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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 491 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2021/C 491/01 |
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2021/C 491/02 |
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Commissione europea |
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2021/C 491/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2021/C 491/04 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 491/05 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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7.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 491/1 |
Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/2160del Consiglio, e al regolamento del Consiglio (UE) 2020/1998, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2151 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
(2021/C 491/01)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2021/2160 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2151 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che tali persone debbano continuare a essere incluse nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 e al regolamento (UE) 2020/1998. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/1998, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Anteriormente al 31 luglio 2022 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico dell’elenco delle persone ed entità designate effettuato dal Consiglio, in conformità dell’articolo 10 della decisione (PESC) 2020/1999.
(1) GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13.
(2) GU L 436 del 7.12.2021, pag. 40.
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7.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 491/2 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio e al regolamento del Consiglio (UE) 2020/1998 relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
(2021/C 491/02)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2021/2160 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2151 del Consiglio (5).
Il titolare del trattamento è l’unità RELEX.1.C della direzione generale delle Relazioni esterne - RELEX del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento dei dati è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2020/1999, modificata dalla decisione (PESC) 2021/2160, e del regolamento (UE) 2020/1998, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2151, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2020/1999 e nel regolamento (UE) 2020/1998.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13.
(3) GU L 436 del 7.12.2021, pag. 40.
Commissione europea
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7.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 491/4 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
6 dicembre 2021
(2021/C 491/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1287 |
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JPY |
yen giapponesi |
127,78 |
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DKK |
corone danesi |
7,4362 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85128 |
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SEK |
corone svedesi |
10,2688 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0416 |
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ISK |
corone islandesi |
147,20 |
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NOK |
corone norvegesi |
10,2943 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,421 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
364,43 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,5924 |
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RON |
leu rumeni |
4,9462 |
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TRY |
lire turche |
15,5642 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6034 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4437 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8053 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6703 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5456 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 333,81 |
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ZAR |
rand sudafricani |
18,0231 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,1986 |
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HRK |
kuna croata |
7,5265 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 306,04 |
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MYR |
ringgit malese |
4,7817 |
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PHP |
peso filippino |
56,915 |
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RUB |
rublo russo |
83,3889 |
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THB |
baht thailandese |
38,252 |
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BRL |
real brasiliano |
6,4160 |
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MXN |
peso messicano |
23,9694 |
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INR |
rupia indiana |
85,1190 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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7.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 491/5 |
Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2021/C 491/04)
La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell’articolo 39 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della Direzione generale della Migrazione e degli affari interni.
ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI
BELGIO
Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.
1. Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme
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Carte A: Certificat d’inscription au registre des étrangers – séjour temporaire A kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf A Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister – Vorübergehender Aufenthalt (Carta A: certificato d’iscrizione nel registro degli stranieri — soggiorno temporaneo: è una carta elettronica valida per l’intera durata del soggiorno autorizzato. Questa carta resta in circolazione e rimane valida fino alla data di scadenza indicata sul documento.) Sostituita da una nuova carta A, rilasciata per la prima volta l’11 ottobre 2021: A. SEJOUR LIMITE A. BEPERKT VERBLIJF A. AUFENTHALT FÜR BEGRENZTE DAUER (A: soggiorno limitato: è una carta elettronica valida per l’intera durata del soggiorno autorizzato.) |
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Carte B: Certificat d’inscription au registre des étrangers B Kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister B Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister (Carta B: certificato d’iscrizione nel registro degli stranieri — soggiorno permanente: è una carta elettronica valida cinque anni. Questa carta resta in circolazione e rimane valida fino alla data di scadenza indicata sul documento.) Sostituita da una nuova carta B, rilasciata per la prima volta l’11 ottobre 2021: B. SEJOUR ILLIMITE B. ONBEPERKT VERBLIJF B. AUFENTHALT FÜR UNBEGRENZTE DAUER (B: soggiorno illimitato: è una carta elettronica valida cinque anni.) |
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Carte C: Carte d’identité d’étranger C kaart: Identiteitskaart voor vreemdelingen C Karte: Personalausweis für Ausländer (Carta C: Carta d’identità per stranieri. È una carta elettronica valida cinque anni. Questa carta resta in circolazione e rimane valida fino alla data di scadenza indicata sul documento.) Sostituita da una nuova carta K, rilasciata per la prima volta l’11 ottobre 2021: K. ETABLISSEMENT K. VESTIGING K. NIEDERLASSUNG (K: stabilimento: è una carta elettronica valida dieci anni) |
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Carte D: Résident longue durée – CE D Kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen D Karte: Langfristige Aufenthaltsberechtigung – EG (Carta D: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato a norma della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. È una carta elettronica valida cinque anni. Questa carta resta in circolazione e rimane valida fino alla data di scadenza indicata sul documento.) Sostituita da una nuova carta I, rilasciata per la prima volta l’11 ottobre 2021: L. RESIDENT LONGUE DUREE – UE L. EU-LANGDURIG INGEZETENE L. DAUERAUFENTHALT – EU (Carta L: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato a norma della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. È una carta elettronica valida cinque anni) |
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Carte H: Carte bleue européenne H kaart: Europese blauwe kaart H Karte: Blaue Karte EU (Carta H: Carta blu UE, rilasciata a norma dell’articolo 7 della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. È una carta elettronica con un periodo standard di validità compreso fra uno e quattro anni secondo la legislazione regionale o comunitaria. L’esatto periodo di validità corrisponderà alla durata del permesso di lavoro stabilita dall’autorità regionale competente.) |
2. Qualsiasi altro documento rilasciato a cittadini di paesi terzi avente valore equivalente a un permesso di soggiorno
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Carte E: Attestation d’enregistrement E Kaart: Verklaring van inschrijving E Karte: Anmeldebescheinigung (Carta E: attestato d’iscrizione rilasciato a cittadini del Regno Unito che hanno soggiornato in Belgio prima dell’1o gennaio 2021, rilasciato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (3). È una carta elettronica valida cinque anni.) |
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Carte E+: Document attestant de la permanence du séjour E+ kaart: Document ter staving van duurzaam verblijf E+ Karte: Dokument zur Bescheinigung des Daueraufenthalts (Carta E+: documento che attesta il permesso di soggiorno permanente accordato a cittadini del Regno Unito che hanno soggiornato in Belgio prima dell’1o gennaio 2021, rilasciato a norma dell’articolo 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. È una carta elettronica valida cinque anni.) |
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Carte F: Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union F kaart: Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie F Karte: Aufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers (Carta F: carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, rilasciata a norma dell’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. È una carta elettronica valida cinque anni. Questa carta resta in circolazione e rimane valida fino alla data di scadenza indicata sul documento. Tuttavia, se il suo periodo di validità scade dopo il 3 agosto 2026, deve essere sostituita prima di tale data.) Sostituita da una nuova carta F, rilasciata per la prima volta l’11 ottobre 2021: F. MEMBRE FAMILLE UE ART 10 DIR 2004/38/CE F. FAMILIELID EU ART 10 RL 2004/38/EG F. EU-FAMILIENANGEHÖRIGER ART 10 RL 2004/38/EG (Carta F: carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, rilasciata a norma dell’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. È una carta elettronica valida cinque anni.) |
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Carte F+: Carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union F+ kaart: Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie F+ Karte: Daueraufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers (Carta F+: carta di soggiorno permanente di familiare di un cittadino dell’Unione, rilasciata a norma dell’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La carta è valida cinque anni. Questa carta resta in circolazione e rimane valida fino alla data di scadenza indicata sul documento. Tuttavia, se il suo periodo di validità scade dopo il 3 agosto 2026, deve essere sostituita prima di tale data.) Sostituita da una nuova carta F+, rilasciata per la prima volta l’11 ottobre 2021: F+. MEMBRE FAMILLE UE ART 20 DIR 2004/38/CE F+. FAMILIELID EU ART 20 RL 2004/38/EG F+. EU-FAMILIENANGEHÖRIGER ART 20 RL 2004/38/EG (F+ card: carta di soggiorno permanente di familiare di un cittadino dell’Unione, rilasciata a norma dell’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La carta è valida dieci anni.) |
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Permessi di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:
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GERMANIA
Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.
1. Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme
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Aufenthaltserlaubnis (permesso di soggiorno) |
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Blaue Karte EU (Carta blu UE — rilasciata dal 1o agosto 2012) |
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ICT-Karte (Carta ICT) |
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Mobiler-ICT-Karte (Carta mobile ICT) |
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Niederlassungserlaubnis (permesso di stabilimento permanente) |
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Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG (auch «Daueraufenhalt-EU») (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) |
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Aufenthaltsberechtigung (diritto di soggiorno permanente) NB: l’«Aufenthaltsberechtigung» (diritto di soggiorno permanente) è stato rilasciato secondo il modello uniforme prima del 1o gennaio 2005 e ha validità illimitata. |
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Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates (Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione o di uno Stato SEE) NB: rilasciata dal 28 agosto 2007 in sostituzione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. |
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Daueraufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates (Carta di soggiorno permanente di familiare di un cittadino dell’Unione o di uno Stato SEE) |
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Aufenthaltserlaubnis-CH Die Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind (Permesso di soggiorno - CH) (Permesso di soggiorno per i cittadini della Confederazione elvetica e i loro familiari che non sono cittadini della Confederazione elvetica) |
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Aufenthaltsdokument-GB für Inhaber des Aufenthaltsrechts im Sinne des Artikels 18 Absatz 4 des Austrittsabkommens des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (Documento di soggiorno del Regno Unito («Aufenthaltsdokument-GB») per i titolari del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica) |
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Aufenthaltsdokument für Grenzgänger-GB nach Artikel 26 des Austrittsabkommens des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft für Inhaber eines Rechts als Grenzgänger nach Artikel 24 Absatz 2, auch in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 2, des Abkommens. (Documento di soggiorno del Regno Unito per lavoratori frontalieri («Aufenthaltsdokument-GB Grenzgänger») ai sensi dell’articolo 26 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, per i titolari dei diritti dei lavoratori frontalieri ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, anche in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 2, dell’accordo) |
2. Qualsiasi altro documento rilasciato a cittadini di paesi terzi avente valore equivalente a un permesso di soggiorno
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Aufenthaltserlaubnis-EU (Permesso di soggiorno per i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato SEE che non sono cittadini di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato SEE) NB: rilasciato fino al 28 agosto 2007 con validità fino a cinque anni (o illimitata); di conseguenza è ancora in circolazione |
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Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates (Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione o di uno Stato SEE (documento cartaceo)) NB: rilasciata come documento cartaceo dal 28 agosto 2007 in sostituzione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo («Aufenthaltserlaubnis-EU»); non sarà più rilasciata dopo la fine del 2020. I documenti rilasciati prima della fine del 2020 rimarranno validi fino alla data di scadenza indicata sui medesimi. |
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Daueraufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates (Papierdokument) (Carta di soggiorno permanente di familiare di un cittadino dell’Unione o di uno Stato SEE (documento cartaceo)) NB: rilasciata come documento cartaceo; non sarà più rilasciata dopo la fine del 2020. I documenti rilasciati prima della fine del 2020 rimarranno validi fino alla data di scadenza indicata sui medesimi. |
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Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind (Permesso di soggiorno per i cittadini della Confederazione elvetica e per i loro familiari che non sono cittadini della Confederazione elvetica) NB: permesso di soggiorno per i cittadini della Confederazione elvetica e per i loro familiari che non sono cittadini della Confederazione elvetica. I documenti rilasciati prima della fine del 2020 rimarranno validi fino alla data di scadenza indicata sui medesimi. |
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Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG (documento cartaceo) (permesso di soggiorno per cittadini di uno Stato membro dell’UE) NB: ai sensi della sezione 15 della Legge sulla libertà generale di circolazione dei cittadini UE, «Aufenthaltserlaubnis-EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind» NB: il permesso di soggiorno per i familiari di un cittadino UE o di uno Stato SEE che non sono cittadini UE o di uno Stato SEE rilasciato prima del 28 agosto 2007 rimane valido come carta di soggiorno. NB: il suddetto permesso consente al titolare l’ingresso senza visto soltanto qualora sia iscritto in un passaporto o sia collegato a un passaporto; non consente l’ingresso senza visto se è rilasciato come autoadesivo apposto a un documento d’identità sostitutivo («Ausweisersatz») valido esclusivamente in Germania. NB: questi permessi consentono l’ingresso senza visto soltanto qualora siano iscritti in un passaporto o siano collegati a un passaporto in qualità di permessi sostitutivi del visto; non consentono l’ingresso senza visto se sono rilasciati al posto di un documento d’identità nazionale. Né l’«Aussetzung der Abschiebung (Duldung)» (rinvio della misura di espulsione (permesso di soggiorno straordinario)) né l’«Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber» (permesso di soggiorno temporaneo per i richiedenti asilo) consentono l’ingresso senza visto. |
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Fiktionsbescheinigung (permesso di soggiorno provvisorio) Il permesso di soggiorno continua a essere valido soltanto se è spuntata la terza casella a pagina 3. L’ingresso è autorizzato soltanto in collegamento con un permesso di soggiorno scaduto, un visto, un passaporto valido ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE o una carta di soggiorno permanente tedesca ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2004/38/CE. Se è spuntata la prima o la seconda casella, la «Fiktionsbescheinigung» non consente l’ingresso senza visto. Disposizione relativa all’attuazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica Come previsto dalle disposizioni concernenti il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea, dalla fine del periodo di transizione ai sensi di tale accordo per i cittadini del Regno Unito e i loro familiari titolari di diritti in Germania ai sensi della parte seconda, titolo II, capo 1, o dell’articolo 24, paragrafo 2, anche in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 2, dell’accordo, l’ingresso è autorizzato anche in mancanza di un permesso di residenza o un visto scaduto in aggiunta al passaporto, anche con un «Fiktionsbescheinigung» (permesso di soggiorno provvisorio) in cui a pagina 3 è spuntata la quarta casella che indica (in tedesco) che «il titolare ha richiesto la documentazione del diritto di soggiorno ai sensi della legge sulla libertà di circolazione/UE o dell’accordo UE-Svizzera, che è certificato provvisoriamente dal presente documento», anche in mancanza di un permesso di soggiorno scaduto e un visto in aggiunta al passaporto. Nel documento tale indicazione è formulata in tedesco come segue: «Der Inhaber / die Inhaberin hat die Dokumentation eines Aufenthaltsrechts nach dem FreizügG/EU oder dem Abkommen EU-Schweiz beantragt, das hiermit vorläufig bescheinigt wird.» La stessa casella è spuntata qualora il titolare abbia già richiesto la documentazione del diritto di soggiorno ai sensi della legge sulla libertà di circolazione/UE o dell’accordo UE-Svizzera, ma non sia pronto per il rilascio nessun documento conforme al modello uniforme istituito dal regolamento n. 1030/2002 del Consiglio (4). In questo caso il diritto di soggiorno è certificato dal permesso di soggiorno provvisorio. In tali situazioni, per i titolari di un Fiktionsbescheinigung l’ingresso è autorizzato qualora a pagina 3 del documento sia spuntata la quarta casella che indica che «il titolare ha richiesto la documentazione del diritto di soggiorno ai sensi della legge sulla libertà di circolazione/UE o dell’accordo UE-Svizzera, che è certificato provvisoriamente dal presente documento», anche in mancanza di un permesso di soggiorno scaduto o un visto in aggiunta al passaporto. |
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Documenti destinati ai membri delle rappresentanze diplomatiche: NB: dal 1o agosto 2003 è rilasciato un nuovo tipo di documento per i membri delle rappresentanze diplomatiche e per i membri delle rappresentanze consolari di prima categoria. Il tipo di documento rilasciato prima del 1o agosto 2003 non è più valido. I rispettivi privilegi sono descritti sul retro del documento. Documenti rilasciati agli agenti diplomatici e loro familiari: Contrassegnati sul retro dalla lettera D: Documenti per agenti diplomatici stranieri:
Documenti per i familiari degli agenti diplomatici che esercitano un’attività lavorativa privata:
Documenti per agenti diplomatici che sono cittadini tedeschi o hanno la residenza permanente in Germania
Documenti rilasciati al personale amministrativo e tecnico e relativi familiari: Contrassegnato sul retro dalle lettere VB: Documento protocollare per il personale tecnico e amministrativo straniero:
Documento protocollare per i familiari del personale tecnico e amministrativo straniero che esercitano un’attività lavorativa privata:
Documento protocollare per i membri del personale amministrativo e tecnico che sono cittadini tedeschi o hanno la residenza permanente in Germania:
Documenti rilasciati al personale domestico di servizio e ai relativi familiari: Contrassegnati sul retro dalle lettere DP:
Documenti rilasciati ai collaboratori delle ambasciate assunti in loco e loro familiari: Contrassegnati sul retro dalle lettere OK:
Documenti rilasciati al personale domestico privato: Contrassegnati sul retro dalle lettere PP:
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Documenti destinati ai membri delle rappresentanze diplomatiche:
Documenti per i funzionari consolari che sono cittadini tedeschi o hanno la residenza permanente in Germania:
Documenti rilasciati al personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze consolari di prima categoria: Contrassegnati sul retro dalle lettere «VK»: Documento protocollare per il personale tecnico e amministrativo straniero:
Documento protocollare per i membri del personale tecnico e amministrativo che sono cittadini tedeschi o hanno la residenza permanente in Germania:
Documenti rilasciati al personale domestico di servizio delle rappresentanze consolari di prima categoria: Contrassegnati sul retro dalle lettere DH:
Documenti rilasciati ai familiari dei funzionari consolari, del personale amministrativo, del personale tecnico e del personale domestico di servizio: Contrassegnati sul retro dalle lettere KF:
Documenti rilasciati agli agenti locali delle rappresentanze consolari di prima categoria: Contrassegnati sul retro dalle lettere OK:
Documenti rilasciati al personale domestico privato delle rappresentanze consolari di prima categoria: Contrassegnati sul retro dalle lettere PP:
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Documenti speciali: Documenti speciali rilasciati ai membri del personale di organizzazioni internazionali: Contrassegnati sul retro dalle lettere IO:
NB: ai dirigenti delle organizzazioni internazionali e ai loro familiari viene rilasciato un documento contrassegnato sul retro dalla lettera «D»; al personale domestico privato dei membri delle organizzazioni internazionali viene rilasciato un documento contrassegnato sul retro dalle lettere «PP». Documenti rilasciati ai membri del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 5, del decreto sul soggiorno (Aufenthaltsverordnung): Contrassegnati sul retro dalla lettera «S»:
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Elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all’interno dell’Unione europea Elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico conforme ai requisiti di cui all’articolo 1, lettera b), in combinato disposto con l’allegato della decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un’azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull’Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro. |
Elenco delle precedenti pubblicazioni
GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.
GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.
GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1.
GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.
GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.
GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.
GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 31.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.
GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.
GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.
GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.
GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.
GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 15.
GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.
GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.
GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.
GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.
GU C 108 del 7.4.2011, pag. 7.
GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.
GU C 201 dell’8.7.2011, pag. 1.
GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.
GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.
GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.
GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.
GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.
GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.
GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.
GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.
GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.
GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.
GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.
GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.
GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.
GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.
GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.
GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.
GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.
GU C 297 dell’8.9.2017, pag. 3.
GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.
GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.
GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.
GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.
GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.
GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.
GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.
GU C 345 del 27.9.2018, pag. 5.
GU C 27 del 22.1.2019, pag. 8.
GU C 31 del 25.1.2019, pag. 5.
GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.
GU C 330 del 6.10.2020, pag. 5.
GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.
GU C 140 del 21.4.2021, pag. 2.
GU C 150 del 28.4.2021, pag. 5.
GU C 365 del 10.9.2021, pag. 3.
(1) Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.
(2) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
(3) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(4) Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
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7.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 491/15 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2021/C 491/05)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
«Nocciola Romana»
N. UE: PDO-IT-0573-AM01 – 15 settembre 2020
DOP (X) IGP ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Ecolazio società cooperativa
Piazza san paolo della crice, 6
01038 Soriano del Cimino (VT)
La società cooperativa Ecolazio è legittimata a presentare domanda di modifica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
☐ Denominazione del prodotto
☒ Descrizione del prodotto
☐ Zona geografica
☐ Prova dell’origine
☒ Metodo di produzione
☒ Legame
☒ Etichettatura
☒ Altro [organismo di controllo; disposizioni relative ai prodotti trasformati]
4. Tipo di modifica
☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
5. Modifica (modifiche)
5.1. Descrizione del prodotto:
1.a. Articolo 2 del disciplinare di produzione – comma 1
Il paragrafo:
La denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» designa i frutti prodotti nella zona geografica delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie Corylus avellana cultivar «Tonda Gentile Romana», «Nocchione» e loro eventuali selezioni, le quali siano presenti almeno per l’90 % nell’azienda. Sono ammesse le cultivar «Tonda di Giffoni» e «Barrettona» nella misura massima del 10 %.
è così modificato ed integrato
La denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» designa i frutti prodotti nella zona geografica delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie Corylus avellana cultivar «Tonda Gentile Romana», «Nocchione» e loro eventuali selezioni, le quali siano presenti almeno per l’80 % nell’azienda. Sono ammesse le cultivar «Tonda di Giffoni», «Barrettona» e «Mortarella» nella misura massima del 20 %.
1.b. Punto 3.2 del documento unico:
Il paragrafo:
La «Nocciola Romana» designa i frutti riferibili alla specie Corylus avellana cultivar «Tonda Gentile Romana», «Nocchione» e loro eventuali selezioni che siano presenti almeno per l’90 % nell’azienda. Sono ammesse le cultivar «Tonda di Giffoni» e «Barrettona» nella misura massima del 10 %.
è così modificato ed integrato
La «Nocciola Romana» designa i frutti riferibili alla specie Corylus avellana cultivar «Tonda Gentile Romana», «Nocchione» e loro eventuali selezioni che siano presenti almeno per l’80 % nell’azienda. Sono ammesse le cultivar «Tonda di Giffoni», «Barrettona» e «Mortarella» nella misura massima del 20 %.
È stata ridotta, passando dal 90 all’80 %, la percentuale delle due varietà «Tonda Gentile Romana» e «Nocchione», che rimangono sempre quelle di riferimento e caratterizzanti il prodotto DOP. Viene, di conseguenza, aumentata la percentuale delle varietà complementari inserendo, oltre alle due già presenti, anche la varietà «Mortarella», utilizzate principalmente come «impollinatori». L’incremento percentuale di queste varietà complementari permette di avere a disposizione un maggior numero di piante «impollinatori» così da avere una maggiore possibilità di allegagione del fiore e di conseguenza una maggiore produzione. La presenza di queste varietà complementari, con l’aggiunta anche della «Mortarella» permette di avere, anche, un più ampio spettro di epoche di fioritura, così da coprire l’intero periodo di allegagione delle varietà principali: «Tonda Gentile Romana» e «Nocchione».
2.a. Articolo 2 del disciplinare di produzione – comma 3 e 4:
TONDA GENTILE ROMANA
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— |
Guscio: di medio spessore, di color nocciola, di scarsa lucentezza, con tomentosità diffuse all’apice e numerose striature evidenti. |
|
— |
Seme: medio - piccolo, di forma variabile subsferoidale; di colore molto vicino a quello del guscio; per lo più ricoperto di fibre; con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti; dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio. |
|
— |
Perisperma: di medio spessore non completamente distaccabile alla tostatura; |
NOCCHIONE
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— |
Dimensioni medie della nocciola in guscio: comprese tra 14 e 25 millimetri, |
|
— |
Guscio spesso: di colore nocciola chiaro, striato, poco pubescente, |
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— |
Seme: medio - piccolo, con fibre presenti in misura medio elevata |
Sono così modificati:
TONDA GENTILE ROMANA
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— |
Guscio: di color nocciola, con tomentosità diffuse all’apice e numerose striature evidenti. |
|
— |
Seme: di forma variabile subsferoidale; di colore molto vicino a quello del guscio; per lo più ricoperto di fibre; con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti; dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio. |
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— |
Perisperma: non completamente distaccabile alla tostatura; |
NOCCHIONE
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— |
Dimensioni della nocciola in guscio: comprese tra 14 e 25 millimetri, |
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— |
Guscio spesso: di colore nocciola chiaro, striato, poco pubescente, |
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— |
Seme: con fibre presenti. |
2.b. Punto 3.2 del documento unico:
I paragrafi:
Tonda Gentile Romana: forma della nocciola in guscio: subsferoidale con apice leggermente a punta; dimensioni con calibri variabili da 14 a 25 mm; guscio di medio spessore, di color nocciola, di scarsa lucentezza, con tomentosità diffuse all’apice e numerose striature evidenti; seme medio-piccolo, di forma variabile subsferoidale, di colore simile a quello del guscio, per lo più ricoperto di fibre, superficie corrugata e solcature più o meno evidenti, dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma di medio spessore non completamente distaccabile alla tostatura; tessitura compatta e croccante; sapore ed aroma finissimo e persistente.
Nocchione: forma della nocciola in guscio: sferoidale, subelissoidale; dimensioni comprese tra 14 e 25 mm; guscio spesso: di colore nocciola chiaro, striato, poco pubescente; seme: medio-piccolo, con fibre presenti in misura medio-elevata; perisperma: mediamente staccabile alla torrefazione; sapore ed aroma: finissimo e persistente.
Sono così modificati:
Tonda Gentile Romana: forma della nocciola in guscio: subsferoidale con apice leggermente a punta; dimensioni con calibri variabili da 14 a 25 mm; guscio di color nocciola, con tomentosità diffuse all’apice e numerose striature evidenti; seme di forma variabile subsferoidale, di colore simile a quello del guscio, per lo più ricoperto di fibre, superficie corrugata e solcature più o meno evidenti, dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma non completamente distaccabile alla tostatura; tessitura compatta e croccante; sapore ed aroma finissimo e persistente.
Nocchione: forma della nocciola in guscio: sferoidale, subelissoidale; dimensioni comprese tra 14 e 25 mm; guscio spesso: di colore nocciola chiaro, striato, poco pubescente; seme: con fibre presenti; perisperma: mediamente staccabile alla torrefazione; sapore ed aroma: finissimo e persistente.
Sono stati eliminati termini quali medio, scarso, elevata, piccolo, poiché non oggettivamente misurabili e pertanto ritenuti superflui ai fini della caratterizzazione/descrizione del prodotto.
3. È stato introdotto il seguente paragrafo:
La denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» può presentarsi sotto le seguenti tipologie:
|
— |
nocciola intera in guscio |
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— |
nocciola intera in guscio tostata |
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— |
nocciola sgusciata |
|
— |
nocciola sgusciata tostata e/o pelata |
Sono state specificate le tipologie di prodotto (in guscio, in guscio tostata, sgusciata, sgusciata tostata e/o pelata). Le loro caratteristiche derivano esclusivamente dalla materia prima (nocciola) che può essere sottoposta esclusivamente a procedimenti fisici e/o meccanici (essiccazione, tostatura, pelatura) che non alterano le peculiarità del prodotto quali croccantezza, tessitura compatta e senza vuoti interni. La necessità di esplicitare queste tipologie di prodotto deriva dalla richiesta del mercato e dei suoi consumatori nell’avere a disposizione un più ampio portafoglio di prodotti a marchio DOP. Si fa presente che queste tipologie di prodotto sono realizzate nell’areale di produzione della DOP da oltre 30 anni, ma senza poter usufruire della protezione del nome «Nocciola Romana» perché non esplicitamente comprese nel disciplinare.
La modifica si applica anche al punto 3.2 del documento unico.
4. La seguente frase del disciplinare:
Le nocciole devono essere esenti da qualsiasi odore e sapore estraneo a quello tipico della nocciola fresca.
è così modificata:
Le nocciole devono essere esenti da qualsiasi odore e sapore estraneo a quello tipico della nocciola fresca o tostata.
La frase è stata allineata alla modifica n. 3.
5. È stato introdotto il seguente paragrafo:
Fermo restando le caratteristiche merceologiche sopra descritte, possono essere utilizzate, esclusivamente per la trasformazione, e fregiarsi della DOP «Nocciola Romana», le nocciole con dimensioni diverse rispetto alle tipologie di frutti di cui sopra. Tali frutti non possono essere destinati al consumatore finale.
La modifica consente alle nocciole, con dimensioni differenti rispetto a quanto previsto dalle singole cultivar, destinate esclusivamente alla trasformazione, di fregiarsi della denominazione «Nocciola Romana» DOP.
La modifica si applica anche al punto 3.2 del documento unico.
5.2. Metodo di ottenimento
Articolo 5 del disciplinare di produzione:
6. Il paragrafo:
I sesti d’impianto e le forme d’allevamento devono essere quelli generalmente in uso e, in ogni modo, riconducibili alla coltivazione a «cespuglio», «vaso cespugliato» e «monocaule», con variazione compresa tra le 150 piante, nei vecchi impianti, e le 650 piante per ettaro, nei nuovi impianti.
è così modificato:
I sesti d’impianto e le forme d’allevamento devono essere quelli generalmente in uso e, in ogni modo, riconducibili alla coltivazione a «cespuglio», «vaso cespugliato» e «monocaule». Negli impianti la densità di piante per ettaro è compresa tra 150 e 650; nei nuovi impianti può arrivare fino a 800 piante per ettaro.
È stato dettagliato per i vecchi impianti l’intervallo relativo al numero di piante per ettaro (da 150 a 650). Per i nuovi impianti il numero massimo delle 800 piante per ettaro deriva dall’impiego di sesti di investimento più fitti, purché rispettosi dei limiti di resa/ettaro indicati nel disciplinare.
7. Il paragrafo:
Lo stoccaggio della «Nocciola Romana» deve essere effettuato in locali ben areati (finestre o areatori) nei quali è garantita la conservazione del prodotto con una umidità non superiore al 6 %.
È così modificato:
Lo stoccaggio della «Nocciola Romana» deve essere effettuato in locali idonei nei quali deve essere garantita correttamente la conservazione. Il prodotto, una volta sgusciato, deve avere un’umidità non superiore al 6 % (tolleranza massima del 10 %).
È stato precisato che lo stoccaggio del prodotto deve avvenire in locali «idonei», non più associato al solo utilizzo, oramai obsoleto, di «finestre» o «areatori» come era in passato, permettendo, così, l’impiego di strutture più moderne (celle automatizzate, ecc) che permettono anche un controllo puntuale su temperatura ed umidità.
È stato precisato che il valore dell’umidità è riferito al prodotto sgusciato; l’inserimento della tolleranza di +/- 10 % rispetto al valore 6 % è dovuto al range di tolleranza strumentale all’atto del rilevamento, che risente delle condizioni ambientali esterne.
8. Il paragrafo:
Le operazioni di stoccaggio, sgusciatura, cernita e calibratura delle nocciole dovranno essere effettuate in condizioni sanitarie corrette.
È così modificato:
Le operazioni di sgusciatura, cernita, calibratura, essiccazione, tostatura e pelatura delle nocciole dovranno essere effettuate anch’esse in condizioni sanitarie corrette.
Vengono elencate tutte le operazioni oltre a quelle già previste attualmente (essiccazione, tostatura, pelatura) che devono essere svolte in condizioni sanitarie corrette.
9. Il paragrafo:
Per evitare lo scadimento qualitativo del prodotto, la sgusciatura, la cernita, la calibratura o la sola calibratura nel caso di vendita in guscio, devono avvenire entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello di raccolta.
È così modificato:
Per evitare lo scadimento qualitativo del prodotto, la sgusciatura, la cernita, la calibratura, l’essiccazione, o la sola calibratura nel caso di vendita in guscio, devono avvenire, nell’area geografica di cui all’art. 3, entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello di raccolta.
Si chiede di vincolare le operazioni di essiccazione, necessarie per la conservazione del prodotto e per evitare lo scadimento qualitativo del prodotto, all’interno dell’areale di cui all’art. 3 del disciplinare di produzione ponendo per questa operazione lo stesso termine delle altre operazioni, fissato al 31 agosto dell’anno successivo alla raccolta.
10. Il punto 3.4 del documento unico:
Le operazioni di raccolta, stoccaggio, cernita e calibratura devono avvenire nell’ambito della zona di produzione.
è così allineato ai contenuti della modifica n. 9:
Le operazioni di sgusciatura, cernita, calibratura, essiccazione devono avvenire nell’ambito della zona di produzione.
5.3. Legame
11. La seguente frase dell’art. 6 del disciplinare di produzione
Le caratteristiche particolari di questo prodotto cioè la croccantezza e la tessitura compatta senza vuoti interni che si mantengono inalterati sia allo stato fresco, che conservato sono strettamente legati ai fattori ambientali che caratterizzano la zona di produzione, infatti le varietà di nocciolo si adattano bene alle condizioni pedologiche dell’areale di cui all’art.3.
è così modificata:
Le caratteristiche particolari di questo prodotto cioè la croccantezza e la tessitura compatta senza vuoti interni che si mantengono inalterati sia allo stato fresco, tostato e/o pelato che conservato sono strettamente legati ai fattori ambientali che caratterizzano la zona di produzione, infatti le varietà di nocciolo si adattano bene alle condizioni pedologiche dell’areale di cui all’art.3.
E
la seguente frase del punto 5.2 del documento unico:
Alla masticazione, infatti, queste nocciole, così croccanti si fratturano al primo morso senza cedevolezza mantenendo questa peculiarità sia allo stato fresco che a quello conservato.
è così modificata
Alla masticazione, infatti, queste nocciole, così croccanti si fratturano al primo morso senza cedevolezza mantenendo questa peculiarità sia allo stato fresco, tostato e/o pelato, che a quello conservato.
La modifica allinea il disciplinare di produzione e il documento unico alla modifica di cui al punto 3.
5.4. Etichettatura
Articolo 8 del disciplinare di produzione:
12. Il seguente paragrafo:
L’immissione al consumo della Nocciola Romana e il condizionamento del prodotto devono avvenire secondo le seguenti modalità:
|
a) |
per il prodotto in guscio: in sacchi o in confezioni di Juta e rafia adatti ai vari livelli di commercializzazione del peso di grammi:25-50-250-500 e chilogrammi: 1-5-10-25-50-500-800-1 000. |
|
b) |
per il prodotto sgusciato in confezioni o contenitori di Juta, rafia, buste combivac, buste combivac alu e cartoni idonei ad uso alimentare del peso di grammi: 10-15-20-25-50-100-150-250-500 e chilogrammi: 1-2-4-5-10-25-50-500-800-1 000. |
È così modificato:
L’immissione al consumo della Nocciola Romana e il condizionamento del prodotto devono avvenire secondo le seguenti modalità:
|
a) |
per il prodotto in guscio, anche tostato: in sacchi di tessuto o altro materiale o contenitore idoneo ad uso alimentare; |
|
b) |
per il prodotto sgusciato anche tostato e/o pelato: in confezioni idonee ad uso alimentare. |
La modifica prevede la soppressione dei pesi e dei materiali previsti per le confezioni e l’integrazione con l’aggiunta delle tipologie di nocciola tostata e pelata.
La richiesta del mercato è molto variabile sia per quanto riguarda il peso sia il materiale di cui le confezioni sono costituite; al fine di mantenere il giusto grado di concorrenzialità del prodotto DOP Nocciola Romana è stato ritenuto utile lasciare agli operatori la facoltà di scegliere la modalità di confezionamento che meglio soddisfa le esigenze del mercato.
La modifica si applica anche al punto 3.5 del documento unico.
13. La seguente frase:
Su di essi dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «NOCCIOLA ROMANA» e «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», oltre agli estremi necessari all’individuazione della Ragione Sociale e dell’indirizzo del confezionatore, dell’annata di produzione delle nocciole contenute, del peso lordo e netto all’origine e il logo.
È così modificata:
Su di essi dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «NOCCIOLA ROMANA» e «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA» o l’acronimo «DOP», oltre agli estremi necessari all’individuazione della Ragione Sociale e dell’indirizzo del confezionatore, dell’annata di produzione delle nocciole contenute, del peso lordo e netto all’origine e il logo.
È stato chiarito di riportare il simbolo dell’Unione e di poter indicare come alternativa all’indicazione «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA» il suo acronimo DOP.
La modifica è recepita anche al punto 3.6 del documento unico.
14. L’articolo è integrato con il seguente paragrafo:
Solo nella fase di trasferimento diretto dal produttore agricolo o dal centro di raccolta di organismi cooperativi di produttori agricoli al primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento, le nocciole designabili con la denominazione d’origine protetta «Nocciola Romana» possono essere commercializzate allo stato sfuso in idonei contenitori.
È stato specificato che il prodotto DOP può essere venduto tra operatori della filiera, ma non al consumatore finale, allo stato sfuso, così da agevolare gli scambi commerciali tracciati. La modifica si applica anche al punto 3.5 del documento unico.
15. L’articolo è integrato con il seguente paragrafo:
Le nocciole destinate esclusivamente alla trasformazione possono essere vendute «alla rinfusa» in idonei contenitori. Possono altresì essere consegnate alla rinfusa direttamente su cassoni di mezzi di trasporto dedicati con l’assoluto divieto di presenza di altri frutti che non siano Nocciola Romana DOP, in questo caso i documenti di trasporto devono indicare la dicitura: «Nocciola Romana DOP destinata alla trasformazione» e specificare: varietà, calibro, lotto.
È stato dettagliato il modo di vendita delle nocciole destinate esclusivamente alla trasformazione. La modifica è recepita anche al punto 3.6 del documento unico.
5.5. Altro
Organismo di controllo
16. Si è provveduto ad inserire i riferimenti dell’organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione, come previsto dall’art. 7, paragrafo 1, lettera g) del reg. (UE) n. 1151/2021.
Disposizioni concernenti i prodotti trasformati
17. Il seguente testo dell’art. 9 del disciplinare di produzione e del punto 3.7 del documento unico:
I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP «Nocciola Romana» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione senza l’apposizione del logo comunitario a condizioni che:
|
— |
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; |
|
— |
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dal Consorzio di Tutela della DOP Nocciola Romana incaricato alla tutela dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della normativa nazionale (articolo 14 della legge n. 526/99 e decreto legislativo n. 297/2004). |
Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all’attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.
è stato soppresso
Si è ritenuto opportuno eliminare l’intero testo concernente disposizioni sui prodotti trasformati in quanto non pertinente ai contenuti del disciplinare di produzione definiti dall’art. 7, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1151/2012. Per l’utilizzo come ingrediente della Nocciola Romana DOP in altri prodotti si fa riferimento alla Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) (2010/C 341/03) e alle linee guida ministeriali.
DOCUMENTO UNICO
«Nocciola Romana»
N. UE: PDO-IT-0573-AM01 – 15 settembre 2020
DOP (X) IGP ( )
1. Denominazione (denominazioni)
«Nocciola Romana»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La «Nocciola Romana» designa i frutti riferibili alla specie Corylus avellana cultivar «Tonda Gentile Romana», «Nocchione» e loro eventuali selezioni, che siano presenti almeno per l’80 % nell’azienda. Sono ammesse le cultivar «Tonda di Giffoni», «Barrettona» e «Mortarella» nella misura massima del 20 %.
La «Nocciola Romana» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tonda Gentile Romana: forma della nocciola in guscio: subsferoidale con apice leggermente a punta; dimensioni con calibri variabili da 14 a 25 mm; guscio di color nocciola, con tomentosità diffuse all’apice e numerose striature evidenti; seme di forma variabile subsferoidale, di colore simile a quello del guscio, per lo più ricoperto di fibre, superficie corrugata e solcature più o meno evidenti, dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma non completamente distaccabile alla tostatura; tessitura compatta e croccante; sapore ed aroma finissimo e persistente.
Nocchione: forma della nocciola in guscio: sferoidale, subelissoidale; dimensioni comprese tra 14 e 25 mm; guscio spesso: di colore nocciola chiaro, striato, poco pubescente; seme: con fibre presenti; perisperma: mediamente staccabile alla torrefazione; sapore ed aroma: finissimo e persistente.
In entrambi i casi la resa alla sgusciatura è compresa tra il 28 e il 50 %.
La denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» può presentarsi sotto le seguenti forme:
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— |
nocciola intera in guscio |
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nocciola intera in guscio tostata |
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nocciola sgusciata |
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— |
nocciola sgusciata tostata e/o pelata |
Le nocciole devono essere esenti da odore e sapore di olio rancido, di muffa e di erbaceo. Alla masticazione si devono presentare croccanti, ossia devono fratturarsi al primo morso senza cedevolezza, e devono avere tessitura compatta, senza vuoti interni. Queste caratteristiche devono essere possedute anche dalle nocciole conservate.
Fermo restando le caratteristiche merceologiche sopra descritte, possono essere utilizzate, esclusivamente per la trasformazione, e fregiarsi della DOP «Nocciola Romana», le nocciole con dimensioni diverse rispetto alle tipologie di frutti di cui sopra. Tali frutti non possono essere destinati al consumatore finale.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Le operazioni di sgusciatura, cernita, calibratura, essiccazione devono avvenire nell’ambito della zona di produzione.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
L’immissione al consumo della Nocciola Romana e il condizionamento del prodotto devono avvenire secondo le seguenti modalità:
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a) |
per il prodotto in guscio, anche tostato: in sacchi di tessuto o altro materiale o contenitore idoneo ad uso alimentare; |
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b) |
per il prodotto sgusciato anche tostato e/o pelato: in confezioni idonee ad uso alimentare. |
Solo nella fase di trasferimento diretto dal produttore agricolo o dal centro di raccolta di organismi cooperativi di produttori agricoli al primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento, le nocciole designabili con la denominazione d’origine protetta «Nocciola Romana» possono essere commercializzate allo stato sfuso in idonei contenitori.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Le confezioni, i contenitori e i sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
Su di essi dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «NOCCIOLA ROMANA» e «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA» o l’acronimo «DOP», oltre agli estremi necessari all’individuazione della Ragione Sociale e dell’indirizzo del confezionatore, dell’annata di produzione delle nocciole contenute, del peso lordo e netto all’origine e il logo. Non sarà consentito utilizzare qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva. Le nocciole destinate esclusivamente alla trasformazione possono essere vendute «alla rinfusa» in idonei contenitori. Possono altresì essere consegnate alla rinfusa direttamente su cassoni di mezzi di trasporto dedicati con l’assoluto divieto di presenza di altri frutti che non siano Nocciola Romana DOP, in questo caso i documenti di trasporto devono indicare la dicitura: «Nocciola Romana DOP destinata alla trasformazione» e specificare: varietà, calibro, lotto.
Il logo della denominazione, avente forma circolare, presenta le seguenti caratteristiche: fondo di colore avana giallino con bordo marrone con in alto a semicerchio la scritta di colore nero «Nocciola Romana» e in basso a semicerchio la scritta «Denominazione Origine Protetta» di colore nero con tre foglie disposte a ventaglio con la punta in alto di colore verde con bordo nero, sulle quali poggia una nocciola con bordo nero e colore marrone, il fondo della nocciola è di colore marrone chiaro e al centro della nocciola il disegno del palazzo dei papi di Viterbo di colore avana giallino.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione di raccolta, di stoccaggio, di sgusciatura, cernita e calibratura della «Nocciola Romana» è compresa nei sottoelencati comuni delle province di Viterbo e Roma:
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a) |
nella Provincia di Viterbo: Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant’Elia, Civita Castellana; Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Vitorchiano, Viterbo; |
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b) |
nella provincia di Roma: Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Rignano Flaminio, Sant’Oreste, Trevignano. |
5. Legame con la zona geografica
La zona di produzione della «Nocciola Romana» è caratterizzata da una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del nocciolo, in quanto il suolo dei monti Cimini e monti Sabatini è caratterizzato da formazioni vulcaniche, con tufi terrosi ricchi di sostanze essenziali, da lave leucitiche, rachitiche, con depositi clastici eterogenei. I terreni sono profondi, leggeri, carenti in calcio e fosforo ma ricchi di potassio e microelementi; la reazione è di norma acida e/o sub acida. Per quanto riguarda le condizioni climatiche i livelli termici della zona di cui all’articolo 3, presentano valori medi di temperature minime di 4-6 °C e di medie delle temperature massime di 22-23 °C, con precipitazioni annuali pari a 900-1 200 mm di pioggia. La mitezza dell’inverno assume particolare rilevanza in quanto il nocciolo, nei mesi di gennaio-febbraio, attraversa la delicata fase della fioritura.
Le caratteristiche particolari che fanno della «Nocciola Romana» un prodotto unico e speciale nel suo genere sono la croccantezza e la tessitura compatta senza vuoti interni. Alla masticazione, infatti, queste nocciole, così croccanti si fratturano al primo morso senza cedevolezza mantenendo questa peculiarità sia allo stato fresco, tostato e/o pelato, che a quello conservato.
Le caratteristiche della «Nocciola Romana» sono strettamente legate all’ambiente geografico di produzione.
Questa specie predilige infatti terreni tendenzialmente sciolti a reazione neutro-acida con contenuto in calcare attivo inferiore all’8 % una temperatura media annua tra i 10 e 16 °C ed una precipitazione annua superiore agli 800 mm, tutti fattori ambientali perciò che sono presenti nella zona di produzione della «Nocciola Romana».
In particolare tra le componenti naturali è innegabile l’importanza di quelle podologiche, soprattutto in riferimento alla composizione mineralogica. L’origine vulcanica dei terreni, ricchi di potassio e microelementi incidono fortemente sulle componenti qualitative ed organolettiche del frutto e quindi sulla croccantezza dello stesso.
Le tecniche di produzione e conservazione contribuiscono anch’esse a determinare la qualità di questo prodotto agricolo. Queste si sono evolute nel corso degli anni dando maggiore importanza agli aspetti qualitativi del frutto rispetto a quelli quantitativi. Le tecniche di produzione oggi adottate rispettano i principi della difesa integrata e mirano alla produzione di un frutto con minime alterazioni legate ad attacchi parassitari oltre che sicuro da un punto di vista alimentare per l’assenza di residui e tossine naturali.
Anche la tecnica di raccolta ha subito una evoluzione cercando di non rendere inutili gli sforzi eseguiti durante tutto il ciclo produttivo.
È da evidenziare che la nocciola viene raccolta a terra e quindi una permanenza prolungata sul suolo può compromettere totalmente le caratteristiche di salubrità; negli ultimi anni un notevole sforzo è stato compiuto dai produttori per ridurre al minimo tale permanenza con l’adozione di tecniche che prevedono più passaggi sul suolo.
Anche sulle tecniche di primo trattamento e conservazione si è assistito ad una evoluzione continua dei sistemi. Si è passato dall’essiccazione del prodotto utilizzando il calore solare, tanto che non era raro vedere ampie distese di nocciole sulle aie e sulle piazze ad asciugare, all’utilizzo di essiccatoi aziendali e/o cooperativi con il riutilizzo dei gusci come combustibile e alla conservazione del prodotto all’interno di magazzini e/o silos a temperatura controllata o in celle per il prodotto sgusciato. La coltura del nocciolo nella zona geografica delimitata risale sin dal «[…] 1412 circa, mentre prima esisteva come pianta arbustiva da sottobosco e che tuttora lo troviamo in tale stato nei boschi specialmente di castagno» (Martinelli in Carbognano illustra). Nel 1513 pare che il consumo di «Nocchie» rallegrasse la mensa del Papa Leone X (Storia del Carnevale Romano, Clementi). Nel catasto del 1870 risultano già censiti in quell’anno, a Caprarola, alcune decine di ettari di noccioleto, sotto la dizione di «Bosco di Nocchie». Nel 1946 la superficie investita a nocciolo era di 2 463 ha in coltura specializzata e 1 300 in coltura promiscua. Oggi la superficie investita a nocciolo supera i 16 000 ettari e coinvolge oltre 3 500 operatori.
Nell’arco di questi secoli il paziente, tenace e competente lavoro dell’uomo ha svolto un ruolo importante nel mantenimento della tradizione di questa coltura, lo dimostrano anche numerose sagre paesane che si svolgono ogni anno ed i numerosi piatti che vengono realizzati tradizionalmente con la nocciola, quali: spezzatino di coniglio in umido, i tozzetti, i cazzotti, le ciambelle, gli ossetti da morto, i mostaccioli, gli amaretti, i brutti-buoni, i duri-morbidi, le meringhe, i crucchi di Vignanello, le morette. Tutto quanto sopra detto dimostra la tradizionalità e l’importanza che questa coltura riveste nell’economia locale.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».