ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 483

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
1 dicembre 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 483/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10492 — SILVER LAKE / CVC / SPHINX / RAC JV) ( 1 )

1

2021/C 483/02

Avvio di procedura (Caso M.10319 — Greiner/Recticel) ( 1 )

2

2021/C 483/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10407 — AIP / ALVANCE DUNKERQUE TARGET BUSINESS) ( 1 )

3

2021/C 483/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10500 — PSPIB / ADIC / LOCAL) ( 1 )

4

2021/C 483/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9971 — P27 NPP / BANKGIROT) ( 1 )

5

2021/C 483/06

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10508 — HUTCHISON 3 INDONESIA / INDOSAT) ( 1 )

6

2021/C 483/07

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10287 — PROXIMUS / BESIX / SL / i.LECO) ( 1 )

7


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 483/08

Tassi di cambio dell’euro — 30 novembre 2021

8

2021/C 483/09

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione dell’8 marzo 2021 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.9820 — Danfoss/Eaton Hydraulics — Relatore: Malta ( 1 )

9

2021/C 483/10

Relazione finale della consigliera-auditrice — Caso M.9820 — Danfoss/Eaton Hydraulics ( 1 )

11

2021/C 483/11

Sintesi della decisione della Commissione del 18 marzo 2021 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.9820 — DANFOSS / EATON HYDRAULICS) (notificata con C(2021) 1697)  ( 1 )

13

 

Mediatore europeo

2021/C 483/12

Relazione annuale del 2020

18

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2021/C 483/13

Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

19


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2021/C 483/14

Avviso di riapertura dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari dell’Egitto

29

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 483/15

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10549 — ARDIAN FRANCE / RG SAFETY) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

37


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 483/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10492 — SILVER LAKE / CVC / SPHINX / RAC JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 483/01)

Il 24 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10492. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.12.2021   

IT

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C 483/2


Avvio di procedura

(Caso M.10319 — Greiner/Recticel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 483/02)

Il 24 novembre 2021 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L’avvio di procedura comporta l’apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1).

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.10319 — Greiner/Recticel, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


1.12.2021   

IT

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C 483/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10407 — AIP / ALVANCE DUNKERQUE TARGET BUSINESS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 483/03)

Il 23 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10407. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.12.2021   

IT

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C 483/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10500 — PSPIB / ADIC / LOCAL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 483/04)

Il 8 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10500. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.12.2021   

IT

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C 483/5


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9971 — P27 NPP / BANKGIROT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 483/05)

Il 8 luglio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M9971. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.12.2021   

IT

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C 483/6


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10508 — HUTCHISON 3 INDONESIA / INDOSAT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 483/06)

Il 4 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10508. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.12.2021   

IT

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C 483/7


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10287 — PROXIMUS / BESIX / SL / i.LECO)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 483/07)

Il 7 settembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10287. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 483/8


Tassi di cambio dell’euro (1)

30 novembre 2021

(2021/C 483/08)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1363

JPY

yen giapponesi

128,20

DKK

corone danesi

7,4368

GBP

sterline inglesi

0,85173

SEK

corone svedesi

10,2860

CHF

franchi svizzeri

1,0430

ISK

corone islandesi

147,00

NOK

corone norvegesi

10,2795

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,526

HUF

fiorini ungheresi

365,68

PLN

zloty polacchi

4,6639

RON

leu rumeni

4,9510

TRY

lire turche

14,9342

AUD

dollari australiani

1,5898

CAD

dollari canadesi

1,4518

HKD

dollari di Hong Kong

8,8601

NZD

dollari neozelandesi

1,6644

SGD

dollari di Singapore

1,5521

KRW

won sudcoreani

1 350,29

ZAR

rand sudafricani

18,2269

CNY

renminbi Yuan cinese

7,2395

HRK

kuna croata

7,5315

IDR

rupia indonesiana

16 277,55

MYR

ringgit malese

4,7753

PHP

peso filippino

57,271

RUB

rublo russo

84,6123

THB

baht thailandese

38,282

BRL

real brasiliano

6,3762

MXN

peso messicano

24,5059

INR

rupia indiana

85,3274


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 483/9


Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione dell’8 marzo 2021 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.9820 — Danfoss/Eaton Hydraulics

Relatore: Malta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 483/09)

Operazione

1.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

Dimensione UE

2.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione abbia una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercati dei prodotti

3.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la definizione fornita dalla Commissione per il mercato rilevante del prodotto relativamente alle unità di guida idrauliche.

4.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la definizione fornita dalla Commissione per il mercato rilevante del prodotto relativamente alle valvole di sterzo elettroidrauliche.

5.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la definizione fornita dalla Commissione per il mercato rilevante del prodotto relativamente ai motori orbitali.

6.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la definizione fornita dalla Commissione per il mercato rilevante del prodotto relativamente alle pompe.

Mercati geografici

7.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la definizione fornita dalla Commissione secondo cui il mercato geografico rilevante dei prodotti relativamente alle unità di guida idrauliche, alle valvole di sterzo elettroidrauliche, ai motori orbitali e alle pompe ha una portata coincidente con l’intero SEE.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

8.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva sui mercati del SEE per quanto riguarda le unità di guida idrauliche, in particolare perché creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante.

9.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva sui mercati del SEE per quanto riguarda le valvole di sterzo elettroidrauliche, in particolare perché creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante.

10.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva sui mercati del SEE per quanto riguarda i motori orbitali, in particolare perché creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante.

11.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione notificata non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva per quanto riguarda le pompe per applicazioni mobili e qualunque possibile sottocategoria delle stesse.

12.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione notificata non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva per quanto riguarda gli effetti di conglomerato.

Impegni

13.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi siano idonei e sufficienti a eliminare gli ostacoli significativi alla concorrenza effettiva per quanto riguarda i mercati delle unità di guida idrauliche, delle valvole di sterzo elettroidrauliche e dei motori orbitali nel SEE.

Compatibilità con il mercato interno

14.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione modificata con gli impegni definitivi dovrebbe pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e il funzionamento dell’accordo SEE.


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 483/11


Relazione finale della consigliera-auditrice (1)

Caso M.9820 — Danfoss/Eaton Hydraulics

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 483/10)

1.   

In data 17 agosto 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), operazione tramite la quale Danfoss A/S («Danfoss») intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Eaton Hydraulics («Eaton») (3) mediante acquisto di partecipazioni nel capitale e di elementi del patrimonio («l’operazione proposta»). Danfoss e Eaton sono denominate congiuntamente «le parti».

2.   

Il 21 settembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

3.   

Il 12 ottobre 2020, in seguito a una richiesta formale di Danfoss del 9 ottobre 2020, la Commissione ha prorogato di dieci giorni il termine stabilito all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni per l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni per quanto riguarda l’operazione proposta, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento.

4.   

Il 27 novembre 2020, su richiesta di Danfoss, la Commissione ha deciso di prorogare complessivamente di cinque giorni lavorativi il termine per l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni.

5.   

L’8 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni. Il 9 dicembre 2020 (4) la comunicazione delle obiezioni è stata formalmente notificata a Danfoss, alla quale è stato concesso fino al 22 dicembre 2020 per presentare le proprie osservazioni. L’11 dicembre 2020 Eaton ha ricevuto da Danfoss una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni, sulla base della quale ha potuto presentare osservazioni scritte ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione sulle concentrazioni.

6.   

L’8 dicembre 2020 Danfoss ha ottenuto l’accesso ai documenti accessibili contenuti nel fascicolo della Commissione mediante la consegna di un CD. Inoltre, dall’8 al 22 dicembre 2020 i dati pertinenti del fascicolo riservato della Commissione sono stati messi a disposizione di Danfoss in una sala dati. Il 20 gennaio e il 17 febbraio 2021 è stato concesso un ulteriore accesso al fascicolo, relativamente ai documenti che sono stati aggiunti successivamente allo stesso. La consigliera-auditrice non ha ricevuto alcuna denuncia o richiesta dalle parti in merito all’accesso al fascicolo.

7.   

Il 22 dicembre 2020 le parti hanno presentato le loro osservazioni scritte consolidate in merito alla comunicazione delle obiezioni. Le parti non hanno richiesto un’audizione formale.

8.   

Tra il 17 dicembre 2020 e il 13 gennaio 2021 la consigliera-auditrice ha ammesso come terzi interessati nel caso di specie due imprese che hanno dimostrato un interesse sufficiente ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni. Tali imprese hanno ricevuto una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni e un termine entro il quale presentare osservazioni.

9.   

Il 15 e il 18 gennaio 2021 Danfoss ha presentato impegni iniziali a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni al fine di rendere l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE.

10.   

Il 20 gennaio 2021 la Commissione ha inviato a Danfoss una lettera di esposizione dei fatti nella quale informava Danfoss in merito a elementi fattuali aggiuntivi (alcuni dei quali erano già contenuti nel fascicolo al momento della comunicazione delle obiezioni, mentre altri erano stati ottenuti dalla Commissione solo dopo l’adozione di tale comunicazione) che la Commissione considerava potenzialmente pertinenti per la valutazione definitiva del caso. Danfoss ha risposto alla lettera di esposizione dei fatti il 3 febbraio 2021.

11.   

Il 21 gennaio 2021, di concerto con Danfoss, la Commissione ha deciso di prorogare di cinque giorni lavorativi il termine per l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni.

12.   

Il 28 gennaio 2021 Danfoss ha presentato impegni riveduti a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni al fine di rendere l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (gli «impegni riveduti»). Il 1o febbraio 2021 la Commissione ha avviato un’indagine di mercato in merito agli impegni riveduti.

13.   

Il 15 febbraio 2021, avendo ricevuto un riscontro dalla Commissione in merito agli impegni riveduti, Danfoss ha presentato un insieme modificato di impegni (gli «impegni definitivi»).

14.   

Il progetto di decisione dichiara l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, fatto salvo il pieno rispetto degli impegni definitivi.

15.   

Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, la consigliera-auditrice conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

16.   

Alla luce di quanto sopra, la consigliera-auditrice ritiene che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato nel procedimento in oggetto.

Bruxelles, 8 marzo 2021

Dorothe DALHEIMER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («regolamento sulle concentrazioni»).

(3)  Eaton è un’azienda del gruppo Eaton che comprende (i) le quote di Eaton Hydraulics LLC nonché (ii) diverse altre entità appartenenti alla divisione idraulica del gruppo Eaton e determinate attività del gruppo Eaton, escluse le divisioni aziendali dedicate alle impugnature per mazze da golf e ai sistemi di filtraggio.

(4)  L’8 dicembre 2020 è stata inviata agli avvocati di Danfoss una copia (informale) della comunicazione delle obiezioni contenente informazioni preliminari e la relativa lettera di accompagnamento.


1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 483/13


SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2021

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.9820 — DANFOSS / EATON HYDRAULICS)

(notificata con C(2021) 1697)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 483/11)

Il 18 marzo 2021 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede del caso è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

1.   LE PARTI

(1)

Danfoss A/S («Danfoss» o «parte notificante», Danimarca) è un produttore mondiale di componenti e tecnologie ingegneristiche per la refrigerazione, la climatizzazione, il riscaldamento, il controllo del motore e l’idraulica delle macchine mobili non stradali.

(2)

Eaton Hydraulics («Eaton», Irlanda) comprende il settore idraulico di Eaton Corporation plc (ed esclude le divisioni che si occupano di impugnature per mazze da golf e sistemi di filtraggio). Comprende due divisioni aziendali, i) trasporto di fluidi e ii) controllo della potenza e del movimento, la cui attività consiste, in entrambi i casi, nella fornitura di componenti e sistemi idraulici per attrezzature industriali e mobili. Eaton è una società irlandese ad azionariato diffuso.

2.   L’OPERAZIONE

(3)

In data 17 agosto 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il «regolamento sulle concentrazioni»), operazione tramite la quale Danfoss intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Eaton mediante acquisto di partecipazioni nel capitale e di elementi del patrimonio (di seguito «l’operazione»). Danfoss e Eaton sono denominate «le parti». L’entità risultante dall’operazione è designata di seguito come «l’entità derivante dalla concentrazione».

3.   DIMENSIONE UE

(4)

Il fatturato totale realizzato a livello mondiale dalle parti è superiore a 5 000 milioni di EUR. Ognuna delle parti realizza nell’Unione un fatturato totale superiore a 250 milioni di EUR e nessuna di esse realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale nell’Unione all’interno di un solo e medesimo Stato membro.

(5)

Di conseguenza l’operazione ha una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

4.   PROCEDIMENTO

(6)

Con decisione del 21 settembre 2020, la Commissione ha constatato che l’operazione proposta sollevava seri motivi di preoccupazione quanto alla sua compatibilità con il mercato interno e ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni («la decisione di avvio del procedimento»).

(7)

La conseguente indagine approfondita non ha permesso di fugare i motivi di preoccupazione in materia di concorrenza individuati in via preliminare. L’8 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni nella quale ha concluso in via preliminare che l’operazione avrebbe ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno per quanto riguarda la fornitura di unità di guida idrauliche, valvole di sterzo elettroidrauliche e motori orbitali nel SEE ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni, a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione di mercato dominante nei mercati pertinenti.

(8)

Il 28 gennaio 2021 la parte notificante ha presentato una serie di impegni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni per affrontare i motivi di preoccupazione in materia di concorrenza individuati nella comunicazione delle obiezioni. Il 15 febbraio 2021 la parte notificante ha presentato impegni riveduti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni per affrontare i motivi di preoccupazione in materia di concorrenza individuati nella comunicazione delle obiezioni («impegni definitivi»).

5.   SINTESI

(9)

La Commissione ha osservato che già prima dell’operazione Danfoss disponeva di una cospicua quota di mercato nei settori delle unità di guida idrauliche, delle valvole di sterzo elettroidrauliche e dei motori orbitali venduti nel mercato SEE (unità di guida idrauliche: [60-70] %, valvole di guida elettroidrauliche: [50-60] % e motori orbitali: [40-50] %). Dopo l’operazione tale quota sarebbe ulteriormente aumentata, superando ampiamente il 60 % o avvicinandosi addirittura all’80 % (unità di guida idrauliche: [70-80] %, valvole di guida elettroidrauliche: [60-70] % e motori orbitali: [60-70] %).

(10)

Per quanto riguarda la concentrazione di mercato, per tutti e tre i mercati interessati l’operazione avrebbe portato il valore dell’indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) ben oltre 2 000 e avrebbe condotto a un aumento dello HHI molto superiore a 150 o superiore a qualunque altro valore soglia definito negli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali.

(11)

L’indagine di mercato svolta nella fase II ha evidenziato che i) le parti sono in stretta concorrenza tra di loro, ii) per i clienti è molto complicato cambiare fornitori, iii) i concorrenti non esercitano una pressione sufficiente sul potere di mercato delle parti, iv) vi è una concorrenza limitata per quanto riguarda le tecnologie, v) il potere di contrattazione degli acquirenti non eviterebbe gli aumenti dei prezzi e vi) gli ostacoli all’ingresso sul mercato sono elevati.

(12)

Dall’indagine di mercato è emerso che gli impegni definitivi presentati dalla parte notificante rispondono ai motivi di preoccupazione della Commissione: sono di natura strutturale ed eliminano l’intera sovrapposizione nei settori delle unità di guida idrauliche, delle valvole di sterzo elettroidrauliche e dei motori orbitali nel SEE. Le attività da cedere consistono in tre impianti di produzione che hanno un’impronta significativa nel SEE e negli Stati Uniti, offrono l’intera gamma di unità di guida idrauliche, valvole di sterzo elettroidrauliche e motori orbitali e possono contare su un numero di vendite nel SEE che supera quello che Eaton registrava prima dell’operazione in tutti e tre i mercati. I risultati dell’indagine di mercato, in particolare i clienti intervistati, confermano tali dati.

(13)

Le attività da cedere saranno inoltre redditizie e in grado di competere in maniera efficace in tutti e tre i mercati dei prodotti. I prodotti delle attività da cedere sono ben noti sul mercato e i siti di produzione da cedere sono in gran parte autosufficienti e hanno il potenziale per crescere. L’aggiunta delle unità di guida idrauliche e dei motori orbitali di Eaton aumenterà ulteriormente la competitività delle attività da cedere. Le salvaguardie previste negli impegni presentati dalla parte notificante mitigano, per quanto possibile, i rischi legati al trasferimento delle linee di produzione, alla replica di determinate fasi produttive e al trasferimento dei contratti con i clienti.

(14)

È stata pertanto adottata una decisione di autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

6.   RELAZIONE

6.1.   Mercati dei prodotti rilevanti

(15)

L’operazione riguarda componenti per gruppi idraulici. I gruppi idraulici sono utilizzati nei macchinari o negli stabilimenti industriali per trasferire energia meccanica da una determinata fonte di energia meccanica (ad esempio un motore diesel) a un determinato punto di utilizzo. I principali acquirenti di gruppi idraulici e dei componenti di questi ultimi sono i produttori originali di apparecchiature attivi nella produzione di i) macchinari agricoli (ad esempio trattori e mietitrici) o ii) macchine per l’edilizia (ad esempio scavatrici o montacarichi) e i rispettivi distributori. Tra gli altri settori industriali a valle vi sono la silvicoltura, il settore degli idrocarburi e il settore minerario.

(16)

La Commissione ritiene, sulla base delle prove raccolte durante la sua indagine, e in linea con le osservazioni della parte notificante, che a ogni singolo componente dei gruppi idraulici corrisponda un mercato di prodotti distinto.

(17)

Le attività delle parti si sovrappongono per quanto riguarda una serie di mercati di componenti dei gruppi idraulici, tra cui: i) il mercato delle unità di guida idrauliche per le macchine fuoristrada e ii) il mercato delle valvole di sterzo elettroidrauliche per i veicoli fuoristrada; il mercato dei motori orbitali; e il mercato delle pompe idrauliche.

(18)

L’indagine della Commissione ha indicato che i mercati delle unità di guida idrauliche e dei motori orbitali costituiscono mercati di prodotti unici ma comunque differenziati. In tali mercati è possibile operare distinzioni in funzione, tra gli altri fattori, dell’utilizzo finale, del canale di vendita, della qualità o della «fascia» dei prodotti.

(19)

Per quanto riguarda il mercato delle pompe idrauliche, pur considerandolo un mercato differenziato la Commissione ha lasciato aperta la questione di una possibile segmentazione ulteriore dello stesso, poiché l’operazione non fa sorgere motivi di preoccupazione in materia di concorrenza qualunque sia la configurazione del mercato.

(20)

A seguito della propria indagine di mercato, la Commissione ha rilevato forti indicazioni del fatto che vi è concorrenza a livello del SEE per quanto riguarda la produzione e la fornitura di unità di guida idrauliche, valvole di sterzo elettroidrauliche, motori orbitali e pompe idrauliche per applicazioni mobili e qualunque possibile sottocategoria delle stesse.

(21)

I risultati dell’indagine mostrano che i clienti del SEE devono fronteggiare ostacoli notevoli per ottenere forniture dall’esterno del SEE e che esistono vincoli alle forniture intercontinentali, il che rende di gran lunga preferibile rivolgersi a fornitori del SEE. Considerate tutte le prove a sua disposizione, la Commissione conclude che i mercati per la produzione e la fornitura delle unità di guida idrauliche, delle valvole di sterzo elettroidrauliche, dei motori orbitali e delle pompe idrauliche per applicazioni mobili e qualunque possibile sottocategoria coincidono tutti con il SEE.

6.2.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(22)

La Commissione ha riscontrato motivi di preoccupazione in materia di concorrenza per quanto riguarda la produzione e la fornitura di unità di guida idrauliche, valvole di sterzo elettroidrauliche e motori orbitali nel SEE. I motivi di preoccupazione della Commissione si fondano su una serie di considerazioni e dati, compresi quelli riportati nei seguenti paragrafi.

(23)

La Commissione non ha riscontrato motivi di preoccupazione in materia di concorrenza per quanto riguarda le pompe idrauliche, alla luce dell’attività e della quota di mercato limitate di Eaton nel SEE.

6.2.1.   L’operazione porta a vendite combinate molto alte nei tre mercati, il che suggerisce la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante e l’aumento della concentrazione in mercati già concentrati

(24)

La Commissione osserva che già prima dell’operazione Danfoss disponeva di una cospicua quota di mercato nei settori delle unità di guida idrauliche, delle valvole di sterzo elettroidrauliche e dei motori orbitali venduti nel mercato SEE (unità di guida idrauliche: [60-70] %, valvole di guida elettroidrauliche: [50-60] % e motori orbitali: [40-50] %). Dopo l’operazione tale quota sarebbe ulteriormente aumentata, superando ampiamente il 60 % o avvicinandosi addirittura all’80 % (unità di guida idrauliche: [70-80] %, valvole di guida elettroidrauliche: [60-70] % e motori orbitali: [60-70] %).

(25)

Per quanto riguarda la concentrazione di mercato, per tutti e tre i mercati interessati l’operazione avrebbe portato il valore dell’indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) ben oltre 2 000 e avrebbe condotto a un aumento dello HHI molto superiore a 150 o superiore a qualunque altro valore soglia definito negli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali.

6.2.2.   È probabile che l’operazione porti a un aumento dei prezzi sui tre mercati interessati

(26)

In relazione a tutti e tre i mercati, la Commissione ha rilevato che i) le parti sono in stretta concorrenza, ii) per i clienti è molto complicato cambiare fornitori, iii) i concorrenti non esercitano una pressione sufficiente sul potere di mercato delle parti, iv) vi è una concorrenza limitata per quanto riguarda le tecnologie, v) il potere di contrattazione degli acquirenti non eviterebbero gli aumenti dei prezzi e vi) gli ostacoli all’ingresso sul mercato sono elevati.

(a)

Le parti sono in stretta concorrenza. L’indagine della Commissione suggerisce che le parti siano in stretta concorrenza o addirittura che siano il principale concorrente l’una dell’altra nel settore delle unità di guida idrauliche, delle valvole di sterzo elettroidrauliche e dei motori orbitali. Da un’analisi economica quantitativa emerge che le parti spesso si contendono le stesse opportunità in tali mercati. Inoltre l’indagine di mercato ha confermato che i concorrenti e i clienti considerano i prodotti offerti dalle parti molto simili e intercambiabili. Vi sono anche alcuni fattori che differenziano Danfoss e Eaton da altri soggetti attivi sul mercato, come la grande varietà dei loro portafogli e la qualità dei loro prodotti, e anche questo ha portato a concludere che le due imprese sono in stretta concorrenza.

(b)

Per i clienti è molto complicato cambiare fornitori. Esistono limiti tecnici e pratici che rendono difficile il passaggio a un altro fornitore, in particolare nella fase di produzione di un macchinario. Inoltre i produttori originali di apparecchiature hanno solitamente un solo fornitore omologato per ciascun componente di un determinato macchinario in produzione. A volte esistono ostacoli che rendono difficile il passaggio anche nella fase di progettazione di una macchina, a causa di fattori di costo e del tempo necessario per l’omologazione; per le nuove macchine i produttori originali di apparecchiature tendono pertanto a utilizzare unità di guida idrauliche, valvole di sterzo elettroidrauliche o motori orbitali che erano già omologati per altre macchine.

(c)

I concorrenti non esercitano una pressione sufficiente sul potere di mercato delle parti. In tutti e tre i mercati le parti hanno un numero molto esiguo di concorrenti credibili. Dall’indagine di mercato risulta improbabile che tali concorrenti esercitino una pressione sufficiente sull’entità derivante dalla concentrazione dopo l’operazione, tenuto conto i) delle loro quote di mercato limitate e ii) delle distinzioni tra i prodotti offerti dalle parti e quelli dei concorrenti, ad esempio in base al portafoglio o alla qualità dei prodotti. La distinzione dei prodotti induce a concludere che non tutta la domanda sarebbe contendibile in caso di aumento dei prezzi da parte dell’entità derivante dalla concentrazione.

(d)

Vi è una concorrenza limitata per quanto riguarda le tecnologie. Le alternative in materia di tecnologie (per quanto riguarda le unità di guida idrauliche si tratta di sistemi di guida elettrici ed elettroidraulici, per le valvole di guida elettroidrauliche si tratta di una particolare soluzione di guida progettata da Ognibene e per i motori orbitali si tratta di motori elettrici e di motori a pistoni radiali) esercitano una pressione concorrenziale limitata sulle parti, principalmente perché i) i produttori originali di apparecchiature hanno difficoltà o sono restii a cambiare tecnologia e/o ii) la concorrenza con altre tecnologie riguarda solo una parte limitata del mercato.

(e)

Il potere di contrattazione degli acquirenti non eviterebbe gli aumenti dei prezzi. I piccoli e medi produttori originali di apparecchiature di solito acquistano unità di guida idrauliche, valvole elettroidrauliche e motori orbitali tramite distributori. Né tali produttori né i distributori sembrano avere un potere di contrattazione sufficiente a evitare eventuali aumenti dei prezzi. I grandi produttori originali di apparecchiature, che acquistano direttamente dalle parti, dispongono in una certa misura di un potere di contrattazione relativamente maggiore. Ciononostante, gli ostacoli che rendono difficile cambiare fornitore, la mancanza di alternative credibili alle parti e casi passati in cui le parti sono riuscite ad aumentare i prezzi per grandi produttori originali di apparecchiature suggeriscono che anche questi ultimi non sarebbero in grado di evitare un aumento dei prezzi.

(f)

Gli ostacoli all’ingresso sul mercato sono elevati. L’ingresso su uno dei mercati delle unità di guida idrauliche, delle valvole elettroidrauliche o dei motori orbitali richiede molto tempo ed è notevolmente difficoltoso poiché è necessario disporre di competenze tecniche e professionali, svolgere attività di ricerca e sviluppo e sottoporsi ai processi di certificazione, convalida e valutazione dei produttori originali di apparecchiature. Altri requisiti, ad esempio per quanto riguarda le economie di scala, la varietà del portafoglio, i sistemi di vendita e assistenza e la reputazione, sono molto difficili da soddisfare per i nuovi soggetti che entrano in un mercato. Coerentemente con tali constatazioni, la Commissione non ha individuato ingressi recenti sul mercato né ingressi sul mercato prevedibili nel prossimo futuro (anche da parte di produttori extra-SEE).

(27)

La Commissione ha pertanto concluso che la concentrazione notificata solleva seri motivi di preoccupazione in merito alla sua compatibilità con il mercato interno per quanto concerne i mercati delle unità di guida idrauliche, delle valvole elettroidrauliche e dei motori orbitali.

6.3.   Gli impegni

(28)

Per fugare i motivi di preoccupazione in materia di concorrenza di cui sopra per quanto riguarda la fornitura delle unità di guida idrauliche, delle valvole elettroidrauliche e dei motori orbitali nel SEE, le parti hanno presentato gli impegni elencati di seguito.

(29)

La parte notificante si impegna a cedere o a garantire la cessione di parti della divisione aziendale «motori» di Danfoss e parti delle divisioni aziendali dedicate alle unità di guida idrauliche e alle valvole elettroidrauliche (insieme «le attività da cedere»). Tale impegno comporta la cessione degli interi stabilimenti produttivi di Danfoss ubicati a Breslavia (Polonia), Parchim (Germania) e Hopkinsville (Stati Uniti), comprese tutte le attività materiali e immateriali (prodotti, contratti con i clienti, crediti e altre informazioni, funzioni e dipendenti, brevetti e altre competenze).

(30)

Le attività da cedere sono sostituite da alcuni prodotti di Eaton, ovvero i) tutte le attività materiali e immateriali (comprese le linee di produzione) necessarie per la produzione e la vendita delle unità di guida idrauliche Series 10 e S70 di Eaton, nonché dei motori orbitali a media potenza HP e VIS di Eaton; (ii) la tecnologia relativa alle unità di guida idrauliche Series 20 di Eaton; e (iii) le attività materiali e immateriali necessarie per la produzione di alcune valvole di sterzo elettroidrauliche di Eaton.

(31)

Gli impegni presentati dalla parte notificante prevedono una serie di ulteriori salvaguardie per garantire la redditività e la competitività delle attività da cedere, in particolare le salvaguardie illustrate in appresso.

(32)

La parte notificante si impegna a garantire che le attività da cedere non dipenderanno da nessuno stabilimento mantenuto da Danfoss. In particolare, la produzione negli stabilimenti di Hopkinsville, Parchim e Breslavia dovrebbe essere del tutto autosufficiente dopo la cessione. Per mantenere la redditività delle attività da cedere sul breve periodo (cioè finché l’attività da cedere non riuscirà a ottenere o a produrre internamente prodotti o servizi simili), Danfoss fornirà servizi di transizione a pagamento. Per sostenere l’acquirente nella sostituzione di determinati accordi per i servizi di transizione Danfoss si impegna a creare un deposito di garanzia con una determinata quantità di finanziamenti.

(33)

La parte notificante si impegna altresì a garantire il trasferimento dei contratti con i clienti e i distributori all’attività da cedere tramite, tra l’altro, un obbligo di non sollecitazione, l’abolizione delle clausole di esclusività e l’obbligo di acquistare prodotti dall’attività da cedere e trasmetterli ai clienti che non vogliono rifornirsi dall’attività da cedere.

Valutazione degli impegni presentati

(34)

Gli impegni presentati dalle parti fugano i motivi di preoccupazione espressi dalla Commissione: sono di natura strutturale e le dimensioni della cessione strutturale sarebbero equivalenti a quelle di Eaton, o addirittura maggiori, nei tre mercati interessati.

(35)

Le attività da cedere consistono in tre impianti di produzione che hanno un’impronta significativa nel SEE e negli Stati Uniti, offrono l’intera gamma di unità di guida idrauliche, valvole di sterzo elettroidrauliche e motori orbitali e possono contare su un numero di vendite nel SEE che supera quello che Eaton registrava prima dell’operazione in tutti e tre i mercati. I risultati dell’indagine di mercato, in particolare i clienti intervistati, confermano tali dati.

(36)

Le attività da cedere saranno inoltre redditizie e in grado di competere in maniera efficace in tutti e tre i mercati dei prodotti. I prodotti delle attività da cedere sono ben noti sul mercato e i siti di produzione da cedere sono in gran parte autosufficienti e hanno il potenziale per crescere. L’aggiunta delle unità di guida idrauliche e dei motori orbitali di Eaton aumenterà ulteriormente la competitività delle attività da cedere. Le salvaguardie previste negli impegni presentati dalla parte notificante mitigano, per quanto possibile, i rischi legati al trasferimento delle linee di produzione, alla replica di determinate fasi produttive e al trasferimento dei contratti con i clienti.

7.   CONCLUSIONI

(37)

La Commissione conclude che, fatto salvo il pieno rispetto delle condizioni e degli obblighi definiti negli impegni assunti dalla parte notificante, la concentrazione proposta non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno per quanto riguarda il mercato della fornitura di unità di guida idrauliche, valvole di sterzo elettroidrauliche e motori orbitali o qualunque altro mercato in cui operano le parti.

(38)

Di conseguenza la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


Mediatore europeo

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 483/18


Relazione annuale del 2020

(2021/C 483/12)

Il 17 novembre 2021, la Mediatrice europea ha presentato la sua relazione annuale per l’anno 2020 al Presidente del Parlamento europeo.

La relazione annuale è disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali alla pagina Internet del Mediatore: http://www.ombudsman.europa.eu/it/activities/annualreports.faces


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 483/19


Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2021/C 483/13)

La pubblicazione dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione conformemente all’articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

FRANCIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 219 del 9.6.2021, pag. 9.

Frontiere aeree

(1)

Ajaccio-Napoléon-Bonaparte

(2)

Albert-Bray

(3)

Angers-Marcé

(4)

Angoulême-Brie-Champniers

(5)

Annecy-Methet

(6)

Auxerre-Branches

(7)

Avignon-Caumont

(8)

Bâle-Mulhouse

(9)

Bastia-Poretta

(10)

Beauvais-Tillé

(11)

Bergerac-Dordonge-Périgord

(12)

Béziers-Vias

(13)

Biarritz-Pays Basque

(14)

Bordeaux-Mérignac

(15)

Brest-Bretagne

(16)

Brive-Souillac

(17)

Caen-Carpiquet

(18)

Calais-Dunkerque

(19)

Calvi-Sainte-Catherine

(20)

Cannes-Mandelieu

(21)

Carcassonne-Salvaza

(22)

Châlons-Vatry

(23)

Chambéry-Aix-les-Bains

(24)

Châteauroux-Déols

(25)

Cherbourg-Mauperthus

(26)

Clermont-Ferrand-Auvergne

(27)

Colmar-Houssen

(28)

Deauville-Normandie

(29)

Dijon-Longvic

(30)

Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo

(31)

Dôle-Tavaux

(32)

Epinal-Mirecourt

(33)

Figari-Sud Corse

(34)

Grenoble-Alpes-Isère

(35)

Hyères-le Palivestre

(36)

Paris-Issy-les-Moulineaux

(37)

La Môle-Saint-Tropez (apertura annuale dal 1° luglio al 15 ottobre)

(38)

La Rochelle-Ile de Ré

(39)

La Roche-sur-Yon

(40)

Laval-Entrammes

(41)

Le Castellet (aperto dal 23 maggio al 4 luglio 2021)

(42)

Le Havre-Octeville

(43)

Le Mans-Arnage

(44)

Le Touquet-Côte ďOpale

(45)

Lille-Lesquin

(46)

Limoges-Bellegarde

(47)

Lorient-Lann-Bihoué

(48)

Lyon-Bron

(49)

Lyon-Saint-Exupéry

(50)

Marseille-Provence

(51)

Metz-Nancy-Lorraine

(52)

Monaco-Héliport

(53)

Montpellier-Méditérranée

(54)

Nantes-Atlantique

(55)

Nice-Côte d’Azur

(56)

Nîmes-Garons

(57)

Orléans-Bricy

(58)

Orléans-Saint-Denis-de-l’Hôtel

(59)

Paris-Charles de Gaulle

(60)

Paris-le Bourget

(61)

Parigi-Orly

(62)

Pau-Pyrénées

(63)

Perpignan-Rivesaltes

(64)

Poitiers-Biard

(65)

Quimper-Pluguffan (aperto da inizio maggio a inizio settembre)

(66)

Rennes Saint-Jacques

(67)

Rodez-Aveyron

(68)

Rouen-Vallée de Seine

(69)

Saint-Brieuc-Armor

(70)

Saint-Etienne Loire

(71)

Saint-Nazaire-Montoir

(72)

Strasbourg-Entzheim

(73)

Tarbes-Lourdes-Pyrénées

(74)

Toulouse-Blagnac

(75)

Toulouse-Francazal

(76)

Tours-Val de Loire

(77)

Troyes-Barberey

(78)

Valence-Chabeuil (dal 1° giugno 2021)

Frontiere marittime

(1)

Ajaccio

(2)

Bastia

(3)

Bayonne

(4)

Bordeaux

(5)

Boulogne

(6)

Brest

(7)

Caen-Ouistreham

(8)

Calais

(9)

Cannes-Vieux Port

(10)

Carteret

(11)

Cherbourg

(12)

Dieppe

(13)

Douvres

(14)

Dunkerque

(15)

Granville

(16)

Honfleur

(17)

La Rochelle-La Pallice

(18)

Le Havre

(19)

Les Sables-d’Olonne-Port

(20)

Lorient

(21)

Marseille

(22)

Monaco-Port de la Condamine

(23)

Nantes-Saint-Nazaire

(24)

Nice

(25)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(26)

Port-la-Nouvelle

(27)

Port-Vendres

(28)

Roscoff

(29)

Rouen

(30)

Saint-Brieuc

(31)

Saint-Malo

(32)

Sète

(33)

Toulon

Frontiere terrestri

(1)

Stazione di Bourg Saint Maurice (aperta da inizio dicembre a metà aprile)

(2)

Stazione di Moutiers (aperta da inizio dicembre a metà aprile)

(3)

Stazione di Ashford International

(4)

Cheriton/Coquelles

(5)

Stazione di Chessy-Marne-la-Vallée

(6)

Stazione di Fréthun

(7)

Stazione di Lille-Europe

(8)

Stazione di Paris-Nord

(9)

Stazione di Saint-Pancras

(10)

Stazione di Ebbsfleet

(11)

Pas de la Case-Porta

(12)

Stazione TGV di Roissy - aeroporto

GERMANIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 380 del 20.9.2021, pag. 3.

Porti del Mare del Nord

(1)

Baltrum

(2)

Bensersiel

(3)

Borkum

(4)

Brake

(5)

Brunsbüttel

(6)

Büsum

(7)

Bützflether Sand

(8)

Buxtehude

(9)

Brema

(10)

Bremerhaven

(11)

Carolinensiel (Harlesiel)

(12)

Cuxhaven

(13)

Eckwarderhörne

(14)

Elsfleth

(15)

Emden

(16)

Fedderwardersiel

(17)

Glückstadt

(18)

Greetsiel

(19)

Großensiel

(20)

Amburgo

(21)

Amburgo-Neuenfelde

(22)

Herbrum

(23)

Helgoland

(24)

Hooksiel

(25)

Horumersiel

(26)

Husum

(27)

Juist

(28)

Langeoog

(29)

Leer

(30)

Lemwerder

(31)

List/Sylt

(32)

Neuharlingersiel

(33)

Norddeich

(34)

Nordenham

(35)

Norderney

(36)

Otterndorf

(37)

Papenburg

(38)

Spiekeroog

(39)

Stade

(40)

Stadersand

(41)

Varel

(42)

Wangerooge

(43)

Wedel

(44)

Weener

(45)

Westeraccumersiel

(46)

Wewelsfleth

(47)

Wilhelmshaven

Porti del Baltico

(1)

Eckernförde (impianti portuali della marina federale)

(2)

Flensburg-Hafen

(3)

Greifswald-Ladebow Hafen

(4)

Jägersberg (impianti portuali della marina federale)

(5)

Kiel

(6)

Kiel (impianti portuali della marina federale)

(7)

Kiel-Holtenau

(8)

Lubmin

(9)

Lubecca

(10)

Lubecca-Travemünde

(11)

Mukran

(12)

Neustadt

(13)

Puttgarden

(14)

Rendsburg

(15)

Rostock-Hafen (porto di Rostock) (fusione dei porti di Warnemünde e del Rostock-Überseehafen (porto internazionale di Rostock))

(16)

Sassnitz

(17)

Stralsund

(18)

Surendorf (impianti portuali della marina federale)

(19)

Vierow

(20)

Wismar

(21)

Wolgast

ODER HAFF

(1)

Ueckermünde

Aeroporti, aerodromi, campi d’aviazione

NEL LAND BADEN-WÜRTEMBERG

(1)

Aalen-Heidenheim-Elchingen

(2)

Aeroporto di Karlsruhe Baden-Baden

(3)

Donaueschingen-Villingen

(4)

Friburgo/Brg.

(5)

Friedrichshafen-Löwental

(6)

Heubach (Krs. Schwäb. Gmünd)

(7)

Lahr

(8)

Laupheim

(9)

Leutkirch Unterzeil

(10)

Città di Mannheim

(11)

Mengen

(12)

Niederstetten

(13)

Schwäbisch Hall

(14)

Stoccarda

NEL LAND BAVIERA

(1)

Aschaffenburg

(2)

Augusta-Mühlhausen

(3)

Bayreuth – Bindlacher Berg

(4)

Coburgo-Brandebsteinsebene

(5)

Giebelstadt

(6)

Hassfurth-Mainwiesen

(7)

Hof-Plauen

(8)

Ingolstadt

(9)

Landshut-Ellermühle

(10)

Lechfeld

(11)

Memmingerberg

(12)

Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss»

(13)

Neuburg

(14)

Norimberga

(15)

Oberpfaffenhofen

(16)

Roth

(17)

Straubing-Wallmühle

NEL LAND BERLINO

(1)

Berlino Tegel

NEL LAND BRANDEBURGO

(1)

Berlino Brandeburgo «Willy Brandt»

(2)

Schönhagen

NEL LAND BREMA

(1)

Brema

NEL LAND AMBURGO

(1)

Amburgo

NEL LAND HESSE

(1)

Allendorf/Eder

(2)

Egelsbach

(3)

Francoforte sul Meno

(4)

Fritzlar

(5)

Kassel-Calden

(6)

Reichelsheim

NEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE

(1)

Neubrandenburg-Trollenhagen

(2)

Rostock-Laage

NEL LAND BASSA SASSONIA

(1)

Borkum

(2)

Braunschweig-Waggum

(3)

Bückeburg-Achum

(4)

Celle

(5)

Damme/Dümmer-See

(6)

Diepholz

(7)

Emden

(8)

Fassberg

(9)

Ganderkesee

(10)

Hannover

(11)

Leer-Nüttermoor

(12)

Norderney

(13)

Nordholz

(14)

Nordhorn-Lingen

(15)

Osnabrück-Atterheide

(16)

Wangerooge

(17)

Wilhelmshaven-Mariensiel

(18)

Wittmundhafen

(19)

Wunstorf

NEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

(1)

Aquisgrana-Merzbrück

(2)

Arnsberg

(3)

Bielefeld-Windelsbleiche

(4)

Bonn-Hardthöhe

(5)

Dortmund-Wickede

(6)

Düsseldorf

(7)

Essen-Mülheim

(8)

Bonn Hangelar

(9)

Colonia/Bonn

(10)

Marl/Loemühle

(11)

Mönchengladbach

(12)

Münster-Osnabrück

(13)

Nörvenich

(14)

Paderborn-Lippstadt

(15)

Porta Westfalica

(16)

Rheine-Bentlage

(17)

Siegerland

(18)

Stadtlohn-Wenningfeld

(19)

Weeze-Lahrbruch

NEL LAND RENANIA-PALATINATO

(1)

Büchel

(2)

Föhren

(3)

Hahn

(4)

Coblenza-Winningen

(5)

Magonza-Finthen

(6)

Pirmasens-Pottschütthöhe

(7)

Ramstein (Base aerea USA)

(8)

Speyer

(9)

Spangdahlem (Base aerea USA)

(10)

Zweibrücken

NEL LAND SAAR

(1)

Saarbrücken-Ensheim

(2)

Saarlouis/Düren

NEL LAND SASSONIA

(1)

Dresda

(2)

Lipsia-Halle

(3)

Rothenburg/Oberlausitz

NEL LAND SASSONIA-ANHALT

(1)

Cochstedt

(2)

Magdeburgo

NEL LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN

(1)

Helgoland-Düne

(2)

Hohn

(3)

Kiel-Holtenau

(4)

Lubecca-Blankensee

(5)

Schleswig/Jagel

(6)

Westerland/Sylt

NEL LAND TURINGIA

(1)

Altenburg-Nobitz

(2)

Erfurt-Weimar

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 25.

 

GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.

 

GU C 164 del 18.7.2008, pag.45.

 

GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16.

 

GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9.

 

GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10.

 

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

 

GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10.

 

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10.

 

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20.

 

GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7.

 

GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28.

 

GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22.

 

GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17.

 

GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13.

 

GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17.

 

GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34.

 

GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22.

 

GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12.

 

GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8.

 

GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17.

 

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14.

 

GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30.

 

GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18.

 

GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12.

 

GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3.

 

GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7.

 

GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11.

 

GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22.

 

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9.

 

GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9.

 

GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2.

 

GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7.

 

GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5.

 

GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6.

 

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4.

 

GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9.

 

GU C 244 del 26.7.2014, pag. 22.

 

GU C 332 del 24.9.2014, pag. 12.

 

GU C 420 del 22.11.2014, pag. 9.

 

GU C 72 del 28.2.2015, pag. 17.

 

GU C 126 del 18.4.2015, pag. 10.

 

GU C 229 del 14.7.2015, pag. 5.

 

GU C 341 del 16.10.2015, pag. 19.

 

GU C 84 del 4.3.2016, pag. 2.

 

GU C 236 del 30.6.2016, pag. 6.

 

GU C 278 del 30.7.2016, pag. 47.

 

GU C 331 del 9.9.2016, pag. 2.

 

GU C 401 del 29.10.2016, pag. 4.

 

GU C 484 del 24.12.2016, pag. 30.

 

GU C 32 dell’1.2.2017, pag. 4.

 

GU C 74 del 10.3.2017, pag. 9.

 

GU C 120 del 13.4.2017, pag. 17.

 

GU C 152 del 16.5.2017, pag. 5.

 

GU C 411 del 2.12.2017, pag. 10.

 

GU C 31 del 27.1.2018, pag. 12.

 

GU C 261 del 25.7.2018, pag. 6.

 

GU C 264 del 26.7.2018, pag. 8.

 

GU C 368 dell’11.10.2018, pag. 4.

 

GU C 459 del 20.12.2018, pag. 40.

 

GU C 43 del 4.2.2019, pag. 2.

 

GU C 64 del 27.2.2020, pag. 17.

 

GU C 231 del 14.7.2020, pag. 2.

 

GU C 58 del 18.2.2021, pag. 35.

 

GU C 81 del 10.3.2021, pag. 27.

 

GU C 184 del 12.5.2021, pag. 8.

 

GU C 219 del 9.6.2021, pag. 9.

 

GU C 279 del 13.7.2021, pag. 4.

 

GU C 290 del 20.7.2021, pag. 10

 

GU C 380 del 20.9.2021, pag. 3


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 483/29


Avviso di riapertura dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari dell’Egitto

(2021/C 483/14)

La Commissione europea ha ricevuto una domanda a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base») (1). Con tale domanda le viene chiesto di esaminare se le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione (2) sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari dell’Egitto («il paese interessato») abbiano inciso sui prezzi all’esportazione, sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nell’Unione. Tali inchieste sono denominate «nuove inchieste antiassorbimento».

1.   Domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento

La domanda è stata presentata il 18 ottobre 2021 da TECH-FAB Europe e.V., un’associazione di produttori dell’UE di tessuti in fibra di vetro («GFF») («i richiedenti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di GFF.

2.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, originari dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390081, 7019390082, 7019400081, 7019400082, 70195900817019590082, 7019900081 e 7019900082) («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («le misure in vigore») (3).

4.   Motivazione della nuova inchiesta antiassorbimento

I richiedenti hanno presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che dopo il periodo dell’inchiesta iniziale i prezzi all’esportazione egiziani sono diminuiti. La diminuzione dei prezzi all’esportazione egiziani sembra aver compromesso i previsti effetti riparatori delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicano che la riduzione dei prezzi all’esportazione non può essere imputata a un calo del prezzo della materia prima principale e di altri costi o a un cambiamento nel mix di prodotti.

I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova indicanti che vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita sul mercato dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la domanda è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare l’assorbimento, la Commissione riapre l’inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento di base.

La nuova inchiesta determinerà se, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale e prima o dopo l’istituzione di misure, i prezzi all’importazione siano diminuiti o se non vi siano state variazioni, o vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nell’Unione.

In caso affermativo, per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato, i prezzi all’esportazione dovrebbero essere valutati nuovamente a norma dell’articolo 2 del regolamento di base e i margini di dumping devono essere ricalcolati in funzione dei prezzi all’esportazione così ottenuti. Le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se informazioni complete sui valori normali modificati, debitamente comprovate, sono comunicate alla Commissione entro i termini fissati nel presente avviso di apertura. A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo del dazio antidumping istituito a seguito dell’inchiesta non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (4) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.1.    Produttori oggetto della nuova inchiesta  (5) nel paese interessato

Procedura di selezione dei produttori che saranno oggetto della nuova inchiesta nel paese interessato - Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato interessati dalla presente nuova inchiesta e al fine di completarla entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto della presente nuova inchiesta, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società entro sette giorni dalla data della sua pubblicazione. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R753_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni nell’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione del loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (6).

Le parti che intendono chiedere una revisione del valore normale e sono state selezionate per costituire il campione dovranno fornire, entro lo stesso termine, informazioni complete sui valori normali modificati, a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2.    Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (7) (8)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto dell’inchiesta dal paese interessato nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto della presente nuova inchiesta, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta proveniente dal paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (9).

5.3.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.4.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.5.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (10). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (11) (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-mail: TRADE-R753-GFF@ec.europa.eu.

6.   Calendario dell’inchiesta

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base, l’inchiesta si concluderà di norma entro 6 mesi e in ogni caso entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione non accetta comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse, su richiesta delle parti interessate, se debitamente giustificate.

Le proroghe del termine per rispondere ai questionari e degli altri termini specificati nel presente avviso o indicati in comunicazioni specifiche con le parti interessate sono limitate a un massimo di tre giorni aggiuntivi. Tale proroga può essere prolungata fino a un massimo di sette giorni, se la parte richiedente può dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1 aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).

(3)  GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1.

(4)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(5)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(6)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2560

(7)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti della presente inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(9)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2560

(10)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina. In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al Tel. +32 22979797.

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione «Sensibile»

Versione «Consultabile dalle parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

INCHIESTA ANTIASSORBIMENTO SULLE MISURE ANTIDUMPING RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI IN FIBRA DI VETRO TESSUTI E/O CUCITI («GFF») ORIGINARI DELL’EGITTO

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2 dell’avviso di apertura.

La versione «Sensibile» e la versione «Consultabile dalle parti interessate» devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.

Le informazioni richieste dovranno essere inviate alla Commissione all’indirizzo specificato nell’avviso di apertura entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail

 

Telefono

 

Fax

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato nel periodo dell’inchiesta iniziale («PI») (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018) e nel periodo dell’inchiesta antiassorbimento («PIA») (dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021) per le vendite (vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 27 Stati membri e in totale, vendite sul mercato nazionale e vendite all’esportazione in paesi diversi dagli Stati membri dell’Unione separatamente e in totale) di tessuti in fibra di vetro a filamento continuo quali definiti nell’avviso di apertura e il relativo peso. Indicare l’unità di peso e la valuta utilizzate.

 

Periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018)

Periodo dell’inchiesta antiassorbimento

 

Tonnellate

Valore in EUR

Tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

 

 

Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta

 

 

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta dall’Egitto

 

 

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 483/37


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10549 — ARDIAN FRANCE / RG SAFETY)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 483/15)

1.   

In data 23 novembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Ardian Expansion Fund V S.L.P., controllata da Ardian France S.A. («Ardian France», Francia),

SAS Financière RG Safety («RG Safety», Francia).

Ardian France acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di RG Safety.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Ardian France è un’impresa di private equity che gestisce e fornisce consulenza a fondi di investimento con partecipazioni in varie società operanti in tutto il mondo, in particolare in Italia e in Francia, nel settore delle infrastrutture aeroportuali, nella progettazione e manutenzione di convogliatori e nella manutenzione aeronautica,

RG Safety è un gruppo internazionale specializzato nella distribuzione di dispositivi di protezione individuale e prodotti per la sicurezza e l’igiene destinati ai professionisti, con il marchio dei produttori o con marchio proprio, che opera in vari settori. RG Safety è presente in Francia, Italia, Spagna, Belgio, Slovacchia, Germania, Tunisia e Svizzera.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10549 — ARDIAN FRANCE / RG SAFETY

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo di posta elettronica: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.