ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 494

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
8 dicembre 2021


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2021-2022
Sedute del 24 e 25 marzo 2021
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 25 marzo 2021

2021/C 494/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale (2020/2135(INI))

2

2021/C 494/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sugli effetti dei rifiuti marini sulla pesca (2019/2160(INI))

14

2021/C 494/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla politica di coesione e le strategie ambientali regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici (2020/2074(INI))

26

2021/C 494/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 su una strategia europea per i dati (2020/2217(INI))

37

2021/C 494/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'attuazione della direttiva 2009/81/CE, relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, e della direttiva 2009/43/CE, relativa ai trasferimenti di prodotti per la difesa (2019/2204(INI))

54

2021/C 494/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto (2021/2582(RSP))

61

2021/C 494/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE (2020/2091(INI))

64

2021/C 494/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 su una nuova strategia UE-Africa — un partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo (2020/2041(INI))

80

2021/C 494/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile (2020/2038(INI))

106

2021/C 494/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla promozione del ruolo internazionale dell'euro (2020/2037(INI))

118

2021/C 494/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla relazione di valutazione della Commissione concernente l'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati due anni dopo la sua applicazione (2020/2717(RSP))

129

2021/C 494/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti l'Albania (2019/2170(INI))

139

2021/C 494/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sul Kosovo (2019/2172(INI))

149

2021/C 494/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Macedonia del Nord (2019/2174(INI))

161

2021/C 494/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Serbia (2019/2175(INI))

172


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 25 marzo 2021

2021/C 494/16

Decisione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Lívia Járóka (2020/2198(IMM))

186

2021/C 494/17

Decisione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh (2020/2110(IMM))

188


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 25 marzo 2021

2021/C 494/18

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 concernente il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (10045/2020 — C9-0024/2021 — 2018/0132(APP))

191

2021/C 494/19

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali (C(2021)00993 — 2021/2566(DEA))

193

2021/C 494/20

P9_TA(2021)0099
Quadro generale per la cartolarizzazione e quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-19 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0282 — C9-0207/2020 — 2020/0151(COD))
P9_TC1-COD(2020)0151
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

195

2021/C 494/21

P9_TA(2021)0100
Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro in materia di cartolarizzazione per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-19 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0283 — C9-0208/2020 — 2020/0156(COD))
P9_TC1-COD(2020)0156
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19

196

2021/C 494/22

P9_TA(2021)0101
Controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (COM(2016)0616 — C8-0393/2016 — 2016/0295(COD))
P9_TC1-COD(2016)0295
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)

197

2021/C 494/23

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sul progetto di regolamento del Consiglio concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa propria, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (13142/2020 — C9-0018/2021 — 2018/0131(NLE))

200

2021/C 494/24

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (12771/2020 — C9-0364/2020 — 2018/0133(NLE))

204

2021/C 494/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2022, sezione III — Commissione (2020/2265(BUI))

207


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


8.12.2021   

IT

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C 494/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2021-2022

Sedute del 24 e 25 marzo 2021

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 25 marzo 2021

8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/2


P9_TA(2021)0095

Definizione della politica in materia di istruzione digitale

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale (2020/2135(INI))

(2021/C 494/01)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

visto l'articolo 2 del Protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, relativo al diritto all'istruzione,

vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (1),

vista la proposta di risoluzione della commissione per la cultura e l'istruzione del 22 settembre 2020 sul futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19,

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sull'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione delle politiche dell'Unione europea (3),

vista la sua risoluzione del 12 giugno 2018 sulla modernizzazione dell'istruzione nell'UE (4),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa (5),

viste le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2020 sul tema «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (6),

viste le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2020 sui docenti e i formatori europei del futuro (7),

viste le conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2019 sul ruolo chiave delle politiche di apprendimento lungo tutto l'arco della vita nel dotare le società dei mezzi necessari per affrontare la transizione tecnologica e verde a sostegno di una crescita inclusiva e sostenibile (8),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (9),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (10),

viste le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2016 sullo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell'istruzione e della formazione (11),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (12),

viste le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2015 sul ruolo dell'educazione della prima infanzia e dell'istruzione primaria nella promozione della creatività, dell'innovazione e della competenza digitale (13),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (14),

vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020, dal titolo «Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027: ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale» (COM(2020)0624) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (SWD(2020)0209),

vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo «Achieving the European Education Area by 2025» (Realizzare lo spazio europeo dell'istruzione entro il 2025) (COM(2020)0625),

vista la comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020 dal titolo «Agenda per le competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» (COM(2020)0274),

vista la comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2018 sul piano d'azione per l'istruzione digitale (COM(2018)0022),

vista la comunicazione della Commissione del 14 novembre 2017 dal titolo «Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura» (COM(2017)0673),

vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2017 dal titolo «Sviluppo scolastico ed eccellenza nell'insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto» (COM(2017)0248),

vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2016 dal titolo «Migliorare e modernizzare l'istruzione» (COM(2016)0941),

vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) dal titolo «Education responses to COVID-19: an implementation strategy toolkit» (Le risposte dell'istruzione alla COVID-19: gli strumenti per la strategia di attuazione),

vista la relazione dell'OCSE dal titolo «Prospettive dell'OCSE sulle competenze, 2019: prosperare in un mondo digitale»,

vista la relazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) dal titolo «Skills for a connected world» (Competenze per un mondo connesso),

vista la relazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale del 4 giugno 2020 dal titolo «Divario digitale durante la pandemia di COVID-19 per gli studenti a rischio di abbandono precoce dell'IFP in Europa»,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0042/2021),

A.

considerando che un'istruzione di qualità inclusiva, equa e adeguatamente finanziata è un motore fondamentale della transizione verde e digitale; che l'istruzione rappresenta un investimento nel nostro futuro comune, contribuendo alla coesione sociale, alla crescita economica sostenibile, alla creazione di posti di lavoro e all'occupazione e quindi a una società equa; che l'istruzione è uno strumento fondamentale per lo sviluppo individuale e la realizzazione personale e rafforza la partecipazione alla vita democratica;

B.

considerando che la parità tra donne e uomini è un valore fondamentale dell'UE, sancito dagli articoli 8 e 19 TFUE;

C.

considerando che le tecnologie digitali stanno trasformando la società, rendendo le competenze digitali di base e l'alfabetizzazione digitale ormai indispensabili per tutti i cittadini;

D.

considerando che il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali delinea l'importanza di mantenere e acquisire competenze per garantire «pari opportunità e parità di accesso al mercato del lavoro» e stabilisce che «ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro»;

E.

considerando che la padronanza di competenze di base trasversali, quali l'alfabetizzazione numerica, il pensiero critico e le competenze sociali di comunicazione, è un presupposto fondamentale per l'acquisizione delle capacità e competenze digitali; che, allo stesso tempo, in futuro vi sarà un maggiore bisogno di competenze digitali, come la programmazione informatica, la logistica e la robotica, che avranno un impatto non soltanto sui corsi di informatica ma sui programmi di studio nel loro insieme; che il quadro delle competenze digitali per i cittadini riconosce l'importanza delle competenze trasversali, comprese la comunicazione, la collaborazione e la creazione di contenuti, spesso insegnate attraverso le scienze umanistiche, artistiche e sociali; che un approccio interdisciplinare allo studio della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria, delle arti e della matematica (STEAM) può contribuire a elaborare soluzioni digitali migliori, più antropocentriche;

F.

considerando che l'educazione di base in materia di igiene informatica, sicurezza informatica, protezione dei dati e alfabetizzazione mediatica deve essere incentrata sull'età e sul grado di sviluppo per aiutarli a diventare discenti critici, cittadini attivi, utenti di Internet responsabili e creatori di una società digitale democratica, a prendere decisioni informate ed essere consapevoli dei rischi associati a Internet, quali la disinformazione online, le molestie e le violazioni dei dati personali, e a sapervi rispondere; che dovrebbero essere introdotti corsi di insegnamento relativi alla sicurezza informatica nei programmi di formazione;

G.

considerando che la trasformazione digitale sta plasmando il mercato del lavoro con, secondo le stime della Commissione (15), in una serie di categorie di posti di lavoro, ben il 90 % dei posti di lavoro che richiederanno una qualche forma di competenze digitali nel futuro e il 65 % dei bambini che iniziano oggi la scuola primaria che svolgeranno lavori che non esistono ancora; che le competenze digitali avanzate sono molto richieste, il che comporterà probabilmente una maggiore attenzione ai settori STEAM;

H.

considerando che l'impatto delle nuove tecnologie, come la robotica e l'IA, sull'occupazione deve ancora essere valutato appieno; che è già chiaro che la competenza digitale sta rapidamente diventando una competenza universale, richiesta per lavori che avevano poco o nulla a che fare con la sfera digitale, fra cui i lavori manuali; che la riqualificazione e il miglioramento delle competenze sono necessari per consentire alle persone di adattarsi alle mutevoli esigenze e realtà di un mercato del lavoro sempre più digitalizzato; che il passaggio al telelavoro a causa della Covid-19 presenta nuove sfide sotto il profilo della competenze digitali, della comunicazione e di altro tipo; che i datori di lavoro dovrebbero fornire ai lavoratori formazioni e attrezzature digitali, prestando attenzione alle esigenze specifiche, ad esempio la messa a disposizione di una sistemazione ragionevole alle persone con disabilità; che il settore dell'istruzione e della formazione professionali (IFP) svolge un ruolo cruciale nel dotare i futuri lavoratori delle competenze e delle qualifiche di cui hanno bisogno per il mercato del lavoro in evoluzione;

I.

considerando che il 42 % degli europei ancora non dispone neanche di competenze digitali di base (16) e che vi sono forti disparità tra gli Stati membri e al loro interno, le quali dipendono dalla situazione socioeconomica, dall'età, dal genere, dal reddito, dal livello di istruzione e dall'occupazione; che solo il 35 % delle persone di età compresa tra i 55 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, rispetto all'82 % delle persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni (17), il che rende gli anziani più vulnerabili all'esclusione digitale; che l'agenda per le competenze mira a garantire che il 70 % delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni disponga di competenze digitali di base entro il 2025, con un aumento medio di 2 punti percentuali all'anno a fronte di un aumento annuo dello 0,75 % tra il 2015 e il 2019; che i discenti non avranno mai le medesime opportunità di acquisire le competenze digitali con divari tanto ampi nei livelli di competenze di base;

J.

considerando che persistono disparità nell'accesso alle infrastrutture e alle attrezzature digitali, con le zone rurali e remote e le zone urbane svantaggiate che soffrono spesso di una scarsa connettività e famiglie a basso reddito che spesso non hanno accesso ai computer; che il 10 % delle famiglie nelle zone rurali dell'UE non ha accesso a una connessione Internet di rete fissa e che un ulteriore 41 % non è servito dalla banda larga;

K.

considerando che nelle competenze digitali esiste un divario di genere dell'11 % (18); che, secondo l'Eurostat, solo un laureato su tre nelle discipline STEM è donna, nonostante il 54 % degli studenti dell’istruzione superiore sia di genere femminile; che gli atteggiamenti nei confronti delle discipline STEM non differiscono tra ragazzi e ragazze nell'istruzione primaria, ma che l'interesse tra le ragazze sembra svanire dall'età di 15 anni; che meno del 3 % delle adolescenti esprime interesse a lavorare come professionista delle TIC;

L.

considerando che le disparità di genere nell'istruzione e nella formazione si traducono nel luogo di lavoro, con solo il 17 % dei posti di lavoro nel settore delle TIC occupati da donne e la percentuale di uomini che lavorano in un settore digitale 3,1 volte superiore a quella delle donne (19), il divario di genere è particolarmente evidente nel settore dell'IA, in cui solo il 22 % dei professionisti a livello globale sono donne; che tali disparità incidono sulla possibilità per le donne di lavorare in settori ben retribuiti e orientati al futuro e limitano analogamente la diversità all'interno del settore digitale, ad esempio per quanto riguarda la progettazione delle tecnologie;

M.

considerando che è importante comprendere i fattori che influenzano le scelte di istruzione e di carriera delle ragazze e delle donne, compresi i pregiudizi di genere, e motivarle a proseguire gli studi e le carriere STEM e TIC; che, a tale riguardo, è necessario sviluppare ulteriormente soluzioni per l'orientamento professionale;

N.

considerando che le tecnologie digitali racchiudono un notevole potenziale per insegnanti, formatori ed educatori e discenti in tutti i settori e contesti dell'istruzione in termini di tecnologie accessibili, aperte, sociali e personalizzate che possono portare a percorsi di apprendimento più inclusivi; che l'uso intelligente delle tecnologie digitali, guidato da metodi didattici innovativi e che responsabilizzano i discenti, può dotare i cittadini di competenze essenziali per la vita, come il pensiero creativo, la curiosità e le capacità di risoluzione dei problemi; che l'uso del digitale non deve mai essere considerato una misura di riduzione dei costi; che la libertà degli insegnanti di scegliere la migliore combinazione di metodi e contenuti di insegnamento dovrebbe rimanere al centro del processo educativo;

O.

considerando che l'interazione tra insegnanti e studenti è fondamentale per il benessere e lo sviluppo degli studenti e che l'apprendimento in presenza deve pertanto rimanere al centro dell'offerta educativa; che gli strumenti e le tecnologie digitali non possono sostituire il ruolo dell'insegnante, ma offrono tuttavia una serie di vantaggi complementari all'apprendimento presenziale, anche sotto forma di modelli ibridi di istruzione; che un uso eccessivo della tecnologia e delle apparecchiature digitali può causare problemi quali la privazione del sonno, la dipendenza e uno stile di vita sedentario; che occorre prestare particolare attenzione ai bambini più piccoli e ai discenti con esigenze educative speciali o con disabilità, per i quali l'apprendimento online rappresenta una sfida particolare;

P.

considerando che le tecnologie digitali dovrebbero essere introdotte secondo modalità incentrate sul discente, appropriate per l'età e per il grado di sviluppo; che le strategie di apprendimento digitale devono tenere conto delle ricerche sugli effetti che un utilizzo precoce delle tecnologie digitali può avere sullo sviluppo dei bambini piccoli;

Q.

considerando che lo sviluppo delle infrastrutture e delle tecnologie digitali nel settore dell'istruzione richiede notevoli investimenti pubblici, anche nel personale informatico degli istituti di istruzione; che anche gli investimenti privati contribuiscono in modo sostanziale allo sviluppo di soluzioni di e-learning;

R.

considerando che l'accesso alle infrastrutture digitali, tra cui Internet ad alta velocità, attrezzature e contenuti di alta qualità e adeguati alle esigenze educative è un prerequisito per l'apprendimento digitale; che la pandemia di COVID-19 e l'improvvisa transizione digitale verso l'istruzione a distanza o online hanno messo a nudo le lacune in termini di accesso e connettività all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, con effetti eterogenei sui diversi settori dell'istruzione; che il 32 % (20) degli alunni e degli studenti in alcuni Stati membri non aveva accesso a Internet e agli strumenti digitali durante il confinamento dovuto alla COVID-19 nella primavera del 2020;

S.

considerando che il repentino passaggio all'apprendimento online e a distanza ha altresì rivelato una mancanza di prontezza all'interno dei sistemi di istruzione nonché lacune rispetto alle competenze digitali di insegnanti, educatori, genitori e discenti e alla loro capacità di utilizzare efficacemente e in modo sicuro le tecnologie digitali; che prima della crisi solo il 39 % degli insegnanti nell'UE si sentiva adeguatamente preparato o molto preparato a usare le tecnologie digitali per l'insegnamento, con differenze significative fra gli Stati membri; che gli insegnanti hanno tuttavia dimostrato di potersi adattare a profondi cambiamenti all'interno dei sistemi di istruzione se sono dotati di sufficiente flessibilità e autonomia e se sfruttano al meglio il potenziale innovativo dell'apprendimento online e a distanza;

T.

considerando che il passaggio all'apprendimento online e a distanza ha esacerbato le disuguaglianze esistenti, lasciando gli studenti svantaggiati e vulnerabili, gli studenti con bisogni educativi speciali e gli studenti con disabilità ancora più indietro, e ha innalzato il tasso di abbandono scolastico in tutti i settori dell'istruzione, rivelando l'assenza del sostegno scolastico e sociale nell'ambiente digitale; che le disuguaglianze nella prima infanzia hanno un impatto negativo sui risultati dell'apprendimento e sulle prospettive occupazionali nelle fasi successive della vita; che è necessario migliorare con urgenza la qualità e l'inclusività dell'istruzione online;

U.

considerando che la pandemia di COVID-19 sarà foriera di profondi cambiamenti per il nostro stile di vita e ha sottolineato la necessità di offrire un'istruzione di qualità su vasta scala per tutti al fine di prepararsi a eventuali crisi future, rafforzare la resilienza a più lungo termine nei sistemi di istruzione e gettare le basi per una transizione digitale di successo;

V.

considerando che il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione sono di competenza nazionale e che le nuove sfide richiedono tuttavia un coordinamento efficace e, ove opportuno, politiche e strumenti dell'Unione europea in materia di istruzione digitale a medio e lungo termine quale importante dimensione dello spazio europeo dell'istruzione;

W.

considerando che la disponibilità di un'istruzione online di qualità spesso non è un'alternativa, ma l'unica opzione per taluni gruppi, come ad esempio i lavoratori a tempo pieno o i disoccupati nelle zone rurali e remote o per le persone con disabilità;

X.

considerando che l'istruzione rappresenta un investimento nel futuro e uno strumento importante per lo sviluppo e la realizzazione personale di ciascun individuo; che l'istruzione digitale potrebbe contribuire ad affrontare sfide quali la disinformazione, la radicalizzazione, il furto di dati e di identità, il ciberbullismo e le truffe online; che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita svolgeranno un ruolo fondamentale per una transizione giusta verso l'economia digitale;

Revisione del piano d'azione per l'istruzione digitale: visione, governance, finanziamento e misurazione delle prestazioni

1.

evidenzia che un approccio all'istruzione digitale basato sui diritti, conformemente al pilastro europeo dei diritti sociali, deve essere il principio guida della politica in materia di istruzione digitale per garantire che il diritto a un'istruzione inclusiva e di qualità per tutti diventi una realtà; sottolinea che la ripresa post-pandemia e il rilancio della politica in materia di istruzione sono indissolubilmente legati ad altre sfide che l'Unione e il mondo si trovano ad affrontare ed evidenzia la necessità di collegare la politica in materia di istruzione digitale ad altri settori strategici al fine di promuovere una società più inclusiva, equilibrata sotto il profilo del genere, innovativa e più verde;

2.

accoglie con favore, a tale riguardo, il piano d'azione per l'istruzione digitale aggiornato e il suo ampliamento del campo di applicazione e delle sue ambizioni, con obiettivi specifici volti ad affrontare in particolare le lacune persistenti nelle competenze digitali, la promozione di un'istruzione informatica di qualità o una migliore connettività nelle scuole quale ulteriore passo verso una strategia più completa in materia di competenze digitali e istruzione; ritiene che il piano potrà dirsi riuscito se, al termine del suo periodo di attuazione, l'istruzione digitale sarà diventata realmente parte integrante della politica in materia di istruzione, con risultati chiari, coerenti e positivi in termini di disponibilità, accesso, qualità e uguaglianza in tutta l'Unione; prende atto dei diversi punti di partenza degli Stati membri in tale processo e di cui occorre tenere conto nell'attuazione del piano;

3.

elogia la decisione di allineare il piano al quadro finanziario pluriennale settennale (QFP), in quanto ciò consente una prospettiva più a lungo termine e lo collega ai pertinenti strumenti di finanziamento; sottolinea l'importanza del piano per la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione e, a sua volta, l'importanza dello spazio europeo dell'istruzione per la realizzazione del piano, il che dovrebbe garantire trasparenza e responsabilità per quanto concerne la sua attuazione;

4.

rileva, tuttavia, che l'efficace realizzazione del piano dipende anche dal coordinamento di una vasta serie di programmi e tra gli Stati membri; invita la Commissione a garantire sinergie efficaci tra i diversi programmi e un coordinamento più coerente ed efficace tra tutte le pertinenti politiche in materia di istruzione digitale a livello dell'UE, al fine di ridurre la frammentazione ed evitare sovrapposizioni tra gli strumenti e le politiche di finanziamento nazionali ed europei aumentando in tal modo l'impatto;

5.

sottolinea il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei, del meccanismo per collegare l'Europa, di Orizzonte Europa, del Corpo europeo di solidarietà, di Europa creativa e di Erasmus + al finanziamento di diversi aspetti del piano; accoglie con favore il rafforzamento significativo del bilancio a favore del programma Erasmus + e mette in guardia dal non sovraccaricarlo di nuove ambizioni politiche, dato che l'attenzione principale deve essere quella di rendere il programma più inclusivo;

6.

sottolinea l'importanza, nel portare avanti l'agenda per l'istruzione digitale, delle priorità d'investimento «collegare» e «riqualificare e migliorare le competenze» nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; incoraggia gli Stati membri a destinare all'istruzione almeno il 10 % dei finanziamenti del dispositivo; ribadisce la propria posizione nell'incoraggiare gli Stati membri ad aumentare in modo significativo la spesa pubblica per l'istruzione, riconoscendo il ruolo fondamentale che l'istruzione svolge nel rafforzamento della crescita, nella creazione di posti di lavoro e nel rafforzamento della resilienza economica e sociale; ricorda inoltre che almeno il 20 % dei fondi da erogare nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza è destinato alla transizione digitale ed esorta gli Stati membri a utilizzare i fondi a titolo del dispositivo per rafforzare la capacità digitale dei sistemi di istruzione e investire, ad esempio, nelle infrastrutture digitali per le scuole, gli alunni e i gruppi vulnerabili, in particolare nelle zone emarginate;

7.

sottolinea il valore dei progetti pilota e delle azioni preparatorie avviati dal Parlamento per garantire una maggiore cooperazione a livello di Unione al fine di contrastare i divari educativi tra Stati membri, regioni e zone rurali e urbane, come ad esempio la nuova azione preparatoria volta ad aumentare l'accessibilità agli strumenti educativi nelle zone e nelle comunità con una scarsa connettività o uno scarso accesso alle tecnologie; chiede che i progetti pilota e le azioni preparatorie di successo siano integrati nei programmi dell'Unione; accoglie con favore, a tale proposito, l'inclusione di un'azione per l'alfabetizzazione mediatica nel nuovo programma Europa creativa, sulla base del successo del progetto pilota e dell'azione preparatoria «Alfabetizzazione mediatica per tutti» e chiede finanziamenti sufficienti per garantire che la nuova azione sia efficace;

8.

osserva che il nuovo piano fissa obiettivi specifici per affrontare le lacune persistenti in materia di istruzione digitale, ad esempio per quanto riguarda la connettività, le competenze digitali e i contenuti di apprendimento online; accoglie con favore il previsto riesame intermedio del piano da parte della Commissione e la sua intenzione di potenziare la raccolta di dati; chiede alla Commissione di elaborare un sistema di monitoraggio globale per tutte le politiche in materia di istruzione digitale che dovrebbe essere utilizzato per condividere le buone pratiche nell'UE e contribuire al riesame intermedio; ribadisce la necessità di un calendario di attuazione chiaro e di chiari parametri di riferimento e tappe fondamentali da presentare al Parlamento e al Consiglio; resta del parere che il piano necessiti di una struttura di governance e di coordinamento più chiara che coinvolga il Parlamento al fine di monitorare costantemente gli sviluppi e le prestazioni; invita pertanto la Commissione a istituire un forum che riunisca gli Stati membri, il Parlamento e le altre parti interessate pertinenti e gli esperti, compresi gli erogatori d'istruzione e le organizzazioni della società civile;

9.

esorta la Commissione ad aumentare il ruolo e la visibilità dell'istruzione, compresa l'istruzione digitale, nell'esercizio del semestre europeo e a includere nel proprio raggio d'azione i riferimenti all'impatto economico dell'istruzione al fine di includere gli obiettivi sociali e la qualità dell'offerta in materia di istruzione; osserva che gli Stati membri usciranno dalla crisi della COVID-19 con livelli di debito storicamente elevati; sottolinea che la classificazione dell'istruzione come spesa nella contabilità nazionale ha condotto talvolta a tagli notevoli dei bilanci per l'istruzione in occasione di precedenti crisi; evidenzia che la transizione digitale in materia di istruzione non sarà possibile senza investimenti consistenti;

10.

osserva che la crisi della COVID-19 ha evidenziato la necessità per gli Stati membri di coordinare in modo più efficace le politiche e le misure in materia di istruzione digitale e di condividere le migliori pratiche attraverso un approccio multipartecipativo alla politica dell'istruzione per garantire che soddisfi le esigenze dei cittadini dell'UE e ponga i discenti al centro; accoglie pertanto con favore l'impegno della Commissione a istituire un polo europeo dell'istruzione digitale quale primo passo verso un processo di co-creazione e un sistema di monitoraggio continuo che colleghi le strategie nazionali e regionali in materia di istruzione digitale e coinvolga le principali parti interessate e gli esperti, comprese le organizzazioni della società civile, che rappresentano approcci diversi all'interno e al di fuori dell'istruzione tradizionale; ritiene che il nuovo polo offra un canale attraverso il quale gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione tra gli istituti di istruzione e di formazione al fine di migliorare l'offerta in materia di istruzione digitale; elogia l'ambizione di utilizzare il polo per stabilire un dialogo strategico con gli Stati membri sui fattori essenziali per un'istruzione digitale di successo in vista di una raccomandazione del Consiglio; esorta la Commissione ad adoperarsi rapidamente per anticipare al 2021 la data di pubblicazione del progetto di raccomandazione;

11.

invita la Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a vigilare sull'attuazione a livello nazionale e a garantire una rappresentanza equa e l'indipendenza all'interno dei poli, dei servizi di consulenza e nell'ambito della consultazione delle parti interessate; invita la Commissione a coinvolgere pienamente il Parlamento nell'incremento dei poli europei e nazionali, nei servizi di consulenza e nella nomina delle parti interessate pertinenti; ricorda alla Commissione di evitare sovrapposizioni e duplicazioni con gli obiettivi del polo in sede di elaborazione del concetto della prevista piattaforma europea di scambio;

12.

sottolinea l'esigenza che l'Unione europea agisca quale riferimento globale in termini di istruzione digitale di qualità e invita la Commissione a operare a stretto contatto con le pertinenti istituzioni globali e regionali e i portatori di interessi al fine di potenziare l'accesso all'istruzione digitale di qualità in tutto il mondo;

13.

sottolinea il ruolo cardine della ricerca nel realizzare il piano e conseguire un'istruzione digitale efficace e appropriata per tutti e accoglie con favore il riconoscimento di tale aspetto da parte della Commissione; invita la Commissione e gli Stati membri a investire maggiormente nella ricerca interdisciplinare per valutare l'impatto a lungo termine della digitalizzazione sull'apprendimento e l'efficacia delle politiche in materia di istruzione digitale, plasmandone in tal modo la progettazione e l'attuazione future, anche anticipando nuovi tipi di lavori e competenze e adeguando di conseguenza i programmi di istruzione; sottolinea la necessità che le ricerche in corso siano incentrate sui vari impatti esercitati dalle tecnologie digitali sull'istruzione e lo sviluppo dei bambini, collegando le scienze dell'educazione, la pedagogia, la psicologia, la sociologia, le neuroscienze e le scienze informatiche al fine di raggiungere una comprensione quanto più approfondita possibile di come la mente dei bambini e degli adulti risponde all'ambiente digitale e alle relative sfide in materia di istruzione digitale;

Promozione di un ecosistema dell'istruzione digitale altamente efficiente

14.

sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha mostrato che non tutti i discenti possono avere accesso all'istruzione digitale e alla didattica a distanza e online, e quindi trarre beneficio da esse; osserva che vi sono disparità tra gli Stati membri e all'interno degli stessi e che tali disparità hanno effetti sproporzionati sulle persone provenienti da contesti svantaggiati e su coloro che vivono in zone remote e rurali; deplora il persistente divario digitale nell'Unione; si rammarica che in taluni Stati membri i tentativi di fornire l'accesso a un'istruzione digitale di qualità si siano rivelati inefficaci, lasciando troppi alunni senza accesso all'istruzione per svariati mesi; condivide l'analisi della Commissione secondo cui una rete Internet affidabile e veloce e attrezzature digitali di qualità negli istituti scolastici, in ambienti non formali e a casa sono premesse necessarie ai fini di un'istruzione digitale efficace; fa notare che, allo stesso modo, alcuni Stati membri sono molto più avanti nel mettere a disposizione infrastrutture e attrezzature digitali e quindi nel fornire soluzioni di istruzione digitale; sottolinea la necessità di contrastare il divario digitale in via assolutamente prioritaria e ritiene che i partenariati pubblico-privato, guidati dalle esigenze degli istituti scolastici, possano accelerare i tempi per la fornitura di soluzioni;

15.

ribadisce che la banda larga dovrebbe essere considerata un bene pubblico e la sua infrastruttura adeguatamente finanziata per assicurare che sia universalmente accessibile, anche economicamente, in quanto passo fondamentale per colmare il divario digitale; prende inoltre atto del potenziale che lo sviluppo delle reti 5G potrebbe offrire e invita la Commissione a prendere in esame il possibile contributo delle reti 5G alle iniziative di istruzione digitale; chiede misure e meccanismi di finanziamento specifici per migliorare l'accesso di tutti gli istituti scolastici, in particolare quelli nelle zone remote, rurali e montane con scarsa connettività e accesso limitato alle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale (IA), la robotica, la tecnologia blockchain, le tecnologie open source, i nuovi dispositivi educativi o la ludicizzazione, alla luce della loro crescente importanza e del loro potenziale;

16.

si compiace dell'importanza che il piano attribuisce al sostegno della connettività scolastica e universitaria attraverso il meccanismo per collegare l'Europa e degli sforzi per promuovere le opportunità di finanziamento dell'UE; invita la Commissione a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri, le autorità locali e le parti interessate per garantire che il sostegno dell'UE si affianchi ai programmi nazionali, in special modo a sostegno dei gruppi svantaggiati; invita la Commissione a destinare il sostegno non solo alle scuole, ma anche a tutti gli istituti di istruzione formali e non formali; ricorda la necessità che gli istituti scolastici beneficino del sostegno di personale qualificato che si occupi delle reti e delle applicazioni e fornisca formazione e assistenza in materia di protezione dei dati;

17.

sottolinea quanto sia importante che l'Unione assuma un ruolo di guida nell'istruzione digitale agevolando l'accesso alle innovazioni e alle tecnologie per insegnanti, discenti e genitori; chiede, a tale proposito, nuove iniziative nel campo dell'istruzione sfruttando appieno le nuove tecnologie quali l'IA e la robotica, fatto che permetterà di sensibilizzare anche in merito alle opportunità e alle sfide ad esse associate nei contesti educativi; ricorda che dovrebbe essere assicurato un approccio etico e antropocentrico nell'impiego dell'IA e della robotica; osserva che l'uso intelligente dell'IA può ridurre il carico di lavoro del personale, rendere i contenuti educativi più stimolanti, facilitare l'apprendimento in una serie di discipline e sostenere metodi di insegnamento maggiormente adeguati alle esigenze dei singoli studenti; esprime preoccupazione per la mancanza di programmi di istruzione superiore e di ricerca specifici nel settore dell'IA nell'Unione, aspetto che rischia di compromettere il vantaggio competitivo dell'UE; chiede maggiori investimenti pubblici nell'IA;

18.

esorta la Commissione europea e gli Stati membri a fornire alle scuole (insegnanti e studenti) non solo assistenza tecnica e connessione Internet, ma anche l'assistenza necessaria in merito a software sicuri e affidabili, e a promuovere modelli flessibili di istruzione e sostegno per i discenti a distanza, usando strumenti quali risorse e materiali elettronici, video, tutoraggio elettronico e formazione online gratuita; evidenzia, a tale proposito, che le istituzioni culturali e comunitarie locali, come le biblioteche e i musei, sono fornitori fondamentali di tali risorse digitali; mette in guardia contro gli effetti negativi che la dipendenza da un unico fornitore di risorse didattiche potrebbe avere sull'indipendenza pedagogica e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire tale indipendenza da eventuali interferenze o interessi; insiste sulla necessità di un ecosistema di istruzione digitale aperto e trasparente per quanto riguarda i contenuti, i dispositivi e le tecnologie; sottolinea che le tecnologie aperte favoriscono un senso di cooperazione e che le soluzioni libere e open source, il riutilizzo dei contenuti nel settore pubblico e le soluzioni hardware e software interoperabili migliorano l'accesso e creano uno spazio digitale più equilibrato;

19.

sottolinea la necessità di riconoscere i principi giuridici ed etici connessi alla proprietà intellettuale nel contesto della maggiore creazione e diffusione di contenuti digitali educativi; accoglie con favore e appoggia la rete Proprietà intellettuale nell'istruzione gestita dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e incoraggia lo sviluppo delle competenze connesse alla proprietà intellettuale tra i discenti e gli insegnanti; ricorda l'eccezione al diritto d'autore per quanto riguarda l'utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/790;

20.

richiama l'attenzione su interessanti iniziative innovative che rendono l'ambiente e lo spazio ludico online sicuri, interessanti e divertenti in ogni fase dell'istruzione; sottolinea l'importanza di raggruppare gli approcci pedagogici, cognitivi e psicologici all'istruzione e di adeguare i formati online e offline di conseguenza; prende atto in tale contesto dell'approccio proposto nella strategia europea per l'educazione e la cura della prima infanzia;

21.

ricorda l'importanza di offrire a insegnanti, studenti e genitori contenuti didattici digitali di qualità e accessibili da fonti diversificate e incoraggia gli Stati membri a stanziare finanziamenti per l'acquisizione di risorse didattiche digitali professionali e sicure sviluppate utilizzando l'innovazione europea, compresi contenuti didattici di qualità creati in collaborazione con esperti; invita gli Stati membri a promuovere iniziative che consentano alle imprese e alle organizzazioni della società civile di condividere le innovazioni ad alto contenuto tecnologico con la comunità dell'istruzione;

22.

ritiene che l'Unione possa svolgere un ruolo di primo piano nel contribuire a elaborare e rendere disponibili contenuti didattici di elevata qualità; prende atto con soddisfazione del crescente numero di piattaforme di istruzione digitale in fase di realizzazione per consentire l'accesso alle risorse e la condivisione delle buone prassi, quali eTwinning, la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa (EPALE) e School Education Gateway; invita la Commissione a promuovere ulteriormente e a potenziare tali iniziative di successo attraverso programmi pertinenti quali Invest EU ed Erasmus +, e gli Stati membri a sfruttare meglio il loro potenziale; ritiene che la piattaforma europea di scambio possa essere uno strumento utile nel garantire una migliore cooperazione tra i portatori di interessi e gli attori del settore dell'istruzione a livello europeo e invita la Commissione a completare in tempi brevi lo studio di fattibilità in programma;

23.

incoraggia gli Stati membri a integrare l'innovazione e le tecnologie digitali nei loro sistemi di istruzione e formazione in modo intelligente e incentrato sul discente, al fine di conseguire in futuro un efficace approccio di apprendimento misto; rammenta tuttavia la fondamentale importanza della didattica in presenza e sottolinea che gli strumenti digitali dovrebbero essere utilizzati per integrare e migliorare l'insegnamento in classe; reputa necessario riflettere sugli effetti negativi che il tempo prolungato trascorso davanti a uno schermo ha sui discenti; sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha portato alla luce chiare lacune nell'offerta educativa che l'apprendimento online non può colmare facilmente e deve continuare ad affrontare, in particolare per quanto riguarda i pasti scolastici, il sostegno sociale e l'esercizio fisico;

Miglioramento delle capacità e delle competenze digitali in vista della trasformazione digitale

24.

ritiene che l'utilizzo e l'ottimizzazione del potenziale delle tecnologie digitali debbano essere accompagnati dal rinnovamento degli attuali programmi di studio e dei metodi di apprendimento e insegnamento; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di fornire un sostegno finanziario per i corsi di formazione rivolti agli insegnanti; insiste pertanto sulla necessità di dedicare maggiore attenzione alla formazione accessibile degli insegnanti nel corso delle varie fasi di attuazione del piano, in modo da garantire che gli insegnanti e gli educatori non solo posseggano competenze digitali, ma possano altresì insegnarle; incoraggia, a tal fine, a investire in corsi di specializzazione nelle competenze di insegnamento digitale per gli insegnanti e gli esperti informatici che desiderano insegnare; evidenzia il valore del tutoraggio quale strumento di formazione e sviluppo; sottolinea il ruolo essenziale di Erasmus+ e della mobilità degli insegnanti per l'acquisizione delle competenze; prende atto del potenziale della futura Teacher Academy e invita la Commissione a presentare al Parlamento un progetto e un bilancio chiari; chiede un'iniziativa paneuropea per sviluppare nuovi metodi pedagogici e di valutazione per l'ambiente digitale, riconoscendo le sfide digitali specifiche, quali l'apprendimento asincrono, e l'importanza della promozione di un impegno critico;

25.

sottolinea la crescente importanza assunta dal ruolo dei genitori, delle famiglie e dei tutori nell'apprendimento a distanza e l'esigenza che essi posseggano buone competenze tecniche, digitali e nell'utilizzo di Internet come pure attrezzature adeguate, e chiede che siano messi a loro disposizione speciali meccanismi di formazione e di sostegno; sottolinea la necessità di assistere le famiglie con strumenti digitali al fine di aumentare l'accesso all'istruzione a distanza e invita la Commissione a condurre uno studio specifico sulla genitorialità digitale (21) al fine di sviluppare un approccio coerente ed efficace in tutti gli Stati membri per aiutare i genitori;

26.

sottolinea le sfide poste dai contenuti e dalle attività dannosi e illeciti nell'ambiente digitale, anche in termini di salute mentale e benessere, come le molestie online tra cui le minacce informatiche e il bullismo online, la pornografia minorile e l'adescamento di minori, le violazioni dei dati e della privacy, i giochi online pericolosi e la disinformazione; accoglie pertanto con grande favore la crescente attenzione rivolta nel piano rivisto all'alfabetizzazione digitale e alla cultura dell'informazione attraverso l'istruzione e la formazione; ritiene che gli operatori sanitari, gli istituti scolastici, la società civile e gli erogatori di istruzione non formale, in collaborazione con i genitori, debbano elaborare un programma di studi adeguato all'età per consentire ai discenti di compiere scelte informate e appropriate ed evitare comportamenti dannosi;

27.

ricorda che è essenziale che le persone abbiano gli strumenti e le competenze per navigare tra le varie minacce nell'ambiente digitale e in particolare per individuare e valutare criticamente la disinformazione e le notizie false; accoglie con favore, a questo proposito, la rapida adozione del recente piano d'azione per i media e l'attenzione che questo pone sull'alfabetizzazione mediatica e invita la Commissione a rivedere periodicamente il codice di buone pratiche sulla disinformazione e ad adottare misure adeguate per garantire che i media sociali contrastino la disinformazione online; attende con interesse gli orientamenti previsti per gli insegnanti e il personale didattico sulla promozione dell'alfabetizzazione digitale e la lotta alla disinformazione; invita la Commissione a una maggiore ambizione e a collaborare con i portatori di interessi a livello nazionale e locale per lanciare campagne di alfabetizzazione digitale su larga scala; rileva l'importanza di promuovere ampiamente le iniziative esistenti come la Settimana UE della programmazione e la Giornata per un Internet più sicuro;

28.

sottolinea che qualsiasi sviluppo nel campo dell'istruzione digitale deve andare di pari passo con un solido quadro di protezione dei dati ed evitare qualsiasi sfruttamento commerciale dei dati dei discenti; evidenzia la necessità di assicurare l'applicazione delle massime garanzie ai dati dei minori, anche ai dati raccolti a fini di ricerca e insegnamento; invita la Commissione, in collaborazione con il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), ad affrontare la questione della natura specifica dei dati relativi all'istruzione e dei dati relativi ai discenti;

29.

sottolinea che le competenze tradizionali, umanistiche e trasversali, come le competenze sociali, l'empatia, la capacità di risoluzione dei problemi e la creatività, dovrebbero continuare a essere coltivate nell'ambito dell'insegnamento delle competenze e dell'alfabetizzazione digitali, in particolare attraverso campagne di alfabetizzazione digitale su larga scala; sottolinea l'importanza della dimensione digitale dell'educazione alla cittadinanza e si rammarica delle ambizioni limitate del nuovo piano d'azione per l'istruzione digitale per quanto riguarda la promozione della cittadinanza digitale;

30.

ricorda la necessità di competenze digitali avanzate ed esorta gli Stati membri a istituire programmi nazionali di istruzione che favoriscano l'aumento del numero di studenti e laureati in informatica; sottolinea che tali corsi potrebbero essere elaborati sotto l'egida delle imprese ad alta tecnologia e delle università;

31.

sottolinea l'importanza dell'istruzione verde e dell'educazione ambientale e invita a elaborare programmi di studio specifici in tutta Europa che tengano conto dell'impatto ambientale dell'istruzione digitale;

32.

sottolinea che, in linea con l'accordo quadro delle parti sociali europee sulla digitalizzazione, le imprese che impiegano tecnologie nuove ed emergenti hanno la responsabilità di fornire una riqualificazione e uno sviluppo delle competenze adeguati a tutti i dipendenti interessati, in modo che possano imparare a utilizzare gli strumenti digitali, adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro e rimanere nel mondo del lavoro; sottolinea il ruolo delle parti sociali, attraverso accordi collettivi sulla definizione e la regolamentazione delle competenze digitali e della formazione continua, nell'identificazione del fabbisogno di competenze, nello sviluppo della formazione sul posto di lavoro e nell'aggiornamento dei programmi di istruzione e formazione; ricorda le nuove realtà lavorative generate dalla pandemia, come il telelavoro, e incoraggia gli istituti di istruzione e formazione e i datori di lavoro a mettere in atto una formazione adeguata per preparare le persone a questo nuovo ambiente lavorativo;

33.

sottolinea l'importanza della valutazione e del monitoraggio delle competenze digitali e indica a questo proposito il valore degli strumenti esistenti, come il quadro europeo delle competenze digitali e lo strumento di autovalutazione SELFIE; accoglie con favore l'estensione di SELFIE agli insegnanti; invita la Commissione a promuovere l'adozione, attualmente limitata, di tali strumenti;

34.

sottolinea inoltre la necessità che il riconoscimento, la convalida e la certificazione — e quindi la portabilità — delle competenze, delle qualifiche e delle credenziali digitali migliorino e divengano più innovative; plaude al progetto di sviluppare un certificato europeo delle competenze digitali come strumento per facilitare la convalida e la portabilità in linea con il quadro delle competenze digitali; ricorda la necessità che il sistema sia sviluppato in stretta collaborazione con gli Stati membri per evitare duplicazioni e sovrapposizioni con i sistemi esistenti; invita la Commissione a integrare il certificato in Europass e potenzialmente nella futura carta dello studente europeo;

35.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione per digitalizzare l'istruzione e le qualifiche, fra cui la nuova piattaforma Europass e l'infrastruttura per le credenziali digitali Europass in programma; richiama l'attenzione, al contempo, sulla necessità di migliorare la funzionalità della piattaforma Europass per quanto concerne la ricerca e la ricezione di offerte di lavoro e di corsi, di eseguire aggiornamenti pertinenti delle informazioni contenute sulla piattaforma in relazione a formazioni, offerte di lavoro e corsi attivi, nonché di designare le istituzioni responsabili di tale processo; invita gli Stati membri a promuovere meglio la nuova piattaforma Europass negli istituti di istruzione e formazione e tra il loro personale e i datori di lavoro;

36.

sottolinea la necessità di potenziare gli le risorse, gli strumenti e i meccanismi digitali a livello dell'Unione per creare opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutti, consentendo un accesso completo e di qualità ai corsi e ai materiali di istruzione superiore; prende atto dello sviluppo di un nuovo ambiente digitale globalizzato e di un nuovo mercato per l'istruzione superiore e della necessità per le organizzazioni di istruzione superiore in Europa di rimanere pertinenti e prosperare in questo ambiente; esorta la Commissione e gli Stati membri a creare sinergie tra le università attraverso una piattaforma universitaria europea online che renda accessibili in tutta Europa contenuti e programmi di istruzione a distanza e online diversificati e multilingui;

37.

ricorda il ruolo vitale che l'istruzione e la formazione professionale e l'istruzione degli adulti svolgono nel fornire opportunità di riqualificazione e aggiornamento delle competenze attraverso un approccio di apprendimento permanente; accoglie con favore la raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza e i suoi obiettivi generali di modernizzare la politica dell'UE in materia di IFP, razionalizzare la cooperazione europea nel processo e semplificare la governance dell'IFP; invita la Commissione ad adottare un approccio olistico all'IFP e all'apprendimento degli adulti che comprenda l'apprendimento formale, non formale e informale e consenta ai discenti di acquisire una gamma diversificata di competenze che siano importanti per le transizioni digitale e verde, contribuiscano all'inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo personale e permettano alle persone di adattarsi a un mercato del lavoro in evoluzione; sottolinea l'importanza dell'acquisizione di competenze verdi;

38.

sottolinea le difficoltà incontrate dagli istituti di istruzione e formazione professionale, i quali impartiscono una formazione di tipo pratico, nell'adattarsi all'ambiente digitale; chiede soluzioni adeguate e finanziamenti appropriati al fine di garantire che l'istruzione e formazione professionale possa essere erogata in modo efficace; accoglie con favore la prevista estensione dei tirocini per l'acquisizione di competenze digitali agli studenti e agli insegnanti dell'IFP, ai formatori e al personale docente;

39.

ricorda che l'acquisizione di competenze digitali è uno sforzo che dura tutta la vita e che le politiche dovrebbero quindi concentrarsi su tutte le fasce demografiche, non solo su quelle in età lavorativa; sottolinea che ciò richiede un approccio intersettoriale e olistico all'istruzione, che si basa sul riconoscimento del fatto che l'apprendimento avviene all'interno e al di fuori dell'istruzione obbligatoria e spesso si svolge in contesti non formali e informali; invita pertanto a sostenere gli erogatori di istruzione non formale al fine di rafforzare le capacità e le risorse che consentano loro di offrire un'istruzione e una formazione digitali di qualità accessibile; invita la Commissione a tenere in considerazione i diversi livelli di sviluppo tecnologico tra i settori e gli istituti di istruzione e a prestare particolare attenzione alle zone e ai gruppi più difficili da raggiungere nella formulazione di raccomandazioni e orientamenti;

40.

avverte che le disuguaglianze sociali e in materia di istruzione nella prima infanzia hanno un impatto negativo sui risultati scolastici e sulle prospettive occupazionali più avanti nella vita; ribadisce la necessità di migliorare l'accesso a un'istruzione di qualità e di compiere maggiori sforzi per sviluppare le competenze digitali e mediatiche sin dalla tenera età; accoglie con favore l'annuncio della Commissione europea riguardo all'introduzione di una garanzia europea per l'infanzia volta a contrastare la povertà infantile; esorta gli Stati membri a destinare un importo significativo delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE+) in regime di gestione concorrente per l'attuazione di detta garanzia, in particolare per sostenere azioni mirate e riforme strutturali che affrontino efficacemente il problema dell'esposizione dei bambini alla povertà o all'esclusione sociale; ricorda che un basso livello di istruzione spesso equivale a una minore competenza digitale e accoglie pertanto con favore la raccomandazione formulata nel quadro della garanzia per i giovani potenziata, ossia che i giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo siano sottoposti a una valutazione delle competenze digitali e ricevano una formazione in tale ambito; rileva il potenziale del programma FSE+ per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

41.

insiste sulla necessità di colmare il divario digitale e ricorda che si dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire l'accesso all'istruzione e ai contenuti digitali di qualità e a migliorare le competenze digitali degli adulti meno qualificati, delle persone con disabilità, delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili o emarginati, degli anziani e delle persone che vivono in zone remote o rurali; sottolinea che nel 2018 solo il 4,3 % degli adulti meno qualificati ha partecipato a qualche forma di apprendimento per adulti;

42.

deplora pertanto che nel piano continuino a mancare misure destinate ai discenti adulti meno qualificati e alle persone anziane; sottolinea che questa mancanza compromette la dimensione essenziale dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dell'istruzione digitale e ostacola i tentativi messi in atto per garantire che ogni individuo abbia le abilità essenziali per la vita; invita pertanto la Commissione a collaborare con le autorità nazionali, regionali e locali per mettere in atto ulteriori misure volte a incentivare l'istruzione digitale per gli adulti rendendola disponibile e accessibile, il che preparerebbe le persone che hanno completato la loro istruzione formale a vivere e lavorare nell'ambiente digitale e garantirebbe che possano davvero beneficiare della transizione digitale e contribuire a darle forma;

43.

sottolinea l'importanza di sviluppare politiche che garantiscano che le persone con disabilità godano di pari opportunità e di parità di accesso all'istruzione digitale di qualità; esorta gli Stati membri a collaborare con le organizzazioni che rappresentano i diversi tipi di persone con disabilità per esaminare le sfide e le opportunità rappresentate dall'istruzione digitale e per tenere conto delle necessità specifiche delle persone con disabilità nell'elaborazione di politiche efficaci in materia di istruzione digitale; esorta la Commissione e gli Stati membri a identificare le caratteristiche specifiche dell'istruzione digitale pensata per le persone con disabilità e ad esse adattata, nonché a investirvi; ritiene che l'istruzione digitale offra grandi opportunità per gli studenti con difficoltà di apprendimento, poiché consente di adottare approcci pedagogici pensati su misura per le loro diverse abilità; chiede maggiori investimenti per fornire il sostegno che troppo spesso è mancato a questi gruppi;

44.

sottolinea la necessità di integrare la dimensione di genere in tutte le politiche in materia di istruzione, competenze e digitalizzazione e in particolare nell'ambito del piano d'azione; ritiene che l'istruzione digitale abbia un ruolo fondamentale da svolgere per aumentare la partecipazione delle ragazze e delle donne all'era digitale; sottolinea che il divario digitale di genere è una questione economica, sociale e culturale e invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare tale divario attraverso un approccio strategico olistico a più livelli; accoglie con favore il quadro di valutazione della Commissione relativo alle donne nel settore digitale e sottolinea la necessità di raccogliere dati disaggregati per genere ed età per sensibilizzare sul divario digitale di genere;

45.

sottolinea la necessità di concentrarsi su una migliore inclusione delle ragazze nell'istruzione digitale fin dalla più giovane età; sottolinea che è necessario uno sforzo congiunto per incoraggiare una maggiore presenza femminile nello studio delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) e nei corsi scolastici e universitari di codifica, informatica e TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione); ribadisce che il divario di genere nell'istruzione si ripercuote sul mercato del lavoro e sottolinea la necessità di incoraggiare e facilitare l'accesso delle donne ai settori dell'alta tecnologia e del digitale, combattendo anche il divario retributivo di genere con strategie e finanziamenti adeguati;

46.

ritiene essenziale creare un ambiente positivo e inclusivo che promuova modelli di riferimento femminili per motivare le ragazze a scegliere le materie STEM, STEAM e TIC e per contrastare i pregiudizi inconsci e gli stereotipi di genere rispetto alle scelte delle materie e delle carriere; ritiene che il settore privato abbia un ruolo da svolgere, in collaborazione con gli istituti di istruzione e formazione, le ONG e altre organizzazioni della società civile, nello sviluppo di iniziative e campagne efficaci in questo settore; sottolinea il valore della task force della Commissione «Donne nel digitale» e l'iniziativa «Digital4Her»;

o

o o

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

(3)  GU C 388 del 13.11.2020, pag. 2.

(4)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 8.

(5)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 135.

(6)  GU C 202 I del 16.6.2020, pag. 1.

(7)  GU C 193 del 9.6.2020, pag. 11.

(8)  GU C 389 del 18.11.2019, pag. 12.

(9)  GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.

(10)  GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

(11)  GU C 212 del 14.6.2016, pag. 5.

(12)  GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

(13)  GU C 172 del 27.5.2015, pag. 17.

(14)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(15)  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a51fb41-92ad-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en, https://futureskills.pearson.com/research/assets/pdfs/technical-report.pdf

(16)  Relazione 2020 sull’indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), Commissione europea.

(17)  Relazione DESI 2020

(18)  Commissione europea, quadro di valutazione relativo alle donne nel settore digitale 2019.

(19)  Comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152).

(20)  https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122303

(21)  La genitorialità digitale descrive gli sforzi e le pratiche dei genitori per comprendere, sostenere e disciplinare le attività dei minori negli ambienti digitali, aiutandoli in particolare a utilizzare Internet in modo sicuro.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/14


P9_TA(2021)0096

Impatto dei rifiuti marini sulla pesca

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sugli effetti dei rifiuti marini sulla pesca (2019/2160(INI))

(2021/C 494/02)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020)0098),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),

vista la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2020 relativa all'attuazione del «partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (COM(2020)0104),

visto l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (1) (direttiva sulla responsabilità europea),

vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane (2),

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (3),

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4),

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (5),

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime europeo di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (6) (regolamento sul controllo della pesca),

vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (7),

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (8),

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (9) (FEAMP),

vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (10) (direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo),

vista la direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (11),

vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (12),

vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (13),

vista la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (14),

vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (15),

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (16),

visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), e in particolare l'OSS 14; «Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile»;

vista la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) del 2005 dal titolo «Marine Litter — An analytical overview»,

vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973, elaborata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), compreso il suo allegato V che è entrato in vigore il 31 dicembre 1988,

vista la relazione dell'ottobre 2020 dell'Agenzia europea dell'ambiente, dal titolo «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018» (Lo stato della natura nell'Unione europea — Risultati delle relazioni a norma delle direttive sulla natura nel periodo 2013-2018),

visti i risultati del progetto «Tackling marine litter in the Atlantic Area (CleanAtlantic)» (Lotta ai rifiuti marini nello spazio atlantico), finanziato nell'ambito del programma Interreg «Spazio atlantico» dell'UE,

viste le linee guida volontarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura sulla marcatura degli attrezzi da pesca, adottate dalla commissione per la pesca nel luglio 2018,

visto il piano d'azione dell'OMI per affrontare il problema dei rifiuti marini di plastica prodotti dalle navi,

viste le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2019 sugli oceani e i mari, concernenti la formulazione di un accordo internazionale sull'inquinamento da plastica,

viste la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona), la convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento (convenzione di Bucarest), la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki), e la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR),

visto il piano regionale per la gestione dei rifiuti marini nel Mediterraneo,

visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), il protocollo di Kyoto all'UNFCCC e l'accordo di Parigi,

vista la convenzione sulla diversità biologica dell'ONU,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 novembre 1973,

vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici pubblicata dalla piattaforma intergovernativa politica e scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IBPES) il 31 maggio 2019, vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo "The European environment — state and outlook 2020:

vista la dichiarazione ministeriale del 28 settembre 2020 dal titolo «Dichiarazione dei ministri dell'Ambiente, dell'economia marittima, dell'agricoltura e della pesca degli Stati membri del Mar Baltico e del commissario per l'ambiente, gli oceani e la pesca»,

vista la relazione dal titolo «Missione stella marina 2030: far rivivere i nostri mari e le nostre acque» pubblicata il 22 settembre 2020 dal comitato della missione della Commissione per il buono stato degli oceani, dei mari e delle acque costiere e interne,

viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dal titolo «Riscaldamento globale di 1,5o C», la sua quinta relazione di valutazione (AR5) e la relazione di sintesi, la sua relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici e suolo e la relazione speciale dell'IPCC sull'oceano e la criosfera in un clima che cambia,

visto il protocollo alla convenzione delle Nazioni Unite del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dallo scarico di rifiuti,

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sull'applicazione della direttiva sulla responsabilità europea (17),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (18),

vista la sua posizione del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (19),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (20),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (21),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0030/2021),

A.

considerando che i rifiuti marini visibili sulle spiagge, sulle coste, sui litorali e sulla superficie nascondono in realtà un fenomeno di contaminazione molto più ampio sia attraverso la colonna d'acqua che i fondali marini; che tali rifiuti derivano in larga misura da attività a terra (80 %), ma anche da attività in mare dove si è registrato un aumento significativo dei trasporti effettuati da grandi imbarcazioni non da pesca;

B.

considerando che i rifiuti marini includono tutti i rifiuti immessi, volontariamente o involontariamente, nell'ambiente marino e identificati in base alle dimensioni (nano, micro a mega rifiuti) e alla natura (container, oggetti ingombranti che giacciono sul fondo dell'oceano, materie plastiche, attrezzi da pesca, relitti di imbarcazioni semi-affondate, rifiuti pericolosi come esplosivi o altri residuati bellici, fibre tessili, microplastiche, ecc.);

C.

considerando che il 70 % dei rifiuti marini immessi nel mare finisce sul fondale marino e che la massa cumulativa di rifiuti galleggianti in superficie rappresenta solo il 1 % della plastica nell'oceano; che, secondo le ultime ricerche scientifiche, il livello di inquinamento da materie plastiche nell'oceano è stato ampiamente sottovalutato e vi sono ancora oggi grandi lacune nelle conoscenze oceanografiche; che un'attività di ricerca sulla dispersione dei rifiuti nell'oceano è essenziale per comprendere meglio la portata dell'inquinamento marino;

D.

considerando che l'oceano è uno, globale e continuo il cui buono stato ecologico è essenziale per garantire la sua resilienza e il mantenimento dei suoi servizi ecosistemici, come l'assorbimento di CO2 e la produzione di ossigeno, e che l'alterazione degli ecosistemi marini e costieri potrebbe indebolire la sua funzione di regolazione climatica; che i rifiuti marini rappresentano una minaccia per il futuro del settore della pesca in generale, in quanto solo un ambiente costiero e marino pulito, sano, produttivo e biologicamente ricco può soddisfare le esigenze a lungo termine della collettività e, in particolare, dei pescatori, dei molluschicoltori e delle comunità di pescatori;

E.

considerando che i rifiuti marini rappresentano una sfida globale in quanto non conoscono frontiere e sono trasportati da correnti e vento su lunghe distanze in tutto il mondo, interessando aree e settori che sono lontani dal loro punto di origine e che non sono responsabili della loro produzione; che nel mondo molti rifiuti vengono ancora scaricati direttamente in mare; che occorre promuovere un approccio sistemico all'inquinamento marino sostenendo azioni a tutti i livelli, da quello locale a quello internazionale;

F.

considerando che l'inquinamento dell'oceano e dei mari da rifiuti plastici, in particolare le microplastiche, è accentuato da fenomeni meteorologici che permettono alle microplastiche di propagarsi nell'aria, nella pioggia e nella neve e favoriscono l'inquinamento di ambienti un tempo considerati incontaminati come le alte vette o l'Antartide, e perfino oltre il circolo polare;

G.

considerando che 730 tonnellate di rifiuti vengono scaricate ogni giorno nel Mar Mediterraneo; che, secondo una relazione del WWF del giugno 2019, ogni anno 11 200 tonnellate di plastica scaricate in natura finiscono nel Mar Mediterraneo; che ogni anno una quantità di plastica equivalente a 66 000 veicoli per la raccolta rifiuti viene scaricata nel Mediterraneo; che nel Mediterraneo le microplastiche raggiungono livelli di concentrazione record con 1,25 milioni di frammenti per km2; che le particelle di piccole dimensioni rappresentano circa il 90 % della plastica che galleggia nel Mediterraneo, vale a dire circa 280 miliardi di microplastiche galleggianti; che un consumatore medio di molluschi del Mediterraneo ingerisce in media 11 000 pezzi di plastica all'anno; che, di conseguenza, il Mar Mediterraneo è uno dei mari più inquinati del mondo;

H.

considerando che il modo migliore per ridurre la quantità di rifiuti plastici in mare consiste nel diminuire ed evitare la loro produzione e nella transizione verso il riciclaggio e il riutilizzo di materiali e prodotti;

I.

considerando che i rifiuti marini forniscono una superficie alla quale numerosi organismi e batteri possono attaccarsi, facilitando così l'introduzione di specie invasive che possono alterare l'equilibrio degli ecosistemi marini, e che, inoltre, i batteri presenti nei rifiuti marini possono essere ingeriti dalla fauna marina quando i rifiuti vengono scambiati per cibo;

J.

considerando gli effetti negativi dei rifiuti marini da un punto di vista morfologico con particolare riferimento alle isole;

K.

considerando che i rifiuti marini si accumulano in particolare intorno alle piccole isole remote e nelle zone costiere; che le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare ospitano l'80 % della biodiversità marina europea; che le loro economie si basano in larga misura sulla pesca e sul turismo;

L.

considerando che la diffusione dei rifiuti marini in tutto il mondo colpisce i paesi terzi in via di sviluppo, in particolare le comunità costiere che vivono di pesca e che non hanno necessariamente le capacità o i mezzi per proteggersi efficacemente da tale fenomeno;

M.

considerando che il problema dei rifiuti in mare è in gran parte legato alla cattiva gestione dei rifiuti a terra, come nei corsi d'acqua e nei fiumi, alla cattiva gestione delle acque reflue, alle discariche a cielo aperto illegali e situate in prossimità di corsi d'acqua, alla dispersione dei rifiuti e ai fenomeni di deflusso naturale come tempeste e piogge, e allo scarico direttamente in mare della neve raccolta nelle strade e sui marciapiedi;

N.

considerando che forme di inquinamento diffuse, come le acque reflue, trattate o meno, e che possono contenere sostanze chimiche o farmaceutiche, e le acque di dilavamento o lisciviazione da zone urbane o agricole, come lo scarico di azoto e fosforo, minacciano l'ambiente marino con il fenomeno dell'eutrofizzazione dovuto alla concentrazione elevata di nutrienti, che a lungo termine può causare l'ipossia dei fondali marini con il moltiplicarsi delle «zone morte» che si sono decuplicate dal 1950, determinare un'impennata della presenza di cianobatteri, contribuire al fenomeno delle alghe verdi e rosse, e contaminare più ampiamente la fauna e la flora acquatiche;

O.

considerando che una cattiva gestione delle reti di depurazione dell'acqua rappresenta un rischio per gli acquacoltori e gli allevatori di ostriche, che vedono la qualità dei loro prodotti minacciata dalla presenza di virus e batteri come i norovirus, e può comportare divieti temporanei di vendita e distribuzione perché i prodotti non sono adatti al consumo;

P.

considerando che la crisi della COVID-19 ha dimostrato come la cattiva gestione dei rifiuti a terra possa creare rapidamente nuove ondate di inquinamento marino, dovute in particolare all'impiego di prodotti monouso come maschere chirurgiche e guanti usa e getta;

Q.

considerando che buona parte delle plastiche e microplastiche presenti in mare proviene da fonti terrestri;

R.

considerando che la mole di plastica presente in mare ha anche un forte impatto sulla pesca, che diventa maggiore ed economicamente oneroso nel caso di pesca artigianale;

S.

considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i rifiuti di tabacco sono, in termini numerici, il tipo di rifiuti più diffuso al mondo; che, secondo la ONG statunitense Ocean Conservancy, i mozziconi di sigaretta sono in cima alla classifica dei dieci oggetti più raccolti nelle operazioni internazionali di pulizia delle spiagge; che un singolo mozzicone di sigaretta impiega 12 anni per degradarsi e contiene quasi 4 000 sostanze chimiche; che ogni mozzicone di sigaretta che finisce negli oceani e nei fiumi causa l'inquinamento di 500 litri d'acqua;

T.

considerando che la presenza di rifiuti marini compromette gravemente la resilienza e la produttività degli ecosistemi marini, in particolare quelli più fragili, che sono già soggetti a numerose pressioni cumulative, come il cambiamento climatico, l'inquinamento e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), la pesca eccessiva e sempre maggiori attività, come il trasporto marittimo e il turismo;

U.

considerando che tali crescenti pressioni sugli ecosistemi marini portano al declino della biodiversità e al soffocamento bentonico e rischiano di aumentare la diffusione della malattia a causa della presenza di agenti patogeni causati dall'accumulo di rifiuti marini sui fondali marini;

V.

considerando che, sebbene l'UE si sia sempre più concentrata sulla lotta al problema degli attrezzi da pesca persi o abbandonati in mare, alcuni attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) restano attivi per mesi o addirittura anni, come dimostrato dal fenomeno delle reti fantasma, e incidono indiscriminatamente su tutte le specie selvatiche marine, compresi gli stock ittici; considerando che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è riconosciuta come una delle fonti principali di attrezzatura fantasma;

W.

considerando che i rifiuti marini costituiscono una grave minaccia per molte specie di fauna marina, rappresentando un rischio di strangolamento, soffocamento, ingestione, lesione e contaminazione, ma anche per altre specie animali, tra cui gli uccelli marini, alcune delle quali sono già minacciate o persino a rischio grave di estinzione;

X.

considerando che i pescatori, compresi quelli artigianali, e gli acquacoltori sono i primi a subire gli effetti dei rifiuti marini, che minacciano gravemente le loro attività poiché tali rifiuti costituiscono un ostacolo, si impigliano negli attrezzi da pesca, li danneggiano e ne determinano la perdita, causano il blocco dei motori delle imbarcazioni o dei sistemi di raffreddamento, rappresentano un pericolo per la sicurezza dei marittimi a bordo, li costringono ad un lavoro supplementare per pulire gli attrezzi e generano quindi una perdita economica significativa;

Y.

considerando che l'impatto dei rifiuti marini sul settore della pesca colpisce in maniera più significativa il segmento della piccola pesca artigianale rispetto a quello della pesca industriale dal momento che le piccole imbarcazioni sono maggiormente esposte ai danni provocati dai rifiuti sulle loro eliche, sui loro motori o sugli attrezzi da pesca e la concentrazione di rifiuti marini è maggiore nelle aree marine poco profonde, dove opera in gran parte l'attività della flotta artigianale; considerando che i rifiuti marini incidono anche sulla qualità delle catture, che possono essere contaminate da tali rifiuti e rese incommercializzabili, causando ulteriori perdite finanziarie per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Z.

considerando che il settore ittico agisce già da tempo in prima linea nel contrasto all'inquinamento da rifiuti marini nonostante esso sia solo un contributore minore al problema su scala globale e che i pescatori e gli acquacoltori hanno già da tempo assunto un ruolo attivo e proattivo nel contribuire alla pulizia dei mari;

AA.

considerando che l'impatto economico dei rifiuti marini sulle attività di pesca è stato stimato ad un importo pari al 1-5 % dei profitti del settore (22);

AB.

considerando che solo il 1,5 % (23) degli attrezzi da pesca viene riciclato e che vi è urgente necessità di fornire un adeguato sostegno economico per la raccolta, il riciclaggio e la riparazione di tutti gli attrezzi da pesca; che il settore potrebbe beneficiare di nuove opportunità economiche impegnandosi in un'economia circolare basata sulla progettazione intelligente, sulla ricerca e sull'innovazione;

AC.

considerando che i pescatori che riportano a terra i rifiuti accidentalmente pescati durante le attività di pesca e le campagne di raccolta dei rifiuti marini contribuiscono a ridurre il problema dei rifiuti in mare e recano beneficio alla comunità intera;

AD.

considerando che molto spesso i costi diretti per lo smaltimento dei rifiuti marini sono coperti, mentre il costo del lavoro, i costi derivanti dalla mancanza di spazio sulle imbarcazioni e i costi relativi ai danni agli attrezzi da pesca e ai motori non lo sono;

AE.

considerando che non ci si può aspettare che i pescatori e gli acquacoltori raccolgano i rifiuti marini senza un meccanismo d'indennizzo adeguato per i loro sforzi; che, secondo alcune stime, fino all'80 % dei pescatori sarebbe disposto a partecipare a programmi di raccolta dei rifiuti marini qualora siano istituiti meccanismi volti a facilitare tali attività (24);

AF.

considerando che esistono già azioni di raccolta effettuate da pescatori e associazioni, e soluzioni per la valorizzazione dei rifiuti marini, in particolare quelli derivanti dalla pesca;

AG.

considerando che l'economia blu, che secondo le previsioni raddoppierà entro il 2030, rappresenta una reale opportunità per lo sviluppo sostenibile delle attività marittime e costiere, in particolare grazie allo sviluppo di infrastrutture a impatto positivo, come le scogliere artificiali e altre innovazioni che favoriscono l'effetto barriera e l'effetto riserva, permettendo di contribuire al ripristino degli ecosistemi;

AH.

considerando che l'UE sta cercando di promuovere un approccio integrato alle attività marine e che i rifiuti marini devono essere affrontati tenendo maggiormente conto della dimensione spaziale delle attività marittime e costiere e coinvolgendo le comunità costiere e i pescatori, dal momento che l'attività di pesca si svolge prevalentemente nelle zone costiere, nella lotta contro i rifiuti marini in modo da riflettere le caratteristiche specifiche delle comunità locali;

AI.

considerando che il degrado degli ecosistemi marini e costieri, anche a causa dei rifiuti marini, rappresenta un rischio per tutti gli attori economici che operano nelle zone costiere e minaccia quindi la sopravvivenza, la sostenibilità e l'attrattiva delle comunità costiere;

Migliorare e rendere più efficaci il quadro legislativo e la governance in materia di rifiuti marini

1.

sottolinea che il buono stato degli ecosistemi marini e la lotta contro i rifiuti marini sono oggetto di numerose legislazioni vigenti e che soltanto un approccio integrato e coerente agli obiettivi europei consentirebbe di migliorare il quadro legislativo esistente e di comprendere meglio l'entità dell'insieme delle pressioni esercitate; sottolinea la necessità di rivedere la politica marittima integrata al fine di creare un quadro più strategico, anche in materia di rifiuti marini, che comprenda tutti i rifiuti e le diverse normative relative all'ambiente marino;

2.

sottolinea la necessità di rafforzare la comunicazione e il coordinamento tra Stati membri e tra bacini marittimi al fine di garantire un approccio integrato che consenta ai pescherecci di sbarcare rifiuti marini in qualsiasi porto dell'Unione; esorta gli Stati membri, a tale riguardo, ad attuare, immediatamente e senza ritardi, la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (25), invita la Commissione a presentare atti di esecuzione che stabiliscano criteri per l'ammissibilità per una tariffa ridotta per «navi verdi» e a elaborare incentivi adeguati per il conferimento dei rifiuti raccolti a terra, compreso un meccanismo di compensazione adattato agli sforzi dei pescatori e criteri metodologici per il calcolo del volume e della quantità dei rifiuti pescati passivamente, in modo che gli obiettivi di riduzione dei rifiuti marini, come stabiliti nella direttiva, possano essere attuati rapidamente;

3.

sottolinea la necessità di migliorare il quadro legislativo europeo per ridurre gli oneri finanziari per i pescatori che pescano accidentalmente rifiuti marini durante l'attività di pesca per evitare di creare nei loro confronti un eccessivo carico burocratico; sottolinea inoltre la necessità che la legislazione in tema di rifiuti marini presti maggiore attenzione alla dimensione sociale del problema;

4.

ricorda l'urgente necessità di rafforzare la visione marittima nelle nuove strategie dell'UE, in particolare il Green Deal europeo, la strategia per la biodiversità e la strategia «Dal produttore al consumatore»;

5.

raccomanda di rafforzare le disposizioni della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD) attraverso l'armonizzazione degli indicatori di buono stato ambientale, in particolare quelli relativi al descrittore 10 «rifiuti marini»;

6.

invita la Commissione ad estendere la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino alle regioni ultraperiferiche;

7.

chiede che il quadro istituito dalla direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo sia rafforzato al fine di tener conto della dimensione spaziale della lotta contro i rifiuti marini;

8.

rammenta che la questione dei rifiuti marini non può essere affrontata efficacemente solo a livello nazionale, ma richiede una cooperazione a tutti i livelli, compresi quello mondiale, europeo e regionale; invita la Commissione a difendere un modello ambizioso di governance in seni ai negoziati internazionali delle Nazioni Unite sulla biodiversità marina al di là delle giurisdizioni nazionali e a riconoscere tutti i mari e l'oceano come bene comune globale, al fine di adottare una nuova visione che ponga le responsabilità individuali e collettive al di sopra dei principi di libertà o di diritti sovrani sanciti dal diritto del mare, e garantire così la sua preservazione, anche dagli impatti nocivi dei rifiuti marini;

9.

invita l'UE a rafforzare le iniziative internazionali come il partenariato globale sui rifiuti marini, varato dall'UNEP, al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'OSS n. 14 «conservazione e uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine» e l'OSS n. 12 «consumo e produzione responsabili»;

10.

invita la Commissione e gli Stati membri a guidare gli sforzi verso il raggiungimento di un accordo ambizioso e giuridicamente vincolante sull'inquinamento da plastica in seno all'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, che riguardi l'intero ciclo di vita delle materie plastiche e contempli obiettivi di riduzione dell'inquinamento marino da plastica condivisi a livello globale e una visione per una transizione verso un'economia circolare e sicura per la plastica, nonché una governance efficace globale in materia di attrezzi da pesca perduti, o «attrezzatura fantasma», che rappresentano una minaccia per tutte le attività marine e gli ecosistemi in tutto il mondo;

11.

sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri intensifichino la lotta alla pesca INN, che è intrinsecamente inquinante e contribuisce alla produzione di rifiuti marini e al degrado dell'ambiente marino, in particolare a causa dei rigetti illeciti di attrezzi da pesca;

12.

sottolinea che la risoluzione 2/11 dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente dell'UNEP, del 26 maggio 2016, ha riconosciuto che la presenza di rifiuti di plastica e microplastica nell'ambiente marino costituisce un problema di natura globale la cui gravità è in rapido aumento e per la cui risoluzione è necessaria una risposta globale urgente, che tenga conto di un approccio basato sul ciclo di vita dei prodotti;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare con lo stesso calendario normative diverse quali la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, la direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la direttiva sugli impianti portuali di raccolta o la direttiva per la pianificazione dello spazio marittimo, al fine di migliorare la coerenza legislativa;

14.

invita la Commissione a incrementare la raccolta dei dati relativi alla quantità e ai tipi di rifiuti presenti nelle acque europee e la loro incidenza sulle attività di pesca, nonché a incrementare la raccolta e l'armonizzazione di dati relativi alla quantità e alla qualità di rifiuti sbarcati, smaltiti e inseriti all'interno della catena del riciclo, in particolare attraverso il programma «Fishing for Litter» (FFL), che includa volume, materiali, tipo di oggetti pescati; chiede che i dati raccolti dagli Stati membri sulla perdita, l'immissione sul mercato e la raccolta degli attrezzi da pesca e dei rifiuti marini siano archiviati all'interno di una banca dati nazionale o di bacino e armonizzati in un'unica relazione annuale a livello europeo al fine di facilitare l'identificazione e il controllo dei rifiuti marini e garantire un miglior monitoraggio e una migliore valutazione;

15.

sottolinea la necessità di una mappatura annuale dei rifiuti marini raccolti attraverso il programma FFL in relazione ai vari bacini idrografici in modo da avere informazioni sull'origine dei rifiuti marini catturati e rafforzare le campagne di raccolta; sottolinea come ciò dovrebbe essere collegato agli sforzi di mappatura esistenti; esorta la Commissione a produrre una relazione annuale sulla quantità di rifiuti marini sbarcati nei porti attraverso il programma FFL che includa volume, materiali e tipo di oggetti pescati;

16.

incoraggia la creazione di reti di collaborazione tra i governi degli Stati membri, le associazioni di pescatori, le organizzazioni dei lavoratori, gli enti di trattamento delle acque, i soggetti interessati delle zone costiere, i porti, le ONG e le convenzioni regionali al fine di rafforzare l'approccio dal basso verso l'alto basato sul dialogo e l'inclusione e di promuovere soluzioni pragmatiche per i lavoratori del settore ittico, in modo da garantire un'attuazione più efficace delle norme e da fornire risorse adeguate in settori quali la raccolta, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti marini;

17.

pone l'accento sulla necessità di condividere le migliori pratiche tra tutte le parti interessate, compresi i cittadini colpiti dal problema dei rifiuti marini, in modo da incoraggiare il settore della pesca a proteggere l'ambiente marino, controllare i rifiuti marini e garantire così l'uso sostenibile delle sue risorse; accoglie con favore l'avvio di iniziative quali «Plan Marlimpo» (progetto mare pulito), promosso dalla Consellería do Mar de la Xunta de Galicia (Spagna), che mira a ridurre la quantità di rifiuti presenti nelle zone costiere;

18.

sottolinea che, al fine di migliorare e rendere più efficaci il quadro legislativo e la governance relativi alla raccolta, allo smaltimento e al riciclo dei rifiuti marini, è necessario promuovere un più forte coinvolgimento di tutti gli operatori del settore ittico e ampliare progetti di sensibilizzazione, prevenzione e formazione in modo da garantire uno scambio di informazioni continuo a supporto della preparazione e all'aggiornamento della normativa rilevante;

19.

invita tutti gli altri pertinenti soggetti interessati, segnatamente i consigli consultivi della pesca, a contribuire alla riduzione dei rifiuti marini tramite misure efficaci ed efficienti; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le linee guida volontarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura sulla marcatura degli attrezzi da pesca, onde promuovere una gestione responsabile degli attrezzi da pesca, nonché a intensificare gli sforzi tesi a identificare gli attrezzi perduti e a favorire la sostenibilità della pesca tramite la riduzione degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi, anche in coerenza con le disposizioni del regolamento sul controllo della pesca; invita la Commissione a sostenere gli sforzi volti a rendere operativa la marcatura e la segnalazione degli attrezzi da pesca perduti nelle acque europee e a stimolare, attraverso interventi a livello dell'Organizzazione marittima internazionale, la cooperazione internazionale per affrontare la fonte di inquinamento dell'ambiente marino dovuto alla plastica;

20.

ricorda che le aree marine protette possono essere eccellenti laboratori nei quali attuare soluzioni per lottare contro i rifiuti marini, poiché consentono di tener conto delle interazioni tra le attività a terra e quelle in mare e sostengono la collaborazione tra le diverse parti interessate a terra e in mare di fronte alle sfide degli ecosistemi marini e costieri;

21.

sottolinea la scarsa efficienza della direttiva sulla responsabilità ambientale nel caso dei rifiuti marini, anche per quanto riguarda il suo ambito di applicazione limitato e le difficoltà nell'individuare il responsabile dell'inquinamento e l'attribuzione delle responsabilità; rammenta che il Parlamento europeo ha chiesto una revisione della direttiva sulla responsabilità ambientale che tenga conto dei limiti della sua efficacia;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri migliorare l'attuazione del principio «chi inquina paga»;

Migliorare la ricerca e le conoscenze sui rifiuti in mare

23.

esorta la Commissione a svolgere un ruolo importante nel decennio delle Nazioni Unite per le scienze oceaniche e a incoraggiare la digitalizzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale per comprendere meglio i mari e gli oceani e l'impatto dei rifiuti marini su di essi;

24.

sottolinea come a causa dei pochi dati e studi ancora a disposizione sia difficile quantificare in maniera precisa l'entità dei danni causati dai rifiuti marini al settore ittico e le conseguenze economiche negative per i pescatori; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a intensificare il finanziamento della ricerca e la raccolta di dati sulla quantità e i vari tipi di rifiuti nelle acque europee e il loro impatto sulla pesca, sull'acquacoltura e sugli ecosistemi, nonché a proporre misure solide volte a fronteggiare e prevenire l'impatto delle nanoplastiche e delle microplastiche sulle risorse alieutiche e sulla salute umana;

25.

osserva che la direttiva sulla plastica monouso riguarda i rifiuti comunemente rinvenuti sulle spiagge; esorta la Commissione a rafforzare le misure esistenti in materia di plastica monouso, basandosi in particolare sui lavori previsti in materia di rifiuti presenti nella colonna d'acqua e sui fondali marini nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, e a valutare la possibilità di eliminare gradualmente i contenitori e gli imballaggi in polistirene dei prodotti della pesca, in linea con l'ambizione di sostituire la plastica monouso con alternative sostenibili per l'ambiente e i pescatori;

26.

invita la Commissione a seguire le raccomandazioni formulate dalla missione Starfish 2030 sulla lotta contro i rifiuti marini e a valutare in particolare la proposta sulla marcatura degli attrezzi da pesca utilizzando le nuove tecnologie di geolocalizzazione al fine di localizzare e raccogliere gli attrezzi perduti, ove opportuno e possibile; sottolinea, a tale proposito, che la Commissione dovrebbe migliorare la marcatura degli attrezzi da pesca seguendo le linee guida volontarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura sulla marcatura degli attrezzi da pesca e facendo in modo che i pescatori e gli acquacoltori siano accompagnati nella transizione da programmi di finanziamento adeguati;

27.

invoca una migliore comunicazione sulla perdita di attrezzi da pesca in mare e sottolinea la necessità di includere una maggiore quantità di informazioni, quali il nome della nave, il tipo di attrezzo utilizzato, l'ora e la posizione al momento della perdita e le misure di recupero utilizzate, al fine di consentire un uso più efficace dei dati raccolti nella lotta all'inquinamento marino mediante una condivisione dei dati trasparente e rafforzata nonché lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e le agenzie dell'UE; pone l'accento sulla necessità di sviluppare nuovi strumenti atti a identificare e tracciare gli attrezzi da pesca perduti in mare e a registrare i dati sui rifiuti marini, come le applicazioni elettroniche volte ad assistere i pescatori nella registrazione dei dati e i sistemi per registrare e segnalare gli sbarchi di rifiuti marini, ad esempio utilizzando le ricevute di conferimento dei rifiuti come previsto dalla direttiva (UE) 2019/883, che obbliga gli operatori portuali a rilasciare tali ricevute ai comandanti delle navi;

28.

accoglie con favore il varo di progetti europei quali «CleanAtlantic», finanziato nell'ambito del programma Interreg «Spazio atlantico» dell'UE e finalizzato a migliorare le conoscenze e la capacità di monitorare, prevenire e ridurre i rifiuti marini, così come a stimolare una maggiore consapevolezza riguardo al loro impatto; esorta i 19 partner coinvolti, provenienti da Irlanda, Francia, Spagna e Portogallo, e in particolare il Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), organismo coordinatore, a proseguire il lavoro e a divulgare i risultati del progetto;

29.

pone l'accento sulla necessità di predisporre un'adeguata gestione della logistica della raccolta dei rifiuti e degli attrezzi a fine vita onde assistere i pescatori nei loro sforzi, in gran parte compiuti su base volontaria; osserva che occorre includere la raccolta unificata degli attrezzi a bordo delle navi in sacchi o contenitori e l'allestimento di strutture adeguate nei porti;

Accelerare lo sviluppo dell'economia circolare nel settore della pesca e dell'acquacoltura

30.

sottolinea che per ridurre l'impatto dei rifiuti marini è necessario rafforzare l'economia circolare a terra, ad esempio eliminando gradualmente plastiche e imballaggi non necessari e trasformando i rifiuti in risorse, ma anche nei settori della pesca e dell'acquacoltura attraverso un approccio basato sul ciclo di vita; sottolinea altresì che lo sviluppo dell'economia circolare nel settore della pesca non può prescindere da un maggiore sostegno alla ricerca di soluzioni, alla progettazione intelligente degli attrezzi da pesca e all'innovazione delle tecniche di pesca e di acquacoltura che consentano di limitare i rifiuti, di aumentare l'attrattiva delle operazioni di raccolta e di creare circuiti di riciclaggio efficienti;

31.

chiede che sia promossa la progettazione ecocompatibile degli attrezzi da pesca, garantendone l'utilità, la sicurezza e l'efficienza in termini di costi per il settore, con una rapida adozione di orientamenti sull'elaborazione di norme armonizzate relative all'economia circolare degli attrezzi da pesca; incoraggia la marcatura del materiale utilizzato negli attrezzi da pesca attraverso passaporti dei prodotti; sostiene la promozione della ricerca e dell'innovazione per trovare materiali alternativi ed ecologici da utilizzare negli attrezzi da pesca, in particolare i polimeri; osserva a tale proposito che, per favorire la transizione, potrebbero essere istituiti progetti pilota volti a esplorare la riduzione dei materiali e la maggiore facilità e rapidità dello smontaggio degli attrezzi e della verifica della loro funzionalità;

32.

insiste sull'importanza, in un'ottica di economia circolare degli attrezzi da pesca, di coinvolgere pienamente i pescatori, la pesca e il settore dell'acquacoltura nel suo complesso, le start-up, le iniziative private e le imprese, tra cui fabbricanti di cordame e reti dei paesi terzi, nell'identificazione di nuovi materiali, nella progettazione ecocompatibile, nella progettazione di nuovi attrezzi da pesca e nel riciclaggio degli stessi; sottolinea inoltre la necessità di rafforzare un modello sinergico tra il comparto della pesca e quello della ricerca; esorta, a tal fine, la Commissione a mettere a sistema i futuri progetti legati all'economia circolare degli attrezzi da pesca con i programmi di finanziamento UE già esistenti dediti alla ricerca e innovazione;

33.

sottolinea, al fine di accelerare lo sviluppo dell'economia circolare nel settore della pesca e dell'acquacoltura, la necessità di mettere a sistema le future soluzioni legislative al problema della raccolta e smaltimento dei rifiuti marini con il Green Deal europeo; esorta gli Stati membri, a tale proposito, a dare rapidamente seguito alla definizione di tassi minimi nazionali di raccolta di attrezzi da pesca contenenti plastica, come concordato nella direttiva sulla plastica monouso; invita la Commissione a verificare se tali piani nazionali comportino un aumento della raccolta e del riciclaggio degli attrezzi da pesca rispetto ai livelli attuali e, a tale proposito, a elaborare un piano adeguato e ambizioso per sostenere lo sviluppo di un'economia circolare nel settore della pesca; sottolinea che esiste un mercato degli attrezzi da pesca riciclati che potrebbe consentire di rendere l'uso di materiale riciclato un obbligo giuridico, insieme alle disposizioni del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) sulla programmazione della gestione condivisa, che costituirebbe un importante incentivo per i pescatori e un riconoscimento del valore del loro contributo al riciclaggio;

34.

chiede l'utilizzo del FEAMP per sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura nella transizione verso l'uso di materiali più sostenibili, incluso l'acquisto di nuove navi tecnicamente più efficienti e meno inquinanti per le piccole flotte artigianali, in particolare nelle regioni ultraperiferiche;

35.

esorta la Commissione ad incentivare l'economia circolare lungo l'intera filiera di produzione di attrezzature per la pesca e l'acquacoltura, promuovendo la ricerca e sostenendo quelle imprese che riciclano e riutilizzano gli attrezzi; invita pertanto la Commissione a costituire un fondo specifico che sostenga gli Stati membri che creano filiere di produzione di attrezzature riciclate e sostenibili attingendo a risorse quali quelle previste nel quadro del Next Generation EU e quelle derivanti dalle sanzioni fiscali imposte a seguito delle procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri;

36.

sottolinea che al momento, nonostante i significativi passi compiuti con l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/883, sussistono ancora numerosi problemi e differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le strutture portuali di raccolta; evidenzia che in numerosi porti dell'Unione l'individuazione da parte dei pescatori di tali strutture, quando tali luoghi esistono, rimane ancora molto difficile così come difficile risulta ancora la loro accessibilità; sottolinea che tutto ciò costituisce un impedimento e un disincentivo per gli operatori del settore ittico a contribuire alla pulizia dei mari;

37.

sostiene lo sviluppo e la creazione di circuiti di riciclaggio efficienti, rafforzando le strutture portuali di raccolta di tutti i porti europei al fine di migliorare la cernita selettiva dei rifiuti; insiste quindi sulla necessità di uno sforzo maggiore da parte degli Stati membri per rafforzare le strutture logistiche nei porti attraverso un'adeguata gestione della logistica per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e gli attrezzi a fine vita, la raccolta unificata degli attrezzi a bordo delle navi in sacchi o contenitori e l'allestimento di strutture adeguate nei porti onde garantire strutture di ricezione e stoccaggio adeguate per gli attrezzi da pesca persi e i rifiuti marini raccolti, spazio sufficiente allo stoccaggio separato dei vari tipi di rifiuti marini, la presenza di sufficiente personale sufficiente per trattare correttamente e in sicurezza i rifiuti sbarcati e la fornitura a tutte le imbarcazioni di contenitori per la raccolta dei rifiuti marini; chiede di rendere più attraenti le operazioni di raccolta attraverso misure che prevedano sistemi di ricompensa e incentivi, anche economici, volti a sostenere i pescatori e gli acquacoltori nell'attività di raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti pescati in mare e di consegna dei loro attrezzi da pesca o acquacoltura nei porti alla fine del loro ciclo di vita;

Programmi per la gestione e la raccolta dei rifiuti marini

38.

invita la Commissione a elaborare un piano d'azione a livello di UE per combattere i rifiuti dispersi nell'idrosfera dell'Unione europea, riducendo i rifiuti alla fonte e l'uso e il consumo di plastica, e per contrastare l'inquinamento da rifiuti dei fiumi, dei corsi d'acqua e delle coste, che può essere drasticamente ridotto in modo coordinato; chiede di ridurre al minimo lo scarico direttamente nell'oceano della neve raccolta nelle strade e sui marciapiedi, in particolare sostenendo metodi di raccolta alternativi in caso di nevicate eccezionalmente abbondanti;

39.

sottolinea che il potenziamento degli impianti di trattamento e delle reti fognarie è indispensabile per ridurre gli impatti sull'acquacoltura e sull'ambiente marino e costiero in generale, e in particolare i rischi di contaminazione dei prodotti dell'acquacoltura;

40.

sottolinea che è essenziale affrontare la questione della scarsa gestione dei rifiuti sulla terraferma, principalmente lo smaltimento improprio dei rifiuti nelle città costiere, nelle città costruite lungo i fiumi e nelle città insulari;

41.

invita la Commissione a sensibilizzare maggiormente gli operatori del mare in tutte le loro interazioni con l'ambiente marino, in particolare in caso di vendita o noleggio di imbarcazioni;

42.

esorta gli Stati membri e le regioni a effettuare attività di raccolta dati e monitoraggio e ad affrontare la questione della scarsa gestione dei rifiuti sulla terraferma, a eliminare le aree critiche di accumulo di rifiuti marini nei fiumi e negli estuari e a introdurre misure intese a evitare a priori la dispersione dei rifiuti marini nell'ambiente; sollecita l'assegnazione di finanziamenti sufficienti per l'eliminazione di tutti i tipi di inquinanti derivanti dalla plastica;

43.

ricorda che i programmi di raccolta dei rifiuti marini possono riguardare diverse operazioni, come la raccolta di rifiuti marini nei fiumi, negli estuari, nelle baie o nei porti, le operazioni di ricerca e l'identificazione dei punti critici in mare, e possono essere realizzati da pescatori, dalla società civile e da autorità locali; sottolinea che i programmi di raccolta dovrebbero essere sostenibili, utilizzare attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti, evitare per quanto possibile di generare ulteriori emissioni, essere pronti a collaborare con soggetti che hanno una conoscenza degli ecosistemi marini e richiedere un'identificazione strategica dei rifiuti prima di agire; evidenzia che tali programmi di raccolta possono essere realizzati non solo nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'UE, ma anche a livello locale, regionale e nazionale negli Stati membri;

44.

sottolinea che solo sette Stati membri hanno utilizzato risorse nell'ambito dell'attuale FEAMP per finanziare programmi di raccolta di rifiuti marini come il programma FFL, e che la maggior parte delle azioni che consentono di identificare, raccogliere e riciclare i rifiuti marini consiste in iniziative e programmi volontari gestiti da pescatori, società civile e autorità locali;

45.

sottolinea che, al fine di ridurre i rifiuti prodotti dai pescherecci, i pescatori devono essere incentivati a conferire i rifiuti presso gli impianti di riciclaggio, anche attraverso incentivi finanziari e meccanismi premiali volti a promuovere comportamenti virtuosi; osserva pertanto che i pescatori dovrebbero essere compensati per la raccolta di attrezzi da pesca perduti e di altri rifiuti marini o almeno avere accesso allo smaltimento gratuito dei rifiuti presso gli impianti portuali;

46.

evidenzia che, al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza, i pescatori dovrebbero ricevere un'adeguata formazione su come trattare correttamente i rifiuti marini nelle fasi di raccolta, sbarco, smaltimento e inserimento all'interno della catena del riciclo;

47.

sottolinea che un rafforzamento ed espansione delle buone pratiche già esistenti passa anche da una semplificazione e snellimento dei processi amministrativi per tutte le imbarcazioni impegnate in campagne di FFL, indipendentemente dal porto di origine o dalle loro dimensioni; sottolinea, a tal proposito, la necessità di un'armonizzazione e di un approccio più complementare alle norme relative allo sbarco di rifiuti marini raccolti tramite azioni di FFL nei porti degli Stati membri;

48.

invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere la raccolta di attrezzi da pesca perduti e di altri rifiuti marini, segnatamente la plastica, da parte dei pescatori, promuovendo le migliori pratiche, incentivando la partecipazione volontaria alle iniziative di raccolta dei rifiuti marini e sostenendo l'adozione di programmi FFL; esorta gli Stati membri, a tale proposito, a istituire un «fondo speciale per la pulizia dei mari», gestito tramite il nuovo FEAMPA o altre linee di finanziamento pertinenti, al fine di finanziare le seguenti azioni: 1) la raccolta dei rifiuti marini da parte dei pescherecci, 2) la fornitura di adeguate strutture di stoccaggio dei rifiuti a bordo e il monitoraggio dei rifiuti pescati passivamente, 3) il rafforzamento della formazione destinata agli operatori, 4) il finanziamento dei costi del trattamento dei rifiuti e del personale necessario al funzionamento di tali programmi per evitare l'aumento dei costi per i pescatori che partecipano volontariamente e 5) investimenti intesi a predisporre nei porti strutture adeguate adibite al deposito e allo stoccaggio degli attrezzi e dei rifiuti raccolti;

49.

invita la Commissione ad effettuare una valutazione del contributo sociale ed economico apportato dai pescatori attraverso progetti di FFL al fine di quantificare con maggiore precisione il contributo del settore ittico all'azione di pulizia dei mari;

50.

esorta la Commissione a superare gli obiettivi della direttiva (UE) 2019/883, studiando e quantificando in termini economici i danni ambientali che i rifiuti antropici marini producono, e istituendo un «Fondo rifiuti marini» per contrastare lo scarico dei rifiuti in mare e mitigare i danni per la pesca, e per la tutela del mare e degli oceani;

51.

invita la Commissione a esortare gli Stati membri affinché garantiscano la corretta gestione e l'adeguato smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati o rinvenuti durante campagne volontarie di raccolta affinché la responsabilità e i costi del conferimento, della gestione e dello smaltimento di tali rifiuti non ricadano sui pescatori e affinché non vengano arrecati ulteriori danni all'ambiente; sottolinea a tal fine la necessità di dare vita a sistemi efficaci di raccolta e smaltimento dei rifiuti garantendo inoltre la presenza di adeguate strutture portuali di raccolta dei rifiuti;

52.

ricorda che la questione dei rifiuti marini ha carattere transfrontaliero e che, ai fini di una maggiore efficienza, la lotta contro i rifiuti marini deve essere coordinata con i paesi terzi europei; esorta la Commissione e gli Stati membri a varare un piano di disinquinamento del Mediterraneo insieme a tutti gli Stati costieri; invita la Commissione a porre fine quanto prima all'esportazione di rifiuti verso paesi terzi;

53.

invita la Commissione a creare un meccanismo di sostegno della raccolta di rifiuti marini nelle regioni ultraperiferiche, data la naturale vulnerabilità di tale regioni, mettendo quindi a loro disposizione le infrastrutture necessarie per la valorizzazione dei rifiuti raccolti;

54.

invita la Commissione, nell'ambito dei negoziati di adesione all'UE, a chiedere la piena attuazione della legislazione in materia di gestione dei rifiuti marini nei paesi candidati, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture di gestione integrata dei rifiuti;

Comprendere meglio e limitare l'inquinamento da nanoplastiche e microplastiche

55.

sottolinea che è necessario aumentare la conoscenza e la consapevolezza pubblica in merito all'inquinamento da nanoplastiche e microplastiche e dei suoi effetti sull'ambiente, sulla base della catena alimentare marina e, in ultima analisi, sulla salute umana, e che è necessario condurre ulteriori ricerche per conoscere meglio questo tipo d'inquinamento; rileva che la necessità di una maggiore conoscenza e la mancanza di consapevolezza pubblica può minare la fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

56.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione sul problema dell'inquinamento marino da plastiche e microplastiche, sottolineando il fatto che spesso i pescatori sono anche vittime di tale fenomeno, soprattutto nel caso delle microplastiche;

57.

accoglie con favore il lavoro preparatorio svolto dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sulla limitazione dell'aggiunta intenzionale di microplastiche nei prodotti; invita la Commissione ad essere ambiziosa nel dare seguito a tale proposta con misure concrete e, se del caso, giuridiche, anche affrontando il problema delle microplastiche e delle nanoplastiche disseminate nel ciclo dell'acqua, in particolare quelle scaricate non intenzionalmente nell'ambiente e a proporre misure per la loro graduale eliminazione;

58.

invita la Commissione ad affrontare il problema della perdita e della dispersione di microplastiche come i granuli di plastica nell'ambiente lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare durante il trasporto, via terra e via mare, e i relativi rischi di fuoriuscita;

o

o o

59.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(2)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

(3)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(4)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(5)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(6)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(7)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(8)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(9)  GU L 149 del 20.05.2014, pag. 1.

(10)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135.

(11)  GU L 115 del 6.5.2015, pag. 11.

(12)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100.

(13)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.

(14)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141.

(15)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116.

(16)  GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

(17)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 184.

(18)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 136.

(19)  Testi approvati, P8_TA(2019)0343.

(20)  Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

(21)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(22)  «Lost fishing gear: a trap for our ocean», Commissione europea

(23)  «Lost fishing gear: a trap for our ocean», Commissione europea

(24)  https://cetmar.org/resultados-cleanatlantic/

(25)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/26


P9_TA(2021)0097

Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta ai cambiamenti climatici

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla politica di coesione e le strategie ambientali regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici (2020/2074(INI))

(2021/C 494/03)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 3 e 21, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 11, da 173 a 178, 191 e 194 nonché il protocollo n. 28 sulla coesione economica, sociale e territoriale allegato ai trattati,

visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) svoltasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (accordo di Parigi), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2, che riconoscono le dimensioni locale, subnazionale e regionale dei cambiamenti climatici e dell'azione per il clima,

visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi (1),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (3),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (4),

viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020 sui cambiamenti climatici,

viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 oC, la sua quinta relazione di valutazione (AR5) e la relativa relazione di sintesi, la relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici e suolo e la relazione speciale dell'IPCC dal titolo «L'oceano e la criosfera in un clima che cambia»,

vista la valutazione degli indicatori dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo «Economic losses from climate-related extremes in Europe» (Perdite economiche dovute a eventi estremi connessi al clima in Europa), pubblicata il 20 dicembre 2020,

visti il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», la proposta della Commissione relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 e la sua visione per il 2050,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica,

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) (5),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 marzo 2020, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080),

viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 gennaio 2020, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022), e la proposta modificata della Commissione del 28 maggio 2020 (COM(2020)0460),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta, presentata dalla Commissione il 28 maggio 2020 (COM(2020)0453),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 maggio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (COM(2020)0451),

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (6),

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (7),

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (8),

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (9),

visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (10),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione il 29 maggio 2020 che istituisce il programma InvestEU (COM(2020)0403),

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (11),

visto lo studio del Parlamento europeo del 2021 dal titolo «Cohesion Policy and Climate Change» (Politica di coesione e cambiamenti climatici),

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulla politica di coesione e l'economia circolare (12),

visto l'articolo 349 TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sua sentenza Mayotte del 15 dicembre 2015 (cause riunite da C-132/14 a C-136/14), che prevede la possibilità di adottare misure specifiche e di deroga per le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2020, sulla strategia per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020)0152),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0034/2021),

A.

considerando che i cambiamenti climatici sono una sfida che trascende i confini e che richiede un intervento immediato e ambizioso a livello globale, europeo, nazionale, regionale e locale per limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC al di sopra dei livelli preindustriali e prevenire la perdita massiccia di biodiversità; che sono necessarie misure urgenti per garantire che l'aumento della temperatura media globale sia mantenuto al di sotto dei 2 oC rispetto ai livelli preindustriali, giacché qualsiasi perdita di biodiversità avrà notevoli ripercussioni, anche sulla qualità della produzione agricola;

B.

considerando che un aumento di 1,5 oC è il massimo che il pianeta è in grado di tollerare; che, se le temperature dovessero aumentare ulteriormente dopo il 2030, l'umanità si troverebbe ad affrontare ancora più siccità, inondazioni, caldo estremo e povertà per centinaia di milioni di persone, la probabile scomparsa delle popolazioni più vulnerabili e, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe essere messa in pericolo la sopravvivenza a lungo termine dell'intera umanità, come indicato nella relazione interistituzionale dell'UE dal titolo «Challenges and Choices for Europe» (Sfide e scelte per l'Europa);

C.

considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente ha stimato che fra il 1980 e il 2019 gli eventi estremi connessi al clima hanno causato perdite economiche per un totale di 446 miliardi di EUR nei paesi membri del SEE; che tale cifra equivale a 11,1 miliardi di EUR all'anno e che le perdite deflazionate totali ammontano a quasi il 3 % del PIL dei paesi presi in esame;

D.

considerando che studi recenti mostrano che il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del gas naturale fossile (metano — CH4) è notevolmente più elevato di quanto si ritenesse in precedenza;

E.

considerando che il riscaldamento globale potrebbe raggiungere 1,5 oC al di sopra dei livelli preindustriali durante l'attuale periodo di programmazione, richiedendo un intervento immediato per affrontare l'emergenza climatica, in conformità delle politiche dell'UE in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, del Green Deal europeo, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi delle Nazioni Unite;

F.

considerando che la transizione verso un'economia climaticamente neutra al più tardi entro il 2050 costituisce al contempo una grande opportunità e una sfida per l'Unione e per i suoi Stati membri, regioni, città, comunità locali, persone, lavoratori, imprese, e industria; che occorre tuttavia trovare un equilibrio tra gli ambiziosi obiettivi climatici e il mantenimento della competitività dell'economia, senza compromettere il conseguimento dell'obiettivo degli 1,5o C;

G.

considerando che il conseguimento di tale obiettivo richiederà una trasformazione complessiva della società e dell'economia europee, dal momento che alcuni settori subiranno un calo irreversibile della produzione accompagnato dalla perdita di posti di lavoro nelle attività economiche basate sulla produzione e sull'utilizzo dei combustibili fossili, mentre altri settori riusciranno a trovare un'alternativa tecnologica;

H.

considerando che la sostenibilità dovrebbe essere vista come un approccio equilibrato volto a conciliare crescita sostenibile, progresso sociale e ambiente;

I.

considerando che l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 (13) prevede l'obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell'importo totale del bilancio dell'Unione e della spesa a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa al sostegno degli obiettivi climatici, nonché un nuovo obiettivo annuale di spesa per la biodiversità pari al 7,5 % a partire dal 2024, per raggiungere poi il 10 % nel 2026 e nel 2027;

J.

considerando che le isole, in particolare quelle di piccole dimensioni, e le regioni ultraperiferiche sono i territori dell'UE maggiormente vulnerabili ed esposti agli effetti dei cambiamenti climatici e che devono altresì far fronte a sfide e costi aggiuntivi e specifici nell'ambito della transizione; che i cambiamenti climatici e le loro molteplici conseguenze colpiscono le regioni europee in diversi modi, con diversi livelli di gravità e in periodi differenti, e la gestione della transizione comporterà cambiamenti strutturali importanti; che i cittadini e i lavoratori saranno pertanto interessati in modi differenti e che non tutti i paesi saranno colpiti alla stessa maniera o saranno in grado di reagire adeguatamente; che è essenziale, in sede di elaborazione di una visione a lungo termine per le aree rurali in Europa, porre l'accento sulla necessità di rafforzare e rendere attrattive tali aree come luoghi in cui vivere e lavorare;

K.

considerando che le isole e le regioni periferiche e ultraperiferiche hanno un enorme potenziale in termini di produzione di energia rinnovabile e sono laboratori strategici per l'attuazione di misure politiche innovative e soluzioni tecniche volte a conseguire la transizione energetica, ridurre le emissioni di CO2 e stimolare il passaggio all'economia circolare;

L.

considerando che la politica di coesione non solo offre opportunità di investimento per rispondere ai bisogni locali e regionali attraverso i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), ma fornisce anche un quadro integrato di politiche per ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni europee e aiutarle ad affrontare le molteplici sfide al loro sviluppo, anche attraverso la tutela ambientale, l'occupazione di qualità e lo sviluppo equo, inclusivo e sostenibile;

M.

considerando che le disparità economiche, sociali e territoriali, che la politica di coesione ha l'obiettivo primario di affrontare, potrebbero essere influenzate anche dai cambiamenti climatici e dalle loro conseguenze a lungo termine, e le misure di politica climatica dell'UE dovrebbero sostenere anche gli obiettivi della politica di coesione dell'Unione;

N.

considerando che la politica di coesione è fondamentale per sostenere le regioni o le zone meno sviluppate che presentano svantaggi naturali e geografici, che sono spesso le più colpite dagli effetti dei cambiamenti climatici ma hanno minori risorse per farvi fronte;

O.

considerando che la politica di coesione è uno strumento fondamentale nel conseguire una transizione equa verso un'economia climaticamente neutra che non lasci indietro nessuno; che le donne e gli uomini possono essere interessati in modo diverso dalle politiche verdi che mirano a contrastare i cambiamenti climatici; che si dovrebbero prendere in considerazione anche gli effetti sui gruppi vulnerabili ed emarginati;

P.

considerando che le autorità locali e regionali, come pure altri pertinenti portatori di interessi, sono attori essenziali per l'attuazione della politica di coesione e per la messa in atto di una risposta efficace alla minaccia urgente dei cambiamenti climatici; che essi sono responsabili di un terzo della spesa pubblica e due terzi degli investimenti pubblici ed è pertanto fondamentale creare meccanismi, come il «Patto dei sindaci per il clima e l'energia», intesi a riunire le autorità locali e regionali responsabili dell'attuazione degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE;

Q.

considerando che la crisi climatica è strettamente legata ad altre crisi, come quella relativa alla biodiversità, nonché alla crisi sanitaria, sociale ed economica derivante dalla pandemia di COVID-19; che, nonostante la necessità di affrontare tali crisi in parallelo, ciascuna di esse deve essere trattata in modo diverso e adeguato;

R.

considerando che dalla sua creazione, nel 2002, il Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) è stato attivato in risposta a oltre 90 eventi catastrofici, mobilitando più di 5,5 miliardi di EUR in 23 Stati membri e in un paese candidato all'adesione; che, nel quadro della risposta dell'UE alla pandemia di COVID-19, l'ambito di applicazione del FSUE è stato esteso per coprire gravi emergenze sanitarie ed è stato aumentato il livello massimo dei pagamenti anticipati;

S.

considerando che la transizione verso un'economia climaticamente neutra, sostenibile e circolare deve coinvolgere tutti gli attori della società, e in particolare il settore privato, le parti sociali e i cittadini, così come i rappresentanti eletti, comprese le autorità locali e regionali, e deve essere sostenuta da misure sociali solide e inclusive, per garantire una transizione equa e giusta che favorisca le imprese nonché il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, segnatamente verdi e blu e di qualità;

T.

considerando che gli Stati membri hanno adottato piani nazionali per l'energia e per il clima e che le regioni dovrebbero di conseguenza presentare piani regionali con l'obiettivo di conseguire la mitigazione delle emissioni e l'adattamento, al fine di definire un percorso verso la neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

U.

considerando che la transizione verso un'economia climaticamente neutra al più tardi entro il 2050 può essere conseguita combinando i finanziamenti pubblici a livello dell'UE e nazionale e creando le giuste condizioni per i finanziamenti privati;

V.

considerando che le fonti energetiche che derivano dai combustibili fossili, in particolare da quelli solidi, minano gli sforzi volti a conseguire la neutralità climatica e che l'Unione europea dovrebbe pertanto definire un quadro normativo coerente per promuovere ulteriormente l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, quali l'energia solare e da biomassa, piuttosto che l'utilizzo di quelle che derivano dai combustibili fossili; che, a tale riguardo, la politica di coesione dovrebbe garantire il principio dell'efficienza energetica al primo posto, che mira a migliorare l'efficienza della domanda e dell'approvvigionamento di energia e che dovrebbe essere applicato e rispettato in tutti gli investimenti legati all'energia effettuati nell'ambito della politica di coesione; che per molti Stati membri l'impiego transitorio di fonti energetiche basate sul gas naturale fino al 31 dicembre 2025 potrebbe essere fondamentale per realizzare una transizione energetica equa che non danneggi la società e non lasci indietro nessuno; che le strategie ambientali regionali dovrebbero essere legate a obiettivi climatici ambiziosi, che possono andare oltre l'obiettivo generale di realizzare un'UE a impatto climatico zero entro il 2050, e dovrebbero, entro il 31 dicembre 2025, eliminare gradualmente i combustibili fossili, inclusi i progetti di infrastrutture per il gas, sostenere la loro sostituzione con prodotti, materiali ed energie rinnovabili ottenuti in modo sostenibile e promuovere l'efficienza delle risorse e lo sviluppo sostenibile in generale, in linea con le disposizioni del regolamento FESR-FC (14);

W.

considerando che le strategie ambientali regionali dovrebbero contribuire a realizzare la piena e stabile occupazione garantendo il progresso sociale e l'assenza di discriminazioni al fine di affrontare più efficacemente gli effetti dei cambiamenti climatici e contrastare la perdita di biodiversità;

X.

considerando che i piani di gestione dei rifiuti dovrebbero seguire i principi dell'economia circolare ed essere inclusi nelle strategie ambientali regionali;

Y.

considerando che un modello di governance europea multilivello basato su un partenariato attivo e costruttivo tra i diversi livelli di governance e le varie parti interessate è essenziale per la transizione verso la neutralità climatica; che le iniziative delle comunità e dei cittadini possono offrire un forte sostegno alla transizione ecologica e alla lotta contro i cambiamenti climatici;

Z.

considerando che le strategie macroregionali dell'UE possono contribuire a individuare importanti settori e aree di cooperazione tra regioni differenti che fanno fronte a sfide comuni, quali i cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, la biodiversità, i trasporti, la gestione dei rifiuti, i progetti transfrontalieri e il turismo sostenibile;

1.

sottolinea l'importanza di contrastare i cambiamenti climatici conformemente agli impegni assunti dall'Unione nel quadro del Green Deal europeo in vista dell'attuazione dell'accordo di Parigi e degli OSS, nel pieno rispetto del regolamento dell'UE in materia di tassonomia, tenendo conto degli aspetti sociali, economici e territoriali per garantire una transizione giusta per tutti i territori e le rispettive popolazioni senza lasciare indietro nessuno; pone l'accento sulla necessità di sancire il principio del «non arrecare un danno significativo» di cui al regolamento in materia di tassonomia per tutti gli investimenti;

2.

accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alla legge europea sul clima, che costituisce una pietra angolare del Green Deal europeo e sancisce l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nella normativa dell'Unione come pure la necessità di tradurlo in azioni concrete a livello locale rispettando i vincoli e promuovendo i punti di forza di ciascun territorio, inclusi gli obiettivi intermedi per il 2030 e il 2040, come richiesto dal Parlamento europeo; rammenta a tale riguardo che l'obiettivo del Green Deal europeo è di proteggere, conservare e valorizzare il capitale naturale dell'Unione, nonché di proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze;

3.

pone l'accento sulla necessità che le autorità locali e regionali assumano un impegno politico chiaro in relazione al conseguimento degli obiettivi climatici e sottolinea l'esigenza di intensificare il dialogo multilivello fra le autorità nazionali, regionali e locali in materia di pianificazione e attuazione delle misure nazionali relative al clima, all'accesso diretto ai finanziamenti per le autorità locali e al monitoraggio dei progressi delle misure adottate, evidenziando altresì l'urgenza di dotare le autorità locali e regionali degli strumenti finanziari e amministrativi pertinenti per raggiungere tali obiettivi; ritiene inoltre che le autorità locali e regionali svolgano un ruolo fondamentale in tutte le fasi di pianificazione, preparazione e attuazione dei progetti;

4.

invita le autorità di programmazione nazionali e regionali a massimizzare l'impatto trasformativo della protezione del clima e dell'ambiente nel contesto dell'attuale preparazione dei programmi nazionali e regionali;

5.

osserva che si dovrebbero considerare eventuali adeguamenti politici in relazione alla realizzazione dell'accordo di Parigi e alle relative relazioni quinquennali in modo appropriato e adeguato alla politica di coesione, come nel quadro della revisione intermedia del regolamento FESR-FC;

6.

invita tutte le autorità locali e regionali ad adottare strategie climatiche locali e regionali che traducano gli obiettivi stabiliti a livello dell'UE in obiettivi concreti a livello locale, secondo un approccio olistico basato sul territorio o orientato alle singole zone, che garantirebbe una visione a lungo termine per la transizione climatica e un migliore uso delle risorse finanziarie a titolo dalla politica di coesione; sottolinea che le strategie ambientali regionali dovrebbero coprire e includere i piani di gestione dei rifiuti;

7.

evidenzia il ruolo essenziale della politica di coesione, in sinergia con altre politiche, nella lotta contro i cambiamenti climatici come pure nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e del traguardo intermedio entro il 2030 e il 2040, e sottolinea il ruolo delle autorità locali e regionali nella realizzazione di una riforma di vasta portata delle politiche di investimento;

8.

chiede che ci si adoperi per garantire una coerenza e un coordinamento maggiori fra la politica di coesione e le altre politiche dell'UE, al fine di migliorare l'integrazione strategica degli aspetti climatici, elaborare politiche più efficaci in materia di riduzione delle emissioni alla fonte, fornire finanziamenti dell'UE mirati e, di conseguenza, migliorare l'attuazione delle politiche climatiche sul territorio;

9.

ricorda che le politiche climatiche dovrebbero contribuire a realizzare la piena e stabile occupazione, in particolare per quanto concerne i posti di lavoro verdi e blu e una formazione in grado di favorire il progresso sociale equo; ritiene che le politiche climatiche debbano tutelare i posti di lavoro maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici creando nuovi lavori verdi in modo che i lavoratori non siano lasciati indietro quando taluni settori realizzeranno la transizione verso l'economia verde; esorta gli Stati membri a dare priorità alla lotta contro i cambiamenti climatici, agli sforzi a favore dello sviluppo inclusivo e sostenibile e della giustizia sociale come pure alla lotta contro la povertà, la povertà energetica e le politiche che vanno a scapito dei gruppi vulnerabili ed emarginati; sottolinea in questo contesto che dovrebbero essere presi ulteriori provvedimenti per combattere la povertà energetica;

10.

accoglie con favore la posizione del Consiglio europeo e il riconoscimento della posizione del Parlamento secondo cui la spesa dell'UE dovrebbe essere coerente con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e con il principio del «non nuocere» sancito dal Green Deal europeo; ricorda altresì che il nuovo quadro legislativo della politica di coesione include il principio del «non arrecare un danno significativo» di cui al regolamento in materia di tassonomia tra i principi orizzontali applicabili a tutti i fondi strutturali;

11.

sottolinea che la sostenibilità e la transizione verso un'economia sicura, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse, accessibile, circolare e socialmente equilibrata sono fondamentali per garantire la competitività dell'economia dell'Unione nel lungo termine e preservare la coesione sociale, contribuendo in tal modo a creare nuove opportunità di investimento nell'agricoltura, nel commercio, nei trasporti, nell'energia e nelle infrastrutture, promuovendo un consumo più sicuro ed ecologico e preservando il nostro ambiente di vita e il benessere dei cittadini europei;

12.

evidenzia che è fondamentale sostenere pienamente i principi della governance multilivello e del partenariato nel quadro della politica di coesione, anche per quanto concerne la prospettiva di genere, in quanto le autorità locali e regionali hanno competenze dirette in materia di ambiente e cambiamenti climatici e attuano il 90 % delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici e il 70 % di quelle di mitigazione degli stessi; ricorda che le autorità locali e regionali possono anche mettere a punto azioni volte a promuovere fra i cittadini comportamenti rispettosi del clima, compresi quelli legati alla gestione dei rifiuti, alla mobilità intelligente e all'edilizia sostenibile; ribadisce che la transizione verso la neutralità climatica deve essere giusta e inclusiva e prestare particolare attenzione alle persone che vivono nelle zone rurali e remote; riconosce la necessità di sostenere i territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica, evitare l'aumento delle disparità fra le regioni e rafforzare la posizione dei lavoratori e delle comunità locali e regionali; invita tutti i livelli di governo ad adoperarsi al massimo per incoraggiare la cooperazione tra amministrazioni, in particolare la cooperazione verticale intergovernativa, interregionale, intercomunale e transfrontaliera, al fine di condividere conoscenze ed esempi di migliori pratiche in relazione a progetti e iniziative legati ai cambiamenti climatici finanziati nell'ambito della politica di coesione;

13.

chiede l'adozione di strategie ambientali regionali olistiche onde garantire lo sviluppo sostenibile e mitigare le conseguenze dei cambiamenti climatici sostenendo la transizione energetica verso le fonti rinnovabili, la biodiversità e l'adattamento ai cambiamenti climatici; ritiene che tali strategie regionali dovrebbero sostenere l'impegno civico e i progetti avviati e gestiti a livello locale, nonché promuovere la cooperazione fra le regioni, anche mediante progetti transfrontalieri; invita la Commissione a sostenere e agevolare la cooperazione fra le regioni e lo scambio di competenze tecniche e migliori pratiche; pone l'accento sull'importanza di sostenere il principio del partenariato in tutte le fasi di programmazione, attuazione e monitoraggio della politica di coesione dell'UE e di istituire una forte cooperazione tra le autorità regionali e locali, i cittadini, le ONG e i portatori di interessi; sottolinea che le consultazioni pubbliche dovrebbero essere approfondite e significative e garantire la partecipazione attiva e rappresentativa delle comunità e dei portatori di interessi ai processi decisionali, al fine di instaurare un senso di responsabilità per le decisioni e i piani, promuovere l'elaborazione di iniziative e incentivare la partecipazione alle azioni; evidenzia l'importanza delle iniziative e dei progetti locali che contribuiscono al conseguimento della neutralità climatica;

14.

ritiene che la politica di coesione dovrebbe contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), dell'accordo di Parigi sul clima, della Convenzione sulla biodiversità e del Green Deal europeo al fine di contrastare i cambiamenti climatici, in particolare attraverso una metodologia efficace, trasparente, globale, orientata ai risultati e basata sulle prestazioni per il monitoraggio della spesa per il clima, che tenga conto degli effetti negativi dei cambiamenti climatici per tutte le persone e le regioni dell'UE; chiede che tale metodologia sia utilizzata in tutti i programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e del piano europeo di ripresa, segnatamente per le infrastrutture di base nei settori economici fondamentali, quali la produzione e la distribuzione di energia, i trasporti, la gestione dell'acqua e dei rifiuti o gli edifici pubblici; ritiene che potrebbero essere necessari ulteriori provvedimenti nel caso in cui i progressi verso il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione siano insufficienti;

15.

pone l'accento sul ruolo essenziale delle autorità locali e regionali ai fini della realizzazione di una transizione equa verso un'economia climaticamente neutra per tutti, con al centro la coesione sociale, economica e territoriale, e chiede un maggior ricorso agli investimenti blu e verdi e all'innovazione nell'ambito della politica di coesione, nonché un uso più esteso delle soluzioni basate sulla natura; sottolinea che occorrono maggiori sinergie tra le diverse fonti di finanziamento a livello regionale, nazionale e dell'UE, nonché collegamenti più forti tra i finanziamenti pubblici e privati per aumentare l'efficacia delle strategie ambientali regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici; ricorda che tale processo non sarebbe possibile senza una forte attenzione alle competenze; ritiene che le strategie ambientali regionali dovrebbero mirare anche a migliorare la capacità amministrativa delle istituzioni locali e regionali e a svilupparne il potenziale come motori di competitività economica, sociale e territoriale;

16.

sottolinea che le iniziative delle comunità e dei cittadini possono offrire un valido sostegno alla transizione ecologica, così come alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, e che i gruppi di azione locale e il programma LEADER possono divenire i principali strumenti per conseguire tale obiettivo; incoraggia pertanto gli Stati membri e le autorità regionali a coordinare questi programmi con le strategie ambientali regionali;

17.

pone l'accento sull'importanza del concetto dei piccoli comuni intelligenti nell'affrontare le sfide climatiche dell'Unione e accoglie con favore l'integrazione di tale concetto nella futura PAC, nella politica di coesione e nella politica regionale dell'Unione; insiste affinché gli Stati membri includano l'approccio basato sui piccoli comuni intelligenti nei loro programmi per l'attuazione della politica di coesione dell'UE a livello nazionale e regionale come pure nei loro piani strategici nazionali della PAC, il che richiederà l'elaborazione di strategie «piccoli comuni intelligenti» (15) a livello nazionale; sottolinea il ruolo dell'approccio LEADER/CLLD nell'attuazione delle strategie «piccoli comuni intelligenti», che dovrebbero porre un forte accento sulla digitalizzazione, la sostenibilità e l'innovazione;

18.

osserva che le strategie macroregionali dell'UE dovrebbero contribuire a costruire una cooperazione volta a risolvere le questioni regionali legate alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi e dovrebbero pertanto essere tenute in considerazione in sede di adozione di nuovi programmi, alla luce dell'importanza fondamentale di un approccio integrato e di una pianificazione strategica;

19.

chiede che per i progetti relativi al patrimonio culturale e naturale i criteri ambientali e sociali e la tutela del patrimonio naturale siano presi in considerazione tanto quanto i criteri economici nel calcolo dell'ammissibilità di un progetto;

20.

pone l'accento sulla necessità di sostenere i progetti che collegano scienza, innovazione e cittadinanza, come il progetto «nuovo Bauhaus europeo», che si concentra sulla resilienza della cultura e dell'architettura di fronte ai cambiamenti climatici;

21.

ricorda che il successo delle strategie ambientali regionali dipende altresì da solide politiche di ricerca e innovazione anche a livello locale e regionale; incoraggia la collaborazione fra autorità locali, istituti di ricerca e imprese, come avviene per le iniziative nell'ambito dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e delle sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI);

22.

invita la Commissione a monitorare i progressi compiuti dai governi nazionali e dalle autorità locali e regionali nell'affrontare i cambiamenti climatici a tutti i livelli e a pubblicare relazioni in proposito utilizzando uno standard comune per tutti gli Stati membri, come pure a valutare le interconnessioni tra le politiche ambientali e l'economia; sottolinea che le autorità locali e regionali dovrebbero essere coinvolte efficacemente a livello nazionale per quanto concerne la valutazione delle politiche in materia di cambiamenti climatici nel contesto del semestre europeo; pone l'accento sulla necessità di migliorare l'efficacia e la complementarità dei fondi SIE, nonché di altri programmi e strumenti dell'UE, quali il FEASR, il FEAMP, LIFE, Orizzonte Europa o Europa creativa, nell'affrontare i cambiamenti climatici; incoraggia gli Stati membri a garantire tale complementarità mediante un'applicazione territoriale ambiziosa dei rispettivi piani di ripresa nazionali, coinvolgendo tutti gli attori pertinenti delle regioni; invita altresì gli Stati membri a pubblicare una scheda di valutazione aggiornata periodicamente che misuri l'impatto territoriale delle misure per la ripresa nazionali ed europee, prestando particolare attenzione al contributo di tali misure alla lotta contro i cambiamenti climatici;

23.

sostiene l'accordo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, al fine di prevenire i sussidi dannosi, sostenere la graduale eliminazione dei sussidi diretti e indiretti ai combustibili fossili al più tardi entro il 2025, garantire priorità generali in materia di finanziamenti e programmi che riflettano l'emergenza climatica e contribuiscano all'integrazione delle misure climatiche e al conseguimento di un obiettivo generale di destinare almeno il 30 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno agli obiettivi climatici, il che significa che almeno 547 miliardi di EUR di nuove risorse finanziarie dell'UE saranno resi disponibili per la transizione verde; sottolinea che è importante seguire principi quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, una transizione equa e socialmente inclusiva, un obiettivo giuridicamente vincolante di spesa relativa al clima pari al 30 % e un obiettivo di spesa per la biodiversità del 10 % entro la fine del periodo di programmazione, nell'attuazione della politica di coesione; sottolinea pertanto che l’adozione di una metodologia di monitoraggio trasparente, globale e significativa potrebbe essere considerata e se necessario adattata durante la revisione intermedia del QFP, sia per la spesa relativa al clima sia per quella relativa alla biodiversità;

24.

accoglie con favore l'obiettivo strategico n. 2 della nuova proposta di regolamento recante disposizioni comuni (16), che prevede un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione nonché della gestione e prevenzione dei rischi; ricorda che la concentrazione tematica del FESR sull'obiettivo strategico n. 2 sarebbe perseguita al meglio se fosse applicata a livello regionale per riflettere le diverse specificità delle regioni in materia di clima;

25.

accoglie con favore l’accordo raggiunto nel trilogo circa il Fondo per una transizione giusta, in particolare i fondi aggiuntivi di Next Generation EU, e i due pilastri supplementari del meccanismo per una transizione giusta, segnatamente un regime specifico nell'ambito di InvestEU e uno strumento di prestito per il settore pubblico, che contribuiranno ad attenuare gli effetti socio-economici della transizione verso la neutralità climatica nelle regioni più vulnerabili dell'Unione; sottolinea che il Fondo per una transizione giusta sarà uno strumento nuovo per sostenere i territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica ed evitare l'esacerbarsi delle disparità regionali; si rammarica, tuttavia, del fatto che l'importo aggiuntivo proposto dalla Commissione sia stato ridotto di oltre due terzi, passando da 30 miliardi a 10 miliardi di EUR, nel quadro dell'accordo del Consiglio su Next Generation EU; sottolinea che tali tagli vanno a scapito del conseguimento degli obiettivi fondamentali del Fondo e creano un'ulteriore pressione sui bilanci nazionali; invita gli Stati membri a programmare i fondi quanto prima e gli Stati membri interessati a prestare una particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche nell'assegnazione dei fondi, a causa del forte impatto dei cambiamenti climatici su queste ultime e della loro esposizione alle catastrofi naturali, quali i cicloni, le eruzioni vulcaniche, la siccità, ma anche l'innalzamento del livello delle acque e le inondazioni;

26.

accoglie con favore il programma REACT EU, poiché tale iniziativa prosegue ed estende la risposta alla crisi e le misure per il superamento degli effetti della crisi fornendo risorse aggiuntive per i programmi esistenti della politica di coesione;

27.

ribadisce che le specificità di tutte le regioni quali definite all'articolo 174 TFUE devono riflettersi interamente nel processo di transizione, affinché nessuna regione sia lasciata indietro, in particolare concentrandosi sulle zone rurali, sulle zone interessate dalla transizione industriale e sulle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, per promuovere lo sviluppo armonioso dell'insieme di tutte le zone; ritiene che qualsiasi revisione degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato dovrebbe comprendere una valutazione delle specificità delle regioni quali elencate all'articolo 174 TFUE; sottolinea la necessità che le autorità locali e regionali si avvalgano pienamente di tutti gli strumenti di finanziamento (sia dal bilancio europeo che da altre istituzioni finanziarie europee come la BEI) per combattere la crisi climatica e aumentare la resilienza delle comunità locali, aprendo al contempo la strada alla ripresa in seguito alla pandemia di COVID-19; sottolinea, più nello specifico, la necessità di istituire strumenti supplementari che garantiscano un accesso diretto ai fondi dell'UE, come Azioni urbane innovative nell'ambito del FESR (articolo 8 del regolamento (UE) n. 1301/2013) o la futura iniziativa urbana europea post 2020 nell'ambito del regolamento FESR/FC (articolo 10), in particolare per i progetti del Green Deal;

28.

ritiene che soluzioni innovative, inclusive e sostenibili per rafforzare e rendere attrattive le aree rurali come luoghi in cui abitare e lavorare dovrebbero rappresentare un elemento centrale nell'attuazione della politica di coesione;

29.

ricorda che le regioni ultraperiferiche, sulla base dell'articolo 349 TFUE, beneficiano di un particolare regime che permette loro di adottare misure ad hoc che rispondono alle loro specificità; chiede che i finanziamenti necessari siano assegnati a tali regioni al fine di realizzare una transizione verde, adattandosi al contempo agli effetti dei cambiamenti climatici che le colpiscono, in particolare a motivo della loro vulnerabilità; chiede inoltre che sia creato un osservatorio dedicato allo sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica nelle regioni ultraperiferiche, al fine di individuare le buone pratiche e di elaborare soluzioni sostenibili per combattere i cambiamenti climatici, le quali potrebbero essere adottate nelle altre regioni dell'Unione europea e adattate a queste ultime;

30.

esprime preoccupazione per le perdite economiche dovute ai rischi naturali e per i danni ai progetti infrastrutturali finanziati dall'UE causati da eventi climatici e meteorologici estremi; chiede sostegno a favore di attività e progetti infrastrutturali che rispettino le norme in materia di clima e ambiente e che siano più resilienti ai rischi naturali;

31.

sottolinea il ruolo fondamentale che le isole, in particolare quelle di piccole dimensioni, e le regioni ultraperiferiche e periferiche/remote possono svolgere nella transizione verso la neutralità climatica come laboratori di innovazione per lo sviluppo di energie pulite, mobilità intelligente, gestione dei rifiuti ed economia circolare, ove il loro pieno potenziale venga sfruttato con strumenti, sostegno e finanziamenti adeguati, che consentano loro di svolgere un ruolo cruciale ai fini della ricerca sui cambiamenti climatici e la biodiversità; ricorda che dovrebbero poter avere accesso a risorse economiche sufficienti e a un'adeguata formazione, al fine di realizzare interventi integrati, settoriali e innovativi per lo sviluppo delle infrastrutture e dell'economia locale; sottolinea il potenziale in materia di energia rinnovabile delle regioni periferiche e ultraperiferiche, legato alle loro caratteristiche geografiche e climatiche;

32.

sottolinea la necessità di costruire sulla scorta dei risultati di iniziative quali le nuove soluzioni energetiche ottimizzate per le isole (NESOI) e l'energia pulita per le isole dell'UE (CE4EUI), che include anche le isole con lo statuto dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), per garantire una transizione funzionale tra i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027; chiede a tal proposito alla Commissione di elaborare orientamenti di facile uso, affinché i governi regionali e locali abbiano la possibilità di riconoscere e mettere a frutto le migliori pratiche consolidate nell'ambito della transizione energetica e della decarbonizzazione delle economie; accoglie con favore il memorandum di Spalato, che riconosce il ruolo di primo piano delle comunità insulari nella transizione energetica; sottolinea a tale riguardo l'importanza dello scambio delle migliori pratiche e della promozione dell'apprendimento reciproco;

33.

sottolinea che le strategie ambientali regionali dovrebbero sostenere la produzione di energia rinnovabile e l'efficienza delle risorse nei settori agricolo, alimentare e forestale tenendo conto della competitività di questi settori; suggerisce alle autorità competenti di dare priorità alle opzioni di produzione di energia rinnovabile, che sono vantaggiose per l'ambiente e l'economia regionale, nonché per gli abitanti delle regioni interessate; insiste sul fatto che le strategie ambientali regionali dovrebbero prestare particolare attenzione alla sostituzione dei materiali ad alta intensità di combustibili fossili con materiali rinnovabili e di origine biologica derivanti dalla silvicoltura e dall'agricoltura giacché questi due settori, oltre a emettere carbonio, fungono da pozzi di assorbimento del carbonio; sottolinea che la gestione sostenibile e naturale delle foreste è essenziale per un continuo assorbimento dei gas a effetto serra dall'atmosfera e consente inoltre di fornire materie prime rinnovabili e rispettose del clima per i prodotti del legno che immagazzinano il carbonio e possono sostituire i materiali di origine fossile e i combustibili fossili; sottolinea che il «triplice ruolo» delle foreste (assorbimento, stoccaggio e sostituzione) contribuisce alla riduzione delle emissioni di carbonio rilasciate nell'atmosfera, garantendo al tempo stesso che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri servizi, e dovrebbe pertanto essere parte delle strategie ambientali regionali;

34.

sottolinea che tutti i settori devono essere rappresentati e sostenuti nella transizione verso processi industriali climaticamente neutri, contribuendo in tal modo alla sostenibilità dell'Unione pur mantenendo, allo stesso tempo, la competitività industriale e preservando la coesione economica, sociale e territoriale fra regioni europee differenti; sottolinea il ruolo strategico dell'energia rinnovabile, sostenibile e decentralizzata nello sviluppo delle regioni dell'UE e delle loro imprese, in particolare le PMI; ritiene che strategie ambientali regionali efficaci porteranno benefici anche al settore turistico, poiché potrebbero contribuire a stimolare l'interesse nei confronti di molte regioni europee come destinazioni sostenibili e potrebbero promuovere, più in generale, un nuovo tipo di turismo responsabile e sostenibile;

35.

sottolinea che la riduzione dell'uso del suolo, in particolare dell'impermeabilizzazione dei suoli, dovrebbe essere considerata un importante criterio decisionale nell'attuazione della politica di coesione e delle strategie ambientali regionali, al fine di preservare al meglio il potenziale e le diverse funzioni del suolo nella lotta contro i cambiamenti climatici (stoccaggio di CO2 e di acqua, funzione di filtraggio, protettiva e di conversione delle sostanze, sicurezza alimentare, produzione di risorse biogene);

36.

sottolinea la necessità di una revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (17) in linea con il principio «chi inquina paga», al fine di promuovere le fonti energetiche sostenibili a scapito dei combustibili fossili entro il 2025 al più tardi, prestando particolare attenzione all'impatto sociale;

37.

sottolinea che l'integrazione di genere dovrebbe essere attuata pienamente e integrata come principio orizzontale in tutte le attività, le politiche e i programmi dell'UE, compresa la politica di coesione;

38.

accoglie con favore la presentazione della strategia Ondata di ristrutturazioni come una delle strategie fondamentali che contribuiranno al conseguimento di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050; sottolinea la necessità di affrontare la povertà energetica mediante un programma di ristrutturazione degli edifici rivolto alle famiglie vulnerabili e a basso reddito, nell'ambito di una strategia europea più ampia contro la povertà;

39.

chiede che il piano d'azione per l'economia circolare aggiornato continui a sostenere la transizione verso un'economia circolare orientata al reimpiego, al riutilizzo e alla riparazione, al fine di promuovere l'efficienza in termini di risorse e di stimolare i consumi sostenibili, informando i consumatori sulla sostenibilità e la riparabilità dei prodotti tramite un'etichettatura obbligatoria, oltre ad offrire un quadro normativo adeguato e un insieme di misure concrete, ambiziose e di vasta portata per incentivare l'economia circolare a livello dell'UE; sottolinea che la creazione e il rafforzamento dei cicli economici regionali, in particolare sulla base di materie prime biogene provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura, sono di fondamentale importanza per generare una crescita sostenibile e creare posti di lavoro verdi; sottolinea l'urgente necessità di sostenere ulteriormente i principi dell'economia circolare e di dare priorità alla gerarchia dei rifiuti; chiede che siano elaborati piani locali per l'economia circolare e che i gli appalti pubblici indetti dalle autorità locali e regionali siano verdi e ambiziosi in termini di durabilità dei prodotti e dei servizi, permettendo così di rafforzare la resilienza industriale e l'autonomia strategica dell'Unione europea;

40.

chiede ulteriori investimenti nella mobilità sostenibile, come ad esempio le ferrovie, e nella mobilità urbana sostenibile per conseguire città più verdi che garantiscano ai cittadini una migliore qualità di vita;

41.

plaude agli sforzi della Banca europea per gli investimenti (BEI) volti a rivedere la sua politica di prestiti nel settore dell'energia e a destinare il 50 % delle sue operazioni all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale; chiede alla BEI di impegnarsi a favore della transizione sostenibile verso la neutralità climatica, prestando particolare attenzione alle regioni maggiormente colpite dalla transizione;

42.

promuove il forte coinvolgimento delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) nel processo di transizione nonché nella progettazione e nell'attuazione delle strategie ambientali regionali, dal momento che tali attori, oltre ad essere ben inseriti nel tessuto economico locale, saranno anche interessati dalle politiche del Green Deal; ritiene che sia fondamentale aiutare le MPMI a cogliere le opportunità offerte dalla transizione ambientale mediante un sostegno su misura nei processi di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze;

43.

invita la Commissione di valutare i progetti di piani di spesa confrontandoli con le maggiori ambizioni possibili in materia di clima;

44.

evidenzia la proposta presentata dalla Commissione nel quadro della strategia dell'UE per la biodiversità per il 2030, in base alla quale le città con almeno 20 000 abitanti dovrebbero elaborare piani di inverdimento urbano per creare foreste, parchi e giardini urbani accessibili e ricchi di biodiversità, aziende agricole urbane, tetti e muri verdi, nonché strade alberate; ribadisce l'impatto positivo di una misura tale sul microclima urbano e sulla salute, in particolare dei gruppi vulnerabili; incoraggia tale misura e chiede la mobilitazione di strumenti politici, normativi e finanziari per attuarla;

45.

chiede l'istituzione di meccanismi di cooperazione regionale e interregionale efficaci nell'ambito della prevenzione delle catastrofi naturali, fra cui una capacità per la reazione, la gestione e l'assistenza reciproca in caso di disastri;

46.

chiede che la politica di coesione svolga un ruolo più incisivo nel sostegno agli sforzi di prevenzione del rischio, per adattarsi agli effetti attuali e futuri dei cambiamenti climatici ai livelli regionale e locale;

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato delle regioni e agli Stati membri.

(1)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 116.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2020)0015.

(6)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(7)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

(8)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(9)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(10)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.

(11)  GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

(12)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 40.

(13)  Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

(14)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018)0372).

(15)  Articolo 72 ter (emendamento 513) della posizione in prima lettura del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0287).

(16)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375).

(17)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/37


P9_TA(2021)0098

Strategia europea per i dati

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 su una strategia europea per i dati (2020/2217(INI))

(2021/C 494/04)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo alla competitività dell'industria dell'Unione, che fa tra l'altro riferimento alle azioni intese a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico,

visto l'articolo 114 TFUE,

visti gli articoli 2 e 16 TFUE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),

vista la comunicazione alla Commissione del 21 ottobre 2020 sulla strategia relativa a un software open source per il periodo 2020-2023 (C(2020)7149),

viste la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» (COM(2020)0066) e la relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sulla condivisione dei dati tra imprese e pubblica amministrazione dal titolo «Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest»«(Verso una strategia europea in materia di condivisione dei dati tra imprese e pubblica amministrazione per il pubblico interesse»),

vista la valutazione d'impatto iniziale della Commissione del 2 luglio 2020 dal titolo «Legislative framework of the governance of common European data spaces» (Quadro legislativo per la governance di spazi comuni europei di dati),

vista la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2020 dal titolo «Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di COVID-19 relativamente alla protezione dei dati» (1),

vista la raccomandazione (UE) 2020/518 della Commissione dell'8 aprile 2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi COVID-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l'uso di dati anonimizzati sulla mobilità (2),

vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (3) (direttiva sull'apertura dei dati),

vista la proposta della Commissione del 6 giugno 2018 che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434),

visti la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 dal titolo «Verso uno spazio comune europeo dei dati» (COM(2018)0232) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0125),

vista la raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione, del 25 aprile 2018, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (4),

visti la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2017 dal titolo «Revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale — Un mercato unico digitale connesso per tutti» (COM(2017)0228) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0155),

visti la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 dal titolo «Costruire un'economia dei dati europea» (COM(2017)0009) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0002),

visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (COM(2016)0587) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0300),

visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Digitalizzazione dell'industria europea — Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» (COM(2016)0180) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0110),

visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» (COM(2016)0178) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2016)0106 e SWD(2016)0107),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (5))RGPD),

visto il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (6),

vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI (7) del Consiglio (direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie),

visti la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2015)0100),

visti la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo «Verso una florida economia basata sui dati» (COM(2014)0442) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0214),

visti la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (8) (direttiva ITS) e gli atti delegati della stessa,

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (9) (direttiva e-privacy),

vista la tabella di marcia comune europea del 15 aprile 2020 verso la revoca delle misure di contenimento della COVID-19,

vista la dichiarazione congiunta degli Stati membri sulla creazione del cloud di prossima generazione per le imprese e il settore pubblico nell'UE del 15 ottobre 2020,

viste le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2020 sul tema «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (10),

viste le conclusioni del Consiglio del 7 giugno 2019 sul futuro di un'Europa altamente digitalizzata oltre il 2020: accrescere la competitività digitale ed economica e la coesione digitale in tutta l'Unione,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 16 luglio 2020, relativa alla causa C-311/18 (Schrems II),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (11),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale (12),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (13),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2016 intitolata «Verso una florida economia basata sui dati» (14),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 su una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (15),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sulla guida autonoma nei trasporti europei (16),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Costruire un'economia dei dati europea» (17),

viste le conclusioni dell'indice annuale di digitalizzazione dell'economia e della società dell'11 giugno 2020,

vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 5 giugno 2020 dal titolo «Building back better: a sustainable, resilient recovery after COVID-19» (Ricostruire meglio: una ripresa sostenibile e resiliente dopo la COVID-19),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0027/2021),

A.

considerando che la digitalizzazione continua a trasformare l'economia, la società e la vita quotidiana dei cittadini e che i dati, il cui volume raddoppia ogni 18 mesi, sono al centro di questa trasformazione; che il volume di dati archiviati a livello mondiale dovrebbe aumentare dai 33 zettabyte del 2018 ai 175 zettabyte nel 2025 (18); che tali processi potranno solo accelerare in futuro;

B.

considerando che la digitalizzazione non solo rappresenta un'opportunità economica, ma è anche rilevante per la sicurezza, la resilienza geopolitica e l'autonomia strategica dell'Unione;

C.

considerando che l'UE necessita della disponibilità di un'architettura informatica interoperabile, flessibile, scalabile e affidabile che sia in grado di supportare le applicazioni più innovative; che l'intelligenza artificiale costituisce una delle tecnologie strategiche del XXI secolo sia a livello globale che europeo (19); che nell'UE è altresì necessaria un'infrastruttura adeguata, in particolare hardware ad alte prestazioni per eseguire le applicazioni e archiviare i dati;

D.

considerando che i dati sono una risorsa fondamentale per la ripresa economica sostenibile, la crescita e la creazione di posti di lavoro di qualità; che le tecnologie basate sui dati potrebbero rappresentare un'opportunità per ridurre l'esposizione umana a condizioni di lavoro dannose e pericolose e promuovere il progresso sociale e potrebbero svolgere un ruolo chiave nella transizione verso società verdi e climaticamente neutre e nel rilanciare la competitività globale dell'Europa e delle sue imprese;

E.

considerando che la strategia europea per i dati dovrebbe essere coerente con le strategie per le PMI e le strategie industriali, in quanto sarà fondamentale, tra l'altro, per conseguire gli obiettivi di politica industriale e apporterà benefici alle imprese europee, comprese le PMI, aiutandole ad affrontare con successo la transizione digitale; che esiste ancora un divario tra le grandi imprese e le PMI per quanto concerne le tecnologie digitali avanzate; che l'incentivazione dell'utilizzo dei dati e l'aumento dell'accesso ai dati e della disponibilità degli stessi, unitamente a una maggiore certezza giuridica, possono costituire un vantaggio competitivo per le microimprese, le PMI e le start-up consentendo loro di cogliere i benefici della transizione digitale;

F.

considerando che i dati generati dal settore pubblico e dalla pubblica amministrazione a livello nazionale e locale sono una risorsa che può fungere da potente motore per promuovere la crescita economica e creare nuovi posti di lavoro, che può essere sfruttata nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e di analisi dei dati, contribuendo a un'industria più forte, più competitiva e maggiormente interconnessa;

G.

considerando che esistono varie iniziative per incoraggiare la partecipazione delle donne e la diversità nelle TIC; che il divario di genere continua a persistere in tutti i campi della tecnologia digitale e che l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza sono tra i settori che presentano i maggiori divari; che tale divario di genere ha un impatto concreto sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che è stata progettata prevalentemente da uomini, perpetuando e promuovendo così stereotipi e pregiudizi;

H.

considerando che nella sua comunicazione su una strategia europea per i dati la Commissione precisa che, secondo le stime, l'impronta ambientale delle TIC rappresenta tra il 5 % e il 9 % del consumo globale di energia elettrica e oltre il 2 % delle emissioni globali di gas a effetto serra; che il settore digitale ha notevoli potenzialità per contribuire alla riduzione delle emissioni globali di carbonio; che, secondo uno studio del 2018 sull'intelligenza artificiale condotto dal Centro comune di ricerca della Commissione, i centri dati e la trasmissione dei dati potrebbero rappresentare tra il 3 % e il 4 % del consumo totale di energia elettrica dell'Unione; che la Commissione prevede un aumento del 28 % del consumo dei centri dati tra il 2018 e il 2030 (20); che il 47 % delle emissioni di carbonio prodotte dal digitale sono dovute alle apparecchiature di consumo come i computer, gli smartphone, i tablet e altri oggetti connessi; che è necessario ridurre al minimo l'impronta ecologica della tecnologia digitale, in particolare il volume dei rifiuti elettrici ed elettronici;

I.

considerando che l'Unione deve intervenire con urgenza per cogliere i vantaggi offerti dai dati costruendo una società dei dati competitiva, favorevole all'innovazione, eticamente sostenibile, antropocentrica, affidabile e sicura e un'economia che rispetti i diritti umani, i diritti fondamentali e i diritti in materia di lavoro, la democrazia e lo Stato di diritto e miri a costruire una nuova economia della conoscenza aperta e inclusiva, in cooperazione con il sistema educativo e con le imprese culturali, che assicuri il diritto a un'istruzione di qualità e all'imprenditorialità, soprattutto tra le nuove generazioni, e promuova in particolare l'innovazione sociale e nuovi modelli commerciali; che gli investimenti nelle competenze in materia di cloud e di big data possono aiutare le imprese che non si sono ancora avvalse della tecnologia a trasformare le loro attività; che le imprese considerate all'avanguardia della tecnologia devono rimanere costantemente aggiornate sulle recenti innovazioni per non perdere il loro vantaggio competitivo;

J.

considerando che i mercati cloud (ossia infrastrutture, piattaforme e software come servizio — IaaS, PaaS e SaaS) sono caratterizzati da un elevato grado di concentrazione del mercato, che può collocare le start-up, le PMI e altri attori europei in una posizione di svantaggio competitivo nell'economia dei dati; che la Commissione dovrebbe garantire la competitività dei mercati attraverso l'interoperabilità, la portabilità e le infrastrutture aperte e rimanere vigile nei confronti di eventuali abusi di potere di mercato da parte di attori dominanti;

K.

considerando che Copernicus, il sistema UE di osservazione della terra, dovrebbe fungere da esempio riguardo ai vantaggi socioeconomici che una grande quantità di dati liberamente accessibili e apertamente disponibili può produrre per i cittadini e le imprese dell'UE;

L.

considerando che tutti gli utilizzi dei dati industriali personali e misti dovrebbero essere conformi all'RGPD e alla direttiva e-privacy; che, secondo l'Eurobarometro, il 46 % degli europei vorrebbe assumere un ruolo più attivo nel controllo dell'uso dei propri dati personali, compresi i dati sanitari e i dati relativi al consumo di energia e alle abitudini di acquisto;

M.

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta e l'articolo 16, paragrafo 1, TFUE stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

N.

considerando che la Carta stabilisce anche che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera;

O.

considerando che il trattamento dei dati dei lavoratori è diventato sempre più complesso; che in un numero crescente di contesti i lavoratori interagiscono con tecnologie, applicazioni, software, dispositivi di localizzazione, social media o dispositivi di bordo che monitorano la loro salute, i dati biomedici, le comunicazioni e le interazioni con gli altri, nonché il loro livello di impegno e di concentrazione o i loro comportamenti; che i lavoratori e i sindacati dovrebbero essere maggiormente coinvolti nella progettazione di tale trattamento dei dati; che solo l'articolo 88 dell'RGPD è dedicato all'occupazione;

P.

considerando che le iniziative di condivisione dei dati tra imprese (B2B) e tra imprese e pubblica amministrazione (B2G) possono contribuire ad affrontare le sfide sociali e ambientali; che gli incentivi alla condivisione dei dati possono includere, tra l'altro, un equo compenso, lo scambio di migliori pratiche e programmi di riconoscimento pubblico;

Q.

considerando che la corretta applicazione dovrebbe essere perseguita con particolare riferimento agli aspetti relativi alla limitazione delle finalità e alla minimizzazione dei dati; che la tutela della vita privata dovrebbe rimanere una priorità; che ci sono dati non personali e del settore pubblico che sono coerenti rispettivamente con il regolamento (UE) 2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non personali e con la direttiva sull'apertura dei dati;

R.

considerando che la salute è un settore particolarmente sensibile per il trattamento dei dati personali e che nessuna informazione personale concernente la salute di un paziente dovrebbe essere comunicata senza il suo pieno consenso informato; che nel settore della salute è particolarmente importante garantire un elevato livello di protezione dei diritti delle persone e rispettare i principi relativi alla limitazione e alla minimizzazione dei dati;

S.

considerando che una strategia europea comune in materia di dati dovrebbe apportare benefici al settore europeo dei trasporti e del turismo e contribuire alla transizione verso un sistema dei trasporti sicuro, sostenibile ed efficiente, garantendo nel contempo un'interoperabilità sufficiente con altri settori;

T.

considerando che la condivisione dei dati nel settore dei trasporti è intesa a migliorare la gestione del traffico e quindi la sicurezza, la sostenibilità, la minimizzazione dei dati e l'efficienza del trasporto sia dei passeggeri che delle merci;

U.

considerando che l'Unione ha già avviato iniziative per regolamentare le modalità di utilizzo e archiviazione dei dati nel settore dei trasporti, tra l'altro con il regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (21), la direttiva (UE) 2019/1936 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (22), il regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea (23) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi (COM(2019)0038);

V.

considerando che l'Unione dovrebbe essere un attore globale attivo nel definire regole e norme basate sui propri valori;

W.

considerando che almeno il 20 % dei finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza sarà messo a disposizione per le infrastrutture e le capacità digitali, il che darà impulso alla transizione digitale dell'Unione e sosterrà quindi l'economia dei dati;

Aspetti generali

1.

accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione relativa a una strategia europea per i dati; ritiene che tale strategia sarà un requisito fondamentale per la sostenibilità economica delle aziende europee e per la loro competitività globale, come pure per il progresso delle università, dei centri di ricerca e dell'intelligenza artificiale nascente, e rappresenterà un passo decisivo verso la creazione di una società dei dati incardinata sui diritti e sui valori dell'UE, nonché verso la definizione delle condizioni affinché l'Unione possa esercitare un ruolo guida nell'economia dei dati, cosa che porterà a migliori servizi, a una crescita sostenibile e a posti di lavoro di qualità; ritiene che garantire la fiducia nei servizi digitali e nella sicurezza dei prodotti intelligenti sia fondamentale per la crescita e la prosperità del mercato unico digitale e che tale obiettivo debba essere al centro sia delle politiche pubbliche che dei modelli imprenditoriali;

2.

osserva che la crisi della COVID-19 ha messo in luce il ruolo e la necessità di banche dati, di informazioni e di una condivisione di dati di alta qualità e in tempo reale, nonché le carenze nelle infrastrutture e nell'interoperabilità delle soluzioni tra gli Stati membri; sottolinea l'impatto della trasformazione digitale e della disponibilità di un'ampia gamma di tecnologie sull'economia e la società dell'Unione; valuta positivamente l'impegno a creare spazi di dati settoriali; ritiene essenziale, tra le altre iniziative, quella intesa ad accelerare la creazione di uno spazio comune europeo dei dati sanitari;

3.

sottolinea che la futura legislazione in materia di dati deve essere concepita in modo da agevolare lo sviluppo tecnologico, l'innovazione, l'accesso ai dati, l'interoperabilità e la portabilità transfrontaliera dei dati; esorta la Commissione, a tale riguardo, a effettuare una valutazione e una mappatura della legislazione vigente al fine di valutare quali adeguamenti e requisiti supplementari siano necessari per sostenere la società e l'economia dei dati, nonché per salvaguardare la concorrenza leale e la chiarezza giuridica per tutti gli attori interessati; chiede che l'Unione assuma un ruolo guida nella creazione di un quadro internazionale relativo ai dati, nel rispetto delle norme internazionali;

4.

chiede alla Commissione di realizzare valutazioni d'impatto preliminari per stabilire se l'economia digitale basata sui dati richieda di apportare eventuali modifiche o adeguamenti all'attuale quadro normativo dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) per poter promuovere l'innovazione e l'adozione delle nuove tecnologie digitali; si compiace dell'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva sulle banche dati (24) e di chiarire ulteriormente l'applicazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione dei segreti commerciali (25);

5.

ritiene che la libera circolazione dei dati nell'Unione debba rimanere il principio fondante e sottolinea il suo ruolo fondamentale nello sfruttare appieno il potenziale dell'economia dei dati; sottolinea che l'aumento significativo della quantità di dati disponibili, principalmente a causa della connessione degli oggetti intelligenti, come pure l'ampliamento dell'accesso ai dati e del loro utilizzo, potrebbe comportare una serie di sfide in termini di qualità, distorsione, protezione e sicurezza dei dati o condizioni commerciali non eque, che è necessario affrontare; ritiene che il conseguimento degli obiettivi della strategia per i dati non dovrebbe portare a distorsioni indebite dei mercati all'interno dell'Unione;

6.

ricorda che il trattamento dei dati personali, compreso il loro trasferimento, deve sempre essere conforme all'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati, che deve essere rispettato da qualsiasi futura normativa settoriale o ad hoc;

7.

ricorda che qualsiasi futura proposta che comporti il trattamento di dati personali è soggetta al controllo delle autorità garanti della protezione dei dati a norma dell'RGPD, al fine di garantire che l'innovazione tenga conto anche dell'impatto sui diritti dei cittadini; chiede che gli atti legislativi si basino sulla legislazione vigente e siano allineati con essa, in particolare con l'RGPD;

8.

sottolinea che le direttive esistenti, come la direttiva ITS, non dovrebbero essere indebolite da un insieme di norme generali e che agevolare un ambiente improntato alla condivisione dei dati sarà essenziale per l'UE nei prossimi anni; invita la Commissione a includere la condivisione dei dati, in particolare nel settore dei sistemi di emissione dei biglietti e di prenotazione, nella prossima revisione della direttiva ITS;

Valori e principi

9.

ritiene che l'Unione debba adoperarsi per una governance dei dati a livello dell'UE e per una società e un'economia dei dati antropocentriche, basate sui valori dell'Unione del rispetto della vita privata, della trasparenza e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in cui i cittadini siano in grado di prendere decisioni informate in merito ai dati che generano o che li riguardano;

10.

sottolinea che i cittadini dovrebbero avere il pieno controllo dei loro dati e beneficiare di un'ulteriore assistenza nel far valere i loro diritti in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata in relazione ai dati che generano; pone l'accento sul diritto alla portabilità dei dati e sui diritti dell'interessato in materia di accesso, rettifica e cancellazione previsti dall'RGPD; si attende che le future proposte sostengano il godimento e l'esercizio significativo di tali diritti; sottolinea che, in conformità del principio di limitazione della finalità sancito dall'RGPD, la libera condivisione dei dati deve essere limitata ai dati non personali, come ad esempio i dati industriali o commerciali, oppure ai dati personali anonimizzati in modo sicuro, efficace e irreversibile, anche nel caso degli insiemi di dati misti; sottolinea che qualsiasi uso improprio dei dati, anche attraverso la sorveglianza di massa, deve essere escluso;

11.

osserva che una società e un'economia dei dati ben costruite dovrebbero essere concepite per avvantaggiare tutti i consumatori, i lavoratori, gli imprenditori, le start-up e le PMI, nonché i ricercatori e le comunità locali; dovrebbero rispettare i diritti dei lavoratori, creare posti di lavoro di qualità senza peggiorare le condizioni di lavoro, e migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'UE, nonché ridurre i divari digitali esistenti senza crearne di nuovi, in particolare per i gruppi vulnerabili e per coloro che sono svantaggiati in termini di capacità e accesso agli strumenti digitali;

12.

esorta la Commissione a responsabilizzare i consumatori, prestando una particolare attenzione ad alcuni gruppi di consumatori considerati vulnerabili; ritiene che i dati industriali e i dati dei cittadini potrebbero contribuire a sviluppare soluzioni innovative digitali e sostenibili per prodotti e servizi a vantaggio dei consumatori europei;

13.

sottolinea che il volume, lo sviluppo, la condivisione, la conservazione e l'elaborazione dei dati industriali e pubblici sono in costante aumento nell'Unione e rappresentano una fonte di crescita sostenibile e di innovazione che occorrerebbe sfruttare, conformemente alla normativa dell'Unione e degli Stati membri, quale ad esempio la legislazione in materia di protezione dei dati, concorrenza e DPI; osserva che i dati stanno diventando sempre più apprezzati dal mercato; ritiene che la crescita economica possa essere assicurata garantendo la parità di condizioni e un'economia di mercato competitiva, caratterizzata da una pluralità di attori ed equa e assicurando, nel contempo, l'interoperabilità e l'accesso ai dati per gli operatori di ogni dimensione, al fine di contrastare gli squilibri di mercato;

14.

evidenzia che la strategia per i dati deve sostenere e favorire la sostenibilità, il Green Deal e il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione, tra cui la neutralità climatica entro il 2050, nonché la ripresa resiliente dell'economia e della coesione sociale dell'Unione; segnala che le TIC possono svolgere un ruolo positivo nella riduzione delle emissioni di carbonio in numerosi settori; chiede misure volte a ridurre l'impronta di carbonio del settore delle TIC garantendo l'efficienza energetica e sotto il profilo delle risorse, anche alla luce della crescita esponenziale del trattamento dei dati e dei suoi effetti ambientali, ricordando, a tale riguardo, gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030;

Governance e spazi di dati

15.

sostiene la creazione di un quadro di governance per i dati e la creazione di spazi comuni europei di dati, che dovrebbero essere soggetti alle norme dell'UE e riguardare la trasparenza, l'interoperabilità, la condivisione, l'accesso, la portabilità e la sicurezza dei dati, nell'ottica di rafforzare il flusso e il riutilizzo dei dati non personali o personali che sono pienamente conformi all'RGPD e anonimizzati in modo sicuro in ambienti sia industriali che pubblici e all'interno di settori specifici, come pure in modo trasversale a essi;

16.

insiste sul fatto che il modello di governance dei dati, compresi gli spazi comuni europei di dati, deve essere basato su un ambiente di dati operativo decentrato, in modo da sostenere la creazione e la diffusione di ecosistemi di dati interoperabili e sicuri; sottolinea che tali spazi dovrebbero sfruttare il potenziale degli spazi di dati esistenti e futuri o dei sistemi di condivisione dei dati, che possono essere organizzati in modo distribuito o centralizzato;

17.

ritiene che i servizi di gestione dei dati e l'architettura dei dati progettati per conservare, utilizzare, riutilizzare e organizzare i dati siano componenti decisivi della catena del valore dell'economia digitale europea; riconosce che un'ampia parte del trattamento dei dati si orienterà verso l'«edge processing», come ad esempio gli oggetti intelligenti connessi; sostiene l'ulteriore diffusione delle tecnologie digitali decentrate, che consentono a individui e organizzazioni di gestire i flussi di dati attraverso l'autodeterminazione, come ad esempio le tecnologie di registro distribuito; sottolinea che i costi e le competenze inerenti all'accesso e alla conservazione dei dati determinano la velocità, la profondità e la portata dell'adozione di infrastrutture e prodotti digitali, in particolare per le PMI e le start-up;

18.

chiede la creazione di un gruppo di esperti guidato dalla Commissione che abbia la capacità di assistere e consigliare la Commissione nel definire orientamenti comuni a livello dell'UE in materia di governance dei dati, per fare in modo che l'interoperabilità e la condivisione dei dati diventino una realtà nell'UE; invita la Commissione ad adoperarsi per coinvolgere regolarmente gli Stati membri, le agenzie competenti e altri organismi e portatori di interessi, quali i cittadini, la società civile e le imprese, nel tentativo di migliorare il quadro di governance; sottolinea l'importanza di coordinare tutti i regolatori coinvolti nell'economia dei dati;

19.

sottolinea che gli spazi comuni europei di dati dovrebbero dare la priorità ai settori economici fondamentali, al settore pubblico e ad altri settori di interesse pubblico; sostiene la creazione di ulteriori spazi di dati simili in futuro; invita la Commissione ad affrontare la frammentazione del mercato unico e l'esistenza ingiustificata di norme divergenti negli Stati membri, al fine di garantire lo sviluppo di spazi comuni di dati nell'UE;

20.

osserva che gli spazi comuni europei di dati devono essere accessibili a tutti i partecipanti al mercato, di natura sia commerciale che non commerciale, comprese le start-up e le PMI, e sfruttare le opportunità di collaborazione con le PMI, gli istituti di ricerca, la pubblica amministrazione e la società civile, aumentando nel contempo la certezza giuridica delle procedure di utilizzo dei dati per gli attori pubblici e privati di ogni dimensione; reputa essenziale evitare qualsiasi rischio di accesso non autorizzato agli spazi comuni europei di dati e creare strumenti per contrastare eventuali condotte illecite; sottolinea l'importanza della cibersicurezza, anche in cooperazione con l'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza (ENISA) e con il Centro di competenza dell'UE sulla cibersicurezza;

21.

esorta la Commissione e gli Stati membri a costruire spazi di dati settoriali interoperabili basati su orientamenti, requisiti giuridici e protocolli di condivisione dei dati comuni, al fine di evitare la creazione di compartimenti stagni e di rendere possibili le innovazioni intersettoriali; sottolinea che la gestione degli spazi di dati settoriali dovrebbe tenere conto dei requisiti e delle procedure previsti dalla legislazione settoriale; insiste sul fatto che tutti gli attori che operano nell'UE e che sfruttano gli spazi di dati europei devono rispettare la legislazione dell'UE;

22.

incoraggia la Commissione a utilizzare gli spazi comuni europei di dati per rafforzare la fiducia, adottare norme e regolamentazioni comuni e incoraggiare la creazione di interfacce per programmi applicativi (API) ben concepite insieme a un solido meccanismo di autenticazione, come pure a considerare la possibilità di avvalersi degli spazi di sperimentazione già concordati, chiaramente specificati e limitati nel tempo per testare le innovazioni e i nuovi modelli di impresa, nonché nuovi strumenti di gestione e trattamento dei dati, sia nel settore pubblico che in quello privato;

23.

ritiene che API ben concepite offrirebbero un accesso fondamentale ai dati e l'interoperabilità all'interno degli spazi di dati, oltre a consentire l'interoperabilità automatizzata e in tempo reale tra servizi diversi e all'interno del settore pubblico; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare ulteriormente l'accesso delle persone a mezzi di ricorso efficaci a norma dell'RGPD, a garantire l'interoperabilità e la portabilità dei dati dei servizi digitali e, in particolare, a sfruttare le API per permettere agli utenti di interconnettersi tra le piattaforme e di disporre di una scelta più ampia tra diversi tipi di sistemi e servizi;

24.

rileva la necessità di aiutare gli attori del settore pubblico e privato, in particolare le PMI e le start-up, a individuare e sfruttare al massimo i dati che generano e possiedono; chiede azioni volte a migliorare la reperibilità dei dati per alimentare gli spazi di dati facilitando, organizzando, catalogando e formando tassonomie generalmente accettate e provvedendo alla pulizia dei dati di routine; invita la Commissione a fornire orientamenti, strumenti e finanziamenti a titolo dei programmi esistenti per migliorare la reperibilità dei metadati all'interno degli spazi di dati; mette in luce iniziative come il programma «Nordic Smart Government», il cui obiettivo è quello di consentire alle PMI di condividere i dati su base volontaria, automaticamente e in tempo reale, attraverso un ecosistema digitale decentrato;

25.

ricorda il ruolo fondamentale degli intermediari dei dati in quanto facilitatori strutturali dell'organizzazione dei flussi di dati; accoglie favorevolmente i piani della Commissione per la classificazione e la certificazione degli intermediari in vista della creazione di ecosistemi di dati interoperabili e non discriminatori; invita la Commissione a garantire l'interoperabilità attraverso lo sviluppo di criteri minimi tra intermediari di dati; esorta la Commissione a collaborare con le organizzazioni europee e internazionali di normazione per identificare e colmare le lacune in materia di normazione dei dati;

26.

sottolinea la necessità di affrontare le questioni specifiche che potrebbero sorgere in relazione all'accesso ai dati dei consumatori e al loro controllo, con particolare riferimento ad alcuni gruppi di consumatori considerati vulnerabili, quali i minori, gli anziani o le persone con disabilità; invita pertanto la Commissione a garantire che tutti i diritti dei consumatori siano rispettati in qualsiasi momento e che tutti i consumatori possano beneficiare in egual misura dei vantaggi della creazione del mercato unico dei dati; sottolinea che, quando il trattamento dei dati comprende insiemi di dati misti, tali insiemi di dati devono essere trattati conformemente alla legislazione applicabile, tra cui gli orientamenti della Commissione in merito al regolamento (UE) 2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non personali;

27.

pone l'accento sulla necessità di creare spazi comuni europei di dati al fine di garantire la libera circolazione dei dati non personali attraverso le frontiere e i settori, con l'obiettivo di incrementare i flussi di dati tra le imprese, il mondo accademico, i portatori di interessi pertinenti e il settore pubblico; invita, in tale contesto, gli Stati membri a rispettare pienamente il regolamento (UE) 2018/1807 in modo da consentire la conservazione e il trattamento dei dati in tutta l'UE senza restrizioni e ostacoli ingiustificati;

28.

ricorda che non è sempre possibile separare i dati personali dai dati non personali, come quelli industriali, e che tale separazione può essere difficile e onerosa, con il risultato che grandi quantità di dati rimangono attualmente inutilizzate; ricorda, in tale contesto, che gli insiemi di dati in cui sono indissolubilmente collegati diversi tipi di dati sono sempre trattati come dati personali, anche nei casi in cui i dati personali rappresentano solo una piccola parte dell'insieme di dati; esorta la Commissione e le autorità europee per la protezione dei dati a fornire ulteriori orientamenti sul trattamento lecito dei dati e sulle pratiche relative all'utilizzo degli insiemi di dati misti in ambienti industriali, nel pieno rispetto dell'RGPD e del regolamento (UE) 2018/1807; ritiene che l'uso di tecnologie per la tutela della vita privata debba essere incoraggiato in modo da aumentare la certezza del diritto per le imprese, anche attraverso chiari orientamenti e un elenco di criteri per un'anonimizzazione efficace; sottolinea che il controllo di tali dati spetta sempre all'individuo e dovrebbe essere automaticamente protetto; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di istituire un quadro legislativo e una chiara definizione di spazi di dati personali orizzontali e trasversali unitamente ad altri spazi di dati, nonché a chiarire ulteriormente la sfida rappresentata dagli insiemi di dati misti; invita la Commissione a responsabilizzare i cittadini e le imprese attraverso, ad esempio, intermediari affidabili quali gli operatori MyData, che agevolano i trasferimenti di dati con il consenso del proprietario e forniscono un adeguato livello di dettaglio in merito alle autorizzazioni; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente le identità digitali, che costituiscono il fondamento essenziale di un'economia dei dati affidabile e caratterizzata da una pluralità di attori; invita pertanto la Commissione a rivedere il regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (26) e a pubblicare una proposta legislativa su un sistema europeo di identificazione elettronica affidabile e sicuro; invita inoltre la Commissione ad analizzare se le organizzazioni e gli oggetti, come ad esempio i sensori, debbano avere identità digitali per facilitare l'uso transfrontaliero dei servizi fiduciari, che sono essenziali per un'economia dei dati caratterizzata da una pluralità di attori;

29.

pone l'accento sulle potenzialità esistenti per migliorare la qualità dell'applicazione della legge e per contrastare le distorsioni, ove esistono, raccogliendo dati affidabili e rendendoli accessibili al pubblico, alla società civile e a esperti indipendenti; ricorda che qualsiasi accesso da parte delle autorità di contrasto ai dati personali pubblici o privati presenti negli spazi di dati deve essere basato sulla legislazione dell'UE e degli Stati membri, essere strettamente limitato a quanto necessario e proporzionato, nonché essere accompagnato da adeguate garanzie; sottolinea che l'uso dei dati personali da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere consentito solo se accompagnato da un rigoroso controllo democratico e da ulteriori garanzie contro il loro uso improprio;

30.

osserva che gli scambi di dati tra gli Stati membri nei settori della giustizia e degli affari interni sono importanti ai fini del rafforzamento della sicurezza dei cittadini europei e che dovrebbero essere stanziate adeguate risorse finanziarie a tale riguardo; sottolinea, tuttavia, che sono necessarie maggiori garanzie per quanto riguarda il modo in cui le agenzie che operano nel settore della giustizia e degli affari interni trattano, utilizzano e gestiscono le informazioni personali e i dati negli spazi di dati proposti;

31.

sostiene l'intenzione della Commissione di promuovere lo sviluppo di nove spazi comuni europei di dati per l'industria (industria manifatturiera), il Green Deal, la mobilità, la sanità, la finanza, l'energia, l'agricoltura, la pubblica amministrazione e le competenze; chiede che siano sviluppati con urgenza; sostiene la possibilità di estendere il concetto di spazi comuni europei di dati ad altri settori;

32.

sottolinea la necessità di dedicare particolare attenzione a determinati settori, tra cui la sanità; concorda con la Commissione sul fatto che i cittadini europei dovrebbero disporre di un accesso sicuro a un registro elettronico completo dei propri dati sanitari e che dovrebbero mantenere il controllo sui dati personali sanitari e avere la possibilità di condividerli in sicurezza con i soggetti terzi autorizzati, mentre l'accesso non autorizzato dovrebbe essere vietato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati; sottolinea che le compagnie di assicurazione o qualsiasi altro fornitore di servizi autorizzato ad avere accesso alle informazioni archiviate nelle applicazioni della sanità elettronica non dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i dati delle suddette applicazioni allo scopo di discriminare, anche nella fissazione dei prezzi, poiché ciò sarebbe in contrasto con il diritto fondamentale di accesso alla salute;

33.

ricorda che il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del RGPD è in linea di principio vietato, con alcune rigorose eccezioni, che comportano norme specifiche in materia di trattamento e prevedono sempre l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; evidenzia le conseguenze potenzialmente disastrose e irreversibili per gli interessati derivanti da un trattamento indebito o non sicuro di dati sensibili;

34.

accoglie con favore la proposta della Commissione di creare un mercato unico europeo dei dati, compreso uno spazio comune europeo dei dati sulla mobilità e ne riconosce l'enorme potenziale economico;

35.

evidenzia che tale spazio europeo dei dati rivestirebbe un interesse particolare per i settori europei dei trasporti e della logistica, in quanto ha il potenziale di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e gestione dei flussi di traffico di merci e di passeggeri e di utilizzare meglio e in modo più efficiente le infrastrutture e le risorse nell'intera rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

36.

sottolinea altresì che tale spazio europeo dei dati garantirebbe anche un miglioramento della visibilità nella catena di approvvigionamento, la gestione in tempo reale dei flussi di traffico e di carico, l'interoperabilità e la multimodalità, nonché la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi nella rete TEN-T, in particolare per le sezioni transfrontaliere;

37.

sottolinea che la condivisione dei dati potrebbe migliorare l'efficienza della gestione del traffico e della sicurezza in tutti i modi di trasporto; evidenzia i potenziali vantaggi della condivisione dei dati, ad esempio la navigazione in tempo reale per evitare il traffico e la notifica in tempo reale dei trasporti pubblici in ritardo, per risparmiare ore lavorative aggiuntive, migliorare l'efficienza ed evitare le strozzature;

38.

propone che, nel processo di creazione di un quadro normativo per lo scambio interoperabile dei dati nel trasporto ferroviario, la Commissione riveda il regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (27) e il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea (28);

39.

si compiace del sostegno della Commissione a favore della creazione di uno spazio comune europeo di dati sull'agricoltura; rammenta il potenziale dei dati relativi all'agricoltura e di un accesso ampio agli stessi al fine di accrescere la sostenibilità, la competitività e l'utilizzo delle risorse lungo le intere catene del settore agroalimentare e forestale, contribuire allo sviluppo di tecniche innovative e sostenibili, migliorare l'accesso alle pertinenti informazioni per i consumatori e ridurre gli sprechi alimentari e l'impronta ecologica del settore; esorta le autorità competenti degli Stati membri a investire nello sviluppo di strumenti per la raccolta e il trattamento dei dati per i sottosettori agricoli, così come per i dati relativi alle esportazioni e alle importazioni, tra l'altro, di prodotti e beni agricoli, e a potenziare i suddetti strumenti;

40.

invita la Commissione a esplorare i potenziali meriti e la portata della creazione di spazi comuni europei di dati per le industrie e i settori culturali e creativi e per il patrimonio culturale; sottolinea che nel settore culturale si riscontrano quantità significative di dati riutilizzabili che, in combinazione con altre fonti, comprese le fonti aperte di dati e l'analisi dei dati, potrebbero aiutare le istituzioni culturali;

41.

chiede la creazione di uno spazio europeo di dati per il turismo, con l'obiettivo di aiutare tutti i soggetti che operano nel settore, in particolare le PMI, a trarre vantaggio dalle grandi quantità di dati nell'attuazione di politiche e progetti a livello regionale e locale, facilitando la ripresa e stimolando la digitalizzazione;

42.

sostiene l'iniziativa della Commissione volta a introdurre un approccio rigorosamente definito a livello di UE nei confronti dell'altruismo dei dati e a stabilire una definizione e regole chiare in materia di altruismo dei dati, in conformità dei principi dell'UE sulla protezione dei dati, segnatamente la limitazione delle finalità, che impone che i dati siano trattati per «finalità specifiche, esplicite e legittime»; sostiene la proposta della Commissione, secondo cui l'altruismo dei dati dovrebbe sempre essere subordinato al consenso informato e revocabile in qualsiasi momento; sottolinea che i dati donati nell'ambito dell'altruismo dei dati sono destinati a essere trattati per finalità di interesse generale e non dovrebbero essere utilizzati per perseguire interessi esclusivamente commerciali;

43.

chiede che il quadro di governance relativo ai dati promuova il principio dei dati per il bene pubblico, tutelando sempre, nel contempo, i diritti dei cittadini dell'UE;

44.

sottolinea che le persone non dovrebbero subire pressioni affinché condividano i loro dati e che tale decisione non deve essere legata a benefici o vantaggi diretti per quanti scelgono di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali;

Legge sui dati, accesso e interoperabilità

45.

esorta la Commissione a presentare una legge sui dati per incoraggiare e consentire in tutti i settori un flusso di dati più ampio ed equo da impresa a impresa (B2B), dall'impresa alla pubblica amministrazione (B2G), dalla pubblica amministrazione all'impresa (G2B) e da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione (G2G);

46.

incoraggia la Commissione a promuovere una cultura di condivisione dei dati e programmi volontari di condivisione dei dati, come l'attuazione delle migliori prassi, accordi contrattuali standard equi e misure di sicurezza; osserva che la condivisione volontaria dei dati dovrebbe essere resa possibile da un solido quadro legislativo che garantisca la fiducia e incoraggi le imprese a mettere i dati a disposizione di altri, in particolare a livello transfrontaliero; esorta la Commissione a chiarire i diritti di utilizzo, in particolare in contesti di mercato B2B e B2G; invita la Commissione a incentivare le imprese a scambiare i propri dati, siano essi originali, derivati o co-generati, eventualmente mediante un sistema di ricompensa e altri incentivi, rispettando nel contempo i segreti commerciali, i dati sensibili e i DPI; incoraggia la Commissione a sviluppare approcci collaborativi alla condivisione di dati e accordi standardizzati in materia di dati, al fine di accrescere la prevedibilità e l'affidabilità; sottolinea la necessità che i contratti stabiliscano obblighi e responsabilità chiari relativamente all'accesso, al trattamento, alla condivisione e all'archiviazione dei dati, al fine di limitare l'uso improprio di tali dati;

47.

osserva che gli squilibri di mercato derivanti dalla concentrazione dei dati limitano la concorrenza, aumentano le barriere di ingresso al mercato e riducono un più ampio accesso ai dati e il loro utilizzo; osserva che gli accordi contrattuali B2B non garantiscono necessariamente alle PMI un accesso adeguato ai dati, a causa delle asimmetrie nel potere negoziale o nelle conoscenze; rileva che in circostanze specifiche, quali gli squilibri sistematici nelle catene del valore dei dati B2B, l'accesso ai dati dovrebbe essere obbligatorio, per esempio utilizzando API adeguatamente concepite che garantiscano un accesso equo agli operatori di tutte le dimensioni o attuando norme in materia di concorrenza volte a contrastare le pratiche B2B sleali o illegali; sottolinea che tali squilibri si riscontrano in diversi settori;

48.

invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare i diritti e gli obblighi degli operatori relativamente all'accesso ai dati che hanno contribuito a generare e a migliorare la loro consapevolezza, in particolare per quanto concerne il diritto di accesso ai dati, il diritto di portabilità nonché il diritto di chiedere ad un'altra parte di cessare l'utilizzo dei suddetti dati, di correggerli o cancellarli, indentificando nel contempo i titolari e definendo la natura di tali diritti; invita la Commissione a chiarire il diritto degli operatori a trarre beneficio dal valore economico creato dalle applicazioni addestrate con l'ausilio dei dati che hanno contribuito a generare;

49.

ritiene importante garantire che l'assistenza tecnica e giuridica sia agevolata per le imprese, in particolare le microimprese, le PMI e le start-up, sia a livello nazionale che a livello di UE, per esempio nell'ambito dei poli europei dell'innovazione digitale nel quadro del programma Europa digitale, al fine di potenziare l'utilizzo e la condivisione dei dati e migliorare il rispetto del RGPD; ritiene che l'accesso ai dati co-generati dovrebbe essere offerto con modalità che tutelino i diritti fondamentali, favoriscano parità di condizioni e promuovano il coinvolgimento delle parti sociali anche a livello di impresa; sottolinea che tali diritti di accesso devono essere resi tecnicamente possibili e concessi attraverso interfacce standardizzate;

50.

invita tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, nonché le amministrazioni locali e regionali, a dare l'esempio e a introdurre servizi in tempo reale e una politica basata su dati in tempo reale; sottolinea che la digitalizzazione rappresenta un'opportunità per le pubbliche amministrazioni di ridurre gli oneri amministrativi superflui e affrontare la rigida compartimentazione in seno agli organi e alle autorità pubblici, al fine di gestire in modo più efficace i dati non personali, il che andrà a vantaggio dello sviluppo e della fornitura di servizi pubblici;

51.

chiede che gli utilizzi secondari dei dati personali anonimizzati in modo sicuro e l'uso di tecnologie avanzate di rafforzamento e tutela della vita privata siano incrementati e migliorati, segnatamente negli scambi G2B/G2G, al fine di stimolare l'innovazione e la ricerca e di migliorare i servizi nel pubblico interesse; sottolinea la necessità di strumenti che garantiscano che i succitati usi secondari rispettino sempre pienamente il diritto dell'UE in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata; sottolinea che l'accesso ai dati non preclude la tutela della vita privata;

52.

sottolinea inoltre che qualsiasi utilizzo di dati personali aggregati provenienti dai social media deve essere conforme al GDPR oppure subire un processo di anonimizzazione realmente irreversibile; chiede alla Commissione di promuovere le migliori prassi in materia di tecniche di anonimizzazione e di stimolare ulteriormente la ricerca sul processo di inversione dell'anonimizzazione e sulle modalità per contrastarlo; invita il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ad aggiornare i propri orientamenti al riguardo; invita, tuttavia, alla cautela circa il ricorso all'anonimizzazione come tecnica per tutelare la vita privata, dato che in alcuni casi è praticamente impossibile ottenere un'anonimizzazione completa;

53.

pone l'accento sul ruolo del settore pubblico nella promozione di un'economia dei dati innovativa e competitiva; sottolinea la necessità, in tale contesto, di evitare lock-in tecnologici o legati ai fornitori di servizi per i dati raccolti pubblicamente o per i dati di interesse pubblico generale raccolti da imprese private; chiede che le procedure di appalto pubblico e i programmi di finanziamento prevedano diritti di accesso successivo ai dati e requisiti in materia di interoperabilità e portabilità basati su norme tecniche comuni; sostiene l'utilizzo di standard aperti, software e hardware open source, piattaforme open source e, se del caso, API aperte e adeguatamente concepite nell'ottica di conseguire l'interoperabilità; sottolinea la necessità di salvaguardare e promuovere l'accesso delle PMI e, in particolare, delle start-up agli appalti pubblici nel contesto della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, per favorire la creazione di un settore digitale europeo dinamico e competitivo;

54.

evidenzia che la condivisione dei dati dovrebbe potenziare la concorrenza e incoraggia la Commissione a garantire la parità di condizioni nel mercato unico dei dati;

55.

invita la Commissione a definire ulteriormente, nell'ambito della condivisione dei dati B2G, le circostanze, le condizioni e gli incentivi in base a cui il settore privato dovrebbe essere obbligato a condividere i dati con il settore pubblico, per esempio in ragione della necessità di tali dati per l'organizzazione di servizi pubblici basati sui dati; sottolinea che i regimi di condivisione obbligatoria di dati B2G, per esempio in casi di forza maggiore, dovrebbero avere un ambito di applicazione e un calendario chiaramente definiti ed essere basati su norme e obblighi chiari, onde evitare la concorrenza sleale;

56.

chiede un miglior coordinamento tra gli Stati membri per facilitare la condivisione di dati G2G e il flusso transfrontaliero di dati tra settori, attraverso il dialogo tra la pubblica amministrazione e le parti interessate, con l'obiettivo di definire un approccio collettivo ai dati sulla base dei principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità; invita la Commissione a valutare le opportunità di conservazione dei dati su larga scala;

57.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri la necessità di attuare pienamente la direttiva relativa all'apertura dei dati, migliorarne l'attuazione in termini di qualità e pubblicazione dei dati e rispettarne gli obiettivi in sede di negoziazione dell'atto di esecuzione sugli insiemi di dati di valore elevato; chiede che tali insiemi di dati includano, tra l'altro, un elenco dei registri delle aziende e delle imprese; sottolinea i vantaggi per la società derivanti dalla promozione di un migliore accesso ai dati del settore pubblico con modalità che ne rafforzino la fruibilità in tutta l'UE; invita la Commissione a prevedere un solido legame tra tali insiemi di dati di elevato valore, la prossima legislazione in materia di dati e l'introduzione degli spazi comuni europei di dati;

58.

sottolinea l'importanza, sia per la società sia per l'economia, di un vasto riutilizzo dei dati del settore pubblico, che dovrebbero essere, per quanto possibile, in tempo reale o almeno aggiornati e di facile accesso e trattamento, grazie a formati leggibili meccanicamente e caratterizzati da facilità di fruizione; incoraggia la Commissione a coordinarsi con gli Stati membri al fine di agevolare la condivisione di insiemi di dati non sensibili generati dal settore pubblico in formati leggibili meccanicamente oltre a quanto richiesto dalla direttiva sull'apertura dei dati, in forma gratuita, laddove possibile, o a prezzo di costo, e a pubblicare orientamenti relativi a un modello comune di condivisione dei dati nel rispetto degli obblighi del RGPD; incoraggia la Commissione, pur mantenendo la flessibilità degli aggiornamenti di insiemi di dati di elevato valore, ad ampliare l'ambito di applicazione della direttiva relativa all'apertura dei dati a ulteriori insiemi di dati pubblici e ad attuare il principio della trasparenza digitale implicita dei dati del settore pubblico, onde incoraggiare gli Stati membri a pubblicare i dati grezzi digitali esistenti in tempo reale;

59.

osserva che il rapido sviluppo di soluzioni digitali moderne per i trasporti e il turismo, come i veicoli autonomi e i sistemi di trasporto intelligenti (STI), è impossibile senza la definizione, a livello europeo, di formati comuni, uniformi e strutturati di dati leggibili meccanicamente, che dovrebbero essere basati su standard di registrazione aperti;

60.

invita la Commissione a individuare e istituire un registro volontario, aperto e interoperabile di dati ambientali, sociali e relativi alla governance (ESG) sui risultati delle imprese in materia di sostenibilità e responsabilità, il che risulta fondamentale per garantire investimenti sostenibili e consentirebbe di accrescere la trasparenza della sostenibilità e della responsabilità delle imprese, onde permettere loro di dimostrare al meglio le misure adottate per conseguire gli obiettivi del Green Deal; invita la Commissione a valutare quali insiemi di dati siano fondamentali per la transizione ecologica e sostiene, in particolare, l'apertura dei dati privati laddove ciò sia giustificato per finalità di ricerca pubblica;

Infrastruttura

61.

invita la Commissione e gli Stati membri, nell'ottica di rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione, a promuovere la ricerca e l'innovazione, a lavorare alla messa a punto di tecnologie che agevolino la collaborazione aperta e la condivisione e l'analisi dei dati e a investire nel rafforzamento delle capacità, in progetti ad impatto elevato, nell'innovazione e nella diffusione delle tecnologie digitali, rispettando nel contempo il principio della neutralità tecnologica;

62.

sottolinea che l'emergenza in atto legata alla COVID-19 ha portato alla luce le lacune e le vulnerabilità dell'era digitale, sia a livello di Unione che dei singoli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a far fronte efficacemente al divario digitale, sia tra gli Stati membri che all'interno degli stessi, migliorando l'accesso alla banda larga ad alta velocità, a reti ad altissima capacità e ai servizi delle TIC, anche nelle zone più periferiche e nelle zone rurali abitate, promuovendo così la coesione e lo sviluppo economico e sociale; pone in evidenza il potenziale ruolo della connettività satellitare nelle zone periferiche;

63.

ricorda che il successo delle strategie dell'Unione in materia di dati e IA dipende dal più ampio ecosistema delle TIC, dalla chiusura del divario digitale, dall'accelerazione degli sviluppi tecnologici, anche per quanto riguarda l'Internet degli oggetti, l'IA, le tecnologie di cibersicurezza, la fibra, il 5G, il 6G, l'informatica quantistica e l'edge computing, la robotica, le tecnologie di registro distribuito, tra cui le block chain, i gemelli digitali, la computazione ad elevato rendimento, le tecnologie di elaborazione visiva e la connettività intelligente alla periferia della rete, per esempio mediante inviti aperti su larga scala per progetti che combinino l'edge computing e l'Internet degli oggetti; sottolinea che il progresso tecnologico basato sul trattamento dei dati e l'interconnessione di prodotti e servizi digitali deve essere sostenuto da norme etiche giuridicamente vincolanti per attenuare le minacce alla vita privata e alla protezione dei dati;

64.

riconosce l'attuale successo dell'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni; ritiene che sia uno strumento importante per lo scambio di informazioni e dati tra gli scienziati e i ricercatori e, più in generale, tra gli attori pubblici e privati; accoglie con favore la proposta della Commissione di mantenere e far progredire il ruolo guida dell'Europa nel supercalcolo e nel calcolo quantistico;

65.

sottolinea che il settore digitale ha notevoli potenzialità per contribuire alla riduzione delle emissioni globali di carbonio; osserva che secondo le stime il settore è responsabile di oltre il 2 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra; sottolinea che la continua espansione del settore deve essere accompagnata da un'attenzione particolare all'efficienza energetica e delle risorse per contrastare gli effetti ambientali; rileva che le nuove soluzioni tecnologiche, come la fibra (rispetto al rame) e la programmazione efficiente dal punto di vista energetico, comportano un'impronta di carbonio molto minore; sottolinea la necessità di migliorare l'uso e la circolarità delle materie prime essenziali, riducendo e riciclando nel contempo i rifiuti elettronici;

66.

sottolinea che i centri dati rappresentano una quota crescente del consumo mondiale di energia elettrica, con un probabile ulteriore aumento in assenza di interventi; prende atto dell'obiettivo della Commissione di realizzare entro il 2030 centri di dati ad alta efficienza energetica, sostenibili e neutri dal punto di vista climatico; sostiene la promozione delle soluzioni innovative migliori disponibili, la minimizzazione dei rifiuti e le tecniche di archiviazione verde dei dati, concentrandosi in particolare sulle sinergie tra teleriscaldamento e teleraffreddamento e utilizzando il calore di scarto generato nei centri dati per il raffreddamento allo scopo di mitigare l'impatto dei centri dati in termini di ambiente, risorse ed energia utilizzata; chiede maggiore trasparenza per i consumatori in merito alle emissioni di CO2 derivanti dall'archiviazione e dalla condivisione dei dati;

67.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere mercati concorrenziali rafforzando nel contempo le imprese europee e a sostenere lo sviluppo dell'offerta europea nel settore del cloud; accoglie con favore le iniziative della Federazione europea per il cloud computing, come l'alleanza europea per i dati e i cloud industriali e le iniziative di finanziamento nonché il progetto GAIA-X, che mirano a sviluppare un'infrastruttura di dati federata e a creare un ecosistema che consenta la scalabilità, l'interoperabilità e l'autodeterminazione dei fornitori di dati fin dalla progettazione, al fine di garantire l'autodeterminazione delle organizzazioni o degli individui nel prendere controllo sui propri dati; sostiene la competitività dei mercati dell'UE nei settori IaaS, PaaS e SaaS e nello sviluppo di servizi e applicazioni cloud specializzati e di nicchia; esorta la Commissione a restare vigile sui potenziali abusi del potere di mercato da parte di attori dominanti che operano nelle strutture di mercato oligopolistiche nell'Unione che potrebbero impedire la concorrenza o la scelta dei consumatori; sottolinea che le infrastrutture cloud dovrebbero essere basate sui principi della fiducia, dell'apertura, della sicurezza, dell'interoperabilità e della portabilità; sottolinea che i principi di portabilità dei dati dovrebbero superare, nella misura necessaria, le differenze nelle infrastrutture e nelle pratiche dei fornitori di servizi informatici, al fine di garantire che i dati degli utenti siano trasferiti in modo efficace; osserva che gli utenti possono non avere esattamente la stessa configurazione e lo stesso servizio quando trasferiscono i loro dati da un fornitore a un altro;

68.

invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ad accelerare lo sviluppo di un «codice di norme cloud» che stabilisca principi per la fornitura di servizi cloud competitivi nell'Unione, rappresenti un quadro solido per migliorare la chiarezza e facilitare la conformità dei servizi cloud, e obblighi, tra l'altro, i fornitori di servizi a rivelare dove sono trattati e conservati i dati, garantendo nel contempo agli utenti la sovranità sui loro dati; osserva che tale corpus di norme dovrebbe inoltre consentire agli utenti di migrare i loro dati senza soluzione di continuità attraverso interfacce interoperabili verso altri fornitori di servizi; ritiene che dovrebbe puntare a impedire lock-in tecnologici, in particolare negli appalti pubblici; ritiene che il ricorso ai documenti normativi del Comitato europeo di normazione (CEN Workshop Agreements — CWA) in settori specifici, come i servizi cloud, rappresenti un modo per aumentare l'efficienza nella creazione di norme armonizzate; sottolinea che, sebbene la scelta di un operatore cloud spetti alle imprese e ai consumatori, tutti gli operatori cloud, quando sono stabiliti o agiscono nell'UE, devono rispettare le norme, le norme e gli standard dell'UE e la loro conformità dovrebbe essere monitorata; rileva che qualora un operatore dell'UE utilizzi servizi cloud ubicati in paesi non UE, è importante garantire l'applicazione dello stesso elevato livello di tutela giuridica previsto nell'UE in caso di controversie, comprese quelle in materia di proprietà intellettuale;

69.

sostiene il lavoro della Commissione volto a sfruttare la revisione degli orientamenti orizzontali e verticali sulla concorrenza per introdurre nuovi strumenti volti a limitare l'eccessiva concentrazione del mercato, inerente ai mercati dei dati, compresi il monitoraggio continuo dei mercati a rischio e, ove necessario, la regolamentazione ex ante;

70.

sottolinea l'importanza della fiducia e di un quadro più solido in materia di cibersicurezza per un'economia dei dati stabile, oltre a una cultura della sicurezza per le entità che trattano grandi quantità di dati; sottolinea l'importanza di un'infrastruttura digitale all'avanguardia e invita la Commissione e gli Stati membri a investire insieme per garantirne la piena diffusione; chiede sostegno per l'ulteriore sviluppo della tecnologia di condivisione sicura dei dati, ad esempio attraverso una tecnologia sicura come il «multi-party computing» e la crittografia; esorta la Commissione a presentare agli operatori del mercato di tutte le dimensioni, comprese le microimprese e le SME, soluzioni e norme adeguate in materia di cibersicurezza che incoraggino la trasparenza; sostiene, in tale contesto, l'approccio comune e coordinato riguardo al pacchetto di strumenti dell'UE per la cibersicurezza del 5G e la diffusione sicura del 5G nell'UE;

71.

invita la Commissione a promuovere audit sul rischio di abusi, la vulnerabilità e l'interoperabilità delle infrastrutture per la condivisione dei dati; richiama l'attenzione sui costi significativi e in rapido aumento generati dagli attacchi informatici; ricorda che una maggiore connettività può aumentare le minacce e la criminalità informatiche, nonché il terrorismo informatico e il rischio di incidenti naturali e tecnologici, come quelli che interessano i segreti commerciali; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta della Commissione di rivedere la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (29) e di istituire un nuovo Centro di competenza dell'UE in materia di cibersicurezza, al fine di migliorare la ciberresilienza e rispondere più efficacemente agli attacchi informatici;

72.

sottolinea che la diffusione sicura di prodotti e servizi negli ecosistemi europei dell'Internet delle cose alimentati con dati, rivolti ai consumatori e industriali dovrebbe includere la sicurezza e la tutela della vita privata fin dalla progettazione; incoraggia l'uso di strumenti per migliorare la trasparenza; sostiene l'ambizione della Commissione di sviluppare un «passaporto per i prodotti» digitali;

73.

sottolinea che è importante che le autorità competenti in materia di vigilanza del mercato dispongano del potere necessario per accedere ai dati pertinenti, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2019/1020 (30), qualora abbiano motivo di sospettare l'esistenza di pratiche potenzialmente illegali, al fine di rafforzare le loro azioni e garantire un controllo sufficiente della sicurezza dei prodotti; sottolinea la necessità di salvaguardare la sicurezza e la protezione dei dati consultati dalle autorità di vigilanza;

74.

chiede il monitoraggio dell'attuazione della normativa in materia di trasporti, in particolare il regolamento (UE) 2020/1056, la direttiva (UE) 2019/1936 e il regolamento (UE) 2019/1239, al fine di garantire il sostegno alle imprese, promuovere la digitalizzazione e migliorare lo scambio di dati tra imprese e amministrazioni (B2A), B2C, B2B, B2G e G2B;

Ricerca, abilità, competenza e IA

75.

riconosce il potenziale dell'accesso ai dati per accelerare la ricerca scientifica e i programmi di istruzione; valuta positivamente il lavoro della Commissione volti a consentire la condivisione dei dati a fini di ricerca e di istruzione; accoglie con favore lo sviluppo del cloud europeo per la scienza aperta in quanto ambiente aperto, affidabile e federato in Europa per l'archiviazione, la condivisione e il riutilizzo transfrontalieri dei dati di ricerca; sostiene la promozione dei dati della ricerca finanziata con fondi pubblici conformemente al principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario»; evidenzia il valore degli accordi di partenariato strategico tra le università per promuovere ulteriormente la cooperazione nei vari campi della scienza dei dati;

76.

sottolinea l'importanza di raggiungere un elevato livello di alfabetizzazione digitale complessiva e di promuovere attività di sensibilizzazione del pubblico; sottolinea che il potenziale di crescita dell'Unione dipende dalle competenze della sua popolazione e forza lavoro; invita pertanto gli Stati membri a prestare particolare attenzione all'ingegneria dei software, attirando talenti verso le TIC e l'alfabetizzazione informatica per tutti, al fine di costruire un know-how europeo incentrato sulle tecnologie di prossima generazione e all'avanguardia; sottolinea la necessità che il personale delle autorità di contrasto e dell'amministrazione giudiziaria disponga di competenze digitali adeguate che sono fondamentali per la digitalizzazione del sistema giudiziario in tutti gli Stati membri; osserva che la Commissione ha proposto obiettivi ambiziosi per le competenze digitali nell'UE attraverso il piano d'azione per l'istruzione digitale e ricorda la necessità di monitorare da vicino l'attuazione, lo sviluppo e le prestazioni di tale piano;

77.

sottolinea che l'accesso competitivo ai dati e la facilitazione dell'uso transfrontaliero dei dati sono della massima importanza per lo sviluppo dell'IA, che si basa su una maggiore disponibilità di dati di elevata qualità per creare insiemi di dati non personali in grado di addestrare algoritmi e migliorarne le prestazioni;

78.

evidenzia che l'attuazione della strategia europea per i dati deve trovare un equilibrio tra, da un lato, la promozione di un uso e una condivisione più ampi dei dati e, dall'altro, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e dei segreti commerciali ma anche di diritti fondamentali quali la privacy; sottolinea che i dati utilizzati per l'addestramento degli algoritmi di IA si basano talvolta su dati strutturati quali banche dati, opere protette dal diritto d'autore e altre creazioni che beneficiano della protezione della proprietà intellettuale e che generalmente potrebbero non essere considerate come dati;

79.

osserva che l'utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore come dati di entrata deve essere valutato alla luce delle norme esistenti e dell'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati prevista dalla direttiva sul diritto d'autore (31), nonché dei diritti correlati nel mercato unico digitale; invita la Commissione a elaborare orientamenti sulle modalità per rendere pubblicamente disponibile per tutti, in modo centralizzato, la possibilità di riservare i diritti;

80.

afferma che la Commissione dovrebbe ulteriormente valutare se siano necessarie modifiche del quadro giuridico esistente in materia di procedura civile, così da ridurre gli attuali ostacoli agli investimenti per gli investitori privati; invita, in tal senso, la Commissione a garantire un seguito immediato e adeguato alla risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 concernente norme minime comuni di procedura civile (32);

81.

sottolinea la necessità di evitare che tutti i tipi di condizionamento, in particolare quelli di genere, si riflettano inavvertitamente nelle applicazioni basate su algoritmi; incoraggia a tal fine la trasparenza degli algoritmi, dei sistemi di intelligenza artificiale e della progettazione delle applicazioni;

82.

ricorda che, a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, i cittadini dell'UE hanno il diritto di ricevere una spiegazione e di contestare le decisioni adottate da algoritmi al fine di ridurre l'incertezza e l'opacità, mentre occorre prestare particolare attenzione al benessere e alla trasparenza nella vita lavorativa;

83.

ritiene che, sebbene gli attuali principi di responsabilità e la vigente normativa in materia di responsabilità, neutra sotto il profilo tecnologico, siano in generale adeguati per l'economia digitale e la maggior parte delle tecnologie emergenti, vi siano comunque casi, come quelli riguardanti gli operatori di sistemi di IA, in cui si rendono necessarie norme nuove o supplementari in materia di responsabilità al fine di migliorare la certezza giuridica e assicurare un sistema di indennizzo adeguato per le persone interessate in caso di utilizzo illegittimo dei dati;

84.

esorta la Commissione a realizzare una valutazione globale di potenziali analoghe lacune giuridiche in relazione alla responsabilità in materia di dati, ad esempio per i danni imputabili o meno all'IA e riconducibili a carenze o imprecisioni degli insiemi di dati, come pure a valutare eventuali adeguamenti degli attuali sistemi di responsabilità prima di presentare nuove proposte legislative;

85.

invita la Commissione a promuovere le migliori pratiche nell'ambito dell'istruzione scientifica, tecnologica, ingegneristica e matematica (STEM), con particolare attenzione alla parità di genere, nonché al coinvolgimento e all'occupazione delle donne nel settore tecnologico;

86.

accoglie con favore l'Europa digitale, Orizzonte Europa, il programma spaziale e il meccanismo per collegare l'Europa, nonché i poli europei dell'innovazione digitale, che aiuteranno le imprese europee a stare al passo con le opportunità della transizione digitale; sottolinea l'importanza dei finanziamenti destinati alla ricerca quantistica nell'ambito di Orizzonte Europa; ricorda inoltre il ruolo che il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe svolgere nel contribuire all'agenda digitale;

87.

chiede finanziamenti pubblici e privati, in particolare per le microimprese e le PMI, al fine di sostenere la transizione digitale e sfruttare appieno le potenzialità dell'economia dei dati nonché integrare le tecnologie e le competenze digitali; sottolinea che garantire condizioni di parità per le microimprese e le PMI non solo prevede l'accesso ai dati, ma comporta anche le competenze necessarie per eseguire l'analisi e per estrarre conoscenze da tali informazioni;

88.

invita le parti sociali a esaminare le potenzialità offerte dalla digitalizzazione, dai dati e dall'IA per aumentare la produttività sostenibile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, migliorare il benessere delle maestranze e investire nel perfezionamento, la riconversione e la qualificazione professionali, nell'apprendimento continuo e in programmi di alfabetizzazione digitale; osserva che la sensibilizzazione, l'istruzione e la trasparenza in merito alle tecnologie basate sui dati sono importanti per consentire ai cittadini dell'UE di comprendere e partecipare all'equa attuazione di tali tecnologie; sottolinea che i dipendenti dovrebbero avere il diritto di sapere dove e come i loro dati sono raccolti, utilizzati, conservati o condivisi; chiede la prevenzione di una sorveglianza sproporzionata e indebita sul lavoro; ritiene che i sindacati nazionali dovrebbero essere maggiormente coinvolti nella formulazione di raccomandazioni e orientamenti in materia di protezione dei dati e della vita privata sul luogo di lavoro;

Norme mondiali

89.

ritiene che le norme mondiali relative all'utilizzo dei dati siano inadeguate; invita la Commissione a presentare un'analisi comparativa del contesto normativo nei paesi terzi; osserva che le imprese europee che operano in alcuni paesi terzi sono sempre maggiormente confrontate a ostacoli ingiustificati e a restrizioni digitali; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi con i paesi terzi che condividono gli stessi principi nei consessi internazionali e multilaterali e nelle discussioni bilaterali e commerciali al fine di concordare nuove norme etiche e tecniche internazionali volte a disciplinare l'uso delle nuove tecnologie, quali l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il 5G e il 6G, che dovrebbero promuovere i valori, i diritti fondamentali, i principi, le norme e le norme dell'Unione e garantire che il suo mercato rimanga competitivo e aperto al resto del mondo; evidenzia la necessità di norme standard internazionali per promuovere la cooperazione globale al fine di rafforzare la protezione dei dati e predisporre trasferimenti di dati sicuri e adeguati nel pieno rispetto delle leggi e delle norme dell'UE e degli Stati membri;

90.

sottolinea che i trasferimenti di dati personali verso altre giurisdizioni devono sempre rispettare le disposizioni del RGPD, della direttiva LED e della Carta e tener conto delle raccomandazioni e degli orientamenti del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) prima di qualsiasi trasferimento e possono aver luogo solo se vi è un livello sufficiente di protezione dei dati personali;

91.

chiede la libera circolazione dei dati tra l'Unione e i paesi terzi a condizione che siano rispettati la protezione dei dati, la vita privata, la sicurezza e altri interessi politici pubblici chiaramente definiti, debitamente giustificati e non discriminatori, ad esempio mediante decisioni in materia di adeguatezza; ritiene che il libero flusso di dati a livello transfrontaliero sia necessario per sfruttare appieno le potenzialità dell'economia dei dati e sottolinea che la salvaguardia del flusso di dati deve rimanere un fondamento degli obiettivi dell'Europa; è favorevole a consentire l'accesso a spazi comuni europei di dati alle parti interessate che rispettano pienamente tutta la pertinente legislazione dell'Unione; invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a negoziare nuove norme per l'economia digitale globale, compreso il divieto di requisiti ingiustificati di localizzazione dei dati; ricorda l'importanza di compiere progressi nei negoziati sul commercio elettronico in seno all'Organizzazione mondiale del commercio e chiede l'inclusione di capitoli ambiziosi e completi sul commercio digitale negli accordi di libero scambio dell'UE; sostiene il ruolo attivo e la partecipazione dell'Unione ad altri consessi internazionali per la cooperazione internazionale in materia di digitalizzazione, quali le Nazioni Unite, l'OCSE, l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'UNESCO;

o

o o

92.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 124 I del 17.4.2020, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 14.4.2020, pag. 7.

(3)  GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56.

(4)  GU L 134 del 31.5.2018, pag. 12.

(5)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(6)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59.

(7)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(8)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

(9)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(10)  GU C 202 I del 16.6.2020, pag. 1.

(11)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

(12)  GU C 449 del 23.12.2020, pag. 37.

(13)  GU C 307 del 30.8.2018, pag. 163.

(14)  GU C 50 del 9.2.2018, pag. 50.

(15)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 2.

(16)  GU C 411 del 27.11.2020, pag. 2.

(17)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 130.

(18)  Comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 su una strategia europea per i dati, pag. 2.

(19)  Come stabilito nella sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale.

(20)  Agenzia austriaca per l'ambiente e Istituto Borderstep, relazione finale dello studio elaborato per la Commissione nel novembre 2020 dal titolo «Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market» (Tecnologie e politiche per il cloud computing efficienti sotto il profilo energetico per un mercato del cloud ecologico).

(21)  GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33.

(22)  GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1.

(23)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64.

(24)  GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

(25)  GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1.

(26)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

(27)  GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.

(28)  GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438.

(29)  GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

(30)  GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

(31)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.

(32)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 39.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/54


P9_TA(2021)0102

Appalti nei settori della difesa e della sicurezza e trasferimenti di prodotti per la difesa: attuazione delle pertinenti direttive

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'attuazione della direttiva 2009/81/CE, relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, e della direttiva 2009/43/CE, relativa ai trasferimenti di prodotti per la difesa (2019/2204(INI))

(2021/C 494/05)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1) («direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa»),

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (2) («direttiva sui trasferimenti»),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 30 novembre 2016, sull'applicazione della direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, a norma dell'articolo 73, paragrafo 2 (COM(2016)0762),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 30 novembre 2016, intitolata «Valutazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa» (COM(2016)0760),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, intitolata: «Orientamenti relativi all'aggiudicazione di appalti da governo a governo nei settori della difesa e della sicurezza [articolo 13, lettera f), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio]» (C(2016)7727),

vista la raccomandazione (UE) 2018/624 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa all'accesso dei subfornitori e delle PMI al mercato transfrontaliero nel settore della difesa (3),

vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza) (4),

visto lo studio del servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) del settembre 2020 intitolato: «EU Defence Package: Defence Procurement and Intra Community Transfers Directives» (Pacchetto UE sulla difesa: direttive sugli appalti pubblici della difesa e sui trasferimenti intracomunitari),

visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

visto il parere della commissione per gli affari esteri,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0025/2021),

A.

considerando che la direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa mira a introdurre norme giuste e trasparenti per gli appalti nel settore della difesa, al fine di assicurare l'accesso ai mercati della difesa degli Stati membri per le imprese del settore;

B.

considerando che la direttiva sui trasferimenti punta a migliorare il funzionamento del mercato europeo dei materiali di difesa (EDEM), a promuovere l'integrazione della catena di approvvigionamento del settore della difesa dell'UE e a potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti, semplificando le norme e le procedure per i trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa;

C.

considerando che entrambe le direttive mirano a potenziare il mercato interno dei prodotti per la difesa e a rafforzare la competitività dell'EDEM;

D.

considerando che le direttive del pacchetto difesa sono necessarie per sviluppare ulteriormente una cultura comune in materia di sicurezza e difesa, basata sui valori e obiettivi condivisi dell'Unione europea, di contro al carattere specifico delle politiche in materia di sicurezza e difesa degli Stati membri;

E.

considerando che la valutazione della Commissione del 2016 ha concluso che gli obiettivi della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa erano stati solo parzialmente conseguiti, dato che essa aveva permesso un incremento iniziale della concorrenza, della trasparenza e della non discriminazione all'interno del mercato UE degli appalti pubblici nel settore della difesa, ma che era necessario un uso molto più coerente della direttiva da parte degli Stati membri per conseguire pienamente tali obiettivi;

F.

considerando che lo studio dell'EPRS ha sottolineato gli effetti insufficienti della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa sull'europeizzazione delle catene di valore nel comparto della difesa;

G.

considerando che la valutazione del 2016 della Commissione ha evidenziato che le diverse modalità con cui la direttiva sui trasferimenti era stata recepita ponevano notevoli ostacoli alla sua effettiva applicazione, il che aveva determinato un'applicazione lenta o incompleta nei singoli Stati membri, una mancanza generale di armonizzazione riguardo agli obblighi e alle procedure tra gli Stati membri e condizioni e limitazioni molto divergenti nell'ambito delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri;

H.

considerando che, oltre agli ostacoli generali all'ingresso sul mercato, quali distanza geografica, barriere linguistiche e mancanza di conoscenza del mercato transfrontaliero, le piccole e medie imprese (PMI) del settore della difesa fanno anche i conti con ostacoli amministrativi supplementari, quali preoccupazioni in merito alla sicurezza degli approvvigionamenti, complessità delle disposizioni in materia di subappalto e costi elevati di certificazione;

I.

considerando che le PMI devono affrontare sfide importanti quando partecipano alle procedure di appalto pubblico;

J.

considerando che un motivo importante della scarsa partecipazione delle PMI è la mancanza di accesso transfrontaliero alle catene di approvvigionamento; che le catene di approvvigionamento in materia di difesa hanno un sostanziale orientamento nazionale, ponendo sfide ulteriori alle PMI che desiderano entrare nelle catene di approvvigionamento della difesa in altri paesi europei; che, inoltre, per vincoli finanziari, i costruttori di apparecchiature originali continuano a limitarsi a subappaltare alle PMI con cui hanno un rapporto di lavoro preesistente;

K.

considerando la necessità di sviluppare una concezione globale e olistica di un mercato europeo dei materiali di difesa che colleghi formalmente tra loro tutte le iniziative esistenti, quali il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP), l’azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR), il Fondo europeo per la difesa (FED), la cooperazione strutturata permanente (PESCO), la posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi, il regolamento sul duplice uso (5), le due direttive del pacchetto difesa del 2009 e le iniziative future come le norme comuni sulla sicurezza dell'approvvigionamento;

L.

considerando che, in mancanza di coerenza delle politiche e di uno sforzo volto a creare legami tra i diversi frammenti della politica, l’azione a livello dell'UE rischia di aggravare le distorsioni del mercato esistenti e altri processi e politiche fortemente inefficaci nel settore della difesa;

Migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa tramite una migliore attuazione e applicazione del pacchetto difesa

1.

ribadisce il proprio sostegno a favore delle ambizioni delle direttive del pacchetto difesa, istituite per promuovere l'ulteriore integrazione della catena di approvvigionamento della difesa dell'UE ed aumentare la fiducia reciproca e la trasparenza tra Stati membri, la parità di trattamento e la competitività generale dell'industria europea della difesa;

2.

sottolinea che l'effettiva attuazione delle direttive rappresenta un passo avanti verso l'ambizione dell'UE in materia di autonomia strategica e un’Unione europea della difesa; sottolinea che le direttive potrebbero rendere più coerente la politica di difesa dell’UE e promuovere lo sviluppo di un’industria europea della difesa, a condizione che gli Stati membri abbiano una visione comune e una prospettiva strategica condivisa sulle iniziative europee in materia di difesa;

3.

deplora la persistente frammentazione del mercato interno dei prodotti della difesa dell’UE, che sta ancora portando a inutili duplicazioni e al moltiplicarsi di inefficienze nella spesa per la difesa da parte degli Stati membri;

4.

si compiace di alcune tendenze positive osservate nell'attuazione progressiva della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa, ovvero il numero crescente di bandi di gara e avvisi di aggiudicazione pubblicati dagli Stati membri e la percentuale in aumento degli appalti pubblici sottoposti a procedura competitiva tramite il Tenders Electronic Daily (TED); sottolinea tuttavia che un volume molto elevato di spese per gli appalti è tuttora sostenuto esternamente alla direttiva e che una percentuale schiacciante dei contratti viene ancora aggiudicata a livello nazionale; sottolinea inoltre che le procedure non sono facilmente accessibili alle PMI;

5.

sottolinea che l'uso sistematico delle disposizioni sulle esclusioni da parte degli Stati membri, in particolare di quelle stabilite all'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), potrebbe compromettere la piena e corretta attuazione della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa;

6.

ricorda gli orientamenti interpretativi della Commissione sulle condizioni in cui l'articolo 346 TFUE può essere invocato nel settore degli appalti per la difesa, che mirano a prevenire il ricorso potenzialmente scorretto a tale disposizione da parte degli Stati membri, nonché il suo abuso e la sua errata interpretazione; invita gli Stati membri a seguire rigorosamente gli orientamenti interpretativi della Commissione e invita la Commissione a garantire che essi siano attuati e applicati in modo coerente;

7.

chiede il corretto utilizzo delle esenzioni e dei requisiti di compensazione nelle acquisizioni della difesa, che limitano la concorrenza leale nel mercato europeo dei materiali di difesa e, più in particolare, un monitoraggio e un'applicazione migliori del corretto utilizzo dell'esenzione per le vendite da governo a governo, in linea con la comunicazione della Commissione sugli orientamenti sulle vendite da governo a governo del 2016 e sull'applicazione della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa; chiede, a tale riguardo, che gli Stati membri comunichino in modo più sistematico e completo dati coerenti, precisi e confrontabili relativi al loro utilizzo delle esenzioni al fine di migliorare il controllo e l'attuazione dei pertinenti orientamenti della Commissione; ritiene che la Commissione dovrebbe assumersi la propria responsabilità nel monitoraggio della necessità e proporzionalità delle esclusioni invocate dagli Stati membri nell'aggiudicazione di appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa, e non dovrebbe limitarsi a basarsi sulle denunce presentate dall'industria; invita, pertanto, la Commissione ad intensificare gli sforzi e ad adottare misure coraggiose e proattive per impedire l'uso improprio delle eccezioni e adottare una politica di applicazione più incisiva, in particolare garantendo l'efficacia delle procedure di infrazione;

8.

ritiene che sia tuttora necessario concentrarsi sull'effettiva attuazione e applicazione della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa e che, ai fini di tale attuazione, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi in modo particolare per garantire un trattamento equo, trasparenza e concorrenza, nonché l'accesso agli appalti pubblici in questo settore e che la Commissione dovrebbe dedicarsi soprattutto ad attuare le norme comuni in materia di comunicazione di informazioni e a fornire agli Stati membri ulteriori orientamenti e informazioni sull'applicazione delle disposizioni stabilite dalla direttiva;

9.

invita gli Stati membri ad attuare correttamente la direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa e chiede a quelli che dispongono di una grande industria consolidata in tale settore di dare il buon esempio;

10.

ritiene che, per offrire appalti agili e orientati alla qualità, alcuni aspetti dell'attuazione della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa potrebbero essere migliorati, quali l'uso da parte degli Stati membri della procedura aperta, dei partenariati per l'innovazione o di altre nuove procedure come previsto dalla direttiva 2014/24/UE (6) e incoraggia gli Stati membri ad applicare con coerenza tale direttiva ogniqualvolta possibile; ritiene, tuttavia, che non sia necessaria alcuna revisione della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa e della direttiva sui trasferimenti, dato che l'attuale quadro normativo è sufficiente se attuato correttamente e adeguatamente usato e applicato;

11.

invita pertanto la Commissione a monitorare l'attuazione delle direttive, a migliorarne la trasparenza e a fornire orientamenti agli Stati membri al fine di garantirne l'applicazione coerente e piena e quindi conseguire pienamente i loro obiettivi, dal momento che la mancanza di reciprocità potrebbe disincentivare gli Stati membri con un grado di attuazione più elevato;

12.

osserva che, in merito alla direttiva sui trasferimenti, l'adozione dei nuovi strumenti, comprese le licenze generali di trasferimento, è piuttosto esigua rispetto alle licenze individuali di trasferimento, che avrebbero dovuto essere sostituite dai nuovi strumenti;

13.

osserva inoltre che l'introduzione della certificazione è stata lenta e ridotta rispetto alle attese e che vi sono tuttora ostacoli all'effettiva applicazione della direttiva sui trasferimenti, con bassi livelli di conoscenza, soprattutto tra le PMI, degli strumenti disponibili ai sensi della direttiva, delle opportunità esistenti nel mercato interno e del sistema utilizzato dagli Stati membri nei loro controlli sulle esportazioni, oltre alla mancanza di armonizzazione nell'attuazione delle licenze generali di trasferimento, elementi che ostacolano notevolmente l'effettiva applicazione della direttiva;

14.

ritiene pertanto che la direttiva sui trasferimenti abbia raggiunto solo parzialmente i suoi principali obiettivi, in particolare quelli di agevolare la circolazione di prodotti per la difesa all'interno del mercato interno e di conseguire un mercato interno efficiente, una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti e una maggiore competitività;

15.

sottolinea l'importanza di un autentico mercato interno per i trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa, in cui le autorità nazionali siano consapevoli di quali prodotti sono trasferiti e a chi e in cui le autorizzazioni per l'esportazione e altre restrizioni alle esportazioni siano portate a un minimo obbligatorio;

16.

rileva in tale contesto i progressi raggiunti dalla Commissione con le sue raccomandazioni sull'ambito di applicazione e le condizioni delle licenze generali di trasferimento;

17.

invita la Commissione a migliorare l'attuazione della direttiva sui trasferimenti nei singoli Stati membri insistendo affinché le autorità nazionali risolvano le questioni in sospeso;

18.

chiede un maggiore sviluppo dei contatti e degli scambi tra le comunità nazionali di controllo dei trasferimenti in tutta l'UE per affrontare le divergenze esistenti nelle pratiche di controllo dei trasferimenti e la mancanza di fiducia tra gli Stati membri, nonché per valutare l'eventuale nomina di punti di contatto nazionali unici per le questioni relative ai trasferimenti intra-UE;

19.

invita gli Stati membri a tenere debito conto delle raccomandazioni della Commissione sull'ambito di applicazione e sulle condizioni delle licenze generali di trasferimento e a evitare di introdurre condizioni supplementari ai trasferimenti di tali licenze, il che contraddirebbe o minerebbe le condizioni elencate nelle raccomandazioni; sottolinea la necessità di fornire le traduzioni dei regolamenti nazionali sulle licenze di trasferimento, almeno in inglese; invita la Commissione a sostenere e assistere pienamente gli Stati membri nello sviluppo di licenze di trasferimento globali e individuali armonizzate per i progetti dell'EDIDP e del FES;

20.

accoglie con favore le disposizioni della direttiva sui trasferimenti volte a promuovere gli appalti cooperativi nel settore della difesa e invita gli Stati membri a sfruttare tutte le possibilità di cooperazione offerte dalla direttiva in autentico spirito di solidarietà, in particolare nell'ambito dell’EDIDP e del futuro FED;

21.

invita la Commissione a dare priorità al seguito delle raccomandazioni sull'ambito di applicazione e sulle condizioni delle licenze generali di trasferimento, anche valutando la possibilità di trasformare le raccomandazioni in disposizioni vincolanti ai fini di una progressiva armonizzazione, quale obiettivo generale per i prossimi anni;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i propri sforzi volti a sensibilizzare, in particolare le PMI, sugli strumenti e i benefici della direttiva sui trasferimenti;

23.

prende atto dello Strategic Compass inteso a effettuare un'analisi comune delle minacce; ritiene che il pacchetto difesa dovrebbe essere uno dei suoi elementi costitutivi atto a contribuire alle politiche di controllo delle esportazioni;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la qualità, la trasparenza, la coerenza e la disponibilità dei dati e a prendere in considerazione la creazione di codici di classificazione statistica dedicati al fine di facilitare il monitoraggio dell'attuazione di queste due direttive e di fornire un controllo significativo;

25.

evidenzia le disparità tra gli Stati membri nei tassi di pubblicazione dei bandi di gara su TED; sottolinea l'importanza di garantire l'accessibilità e l'usabilità della banca dati online del Registro delle imprese della difesa certificate (CERTIDER); pone l'accento sulla necessità di rendere sistematicamente disponibili i dati sui trasferimenti intra-UE, compresi i dati quantitativi nonché una ripartizione per categorie delle licenze, al fine di tenere maggiormente conto delle attività di difesa e di armamento; rileva che tali disparità contribuiscono alla mancanza di dati affidabili e potrebbero causare turbative nel mercato interno e che la scarsa reciprocità potrebbe disincentivare gli Stati membri che hanno un grado di attuazione più elevato;

26.

invita la Commissione ad analizzare la fattibilità della creazione di formulari amministrativi standardizzati comuni con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare le PMI, e sviluppare un approccio europeo ai trasferimenti dei prodotti per la difesa;

27.

invita la Commissione ad intervenire in modo forte riguardo all'applicazione delle direttive, anche facendo maggiore ricorso al suo diritto, sancito dall'articolo 258 TFUE, ad avviare la procedura di infrazione; chiede alla Commissione di dare l'avvio a procedure di infrazione anziché limitarsi a basarsi sulle denunce presentate dall'industria;

Lotta alla frammentazione del mercato e aumento della partecipazione delle PMI

28.

rileva che le PMI sembrano incontrare maggiori difficoltà ad aggiudicarsi appalti nell'ambito della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa rispetto agli appalti pubblici dell'UE in generale; osserva inoltre che palesemente le disposizioni in materia di subappalto previste dalla direttiva non sono state impiegate in modo regolare e strutturato dalle autorità degli Stati membri; constata che alcuni Stati membri trovano tali disposizioni complesse e di difficile utilizzo, il che spiega in parte l'impatto limitato della direttiva, e che pertanto è necessario incoraggiare le PMI a partecipare a questo processo e semplificare le procedure;

29.

sottolinea che i processi di certificazione sono considerati costosi, lunghi e onerosi, e pertanto non sono né accessibili né attraenti per le PMI;

30.

chiede agli Stati membri di seguire sistematicamente la raccomandazione della Commissione sull'accesso al mercato transfrontaliero per i subfornitori e le PMI nel settore della difesa, quali i requisiti in materia di qualità delle informazioni, la suddivisione degli appalti in lotti o la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di appalto;

31.

ritiene pertanto che l'obiettivo di aumentare la partecipazione delle PMI sia stato raggiunto solo parzialmente;

32.

ritiene che le disposizioni in materia di concorrenza tra subappaltatori previste dalla direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa non abbiano inciso, o solo molto limitatamente, sull'accesso transfrontaliero dei subfornitori e delle PMI del settore della difesa; invita gli Stati membri a verificare che le loro procedure interne consentano la partecipazione transfrontaliera delle PMI e a semplificare il loro accesso e la loro partecipazione alle procedure di gara nel settore della difesa e della sicurezza;

33.

osserva che numerose PMI attive nei mercati della difesa sono coinvolte nella produzione a duplice uso, mentre molte rimangono specializzate specificamente in attività legate alla difesa e sono quindi particolarmente dipendenti dal commercio militare e di difesa;

34.

invita la Commissione a portare avanti il suo operato e a esaminare in modo approfondito le cause della mancata partecipazione da parte delle PMI;

35.

invita la Commissione a prendere in considerazione la creazione di una mappa aggiornata dei dati sulle PMI interessate che, pur garantendo la protezione dei dati sensibili e della proprietà intellettuale, definisca le loro capacità industriali e tecnologiche e che possa essere pubblicamente accessibile ai contraenti principali di altri Stati membri, al fine di identificare le PMI dotate delle capacità necessarie per progetti specifici, e a proporre altri strumenti efficaci che potrebbero aumentare la partecipazione delle PMI alle procedure di appalto pubblico;

36.

invita la Commissione a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI;

37.

ritiene che l'intervento degli Stati membri possa migliorare significativamente l'accesso al mercato transfrontaliero delle PMI e dei subfornitori nel settore della difesa e invita pertanto gli Stati membri ad attuare quanto più ampiamente possibile le raccomandazioni della Commissione;

38.

invita gli Stati membri a utilizzare in modo più sistematico gli strumenti esistenti a livello di UE, quali la rete Enterprise Europe, al fine di sostenere le attività transfrontaliere delle PMI;

Creare un mercato europeo dei materiali di difesa

39.

ritiene che una migliore attuazione delle direttive sia fondamentale per conseguire l'obiettivo generale di migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa e contribuire alla creazione di un EDEM aperto;

40.

invita la Commissione ad adoperarsi per aumentare l'uso del quadro legislativo sui trasferimenti dei prodotti per la difesa, migliorare la disponibilità delle licenze generali di trasferimento in tutta l'Unione e affrontare l'applicazione limitata del regime di certificazione, il che può promuovere lo sviluppo dell'EDEM e migliorare in tal modo il funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa;

41.

invita la Commissione ad avviare azioni specifiche miranti a creare maggiore fiducia tra gli Stati membri nel settore della difesa e della sicurezza, con l'obiettivo di potenziare la loro cooperazione e creare un autentico mercato unico dei prodotti per la difesa;

42.

ritiene che un'efficace attuazione delle direttive migliorerebbe ulteriormente l'efficacia delle iniziative di difesa avviate negli ultimi anni, in particolare la PESCO, la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), il FES e il piano rivisto di sviluppo delle capacità (CDP), che nel complesso possono promuovere la pianificazione, lo sviluppo, gli appalti e il funzionamento collaborativi delle capacità di difesa; invita gli Stati membri a promuovere l'EDEM tramite la collaborazione a progetti nell'ambito della PESCO e del FED; rileva al riguardo che gli insegnamenti e le migliori pratiche ottenuti finora dall'attuazione del pacchetto difesa dovrebbero essere condivisi tra gli Stati membri al fine di porre rimedio all'attuazione non uniforme;

43.

sottolinea la necessità di un'interpretazione più coerente e di un'attuazione sistematica della posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi, tenendo conto degli otto criteri dell'UE sulle esportazioni di armi, per limitare la frammentazione del mercato interno della difesa dell'Unione e rafforzare la coerenza della sua politica estera; chiede di intervenire per colmare le eventuali lacune esistenti tra la direttiva sui trasferimenti, la posizione comune e il regolamento sul duplice uso;

44.

invita gli Stati membri a dimostrare volontà politica nell’incrementare le acquisizioni per la difesa e la cooperazione nell'ambito delle R&S all'interno dell'UE e ad utilizzare la R&S e le acquisizioni comuni per promuovere il livello di interoperabilità tra le rispettive forze militari;

45.

chiede di rinnovare gli sforzi per affrontare i divari e le lacune tecnologici e di innovazione che ancora esistono nell'ambito dell'EDTIB, al fine di attenuare la crescente dipendenza europea dalle importazioni per la difesa; sottolinea che, al fine di costruire un mercato europeo dei materiali di difesa affidabile e completo e un settore della difesa efficiente, la Commissione deve presentare una strategia globale per un regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello di UE;

46.

sottolinea che la cooperazione UE-Regno Unito in materia di difesa non rientra nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e raccomanda di effettuare un'analisi adeguata dell'impatto che la Brexit avrà sul mercato dei materiali di difesa dell'UE;

47.

rileva che, dall'adozione delle due direttive, l'EDEM ha conosciuto molti cambiamenti; invita la Commissione ad analizzare l'efficienza degli strumenti disponibili alla luce di tali mutamenti;

o

o o

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(2)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  GU L 102 del 23.4.2018, pag. 87.

(4)  GU C 157 dell'8.5.2019, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(6)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/61


P9_TA(2021)0103

Applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092: il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto (2021/2582(RSP))

(2021/C 494/06)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti l'articolo 13, l'articolo 14, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 17, paragrafo 1, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 8, TUE,

visti gli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 234, 265, 310, 317 e 319,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'accordo quadro del 20 novembre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (2),

vista la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020 del 30 settembre 2020 (COM(2020)0580),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto (3),

viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2020,

viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020,

vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (4),

visto il discorso pronunciato in occasione della tornata del Parlamento europeo dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 (5),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (6), entrato in vigore il 17 gennaio 2021,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali sanciti nell'articolo 2 TUE;

B.

considerando che il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione («regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto») è entrato in vigore il 1o gennaio 2021 ed è da allora applicabile;

C.

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione «vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati»;

D.

considerando che, in conformità dell'articolo 234 TFUE, il Parlamento europeo ha il diritto di votare su una mozione di censura della Commissione;

E.

considerando che, in conformità dell'articolo 319 TFUE, «il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio»;

F.

considerando che l'applicabilità, la finalità e l'ambito di applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto sono chiaramente definiti in tale regolamento;

1.

ribadisce le sue posizioni quali espresse nella risoluzione del 17 dicembre 2020; sottolinea che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è entrato in vigore ed è interamente vincolante per tutti gli stanziamenti d'impegno e di pagamento in tutti gli Stati membri e per le istituzioni dell'UE; sottolinea altresì l'importanza dell'applicabilità diretta del regolamento dal 1o gennaio 2021, in particolare nel contesto dell'erogazione dei fondi a titolo di Next Generation EU, che avrà luogo nella fase iniziale del ciclo di bilancio;

2.

rileva che le violazioni che si sono verificate prima dell'entrata in vigore del regolamento possono anche determinare l'adozione di misure nel quadro dello stesso, nella misura in cui continuano a sussistere e a compromettere o a rischiare seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari di quest'ultima;

3.

sottolinea l'importanza della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'importanza del rispetto dello Stato di diritto; mette in evidenza la chiara correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria;

4.

ricorda che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, il concetto di Stato di diritto rimanda al «valore dell'Unione sancito nell'articolo 2 TUE» e «in esso rientrano i principi di legalità, in base alla quale il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva, compreso l'accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali; separazione dei poteri; non-discriminazione e uguaglianza di fronte alla legge»; rammenta, inoltre, che «lo Stato di diritto è da intendersi alla luce degli altri valori e principi dell'Unione sanciti nell'articolo 2 TUE»;

5.

ricorda che, conformemente all'articolo 5 del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, «la Commissione verifica se è stato rispettato il diritto applicabile e, se necessario, adotta tutte le opportune misure per proteggere il bilancio dell'Unione»;

6.

ricorda che la Commissione esercita le sue responsabilità «in piena indipendenza» e che i suoi membri «non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo» conformemente a quanto stabilito all'articolo 17, paragrafo 3, TUE e all'articolo 245 TFUE; ricorda altresì che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 8, TUE, la Commissione «è responsabile dinanzi al Parlamento europeo»;

7.

ritiene che la situazione relativa al rispetto dei principi dello Stato di diritto in alcuni Stati membri meriti di essere presa immediatamente in considerazione; sollecita la Commissione ad avvalersi pienamente dei suoi poteri di indagine per ogni caso di potenziale violazione dei principi dello Stato di diritto da parte di uno Stato membro, che potrebbe compromettere o rischiare seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione;

8.

ricorda che il regolamento OLAF rivisto istituisce la cooperazione con la Procura europea e potenzia i mezzi con cui l'OLAF può condurre le proprie indagini, in particolare rafforzando le norme sui servizi di coordinamento antifrode negli Stati membri e sulla cooperazione tra l'OLAF e le autorità nazionali competenti prima, durante e dopo un'indagine;

9.

sottolinea che la Commissione è tenuta a informare senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle notifiche inviate agli Stati membri qualora abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni per l'adozione delle misure stabilite nel regolamento sono soddisfatte; constata con delusione l'assenza di notifiche scritte agli Stati membri dall'entrata in vigore del regolamento a questa parte, nonostante le numerose preoccupazioni in merito alle violazioni dello Stato di diritto individuate nella relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020, che hanno un impatto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e che gli Stati membri lasciano irrisolte; osserva che le altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione non consentono alla Commissione di proteggere più efficacemente il bilancio dell'Unione;

10.

invita la Commissione a tenere il Parlamento regolarmente informato in merito a tutte le indagini in corso su violazioni dei principi dello Stato di diritto che potrebbero compromettere o rischiare seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, come è suo dovere fare conformemente al regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e all'accordo quadro interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione;

11.

chiede alla Commissione di includere nella sua relazione annuale sullo Stato di diritto una sezione dedicata contenente un'analisi dei casi in cui le violazioni dei principi dello Stato di diritto in un particolare Stato membro potrebbero compromettere o rischiare seriamente compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione;

12.

ricorda che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha il potere di annullare il regolamento o parti di esso; ribadisce che il Parlamento difenderà la validità del regolamento dinanzi alla CGUE nelle cause C-156/21 e C-157/21, e chiederà una procedura accelerata; ricorda, tuttavia, che i ricorsi proposti alla CGUE non hanno effetto sospensivo conformemente all'articolo 278 TFUE;

13.

sottolinea che l'applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto non può essere subordinata all'adozione di orientamenti ed esorta la Commissione a evitare ulteriori ritardi nella sua applicazione; ricorda che gli orientamenti non pregiudicano l'intenzione dei colegislatori; osserva che la Commissione ha iniziato a elaborare orientamenti sull'applicazione del regolamento; chiede che, qualora la Commissione ritenga detti orientamenti necessari, questi siano adottati quanto prima, e comunque entro il 1o giugno 2021, e insiste affinché il Parlamento sia consultato prima della loro adozione;

14.

precisa che, qualora la Commissione non adempia agli obblighi che le incombono in virtù di detto regolamento e non fornisca al Parlamento le informazioni soprammenzionate entro il 1o giugno 2021, il Parlamento considererà che ciò costituisca una carenza e adotterà successivamente provvedimenti nei confronti della Commissione a norma dell'articolo 265 TFUE;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.

(1)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0360.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0206.

(5)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2442

(6)  GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49.


8.12.2021   

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C 494/64


P9_TA(2021)0107

Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE (2020/2091(INI))

(2021/C 494/07)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (l'accordo di Parigi),

visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191,

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (1),

vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (2),

vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (la direttiva NEC) (3),

vista la decisione di esecuzione 2011/850/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente (4),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione del 17 maggio 2018, dal titolo «Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti» (COM(2018)0330),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080), presentata dalla Commissione il 4 marzo 2020,

visto il controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (2008/50/CE, 2004/107/CE) da parte della Commissione, del 28 novembre 2019 (SWD(2019)0427),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 26 giugno 2020, in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (COM(2020)0266),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 gennaio 2021, dal titolo «Seconde prospettive in materia di aria pulita» (COM(2021)0003),

vista la tabella di marcia della Commissione per la valutazione d'impatto iniziale per la revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente,

viste la politica dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017, dal titolo «Lavoro più sicuro e più sano per tutti — Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (COM(2017)0012), e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (5),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020)0663),

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (6),

viste la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (COM(2020)0667) e la risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (7),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2019 su un'Europa che protegge: aria pulita per tutti (8),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (9),

visto il parere di prospettiva del Comitato delle regioni, del 2 luglio 2020, dal titolo «Il futuro della politica dell'UE in materia di aria pulita, nel quadro dell'obiettivo “inquinamento zero”» (10),

vista la relazione speciale n. 23/2018 della Corte dei conti europea, dell'11 settembre 2018, dal titolo «Inquinamento atmosferico: la nostra salute non è ancora sufficientemente protetta»,

vista la relazione n. 9/2020 dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), del 23 novembre 2020, dal titolo «Air quality in Europe — 2020 report» (Qualità dell'aria in Europa — Relazione 2020),

visti la valutazione dell'attuazione a livello europeo del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, del 18 gennaio 2021, dal titolo «EU policy on air quality: Implementation of selected EU legislation» (La strategia dell'UE in materia di qualità dell'aria: attuazione di una serie di atti legislativi dell'UE), e il suo allegato I, intitolato «Mapping and assessing local policies on air quality. What air quality policy lessons could be learnt from the COVID-19 lockdown?» (Mappatura e valutazione delle strategie locali sulla qualità dell'aria. Quali insegnamenti è possibile trarre dal confinamento imposto a seguito della COVID-19?),

visto lo studio pubblicato nel gennaio 2021 dal suo dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, dal titolo «Air Pollution and COVID-19» (Inquinamento atmosferico e COVID-19),

visto lo studio pubblicato il 18 marzo 2019 dal suo dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita e destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, dal titolo «Sampling points for air quality — Representativeness and comparability of measurement in accordance with Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe» (Punti di campionamento della qualità dell'aria — Rappresentatività e comparabilità delle misurazioni in conformità della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa),

vista la risoluzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 26 maggio 2015, dal titolo «Health and the environment: addressing the health impact of air pollution» (Salute e ambiente: affrontare l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute),

visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0037/2021),

A.

considerando che l'aria pulita è fondamentale per la salute umana e la qualità della vita, nonché per l'ambiente, ed è stata riconosciuta fra le priorità globali per la salute nel quadro degli OSS;

B.

considerando che l'inquinamento atmosferico ha carattere transfrontaliero e che vi è un considerevole scambio di inquinanti atmosferici tra gli Stati membri e anche tra i paesi dell'UE e i paesi terzi, come rilevato nella relazione «Seconde prospettive in materia di aria pulita»; che, in molti casi, gli effetti nocivi della scarsa qualità dell'aria sono diventati un problema locale per gli Stati membri, i quali non possono adottare alcuna misura in relazione alle fonti di emissioni situate al di fuori del loro territorio;

C.

considerando che l'inquinamento atmosferico rappresenta il maggior rischio sanitario ambientale in Europa (11), in quanto colpisce le regioni, i gruppi socioeconomici e le fasce di età in misura disomogenea e, secondo le più recenti stime dell'AEA relative alle conseguenze per la salute imputabili all'esposizione all'inquinamento atmosferico, si registrano quasi 400 000 morti premature all'anno; che nel 2018 l'esposizione a lungo termine a concentrazioni di particolato 2,5 (PM2,5) ha provocato circa 379 000 morti premature nell'UE-28; che, secondo le stime, nel 2018 l'esposizione a concentrazioni di NO2 e O3 ha causato rispettivamente 54 000 e 19 400 morti premature nell'UE (12);

D.

considerando che l'inquinamento atmosferico presenta una correlazione con le malattie respiratorie e cardiovascolari, l'ictus e il cancro, e che recenti studi lo associano inoltre a effetti negativi sulla fertilità, la gestazione e i neonati, nonché alla demenza (13), ad alterazioni della struttura cerebrale nei bambini, al morbo di Alzheimer, a infiammazioni sistematiche e disturbi cognitivi (14), nonché alla mortalità per diabete (15); che il numero complessivo di morti premature causate dall'inquinamento atmosferico è diminuito di oltre il 50 % dal 1990 (16);

E.

considerando che è dimostrato che l'esposizione all'inquinamento atmosferico potrebbe influenzare i risultati sanitari dei soggetti affetti da COVID-19, soprattutto a causa di danni al sistema respiratorio e immunitario e dell'espressione di proteine che consentono al virus di penetrare nelle cellule (17);

F.

considerando che, secondo la relazione «Seconde prospettive in materia di aria pulita» della Commissione, il numero annuale di morti premature dovute all'inquinamento atmosferico diminuirebbe probabilmente di circa il 55 % entro il 2030 rispetto ai dati del 2005 se gli Stati membri attuassero tutte le misure previste dalla legislazione dell'UE esistente che disciplina le fonti di inquinamento atmosferico;

G.

considerando che le popolazioni urbane sono le più esposte all'inquinamento atmosferico e che a livello globale solo una persona su dieci vive in una città che rispetta le linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria (18); che oggigiorno il 75 % della popolazione dell'UE vive in aree urbane e periurbane (19);

H.

considerando che il 98 % della popolazione urbana dell'UE è esposto a livelli di ozono superiori a quelli indicati nelle linee guida dell'OMS; che il 77 % della popolazione dell'UE-28 è esposta a livelli di PM2,5 superiori a quanto previsto dalle linee guida dell'OMS (20);

I.

considerando che il 19 gennaio 2021 la rivista «The Lancet Planetary Health» ha pubblicato uno studio sulla valutazione dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla mortalità in quasi mille città europee (21); che ha constatato che le 10 città con il minore tasso di mortalità dovuto all'inquinamento da NO2 e PM2,5 si trovano prevalentemente nel nord Europa; che le sfide relative alla qualità dell'aria cambiano sensibilmente da un luogo all'altro e che le principali fonti di problemi spaziano dai sistemi di riscaldamento ai trasporti; che, malgrado la crescita economica, si registra una tendenza generale al miglioramento della qualità dell'aria rispetto ai valori del 1990;

J.

considerando l'inquinamento atmosferico ha costi umani ed economici significativi, come la riduzione dell'aspettativa di vita, l'aumento della spesa sanitaria, la riduzione della produttività del lavoro, il degrado degli ecosistemi, la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici; che i costi derivanti dall'inquinamento atmosferico per la società, la salute e le attività economiche in Europa sono complessivamente compresi tra 330 e 940 miliardi di EUR all'anno, ma che i costi di tutte le misure che apportano un miglioramento della qualità dell'aria ammontano a 70-80 miliardi di EUR all'anno (22); che il costo dell'inazione, inclusi gli impatti dannosi dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini, sull'economia e sulla società, supera di gran lunga il costo dell'azione, sebbene implichi varie misure di intervento; che, secondo le stime della Commissione, la piena attuazione dell'attuale legislazione dell'UE in materia di aria pulita potrebbe portare a benefici netti fino a 42 miliardi di EUR all'anno entro il 2030, in particolare grazie alla riduzione dei tassi di mortalità e morbilità (23);

K.

considerando che tra il 1990 e il 2018 l'UE ha registrato riduzioni delle emissioni di tutti gli inquinanti atmosferici; che la riduzione maggiore è stata registrata per gli ossidi di zolfo (SOx), diminuiti del 90 %, seguiti dai composti organici volatili non metanici (COVNM) e dagli ossidi di azoto (NOx), che sono diminuiti rispettivamente di circa il 60 e il 55 %; che le emissioni di particolato fine (PM2,5) si sono ridotte di quasi la metà dal 1990 e che le emissioni di ammoniaca (NH3) sono diminuite di circa un quarto (24); che le emissioni di NH3 sono stabili dal 2010;

L.

considerando che secondo gli ultimi dati disponibili del 2018, 10 Stati membri dovevano ridurre le emissioni di NH3 di una percentuale fino al 10 % in meno di due anni, mentre sei e cinque Stati membri dovevano rispettivamente ridurre le emissioni di PM2,5 e NOx di una percentuale fino al 30 % per rispettare i limiti del 2020 stabiliti nella direttiva sui limiti nazionali di emissione (25);

M.

considerando che l'inquinamento atmosferico porta al degrado ambientale e ha notevoli effetti negativi sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità — tra cui l'eutrofizzazione, l'acidificazione e i danni alla vegetazione derivanti dall'ozono troposferico, alla qualità dell'acqua e del suolo e ai servizi ecosistemici che essi supportano — nonché sul clima, e può danneggiare l'ambiente edificato e il patrimonio culturale; che gli inquinanti atmosferici che attualmente causano più danni agli ecosistemi sono l'O3, l'NH3 e l'NOX; che l'inquinamento atmosferico è al momento responsabile dell'esposizione all'eutrofizzazione di circa due terzi della superficie dell'ecosistema dell'UE;

N.

considerando che il deposito dei composti di azoto, emessi nell'aria come NOx e NH3, può provocare l'eutrofizzazione, ovvero un eccesso di nutrienti; che sia i composti di zolfo che quelli di azoto hanno effetti acidificanti; che sia l'eutrofizzazione sia l'acidificazione possono influenzare gli ecosistemi terrestri e acquatici e possono alterare la diversità delle specie e provocare l'invasione da parte di nuove specie; che l'acidificazione può altresì comportare una maggiore dispersione di metalli tossici nell'acqua o nei suoli, aumentandone il rischio di assorbimento nella catena alimentare;

O.

considerando che livelli elevati di O3 danneggiano le cellule delle piante, compromettendone la riproduzione e la crescita e riducendo così la produttività delle colture agricole, la crescita delle foreste e la biodiversità; che condizioni climatiche mutevoli e l'aumento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altri inquinanti, come l'azoto reattivo, modificano le reazioni della vegetazione all'O3; che questi modificatori influenzano la quantità di O3 assorbita dalle foglie, alterando così la portata degli effetti sulla crescita delle piante, la produttività delle colture e i servizi ecosistemici (26);

P.

considerando che gli inquinanti metallici tossici, come il piombo (Pb), il mercurio (Hg) e il cadmio (Cd), possono causare effetti nocivi su piante e animali, oltre che sulle persone, e che, nonostante le loro concentrazioni atmosferiche possano risultare basse, contribuiscono comunque al deposito e all'accumulo di metalli tossici nel suolo, nei sedimenti e negli organismi; che i metalli tossici e i composti organici persistenti, oltre alla loro tossicità ambientale, hanno una tendenza al bioaccumulo negli animali e nelle piante e alla bioamplificazione, il che significa che le concentrazioni nei tessuti degli organismi aumentano man mano che si sale di livello nella catena alimentare;

Q.

considerando che, nonostante il trasporto di passeggeri e merci sia aumentato rispetto al 1990, si è registrata una riduzione significativa di tutti gli inquinanti atmosferici nel trasporto su strada; che il trasporto su strada è ancora il principale fattore che contribuisce alle emissioni di NOx (rappresentando il 39 % delle emissioni totali di NOx dell'UE) e il secondo maggior contributore alle emissioni di particolato carbonioso (26 %) e piombo (16 %) nell'UE; che il trasporto su strada è la principale fonte responsabile dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane a causa delle emissioni dei veicoli (emissioni dei gas di scarico), nonché dell'usura dei freni e degli pneumatici (emissioni non legate ai gas di scarico); che i veicoli diesel sono responsabili di circa il 75 % dei costi totali dell'inquinamento atmosferico associato al trasporto su strada in Europa (27);

R.

considerando che, come evidenziato dall'AEA, l'agricoltura è la terza fonte più importante di emissioni primarie di PM10 nell'UE; che le emissioni di NH3 derivanti dall'agricoltura contribuiscono a creare concentrazioni di PM elevate in tutta Europa ogni primavera, come anche a provocare ripercussioni negative sulla salute sia a breve che a lungo termine (28); che le emissioni di metano derivanti dall'agricoltura sono un importante precursore dell'ozono troposferico, il quale ha effetti negativi sulla salute umana;

S.

considerando che il settore della produzione e della distribuzione di energia è responsabile di oltre la metà delle emissioni di SOx (29) e di un quinto delle emissioni di NOx (30) nei 33 paesi membri dell'AEA;

T.

considerando che le centrali a carbone e a lignite contribuiscono in maniera considerevole alle emissioni di mercurio nell'UE e che il 62 % di tali emissioni prodotte dal settore industriale dell'Unione proviene da centrali elettriche a carbone (31); che il mercurio è una neurotossina pericolosa, dannosa per il sistema nervoso anche a livelli di esposizione relativamente bassi;

U.

considerando che nel 2005, nei mari che circondano l'Europa (Mar Baltico, Mare del Nord, Atlantico nord-orientale, Mar Mediterraneo e Mar Nero), le emissioni di anidride solforosa (SO2) provocate dal trasporto marittimo internazionale ammontavano, secondo le stime, a 1,7 milioni di tonnellate all'anno, le emissioni di NO2 a 2,8 milioni di tonnellate e quelle di PM2,5 a 195 000 tonnellate (32); che uno studio scientifico effettuato per conto della Commissione ha concluso che, in assenza di ulteriori interventi, entro un decennio le emissioni di NOx derivanti dal trasporto marittimo saranno probabilmente pari a quelle terrestri (33);

V.

considerando che, se da un lato il quadro politico dell'UE in materia di qualità dell'aria esterna è ben strutturato, dall'altro la legislazione dell'Unione che disciplina la qualità dell'aria interna risulta frammentata; che potrebbe essere necessario, da parte dell'UE, un approccio politico più olistico nei confronti dell'inquinamento atmosferico, in grado di garantire che le legislazioni in materia di qualità dell'aria ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, sostanze chimiche ed edilizia siano pienamente coerenti e si rafforzino reciprocamente, in particolare per garantire la sicurezza dei lavoratori e della popolazione dalle sostanze pericolose nei prodotti di consumo;

W.

considerando che 13 delle 18 procedure di infrazione in corso nei confronti di 18 Stati membri sono state avviate a causa del superamento dei valori limite europei delle emissioni di PM10, 11 procedure riguardano le emissioni di NO2 e una riguarda le emissioni di SO2, mentre sono pendenti altre sei procedure di infrazione a causa della mancata attuazione dei requisiti di monitoraggio; che i valori limite di PM10 e di SO2 avrebbero dovuto essere rispettati già a partire dal 2005;

X.

considerando che, per il 2019, 17 Stati membri hanno segnalato superamenti dei limiti di qualità dell'aria dell'UE per l'NO2, 14 Stati membri hanno segnalato superamenti dei limiti di PM10, quattro hanno riferito superamenti per il PM2,5 e uno per l'SO2;

Y.

considerando che, alla luce della situazione attuale, è necessario fornire ai paesi maggiore sostegno (sul piano tecnologico, logistico e finanziario così come sotto forma di orientamenti) per migliorare l'attuazione della legislazione vigente;

Z.

considerando che una recente decisione di un tribunale locale ha stabilito che il governo della regione di Bruxelles, dove hanno sede le istituzioni dell'UE, è obbligato per legge a predisporre entro sei mesi sulle strade più trafficate, come «Rue de la loi», sistemi di misurazione della qualità dell'aria che devono misurare la concentrazione di NO2, di particolato grossolano (PM10) e di particolato fine (PM2,5);

AA.

considerando che la maggioranza della popolazione dell'UE ritiene insufficiente l'azione pubblica per promuovere una buona qualità dell'aria e che oltre il 70 % si attende che l'Unione proponga misure supplementari (34); che il miglioramento della qualità dell'aria è legato anche a cambiamenti di mentalità della società, che non si possono ottenere facilmente con modifiche giuridiche, ma piuttosto attraverso campagne di sensibilizzazione sui benefici delle politiche in materia di aria pulita;

Uno strumento parzialmente efficace che deve essere migliorato

1.

riconosce che i tre pilastri della politica dell'UE in materia di aria pulita sono riusciti a determinare una tendenza al ribasso delle emissioni e delle concentrazioni della maggior parte degli inquinanti atmosferici in Europa; evidenzia che le direttive sulla qualità dell'aria ambiente dell'Unione europea, pur essendo state efficaci nel fissare norme comuni a livello dell'UE in materia di qualità dell'aria e nell'agevolare lo scambio di informazioni sulla qualità dell'aria, sono riuscite solo in parte a ridurre effettivamente l'inquinamento atmosferico e a limitarne le ripercussioni negative sulla salute, la qualità della vita e l'ambiente; richiama l'attenzione sul fatto che un gran numero di Stati membri ancora non rispetta pienamente le norme vigenti in materia di qualità dell'aria e non ha adottato misure sufficienti per migliorare la qualità dell'aria e limitare al minimo il superamento dei parametri, anche dopo l'avvio di procedure d'infrazione da parte della Commissione e l'emissione di ordinanze giudiziarie che esigono il rispetto delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente;

2.

sottolinea che nella maggior parte del territorio europeo si è registrato un aumento di un certo numero di patologie associate all'inquinamento atmosferico, come l'asma, le malattie neurotossiche e le malattie causate dagli interferenti endocrini, il che giustifica non solo la piena applicazione della legislazione europea, bensì anche procedure d'infrazione rapide e efficaci da parte della Commissione in caso di inottemperanza degli Stati membri;

3.

riconosce il fatto che l'inquinamento atmosferico non ha confini e che vi è un considerevole scambio di inquinanti atmosferici tra gli Stati membri e anche tra i paesi dell'UE e i paesi terzi, come rilevato nella relazione «Seconde prospettive in materia di aria pulita»; sottolinea che gli Stati membri non sono in grado di intraprendere alcuna azione che riguardi le fonti di emissione al di fuori del loro territorio; incoraggia la Commissione a tener conto della complessa natura dell'inquinamento atmosferico (ad esempio la formazione di particolato secondario, il trasferimento dell'inquinamento atmosferico su scala globale e dell'UE) nell'elaborazione di una nuova politica in materia di qualità dell'aria, così da garantire un approccio integrato e olistico;

4.

rileva che le direttive sulla qualità dell'aria ambiente si basano su norme di qualità dell'aria che risalgono a 15-20 anni fa e che in alcuni casi sono molto meno rigorose delle attuali linee guida dell'OMS, dei livelli di riferimento stimati basati sul rischio incrementale dell'insorgenza di casi di tumore nel corso della vita, come pure dei livelli suggeriti dai dati scientifici più recenti sull'impatto sulla salute umana e sull'ambiente; accoglie con favore l'impegno assunto nel quadro del Green Deal europeo di rivedere le norme sulla qualità dell'aria e invita la Commissione ad allineare i valori di PM10, PM2,5, SO2 e O3 alle linee guida dell'OMS, e i valori del benzene (C6H6) e del benzo(a)pirene (BaP) ai livelli di riferimento dell'OMS, apportando modifiche legislative alle direttive sulla qualità dell'aria ambiente a seguito di una valutazione d'impatto globale sugli aspetti sanitari, ambientali, sociali ed economici; ribadisce che le linee guida dell'OMS sono attualmente in fase di revisione e che la loro pubblicazione è ormai imminente; pone l'accento sulla necessità di aggiornare le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria non appena saranno disponibili le nuove linee guida dell'OMS e di includere l'obbligo di revisione periodica delle norme sulla base delle più recenti prove scientifiche e tecniche, in modo da allinearle alle linee guida dell'OMS regolarmente aggiornate; invita la Commissione a tenere altresì conto degli ultimi carichi critici per la protezione degli ecosistemi stabiliti dalla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza;

5.

sottolinea che, stando ai dati raccolti dall'Agenzia europea dell'ambiente e nonostante la riduzione delle emissioni di PM10, la maggior parte della popolazione urbana dei paesi europei monitorati tra il 2000 e il 2015 è esposta a concentrazioni superiori al valore orientativo annuale raccomandato nelle linee guida dell'OMS; chiede alla Commissione di proporre atti normativi nel caso in cui si riscontrino lacune giuridiche, esaminando altresì i benefici collaterali per altre dimensioni di inquinamento, per esempio quello acustico; chiede alla Commissione di analizzare le conseguenze dell'inquinamento dell'aria interna e i possibili rimedi legislativi per tutte le fonti rilevanti di inquinamento dell'aria interna;

6.

raccomanda che nelle norme rivedute sulla qualità dell'aria e nelle prescrizioni rivedute in materia di monitoraggio siano inclusi, se del caso, sulla base di una valutazione dei più recenti dati scientifici, anche altri inquinanti non regolamentati che hanno comprovate ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente nell'UE, come le particelle ultrafini, il particolato carbonioso, il mercurio e l'ammoniaca; richiama l'attenzione sull'ambizione dell'UE di porsi alla guida della transizione verso un pianeta sano, e ricorda che, per assumere una posizione di leadership a livello mondiale, l'UE dovrebbe dare l'esempio adottando e applicando, fra l'altro, norme di qualità ambiziose per tutti gli inquinanti atmosferici;

7.

rileva che la grande maggioranza delle procedure di infrazione avviate finora dalla Commissione riguarda i superamenti dei valori limite, il che dimostra che questi ultimi hanno rappresentano gli elementi della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente più facili da applicare; invita la Commissione a proporre la sostituzione degli attuali valori obiettivo (O3, As, Cd, Ni e BaP) con i valori limite; sottolinea che gli standard annuali permettono ai picchi di concentrazione degli inquinanti di passare inosservati, in particolare nel caso del PM2,5;

8.

invita la Commissione a stilare un elenco di controllo riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l'opinione pubblica o la comunità scientifica («elenco di controllo»), ad esempio le microplastiche, al fine di consentire di dare seguito alle nuove conoscenze sull'importanza per la salute umana di tali composti e sostanze emergenti e sui metodi e gli approcci di monitoraggio più adeguati;

Misurazione dell'inquinamento atmosferico

9.

sottolinea la necessità di garantire che gli Stati membri misurino la qualità dell'aria in luoghi appropriati e presso le fonti di emissione, onde evitare che l'inquinamento atmosferico sia sottostimato o sovrastimato e ottenere risultati rappresentativi; invita gli Stati membri a migliorare le loro reti di monitoraggio, a incrementare le conoscenze dei livelli di inquinanti presenti nel loro territorio e a valutare il livello della loro rete di monitoraggio della qualità dell'aria nell'ottica di individuare situazioni croniche e episodiche di inquinamento atmosferico e di intervenire per risolverle; invita la Commissione a far rispettare in proposito gli obblighi derivanti dalla direttiva e ad assicurarsi che i punti di campionamento siano comparabili e rappresentativi di una zona specifica, anche fornendo sostegno immediato agli Stati membri nell'allestimento di una combinazione di siti di monitoraggio fissi e modellizzazione, accompagnata eventualmente da punti di campionamento passivi, in modo da garantire risultati rappresentativi ed evitare carenze sistemiche, nonché formando e assumendo esperti, garantendo una maggiore accuratezza quanto a ispezioni, controlli e monitoraggio, e istituendo una piattaforma per lo scambio di buone pratiche; sottolinea la necessità di formare in modo continuativo nuovi esperti, anche riqualificando le persone che hanno lavorato in altri settori e che desiderano operare in questo settore, nonché i giovani disoccupati; evidenzia che il fatto che gli Stati membri possano scegliere i siti di monitoraggio da cui comunicare i dati all'AEA può altresì procurare una potenziale sottostima delle concentrazioni di inquinanti atmosferici;

10.

riconosce che gli Stati membri hanno creato una rete di monitoraggio della qualità dell'aria basata sui criteri comuni definiti dalle direttive sulla qualità dell'aria ambiente che comprende più di 4 000 stazioni di monitoraggio e 16 000 punti di campionamento; sottolinea che le disposizioni relative all'ubicazione dei siti prevedono una molteplicità di criteri e offrono un grado di flessibilità che può rendere più difficile la verifica, il che spesso comporta situazioni in cui le reti di monitoraggio nelle città non forniscono informazioni sui luoghi in cui si verificano le maggiori concentrazioni di inquinanti atmosferici, con il rischio che i superamenti dei valori limite passino inosservati; esorta la Commissione, mediante un atto di esecuzione in conformità dell'articolo 28 della direttiva 2008/50/CE, a fornire senza indugio agli Stati membri linee guida sulle modalità di creazione delle reti di monitoraggio; invita la Commissione, nel quadro delle proposte di revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente, a rivedere e stabilire nuove regole obbligatorie per l'ubicazione delle stazioni di monitoraggio e dei punti di campionamento, come la possibilità per la Commissione di imporre l'installazione di ulteriori punti di monitoraggio ove necessario per garantire una migliore misurazione dell'inquinamento atmosferico, o la fissazione di un numero minimo di stazioni di misurazione per tipo di fonte di emissioni (settore dei trasporti, dell'industria, dell'agricoltura o residenziale);

11.

ritiene che una rete più efficace per il monitoraggio della qualità dell'aria debba essere altresì in grado di misurare l'impatto delle principali fonti di inquinamento sugli standard della qualità dell'aria nei piccoli comuni vicini e negli ecosistemi protetti e di fornire maggiori informazioni in merito alla gamma di inquinanti oggetto di valutazione;

12.

invita la Commissione a presentare misure che aiutino gli Stati membri a investire nel rafforzamento delle reti di monitoraggio, attraverso la costruzione di stazioni di monitoraggio nonché la formazione e l'assunzione di specialisti e analisti, e che promuovano un maggiore rigore in termini di vigilanza, controllo e monitoraggio;

13.

suggerisce l'introduzione di una combinazione di siti monitoraggio fisso e modellizzazione, accompagnata eventualmente da un campionamento passivo, poiché l'alta variabilità degli inquinanti atmosferici è difficile da cogliere tramite siti di monitoraggio fissi; sottolinea che la modellizzazione della qualità dell'aria può integrare il campionamento; evidenzia, pertanto, che le direttive sulla qualità dell'aria ambiente dovrebbero includere in maniera più chiara la modellizzazione della qualità dell'aria (con un'adeguata risoluzione spaziale) nel processo di valutazione della qualità dell'aria; pone l'accento sull'importanza dei dati in tempo reale per la qualità dell'aria; sottolinea che la Commissione dovrebbe sempre tenere in considerazione i sistemi di misurazione tecnica, le norme e gli standard più recenti;

14.

sottolinea che, nonostante le direttive sulla qualità dell'aria ambiente includano alcune disposizioni sulla riduzione delle emissioni nei luoghi in cui le persone risentono maggiormente dell'inquinamento atmosferico o dove le concentrazioni sono più elevate, sono necessari ulteriori orientamenti della Commissione sull'ubicazione su macroscala dei punti di campionamento al fine di rafforzare l'attuazione di suddette disposizioni specifiche; rileva che le fasce socioeconomiche meno abbienti sono più esposte all'inquinamento atmosferico in quanto hanno maggiori probabilità di vivere vicino a fonti di inquinamento pesante, siano esse all'aperto (traffico e zone industriali), o al chiuso (utilizzo di combustibili solidi di bassa qualità per il riscaldamento domestico); sottolinea a questo proposito la necessità che la legislazione dell'UE tenga maggiormente e opportunamente conto dell'esposizione umana all'inquinamento atmosferico ed esorta la Commissione a includere nuovi indicatori negli indici di qualità dell'aria, come la densità della popolazione nei pressi delle stazioni di monitoraggio e dei punti di campionamento, in modo da stabilire criteri di «esposizione generale della popolazione» e disposizioni per la rappresentatività dei siti di monitoraggio, così come a condividere le migliori pratiche esistenti in questo contesto, quali l'istituzione di zone prioritarie per il miglioramento della qualità dell'aria; rimarca tuttavia che questi nuovi criteri dovrebbero integrare e non sostituire i valori limite, che si sono rivelati finora gli standard più facili da applicare, e che le stesse norme di qualità dell'aria devono essere applicate in tutta Europa;

Insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19

15.

evidenzia che la pandemia di COVID-19 è un esempio dei legami inestricabili tra la salute umana e la salute degli ecosistemi; sottolinea la necessità di integrare nell'elaborazione delle nuove politiche gli insegnamenti sull'inquinamento atmosferico tratti dalla pandemia di COVID-19;

16.

prende atto del fatto che le misure di confinamento per controllare la diffusione della pandemia hanno portato a una drastica riduzione temporanea del traffico e delle attività industriali, che di conseguenza ha portato a un calo senza precedenti delle emissioni e dell'inquinamento atmosferico su scala continentale, con concentrazioni di inquinanti ben al di sotto dei limiti legali e delle raccomandazioni dell'OMS, dimostrando dunque in modo chiaro l'impatto delle attività umane sull'ambiente; suggerisce di analizzare tutte le misure per valutarne l'impatto e constata con rammarico che la continua esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico può aggravare l'impatto di virus respiratori come la COVID-19; esprime preoccupazione per il rischio che l'inquinamento possa tornare ai livelli precedenti o, peggio, a livelli ancora più elevati, e mette in guardia contro il rinvio o la cancellazione di misure locali volte a ridurre l'inquinamento atmosferico; evidenzia che una riduzione sostanziale dell'inquinamento atmosferico nel lungo termine comporterebbe notevoli benefici per la salute umana, così come per l'agricoltura e gli ecosistemi naturali; sottolinea pertanto che la lotta contro l'inquinamento atmosferico deve essere al centro del piano dell'UE per la ripresa, e che per garantire la salute dei cittadini e migliorare la loro resilienza a future minacce sanitarie sono fondamentali prescrizioni vincolanti dell'UE in materia di qualità dell'aria che siano effettivamente applicate; esorta gli Stati membri a innalzare il livello di ambizione delle loro politiche in materia di aria pulita, anche attraverso l'uso mirato dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'UE;

17.

constata che la crisi della COVID-19 ha dimostrato come la riduzione del traffico motorizzato e i cambiamenti nei modelli di mobilità siano uno strumento efficace per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle città; è pertanto del parere che si debbano promuovere le buone pratiche come gli acquisti presso negozi di prossimità, il telelavoro volontario, l'amministrazione elettronica o lo scaglionamento dell'orario di lavoro;

Promuovere politiche locali efficaci in materia di qualità dell'aria

18.

sottolinea che evidenti tendenze alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico possono essere osservate soprattutto laddove le politiche siano attuate in maniera combinata, e che pertanto, ai fini della loro efficacia, è fondamentale un approccio coerente in tutta l'UE nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche locali; sottolinea che per conseguire una coerenza delle politiche occorre anche la cooperazione tra le diverse autorità e invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare da presso con le autorità nazionali, regionali e locali a tale riguardo; invita gli Stati membri a sviluppare strategie coerenti e a lungo termine a favore di un'aria più pulita; invita la Commissione a stabilire nuove disposizioni giuridiche nelle direttive sulla qualità dell'aria ambiente per evitare che le politiche e le misure locali che si sono dimostrate efficaci nel migliorare la qualità dell'aria possano essere revocate in assenza di un'analisi o una valutazione approfondita;

19.

valuta positivamente il controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente pubblicate dalla Commissione nel 2019; invita la Commissione a esaminare le modalità per una cooperazione rapida e più efficiente con le autorità nazionali, regionali e locali al fine di promuovere il rispetto della normativa in materia di qualità dell'aria, anche ricorrendo ai finanziamenti dell'UE; invita la Commissione a fornire assistenza tecnica e consulenza alle autorità nazionali, regionali e locali che trovano difficoltà nell'applicazione e nell'attuazione della normativa in materia di qualità dell'aria;

20.

incoraggia gli Stati membri e le autorità locali e regionali a elaborare e attuare piani di mobilità urbana sostenibile strategici, basati su elementi concreti e finalizzati a una pianificazione coordinata delle politiche, degli incentivi e delle sovvenzioni rivolte ai vari settori e modi di trasporto, nonché investimenti a favore di trasporti pubblici sostenibili e accessibili, misure per rinnovare il parco veicoli esistente, investimenti in tecnologie connesse a modalità di trasporto pulite e alla mobilità come servizio, e in infrastrutture per una mobilità attiva, condivisa e a zero emissioni, zone a basse emissioni e sistemi di ricarica dei veicoli, nonché misure connesse alla domanda per sensibilizzare l'opinione pubblica e intensificare le attività di comunicazione relative al ruolo dell'UE nella lotta contro l'inquinamento atmosferico;

21.

sottolinea la necessità che le città siano più salubri e di mettere in atto riduzioni sostanziali dei livelli di inquinamento atmosferico; invita le autorità locali a elaborare piani urbani sostenibili che includano misure quali la creazione di aree verdi e di aree pedonali e senza auto nei centri urbani e la promozione degli spostamenti a piedi e in bicicletta, l'uso di trasporti pubblici accessibili e di soluzioni di mobilità condivisa e sostenibile, garantendo nel contempo la coesistenza con il trasporto motorizzato; evidenzia che marciapiedi e piste ciclabili ampi, ben tenuti e senza ostacoli, con particolare riguardo per le vie centrali interessate da spostamenti pendolari, integrati nelle reti stradali esistenti e al contempo separati in modo sicuro dalle corsie delle auto, possono incentivare le forme di spostamento attivo, quali gli spostamenti a piedi e in bicicletta; esorta le autorità nazionali, regionali e locali ad adottare di conseguenza politiche e misure ambiziose; ritiene che le «città dei 15 minuti», in cui le case, i luoghi di lavoro, i servizi pubblici e i negozi sono accessibili entro 15 minuti a piedi o con i mezzi di trasporto pubblici, dovrebbero costituire la base della pianificazione urbana a lungo termine; esorta la Commissione a istituire un premio annuale per le città o le regioni che hanno adottato le misure migliori con effetti visibili e conseguito risultati concreti nella riduzione dell'inquinamento atmosferico, al fine di incoraggiare le autorità locali e nazionali a essere più attive ed efficienti e di promuovere tali misure a livello europeo;

22.

sottolinea che la recente strategia della Commissione per una mobilità sostenibile e intelligente promuove l'aumento delle quote modali rappresentate dai trasporti pubblici, dagli spostamenti a piedi e in bicicletta, come anche dalla mobilità automatizzata, interconnessa e multimodale, al fine di ridurre drasticamente l'inquinamento e la congestione provocati dai trasporti, soprattutto nelle città, e di migliorare la salute e il benessere dei cittadini;

23.

chiede che si realizzino gli opportuni investimenti in un'ampia infrastruttura ciclabile, segnatamente nelle aree urbane, in modo da garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada vulnerabili e accrescere l'attrattiva della bicicletta quale modalità di trasporto sana ed efficiente per i pendolari; pone l'accento sull'importanza di assicurare un'intermodalità agevole tra le ferrovie e le piste ciclabili, così da offrire un pendolarismo sostenibile tra le zone rurali e quelle urbane; incoraggia a tal fine l'espansione della rete EuroVelo;

24.

ricorda che l'offerta di servizi di trasporto pubblico, soprattutto nelle zone rurali, è spesso inadeguata, disomogenea e costosa;

L'impatto delle politiche dell'UE sulla qualità dell'aria

25.

accoglie con favore il piano d'azione per l'inquinamento zero annunciato dalla Commissione; ricorda lo stretto legame tra conservazione della natura e qualità dell'aria e sottolinea che l'inquinamento atmosferico è una problematica che richiede un approccio olistico, in quanto ha un impatto negativo sugli ecosistemi del suolo e idrici attraverso i fenomeni dell'eutrofizzazione e dell'acidificazione; avverte che qualsiasi nuova misura risulterà inutile se non sarà data un'adeguata priorità alla qualità dell'aria integrandola in tutte le politiche dell'UE alla luce delle più recenti prove scientifiche e della legislazione dell'UE sulle fonti di emissione, ad esempio nelle politiche in materia di clima, energia, trasporti, industria, agricoltura e gestione dei rifiuti, garantendo al tempo stesso l'assenza di contraddizioni e migliori sinergie tra tutti i settori d'intervento; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare più strettamente in tutti i settori e a tutti i livelli e a prendere in considerazione tutte le soluzioni tecniche per ridurre le emissioni in modo tecnologicamente neutro, al fine di aiutare le autorità locali a intraprendere un percorso ambizioso seppure impegnativo verso l'azzeramento delle emissioni e a conseguire un'aria più pulita;

26.

sottolinea il crescente legame tra l'inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici, come dimostrato dalle crescenti concentrazioni di ozono provocate dall'aumento delle temperature e dalle ondate di calore più frequenti; ritiene che un approccio olistico per contrastare l'inquinamento atmosferico sia compatibile con un'analisi caso per caso delle caratteristiche specifiche di ciascun inquinante, ad esempio per l'ozono, un gas incolore e di odore pungente che non è un inquinante primario e la cui prevenzione richiede misure di riduzione dei precursori (NOx e COV) a lungo termine;

27.

esorta la Commissione e gli Stati membri a valutare l'efficacia di tutta la legislazione in materia di emissioni e a rafforzarla, garantendone nel contempo l'effettiva attuazione; sottolinea che la riduzione delle emissioni alla fonte è l'unico modo efficace per garantire aria pulita; avverte che la maggior parte degli Stati membri non rispetterà gli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030 previsti dalla direttiva sui limiti nazionali di emissione; sottolinea la necessità di misure rigorose per ridurre le emissioni in tutti i settori, in particolare nei trasporti su strada e marittimi, nell'aviazione, negli impianti industriali, nell'edilizia, nell'agricoltura e nella produzione di energia; sottolinea la necessità di integrare le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria e di emissioni nella sua politica commerciale al fine di evitare il trasferimento delle emissioni al di fuori dell'UE, il che aggraverebbe ulteriormente l'effetto dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero sulla qualità dell'aria dell'UE; raccomanda di destinare un adeguato sostegno finanziario a titolo dei fondi UE esistenti agli obiettivi in materia di aria pulita, al fine di sostenere gli Stati membri nelle loro azioni;

28.

invita la Commissione ad avviare rapidamente procedure di infrazione per far rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni previsti dalla direttiva sui limiti nazionali di emissione; sottolinea che le misure dell'UE volte a ridurre le emissioni tra i settori devono tracciare un percorso chiaro verso l'azzeramento delle emissioni e dell'inquinamento da tali settori; chiede un approccio strategico coerente nei regolamenti in materia di gas a effetto serra e emissioni;

29.

deplora il meccanismo di flessibilità proposto per la sezione 5 della direttiva sui limiti nazionali di emissione nella relazione della Commissione dal titolo «Seconde prospettive in materia di aria pulita»; sottolinea che, nel 2018, undici Stati membri hanno chiesto adeguamenti dei rispettivi limiti-obiettivo di emissione nazionali; invita la Commissione a limitare al minimo indispensabile il ricorso all'adeguamento degli inventari nazionali di emissione e a valutare se gli Stati membri abbiano adottato misure per compensare eventuali emissioni impreviste in determinati settori prima di chiedere un adeguamento degli inventari di emissione;

30.

sottolinea che le emissioni di metano non sono disciplinate dalla legislazione dell'UE sull'inquinamento atmosferico e non sono specificamente disciplinate dalla politica climatica dell'UE; accoglie con favore la recentemente pubblicata strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano e incoraggia la Commissione ad affrontare in modo efficace la necessità di per ridurre al minimo le emissioni di metano, soprattutto quelle derivanti dall'agricoltura e dai rifiuti;

31.

rileva con preoccupazione che, mentre le emissioni della maggior parte degli inquinanti atmosferici continuano a diminuire in tutta l'Unione europea, le emissioni di ammoniaca (NH3), soprattutto quelle derivanti dal settore agricolo, continuano ad aumentare, e costituiscono una difficoltà per gli Stati membri dell'UE in quanto ostacolano l'osservanza dei limiti dell'UE rispetto agli inquinanti atmosferici; sottolinea che, nelle aree urbane, le emissioni di ammoniaca rappresentano circa il 50 % dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute, in quanto l'ammoniaca è un precursore fondamentale del particolato; invita gli Stati membri a sfruttare i propri piani strategici nazionali nell'ambito della PAC come un'opportunità per combattere l'inquinamento atmosferico proveniente dal settore agricolo; chiede alla Commissione e agli Stati membri di valutare altresì le opzioni per mitigare queste emissioni nell'ambito della direttiva sulle emissioni industriali (35);

32.

sottolinea che il Green Deal europeo mira a ridurre l'impatto ambientale dell'UE e che, considerato l'importante contributo dell'industria alle pressioni globali sull'ambiente, essa deve contribuire in maniera consona al conseguimento di suddetto obiettivo globale; esprime preoccupazione per la pratica di costruire nuovi impianti industriali con una capacità appena inferiore alle soglie stabilite nella direttiva sulle emissioni industriali, in modo da porli deliberatamente al di fuori dal campo di applicazione della direttiva stessa; accoglie con favore a questo proposito l'annunciata revisione della direttiva sulle emissioni industriali per affrontare più efficacemente la questione dell'inquinamento dei grandi impianti industriali, promuovere le attività industriali aventi il più ridotto impatto ambientale e per renderli pienamente coerenti con le politiche dell'UE in materia di ambiente, clima, energia ed economia circolare; invita la Commissione a introdurre l'obbligo per gli Stati membri di rendere pubbliche le informazioni riguardo alla conformità e alle autorizzazioni;

33.

ritiene che sarebbe vantaggioso a tale proposito includere altri settori nella direttiva sulle emissione industriali, limitare al massimo le deroghe alla direttiva, rivedere le migliori tecnologie disponibili attuali (BAT), adottare un approccio coerente orientato ai risultati per promuovere le attività industriali aventi il minor impatto ambientale possibile e integrare disposizioni che incentivano progressi nella fase di autorizzazione o di determinazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF);

34.

incoraggia le autorità locali a mettere in atto, anche nell'ambito dei loro piani per la qualità dell'aria, campagne di informazione e programmi di incentivazione per la ristrutturazione degli edifici e la sostituzione di sistemi di riscaldamento e raffreddamento residenziali antiquati, inefficienti e inquinanti, che sono responsabili di gran parte dell'inquinamento atmosferico con sostanze pericolose per la salute; ritiene che il teleriscaldamento basato su soluzioni sostenibili possa rappresentare una valida alternativa alle fonti di riscaldamento individuali disperse e altamente inefficienti;

35.

osserva che la produzione di energia che utilizza combustibili solidi sarà la principale fonte di emissioni di mercurio nell'aria in Europa nel futuro prossimo; si compiace a questo proposito degli impegni assunti da almeno dieci Stati membri dell'UE al fine di eliminare gradualmente il carbone; invita gli altri Stati membri dell'UE a eliminare gradualmente l'impiego del carbone come fonte energetica al più tardi entro il 2030;

36.

sottolinea che, sebbene le emissioni della maggior parte delle sostanze inquinanti legate ai trasporti siano notevolmente diminuite negli ultimi decenni, nell'UE permangono punti critici nei quali i livelli di inquinamento dell'aria sono troppo elevati, in particolare nelle aree urbane, dove quasi un abitante su sei è ancora esposto a concentrazioni di inquinamento atmosferico superiori alle norme dell'UE sulla qualità dell'aria per quanto riguarda taluni inquinanti; evidenzia che livelli eccessivi di inquinamento atmosferico dovuto ai trasporti rappresentano un rischio particolare per la salute dei cittadini che vivono in aree urbane e in prossimità di poli di trasporto;

37.

ricorda che il trasporto su strada è la principale fonte di NOx in Europa; invita la Commissione a elaborare norme rigorose in materia di emissioni di inquinanti atmosferici delle autovetture nell'UE (le future norme Euro 7 per i veicoli leggeri e le norme Euro VII per i veicoli pesanti), in un modo neutrale dal punto di vista tecnologico che non operi differenze tra i combustibili; sottolinea che le nuove procedure di collaudo per i veicoli dovrebbero essere riviste in modo da ampliare l'ambito di applicazione degli inquinanti regolamentati misurati, aumentarne l'accuratezza e l'efficacia ed eliminare le scappatoie, garantendo così che le norme sulle emissioni siano effettivamente rispettate in condizioni di guida reali;

38.

sottolinea che è fondamentale incentivare il mercato dei veicoli a zero e a basse emissioni e rivolgere agli Stati membri raccomandazioni orientative per incoraggiarli ad attuare un'ampia gamma di incentivi per i veicoli a zero e a basse emissioni, garantendo nel contempo che tali incentivi siano orientati verso i veicoli con le emissioni reali più basse; sottolinea che la disponibilità e l'accessibilità delle infrastrutture di ricarica e rifornimento, anche negli edifici pubblici e privati conformemente alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (36) (direttiva EPBD), e la competitività dei veicoli a zero e a basse emissioni sono essenziali per aumentarne l'accettazione da parte dei consumatori;

39.

ritiene che, al fine di migliorare la qualità dell'aria nei punti critici, sia fondamentale progredire verso un sistema di trasporti e una progettazione delle infrastrutture per la mobilità più sostenibili e meno inquinanti, finalizzati a ridurre la congestione stradale, soprattutto nelle aree urbane, utilizzando tutti i mezzi disponibili nel modo più efficace e prendendo in considerazione le prove scientifiche più recenti così come le ultime innovazioni tecnologiche; invita la Commissione ad assistere gli Stati membri nello svolgimento di controlli periodici della qualità delle infrastrutture di trasporto al fine di individuare le aree che necessitano di decongestionamento e ottimizzazione, nonché ad adottare le misure del caso in tali aree al fine di rendere la qualità dell'aria una priorità a sé stante, anche ricorrendo ai finanziamenti dell'UE disponibili e adeguando meglio i principali meccanismi di finanziamento, quali il Fondo europeo di sviluppo regione e il Fondo di coesione;

40.

ribadisce l'importanza di un sostanziale trasferimento modale dalla strada verso forme di trasporto meno inquinanti, come il trasporto combinato, le vie navigabili interne e le ferrovie, sfruttando in particolare il fatto che il 2021 è l'Anno europeo delle ferrovie; rileva, a tale proposito, la necessità urgente di migliorare e ammodernare l'infrastruttura ferroviaria attuando pienamente il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), eliminando le strozzature e completando i collegamenti mancanti, in particolare nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti, nonché di facilitare e promuovere ulteriormente l'intermodalità e la multimodalità; ritiene che, per l'ultimo miglio e le medie distanze, tale approccio dovrebbe essere combinato con la necessità di rendere il trasporto stradale più efficiente e più sostenibile;

41.

sottolinea che il modo più efficace per ridurre l'inquinamento atmosferico dovuto al trasporto stradale consiste nel promuovere il passaggio dai carburanti convenzionali a carburanti alternativi più puliti, come descritto nella direttiva 2014/94/UE (37) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi; ritiene che la prossima revisione del regolamento (UE) 2019/631 (38) che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi permetterà di accelerare la diffusione dei veicoli a zero e basse emissioni;

42.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una migliore applicazione delle norme in materia di emissioni nel quadro della normativa vigente e a sensibilizzare in merito alle opportunità di allineamento alle norme ecologiche per le autovetture di seconda mano, ad esempio mediante interventi di ammodernamento;

43.

sottolinea che il trasporto combinato di merci contribuisce alla riduzione delle emissioni derivanti dai trasporti promuovendo il passaggio dal trasporto di merci su strada a modi di trasporto a più basse emissioni, ivi compresi i corridoi fluviali a zero emissioni;

44.

sottolinea che è necessario tenere conto dei vincoli strutturali che le regioni ultraperiferiche e insulari potrebbero incontrare nell'introduzione di mezzi di trasporto alternativi; invita la Commissione e i governi delle regioni ultraperiferiche a prevedere un piano d'azione volto a fornire incentivi e finanziamenti specifici per i trasporti in tali regioni;

45.

sottolinea che l'inquinamento atmosferico causato dal trasporto marittimo è responsabile di oltre 50 000 decessi all'anno nell'UE, ragion per cui deve essere ulteriormente ridotto (39); pone l'accento sulla necessità che l'UE adotti misure adeguate ed efficaci per regolamentare il trasporto marittimo; richiama l'attenzione sul fatto che le città portuali esposte a un ulteriore inquinamento dovuto alla navigazione, alle gru, alle crociere e a vari veicoli di trasporto devono affrontare questi aspetti per migliorare la qualità dell'aria; osserva con preoccupazione che l'impatto dannoso delle navi sulla qualità dell'aria continua ad aumentare parallelamente alla crescita del settore; invita la Commissione a rispettare urgentemente il proprio impegno di regolamentare l'accesso ai porti delle navi più inquinanti e di obbligare le navi attraccate a utilizzare le infrastrutture di ricarica e rifornimento disponibili, ad esempio l'elettricità erogata da reti elettriche terrestri, per diminuire le emissioni inquinanti nell'aria, proteggendo così le zone costiere e le loro popolazioni; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare uno «standard di emissioni zero per le navi ormeggiate» in tutti i porti europei;

46.

sottolinea che le zone di controllo delle emissioni sono strumenti essenziali per limitare l'inquinamento atmosferico causato dalla navigazione e contribuiscono ad affrontare i cambiamenti climatici, riducendo gli effetti negativi sulla salute umana e la biodiversità marina; chiede pertanto l'estensione di tali zone a tutti i mari dell'UE; invita gli Stati membri a un rigido controllo delle zone di controllo delle emissioni all'interno delle proprie acque territoriali;

47.

mette in evidenza l'impatto del trasporto aereo sull'inquinamento atmosferico e i relativi effetti negativi sulla salute; ricorda, a tale proposito, che la fornitura di energia elettrica destinata agli aerei in stazionamento negli aeroporti può migliorare la qualità dell'aria ed esorta pertanto gli Stati membri a garantire che i loro quadri strategici nazionali tengano conto della necessità di dotare gli aeroporti di collegamenti con la rete elettrica conformemente alla direttiva 2014/94/UE;

Piani per la qualità dell'aria

48.

rileva che i piani per la qualità dell'aria, un requisito chiave delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente in caso di inottemperanza, da parte degli Stati membri, delle norme in materia, sono spesso inefficaci nel garantire il conseguimento dei risultati attesi; invita la Commissione, mediante un atto di esecuzione in conformità dell'articolo 28 della direttiva 2008/50/CE, a fissare quanto prima una serie di requisiti minimi e di migliori pratiche sia per la redazione che per l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria per far sì che tali piani stabiliscano un'azione limitata nel tempo, che sia commisurata al problema dell'inquinamento cui devono far fronte; invita la Commissione a garantire che i finanziamenti siano sufficienti per realizzare l'azione prevista e includano calcoli di riduzione affidabili che possano essere utilizzati per misurare l'attuazione; ritiene che attualmente i prolungati tempi di elaborazione dei piani per la qualità dell'aria ne mettano a rischio l'efficacia e ritiene che i suddetti piani dovrebbero essere maggiormente mirati e incentrati su misure a breve e medio termine che siano orientate ai risultati e intervengano sulle emissioni dalle principali fonti di inquinamento identificate; sottolinea che una maggiore armonizzazione e comparabilità delle misure adottate in tutti gli Stati membri ne favorirebbe l'efficacia e accettazione generale; richiama l'attenzione sull'importante ruolo svolto dalle autorità municipali e locali nella redazione e attuazione dei piani per la qualità dell'aria, data la natura localizzata delle cause e delle conseguenze dell'inquinamento atmosferico;

49.

osserva che gli Stati membri elaborano relazioni annuali pubbliche per tutti gli inquinanti disciplinati dalla direttiva sulla qualità dell'aria ambiente e riferiscono annualmente alla Commissione in virtù dell'articolo 27 della direttiva 2008/50/CE; si rammarica tuttavia del fatto che le direttive sulla qualità dell'aria ambiente non impongano agli Stati membri di riferire alla Commissione in merito all'attuazione dei piani per la qualità dell'aria, né di aggiornare tali piani quando vengono adottate nuove misure o se i progressi sono insufficienti; sottolinea inoltre che la Commissione non analizza né fornisce alcun riscontro ai piani per la qualità dell'aria presentati e alle misure ivi contenute; osserva che un riscontro adeguato e critico ai piani per la qualità dell'aria presentati potrebbe aiutare gli Stati membri a progettare piani migliori, corredati di misure più efficaci, e potrebbe prevenire il mancato rispetto delle norme di qualità dell'aria; invita la Commissione a introdurre un sistema più trasparente e reattivo per lo scambio di informazioni e l'obbligo di una rendicontazione annuale sull'attuazione dei piani per la qualità dell'aria, nonché una procedura di valutazione dei piani presentati, in modo da garantire che le misure degli Stati membri intese a migliorare la qualità dell'aria siano rapide ed efficaci;

50.

evidenzia che è importante disporre di sufficienti competenze e risorse a livello locale e regionale ai fini della progettazione di piani per la qualità dell'aria nonché della scelta, dell'attuazione e della valutazione di misure volte a migliorare la qualità dell'aria; sottolinea, a tale riguardo, che è necessario sensibilizzare in merito ai finanziamenti disponibili, alle risorse tecniche e ai percorsi flessibili adattabili alle realtà locali e regionali;

Applicazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente

51.

segnala che, al febbraio 2021, erano ancora in corso 31 procedure di infrazione nei confronti di 20 Stati membri sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente; riconosce che alcune di queste procedure di infrazione sono in corso dal 2009 e che, nonostante ciò, i limiti di concentrazione dell'inquinamento continuano ad essere superati negli Stati membri; ritiene che i continui e sistematici superamenti delle norme sulla qualità dell'aria da parte degli Stati membri siano la spia della loro mancanza di impegno ad adottare misure più efficaci a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, nonché dell'inefficacia dell'attuale procedura di esecuzione; esorta la Commissione a rivedere l'attuale procedura di esecuzione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente;

52.

esprime preoccupazione per la mancata applicazione della direttiva NEC; avverte che dal 2010 non sono state aperte procedure d'infrazione per le emissioni al di sopra dei limiti stabiliti dalla direttiva NEC, sebbene tre Stati membri non abbiano mai segnalato emissioni di NH3 inferiori ai rispettivi limiti;

53.

invita la Commissione ad avviare un'azione legale nel momento in cui viene a conoscenza di una mancata applicazione delle normative dell'UE in materia di qualità dell'aria, e a dare tempestivamente seguito mediante rinvii alla Corte e sanzioni laddove le violazioni siano comprovate; invita la Commissione a elaborare regolarmente una panoramica chiara e completa delle procedure di infrazione in corso e a pubblicare senza indugio i suoi scambi di comunicazioni con gli Stati membri inadempienti; invita la Commissione a mettere a disposizione le risorse necessarie per riuscire a dare tempestivamente seguito alle infrazioni degli Stati membri;

54.

rammenta inoltre che la relazione speciale n. 23/2018 della Corte dei conti europea sull'inquinamento atmosferico fa altresì riferimento al numero elevato di procedure di infrazione concernenti i limiti per la qualità dell'aria, così come a dati che dimostrano un ampio divario nell'attuazione della normativa in materia di qualità dell'aria in tutta l'Unione; constata che tale divario di attuazione è prolungato nel tempo, in particolare a causa dei lunghi e ricorrenti ritardi nelle varie fasi delle procedure di infrazione, che solitamente richiedono tra i sei e gli otto anni; ritiene che il periodo di due anni a disposizione della Commissione per notificare il superamento dei valori limite sia troppo lungo per poter garantire un'applicazione tempestiva;

55.

invita gli Stati membri a migliorare l'attuazione della legislazione esistente, in linea con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

Migliorare l'informazione, la sensibilizzazione e il coinvolgimento del pubblico

56.

ritiene che l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico abbiano un ruolo fondamentale nell'affrontare l'inquinamento atmosferico e nel consentire ai cittadini di essere direttamente coinvolti nelle azioni per migliorare la qualità dell'aria; richiama l'attenzione sul fatto che gli Stati membri, le regioni e le città definiscono gli indici di qualità dell'aria in modo diverso e che le informazioni e le soglie di allarme per alcuni inquinanti sono al momento mancanti; esorta la Commissione e gli Stati membri a stabilire un sistema standardizzato di classificazione della qualità dell'aria applicabile in tutta l'UE; invita la Commissione, gli Stati membri e le pertinenti amministrazioni regionali e locali a lanciare programmi per facilitare gli investimenti volti a migliorare la qualità dell'aria;

57.

sottolinea che le informazioni sui possibili effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute fornite dagli Stati membri sono scarse, poco chiare e non facilmente accessibili al pubblico; osserva inoltre che emergono tendenze positive nell'attuazione pratica degli obblighi degli Stati membri nel quadro delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente in termini di informazione dell'opinione pubblica in merito allo stato della qualità dell'aria; auspica un'ulteriore armonizzazione delle informazioni disponibili al pubblico sulla qualità dell'aria a tutti i livelli geografici negli Stati membri e nelle regioni, garantendo nel contempo un facile accesso a informazioni accurate e in tempo reale sulla qualità dell'aria; invita la Commissione, gli Stati membri e le pertinenti amministrazioni regionali e locali a lanciare campagne aggiornate di informazione pubblica e di sensibilizzazione su temi quali i diversi tipi di inquinanti atmosferici e il loro impatto sulla salute umana o gli esistenti livelli di inquinamento atmosferico nel territorio, ivi incluse informazioni rivolte ai gruppi vulnerabili, e a pubblicare classifiche dalle quali risultino i maggiori e i peggiori progressi conseguiti per zona di qualità dell'aria; ritiene che le campagne di sensibilizzazione sugli effetti devastanti dell'inquinamento atmosferico nelle vicinanze di fonti di inquinamento rilevanti e/o l'installazione di monitor sulla qualità dell'aria potrebbero altresì migliorare la consapevolezza e l'informazione del pubblico e indurre un cambiamento nei comportamenti e nei modelli che possono contribuire alla qualità dell'aria;

58.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare e promuovere strumenti per incoraggiare la partecipazione del pubblico all'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente, quali la creazione da parte degli Stati membri di uno strumento online e/o un'applicazione che informi i cittadini sulla qualità dell'aria e sul relativo impatto sulla salute umana, che consenta loro di richiedere stazioni di monitoraggio dell'aria o punti di campionamento, segnali le violazioni della qualità dell'aria o fornisca un riscontro alla Commissione su questioni relative alle azioni degli Stati membri in materia di qualità dell'aria;

59.

evidenzia che le organizzazioni della società civile, gli attivisti ambientali e i giornalisti investigativi, in considerazione della loro vicinanza e del loro accesso diretto ai dati sul campo, svolgono un ruolo cruciale nel promuovere e controllare l'attuazione della normativa sulla qualità dell'aria ambiente e vanno pertanto pienamente coinvolti nelle procedure di consultazione;

60.

esorta la Commissione ad aggiornare le direttive sulla qualità dell'aria ambiente per includervi disposizioni esplicite che garantiscano il diritto dei cittadini alla giustizia conformemente alla convenzione di Aarhus e invita il Consiglio ad agevolarne l'attuazione, di particolare rilevanza nei casi in cui il Consiglio agisce in qualità di legislatore;

Altre raccomandazioni

61.

chiede che la Commissione valuti di regolamentare la qualità dell'aria interna in modo indipendente o come parte della legislazione in materia di edilizia sostenibile, includendo la qualità dell'aria interna in spazi ristretti, per lo meno all'interno degli edifici pubblici e commerciali;

62.

ritiene essenziale eseguire un'analisi globale dei risultati ottenuti dalla rete di monitoraggio e stilare relazioni annuali di pubblico dominio, che includano analisi dei dati spaziali e temporali e valutazioni dell'impatto sulla qualità della vita e sugli ecosistemi, accompagnate da raccomandazioni in merito agli interventi per affrontare l'inquinamento atmosferico cronico o episodico individuato;

63.

è del parere che gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire che l'esempio dato dalle città attraverso le buone pratiche in quest'ambito sia seguito da altre città, in generale, attraverso la formulazione e l'attuazione di piani di emergenza, da attivare non appena possibile quando sono previste o sono effettivamente presenti elevate concentrazioni di gas e particelle inquinanti che mettono a rischio la salute pubblica;

64.

sottolinea l'esigenza di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore dei trasporti proteggendo meglio coloro che sono esposti ogni giorno a elevati livelli di inquinamento atmosferico e fumi tossici nonché investendo nella loro riqualificazione, nel miglioramento delle loro competenze e nella loro formazione;

65.

sottolinea che l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie a bassa emissione e di riduzione delle emissioni contribuiranno a ridurre le emissioni in tutti i settori; esorta la Commissione a rispettare il principio della neutralità tecnologica; evidenzia la necessità di soluzioni innovative come i sistemi di filtraggio a bordo dei veicoli e su strada, il rinnovo del parco veicoli e iniziative simili;

66.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a provvedere a che le politiche in materia di qualità dell'aria garantiscano l'innovazione e la competitività nei settori correlati e perseguano allo stesso tempo ambizioni in materia di inquinamento zero;

67.

invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere i forum e a incoraggiare le consultazioni con altri paesi nel tentativo di identificare soluzioni efficaci e di facilitare l'attuazione delle politiche europee, nazionali e locali che intendono conseguire standard accettabili per la qualità dell'aria;

o

o o

68.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.

(3)  GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1.

(4)  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 86.

(5)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

(6)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0201.

(8)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 23.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

(10)  GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 35.

(11)  Organizzazione mondiale della sanità, «Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease» (Inquinamento dell'aria ambiente: una valutazione globale dell'esposizione e del carico di malattia), Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, 2016.

(12)  Relazione n. 9/2020 dell'AEA, del 23 novembre 2020, dal titolo «Air quality in Europe — 2020 report» (Qualità dell'aria in Europa — Relazione 2020).

(13)  Chen, H. e al., «Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinson's disease, and multiple sclerosis: a population based cohort study» (Vivere in prossimità di grandi assi stradali e incidenza di demenza, malattia di Parkinson e sclerosi multipla: uno studio di coorte basato sulla popolazione), The Lancet, Vol. 389, No 10070, Elsevier Ltd., 2017, pagg. 718-726.

(14)  Guxens, M. e al., «Air Pollution Exposure During Fetal Life, Brain Morphology, and Cognitive Function in School-Age Children» (Esposizione all'inquinamento atmosferico durante la vita fetale, morfologia del cervello e funzione cognitiva nei bambini in età scolare), Biological Psychiatry, Vol. 84, No 4, Elsevier Inc., 2018, pagg. 295-303.

(15)  Lim, C. C. e al., «Association between long-term exposure to ambient air pollution and diabetes mortality» (Associazione tra esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico e mortalità per diabete), US Environmental Research, Vol. 165, Elsevier Inc., 2018, pagg. 330-336.

(16)  AEA, «Air pollution: how it affects our health» (Incidenza dell'inquinamento atmosferico sulla salute), AEA, Copenaghen, 2020, https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution

(17)  Studio pubblicato nel gennaio 2021 dal dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita del Parlamento europeo, dal titolo «Air Pollution and COVID-19. Including elements of air pollution in rural areas, indoor air pollution, vulnerability and resilience aspects of our society against respiratory disease, social inequality stemming from air pollution» (Inquinamento atmosferico e COVID-19. Inclusi elementi concernenti l'inquinamento atmosferico nelle zone rurali, l'inquinamento atmosferico negli ambienti chiusi, aspetti inerenti alla vulnerabilità e alla resilienza della nostra società nei confronti delle malattie respiratorie, e la disuguaglianza sociale derivante dall'inquinamento atmosferico).

(18)  Organizzazione mondiale della sanità, «Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease» (Inquinamento dell'aria ambiente: una valutazione globale dell'esposizione e del carico di malattia), Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, 2016.

(19)  Pubblicazione statistica di Eurostat del 7 settembre 2016, dal titolo «Urban Europe — Statistics on cities, towns and suburbs» (Europa urbana — Statistiche relative a città grandi e medie e cinture urbane).

(20)  Relazione n. 9/2020 dell'AEA, del 23 novembre 2020, dal titolo «Air quality in Europe — 2020 report» (Qualità dell'aria in Europa — Relazione 2020).

(21)  Khomenko, S. e al., «Premature mortality due to air pollution in European cities: a health impact assessment» (Mortalità prematura dovuta all'inquinamento atmosferico nelle città europee: una valutazione dell'impatto sulla salute), The Lancet Planetary Health, Elsevier Inc., 2021.

(22)  Valutazione dell'attuazione a livello europeo del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, del 18 gennaio 2021, dal titolo «EU policy on air quality: Implementation of selected EU legislation» (La strategia dell'UE in materia di qualità dell'aria: attuazione di una serie di atti legislativi dell'UE), pag. 26.

(23)  Amann, M. e al., «Support to the development of the Second Clean Air Outlook — Specific Contract 6 under Framework Contract ENV.C.3/FRA/2017/0012 (Final Report)» (Sostegno allo sviluppo delle seconde prospettive in materia di aria pulita — Contratto specifico 6 del contratto quadro ENV.C.3/FRA/2017/0012 (Relazione finale)), Commissione europea, Bruxelles, 2020.

(24)  Eurostat, «Air pollution statistics — Emission inventories» (Statistiche sull'inquinamento atmosferico — Inventari delle emissioni), Eurostat, Lussemburgo, 2020, www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Air_pollution_statistics_-_emission_inventories&oldid=403107

(25)  COM(2021)0003.

(26)  Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa a Copenaghen, «Air Quality Guidelines for Europe» (Orientamenti sulla qualità dell'aria per l'Europa), European Series, Vol. 2, Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, 2000.

(27)  Relazione n. 9/2020 dell'AEA, del 23 novembre 2020, dal titolo «Air quality in Europe — 2020 report» (Qualità dell'aria in Europa — Relazione 2020).

(28)  Valutazione degli indicatori dell'AEA, del 23 febbraio 2018, dal titolo «Emissions of primary PM2,5 and PM10 particulate matter» (Emissioni di particolato primario PM2,5 e PM10).

(29)  Visualizzazione dei dati dell'AEA, del 18 giugno 2015, dal titolo «Sector share of sulphur oxides emissions» (Quota di emissioni di ossidi di zolfo del settore): https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/sector-share-of-sulphur-oxides-emissions#tab-chart_1

(30)  Visualizzazione dei dati dell'AEA, del 18 giugno 2015, dal titolo «Sector share of nitrogen oxides emissions» (Quota di emissioni di ossidi di azoto del settore): https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/sector-share-of-nitrogen-oxides-emissions#tab-chart_1

(31)  Relazione dell'AEA del 19 settembre 2018, dal titolo «Mercury in Europe's environment. A priority for European and global action» (Il mercurio nell'ambiente europeo. Una priorità dell'azione europea e globale).

(32)  Campling, P. et al., Specific evaluation of emissions from shipping including assessment for the establishment of possible new emission control areas in European Seas, Flemish Institute for Technological Research NV, Mol, 2013.

(33)  Cofala, J. et al., The potential for cost-effective air emission reductions from international shipping through designation of further Emission Control Areas in EU waters with focus on the Mediterranean Sea, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, 2018.

(34)  SWD(2019)0427.

(35)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(36)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(37)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

(39)  Brandt, J., Silver, J. D. e Frohn, L. M., «Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National Level using the EVA Model System» (Valutazione delle esternalità dei costi sanitari dell'inquinamento atmosferico a livello nazionale mediante l'utilizzo del sistema di modelli EVA), CEEH relazione scientifica n. 3, 2011.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/80


P9_TA(2021)0108

Nuova strategia UE-Africa

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 su una nuova strategia UE-Africa — un partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo (2020/2041(INI))

(2021/C 494/08)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25, 26 e 27 settembre 2015 e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), nonché i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

visto il Programma di azione di Addis Abeba del 2015 sul finanziamento dello sviluppo,

visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, dal titolo «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro», firmato il 7 giugno 2017,

visto l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 («accordo di Parigi»),

vista l'agenda 2063 dell'Unione africana (UA), adottata il 31 gennaio 2015 in occasione della 24a sessione ordinaria dell'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana tenutasi ad Addis Abeba,

vista la strategia comune UE-Africa, adottata a Lisbona il 9 dicembre 2007,

vista la dichiarazione di Abidjan e le conclusioni del quarto vertice sulla gioventù Africa-Europa, adottate l'11 ottobre 2017,

viste le conclusioni del quinto vertice tra l'Unione africana e l'Unione europea, tenutosi ad Abidjan il 29 e 30 novembre 2017,

vista la comunicazione della Commissione, del 12 settembre 2018, riguardante una nuova alleanza Africa-Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili: far avanzare allo stadio successivo il nostro partenariato per gli investimenti e l'occupazione (COM(2018)0643),

viste le conclusioni delle quattro task force sull'economia digitale, l'energia, i trasporti e l'agricoltura, istituite nel quadro della nuova alleanza,

visto il comunicato congiunto della 10a riunione del collegio dei commissari della Commissione europea e della Commissione dell'Unione africana, del 27 febbraio 2020,

viste la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 9 marzo 2020, dal titolo «Verso una strategia globale per l'Africa» (JOIN(2020)0004) e le conclusioni del Consiglio in materia, del 30 giugno 2020,

visti la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il protocollo di Maputo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,

visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2020-2024,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006,

vista la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e la rinnovata agenda europea sui diritti delle persone con disabilità 2020-2030,

vista la strategia dell'Unione africana per l'uguaglianza fra gli uomini e le donne e per l'emancipazione femminile nel periodo 2018-2028, adottata nel luglio 2016,

visto il piano d'azione sulla parità di genere (GAP II) dal titolo «Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020»,

visto l'accordo che istituisce la zona continentale di libero scambio (ZCLS) per l'Africa,

viste la relazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, pubblicata nel 2019, dal titolo «The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture» (Lo stato della biodiversità mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura) e la sua relazione del 2016 «The State of the World's Forests 2020» (Lo stato delle foreste nel mondo),

vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa politica e scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) del maggio 2019,

visto il quadro di riferimento Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato dalle Nazioni Unite il 18 marzo 2015,

viste le relazioni speciali del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 oC, sui cambiamenti climatici e suoli, nonché sull'oceano e la criosfera in un clima che cambia,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, pubblicata il 20 maggio 2020,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei piccoli coltivatori e di altre persone che lavorano nelle zone rurali,

vista la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di dichiarare il periodo 2019-2028 il decennio dell'agricoltura familiare,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2 maggio 2017 dal titolo «Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy» (Digital4Development: integrazione delle tecnologie e dei servizi digitali nella politica di sviluppo dell'UE) (SWD(2017)0157),

visto il patto globale delle Nazioni Unite sui rifugiati, adottato il 17 dicembre 2018,

visto il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2018,

vista la convenzione dell'Unione africana per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni in Africa (convenzione di Kampala),

visto il decennio internazionale per le persone di origine africana (2015-2024) proclamato dalle Nazioni Unite, in particolare il pilastro «Riconoscimento»,

vista la comunicazione della Commissione, del 15 maggio 2013, dal titolo «Capacitare le autorità locali dei paesi partner per una migliore governance e risultati più concreti in termini di sviluppo» (COM(2013)0280),

vista la relazione annuale 2019 del Consiglio dell'Unione europea al Consiglio europeo sugli obiettivi dell'UE in materia di aiuti allo sviluppo,

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo (1),

vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2015 sul ruolo delle autorità locali dei paesi in via di sviluppo nella cooperazione allo sviluppo (2),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2018 sul tema «Digitalizzazione al servizio dello sviluppo: ridurre la povertà per mezzo della tecnologia» (3),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd (4),

vista la sua risoluzione legislativa del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (5),

viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), in particolare quelle del 4 ottobre 2016 (6), del 14 giugno 2018 (7) e del 28 novembre 2019 (8),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A9-0017/2021),

A.

considerando che il prossimo vertice UE-UA dovrebbe imprimere nuovo slancio al partenariato e far emergere una strategia comune, accompagnata da un'azione concreta per quanto riguarda le nostre sfide e opportunità comuni, in linea con gli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi;

B.

considerando che è indispensabile che i paesi investano maggiormente nella raccolta sistematica di dati disaggregati accurati e comparabili per conoscere la natura e la dislocazione delle intersezionalità, per determinare come affrontarle e per analizzare se i risultati delle azioni intraprese nell'ambito di questa strategia hanno un impatto positivo su tutti, anche sui paesi più arretrati; che, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 17.18, i dati dovrebbero essere disaggregati per reddito, genere, età, razza, etnicità, stato migratorio, disabilità e ubicazione geografica;

C.

considerando che gli interessi e le priorità dell'Africa, in particolare nel contesto dell'Agenda 2063, devono svolgere un ruolo centrale nel ridefinire le nostre relazioni;

D.

considerando che l'Africa ospita la più giovane popolazione a livello mondiale e alcuni degli Stati più fragili al mondo; che ogni mese circa un milione di africani accede al mercato del lavoro;

E.

considerando che il valore aggiunto dell'UE nel suo partenariato con l'Africa dipenderà dalla capacità dell'Unione di coniugare un dialogo intercontinentale con un approccio adeguato al contesto, che contempli le varie specificità locali e regionali, le sensibilità dei paesi partner e le strutture sociali esistenti, nonché dal suo desiderio di costruire con l'Africa una visione a lungo termine, basata su valori condivisi, interessi reciproci e un rinnovato impegno a favore del multilateralismo;

F.

considerando che l'accesso a condizioni di vita e di lavoro dignitose a livello locale è essenziale per attenuare la tendenza alla migrazione;

G.

considerando che nel 2018 le materie prime rappresentavano il 49 % delle importazioni totali dell'UE dall'Africa; che il settore estrattivo è il più valido catalizzatore di investimenti diretti esteri in Africa;

H.

considerando che la sicurezza, lo Stato di diritto e la buona governance sono requisiti indispensabili per la crescita economica e gli investimenti; che la crescita economica e gli investimenti devono essere sostenibili e andare di pari passo con la lotta alla disuguaglianza attraverso politiche di ridistribuzione, il rafforzamento del capitale umano, l'equità, la partecipazione politica, sistemi di sicurezza sociale e misure volte ad attuare gli OSS;

I.

considerando che la pace e la sicurezza sono prerequisiti essenziali per conseguire uno sviluppo sostenibile a lungo termine, favorendo la stabilizzazione e istituzioni forti a livello locale, regionale e nazionale, oltre che necessari per migliorare le condizioni di vita e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

J.

considerando che il consolidamento dello Stato è una priorità negli Stati africani politicamente fragili e deboli sul fronte amministrativo, il che implica lo sviluppo delle loro capacità fiscali;

K.

considerando che 94 milioni di bambini sotto i cinque anni non sono mai stati registrati all'anagrafe nell'Africa subsahariana, cifra che ammonta a 51 milioni nell'Africa orientale e meridionale e a 43 milioni nell'Africa occidentale e centrale; che il diritto al riconoscimento come persona di fronte alla legge è un passo fondamentale per garantire una protezione permanente ed è un prerequisito per l'esercizio di tutti gli altri diritti; che un certificato di nascita è la prova dell'identità giuridica di una persona, scongiura il rischio di apolidia e consente al portatore di cercare protezione dalla violenza e dallo sfruttamento;

L.

considerando che la parità di genere deve essere una priorità per il futuro partenariato UE-Africa e deve pertanto essere integrata nell'intera strategia UE-Africa; che le donne e i giovani spesso incontrano ostacoli nel conseguimento del loro pieno potenziale, il che si riflette in un aumento del numero dei casi di violenza sessuale e di genere, di infezioni da HIV, di gravidanze indesiderate, di abbandono scolastico e nell'accesso limitato ai finanziamenti e all'imprenditorialità;

M.

considerando che in Africa 390 milioni di persone vivono attualmente al di sotto della soglia di povertà, in un contesto caratterizzato dalla mancanza di inclusione che fomenta le disuguaglianze; che la pandemia di COVID-19 ha aggravato la vulnerabilità dell'Africa legata alla scarsa diversificazione economica, a bassi livelli di mobilitazione delle risorse interne, flussi finanziari illeciti, all'elevata dipendenza dall'esportazione di materie prime e alla volatilità dei prezzi delle stesse; che la nuova crisi economica derivante dalla pandemia di COVID-19 rischia di esacerbare le disuguaglianze e la povertà, le cui conseguenze immediate hanno già importanti ripercussioni, in particolare in termini di insicurezza alimentare, perdite di reddito, di rimesse e di mezzi di sussistenza, nonché di un'incombente crisi del debito;

N.

considerando che la COVID-19 ha evidenziato le lacune dei sistemi sanitari e alimentari e l'urgente necessità di creare sistemi sanitari e alimentari incentrati sulle persone, universali e resilienti, che siano fondati sui diritti umani; che, a causa dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, tali crisi potrebbero moltiplicarsi nei decenni a venire; che la pandemia minaccia di bloccare o addirittura di ribaltare i progressi delle tre principali epidemie esistenti, vale a dire l'HIV, la tubercolosi e la malaria, rendendo necessaria l'adozione di approcci integrati innovativi, nonché il coinvolgimento delle comunità colpite e l'emancipazione della società civile, in modo da raggiungere quanti necessitano di servizi d'emergenza;

O.

considerando che i contatti tra i due continenti devono essere incoraggiati a tutti i livelli e tra tutti i settori della società;

P.

considerando che il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA ha definito i cambiamenti climatici una seria minaccia alla sicurezza nel 2019;

Q.

considerando che il continente africano risente particolarmente degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e delle diverse fonti di inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque; che gli investimenti di cui l'Africa necessita sono principalmente legati all'adattamento alle crisi climatiche, mentre la comunicazione congiunta del 9 marzo 2020 si concentra sulla mitigazione dei cambiamenti climatici; che un'efficace alleanza Africa-Europa contro i cambiamenti climatici potrebbe divenire un nuovo volano per la diplomazia globale in materia di clima;

R.

considerando che il 20 dicembre 2017 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione mediante la quale ha proclamato il 2019-2028 decennio dell'agricoltura familiare;

S.

considerando che le percentuali di accesso all'energia nell'Africa subsahariana sono le più basse al mondo; che solo circa la metà della sua popolazione dispone di elettricità e solo un terzo di soluzioni pulite per la cottura; che circa 600 milioni di persone non hanno elettricità e 890 milioni cucinano con i combustibili tradizionali;

T.

considerando che anche i finanziamenti privati sono cruciali per offrire opzioni rinnovabili decentrate; che gli investimenti privati, le energie rinnovabili decentrate e i modelli di impresa su misura per i crediti al consumo (ad esempio attraverso il pay-as-you-go e i trasferimenti di denaro tramite telefono cellulare) hanno il potenziale di facilitare l'accesso all'energia in vaste zone dell'Africa, specialmente nell'Africa subsahariana, dove le percentuali di accesso all'energia sono le più basse al mondo;

U.

considerando che la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e dei settori culturali e creativi possono stimolare l'occupazione, emancipare i giovani e le donne e contribuire a una società resiliente e tollerante che rispetti le differenze culturali e riduca le disuguaglianze, riavvicinando le diverse comunità;

Verso una strategia per l'Africa ridimensionata

1.

accoglie con favore la comunicazione congiunta del 9 marzo 2020 e la ritiene un passo avanti verso un vero e proprio partenariato geopolitico; sottolinea che l'Europa e l'Africa sono situate in stretta prossimità geografica, hanno forti legami storici, culturali e socio-economici che sono sempre più accentuati dall'aumento delle sfide e degli interessi strategici condivisi; sottolinea che l'UE e suoi Stati membri sono il principale partner dell'Africa sotto ogni aspetto in termini di commercio, investimenti, aiuto pubblico allo sviluppo (APS), assistenza umanitaria e sicurezza;

2.

ricorda che l'Africa ospita oltre un miliardo di abitanti; che, secondo le stime, più della metà della crescita demografica mondiale entro il 2050 avverrà in Africa e che sei delle dieci economie a più rapida crescita del mondo sono africane; sottolinea che le relazioni dell'UE con l'Africa sono estremamente importanti per il futuro di entrambi i continenti, la cui prosperità è strettamente collegata; evidenzia che lo sviluppo umano, la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'eradicazione della povertà devono continuare a rappresentare il fulcro delle relazioni UE-Africa;

3.

rinnova il suo invito a realizzare un vero partenariato «da continente a continente» tra l'Unione europea e l'Unione africana; sottolinea che il prossimo vertice UE-UA previsto per il 2021 dovrebbe gettare le basi per un partenariato reciprocamente vantaggioso che rifletta gli interessi di entrambe le parti e consolidi gli stretti legami che uniscono i due continenti;

4.

chiede la costruzione di un autentico partenariato tra pari basato sul diritto internazionale e su convenzioni, accordi e norme internazionali ed esorta entrambe le parti ad andare oltre il rapporto donatore-beneficiario; sottolinea l'importanza della concertazione con i nostri partner africani, inclusa la società civile e la diaspora africane, e la chiara definizione del quadro di attuazione e delle responsabilità di ciascun partner sulla base di una chiara valutazione dell'attuazione dei precedenti accordi congiunti;

5.

osserva che il potenziale dell'Africa attira sempre più l'interesse di molti attori sulla scena mondiale ed esprime preoccupazione poiché diverse zone dell'Africa sono diventate un nuovo terreno di competizione per le grandi potenze; sottolinea che l'UE è tra i primi ad aiutare il continente africano, mentre le politiche distruttive attuate da altri attori arrecano danni alle nazioni africane, con conseguenze negative anche per l'UE; evidenzia che l'UE, nelle sue relazioni politiche ed economiche con i paesi terzi, è motivata essenzialmente dalla promozione dei diritti fondamentali e dal sostegno alle istituzioni democratiche e alla responsabilità democratica; ritiene che attori terzi, tra cui la Cina, perseguano altri obiettivi che talvolta destano preoccupazioni; sottolinea che il nostro obiettivo è quello di rafforzare la resilienza e l'indipendenza dei nostri partner africani; esprime pertanto rammarico per il fatto che le azioni di altri attori, in particolare Cina e Russia, perseguano i propri interessi geopolitici e si concentrino su un crescente unilateralismo; sottolinea che i loro benefici vanno a scapito della sovranità dei paesi africani e della sicurezza europea; invita l'UE a coordinarsi con ciascun paese realmente interessato a uno sviluppo prospero e positivo a lungo termine del continente africano sulla base del pieno rispetto dei diritti umani, della libertà e responsabilità dei media, di una governance trasparente e reattiva e della lotta alla corruzione, elementi essenziali per garantire un ambiente politico, sociale ed economico in Africa che sia stabile e inclusivo; invita l'UE a elaborare una risposta strategica e a lungo termine all'iniziativa cinese Belt and Road, che dovrebbe ispirarsi ai nostri valori condivisi nonché alle priorità e alle esigenze espresse dai nostri vicini africani; sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri devono divenire fonte di stabilità e affidabilità nella regione; ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo geopolitico più preminente in Africa e instaurare relazioni che tengano conto del bene comune;

6.

ritiene che sia necessario rafforzare il ruolo dei paesi nordafricani nel partenariato e promuovere la cooperazione trilaterale al fine di dare nuovo slancio alla cooperazione nord-sud e sud-sud e di rafforzare la coerenza dell'approccio continentale;

7.

invita il partenariato a tenere conto delle nuove priorità dei paesi africani derivanti dalla comparsa della pandemia di COVID-19; sostiene la risposta dell'UE alla crisi tramite l'approccio «Team Europe» e la ritiene un segno primario e tangibile di solidarietà globale e di valori europei;

8.

sottolinea che gli effetti dannosi della crisi COVID-19 devono coinvolgere entrambi i continenti in un partenariato che tenga pienamente conto delle conseguenze della crisi stessa e che consenta una ripresa sostenibile e inclusiva incentrata sullo sviluppo umano, in particolare sull'istruzione e su sistemi sanitari più efficienti per prevenire, individuare e far fronte alle nuove pandemie emergenti e accelerare la risposta a quelle esistenti, nonché sull'uguaglianza di genere, sulla crescita sostenibile, su transizioni più rapide, comprese la transizione ecologica e quella digitale, e sulla buona governance;

9.

ricorda l'impegno della comunità internazionale a conseguire i 17 OSS nel rispetto dei principi dell'Agenda 2030; ritiene che il partenariato UE-Africa avrà un'influenza decisiva sul rispetto di tale impegno e dovrebbe basarsi su un approccio strategico trasversale che integri tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile e ne riconosca le interconnessioni;

10.

rammenta che, insieme, l'UA e l'UE sono investite di un peso politico di 81 paesi e sottolinea l'importanza del partenariato all'interno del sistema multilaterale; invita entrambe le parti a rafforzare la cooperazione nei consessi multilaterali e chiede uno stretto coordinamento inclusivo e sistematico prima di ogni grande evento in termini di governance globale;

11.

ricorda il ruolo fondamentale che l'Unione Africana e gli Stati africani svolgono nelle organizzazioni multilaterali, in particolare le Nazioni Unite, dove gli Stati africani rappresentano il 28 % dei membri; sottolinea che l'obiettivo dell'UE di rafforzare l'ordine basato sulle regole internazionali e il sistema multilaterale comporta il sostegno a una maggiore equità e uguaglianza di rappresentanza dell'Africa negli organi di governance mondiali; invita l'UE, in particolare, a sostenere la richiesta dell'Africa di allargare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo da includere una rappresentanza permanente per il continente;

12.

sottolinea che l'UE esercita la propria influenza grazie alle sue regioni ultraperiferiche, sia nell'Oceano Atlantico che nell'Oceano Indiano, e che tali regioni ultraperiferiche sono storicamente, economicamente e culturalmente legate a diversi paesi africani; chiede pertanto una migliore integrazione delle regioni ultraperiferiche nel loro contesto regionale e una maggiore cooperazione con i paesi africani sulle questioni condivise, in particolare in materia di ambiente e migrazione;

13.

sottolinea la necessità di concretizzare gli insegnamenti tratti dalla strategia comune Africa-UE e di garantire la piena coerenza e la piena complementarità tra la nuova strategia e il «pilastro africano» del futuro accordo post-Cotonou nonché altre politiche dell'UE in vigore ai fini di una maggiore coerenza nella politica di sviluppo dell'UE; rammenta la necessità di assicurare che il partenariato da continente a continente sia attuato tenendo conto dei contesti locali, nazionali e regionali e delle esigenze specifiche;

14.

è del parere che un partenariato olistico da continente a continente dovrebbe anche consentire un'ulteriore regionalizzazione; ribadisce il costante sostegno dell'UE all'integrazione regionale (in un contesto in cui la pandemia di COVID-19 ha messo in luce la vulnerabilità della catena di approvvigionamento globale) e alle organizzazioni regionali in Africa; è del parere che l'UE debba mantenere approcci flessibili da paese a paese e a livello subregionale che ne misurino l'impegno e il sostegno in linea con le esigenze e le circostanze specifiche di ciascun paese nelle cinque regioni dell'Africa; chiede un aggiornamento delle varie politiche regionali dell'UE nei confronti delle subregioni africane; si rammarica del fatto che, trascorsi 25 anni dall'avvio del cosiddetto processo di Barcellona, la costruzione di uno spazio di prosperità condivisa, di stabilità e libertà con gli Stati mediterranei del vicinato meridionale sia lungi dall'essere conclusa;

15.

sottolinea l'importanza dell'UA per quanto concerne l'integrazione del continente africano, in particolare rispetto alla necessità di dare impulso al commercio intra-africano; pone in evidenza che tale integrazione dovrebbe essere chiaramente definita e basata sulle esigenze delle società africane; rammenta che un partenariato saldo richiede non solo un'Unione europea solida, ma anche una forte Unione africana; invita l'UE a sostenere gli sforzi di integrazione a livello regionale e continentale nonché l'istituzionalizzazione e il rafforzamento dell'Unione africana, riducendone la dipendenza dai finanziamenti esterni, migliorando la sua struttura di governance, condividendo le migliori pratiche e fornendo assistenza tecnica e finanziaria; accoglie con favore la proposta di un programma panafricano nel contesto del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), onde affrontare le sfide del continente africano nel suo complesso;

16.

accoglie con grande favore i segnali inviati dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che mira a rendere le relazioni con l'Africa un elemento centrale del suo mandato; si compiace delle recenti visite dei leader delle istituzioni dell'UE ad Addis Abeba; chiede che tali contatti siano rafforzati e resi più regolari al massimo livello politico; è del parere che discorsi periodici congiunti dei leader dell'Unione africana e dell'Unione europea aumenterebbero la visibilità del nostro partenariato e la consapevolezza del pubblico su tale aspetto nei rispettivi media nazionali, dimostrando anche l'importanza attribuita a detto partenariato nei programmi politici di entrambi i continenti; ritiene che tali dichiarazioni dovrebbero consentire di rendere conto dell'attuazione del partenariato, dell'inclusione delle parti interessate nel processo e dei progressi in materia di obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché di discutere delle principali questioni che interessano entrambi i continenti;

17.

sottolinea la necessità di coinvolgere la società civile africana ed europea, comprese le ONG, le autorità locali, il settore privato, la diaspora, i deputati di entrambe le regioni, i giovani, le minoranze e le comunità religiose, nella definizione e nella valutazione delle strategie nuove ed esistenti, al fine di creare un partenariato inclusivo, incentrato sulle persone e accessibile per tutti;

18.

sottolinea che gli sforzi profusi dall'UE per coinvolgere la società civile devono essere trasparenti e offrire le opportunità, le risorse finanziarie e il quadro necessari a consentire la partecipazione dei rappresentanti della società civile a tutti i livelli, compresi gli attori locali e di base; pone in evidenza che, al fine di creare un partenariato incentrato sulle persone, è fondamentale non solo l'impegno della società civile, ma anche quello dell'UE nella lotta contro tutte le forme di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza correlata, all'interno e all'esterno dei suoi confini;

19.

chiede un monitoraggio sistematico, trasparente e basato su dati concreti da parte di tutti i soggetti interessati, tra cui la società civile e le comunità europee e africane, le autorità locali e i parlamenti nazionali, dell'attuazione della strategia e del rispetto dei principi di coerenza delle politiche per lo sviluppo e di coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile;

20.

richiama l'attenzione sull'importanza della diplomazia parlamentare e reputa che le assemblee parlamentari, quali l'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e il parlamento panafricano, rivestano un ruolo fondamentale nel rafforzamento del dialogo politico tra l'UE e l'Africa; sottolinea il ruolo del Parlamento europeo nel monitoraggio e nella supervisione dell'effettiva attuazione del partenariato; rammenta le numerose riunioni parlamentari e missioni condotte dal Parlamento e chiede un rafforzamento della dimensione parlamentare delle relazioni UE-UA attraverso missioni periodiche atte a consentire l'incontro e lo scambio di opinioni tra le principali commissioni parlamentari e le controparti africane;

21.

ritiene che il ruolo delle diaspore sia fondamentale per costruire ponti e promuovere la comprensione reciproca tra i due continenti attraverso il trasferimento di conoscenze, gli investimenti e le rimesse, e che l'UE dovrebbe permettere il coinvolgimento delle diaspore nell'elaborazione delle politiche, promuovendo strutture che garantiscano la partecipazione dei gruppi della diaspora alle questioni sociali e politiche; invita la Commissione a riflettere sul modo migliore di collaborare con la diaspora nell'ambito della strategia globale con l'Africa, sfruttando altresì le sinergie tra strumenti di finanziamento interni ed esterni nell'affrontare le sfide comuni;

22.

ricorda che le rimesse della diaspora sono essenziali per le economie locali; avverte che la Banca mondiale prevede una riduzione dei flussi di rimesse verso l'Africa pari a circa il 20 % nel 2020 a causa della crisi della COVID-19, in particolare nei paesi meno sviluppati, dove le rimesse rappresentano una fonte di reddito vitale per le famiglie povere; invita pertanto i paesi africani e dell'UE ad adoperarsi per limitare i costi delle rimesse a meno del 3 % entro il 2030, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 10.c;

23.

ricorda che il successo del partenariato dipenderà dalle dotazioni finanziarie ad esso destinate; chiede un considerevole sforzo per sostenere l'Africa nell'ambito del futuro NDICI, sottolineando nel contempo che l'Unione europea continua ad essere il principale donatore per l'Africa; deplora il fatto che molti Stati membri non siano riusciti a conseguire l'obiettivo di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite e che alcuni di essi abbiano addirittura diminuito i loro contributi all'aiuto allo sviluppo;

24.

sottolinea che, affinché le relazioni UE-Africa abbandonino la dinamica donatore-beneficiario e consentano ai paesi africani di progredire verso uno sviluppo sostenibile, il quadro di partenariato rinnovato deve prevedere azioni concrete volte a sostenere una più ampia mobilitazione delle risorse interne nei paesi africani, come il sostegno alla lotta contro la corruzione e la creazione di sistemi fiscali equi ed efficaci, nonché la lotta all'elusione e all'evasione fiscali;

25.

chiede che la cooperazione allo sviluppo disponga di maggiori risorse nel bilancio dell'UE, finanziato da nuove risorse proprie, compresa un'imposta sulle transazioni finanziarie;

26.

ricorda che, in conformità del principio della titolarità nazionale, le politiche e i programmi di sviluppo possono avere successo solo se sono guidati dai paesi in via di sviluppo e risultano adeguati alle situazioni e alle esigenze specifiche del paese; sottolinea la necessità di collaborare con la società civile e le comunità locali in questo senso per garantire di far fronte alle esigenze e alle vulnerabilità delle persone;

27.

chiede l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio e la piena trasparenza e responsabilità in materia di finanziamenti dell'UE;

28.

esorta a garantire che gli aiuti dell'UE non prolunghino i conflitti e non facilitino il comportamento predatorio dei regimi autocratici, che sono alla radice di molti dei problemi socioeconomici e dei conflitti politici dell'Africa; sottolinea che occorre perseguire gli interessi comuni e la cooperazione in modo coerente con il diritto internazionale, i valori fondamentali dell'UE e l'obiettivo di sostenere la democrazia, la buona governance e i diritti umani;

29.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad adottare un approccio più coerente e unificato nelle relazioni con il continente africano e a coordinare obbligatoriamente le loro politiche, concentrando i loro sforzi sulla creazione di quadri per le opportunità economiche e l'occupazione;

30.

ritiene che il partenariato dovrebbe coinvolgere tutti i 27 paesi dell'UE e i 55 paesi dell'UA; chiede il pieno coinvolgimento di tutti gli Stati membri dell'Unione, al fine di accrescere la visibilità e promuovere il valore del partenariato tra i cittadini europei e i paesi partner, consentendo così una migliore comunicazione delle azioni e delle ambizioni comuni;

Partner per lo sviluppo umano ed economico

31.

esorta a porre lo sviluppo umano al centro della strategia, garantendo che nessuno sia lasciato indietro, ad attribuire la priorità alla lotta contro la povertà, le disuguaglianze e la discriminazione e a garantire la democrazia, lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani per tutti, con particolare attenzione alle popolazioni più emarginate e vulnerabili; sottolinea che sarebbe opportuno rendere prioritari anche l'accesso ai servizi sociali di base, quali l'alimentazione e i servizi idrici e igienico-sanitari, a sistemi sanitari e a un'istruzione di qualità e alla protezione sociale, nonché la tutela dell'ambiente;

32.

è del parere che sia fondamentale garantire condizioni di lavoro dignitose, rafforzare i diritti sociali, migliorare il dialogo sociale e sul lavoro, porre fine al lavoro minorile e al lavoro forzato e migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

33.

sottolinea con fermezza l'importante ruolo di istituzioni, autorità e infrastrutture statali funzionanti e ritiene che la loro assenza possa costituire un notevole ostacolo allo sviluppo, alla pace e al progresso; sottolinea che la sicurezza, la stabilità e, in ultima istanza, la prosperità e lo sviluppo sostenibile saranno conseguiti nelle regioni interessate solo se verrà perseguita una strategia onnicomprensiva; richiama l'attenzione sull'importanza delle riforme democratiche, della buona governance e del consolidamento dello Stato per lo sviluppo sostenibile; pone in evidenza che la promozione dello Stato di diritto, la lotta alla corruzione e il sostegno dell'accesso alla giustizia contribuirebbero in modo significativo alla realizzazione dei diritti fondamentali dei cittadini in entrambi i continenti;

34.

sottolinea che, mentre alcuni paesi continuano lottare contro la corruzione, l'assenza di una buona governance e di libertà sociali e politiche, molti paesi hanno iniziato la transizione verso le riforme e la democrazia; ricorda che i paesi in transizione sono particolarmente vulnerabili e dovrebbero poter contare sull'UE quando chiedono sostegno; chiede pertanto di fornire un sostegno e un'assistenza ben coordinati a tali paesi per costruire Stati e società più resilienti, affinché le aspirazioni per un cambiamento positivo espresse dai loro popoli siano mantenute e sostenute; suggerisce al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) di istituire gruppi di contatto speciali ad hoc per razionalizzare e facilitare il sostegno a livello di UE verso i singoli paesi in transizione; è del parere che occorrano maggiori sforzi per promuovere sistemi politici multipartitici e inclusivi nonché una governance responsabile e democratica in Africa, soprattutto negli Stati fragili, agevolando i gruppi di lavoro cittadini-governo e il controllo parlamentare, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, per raccogliere i contributi dei cittadini sulle questioni politiche e promuovere le migliori pratiche attraverso scambi tra pari, in modo da migliorare la responsabilità e la reattività del governo, il che è fondamentale per realizzare uno sviluppo sostenibile, affrontare le sfide globali e ridurre il rischio di diffusione dell'instabilità;

35.

sottolinea l'importanza di appoggiare elezioni libere, eque e competitive e processi elettorali credibili; sostiene il coordinamento tra l'UE e l'UA per quanto riguarda le missioni di osservazione elettorale e l'assistenza nel migliorare la capacità dell'UA di svolgere attività di osservazione elettorale a lungo termine, rendendole conformi alle norme internazionali, e la cooperazione bilaterale con i rispettivi paesi e le loro società civili, nel tentativo di pervenire a elezioni inclusive, trasparenti e credibili in Africa; richiama pertanto l'attenzione sulle numerose missioni di osservazione elettorale svolte dall'UE, che godono di un forte sostegno da parte del Parlamento europeo; incoraggia l'UE, le ONG europee, i partiti politici e la società civile a cooperare strettamente con gli omologhi africani, ivi compresi i funzionari pubblici, al fine di dare vita a un dialogo politico sostanziale attraverso l'elaborazione di politiche tematiche, promuovere pratiche consolidate di governance democratica, migliorare la rappresentanza e l'inclusione delle popolazioni emarginate e favorire una partecipazione significativa della società civile e dei cittadini alla vita pubblica a tutti i livelli;

36.

si compiace degli sforzi compiuti per rafforzare i meccanismi di titolarità africana e le normative in materia di protezione dei diritti umani, come la Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli e i suoi protocolli, la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo, la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; apprezza il fatto che tali meccanismi e normative continuino ad assistere i partner africani nell'adeguamento dei loro strumenti e meccanismi per i diritti umani ai principi, alle leggi e alle norme riconosciuti a livello internazionale;

37.

ricorda l'importanza del ruolo della Corte penale internazionale (CPI) nella lotta all'impunità e nel sostegno ai valori di pace, sicurezza, uguaglianza, equità, giustizia e compensazione; chiede all'UE e agli Stati africani di continuare a sostenere lo statuto di Roma e la CPI; chiede a tutti gli Stati africani che ancora non l'abbiano fatto di firmare e ratificare lo statuto di Roma;

38.

sottolinea l'importanza di considerare preminente l'interesse superiore del minore e di promuovere il diritto a un'infanzia serena e al benessere di tutti i bambini; chiede di dedicare urgentemente attenzione alle condizioni di difficoltà ed emarginazione dei minori, in particolare nell'Africa sub-sahariana e in diverse altre zone di conflitto o di povertà estrema, che troppo spesso si vedono negare i diritti fondamentali come l'accesso all'istruzione e alle cure sanitarie di base e, più in generale, il diritto all'infanzia; chiede pertanto la piena attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo;

39.

sottolinea che la popolazione africana è raddoppiata negli ultimi 30 anni e che ci si attende che tale sostenuta crescita demografica prosegua nei prossimi decenni; sottolinea pertanto l'importanza di elaborare una strategia congiunta UA-UE che ponga i bambini e i giovani al centro del partenariato e che tenga conto delle conclusioni del vertice 2017 sulla gioventù;

40.

sottolinea che il modo migliore per emancipare i giovani è quello di sviluppare e promuovere le loro opportunità di crescita, in particolare attraverso le opportunità di lavoro e imprenditorialità, come anche la possibilità di partecipare ai processi democratici e al processo decisionale; ritiene che questa strategia dovrebbe, in particolare, rafforzare le opportunità di scambio e di volontariato per i giovani, incentrando i contatti e i progetti proposti sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile;

41.

invita le istituzioni dell'Unione europea e dell'Unione africana a creare opportunità di tirocinio per i giovani europei all'interno dell'Unione africana e per i giovani africani all'interno dell'Unione europea, al fine di formarli sui rispettivi processi d'integrazione;

42.

invita l'UE a promuovere l'accesso universale di tutti i giovani, nel rispetto delle loro diversità, comprese le ragazze adolescenti e le ragazze con disabilità, a servizi sanitari adeguati ai giovani, tra cui i servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva e all'HIV, che siano equi, accessibili, economicamente abbordabili e basati sulle esigenze, anche in contesti umanitari e di conflitto;

43.

indica che la mancanza di registri di stato civile affidabili in alcuni Stati africani priva molti cittadini di un'esistenza legale ufficiale e, di conseguenza, dei loro diritti civili, della partecipazione ai processi democratici e del diritto di voto; sottolinea che tale carenza comporta la mancanza di statistiche demografiche attendibili e pertinenti;

44.

sottolinea l'importanza di investire in iniziative concrete dell'UE intese a rafforzare i sistemi nazionali africani di registrazione dello stato civile, rendendoli accessibili e garantendone la confidenzialità, e a sostenere i governi africani nell'investire in soluzioni tecnologiche sicure e innovative per agevolare la registrazione delle nascite, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16.9;

45.

ritiene che la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze debbano risultare prioritarie ed essere integrate nel partenariato; esorta pertanto i suoi omologhi a promuovere attivamente il ruolo delle donne nell'economia e nella società e il loro contributo alle stesse, riconoscendone i diritti civili e giuridici, tra cui il diritto di proprietà e il diritto di partecipare a diversi settori economici e politici; accoglie con favore l'ampliamento della rappresentanza femminile in alcune nazioni africane; osserva, tuttavia, che le donne continuano a essere scarsamente rappresentate in diversi paesi del continente africano; sottolinea che il rispetto dei diritti umani delle donne e la loro piena realizzazione costituiscono le fondamenta di una società democratica; ritiene pertanto che tali diritti e obiettivi fondamentali debbano essere conseguiti al fine di costruire una società realmente democratica;

46.

chiede che il GAP III recentemente introdotto intensifichi gli sforzi per porre fine, in particolare, alla violenza di genere, alle mutilazioni genitali femminili e ai matrimoni forzati; invita la Commissione a garantire sinergie tra il partenariato UE-Africa e il GAP III onde raggiungere la parità di genere; chiede che il partenariato UE-Africa ponga l'accento sulla partecipazione delle donne ai processi decisionali; chiede una tabella di marcia comune in relazione agli obiettivi da raggiungere nell'ambito dei diritti delle donne;

47.

sottolinea che l'educazione sessuale completa, in particolare, è fondamentale per favorire la parità di genere, trasformare le norme di genere dannose e prevenire la violenza sessuale, domestica e di genere, così come le gravidanze non desiderate e le infezioni da HIV;

48.

sottolinea che l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, così come il rispetto degli stessi, sono una componente fondamentale del partenariato UE-Africa; constata l'urgente necessità di affrontare il fatto che le conseguenze della crisi del coronavirus hanno ulteriormente limitato l'accesso ai servizi e all'educazione in materia di salute sessuale e riproduttiva e hanno aggravato il problema della discriminazione e della violenza contro le donne e le ragazze; invita la Commissione a dare priorità alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nel nuovo partenariato UE-Africa e a impegnarsi a favore della promozione, protezione e realizzazione del diritto di ogni individuo ad avere il pieno controllo e a decidere liberamente e responsabilmente in merito alle questioni relative alla propria sessualità, alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, senza discriminazioni, coercizioni e violenze;

49.

osserva che le persone con disabilità subiscono ancora diverse forme di discriminazione; chiede che i diritti delle persone con disabilità in Africa siano integrati nella strategia e in tutti gli strumenti finanziari mobilitati e chiede che le persone con disabilità partecipino attivamente alla società e siano sistematicamente coinvolte nell'elaborazione e nell'attuazione di strategie finalizzate a promuovere la loro inclusione, in particolare per quanto concerne l'istruzione, l'imprenditorialità e la trasformazione digitale; ritiene che ciò possa avvenire solo grazie a un significativo impegno delle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di persone con disabilità;

50.

esprime preoccupazione per le persistenti violenze e discriminazioni nei confronti delle persone LGBTI, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle cure sanitarie, e invita entrambi i continenti a intensificare gli sforzi per proteggere i loro diritti;

51.

ricorda il ruolo fondamentale della società civile, comprese le ONG locali, e della libertà di espressione per garantire il corretto funzionamento delle democrazie; rammenta la necessità di riconoscere e promuovere i molteplici ruoli e i contributi delle organizzazioni della società civile; invita entrambi i continenti a garantire un quadro che consenta la partecipazione delle organizzazioni della società civile all'elaborazione e alla valutazione delle politiche a diversi livelli decisionali;

52.

sottolinea il ruolo fondamentale svolto da un settore dei media e della stampa libero e dinamico, e ricorda che esso è indispensabile per garantire un pubblico ben informato in grado di definire le proprie priorità e per aumentare la resilienza contro le notizie false; incoraggia i continui sforzi africani nel settore della libertà dei media e del sostegno ai giornalisti e sottolinea che una stampa libera assume un ruolo importante nella lotta alla corruzione e nella supervisione e responsabilità delle autorità pubbliche;

53.

ricorda che la salute è una condizione necessaria per lo sviluppo umano e che il diritto alla salute è un diritto fondamentale; sottolinea che la natura multidimensionale della salute dovrebbe essere pienamente affrontata; richiama l'attenzione sull'importanza di un ambiente sicuro per la tutela della salute umana e sul fatto che l'approccio «One Health» dovrebbe essere integrato nel futuro partenariato;

54.

sottolinea la necessità di costruire un autentico partenariato nel settore della salute volto a rafforzare i sistemi sanitari valorizzando il ruolo delle comunità; pone in evidenza che lo sviluppo delle capacità dei paesi deve essere alla base della promozione dell'accesso universale a un'assistenza sanitaria adeguata, accessibile e a prezzi abbordabili per tutti, rafforzando l'erogazione pubblica di servizi sanitari;

55.

sottolinea altresì che questo partenariato dovrebbe essere incentrato sulla ricerca e lo sviluppo globali in ambito sanitario e sull'ampliamento della collaborazione UE-Africa in materia di ricerca e innovazione sanitarie, stimolando quindi congiuntamente la capacità di produzione locale di prodotti sanitari, attrezzature sanitarie e medicinali in Africa e in Europa; esorta l'UE, a tal fine, a sostenere i paesi africani, in particolare i paesi meno sviluppati, nell'efficace attuazione della flessibilità volta a tutelare la salute pubblica e prevista dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, come le licenze obbligatorie e le importazioni parallele; incoraggia la creazione di reti tra le comunità scientifiche africane ed europee e gli scambi di competenze ed esperienze, sottolineando altresì la necessità di superare il problema della contraffazione di medicinali;

56.

sottolinea che l'accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari è un prerequisito essenziale per qualsiasi misura volta a migliorare la salute pubblica e a contrastare la trasmissione di malattie, e che esso dovrebbe costituire un elemento fondamentale della cooperazione UE-Africa; insiste sulla necessità di intensificare gli sforzi nel settore della gestione e della governance delle risorse idriche, della costruzione di infrastrutture, nonché della promozione dell'igiene e dell'educazione alla stessa; chiede miglioramenti mirati dell'accesso a tali servizi, in particolare per le popolazioni più vulnerabili e soggette a discriminazioni;

57.

sottolinea i benefici per la salute derivanti dal mantenimento delle vaccinazioni standard in età infantile e invita a potenziare ulteriormente i programmi di vaccinazione; sottolinea che la crisi del coronavirus ha portato alla luce la necessità di garantire l'accesso ai vaccini e alle cure e invita entrambi i continenti a cooperare strettamente per assicurare che tutti possano trarne beneficio;

58.

esprime preoccupazione per l'emergere di un crescente numero di crisi interconnesse, che siano di natura sanitaria, alimentare, ambientale o di sicurezza, di cui si prevede un peggioramento a causa dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità; attira pertanto l'attenzione sull'importanza di rafforzare in modo globale la resilienza delle popolazioni e degli ecosistemi nonché la prevenzione, la preparazione, la sorveglianza, la gestione e le capacità di risposta in relazione alle crisi intersettoriali nell'ambito della futura strategia e della strategia combinata di risposta futura alle pandemie globali; chiede una riflessione più approfondita sui modelli di protezione sociale, il reddito universale e la formalizzazione dell'economia informale e sottolinea l'importanza di promuovere il lavoro dignitoso e il dialogo sociale; incoraggia il sostegno a favore dell'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione nelle situazioni di fragilità, crisi e crisi di lunga durata in quanto elemento fondamentale per garantire la stabilità e il sostentamento;

59.

sottolinea che l'istruzione inclusiva, accessibile e di qualità è un diritto fondamentale e rappresenta in particolare un prerequisito per la protezione dei minori e l'emancipazione delle ragazze, anche nelle situazioni di emergenza;

60.

ricorda che l'Africa ha una delle popolazioni giovani più grandi al mondo, il che rappresenta una sfida enorme in termini di istruzione ma anche una risorsa per il futuro sviluppo del continente; rammenta l'importanza dell'istruzione nel plasmare il ruolo che i cittadini svolgeranno nella società e nel promuovere una crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro; sottolinea che l'analfabetismo e la mancanza di un'istruzione di qualità e di professionisti qualificati rappresentano un ostacolo allo sviluppo sostenibile; evidenzia che l'istruzione per tutti è una questione orizzontale e olistica che riguarda ogni dimensione degli OSS; pone l'accento sull'importanza dell'OSS n. 4.1, che mira a garantire un ciclo completo di insegnamento primario e secondario di una durata di 12 anni gratuito e di qualità per tutti;

61.

ritiene che l'istruzione debba essere una priorità dell'aiuto allo sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati, nonché un pilastro fondamentale del partenariato Africa-UE; chiede che il nuovo partenariato dia priorità alla formazione degli insegnanti e al rafforzamento delle strutture didattiche, in particolare nei paesi fragili e colpiti da conflitti; chiede azioni volte a combattere l'abbandono scolastico, soprattutto nelle zone rurali, in particolare garantendo la disponibilità di mense scolastiche e servizi igienici adeguati; sollecita la promozione della formazione professionale; invita gli Stati a investire massicciamente nelle infrastrutture e nella digitalizzazione per consentire al maggior numero di bambini delle zone sia rurali che urbane di accedere al sistema scolastico;

62.

pone l'accento sulla necessità di far fronte agli ostacoli che le ragazze incontrano nell'accedere a un'istruzione e a una formazione di qualità, sicura e inclusiva a tutti i livelli e in tutti i contesti, inclusi i conflitti e le crisi umanitarie; sottolinea che assicurare un'istruzione «inclusiva» significa garantire il pieno rispetto del diritto di tutti i minori alla parità di accesso all'istruzione, indipendentemente dal genere, dalla condizione socioeconomica, dal contesto culturale e dalla religione, prestando particolare attenzione alle comunità emarginate e ai minori con disabilità;

63.

richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare i legami tra l'istruzione, lo sviluppo delle capacità e l'occupazione nell'ottica di consentire la piena partecipazione dei giovani al mercato del lavoro, in particolare integrando nei programmi didattici le competenze digitali e verdi; sottolinea che l'istruzione e la formazione tecnica e professionale (TVET) di qualità svolgono un ruolo chiave per l'occupazione giovanile e dovrebbero essere incoraggiate; chiede di sostenere il dialogo con il settore privato per favorire l'allineamento della formazione alle esigenze del mercato del lavoro;

64.

invita a istituire reti tra le università africane ed europee e ad accelerare lo scambio di conoscenze; chiede una maggiore mobilità nord-sud e sud-nord nei settori della formazione professionale, delle borse di studio e dei programmi di scambio accademico tra i giovani dell'Africa e dell'UE attraverso, ad esempio, Erasmus ed Erasmus per giovani imprenditori, allo scopo di aiutare i nuovi imprenditori ad acquisire le necessarie competenze per la gestione d'impresa;

65.

esprime rammarico per il fatto che la comunicazione della Commissione trascuri la dimensione della politica culturale estera e il promettente potenziale offerto da un'approfondita collaborazione culturale tra l'Europa e l'Africa; ricorda l'importanza del dialogo culturale tra l'Europa e l'Africa e rileva che le relazioni culturali e il dialogo interculturale possono contribuire a rafforzare la fiducia e a promuovere un senso di appartenenza condiviso all'interno di un partenariato; chiede che sia assicurato il coordinamento tra le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri, le delegazioni dell'UE e i portatori di interessi europei e locali, nonché con la rete degli Istituti di cultura nazionali dell'Unione europea, nell'attuare progetti comuni e azioni congiunte nei paesi terzi sulla base dei principi delle relazioni culturali, che si fondano sul consolidamento della fiducia e della comprensione reciproche mediante il dialogo tra i popoli di Europa e Africa;

66.

rammenta che la cooperazione culturale all'interno dell'UE e con i paesi partner promuove un ordine mondiale basato sul mantenimento della pace e sulla lotta all'estremismo e alla radicalizzazione attraverso il dialogo interculturale e interreligioso in materia di democrazia, Stato di diritto, libertà di espressione, diritti umani e valori fondamentali;

67.

sottolinea l'importanza di promuovere il patrimonio, l'identità culturale, la storia e l'arte dell'Africa; chiede la restituzione dei beni culturali ai paesi africani e la creazione delle condizioni per la restituzione permanente del patrimonio africano all'Africa; invita l'UE e l'Africa a stabilire una «cultura della memoria» che consenta a entrambi i continenti di identificare i retaggi del dominio coloniale nelle relazioni attuali e di negoziare misure appropriate per contrastarli;

68.

rammenta la ricca diversità linguistica del continente africano; invita l'Unione europea e gli Stati membri a preservarla nelle loro relazioni future; ribadisce la necessità di lavorare in stretta collaborazione con l'UNESCO per garantire la conservazione della diversità culturale e linguistica e trovare un terreno comune per la cooperazione;

Partner per una crescita sostenibile e inclusiva

69.

sottolinea che l'Unione europea ha importanti legami economici con gli Stati africani e che tali legami dovrebbero essere ulteriormente rafforzati in futuro al fine di garantire una trasformazione produttiva della regione e lo sviluppo della resilienza; osserva che la Cina ha intensificato la sua presenza in Africa, mentre gli Stati membri dell'UE hanno mostrato solo un interesse molto selettivo per gli scambi commerciali con gli Stati africani e gli investimenti negli stessi, motivo per cui il volume degli scambi tra l'Unione e la maggior parte degli Stati africani rimane relativamente ridotto; sottolinea che l'UE necessita di una base completamente nuova per il suo partenariato economico con l'Africa, il che significa che deve giungere a una nuova realtà in cui l'UE e l'Africa sviluppino un partenariato sostenibile reciprocamente vantaggioso, riorganizzando le relazioni economiche e commerciali in modo da indirizzarle verso la solidarietà e la cooperazione, nonché garantendo il commercio equo ed etico; sottolinea che il presupposto di questo partenariato è un ulteriore sviluppo sostenibile sostanziale in tutti gli Stati africani; evidenzia, in tale contesto, la necessità di fornire investimenti e un sostegno mirato e di rispettare la coerenza delle politiche per lo sviluppo;

70.

ribadisce che l'Africa, in quanto continente ricco di risorse e dotato di economie dinamiche e in fase di sviluppo con elevati livelli di crescita, una classe media in espansione e una popolazione giovane e creativa, offre molte opportunità e ha dimostrato in numerose occasioni che il progresso economico e lo sviluppo sono possibili;

71.

pone l'accento sull'importanza di tener conto di tutte le cause strutturali e dei fattori esterni che generano insicurezza e povertà in Africa, affrontando le cause profonde dei conflitti, della fame, dei cambiamenti climatici, delle disuguaglianze, della mancanza di servizi di base e dei modelli agricoli inadeguati, promuovendo soluzioni politiche e inclusive ai conflitti e attuando un approccio globale incentrato sull'attenuazione delle sofferenze delle fasce più vulnerabili della popolazione;

72.

evidenzia l'importanza di aumentare la produzione interna e le capacità produttive, il che contribuirebbe a ridurre la dipendenza dalle importazioni dall'estero; sottolinea che l'Africa necessita di una trasformazione industriale e infrastrutturale, che sarà realizzabile solo attraverso grandi investimenti sostenibili in cui le modalità pubblico-privato rappresentino un'opzione valida per promuovere lo sviluppo; osserva che il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) dovrebbe finanziare gli investimenti che promuovono uno sviluppo economico e sociale inclusivo e sostenibile, basato sull'accessibilità e sulla progettazione universale per tutti, riconoscendone nel contempo i limiti nei paesi meno sviluppati;

73.

sottolinea che gli investimenti del settore privato dovrebbero andare a vantaggio del mercato e della popolazione locali ed essere rivolti a chi ha scarso accesso ai finanziamenti, garantendo l'inclusione finanziaria dei gruppi emarginati, ad esempio mediante investimenti diretti alle micro, piccole e medie imprese locali e ai modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare le imprese a conduzione familiare;

74.

auspica efficaci meccanismi di monitoraggio e valutazione per garantire il rispetto di tali obiettivi; sottolinea che il rafforzamento della società civile, e quindi l'inclusione di una controparte sociale nelle strutture di investimento, è un aspetto essenziale delle politiche attuate dall'UE verso e con i paesi africani;

75.

ricorda le conclusioni della recente relazione di valutazione sull'EFSD, secondo cui non vi sono prove del potenziale di sviluppo, dell'addizionalità e della titolarità nazionale dei meccanismi di finanziamento combinato;

76.

accoglie con favore l'iniziativa concernente il Patto del G20 con l'Africa, lanciata nel 2017 per promuovere gli investimenti privati in Africa, inclusi quelli nel settore delle infrastrutture, e ritiene che si tratti di una piattaforma adeguata per portare avanti programmi di riforma completi, coordinati e specifici per paese; si compiace del fatto che finora 12 paesi africani abbiano aderito all'iniziativa;

77.

sottolinea che gli scambi e la cooperazione economica UE-Africa dovrebbero attribuire la priorità all'integrazione regionale nel continente africano; invita l'Unione a rafforzare il proprio sostegno a favore delle strategie africane in materia di integrazione e a garantire la coerenza di tale sostegno ai vari livelli (continentale, regionale e nazionale) a cui viene attuato;

78.

invita la Commissione a sostenere l'Africa nel realizzare le sue ambizioni per quanto concerne una zona continentale di libero scambio; accoglie con favore la creazione della zona continentale di libero scambio (ZCLS) per l'Africa e ne sottolinea l'enorme potenziale quale strumento per promuovere il commercio intra-africano e l'integrazione regionale e migliorare l'accesso dell'Africa ai mercati globali; sottolinea che la ZCLS dovrebbe garantire un'integrazione che vada a vantaggio di tutte le popolazioni africane, comprese quelle più emarginate; ricorda che esistono differenze di sviluppo tra i paesi africani di cui occorre tenere conto per non aumentare le disuguaglianze; ritiene che il sostegno dell'UE alla ZCLS debba concentrarsi sull'elaborazione dei quadri normativi onde evitare una «corsa al ribasso» in termini di norme sociali e ambientali; ritiene che la ZCLS e gli attuali sforzi di integrazione regionale offrano una buona opportunità per riequilibrare il regime di investimenti internazionali affinché esso diventi responsabile ed equo e consenta di favorire lo sviluppo sostenibile;

79.

evidenzia che è necessario creare e diversificare le catene del valore intracontinentali in Africa per generare maggiore valore aggiunto all'interno degli stessi Stati africani; sottolinea la necessità di attuare l'assistenza tecnica per la cooperazione frontaliera e altre questioni tecniche ai fini dello sviluppo della catena del valore regionale; osserva che esistono tuttora notevoli ostacoli agli scambi a causa della prevalenza delle barriere tariffarie e di altro tipo, nonché di infrastrutture carenti e di elevati costi di transazione; pone pertanto l'accento sulla necessità di investire in misura significativa nelle infrastrutture di trasporto per agevolare il commercio intra-africano;

80.

sottolinea che l'UE e l'Unione africana condividono un interesse comune riguardo a un sistema commerciale multilaterale stabile e regolamentato incentrato sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

81.

ricorda che una delle principali sfide per i paesi in via di sviluppo è quella di risalire lungo la catena globale del valore tramite la diversificazione economica; invita l'UE ad astenersi dall'adottare una politica commerciale che vieti in generale ai paesi africani di imporre tasse sulle esportazioni di materie prime, nella misura in cui ciò sia compatibile con l'OMC;

82.

ricorda che un commercio libero ed equo con il continente africano è fondamentale per promuovere lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà; invita la Commissione a coinvolgere la società civile a tutti i livelli del dialogo politico, in particolare in fase di preparazione, monitoraggio e valutazione degli accordi commerciali; evidenzia che gli accordi di partenariato economico (APE) e il sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono strumenti importanti delle relazioni commerciali tra l'UE e l'Africa; esorta tuttavia la Commissione a riconoscere le opinioni divergenti sugli APE e a trovare soluzioni concrete per rispondere alle preoccupazioni dei paesi africani, in particolare per quanto concerne le loro priorità in termini di creazione di catene del valore regionali e promozione del commercio intra-africano; ribadisce la sua richiesta relativa alla realizzazione di un'analisi approfondita sull'impatto degli APE;

83.

invita a includere sistematicamente, in tutti gli APE in fase di negoziazione e futuri, meccanismi vincolanti e applicabili per l'attuazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile concernenti le norme in materia di diritti umani, lavoro e ambiente, sottolineando nel contempo che gli accordi devono essere coerenti con le politiche di sviluppo e gli OSS, specialmente per quanto concerne il loro impatto sulla deforestazione, sui cambiamenti climatici e sulla perdita di biodiversità;

84.

osserva che i paesi africani, sebbene costituiscano oltre il 50 % dei beneficiari del sistema di preferenze generalizzate, rappresentano meno del 5 % delle importazioni SPG dell'UE; invita la Commissione a fornire assistenza agli attori economici dei paesi beneficiari per quanto concerne tra l'altro il rispetto delle norme di origine e il superamento degli ostacoli tecnici; deplora che il sistema di preferenze generalizzate non abbia finora contribuito alla diversificazione economica dei paesi beneficiari africani; rinnova il suo invito alla Commissione a valutare la possibilità di ampliare l'elenco dei prodotti che rientrano nel regolamento SPG (9);

85.

invita la Commissione, alla luce del crescente rischio documentato di diffusione di agenti patogeni zoonotici in Africa, a promuovere nei paesi africani norme più rigorose in termini di misure sanitarie e fitosanitarie e di benessere degli animali attraverso la cooperazione e il dialogo a livello normativo;

86.

rileva che gli investimenti privati e i partenariati pubblico-privato sono essenziali per la realizzazione degli OSS e per lo sviluppo del settore privato locale e devono essere compatibili con i diritti umani, le norme in materia di lavoro dignitoso e ambiente, gli obiettivi climatici internazionali e la transizione verde, e che dovrebbero in via prioritaria soddisfare le esigenze di finanziamento delle piccolissime imprese e delle PMI; accoglie con favore, in tale ottica, gli sforzi compiuti dalla Commissione per rendere l'«Alleanza Africa-Europa» un pilastro centrale delle relazioni economiche tra i due continenti;

87.

osserva che le PMI e le imprese a conduzione familiare svolgono un ruolo importante per lo sviluppo delle economie locali; rileva che le PMI costituiscono un volano essenziale per la creazione di posti di lavoro e rappresentano il 95 % delle imprese in Africa; ritiene che la strategia debba conferire priorità all'imprenditorialità e all'accesso ai finanziamenti, creando al contempo un ambiente imprenditoriale affidabile; reputa inoltre che il sostegno al settore privato locale sarà determinante nella ripresa post COVID-19; prende atto delle opportunità offerte dall'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) dell'UE nel promuovere la cooperazione tra le imprese e favorire le joint venture con le imprese africane, il che aumenterebbe non solo la visibilità delle opportunità commerciali, ma promuoverebbe altresì l'accesso indispensabile ai finanziamenti e alle tecnologie attraverso il trasferimento di know-how;

88.

sottolinea che un partenariato Africa-UE relativo al settore privato dovrebbe includere disposizioni efficaci in materia di finanza responsabile; ricorda che devono ancora essere compiuti notevoli progressi per evitare abusi da parte delle imprese e sottolinea pertanto che nell'ambito del partenariato UE-Africa si dovrebbe individuare chiaramente quale importante priorità il rispetto dei principi della responsabilità sociale delle imprese, dei diritti umani e della dovuta diligenza ambientale;

89.

sottolinea che le imprese europee sono responsabili delle loro catene di approvvigionamento; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa ambiziosa sugli obblighi vincolanti di dovuta diligenza in materia di diritti umani, diritti sociali e ambiente per le imprese dell'UE; esorta la Commissione a garantire, nell'elaborazione di tali proposte, che esse si applichino all'intera catena di approvvigionamento e corrispondano agli orientamenti dell'OCSE in materia di responsabilità sociale e diritti umani negli scambi commerciali, che siano compatibili con le norme dell'OMC e che, dopo un'attenta valutazione, risultino funzionali e applicabili a tutti gli operatori del mercato, comprese le PMI, e comprendano disposizioni che consentano l'accesso alla giustizia per le parti lese;

90.

sottolinea che gli investimenti privati mobilitati dovrebbero aggiungersi, e non sostituirsi, all'impegno dei paesi sviluppati ad assegnare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), riservando lo 0,15-0,2 % dell'RNL ai paesi meno sviluppati;

91.

è del parere che la strategia UE-Africa debba includere altresì misure volte ad assistere i paesi africani nella conversione della loro ricchezza di risorse minerarie in risultati reali in termini di sviluppo e chiede una revisione dell'efficacia delle misure esistenti, anche per quanto concerne il discutibile sfruttamento dell'Africa da parte di Cina e Russia; invita la Commissione e i partner africani dell'UE ad attuare correttamente le misure previste dal regolamento sui minerali originari di zone di conflitto (10) e a pubblicare senza indugio l'elenco delle imprese al di fuori dell'UE che non soddisfano i requisiti stabiliti da tale regolamento; sottolinea i punti di forza dell'Europa (ossia trasparenza, alta qualità dei beni e dei servizi e governance democratica) ed è convinto che l'attrattiva di questi valori fondamentali rappresenti un'alternativa convincente ai modelli autoritari;

92.

osserva l'importanza di attuare la African Mining Vision (Prospettiva africana in materia di sfruttamento minerario) adottata nel 2009 dai capi di Stato e di governo africani per garantire uno sfruttamento trasparente, equo e ottimale delle risorse minerarie;

93.

rammenta che il settore estrattivo svolge un ruolo importante nelle economie di numerosi paesi africani ed è associato a un'interdipendenza ineguale in termini di risorse con l'Europa, cui si dovrebbe porre rimedio affrontando la questione dei flussi illeciti in uscita di gettito fiscale e royalties nel settore estrattivo attraverso la direttiva sulla trasparenza (11) e la direttiva contabile (12);

94.

manifesta preoccupazione per il numero crescente di cause di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) avviate nei confronti degli Stati africani, in particolare da parte di imprese europee; invita i governi e le imprese dell'UE ad astenersi dall'utilizzare l'ISDS e a porre fine alle numerose cause ISDS avviate nei confronti di paesi africani;

95.

ritiene che questo partenariato debba sostenere l'imprenditoria femminile e giovanile nelle zone rurali e urbane e che a tal fine sia essenziale promuovere la parità di accesso alle risorse economiche e produttive, come i servizi finanziari e i diritti fondiari; chiede lo sviluppo di scambi tra le imprenditrici africane ed europee attraverso piattaforme che consentano la creazione di reti, lo scambio di esperienze e lo sviluppo di progetti comuni;

96.

ricorda che la posizione delle donne può essere rafforzata includendo negli accordi commerciali norme rigorose in materia di genere e commercio; invita a tale riguardo la Commissione ad assistere l'Unione africana nell'attuazione della strategia sulla parità di genere e l'emancipazione femminile e ad attuare misure che contribuiscano al conseguimento della parità di genere nei suoi accordi commerciali con i paesi africani;

97.

sottolinea che l'Africa deve far fronte a enormi restrizioni di bilancio nel contrastare le conseguenze socioeconomiche della pandemia; ricorda che alcuni paesi africani spendono di più per il rimborso del debito che per i servizi sanitari; ritiene necessario esaminare in dettaglio la possibilità di alleviare gli oneri insostenibili del debito che comportano gravi perdite in termini di servizi pubblici e misure previdenziali; prende atto dell'annuncio del G20 relativo a una moratoria temporanea sul rimborso del debito per i paesi in via di sviluppo più deboli, che rappresenta un primo passo nella giusta direzione; ribadisce l'invito rivolto ai creditori privati a partecipare all'iniziativa a condizioni paragonabili e incoraggia il G20, il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca mondiale, nonché le banche multilaterali di sviluppo, ad andare oltre in termini di alleviamento del debito e a esplorare ulteriormente le opzioni in termini di sospensione dei pagamenti del servizio del debito; chiede, più in generale, la creazione di un meccanismo multilaterale di rinegoziazione del debito per far fronte sia all'impatto della crisi sia alle necessità di finanziamento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; sottolinea la necessità di collegare le misure di alleviamento del debito con un'ulteriore mobilitazione dell'APS nonché di dare la priorità ai finanziamenti basati sulle sovvenzioni come opzione standard, in particolare per i paesi meno sviluppati;

98.

pone l'accento sull'importanza di sostenere i paesi africani nel rafforzare la loro capacità di mobilitare risorse interne al fine di aumentare gli investimenti nei servizi pubblici di base; ricorda che i flussi finanziari illeciti rappresentano il doppio dell'APS ricevuto dai paesi africani, per un totale di circa 50 miliardi di USD all'anno, e hanno un impatto drammatico sullo sviluppo e sulla governance del continente; invita l'UE a sostenere ulteriormente i partner africani nel miglioramento della governance, nella lotta alla corruzione, nell'aumento della trasparenza dei loro sistemi finanziari e fiscali e nella creazione di adeguati meccanismi di regolamentazione e monitoraggio;

99.

raccomanda che l'UE e l'UA assicurino una migliore attuazione e applicazione degli strumenti esistenti di lotta alla corruzione nazionali e internazionali avvalendosi delle nuove tecnologie e dei servizi digitali; invita l'UE ad adottare un rigoroso quadro normativo in materia di corruzione;

Partner per un patto verde UA-UE

100.

ricorda che i paesi africani e le loro popolazioni sono particolarmente colpiti dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici; rammenta che, secondo il Centro per la ricerca sull'epidemiologia dei disastri (CRED), nel 2019 quasi 16,6 milioni di africani sono stati colpiti da eventi meteorologici estremi, un aumento del 195 % rispetto al 2018; sottolinea la necessità di porre la protezione del clima e dell'ambiente al centro del partenariato, in linea con l'impegno dell'UE nei confronti dell'accordo di Parigi e della Convenzione sulla diversità biologica; ricorda di aver chiesto che il 45 % della dotazione del futuro NDICI sia dedicato a questi obiettivi;

101.

esprime preoccupazione per il modo in cui i cambiamenti climatici potrebbero invertire lo sviluppo umano e compromettere le prospettive di sviluppo dei paesi africani fragili e a basso reddito e sottolinea che si tratta di un fattore di rischio di destabilizzazione, violenza e conflitto; sottolinea che l'UE dovrebbe offrire un sostegno finanziario e tecnico concreto, prevedibile, responsabile e a lungo termine ai paesi africani per rafforzare in egual misura le loro strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (attraverso progetti incentrati sull'agricoltura sostenibile, l'adattamento basato sugli ecosistemi e città sostenibili), con particolare attenzione alla prevenzione del rischio di catastrofi e alle comunità svantaggiate;

102.

sottolinea il ruolo fondamentale della diplomazia dell'acqua, dato che a causa dei cambiamenti climatici l'acqua rischia di diventare una risorsa sempre più scarsa; sottolinea la necessità di una più efficace diplomazia climatica, che promuova i legami tra politica climatica nazionale, estera e internazionale;

103.

chiede il sostegno dell'UE per aiutare i paesi africani ad attuare e accrescere l'ambizione dei loro contributi determinati a livello nazionale nel contesto dell'accordo di Parigi e del quadro di Sendai, garantendo loro finanziamenti adeguati per l'adattamento, la mitigazione, le perdite e i danni, nonché le loro strategie e piani d'azione nazionali in materia di biodiversità; sottolinea che, affinché tale sostegno sia efficace, il futuro partenariato UE-Africa per la transizione deve basarsi sul principio delle responsabilità comuni ma differenziate e sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, garantendo nel contempo una transizione verde che sia giusta e inclusiva;

104.

sottolinea che un cambiamento di modello nei paesi africani, fondato su soluzioni basate sulla natura, dovrebbe essere incoraggiato da strategie di adattamento; chiede che sia promossa la partecipazione inclusiva delle parti interessate anche allo sviluppo e all'attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale, ai piani nazionali di adattamento e ai piani nazionali di investimento agricolo;

105.

sottolinea la prospettiva e le esigenze uniche dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS) per quanto riguarda la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

106.

insiste inoltre sulla necessità di includere una dimensione di genere nell'azione per il clima, date le particolari conseguenze dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale per le donne e le ragazze; invita i partner africani ed europei a dare maggiore risalto, nel futuro partenariato UE-Africa, al ruolo che le donne possono svolgere nel guidare le loro comunità verso pratiche più sostenibili e nel partecipare al processo decisionale sulla mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

107.

chiede la rapida attuazione di una «diplomazia del patto verde», con la creazione di una task force sulla dimensione esterna del Green Deal europeo, che dovrebbe formulare raccomandazioni per un patto verde UA-UE, coinvolgendo le autorità locali e le organizzazioni della società civile, nell'ambito di un approccio multilivello e multipartecipativo; ritiene che questo patto dovrebbe sostenere, in particolare, l'adozione di quadri normativi che consentano la transizione verso economie verdi, lo sviluppo dell'economia circolare e la creazione di posti di lavoro nei settori sostenibili;

108.

sottolinea l'importanza della cooperazione regionale e della cooperazione attraverso l'assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e di buone pratiche; insiste sull'importanza di comunicare meglio i futuri rischi climatici e di catastrofi e di promuovere il trasferimento legale di tecnologie rispettose del clima; invita l'UE, a tal fine, a promuovere l'adozione di una dichiarazione sui diritti di proprietà intellettuale e sui cambiamenti climatici, analoga alla dichiarazione di Doha del 2001 sull'accordo TRIPS e la salute pubblica;

109.

sottolinea la necessità di politiche e progetti di innovazione sostenibile che consentano agli Stati africani di compiere un salto di qualità rispetto alle tecnologie più datate e inquinanti con l'obiettivo specifico della sostenibilità ecologica e sociale e invita, a tale riguardo, a studiare in che modo il salto di qualità possa contribuire a tali obiettivi negli Stati africani;

110.

ricorda che l'Africa ospita una biodiversità eccezionale; esprime profonda preoccupazione per l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e l'impatto della riduzione della biodiversità sui livelli di resilienza; esprime particolare preoccupazione per il fatto che in Africa il ritmo della deforestazione stia accelerando; ricorda che la distruzione delle foreste tropicali africane comporta una perdita irreversibile di biodiversità e dei pozzi di assorbimento del carbonio nonché la distruzione delle abitazioni e degli stili di vita delle comunità indigene che vivono nelle foreste; ricorda che le foreste contribuiscono in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi climatici, proteggono la biodiversità e prevengono la desertificazione e l'estrema erosione del suolo;

111.

chiede che si tenga conto del legame tra salute pubblica e biodiversità, in linea con l'approccio «One Health»; accoglie con favore l'annuncio dell'iniziativa NaturAfrica, che punta a proteggere la fauna selvatica e gli ecosistemi, e la revisione del piano d'azione contro il traffico illegale di specie selvatiche; sottolinea che l'iniziativa NaturAfrica dovrebbe essere realizzata in consultazione con tutte le parti interessate, con particolare attenzione ai diritti delle comunità locali, delle popolazioni indigene e delle donne; ritiene che suddetta iniziativa dovrebbe sostenere i governi africani e le popolazioni locali nell'affrontare i principali fattori di perdita di biodiversità e di degrado ambientale in modo olistico e sistematico, anche offrendo sostegno per la buona gestione di reti di zone protette; esorta l'UE e l'Africa a riconoscere e a tutelare i diritti delle popolazioni indigene alla proprietà e al controllo consuetudinario delle loro terre e delle loro risorse naturali, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e nella Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e a rispettare il principio del consenso libero, previo e informato;

112.

chiede che siano stanziate risorse adeguate per attuare le raccomandazioni degli studi della Commissione del 2015 dal titolo «Larger than elephants: Inputs for an EU strategic approach to wildlife conservation in Africa» (Oltre gli elefanti: elementi di un approccio strategico dell'UE alla conservazione della fauna selvatica in Africa) e «Study on the interaction between security and wildlife conservation in Sub-Saharan Africa» (Studio sulle interazioni tra sicurezza e conservazione della fauna selvatica nell'Africa subsahariana);

113.

ritiene che gli sforzi di conservazione, in particolare delle foreste, della fauna selvatica e degli ecosistemi marini e costieri, debbano essere intensificati attraverso quadri normativi, risorse sufficienti e dati scientifici accompagnati da azioni di ripristino e di gestione degli ecosistemi; invita l'UE e l'Africa a svolgere un ruolo guida nella conclusione di un ambizioso accordo globale, in occasione della 15a Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica;

114.

ricorda che gli oceani sono la principale fonte di proteine; ricorda l'importanza di adoperarsi per una migliore governance degli oceani, anche per quanto riguarda lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura sostenibili e di un'economia blu, che sono vettori di sviluppo; sottolinea che la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata deve essere una priorità, al fine di limitare l'impatto ambientale e preservare la sostenibilità degli stock ittici nonché il reddito dei pescatori;

115.

chiede espressamente alla Commissione di monitorare espressamente le attività legate alla pesca industriale che possono rappresentare una minaccia per l'approvvigionamento delle popolazioni locali che utilizzano le risorse ittiche tradizionali, ma rischiano anche di sbilanciare il buono stato ecologico degli stock ittici;

116.

ricorda che l'Africa è la regione meno elettrificata del mondo e sottolinea che l'accesso all'energia non è uniforme nel continente africano; osserva che l'accesso a un'energia a prezzi accessibili, affidabile, sostenibile e moderna è uno strumento essenziale per lo sviluppo economico e sociale, anche nelle zone rurali; chiede che sia valorizzato il potenziale del continente africano per quanto riguarda la produzione di energie rinnovabili;

117.

incoraggia pertanto l'UE e gli Stati membri a promuovere e rafforzare la cooperazione con i partner africani nei settori dell'energia e del clima in conformità agli obiettivi del Green Deal; incoraggia la Commissione a elaborare un piano ambizioso per l'attuazione di un partenariato per l'energia sostenibile e ricorda a tal fine che le energie rinnovabili e l'efficienza energetica sono elementi cruciali per colmare il divario di accesso all'energia nel continente africano, garantendo al tempo stesso la necessaria riduzione delle emissioni di biossido di carbonio; invita l'UE e i rispettivi paesi africani ad avvalersi delle possibilità offerte da partenariati energetici reciprocamente vantaggiosi per la produzione di idrogeno a partire da fonti di energia rinnovabili;

118.

sottolinea l'importanza di convogliare gli investimenti verso un'economia senza emissioni di carbonio sviluppando fonti di energia rinnovabili e facilitando il trasferimento di tecnologie, compresa la produzione decentrata di energia, tecnologie su piccola scala per la produzione di energia rinnovabile ed energia solare che soddisfino la domanda locale di energia, anche per quanto riguarda le infrastrutture e la connettività;

119.

sottolinea che l'urbanizzazione del continente africano rappresenta un'opportunità per ripensare la pianificazione urbana e introdurre soluzioni sostenibili per le città, e che tale aspetto dovrebbe essere oggetto di un dialogo più intenso con gli enti locali e regionali e di cooperazione e di scambio di migliori pratiche tra i due continenti, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture verdi, gli approcci basati sugli ecosistemi, la gestione dei rifiuti e i sistemi igienico-sanitari, e con sforzi particolari per coinvolgere i giovani e i gruppi emarginati; invita a sostenere lo sviluppo di trasporti urbani sostenibili finalizzati a una maggiore inclusione delle comunità e all'accessibilità, comprese le scuole e i centri medici;

Partner per un'agricoltura sostenibile e resiliente

120.

sottolinea l'importanza cruciale del settore agroalimentare nell'economia africana e per la creazione di opportunità di lavoro dignitose e sostenibili nelle zone rurali; sottolinea che ciò riguarda nella maggior parte dei casi le piccole proprietà e le aziende agricole a conduzione familiare; rileva l'importanza di promuovere e potenziare misure e strumenti volti a sostenere una maggiore qualità e diversificazione dei prodotti e la modernizzazione sostenibile delle pratiche agricole, nonché condizioni di lavoro sicure e disposizioni volte a rafforzare la resilienza degli agricoltori; ritiene che lo sviluppo di un settore agricolo sostenibile e delle zone rurali debba essere al centro delle relazioni UE-Africa;

121.

si compiace che il nuovo partenariato UE-Africa sostenga lo sviluppo di pratiche agricole rispettose dell'ambiente; ricorda che la capacità dell'agroecologia di conciliare le dimensioni economica, ambientale e sociale della sostenibilità è stata riconosciuta da importanti relazioni dell'IPCC e dell'IPBES nonché dalla valutazione globale dell'agricoltura condotta dalla Banca mondiale e dalla FAO (IAASTD); sottolinea l'importanza di promuovere l'agroecologia, l'agroforestazione, la produzione locale e sistemi alimentari sostenibili incentrati sulla messa a punto di catene di approvvigionamento brevi nel quadro delle politiche nazionali, ma anche dei forum internazionali, al fine di garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale per tutti nonché aumentare la produttività del settore agricolo in modo sostenibile, nonché la sua resilienza dinanzi ai cambiamenti climatici;

122.

invita l'UE a tener conto delle conclusioni della Task Force per l'Africa rurale sulla necessità di investimenti nelle catene alimentari africane, con particolare attenzione alle materie prime a valore aggiunto; e invita l'UE e gli Stati membri a collaborare attivamente con i partner africani per creare sinergie tra la strategia UE-Africa e le politiche del Green Deal, in particolare la dimensione esterna della strategia «dal campo alla tavola»;

123.

sottolinea che l'uso dei pesticidi nell'agricoltura intensiva in Africa, oltre a causare danni ambientali, può incidere sulla salute dei lavoratori che hanno un accesso molto limitato alla formazione in materia di protezione fitosanitaria e all'assistenza sanitaria; chiede l'introduzione di misure per l'istruzione e la formazione in materia di approcci fitosanitari sostenibili e di alternative ai pesticidi nonché la massima riduzione dell'esposizione a sostanze pericolose; denuncia il fatto che l'UE applica due pesi e due misure per quanto riguarda i pesticidi, consentendo l'esportazione di sostanze pericolose vietate nell'UE verso i paesi africani e altri paesi terzi; chiede pertanto la modifica delle vigenti norme dell'UE al fine di eliminare tale incoerenza giuridica, in linea con la Convenzione di Rotterdam del 1998 e il Green Deal;

124.

è seriamente preoccupato per l'elevata dipendenza degli Stati africani dalle importazioni alimentari, soprattutto dall'Unione europea, in particolare laddove tali importazioni sono costituite da prodotti sovvenzionati il cui basso prezzo rappresenta una concorrenza dannosa per l'agricoltura su piccola scala in Africa;

125.

manifesta preoccupazione per l'esportazione, sostenuta dalla politica agricola comune, di latte in polvere europeo verso l'Africa occidentale, considerato che la triplicazione delle esportazioni registrata da quando l'UE ha revocato le sue quote latte nel 2015 ha prodotto conseguenze disastrose per i pastori e gli agricoltori locali che non sono in grado di competere; invita la Commissione a elaborare soluzioni con i governi e le parti interessate africane;

126.

ricorda che la fame e l'insicurezza alimentare sono nuovamente in aumento in tutto il mondo e continueranno ad aumentare se non saranno adottate misure tempestive, e che l'Africa è molto lontana dal raggiungere l'obiettivo di azzerare la fame (OSS 2) nel 2030; ricorda che la fine della malnutrizione in tutte le sue forme e l'OSS n. 2 dovrebbero essere considerati prioritari nel nuovo partenariato, con particolare attenzione alle persone che si trovano nelle situazioni più vulnerabili;

127.

sottolinea che la COVID-19 e la conseguente crisi economica e chiusura delle frontiere, le infestazioni di locuste e la desertificazione hanno peggiorato la già difficile situazione della sicurezza alimentare in Africa e hanno messo in luce le vulnerabilità del sistema alimentare globale; sottolinea le potenzialità dei mercati locali e regionali per affrontare le attuali carenze del sistema alimentare;

128.

chiede che in via prioritaria il partenariato UE-Africa concentri i propri sforzi nel settore dell'agricoltura sulla salvaguardia del diritto dei paesi africani alla sovranità alimentare e sul rafforzamento della loro sicurezza alimentare, nonché sul rafforzamento della loro capacità di soddisfare le esigenze nutrizionali delle loro popolazioni;

129.

ricorda l'importanza della trasformazione rurale e del rafforzamento delle catene del valore locali, regionali e trasparenti per consentire la creazione di occupazione sostenibile, evitare violazioni dei diritti umani e mitigare i cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di sostenere i giovani e le donne, in particolare attraverso la formazione, l'accesso al credito e ai mercati; invita a coinvolgerli nella formulazione delle politiche agricole a di sostenere l'azione collettiva attraverso le organizzazioni dei piccoli produttori;

130.

sottolinea il ruolo essenziale delle donne africane delle zone rurali nelle economie agricole e rurali in tutto il continente africano, in particolare per quanto riguarda la sicurezza alimentare; ricorda che quasi la metà del lavoro agricolo in Africa è svolto da donne, le quali sono per lo più piccole agricoltrici o agricoltrici di sussistenza e non dispongono del necessario accesso alle informazioni, al credito, alla terra, alle risorse o alla tecnologia; incoraggia l'avanzamento dei diritti di successione per le donne e le ragazze e invita l'UE a sostenere i paesi partner, in particolare per quanto riguarda il loro riconoscimento del pieno diritto delle donne ai diritti fondiari;

131.

sottolinea che le donne che lavorano nell'agricoltura di sussistenza devono affrontare ulteriori ostacoli alla tutela della sovranità alimentare a causa della rigorosa protezione di cui le nuove varietà vegetali godono negli accordi commerciali grazie alla Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (Convenzione UPOV);

132.

ricorda l'importanza di sostenere le piccole aziende agricole e la pastorizia e altri sistemi di produzione alimentare locale e/o tradizionale al fine di rafforzare la loro resilienza e sostenere il loro contributo alla sicurezza alimentare, alla gestione sostenibile delle risorse e alla conservazione della biodiversità;

133.

chiede che siano affrontare le tensioni sociali tra le popolazioni agricole sedentarie e le comunità pastorali nomadi, specialmente nelle regioni in cui i conflitti etno-religiosi si sovrappongono;

134.

sottolinea l'importanza della ricerca e dell'innovazione per incoraggiare pratiche agricole sostenibili ed ecosistemi agricoli e sistemi alimentari produttivi nelle terre aride; chiede a questo proposito una maggiore fiducia nel contributo che le conoscenze tradizionali della popolazione africana possono apportare a una transizione giusta, specialmente per quel che riguarda le pratiche agricole, la pesca e la tutela delle foreste, responsabilizzando così le popolazioni africane e le comunità locali;

135.

incoraggia lo scambio di conoscenze e migliori pratiche tra gli agricoltori europei e africani, in particolare i contatti tra giovani agricoltori, donne e rappresentanti delle comunità rurali sui metodi di produzione sostenibili e la protezione della biodiversità anche in ambito associativo;

136.

sostiene la proposta della task force per l'Africa rurale di istituire un programma di gemellaggio fra Europa e Africa che colleghi organismi del settore agricolo degli Stati membri dell'UE e dei paesi partner africani con l'obiettivo di condividere buone prassi sostenibili e promuovere le relazioni fra partner simili e fortemente impegnati;

137.

sottolinea l'importanza di integrare nel partenariato UE-Africa la protezione e la promozione del diritto delle comunità locali di accedere e controllare le risorse naturali, come i terreni e l'acqua; denuncia l'ampiezza dell'accaparramento dei terreni in Africa; evidenzia che tale pratica brutale è incompatibile con qualsiasi obiettivo di sovranità alimentare e mette a repentaglio la sopravvivenza delle comunità rurali africane; sottolinea l'importanza di avviare un processo inclusivo con l'obiettivo di garantire l'effettiva partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle comunità locali allo sviluppo, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche e delle azioni relative all'accaparramento dei terreni; chiede che tutti i progetti che promuovono la tutela dei diritti fondiari, anche nel commercio, rispettino gli orientamenti volontari sulla governance responsabile della terra, della pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance on Tenure, VGGT) e che siano introdotte misure atte a garantire che detti progetti non mettano a repentaglio i diritti fondiari dei piccoli agricoltori;

138.

si rammarica del fatto che non venga riconosciuta l'importanza strategica dei pascoli, che coprono circa il 43 % del suolo africano e rappresentano pertanto importanti pozzi di assorbimento del carbonio; chiede alla Commissione di sviluppare, insieme alle comunità e ai portatori di interessi locali, una strategia volta a ottimizzare tale potenziale mediante una gestione sostenibile dei pascoli, ad esempio quella praticata dai pastori;

139.

osserva che i diritti di pascolo e i terreni per il pascolo di proprietà collettiva, ad esempio, si configurano come diritti d'uso della terra tradizionali basati sul diritto consuetudinario e non su diritti di proprietà sanciti per iscritto; sottolinea tuttavia l'importanza essenziale di proteggere tali diritti consuetudinari per le popolazioni rurali;

Partner nel rendere la digitalizzazione una leva per l'inclusione e lo sviluppo

140.

sottolinea che la trasformazione digitale rappresenta un'enorme leva di sviluppo per l'accesso all'istruzione, alla formazione, all'occupazione e alla sanità, nonché per la modernizzazione del settore agricolo, la capacità del settore pubblico di fornire servizi digitali quali l'identificazione elettronica, la sanità elettronica o l'eGovernment e la partecipazione al processo decisionale politico, i diritti umani e la libertà di espressione, ma può anche comportare il rischio di minare la democrazia, compromettere i diritti civili e umani e aumentare le disuguaglianze; sottolinea che la trasformazione digitale deve sostenere un accesso a Internet a prezzi accessibili, equo e inclusivo, nonché l'utilizzo e la creazione di servizi di tecnologia digitale che rispettino le pertinenti norme e orientamenti internazionali e nazionali;

141.

sottolinea che occorre tenere debitamente conto del divario digitale; sottolinea la necessità di considerare prioritario l'accesso alla connettività Internet per la maggior parte delle comunità africane emarginate, onde evitare il sorgere di un enorme divario tra la popolazione rurale e quella urbana; reputa necessario colmare il divario digitale di genere al fine di guidare una trasformazione digitale realmente inclusiva; incoraggia le donne e le ragazze a sviluppare le loro potenzialità per quanto riguarda le nuove tecnologie;

142.

ricorda l'impatto negativo che la violenza online contro le donne e le ragazze e l'incitamento all'odio sessista, il bullismo online, la xenofobia, la disinformazione e la stigmatizzazione possono avere sull'inclusione sociale e invita i partner africani ed europei ad affrontare tali questioni nell'ambito del partenariato UE-Africa; sottolinea la necessità di garantire che l'istruzione e l'alfabetizzazione digitale siano olistiche e includano competenze trasversali come il pensiero critico e la comprensione interculturale;

143.

sottolinea che la produzione di rifiuti elettronici a livello mondiale pone problemi per l'attuazione dell'Agenda 2030, in particolare per quanto riguarda la salute e l'ambiente; invita l'UE e l'Africa a intensificare i loro sforzi per sviluppare investimenti responsabili, in modo da contribuire a ridurre al minimo la produzione di rifiuti elettronici, prevenire lo scarico illegale e il trattamento improprio dei rifiuti elettronici, promuovere l'uso efficiente delle risorse e il riciclaggio nonché creare posti di lavoro nei settori della riqualificazione e del riciclaggio;

144.

sostiene la digitalizzazione e la modernizzazione dell'amministrazione pubblica degli Stati africani, segnatamente allo scopo di sviluppare registri di stato civile affidabili, fornire documenti di identità sicuri e favorire lo scambio di dati; sottolinea che tutti i dati scambiati devono essere soggetti alle pertinenti leggi sulla protezione dei dati personali e di tutela della vita privata; invita l'UE a lavorare in sinergia con le nazioni africane nell'ottica di elaborare norme globali per la protezione dei dati che, a loro volta, contribuiranno a combattere la criminalità e a rafforzare reciprocamente le economie;

145.

sottolinea che l'innovazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e alla transizione verde; evidenzia che il partenariato dovrebbe favorire la ricerca e l'innovazione nonché l'accessibilità e la fruibilità dei servizi digitali, al fine di promuovere la coesione e l'inclusione sociale; ricorda, tuttavia, che la transizione digitale non può avvenire senza l'accesso all'energia e che l'irregolarità dell'approvvigionamento energetico nelle zone rurali costituisce un ostacolo significativo all'accesso ai servizi digitali;

146.

sottolinea che la crisi della COVID-19 ha provocato un'accelerazione della trasformazione digitale in Africa; saluta con favore l'impegno dell'UA a costruire un mercato unico digitale; invita l'UE a sostenere la creazione di un'industria digitale africana e di un quadro normativo adeguato per sviluppare il commercio online e la protezione dei dati sulla base delle norme più rigorose esistenti fornendo assistenza tecnica, incentivando gli investimenti nelle infrastrutture digitali e nell'imprenditorialità e rafforzando i partenariati con i portatori di interessi governativi, economici, del mondo accademico e scientifico e della società civile;

147.

sottolinea che, secondo la relazione 2019 delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, rimangono molte sfide da affrontare per la realizzazione degli OSS, in particolare in Africa, in termini di accesso all'alimentazione, all'energia, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, all'istruzione e alla salute; ritiene che l'assistenza finanziaria e gli investimenti debbano mirare principalmente al soddisfacimento di quei bisogni umani fondamentali che rimangono un prerequisito per eliminare la povertà e per compiere progressi in termini di benessere umano, soprattutto in un momento in cui le risorse pubbliche sono sempre più limitate da richieste concorrenti, come la salute e l'istruzione;

148.

sottolinea l'importanza di raccogliere dati disaggregati accurati e comparabili e analisi statistiche, nel rispetto dei diritti alla protezione dei dati e alla vita privata, per poter prendere decisioni informate, in particolare nei settori dell'agricoltura, della gestione delle risorse naturali e della governance nonché della salute a livello nazionale e decentrato;

149.

sottolinea la necessità di trarre vantaggio dalla trasformazione digitale per incoraggiare gli scambi tra i due continenti, in particolare tra i giovani e la società civile, mediante piattaforme;

150.

invita l'UE e i paesi africani a intensificare gli sforzi congiunti per garantire che l'economia digitale sia sostenibile sul piano sociale e ambientale, nonché per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di stabilire norme fiscali moderne, eque ed efficienti per l'economia digitale;

Partner per una mobilità e una migrazione reciprocamente vantaggiose

151.

riconosce il ruolo svolto dalle complesse sfide e opportunità derivanti dai movimenti migratori sia in Europa che in Africa per la prosperità e lo sviluppo di entrambi i continenti e sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione in tale ambito; ricorda che negli ultimi anni la questione migratoria ha dominato le relazioni Africa-UE e che ciò può avere avuto un effetto negativo sulla percezione reciproca dei due continenti; sottolinea che la migrazione rappresenta uno strumento di reciproco sviluppo sostenibile per entrambe le regioni;

152.

ricorda che fino all'80 % di tutti i migranti internazionali provenienti da paesi africani si spostano all'interno del continente africano; rileva che i paesi africani ospitano gran parte del totale dei rifugiati e degli sfollati interni di tutto il mondo, la cui situazione, già vulnerabile, è stata ulteriormente aggravata dalla crisi della COVID-19; chiede una condivisione delle responsabilità a livello globale per i rifugiati;

153.

è del parere che occorra porre l'accento sulla dimensione umana della migrazione e prestare una particolare attenzione ai gruppi più svantaggiati di migranti; chiede l'adozione di un partenariato UE-Africa in materia di migrazione e mobilità che ponga al centro la dignità umana dei rifugiati e dei migranti e che sia fondato sui principi di solidarietà, responsabilità condivisa e rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, unionale e nazionale nonché sul diritto in materia di rifugiati;

154.

ricorda che occorre intraprendere azioni specifiche per salvaguardare i migranti dal pericolo di morte, scomparsa e separazione familiare e per prevenire le violazioni dei loro diritti, tra cui azioni atte a difendere il principio del non respingimento e l'interesse superiore del minore;

155.

sottolinea la necessità di affrontare, attraverso finanziamenti adeguati, le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, quali l'instabilità politica, la povertà, la mancanza di sicurezza, anche sul versante dell'approvvigionamento alimentare, la violenza e gli effetti negativi dei cambiamenti climatici;

156.

ritiene che il successo del partenariato dipenderà dal sostanziale rafforzamento delle opportunità di mobilità tra le varie componenti della società africana e di quella europea e che il partenariato dovrebbe essere concepito in modo sostenibile, per creare un afflusso piuttosto che una fuga di cervelli; ritiene che una politica dei visti più aperta e un aumento dei finanziamenti destinati al programma Erasmus+ contribuirebbero utilmente al conseguimento di tale obiettivo;

157.

sottolinea l'importanza di definire una vera politica di migrazione circolare che consenta ai lavoratori qualificati e non di beneficiare di uno scambio di conoscenze professionali e della mobilità tra l'UE e l'Africa, facilitando il ritorno delle persone ai paesi di origine; reputa opportuno privilegiare le domande ricevibili di permessi di lavoro nell'UE provenienti dai paesi di origine e di transito (ad esempio attraverso le ambasciate o per via elettronica) al fine di dissuadere i migranti dal ricorrere a percorsi di migrazione irregolare e alleggerire la pressione esercitata sui sistemi di asilo e di migrazione;

158.

ricorda che la mobilità dei lavoratori può costituire una delle risposte alle sfide demografiche, come pure alle carenze e agli squilibri del mercato del lavoro, cui l'UE deve far fronte; chiede lo sviluppo di canali di migrazione sicuri e legali e la promozione di un approccio più armonizzato, completo e a lungo termine alla migrazione legata al lavoro a livello europeo, sulla base di un approccio di partenariato che possa recare beneficio a entrambi i partner nel lungo termine; sottolinea l'importanza di rafforzare il dialogo Africa-UE in materia di migrazione e mobilità e il partenariato Africa-UE in materia di migrazione, mobilità e occupazione;

159.

condanna con forza il traffico e la tratta di esseri umani; chiede di intensificare gli sforzi per rintracciare e combattere le reti criminali di trafficanti e ricerca la cooperazione con i paesi africani in tale lotta; auspica a tal proposito uno sforzo globale e multidisciplinare e un coordinamento a tutti i livelli in cooperazione con i governi locali, compresa la cooperazione internazionale tra le forze dell'ordine; ritiene che la lotta contro i responsabili del traffico e della tratta di esseri umani debba essere condotta congiuntamente dalle due parti e con il sostegno di Europol, tra gli altri;

160.

esorta l'UE e le nazioni africane a collaborare alla realizzazione di una campagna d'informazione efficace e di ampia portata sui rischi e sui pericoli legati alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti, in modo da evitare che le persone mettano in pericolo la propria vita per entrare irregolarmente nell'UE;

161.

sottolinea che occorre un impegno coerente dell'UE per garantire che la cooperazione nella lotta alla migrazione irregolare o nella gestione integrata delle frontiere non abbia ripercussioni negative sui quadri esistenti in materia di mobilità regionale nel continente africano o sui diritti umani; ricorda che qualsiasi partenariato in materia di migrazione e mobilità deve tener conto dei due patti globali in materia di migrazione e di rifugiati (il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare e il patto globale sui rifugiati);

162.

ritiene che la frammentazione delle normative nazionali in materia di migrazione per motivi di lavoro nell'UE, unitamente alla complessità e al carattere altamente burocratico delle procedure, costituisca un deterrente al ricorso ai canali di migrazione legale verso l'Unione; raccomanda l'introduzione di una procedura di candidatura europea armonizzata e non burocratica nel quadro del partenariato UE-Africa;

163.

ribadisce che occorre istituire operazioni specifiche e congiunte di ricerca e soccorso civile a livello europeo per porre fine alla perdita di vite umane in mare;

164.

invita l'UE a intensificare i suoi impegni in materia di reinsediamento e gli altri canali legali per le persone bisognose di protezione internazionale, nonché a rafforzare altrettanto i propri impegni politici e finanziari per sostenere i partner africani nello sviluppo di approcci sostenibili per i rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi, in particolare cooperando con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e altre agenzie delle Nazioni Unite, in modo da rafforzare la cooperazione allo sviluppo e fornire assistenza diretta alle organizzazioni umanitarie nelle vicinanze delle zone abbandonate dai rifugiati;

165.

raccomanda l'armonizzazione dei meccanismi regionali per la protezione degli sfollati per calamità e cambiamenti climatici, in linea con l'Agenda per la protezione degli sfollati transfrontalieri nel contesto dei disastri e cambiamenti climatici, la Piattaforma sugli sfollamenti dovuti a calamità e la Convenzione di Kampala;

166.

sottolinea la necessità di garantire procedure di asilo eque e accessibili per le persone che necessitano di protezione internazionale sia nell'Unione europea che nei paesi africani, come pure di rispettare il principio di non respingimento in linea con il diritto internazionale e dell'UE; ritiene che qualsiasi accordo stipulato con i paesi di origine e di transito debba garantire la piena protezione delle vite umane, della dignità e dei diritti umani;

167.

sottolinea l'importanza di garantire l'efficacia, l'equità e il giusto processo nella politica di rimpatrio, nel rilascio di lasciapassare consolari e nella conclusione di accordi di riammissione, privilegiando il rimpatrio volontario e garantendo la piena protezione e il totale rispetto dei diritti e della dignità delle persone; chiede un forte impegno dell'UE nelle fasi precedenti e successive al rimpatrio per facilitare un reinserimento sostenibile dei rimpatriati;

168.

incoraggia la costante cooperazione con l'OIM e altre agenzie delle Nazioni Unite per fornire un ulteriore sostegno ai rifugiati e agli sfollati interni;

169.

osserva che nel mandato di negoziato dell'UE relativo all'accordo post-Cotonou si sono moltiplicati i riferimenti alla migrazione, in particolare per quanto riguarda il contenimento della migrazione irregolare, mentre invece il mandato di negoziato relativo all'accordo ACP pone l'accento sull'eliminazione della povertà, la promozione della migrazione legale, l'importanza dei flussi di rimesse, la necessità che i rimpatri e le riammissioni siano volontari e l'esclusione del ricorso all'aiuto allo sviluppo per negoziare controlli restrittivi alle frontiere; chiede alla Commissione di tenere conto delle priorità dei paesi africani in materia di migrazione per creare un vero «partenariato tra pari»;

Partner per la sicurezza

170.

osserva che la risoluzione dei conflitti di lunga durata richiede l'adozione di azioni comuni da parte degli attori umanitari e dello sviluppo e dei partner con un livello elevato di legittimità e credibilità a livello locale; invita pertanto l'UE a promuovere, nella sua risposta, un approccio basato sul nesso tra azione umanitaria e sviluppo, ponendo l'accento su una forte titolarità locale;

171.

si compiace del fatto che l'UE ritenga la pace e la sicurezza in Africa una condizione chiave per lo sviluppo sostenibile e che l'Unione sia impegnata a «garantire all'Africa un maggiore sostegno in collaborazione con la comunità internazionale»; condivide il parere secondo cui la questione della sicurezza in Africa è di grande importanza per lo sviluppo del continente con il sostegno di organizzazioni regionali e internazionali, mentre gli Stati africani sono in primo luogo garanti della propria sicurezza; invita pertanto l'UE a proseguire gli sforzi per cooperare con i partner africani nell'ulteriore sviluppo di un'architettura africana di pace e sicurezza (APSA) per raggiungere la pace e la stabilità a lungo termine e superare le crisi e i conflitti nel continente attraverso un approccio integrato che si avvalga di tutti gli strumenti disponibili, compreso il sostegno allo sviluppo delle capacità africane di sicurezza e di difesa e alle relative operazioni militari, alle missioni civili e ai progetti di consolidamento della pace e di smilitarizzazione, nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e dell'indipendenza e sovranità dei paesi africani, nonché con il sostegno alle iniziative dell'UA, alle organizzazioni regionali come l'ECOWAS e il G5 Sahel; incoraggia gli Stati membri a prendere parte alle missioni e alle operazioni dell'UE e plaude agli sforzi bilaterali volti a contribuire alla stabilità e alla pace; esorta in tal senso il Consiglio ad approvare immediatamente lo strumento europeo per la pace al fine di fornire un'assistenza più completa ai partner africani nelle regioni colpite dai conflitti; pone l'accento sull'importanza della cooperazione multilaterale e, in particolare, trilaterale tra l'UA, l'UE e le Nazioni Unite nell'ambito della sicurezza locale, regionale e internazionale, nonché sul ruolo degli attori della società civile negli sforzi di mantenimento e consolidamento della pace; ricorda, in tale ottica, che la riforma del settore della sicurezza, la riforma della giustizia, la buona governance, la responsabilità democratica e la protezione dei civili costituiscono una condizione preliminare affinché le popolazioni ripongano fiducia nei loro governi e nelle forze di sicurezza; sottolinea inoltre il nesso civile-militare e la necessità di razionalizzare meglio entrambe le componenti delle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); è a favore dell'approccio sempre più proattivo adottato dalle organizzazioni di sicurezza cooperative regionali ai fini della completa operatività dell'APSA, che mette a disposizione dell'Unione africana e delle organizzazioni regionali gli strumenti necessari a prevenire, gestire e risolvere i conflitti; elogia, in particolare, iniziative come il G5 Sahel, visto il suo ruolo sempre più centrale nelle azioni decisive intraprese dalle nazioni africane per garantire la pace e la sicurezza nel loro vicinato, e invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere il sostegno politico, finanziario, operativo e logistico al G5 Sahel; sottolinea che, per garantire livelli di sicurezza e di sviluppo appropriati, i paesi africani devono disporre di adeguate capacità in tutti i settori essenziali, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza e la difesa; invita l'UE a coordinare le iniziative di sviluppo e sicurezza in cui è coinvolta nel continente africano, nell'ambito di una strategia integrata che includa la buona governance, la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e l'uguaglianza di genere, prestando una particolare attenzione alle regioni in cui le vulnerabilità e le tensioni sono più marcate; plaude alla cooperazione instaurata tra l'Unione europea e l'Africa nella lotta al terrorismo e ai gruppi armati, conformemente al diritto internazionale; chiede, nel contesto delle politiche di lotta al terrorismo, l'istituzione di processi decisionali più trasparenti, una maggiore aderenza a un approccio basato sui diritti umani e un maggiore impegno con le comunità interessate dalle suddette misure;

172.

sottolinea il ruolo importante svolto dal Sahel sotto il profilo strategico e della sicurezza; esprime, in quest'ottica, il suo pieno appoggio alla creazione, nel 2014, del G5 Sahel, come anche alla forza congiunta del G5 (G5 Force Conjointe), istituita nel 2017 per contrastare le minacce per la sicurezza nella regione;

173.

sottolinea l'urgente necessità che l'UE affronti l'inasprirsi dell'insurrezione terroristica nel Mozambico settentrionale, che ha già causato più di 1 000 morti e costretto circa 200 000 persone ad abbandonare le proprie case, e che minaccia seriamente di diffondersi anche alla regione dell'Africa australe; esorta il VP/AR a offrire il sostegno dell'UE al Mozambico e ai suoi cittadini; sottolinea che la mancanza di una risposta dell'UE può indurre altri attori internazionali ad assumere il ruolo guida cui l'UE ambisce nel continente;

174.

esprime preoccupazione per il fatto che il Botswana, il Ghana, l'Uganda e lo Zimbabwe figurino nella lista nera aggiornata dell'UE dei paesi che presentano carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e invita i paesi summenzionati ad adottare immediatamente le misure necessarie per conformarsi ai requisiti della legislazione prevista e per attuarla (ovvero il regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione (13)); si compiace del fatto che l'Etiopia e la Tunisia, dopo aver intrapreso una serie di riforme, siano state depennate dalla lista nera;

175.

sottolinea che i mandati della missione della PSDC sono completi e mirano, tra l'altro, a promuovere la riforma del settore della sicurezza, a portare avanti la riforma della giustizia, a rafforzare la formazione militare e di polizia nonché a favorire la vigilanza; sottolinea l'urgente necessità di migliorare la politica di comunicazione delle missioni PSDC e la pianificazione strategica globale dell'UE al fine di aumentare la visibilità delle azioni dell'UE e del suo obiettivo di salvaguardare la sicurezza e il benessere delle popolazioni africane;

176.

sottolinea il ruolo speciale delle entità religiose in Africa che svolgono regolarmente attività di mediazione durante i conflitti, con le quali occorre dialogare e cooperare, in special modo nelle zone di conflitto, dato che il dialogo interreligioso può contribuire alla pace e alla riconciliazione;

177.

prende atto che la comunicazione congiunta mira a rafforzare il sostegno dell'UE agli sforzi di pace in Africa attraverso una forma di cooperazione più strutturata e strategica, incentrata sulle regioni africane in cui le tensioni sono più marcate, e chiede che sia data la priorità a strategie specifiche nelle zone di conflitto; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a continuare la condivisione di responsabilità con le organizzazioni e i partner internazionali, compresi gli alleati e gli Stati africani che rappresentano alleati affidabili contro il terrorismo, come il Kenya, il Marocco, la Nigeria, il Ghana e l'Etiopia; invita al consolidamento delle relazioni dell'UE con questi Stati cardine; invita l'UE a continuare ad assistere i partner africani nello sviluppo di capacità delle loro istituzioni e forze di sicurezza, in modo da fornire ai loro cittadini servizi di sicurezza e di contrasto efficaci e sostenibili, anche attraverso lo strumento europeo per la pace e le sue missioni PSDC, e invita l'UE a concentrare l'attenzione su un approccio integrato ai conflitti e alle crisi che agisca in tutte le fasi del ciclo di un conflitto, a partire dalla prevenzione fino alla risposta, per arrivare alla gestione e risoluzione dei conflitti;

178.

sottolinea che l'obiettivo del sostegno dell'UE al settore della sicurezza africana è quello di incoraggiare la titolarità africana in materia di sicurezza e di difesa; ritiene che l'Unione africana e gli Stati africani siano attori chiave con i quali l'UE è significativamente impegnata per raggiungere di concerto obiettivi in materia di sviluppo sostenibile e sicurezza umana; accoglie con grande favore, a tal proposito, i piani dell'Unione africana di inviare 3 000 soldati a sostegno del G5 Sahel, e lo interpreta come un segnale del fatto che l'UA e l'UE stanno in effetti perseguendo obiettivi di sicurezza analoghi, basati su obiettivi e responsabilità condivisi; si compiace, a tal proposito, delle osservazioni formulate dal VP/AR Borrell al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 28 maggio 2020, quando ha parlato di «trovare soluzioni africane ai problemi africani»;

179.

ribadisce il proprio sostegno alle missioni di pace delle Nazioni Unite nel continente africano e invita i principali attori, in particolare gli Stati Uniti d'America, la Russia, la Cina e il Regno Unito, a unirsi agli sforzi profusi dall'UE per mediare e promuovere la cooperazione e la pace sostenibile in tutto il continente africano; ribadisce a tale riguardo la volontà dell'UE di apportare un maggiore sostegno alle missioni delle Nazioni Unite e di migliorare il coordinamento tra le diverse missioni delle Nazioni Unite e dell'UE;

180.

si compiace del calo decisivo nella pirateria al largo delle coste dell'Africa orientale e occidentale registrato a seguito degli sforzi di sicurezza marittima internazionale profusi, che fungono da precedente per la cooperazione di sicurezza europea, africana e transatlantica;

181.

ritiene importante che l'UE continui ad adoperarsi per costruire Stati e società più resilienti attraverso lo sviluppo delle capacità e le riforme del settore della sicurezza, nonché attraverso lo strumento europeo per la pace e le sue missioni PSDC, e si concentri su un approccio integrato ai conflitti e alle crisi che agisca in tutte le fasi del ciclo di un conflitto;

182.

ricorda la minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata transnazionale, dai disordini civili e dalla criminalità interna per gli Stati fragili e post-bellici, che lottano per garantire la sicurezza necessaria ai cittadini; sottolinea, in quest'ottica, l'importanza di una forza di polizia nazionale e regionale ben addestrata; osserva, tuttavia, che le forze di polizia spesso non dispongono di una formazione e di attrezzature adeguate e, soprattutto, non sempre hanno un legame adeguato con la popolazione locale o godono della sua fiducia; sottolinea pertanto l'importanza di rafforzare e costruire strutture professionali di polizia e chiede, tra l'altro, un maggiore sostegno sul piano concettuale, logistico e amministrativo nei confronti del meccanismo di cooperazione di polizia dell'Unione africana creato nel 2014 ad Algeri; ritiene che la cooperazione in questo settore contribuirà anche a promuovere la capacità delle missioni di mantenimento della pace e a incentivare la componente di polizia dell'APSA;

183.

osserva che il mondo dell'informazione in Africa sta subendo una crescente influenza da parte degli avversari dell'UE sulla scena globale; invita, a tale proposito, il SEAE e la Commissione ad affrontare attivamente il problema della mancanza di una voce europea all'interno delle società africane e a contrastare le narrazioni false, promuovendo in maniera più efficace l'approccio europeo e i valori democratici presso il popolo africano; osserva che ciò richiede una migliore comunicazione strategica incentrata sulle regioni e sui paesi chiave, come pure l'istituzione di un'unità speciale responsabile di tali azioni che operi in stretta collaborazione con le delegazioni dell'UE;

184.

sottolinea i pericoli della proliferazione delle armi illecite di piccolo calibro e rammenta che tali armi non dichiarate e per lo più detenute illegalmente non solo minacciano la sicurezza e la protezione delle comunità, ma sono utilizzate anche da pericolose reti criminali transnazionali coinvolte in varie forme di traffico, tra cui il traffico di armi, esseri umani e droghe illegali;

185.

sollecita la prosecuzione delle riunioni consultive congiunte e annuali del Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea e del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, con l'obiettivo di ampliare la portata della cooperazione attraverso visite congiunte sul campo, sessioni congiunte, lo sviluppo di una comprensione comune e di analisi condivise sulle situazioni di crisi, nonché con l'obiettivo di vagliare le possibilità di un'azione congiunta in fase precoce come soluzione ottimale per stabilire un partenariato strategico attuabile;

186.

ricorda che l'Africa ospita il più alto numero di operazioni di sostegno alla pace al mondo, alle quali apporta il maggiore contributo in termini di truppe e polizia; sottolinea la necessità di adattare le operazioni di sostegno alla pace in tutta l'Africa alla nuova realtà della COVID-19, in modo da proteggere adeguatamente sia i cittadini che il personale delle suddette operazioni; rileva la necessità di garantire un finanziamento adeguato per le suddette missioni, in considerazione del timore di un'imminente crisi economica e di una riduzione dei finanziamenti disponibili;

187.

invita l'UE ad assicurare che le missioni PSDC siano pianificate in modo efficace, responsabile e solido, con operazioni efficienti e mandati più forti, legati a una sostanziale volontà politica, il cui obiettivo sia risolvere i conflitti anziché congelarli;

188.

incoraggia il SEAE ad essere più presente, per mezzo di delegazioni dell'UE, in tutto il continente, in particolare nei principali Stati membri dell'UA, in modo da favorire ulteriormente le relazioni bilaterali e regionali dell'UE e garantire uno scambio adeguato con i pertinenti portatori di interessi; sottolinea che questi stretti legami rappresentano la base per garantire partenariati globali adeguati e ben strutturati nonché risposte ad hoc; invita il SEAE a migliorare significativamente la sua strategia in materia di media e comunicazione, non solo come strumento di sensibilizzazione in merito agli sforzi profusi dall'UE nelle rispettive regioni, ma anche per accrescere la consapevolezza e il sostegno tra i cittadini dell'UE ai fini di una maggiore cooperazione UE-Africa;

189.

ricorda l'importanza di coordinare la strategia UE-Africa con le Nazioni Unite, la NATO, l'OSCE e altri paesi che condividono gli stessi orientamenti, come gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Regno Unito, l'Australia e il Giappone;

o

o o

190.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 66.

(2)  GU C 349 del 17.10.2017, pag. 11.

(3)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 27.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0173.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2019)0298.

(6)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 2.

(7)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 101.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2019)0084.

(9)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).

(11)  Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13).

(12)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(13)  Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell’allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1).


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/106


P9_TA(2021)0109

Strategia dell'UE per il turismo sostenibile

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile (2020/2038(INI))

(2021/C 494/09)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 195,

visto l'articolo 349 TFUE, che istituisce un regime specifico per le regioni ultraperiferiche,

visto l'articolo 174 TFUE,

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 su turismo e trasporti nel 2020 e oltre (1),

viste la comunicazione della Commissione, del 13 maggio 2020, sul turismo e i trasporti nel 2020 e oltre (COM(2020)0550) e l'adozione del pacchetto turismo e trasporti,

vista la comunicazione della Commissione, del 27 maggio 2020, dal titolo «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (COM(2020)0456) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Identifying Europe's recovery needs» (Individuare le esigenze di ripresa dell'Europa) (SWD(2020)0098),

vista la relazione della Commissione, dell'11 giugno 2020, sull'economia blu dell'UE,

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sull'impatto negativo del fallimento della Thomas Cook sul turismo dell'UE (2),

viste le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2019 relative alla competitività del settore del turismo quale propulsore di crescita sostenibile, occupazione e coesione sociale nell'UE per il prossimo decennio,

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — posizione del Parlamento in vista di un accordo (3),

vista la comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, dal titolo «Una nuova agenda europea per la cultura» (COM(2018)0267),

vista la comunicazione della Commissione, del 24 ottobre 2017, dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (COM(2017)0623),

vista la decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (4),

visti la comunicazione della Commissione, del 20 febbraio 2014, dal titolo «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo» (COM(2014)0086) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 30 marzo 2017, sul turismo nautico (SWD(2017)0126),

viste la comunicazione della Commissione, del 2 giugno 2016, dal titolo «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» (COM(2016)0356) e la risoluzione del Parlamento del 15 giugno 2017 in proposito (5),

visto il pilastro europeo dei diritti sociali (6),

vista la dichiarazione di Cork 2.0 del 5 e 6 settembre 2016,

vista la sua risoluzione del 29 ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa (7),

vista la sua posizione dell'8 settembre 2015 sul tema «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa» (8),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 giugno 2010, dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(2010)0352),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sull'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo (9),

viste le sue risoluzioni del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (10) e del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020 (11),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere del Comitato delle regioni, del 18 settembre 2020, dal titolo «Verso un turismo più sostenibile per le città e le regioni dell'UE»,

visto il parere del comitato economico e sociale europeo, del 18 settembre 2020, sul turismo e i trasporti nel 2020 e oltre,

visti i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0033/2021),

A.

considerando che il turismo è un'attività trasversale che ha un ampio impatto sull'ambiente, sul clima e sull'economia dell'UE nel complesso e, in particolare, sulla crescita economica, sull'occupazione e sullo sviluppo sociale e sostenibile delle regioni;

B.

considerando che il settore del turismo impiega direttamente e indirettamente 27 milioni di persone, pari all'11,2 % dell'occupazione totale dell'UE, e che nel 2019 ha generato il 10,3 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'UE; che il turismo contribuisce a promuovere una struttura regionale equilibrata, ha un impatto positivo sullo sviluppo regionale e dovrebbe contribuire alla conservazione della biodiversità, del benessere sociale e della sicurezza economica delle comunità locali;

C.

considerando che la catena del valore del turismo rappresenta uno dei principali ecosistemi industriali europei individuati dalla Commissione e che si tratta di una catena complessa costituita dai quattro vettori chiave e strettamente interconnessi del trasporto, dell'alloggio, dell'esperienza e dell'intermediazione; che il successo dell'industria risiede nel grado di influenza tra questi quattro vettori; che il turismo incide sui cambiamenti climatici contribuendo all'8 % delle emissioni mondiali di CO2 (12); che il settore del turismo comprende un'ampia varietà di professioni e di servizi; che il settore è dominato principalmente da piccole e medie imprese (PMI) la cui attività genera occupazione e ricchezza nelle regioni che dipendono fortemente da tale settore;

D.

considerando che nel 2018 il 51,7 % delle strutture ricettive turistiche era ubicato in aree costiere e marine, che sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, mentre il 32,9 % di tali strutture si trovava in zone rurali; che le regioni ultraperiferiche sono caratterizzate dalla loro notevole lontananza, insularità e forte dipendenza economica e sociale dai settori del turismo e dei trasporti, che le rendono ancora più vulnerabili agli effetti della pandemia di COVID-19;

E.

considerando che i settori del turismo e dei trasporti sono stati tra i più colpiti dalla COVID-19; che almeno sei milioni di posti di lavoro sono a rischio nell'UE, in particolare tra i lavoratori stagionali e quelli in situazioni vulnerabili; che le limitazioni ai viaggi introdotte in risposta alla pandemia continuano a colpire duramente il turismo mondiale ed europeo e che gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) mostrano un calo degli arrivi turistici internazionali del 70 % nel 2020; che nel quadro di Next Generation EU la Commissione ha individuato un'esigenza di investimenti di base per l'ecosistema del turismo pari a 161 miliardi di EUR, ossia il 22 % della carenza complessiva di investimenti nell'UE; che la crisi della COVID-19 ha avuto un grave impatto su tutte le modalità di trasporto, in particolare sulla connettività aerea, e ha generato una riduzione dei servizi aerei che in alcuni casi ha comportato la soppressione di rotte; che quest'ultimo effetto ha inciso in modo particolare sulle regioni ultraperiferiche e insulari dell'UE, per le quali l'accessibilità e la connettività sono essenziali; che la crisi della COVID-19 ha lasciato milioni di passeggeri e consumatori in una situazione di incertezza in merito ai loro diritti, con domande di rimborso complesse e spesso prive di risposta; che per il futuro del settore è fondamentale ripristinare la fiducia dei consumatori;

F.

considerando che l'articolo 195 TFUE stabilisce che l'Unione dovrebbe coordinare e completare l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione nel settore; che gli Stati membri affrontano sfide e opportunità comuni nel settore del turismo, ad esempio la prevenzione e la gestione delle crisi, l'avanzamento verso la transizione digitale e verde, la sostenibilità socioeconomica e ambientale, la creazione di posti di lavoro di qualità, il perfezionamento e la formazione professionali dei lavoratori e il sostegno alle PMI;

G.

considerando che le misure a vantaggio del settore del turismo e dei viaggi sono più efficaci quando adottate nell'ambito di una strategia coordinata dell'Unione, tenendo conto, nel contempo, delle esigenze e delle specificità nazionali e regionali;

H.

considerando che il settore si è impegnato ad accelerare e attuare misure e azioni volte a renderlo più sostenibile e resiliente e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'impronta ecologica e degli obiettivi del Green Deal europeo, in particolare la neutralità climatica, entro il 2050;

I.

considerando che si stanno compiendo progressi nel settore della mobilità dolce e dei relativi itinerari, quale risposta al desiderio dei consumatori europei di opportunità turistiche più ecologiche e più vicine alla natura;

J.

considerando che un sistema di trasporto collettivo efficiente, sicuro, multimodale e sostenibile contribuirebbe in maniera positiva all'economia connessa al turismo, ai viaggi di diporto e all'ospitalità, poiché consente soluzioni sostenibili e flessibili per la mobilità in tutta l'UE, contribuendo a preservare gli ecosistemi naturali e gli ambienti urbani e naturali locali;

K.

considerando che l'Anno europeo delle ferrovie dovrebbe rappresentare un quadro ideale per le iniziative volte a rafforzare il turismo sostenibile con l'obiettivo di potenziare l'attrattiva delle destinazioni turistiche;

L.

considerando che lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e dei suoi collegamenti con le zone urbane, locali e costiere svolgeranno un ruolo cruciale nel fornire soluzioni di trasporto sostenibili, alternative e flessibili per i viaggi e il turismo;

M.

considerando che nuove tendenze nel settore del turismo emergono principalmente grazie alla digitalizzazione, tra cui forme alternative di turismo come l'ecoturismo, l'agriturismo e il turismo rurale e il turismo medico;

Ricostruire: i piani di risposta all'impatto della COVID-19

1.

sottolinea che l'epidemia di COVID-19 ha paralizzato il settore del turismo dell'UE, esercitando una pressione senza precedenti sul suo ecosistema; evidenzia che un sostegno finanziario continuo a breve termine è essenziale per la sopravvivenza del settore, in particolare alla luce della seconda e della terza ondata della pandemia; ritiene, tuttavia, che l'attuale crisi debba condurre la Commissione e gli Stati membri a riconoscere appieno l'importanza del settore del turismo, a integrarlo pienamente nei suoi piani di sviluppo europei e nazionali, a rafforzare la qualità della sua offerta, rendendolo più sostenibile e accessibile per tutti, e ad avviare investimenti pubblici e privati attesi da tempo nella digitalizzazione e nell'ammodernamento complessivo del settore;

2.

chiede che gli Stati membri mettano in atto pienamente e senza indugio criteri comuni e coordinati per i viaggi sicuri, quali adottati dal Consiglio nella sua raccomandazione su un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione (13), facilitando nel contempo l'impiego del modulo UE per la localizzazione dei passeggeri, ove possibile in formato digitale, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati; sottolinea l'importanza di app facoltative, interoperabili e anonime di tracciamento, localizzazione e allerta, utilizzando lo sportello di interoperabilità della Commissione, che non impieghino i dati raccolti per altri scopi, ad esempio a fini commerciali o di applicazione della legge, e di fissare criteri di igiene comuni nei principali nodi di trasporto;

3.

chiede che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) svolga un monitoraggio e continui a pubblicare in maniera tempestiva una mappa con codice cromatico dei paesi e delle regioni dell'Unione, comprese le isole (laddove siano disponibili informazioni sufficienti) nell'ottica di offrire ai viaggiatori e alle imprese una risposta coordinata ed efficiente; invita gli Stati membri a promuovere la diffusione della mappa attraverso le emittenti nazionali per garantire che essa raggiunga anche i cittadini con un accesso limitato o inesistente alla banda larga;

4.

invita gli Stati membri, in linea con la raccomandazione della Commissione sulle strategie di test per la COVID-19 (14) e con gli orientamenti dell'ECDC e dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, a istituire un protocollo UE comune e non discriminatorio per la sicurezza sanitaria riguardo ai test prima della partenza, che dovrebbero essere affidabili e accessibili, comprese le tecnologie di test rapidi, i test PCR e altri; chiede che la quarantena rimanga un'extrema ratio ma che, ove applicabile, la sua durata sia ridotta a un numero minimo di giorni e armonizzata su tutto il territorio dell'Unione; sottolinea che qualsiasi limitazione della libertà di circolazione deve essere proporzionata, temporanea e chiaramente connessa alla pandemia di COVID-19; sottolinea che, al fine di attuare correttamente il protocollo, tutti gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti attraverso finanziamenti dell'UE; invita gli Stati membri a coordinare la gestione dei test nelle diverse fasi durante i periodi di viaggio;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare in via prioritaria un certificato comune di vaccinazione e un sistema di riconoscimento reciproco delle procedure di vaccinazione a fini medici, che dovrebbero essere introdotti parallelamente alla distribuzione dei vaccini, preservando nel contempo il diritto delle persone alla riservatezza e alla protezione dei dati; ritiene che una volta che i vaccini siano stati messi a disposizione del pubblico e vi siano prove scientifiche sufficienti che le persone vaccinate non trasmettono il virus, il certificato potrebbe essere considerato, ai fini del viaggio, un'alternativa ai test PCR e ai requisiti di quarantena, pur mantenendo la necessità di rispettare le misure sanitarie in vigore, come indossare mascherine in pubblico e osservare il distanziamento sociale; sottolinea che è necessario e importante ripristinare la libertà di circolazione nell'UE e garantire un graduale ritorno alla normalità per i settori dei trasporti e del turismo;

6.

accoglie con favore il portale «Re-open EU» ed esorta gli Stati membri a fornire alla Commissione informazioni chiaramente comprensibili sull'applicazione o sulla revoca di future restrizioni alla libera circolazione non appena tali modifiche siano decise, al fine di garantire che il portale sia affidabile per i viaggiatori; invita la Commissione a presentare una app mobile per meglio diffondere le informazioni e a continuare a fornire informazioni in tempo reale sullo stato delle frontiere e sui servizi di trasporto e turismo disponibili nei paesi dell'UE, comprese informazioni sulle misure di salute e sicurezza pubbliche e altre informazioni pertinenti; ritiene che gli Stati membri dovrebbero integrare questo portale dell'UE con informazioni sui punti di contatto nelle rispettive destinazioni, ad esempio sotto forma di un sito web pubblico e di uno sportello d'informazione;

7.

invita la Commissione ad avviare una campagna di comunicazione dell'UE ad hoc sui viaggi e il turismo attraverso un «Marchio UE del turismo», volto a promuovere i viaggi nell'UE e a ripristinare la fiducia dei cittadini nei viaggi e nel turismo durante la pandemia di COVID-19;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre una codificazione cromatica comune e criteri comuni per i viaggi verso i paesi terzi attraverso il riconoscimento reciproco di misure comparabili di protezione dalla COVID-19 in tutte le modalità di trasporto, ma soprattutto nei settori del trasporto aereo e marittimo; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un sistema di allerta rapida che, tramite nuove tecnologie, avverta i turisti in modo agile in merito a eventuali minacce per la salute nelle destinazioni in paesi terzi; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere gli operatori turistici nell'organizzazione di esperienze di viaggio in zone scelte dei paesi terzi, rispettando nel contempo rigorosi protocolli sanitari che riducano al minimo il rischio di contagio;

9.

esorta la Commissione a introdurre un sigillo di certificazione dell'igiene dell'UE, che dovrebbe essere sviluppato congiuntamente dall'ECDC e dagli Stati membri e dovrebbe certificare le attività turistiche, garantendo il rispetto di norme igieniche minime per la prevenzione e il controllo del virus della COVID-19 e di altre possibili infezioni; ritiene che tale marchio dovrebbe mirare a stabilire norme sanitarie a livello europeo che contribuirebbero a ripristinare la fiducia dei consumatori nel settore del turismo e, in tal modo, al suo rilancio, evitando nel contempo oneri amministrativi per le microimprese e le PMI;

10.

si rammarica che lo strumento Next Generation EU non preveda il finanziamento diretto del settore del turismo e invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a includere i settori del turismo e dei viaggi nei loro piani per la ripresa e nell'iniziativa REACT-EU, sempre nel rispetto delle norme ambientali e sociali; sottolinea che, sebbene sia importante che le azioni a titolo dello strumento per la ripresa e la resilienza siano ammissibili retroattivamente per sostenere il settore e prevenire i fallimenti, esse non sono di per sé sufficienti; invita la Commissione ad adottare misure specifiche in relazione alle regioni europee nelle quali il turismo rappresenta una quota più consistente del PIL, nonché alle isole e alle regioni ultraperiferiche; sottolinea, a tale riguardo, che il sostegno finanziario dei fondi dell'UE distribuito negli Stati membri in relazione alla pandemia di COVID-19 non sempre raggiunge gli operatori del turismo che hanno urgente necessità di finanziamenti diretti per poter continuare e proseguire la propria attività economica;

11.

invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a definire temporaneamente aliquote IVA ridotte per i servizi turistici e di viaggi, unitamente a un pacchetto speciale di incentivi per tutte le micro imprese e le PMI per il periodo 2020-2024, in modo da ridurre al minimo il numero di fallimenti e tutelare i posti di lavoro e i diritti dei lavoratori nel settore turistico europeo, utilizzando al tempo stesso gli investimenti per favorire la transizione verso un ecosistema turistico più digitale e sostenibile;

12.

sollecita gli Stati membri e le autorità regionali a includere il turismo quale priorità orizzontale dei loro programmi operativi, delle loro strategie di specializzazione intelligente e dei loro accordi di partenariato per il periodo 2021-2027, in modo da sovvenzionare i progetti turistici;

13.

chiede alla Commissione di attuare l'azione preparatoria già adottata, denominata «A European crisis management mechanism for tourism» (Un meccanismo europeo di gestione delle crisi per il turismo), congiuntamente al Parlamento, in modo da essere pronti ad affrontare crisi future aiutando le destinazioni turistiche a stabilire piani di prevenzione delle crisi, misure di emergenza nonché piani e azioni di preparazione;

14.

invita la Commissione a informare periodicamente il Parlamento del lavoro di preparazione e dei progressi compiuti nello sviluppo di progetti pilota e azioni preparatorie, collaborando con l'Istituzione, e a continuare a coinvolgere nel processo la commissione parlamentare competente e i deputati al Parlamento europeo che hanno avviato i progetti;

Riorientare: la politica di governance nel quadro dell'Unione

15.

invita la Commissione a istituire un nuovo modello di governance tra le istituzioni dell'UE, rafforzando la struttura organizzativa, finanziaria e delle risorse umane attraverso la creazione di una direzione specificamente dedicata al turismo, sostenuta con finanziamenti adeguati, al fine di adottare un approccio integrato ed efficiente al turismo, favorire il rilancio del turismo nelle regioni europee e aiutare le imprese ad attuare le misure necessarie per conseguire obiettivi chiave in materia di sostenibilità e innovazione, nonché accrescere la loro competitività e attrattiva;

16.

sollecita inoltre la Commissione, in considerazione della natura trasversale del turismo, a tenere conto delle eventuali sinergie tra le diverse direzioni generali in settori quali l'agricoltura, i trasporti, la cultura, gli affari marittimi, lo sviluppo regionale, l'occupazione e il clima;

17.

chiede che nel quadro della conferenza sul futuro dell'Europa sia avviata una discussione su come aiutare il turismo a diventare una competenza concorrente dell'UE anziché essere una competenza complementare, come è ora il caso; sottolinea che i trattati prevedono attualmente una notevole flessibilità per le politiche dell'UE in ambito turistico — flessibilità che la Commissione non sta sfruttando pienamente; invita pertanto la Commissione a iniziare a sfruttare appieno i trattati in modo da elaborare una politica europea globale sul turismo, in vista della creazione dell'Unione europea del turismo;

18.

si rammarica che nel quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 non figuri una linea di bilancio dedicata al turismo sostenibile, che costituirebbe un impegno ad attuare la politica europea in materia di turismo approvata dal Parlamento nella sua risoluzione su turismo e trasporti nel 2020 e oltre; osserva che la suddetta linea di bilancio non si sovrapporrebbe al sostegno finanziario disponibile per il settore dei viaggi e del turismo tramite i fondi dell'UE esistenti, né lo sostituirebbe; si rammarica che il turismo non sia ancora stato incluso come obiettivo a sé stante nei regolamenti relativi ai fondi strutturali e d'investimento europei o nel programma per il mercato unico;

19.

invita la Commissione a creare un meccanismo unionale per monitorare la prestazione di assistenza alle micro imprese e alle PMI, ponendo l'accento sulla liquidità e assicurando valore aggiunto dell'UE e trasparenza, in modo da accrescere la capacità di tali imprese di accedere ai finanziamenti e agli strumenti finanziari dell'UE e di utilizzarli per facilitare la modernizzazione e l'attuazione di progetti innovativi e sostenibili, garantendo la rendicontabilità e la semplificazione amministrativa;

20.

loda la Commissione per l'organizzazione della convenzione europea sul turismo 2020 e la invita a presentare un piano d'azione nel 2021 e a elaborare in maniera tempestiva una strategia dell'UE per il turismo sostenibile e strategico, in linea con l'agenda digitale, il Green Deal e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sostituendo la strategia del 2010, in modo che l'Europa continui a figurare tra le principali destinazioni turistiche; ricorda che è imperativo consultare professionisti del settore turistico durante l'elaborazione della strategia; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di intraprendere azioni concrete per superare la crisi attuale e di promuovere forme di turismo alternative, come il turismo culturale e sostenibile, l'agriturismo, il turismo della fauna selvatica, l'ecoturismo e altre esperienze, che dovrebbero rispettare l'ambiente e il patrimonio culturale della popolazione locale in modo da evitare il problema dell'eccesso di turismo;

21.

è del parere che il turismo, essendo un settore globale, sia fondamentale per promuovere il dialogo e la cooperazione con l'UNWTO sulla base del memorandum d'intesa firmato dal Parlamento e l'UNWTO nel 2018;

22.

invita la Commissione ad aggiornare gli orientamenti dell'UE in materia di sostegno finanziario e ad includervi un collegamento a un punto di contatto nazionale che faciliti l'accesso alle informazioni per le micro imprese e le PMI attraverso uno sportello unico o uno strumento online, ove necessario con l'assistenza e la guida degli Stati membri; sollecita la Commissione a portare tali orientamenti a conoscenza delle aziende e delle PMI del settore turistico;

23.

si appella alla Commissione affinché istituisca un'Agenzia europea per il turismo nel quadro del prossimo QFP e proponga una soluzione a breve termine mediante la creazione di un dipartimento dedicato al turismo in seno a una delle agenzie esecutive esistenti, in particolare l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) o la futura Agenzia esecutiva per la salute e il digitale;

ritiene che l'Agenzia europea per il turismo dovrebbe essere responsabile, tra l'altro, di:

offrire all'UE e ai suoi Stati membri una panoramica e dati fattuali destinati ai responsabili politici, consentendo loro di definire strategie informate sulla base dei dati raccolti e analizzati relativi al turismo, nonché del possibile impatto sociale, economico e ambientale delle stesse;

operare un meccanismo di gestione delle crisi inteso a garantire che il settore turistico sia adeguatamente preparato in caso di crisi future, dal momento che le risposte nazionali si sono rivelate insufficienti;

prestare assistenza tecnica e amministrativa alle micro imprese e alle PMI onde accrescere la loro capacità di accedere ai finanziamenti e agli strumenti finanziari dell'UE e di utilizzarli;

sostenere l'ecosistema del turismo, ad esempio mediante la condivisione di buone pratiche per adottare decisioni informate su come migliorare le politiche in materia di turismo;

promuovere il marchio europeo nei paesi terzi e porre l'accento sulla diversificazione del prodotto turistico europeo;

Rafforzare: la transizione verso un turismo sostenibile, responsabile e intelligente

24.

osserva che il turismo sostenibile dovrebbe tenere conto degli effetti economici, sociali e ambientali attuali e futuri, rispondendo dalle esigenze dei visitatori, del settore, dell'ambiente e delle comunità locali (15); rammenta che il settore del turismo e dei viaggi genera un'impronta ecologica a livello mondiale; pone in evidenza la necessità di trovare soluzioni sostenibili e flessibili per i trasporti multimodali e di elaborare politiche a tutela del patrimonio naturale e della biodiversità, rispettando l'autenticità socioculturale delle comunità di accoglienza, garantendo la sostenibilità e apportando vantaggi socioeconomici a tutte le parti interessate;

25.

invita la Commissione a elaborare rapidamente una tabella di marcia per il turismo sostenibile che includa misure innovative volte a ridurre l'impronta climatica e ambientale del settore mediante la messa a punto di forme di turismo più sostenibili, la diversificazione dell'offerta, la promozione di nuove iniziative in materia di cooperazione e lo sviluppo di nuovi servizi digitali;

26.

sollecita gli Stati membri a elaborare piani d'azione sostenibili sul turismo a livello nazionale e regionale, in consultazione con le parti interessate e la società civile e in linea con una futura tabella di marcia europea per il turismo sostenibile, nonché a sfruttare appieno i fondi di Next Generation EU per finanziare i piani d'azione per la transizione nel settore del turismo;

27.

evidenzia che la pandemia di COVID-19 ha determinato un mutamento nella natura delle esigenze dei viaggiatori a favore di un turismo sostenibile sicuro, pulito e più sostenibile; sottolinea che le attività artigianali locali, l'agriturismo, il turismo rurale e l'ecoturismo sono una parte integrante del turismo sostenibile, in quanto promuovono la scoperta dei nostri territori, della natura e dei paesaggi su itinerari percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo, l'accesso ai quali deve essere condiviso;

28.

invita la Commissione a rendere operativo il sistema europeo di indicatori per il turismo (ETIS), a dotarlo di una struttura di governance permanente e ad attuarlo nelle destinazioni turistiche, attraverso indicatori statici e dati in tempo reale per la loro gestione e valutazione, in partenariato con le regioni; evidenzia che l'obiettivo del quadro di valutazione dell'ETIS è quello di monitorare l'impatto economico, sociale e ambientale del turismo;

29.

sollecita la Commissione a prendere in esame gli ostacoli all'ottenimento del marchio Ecolabel, a estenderne l'ambito di applicazione ad altri servizi turistici, integrando il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE per il turismo, e a istituire meccanismi volti a sostenere tali sistemi di certificazione e promuovere gli operatori turistici che hanno ottenuto tali certificazioni;

30.

invita gli Stati membri, gli enti nazionali del turismo e il settore a rafforzare il coordinamento dei criteri e dell'applicazione degli attuali marchi di qualità nell'Unione, nonché a incoraggiare la Commissione a portare avanti il suo ruolo di coordinamento e a sostenere le iniziative locali;

31.

loda la Commissione per la creazione del gruppo per la sostenibilità del turismo e invita quest'ultimo a riprendere la propria attività e a rivedere la Carta europea del turismo sostenibile e responsabile del 2012, al fine di incoraggiare la partecipazione e l'adozione di buone pratiche a livello nazionale, regionale e locale; ritiene che il gruppo possa fungere da riferimento per una rete europea delle parti interessate nel settore del turismo sostenibile, presentare nuovi strumenti e iniziative per valutare l'impatto sociale ed ecologico delle attività legate al turismo, coinvolgere i viaggiatori e consentire sia a questi ultimi che alle imprese turistiche di comprendere la propria impronta ambientale;

32.

sottolinea l'importanza del quadro statistico dell'UNWTO per la misurazione della sostenibilità del turismo, che mira a integrare le statistiche sulla dimensione economica, ambientale e sociale del turismo sostenibile;

33.

ricorda che la mancanza di accurati dati metrici quantitativi e qualitativi per quanto riguarda gli effetti del turismo sulla sostenibilità ostacola l'adozione di decisioni da parte dei soggetti pubblici e privati; invita Eurostat a istituire un quadro di riferimento per la raccolta di dati connessi a alla sostenibilità, all'eccesso di turismo e alla mancanza di turismo nonché criteri relativi alle condizioni di lavoro, e chiede l'aggiornamento del regolamento (UE) n. 692/2011 (16); sottolinea che i big data e i dati aggiornati, segnatamente per quanto riguarda l'origine e il tipo di prenotazioni, la durata dei soggiorni, la spesa media ripartita per categoria e il tasso di occupazione, presentano un grande potenziale per la comprensione dell'evoluzione dei flussi turistici e delle variazioni della domanda, nonché per l'adattamento dell'offerta e la conseguente attuazione di politiche adeguate;

34.

accoglie con favore la strategia europea per i dati e la proposta della Commissione relativa a un atto sulla governance dei dati; invita la Commissione a integrare il turismo nel quadro di governance per gli spazi comuni dei dati e a regolamentare meglio l'attività delle piattaforme di prenotazione online e degli agenti di viaggio online, consentendo alle imprese turistiche di impegnarsi appieno a favore dell'innovazione e della digitalizzazione, essendo quest'ultima un elemento fondamentale per ammodernare l'intero settore e sviluppare nuovi servizi e un'offerta più ampia e di elevata qualità; si rivolge inoltre alla Commissione affinché promuova la messa in comune di dati per il turismo nonché incubatori e acceleratori regionali per le imprese turistiche, in modo da sfruttare la ricerca e l'innovazione per aiutare il cospicuo numero di PMI del settore a raccogliere, trattare e utilizzare i dati che producono e per consentire loro di beneficiare appieno dell'economia dei dati e di attuare soluzioni sostenibili;

35.

osserva che un numero crescente di acquisti di prodotti e servizi turistici avviene online; riconosce il ruolo rafforzato svolto dalle piattaforme dell'economia collaborativa in quanto intermediari e i loro meriti in termini di innovazione e sostenibilità; accoglie con favore le proposte della Commissione relative a una legge sui servizi digitali e una legge sui mercati digitali e sottolinea la necessità di garantire condizioni di parità tra le imprese che operano online e offline, in modo da evitare distorsioni del mercato e salvaguardare una sana concorrenza, in particolare per quanto concerne la distinzione tra pari e prestatori di servizi professionali; pone in evidenza, in questo contesto in evoluzione, l'impatto che le recensioni e le valutazioni online hanno sulle esperienze turistiche;

36.

reputa ugualmente importante garantire la cooperazione fra le comunità della conoscenza e dell'innovazione nei settori alimentare e culturale; ritiene che la promozione della conoscenza del mercato, migliori qualifiche, una gestione più efficiente, partenariati attivi e opportunità di networking mirate, così come lo sviluppo di misure innovative per il futuro, siano fattori fondamentali per il successo dell'agriturismo; ritiene inoltre che una migliore cooperazione e un miglior coordinamento tra i portatori di interesse, un maggiore coinvolgimento delle autorità locali nel turismo, ricerche di mercato e strategie di comunicazione e commercializzazione professionali siano necessari al fine di potenziare le prestazioni sociali, economiche e ambientali dell'agriturismo;

37.

invita la Commissione a rispettare il diritto delle autorità locali a introdurre normative volte a contrastare gli effetti nocivi dell'eccesso di turismo;

38.

rileva che il turismo è strettamente legato alla mobilità e che gli Stati membri devono, con il sostegno finanziario dell'UE, investire maggiormente nella transizione verso carburanti più puliti, in veicoli a basse emissioni e a emissioni zero, ove possibile, in modi di trasporto più accessibili — anche per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, per tutti i modi di trasporto — e nel sostegno a favore della mobilità come servizio e delle piattaforme che garantiscono l'interoperabilità e l'intermodalità dei sistemi di biglietteria, in modo da offrire biglietti transnazionali e intermodali di tipo «da porta a porta»;

39.

ritiene che la mobilità turistica debba dare priorità all'uso dei mezzi di trasporto più sostenibili, che generano una minore impronta di carbonio; ricorda che è necessario che tutti gli Stati membri dispongano di un'infrastruttura di trasporto moderna, sicura e sostenibile, in modo da agevolare i viaggi in tutta l'UE, rendere le regioni ultraperiferiche, le zone periferiche e remote e le isole più accessibili per il turismo intraeuropeo e internazionale, nonché rafforzare la coesione territoriale; rileva che è occorre prestare particolare attenzione ai collegamenti transfrontalieri mancanti e al loro completamento, nonché al rispetto dei termini fissati per il 2030 e il 2050 per la TEN-T;

40.

evidenzia che l'Anno europeo delle ferrovie potrebbe rappresentare un'opportunità per far conoscere al pubblico il turismo sostenibile e i nuovi itinerari transfrontalieri che i cittadini europei possono scoprire grazie ai collegamenti ferroviari; sollecita dunque la Commissione a migliorare la rete ferroviaria europea; plaude all'iniziativa DiscoverEU dell'Unione, che offre, soprattutto ai giovani, l'opportunità di scoprire l'Europa attraverso esperienze culturali e di apprendimento e la promozione del patrimonio culturale locale;

41.

sottolinea l'importanza della cultura e del patrimonio culturale per il turismo europeo; invita pertanto gli Stati membri a destinare risorse sufficienti alla cultura e ai siti del patrimonio culturale, senza dimenticare il loro valore intrinseco quale parte del nostro patrimonio culturale, che deve essere protetto, non da ultimo dai cambiamenti climatici e dall'eccesso di turismo;

42.

evidenzia la necessità di studiare la resilienza del patrimonio culturale e prende atto del legame tra turismo sostenibile e patrimonio culturale; ritiene che il turismo culturale possa fungere da catalizzatore per rafforzare la comprensione reciproca tra le persone nell'Unione, consentendo loro di scoprire il patrimonio culturale europeo in tutta la sua diversità; pone in rilievo la necessità di tenere conto degli insegnamenti tratti dall'Anno europeo del patrimonio culturale; ricorda che sono state adottate molte iniziative a livello unionale, nazionale e locale per migliorare il turismo sostenibile mediante l'integrazione del patrimonio culturale nelle politiche ambientali, architettoniche e urbanistiche; reputa necessario proteggere il patrimonio industriale delle regioni in transizione onde consentire nuove opportunità economiche e professionali in tali zone; ribadisce la necessità di sensibilizzare tutti gli attori in merito alla tutela del patrimonio culturale, come pure in merito al rischio del traffico illecito di beni culturali; osserva che qualsiasi riflessione sul turismo sostenibile deve altresì tenere conto delle opere e dei beni culturali che sono stati saccheggiati, rubati o ottenuti illegalmente durante le guerre; incoraggia la promozione dell'eccellenza nel turismo culturale sostenibile; invita gli Stati membri ad attuare misure che favoriscano la collaborazione tra esperti nel settore del turismo culturale, nonché a promuovere la cooperazione e lo scambio delle migliori prassi in materia;

43.

ritiene che il programma degli itinerari culturali avviato dal Consiglio d'Europa contribuirà a porre in evidenza la diversità della storia europea e a promuoverne il patrimonio culturale; prende atto dell'importanza dei collegamenti tra le attrazioni turistiche; ritiene che il programma presenti un elevato potenziale per le piccole imprese, il dialogo interculturale e la cooperazione transnazionale e che debba evolvere promuovendo in misura sempre maggiore la sostenibilità del turismo, compresa la tutela del patrimonio culturale;

44.

invita la Commissione a valutare le possibili sinergie con EuroVelo e i suoi 17 corridoi, in particolare incrementando il sostegno finanziario, per promuovere il cicloturismo in Europa; la invita altresì a incentivare la riconversione di tratte ferroviarie dismesse, anche supportando progetti di ciclotreno, oltre a sostenere attivamente l'intermodalità tra bicicletta e treno; propone di promuovere pacchetti cicloturistici combinati con altre offerte sostenibili; ritiene che gli itinerari transfrontalieri per le attività all'aperto, tra cui il turismo rurale, montano o nautico, promossi attraverso reti specifiche sostenute dai finanziamenti dell'UE, possano svolgere un ruolo fondamentale nel collegare diverse regioni degli Stati membri e nel deviare i flussi turistici in maniera efficiente, offrendo, nel contempo, occasioni per incentivare il turismo nelle regioni meno sviluppate;

45.

esorta la Commissione a proporre un nuovo programma europeo di turismo inclusivo, sul modello dell'iniziativa Calypso, che consenta ai gruppi sociali vulnerabili di utilizzare i buoni turistici nazionali in strutture associate in altri Stati membri che offrono anche ai loro cittadini un programma di turismo sociale; osserva che molti Stati membri stanno attuando programmi di questo tipo con ottimi risultati e ritiene che sarebbe molto positivo rendere tali programmi interoperabili a livello dell'UE;

46.

invita la Commissione a presentare i risultati del progetto pilota sulle destinazioni turistiche intelligenti e a delineare le modalità di attuazione del regime, collegando l'innovazione alla protezione di siti dell'UNESCO e di siti naturali, nonché delle specialità e dei centri culturali tradizionali a livello locale;

47.

invita gli Stati membri e la Commissione a rendere la Capitale europea del turismo intelligente un progetto permanente con criteri più ampi e più equi, che favoriscano l'economia locale e le filiere di prossimità; chiede un impegno più forte per un progressivo aumento delle opportunità di mobilità sostenibile in tutta Europa;

48.

elogia la Commissione per l'Access City Award (il premio per le città a misura di disabili) e chiede di attuare iniziative analoghe a livello nazionale e regionale;

49.

elogia la Commissione altresì per il suo lavoro sulle 14 azioni in cui si articola la strategia per il turismo costiero e marittimo e la invita a presentarne i risultati, che possono essere utilizzati per orientare finanziamenti di sostegno infrastrutturale (per porti commerciali e turistici), logistico e operativo, per la prevenzione dei rifiuti e per l'uso di energia da fonti rinnovabili; insiste sulla necessità di rispettare l'ecosistema marittimo, promuovere il dialogo tra gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le parti interessate e la società civile e incoraggiare lo sviluppo sostenibile del turismo costiero e marittimo; invita la Commissione ad intraprendere, di concerto con gli Stati membri, azioni di sostegno a favore del settore crocieristico, fortemente danneggiato dalla pandemia di COVID-19 e ad agevolarne la ripresa operativa, nel rispetto delle norme sociali e ambientali;

50.

invita la Commissione a porre in essere iniziative per il turismo nautico e costiero in relazione al riconoscimento delle qualifiche di skipper e alle norme in materia di IVA per le imbarcazioni, i porti turistici e gli ancoraggi, a far fronte al problema della stagionalità e a promuovere rotte transfrontaliere, quali ad esempio una rete di rotte per il turismo nautico, nonché a rendere pubblico lo stato di avanzamento del progetto pilota denominato «Carta delle buone pratiche per un turismo crocieristico sostenibile»;

51.

esorta la Commissione a integrare i soggetti locali che operano nelle zone rurali e costiere in iniziative di diversificazione reddituale mediante la creazione di prodotti, servizi o esperienze turistiche, nella concezione di nuove iniziative e nella ricerca di sinergie tra quelle esistenti; incoraggia a coinvolgere i produttori del settore primario (agricoltura, allevamento e pesca) in tali iniziative e a verificare se possano essere utilizzate come mezzi per la commercializzazione dei loro prodotti e la diffusione delle loro tradizioni culturali o gastronomiche;

52.

sottolinea le potenziali opportunità di lavoro nelle zone rurali per i cittadini di paesi terzi che vi risiedono legalmente, promuovendo così la loro inclusione sociale ed economica;

53.

evidenzia il contributo positivo apportato dal turismo rurale al mantenimento di un'agricoltura diversificata e su piccola scala, alla lotta contro le disuguaglianze sociali e alla creazione di opportunità di lavoro per le donne, con una percentuale di donne in tale settore nell'UE pari a circa il 50 %, contribuendo in tal modo al ricambio generazionale e all'inversione della tendenza allo spopolamento;

54.

insiste sulla necessità di includere il turismo sanitario, in particolare il turismo termale e del benessere, come settore distinto e dall'elevato potenziale competitivo e innovativo nelle future misure per lo sviluppo del turismo in Europa, in considerazione dei cambiamenti demografici e della crescente consapevolezza dei cittadini in materia di salute;

Ripensare: pianificare il futuro del settore turistico

55.

insiste sulla necessità di sostenere il settore turistico nell'attuazione dei principi dell'economia circolare, incentivando ad esempio l'offerta di prodotti climaticamente neutri, utilizzando energia pulita, riducendo l'uso di sostanze chimiche nocive e di plastica monouso, migliorando l'efficienza energetica degli edifici grazie a incentivi per la ristrutturazione del patrimonio edilizio turistico, attuando processi di riciclaggio delle acque piovane e delle acque reflue domestiche, facilitando il riciclaggio e prevenendo i rifiuti;

56.

esorta la Commissione a presentare, entro il primo semestre del 2021, un'analisi delle domande di aiuti di Stato a favore del settore turistico pervenute dagli Stati membri e dei finanziamenti dell'UE utilizzati per far fronte agli effetti della COVID-19, tra cui l'applicabilità del programma SURE; invita la Commissione a consolidare e prorogare SURE fino alla fine del 2022 alla luce delle difficoltà socioeconomiche che gli Stati membri si trovano ad affrontare;

57.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la situazione dei lavoratori del settore turistico colpiti dalla crisi della COVID-19 e a prendere in considerazione la possibilità di istituire un quadro europeo, nell'ambito del piano d'azione per il pilastro europeo dei diritti sociali, lungo l'intera catena del valore del settore, in stretta collaborazione con le parti sociali e le imprese, attraverso un dialogo costruttivo sulle condizioni di lavoro nel settore, caratterizzato da stagionalità e da forme di lavoro a tempo parziale e atipiche; evidenzia la necessità di garantire l'accesso alla protezione sociale;

58.

invita la Commissione a prevedere, insieme alla Banca europea per gli investimenti, un sostegno specifico sufficiente per i progetti di decarbonizzazione, innovazione e digitalizzazione del settore turistico e a definire le condizioni di accesso per le microimprese e le piccole e medie imprese a InvestEU, permettendo l'acquisizione di nuove competenze e la creazione di ulteriori posti di lavoro di qualità; insiste sulla necessità di un migliore coordinamento tra l'UE e le autorità locali al fine di risolvere la questione dell'accesso ai finanziamenti; evidenzia che nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, la robotica e la realtà virtuale e aumentata, avranno un'incidenza significativa sul settore turistico; rileva che la loro diffusione richiede finanziamenti adeguati per le strutture turistiche, in particolare le microimprese e le PMI;

59.

invita la Commissione a proporre nuovi programmi a sostegno dell'innovazione nel settore turistico tramite il pensiero progettuale (design thinking);

60.

invita la Commissione a sostenere, insieme agli Stati membri, le migliori prassi attualmente applicate dalle autorità nazionali, regionali e locali, la transizione verso un'intermodalità senza discontinuità nel settore dei trasporti e l'introduzione di biglietti cumulativi per i viaggi in treno; ricorda l'importanza di reti RTE-T moderne e senza discontinuità e di servizi transfrontalieri ad alta velocità in tutta Europa onde liberare il potenziale del trasporto internazionale collettivo sostenibile ai fini di un turismo più sostenibile in qualsiasi stagione dell'anno; ricorda al riguardo la necessità di rafforzare i nodi urbani e i trasporti pubblici, che rappresentano un aspetto importante dell'esperienza turistica e della vita quotidiana dei cittadini nelle zone turistiche;

61.

invita la Commissione a introdurre il visto elettronico, oltre al visto di circolazione e ad altre misure che consentano ai visitatori di entrare legalmente nell'Unione;

62.

ritiene che la promozione del marchio turistico europeo nei paesi terzi debba concentrarsi sulla diversificazione del prodotto turistico per attrarre una più ampia gamma di visitatori e incrementare la quota di mercato, promuovendo nel contempo le principali destinazioni che offrono un'alternativa alle zone del turismo di massa; evidenzia l'attrattiva dei prodotti e dei servizi turistici paneuropei quali gli itinerari transnazionali;

63.

richiama l'attenzione sull'importante contributo dello sport al turismo europeo ed evidenzia le possibilità derivanti dalle attività e dalle manifestazioni sportive, senza dimenticare l'importanza di migliorare la sostenibilità dei grandi eventi; sottolinea l'importanza della gastronomia europea, degli itinerari gastronomici e dei settori alberghiero, ristorativo e del catering (Horeca) per il turismo; sottolinea altresì l'importanza del turismo sanitario e termale e invita la Commissione a promuovere iniziative turistiche che possano contribuire a ridurre i costi sanitari attraverso misure di prevenzione e un minor consumo di farmaci; ritiene che la promozione del marchio del turismo europeo debba incentrarsi sulla diversificazione dell'offerta dell'UE in termini di patrimonio culturale e naturale, gastronomia e salute, in collaborazione con le destinazioni e gli operatori turistici;

64.

esorta la Commissione a presentare una proposta sulle indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli, anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica del 2014, dove si evidenzia che tale riconoscimento aiuterebbe il settore turistico grazie all'immediata identificazione di un prodotto con un territorio;

65.

invita la Commissione a valorizzare le professioni di «artigianato artistico» e tradizionale, che rappresentano l'eccellenza del «Made in» europeo quale espressione delle identità e delle tradizioni dei territori europei, anche all'interno della filiera del turismo, grazie al riconoscimento ufficiale come parte del patrimonio culturale europeo;

66.

invita la Commissione a valutare e, se del caso, riesaminare la direttiva sui pacchetti turistici (17) e a sbloccare i negoziati in seno al Consiglio sulla revisione del regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei (18) allo scopo di tenere conto degli effetti della recente crisi, prevenire future incertezze giuridiche e assicurare la tutela dei diritti dei consumatori; chiede alla Commissione di analizzare la possibilità di rafforzare le disposizioni in materia di protezione in caso d'insolvenza aggiungendo un approccio preventivo per sostenere le imprese e le PMI in una fase precoce e tutelare i lavoratori in caso di shock sistemici e/o di insolvenza;

67.

invita la Commissione a porre in essere un sistema europeo di garanzia dei viaggi, sulla base dell'esperienza della crisi della COVID-19 e di sistemi analoghi negli Stati membri, allo scopo di garantire la liquidità finanziaria per le aziende e i rimborsi per i viaggiatori nonché la copertura delle spese di rimpatrio, unitamente a un equo indennizzo per i danni subiti in caso di fallimento;

68.

invita la Commissione a istituire una piattaforma unica per la creazione di programmi di alfabetizzazione in materia di innovazione digitale per i dirigenti di alto livello delle microimprese e delle PMI, che fornisca loro le competenze necessarie per ottimizzare il loro potenziale di creazione di ricchezza; reputa che la formazione periodica e la riqualificazione dell'attuale forza lavoro del settore turistico rivestano la massima importanza, con particolare riferimento alle competenze digitali e alle tecnologie innovative; invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia dell'UE per migliorare le competenze dei lavoratori del settore, tra cui un regime di finanziamento dell'UE a tal fine;

69.

osserva che le competenze e le qualifiche non sono sempre armonizzate tra i paesi e vi è una mancanza di riconoscimento reciproco; invita pertanto la Commissione a valutare le possibilità di armonizzazione delle norme e la legislazione a tale riguardo;

70.

esorta la Commissione a collaborare con le associazioni del settore e a utilizzare prassi eccellenti per formulare raccomandazioni e fornire un sostegno finanziario per l'organizzazione di eventi, fiere, congressi nell'ambito del turismo commerciale, nonché turismo legato a manifestazioni artistiche e ricreative, come concerti e festival;

71.

chiede alla Commissione di pubblicare e condividere con le parti interessate e gli Stati membri prassi corrette per la professione di guida turistica professionale al fine di affrontare i problemi che affliggono il settore; ritiene che le guide turistiche professionali svolgano un ruolo fondamentale nella promozione del patrimonio culturale in sinergia con il territorio locale, le sue tradizioni e le sue specificità; è del parere, pertanto, che tale professione debba godere di un'adeguata tutela nel mercato del lavoro al fine di garantire servizi di elevata qualità, preservando nel contempo una concorrenza aperta e leale; invita la Commissione ad analizzare la mancanza di riconoscimento reciproco in tale settore al fine di determinare dove l'Unione può apportare i miglioramenti necessari;

72.

sottolinea importanza dell'accessibilità dei servizi turistici e di viaggio per tutti, tra cui i minori, gli anziani e le persone con disabilità, a prescindere dalle loro condizioni economiche o potenziali vulnerabilità; invita la Commissione ad adoperarsi per agevolare l'attuazione e il riconoscimento più ampi possibili del sistema della tessera europea d'invalidità; evidenzia che un turismo accessibile a tutti può essere conseguito solo con la giusta combinazione di norme giuridiche implementate dagli Stati membri, innovazione e sviluppi tecnologici, formazione del personale, sensibilizzazione, promozione e comunicazione adeguate nell'intera filiera dell'offerta turistica; insiste, a tale riguardo, sull'importanza delle reti europee in cui le parti interessate pubbliche e private possano cooperare e scambiarsi prassi eccellenti; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a guidare attivamente lo sviluppo attualmente in corso della norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione sui servizi turistici accessibili, nonché a garantire che essa sia attuata rapidamente e correttamente una volta adottata, assicurando altresì, nel contempo, che i fornitori di servizi rispettino le pertinenti norme di accessibilità già in vigore o in fase di attuazione e forniscano informazioni in merito all'accessibilità dei loro servizi;

73.

invita la Commissione a proporre una metodologia standardizzata per la raccolta di riscontri interattivi sull'accessibilità delle destinazioni da parte di imprese e turisti e a promuoverne l'uso per il settore turistico nel suo insieme;

74.

invita la Commissione a tenere conto delle caratteristiche specifiche e dei vincoli aggiuntivi delle regioni ultraperiferiche in sede di formulazione e valutazione dell'impatto della legislazione sul turismo, conformemente all'articolo 349 TFUE, data l'estrema dipendenza di tali regioni dal turismo per il loro sviluppo economico, sociale e culturale; ammonisce, in tale contesto, riguardo alla necessità di garantire un finanziamento adeguato per preservare l'accessibilità delle regioni ultraperiferiche; invita inoltre la Commissione a tener conto della transizione climatica e digitale nelle regioni ultraperiferiche;

75.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle regioni montane e insulari nonché alle zone rurali e sottolinea l'importanza di una cooperazione istituzionale ben strutturata con tutti gli attori regionali interessati, nonché con il Comitato delle regioni;

76.

esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire la mobilità nei territori soggetti alla doppia e tripla insularità, visto il brusco calo dell'offerta; evidenzia la possibilità di creare corridoi sicuri per il traffico con le regioni ultraperiferiche e insulari, che le aiutino ad allentare i continui vincoli che devono affrontare;

77.

insiste sul fatto che le misure dell'UE in materia di sviluppo rurale contribuiscono a potenziare il settore agroalimentare dell'Unione e a migliorare la sostenibilità ambientale e il benessere delle zone rurali;

o

o o

78.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0169.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2019)0047.

(3)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 179.

(4)  GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1.

(5)  GU C 331 del 18.9.2018, pag. 125.

(6)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(7)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 71.

(8)  GU C 316 del 22.9.2017, pag. 88.

(9)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 41.

(10)  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

(11)  Testi approvati, P9_TA(2020)0156.

(12)  «The carbon footprint of global tourism» (L'impronta di carbonio del turismo globale), Nature Climate Change, maggio 2018.

(13)  Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).

(14)  Raccomandazione (UE) 2020/1595 del Consiglio, del 28 ottobre 2020, sulle strategie di test per la COVID-19, compreso il ricorso a test antigenici rapidi (GU L 360 del 30.10.2020, pag. 43).

(15)  UNWTO e UNEP, «Making Tourism More Sustainable — A Guide for Policy Makers» (Rendere il turismo più sostenibile — Guida per i responsabili delle politiche) 2005.

(16)  Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17).

(17)  GU L 326 del 11.12.2015, pag. 1.

(18)  GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/118


P9_TA(2021)0110

Rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla promozione del ruolo internazionale dell'euro (2020/2037(INI))

(2021/C 494/10)

Il Parlamento europeo,

visto il contributo della Commissione al Consiglio europeo e al Vertice euro del 5 dicembre 2018 dal titolo «Per un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro» (COM(2018)0796),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 12 giugno 2019, dal titolo «Strengthening the International Role of the Euro — Results of the Consultations» (Promozione del ruolo internazionale dell'euro — Risultati delle consultazioni) (SWD(2019)0600),

visti la raccomandazione della Commissione, del 5 dicembre 2018, in merito al ruolo internazionale dell'euro nel settore energetico (C(2018)8111) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0483),

visti l'accordo di Parigi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 della Commissione, del 21 settembre 2020, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare i considerando (5) e (6),

vista la relazione annuale della Banca centrale europea (BCE), del 9 giugno 2020, dal titolo «The international role of the euro» (Il ruolo internazionale dell'euro),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali (2),

vista la sua risoluzione, dell'8 ottobre 2020, dal titolo «Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali», (3)

vista la sua relazione, del 18 settembre 2020, recante raccomandazioni alla Commissione sulla finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività — sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari (4),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile — Come finanziare il Green Deal (5),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2019 (6),

vista la sua risoluzione, del 12 febbraio 2020, sul rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2018 (7),

visto il discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2020 (8),

visto il rapporto della BCE, dell'ottobre 2020, su un euro digitale (9),

visto il programma di lavoro adattato della Commissione per il 2020 (10) (COM(2020)0440),

visto lo studio richiesto dalla sua commissione per i problemi economici e monetari (ECON), del settembre 2020, dal titolo «Post-COVID-19 Global Currency Order: Risks and Opportunities for the Euro» (Ordine monetario globale dopo la COVID-19: rischi e opportunità per l'euro) (11),

visto il documento di lavoro 26760, incluso nella serie NBER, di Ethan Ilzetzki (London School of Economics), Carmen M. Reinhart (Harvard University) e Kenneth S. Rogoff (Harvard Kennedy School), del febbraio 2020, dal titolo «Why is the euro punching below its weight?» (Perché il rendimento dell'euro è inferiore alle sue potenzialità?) (12),

visto il contributo pubblicato da Bruegel il 5 giugno 2020, dal titolo «Is the COVID-19 crisis an opportunity to boost the euro as a global currency?» (La crisi della COVID-19 rappresenta un'opportunità per promuovere l'euro come valuta internazionale?) (13),

visto lo studio effettuato dalla sua direzione generale delle Politiche interne dell'Unione (DG IPOL), del 13 febbraio 2019, dal titolo «Euro at 20: Background reader — collection of studies and assessments» (L'euro a 20 anni: letture di riferimento — raccolta di studi e valutazioni) (14),

visto l'intervento di apertura, del 5 marzo 2020, formulato presso il Centro per gli studi politici europei dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, sul ruolo internazionale dell'euro (15),

viste le osservazioni formulate dal Presidente Charles Michel a seguito delle riunioni del Consiglio europeo del 13 dicembre 2019 (16),

vista l'analisi approfondita del giugno 2020, richiesta dalla sua commissione per i problemi economici e monetari e appartenente ai documenti sul dialogo monetario, dal titolo «The International Role of the Euro: State of Play and Economic Significance» (Il ruolo internazionale dell'euro: situazione attuale e rilevanza economica) (17),

visto il discorso di apertura pronunciato dalla presidente della BCE Christine Lagarde l'8 giugno 2020, in occasione dell'audizione dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari (18),

visto il discorso pronunciato il 7 luglio 2020 da Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della BCE, dal titolo «Unleashing the euro's untapped potential at global level» (Sfruttare il potenziale inespresso dell'euro a livello globale) (19),

visto lo studio di Barry Eichengreen, University of California, Berkeley, dell'aprile 2010, dal titolo «Managing a Multiple Reserve Currency World» (Gestione di un mondo con diverse valute di riserva) (20),

visto il post pubblicato sul blog di Bruegel il 3 dicembre 2018, dal titolo «The international role of the euro» (Il ruolo internazionale dell'euro) (21),

visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), del gennaio 2020, dal titolo «Economic and Budgetary Outlook for the European Union» (Prospettive economiche e di bilancio per l'Unione europea) (22),

visto il briefing dell'EPRS, del 2 luglio 2019, dal titolo «Towards unified representation for the euro area within the IMF» (Verso una rappresentanza unificata per la zona euro in seno al Fondo monetario internazionale) (23),

visto il briefing dell'Unità Assistenza alla governance economica della DG IPOL, dell'ottobre 2020, dal titolo «Guidance by the EU supervisory and resolution authorities on Brexit» (Orientamenti delle autorità di vigilanza e di risoluzione dell'UE sulla Brexit) (24),

visti i dati del Fondo monetario internazionale (FMI) sulla composizione valutaria delle riserve ufficiali in valuta estera (COFER) (25),

visto il comunicato 84/2020 di Eurostat, del 19 maggio 2020, dal titolo «The 2017 results of the International Comparison Program» (I risultati del programma di confronto internazionale per il 2017) (26),

visto il comunicato 137/2020 di Eurostat, del 16 settembre 2020, dal titolo «Euro area international trade in goods surplus EUR 27,9 bn» (Eccedenza di 27,9 miliardi di EUR nel commercio internazionale di merci della zona euro) (27),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0043/2021),

A.

considerando che, nel corso della sua ventennale esistenza, l'euro è diventato un emblema positivo dell'unità, dell'integrazione e della forza economica dell'Europa, nonché del suo status a livello globale, convertendosi in un canale per la diffusione dei valori europei di democrazia, libero mercato e cooperazione internazionale;

B.

considerando che l'euro è la valuta ufficiale della zona euro, che comprende attualmente 19 dei 27 Stati membri dell'Unione, ed è sostenuto come moneta comune dalla maggioranza dei cittadini di tutti gli Stati membri della zona euro (28); che Bulgaria, Croazia e Danimarca hanno ancorato le proprie valute all'euro per mezzo del meccanismo di cambio (ERM II) e che l'euro rappresenta anche la valuta ufficiale (29), o la moneta de facto (30), di taluni territori non appartenenti all'UE; che la decisione dei paesi in via di sviluppo di ancorare le proprie valute all'euro può influenzare le rispettive economie e prospettive di sviluppo sostenibile a lungo termine;

C.

considerando che, malgrado le dimensioni economiche della zona euro e la sua influenza sul commercio mondiale, l'euro si trova in una posizione di netta inferiorità rispetto al dollaro statunitense in termini di utilizzo come valuta di riserva internazionale (31) e valuta di fatturazione (32), nonché per quanto riguarda la percentuale di operazioni di cambio internazionali e titoli di debito (33), mentre si trova quasi alla pari con il dollaro in relazione alla percentuale di pagamenti internazionali; che l'euro resta la seconda valuta più importante nel sistema monetario internazionale;

D.

considerando che il potenziale globale dell'euro non è sfruttato appieno e che i suoi vantaggi sono ripartiti in modo disomogeneo tra i membri della zona euro;

E.

considerando che la sintesi dell'indice composito della BCE sul ruolo internazionale dell'euro suggerisce che l'ascesa dell'euro quale valuta internazionale abbia raggiunto l'apice nel 2005, che a partire da quel momento la sua internazionalizzazione abbia subito un'inversione e che da allora l'euro non abbia più raggiunto il suo precedente status; che la crisi della COVID-19 ha riportato in primo piano la questione del rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro;

F.

considerando che un ruolo di maggior rilievo per l'euro sulla scena internazionale consentirà all'UE di aumentare il benessere dei cittadini europei, come stabilito dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), e di promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e su una buona governance globale, come definito dall'articolo 21 TUE; che le politiche attuate per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro dovrebbero essere perseguite in modo coerente con gli obiettivi generali dell'Unione, tra cui lo sviluppo sostenibile, la piena occupazione e la politica industriale, e dovrebbero essere finalizzate al miglioramento della resilienza sociale, della coesione interna e del funzionamento della zona euro, nonché alla promozione delle relazioni economiche globali in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, l'accordo di Parigi, gli OSS e il pilastro europeo dei diritti sociali;

G.

considerando che gli attuali cambiamenti geopolitici e le sfide relative al commercio internazionale (fra cui le perturbazioni delle catene del valore, i progressi tecnologici, la trasformazione digitale, l'ascesa del potere economico della Cina e le recenti sfide geopolitiche nei confronti del multilateralismo) potrebbero condurre a un'economia mondiale multipolare, aprendo la via a una potenziale transizione verso un sistema basato su varie valute di riserva in cui l'euro potrebbe offrire ulteriori possibilità di scelta in ambito valutario per i partecipanti al mercato a livello globale e permettere di ridurre i rischi finanziari globali;

H.

considerando che un ruolo internazionale dell'euro di maggior rilievo e un suo maggior uso come valuta di riserva garantirebbero una più elevata autonomia finanziaria alla zona euro, proteggendola dall'uso di altre valute quale strumento di politica estera da parte di altre amministrazioni nazionali e accrescendo la capacità dell'UE di definire il proprio orientamento politico sulla scena globale;

I.

considerando che l'UE dovrebbe tutelare l'integrità delle sue infrastrutture finanziarie, l'indipendenza dei suoi operatori di mercato e l'indipendenza delle reti globali di transazioni finanziarie dall'unilateralismo delle politiche estere e dalle possibili sanzioni extraterritoriali delle giurisdizioni dei paesi terzi e garantire nel contempo l'attuazione efficace della politica dell'UE in materia di sanzioni;

J.

considerando che la decisione di utilizzare una valuta è in ultima analisi determinata dalle preferenze dei partecipanti al mercato e che la fiducia nella stabilità di una valuta è un elemento fondamentale che influenza le scelte di detti partecipanti, nonché un criterio rilevante per le banche centrali e i governi nel determinare la composizione delle loro riserve internazionali; che il livello di utilizzo di una data valuta da parte di attori esterni è correlato all'integrità e alla coesione della giurisdizione che emette detta valuta; che la stabilità di una valuta dipende anche dalla stabilità delle istituzioni alle sue spalle e che è necessaria una maggiore integrazione europea per costruire una più forte stabilità politica e istituzionale a sostegno dell'euro;

K.

considerando che il ruolo delle valute internazionali dipende da una molteplicità di fattori; che, storicamente, i paesi che emettono valute dominanti sono caratterizzati da una grande economia fiorente, dalla libera circolazione di capitali, dalla volontà di rivestire un ruolo internazionale, dalla stabilità, dalla capacità di garantire un'ampia e flessibile disponibilità di attività sicure, da mercati finanziari sviluppati e da una significativa presenza geopolitica; che nel lungo periodo l'attrattività di una data valuta è determinata anche dalla vitalità dell'economia della giurisdizione che la emette; che, da un lato, le dimensioni dell'economia della zona euro e la libera circolazione dei capitali soddisfano i prerequisiti di base, consentendo di rafforzare il ruolo internazionale dell'euro, mentre, dall'altro, i mercati finanziari e dei capitali rimangono frammentati, l'architettura fiscale della zona euro, fortemente dipendente dalle banche, è incompleta e l'offerta affidabile di attività di alta qualità che possano essere utilizzate dagli investitori globali è inadeguata;

L.

considerando che una valuta internazionale solida permette alla giurisdizione di trarre vantaggio dall'emissione di ingenti quantità di titoli di debito considerati privi di rischio sui mercati di tutto il mondo, di beneficiare del cosiddetto «privilegio esorbitante», del signoraggio e della capacità di vendere titoli di Stato a bassi tassi di interesse, consentendo altresì alle imprese di godere della stabilità derivante dalla capacità di concludere transazioni internazionali nella propria valuta;

M.

considerando che il ruolo internazionale a lungo termine dell'euro dipenderà in larga misura dall'attrattività della zona euro quale luogo per svolgere attività economiche e dalla validità delle politiche fiscali degli Stati membri; che la ripresa economica successiva alla pandemia necessita di politiche monetarie e di bilancio solide, sia a livello di UE che negli Stati membri della zona euro; che è necessaria la giusta combinazione di politiche fiscali e monetarie per realizzare un'Unione economica e monetaria (UEM) più profonda e stabile, che è fondamentale per rafforzare l'influenza dell'euro e accrescere i vantaggi offerti ai membri della zona euro;

N.

considerando che la zona euro deve affrontare sfide importanti, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti climatici, la cibersicurezza, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché problematiche di carattere geopolitico, compreso il recesso del Regno Unito dall'UE;

O.

considerando che il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell'UE; che il recesso del Regno Unito dall'Unione comporta modifiche strutturali al sistema finanziario dell'UE e alla sua stabilità, rendendo ancor più necessario continuare a sviluppare e integrare i mercati dei capitali dell'UE, al fine di renderli attrattivi, competitivi, resilienti e sostenibili, evitando dunque la frammentazione dei mercati e permettendo loro di competere a livello mondiale, mantenendo nel contempo un approccio cooperativo e globale, e che è necessario dedicare una notevole attenzione a garantire che qualsiasi sistema policentrico dei mercati finanziari e dei capitali eventualmente risultante dal recesso del Regno Unito non comporti una frammentazione finanziaria; che è di fondamentale importanza ridurre la dipendenza dell'Unione dalle infrastrutture di mercato del Regno Unito al fine di promuovere il ruolo internazionale dell'euro;

P.

considerando che la ripresa globale rimane diseguale, incerta e parziale e che le politiche di contenimento in risposta alla pandemia di COVID-19 esercitano ulteriori pressioni sulla ripresa economica, il che potrebbe influire sullo status delle valute mondiali;

Q.

considerando che la ripresa economica dopo la pandemia richiede una rapida attuazione del piano di Next Generation EU per la ripresa, che prevede una risposta di bilancio a livello europeo onde far fronte alle debolezze strutturali e istituire politiche volte a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività, con particolare riferimento i) alla transizione verde equa, ii) alla trasformazione digitale, iii) alla coesione economica, alla produttività e alla competitività, iv) alla coesione sociale e territoriale, v) alla resilienza istituzionale e vi) alle politiche per la prossima generazione, nonché al rafforzamento della fiducia tra gli investitori; che tali politiche possono essere utili sia per aumentare la stabilità e l'attrattività dell'euro a livello globale sia per rafforzare l'autonomia finanziaria ed economica dell'Europa; che un incentivo fiscale significativo, che preveda uno sforzo europeo comune, unitamente a una politica monetaria improntata al mantenimento della stabilità dei prezzi, rafforzerà le capacità di prestito anticicliche dell'UE e avrà pertanto un effetto positivo sullo status internazionale dell'euro; che la prematura soppressione dell'incentivo fiscale e il mancato coordinamento dell'azione a livello fiscale possono compromettere la ripresa sociale ed economica dell'Unione, aggravare le divergenze esistenti nella zona euro, comprometterne la coesione e l'integrità e indebolire l'attrattività dell'euro quale valuta internazionale;

R.

considerando che il piano di Next Generation EU, del valore di 750 miliardi di EUR, offre l'opportunità storica di rafforzare il ruolo internazionale dell'euro contribuendo ad aumentare la liquidità globale, sostenendo la spesa anticiclica e facilitando il coordinamento economico europeo; che l'emissione di obbligazioni che si accompagna al fondo per la ripresa consentirà agli investitori globali di avere un'esposizione alla zona euro nel suo insieme, definendo nel contempo un'autentica curva di rendimento della zona euro;

S.

considerando che il programma di acquisto per l'emergenza pandemica della BCE costituisce un elemento fondamentale per mantenere la stabilità dei prezzi e garantire fonti di finanziamento stabili per l'economia della zona euro;

T.

considerando che un sistema finanziario efficiente e sviluppato, basato su un'ampia gamma di strumenti finanziari, mercati dei capitali ben sviluppati e attività liquide sicure, può rafforzare il ruolo internazionale dell'unione monetaria;

U.

considerando che in taluni mercati molte imprese europee continuano a non scegliere l'euro come valuta di riferimento per la definizione dei prezzi e per gli scambi;

V.

considerando che, per la nuova facoltà di emettere temporaneamente titoli di debito per la ripresa, comprese obbligazioni verdi e sociali che potrebbero rendere l'UE il maggiore emittente al mondo di tale tipo di debito, sono necessarie capacità di attuazione e applicazione appropriate e norme rigorose in termini di trasparenza e tracciabilità dei proventi dell'emissione di obbligazioni verdi al fine di evitare di danneggiare la credibilità dell'euro nel lungo periodo quale valuta sicura per le attività;

W.

considerando che la situazione pandemica ha accelerato la trasformazione digitale della finanza; che lo sviluppo della finanza e dei pagamenti digitali, con solidi attori europei in testa, rafforzerebbe un forte ruolo internazionale dell'euro; che un euro digitale renderà la valuta europea più adatta al mondo digitale, consentendo un maggiore utilizzo dell'euro nel settore dei pagamenti digitali, in virtù di un impiego più semplice, meno costoso e più efficiente;

X.

considerando che sebbene gli studi commissionati dalla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo abbiano dimostrato che il maggiore utilizzo di una valuta internazionale comporta vantaggi, ciò comporta altresì responsabilità a livello mondiale, rapporti di dipendenza e costi che vanno tenuti presenti nel definire politiche monetarie ambiziose volte a rendere l'euro una valuta più competitiva;

Y.

considerando che i cambiamenti determinati dal mercato volti a promuovere il ruolo internazionale dell'euro necessitano di un forte impegno a favore di mercati internazionali aperti e liberi, rafforzato da politiche di sostegno mirate, sia a livello dell'UE che degli Stati membri, che siano in linea con tale obiettivo e rientrino in una tabella di marcia globale;

Vantaggi e sfide legati alla promozione del ruolo internazionale dell'euro

1.

richiama l'attenzione sull'obbligo sancito dai trattati, in capo ad ogni Stato membro, fatta eccezione per la Danimarca, di adottare la moneta unica una volta soddisfatti i criteri di convergenza di Maastricht; accoglie con favore l'adesione di Bulgaria e Croazia all'ERM II nel luglio 2020 e invita a stabilire rapidamente una data per l'adozione dell'euro nei due paesi; incoraggia, a tale proposito, la Commissione a valutare il potenziale impatto dell'ulteriore allargamento della zona euro sul processo di promozione del ruolo internazionale dell'euro;

2.

sottolinea la natura irreversibile della moneta unica; mette in evidenza che l'euro non è soltanto un progetto monetario ma anche politico;

3.

è del parere che, sebbene non si possano facilmente quantificare tutti gli effetti dell'internazionalizzazione dell'euro, il rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro a livello di valuta internazionale di riserva e di fatturazione e del suo utilizzo nei mercati dei cambi, del debito internazionale e dei prestiti può generare benefici sia a breve che a lungo termine; osserva tuttavia che ciò comporta altresì rischi e responsabilità che devono essere presi in considerazione nel processo di integrazione delle forze di mercato con le misure politiche; sottolinea, in particolare, che un rafforzamento dello status di valuta internazionale dell'euro può aumentare l'uso dell'euro come valuta di riserva, fornire un privilegio esorbitante e abbassare i costi di finanziamento esterno e di transazione per i cambi di valuta, nonché ridurre i costi e i rischi sostenuti dalle imprese e dalle famiglie europee; sottolinea che un ruolo internazionale più forte dell'euro creerà gradualmente mercati finanziari europei più profondi, liquidi e integrati, rendendoli meno vulnerabili agli shock dei tassi di cambio, il che garantirebbe un accesso più affidabile ai finanziamenti per le imprese e i governi europei; sottolinea che un rafforzamento dello status di valuta internazionale dell'euro potrebbe, inoltre, rafforzare l'autonomia della politica monetaria, rafforzarne la trasmissione globale e rendere la politica monetaria dell'UE meno dipendente dalle esternalità economiche e finanziarie, nonché migliorare la liquidità del sistema monetario, riducendo i costi commerciali e migliorando l'efficienza del mercato e la resilienza della zona euro agli shock finanziari, il che a sua volta contribuirebbe alla stabilità monetaria e finanziaria dell'UE, oltre a fornire un agevole adeguamento degli squilibri macroeconomici; ritiene che un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro migliorerà la capacità dell'UE di definire la propria posizione politica indipendentemente dagli sviluppi globali; prende atto, tuttavia, che alcuni studi evidenziano che un ruolo internazionale più forte di una valuta potrebbe portare a perdite di signoraggio, sopravvalutazione valutaria, maggiore volatilità dei flussi di capitale in periodi di tensione globale e maggiori responsabilità internazionali;

4.

sottolinea che un ruolo più prominente dell'euro a livello internazionale potrebbe rafforzare la resilienza del sistema finanziario internazionale, offrendo una maggiore scelta ai partecipanti al mercato in tutto il mondo e rendendo l'economia internazionale meno vulnerabile agli shock dovuti alla forte dipendenza di molti settori da un'unica valuta; osserva che la promozione del ruolo internazionale dell'euro potrebbe diventare un fattore cruciale per creare le basi per la rivitalizzazione del sistema monetario internazionale, che continuerà a fare affidamento su un numero limitato di valute, rendendolo più equilibrato e sostenibile;

5.

ritiene che sia nell'interesse strategico a lungo termine della zona euro e degli Stati membri che ne fanno parte trarre tutti i vantaggi possibili dall'emissione dell'euro, e in particolare dal suo ruolo internazionale rafforzato; sottolinea che, affinché tali vantaggi si concretizzino, occorrono sforzi politici ben organizzati a livello europeo e nazionale, compresi i contributi della BCE, del Comitato di risoluzione unico (SRB), delle autorità europee di vigilanza (AEV) e della Banca europea per gli investimenti (BEI);

6.

fa notare che per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro l'Unione deve sviluppare ulteriormente e completare l'infrastruttura ancora incompiuta per la valuta comune e realizzare maggiori progressi sulle sue funzioni essenziali;

7.

ribadisce la necessità di approfondire e completare l'UEM, l'unione bancaria e l'unione dei mercati dei capitali al fine di aumentare la competitività internazionale dei mercati europei, la stabilità e l'attrattiva dell'euro e, di conseguenza, l'autonomia strategica dell'Unione;

8.

rammenta i progressi compiuti nella realizzazione dell'Unione bancaria e prende atto dell'accordo raggiunto dall'Eurogruppo sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità e sull'anticipazione dell'entrata in vigore del sostegno comune al Fondo di risoluzione unico; accoglie con favore il riesame in corso del quadro di gestione delle crisi e di assicurazione dei depositi da parte della Commissione volto ad aumentarne l'efficacia, la proporzionalità e la coerenza complessiva per la gestione delle crisi bancarie nell'UE;

9.

prende atto della richiesta del Vertice euro dell'11 dicembre 2020 all'Eurogruppo di elaborare un piano di lavoro graduale e con scadenze precise per tutti gli aspetti ancora in sospeso, necessari per completare l'unione bancaria; rammenta che l'unione bancaria non possiede ancora un regime di assicurazione dei depositi e un meccanismo che garantisca la fornitura di liquidità a una banca in risoluzione; sottolinea pertanto che il completamento dell'unione bancaria, in particolare l'istituzione di un sistema ben congegnato che garantisca e protegga i depositi bancari nell'UE, e l'elaborazione di un meccanismo di gestione delle banche in dissesto, rafforzeranno il ruolo internazionale dell'euro;

10.

ritiene che un approccio basato sul «portafoglio sicuro» e il conferimento di poteri all'SRB attraverso la riforma del quadro di risoluzione e l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi contribuiranno allo sviluppo di un mercato unico per le banche europee e spezzeranno il circolo vizioso tra uno Stato membro e il proprio sistema finanziario, aumentando in tal modo l'attrattiva delle attività denominate in euro e rafforzando il ruolo internazionale dell'euro;

11.

sottolinea che il ruolo internazionale dell'euro trarrebbe anche vantaggio dallo sfruttamento delle potenzialità di uno dei principali valori aggiunti dell'UE: il suo mercato unico; chiede, a tal fine, il completamento del mercato unico;

12.

sottolinea che il completamento dell'unione dei mercati dei capitali promuoverebbe il ruolo dell'euro sul mercato internazionale, in quanto mercati dei capitali nazionali, finanziari e denominati in euro profondi e liquidi sono essenziali affinché una valuta raggiunga e rafforzi il suo status internazionale; sottolinea che compiere progressi nello sviluppo dell'unione dei mercati dei capitali aumenterebbe sia la resilienza che l'indipendenza dagli sviluppi a livello globale come pure l'attrattiva delle attività denominate in euro; deplora il sottosviluppo e la segmentazione dei mercati dei capitali della zona euro lungo linee nazionali, che hanno portato a mercati di dimensioni ridotte; incoraggia il rafforzamento della cooperazione in materia di tassazione dei prodotti finanziari, chiede la riduzione delle opzioni e delle discrezionalità nazionali al fine di ridurre gli ostacoli transfrontalieri e invita ad adoperarsi per avviare un'armonizzazione minima graduale e progressiva delle norme nazionali in materia di insolvenza; ritiene che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE, l'Unione dovrebbe compiere ogni sforzo per rafforzare la sua competitività globale, sfruttando i suoi punti di forza per diventare un mercato attraente per le imprese e gli investitori europei e internazionali; riconosce, in tale contesto, il ruolo potenziale dell'euro nel mitigare l'impatto del recesso del Regno Unito sull'isola d'Irlanda;

13.

mette in evidenza la necessità di politiche strutturali in materia economica, di bilancio e di produttività, in grado di favorire la crescita e che siano sostenibili, eque e solide, sia a livello dell'UE che degli Stati membri, e si basino su un impegno in favore di norme fiscali credibili per mantenere la stabilità e integrità dell'euro; accoglie con favore, a tale proposito, il piano delineato nel pacchetto per la ripresa Next Generation EU volto a utilizzare uno stimolo di bilancio, in particolare l'assunzione di prestiti obbligazionari per 750 miliardi di EUR provenienti dai mercati dei capitali per finanziare la ripresa dalla pandemia di COVID-19 e sostenere la transizione verde e digitale; ritiene che il fondo per la ripresa e la resilienza Next Generation EU possa migliorare il funzionamento del mercato del debito sovrano, attualmente frammentato, agevolare il completamento dell'unione bancaria e sostenere i progressi verso l'unione dei mercati dei capitali; accoglie inoltre con favore l'emissione di obbligazioni pari a 100 miliardi di EUR nell'ambito dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE); osserva che la recente esperienza con l'emissione di SURE conferma l'elevato livello di interesse degli investitori per le obbligazioni europee; riconosce che il finanziamento del piano di ripresa attraverso una risposta collettiva a uno shock comune rappresenta il giusto approccio; sottolinea che l'utilizzo di varie imposte per aumentare le risorse proprie dell'UE è un passo nella giusta direzione e, pertanto, un passo che rafforza il ruolo dell'euro; ritiene che al Parlamento dovrebbe essere attribuito un ruolo democratico più forte nell'attuazione di tale processo attraverso il controllo politico;

14.

sottolinea la necessità di elaborare un quadro di bilancio credibile volto a rafforzare l'attrattiva dell'euro, promuovendo la crescita strutturale, assicurando la stabilità per migliorare la sostenibilità finanziaria degli Stati membri e riducendo al minimo il rischio di ridenominazione; sollecita, a tale proposito, ulteriori riflessioni sull'attuale quadro del patto di stabilità e crescita e sulla sua attuazione alla luce delle circostanze difficili e dei problemi derivanti dalla risposta alla crisi economica legata alla pandemia di COVID-19 che resteranno presenti nei decenni a venire; osserva che, sebbene alcune delle misure di sostegno si estinguano automaticamente, la scelta del calendario appropriato per il ritiro di quelle rimanenti sarà essenziale per evitare di compromettere la ripresa e la crescita, che saranno fondamentali per far fronte al debito dopo la crisi e portarlo a livelli sostenibili;

15.

mette in evidenza che un'adeguata offerta di attività sicure è un requisito fondamentale per lo status di valuta internazionale e sottolinea la disponibilità limitata di attività sicure denominate in euro; ritiene che l'elaborazione di strumenti politici adeguati potrebbe agevolare l'offerta di attività sicure europee, considera inoltre che la proposta emissione di un debito comune per finanziare la ripresa economica e sociale fornirà un parametro di riferimento sulle attività di riserva a livello dell'UE e aumenterà l'offerta di attività sicure denominate in euro; invita il Comitato europeo per il rischio sistemico ad aggiornare la sua relazione del 2018 della task force ad alto livello sulle attività sicure; incoraggia la BEI a emettere un numero maggiore di obbligazioni denominate in euro, accrescendo in tal modo la disponibilità di attività denominate in euro prive di rischio;

16.

riconosce che l'euro è già la principale valuta di denominazione per l'emissione di obbligazioni verdi, dal momento che, secondo la BCE, nel 2019 oltre la metà delle obbligazioni verdi emesse a livello mondiale era emessa in euro; ritiene che l'UE dovrebbe anche diventare il leader mondiale nella definizione di norme per l'emissione di obbligazioni verdi; invita, pertanto, la Commissione a presentare un nuovo piano d'azione ambizioso sulla sostenibilità finanziaria e una proposta riguardante una disciplina rigorosa delle obbligazioni verdi europee; ritiene che il consolidamento del ruolo dell'UE quale leader mondiale in grado di definire le norme della finanza verde potrebbe rafforzare l'euro quale valuta d'elezione per i prodotti finanziari sostenibili, promuovendone il ruolo internazionale; plaude alla decisione della Commissione di emettere obbligazioni verdi quale importante elemento di finanziamento del fondo per la ripresa e la resilienza; ribadisce che le obbligazioni verdi sono strumenti di debito i cui proventi sono utilizzati per finanziare investimenti sostenibili e rispettosi dell'ambiente; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare agli investitori, attraverso norme solide in materia di trasparenza e tracciabilità dei proventi, un livello elevato di certezza giuridica che i loro investimenti saranno utilizzati per le finalità dichiarate; chiede, in tale contesto, il rapido completamento e l'attuazione della tassonomia delle attività economiche sostenibili; indica la necessità di evitare il rischio di possibili effetti negativi sulla liquidità che potrebbero derivare dalla frammentazione delle attività sicure europee tra obbligazioni verdi, obbligazioni sociali e obbligazioni standard;

17.

prende atto del ruolo svolto dalla geopolitica per la posizione di una valuta a livello globale; chiede di rafforzare il ruolo geopolitico dell'UE al fine di sostenere la promozione del ruolo dell'euro e di sfruttarne appieno i vantaggi; sottolinea che l'internazionalizzazione dell'euro offrirà all'UE maggiori margini di manovra per influenzare le decisioni geopolitiche globali, che a loro volta rafforzeranno l'attrattiva globale dell'euro; osserva che, mentre il ruolo della geopolitica nel mondo odierno dovrebbe essere oggetto di una riflessione sul rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro, in particolare quando l'internazionalizzazione della valuta potrebbe produrre effetti positivi per la sicurezza, l'Unione dovrebbe tenere conto delle sue capacità nell'ambito della politica estera e di difesa, promuovendo nel contempo un sistema internazionale che tenga conto della cooperazione multilaterale e del buon governo mondiale;

18.

osserva che l'applicazione unilaterale di sanzioni da parte di paesi terzi può creare un rischio di extraterritorialità e mettere a repentaglio l'autonomia decisionale dell'UE e dei suoi Stati membri e il loro diritto di legiferare; insiste sul fatto che la promozione di un maggiore ruolo internazionale dell'euro rappresenta un modo per indebolire l'effetto delle sanzioni di paesi terzi; accoglie con favore, a tale proposito, le misure già adottate dall'UE, quali l'attivazione del «regolamento di blocco» (34) dell'UE e l'istituzione dello strumento a sostegno degli scambi commerciali (INSTEX); invita la Commissione a continuare a lavorare sia sull'efficacia delle proprie sanzioni sia sugli effetti extraterritoriali delle sanzioni da parte di paesi terzi sugli operatori dell'UE;

19.

è preoccupato per il fatto che il contesto istituzionale frammentato dell'UE e l'incapacità di parlare con un'unica voce in sede di istituzioni internazionali potrebbero compromettere la credibilità delle sue politiche monetaria e di bilancio, frenando l'ulteriore sviluppo istituzionale della zona euro come pure il ruolo internazionale dell'euro; ribadisce la necessità di una rappresentanza più razionalizzata e codificata dell'UE nelle organizzazioni e negli organi multilaterali, in particolare della rappresentanza della zona euro in seno all'FMI, al fine di promuovere la diffusione dell'euro a livello mondiale; ritiene che, fino a quando la questione della rappresentanza non sarà risolta, un coordinamento più efficace tra i vari rappresentanti dell'UE potrebbe favorire il ruolo internazionale dell'euro; invita la Commissione a fornire risposte dettagliate sulle azioni concrete intraprese per dare seguito alle proposte del Parlamento presentate nella risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali;

Politiche per la promozione del ruolo internazionale dell'euro

20.

sottolinea che il rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro potrebbe contribuire all'autonomia strategica aperta dell'Unione e a rafforzarla; raccomanda pertanto azioni volte sia alla definizione che all'attuazione di misure politiche che promuovano il ruolo internazionale dell'euro e favoriscano i cambiamenti determinati dai mercati in tale direzione, consolidando al contempo il funzionamento e la coesione della zona euro internamente, e promuovendo il conseguimento di importanti obiettivi in materia di clima e di sostenibilità, tenendo conto delle specificità delle regioni periferiche;

21.

ritiene che, oltre ad approfondire e completare l'UEM, le politiche essenziali e favorevoli al rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro possano avere come obiettivo, tra l'altro, i mercati dei capitali e dei servizi finanziari, il mercato del lavoro, i sistemi di pagamento, il commercio internazionale, l'energia, la trasformazione digitale, la lotta al cambiamento climatico, nonché la politica estera e di sicurezza; sottolinea che tali politiche devono essere perseguite al fine di conseguire gli obiettivi generali dell'Unione;

22.

rileva che mercati finanziari forti e competitivi sono fondamentali per rafforzare il ruolo internazionale di una valuta e sottolinea pertanto la necessità di una regolamentazione efficace, proporzionata e prevedibile in tale settore;

23.

prende atto che il mercato della compensazione a livello centralizzato è altamente concentrato, in particolare per la compensazione dei derivati su tasso d'interesse denominati in euro che dipendono fortemente dalla compensazione mediante controparti centrali (CCP) con sede nel Regno Unito; prende atto, a tale riguardo, della decisione di equivalenza a durata limitata della Commissione e incoraggia il settore a seguire l'invito della Commissione a ridurre le esposizioni eccessive verso le CCP di paesi terzi, in particolare le esposizioni in derivati OTC denominati in euro e in altre valute dell'Unione; sostiene, a tale riguardo, gli sforzi compiuti dalle CCP dell'UE per rafforzare le proprie capacità di compensazione come pure gli sforzi della Commissione, dell'autorità europea di vigilanza e della Banca centrale europea intesi a sostenere e incoraggiare il settore a individuare ed eliminare nei prossimi mesi gli ostacoli tecnici al trasferimento nell'UE di esposizioni eccessive; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza della cooperazione normativa tra l'UE e il Regno Unito, basata su un quadro volontario e non vincolante al di fuori dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che consentirebbe un dialogo su tutte le questioni normative pertinenti, rispettando pienamente al contempo l'autonomia normativa e di vigilanza di ciascuna parte;

24.

osserva che l'importanza di una valuta a livello globale è direttamente correlata al ruolo che il paese emittente svolge nel commercio mondiale; mette in evidenza che l'UE, che costituisce uno dei maggiori blocchi commerciali del mondo impegnato a favore di mercati internazionali aperti e liberi, potrebbe trarre vantaggio dal rafforzamento del ruolo internazionale della sua valuta; sottolinea che incoraggiare l'utilizzo dell'euro negli scambi ridurrà i rischi di cambio e i costi associati all'impiego di altre valute, in particolare per le PMI europee; osserva tuttavia che, nonostante il loro status di grandi acquirenti e di grandi produttori, le imprese europee scelgono talvolta di utilizzare altre valute per gli scambi nei principali mercati strategici o incontrano difficoltà nell'utilizzo dell'euro a causa delle strutture di mercato e dei rapporti di dipendenza; prende atto degli studi che evidenziano come la percentuale di fatturazioni in euro da parte delle imprese dipenda da molteplici fattori, fra cui le dimensioni dell'impresa e il paese in cui è stabilita, l'omogeneità di prodotti e le catene di approvvigionamento esistenti; invita pertanto la Commissione a promuovere l'utilizzo dell'euro per la fissazione dei prezzi e la fatturazione nelle operazioni commerciali, nonché a sfruttare l'elevato potenziale offerto dagli strumenti finanziari denominati in euro, collaborando attivamente con i portatori di interessi privati e i partner commerciali e promuovendo l'utilizzo dell'euro negli accordi commerciali dell'UE; mette in evidenza a tale riguardo il potenziale offerto dalle catene di approvvigionamento che sono conformi agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e di sostenibilità come pure ad altre norme pertinenti;

25.

ritiene che la Commissione potrebbe promuovere ulteriormente l'utilizzo dell'euro per la fissazione dei prezzi, la fatturazione e gli investimenti denominati in euro, mantenendo un dialogo aperto con i portatori di interessi pubblici e privati, le autorità nazionali e gli investitori istituzionali, e fornendo informazioni complete e chiare sulle proprie iniziative e sugli sforzi compiuti per migliorare l'attrattività e la resilienza della zona euro e dell'euro; appoggia le azioni volte ad aumentare l'impatto della diplomazia economica europea attraverso scambi regolari con i partner del G20 come pure con i paesi interessati dalla politica di vicinato e i paesi candidati, al fine di individuare interventi politici concreti di interesse comune per rafforzare il ruolo dell'euro nei paesi terzi;

26.

sottolinea che la sottoscrizione di un maggior numero di contratti nel settore energetico in euro potrebbe promuovere il ruolo internazionale della moneta unica e sostiene pertanto le politiche volte a conseguire tale obiettivo; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza dell'energia verde e dei mercati delle materie prime quali precursori degli scambi a livello mondiale di merci denominate in euro, in cui le quote di emissione dell'Unione europea (EUA) nel quadro del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) contribuiscono a rafforzare il ruolo dell'euro negli scambi internazionali e a conseguire gli obiettivi climatici dell'UE; chiede inoltre di adottare azioni volte ad agevolare nuovi contratti innovativi, in particolare per le fonti energetiche sostenibili e i mercati energetici emergenti, che offriranno l'opportunità di concludere un maggior numero di contratti in euro, rafforzando in tal modo il ruolo internazionale dell'euro; incoraggia la Commissione a continuare a condurre consultazioni e a realizzare studi volti a individuare le possibilità di promuovere l'utilizzo dell'euro in altri settori, segnatamente nel settore dei trasporti e nel settore agricolo e alimentare, al fine di sostenere e promuovere ulteriormente l'utilizzo dell'euro per questo tipo di contratti; invita pertanto ad adottare ulteriori misure per rivedere le norme che regolano i mercati finanziari, inclusi la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (35) e il regolamento relativo ai mercati degli strumenti finanziari (36) (MiFID II/MiFIR), e a semplificare e armonizzare maggiormente il quadro di trasparenza dei mercati dei valori mobiliari al fine di aumentare le contrattazioni nei mercati secondari degli strumenti di debito denominati in euro, come pure il regolamento sugli indici di riferimento, al fine di sostenere lo sviluppo di criteri di riferimento in euro per i mercati delle materie prime, e di rafforzare il ruolo dell'euro quale valuta di riferimento;

27.

mette in evidenza il ruolo che la BCE svolge nel mantenere la fiducia nell'euro e salvaguardare l'autonomia monetaria nel contesto globale come pure la stabilità dei prezzi; sottolinea che una valuta che mantiene un valore stabile nel lungo periodo favorisce tale fiducia; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di conseguire l'obiettivo di stabilità dei prezzi e la credibilità della politica monetaria; constata, tuttavia, che l'obiettivo in materia di inflazione non è stato sistematicamente raggiunto;

28.

sottolinea l'importanza della stabilità dei mercati finanziari nella zona euro quale requisito fondamentale per lo status di valuta internazionale; mette evidenza gli effetti della politica monetaria della BCE sulla stabilità dei mercati finanziari; si compiace delle risposte rapide e incisive della politica monetaria della BCE alla crisi della COVID-19 in un contesto di emergenza; prende atto dell'impatto positivo delle misure rapide adottate dalla BCE sulla situazione economica e la stabilità finanziaria della zona euro come pure sull'attrattività dell'euro, attraverso la stabilizzazione dei mercati finanziari, la salvaguardia della disponibilità di liquidità in euro, il sostegno delle condizioni di finanziamento nella zona euro e a livello globale, nonché il rafforzamento della fiducia dei mercati;

29.

sottolinea l'importanza degli accordi di swap e delle linee per i pronti contro termine per far fronte alle carenze nei mercati dei finanziamenti in euro a livello globale, garantendo un'adeguata disponibilità di liquidità in euro, e indirettamente rafforzando il ruolo internazionale dell'euro; osserva che ciò dimostra l'impegno dell'Eurosistema a favore della liquidità e della stabilità dei mercati finanziari in tempo di crisi e della regolare trasmissione della sua politica monetaria; invita a tale riguardo la BCE a estendere ulteriormente i propri accordi di swap ai paesi confinanti non aderenti alla zona euro e oltre; invita la BCE a esaminare altri modi per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro, al fine di consolidare la propria posizione politica indipendente nel contesto globale e di rafforzare l'autonomia decisionale economica e finanziaria dell'Europa;

30.

sottolinea che l'obbligo di rispettare le richieste di margini da parte delle controparti centrali europee dopo l'orario di chiusura di TARGET2 (il sistema di regolamento lordo in tempo reale dell'Eurosistema per l'euro) con valute diverse dall'euro pone le banche europee in una posizione di notevole svantaggio, soprattutto in tempi di stress del mercato, come è avvenuto nelle prime settimane della COVID-19; evidenzia che l'estensione dell'orario di apertura di TARGET2 per uniformarsi all'orario di apertura dei mercati rafforzerebbe il ruolo dell'euro e l'autonomia dei mercati dei capitali europei, consentendo alle banche europee di evitare di ricorrere alla liquidità non-euro al fine di conformarsi ai requisiti di margine delle CCP; accoglie con favore il consolidamento di TARGET2-T2S con l'estensione degli orari di apertura che è previsto per il novembre del 2022; esorta la BCE e le altre parti interessate ad accelerare l'estensione dell'orario di apertura di TARGET2;

31.

sottolinea che, oltre al mandato primario della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi e al suo mandato secondario di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, la BCE ha il compito di facilitare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento; sottolinea l'importanza di soluzioni di pagamento europee autonome; invita la BCE a garantire un equilibrio adeguato tra innovazione sotto il profilo finanziario, stabilità e protezione dei consumatori; accoglie con favore l'iniziativa adottata da 16 banche europee per il lancio del progetto European payment initiative (iniziativa per i pagamenti europei), volto a creare una soluzione unificata di pagamento per i consumatori e i commercianti in tutta Europa;

32.

accoglie con favore il rapporto della BCE sull'euro digitale che sottolinea il valore che una valuta digitale può apportare al rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro, inclusa la fiducia dei cittadini nella moneta unica; prende atto della dichiarazione rilasciata da Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della BCE alla guida della task force ad alto livello dell'Eurosistema sulla moneta digitale di banca centrale (CBDC), secondo cui l'euro digitale non sostituirà, ma affiancherà, il contante; incoraggia la BCE a continuare il proprio lavoro sull'euro digitale e attende le prossime azioni della BCE in tale processo, sulla base della decisione del consiglio direttivo prevista per metà 2021; sottolinea l'importanza di garantire un elevato livello di resilienza e sicurezza informatica e sostiene gli sforzi della BCE a tal fine; chiede inoltre di proseguire la valutazione dei benefici e degli inconvenienti dell'uso di una valuta digitale, onde giungere a un equilibrio tra competitività globale, innovazione, sicurezza e riservatezza;

33.

sottolinea che un ruolo più forte dell'euro nell'era digitale deve essere sostenuto da soluzioni innovative di finanza digitale ed efficaci pagamenti digitali in euro; invita a promuovere tali soluzioni attraverso l'attuazione di strategie globali per la finanza digitale e i pagamenti al dettaglio; ritiene che, in vista della trasformazione digitale, l'UE dovrebbe creare un quadro per salvaguardare la stabilità finanziaria, nel rispetto delle più rigorose norme in materia di cibersicurezza e protezione dei consumatori, inclusa la protezione della vita privata e dei dati, nonché per proteggere le categorie più vulnerabili, come anziani e disabili, i quali potrebbero riscontrare problemi nell'utilizzo delle nuove tecnologie; sottolinea l'esigenza di proseguire la lotta al riciclaggio di denaro istituendo un'autorità di vigilanza europea e un'unità di informazione finanziaria, superando il nazionalismo economico alla base dell'attuale sistema di vigilanza decentrato in tale settore; prende atto degli sforzi compiuti dall'ABE a tale riguardo e dell'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza antiriciclaggio per concordare un approccio comune, incluse azioni coordinate, la condivisione di informazioni e la valutazione del rischio;

34.

prende atto della comparsa delle cripto-attività e sottolinea l'importanza del monitoraggio del loro sviluppo e dei rischi delle stable coins per la sovranità economica; prende atto delle attività di monitoraggio delle cripto-attività da parte delle banche centrali e di altre autorità e organizzazioni; sottolinea la necessità di un orientamento chiaro e coerente a livello di UE sui processi regolamentari e prudenziali esistenti, in modo da promuovere una maggiore innovazione, garantire la stabilità finanziaria e mantenere la protezione de consumatori; accoglie con favore a tale riguardo la proposta di regolamento della Commissione inteso migliorare la certezza del diritto nel regime normativo riguardante le cripto-attività;

35.

accoglie con favore la comunicazione adottata dalla Commissione il 19 gennaio 2021 dal titolo «Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza», che delinea una strategia globale per rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'Europa in campo macroeconomico e finanziario; appoggia in particolare le azioni chiave proposte dalla Commissione per promuovere l'utilizzo dell'euro a livello mondiale;

o

o o

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 306 del 21.9.2020, pag. 1.

(2)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 76.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0266.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0265.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2020)0305.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2020)0165.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0034.

(8)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state-of-the-union-speech_it.pdf

(9)  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro ~4d7268b458.en.pdf

(10)  https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_it

(11)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652751/IPOL _STU(2020)652751_EN.pdf

(12)  https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/nber26760_why_is_euro_ punching_below_its_weight.pdf

(13)  https://www.bruegel.org/2020/06/is-the-covid-19-crisis-an-opportunity-to-boost-the-euro-as-a-global-currency/

(14)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/IPOL_ STU(2019)624431_EN.pdf

(15)  https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf

(16)  https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/

(17)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648806/IPOL_IDA (2020)648806_EN.pdf

(18)  https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200608~4225ba8a1b. en.html

(19)  https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200707~3eebd4e721. en.html

(20)  https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf

(21)  https://www.bruegel.org/2018/12/the-international-role-of-the-euro/

(22)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_ STU(2020)646139_EN.pdf

(23)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637969/EPRS_BRI (2019)637969_EN.pdf

(24)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651369/IPOL_BRI (2020)651369_EN.pdf

(25)  https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4

(26)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e

(27)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10569467/6-16092020-AP-EN.pdf/861498a9-16ca-3fd1-6434-aee64bfa7192

(28)  Secondo l'Eurobarometro flash n. 481 del novembre 2019 il sostegno nei confronti dell'euro è aumentato: due terzi degli intervistati ritengono che l'euro abbia effetti positivi per il proprio paese, una percentuale superiore a quella del 2018 in 13 paesi (e inferiore in quattro paesi).

(29)  L'euro è utilizzato come valuta ufficiale, sulla base di un accordo formale con l'Unione europea, dal Principato di Monaco, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano, dal Principato di Andorra e da Saint-Pierre-et-Miquelon e dall'Isola di Saint-Barthelemy, entrambi territori francesi d'oltremare non appartenenti all'UE.

(30)  L'euro è diventato la moneta nazionale de facto di Kosovo e Montenegro, sostituendo il marco tedesco.

(31)  Secondo i dati COFER dell'FMI, pubblicati il 30 settembre 2020, nel 2020 le riserve mondiali in euro ammontavano al 20,27 %, a fronte del 61,26 % di riserve in dollari USA e del 2,05 % in renminbi.

(32)  L'utilizzo dell'euro quale valuta di fatturazione rappresenta il 30 % del commercio mondiale di merci, ma il suo uso è ancora limitato quando le transazioni non riguardano la zona euro, a differenza del dollaro statunitense.

(33)  Secondo la relazione della BCE sul ruolo internazionale dell'euro, pubblicata a giugno 2020, l'euro rappresentava il 22 % del totale delle obbligazioni internazionali alla fine del 2019, con un declino dalla metà degli anni 2000, mentre la percentuale del dollaro statunitense ha continuato a crescere, raggiungendo circa il 64 %.

(34)  Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1).

(35)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(36)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/129


P9_TA(2021)0111

Valutazione della Commissione sull'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati due anni dopo la sua attuazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla relazione di valutazione della Commissione concernente l'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati due anni dopo la sua applicazione (2020/2717(RSP))

(2021/C 494/11)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali,

visto l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR) (1),

vista la dichiarazione della Commissione del 24 giugno 2020 sulla sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 24 giugno 2020 sulla protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (COM(2020)0264),

vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2019 dal titolo «Le norme sulla protezione dei dati come strumento generatore di fiducia nell'UE e oltre i suoi confini: un bilancio» (COM(2019)0374),

visto il contributo del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) alla valutazione del GDPR a norma dell'articolo 97, adottato il 18 febbraio 2020 (2),

vista la prima panoramica dell'EDPB sull'attuazione del GDPR e sui ruoli e gli strumenti delle autorità nazionali di controllo, del 26 febbraio 2019 (3),

viste le linee guida adottate dall'EDPB a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del GDPR,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

A.

considerando che il GDPR si applica a decorrere dal 25 maggio 2018; che tutti gli Stati membri ad eccezione della Slovenia hanno adottato una nuova legislazione o adeguato il proprio diritto nazionale in materia di protezione dei dati;

B.

considerando che, secondo un'indagine sui diritti fondamentali condotta dall'Agenzia per i diritti fondamentali, le persone sono sempre più consapevoli dei loro diritti a norma del GDPR; che, sebbene le organizzazioni abbiano attuato misure per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, le persone continuano a incontrare difficoltà quando cercano di esercitare tali diritti, in particolare il diritto di accesso, portabilità e maggiore trasparenza;

C.

considerando che, dalla data di inizio dell'applicazione del GDPR, le autorità di controllo hanno registrato un massiccio aumento del numero di reclami ricevuti; che ciò dimostra che gli interessati sono più consapevoli dei propri diritti e vogliono proteggere i propri dati personali in conformità con il GDPR; che tale situazione evidenzia altresì che continuano a essere effettuate numerose operazioni illegali di trattamento dei dati;

D.

considerando che molte imprese hanno utilizzato il periodo di transizione tra l'entrata in vigore del GDPR e la sua applicazione per una «pulizia» generale dei dati, al fine di valutare quale trattamento dei dati sia effettivamente attuato e quale trattamento potrebbe non essere più necessario o giustificato;

E.

considerando che numerose autorità di protezione dei dati non sono in grado di far fronte al numero di reclami ricevuti; che molte di esse presentano carenze di organico e risorse e non dispongono di un sufficiente numero di esperti di tecnologie dell'informazione;

F.

considerando che il GDPR riconosce che il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali; che, in base all'articolo 85, la legislazione degli Stati membri dovrebbe prevedere esenzioni al trattamento dei dati effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, qualora esse siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione;

G.

considerando che, come altresì sottolineato anche dal comitato europeo per la protezione dei dati, la tutela delle fonti giornalistiche è il caposaldo della libertà di stampa; che il GDPR non dovrebbe essere utilizzato in modo improprio contro i giornalisti e per limitare l'accesso alle informazioni: che esso non dovrebbe in alcun caso essere impiegato dalle autorità nazionali per soffocare la libertà dei media;

Osservazioni generali

1.

valuta positivamente il fatto che il GDPR sia diventato il riferimento mondiale in materia di protezione dei dati personali e rappresenti un fattore di convergenza nell'elaborazione delle norme; si compiace del fatto che con l'adozione del GDPR l'UE abbia assunto un ruolo di primo piano nel dibattito internazionale sulla protezione dei dati e che diversi paesi terzi abbiano allineato al GDPR le proprie normative in materia di protezione dei dati; rileva che la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati è stata allineata al GDPR («Convenzione 108+») ed è stata già firmata da 42 paesi; esorta la Commissione e gli Stati membri a sfruttare tale slancio per promuovere a livello delle Nazioni Unite, dell'OCSE, del G8 e del G20 la messa a punto di norme internazionali plasmate sui valori e sui principi europei senza pregiudicare il GDPR; sottolinea che una posizione europea dominante in tale settore aiuterebbe il nostro continente a difendere meglio i diritti dei nostri cittadini, a salvaguardare i nostri valori e principi, a promuovere un'innovazione digitale affidabile e ad accelerare la crescita economica evitando la frammentazione;

2.

conclude che, due anni dopo la sua entrata in applicazione, il GDPR può essere globalmente considerato un successo e concorda con la Commissione sul fatto che allo stato attuale non è necessario che sia sottoposto ad aggiornamento o riesame;

3.

riconosce che, fino alla prossima valutazione della Commissione, si dovrà continuare a porre l'accento sul miglioramento dell'attuazione e sulle azioni volte a rafforzare l'applicazione del GDPR;

4.

prende atto della necessità di un'applicazione rigorosa ed efficace del GDPR presso le piattaforme digitali, le imprese integrate e altri servizi digitali di grandi dimensioni, in particolare nei settori della pubblicità online, del micro-targeting, della profilazione algoritmica, della classificazione, della diffusione e dell'amplificazione dei contenuti;

Base giuridica del trattamento

5.

sottolinea che tutte e sei le basi giuridiche stabilite all'articolo 6 del GDPR sono ugualmente valide per il trattamento dei dati personali e che la stessa attività di trattamento può rientrare in più di una base; esorta le autorità di controllo dei dati a precisare che i titolari del trattamento devono fare affidamento su una sola base giuridica per ciascuna finalità delle attività di trattamento, e a specificare in che modo ciascuna base giuridica sia invocata per le loro operazioni di trattamento; esprime preoccupazione per il fatto che i titolari del trattamento spesso citano tutte le basi giuridiche del GDPR nella loro politica in materia di privacy senza un'ulteriore spiegazione e senza fare riferimento alla specifica operazione di trattamento interessata; riconosce che tale approccio ostacola la capacità degli interessati e delle autorità di controllo di valutare se tali basi giuridiche siano appropriate; ricorda che, al fine di trattare categorie particolari di dati personali, occorre individuare una base lecita a norma dell'articolo 6 e una condizione distinta per il trattamento a norma dell'articolo 9; rammenta ai titolari del trattamento il loro obbligo giuridico di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati qualora sia probabile che il trattamento dei dati comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

6.

ricorda che, dall'inizio dell'applicazione del GDPR, per «consenso» si intende qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato; sottolinea che ciò si applica anche alla direttiva e-privacy; rileva che l'attuazione dei requisiti relativi al valido consenso continua a essere compromessa dal ricorso a modelli occulti, a tracciamenti pervasivi e ad altre pratiche non etiche; esprime preoccupazione per il fatto che vengono spesso esercitate pressioni finanziarie per ottenere il consenso degli interessati in cambio di sconti o altre offerte commerciali, come pure per il fatto che l'accesso ai servizi viene spesso subordinato all'ottenimento del consenso sulla base di disposizioni vincolanti, in violazione dell'articolo 7 del GDPR; ricorda che l'EDPB ha armonizzato le norme in merito a cosa costituisce un valido consenso, sostituendo le diverse interpretazioni da parte di molte autorità nazionali di protezione dei dati ed evitando la frammentazione all'interno del mercato unico digitale; ricorda altresì gli orientamenti dell'EDPB e della Commissione che stabiliscono che, nei casi in cui l'interessato abbia inizialmente prestato il suo consenso ma i dati personali siano ulteriormente trattati per una finalità diversa da quella per la quale l'interessato ha prestato il consenso, il consenso iniziale non può legittimare un ulteriore trattamento, in quanto il consenso, per essere valido, deve essere informato e specifico; prende atto degli imminenti orientamenti dell'EDPB sul trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica, che forniranno chiarezza sul significato del considerando 50 del GDPR;

7.

esprime preoccupazione per il fatto che il «legittimo interesse» è molto spesso citato in modo improprio come base giuridica del trattamento; rileva che i titolari del trattamento continuano a basarsi sul legittimo interesse senza effettuare il necessario esame del bilanciamento degli interessi, che comprende una valutazione dei diritti fondamentali; esprime particolare preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri stanno adottando una legislazione nazionale per determinare le condizioni per il trattamento sulla base del legittimo interesse, prevedendo il bilanciamento dei rispettivi interessi del titolare del trattamento e delle persone interessate, mentre il GDPR obbliga ogni singolo titolare del trattamento a effettuare tale esame del bilanciamento a livello individuale e ad avvalersi di tale fondamento giuridico; teme che alcune interpretazioni nazionali del legittimo interesse non rispettino il considerando 47 e vietino di fatto il trattamento sulla base del legittimo interesse; si compiace che l'EDPB abbia già avviato i lavori per aggiornare il parere del gruppo di lavoro «Articolo 29» sull'applicazione del legittimo interesse quale base giuridica per il trattamento, al fine di affrontare le questioni evidenziate nella relazione della Commissione;

Diritti degli interessati

8.

sottolinea che è necessario agevolare l'esercizio dei diritti individuali sanciti dal GDPR, tra cui la portabilità dei dati e i diritti riguardanti il trattamento automatizzato, inclusa la profilazione; accoglie con favore gli orientamenti dell'EDPB sui processi decisionali automatizzati e sulla portabilità dei dati; osserva che in diversi settori il diritto alla portabilità dei dati non è stato pienamente attuato; invita l'EDPB a incoraggiare le piattaforme online a creare un punto di contatto unico per tutte le loro piattaforme digitali sottostanti, da cui le richieste degli utenti possano essere trasmesse al destinatario corretto; rileva che, in linea con il principio della minimizzazione dei dati, l'attuazione del diritto all'anonimato previene efficacemente la divulgazione non autorizzata, il furto d'identità e altre forme di abuso dei dati personali;

9.

evidenzia che il rispetto del diritto di essere informato impone alle imprese di fornire informazioni in modo conciso, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e di evitare di adottare un approccio legalistico nell'elaborazione degli avvisi sulla protezione dei dati; esprime preoccupazione per il fatto che talune imprese continuano a violare i loro obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del GDPR e non forniscono tutte le informazioni pertinenti raccomandate dall'EDPB, compreso l'elenco dei nomi dei soggetti con cui condividono i dati; ricorda che l'obbligo di fornire informazioni semplici e accessibili è particolarmente rigoroso per quanto concerne i minori; esprime preoccupazione per l'assenza diffusa di meccanismi di accesso da parte dell'interessato correttamente funzionanti; rileva che le persone spesso non sono in grado di costringere le piattaforme Internet a rivelare i loro profili comportamentali; è preoccupato per il fatto che le imprese ignorano troppo spesso che i dati desunti sono anche dati personali, soggetti a tutte le garanzie previste dal GDPR;

Piccole imprese e organizzazioni

10.

osserva che alcune parti interessate segnalano che l'applicazione del GDPR è stata particolarmente complessa, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI), le start-up, le organizzazioni e associazioni, ivi comprese le scuole, e i club e le società; osserva, tuttavia, che molti diritti e obblighi previsti dal GDPR non sono nuovi ma erano già prescritti dalla direttiva 95/46/CE (4), sebbene scarsamente applicati; ritiene che il GDPR e la sua applicazione non debbano comportare per le imprese più piccole conseguenze indesiderate a livello di conformità che non verrebbero riscontrate dalle grandi imprese; ritiene che le campagne informative delle autorità nazionali e della Commissione dovrebbero rendere disponibili una maggiore assistenza, informazione e formazione al fine di contribuire a migliorare le conoscenze, la qualità dell'attuazione e la consapevolezza dei requisiti e della finalità del GDPR;

11.

sottolinea che non esistono deroghe per le PMI, le start-up, le organizzazioni e associazioni, ivi comprese le scuole, e i club e le società, e che tali entità rientrano all'ambito di applicazione del GDPR; invita pertanto l'EDPB a fornire informazioni chiare per evitare qualsiasi confusione in merito all'interpretazione del GDPR e a creare uno strumento pratico del GDPR per agevolare l'attuazione del regolamento da parte delle PMI, delle start-up, delle organizzazioni e associazioni, ivi comprese le scuole, dei club e delle società che effettuano trattamenti a basso rischio; invita gli Stati membri a mettere a disposizione delle autorità di protezione dei dati sufficienti mezzi affinché possano diffondere le conoscenze circa tali strumenti pratici; incoraggia l'EDPB a sviluppare modelli di politica della privacy ad uso eventuale delle organizzazioni, in modo da aiutarle a dimostrare l'effettiva conformità al GDPR nella pratica, senza dover ricorrere a costosi servizi di terzi;

Attuazione

12.

esprime preoccupazione dinanzi all'attuazione disomogenea e talvolta inesistente del GDPR da parte delle autorità nazionali di protezione dei dati a più di due anni dall'inizio dell'applicazione di tale regolamento, e si rammarica pertanto che, in termini di attuazione, la situazione non sia sostanzialmente migliorata rispetto a quella prevista dalla direttiva 95/46/CE;

13.

prende atto del fatto che nei primi 18 mesi di applicazione del GDPR sono stati presentati circa 275 000 reclami e sono state imposte 785 sanzioni amministrative per diverse violazioni, ma sottolinea che finora è stato dato seguito solo in minima parte ai reclami presentati; è consapevole dei problemi causati dalle violazioni dei dati personali e ricorda gli attuali orientamenti dell'EDPB che chiariscono, tra l'altro, il calendario per la notifica, la comunicazione agli interessati e i mezzi di ricorso; sottolinea che un modulo standard europeo di notifica delle violazioni dei dati potrebbe essere utile per armonizzare i diversi approcci nazionali; si rammarica, tuttavia, del fatto che l'importo delle sanzioni pecuniarie vari notevolmente da uno Stato membro all'altro e che alcune sanzioni imposte a imprese di grandi dimensioni siano troppo basse per avere l'effetto deterrente previsto per le violazioni della protezione dei dati; invita le autorità di protezione dei dati a rafforzare l'attuazione, il perseguimento e le sanzioni per le violazioni della protezione dei dati e a sfruttare appieno le possibilità previste dal GDPR per l'imposizione di sanzioni pecuniarie, nonché ad avvalersi di altre misure correttive; sottolinea che i divieti di trattamento o l'obbligo di cancellare i dati personali acquisiti in modo non conforme al GDPR possono avere un effetto deterrente pari, se non superiore, alle sanzioni pecuniarie; invita la Commissione e l'EDPB ad armonizzare le sanzioni mediante linee guida e criteri chiari, come è stato fatto dalla conferenza delle autorità di controllo tedesche, al fine di aumentare la certezza giuridica e di evitare che le imprese si stabiliscano nelle zone che impongono le sanzioni più basse;

14.

esprime preoccupazione in relazione alla durata delle indagini condotte da alcune autorità di protezione dei dati e alle relative ripercussioni negative sull'efficacia dell'attuazione e la fiducia dei cittadini; sollecita le autorità di protezione dei dati ad accelerare la risoluzione dei casi e ad avvalersi dell'intera gamma di possibilità prevista dal GDPR, in particolare in presenza di violazioni sistematiche e persistenti, anche a scopo di lucro e con un gran numero di interessati;

15.

è preoccupato in relazione al fatto che le autorità di controllo di 21 Stati membri dei 31 Stati che applicano il GDPR, vale a dire tutti gli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, e il Regno Unito, hanno dichiarato esplicitamente di non disporre di risorse umane, tecniche e finanziarie, di locali e di infrastrutture sufficienti per adempiere efficacemente i loro compiti ed esercitare i loro poteri; esprime preoccupazione dinanzi alla mancanza di apposito personale tecnico presso la maggior parte delle autorità di controllo in tutta l'UE, cosa che rende difficili le indagini e l'attuazione; constata con preoccupazione che le autorità di controllo sono sotto pressione a causa del crescente squilibrio tra le loro responsabilità nella tutela dei dati personali e le risorse di cui dispongono; osserva che i servizi digitali diventeranno sempre più complessi a causa del maggiore ricorso a innovazioni quali l'intelligenza artificiale (aggravando il problema della limitata trasparenza nel trattamento dei dati, in particolare per la formazione algoritmica); sottolinea pertanto che è importante che le autorità di controllo dell'UE e l'EDPB dispongano di risorse finanziarie, tecniche e umane sufficienti per poter trattare in modo rapido ma approfondito un numero crescente di casi complessi e ad alta intensità di risorse, e per coordinare e agevolare la cooperazione tra le autorità nazionali di protezione dei dati, per monitorare adeguatamente l'applicazione del GDPR e proteggere i diritti e le libertà fondamentali; esprime preoccupazione per il fatto che l'insufficienza delle risorse di cui dispongono le autorità di protezione dei dati — in particolare se si confrontano tali risorse con le entrate delle grandi aziende informatiche — può tradursi in accordi di composizione della controversia, in quanto ciò limiterebbe il costo di procedimenti lunghi e onerosi;

16.

invita la Commissione a valutare la possibilità di obbligare le grandi multinazionali tecnologiche a pagare per la propria vigilanza introducendo una tassa dell'UE sul digitale;

17.

osserva con preoccupazione che la mancata attuazione da parte delle autorità di protezione dei dati e l'inerzia da parte della Commissione nell'affrontare la carenza di risorse di tali autorità fanno ricadere l'onere dell'attuazione delle norme, e quindi il ricorso a un tribunale per azioni in materia di protezione dei dati, sui singoli cittadini; è preoccupato per il fatto che i tribunali talvolta ordinano il risarcimento dei singoli ricorrenti senza ordinare all'organizzazione o alla società di risolvere i problemi strutturali; considera che l'applicazione delle norme da parte dei privati può determinare un'importante giurisprudenza, ma che non sostituisce l'attuazione da parte delle autorità di protezione dei dati o l'intervento della Commissione per far fronte alla carenza di risorse; si rammarica del fatto che tali Stati membri violino l'articolo 52, paragrafo 4, del GDPR; invita pertanto gli Stati membri a rispettare il loro obbligo giuridico a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, di dotare le loro autorità di protezione dei dati di risorse sufficienti per consentire loro di svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e assicurare parità di condizioni a livello europeo nell'attuazione del GDPR; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia ancora avviato procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non hanno adempiuto ai loro obblighi nel quadro del GDPR, e sollecita la Commissione a procedere senza indugi in tal senso; invita la Commissione e l'EDPB a organizzare un follow-up della comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020, che valuta il funzionamento del GDPR e la sua attuazione;

18.

si rammarica del fatto che la maggior parte degli Stati membri abbia deciso di non dare attuazione all'articolo 80, paragrafo 2, del GDPR; invita tutti gli Stati membri ad avvalersi dell'articolo 80, paragrafo 2, e ad attuare il diritto di proporre reclami e di adire i tribunali senza essere incaricati da un interessato; invita gli Stati membri a chiarire, nella legislazione nazionale relativa alle procedure amministrative applicabile alle autorità di controllo, il ruolo dei reclamanti durante le procedure; sottolinea che la legislazione dovrebbe precisare la possibilità di intervento dei reclamanti, che non svolgono un ruolo puramente passivo, nelle diverse fasi della procedura;

Cooperazione e coerenza

19.

sottolinea che l'insufficiente livello di attuazione è particolarmente evidente nei reclami transfrontalieri e deplora il fatto che le autorità di protezione dei dati in 14 Stati membri non dispongano di risorse adeguate per contribuire ai meccanismi di cooperazione e coerenza; invita l'EDPB a intensificare gli sforzi volti a garantire la corretta applicazione degli articoli 60 e 63 del GDPR, e ricorda alle autorità di controllo che in circostanze eccezionali possono avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 66 del GDPR, in particolare delle misure provvisorie;

20.

sottolinea l'importanza del meccanismo dello sportello unico nell'offrire certezza giuridica e nel ridurre l'onere amministrativo per le imprese e i cittadini; esprime, tuttavia, grande preoccupazione in relazione al funzionamento di tale meccanismo, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle autorità di protezione dei dati irlandese e lussemburghese; osserva che dette autorità sono responsabili del trattamento di un gran numero di casi, dal momento che molte aziende tecnologiche hanno registrato la loro sede dell'UE in Irlanda o nel Lussemburgo; è particolarmente preoccupato per via del fatto che l'autorità di protezione dei dati irlandese chiude, in generale, la maggior parte dei casi con una composizione della controversia anziché con una sanzione, e che i casi deferiti all'Irlanda nel 2018 non hanno nemmeno raggiunto la fase di un progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del GDPR; invita queste autorità di protezione dei dati ad accelerare le indagini in corso su casi importanti, al fine di dimostrare ai cittadini dell'UE che la protezione dei dati è un diritto azionabile nell'Unione; rileva che il successo del meccanismo dello sportello unico dipende dal tempo e dagli sforzi che le autorità di protezione dei dati possono dedicare al trattamento dei singoli casi transfrontalieri e alla cooperazione in merito ad essi in seno all'EDPB, e che la mancanza di volontà politica e di risorse si ripercuote in modo immediato sul corretto funzionamento del meccanismo;

21.

osserva alcune incoerenze tra le linee guida degli Stati membri e quelle dell'EDPB; fa notare che le autorità nazionali di protezione dei dati possono giungere a interpretazioni diverse del GDPR, con conseguenti applicazioni divergenti tra gli Stati membri; osserva che tale situazione sta creando vantaggi geografici e svantaggi per le imprese; esorta la Commissione a valutare se le procedure amministrative nazionali ostacolano la piena efficacia della cooperazione a norma dell'articolo 60 del GDPR, così come la sua efficace attuazione; invita le autorità di protezione dei dati ad adoperarsi in vista di un'interpretazione coerente e di orientamenti facilitati dall'EDPB; invita specificamente l'EDPB a stabilire gli elementi essenziali di una procedura amministrativa comune per trattare i reclami nei casi transfrontalieri nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 60; esorta a far sì che ciò avvenga grazie all'elaborazione di orientamenti su tempistiche comuni per lo svolgimento delle indagini e l'adozione delle decisioni; invita l'EDPB a rafforzare il meccanismo di coerenza e a renderlo obbligatorio per qualsiasi questione di applicazione generale o caso che producano effetti transfrontalieri, al fine di evitare, da parte delle singole autorità di protezione dei dati, approcci e decisioni incoerenti, che sarebbero suscettibili di compromettere l'interpretazione e l'applicazione uniformi del GDPR; è del parere che un'interpretazione, un'applicazione e un orientamento comuni contribuiranno alla creazione e al successo del mercato unico digitale;

22.

invita l'EDPB a pubblicare prima delle sue riunioni il relativo ordine del giorno e a fornire al pubblico e al Parlamento sintesi più dettagliate delle sue riunioni;

Frammentazione dell'attuazione del GDPR

23.

si rammarica del fatto che il ricorso, da parte degli Stati membri, alle clausole di specificazione facoltative (ad esempio, il trattamento nell'interesse pubblico o da parte delle autorità pubbliche sulla base del diritto dello Stato membro e dell'età del consenso dei minori) abbia pregiudicato il conseguimento di una piena armonizzazione della protezione dei dati e l'eliminazione di condizioni di mercato divergenti per le imprese in tutta l'UE, ed esprime preoccupazione in relazione al fatto che ciò può far aumentare il costo della conformità al GDPR; esorta l'EDPB a presentare orientamenti su come affrontare la diversa attuazione delle clausole di specificazione facoltative tra Stati membri; invita la Commissione ad avvalersi dei suoi poteri per intervenire negli Stati membri in cui le misure, le azioni e le decisioni nazionali compromettono lo spirito, l'obiettivo e il testo del GDPR, al fine di evitare una disparità di protezione per i cittadini e distorsioni del mercato; sottolinea in questa fase che gli Stati membri non hanno adottato la stessa fascia di età per il consenso dei genitori; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare l'impatto di questa frammentazione sulle attività dei minori e sulla loro protezione online; sottolinea che, in caso di conflitto di leggi tra una legge nazionale di uno Stato membro e il GDPR, dovrebbero prevalere le disposizioni di quest'ultimo;

24.

esprime profonda preoccupazione quanto al ricorso abusivo al GDPR da parte delle autorità pubbliche di alcuni Stati membri al fine di limitare i giornalisti e le organizzazioni non governative; concorda pienamente con la Commissione sul fatto che le norme in materia di protezione dei dati non dovrebbero incidere sull'esercizio della libertà d'espressione e di informazione, in particolare creando un effetto dissuasivo o essendo interpretate come un modo per esercitare pressioni sui giornalisti affinché divulghino le loro fonti; esprime tuttavia la propria delusione dinanzi al fatto che la Commissione non ha ancora concluso la sua valutazione dell'equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione e di informazione, di cui all'articolo 85 del GDPR; invita la Commissione a terminare senza indebiti ritardi la sua valutazione della legislazione nazionale a tale riguardo e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili, comprese le procedure di infrazione, per garantire che gli Stati membri rispettino il GDPR e per limitare la frammentazione del quadro di protezione dei dati;

Protezione dei dati fin dalla progettazione

25.

invita le autorità di controllo a valutare l'attuazione dell'articolo 25 relativo alla protezione dei dati fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, in particolare al fine di garantire le misure tecniche e operative necessarie per l'applicazione dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della finalità, e a determinare l'effetto che tale disposizione ha avuto sui produttori di tecnologie di trattamento; accoglie con favore il fatto che nell'ottobre del 2020 l'EDPB abbia adottato le linee guida 04/2019 sull'articolo 25 relativo alla protezione dei dati fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, al fine di contribuire alla chiarezza giuridica dei concetti; invita le autorità di controllo a valutare altresì il corretto utilizzo delle impostazioni predefinite di cui all'articolo 25, paragrafo 2, anche da parte di grandi prestatori di servizi online; raccomanda che l'EDPB adotti linee guida per stabilire a quali condizioni specifiche e in quali (classi di) casi i produttori di TIC debbano essere considerati titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del GDPR, nel senso che determinano i mezzi del trattamento; rileva che le pratiche di protezione dei dati dipendono ancora ampiamente da compiti manuali e formati arbitrari, e sono viziate da sistemi incompatibili; invita l'EDPB a elaborare linee guida che contribuiscano alla messa in pratica dei requisiti in materia di protezione dei dati, ivi comprese linee guida per le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 35), la protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione per impostazione predefinita (articolo 25), le informazioni da fornire agli interessati (articoli da 12 a 14), l'esercizio dei diritti degli interessati (articoli da 15 a 18, 20 e 21) e i registri delle attività di trattamento (articolo 30); invita l'EDPB a garantire che dette linee guida siano facili da applicare e consentano anche la comunicazione da macchina a macchina tra gli interessati, i titolari del trattamento e le autorità di protezione dei dati (automatizzazione della protezione dei dati); invita la Commissione a elaborare icone leggibili da dispositivo automatico a norma dell'articolo 12, paragrafo 8, per informare gli interessati, in stretto coordinamento con l'EDPB; incoraggia l'EDPB e le autorità di controllo a sfruttare pienamente il potenziale offerto dall'articolo 21, paragrafo 5, riguardo ai mezzi automatizzati per opporsi al trattamento di dati personali;

Linee guida

26.

invita l'EDPB ad armonizzare l'attuazione pratica dei requisiti in materia di protezione dei dati attraverso l'elaborazione di linee guida, in particolare per quanto riguarda la necessità di valutare i rischi associati alle informazioni sul trattamento dei dati fornite agli interessati (articoli da 12 a 14), all'esercizio dei diritti degli interessati (articoli da 15 a 18, 20 e 21) e all'attuazione del principio di responsabilizzazione; invita l'EDPB a formulare linee guida che classifichino diversi casi di usi legittimi della profilazione in base ai loro rischi per i diritti e le libertà degli interessati, unitamente a raccomandazioni concernenti misure tecniche e organizzative appropriate e a una chiara delimitazione dei casi di utilizzo illecito; esorta l'EDPB a rivedere il parere n. 5/2014 del gruppo di lavoro «articolo 29», del 10 aprile 2014, sulle tecniche di anonimizzazione e a istituire un elenco di criteri inequivocabili per il conseguimento dell'anonimizzazione; incoraggia l'EDPB a chiarire il trattamento dei dati per finalità attinenti alle risorse umane; prende atto della conclusione dell'EDPB secondo cui la necessità di valutare i rischi associati al trattamento dei dati, quale prevista dal GDPR, dovrebbe essere mantenuta, dal momento che i rischi per gli interessati non sono legati alla dimensione dei titolari del trattamento; chiede un migliore utilizzo del meccanismo che consente alla Commissione di chiedere consulenze all'EDPB su questioni contemplate dal GDPR;

27.

osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce la necessità di orientamenti chiari da parte delle autorità di protezione dei dati e dell'EDPB per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione adeguate del GDPR nelle politiche in materia di sanità pubblica; ricorda, a tale riguardo, gli orientamenti n. 3/2020 sul trattamento dei dati relativi alla salute ai fini della ricerca scientifica nel contesto della pandemia di COVID-19 e gli orientamenti n. 4/2020 sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti di tracciamento dei contatti nel contesto della pandemia di COVID-19; invita la Commissione a garantire il pieno rispetto del GDPR in fase di creazione dello spazio comune europeo di dati sanitari;

Flussi internazionali di dati personali e cooperazione

28.

sottolinea l'importanza di consentire la libera circolazione dei dati personali a livello internazionale senza ridurre il livello di protezione garantito dal GPDR; è favorevole all'approccio della Commissione consistente nell'affrontare la protezione dei dati e i flussi di dati personali separatamente dagli accordi commerciali; ritiene che la cooperazione internazionale nel settore della protezione dei dati e la convergenza delle norme pertinenti verso il GDPR miglioreranno la fiducia reciproca, favoriranno la comprensione delle sfide tecnologiche e giuridiche e, in ultima analisi, faciliteranno i flussi di dati transfrontalieri, fondamentali per il commercio internazionale; riconosce che esistono requisiti giuridici contrastanti per le imprese che svolgono attività di trattamento dei dati nell'UE, nonché nelle giurisdizioni di paesi terzi, in particolare negli Stati Uniti;

29.

evidenzia che le decisioni di adeguatezza non dovrebbero essere di natura politica, bensì giuridica; incoraggia a proseguire gli sforzi volti a promuovere quadri giuridici globali per consentire i trasferimenti dei dati sulla base del GDPR e della Convenzione 108+ del Consiglio d'Europa; osserva altresì che le parti interessate continuano a considerare le decisioni di adeguatezza uno strumento essenziale per tali flussi di dati, in quanto non introducono condizioni o autorizzazioni vincolanti supplementari; sottolinea, tuttavia, che finora sono state adottate decisioni di adeguatezza solo per nove paesi, anche se molti altri paesi terzi hanno recentemente adottato nuove normative in materia di protezione dei dati con norme e principi simili a quelli del GDPR; rileva che, ad oggi, nessun meccanismo unico che garantisce il trasferimento legale di dati personali commerciali tra l'UE e gli Stati Uniti è stato oggetto di azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE);

30.

accoglie con favore l'adozione della prima decisione di adeguatezza reciproca tra l'UE e il Giappone, che ha creato la più vasta area di flussi di dati liberi e sicuri al mondo; invita la Commissione a tenere conto di tutte le questioni sollevate dal Parlamento nella prima revisione di tale strumento e a rendere pubblici quanto prima i risultati, dal momento che la revisione avrebbe dovuto essere adottata entro gennaio del 2021;

31.

invita la Commissione a pubblicare i criteri utilizzati per stabilire se un paese terzo offra un livello di protezione «sostanzialmente equivalente» a quello assicurato all'interno dell'Unione, segnatamente per quanto concerne l'accesso ai mezzi di ricorso e l'accesso ai dati da parte del governo; insiste sulla necessità di garantire l'effettiva applicazione e il rispetto delle disposizioni relative al trasferimento o alla comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione a norma dell'articolo 48 del GDPR, in particolare per quanto riguarda le richieste di accesso a dati personali nell'Unione da parte delle autorità di paesi terzi, e invita l'EDPB e le autorità di protezione dei dati a fornire orientamenti e ad applicare tali disposizioni, anche in fase di valutazione e sviluppo di meccanismi di trasferimento dei dati personali;

32.

invita la Commissione ad adottare atti delegati allo scopo di specificare i requisiti di cui tenere conto ai fini del meccanismo di certificazione della protezione dei dati di cui all'articolo 42, paragrafo 1, in modo da promuovere il ricorso a quest'ultimo, unitamente all'impegno vincolante ed esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati, quale strumento per procedere ai trasferimenti internazionali, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, lettera f);

33.

ribadisce che i programmi di sorveglianza di massa che prevedono la raccolta di dati in blocco impediscono i riscontri relativi all'adeguatezza; esorta la Commissione ad applicare le conclusioni della CGUE nelle cause Schrems I (5), II (6) e Privacy International & a. (2020) (7) a tutte le revisioni delle decisioni di adeguatezza, nonché ai negoziati in corso e futuri; ricorda che i trasferimenti che si basano su deroghe in specifiche situazioni a norma dell'articolo 49 del GDPR dovrebbero rimanere eccezionali; accoglie con favore le linee guide dell'EDPB e delle autorità di protezione dei dati al riguardo e invita tali organismi a garantire un'interpretazione coerente nell'applicazione e nel controllo di tali deroghe, in linea con le linee guida n. 2/2018 dell'EDPB;

34.

invita le autorità di protezione dei dati e la Commissione a valutare in modo sistematico se le norme in materia di protezione dei dati siano applicate nella pratica nei paesi terzi, in linea con la giurisprudenza della CGUE;

35.

esorta la Commissione a pubblicare senza indebito ritardo il riesame delle decisioni di adeguatezza adottate a norma della direttiva del 1995; sottolinea che, in assenza di una decisione di adeguatezza, le clausole contrattuali tipo sono lo strumento più utilizzato per i trasferimenti internazionali di dati; osserva che la CGUE ha sostenuto la validità della decisione 2010/87/UE relativa alle clausole contrattuali tipo (8), esigendo nel contempo una valutazione del livello di protezione concesso ai dati trasferiti a un paese terzo e degli aspetti pertinenti dell'ordinamento giuridico di detto paese terzo per quanto riguarda l'accesso delle autorità pubbliche ai dati personali trasferiti; esorta la Commissione ad accelerare il suo lavoro sulla modernizzazione delle clausole contrattuali tipo per i trasferimenti internazionali di dati, al fine di garantire condizioni di parità per le piccole e medie imprese (PMI) a livello internazionale; accoglie positivamente la pubblicazione da parte della Commissione di un progetto di clausole contrattuali tipo e l'obiettivo di rendere queste ultime più facili da utilizzare e di affrontare le carenze individuate delle norme vigenti;

36.

rammenta le linee guida n. 1/2019 dell'EDPB sui codici di condotta e gli organismi di monitoraggio di cui al regolamento (UE) 2016/679; riconosce che, al momento, tale strumento non è sufficientemente utilizzato nonostante garantisca la conformità al GDPR se associato a un impegno vincolante ed esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate; evidenzia che tale strumento è potenzialmente in grado di offrire un migliore sostegno alle PMI e di fornire maggiore certezza giuridica nel contesto dei trasferimenti internazionali di dati tra diversi settori;

Legislazione dell'Unione futura

37.

ritiene che il GDPR, essendo tecnologicamente neutro, rappresenti un valido quadro normativo per le tecnologie emergenti; è tuttavia del parere che siano necessari ulteriori sforzi per affrontare le questioni più ampie della digitalizzazione, quali le situazioni di monopolio e gli squilibri di potere attraverso una regolamentazione specifica, e per valutare attentamente la correlazione tra il GDPR e ogni nuova iniziativa legislativa, in modo da garantire la coerenza e colmare le lacune giuridiche; ricorda alla Commissione il suo obbligo di garantire che le proposte legislative, ad esempio quelle relative alla governance dei dati, alla legge sui dati, alla legge sui servizi digitali o sull'intelligenza artificiale, siano sempre pienamente conformi al GDPR e alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (9); ritiene che i testi definitivi adottati dai colegislatori al termine di negoziati interistituzionali debbano rispettare appieno l'acquis in materia di protezione dei dati; si rammarica tuttavia che la Commissione stessa non adotti sempre un approccio coerente alla protezione dei dati nelle proposte legislative; sottolinea che un riferimento all'applicazione del GDPR o l'espressione «fatto salvo il GDPR» non garantiscono automaticamente la conformità della proposta al regolamento; invita la Commissione a consultare il Garante europeo della protezione dei dati e l'EDPB ogniqualvolta l'adozione di una proposta di atto legislativo influisca sulla protezione dei diritti e delle libertà delle persone per quanto riguarda il trattamento di dati personali; invita la Commissione a impegnarsi a consultare il Garante europeo della protezione dei dati durante l'elaborazione di proposte o raccomandazioni, in modo da garantire la coerenza delle norme in materia di protezione dei dati in tutta l'Unione, e a realizzare sempre una valutazione d'impatto;

38.

rileva che, nonostante sia permessa dall'articolo 22 del GDPR solo a condizioni rigorose e restrittive, la profilazione è impiegata sempre più spesso, dal momento che le attività online delle persone consentono di avere una conoscenza approfondita della loro psicologia e della loro vita privata; rileva che, poiché la profilazione permette di manipolare il comportamento degli utenti, la raccolta e il trattamento di dati personali relativi all'utilizzo dei servizi digitali dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario per fornire il servizio e addebitarne il costo agli utenti; invita la Commissione a proporre una rigorosa normativa settoriale in materia di protezione dei dati per le categorie sensibili di dati personali, laddove non l'abbia ancora fatto; chiede la rigorosa applicazione del GDPR nel trattamento di dati personali;

39.

chiede che i consumatori siano messi nelle condizioni di prendere decisioni informate sulle conseguenze per la vita privata derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie e che sia garantito un trattamento equo e trasparente, mettendo a loro disposizione opzioni di facile utilizzo per accordare e revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal GDPR;

Direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie

40.

è preoccupato che le norme in materia di protezione dei dati utilizzate a fini di contrasto siano ampiamente inadeguate a tenere il passo con le nuove competenze in tale ambito; invita pertanto la Commissione a valutare la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie entro il termine previsto dalla direttiva e a rendere la revisione pubblicamente disponibile;

Regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche

41.

esprime profonda preoccupazione per la mancata attuazione da parte degli Stati membri della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (10) alla luce delle modifiche introdotte dal GDPR; invita la Commissione ad accelerare la propria valutazione e ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non hanno attuato correttamente la direttiva; è fortemente preoccupato che la riforma della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, necessaria già diversi anni fa, comporti una frammentazione del panorama giuridico nell'UE, a scapito sia delle imprese che dei cittadini; ricorda che il regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (11) è stato concepito in modo da integrare e precisare il GDPR e da coincidere con l'entrata in applicazione di quest'ultimo; sottolinea che la riforma della regolamentazione in materia di vita privata e comunicazioni elettroniche non deve ridurre il livello di protezione garantito dal GDPR e dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche; si rammarica per il fatto che il Consiglio abbia impiegato quattro anni per adottare la propria posizione negoziale sulla proposta di regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, mentre il Parlamento ha adottato la propria posizione negoziale nell'ottobre 2017; ricorda l'importanza di aggiornare la regolamentazione in materia di vita privata e comunicazioni elettroniche del 2002 e del 2009 al fine di migliorare la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e la certezza giuridica per le imprese, a integrazione del GDPR;

o

o o

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo, ai governi e ai parlamenti nazionali, al comitato europeo per la protezione dei dati e al Garante europeo della protezione dei dati.

(1)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(2)  https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_contributiongdprevaluation_20200218.pdf

(3)  https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/19_2019_edpb_written_report_to_libe_en.pdf

(4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(5)  Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650.

(6)  Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559.

(7)  Sentenze nella causa C-623/17, Privacy International, e nelle cause riunite C-511/18, La Quadrature du Net e a., C-512/18, French Data Network e a., e C-520/18, Ordre des barreaux francophones e germanophone e a..

(8)  Decisione 2010/87/UE della Commissione del 5 febbraio 2010 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 39 del 12.2.2010, pag. 5).

(9)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(10)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(11)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (COM(2017)0010).


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/139


P9_TA(2021)0112

Relazioni 2019 e 2020 sull'Albania

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti l'Albania (2019/2170(INI))

(2021/C 494/12)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (1),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2019 e le conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019, mediante le quali si rinviano le decisioni relative all'avvio di negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord,

vista la dichiarazione congiunta dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020 sull'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord, in cui sono state approvate le conclusioni del Consiglio del 25 marzo 2020 sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione,

vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali» (COM(2020)0057),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 e l'agenda di Salonicco per i Balcani occidentali,

vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019 dal titolo «Comunicazione 2019 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2019)0260), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Albania 2019 Report» (SWD(2019)0215),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo «Comunicazione 2020 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2020)0660), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Albania 2020 Report» (SWD(2020)0354),

vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 dal titolo «Piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco» (COM(2020)0608),

vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020, dal titolo «Aiutare i Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenerne la ripresa nel periodo post-pandemia» (COM(2020)0315),

visto il vertice UE-Balcani occidentali tenutosi il 10 novembre 2020 a Sofia nel quadro del processo di Berlino,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, che includono la decisione di concedere all'Albania lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme (2),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania (3),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo «Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali» (COM(2020)0641),

visti la dichiarazione di Sofia del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

vista la dichiarazione di Zagabria concordata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali tenutosi in videoconferenza il 6 maggio 2020,

vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR), del 5 settembre 2019, sulle elezioni locali del 30 giugno 2019 nella Repubblica d'Albania e il parere congiunto della Commissione di Venezia e dell'OSCE/ODIHR dell'11 dicembre 2020 sulle modifiche alla costituzione albanese del 30 luglio 2020 e al codice elettorale,

visto il suo programma di lavoro annuale per il 2021 del gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale (DEG),

vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020 (4),

vista la dichiarazione congiunta di più di 20 deputati al Parlamento europeo, dell'8 dicembre 2020, sui negoziati per l'adesione della Macedonia del Nord e dell'Albania,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Albania,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0041/2021),

A.

considerando che l'allargamento è uno dei più efficaci strumenti di politica estera dell'UE, poiché contribuisce ad estendere la diffusione dei valori fondamentali dell'Unione, quali il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto, la costruzione della pace e il rispetto dei diritti umani;

B.

considerando che l'Albania ha continuato ad adoperarsi con grande impegno nel suo cammino verso l'UE, soddisfacendo la maggior parte delle condizioni avanzate dall'UE per lo svolgimento della prima conferenza intergovernativa;

C.

considerando che lo Stato di diritto è un parametro fondamentale per valutare i progressi verso l'adesione all'UE di un paese candidato;

D.

considerando che l'Albania deve continuare a compiere progressi nel consolidamento delle istituzioni e delle procedure democratiche, nell'assicurare il corretto funzionamento delle sue istituzioni giudiziarie, nella lotta alla corruzione e nella protezione della libertà dei media e dei diritti delle minoranze;

E.

considerando che i costanti sforzi profusi per realizzare le riforme fondamentali in Albania richiedono l'impegno congiunto di tutte le parti interessate;

F.

considerando che la prospettiva che l'Albania diventi uno Stato membro sulla base del merito è nello stesso interesse politico, economico e di sicurezza dell'Unione; che la qualità delle riforme necessarie e l'impegno del paese a tal riguardo dovrebbero determinare il calendario dell'adesione;

G.

considerando l'allargamento dell'UE e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e della prosperità nei Balcani occidentali contribuiscono a rafforzare la sicurezza e la stabilità della regione dei Balcani occidentali, di cui l'Albania fa parte;

H.

considerando che le elezioni politiche si terranno in Albania il 25 aprile 2021 e che le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR non sono state attuate nella loro interezza;

I.

considerando che la Commissione ha presentato un progetto di quadro negoziale per l'Albania il 1o luglio 2020;

J.

considerando che la pandemia in corso ha dimostrato chiaramente che l'UE e i Balcani occidentali devono continuare ad affrontare insieme le sfide comuni;

K.

considerando che l'Albania deve ancora riprendersi dai danni estesi causati dal terremoto del 26 novembre 2019 e dalla pandemia di COVID-19, potenziare la protezione civile e la preparazione della risposta alle catastrofi e portare avanti i preparativi per aderire al meccanismo di protezione civile dell'Unione;

L.

considerando che l'UE ha mobilitato sovvenzioni pari a 115 milioni di EUR per la riabilitazione e la ricostruzione a seguito del terremoto nell'ambito dei 400 milioni di EUR previsti dal suo impegno di sostegno;

M.

considerando che l'economia dell'Albania è stata duramente colpita dalla pandemia di COVID-19 e che le misure atte a prevenire la diffusione del virus si stanno ripercuotendo negativamente sul bilancio nazionale;

N.

considerando che l'UE ha mobilitato 3,3 miliardi di EUR per affrontare la pandemia di COVID-19 nei Balcani occidentali, di cui 38 milioni di EUR per il sostegno immediato al settore sanitario, 467 milioni di EUR per costruire la resilienza dei sistemi sanitari e attutire l'impatto socioeconomico della pandemia, 750 milioni di EUR per l'assistenza macrofinanziaria, 385 milioni di EUR per il sostegno e la ripartenza del settore privato e 1,7 miliardi di EUR in prestiti agevolati dalla Banca europea per gli investimenti;

O.

considerando che l'UE ha mobilitato 51 milioni di EUR per aiutare l'Albania a far fronte alla COVID-19 e ha stanziato fino a 180 milioni di EUR per l'assistenza macrofinanziaria;

P.

considerando che l'UE è il principale partner commerciale e il maggiore donatore dell'Albania e che dal 2007 il paese ha beneficiato di 1,25 miliardi di EUR in fondi preadesione dell'UE;

Q.

considerando che il piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali agevolerà la ripresa a lungo termine della regione in seguito alla pandemia di COVID-19 e sosterrà lo sviluppo economico e le riforme;

R.

considerando che dal 2010 i cittadini albanesi sono esenti dall'obbligo del visto per i viaggi nell'area Schengen;

S.

considerando che dal 2015 i cittadini albanesi possono partecipare agli scambi studenteschi, accademici e giovanili nell'ambito del programma Erasmus+;

T.

considerando che l'UE rimane pienamente impegnata a sostenere la scelta strategica dell'Albania verso l'integrazione nell'UE, basata sullo Stato di diritto e su relazioni di buon vicinato;

U.

considerando che l'Albania rimane un partner affidabile in materia di politica estera, grazie ai suoi sforzi per far progredire la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato;

1.   

accoglie con favore il chiaro orientamento strategico e l'impegno dell'Albania per l'integrazione nell'UE, che si manifesta in relazioni di buon vicinato e nella continua attuazione delle riforme relative all'adesione; plaude, a tal proposito, alla dichiarazione del Consiglio europeo del 26 marzo 2020 sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania; sottolinea l'importanza del processo di integrazione come motore delle riforme e accoglie con favore il sostegno di cui tale processo gode fra la popolazione albanese;

2.   

ritiene che la Conferenza sul futuro dell'Europa debba includere, in modo opportuno, e coinvolgere attivamente i rappresentanti dell'Albania e degli altri paesi dei Balcani occidentali, a livello sia governativo sia della società civile, includendo i giovani;

3.   

sostiene la convocazione senza ulteriori ritardi della prima conferenza intergovernativa successivamente al pieno soddisfacimento delle condizioni stabilite dal Consiglio europeo e all'adozione del quadro negoziale da parte del Consiglio; ricorda che l'Albania è un paese candidato dal 2014 e che la Commissione raccomanda dal 2018 di avviare i negoziati di adesione;

4.   

ricorda la natura trasformativa dei negoziati di adesione e osserva che, al fine di garantire la credibilità del processo di adesione, il conseguimento delle tappe fondamentali deve riflettersi nei progressi verso l'adesione all'UE; ricorda che gli attori rivali stanno cercando di compromettere l'ulteriore integrazione e la stabilità politica dei paesi dei Balcani occidentali;

5.   

ritiene che la nomina del capo negoziatore e della squadra negoziale, insieme all'adozione del piano d'azione per far fronte alle priorità stabilite dalle conclusioni del Consiglio del marzo 2020, siano il segno di un chiaro impegno politico a portare avanti il processo di integrazione dell'UE;

6.   

sottolinea che i progressi verso l'adesione nell'ambito della metodologia di allargamento rivista dipendono da riforme durature, approfondite e irreversibili in settori fondamentali, a partire dallo Stato di diritto, dall'effettivo funzionamento delle istituzioni democratiche e della pubblica amministrazione e dall'economia; ricorda, a tale proposito, l'importanza della riforma giudiziaria e dell'intensificazione della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, nonché delle relazioni di buon vicinato e della cooperazione regionale;

7.   

esorta le autorità albanesi a intensificare gli sforzi per rafforzare il dialogo politico e il funzionamento delle istituzioni democratiche del paese, migliorando nel contempo i presupposti per il pluralismo dei media e la società civile;

Funzionamento delle istituzioni democratiche

8.

esorta i leader politici in Albania a instaurare un clima di fiducia mediante una maggiore trasparenza e il superamento della mancanza di dialogo ed esprime serie preoccupazioni per il contesto politico polarizzato e la mancanza di una cooperazione sostenibile tra i partiti che continua a ostacolare il processo democratico; ricorda l'importanza di un dialogo politico costruttivo per far progredire il processo di riforma e compiere ulteriori progressi nel garantire il normale funzionamento democratico delle istituzioni albanesi;

9.

ricorda la responsabilità congiunta delle forze politiche nel passare da un clima caratterizzato da accuse reciproche, decisioni unilaterali e boicottaggi a uno basato invece su esempi positivi di sforzi volti al raggiungimento del consenso, come quelli che hanno portato all'accordo del 5 giugno 2020 sulla riforma elettorale;

10.

chiede alle istituzioni pubbliche dell'Albania di agire in maniera trasparente e mettere in atto pratiche di buona governance; sottolinea l'importanza di adottare misure proattive al fine di rendere disponibili le informazioni alla società civile, ai media e all'opinione pubblica in maniera tempestiva e ordinata, in particolare quando queste riguardano questioni di elevato interesse generale, come l'emergenza sanitaria in corso;

11.

sottolinea che le elezioni generali del 25 aprile 2021 saranno fondamentali per il consolidamento e il rinnovamento delle procedure e delle strutture democratiche del paese e per il conseguimento di un livello superiore di stabilità politica; sottolinea che elezioni libere ed eque sono fondamentali per l'integrazione nell'UE;

12.

esprime preoccupazione per le accuse di acquisto di voti e ricorda che il perseguimento di tali reati rientra tra le condizioni stabilite dal Consiglio il 25 marzo 2020; sottolinea l'importanza di garantire che i preparativi per le elezioni parlamentari in programma nel 2021 si svolgano in maniera trasparente e inclusiva; osserva che tutte le forze politiche, gli organi statali, la società civile e i media hanno il dovere comune di garantire che la campagna elettorale sia trasparente, credibile e obiettiva, nonché libera da disinformazione, attività intimidatorie e accuse false;

13.

sottolinea l'importanza di attuare le misure di riforma elettorale codificate nel luglio 2020, che sono in linea con le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e del Consiglio d'Europa; sottolinea l'importanza di attuare pienamente e tempestivamente il parere congiunto della Commissione di Venezia e dell'OSCE/ODIHR del dicembre 2020; accoglie con favore l'esito positivo dell'accordo del 5 giugno 2020, che mette in atto alcune delle raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR; prende atto dell'incapacità di avvalersene e del fatto che, nonostante i ripetuti appelli internazionali ad attendere il parere della Commissione di Venezia, sono state adottate ulteriori misure senza un ampio consenso tra i partiti, il che ha portato all'adozione, nell'ottobre 2020, delle contestate modifiche al codice elettorale da parte del parlamento albanese;

14.

sottolinea la necessità di rafforzare il coinvolgimento del parlamento albanese nel processo di integrazione nell'UE, migliorandone ulteriormente le capacità legislative, di sorveglianza e di controllo del bilancio per garantire l'allineamento giuridico con l'acquis dell'UE;

15.

esorta l'Albania a migliorare il coordinamento intragovernativo, ad accelerare la decentralizzazione nell'ambito della riforma dell'amministrazione territoriale, nonché a promuovere consultazioni pubbliche a livello locale e a procedere con la riforma della pubblica amministrazione;

Stato di diritto

16.

ricorda l'importanza cruciale di salvaguardare lo Stato di diritto attraverso una riforma del sistema giudiziario e il perseguimento costante e sistematico della corruzione ad alto livello; elogia i progressi compiuti nell'attuazione della riforma generale della giustizia, sostenuta da un processo di valutazione senza precedenti e dalla creazione di istituzioni e organi specializzati pertinenti, e chiede di accelerare tali procedure per permettere un passaggio tangibile verso una magistratura responsabile, indipendente e funzionale, il che costituisce una condizione preliminare per la prima conferenza intergovernativa;

17.

sottolinea la necessità per l'Albania di sviluppare un approccio più strategico alla riforma del settore della giustizia, che faccia fronte al crescente arretrato di cause; chiede che siano garantiti elevati standard di trasparenza nel settore della giustizia e che siano riattivati strumenti quali banche dati online precedentemente attive; si compiace della nomina dei nuovi membri della Corte costituzionale, che ne ha ripristinato la funzionalità, ed esorta le istituzioni albanesi a concludere rapidamente il processo di nomina, ristabilendo la capacità della Corte costituzionale di funzionare pienamente e in maniera efficace; sottolinea la necessità di garantire il costante funzionamento delle corti d'appello, dotandole di livelli di personale adeguati;

18.

si compiace che la Corte suprema abbia parzialmente riacquistato la capacità di esercitare le proprie funzioni e che abbia esaminato l'ammissibilità di più di mille casi, e la incoraggia a compiere ulteriori progressi nella nomina di giudici supplementari al fine di raggiungere la piena operatività, nonché a ridurre drasticamente il numero insostenibile di casi pendenti;

19.

esprime soddisfazione per l'istituzione dell'Ufficio investigativo nazionale, per il fatto che la sua direttrice eserciti le proprie funzioni e che sia attualmente in corso l'assunzione di personale investigativo;

20.

sottolinea la necessità che l'Albania combatta la corruzione a tutti i livelli della società, del governo e dell'amministrazione; esprime preoccupazione per la prassi attuale che permette alla polizia di Stato di ricevere donazioni e sponsorizzazioni private; osserva con preoccupazione che le accuse di corruzione continuano a minare la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti del governo e, più in generale, delle istituzioni democratiche;

21.

sottolinea la necessità di garantire il buon funzionamento, la cooperazione e l'indipendenza finanziaria e operativa delle istituzioni giudiziarie, di contrasto e di lotta contro la corruzione dotandole di risorse finanziarie, tecniche e umane adeguate; sottolinea l'importanza di conseguire risultati tangibili sotto forma di indagini indipendenti e imparziali che conducano al perseguimento efficace della criminalità ad alto livello, compresa la corruzione;

22.

si compiace della creazione di organismi anticorruzione e prende atto dei progressi compiuti nell'ambito della legislazione relativa alla lotta contro la corruzione; constata che sono in corso indagini approfondite condotte dalla struttura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata (SPAK) di recente istituzione e che i tribunali incaricati della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata stanno formulando imputazioni; sottolinea la necessità di mantenere la loro indipendenza al fine di lottare in maniera efficace e proattiva contro l'impunità e la corruzione ad alto livello;

23.

chiede che siano adottati e applicati rapidamente piani di integrità concreti in tutti i ministeri, come previsto dalla strategia intersettoriale contro la corruzione e dal piano d'azione per la sua attuazione; ricorda la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo dei finanziamenti ai partiti politici in virtù della legge modificata sul finanziamento dei partiti politici; sottolinea l'importanza di applicare efficacemente le raccomandazioni della Corte dei conti albanese;

24.

prende atto dell'aumento di indagini proattive, azioni legali e condanne definitive contro i patrimoni illeciti e il riciclaggio di denaro, che hanno portato al congelamento e al sequestro sistematico dei proventi di reati, e chiede il rafforzamento delle azioni legali e delle condanne definitive dei tribunali in relazione a tali casi, in linea con i principi dell'indipendenza del potere giudiziario, del giusto processo e del processo equo; sottolinea i considerevoli problemi legati al riciclaggio di denaro, in particolare nel settore edile e immobiliare;

25.

accoglie con favore le azioni intraprese per migliorare la legislazione e i meccanismi di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e chiede ulteriori misure volte ad attuare rapidamente il piano d'azione del Gruppo di azione finanziaria internazionale, in particolare per quanto riguarda la riduzione della portata dell'economia informale;

26.

sottolinea l'importanza dei continui sforzi e dei miglioramenti sistemici dell'Albania nella lotta al traffico di esseri umani, armi da fuoco e merci contraffatte, nonché alla criminalità informatica e alle minacce terroristiche;

27.

invita l'Albania a intensificare ulteriormente i suoi sforzi esaustivi e rigorosi per smantellare le reti criminali locali e internazionali ed eliminare la produzione e il traffico di droga, basandosi sui considerevoli sforzi compiuti negli ultimi anni; accoglie con favore la maggiore cooperazione del paese con Europol e le istituzioni di contrasto degli Stati membri dell'UE, che ha portato a una serie di operazioni di contrasto su vasta scala, anche attraverso una collaborazione esemplare tra le autorità albanesi e italiane sotto l'egida della squadra investigativa comune; incoraggia le autorità albanesi a concludere rapidamente la procedura di nomina di un procuratore di collegamento albanese presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust); raccomanda all'Albania di adottare una nuova strategia e un nuovo piano d'azione sulle sostanze stupefacenti e di colmare, tra l'altro, il vuoto legislativo in materia di precursori di droghe;

Diritti fondamentali

28.

esprime il proprio sostegno alle politiche inclusive e chiede che si compiano progressi nell'adozione di misure volte a proteggere efficacemente le libertà e i diritti fondamentali di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità, alle minoranze etniche e alle persone LGBTQI+;

29.

si compiace della nomina da parte dell'Albania di un osservatore presso l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) e incoraggia le autorità a sfruttare appieno le competenze della FRA al fine di allineare la legislazione e le pratiche dell'Albania all'acquis e alle norme dell'UE;

30.

accoglie con favore l'aggiornamento della legislazione nazionale sulla lotta alla discriminazione e invita le autorità a intensificare gli sforzi per stabilire una solida giurisprudenza in materia di lotta alla discriminazione; esorta le autorità a garantire la prevenzione e il perseguimento efficaci dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio, incluso l'antisemitismo;

31.

osserva che il piano d'azione nazionale 2016-2020 dell'Albania per le questioni LGBTI è scaduto e invita il governo a elaborare un nuovo piano d'azione attraverso una consultazione trasparente e inclusiva con la società civile e a garantire che siano stanziate risorse adeguate per la sua attuazione; invita le autorità albanesi a promuovere l'accettazione sociale delle persone LGBTQI+, che sono ancora regolarmente oggetto di discriminazioni e incitamento all'odio; accoglie con favore la decisione di eliminare la «terapia di conversione», che è inaccettabile, rafforzando in tal modo il diritto all'identità e all'espressione di genere;

32.

esorta le autorità a garantire che siano fornite risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti agli organi competenti, come l'ufficio del mediatore, l'ufficio del commissario per la lotta alla discriminazione e l'ufficio del commissario per il diritto all'informazione e alla protezione dei dati, e a garantire che le rispettive raccomandazioni siano attuate sistematicamente; sottolinea che per tali cariche dovrebbero essere nominate solo persone dall'indipendenza e dalla professionalità indiscusse;

33.

chiede la creazione di un meccanismo efficace per la prevenzione della violenza di genere, comprese le molestie, la violenza domestica e la violenza nei confronti dei bambini, esacerbate dalla pandemia di COVID-19, nonché la protezione e il sostegno delle vittime di tale violenza e l'efficace ed efficiente perseguimento dei suoi autori;

34.

ricorda l'invito rivolto all'Albania di garantire un accesso non discriminatorio ai servizi pubblici e di migliorare ulteriormente l'istruzione, i tassi di occupazione e le condizioni di vita e di salute delle persone con disabilità, dei rom, degli egiziani e di altre minoranze etniche; accoglie con favore la dichiarazione di Poznan del 2019 sull'integrazione dei rom nel processo di allargamento dell'UE; esorta le autorità a portare avanti politiche di integrazione dei rom in linea con il quadro strategico dell'UE per i rom;

35.

esorta l'Albania ad adottare rapidamente i cinque restanti regolamenti per garantire la piena attuazione della legge quadro del 2017 sulla protezione delle minoranze nazionali e dei diritti correlati relativi all'autoidentificazione, all'uso delle lingue minoritarie, se necessario a livello amministrativo locale, e alla co-istruzione nelle lingue minoritarie; invita l'Albania a proteggere e promuovere il patrimonio culturale, le lingue e le tradizioni delle sue minoranze nazionali e a prevedere uno spazio specifico per le lingue minoritarie nei media statali e locali;

36.

si compiace, in tale contesto, dell'adozione della legge sul censimento demografico da effettuarsi nell'autunno del 2021 e invita l'Albania ad adottare tutte le misure necessarie per attuarla efficacemente, anche attraverso la preparazione del questionario e del manuale in modo da coprire tutti i gruppi minoritari riconosciuti;

37.

invita l'Albania a garantire che i gruppi minoritari abbiano pari opportunità e siano adeguatamente rappresentati nella vita politica, nella pubblica amministrazione e nella magistratura;

38.

invita l'Albania a compiere ulteriori progressi riguardo alle misure volte a consolidare i diritti di registrazione, restituzione e risarcimento delle proprietà, attuare della legge sulle procedure transitorie in materia di proprietà, principalmente portando avanti in maniera trasparente il processo di registrazione delle proprietà, e completare la riforma generale del settore fondiario, anche nelle zone dove sono presenti minoranze;

39.

accoglie con favore gli sforzi dell'Albania volti a promuovere la tolleranza e l'armonia interreligiosa e ad affrontare i pregiudizi e le discriminazioni, compreso l'antisemitismo, come dimostrato dall'approvazione da parte del parlamento della definizione di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, che rende l'Albania il primo paese a maggioranza musulmana ad accettare tale formulazione; chiede di proseguire gli sforzi volti a garantire il rispetto della libertà di espressione e della libertà di credo o religione;

40.

invita le autorità a garantire la libertà di riunione quale diritto fondamentale, nel rispetto del principio di proporzionalità, anche in caso di stato di emergenza o stato di calamità naturale; sottolinea le raccomandazioni formulate a tale riguardo dal mediatore;

41.

osserva l'importanza di far fronte alle accuse di violazioni commesse dalle forze di polizia e perseguire l'uso sproporzionato della forza, anche nel contesto della pandemia di COVID-19; ricorda la necessità di porre fine ai maltrattamenti ai danni di indagati e detenuti;

42.

ricorda l'obbligo delle autorità di garantire un giusto processo per i richiedenti asilo in conformità degli obblighi internazionali dell'Albania e di affrontare adeguatamente le esigenze dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti, migliorando nel contempo la preparazione a un potenziale aumento dei flussi migratori e rafforzando la cooperazione con le autorità degli Stati membri; chiede maggiori capacità per trattare le domande di asilo e condurre indagini sui casi segnalati di violazione delle procedure di rimpatrio, comprese le violazioni dei diritti umani;

43.

sottolinea che la protezione delle frontiere e la prevenzione della criminalità transfrontaliera devono costituire una priorità ed essere effettuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalle leggi e dai principi internazionali e regionali applicabili; si compiace del lancio della prima operazione congiunta a pieno titolo con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) al di fuori dell'Unione europea;

44.

sottolinea che il contributo dell'Albania alla protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea è di fondamentale importanza e invita l'UE a intensificare il suo sostegno alla protezione delle frontiere nella regione e a sostenere le esigenze delle autorità albanesi che si occupano dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti;

45.

si compiace degli sforzi compiuti dalle autorità albanesi e le esorta ad adottare un approccio incisivo nella prevenzione, nell'indagine, nel perseguimento e nella punizione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento delle sue vittime, compresi i bambini e altri gruppi vulnerabili, ad aumentare il numero dei servizi di reinserimento e a garantire la protezione dei testimoni;

46.

accoglie con favore le misure in atto e chiede che siano compiuti ulteriori progressi al fine di ridurre considerevolmente la migrazione irregolare e il numero di richieste di asilo infondate da parte di cittadini albanesi, compresi gli arrivi di minori non accompagnati, negli Stati membri dell'UE; osserva che l'Albania continua a soddisfare i requisiti per la liberalizzazione dei visti;

Società civile e regioni

47.

sottolinea la necessità di migliorare le condizioni di funzionamento della società civile in Albania ed esorta le autorità a garantire consultazioni significative, tempestive e rappresentative durante l'intero processo decisionale ai vari livelli di governance, nonché a migliorare il quadro normativo e fiscale, rafforzando in tal modo la sostenibilità finanziaria del settore non governativo;

48.

sottolinea l'importanza della partecipazione delle organizzazioni della società civile a regolari consultazioni sul funzionamento della società, il che permette ai cittadini di partecipare agli affari del paese;

49.

mette in evidenza la necessità di migliorare le condizioni e di creare un ambiente che promuova la responsabilità e il controllo delle istituzioni pubbliche, in particolare attraverso la cooperazione con la società civile e i giornalisti, garantendo loro un migliore accesso alla giustizia e alla certezza del diritto; esprime profonda preoccupazione per le allarmanti accuse riguardanti l'uso generalizzato della disinformazione come arma contro i giornalisti d'inchiesta, gli attivisti della società civile e altri soggetti che cercano di chiamare attori potenti a rispondere del proprio operato;

50.

rileva con preoccupazione la mancanza di progressi in materia di libertà di espressione e gli ostacoli al corretto funzionamento dei media indipendenti;

51.

ricorda l'importanza di garantire un giornalismo di qualità e di aumentare i livelli di alfabetizzazione mediatica per assicurare il funzionamento della democrazia in Albania e contrastare la disinformazione, l'incitamento all'odio e le notizie false; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a migliorare il coordinamento e ad affrontare la disinformazione e le minacce ibride che cercano di minare la prospettiva dell'UE sottolineando in modo più strategico l'importanza dell'UE per i cittadini nei Balcani occidentali, e li esorta a promuovere la creazione di un centro di eccellenza incentrato sui Balcani per contrastare la disinformazione;

52.

chiede iniziative volte a promuovere un ambiente mediatico libero da ingerenze esterne e favorevoli a una condotta professionale da parte dei media, tra cui il giornalismo d'inchiesta;

53.

sottolinea la necessità di rafforzare l'autoregolamentazione, le norme etiche, l'indipendenza, l'imparzialità, la sostenibilità finanziaria e la qualità delle notizie degli organi di informazione pubblici e privati e di migliorare la trasparenza in materia di proprietà, finanziamenti e pubblicità dei media; chiede misure che garantiscano la trasparenza della proprietà dei mezzi di comunicazione delle società di radiotelevisive; osserva la necessità di migliorare le condizioni di lavoro e sociali dei professionisti dei media per garantire un giornalismo di qualità;

54.

condanna la violenza, l'intimidazione, le campagne di diffamazione e le pressioni politiche e finanziarie indirette contro i giornalisti, che soffocano gravemente la libertà dei media, conducono all'autocensura e minano gravemente gli sforzi volti a svelare la criminalità e la corruzione; invita le autorità ad aprire un'indagine sulla recente sequela di violenze e di arresti ingiustificati di giornalisti e a rispondere immediatamente alle accuse di giornalisti che avrebbero subito aggressioni da parte della polizia, anche durante la detenzione;

55.

accoglie con favore l'impegno delle autorità a ritirare i progetti di modifica proposti riguardo alla legge sui media e ad attuare pienamente le raccomandazioni della Commissione di Venezia del 19 giugno 2020 per quanto concerne tutte le future proposte; ribadisce la propria preoccupazione per le misure inizialmente proposte nell'ambito del cosiddetto «pacchetto anti-diffamazione» e osserva che qualsiasi revisione delle leggi in materia di media e comunicazione dovrebbe avvenire in modo trasparente e inclusivo, garantendo che le voci e le opinioni della società civile siano ascoltate, al fine di migliorare la libertà dei media e l'ambiente di lavoro dei giornalisti indipendenti;

Riforme socioeconomiche

56.

incoraggia il governo albanese a dare la priorità alle misure volte a mitigare l'impatto sanitario e socioeconomico della pandemia di COVID-19, con particolare attenzione ai gruppi emarginati e vulnerabili come i rom, gli egiziani, la comunità LGBTQI+, le persone con disabilità e i genitori soli, adottando nel contempo ulteriori misure per migliorare la diversificazione, la competitività e la digitalizzazione, rafforzare la rappresentatività del dialogo sociale e contrastare la diffusa economia informale;

57.

ricorda che la crescita sostenibile dipende dall'eliminazione della corruzione endemica, dal rafforzamento della trasparenza, dalla certezza giuridica e dall'efficienza, dalla concorrenza leale e dalla semplificazione delle procedure amministrative;

58.

incoraggia le autorità albanesi a rafforzare la copertura dell'assistenza sociale e a migliorare l'accesso ai servizi sociali e sanitari, in particolare per i gruppi vulnerabili, al fine di ridurre il rischio di povertà ed esclusione sociale;

59.

chiede che siano intensificate le misure concrete volte ad affrontare il declino demografico e la fuga di cervelli attraverso politiche attive del mercato del lavoro, che contrastino lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze e riducano la disoccupazione a lungo termine, in particolare tra i giovani e i gruppi più emarginati; sottolinea l'importanza di creare opportunità di lavoro sostenibili a lungo termine per i giovani promuovendo un'istruzione accessibile, di qualità e inclusiva e affrontando i problemi relativi all'edilizia abitativa; chiede al governo albanese di migliorare la disponibilità e l'accessibilità economica di Internet, anche in ambito scolastico;

60.

accoglie con favore le tendenze positive per quanto riguarda la partecipazione delle donne alla politica e chiede ulteriori misure per affrontare gli squilibri di genere, il divario retributivo di genere e la discriminazione sul posto di lavoro;

61.

esorta le autorità a intensificare gli sforzi per eliminare il lavoro minorile in tutto il settore informale e per potenziare il perseguimento degli abusi sui minori;

62.

sottolinea la necessità di migliorare la visibilità e la comunicazione in merito agli aiuti dell'UE e ai finanziamenti dell'Unione a favore dell'Albania; ricorda a tale riguardo il meccanismo della ricompensa per i risultati ottenuti previsto dallo strumento di assistenza preadesione destinato alla Macedonia del Nord e all'Albania e, in particolare, il sostanzioso sostegno che l'UE ha fornito ai Balcani occidentali per contrastare la pandemia di COVID-19;

63.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione per investire in modo più strategico nei Balcani occidentali attraverso un apposito piano economico e di investimenti; sottolinea che qualsiasi investimento deve essere in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE; riconosce l'importanza del piano economico e di investimenti per sostenere la connettività sostenibile, il capitale umano, la competitività e la crescita inclusiva, nonché per rafforzare la cooperazione regionale e transfrontaliera; chiede un adeguato cofinanziamento e ulteriori miglioramenti per quanto concerne la trasparenza e la visibilità dei finanziamenti dell'UE; sottolinea la necessità, nel contesto dell'Albania, di concentrare i finanziamenti sulla transizione democratica in corso e sulla lotta contro il declino demografico e la fuga di cervelli;

Ambiente, energia e trasporti

64.

ricorda che sono ancora necessari sforzi sostanziali per raggiungere gli obiettivi in materia di efficienza energetica, sicurezza dell'approvvigionamento, riduzione delle emissioni, energia rinnovabile e per quanto concerne la relativa diversificazione attraverso la transizione verso l'energia, il riscaldamento e i trasporti sostenibili;

65.

incoraggia l'Albania a diversificare la produzione di energia, a garantire investimenti solidi sotto il profilo economico e ambientale nell'ambito delle operazioni idroelettriche e ad aumentare gli investimenti efficienti in termini di costi per quanto concerne le fonti eoliche e solari; esorta il governo a ridurre al minimo l'impatto sulla biodiversità interrompendo lo sviluppo dell'energia idroelettrica nelle aree protette, in particolare nelle aree vicine ai fiumi Valbona e Vjosa, e a istituire quanto prima il Parco nazionale di Vjosa lungo l'intera lunghezza del fiume, in linea con il suo annuncio; sottolinea la necessità di migliorare le valutazioni d'impatto ambientale, le valutazioni ambientali strategiche e la trasparenza delle procedure nei settori eco-sensibili rafforzando altresì il perseguimento dei reati ambientali; evidenzia l'importanza di migliorare la strategia dell'Albania in materia di sicurezza nucleare e protezione dalle radiazioni; ricorda che l'Albania non si è ancora pienamente allineata alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

66.

esorta le autorità ad assicurare il pieno rispetto del trattato della Comunità dell'energia, anche rendendo operativa la borsa dell'energia elettrica dell'Albania, continuando ad aprire il mercato, garantendo la separazione funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione e assicurando l'accoppiamento del mercato dell'energia elettrica; sottolinea il contributo del gasdotto transadriatico recentemente avviato e l'imminente collegamento della centrale termica riconvertita di Valona alla sicurezza energetica regionale; ricorda la necessità di completare la riforma del mercato dell'energia elettrica e di avviare l'interconnettore elettrico Bitola-Elbasan con la Macedonia del Nord;

67.

chiede di continuare a progredire nel rafforzamento delle reti di trasporto strategiche in linea con il quadro normativo concernente la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), di portare avanti i lavori nelle sezioni albanesi dell'«autostrada blu», di completare le riforme del settore ferroviario e di compiere ulteriori progressi in merito al collegamento ferroviario Tirana-Podgorica-Durazzo;

68.

esprime profonda preoccupazione per alcuni progetti economici in Albania che hanno provocato gravi danni ambientali nelle aree protette; sottolinea che la pianificazione e la costruzione di progetti eco-sensibili in materia di turismo e infrastrutture energetiche devono essere effettuate nel quadro di un'ampia consultazione in tutto il paese con la società civile e le comunità locali prima di adottare qualsiasi decisione attenendosi alle norme internazionali e dell'UE in materia di valutazioni d'impatto e tutela ambientale;

69.

esorta le autorità albanesi a sviluppare una strategia energetica nazionale che garantisca il pieno allineamento con l'accordo di Parigi, le pertinenti politiche dell'UE in materia di clima, gli obiettivi di decarbonizzazione e gli strumenti di fissazione del prezzo del carbonio nonché la loro piena attuazione, in linea con il Green Deal europeo e con gli impegni politici assunti nella dichiarazione di Sofia del 2020; invita le autorità albanesi ad adottare senza indugio il progetto di legge sul clima nonché la legge e la decisione relative a un meccanismo per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra; chiede di accelerare il completamento del progetto relativo al piano nazionale integrato sull'energia e il clima affinché esso possa essere esaminato dal segretariato della Comunità dell'energia;

70.

chiede di compiere ulteriori sforzi nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale; ritiene che sia importante stabilire un sistema solido per le consultazioni tra i decisori politici e i vari gruppi di interesse nelle zone rurali; sottolinea la necessità di sviluppare un'agricoltura su piccola e media scala moderna, ecologica e rispettosa del clima, che garantisca la sussistenza degli agricoltori e la tutela delle risorse naturali e della biodiversità dell'Albania;

71.

ricorda la necessità per l'Albania di accordare priorità all'attuazione della nuova strategia nazionale di gestione dei rifiuti per il periodo 2020-2035, alla creazione di un sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti, alla promozione del riciclaggio, alla chiusura dei siti di smaltimento dei rifiuti pericolosi e all'allineamento con le norme dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'incenerimento, prevenendo la deforestazione e l'inquinamento marino dovuto alla plastica; richiama l'attenzione sull'inquinamento del mare Adriatico e sul frequente sversamento di rifiuti trasportati dalle correnti marine; sottolinea la necessità di intensificare le capacità di monitoraggio della qualità dell'acqua e di trattamento delle acque reflue e di rafforzare le capacità delle agenzie responsabili dell'ambiente e delle aree protette;

Cooperazione regionale e politica estera

72.

accoglie con favore i continui sforzi dell'Albania intesi a promuovere le relazioni di buon vicinato e l'integrazione regionale; sottolinea l'importanza di adottare ulteriori misure per promuovere la riconciliazione con i paesi vicini e la cooperazione regionale, che dovrebbero essere sostenute dal rispetto dei valori fondamentali dell'UE e da un futuro comune nell'UE;

73.

chiede la creazione di nuove opportunità per un dialogo politico e strategico di alto livello con i paesi dei Balcani occidentali, attraverso vertici periodici tra l'UE e i Balcani occidentali e maggiori contatti a livello ministeriale, al fine di rafforzare la titolarità politica del processo di allargamento e garantire una guida più forte e un impegno di alto livello, come auspicato anche nell'ambito della metodologia di allargamento riveduta;

74.

accoglie con favore le azioni costruttive intraprese per la risoluzione delle questioni bilaterali in sospeso, compreso un impegno comune da parte di Grecia e Albania a deferire la questione della delimitazione delle zone marittime alla Corte di giustizia internazionale;

75.

accoglie con favore i passi inclusivi intrapresi per approfondire l'integrazione regionale, agevolare la connettività e la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi e contribuire al mercato regionale comune;

76.

accoglie con favore il ruolo costruttivo svolto dall'Albania nelle iniziative multilaterali, anche sotto la sua presidenza dell'accordo centroeuropeo di libero scambio e dell'OSCE;

77.

accoglie con favore la partecipazione dell'Albania all'iniziativa mini-Schengen quale mezzo per migliorare le relazioni di vicinato e fornire nuove opportunità ai cittadini e alle imprese in Albania;

78.

invita tutti i leader politici ad adottare misure urgenti per istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi ai crimini di guerra e ad altre violazioni dei diritti umani commessi nel territorio dell'ex Jugoslavia (RECOM) tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2001, basandosi sul lavoro significativo svolto dalla coalizione RECOM; esorta i leader politici nei Balcani occidentali a promuovere la riconciliazione regionale e ad astenersi dallo strumentalizzare tali temi nelle lotte politiche interne;

79.

accoglie con favore il costante e completo allineamento dell'Albania alle decisioni e dichiarazioni in materia di politica estera e di sicurezza comune compiuto fin dal 2012 ed elogia la sua partecipazione attiva alle missioni e operazioni dell'UE in materia di gestione delle crisi, nonché il suo contributo attivo alle missioni della NATO di importanza strategica per l'UE; esorta l'Albania a conformarsi alla posizione dell'UE relativa alla giurisdizione della Corte penale internazionale;

80.

sottolinea che è necessario che l'UE e gli Stati Uniti rafforzino il loro partenariato e il coordinamento nei Balcani occidentali per portare avanti riforme fondamentali, migliorare la governance e la riconciliazione; invita il SEAE e la Commissione a rafforzare il sostegno per l'Albania nella lotta contro le ingerenze straniere malevole da parte di paesi come la Russia, la Cina e l'Iran; ritiene che, tenendo conto dell'allineamento di cui sopra e del processo di adesione all'UE da parte dell'Albania, Tirana dovrebbe sviluppare una cooperazione sempre più stretta con gli Stati membri dell'UE e della NATO in merito alle questioni relative alla sicurezza e alla difesa;

o

o o

81.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Repubblica d'Albania.

(1)  GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0320.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2019)0050.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0168.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/149


P9_TA(2021)0113

Relazioni 2019 e 2020 sul Kosovo

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sul Kosovo (2019/2172(INI))

(2021/C 494/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro, entrato in vigore il 1o aprile 2016,

visti il programma di riforma europeo per il Kosovo, varato a Pristina l'11 novembre 2016, e l'avvio del secondo programma di riforma europeo nell'ottobre 2020,

visto l'accordo quadro con il Kosovo sulla partecipazione ai programmi dell'Unione, in vigore dal 1o agosto 2017,

viste le conclusioni della Presidenza in occasione della riunione del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

visti la dichiarazione di Sofia del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il programma delle priorità di Sofia,

visti la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 22 luglio 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo, nonché la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, in cui si prende atto del contenuto del parere della CIG e si plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Serbia e Kosovo,

visti il primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni tra i governi della Serbia e del Kosovo, del 19 aprile 2013, gli accordi del 25 agosto 2015 e il dialogo in corso, facilitato dall'UE, per la normalizzazione delle relazioni,

vista la decisione (PESC) 2020/792 del Consiglio, dell'11 giugno 2020, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo), che ha prorogato la missione fino al 14 giugno 2021,

viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle attività della missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo (UNMIK), tra cui l'ultima relazione del 31 marzo 2020, e le relazioni sulle operazioni della Forza per il Kosovo (KFOR) del 7 febbraio 2018,

visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014,

vista la dichiarazione congiunta dei copresidenti del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo a seguito della sesta riunione del comitato, tenutasi a Strasburgo il 14 febbraio 2019,

vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali» (COM(2020)0057),

viste le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2020 sul rafforzamento della cooperazione con i partner dei Balcani occidentali nel settore della migrazione e della sicurezza,

vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019 dal titolo «Comunicazione 2019 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2019)0260), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Kosovo 2019 Report» (relazione 2019 sul Kosovo) (SWD(2020)0216),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo «Comunicazione 2020 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2020)0660), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Kosovo 2020 Report» (relazione 2020 sul Kosovo) (SWD(2020)0356),

visti la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo «Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali» (COM(2020)0641) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans» (Orientamenti per l'attuazione dell'agenda verde per i Balcani occidentali), del 6 ottobre 2020 (SWD(2020)0223),

viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, dal titolo «Comunicazione sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19» (JOIN(2020)0011), e la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020 intitolata «Aiutare i Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenere la ripresa nel periodo post-pandemia» (COM(2020)0315),

viste la valutazione della Commissione del 21 aprile 2020 sul programma di riforme economiche del Kosovo 2020-2022 (SWD(2020)0065) e le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia, adottate dal Consiglio il 19 maggio 2020,

vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'UE sulle elezioni legislative anticipate tenutesi il 6 ottobre 2019 in Kosovo,

viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo) (COM(2016)0277), presentata dalla Commissione, e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019, con cui il Parlamento adotta la sua posizione in prima lettura (1) facendo propria la proposta della Commissione,

viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020 (2),

vista la dichiarazione di Zagabria adottata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali, tenutosi in videoconferenza il 6 maggio 2020,

vista la dichiarazione congiunta resa al termine del vertice Parlamento europeo — presidenti dei parlamenti dei Balcani occidentali, organizzato dal Presidente del Parlamento europeo con i leader dei parlamenti dei Balcani occidentali il 28 gennaio 2020,

visto il vertice UE-Balcani occidentali tenutosi il 10 novembre 2020 nel quadro del processo di Berlino,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0031/2021),

A.

considerando che il Kosovo deve essere giudicato, come qualsiasi altro paese che aspiri a diventare uno Stato membro dell'UE, in base ai propri meriti in termini di adempimento, attuazione e rispetto dei criteri e dei valori comuni necessari per l'adesione e che la qualità delle riforme necessarie e l'impegno con cui sono perseguite determinano il calendario e la progressione dell'adesione;

B.

considerando che il Kosovo deve concentrarsi su riforme fondamentali volte a far fronte a carenze strutturali negli ambiti dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali, del funzionamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione, nonché dello sviluppo economico e della competitività;

C.

considerando che il Kosovo continua a scontrarsi con l'instabilità politica, in particolare in seguito alle elezioni legislative anticipate del 6 ottobre 2019; che la fine del governo Kurti ha messo in luce diversi problemi strutturali che riguardano, tra l'altro, le indebite interferenze da parte di attori esterni nei lavori del governo e dell'Assemblea del Kosovo, l'indipendenza della Corte costituzionale e la mancanza di chiarezza sulla legalità del voto sul governo;

D.

considerando la recente assenza di coordinamento tra gli attori transatlantici e il fatto che la nuova amministrazione statunitense offrirà un'altra opportunità per instaurare una cooperazione migliore;

E.

considerando che il Kosovo rimane l'unico paese dei Balcani occidentali i cui cittadini necessitano di un visto per entrare nello spazio Schengen, sebbene dal 2018 siano soddisfatti tutti i parametri di riferimento per la liberalizzazione dei visti;

F.

considerando che l'economia informale del Kosovo ostacola lo sviluppo complessivo di un'economia sostenibile per il paese;

G.

considerando che il Kosovo deve profondere ulteriori sforzi per contrastare la corruzione e la criminalità organizzata e deve costruire istituzioni forti, coerenti e indipendenti per risolvere tali questioni;

H.

considerando che il 5 novembre 2020 l'ex presidente Hashim Thaçi ha rassegnato le dimissioni per rispondere alle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità dinanzi alle sezioni specializzate per il Kosovo dell'Aia; che il 30 novembre 2020 è stato formulato l'atto di accusa contro Thaçi; che Vjosa Osmani, presidente dell'Assemblea nazionale del Kosovo, è diventata la presidente ad interim del Kosovo;

I.

considerando che il Kosovo ha compiuto progressi nell'adeguamento del proprio quadro giuridico all'acquis dell'UE, ma deve adoperarsi ulteriormente e destinare ulteriori risorse a favore dell'efficace attuazione delle nuove leggi e norme in tutti gli ambiti strategici, dimostrando maggiore impegno e serietà;

J.

considerando che, secondo il governo del Kosovo, 117 paesi ne hanno riconosciuto l'indipendenza, compresi 22 dei 27 Stati membri dell'UE;

K.

considerando che la pandemia di COVID-19 comporta un onere senza precedenti per i sistemi sanitario, economico e di protezione sociale del Kosovo e ha chiaramente dimostrato che l'UE e i Balcani occidentali devono continuare ad affrontare insieme le sfide comuni;

L.

considerando che l'UE ha mobilitato un sostegno finanziario di oltre 3,3 miliardi di EUR a favore dei paesi dei Balcani occidentali per far fronte alla crisi sanitaria immediata e attenuare l'impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 nella regione;

M.

considerando che l'UE rappresenta il principale fornitore di assistenza e aiuto al Kosovo nel quadro degli sforzi volti a mitigare le conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19; che il Kosovo ha ricevuto 5 milioni di EUR per il sostegno immediato al settore sanitario, 63 milioni di EUR come sostegno per la ripresa sociale ed economica, 60 milioni di EUR in fondi di assistenza e 100 milioni di EUR in assistenza macrofinanziaria;

N.

considerando che il piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali agevolerà la ripresa a lungo termine in seguito alla pandemia di COVID-19, sostenendo lo sviluppo economico e le riforme nella regione;

O.

considerando che il Kosovo ha beneficiato dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), con una dotazione totale indicativa di 602,1 milioni di EUR per il periodo 2014-2020 e che il paese deve migliorare ulteriormente la sua capacità di assorbimento in tal senso;

P.

considerando che l'impegno dell'UE nei confronti dei Balcani occidentali supera quello di qualsiasi altro partner e dimostra un impegno strategico reciproco;

Impegno a favore dell'allargamento

1.

si compiace dell'impegno continuo e deciso profuso dal Kosovo nel progredire lungo il suo percorso europeo e nell'accelerare le riforme, nonché del forte sostegno all'integrazione europea manifestato dalla popolazione kosovara e della sua identità europea;

2.

si rammarica dei limitati progressi compiuti nell'attuazione del primo programma di riforma europeo, pur riconoscendo l'impegno del governo verso un ampio processo di riforma come previsto dal secondo programma di riforma europeo; invita le autorità kosovare ad assumere la titolarità del processo, a dimostrare una maggiore volontà politica e a migliorare le capacità amministrative al fine di rafforzare l'attuazione delle riforme connesse all'UE;

3.

esprime preoccupazione in merito allo scioglimento del ministero per l'Integrazione nell'UE e invita il governo del Kosovo a integrare pienamente e adeguatamente le precedenti strutture del ministero, come previsto dal regolamento sulla struttura organizzativa dell'ufficio del primo ministro recentemente approvato, e a provvedere affinché alla nuova struttura sia assicurato un livello di competenza e responsabilità idoneo a garantire un adeguato coordinamento e orientamento del processo di integrazione;

4.

si compiace dello svolgimento pacifico e ordinato delle elezioni legislative anticipate del 6 ottobre 2019 e 14 febbraio 2021 ma esprime preoccupazione per la mancanza di concorrenza e di libertà di scelta ed espressione nella comunità serba del Kosovo, nonché per i problemi legati ai voti degli aventi diritto al di fuori del Kosovo; sottolinea l'importanza di rispondere a tutte le carenze individuate e a tutte le raccomandazioni formulate dalla missione di osservazione elettorale dell'UE; auspica che tutte le forze politiche onorino la cultura democratica e la volontà dei cittadini kosovari al momento di formare un nuovo governo ed eleggere un nuovo Presidente;

5.

si rammarica che il Kosovo continui a scontrarsi con l'instabilità politica a seguito delle elezioni e, in tal senso, invita tutte le forze politiche del paese a intraprendere una riforma del sistema politico mediante modifiche costituzionali, al fine di aumentare la certezza del diritto e migliorare il processo di formazione di nuovi governi;

6.

si compiace della conferma della Commissione, espressa nella sua relazione sul Kosovo del 2020, della sua valutazione sulla possibilità per il Kosovo di beneficiare del regime di liberalizzazione dei visti, e invita il Consiglio a procedere con urgenza all'adozione di un regime di esenzione dal visto per i cittadini kosovari; ricorda, a tale proposito, che il Kosovo continua a soddisfare tutti i parametri di riferimento della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, come costantemente confermato dalla Commissione fin dal luglio 2018;

7.

lamenta che nel corso del 2020 il Consiglio non sia riuscito ad adottare un regime di liberalizzazione dei visti per il Kosovo; è del parere che la liberalizzazione dei visti migliorerà la stabilità e avvicinerà il Kosovo all'UE, semplificando i viaggi e gli affari; rileva che l'isolamento dei cittadini kosovari sta sortendo ripercussioni sull'attuazione dei programmi dell'UE e che l'assenza di una decisione del Consiglio sta impedendo ai cittadini del Kosovo di avere accesso alle opportunità di cui hanno urgentemente bisogno, indebolendo la credibilità dell'UE, e che ciò potrebbe avere ricadute sul dialogo Belgrado-Pristina;

8.

invita gli Stati membri dell'UE a mostrare un impegno costante a favore dell'allargamento e a perseguire una politica di comunicazione più efficace nei confronti dei cittadini dell'UE in materia di allargamento; sollecita la Commissione e l'Ufficio dell'UE in Kosovo a intensificare gli sforzi nel promuovere il ruolo, i requisiti e i benefici di un più saldo partenariato tra l'UE e il Kosovo;

9.

si compiace della decisione del governo del Kosovo di revocare i dazi sulle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina, consentendo la ripresa del dialogo facilitato dall'UE;

10.

osserva che il 4 settembre 2020 sono stati firmati a Washington accordi di normalizzazione delle relazioni economiche tra il Kosovo e la Serbia; si rammarica, tuttavia, delle disposizioni del testo che impongono al Kosovo di non richiedere più l'adesione a organizzazioni internazionali; plaude al rinnovato impegno degli Stati Uniti e sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati Uniti rafforzino il loro partenariato e il loro coordinamento nei Balcani occidentali; pone in evidenza che la cooperazione transatlantica costituisce un importante fattore di stabilità per la regione e sottolinea il ruolo guida dell'UE come mediatore nel processo di normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia;

11.

si rammarica per l'apertura di un'ambasciata del Kosovo a Gerusalemme, in Israele, un atto contrario alla posizione dell'Unione europea per quanto riguarda la soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati alla controversia israelo-palestinese;

12.

riconosce l'importante contributo della Forza per il Kosovo (KFOR) e degli Stati partecipanti nel mantenere un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutti i cittadini in Kosovo e nel facilitare l'integrazione euro-atlantica dei Balcani occidentali;

13.

chiede la creazione di nuove opportunità di dialogo politico e strategico ad alto livello con i paesi dei Balcani occidentali, attraverso vertici periodici UE-Balcani occidentali e l'intensificazione dei contatti ministeriali; chiede l'impegno attivo e l'adeguata inclusione dei paesi dei Balcani occidentali nella conferenza sul futuro dell'Europa;

Democrazia e Stato di diritto

14.

si compiace dei progressi compiuti nell'adeguamento del quadro giuridico sullo Stato di diritto, compresa la legge sulla responsabilità disciplinare di giudici e pubblici ministeri e la legge sulla mediazione, nonché l'introduzione di un sistema elettronico di gestione dei procedimenti e di un registro centrale dei casellari giudiziali; si rammarica, tuttavia, del limitato livello di attuazione;

15.

invita le autorità kosovare a intensificare gli sforzi a favore dell'applicazione delle leggi a vantaggio dei cittadini, nonché a garantire un migliore coordinamento dei diversi programmi in materia di Stato di diritto sostenuti da vari donatori, compresa l'elaborazione di una revisione complessiva e di una conseguente strategia relativa all'intero settore dello Stato di diritto;

16.

mette in risalto la necessità di intensificare la lotta contro la corruzione e manifesta profonda preoccupazione per l'abolizione della task force speciale anticorruzione in seno alla polizia del Kosovo; sottolinea che per contrastare efficacemente la corruzione è necessaria una forte volontà politica e invita le autorità del Kosovo a mostrarsi determinate nella lotta alla corruzione a tutti i livelli;

17.

esorta il governo a creare e mantenere organi solidi specificamente incaricati di far fronte alla criminalità organizzata e alla corruzione e invita a porre fine a qualsiasi modifica delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e alla lotta alla corruzione sulla base di interessi politici di partito;

18.

invita il Kosovo a migliorare l'attuazione delle sue misure normative riguardanti il congelamento, la confisca e il recupero dei beni e le condanne definitive nei casi di corruzione ad alto livello, criminalità organizzata e finanziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, comprese le misure di sospensione per i funzionari pubblici accusati di detti reati, e a garantire che non si verifichino interferenze nelle attività operative delle forze dell'ordine e del pubblico ministero;

19.

esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante un quadro normativo adeguato, il sistema giudiziario del Kosovo continui a essere minato da carenze in materia di responsabilità e trasparenza e dalle interferenze politiche; si rammarica della mancanza di risultati tangibili nella lotta contro la criminalità organizzata e si attende maggiori progressi in relazione al miglioramento dei risultati in materia di indagini e perseguimento della corruzione ad alto livello e dei casi di criminalità organizzata, compresi i casi relativi alla tratta di esseri umani, al traffico di droga e alla pirateria informatica;

20.

si compiace dell'adozione, da parte del Consiglio giudiziario del Kosovo, di misure che contribuiscono a limitare le interferenze esterne e le influenze indebite nei procedimenti giudiziari; accoglie altresì con favore l'aumento del numero di sentenze definitive pubblicate; ritiene che siano necessarie ulteriori misure per garantire una maggiore indipendenza e depoliticizzazione della magistratura e per porre fine alle interferenze indebite nei casi di alto profilo;

21.

invita il Kosovo a garantire che le relazioni finanziarie e di audit concernenti il finanziamento dei partiti politici siano sistematicamente disponibili e che siano applicate sanzioni, se del caso; rileva inoltre la necessità di migliorare il controllo finanziario e la responsabilità delle imprese pubbliche; accoglie con favore, in tal senso, la proposta di una nuova legge sul finanziamento dei partiti politici e incoraggia l'Assemblea del Kosovo ad adottare un quadro giuridico che disciplini il finanziamento dei partiti politici in linea con le raccomandazioni della commissione di Venezia;

22.

ribadisce che le procedure di selezione e nomina per posizioni decisionali di alto livello nella pubblica amministrazione e nelle imprese pubbliche restano fonte di grande preoccupazione e rileva che le nomine per tali posizioni devono avvenire sulla base di una procedura meritocratica, equa e competitiva; riconosce gli sforzi profusi dal governo del Kosovo mediante la firma dei memorandum d'intesa con il Regno Unito per monitorare tale processo; ribadisce il suo invito a compiere progressi e a dimostrare un chiaro impegno politico a favore della riforma della pubblica amministrazione, che può essere conseguita facendo progredire l'attuazione della legislazione pertinente;

23.

si compiace del miglioramento dell'organizzazione delle attività dell'Assemblea del Kosovo e della gestione delle sedute plenarie sulla base del regolamento interno; si rammarica tuttavia del fatto che spesso non venga raggiunto il quorum e dei continui ritardi nei lavori parlamentari, che sono stati particolarmente dannosi nel processo di adozione del pacchetto di aiuti legato alla pandemia;

24.

lamenta che l'Assemblea del Kosovo non sia riuscita ad approvare un secondo pacchetto per la ripresa economica al primo tentativo, sottolinea l'importanza della stabilità politica e invita l'Assemblea e il governo a collaborare con spirito costruttivo e ad attenersi alle migliori prassi parlamentari;

25.

plaude agli sforzi profusi dal Kosovo nella lotta alla radicalizzazione, al terrorismo e all'estremismo violento, anche arginando il flusso di combattenti stranieri in uscita; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per affrontare il finanziamento del terrorismo, nonché la riabilitazione e il reinserimento dei combattenti stranieri;

26.

chiede una cooperazione regionale attiva, un maggior coordinamento e più scambi di informazioni tra i servizi di sicurezza della Repubblica del Kosovo e l'UE e i suoi Stati membri nella lotta alle potenziali attività terroristiche; esorta il Kosovo ad affrontare la radicalizzazione online e le influenze estremiste esterne e invita la Commissione e gli Stati membri ad assistere il Kosovo in questo sforzo importante;

27.

esprime preoccupazione per gli sforzi di paesi terzi volti a sostenere la radicalizzazione, soprattutto dei giovani, spesso mediante finanziamenti o la fornitura di risorse significative, per esempio agli istituti di istruzione del Kosovo, che potrebbero convertirsi in terreno fertile per la radicalizzazione, e si dice preoccupato anche per il fatto che l'attuale situazione relativa alla COVID-19 potrebbe avere ripercussioni dannose sugli sforzi di deradicalizzazione, alla luce del peggioramento della situazione economica;

28.

accoglie con favore la conclusione di un accordo di lavoro tra la polizia del Kosovo ed Europol, che costituirà la base per una cooperazione rafforzata nella lotta contro il terrorismo, l'estremismo e la criminalità organizzata transnazionale, e chiede che sia attuato quanto prima;

29.

sottolinea che, secondo stime recenti, vi sono circa 250 000 armi illegali in possesso dei cittadini kosovari; esprime profonda preoccupazione per questa situazione allarmante, che si ripercuote negativamente sulla sicurezza pubblica; invita le autorità kosovare a intensificare gli sforzi per affrontare tale problema e ad avviare un programma efficace di confisca o consegna volontaria delle armi alla polizia;

30.

elogia il Kosovo per la sua costante e costruttiva cooperazione in materia di migrazione e per la continua riduzione del numero di domande di asilo e riammissioni di cittadini kosovari, nonché per la fruttuosa cooperazione delle autorità del Kosovo in materia di riammissioni;

31.

prende atto con soddisfazione dell'adozione del regolamento sull'integrazione degli stranieri e ne chiede la piena attuazione; sottolinea che occorrono ulteriori interventi per garantire sufficiente capacità agli organismi amministrativi e di contrasto per far fronte alle sfide migratorie, compreso il traffico di migranti;

32.

ribadisce il proprio pieno sostegno all'attività delle sezioni specializzate e della procura specializzata per il Kosovo, che sono una dimostrazione importante dell'impegno del Kosovo a favore dello Stato di diritto e il cui lavoro è anche nell'interesse del paese; sottolinea l'importanza del fatto che le sezioni specializzate possano continuare a operare in modo indipendente, senza subire interferenze esterne; accoglie con favore la proroga del mandato delle sezioni specializzate per il Kosovo e il loro lavoro all'Aia;

33.

plaude alla proroga del mandato della missione EULEX e invita il paese a cooperare pienamente e in buona fede con EULEX e con le sezioni specializzate e la procura specializzata; deplora i tentativi di indebolire il mandato di EULEX; ribadisce il suo invito a EULEX affinché garantisca maggiore efficacia e rispetti le più rigorose norme in materia di trasparenza, mantenendo un approccio di tolleranza zero nei confronti della corruzione;

34.

accoglie con favore l'adozione della legge sull'accesso ai documenti pubblici; raccomanda ulteriori sforzi per aumentare la trasparenza e rafforzare il controllo della spesa pubblica, anche migliorando il sistema degli appalti pubblici;

35.

accoglie con favore i passi compiuti per aumentare le capacità di sicurezza informatica, in particolare con l'adozione della prima strategia nazionale per la cibersicurezza; ritiene fondamentale mantenere questo slancio per consentire la piena applicazione delle iniziative legislative in questo settore e per far fronte alla carenza di professionisti qualificati nelle TIC e nel settore della sicurezza informatica;

Rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani

36.

osserva che il quadro giuridico e istituzionale del Kosovo garantisce in larga misura la tutela dei diritti umani e delle minoranze e dei diritti fondamentali; sottolinea che permangono sfide per quanto riguarda la sua attuazione, in particolare in relazione ai diritti linguistici, comprese le trasmissioni in più lingue, la cui mancanza limita l'accesso delle comunità minoritarie alle informazioni ed è stata particolarmente dannosa durante la pandemia di COVID-19;

37.

invita il Kosovo a offrire un'istruzione di Stato paritaria e non discriminatoria nelle lingue minoritarie e a garantire l'accesso ai documenti ufficiali in tutte le lingue ufficiali nel paese, nonché a garantire pari opportunità, un'adeguata rappresentanza nella vita politica e l'accesso alla pubblica amministrazione e al sistema giudiziario;

38.

chiede che siano garantite una maggiore protezione e inclusione delle persone appartenenti a minoranze, tra cui rom, ashkali, egiziani, serbi, bosniaci, turchi e gorani, nonché delle persone con disabilità e delle persone sfollate, offrendo loro assistenza sanitaria e protezione sociale adeguate, in particolare durante la pandemia di COVID-19 e alla luce delle sue conseguenze socio-economiche;

39.

sollecita maggiori sforzi per combattere la discriminazione e l'antiziganismo; è particolarmente preoccupato per la discriminazione sociale nei confronti delle comunità rom, ashkali ed egiziane, per la loro esclusione dai processi decisionali politici e sociali e per la continua mancanza di risorse e dell'accesso a opportunità di lavoro, alla giustizia, ai servizi pubblici, agli alloggi, all'assistenza sanitaria, ai sistemi fognari e all'acqua corrente;

40.

rileva con rammarico che la petizione di quasi 500 persone, che storicamente si sono auto-identificate come bulgare, registrata presso l'Assemblea del Kosovo nel maggio 2018, non è stata ancora presa in considerazione dall'Assemblea; sottolinea la necessità di aggiungere la categoria «bulgaro» al secondo censimento nazionale in Kosovo, previsto per il 2021;

41.

osserva che la libertà finanziaria ed editoriale dell'emittente pubblica non è garantita; ribadisce la necessità di assicurare la trasparenza dei media, compresa la proprietà degli stessi, nonché la loro indipendenza, garantendo che siano liberi da qualsiasi influenza politica; chiede la rapida nomina del capo dell'Agenzia per l'informazione e la privacy;

42.

sottolinea la necessità di intensificare la lotta contro le minacce e gli attacchi contro i giornalisti e di porre fine all'impunità per tali crimini; riconosce che, nonostante queste sfide, la libertà di espressione è sancita dalla costituzione del Kosovo e nel paese è presente un ambiente mediatico pluralistico e vivace;

43.

incoraggia la creazione di un'emittente pubblica multinazionale e multilingue che unisca le persone e promuova la pace e la riconciliazione tra gli Stati dell'Europa sudorientale, seguendo l'esempio di ARTE;

44.

deplora il numero crescente di casi di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), che vengono usate per minacciare e citare in giudizio giornalisti e individui al fine di metterli a tacere e rendere impossibile il dibattito pubblico;

45.

accoglie con favore l'adozione della legge sulla protezione degli informatori e incoraggia l'adozione di tutta la legislazione supplementare necessaria per la sua attuazione efficace ed efficiente; chiede a tale riguardo la rapida nomina del commissario dell'agenzia per l'informazione e la privacy;

46.

esprime preoccupazione per le campagne di disinformazione volte a delegittimare la sovranità del Kosovo; chiede il rafforzamento della cooperazione europea con il Kosovo per affrontare la disinformazione e le minacce ibride che cercano di compromettere la prospettiva europea della regione e per combattere le campagne di disinformazione regionali, anche sottolineando in modo più strategico l'importanza dell'UE per i cittadini della regione;

47.

ricorda il forte legame che esiste tra carenze nella libertà dei media e opportunità per gli attori locali ed esteri di manipolare i fatti e diffondere disinformazione; invita la Commissione e il SEAE a cooperare strettamente su tali legami e tali sfide sovrapposte, nonché a promuovere la creazione di un centro di eccellenza sulla disinformazione imperniato sui Balcani;

48.

si compiace della decisione unanime dell'Assemblea della Repubblica del Kosovo, adottata il 25 settembre 2020, di rendere direttamente applicabile la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul); auspica che il governo del Kosovo agisca rapidamente per attuare il contenuto della convenzione e mettere a disposizione le risorse e le infrastrutture necessarie a tal fine;

49.

accoglie con favore l'adozione del programma del Kosovo per la parità di genere, nonché il lavoro del caucus delle donne nell'Assemblea del Kosovo; invita le autorità kosovare a intensificare gli sforzi volti a promuovere l'uguaglianza di genere e rafforzare la posizione economica delle donne, anche conferendo priorità all'integrazione della dimensione di genere e a una maggiore cooperazione con la società civile, comprese le organizzazioni femminili, nonché creando un ambiente favorevole a una migliore rappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali e assicurandosi che i libri di testo scolastici non perpetuino stereotipi e discriminazioni; chiede, a tale riguardo, la partecipazione delle donne al gruppo negoziale responsabile del dialogo tra Belgrado e Pristina; chiede ugualmente che i negoziatori dell'UE sostengano questo impegno e questi sforzi seguendo essi stessi le raccomandazioni summenzionate;

50.

esprime preoccupazione per il tasso di inattività delle donne, anche a causa della continua discriminazione di genere nel mercato del lavoro, e invita le autorità kosovare a migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; esorta il Kosovo ad adattare il nuovo diritto del lavoro per regolamentare anche i congedi al fine di evitare la discriminazione di genere nei diritti relativi al congedo di maternità, al congedo di paternità e al congedo parentale;

51.

ribadisce la propria preoccupazione per la portata della violenza domestica e di genere; si compiace delle revisioni apportate al codice penale a tale riguardo nonché dei miglioramenti osservati nella relazione dell'EULEX in alcuni aspetti della gestione dei casi di violenza sessuale da parte della polizia del Kosovo; osserva tuttavia che la mancanza di procedimenti penali e di pene gravi, l'impunità dei responsabili, l'insufficienza dei sistemi di monitoraggio e delle banche dati giudiziarie, la mancanza di risorse e di servizi adeguati per le vittime (centri di accoglienza, ambulatori, assistenza post-traumatica, consulenza) e i protocolli istituzionalizzati di trattamento e formazione non ancora completati per l'intero sistema giudiziario rimangono fonte di preoccupazione;

52.

sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulle donne e sulle minoranze inasprendo le disuguaglianze ed esacerbando i problemi esistenti, compreso l'aumento della violenza domestica, e invita il governo e le autorità del Kosovo a tenere conto di tali questioni nelle loro azioni di risposta alla pandemia;

53.

plaude all'adozione della legge sulla protezione dei minori, quale passo significativo nella protezione dei diritti dei bambini in Kosovo; sottolinea l'importanza della lotta contro la violenza sui bambini; sottolinea che sono necessarie risorse finanziarie e umane adeguate per garantirne l'efficace attuazione; evidenzia la particolare necessità di affrontare il problema persistente dei matrimoni precoci e forzati, specialmente nelle comunità rom, ashkali ed egiziana, introducendo un'età legale per il matrimonio e garantendo azioni adeguate con denunce alle forze dell'ordine e alle istituzioni giudiziarie;

54.

si compiace dei progressi compiuti in materia di tutela dei diritti delle persone LGBTI a livello di leggi e politiche; rileva tuttavia la necessità di attuare pienamente il quadro antidiscriminazione vigente e chiede lo svolgimento di indagini adeguate sui casi di reati generati dall'odio nei confronti delle persone LGBTI; invita il governo a includere le unioni tra partner dello stesso sesso nel progetto di codice civile, come garantito dalla costituzione del paese;

55.

elogia i continui sforzi delle autorità del Kosovo volti a migliorare la capacità della società civile di contribuire in modo significativo all'elaborazione delle politiche; chiede di migliorare ulteriormente la cooperazione tra il governo e la società civile e una maggiore partecipazione della società civile all'elaborazione delle politiche; ribadisce la necessità di una maggiore responsabilità e trasparenza nei finanziamenti pubblici per la società civile;

56.

è preoccupato per la mancanza di coordinamento dei donatori internazionali, menzionata da numerose organizzazioni attive nel paese; esorta il governo kosovaro ad agire per evitare la duplicazione degli sforzi e inutili sovrapposizioni e a gestire più efficacemente le sue relazioni con i donatori internazionali;

57.

elogia il lavoro del difensore civico uscente nella promozione di una cultura dei diritti umani e accoglie con favore l'aumento del numero delle sue raccomandazioni attuate dalle autorità kosovare, il che ha contribuito efficacemente, tra l'altro, alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti;

Riconciliazione e relazioni di buon vicinato

58.

si compiace degli sforzi compiuti dal Kosovo per mantenere relazioni di vicinato costruttive in tutta la regione e per allinearsi proattivamente alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE; si compiace dell'impegno del Kosovo a favore di iniziative regionali e chiede l'assolvimento degli obblighi stabiliti nell'ambito dei vari quadri regionali che promuovono il mercato regionale comune;

59.

sottolinea che la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo è una priorità e un presupposto per l'adesione all'UE di entrambi i paesi e risulterebbe altresì essenziale per garantire la stabilità e la prosperità nella regione in generale; riconosce il maggiore impegno di entrambe le parti nel dialogo facilitato dall'UE e chiede un impegno attivo e costruttivo in tale dialogo, guidato dal rappresentante speciale dell'Unione, al fine di pervenire a un accordo globale, sostenibile e giuridicamente vincolante in conformità del diritto internazionale;

60.

ribadisce il suo invito a procedere alla piena attuazione, in buona fede e in maniera tempestiva, di tutti gli accordi già raggiunti, compresa la creazione dell'associazione/comunità dei comuni a maggioranza serba, senza ulteriori ritardi; invita il SEAE a istituire un meccanismo per monitorare e verificare l'attuazione di tutti gli accordi finora raggiunti e a riferire regolarmente al Parlamento europeo in merito allo stato di avanzamento del progetto; ribadisce a tale riguardo il suo pieno sostegno al rappresentante speciale dell'UE per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajčák;

61.

esorta i governi serbo e kosovaro a evitare qualsiasi atto che possa minare la fiducia tra le parti e costituire un rischio per la prosecuzione costruttiva del dialogo; ribadisce l'importanza della natura multietnica sia del Kosovo che della Serbia e sottolinea che l'obiettivo nella regione non dovrebbe essere quello di avere Stati etnicamente omogenei;

62.

invita il Kosovo ad affrontare le attuali difficoltà interne legate al suo approccio al dialogo, a creare una squadra negoziale ad hoc, nonché una piattaforma negoziale comune e un dialogo tra la coalizione di governo e i partiti di opposizione; sottolinea che il dialogo tra Belgrado e Pristina deve essere condotto in modo aperto e trasparente e che i funzionari incaricati dovrebbero consultare regolarmente l'Assemblea del Kosovo sui suoi sviluppi; invita il governo a comunicare meglio i risultati del dialogo ai cittadini kosovari;

63.

osserva che cinque Stati membri dell'UE non hanno ancora riconosciuto il Kosovo e ribadisce il proprio invito a procedere in tal senso e a riaffermare un impegno europeo credibile nei confronti del processo di allargamento; sottolinea che l'indipendenza del Kosovo è irreversibile e che il riconoscimento contribuirebbe a facilitare la normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia, rafforzerebbe e consoliderebbe la stabilità della regione e faciliterebbe l'integrazione nell'UE di entrambi gli Stati;

64.

accoglie con favore il recente riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte di Israele nel quadro degli accordi firmati a Washington, ma condanna la campagna di non riconoscimento del Kosovo condotta dalla Serbia, che ha portato diversi paesi a revocare il loro riconoscimento;

65.

loda la positiva cooperazione regionale tra il Kosovo e la Serbia nella lotta contro la diffusione della pandemia di COVID-19, comprese la cooperazione tra i sindaci della parte settentrionale e della parte meridionale di Mitrovica e la comunicazione tra i ministri della salute;

66.

deplora che il ponte di Mitrovica non sia ancora stato aperto completamente alla circolazione, nonostante il completamento dei lavori di ristrutturazione; invita le autorità serbe e kosovare a promuovere i contatti interpersonali tra le comunità locali al fine di rafforzare il dialogo, anche a livello non governativo; invita la Commissione, il SEAE e il Consiglio a sostenere il primo ministro e la sua squadra nel dialogo di riconciliazione interna con i serbi del Kosovo, che fornirà garanzie concrete di sicurezza e opportunità di integrazione socioeconomica,

67.

rileva che l'esenzione dal visto tra la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo è un presupposto necessario per espandere la cooperazione regionale;

68.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione per investire in modo più strategico nei Balcani occidentali attraverso un apposito piano economico e di investimenti; riconosce l'importanza di tale piano per sostenere la connettività sostenibile, il capitale umano, la competitività e la crescita inclusiva, nonché per rafforzare la cooperazione regionale e transfrontaliera; sottolinea che qualsiasi investimento deve essere in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE;

69.

ribadisce il proprio sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi ai crimini di guerra e ad altre gravi violazioni dei diritti umani nel territorio della ex Jugoslavia (RECOM); sottolinea l'importanza del lavoro svolto dall'ufficio regionale per la cooperazione giovanile (RYCO) e accoglie con favore la partecipazione ad esso del Kosovo; ribadisce la necessità di raggiungere i giovani dei comuni del nord e di integrarli nelle strutture socioeconomiche del paese;

70.

chiede maggiori sforzi nella gestione delle richieste dei familiari delle persone scomparse, l'apertura di tutti gli archivi di guerra e la divulgazione di informazioni sulle persone che figurano ancora nell'elenco degli scomparsi durante la guerra del Kosovo del 1998-99; sollecita l'attuazione della strategia del Consiglio delle procure del Kosovo sui crimini di guerra, che è ancora gravemente ostacolata da questioni politiche, dalla mancanza di risorse e dalla mancanza di cooperazione internazionale e regionale;

71.

sottolinea l'importanza dell'informazione sui luoghi di sepoltura e dell'indagine e condanna di tutti i crimini di guerra al fine di garantire giustizia alle vittime; invita la Serbia a indagare sui resti di tre corpi finora riesumati durante gli scavi in una fossa comune nel villaggio di Kizevak nel comune di Raska, vicino al confine con il Kosovo, scoperti nel novembre 2020 e che si ritiene appartengano ad albanesi del Kosovo;

72.

elogia il Kosovo per la pacifica coesistenza delle comunità religiose e sottolinea l'importanza della protezione costante del patrimonio culturale e dei diritti di proprietà di tutte le comunità religiose; incoraggia le autorità del Kosovo a utilizzare il patrimonio culturale come mezzo per riunire le diverse comunità e per promuovere più efficacemente il patrimonio culturale e religioso multietnico del paese;

73.

esprime preoccupazione per la crescente tendenza al monolinguismo e per la mancanza di comprensione delle diverse lingue delle comunità kosovare, in particolare tra i giovani; sottolinea pertanto la necessità di imparare le lingue gli uni gli altri, introdurre piattaforme che consentano l'interazione reciproca, adattare il sistema di istruzione e contrastare la sottorappresentazione delle comunità non maggioritarie nella pubblica amministrazione;

74.

sottolinea che la stabilità e la prosperità a lungo termine del Kosovo continuano a dipendere dallo sviluppo delle relazioni tra albanesi del Kosovo e serbi del Kosovo e che tutte le forze politiche hanno la responsabilità di incoraggiare e sostenere una cultura politica basata sulla tolleranza e l'inclusione e sulla comprensione e il rispetto reciproci;

Economia

75.

osserva che sono necessari un forte sostegno politico, un'attuazione efficace e un attento monitoraggio per contrastare la diffusa economia informale in Kosovo, la quale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo del settore privato e incide sulla capacità dello Stato di fornire servizi pubblici di buona qualità;

76.

invita le autorità del Kosovo e la Commissione a sostenere ulteriormente le PMI, al fine di sviluppare un'economia sostenibile nel paese;

77.

sottolinea la necessità di attuare con urgenza politiche attive del mercato del lavoro, tra cui il miglioramento del livello delle competenze, l'istruzione professionale e la formazione sul posto di lavoro, nell'ottica di aumentare l'occupazione dei gruppi vulnerabili; sottolinea che il sistema di formazione e istruzione dovrebbe essere riformato per rispondere alle esigenze del lavoro e del mercato, e chiede l'inclusione delle persone appartenenti a gruppi minoritari nella progettazione e nell'attuazione delle misure di occupazione; ribadisce l'importanza di creare ulteriori opportunità per i giovani e le donne;

78.

esprime seria preoccupazione per la massiccia emigrazione di lavoratori altamente qualificati dal Kosovo e chiede l'introduzione di misure socioeconomiche globali per affrontare il declino demografico; invita la Commissione e i paesi dei Balcani occidentali a sviluppare una strategia regionale per affrontare la persistente disoccupazione giovanile, affrontando il divario tra le competenze offerte dal sistema di istruzione e quelle richieste dal mercato del lavoro, migliorando la qualità dell'insegnamento e garantendo un adeguato finanziamento delle misure attive del mercato del lavoro e dei programmi di formazione professionale, nonché strutture adeguate per l'infanzia e l'istruzione prescolare;

79.

chiede un miglioramento considerevole dell'istruzione e della qualità dell'istruzione; esorta il Kosovo ad adottare misure per compiere ulteriori progressi, fornendo il materiale didattico necessario e le giuste condizioni fisiche per tutti gli studenti, in particolare affrontando i problemi di accesso all'istruzione durante l'attuale pandemia;

80.

accoglie con favore la decisione del Kosovo di partecipare all'iniziativa «mini-Schengen» quale mezzo per migliorare le relazioni di buon vicinato e offrire nuove opportunità ai cittadini e alle imprese kosovari;

81.

accoglie con favore il fatto che anche il Kosovo trarrà vantaggio dal mercato unico digitale dell'UE e mette in risalto la necessità di investire nella digitalizzazione al fine di migliorare i servizi ai cittadini, ridurre al minimo il divario digitale e garantire la parità di accesso a internet, anche ai gruppi più vulnerabili e nelle zone rurali; rileva il grande potenziale della digitalizzazione per lo sviluppo dell'economia del Kosovo;

82.

accoglie con favore l'entrata in vigore del nuovo accordo sul roaming regionale firmato nell'aprile 2019 quale chiaro esempio di come la cooperazione regionale possa portare vantaggi concreti ai cittadini e alle imprese della regione;

83.

osserva che la pandemia sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario; esorta il Kosovo a rafforzare il settore sanitario al fine di fornire servizi sanitari primari adeguati e accessibili a tutti i cittadini, in particolare attraverso prestazioni sociali basate sulle necessità per i gruppi maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19; osserva che un numero elevato di professionisti sanitari ha lasciato il Kosovo, il che peggiora ulteriormente la carenza di operatori in tale settore e ha un impatto deleterio sul sistema sanitario;

84.

rileva che le debolezze strutturali sono state esacerbate dalla pandemia di CODIV-19, in particolare a causa del ritardo nell'adozione della legge sulla ripresa economica, ed esorta le autorità del Kosovo ad attuare riforme strutturali efficaci per mitigare l'impatto della pandemia e accelerare la ripresa economica dopo la crisi, anche affrontando la questione della mancanza di un'assicurazione sanitaria pubblica nonché la questione della divisione delle competenze tra presidente e primo ministro nella gestione della pandemia, che è emersa quando è stato dichiarato lo stato di emergenza per mettere in atto misure di confinamento a livello nazionale;

85.

ribadisce che l'UE ha rapidamente mobilitato un sostegno immediato per i Balcani occidentali per far fronte all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19 e favorire la ripresa socioeconomica della regione; prende atto dello stanziamento di oltre 138 milioni di EUR per l'assistenza al Kosovo attraverso i programmi IPA 2019 e IPA 2020, di cui 50 milioni di EUR sono stati riassegnati per affrontare le ricadute sociali ed economiche dell'attuale crisi dovuta alla COVID-19 nel medio e breve termine;

86.

sottolinea l'importanza della solidarietà europea e invita la Commissione a sostenere ulteriormente il Kosovo e gli altri Stati dei Balcani occidentali nei loro sforzi volti a contrastare la pandemia; chiede alla Commissione e al Consiglio di includere il Kosovo nell'aggiudicazione congiunta di vaccini a livello dell'UE e di destinare una quantità sufficiente di vaccini contro la COVID-19 ai cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali;

87.

chiede una migliore riscossione delle entrate e una migliore supervisione delle imprese di proprietà pubblica; elogia i progressi iniziali registrati nella riduzione del debito fiscale; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per aumentare il gettito fiscale, riducendo l'economia informale e migliorando l'efficienza della riscossione del gettito fiscale, che potrebbe garantire maggiori finanziamenti per i settori prioritari, tra cui l'istruzione e la salute;

Ambiente, energia e trasporti

88.

invita le autorità a garantire l'allineamento alle norme e agli obiettivi strategici dell'UE in materia di protezione del clima e ambiente, conformemente agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi e con l'obiettivo strategico di conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050 nell'ambito del Green Deal europeo, e chiede al Kosovo di adoperarsi per l'attuazione dell'agenda verde per i Balcani occidentali, che rispecchia le priorità del Green Deal europeo;

89.

accoglie con favore l'esito del vertice dei Balcani occidentali svoltosi il 10 novembre 2020 a Sofia nel quadro del processo di Berlino, e ribadisce il suo sostegno a qualsiasi iniziativa comune per migliorare l'integrazione e le relazioni di buon vicinato nella regione; accoglie con favore l'approvazione della dichiarazione sull'agenda verde, che è in linea con il Green Deal europeo, e la disponibilità espressa dai leader ad adottare misure e allinearsi alle pertinenti politiche dell'UE che fissano l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;

90.

manifesta profonda preoccupazione per il fatto che una quota ampiamente maggioritaria dell'energia elettrica in Kosovo sia prodotta a partire dal carbone, nonché per i piani relativi alla costruzione di una nuova centrale a carbone; esorta il Kosovo ad aumentare la sostenibilità del suo settore energetico diversificando le fonti energetiche, rimuovendo senza indugio tutte le sovvenzioni al carbone non conformi, decentrando la produzione di energia e orientandosi alle energie rinnovabili;

91.

rileva che il quadro giuridico del paese si deve allineare alle direttive dell'UE in materia di grandi impianti di combustione ed emissioni industriali; invita il Kosovo a effettuare valutazioni dell'impatto ambientale secondo gli standard internazionali e ad adottare le misure necessarie per preservare e proteggere le aree sensibili dal punto di vista ambientale;

92.

invita le autorità del Kosovo a rispettare l'impegno di chiudere e smantellare la centrale elettrica Kosovo A; accoglie con favore la disponibilità della Commissione europea ad assistere il governo del Kosovo in questo processo dal punto di vista sia finanziario che tecnico;

93.

ricorda che la definizione delle priorità e il miglioramento delle misure di efficienza energetica, compresa la conversione dell'attuale teleriscaldamento basato sul carbone e sui prodotti petroliferi in un sistema basato sulla cogenerazione ad alto rendimento e sulle fonti rinnovabili, sono elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi climatici; sottolinea l'importanza di affrontare la povertà energetica;

94.

manifesta profonda preoccupazione per il tasso costantemente elevato di decessi prematuri dovuti all'inquinamento atmosferico derivante dalle emissioni che superano i limiti legali stabiliti per i grandi impianti di combustione; esorta le autorità kosovare ad affrontare immediatamente il problema dell'inquinamento atmosferico e a sviluppare un piano credibile per eliminare gradualmente l'uso del carbone in modo efficace in termini di costi; riconosce la recente revisione della strategia del settore energetico per affrontare questo problema e invita il Kosovo ad attuare il suo piano nazionale di riduzione delle emissioni;

95.

incoraggia le autorità del Kosovo ad attribuire una priorità più elevata all'applicazione della legislazione ambientale e delle norme in materia di biodiversità in linea con l'acquis dell'UE, nonché a promuovere la consapevolezza e l'educazione ambientale tra i cittadini del Kosovo; incoraggia il Kosovo ad adottare al più presto la legge sui cambiamenti climatici e chiede lo sviluppo e l'adozione di un piano nazionale integrato per l'energia e il clima senza ulteriori ritardi;

96.

invita il Kosovo a continuare ad aumentare la copertura della raccolta dei rifiuti, in particolare migliorandone la differenziazione e il riciclaggio, a introdurre misure di economia circolare per ridurre i rifiuti e affrontare la questione delle discariche illegali, e a trovare con urgenza forme di smaltimento dei rifiuti pericolosi;

97.

esprime preoccupazione per la scarsità di risorse idriche disponibili; invita le autorità kosovare a rispettare le aree naturali e le zone di protezione speciale nella pianificazione delle centrali idroelettriche e a tutelare la sostenibilità dell'approvvigionamento idrico;

98.

chiede la piena attuazione del trattato della Comunità dell'energia, compresa l'attuazione dell'acquis sugli aiuti di Stato e la piena apertura del mercato nazionale dell'elettricità, e il passaggio all'integrazione del mercato regionale; incoraggia il lavoro mirato alla connettività regionale e al completamento del mercato regionale dell'energia;

99.

invita il Kosovo ad attuare politiche credibili e sostenibili in materia di trasporto pubblico e mobilità per far fronte alle annose carenze infrastrutturali, garantendo tra l'altro collegamenti di trasporto pubblico regolari con la parte settentrionale di Mitrovica e tutte le principali città del paese;

100.

accoglie con favore l'adozione del programma d'azione annuale IPA 2020 per il Kosovo del valore totale di 90 milioni di EUR e insiste affinché i fondi dell'IPA siano utilizzati tra l'altro per promuovere l'agenda verde rafforzando la protezione ambientale, contribuendo alla mitigazione, aumentando la resilienza ai cambiamenti climatici, nonché accelerando il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio; chiede maggiore trasparenza e un più stretto controllo parlamentare dei fondi assegnati al Kosovo, e chiede alla Commissione di monitorare meglio l'uso dei fondi dell'UE e di riferire qualsiasi abuso;

101.

invita la Commissione a concentrare i fondi IPA III sulla transizione democratica in corso in Kosovo, oltre che su progetti infrastrutturali, soprattutto alla luce dei problemi persistenti concernenti il clima degli investimenti, la capacità di assorbimento e le norme ambientali nel paese;

102.

chiede che il futuro IPA III preveda sia incentivi che condizionalità; ritiene essenziale che l'IPA III sostenga un ulteriore rafforzamento dei valori fondamentali e della buona governance e venga sospeso in caso di minacce sistemiche agli interessi e ai valori dell'Unione; ritiene che il principio della reversibilità del processo di adesione nel quadro della metodologia rinnovata dovrebbe riflettersi chiaramente anche sul finanziamento preadesione; ribadisce che l'entità dell'assistenza finanziaria dovrebbe corrispondere all'obiettivo della prospettiva europea del Kosovo;

o

o o

103.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Presidente, al governo e al parlamento del Kosovo.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0319.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0168.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/161


P9_TA(2021)0114

Relazioni 2019 e 2020 sulla Macedonia del Nord

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Macedonia del Nord (2019/2174(INI))

(2021/C 494/14)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2019 e le conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019, che hanno rinviato le decisioni relative all'avvio dei negoziati di adesione con la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Albania,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26 marzo 2020 sull'avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania, con cui sono state approvate le conclusioni del Consiglio del 25 marzo 2020 sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione,

visto il trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Macedonia del Nord, firmato il 1o agosto 2017 e ratificato nel gennaio 2018,

visto l'accordo finale sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell'Accordo interinale del 1995 e l'istituzione di un partenariato strategico tra la Grecia e la Macedonia del Nord, noto anche come accordo di Prespa, del 17 giugno 2018,

visti la dichiarazione di Sofia adottata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il Programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

visto il vertice UE-Balcani occidentali nel quadro del Processo di Berlino del 10 novembre 2020,

vista l'adesione della Macedonia del Nord alla NATO, avvenuta il 27 marzo 2020,

vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali» (COM(2020)0057),

visti la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo «Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali» (COM(2020)0641), il suo allegato e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che presenta le linee guida per l'attuazione dell'agenda verde per i Balcani occidentali,

vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019 dal titolo «Comunicazione 2019 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2019)0260), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «North Macedonia 2019 Report» (Relazione 2019 sulla Macedonia del Nord) (SWD(2019)0218),

vista la dichiarazione di Zagabria concordata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali tenutosi in videoconferenza il 6 maggio 2020,

viste le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2020 sul rafforzamento della cooperazione con i partner dei Balcani occidentali nel settore della migrazione e della sicurezza,

viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, dal titolo «Comunicazione sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19» (JOIN(2020)0011), e la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020 dal titolo «Aiutare i Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenere la ripresa nel periodo post-pandemia» (COM(2020)0315),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo «Comunicazione 2020 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2020)0660), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «North Macedonia 2020 Report» (Relazione 2020 sulla Macedonia del Nord) (SWD(2020)0351),

viste le conclusioni della Presidenza in occasione della riunione del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

visto il vertice di Sofia del processo di Berlino, tenutosi nel 2020 e copresieduto dalla Bulgaria e dalla Macedonia del Nord,

vista la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere alla Macedonia del Nord lo status di paese candidato all'adesione all'UE,

visti l'«Accordo di Pržino», concluso a Skopje il 2 giugno e il 15 luglio 2015 tra i quattro partiti politici principali, e l'accordo quadrilaterale sulla sua attuazione del 20 luglio e del 31 agosto 2016,

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme (1),

vista la dichiarazione comune dei deputati al Parlamento europeo, dell'8 dicembre 2020, sui negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania,

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania (2),

viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0040/2021),

A.

considerando che la Macedonia del Nord ha compiuto progressi coerenti e ha dimostrato un impegno dedicato nel suo percorso di avvicinamento all'UE, rafforzando il clima di fiducia reciproca, che ha portato alla decisione del Consiglio europeo del 26 marzo 2020 di avviare i negoziati di adesione con il paese;

B.

considerando che la Macedonia del Nord dovrebbe essere valutata individualmente in base ai propri meriti per quanto riguarda i progressi compiuti riguardo ai criteri stabiliti dal Consiglio europeo, e che la velocità e la qualità delle riforme determinano il calendario per l'adesione all'UE; che la prospettiva dell'adesione all'UE ha rappresentato un incentivo fondamentale per le riforme, mentre il processo di allargamento ha avuto un ruolo decisivo nella stabilizzazione dei Balcani occidentali;

C.

considerando che lo Stato di diritto è un parametro di riferimento fondamentale per valutare l'avanzamento della trasformazione democratica e i progressi verso l'adesione all'UE;

D.

considerando che la decisione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019 di rinviare l'avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord ha portato all'instabilità politica nel paese e ad elezioni anticipate nel 2020;

E.

considerando che il 1o luglio 2020 la Commissione ha presentato un progetto di quadro negoziale;

F.

considerando che l'uso improprio del processo di adesione ai fini della risoluzione di controversie storico-culturali da parte degli Stati membri dell'UE costituirebbe un pericoloso precedente per i futuri processi di adesione dei restanti paesi dei Balcani occidentali, dato soprattutto il contesto storico della regione;

G.

considerando che il paese sta mantenendo un ritmo costante nell'adozione delle riforme dell'UE, in particolare in settori chiave quali lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, i servizi di intelligence, la riforma della pubblica amministrazione e il funzionamento delle istituzioni e delle procedure democratiche;

H.

considerando che sono necessari ulteriori sforzi coerenti a favore di riforme strategiche connesse all'UE, che richiedono l'impegno congiunto di tutti i leader e di tutti i portatori di interessi;

I.

considerando che l'UE continua a essere pienamente impegnata a favore del sostegno alla scelta strategica della Macedonia del Nord per l'integrazione europea e, in ultima analisi, per l'adesione all'UE, basata sullo Stato di diritto, l'armonia tra le etnie e le relazioni di buon vicinato, in linea con l'«Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali» del 2003;

J.

considerando che l'impegno dell'UE nei confronti dei Balcani occidentali supera quello di qualsiasi altra regione e dimostra un impegno strategico reciproco;

K.

considerando che l'UE dovrebbe continuare a promuovere gli investimenti e sviluppare le relazioni commerciali con la Macedonia del Nord, giacché lo sviluppo economico del paese riveste un'importanza fondamentale;

L.

considerando che l'UE è di gran lunga il più grande partner commerciale della Macedonia del Nord, in quanto rappresenta il 75 % delle esportazioni del paese e il 62 % delle sue importazioni, e fornisce la maggior parte dell'assistenza finanziaria, e che la Macedonia del Nord beneficia, dal 2007, di oltre 1,25 miliardi di EUR in finanziamenti di preadesione dell'UE;

M.

considerando che l'economia della Macedonia del Nord è stata duramente colpita dalla pandemia di COVID-19 e che le misure atte a prevenire la diffusione del virus si stanno ripercuotendo negativamente sul bilancio nazionale;

N.

considerando che l'UE ha offerto alla Macedonia del Nord il massimo sostegno per attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19, mobilitando 66 milioni di EUR per le necessità sanitarie urgenti e la ripresa economica e sociale post-pandemia; che l'UE ha messo a disposizione della Macedonia del Nord fino a 160 milioni di EUR in assistenza macrofinanziaria;

O.

considerando che l'UE ha mobilitato 3,3 miliardi di EUR per affrontare la pandemia di coronavirus nei Balcani occidentali, di cui 38 milioni di EUR per il sostegno immediato al settore sanitario, 467 milioni di EUR per costruire la resilienza dei sistemi sanitari e attutire l'impatto socioeconomico, 750 milioni di EUR per l'assistenza macrofinanziaria, 385 milioni di EUR per il sostegno e la ripartenza del settore privato e 1,7 miliardi di EUR in prestiti agevolati dalla Banca europea per gli investimenti;

P.

considerando che la Macedonia del Nord rimane una delle principali rotte di transito della migrazione irregolare;

Q.

considerando che la cooperazione regionale tra i paesi dei Balcani occidentali è essenziale per mantenere e rafforzare la loro stabilità e migliorare la prosperità della regione; che relazioni di buon vicinato sono indispensabili per consentire alla Macedonia del Nord di compiere progressi in direzione dell'adesione all'UE;

R.

considerando che l'Accordo di Prespa e il trattato sulle relazioni di buon vicinato sono accordi storici che rappresentano un modello di stabilità e riconciliazione in tutta la regione dei Balcani occidentali e che hanno migliorato lo spirito delle relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale;

S.

considerando che tuttora il Consiglio europeo non ha approvato il quadro negoziale per la Macedonia del Nord, mettendo a repentaglio la credibilità dell'Unione e riducendo il potere di trasformazione dell'UE nei Balcani occidentali;

T.

considerando che, nel marzo 2020, a seguito dell'entrata in vigore dello storico Accordo di Prespa e del trattato di amicizia tra la Macedonia del Nord e la Bulgaria, il paese è diventato il 30o Stato membro della NATO e l'UE ha deciso di avviare i negoziati di adesione;

U.

considerando che l'adesione alla NATO nel 2020 costituisce un chiaro passo verso una maggiore stabilità, interoperabilità e integrazione della difesa nella comunità euroatlantica, migliorando il potenziale del paese in vista di una futura adesione all'UE;

V.

considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa può contribuire alle aspirazioni di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'UE;

W.

considerando che la piena adesione della Macedonia del Nord all'UE è nello stesso interesse politico, economico e di sicurezza dell'Unione;

1.   

si compiace dell'orientamento strategico e dell'impegno chiaro della Macedonia del Nord a favore dell'integrazione nell'UE, quale dimostrato dalla continua attuazione di riforme connesse all'adesione e dal lavoro svolto per risolvere i problemi bilaterali con i paesi vicini;

2.   

ribadisce il suo pieno sostegno all'impegno contratto dal Consiglio europeo di Salonicco del 2003, che il futuro dei paesi dei Balcani occidentali è nell'UE;

3.   

invita gli Stati membri dell'UE a mantenere i loro impegni e a mostrare una chiara volontà politica, permettendo al Consiglio di approvare il quadro negoziale e di tenere la prima conferenza intergovernativa con la Macedonia del Nord il più presto possibile per evitare ulteriori ritardi, confermando la credibilità, l'obiettività e l'affidabilità del processo di adesione;

4.   

ricorda agli Stati membri che la politica di allargamento deve essere guidata da criteri oggettivi e non essere ostacolata da interessi unilaterali; ribadisce che la politica di allargamento dell'UE è il più efficace strumento di politica estera dell'Unione e che il suo ulteriore smantellamento potrebbe portare a una situazione instabile nell'immediato vicinato dell'UE;

5.   

esprime la sua solidarietà con il popolo della Macedonia del Nord, e considera importante assicurare la continuità di un sostegno impegnato e attivo al progresso macedone verso l'Unione europea;

6.   

accoglie con favore il fatto che la Macedonia del Nord eserciterà la presidenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel 2023;

7.   

ritiene che la Conferenza sul futuro dell'Europa debba coinvolgere attivamente e associare opportunamente i rappresentanti della Macedonia del Nord e degli altri paesi dei Balcani occidentali, a livello sia governativo sia della società civile, includendo i giovani;

8.   

esorta le autorità e i partiti politici della Macedonia del Nord a sostenere gli sforzi concordati volti a consolidare la democrazia e il processo di trasformazione, continuare a contrastare la corruzione e rafforzare lo Stato di diritto, rafforzare le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale, promuovendo al contempo un clima favorevole alla libertà di stampa e alla società civile;

9.   

ricorda che i progressi ottenuti nei negoziati di adesione nell'ambito della metodologia di allargamento riveduta continuano a dipendere da riforme costanti, approfondite e irreversibili in tutti i settori fondamentali;

Stato di diritto

10.

sottolinea l'importanza fondamentale di sostenere lo Stato di diritto attraverso riforme giudiziarie e il perseguimento costante della corruzione ad alto livello e delle reti criminali;

11.

elogia i progressi compiuti nell'affrontare le «priorità di riforma urgenti» e nel dare seguito alle raccomandazioni della Commissione di Venezia e del gruppo di esperti ad alto livello sulle questioni sistemiche relative allo Stato di diritto;

12.

prende atto dell'adozione della legislazione sulla prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse, sulle attività di lobbying, sull'accesso alle informazioni, sulla protezione degli informatori e sulla procura, e ne chiede l'effettiva e costante attuazione;

13.

prende atto dell'adozione di due piani di riforma da parte del governo, nello specifico l'agenda «Europe at home» e il piano d'azione anticorruzione, che mirano a snellire il programma di riforma in ambiti prioritari selezionati nell'ambito del gruppo di capitoli sulle questioni fondamentali;

14.

ricorda che occorrono risorse finanziarie e umane sufficienti per garantire meccanismi di dissuasione, prevenzione, individuazione, indagine proattiva sui titolari di cariche pubbliche e di applicazione di sanzioni nei loro confronti attraverso misure che includano i conflitti di interesse, le attività di lobbying, i codici etici e la protezione degli informatori;

15.

accoglie con favore la creazione della carica di vice primo ministro per la lotta alla corruzione e alla criminalità, lo sviluppo sostenibile e le risorse umane quale segnale di un chiaro impegno politico volto ad affrontare tali questioni in via prioritaria;

16.

esorta ad attuare efficacemente le misure volte ad assicurare la professionalità, l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità dei giudici e dei procuratori, anche attraverso l'efficiente applicazione dei codici etici e della legge fondamentale sulla procura, garantendo soluzioni sostenibili nei casi trattati dalla procura speciale e l'accertamento delle responsabilità per i reati emergenti dal caso inerente alle intercettazioni illegali su larga scala; invita tutte le istituzioni giudiziarie a profondere ulteriori sforzi per contribuire a ristabilire la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario;

17.

accoglie con favore le misure volte a rafforzare l'imparzialità, la trasparenza e la responsabilità del sistema giudiziario attraverso l'azione proattiva del Consiglio giudiziario e chiede l'efficace attuazione della legge riveduta sul Consiglio dei pubblici ministeri; chiede di sfruttare appieno i meccanismi atti a consolidare la professionalità e l'integrità del sistema giudiziario attraverso verifiche, indagini finanziarie e confische dei beni; esprime preoccupazione per le restrizioni all'accesso alla giustizia durante la pandemia di COVID-19 e incoraggia le autorità ad accelerare la digitalizzazione della magistratura e della relativa amministrazione;

18.

incoraggia la conclusione di riforme istituzionali e l'attuazione delle riforme in corso nei settori della sicurezza e dell'intelligence, garantendo l'indipendenza finanziaria, operativa e funzionale della nuova Agenzia per la sicurezza nazionale e dell'Agenzia tecnica operativa, e un significativo controllo parlamentare sui servizi segreti;

19.

chiede di continuare a compiere sforzi proattivi per contrastare la criminalità organizzata e la corruzione in modo sistematico e attraverso misure sistematiche di prevenzione, indagini finanziarie, perseguimento dei reati finanziari, compreso il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e per adottare sanzioni adeguate; chiede di proseguire gli sforzi per avviare operazioni volte a smantellare le reti criminali coinvolte in varie forme di tratta, quali armi da fuoco, esseri umani e sostanze stupefacenti; esorta il paese a continuare l'opera di allineamento all'acquis e a svolgere indagini finanziarie sistematiche, rafforzando le misure di identificazione, tracciamento, congelamento, confisca e gestione dei beni acquisiti illegalmente;

20.

incoraggia l'introduzione di misure volte a rafforzare l'Ufficio per il recupero dei beni di recente istituzione e a migliorare la lotta contro il riciclaggio di denaro e i crimini economici; chiede di intensificare gli sforzi congiunti per contrastare la criminalità organizzata, economica e informatica, anche attraverso un migliore coordinamento e un partenariato rafforzato con Europol;

21.

riconosce i progressi compiuti nell'affrontare la corruzione diffusa, anche attraverso migliori risultati in materia di indagini, azioni penali e procedimenti relativi a casi di corruzione ad alto livello, abusi di potere e arricchimento illecito; rileva l'importanza del ruolo guida rafforzato della commissione per la prevenzione della corruzione e della cooperazione con essa a tale riguardo;

22.

esorta la procura a trattare i casi gravi e a dare seguito in modo proattivo a quelli principali segnalati dalle agenzie anticorruzione e di audit nonché dagli informatori;

23.

esorta le autorità della Macedonia del Nord a proseguire e intensificare gli sforzi per contrastare la radicalizzazione e il terrorismo e ad affrontare la questione dei combattenti terroristi stranieri attraverso il continuo scambio transfrontaliero di informazioni e una maggiore cooperazione tra le agenzie di sicurezza e le organizzazioni della società civile, i leader religiosi, le comunità locali, gli istituti di istruzione, le istituzioni sanitarie e sociali, nonché attraverso adeguati sforzi di reintegrazione;

Funzionamento delle istituzioni democratiche

24.

ricorda che il ruolo costruttivo svolto dall'opposizione è essenziale per il funzionamento della Sobranie, l'Assemblea parlamentare della Macedonia del Nord, e per l'adozione di normative fondamentali, quali le riforme connesse all'UE e alla NATO;

25.

plaude all'impegno dei partiti al governo e all'opposizione nella Sobranie per quanto riguarda le decisioni chiave nell'interesse nazionale comune; osserva che un dialogo politico rafforzato tra tutti i partiti politici è un prerequisito della buona governance e della funzionalità legislativa; invita tutti i partiti in Parlamento a mantenere un atteggiamento costruttivo, ad astenersi dall'utilizzo di una retorica nazionalista e provocatoria e a instaurare un dialogo politico basato sulla buona volontà, in particolare per quanto riguarda i principali sforzi sanitari, economici, sociali e politici volti ad affrontare la crisi della COVID-19;

26.

ricorda l'importanza del processo del dialogo Jean Monnet per consolidare la fiducia, rafforzare la cultura democratica e accrescere le capacità parlamentari, agevolando il dialogo politico in seno alla Sobranie; si compiace del costruttivo impegno profuso da tutti i partiti nell'ambito del dialogo Jean Monnet e dell'impegno assunto ad attuarne le conclusioni e a convocare il quarto ciclo;

27.

esorta la Sobranie a migliorare il processo legislativo riducendo al minimo il ricorso alle procedure accelerate, migliorando la trasparenza, garantendo un accesso rapido e inclusivo alle informazioni sui processi legislativi e procedendo a consultazioni e valutazioni d'impatto adeguate; ricorda la necessità di aggiornare le norme parlamentari della procedura per consenso al fine di rafforzare la Sobranie e migliorare i meccanismi legislativi, di sorveglianza e di controllo del bilancio; ribadisce l'importanza della cooperazione con la società civile e del suo finanziamento sostenibile, al fine di garantire un controllo rigoroso delle istituzioni pubbliche;

28.

prende atto del regolare svolgimento delle elezioni parlamentari del 15 luglio 2020 e ricorda che la loro stabilità giuridica è stata tuttavia compromessa da frequenti revisioni del quadro giuridico e regolamentare; sottolinea la necessità di attuare pienamente le raccomandazioni in sospeso contenute nella relazione finale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (ODIHR), segnatamente quelle di svolgere una revisione tempestiva, inclusiva e completa del codice elettorale prima delle prossime elezioni e di compiere ulteriori sforzi per garantire che le liste elettorali siano aggiornate e accurate;

29.

chiede ulteriori misure per migliorare la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e garantire meccanismi di funzionamento intrapartitici democratici, competitivi e rappresentativi, anche attraverso una vigilanza indipendente; ricorda la necessità di attuare efficacemente le raccomandazioni dell'organismo di controllo contabile dello Stato;

30.

esorta il nuovo governo ad attribuire priorità alla riforma della pubblica amministrazione integrando e applicando sistematicamente norme basate sul merito nelle nomine e nelle promozioni pubbliche, promuovendo la cultura della trasparenza, dell'indipendenza professionale, della responsabilità, dell'integrità e di un'equa rappresentanza di genere ed etnica in seno alla pubblica amministrazione e alle imprese statali, garantendo al contempo un'adeguata protezione degli informatori; chiede che sia dato seguito in maniera esauriente alle raccomandazioni formulate dalla commissione per la prevenzione della corruzione;

31.

esorta le autorità ad assicurare la piena trasparenza migliorando ulteriormente l'accesso alle informazioni, comprese quelle relative alla COVID-19, garantendo aggiornamenti periodici tra le agenzie attraverso un portale di dati aperto del governo e la piena operatività dell'Agenzia per la protezione del libero accesso alle informazioni pubbliche;

32.

incoraggia le autorità a recuperare e aprire i pertinenti archivi dei servizi segreti iugoslavi; è del parere che una gestione trasparente del passato totalitarista, compresa l'apertura degli archivi dei servizi segreti, costituisca un passo in avanti verso un'ulteriore democratizzazione, responsabilizzazione e rafforzamento istituzionale sia nel paese stesso che nella regione dei Balcani occidentali nel suo complesso;

33.

ribadisce la necessità di migliorare ulteriormente la trasparenza e la visibilità dei finanziamenti dell'UE, garantendo un controllo, un audit e un seguito efficienti;

Diritti fondamentali

34.

manifesta il proprio sostegno a favore degli sforzi volti a garantire politiche inclusive per la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, prestando particolare attenzione alle donne, ai giovani, alle persone con disabilità, alle minoranze etniche, ai gruppi etnici non maggioritari, alle persone LGBTQI+ e ai disoccupati scarsamente qualificati; invita le autorità ad attenuare l'impatto sproporzionatamente negativo della pandemia di COVID-19 sulle comunità non maggioritarie e a intensificare la lotta contro le disuguaglianze;

35.

si compiace del fatto che la libertà di culto, pensiero e coscienza abbia continuato a essere garantita e che, in generale, la discriminazione basata sulla religione sia vietata;

36.

invita l'organismo nazionale di coordinamento incaricato dell'attuazione del piano d'azione nazionale sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità a impegnarsi sistematicamente con le organizzazioni di sostegno alla disabilità; evidenzia la necessità di deistituzionalizzare ulteriormente e abrogare le disposizioni che consentono la privazione involontaria della libertà; sottolinea la necessità di disporre di risorse e infrastrutture adeguate per garantire la dovuta protezione sociale e condizioni di vita dignitose alle persone con disabilità; si compiace del piano d'azione nazionale sulla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del fatto che l'organismo nazionale di coordinamento per l'attuazione di tale convenzione si riunisca regolarmente;

37.

si compiace della maggiore attenzione accordata alle politiche per l'inclusione dei rom e dell'aumento dei finanziamenti ad esse destinati, ed esorta le autorità ad accelerare i tempi e a migliorare la capacità di esecuzione, coordinamento, monitoraggio e utilizzo dei fondi, in particolare per quanto riguarda le politiche di edilizia abitativa e le politiche attive del mercato del lavoro, in linea con la dichiarazione di Poznan del 2019 sull'integrazione dei rom nel processo di allargamento dell'UE; incoraggia le autorità a garantire l'attuazione senza ostacoli della legge sulle persone senza stato civile regolare e a risolvere la questione relativa alla mancanza di documenti personali dei rom;

38.

prende atto con preoccupazione del diffuso incitamento all'odio, anche sui social media, in particolare nei confronti dei rom, delle persone LGBTI+ e di altri gruppi vulnerabili, paesi e popoli; chiede un'attuazione efficace del quadro normativo pertinente, garantendo una chiara distinzione tra il dibattito pubblico libero e l'incitamento all'odio, la diffamazione o l'incitamento alla violenza, e rafforzando le capacità di azione penale a fini di protezione dai reati generati dall'odio, dall'incitamento all'odio e dalla violenza di genere; esprime preoccupazione per i casi di brutalità della polizia nei confronti di comunità vulnerabili;

39.

accoglie con favore i progressi compiuti in merito al sostegno istituzionale per la promozione dei diritti umani delle persone LGBTI+; rileva, tuttavia, che la discriminazione della comunità LGBTI+ rimane un problema diffuso e che l'attuazione del quadro normativo da parte delle istituzioni statali dovrebbe rappresentare una priorità; chiede un rafforzamento delle misure per combattere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio contro le persone LGBTI+, incoraggiare la denuncia di tali reati e porre fine all'impunità;

40.

si compiace della rinnovata adozione della legislazione antidiscriminazione da parte di tutti i partiti politici e si compiace del processo trasparente di nomina della commissione per la protezione dalla discriminazione, che garantisce la protezione e l'inclusione di tutti i gruppi emarginati; incoraggia la Sobranie ad adottare una legislazione che consenta una procedura semplificata, trasparente e accessibile per il riconoscimento giuridico del genere sulla base dell'autodeterminazione e impedisca la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; prende atto dell'organizzazione della prima Pride Parade tenutasi a Skopje nel giugno 2019;

41.

chiede che si continui a compiere sforzi costruttivi volti a rafforzare le relazioni interetniche, che sono generalmente distese, nonché a riconoscere, proteggere e sostenere in modo adeguato tutte le comunità e il loro patrimonio culturale; chiede che i diritti delle comunità non maggioritarie siano tutelati e che esse siano adeguatamente integrate e rappresentate nella vita pubblica e nei media, garantendo risorse umane e finanziarie sufficienti per le istituzioni responsabili delle politiche relative alle minoranze e utilizzando appieno il mandato rafforzato dell'Agenzia per l'attuazione dei diritti delle comunità al fine di monitorare e guidare le istituzioni pubbliche per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi giuridici nei confronti delle minoranze;

42.

invita la Macedonia del Nord a continuare ad attuare l'accordo quadro di Ohrid; appoggia il riesame della legge sull'uso delle lingue in linea con le raccomandazioni formulate dalla commissione di Venezia in consultazione con tutte le parti interessate; accoglie con favore la creazione di un'agenzia e di un ispettorato incaricati di vigilare sull'applicazione generale della legge sull'uso delle lingue e ricorda la necessità di offrire un'istruzione paritaria e non discriminatoria nelle lingue minoritarie;

43.

invita il ministero del Sistema politico e delle relazioni intercomunitarie a promuovere la coesione sociale attraverso l'attuazione della strategia «una società per tutti» ed esorta le autorità ad affrontare le rimanenti sfide relative alla discriminazione, all'esclusione e alla sottorappresentanza; sottolinea la necessità di garantire che tutte le minoranze che vivono nella Macedonia del Nord ricevano un sostegno adeguato e vivano libere da intimidazioni o qualsiasi tipo di discriminazione;

44.

si compiace del costante miglioramento delle consultazioni pubbliche e chiede che si compiano ulteriori progressi nel garantire un'inclusione significativa e tempestiva della società civile nei processi decisionali in diversi ambiti politici, nonché nel salvaguardare la sostenibilità finanziaria del settore non governativo; rileva che la ristrutturazione del bilancio dovrebbe essere oggetto di adeguati processi di consultazione e non dovrebbe andare a scapito della sostenibilità del settore della società civile;

45.

invita la Macedonia del Nord a garantire l'indipendenza operativa degli organismi per i diritti fondamentali, l'assegnazione di fondi sufficienti ad essi, nonché nomine completamente trasparenti, inclusive e basate sul merito dei loro membri, contribuendo in tal modo a migliorare la situazione dei diritti umani nel paese; accoglie con favore la nomina del nuovo difensore civico e chiede una maggiore cooperazione con la società civile; elogia il rafforzamento del ruolo del difensore civico ed esorta le autorità a migliorare l'attuazione delle sue raccomandazioni; accoglie con favore l'istituzione del meccanismo di controllo esterno della polizia presso l'ufficio del difensore civico e chiede che si continui a compiere sforzi per contrastare l'impunità della polizia attraverso l'attuazione sistematica di tutele contro i maltrattamenti da parte della polizia, il ricorso a investigatori realmente indipendenti e il rafforzamento dei meccanismi di controllo della polizia;

46.

si compiace del recente aggiornamento della legge sulla prevenzione e la protezione contro la violenza nei confronti delle donne e dei minori; esorta le autorità ad applicare in modo efficace tali leggi e a prevenire la violenza di genere e la violenza nei confronti dei minori, garantendo la protezione mediante l'istituzione di un meccanismo efficace per la raccolta di prove e il perseguimento dei colpevoli; sottolinea l'importanza delle misure di prevenzione, della protezione e del sostegno delle vittime della violenza di genere e degli abusi domestici, che si sono acuiti a causa della pandemia di COVID-19;

47.

esorta la Macedonia del Nord a intensificare gli sforzi a favore dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, anche dando priorità all'integrazione della dimensione di genere e a una più intensa cooperazione con la società civile, in particolare con le organizzazioni femminili;

48.

invita i legislatori e tutti i partiti politici della Macedonia del Nord ad adottare misure per migliorare la rappresentanza delle donne in tutte le cariche elettive e nelle nomine a posizioni decisionali, seguendo le tendenze positive nella rappresentanza delle donne in Parlamento che è facilitata dalle quote di genere obbligatorie; incoraggia le autorità a continuare ad affrontare la mancata attuazione dei diritti delle lavoratrici, lo squilibrio di genere e il divario retributivo di genere tra la forza lavoro, ad adottare misure in relazione agli stereotipi di genere, alla discriminazione nelle disposizioni giuridiche relative al congedo di maternità e alle molestie sul posto di lavoro, nonché a garantire strutture per l'infanzia adeguate;

49.

si compiace degli sforzi compiuti dal paese per migliorare la cooperazione in materia di gestione della migrazione irregolare e di protezione delle frontiere, nonché per rispondere ai bisogni primari dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti; chiede un ulteriore rafforzamento della protezione internazionale delle persone bisognose e la prevenzione delle violazioni del diritto internazionale, quali i presunti respingimenti; invita le autorità a mettere in atto un meccanismo di monitoraggio attivo e ad adottare le misure necessarie per prevenire queste violazioni del diritto internazionale; sottolinea che il contributo della Macedonia del Nord alla protezione delle frontiere esterne dell'UE è di fondamentale importanza e invita l'UE a intensificare il proprio sostegno alla protezione delle frontiere nella regione; prende atto dei progressi realizzati per quanto riguarda la tratta e il traffico di esseri umani e ricorda la necessità di istituire un meccanismo attuabile per gestire i flussi migratori irregolari e contrastare le reti di trafficanti di esseri umani, considerando che il paese rimane una delle principali rotte di transito dei migranti; prende atto della cooperazione in corso e sostiene la finalizzazione dell'accordo sullo status con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) che agevolerebbe una migliore protezione delle frontiere e la lotta contro la criminalità transfrontaliera nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; incoraggia il paese a portare avanti l'adozione di una strategia sull'integrazione dei migranti, anche per quanto riguarda la reintegrazione dei rimpatriati;

Media

50.

riconosce che il contesto generalmente favorevole alla libertà di espressione e all'indipendenza dei media deve essere ulteriormente rafforzato migliorando il quadro giuridico, l'autoregolamentazione, la trasparenza della proprietà e il mercato della pubblicità, rafforzando nel contempo la sostenibilità finanziaria e l'imparzialità dei media pubblici e privati, garantendo un finanziamento di bilancio dei media basato su regole, la trasparenza e la riduzione della pubblicità politica, salvaguardando in tal modo la concorrenza equa e politiche editoriali indipendenti;

51.

esorta le autorità a attuare in tempi rapidi riforme sistemiche dei media che rafforzino la concorrenza, aumentino l'indipendenza e la capacità dell'emittente di servizio pubblico e dell'autorità di regolamentazione dei media e sostengano il giornalismo investigativo;

52.

prende atto delle misure adottate per rafforzare l'autoregolamentazione dei media attraverso il registro dei media professionali online e il miglioramento delle norme professionali attraverso la Carta sulle condizioni di lavoro dei giornalisti e il progetto di contratto di lavoro equo per i media digitali;

53.

sollecita l'adozione di misure volte a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e operativa dell'emittente di servizio pubblico e dell'agenzia per i servizi di media sonori e audiovisivi; elogia gli sforzi dell'agenzia volti a monitorare la trasparenza della proprietà dei media e affrontare i casi di incitamento all'odio, discriminazione e minacce contro i giornalisti;

54.

incoraggia tutti gli attori del panorama politico e mediatico a rimanere inclusivi, garantendo così un'equa rappresentazione di tutti i punti di vista politici pertinenti al fine di aiutare i cittadini a compiere scelte democratiche informate;

55.

incoraggia a continuare a migliorare il quadro giuridico, garantendo misure efficaci al fine di rafforzare la sicurezza dei giornalisti e di combattere l'impunità per i reati contro i giornalisti; chiede che si conducano indagini efficaci sulle minacce fisiche e sugli attacchi verbali contro i professionisti dei media;

56.

esprime preoccupazione per le campagne di disinformazione e le ingerenze straniere che sono mirate ad esacerbare le tensioni etniche, a danneggiare le relazioni internazionali e la reputazione del paese, nonché a distorcere l'opinione pubblica e i processi elettorali, e che presentano gravi rischi per la libertà dei media, le società e le istituzioni democratiche, i diritti e le libertà fondamentali e lo Stato di diritto;

57.

rileva l'importanza di garantire la libertà dei media e di promuovere il giornalismo di qualità e l'alfabetizzazione mediatica per affrontare la disinformazione diffusa, le notizie false, la retorica nazionalista e l'incitamento all'odio; sottolinea la necessità di investigare le origini delle campagne di disinformazione e le ingerenze straniere nei media; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a migliorare il coordinamento e ad affrontare in modo strategico la disinformazione e le minacce ibride che tentano di compromettere la prospettiva europea della regione; chiede la creazione di un centro di eccellenza sulla disinformazione focalizzato sui Balcani;

Riforme socioeconomiche

58.

prende atto dell'impatto negativo sul piano economico e sociale della pandemia di COVID-19 ed esprime il proprio sostegno a una serie di misure che sono state adottate per ridurre tale impatto; esorta le autorità a fare pieno uso del costante sostegno dell'UE relativo alla COVID-19 e dei meccanismi connessi, utilizzando le opportunità offerte dal piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali che è inteso ad avvicinare la regione al mercato unico dell'UE; accoglie con favore i 4 milioni di EUR di sostegno immediato per il settore sanitario e il 62 milioni di EUR a sostegno della ripresa economica e sociale che l'Unione europea ha fornito alla Macedonia del Nord all'inizio della pandemia, integrata da un pacchetto di assistenza macrofinanziaria di 160 milioni di EUR sotto forma di prestiti;

59.

accoglie con favore il pacchetto di sovvenzioni del valore di 70 milioni di EUR a titolo dello strumento di assistenza preadesione II per finanziare l'accesso dei partner dei Balcani occidentali ai vaccini contro la COVID-19; invita la Commissione e gli Stati membri ad assegnare una quantità sufficiente di vaccini contro la COVID-19 ai cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali; incoraggia la cooperazione regionale in materia di salute, in particolare per quanto riguarda le malattie transfrontaliere, al fine di mitigare l'onere che grava sulla regione;

60.

incoraggia il governo ad assegnare la priorità a misure volte ad attenuare la contrazione economica e ad affrontare le esigenze strutturali, come le lacune nell'istruzione e nella formazione, la migrazione verso l'estero di lavoratori qualificati e la carenza di investimenti infrastrutturali, a stimolare la diversificazione, la concorrenza e la digitalizzazione nonché a far fronte all'economia informale; ribadisce l'importanza di rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese (PMI);

61.

prende atto dell'impegno del governo a promulgare una legge sui salari minimi e a ampliare la copertura dell'assistenza sociale; esorta le autorità a modernizzare il codice fiscale, a migliorare la capacità, l'organico e le condizioni di lavoro dei sistemi pubblici di assistenza sanitaria e di assicurazione sanitaria nonché l'accesso a tali sistemi; sollecita l'adozione di misure mirate per affrontare la povertà infantile e la povertà energetica, aggravate dalla pandemia;

62.

chiede di intensificare le misure socioeconomiche per far fronte al declino demografico e alla fuga di cervelli attraverso politiche attive del mercato del lavoro che riducano la disoccupazione di lunga durata;

63.

sottolinea la necessità di portare avanti gli sforzi volti a garantire un accesso non discriminatorio al mercato del lavoro per i cittadini dell'UE, la libertà di prestare servizi, il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e l'eliminazione delle barriere non tariffarie al commercio;

64.

rammenta l'importanza di garantire dati statistici intersettoriali tempestivi, completi e di elevata qualità ed esorta il paese a effettuare un censimento demografico atteso da tempo;

Energia, trasporti e ambiente

65.

rammenta che sono ancora necessari notevoli sforzi per conseguire gli obiettivi in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento e riduzione delle emissioni;

66.

raccomanda di concentrare gli investimenti pubblici sulla crescita sostenibile e sulla creazione di posti di lavoro ed esorta il paese ad aumentare la sicurezza e la sostenibilità del suo approvvigionamento energetico, incrementando l'efficienza e la diversificazione attraverso l'uso sostenibile delle energie rinnovabili;

67.

elogia l'adozione della legge sull'efficienza energetica e incoraggia la Macedonia del Nord ad attuarla; si compiace dei progressi compiuti per garantire ulteriormente il rispetto degli obblighi sanciti dal terzo pacchetto energia e creare un mercato regionale integrato dell'energia attraverso i futuri interconnettori dell'elettricità e del gas con i paesi vicini; chiede l'adozione di misure volte a garantire la concorrenza nel mercato ferroviario, portare avanti la costruzione dei relativi corridoi ferroviari e assicurare la funzionalità dei valichi di frontiera pertinenti;

68.

invita la Commissione ad attuare rigorosamente il principio «più progressi, più aiuti», in particolare in relazione alla Macedonia del Nord, per l'IPA III o il piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali, visti i significativi progressi realizzati dal paese nel periodo di riferimento e in segno di solidarietà da parte dell'Unione;

69.

accoglie con favore l'adozione del piano economico e di investimenti e dell'agenda verde per i Balcani occidentali a sostegno della transizione verde e digitale della regione e della promozione di una cooperazione regionale e transfrontaliera più ampia e della sicurezza energetica; ribadisce le potenzialità dei Balcani occidentali di rafforzare le infrastrutture pubbliche e la connettività regionale, in particolare tramite il corridoio ferroviario e autostradale VIII verso la Bulgaria, gli interconnettori del gas con il Kosovo, la Serbia e la Grecia nonché con il progetto di terminal per il gas naturale liquefatto di Alexandroupolis; ribadisce l'importanza di sviluppare collegamenti aerei all'interno dei paesi dei Balcani occidentali e con gli Stati membri dell'UE; sottolinea che gli investimenti del piano economico e di investimenti devono contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE e comprendere valutazioni di impatto ambientale ex ante; sottolinea il valore strategico di potenziare la connettività e l'integrazione economica tra la Macedonia del Nord e i suoi vicini;

70.

elogia la Macedonia del Nord per essere stata il primo paese dei Balcani occidentali a sviluppare un progetto di piano nazionale integrato in materia di energia e clima, che fornisce una solida base per un ambizioso piano finale, da sviluppare nel rispetto degli obblighi della Comunità energetica;

71.

chiede la volontà politica di attuare l'accordo di Parigi e ambiziosi piani di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile, anche attraverso restrizioni allo sviluppo di energia idroelettrica nelle aree protette, preservando la biodiversità e garantendo l'attribuzione della responsabilità ambientale;

72.

ribadisce il suo appello a far fronte ai livelli allarmanti di inquinamento atmosferico, in particolare nelle zone urbane, mediante una transizione verso un'energia, un riscaldamento e trasporti sostenibili e attraverso investimenti nelle energie rinnovabili, migliorando il coordinamento intersettoriale, aumentando i finanziamenti locali e nazionali, garantendo il rispetto dei limiti di emissione per i grandi impianti di combustione e sviluppando una strategia nazionale di eliminazione graduale del carbone;

73.

accoglie con favore i progressi compiuti nel miglioramento della qualità dell'acqua e ricorda la necessità di aumentare le capacità di trattamento delle acque reflue, ridurre gli alti tassi di dispersione di rifiuti di plastica nel mare, dare la priorità alla creazione di un sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti e promuovere il riciclaggio;

74.

invita le autorità ad adottare i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio naturale e culturale di Ohrid garantendo la piena attuazione della raccomandazione dell'UNESCO sulla regione dell'Ohrid,

Cooperazione regionale e politica estera

75.

rammenta l'approccio cooperativo e costruttivo adottato dalla Macedonia del Nord nel corso dei negoziati dell'accordo di Prespa con la Grecia e del trattato sulle relazioni di buon vicinato con la Bulgaria, che mostra l'impegno strategico del paese a favore dell'integrazione europea; rileva che gli Stati membri dell'UE dovrebbero facilitare l'organizzazione della conferenza intergovernativa (CIG) con la Macedonia del Nord il prima possibile, al fine di riconoscere gli sforzi del paese nel processo di adesione all'UE e anche di evitare che ulteriori ritardi danneggino i vantaggi della riconciliazione nella regione;

76.

si rammarica della continua mancanza di progressi nell'attuazione delle precedenti raccomandazioni del Parlamento europeo in materia di discriminazione nei confronti dei cittadini che esprimono apertamente la loro identità e/o origine etnica bulgara;

77.

incoraggia vivamente le autorità e la società civile a prendere misure appropriate per la riconciliazione storica al fine di superare le divisioni tra i vari gruppi etnici e nazionali — compresi i cittadini di identità bulgara — e al loro interno;

78.

ribadisce il suo pieno sostegno alla cooperazione regionale rafforzata e invita tutte le parti a garantire un'attuazione piena, costante e in buona fede dell'accordo di Prespa con la Grecia e del trattato sulle relazioni di buon vicinato con la Bulgaria, dato che entrambi rappresentano una parte importante delle relazioni bilaterali; esorta i partner a continuare a impegnarsi e a risolvere a livello bilaterale tutte le questioni bilaterali pendenti che non incidono sul processo di adesione, ad agire in modo costruttivo e ad astenersi dal compiere azioni che possano pregiudicare l'integrazione europea e gli interessi più ampi dell'UE;

79.

rileva che la cooperazione regionale deve essere basata su un futuro comune nell'UE, su un dialogo aperto per risolvere le controversie regionali e superare il difficile passato nonché sul rispetto dei valori europei fondamentali; chiede la creazione di nuove opportunità per un dialogo politico e strategico di alto livello con i paesi dei Balcani occidentali, attraverso vertici periodici tra l'UE e i Balcani occidentali e maggiori contatti a livello ministeriale, al fine di rafforzare la titolarità politica del processo di allargamento e di garantire una guida migliore e un impegno di alto livello, ai quali mira anche la metodologia di allargamento riveduta;

80.

si rammarica del fatto che il Consiglio non sia stato in grado di adottare il quadro negoziale; auspica una rapida adozione del quadro negoziale al fine di evitare ulteriori ritardi e di tenere la prima conferenza integovernativa per dare avvio ai negoziati di adesione quanto prima possibile; sostiene tutti gli sforzi volti a facilitare il dialogo e ad aprire così la strada a un accordo praticabile; sottolinea che l'Unione europea intende superare le controversie regionali e un passato difficile, al fine di collaborare per un futuro migliore di pace e per prosperare insieme;

81.

si rammarica che la Bulgaria e la Macedonia del Nord debbano ancora raggiungere un accordo sulle questioni bilaterali pendenti; rammenta l'importanza di un dialogo continuo per raggiungere risultati sostenibili nell'attuazione in buona fede degli accordi bilaterali, sfruttando appieno il quadro e gli obiettivi del trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione tra i due paesi; accoglie con favore la nomina del rappresentante speciale della Macedonia del Nord per la Bulgaria e sottolinea l'importanza di un dialogo costante al fine di raggiungere un accordo sostenibile sulle attuali questioni bilaterali; incoraggia la Bulgaria e la Macedonia del Nord a raggiungere un compromesso su un piano d'azione contenente misure concrete, la cui attuazione sarà valutata periodicamente conformemente al trattato di amicizia;

82.

elogia la Macedonia del Nord e la Bulgaria per il successo della presidenza congiunta nel processo di Berlino per i Balcani occidentali e per gli importanti risultati raggiunti;

83.

chiede che sia istituito e adeguatamente finanziato con fondi pubblici un dialogo istituzionalizzato con i giovani tra la Macedonia del Nord e la Grecia e tra la Macedonia del Nord e la Bulgaria, sulla base del modello dell'Ufficio franco-tedesco per la gioventù (FGYO);

84.

invita ancora una volta tutti i leader politici regionali ad adottare misure urgenti per istituire la commissione regionale (RECOM) incaricata di accertare i fatti relativi a tutte le vittime di crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi sul territorio dell'ex Jugoslavia, sulla base del significativo lavoro svolto dalla coalizione RECOM;

85.

accoglie con favore l'adesione della Macedonia del Nord alla NATO, avvenuta il 27 marzo 2020, e il suo costante impegno a favore del quadro di sicurezza euroatlantico; accoglie con favore il contributo del paese alle missioni guidate dalla NATO e alla Forza per il Kosovo (KFOR), attraverso il centro di coordinamento della nazione ospitante, nonché la sua cooperazione formale con l'Agenzia europea per la difesa; invita la Macedonia del Nord a continuare ad allinearsi ulteriormente agli standard militari e operativi al fine di migliorare l'interoperabilità e la coerenza con gli Stati membri dell'UE e della NATO; accoglie con favore l'impegno della Macedonia del Nord a favore dell'iniziativa «Rete pulita»;

86.

sottolinea che è necessario che l'UE e gli Stati Uniti rafforzino il loro partenariato e il coordinamento nei Balcani occidentali per portare avanti riforme fondamentali, migliorare la governance e conseguire la riconciliazione;

87.

riconosce il miglioramento del livello di allineamento della Macedonia del Nord alla politica estera e di sicurezza comune e invita il paese a continuare ad aumentarlo, in particolare per quanto riguarda le misure restrittive nei confronti della Russia; elogia la Macedonia del Nord per i suoi costanti contributi alle missioni e alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi e nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e sottolinea la necessità di mantenere tale impegno in futuro; esprime preoccupazione per la crescente dipendenza economica ed energetica da paesi terzi;

88.

si compiace dell'impegno continuo della Macedonia del Nord a favore di iniziative regionali e chiede il costante assolvimento degli obblighi stabiliti nell'ambito dei vari quadri regionali che promuovono il mercato regionale comune;

o

o o

89.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Presidente, al governo e all'Assemblea della Repubblica di Macedonia del Nord.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0320.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2019)0050.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/172


P9_TA(2021)0115

Relazioni 2019 e 2020 sulla Serbia

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Serbia (2019/2175(INI))

(2021/C 494/15)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, entrato in vigore il 1o settembre 2013,

vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Serbia il 19 dicembre 2009,

visti il parere della Commissione del 12 ottobre 2011 sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea (COM(2011)0668), la decisione del Consiglio europeo del 1o marzo 2012 di concedere alla Serbia lo status di paese candidato e la decisione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 di avviare i negoziati di adesione all'Unione europea con la Serbia,

viste le conclusioni della Presidenza in occasione della riunione del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

visti la dichiarazione di Sofia del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

visti la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 22 luglio 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo, nonché la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, in cui si prende atto del contenuto del parere della CIG e si plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Serbia e Kosovo,

visti il primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni tra i governi della Serbia e del Kosovo, del 19 aprile 2013, gli accordi del 25 agosto 2015 e il dialogo in corso facilitato dall'UE per la normalizzazione delle relazioni,

visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014,

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sulla Serbia (1),

viste la dichiarazione e le raccomandazioni adottate in occasione dell'undicesima riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Serbia del 30 e 31 ottobre 2019,

vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020, dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali» (COM(2020)0057),

viste le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2020 sul rafforzamento della cooperazione con i partner dei Balcani occidentali nel settore della migrazione e della sicurezza,

vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019, dal titolo «Comunicazione 2019 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2019)0260), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Serbia 2019 Report» (Relazione 2019 sulla Serbia) (SWD(2019)0219),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020, dal titolo «Comunicazione 2020 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2020)0660), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Serbia 2020 Report» (Relazione 2020 sulla Serbia) (SWD(2020)0352),

visti la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020, dal titolo «Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali» (COM(2020)0641) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans» (Orientamenti per l'attuazione dell'agenda verde per i Balcani occidentali) (SWD(2020)0223),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, dal titolo «Comunicazione sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19» (JOIN(2020)0011),

viste la valutazione della Commissione, del 21 aprile 2020, sul programma di riforme economiche della Serbia 2020-2022 (SWD(2020)0064) e le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE e i Balcani occidentali e la Turchia, adottate dal Consiglio il 19 maggio 2020,

vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020, dal titolo «Aiutare i Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenerne la ripresa nel periodo post-pandemia» (COM(2020)0315),

vista l'undicesima riunione della conferenza di adesione con la Serbia a livello ministeriale, tenutasi il 10 dicembre 2019, in occasione della quale sono stati avviati i negoziati relativi al capitolo 4 («Libera circolazione dei capitali»),

viste le conclusioni della prima fase del dialogo interpartitico sul miglioramento delle condizioni per lo svolgimento delle elezioni parlamentari, agevolato dal Parlamento europeo,

vista la relazione finale sulla missione speciale di valutazione elettorale OSCE/ODIHR relativa alle elezioni parlamentari del 21 giugno 2020 in Serbia, pubblicata il 7 ottobre 2020,

visto il comunicato stampa degli esperti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, pubblicato l'11 novembre 2020, concernente preoccupazioni circa l'abuso della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per prendere di mira e ostacolare il lavoro delle ONG,

vista la seconda relazione di conformità sulla Serbia redatta dal gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) per quanto riguarda la prevenzione della corruzione dei deputati, dei giudici e dei pubblici ministeri, pubblicata il 26 novembre 2020 nell'ambito del quarto ciclo di valutazione,

vista la relazione di valutazione di riferimento sulla Serbia a cura del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), del 22 gennaio 2020,

viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020 (2),

vista la dichiarazione congiunta resa al termine del vertice Parlamento europeo-presidenti dei parlamenti dei Balcani occidentali, del 28 gennaio 2020, organizzato dal Presidente del Parlamento europeo con i leader dei parlamenti dei Balcani occidentali,

vista la dichiarazione di Zagabria concordata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali tenutosi in videoconferenza il 6 maggio 2020,

visto il vertice UE-Balcani occidentali nel quadro del processo di Berlino, del 10 novembre 2020,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0032/2021),

A.

considerando che la Serbia deve essere giudicata, come qualsiasi altro paese che aspiri a diventare uno Stato membro dell'UE, in base ai propri meriti in termini di adempimento, attuazione e rispetto dei criteri e dei valori comuni necessari per l'adesione e che la qualità delle riforme necessarie e l'impegno con cui sono perseguite determinano il calendario e la progressione dell'adesione;

B.

considerando che la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto sono valori fondamentali su cui si basa l'UE e sono al centro dei processi di allargamento nonché di stabilizzazione e di associazione; che sono necessarie riforme sostenibili per affrontare le sfide significative che continuano a interessare questi settori;

C.

considerando che è necessario che la Serbia sviluppi una comprovata e irreversibile esperienza nell'osservare, sostenere e difendere valori quali il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali e di altro tipo, sia a livello nazionale e che nelle sue relazioni internazionali;

D.

considerando che dall'avvio dei negoziati con la Serbia sono stati aperti diciotto capitoli, due dei quali sono stati chiusi in via provvisoria; che la Serbia ha deciso di accettare la nuova metodologia di allargamento dell'UE;

E.

considerando che deve ancora emergere un bilancio sostenibile per quanto riguarda il conseguimento di risultati in materia di sistema giudiziario e diritti fondamentali (capitolo 23) e di giustizia, libertà e sicurezza (capitolo 24); che il Consiglio ha deciso di non aprire ulteriori capitoli con la Serbia per il momento;

F.

considerando che il GRECO reputa la situazione in Serbia «nel complesso insoddisfacente» e che il paese non risulta conforme alle raccomandazioni del GRECO per quanto riguarda la prevenzione della corruzione dei deputati, dei giudici e dei pubblici ministeri;

G.

considerando che l'impegno dell'UE a promuovere lo Stato di diritto si estende alla Serbia, motivo per cui l'UE dovrebbe continuare la sua cooperazione con il Consiglio d'Europa, in modo da sostenere la Serbia nella realizzazione di riforme e formazioni essenziali concernenti la giustizia, la lotta alla corruzione, la promozione dei diritti umani e il ruolo dei media liberi e indipendenti e della società civile, nonché da monitorare i progressi conseguiti in tali settori, in linea con la metodologia di allargamento riveduta;

H.

considerando che la Serbia ha interesse a normalizzare le sue relazioni con il Kosovo;

I.

considerando che la Serbia continua a impegnarsi a favore della cooperazione regionale e di relazioni di buon vicinato;

J.

considerando che la Serbia continua a impegnarsi per creare un'economia di mercato funzionante e ad attuare gli obblighi dell'ASA, sebbene persista una serie di problemi di conformità; che la corruzione continua a ostacolare lo sviluppo economico;

K.

considerando che la Serbia ha ratificato tutte le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

L.

considerando che la libertà di espressione e l'indipendenza dei media continuano a destare serie preoccupazioni che devono essere affrontate in via prioritaria;

M.

considerando che il dialogo interpartitico sul miglioramento delle condizioni per lo svolgimento delle elezioni parlamentari, agevolato dal Parlamento europeo, continua a rappresentare una piattaforma unica per raggiungere un consenso in merito agli impegni da assumere per migliorare le condizioni elettorali;

N.

considerando che l'UE ha concordato la riassegnazione di 374 milioni di EUR dallo strumento di assistenza preadesione per contribuire a mitigare l'impatto socioeconomico della COVID-19 nella regione;

O.

considerando che l'UE ha dimostrato il suo impegno a favore della prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali e ha mobilitato 3,3 miliardi di EUR per affrontare l'immediata crisi sanitaria e mitigare le conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19;

P.

considerando che l'UE rappresenta il principale fornitore di assistenza e aiuto alla Serbia nel quadro degli sforzi volti ad attenuare le conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19; che la Serbia ha ricevuto 15 milioni di EUR di sostegno immediato al settore sanitario, 78,4 milioni di EUR a sostegno della ripresa sociale ed economica e 93,4 milioni di EUR sotto forma di fondi di assistenza;

Q.

considerando che la Serbia beneficia dell'assistenza dell'UE nel quadro dello strumento di assistenza preadesione, con una dotazione totale indicativa di 1 539,1 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020;

R.

considerando che l'UE è la principale fonte di assistenza finanziaria della Serbia; che negli ultimi 18 anni l'Unione ha fornito alla Serbia oltre 3,6 miliardi di EUR di sovvenzioni destinate a tutti i settori, tra cui lo Stato di diritto, la riforma della pubblica amministrazione, lo sviluppo sociale, l'ambiente e l'agricoltura; che, dal 2007, la Serbia ha beneficiato del sostegno dell'UE nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione per un valore totale di 2,79 miliardi di EUR;

S.

considerando che la Serbia ha beneficiato in misura sostanziale dell'integrazione commerciale ed economica con l'UE; che l'Unione è il principale partner commerciale della Serbia e nel 2018 ha rappresentato il 67 % delle esportazioni totali del paese e oltre il 60 % delle importazioni totali di beni; che, tra il 2010 e il 2018, gli investimenti dell'UE in Serbia hanno superato complessivamente i 13 miliardi di EUR;

1.

si compiace del fatto che l'adesione all'UE continui a essere un obiettivo strategico della Serbia e che rientri tra le priorità del nuovo governo; prende atto del fatto che tutti i partiti parlamentari sostengono il processo di integrazione della Serbia nell'UE; incoraggia le autorità serbe a comunicare più attivamente e senza ambiguità il loro impegno a favore dei valori europei nei dibattiti pubblici e si attende un impegno chiaro e inequivocabile da parte della Serbia, sia a parole che con i fatti, ad adempiere gli obblighi previsti per l'adesione all'UE in modo visibile e verificabile;

2.

evidenzia l'importanza di infondere un maggiore dinamismo nei negoziati di adesione con la Serbia e di attuare prontamente la metodologia di allargamento riveduta, basata sul raggruppamento tematico dei capitoli negoziali e sull'introduzione graduale di singoli programmi e politiche dell'UE, ponendo l'accento su incentivi chiari e tangibili che presentino un interesse diretto per i cittadini della Serbia;

3.

sottolinea che lo slancio conferito dal nuovo mandato a seguito delle elezioni del 21 giugno 2020 in Serbia rappresenta un'opportunità per compiere importanti progressi verso la prospettiva europea della Serbia; ritiene che si dovrebbero aprire nuovi capitoli negoziali solo una volta che la Serbia avrà assunto gli impegni necessari e avrà realizzato riforme che rispettino i parametri richiesti; rileva che l'apertura di nuovi capitoli è uno strumento essenziale per conseguire riforme sostenibili e un cambiamento europeista in Serbia;

4.

invita la Commissione e il Consiglio, se del caso coinvolgendo i partner serbi, ad adottare le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni della metodologia di allargamento riveduta, segnatamente quelle concernenti il raggruppamento tematico dei negoziati, nonché a sfruttare questa nuova metodologia come un'opportunità per accelerare il processo di allargamento ai Balcani occidentali e definire, di concerto con la Serbia, nuove tappe per il processo negoziale con il paese;

5.

accoglie con favore la cooperazione tra il governo serbo e l'Assemblea nazionale per quanto riguarda la Convenzione nazionale sull'Unione europea; invita il governo serbo a nominare quanto prima un nuovo capo della squadra negoziale per l'adesione della Serbia all'Unione europea; esorta inoltre la Serbia a migliorare le capacità amministrative del ministero per l'Integrazione europea, in modo da condurre più efficacemente i negoziati di adesione, e a fare quanto in suo potere per rendere il processo di integrazione europea il più inclusivo e aperto possibile;

6.

rileva che la Serbia continua e deve continuare a consolidare l'allineamento e l'attuazione della sua legislazione in conformità dell'acquis; deplora che il ritmo di tale allineamento sia stato notevolmente più lento di quanto inizialmente previsto dal governo; pone in evidenza i limitati progressi compiuti in relazione ai capitoli 23 (Sistema giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (Giustizia, libertà e sicurezza); osserva che la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo e l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali continuano a essere essenziali e determineranno il ritmo dei negoziati di adesione;

7.

si rammarica per la mancanza di progressi in molti ambiti del programma di riforma della Serbia e per il fatto che si siano persino registrati passi indietro con riguardo a questioni fondamentali per l'adesione all'UE; invita la Commissione a modificare la sua metodologia di rendicontazione in modo da tenere conto delle inversioni di rotta significative e inviare un messaggio chiaro ai paesi candidati all'adesione, compresa la Serbia;

8.

evidenzia l'importanza di una comunicazione strategica in merito ai benefici dell'adesione all'UE da parte delle parti interessate serbe; sottolinea che il dibattito pubblico sull'adesione all'UE deve essere basato sui fatti e deve promuovere il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei valori democratici;

9.

incoraggia le autorità serbe a comunicare più attivamente il loro impegno a favore dei valori europei nei dibattiti pubblici e ad aumentare la trasparenza delle loro comunicazioni, ivi incluso consentendo l'accesso del pubblico alle informazioni e ampliando la cooperazione tra le autorità pubbliche e la società civile; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni media finanziati con denaro pubblico, che spesso citano detentori di cariche pubbliche, contribuiscono alla diffusione di una retorica antieuropeista in Serbia;

10.

invita la Serbia e gli Stati membri dell'UE a perseguire una politica di comunicazione più attiva ed efficace sulla prospettiva europea, che sia rivolta sia ai cittadini serbi che a quelli dell'UE, compresi coloro che appartengono a minoranze nazionali; sottolinea i legami storici di amicizia e di fratellanza che esistono tra i popoli dell'Unione europea e il popolo serbo;

11.

prende atto della visibilità sproporzionata accordata dalla Serbia ai paesi terzi; invita la Serbia, la Commissione e la delegazione dell'UE in Serbia a intensificare gli sforzi volti a promuovere il ruolo e i benefici dello stretto partenariato tra l'UE e la Serbia, anche mediante la promozione di progetti e riforme finanziati dall'UE; rileva l'urgente necessità di coinvolgere anche i cittadini serbi che non vivono nelle grandi città e invita l'UE a sostenere maggiormente la società civile di base;

12.

chiede nuove opportunità di dialogo politico e strategico ad alto livello con i paesi dei Balcani occidentali, al fine di garantire una guida più forte e un impegno ad alto livello, come auspicato anche dalla metodologia di allargamento riveduta; ritiene che la conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe coinvolgere attivamente e associare opportunamente i rappresentanti serbi, nonché quelli degli altri paesi dei Balcani occidentali, sia a livello governativo, sia a livello della società civile e delle organizzazioni giovanili;

13.

prende atto delle conclusioni della relazione finale della missione speciale di valutazione elettorale OSCE/ODIHR, secondo cui, nonostante le elezioni parlamentari del 21 giugno 2020 siano state gestite in modo efficiente, il ruolo predominante del partito al governo, anche nei media, è stato motivo di preoccupazione; deplora le tendenze di lungo periodo quali le pressioni sugli elettori, la parzialità dei media e la mancanza di linee di demarcazione tra le attività di tutti i funzionari statali e le campagne elettorali di parte; pone in evidenza, a tale riguardo, il ruolo delle campagne di disinformazione sponsorizzate dallo Stato allo scopo di influenzare l'opinione pubblica in vista delle elezioni;

14.

accoglie con favore l'istituzione del gruppo di lavoro per l'attuazione delle raccomandazioni dell'ODIHR; invita le autorità serbe a tenere pienamente conto di tutte le raccomandazioni dell'ODIHR con largo anticipo rispetto alle prossime elezioni; sottolinea che le organizzazioni della società civile con esperienza in materia di condizioni elettorali dovrebbero continuare a essere coinvolte in tale processo;

15.

osserva con preoccupazione che, solo poche settimane prima delle elezioni previste, sono state approvate in parlamento, senza alcun dibattito pubblico, modifiche di elementi importanti del sistema elettorale, tra cui l'abbassamento della soglia elettorale; rileva che, secondo la commissione di Venezia, gli elementi fondamentali della legge elettorale non dovrebbero essere modificati in misura significativa a meno di un anno da un'elezione;

16.

deplora la decisione di boicottare le elezioni adottata da alcune frange dell'opposizione e sottolinea che, alla luce dei risultati della missione speciale di valutazione elettorale OSCE/ODIHR, nella cui relazione si evidenziano la mancanza di un pluralismo effettivo e la frammentazione del panorama politico in Serbia, tutte le forze politiche, in particolare le autorità di governo, hanno la responsabilità di migliorare le condizioni elettorali; sottolinea che l'unico modo per garantire la rappresentanza politica e la capacità di influenzare il processo decisionale per i propri elettori è partecipare ai processi politici ed elettorali; invita l'opposizione a tornare al tavolo dei negoziati e a partecipare nuovamente alle attività politiche e parlamentari; osserva che, a causa del boicottaggio delle elezioni da parte di alcuni partiti dell'opposizione, il parlamento serbo neocostituito è caratterizzato da una maggioranza schiacciante della coalizione al governo e dall'assenza di un'opposizione effettiva — situazione, questa, che non contribuisce al raggiungimento del pluralismo politico nel paese;

17.

ricorda i principi elettorali definiti dalla commissione di Venezia e rileva con preoccupazione che il Presidente Aleksandar Vučić ha annunciato l'indizione di elezioni anticipate senza alcun fondamento costituzionale né necessità politica, comunicando nel contempo, in qualità di Presidente della Serbia e leader del più grande partito politico del paese, una data elettorale unica per le elezioni presidenziali, parlamentari e municipali di Belgrado nella primavera del 2022;

18.

accoglie con favore l'istituzione del dialogo interpartitico con l'Assemblea nazionale della Serbia, agevolato dal Parlamento europeo, e le misure iniziali adottate dalle autorità serbe e dalla maggioranza parlamentare per migliorare le condizioni elettorali; chiede l'ulteriore attuazione dei rimanenti impegni assunti nel quadro del dialogo interpartitico;

19.

accoglie con favore l'avvio della seconda fase del dialogo interpartitico con l'Assemblea nazionale della Serbia, agevolato dal Parlamento europeo, con il coinvolgimento di tutte le pertinenti parti interessate e di tutte le forze politiche europeiste della Serbia, al fine di migliorare il clima politico e la fiducia in tutto lo spettro politico e di raggiungere un consenso sulle questioni in sospeso relative al processo elettorale, in linea con le raccomandazioni delle missioni di osservazione internazionali; esorta a tenere il prima possibile nuovi cicli di un dialogo interpartitico più inclusivo e invita tutte le parti a definire obiettivi, criteri, parametri e interlocutori chiari; sottolinea che il dialogo interpartitico dovrebbe concludersi con largo anticipo rispetto alle prossime elezioni, in modo da lasciare il tempo sufficiente per realizzare le necessarie modifiche giuridiche e di altro tipo alle condizioni elettorali e metterle in pratica, così da creare condizioni di parità in vista delle elezioni; ricorda che il governo e gli organismi indipendenti devono garantire la piena e adeguata attuazione del quadro giuridico relativo agli impegni assunti nell'ambito del dialogo interpartitico;

20.

condanna gli attacchi verbali e gli episodi di incitamento all'odio inaccettabili nei confronti di deputati al Parlamento europeo, in particolare di coloro che rappresentano il Parlamento nelle sue relazioni con la Serbia, tra cui il presidente e i membri della delegazione SAPC nonché i facilitatori del dialogo interpartitico, in quanto si tratta di azioni che risultano in contrasto con lo spirito degli obblighi che incombono alla Serbia in virtù dell'ASA; invita il presidente dell'Assemblea nazionale e i presidenti dei gruppi politici ivi rappresentati a rispettare le norme del dibattito democratico;

21.

invita il nuovo governo a lavorare a riforme fondamentali efficaci e verificabili e ad affrontare le riforme e le carenze strutturali nei settori dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali, della libertà dei media, della lotta alla corruzione e del funzionamento delle istituzioni democratiche e della pubblica amministrazione;

22.

rileva con preoccupazione che, nel complesso, la corruzione rimane un problema rispetto al quale sono stati compiuti progressi limitati; accoglie con favore le misure adottate per garantire l'indipendenza dell'agenzia anticorruzione e i risultati finora conseguiti nella risoluzione dei casi di corruzione; incoraggia il compimento di ulteriori progressi, in particolare riguardo al miglioramento dei risultati ottenuti nelle indagini, incriminazioni e condanne definitive nei casi di corruzione ad alto livello, e all'attuazione delle leggi sulla prevenzione della corruzione, in linea con l'acquis dell'UE e con le raccomandazioni del GRECO; accoglie con favore la pubblicazione della recente relazione del GRECO e incoraggia il ministero della Giustizia a lavorare all'attuazione delle raccomandazioni in essa contenute;

23.

sottolinea che, secondo l'ultima relazione del GRECO, la Serbia ha attuato solo in parte le raccomandazioni formulate nel 2015 e che la situazione nel paese è «nel complesso insoddisfacente»; pone in rilievo l'importanza di perseguire una lotta efficace contro la corruzione e invita le autorità serbe a conformarsi a tali raccomandazioni quanto prima; esprime preoccupazione per le recenti modifiche apportate alla legge sulla prevenzione della corruzione per quanto concerne la definizione di «funzionari pubblici», adottate in maniera affrettata e non trasparente e che limitano in misura considerevole il numero di persone cui si applica la legge, indebolendo così ulteriormente i meccanismi di lotta alla corruzione e aprendo nuove possibilità di uso improprio delle risorse statali prima considerate illegali;

24.

esorta la Serbia a ottenere risultati convincenti, compreso un bilancio sostenibile con indagini efficaci in settori critici quali il sistema giudiziario, la libertà di espressione e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, in particolare nei casi caratterizzati da un elevato livello di interesse pubblico, inclusi quelli di Krušik, Jovanjica e Telekom Srbija, e la invita a migliorare il proprio operato per quanto riguarda le indagini, l'incriminazione e la condanna nei casi di corruzione ad alto livello, anche attraverso il sequestro e la confisca dei proventi di reato; ribadisce il suo appello del 2018 affinché sia fatta giustizia in relazione alla demolizione illegale di proprietà privata nel quartiere Savamala di Belgrado; prende atto che la nuova legge sulla prevenzione della corruzione è in vigore dal 1o settembre 2020;

25.

ricorda alla Serbia di intensificare gli sforzi volti a contrastare efficacemente la corruzione, concentrandosi sulla prevenzione e la repressione della stessa, in particolare attraverso l'adozione di una nuova strategia anticorruzione, sostenuta da un piano d'azione credibile e realistico nonché da un meccanismo di coordinamento efficace;

26.

invita la Serbia a migliorare la lotta contro la criminalità organizzata e a passare da un approccio basato sui singoli casi a una strategia rivolta contro le organizzazioni criminali, in modo da smantellare le grandi organizzazioni internazionali; rileva che tale strategia dovrebbe prevedere indagini, incriminazioni e condanne definitive effettive nei casi gravi e di criminalità organizzata, tra cui indagini finanziarie, un monitoraggio sistematico dei flussi di denaro, un robusto meccanismo di controllo per evitare abusi e una maggiore capacità finanziaria e in termini di risorse umane per l'ufficio della procura specializzato in criminalità organizzata, che dovrebbe essere esente da qualsiasi influenza politica indebita;

27.

manifesta preoccupazione per le crescenti violenze a opera di gruppi estremisti e della criminalità organizzata e invita le autorità a garantire che i casi scoperti da giornalisti investigativi o informatori siano debitamente sottoposti a indagine e che tutti i funzionari pubblici coinvolti siano chiamati a rispondere delle proprie azioni;

28.

prende atto con preoccupazione della continua influenza politica esercitata sul sistema giudiziario e rileva la necessità di rafforzare le garanzie a tutela dell'assunzione di responsabilità, della professionalità, dell'indipendenza e dell'efficienza complessiva del sistema giudiziario, anche rivedendo, se del caso, l'attuale sistema di reclutamento e gestione delle risorse umane; osserva che il governo ha redatto una proposta di riforme costituzionali, valutata positivamente dalla commissione di Venezia, e l'ha trasmessa alla commissione competente dell'Assemblea nazionale;

29.

sottolinea l'importanza di un ampio processo di consultazione nell'ambito della riforma costituzionale; si rammarica del fatto che la precedente legislatura serba non abbia approvato riforme costituzionali volte a rafforzare l'indipendenza del sistema giudiziario; raccomanda di adottare il prima possibile riforme costituzionali in consultazione con associazioni di giudici e procuratori e altri attori politici pertinenti, inclusa l'opposizione non parlamentare;

30.

ribadisce l'importanza di un'adozione tempestiva della legge sul finanziamento della provincia autonoma della Voivodina;

31.

esprime preoccupazione in merito all'effettivo funzionamento del nuovo parlamento, in cui è assente un'opposizione parlamentare, la cui legittimità è contestata dai partiti di opposizione, il cui mandato, come già dichiarato dal Presidente serbo, sarà abbreviato, e che adotta modifiche costituzionali di vasta portata senza un dibattito pubblico aperto, inclusivo e democratico, in particolare nel settore giudiziario;

32.

accoglie con favore i cambiamenti apportati al funzionamento dell'Assemblea nazionale a favore del ripristino di talune pratiche e procedure e del rispetto del regolamento interno; si rammarica del fatto che il controllo parlamentare generale dell'esecutivo continui a essere piuttosto formale; sottolinea che sono necessarie ulteriori riforme sostanziali a livello di procedure e prassi al fine di migliorare la qualità del processo legislativo, garantire un controllo parlamentare efficace e porre fine alle lacune sistemiche dell'Assemblea nazionale, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell'ostruzionismo, del numero di procedure urgenti e del raggruppamento di argomenti non correlati sotto lo stesso punto all'ordine del giorno;

33.

evidenzia che la qualità del processo legislativo deve ancora essere migliorata aumentando la trasparenza e il dialogo sociale e politico e garantendo che gli organismi di regolamentazione indipendenti abbiano la facoltà di esercitare efficacemente i loro ruoli di supervisione; osserva che durante la plenaria dell'Assemblea nazionale sono state discusse le relazioni annuali di organismi indipendenti ed è stata adottata una serie di conclusioni;

34.

invita il parlamento neoeletto a intensificare i propri sforzi onde garantire la trasparenza, l'inclusività e la qualità del processo legislativo, come pure un controllo parlamentare effettivo; chiede inoltre misure aggiuntive volte ad assicurare un dialogo interpartitico e un ruolo rafforzato per la società civile, che rimane un elemento essenziale di una democrazia ben funzionante; rileva con preoccupazione la mancanza di trasparenza in merito al processo di rinomina del commissario per la tutela dell'uguaglianza;

35.

sollecita una cooperazione efficace con gli organismi di regolamentazione indipendenti e un maggiore impegno da parte dell'Assemblea nazionale nella supervisione e nel controllo del governo e dell'amministrazione; chiede che l'Assemblea nazionale si impegni in misura sostanziale nel processo dei negoziati di adesione della Serbia all'UE, in linea con la sua risoluzione del 16 dicembre 2013 sul ruolo dell'Assemblea nazionale e i principi da rispettare nei negoziati di adesione della Serbia all'UE;

36.

sottolinea che deve essere pienamente riconosciuto e sostenuto il ruolo degli organismi di regolamentazione indipendenti, tra cui il difensore civico serbo, l'agenzia anticorruzione, l'autorità nazionale di audit e il commissario per le informazioni di importanza pubblica e la protezione dei dati personali; invita l'Assemblea nazionale serba ad adoperarsi ai fini dell'attuazione delle conclusioni e delle raccomandazioni degli organismi di regolamentazione indipendenti, in particolare quelle del difensore civico;

37.

ricorda che il dialogo sociale è uno dei pilastri del modello sociale europeo e che una consultazione regolare tra governo e parti sociali è fondamentale per prevenire le tensioni sociali e i conflitti; evidenzia che è essenziale che il dialogo sociale non si limiti allo scambio di informazioni e che le parti interessate dovrebbero essere consultate in merito alle leggi importanti prima dell'avvio della procedura parlamentare;

38.

rileva con preoccupazione che l'Assemblea nazionale serba si è riunita solo 44 giorni dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nel marzo 2020, il che ne ha minato la posizione di istituzione fondamentale della democrazia parlamentare quale sancita dalla Costituzione della Serbia; osserva preoccupato che l'Assemblea nazionale non ha dato pienamente inizio alla propria attività per un lungo periodo dopo la dichiarazione dei risultati definitivi delle elezioni, il 5 luglio 2020, nonostante una chiara maggioranza parlamentare; invita l'Assemblea nazionale a evitare un linguaggio provocatorio e a contrastare l'incitamento all'odio durante i dibattiti parlamentari; pone in evidenza l'importanza dell'attività dell'opposizione all'interno di una democrazia;

39.

sottolinea che il linguaggio offensivo, le intimidazioni e le campagne diffamatorie posti in atto da parlamentari, durante la plenaria dell'Assemblea nazionale, nei confronti di oppositori politici e rappresentanti dei media rappresentano una violazione delle prassi democratiche e dei valori democratici fondamentali e dovrebbero essere fermamente condannati e sanzionati a norma del regolamento; è costernato dai recenti attacchi sferrati da diversi deputati e tabloid filogovernativi nei confronti di giornalisti investigativi e membri della società civile, in particolare quelli appartenenti alla rete di media indipendenti KRIK e a ONG come CRTA e Open Parliament, che li ritraggono come membri di gruppi della criminalità organizzata e ideatori di colpi di Stato, in flagrante violazione del codice di condotta per i deputati recentemente adottato;

40.

accoglie favorevolmente l'adozione del nuovo piano d'azione per la strategia sui media e il fatto che è stato creato un gruppo di lavoro per monitorare l'attuazione di tale strategia e del piano d'azione;

41.

esprime preoccupazione per le accuse mosse da giornalisti investigativi in merito alla manipolazione da parte del governo delle statistiche relative alla COVID-19 a fini politici ed elettorali; deplora la campagna di disinformazione condotta da funzionari governativi in merito all'assistenza prestata dall'UE durante la pandemia; sottolinea che la fiducia e la trasparenza rivestono un'importanza particolare negli sforzi del governo nella lotta contro la COVID-19 ed esorta, pertanto, il governo serbo a fornire ai cittadini tutte le informazioni pertinenti sulla pandemia, anche riguardo ai vaccini;

42.

ritiene che l'acquisizione, nel dicembre 2018, di due canali televisivi a copertura nazionale da parte di un soggetto collegato al partito al potere abbia rappresentato un passo verso la monopolizzazione del panorama mediatico del paese da parte del suddetto partito; esorta le autorità ad assicurare e mantenere le necessarie condizioni di concorrenza leale e trasparenza in riferimento a tutte le future operazioni di proprietà nel settore dei media; invita le redazioni di tutti i canali televisivi a copertura nazionale in Serbia a rispettare le più rigorose norme professionali e a consentire la regolare espressione di opinioni divergenti;

43.

deplora il deterioramento della libertà dei media e l'aumento del linguaggio offensivo, dell'intimidazione e persino dell'incitamento all'odio nei confronti di membri dell'opposizione parlamentare, intellettuali indipendenti, ONG, giornalisti e personalità di spicco, anche da parte di membri dei partiti al governo, la cui responsabilità di mostrare rispetto nei confronti di tutti i rappresentanti dei media è della massima importanza; esorta le autorità serbe ad adottare misure immediate per garantire la libertà di espressione e l'indipendenza dei media e per assicurare lo svolgimento di indagini adeguate in merito agli episodi di cui sopra;

44.

deplora il fatto che gli impegni assunti in sede di dialogo interpartitico in relazione al Consiglio di regolamentazione dei mezzi elettronici e all'emittente di servizio pubblico (RTS) non siano stati rispettati, o lo siano stati solo in parte, dalle autorità serbe; ricorda che media liberi e indipendenti svolgono un ruolo fondamentale nella democrazia; si rammarica del fatto che, dopo la conclusione della prima fase del dialogo interpartitico, i lavori del Consiglio di regolamentazione dei mezzi elettronici e dell'RTS non siano riusciti a ristabilire la loro credibilità presso il pubblico e i partiti di opposizione; prende atto che il governo ha istituito un gruppo di lavoro per la sicurezza dei giornalisti, ma che tutte le associazioni di giornalisti e media indipendenti di Serbia si sono già ritirate dal gruppo, dato che questo non ha reagito agli attacchi sferrati da tabloid filogovernativi nei confronti di giornalisti appartenenti al portale web investigativo della rete per le indagini sulla criminalità e la corruzione (KRIK);

45.

prende atto con preoccupazione che il lavoro delle organizzazioni della società civile si svolge in un ambiente che non è aperto alle critiche; esorta l'Amministrazione serba per la prevenzione del riciclaggio di denaro del ministero delle Finanze serbo a far luce in modo completo sulla situazione delle indagini nei confronti di organizzazioni della società civile e giornalisti in relazione ad accuse di riciclaggio di denaro ed esorta le autorità ad astenersi dall'attaccare arbitrariamente tali organizzazioni e persone; invita le autorità serbe a contrastare la riduzione dello spazio concesso alla società civile e ai media indipendenti e a garantire che tali organizzazioni possano lavorare libere da ogni restrizione, comprese l'intimidazione o la criminalizzazione; esorta le autorità a favorire quanto prima un'atmosfera propizia al lavoro di tutte le organizzazioni della società civile;

46.

invita la Commissione e il SEAE a rafforzare la cooperazione con la società civile, le ONG e i media indipendenti sul campo, nonché il sostegno nei loro confronti; ribadisce il suo sostegno al lavoro svolto dalle fondazioni politiche europee democratiche nel rafforzare i processi democratici della Serbia e nel promuovere una nuova generazione di leader politici;

47.

rileva, nel condannare fermamente tutti gli atti di violenza, che gli episodi di uso sproporzionato della forza da parte della polizia durante le proteste del luglio 2020 meritano una particolare attenzione da parte delle autorità, anche per quanto riguarda la conseguente mancanza di cooperazione da parte dei funzionari di polizia con il sistema giudiziario e con il pubblico ministero; esorta le autorità serbe a indagare adeguatamente su tutti gli episodi in cui la polizia ha abusato della propria autorità, per prevenire l'impunità e rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nella polizia, nonché per rendere più facile la presentazione di denunce e l'ottenimento di un risarcimento per le persone che dichiarano di aver subito abusi da parte della polizia, come pure per dimostrare una tolleranza zero nei confronti dei funzionari delle autorità di contrasto che violano l'etica professionale o infrangono il diritto penale;

48.

rileva che il quadro giuridico e istituzionale per la difesa dei diritti umani è ampiamente in vigore da un punto di vista formale, ma è sprovvisto di meccanismi efficaci volti a garantire il rispetto di tali diritti fondamentali; chiede che tutte le future modifiche della legislazione vigente in materia di rispetto dei diritti umani, inclusa la legge sul libero accesso alle informazioni di importanza pubblica, siano elaborate in maniera trasparente, coinvolgendo tutte le pertinenti parti interessate; chiede una sua più efficace attuazione, con particolare riguardo ai gruppi più vulnerabili della società, tra cui le minoranze nazionali nell'ambito dell'istruzione; invita la Serbia a offrire e a tutelare un uso non discriminatorio nelle lingue minoritarie nell'istruzione e negli spazi dedicati all'interno dei media statali e locali, nonché a garantire le pari opportunità e un'adeguata rappresentanza nella vita politica, nella pubblica amministrazione e nel sistema giudiziario;

49.

si compiace dei maggiori sforzi profusi dalla Serbia, in collaborazione con l'UE, in materia di inclusione dei rom, con particolare riferimento al miglioramento delle loro condizioni abitative; invita le autorità serbe ad affrontare la discriminazione strutturale cui devono far fronte i rom per quanto riguarda il loro status di cittadinanza, nonché l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'occupazione; esorta la Serbia a migliorare e snellire la struttura istituzionale che si occupa dell'integrazione dei rom, anche attraverso una chiara distribuzione dei compiti, il coordinamento tra le autorità nazionali e locali, nonché un bilancio sensibile alle esigenze delle comunità rom;

50.

accoglie con favore il completamento della traduzione in bulgaro dei libri di testo della scuola primaria, a lungo rinviata, che consentirà alla minoranza nazionale bulgara di ricevere un'istruzione nella propria madrelingua; rileva con preoccupazione che non tutti i libri di testo per l'istruzione secondaria sono stati ancora tradotti; incoraggia le autorità serbe a garantire la sostenibilità di tale processo, mettendo a disposizione un numero sufficiente di insegnanti, libri di testo e materiali supplementari (diari e libretti scolastici, ecc.) per rispondere adeguatamente alle esigenze degli alunni appartenenti alla minoranza in questione;

51.

esprime preoccupazione per l'incapacità delle autorità serbe di promuovere nella pratica l'utilizzo delle lingue regionali o minoritarie;

52.

invita la Serbia a rafforzare le istituzioni che tutelano i diritti umani, a garantirne l'indipendenza, a dotarle delle necessarie risorse finanziarie e umane e ad assicurare un tempestivo seguito alle loro raccomandazioni, nonché ad adottare e attuare una nuova strategia contro le discriminazioni;

53.

invita la Serbia a migliorare la propria capacità di fornire statistiche e a effettuare tempestivamente un censimento, nel rispetto delle più rigorose norme internazionali e con la partecipazione di osservatori indipendenti; ribadisce la sua richiesta di migliorare il coordinamento e l'inclusione dei portatori di interessi, nonché di provvedere all'attuazione e a un riesame periodico del piano d'azione per la realizzazione dei diritti delle minoranze nazionali;

54.

esprime profonda preoccupazione per le accuse secondo cui le autorità serbe starebbero violando la legge sulla residenza dei cittadini e la «passivizzazione» degli indirizzi residenziali dei cittadini di etnia albanese che vivono nel sud della Serbia in modo sistematico e discriminatorio; chiede indagini indipendenti e approfondite riguardo a tali accuse e invita le autorità serbe a porre fine a tutte le pratiche e le azioni mirate discriminatorie;

55.

rileva con preoccupazione la percentuale elevata di donne e minori che sono vittima di violenza e di violenza domestica; prende atto degli sforzi profusi dalla Serbia per combattere la violenza contro le donne e i minori e la violenza domestica; segnala, tuttavia, la necessità di una maggiore e più efficace attuazione, come pure di miglioramenti concreti, in particolare nel contesto dell'attuale pandemia, per migliorare l'accesso a servizi di qualità in tale ambito;

56.

accoglie con favore la relazione GREVIO sulla Serbia, che sottolinea la mancanza di un approccio politico coerente all'attuazione della Convenzione di Istanbul, la necessità di misure preventive, le lacune nella prestazione di servizi alle vittime, i bassi livelli di consapevolezza, sensibilizzazione e sviluppo delle capacità, nonché gli ostacoli particolari che un'ampia gamma di donne deve affrontare a causa di fattori intersezionali quali l'origine etnica, la povertà, l'estrazione sociale e la disabilità;

57.

è preoccupato per il grave ritardo nell'iter di una nuova legge sulla parità di genere, per la persistente mancanza di un coordinamento e di un quadro istituzionale efficiente, dotato di risorse adeguate, in tale ambito, nonché per il fatto che la condizione socioeconomica delle donne continui a essere notevolmente peggiore di quella degli uomini, come pure per la netta prevalenza di atteggiamenti patriarcali e di stereotipi di genere nella società e nel dibattito pubblico e per la mancanza di conoscenze in materia da parte della magistratura, dei pubblici ministeri e degli avvocati;

58.

invita la Serbia a intensificare gli sforzi rivolti alla parità di genere e ai diritti delle donne, prestando una particolare attenzione all'integrazione della dimensione di genere e a una maggiore cooperazione con la società civile, in particolare con le organizzazioni femminili; sottolinea l'importanza di includere una prospettiva di genere nei programmi economici;

59.

elogia la forte rappresentanza femminile in seno al nuovo parlamento e al governo, nella speranza che ciò porterà a promuovere in modo sostanziale i diritti umani e le libertà politiche delle donne, come pure dei gruppi vulnerabili; si compiace della significativa rappresentanza delle minoranze nazionali in seno al parlamento;

60.

sottolinea la necessità di continuare a proteggere i diritti delle persone LGBTI; chiede alle autorità risposte più adeguate ed efficaci da contrapporre all'incitamento all'odio e ai crimini motivati dall'odio; si compiace del fatto che due manifestazioni Pride si siano svolte pacificamente nel 2019; sottolinea l'importanza del sostegno da parte di tutte le istituzioni alla preparazione dell'«EuroPride 2022» e di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti;

61.

accoglie con favore l'iniziativa del governo di portare avanti la legge sulle unioni tra persone dello stesso sesso nonché i cambi di nome e di genere delle persone transgender, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ed esorta il governo a creare un ambiente sicuro per le persone LGBTI e a promuovere una cultura della tolleranza nei loro confronti;

62.

esorta la Serbia a migliorare l'accesso ai servizi sanitari per le persone con disabilità, le persone affette da HIV, i minori e gli adulti che fanno uso di droghe, i detenuti, i lavoratori del sesso, le persone LGBTI, gli sfollati interni e i rom, soprattutto nel contesto della pandemia in corso e dei problemi del settore sanitario;

63.

si compiace dell'impegno della Serbia a favore di iniziative di cooperazione regionale; incoraggia la Serbia a intensificare i suoi sforzi a tutti i livelli a favore della riconciliazione e del rafforzamento delle relazioni di buon vicinato; invita la Serbia ad attuare appieno gli accordi bilaterali e ad adoperarsi per la risoluzione di tutte le rimanenti dispute frontaliere con i paesi vicini in modo costruttivo e tempestivo, anche con riferimento alle questioni relative alla riconciliazione rispetto al passato della Jugoslavia; osserva che occorre compiere ulteriori sforzi per lo sviluppo socioeconomico delle regioni frontaliere; accoglie favorevolmente l'iniziativa dell'integrazione regionale attraverso lo sviluppo economico;

64.

si compiace del ruolo costruttivo del Consiglio di cooperazione regionale e della partecipazione attiva della Serbia al suo interno; sottolinea l'importanza della cooperazione regionale nel contesto della crisi della COVID-19 e sottolinea che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato sono collegate all'obiettivo di una valida prospettiva europea perseguito dalla Serbia;

65.

sottolinea che la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo rappresenta una priorità e un presupposto per l'adesione all'UE di entrambi i paesi, oltre a costituire un fattore essenziale per garantire la stabilità e la prosperità di tutta la regione; riconosce il maggiore impegno di entrambe le parti nel dialogo facilitato dall'UE e chiede un impegno attivo e costruttivo nell'ambito di tale dialogo sotto la guida del rappresentante speciale dell'Unione, nell'ottica di pervenire a un accordo globale, sostenibile e giuridicamente vincolante in conformità del diritto internazionale;

66.

ribadisce il suo invito a compiere progressi nella piena attuazione, in buona fede e in maniera tempestiva, di tutti gli accordi già raggiunti, compresa la creazione dell'associazione/comunità dei comuni a maggioranza serba, senza ulteriori indugi; invita il SEAE a istituire un meccanismo per monitorare e verificare l'attuazione di tutti gli accordi finora raggiunti e a riferire regolarmente al Parlamento europeo in merito allo stato di avanzamento del progetto; ribadisce, a tale riguardo, il suo pieno sostegno al rappresentante speciale dell'UE per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajčák;

67.

esorta i governi serbo e kosovaro a evitare qualsiasi atto che possa minare la fiducia tra le parti e costituire un rischio per la prosecuzione costruttiva del dialogo; ribadisce l'importanza della natura multietnica sia della Serbia che del Kosovo e sottolinea che l'obiettivo nella regione non dovrebbe essere quello di avere Stati etnicamente omogenei;

68.

invita le autorità serbe e kosovare a promuovere i contatti interpersonali tra le comunità locali al fine di rafforzare il dialogo, anche a livello non governativo; ribadisce il suo invito alle autorità ad astenersi dall'uso di un linguaggio provocatorio nei confronti di altri gruppi etnici; deplora il fatto che il ponte di Mitrovica non sia ancora stato aperto completamente al traffico, sebbene i lavori di rinnovamento siano stati ultimati;

69.

si compiace della partecipazione attiva e costruttiva della Serbia al dialogo con Pristina e dell'adempimento degli obblighi stabiliti nel quadro dell'accordo di Bruxelles;

70.

elogia la buona cooperazione regionale tra Serbia e Kosovo nella lotta contro la diffusione della pandemia di COVID-19, compresa la cooperazione tra i sindaci di Mitrovica e la comunicazione tra i ministri della Salute;

71.

sottolinea l'importanza della cooperazione regionale per quanto concerne i crimini di guerra e le indagini sui casi delle persone scomparse, compreso il potenziamento degli sforzi di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze per crimini di guerra, la ricerca delle fosse comuni, il rifiuto dell'incitamento all'odio e dell'esaltazione dei criminali di guerra nonché il sostegno ai procuratori nazionali affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia; invita le autorità serbe a proseguire gli sforzi nell'affrontare le questioni summenzionate e a condannare tutte le forme di incitamento all'odio, campagne intimidatorie, approvazione pubblica o negazione di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra; deplora il fatto che alcune autorità serbe e alcuni politici serbi continuino a negare il genocidio di Srebrenica; plaude al lavoro delle organizzazioni della società civile in materia di riconciliazione, giustizia di transizione e risarcimento adeguato;

72.

valuta favorevolmente la costante cooperazione della Serbia nell'ambito del processo avviato dalla dichiarazione di Sarajevo e ricorda l'obbligo, che incombe alla Serbia in virtù dell'ASA, della piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) e con il Meccanismo residuale dei tribunali penali internazionali delle Nazioni Unite, ed esorta la Serbia a contrastare tutti gli sforzi volti a minare i risultati finora conseguiti e la falsificazione dei fatti accertati dall'ICTY;

73.

ribadisce il suo sostegno all'iniziativa volta a istituire la Commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi ai crimini di guerra e ad altre gravi violazioni dei diritti umani nel territorio della ex Jugoslavia (RECOM); sottolinea l'importanza dell'Ufficio regionale per la cooperazione giovanile (RYCO) e del lavoro da esso svolto; rileva che, in ragione della pandemia di COVID-19, la Commissione europea ha suggerito di posticipare dal 2021 al 2022 l'anno in cui Novi Sad sarà Capitale europea della cultura;

74.

si compiace del fatto che nel 2019 sia stato concesso alla Serbia lo status di paese aderente al programma Erasmus+;

75.

si compiace dei progressi compiuti dalla Serbia nello sviluppo di un'economia di mercato funzionale; invita la Serbia a continuare ad adoperarsi per promuovere la competitività e una crescita sostenibile, inclusiva e a lungo termine attraverso riforme strutturali, in particolare nel settore energetico e nel mercato del lavoro, nonché per migliorare la trasparenza e la prevedibilità nel contesto normativo; sottolinea l'importanza di sviluppare le competenze imprenditoriali tra i giovani e invita il governo serbo ad affrontare direttamente il problema della corruzione, che soffoca lo sviluppo di un'economia di mercato funzionale, nonché ad affrontare le preoccupazioni sollevate dal GRECO nel 2020;

76.

rileva che il sistema sanitario serbo continua a patire una mancanza di risorse e un esodo della forza lavoro professionale, fattori che sono alla base della carenza di attrezzature mediche, competenze mediche e capacità di analisi di laboratorio emersa durante la pandemia di COVID-19; incoraggia la Serbia ad attuare riforme volte a rafforzare il settore della sanità pubblica, migliorare la protezione sociale e offrire sostegno al settore privato, al fine di mitigare le conseguenze economiche della crisi della COVID-19;

77.

si compiace dei validi progressi compiuti dalla Serbia in ambiti economici e finanziari quali il diritto societario, il diritto della proprietà intellettuale, la concorrenza e i servizi finanziari, la responsabilità manageriale e l'audit; rileva tuttavia che sono necessari ulteriori progressi nel settore degli appalti pubblici;

78.

esprime preoccupazione per la crescente influenza della Cina in Serbia e in tutti i Balcani occidentali e per la mancanza di trasparenza e di valutazione dell'impatto ambientale e sociale degli investimenti e dei prestiti cinesi; invita la Serbia a rafforzare le sue norme in materia di adempimenti giuridici per quanto riguarda le attività commerciali cinesi;

79.

invita la Serbia ad aumentare la sostenibilità del suo settore energetico diversificando le sue fonti energetiche, avviando una transizione energetica a basse emissioni di carbonio e passando alle energie rinnovabili e ai combustibili meno inquinanti, ed eliminando nel contempo tutte le sovvenzioni non conformi a favore del carbone; incoraggia la Serbia ad adottare le misure necessarie per preservare e proteggere le aree sensibili dal punto di vista ambientale, nonché a intensificare il monitoraggio dell'attuazione del piano nazionale di riduzione delle emissioni;

80.

saluta con favore l'inaugurazione del più grande parco eolico, Čibuk 1, e i progressi compiuti nell'interconnettore di gas tra la Serbia e la Bulgaria; prende atto con preoccupazione della sistematica mancanza di rispetto e della conseguente violazione del trattato della Comunità dell'energia; ribadisce il suo invito a mettere i paesi dei Balcani occidentali al centro della strategia dell'UE in materia di connessione;

81.

plaude alla partecipazione attiva della Serbia alla Comunità dei trasporti e ai progetti della rete transeuropea, compresa la costruzione dell'autostrada Niš-Merdare-Pristina;

82.

si compiace dell'entrata in vigore del nuovo accordo sul roaming regionale firmato nell'aprile 2019;

83.

esorta le autorità a garantire l'allineamento con le norme e gli obiettivi politici dell'UE in materia di protezione del clima e ambiente, nonché di efficienza energetica — in particolare alla luce della dichiarazione di Sofia sull'agenda verde per i Balcani occidentali — che includono, a titolo non esaustivo, l'introduzione della tariffazione delle emissioni di carbonio, l'aggiornamento della normativa sull'efficienza energetica e lo sviluppo e l'adozione di un piano nazionale integrato in materia di energia e clima, in modo da facilitare la transizione verso un'economia circolare, nonché l'adozione delle misure necessarie a preservare e proteggere le aree sensibili sotto il profilo ambientale;

84.

incoraggia la Serbia a completare le riforme dei settori nazionali dell'elettricità e del gas, assicurando in particolare la disaggregazione degli operatori dei sistemi, e ad adoperarsi per la connettività regionale e il completamento del mercato regionale dell'energia, in linea con l'accordo di Parigi e con gli obblighi internazionali derivanti dal trattato della Comunità dell'energia;

85.

è preoccupato per i livelli elevati di inquinamento atmosferico in Serbia ed esorta le autorità ad adottare rapidamente misure per migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle grandi città e nelle zone industriali come Smederevo, Bor e Kolubara; sottolinea l'importanza di trovare soluzioni sostenibili e di limitare l'uso della lignite e di altri tipi di carbone a basso potere calorico per la produzione di energia, come pure per il riscaldamento;

86.

deplora la mancanza di azione in merito all'inquinamento del fiume Dragovishtitsa a causa delle miniere attive nella regione;

87.

plaude al costante sostegno della Serbia alla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'UE;

88.

ribadisce l'importanza dell'allineamento con la politica estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC), che deve diventare progressivamente una parte integrante della politica estera della Serbia, quale prerequisito per il processo di adesione; esprime preoccupazione per il tasso di allineamento della Serbia, il più basso della regione; rileva che alcuni politici e funzionari governativi continuano a rilasciare occasionalmente dichiarazioni che mettono in discussione l'orientamento della politica estera della Serbia; è preoccupato per il reiterato sostegno della Serbia alla Russia in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in merito all'annessione della Crimea;

89.

si compiace del fatto che la Serbia si sia allineata con la posizione dell'UE in merito alle elezioni presidenziali in Bielorussia; rimane preoccupato, tuttavia, per il fatto che la Serbia non si sia allineata alle sanzioni contro i funzionari bielorussi e alla posizione dell'UE in merito alla nuova legge sulla sicurezza in Cina; invita la Serbia ad aumentare il proprio livello di allineamento con le dichiarazioni rilasciate a nome dell'UE dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e con le decisioni del Consiglio, in particolare quelle concernenti sanzioni;

90.

prende atto della firma di accordi di normalizzazione economica tra la Serbia e il Kosovo, avvenuta il 4 settembre 2020 a Washington; si rammarica, tuttavia, delle disposizioni del testo che impongono al Kosovo di cessare di chiedere l'adesione a organizzazioni internazionali; plaude al rinnovato impegno degli Stati Uniti e sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati Uniti rafforzino il loro partenariato e il loro coordinamento nei Balcani occidentali; sottolinea che la cooperazione transatlantica costituisce un importante fattore di stabilità per la regione ed evidenzia il ruolo guida dell'UE come mediatore nel processo di normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo;

91.

ricorda che il trasferimento dell'ambasciata di Serbia in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme sarebbe contrario alla posizione dell'Unione europea sulla soluzione del conflitto tra Israele e Palestina fondata sulla coesistenza di due Stati;

92.

chiede il rafforzamento della cooperazione europea con la Serbia per affrontare la disinformazione manipolatoria e le minacce informatiche e ibride che mirano a creare spaccature nella società, screditare l'UE e compromettere la prospettiva europea della regione; incoraggia l'adozione di misure concrete per rafforzare la resilienza e la sicurezza informatica e invita la Serbia, la Commissione e il SEAE a sostenere misure volte a rafforzare il pluralismo dei media e il giornalismo di qualità; sottolinea la necessità di migliorare il coordinamento europeo al fine di contrastare le campagne regionali di disinformazione che spesso hanno origine in Serbia, ad esempio attraverso l'eventuale creazione di un Centro di eccellenza sulla disinformazione incentrato sui Balcani;

93.

è particolarmente preoccupato per le narrazioni di disinformazione provenienti dal Cremlino e diffuse attraverso Sputnik Serbia e altri attori nazionali; invita le autorità serbe a rivedere le disposizioni che consentono tali operazioni, al fine di ridurre la disinformazione sia all'interno che all'esterno del paese, nonché a intensificare gli sforzi nella lotta contro le campagne di disinformazione, che sono aumentate dall'inizio della pandemia di COVID-19;

94.

saluta con favore la conclusione dell'accordo di cooperazione per la gestione delle frontiere tra la Serbia e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) che consentirà a Frontex di assistere la Serbia nella gestione delle frontiere e di effettuare operazioni congiunte; osserva che la Serbia ha svolto un ruolo attivo, cooperativo e costruttivo nella gestione delle frontiere esterne dell'UE;

95.

ribadisce che l'UE è per la Serbia il principale partner commerciale, investitore e donatore di aiuti; prende atto della decisione della Serbia di sottoscrivere, nell'ottobre 2019, un accordo di libero scambio con l'Unione economica eurasiatica; si attende, tuttavia, che la Serbia si allinei alla politica commerciale dell'UE; ricorda l'impegno dell'Unione a difendere i propri interessi mitigando l'effetto negativo degli accordi di libero scambio con l'Unione economica eurasiatica sottoscritti da paesi candidati all'adesione all'Unione europea che hanno firmato un ASA, come la Serbia; esprime rammarico per il fatto che la Serbia non sia ancora membro dell'Organizzazione mondiale del commercio;

96.

invita la Serbia a migliorare l'allineamento con il diritto del lavoro dell'UE, ad adottare una nuova legge sul diritto di sciopero, a contrastare il lavoro sommerso e a modificare la legge sul controllo delle ispezioni per conformarsi alle pertinenti convenzioni dell'OIL che sono state ratificate dalla Serbia;

97.

incoraggia la Serbia a garantire risorse finanziarie e istituzionali sufficienti a favore delle politiche sociali e occupazionali;

98.

saluta con favore la continua partecipazione della Serbia alle missioni e alle operazioni di gestione delle crisi nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); incoraggia la Serbia a onorare i suoi attuali impegni a fornire personale a quattro missioni e operazioni della PSDC, nonché a cercare ulteriori occasioni di partecipazione in futuro; si compiace degli accordi in materia di lotta al terrorismo sottoscritti dall'UE e dalla Serbia; plaude, a tale riguardo, ai miglioramenti registrati nella cooperazione regionale e internazionale nella lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento;

99.

esprime preoccupazione per la crescente dipendenza della Serbia da attrezzature e tecnologie di difesa e di sicurezza della Repubblica popolare cinese, tra cui un sistema di sorveglianza di massa a Belgrado e la raccolta di dati personali su vasta scala senza le salvaguardie appropriate, nonché per la trasparenza insufficiente delle procedure relative agli appalti pubblici del settore della sicurezza; continua a essere preoccupato per la stretta cooperazione politica e militare della Serbia con la Russia, che comprende la continua presenza di basi aeree russe a Niš; invita la Serbia ad allinearsi alla PSDC e ai suoi strumenti;

100.

ribadisce il suo invito alle autorità serbe a proseguire gli sforzi volti a eliminare il retaggio degli ex servizi segreti comunisti, rendendo accessibili al pubblico i loro fascicoli, quale passo verso la democratizzazione della Serbia; invita la Serbia a intensificare il processo di successione e attuazione degli obblighi relativi alla divisione dell'archivio comune della ex Jugoslavia; ribadisce, a tal proposito, che il pieno accesso a tutti i materiali d'archivio, in particolare a quelli degli ex servizi segreti jugoslavi e del servizio segreto dell'esercito jugoslavo, riveste un'importanza fondamentale; chiede ancora una volta alle autorità di facilitare l'accesso ai suddetti archivi che riguardano le ex repubbliche jugoslave e di restituirli ai rispettivi governi, qualora questi lo richiedano;

101.

ricorda che l'UE è la principale fonte di assistenza finanziaria della Serbia; plaude agli sforzi della Commissione per investire in modo più strategico nei Balcani occidentali attraverso un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali; riconosce l'importanza di tale piano nel sostenere la connettività sostenibile, il capitale umano, la competitività e la crescita inclusiva, nonché nel rafforzare la cooperazione regionale e transfrontaliera con l'obiettivo di offrire alle amministrazioni locali e regionali migliori opportunità di cogliere i benefici di tali investimenti; sottolinea che qualsiasi investimento deve essere in linea con l'accordo di Parigi e con il Green Deal europeo;

102.

sottolinea che il piano economico e di investimenti dovrebbe incoraggiare le necessarie riforme strutturali nei settori delle infrastrutture, dell'energia, dell'ambiente e dell'istruzione ed essere attuato quanto più rapidamente ed efficacemente possibile, al fine di migliorare la visibilità dei progetti finanziati dall'UE e di accrescere la fiducia dei cittadini serbi nell'Unione europea e nelle sue istituzioni;

103.

invita i colegislatori a perfezionare sia gli incentivi che la condizionalità nell'ambito del futuro strumento di assistenza preadesione (IPA III) e ad avvalersi di meccanismi di sospensione in caso di gravi involuzioni; ritiene essenziale che l'IPA III sostenga un ulteriore rafforzamento dei valori fondamentali e della buona governance; ritiene che il principio della reversibilità del processo di adesione («più progressi, più aiuti» e «meno progressi, meno aiuti») nel quadro della metodologia rinnovata dovrebbe riflettersi chiaramente anche nel finanziamento preadesione; ribadisce che l'entità dell'assistenza finanziaria dovrebbe corrispondere al tasso effettivo di attuazione delle riforme;

104.

invita le autorità serbe a utilizzare al meglio la riassegnazione dell'IPA da parte dell'UE per contribuire alla mitigazione dell'impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19; sottolinea l'importanza di rivolgere una particolare attenzione ai gruppi vulnerabili;

105.

ribadisce che l'UE ha mobilitato rapidamente un sostegno immediato a favore dei Balcani occidentali per far fronte all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19 e per agevolare la ripresa socioeconomica della regione;

106.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assegnare una quantità sufficiente di vaccini contro la COVID-19 ai cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali;

107.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Serbia.

(1)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 119.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0168.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 25 marzo 2021

8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/186


P9_TA(2021)0091

Richiesta di revoca dell'immunità di Lívia Járóka

Decisione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Lívia Járóka (2020/2198(IMM))

(2021/C 494/16)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Lívia Járóka, trasmessa il 9 luglio 2020 dal procuratore generale della Corte d'appello di Bruxelles e comunicata in Aula il 14 settembre 2020,

vista la rinuncia di Lívia Járóka a essere ascoltata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0050/2021),

A.

considerando che il procuratore generale della Corte d'appello di Bruxelles ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Lívia Járóka, deputata al Parlamento europeo eletta per l'Ungheria, in connessione a un'infrazione dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regio decreto belga del 1o dicembre 1975 recante le norme generali in materia di polizia stradale e uso della strada pubblica, e dell'articolo 29, paragrafo 3, della legge del 16 marzo 1968 relativa alla polizia stradale; che, nello specifico, l'infrazione concerne un eccesso di velocità;

B.

considerando che il 17 novembre 2018, alle 10.30, un dispositivo automatico fisso, operante senza la presenza di un agente qualificato, ha rilevato un'infrazione del limite di velocità da parte di un veicolo immatricolato a nome di Lívia Járóka; che è stato redatto un verbale e che una copia di quest'ultimo, corredata di un modulo di risposta, è stata inviata a Lívia Járóka in data 29 novembre 2018; che, al fine di determinare se l'on. Járóka era alla guida del veicolo in questione, il pubblico ministero ha tentato più volte di ascoltarla, ma invano; che, secondo il servizio del protocollo del Servizio pubblico federale Affari esteri, Lívia Járóka non aveva regolarizzato la sua residenza in Belgio; che, 15 giorni dopo l'invio della copia del verbale, il fascicolo è stato trasmesso alla procura di Bruxelles;

C.

considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese e, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario;

D.

considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (2);

E.

considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità (3);

F.

considerando che il presunto reato non ha alcun nesso diretto o palese con l'esercizio delle funzioni di deputata al Parlamento europeo da parte di Lívia Járóka, né costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

G.

considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha rilevato prova di fumus persecutionis, vale a dire il sospetto sufficientemente serio e circostanziato che all'origine dell'azione penale vi sia l'intento di ledere politicamente la deputata interessata;

1.

decide di revocare l'immunità di Lívia Járóka;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti del Belgio e a Lívia Járóka.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

(3)  Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punto 28.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/188


P9_TA(2021)0092

Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh

Decisione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh (2020/2110(IMM))

(2021/C 494/17)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh in data 16 giugno 2020, trasmessa dal procuratore generale della Corte d'appello di Parigi in relazione a una causa pendente dinanzi ai giudici istruttori relativa a un'inchiesta giudiziaria per i presunti reati di abuso di fiducia, frode organizzata, falso e uso di documenti falsi, lavoro sommerso con omessa dichiarazione di un dipendente, appropriazione indebita di fondi pubblici e occultamento di fondi pubblici ottenuti mediante appropriazione indebita, e comunicata in Aula l'8 luglio 2020,

avendo ascoltato Thierry Mariani, in sostituzione di Jean-François Jalkh, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0051/2021),

A.

considerando che i giudici istruttori hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jean-François Jalkh per ascoltarlo in relazione a presunti reati;

Β.

considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh concerne i presunti reati di abuso di fiducia, falso e uso di documenti falsi, frode organizzata, lavoro sommerso con omessa dichiarazione di un dipendente, appropriazione indebita di fondi pubblici e occultamento di fondi pubblici ottenuti mediante appropriazione indebita, e che tali reati sono previsti e puniti a norma degli articoli 314-1, 314-10, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 441-l, 441-10, 441-11, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8, 313-9, 432-15 e 432-17 del codice penale francese, e L8221-1, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4 e L8224-5 del codice del lavoro francese;

C.

considerando che il 5 dicembre 2016 è stata avviata un'indagine giudiziaria in esito a un'indagine preliminare avviata a seguito della denuncia dell'allora Presidente del Parlamento europeo in data 9 marzo 2015 in merito ad alcuni assistenti parlamentari di deputati al Parlamento europeo affiliati al Front National;

D.

considerando che l'organigramma del Front National, pubblicato nel febbraio 2015, elencava solo 15 deputati al Parlamento europeo (su un totale di 23), 21 assistenti parlamentari locali e 5 assistenti parlamentari accreditati (su un totale di 54 assistenti); che alcuni assistenti parlamentari hanno dichiarato come luogo di lavoro, precisando in taluni casi che vi lavoravano a tempo pieno, la sede del Front National a Nanterre, pur risiedendo tra 120 e 945 km dal luogo dichiarato di lavoro; che, in questa fase dell'inchiesta, è emerso che otto assistenti parlamentari non hanno esercitato pressoché alcuna attività di assistenza parlamentare, o lo hanno fatto solo in misura molto limitata rispetto alle mansioni complessive;

E.

considerando che le indagini hanno inoltre messo in luce circostanze che portano a dubitare del fatto che gli assistenti parlamentari interessati abbiano effettivamente esercitato attività legate al Parlamento europeo, in particolare:

contratti di lavoro degli assistenti parlamentari europei intercalati tra due contratti di lavoro per il Front National;

cumulo di contratti di lavoro come assistenti parlamentari europei e di contratti di lavoro con il Front National;

contratti di lavoro per il Front National conclusi per periodi immediatamente successivi ai periodi coperti dai contratti di lavoro come assistenti parlamentari europei;

F.

considerando che dall'inchiesta è emerso che Jean-François Jalkh è stato impiegato a tempo pieno come assistente parlamentare locale di Jean-Marie Le Pen dal luglio 2009 all'aprile 2014, percependo una retribuzione mensile lorda di 3 011,14 EUR; che nel contempo ha ricoperto diversi posti di direzione all'interno del Front National, in successione o cumulativamente, e ha percepito compensi da due diverse società per verifiche dei conti di campagne elettorali; che il 29 gennaio 2016 il Segretario generale del Parlamento europeo ha deciso di recuperare da Jean-Marie Le Pen l'importo di 320 026,23 EUR versato dal Parlamento in esecuzione del contratto di Jean-François Jalkh; che i diversi ricorsi presentati contro tale decisione sono stati respinti, in particolare mediante la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 7 marzo 2018 (2) e con ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 novembre 2018 (3);

G.

considerando che l'inchiesta ha inoltre rivelato che Jean-François Jalkh, in qualità di deputato europeo, ha impiegato un'assistente parlamentare locale a tempo pieno dal 1 luglio 2014 al 4 gennaio 2016, fatta eccezione per il periodo compreso tra il 24 agosto 2015 al il 14 dicembre 2015, con una retribuzione mensile lorda di 2 950 EUR; che non è stata ritrovata alcuna e-mail o altra traccia del lavoro svolto da costei come assistente parlamentare europea; che l'assistente parlamentare in questione figurava nell'organigramma del Front National, pubblicato nel febbraio 2015, come assistente del vicepresidente responsabile degli affari giuridici, Jean-François Jalkh; che, relativamente al periodo di campagna elettorale per le elezioni francesi del 2015 e delle elezioni municipali del 2014, sono state ritrovate e-mail in cui l'assistente si era firmata «Assistente di Jean-François Jalkh — Servizio elezioni»; che, per il periodo compreso tra il giugno 2015 e il 21 dicembre 2015, sono inoltre affiorate e-mail che rivelano il lavoro da lei svolto per la campagna elettorale di Wallerand de Saint-Just, capolista del Front National alle elezioni regionali nell'Île de France, benché il suo contratto di assistente parlamentare fosse stato sospeso a tal fine soltanto dal 24 agosto al 14 dicembre 2015; che l'11 dicembre 2019 la donna è stata accusata di occultamento di fondi pubblici ottenuti mediante appropriazione indebita;

H.

considerando che i giudici istruttori reputano necessario ascoltare la versione dei fatti di Jean-François Jalkh;

I.

considerando che, dopo essere stato convocato il 18 dicembre 2018 dagli inquirenti, e dopo aver indicato la propria disponibilità, Jean-François Jalkh non è comparso, dopo che il suo legale aveva chiesto, quattro giorni prima della data concordata, un rinvio, indicando che Jean-François Jalkh intendeva avvalersi della facoltà di non rispondere; che, nonostante una lettera del 19 febbraio 2019 del suo legale in cui questi assicurava che Jean-François Jalkh intendeva essere ascoltato volontariamente, quest'ultimo non si è presentato a una successiva convocazione degli inquirenti il 25 giugno 2019, senza giustificare la propria assenza; che egli si è quindi rifiutato di comparire dinanzi ai giudici istruttori che lo avevano convocato il 15 novembre 2019, invocando la propria immunità parlamentare:

J.

considerando che, al fine di poter interrogare Jean-François Jalkh sulle accuse mosse a suo carico, l'autorità competente ha presentato una richiesta di revoca della sua immunità;

K.

considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (4);

L.

considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

M.

considerando che l'articolo 26, secondo comma, della Costituzione francese sancisce che «Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea di cui fa parte. Tale autorizzazione non è richiesta in caso di crimine, di delitto flagrante o di condanna definitiva»;

N.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

O.

considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi di fatto indicanti che i procedimenti giudiziari in questione sono stati intentati al fine di arrecare pregiudizio all'attività politica del deputato nel suo ruolo di deputato al Parlamento europeo;

1.

decide di revocare l'immunità di Jean-François Jalkh;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità francesi e a Jean-François Jalkh.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.)

(2)  Sentenza del Tribunale (sesta sezione) del 7 marzo 2018, Jean-Marie Le Pen/Parlamento europeo, causa T-140/16, ECLI:EU:T:2018:122.

(3)  Ordinanza della Corte (quarta sezione) del 28 novembre 2018, Jean-Marie Le Pen/Parlamento europeo, causa C-303/18 P, ECLI:EU:C:2018:962.

(4)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, causa T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Giovedì 25 marzo 2021

8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/191


P9_TA(2021)0093

Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 concernente il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (10045/2020 — C9-0024/2021 — 2018/0132(APP))

(Procedura legislativa speciale — approvazione)

(2021/C 494/18)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento del Consiglio (10045/2020),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C9-0024/2021),

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (1),

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (2), in particolare l'articolo 10,

viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (3) e sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (4),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (5),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — posizione del Parlamento in vista di un accordo (6),

vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (7),

viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini,

vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa (8),

vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (9),

visto l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A9-0047/2021),

1.

dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

(2)  GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

(3)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 51.

(4)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 71.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0226.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2018)0449.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2019)0032.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2020)0124.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2020)0220.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/193


P9_TA(2021)0094

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali (C(2021)00993 — 2021/2566(DEA))

(2021/C 494/19)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)00993),

vista la lettera in data 26 febbraio 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 17 marzo 2021 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 4, l'articolo 64, paragrafo 6, l'articolo 77, paragrafo 7, e l'articolo 115, paragrafo 5,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 25 marzo 2021,

A.

considerando che il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (2) stabilisce che gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) contiene prescrizioni simili a quelle del sistema di identificazione e registrazione dei bovini, e che è opportuno allineare le norme per tenere conto delle inadempienze relative al sistema di identificazione e registrazione di queste tre categorie di animali;

B.

considerando che, alla luce dell'evoluzione del sistema integrato di gestione e di controllo e per motivi di semplificazione, è opportuno adeguare le sanzioni amministrative relative ai regimi di aiuti per animale e alle misure di sostegno connesse agli animali, di cui al regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (4), esentando fino a tre animali risultati non accertati dall'applicazione di sanzioni amministrative e adeguando il livello delle sanzioni da applicare se più di tre animali risultano non accertati;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(2)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(3)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità ( GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/195


P9_TA(2021)0099

Quadro generale per la cartolarizzazione e quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-19 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0282 — C9-0207/2020 — 2020/0151(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 494/20)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0282),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0207/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 23 settembre 2020 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2020 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettere del 16 dicembre 2020 e del 17 marzo 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0215/2020),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 377 del 9.11.2020, pag. 1.

(2)  GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 30.


P9_TC1-COD(2020)0151

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/557.)


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/196


P9_TA(2021)0100

Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro in materia di cartolarizzazione per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-19 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0283 — C9-0208/2020 — 2020/0156(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 494/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0283),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0208/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 23 settembre 2020 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2020 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0213/2020),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 377 del 9.11.2020, pag. 1.

(2)  GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 30.


P9_TC1-COD(2020)0156

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/558.)


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/197


P9_TA(2021)0101

Controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (COM(2016)0616 — C8-0393/2016 — 2016/0295(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 494/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0616),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0393/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 27 marzo 2017 della commissione giuridica alla commissione per il commercio internazionale a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 novembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0390/2017),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P9_TC1-COD(2016)0295

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/821.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione relativa a un programma di rafforzamento delle capacità per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso

Per un regime efficace di controllo delle esportazioni dell'UE, la Commissione riconosce l'importanza di un programma comune di rafforzamento delle capacità e di formazione nel campo del rilascio delle licenze e dell'applicazione. La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, si impegna a esaminare le implicazioni che un programma di rafforzamento delle capacità e di formazione può comportare sotto il profilo delle risorse umane e finanziarie, con l'obiettivo di individuare le opzioni per la progettazione, configurazione e attuazione di un tale programma.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/200


P9_TA(2021)0104

Risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e alcuni aspetti delle risorse proprie basate sull'RNL *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sul progetto di regolamento del Consiglio concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa propria, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (13142/2020 — C9-0018/2021 — 2018/0131(NLE))

(Consultazione)

(2021/C 494/23)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (13142/2020),

visti l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0018/2021),

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (1),

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (2), in particolare l'articolo 10,

viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (3) e sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (4),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (5),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — posizione del Parlamento in vista di un accordo (6),

vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (7),

viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini,

vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa (8),

vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (9),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0048/2021),

1.

approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Progetto di regolamento

Considerando 13

Progetto del Consiglio

Emendamento

(13)

Dovrebbe essere istituita una procedura di riesame rapida e affidabile al fine di risolvere le eventuali controversie che possono sorgere tra uno Stato membro e la Commissione riguardanti l'importo dei possibili adeguamenti degli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati o concernenti l'attribuzione della responsabilità a uno Stato membro per l'omessa fornitura di dati, e così evitare procedure di infrazione lunghe e costose dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

soppresso

Emendamento 2

Progetto di regolamento

Considerando 15

Progetto del Consiglio

Emendamento

(15)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i modelli degli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e per quanto riguarda l'ulteriore precisazione della procedura di riesame per la risoluzione di eventuali controversie tra uno Stato membro e la Commissione . È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(15)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i modelli degli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 3

Progetto di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4

Progetto del Consiglio

Emendamento

4.     Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di riesaminare l'adeguamento comunicato nella della lettera di cui al paragrafo 3, entro due mesi dalla data di ricevimento di tale lettera. Il riesame si conclude con una decisione che deve essere adottata dalla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dello Stato membro. Qualora la decisione della Commissione riveda, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti all'adeguamento comunicati nella lettera di cui al paragrafo 3, lo Stato membro mette a disposizione l'importo corrispondente. Né la richiesta dello Stato membro di riesaminare l'adeguamento né un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione pregiudicano l'obbligo dello Stato membro di mettere a disposizione l'importo corrispondente all'adeguamento.

soppresso

Emendamento 4

Progetto di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 5

Progetto del Consiglio

Emendamento

5.     La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano ulteriormente la procedura di riesame di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 5

Progetto di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 4

Progetto del Consiglio

Emendamento

Le controversie tra uno Stato membro e la Commissione in merito alla possibilità di attribuire allo Stato membro la presunta omissione di cui alla lettera d) del presente paragrafo, sono risolte mediante il riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

soppresso

Emendamento 6

Progetto di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2

Progetto del Consiglio

Emendamento

(2)     Qualora uno Stato membro avvii il riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 4, gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data specificata dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.

soppresso


(1)  Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

(2)  GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

(3)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 51.

(4)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 71.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0226.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2018)0449.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2019)0032.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2020)0124.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2020)0220.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/204


P9_TA(2021)0105

Riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (12771/2020 — C9-0364/2020 — 2018/0133(NLE))

(Consultazione)

(2021/C 494/24)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (12771/2020),

visto l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0364/2020),

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (1),

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (2), e in particolare l'articolo 10,

viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (3) e sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (4),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (5),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo (6),

vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (7),

viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini,

vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa (8),

vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (9),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0049/2021),

1.

approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Progetto di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89

Articolo 9

Progetto del Consiglio

Emendamento

«Articolo 9

«Articolo 9

1.   Le rettifiche da apportare, per qualunque motivo, agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e concernenti gli esercizi precedenti possono essere effettuate soltanto previo accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

1.   Le rettifiche da apportare, per qualunque motivo, agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e concernenti gli esercizi precedenti possono essere effettuate soltanto previo accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Se lo Stato membro e la Commissione non raggiungono un accordo su una rettifica, la Commissione informa lo Stato membro interessato con una lettera in merito alla rettifica necessaria. Tale lettera costituisce le “misure” di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento ( CE ) n. 609/2014 del Consiglio.

Se lo Stato membro e la Commissione non raggiungono un accordo su una rettifica, la Commissione informa lo Stato membro interessato con una lettera in merito alla rettifica necessaria. Tale lettera costituisce le “misure” di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento ( UE, Euratom ) n. 609/2014 del Consiglio.

2.     Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di rivedere la rettifica comunicata a norma del paragrafo 1, secondo comma, entro due mesi dalla data di ricevimento della lettera di cui al paragrafo 1, secondo comma. Tale procedura di riesame si conclude con una decisione della Commissione che deve essere adottata da quest'ultima al più tardi tre mesi dopo la data di ricevimento della richiesta dello Stato membro.

 

Qualora la decisione della Commissione riveda, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti alla rettifica, lo Stato membro mette a disposizione l'importo corrispondente. Né la richiesta dello Stato membro di rivedere la rettifica né un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione pregiudicano l'obbligo dello Stato membro di mettere a disposizione l'importo corrispondente alla rettifica.

 

Tutte le rettifiche sono raggruppate in quadri generali, che modificano gli estratti preliminari stabiliti per gli esercizi considerati.

 

3.     La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano ulteriormente le modalità procedurali della procedura di riesame di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 3. L'adozione di tali atti di esecuzione non pregiudica l'applicazione della procedura di riesame di cui al paragrafo 2.

 

4.    Dopo il 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio, gli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sono più rettificati, tranne che per i punti notificati prima di questa scadenza, dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.»

2 .   Dopo il 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio, gli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sono più rettificati, tranne che per i punti notificati prima di questa scadenza, dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.»


(1)  Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

(2)  GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

(3)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 51.

(4)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 71.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0226.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2018)0449.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2019)0032.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2020)0124.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2020)0220.


8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 494/207


P9_TA(2021)0106

Orientamenti per il bilancio 2022 — Sezione III

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2022, sezione III — Commissione (2020/2265(BUI))

(2021/C 494/25)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1) («regolamento finanziario»),

visti il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2) («regolamento QFP»), e le dichiarazioni comuni concordate in tale contesto tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione (3), nonché le relative dichiarazioni unilaterali (4),

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (5),

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (6),

visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (7),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (8),

visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 (9) e le dichiarazioni comuni messe a punto da Parlamento, Consiglio e Commissione e ad esso allegate,

vista la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) dell'8 ottobre 2018 sul riscaldamento globale di 1,5 oC,

vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa politica e scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici delle Nazioni Unite,

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2020 dal titolo «Sfide demografiche: la via da seguire»,

vista la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 25 settembre 2015, dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», entrata in vigore il 1o gennaio 2016,

visti il pilastro europeo dei diritti sociali e la sua risoluzione al riguardo del 19 gennaio 2017 (10),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (11),

viste le conclusioni del Consiglio, del 16 febbraio 2021, sugli orientamenti di bilancio per l'esercizio 2022,

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania: abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree (12),

vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 dal titolo «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19» (C(2020)1863),

visto l'articolo 93 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione,

vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

viste le lettere della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0046/2021),

Ritorno alla normalità: il bilancio 2022 per la ripresa dalla crisi COVID-19

1.

ritiene che, tenuto conto della particolare incertezza sulle prospettive economiche, che non si prevede torneranno al livello pre-pandemia nel 2022, e della necessità imperativa di una ripresa rapida, equa e inclusiva dai danni economici, sociali e occupazionali causati dalla pandemia di COVID-19, il bilancio dell'Unione per il 2022 debba svolgere un ruolo ancora più centrale per garantire ricadute positive e tangibili sulla vita dei cittadini e contribuire a rilanciare l'economia europea, stimolare gli investimenti sostenibili e sostenere il mantenimento e la creazione di posti di lavoro di qualità nell'intera Unione, nonché per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla transizione digitale e le ambizioni rafforzate dell'Unione in campo climatico per il 2030, in vista di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e facilitare la riduzione delle disparità economiche, sociali, territoriali, generazionali e di genere;

2.

intende pertanto predisporre un bilancio lungimirante che sia determinante per il processo di ripresa e che permetta all'Unione di stimolare gli investimenti e contrastare la disoccupazione, promuovere la transizione digitale e verde, concentrarsi su una forte Unione europea della salute, promuovere una ripresa inclusiva incentrata sulle giovani generazioni e garantire un ambiente sicuro e prospero per i cittadini dell'UE; considera tali priorità indispensabili per sostenere la ripresa e gettare le basi per un'Unione più resiliente in linea con l'accordo di Parigi;

Un'economia dinamica per stimolare gli investimenti e combattere la disoccupazione

3.

ricorda che le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la spina dorsale dell'economia europea, rappresentando quasi il 99 % di tutte le imprese degli Stati membri e fornendo circa tre quarti di tutti i posti di lavoro; sottolinea il significativo contributo delle PMI alla creazione di posti di lavoro, alla crescita economica e alla stabilità; esprime preoccupazione per le gravi e durature conseguenze della crisi sulle PMI e intende garantire loro finanziamenti sufficienti attraverso vari programmi dell'UE;

4.

sottolinea in questo contesto l'importanza di un programma per il mercato unico adeguatamente finanziato per stimolare la competitività, promuovere l'imprenditoria, migliorare l'accesso ai mercati e sostenere in modo efficace le piccole imprese, anche grazie allo sviluppo di competenze digitali e imprenditoriali; sottolinea inoltre la capacità del programma InvestEU di mobilitare investimenti sostenibili, innovativi e sociali, ma anche di fornire un sostegno al capitale delle PMI negativamente colpite dalla crisi; riconosce l'urgente necessità di creare un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI e di sostenere i cluster e le reti di PMI, nonché di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese; sottolinea, in particolare, la necessità di sostenere iniziative a livello dell'UE volte a facilitare la creazione di nuove start-up e a migliorare il loro accesso ai finanziamenti, quale mezzo per promuovere l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialità giovanile;

5.

evidenzia la perdurante necessità di stimolare in modo massiccio gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, per consentire all'UE di rappresentare una forza trainante nella realizzazione del Green Deal europeo e nella transizione digitale; sottolinea, a tale proposito, i meriti particolari di Orizzonte Europa, compresa l'attività del Consiglio europeo della ricerca; ritiene essenziale fornire alle PMI, alle start-up e alle università un sostegno adeguato e su misura per la ricerca e l'innovazione, affinché possano partecipare attivamente a queste immense sfide; sottolinea l'importanza di promuovere la collaborazione tra il mondo accademico e l'industria; sottolinea che la pandemia di Covid-19 ha chiaramente dimostrato l'importanza della ricerca europea sui prodotti farmaceutici e sui vaccini quale mezzo per rafforzare la resilienza dell'UE in caso di crisi sanitaria;

6.

sottolinea che la risposta dell'Unione alle sfide della pandemia di COVID-19 deve essere sostenuta da decisioni in materia di bilancio rapide e mirate; chiede, in tale contesto, che l'importo inaspettatamente elevato dei disimpegni per la ricerca sia reso integralmente disponibile nell'ambito di Orizzonte Europa, in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, come una delle principali modalità per neutralizzare le nuove varianti del virus, anticipando nel contempo le minacce future, nell'interesse della salute pubblica e al fine di salvare vite umane; sottolinea che un tale livello di disimpegni non è stato previsto e, di conseguenza, non è stato integrato nell'accordo sul quadro finanziario pluriennale (QFP);

7.

sottolinea il ruolo centrale della politica di coesione dell'UE quale principale politica di investimento dell'Unione e una delle chiavi di volta di una ripresa sostenibile e inclusiva e ne mette in evidenza il suo valore aggiunto europeo unico e il contributo allo sviluppo armonioso dell'insieme dell'UE e dei suoi Stati membri e delle sue regioni; sottolinea, in particolare, il suo potenziale per stimolare la crescita economica e creare più posti di lavoro di qualità, che sono essenziali per il processo di ripresa; sottolinea il suo ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi strategici dell'UE quali la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza tra gli Stati membri e al loro interno, la transizione giusta, l'occupazione di qualità, un'economia competitiva, sociale, verde e circolare e l'innovazione, nonché quale forza motrice di un'Unione equa, inclusiva e sostenibile;

8.

sottolinea gli effetti a lungo termine della proroga della deroga alle norme in materia di aiuti di Stato durante la crisi in atto sul mercato unico per gli Stati membri con fondi pubblici e capacità di bilancio limitati; sottolinea che il bilancio dell'UE ha un ruolo fondamentale nel garantire che gli Stati membri e l'Unione europea lavorino a stretto contatto per attenuare gli effetti socioeconomici della pandemia, trovando nel contempo soluzioni concrete per preservare la parità di condizioni nel mercato unico e rafforzare la coesione economica e sociale tra le regioni dell'UE;

9.

rileva che la politica agricola comune (PAC) e la politica comune della pesca (PCP) sono colonne portanti dell'integrazione europea che mirano a garantire agli europei un approvvigionamento alimentare sicuro, abbordabile e di elevata qualità come anche la sovranità alimentare, il corretto funzionamento dei mercati agricoli, lo sviluppo sostenibile delle regioni rurali e il ricambio generazionale degli agricoltori; ricorda il ruolo chiave di queste politiche nel contribuire a un reddito stabile e dignitoso per gli agricoltori e i pescatori, soprattutto nel difficile contesto attuale; chiede di rivolgere particolare attenzione all'agricoltura su piccola scala, ai giovani agricoltori e alle piccole imprese di pesca e al mantenimento di una filiera alimentare stabile e sicura per i cittadini europei; osserva che una serie di settori agricoli sono stati duramente colpiti dalla pandemia di COVID-19 e da altre crisi e sostiene pertanto, ove opportuno, rinforzi mirati delle linee di bilancio pertinenti per le misure di sostegno al mercato; ricorda che tali sfide devono essere affrontate preparando al contempo una riforma della PAC che dovrebbe svolgere un ruolo più determinante nel realizzare le ambizioni del Green Deal europeo;

10.

sottolinea la necessità di dare un impulso particolare al settore del turismo, segnatamente a quello alberghiero, che ha subito una contrazione particolarmente grave a causa della pandemia di COVID-19 con un impatto devastante, soprattutto sulle regioni che dipendono fortemente dal turismo; evidenzia che il settore del turismo rappresenta un pilastro importante dell'economia dell'Unione e impiega una parte significativa della sua forza lavoro, in particolare in PMI e imprese a conduzione familiare; si attende che i pertinenti programmi dell'UE, tra cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la politica regionale, Europa digitale o InvestEU, contribuiscano in modo decisivo alla competitività e alla sostenibilità di lungo termine del settore e che le risorse necessarie siano rese disponibili attraverso il bilancio dell'UE nel 2022; ribadisce la propria delusione per il fatto che non è stato dato seguito alla richiesta del Parlamento di istituire un programma specifico dell'UE in materia di turismo;

11.

sottolinea la necessità di una strategia spaziale europea globale e riconosce il valore aggiunto del programma spaziale dell'UE; sottolinea, in particolare, la necessità che l'Unione promuova lo sviluppo di settori innovativi e competitivi a monte (industria spaziale pesante) e a valle (applicazioni basate su dati spaziali); sottolinea altresì l'importante ruolo dell'Agenzia dell'UE per il programma spaziale e il fatto che occorre garantire il necessario livello di finanziamenti e di personale;

Affrontare la sfida delle transizioni verde e digitale

12.

sottolinea l'urgente necessità, aggravata dalla crisi COVID-19, di colmare il divario digitale, in particolare completando lo spazio europeo dell'istruzione e attuando il piano d'azione per l'istruzione digitale al fine di conseguire gli obiettivi in materia di competenze digitali, nonché promuovendo l'apprendimento inclusivo, come anche la necessità di intensificare la trasformazione digitale dell'Europa; mette in evidenza l'importanza di garantire finanziamenti sufficienti e sinergie tra i programmi dell'UE per creare condizioni atte ad accelerare la diffusione sul mercato di tecnologie e innovazioni pionieristiche, e consentire all'economia e al settore pubblico europei di essere in prima linea nella transizione digitale; ritiene che il programma Europa digitale sia essenziale per migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale globale e per conseguire la sovranità tecnologica; si attende che tale programma stimoli gli investimenti nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale etica, nella tecnologia 5G e nella cibersicurezza in seno all'UE, nonché la promozione di competenze digitali avanzate in tutti i settori dell'economia e della società; invita gli Stati membri e la Commissione a rispettare i criteri in base ai quali almeno il 20 % dei finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere assegnato alla transizione digitale;

13.

insiste sul ruolo centrale del bilancio dell'UE nel garantire il successo del Green Deal europeo, compresa la strategia per la biodiversità, e l'applicazione del principio del «non nuocere», stimolando la ripresa economica e sociale degli Stati membri a seguito della crisi del coronavirus mediante la trasformazione delle sfide verdi in opportunità di investimenti e riforme strutturali, e facilitando la transizione giusta verso un'economia più sostenibile, inclusiva e resiliente; ricorda che questa transizione richiede un cambiamento strutturale significativo e che gli Stati membri, le regioni e le città non iniziano tutti la transizione partendo dallo stesso livello né hanno tutti la stessa capacità di affrontarla; insiste, in particolare, sulla necessità di garantire che la nuova strategia di crescita sia sostenuta da risorse adeguate, compresi i fondi di recupero e il meccanismo per una transizione giusta, onde permettere all'Unione di tener fede ai propri impegni, garantendo nel contempo che nessuno sia lasciato indietro, e intende seguire da vicino l'attuazione della strategia nel bilancio 2022; sottolinea, in questo contesto, che gli investimenti nell'efficienza energetica, nell'economia circolare, nella mobilità intelligente sostenibile e a prezzi accessibili, e in infrastrutture dell'UE moderne e resilienti sono fattori chiave per ripristinare la competitività, contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE e rafforzare l'autonomia strategica unionale, nonché promuovere le industrie sostenibili; riconosce, inoltre, il ruolo chiave svolto dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE) nell'interconnettere l'Unione e tutte le sue regioni, comprese quelle ultraperiferiche, insulari e scarsamente popolate, nei settori dei trasporti, del digitale e dell'energia;

14.

sottolinea l'importanza di sostenere l'azione per il clima e la tutela ambientale fornendo risorse supplementari per i programmi e gli strumenti pertinenti nel bilancio dell'UE, in particolare il programma LIFE; sottolinea inoltre che, nello spirito dell'integrazione dell'azione per il clima, bisognerebbe intensificare gli sforzi in tutti i settori d'intervento al fine di raggiungere l'obiettivo di spesa globale per il clima, per l'intera durata del QFP 2021-2027, pari ad almeno il 30 % dell'importo totale del bilancio dell'Unione e della spesa a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa; sottolinea altresì la necessità di continuare ad adoperarsi per destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % a partire dal 2026; chiede che il Parlamento sia pienamente coinvolto nella messa a punto di metodologie più solide, trasparenti e complete per l'attuazione e il monitoraggio di detta spesa, e attende con impazienza le consultazioni annuali con la Commissione e il Consiglio, quali previste dall'accordo interistituzionale;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti sufficienti per l'attuazione della strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, anche promuovendo la ricerca e l'innovazione per la transizione verso sostanze chimiche, materiali e prodotti sicuri e sostenibili fin dalla progettazione, e garantendo risorse adeguate e sostenibili per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del piano d'azione per l'economia circolare basato su cicli di materiali non tossici e del prossimo piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo;

Un'Unione europea della salute forte

16.

ribadisce l'importanza e le potenzialità del programma «UE per la salute», che nell'ambito del nuovo QFP è diventato il più grande programma sanitario mai finanziato dal bilancio dell'UE; si attende che siano rafforzate le sinergie tra tutti i programmi dell'UE che partecipano al rafforzamento della capacità dei sistemi sanitari dell'Unione, così come della loro preparazione e capacità di prevenzione in caso di crisi, e quelli che forniscono investimenti aggiuntivi nel settore della salute, come il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Orizzonte Europa e Europa digitale; ritiene che la costituzione di riserve dovrebbe rimanere una priorità nel bilancio dell'UE attraverso rescEU e il programma «UE per la salute»; sottolinea l'importanza del meccanismo di protezione civile dell'UE nell'assicurare che quest'ultima sia più preparata e in grado di rispondere meglio a tutti i tipi di disastri naturali, pandemie ed emergenze;

17.

ricorda che la crisi della COVID-19 ha sottoposto i sistemi sanitari degli Stati membri a uno stress senza precedenti mettendo in luce carenze nelle capacità di produzione di vaccini e altri prodotti medici essenziali nell'Unione; sottolinea quindi che l'Unione necessita di solidarietà e responsabilità collettiva, che si traducono in maggiori competenze dell'UE in campo sanitario e in iniziative più concrete verso un'Unione europea della salute più forte; sottolinea la necessità di rafforzare gli investimenti nelle infrastrutture e nelle competenze sanitarie, emersa con la crisi in atto, e la necessità di riprendersi dall'insufficienza di investimenti del passato; accoglie con favore, in questo contesto, la comunicazione della Commissione sull'incubatore HERA (COM(2021)0078) quale strumento per intensificare gli sforzi volti a individuare le varianti della COVID-19, adattare i vaccini, migliorare l'efficienza delle sperimentazioni cliniche, accelerare l'approvazione normativa e aumentare la produzione di vaccini; fa notare che gran parte della capacità di produzione è situata al di fuori dell'Unione, il che complica la consegna di medicinali in caso di necessità e costituisce un ostacolo da superare nella creazione dell'Unione europea della salute; sottolinea che è importante garantire fondi sufficienti per contribuire ad aumentare le capacità di produzione di vaccini, antidoti e altri farmaci essenziali negli Stati membri, e consentire al bilancio dell'UE per il 2022 di reagire rapidamente in caso di emergenza;

18.

deplora che, nel 2020, nell'UE, sia stato diagnosticato il cancro a 2,7 milioni di persone, di cui approssimativamente 1,3 milioni hanno perso la vita a causa di tale malattia; accoglie con favore il piano europeo di lotta contro il cancro, che rappresenta un pilastro importante per un'Unione europea della salute più forte; riconosce, in linea con detto piano, la necessità di rafforzare e applicare un approccio dell'Unione alla prevenzione e al trattamento del cancro, e alla relativa assistenza; chiede, per il 2022, un'adeguata dotazione di bilancio per i programmi dell'UE pertinenti, segnatamente EU4Health, il cluster Salute nell'ambito del secondo pilastro di Orizzonte Europa, ed Europa digitale, per finanziare nuove tecnologie, la ricerca e l'innovazione come parte della lotta dell'Unione contro il cancro;

19.

rileva, in particolare, il ruolo cruciale svolto dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nell'attuale pandemia di COVID-19; chiede che il bilancio 2022 preveda finanziamenti tali da consentire a queste agenzie chiave di proseguire i loro lavori; attende con interesse la proposta relativa all'istituzione dell'Autorità dell'UE per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), intesa a garantire una preparazione e una capacità di risposta efficaci e coordinate dell'Unione in caso di crisi sanitarie future; ricorda la necessità di fornire all'HERA nuove risorse per garantire che la sua istituzione non abbia un impatto negativo sui programmi, sulle politiche e sulle agenzie esistenti, nonché per assicurare sinergie efficaci con l'EMA e l'ECDC;

Ripresa inclusiva incentrata sulla giovane generazione

20.

sottolinea che, come è avvenuto all'indomani della crisi finanziaria del 2008, i giovani sono ancora una volta particolarmente colpiti dalle conseguenze della crisi COVID-19, con un aumento della disoccupazione giovanile e degli effetti negativi sull'istruzione e sulla salute mentale, segnatamente per coloro che entrano nel mercato del lavoro; sottolinea quindi che devono essere pienamente esplorate tutte le possibilità di finanziamento, al fine di migliorare con successo l'inclusione nel mercato del lavoro, in particolare attraverso la formazione professionale, misure atte a migliorare l'inclusione sociale, le condizioni di lavoro e la protezione sociale, anche per le persone con disabilità, come pure le prospettive familiari e di vita per i giovani, tenendo conto della direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare;

21.

insiste sul fatto che l'Unione non può trovare una via sostenibile alla ripresa senza una strategia strutturata per la giovane generazione; sottolinea, a tale proposito, che è estremamente pertinente incrementare le risorse finanziarie per programmi dell'Unione come Erasmus+, il cui successo nell'accrescere le opportunità di istruzione, formazione e lavoro in tutta l'Unione è indiscutibile; sottolinea che Erasmus+ è un programma faro dell'Unione, che è ampiamente conosciuto dai cittadini e che ha prodotto risultati tangibili; sottolinea altresì il potenziale di tale programma nel promuovere l'eccellenza e nel garantire l'accesso dei giovani all'innovazione e all'imprenditorialità fornendo orientamenti e istruzione in modo inclusivo, così come la necessità di azioni di formazione e mobilità nell'istruzione degli adulti; si rammarica dell'impatto negativo della crisi COVID-19 sul programma Erasmus+, che ha comportato una riduzione significativa del numero di partecipanti in grado di beneficiare di tale esperienza; sottolinea, in tale contesto, l'importanza del bilancio 2022 per compensare le opportunità andate perse; invita la Commissione a promuovere ulteriormente un'educazione alla cittadinanza europea e la partecipazione civica; ribadisce agli Stati membri la sua richiesta di destinare almeno il 10 % dei finanziamenti a titolo dei loro piani per la ripresa e la resilienza a un'istruzione di qualità e inclusiva;

22.

insiste sulla necessità di trovare soluzioni sostenibili e a lungo termine per affrontare efficacemente le sfide demografiche strutturali, nonché per ridurre la fuga di cervelli dalle zone e regioni rurali, insulari, ultraperiferiche e meno sviluppate dell'UE; pone l'accento sulla necessità di risorse finanziarie per risollevare le regioni colpite dal declino demografico attraverso investimenti in politiche sociali e demografiche a sostegno delle famiglie e garantire alla popolazione senescente in Europa un adeguato sostegno in termini di accesso all'assistenza sanitaria, alla mobilità e ai servizi pubblici; sottolinea la necessità di creare strutture adeguate per studiare le tendenze e proporre misure per affrontare in maniera adeguata i cambiamenti demografici aggiungendo, ad esempio, criteri particolari per la metodologia di assegnazione dei fondi strutturali in futuro;

23.

pone in evidenza il fatto che le donne sono state colpite in maniera sproporzionata dalle ricadute della crisi della COVID-19; sottolinea l'importanza di attuare un bilancio attento alla dimensione di genere per garantire che donne e uomini beneficino in egual misura della spesa pubblica; invita la Commissione, in tale contesto, ad accelerare l'introduzione di una metodologia efficace, trasparente ed esaustiva, in stretta collaborazione con il Parlamento, per misurare la pertinente spesa di genere, come stabilito nell'accordo interistituzionale, al fine di poter mostrare risultati tangibili per il bilancio 2022 e in vista dell'estensione della metodologia a tutti i programmi del QFP; chiede inoltre la rapida attuazione della strategia dell'UE per la parità di genere; mette in risalto le crescenti e preoccupanti reazioni negative nei confronti della parità di genere e dei diritti delle donne e l'importanza di mobilitare tutti gli strumenti dell'UE nel contrastare tale situazione; chiede risorse aggiuntive a sostegno della protezione, della promozione e dell'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e a sostegno dei difensori dei diritti umani delle donne;

24.

sottolinea che la fase di ripresa non deve lasciare indietro nessuno e che l'Unione e gli Stati membri devono pertanto affrontare i rischi della povertà e dell'esclusione sociale; insiste sulla necessità che il bilancio dell'Unione per il 2022 e lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) contribuiscano all'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e a realizzare il pilastro europeo dei diritti sociali sostenendo l'apprendimento permanente, intensificando il dialogo sociale e garantendo l'accesso universale ai servizi essenziali quali l'assistenza sanitaria, la mobilità, un'alimentazione adeguata e alloggi dignitosi; sottolinea al riguardo il valore aggiunto del FSE+ e ritiene che dovrebbero essere stanziati finanziamenti adeguati in regime di gestione concorrente per l'attuazione della Garanzia per i giovani e della futura Garanzia per l'infanzia; si compiace dell'enfasi posta sulla dimensione sociale dell'Europa in occasione del prossimo vertice sociale di Porto;

25.

sottolinea che i settori culturali e creativi, così come il turismo culturale, sono e continueranno a essere tra i principali settori su cui grava l'onere della crisi che l'UE sta attraversando; chiede ulteriori misure per tali settori e finanziamenti supplementari per i programmi dell'UE correlati, segnatamente il programma Europa creativa; plaude all'iniziativa interdisciplinare e creativa del nuovo Bauhaus europeo;

Garantire un ambiente sicuro e prospero per i cittadini europei

26.

è del parere che la crescita economica e la prosperità, la sicurezza interna, la difesa delle frontiere esterne dell'UE, i diritti fondamentali, il corretto funzionamento dello spazio di Schengen e la libera circolazione all'interno dell'UE siano indissolubilmente legati e reciprocamente vantaggiosi; insiste sul fatto che un'ulteriore integrazione dello spazio di Schengen, sulla base di valutazioni di esperti, offrirebbe agli Stati membri dell'Unione situati alle frontiere esterne maggiori possibilità finanziarie per la gestione delle frontiere stesse; ricorda che lo spazio di Schengen apporta vantaggi economici agli Stati che vi aderiscono; insiste sulla possibilità di rafforzare l'economia dell'UE mediante l'adesione allo spazio di Schengen dei paesi candidati che già soddisfano tutti i requisiti tecnici; sottolinea che l'adesione dei suddetti paesi allo spazio di Schengen amplificherebbe l'impatto del bilancio dell'UE e dei fondi per la ripresa e avrebbe effetti diretti per una ripresa economica più rapida; rinnova la propria richiesta di una rapida integrazione della Romania, della Bulgaria e della Croazia nello spazio Schengen; sottolinea l'importanza di solidi investimenti dell'UE nel settore della sicurezza interna allo scopo di intensificare le attività di contrasto dell'Unione e la risposta giudiziaria alle minacce rappresentate dalla criminalità transfrontaliera, nonché di promuovere lo scambio di informazioni;

27.

constata che il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 prevede importi più consistenti rispetto agli anni precedenti per l'attuazione delle politiche in materia di migrazione, asilo e integrazione; si attende che i temi dell'asilo e della migrazione restino in cima all'ordine del giorno dell'UE; insiste sul fatto che le misure di solidarietà, quali i programmi di ricollocazione, il reinsediamento o l'ammissione umanitaria, permangono fondamentali in attesa di una riforma sostanziale del sistema comune europeo di asilo; sottolinea, a tale proposito, che gli Stati membri continueranno a richiedere un sostegno finanziario per l'accoglienza, la registrazione e l'esame delle domande di asilo, nonché per i rimpatri e la ricollocazione; chiede di destinare maggiori finanziamenti al coordinamento con i paesi di transito e i paesi di origine della migrazione irregolare, al fine di controllare e arrestare la tratta e il traffico di esseri umani; esprime profonda preoccupazione per le continue perdite di vite umane nel Mediterraneo e ritiene che la responsabilità delle operazioni di ricerca e soccorso non possa essere lasciata esclusivamente agli attori non statali; rileva inoltre che continueranno a necessitare di un sostegno finanziario anche i paesi extra UE alle frontiere esterne dell'Unione che si trovano confrontati a flussi migratori verso quest'ultima; evidenzia l'importante ruolo svolto al riguardo dalla Guardia di frontiera e costiera europea (Frontex) e il suo mandato recentemente rafforzato, e chiede che Frontex disponga di finanziamenti adeguati per consentirle di svolgere i suoi compiti in tutti i settori di responsabilità che rientrano nel suo nuovo mandato; insiste sulla necessità che la gestione efficace delle frontiere esterne sia conforme al diritto dell'Unione, rispettando in particolare il diritto di asilo e il principio di non respingimento, in particolare nel contesto delle recenti accuse di un presunto coinvolgimento nei respingimenti; ricorda pertanto la necessità di assumere personale per i diritti fondamentali, in linea con l'articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896 (13), al fine di contribuire alla promozione dei diritti fondamentali nel quadro della gestione europea integrata delle frontiere; sottolinea che l'incremento degli stanziamenti di bilancio a favore di Frontex deve essere accompagnato da un corrispondente aumento della rendicontabilità e della trasparenza e sono subordinati all'impegno dell'Agenzia nei confronti del diritto dell'Unione;

28.

evidenzia la necessità di sufficienti risorse finanziarie e umane, nonché di un'adeguata formazione del personale per tutte le agenzie che operano nel settore della sicurezza, della giustizia, del contrasto, dei diritti fondamentali, dell'asilo e della migrazione nonché del controllo delle frontiere, affinché possano essere all'altezza delle loro accresciute responsabilità, e richiama l'attenzione sull'importanza della cooperazione tra di esse, sulla necessità di innovazione e adeguamento tecnologici, come pure sul loro ruolo fondamentale per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri; evidenzia l'importanza di una corretta attuazione e gestione operativa dei sistemi informatici dell'UE su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

29.

sostiene fermamente un maggiore impegno dell'Unione per contrastare le crescenti minacce per la sicurezza, quali la radicalizzazione e l'estremismo violento, la tratta criminale di essere umani, il traffico di stupefacenti o la criminalità informatica e le minacce ibride in Europa e nei paesi limitrofi, le campagne di disinformazione contro le democrazie europee pilotate da paesi terzi, nonché un migliore coordinamento dei programmi in materia a livello di UE; ricorda che i recenti attentati terroristici dimostrano la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione nel settore della giustizia e degli affari interni allo scopo di rafforzare la sicurezza interna dell'Unione; rileva che la pandemia ha comportato nuove sfide poste dalla criminalità; accoglie pertanto con favore la strategia per un'unione della sicurezza presentata dalla Commissione il 24 luglio 2020 e chiede un sufficiente finanziamento dei piani d'azione ivi contenuti;

30.

ricorda che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto inderogabile dell'osservanza dei principi di sana gestione finanziaria sanciti all'articolo 317 TFUE; si compiace dell'entrata in vigore, il 1o gennaio 2021, del regolamento sullo Stato di diritto che prevede un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione e rimane fortemente impegnato a garantirne la piena, immediata e corretta attuazione; chiede pertanto un notevole incremento dei finanziamenti destinati a garantire la tutela di tali principi fondamentali; insiste pertanto sull'importanza di una Procura europea (EPPO) ben attrezzata e dotata di personale adeguato per combattere i reati ai danni del bilancio dell'Unione, nonché sulla necessità che l'EPPO sia in grado di smaltire l'arretrato di casi avviati nonché esaminare tutti i nuovi casi e svolgere indagini al riguardo;

31.

insiste sul ruolo attivo che svolge la promozione delle culture e dei valori europei nel sostenere la democrazia, la non discriminazione e l'uguaglianza di genere, nonché nel fronteggiare la disinformazione e le notizie false; esprime preoccupazione per il deterioramento dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali in alcuni Stati membri e sottolinea la necessità di risorse finanziarie a sostegno della libertà di stampa, dei media e della libertà artistica nell'Unione; pone in evidenza l'importanza strategica del nuovo programma «Cittadini, uguaglianza, diritti e valori» per rafforzare la cittadinanza europea e la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto nell'UE, nonché per sostenere le vittime della violenza di genere; ricorda altresì che il programma Giustizia comprende un obiettivo specifico volto a sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, al fine di incoraggiare una comune cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto; chiede che i finanziamenti a favore di tali programmi siano spesi uniformemente nel corso del periodo coperto dal QFP e sollecita che i fondi annuali per gli obiettivi specifici evidenziati siano spesi integralmente; plaude inoltre al costante lavoro esaustivo svolto dall'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto riguarda il diritto e le prassi degli Stati membri in tali settori; ritiene che la Conferenza sul futuro dell'Europa sia uno degli strumenti per affrontare una serie di sfide in materia di diritti democratici e fondamentali e considera essenziale che ogni istituzione dell'UE coinvolta nella messa a punto e nella gestione della prossima Conferenza disponga di un bilancio amministrativo adeguato;

32.

ricorda il contributo fondamentale dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) per affrontare le cause profonde della migrazione e degli sfollamenti forzati, promuovere lo sviluppo sostenibile, la democrazia, le riforme politiche ed economiche, lo Stato di diritto e i diritti umani e sostenere i processi elettorali; sottolinea inoltre l'importanza strategica della politica di allargamento nei paesi dei Balcani occidentali; chiede, a tale riguardo, finanziamenti addizionali per i Balcani occidentali e i paesi del vicinato orientale e meridionale, come pure per l'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i rifugiati palestinesi del Vicino Oriente (UNRWA) e gli aiuti umanitari; sottolinea la responsabilità dell'UE di assicurarsi di disporre di risorse sufficienti per fronteggiare le conseguenze geopolitiche della crisi della COVID-19, di garantire un ambiente globale sicuro e stabile e di dar prova di solidarietà con i paesi terzi gravemente colpiti, mobilitando gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE per aiutare tali paesi a rafforzare le capacità dei loro sistemi sanitari, in particolare migliorando l'accesso ai vaccini, e attenuare l'impatto socioeconomico della crisi; sottolinea l'importanza di rispettare il sistema di distribuzione dei vaccini contro la COVID-19, COVAX, al fine di garantire ai paesi più fragili un accesso equo ai vaccini; si compiace inoltre del fatto che sarà prestato un sostegno diretto al vicinato dell'UE, in particolare al suo vicinato immediato;

33.

ricorda l'importanza di dotare il bilancio dell'UE di una nomenclatura sufficientemente dettagliata per consentire all'autorità di bilancio di svolgere efficacemente il suo ruolo decisionale e al Parlamento, in particolare, di adempiere alle sue funzioni di supervisione e controllo democratici su tutte le rubriche; insiste pertanto sulla necessità che la nomenclatura di bilancio rifletta pienamente e quanto prima l'accordo sul regolamento NDICI; invita la Commissione, a tal fine, a presentare un progetto di bilancio rettificativo al bilancio dell'UE per il 2021 che attui l'accordo raggiunto nell'ambito dei negoziati sul regolamento NDICI riguardante cinque dotazioni distinte per i programmi geografici in Asia, in particolare il Medio Oriente, l'Asia meridionale, l'Asia centrale, l'Asia settentrionale e sudorientale e il Pacifico, mediante la creazione di corrispondenti linee di bilancio distinte; ritiene che tale armonizzazione possa e debba essere realizzata prima della procedura di bilancio 2022;

34.

evidenzia l'importanza di garantire un adeguato sostegno finanziario, da parte degli Stati membri e attraverso il Fondo europeo per la difesa, al fine di definire progressivamente la politica di difesa comune dell'UE e di aumentare la sicurezza e l'autonomia strategica dell'UE; sottolinea inoltre la necessità di migliorare la competitività e l'innovazione nell'industria europea della difesa, che può contribuire a stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro, e la necessità di migliorare la schierabilità e l'efficacia operativa, dedicando maggiori sforzi allo sviluppo congiunto di capacità militari e civili;

Questioni specifiche e trasversali del bilancio 2022

35.

si attende, in vista dell'adozione del bilancio 2022, che siano pienamente sfruttate la potenzialità del pacchetto QFP e intende controllare da vicino l'attuazione di tutti gli elementi dell'accordo raggiunto; ricorda che il 2022 sarà il primo anno di applicazione degli adeguamenti specifici per programma a norma dell'articolo 5 del regolamento sul QFP, anche per quanto riguarda la dotazione dei programmi faro dell'UE da finanziare mediante il nuovo meccanismo basato sulle ammende;

36.

sottolinea i gravi ritardi nell'attuazione dei programmi e nell'esecuzione dei fondi dell'UE, in particolare quelli nell'ambito della gestione concorrente, durante il periodo 2014-2020; invita gli Stati membri ad accelerare l'attuazione di tali programmi, al fine di non compromettere il tempestivo avvio dei nuovi programmi dell'UE nell'ambito del QFP 2021-2027, nonché di quelli finanziati dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI); esprime preoccupazione per il rischio di ulteriori ritardi nell'attuazione dei nuovi programmi del QFP, a causa della necessità per gli Stati membri di rispettare innanzitutto il calendario molto serrato per l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

37.

si rammarica, tuttavia, dell'adozione tardiva del QFP 2021-2027 e ritiene che le sue conseguenze si ripercuoteranno sull'intero periodo dell'attuale QFP; sottolinea che, di conseguenza, l'avvio di dei programmi faro dell'UE come pure il finanziamento del Green Deal europeo e della strategia di digitalizzazione hanno subito notevoli ritardi; si attende pertanto che si compia ogni sforzo per garantire che tutti i nuovi programmi dell'UE siano pienamente operativi nel 2022; ricorda a tale riguardo la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulla lotta alle incidenze della crisi COVID-19, contenuta nelle conclusioni comuni sul bilancio 2021, in cui si afferma segnatamente che occorre prestare particolare attenzione ai settori dell'economia più duramente colpiti dalla crisi, quali il turismo e le PMI, nonché alle persone maggiormente colpite dalla crisi;

38.

si attende inoltre un livello sufficiente di stanziamenti di pagamento da iscrivere nel bilancio 2022, per finanziare sia i nuovi programmi sia il completamento di quelli in corso, soprattutto a fronte di un maggiore fabbisogno di pagamenti nel settore della coesione e dello sviluppo rurale, e per garantire che il bilancio dell'Unione fornisca il necessario stimolo economico; è determinato a prevenire eventuali future crisi dei pagamenti, come quella che si è verificata all'inizio del periodo del precedente QFP e, a tal fine, intende monitorare molto attentamente il livello degli impegni che restano da liquidare (RAL); invita la Commissione a presentare senza indugio ogni progetto di bilancio rettificativo che si consideri necessario per un aumento dei pagamenti collegati a un'ulteriore accelerazione dei programmi dell'UE;

39.

sottolinea che il bilancio dell'UE sarà notevolmente rafforzato dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) nel 2022, con almeno il 60 % della sua dotazione totale da impegnare nell'ambito dei diversi programmi entro la fine dello stesso anno; sottolinea che il Parlamento monitorerà attentamente l'attuazione globale dell'EURI, prestando una particolare attenzione al controllo del dispositivo per la ripresa e la resilienza; esprime preoccupazione, tuttavia, per il ritardo nell'avvio delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti nel quadro di tale strumento, dal momento che la nuova decisione sulle risorse proprie (DRP), che rilascia l'autorizzazione per tali operazioni, non è ancora in vigore; sottolinea pertanto la necessità di un'urgente ratifica da parte degli Stati membri della nuova DRP per evitare di compromettere una ripresa tempestiva, a scapito delle future generazioni;

40.

richiama l'attenzione sulla natura giuridicamente vincolante della tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie nel corso dell'attuale QFP, secondo quanto sancito dall'accordo interistituzionale, e riafferma il suo forte impegno nei confronti di tale processo; sottolinea che il bilancio dell'Unione per il 2022 fungerà da ponte tra la prima e la seconda fase di tale tabella di marcia; invita in particolare il Consiglio a iniziare a deliberare senza indugio, non appena la Commissione presenterà le proposte legislative sulle nuove risorse proprie sulla base del meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, di un prelievo sul digitale e del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), al fine di adottare una decisione entro il 1o luglio 2022; si attende, inoltre, che le discussioni relative all'imposta sulle transazioni finanziarie nel quadro della cooperazione rafforzata si concludano positivamente entro la fine del 2022, il che consentirà alla Commissione di presentare una proposta relativa a una nuova risorsa propria; richiama l'attenzione, a tale proposito, sulla necessità di un'attuazione agevole affinché le nuove risorse proprie coprano quanto meno i corsi di rimborso del capitale e degli interessi dell'EURI;

41.

sottolinea inoltre che sul bilancio dell'UE e sui bilanci nazionali influiscono negativamente la frode fiscale, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale; chiede di rafforzare il coordinamento nel settore della fiscalità al fine di proteggere le fonti di entrate nazionali e dell'UE;

42.

sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle agenzie decentrate dell'Unione nel prestare supporto operativo e competenze per garantire un'efficace attuazione degli obiettivi politici dell'UE; ricorda che le agenzie devono essere dotate di risorse umane e finanziarie adeguate affinché esse possano assolvere pienamente alle loro responsabilità e conseguire i migliori risultati possibili; evidenzia che i compiti delle agenzie evolvono in linea con le priorità politiche e sottolinea che le nuove responsabilità devono essere accompagnate da risorse addizionali;

43.

sottolinea il valore dei progetti pilota (PP) e delle azioni preparatorie (AP) per sperimentare nuove iniziative politiche e porre le basi per future azioni dell'Unione; intende pertanto proporre un pacchetto di PP e AP in linea con le sue priorità politiche; invita la Commissione a garantire che i PP e le AP adottati nel bilancio siano attuati integralmente, tempestivamente e in cooperazione con il Parlamento, e godano di una maggiore visibilità al fine di massimizzare il loro impatto;

44.

invita la Commissione e tenere in debito conto le priorità politiche e di bilancio del Parlamento, esposte nella presente risoluzione, in sede di elaborazione del progetto di bilancio 2022; intende, tuttavia, utilizzare in modo ottimale l'attuale flessibilità e le altre disposizioni previste dal regolamento sul QFP e dal regolamento finanziario, al fine di rafforzare i principali programmi dell'UE nel bilancio 2022 e di rispondere in modo adeguato alle esigenze urgenti connesse in particolare alla crisi sanitaria della COVID-19 e al processo di ripresa; insiste, in tale contesto, sulla tempestiva attivazione dello strumento per il sostegno di emergenza come pure sulla mobilitazione degli strumenti speciali del QFP, come il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, per prestare sostegno finanziario ogniqualvolta ciò sia necessario;

o

o o

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(3)  GU C 444 I del 22.12.2020.

(4)  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2020 concernente il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, Allegato 2: dichiarazioni (Testi approvati, P9_TA(2020)0357).

(5)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(6)  GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

(7)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(8)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

(9)  GU L 93 del 17.3.2021, pag. 1.

(10)  GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.

(11)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(12)  GU C 388 del 13.11.2020, pag. 18.

(13)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).