ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 474

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
24 novembre 2021


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2020-2021
Seduta del 8 marzo 2021
SESSIONE 2021-2022
Sedute dal 9 al 11 marzo 2021
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 10 marzo 2021

2021/C 474/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sul tema Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC (2020/2043(INI))

2

2021/C 474/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL))

11

2021/C 474/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione) (2020/2028(INI))

41

2021/C 474/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD (2020/2086(INI))

48

 

Giovedì 11 marzo 2021

2021/C 474/05

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione del 22 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (2021/2552(RSP))

62

2021/C 474/06

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D070621/02 — 2021/2553(RSP))

66

2021/C 474/07

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D070620/02 — 2021/2554(RSP))

74

2021/C 474/08

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2019 (2020/2125(INI))

82

2021/C 474/09

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 (2021/2004(INI))

91

2021/C 474/10

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 (2020/2244(INI))

99

2021/C 474/11

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo e l'assassinio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del suo seguito (2021/2577(RSP))

115

2021/C 474/12

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, in particolare i casi dei detenuti condannati alla pena capitale e dei difensori dei diritti umani (2021/2578(RSP))

120

2021/C 474/13

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sui processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia (2021/2579(RSP))

126

2021/C 474/14

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul conflitto in Siria — 10 anni dopo la rivolta (2021/2576(RSP))

130

2021/C 474/15

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ (2021/2557(RSP))

140

2021/C 474/16

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (2021/2523(RSP))

146


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 9 marzo 2021

2021/C 474/17

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó (2020/2024(IMM))

156

2021/C 474/18

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Antoni Comín i Oliveres (2020/2025(IMM))

159

2021/C 474/19

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Clara Ponsatí Obiols (2020/2031(IMM))

162

2021/C 474/20

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Valter Flego (2020/2054(IMM))

165

2021/C 474/21

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Nuno Melo (2020/2050(IMM))

167


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 9 marzo 2021

2021/C 474/22

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato (UE) 2021/95 della Commissione, del 28 gennaio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate (C(2021)00368 — 2021/2531(DEA))

169

2021/C 474/23

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 1o febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1366 per quanto riguarda la base per l'assegnazione del contributo finanziario nel settore dell'apicoltura (C(2021)00429 — 2021/2535(DEA))

171

2021/C 474/24

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (C(2021)0772 — 2021/2561(DEA))

173

2021/C 474/25

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'11 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/2361 per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (C(2021)0766 — 2021/2562(DEA))

175

2021/C 474/26

P9_TA(2021)0068
Programma InvestEU ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2020)0403 — C9-0158/2020 — 2020/0108(COD))
P9_TC1-COD(2020)0108
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017

177

2021/C 474/27

P9_TA(2021)0069
Programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma UE per la salute) (EU4Health) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (programma UE per la salute) (EU4Health) (COM(2020)0405 — C9-0152/2020 — 2020/0102(COD))
P9_TC1-COD(2020)0102
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2021 in vista dell'adozione del regolamento (EU) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma UE per la salute) (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014

179

 

Mercoledì 10 marzo 2021

2021/C 474/28

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (05265/1/2021 — C9-0091/2021 — 2018/0232(COD))

181

2021/C 474/29

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2020)0314 — C9-0213/2020 — 2020/0148(CNS))

182

 

Giovedì 11 marzo 2021

2021/C 474/30

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 marzo 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (COM(2018)0368 — C8-0238/2018 — 2018/0193(COD))

218

2021/C 474/31

P9_TA(2021)0077
Equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello stesso tipo prodotti nell'Unione (COM(2020)0852 — C9-0430/2020 — 2020/0378(COD))
P9_TC1-COD(2020)0378
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito

334

2021/C 474/32

P9_TA(2021)0078
Equivalenza delle ispezioni in campo ed equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito (COM(2020)0853 — C9-0431/2020 — 2020/0379(COD))
P9_TC1-COD(2020)0379
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito

335


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


24.11.2021   

IT

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C 474/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020-2021

Seduta del 8 marzo 2021

SESSIONE 2021-2022

Sedute dal 9 al 11 marzo 2021

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 10 marzo 2021

24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/2


P9_TA(2021)0071

Un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sul tema «Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC» (2020/2043(INI))

(2021/C 474/01)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle Parti (COP21) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),

vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 2019 sul divario tra le esigenze di riduzione delle emissioni e le prospettive,

viste le relazioni speciali del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 oC e sull'oceano e la criosfera,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

viste la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa» (COM(2020)0562) e la valutazione d'impatto che la accompagna (SWD(2020)0176),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 e del 17-21 luglio 2020,

vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (1),

viste le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti europea nella relazione speciale n. 18/2020 del 15 settembre 2020 dal titolo «Il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE: l'assegnazione gratuita di quote doveva essere più mirata»,

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (3),

vista la sua posizione riguardo all'obiettivo climatico per il 2030, segnatamente una riduzione del 60 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 (4),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0019/2021),

A.

considerando che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rappresentano una minaccia diretta per i mezzi di sussistenza umani e gli ecosistemi terrestri e marini, come confermato dalle relazioni speciali dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5 oC e sull'oceano e la criosfera; che la distribuzione di tali effetti è disomogenea e che le loro ripercussioni più negative si riscontrano sulle persone e sui paesi più poveri;

B.

considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) prevede che a partire dal 2030 i cambiamenti climatici causeranno la morte di circa 250 000 persone in più ogni anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress termico;

C.

considerando che la temperatura media globale è già aumentata di oltre 1,1 oC rispetto ai livelli preindustriali (5);

D.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati, nel quadro dell'accordo di Parigi, a realizzare azioni per il clima sulla base dei più recenti dati scientifici disponibili e ora hanno l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

E.

considerando che negli ultimi decenni l'UE è riuscita con successo a scindere le emissioni di gas a effetto serra (GES) a livello territoriale e la crescita economica, con una riduzione delle emissioni di GES del 24 %, mentre il PIL ha registrato un aumento di oltre il 60 % tra il 1990 e il 2019; che ciò non tiene conto delle emissioni dell'UE incorporate nel suo commercio internazionale e pertanto sottostima la sua impronta globale di carbonio;

F.

considerando che nel 2015 il rapporto tra le emissioni importate e le emissioni esportate dall'UE era di 3:1, dal momento che l'UE importava 1 317 milioni di tonnellate di CO2 e ne esportava 424 milioni di tonnellate (6);

G.

considerando che il vigente diritto dell'UE è stato efficace nel realizzare gli obiettivi climatici adottati finora; che l'attuale struttura del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), in particolare le disposizioni vigenti in materia di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, non ha fornito incentivi efficaci per la necessaria decarbonizzazione di determinati settori, segnatamente nell'industria, e in alcuni casi ha generato guadagni insperati ingiustificati per le imprese beneficiarie, come evidenziato dalla Corte dei conti europea (7);

H.

considerando che la Commissione dovrebbe portare avanti il suo lavoro per mettere a punto metodologie intese a determinare l'impronta di carbonio e ambientale di un prodotto, adottando un approccio basato sull'intero ciclo di vita e garantendo che la contabilizzazione delle emissioni incorporate dei prodotti sia quanto più realistica possibile, includendo le emissioni prodotte dai trasporti internazionali;

I.

considerando che la Commissione dovrebbe altresì esaminare la tracciabilità dei prodotti e dei servizi al fine di individuare in maniera più precisa tutti gli effetti durante i loro cicli di vita, ad esempio l'estrazione e l'uso dei materiali, il processo produttivo, il consumo di energia e il modo di trasporto utilizzato, al fine di creare banche dati;

J.

considerando che circa il 27 % delle emissioni globali di CO2 dovute alla combustione di combustibili attualmente riguarda merci scambiate a livello internazionale (8); che il 90 % del trasporto internazionale di merci è effettuato via mare, il che comporta significative emissioni di GES; che solo le emissioni di GES prodotte dalla navigazione interna sono state incluse nell'ambito del contributo determinato a livello nazionale (NDC) iniziale dell'UE; che ciò è soggetto a revisione alla luce dell'obiettivo rafforzato dell'UE per il 2030;

K.

considerando che la crisi della COVID-19 ha offerto alcuni importanti insegnamenti e che pertanto la proposta della Commissione relativa a un nuovo strumento per la ripresa, denominato «Next Generation EU», sottolinea la necessità di rafforzare l'autonomia e la resilienza europee nonché la necessità di circuiti brevi, in particolare filiere alimentari più corte;

L.

considerando che è essenziale che la Commissione disponga di una visione integrata delle politiche climatiche, ad esempio affrontando obiettivi di riduzione delle emissioni, come quelli per il trasporto marittimo, in coordinamento con le strategie di fissazione del prezzo del carbonio;

M.

considerando che garantire una fissazione del prezzo del carbonio efficace e significativa, nel quadro di un contesto normativo più ampio, può fungere da incentivo economico per sviluppare metodi di produzione con una più bassa impronta di GES e può stimolare gli investimenti nell'innovazione e nelle nuove tecnologie per la decarbonizzazione e la circolarità dell'economia dell'UE; che un efficace meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) può svolgere un ruolo a tale riguardo;

N.

considerando che il commercio può costituire uno strumento importante per promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici; che il mercato unico dell'UE rappresenta il secondo principale mercato di consumatori del mondo, che conferisce all'Unione una posizione unica per definire le norme a livello globale;

O.

considerando che la lotta ai cambiamenti climatici contribuisce alla competitività e alla giustizia sociale e offre un importante potenziale in termini di sviluppo industriale, creazione di posti di lavoro, innovazione e sviluppo regionale;

P.

considerando che l'articolo XX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) consente ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di attuare le misure che sono necessarie per proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale b), e le risorse naturali g);

Q.

considerando che l'UE dovrebbe accettare che un paese terzo istituisca un CBAM qualora tale paese applichi un prezzo del carbonio più elevato;

R.

considerando che, nel suo programma elettorale, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è impegnato a «imporre tasse o quote di adeguamento del carbonio sulle merci ad alta intensità di carbonio provenienti da paesi che non rispettano i loro obblighi in materia di clima e ambiente»; che ciò creerebbe nuove opportunità di cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti per contrastare i cambiamenti climatici e ripristinare questo partenariato fondamentale;

S.

considerando che l'obiettivo più ambizioso dell'UE in materia di cambiamenti climatici non dovrebbe comportare un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per le industrie europee;

Osservazioni generali

1.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che attualmente nessuno dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) presentati, compresi quelli dell'UE e dei suoi Stati membri, è in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 oC, come previsto dall'accordo di Parigi, proseguendo nel contempo gli sforzi intesi a limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali;

2.

esprime preoccupazione per la mancanza di cooperazione da parte di alcuni partner commerciali dell'UE nei negoziati internazionali sul clima negli ultimi anni, che, come recentemente osservato in occasione della COP25, pregiudica la nostra capacità collettiva a livello mondiale di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi; incoraggia tutte le parti a sostenere uno sforzo globale collettivo e basato su dati scientifici che possa contribuire al conseguimento di tali obiettivi; invita la Commissione e il Consiglio a sostenere un processo decisionale trasparente, equo e inclusivo in sede di UNFCCC;

3.

sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri hanno la responsabilità e l'opportunità di continuare ad assumere un ruolo guida nell'azione globale per il clima assieme agli altri principali emettitori a livello mondiale; sottolinea che l'UE ha svolto un ruolo guida nell'azione globale per il clima, come evidenziato dall'adozione dell'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e dal suo piano di rafforzare il suo obiettivo di riduzione delle emissioni GES entro il 2030; incoraggia vivamente la Commissione e gli Stati membri a intensificare la loro diplomazia climatica prima e dopo l'adozione della proposta legislativa relativa a un CBAM e, in particolare, a garantire un dialogo costante con i partner commerciali al fine di stimolare l'azione globale per il clima; sottolinea la necessità di sforzi diplomatici convergenti volti a garantire un tempestivo coinvolgimento dei paesi del vicinato dell'UE;

4.

mette in rilievo il ruolo centrale di cittadini e consumatori nella transizione energetica e l'importanza di stimolare e sostenere le scelte dei consumatori per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici promuovendo attività sostenibili e benefici collaterali che contribuiscono a una migliore qualità della vita;

5.

prende atto della proposta della Commissione di fissare l'obiettivo dell'Unione in materia di clima per il 2030 a una riduzione delle emissioni nette pari ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990; sottolinea, tuttavia, che il Parlamento ha adottato un obiettivo più elevato pari al 60 %;

6.

osserva che, sebbene l'UE avesse notevolmente ridotto le sue emissioni interne di GES, le emissioni di GES incorporate nelle importazioni verso l'UE hanno registrato un costante aumento, compromettendo in tal modo gli sforzi compiuti dall'UE per ridurre la sua impronta globale di GES; sottolinea che alle importazioni nette di beni e servizi nell'UE è riconducibile oltre il 20 % delle emissioni interne di CO2 dell'Unione; ritiene che il contenuto di emissioni di GES delle importazioni dovrebbe essere meglio monitorato al fine di individuare possibili misure per ridurre l'impronta globale di GES dell'UE;

Concepire un CBAM compatibile con l'OMC

7.

sostiene l'introduzione di un CBAM a condizione che sia compatibile con le norme dell'OMC e con gli accordi di libero scambio dell'UE, che non sia discriminatorio e non costituisca una restrizione dissimulata del commercio internazionale; ritiene che in quanto tale un CBAM creerebbe un incentivo per le industrie europee e i partner commerciali dell'UE a decarbonizzare le proprie industrie e sosterrebbe pertanto le politiche climatiche dell'UE e globali a favore della neutralità dei GES in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi; afferma in modo inequivocabile che un CBAM dovrebbe essere concepito esclusivamente per promuovere gli obiettivi climatici e non dovrebbe essere utilizzato impropriamente come strumento per rafforzare il protezionismo, le discriminazioni o le restrizioni ingiustificabili; sottolinea che tale meccanismo dovrebbe sostenere gli obiettivi ecologici dell'UE, in particolare per affrontare in modo più efficace il problema delle emissioni di GES incorporate nell'industria dell'UE e nel commercio internazionale, e al contempo essere non discriminatorio e mirare a garantire condizioni di parità a livello globale;

8.

sottolinea che i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo dovrebbero beneficiare di un trattamento speciale al fine di tenere conto delle loro specificità e dei potenziali effetti negativi del CBAM sul loro sviluppo;

9.

ricorda i vincoli e le sfide particolari con cui devono confrontarsi le regioni ultraperiferiche, in particolare in ragione della loro lontananza, dell'insularità e delle dimensioni limitate del loro mercato, e chiede che il CBAM tenga debito conto delle peculiarità di tali regioni, in conformità dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE);

10.

ribadisce che l'introduzione di un CBAM dovrebbe far parte di un pacchetto di misure legislative mirate a garantire una rapida riduzione delle emissioni di GES derivanti dalla produzione e dai consumi dell'UE, in particolare rafforzando l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; sottolinea che il CBAM dovrebbe essere accompagnato da politiche volte a consentire e promuovere gli investimenti in processi industriali a bassa intensità di carbonio, in particolare attraverso strumenti di finanziamento innovativi, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare e una più ampia politica industriale dell'UE che sia ambiziosa dal punto di vista ambientale e socialmente equa, con l'obiettivo di guidare una reindustrializzazione decarbonizzata dell'Europa per creare posti di lavoro di qualità a livello locale e garantire la competitività dell'economia europea, realizzando al contempo l'ambizione climatica dell'UE e offrendo prevedibilità e certezza per garantire gli investimenti nella neutralità climatica;

11.

sottolinea che le norme sui prodotti possono garantire una produzione a basse emissioni di carbonio ed efficiente sotto il profilo delle risorse, nonché contribuire a ridurre il più possibile l'impatto ambientale negativo associato all'uso dei prodotti; chiede pertanto alla Commissione di proporre, a integrazione dell'introduzione di un CBAM, norme e standard più ambiziosi e vincolanti relativi alla riduzione delle emissioni di GES e ai risparmi in termini di risorse e di energia per i prodotti immessi sul mercato dell'UE, a sostegno del quadro strategico in materia di prodotti sostenibili e del nuovo piano d'azione per l'economia circolare;

12.

ritiene che, al fine di evitare eventuali distorsioni nel mercato interno e lungo la catena del valore, il CBAM dovrebbe applicarsi a tutte le importazioni di prodotti e materie prime coperti dal sistema EU ETS, anche se integrati in prodotti intermedi o finali; ritiene che, in una fase iniziale (già entro il 2023) e previa una valutazione d'impatto, il CBAM dovrebbe applicarsi al settore energetico e ai settori industriali ad alta intensità energetica come quelli del cemento, dell'acciaio, dell'alluminio, della raffinazione del petrolio, della carta, del vetro, dei prodotti chimici e dei fertilizzanti, che continuano a beneficiare di consistenti quote gratuite e rappresentano tuttora il 94 % delle emissioni industriali dell'UE;

13.

sottolinea che il contenuto di emissioni di GES delle importazioni dovrebbe essere contabilizzato sulla base di parametri di riferimento trasparenti, affidabili e aggiornati per prodotto a livello degli impianti nei paesi terzi e che, per impostazione predefinita, qualora l'importatore non renda disponibili i dati, dovrebbe essere contabilizzato il contenuto medio globale di emissioni di GES dei singoli prodotti, ripartito per i diversi metodi di produzione che presentano intensità di emissioni differenti; ritiene che la fissazione del prezzo del carbonio per le importazioni dovrebbe coprire le emissioni dirette e indirette e quindi anche tenere conto dell'intensità di carbonio della rete elettrica di ciascun paese o, qualora l'importatore renda disponibili i dati, l'intensità di carbonio del consumo energetico a livello di impianto;

14.

osserva che la Commissione sta attualmente valutando tutte le diverse opzioni per l'introduzione di un CBAM, che vanno da strumenti fiscali a meccanismi che utilizzano il sistema EU ETS; sottolinea che le modalità per la concezione di un CBAM dovrebbero essere esaminate insieme alla revisione dell'EU ETS, in modo da assicurare la loro complementarità e coerenza e da evitare una sovrapposizione che determinerebbe una doppia protezione delle industrie dell'UE; sottolinea l'importanza di un processo trasparente alla base del CBAM, in particolare collaborando con l'OMC e i partner commerciali dell'UE, in coordinamento con il Parlamento europeo, e valutando e confrontando attentamente l'efficacia, l'efficienza e la fattibilità giuridica di diverse forme di CBAM al fine di ridurre le emissioni globali complessive di GES; insiste sul fatto che l'obiettivo principale del CBAM è l'ambiente e che pertanto i criteri ambientali dovrebbero svolgere un ruolo essenziale nella scelta dello strumento, garantendo un prezzo del carbonio prevedibile e sufficientemente elevato che incentivi gli investimenti nella decarbonizzazione al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

15.

sottolinea l'importanza di valutare l'impatto di ciascuna opzione sul tenore di vita dei consumatori, in particolare di quelli appartenenti a gruppi più vulnerabili, nonché il loro impatto sulle entrate; invita la Commissione a includere nella valutazione d'impatto anche le conseguenze per il bilancio dell'UE delle entrate generate dal CBAM come risorsa propria, a seconda della concezione e delle modalità scelte;

16.

ritiene che, per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, nel rispetto delle norme dell'OMC, il CBAM debba imporre oneri per il contenuto di carbonio delle importazioni in modo da rispecchiare i costi del carbonio sostenuti dai produttori dell'UE; sottolinea che la fissazione del prezzo del carbonio nel quadro del CBAM dovrebbe rispecchiare l'evoluzione dinamica del prezzo delle quote dell'UE nel quadro del sistema EU ETS, garantendo la prevedibilità e una minore volatilità del prezzo del carbonio; è del parere che gli importatori debbano acquistare le quote da una riserva distinta di quote rispetto all'EU ETS, in cui il prezzo del carbonio corrisponde a quello del giorno dell'operazione nell'EU ETS; sottolinea che l'introduzione del CBAM è solo una delle misure finalizzate all'attuazione degli obiettivi del Green Deal europeo e deve anche essere accompagnata dalle misure necessarie in settori non contemplati dall'ETS e da una riforma ambiziosa dell'EU ETS, per assicurare che quest'ultimo realizzi, attraverso una fissazione del prezzo del carbonio significativa, nel pieno rispetto del principio «chi inquina paga», e per contribuire alla necessaria riduzione delle emissioni di GES in linea con l'obiettivo climatico aggiornato dell'UE per il 2030 e con l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di GES nell'UE entro il 2050, anche attraverso l'adeguamento del fattore di riduzione lineare, un aggiustamento del massimale e la valutazione della potenziale necessità di fissare un prezzo minimo del carbonio;

17.

sottolinea che un'accisa (o una tassa) sul tenore di carbonio di tutti i prodotti consumati, sia nazionali che importati, non affronterebbe pienamente il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sarebbe tecnicamente difficile, data la complessità del tracciamento del carbonio nelle catene globali del valore, e potrebbe comportare un onere significativo per i consumatori; riconosce che un dazio o una tassa fissa sulle importazioni potrebbe essere uno strumento semplice per fornire un segnale di prezzo ambientale forte e stabile per il carbonio importato; ritiene tuttavia che, data la sua natura fissa, tale tassa sarebbe uno strumento meno flessibile per rispecchiare l'evoluzione del prezzo del sistema ETS dell'UE; sottolinea che, in pratica, un'imposta in evoluzione che rispecchi automaticamente il prezzo del sistema ETS dell'UE sarebbe equivalente a un ETS teorico; riconosce che, qualora il CBAM fosse di natura fiscale, vi è la possibilità di introdurre un meccanismo basato sull'articolo 192, paragrafo 2, TFUE;

18.

sottolinea che gli importatori devono avere la possibilità di dimostrare, in conformità delle norme dell'UE sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica del sistema ETS dell'UE, che il tenore di carbonio dei loro prodotti è inferiore a tali valori e beneficiare di un importo esigibile opportunamente adeguato, al fine di incoraggiare l'innovazione e gli investimenti nelle tecnologie sostenibili in tutto il mondo; ritiene che ciò non debba imporre un onere sproporzionato alle PMI; sottolinea che l'attuazione del meccanismo dovrà essere sostenuta da una serie di norme dell'UE che ne prevengano l'elusione o l'uso improprio e richiederà una forte infrastruttura indipendente per la sua amministrazione;

19.

sottolinea che il CBAM dovrebbe garantire che agli importatori di paesi terzi non sia addebitato due volte il tenore di carbonio dei loro prodotti onde assicurare che essi siano trattati su un piano di parità e senza discriminazioni; invita la Commissione a valutare attentamente l'impatto delle diverse opzioni CBAM sui paesi meno sviluppati;

20.

sottolinea che, a differenza dell'ETS, il meccanismo non dovrebbe considerare la combustione del legno per la creazione di combustibile come neutra dal punto di vista del carbonio e che, nel quadro rivisto e aggiornato, dovrebbe essere fissato un prezzo per il carbonio incorporato nel legno tagliato e nel suolo impoverito;

21.

esorta la Commissione ad adoperarsi per ridurre al minimo il rischio che coloro che esportano verso l'UE cerchino di evitare il meccanismo o ne indeboliscano l'efficacia, ad esempio riorientando la produzione tra i mercati o esportando prodotti semilavorati;

Aspetti attinenti al commercio di un CBAM

22.

chiede che l'accordo di Parigi e i suoi obiettivi diventino uno dei principi guida fondamentali della politica commerciale, ai quali devono essere adeguate tutte le iniziative commerciali e i relativi strumenti politici, e che siano inclusi, tra l'altro, negli accordi di libero scambio (ALS) quali elementi essenziali; è convinto che una simile politica commerciale mirata possa costituire un importante fattore trainante per orientare le economie verso la decarbonizzazione al fine di conseguire gli obiettivi climatici fissati nell'accordo di Parigi e nel Green Deal europeo;

23.

esprime profonda preoccupazione per l'erosione del sistema commerciale multilaterale; invita la Commissione a impegnarsi attivamente con i governi dei partner commerciali al fine di garantire un dialogo costante su tale iniziativa, fornendo in tal modo incentivi all'azione per il clima sia all'interno dell'Unione che da parte dei suoi partner commerciali; sottolinea che la politica commerciale può e dovrebbe essere utilizzata per promuovere un'agenda ambientale positiva ed evitare grandi differenze in termini di ambizioni climatiche tra l'UE e il resto del mondo e che un CBAM dovrebbe essere progettato come una misura complementare alle azioni nel quadro dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli accordi di libero scambio dell'UE; sottolinea, inoltre, che l'iniziativa deve mirare a rendere superfluo il CBAM man mano che il resto del mondo avrà raggiunto il livello di ambizione che l'UE ha fissato in termini di riduzione delle emissioni di CO2; è pertanto del parere che il CBAM dovrebbe essere considerato uno strumento per favorire l'accelerazione di tale processo e non uno strumento per il protezionismo; si attende che la Commissione avvii i negoziati per definire un approccio globale nell'ambito dell'OMC o del G20;

24.

ritiene che il commercio internazionale e la politica commerciale siano fattori chiave della transizione verso un'economia globale circolare, efficiente sotto il profilo delle risorse e neutrale dal punto di vista climatico e che, in quanto tali, debbano sostenere gli sforzi globali a favore del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi; ritiene che sia urgente perseguire una riforma globale dell'OMC che consenta a quest'ultima di garantire un commercio equo e, allo stesso tempo, di contrastare il riscaldamento globale; osserva che le norme del GATT risalgono al 1947 ed è del parere che debbano essere ripensate nell'attuale contesto della crisi climatica; auspica che la Commissione adotti iniziative urgenti per la riforma dell'OMC al fine di raggiungere la compatibilità con gli obiettivi climatici; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per conseguire una fissazione del prezzo globale della CO2 e per agevolare il commercio di tecnologie per la protezione del clima e dell'ambiente, ad esempio attraverso iniziative di politica commerciale come l'accordo sui beni ambientali dell'OMC;

25.

invita la Commissione a portare avanti le riforme multilaterali dell'OMC che allineano il diritto del commercio internazionale agli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad altri aspetti del diritto internazionale, in particolare le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); sottolinea che un CBAM è compatibile con le norme dell'OMC se è concepito con un chiaro obiettivo ambientale per ridurre le emissioni globali di gas a effetto serra e se mantiene la massima integrità ambientale;

26.

evidenzia che un CBAM può contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; ricorda che la promozione del lavoro dignitoso è anche uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile ed esorta la Commissione a garantire che le merci immesse sul mercato dell'UE siano prodotte in condizioni che rispettino le convenzioni dell'OIL;

27.

osserva che, al fine di essere compatibili con le norme dell'OMC, le disposizioni del GATT, quali l'articolo I (il principio della nazione più favorita), l'articolo III (il principio del trattamento nazionale) e, se necessario, l'articolo XX (eccezioni generali), potrebbero costituire la base per qualsiasi concezione del CBAM, la cui logica dovrebbe essere strettamente ambientale, con l'obiettivo di ridurre le emissioni globali di CO2 e prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

28.

sottolinea il principio di non discriminazione ai sensi dell'articolo III del GATT; sottolinea che l'applicazione dello stesso trattamento alle importazioni e alla produzione interna è un criterio fondamentale per garantire la compatibilità di qualsiasi misura con le regole dell'OMC; sottolinea che il CBAM dovrebbe creare condizioni di parità tra i produttori nazionali ed esteri dell'UE applicando un onere equivalente all'ETS sulle emissioni di carbonio incorporate dei beni importati in tali settori, indipendentemente dalla loro origine, tutelando pienamente l'industria europea dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ed evitando trasferimenti di emissioni verso paesi terzi; evidenzia che l'attuazione del CBAM dovrebbe evitare una doppia protezione per gli impianti dell'UE, valutando nel contempo l'impatto sulle esportazioni e sui settori dipendenti lungo la catena del valore; sottolinea che la concezione del CBAM dovrebbe seguire un semplice principio in base al quale una tonnellata di carbonio non dovrebbe essere protetta due volte;

29.

sottolinea l'importanza di garantire condizioni di parità a livello globale per la competitività delle industrie europee senza produrre effetti nocivi sul clima e sull'ambiente; esorta pertanto la Commissione a prendere in considerazione l'eventuale introduzione di sconti all'esportazione, ma solo se sarà in grado di dimostrare appieno il loro impatto positivo sul clima e la loro compatibilità con le norme dell'OMC; sottolinea che, al fine di prevenire effetti negativi sul clima incentivando metodi di produzione meno efficienti per le industrie esportatrici europee e onde garantire la compatibilità con l'OMC, qualsiasi forma di potenziale sostegno alle esportazioni dovrebbe essere trasparente, proporzionata, non dovrebbe comportare alcun tipo di vantaggio competitivo per le industrie esportatrici dell'UE nei paesi terzi, e dovrebbe essere strettamente limitata agli impianti più efficienti, in modo da mantenere gli incentivi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per le imprese esportatrici dell'UE;

30.

sottolinea la necessità che qualsiasi meccanismo offra un incentivo alle industrie nell'UE e all'estero affinché realizzino prodotti puliti e concorrenziali ed evitino la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, senza pregiudicare le opportunità commerciali;

31.

osserva che il CBAM fa parte del Green Deal europeo e costituisce uno strumento per conseguire l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050; osserva che la maggior parte dei settori industriali ad alta intensità di carbonio e altamente dipendenti dagli scambi commerciali potrebbero essere interessati dal CBAM, direttamente o indirettamente, e che dovrebbero essere consultati nel corso dell'intero processo; osserva inoltre che il CBAM potrebbe influenzare le catene di approvvigionamento spingendole a internalizzare i costi del carbonio; sottolinea che qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile gestione e non imporre un onere finanziario e amministrativo eccessivo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI);

Il CBAM e le risorse proprie

32.

riconosce che il CBAM potrebbe essere attuato come estensione dell'attuale regime dei dazi doganali o come sistema complementare nel quadro dell'ETS esistente; sottolinea che entrambi gli approcci potrebbero essere del tutto coerenti con un'iniziativa sulle risorse proprie;

33.

sostiene l'intenzione della Commissione di utilizzare le entrate generate dal CBAM come nuove risorse proprie per il bilancio dell'UE e chiede alla Commissione di garantire la piena trasparenza sull'utilizzo di tali entrate; sottolinea, tuttavia, che il ruolo del CBAM in materia di bilancio dovrebbe essere solo un sottoprodotto dello strumento; ritiene che tali nuove entrate dovrebbero consentire un maggiore sostegno all'azione per il clima e agli obiettivi del Green Deal, come l'equa transizione e la decarbonizzazione dell'economia europea, nonché un incremento del contributo dell'UE ai finanziamenti internazionali per il clima a favore dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, i quali sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici, in particolare per aiutarli a intraprendere un processo di industrializzazione basato su tecnologie pulite e decarbonizzate; invita la Commissione a tenere conto, nella sua futura proposta, delle ripercussioni sociali del meccanismo, al fine di ridurle al minimo; sottolinea che le entrate generate da un CBAM non dovrebbero in alcun modo essere utilizzate come sovvenzioni dissimulate alle industrie europee altamente inquinanti, in quanto ciò comprometterebbe in ultima analisi la compatibilità con l'OMC;

34.

ricorda che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno concordato la creazione di nuove risorse proprie, compreso il CBAM, per il prossimo quadro finanziario pluriennale nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (AII) (9); sottolinea che l'assegnazione dei flussi finanziari generati dal CBAM al bilancio dell'UE contribuirebbe ad attenuare i problemi di equivalenza fiscale e ad assicurare un'equa ripartizione dell'impatto tra gli Stati membri, nonché a garantire una struttura snella con spese amministrative minime; conclude pertanto che la definizione dei proventi come risorsa propria dell'UE ridurrebbe la quota dei contributi basati sull'RNL nel finanziamento del bilancio dell'UE e contribuirebbe in tal modo a ripartire l'impatto del CBAM in modo equo tra tutti gli Stati membri; ritiene che eventuali risparmi a livello nazionale dovuti a minori contributi basati sull'RNL aumenteranno il margine di bilancio degli Stati membri;

35.

prende atto di diverse stime prudenti delle entrate, che vanno da 5 a 14 miliardi di EUR all'anno, a seconda della portata e della concezione del nuovo strumento; sottolinea che il bilancio dell'UE è in ogni caso perfettamente adeguato per assorbire le fluttuazioni delle entrate o anche gli effetti regressivi a lungo termine;

36.

è determinato a garantire che la risorsa propria basata sul CBAM faccia parte di un paniere di risorse proprie sufficiente a coprire il livello della spesa complessiva prevista per i costi di rimborso del capitale e degli interessi del prestito contratto nell'ambito dello strumento Next Generation EU, rispettando nel contempo il principio di universalità; ricorda inoltre che le eccedenze derivanti dal piano di rimborso devono continuare a figurare nel bilancio dell'UE come entrate generali;

37.

sottolinea che l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie, come previsto nella tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie nel quadro dell'accordo interistituzionale, potrebbe facilitare una migliore focalizzazione della spesa a livello dell'Unione su settori prioritari e beni pubblici comuni con elevati vantaggi in termini di efficienza rispetto alla spesa nazionale; ricorda che, in caso di mancato rispetto delle condizioni concordate nell'AII da parte di una delle tre istituzioni, le altre potrebbero intentare un'azione giudiziaria;

38.

invita le istituzioni a dare attivamente seguito, nello spirito e nella lettera, alla tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie nel quadro dell'accordo interistituzionale, che prevede che questa nuova risorsa propria entri in vigore al più tardi il 1o gennaio 2023;

Attuazione del CBAM e altri aspetti

39.

sottolinea che l'attuazione del CBAM deve essere accompagnata dall'eliminazione di tutte le forme di sovvenzioni dannose per l'ambiente concesse alle industrie ad alta intensità energetica a livello nazionale; invita la Commissione a valutare le diverse pratiche degli Stati membri in materia alla luce del principio «chi inquina paga»;

40.

chiede che il CBAM sia monitorato tramite un organismo indipendente, sotto l'egida della Commissione, che riferisca periodicamente al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione, informandoli in maniera trasparente, su richiesta e almeno due volte l'anno;

41.

osserva che l'UE è il principale importatore di carbonio al mondo e che il tenore di carbonio delle merci esportate dall'UE è nettamente inferiore a quello delle merci importate; deduce che gli sforzi europei volti a contrastare i cambiamenti climatici sono superiori alla media degli sforzi internazionali; sottolinea che, per misurare l'impatto climatico complessivo dell'Unione, è necessario un efficace metodo di rendicontazione che tenga conto delle emissioni delle merci e dei servizi importati nell'UE;

42.

sottolinea che sforzi adeguati in materia di clima a livello internazionale, come un prezzo internazionale del carbonio solido, diffuso e coerente, e tecnologie, prodotti e processi di produzione a basse emissioni pienamente competitivi renderanno col tempo il meccanismo obsoleto; è del parere che il cambiamento climatico sia un problema globale che richiede soluzioni globali, e ritiene pertanto che l'UE debba continuare a sostenere la creazione di un quadro globale per la tariffazione della CO2 in linea con l'articolo 6 dell'accordo di Parigi; incoraggia la Commissione a progettare il meccanismo con un calendario chiaro e ambizioso per la sua attuazione ed evoluzione; ricorda che alcune soluzioni tecniche per la riduzione della CO2 sono ancora nella fase pilota e invita pertanto la Commissione a proseguire gli sforzi per svilupparle ulteriormente; invita la Commissione a progettare il meccanismo come parte di un pacchetto strategico globale e orientato sul lungo periodo, che sia coerente con l'obiettivo di realizzare un'economia altamente efficiente in termini di energia e di risorse, e a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;

43.

ricorda che la politica climatica dell'UE, la sua politica industriale e l'obiettivo di mantenere e accrescere la crescita economica sostenibile devono andare di pari passo; sottolinea che qualsiasi meccanismo dovrebbe essere integrato nella nostra strategia industriale incentivando le industrie a produrre prodotti puliti e competitivi;

44.

sottolinea che un meccanismo correttamente funzionante dovrebbe garantire la riduzione delle emissioni importate nell'UE e fornire la protezione del clima più efficace contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, rispettando nel contempo le regole dell'OMC; sottolinea che il meccanismo dovrebbe essere progettato in modo da assicurarne un'applicazione semplice ed efficace e, nel contempo, in modo da prevenire comportamenti elusivi quali il rimescolamento delle risorse o l'importazione di prodotti semilavorati o finiti non coperti dal meccanismo;

45.

invita la Commissione a fornire consulenza e assistenza tecnica alle industrie in patria e all'estero, in particolare alle PMI, per la creazione di sistemi affidabili di rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra per le importazioni, al fine di mantenere un'industria europea forte senza causare ostacoli tecnici ai partner commerciali;

46.

invita a condurre una valutazione speciale dell'impatto del meccanismo sulle PMI e sulla concorrenza in seno al mercato interno; chiede la creazione, se del caso, di un meccanismo di sostegno per le PMI affinché si adattino con successo alla nuova realtà di mercato, evitando così che siano vittime di pratiche sleali da parte degli attori di mercato più grandi;

47.

osserva altresì che, al fine di prevenire la concorrenza sleale sul mercato europeo, il meccanismo non dovrebbe creare svantaggi competitivi tra materiali concorrenti; sottolinea che i materiali più rispettosi del clima non dovrebbero subire svantaggi competitivi;

48.

sottolinea l'importanza del Parlamento nel garantire che i cittadini europei e i loro interessi siano rappresentati e nel contribuire alla realizzazione di priorità dell'UE quali la protezione del clima, la crescita sostenibile e la competitività internazionale; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a coinvolgere pienamente il Parlamento, come colegislatore, nel processo legislativo mirante a istituire il meccanismo.

o

o o

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0206.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(4)  Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (Testi approvati, P9_TA(2020)0253).

(5)  Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), «Dichiarazione sullo stato del clima globale nel 2019».

(6)  Fezzigna, P., Borghesi, S., Caro, D., «Revising Emission Responsibilities through Consumption-Based Accounting: A European and Post-Brexit Perspective» (Revisione delle responsabilità in termini di emissioni mediante una contabilizzazione basata sui consumi: una prospettiva europea e post-Brexit), Sustainability, 17 gennaio 2019.

(7)  Si veda la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 18/2020.

(8)  Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), «CO2 emissions embodied in international trade and domestic final demand: methodology and results using the OECD inter-country input-output database» (Emissioni di CO2 incorporate nel commercio internazionale e nella domanda finale interna: metodologia e risultati utilizzando la banca dati internazionale input-output), 23 novembre 2020.

(9)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/11


P9_TA(2021)0073

Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL))

(2021/C 474/02)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso «la Carta»),

visto il regolamento(UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (1) («regolamento sul legno»),

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (2) (direttiva contabile),

vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (3) (direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario),

visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (4) («regolamento sui minerali originari di zone di conflitto»),

vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (5) («direttiva sui diritti degli azionisti»),

vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (6) (direttiva sugli informatori),

visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (7) («regolamento relativo all'informativa»),

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (8) («regolamento in materia di tassonomia»),

visto il piano d'azione dell'UE per finanziare la crescita sostenibile (9),

visto il Green Deal europeo (10),

visti gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario) (11) e gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (12),

viste le sue risoluzioni del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi (13), del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento (14) e del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (15),

visto l'accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 («l'accordo di Parigi»),

vista l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, adottata nel 2015, e in particolare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

visto il quadro delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani «Proteggere, rispettare e riparare» del 2008,

visti i principi guida delle Nazioni Unite del 2011 su imprese e diritti umani (16) (UNGP),

visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali (17),

viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese (18),

viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature (19),

vista la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (20),

visti gli orientamenti OCSE-FAO in materia di catene di approvvigionamento agricolo responsabili (21),

viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in materia di condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali (22),

viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese nella sottoscrizione di titoli e nei prestiti aziendali (23),

visti la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti (24),

vista la Dichiarazione tripartita di principi dell'OIL del 2017 sulle imprese multinazionali e la politica sociale (25),

visto l'opuscolo delle Nazioni Unite sul tema «Dimensione di genere dei principi guida su imprese e diritti umani» (26),

vista la legge francese n. 2017-399 sul dovere di vigilanza delle imprese madri e delle imprese appaltatrici (27),

vistala legge neerlandese sull'introduzione di un dovere di diligenza nell'ottica di evitare la fornitura di beni e servizi ottenuti utilizzando lavoro minorile (28),

vista la raccomandazione CM/Rec(2016)3 del Comitato dei ministri agli Stati membri su diritti umani e imprese adottata dal Comitato dei ministri il 2 marzo 2016,

visto lo studio pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione nel febbraio 2019 dal titolo «Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries» (29) (Accesso ai mezzi di ricorso per le vittime di violazioni dei diritti umani nei paesi terzi da parte di imprese),

visti i briefing della Direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione del giugno 2020 dal titolo «EU Human Rights Due Diligence Legislation: Monitoring, Enforcement and Access to Justice for Victims» (30) (Legislazione dell'UE sul dovere di diligenza in materia di diritti umani: monitoraggio, applicazione e accesso alla giustizia per le vittime) e «Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence» (Elementi sostanziali di una possibile legislazione sul dovere di diligenza in materia di diritti umani),

visto lo studio elaborato per la Commissione europea dal titolo «Due Diligence requirements through the supply chain» (31) (Obblighi di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento),

visto lo studio elaborato per la Commissione europea dal titolo «Directors' duties and sustainable corporate governance» (32) (Obblighi degli amministratori e governo societario sostenibile),

vista l'iniziativa sui diritti dei minori e i principi delle imprese elaborata dall'UNICEF, dal Patto globale delle Nazioni Unite e dall'organizzazione Save the Children (33),

visto il piano d'azione della Commissione su un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese (COM(2020)0590),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Dovere di diligenza obbligatorio»,

visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0018/2021),

A.

considerando che gli articoli 3 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabiliscono che l'Unione, nelle sue relazioni con il resto del mondo, deve sostenere e promuovere i suoi valori e principi, segnatamente lo Stato di diritto, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo e contribuire allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà, al commercio libero ed equo nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale; che, più specificamente, l'Unione deve promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà; che l’Unione deve rispettare tali principi e perseguirli nello sviluppo e nell'attuazione degli aspetti esterni delle sue altre politiche;

B.

considerando che l'articolo 208, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che l'Unione deve tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo;

C.

considerando che la globalizzazione dell'attività economica ha aggravato l'incidenza degli impatti negativi delle attività aziendali sui diritti umani, in particolare per quanto concerne i diritti sociali e del lavoro, l'ambiente e la buona governance degli Stati; che le violazioni dei diritti umani si verificano spesso a livello di produzione primaria, segnatamente quando le imprese si riforniscono di materie prime e prodotti di fabbricazione;

D.

considerando che la Carta si applica a tutta la legislazione dell'Unione e alle autorità nazionali in sede di attuazione del diritto dell'Unione sia nell'Unione che nei paesi terzi;

E.

considerando che, se la dovuta diligenza viene attuata in modo completo, le imprese trarranno vantaggio nel lungo termine da una migliore condotta aziendale incentrata sulla prevenzione anziché sulla riparazione dei danni;

F.

considerando che, dato che la futura legislazione in materia di dovere di diligenza delle imprese e di responsabilità delle imprese per le imprese europee dovrebbe avere effetti extraterritoriali, tale legislazione inciderebbe sullo sviluppo sociale, economico e ambientale dei paesi in via di sviluppo e sulle loro prospettive di conseguire i loro obiettivi di sviluppo sostenibile; che tale impatto significativo potrebbe contribuire a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione in materia di sviluppo;

G.

considerando che le imprese dovrebbero rispettare i diritti umani, compresi i diritti internazionali vincolanti e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, l'ambiente e la buona governance e non dovrebbero causare o contribuire a causare impatti negativi a tale riguardo; che la dovuta diligenza dovrebbe basarsi sul principio del «non nuocere»; che l'articolo 21 TUE prevede che l'Unione promuova e consolidi l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Carta, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e la coerenza tra la sua azione esterna e le altre politiche; che il Consiglio dell'Unione europea ha riconosciuto che il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese in tutte le loro operazioni e nelle catene di approvvigionamento è importante per conseguire gli OSS delle Nazioni Unite;

H.

considerando che la democrazia, che protegge i diritti umani e le libertà fondamentali, è l'unica forma di governo compatibile con lo sviluppo sostenibile; che la corruzione e la mancanza di trasparenza pregiudicano fortemente i diritti umani;

I.

considerando che il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale è un diritto umano fondamentale sancito dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dagli articoli 6 e 13 della CEDU e dall'articolo 47 della Carta; che l'Unione, nel quadro del suo impegno a promuovere, proteggere e far applicare i diritti umani in tutto il mondo, dovrebbe contribuire a sostenere i diritti delle vittime di violazioni e abusi dei diritti umani connessi alle imprese che costituiscono un reato in paesi terzi, in linea con le direttive 2011/36/UE (34) e 2012/29/UE (35) del Parlamento europeo e del Consiglio;

J.

considerando che la corruzione nell'ambito dei procedimenti giudiziari può avere un effetto devastante sulla lecita amministrazione della giustizia e sull'integrità giudiziaria, oltre a violare intrinsecamente il diritto a un giudice imparziale, il diritto a un giusto processo e il diritto a un ricorso effettivo; considerando che la corruzione può portare a casi di violazione sistematica dei diritti umani nel contesto imprenditoriale, ad esempio impedendo agli individui di accedere a beni e servizi che gli Stati sono tenuti a fornire onde rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani o aumentando il prezzo di tali beni e servizi, incoraggiando un'acquisizione o un'appropriazione indebita di terre da parte delle imprese, facilitando il riciclaggio di denaro o rilasciando licenze o concessioni illecite alle imprese del settore estrattivo;

K.

considerando che la crisi della Covid-19 ha messo in luce alcuni dei gravi problemi che interessano le catene del valore mondiali e la facilità con cui determinate imprese sono in grado di trasferire, sia direttamente che indirettamente, gli impatti negativi delle loro attività commerciali in altre giurisdizioni, in particolare al di fuori dell’Unione, senza doverne rispondere; considerando che l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha dimostrato che le imprese che hanno adottato misure proattive per far fronte ai rischi legati alla crisi della Covid-19 in modo da attenuare gli impatti negativi sui lavoratori e sulle catene di approvvigionamento sviluppano un valore e una resilienza a più lungo termine, migliorando la loro redditività nel breve termine e le prospettive di ripresa nel medio e lungo termine;

L.

considerando che dovrebbe essere sottolineata l'importanza della libertà di espressione e delle libertà di associazione e di riunione pacifica, compresi il diritto di costituire un sindacato e di aderirvi, il diritto alla contrattazione e all'azione collettive, nonché il diritto a una remunerazione equa e a condizioni di lavoro dignitose, in particolare alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

M.

considerando che secondo i dati dell'OIL in tutto il mondo si registrano circa 25 milioni di vittime del lavoro forzato, 152 milioni di vittime del lavoro minorile, 2,78 milioni di decessi all'anno causati da malattie professionali e 374 milioni di infortuni non fatali sul lavoro all'anno; che sebbene l'OIL abbia definito diverse convenzioni a tutela dei lavoratori, esse continuano a non essere applicate, in particolare nei mercati del lavoro dei paesi in via di sviluppo;

N.

considerando la persistenza dello sfruttamento e del degrado degli esseri umani attraverso il lavoro forzato e pratiche simili alla schiavitù, che interessano milioni di persone e da cui, nel 2019, talune imprese, entità pubbliche o private o persone hanno tratto benefici; che la situazione in cui si trovano, secondo le stime, 152 milioni di minori che lavorano, di cui 72 milioni in condizioni pericolose e che sono spesso costretti a lavorare mediante la violenza, il ricatto e altri mezzi illegali, è inaccettabile e particolarmente preoccupante; che le imprese hanno la responsabilità speciale di proteggere in particolare i bambini e di prevenire qualsiasi forma di lavoro minorile;

O.

che i diritti fondamentali del lavoro, sociali ed economici sono sanciti in diversi trattati e convenzioni internazionali in materia di diritti umani, tra cui il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, le norme fondamentali del lavoro dell'OIL, la Carta sociale europea e la Carta; che i diritti al lavoro, alla libera scelta dell'impiego e a una remunerazione che assicuri ai lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza conforme alla dignità umana sono diritti umani fondamentali sanciti dall'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; che l'inadeguatezza delle ispezioni statali sul lavoro, un diritto di ricorso limitato, gli orari di lavoro eccessivi, i salari da miseria, il divario retributivo di genere e altre forme di discriminazione continuano a destare seria preoccupazione in un numero crescente di paesi, in particolare nelle zone di trasformazione per l'esportazione;

P.

che il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ha messo in evidenza l'impatto differenziato e sproporzionato delle attività delle imprese sulle donne e sulle ragazze e ha affermato che l'esercizio del dovere di diligenza in materia di diritti umani dovrebbe riguardare sia gli effetti reali che quelli potenziali sui diritti delle donne;

Q.

considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'ambiente ha affermato che i diritti alla vita, alla salute, all'alimentazione, all'acqua e allo sviluppo, nonché il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, sono fondamentali per il pieno godimento dei diritti umani. che il relatore speciale ha altresì sottolineato che la perdita di biodiversità compromette il pieno godimento dei diritti umani e che gli Stati dovrebbero regolamentare i danni alla biodiversità causati da attori privati e agenzie governative; che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto, nella sua risoluzione 64/292, il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano; che tali diritti dovrebbero essere protetti da ogni possibile normativa;

R.

considerando che le imprese hanno in generale una consapevolezza limitata degli impatti sui diritti dei minori associati alle loro operazioni e alle loro catene di approvvigionamento e delle conseguenze potenzialmente in grado di cambiare la vita dei minori;

S.

considerando che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite hanno dichiarato che i cambiamenti climatici incidono negativamente sul pieno ed effettivo esercizio dei diritti umani; che gli Stati hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani nel far fronte alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici; che qualsiasi legislazione in materia di dovuta diligenza delle imprese deve essere in linea con l'accordo di Parigi;

T.

considerando che la corruzione sistemica viola i principi di trasparenza, responsabilità e non discriminazione e comporta gravi conseguenze per l'effettivo godimento dei diritti umani; che la convenzione dell'OSCE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione impongono agli Stati membri di attuare pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione; che le disposizioni di detta convenzione delle Nazioni Unite dovrebbero essere parte integrante degli obblighi di dovuta diligenza fissati dalla legislazione;

U.

considerando che questa situazione allarmante ha messo in evidenza l'urgenza di rendere le imprese più reattive rispetto agli impatti negativi che provocano, a cui contribuiscono o a cui sono direttamente collegate, nonché responsabili di tali impatti e pronte a risponderne, e ha suscitato un dibattito su come farlo, sottolineando nel contempo la necessità di un approccio proporzionato e armonizzato in materia a livello di Unione, che è altresì necessario per poter conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU);

V.

considerando che, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, numerosi difensori dei diritti umani sono esposti a rischio perché sollevano preoccupazioni sugli impatti negativi provocati dalle attività commerciali sui diritti umani;

W.

considerando che tale dibattito è sfociato tra l'altro nell'adozione di quadri e norme in materia di dovuta diligenza da parte delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa, dell'OCSE e dell'OIL; che le norme in questione sono tuttavia volontarie e di conseguenza la loro applicazione è limitata; che la legislazione dell'Unione dovrebbe basarsi progressivamente e in modo costruttivo su tali quadri e norme; considerando che l’Unione e gli Stati membri dovrebbero apportare il proprio sostegno e la propria partecipazione ai negoziati in corso ai fini dell'istituzione di uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e le altre imprese in materia di diritti umani e che il Consiglio dovrebbe conferire un mandato alla Commissione per partecipare attivamente a tali negoziati in corso;

X.

considerando che, secondo uno studio condotto dalla Commissione, attualmente solo il 37 % delle imprese interpellate esercita la dovuta diligenza in materia di ambiente e diritti umani;

Y.

considerando che alcuni Stati membri, tra cui la Francia e i Paesi Bassi, hanno adottato norme volte a rafforzare la responsabilità delle imprese e hanno introdotto quadri obbligatori in materia di dovuta diligenza; che altri Stati membri stanno attualmente valutando l'adozione di una simile normativa, tra cui la Germania, l’Austria, la Svezia, la Finlandia, la Danimarca e il Lussemburgo; che la mancanza di un approccio comune a livello di Unione su tali questioni può causare una minore certezza del diritto quando si tratta di prerogative delle imprese e squilibri a livello di concorrenza leale, con conseguenti svantaggi per le imprese che adottano un approccio proattivo in materia sociale e ambientale; che la mancanza di una normativa armonizzata sul dovere di diligenza delle imprese non garantisce la parità di condizioni per le imprese che operano nell'Unione;

Z.

considerando che l'Unione ha già adottato una legislazione in materia di dovere di diligenza per settori specifici, quali il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto, il regolamento sul legno, il regolamento per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e il regolamento contro la tortura; che tali atti legislativi sono diventati un parametro di riferimento per una legislazione vincolante mirata in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento; che la futura legislazione dell'Unione dovrebbe sostenere le imprese nella gestione e nell'adempimento delle loro responsabilità societarie ed essere pienamente allineata a tutti gli obblighi di dovuta diligenza e comunicazione settoriali esistenti, come la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, e coerente con la pertinente legislazione nazionale, al fine di evitare duplicazioni;

AA.

considerando che la Commissione ha proposto di sviluppare una strategia globale per il settore dell'abbigliamento quale parte integrante del nuovo piano d'azione per l'economia circolare che, includendo una serie uniforme di norme in materia di dovere di diligenza e di responsabilità sociale, potrebbe essere un altro esempio di integrazione di un approccio più dettagliato per un settore specifico; considerando che la Commissione dovrebbe proporre una normativa dell'Unione specifica per settore in materia di dovere di diligenza obbligatorio, ad esempio per settori come i prodotti che rappresentano un rischio per gli ecosistemi e le foreste e per il settore dell'abbigliamento;

1.

ritiene che le norme volontarie in materia di dovere di diligenza abbiano limitazioni e non abbiano compiuto progressi significativi nella prevenzione dei danni ambientali e dei diritti umani e nell'accesso alla giustizia; ritiene che l'Unione dovrebbe adottare con urgenza requisiti vincolanti affinché le imprese individuino, valutino, prevengano, facciano cessare, attenuino, monitorino, comunichino, contabilizzino, affrontino e correggano gli impatti negativi potenziali e/o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance nella loro catena del valore; ritiene che ciò sarebbe vantaggioso per i portatori di interessi e per le imprese in termini di armonizzazione, certezza del diritto, parità di condizioni e attenuazione degli iniqui vantaggi competitivi dei paesi terzi derivanti da norme di protezione meno rigorose, nonché dal dumping sociale e ambientale nel commercio internazionale; sottolinea che in tal modo si rafforzerebbe la reputazione delle imprese dell'Unione come pure dell'Unione in quanto ente normatore; sottolinea i benefici dimostrati per le imprese che attuano efficaci pratiche imprenditoriali responsabili, che comprendono una migliore gestione dei rischi, un costo minore del capitale, risultati finanziari complessivi migliori e una maggiore competitività; è convinto che il dovere di diligenza accresca la certezza e la trasparenza per quanto riguarda le pratiche di approvvigionamento delle imprese che si approvvigionano da paesi al di fuori dell'Unione europea e contribuirà a tutelare gli interessi dei consumatori garantendo la qualità e l'affidabilità dei prodotti e dovrebbe portare a pratiche di acquisto più responsabili e a relazioni di fornitura a lungo termine tra le imprese; sottolinea che il quadro dovrebbe basarsi sull'obbligo per le imprese di adottare tutte le misure proporzionate e commisurate e di compiere sforzi nei limiti dei loro mezzi;

2.

sottolinea che, sebbene le imprese abbiano il dovere di rispettare i diritti umani e l'ambiente, gli Stati e i governi hanno la responsabilità di proteggere i diritti umani e l'ambiente e che tale responsabilità non dovrebbe essere trasferita ad attori privati; ricorda che la dovuta diligenza è innanzitutto un meccanismo preventivo e che le imprese dovrebbero come prima cosa essere tenute ad adottare tutte le misure proporzionate e commisurate e a compiere sforzi nei limiti dei loro mezzi per individuare gli impatti negativi potenziali ed effettivi e ad adottare misure in risposta agli stessi;

3.

invita la Commissione a includere sempre, nelle sue attività di politica esterna, compresi gli accordi commerciali e di investimento, disposizioni e discussioni sulla protezione dei diritti umani;

4.

chiede che la Commissione effettui un esame approfondito delle imprese con sede nello Xinjiang che esportano prodotti nell'Unione al fine di individuare potenziali violazioni dei diritti umani, in particolare legate alla repressione degli uiguri;

5.

ricorda che il pieno rispetto dei diritti umani, compreso il diritto alla vita, alla salute, al cibo e all'acqua, dipende dalla conservazione della biodiversità, che è alla base dei servizi ecosistemici cui il benessere umano è intrinsecamente legato;

6.

osserva che, a causa della pandemia di Covid-19, le piccole e medie imprese si trovano ad affrontare una situazione difficile; ritiene che fornire loro sostegno e creare un ambiente di mercato favorevole siano obiettivi fondamentali dell'Unione;

7.

evidenzia che le violazioni dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali possono essere dovute alle attività dell'impresa stessa o a quelle svolte nell'ambito delle sue relazioni d'affari sotto il loro controllo e lungo la loro catena del valore; sottolinea, pertanto, che il dovere di diligenza dovrebbe comprendere l'intera catena del valore, ma dovrebbe anche prevedere una politica di definizione delle priorità; sottolinea che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi e dovrebbero essere promossi e rispettati in modo giusto, equo e non discriminatorio;

8.

chiede il rafforzamento della tracciabilità delle catene di approvvigionamento, sulla base delle regole di origine stabilite nel codice doganale dell'Unione; osserva che la politica dell'Unione in materia di diritti umani e i futuri obblighi relativi alla dovuta diligenza delle imprese, adottati a seguito di una proposta legislativa della Commissione, dovrebbero essere presi in considerazione nella conduzione della politica commerciale dell'UE, anche in relazione alla ratifica di accordi commerciali e di investimento, e dovrebbero includere gli scambi con tutti i partner commerciali e non solo con quelli con cui l'Unione ha concluso un accordo di libero scambio; sottolinea che gli strumenti commerciali dell'Unione dovrebbero includere saldi meccanismi di esecuzione, come la revoca dell'accesso preferenziale in caso di non conformità;

9.

ritiene che qualsiasi futuro quadro obbligatorio dell'UE in materia di dovuta diligenza debba avere una portata ampia e includere tutte le grandi imprese soggette al diritto di uno Stato membro o stabilite nel territorio dell'Unione, comprese quelle che forniscono prodotti e servizi finanziari, a prescindere dal loro settore di attività e indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese pubbliche o a controllo pubblico, così come tutte le società di piccole e medie dimensioni quotate in borsa e le piccole e medie imprese ad alto rischio; è del parere che il quadro dovrebbe includere anche le imprese stabilite al di fuori dell'UE ma che operano nel mercato interno;

10.

è convinto che l'osservanza degli obblighi in materia di dovere di diligenza dovrebbe essere una condizione per l'accesso al mercato interno e che gli operatori dovrebbero essere tenuti a stabilire e fornire prove, attraverso l'esercizio del dovere di diligenza, del fatto che i prodotti da loro immessi sul mercato interno sono conformi ai criteri relativi all'ambiente e ai diritti umani di cui alla futura legislazione in materia di dovere di diligenza; chiede misure complementari quali il divieto di importazione di prodotti legati a gravi violazioni dei diritti umani, come il lavoro forzato o il lavoro minorile; sottolinea l'importanza di includere l'obiettivo di contrastare il lavoro forzato e il lavoro minorile nei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE;

11.

ritiene che per alcune imprese, in particolare le società di piccole e medie dimensioni quotate in borsa e le piccole e medie imprese ad alto rischio, possano essere necessari processi di dovuta diligenza meno ampi e formalizzati e che un approccio proporzionale dovrebbe tenere conto di elementi quali, tra l'altro, il settore di attività, le dimensioni dell'impresa, la gravità e la probabilità dei rischi relativi al rispetto dei diritti umani, alla governance e all'ambiente insiti nelle sue operazioni e nel contesto delle sue operazioni (anche dal punto di vista geografico), il modello aziendale, la posizione nelle catene del valore e la natura dei suoi prodotti e servizi; chiede che sia fornita una specifica assistenza tecnica alle imprese dell'Unione, in particolare alle piccole e medie imprese, affinché possano rispettare i requisiti in materia di dovuta diligenza;

12.

sottolinea che le strategie di dovuta diligenza dovrebbero essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, con gli obiettivi delle politiche dell'UE nel settore dei diritti umani e dell'ambiente, incluso il Green Deal europeo e l'impegno di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, nonché con la politica internazionale dell'UE, in particolare la Convenzione sulla biodiversità, l'accordo di Parigi e il relativo obiettivo di mantenere l'aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi atti a limitarlo a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali; invita la Commissione a elaborare, con la significativa partecipazione degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione competenti, una serie di orientamenti in materia di dovere di diligenza, che includa linee guida specifiche per settore, in relazione alle modalità per conformarsi agli strumenti giuridici obbligatori vigenti e futuri, a livello internazionale e di Unione, e per allinearsi ai quadri volontari di dovuta diligenza, tra cui metodologie coerenti e parametri chiari per misurare gli impatti e i progressi nei settori dei diritti umani, dell'ambiente e della buona governance; ribadisce che tali orientamenti risulterebbero particolarmente utili per le piccole e medie imprese;

13.

osserva che i regimi industriali certificati offrono alle piccole e medie imprese l'opportunità di mettere in comune le risorse e condividere le responsabilità in modo efficiente; sottolinea, tuttavia, che fare affidamento su regimi industriali certificati non esclude la possibilità che un'impresa violi i propri obblighi di dovuta diligenza e che sia chiamata a risponderne, in conformità del diritto nazionale; osserva che i regimi industriali certificati devono essere valutati, riconosciuti e supervisionati dalla Commissione;

14.

invita la Commissione a rispettare, nella legislazione futura, il principio della «coerenza delle politiche per lo sviluppo» sancito dall'articolo 208 TFUE; sottolinea l'importanza di ridurre al minimo le possibili contraddizioni e di creare sinergie con la politica di cooperazione allo sviluppo a vantaggio dei paesi in via di sviluppo e di potenziare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo; ritiene che, in termini pratici, ciò significhi coinvolgere attivamente la Direzione generale della Commissione per la cooperazione internazionale e lo sviluppo nell'attività legislativa in corso e condurre una valutazione approfondita dell'impatto della futura legislazione pertinente dell'Unione sui paesi in via di sviluppo dal punto di vista economico, sociale, ambientale e dei diritti umani, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio (36) e con lo strumento n. 34 dello strumentario per legiferare meglio (37); osserva che i risultati di tale valutazione dovrebbero orientare la futura proposta legislativa;

15.

sottolinea che la complementarità e il coordinamento con la politica, gli strumenti e gli attori della cooperazione allo sviluppo sono decisivi e che la futura legislazione dell'UE dovrebbe pertanto prevedere alcune disposizioni al riguardo;

16.

sottolinea che gli obblighi in materia di dovuta diligenza dovrebbero essere concepiti con attenzione onde risultare un processo dinamico continuo, anziché essere ridotti a un mero esercizio burocratico, e che le relative strategie dovrebbero essere in linea con la natura dinamica degli impatti negativi; ritiene che tali strategie dovrebbero includere tutti gli impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani, l'ambiente o la buona governance, anche se si dovrebbero considerare la gravità e la probabilità dell'impatto negativo nel contesto di una politica di determinazione delle priorità; ritiene che sia importante allineare quanto più possibile gli strumenti e i quadri esistenti, conformemente al principio di proporzionalità; pone in evidenza la necessità che la Commissione effettui una solida valutazione d'impatto volta a individuare i tipi di impatti negativi potenziali o effettivi, a indagare sulle conseguenze per le condizioni di parità a livello europeo e globale, compresi gli oneri amministrativi per le imprese e le ripercussioni positive sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance, e a elaborare norme che rafforzino la competitività e la tutela delle parti interessate e dell'ambiente e che siano funzionali e applicabili a tutti gli attori del mercato interno, comprese le piccole e medie imprese ad alto rischio e quotate in borsa; sottolinea che tale valutazione d'impatto dovrebbe inoltre prendere in considerazione le conseguenze della futura direttiva con riguardo ai cambiamenti nella catena globale del valore in relazione alle persone e alle imprese interessate, nonché con riguardo ai vantaggi comparativi dei paesi partner in via di sviluppo;

17.

sottolinea che i requisiti di trasparenza globale sono un elemento fondamentale della legislazione in materia di dovere di diligenza obbligatorio; rileva che maggiori informazioni e una più elevata trasparenza offrono ai fornitori e ai produttori un migliore controllo e una migliore comprensione delle loro catene di approvvigionamento e aumentano la capacità di monitoraggio delle parti interessate e dei consumatori, nonché la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti della produzione; sottolinea, a tale proposito, che la futura normativa sul dovere di diligenza dovrebbe tenere in considerazione soluzioni digitali atte ad agevolare l'accesso del pubblico alle informazioni e a ridurre al minimo gli oneri burocratici;

18.

osserva che il dovere di diligenza comporta altresì la necessità di misurare l'efficacia dei processi e delle misure adottate attraverso audit adeguati e di comunicare i risultati, anche elaborando periodicamente relazioni pubbliche di valutazione sulle procedure di dovuta diligenza delle imprese e i loro risultati in un formato standardizzato, basato su un quadro di comunicazione adeguato e coerente; raccomanda che le relazioni siano facilmente accessibili e disponibili, in particolare per le persone interessate e potenzialmente interessate; afferma che gli obblighi di informativa dovrebbero tenere conto della politica di concorrenza e del legittimo interesse a proteggere il know-how interno delle imprese e non dovrebbero comportare ostacoli sproporzionati o un onere finanziario per le imprese;

19.

sottolinea che, per pervenire a una dovuta diligenza efficace, è necessario che le imprese procedano in buona fede a discussioni proficue, significative e informate con i portatori di interessi pertinenti; pone in evidenza che un quadro dell'UE sul dovere di diligenza dovrebbe assicurare il coinvolgimento dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori a livello nazionale, europeo e globale per quanto riguarda l'introduzione e l'attuazione della strategia di dovuta diligenza; sottolinea che le procedure per il coinvolgimento delle parti interessate devono garantire la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e giuridica delle parti interessate;

20.

sottolinea che l'impegno con i partner commerciali, in uno spirito di reciprocità, è importante per garantire che il dovere di diligenza sia fonte di cambiamento; pone in risalto l'importanza delle misure e dei progetti di accompagnamento per facilitare l'attuazione degli accordi di libero scambio dell'UE e chiede un forte legame tra tali misure e la legislazione orizzontale in materia di dovere di diligenza; chiede quindi che gli strumenti finanziari, come gli aiuti al commercio, siano utilizzati per promuovere e sostenere l'adozione di un comportamento responsabile delle imprese nei paesi partner, anche mediante un sostegno tecnico per la formazione in materia di dovuta diligenza, i meccanismi di tracciabilità e l'integrazione delle riforme guidate dalle esportazioni nei paesi partner; sottolinea, al riguardo, la necessità di promuovere la buona governance;

21.

chiede che gli strumenti commerciali siano legati al monitoraggio dell'applicazione della futura normativa sul dovere di diligenza da parte delle società europee che operano al di fuori dell'UE e che le delegazioni dell'Unione siano attivamente coinvolte in tale processo, anche mediante la convocazione di proficui scambi di opinioni con i titolari dei diritti, le comunità locali, le camere di commercio, le istituzioni che si occupano dei diritti umani, gli attori della società civile e i sindacati e attraverso il sostegno agli stessi; invita la Commissione a cooperare con le camere di commercio degli Stati membri e con le istituzioni nazionali per i diritti umani nella fornitura di strumenti e di informazioni online per sostenere l'attuazione della futura legislazione sul dovere di diligenza;

22.

rileva che il coordinamento a livello settoriale potrebbe rafforzare la coerenza e l'efficacia degli sforzi in materia di dovuta diligenza, consentire la condivisione delle migliori prassi e contribuire a garantire condizioni di parità;

23.

ritiene che, per garantire l'esercizio della dovuta diligenza, gli Stati membri debbano istituire o designare autorità nazionali incaricate della condivisione delle migliori prassi come pure dello svolgimento di indagini, della vigilanza e dell'imposizione di sanzioni, tenendo conto della gravità e della natura ricorrente delle violazioni; sottolinea che dette autorità dovrebbero essere dotate di risorse e poteri sufficienti per svolgere i propri compiti; ritiene che la Commissione debba istituire una rete europea per il dovere di diligenza onde garantire, di concerto con le autorità nazionali competenti, il coordinamento e la convergenza tra le prassi di regolamentazione, indagine, attuazione e vigilanza, condividere le informazioni e monitorare l'operato delle autorità nazionali competenti; ritiene che gli Stati membri e la Commissione debbano garantire che le imprese pubblichino le rispettive strategie in materia di dovuta diligenza su una piattaforma centralizzata e pubblicamente accessibile, con la supervisione delle autorità nazionali competenti;

24.

sottolinea che i requisiti di trasparenza globale sono un elemento fondamentale della legislazione in materia di dovere di diligenza obbligatorio; rileva che maggiori informazioni e una trasparenza più elevata offrono ai fornitori e ai produttori un migliore controllo e una migliore comprensione delle loro catene di approvvigionamento e aumentano la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti della produzione; sottolinea, a tale proposito, che la futura normativa sul dovere di diligenza dovrebbe concentrarsi su soluzioni digitali per ridurre al minimo gli oneri burocratici e invita la Commissione ad esaminare nuove soluzioni tecnologiche a sostegno dell'introduzione e del miglioramento della tracciabilità nelle catene di approvvigionamento globali; ricorda che la tecnologia blockchain sostenibile può contribuire a tale obiettivo;

25.

ritiene che i meccanismi per il trattamento dei reclami a livello di impresa possano rappresentare un efficace mezzo di ricorso precoce, a condizione che siano legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti umani, basati sull'impegno e sul dialogo e che proteggano dalle ritorsioni; reputa che tali meccanismi privati debbano essere adeguatamente articolati con i meccanismi giudiziari, onde garantire la massima protezione dei diritti fondamentali, incluso il diritto a un processo equo; sottolinea che tali meccanismi non dovrebbero in alcun caso pregiudicare il diritto di una vittima di presentare una denuncia dinanzi alle autorità competenti e di cercare giustizia dinanzi a un organo giudiziario; suggerisce che le autorità giudiziarie dovrebbero essere in grado di dare seguito a una denuncia presentata da terzi attraverso canali sicuri e accessibili, senza rischi di rappresaglie;

26.

accoglie con favore l'annuncio che la proposta della Commissione includerà un regime di responsabilità e ritiene che, al fine di consentire alle vittime di avere accesso ad un ricorso efficace, le imprese dovrebbero essere ritenute responsabili, in conformità del diritto nazionale, per i danni che le imprese sotto il loro controllo hanno causato o contribuito a causare mediante atti od omissioni, laddove queste ultime abbiano commesso violazioni dei diritti umani o abbiano causato danni all'ambiente, salvo nel caso in cui l'impresa possa dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza, in linea con i rispettivi obblighi in materia di dovere di diligenza, e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire tali danni; sottolinea che i limiti temporali, le difficoltà di accesso alle prove nonché la disuguaglianza di genere, le vulnerabilità e l'emarginazione possono rappresentare notevoli barriere pratiche e procedurali per le vittime di violazioni dei diritti umani in paesi terzi, ostacolando il loro accesso a mezzi di ricorso efficaci; evidenzia l'importanza di un accesso effettivo ai mezzi di ricorso senza temere ritorsioni, in modo attento alla dimensione di genere e per le persone in situazioni di vulnerabilità, come sancito dall'articolo 13 della convenzione sui diritti delle persone con disabilità; ricorda che l'articolo 47 della Carta impone agli Stati membri di fornire assistenza legale a coloro che non dispongono di risorse sufficienti, nella misura in cui tale aiuto sia necessario a garantire un accesso effettivo alla giustizia;

27.

osserva che può essere difficile tracciare le imprese lungo la catena del valore; invita la Commissione a valutare e proporre strumenti atti ad aiutare le imprese con la tracciabilità delle loro catene del valore; sottolinea che le tecnologie digitali potrebbero aiutare le aziende ad adempiere ai propri obblighi di dovuta diligenza nell'ambito della catena del valore e a ridurre i costi; ritiene che l'obiettivo di innovazione dell'Unione europea debba essere correlato alla promozione dei diritti umani e della governance sostenibile nel quadro dei futuri obblighi in materia di dovuta diligenza;

28.

reputa che l'esercizio della dovuta diligenza non debba automaticamente assolvere le imprese dalla responsabilità per i danni che hanno causato o contribuito a causare; ritiene tuttavia che l'esistenza di rigorosi ed efficaci processi di dovuta diligenza possa aiutare le imprese a evitare di causare danni; è altresì del parere che la legislazione in materia di dovuta diligenza debba applicarsi senza pregiudizio per gli altri quadri applicabili in materia di responsabilità nell'ambito del subappalto, del distacco o della catena di approvvigionamento istituiti a livello nazionale, europeo e internazionale, ivi compresa la responsabilità in solido nelle catene dei subappalti;

29.

sottolinea che spesso le vittime di impatti negativi legati alle imprese non sono sufficientemente tutelate dal diritto del paese in cui sono stati causati i danni; ritiene, a tale riguardo, che le disposizioni pertinenti della futura direttiva dovrebbero essere considerate disposizioni di applicazione necessaria in linea con l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (38);

30.

invita la Commissione a proporre un mandato negoziale affinché l'Unione europea si impegni costruttivamente nei negoziati per uno strumento internazionale delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante, al fine di regolamentare, nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese;

31.

raccomanda che il sostegno della Commissione in relazione allo Stato di diritto, alla buona governance e all'accesso alla giustizia nei paesi terzi dia, ove opportuno, la priorità al rafforzamento delle capacità delle autorità locali nei settori contemplati dalla futura legislazione;

32.

chiede che la Commissione presenti senza indugio una proposta legislativa sull'obbligo di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento, in linea con le raccomandazioni figuranti in allegato alla presente risoluzione; ritiene che, fatti salvi gli aspetti specifici della futura proposta legislativa, l'articolo 50, l'articolo 83, paragrafo 2, e l'articolo 114 TFUE dovrebbero essere scelti quali base giuridica della stessa;

33.

ritiene che la proposta richiesta non comporti incidenze finanziarie per il bilancio generale dell'UE;

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

(1)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

(2)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

(3)  GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.

(4)  GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

(5)  GU L 132 del 20.5.2017, pag. 1.

(6)  (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(7)  GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.

(8)  GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

(9)  COM(2018)0097.

(10)  COM(2019)0640.

(11)  GU C 215 del 5.7.2017, pag. 1.

(12)  GU C 209 del 20.6.2019, pag. 1.

(13)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.

(14)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 100.

(15)  GU C 76 del 9.3.2020, pag. 23.

(16)  https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

(17)  http://mneguidelines.oecd.org/guidelines

(18)  https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm

(19)  http://www.oecd.org/industry/inv/mne/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm

(20)  https://www.oecd.org/corporate/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-conflict-affected-and-high-risk-areas-9789264252479-en.htm

(21)  https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm

(22)  https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm

(23)  https://www.oecd.org/investment/due-diligence-for-responsible-corporate-lending-and-securities-underwriting.htm#:~:text=Due%20Diligence%20for%20Responsible%20Corporate%20Lending%20and%20Securities%20Underwriting%20provides,risks%20associated%20with%20their%20clients

(24)  https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm

(25)  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf

(26)  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender_Booklet_Final.pdf

(27)  Loi no 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, JORF no0074 du 28 mars 2017.

(28)  Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid).

(29)  Dipartimento tematico Relazioni esterne del Parlamento europeo, PE 603.475 — febbraio 2019.

(30)  Dipartimento tematico Relazioni esterne del Parlamento europeo, PE 603.505 — giugno 2020.

(31)  Direzione generale della Giustizia e dei consumatori, gennaio 2020.

(32)  Direzione generale della Giustizia e dei consumatori, luglio 2020.

(33)  http://childrenandbusiness.org/

(34)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(35)  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

(36)  SWD(2017)0350.

(37)  https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en

(38)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40


ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

RACCOMANDAZIONI PER L'ELABORAZIONE DI UNA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA DOVUTA DILIGENZA E ALLA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

TESTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla dovuta diligenza e alla responsabilità delle imprese

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, l'articolo 83, paragrafo 2, e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

La consapevolezza della responsabilità delle imprese in relazione all'impatto negativo delle loro catene del valore sui diritti umani ha assunto particolare importanza negli anni Novanta, quando le nuove pratiche di delocalizzazione nel settore della produzione di abbigliamento e calzature hanno attirato l'attenzione sulle cattive condizioni di lavoro di numerosi lavoratori, tra cui minori, nelle catene del valore mondiali. Nel contempo, numerose imprese operanti nei settori petrolifero, gasiero, minerario e alimentare si sono spinte in zone sempre più remote, spesso causando lo sfollamento delle comunità indigene senza consultazioni o risarcimenti adeguati.

(2)

Man mano che le violazioni dei diritti umani e il degrado ambientale diventavano sempre più evidenti, sono aumentate le preoccupazioni riguardo alla necessità di garantire che le imprese rispettino i diritti umani e di assicurare l'accesso alla giustizia alle vittime, segnatamente quando le catene del valore di talune imprese si estendono in paesi caratterizzati da sistemi giuridici o meccanismi di applicazione della legge deboli, e garantire che le imprese siano chiamate a rispondere dei danni che hanno causato o contribuito a causare conformemente al diritto nazionale. In questo contesto, nel 2008 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha unanimemente accolto con favore il quadro «Proteggere, rispettare e riparare». Il quadro si fonda su tre pilastri: il dovere degli Stati di offrire protezione rispetto alle violazioni dei diritti umani commesse da parti terze, comprese le imprese, attraverso adeguate politiche, normative e decisioni giudiziarie; la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, vale a dire l'esercizio della dovuta diligenza per evitare la violazione dei diritti altrui e ovviare agli impatti negativi occasionati; e la garanzia che le vittime abbiano maggiormente accesso a vie di ricorso giudiziarie ed extragiudiziarie efficaci.

(3)

Dopo l'introduzione del suddetto quadro, nel 2011 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato i «principi guida su imprese e diritti umani» (UNGP), che hanno introdotto la prima norma mondiale in materia di «dovuta diligenza» e fornito un quadro non vincolante per le imprese, consentendo loro di mettere in pratica le loro responsabilità riguardo al rispetto dei diritti umani. In seguito, altre organizzazioni internazionali hanno definito norme in materia di dovuta diligenza sulla base dei principi guida su imprese e diritti umani. Gli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per le imprese multinazionali del 2011 fanno ampio riferimento alla dovuta diligenza, e l'OCSE ha definito linee guida per aiutare le imprese a esercitare la dovuta diligenza in specifici settori e catene di approvvigionamento. Nel 2016, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione destinata agli Stati membri in relazione ai diritti umani e alle imprese, invitandoli ad adottare misure legislative e di altro tipo onde garantire che le violazioni dei diritti umani lungo la catena del valore di un'impresa comportino una responsabilità civile, amministrativa e penale dinanzi ai tribunali europei. Nel 2018 l'OCSE ha adottato linee guida generali sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese. Analogamente, nel 2017 l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, che incoraggia le imprese a istituire meccanismi di dovuta diligenza in materia di individuazione, prevenzione, attenuazione e assunzione di responsabilità in relazione al modo in cui affrontano gli impatti negativi effettivi e potenziali della loro attività per quanto concerne i diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Il Global Compact delle Nazioni Unite del 2012 e l'iniziativa sui diritti dei minori e i principi delle imprese elaborata dall'UNICEF e Save the Children individuano i principali aspetti dei diritti dei minori in relazione agli impatti negativi delle imprese e l'UNICEF ha elaborato una serie di documenti di orientamento a sostegno della dovuta diligenza delle imprese e dei minori. Il commento generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo del 2013 individua una serie esaustiva di obblighi per gli Stati riguardanti l'impatto delle imprese sui diritti dei minori, tra cui la possibilità che gli Stati impongano alle imprese di adottare misure di dovuta diligenza in materia di diritti dei minori.

(4)

Di conseguenza, le imprese hanno attualmente a disposizione diversi strumenti internazionali di dovuta diligenza che possono assisterle nell'adempiere alle loro responsabilità riguardo al rispetto dei diritti umani. Nonostante la fondamentale importanza di questi strumenti per le imprese che affrontano seriamente il loro dovere di rispettare i diritti umani, il carattere volontario di tali strumenti ne può ostacolare l'efficacia e il loro effetto si è dimostrato limitato, dal momento che sono poche le imprese che attuano volontariamente la dovuta diligenza in materia di diritti umani nelle proprie attività e in quelle svolte nell'ambito delle proprie relazioni d'affari. Tale situazione è ulteriormente aggravata dall'eccessiva attenzione rivolta da molte società alla massimizzazione dei profitti a breve termine.

(5)

Gli attuali strumenti internazionali di dovuta diligenza non hanno garantito alle vittime di violazioni dei diritti umani e di impatti negativi sull'ambiente l'accesso alla giustizia e a mezzi di ricorso, a causa della loro natura non giudiziaria e volontaria. Il dovere primario di proteggere i diritti umani e garantire l'accesso alla giustizia incombe agli Stati e la mancanza di meccanismi giudiziari pubblici che consentano di ritenere le imprese responsabili per i danni causati lungo le loro catene del valore non dovrebbe e non può essere compensata adeguatamente dallo sviluppo di meccanismi operativi privati per il trattamento dei reclami. Sebbene tali meccanismi siano utili nel garantire un sollievo di emergenza e risarcimenti rapidi in caso di danni limitati, essi dovrebbero essere regolamentati rigorosamente dalle autorità pubbliche e non dovrebbero pregiudicare il diritto delle vittime di accedere alla giustizia e il diritto a un processo equo dinanzi a un tribunale pubblico.

(6)

L'Unione ha adottato quadri obbligatori in materia di dovuta diligenza in settori molto specifici al fine di contrastare settori che ledono gli interessi dell'Unione o dei suoi Stati membri, quali il finanziamento del terrorismo o la deforestazione. Nel 2010 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che introduce requisiti in materia di dovuta diligenza per gli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati nel mercato interno e impone ai commercianti della catena di approvvigionamento di fornire informazioni di base sui loro fornitori e acquirenti per migliorare la tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati. Il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati, i gruppi terroristici e/o le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro.

(7)

Un approccio diverso, più generale e complementare, basato sulla trasparenza e sulla sostenibilità, è stato adottato dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che impone alle imprese con più di 500 dipendenti l'obbligo di comunicare le politiche attuate riguardo alle questioni ambientali, sociali e attinenti al personale, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva e al rispetto dei diritti umani, comprese le procedure di dovuta diligenza.

(8)

In alcuni Stati membri, l'esigenza di rendere le imprese più sensibili ai diritti umani e alle considerazioni ambientali e di buona governance ha portato all'adozione di una legislazione nazionale in materia di dovuta diligenza. Nei Paesi Bassi, la legge sulla dovuta diligenza in materia di lavoro minorile impone alle imprese che operano sul mercato olandese di indagare se vi sia il ragionevole sospetto che i beni o i servizi forniti siano stati prodotti ricorrendo al lavoro minorile e, in caso affermativo, di adottare e attuare un piano d'azione. In Francia, la legge relativa al dovere di diligenza delle imprese madri e appaltatrici impone ad alcune società di grandi dimensioni l'adozione, la pubblicazione e l'attuazione di un piano di dovuta diligenza per identificare e prevenire i rischi per i diritti umani, la salute, la sicurezza e l'ambiente causati dall'impresa, dalle sue controllate, dai suoi subappaltatori o dai suoi fornitori. La legge francese introduce una responsabilità amministrativa in caso di inosservanza dei requisiti in materia di dovuta diligenza e attribuisce all'impresa la responsabilità civile di offrire una riparazione per il danno provocato. In molti altri Stati membri è in corso un dibattito sull'introduzione di requisiti obbligatori in materia di dovuta diligenza per le imprese e alcuni Stati membri stanno attualmente valutando la possibilità di adottare simili normative, tra cui Germania, Svezia, Austria, Finlandia, Danimarca e Lussemburgo.

(9)

Nel 2016 otto parlamenti nazionali, nello specifico i parlamenti di Estonia, Lituania, Slovacchia e Portogallo, la Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi, il Senato della Repubblica italiana, l'Assemblea nazionale francese e la Camera dei Lord del Regno Unito, hanno espresso il loro sostegno a favore dell'iniziativa del «cartellino verde», invitando la Commissione a presentare una legislazione volta a garantire la responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani.

(10)

L'insufficiente armonizzazione delle legislazioni può avere un impatto negativo sulla libertà di stabilimento. Un'ulteriore armonizzazione risulta pertanto essenziale per evitare che si creino vantaggi concorrenziali sleali. Al fine di garantire parità di condizioni è importante che le norme si applichino a tutte le imprese operanti nel mercato interno, siano esse dell'Unione o di paesi terzi.

(11)

Tra le disposizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri in materia di dovuta diligenza che si applicano alle imprese dell'Unione sussistono notevoli differenze, anche per quanto riguarda la responsabilità civile. È fondamentale evitare la formazione di futuri ostacoli al commercio derivanti da divergenze nello sviluppo di tali legislazioni nazionali.

(12)

Per garantire condizioni di parità, la responsabilità di rispettare i diritti umani che incombe alle imprese in base alle norme internazionali dovrebbe essere trasformata in un obbligo giuridico a livello dell'Unione. Attraverso il coordinamento delle garanzie per la tutela dei diritti umani, dell'ambiente e della buona governance, la presente direttiva dovrebbe garantire che tutte le imprese di grandi dimensioni dell'Unione e di paesi terzi così come le piccole e medie imprese ad alto rischio o quotate in borsa che operano nel mercato interno siano soggette a obblighi armonizzati in materia di dovuta diligenza, il che eviterà la frammentazione normativa e migliorerà il funzionamento del mercato interno.

(13)

L'istituzione di requisiti obbligatori in materia di dovuta diligenza a livello dell'Unione sarebbe vantaggiosa per le imprese in termini di armonizzazione, certezza del diritto e garanzia dell'esistenza di condizioni di concorrenza eque e darebbe alle imprese soggette a tali requisiti un vantaggio competitivo, data la richiesta crescente, da parte della società, affinché le imprese diventino più etiche e sostenibili. La direttiva, fissando una norma dell'Unione in materia di dovuta diligenza, potrebbe contribuire a favorire l'emergere di un modello di riferimento globale di condotta responsabile delle imprese.

(14)

La presente direttiva mira a prevenire e attenuare gli impatti negativi, potenziali o effettivi, sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance lungo la catena del valore, nonché a garantire che le imprese possano essere ritenute responsabili di tali impatti e che chiunque abbia subito un danno in tal senso possa effettivamente esercitare il diritto a un equo processo dinanzi a un giudice e il diritto di ottenere una riparazione in conformità della legislazione nazionale.

(15)

La presente direttiva non mira a sostituire la legislazione settoriale dell'Unione in materia di dovere di diligenza già in vigore, né a precludere l'introduzione di ulteriori legislazioni settoriali dell'Unione. Di conseguenza, essa dovrebbe applicarsi fatti salvi altri obblighi di dovuta diligenza stabiliti nella legislazione settoriale dell'Unione, in particolare nei regolamenti (UE) n. 995/2010 e (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che gli obblighi di dovuta diligenza di cui alla presente direttiva non prevedano un dovere di diligenza più rigoroso in materia di diritti umani, ambiente o buona governance.

(16)

L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe costituire in alcun modo un motivo per giustificare una riduzione del livello generale di tutela dei diritti umani o dell'ambiente. In particolare, essa non dovrebbe incidere su altri quadri vigenti a livello nazionale, unionale o internazionale in materia di responsabilità nell'ambito del subappalto, del distacco o della catena di approvvigionamento. Il fatto che un'impresa abbia assolto ai suoi obblighi di dovuta diligenza a norma della presente direttiva non dovrebbe escludere o indebolire gli obblighi che le incombono in virtù di altri quadri vigenti in materia di responsabilità e, pertanto, eventuali procedimenti giudiziari avviati nei suoi confronti sulla base di altri quadri in materia di responsabilità non dovrebbero essere archiviati in ragione di tale circostanza.

(17)

La direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le imprese di grandi dimensioni disciplinate dal diritto di uno Stato membro, stabilite nel territorio dell'Unione od operanti nel mercato interno, indipendentemente dal fatto che siano private o statali e dal settore economico in cui operano, compreso quello finanziario. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi alle piccole e medie imprese ad alto rischio e quotate in borsa (*1).

(18)

La proporzionalità è integrata nel processo di dovuta diligenza, in quanto quest'ultimo è subordinato alla gravità e alla probabilità degli impatti negativi che un'impresa potrebbe causare o a cui potrebbe contribuire o essere direttamente collegata, al suo settore di attività, alle sue dimensioni, alla natura e al contesto delle sue operazioni, anche a livello geografico, al suo modello aziendale, alla sua posizione nella catena del valore e alla natura dei suoi prodotti e servizi. Un'impresa di grandi dimensioni i cui rapporti d'affari diretti sono tutti domiciliati nell'Unione ovvero una piccola o media impresa che, dopo aver effettuato una valutazione del rischio, conclude di non aver individuato alcun impatto negativo potenziale o effettivo nei suoi rapporti d'affari, potrebbe pubblicare una dichiarazione al riguardo, comprensiva della sua valutazione del rischio contenente i dati, le informazioni e la metodologia del caso, che dovrebbe comunque essere riesaminata in caso di modifiche delle operazioni, dei rapporti d'affari o del contesto operativo dell'impresa.

(19)

Per le imprese possedute o controllate dallo Stato, l'adempimento degli obblighi di dovuta diligenza dovrebbe esigere che esse appaltino la prestazione di servizi a imprese che abbiano ottemperato agli obblighi di dovuta diligenza. Gli Stati membri sono incoraggiati a non fornire un sostegno statale, segnatamente attraverso aiuti di Stato, appalti pubblici, agenzie per il credito all'esportazione o prestiti garantiti dallo Stato, alle imprese che non rispettano gli obiettivi della presente direttiva.

(20)

Ai fini della presente direttiva, per dovuta diligenza si dovrebbe intendere l'obbligo di un'impresa di adottare tutte le misure proporzionate e commisurate e di compiere sforzi, entro i mezzi a sua disposizione, per scongiurare impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance lungo le sue catene del valore e per far fronte a tali impatti quando si verificano. Nella pratica, la dovuta diligenza consiste in un processo predisposto da un'impresa al fine di individuare, valutare, prevenire, attenuare, far cessare, monitorare, comunicare, riferire, affrontare e correggere gli effettivi e/o potenziali impatti negativi sui diritti umani, compresi i diritti sociali, sindacali e del lavoro, sull'ambiente, ivi compreso il contributo al cambiamento climatico, e sulla buona governance, nelle sue operazioni e nei suoi rapporti d'affari lungo la catena del valore. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero trasferire gli obblighi di dovuta diligenza in capo ai fornitori.

(21)

L'allegato xx contiene un elenco dei tipi di impatti negativi sui diritti umani legati alle imprese. Nella misura in cui siano pertinenti per le imprese, la Commissione dovrebbe includere in tale allegato gli impatti negativi sui diritti umani espressi nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani che sono vincolanti per l'Unione europea o per i suoi Stati membri, nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo, nel diritto internazionale umanitario, negli strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani sui diritti delle persone appartenenti a gruppi o comunità particolarmente vulnerabili, e nei principi relativi ai diritti fondamentali enunciati nella Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, così come quelli riconosciuti nella Convenzione dell'OIL sulla libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, nella Convenzione dell'OIL sull'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, nella Convenzione dell'OIL sull'effettiva abolizione del lavoro minorile e nella Convenzione dell'OIL sull'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. Tra tali impatti figurano anche, ma non solo, gli impatti negativi in relazione ad altri diritti riconosciuti dalla Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale (dichiarazione MNE) e da una serie di convenzioni dell'OIL, quali la libertà di associazione, la contrattazione collettiva, l'età minima, la salute e la sicurezza sul lavoro, e la parità di retribuzione, nonché i diritti riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, dalla Convenzione americana sui diritti dell'uomo, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta sociale europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle costituzioni e legislazioni nazionali che riconoscono o attuano i diritti umani. La Commissione dovrebbe garantire che i tipi di impatti elencati siano ragionevoli e realizzabili.

(22)

Gli impatti negativi sull'ambiente sono spesso strettamente legati agli impatti negativi sui diritti umani. Il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'ambiente ha affermato che i diritti alla vita, alla salute, all'alimentazione, all'acqua e allo sviluppo, nonché il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, sono fondamentali per il pieno godimento dei diritti umani. Inoltre, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto, nella sua risoluzione 64/292, il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano. La pandemia di COVID-19 ha evidenziato non solo la necessità di disporre di ambienti di lavoro sicuri e salubri, ma anche l'importanza che le imprese garantiscano di non causare o di non contribuire a causare rischi per la salute nelle loro catene di valore. È pertanto opportuno che la presente direttiva contempli tali diritti.

(23)

L'allegato xxx contiene un elenco dei tipi di impatti negativi sull'ambiente, temporanei o permanenti, che sono legati alle imprese e risultano pertinenti per queste ultime. Tali impatti dovrebbero comprendere, tra l'altro, la produzione di rifiuti, l'inquinamento diffuso e le emissioni di gas a effetto serra che portano a un riscaldamento globale di oltre 1,5o C rispetto ai livelli preindustriali, la deforestazione e qualsiasi altro impatto sul clima, sulla qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua, sull'uso sostenibile delle risorse naturali, sulla biodiversità e sugli ecosistemi. La Commissione dovrebbe garantire che i tipi di impatti elencati siano ragionevoli e realizzabili. Al fine di contribuire alla coerenza interna della legislazione dell'Unione e di garantire la certezza del diritto, l'elenco è redatto in linea con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(24)

L'allegato xxxx contiene un elenco dei tipi di impatti negativi sulla buona governance legati alle imprese e che risultano pertinenti per queste ultime. Tra tali impatti dovrebbero figurare, tra l'altro, il mancato rispetto delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, segnatamente il Capitolo VII sulla lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione, e dei principi della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, e le situazioni di corruzione attiva e passiva in cui un'impresa esercita un'influenza indebita su pubblici ufficiali, o conferisce loro indebiti vantaggi pecuniari, per ottenere privilegi o trattamenti di favore scorretti in violazione della legge, ivi comprese le situazioni in cui un'impresa è coinvolta in modo improprio in attività politiche locali, eroga contributi illegali per campagne elettorali o non rispetta la legislazione fiscale applicabile. La Commissione dovrebbe garantire che i tipi di impatti elencati siano ragionevoli e realizzabili.

(25)

Gli impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance non sono neutri dal punto di vista del genere. Le imprese sono incoraggiate a integrare la prospettiva di genere nei loro processi di dovuta diligenza. Possono reperire orientamenti in tal senso nell'opuscolo delle Nazioni Unite sul tema «Dimensione di genere dei principi guida su imprese e diritti umani».

(26)

Gli impatti negativi, potenziali o effettivi, sui diritti umani, sull'ambiente e sulla governance possono essere specifici e più gravi nelle zone di conflitto. A tale proposito, le imprese che operano in zone di conflitto dovrebbero esercitare la dovuta diligenza in materia di diritti umani, ambiente e governance, rispettare gli obblighi internazionali in materia di diritto internazionale umanitario loro incombenti e fare riferimento agli orientamenti e alle norme internazionali esistenti, tra cui le convenzioni di Ginevra e i relativi protocolli aggiuntivi.

(27)

Gli Stati membri sono incoraggiati a monitorare le imprese soggette alla loro giurisdizione con operazioni o rapporti d'affari nelle zone colpite da conflitti e, di conseguenza, ad adottare le misure necessarie per tutelare i diritti umani, l'ambiente e la buona governance in linea con i loro obblighi giuridici, tenendo debitamente conto dei rischi specifici e gravi presenti in tali zone.

(28)

Le imprese hanno un impatto sull'intera gamma di diritti definiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in altre pertinenti norme internazionali. L'infanzia è un periodo unico di sviluppo fisico, mentale, emotivo e spirituale, e le violazioni dei diritti dei minori, come ad esempio l'esposizione a violenze o abusi, al lavoro minorile, a pratiche di commercializzazione inappropriate, a prodotti non sicuri o a pericoli ambientali, possono comportare conseguenze permanenti, irreversibili e persino transgenerazionali. I meccanismi di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese concepiti senza prestare la dovuta attenzione a considerazioni riguardanti i minori rischiano di essere inefficaci nel tutelare i diritti di questi ultimi.

(29)

Gli impatti negativi sui diritti umani e sulle norme sociali, ambientali e climatiche, o la loro violazione, da parte delle imprese possono scaturire dalle loro attività o da quelle dei loro rapporti d'affari, in particolare dei fornitori, dei subappaltatori e delle imprese partecipate. Per essere efficaci, gli obblighi di dovuta diligenza delle imprese dovrebbero comprendere l'intera catena del valore, adottando nel contempo un approccio basato sul rischio e stabilendo una strategia di definizione delle priorità sulla base del principio 17 dei principi guida delle Nazioni Unite. Tuttavia, può essere difficile tracciare tutte le imprese che intervengono nella catena del valore. La Commissione dovrebbe valutare e proporre strumenti per aiutare le imprese a garantire la tracciabilità delle loro catene del valore. Detti strumenti potrebbero comprendere innovative tecnologie dell'informazione, come ad esempio la blockchain, che consentano di tracciare tutti i dati; lo sviluppo di tali tecnologie dovrebbe essere incoraggiato allo scopo di ridurre al minimo i costi amministrativi ed evitare oneri superflui per le imprese che esercitano la dovuta diligenza.

(30)

La dovuta diligenza è principalmente un meccanismo preventivo che impone alle imprese di adottare tutte le misure proporzionate e commisurate e di compiere sforzi, entro i mezzi a loro disposizione, per individuare e valutare i potenziali o effettivi impatti negativi, nonché di adottare politiche e misure per far cessare, prevenire, attenuare, monitorare, comunicare, affrontare e correggere tali impatti, come pure riferire in merito alle modalità con cui affrontano tali impatti. Le imprese dovrebbero essere tenute a produrre un documento in cui rendano pubblica, nel debito rispetto della riservatezza commerciale, la loro strategia di dovuta diligenza con riferimento a ciascuna di queste fasi. Tale strategia di dovuta diligenza dovrebbe essere debitamente integrata nella strategia aziendale globale dell'impresa. Essa dovrebbe essere valutata annualmente e rivista ogniqualvolta risulti necessario a seguito di tale valutazione.

(31)

Le imprese che non pubblicano dichiarazioni sul rischio non dovrebbero essere esentate da eventuali indagini o controlli, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva, e possono essere ritenute responsabili conformemente alla legislazione nazionale.

(32)

Le imprese dovrebbero istituire un processo interno di mappatura della catena del valore, che preveda l'attuazione di tutti gli sforzi proporzionati e commisurati per individuare i loro rapporti d'affari nella rispettiva catena del valore.

(33)

La riservatezza commerciale di cui alla presente direttiva dovrebbe applicarsi a qualsiasi informazione che soddisfi i requisiti per essere considerata un «segreto commerciale» ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), vale a dire le informazioni che sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione, hanno valore commerciale in quanto segrete e sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

(34)

La dovuta diligenza non dovrebbe ridursi a un mero esercizio burocratico, ma dovrebbe consistere in un esame e una valutazione costanti dei rischi e degli impatti, che sono dinamici e possono evolvere in funzione di nuovi rapporti d'affari o di sviluppi contestuali. Le imprese dovrebbero pertanto monitorare costantemente e adattare di conseguenza le loro strategie di dovuta diligenza. Tali strategie dovrebbero mirare a contemplare tutti gli impatti negativi effettivi o potenziali, sebbene la natura e il contesto delle loro operazioni, anche a livello geografico, la gravità e la probabilità dell'impatto negativo siano da prendere in considerazione in subordine alla definizione di una politica di determinazione delle priorità. Le strategie di dovuta diligenza possono essere integrate da regimi di certificazione di terzi, a condizione che siano adeguati in termini di ambito di applicazione e garantiscano opportuni livelli di trasparenza, imparzialità, accessibilità e affidabilità. La certificazione di terzi non dovrebbe tuttavia costituire una ragione per giustificare una deroga agli obblighi di cui alla presente direttiva o incidere in qualunque modo sulla potenziale responsabilità dell'impresa.

(35)

Per essere considerata conforme all'obbligo di stabilire una strategia di dovuta diligenza, un'impresa controllata che è inclusa nella strategia di dovuta diligenza della propria impresa madre dovrebbe indicare chiaramente tale circostanza nelle relazioni annuali. Tale requisito è necessario per garantire la trasparenza per il pubblico e consentire in tal modo alle autorità nazionali competenti di svolgere le opportune indagini. La controllata dovrebbe provvedere a che l'impresa madre disponga di informazioni sufficienti e pertinenti per esercitare la dovuta diligenza per suo conto.

(36)

La frequenza appropriata delle verifiche in un determinato periodo di tempo implicita nel termine «regolarmente» dovrebbe essere determinata in funzione della probabilità e della gravità degli impatti negativi. Quanto più probabili e gravi sono gli impatti, tanto più regolari dovrebbero essere le verifiche di conformità.

(37)

Le imprese dovrebbero innanzitutto cercare di affrontare e risolvere un impatto negativo, potenziale o effettivo, sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance discutendone con i portatori di interessi. Un'impresa in grado di esercitare la propria influenza per prevenire o attenuare detto impatto negativo dovrebbe agire in tal senso. Un'impresa che intende rafforzare la propria influenza può, a titolo di esempio, offrire attività di sviluppo delle capacità o altri incentivi all'entità collegata, ovvero collaborare con altri soggetti. Qualora non sia possibile prevenire o attenuare un impatto negativo e non sia possibile rafforzare il livello di influenza, la decisione di disimpegnarsi dal rapporto con il fornitore o da altri rapporti d'affari potrebbe costituire l'extrema ratio e dovrebbe essere presa in modo responsabile.

(38)

Per garantire una dovuta diligenza rigorosa è necessario che tutti i portatori di interessi siano consultati in modo efficace e significativo e che i sindacati, in particolare, vengano coinvolti in maniera adeguata. La consultazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi possono aiutare le aziende a identificare gli impatti negativi, potenziali ed effettivi, in modo più preciso e a stabilire una strategia più efficace in materia di dovuta diligenza. La presente direttiva richiede pertanto che la discussione con i portatori di interessi e il loro coinvolgimento avvengano in tutte le fasi del processo di dovuta diligenza. Inoltre, la discussione e il coinvolgimento possono dare voce a coloro che hanno un forte interesse per la sostenibilità a lungo termine di un'impresa. La partecipazione dei portatori di interessi può contribuire a migliorare la performance e la redditività a lungo termine delle imprese, dato che la loro maggiore sostenibilità avrebbe effetti economici aggregati positivi.

(39)

In sede di discussione con i portatori di interessi secondo quanto previsto dalla presente direttiva, le imprese dovrebbero garantire che, laddove i portatori di interessi siano popolazioni indigene, tali discussioni si svolgano conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani, quali la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (7), ivi compresi il consenso libero, previo e informato e il diritto dei popoli indigeni all'autodeterminazione.

(40)

Per «portatore di interessi» si intendono le persone i cui diritti e interessi possono essere lesi dalle decisioni di un'impresa. Il termine include pertanto i lavoratori, le comunità locali, i bambini, le popolazioni indigene, le associazioni di cittadini e gli azionisti, nonché le organizzazioni il cui scopo statutario è quello di garantire il rispetto dei diritti umani e sociali e delle norme ambientali, climatiche e di buona governance, come ad esempio i sindacati e le organizzazioni della società civile.

(41)

Per evitare il rischio che le voci critiche dei portatori di interessi rimangano inascoltate o emarginate nel processo di dovuta diligenza, la presente direttiva dovrebbe garantire ai portatori di interessi il diritto a discussioni sicure e significative per quanto riguarda la strategia dell'impresa in materia di dovuta diligenza e dovrebbe assicurare un adeguato coinvolgimento dei sindacati o dei rappresentanti dei lavoratori.

(42)

Le informazioni pertinenti sulla strategia di dovuta diligenza dovrebbero essere comunicate ai potenziali portatori di interessi, su richiesta e in modo adeguato al contesto di tali portatori, ad esempio tenendo conto della lingua ufficiale del paese dei portatori di interessi, del loro livello di alfabetizzazione e di accesso a Internet. Tuttavia, non è opportuno imporre alle imprese di divulgare proattivamente l'intera strategia di dovuta diligenza in modo adeguato al contesto dei portatori di interessi, e l'obbligo di comunicare le informazioni pertinenti dovrebbe essere proporzionato alla natura, al contesto e alle dimensioni dell'impresa.

(43)

Le procedure intese a esprimere preoccupazioni dovrebbero garantire la tutela dell'anonimato o della riservatezza di tali preoccupazioni, se del caso in conformità della legislazione nazionale, nonché della sicurezza e dell'integrità fisica e giuridica di tutti i denuncianti, compresi i difensori dei diritti umani e dell'ambiente. Nel caso in cui riguardino gli informatori, tali procedure dovrebbero essere in linea con la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(44)

Le imprese dovrebbero essere tenute a compiere tutti gli sforzi proporzionati e commisurati entro i mezzi a loro disposizione per identificare i loro fornitori e i subappaltatori e rendere le pertinenti informazioni accessibili al pubblico, nel debito rispetto del segreto commerciale. Per essere pienamente efficace, il dovere di diligenza non dovrebbe limitarsi al primo livello a monte che a valle della catena di approvvigionamento, bensì comprendere anche quelli che, durante il processo di dovuta diligenza, l'impresa potrebbe aver identificato come portatori di rischi rilevanti. Tuttavia, la presente direttiva dovrebbe tenere conto del fatto che non tutte le imprese dispongono delle stesse risorse o delle stesse capacità di identificare tutti i loro fornitori e subappaltatori, ragion per cui tale obbligo dovrebbe essere subordinato ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, che non dovrebbero essere in nessun caso interpretati dalle imprese come un pretesto per eludere l'obbligo di compiere tutti gli sforzi necessari a tal fine.

(45)

Affinché la dovuta diligenza sia integrata nella cultura e nella struttura di un'impresa, è auspicabile che i membri degli organi amministrativi, direttivi e di vigilanza dell'impresa siano responsabili dell'adozione e dell'attuazione delle sue strategie in materia di sostenibilità e di dovuta diligenza.

(46)

Il coordinamento degli sforzi in materia di dovuta diligenza delle imprese e delle azioni collaborative volontarie a livello settoriale o intersettoriale potrebbero rafforzare la coerenza e l'efficacia delle strategie delle imprese in tale ambito. A tal fine, gli Stati membri potrebbero incoraggiare l'adozione di piani d'azione in materia di dovuta diligenza a livello settoriale o intersettoriale. È opportuno che i portatori di interessi concorrano alla definizione dei piani in questione. La formulazione di tali misure collettive non dovrebbe in alcun modo esonerare l'impresa dalla sua responsabilità individuale di eseguire una verifica della dovuta diligenza e impedirle di essere ritenuta responsabile dei danni da essa arrecati o ai quali ha contribuito a norma del diritto nazionale.

(47)

Per essere efficace, un quadro in materia di dovuta diligenza dovrebbe comprendere meccanismi di trattamento dei reclami a livello aziendale o settoriale e, per garantire l'efficacia di tali meccanismi, le imprese dovrebbero adottare decisioni basate sulla posizione dei portatori di interessi in sede di definizione di meccanismi di trattamento dei reclami. È opportuno che tali meccanismi permettano ai portatori di interessi di sollevare timori ragionevoli e fungano da sistemi di allerta rapida per la sensibilizzazione ai rischi e di mediazione. Essi dovrebbero essere legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti, una fonte di apprendimento continuo e dovrebbero fondarsi sull'impegno e sul dialogo. I meccanismi di trattamento dei reclami dovrebbero permettere altresì di formulare suggerimenti sulle modalità con cui l'impresa interessata potrebbe far fronte agli impatti negativi potenziali ed effettivi. Dovrebbero inoltre essere in grado di proporre una riparazione adeguata allorché venga loro segnalato, tramite mediazione, che l'impresa ha prodotto o ha contribuito a produrre un impatto negativo.

(48)

I meccanismi di trattamento dei reclami non dovrebbero esonerare gli Stati dal loro dovere primario di tutelare i diritti umani e garantire l'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso.

(49)

Gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità nazionali incaricate di controllare la corretta attuazione, da parte delle imprese, degli obblighi di dovuta diligenza e di garantire la corretta applicazione della presente direttiva. Tali autorità nazionali dovrebbero essere indipendenti e disporre di opportuni poteri e risorse per espletare i propri compiti. Esse dovrebbero avere la facoltà di effettuare controlli adeguati, di loro iniziativa o sulla base di timori giustificati e ragionevoli sollevati da portatori di interessi e da terzi, e di imporre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della gravità e della reiterazione delle violazioni, al fine di garantire che le imprese rispettino gli obblighi previsti dal diritto nazionale; A livello di Unione, è auspicabile che la Commissione crei una rete europea delle autorità competenti per il dovere di diligenza onde garantire la cooperazione.

(50)

La Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere sanzioni amministrative di entità paragonabile a quelle attualmente previste dal diritto della concorrenza e dal diritto in materia di protezione dei dati.

(51)

Le autorità nazionali sono incoraggiate a cooperare e a condividere le informazioni con i punti di contatto nazionali dell'OCSE e con le organizzazioni nazionali per i diritti umani presenti nel loro paese.

(52)

In linea con i principi guida delle Nazioni Unite, l'adempimento della dovuta diligenza non dovrebbe, di per sé, esonerare le imprese dalla responsabilità di aver causato o contribuito a causare violazioni dei diritti umani o danni ambientali. Ciò nondimeno, disporre di rigorosi e adeguati processi di dovuta diligenza può aiutare le imprese a evitare che il danno si verifichi.

(53)

Nell'introdurre regimi di responsabilità, gli Stati membri dovrebbero garantire una presunzione confutabile che richieda un certo livello di elementi probatori. L'onere della prova sarebbe trasferito da una vittima a un'impresa per dimostrare che essa non esercitava un controllo su un'entità commerciale implicata in una violazione dei diritti umani.

(54)

I termini di prescrizione dovrebbero essere considerati ragionevoli e adeguati se non limitano il diritto delle vittime di accedere alla giustizia, tenendo debitamente conto delle difficoltà pratiche cui si trovano confrontati i potenziali ricorrenti. Alle vittime degli impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla governance dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per intentare azioni legali, tenendo conto della loro ubicazione geografica, dei loro mezzi e della difficoltà generale di presentare domande ammissibili dinanzi alle giurisdizioni dell'Unione.

(55)

Il diritto a un ricorso effettivo è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale, sancito dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché un diritto fondamentale dell'Unione (articolo 47 della Carta). Come ricordato dai principi guida delle Nazioni Unite, gli Stati hanno il dovere di garantire, mediante procedimenti giudiziari, amministrativi, legislativi o altri mezzi appropriati, che le vittime di violazioni dei diritti umani derivanti da attività commerciali abbiano accesso a un ricorso effettivo. Pertanto, la presente direttiva contiene un riferimento specifico a tale obbligo, in linea con i principi fondamentali e le linee guida delle Nazioni Unite concernenti il diritto al ricorso e al risarcimento delle vittime di palesi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

(56)

Si incoraggiano le grandi imprese a istituire comitati consultivi incaricati di fornire consulenza ai rispettivi organi direttivi in materia di dovuta diligenza, tra i cui componenti dovrebbero figurare anche portatori di interessi.

(57)

Le organizzazioni sindacali dovrebbero essere dotate delle risorse necessarie per l'esercizio dei loro diritti in materia di dovuta diligenza, anche per intessere legami con le organizzazioni sindacali e i lavoratori delle imprese con cui l'impresa principale intrattiene rapporti d'affari.

(58)

Gli Stati membri dovrebbero utilizzare i regimi di responsabilità esistenti o, se necessario, adottare ulteriori disposizioni legislative per garantire che le imprese possano, conformemente al diritto nazionale, essere ritenute responsabili di qualsiasi danno derivante da impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla governance che esse, o entità da esse controllate, hanno causato o cui hanno contribuito con atti od omissioni, a meno che l'impresa non possa dimostrare di aver agito con tutta la dovuta diligenza, in linea con la presente direttiva, per evitare il danno in questione o che il danno si sarebbe comunque verificato anche se fossero state prese tutte le precauzioni del caso.

(59)

Ai fini della chiarezza, della certezza e della coerenza tra le prassi delle imprese, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti in consultazione con gli Stati membri e l'OCSE e con l'assistenza di una serie di agenzie specializzate, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e l'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese. Esiste già una serie di linee guida in materia di dovuta diligenza, redatte da organizzazioni internazionali, che la Commissione potrebbe utilizzare come riferimento nell'elaborazione di orientamenti a norma della presente direttiva, destinati espressamente alle imprese dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe puntare a una piena armonizzazione delle norme tra gli Stati membri. Oltre a orientamenti generali che dovrebbero guidare le tutte le imprese, e in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, nell'applicazione della dovuta diligenza alle loro attività, la Commissione dovrebbe prevedere l'elaborazione di orientamenti settoriali e fornire un elenco regolarmente aggiornato di schede informative per paese, per aiutare le imprese a valutare gli effetti negativi potenziali ed effettivi delle loro attività commerciali sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance in una determinata zona. Tali schede dovrebbero indicare, in particolare, quali convenzioni e trattati tra quelli elencati negli allegati xx, xxx e xxxx della presente direttiva sono stati ratificati da un determinato paese.

(60)

Onde aggiornare le tipologie di impatti negativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati xx, xxx e xxxx della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, onde garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti nello stesso momento in cui pervengono agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(61)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.   La presente direttiva è intesa a garantire che le imprese da essa disciplinate e che operano nel mercato interno adempiano al loro dovere di rispettare i diritti umani, l'ambiente e la buona governance, e non producano o contribuiscano a produrre impatti negativi potenziali od effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance attraverso le loro attività o e quelle direttamente legate alle loro operazioni, ai loro prodotti o ai loro servizi in virtù di un rapporto d'affari o nelle loro catene del valore, e prevengano e attenuino detti impatti negativi.

2.   La presente direttiva stabilisce gli obblighi in materia di dovuta diligenza nella catena del valore delle imprese da essa disciplinate, vale a dire adottare tutte le misure proporzionate e commisurate e impegnarsi entro i mezzi a loro disposizione per scongiurare che si producano impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance lungo le loro catene del valore e per fronteggiare tali effetti in maniera adeguata allorché si verificano. In virtù dell'esercizio del dovere di diligenza, le imprese sono tenute a individuare, valutare, prevenire, far cessare, attenuare, monitorare, comunicare, contabilizzare, affrontare e correggere gli effetti negativi potenziali e/o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance che possono comportare le loro attività e quelle delle loro catene del valore e di altri rapporti d'affari. Coordinando le garanzie per la tutela dei diritti umani, dell'ambiente e della buona governance, tali obblighi di dovuta diligenza sono volti a migliorare il funzionamento del mercato interno.

3.   La presente direttiva è inoltre intesa a garantire che le imprese possano essere ritenute responsabili e tenute a rispondere, a norma del diritto nazionale, degli effetti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance che causano o cui contribuiscono nella loro catena del valore, nonché a garantire che le vittime abbiano accesso ai mezzi di ricorso.

4.   La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatti salvi ulteriori obblighi di dovuta diligenza stabiliti nella legislazione settoriale dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 995/2010 e il regolamento (UE) 2017/821, a meno che gli obblighi di dovuta diligenza di cui alla presente direttiva non prevedano un dovere di diligenza più rigoroso in materia di diritti umani, ambiente o buona governance.

5.   L'attuazione della presente direttiva non costituisce in alcun modo un motivo per giustificare una riduzione del livello generale di tutela dei diritti umani o dell'ambiente. In particolare, essa si applica fatti salvi altri quadri applicabili in materia di subappalto, distacco o responsabilità della catena di approvvigionamento stabiliti a livello nazionale, unionale e internazionale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle grandi imprese soggette al diritto di uno Stato membro o stabilite nel territorio dell'Unione.

2.   Essa si applica altresì a tutte le piccole e medie imprese quotate in borsa nonché alle piccole e medie imprese ad alto rischio.

3.   La presente direttiva si applica inoltre alle grandi imprese, alle piccole e medie imprese quotate in borsa e alle piccole e medie imprese che operano in settori ad alto rischio, che sono disciplinate dal diritto di un paese terzo e che non sono insediate sul territorio dell'Unione allorché operano sul mercato interno vendendo beni o fornendo servizi. Tali imprese soddisfano gli obblighi di dovuta diligenza stabiliti nella presente direttiva così come recepita nella legislazione dello Stato membro in cui operano e sono soggette alle sanzioni e ai regimi di responsabilità previsti dalla presente direttiva quali recepiti nella legislazione dello Stato membro in cui operano.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

«portatori di interessi»: individui o gruppi di individui i cui diritti o interessi possono essere lesi dagli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance causati da un'impresa o dai suoi rapporti d'affari, nonché organizzazioni il cui scopo statutario è la difesa dei diritti umani, tra cui i diritti sociali e del lavoro, l'ambiente e la buona governance. Possono rientrarvi anche i lavoratori e i loro rappresentanti, le comunità locali, i minori, le popolazioni indigene, le associazioni civiche, i sindacati, le organizzazioni della società civile e gli azionisti delle imprese;

2)

«rapporti d'affari»: le imprese controllate e le relazioni commerciali di un'impresa lungo l'intera catena del valore, tra cui i fornitori e i subappaltatori che sono direttamente o indirettamente legati alle operazioni commerciali, ai prodotti o ai servizi dell'impresa;

3)

«fornitore»: qualsiasi impresa che fornisce un prodotto, parte di un prodotto o un servizio a un'altra impresa, direttamente o indirettamente, nel quadro di un rapporto d'affari;

4)

«subappaltatore»: qualsiasi rapporto d'affari che eroga un servizio o svolge un'attività che contribuisce all'espletamento delle operazioni di un'impresa;

5)

«catena del valore»: tutte le attività, le operazioni, i rapporti d'affari e le catene di investimento di un'impresa, comprese le entità con le quali l'impresa intrattiene un rapporto d'affari diretto o indiretto, a monte e a valle, e che:

a)

forniscono prodotti, parti di prodotti o servizi che contribuiscono ai prodotti o servizi dell'impresa stessa o

b)

ricevono prodotti o servizi dall'impresa;

6)

«impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani»: qualsiasi effetto negativo potenziale o effettivo in grado di compromettere il pieno godimento dei diritti umani da parte di individui o gruppi di individui in relazione ai diritti umani, tra cui i diritti sociali, del lavoro e sindacali, definiti nell'allegato xx della presente direttiva. L'allegato in questione è oggetto di riesame periodico ed è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di diritti umani. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'elenco contenuto nell'allegato xx;

7)

«impatto negativo potenziale o effettivo sull'ambiente»: qualsiasi violazione delle norme ambientali internazionalmente riconosciute e dell'Unione di cui all'allegato xxx della presente direttiva. L'allegato in questione è oggetto di riesame periodico ed è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di tutela ambientale e attenuazione dei cambiamenti climatici. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'elenco contenuto nell'allegato xxx;

8)

«impatto negativo potenziale o effettivo sulla buona governance»: qualsiasi effetto negativo potenziale o effettivo sulla buona governance di un paese, di una regione o di un territorio, di cui all'allegato xxxx della presente direttiva. L'allegato in questione è oggetto di riesame periodico ed è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di buona governance. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'elenco contenuto nell'allegato xxxx;

9)

«controllo»: la possibilità per un'impresa di esercitare un'influenza determinante su un'altra impresa, in particolare tramite diritti di proprietà o il diritto di fruire della totalità o di una parte del patrimonio di quest'ultima, o tramite diritti o contratti o qualsiasi altro modo, tenuto conto di tutte le considerazioni fattuali, che conferisca un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa;

10)

«contribuire a»: il fatto che le attività di un'impresa, combinate a quelle di altre entità, producono un impatto o che le attività dell'impresa inducono, agevolano o incentivano un'altra entità a produrre un impatto negativo. Il contributo deve essere considerevole, il che significa che sono esclusi i contributi minimi o trascurabili. Determinare la natura considerevole del contributo e comprendere quando le azioni dell'impresa possono aver indotto, agevolato o incentivato un'altra entità a produrre un impatto negativo può comportare l'esame di molteplici fattori.

Possono essere presi in considerazione i seguenti fattori:

la misura in cui un'impresa può incoraggiare o motivare un impatto negativo da parte di un'altra entità, ossia il grado in cui l'attività ha accresciuto il rischio che l'impatto si verifichi,

la misura in cui un'impresa avrebbe potuto o dovuto essere a conoscenza dell'impatto negativo o del potenziale impatto negativo, ossia il grado di prevedibilità,

la misura in cui una qualsiasi attività dell'impresa ha effettivamente attenuato l'impatto negativo o ridotto il rischio che l'impatto si verifichi.

La semplice esistenza di un rapporto d'affari o di attività che creano le condizioni generali in cui possono verificarsi impatti negativi non costituisce di per sé una relazione di contributo. L'attività in questione dovrebbe accrescere sensibilmente il rischio di impatti negativi.

Articolo 4

Strategia di dovuta diligenza

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme per garantire che le imprese esercitino efficacemente la dovuta diligenza per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance nelle loro operazioni e rapporti d'affari.

2.   Le imprese si impegnano costantemente, nell'ambito dei loro mezzi, a individuare e valutare, mediante una metodologia di monitoraggio basata sul rischio che tenga conto della probabilità, della gravità e dell'urgenza di impatti potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance, la natura e il contesto delle loro operazioni, anche di tipo geografico, e se le loro operazioni e i loro rapporti d'affari producono o contribuiscono a produrre uno qualsiasi dei citati impatti negativi potenziali o effettivi o vi sono direttamente connessi.

3.   Se una grande impresa, i cui rapporti d'affari diretti sono tutti domiciliati nell'Unione, o una piccola o media impresa constata, conformemente al paragrafo 2, di non provocare, contribuire o essere direttamente connessa ad alcun impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance, essa pubblica una dichiarazione in tal senso e include la propria valutazione dei rischi contenente i dati, le informazioni e la metodologia del caso che hanno condotto a tale constatazione. In particolare, l'impresa in oggetto potrebbe constatare di non aver avuto alcun impatto negativo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance se dalla sua analisi di individuazione degli impatti e di valutazione dei rischi emerge che tutti i suoi fornitori diretti esercitano il dovere di diligenza in linea con la presente direttiva. Tale dichiarazione è oggetto di riesame nel caso in cui emergano nuovi rischi o nel caso in cui l'impresa instauri nuovi rapporti d'affari in grado di comportare rischi.

4.   A meno che non constati, in linea con i paragrafi 2 e 3, di non provocare o contribuire o di non essere direttamente connessa ad alcun impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance, un'impresa stabilisce e attua efficacemente una strategia di dovuta diligenza. Nell'ambito della loro strategia di dovuta diligenza, le imprese:

i)

specificano gli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance individuati e valutati a norma del paragrafo 2, che potrebbero essere presenti nelle sue operazioni e rapporti d'affari, nonché il livello di gravità, probabilità e urgenza, nonché i dati, le informazioni e la metodologia del caso che hanno portato alle presenti constatazioni;

ii)

cartografano la loro catena di valore e, nel debito rispetto del segreto commerciale, rendono pubbliche le informazioni pertinenti sulla catena di valore dell'impresa, che possono includere nomi, località, tipi di prodotti e servizi forniti e altre informazioni pertinenti riguardanti imprese controllate, fornitori e partner commerciali nella sua catena del valore;

iii)

adottano e indicano tutte le politiche e le misure proporzionate e commisurate intese a far cessare, prevenire o attenuare gli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance;

iv)

definiscono una politica di determinazione delle priorità sulla base del principio 17 dei Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite nell'eventualità che non siano in grado di fronteggiare contemporaneamente tutti gli impatti negativi potenziali o effettivi. Le imprese tengono conto del livello di gravità, di probabilità e di urgenza dei diversi impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance, della natura e del contesto delle loro operazioni, anche di tipo geografico, della portata dei rischi, della loro entità e della loro eventuale irrimediabilità e, se necessario, si avvalgono della politica di determinazione delle priorità per affrontarli.

5.   Le imprese garantiscono che la loro strategia commerciale e le loro politiche siano in linea con la loro strategia in materia di dovuta diligenza. Esse includono spiegazioni in tal senso nelle loro strategie di dovuta diligenza.

6.   Si considera che le aziende controllate di un'impresa adempiano all'obbligo di porre in essere una strategia di dovuta diligenza se la rispettiva società madre le include nella sua strategia di dovuta diligenza.

7.   Le imprese esercitano un dovere di diligenza per la catena del valore che è proporzionato e commisurato alla probabilità e alla gravità dei loro impatti negativi potenziali o effettivi e alla loro situazione specifica, in particolare al loro settore di attività, alle dimensioni e alla lunghezza della loro catena del valore, alle dimensioni dell'impresa, nonché alla sua capacità, alle sue risorse e alla sua influenza.

8.   Le imprese assicurano che i loro rapporti d'affari pongano in essere e applichino politiche in materia di diritti umani, ambiente e buona governance che siano in linea con la loro strategia in materia di dovuta diligenza, anche, ad esempio, mediante accordi quadro, clausole contrattuali e l'adozione di codici di condotta oppure mediante audit certificati e indipendenti. Le imprese assicurano altresì che le loro politiche di acquisto non producano o contribuiscano a produrre effetti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance.

9.   Le imprese verificano periodicamente che i subappaltatori e i fornitori rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 8.

Articolo 5

Coinvolgimento dei portatori di interessi

1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese procedano in buona fede a discussioni proficue, significative e informate con i portatori di interessi pertinenti quando stabiliscono e attuano la loro strategia di dovuta diligenza. Gli Stati membri garantiscono in particolare il diritto dei sindacati al livello pertinente, incluso a livello settoriale, nazionale, europeo e globale, e dei rappresentanti dei lavoratori di essere coinvolti in buona fede nella definizione e nell'attuazione della strategia di dovuta diligenza della loro impresa. Le imprese possono conferire priorità alle discussioni con i portatori di interessi maggiormente lesi. Le imprese conducono discussioni e coinvolgono i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori in un modo che sia adeguato alle loro dimensioni nonché alla natura e al contesto delle loro operazioni.

2.   Gli Stati membri assicurano che i portatori di interessi abbiano il diritto di chiedere all'impresa di discutere degli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance che li riguardano, a norma del paragrafo 1.

3.   Le imprese garantiscono che i portatori di interessi lesi o potenzialmente lesi non corrano rischi a causa della partecipazione alle discussioni di cui al paragrafo 1.

4.   I rappresentanti dei lavoratori sono informati dall'impresa in merito alla sua strategia di dovuta diligenza e all'attuazione della stessa, alla quale contribuiscono, conformemente alle direttive 2002/14/CE (10) e 2009/38/CE (11) del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2001/86/CE (12) del Consiglio. È inoltre pienamente rispettato il diritto di contrattazione collettiva, quale riconosciuto in particolare dalle convenzioni 87 e 98 dell'OIL, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta sociale europea del Consiglio d'Europa, nonché dalle decisioni de comitato dell'OIL sulla libertà di associazione, del comitato di esperti dell'OIL per l'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni (CEACR) e del Comitato europeo dei diritti sociali (ECSR) del Consiglio d'Europa.

Articolo 6

Pubblicazione e comunicazione della strategia di dovuta diligenza

1.   Gli Stati membri garantiscono, nel debito riguardo del segreto commerciale, che le imprese rendano la loro più recente strategia aggiornata di dovuta diligenza, o la dichiarazione comprensiva della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, pubblicamene disponibile e accessibile gratuitamente, segnatamente sui siti web delle imprese.

2.   Le imprese comunicano la loro strategia di dovuta diligenza ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori, sindacati, rapporti d'affari e, su richiesta, a una delle autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 12.

Le imprese comunicano le informazioni pertinenti sulla loro strategia di dovuta diligenza ai portatori di interessi potenzialmente lesi, su richiesta e in modo adeguato al contesto di tali portatori, ad esempio tenendo conto della lingua ufficiale del paese dei portatori di interessi.

3.   Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese carichino la loro strategia di dovuta diligenza o la dichiarazione comprensiva della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, su una piattaforma europea centralizzata controllata dalle autorità nazionali competenti. Tale piattaforma potrebbe essere il punto di accesso unico europeo citato dalla Commissione nel suo recente piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (COM(2020)0590). La Commissione fornisce un modello standardizzato per il caricamento delle strategie di dovuta diligenza sulla piattaforma centralizzata europea.

Articolo 7

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità

La presente direttiva non pregiudica gli obblighi imposti a talune imprese dalla direttiva 2013/34/UE di includere nella loro relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario comprensiva di una descrizione delle politiche perseguite dall'impresa in relazione, come minimo, alle questioni ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, e alle procedure in materia di dovuta diligenza applicate.

Articolo 8

Valutazione e revisione della strategia di dovuta diligenza

1.   Le imprese valutano l'efficacia e l'adeguatezza della loro strategia di dovuta diligenza e dell'attuazione di quest'ultima almeno una volta l'anno, e la rivedono di conseguenza ogniqualvolta da una valutazione emerga la necessità di procedere a una revisione.

2.   La valutazione e la revisione della strategia di dovuta diligenza sono effettuate discutendo con i portatori di interessi e coinvolgendo i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori secondo le stesse modalità previste per la definizione della strategia di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4.

Articolo 9

Meccanismi per il trattamento dei reclami

1.   Le imprese prevedono, sia come meccanismo di allarme rapido per sensibilizzare ai rischi, sia come sistema di mediazione, un meccanismo per il trattamento dei reclami che consente ai portatori di interessi di esprimere ragionevoli preoccupazioni in merito all'esistenza di un impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance. Gli Stati membri assicurano che le imprese siano in grado di prevedere un siffatto meccanismo attraverso accordi di collaborazione con altre imprese od organizzazioni, partecipando a meccanismi multilaterali per il trattamento dei reclami o aderendo a un accordo quadro globale.

2.   I meccanismi per il trattamento dei reclami sono legittimi, accessibili, prevedibili, sicuri, equi, trasparenti, compatibili con i diritti e adattabili, come stabilito dai criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari di cui al principio 31 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal commento generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Tali meccanismi prevedono la possibilità di esprimere preoccupazioni in modo anonimo o riservato, a seconda dei casi, conformemente al diritto nazionale.

3.   Il meccanismo per il trattamento dei reclami fornisce ai portatori di interessi risposte tempestive ed efficaci sia nei casi di avvertimento che nei casi di manifestazione di preoccupazioni.

4.   Le imprese riferiscono in merito alle preoccupazioni ragionevoli sollevate attraverso i loro meccanismi per il trattamento dei reclami e riferiscono regolarmente sui progressi compiuti in tali casi. Tutte le informazioni sono pubblicate in modo tale da non mettere a repentaglio la sicurezza dei portatori di interessi, in particolare senza divulgare la loro identità.

5.   I meccanismi per il trattamento dei reclami hanno la facoltà di presentare all'impresa proposte su come affrontare gli impatti negativi potenziali o effettivi.

6.   Le imprese adottano decisioni basate sulla posizione dei portatori di interessi in sede di definizione dei meccanismi per il trattamento dei reclami.

7.   Il ricorso a un meccanismo per il trattamento dei reclami non preclude l'accesso dei ricorrenti ai meccanismi giudiziari.

Articolo 10

Riparazione extragiudiziale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando si rende conto di aver causato un impatto negativo o di avervi contribuito, l'impresa preveda un processo di riparazione o collabori ai fini dello stesso. Quando si rende conto di essere direttamente connessa a un impatto negativo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance, l'impresa collabora con il processo di riparazione al meglio delle sue capacità.

2.   La riparazione può essere proposta a seguito della mediazione attraverso il meccanismo per il trattamento dei reclami di cui all'articolo 9.

3.   La riparazione è stabilita in consultazione con i portatori di interessi lesi e può consistere in: compensazione finanziaria o non finanziaria, reintegro, scuse pubbliche, restituzione, riabilitazione o contributo alle indagini.

4.   Le imprese impediscono che venga causato un danno aggiuntivo garantendo che il danno in questione non sia ripetuto.

5.   Gli Stati membri assicurano che la proposta di riparazione da parte di un'impresa non impedisca ai portatori di interessi lesi di avviare un procedimento civile conformemente al diritto nazionale. In particolare, le vittime non sono tenute a ricorrere a rimedi extragiudiziali prima di presentare ricorso dinanzi a un giudice, né i procedimenti in corso presso un meccanismo per il trattamento dei reclami impediscono l'accesso delle vittime alla giustizia. Le decisioni adottate da un meccanismo per il trattamento dei reclami sono prese in debita considerazione dai tribunali, ma non sono vincolanti per questi ultimi.

Articolo 11

Piani d'azione settoriali in materia di dovuta diligenza

1.   Gli Stati membri possono incoraggiare l'adozione di piani d'azione settoriali o intersettoriali volontari in materia di dovuta diligenza a livello nazionale o unionale, volti a coordinare le strategie di dovuta diligenza delle imprese.

Le imprese che partecipano a piani d'azione settoriali o intersettoriali in materia di dovuta diligenza non sono esonerate dagli obblighi previsti dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri assicurano che i portatori di interessi pertinenti, in particolare i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni della società civile, abbiano il diritto di partecipare alla definizione di piani d'azione settoriali in materia di dovuta diligenza, fatto salvo l'obbligo per ciascuna impresa di rispettare i requisiti di cui all'articolo 5.

3.   I piani d'azione settoriali in materia di dovuta diligenza possono prevedere un unico meccanismo comune per il trattamento dei reclami per le imprese che rientrano nel loro ambito di applicazione. Il meccanismo per il trattamento dei reclami è in linea con l'articolo 9 della presente direttiva.

4.   La definizione di meccanismi settoriali per il trattamento dei reclami tiene conto della posizione dei portatori di interessi.

Articolo 12

Vigilanza

1.   Ogni Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti responsabili di vigilare sull'applicazione della presente direttiva, quale recepita nel diritto nazionale, e di diffondere le migliori pratiche in materia di dovuta diligenza.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali competenti designate a norma del paragrafo 1 siano indipendenti e dispongano delle risorse personali, tecniche e finanziarie, dei locali, dell'infrastruttura e delle competenze necessari per adempiere efficacemente ai loro compiti.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro il … [data di recepimento della presente direttiva]. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle autorità competenti.

4.   La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.

Articolo 13

Indagini sulle imprese

1.   Le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 14 hanno la facoltà di condurre indagini onde garantire l'ottemperanza delle imprese agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ivi incluso per quanto concerne le imprese che hanno dichiarato di non aver subito alcun impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance. Tali autorità competenti sono autorizzate a effettuare controlli sulle imprese e colloqui con i portatori di interessi lesi o potenzialmente lesi o i loro rappresentanti. Tali controlli possono includere l'esame della strategia di dovuta diligenza dell'impresa e del funzionamento del meccanismo per il trattamento dei reclami, nonché verifiche sul posto.

Le imprese forniscono tutta l'assistenza necessaria per agevolare lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità competenti.

2.   Le indagini di cui al paragrafo 1 sono condotte adottando un approccio basato sul rischio o nel caso in cui un'autorità competente disponga di informazioni pertinenti relative a una presunta violazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva da parte di un'impresa, ivi incluso sulla base di preoccupazioni comprovate e ragionevoli sollevate da terzi.

3.   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 12 facilitano la segnalazione delle preoccupazioni comprovate e ragionevoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo da parte di terzi adottando misure quali moduli armonizzati per segnalare tali preoccupazioni. La Commissione e le autorità competenti garantiscono che il denunciante abbia il diritto di chiedere che le preoccupazioni sollevate restino riservate o anonime, conformemente al diritto nazionale. Le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 12 garantiscono che i moduli possano essere compilati anche in formato elettronico.

4.   L'autorità competente informa il denunciante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessari ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di vigilanza.

5.   Se, a seguito delle azioni intraprese a norma del paragrafo 1, un'autorità competente individua una violazione della presente direttiva, essa concede all'impresa interessata un periodo di tempo appropriato per adottare provvedimenti correttivi, ove questi ultimi siano possibili.

6.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora il mancato rispetto della presenta direttiva possa condurre direttamente a un danno irreparabile, possano essere disposte l'adozione di misure provvisorie da parte dell'impresa interessata o, nel rispetto del principio di proporzionalità, la sospensione temporanea delle attività. Nel caso di imprese disciplinate dal diritto di uno paese terzo e operanti nel mercato interno, la sospensione temporanea delle attività può comportare il divieto di operare nel mercato interno.

7.   Conformemente all'articolo 18, gli Stati membri prevedono sanzioni per le imprese che non adottano provvedimenti correttivi entro il periodo di tempo concesso. Le autorità nazionali competenti hanno la facoltà di imporre sanzioni amministrative.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti conservino la documentazione delle indagini di cui paragrafo 1, indicando in particolare la natura e i risultati di tali indagini e gli eventuali provvedimenti correttivi notificati di cui al paragrafo 5. Le autorità competenti pubblicano una relazione annuale di attività nella quale riportano i casi più gravi di non conformità e in che modo sono stati affrontati, nel debito rispetto del segreto commerciale.

Articolo 14

Orientamenti

1.   Al fine di offrire chiarezza e certezza alle imprese, nonché garantire la coerenza tra le loro pratiche, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e l'OCSE e con l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, pubblica orientamenti generali non vincolanti destinati alle imprese su come adempiere al meglio agli obblighi in materia di dovuta diligenza di cui alla presente direttiva. Tali orientamenti forniscono indicazioni pratiche su come la proporzionalità e la prioritizzazione, in termini di impatto, settore e area geografica, possono essere applicate agli obblighi in materia di dovuta diligenza in funzione delle dimensioni e del settore dell'impresa. Gli orientamenti sono resi disponibili entro il … [18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

2.   La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e l'OCSE e con l'assistenza dell'Agenzia per i diritti fondamentali, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, può elaborare specifici orientamenti non vincolanti destinati alle imprese che operano in determinati settori.

3.   Nell'elaborazione degli orientamenti non vincolanti di cui ai paragrafi 1 e 2, sono tenuti in debita considerazione i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la dichiarazione tripartita dell'Organizzazione internazionale del lavoro di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una condotta responsabile delle imprese, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, la guida dell'OCSE in materia di condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali, la guida dell'OCSE sulla dovuta diligenza per i prestiti societari e la sottoscrizione di titoli responsabili e la guida OCSE-FAO per catene di approvvigionamento agricolo responsabili, il commento generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sugli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore commerciale sui diritti dell'infanzia e i diritti dell'infanzia e i principi d'impresa dell'UNICEF. La Commissione riesamina periodicamente la pertinenza dei suoi orientamenti e li adatta alle nuove migliori prassi.

4.   Le schede informative per paese sono aggiornate regolarmente dalla Commissione e sono rese pubblicamente disponibili in modo da fornire informazioni aggiornate sulle convenzioni e i trattati internazionali ratificati da ciascun partner commerciale dell'Unione. La Commissione raccoglie e pubblica dati commerciali e doganali sull'origine delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti, e pubblica informazioni sui rischi di impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla governance associati a determinati paesi o regioni, settori e sottosettori, nonché prodotti.

Articolo 15

Misure specifiche a sostegno delle piccole e medie imprese

1.   Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese un portale dedicato dove chiedere orientamenti e ottenere sostegno e informazioni ulteriori su come adempiere al meglio i loro obblighi in materia di dovuta diligenza.

2.   Le piccole e medie imprese sono ammissibili al sostegno finanziario ai fini della conformità ai loro obblighi in materia di dovuta diligenza nell'ambito dei programmi dell'Unione a sostegno delle piccole e medie imprese.

Articolo 16

Cooperazione a livello dell'Unione

1.   La Commissione istituisce una rete europea di dovuta diligenza delle autorità competenti onde garantire, unitamente alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 12, il coordinamento e la convergenza tra le pratiche di regolamentazione, indagine e vigilanza e la condivisione delle informazioni, nonché monitorare l'operato delle autorità nazionali competenti.

Le autorità nazionali competenti cooperano per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

2.   Sulla base delle informazioni condivise dalle autorità nazionali competenti e in cooperazione con altri esperti e parti interessate del settore pubblico, la Commissione pubblica un quadro di valutazione annuale in materia di dovuta diligenza con l'assistenza dell'Agenzia per i diritti fondamentali, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese.

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Sanzioni

1.   Gli Stati membri prevedono sanzioni proporzionate applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e tengono conto della gravità delle violazioni commesse e del fatto che la violazione sia stata commessa ripetutamente o meno.

2.   Le autorità nazionali competenti possono in particolare comminare ammende proporzionate calcolate in base al fatturato dell'impresa, escludere temporaneamente o definitivamente le imprese dagli appalti pubblici, dagli aiuti di Stato, dai meccanismi di sostegno pubblico, compresi i meccanismi che si basano sulle agenzie per il credito all'esportazione e sui prestiti, ricorrere al sequestro delle merci e ad altre adeguate sanzioni amministrative.

Articolo 19

Responsabilità civile

1.   Il fatto che un'impresa rispetti i propri obblighi in materia di dovuta diligenza non esonera l'impresa dall'eventuale responsabilità nella quale può incorrere a norma del diritto nazionale.

2.   Gli Stati membri assicurano di disporre di un regime di responsabilità in virtù del quale le imprese possano, conformemente al diritto nazionale, essere ritenute responsabili e offrire riparazione in relazione a qualsiasi danno derivante da impatti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance che esse, o imprese da esse controllate, hanno causato o cui hanno contribuito con atti od omissioni.

3.   Gli Stati membri garantiscono che il loro regime di responsabilità di cui al paragrafo 2 preveda che le imprese non siano ritenute responsabili di un danno se dimostrano di aver agito con tutta la dovuta diligenza, in linea con la presente direttiva, per evitare il danno in questione, o che il danno si sarebbe comunque prodotto anche se fossero state prese tutte le precauzioni del caso.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per intentare un'azione di responsabilità civile concernente un danno derivante da impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente sia ragionevole.

Articolo 20

Diritto internazionale privato

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni pertinenti della presente direttiva siano considerate disposizioni di applicazione necessaria in linea con l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

Articolo 21

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … [24 mesi dalla data l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU …

(2)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

(3)  Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

(*1)  La Commissione dovrebbe individuare i settori di attività economica ad alto rischio aventi un impatto significativo sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance, al fine di includere le piccole e medie imprese operanti in tali settori nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Commissione dovrebbe fornire nella presente direttiva una definizione di «piccole e medie imprese ad alto rischio». La definizione dovrebbe tenere conto del settore dell'impresa o del suo tipo di attività.

(5)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(6)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(7)  https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

(8)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

(11)  Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

(12)  Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).

(13)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/41


P9_TA(2021)0074

Attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione) (2020/2028(INI))

(2021/C 474/03)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (1) (il regolamento sui prodotti da costruzione),

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (regolamento sulla normazione),

vista la valutazione della Commissione, del 24 ottobre 2019, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (SWD(2019)1770),

vista la relazione della Commissione, del 24 ottobre 2019, sui risultati della valutazione della pertinenza dei compiti di cui all'articolo 31, paragrafo 4, che beneficiano di un finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (COM(2019)0800),

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (3),

visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (4),

vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (5),

visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (6),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sul futuro della normazione europea (7),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2016)0860),

visto il Green Deal europeo (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 su un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020)0098),

visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0012/2021),

A.

considerando che l'industria delle costruzioni fornisce direttamente 18 milioni di posti di lavoro in Europa e genera il 9 % del PIL (8);

B.

considerando che lo scopo del regolamento sui prodotti da costruzione è quello di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei prodotti da costruzione al fine di rafforzarne la libera circolazione nel mercato interno, garantendo nel contempo che siano idonei all'uso previsto e adempiano alla loro prestazione dichiarata, tenendo conto degli aspetti sanitari, ambientali e di sicurezza connessi al loro utilizzo, indipendentemente dal luogo di fabbricazione;

C.

considerando che il sistema europeo di regolamentazione e normazione tecnica si è dimostrato un motore per la competitività e l'innovazione e ha contribuito nel contempo alla sicurezza dei consumatori e ridotto il tasso di incidenti, facendo sì che le norme dell'UE diventassero un parametro di riferimento globale;

D.

considerando che la lentezza nell'adozione e il mancato riferimento a norme armonizzate sono problematici, in quanto il processo di adozione non tiene il passo con gli sviluppi nel settore, creando incertezza per le imprese; che la mancanza di norme armonizzate e l'incompletezza delle norme esistenti hanno contribuito a determinare ulteriori requisiti nazionali per i prodotti da costruzione che creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti nel mercato unico; che tali requisiti possono andare a scapito dei consumatori e degli Stati membri nel rispettare le loro responsabilità in merito alla sicurezza strutturale, alla salute, alla protezione dell'ambiente, ad altre questioni connesse alla costruzione e alla protezione dei consumatori;

E.

considerando che le norme sulle opere di costruzione fissate dagli Stati membri dovrebbero essere concepite e realizzate in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori e da non arrecare danno all'ambiente, il che potrebbe avere un impatto sui requisiti per i prodotti da costruzione;

F.

considerando che i costi di conformità al regolamento sui prodotti da costruzione rappresentano tra lo 0,6 % e l'1,1 % del fatturato del settore edile, principalmente a carico dei costruttori, il che può essere molto oneroso per le PMI;

1.   

accoglie con favore la valutazione e il riesame in corso del regolamento sui prodotti da costruzione svolti dalla Commissione, miranti a trattare ulteriormente gli ostacoli residui per i prodotti da costruzione nel mercato interno e a contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare, tenendo conto, nel contempo, dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici;

2.   

mette in evidenza la natura specifica del regolamento sui prodotti da costruzione, che si differenzia dai principi generali del nuovo quadro legislativo principalmente in quanto non armonizza requisiti specifici o livelli minimi di sicurezza per i prodotti da costruzione, ma definisce invece solo un linguaggio tecnico comune, che è lo stesso per tutti i prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento, per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto alle loro caratteristiche essenziali, stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate;

3.   

sottolinea che il regolamento vigente sui prodotti da costruzione garantisce la libera circolazione dei prodotti da costruzione all'interno dell'Unione, mentre gli Stati membri mantengono il controllo delle norme in materia di opere di costruzione; osserva a tale proposito che secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente; sottolinea che le normative in materia edilizia stabilite a livello degli Stati membri sono generalmente influenzate dalla prestazione dei prodotti da costruzione integrati nei lavori;

Linguaggio tecnico comune, comprese le norme

4.

osserva che il linguaggio tecnico comune introdotto dal regolamento sui prodotti da costruzione è definito da norme europee armonizzate e da documenti per la valutazione europea per i prodotti che non sono coperti — o sono solo parzialmente coperti — da norme armonizzate al fine di valutare i requisiti in materia di prestazione degli Stati membri; riconosce che il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) sono le organizzazioni competenti per l'elaborazione di norme armonizzate, mentre l'Organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA) e gli organismi di valutazione tecnica (TAB) sono responsabili della preparazione dei documenti per la valutazione europea;

5.

rileva che, a differenza di altre normative del nuovo quadro legislativo, l'uso di norme armonizzate nel quadro del regolamento sui prodotti da costruzione è obbligatorio, il che richiede un efficace sistema di adozione per rispondere alle esigenze dell'industria e rispecchiare le sue pratiche più efficaci, aprire la strada all'innovazione, tenere il passo con gli sviluppi tecnologici, garantire la chiarezza giuridica e condizioni di parità per le PMI e soddisfare le esigenze normative degli Stati membri; invita a tal fine la Commissione a garantire la partecipazione attiva dell'industria e degli altri portatori di interessi coinvolti per garantire che le nuove norme siano quanto più pertinenti possibile; prende atto dell'importanza della partecipazione attiva degli Stati membri nel processo di normazione;

6.

esprime preoccupazione per il fatto che, sulle 444 norme armonizzate esistenti per i prodotti da costruzione, solo 12 nuove norme sono state emanate dopo l'adozione del regolamento sui prodotti da costruzione; ritiene che il tempo necessario per lo sviluppo e la citazione delle norme, l'arretrato nella revisione e nell'aggiornamento delle norme esistenti (l'acquis del regolamento sui prodotti da costruzione), la mancanza di chiarezza giuridica nell'attuale quadro legislativo e l'assenza di un dialogo produttivo tra tutti i partner attualmente coinvolti nel processo siano tra i problemi più rilevanti connessi all'attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione;

7.

sottolinea che un numero considerevole di norme non copre tutti i requisiti di base necessari per l'uso dei prodotti da costruzione nelle opere di costruzione; esprime preoccupazione per il fatto che tale incompletezza dell'armonizzazione abbia comportato ulteriori requisiti nazionali e marchi nazionali obbligatori per i prodotti da costruzione, che creano ostacoli ingiustificati, frammentano e indeboliscono il mercato interno e creano incertezza giuridica per le imprese, i costruttori, i contraenti, gli urbanisti e gli architetti, il che implica potenzialmente dei rischi per la sicurezza delle opere di costruzione;

8.

invita con urgenza la Commissione a trovare una soluzione rapida e praticabile per migliorare i processi di normazione ed eliminare l'arretrato di norme non citate; sostiene, a tale proposito, una combinazione di misure a breve termine per affrontare l'arretrato e le lacune normative e di misure a lungo termine per migliorare il processo di definizione del linguaggio tecnico comune mediante norme armonizzate esaustive;

9.

sottolinea che i problemi incontrati nell'elaborazione di norme armonizzate devono essere affrontati in tutte le fasi del processo di preparazione; chiede alla Commissione di consultare in modo approfondito tutti i portatori di interessi pertinenti durante la fase preparatoria, in linea con il regolamento sulla normazione, e sottolinea l'importanza di una rappresentanza equilibrata nonché della trasparenza e dell'apertura di tutte le parti interessate per trovare soluzioni percorribili; sottolinea la necessità di garantire l'elevata qualità delle richieste di normazione presentate dalla Commissione e di fornire orientamenti chiari e pragmatici; esorta inoltre la Commissione a sviluppare orientamenti esaustivi e orizzontali per gli organismi di normazione, delineando la struttura e i requisiti di una norma richiesta; suggerisce di stabilire calendari chiaramente definiti affinché la Commissione valuti le norme elaborate e chiare scadenze per tutte le parti, al fine di garantire un'ulteriore revisione qualora si accerti che una richiesta di normazione o il regolamento sui prodotti da costruzione non sono stati rispettati; ritiene importante definire con maggiore precisione il campo di applicazione delle norme, in modo che i fabbricanti possano disporre di orientamenti chiari quando dichiarano che i loro prodotti rientrano nell'ambito di applicazione;

10.

ritiene che, a causa del carattere obbligatorio delle norme nell'ambito del regolamento sui prodotti da costruzione e del fatto che esse sono considerate parte integrante della legislazione dell'Unione, i testi delle norme armonizzate pubblicate dovrebbero essere disponibili in tutte le lingue dell'Unione; sottolinea la necessità di garantire accesso a una traduzione di alta qualità senza costi aggiuntivi e di coinvolgere maggiormente gli organismi nazionali di normazione nel processo di traduzione; invita la Commissione a sostenere ulteriormente e semplificare le disposizioni finanziarie relative alla traduzione di norme armonizzate;

11.

esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene un percorso alternativo per i prodotti non coperti o non interamente coperti dalle norme armonizzate sia stato incluso nel regolamento sui prodotti da costruzione per consentire l'accesso dei prodotti innovativi al mercato, la stragrande maggioranza dei documenti per la valutazione europea non riguarda i prodotti innovativi;

12.

ritiene, di conseguenza, che le attuali carenze del sistema di normazione siano un fattore che sta portando a un crescente ricorso al percorso dell'Organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA) quale mezzo alternativo di normazione;

13.

sottolinea la lunghezza e i costi elevati del percorso EOTA, che è disagevole per le PMI ed è per lo più economicamente accessibile solo ai grandi operatori del mercato; sottolinea che, nonostante la necessità di apportare miglioramenti generali al processo di normazione, la procedura attuale di elaborazione dei documenti per la valutazione europea può essere utile come percorso supplementare per promuovere lo sviluppo di prodotti innovativi e la partecipazione delle PMI, ma deve anche rispondere all'obiettivo dei fabbricanti di immettere i prodotti innovativi sul mercato il più velocemente possibile nel rispetto dei requisiti dell'Unione relativi ai prodotti, e non dovrebbe essere considerata un'alternativa permanente al sistema di normazione;

14.

sottolinea che un linguaggio tecnico comune potrebbe contribuire a promuovere l'economia circolare poiché permette di dichiarare secondo una modalità comune la prestazione dei prodotti da costruzione; ritiene che dovrebbe essere dedicata una maggiore attenzione alle norme che possono contribuire a promuovere l'economia circolare in Europa;

Marcatura CE e dichiarazione di prestazione (DoP)

15.

osserva che la marcatura CE è uno strumento inteso a consentire che i prodotti da costruzione immessi legalmente sul mercato di uno Stato membro siano commercializzati sul territorio di qualsiasi altro Stato membro; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che, poiché la marcatura CE a norma del regolamento sui prodotti da costruzione differisce dalle altre normative del nuovo quadro legislativo in quanto si riferisce solo alla prestazione del prodotto e non attesta la conformità con requisiti specifici dei prodotti, tale differenza di approccio rispetto ad altre normative del nuovo quadro legislativo possa creare confusione per quanto riguarda la marcatura CE e ridurne il valore; sottolinea, a tale proposito, le sovrapposizioni tra le informazioni richieste dalla marcatura CE e dalla dichiarazione di prestazione; reputa che tale duplicazione crei ulteriori oneri amministrativi e costi inutili per le imprese e andrebbe affrontata, anche tramite un migliore uso delle soluzioni digitali;

16.

si rammarica del fatto che la marcatura CE a norma del regolamento sui prodotti da costruzione sia erroneamente intesa come marchio di qualità e non indichi se un prodotto da costruzione è sicuro o può essere utilizzato nelle opere di costruzione; ritiene che siano necessarie ulteriori soluzioni per fornire agli utenti finali informazioni chiare e precise sulla natura della marcatura CE per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti da costruzione e la loro conformità alle norme nazionali in materia di sicurezza degli edifici e delle opere di costruzione;

17.

invita la Commissione a prendere in considerazione e a valutare approfonditamente la possibilità di migliorare gradualmente il regolamento sui prodotti da costruzione includendovi obblighi aggiuntivi d'informazione e requisiti sulla prestazione dei prodotti in relazione alla salute, alla sicurezza e agli aspetti ambientali dopo aver effettuato una valutazione d'impatto e la valutazione delle esigenze normative dell'Unione e degli Stati membri per ciascuna categoria di prodotto; invita inoltre la Commissione a valutare quale approccio si dimostrerebbe efficace per il regolamento sui prodotti da costruzione;

18.

rileva la mancanza di digitalizzazione nel settore edile e sottolinea l'importanza di sfruttare appieno le tecnologie digitali, che potrebbero consentire di fornire informazioni chiare, trasparenti e affidabili agli operatori economici e agli utenti finali, far fronte alla sovrapposizione dei requisiti di informazione e consentire alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere le loro attività in modo più efficace; invita la Commissione a valutare i benefici dell'uso di tali tecnologie e a sviluppare soluzioni orientate a un'integrazione intelligente dei dati esistenti che possano essere utilizzate in sistemi d'informazione diversi;

19.

ritiene che le soluzioni digitali potrebbero potenziare la trasparenza del mercato dei prodotti da costruzione e garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni fornite nella dichiarazione di prestazione, nonché facilitare la comparabilità dei prodotti da costruzione sulla base della prestazione dichiarata, compresa la prestazione di sicurezza e ambientale, permettendo in tal modo agli operatori economici e agli utenti finali di trarre beneficio dalle informazioni fornite dai fabbricanti valutando rapidamente e confrontando le opere di costruzione con le informazioni fornite nelle loro dichiarazioni di prestazione;

20.

sottolinea la necessità di sensibilizzare gli operatori economici, in particolare le PMI e le microimprese, in merito alla marcatura CE e alla dichiarazione di prestazione, anche mediante lo sportello digitale unico; ritiene che un approccio di questo tipo accrescerebbe la fiducia nell'armonizzazione dell'UE e la qualità delle norme armonizzate e contribuirebbe a ridurre la frammentazione del mercato unico; sottolinea il ruolo importante che i punti di contatto nazionali per i prodotti da costruzione svolgono nel tenere gli operatori economici informati riguardo all'applicazione del regolamento sui prodotti da costruzione e nel fornire informazioni sulle disposizioni nel territorio di uno Stato membro relative ai requisiti delle opere di costruzione applicabili all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione; suggerisce di profondere maggiori sforzi per aumentare la consapevolezza dell'esistenza di tali punti di contatto dato che nel 2018 solo il 57 % delle parti interessate ne erano a conoscenza;

Vigilanza del mercato

21.

esprime preoccupazione per il fatto che la vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione è considerata insufficiente e inefficace dal settore; sottolinea che tale situazione compromette la parità di condizioni per gli operatori economici che rispettano la legislazione, a vantaggio dei commercianti disonesti che non lo fanno; sottolinea che una vigilanza del mercato debole e incoerente potrebbe portare a un aumento dei prodotti che non soddisfano le prestazioni dichiarate, mettendo a rischio gli utenti finali;

22.

invita gli Stati membri ad attuare pienamente il regolamento (UE) 2019/1020, che mira a rafforzare la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, compreso il regolamento sui prodotti da costruzione, e stabilisce il quadro per la cooperazione tra gli operatori economici; sottolinea la necessità di un'applicazione coerente, armonizzata e uniforme delle nuove norme da parte delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e di una migliore cooperazione transfrontaliera a tal fine, allo scopo di garantire condizioni di parità nel settore delle costruzioni e la concorrenza leale nel mercato dell'Unione;

23.

rammenta il requisito previsto dal regolamento (UE) 2019/1020 in virtù del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire alle autorità di vigilanza del mercato la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche, comprese sufficienti conoscenze e competenze; esorta gli Stati membri a potenziare la cooperazione tra le loro autorità di vigilanza del mercato, anche a livello transfrontaliero, e a migliorare il numero, l'efficienza e l'efficacia dei controlli per essere in grado di individuare i prodotti da costruzione non conformi alle rispettive prestazioni dichiarate e prevenirne la circolazione nel mercato interno;

24.

invita la Commissione ad adottare rapidamente atti di esecuzione a norma del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di allineare ulteriormente le prestazioni delle autorità di vigilanza del mercato stabilendo condizioni uniformi di controllo, criteri per determinare la frequenza dei controlli e la quantità di campioni da controllare in relazione a determinati prodotti o categorie di prodotti, nonché stabilendo parametri di riferimento e tecniche per i controlli sui prodotti armonizzati, che tengano debitamente conto delle specificità dei settori interessati, compresi i prodotti da costruzione, e dell'impatto su un'eventuale revisione del regolamento sui prodotti da costruzione; osserva il ruolo importante della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti e dei gruppi di coordinamento amministrativo nel garantire una cooperazione e un coordinamento strutturati tra le autorità degli Stati membri responsabili dell'applicazione della legge e la Commissione e nello snellire le pratiche di vigilanza del mercato per renderle più efficaci;

25.

ritiene fondamentale che le autorità nazionali di vigilanza del mercato responsabili dei prodotti da costruzione cooperino strettamente con le autorità nazionali di controllo dell'edilizia al fine di garantire un approccio più articolato nella valutazione della conformità dei prodotti da costruzione utilizzati nelle opere di costruzione alla prestazione dichiarata o all'uso previsto, nonché di garantirne la conformità alla normativa edilizia, garantendo in tal modo la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che utilizzano prodotti da costruzione e degli utenti delle opere di costruzione;

26.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità di introdurre disposizioni nazionali sulle opere di costruzioni, compresi requisiti relativi alla sicurezza degli edifici durante la costruzione, il mantenimento e la demolizione delle opere di costruzione, prendendo in considerazione altri aspetti importanti di tutela del pubblico interesse, come la salute, la sicurezza e la protezione dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente;

27.

mette in evidenza l'aumento delle vendite online nel settore delle costruzioni; sottolinea la necessità di garantire un'efficace vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione venduti online, in particolare di quelli acquistati da operatori economici di paesi terzi, dato che potrebbero non adempiere alla legislazione dell'UE e incidere pertanto sulla qualità e la sicurezza delle opere di costruzione, al fine di assicurare la conformità dei prodotti da costruzione in circolazione nel mercato unico con la prestazione dichiarata o l'uso previsto, indipendentemente dalla loro origine; mette in evidenza il ruolo che i mercati online potrebbero svolgere in tale ambito;

28.

sottolinea l'importanza di garantire un livello uniforme di prestazione degli organismi notificati che valutano la prestazione dei prodotti da costruzione in modo tale che le loro funzioni siano assolte allo stesso livello e alle stesse condizioni; osserva a tale proposito il ruolo degli impianti di prova dell'Unione introdotti dal regolamento (UE) 2019/1020 nel contribuire al conseguimento di una capacità di laboratorio, come pure ad assicurare l'affidabilità e la coerenza delle prove ai fini della vigilanza del mercato negli Stati membri;

29.

sottolinea la necessità di migliorare la fornitura e lo scambio di informazioni sulle sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti da costruzione e di rafforzare la cooperazione con le banche dati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in conformità della legislazione vigente;

30.

chiede alla Commissione di continuare a monitorare e affrontare efficacemente gli ostacoli ingiustificati al mercato interno derivanti da misure normative nazionali; sottolinea la necessità di un dialogo e una cooperazione migliori fra la Commissione e gli Stati membri per far fronte alle pratiche che impediscono la libera circolazione dei prodotti da costruzione sul mercato interno, come il continuo ricorso a marchi nazionali e certificazioni aggiuntive per i prodotti da costruzione;

Sostenibilità dei prodotti da costruzione

31.

sottolinea la necessità generale di una transizione verso un'economia sostenibile e più circolare per quanto riguarda l'approvvigionamento, la fabbricazione, il riutilizzo e il riciclaggio di prodotti da costruzione e il loro utilizzo nelle opere di costruzione; sottolinea la necessità di migliorare la sostenibilità dei prodotti da costruzione e la disponibilità di prodotti e materiali secondari e rinnovabili sul mercato;

32.

accoglie con favore, a questo proposito, l'obiettivo della Commissione di rendere il settore delle costruzioni più sostenibile affrontando la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione nella revisione del regolamento sui prodotti da costruzione, come annunciato nel piano d'azione per l'economia circolare; sostiene l'impegno della Commissione di allineare e rendere più coerente la legislazione sui prodotti da costruzione mediante politiche ambientali orizzontali;

33.

esorta la Commissione a prevedere l'integrazione di taluni requisiti relativi alle prestazioni ambientali e ai criteri di sostenibilità durante il ciclo di vita dei prodotti nelle norme armonizzate per specifiche categorie di prodotti a norma del regolamento sui prodotti da costruzione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi tecnologici e del mercato e dei requisiti normativi nazionali per il settore delle costruzioni o le politiche immobiliari, al fine di fornire ai fabbricanti un quadro unico per la valutazione e la prova dei prodotti quando emergono pertinenti requisiti comuni di conformità; mette in evidenza che gli attuali requisiti di base per le opere di costruzione stabiliti nel regolamento sui prodotti da costruzione possono già fungere da punto di partenza per la preparazione dei mandati di normazione e delle specifiche tecniche armonizzate per quanto riguarda la prestazione ambientale e la sostenibilità dei prodotti da costruzione; sottolinea l'importanza di un'adeguata valutazione delle categorie di prodotto per le quali tali requisiti sarebbero pertinenti e la necessità che tutte le parti interessate siano coinvolte nel processo di valutazione; sottolinea che tale integrazione non dovrebbe comportare un aumento dei prezzi dei prodotti da costruzione;

34.

chiede alla Commissione di valutare in che modo il regolamento sui prodotti da costruzione potrebbe sostenere la circolarità dei prodotti da costruzione, compresi i prodotti riutilizzati o rifabbricati e quelli fabbricati da materiali riciclati; sottolinea che ciò richiederà dati affidabili sull'uso precedente dei prodotti da costruzione, tenendo conto dei potenziali costi che ne derivano; accoglie con favore, a tale proposito, l'obiettivo della Commissione di istituire uno spazio dati comune europeo per applicazioni circolari intelligenti contenente dati relativi alle informazioni sui prodotti (9);

Raccomandazioni specifiche sulla revisione del regolamento sui prodotti da costruzione

35.

sottolinea la necessità di garantire l'adeguato coinvolgimento di tutte le parti interessate nel processo di consultazione e valutazione; sottolinea l'importanza di una valutazione d'impatto esaustiva delle scelte normative possibili; sottolinea la necessità di condizioni di parità e di oneri amministrativi minori nella legislazione sui prodotti da costruzione per tutte le imprese, in particolare le PMI, tenendo conto nel contempo di tutti i modelli d'impresa, nonché della concorrenza leale a livello globale; chiede in tale ambito un ulteriori chiarimento e un rafforzamento delle procedure semplificate per le microimprese;

36.

sottolinea l'importanza di evitare duplicazioni e di garantire la coerenza del regolamento sui prodotti da costruzione rivisto con la legislazione esistente e le future iniziative legislative; invita pertanto la Commissione a chiarire la relazione tra il regolamento sui prodotti da costruzione e la relativa legislazione sul mercato interno, come la direttiva sulla progettazione ecocompatibile (10), il regolamento sull'etichettatura energetica (11), la direttiva quadro sui rifiuti (12) e la direttiva sull'acqua potabile (13), al fine di evitare possibili sovrapposizioni e, ove necessario, semplificare le disposizioni pertinenti al fine di garantire la chiarezza giuridica per le imprese;

37.

sottolinea che qualsiasi revisione del regolamento sui prodotti da costruzione dovrebbe essere in linea con i principi e gli obiettivi del regolamento sulla normazione per quanto riguarda l'elaborazione di norme armonizzate al fine di garantirne la trasparenza e la qualità; sottolinea che qualsiasi revisione dovrebbe garantire l'adeguata partecipazione di tutte le parti interessate e rispondere alle esigenze normative degli Stati membri;

38.

sottolinea la necessità di garantire la certezza giuridica per un periodo transitorio per quanto riguarda qualsiasi revisione del regolamento sui prodotti da costruzione e il riesame dell'acquis del regolamento sui prodotti da costruzione, al fine di evitare un vuoto giuridico e garantire un'agevole transizione dalle disposizioni esistenti a quelle nuove;

39.

esprime preoccupazione per il fatto che qualsiasi revisione del regolamento sui prodotti da costruzione e, in particolare, il riesame dell'acquis del regolamento sui prodotti da costruzione richiederanno molto tempo, mentre i fabbricanti, i contraenti, i progettisti, gli architetti e gli altri utenti finali necessitano di soluzioni immediate per superare l'incertezza giuridica derivante, tra le altre cose, dalla mancanza di norme armonizzate aggiornate e dalle lacune normative; invita la Commissione a trattare queste questioni nell'ambito della sua revisione prevista del regolamento sui prodotti da costruzione, nello specifico a concepire una soluzione per far fronte alle sfide giuridiche e tecniche urgenti;

40.

chiede una revisione ambiziosa del regolamento sui prodotti da costruzione al fine di creare un quadro normativo solido che preveda norme efficaci, armonizzate e facilmente applicabili;

o

o o

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(3)  GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

(4)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(5)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(6)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1.

(7)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 56.

(8)  Commissione europea, Il settore europeo delle costruzioni — Un partner globale, 2016.

(9)  Come indicato nel piano d'azione per l'economia circolare.

(10)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(11)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

(12)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(13)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/48


P9_TA(2021)0075

Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD (2020/2086(INI))

(2021/C 474/04)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta),

viste la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e la sua entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1),

viste le osservazioni generali del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in merito all'attuazione della UNCRPD, in particolare l'osservazione generale n. 2 (2014) del 22 maggio 2014 sull'accessibilità, l'osservazione generale n. 3 (2016) del 26 agosto 2016 sulle donne e le ragazze con disabilità, l'osservazione generale n. 5 (2017) del 27 ottobre 2017 sulla vita indipendente e l'inclusione nella collettività e l'osservazione generale n. 6 (2018) del 26 aprile 2018 sull'uguaglianza e la non discriminazione,

viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2 ottobre 2015, sulla relazione iniziale dell'Unione europea,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030 delle Nazioni Unite) e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

visto il pilastro europeo dei diritti sociali,

visto l'obiettivo della strategia Europa 2020 relativo alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale,

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2) (direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione),

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (3),

viste la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009 (4),

vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (5),

vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (6),

visti i regolamenti che stabiliscono le norme relative ai programmi di finanziamento dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE), l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il programma Erasmus e il Fondo per una transizione giusta, i quali forniscono assistenza finanziaria dell'UE per migliorare la situazione delle persone con disabilità,

vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7), in particolare l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro e il divieto di imporre loro oneri finanziari per raggiungere tale obiettivo,

vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» (COM(2010)0636) (Strategia sulla disabilità),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 febbraio 2017, dal titolo «Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020» (Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020) (SWD(2017)0029),

vista la raccomandazione della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (8),

visto il progetto pilota della Commissione del 2013 su una tessera di disabilità dell'UE,

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 (9),

vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020 (10),

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità (11),

vista la sua risoluzione del 30 novembre 2017 sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità (12),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite (13),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea (14),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (15),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (16),

viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per sordi (17), del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali (18) e del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti (19),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (20),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (21),

vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (22),

visti gli studi pertinenti del dipartimento tematico A, in particolare lo studio del 2017 intitolato «Discrimination and Access to Employment for Female Workers with Disabilities» (Discriminazione e accesso all'occupazione per le donne con disabilità) e lo studio del 2015 dal titolo «Reasonable Accomodation and Sheltered Workshops for People with Disabilities: Cost and Returns of Investments» (Accomodamento ragionevole e laboratori protetti per le persone con disabilità: costi e redditività degli investimenti),

visti gli studi pertinenti del Servizio di ricerca del Parlamento europeo, in particolare le valutazioni dell'attuazione europea del 2016 dal titolo «EU Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)» (Attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) da parte dell'UE) e «The obligations of the EU public administration under the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Gli obblighi dell'amministrazione pubblica dell'UE in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità),

vista la sempre più ampia giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea concernente l'interpretazione della direttiva 2000/78/CE,

viste le relazioni annuali del 2018 e del 2019 del Mediatore europeo,

viste le indagini strategiche del Mediatore europeo sul modo in cui la Commissione garantisce l'accessibilità dei propri siti web da parte delle persone con disabilità (OI/6/2017/EA) e sul trattamento riservato dalla Commissione alle persone con disabilità nell'ambito del regime comune di assicurazione malattia per il personale dell'UE (OI/4/2016/EA) e la sua decisione nell'indagine congiunta nei casi 1337/2017/EA e 1338/2017/EA relativi all'accessibilità per i candidati con disabilità visiva delle procedure di selezione per l'assunzione di funzionari dell'UE organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale,

vista l'indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo sul rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione della politica di coesione dell'UE (OI/8/2014/AN),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Definire l'agenda dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2020-2030»,

viste le relazioni tematiche dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, compresi i suoi bollettini sulla pandemia di coronavirus,

visti la raccolta delle pratiche relative ai dati sulla parità e gli orientamenti per migliorare la raccolta e l'uso dei dati sulla parità (orientamenti sui dati relativi alla parità) elaborati dal sottogruppo sui dati sulla parità del gruppo ad alto livello dell'UE sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità,

visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,

visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

viste le relazioni e le raccomandazioni delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, in particolare Autism Europe, la Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen, l'Unione europea dei ciechi, il Forum europeo sulla disabilità, la Rete europea per la vita indipendente, l'Unione europea dei sordi, Inclusion Europe, la Federazione internazionale per la spina bifida e l'idrocefalia e Mental Health Europe, nonché le relazioni e le raccomandazioni di Equinet e degli studiosi che lavorano sui diritti delle persone con disabilità,

visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0014/2021),

A.

considerando che le persone con disabilità (23) hanno il diritto di partecipare appieno al mercato del lavoro e alla società, ma che spesso sono private dei loro diritti fondamentali nell'UE; che, in grande maggioranza, le persone con disabilità sono escluse dal mercato del lavoro aperto e vedono negato il proprio diritto di lavorare su base di uguaglianza con gli altri o devono far fronte a notevoli difficoltà per raggiungere la parità di accesso e di condizioni di partecipazione al mercato del lavoro;

B.

considerando che le persone con disabilità continuano a essere oggetto di molteplici forme di discriminazione intersezionale e svantaggi che si basano sulla loro disabilità e il genere, la razza, l'etnia, l'età, la religione o le convinzioni personali, l'orientamento sessuale, lo status migratorio o il contesto socioeconomico, ivi compreso il livello di istruzione; che la discriminazione è presente nelle diverse fasi del ciclo di lavoro, a cominciare dall'assunzione, e ciò può condurre all'esclusione sociale delle persone con disabilità; che la discriminazione e la mancanza di diversità sul luogo di lavoro comportano notevoli costi umani ed economici;

C.

considerando che la Carta vieta qualsiasi forma di discriminazione, compresa quella basata sulla disabilità, e riconosce i diritti delle persone con disabilità (24);

D.

considerando che l'UE ha aderito alla UNCRPD nel dicembre 2010 e che la Convenzione è entrata in vigore per l'UE nel gennaio 2011; che la UNCRPD è vincolante per l'UE, le sue istituzioni e i suoi Stati membri, che hanno l'obbligo diretto di attuarla pienamente, incluso l'articolo 27 in materia di lavoro e occupazione; che dalla sua adozione sono stati compiuti alcuni progressi verso il conseguimento dei suoi obiettivi, ma non in misura sufficiente;

E.

considerando che l'UE, pertanto, deve agire in modo conforme con la UNCRPD e che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è tenuta a interpretare la legislazione dell'UE, compresa la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, in maniera conforme con la UNCRPD;

F.

considerando che la UNCRPD respinge il modello medico di disabilità e sostiene invece un modello di disabilità basato sui diritti umani e sulla concezione sociale-contestuale; che essa chiede l'uguaglianza inclusiva per le persone con disabilità; che la UNCRPD riconosce il diritto delle persone con disabilità di lavorare su una base di parità con gli altri, di scegliere liberamente la propria occupazione, di essere accettate e lavorare in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e accessibile;

G.

considerando che, ai sensi della definizione e dei requisiti di cui alla UNCRPD, l'accomodamento ragionevole si concentra sulle esigenze specifiche di un individuo, mentre le azioni positive si applicano a un intero gruppo di persone potenzialmente soggette a discriminazioni; che entrambi sono necessari per salvaguardare il raggiungimento della diversità sul luogo di lavoro e per garantire che le persone con disabilità possano esercitare il proprio diritto al lavoro su base di parità con gli altri; che non esistono orientamenti chiari dell'UE in materia di accomodamento ragionevole, che non è sufficientemente compreso dai datori di lavoro e spesso non è disponibile o è insufficiente; che l'accomodamento ragionevole delle esigenze dei lavoratori con disabilità ha effetti fondamentali sulla qualità del loro lavoro, sulle loro prospettive di carriera e sulla sostenibilità del lavoro;

H.

considerando che uno degli aspetti chiave dell'occupazione delle persone con disabilità è la loro partecipazione alla vita della comunità e il passaggio dal sostegno istituzionale al sostegno basato sulla comunità; che il processo di deistituzionalizzazione negli Stati membri deve essere completato, perché le persone con disabilità hanno diritto di vivere nella comunità e di esservi pienamente incluse; che i progressi nella deistituzionalizzazione sono disomogenei tra gli Stati membri e che, nonostante l'introduzione di politiche e lo stanziamento di cospicui finanziamenti nell'UE, vi sono ancora un milione di persone che vivono in istituti;

I.

considerando che la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione («la direttiva»), entrata in vigore nel 2000, rappresenta attualmente il principale strumento giuridico dell'UE per tutelare le persone con disabilità dalla discriminazione; che garantire l'uguaglianza e la non discriminazione è una competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri;

J.

considerando che la direttiva è solo parzialmente allineata alla UNCRPD, in quanto non include il modello di disabilità basato sui diritti umani, non affronta la discriminazione basata sulla disabilità presunta o futura, non si occupa della discriminazione intersezionale, non impone agli Stati membri di adottare misure di azione positiva, è limitata ai settori dell'occupazione e della formazione professionale e non si estende a tutti gli ambiti della vita come previsto dalla UNCRPD, non affronta la questione della libertà di circolazione a fini di occupazione, non impone la creazione di meccanismi di monitoraggio indipendenti, non prevede la partecipazione sistematica delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano al processo di monitoraggio e non prevede l'obbligo di raccogliere dati disaggregati;

K.

considerando che la direttiva non impone giuridicamente agli Stati membri di designare un organismo per la parità che si occupi della discriminazione fondata sulla disabilità, il che costituisce un grave problema, poiché gli organismi per la parità svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione delle direttive in materia di parità di trattamento per quanto concerne gli aspetti che rientrano nel loro mandato, quali il genere, la razza e l'origine etnica;

L.

considerando che la raccolta di dati comparabili sulla parità è essenziale per l'adozione di politiche e decisioni basate su dati concreti; che vi è una carenza di statistiche ufficiali, in particolare sulle persone con disabilità che vivono in strutture di assistenza e sulle loro caratteristiche, quali la razza/l'origine etnica o l'orientamento sessuale, il che è stato segnalato anche negli orientamenti sui dati relativi alla parità; che il regolamento (UE) 2019/1700 (25) correggerà significativamente la situazione relativa ai dati delle indagini sulle famiglie in materia di occupazione, ai dati disaggregati per tipo di disabilità e ai dati sul paese di origine (prima e seconda generazione) e prevede studi pilota sulle persone che si trovano in istituti; che continueranno ad esservi lacune, che occorrerà colmare;

M.

considerando che solo il 50,6 % delle persone con disabilità (48,3 % di donne e 53,3 % di uomini) ha un impiego rispetto al 74,8 % delle persone senza disabilità (26); che le persone con disabilità che vivono in istituti o sono considerate inabili al lavoro sono escluse da tali statistiche (27); che tali cifre non rivelano il tipo, la qualità e le condizioni di occupazione, ad esempio se il lavoratore è impiegato nel mercato del lavoro aperto e se gode dello status di dipendente, dei diritti in materia di lavoro e di un salario minimo garantito; che le persone con disabilità sono un gruppo eterogeneo e sono spesso oggetto di una discriminazione intersezionale, i cui effetti cumulativi hanno un impatto tangibile sull'occupazione;

N.

considerando che in alcuni Stati membri le persone con disabilità sono impiegate prevalentemente in laboratori protetti; che tali laboratori protetti dovrebbero avere l'obiettivo di favorire l'inclusione, la riabilitazione e la transizione verso il mercato del lavoro aperto il prima possibile; che i laboratori protetti sono spesso ambienti segregati in cui i lavoratori con disabilità non godono dello status di dipendenti, dei diritti in materia di lavoro e di un salario minimo garantito; che ciò costituisce chiaramente una violazione della UNCRPD; che in alcuni Stati membri i laboratori protetti sono attualmente utilizzati come transizione verso il mercato del lavoro aperto; che la ricerca a livello europeo sulle caratteristiche e la diversità dei laboratori protetti, definiti talvolta anche «posti di lavoro protetti», potrebbe contribuire a individuare le migliori prassi, a migliorare il dibattito in materia e a garantire il rispetto della normativa dell'UE e della UNCRPD; che i modelli inclusivi di occupazione assistita, se basati sui diritti e riconosciuti in quanto occupazione, possono garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e favorire l'inclusione e la transizione verso il mercato del lavoro aperto;

O.

considerando che il tasso di disoccupazione delle persone con disabilità (17,1 %) è quasi doppio rispetto a quello della popolazione in generale (10,2 %) (28), e che la disoccupazione delle persone con disabilità dura più a lungo di quella delle persone senza disabilità, indipendentemente dalle qualifiche;

P.

considerando che il tasso di disoccupazione dei giovani con disabilità (fascia di età 16-24 anni) è il più elevato, con il 24,9 % di disoccupati a fronte del 16,6 % registrato a livello della popolazione in generale; che tale differenza è indissolubilmente legata alle opportunità di istruzione;

Q.

considerando che le donne con disabilità, che rappresentano il 16 % della popolazione femminile totale e il 60 % della popolazione complessiva di persone con disabilità nell'UE, continuano a dover affrontare molteplici forme di discriminazione intersezionale in tutti gli ambiti della vita; che il tasso di inattività economica delle donne con disabilità è superiore di oltre due terzi rispetto a quello della popolazione totale delle donne in età lavorativa (16-64 anni); che soltanto il 20,7 % delle donne con disabilità ha un'occupazione a tempo pieno, rispetto al 28,6 % degli uomini con disabilità;

R.

considerando che le donne hanno più spesso la responsabilità di occuparsi della famiglia e costituiscono la grande maggioranza dei prestatori di assistenza alle persone con disabilità; che le madri sole che si prendono cura di figli con disabilità sono fortemente esposte al rischio di povertà ed esclusione sociale; che la discriminazione in base all'età, associata a possibili stereotipi e barriere, riguarda tutte le fasce d'età; che le donne anziane con disabilità sono spesso le sole a occuparsi dei membri disabili della famiglia; che ciò ha un effetto diretto sulla loro vulnerabilità alla povertà e all'esclusione sociale, nonché sul loro accesso all'occupazione e sul loro sviluppo professionale, e può influire negativamente sulle loro condizioni di lavoro;

S.

considerando che l'Europa in senso ampio conta oltre 30 milioni di persone non vedenti e ipovedenti; che tra queste, il tasso medio di disoccupazione è del 75 % (e tra le donne è ancora più elevato), il che comporta la loro esclusione sociale e ne causa la povertà (29); che nell'UE vivono circa un milione di persone sorde che utilizzano la lingua dei segni e 51 milioni di ipoudenti, molti dei quali utilizzano altresì la lingua dei segni, la cui disoccupazione non è sufficientemente segnalata e studiata; che l'UE conta circa sette milioni di persone con disabilità intellettive, il cui livello di occupazione è notevolmente più basso della media (30); che, secondo le stime, in tutta Europa solo il 10 % circa delle persone affette da disturbi dello spettro autistico è occupato, per lo più in lavori a tempo parziale e scarsamente retribuiti, in posizioni poco qualificate o in contesti protetti (31);

T.

considerando che tra le persone con disabilità il 29,5 % delle donne e il 27,5 % degli uomini sono a rischio di povertà e di esclusione sociale nell'UE, a fronte del 22,4 % della popolazione in generale; che le persone con disabilità hanno più probabilità di essere a rischio di povertà lavorativa rispetto alle persone senza disabilità (l'11 % rispetto al 9,1 %) in ragione dei costi supplementari legati alla loro disabilità, ad esempio i costi sanitari, logistici e di sostegno umano, della perdita delle prestazioni d'invalidità una volta che trovano un impiego e del fatto che guadagnano meno dei loro colleghi in un ruolo equivalente e hanno meno probabilità di ottenere una promozione (32); che il rischio di povertà è maggiore per coloro che dichiarano livelli di disabilità più gravi;

U.

considerando che un numero sproporzionato di persone con disabilità è senza dimora e che per le persone con disabilità esiste un rischio maggiore di diventare senzatetto; che i senzatetto possono sviluppare una disabilità, ad esempio in seguito all'amputazione di arti, a causa dei rischi derivanti dalle loro condizioni di vita;

V.

considerando che, a causa degli effetti cumulativi della discriminazione intersezionale, si presume che le persone rom con disabilità affrontino maggiori ostacoli, sperimentino maggiori livelli di disoccupazione e condizioni più gravi di povertà e abbiano un minore accesso all'istruzione e ai servizi rispetto alle persone rom senza disabilità (33);

W.

considerando che le persone LGBTI con disabilità devono affrontare ostacoli supplementari in materia di occupazione e il 16 % di loro riferisce di non avere ottenuto posti di lavoro o promozioni a causa della propria identità, a fronte del 10 % del personale LGBTI in generale; che una persona LGBTI con disabilità su quattro è stata oggetto di commenti offensivi, bullismo e abusi e outing senza consenso (34);

X.

considerando che da una recente indagine condotta a livello dell'UE sulle persone con disabilità emerge che il 96 % ritiene che l'accesso al mercato del lavoro aperto sia inadeguato o necessiti di miglioramenti, che solo il 10 % è del parere che la legislazione vigente tuteli adeguatamente le persone con disabilità dalla discriminazione nel mercato del lavoro aperto e che il 18 % non è al corrente dell'esistenza, nel proprio paese, di norme che tutelano le persone con disabilità dalla discriminazione (35);

Y.

considerando che tali dati dimostrano che la strategia dell'UE in materia di disabilità per il periodo 2010-2020 non ha dedicato sufficiente attenzione all'occupazione delle persone con disabilità e alla discriminazione intersezionale cui si trovano a far fronte;

Z.

considerando che le molestie sul luogo di lavoro, incluse le molestie sessuali e le ritorsioni in caso di denuncia, ostacolano l'accesso al lavoro e all'occupazione, il mantenimento del posto di lavoro e la parità dei percorsi professionali, in particolare per le donne con disabilità;

AA.

considerando che gli svantaggi, l'esclusione e la discriminazione cui sono soggette le persone con disabilità nel mercato del lavoro non costituiscono una sfida isolata, ma sono correlati alla mancanza di un'istruzione inclusiva, anche nella prima infanzia, all'apprendimento permanente, ivi compresa la formazione professionale, agli ostacoli, alla segregazione e alla discriminazione esistenti in relazione agli alloggi e alla salute, nonché alla mancanza di accessibilità dei trasporti e di altri servizi e prodotti; che è pertanto necessario adottare un approccio complesso e misure globali per porre rimedio a tale situazione;

AB.

considerando che le misure volte a promuovere il benessere mentale e a prevenire i problemi di salute mentale e le disabilità psicosociali sul luogo di lavoro sono fondamentali;

AC.

considerando che l'accessibilità dei luoghi di lavoro, dei trasporti e dei servizi di supporto, e in particolare di assistenza personale, nonché della società in generale è essenziale affinché le persone con disabilità possano godere effettivamente del diritto a una vita indipendente e del diritto al lavoro; che gli Stati membri dovrebbero sostenere anche la creazione di un ambiente edificato privo di barriere; che la direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, una volta recepita, apporterà un miglioramento significativo nell'ottica di una società priva di barriere e che, pertanto, il suo recepimento deve essere tempestivo e attentamente monitorato;

AD.

considerando che l'eliminazione delle prestazioni destinate alle persone con disabilità una volta che esse trovano un impiego retribuito costituisce una politica altamente rischiosa e stressante, un notevole ostacolo all'accesso al lavoro, nonché una misura ingiusta dal punto di vista sociale, poiché non tiene conto dei costi più elevati che chi convive con una disabilità deve sostenere;

AE.

considerando che le diverse definizioni di disabilità, i diversi metodi di valutazione e classificazione della disabilità, spesso non chiari, applicati negli Stati membri e la mancanza di riconoscimento reciproco dello status di disabile ostacolano la libertà di circolazione delle persone con disabilità all'interno dell'UE;

AF.

considerando che la sensibilizzazione è fondamentale per consentire ai datori di lavoro e ai lavoratori di agire e reagire in modo adeguato, nella consapevolezza dei loro diritti e doveri nell'ambito della non discriminazione;

AG.

considerando che le nuove tecnologie, in particolare i sistemi di intelligenza artificiale, sono potenzialmente in grado di elaborare processi di assunzione efficienti, accessibili e non discriminatori, ma che gli sviluppi tecnologici non inclusivi potrebbero comportare il rischio di aggiungere nuove barriere e forme di discriminazione; che l'articolo 9 della UNCRPD prevede che sia garantita alle persone con disabilità, su base di parità con gli altri, l'accessibilità delle informazioni nonché delle tecnologie e dei sistemi di comunicazione;

1.   

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a ribadire il loro impegno di realizzare un'uguaglianza inclusiva per le persone con disabilità e di dare piena attuazione alla UNCRPD, compreso l'articolo 27 in materia di lavoro e occupazione; li esorta, a tal fine, a intensificare gli sforzi e ad adoperarsi per creare un mercato del lavoro dell'UE inclusivo, accessibile e non discriminatorio, con un approccio strategico olistico e basato sul ciclo di vita, per le persone con disabilità e per tutti, conformemente ai trattati dell'UE e ai diritti enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali nonché ai valori internazionali sanciti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e agli OSS; invita l'UE e gli Stati membri a ratificare il protocollo facoltativo della UNCRPD;

2.   

ritiene che si debba procedere quanto prima a una revisione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione per armonizzarla pienamente con le disposizioni della UNCRPD, e attuare un processo partecipativo volto a garantire un coinvolgimento diretto e a pieno titolo delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità;

Per un luogo di lavoro inclusivo e accessibile

3.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare norme di progettazione universale e orientamenti sull'accessibilità di ambienti, programmi, servizi e prodotti — inclusi i luoghi di lavoro, le loro attrezzature e i loro impianti — affinché siano utilizzabili da tutti;

4.

invita gli Stati membri a garantire la fornitura di un accomodamento ragionevole per le persone con disabilità sul luogo di lavoro, senza alcun onere a carico dei lavoratori; chiede alla Commissione di elaborare orientamenti chiari dell'UE in materia di accomodamento ragionevole, specificando le forme che questo potrebbe assumere in base alle esigenze individuali, in modo che l'articolo 5 della direttiva possa essere recepito efficacemente nel diritto nazionale; invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione e a incoraggiare gli Stati membri a garantire l'esistenza di un sistema di sanzioni in caso di assenza di un accomodamento ragionevole, dal momento che ciò costituisce una forma di discriminazione; ritiene che il Parlamento potrebbe avvalersi della possibilità di invitare la Commissione ad avviare tali procedure di infrazione; invita gli Stati membri a preparare materiale di supporto e di orientamento e a offrire una formazione pertinente in formati accessibili per i datori di lavoro, i responsabili, i lavoratori e le persone con disabilità, al fine di sviluppare le conoscenze, le competenze e la consapevolezza necessarie sull'attuazione pratica di un accomodamento ragionevole, sfatando così anche il mito dei costi proibitivi che comporta;

5.

deplora con forza l'applicazione disomogenea e inadeguata della direttiva 2000/78/CE del Consiglio in alcuni Stati membri, che non monitorano e non sanzionano in modo efficace e uniforme le persistenti violazioni del diritto dell'UE;

6.

afferma che il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti internazionali rispettivamente relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari; ricorda che la Convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro;

7.

esorta gli Stati membri a utilizzare o a prendere in considerazione l'introduzione di quote obbligatorie in materia di diversità sul luogo di lavoro, in modo da promuovere luoghi di lavoro inclusivi con sanzioni efficaci e proporzionate in caso di inosservanza; propone che le ammende siano reinvestite ai fini dell'inclusione; sottolinea che siffatte misure devono essere proporzionate, tenendo conto delle piccole organizzazioni; esorta inoltre gli Stati membri a sostenere le imprese pubbliche e private nell'attuazione di piani annuali per la diversità con obiettivi misurabili e valutazioni periodiche, come pure a sostenere i datori di lavoro nell'assunzione delle persone con disabilità attraverso misure quali, ad esempio, l'istituzione di un elenco volontario o uno sportello unico di candidati con disabilità da cui attingere per le nuove assunzioni; invita gli Stati membri ad accompagnare l'introduzione di quote con una formazione rivolta ai datori di lavoro sul contenuto e sul campo di applicazione delle norme applicabili; invita gli Stati membri a incaricare i servizi pubblici per l'impiego di preparare un elenco volontario di persone con disabilità in cerca di lavoro, per aiutare i datori di lavoro a rispettare il requisito delle quote in materia di diversità;

8.

invita le istituzioni dell'UE a dare l'esempio fissando una quota in materia di diversità e una quota specifica in materia di diversità per l'assunzione di persone con disabilità, elaborando orientamenti interni relativi all'accomodamento ragionevole, garantendo l'equità e una piena accessibilità nel processo di assunzione e nel luogo di lavoro e impiegando le persone con qualsiasi tipo di disabilità a tutti i livelli, nonché ricercando attivamente tali persone per ricoprire posti vacanti; invita gli Stati membri a fare altrettanto nella loro pubblica amministrazione;

9.

invita gli Stati membri ad adottare politiche occupazionali sostenibili e inclusive, come ad esempio procedure di assunzione adattate, impiego su misura, personalizzato, flessibile e sostenuto, condivisione del lavoro, modalità di collocamento e sostegno individuali e inclusività delle imprese, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle persone con diversi tipi di disabilità e facilitando così il loro accesso al mercato del lavoro; invita gli Stati membri a:

utilizzare incentivi fiscali e altre misure di sostegno finanziario per le imprese, tra cui le PMI, che assumono persone con disabilità o forniscono loro formazione professionale e apprendistato;

sostenere le imprese inclusive che occupano persone con disabilità nel mercato del lavoro aperto mediante appalti pubblici;

promuovere modelli di intermediazione del lavoro su misura;

promuovere la responsabilità sociale delle imprese in materia di occupazione delle persone con disabilità e sostenere le organizzazioni dell'economia sociale che reinvestono i loro profitti in obiettivi sociali; nonché

informare i datori di lavoro in merito a tali politiche e incentivi;

invita gli Stati membri a sostenere le imprese che offrono misure mirate di azione positiva per combattere gli svantaggi multipli; invita gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche al fine di individuare e applicare una combinazione mirata di misure a sostegno della parità di occupazione per le persone con disabilità;

10.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare con urgenza misure volte a valutare, con la partecipazione attiva delle persone con disabilità, le principali tendenze per il futuro del lavoro da una prospettiva di disabilità, in modo da identificare e avviare azioni specifiche per rendere il mercato del lavoro più inclusivo, tenendo in considerazione la diversità delle persone con disabilità; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di iniziative inclusive e accessibili, dotate di finanziamenti appropriati, finalizzate all'apprendimento permanente, compresa l'istruzione e la formazione professionale (IFP), e allo sviluppo delle competenze delle persone con disabilità fin dalla più giovane età, con particolare riferimento alle competenze digitali e verdi, in linea con le realtà e le esigenze in rapida evoluzione del mercato del lavoro attuale e futuro; sottolinea, inoltre, l'importanza di fornire un sostegno adeguato alle persone con disabilità lungo tutto l'arco della vita, utilizzando meglio le tecnologie innovative per garantire condizioni di parità e per eliminare gli ostacoli all'istruzione e all'occupazione, nonché per aiutare le persone con disabilità ad accedere agli strumenti digitali e ai software indispensabili per condurre una vita indipendente;

11.

invita gli Stati membri ad aumentare la capacità dei servizi pubblici per l'impiego di creare una rete di imprese inclusive e ad assumere, ad ogni livello, ausiliari specializzati in materia di occupazione, come ad esempio «accompagnatori al lavoro», che forniscano una valutazione delle esigenze, una formazione e un sostegno personalizzati alle persone con disabilità in cerca di lavoro, come pure assistenti per lo svolgimento delle mansioni professionali, per tutto il tempo necessario al fine di aiutare le persone con disabilità a svolgere il loro lavoro nel mercato del lavoro aperto;

12.

invita gli Stati membri a promuovere approcci fondati sui diritti umani nell'istruzione al fine di creare sistemi educativi inclusivi e non discriminatori, a sostenere lo sviluppo e l'erogazione di formazione in materia di progettazione universale, accomodamento ragionevole e diversità sul posto di lavoro destinata agli studenti universitari nelle pertinenti facoltà e con la partecipazione delle persone con disabilità, e a facilitare la formazione degli accompagnatori al lavoro, degli assistenti per lo svolgimento delle mansioni professionali e dei consulenti specializzati nell'ambito della disabilità e della diversità, prestando una particolare attenzione alle specificità dei vari tipi di disabilità;

13.

invita gli Stati membri a valutare costantemente, assieme ai rappresentanti delle persone con disabilità, le caratteristiche, la diversità e l'efficacia dei laboratori protetti esistenti nel fornire alle persone con disabilità le competenze necessarie per ottenere un impiego nel mercato del lavoro aperto, e a garantire che tali laboratori siano contemplati e tutelati da quadri giuridici in materia di sicurezza sociale, condizioni lavorative, salari minimi e non discriminazione, provvedendo nel contempo alla graduale eliminazione dei laboratori non conformi alla UNCRPD, segnatamente all'articolo 27; chiede alla Commissione di monitorare tale processo; ricorda che i laboratori protetti dovrebbero rappresentare soltanto un'opzione per un periodo limitato nel ciclo di vita lavorativa delle persone con disabilità; invita gli Stati membri, a tale riguardo, a sviluppare e promuovere modelli di occupazione inclusivi sul mercato del lavoro aperto e al di fuori dei laboratori protetti, nel pieno rispetto della UNCRPD; insiste inoltre sul fatto che ai lavoratori con disabilità in laboratori protetti occorre garantire per lo meno dei diritti e uno status equivalenti ai diritti del lavoro delle persone occupate nel mercato del lavoro aperto; invita gli Stati membri, a tal proposito, ad accelerare la deistituzionalizzazione, a predisporre sistemi di assistenza efficaci, regionali e decentrati, compresi servizi di attivazione sociale, a tutti i livelli della società, e a garantire alle persone con disabilità una più agevole partecipazione al mercato del lavoro aperto nonché alla società in generale;

14.

deplora il fatto che la discriminazione basata sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del TUE;

15.

valuta positivamente le iniziative della Commissione, come l'Access City Award, ed è favorevole a iniziative a livello nazionale, regionale e locale;

16.

deplora il fatto che le persone con disabilità intellettive o psicosociali incontrino ostacoli multipli sul piano giuridico, istituzionale, comunicativo e sociale che ostano all'esercizio dei loro diritti e impediscono loro di votare, di candidarsi alle elezioni per funzioni pubbliche, di esercitare la partecipazione civica o semplicemente di avere voce in capitolo riguardo alla propria vita; incoraggia gli Stati membri ad adottare misure immediate per riformare i rispettivi quadri giuridici al fine di garantire che le persone con disabilità godano della capacità giuridica su una base paritaria rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita, conformemente all'articolo 12 della UNCRPD, e ricorda che devono essere garantiti i diritti politici delle persone con disabilità, come pure l'opportunità di esercitarli su una base paritaria rispetto agli altri, conformemente all'articolo 29 della UNCRPD;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i fondi dell'UE non siano spesi a favore di regimi di occupazione segregata per le persone con disabilità, che non offrono alcuna prospettiva di trovare un lavoro non protetto;

Per un luogo di lavoro non discriminatorio

18.

esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare il loro lavoro con le persone con disabilità, le organizzazioni che le rappresentano e gli organismi per la parità, con l'obiettivo di preparare e avviare campagne globali di sensibilizzazione e una formazione mirata in formati accessibili e nelle lingue dei segni, rivolte ai datori di lavoro, ai responsabili in tutti gli ambiti e alla società in generale sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità, nonché sui benefici della diversità, dell'uguaglianza e della non discriminazione, al fine di eliminare la stigmatizzazione e i pregiudizi esistenti nei confronti delle persone con disabilità, di combattere il bullismo, le molestie e lo sfruttamento, e di raggiungere un'uguaglianza inclusiva per tutti;

19.

sottolinea l'importanza dell'accesso alle informazioni per le vittime di discriminazione; ritiene necessario che gli Stati membri adottino le misure appropriate per garantire che possano essere ottenute e siano offerte alle vittime una consulenza e un'assistenza legali ragionevoli e accessibili in tutte le fasi del processo giuridico, tra cui consulenze riservate e di persona e un sostegno emotivo, personale e morale, da parte di organismi per la parità o di intermediari appropriati; chiede inoltre agli Stati membri di combattere le molestie e la violenza sul posto di lavoro che violano la dignità della persona e/o creano un ambiente offensivo sul lavoro;

20.

invita gli Stati membri ad adottare misure attive per salvaguardare il principio della non discriminazione per tutti, comprese le persone con disabilità, ad assicurare, conformemente alla UNCRPD, l'accessibilità dei luoghi di lavoro, dei trasporti e dell'ambiente edificato nonché a fornire un accomodamento ragionevole per tali persone in tutte le fasi del lavoro, dall'assunzione, passando per l'avanzamento di carriera, a condizioni di lavoro sane e sicure e alla riabilitazione professionale; invita le istituzioni dell'UE ad adottare le stesse misure; invita gli Stati membri a garantire che le persone con disabilità possano esercitare i loro diritti lavorativi e sindacali in condizioni di parità e siano tutelate da violenze, mobbing, bullismo online e molestie, comprese le molestie sessuali, in particolare quelle inflitte alle donne con disabilità; esorta, a tal fine, gli Stati membri a ratificare la Convenzione di Istanbul, che dovrebbe avere un impatto trasversale su tutta la legislazione dell'UE, prestando una particolare attenzione alle donne con disabilità che devono affrontare discriminazioni multiple e sono più vulnerabili alle molestie nel luogo di lavoro; invita le istituzioni dell'UE ad adottare le stesse misure;

21.

sottolinea, inoltre, la necessità di un sistema di garanzia dei diritti delle persone con disabilità, che preveda misure specifiche per far fronte alle esigenze delle donne con disabilità;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le politiche di inclusione perseguite a livello settoriale e aziendale siano elaborate in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un sostegno ai lavoratori con disabilità causate da un infortunio, mantenendo il rapporto di lavoro o offrendo alla persona interessata un lavoro equivalente adeguato alle sue nuove competenze, senza che il lavoratore perda i diritti e le condizioni di lavoro di cui godeva prima dell'infortunio;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio preventivo e inclusivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel sostenere l'assunzione e il ritorno al lavoro delle persone con disabilità; osserva che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso percorsi integrati che associno la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) con vari tipi di misure di occupabilità, quali il sostegno personalizzato, la consulenza, l'orientamento e l'accesso all'istruzione e alla formazione generale e professionale;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare l'attuale divario retributivo basato sul genere, la disabilità e l'origine etnica, combattendo in tal modo la discriminazione salariale diretta e indiretta e il rischio di povertà lavorativa per i lavoratori che si trovano a far fronte a barriere sul lavoro e che sono soggetti a discriminazioni multiple, in particolare le persone LGBTI, le donne, i rom e i rifugiati; attende la presentazione, da parte della Commissione, della legislazione in materia di trasparenza retributiva nel luogo di lavoro annunciata per il primo trimestre del 2021, per combattere il divario retributivo subito dai gruppi sociali svantaggiati, tra cui in particolare le persone con disabilità;

26.

sottolinea che la protezione delle persone transessuali contro la discriminazione sul lavoro deve essere efficace e invita gli Stati membri a combattere tale forma di discriminazione, soprattutto in ambito lavorativo;

27.

invita gli Stati membri a non privare le persone con disabilità delle prestazioni d'invalidità, che coprono i costi supplementari legati alla disabilità, allorché tali persone entrano nel mercato del lavoro o superano una determinata soglia di reddito, dato che tale pratica contribuisce alla povertà tra i lavoratori e gli anziani, poiché le summenzionate prestazioni aiutano le persone con disabilità a superare le barriere e possono contribuire a garantire la loro dignità e la loro uguaglianza;

28.

invita gli Stati membri a consentire una sufficiente flessibilità nella fornitura del sostegno e delle prestazioni sociali, per garantirne l'adattabilità alle esigenze individuali e ai percorsi professionali delle persone con disabilità;

29.

invita la Commissione a valutare se gli Stati membri prevedono disposizioni dettagliate per l'esercizio del diritto al congedo di maternità, al congedo di paternità e al congedo di assistenza, così come disposizioni per un lavoro flessibile, e a valutare se queste siano adatte alle diverse esigenze delle madri con disabilità, delle madri con figli disabili o malattie di lunga durata, o delle madri che si trovano in condizioni particolari, ad esempio quelle che devono affrontare nascite premature; chiede misure più ambiziose per promuovere il ruolo paritario degli uomini come prestatori di assistenza; invita gli Stati membri a presentare strategie nazionali per sostenere i prestatori di assistenza informale; insiste sulla necessità di servizi di assistenza all'infanzia di alta qualità e accessibili per garantire una partecipazione paritaria delle donne al mondo del lavoro;

30.

invita la Commissione a proporre una legislazione sulle norme relative agli organismi per la parità, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, conferendo loro, in tal modo, un mandato più forte e risorse adeguate per salvaguardare la parità di trattamento delle persone con disabilità e garantire la divulgazione di informazioni accessibili a tutti;

31.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire finanziamenti sostenibili per il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, riconoscendo il loro importante ruolo nel combattere la discriminazione nei confronti di tali persone;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare la definizione di disabilità e a garantire il riconoscimento reciproco dello status di disabile in tutti gli Stati membri, in modo da garantire la libera circolazione delle persone con disabilità e permettere loro di esercitare i diritti di cittadinanza dell'UE; invita, a tal fine, la Commissione e gli Stati membri a condurre uno studio sulla legislazione esistente e a raccogliere le migliori pratiche in atto negli Stati membri; riconosce che la libertà di circolazione è un diritto fondamentale nell'UE; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a estendere l'uso della tessera di disabilità dell'UE a tutti gli Stati membri e ad ampliarne il campo di applicazione, consentendone l'utilizzo per il riconoscimento dello status di disabile e per l'accesso ai servizi in tutta l'UE e rendendo così più facile per le persone con disabilità vivere e lavorare all'estero; invita la Commissione a istituire un punto centrale di informazione nelle lingue dei segni nazionali e in formati accessibili per le persone con disabilità sui servizi a loro disposizione nei diversi Stati membri;

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere e promuovere l'assistenza personale basata sulle esigenze degli utenti, in linea con l'osservazione generale n. 5 del comitato UNCRPD, al fine di promuovere la vita indipendente e l'inclusione nel mercato del lavoro; ricorda che, data la particolare natura dell'assistenza personale, le disposizioni in materia di libera circolazione devono essere adattate alle esigenze delle persone con disabilità; chiede che l'UE intervenga per affrontare la questione dell'assistenza personale, con particolare riferimento alla libera circolazione delle persone con disabilità e dei loro assistenti personali;

34.

ricorda che le nuove tecnologie rappresentano non solo delle opportunità, ma anche delle sfide per tutti i lavoratori, in particolare per le persone con disabilità; sottolinea, a tale proposito, che le nuove tecnologie potrebbero porre sfide importanti in termini di accessibilità per le persone con disabilità; sottolinea, pertanto, che l'accessibilità deve essere inclusa come prerequisito in tutte le iniziative dell'UE e che l'UE dovrebbe intraprendere azioni per sostenere l'applicazione della progettazione universale e per garantire la disponibilità e l'accessibilità economica delle tecnologie assistive; invita la Commissione a garantire, conformemente all'UNCRPD, la piena ed effettiva accessibilità delle tecnologie e dei sistemi di informazione e comunicazione su base paritaria e ad applicare, in tale contesto, orientamenti che aiutino gli sviluppatori di IA a tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità durante i processi di sviluppo, evitando di generare nuovi pregiudizi discriminatori; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere programmi di ricerca incentrati sullo sviluppo di tecnologie assistive, tra cui la robotica, le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di permettere la piena integrazione delle persone con disabilità in tutti gli aspetti della vita; invita gli Stati membri ad assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a strumenti digitali e software a prezzi accessibili e personalizzati in base alle loro esigenze, nonché ad avvalersi dell'esperienza delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità nel definire gli strumenti digitali o i software più adatti alle esigenze individuali di tali persone;

Ulteriori azioni mirate e integrazione dei diritti delle persone con disabilità

35.

si compiace della consultazione pubblica che la Commissione ha tenuto sulla sua strategia dell'UE in materia di disabilità per il periodo successivo al 2020; invita la Commissione a insistere in modo particolare sull'occupazione nell'ambito di tale strategia, nonché a coprire tutte le disposizioni della UNCRPD, a fissare obiettivi chiari, misurabili e ambiziosi in materia di diversità nel luogo di lavoro che rispecchino l'eterogeneità delle persone con disabilità, a combattere le forme di discriminazione multipla e intersezionale, nonché a monitorare l'efficacia della strategia con la partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano; sottolinea che la collaborazione con le autorità, le parti sociali, le organizzazioni e la società civile a livello europeo, nazionale e locale è indispensabile per garantire l'attuazione della strategia e della UNCRPD; invita la Commissione a proporre misure per affrontare le sfide e le violazioni dei diritti delle persone con disabilità nel contesto della COVID-19; sottolinea che la discriminazione basata sulla disabilità si è acuita durante la pandemia di COVID-19, mettendo in pericolo la vita delle persone con disabilità e minacciandone la salute fisica e mentale; invita la Commissione a collegare la futura strategia in materia di disabilità al processo del semestre europeo;

36.

chiede la raccolta di dati a livello dell'UE sulla disabilità, tra cui sull'occupazione e l'IFP, disaggregati per genere, età, tipo di disabilità, razza/origine etnica, orientamento sessuale, livello di istruzione, ecc., con un approccio basato sui diritti umani e che includa le persone con disabilità che finora erano rimaste escluse dalle statistiche; chiede la raccolta di dati relativi all'impatto della crisi della COVID-19 sulle persone con disabilità al fine di proporre politiche per prepararsi a crisi future;

37.

invita tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad agire in base al motto «nulla su di noi senza di noi» e a instaurare una stretta cooperazione con le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, facendo tesoro della loro esperienza, nonché a coinvolgerle attivamente in tutte le fasi del processo decisionale, della legislazione, delle strategie, delle politiche e dei programmi pertinenti, compresi quelli più generali;

38.

invita la Commissione e gli Stati membri a integrare i diritti delle persone con disabilità, tenendo conto della situazione specifica delle persone soggette a discriminazione multipla, in tutte le proposte relative all'occupazione, comprese quelle riguardanti le trasformazioni attese nel futuro del lavoro, nonché in sede di progettazione e attuazione di azioni volte a sviluppare competenze digitali e verdi;

39.

invita la Commissione, in particolare il gruppo di lavoro per l'uguaglianza, e gli Stati membri a integrare sistematicamente i diritti delle persone con disabilità, prestando una particolare attenzione alle persone soggette alla discriminazione intersezionale, in tutte le leggi, le politiche e i programmi pertinenti, poiché l'uguaglianza nel lavoro è inscindibile dalla parità di accesso all'istruzione, alla salute, all'alloggio, alla giustizia e alla protezione sociale, e ad ampliare l'attenzione all'accessibilità in modo da compiere progressi verso l'accessibilità dell'ambiente edificato, degli spazi pubblici, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ecc.; sottolinea, al riguardo, la necessità di designare un punto di contatto per la disabilità in tutte le istituzioni dell'UE, comprese tutte le DG della Commissione e le agenzie dell'UE, oltre a istituire un meccanismo di coordinamento interistituzionale al fine di garantire l'integrazione della disabilità nell'insieme della legislazione dell'UE;

40.

esprime preoccupazione per l'esistenza di barriere considerevoli nell'accesso alle informazioni e alle comunicazioni per le persone con disabilità, in particolare i non vedenti o non udenti, le persone con disabilità intellettive e le persone affette da disturbi dello spettro autistico; ricorda che le differenze nelle capacità degli individui di ricevere e trasmettere informazioni e di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione rappresentano un divario di conoscenza che crea disuguaglianze;

41.

chiede un riesame trasversale e completo del diritto e delle politiche dell'Unione per verificare la loro piena conformità alla UNCRPD;

42.

invita gli Stati membri ad affrontare la discriminazione e la violenza contro i minori con disabilità mediante un approccio integrato, riconoscendo che essi corrono un rischio maggiore di subire tali comportamenti; sottolinea che l'opinione dei minori con disabilità dovrebbe trovare riscontro nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di leggi, politiche, servizi e misure che li riguardano;

43.

sottolinea la necessità di includere nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo disposizioni specifiche e appropriate che tengano adeguatamente conto delle esigenze delle persone con disabilità in tutte le fasi e in tutti i processi;

44.

si rammarica del fatto che il diritto dell'Unione non tuteli le persone dalla discriminazione basata sulla disabilità al di fuori del luogo di lavoro e dell'ambito lavorativo;

45.

invita il Consiglio a sbloccare, senza ulteriori indugi, i negoziati sulla proposta di direttiva orizzontale anti-discriminazione e a procedere verso un accordo, estendendo in tal modo la protezione delle persone con disabilità al di fuori della sfera del lavoro;

46.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che la maggior parte dei programmi tradizionali, compresi quelli finanziati dai fondi strutturali, non riescano a raggiungere i gruppi più svantaggiati, tra cui le persone con disabilità; invita pertanto la Corte dei conti europea a verificare in modo approfondito la performance dei programmi dell'UE dedicando una particolare attenzione ai programmi nel campo dell'istruzione e dell'occupazione, quali ad esempio il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ed Erasmus+;

47.

invita la Commissione a garantire che i fondi dell'UE rispettino le norme unionali e internazionali in materia di diritti umani, nonché le convenzioni come la UNCRPD, e non sostengano misure e programmi che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale; invita altresì la Commissione a finanziare azioni volte a creare ambienti, prodotti, servizi, pratiche e dispositivi accessibili, a promuovere la deistituzionalizzazione e a sostenere l'assistenza personale, nonché a garantire che le azioni finanziate dall'UE raggiungano le persone con disabilità e garantiscano il loro coinvolgimento attivo nella società;

o

o o

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, alla Corte dei conti europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Mediatrice europea, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, in vista della sua distribuzione ai parlamenti e ai consigli subnazionali, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.

(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(3)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(4)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

(5)  GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

(6)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.

(7)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(8)  GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2020)0183.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2020)0156.

(11)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 164.

(12)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 110.

(13)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 138.

(14)  GU C 353 del 27.9.2016, pag. 41.

(15)  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

(16)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

(17)  GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.

(18)  GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.

(19)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 68.

(20)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

(21)  GU C 411 del 27.11.2020, pag. 94.

(22)  GU C 204 del 13.6.2018, pag. 179.

(23)  Si applica il concetto di «persone con disabilità» di cui all'articolo 1 della UNCRPD. «Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.»

(24)  Articoli 21 e 26 della Carta.

(25)  Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1).

(26)  Statistiche dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) 2017.

(27)  Ibidem.

(28)  EU SILC 2017.

(29)  ONCE e Unione europea dei ciechi, «Report on the situation of blind and partially sighted persons regarding employment in Europe after 10 years of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Challenges and Opportunities» (Relazione sulla situazione occupazionale delle persone non vedenti e ipovedenti in Europa 10 anni dopo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: sfide e opportunità), ottobre 2019.

(30)  Inclusion Europe.

(31)  Autism Europe, «Autism and Work — Together we can» (Autismo e lavoro — Insieme possiamo), 2014.

(32)  Equality and Human Rights Commission, relazione di ricerca n. 107 — Ricerca sui divari retributivi, «The Disability Pay Gap» (Il divario retributivo legato alla disabilità), agosto 2017.

(33)  European Centre for Minority Issues, studio #8, «Not Even in the Margins: Where are Roma with Disabilities?» (Nemmeno ai margini: dove sono i rom con disabilità?), febbraio 2016.

(34)  Stonewall, «LGBT in Britain — Work Report» (LGBT in Gran Bretagna — Relazione di lavoro), 2018.

(35)  L'indagine è stata realizzata dalla Rete europea per la vita indipendente (ENIL).


Giovedì 11 marzo 2021

24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/62


P9_TA(2021)0079

Sostanze attive, inclusa la dimossistrobina

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione del 22 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (2021/2552(RSP))

(2021/C 474/05)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione del 22 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (1),

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l'articolo 17, primo comma, e l'articolo 21,

visto il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, reso il 10 dicembre 2020,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (3),

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (5),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che la dimossistrobina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (6) del Consiglio il 1o ottobre 2006 in forza della direttiva 2006/75/CE della Commissione (7) ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

B.

considerando che dal 2013 è in corso una procedura per il rinnovo dell'approvazione della dimossistrobina a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (8) della Commissione;

C.

considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, il cui termine era originariamente previsto per il 30 settembre 2016, è già stato prorogato di 16 mesi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione (9) e successivamente di ulteriori periodi di un anno mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/84 (10), (UE) 2018/1796 (11) e (UE) 2019/2094 (12) della Commissione, e ora è stato prorogato ancora una volta di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione, che estende il periodo di approvazione sino al 31 gennaio 2022;

D.

considerando che la Commissione, nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 non ha motivato le ragioni delle proroghe, limitandosi a dichiarare che, «dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo»;

E.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che occorre prestare un'attenzione particolare alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui le donne in stato di gravidanza, i neonati e i bambini;

F.

considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

G.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che nell'interesse della sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che tale periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che nel caso delle sostanze attive che sono soggette al regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 tale proporzionalità è chiaramente inesistente;

H.

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione, ove sia stato individuato il rischio di effetti dannosi per la salute ma sussistano incertezze sul piano scientifico, adottando le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;

I.

considerando che, più specificamente, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione possa in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento stesso, e che tale riesame possa comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;

Proprietà di interferenza endocrina

J.

considerando che nel 2015 la dimossistrobina è stata inserita nell'«elenco delle sostanze candidate alla sostituzione» dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, perché la dose acuta di riferimento (DAR) per tale sostanza attiva è notevolmente inferiore a quella della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito del rispettivo gruppo di sostanze e perché deve essere considerata come avente proprietà d'interferente endocrino che può causare effetti avversi negli esseri umani;

K.

considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva non può essere approvata se si ritiene che abbia proprietà d'interferente endocrino in grado di avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore per difetto stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

L.

considerando che è inaccettabile che l'uso di una sostanza di cui è nota la rispondenza ai criteri di esclusione delle sostanze attive mutagene, cancerogene e/o tossiche per la riproduzione o che ha proprietà di interferenza endocrina, criteri stabiliti per proteggere la salute umana e ambientale, continui a essere consentito nell'Unione, mettendo così a rischio la salute umana e dell'ambiente;

M.

considerando che i richiedenti possono approfittare del sistema automatico insito nei metodi di lavoro della Commissione, che proroga immediatamente i periodi di approvazione delle sostanze attive quando non è stata portata a termine la nuova valutazione dei rischi, prolungando deliberatamente il processo di riesame fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, il che comporta rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente, in quanto durante tale periodo persiste l'esposizione alla sostanza pericolosa;

N.

considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a «garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina»;

O.

considerando che, nella sua risoluzione del 18 dicembre 2019 (14), il Parlamento si era già opposto alla precedente proroga del periodo di approvazione della dimossistrobina e che la Commissione non è riuscita a fornire una risposta convincente a detta risoluzione e neanche a dimostrare adeguatamente che una nuova proroga non andrebbe oltre le sue competenze di esecuzione;

P.

considerando che, dopo la precedente proroga, nel 2019, dei periodi di approvazione di dieci sostanze attive, tra cui la dimossistrobina, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094, non è stata rinnovata l'approvazione di una sola di tali sostanze, mentre a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/52, i periodi di approvazione delle restanti nove sostanze sono stati prorogati ancora, in molti casi per la terza o la quarta volta e in due casi addirittura per la sesta volta;

1.

ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;

2.

ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 non sia conforme al principio di precauzione;

3.

ritiene che la decisione di prorogare il periodo di approvazione della dimossistrobina non sia conforme ai criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tali sostanze possano essere utilizzate in modo sicuro, né su una comprovata e urgente necessità di utilizzarle nella produzione alimentare nell'Unione;

4.

chiede alla Commissione di abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 e di presentare al comitato un nuovo progetto che tenga conto delle prove scientifiche riguardo alle proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare quelle della dimossistrobina;

5.

invita la Commissione a presentare una proposta per il non rinnovo della dimossistrobina nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;

6.

invita la Commissione a comunicare al Parlamento le ragioni specifiche per cui la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, quali parametri specifici sono ancora oggetto di valutazione e i motivi per cui l'esecuzione di tale valutazione richiede un tempo così lungo;

7.

ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare progetti di regolamenti di esecuzione per prorogare i periodi di approvazione delle sostanze unicamente là dove non si prevede che lo stato attuale della scienza possa sfociare in una proposta della Commissione volta a non rinnovare l'approvazione delle sostanze attive in questione;

8.

rinnova il suo invito alla Commissione a revocare l'approvazione delle sostanze se sussistono prove o ragionevoli dubbi circa il fatto che esse non soddisfano i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;

9.

invita nuovamente gli Stati membri a garantire un riesame adeguato e tempestivo delle approvazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori e a garantire che gli attuali ritardi siano assorbiti efficacemente quanto prima possibile;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 23 del 25.1.2021, pag. 13.

(2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(3)  GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18.

(4)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 183.

(6)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(7)  Direttiva 2006/75/CE della Commissione, dell'11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 34).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 8).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 15).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 102).

(13)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(14)  Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (Testi approvati, P9_TA(2019)0099).


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/66


P9_TA(2021)0080

Cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D070621/02 — 2021/2553(RSP))

(2021/C 474/06)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D070621/02,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (2),

vista la votazione tenutasi l'11 gennaio 2021 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 21 giugno 2018 e pubblicato il 25 luglio 2018 (4),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») (5),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che il 30 settembre 2014 Bayer CropScience AG (il «richiedente») ha presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 («cotone geneticamente modificato») a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che il 21 giugno 2018 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 25 luglio 2018;

C.

considerando che il cotone geneticamente modificato è ottenuto dalla combinazione di tre eventi di cotone geneticamente modificato, il che conferisce resistenza agli erbicidi contenenti glufosinato e glifosato (gli «erbicidi complementari») e dà luogo alla produzione di due proteine insetticide (tossine «Bt» o «Cry»), ovvero Cry1Ab e Cry2Ae, che risultano tossiche per talune larve di lepidotteri che si nutrono di cotone (6);

D.

considerando che, sebbene il consumo umano di olio di semi di cotone possa essere relativamente limitato in Europa, esso si può trovare in un'ampia varietà di prodotti alimentari, tra cui condimenti, maionese, prodotti da forno fini, paste da spalmare contenenti cacao e patatine; che il cotone viene somministrato agli animali principalmente sotto forma di panelli/farina di semi di cotone o come semi di cotone interi (7); che il cotone viene altresì consumato dagli esseri umani sotto forma di farina di cotone;

E.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;

F.

considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento esecutivo, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi; che, inoltre, i diversi siti selezionati per le prove di campo devono riflettere le diverse condizioni meteorologiche e agronomiche in cui sarà coltivata la pianta;

Mancanza di dati sull'espressione genica e sulla composizione della pianta

G.

considerando che le prove di campo per la valutazione composizionale e agronomica del cotone geneticamente modificato sono state effettuate solo in otto siti negli Stati Uniti, ma non in altre zone cotoniere rilevanti; che per produrre i dati sulle pertinenti condizioni meteorologiche in cui le piante potrebbero essere coltivate sono stati usati soltanto i dati di un anno, nello specifico del 2012;

H.

considerando che il glufosinato e il glifosato non sono stati utilizzati nelle dosi elevate che ci si sarebbe potuti attendere in considerazione dell'accresciuta resistenza delle piante infestanti;

I.

considerando che l'EFSA non ha chiesto ulteriori studi, ad esempio prove di campo di durata superiore a una stagione ed effettuate in siti di altre regioni cotoniere; che, inoltre, non sono stati generati dati rappresentativi di condizioni ambientali più estreme, come quelle provocate dai cambiamenti climatici, nonostante sia stato dimostrato che i fattori ambientali possono incidere sull'espressione delle tossine Bt (8);

Mancanza di valutazione degli erbicidi complementari

J.

considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi (9); che, di conseguenza, occorre prevedere che il cotone geneticamente modificato sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glufosinato e glifosato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;

K.

considerando che sussistono ancora questioni legate alla cancerogenicità del glifosato; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha invece classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo;

L.

considerando che, secondo l'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato (10);

M.

considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (12); che il cotone geneticamente modificato è stato reso doppiamente tollerante al glufosinato, il che consente l'uso di dosi ancora più elevate sulle piante;

N.

considerando che, secondo alcuni studi, il glifosato e il glufosinato possono incidere gravemente sul microbioma (13) e che, pertanto, la tossicità a lungo termine (tossicità delle miscele) per l'intestino degli alimenti e dei mangimi contenenti tossine Bt, dovuta all'irrorazione del glifosato e del glufosinato, dovrebbe essere valutata prima di poter trarre qualsiasi conclusione sugli impatti sanitari e sulla sicurezza alimentare;

O.

considerando che la valutazione di residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di decomposizione («metaboliti») (14);

Questioni in sospeso relative alle tossine Bt

P.

considerando che per condurre gli studi di sicurezza sono state utilizzate le proteine Cry1Ab e Cry2Ae prodotte rispettivamente nell'Escherichia coli (E. coli) e nel B. thuringiensis anziché proteine prodotte dalla pianta geneticamente modificata stessa (15), il che significa che la valutazione degli effetti tossici si basa sulla presunta equivalenza tra le tossine Bt prodotte artificialmente nei batteri e le tossine Bt prodotte dalle piante; che, tuttavia, al fine di tenere debitamente conto degli effetti sinergici le valutazioni non dovrebbero basarsi esclusivamente su test realizzati con tossine Bt transgeniche prodotte in sistemi microbici;

Q.

considerando che non può essere attribuita molta rilevanza ai test tossicologici realizzati con proteine isolate, in quanto le tossine Bt nelle colture geneticamente modificate, come il granturco, il cotone e la soia, sono intrinsecamente più tossiche rispetto alle tossine Bt isolate; che ciò si deve al fatto che gli inibitori della proteasi presenti nel tessuto vegetale sono in grado di accrescere la tossicità delle tossine Bt ritardandone la degradazione; che tale fenomeno è stato dimostrato da diversi studi scientifici, incluso uno studio condotto per Monsanto 30 anni fa, dal quale emerge che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta la tossicità delle tossine Bt fino a 20 volte (16);

R.

considerando che tali effetti non mai stati presi in considerazione nelle valutazioni dei rischi dell'EFSA, sebbene riguardino tutte le piante Bt approvate a fini di importazione o coltivazione nell'Unione; che non è possibile escludere che questa maggiore tossicità dovuta all'interazione tra gli inibitori della proteasi e le tossine Bt comporti rischi per gli esseri umani e gli animali che consumano alimenti e mangimi contenenti tossine Bt;

S.

considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all'esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti (17), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;

T.

considerando che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt esula dall'ambito di competenza del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione dei rischi; che tale approccio è problematico in quanto è noto che i residui dell'irrorazione del glifosato e del glufosinato perturbano il microbioma, il che, ad esempio, può accrescere le reazioni immunitarie in combinazione con le tossine Bt (18);

Colture Bt: effetti su organismi non bersaglio e aumento della resistenza

U.

considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, dove l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso delle colture Bt geneticamente modificate comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt;

V.

considerando che l'ipotesi che le tossine Bt presentino un unico modello di azione specifico per bersaglio non può più essere considerata corretta e non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio (19); che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi; che 39 pubblicazioni sottoposte a valutazione inter pares che segnalano effetti avversi significativi delle tossine Bt su molte specie «fuori bersaglio» sono menzionate in una recente panoramica (20);

W.

considerando che vari organismi non bersaglio nell'Unione potrebbero essere esposti alle tossine Bt attraverso lo sversamento, i rifiuti e il letame derivanti dall'importazione di colture Bt; che nella valutazione del rischio non sono stati considerati gli effetti sugli organismi non bersaglio;

X.

considerando che la valutazione del rischio non ha preso in considerazione lo sviluppo della resistenza alle tossine Bt nei parassiti bersaglio, il che potrebbe comportare l'uso di pesticidi meno sicuri dal punto di vista ambientale o un aumento delle dosi e del numero di applicazioni alle colture geneticamente modificate nel paese di coltivazione; che l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente intende eliminare gradualmente nei prossimi tre-cinque anni molti degli ibridi di mais Bt, nonché alcune varietà di cotone Bt, a causa dell'aumento della resistenza degli insetti a tali colture (21);

Y.

considerando che, sebbene sia stato affermato che l'uso delle colture Bt comporta una diminuzione dell'uso di insetticidi, uno studio recentemente pubblicato negli Stati Uniti (22) rileva che diverse analisi sull'influenza delle colture Bt sui modelli di utilizzo dei pesticidi non sembrano aver preso in considerazione trattamenti delle sementi e possono quindi avere sovrastimato le riduzioni dell'uso di insetticidi (in particolare nelle «superfici trattate») associate alle colture Bt;

Z.

considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, che attribuisce chiare responsabilità internazionali in materia di diversità biologica sia ai paesi esportatori che ai paesi importatori;

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

AA.

considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi (23); che dette osservazioni critiche includono il fatto che i dati e le analisi dei dati forniti in relazione alla valutazione fenotipica, alla composizione e alla tossicità sono insufficienti, che le analisi della composizione non hanno tenuto conto dei residui né dei metaboliti degli erbicidi complementari e che la proposta del richiedente relativa a un piano di monitoraggio ambientale non soddisfa gli obiettivi definiti nell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e non lega le attività di monitoraggio ai pertinenti obiettivi in materia di protezione; che l'autorità competente di uno Stato membro ha respinto la proposta di immettere sul mercato il cotone geneticamente modificato sulla base del fatto che le precedenti valutazioni per i tre eventi singoli non erano sufficienti a garantire un elevato livello di tutela della salute umana;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

AB.

considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute (25); che l'OSS n. 3.9 delle Nazioni Unite si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo (26); che autorizzare l'importazione di cotone geneticamente modificato accrescerebbe la domanda di questa coltura trattata con un erbicida tossico per la riproduzione e non più autorizzato per l'uso nell'Unione, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione dei lavoratori è particolarmente preoccupante, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati sulle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi;

Processo decisionale non democratico

AC.

considerando che l'11 gennaio 2021 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere un parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che 13 Stati membri (che rappresentano il 35,52 % della popolazione dell'Unione) hanno votato contro l'autorizzazione, mentre solo 10 Stati membri (che rappresentano il 27,49 %) hanno votato a favore; che 4 Stati membri (che rappresentano il 37 %) si sono astenuti;

AD.

considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

AE.

considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nella sua nona legislatura, il Parlamento europeo ha già adottato 16 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare tali OGM; che le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni includono il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;

AF.

considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

AG.

considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello (27);

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

plaude al fatto che, in una lettera dell'11 settembre 2020 ai deputati, la Commissione abbia finalmente riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM (29); esprime, tuttavia, il suo profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di organismi geneticamente modificati all'interno dell'Unione, nonostante le perduranti obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

5.

invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;

6.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta GM stessa;

7.

invita nuovamente la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

8.

invita l'EFSA ad accettare finalmente le differenze sostanziali tra le tossine Bt autoctone e quelle espresse dai transgeni sintetici nelle colture geneticamente modificate e ad ampliare la sua valutazione del rischio al fine di tenere pienamente conto di tutte le interazioni e di tutti gli effetti combinati tra tossine Bt, piante geneticamente modificate e loro costituenti, residui di irrorazione con erbicidi complementari, ambiente e impatto sulla salute e sulla sicurezza alimentare;

9.

esorta l'EFSA a non accettare più studi di tossicità basati su proteine isolate che risultano probabilmente diverse in termini di struttura ed effetti biologici rispetto a quelle prodotte dalla pianta stessa e a esigere che tutti i test siano effettuati con tessuti provenienti dalla pianta geneticamente modificata;

10.

invita l'EFSA a garantire che i dati provenienti da sperimentazioni sul campo o da serre coprano una gamma sufficientemente ampia di condizioni agronomiche e ambientali per valutare l'impatto di tutti i fattori di stress attesi durante la coltivazione sull'espressione genica e sulla composizione della pianta;

11.

invita l'EFSA a garantire che i dati provenienti da sperimentazioni sul campo o da serre coprano una gamma sufficientemente ampia di varietà diverse per valutare l'impatto di vari antecedenti genetici sull'espressione genica e sulla composizione della pianta;

12.

invita l'EFSA a chiedere dati sull'impatto del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate sul microbioma intestinale;

13.

esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

14.

sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011 (30), approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, stabiliscono che la Commissione non autorizza OGM in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri a favore; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale su questo fascicolo;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a fini di alimentazione umana e animale, importazione e lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2014-122), EFSA Journal 2018; 16(7):5349,

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5349.

(5)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0056);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0365);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0366);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0367);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0368);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0369).

(6)  Parere dell'EFSA, pag. 10.

(7)  Parere dell'EFSA, pag. 22.

(8)  Cfr., ad esempio, Adamczyk, J.J. Jr., Meredith, W. R. Jr., «Genetic basis for variability of Cry1Ac expression among commercial transgenic Bacillus thuringiensis (Bt) cotton cultivars in the United States», Journal of Cotton Science, 2004, 8(1), pagg. 433-440, https://pubag.nal.usda.gov/catalog/10670,

e Trtikova, M., Wikmark, O.G., Zemp, N., Widmer, A., Hilbeck, A., «Transgene expression and Bt protein content in transgenic Bt maize (MON810) under optimal and stressful environmental conditions», Plos ONE, 2015:10(4), e0123011, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0123011.

(9)  Cfr., ad esempio, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — The first sixteen years», Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.

(10)  Conclusione dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015; 13(11):4302, pag. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.

(11)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(12)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79.

(13)  Cfr., ad esempio, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389420301400?via%3Dihub.

(14)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nel parere motivato dell'EFSA dal titolo «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Revisione dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263.

(15)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla domanda EFSA-GMO-NL-2011-97 concernente l'immissione in commercio del cotone geneticamente modificato T304-40 tollerante agli erbicidi e resistente agli insetti a fini di alimentazione umana e animale, importazione e lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, presentata da Bayer CropScience AG, EFSA Journal 2013; 11(6):3251, (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3251), e parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla domanda EFSA-GMO-NL-2011-96 concernente l'immissione in commercio del cotone geneticamente modificato GHB119 tollerante agli erbicidi e resistente agli insetti a fini di alimentazione umana e animale, importazione e lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, presentata da Bayer CropScience AG, EFSA Journal 2016; 14(10):4586, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4586, pag. 14.

(16)  MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., «Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors», Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38, pagg. 1145-1152, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051.

(17)  Per un'analisi, cfr. Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals», Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full.

(18)  Parenti, M.D., Santoro, A., Del Rio, A., Franceschi, C., «Literature review in support of adjuvanticity/immuno-genicity assessment of proteins», EFSA Supporting Publications, gennaio 2019, 16(1): 1551, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1551

(19)  Cfr., ad esempio, Hilbeck, A., Otto, M., «Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO environmental risk assessment», Frontiers in Environmental Science 2015, 3: 71, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2015.00071/full.

(20)  Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., «Insecticidal Bt crops. EFSA's risk assessment approach for GM Bt plants fails by design», RAGES 2020, pag. 4, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf.

(21)  https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn

(22)  Douglas, M.R., Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops», Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, pagg. 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g.

(23)  Osservazioni degli Stati membri, accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA (riferimento: EFSA-Q-2014-00721): https://www.efsa.europa.eu/en/register-of-questions

(24)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(25)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx

(26)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

(27)  A norma del regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3), la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

(28)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(29)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

(30)  Testi approvati, P9_TA(2020)0364.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/74


P9_TA(2021)0081

Granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D070620/02 — 2021/2554(RSP))

(2021/C 474/07)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D070620/02,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 del 3 aprile 2013 della Commissione relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (2),

vista la votazione tenutasi l'11 gennaio 2021 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 28 maggio 2020 e pubblicato il 26 giugno 2020 (4),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») (5),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che il 25 aprile 2017 la Syngenta Crop Protection NV/SA («il richiedente») ha presentato una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 («granturco geneticamente modificato»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato, o da esso costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che il 28 maggio 2020 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 26 giugno 2020;

C.

considerando che il granturco geneticamente modificato è stato modificato per conferire tolleranza agli erbicidi contenenti glufosinato («erbicidi complementari») e per produrre due proteine insetticide (tossine «Bt» o «Cry»), eCry3.1Ab e mCry3A, che sono tossiche per alcune larve di coleotteri che si cibano di granturco (6);

D.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, nell'elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

E.

considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 prevede che sia valutato se le pratiche agricole previste incidono sull'esito degli endpoint studiati; che, secondo il regolamento di esecuzione, tale valutazione è particolarmente pertinente per le piante resistenti agli erbicidi; che, inoltre, i diversi siti selezionati per le prove di campo devono riflettere le diverse condizioni meteorologiche e agronomiche in cui sarà coltivata la pianta;

Mancanza di dati sull'espressione genica e sulla composizione della pianta

F.

considerando che le prove di campo per la valutazione della composizione e delle caratteristiche agronomiche del granturco geneticamente modificato si sono svolte negli Stati Uniti soltanto presso otto siti, ma non in altre zone importanti per la produzione di granturco come il Brasile, l'Argentina, il Paraguay o l'Uruguay; che per produrre i dati sulle pertinenti condizioni meteorologiche in cui la pianta può essere coltivata sono stati usati soltanto i dati di un anno, nello specifico del 2013; che il glufosinato non è stato utilizzato come erbicida complementare alle dosi elevate che ci si attenderebbero nel contesto dell'aumento della resistenza alle erbe infestanti;

G.

considerando che l'EFSA ha trascurato di richiedere ulteriori studi, ad esempio prove di campo di durata superiore a una stagione e in altre regioni produttrici di granturco; che inoltre non sono stati generati dati per rappresentare condizioni ambientali più estreme, come quelle causate dai cambiamenti climatici, sebbene sia stato dimostrato che i fattori ambientali possono avere un impatto sull'espressione della tossina Bt (7);

Mancanza di analisi dei residui di glufosinato

H.

considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (9);

I.

considerando che studi dimostrano che il glufosinato può incidere gravemente sul microbioma (10) e che pertanto la tossicità a lungo termine (tossicità delle miscele) per l'intestino degli alimenti e dei mangimi contenenti tossine Bt, dovuta all'irrorazione del glufosinato, dovrebbe essere valutata prima di poter trarre qualsiasi conclusione sugli impatti sanitari e sulla sicurezza alimentare;

J.

considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei relativi prodotti di decomposizione, rilevati nelle piante geneticamente modificate, nonché della loro interazione con le tossine Bt non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;

Questioni pendenti concernenti le tossine Bt

K.

considerando che per condurre studi sulla sicurezza sono state utilizzate le proteine eCry3.1Ab e mCry3A prodotte nell'Escherichia coli anziché le proteine prodotte dalla stessa pianta geneticamente modificata (11), il che implica che la valutazione degli effetti tossici si basa sulla presunta equivalenza delle tossine Bt prodotte nell'Escherichia coli con le tossine Bt prodotte dalla pianta; che, stando all'autorità competente di uno Stato membro, al fine di prendere adeguatamente in considerazione gli effetti sinergici, le valutazioni dovrebbero basarsi unicamente su prove effettuate con tossine Bt transgeniche prodotte in sistemi microbici (12);

L.

considerando che, in generale, può essere attribuita poca rilevanza ai test tossicologici condotti con le proteine in isolamento, in quanto le tossine Bt nelle colture geneticamente modificate, come il granturco, il cotone e la soia, sono intrinsecamente più tossiche delle tossine Bt isolate; che ciò deriva dal fatto che gli inibitori della proteasi, presenti nei tessuti della pianta, possono aumentare la tossicità delle tossine Bt ritardandone la degradazione; che tale fenomeno è stato dimostrato da vari studi scientifici, compreso uno studio svolto dalla Monsanto 30 anni fa che ha rivelato come anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta la tossicità delle tossine Bt fino a 20 volte (13);

M.

considerando che tali effetti non sono mai stati presi in considerazione dall'EFSA nelle valutazioni del rischio, sebbene siano rilevanti per tutte le piante Bt la cui importazione o coltivazione è stata approvata nell'UE; che non possono essere esclusi rischi derivanti da tale aumento della tossicità, dovuto all'interazione tra gli inibitori della proteasi e le tossine Bt, per le persone e gli animali che consumano alimenti o mangimi contenenti tossine Bt;

N.

considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all'esposizione alla tossina Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti (14), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;

O.

considerando che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt esula dall'ambito di competenza del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione del rischio; che tale approccio è problematico in quanto è noto che i residui dell'irrorazione del glufosinato perturbano il microbioma, il che, ad esempio, può potenziare le reazioni immunitarie in combinazione con le tossine Bt (15);

Colture Bt: effetti su organismi non bersaglio e aumento della resistenza

P.

considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, dove l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso delle colture Bt geneticamente modificate comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt;

Q.

considerando che l'ipotesi che le tossine Bt presentino un unico modello di azione specifico per bersaglio non può più essere considerata corretta e non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio (16); che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi; che in una recente panoramica sono menzionate 39 pubblicazioni sottoposte a valutazione inter pares che segnalano effetti avversi significativi delle tossine Bt su molte specie «fuori bersaglio» (17);

R.

considerando che vari organismi non bersaglio nell'Unione potrebbero essere esposti alle tossine Bt per via dello sversamento, dei rifiuti e del letame derivanti dall'importazione di colture Bt; che nella valutazione del rischio non sono stati considerati gli effetti sugli organismi non bersaglio;

S.

considerando che la valutazione del rischio non ha preso in considerazione lo sviluppo della resistenza alle tossine Bt nei parassiti bersaglio, il che potrebbe comportare l'uso di pesticidi meno sicuri dal punto di vista ambientale o un aumento delle dosi e del numero di applicazioni nella coltura geneticamente modificata nel paese di coltivazione; che l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente intende eliminare gradualmente nei prossimi tre-cinque anni molti degli ibridi di mais Bt, nonché alcune varietà di cotone Bt, a causa dell'aumento della resistenza degli insetti a tali colture (18);

T.

considerando che, sebbene sia stato affermato che l'uso delle colture Bt comporta una diminuzione dell'uso di insetticidi, uno studio recentemente pubblicato negli Stati Uniti (19) rileva che diverse analisi sull'influenza delle colture Bt sui modelli di utilizzo dei pesticidi non sembrano aver preso in considerazione i trattamenti delle sementi e possono quindi avere sovrastimato le riduzioni dell'uso di insetticidi (in particolare nelle «superfici trattate») associate alle colture Bt;

U.

considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, che attribuisce chiare responsabilità internazionali in materia di diversità biologica sia ai paesi esportatori che ai paesi importatori;

Osservazioni degli Stati membri

V.

considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi (20); che tali osservazioni critiche indicano che i dati presentati dalle prove sul campo sono insufficienti per stabilire che i siti di sperimentazione sono rappresentativi per quanto riguarda le pratiche agronomiche o i fattori abiotici (ad esempio, umidità e fertilità del suolo) e biotici (ad esempio, la pressione prevalente di parassiti e malattie e i profili infestanti), che la portata dell'analisi comparativa è troppo limitata in quanto non tiene conto dell'uso del glufosinato sul granturco geneticamente modificato, che il piano di monitoraggio non è sufficiente per tener conto dei potenziali effetti ambientali del granturco geneticamente modificato, che gli studi presentati dal richiedente non consentono di concludere che l'esposizione dell'ambiente e quindi gli effetti su organismi non bersaglio saranno trascurabili e che non è possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti a lungo termine degli alimenti o dei mangimi interi sulla riproduzione e lo sviluppo;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

W.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD);

X.

considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute (21); che l'OSS n. 3.9 si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo (22); che autorizzare l'importazione di granturco geneticamente modificato accrescerebbe la domanda di questa coltura trattata con un erbicida tossico per la riproduzione e non più autorizzato nell'Unione, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione dei lavoratori è particolarmente preoccupante, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati sulle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi;

Processo decisionale non democratico

Y.

considerando che il 11 gennaio 2021 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere un parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che 13 Stati membri (che rappresentano il 35,52 % della popolazione dell'Unione) hanno votato contro l'autorizzazione, mentre solo 10 Stati membri (che rappresentano il 27,49 %) hanno votato a favore; che 4 Stati membri (che rappresentano il 37 %) si sono astenuti;

Z.

considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

AA.

considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nella sua nona legislatura, il Parlamento europeo ha già adottato 16 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare tali OGM; che le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni includono il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;

AB.

considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

AC.

considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello (23);

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

si compiace che, nella lettera dell'11 settembre 2020 ai membri, la Commissione abbia finalmente riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM (25); esprime, tuttavia, il suo profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di organismi geneticamente modificati, nonostante la perdurante obiezione sollevata dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

5.

invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;

6.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta GM stessa;

7.

invita nuovamente la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

8.

invita l'EFSA ad accettare finalmente le differenze sostanziali tra le tossine autoctone Bt e quelle espresse dai transgeni sintetici nelle colture geneticamente modificate e ad ampliare la sua valutazione del rischio al fine di tenere pienamente conto di tutte le interazioni e effetti combinati tra tossine Bt, piante geneticamente modificate e loro costituenti, residui di irrorazione con erbicidi complementari, ambiente e impatto sulla salute e sulla sicurezza alimentare;

9.

invita l'EFSA a non accettare più studi di tossicità basati su proteine isolate che possono essere diverse in termini di struttura ed effetti biologici rispetto a quelli prodotti dalla pianta stessa e a esigere che tutti i test siano effettuati con tessuti provenienti dalla pianta geneticamente modificata;

10.

invita l'EFSA a garantire che i dati provenienti da sperimentazioni sul campo o da serre coprano una gamma sufficientemente ampia di condizioni agronomiche e ambientali per valutare l'impatto di tutti i fattori di stress attesi durante la coltivazione sull'espressione genica e sulla composizione della pianta;

11.

invita l'EFSA a garantire che i dati provenienti da sperimentazioni sul campo o da serre coprano una gamma sufficientemente ampia di varietà diverse per valutare l'impatto di vari antecedenti genetici sull'espressione genica e sulla composizione della pianta;

12.

invita l'EFSA a chiedere dati sull'impatto del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate sul microbioma intestinale;

13.

esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

14.

sottolinea che gli emendamenti sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011 (26), che il Parlamento ha adottato il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri a favore; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale su questo fascicolo;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MZIR098 per l'alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2017-142), EFSA Journal 2020; 18(6):6171,

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6171.

(5)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0028);

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0029);

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0030);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0054);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0055);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0056);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0057);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0069);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0291);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0292);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 87427, 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0293);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0365);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0366);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0367);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0368);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0369).

(6)  Parere dell'EFSA, pag. 1.

(7)  Cfr., ad esempio, Trtikova, M., Wikmark, O.G., Zemp, N., Widmer, A., Hilbeck, A., «Transgene expression and Bt protein content in transgenic Bt maize (MON810) under optimal and stressful environmental conditions», Plos ONE, 2015:10(4): e0123011, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0123011

(8)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(9)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79.

(10)  Cfr., ad esempio, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389420301400?via%3Dihub.

(11)  Parere dell'EFSA, pag. 10.

(12)  Osservazioni degli Stati membri, accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA (riferimento: EFSA-Q-2017-00398): https://www.efsa.europa.eu/en/register-of-questions, pag. 21.

(13)  MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., «Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors», Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38, pagg. 1145-1152, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051.

(14)  Per un'analisi, cfr. Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals», Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252.

(15)  Parenti, M.D., Santoro, A., Del Rio, A., Franceschi, C., «Literature review in support of adjuvanticity/immunogenicity assessment of proteins», EFSA Supporting Publications, gennaio 2019, 16(1): 1551, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1551.

(16)  Cfr., ad esempio, Hilbeck, A., Otto, M., «Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO environmental risk assessment», Frontiers in Environmental Science 2015, 3: 71, https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071.

(17)  Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., «Insecticidal Bt crops. EFSA's risk assessment approach for GM Bt plants fails by design», RAGES 2020, p. 4, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf.

(18)  https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn

(19)  Douglas, M.R., Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops», Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, pagg. 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g.

(20)  Osservazioni degli Stati membri, accessibile tramite il registro delle domande dell'EFSA (riferimento: EFSA-Q-2017-00398): https://www.efsa.europa.eu/en/register-of-questions

(21)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx

(22)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

(23)  che, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3), la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello;

(24)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(25)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

(26)  Testi approvati, P9_TA(2020)0364.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/82


P9_TA(2021)0082

Attività del Mediatore europeo — relazione annuale 2019

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2019 (2020/2125(INI))

(2021/C 474/08)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2019,

visti l'articolo 15, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 228, e l'articolo 298, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (1),

visti gli articoli 11, 41, 42 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

visti l'articolo 54, l'articolo 142, paragrafo 2, e l'articolo 232, paragrafo 1, del suo regolamento

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio dell'UE (2),

visto il codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato dal Parlamento europeo il 6 settembre 2001,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0013/2021),

A.

considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2019 è stata ufficialmente presentata al Presidente del Parlamento europeo il 5 maggio 2020 e che la Mediatrice europea, Emily O'Reilly, ha presentato la relazione alla commissione per le petizioni il 3 settembre 2020 a Bruxelles;

B.

considerando che Emily O'Reilly è stata rieletta Mediatrice europea dal Parlamento nella seduta plenaria del 18 dicembre 2019;

C.

considerando che, in virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta, «ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»;

D.

considerando che l'articolo 43 della Carta stabilisce che «ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali»;

E.

considerando che è essenziale che i cittadini dell'UE dispongano di informazioni sufficienti per poter seguire i processi politici e legislativi dell'UE e partecipare in maniera significativa ai processi democratici europei; che la fiducia dei cittadini nelle amministrazioni pubbliche è rafforzata quando sono visibili il lavoro per il bene pubblico e il mantenimento di elevati standard etici da parte delle istituzioni;

F.

considerando che la missione principale della Mediatrice consiste nel garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini, conformemente ai trattati e alla Carta, e nell'assicurare che il diritto a una buona amministrazione rispecchi le più elevate norme che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione sono tenuti a rispettare, salvo le attività svolte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali; che la Mediatrice svolge un ruolo essenziale nell'aiutare le istituzioni europee a migliorare l'apertura, l'efficacia e la vicinanza rispetto ai cittadini, nell'ottica di rafforzare la fiducia di questi ultimi nei confronti dell'Unione;

G.

considerando che la Mediatrice europea ha lanciato un'iniziativa strategica sul diritto al congedo di taluni membri del personale e interesse superiore del minore (SI/1/2019/AMF) (3), che ha portato all'armonizzazione delle norme tra la Commissione e il Consiglio per quanto riguarda il diritto al congedo dei membri del personale che diventano genitori mediante maternità surrogata; che risultati comparabili non si sono conseguiti al Parlamento europeo per la mancata volontà di adeguare le regole in materia di congedo;

H.

considerando che nel 2020 ricorre il 25o anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo; che, a partire dalla sua apertura, l'Ufficio del Mediatore ha trattato 57 000 denunce che hanno dato luogo a oltre 7 300 indagini; che i continui sforzi dell'Ufficio e del suo personale volti al rispetto e alla difesa della trasparenza, dell'etica e della responsabilità nell'amministrazione dell'UE dovrebbero essere debitamente riconosciuti e lodati;

I.

considerando che, secondo l'Eurobarometro del mese di giugno 2019, la proporzione dei cittadini che ripone fiducia nell'Unione europea è del 44 %, mentre quella di chi nutre sfiducia è del 46 %; che è essenziale che le istituzioni possano assumersi le loro responsabilità al fine di rafforzare il livello di soddisfazione dei cittadini dell'UE;

J.

considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, TUE stabilisce che «ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione» e che «le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini»;

K.

considerando che l'articolo 24 TFUE dispone che «ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228»;

L.

considerando che l'articolo 228 TFUE abilita il Mediatore europeo a condurre indagini riguardo a casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi nonché delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

M.

considerando che, nel 2019, 19 619 cittadini hanno chiesto assistenza ai servizi della Mediatrice, 16 045 dei quali hanno ottenuto consigli attraverso la guida interattiva presente sul sito web della Mediatrice; che nel 2019 la Mediatrice ha registrato 2 201 denunce e ha ricevuto 1 373 richieste di informazioni;

N.

considerando che, delle 2 201 denunce complessivamente trattate dalla Mediatrice, 879 rientravano nell'ambito del suo mandato, mentre 1 330 non vi rientravano;

O.

considerando che, per 862 denunce su 2 201, la Mediatrice ha fornito consulenza al denunciante o ha deferito il caso e che per 883 di esse al denunciante è stato riferito che non era possibile fornirgli una consulenza supplementare e che 456 denunce hanno dato luogo a un'indagine;

P.

considerando che, delle indagini archiviate dalla Mediatrice, il 26,9 % riguardava richieste di informazioni e di accesso a documenti, il 22 % la cultura del servizio come, ad esempio, la disponibilità nei confronti dei cittadini, questioni linguistiche e il rispetto delle scadenze, il 19,8 % riguardava l'uso appropriato della discrezionalità, anche nei procedimenti di infrazione, il 13,2 % il rispetto dei diritti procedurali, in particolare il diritto di essere ascoltati, il 13 % la buona gestione delle questioni relative all'amministrazione e al personale, il 12,3 % le assunzioni e l'8,4 % il rispetto dei diritti fondamentali;

Q.

considerando che, nel 2019, la durata della maggior parte delle indagini archiviate dalla Mediatrice era compresa tra i tre (43,4 %) e i diciotto mesi (10,2 %); che il tempo medio per la chiusura di un'indagine è stato di meno di sette mesi;

R.

considerando che, nel quadro delle sue indagini, la Mediatrice europea ha la facoltà di presentare proposte alle istituzioni e agli organi dell'Unione su come affrontare un problema o migliorare le loro pratiche amministrative; che tali proposte assumono la forma di soluzioni, raccomandazioni e suggerimenti;

S.

considerando che, secondo la relazione annuale «Putting it right?» (Rettificare la situazione?), pubblicata nel mese di dicembre 2019, che analizza le risposte delle istituzioni alle sue proposte nel quadro delle indagini archiviate nel 2018, il tasso di conformità applicato dalle istituzioni dell'UE alle proposte della Mediatrice europea è del 77 %; che 11 istituzioni hanno conseguito un tasso di conformità del 100 %, mentre la Commissione, ossia l'istituzione contro cui è stata presentata la maggior parte delle denunce, ha conseguito un tasso del 70,9 %;

T.

considerando che nel 2019, nel quadro del suo lavoro strategico, la Mediatrice ha avviato quattro nuove indagini strategiche: sulla trasparenza all'interno degli organi che preparano le riunioni dell'Eurogruppo, sulle «porte girevoli» in seno alla Commissione europea, sul trattamento delle persone con disabilità nel quadro del regime comune di assicurazione malattia dell'UE, sull'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e le «attività di pre-presentazione» dei medicinali in vista della loro autorizzazione;

U.

considerando che, nel 2019, la Mediatrice ha avviato nove iniziative strategiche, in particolare sull'efficacia dei meccanismi messi in atto dagli Stati membri per la gestione delle denunce relative ai Fondi strutturali, sulla trasparenza dei negoziati sulla Brexit, sulla trasparenza dell'attività di lobbying e il registro per la trasparenza dell'UE, sulla procedura dell'UE per la valutazione del rischio alimentare, sulla trasparenza delle riunioni tra il presidente del Consiglio europeo e i rappresentanti di interessi, sul miglioramento dell'iniziativa dei cittadini europei, sull'integrazione dei bambini con disabilità nelle scuole europee e sul diritto al congedo dei membri del personale dell'UE che diventano genitori tramite maternità surrogata;

V.

considerando che il ruolo del Mediatore in quanto membro del quadro dell'UE della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) è di proteggere, promuovere e monitorarne l'attuazione a livello delle istituzioni dell'UE; che il Mediatore ha presieduto il quadro nel 2019;

W.

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 della CRPD, gli Stati parte alla convenzione «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità e la loro piena integrazione e partecipazione nella società»;

X.

considerando che, il 12 febbraio 2019, il Parlamento ha approvato un progetto di regolamento che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del mediatore europeo) (4); che questo nuovo regolamento è in attesa dell'approvazione del Consiglio;

Y.

considerando che nel 2019 la Mediatrice europea ha avviato 458 indagini, di cui 2 di propria iniziativa, e ha archiviato 560 indagini (552 basate su denunce e 8 avviate di propria iniziativa); che la maggior parte delle indagini riguardava ancora una volta la Commissione (274 indagini, pari al 59,7 %), seguita dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) (44 indagini, pari al 9,6 %) e dalle agenzie dell'UE (33 indagini, pari al 7,2 %) e il resto come segue: Parlamento (21 indagini o 4,6 %), Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (17 indagini o 3,7 %), Banca europea per gli investimenti (7 indagini o 1,5 %) e altre istituzioni (54 indagini o 11,8 %);

Z.

considerando che la corretta applicazione del diritto dell'Unione europea e il rispetto degli obblighi che ne derivano sono di competenza delle istituzioni e degli organismi dell'UE, in linea con gli obblighi derivanti dai trattati e dalla Carta;

AA.

considerando che la Mediatrice europea ha avviato un'indagine sulla decisione dell'Autorità bancaria europea (ABE), annunciata pubblicamente il 17 settembre 2019, di consentire al suo direttore esecutivo di diventare amministratore delegato (CEO) dell'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME), un'organizzazione lobbista per l'industria finanziaria; che la Mediatrice europea ha riscontrato casi di cattiva amministrazione da parte dell'ABE in quanto, approvando tale variazione di incarico, non ha attenuato il rischio di conflitti di interesse, oltre ad aver lasciato al suo direttore esecutivo uscente libero accesso a informazioni riservate;

AB.

considerando che la Mediatrice europea ha avviato un'indagine a seguito di una denuncia riguardante una sponsorizzazione da parte di imprese della Presidenza del Consiglio dell'UE; che la Mediatrice ha rilevato che il ricorso alla sponsorizzazione da parte della Presidenza comporta rischi in termini di reputazione per tutta l'UE e ha raccomandato al Consiglio di fornire agli Stati membri orientamenti sulla questione della sponsorizzazione della Presidenza al fine di attenuare i rischi per la reputazione;

AC.

considerando che il 30 luglio 2019 la Commissione ha indetto una gara d'appalto per la redazione di uno studio in vista dello sviluppo di strumenti e meccanismi per l'integrazione degli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle norme bancarie dell'UE; che la Commissione ha deciso di aggiudicare l'appalto a BlackRock Investment Management, una società che gestisce gli investimenti in grandi imprese di combustibili fossili e banche di importanza sistemica, settori che sono interessati dalle nuove norme relative alle questioni ESG a livello di UE; che, nella sua indagine inerente al caso in questione, la Mediatrice ha rilevato che la Commissione avrebbe dovuto dare prova di maggiore vigilanza e che la sua decisione di aggiudicare l'appalto a BlackRock non forniva garanzie sufficienti per escludere il rischio di conflitti di interessi con gravi conseguenze negative sull'esecuzione del contratto, dal momento che la società aveva un interesse manifesto riguardo all'elaborazione di una futura normativa dell'UE che avrebbe avuto un impatto sulla società e sui suoi clienti;

1.   

accoglie con favore la relazione annuale per il 2019 presentata dalla Mediatrice europea;

2.   

si congratula con Emily O'Reilly per la sua rielezione a Mediatrice europea e per l'eccellente lavoro svolto; sostiene il suo impegno a proseguire gli sforzi per «garantire che l'UE mantenga i più alti standard in materia di amministrazione, trasparenza ed etica» e assicurare l'accessibilità e la qualità dei servizi che l'UE fornisce ai suoi cittadini; ribadisce che la trasparenza è un principio complementare allo Stato di diritto e alla democrazia e che la sua attuazione dovrebbe mirare a consentire la partecipazione dei cittadini al processo decisionale;

Trasparenza ed etica

3.

valuta positivamente la sua proficua collaborazione con la Mediatrice europea, partner importante e indispensabile del Parlamento europeo, che ha rieletto la Mediatrice uscente, Emily O'Reilly, per un secondo mandato e sostenuto la sua proposta di relazione speciale sulla trasparenza in seno al Consiglio con una risoluzione approvata a maggioranza durante la tornata di gennaio 2019;

4.

plaude alla stretta cooperazione tra la Mediatrice e la sua équipe e la commissione per le petizioni, che consente di migliorare la qualità dell'amministrazione europea e l'accessibilità e la qualità dei servizi che offre ai cittadini dell'UE;

5.

sottolinea la necessità che le istituzioni dell'UE mantengano il massimo livello di trasparenza e obiettività, in modo che i cittadini possano seguire e partecipare attivamente al processo decisionale, al fine di rafforzare la loro fiducia e il loro senso di vicinanza alle istituzioni, garantendo nel contempo l'accesso a tutte le informazioni pertinenti affinché possano esercitare pienamente i loro diritti democratici, garantendo un'effettiva capacità di chiamare le istituzioni a rispondere del loro operato; sottolinea che la Mediatrice ha avviato un'indagine riguardo al rifiuto della Commissione di consentire l'accesso del pubblico ai documenti relativi all'acquisto dei vaccini contro la COVID-19; chiede la pubblicazione integrale dei contratti e degli altri accordi sottoscritti con le aziende farmaceutiche, inclusi i documenti inerenti ai negoziati condotti con tali aziende, per quanto concerne lo sviluppo, la produzione, l'acquisto e la distribuzione di vaccini contro la COVID-19 e chiede piena trasparenza riguardo a tutti i risultati delle sperimentazioni cliniche relative a tali vaccini;

6.

sottolinea che la mancanza di trasparenza del processo legislativo dell'UE aumenta la sfiducia dei cittadini e indebolisce la legittimità del processo decisionale nel suo complesso;

7.

accoglie con favore l'ambizione della Mediatrice europea di mantenere in ogni circostanza un alto livello di vigilanza per quanto riguarda il mantenimento dei più elevati standard di trasparenza ed etica, anche in una situazione di crisi sanitaria;

8.

esorta la Mediatrice a continuare a promuovere una maggiore trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio dell'Unione europea per quanto concerne sia l'accesso pubblico ai suoi documenti legislativi sia il suo processo decisionale, al fine di permettere una maggiore leggibilità delle deliberazioni;

9.

esorta il Consiglio ad attuare le raccomandazioni della Mediatrice europea e a riesaminare la sua politica di riservatezza al fine di garantire il massimo livello di trasparenza nel suo lavoro, in modo da rendere facilmente e tempestivamente accessibili al pubblico i documenti legislativi; chiede di registrare sistematicamente e in maniera trasparente l'identità delle posizioni adottate dai governi degli Stati membri, dato che il Consiglio, in quanto colegislatore, deve essere ritenuto responsabile delle sue azioni nei confronti del pubblico; ricorda i suoi suggerimenti espressi nella sua risoluzionesull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE;

10.

deplora la prassi degli Stati membri che esercitano la presidenza del Consiglio di accettare la sponsorizzazione da parte di imprese; ritiene che tale pratica debba essere impedita per preservare la reputazione e l'integrità del Consiglio e di tutta l'UE;

11.

esorta gli Stati membri a essere più diligenti per quanto concerne il loro obbligo di collaborazione con la Mediatrice;

12.

osserva che, a seguito delle raccomandazioni della Mediatrice, la Commissione e il Consiglio hanno mantenuto un elevato livello di trasparenza del processo legislativo durante tutti i negoziati sulle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, pubblicando oltre 100 documenti negoziali o mettendo a disposizione dei cittadini il calendario del capo negoziatore, e li invita a mantenere tale requisito nella definizione di un nuovo trattato di libero scambio; invita più in generale la Commissione ad adempiere ai propri obblighi in materia di valutazioni d'impatto sulla sostenibilità di tutti gli accordi commerciali dell'UE;

13.

ricorda che da anni la trasparenza rimane il principale oggetto di denunce, compreso l'accesso ai documenti, e si compiace del fatto che in varie indagini la Mediatrice abbia chiesto l'accesso del pubblico; deplora, tuttavia, che alle raccomandazioni della Mediatrice non venga sempre dato seguito e che la relazione dell'OLAF sull'utilizzo di un prestito concesso al costruttore automobilistico tedesco Volkswagen non sia ancora stata pubblicata; sollecita un aggiornamento della legislazione dell'UE in materia di accesso ai documenti (regolamento (CE) n. 1049/2001 (5)) al fine di agevolare il lavoro della Mediatrice; esorta il Consiglio a riaprire il dibattito sulla base della risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla situazione di stallo della revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 (6);

14.

accoglie con favore l'approccio più ambizioso a livello della trasparenza degli organi che preparano le riunioni dell'Eurogruppo, che hanno accettato, su richiesta della Mediatrice, di pubblicare le date, i progetti di ordine del giorno delle riunioni dell'Eurogruppo in anticipo rispetto al passato, di fornire maggiori dettagli nelle lettere di riepilogo delle riunioni e che il sito web di quest'ultimo contenga maggiori informazioni sulle attività svolte;

15.

accoglie con favore gli sforzi ripetuti della Mediatrice volti a combattere i conflitti di interesse; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza in seno al Consiglio; sostiene con fermezza le raccomandazioni formulate dalla Mediatrice nei confronti del segretariato generale del Consiglio in relazione al caso 1946/2018/KR; accoglie con favore la pubblicazione, a seguito di tale indagine, dei verbali delle riunioni tenutesi tra i lobbisti, il Presidente del Consiglio europeo e i membri del suo gabinetto, e sottolinea la necessità di adottare un atto giuridico equo e ambizioso sul registro per la trasparenza al fine di renderlo pienamente obbligatorio e giuridicamente vincolante per tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE e creare obblighi per i terzi e i rappresentanti di interessi, garantendo la piena trasparenza delle attività di lobbying; prende atto della decisione della Commissione di non seguire le raccomandazioni della Mediatrice nel caso 1302/2017/MH e di non concedere l'accesso ai documenti relativi ai pareri del suo Servizio giuridico riguardanti il registro per la trasparenza;

16.

sostiene il lavoro realizzato dalla Mediatrice nell'indagine 853/2020/KR relativa al caso BlackRock e ritiene fermamente che la Commissione debba seguire le raccomandazioni della Mediatrice al riguardo; invita pertanto la Commissione ad aggiornare e rafforzare tutte le norme applicabili relative alle procedure di appalto pubblico, inclusi i suoi orientamenti, onde evitare qualsiasi conflitto di interessi; sollecita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per preservare l'integrità e la credibilità del processo di elaborazione delle politiche per quanto concerne l'adozione delle nuove norme relative alle questioni ESG a livello dell'UE;

17.

si compiace del fatto che, a seguito di una denuncia presentata nel 2019 relativa all'uso della sponsorizzazione durante la Presidenza rumena, la Mediatrice europea abbia adottato una posizione chiara sulla questione della sponsorizzazione della Presidenza (7), dato che la percezione di un'influenza esterna può compromettere l'integrità dell'Unione europea nel suo insieme; prende atto dei provvedimenti adottati dal Consiglio in risposta alla raccomandazione della Mediatrice che chiedeva di fornire orientamenti agli Stati membri sulla questione della sponsorizzazione della Presidenza; incoraggia il Consiglio a dare seguito alla questione senza indugio; accoglie con favore la decisione della Presidenza tedesca di astenersi da qualsiasi sponsorizzazione e incoraggia gli altri Stati membri a seguirne l'esempio;

18.

osserva che la Commissione si è impegnata, a seguito di un'indagine della Mediatrice, a pubblicare l'ordine del giorno e i verbali delle riunioni degli «organi consultivi» che influenzano lo sviluppo della politica dell'UE, nonché le osservazioni formulate dai partecipanti ai gruppi precedenti e, per qualsiasi futuro gruppo di questo tipo, ad applicare gli stessi standard di trasparenza adottati dai gruppi di esperti;

19.

sottolinea l'importanza dell'accesso del pubblico ai documenti contenenti le posizioni adottate dagli Stati membri nel processo decisionale; sostiene le conclusioni della Mediatrice in relazione al caso 2142/2018/EWM e deplora il continuo rifiuto della Commissione di concedere l'accesso ai documenti richiesti relativi alla valutazione del rischio dei pesticidi sulle api;

20.

osserva che la Commissione si è impegnata ad attuare molte delle proposte della Mediatrice, tra cui il fatto di chiedere a coloro che passano al settore privato di fornire maggiori informazioni sull'organizzazione per la quale lavoreranno e maggiori dettagli sulla natura del loro nuovo lavoro; sottolinea che tali trasferimenti non possono essere presi alla leggera, in quanto potrebbero portare a conflitti di interesse laddove ex funzionari pubblici assumano un incarico presso un'azienda per favorire le politiche che hanno in precedenza legiferato o su cui hanno lavorato; nota che, secondo una recente relazione (8), il 99 % delle richieste di trasferimento nel settore privato è stato approvato dalla Commissione, con una percentuale di domande respinte di appena lo 0,62 %, il che evidenzia la necessità di rafforzare la vigilanza; ricorda che le norme etiche non sono una mera formalità e devono essere rispettate da tutte le istituzioni; esorta la Commissione ad attuare tutte le raccomandazioni formulate dalla Mediatrice, ad adottare un approccio più rigoroso alla questione delle «porte girevoli» e a dare seguito alle misure proposte, anche vietando nuove attività qualora vi siano prove che tali attività potrebbero portare a un conflitto con l'interesse pubblico, e pubblicando, direttamente sul suo sito web dedicato all'etica e in modo tempestivo, tutte le informazioni correlate su ciascun caso di ex funzionari di inquadramento superiore valutati ai fini di attuare il divieto annuale sulle attività di lobbying e consulenza;

21.

ricorda che la pubblica amministrazione dell'UE deve migliorare le sue regole e norme concepite per prevenire i conflitti di interessi e garantire il rispetto del dovere di discrezione e integrità; invita la Mediatrice europea a promuovere le regole e le norme etiche più elevate in seno a tutte le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE, garantendo la loro piena e coerente attuazione; chiede inoltre che la valutazione delle dichiarazioni di interessi dei candidati commissari sia effettuata in modo indipendente e con mezzi adeguati; sottolinea la necessità di rivedere le norme e le pratiche attuali, al fine di rafforzare i requisiti di integrità per i commissari per la durata del mandato e dopo la sua cessazione, nonché di estendere i periodi di notifica dei commissari al termine del loro mandato;

22.

sottolinea l'urgente necessità di un efficace rafforzamento e miglioramento del vigente codice di buona condotta amministrativa attraverso l'adozione di un regolamento vincolante in materia;

23.

elogia le attività della Mediatrice sui casi di «porte girevoli» che hanno indotto, tra l'altro, l'ABE a rivedere la sua politica sulla valutazione delle restrizioni e dei divieti successivi al rapporto di lavoro nei confronti del personale, nonché a migliorare le procedure per interrompere immediatamente l'accesso alle informazioni riservate del personale che passa da un ruolo all'altro; invita la Mediatrice europea a proseguire i suoi sforzi per garantire che tutte le istituzioni e agenzie dell'UE introducano norme efficaci volte a prevenire i casi di «porte girevoli» e ogni possibile conflitto di interessi;

24.

sostiene appieno il fatto che la Mediatrice abbia confermato la sua conclusione secondo cui quattro casi di cattiva amministrazione hanno inficiato il processo di nomina del più alto funzionario della Commissione e accoglie con favore l'introduzione nel 2019 da parte della nuova Commissione di una procedura di nomina specifica per il suo Segretario generale, che include la pubblicazione dell'avviso di posto vacante e l'iscrizione della nomina all'ordine del giorno della riunione settimanale dei commissari con sufficiente anticipo, in modo da consentirne un'adeguata valutazione;

25.

rileva che, a seguito dell'indagine di propria iniziativa intrapresa dalla Mediatrice, l'EMA ha introdotto misure volte a migliorare l'indipendenza e l'obiettività del processo di richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali e ad aumentare la trasparenza in settori quali la sperimentazione clinica; invita l'EMA ad attuare le nuove raccomandazioni della Mediatrice al fine di garantire la sua indipendenza e imparzialità ed evitare così qualsiasi conflitto di interessi;

26.

si compiace per la crescente e necessaria importanza attribuita dalla Mediatrice europea ai problemi legati alle procedure di appalto;

27.

accoglie con favore la durata nel tempo del premio per l'eccellenza nella buona amministrazione, che mira a premiare iniziative e progetti dell'amministrazione dell'Unione che hanno un effetto positivo sulla vita dei cittadini dell'UE; si congratula con la Commissione, che ha ricevuto il premio per la sua strategia volta a ridurre l'inquinamento da plastica; è del parere che una maggiore copertura mediatica di questo premio consentirebbe di dimostrare ai cittadini dell'UE che le istituzioni dell'Unione europea agiscono per fornire soluzioni concrete;

28.

plaude alla crescente attenzione accordata dalla Mediatrice ai fascicoli concernenti il modo in cui la Commissione ha gestito i progetti finanziati dall'Unione europea; esorta la Commissione a garantire una distribuzione e una gestione trasparenti dei fondi; insiste affinché la Commissione migliori la trasparenza del processo di preparazione dei programmi di lavoro annuali dei fondi da essa gestiti; invita in particolare la Commissione a garantire che i fondi strutturali e di investimento europei siano spesi dagli Stati membri conformemente agli obblighi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

29.

invita la commissione per le petizioni a procedere all'esame dei casi in cui le proposte della Mediatrice alle istituzioni dell'UE non hanno ricevuto una reazione positiva;

Disabilità

30.

plaude al ruolo della Mediatrice nel proteggere, promuovere e monitorare l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'amministrazione dell'UE e nel rafforzare l'agenda dell'UE per i diritti delle persone disabili; invita la Mediatrice europea a seguire da vicino le proposte della Commissione relative alla nuova strategia europea sulla disabilità post-2020; ritiene urgente affrontare il problema dell'assenza di un'adeguata base giuridica atta a garantire che la spesa dei fondi messi a disposizione dall'UE sia pienamente conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

31.

si congratula con la Mediatrice europea per l'indagine strategica sull'accessibilità dei siti Internet della Commissione e accoglie con favore gli sforzi profusi per allinearsi alle sue raccomandazioni, mettendo a disposizione più informazioni in formati di facile lettura; osserva tuttavia che è necessario un approccio complesso per rendere le homepage delle istituzioni dell'UE accessibili alle persone con qualsiasi tipo di disabilità, comprese le lingue dei segni nazionali; raccomanda che le organizzazioni delle persone con disabilità siano coinvolte in questo processo;

32.

si congratula con la Mediatrice per aver aperto un'indagine necessaria sull'accessibilità degli strumenti online utilizzati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a seguito di una denuncia presentata da una persona con disabilità visiva;

33.

invita la Commissione a proporre una strategia europea globale, ambiziosa e a lungo termine per il periodo successivo al 2020 in materia di disabilità, al fine di rendere possibile, tra le altre cose, una piena e coerente attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

34.

prende atto dell'aumento del numero di persone assistite dall'Ufficio del Mediatore nel 2019 rispetto al 2018 (19 619 contro 17 996), nonché dei suoi sforzi per individuare soluzioni pratiche ai problemi dei cittadini, sia fornendo consulenza attraverso la guida interattiva disponibile sul sito Internet e rispondendo alle richieste di informazioni, sia trattando nuove denunce (2 201 denunce di questo tipo nel 2019); sottolinea che occorre garantire all'Ufficio le necessarie risorse di bilancio e di personale affinché possa continuare ad assistere in modo adeguato ed efficiente i cittadini dell'UE;

Denunce

35.

osserva che nel 2019 la Mediatrice ha ricevuto numerose denunce da parte di cittadini dell'UE residenti in uno Stato membro diverso dal proprio, che hanno incontrato difficoltà nel tentare di registrarsi e/o votare alle elezioni del Parlamento europeo del 2019; ricorda che il diritto di voto alle elezioni è un diritto fondamentale riconosciuto dai trattati dell'UE;

36.

si congratula con la Mediatrice per le indagini avviate nel 2019, che hanno coperto i seguenti temi chiave: la trasparenza all'interno delle istituzioni dell'Unione, la trasparenza delle attività di lobbying, la cultura del servizio, i diritti fondamentali, le questioni etiche, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione, la corretta gestione delle questioni relative al personale, l'assunzione e la sana gestione finanziaria;

37.

osserva che, nel 2019, la Mediatrice ha gestito 1 300 denunce che non rientravano nel suo mandato, principalmente perché non riguardavano le attività di un'istituzione o di un organo dell'Unione; approva l'approccio della Mediatrice di rispondere a tutti coloro che si rivolgono a lei spiegando loro il suo mandato e fornendo loro consigli, nonché reindirizzandoli nei limiti del possibile ad altri organismi che potrebbero aiutarli e la incoraggia a continuare in questo modo;

38.

raccomanda alla Mediatrice di continuare a essere vigile e determinata nel trattare le denunce concernenti i diritti fondamentali, segnatamente l'uguaglianza, la non discriminazione e il diritto di essere ascoltati; valuta positivamente la sua indagine sull'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e i colloqui da lei condotti con i richiedenti asilo, come pure l'indagine sulla gestione, da parte della Commissione, di una denuncia riguardante la discriminazione nei confronti dei rom in Italia;

39.

osserva che il numero di indagini concernenti l'EPSO è passato da 23 nel 2018 a 44 nel 2019; incoraggia la Mediatrice a monitorare con attenzione la corretta attuazione delle misure generali di lotta contro le discriminazioni nel quadro delle procedure di assunzione; raccomanda un'indagine strategica sui metodi utilizzati dall'EPSO e da altre agenzie al fine di accertare la piena applicazione dei principi di equità e di trasparenza in tutte le procedure di assunzione;

40.

osserva che il numero di denunce che esulano dal mandato della Mediatrice europea è rimasto relativamente stabile (1 330 casi nel 2019, rispetto ai 1 300 del 2018); ritiene che una comunicazione migliore e coordinata a livello di tutte le istituzioni dell'UE in merito alle competenze della Mediatrice europea potrebbe contribuire a ridurre il numero di denunce che esulano dal suo mandato e a semplificare la risposta ai problemi dei cittadini;

41.

plaude all'impegno della Mediatrice a garantire il diritto dei cittadini di partecipare al processo democratico dell'Unione, come dimostrato dall'organizzazione, da parte sua, della conferenza annuale della rete europea dei difensori civici nell'aprile 2019 sulla necessità di rafforzare la partecipazione dei cittadini al processo democratico; approva l'approccio della Mediatrice di rispondere a tutti i cittadini che si rivolgono al suo Ufficio nella lingua della loro denuncia, e chiede all'amministrazione pubblica dell'Unione di adoperarsi in ogni modo possibile per garantire che i cittadini siano in grado di comunicare efficacemente con lei nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione e nelle lingue dei segni nazionali; accoglie con favore il progetto di orientamenti della Mediatrice sull'utilizzo delle lingue sui siti Internet delle istituzioni dell'Unione; sottolinea che tali orientamenti sono della massima importanza per proteggere la ricca diversità linguistica dell'Europa; osserva che i siti web delle istituzioni dell'UE dovrebbero illustrare meglio l'uguaglianza di tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE; deplora che molte sezioni dei siti web delle istituzioni dell'Unione e diverse pubblicazioni ivi presenti continuino a essere disponibili solo in alcune lingue molto diffuse e non siano tradotte in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE, come previsto dai principi dell'Unione;

42.

riconosce l'impegno delle istituzioni dell'Unione che si adoperano per seguire le raccomandazioni della Mediatrice (77 %) e le incoraggia a continuare su questa strada; rimane preoccupato per il persistente tasso del 23 % di raccomandazioni non attuate; è consapevole che i suggerimenti della Mediatrice non sono giuridicamente vincolanti; esorta le istituzioni, gli organi e le agenzie a reagire con prontezza, efficacia e senso di responsabilità alle raccomandazioni e alle osservazioni critiche della Mediatrice;

43.

si compiace del fatto che, mediamente, la durata delle indagini sui casi archiviati dalla Mediatrice europea nel 2019 è stata inferiore a sette mesi; osserva tuttavia che l'archiviazione di alcuni casi può richiedere fino a 18 mesi; invita tutte le istituzioni dell'UE a migliorare la loro cooperazione con l'Ufficio della Mediatrice europea nell'interesse dei cittadini dell'UE che si aspettano una rapida risposta ai loro problemi;

44.

accoglie con favore la ristrutturazione del sito web della Mediatrice, che lo ha reso uno strumento più leggibile e funzionale per i cittadini dell'UE; incoraggia la Mediatrice a sviluppare ulteriormente la traduzione delle sue pubblicazioni nelle diverse lingue dell'Unione;

45.

riconosce l'importante contributo della rete europea dei difensori civici nello scambio di buone pratiche e di informazioni sulla missione e le competenze dei suoi membri come pure ai fini della corretta applicazione del diritto europeo; suggerisce che la rete potrebbe essere maggiormente coinvolta per assicurare il corretto utilizzo dei fondi europei; suggerisce che la rete potrebbe altresì fornire sostegno ai difensori civici nazionali e regionali che subiscono forti pressioni da parte dei rispettivi governi, in particolare per quanto concerne le violazioni dei diritti garantiti dalla Carta; invita questa rete a riflettere sul ruolo che i difensori civici nazionali e regionali potrebbero svolgere per coinvolgere maggiormente i cittadini dell'UE nel processo decisionale dell'Unione; sottolinea che la rete potrebbe altresì contribuire alla promozione di una cultura della buona amministrazione a livello degli Stati membri, rafforzando la cooperazione e sensibilizzando i difensori civici nazionali all'importanza della difesa dei diritti dei cittadini; sottolinea che occorre rafforzare le risorse assegnate alla rete; invita la Mediatrice europea a organizzare, presso la propria sede, una riunione regolare della rete europea dei difensori civici europei e regionali, la cui missione centrale è di garantire il rispetto dei diritti fondamentali;

46.

accoglie con grande favore l'iniziativa strategica della Mediatrice europea sul diritto al congedo di taluni membri del personale e l'interesse superiore del minore; è del parere che l'incoerenza tra le norme del Parlamento europeo e quelle delle altre istituzioni (9) per quanto riguarda il congedo dei membri del personale che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata, come le coppie sterili, omosessuali o celibi, ignori la preminenza dell'interesse superiore del minore ed esponga il personale a un significativo rischio di discriminazione; ricorda le conclusioni della Mediatrice europea sull'importanza di tutelare l'interesse superiore del minore; invita il Parlamento ad avviare un dialogo interistituzionale e ad adottare una decisione che armonizzi tali norme con quelle del Consiglio e della Commissione;

Statuto e poteri

47.

invita il Consiglio ad avviare un dialogo con il Parlamento europeo sulla revisione dello statuto del Mediatore europeo, al fine di assicurare che l'Ufficio del Mediatore disponga di migliori capacità per favorire le più elevate norme di comportamento etico in seno alle istituzioni e sia debitamente incaricato di svolgere i propri compiti efficacemente;

48.

invita il Parlamento a rafforzare il processo di nomina per l'elezione del Mediatore europeo affinché la sua elezione all'inizio della legislatura possa svolgersi in modo più informato, uniforme, trasparente e ordinato; chiede in particolare una descrizione più dettagliata dei limiti temporali per la raccolta delle firme e la campagna dei candidati;

49.

si congratula con la Mediatrice per la sua strategia quinquennale «Verso il 2019», che ha introdotto un approccio più strategico per promuovere la buona amministrazione; accoglie con favore la pubblicazione, il 7 dicembre 2020, della nuova strategia «Verso il 2024», che dovrà tenere conto della situazione senza precedenti in cui si trova l'Europa nel contesto della pandemia di COVID-19;

50.

ricorda che la sede del Mediatore è quella del Parlamento europeo; incoraggia, pertanto, la Mediatrice a usare in via prioritaria i locali disponibili a Strasburgo;

51.

invita la Mediatrice, nell'interesse della trasparenza, a continuare a pubblicare gli eventi che intende ospitare e indicare per ciascun evento il luogo in cui esso si svolgerà;

o

o o

52.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi.

(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU C 411 del 27.11.2020, pag. 149.

(3)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/it/113554

(4)  GU C 449 del 23.12.2020, pag. 182.

(5)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(6)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 102.

(7)  https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/129649

(8)  Corporate Europe Observatory, «From Facebook friends to lobby consultants — EU revolving door rules not fit for purpose» (Da amici di Facebook a consulenti delle lobby — norme dell'UE sulle porte girevoli non adatte allo scopo), 22 ottobre 2020 (https://corporateeurope.org/en/2020/10/facebook-friends-lobby-consultants)

(9)  La Commissione concede ai membri del personale che diventano genitori tramite maternità surrogata 20 settimane di congedo speciale oltre ai 10 giorni per la nascita di ogni neonato, come codificato nella sua decisione del marzo 2020 (https://egalite-online.eu/wp-content/uploads/2020/03/C_2020_1559_F1_COMMISSION_DECISION_EN_V3_P1_1043892.pdf). Il Consiglio applica la stessa regola caso per caso. Il Parlamento ha precisato che concederebbe ai membri del personale che si trovano in una situazione analoga solo i 10 giorni di congedo per neonato, poiché il congedo di maternità richiede la presentazione di un certificato medico attestante la gravidanza; il Parlamento non prevede il ricorso al congedo speciale a tal fine.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/91


P9_TA(2021)0083

Semestre europeo: strategia annuale per la crescita sostenibile 2021

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 (2021/2004(INI))

(2021/C 474/09)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 121, 126 e 136 e il protocollo n. 12,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria,

visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1),

vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (2),

visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (3),

visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4),

visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (5),

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (6),

visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (7),

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (8),

vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2020 sull'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita (COM(2020)0123),

vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (COM(2020)0456),

vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 sul bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea (COM(2020)0442),

vista la proposta di regolamento del Consiglio, del 28 maggio 2020, presentata dalla Commissione, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di COVID-19 (COM(2020)0441),

viste le comunicazioni della Commissione dal titolo «Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021» (COM(2020)0575), del 17 settembre 2020, e «Relazione 2021 sul meccanismo di allerta» (COM(2020)0745), del 18 novembre 2020,

viste la relazione annuale del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche del 29 ottobre 2019, la dichiarazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche del 24 marzo 2020 sulla COVID-19 e la valutazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche del 1o luglio 2020 sull'orientamento di bilancio appropriato per la zona euro nel 2021,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (9),

viste le previsioni economiche europee della Commissione dell'inverno 2021 (documento istituzionale 144) (10),

viste le raccomandazioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 sul QFP e Next Generation EU, la COVID-19, i cambiamenti climatici, la sicurezza e le relazioni esterne (EUCO 22/20),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0036/2021),

A.

considerando che il semestre europeo svolge un ruolo essenziale nel coordinamento delle politiche economiche, di bilancio e del lavoro negli Stati membri, il che serve a garantire finanze pubbliche sane, evitare squilibri macroeconomici eccessivi, sostenere le riforme strutturali e stimolare gli investimenti, e costituisce attualmente il quadro utilizzato per guidare l'Unione e gli Stati membri attraverso le sfide della ripresa sulla base delle priorità di intervento dell'UE; che, sebbene dalla crisi del debito sovrano del 2008 l'Unione sia molto più solida per affrontare le crisi, stanno emergendo nuove sfide per la stabilità macroeconomica;

B.

considerando che l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare i valori fondamentali sanciti dai trattati e ad attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il pilastro europeo dei diritti sociali e l'accordo di Parigi sul clima;

C.

considerando che gli aspetti relativi al possibile futuro del quadro di bilancio dell'UE saranno trattati nel contesto del riesame del quadro legislativo macroeconomico nella relazione d'iniziativa del Parlamento dedicata a tale questione; rilevando che il quadro sarà riesaminato e che dovrebbe essere adattato in funzione dei risultati di tale riesame;

D.

considerando che gli aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile sono trattati nella relazione gemella dal titolo «Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nella strategia annuale di crescita sostenibile 2021»;

E.

considerando che livelli elevati di debito pubblico possono rappresentare un pesante fardello per le generazioni future e frenare la ripresa;

F.

considerando che la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, generando uno shock simmetrico, ma che l'entità dei suoi effetti, le esposizioni economiche e le condizioni iniziali specifiche, nonché il ritmo e la forza della ripresa varieranno notevolmente;

G.

considerando che i periodi di congiuntura favorevole devono essere utilizzati per attuare le riforme strutturali, in particolare le misure volte a ridurre i disavanzi di bilancio, il debito pubblico e i crediti deteriorati, e prepararsi all'eventualità di un'altra crisi economica o recessione;

H.

considerando che le donne sono state colpite in maniera sproporzionata dalla crisi e che la risposta proposta ai fini della ripresa affronta le sfide correlate alla crisi della COVID-19 nel settore dell'assistenza e le sfide specifiche cui devono far fronte le donne;

I.

considerando che gli Stati membri hanno adottato considerevoli misure di bilancio in risposta alla pandemia (4,2 % del PIL nel 2020 e 2,4 % del PIL nel 2021); che la produzione economica europea tornerà a malapena ai livelli precedenti alla pandemia nel 2022;

J.

considerando che i piani per la ripresa e la resilienza adottati dagli Stati membri comprenderanno il loro programma nazionale di riforme e investimenti, concepito in conformità degli obiettivi strategici dell'UE, basati, tra l'altro, sulle transizioni verde e digitale;

I.    Crisi della COVID-19, dispositivo per la ripresa e la resilienza, adeguamento temporaneo del semestre europeo

1.

prende atto del fatto che il semestre europeo e il dispositivo per la ripresa e la resilienza sono strettamente interconnessi; osserva che la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza (PRR) sarà effettuata sulla base di 11 criteri raggruppati in base alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza; invita la Commissione a controllare i piani in maniera accurata al fine di assicurare che la ripresa generi valore aggiunto europeo, migliori la competitività a lungo termine degli Stati membri e le prospettive di crescita sostenibile e orienti le economie europee ad affrontare le sfide e a cogliere i benefici delle transizioni verde e digitale, del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite;

2.

accoglie inoltre con favore la risposta rapida e incisiva data inizialmente alla crisi nel settore della politica monetaria e fiscale, sia a livello dell'UE che degli Stati membri, nonché l'adozione del prossimo QFP e di Next Generation EU; invita la Commissione e il Consiglio ad accelerare l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza affinché i fondi siano erogati rapidamente; sottolinea che, per avere successo, le transizioni climatica e digitale devono incentrarsi sulla dimensione sociale e sulla dimensione del mercato unico; insiste affinché i fondi e le risorse siano indirizzati a progetti e beneficiari che spendono le risorse in modo responsabile, efficace e a favore di progetti validi e sostenibili che ottengono il massimo impatto possibile; ricorda il ruolo che il Parlamento europeo svolgerà nel dialogo sulla ripresa e la resilienza istituito dal regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che vedrà anche le sue commissioni competenti esaminare il legame tra il semestre europeo e detto dispositivo;

3.

sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è finalizzato a rendere le economie e le società degli Stati membri più resilienti, adoperandosi nel contempo a favore della sostenibilità competitiva, della convergenza e della coesione all'interno dell'UE; evidenzia che la titolarità nazionale e la trasparenza saranno elementi essenziali per la rapida ed efficace attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dei piani di ripresa; ritiene pertanto essenziale che si svolgano dibatti in seno ai parlamenti nazionali e che la Commissione cooperi con le autorità nazionali e i pertinenti portatori di interessi in maniera proattiva per esaminare le proposte di piani nazionali in una fase iniziale, rendendo possibili soluzioni su misura e riforme specifiche;

4.

accoglie con favore la creazione da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE della Next Generation EU al fine di affrontare la crisi senza precedenti causata dalla COVID-19 e di contribuire alla ripresa; osserva pertanto che il dispositivo per la ripresa e la resilienza crea un'opportunità unica per realizzare le riforme e gli investimenti di cui l'Unione ha bisogno per essere pronta ad affrontare le sfide attuali;

5.

ritiene che gli effetti «simmetrici» della COVID-19 abbiano in realtà ampliato la frattura socioeconomica tra gli Stati membri dell'UE e le loro regioni;

6.

osserva inoltre che i termini previsti per il semestre europeo si sovrapporranno a quelli del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che, pertanto, è necessario adeguare provvisoriamente il processo del semestre europeo per consentire il corretto avvio del dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea che la ripresa dell'UE costituisce un'opportunità unica per fornire orientamenti agli Stati membri riguardo agli ambiti in cui le riforme e gli investimenti sono più necessari per accelerare la transizione verso un'UE più sostenibile, resiliente e inclusiva;

7.

sostiene gli orientamenti della Commissione rivolti agli Stati membri, in cui li esorta a includere nei loro piani per la ripresa e la resilienza investimenti e riforme in settori faro che siano in linea con l'obiettivo dell'UE di transizioni digitali e climatiche eque;

8.

ritiene che le quattro dimensioni della sostenibilità sociale e ambientale, della produttività, dell'equità e della stabilità individuate nella strategia annuale per la crescita sostenibile 2020 debbano essere prese in considerazione nell'elaborazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri, che devono essere incentrati sui sei pilastri definiti nel regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza; ribadisce che, al fine di garantire la trasparenza, la Commissione trasmetterà contemporaneamente al Consiglio e al Parlamento europeo i piani nazionali per la ripresa e la resilienza elaborati dagli Stati membri;

9.

sottolinea che il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza riconosce che le donne sono state particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, dato che rappresentano la maggior parte degli operatori sanitari in tutta l'Unione e coniugano il lavoro di assistenza non retribuito con le loro responsabilità lavorative;

10.

ritiene che l'adeguamento temporaneo del ciclo di quest'anno non debba prevalere sullo scopo e sulla funzione originari del semestre europeo e non debba ostacolarne l'ulteriore evoluzione; ricorda che il ciclo del semestre europeo è un quadro consolidato con cui gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche, sociali, occupazionali e di bilancio, e che dopo la crisi COVID-19 sarà più che mai necessario un semestre europeo funzionante per coordinare tali politiche in tutta l'Unione europea; osserva tuttavia che il semestre, dal suo inizio, è stato ampliato per includere, tra l'altro, aspetti connessi al settore finanziario e alla fiscalità, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile, prestando la dovuta attenzione alle persone del nostro pianeta nella nostra politica economica; rileva che, al fine di rafforzare ulteriormente la resilienza sociale ed economica, l'UE deve realizzare i principi del pilastro europeo dei diritti sociali; rammenta che promuovere una crescita sostenibile e più forte in modo sostenibile significa promuovere politiche di bilancio responsabili, riforme strutturali, investimenti efficienti, la trasformazione digitale e le transizioni verde e giusta; invita gli Stati membri e la Commissione a trovare un giusto equilibrio, nei piani di ripresa, tra la promozione di investimenti pubblici e privati sostenibili e favorevoli alla crescita, da un lato, e le riforme strutturali, dall'altro;

11.

ritiene che l'esercizio del semestre europeo 2021 offra una grande opportunità per migliorare la titolarità nazionale, dato che gli Stati membri stanno elaborando PRR su misura per rispondere alle loro diverse esigenze; è convinto, a tale riguardo, che si debba garantire e, in ultima analisi, rafforzare la legittimità democratica, ivi compreso il ruolo opportuno del Parlamento europeo nell'attuazione del dispositivo, come sancito dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; invita gli Stati membri a potenziare, ricorrendo ove necessario allo strumento di sostegno tecnico, la necessaria capacità amministrativa e di monitoraggio per fornire solide garanzie sul corretto ed efficiente utilizzo dei fondi e assicurare un elevato livello di capacità di assorbimento; ricorda che i PRR sono soggetti ai requisiti orizzontali di una sana governance economica e al regime generale di norme per la protezione del bilancio dell'Unione;

II.    Prospettive economiche per l'UE

12.

prende atto con forte preoccupazione della situazione estremamente difficile in cui si trovano le economie dell'UE e osserva che, secondo le previsioni economiche dell'inverno 2021 pubblicate dalla Commissione, il PIL ha registrato un calo senza precedenti sia nella zona euro che nell'UE nel suo complesso; rileva che nel 2020 il PIL dell'UE ha conosciuto una contrazione del 6,3 % (6,8 % nella zona euro) e che nel 2021 si prevede una ripresa economica del 3,7 % (3,8 % nella zona euro);

13.

evidenzia che la recessione economica senza precedenti del 2020 e le misure adottate in risposta alla pandemia sono destinate a portare il rapporto debito/PIL dell'UE a un nuovo picco, pari a circa il 93,9 % (101,7 % nella zona euro) nel 2020, con un ulteriore incremento a circa il 94,6 % (102,3 % nella zona euro) previsto nel 2021; sottolinea che persiste un elevato livello di incertezza e che le prospettive economiche dipendono in larga misura dalla rapidità con cui sarà possibile superare la pandemia; riconosce inoltre che tali livelli di debito possono essere sostenuti solo in presenza di una sufficiente crescita economica; ribadisce l'importanza della sostenibilità a lungo termine del debito sovrano; rileva che molti Stati membri sono entrati nell'attuale crisi con una posizione di bilancio debole, ulteriormente compromessa dalla pandemia;

14.

è preoccupato per l'impatto fortemente negativo della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'UE, in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI), sul mercato unico e sulla sua competitività, e sottolinea l'importanza di attuare il Green Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; ritiene pertanto che il coordinamento delle azioni degli Stati membri sia, tra l'altro, uno strumento essenziale per ridurre il suddetto impatto negativo; è del parere che, qualora l'UE non riesca a fornire una risposta adeguata alla crisi attuale, la zona euro e l'intera Unione rischino di accumulare un crescente ritardo nella realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, competitività, produttività, equità e stabilità macroeconomica;

15.

ribadisce l'importanza di salvaguardare la parità di condizioni nel mercato unico, pur tenendo conto delle caratteristiche fisiche delle regioni insulari, periferiche e scarsamente popolate dell'UE così come della situazione in cui versano le sue regioni meno sviluppate, il che costituisce un presupposto necessario per promuovere, tra l'altro, la trasformazione digitale, la transizione verde e la transizione giusta e l'innovazione nonché per accelerare la ripresa e la competitività;

16.

chiede, tra l'altro, una migliore attuazione di finanze pubbliche responsabili, riforme strutturali socialmente equilibrate volte a migliorare le prospettive a lungo termine, nonché investimenti pubblici e privati di elevata qualità ed efficienti onde realizzare le transizioni verde e digitale;

17.

nutre preoccupazione per l'impatto delle misure di contenimento pandemico sulla bassa crescita della produttività nell'UE come pure per il marcato calo della crescita della produttività nella zona euro prima della pandemia; è del parere che occorra perseguire una strategia equilibrata volta a promuovere la crescita sostenibile e un contesto favorevole agli investimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità di bilancio; sottolinea tuttavia che occorre prestare particolare attenzione alle politiche e agli investimenti orientati al futuro, in particolare negli Stati membri che dispongono di margini di bilancio per effettuare investimenti volti a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva;

18.

valuta positivamente il Green Deal europeo quale nuova strategia di crescita sostenibile dell'UE, costituita dall'insieme di quattro assi portanti: ambiente, produttività, stabilità ed equità, e resa possibile dalle tecnologie digitali e verdi, da una base industriale innovativa e dall'autonomia strategica;

III.    Politiche di bilancio responsabili e sostenibili

19.

osserva che, nonostante le nuove sfide esistenti in materia di stabilità macroeconomica, oggi l'Unione economica e monetaria è in grado di affrontare molto meglio le crisi di quanto non lo fosse all'epoca della crisi economica e finanziaria del 2008; è convinto che la promozione di una ripresa economica all'insegna della resilienza e della sostenibilità, in linea con gli obiettivi strategici dell'UE e incentrata sulle transizioni verde, giusta e digitale, sia una delle priorità immediate più importanti; osserva che i mezzi per superare la crisi attuale sono di natura tale da richiedere — per tutto il tempo necessario — una politica di bilancio espansionistica;

20.

sottolinea che gli Stati membri dotati di riserve di bilancio hanno potuto mobilitare pacchetti di stimolo di bilancio in maniera più rapida e senza costi di finanziamento associati, il che ha contribuito ad attenuare gli effetti socioeconomici negativi della pandemia; ribadisce che nel tempo sarà importante ricostituire le riserve di bilancio in maniera responsabile dal punto di vista sociale per prepararsi alle crisi future; esorta tuttavia gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a non ripetere gli errori del passato nel rispondere alla crisi economica; condivide l'opinione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche secondo cui una brusca inversione dell'orientamento di bilancio non è auspicabile per la ripresa;

21.

osserva che nel 2021 la Commissione intende formulare raccomandazioni sulla situazione di bilancio degli Stati membri, come previsto dal patto di stabilità e crescita; sottolinea che il quadro di governance economica dovrebbe tenere conto anche delle attuali realtà economiche ed essere coerente con le priorità politiche dell'UE, migliorando contemporaneamente il rispetto di norme di bilancio che dovrebbero essere semplificate, chiare e pratiche e saranno riesaminate e adeguate in funzione dei risultati; chiede un approccio più pragmatico e sottolinea la necessità di assicurare che il quadro sia più rigoroso nei periodi di congiuntura economica positiva e più flessibile nei periodi di congiuntura economica negativa;

22.

fatto salvo l'esito delle discussioni sulla riforma del patto di stabilità e crescita, sottolinea che le attuali norme fiscali e di bilancio dell'UE forniscono la flessibilità necessaria in tempi di crisi, attraverso l'attivazione della clausola di salvaguardia generale prevista dal patto di stabilità e crescita, e consentono a tutti gli Stati membri di adottare la politica di bilancio necessaria per proteggere le economie dell'UE, dimostrando in tal modo una controciclicità straordinaria;

23.

si attende che la clausola di salvaguardia generale resti attiva fintanto che sussisteranno le condizioni che ne hanno giustificato l'attivazione al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri in materia di ripresa dalla crisi pandemica e miranti a rafforzare la loro competitività nonché la loro resilienza economica e sociale; prende atto del parere della Commissione secondo cui, in base alle attuali indicazioni preliminari, la clausola di salvaguardia generale dovrebbe continuare ad essere applicata nel 2022 ed essere disattivata nel 2023; invita la Commissione a valutare la disattivazione o il proseguimento dell'applicazione della clausola di salvaguardia generale nel quadro del suo pacchetto del semestre europeo sulla base delle sue previsioni economiche di primavera per il 2021; osserva che dopo la disattivazione della clausola di salvaguardia generale la Commissione continuerà a tenere conto delle situazioni specifiche dei singoli paesi;

24.

prende atto della comunicazione della Commissione sulla risposta della politica di bilancio alla COVID-19 (11), in cui si espongono le sue considerazioni su come coordinare la conduzione della politica di bilancio a livello dell'UE, puntando anche nella prossima fase a un approccio concertato per affrontare la pandemia, sostenere l'economia, supportare la ripresa sostenibile e mantenere la sostenibilità di bilancio a medio termine; riconosce che la clausola di salvaguardia generale consente agli Stati membri di discostarsi temporaneamente dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa e non si giunga alla sospensione delle procedure del patto; prende atto della valutazione della Commissione secondo cui i rischi per la sostenibilità sono aumentati a causa del grave impatto della crisi, cosa che potrebbe portare a traiettorie di crescita e di bilancio meno favorevoli a medio termine; sottolinea l'invito della Commissione a utilizzare al meglio la clausola di salvaguardia generale e Next Generation EU;

25.

invita la Commissione ad agire con decisione al fine di contrastare la frode, l'elusione e l'evasione fiscali, nonché le questioni legate al riciclaggio di denaro che sottraggono risorse potenziali dai bilanci nazionali e ostacolano la capacità dei governi di agire, tra l'altro, per la ripresa dalla pandemia di COVID-19;

26.

osserva che, entro la fine di aprile 2021, la Commissione intende effettuare analisi approfondite della situazione degli squilibri in determinati Stati membri; osserva altresì che una serie di squilibri macroeconomici esistenti è aggravata dalla crisi della COVID-19;

27.

ricorda l'urgente necessità di completare e rafforzare l'architettura dell'Unione economica e monetaria completando l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei capitali per proteggere i cittadini e ridurre la pressione sulle finanze pubbliche durante gli shock esterni in modo da superare gli squilibri sociali ed economici;

IV.    Riforme strutturali favorevoli alla crescita, equilibrate e sostenibili

28.

è consapevole che la crisi della COVID-19 non sarà risolta solo mediante l'attuale politica monetaria e fiscale; sottolinea pertanto l'importanza di attuare riforme strutturali su misura, a sostegno della crescita, equilibrate e sostenibili e socialmente giuste, per realizzare, tra l'altro, una crescita e un'occupazione sostenibili e socialmente inclusive che possano sostenere efficacemente la ripresa, nonché favorire la trasformazione digitale e la transizione verde, l'occupazione di qualità, la riduzione della povertà e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e possano stimolare la competitività e il mercato unico, aumentando la convergenza e una crescita più forte e sostenibile all'interno dell'Unione e degli Stati membri; rileva che in particolare le potenzialità di crescita a lungo termine delle economie degli Stati membri possono essere aumentate solo mediante miglioramenti strutturali; rileva, tuttavia, che l'efficacia e la riuscita dell'allineamento delle misure politiche degli Stati membri dipenderanno dal riesame del patto di stabilità e crescita e, in base all'esito dello stesso, dal suo adeguamento, nonché dalla maggiore titolarità da parte degli Stati membri dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

29.

invita la Commissione a iniziare a lavorare alla creazione di un indicatore climatico per valutare le discrepanze tra la struttura dei bilanci degli Stati membri e l'ipotesi dell'allineamento all'accordo di Parigi di ciascun bilancio nazionale; sottolinea la necessità che tale indicatore fornisca agli Stati membri informazioni sulla loro traiettoria nel quadro dell'accordo di Parigi, al fine di garantire che l'Europa sia in grado di diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050; si attende che l'indicatore climatico sia un riferimento per le varie politiche dell'UE e sia pertanto utilizzato anche come guida per il semestre europeo, senza indebolirne lo scopo originario;

30.

è del parere che lo sviluppo delle competenze digitali sia una condizione necessaria per garantire che tutti gli europei siano in grado di partecipare alla società e di trarre vantaggi dalla transizione digitale; sottolinea che ciò richiede riforme in materia di istruzione, competenze e apprendimento permanente per orientare un mercato del lavoro in transizione e sviluppare e abilitare tecnologie digitali fondamentali per creare il futuro digitale dell'Europa; rileva inoltre che, per prevenire il divario digitale, è opportuno sostenere la parità di accesso trasversale alle infrastrutture, alle apparecchiature e alle competenze digitali;

31.

invita gli Stati membri e la Commissione, nel rispetto della sostenibilità di bilancio e di sane norme di bilancio, a creare un quadro normativo e di governance che preveda regole in materia di investimenti o altri meccanismi adeguati, prevedibili e propizi agli investimenti pubblici e privati, in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'UE, garantendo nel contempo la capacità degli Stati membri di rispondere a crisi future;

32.

prende atto che, nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri sono incoraggiati dalla Commissione a presentare i rispettivi programmi nazionali di riforma e piani per la ripresa e la resilienza in un unico documento integrato;

33.

sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che fornisce un sostegno finanziario, può essere un'opportunità unica per aiutare gli Stati membri ad affrontare le loro sfide individuate nel quadro del semestre europeo;

34.

ricorda che riforme strutturali socialmente equilibrate e favorevoli alla crescita non sempre richiedono un margine di bilancio, ma semmai sforzi sul piano politico, legislativo e amministrativo;

35.

evidenzia che saranno necessari un monitoraggio e una vigilanza continui e che gli Stati membri dovrebbero affrontare gli squilibri emergenti mediante riforme che rafforzino la resilienza economica e sociale e promuovano la trasformazione digitale e la transizione verde e giusta; si compiace del fatto che la Commissione continuerà a monitorare l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle riforme proposte nelle raccomandazioni specifiche per paese degli anni precedenti; ritiene che tale processo debba tenere conto delle previsioni economiche e sociali degli Stati membri;

V.    Investimenti

36.

sottolinea che l'UE sta affrontando la sfida senza precedenti di attenuare le conseguenze economiche della pandemia, tenendo conto delle strategie unionali al fine di avere un impatto duraturo sulla resilienza degli Stati membri, e ritiene che la ripresa economica dovrebbe essere realizzata mediante il rafforzamento del mercato unico, della ricerca e dell'innovazione, e in linea con il Green Deal europeo, gli OSS delle Nazioni Unite, l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e la competitività, alleviando nel contempo la situazione delle PMI e migliorando il loro accesso al capitale privato; è convinto che ciò richieda sia un maggiore livello di investimenti sostenibili dal punto di vista economico, sociale, ambientale e digitale a lungo termine sia una maggiore convergenza e coesione nell'UE e negli Stati membri;

37.

sottolinea la mancanza di investimenti, dal momento che le proiezioni rivelano la necessità di un'espansione degli stessi; evidenzia che gli investimenti pubblici sono limitati, in quanto costituiti da risorse scarse finanziate per lo più dai contribuenti; sottolinea che la portata della carenza di investimenti richiede anche considerevoli investimenti pubblici e privati, che generino un livello adeguato di infrastrutture, nonché un contesto imprenditoriale prevedibile e favorevole che sia propizio a detti investimenti;

38.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero concentrarsi su investimenti pubblici e privati mirati e sostenibili in infrastrutture a prova di futuro e in altri settori che rafforzino ulteriormente il mercato unico, la transizione verso una società più pulita, socialmente inclusiva, sostenibile e digitale, e aumentino la competitività e l'autonomia strategica dell'UE; ritiene quindi che occorra dare la priorità a progetti transfrontalieri e multinazionali;

39.

sottolinea la necessità di adottare politiche favorevoli agli investimenti, ridurre gli oneri amministrativi e garantire condizioni di parità, in particolare per le PMI, che costituiscono la spina dorsale dell'economia dell'UE e della creazione di posti di lavoro; è dell'avviso che tutto ciò faciliterebbe la ripresa economica e creerebbe condizioni vantaggiose per la crescita di lungo termine;

VI.    Un semestre europeo più democratico

40.

mette in risalto l'importanza di una discussione circostanziata e dell'opportuno coinvolgimento dei parlamenti nazional e del Parlamento europeo nel processo del semestre europeo; ribadisce l'invito a potenziare il ruolo democratico del Parlamento europeo nel quadro della governance economica, e chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere debitamente conto delle risoluzioni approvate dai parlamenti; invita la Commissione a tenere sia il Parlamento europeo che il Consiglio, in quanto colegislatori, ugualmente ben informati riguardo a tutti gli aspetti relativi all'applicazione del quadro di governance economica dell'UE, comprese le fasi preparatorie;

41.

chiede un coordinamento impegnato con le parti sociali e altri pertinenti portatori di interessi a livello sia nazionale che europeo, al fine di rafforzare la responsabilità democratica e la trasparenza;

42.

sottolinea l'importante ruolo della commissione per i problemi economici e monetari nell'intraprendere azioni volte a migliorare la responsabilità nei confronti del Parlamento, dal momento che l'esperienza maturata sinora nell'applicazione del semestre europeo ha dimostrato che l'attuale assetto di responsabilità potrebbe essere rafforzato per migliorarne la legittimità e l'efficacia;

43.

ricorda che il semestre europeo è un esercizio misto costituito dai cosiddetti semestri nazionali ed europei nell'arco dell'anno; rammenta l'importanza dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

o

o o

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

(2)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

(3)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.

(4)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.

(5)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(6)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(7)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

(8)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

(9)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(10)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf

(11)  Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo «A un anno dall'insorgere della pandemia di COVID-19: la risposta della politica di bilancio» (COM(2021)0105).


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/99


P9_TA(2021)0084

Semestre europeo: aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile 2021

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 (2020/2244(INI))

(2021/C 474/10)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 17 settembre 2020, sulla strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 (COM(2020)0575),

vista la proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 18 novembre 2020 (COM(2020)0744),

viste le Prospettive economiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), volume 2020 n. 2 del 1o dicembre 2020,

viste la relazione mondiale sui salari 2020-21 a cura dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del 2 dicembre 2020, relativa ai salari e alle retribuzioni minime nel contesto della COVID-19, nonché le note dell'ILO sulla COVID-19 e il mondo del lavoro,

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali (1),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 gennaio 2020, dal titolo «Un'Europa sociale forte per transizioni giuste» (COM(2020)0014),

vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, segnatamente gli obiettivi 1, 3, 4, 5, 8, 10 e 13,

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione, del 27 maggio 2020, dal titolo «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (COM(2020)0456),

visto il dispositivo per la ripresa e la resilienza,

vista la comunicazione della Commissione, del 27 maggio 2020, dal titolo «Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea» (COM(2020)0442),

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione (2),

vista la comunicazione della Commissione, del 27 maggio 2020, dal titolo «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione» (COM(2020)0440),

vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 maggio 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di COVID-19 (COM(2020)0441),

vista la comunicazione della Commissione, del 1o luglio 2020, dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» (COM(2020)0274),

vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 1o luglio 2020, che accompagna la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani (SWD(2020)0124),

vista la sua posizione del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (3),

vista la sua posizione dell'8 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (4),

viste le previsioni economiche europee di primavera 2020, pubblicate dalla Commissione il 6 maggio 2020,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 18 settembre 2020, sul tema «Salari minimi dignitosi in tutta Europa» (5),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 16 luglio 2020, sul tema «Piano di ripresa per l'Europa e quadro finanziario pluriennale 2021-2027» (6),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dell'11 dicembre 2019, sul tema «Norme minime europee comuni in materia di assicurazione contro la disoccupazione negli Stati membri dell'UE: un passo concreto verso l'effettiva attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» (7),

visto lo studio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), del 24 giugno 2020, dal titolo «COVID-19: Policy responses across Europe» (COVID-19: risposte politiche in tutta Europa),

visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 dal titolo «Un'Unione più ambiziosa», presentati il 9 ottobre 2019 dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato il 17 novembre 2017 dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento,

vista la comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2020, dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),

visto lo studio dell'OCSE, del 15 giugno 2018, intitolato «A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility» (Un ascensore sociale rotto? Come promuovere la mobilità sociale),

vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (8),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere (9),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 19 settembre 2018, sul tema «Divario digitale di genere» (10),

vista la relazione di sintesi della sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro condotta da Eurofound (aggiornamento del 2017),

vista la relazione congiunta della Commissione e di Eurofound dal titolo «How computerisation is transforming jobs: evidence from Eurofound's European Working Conditions Survey» (In che modo l'informatizzazione sta trasformando il lavoro: i dati dell'indagine europea sulle condizioni di lavoro di Eurofound), pubblicata nel 2019,

visto lo studio dell'unità Prospettiva scientifica del Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) del 31 marzo 2020 dal titolo «Rethinking education in the digital age» (Ripensare l'istruzione nell'era digitale),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sui servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere (11),

vista la comunicazione della Commissione, del 2 giugno 2016, dal titolo «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» (COM(2016)0356),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia (12),

vista la discussione con i rappresentanti dei parlamenti nazionali sulle priorità del semestre europeo 2021,

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste (13),

vista la relazione congiunta della Commissione e dell'OCSE, del 19 novembre 2020, dal titolo «Health at a Glance: Europe 2020 — State of Health in the EU cycle» (Uno sguardo alla sanità: Europa 2020 — Ciclo «Lo stato della sanità nell'UE»),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 febbraio 2013, intitolato «Investing in Health» (Investire nella salute) (SWD(2013)0043),

vista la comunicazione della Commissione, del 4 aprile 2014, relativa a sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti (COM(2014)0215),

visto il parere del gruppo di esperti della Commissione in tema di forme efficaci di investimento nella salute, del 25 novembre 2020, relativo all'organizzazione di un'assistenza sanitaria e sociale resiliente a seguito della pandemia di COVID-19,

viste le conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2019 sull'economia del benessere,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0026/2021),

A.

considerando che, in base alla stima iniziale di Eurostat relativa alla crescita annua per il 2020 (14), il PIL ha subito una contrazione del 6,8 % nella zona euro e del 6,4 % nell'UE; che, stando alle previsioni economiche europee dell'inverno 2020 della Commissione, il PIL dell'UE crescerà marginalmente dell'1,4 % nel 2021, quello della zona euro aumenterà dell'1,2 %, mentre la produzione economica dell'UE tornerà a malapena ai livelli precedenti alla pandemia nel 2022; che nel 2022 si prevede un'attenuazione della crescita dei consumi privati, principalmente a causa della persistente incertezza circa le prospettive riguardanti l'occupazione e il reddito, circostanza che manterrà con ogni probabilità il risparmio precauzionale a livelli elevati; che, d'altro canto, la spesa in conto capitale è destinata a beneficiare di politiche monetarie altamente accomodanti, di un aumento degli investimenti pubblici e di regimi di sostegno pubblico per le imprese; che la strategia annuale per la crescita sostenibile non ha preso in considerazione la possibilità di una terza ondata della pandemia di COVID-19 ovvero di ondate successive, le quali potrebbero aggravare ulteriormente l'attuale situazione di crisi economica e sociale;

B.

considerando che in alcuni Stati membri non è stata ancora data piena attuazione ai fondi e ai programmi dell'UE previsti dal quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020; che il finanziamento dello strumento per la ripresa Next Generation EU, in particolare del dispositivo per la ripresa e la resilienza, sarà disponibile solo dopo la ratifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (15) da parte degli Stati membri;

C.

considerando che le istituzioni dell'UE hanno riconosciuto in più occasioni la necessità di intervenire per affrontare e superare le disparità in ambito sanitario e per tutelare la salute delle persone nel quadro dell'attuale recessione economica (16);

D.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha invertito l'andamento positivo del tasso di occupazione degli ultimi sei anni nell'UE a 27, con una conseguente riduzione del numero di persone occupate di circa 6,1 milioni nel secondo trimestre del 2020 e una diminuzione prevista del 4,5 % nel corso del 2020 (17); che secondo Eurostat, nel 2019, prima della pandemia, l'8,5 % della popolazione di età inferiore a 60 anni nell'UE viveva in famiglie in cui gli adulti avevano lavorato meno del 20 % della durata massima settimanale del lavoro nel corso dell'ultimo anno, ed era esposta a preoccupanti situazioni di povertà lavorativa (18); che il lavoro precario continua a rappresentare un motivo di forte preoccupazione che incide negativamente sui mercati del lavoro; che i lavoratori rimasti occupati hanno subito una notevole riduzione dell'orario di lavoro e, di conseguenza, una perdita di reddito, e che tale sviluppo si ripercuote maggiormente sui lavoratori appartenenti a gruppi vulnerabili; che è particolarmente preoccupante il fatto che, stando a una relazione di Eurofound di prossima pubblicazione, il calo dell'occupazione nell'UE-27 durante la prima ondata della pandemia risulterebbe associato a un maggiore passaggio all'inattività rispetto che alla disoccupazione, nonché al conseguente indebolimento dell'attaccamento al mercato del lavoro (19);

E.

considerando che il numero medio di ore lavorate è destinato ad aumentare più rapidamente rispetto al numero di occupati e che il tasso di occupazione potrebbe diminuire ulteriormente quando verranno sospesi i regimi di riduzione dell'orario lavorativo; che la ridistribuzione dei lavoratori è in genere un processo lungo e che si prevede pertanto un lieve calo del tasso di occupazione nel 2021; che, nonostante la ripresa economica attesa per il prossimo anno, il tasso di disoccupazione dell'UE è destinato ad aumentare ulteriormente, passando dal 7,7 % nel 2020 all'8,6 % nel 2021, per poi scendere, secondo le previsioni, all'8,0 % nel 2022, con persistenti divergenze tra gli Stati membri (20);

F.

considerando che occorrerebbe guardare con favore agli investimenti capaci di portare a un miglioramento della produttività totale dei fattori alla luce dei risultati eterogenei ottenuti finora, come ad esempio il ritmo lento della ripresa economica prima della pandemia e l'aumento dell'occupazione precaria; che la duplice transizione in atto, ossia la transizione verde e la transizione digitale, comporteranno impatti importanti ma anche differenti per l'occupazione a seconda del settore, della regione e del tipo di lavoratori; che ciò creerà nuove opportunità, ma anche notevoli sfide socioeconomiche in molte regioni e in molti settori industriali; che l'UE ha bisogno di una strategia comune per sostenere i lavoratori e le imprese interessate al fine di garantire che nessuno resti indietro; che la crisi della COVID-19 ha accelerato tali impatti, in particolare per quanto riguarda l'andamento del mercato del lavoro, e si ripercuoterà con ogni probabilità anche sulla domanda di istruzione, formazione e miglioramento delle competenze; che la pandemia di COVID-19 ha indotto notevoli cambiamenti nel mercato del lavoro, obbligando un terzo dei lavoratori dell'UE a lavorare da casa (21); che la disconnessione dal lavoro dovrebbe essere un principio essenziale che consenta ai lavoratori di astenersi da attività lavorative e comunicazioni elettroniche al di fuori dell'orario di lavoro senza subire ripercussioni, e di beneficiare quindi di un adeguato equilibrio tra vita professionale e vita privata;

G.

considerando che prima della COVID-19, malgrado esistesse una serie di differenze tra gli Stati membri, l'andamento economico era generalmente descritto come positivo nelle valutazioni annuali del semestre europeo; che i dati indicano l'esistenza di disparità persistenti e crescenti tra i cittadini così come tra gli Stati e le regioni e al loro interno; che ciò è causa di molteplici divergenze che devono essere affrontate con un approccio intersezionale al fine di garantire pari opportunità e una vita dignitosa per tutti i gruppi; che alcune regioni esposte a maggiori sfide in termini di decarbonizzazione delle loro industrie riceveranno un sostegno finanziario, ad esempio attraverso il Fondo per una transizione giusta, mentre altre regioni eccessivamente dipendenti dal turismo e dai servizi correlati non possono beneficiare di specifici fondi per la transizione, sebbene alcune di esse coincidano con i territori in cui si registrano i tassi di disoccupazione più elevati; che il sostegno connesso alla COVID-19 fornito ai lavoratori e alle imprese varia notevolmente da uno Stato membro all'altro; che le sfide globali come la digitalizzazione e la lotta contro i cambiamenti climatici continueranno a esistere a prescindere dalla crisi della COVID-19, e rendono necessaria una transizione giusta, in modo da non lasciare indietro nessuno;

H.

considerando che la crisi della COVID-19 ha aggravato le disparità di retribuzione nel mondo, compensate soltanto in parte da sussidi statali e da politiche in materia di salario minimo, il che ha generato gravi situazioni di precarietà e mancanza di protezione; che i lavoratori con retribuzioni inferiori, costituiti in misura sproporzionata da donne e giovani, sono i più colpiti dalle conseguenze socioeconomiche della crisi e dal conseguente aumento delle disuguaglianze, e che la stabilità dell'equilibrio tra la loro vita professionale e la loro vita privata viene già messa in discussione;

I.

considerando che i sistemi di protezione sociale variano da uno Stato membro all'altro e sono sottoposti a forti pressioni al fine di mitigare gli effetti sociali della crisi e garantire a tutti condizioni di vita dignitose e l'accesso a servizi essenziali quali la salute, l'istruzione e l'alloggio; che le spese per l'alloggio e l'assistenza all'infanzia potrebbero far precipitare le famiglie in uno stato di povertà e che è importante tenere in considerazione tale aspetto quando si misura la povertà lavorativa e si cerca di includere le spese per l'alloggio tra gli indicatori standard di comunicazione in materia sociale; che nel 2018 il 9,6 % della popolazione dell'UE-27 viveva in famiglie che spendevano il 40 % o più del loro reddito disponibile equivalente per l'alloggio, benché si registrassero differenze sostanziali tra gli Stati membri; che la povertà lavorativa nell'UE è in aumento sin dalla crisi economica e finanziaria del 2008 e che si stima che il 10 % dei lavoratori dell'UE sia a rischio di povertà (22);

J.

considerando che il tasso di disoccupazione giovanile è cresciuto a seguito della crisi della COVID-19, toccando il 17,1 % nel settembre 2020, e, secondo le previsioni, continuerà ad aumentare; che l'11,6 % dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni non lavora e non partecipa ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET); che la crisi della COVID-19 ha avuto ripercussioni sull'accesso all'istruzione per i gruppi sociali svantaggiati, come i genitori soli e le famiglie numerose e a basso reddito, che hanno difficoltà ad accedere alle attrezzature didattiche digitali per i loro figli o a sostenere la spesa per tali attrezzature; che le crescenti disuguaglianze tra le generazioni incidono sulla sostenibilità del nostro sistema di protezione sociale e sulle condizioni di salute della democrazia nell'Unione europea; che le ricadute economiche avranno effetti negativi a lungo termine sull'occupazione giovanile e che i giovani rischiano di beneficiare di opportunità minori e/o di qualità inferiore e di trovarsi in condizioni di lavoro precarie;

K.

considerando che le donne sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti del mercato del lavoro, a causa dei doveri di assistenza sociale e della distribuzione disomogenea del lavoro domestico e assistenziale non retribuito, delle discriminazioni per motivi legati alla gravidanza e alla maternità, della segregazione occupazionale e della loro maggiore precarietà lavorativa; che una valutazione intersezionale evidenzia che le donne appartenenti a gruppi vulnerabili, quali le giovani donne con figli e in particolare le madri sole, le donne rom, le donne con disabilità e quelle provenienti da un contesto migratorio, hanno più probabilità di trovarsi in maggiore difficoltà (23);

L.

considerando che il divario occupazionale di genere (11,4 %), il differenziale retributivo di genere (14 %) e il divario pensionistico di genere (30 %) rimangono a livelli inaccettabilmente elevati; che colmare il divario occupazionale di genere è un imperativo sociale ed economico, date le implicazioni per la vita delle donne, comprese la loro sicurezza finanziaria e la qualità della loro vita, e dati i costi economici persistenti di tale divario, che nel 2018 ammontavano a circa 320 miliardi di euro (pari al 2,4 % del PIL dell'UE) (24); che è essenziale migliorare le opportunità occupazionali per le donne, garantire la parità di retribuzione, favorire un buon equilibrio tra vita professionale e privata e tenere adeguatamente conto, nel quadro dei regimi pensionistici, dei periodi dedicati a crescere i figli, anche nel caso degli uomini, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo sociali ed economici sostenibili nonché la sostenibilità di bilancio a lungo termine nell'UE;

M.

considerando che le persone emarginate o vittime di esclusione sociale e povertà si trovano ad affrontare sfide particolari a causa della pandemia di COVID-19 e che i cambiamenti del mercato del lavoro da essa provocati hanno colpito tali persone in maniera sproporzionata; che tra la popolazione rom nell'UE si continuano a registrare alcuni degli indicatori socioeconomici peggiori, dato che oltre l'80 % vive in condizioni di povertà ed esclusione sociale, solo il 43 % ha un'occupazione retribuita e il tasso di NEET è sproporzionatamente elevato; che i rom sono stati colpiti in maniera particolarmente dura dalla crisi della COVID-19, non da ultimo per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e alla formazione;

N.

considerando che l'accesso delle persone con disabilità ai servizi è stato ulteriormente limitato a causa della pandemia; che il divario digitale — tra cui rientrano la povertà digitale, la scarsa alfabetizzazione digitale e le difficoltà con la progettazione universale — accresce gli ostacoli incontrati dalle persone con disabilità nell'esercizio dei loro diritti sociali; che le prove raccolte dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali hanno messo in luce i notevoli ostacoli incontrati dai minori con disabilità nell'accesso all'istruzione (25);

O.

considerando che la disoccupazione tra i lavoratori a tempo determinato è aumentata durante la pandemia di COVID-19; che un lavoratore su cinque nell'UE ha un lavoro di scarsa qualità; che, secondo le previsioni, nel prossimo decennio la polarizzazione del lavoro e le forme di occupazione atipiche aumenteranno ulteriormente e si registrerà un incremento dei posti di lavoro nella fascia più alta e in quella più bassa dello spettro delle competenze (26); che l'evoluzione tecnologica e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale potrebbero cambiare in misura significativa il mercato del lavoro; che ciò potrebbe comportare ulteriori disparità di reddito; che la domanda di lavoro è stata costantemente più debole nella fascia centrale della distribuzione salariale, in particolare durante il periodo di recessione e di contrazione dell'occupazione compreso tra il 2008 e il 2013 (27); che tale tendenza si accentuerà presumibilmente ancor di più in ragione della pandemia; che i lavori poco qualificati saranno sempre essenziali per le società e devono offrire una retribuzione e condizioni di lavoro dignitose; che il mercato del lavoro sta conoscendo una rapida transizione verso un ambiente più verde e digitale, creando posti di lavoro che richiedono competenze aggiornate, e che è fortemente necessario concentrarsi sulla strategia di formazione, riqualificazione professionale e miglioramento delle competenze dei lavoratori di tutte le età; che ciò deve essere accompagnato dal miglioramento delle condizioni di lavoro e dalla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità per tutti;

P.

considerando che lo sviluppo sostenibile è un obiettivo fondamentale dell'Unione europea e che la sostenibilità sociale è un presupposto essenziale affinché le transizioni verde, digitale e demografica siano eque e inclusive; che l'economia sociale di mercato si basa su due pilastri complementari, ossia il rispetto della concorrenza e solide misure di politica sociale, che dovrebbero portare alla realizzazione della piena occupazione e del progresso sociale; che i tre pilastri dello sviluppo sostenibile sono l'economia, la società e l'ambiente; che lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, sulla piena occupazione e sul progresso sociale; che ciò costituisce un obiettivo fondamentale dell'Unione europea sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE);

Q.

considerando che le disuguaglianze sanitarie determinate dalla situazione socioeconomica erano già marcate prima della crisi della COVID-19; che gli incrementi dell'aspettativa di vita nell'UE hanno subito un rallentamento e sono divenuti più incerti; che la crisi della COVID-19 ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute fisica e mentale, in particolare fra i gruppi più vulnerabili;

R.

considerando che l'impatto della COVID-19 è stato aggravato dalle disparità preesistenti, che sono cresciute nel corso dell'ultimo decennio; che i disinvestimenti dai servizi pubblici in ragione della crisi finanziaria mondiale hanno contribuito ad aggravare le disuguaglianze per quanto riguarda le esigenze sanitarie;

S.

considerando che sono emerse o si stanno affermando nuove forme di occupazione, quali il telelavoro e i modelli di lavoro atipici, che dovrebbero trasformare in maniera significativa il modo di lavorare in futuro; che durante i confinamenti si sono manifestate anche nuove realtà e si sono aggravate tendenze già esistenti, fra cui l'offuscamento dei confini tra il lavoro e la vita privata, l'aumento della violenza domestica, problemi di salute tra i lavoratori non sempre direttamente collegati alla pandemia di COVID-19, come disturbi muscolo-scheletrici e problemi psicologici, nonché la difficoltà nel mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata nella nuova realtà dei modelli di lavoro e la necessità di conciliare il lavoro con compiti di assistenza e spesso la didattica a distanza;

T.

considerando che la pandemia ha aggravato le disuguaglianze sanitarie e sociali (28) per i gruppi più svariati, compresi i bambini appartenenti a famiglie a basso reddito e gli anziani, e che, stando alle previsioni, un aumento del tasso di povertà (più di 90 milioni di cittadini sono attualmente a rischio di povertà nell'UE (29)) sarà uno degli effetti collaterali della pandemia di COVID-19 e colpirà nuovi gruppi di cittadini; che Eurofound suggerisce di integrare il quadro di valutazione della situazione sociale che accompagna il pilastro europeo dei diritti sociali con ulteriori indicatori, come ad esempio la qualità del lavoro, la giustizia sociale e le pari opportunità, sistemi solidi di protezione sociale e la mobilità equa;

U.

considerando che il dialogo sociale è un elemento fondamentale del modello sociale dell'UE in quanto contribuisce a individuare soluzioni su misura per il mercato del lavoro; che il dialogo sociale si è indebolito e la contrattazione collettiva ha subito una battuta di arresto in tutta l'Unione a causa del processo di decentralizzazione conseguente alla crisi del 2008 e alle riforme del mercato del lavoro attuate in taluni Stati membri, come evidenziato nelle relazioni per paese del semestre europeo; che Eurofound ha indicato che in numerosi Stati membri le parti sociali sono state coinvolte nell'elaborazione delle risposte alla COVID-19 in materia di politiche del mercato del lavoro in misura più limitata di quanto sarebbe avvenuto in situazioni non di crisi (30);

V.

considerando che le disparità di reddito rimangono a un livello elevato nell'UE; che la concorrenza fiscale e sul costo del lavoro è dannosa per il mercato unico e per la coesione tra gli Stati membri; che sistemi fiscali progressivi e previdenziali correttamente definiti, gli investimenti sociali e l'erogazione di servizi pubblici e sociali di qualità sono leve essenziali per evitare il trasferimento degli svantaggi da una generazione all'altra;

W.

considerando che la pandemia ha avuto un enorme impatto sul sistema di istruzione dell'UE, portando alla chiusura di scuole e università; che gli effetti negativi per i bambini a livello fisico, mentale e di istruzione derivanti dalla chiusura proattiva delle scuole supereranno probabilmente i benefici apportati dalle decisioni di chiudere le scuole, in particolare nelle aree in cui gli abitanti sono a rischio di povertà o esclusione sociale;

X.

considerando che la sfida demografica richiede un approccio globale fondato su una combinazione di soluzioni politiche inclusive e non discriminatorie in ambiti quali le pensioni, la sicurezza e la protezione sociale, servizi e infrastrutture di qualità e accessibili per l'assistenza ai bambini, agli anziani e alle persone con disabilità, il sostegno alle famiglie, gli alloggi, l'educazione della prima infanzia, l'assistenza a lungo termine, i sistemi sanitari, inclusi la prevenzione sanitaria e il sostegno psicologico, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, l'integrazione dei migranti nonché la conciliazione tra vita professionale e vita privata, l'uguaglianza di genere, l'invecchiamento sano e attivo ed elevati livelli occupazionali e retributivi; che è fondamentale godere di buone condizioni di lavoro e di vita nel corso della propria esistenza per prevenire il bisogno di assistenza, e che è importante disporre di un alloggio adeguato ed economicamente accessibile e di aree locali di qualità, in particolare per quanto riguarda la dimensione fisica, sociale e dei servizi, in quanto ciò favorisce una vita indipendente;

Y.

considerando che Eurofound ha sottolineato che il settore dell'assistenza a lungo termine ha registrato un aumento di un terzo della forza lavoro nell'ultimo decennio ed è un settore essenziale da tenere in considerazione, non solo per garantire la qualità della vita di una popolazione che invecchia, ma anche in termini di parità di genere, alla luce di tre considerazioni: 1) attualmente l'assistenza a lungo termine viene fornita perlopiù da prestatori di assistenza informali, la maggioranza dei quali è costituita da donne; 2) la maggior parte dei lavoratori del settore sono donne e tale situazione non è pressoché mutata; e 3) le persone che ricevono assistenza sono per la maggior parte donne, la cui aspettativa di vita supera in media quella degli uomini in tutti gli Stati membri (31);

Z.

considerando che stiamo affrontando un momento critico della nostra storia, in cui l'idea che la crescita economica abbia automaticamente ricadute positive su tutti i settori della società è ampiamente screditata; che stiamo assistendo all'assottigliamento del ceto medio, a condizioni di lavoro sempre più precarie e a un aumento della povertà lavorativa per gli operai, i lavoratori scarsamente qualificati e i lavoratori delle piattaforme digitali, nonché a una crescente polarizzazione in termini di reddito e benessere; che i settori culturali e creativi e il settore del turismo, tra cui eventi e spettacoli, il turismo culturale e le pratiche relative al patrimonio culturale immateriale, unitamente alle piccole e medie imprese (PMI), ai lavoratori autonomi e alle imprese locali e a conduzione familiare hanno subito pesanti ripercussioni economiche a causa delle misure intese a limitare la diffusione della COVID-19;

AA.

considerando che il rischio di povertà tra le persone con forme di occupazione atipiche risulta essere aumentato in seguito alla recessione e che tale tendenza è stata ulteriormente esacerbata dall'attuale pandemia di COVID-19;

AB.

considerando che, contrariamente alla teoria di spiazzamento («crowding-out») che ha prevalso nella dottrina economica degli ultimi trent'anni, gli investimenti pubblici e il loro effetto di attrazione («crowding-in») dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano in questo nuovo paradigma economico; che la politica di coesione — la principale politica d'investimento dell'UE per lo sviluppo sociale, economico e territoriale — ha dimostrato la sua efficacia nel ridurre le disuguaglianze e le differenze regionali, in particolare nelle regioni più povere; che la coesione sociale è un requisito imprescindibile per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e l'occupazione sostenibili;

AC.

considerando che la pandemia di COVID-19 e la crisi che ne è conseguita hanno messo in luce che la lotta contro la deprivazione abitativa è una questione di salute pubblica; che, secondo le stime, nell'Unione europea sono 700 000 le persone senza dimora che ogni notte devono dormire in strada o nei centri di accoglienza, e che tale dato è aumentato del 70 % negli ultimi 10 anni;

1.   

ricorda che, nella strategia annuale di crescita sostenibile 2020 e nel pacchetto di primavera ed estate del semestre europeo 2020, la Commissione ha sottolineato che il semestre europeo dovrebbe contribuire al conseguimento del Green Deal europeo, del pilastro europeo dei diritti sociali e degli OSS delle Nazioni Unite; accoglie con favore l'inclusione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli OSS delle Nazioni Unite nella strategia annuale di crescita sostenibile 2021; chiede con urgenza che all'equità e ai diritti sociali sia attribuita la stessa importanza degli obiettivi macroeconomici attraverso un modello sociale ed economico che migliori il benessere delle persone nell'UE; sottolinea il ruolo centrale del quadro di valutazione della situazione sociale nel semestre europeo (32);

2.   

prende atto delle conclusioni del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche secondo cui è necessario procedere a una revisione del quadro di bilancio in modo da limitare le complessità e le ambiguità, garantire una protezione migliore e più permanente ai fini di una spesa pubblica che favorisca la crescita sostenibile, e definire obiettivi realistici in termini di riduzione del debito negli Stati membri che non pregiudichino la convergenza sociale verso l'alto; esorta la Commissione ad assicurare che tutte le politiche socioeconomiche, macroeconomiche e fiscali degli Stati membri contribuiscano agli obiettivi e alle finalità del pilastro europeo dei diritti sociali, del Green Deal europeo e degli OSS delle Nazioni Unite e siano pienamente coerenti con gli stessi, e che siano introdotti obiettivi e finalità sociali e ambientali nel quadro della procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché nel contesto di una procedura per gli squilibri macroeconomici rafforzata; ritiene che l'inclusione degli OSS delle Nazioni Unite e del pilastro sociale all'interno del semestre europeo richiederà l'adeguamento degli indicatori esistenti e la creazione di nuovi indicatori per monitorare l'attuazione delle politiche economiche, ambientali e sociali dell'UE, nonché la coerenza tra gli obiettivi strategici e le risorse di bilancio; invita la Commissione a elaborare senza indugio una metodologia di monitoraggio della spesa inerente agli OSS delle Nazioni Unite per il bilancio dell'UE che possa essere impiegata anche per valutare gli investimenti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

3.   

afferma che, a 10 anni dall'introduzione del ciclo del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, gli squilibri occupazionali e sociali nell'UE, come la segmentazione del mercato del lavoro, la dispersione salariale, l'aumento delle disuguaglianze e la povertà, in particolare quella infantile, non sono stati risolti, ma sono anzi peggiorati, il che dimostra come in alcuni Stati membri le politiche pubbliche non abbiano esercitato sufficiente influenza per creare solidi sistemi di protezione sociale e un mercato del lavoro dell'Unione più equo, oltre al fatto che occorre rafforzare le politiche e il coordinamento a livello dell'UE; è fermamente convinto che il sostegno dell'UE non debba limitarsi a rendere disponibili risorse; mette in risalto l'importanza di trarre insegnamenti dall'attuale crisi sanitaria ed economica e di agire in maniera proattiva in futuro;

4.   

evidenzia che è necessario rafforzare la responsabilità democratica in relazione al processo di valutazione del semestre europeo in corso; invita la Commissione gli Stati membri a riformare il quadro giuridico finanziario e il processo del semestre europeo al fine di consolidare la responsabilità democratica e il coinvolgimento del Parlamento europeo, rafforzare il ruolo e la partecipazione delle parti sociali nazionali e dell'UE, e salvaguardare gli obiettivi di progresso sociale riguardanti i sistemi di protezione sociale e l'occupazione di qualità nei futuri programmi di aggiustamento e nel quadro del Green Deal europeo;

5.   

sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe essere maggiormente coinvolto nel processo del semestre europeo, ivi incluso per quanto concerne le raccomandazioni specifiche per paese; pone in evidenza il ruolo importante di un dialogo sociale più inclusivo con le parti sociali, la società civile, le organizzazioni giovanili e gli enti locali e regionali nella definizione del semestre europeo; segnala che una metodologia di tracciamento sociale efficace, trasparente, esaustiva, orientata ai risultati e basata sulle prestazioni — da mettere a punto per il dispositivo per la ripresa e la resilienza — migliorerà il semestre europeo integrando meglio le questioni sociali, di genere e ambientali, ponendole su un piano di parità rispetto al coordinamento fiscale e, ad esempio, prestando maggiore attenzione alla pianificazione fiscale aggressiva, alla riduzione della povertà, all'uguaglianza di genere, alla giustizia sociale, alla coesione sociale e alla convergenza verso l'alto;

6.   

ritiene che il processo del semestre sostenibile debba essere incentrato in pari misura su tre dimensioni: la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale; ribadisce che la sostenibilità sociale può essere conseguita soltanto attraverso una riduzione delle disuguaglianze e della povertà e offrendo opportunità sociali e occupazionali e una prosperità condivisa; sottolinea che la giustizia sociale, un lavoro dignitoso con salari di sussistenza, le pari opportunità, la mobilità equa e sistemi di protezione sociale solidi sono elementi essenziali della transizione giusta verso un'Unione europea sostenibile e sociale; invita la Commissione a valutare attentamente le dimensioni dell'analisi annuale della crescita sostenibile, in modo da garantire che siano pienamente conformi all'articolo 3 TUE, che definisce lo sviluppo sostenibile come l'obiettivo per cui l'UE si deve adoperare, basandosi su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente; esorta la Commissione e gli Stati membri a concentrarsi, insieme al Parlamento europeo, sulla risposta a tali sfide attraverso politiche ecosociali dell'UE che combinino la prosperità economica condivisa con il progresso sociale e lo sviluppo sostenibile;

La dimensione sociale nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza

7.

accoglie con favore l'adozione del dispositivo per la ripresa e la resilienza; riconosce che tale dispositivo sarà collegato al processo del semestre europeo; sottolinea che il coordinamento dei due processi deve essere trasparente e sostenere gli obiettivi generali dell'UE, quali l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, gli OSS delle Nazioni Unite, la strategia dell'UE per la parità di genere, il Green Deal europeo e la transizione digitale; evidenzia che il semestre europeo, comprendente i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, è il quadro che consente di individuare le priorità di riforma nazionali e di monitorarne l'attuazione; ribadisce che le riforme devono basarsi sulla solidarietà, sull'integrazione, sulla giustizia sociale e su un'equa distribuzione della ricchezza, con l'obiettivo di creare un'occupazione di qualità e una crescita sostenibile, garantire un pari livello di opportunità e protezione sociale, anche in termini di accesso, tutelare i gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di vita di tutte le persone nell'UE;

8.

prende atto del fatto che, per poter accedere ai finanziamenti, gli Stati membri devono includere misure in materia di coesione sociale e territoriale, infanzia e giovani nei rispettivi piani nazionali per la ripresa; osserva che nel regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza non sono stati definiti in modo esplicito obiettivi intermedi e finali di natura sociale né sono state destinate risorse specifiche in tal senso, ma che, in virtù del regolamento adottato, la Commissione dovrebbe stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per le relazioni sui progressi compiuti nonché per il monitoraggio e la valutazione del dispositivo, e dovrebbe definire una metodologia per la comunicazione delle spese sociali, ivi incluse quelle destinate all'infanzia e ai giovani, a titolo del dispositivo; pone in evidenza la particolare importanza degli indicatori concernenti l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, l'occupazione di qualità, la convergenza sociale verso l'alto, le pari opportunità e protezione sociale e l'accesso alle stesse, l'istruzione e le competenze, nonché gli investimenti a favore di opportunità in materia di istruzione, salute, alimentazione, occupazione e alloggio nonché a favore dell'accesso alle stesse da parte di minori e giovani, in linea con gli obiettivi della garanzia per l'infanzia e della garanzia per i giovani; invita la Commissione a collaborare con il Parlamento europeo, le parti sociali e la società civile nell'ambito del dialogo sulla ripresa e la resilienza al fine di definire tali indicatori, in linea con quanto stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo su un'Europa sociale forte per transizioni giuste, in modo da valutare gli investimenti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e le riforme di questi ultimi, nonché le misure proposte per consentire di compiere progressi verso il conseguimento di tali obiettivi;

9.

sottolinea che gli Stati membri elaboreranno i rispettivi piani nazionali su misura per la ripresa e la resilienza basandosi sui criteri e sull'approccio dei sei pilastri del dispositivo per la ripresa e la resilienza nonché sulle priorità di investimento e di riforma individuate nell'ambito del processo del semestre europeo, in linea con i programmi nazionali di riforma, i piani nazionali per l'energia e il clima, i piani per una transizione giusta, i piani di attuazione della garanzia per i giovani nonché gli accordi di partenariato e i programmi operativi istituiti in relazione ai fondi dell'UE; rammenta che nel rispettivo piano nazionale per la ripresa e la resilienza ciascuno Stato membro deve spiegare dettagliatamente in che modo detto piano contribuisce all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e come esso concorre alla creazione di posti di lavoro di qualità, alla convergenza sociale verso l'alto, agli investimenti a favore dei giovani e dell'infanzia, all'uguaglianza di genere e alle pari opportunità per tutti; incoraggia gli Stati membri a includere anche traguardi intermedi e finali di natura sociale e a specificare l'importo stimato degli investimenti a favore di progressi sociali verso il conseguimento di tali traguardi; ribadisce che i piani nazionali per la ripresa e la resilienza devono contribuire al conseguimento degli OSS delle Nazioni Unite, attuando la strategia dell'UE per la crescita sostenibile definita nel Green Deal europeo e rispettando i principi del pilastro europeo dei diritti sociali; invita gli Stati membri a mettere pienamente a frutto il potenziale offerto dalla clausola di salvaguardia generale al fine di aiutare le imprese che sono in difficoltà e non hanno liquidità, in particolare migliorando l'accesso delle PMI ai finanziamenti pubblici e privati, tutelando i posti di lavoro, i salari e le condizioni di lavoro dei lavoratori dell'UE e investendo nelle persone e nei sistemi di protezione sociale;

10.

invita la Commissione a includere gli indicatori sociali del quadro di valutazione della situazione sociale del semestre europeo, segnatamente quelli in materia di lavoro dignitoso, giustizia sociale e pari opportunità, solidi sistemi di protezione sociale e mobilità equa, negli indicatori comuni da utilizzare nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza per riferire in merito ai progressi compiuti nonché per monitorare e valutare i piani, come pure nella metodologia per le relazioni sugli investimenti sociali, anche per quanto riguarda la garanzia per l'infanzia e la garanzia per i giovani; sottolinea che il Parlamento europeo analizzerà attentamente l'atto delegato che la Commissione presenterà al riguardo, al fine di stabilire se gli indicatori sociali, il quadro di valutazione e la metodologia sociale sono conformi agli obiettivi e verificare che non vi siano obiezioni da sollevare;

11.

ritiene che sistemi di protezione sociale robusti e basati su solide strutture economiche e sociali aiutino gli Stati membri a rispondere più efficientemente e in maniera equa e inclusiva agli shock e a riprendersi più rapidamente dagli stessi; sottolinea che i sistemi di protezione sociale contribuiscono a garantire che le società dell'UE e tutti coloro che vivono nell'Unione abbiano accesso a servizi completi e al sostegno economico necessario per condurre una vita dignitosa, e coprono i seguenti ambiti di intervento: sicurezza sociale, assistenza sanitaria, istruzione e cultura, alloggio, occupazione, giustizia e servizi sociali per i gruppi vulnerabili; evidenzia inoltre che i sistemi di protezione sociale svolgono un ruolo essenziale nel conseguimento dello sviluppo sociale sostenibile, in quanto combattano la povertà e l'esclusione sociale e promuovono l'uguaglianza e la giustizia sociale; segnala che, durante la crisi COVID-19, i sistemi di protezione sociale sono stati sottoposti a una pressione senza precedenti, non essendo stati progettati per rispondere alle esigenze sociali innescate dall'emergenza sanitaria ed economica; invita gli Stati membri a rafforzare i sistemi di protezione sociale, con il sostegno dell'UE, affinché questi ultimi possano registrare buone prestazioni e assistere l'intera popolazione, in particolare in situazioni di crisi o in caso di shock sistemici, stabilendo tra l'altro obiettivi di investimento sociale che presentino lo stesso livello di ambizione di quelli definiti per gli investimenti verdi e digitali;

12.

chiede che, nelle rispettive misure per la ripresa, la Commissione e gli Stati membri si occupino delle esigenze dei minori e adottino misure atte a garantire l'accesso equo di tutti i bambini al sostegno alla prima infanzia, all'apprendimento delle nuove tecnologie, delle competenze e dell'utilizzo etico e sicuro degli strumenti digitali, nonché alle opportunità di benessere sociale, mentale culturale e fisico; invita la Commissione a proporre una strategia ambiziosa di lotta alla povertà e a destinare maggiori risorse di bilancio alla garanzia per l'infanzia; esorta la Commissione a provvedere a che la futura garanzia per l'infanzia assicuri ai bambini un accesso paritario all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'assistenza all'infanzia a titolo gratuito, nonché ad alloggi dignitosi e a un'alimentazione adeguata;

13.

ritiene che le riforme e gli investimenti a favore della crescita sostenibile e dell'equità definiti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza debbano far fronte alle debolezze strutturali dei servizi sociali e dei sistemi di protezione sociale e rafforzarne la resilienza; ribadisce l'importanza della politica di coesione, intesa come una strategia volta a promuovere e sostenere il «generale sviluppo armonioso» degli Stati membri e delle regioni dell'Unione, allo scopo di rafforzare lo sviluppo economico e territoriale e la coesione sociale attraverso la riduzione delle disparità all'interno dell'UE, prestando particolare attenzione alle regioni più povere; sottolinea, a tale proposito, che le riforme e gli investimenti a favore della coesione sociale e territoriale dovrebbero altresì contribuire a contrastare la povertà e far fronte alla disoccupazione, condurre alla creazione di posti di lavoro stabili e di alta qualità nonché all'inclusione e all'integrazione dei gruppi svantaggiati, e consentire il rafforzamento del dialogo sociale, dell'imprenditorialità, delle infrastrutture sociali e dei sistemi di previdenza e protezione sociale;

14.

è dell'opinione che, onde assicurare la continua resilienza dell'UE, sia necessario incentrare tutte le politiche sulla garanzia di una ripresa duratura, evitando di mettere prematuramente fine a misure e strumenti finanziari a sostegno delle imprese e dei lavoratori, e rafforzare tali politiche dove e quando necessario; accoglie con favore l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita fino ad almeno la fine del 2021; si attende che resti attiva fino a che sussisteranno le condizioni che ne hanno giustificato l'attivazione; ribadisce che tutti i futuri programmi di aggiustamento dovrebbero incentrarsi sulla crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro di qualità, oltre a essere coerenti e a non ostacolare le riforme o gli investimenti a favore di progressi sociali verso il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali di natura sociale individuati nel processo del semestre europeo e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, in particolare progressi verso la riduzione della povertà e delle disuguaglianze; sottolinea che, affinché gli Stati membri possano conseguire tali obiettivi intermedi e finali di natura sociale, dovrà essere garantito un sostegno finanziario attraverso il dispositivo; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire investimenti sostenibili e a sostenere le PMI e i loro dipendenti nella transizione verso un'economia più digitale e più verde e nella ripresa dell'attività economica, nonché a tenere debitamente conto delle PMI analizzando il possibile impatto delle politiche di consolidamento fiscale su di esse, essendo le PMI uno dei principali motori dell'economia dell'UE e un attore cruciale per la crescita sostenibile;

15.

ritiene che il quadro di governance economica debba evitare la prociclicità, che potrebbe determinare un aumento della povertà e delle disuguaglianze e la deviazione dagli obiettivi sociali concordati nel dispositivo per la ripresa e la resilienza; chiede che le potenziali conseguenze sociali negative della disattivazione della clausola di salvaguardia generale siano valutate a norma dell'articolo 9 TFUE; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con il Parlamento europeo nel quadro del dialogo sulla ripresa e la resilienza e dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», al fine di proporre le necessarie modifiche in materia di governance economica che garantiranno il progresso sociale e tuteleranno i più vulnerabili dalle conseguenze di qualsiasi potenziale programma di aggiustamento futuro;

16.

riconosce che Next Generation EU è uno strumento consistente, ma si rammarica che, a causa della limitata entità del bilancio dell'UE e del fatto che per sua natura esso è basato sulla spesa e sul principio dell'equilibrio, anche le sue funzioni di ridistribuzione e stabilizzazione sono molto limitate; prende atto dell'importanza delle politiche sociali e di coesione e auspica un loro rafforzamento qualora emergano ulteriori necessità; sottolinea che è dunque quanto mai importante trarre pienamente vantaggio da tutte le possibilità offerte dal QFP, da Next Generation EU e dal sistema delle risorse proprie per sostenere una ripresa inclusiva a livello nazionale, la giustizia sociale e la resilienza ambientale, economica, sociale e inclusiva e promuovere le politiche e gli investimenti sociali, rafforzando al contempo il bilancio dell'UE con un più ampio portafoglio di risorse proprie;

17.

ritiene che Next Generation EU, il QFP e il bilancio dell'UE debbano prevedere investimenti a favore degli obiettivi sociali, in particolare del progresso sociale, conformemente all'articolo 3 TUE e all'articolo 9 TFUE, che presentino lo stesso livello di ambizione di quelli realizzati nel settore verde e digitale, e ritiene che la riduzione della povertà e delle disuguaglianze dovrebbe altresì essere un aspetto trasversale di tutte le decisioni di spesa; è dell'opinione che, ai fini di una ripresa più solida e inclusiva, potrebbe risultare necessario rafforzare le funzioni di ridistribuzione e stabilizzazione del bilancio dell'UE; invita gli Stati membri a trarre pianamente vantaggio da tutte le possibilità nell'ambito del QFP, di Next Generation EU e del sistema delle risorse proprie per sostenere gli obiettivi sociali e la giustizia sociale nella loro ripresa nazionale, in modo da rafforzare l'ambizione sociale sia nel QFP che nel dispositivo per la ripresa e la resilienza; esorta gli Stati membri ad accelerare l'attuazione dei programmi e dei fondi dell'UE a titolo del QFP 2014-2020 e a ratificare con urgenza la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e sottolinea che l'attuazione della tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie sarà essenziale per ripagare l'importo speso a titolo dello strumento dell'UE per la ripresa senza ridurre indebitamente la spesa o gli investimenti dell'UE a sostegno delle politiche occupazionali e sociali nell'ambito del QFP 2021-2027;

18.

accoglie con favore l'inclusione nel semestre europeo delle componenti relative alle attività specifiche nei settori dell'istruzione, della cultura, dello sport e dei media a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza; invita la Commissione a monitorare attentamente le relazioni degli Stati membri sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza nell'ambito del processo del semestre europeo, al fine di verificare in che misura siano stati soddisfatti gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

19.

osserva che la strategia annuale di crescita sostenibile 2021 menziona la necessità di tenere fede all'obiettivo di sostenibilità competitiva dell'UE, ma che tale aspetto non è definito come obiettivo nei trattati dell'UE e non viene menzionato negli OSS delle Nazioni Unite; invita pertanto la Commissione a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 TUE e gli articoli da 8 a 11 TFUE, e a fornire una definizione più precisa di resilienza, intesa come la capacità non solo di resistere alle sfide e farvi fronte, ma anche di attraversare le transizioni in modo sostenibile, giusto e democratico (33);

20.

sottolinea che il progresso sociale è uno degli obiettivi dell'UE, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 3, TUE; prende atto che l'accordo sul QFP deve affrontare in modo adeguato le gravi conseguenze sociali della pandemia di COVID-19 e la necessità di una solida risposta in termini di investimenti per evitare un ulteriore aumento della disoccupazione, della povertà e dell'esclusione sociale, garantendo che nessuno sia lasciato indietro; sottolinea che il progresso sociale deve diventare una priorità di investimento, unitamente alle transizioni verde e digitale, per proteggere tutti i nostri cittadini, in particolare i più vulnerabili, dagli effetti negativi dell'attuale crisi e per mitigare l'aggravamento delle disuguaglianze; rammenta che la Commissione stima che gli investimenti necessari per le infrastrutture sociali ammontino a 192 miliardi di EUR e che il 62 % di tale cifra debba essere destinato all'assistenza sanitaria e a lungo termine (57 miliardi di EUR per alloggi economicamente accessibili, 70 miliardi di EUR per la sanità, 50 miliardi di EUR per l'assistenza a lungo termine e 15 miliardi di EUR per l'istruzione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita) (34); ribadisce l'importanza di progetti che generano impatti sociali positivi e migliorano l'inclusione sociale; ribadisce che occorre includere programmi di progresso sociale nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e precisare le modalità di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli investimenti sociali, in modo da ridurre la carenza di investimenti nelle infrastrutture sociali; evidenzia il ruolo del Parlamento europeo in qualità di colegislatore e chiede che il suo contribuito sia tenuto in considerazione al fine di garantire un controllo democratico nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza; invita gli Stati membri a predisporre meccanismi volti ad assicurare il dialogo con le parti sociali regionali;

21.

invita gli Stati membri ad aumentare gli stanziamenti nel quadro del prodotto interno lordo destinati all'istruzione e a includere nei loro PNRR investimenti ambiziosi per tutti i livelli di istruzione, tra cui l'istruzione e la formazione professionale, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione, quale condizione per una ripresa economica che promuova la coesione sociale e contrasti le disuguaglianze;

Dimensione sociale

22.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare attivamente il divario digitale nell'accesso ai servizi pubblici, molti dei quali sono stati digitalizzati durante la pandemia di COVID-19, garantendo il sostegno dell'UE, anche di tipo finanziario, a favore dell'innovazione sociale a livello locale per rendere i servizi pubblici più facilmente accessibili, compresi lo sviluppo delle capacità e il rafforzamento delle iniziative innovative dal basso per l'inclusione elettronica e l'alfabetizzazione dei dati, al fine di garantire che tutti i cittadini dell'UE abbiano accesso a servizi di interesse generale di elevata qualità, accessibili e di facile impiego; sottolinea l'importanza di continuare a migliorare le competenze digitali e di promuovere la trasformazione digitale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni; sottolinea che la digitalizzazione dei servizi pubblici può contribuire ad agevolare un'equa mobilità dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e invita gli Stati membri a impegnarsi a favore della suddetta digitalizzazione; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero altresì concentrarsi sull'innovazione e sugli investimenti a favore del miglioramento della connettività e delle infrastrutture per i nuclei familiari urbani e rurali e lungo i principali corridoi di trasporto;

23.

invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per rafforzare le infrastrutture digitali, la connettività e i metodi educativi utilizzati nelle scuole, nelle università e nei centri di apprendimento, nonché ad accelerare le riforme che attuano la trasformazione digitale, garantendo in tal modo che tutti i cittadini dell'UE possano beneficiarne, e a compiere uno sforzo particolare per garantire che l'istruzione online sia accessibile a tutti; ricorda, in tale contesto, la necessità di formare adeguatamente insegnanti, formatori e genitori, che svolgono tutti un ruolo cruciale nella trasformazione digitale, in particolare per quanto riguarda i nuovi formati come l'apprendimento a distanza e misto; sottolinea la necessità di valutare attentamente l'impatto della sovraesposizione al mondo digitale e chiede misure che promuovano una migliore comprensione dei rischi posti dalle tecnologie digitali, cui possono essere soggetti, in particolare, i bambini e i giovani; sottolinea che, a lungo termine, l'accesso all'istruzione digitale e online non deve essere inteso come un rimpiazzo, ma piuttosto come un'integrazione dell'interazione diretta tra insegnanti e studenti, dal momento che solo l'apprendimento in presenza può effettivamente garantire l'acquisizione di competenze interpersonali e sociali;

24.

evidenzia la necessità che la Commissione e gli Stati membri raccolgano dati migliori e più armonizzati sul numero di senzatetto nell'UE, poiché ciò costituisce la base di qualsiasi politica pubblica efficace;

25.

sottolinea che gli investimenti nell'ambito dei diritti sociali sono importanti, come lo sono gli sforzi volti a integrare tutti i principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali, tenendo debitamente conto dei diversi contesti socioeconomici, della diversità dei sistemi nazionali e del ruolo delle parti sociali;

26.

esprime preoccupazione per l'elevato importo del gettito fiscale non riscosso a causa dell'elusione fiscale su vasta scala; invita il Consiglio a velocizzare i negoziati sulla normativa relativa alla rendicontazione pubblica paese per paese e alla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, nonché a rivedere i criteri sia del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» che della lista UE delle giurisdizioni non cooperative;

27.

invita la Commissione e il Consiglio a fare il possibile per combattere l'evasione e l'elusione fiscali e per contrastare efficacemente le pratiche fiscali dannose adottate da alcuni Stati membri;

28.

si rammarica che le modalità di presentazione dei dati nella relazione comune sull'occupazione non siano chiare e che i dati spesso siano inconcludenti o difficili da confrontare per quanto riguarda l'evoluzione dei salari, la produttività, le plusvalenze e gli utili, le sovvenzioni e gli sgravi di imposta per le società o il cuneo fiscale per i lavoratori e sul capitale; segnala che la produttività multifattoriale non viene attualmente misurata; invita gli Stati membri a includere l'indice sull'uguaglianza di genere tra gli strumenti del semestre europeo e ad analizzare le riforme strutturali da una prospettiva di genere; rammenta che per comprendere le nuove esigenze, i nuovi comportamenti e le nuove risposte occorre migliorare la raccolta, il monitoraggio e l'utilizzo dei dati e degli elementi di prova esistenti, come pure dei nuovi tipi di dati ed elementi di prova; è preoccupato per la mancanza di riferimenti alla lotta contro la discriminazione e il razzismo e alla garanzia che tutti i gruppi godano di pari opportunità e di una vita dignitosa, compresi i minori e in termini di accesso all'istruzione; invita la Commissione a rafforzare l'attuazione delle normative, delle politiche e delle pratiche di lotta alla discriminazione, al fine di contrastare efficacemente qualsiasi tipo di discriminazione, compreso l'antiziganismo, e preservare il benessere sociale, mentale, culturale e fisico nelle misure per la ripresa;

29.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un pacchetto sostenibile per l'occupazione di qualità che tenga conto delle diverse forme di pratiche nazionali e del ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva e che includa iniziative legislative finalizzate non soltanto a migliorare i salari, ma anche a garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti, rivolgendo un'attenzione particolare al telelavoro, al diritto di disconnettersi, all'equilibrio tra vita professionale e vita privata, al benessere mentale sul lavoro, al congedo parentale e per motivi di assistenza, alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché ai diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali, garantendo posti di lavoro di qualità per i lavoratori essenziali e rafforzando la democrazia sul lavoro e il ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva; sottolinea che creare un'occupazione di qualità è uno degli obiettivi del regolamento che istituisce il dispositivo e che tale obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante un pacchetto completo di riforme e di investimenti, nonché misure atte a garantire contratti stabili, retribuzioni dignitose, un'ampia copertura della contrattazione collettiva e sistemi di protezione sociale di base, comprese pensioni dignitose al di sopra della soglia di povertà; invita la Commissione a includere i corrispondenti indicatori negli orientamenti sulla valutazione dei progressi sociali nell'ambito dei PNRR; sottolinea che le riforme del mercato del lavoro attuate nel quadro dei PNRR devono andare di pari passo con il conseguimento di tali obiettivi;

30.

rileva che politiche macroeconomiche atte a garantire livelli elevati di occupazione di qualità, come pure l'equità fiscale, sono elementi essenziali per la sostenibilità dei sistemi pensionistici nazionali in un contesto demografico di invecchiamento della popolazione europea; sottolinea la necessità di continuare a sostenere i lavoratori e le imprese mentre gli Stati membri continuano ad adoperarsi per garantire la stabilità macroeconomica in seguito alla crisi della COVID-19; chiede un approccio coordinato a livello dell'UE al fine di evitare un'iniqua e malsana concorrenza sui costi del lavoro e aumentare la convergenza sociale verso l'alto per tutti;

31.

sottolinea che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva sono strumenti fondamentali che aiutano datori di lavoro e sindacati a fissare retribuzioni e condizioni di lavoro eque, e che la solidità dei sistemi di contrattazione collettiva aumenta la resilienza degli Stati membri nei periodi di crisi economica; è fermamente convinto che una ripresa democratica, resiliente e socialmente giusta debba basarsi sul dialogo sociale, compresa la contrattazione collettiva; ribadisce la propria opinione secondo cui gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere un'elevata densità sindacale e invertire il declino della copertura della contrattazione collettiva; evidenzia l'importanza di garantire che i lavoratori nell'UE siano tutelati da salari minimi adeguati, in virtù della legge o di contratti collettivi, che garantiscano loro una vita dignitosa a prescindere dal luogo in cui lavorano; si compiace, a tale riguardo, della proposta della Commissione relativa a una direttiva concernente salari minimi adeguati nell'Unione europea, che mira ad aumentare la copertura della contrattazione collettiva e a garantire che i lavoratori nell'Unione europea siano tutelati da salari minimi fissati a livelli adeguati;

32.

invita gli Stati membri ad adottare misure volte a promuovere un accesso effettivo ai sistemi di protezione sociale, al fine di garantire adeguati sistemi di protezione sociale di base per tutti i lavoratori (in particolare per quelli in condizioni di vulnerabilità, come ad esempio i lavoratori con contratti atipici, i lavoratori autonomi, i lavoratori migranti e i lavoratori con disabilità), in particolare seguendo la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (35); plaude, ancora una volta, all'adozione della suddetta raccomandazione come primo passo e all'impegno della Commissione a consolidare i sistemi di protezione sociale nell'UE, ma sottolinea che è necessario che l'accesso universale alla protezione sociale diventi una realtà, soprattutto nella difficile situazione attuale; invita gli Stati membri a sviluppare e rafforzare gli incentivi per aumentare le opportunità di lavoro per i lavoratori anziani, garantendo nel contempo l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici;

33.

invita la Commissione a dare la priorità alla pubblicazione della sua strategia sui diritti delle persone con disabilità ed esorta gli Stati membri a tenere presente e a esaminare modalità per compensare gli effetti negativi sproporzionati che le misure adottate nel contesto della pandemia producono sui gruppi vulnerabili;

34.

ricorda che la crisi della COVID-19 ha messo sotto pressione i sistemi sanitari pubblici degli Stati membri in un modo senza precedenti, il che evidenzia l'importanza di predisporre finanziamenti adeguati, soprattutto utilizzando al meglio il dispositivo per la ripresa e la resilienza per migliorare la preparazione alle crisi e rafforzare la resilienza sociale e istituzionale, come pure l'importanza della capacità, dell'accessibilità, dell'efficacia e della qualità di sistemi sanitari pubblici e dotati di personale sufficiente, anche al fine di accelerare una distribuzione coordinata e un accesso tempestivo ai vaccini per tutti gli Stati membri e per tutti i cittadini; accoglie con favore, a tale riguardo, la creazione di una solida Unione della salute dell'UE; invita gli Stati membri a garantire un accesso equo e universale a un'assistenza sanitaria di alta qualità, comprese l'assistenza preventiva e a lungo termine e la promozione della salute, prestando una particolare attenzione all'assistenza di qualità per gli anziani, in particolare effettuando investimenti mirati nel settore e ponendo fine alla precarietà e all'abuso del lavoro temporaneo nel settore sanitario;

35.

sottolinea che far fronte alla pandemia è un prerequisito della ripresa sociale ed economica e dell'efficacia degli sforzi di ripresa; si compiace dello sviluppo dei vaccini contro la COVID-19, ma è profondamente preoccupato per i gravi casi di inadempienza in relazione ai tempi di produzione e consegna; chiede che i vaccini contro la COVID-19 siano trattati, nella pratica, come beni pubblici garantiti per tutti; invita la Commissione e gli Stati membri a superare gli ostacoli e le restrizioni derivanti dai brevetti e dai diritti di proprietà intellettuale al fine di garantire un'ampia produzione di vaccini e la loro tempestiva distribuzione a tutti i paesi e a tutti i cittadini;

36.

ricorda che il divario occupazionale, il divario retributivo di genere e il divario pensionistico di genere rimangono a livelli estremamente elevati; sottolinea che il processo del semestre europeo e il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire a far fronte a tali sfide; chiede che la parità di genere sia rafforzata attraverso l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche e che la Commissione acceleri l'introduzione di una metodologia basata sulle prestazioni e orientata ai risultati, che sia efficace, trasparente ed esaustiva, per tutti i programmi dell'UE; si compiace dell'intenzione della Commissione di introdurre misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva, compreso un indice di parità retributiva tra uomini e donne; sollecita l'adozione rapida di tali misure al fine di evitare ulteriori disuguaglianze di genere; invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere l'imprenditorialità femminile e ad agevolare l'accesso delle donne ai finanziamenti; invita gli Stati membri a sbloccare i negoziati in seno al Consiglio sulla direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle società;

37.

invita la Commissione ad ampliare, in futuro, le raccomandazioni specifiche per paese per includervi gli esiti riguardanti il coinvolgimento delle parti sociali nei meccanismi di definizione delle retribuzioni, nonché l'efficacia di tale coinvolgimento;

38.

sottolinea che l'attuazione tempestiva, efficace ed equa dell'agenda per le competenze dell'UE è decisiva per la promozione dell'occupazione nei sistemi sanitari e per affrontare la mancanza di personale qualificato nei nuovi ambiti lavorativi; avverte, tuttavia, che l'agenda per le competenze non è sufficiente per far fronte alla crescente precarietà e alla povertà lavorativa sul mercato del lavoro dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano sviluppate competenze e una formazione professionale inclusive, di elevata qualità e a prezzi contenuti attraverso l'ottenimento e il riconoscimento reciproco delle qualifiche nonché il riconoscimento e la convalida delle competenze, dei risultati dell'apprendimento e dei diplomi a tutti i livelli dell'istruzione, come pure attraverso l'apprendimento non formale con un sostegno personalizzato e una sensibilizzazione attiva, in particolare per i gruppi più emarginati della società, evitando così la formazione di stereotipi; sottolinea che occorre incoraggiare le pratiche di apprendimento lungo tutto l'arco della vita in tutta l'UE, dato che si dimostreranno un elemento essenziale per la transizione verso un'economia dell'UE digitale, verde, competitiva e resiliente;

39.

rammenta l'importanza di programmi dell'UE come la garanzia per i giovani, il cui pacchetto è stato recentemente potenziato; invita gli Stati membri ad attuare rapidamente tale programma, in stretto coordinamento con fondi dell'UE quali il Fondo sociale europeo Plus, per affrontare la situazione dei NEET, con particolare riferimento a quanti vivono nelle zone rurali e nelle regioni con vincoli naturali che influenzano il rispettivo mercato del lavoro, al fine di garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 30 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida in materia di impiego, continuazione degli studi, istruzione o formazione professionale, siano in grado di sviluppare le competenze necessarie per accedere a opportunità di occupazione in un'ampia gamma di settori, oppure ricevano un'offerta di apprendistato o tirocinio retribuito entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'abbandono dell'istruzione formale;

40.

incoraggia gli Stati membri ad adattare temporaneamente il programma UE di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole alle chiusure degli istituti scolastici, ove le chiusure siano necessarie per combattere la pandemia, in modo da garantire che i bambini mantengano abitudini alimentari sane durante tali periodi, prevenire la malnutrizione dei bambini a rischio di povertà e di esclusione sociale e sostenere i produttori locali;

41.

sottolinea l'importanza di assicurare un coordinamento orizzontale tra i programmi dell'UE e le misure nazionali a favore della giustizia sociale e dell'uguaglianza, nonché dello sviluppo sociale, contrastando il rischio di povertà e di esclusione sociale, comprese la povertà infantile e la povertà lavorativa, e agendo per prevenire la mancanza di personale qualificato e le disparità di reddito; sottolinea che il Fondo sociale europeo è un ottimo esempio del coordinamento orizzontale di cui sopra; sottolinea, nel contempo, con fermezza che l'impatto a livello sociale e occupazionale dovrebbe rappresentare una considerazione trasversale per tutti i programmi di spesa;

42.

sottolinea che le funzioni di sostegno e di assunzione ed erogazione di prestiti del bilancio dell'UE, e in particolare lo strumento dell'UE di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (il programma SURE), costituiscono perfetti esempi di come la capacità di credito e la reputazione del bilancio dell'UE possano essere utilizzate a sostegno delle azioni degli Stati membri in linea con le priorità dell'UE, in particolare nelle circostanze eccezionali create da una crisi sanitaria ed economica senza precedenti nella storia dell'UE;

43.

chiede un migliore coordinamento tra le politiche ambientali, economiche e sociali e tra i diversi fondi per la ripresa e strutturali, in modo da migliorare le sinergie e aumentare le risorse destinate agli investimenti sociali, comprese quelle destinate alle persone in prima linea nel fronteggiare la crisi, come ad esempio i lavoratori essenziali, integrando il principio di «non lasciare indietro nessuno»; invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere tutte le pertinenti autorità nazionali, regionali e locali, ai livelli appropriati, nella progettazione e nell'attuazione delle azioni relative al semestre europeo, in particolare negli ambiti sanitario e sociale, che spesso sono esclusi dalle considerazioni economiche e di bilancio;

44.

si compiace dell'inclusione dell'accessibilità economica degli alloggi nel semestre europeo; invita la Commissione a proporre un quadro dell'UE per le strategie nazionali per i senzatetto e invita tutti gli Stati membri ad adottare il principio dell'alloggio prima di tutto, che contribuisce a ridurre sostanzialmente il tasso di deprivazione abitativa, dando la priorità alla fornitura di alloggi permanenti ai senzatetto, proponendo modi per far fronte alla povertà energetica, interrompendo gli sgomberi e ponendo fine alla criminalizzazione della condizione di senzatetto; sottolinea inoltre che è necessario raccogliere dati migliori e più armonizzati riguardo al numero di senzatetto nell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a presentare proposte specifiche per affrontare adeguatamente il problema della povertà energetica nel contesto del Green Deal europeo;

45.

invita la Commissione a presentare uno strumento volto ad attenuare gli effetti degli shock asimmetrici che sia efficace nel lungo termine, come ad esempio un regime di (ri)assicurazione contro la disoccupazione che sia adeguato, attuabile e in grado di offrire sostegno ai regimi nazionali quando una parte dell'UE subisce uno shock economico temporaneo; sottolinea l'importanza fondamentale del sostegno agli investimenti e dell'accesso ai finanziamenti nell'UE, al fine di aiutare le PMI con problemi di solvibilità, creare occupazione in settori strategici e promuovere la coesione territoriale, economica e sociale nell'UE; sottolinea che il nuovo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori in esubero potrebbe essere mobilitato per mitigare le conseguenze della crisi della COVID-19 sull'occupazione; invita pertanto gli Stati membri a presentare rapidamente richieste di finanziamento alla Commissione per sostenere i lavoratori dell'UE che hanno perso il lavoro a causa della COVID-19 ai fini della loro riconversione e riqualificazione professionale e del loro reinserimento nel mercato del lavoro;

46.

si compiace del fatto che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sia anche utilizzato per far fronte all'attuale crisi pandemica, sostenendo le esigenze di ristrutturazione delle imprese dell'UE; osserva che il limite di esuberi per accedere al Fondo è stato ridotto a un minimo di 200 e che questo strumento dell'UE potrebbe contribuire al finanziamento di misure di sostegno personalizzate, come ad esempio corsi di formazione su misura e programmi di riqualificazione e miglioramento delle competenze; invita le istituzioni europee coinvolte a dar prova di flessibilità e ad analizzare rapidamente le domande di attivazione, garantendo che il tempo necessario per mobilitare il Fondo sia ridotto al minimo;

47.

sottolinea che il fenomeno della fuga di cervelli accresce il divario di sviluppo economico e sociale all'interno dell'UE; invita la Commissione a valutare la fuga di cervelli in determinati settori e regioni e a proporre misure di sostegno ove necessario, nonché a sostenere i lavoratori mobili garantendo la libera circolazione dei lavoratori, senza restrizioni, e rafforzando la portabilità dei diritti; chiede alla Commissione di presentare una proposta relativa a un numero di sicurezza sociale europeo digitale;

48.

rileva la necessità di fornire un sostegno specifico al settore dei media, che svolge un ruolo chiave nelle nostre democrazie, in modo da rispettare e promuovere la libertà e il pluralismo dei media in un momento in cui l'ambiente online è sempre più dominato da pochi grandi operatori, con un aumento del potere di mercato e delle basi imponibili mobili, che a volte precludono a molte imprese dell'UE più piccole la possibilità di avviarsi ed espandersi in tutto il mercato unico, come sottolineato nella comunicazione della Commissione sulla strategia annuale dell'UE per la crescita sostenibile 2021 (36); richiama l'attenzione degli Stati membri sulle misure specifiche previste nel piano d'azione per i media presentato dalla Commissione il 3 dicembre 2020 al fine di aiutare i settori della radiodiffusione, della stampa e del cinema a riprendersi dalla forte perdita di introiti pubblicitari subita a causa del confinamento imposto dalla pandemia e a rilanciare la produzione e la distribuzione di contenuti digitali;

49.

sottolinea che è opportuno tenere conto di condizioni di equità per le imprese che intendono accedere ai fondi e al sostegno pubblici in modo da evitare che tale sostegno vada a imprese con sede in giurisdizioni di cui all'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (37), e segnala che tali aiuti non dovrebbero pregiudicare la contrattazione collettiva e la cogestione o la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali aziendali, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, e dovrebbero essere subordinati al mantenimento dello stesso livello di condizioni di lavoro e occupazione e di diritti, compresa la tutela contro i licenziamenti e le riduzioni salariali, senza bonus per i dirigenti né dividendi per gli azionisti;

50.

sottolinea che la valutazione dello Stato di diritto e dell'efficacia del sistema giudiziario dovrebbe pertanto continuare a essere inclusa nel semestre europeo;

o

o o

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.

(2)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 89.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0194.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0180.

(5)  GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 159.

(6)  GU C 364 del 28.10.2020, pag. 124.

(7)  GU C 97 del 24.3.2020, pag. 32.

(8)  GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.

(9)  GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.

(10)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 37.

(11)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 80.

(12)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 9.

(13)  Testi approvati, P9_TA(2020)0371.

(14)  Stima rapida preliminare di Eurostat del 2 febbraio 2021: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-02022021-AP-EN.pdf/0e84de9c-0462-6868-df3e-dbacaad9f49f

(15)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

(16)  Nota del Consiglio del 16 ottobre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 («programma “UE per la salute”») (EU4Health), e risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19 (Testi approvati, P9_TA(2020)0205).

(17)  Proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 18 novembre 2020 (COM(2020)0744).

(18)  Eurostat, Over 20 % of EU population at risk of poverty or social exclusion in 2019 (Oltre il 20 % della popolazione dell'UE a rischio di povertà o di esclusione sociale nel 2019), Commissione europea, Lussemburgo, 2020.

(19)  Eurofound, COVID-19: Some implications for employment and working life (COVID-19: alcune implicazioni per l'occupazione e la vita lavorativa), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021 (di prossima pubblicazione).

(20)  J. Hurley, COVID-19: A tale of two service sectors, (COVID-19: storia di due settori dei servizi), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.

(21)  Eurofound, Living, working and COVID-19 (Dati su vita, lavoro e COVID-19), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, pag. 9.

(22)  Eurostat, 1 in 10 employed persons at risk of poverty in 2018 (1 occupato su 10 a rischio di povertà nel 2018), Commissione europea, Lussemburgo, 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200131-2

(23)  Comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini, Opinion on Intersectionality in Gender Equality Laws, Policies and Practices (Parere sull'intersezionalità nelle leggi, nelle politiche e nelle pratiche in materia di parità di genere), Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, Vilnius, 2020.

(24)  Eurofound, Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains? (Le donne e l'uguaglianza nel mercato del lavoro: la COVID-19 ha spazzato via le recenti conquiste?), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.

(25)  Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Coronavirus pandemic in the EU — fundamental rights implications: focus on social rights (La pandemia di coronavirus nell'UE — le implicazioni per i diritti fondamentali: uno sguardo ai diritti sociali), bollettino n. 6, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.

(26)  Eurofound, Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators (Convergenza verso l'alto nell'UE: concetti, misure e indicatori), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2018.

(27)  Commissione europea, Labour market and wage developments in Europe defy economic slowdown (L'andamento del mercato del lavoro e dei salari in Europa sfida il rallentamento economico), Commissione europea, Bruxelles, 2019.

(28)  EuroHealthNet, Recovering from the COVID-19 pandemic and ensuring health equity — The role of the European Semester (Riprendersi dalla pandemia di COVID-19 e assicurare l'equità sanitaria — Il ruolo del semestre europeo), EuroHealthNet, Bruxelles, 2020.

(29)  Eurostat, People at risk of poverty or social exclusion (Persone a rischio di povertà o di esclusione sociale), Commissione europea, Lussemburgo, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_50/default/table?lang=en

(30)  Prossime relazioni: Eurofound, COVID-19: Some implications for employment and working life (COVID-19: alcune implicazioni per l'occupazione e la vita lavorativa), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021; Eurofound, Involvement of social partners in policymaking during the COVID-19 outbreak (Il coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione delle politiche durante la pandemia di COVID-19), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.

(31)  Eurofound, «Long-term care workforce: employment and working conditions» (Forza lavoro nel settore dell'assistenza a lungo termine: condizioni di assunzione e di lavoro), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.

(32)  Indicatori della situazione sociale, Eurostat 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators

(33)  Comunicazione della Commissione del 9 settembre 2020, dal titolo «Relazione 2020 in materia di previsione strategica: tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente» (COM(2020)0493).

(34)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 maggio 2020 intitolato «Identifying Europe's recovery needs» (Individuare le esigenze di ripresa dell'Europa) (SWD(2020)0098).

(35)  GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1.

(36)  Comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 sulla strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 (COM(2020)0575).

(37)  GU C 64 del 27.2.2020, pag. 8.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/115


P9_TA(2021)0085

Situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo e assassinio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del suo seguito

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo e l'assassinio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del suo seguito (2021/2577(RSP))

(2021/C 474/11)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo (RDC), segnatamente quella del 18 gennaio 2018 (1) recante lo stesso titolo e quella del 17 settembre 2020 sul caso del dott. Denis Mukwege nella Repubblica Democratica del Congo (2),

vista la dichiarazione del portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 22 febbraio 2021, sulla RDC,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/ alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), del 20 maggio 2020, sulla situazione della sicurezza nella provincia di Ituri,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2463 del 29 marzo 2019 sulla proroga del mandato della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) fino al 20 dicembre 2019,

vista la decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/788/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della RDC (3),

viste le misure stabilite dalla risoluzione 2528 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 25 giugno 2020, sul rinnovo fino al 1o luglio 2021 delle misure relative all'embargo sulle armi nei confronti della RDC imposto dalla risoluzione 2293 (2016) del Consiglio di sicurezza e sulla proroga del mandato del gruppo di esperti istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) fino al 1o agosto 2021, misure che prevedono il rinnovo fino a 1o luglio 2021 di una serie di sanzioni tra cui l'embargo sulle armi nei confronti dei gruppi armati della RDC, il divieto di viaggio per alcuni individui e il congelamento dei beni delle persone e delle entità individuate dal Comitato delle sanzioni,

vista la relazione sinottica delle Nazioni Unite dell'agosto 2010 contenente un inventario delle più gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio della RDC tra marzo 1993 e giugno 2003,

vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e della MONUSCO, del 6 luglio 2020, sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte del gruppo armato delle Forze democratiche alleate e dei membri delle forze di difesa e di sicurezza nel territorio di Beni, nella provincia del Kivu settentrionale, e nei territori di Irumu e Mambasa, nella provincia di Ituri, tra il 1o gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020,

visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto) (4),

visto l'accordo di partenariato del 23 giugno 2000 tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (accordo di Cotonou) (5),

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata il 27 giugno 1981 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1986,

vista la Costituzione della Repubblica democratica del Congo, adottata il 18 febbraio 2006,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la Carta delle Nazioni Unite,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 22 febbraio 2021 Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella RDC, il suo autista Mustapha Milambo e Vittorio Iacovacci, carabiniere italiano, sono stati uccisi da alcuni uomini armati durante un attacco al loro convoglio; che l'ambasciatore e il suo personale viaggiavano in un veicolo delle Nazioni Unite proveniente da Goma e diretto a Rutshuru per visitare un progetto scolastico del Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite; che l'itinerario seguiva una strada precedentemente designata come sicura per spostamenti senza la presenza di una squadra di sicurezza;

B.

considerando che le guardie del parco nazionale di Virunga hanno tentato di salvare la vita dell'ambasciatore e delle persone al suo seguito; che le guardie stesse operano sotto la costante minaccia di rapimenti e uccisioni per mano di gruppi ribelli; che in un attentato del gennaio 2021 a Nyamitwitwi sei guardie sono state uccise e una settima è rimasta ferita; che dodici guardie e cinque civili sono stati uccisi in un agguato nell'aprile 2020;

C.

considerando che la grave situazione della sicurezza nella parte orientale della RDC continua a deteriorarsi, in particolare al confine tra l'Ituri, il Kivu meridionale e il Kivu settentrionale; che circa 120 gruppi armati, tra cui le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda, le Forze Democratiche Alleate e il gruppo Nduma-Defence of Congo-Rénové, operano nella regione contendendosi l'accesso alle risorse naturali e il loro controllo, compresi i minerali, e sono responsabili di rapimenti, uccisioni, torture e violenze sessuali;

D.

considerando che le violenze nella parte orientale della RDC hanno mietuto oltre 2 000 vittime nel 2020; che dall'inizio del 2021 si è registrato un ulteriore aumento delle violenze; che i civili, per la maggior parte donne e bambini, sono vittime di ripetuti episodi di violenza, che hanno provocato la morte di oltre 150 persone tra l'11 dicembre 2020 e il 10 gennaio 2021; che nell'arco dei primi due mesi del 2021 più di 100 persone sono state rapite e molte altre sono rimaste ferite; che infrastrutture mediche e risorse naturali sono state distrutte e che, secondo quanto riferito, sarebbero state incendiate delle abitazioni; che le conseguenze umanitarie di tali violenze sono motivo di preoccupazione; che, ad oggi, le Nazioni Unite hanno registrato oltre 67 000 sfollati;

E.

considerando che, secondo Kivu Security Tracker, dal 1o gennaio 2021 a questa parte sono stati segnalati 152 omicidi di civili, 61 rapimenti a scopo di estorsione e 34 casi di sottrazioni nel Kivu settentrionale e meridionale;

F.

considerando che il 12 marzo 2017 alcuni uomini armati hanno giustiziato due ispettori delle Nazioni Unite — Zaida Catalán, cittadina svedese, e Michael Sharp, cittadino americano — e il loro interprete Beitu Tshintela, mentre erano impegnati a documentare le violazioni dei diritti umani commesse nella regione centrale di Kasai della RDC;

G.

considerando che la RDC registra uno dei tassi di sfollamento interno più elevati al mondo; che oltre cinque milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni a causa dell'insicurezza all'interno dei confini del paese; che molte donne e bambini vivono in condizioni precarie, dormono all'addiaccio o in spazi pubblici sovraffollati e sono esposti al rischio di molestie, aggressioni o sfruttamento sessuale; che le popolazioni sfollate spesso non ricevono servizi salvavita di base e sono a rischio di malnutrizione e malattie; che il 4 febbraio 2021 è stata dichiarata un'epidemia di Ebola nella provincia del Kivu settentrionale;

H.

considerando che l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha segnalato l'aumento dei sequestri e delle aggressioni contro gli operatori e i convogli umanitari, il che ha costretto le organizzazioni umanitarie a ritardare la consegna degli aiuti e a sospendere le loro attività; che i membri della società civile, tra cui attivisti, giornalisti e difensori dei diritti umani, continuano a subire vessazioni, intimidazioni e attacchi; che molti di loro rischiano la vita per difendere le libertà di associazione e di espressione;

I.

considerando che il mandato della MONUSCO giunge a scadenza il 20 dicembre 2021 e il regime di sanzioni nei confronti della RDC istituito a norma della risoluzione 1533 delle Nazioni Unite scade il 1o luglio 2021; che il contingente di soldati e il bilancio della MONUSCO continuano a essere ridotti;

J.

considerando che nel dicembre 2020 l'UE ha rinnovato le sanzioni mirate in vigore nei confronti di undici funzionari della RDC responsabili di violazioni dei diritti umani;

K.

considerando che la relazione sinottica pubblicata dalle Nazioni Unite nel 2010 ha documentato 617 gravi violazioni dei diritti umani accertate nella parte orientale della RDC, avvenute tra il 1993 e il 2003; che la relazione conteneva una serie di raccomandazioni che in gran parte non sono state attuate; che l'impunità resta un grave problema;

1.

condanna con la massima fermezza l'uccisione di Luca Attanasio, Moustapha Milambo e Vittorio Iacovacci, esprimendo il suo più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime, al governo italiano e al personale nazionale del PAM; deplora la perdita di vite umane e l'uccisione di civili innocenti;

2.

sollecita l'esecuzione di un'indagine approfondita, indipendente e trasparente sulle circostanze relative agli omicidi; accoglie con favore l'impegno del presidente Tshisekedi ad avviare un'indagine ed esorta il governo della RDC e i leader provinciali a cooperare pienamente con le autorità italiane e le Nazioni Unite;

3.

sottolinea che è responsabilità primaria del governo della RDC garantire la sicurezza nel proprio territorio e proteggere le proprie popolazioni, preservando nel contempo il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, compresa la protezione dai crimini contro l'umanità e dai crimini di guerra;

4.

insiste fermamente sul fatto che le autorità della RDC devono intensificare i loro sforzi per porre fine agli attacchi armati contro i civili e devono indagare in modo approfondito, indipendente, efficace e imparziale su tutte le uccisioni e assicurare alla giustizia i responsabili affinché siano giudicati in modo giusto;

5.

condanna fermamente le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario commesse dalle milizie locali nella parte orientale della RDC; esorta il governo della RDC a istituire un meccanismo che consenta di portare dinanzi alla giustizia coloro che hanno commesso le violazioni dei diritti umani documentate nella relazione sinottica delle Nazioni Unite nonché altri crimini perpetrati nella RDC che sono considerati gravi ai sensi del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario e di garantire che rispondano dei loro atti;

6.

esorta il presidente Félix Tshisekedi a mantenere il suo impegno a garantire che i responsabili degli omicidi degli ispettori delle Nazioni Unite Zaida Catalán e Michael Sharp e del loro interprete Betu Tshintela siano chiamati a rispondere delle loro azioni e chiede la piena trasparenza di tale indagine;

7.

è preoccupato per le persistenti gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nei confronti di civili nella parte orientale della RDC, tra cui esecuzioni sommarie, violenze sessuali e di genere, nonché per il reclutamento su ampia scala e l'impiego di minori da parte di gruppi armati e per l'uccisione di civili da parte di membri delle forze di sicurezza della RDC; sottolinea che tali atti potrebbero costituire crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale; deplora il fatto che la popolazione locale, gli operatori umanitari e dello sviluppo, le organizzazioni internazionali, la comunità diplomatica e i difensori dei diritti umani che operano nella parte orientale della RDC siano continuamente esposti a minacce di violenza;

8.

esprime profonda preoccupazione per la persistente impunità che nel domina paese; osserva che la mancata lotta all'impunità di coloro che commettono violazioni dei diritti umani favorisce ulteriormente gli abusi; esorta le autorità della RDC a consegnare rapidamente alla giustizia i responsabili dell'attacco del 22 febbraio 2021 e a prendere seri provvedimenti per conseguire una giustizia di transizione;

9.

ribadisce il suo invito a portare avanti le raccomandazioni contenute nella relazione sinottica delle Nazioni Unite, in particolare la raccomandazione relativa alla creazione di sezioni miste specializzate nei tribunali della RDC per consentire la cooperazione tra la magistratura del paese e la comunità internazionale onde procedere contro le violazioni dei diritti umani; chiede il rafforzamento dell'intero settore della giustizia nazionale al fine di perseguire i reati che hanno generato gravi violazioni dei diritti umani;

10.

condanna qualsivoglia violazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale commessa dalle forze di sicurezza e di difesa; esorta le autorità della RDC a sollevare dai loro incarichi i funzionari delle forze di sicurezza e dell'esecutivo che sono implicati in gravi violazioni dei diritti umani, stando a quanto riferito dalle Nazioni Unite, dalla RDC e dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani; chiede l'istituzione di un meccanismo di controllo formale nell'ambito più ampio degli sforzi di riforma del settore della sicurezza, al fine di garantire che siano assunti i candidati più idonei e che le forze di sicurezza agiscano nel rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e di diritto umanitario internazionale; invita le autorità a porre fine a qualsiasi sostegno fornito dai funzionari delle forze di sicurezza e dai leader politici ai gruppi armati e a garantire che i responsabili di tale sostegno rispondano delle loro azioni in processi equi;

11.

invita il governo della RDC ad adottare un approccio di tolleranza zero nei confronti della collaborazione tra i leader politici, le forze armate, la polizia e i gruppi armati;

12.

invita le autorità della RDC ad approntare con urgenza un programma e una strategia efficaci di smobilitazione, disarmo e reinserimento (DDR) per gestire i gruppi armati, prevedendo un sostegno di lungo termine per impedire il ritorno degli ex combattenti; esorta le autorità della RDC a fornire rapidamente assistenza umanitaria alle centinaia di combattenti smobilitati attualmente di guarnigione nei campi del DDR, che non dispongono praticamente di forniture alimentari e non hanno accesso a cure mediche adeguate;

13.

pone l'accento sulla determinazione della MONUSCO ad adoperarsi al massimo per garantire la protezione dei civili conformemente al suo mandato e a sostenere gli sforzi nazionali volti a consolidare la pace e la stabilità nel paese; osserva che il suo ruolo dovrebbe essere riaffermato attraverso un mandato chiaro che preveda il raggiungimento obbligatorio dei parametri di riferimento relativi alla situazione della sicurezza prima del suo eventuale ritiro dalla regione;

14.

ricorda che la violenza nella parte orientale della RDC è strettamente legata al commercio di materie prime; sottolinea che qualsiasi impresa, individuo o attore statale o connesso allo Stato che contribuisca a tali reati deve essere assicurato alla giustizia; si compiace del fatto che, nel gennaio 2021, sia entrato in vigore il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto; sottolinea che detto regolamento mantiene la RDC nell'elenco dei paesi considerati come zone di conflitto e ad alto rischio; osserva che la sfida principale è posta dall'oro artigianale, la cui gestione è fonte di instabilità nella regione; pone l'accento sull'urgente necessità di prendere ulteriori provvedimenti in materia di obbligo di dovuta diligenza e condotta responsabile delle imprese operanti in zone di conflitto;

15.

sottolinea la necessità di compiere ulteriori sforzi per bloccare il finanziamento dei gruppi armati coinvolti in attività destabilizzanti attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi l'oro o i prodotti derivati da specie selvatiche;

16.

è profondamente preoccupato per la situazione umanitaria e della sicurezza, segnatamente alla luce del recente aumento del numero di sfollati interni nella RDC, che continua a colpire duramente la popolazione civile; ribadisce la sua profonda preoccupazione per le attività militari attualmente svolte da gruppi armati stranieri e nazionali e per il contrabbando di risorse naturali della RDC; invita tutti gli investitori internazionali, compresa la Cina, a rispettare pienamente il diritto internazionale, le norme e le migliori pratiche in materia di estrazione mineraria responsabile;

17.

condanna l'uccisione delle ecoguardie del parco Virunga durante gli attacchi perpetrati nel 2020; esorta il governo della RDC a disarmare i ribelli e ripristinare la sicurezza nella regione del parco;

18.

accoglie con favore la pubblicazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dal titolo «Strategia delle Nazioni Unite per il consolidamento della pace, la prevenzione dei conflitti e la risoluzione dei conflitti nella regione dei Grandi Laghi», del 14 gennaio 2021; esorta le parti coinvolte a proseguire la cooperazione transfrontaliera, anche attraverso l'ufficio dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per la regione dei Grandi Laghi, per far fronte alle violenze, alle violazioni dei diritti umani e all'impunità nella parte orientale della RDC;

19.

invita il governo della RDC a garantire una migliore governance a tutti i livelli dello Stato e della società, comprese le finanze pubbliche e la lotta alla corruzione; invita a usare il meccanismo di sanzioni dell'UE per contrastare la corruzione; sottolinea l'importanza di organizzare un processo elettorale credibile nel 2023 e di garantire una sicurezza sostenibile nella RDC orientale;

20.

invita il VP/AR, la delegazione dell'UE nella RDC e le missioni dell'UE nel paese a rafforzare con tutti i mezzi possibili (politici, diplomatici e finanziari) il loro sostegno pubblico a favore dei difensori dei diritti umani che si trovano in una situazione di rischio, in quanto misura protettiva intesa a garantire il riconoscimento del loro operato a favore dei diritti umani e del loro importante ruolo in quanto difensori dei diritti umani nella lotta per la stabilità e la pace nella regione e, se del caso, ad agevolare il rilascio di visti di emergenza e a fornire un rifugio temporaneo negli Stati membri;

21.

invita l'Unione europea a incrementare i finanziamenti per la RDC al fine di affrontare il grave sottofinanziamento delle agenzie delle Nazioni Unite che collaborano con le autorità e le comunità locali per proteggere i civili;

22.

sottolinea con fermezza che è necessario assicurare la cooperazione transfrontaliera nella regione dei Grandi Laghi africani e occorre che i paesi limitrofi adottino una strategia regionale per far fronte alle violenze e alle violazioni dei diritti umani nella RDC; chiede che la missione della politica di sicurezza e di difesa comune nella regione dei Grandi Laghi africani contribuisca alla stabilizzazione delle condizioni di sicurezza e al miglioramento della situazione umanitaria;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Consiglio dei ministri e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al presidente, al primo ministro e al parlamento della Repubblica democratica del Congo nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.

(1)  GU C 458 del 19.12.2018, pag. 52.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0234.

(3)  GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 30.

(4)  GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

(5)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/120


P9_TA(2021)0086

Situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, in particolare i casi dei detenuti condannati alla pena capitale e dei difensori dei diritti umani

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, in particolare i casi dei detenuti condannati alla pena capitale e dei difensori dei diritti umani (2021/2578(RSP))

(2021/C 474/12)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Bahrein, in particolare quella del 14 giugno 2018 sulla situazione dei diritti umani in Bahrein, in particolare il caso di Nabeel Rajab (1), e quella del 16 febbraio 2017 sulle esecuzioni in Kuwait e in Bahrein (2),

viste le dichiarazioni del portavoce del vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 13 luglio 2020 sulla conferma delle condanne a morte in Bahrein, del 10 giugno 2020 sulla liberazione del difensore dei diritti umani Nabeel Rajab, del 9 gennaio 2020 sulla conferma della condanna a morte di due cittadini bahreiniti e del 27 luglio 2019 sulle esecuzioni di Ali al-Arab e Ahmed al-Malali,

vista la dichiarazione resa il 12 febbraio 2020 da Agnes Callamard, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Fionnuala Ni Aolain, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo, e Nils Melzer, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che esorta il Bahrein ad annullare le condanne a morte pronunciate nei confronti di Mohammed Ramadan e Husain Moosa,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 10 ottobre 2019 dalla VP/AR Federica Mogherini, a nome dell'UE, e da Marija Pejčinović Burić, Segretaria generale del Consiglio d'Europa, in occasione della Giornata europea e mondiale contro la pena di morte,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e in materia di pena di morte, tortura, dialoghi con i paesi terzi sui diritti umani, nonché in materia di libertà di espressione,

visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani, che mirano a porre la promozione, il rispetto e la realizzazione dei diritti umani al centro di tutte le politiche dell'UE,

viste le conclusioni della 25a sessione del Consiglio congiunto e della riunione ministeriale tra il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e l'UE del 18 luglio 2016,

visto l'accordo di cooperazione UE-Bahrein,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, di cui il Bahrein è parte,

vista la relazione della commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein (BICI) del novembre 2011,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 3,

vista la Carta araba dei diritti dell'uomo,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, dopo l'insurrezione popolare del 2011, le autorità bahreinite continuano a violare e limitare i diritti e le libertà della popolazione, in particolare il diritto delle persone di manifestare pacificamente e il loro diritto alla libertà di espressione e alla libertà digitale, sia online che offline; che i difensori dei diritti umani, i giornalisti e gli attivisti politici continuano a dover far fronte a sistematici attacchi, vessazioni, detenzioni, torture, intimidazioni, divieti di viaggio e revoche della cittadinanza; che dal 2011 le autorità hanno respinto tutte le richieste dell'opposizione democratica e dei difensori dei diritti umani, concernenti il rispetto della libertà di parola e di riunione; che in Bahrein non è tollerata alcuna opposizione politica; che le autorità hanno arrestato diversi bambini per essersi uniti alle proteste nel febbraio 2021 e li avrebbero sottoposti a minacce di stupro ed elettrocuzione; che almeno tre di essi sono tuttora in carcere dal 4 marzo 2021, tra cui un giovane di 16 anni con gravi problemi di salute;

B.

considerando che il difensore dei diritti umani Abdulhadi Al-Khawaja, cittadino bahreinita e danese, cofondatore del Centro per i diritti umani del Bahrein e del Centro per i diritti umani del Golfo, sta attualmente scontando il decimo anno di una condanna all'ergastolo con l'accusa di «finanziare e partecipare al terrorismo per rovesciare il governo» e di «attività di spionaggio per un paese straniero»; che, a seguito del suo arresto, Abdulhadi Al-Khawaja è stato picchiato, torturato e condannato nell'ambito di un processo iniquo che non ha rispettato il diritto penale del Bahrein, né le norme internazionali in materia di processo equo; che nel luglio 2012 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha concluso che l'arresto di Al-Khawaja era arbitrario, poiché scaturito dall'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione, e ne ha chiesto la liberazione;

C.

considerando che Nabeel Rajab, uno dei più importanti difensori dei diritti umani del Bahrein, è stato rilasciato il 9 giugno 2020, per scontare il resto della sua condanna di cinque anni usufruendo della legge sulle pene sostitutive;

D.

considerando che tra il 2011 e il 2020 il Bahrein ha condannato a morte circa 50 persone, una cifra molto diversa dalle sette condanne a morte pronunciate tra il 2001 e il 2010; che in Bahrein si trovano attualmente nel braccio della morte 27 persone, di cui 26 sono a rischio imminente di esecuzione; che il 15 gennaio 2017 il Bahrein ha posto fine a una moratoria di fatto della pena di morte durata sette anni con l'esecuzione di tre civili; che da allora sono state giustiziate sei persone; che tali esecuzioni sono state dichiarate extragiudiziali dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie; che la pena di morte è la punizione più crudele, disumana e degradante e viola il diritto alla vita sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; che le condizioni di detenzione nel braccio della morte provocano sofferenze psicologiche estreme;

E.

considerando che osservatori indipendenti riferiscono che, nella maggior parte delle recenti esecuzioni, le autorità del Bahrein hanno estorto confessioni con la tortura e che agli imputati non è stato garantito un processo equo; che, dopo le proteste del 2011 e a seguito delle conclusioni della relazione BICI sugli abusi del governo, sono stati istituiti vari organi interni, quali l'Ufficio del difensore civico presso il ministero dell'Interno, un'unità investigativa speciale in seno all'Ufficio del procuratore generale e la commissione per i diritti dei prigionieri e dei detenuti, ma che tali organi non sono sufficientemente efficaci e indipendenti; che la mancanza di indipendenza di tali organi sembra aver generato una mancanza di responsabilità in seno al governo e alle forze di sicurezza del Bahrein; che tali circostanze hanno favorito una cultura dell'impunità che compromette i tentativi di riforma democratica e contribuisce a destabilizzare ulteriormente il paese;

F.

considerando che Ali Al-Arab e Ahmed Al-Malili, entrambi cittadini bahreiniti condannati per reati di terrorismo in un processo di massa viziato da accuse di tortura e gravi violazioni del giusto processo, sono stati fucilati il 27 luglio 2019; che il 18 febbraio 2014 Mohamed Ramadan è stato arrestato dalle autorità bahreinite con l'accusa di aver partecipato, insieme a Hussein Ali Moosa, a un attentato dinamitardo ad Al Dair il 14 febbraio 2014; che il 13 luglio 2020 la Corte di cassazione ha reso la sua sentenza definitiva in appello, confermando le condanne a morte inflitte a Mohamed Ramadan e Hussein Ali Moosa, nonostante un processo iniquo culminato in una sentenza basata su confessioni presumibilmente estorte da imputati sottoposti a tortura, e malgrado i risultati dell'indagine dell'unità investigativa speciale sulle accuse di tortura degli imputati Moosa e Ramadan; che Agnes Callamard, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, ha avvertito che infliggere una condanna e una pena di morte a Moosa e Ramadan sarebbe stato arbitrario e avrebbe costituito una chiara violazione del loro diritto alla vita, rappresentando un'uccisione arbitraria; che gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno invitato il Bahrein a impedire l'esecuzione dei due uomini; che Mohamed Ramadan e Hussein Ali Moosa sono a rischio imminente di esecuzione e hanno esperito tutti i mezzi di ricorso legali;

G.

considerando che le autorità del Bahrein hanno sciolto il più grande partito politico pacifico di opposizione del paese, al-Wefaq, ne hanno confiscato i beni e hanno arrestato i suoi leader; che il leader del partito, Shaikh Ali Salman, sta attualmente scontando un ergastolo con presunte accuse di spionaggio;

H.

considerando che diverse personalità pubbliche sono state perseguite solo per la loro attività sui social media, tra cui avvocati importanti come Abdullah Al Shamlawi e Abdullah Hashim; che nessun media indipendente opera in Bahrein da quando il ministero dell'Informazione ha sospeso Al Wasat, l'unico quotidiano indipendente del paese, nel 2017;

I.

considerando che le condizioni igienico-sanitarie nelle prigioni sovraffollate del Bahrein rimangono estremamente gravi; che nel marzo 2020 il Bahrein ha rilasciato 1 486 prigionieri a causa del rischio sanitario rappresentato dalla pandemia di COVID-19; che i rilasci hanno per lo più escluso i leader dell'opposizione, gli attivisti, i giornalisti e i difensori dei diritti umani; che le autorità bahreinite negano ai detenuti cure mediche urgenti, mettendo a rischio la loro salute e il loro benessere, in violazione delle norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti; che numerosi prigionieri politici hanno scioperato per protestare contro i maltrattamenti subiti durante la detenzione;

J.

considerando che i tribunali bahreiniti continuano a emettere e a confermare decisioni di revoca della cittadinanza; che più di 300 persone nel 2018 e più di 100 persone nel 2019, tra cui difensori dei diritti umani, politici, giornalisti e autorità religiose di alto livello, si sono visti revocare la cittadinanza da tribunali del Bahrein e, nella maggior parte dei casi, rimangono apolidi; che la revoca della cittadinanza è utilizzata in violazione dell'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

K.

considerando che nel dicembre 2018 il Bahrein ha modificato il diritto del lavoro per proibire ai datori di lavoro la discriminazione dei lavoratori sulla base del sesso, dell'origine, della lingua o del credo; che ha adottato sanzioni contro le molestie sessuali sul lavoro; che il Bahrein continua a essere un luogo in cui i lavoratori migranti, in particolare le donne assunte come collaboratrici domestiche, sono sfruttati a causa del regime della kafala che consente il loro sfruttamento;

L.

considerando che la legge bahreinita continua a discriminare le donne nel diritto di famiglia, ad esempio per quanto riguarda il loro diritto al divorzio e alla trasmissione della cittadinanza bahreinita ai figli su un piano di parità rispetto agli uomini; che il Bahrein ha aderito alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) nel 2002, ma mantiene riserve su diversi articoli contenenti disposizioni che sono essenziali per la finalità della Convenzione; che l'articolo 353 del codice penale esonera gli autori di stupro dall'azione penale e dalla pena, se sposano le vittime; che il parlamento del Bahrein ha proposto l'abrogazione integrale di tale articolo nel 2016, ma che il consiglio dei ministri ha respinto la proposta; che l'articolo 334 del codice penale riduce le pene per gli autori dei cosiddetti delitti d'onore e l'adulterio e che le relazioni sessuali al di fuori del matrimonio sono ancora criminalizzate;

M.

considerando che il Bahrein è un partner importante dell'UE nel Golfo persico, anche nell'ambito delle relazioni politiche ed economiche, dell'energia e della sicurezza; che il Regno del Bahrein vanta una ricca e lunga tradizione di apertura verso le altre culture di tutto il mondo e svolge un ruolo attivo nell'imprimere un impulso finalizzato a creare fiducia e promuovere il dialogo e la stabilità nel Golfo e nel Medio Oriente in generale;

N.

considerando che il cambiamento di leadership avvenuto nel novembre 2020 e la nomina del nuovo primo ministro, il principe Salman bin Hamad Al Khalifa, offrono al Bahrein l'opportunità di procedere sulla via delle riforme politiche e di una riconciliazione nazionale inclusiva, compresa la riconciliazione tra sunniti e sciiti; che il dialogo UE-Bahrein in materia di diritti umani si è svolto nel febbraio 2021; che il Bahrein è il secondo paese della regione del Golfo con cui l'UE ha instaurato un dialogo sui diritti umani;

1.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che, dieci anni dopo la rivolta della «primavera araba» in Bahrein, la situazione dei diritti umani nel paese continui a deteriorarsi, con l'applicazione della pena di morte, arresti arbitrari, persecuzione e vessazioni contro i difensori dei diritti umani e la negazione dei diritti civili e politici e delle libertà di associazione, riunione ed espressione sia online che offline;

2.

condanna fermamente la sentenza capitale pronunciata contro Mohammed Ramadan e Husain Ali Moosa; esorta le autorità bahreinite, e in particolare Sua Maestà lo Sceicco Hamad bin Isa Al Khalifa, a fermare immediatamente la loro esecuzione, a commutare le loro sentenze, a ordinare un nuovo processo che rispetti pienamente le norme internazionali relative a un equo processo e che escluda gli elementi di prova ottenuti sotto tortura, e a consentire che venga svolta un'indagine indipendente sulle accuse di tortura; invita il Bahrein a rivedere l'indipendenza e l'efficacia degli organismi interni che controllano gli abusi governativi, come il Difensore civico, l'Unità di indagini speciale (SIU) e la Commissione per i diritti dei prigionieri e dei detenuti (PDRC), i quali stanno conducendo indagini inadeguate e insabbiando il fatto che il tribunale bahreinita ricorra alle confessioni forzate per emettere condanne, anche nelle indagini sulle accuse nei confronti di Mohammed Ramadan e Husain Ali Moosa;

3.

deplora vivamente la revoca della moratoria di fatto sulla pena di morte; invita le autorità del Bahrein a introdurre una moratoria immediata sulla pena di morte quale passo verso la sua abolizione; chiede una revisione completa di tutte le condanne a morte per garantire che tali processi siano conformi alle norme internazionali e che le vittime di violazioni dei diritti umani condannate illegalmente a morte ottengano un risarcimento; ricorda che l'UE si oppone alla pena capitale e la considera una punizione crudele e inumana che non funge da deterrente per i comportamenti criminali ed è irreversibile in caso di errore;

4.

sottolinea che il cambio di leadership dal novembre 2020 rappresenta un'opportunità per l'UE di riorientare la sua politica estera nei confronti del Bahrein, anche alla luce del nuovo piano d'azione nazionale per i diritti umani; invita il nuovo primo ministro, il Principe Salman bin Hamad Al Khalifa, a usare la sua autorità per portare il Bahrein sulla strada delle riforme politiche e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

5.

chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i difensori dei diritti umani e prigionieri di coscienza, tra cui Abdulhadi al-Khawaja, Abduljalil al-Singace, Naji Fateel, Abdulwahab Hussain, Ali Hajee, Sheikh Ali Salman e Hassan Mshaima, detenuti e condannati per avere semplicemente esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, e che vengano ritirate tutte le accuse a loro carico; invita il VP/AR e gli Stati membri a sostenere e portare avanti una vigorosa campagna per garantire l'immediato rilascio dei difensori dei diritti umani imprigionati, quale elemento chiave per una maggiore cooperazione tra l'UE e il Bahrain; invita le autorità del Bahrein a garantire uno spazio sicuro alle organizzazioni della società civile e ai media indipendenti; esorta il governo del Bahrein a consentire ai giornalisti stranieri e alle organizzazioni per i diritti umani l'accesso al paese; elogia vivamente l'operato di tutti i difensori dei diritti umani, giornalisti e avvocati, il cui lavoro è essenziale per la difesa dei diritti umani; esorta il governo del Bahrein a ripristinare l'unico mezzo di comunicazione indipendente del paese, Al Wasat, e a permettere alle associazioni politiche indipendenti, comprese quelle che sono state sciolte, di operare nel paese;

6.

accoglie con favore il rilascio di Nabeel Rajab in virtù della legge sulle sanzioni alternative, ma esorta le autorità del Bahrein a revocare la sua proibizione a viaggiare;

7.

invita il governo del Bahrein a porre fine alle vessazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani e a revocare immediatamente il divieto di viaggio loro imposto e insiste affinché le autorità garantiscano in ogni circostanza che i difensori dei diritti umani nel paese siano in grado di svolgere le loro legittime attività in materia di diritti umani, sia all'interno che all'esterno del paese;

8.

esprime particolare preoccupazione per l'utilizzo improprio delle leggi antiterrorismo in Bahrein e sottolinea l'importanza del sostegno dato al paese, in particolare per quanto riguarda il suo sistema giudiziario, al fine di garantire il rispetto delle norme internazionali sui diritti umani; chiede alle autorità del Bahrein di modificare prontamente la sua legge n. 58 (2006) sulla protezione della società dagli atti di terrorismo e tutte le altre leggi che limitano la libertà di espressione e le libertà politiche e che non sono pienamente conformi agli obblighi e alle norme internazionali;

9.

condanna il continuo ricorso alla tortura, compresa la negazione delle cure mediche, e ad altri trattamenti o punizioni crudeli e degradanti nei confronti dei detenuti, compresi i manifestanti pacifici e i civili; chiede indagini approfondite e credibili su tutte le accuse di tortura affinché i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni; deplora le terribili condizioni carcerarie nel paese; esorta le autorità del Bahrein a proteggere tutti i detenuti dal rischio di COVID-19;

10.

esorta il governo del Bahrein a rispettare i suoi obblighi e impegni ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, compreso l'articolo 15, il quale vieta che qualsiasi dichiarazione ottenuta con la tortura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento; chiede la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e del Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, miranti all'abolizione della pena di morte;

11.

invita il governo del Bahrein a cooperare pienamente con gli organismi delle Nazioni Unite, a estendere un invito permanente a visitare il Bahrein a tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e a cooperare in modo proattivo; invita il governo del Bahrein a consentire ai funzionari dell'UE, agli osservatori indipendenti e ai gruppi per i diritti umani di visitare le carceri bahreinite ed esorta le autorità del paese a garantire, in particolare, che i relatori speciali delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sulla situazione dei difensori dei diritti umani, sulla libertà di espressione e sulla libertà di assemblea siano autorizzati a entrare nel paese;

12.

condanna la pratica vigente di privare in modo arbitrario i cittadini della loro cittadinanza, che in molti casi è sfociata in casi di apolidia, in violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'apolidia; invita le autorità bahreinite a modificare la legge sulla cittadinanza vigente nel paese e a restituire la cittadinanza bahreinita a quanti ne sono stati ingiustamente privati;

13.

prende atto degli attuali sforzi del governo del Bahrein volti a riformare il codice penale e le procedure legali del paese e lo incoraggia a continuare tale processo; chiede la piena attuazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein (BICI) e dell'esame periodico universale (UPR); continua a sostenere il programma di riforme del governo bahreinita e incoraggia il Regno del Bahrein a perseguire la stabilità attuando ulteriori riforme e assicurando una riconciliazione inclusiva in un contesto in cui sia possibile esprimere liberamente e pacificamente il dissenso politico, in linea con gli obblighi che ha assunto a livello internazionale;

14.

invita la delegazione dell'UE ad attuare pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, a fornire tutto il sostegno appropriato ai difensori dei diritti umani detenuti, anche attraverso visite in carcere, il monitoraggio dei processi e dichiarazioni pubbliche, e ad offrire sostegno alla società civile e accesso alla protezione per le persone a rischio di persecuzione;

15.

invita l'AR/VP, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), il Consiglio e gli Stati membri a sollevare sistematicamente la questione delle violazioni dei diritti umani in Bahrein, nonché la questione della mancanza di spazio politico per esprimere un dissenso legittimo e pacifico, e a prendere in considerazione misure mirate contro i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;

16.

prende atto del dialogo sui diritti umani tra l'UE e il Bahrein; chiede il rafforzamento del dialogo in conformità delle linee direttrici dell'UE per i dialoghi in materia di diritti umani; osserva che un dialogo UE-Bahrein sui diritti umani non sostituisce un adeguato dialogo tra governo, opposizione e società civile nello stesso Bahrein; esorta il SEAE a garantire che il dialogo informale sui diritti umani con il Bahrein sia orientato verso risultati e impegni concreti, compresa la consultazione della società civile prima e dopo il dialogo; sottolinea che le autorità bahreinite dovrebbero impegnarsi in modo significativo e genuino in questo processo; sostiene ulteriormente il dialogo, l'impegno e la condivisione delle migliori pratiche in materia di diritti umani e procedure giudiziarie tra l'UE, i suoi Stati membri e il Regno del Bahrein;

17.

sollecita l'UE a garantire che i diritti umani siano integrati in tutti i settori di cooperazione con il Bahrein, anche nell'accordo di cooperazione UE-Bahrein, che è stato recentemente concluso e non includeva riferimenti ai diritti umani;

18.

è turbato dalle notizie sull'uso di tecnologie di sorveglianza contro i difensori dei diritti umani del Bahrein; ribadisce che le tecnologie di sorveglianza esportate da società europee in Bahrein potrebbero facilitare la repressione dei difensori dei diritti umani; pone l'accento sulla necessità che le autorità dell'UE preposte al controllo delle esportazioni prendano in considerazione i requisiti in materia di diritti umani prima di concedere licenze di esportazione a un paese terzo; esorta tutti gli Stati membri ad attenersi scrupolosamente al codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi e, in particolare, a interrompere qualsivoglia trasferimento di armi, materiali e apparecchiature di sorveglianza e di intelligence che possano essere usati nel paese per alimentare la repressione già in atto nei confronti dei diritti umani;

19.

sottolinea che il premio Chaillot della delegazione dell'UE per la promozione dei diritti umani nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo non dovrebbe essere assegnato a chi giustifica le violazioni dei diritti umani;

20.

nutre apprensione per il fatto che il sistema Kafala consente violazioni dei diritti del lavoro e restrizioni contro i movimenti sociali e sindacali nel paese; esorta il governo del Bahrein a modificare la legislazione sul lavoro per garantire che i lavoratori domestici possano beneficiare degli stessi diritti degli altri lavoratori, compresi limiti all'orario di lavoro, giorni di riposo settimanale e un salario minimo;

21.

invita il governo del Bahrein a modificare la legislazione all'occorrenza per eliminare le discriminazioni contro le donne nell'accesso al matrimonio, nell'ambito del matrimonio, nello scioglimento del matrimonio e in relazione ai figli e all'eredità, e per consentire alle donne di trasmettere la nazionalità ai loro figli alle stesse condizioni vigenti per gli uomini; esorta il governo del Bahrein a sciogliere tutte le riserve riguardo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ad abrogare gli articoli 353 e 334 del codice penale che condonano la violenza contro le donne e ad abrogare le disposizioni che criminalizzano i rapporti sessuali consensuali tra adulti;

22.

esorta il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a rimanere vigili riguardo agli sviluppi nel paese e nella regione del Golfo in generale e a utilizzare tutti gli strumenti di influenza di cui dispongono; deplora le interferenze straniere nella politica interna del Bahrein volte a destabilizzare il paese;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento del Regno del Bahrein nonché ai membri del Consiglio di cooperazione del Golfo.

(1)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 76.

(2)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 192.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/126


P9_TA(2021)0087

I processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sui processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia (2021/2579(RSP))

(2021/C 474/13)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia, in particolare quelle del 14 settembre 2017 sulla Cambogia, in particolare sul caso di Kem Sokha (1), del 14 dicembre 2017 sulla Cambogia: in particolare lo scioglimento del Partito per la salvezza nazionale della Cambogia (2) e del 13 settembre 2018 sulla Cambogia, in particolare il caso di Kem Sokha (3),

viste le conclusioni del Consiglio sulla Cambogia del 26 febbraio 2018,

visti gli accordi di pace di Parigi del 1991, il cui articolo 15 sancisce l'impegno al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Cambogia, anche da parte di firmatari internazionali,

vista la decisione della Commissione del 12 febbraio 2020 (4) di revocare, a decorrere dal 12 agosto 2020, parte delle preferenze tariffarie accordate alla Cambogia nel quadro del regime commerciale dell'UE «Tutto tranne le armi»,

vista la dichiarazione della portavoce dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, dell'11 settembre 2020, sull'arresto del noto sindacalista Rong Chhun e di altri 24 difensori dei diritti umani e dell'ambiente (5),

vista la dichiarazione resa il 2 marzo 2021 dalla portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sui processi di massa avviati contro esponenti dell'opposizione,

vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale,

vista la dichiarazione rilasciata il 16 novembre 2020 dal relatore speciale per i diritti di riunione pacifica e di associazione, dai membri del gruppo di lavoro sulla discriminazione nei confronti di donne e ragazze e dal relatore speciale sulla libertà di espressione concernente la repressione della società civile e gli attacchi contro i difensori dei diritti umani in Cambogia,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia del 29 aprile 1997 (6),

visto il codice penale cambogiano,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani del 2008,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

vista la dichiarazione rilasciata il 25 novembre 2020 da Rhona Smith, relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani in Cambogia,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che nel novembre 2020 almeno 137 persone sono state accusate di avere legami con il Partito per la salvezza nazionale della Cambogia (Cambodian National Rescue Party — CNRP), il partito di opposizione ormai sciolto, e sono comparse in giudizio con le accuse politicamente motivate di istigazione, cospirazione e attacco ai danni dello Stato a norma degli articoli 451, 453, 494 e 495 del codice penale;

B.

considerando che il 1o marzo 2021 il Tribunale municipale di Phnom Penh ha condannato i nove leader di rango più elevato del CNRP per «aver tentato di organizzare un colpo di Stato atto a rovesciare il governo» in relazione al loro tentativo di rientrare in Cambogia il 9 novembre 2019;

C.

considerando che l'ex presidente del CNRP Sam Rainsy ha tentato di fare ritorno in Cambogia nel 2019; che a Rainsy è stata inflitta la condanna più severa, pari a 25 anni di reclusione; che Mu Sochua, Eng Chhay Eang, Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men Sothavrin, Tiolung Saumura e Nuth Romduol sono stati condannati insieme a Sam Rainsy; che tutti gli imputati si trovano a scontare una pena di reclusione di durata compresa tra i 20 e i 25 anni; che è stato revocato loro il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni;

D.

considerando che gli esponenti dell'opposizione sono stati giudicati in contumacia, dal momento che non è stato concesso loro di fare ritorno in Cambogia per difendersi in tribunale;

E.

considerando che, mentre questi casi vengono esaminati con procedura accelerata dalle autorità giudiziarie, il processo a carico dell'ex presidente del CNRP Kem Sokha, rilasciato su cauzione a determinate condizioni restrittive, rimane in sospeso e le richieste da questi avanzate a favore della ripresa del procedimento sono state respinte;

F.

considerando che nel luglio 2019 il tribunale ha condannato in contumacia Kong Atith, allora neoeletto presidente della Coalizione dell'unione democratica dei lavoratori cambogiani dell'industria tessile (CCAWDU), per atti intenzionali di violenza commessi nel quadro di una protesta organizzata nel 2016 dai conducenti della società Capitol Bus contro la dirigenza; che la condanna con pena sospesa di tre anni impedisce a Kong Atith di lavorare come leader sindacale;

G.

considerando che il 31 luglio 2020 Rong Chhun, presidente della Confederazione cambogiana indipendente dei sindacati, è stato arrestato dalle autorità presso la sua abitazione di Phnom Penh, in assenza di un mandato d'arresto, e che il 1o agosto 2020 è stato accusato di «istigazione a delinquere» a norma degli articoli 494 e 495 del codice penale della Cambogia; che è stato successivamente posto in custodia cautelare presso il carcere di Phnom Penh 1;

H.

considerando che nel corso dei processi di massa condotti tra il novembre 2020 e il febbraio 2021 non sono stati presentati elementi di prova affidabili; che agli imputati non è stato consentito di presenziare ai processi; che il pubblico è stato ampiamente escluso dai procedimenti giudiziari; che, secondo quanto riportato, alcuni imputati avrebbero sollevato obiezioni quanto alle presunte confessioni utilizzate durante il processo, sostenendo di aver sottoscritto le stesse mediante firma o impronta digitale sotto coercizione e senza che fosse presente un rappresentante legale;

I.

considerando che i processi orchestrati dal Tribunale municipale di Phnom Penh violano i requisiti procedurali e sostanziali di un equo processo previsti dal codice penale cambogiano e dall'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

J.

considerando che, a partire dal 2017, il governo della Cambogia ha intrapreso una serie di azioni repressive che ostacolano la partecipazione politica e i diritti di voto nel paese, scostandosi da un percorso improntato alla democrazia e creando uno Stato autoritario;

K.

considerando che il 16 novembre 2017 la Corte suprema ha annunciato lo scioglimento del CNRP;

L.

considerando che le elezioni in Cambogia del 2018 non hanno rispettato gli standard minimi internazionali in materia di elezioni democratiche e hanno fatto sì che il partito al potere, il Partito popolare cambogiano (CPP), assumesse il pieno controllo di tutti i seggi, sia al Senato che all'Assemblea nazionale, creando di fatto uno Stato monopartitico senza opposizione parlamentare;

M.

considerando che le autorità cambogiane hanno annunciato che le prossime elezioni locali si terranno il 5 giugno 2022, mentre il CNRP, il principale partito di opposizione, continua a risultare sciolto dal punto di vista legale, nei confronti dei suoi leader vige la condanna e il divieto di partecipare alla vita politica e i suoi sostenitori sono oggetto di vessazioni, arresti e violenza;

N.

considerando che gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno espresso preoccupazione per l'inasprimento delle restrizioni imposte alla società civile in Cambogia;

O.

considerando che il 12 febbraio 2020 la Commissione ha deciso di revocare parte delle preferenze tariffarie accordate alla Cambogia nel quadro del regime commerciale dell'Unione europea «Tutto tranne le armi» a causa delle gravi e sistematiche violazioni dei principi in materia di diritti umani sanciti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

1.

invita il governo della Cambogia a porre fine a ogni forma di vessazioni, intimidazioni e accuse penali di matrice politica nei confronti di esponenti dell'opposizione, sindacalisti, difensori dei diritti umani, dei media e di attori della società civile; invita le forze di sicurezza ad astenersi dal ricorrere in modo non necessario ed eccessivo alla forza contro coloro che partecipano a proteste pacifiche;

2.

invita le autorità cambogiane a procedere all'annullamento immediato e senza condizioni delle condanne pronunciate contro Sam Rainsy, Mu Sochua, Eng Chhay Eang, Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men Sothavrin, Tiolung Saumura e Nuth Romduol;

3.

esorta le autorità cambogiane ad avviare un processo di riconciliazione nazionale attraverso un dialogo autentico e inclusivo con i partiti di opposizione politica e la società civile;

4.

chiede al governo della Cambogia di rilasciare senza indugio tutte le persone che sono state arrestate per aver esercitato i propri diritti umani e a ritirare tutte le accuse nei loro confronti; evidenzia che le accuse mosse contro le oltre 130 persone coinvolte presentano una matrice politica e mirano a eradicare qualsiasi forma di dissenso;

5.

esprime profondo sgomento per le crescenti violazioni dei diritti umani in Cambogia e condanna tali atti, in particolare la violenza contro i manifestanti pacifici, l'adozione di nuove leggi repressive e l'arresto di difensori dei diritti umani, giornalisti, attivisti dei partiti di opposizione, ambientalisti, studenti e normali cittadini colpevoli di aver espresso in maniera pacifica la propria opinione;

6.

esorta il governo cambogiano ad abrogare tutte le leggi repressive, inclusi i recenti decreti e progetti legislativi che disciplinano l'ambiente digitale e consentono al governo di intensificare la sorveglianza e la censura online e il controllo di Internet, nonché ad abrogare tutte le recenti modifiche apportate alla Costituzione, al codice penale, alla legge sui partiti politici, alla legge sui sindacati, alla legge sulle ONG e a qualsiasi altro atto legislativo che limita la libertà di parola e le libertà politiche e che non risulta pienamente in linea con gli obblighi della Cambogia e le norme internazionali;

7.

invita le autorità cambogiane a rispettare il diritto a un equo processo, alla libertà di espressione e alla libertà di riunione e manifestazione pacifica di tutti i cittadini;

8.

si appella alle autorità cambogiane affinché pongano immediatamente fine ad altre forme di vessazioni, comprese le vessazioni giudiziarie e l'intimidazione di membri dell'opposizione nel paese;

9.

condanna l'azione repressiva intrapresa con il pretesto di tutelare la salute e ricorda che le misure di emergenza adottate per contenere la pandemia di COVID-19 non dovrebbero essere impiegate al semplice fine di sedare le voci di dissenso;

10.

esprime preoccupazione per la crescente repressione nei confronti degli attivisti ambientali; è allarmato dal fatto che siano stati inclusi nei recenti processi di massa;

11.

ribadisce che le elezioni non sono state né libere né eque, e che il CPP non dovrebbe essere considerato il legittimo partito al potere della Cambogia; sottolinea che le elezioni possono essere genuinamente libere ed eque solo se ai partiti di opposizione è consentito parteciparvi;

12.

invita il governo cambogiano a ripristinare la democrazia e a garantire che l'applicazione del diritto rispetti i diritti umani e le libertà fondamentali, anche assicurando la piena conformità alle disposizioni costituzionali concernenti il pluralismo e la libertà di associazione ed espressione;

13.

esprime seria preoccupazione per le continue misure e i continui atti di vessazione da parte del governo nei confronti degli organi di stampa e dei giornalisti indipendenti volti a reprimere il loro diritto alla libertà di espressione, ivi compreso il loro diritto alla libertà di opinione e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche, ed esprime apprensione per il fatto che diversi giornalisti siano stati incarcerati sulla base di accuse infondate per aver svolto il loro lavoro in maniera indipendente;

14.

si rammarica per il fatto che il governo cambogiano non abbia saputo adempiere alla sua responsabilità di affrontare le violazioni gravi e sistematiche in materia di partecipazione politica, libertà di espressione e libertà di associazione, il che ha condotto alla decisione della Commissione di revocare, a partire dal 12 agosto 2020, parte delle preferenze tariffarie accordate alla Cambogia nel quadro del regime commerciale dell'Unione europea «Tutto tranne le armi»; esorta la Commissione a insistere su parametri ben definiti in materia di diritti umani in tutti i suoi contatti con il governo cambogiano, e a includere le questioni problematiche sollevate nella presente risoluzione nel quadro del suo dialogo rafforzato in corso con le autorità del paese, ivi incluso per quanto riguarda il regime «Tutto tranne le armi»; invita la Commissione a monitorare con attenzione la situazione e a valutare l'impatto della revoca parziale delle preferenze sui settori più vulnerabili della società civile;

15.

osserva che, da programma, il vertice Asia-Europa di quest'anno dovrebbe tenersi a Phnom Penh; ritiene che l'UE non dovrebbe accettare che il vertice si svolga in questa località, salvo nel caso in cui venga ripristinata la democrazia;

16.

invita gli Stati membri a sospendere tutti gli aiuti finanziari bilaterali a favore del governo cambogiano, concentrandosi invece sulle organizzazioni della società civile e sui partiti di opposizione;

17.

sollecita il SEAE e gli Stati membri a monitorare la situazione dei diritti umani in Cambogia e ad agire nel pieno rispetto del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia e degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; chiede alla delegazione dell'UE a Phnom Penh e alle ambasciate degli Stati membri di seguire i processi e di effettuare visite nei penitenziari;

18.

insiste affinché il governo cambogiano collabori con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e con le procedure speciali delle Nazioni Unite al fine di consentire loro di adempiere il loro mandato senza ingerenze;

19.

invita il governo della Cambogia ad adottare le misure necessarie per garantire che lo scioglimento del CNRP sia tempestivamente revocato e che i suoi 5 007 consiglieri locali siano reinsediati;

20.

ribadisce l'appello rivolto da Rhona Smith, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, alle autorità cambogiane affinché aprano lo spazio civico, tutelino e promuovano le libertà fondamentali, compresi il diritto di riunione e la libertà di espressione, e garantiscano il diritto a un equo processo per tutti, come sancito dalle norme e dagli standard internazionali in materia di diritti umani e dalla legislazione cambogiana;

21.

esorta la Commissione e il Consiglio a definire un'iniziativa globale e strategica per la democrazia per quanto riguarda i paesi della regione dell'ASEAN e a presentarla al Parlamento europeo entro sei mesi;

22.

ritiene che sia da tempo necessario imporre sanzioni mirate, inclusi il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, nei confronti dei leder cambogiani e dei loro interessi economici; esorta il Consiglio ad adottare misure restrittive nei confronti dei leader politici e dei leader delle forze di sicurezza responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nonché dello scioglimento e della successiva repressione dell'opposizione in Cambogia, come pure nei confronti dei loro interessi economici nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani;

23.

invita il SEAE e gli Stati membri ad adoperarsi con urgenza affinché, in occasione dell'imminente 48a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, guidino gli sforzi finalizzati all'adozione di una risoluzione incisiva che affronti la situazione dei diritti umani in Cambogia, ampliando il mandato conferito alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia e chiedendo che l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani monitori la situazione dei diritti umani nel paese, riferendo al riguardo, e illustri le azioni che il governo dovrebbe compiere per ottemperare agli obblighi internazionali in materia di diritti umani;

24.

invita il Consiglio europeo ad adottare una posizione formale sulla situazione dei diritti umani e sul deterioramento della democrazia in Cambogia;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al segretario generale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e all'Assemblea nazionale della Cambogia.

(1)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 99.

(2)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 76.

(3)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 128.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/550 della Commissione, del 12 febbraio 2020, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca temporanea dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni prodotti originari del Regno di Cambogia (GU L 127 del 22.4.2020, pag. 1).

(5)  https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26223&LangID=F

(6)  GU L 269 del 19.10.1999, pag. 18.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/130


P9_TA(2021)0088

Il conflitto in Siria — 10 anni dopo la rivolta

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul conflitto in Siria — 10 anni dopo la rivolta (2021/2576(RSP))

(2021/C 474/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, in particolare quelle del 15 marzo 2018 sulla situazione in Siria (1), del 18 maggio 2017 sulla strategia dell'UE relativa alla Siria (2), del 4 luglio 2017 sulla lotta alle violazioni dei diritti umani nel contesto di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, compreso il genocidio (3), del 24 ottobre 2019 sull'operazione militare turca nel nord-est della Siria e le sue conseguenze (4), del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30o anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (5) e del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla Corte penale internazionale (CPI) (6),

viste la dichiarazione rilasciata a seguito del Consiglio «Affari esteri» del 6 marzo 2020 e le ultime conclusioni del Consiglio dell'UE sulla Siria del 14 ottobre 2019, del 16 aprile 2018 e del 3 aprile 2017,

viste le precedenti dichiarazioni del vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla Siria, tra cui quelle rilasciate nel febbraio 2020 sull'accesso umanitario a Idlib, il 13 gennaio 2020 e il 26 settembre 2019 sulla Siria e il 9 ottobre 2019 sugli sviluppi nel nord-est della Siria,

vista la decisione di esecuzione (PESC) 2021/30 del Consiglio, del 15 gennaio 2021, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (7), in virtù della quale il nuovo ministro degli Affari esteri siriano è stato aggiunto all'elenco delle sanzioni dell'UE nei confronti dei responsabili della repressione violenta in Siria,

viste la strategia dell'UE relativa alla Siria, adottata il 3 aprile 2017, e le conclusioni del Consiglio sulla strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dall'ISIL/Daesh, adottata il 16 marzo 2015,

vista la dichiarazione congiunta delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, in qualità di copresidenti della quarta Conferenza di Bruxelles sul tema «Sostenere il futuro della Siria e della regione», tenutasi il 30 giugno 2020,

viste le precedenti dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla Siria, incluse quelle rilasciate dal suo portavoce il 1o e il 18 febbraio 2020,

vista l'ultima dichiarazione dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir O. Pedersen, indirizzata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 22 gennaio 2021,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Siria dal 2011, in particolare la risoluzione 2254 (2015) che approva una tabella di marcia per il processo di pace in Siria, la risoluzione 2249 (2015) sullo Stato Islamico in Iraq e in Siria e la risoluzione 2533 (2020) che estende l'uso del valico di frontiera di Bab Al Hawa fino al 10 luglio 2021,

viste le ultime relazioni della commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sulla Siria, presentate all'UNHCR il 1o marzo 2021,

vista la risoluzione 71/248 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 21 dicembre 2016, che istituisce un meccanismo internazionale, imparziale e indipendente per fornire assistenza nelle indagini e nel perseguimento dei responsabili dei reati più gravi ai sensi del diritto internazionale commessi in Siria dal marzo 2011,

vista la dichiarazione dell'UNICEF del 28 febbraio 2021 sulla reintegrazione e il rimpatrio in condizioni di sicurezza di tutti i bambini nel campo di Al-Hol e attraverso il nord-est della Siria e la relazione 2020 dell'UNICEF sulla situazione umanitaria in tutta la Siria del 2 febbraio 2021,

vista l'istituzione, nel 2011, del segretariato della rete dell'UE per le indagini e il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, che è ospitato da Eurojust,

visti la posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale (CPI) (8), il piano d'azione per la Corte penale internazionale (CPI) del 2004, inteso a conseguire la ratifica e l'attuazione universali della CPI, nonché il piano d'azione dell'UE riveduto del 2011,

visto lo Statuto di Roma della CPI,

viste la Carta delle Nazioni Unite e le convenzioni delle Nazioni Unite di cui la Siria è parte, tra cui la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

visti i comunicati di Ginevra sostenuti dalle Nazioni Unite del 2012 e 2014,

visti le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 9 dicembre 1948,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, alla fine del febbraio 2011, il regime siriano ha arrestato, detenuto e torturato bambini siriani che avevano scritto sui muri della città di Deraa slogan contro il presidente Bashar Al Assad; che il 15 marzo 2011 migliaia di siriani sono scesi nelle piazze di Deraa e di Damasco, in quantità record, per chiedere riforme democratiche, il rilascio dei detenuti politici, la cessazione delle torture, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto e lo svolgimento di elezioni libere ed eque, nonché la fine della corruzione; che nell'arco di diversi anni queste proteste popolari si sono diffuse in tutto il paese, nelle grandi città come Homs, Hama, Idlib e i quartieri popolari di Aleppo e di Damasco, come pure in città più piccole, come Al-Hasakah nel nord-est e Kafr Nabl nel nord-ovest;

B.

considerando che la rivolta siriana del 2011 è stata una manifestazione della diversità etnica e religiosa della Siria, che ha coinvolto i leader di tutti i gruppi etnici e religiosi e di tutte le province del paese;

C.

considerando che il regime siriano ha risposto alle legittime aspirazioni democratiche del suo popolo con la più totale brutalità esercitata dalle forze di sicurezza siriane e delle milizie alleate poste sotto il loro comando; che si contano oltre 500 000 morti e più di un milione di feriti; che dal marzo 2011, secondo la rete siriana per i diritti umani, sono stati uccisi più di 230 000 civili, di cui l'88 % dal regime siriano, il 3 % dalle forze russe, il 2 % dal Daesh e il 2 % da gruppi armati dell'opposizione; che più di 15 000 civili sono stati torturati a morte, il 99 % dei quali nelle prigioni del regime; che, da allora, oltre 150 000 civili sono stati vittima di sparizioni forzate e continuano a essere detenuti, di cui l'88 % dal regime siriano, il 6 % dal Daesh e il 3 % da gruppi armati dell'opposizione; che, da allora, più di 3 400 membri del personale sanitario sono stati vittima di sparizioni forzate o sono stati detenuti, di cui il 98 % da parte del regime siriano;

D.

considerando che le parti coinvolte nel conflitto, compresi le forze governative e i loro alleati, i gruppi armati antigovernativi e le organizzazioni terroristiche che figurano nell'elenco delle Nazioni Unite come l'ISIL/Daesh, hanno perpetrato gravi violazioni dei diritti umani a vari livelli, inclusi crimini di guerra e crimini contro l'umanità; considerando che le tattiche utilizzate sia dal regime brutale che dai jihadisti erano dirette all'annientamento di forze moderate e pro-democratiche; che tutti i responsabili di tali crimini devono rispondere delle loro azioni;

E.

considerando che il regime siriano ha utilizzato armi chimiche, missili Scud, artiglieria convenzionale e bombe a caduta libera, nonché barili bomba, bombe a grappolo e bombe incendiarie in quartieri civili densamente popolati come Homs, Hama e la parte orientale di Aleppo; che ai manifestanti pacifici feriti da colpi di armi da fuoco delle forze di sicurezza siriane sono state negate le cure e sono state inflitte torture mortali negli ospedali militari e nei centri di detenzione di tutto il paese, come sottolineato dalla relazione Caesar presentata dalla Francia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel maggio 2014; che alle famiglie è stato sistematicamente impedito di dare sepoltura ai propri morti nei cimiteri; che intere città sono state tenute sotto assedio e deliberatamente ridotte alla fame; che hanno avuto luogo punizioni collettive, esecuzioni extragiudiziali e molteplici massacri di centinaia di uomini, donne e bambini in centri rurali, come quello avvenuto nel maggio 2012 a Houla; che la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla Siria ha riferito in merito all'uso sistematico dello stupro e di altre forme di violenza sessuale come arma di guerra da parte delle forze del regime siriano e delle loro milizie;

F.

considerando che le Nazioni Unite, attraverso il mandato degli inviati speciali, hanno avviato una serie di iniziative volte a raggiungere un cessate il fuoco tra tutte le parti, rilasciare i detenuti, garantire l'accesso umanitario a tutte le zone del paese, proteggere i giornalisti e le ONG e instaurare un dialogo inclusivo in vista di una soluzione politica del conflitto che è divampato dopo il 2011; che tale processo e la Commissione costituzionale siriana (CCS) con mandato delle Nazioni Unite rimangono in una situazione di stallo;

G.

considerando che la CCS è stata istituita nell'ottobre 2019 con il mandato di trovare una soluzione politica al conflitto siriano, sotto l'egida dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria e in linea con la risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; che, nonostante le sue carenze strutturali e la continua resistenza di Assad nei confronti di una cooperazione costruttiva all'interno della CCS, quest'ultima rimane uno strumento fondamentale per conseguire una soluzione politica pacifica del conflitto;

H.

considerando che la Russia, sostenuta dalla Cina, ha posto il veto a 16 risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dal 2011, tra cui una risoluzione sul deferimento della Siria alla Corte penale internazionale (CPI) e una risoluzione sul potenziamento dell'accesso umanitario; che l'Iran e Hezbollah hanno contribuito direttamente a sostenere la repressione dei civili da parte del regime siriano; che dal 2015 la Russia investe risorse logistiche, diplomatiche e finanziarie per organizzare un intervento militare su vasta scala delle forze aeree russe a sostegno del regime siriano;

I.

considerando che la Turchia ha iniziato a intervenire direttamente in Siria nel 2016 con l'obiettivo di occupare le regioni settentrionali del paese, costituite prevalentemente da enclave curde in territorio siriano, in violazione del diritto internazionale, anche con l'invasione, nell'ottobre 2019, dei territori della Siria controllati dalle Forze democratiche siriane (FDS); che in risposta a tali azioni da parte della Turchia diversi Stati membri dell'UE hanno formalmente sospeso le vendite di armi alla Turchia;

J.

considerando che, secondo i paesi copresidenti del Gruppo di Minsk dell'OSCE, la Turchia ha trasferito mercenari siriani al Nagorno-Karabakh;

K.

considerando che la coalizione globale sta proseguendo i suoi sforzi in Iraq, Siria e a livello globale per contrastare le ambizioni dell'ISIL/Daesh e le attività delle sue ramificazioni e delle sue reti;

L.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno sospeso le relazioni diplomatiche con il regime siriano nel 2012; che l'UE ha chiuso la sua delegazione a Damasco nel dicembre 2012, a seguito della chiusura delle ambasciate degli Stati membri avvenuta all'inizio del 2012;

M.

considerando che nel 2011 il Consiglio ha adottato sanzioni nei confronti di persone ed entità coinvolte nella repressione contro i civili e in seguito le ha rafforzate, al fine di raggiungere una soluzione politica negoziata; che tali sanzioni prevedono deroghe umanitarie;

N.

considerando che la risposta del regime siriano alla rivolta ha portato alla distruzione del tessuto economico e sociale della Siria; che il crollo della sterlina siriana è stato amplificato dal collasso dell'economia libanese a partire dal 2019 e dalle ripercussioni economiche globali connesse alla pandemia di COVID-19 a partire dal marzo 2020; che il costo dei prodotti di base è aumentato di oltre il 100 % dal 2019;

O.

considerando che la Siria, sotto l'effetto di un'intensa pressione internazionale, ha firmato e ratificato la Convenzione sulle armi chimiche nell'ottobre 2013, dopo aver commesso quello che è, a tutt'oggi, il suo più grave attacco chimico su un quartiere civile nella parte orientale di Ghuta, un sobborgo a est di Damasco; che, da allora, la squadra di investigazione e identificazione dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) ha ritenuto il regime siriano responsabile dell'uso di armi chimiche sui civili a più riprese; che nel luglio 2020 il Consiglio esecutivo dell'OPCW ha chiesto formalmente, ancora una volta, al regime siriano di dichiarare i propri impianti di armi chimiche;

P.

considerando che il conflitto ha causato quasi 7 milioni di rifugiati, con oltre 13 milioni di persone dipendenti dagli aiuti umanitari in Siria, inclusi 6 milioni di donne e bambini, 6,8 milioni di sfollati interni e oltre 3 milioni di persone che vivono in zone assediate difficili da raggiungere; che le esigenze umanitarie sono aumentate di un quinto solamente nell'ultimo anno, con altri 4,5 milioni di siriani che vivono attualmente in condizioni di insicurezza e il 90 % di siriani che vivono al di sotto della soglia di povertà; che l'accesso umanitario a tutte le popolazioni bisognose continua a essere fondamentale e che il 40 % della popolazione siriana risiede in zone non controllate dal governo; che, oltre all'assistenza sanitaria generale per la popolazione, la pandemia di COVID-19 ha dimostrato quanto l'accesso transfrontaliero alla Siria nord-occidentale e nord-orientale rimanga fondamentale; che l'inverno e le successive inondazioni, che hanno colpito circa 121 000 persone in 304 siti di sfollati interni nella Siria nord-occidentale, hanno causato un ulteriore livello di disagio per una popolazione già estremamente vulnerabile; che il governo siriano ha continuato a imporre severe restrizioni alla fornitura di aiuti umanitari nelle zone della Siria controllate dal governo e in altre zone del paese;

Q.

considerando che circa 12 000 cittadini stranieri, per la maggior parte sospettati di avere legami diretti o indiretti con l'ISIL/Daesh, sono detenuti in sette carceri gestite dalle FDS nel nord-est della Siria; che 9 000 di essi sono detenuti nel campo di Al-Hol, il più grande della Siria, che ospita in totale circa 64 000 persone, per la maggior parte famiglie con legami con l'ISIL/Daesh, di cui il 94 % sono donne e bambini, inclusi cittadini dell'UE; che le attuali condizioni sono estremamente allarmanti, in particolare dopo le ultime uccisioni registrate dall'inizio di quest'anno;

R.

considerando che il conflitto ha avuto un impatto particolarmente grave sulla vita e sui diritti umani dei minori in Siria; che, secondo la rete siriana per i diritti umani, più di 29 500 bambini sono stati uccisi, di cui il 78 % dal regime siriano e dalle milizie iraniane, il 7 % dalle forze russe e il 3 % dall'ISIL/Daesh; che oltre 2,6 milioni di ragazze e ragazzi sono stati sfollati dalle loro case all'interno del paese e che la salute mentale di molti bambini siriani risente e continuerà a risentire profondamente della brutalità del conflitto; che l'impossibilità per i bambini in Siria di ottenere certificati di nascita e documenti di identità li espone al rischio di apolidia; che milioni di bambini hanno perso anni di istruzione e che 2,8 milioni attualmente non sono scolarizzati in Siria;

S.

considerando che i continui attacchi alle strutture sanitarie hanno decimato il sistema sanitario siriano, lasciando i siriani in difficoltà nel far fronte alle sfide causate dalla crisi della COVID-19; che meno del 64 % degli ospedali e il 52 % dei centri di assistenza sanitaria di base in Siria sono operativi; che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il 70 % del personale sanitario è fuggito dal paese;

T.

considerando che gli attacchi regolari alle strutture sanitarie hanno caratterizzato sin dall'inizio il conflitto siriano, in palese violazione del diritto internazionale umanitario, e sono continuati nel 2020 durante la pandemia; che nell'ultimo decennio è cresciuto il riconoscimento internazionale della natura sistematica degli attacchi all'assistenza sanitaria in Siria, ma non è stato facile definire chiaramente la responsabilità di tali attacchi, nonostante le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2139 (2014) e 2286 (2016); che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha istituito un Consiglio d'inchiesta interno delle Nazioni Unite, il quale ha esaminato un numero limitato di incidenti avvenuti nel nord-est della Siria tra il settembre 2019 e l'aprile 2020;

U.

considerando che i difensori dei diritti umani e i professionisti dell'assistenza umanitaria continuano a sollevare preoccupazioni in merito alla sicurezza e alla protezione dei rimpatriati e degli sfollati alla luce delle condizioni in cui versano molte zone del paese e delle questioni relative all'approccio adottato dal governo siriano alla riconciliazione politica;

V.

considerando che, dal 2011, l'UE e i suoi Stati membri hanno mobilitato oltre 20 miliardi di EUR per aiuti umanitari e assistenza alla stabilizzazione e alla resilienza a favore dei siriani all'interno della Siria e nei paesi vicini; che l'UE è stata la forza motrice delle conferenze dei donatori a sostegno della Siria, svoltesi a Bruxelles per quattro anni consecutivi (2017-2020), e della quinta conferenza di Bruxelles che si terrà il 29 e 30 marzo 2021;

W.

che la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2533 (2020), dell'11 luglio 2020, sugli aiuti transfrontalieri ha rinnovato solo il valico di frontiera di Bab al-Hawa per un periodo di un anno, fino al 10 luglio 2021, chiudendo pertanto i valichi di frontiera di Bab al-Salam, Al Yarubiyah e Al-Ramtha;

X.

considerando che dal 2011 milioni di siriani sono stati privati dei loro diritti di proprietà da nuove leggi siriane in materia di proprietà che vanno a discapito di coloro che eludono il servizio militare o fuggono dal paese senza autorizzazione preventiva;

Y.

considerando che le alture del Golan sono territori siriani occupati dallo Stato di Israele dal 1967;

Z.

considerando che nel corso del conflitto diverse parti hanno perpetrato una serie di attacchi contro il patrimonio culturale, compresi la distruzione e il saccheggio di siti archeologici per mano dell'ISIL/Daesh, come pure l'abbattimento, il saccheggio e la distruzione di siti archeologici nonché templi e tombe yazidi da parte dell'esercito nazionale siriano ad Afrin;

AA.

considerando che lo statuto di Roma della CPI, firmato e ratificato da tutti gli Stati membri, sancisce che i crimini più gravi che costituiscono motivo di preoccupazione per la comunità internazionale nel suo complesso, in particolare il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, non devono rimanere impuniti;

AB.

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato lo Statuto di Roma della CPI a partire dal 2009; che nel 2011 il Consiglio ha istituito il segretariato della rete dell'UE per le indagini e il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, ospitato da Eurojust; che la strategia dell'UE relativa alla Siria invita l'UE a promuovere l'assunzione di responsabilità per i crimini di guerra commessi in Siria, al fine di agevolare un processo di riconciliazione nazionale e una giustizia di transizione;

AC.

considerando che nel 2018 è stata avviata per la prima volta una squadra investigativa comune, sotto la guida delle autorità giudiziarie e di contrasto della Francia e della Germania, per facilitare l'arresto e il perseguimento dei criminali di guerra siriani a seguito della pubblicazione della relazione Caesar, che ha rivelato le pratiche di affamamento e di tortura cui sono state sistematicamente sottoposte decine di migliaia di donne e uomini nei centri di detenzione siriani a partire dal 2011;

1.

esprime il proprio sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo siriano che dieci anni fa, il 15 marzo 2011, ha manifestato pacificamente a Deraa, a Damasco e nel resto del paese chiedendo riforme democratiche; rende omaggio alle 500 000 vittime della repressione e del conflitto in Siria dall'inizio della rivolta popolare; è convinto che il futuro della Siria debba rimanere nelle mani del popolo siriano; manifesta il suo appoggio all'unità, alla sovranità e all'integrità territoriale dello Stato siriano e del suo popolo;

2.

esprime una profonda preoccupazione per lo stallo politico persistente e plaude agli sforzi compiuti dall'inviato speciale delle Nazioni Unite, Geir O. Pedersen, per trovare una soluzione politica al conflitto; condivide le preoccupazioni dell'inviato speciale per la mancanza di progressi; ribadisce che una soluzione sostenibile al conflitto siriano non può essere raggiunta militarmente; esprime altresì preoccupazione per il collasso economico e per la disastrosa crisi umanitaria che colpiscono la Siria;

3.

esprime il proprio sostegno alla risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che istituisce un processo di riforma costituzionale condotto dalla Siria; esprime profondo rammarico per la mancanza di impegno da parte del regime siriano, nonostante il reiterato impegno e la disponibilità espressi dai rappresentanti dell'opposizione siriana a negoziare con il regime siriano in vista dell'elaborazione di una nuova Costituzione siriana; evidenzia a tale riguardo la necessità di istituire un meccanismo di monitoraggio, verifica e segnalazione del cessate il fuoco sotto l'egida delle Nazioni Unite;

4.

si oppone a qualsiasi normalizzazione delle relazioni diplomatiche con il regime siriano fintantoché non siano raggiunti sul campo progressi fondamentali in Siria, con un impegno chiaro, costante e credibile per un processo politico inclusivo; ritiene che le prossime elezioni presidenziali siriane previste nel 2021 manchino di qualsiasi credibilità agli occhi della comunità internazionale nel contesto attuale; condanna fermamente le visite di deputati al Parlamento europeo al regime siriano e sottolinea che i deputati in questione non rappresentano il Parlamento europeo;

5.

deplora che alcuni attori abbiano ulteriormente diviso un'opposizione siriana frammentata, ostacolando il processo di Ginevra;

6.

condanna con fermezza tutte le atrocità e le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, perpetrate dal regime di Assad in particolare, ma anche da attori russi, iraniani e turchi; invita la Russia, l'Iran e Hezbollah a ritirare tutte le forze, comprese quelle delegate, sotto il loro comando, ad eccezione di quelle che partecipano a una forza internazionale di mantenimento della pace o di stabilizzazione sotto il mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; deplora il ruolo della Russia e dell'Iran nel sostenere la totale repressione del regime siriano nei confronti della popolazione civile e nell'aver assunto il controllo del processo politico e delle risorse economiche in Siria;

7.

invita la Turchia a ritirare le sue truppe dal nord della Siria, un territorio che occupa illegalmente e senza un mandato delle Nazioni Unite; condanna i trasferimenti illegali di curdi siriani dal territorio occupato nel nord della Siria verso la Turchia a fini di detenzione e perseguimento giudiziario, in violazione degli obblighi internazionali spettanti alla Turchia nel quadro delle Convenzioni di Ginevra; esorta a rimpatriare immediatamente nei territori occupati in Siria tutti i detenuti siriani trasferiti in Turchia; è preoccupato per il fatto che gli sfollamenti in atto in Turchia potrebbero equivalere a una pulizia etnica contro la popolazione curda siriana; sottolinea che l'invasione e l'occupazione illegali della Turchia hanno compromesso la pace in Siria, in Medio Oriente e nel Mediterraneo orientale; sottolinea che l'intervento della Turchia ha indebolito gli sforzi internazionali contro l'ISIL/Daesh; condanna fermamente il ricorso da parte della Turchia a mercenari siriani nei conflitti in Libia e nel Nagorno-Karabakh, in violazione del diritto internazionale;

8.

crede fermamente nella diversità religiosa ed etnica della Siria; deplora la discriminazione di cui il regime siriano è da molto tempo responsabile nei confronti dei curdi siriani; condanna gli attacchi mirati del regime siriano contro dissidenti come ad esempio Ali Ferzat, vincitore del premio Sacharov del Parlamento europeo per la sua critica nei confronti del presidente Assad, come pure gli attacchi del regime siriano contro 124 chiese cristiane, documentati dalla rete siriana per i diritti umani (SNHR); condanna fermamente l'uccisione di membri di minoranze religiose perpetrata dall'ISIL/Daesh e, in particolare, i crimini di genocidio contro yazidi, musulmani sciiti e cristiani avvenuti nel periodo 2014-2018; deplora profondamente la persecuzione delle minoranze da parte di gruppi armati dell'opposizione;

9.

ricorda alla comunità internazionale la gravità e la portata delle violazioni dei diritti umani in Siria perpetrate dalle diverse parti coinvolte nel conflitto; mette in evidenza la responsabilità che grava sul regime siriano per la sua decisione di rispondere alle manifestazioni pacifiche con una repressione generalizzata attraverso mezzi indicibili; ricorda l'importanza del rapporto Caesar e la conferma, presentata dalla Francia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2014, dell'attendibilità delle fotografie degli 11 000 detenuti identificati che sono stati lasciati morire di fame e torturati fino alla morte in centri di detenzione e in ospedali militari nei pressi di Damasco tra il 2011 e il 2013; esorta l'UE e i suoi Stati membri a sostenere la raccomandazione della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite del marzo 2021 di agevolare la creazione di un meccanismo indipendente con un mandato internazionale e un approccio guidato dalle vittime per localizzare le persone scomparse o le loro spoglie, tra cui quelle che si trovano nelle fosse comuni;

10.

condanna fermamente l'uccisione di 550 giornalisti internazionali e siriani da parte del regime siriano e di decine di persone da parte dell'ISIL/Daesh e di altri gruppi armati; invita il regime siriano a liberare immediatamente i 400 giornalisti detenuti in carcere secondo la Rete siriana per i diritti umani;

11.

condanna con la massima fermezza la pratica dello stupro come arma di guerra contro le donne, da parte del regime siriano e delle sue milizie, come documentato dalla commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite, o da parte dell'ISIL/Daesh contro le donne yezide e sciite; ricorda il ruolo svolto dalle donne nella rivolta del 2011 e la fondamentale importanza di includere le donne a tutti i livelli delle strutture di potere politico, economico e giudiziario della Siria, inclusa la giustizia di transizione; ribadisce l'importanza di includere le donne e i giovani nel processo di risoluzione del conflitto;

12.

ribadisce la sua ferma condanna degli attacchi aerei russi che hanno causato la morte in totale di oltre 6 900 civili, tra cui 2 000 bambini, utilizzando munizioni a grappolo, bombe termobariche e missili a lungo raggio, colpendo in modo mirato centri mediatici indipendenti, ospedali, infrastrutture umanitarie, incluse oltre 207 strutture mediche, secondo la Rete siriana per i diritti umani, e unità della difesa civile siriana come i membri dell'organizzazione umanitaria dei Caschi bianchi; denuncia i tentativi della Russia di danneggiare l'immagine dei Caschi bianchi nei media occidentali attraverso una campagna di disinformazione aggressiva e costante sui social media; condanna con la massima fermezza il coinvolgimento di aerei da combattimento russi negli attacchi chimici perpetrati dal regime siriano, come nel massacro chimico di Khan Sheikhoun dell'aprile 2017, in seguito al quale aerei da combattimento russi hanno immediatamente bombardato l'unico ospedale in cui venivano curate le vittime;

13.

esorta il regime siriano a rilasciare immediatamente i 130 000 prigionieri politici ingiustamente detenuti, inclusi donne, uomini e bambini vittime di sparizione forzata da parte delle forze di sicurezza siriane; condanna fermamente l'uso sistematico della tortura, di trattamenti disumani e della violenza sessuale nelle terribili condizioni in cui essi sono detenuti, senza la possibilità di avere accesso a un tribunale civile, a un avvocato e alle cure mediche e di comunicare con i loro familiari; sottolinea che ai prigionieri sono negati i diritti fondamentali a un processo equo, segnatamente occultando le informazioni sul loro arresto e ricorrendo alla tortura per estorcere confessioni fittizie; esorta le autorità siriane a consentire, senza eccezioni, un accesso immediato e senza restrizioni alle strutture di detenzione per le ONG umanitarie internazionali riconosciute e le organizzazioni di monitoraggio, senza notifica preventiva;

14.

sottolinea che l'ISIL/Daesh è ancora attivo nella regione e non è stato sconfitto; esprime preoccupazione per le difficoltà incontrate nel preservare le prove dei crimini perpetrati dall'ISIL/Daesh e nell'ottenere l'accesso ad esse, nonché nello scoprire il destino delle persone rapite; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere gli sforzi sul campo per documentare e preservare le prove di tali crimini; accoglie con favore il perseguimento dei cittadini dell'UE e di paesi terzi che hanno aderito all'ISIL/Daesh;

15.

esprime preoccupazione per la rinascita dell'ISIL/Daesh nel nord-est della Siria; elogia gli sforzi compiuti dalla coalizione internazionale contro l'ISIL/Daesh; sottolinea l'importanza di un costante impegno a lungo termine degli Stati Uniti nella coalizione; ribadisce il suo sostegno agli sforzi della coalizione internazionale per combattere l'ISIL/Daesh e sottolinea l'importante contributo fornito dalle Forze democratiche siriane (SDF) quale alleato nella lotta contro l'ISIL/Daesh;

16.

esprime preoccupazione per le crescenti tensioni nel Kurdistan iracheno, che negli ultimi anni ha goduto di una maggiore stabilità rispetto alla Siria e ha offerto una zona sicura ai rifugiati siriani;

17.

ribadisce che i responsabili di gravi reati internazionali devono essere debitamente perseguiti, anche da parte degli Stati membri dell'UE in assenza di altri processi internazionali o nazionali di giustizia di transizione; sottolinea l'importanza fondamentale di risolvere la questione delle persone detenute e fatte sparire da tutte le parti coinvolte nel conflitto, come tassello fondamentale di ogni processo di transizione inteso a conseguire la pace;

18.

ricorda che la CPI dovrebbe continuare ad essere la principale autorità giudiziaria a livello internazionale competente per i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i crimini di aggressione; ritiene che l'impunità alimenti ulteriori atrocità e aggravi le sofferenze delle vittime; insiste pertanto sulla necessità di chiamare tutti i responsabili a rendere conto delle proprie azioni, in particolare mediante l'applicazione del principio della giurisdizione universale, e di risarcire le vittime; insiste sul fatto che l'introduzione di misure di giustizia riparativa non può attendere la fine del conflitto ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare il loro sostegno ai processi guidati da gruppi rappresentativi di siriani; condanna fermamente i sedici veti posti dalla Russia in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con il sostegno della Cina, al deferimento della Siria alla CPI;

19.

accoglie con favore la prima condanna in assoluto di un agente delle forze di sicurezza del regime siriano per complicità in crimini contro l'umanità, il 24 febbraio 2021, da parte del Tribunale di Coblenza, in Germania;

20.

plaude agli sforzi compiuti dagli Stati membri dell'UE dal 2019 per assicurare un ampio sostegno internazionale al fine di garantire un finanziamento a lungo termine nel bilancio generale delle Nazioni Unite per il meccanismo internazionale imparziale e indipendente (MIII) istituito dall'ONU per coadiuvare le indagini e perseguire i responsabili dei reati più gravi ai sensi del diritto internazionale commessi in Siria dal marzo 2011;

21.

plaude alla squadra investigativa comune franco-tedesca creata per sostenere il perseguimento dei crimini contro l'umanità documentati dal rapporto Caesar; si compiace dei mandati di arresto internazionali emessi da entrambi i paesi nel 2018 per arrestare tre agenti di alto grado delle forze di sicurezza; elogia il ruolo svolto dalle ONG siriane locali nella verifica, documentazione, raccolta e protezione delle prove dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come pure il ruolo complementare svolto dalle ONG come la commissione per l'accertamento delle responsabilità e la giustizia internazionale nell'assistere le autorità di contrasto e giudiziarie europee, al fine di perseguire in modo efficace i criminali di guerra presenti sul territorio degli Stati membri dell'UE; invita l'UE a fornire una maggiore formazione giuridica ai siriani per consentire loro di svolgere un ruolo nella lotta contro l'impunità;

22.

invita la Commissione a presentare un piano d'azione dell'UE sull'impunità contenente un capitolo specifico relativo alla Siria; sottolinea che questo piano d'azione dovrebbe essere inteso a coordinare e ad armonizzare meglio le risorse e gli sforzi degli Stati membri intesi a perseguire i criminali di guerra nell'UE; è del parere che la giustizia di transizione svolga un ruolo fondamentale per garantire la pace a lungo termine; invita l'UE a creare un fondo europeo specifico per le vittime dei crimini contro l'umanità in Siria;

23.

sostiene l'impegno degli Stati membri per migliorare il coordinamento delle risorse nei settori giudiziario, di polizia e dell'immigrazione grazie allo sviluppo di giurisdizioni comuni al fine di ripartire le competenze giurisdizionali tra gli Stati membri e facilitare le azioni giudiziarie; sottolinea che gli Stati membri che dispongono di maggiori risorse dovrebbero condividere i loro esperti e interpreti, al fine di facilitare indagini efficienti ed efficaci, e che ciascuno Stato membro dovrebbe adoperarsi per nominare un pubblico ministero competente per tali crimini al fine di accelerare gli sforzi di coordinamento giudiziario;

24.

invita gli Stati membri a condividere automaticamente, a livello di UE, le informazioni sui sospetti criminali di guerra a norma dell'articolo 1F della Convenzione di Ginevra; è del parere che sia altresì necessaria una più stretta cooperazione tra le autorità competenti per l'immigrazione e i pubblici ministeri per quanto riguarda i sospetti criminali di guerra a livello nazionale;

25.

esorta tutti gli Stati membri dell'UE senza eccezione a cooperare pienamente nella lotta all'impunità; esprime profonda preoccupazione per la mancanza di cooperazione da parte di alcuni Stati membri al fine di perseguire i criminali di guerra siriani;

26.

sostiene pienamente gli sforzi europei, guidati dai Paesi Bassi dal settembre 2020, intesi ad avviare procedimenti giudiziari contro la Siria dinanzi alla Corte internazionale di giustizia (CIG) per la violazione da parte del paese della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura;

27.

invita gli Stati membri dell'UE, in occasione della prossima conferenza dell'OPCW prevista per la primavera del 2021, a chiedere la sospensione della partecipazione della Siria all'OPCW per aver falsificato le prove dell'utilizzo di armi chimiche; ribadisce la propria costernazione e la condanna dei 336 attacchi chimici documentati del regime siriano, durante i quali sono stati usati gas di cloro, gas sarin e l'iprite contro i civili;

28.

condanna fermamente gli attacchi contro gli operatori umanitari perpetrati da tutte le parti, specialmente dal regime siriano e dall'ISIL/Daesh; richiama l'attenzione sul fatto che il regime siriano ha una particolare responsabilità per l'uccisione mirata di operatori umanitari dal 2011; evidenzia la responsabilità che grava soprattutto sulla Russia per gli attacchi contro gli operatori umanitari, in particolare per il bombardamento di 21 ospedali da campo di Médecins Sans Frontières (MSF) nell'ottobre 2015;

29.

esprime profonda preoccupazione per le continue sofferenze del popolo siriano a dieci dall'inizio del conflitto; è particolarmente inquieto per il fatto che le necessità umanitarie in Siria sono aumentate di un quinto solamente nell'ultimo anno e che altri 4,5 milioni di siriani vivono attualmente in condizioni di insicurezza alimentare, mentre il 90 % vive al di sotto della soglia di povertà; ritiene che l'accesso umanitario debba continuare ad essere una priorità fondamentale per l'UE in Siria e che la crescita delle necessità richieda una maggiore risposta finanziaria e politica da parte dell'UE; constata che la risoluzione 2533 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul valico di frontiera di Bab al-Hawa dovrà essere rinnovata nel luglio 2021; deplora che la Russia e la Cina si siano astenute nel corso dell'ultima votazione anziché votare a favore della risoluzione; ritiene che non si possa fare affidamento sulla prestazione di assistenza umanitaria attraverso le linee di combattimento per le persone che attualmente dipendono dall'invio transfrontaliero di aiuti; ricorda che 2,4 milioni di siriani dipendono per la loro sopravvivenza da questo valico di frontiera e che un mancato rinnovo dell'autorizzazione di tale valico per almeno 12 mesi avrebbe conseguenze gravi e potenzialmente letali; condanna le azioni di quei membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che hanno cercato di limitare l'accesso umanitario per scopi politici; esorta tutti i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a sostenere il rinnovo della risoluzione sul valico di frontiera, al fine di evitare l'aggravamento della crisi umanitaria, e a garantire l'espansione e il sostegno degli interventi attraverso le linee di combattimento in conformità dei principi umanitari; evidenzia l'importanza di garantire l'immediato rinnovo dell'autorizzazione per i valichi di frontiera di Bab al-Salam e Yarubiyah, in linea con la risoluzione 74/169 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, onde garantire che gli aiuti giungano alla popolazione in stato di bisogno nel Nord-Ovest e nel Nord-Est del paese attraverso le vie più dirette; sottolinea l'importanza di garantire che gli aiuti umanitari siano destinati esclusivamente alle persone più bisognose;

30.

invita la comunità internazionale a far fronte urgentemente all'entità senza precedenti delle necessità umanitarie del popolo siriano all'interno e all'esterno del paese; incoraggia l'UE, in qualità di organizzatrice della quinta Conferenza dei donatori sulla Siria di Bruxelles, a mobilitare altri donatori internazionali per potenziare il sostegno al Piano di risposta per l'assistenza umanitaria in Siria a favore del settore sanitario, mediante maggiori finanziamenti flessibili e pluriennali che coprano a lungo termine i bisogni della popolazione; invita i donatori internazionali a investire in modo specifico in programmi destinati a riparare, ripristinare e potenziare le strutture sanitarie danneggiate o distrutte, oltre alle altre strutture civili che sono state colpite;

31.

esorta il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a includere inviti espliciti a tutelare gli operatori sanitari nelle prossime risoluzioni e nelle discussioni ufficiali delle Nazioni Unite; invita gli Stati membri, a tale riguardo, a offrire un appoggio politico e un sostegno operativo alle iniziative e alle indagini guidate dalle Nazioni Unite per l'accertamento delle responsabilità onde garantire il rispetto del diritto internazionale;

32.

sottolinea l'importanza, in vista della quinta Conferenza dei donatori prevista per il 29 e 30 marzo 2021 a Bruxelles, non solo di rispettare gli impegni in materia di assistenza umanitaria, ma anche di potenziare tale assistenza a favore dei siriani, degli sfollati interni e dei rifugiati, come pure delle comunità colpite dalla crisi nella regione; richiama l'attenzione sul fatto che l'UE e i suoi Stati membri sono stati i maggiori donatori umanitari a rispondere alla crisi umanitaria in Siria, fornendo aiuti dal 2011 per un importo di 20 miliardi di EUR; è profondamente preoccupato per i presunti programmi del governo britannico di ridurre sensibilmente i propri contributi agli aiuti, tra cui tagli del 67 % per la Siria e dell'88 % per il Libano;

33.

plaude al ruolo svolto dagli Stati confinanti nell'offrire solidarietà e assistenza ai profughi siriani in Libano, in Giordania, in Turchia e in Iraq; esorta gli Stati membri dell'UE a continuare a finanziare programmi di assistenza umanitaria nei paesi che accolgono i profughi, come pure per gli sfollati interni in Siria; esorta gli Stati membri dell'UE a fornire tutti i finanziamenti e il sostegno necessari per garantire che tutti i minori siriani rifugiati nei paesi di accoglienza abbiano accesso non solo all'istruzione primaria ma anche all'istruzione secondaria; esorta tutti i paesi di accoglienza ad adottare tutte le misure necessarie a tal fine e a eliminare qualsiasi ostacolo amministrativo o legislativo; incoraggia i paesi di accoglienza a concentrare gli sforzi sull'accesso all'occupazione, ai servizi sanitari e all'istruzione, nonché alla documentazione civica, promuovendo in tal modo la capacità dei profughi di lavorare per conseguire l'autonomia;

34.

rileva che il fondo fiduciario Madad dell'UE in risposta alla crisi siriana giungerà a scadenza entro la fine del 2021; invita la Commissione a garantire risorse finanziarie per la risposta umanitaria dell'UE alla crisi siriana nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale e a garantire il funzionamento senza ostacoli dei suoi progetti;

35.

invita tutti gli Stati membri a sostenere l'assistenza umanitaria basata su principi senza normalizzare le relazioni con il regime siriano; mette in guardia contro l'investimento di attività finanziarie dell'UE, direttamente o indirettamente, nella ricostruzione generale della Siria se il regime siriano non attua un processo politico credibile; invita il VP/AR, nell'ambito della programmazione a lungo termine della risposta in Siria, a definire una valida politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani per i futuri interventi di ricostruzione in stretta collaborazione con la società civile siriana, tra cui un quadro di monitoraggio con indicatori specifici per le norme in materia di diritti umani; deplora i piani di aziende russe, iraniane, cinesi e turche intesi a trarre profitto dalla distruzione della Siria;

36.

invita gli Stati membri a mantenere le sanzioni contro le persone e le entità coinvolte nella repressione in Siria; sottolinea l'importanza di evitare le conseguenze negative non intenzionali delle sanzioni attraverso deroghe di carattere umanitario per l'azione umanitaria basata su principi e l'importanza di affrontare i problemi di eccessiva conformità alle sanzioni da parte delle banche assieme agli Stati Uniti;

37.

esorta l'UE e i suoi Stati membri a rinnovare ed espandere l'elenco delle persone soggette a sanzioni mirate nel quadro del nuovo regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, tra cui comandanti civili e militari siriani, russi e iraniani che sono credibilmente implicati in crimini di guerra;

38.

si impegna ad adottare una legislazione efficace dell'UE in materia di dovuta diligenza delle imprese che imponga obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani alle imprese dell'UE e alle imprese che operano nel mercato unico;

39.

ricorda a tutti gli Stati membri che la Siria non è un paese sicuro per i rimpatri; ritiene che ogni rimpatrio debba avvenire in modo sicuro, volontario, dignitoso e informato, in linea con la posizione dichiarata dall'UE; invita tutti gli Stati membri ad astenersi dall'orientare le politiche nazionali verso la privazione di determinate categorie di siriani del loro status di protezione e a invertire tale tendenza qualora abbiano già applicato tali politiche; esorta il Libano, la Turchia e tutti i paesi della regione a sospendere le deportazioni di siriani in Siria contro la loro volontà;

40.

condanna i danni irreparabili inflitti ai siti culturali dalle tattiche della terra bruciata adottate dal regime di Assad, nonché il saccheggio e il contrabbando di opere d'arte da parte di jihadisti per finanziare il loro ruolo nel conflitto;

41.

esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria, sanitaria e di sicurezza nei campi della Siria nord-orientale, in particolare in quelli di Al-Hol e Roj, che costituiscono a tutt'oggi un terreno fertile per la radicalizzazione; ritiene che i cittadini dell'UE sospettati di essere membri di organizzazioni terroristiche e detenuti nei citati campi debbano essere processati; esprime la propria costernazione per l'uccisione, il 24 febbraio 2021, di un collaboratore di MSF che lavorava nel campo di Al Hol, la quale dimostra una volta di più il costo in termini di vite umane della violenza e dell'insicurezza delle condizioni di vita nel campo;

42.

invita gli Stati membri a proteggere i minori che potrebbero essere detenuti per reati connessi alla sicurezza o per associazione a gruppi armati;

43.

invita gli Stati membri a rimpatriare tutti i minori europei, tenendo conto della loro situazione familiare specifica e dell'interesse prevalente del minore come principale considerazione, e a fornire il sostegno necessario per la loro riabilitazione e il loro reinserimento, nel pieno rispetto del diritto internazionale;

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Consiglio dei rappresentanti dell'Iraq, al governo regionale del Kurdistan e al governo e al parlamento della Federazione russa.

(1)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 119.

(2)  GU C 307 del 30.8.2018, pag. 117.

(3)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 69.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2019)0049.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2019)0066.

(6)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 115.

(7)  GU L 12 I del 15.1.2021, pag. 3.

(8)  GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/140


P9_TA(2021)0089

Proclamazione dell'UE come zona di libertà LGBTIQ

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ (2021/2557(RSP))

(2021/C 474/15)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»),

visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE),

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1),

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (2),

vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (3),

vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (4),

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),

vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024) (5),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI (6),

visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio nel 2013,

visti i risultati dell'indagine sulle persone LGBT nell'UE avviata nel 2019 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (7),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (8),

viste la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 31 marzo 2010, su misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere (CM/Rec(2010)5), e le norme adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

visto il memorandum del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, del 3 dicembre 2020, sulla stigmatizzazione delle persone LGBTI in Polonia,

visti il dibattito in seno alla commissione sulle questioni di attualità del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa e le sue successive relazioni, intitolate Fact-finding report on the role of local authorities with regard to the situation and rights of LGBTIQ people in Poland (relazione d'inchiesta sul ruolo delle autorità locali in relazione alla situazione e ai diritti delle persone LGBTIQ in Polonia), del 27 gennaio 2021, e Protecting LGBTIQ people in the context of rising anti-LGBTIQ hate speech and discrimination: The role of local and regional authorities (protezione delle persone LGBTIQ nel contesto dell'aumento dei discorsi di odio e della discriminazione anti-LGBTIQ: il ruolo delle autorità locali e regionali), del 10 febbraio 2021;

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che i diritti delle persone LGBTIQ sono diritti umani;

B.

considerando che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati UE e dalla Carta e dovrebbe essere pienamente rispettato; che tutti gli Stati membri hanno assunto obblighi e doveri, nel quadro del diritto internazionale e dei trattati dell'Unione, quanto al rispetto, alla garanzia, alla tutela e all'applicazione dei diritti fondamentali; che la lotta contro le disuguaglianze nell'UE è una responsabilità condivisa che richiede un impegno congiunto e azioni a tutti i livelli di governo;

C.

considerando che, dal marzo 2019, più di 100 regioni, distretti e comuni polacchi hanno approvato risoluzioni con cui dichiarano di essere zone libere dalla cosiddetta ideologia LGBTI o hanno adottato «Carte regionali dei diritti della famiglia»; che nel novembre 2020 la città ungherese di Nagykáta ha approvato una risoluzione che vieta la «diffusione e promozione della propaganda LGBTQ»; che tali risoluzioni discriminano in maniera diretta e indiretta le persone LGBTIQ; che le risoluzioni sulle zone libere da LGBT dichiarano di opporsi alla «ideologia del movimento LGBT» e invitano gli enti locali ad astenersi da qualsiasi misura atta a incoraggiare la tolleranza nei confronti delle persone LGBTIQ, arrivando anche a revocare l'assistenza finanziaria alle organizzazioni intese a promuovere la non discriminazione e l'uguaglianza; che le «Carte regionali dei diritti della famiglia» utilizzano una definizione molto ristretta di famiglia e invitano al contempo i comuni a tutelare i diritti della famiglia in tutte le loro politiche, iniziative ed erogazioni di fondi; che, concentrandosi solo su questi tipi di famiglie, le Carte regionali chiedono indirettamente che si discriminino tutte le altre forme di famiglia, in particolare le famiglie monoparentali, quelle di coppie dello stesso sesso e quelle arcobaleno, e che ci si astenga dal fornire sostegno finanziario a progetti e iniziative volti a tutelare e promuovere i diritti fondamentali, organizzare un'educazione antidiscriminatoria o sostenere in qualsiasi altro modo l'uguaglianza e le persone LGBTIQ;

D.

considerando che il difensore civico polacco per i diritti umani ha avviato nove denunce contro regioni, distretti e comuni che hanno approvato risoluzioni sull'essere liberi dalla «ideologia LGBT», con il risultato che, ad oggi, quattro risoluzioni sono state dichiarate incostituzionali dai tribunali amministrativi; che nel gennaio 2021, dopo aver perso l'accordo di gemellaggio con la città irlandese di Fermoy, la città polacca di Nowa Dęba ha ritirato la risoluzione con cui si dichiarava libera dalla cosiddetta ideologia LGBT; che il distretto polacco di Sztum e la città polacca di Tomaszów Mazowiecki hanno ritirato, rispettivamente nel settembre e nell'ottobre 2020, le risoluzioni con le quali avevano adottavano Carte regionali dei diritti della famiglia;

E.

considerando che la Norvegia ha revocato la concessione di fondi alle regioni, ai distretti e ai comuni polacchi che avevano approvato risoluzioni in cui si dichiaravano liberi dalla cosiddetta ideologia LGBTI o avevano adottato «Carte regionali dei diritti della famiglia»; che la Commissione ha respinto le domande di finanziamenti UE a titolo del suo programma di gemellaggio presentate da città polacche che avevano adottato zone libere da LGBTI o risoluzioni sui diritti della famiglia; che tutti i fondi dell'UE gestiti ai sensi dei regolamenti sulle disposizioni comuni 2021-2027 devono rispettare il principio di non discriminazione e i diritti fondamentali sanciti dal trattato, anche in relazione all'orientamento sessuale, e che, in veste di datori di lavoro, i comuni devono rispettare la direttiva 2000/78/CE, che vieta discriminazioni e molestie sul posto di lavoro in ragione dell'orientamento sessuale, come da sentenza nella causa C-507/18 Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (9);

F.

considerando che tre ONG hanno presentato un reclamo formale alla Commissione per evidenziare che le «Carte regionali dei diritti della famiglia» e le risoluzioni che dichiarano regioni, distretti e comuni liberi dalla cosiddetta ideologia LGBTI sono discriminatorie nei confronti delle persone LGBTIQ, e quindi violano la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché gli articoli 15 e 21 della Carta, rispettivamente sulla libertà professionale e il diritto di lavorare e sulla non discriminazione; che finora la Commissione non ha fornito una risposta a questo reclamo né ha riconosciuto formalmente una violazione del diritto dell'UE;

G.

considerando che l'adozione di risoluzioni sull'essere liberi dalla cosiddetta ideologia LGBT o di «Carte regionali dei diritti della famiglia» si inserisce in un contesto più ampio di crescenti discriminazioni e attacchi contro la comunità LGBTIQ in Polonia, in cui rientrano il fatto di caratterizzare la diversità di sessualità, identità ed espressione come un'ideologia pericolosa, l'aumento dei discorsi d'odio da parte delle autorità pubbliche, dei titolari di cariche elettive — compreso l'attuale Presidente — e dei media filogovernativi, nonché l'arresto di attivisti per i diritti LGBTIQ, gli attacchi contro le marce del Pride e i programmi e le azioni di sensibilizzazione, anche nelle scuole, e il loro divieto, e manifestazioni discriminatorie anti-LGBT; che i discorsi d'odio da parte delle autorità pubbliche legittimano e alimentano ulteriormente il clima di intolleranza e discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ; che l'esercizio della libertà di espressione comporta doveri e responsabilità, in particolare per le autorità pubbliche, i politici e gli opinion leader, e che essi non dovrebbero partecipare a discorsi d'odio o a qualsiasi discorso che stigmatizzi le persone LGBTIQ e dovrebbero denunciare e contrastare fermamente tali narrazioni e stigmatizzazioni, anche quando sono espresse da privati;

H.

considerando che, a causa del loro lavoro, gli attivisti polacchi che si battono contro le risoluzioni sull'essere liberi dalla cosiddetta ideologia LGBTI e le «Carte regionali dei diritti della famiglia» e che informano l'opinione pubblica al riguardo si trovano ad affrontare azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP); che gli attivisti polacchi che lavorano per denunciare le dichiarazioni anti-LGBTIQ e le carte della famiglia, compresi gli autori del sito web «Atlante dell'odio» e l'ideatore del progetto fotografico «Zona libera da LGBT», sono stati oggetto di azioni legali infondate intentate da governi locali od organizzazioni fondamentaliste che chiedono un cospicuo risarcimento finanziario, nonché di una campagna diffamatoria che li etichetta come bugiardi per aver utilizzato strumenti di difesa creativa; che queste azioni sono chiaramente intese a intimidire e a ridurre al silenzio la società civile; che le autorità polacche hanno il dovere di proteggere pienamente da ostilità e aggressioni tutte le persone appartenenti a minoranze, comprese le persone LGBTIQ, e di consentire loro di svolgere liberamente le proprie attività; che la Commissione non ha introdotto una legislazione anti-SLAPP, nonostante le ripetute richieste del Parlamento;

I.

considerando che alla commissione per le petizioni sono state presentate due petizioni (n. 0448/2020 e n. 0354/2020) sulla questione delle «zone libere da LGBTI in Polonia»; che tali petizioni sono state discusse in seno alla commissione per le petizioni il 26 gennaio 2021 e che, a causa della risposta insoddisfacente della Commissione, rimangono aperte affinché la Commissione chiarisca ulteriormente la situazione;

J.

considerando che la seconda indagine LGBTI pubblicata dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea nel maggio 2020 mette in luce un aumento dell'intolleranza e della violenza in Polonia nei confronti delle persone LGBTIQ, o percepite come tali, ed evidenzia una totale mancanza di fiducia, da parte degli intervistati LGBTIQ polacchi, negli sforzi del governo per combattere la discriminazione e la violenza, registrando in proposito la percentuale più bassa in assoluto in tutta l'Unione (solo il 4 %) nonché la percentuale più alta di intervistati che dichiarano di evitare di recarsi in alcuni luoghi per timore di essere aggrediti, molestati o minacciati (79 %); che ciò mostra una chiara correlazione tra la fobia LGBTIQ governativa e l'aumento della discriminazione e della violenza contro le persone LGBTIQ;

K.

considerando che il Parlamento ha già incoraggiato gli Stati membri a configurare come reato le pratiche della «cosiddetta terapia di conversione»; che la relazione del maggio 2020 dell'Esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla protezione contro la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ha invitato gli Stati membri a vietare le pratiche della «terapia di conversione»; che tale terapia è ancora praticata in almeno 69 paesi in tutto il mondo, anche nell'Unione europea, dove in alcuni Stati membri è stato segnalato l'uso di farmaci, psicoterapia e rituali di purificazione nel quadro della terapia di conversione (10); che la pratica è stata vietata solo in due Stati membri dell'Unione europea, ovvero Malta e Germania;

L.

considerando che il regresso nei confronti delle persone LGBTIQ è spesso accompagnato da un più ampio deterioramento della situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; che il Parlamento europeo ha espresso profonda preoccupazione in diverse risoluzioni relative al deterioramento dello Stato di diritto in Polonia, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura e la tutela dei diritti fondamentali; che finora non è stata fornita una risposta adeguata all'iniziativa del Parlamento di istituire un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali disciplinato da un accordo interistituzionale tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio;

M.

considerando che il Parlamento ha espresso la sua posizione in diverse risoluzioni sulla situazione dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e della democrazia in Polonia, concludendo che esiste una minaccia sistematica ai valori dell'articolo 2 TUE e che ciò costituisce un chiaro rischio di grave violazione dello stesso; che le audizioni con le autorità polacche organizzate dal Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, in risposta alle minacce ai valori comuni europei in Polonia non hanno prodotti risultati; che la situazione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Polonia non solo non è stata affrontata, ma è anche gravemente peggiorata dall'avvio della procedura, insieme alla situazione dei diritti fondamentali, segnatamente quelli delle persone LGBTIQ e delle donne; che il Consiglio dovrebbe garantire che le audizioni organizzate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, tengano conto dei nuovi sviluppi e valutino i rischi di violazione dei diritti fondamentali;

N.

considerando che la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2020 pronunciato dinanzi all'Aula, che «le zone esenti da LGBTQI sono zone prive di umanità e non c'è posto per loro nella nostra Unione»; che la Presidente della Commissione ha altresì dichiarato che LGBTQI indica l'identità di una persona e non un'ideologia (11); che la Commissione e il Consiglio dovrebbero astenersi dall'interpretare in forma restrittiva il principio dello Stato di diritto; che la Commissione non dovrebbe esitare a utilizzare tutti gli strumenti, comprese le procedure di infrazione, il quadro per lo Stato di diritto, l'articolo 7 TUE, nonché il regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione, di recente adozione, in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, al fine di affrontare le violazioni dei diritti fondamentali delle persone LGBTIQ in tutta l'Unione; che il nuovo programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori può contribuire alla costruzione di una società non discriminatoria e più equa mettendo i fondi a disposizione delle organizzazioni della società civile che promuovono l'uguaglianza delle persone LGBTIQ;

O.

considerando che in passato molti Stati membri hanno discriminato e perseguitato le persone LGBTIQ con leggi e politiche discriminatorie; che le persone LGBTIQ arrestate, incarcerate e morte nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale sono state migliaia; che, sebbene le persone LGBTIQ in Polonia siano vittime di una discriminazione sistematica, tale problematica è diffusa in tutta l'UE e sono scarsi, se non addirittura inesistenti, i progressi compiuti nell'alleviare le persistenti discriminazioni e molestie perpetrate nei loro confronti; che in tutta l'UE le persone LGBTIQ sono ancora vittime di discriminazione pubblica, incitamento all'odio e reati generati dall'odio; che tali attacchi violano i diritti fondamentali delle persone LGBTIQ e che troppo spesso le risposte delle autorità pubbliche rimangono inadeguate; che, in tutti gli Stati membri, le persone LGBTIQ subiscono un livello di discriminazione più elevato in tutti gli ambiti della vita, anche sul lavoro e a scuola, e continuano a dover far fronte a un'elevata incidenza di attacchi fisici, emotivi e sessuali, sia online che offline, il che porta a un preoccupante tasso di suicidi tra i giovani LGBTIQ (12), in particolare tra i giovani transgender; che vari Stari membri hanno aggiornato la propria legislazione in modo da renderla più inclusiva per le persone LGBTIQ; che vi sono tuttavia diverse lacune normative che richiedono volontà politica e impegno da parte dei legislatori nazionali al fine di garantire una vera uguaglianza alle persone LGBTIQ;

P.

considerando che le persone transgender continuano a subire alcune delle peggiori forme di discriminazione, violenza e persecuzione; che nel 2018 la Commissione ha pubblicato uno studio dal titolo «Trans and intersex equality rights in Europe — a comparative analysis» (Diritti in materia di uguaglianza delle persone transgender e intersessuali — un'analisi comparativa); che solo 13 dei 31 paesi considerati dallo studio dispongono di legislazioni nazionali che offrono, almeno in una certa misura, protezione sulla base dell'identità di genere e/o delle caratteristiche sessuali;

Q.

considerando che nel 2021 sono sorte nei social media iniziative come il movimento #MeTooGay per denunciare gli abusi sessuali all'interno della comunità LGBTIQ; che Guillaume Tran Thanh, lo studente che ha avviato questa manifestazione della libertà di espressione, si è tolto la vita poco tempo dopo a causa della pressione eccessiva cui si è ritrovato esposto dopo la sua denuncia sui social media; che una tale tragedia solleva interrogativi sul sostegno alle vittime di violenza sessuale;

R.

considerando che numerosi Stati membri non dispongono di leggi specifiche in materia di non discriminazione che rispettino quantomeno le norme minime dell'UE che proteggono le persone dalla discriminazione, dall'incitamento all'odio e dalla violenza basata sull'orientamento sessuale, e che tutelino l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali; che detti Stati membri non hanno adottato alcuna misura per porre rimedio a tale lacuna giuridica; che la direttiva orizzontale sulla non discriminazione, che potrebbe parzialmente colmare questa lacuna in materia di protezione al di là dell'impiego, è bloccata in Consiglio da 10 anni; che l'attuazione di misure giuridiche contro la discriminazione, laddove presenti, è ancora inadeguata in molti Stati membri; che la Commissione intende estendere l'elenco dei «reati dell'UE» di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio, anche quando sono mirati alle persone LGBTIQ;

S.

considerando che la discriminazione e la violenza nei confronti delle persone LGBTIQ da parte della polizia continua a essere un problema nell'Unione; che una polizia non adeguatamente formata può scoraggiare le persone LGBTIQ dal denunciare le violenze e discriminazioni subite; che questo rimane un serio ostacolo a un'effettiva uguaglianza; che i programmi di formazione destinati alle autorità di contrasto contribuiscono a prevenire e combattere le pratiche discriminatorie e i reati generato dall'odio; che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio di cui sono vittime le persone LGBTIQ dovrebbero essere oggetto di indagini esaustive, tenendo conto dei pregiudizi che li motivano e, se del caso, dovrebbero essere debitamente perseguiti;

T.

considerando che solo Malta, Portogallo e alcune regioni della Spagna hanno vietato l'intervento medico sulle persone intersessuali senza il loro consenso; che molti Stati membri continuano ad adottare un approccio altamente medicalizzato e patologico;

U.

considerando che gli sviluppi giuridici in Ungheria hanno gravemente ostacolato i diritti fondamentali delle persone LGBTIQ; che l'adozione dell'articolo 33 del progetto di legge omnibus T/9934 vieta di fatto il riconoscimento giuridico del genere per le persone transgender e intersessuali in Ungheria, esponendole a discriminazioni e violando il loro diritto alla vita privata; che nel dicembre 2020 il parlamento ungherese ha adottato emendamenti costituzionali che limitano ulteriormente i diritti delle persone LGBTIQ, trascurano l'esistenza di persone transgender e non binarie e limitano il loro diritto alla vita familiare, nonché una legge che priverà le coppie non sposate del diritto all'adozione;

V.

considerando che nel gennaio 2021 il Parlamento lettone ha iniziato a esaminare l'emendamento costituzionale volto a limitare l'estensione del concetto di famiglia, come indicato nella sentenza della Corte costituzionale, in cui quest'ultima ha riconosciuto l'applicazione del diritto del lavoro a diversi modelli di famiglia e ha obbligato il legislatore a garantire sostegno e protezione alle coppie dello stesso sesso;

W.

considerando che nel giugno 2020 il Senato rumeno ha adottato un progetto di legge volto a vietare le attività mirate ad affrontare la teoria dell'identità di genere nei contesti didattici; che il presidente rumeno si è rifiutato di promulgare la legge, chiedendo invece un controllo di legittimità costituzionale; che la Corte costituzionale rumena ha dichiarato nel dicembre 2020 che la legge era incompatibile con la Costituzione; che questo dimostra che un effettivo bilanciamento di poteri negli Stati membri per quanto riguarda lo Stato di diritto e la democrazia è cruciale per la protezione dei diritti LGBTIQ;

X.

considerando che essere genitore in uno Stato membro significa esserlo in tutti gli Stati membri; che vi sono casi di bambini con due genitori dello stesso sesso che incontrano difficoltà a causa della mancanza di disposizioni giuridiche per il riconoscimento reciproco di un certificato di nascita con due genitori dello stesso sesso; che, su domanda proposta dalla Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncerà in via pregiudiziale, nella causa C-490/20, sul caso di un minore con due madri lesbiche che si trova in stato di apolidia a causa di tale lacuna giuridica; che la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ prevede un'iniziativa legislativa per colmare tale lacuna giuridica e una revisione degli orientamenti del 2009 sulla libera circolazione, entrambi previsti per il 2022; che le coppie dello stesso sesso continuano a incontrare difficoltà nell'esercizio della libertà di circolazione all'interno dell'UE, ma che la Commissione non ha proposto di avviare una legislazione sul reciproco riconoscimento delle relazioni;

Y.

che la lotta contro le disuguaglianze nell'UE è una responsabilità condivisa che richiede un impegno congiunto e azioni a tutti i livelli di governo; che le autorità locali e regionali svolgono un ruolo chiave in tale ambito; che dette autorità sono spesso responsabili dell'attuazione della legislazione dell'UE e di promuovere l'uguaglianza e la diversità; che il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione che ricorda le responsabilità delle autorità locali nella protezione dei diritti delle persone LGBTIQ e li ha invitati a nominare un «esperto locale sull'uguaglianza e la diversità» (13);

Z.

considerando che il Comitato europeo delle regioni, in qualità di rappresentante delle autorità locali e regionali dell'UE, è stato invitato a esaminare provvedimenti, nell'ambito delle sue competenze, in risposta alla creazione di zone esenti dalla cosiddetta «ideologia LGBT»;

AA.

considerando che le persone LGBTIQ in tutta l'Unione europea dovrebbero godere della libertà di vivere e mostrare pubblicamente il proprio orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali senza temere di essere soggette a episodi di intolleranza e discriminazione o di essere perseguite per tali motivi; che il diritto di asilo è garantito dalla Carta; che, nel contesto del sistema europeo comune di asilo e della sua riforma, occorre garantire un'adeguata protezione dei richiedenti appartenenti a gruppi vulnerabili, tra cui le persone LGBTIQ;

AB.

considerando che, anziché discriminare le persone LGBTIQ, le autorità a tutti i livelli di governance in tutta l'Unione europea dovrebbero tutelare e promuovere l'uguaglianza e i diritti fondamentali di tutti, comprese le persone LGBTIQ, e garantire pienamente i loro diritti;

1.

dichiara l'Unione europea una «zona di libertà per le persone LGBTIQ»;

2.

denuncia tutte le forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso o sull'orientamento sessuale delle persone; condanna con la massima fermezza l'omicidio palesemente omofobo di David Polfliet commesso in Belgio;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio, alla Commissione, al Comitato europeo delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.

(1)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(3)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(4)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(5)  GU C 449 del 23.12.2020, pag. 146.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2019)0101.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0225.

(8)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.

(9)  Sentenza del 23 aprile 2020 nella causa C-507/18, NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, EU:C:2020:289.

(10)  https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/meps-condemn-lgbt-conversion-therapy-in-appeal-to-european-commission

(11)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_20_1655

(12)  A long way to go for LGBTI equality (La lunga strada da percorrere per l'uguaglianza delle persone LGBTI), FRA, 2020, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 2020 Rainbow Europe report, ILGA-Europe, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020

(13)  https://rm.coe.int/protecting-lgbti-people-in-the-context-of-rising-anti-lgbti-hate-speec/1680a16129


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/146


P9_TA(2021)0090

Diritti dei minori

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (2021/2523(RSP))

(2021/C 474/16)

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,

viste le osservazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1):

visti gli orientamenti delle Nazioni Unite sull'assistenza alternativa ai minori (2),

visto lo studio globale delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà del luglio 2019,

visti il documento strategico delle Nazioni Unite del 15 aprile 2020 dal titolo «The impact of COVID-19 on children» (L'impatto della COVID-19 sui minori) e la risposta positiva condotta congiuntamente dall'UE e dal gruppo dei paesi dell'America latina e dei Caraibi (GRULAC) e firmata da 173 paesi,

vista la risposta strategica dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in data 19 ottobre 2020 dal titolo «What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children?» (Qual è l'impatto della pandemia di COVID-19 sugli immigrati e i loro figli?),

vista la dichiarazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 1o febbraio 2012 sulla recrudescenza dell'antiziganismo e della violenza razzista nei confronti dei rom in Europa,

visto l'articolo 3, paragrafi 3 e 5, del trattato sull'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»),

vista la direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (3) («direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori»),

visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti procedurali (4),

vista la raccomandazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, intitolata «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale» (5),

visti l'Anno internazionale dell'eliminazione del lavoro minorile 2021 e l'approccio di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile adottato dalla Commissione,

vista la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2017 sulla protezione dei minori migranti (6),

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2017 sulla protezione dei minori migranti,

viste le comunicazioni della Commissione adottate allo scopo di creare un'Unione per l'uguaglianza, in linea con gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 (7),

vista la comunicazione della Commissione, del 24 giugno 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)» (8),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30o anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (9),

vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti (10),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo (11),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine romanì in Europa (12),

vista l'interrogazione alla Commissione sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (O-000007/2021 — B9-0007/2021),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

A.

considerando che un minore è innanzitutto tale, indipendentemente dalla sua origine etnica, dal suo genere, dalla sua nazionalità o dal suo contesto sociale ed economico, dalla sua abilità, dal suo status in termini di cittadinanza o residenza, necessita di una protezione speciale e gli spettano tutti i diritti sanciti nella convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del fanciullo;

B.

considerando che l'interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente in tutte le misure e decisioni che lo riguardano come pure il suo benessere psicofisico;

C.

considerando che i bambini hanno diritto a un'istruzione della prima infanzia inclusiva e a prezzi accessibili, a un'assistenza di buona qualità e al tempo libero; che i minori, in particolare quelli provenienti da contesti svantaggiati, hanno diritto alla protezione dalla povertà e a misure specifiche per migliorare la parità di opportunità e combattere la discriminazione e la segregazione nell'istruzione; che gli investimenti nello sviluppo della prima infanzia generano rendimenti elevati da un punto di vista economico e sociale;

D.

considerando che, prima della pandemia di COVID-19, i minori avevano il doppio delle probabilità, rispetto agli adulti, di vivere in condizioni di estrema povertà (13); che, come conseguenza della pandemia, si stima che il numero di bambini che vivono al di sotto delle rispettive soglie di povertà nazionale potrebbe crescere di ben 117 milioni, mentre il numero di bambini che vivono in condizioni di povertà multidimensionale è aumentato di circa 150 milioni (14); che l'attuale pandemia ha acuito ulteriormente le disuguaglianze, e ha aumentato il rischio per i minori di ritrovarsi in una condizione di povertà estrema rispetto al periodo precedente alla pandemia di COVID-19, quando in Europa già un minore su quattro era a rischio di povertà;

E.

considerando che, in tutto il mondo, fino a 1,6 miliardi di minori sono stati interessati dalla chiusura delle scuole a causa dell'attuale pandemia di COVID-19 e che si stima che i conseguenti abbandoni scolastici potrebbero essere almeno 24 milioni (15); che 370 milioni di bambini nel mondo, molti dei quali dipendono dall'alimentazione scolastica quale principale fonte nutritiva della giornata, hanno perso in media il 40 % dei pasti scolastici da quando le restrizioni legate alla COVID-19 hanno causato la chiusura delle scuole (16); che i bambini, in particolare le ragazze e i bambini con disabilità, provenienti da contesti svantaggiati dal punto di vista socioeconomico sono particolarmente colpiti dall'impatto delle chiusure scolastiche e delle misure che hanno limitato l'accesso all'istruzione, sia nelle scuole che con l'apprendimento a distanza;

F.

considerando che il diritto all'istruzione ha risentito fortemente a causa della pandemia di COVID-19; che, sebbene la politica dell'istruzione rimanga competenza degli Stati membri, la pandemia di COVID-19 e le disparità nell'istruzione che essa ha causato rappresentano una sfida comune che richiede un approccio, politiche e strumenti comuni a livello dell'Unione;

G.

considerando che, secondo le ricerche di Eurostat (17), nel 2018 l'88,3 % dei bambini nell'UE di età compresa tra i tre anni e l'età minima dell'obbligo scolastico ha usufruito di servizi formali di assistenza all'infanzia, il che dimostra la crescente necessità di creare più strutture di assistenza diurna per i bambini quale importante strumento per lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini fin dalla più tenera età;

H.

considerando che la didattica a distanza non è ancora un'opzione per più di due terzi dei bambini in tutto il mondo a causa della mancanza di accesso a Internet; che la didattica a distanza ha evidenziato il divario educativo e digitale esistente in molti Stati membri dell'Unione europea così come a livello mondiale, che si ripercuote sulle opportunità di vita dei minori e sulla loro salute fisica e mentale, e che le ragazze e i giovani in situazioni vulnerabili e appartenenti a gruppi razziali sono particolarmente interessati dal divario digitale;

I.

considerando che, a livello mondiale, una ragazza su quattro di età compresa tra i 15 e i 19 anni non lavora e non partecipa ad alcun ciclo di istruzione o formazione, mentre solo un ragazzo su 10 si trova in tale situazione; che la promozione dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione delle ragazze è fondamentale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (18);

J.

considerando che i bambini sembra siano stati risparmiati dagli effetti più gravi sulla salute dell'attuale pandemia mondiale; che la crisi della COVID-19, tuttavia, sta avendo un costo enorme per i minori e rappresenta una minaccia crescente e diretta per il loro benessere e il loro sviluppo, anche per quanto riguarda la loro salute mentale; che sono particolarmente colpiti i minori provenienti da contesti svantaggiati, i minori non accompagnati e i minori appartenenti a minoranze come i bambini rom; che ad oggi si stima che 1,2 milioni di bambini e 56 700 madri potrebbero morire entro 6 mesi a causa dell'interruzione di prestazioni di base come la copertura dei servizi sanitari di routine; che un accesso insufficiente ai servizi sanitari può avere ripercussioni in tutti gli ambiti della vita (19);

K.

considerando che in molti Stati membri dell'Unione europea si è registrato un aumento del tasso di suicidi; che quasi uno su cinque dei partecipanti a un recente sondaggio tra i giovani di tutta l'Unione ha indicato di soffrire di problemi di salute mentale o di sintomi quali depressione o ansia (20); che le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme paventando una crisi globale per la salute mentale e indicando che la mancanza di misure potrebbe avere un costo sociale ed economico a lungo termine devastante per la società, con i bambini e gli adolescenti tra le categorie più a rischio (21);

L.

considerando che le carenze nei sistemi nazionali di protezione dei minori e la mancanza di meccanismi di cooperazione transnazionale tra gli Stati membri possono contribuire ulteriormente all'esclusione sociale e allo sfruttamento dei minori, in particolare dei minori in transito; che sono state segnalate alcune discriminazioni a seguito delle procedure e delle pratiche adottate dalle autorità nelle controversie familiari transfrontaliere che coinvolgono minori (22); che le linee telefoniche di pronto intervento segnalano inoltre un aumento del numero di chiamate relative a casi di sottrazione di minori, soprattutto negli ultimi mesi, a causa dell'aggravarsi dei conflitti familiari internazionali esistenti;

M.

considerando che, secondo l'ultima relazione della Commissione sui progressi compiuti nella lotta contro la tratta di esseri umani (23), i minori rappresentano quasi un quarto di tutte le vittime registrate in tutti gli Stati membri;

N.

considerando che il fenomeno del lavoro minorile interessa, a livello mondiale, 152 milioni di minori e che circa 73 milioni di tali minori sono soggetti a una delle forme peggiori di lavoro minorile: schiavitù, lavoro coatto, lavoro pericoloso o sfruttamento sessuale (24); che la Commissione ha dichiarato una «tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile» una priorità politica che deve essere rispettata;

O.

considerando che una ragazza su tre è vittima di mutilazioni genitali femminili e una su cinque si sposa ancora bambina; che la mutilazione genitale femminile è riconosciuta a livello internazionale come una violazione dei diritti umani; che il matrimonio infantile è ancora un problema in alcuni Stati membri e ha un impatto devastante sui diritti e sulla salute delle ragazze e delle donne, tra cui un grave rischio di complicazioni durante la gravidanza, nonché l'esposizione delle ragazze ad abusi sessuali, violenze domestiche e persino delitti d'onore;

P.

considerando che a seguito delle misure di confinamento la violenza domestica e di genere e, secondo l'ultima relazione dell'Europol (25), gli abusi sessuali e lo sfruttamento dei minori online sia sul web visibile che sul dark web sono aumentati nell'Unione europea; che una percentuale compresa tra il 70 % e l'85 % dei minori vittime di abusi conosce il proprio aggressore e la stragrande maggioranza è vittima di persone di cui ha fiducia (26); che anche altri rischi legati all'aumento del tempo trascorso online, come il cyberbullismo, sono aumentati a causa di tali misure;

Q.

considerando che i minori con disabilità sono vulnerabili e possono essere vittime di esclusione sociale, emarginazione, discriminazione e accesso ridotto ai servizi; che è più probabile che siano trascurati, sfruttati o vittime di abusi sessuali; che i minori con disabilità hanno maggiori necessità di assistenza sanitaria e una maggiore dipendenza dai servizi di prossimità (27);

R.

considerando che nel 2019 il 30 % dei richiedenti asilo era costituito da minori, il che corrispondeva a 207 215 minori nell'UE; che il 7,1 % di tali minori erano non accompagnati (28); che molti minori sono esposti a situazioni umanitarie inaccettabili alle frontiere esterne dell'UE o al di fuori dell'UE; che i minori non accompagnati rappresentano un gruppo estremamente vulnerabile e vanno incontro a vari rischi, tra cui il rischio di essere vittime di reti criminali, violenza, abuso e sfruttamento, lungo le rotte migratorie verso l'UE e al suo interno (29); che ai minori migranti è spesso negato l'accesso alle misure di integrazione e inclusione, alla protezione e alla sicurezza sociale; che i minori non accompagnati richiedenti asilo che compiono 18 anni si trovano ad affrontare sfide particolari, dal momento che spesso devono lasciare il loro alloggio specifico per minori; che i minori che presentano domanda di protezione internazionale potrebbero subire ritardi nell'adozione della decisione finale;

S.

considerando che vi sono notevoli lacune e carenze nell'attuazione delle garanzie speciali e delle garanzie procedurali per i minori stabilite nel sistema europeo comune di asilo, con differenze tra gli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda la possibilità per i minori di rimanere con i loro familiari e/o tutori in un contesto non detentivo, e in particolare nel ricongiungimento familiare in linea con la direttiva 2003/86/CE del Consiglio (30), le condizioni di accoglienza, la nomina di rappresentanti legali e tutori e l'accesso a informazioni a misura di minore, servizi sanitari e sociali e istruzione;

T.

considerando che vi sono ancora bambini apolidi alla nascita, anche all'interno dell'UE, i quali continuano ad essere esclusi dall'accesso ai diritti di base; che, secondo le stime, 200 milioni di bambini nel mondo non dispongono di un certificato di nascita, il che aumenta il rischio di apolidia e li mette in grave svantaggio nell'accesso ai diritti e ai servizi; che il diritto del minore di acquisire una cittadinanza e di essere registrato immediatamente dopo la nascita è sancito dall'articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

U.

considerando che i bambini sono tra i più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, che incidono sulla loro speranza di vita, sulla loro salute, sul loro diritto all'istruzione e sul diritto di essere protetti, e stanno causando spostamenti nelle regioni soggette a catastrofi naturali; che una su quattro morti infantili è da ricondurre ai rischi ambientali (31);

V.

considerando che la partecipazione dei minori all'elaborazione delle politiche interne ed esterne dell'UE è ancora scarsa; che dovrebbero essere attuate modalità sistemiche per integrare la partecipazione dei minori basata sui diritti nell'elaborazione delle politiche a livello unionale, nazionale e locale; che i minori hanno il diritto di partecipare alla vita democratica e alle decisioni che li riguardano direttamente o indirettamente; che i gruppi più emarginati ed esclusi hanno ancora meno opportunità di partecipare ai processi politici e decisionali;

W.

considerando che un numero significativo di minori è ancora detenuto nell'UE; che il comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia ha chiarito che i minori non dovrebbero mai essere detenuti per motivi di immigrazione e che la detenzione non può mai essere giustificata in quanto nell'interesse superiore del minore, in linea con la dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti del 19 settembre 2016; che gli Stati membri devono fornire alternative adeguate, umane e non privative della libertà alla detenzione, anche garantendo che le misure relative alla Covid-19 non conducano mai alla detenzione dei minori; che gli Stati membri dovrebbero raccogliere sistematicamente dati disaggregati sulla detenzione di minori nel contesto della migrazione, mentre la Commissione dovrebbe incoraggiare la comparabilità di tali dati tramite Eurostat;

X.

considerando che i bambini collocati in strutture chiuse sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia; che le misure di confinamento aggravano la vulnerabilità dei minori che vivono in istituti psichiatrici e sociali, orfanotrofi, campi profughi, centri di detenzione e altre strutture chiuse; che è probabile che i casi di violenza contro i minori confinati in tali luoghi non vengano scoperti e che i servizi sociali di assistenza ai minori e alle famiglie siano sovraccarichi e le loro attività siano perturbate;

Y.

considerando che il regolamento generale sulla protezione dei dati (32) riconosce che i minori meritano una protezione specifica per quanto riguarda i loro dati personali e che richiedono che le informazioni sui loro dati siano loro presentate in un linguaggio a misura di minore; che l'accesso dei minori alle piattaforme dei social media deve andare di pari passo con una migliore comprensione delle tecnologie digitali; che la promozione dell'istruzione, dell'alfabetizzazione e delle competenze digitali è fondamentale per contrastare la scorretta utilizzazione dei social media, in particolare nel caso di utenti minorenni che accedano a piattaforme che non richiedono una verifica dell'età, al fine di proteggere i gruppi vulnerabili, in particolare i minori;

1.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di elaborare una nuova strategia globale sui diritti dei minori, dieci anni dopo il programma UE per i diritti dei minori, del 2011; chiede adeguate proposte legislative e non legislative e strumenti dell'UE vincolanti e non vincolanti per affrontare le sfide che i minori devono affrontare;

2.

sottolinea che un minore è innanzitutto tale, indipendentemente dalla sua origine etnica, dal suo genere, dalla sua nazionalità o dal suo contesto sociale ed economico, dalle sue attitudini, dal suo status in termini di migrazione o residenza, e che tutte le politiche, le procedure e le azioni dell'UE relative ai minori devono essere improntate all'interesse superiore del minore;

3.

invita nuovamente la Commissione a includere nella strategia dell'UE sui diritti dei minori tutte le disposizioni contemplate nella risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30o anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo;

4.

sottolinea che la strategia dell'UE deve adottare un approccio equilibrato sotto il profilo del genere, che integri una prospettiva di genere in tutti i settori di programmazione, miri al benessere e all'emancipazione delle ragazze, affronti le loro esigenze specifiche e riconosca i loro diritti;

5.

sottolinea che la strategia dovrebbe invitare gli Stati membri a stanziare tutte le risorse necessarie per l'efficace attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; invita, inoltre, gli Stati membri ad affrontare le disuguaglianze strutturali e a dare la priorità agli investimenti pubblici nell'istruzione, nell'assistenza sanitaria, negli alloggi, nel sostegno alle famiglie e nell'assistenza all'infanzia, nonché ad investire in servizi universali di alta qualità che raggiungano tutti i bambini; invita gli Stati membri a rafforzare le capacità della forza lavoro dei servizi sociali al fine di sostenere i bambini e le famiglie che affrontano sfide particolari e sostenere gli operatori in prima linea nei servizi di protezione dei minori;

6.

invita gli Stati membri a garantire a ogni minore il diritto all'istruzione e ad istituire misure volte a contrastare e a prevenire l'abbandono scolastico precoce e a garantire un accesso equo in termini di genere a un'istruzione di qualità e inclusiva, dalla prima infanzia all'adolescenza, anche per i bambini rom, i minori con disabilità, i minori apolidi e migranti e quelli che vivono in aree colpite da emergenze umanitarie;

7.

sottolinea che l'istruzione digitale non dovrebbe mai sostituire in modo permanente l'apprendimento in presenza, in particolare quando l'accesso alle tecnologie è limitato, e dovrebbe essere utilizzata solo in periodi di grande difficoltà come le pandemie o in modo complementare all'apprendimento in presenza; invita la Commissione ad effettuare una valutazione approfondita del modo in cui la crisi ha colpito il diritto all'istruzione e a proporre raccomandazioni agli Stati membri sulla base dei risultati di tale analisi;

8.

invita gli Stati membri ad avviare operazioni ad hoc «scuole sicure» comprendenti la fornitura di dispositivi igienici e la diffusione di informazioni a misura di bambino sul lavaggio delle mani e sulle altre misure igieniche durante la pandemia di COVID-19;

9.

invita gli Stati membri a garantire il diritto a un'istruzione inclusiva e a garantire l'accesso a informazioni complete e adeguate all'età in merito al sesso e alla sessualità, nonché l'accesso all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva e all'educazione affettiva; ricorda che l'istruzione in questo settore è necessaria per garantire la piena istruzione e protezione dei minori, conformemente all'ultima relazione della Commissione;

10.

ribadisce il suo invito all'UE a intensificare la sua azione per porre fine a tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti dei minori, comprese la violenza fisica, sessuale, economica e psicologica, le lesioni, gli abusi, l'abbandono, i maltrattamenti e lo sfruttamento perpetrati online e offline, i matrimoni forzati, la tratta, l'abuso e lo sfruttamento dei minori migranti, la tortura, i delitti d'onore, le mutilazioni genitali femminili, l'incesto, l'abbandono scolastico forzato e l'uso di bambini come soldati; sottolinea che, a fini di coerenza per quanto riguarda la protezione dei minori dalla violenza, dalla tratta e dallo sfruttamento, è necessario che tutte le iniziative legislative e non legislative concernenti i diritti dei minori tengano conto della strategia dell'UE sui diritti dei minori; invita la Commissione a pubblicare un calendario relativo a tali proposte, garantendo nel contempo l'attuazione delle sue raccomandazioni attraverso un meccanismo di monitoraggio adeguato ed efficiente;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine, nel diritto e nei fatti, a tutto il lavoro minorile e a tutte le altre forme di lavoro che possano nuocere alla salute e alla sicurezza dei bambini; sottolinea l'urgente necessità di affrontare tale questione, considerando l'impatto della crisi della Covid-19 sulle persone più vulnerabili che sono state colpite da shock di reddito e dalla mancanza di accesso alla protezione sociale, con la conseguenza che un maggior numero di minori è costretto a lavorare; invita pertanto la Commissione a integrare i diritti dei minori nel prossimo quadro di governance sostenibile dell'UE, compresi i requisiti obbligatori dell'UE in materia di dovere di diligenza, e a sostenere i paesi terzi nell'eliminazione del lavoro minorile attraverso programmi di cooperazione; raccomanda di adottare un dovere di diligenza intersettoriale obbligatorio e di garantire che tutte le politiche dell'UE siano a misura di minore, impegnandosi a effettuare controlli ex ante ed ex post in materia di diritti umani;

12.

invita la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) ad intensificare gli sforzi per prevenire e far cessare le gravi violazioni a danno dei minori coinvolti in conflitti armati; è profondamente preoccupato per il fatto che l'associazione di minori con gruppi armati e il loro reclutamento negli stessi avvengano spesso quando i bambini non hanno altre opzioni; sottolinea l'importanza di portare avanti l'agenda dei bambini nei conflitti armati (CAAC) nell'azione esterna dell'UE e nelle politiche antiterrorismo e di sicurezza, in linea con il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, integrandola nei dialoghi politici, nelle missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nelle riforme del settore della sicurezza e nella mediazione; invita la Commissione e il VP/AR a prevedere nelle delegazioni dell'UE funzionari e unità specializzati nella protezione dell'infanzia; invita gli Stati membri a proteggere i cittadini minori che possono essere detenuti per reati in materia di sicurezza o per associazione a gruppi armati, e a facilitarne il ritorno nel paese di origine per la riabilitazione, il reinserimento e/o il perseguimento, se del caso, nel pieno rispetto del diritto internazionale;

13.

sottolinea che la protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali è essenziale; deplora il fatto che la direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori non sia ancora stata attuata da 23 Stati membri; prende atto dell'accento posto dal Consiglio d'Europa sulla cooperazione multilaterale quale base per la risposta all'abuso sessuale su minori online, che comprende le autorità di contrasto, le autorità nazionali, i meccanismi di segnalazione e i fornitori/industria dei servizi; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proporre un quadro legislativo più duraturo per combattere l’abuso sessuale sui minori nel primo semestre del 2021; ribadisce il proprio sostegno alla creazione di un centro europeo per la prevenzione e il contrasto degli abusi sessuali sui minori, possibilità attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione; accoglie con favore il lavoro di prevenzione svolto da Europol, in particolare le sue campagne di sensibilizzazione volte a prevenire lo sfruttamento sessuale dei minori online (33)(34);

14.

sottolinea che la violenza e gli abusi contro i minori sono aumentati in misura preoccupante, mentre i servizi sociali e le istituzioni di protezione sono diventati estremamente inaccessibili durante la pandemia di Covid-19; sottolinea l'importanza di sviluppare politiche preventive per contrastare la violenza contro i minori a livello di UE; sottolinea il ruolo delle agenzie e degli organismi dell'UE nell'attuazione del quadro legislativo dell'UE in materia di diritti dei minori; invita la Commissione a integrare, nella strategia, un piano d'azione dell'UE contenente norme e parametri di riferimento per i fornitori di servizi online e le imprese tecnologiche al fine di garantire la sicurezza dei minori online, oltre a proteggerli dall'essere oggetto di contenuti illegali e a tutelarli dai contenuti nocivi; invita pertanto gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a criminalizzare l'adescamento online e lo stalking online;

15.

invita la Commissione a garantire che la strategia dell'UE sia coerente con le priorità e le proposte legislative enunciate nella recente strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori, il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom, la strategia dell'UE per la parità di genere e la strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025;

16.

ritiene fondamentale integrare nella strategia dell'UE misure concrete per investire nei bambini, al fine di eradicare la povertà infantile, anche mediante l'istituzione di una garanzia europea per l'infanzia dotata di risorse adeguate; invita la Commissione a presentare la sua proposta per l'istituzione di una garanzia europea per l'infanzia nel primo trimestre del 2021, in linea con il suo impegno, e invita gli Stati membri ad accelerarne l'attuazione e ad investire tutte le risorse possibili, compresi i fondi dell'UE, quali il Fondo sociale europeo Plus (FSE +), l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (ReactEU), il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), InvestEU, Erasmus + e il Fondo Asilo e migrazione (AMF) nella lotta contro la povertà minorile e l’esclusione sociale; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero stabilire sia strategie nazionali pluriennali per affrontare la povertà e l'esclusione sociale infantile che piani d'azione nazionali relativi alla garanzia per l'infanzia;

17.

è preoccupato per il fatto che, nel contesto della ripresa dalla crisi Covid-19, aumenterà la necessità di affrontare la povertà minorile e che la povertà avrà un impatto sempre maggiore sui minori in quanto gruppo più vulnerabile tra i più svantaggiati; chiede che la strategia dell’UE sia integrata da una strategia globale anti-povertà comprendente misure che garantiscano alloggi dignitosi e a prezzi accessibili e che affrontino il problema dei senzatetto; ricorda che qualsiasi strategia per eliminare la povertà infantile deve tener conto della realtà dei genitori soli e delle famiglie con numerosi figli, dato che le famiglie monoparentali e quelle con numerosi figli rientrano tra i gruppi vulnerabili;

18.

sottolinea l'importanza che la strategia dell'UE introduca misure per garantire un buon accesso all'assistenza sanitaria per i minori e le famiglie, in linea con il programma EU4Health, tenendo conto delle difficoltà che i minori hanno nell'accedere a questo diritto;

19.

sottolinea che è importante che la strategia dell'UE introduca misure per aggiornare l'attuale quadro d'azione dell'UE in materia di salute e benessere mentale, che dovrebbe essere pienamente inclusivo, al fine di soddisfare anche le esigenze dei minori in situazioni vulnerabili e provenienti da gruppi emarginati e razzializzati; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nella salute mentale e nei servizi psicosociali per i minori e le famiglie, in particolare nei paesi a basso e medio reddito e in contesti umanitari fragili; invita gli Stati membri a mettere in atto meccanismi per l'individuazione precoce dei problemi di salute mentale; chiede la piena integrazione del sostegno psicosociale e per la salute mentale nei sistemi nazionali e transnazionali di protezione dell'infanzia, nonché la formazione dei professionisti sui bisogni specifici dei minori;

20.

ribadisce la sua richiesta di garantire un sistema giudiziario a misura di minore con procedimenti adeguati e inclusivi che tengano conto delle esigenze di tutti i minori; sottolinea l'importanza di garantire il diritto dei minori di essere ascoltati e pienamente informati in modo consono alla loro età in tutte le fasi dei procedimenti in ambito giudiziario, conformemente agli articoli 4 e 16 della direttiva (UE) 2016/800 e agli articoli 22 e 24 della direttiva 2012/29/UE (35), anche per i minori migranti, con particolare attenzione ai minori non accompagnati; invita gli Stati membri a recepire e applicare rapidamente le direttive; invita gli Stati membri a garantire che i tribunali per l'infanzia e la famiglia funzionino come un servizio essenziale, continuando a tenere udienze di emergenza e a eseguire le ordinanze del tribunale per la cura e la protezione dei minori che sono a rischio immediato di trascuratezza o abuso; ricorda che dovrebbero essere messe in atto garanzie specifiche per i minori che entrano in contatto con qualsiasi procedimento giudiziario o connesso e sottolinea la necessità di formare personale specializzato;

21.

osserva con rammarico che 11 Stati membri su 27 non hanno fornito l'accesso a informazioni mirate online per i minori in merito al sistema giudiziario, come l'educazione interattiva sui diritti legali, e invita tutti gli Stati membri a garantire che i minori siano in grado di accedere a tali informazioni in un modo consono alla loro età, tenendo conto di eventuali disabilità che potrebbero impedire l'accesso (36);

22.

sottolinea l'importanza dell'interesse superiore del minore nelle controversie familiari transfrontaliere; invita gli Stati membri a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento Bruxelles II bis (37) e invita le autorità nazionali a riconoscere ed eseguire le sentenze emesse in un altro Stato membro nei casi relativi ai minori, come le sentenze di custodia, i diritti di visita e le obbligazioni alimentari; sottolinea l'importanza di una stretta cooperazione e di una comunicazione efficace tra le diverse autorità nazionali e locali coinvolte nei procedimenti relativi ai minori; invita gli Stati membri a rispettare il diritto dei minori a vedere i loro genitori nonostante le misure restrittive legate alla pandemia, purché ciò non metta in pericolo la loro sicurezza e la loro salute;

23.

invita l'UE, le sue agenzie e gli Stati membri a porre fine all'apolidia infantile sia all'interno che all'esterno dell'UE, anche migliorando la capacità dei funzionari in prima linea di identificare, registrare e rispondere adeguatamente all'apolidia nel contesto della migrazione e dell'asilo, promuovendo e garantendo l'accesso universale alla registrazione e alla certificazione delle nascite indipendentemente dallo status dei genitori, anche per le famiglie LGBTQI+, introducendo, migliorando e attuando garanzie giuridiche per prevenire l'apolidia infantile e introducendo e migliorando le procedure di determinazione dell'apolidia basate sui diritti dei minori al fine di soddisfare gli obblighi internazionali nei confronti delle persone apolidi in un contesto migratorio, in linea con l'interesse superiore del minore e il suo diritto ad acquisire la cittadinanza;

24.

sottolinea che nella strategia dell'UE devono essere incluse misure per migliorare la situazione dei minori migranti e per proteggere i loro interessi sia all'interno che all'esterno dell'UE e in ogni fase delle procedure di asilo; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione delle garanzie e dei diritti procedurali per i minori nel sistema europeo comune di asilo, prestando particolare attenzione a processi rapidi di ricongiungimento familiare in linea con la direttiva 2003/86/CE, all'accesso a condizioni di accoglienza adeguate, all'assistenza sociale e medica, alla nomina tempestiva di rappresentanti legali e tutori qualificati per i minori non accompagnati e all'accesso a informazioni a misura di minore;

25.

sottolinea l'importanza dell'integrazione e dell'inclusione dei minori migranti e rifugiati; ribadisce l'importanza di rimuovere tutte le barriere all'accesso ai servizi di base e alle misure di integrazione e inclusione, compreso il sostegno psicosociale e per la salute mentale, e di fornire ai minori opportunità per aumentare l'inclusione sociale; invita la Commissione a intraprendere azioni urgenti per aumentare la consapevolezza dell'importanza di cambiare le narrazioni sulla migrazione e di combattere gli stereotipi negativi;

26.

ritiene che la strategia dovrebbe stabilire come priorità i diritti dei minori per quanto riguarda la privazione della libertà, in linea con quelli delineati nello studio globale delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà; esorta l'UE e gli Stati membri a intensificare le azioni per porre fine al trattenimento dei bambini, in particolare nel contesto della migrazione, e a elaborare alternative al trattenimento adeguate e incentrate sulle comunità che rispondano all'interesse superiore del minore e consentano ai minori di rimanere con i loro familiari e/o tutori in un contesto non detentivo mentre il loro status migratorio viene risolto;

27.

ritiene che la strategia dell'UE dovrebbe integrare e promuovere i diritti dei minori vulnerabili in tutti i settori politici e adottare un approccio intersezionale che prenda in considerazione le molteplici forme di discriminazione subite, tra gli altri, da minori che sono appartenenti a gruppi razzializzati, portatori di disabilità, privi di cure parentali o a rischio di perderle, affidati ad istituti, LGBTIQ, appartenenti a minoranze etniche, migranti e rifugiati, apolidi e senza documenti, vittime di violenza e abusi sessuali, coinvolti direttamente o indirettamente nei sistemi giudiziari, con problemi di salute mentale, senza casa, figlie e figli di genitori incarcerati; ricorda che i servizi sociali e il sostegno alle famiglie sono essenziali per evitare la separazione familiare e l'esclusione sociale;

28.

sottolinea che i minori rom, in particolare le ragazze rom, in tutta Europa devono affrontare il peso aggiuntivo del razzismo e della discriminazione di genere, che li spinge ai margini delle loro società; sottolinea che i bassi livelli di istruzione, gli alti tassi di frequenza irregolare e di abbandono scolastico, i sistemi scolastici non inclusivi, gli alti tassi di disoccupazione e le scarse opportunità di lavoro privano i ragazzi e le ragazze rom di possibilità realistiche di integrazione e di piena partecipazione alla società; ricorda che, a causa della mancanza di documenti di identità, molte ragazze hanno difficoltà ad accedere all'istruzione, all'assistenza sanitaria e ad altri servizi correlati, e ricorda inoltre che l'aumento del razzismo e dell'antiziganismo incide sulla sicurezza delle ragazze rom, rendendole sempre più vulnerabili all'esclusione sociale, allo sfruttamento, alla tratta e alla violenza (38);

29.

ritiene che la strategia dell'UE debba proporre un approccio inclusivo per proteggere i minori più vulnerabili, in linea con la Carta, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e i commenti generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile e i relativi traguardi riguardanti i minori, senza lasciare indietro nessuno; ribadisce l'importanza di creare un ambiente sicuro per i minori vulnerabili e le loro famiglie attraverso investimenti sociali e riconosce che le condizioni abitative dei minori e delle famiglie dovrebbero essere riconosciute e integrate nella definizione di vulnerabilità; sottolinea l'importanza di sviluppare e rafforzare sistemi integrati nazionali e transnazionali di protezione dell'infanzia corredati di risorse e di meccanismi di attuazione e monitoraggio;

30.

sottolinea che è importante che l'UE affronti nelle sue politiche interne ed esterne le barriere fisiche (infrastrutture carenti e geografia), tecnologiche (dispositivi a bassa funzionalità), culturali (norme sociali e di genere, pratiche culturali e disabilità o status di minoranza) e socioeconomiche che si frappongono alle tecnologie digitali;

31.

sottolinea l'importanza per l'UE di investire nell'alfabetizzazione digitale al fine di garantire il libero accesso all'alfabetizzazione e all'istruzione digitali per tutti i minori, in particolare quelli provenienti da comunità poco servite o emarginate, concentrandosi sulla costruzione della loro resilienza e offrendo sostegno psicosociale; osserva che questi investimenti potrebbero essere effettuati come parte della nuova agenda delle competenze per l'Europa dello spazio europeo dell'istruzione e potrebbero beneficiare dei fondi di sviluppo e umanitari dell'UE; sottolinea che gli investimenti per garantire che i sistemi educativi possano fornire istruzione, alfabetizzazione e competenze digitali a tutti i minori sono fondamentali per promuovere la loro comprensione delle tecnologie digitali, superare le disuguaglianze, migliorare l'inclusione digitale, responsabilizzare e proteggere i minori e tutelare i loro diritti online e offline; ricorda che lo sviluppo dell'istruzione, dell'alfabetizzazione e delle competenze digitali dovrebbe fornire ai minori gli strumenti per combattere i pericoli dello spazio digitale e per gestire le loro responsabilità quando interagiscono al suo interno;

32.

invita la Commissione a includere le opinioni dei minori stabilendo meccanismi formali di dialogo e consultazione e garantendo la loro piena e significativa partecipazione al processo decisionale, prestando particolare attenzione alle opinioni dei più vulnerabili, come le ragazze, i minori che vivono in povertà, i minori sfollati e migranti e quelli con disabilità;

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a porre in essere meccanismi specifici per valutare l'impatto della COVID-19 su tutti i minori, al fine di raccogliere dati che permettano di migliorare la concezione dei piani d'azione nazionali per affrontare le problematiche che riguardano i minori sulla base delle loro opinioni; invita gli Stati membri ad adottare un approccio ai diritti dei minori nella definizione dei loro piani nazionali per la ripresa;

34.

invita il Consiglio ad adottare conclusioni sulla strategia dell'UE che stabiliscano un nuovo quadro vincolante per le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione, sul modello del consenso europeo in materia di sviluppo, e che garantiscano l'attuazione di sistemi nazionali e transnazionali integrati di protezione dei minori ben concepiti, completi e adeguatamente finanziati;

35.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i diritti dei minori siano prioritari e integrati in tutte le politiche, azioni e programmi interni ed esterni dell'UE che riguardano direttamente o indirettamente i minori, e ad assicurare la coerenza tra tutti i diversi strumenti;

36.

invita la Commissione a mettere a punto un indicatore relativo all'infanzia nell'assegnazione delle sue dotazioni che consenta alle istituzioni e ai partner dell'Unione di misurare e monitorare gli investimenti dell'Unione a favore dei minori attraverso la raccolta di dati disaggregati e specifici, in modo da identificare gli scollamenti tra politica e impegni finanziari, fornendo così una stima dell'entità del sostegno dell'UE ai diritti dei minori;

37.

invita gli Stati membri a elaborare un piano d'azione annuale per attuare quanto enunciato nella strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori e integrare i loro piani d'azione nazionali nel piano dell'UE per la ripresa e la resilienza;

38.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la strategia dell'UE sui diritti dei minori sia adeguatamente finanziata, assicurando che gli strumenti di finanziamento interni ed esterni dell'UE, così come i bilanci nazionali, sostengano l'attuazione delle priorità stabilite nella strategia;

39.

invita la Commissione a garantire un adeguato monitoraggio dell'attuazione della strategia dell'UE da parte degli Stati membri; ricorda la necessità di garantire una partecipazione significativa e inclusiva dei minori basata sui diritti durante l'intero processo di creazione e attuazione della strategia e di utilizzare parametri di riferimento e indicatori per monitorare meglio i progressi;

40.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  In particolare, l'osservazione generale n. 5 sulle misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo; n. 6 sul trattamento dei minori non accompagnati e separati dalle famiglie al di fuori del loro paese di origine; n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile; n. 12 sul diritto del minore a essere ascoltato; n. 13 sul diritto del minore alla libertà da ogni forma di violenza; n. 14 sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente; n. 15 sul diritto del minore al miglior stato di salute possibile e n. 16 sugli obblighi dello Stato per quanto riguarda l'impatto del settore imprenditoriale sui diritti dei minori.

(2)  Come sancito nella risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/64/142 del 24 febbraio 2010.

(3)  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

(4)  In particolare la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1), la direttiva n. 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1) e la direttiva n. 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 del 1.6.2012, pag. 1).

(5)  GU L 59 del 2.3.2013, pag. 5.

(6)  COM(2017)0211.

(7)  In particolare le comunicazioni del 24 novembre 2020 dal titolo «Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027» (COM(2020)0758), del 18 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025» (COM(2020)0565), del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152) e del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698).

(8)  COM(2020)0258.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2019)0066.

(10)  GU C 41 del 6.2.2020, pag. 41.

(11)  GU C 449 del 23.12.2020, pag. 2.

(12)  Testi approvati, P9_TA(2020)0229.

(13)  Eurostat news, «EU children at risk of poverty or social exclusion» (I minori dell'UE a rischio di povertà o esclusione sociale), 5 marzo 2020.

(14)  Opuscolo dell'Unicef, «Impact of COVID-19 on multidimensional child poverty» (Impatto della COVID-19 sulla povertà multidimensionale infantile), settembre 2020; https://data.unicef.org/resources/impact-of-covid-19-on-multidimensional-child-poverty/

(15)  https://data.unicef.org/topic/education/covid-19/

(16)  Documento di lavoro dell'Unicef Office of Research — Innocenti e del Programma alimentare mondiale dal titolo: «COVID-19: Missing More than a Classroom. The impact of school closures on children’s nutrition» (COVID-19: perdere più di una lezione. L'impatto della chiusura delle scuole sull'alimentazione infantile), gennaio 2021.

(17)  Eurostat, «Living conditions in Europe» (Condizioni di vita in Europa), 2018.

(18)  Unicef, «Global annual results report 2019: Gender equality» (Relazione annuale sui risultati a livello mondiale 2019: uguaglianza di genere).

(19)  FAO, IFAD, UNICEF, PAM e OMS, «The State of Food Security and Nutrition in the World 2020» (Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo), 2020.

(20)  ChildFund Alliance, Eurochild, Save the Children, UNICEF e World Vision, "Our Europe. Our Rights. Our Future (La nostra Europa. I nostri diritti. Il nostro futuro), gennaio 2021.

(21)  https://news.un.org/en/story/2020/05/1063882

(22)  Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sul ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere (GU C 363 del 28.10.2020, pag. 107).

(23)  COM(2020)0661.

(24)  OIL, Global estimates of child labour:Results and trends, 2012-2016. (Stime globali del lavoro minorile: risultati e tendenze, 2012-2016), 2017.

(25)  https://www.europol.europa.eu/publications-documents/exploiting-isolation-offenders-and-victims-of-online-child-sexual-abuse-during-covid-19-pandemic

(26)  https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport

(27)  https://data.unicef.org/resources/children-with-disabilities-ensuring-inclusion-in-covid-19-response/

(28)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics

(29)  Quarta relazione annuale di attività del Centro europeo sul traffico di migranti.

(30)  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

(31)  UNICEF, «Reimagining our Future: Building Back Better from COVID-19» (Rimmaginare il nostro futuro: ricostruire in modo migliore dopo la COVID-19), giugno 2020.

(32)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(33)  https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime

(34)  https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse

(35)  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

(36)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf

(37)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(38)  https://rm.coe.int/16800c0a86


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 9 marzo 2021

24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/156


P9_TA(2021)0059

Richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó (2020/2024(IMM))

(2021/C 474/17)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità pervenuta il 13 gennaio 2020 e trasmessa dal presidente del Tribunal Supremo spagnolo (Corte suprema) e presentata dal presidente della Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo in relazione al procedimento speciale n. 3/20907/2017 il 10 gennaio 2020; vista la comunicazione in Aula della citata richiesta di revoca dell'immunità avvenuta il 16 gennaio 2020,

avendo ascoltato Carles Puigdemont i Casamajó a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

vista la decisione della Junta Electoral Central spagnola (commissione elettorale centrale) del 13 giugno 2019 (2),

vista la comunicazione in Aula il 13 gennaio 2020, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, il Parlamento ha preso atto dell'elezione di Carles Puigdemont i Casamajó a deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 2 luglio 2019,

visto l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, della Costituzione spagnola,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0020/2021),

A.

considerando che il presidente della Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo ha chiesto la revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó, deputato al Parlamento europeo, in relazione all'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nel quadro del procedimento speciale n. 3/20907/2017 — procedimento penale per presunto reato di sedizione di cui agli articoli 544 e 545 del codice penale spagnolo, e per reato di malversazione di fondi pubblici, di cui all'articolo 432 del codice penale spagnolo in combinato disposto con l'articolo 252;

B.

considerando che gli atti perseguibili sarebbero stati commessi nel 2017; che l'ordinanza di rinvio a giudizio nel caso di specie è stata emessa il 21 marzo 2018 e confermata da successive ordinanze di rigetto dei ricorsi; che l'indagine è stata chiusa con ordinanza del 9 luglio 2018 e confermata in via definitiva il 25 ottobre 2018; che, con ordinanza del 9 luglio 2018, Carles Puigdemont i Casamajó, tra gli altri, è stato dichiarato contumace ed è stato deciso di sospendere il procedimento nei suoi confronti e nei confronti di altre persone fintantoché non fossero state ritrovate;

C.

considerando che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, il Parlamento ha preso atto dell'elezione di Carles Puigdemont i Casamajó a deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 2 luglio 2019;

D.

considerando che lo status di deputato al Parlamento europeo è stato acquisito a decorrere dal 13 giugno 2019; che la richiesta di revoca dell'immunità riguarda pertanto fatti e un procedimento giudiziario anteriori all'acquisizione dello status e, di conseguenza, all'immunità in quanto deputato al Parlamento europeo;

E.

considerando che la commissione giuridica ha preso atto dei documenti presentati ai propri membri da Carles Puigdemont i Casamajó a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento e da lui ritenuti pertinenti alla procedura;

F.

considerando che le autorità degli Stati membri decidono in merito all'opportunità del procedimento giudiziario;

G.

considerando che non spetta al Parlamento europeo mettere in discussione i meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali;

H.

considerando che il Parlamento europeo non ha alcuna competenza per valutare o mettere in discussione la giurisdizione delle autorità giudiziarie nazionali incaricate dei procedimenti penali in esame;

I.

considerando che, conformemente al diritto spagnolo quale interpretato dai tribunali nazionali e comunicato al Parlamento dallo Stato membro in questione, la Seconda Sezione penale del Tribunal Supremo spagnolo è l'autorità competente a chiedere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo;

J.

considerando che il procedimento giudiziario non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

K.

considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

L.

considerando che l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, della Costituzione spagnola stabilisce che:

«1.

I Deputati e Senatori beneficiano dell'inviolabilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

2.

Durante il periodo del loro mandato, i Deputati e Senatori beneficiano parimenti dell’immunità e potranno essere arrestati unicamente in caso di flagranza di reato. Non possono essere incriminati, né processati se non previa autorizzazione della rispettiva camera»;

M.

considerando che la richiesta di revoca dell'immunità precisa, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 71 della Costituzione spagnola e, nello specifico, la fase procedimentale a partire dalla quale non è necessario richiedere l'autorizzazione parlamentare a svolgere un procedimento penale nei confronti di un imputato che acquisisce lo status di deputato al parlamento, che una richiesta di revoca non è necessaria nei casi in cui lo status di deputato al parlamento sia acquisito mentre è in corso un processo precedentemente avviato o nei casi in cui un deputato al parlamento assuma le sue funzioni dopo che nei suoi confronti è stata avviata un'azione legale; che pertanto non è necessario chiedere la revoca dell'immunità a norma dell'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea per l'adozione di misure sul territorio spagnolo;

N.

considerando che non spetta al Parlamento europeo interpretare le norme nazionali in materia di privilegi e immunità dei parlamentari;

O.

considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario;

P.

considerando che il 14 ottobre 2019 la Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo ha ordinato di emettere «ai fini dell'idoneo svolgimento del procedimento penale […]: un mandato d'arresto nazionale, un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto internazionale ai fini dell'estradizione» di Carles Puigdemont i Casamajó, che è stato confermato contumace; che, come precisa la richiesta di revoca dell'immunità, il 10 gennaio 2020 il ricorso avverso tale decisione è stato respinto per quanto riguarda la revoca «dei pertinenti mandati nazionali di ricerca, arresto e carcerazione, nonché dei mandati d'arresto internazionale ed europeo» e accolto «avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2019 e la decisione del 18 ottobre 2018, […] conformemente all'interpretazione data dalla CGUE nella sentenza del 19 dicembre 2019 in cui si riconosce al ricorrente o ai ricorrenti», in qualità di deputato o deputati al Parlamento europeo, i privilegi e le immunità di cui all'articolo 9 del protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed è stato deciso altresì di chiedere al Parlamento europeo di revocare l'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó «al fine di procedere all'esecuzione del mandato d'arresto europeo che è stato spiccato» e di informarne l'autorità esecutiva belga;

Q.

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento, la commissione giuridica in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti attribuiti al deputato, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;

R.

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

S.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

T.

considerando che l'accusa non ha chiaramente alcun rapporto con la posizione di Carles Puigdemont i Casamajó in quanto deputato al Parlamento europeo, bensì con la sua precedente carica di Presidente della Generalitat de Catalunya (governo catalano);

U.

considerando che Carles Puigdemont i Casamajó fa parte di un gruppo di persone che si trovano nella situazione analoga di essere perseguite legalmente e trovarsi formalmente in stato di accusa per i reati in questione, con l'unica differenza di godere attualmente dell'immunità in quanto deputato al Parlamento europeo; che occorre pertanto tener presente che Carles Puigdemont i Casamajó non è l'unica persona sottoposta a procedimento giudiziario nella causa in questione;

V.

considerando che i fatti incriminati sono stati commessi nel 2017 e che il procedimento penale in questione nei confronti di Carles Puigdemont i Casamajó è stato avviato nel 2018; che, su tale base, non si può affermare che il procedimento giudiziario sia stato avviato con l'intenzione di ostacolare la futura attività politica di Carles Puigdemont i Casamajó in qualità di deputato al Parlamento europeo, visto che in quel momento il suo status di europarlamentare era ancora ipotetico e futuro;

W.

considerando che, nel caso di specie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi effettivi dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;

1.

decide di revocare l'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó a norma dell'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità spagnole e a Carles Puigdemont i Casamajó.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Boletín Oficial del Estado, n. 142 del 14 giugno 2019, pagg. 62477-62478.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/159


P9_TA(2021)0060

Richiesta di revoca dell'immunità di Antoni Comín i Oliveres

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Antoni Comín i Oliveres (2020/2025(IMM))

(2021/C 474/18)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità pervenuta il 13 gennaio 2020 e trasmessa dal presidente del Tribunal Supremo spagnolo (Corte suprema) e presentata dal presidente della Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo in relazione al procedimento speciale n. 3/20907/2017 il 10 gennaio 2020; vista la comunicazione in Aula della citata richiesta di revoca dell'immunità avvenuta il 16 gennaio 2020,

avendo ascoltato Antoni Comín i Oliveres a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

vista la decisione della Junta Electoral Central spagnola (commissione elettorale centrale) del 13 giugno 2019 (2),

vista la comunicazione in Aula il 13 gennaio 2020, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, il Parlamento ha preso atto dell'elezione di Antoni Comín i Oliveres a deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 2 luglio 2019,

visto l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, della Costituzione spagnola,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0021/2021),

A.

considerando che il presidente della Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo ha chiesto la revoca dell'immunità di Antoni Comín i Oliveres, deputato al Parlamento europeo, in relazione all'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nel quadro del procedimento speciale n. 3/20907/2017 — procedimento penale per presunto reato di sedizione di cui agli articoli 544 e 545 del codice penale spagnolo, e per reato di malversazione di fondi pubblici, di cui all'articolo 432 del codice penale spagnolo in combinato disposto con l'articolo 252;

B.

considerando che gli atti perseguibili sarebbero stati commessi nel 2017; che l'ordinanza di rinvio a giudizio nel caso di specie è stata emessa il 21 marzo 2018 e confermata da successive ordinanze di rigetto dei ricorsi; che l'indagine è stata chiusa con ordinanza del 9 luglio 2018 e confermata in via definitiva il 25 ottobre 2018; che, con ordinanza del 9 luglio 2018, Antoni Comín i Oliveres, tra gli altri, è stato dichiarato contumace ed è stato deciso di sospendere il procedimento nei suoi confronti e nei confronti di altre persone fintantoché non fossero state ritrovate;

C.

considerando che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, il Parlamento ha preso atto dell'elezione di Antoni Comín i Oliveres a deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 2 luglio 2019;

D.

considerando che lo status di deputato al Parlamento europeo è stato acquisito a decorrere dal 13 giugno 2019; che la richiesta di revoca dell'immunità riguarda pertanto fatti e un procedimento giudiziario anteriori all'acquisizione dello status e, di conseguenza, all'immunità in quanto deputato al Parlamento europeo;

E.

considerando che la commissione giuridica ha preso atto dei documenti presentati ai propri membri da Antoni Comín i Oliveres a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento e da lui ritenuti pertinenti alla procedura;

F.

considerando che le autorità degli Stati membri decidono in merito all'opportunità del procedimento giudiziario;

G.

considerando che non spetta al Parlamento europeo mettere in discussione i meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali;

H.

considerando che il Parlamento europeo non ha alcuna competenza per valutare o mettere in discussione la giurisdizione delle autorità giudiziarie nazionali incaricate dei procedimenti penali in esame;

I.

considerando che, conformemente al diritto spagnolo quale interpretato dai tribunali nazionali e comunicato al Parlamento dallo Stato membro in questione, la Seconda Sezione penale del Tribunal Supremo spagnolo è l'autorità competente a chiedere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo;

J.

considerando che il procedimento giudiziario non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

K.

considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

L.

considerando che l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, della Costituzione spagnola stabilisce che:

«1.

I Deputati e Senatori beneficiano dell'inviolabilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

2.

Durante il periodo del loro mandato, i Deputati e Senatori beneficiano parimenti dell'immunità e potranno essere arrestati unicamente in caso di flagranza di reato. Non possono essere incriminati, né processati se non previa autorizzazione della rispettiva camera»;

M.

considerando che la richiesta di revoca dell'immunità precisa, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 71 della Costituzione spagnola e, nello specifico, la fase procedimentale a partire dalla quale non è necessario richiedere l'autorizzazione parlamentare a svolgere un procedimento penale nei confronti di un imputato che acquisisce lo status di deputato al parlamento, che una richiesta di revoca non è necessaria nei casi in cui lo status di deputato al parlamento sia acquisito mentre è in corso un processo precedentemente avviato o nei casi in cui un deputato al parlamento assuma le sue funzioni dopo che nei suoi confronti è stata avviata un'azione legale; che pertanto non è necessario chiedere la revoca dell'immunità a norma dell'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea per l'adozione di misure sul territorio spagnolo;

N.

considerando che non spetta al Parlamento europeo interpretare le norme nazionali in materia di privilegi e immunità dei parlamentari;

O.

considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario;

P.

considerando che il 4 novembre 2019 la Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo ha ordinato di emettere «ai fini dell'idoneo svolgimento del procedimento penale […]: un mandato d'arresto nazionale, un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto internazionale ai fini dell'estradizione» di, tra gli altri, Antoni Comín i Oliveres, che è stato confermato contumace; che, come precisa la richiesta di revoca dell'immunità, il 10 gennaio 2020 il ricorso avverso tale decisione è stato respinto per quanto riguarda la revoca «dei pertinenti mandati nazionali di ricerca, arresto e carcerazione, nonché dei mandati d'arresto internazionale ed europeo» e accolto «avverso l'ordinanza del 4 novembre 2019, conformemente all'interpretazione data dalla CGUE nella sentenza del 19 dicembre 2019 in cui si riconosce al ricorrente o ai ricorrenti», in qualità di deputato o deputati al Parlamento europeo, i privilegi e le immunità di cui all'articolo 9 del protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed è stato deciso altresì di chiedere al Parlamento europeo di revocare l'immunità di Antoni Comín i Oliveres «al fine di procedere all'esecuzione del mandato d'arresto europeo che è stato spiccato» e di informarne l'autorità esecutiva belga;

Q.

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento, la commissione giuridica in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti attribuiti al deputato, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;

R.

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

S.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

T.

considerando che l'accusa non ha chiaramente alcun rapporto con la posizione di Antoni Comín i Oliveres in quanto deputato al Parlamento europeo, bensì con la sua precedente carica di ministro regionale della Sanità del Governo (governo regionale catalano);

U.

considerando che Antoni Comín i Oliveres fa parte di un gruppo di persone che si trovano nella situazione analoga di essere perseguite legalmente e trovarsi formalmente in stato di accusa per i reati in questione, con l'unica differenza di godere attualmente dell'immunità in quanto deputato al Parlamento europeo; che occorre pertanto tener presente che Antoni Comín i Oliveres non è l'unica persona sottoposta a procedimento giudiziario nella causa in questione;

V.

considerando che i fatti incriminati sono stati commessi nel 2017 e che il procedimento penale in questione nei confronti di Antoni Comín i Oliveres è stato avviato nel 2018; che, su tale base, non si può affermare che il procedimento giudiziario sia stato avviato con l'intenzione di ostacolare la futura attività politica di Antoni Comín i Oliveres in qualità di deputato al Parlamento europeo, visto che in quel momento il suo status di europarlamentare era ancora ipotetico e futuro;

W.

considerando che, nel caso di specie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi effettivi dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;

1.

decide di revocare l'immunità di Antoni Comín i Oliveres a norma dell'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità spagnole e ad Antoni Comín i Oliveres.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Boletín Oficial del Estado, n. 142 del 14 giugno 2019, pagg. 62477-62478.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/162


P9_TA(2021)0061

Richiesta di revoca dell'immunità di Clara Ponsatí Obiols

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Clara Ponsatí Obiols (2020/2031(IMM))

(2021/C 474/19)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità pervenuta il 10 febbraio 2020 e trasmessa dal presidente del Tribunal Supremo spagnolo (Corte suprema) e presentata dal presidente della Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo in relazione al procedimento speciale n. 3/20907/2017 il 4 febbraio 2020; vista la comunicazione in Aula della citata richiesta di revoca dell'immunità avvenuta il 13 febbraio 2020,

avendo ascoltato Clara Ponsatí Obiols a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

vista la decisione della Junta Electoral Central spagnola (commissione elettorale centrale) del 23 gennaio 2020 (2),

viste la decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (3), e la decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (4),

vista la comunicazione in Aula il 10 febbraio 2020, secondo cui, in conformità della decisione del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 e a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 31 gennaio 2020, il Parlamento ha preso atto dell'elezione di Clara Ponsatí Obiols a deputata al Parlamento europeo a decorrere dal 1o febbraio 2020,

visto l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, della Costituzione spagnola,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0022/2021),

A.

considerando che il presidente della Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo ha chiesto la revoca dell'immunità di Clara Ponsatí Obiols, deputata al Parlamento europeo, in relazione all'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nel quadro del procedimento speciale n. 3/20907/2017 — procedimento penale per presunto reato di sedizione di cui agli articoli 544 e 545 del codice penale spagnolo;

B.

considerando che gli atti perseguibili sarebbero stati commessi nel 2017; che l'ordinanza di rinvio a giudizio nel caso di specie è stata emessa il 21 marzo 2018 e confermata da successive ordinanze di rigetto dei ricorsi; che l'indagine è stata chiusa con ordinanza del 9 luglio 2018 e confermata in via definitiva il 25 ottobre 2018; che, con ordinanza del 9 luglio 2018, Clara Ponsatí Obiols, tra gli altri, è stata dichiarata contumace ed è stato deciso di sospendere il procedimento nei suoi confronti e nei confronti di altre persone fintantoché non fossero state ritrovate;

C.

considerando che Clara Ponsatí Obiols è stata dichiarata eletta dalla Junta Electoral Central spagnola (commissione elettorale centrale) il 23 gennaio 2020; che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 31 gennaio 2020, il Parlamento ha preso atto dell'elezione di Clara Ponsatí Obiols a deputata al Parlamento europeo a decorrere dal 1o febbraio 2020;

D.

considerando che lo status di deputato al Parlamento europeo è stato acquisito a decorrere dal 23 gennaio 2020; che la richiesta di revoca dell'immunità riguarda pertanto fatti e un procedimento giudiziario anteriori all'acquisizione dello status e, di conseguenza, all'immunità in quanto deputato al Parlamento europeo;

E.

considerando che la commissione giuridica ha preso atto dei documenti presentati ai propri membri da Clara Ponsatí Obiols a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento e da lei ritenuti pertinenti alla procedura;

F.

considerando che le autorità degli Stati membri decidono in merito all'opportunità del procedimento giudiziario;

G.

considerando che non spetta al Parlamento europeo mettere in discussione i meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali;

H.

considerando che il Parlamento europeo non ha alcuna competenza per valutare o mettere in discussione la giurisdizione delle autorità giudiziarie nazionali incaricate dei procedimenti penali in esame;

I.

considerando che, conformemente al diritto spagnolo quale interpretato dai tribunali nazionali e comunicato al Parlamento dallo Stato membro, la Seconda Sezione penale del Tribunal Supremo spagnolo è l'autorità competente a chiedere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo;

J.

considerando che il procedimento giudiziario non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

K.

considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

L.

considerando che l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, della Costituzione spagnola stabilisce che:

«1.

I Deputati e Senatori beneficiano dell'inviolabilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

2.

Durante il periodo del loro mandato, i Deputati e Senatori beneficiano parimenti dell'immunità e potranno essere arrestati unicamente in caso di flagranza di reato. Non possono essere incriminati, né processati se non previa autorizzazione della rispettiva camera»;

M.

considerando che la richiesta di revoca dell'immunità precisa, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 71 della Costituzione spagnola e, nello specifico, la fase procedimentale a partire dalla quale non è necessario richiedere l'autorizzazione parlamentare a svolgere un procedimento penale nei confronti di un imputato che acquisisce lo status di deputato al parlamento, che una richiesta di revoca non è necessaria nei casi in cui lo status di deputato al parlamento sia acquisito mentre è in corso un processo precedentemente avviato o nei casi in cui un deputato al parlamento assuma le sue funzioni dopo che nei suoi confronti è stata avviata un'azione legale; che pertanto non è necessario chiedere la revoca dell'immunità a norma dell'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea per l'adozione di misure sul territorio spagnolo;

N.

considerando che non spetta al Parlamento europeo interpretare le norme nazionali in materia di privilegi e immunità dei parlamentari;

O.

considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario;

P.

considerando che il 4 novembre 2019 la Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo ha ordinato di emettere «ai fini dell'idoneo svolgimento del procedimento penale […]: un mandato d'arresto nazionale, un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto internazionale ai fini dell'estradizione» di, tra gli altri, Clara Ponsatí Obiols, che è stata confermata contumace; che, come precisato nella richiesta di revoca dell'immunità, il 3 febbraio 2020 è stata confermata la decisione relativa all'emissione del mandato nazionale di ricerca, arresto e detenzione nonché del mandato d'arresto europeo e del mandato di ricerca e d'arresto internazionale nei confronti di Clara Ponsatí Obiols ai fini della sua estradizione e, nel contempo, è stata presentata una richiesta di revoca della sua immunità al fine di procedere all'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso;

Q.

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento, la commissione giuridica in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti attribuiti al deputato, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;

R.

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

S.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

T.

considerando che l'accusa non ha chiaramente alcun rapporto con la posizione di Clara Ponsatí Obiols in quanto deputata al Parlamento europeo, bensì con la sua precedente carica di ministro regionale dell'Istruzione del Govern de Catalunya (governo regionale catalano);

U.

considerando che Clara Ponsatí Obiols fa parte di un gruppo di persone che si trovano nella situazione analoga di essere perseguite legalmente e trovarsi formalmente in stato di accusa per i reati in questione, con l'unica differenza di godere attualmente dell'immunità in quanto deputata al Parlamento europeo; che occorre pertanto tener presente che Clara Ponsatí Obiols non è l'unica persona sottoposta a procedimento giudiziario nella causa in questione;

V.

considerando che i fatti incriminati sono stati commessi nel 2017 e che il procedimento penale in questione nei confronti di Clara Ponsatí Obiols è stato avviato nel 2018; che, su tale base, non si può affermare che il procedimento giudiziario sia stato avviato con l'intenzione di ostacolare la futura attività politica di Clara Ponsatí Obiols in qualità di deputata al Parlamento europeo, visto che in quel momento il suo status di europarlamentare era ancora ipotetico e futuro;

W.

considerando che, nel caso di specie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi effettivi dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;

1.

decide di revocare l'immunità di Clara Ponsatí Obiols a norma dell'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità spagnole e a Clara Ponsatí Obiols.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Boletín Oficial del Estado, n. 21 del 24 gennaio 2020, pagg. 7441-7442.

(3)  GU L 165 I del 2.7.2018, pag. 1.

(4)  GU L 278 I del 30.10.2019, pag. 1.


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/165


P9_TA(2021)0062

Richiesta di revoca dell'immunità di Valter Flego

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Valter Flego (2020/2054(IMM))

(2021/C 474/20)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Valter Flego, in data 19 febbraio 2020, presentata dal presidente in carica del tribunale distrettuale di Fiume nella Repubblica di Croazia, in relazione a un procedimento penale pendente dinanzi al tribunale penale del distretto di Rijeka e annunciata in Aula il 26 marzo 2020,

vista la rinuncia da parte di Valter Flego al suo diritto di essere ascoltato a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

visto l'articolo 75 della Costituzione della Repubblica di Croazia e gli articoli da 23 a 28 del regolamento del Parlamento croato,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0023/2021),

A.

considerando che il presidente del tribunale penale distrettuale di Fiume ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Valter Flego in relazione al procedimento in corso avviato nei suoi confronti per il reato di abuso d'ufficio ai sensi dell'articolo 291, paragrafi 1 e 2 del Codice penale (2);

B.

considerando che, in veste di sindaco della città di Buzet, Croazia, dal 1o aprile 2010 al 30 maggio 2013, avrebbe agevolato il versamento illegale di integrazioni dello stipendio a se stesso come sindaco, al suo vicesindaco, al capo di Gabinetto del sindaco e ad altri tre assessori;

C.

considerando che Valter Flego è stato eletto al Parlamento europeo alle elezioni del maggio 2019;

D.

considerando che il reato ipotizzato non riguarda opinioni o voti espressi da Valter Flego nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

E.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

F.

considerando che, ai sensi dell'articolo 75, paragrafi 2 e 3, della Costituzione della Repubblica di Croazia:

«Nessun rappresentante può essere perseguito, detenuto o punito per un'opinione o un voto espresso nel parlamento croato.

Nessun rappresentante può essere detenuto, né può essere avviato alcun procedimento penale nei suoi confronti, senza l'approvazione del parlamento croato»;

G.

considerando che il reato ipotizzato non ha alcun impatto chiaro o diretto sull'esercizio da parte del sig. Flego delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

H.

considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità (3);

I.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

J.

considerando che i reati di cui Valter Flego è accusato sono accaduti prima della sua elezione al Parlamento europeo;

K.

considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha riscontrato elementi di un fumus persecutionis, vale a dire elementi di fatto indicanti che le azioni giudiziarie in questione sono state intentate al fine di arrecare pregiudizio alla sua attività politica e segnatamente alla sua attività di membro del Parlamento europeo;

L.

considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (4);

1.

decide di revocare l'immunità di Valter Flego;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità croate e a Valter Flego.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Gazzetta ufficiale croata 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/2018 e 126/2019.

(3)  Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, EU:T:2008:440, punto 28.

(4)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


24.11.2021   

IT

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C 474/167


P9_TA(2021)0063

Richiesta di revoca dell'immunità di Nuno Melo

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Nuno Melo (2020/2050(IMM))

(2021/C 474/21)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di João Nuno Lacerda Teixeira de Melo, presentata il 6 febbraio 2020 dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Instrução Criminal de Guimarães, 2.o Juízo (Tribunale distrettuale di Braga, sezione d'istruzione penale di Guimarães, 2a sezione), nell'ambito di un procedimento penale pendente a seguito della presentazione di una querela di parte dinanzi allo stesso giudice (procedura: 1039/17.2T9VNF), annunciata in Aula il 9 marzo 2020,

avendo ascoltato Nuno Melo a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

visto l'articolo 157, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica portoghese,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0024/2021),

A.

considerando che il giudice responsabile del procedimento di cui trattasi ha chiesto la revoca dell'immunità di Nuno Melo, deputato al Parlamento europeo, in vista della sua partecipazione, nella summenzionata veste di vittima/parte civile, a tutte le fasi che saranno considerate essenziali per l'accertamento della verità e che saranno svolte nella causa di cui trattasi o in altre cause già pendenti o da intraprendere, in relazione ai fatti della causa e che coinvolgeranno le medesime parti;

B.

considerando che l'indagine non riguarda opinioni o voti espressi da Nuno Melo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

C.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.

considerando che, ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica portoghese, affinché un deputato possa essere ascoltato in qualità di testimone o di imputato è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea e che, tuttavia, lo stesso paragrafo stabilisce che tale autorizzazione è concessa d'ufficio in caso di indizi gravi e concordanti della pratica di un reato intenzionale punibile con una pena detentiva superiore a tre anni;

E.

considerando che Nuno Melo ha intrapreso il procedimento di cui trattasi avviando un procedimento penale nei confronti di João Quadros per fatti che possono includere prima facie diversi capi di imputazione per i reati di ingiuria e diffamazione previsti e puniti dall'articolo 180, paragrafo 1, dall'articolo 181, paragrafo 1, e dall'articolo 183, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del codice penale portoghese;

F.

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento la commissione giuridica in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione giuridica una conoscenza approfondita del merito della questione;

G.

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

H.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

I.

considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha potuto constatare l'esistenza di fumus persecutionis, cioè elementi di fatto che indichino che le azioni giudiziarie in questione siano state intentate al fine di arrecare nocumento all'attività politica del deputato e, pertanto, del Parlamento europeo;

1.

decide di revocare l'immunità di Nuno Melo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità portoghesi e a Nuno Melo.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 9 marzo 2021

24.11.2021   

IT

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C 474/169


P9_TA(2021)0064

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: misure per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla COVID-19

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato (UE) 2021/95 della Commissione, del 28 gennaio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate (C(2021)00368 — 2021/2531(DEA))

(2021/C 474/22)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (EU) 2021/95 (1),

vista la lettera in data 24 febbraio 2021 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, e l'articolo 228,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 marzo 2021,

A.

considerando che, alla luce delle perturbazioni del mercato eccezionalmente gravi e dell'accumularsi di difficili circostanze tra l'altro nel settore vitivinicolo, derivanti dall'imposizione da parte degli Stati Uniti di dazi sulle importazioni di vini dall'Unione nell'ottobre 2019, nonché del perdurare di tale situazione a causa delle ripercussioni delle misure restrittive legate alla pandemia di COVID-19, tutti gli Stati membri e i loro agricoltori incontrano difficoltà eccezionali nel pianificare, attuare ed eseguire operazioni nell'ambito dei programmi di sostegno;

B.

considerando che, in considerazione della natura senza precedenti di tali circostanze combinate, il 30 aprile 2020 la Commissione ha adottato il regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/592 (3), che prevede flessibilità e consente deroghe a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 per far fronte alla turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19;

C.

considerando che, nonostante l'utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l'equilibrio tra domanda e offerta e non si prevede che lo ritroverà nel breve e medio termine a causa della pandemia di COVID-19 in corso;

D.

considerando che, poiché si prevede che la pandemia di COVID-19 continui per buona parte dell'esercizio finanziario 2021, la Commissione ha proposto nel regolamento delegato (UE) 2021/95 di prorogare l'applicazione delle misure stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/592 fino al 15 ottobre 2021;

E.

considerando che la proroga di tali flessibilità e deroghe deve essere attuata celermente per garantirne l'efficienza e l'efficacia nel rispondere alle difficoltà incontrate nella gestione dei programmi di sostegno, evitando ulteriori perdite economiche e affrontando le perturbazioni del mercato e le disfunzioni in suddetto settore;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato (UE) 2021/95;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 31 del 29.1.2021, pag. 198.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 6).


24.11.2021   

IT

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C 474/171


P9_TA(2021)0065

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: contributo finanziario nel settore dell'apicoltura

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 1o febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1366 per quanto riguarda la base per l'assegnazione del contributo finanziario nel settore dell'apicoltura (C(2021)00429 — 2021/2535(DEA))

(2021/C 474/23)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)00429),

vista la lettera in data 12 febbraio 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 24 febbraio 2021 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 56, paragrafo 1, e l'articolo 227,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 marzo 2021,

A.

considerando che il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (il «regolamento transitorio»), che ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013 prorogando i contributi dell'Unione ai programmi apicoli per gli anni 2021 e 2022, è entrato in vigore soltanto il 29 dicembre 2020;

B.

considerando che, per il periodo 2021-2027, la Commissione ha proposto di portare a 60 000 000 all'anno il contributo dell'Unione ai programmi apicoli e che le dotazioni destinate agli Stati membri sono stabilite all'allegato VIII della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); che in detta proposta della Commissione l'assegnazione del contributo dell'Unione agli Stati membri si basa sull'assegnazione di fondi dell'Unione ai programmi apicoli 2017-2019, che a sua volta è stata effettuata in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016.

C.

considerando che, al fine di garantire la coerenza con la summenzionata proposta della Commissione COM(2018)0392 e al fine di garantire la coerenza tra le dotazioni per i programmi apicoli per gli anni 2021 e 2022 e a decorrere dal 2023, fornire certezza agli Stati membri e facilitare l'approvazione dei programmi apicoli, è essenziale che il presente regolamento delegato sia pubblicato quanto prima;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(2)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

(3)  COM(2018)0392.


24.11.2021   

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C 474/173


P9_TA(2021)0066

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (C(2021)0772 — 2021/2561(DEA))

(2021/C 474/24)

l Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)0772),

vista la lettera in data 18 febbraio 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 4 marzo 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1) (CRD), in particolare l'articolo 131, paragrafo 18, e l'articolo 149,

visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato il 4 novembre 2020 dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (2),

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 marzo 2021,

A.

considerando che nel luglio 2018 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato una metodologia riveduta per la valutazione delle banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB); che tali modifiche della metodologia per la valutazione delle G-SIB dovrebbero riflettersi nel regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (3); che la direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato l'articolo 131 della CRD e che tali modifiche dovrebbero riflettersi nel regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione;

B.

considerando che le modifiche alla CRD sono entrate in vigore il 29 dicembre 2020 ma non precisano un termine per la presentazione dell'atto delegato modificativo; che l'ABE ha presentato un progetto di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione il 4 novembre 2020; che l'obiettivo della Commissione è di applicare questa metodologia supplementare dell'UE specificata nel progetto di norme tecniche di regolamentazione già a partire dall'esercizio annuale 2021 di individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII, l'equivalente delle G-SIB nell'Unione), che sarà avviato dall'ABE nell'aprile 2021 (sulla base dei dati di fine 2020) e sarà completato nel novembre 2021;

C.

considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo della Commissione di applicare la metodologia supplementare dell'UE a partire dal primo esercizio per i G-SII a norma della CRD modificata, vale a dire l'esercizio 2021; che, al fine di garantire la certezza del diritto per l'esercizio che inizia nell'aprile 2021, il regolamento delegato modificativo dovrebbe entrare in vigore entro tale data;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).

(4)  Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).


24.11.2021   

IT

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C 474/175


P9_TA(2021)0067

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'11 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/2361 per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (C(2021)0766 — 2021/2562(DEA))

(2021/C 474/25)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)0766),

vista la lettera in data 16 febbraio 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 4 marzo 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 65, paragrafo 5, e l'articolo 93, paragrafo 6,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione entro il termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è giunto a scadenza il 9 marzo 2021,

A.

considerando che il Comitato di risoluzione unico («Comitato») si basa in particolare sui dati delle attività totali e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio che la Banca centrale europea (BCE) raccoglie dalle entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico al fine di calcolare i contributi per le attività di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (2) per calcolare i contributi individuali annuali di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione (3); che il regolamento (UE) n. 1163/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea (4), in virtù del quale si è passati da un metodo impositivo che prevede il pagamento anticipato dei contributi annuali per le attività di vigilanza alla BCE a un uno che prevede l'imposizione di contributi per le attività di vigilanza soltanto dopo la fine del pertinente periodo di contribuzione;

B.

considerando che i cambiamenti apportati dalla BCE comportano la necessità di modificare i termini per la trasmissione dei dati e per l'emissione degli avvisi di pagamento di contributo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/2361, al fine di mantenere la coerenza tra il sistema di imposizione anticipata dei contributi del Comitato e il nuovo regime della BCE e permettere al Comitato di continuare a calcolare e riscuotere in anticipo i contributi annuali;

C.

considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza, data la necessità del Comitato di applicare le disposizioni transitorie al fine di riscuotere quanto prima dall'inizio dell'anno i contributi per le sue spese amministrative per l'esercizio finanziario 2021;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 6).

(4)  Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 70).


24.11.2021   

IT

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C 474/177


P9_TA(2021)0068

Programma InvestEU ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2020)0403 — C9-0158/2020 — 2020/0108(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 474/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0403),

visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0158/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2020 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 dicembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 58 del regolamento,

visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo,

viste la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0203/2020),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 364 del 28.10.2020, pag. 139.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 novembre 2020 (Testi approvati, P9_TA(2020)0306).


P9_TC1-COD(2020)0108

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/523.)


24.11.2021   

IT

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C 474/179


P9_TA(2021)0069

Programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma “UE per la salute”») (EU4Health) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 («programma “UE per la salute”») (EU4Health) (COM(2020)0405 — C9-0152/2020 — 2020/0102(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 474/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0405),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0152/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2020 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 14 ottobre 2020 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 dicembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i bilanci,

vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0196/2020),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 251.

(2)  GU C 440 del 18.12.2020, pag. 131.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 novembre 2020 (Testi approvati, P9_TA(2020)0304).


P9_TC1-COD(2020)0102

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2021 in vista dell'adozione del regolamento (EU) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/522.)


Mercoledì 10 marzo 2021

24.11.2021   

IT

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C 474/181


P9_TA(2021)0070

Programma «Dogana» ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (05265/1/2021 — C9-0091/2021 — 2018/0232(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 474/28)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05265/1/2021 — C9-0091/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0442),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0038/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 45.

(2)  Testi approvati del 16.4.2019, P8_TA(2019)0385.


24.11.2021   

IT

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C 474/182


P9_TA(2021)0072

Cooperazione amministrativa nel settore fiscale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2020)0314 — C9-0213/2020 — 2020/0148(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 474/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0314),

visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0213/2020),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0015/2021),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Al fine di consentire nuove iniziative dell'Unione nel settore della trasparenza fiscale, la direttiva 2011/16/UE (21) del Consiglio è stata più volte modificata negli ultimi anni. Le modifiche vertevano soprattutto sull'introduzione di obblighi di comunicazione, seguiti dalla trasmissione ad altri Stati membri, in relazione a conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazione paese per paese e i e meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. In tal modo, le modifiche hanno esteso l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Le autorità fiscali dispongono ora di una serie più ampia di strumenti di cooperazione per individuare e affrontare le forme di frode, evasione ed elusione fiscali.

(1)

Al fine di consentire nuove iniziative dell'Unione nel settore della trasparenza fiscale, la direttiva 2011/16/UE (21) del Consiglio è stata più volte modificata negli ultimi anni. Le modifiche vertevano soprattutto sull'introduzione di obblighi di comunicazione, seguiti dalla trasmissione ad altri Stati membri, in relazione a conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazione paese per paese e i e meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. In tal modo, le modifiche hanno esteso l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Le autorità fiscali dispongono ora di una serie più ampia di strumenti di cooperazione per individuare e affrontare le forme di frode, evasione ed elusione fiscali , allo scopo di salvaguardare il gettito fiscale e garantire una tassazione equa .

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

La serie più ampia di strumenti di cooperazione, la transizione digitale e l'obiettivo di migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali rendono necessarie risorse umane qualificate e risorse finanziarie adeguate. A tal fine, le modifiche proposte devono essere accompagnate da un adeguato livello di investimenti, soprattutto nell'adeguamento delle infrastrutture informatiche e digitali nonché nella formazione professionale. Infine, bisognerebbe potenziare la capacità degli Stati membri di trattare tutte le informazioni finanziarie ricevute e di aumentare le risorse finanziarie, umane e informatiche delle amministrazioni fiscali.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Negli ultimi anni, la Commissione ha monitorato l'applicazione e, nel 2019, ha completato una valutazione della Direttiva 2011/16/UE (22). Sebbene vi siano stati notevoli miglioramenti nel campo dello scambio automatico di informazioni, è ancora necessario migliorare le disposizioni esistenti che riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa.

(2)

Negli ultimi anni, la Commissione ha monitorato l'applicazione e, nel 2019, ha completato una valutazione della direttiva 2011/16/UE (22). Sebbene vi siano stati notevoli miglioramenti nel campo dello scambio automatico di informazioni, è ancora necessario migliorare le disposizioni esistenti che riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa. Al fine di tenere conto dell'evoluzione della situazione in termini di trasparenza fiscale, detta direttiva potrebbe dover essere aggiornata regolarmente.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, su domanda di un'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente tutte le informazioni in suo possesso o acquisite a seguito di un'indagine amministrativa, che siano plausibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relativamente alle imposte che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Per garantire l'efficacia dello scambio di informazioni ed evitare ingiustificati rifiuti di richieste, nonché per garantire la chiarezza e certezza del diritto sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti, è opportuno delineare chiaramente la norma di prevedibile pertinenza. In tale contesto, è opportuno inoltre chiarire che la norma di prevedibile pertinenza non si applica alle richieste di informazioni supplementari a seguito di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE relativa a un ruling preventivo transfrontaliero o a un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

(3)

Conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, su domanda di un'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente tutte le informazioni in suo possesso o acquisite a seguito di un'indagine amministrativa, che siano plausibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relativamente alle imposte che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Per garantire l'efficacia dello scambio di informazioni ed evitare ingiustificati rifiuti di richieste, nonché per garantire la chiarezza e certezza del diritto sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti, è opportuno delineare chiaramente la norma di prevedibile pertinenza , in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale afferma che l'espressione «prevedibile pertinenza» è intesa a garantire lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile . In tale contesto, è opportuno inoltre chiarire che la norma di prevedibile pertinenza non si applica alle richieste di informazioni supplementari a seguito di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE relativa a un ruling preventivo transfrontaliero o a un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

L'Unione e gli Stati membri dovrebbero garantire un sistema armonizzato di penali e sanzioni in tutta l'UE, al fine di impedire che i gestori di piattaforma sfruttino eventuali carenze e differenze tra i regimi fiscali degli Stati membri. In caso di violazione delle norme, dovrebbero essere prese in considerazione l'applicazione di sanzioni pecuniarie e l'esclusione dagli appalti pubblici. In casi estremi o reiterati, dovrebbe essere prevista la possibilità di revocare la licenza commerciale del gestore di piattaforma.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Al fine di mantenere i contribuenti correttamente e pienamente informati, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero divulgare le categorie di reddito in relazione alle quali le informazioni sono condivise automaticamente con le autorità competenti di altri Stati membri e di paesi terzi o giurisdizioni terze.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

Le informazioni relative a meccanismi transfrontalieri con implicazioni per i paesi terzi dovrebbero altresì essere comunicate alle autorità fiscali dei paesi terzi interessati. Tale requisito dovrebbe riguardare, in particolare, i paesi in via di sviluppo che, solitamente, dispongono di un accesso più limitato ai sistemi internazionali di scambio di informazioni in materia fiscale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

La corretta identificazione dei contribuenti è essenziale per uno scambio di informazioni efficace tra le amministrazioni fiscali. Un numero di identificazione fiscale (NIF) dovrebbe sempre essere reso disponibile ove richiesto dalla direttiva 2011/16/UE e, ai fini di una migliore identificazione, dovrebbe essere creato un NIF europeo. Il NIF europeo consentirebbe a terzi di identificare in modo rapido, facile e corretto nonché di registrare i NIF nelle relazioni transfrontaliere, e fungerebbe da base per un efficace scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Le amministrazioni fiscali richiedono spesso informazioni ai gestori delle piattaforme digitali, con notevoli costi amministrativi e di conformità per tali gestori. Allo stesso tempo, alcuni Stati membri hanno imposto obblighi di comunicazione unilaterali, che creano un ulteriore onere amministrativo per i gestori delle piattaforme, che si trovano a dover rispettare una pletora di norme nazionali in materia di comunicazione. Sarebbe pertanto essenziale che in tutto il mercato interno si applicasse un obbligo di comunicazione standardizzato.

(7)

Le amministrazioni fiscali richiedono spesso informazioni ai gestori delle piattaforme digitali, con notevoli costi amministrativi e di conformità per tali gestori. Allo stesso tempo, alcuni Stati membri hanno imposto obblighi di comunicazione unilaterali, che creano un ulteriore onere amministrativo per i gestori delle piattaforme, che si trovano a dover rispettare una pletora di norme nazionali in materia di comunicazione. Sarebbe pertanto essenziale che in tutto il mercato interno si applicasse un obbligo di comunicazione standardizzato. Tale standardizzazione è essenziale per promuovere tre obiettivi principali: ridurre al minimo i costi di conformità per gli operatori, aumentare l'efficienza delle autorità nazionali e ridurre la burocrazia sia per i contribuenti che per le amministrazioni fiscali.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

La digitalizzazione dell'economia è una delle pietre angolari della futura strategia economica e di crescita dell'Unione. L'Unione dovrebbe essere un terreno attraente per le imprese digitali, in particolare per il loro potenziale commerciale, innovativo e occupazionale. Tuttavia, i beni e i servizi digitali tendono ad essere altamente mobili e intangibili, dunque più inclini a subire pratiche di pianificazione fiscale aggressive, considerato che molti modelli d'impresa non richiedono infrastrutture fisiche per eseguire transazioni con i clienti e generare profitti. Ciò mette in discussione l'adeguatezza dei modelli d'imposta sulle società dell'Unione concepiti per i settori tradizionali, anche riguardo alla misura in cui si potrebbero ridefinire i criteri di valutazione e di calcolo per adeguarli alle attività commerciali del XXI secolo. Inoltre, ciò porta a una situazione in cui i venditori online e i venditori che operano attraverso le piattaforme hanno attualmente l'opportunità di generare redditi che sono scarsamente dichiarati e quindi con un alto rischio di non essere opportunamente tassati o di non esserlo affatto.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Data la natura digitale e la flessibilità delle piattaforme digitali, l'obbligo di comunicazione dovrebbe essere esteso ai gestori di piattaforme che svolgono attività commerciali nell'Unione ma che non sono residenti a fini fiscali, né sono costituiti o gestiti, né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro. Ciò garantirebbe parità di condizioni tra le piattaforme, impedendo la concorrenza sleale. Per agevolare questo adempimento, le piattaforme straniere, per poter operare nel mercato interno, dovrebbero essere tenute a registrarsi e comunicare le informazioni richieste in un unico Stato membro.

(13)

Data la natura digitale e la flessibilità delle piattaforme digitali, l'obbligo di comunicazione dovrebbe essere esteso ai gestori di piattaforme che svolgono attività commerciali nell'Unione ma che non sono residenti a fini fiscali, né sono costituiti o gestiti, né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro. Ciò garantirebbe parità di condizioni tra le piattaforme, impedendo la concorrenza sleale. Per agevolare questo adempimento, le piattaforme straniere, per poter operare nel mercato interno, dovrebbero essere tenute a registrarsi e comunicare le informazioni richieste in un unico Stato membro , tenendo conto del luogo in cui si trova la loro sede generale o locale, della loro sede di direzione effettiva e dell'esistenza di un'attività economica sostanziale nello Stato membro scelto .

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Dato che un'economia sempre più digitalizzata e globalizzata rivela dimensioni complesse e impegnative, come le cripto-attività, è importante accrescere la cooperazione tra le amministrazioni fiscali nazionali in questo campo. Una chiara definizione di cripto-attività, tenendo conto del costante lavoro svolto in seno all'OCSE e al GAFI, è importante per lottare contro l'evasione fiscale e per promuovere una tassazione equa. Il GAFI ha adottato un'ampia definizione di valuta virtuale e ha raccomandato di estendere gli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) a qualsiasi persona fisica o giuridica che svolga attività quali lo scambio o il trasferimento di cripto-attività, la partecipazione ai servizi finanziari relativi alle offerte iniziali di moneta e la fornitura degli stessi. La proliferazione di cripto-valute è un tema di grande attualità che dovrebbe essere preso in considerazione nell'impegno ad accrescere la cooperazione amministrativa sulla base dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Inoltre, considerato il progresso tecnologico globale, vi è la necessità di meccanismi di supervisione avanzati che agiscano a stretto contatto con i pertinenti organismi di lotta contro il finanziamento della criminalità.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

L'obiettivo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali può essere assicurato imponendo ai gestori di piattaforme digitali l'obbligo di comunicare tempestivamente i redditi percepiti attraverso le piattaforme, prima degli accertamenti fiscali annuali da parte delle autorità fiscali nazionali. Per agevolare il lavoro delle autorità fiscali degli Stati membri, le informazioni comunicate dovrebbero essere scambiate entro un mese dalla loro comunicazione. Per agevolare lo scambio automatico di informazioni e migliorare l'uso efficiente delle risorse, gli scambi dovrebbero essere effettuati per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione («CCN») esistente messa a punto dall'Unione.

(15)

L'obiettivo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali può essere assicurato imponendo ai gestori di piattaforme digitali l'obbligo di comunicare tempestivamente i redditi percepiti attraverso le piattaforme, prima degli accertamenti fiscali annuali da parte delle autorità fiscali nazionali. Per agevolare il lavoro delle autorità fiscali degli Stati membri, le informazioni comunicate dovrebbero essere scambiate senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dalla loro comunicazione. Per agevolare lo scambio automatico di informazioni e migliorare l'uso efficiente delle risorse, gli scambi dovrebbero essere effettuati per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione («CCN») esistente messa a punto dall'Unione. L'infrastruttura digitale dovrebbe essere resiliente e garantire il massimo livello di sicurezza.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

La presente direttiva dovrebbe assicurare che le autorità competenti possano accedere ai dati relativi alla durata dei contratti di locazione laddove la locazione di beni immobili di breve termine è limitata nel tempo, così da agevolare l'applicazione di tali limiti e un controllo sugli aumenti dei canoni di locazione nell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter)

I soggetti che hanno accesso a informazioni fiscali sensibili di gestori di piattaforma e imprese multinazionali, relative a pratiche di evasione ed elusione fiscali, dovrebbero essere incoraggiati a farsi avanti e a cooperare con le autorità competenti, con discrezione e rispetto per l'interesse pubblico, e in questo caso dovrebbero essere pienamente tutelati.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

La valutazione della direttiva 2011/16/UE effettuata dalla Commissione ha dimostrato la necessità di un monitoraggio coerente dell'efficacia dell'applicazione della stessa e delle disposizioni nazionali di recepimento che ne consentono l'applicazione. Affinché la Commissione possa continuare a monitorare e valutare adeguatamente l'efficacia degli scambi automatici di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare annualmente alla Commissione le statistiche relative a tali scambi.

(16)

La valutazione della direttiva 2011/16/UE effettuata dalla Commissione ha dimostrato la necessità di un monitoraggio coerente dell'efficacia dell'applicazione della stessa e delle disposizioni nazionali di recepimento che ne consentono l'applicazione. Affinché la Commissione possa continuare a monitorare e valutare adeguatamente l'efficacia degli scambi automatici di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare annualmente alla Commissione le statistiche relative a tali scambi. Essi dovrebbero inoltre comunicare annualmente alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative agli ostacoli che si frappongono alla corretta attuazione della suddetta direttiva.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare una relazione sull'attuazione e l'efficacia delle disposizioni che detta direttiva introduce nella direttiva 2011/16/UE, nonché proposte specifiche, comprese proposte legislative, volte a migliorarla. La relazione dovrebbe essere resa pubblica .

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

I controlli multilaterali effettuati con il sostegno del programma Fiscalis 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno dimostrato il beneficio di controlli coordinati di uno o più contribuenti di interesse comune o complementare per due o più amministrazioni fiscali dell'Unione. Poiché non esiste una base giuridica esplicita per lo svolgimento di audit congiunti, quest'ultimi sono attualmente condotti sulla base delle disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda la presenza di funzionari stranieri sul territorio di altri Stati membri e i controlli simultanei. Tuttavia, in molti casi questa pratica si è rivelata insufficiente e priva di chiarezza e certezza del diritto.

(19)

I controlli multilaterali effettuati con il sostegno del programma Fiscalis 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno dimostrato il beneficio di controlli coordinati di uno o più contribuenti di interesse comune o complementare per due o più amministrazioni fiscali dell'Unione. Il quadro dell'Unione in materia di cooperazione tra le amministrazioni fiscali dovrebbe pertanto contemplare ispezioni in loco e audit congiunti. Poiché non esiste una base giuridica esplicita per lo svolgimento di audit congiunti, quest'ultimi sono attualmente condotti sulla base delle disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda la presenza di funzionari stranieri sul territorio di altri Stati membri e i controlli simultanei. Tuttavia, in molti casi questa pratica si è rivelata insufficiente e priva di chiarezza e certezza del diritto. È pertanto importante eliminare questa incertezza giuridica e predisporre una base giuridica per tali controlli nell'ambito della cooperazione amministrativa.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Gli Stati membri dovrebbero adottare un quadro giuridico chiaro ed efficiente per consentire alle loro autorità fiscali di effettuare audit congiunti su persone che svolgono attività transfrontaliere. Gli audit congiunti sono indagini amministrative condotte congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri, per esaminare casi legati a una o più persone di interesse comune o complementare per questi Stati membri. Gli audit congiunti possono dare un forte contributo a un migliore funzionamento del mercato interno. Gli audit congiunti dovrebbero essere strutturati in modo da offrire ai contribuenti certezza del diritto, attraverso norme procedurali chiare, anche per attenuare il rischio di doppia imposizione.

(20)

Gli Stati membri dovrebbero adottare un quadro giuridico chiaro ed efficiente per consentire alle loro autorità fiscali di effettuare audit congiunti su persone che svolgono attività transfrontaliere. Gli audit congiunti sono indagini amministrative condotte congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri, per esaminare casi legati a una o più persone di interesse comune o complementare per questi Stati membri. Gli audit congiunti possono dare un forte contributo a un migliore funzionamento del mercato interno. Gli audit congiunti dovrebbero essere strutturati in modo da offrire ai contribuenti certezza del diritto, attraverso norme procedurali chiare, anche per attenuare il rischio di doppia imposizione. Oltre al quadro giuridico richiesto, gli Stati membri dovrebbero favorire condizioni che facilitino l'organizzazione degli audit congiunti a livello operativo, soprattutto supportando la formazione, anche linguistica, del personale che effettuerà tali audit. Si ricorda che il programma Fiscalis può fornire un sostegno finanziario a tale riguardo.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Al fine di garantire l'efficacia del processo, le risposte alle richieste di audit congiunti dovrebbero essere fornite entro un preciso lasso di tempo. Eventuali rifiuti delle richieste dovrebbero essere debitamente giustificati. Le disposizioni procedurali applicabili agli audit congiunti dovrebbero essere quelle dello Stato membro in cui ha luogo il pertinente audit. Di conseguenza, le prove raccolte durante l'audit congiunto dovrebbero essere reciprocamente riconosciute dallo Stato o dagli Stati membri partecipanti. È altrettanto importante che le autorità competenti concordino sui fatti e le circostanze del caso e cerchino di raggiungere un accordo sull'interpretazione della posizione fiscale della persona o delle persone sottoposte ad audit. Al fine di garantire che il risultato di un audit congiunto possa essere attuato negli Stati membri partecipanti, la relazione finale dovrebbe avere un valore giuridico equivalente agli strumenti nazionali pertinenti pubblicati a seguito di un audit negli Stati membri partecipanti. Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero definire il quadro giuridico per l'esecuzione di un adeguamento corrispondente.

(21)

Al fine di garantire l'efficacia del processo, le risposte alle richieste di audit congiunti dovrebbero essere fornite entro un preciso lasso di tempo. Eventuali rifiuti delle richieste dovrebbero essere debitamente giustificati , dovrebbero essere ammessi solo per i motivi indicati nella presente direttiva e dovrebbero essere soggetti a un diritto di risposta da parte dell'autorità richiedente . Le disposizioni procedurali applicabili agli audit congiunti dovrebbero essere quelle dello Stato membro in cui ha luogo il pertinente audit. Di conseguenza, le prove raccolte durante l'audit congiunto dovrebbero essere reciprocamente riconosciute dallo Stato o dagli Stati membri partecipanti. È altrettanto importante che le autorità competenti concordino sui fatti e le circostanze del caso e cerchino di raggiungere un accordo sull'interpretazione della posizione fiscale della persona o delle persone sottoposte ad audit. Al fine di garantire che il risultato di un audit congiunto possa essere attuato negli Stati membri partecipanti, la relazione finale dovrebbe avere un valore giuridico equivalente agli strumenti nazionali pertinenti pubblicati a seguito di un audit negli Stati membri partecipanti. Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero definire il quadro giuridico per l'esecuzione di un adeguamento corrispondente.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

È altrettanto importante sottolineare che non solo lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali, ma anche la condivisione delle migliori pratiche contribuisce a una maggiore efficienza nella riscossione delle imposte. In linea con il programma Fiscalis 2020, gli Stati membri dovrebbero dare priorità alla condivisione delle migliori pratiche tra le autorità fiscali.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della direttiva 2011/16/UE e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

(26)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della direttiva 2011/16/UE e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). La Commissione ha il diritto di elaborare relazioni e documenti utilizzando le informazioni scambiate in forma anonima, tenendo conto dei diritti di riservatezza dei contribuenti e conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della direttiva 2011/16/UE dovrebbe continuare a essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati previsto nella direttiva 2011/16/UE ha il solo scopo di servire l'interesse pubblico generale nel settore fiscale, ossia contrastare la frode, l'elusione e l'evasione fiscali, salvaguardare il gettito fiscale e promuovere una tassazione equa, rafforzando così le opportunità di inclusione sociale, politica ed economica negli Stati membri. Pertanto, nella direttiva 2011/16/UE, i riferimenti alla pertinente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati dovrebbero essere aggiornati e integrati dalle norme definite nella presente direttiva.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera a

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 — punto 9 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti;

a)

ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate e nuove a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti;

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 — punto 14

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis)

All'articolo 3, il punto 14 è modificato come segue:

14.

«ruling preventivo transfrontaliero »: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, e che soddisfa le seguenti condizioni:

«14.

“ruling preventivo”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, indipendentemente dalla sua natura formale, informale, giuridicamente vincolante o non vincolante, e che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno Stato membro, o per loro conto, o dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato;

a)

è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno Stato membro, o per loro conto, o dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato;

b)

è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo;

b)

è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo;

c)

riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente l'amministrazione o l'applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali;

c)

riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente l'amministrazione o l'applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali;

d)

è correlato a un'operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona in un'altra giurisdizione costituiscano una stabile organizzazione o meno; e

 

e)

è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle attività in un'altra giurisdizione che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o rispetto alla presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l'operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo. L'operazione transfrontaliera può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo transfrontaliero ;

e)

è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle attività in un'altra giurisdizione che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o rispetto alla presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l'operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo. L'operazione può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo;»

 

(La modifica si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo)

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 — punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

All'articolo 3, il punto 16 è soppresso.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 5 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ai fini di una richiesta di cui all'articolo 5, le informazioni richieste sono considerate prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l'autorità richiedente ritiene che, conformemente alla sua legislazione nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell'indagine .

1.   Ai fini di una richiesta di cui all'articolo 5, le informazioni richieste sono considerate prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l'autorità richiedente ritiene che, conformemente alla sua legislazione nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini della valutazione, della riscossione e della gestione delle imposte .

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 5 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Al fine di dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l'autorità competente richiedente fornisce all'autorità interpellata informazioni di supporto , in particolare sul fine fiscale per il quale le informazioni sono richieste e sui motivi indicanti che le informazioni richieste sono in possesso dall'autorità interpellata o che sono in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dell'autorità interpellata .

2.   Al fine di dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l'autorità competente richiedente fornisce all'autorità interpellata informazioni di supporto.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 bis)

All'articolo 7, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1.   L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 5 al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

«1.   L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 5 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.»

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 7 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

All'articolo 7, è aggiunto il paragrafo seguente:

 

«6 bis.     Anteriormente al 1o gennaio 2023 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute paese per paese, su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici, comprese le entrate fiscali incrementali, degli scambi di informazioni su richiesta come anche gli aspetti pratici ad essi collegati, includendo il numero di richieste accettate e rifiutate, ricevute e inviate per paese, le tempistiche di gestione e altri aspetti rilevanti per una valutazione esaustiva.»

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili , o che potrebbero ragionevolmente essere rese disponibili, riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale di cui al primo comma per le quali comunicano informazioni riguardanti i residenti di un altro Stato membro.

Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le categorie di reddito e di capitale di cui al primo comma per le quali comunicano informazioni riguardanti i residenti di un altro Stato membro.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Anteriormente al 1o gennaio 2023, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno quattro delle categorie elencate al paragrafo 1, per le quali l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti in tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1o gennaio 2024 o successivi.

soppresso

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

al paragrafo 3, il primo comma è soppresso.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 — paragrafo 3 bis — comma 2 — lettera a

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)

al paragrafo 3 bis, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

«a)

il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è il Titolare di Conto effettivo ultimo e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;»

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera -a (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — titolo

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)

il titolo è modificato come segue:

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

«Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento»

 

(La modifica si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo)

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera -a bis (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 2 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a bis)

al paragrafo 2, il quarto comma è soppresso.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera -a ter (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a ter)

al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

 

«L'autorità competente non negozia né accetta nuovi accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento con paesi terzi che non ne consentono la comunicazione alle autorità competenti di altri Stati membri dal 1o gennaio 2022».

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera -a quater (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a quater)

il paragrafo 4 è soppresso.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 6 — lettera a

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)

al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

identificazione della persona, diversa da una persona fisica , e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;

«a)

identificazione della persona, comprese le persone fisiche , e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;»

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 6 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

sintesi del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;

b)

sintesi del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni , di tutte le pertinenti implicazioni fiscali dirette e indirette, quali le aliquote d'imposta effettive, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, omettendo però le informazioni suscettibili di comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis bis — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 bis)

All'articolo 8 bis bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.

«2.   L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica tale rendicontazione anche ai servizi competenti della Commissione, che è responsabile del registro centralizzato delle rendicontazioni paese per paese. La Commissione pubblica le statistiche relative alla rendicontazione paese per paese in forma anonima e aggregata su base annuale per tutti gli Stati membri.»

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis ter — paragrafo 14 — lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

All'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, è aggiunta la seguente lettera h bis):

 

«h bis)

l'elenco dei beneficiari, aggiornato annualmente.»

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis quater — paragrafo 2 — comma 1 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

l'Identificativo del conto finanziario a cui il corrispettivo è pagato o accreditato, nella misura in cui ne è a conoscenza il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore è residente non ha notificato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che non intende utilizzare l'Identificativo del conto finanziario a tale scopo ;

h)

l'Identificativo del conto finanziario a cui il corrispettivo è pagato o accreditato, quale ottenuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis quater — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono rese accessibili ad altre autorità degli Stati membri riceventi, allo scopo di scoraggiare e perseguire le violazioni delle normative o regolamentazioni locali o nazionali, senza pregiudicare le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nello Stato membro nel quale il venditore oggetto di comunicazione è residente.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis quater — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La comunicazione ai sensi del paragrafo 2 avviene utilizzando il formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 7, entro i due mesi successivi alla fine del periodo oggetto di comunicazione a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

3.   La comunicazione ai sensi del paragrafo 2 avviene utilizzando il formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 7, senza indebito ritardo e al più tardi entro il mese successivo alla fine del periodo oggetto di comunicazione a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis quater — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione possono scegliere di registrarsi presso le autorità competenti di un singolo Stato membro in conformità alle norme di cui all'allegato V, sezione IV, paragrafo F.

Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione possono scegliere di registrarsi presso le autorità competenti di un singolo Stato membro in conformità alle norme di cui all'allegato V, sezione IV, paragrafo F , tenendo conto del luogo in cui si trova la loro sede generale o locale, dell'effettiva sede operativa e dell'esistenza di una sostanziale attività economica nello Stato membro scelto, in assenza di identificazione ai fini dell'IVA come indicato nell'allegato V, sezione IV, paragrafo F .

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera a

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 ter — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis e all'articolo 8 bis quater e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale tutte le informazioni materiali pertinenti, tra cui statistiche sul volume degli scambi automatici nonché una valutazione dell'utilizzabilità dei dati scambiati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis e all'articolo 8 bis quater, e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 ter — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

b)

Il paragrafo 2 è soppresso.

soppresso

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 ter — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   Anteriormente al 1o gennaio 2019 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, o entrambi .

«2.   Anteriormente al 1o gennaio 2022 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, su questioni quali l'uso effettivo dei dati ricevuti dagli Stati membri a fini fiscali o di altra natura, i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. La Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione che le informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri siano disponibili o rese disponibili , o gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, compresa la titolarità effettiva .

Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:

Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:

a)

l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1o gennaio 2019 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro per tutte le categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni; e

a)

gli elenchi delle categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, siano resi disponibili dagli Stati membri, anche se attualmente non lo sono, e siano scambiati di conseguenza;

b)

l'elenco delle categorie e degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties.

b)

le categorie di reddito di cui all'articolo 8, paragrafo 1, siano ampliate per includere beni non finanziari quali immobili, opere d'arte o gioielli e nuove forme di accumulo di ricchezza quali porti franchi e cassette di sicurezza;

 

b bis)

l'elenco degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, sia ampliato per includere dati sui titolari effettivi finali e per far fronte all'elusione attraverso il ricorso a una seconda residenza fiscale o a residenze fiscali multiple;

 

b ter)

gli Stati membri siano generalmente autorizzati a utilizzare le informazioni ricevute per fini diversi da quelli previsti all'articolo 16, paragrafo 1;

 

b quater)

l'uso effettivo dei dati ricevuti sia correttamente valutato.»

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8 — lettera a

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ai fini dello scambio delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro che funzionari designati dalla prima e secondo le modalità procedurali stabilite da quest'ultima:

1.   Ai fini dello scambio delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro che funzionari designati dalla prima e secondo le modalità procedurali stabilite da quest'ultima:

a)

siano presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato;

a)

siano presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato;

b)

siano presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato;

b)

siano presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato;

c)

partecipino alle indagini amministrative svolte dallo Stato membro interpellato attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, se del caso.

c)

partecipino alle indagini amministrative svolte dallo Stato membro interpellato attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, se del caso.

Un'autorità competente risponde a una richiesta a norma del primo comma entro 30 giorni, per confermare il suo assenso o comunicare il rifiuto motivato all'autorità richiedente.

Un'autorità competente risponde a una richiesta a norma del primo comma entro 30 giorni, per confermare il suo assenso o comunicare il rifiuto motivato all'autorità richiedente.

 

Nei casi in cui viene comunicato un rifiuto motivato, l'autorità richiedente può contattare nuovamente l'autorità competente con elementi supplementari, al fine di ottenere per i suoi funzionari l'autorizzazione a svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c). L'autorità competente risponde alla seconda richiesta entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell'autorità richiedente.

Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell'autorità richiedente.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 12 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Quando l'autorità competente di uno Stato membro chiede all'autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare un audit congiunto di una o più persone di interesse comune o complementare per tutti i rispettivi Stati membri, le autorità interpellate rispondono alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

2.   Quando l'autorità competente di uno o più Stati membri chiede all'autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare un audit congiunto di una o più persone di interesse comune o complementare per tutti i rispettivi Stati membri, le autorità interpellate rispondono alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 12 bis — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Una richiesta di audit congiunto da parte dell'autorità competente di uno Stato membro può essere respinta per motivi giustificati e, in particolare, per una delle seguenti ragioni:

3.   Una richiesta di audit congiunto da parte dell'autorità competente di uno Stato membro può essere respinta per una delle seguenti ragioni:

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 12 bis — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Quando un'autorità interpellata respinge la richiesta, comunica alla persona o alle persone richiedenti i motivi del rifiuto .

Quando un'autorità interpellata respinge la richiesta, comunica alla persona o alle persone richiedenti per quale dei due motivi di cui al paragrafo 3 la richiesta è stata respinta .

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 — lettera a

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2, nonché all'IVA e alle altre imposte indirette.

Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio sulla base del diritto nazionale degli Stati membri interpellati e dello Stato membro richiedente, e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2, nonché all'IVA , alle informazioni di cui all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, secondo comma, e alle altre imposte indirette.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 — lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Con l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1.

2.   Le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva da un'autorità competente di uno Stato membro possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1 soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni .

L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri un elenco delle finalità per le quali, conformemente alla legislazione nazionale, possono essere utilizzati informazioni e documenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1. L'autorità competente che riceve le informazioni può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti senza l'autorizzazione di cui al primo comma per una delle finalità elencate dallo Stato membro che le comunica.

 

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 16 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

il paragrafo 4 è soppresso.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 17 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

All'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.     La possibilità di cui al paragrafo 4 di rifiutare la comunicazione di informazioni non si applica nel caso in cui l'autorità richiedente sia in grado di dimostrare che le informazioni richieste non saranno rese pubbliche e saranno utilizzate solo per la valutazione, la gestione e il controllo delle questioni fiscali relative alla persona o al gruppo di persone interessate dalla richiesta di informazioni.»

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 15

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 21 — paragrafo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione sviluppa e fornisce sostegno tecnico e logistico per un'interfaccia centrale sicura per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale quando gli Stati membri utilizzano per la comunicazione i formulari tipo ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 3. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso a detta interfaccia. Ai fini della raccolta di statistiche, la Commissione ha accesso alle informazioni relative agli scambi registrate nell'interfaccia e che possono essere estratte automaticamente. L'accesso da parte della Commissione non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di fornire statistiche sugli scambi di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4.

La Commissione sviluppa e fornisce tutto il necessario sostegno tecnico e logistico per un'interfaccia centrale sicura per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale quando gli Stati membri utilizzano per la comunicazione i formulari tipo ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 3. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso a detta interfaccia. La Commissione garantisce che l'interfaccia centrale sia protetta con il massimo livello di sicurezza informatica e mediante procedure tecnicamente certificate atte a garantire la protezione dei dati.  Ai fini della raccolta di statistiche, la Commissione ha accesso alle informazioni relative agli scambi registrate nell'interfaccia e che possono essere estratte automaticamente. L'accesso da parte della Commissione non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di fornire statistiche sugli scambi di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri esaminano e valutano, nella loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità alla presente direttiva nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali e comunicano annualmente i risultati della loro valutazione alla Commissione.

2.   Gli Stati membri esaminano e valutano, nella loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità alla presente direttiva nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali , ed esaminano e valutano i costi di conformità che possono risultare da un'eventuale situazione di comunicazione eccessiva. Gli Stati membri comunicano annualmente i risultati della loro valutazione al Parlamento europeo e alla Commissione. Una sintesi di tali risultati è resa pubblica, tenendo conto della riservatezza e dei diritti dei contribuenti. Le informazioni non sono disaggregate a un livello tale da poter essere attribuite a un singolo contribuente.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

(17 bis)

All'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis ter e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

«3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio di informazioni su richiesta di cui agli articoli 5, 6 e 7, e dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis ter e i risultati pratici ottenuti , comprese le entrate fiscali incrementali associate alla cooperazione amministrativa . Le informazioni comunicate sono disaggregate dalla Commissione, almeno paese per paese. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17 ter (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 bis — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

(17 ter)

All'articolo 23 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.    Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità della presente direttiva , che non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli necessari a determinare se e in che misura gli Stati membri rispettano la presente direttiva .

«1.   La riservatezza delle informazioni comunicate alla Commissione in conformità della presente direttiva è assicurata nella misura in cui la non divulgazione non nuoce all'interesse pubblico, le informazioni possono essere attribuite a un singolo contribuente e la loro divulgazione violerebbe i diritti dei contribuenti

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 18

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.

Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni attribuibili possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 18

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione .

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici ed essere accessibili a tutte le parti interessate e successivamente essere pubblici, nella misura in cui le informazioni in essi contenute non sono attribuibili a un unico contribuente e la loro divulgazione è conforme al regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione .

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 18

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo e al secondo comma, la Commissione può pubblicare annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 4.

La Commissione pubblica annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 4.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 19 — lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 25 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 12, del regolamento (UE) 2016/679, le autorità competenti possano chiedere alla Commissione, in qualità di responsabile del trattamento, di sospendere, come misura di attenuazione, gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione.

Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 12, del regolamento (UE) 2016/679 , o in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*1), le autorità competenti possano chiedere alla Commissione, in qualità di responsabile del trattamento, di sospendere, come misura di attenuazione, gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 19 — lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 25 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La sospensione dura fino a quando le autorità competenti non chiedono alla Commissione di consentire nuovamente lo scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione.

La sospensione dura fino a quando le autorità competenti non chiedono alla Commissione di consentire nuovamente lo scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione. La Commissione permette gli scambi di informazioni solo quando vi siano prove tecniche del fatto che il flusso dei dati è sicuro.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 20

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 25 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione , in conformità dell'allegato V . Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 20 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

È aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 25 ter

Riesame

Entro… [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione presenta una relazione sull'attuazione e l'efficacia delle disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) …/…  (*2)  (+) del Consiglio nonché proposte specifiche, comprese proposte legislative, per il miglioramento della presente direttiva. La relazione è resa pubblica.

Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta un ulteriore rafforzamento dell'obbligo di comunicazione da parte dei gestori di piattaforma cui tale obbligo incombe.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2011/16/UE

ALLEGATO V — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente allegato contiene anche diverse proposte di sanzioni, in conformità dell'articolo 25 bis, che gli Stati membri possono applicare.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2011/16/UE

ALLEGATO V — Sezione I — paragrafo A — punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.

«Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione escluso», un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione le cui entrate, generate nell'Unione durante l'anno civile precedente, non hanno superato i 100 000  EUR.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2011/16/UE

ALLEGATO V — Sezione I — paragrafo A — punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.

«Attività pertinente esclusa», qualsiasi scambio di beni e servizi non remunerato e non monetario.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2011/16/UE

ALLEGATO V — Sezione III — paragrafo B — punto 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

l'identificativo del conto finanziario, se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne è a conoscenza e l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente il venditore oggetto di comunicazione non ha comunicato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare a tal fine l'identificativo del conto finanziario;

b)

l'identificativo del conto finanziario, quale ottenuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e  nella misura in cui l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente il venditore oggetto di comunicazione non ha comunicato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare a tal fine l'identificativo del conto finanziario;

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2011/16/UE

ALLEGATO V — Sezione III — paragrafo B — punto 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

l'identificativo del conto finanziario, se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne è a conoscenza e l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente il venditore oggetto di comunicazione non ha comunicato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare a tal fine l'identificativo del conto finanziario;

b)

l'identificativo del conto finanziario, quale ottenuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e  nella misura in cui l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente il venditore oggetto di comunicazione non ha comunicato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare a tal fine l'identificativo del conto finanziario;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2011/16/UE

ALLEGATO V — Sezione IV — paragrafo C — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro … [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione valuta l'efficienza delle procedure amministrative e la qualità dell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione. La valutazione può essere accompagnata da proposte legislative qualora occorrano miglioramenti.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2011/16/UE

ALLEGATO V — Sezione IV — paragrafo F bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

F bis.

Sanzioni per violazioni

 

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione da parte dei gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri sono invitati a predisporre un insieme comune di sanzioni onde garantire l'applicazione di sanzioni simili nell'Unione e prevenire una scelta opportunistica del luogo di registrazione in funzione della severità delle sanzioni applicate.

 

Gli Stati membri sono particolarmente incoraggiati a considerare come sanzioni le opzioni di restrizione dei mezzi di pagamento regolamentati, l'addebito di ulteriori commissioni consequenziali per transazione, l'esclusione dai contratti pubblici e, in casi estremi e ripetuti, la revoca della licenza commerciale del gestore di piattaforma.


(21)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(21)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(22)  Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (Valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE) (SWD(2019)0328).

(22)  Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (Valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE) (SWD(2019)0328).

(5)  Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

(5)  Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

(25)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(25)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(*1)   Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).


Giovedì 11 marzo 2021

24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/218


P9_TA(2021)0076

Controlli nel settore della pesca ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 marzo 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (COM(2018)0368 — C8-0238/2018 — 2018/0193(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 474/30)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 6

Testo della Commissione

Emendamento

visto il parere del Comitato delle regioni (27),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Gli obiettivi della politica comune della pesca e gli obblighi in materia di controllo ed esecuzione delle norme nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 36 di tale regolamento. Il successo della sua attuazione dipende dall'efficacia e dall'aggiornamento del sistema di controllo ed esecuzione delle norme .

(1)

La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Gli obiettivi della politica comune della pesca e gli obblighi in materia di controllo ed esecuzione delle norme nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 36 di tale regolamento. Il successo della sua attuazione dipende da un sistema di controllo intuitivo, semplice, trasparente ed efficace che garantisca un'applicazione effettiva, uniforme e aggiornata negli Stati membri .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è stato tuttavia concepito anteriormente all'adozione della nuova politica comune della pesca. Esso dovrebbe quindi essere modificato per poter meglio soddisfare gli obblighi di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca in conformità al regolamento (UE) n. 1380/2013 e avvalersi di tecnologie di controllo moderne e più efficienti sotto il profilo dei costi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è stato tuttavia concepito anteriormente all'adozione della nuova politica comune della pesca. Esso dovrebbe quindi essere modificato per poter meglio soddisfare gli obblighi di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca in conformità al regolamento (UE) n. 1380/2013, avvalersi di tecnologie di controllo moderne e più efficienti sotto il profilo dei costi e tenere in considerazione gli ultimi dati scientifici in relazione alla sostenibilità ambientale delle attività di pesca e acquacoltura .

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Un'applicazione coerente, chiara, trasparente, equa e rigorosa della politica comune della pesca contribuirà non solo a promuovere un settore dinamico della pesca e a garantire un equo tenore di vita alle comunità di pescatori, ma contribuirà anche al conseguimento della sostenibilità nel settore della pesca e al raggiungimento degli obiettivi in materia di biodiversità.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Al fine di garantire una maggiore armonizzazione del quadro normativo dell'Unione è opportuno aggiungere una nuova definizione di «specie sensibili».

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Una definizione di «peschereccio» è contenuta nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e include le navi attrezzate per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine , ad esempio le navi da cattura, le navi d'appoggio, le navi officina, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer . È pertanto opportuno sopprimere la definizione di «peschereccio» di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009.

(10)

Una definizione di «peschereccio» è contenuta nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e include le navi attrezzate per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine. È pertanto opportuno sopprimere la definizione di «peschereccio» di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

Al fine di promuovere una maggiore chiarezza e armonizzazione del quadro normativo dell'Unione, migliorandone pertanto l'applicazione, è opportuno aggiungere una nuova definizione di «vendita diretta».

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

La pesca artigianale svolge un ruolo importante nell'Unione, dal punto di vista biologico, economico e sociale. Considerando il suo possibile impatto sugli stock ittici è importante controllare che le attività di pesca e lo sforzo di pesca dei pescherecci di minori dimensioni siano conformi alle norme della politica comune della pesca. A tal fine è necessario ottenere dati sulla posizione di tali pescherecci. Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere in grado di localizzare tutti i pescherecci, compresi quelli di lunghezza inferiore a 12 metri. Attualmente, per i pescherecci di 12 metri è possibile avvalersi di dispositivi mobili, che sono meno costosi e più facili da usare.

(12)

La pesca artigianale svolge un ruolo importante nell'Unione, dal punto di vista biologico, economico e sociale. Considerando il suo possibile impatto sugli stock ittici è importante controllare che le attività di pesca e lo sforzo di pesca dei pescherecci di minori dimensioni siano conformi alle norme della politica comune della pesca. A tal fine è necessario ottenere dati sulla posizione di tali pescherecci e dovrebbe essere possibile ricevere i dati in questione a intervalli regolari, idealmente quasi in tempo reale, fatti salvi altri requisiti previsti dagli accordi internazionali . Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere in grado di localizzare tutti i pescherecci, compresi quelli di lunghezza inferiore a 12 metri. Attualmente, per tali pescherecci è possibile avvalersi di dispositivi mobili, che sono meno costosi e più facili da usare. In ogni caso, l'applicazione di tali misure dovrebbe essere equilibrata e proporzionata agli obiettivi perseguiti, non dovrebbe comportare un onere eccessivo per la flotta, in particolare quella su piccola scala, e dovrebbe beneficiare dell'aiuto del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Dovrebbe essere possibile dotare i pescherecci di sistemi CCTV su base volontaria. In tal caso, detti pescherecci dovrebbero fruire di appositi benefici, come la cancellazione di punti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

Nel perseguire gli obiettivi della politica comune della pesca, occorre tenere pienamente conto del benessere degli animali, conformemente all'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e, ove opportuno, della sicurezza di alimenti e mangimi e della salute degli animali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Per i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 12 metri è importante che le informazioni contenute nel giornale di pesca siano più precise e includano dati sulle catture per singola retata o operazione, in modo da migliorare l'efficacia dei controlli . Nel caso di pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri, gli obblighi di compilazione e presentazione del giornale di pesca dovrebbero essere semplificati e i comandanti dovrebbero essere tenuti unicamente a presentare le informazioni contenute nel giornale di pesca una sola volta, prima dell'arrivo in porto .

(18)

Al fine di migliorare l'efficacia dei controlli, è importante che le informazioni contenute nel giornale di pesca siano più precise e includano dati sulle catture per giorno di pesca o operazione . Nel caso della flotta costiera artigianale e della pesca senza nave , il giornale di pesca elettronico e la trasmissione di tali informazioni non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per tali pescherecci e la relativa capacità di pesca . Onde garantire un livello di controllo adeguato su tali pescherecci, gli Stati membri dovrebbero monitorare le loro attività applicando un formato semplificato per la tenuta di un giornale di pesca elettronico e la trasmissione delle informazioni ivi contenute. Pertanto, nel caso di pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, i comandanti dovrebbero essere tenuti unicamente a presentare le informazioni contenute nel giornale di pesca almeno una volta, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

È opportuno che, alla partenza, il peschereccio attivi immediatamente un giornale di pesca elettronico e che la bordata di pesca venga associata ad un identificativo unico. Il giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco dovrebbero contenere un riferimento all'identificativo unico della bordata per consentire controlli più accurati e migliorare la convalida dei dati da parte degli Stati membri e la tracciabilità dei prodotti della pesca lungo la catena di approvvigionamento. Per migliorare e semplificare la trasmissione delle informazioni sugli attrezzi da pesca perduti alle autorità competenti dello Stato membro, il modello di giornale di pesca dovrebbe contenere anche informazioni relative a questo aspetto specifico.

(20)

È opportuno che, alla partenza, il peschereccio attivi immediatamente un giornale di pesca elettronico e che la bordata di pesca venga associata ad un identificativo unico. Il giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco dovrebbero contenere un riferimento all'identificativo unico della bordata per consentire controlli più accurati e migliorare la convalida dei dati da parte degli Stati membri e la tracciabilità dei prodotti della pesca lungo la catena di approvvigionamento. Per migliorare e semplificare la trasmissione delle informazioni sugli attrezzi da pesca e sulla perdita di tali attrezzi alle autorità competenti dello Stato membro, il modello di giornale di pesca dovrebbe contenere anche informazioni relative a questo aspetto specifico. Laddove sono richieste informazioni approssimative, tali informazioni dovrebbero essere considerate indicative.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

È opportuno semplificare le norme relative alla comunicazione alla Commissione dei dati aggregati sulle catture e sullo sforzo di pesca stabilendo una data unica per tutte le comunicazioni.

(24)

È opportuno semplificare le norme relative alla comunicazione alla Commissione dei dati aggregati sulle catture e sullo sforzo di pesca stabilendo una data unica per tutte le comunicazioni. Tali dati non dovrebbero essere utilizzati a fini commerciali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

È opportuno aggiornare le disposizioni riguardanti la capacità di pesca per tener conto del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(26)

È opportuno aggiornare le disposizioni riguardanti la capacità di pesca per tener conto del regolamento (UE) n. 1380/2013. I parametri di stazza lorda (GT) e potenza del motore (kW) usati per misurare la capacità di pesca dovrebbero essere rivisti e, ove necessario, sostituiti secondo il criterio dell'accuratezza, adeguatezza e pertinenza per la flotta peschereccia dell'Unione, al fine di consentire alla politica comune della pesca di contribuire al miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro degli operatori del settore della pesca.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

La pesca ricreativa svolge un ruolo importante nell'Unione dal punto di vista sia biologico che socioeconomico. Considerando il suo impatto significativo su determinati stock, occorre prevedere strumenti specifici che consentano agli Stati membri di controllare tale tipo di pesca in modo efficace. Un sistema di rilascio delle licenze o di immatricolazione dovrebbe permettere di effettuare un censimento esatto delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla pesca ricreativa e di raccogliere dati attendibili sulle catture e sulle pratiche messe in atto. Per valutare l'impatto di queste pratiche di pesca sugli stock e fornire agli Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per una gestione e un controllo efficaci delle risorse biologiche marine, occorre raccogliere dati sufficienti e attendibili sulla pesca ricreativa.

(30)

La pesca ricreativa svolge un ruolo importante nell'Unione dal punto di vista sia biologico che socioeconomico. Considerando il suo impatto significativo su determinati stock, occorre prevedere strumenti specifici che consentano a tutti gli Stati membri di controllare tale tipo di pesca in modo uniforme, efficace ed esaustivo, prevedendo un apposito sistema sanzionatorio in caso di inottemperanza . Un sistema di rilascio delle licenze o di immatricolazione dovrebbe permettere di effettuare un censimento esatto delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla pesca ricreativa e di raccogliere dati attendibili sulle catture e sulle pratiche messe in atto. Per valutare l'impatto ambientale, economico e sociale di tali pratiche , in particolare alla luce della valutazione degli stock, e fornire agli Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per una gestione e un controllo efficaci delle risorse biologiche marine, occorre raccogliere dati sufficienti e attendibili sulla pesca ricreativa.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

È opportuno chiarire le disposizioni riguardanti i controlli nella catena di approvvigionamento, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare controlli e ispezioni in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto.

(32)

È opportuno chiarire le disposizioni riguardanti i controlli nella catena di approvvigionamento, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare controlli e ispezioni in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. A tale proposito, il «commercio al dettaglio» va intenso ai sensi della definizione di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 e comprende la fornitura di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ad alberghi, ristoranti, catering e altre strutture di ristorazione analoghe («il settore HORECA»).

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero preparare e avviare una campagna di comunicazione rivolta ai pescatori e ad altri operatori del settore della pesca ricreativa al fine di comunicare correttamente le nuove disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Le norme applicabili alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere chiarite. È opportuno precisare che le partite dovrebbero essere composte di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una sola specie, salvo se si tratta di quantitativi minimi .

(33)

Le norme applicabili alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere chiarite. Dovrebbe essere possibile fondere i lotti in modo da creare una nuova partita, purché siano rispettati i requisiti di tracciabilità e sia possibile identificare l'origine e la specie di tali prodotti della pesca e dell'acquacoltura lungo l'intera filiera alimentare .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

In linea con i requisiti in materia di tracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione (33) stabilisce talune norme di tracciabilità per il settore specifico degli alimenti di origine animale, segnatamente una serie specifica di informazioni che devono essere archiviate dagli operatori, messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta e trasferite all'operatore al quale è fornito il prodotto di pesca. Nel settore della pesca, la tracciabilità è importante non soltanto a fini di sicurezza alimentare, ma anche per consentire i controlli e garantire la tutela degli interessi dei consumatori.

(34)

In linea con i requisiti in materia di tracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione (33) stabilisce talune norme di tracciabilità per il settore specifico degli alimenti di origine animale, segnatamente una serie specifica di informazioni che devono essere archiviate dagli operatori, messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta e trasferite all'operatore al quale è fornito il prodotto di pesca. Nel settore della pesca, la tracciabilità è importante non soltanto a fini di sicurezza alimentare, ma anche per consentire i controlli, garantire la tutela degli interessi dei consumatori , contrastare la pesca INN e tutelare i pescatori che rispettano le norme dalla concorrenza sleale .

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

È opportuno applicare le stesse norme ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi. Nel caso di prodotti importati, le informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità dovrebbero includere un riferimento al certificato di cattura di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008 (34).

(37)

È opportuno applicare le stesse norme ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi al fine di mantenere elevati standard di sicurezza alimentare e promuovere pratiche di pesca sostenibile in tali paesi . Nel caso di prodotti importati, le informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità dovrebbero includere un riferimento al certificato di cattura di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008 (34).

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca è estremamente importante raccogliere dati attendibili ed esaurienti sulle catture. In particolare, la registrazione delle catture al momento dello sbarco dovrebbe essere effettuata nel modo più affidabile possibile. A tale scopo è necessario rafforzare le procedure di pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco.

(40)

Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca è estremamente importante raccogliere dati attendibili ed esaurienti sulle catture. In particolare, la registrazione delle catture al momento dello sbarco dovrebbe essere effettuata nel modo più affidabile possibile , senza tuttavia ostacolare l'attività imprenditoriale degli operatori . A tale scopo è necessario semplificare le procedure di pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

La pesatura dovrebbe essere effettuata con sistemi approvati dalle autorità competenti e da parte di operatori registrati dagli Stati membri per assolvere tale mansione. Tutti i prodotti dovrebbero essere pesati, per specie, al momento dello sbarco poiché ciò garantisce una rilevazione più corretta delle catture. I registri di pesatura, inoltre, dovrebbero essere archiviati elettronicamente e conservati per un periodo di tre anni.

(41)

La pesatura dovrebbe essere effettuata con sistemi approvati dalle autorità competenti e da parte di operatori registrati dagli Stati membri per assolvere tale mansione. Tutti i prodotti dovrebbero essere pesati, per specie, a meno che lo Stato membro in questione non abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione, poiché ciò garantisce una rilevazione più corretta delle catture. Gli operatori dovrebbero fare il possibile affinché la pesatura non comporti alcun ritardo alla commercializzazione dei prodotti freschi. I registri di pesatura, inoltre, dovrebbero essere archiviati elettronicamente e conservati per un periodo di tre anni. Tali sistemi dovrebbero essere conformi ai requisiti minimi convenuti tra gli Stati membri, al fine di armonizzarli in tutta l'Unione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Al fine di migliorare i controlli e permettere la convalida tempestiva dei dati relativi alla registrazione delle catture e lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri, è necessario che tutti gli operatori registrino i dati in formato digitale e li trasmettano per via elettronica agli Stati membri entro 24 ore. Ciò riguarda, in particolare, le dichiarazioni di sbarco , le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

(43)

Al fine di migliorare i controlli e permettere la convalida tempestiva dei dati relativi alla registrazione delle catture e lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri, è necessario che tutti gli operatori registrino i dati in formato digitale e li trasmettano per via elettronica agli Stati membri entro 24 ore , salvo in caso di forza maggiore . Ciò riguarda, in particolare, le dichiarazioni di sbarco e le dichiarazioni di assunzione in carico.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 bis)

Al fine di garantire l'efficacia delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008 relative ai paesi terzi non cooperanti, occorre prevedere la possibilità di introdurre misure di salvaguardia. Se a un paese terzo è stata notificata la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante, la Commissione dovrebbe poter sospendere temporaneamente le tariffe preferenziali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nei confronti di tale paese terzo. La Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che siano incluse disposizioni a tal fine in tutti gli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e terzi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 bis)

È opportuno istituire un registro europeo delle infrazioni per registrare i dati dei diversi Stati membri relativi alle infrazioni censite, al fine di migliorare la trasparenza e di garantire un migliore monitoraggio del sistema a punti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)

Al fine di garantire, negli Stati membri, condizioni di parità relativamente al trattamento giudiziario riservato a chiunque violi le norme della politica comune della pesca, è opportuno chiarire e rafforzare le disposizioni che specificano i comportamenti che costituiscono infrazioni gravi di tali norme.

(49)

Al fine di garantire, negli Stati membri, condizioni di parità relativamente al trattamento giudiziario riservato a chiunque violi le norme della politica comune della pesca, è opportuno chiarire e rafforzare le disposizioni che specificano i comportamenti che costituiscono infrazioni gravi di tali norme per garantire la loro piena e coerente applicazione in tutti gli Stati membri .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)

Gli organismi nazionali responsabili delle attività di controllo della pesca e qualunque organo giudiziario pertinente dovrebbero avere accesso al registro nazionale delle infrazioni. Un sistema pienamente trasparente di scambio delle informazioni contenute nei registri nazionali tra gli Stati membri migliorerà inoltre l'efficacia e garantirà la parità di condizioni nelle attività di controllo.

(52)

Gli organismi nazionali responsabili delle attività di controllo della pesca e qualunque organo giudiziario pertinente dovrebbero avere accesso al registro nazionale ed europeo delle infrazioni. Un sistema pienamente trasparente di scambio delle informazioni contenute nei registri nazionali tra gli Stati membri migliorerà inoltre l'efficacia e garantirà la parità di condizioni nelle attività di controllo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55)

I dati raccolti dagli Stati membri sono molto importanti anche a fini scientifici. È opportuno precisare che gli organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione possono ottenere l'accesso ai dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare ai dati sulla posizione della nave e sull'attività di pesca. I dati sull'attività di pesca raccolti dagli Stati membri, infine, sono importanti anche per l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), che può utilizzarli per fornire statistiche sulla pesca.

(55)

I dati raccolti dagli Stati membri sono molto importanti anche a fini scientifici. È opportuno precisare che gli organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione possono ottenere l'accesso ai dati raccolti , adeguatamente resi anonimi, a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare ai dati sulla posizione della nave e sull'attività di pesca , se questi non contengono più alcun riferimento ai numeri di identificazione delle navi e non consentono l'identificazione di persone fisiche . I dati sull'attività di pesca raccolti dagli Stati membri, infine, sono importanti anche per l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), che può utilizzarli per fornire statistiche sulla pesca. Tali dati dovrebbero in ogni caso essere in un formato anonimo, in modo da non consentire l'identificazione di pescherecci specifici o persone fisiche.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(55 bis)

I dati raccolti dall'Agenzia europea di controllo della pesca dovrebbero essere accessibili all'Agenzia europea dell'ambiente e all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al fine di intensificare l'utilizzo comune delle conoscenze relative all'ambiente marino. Una maggiore collaborazione tra le agenzie consentirebbe, infatti, di comprendere meglio le questioni connesse alla politica marittima in generale e, allo stesso tempo, di migliorare la gestione dello spazio marittimo europeo. La Commissione dovrebbe essere incaricata di istituire un protocollo di partenariato che definisca il quadro di collaborazione tra le agenzie.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58)

Il trattamento dei dati personali è necessario ai fini del controllo e dell'esecuzione delle norme nel settore della pesca. In particolare, per il monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso l'utilizzo dei contingenti, la Commissione dovrebbe essere in grado di trattare i dati ricavati dai giornali di pesca, dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita e altri dati concernenti le attività di pesca, allo scopo di effettuare la convalida dei dati aggregati trasmessi dagli Stati membri. Per effettuare le verifiche e gli audit e monitorare le attività di controllo svolte dagli Stati membri, è opportuno che la Commissione abbia accesso ad informazioni quali i rapporti di ispezione e le relazioni degli osservatori di controllo e alla banca dati delle infrazioni e possa procedere al loro trattamento. All'atto della preparazione di accordi e di misure di conservazione internazionali e nel rispettare quanto in essi disposto, la Commissione, ove necessario, dovrebbe poter trattare dati concernenti le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'UE, compresi il numero di identificazione della nave, il nome dell'armatore e del comandante.

(58)

Il trattamento dei dati personali è necessario ai fini del controllo e dell'esecuzione delle norme nel settore della pesca. In particolare, per il monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso l'utilizzo dei contingenti, la Commissione dovrebbe essere in grado di trattare i dati ricavati dai giornali di pesca, dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita e altri dati concernenti le attività di pesca, allo scopo di effettuare la convalida dei dati aggregati trasmessi dagli Stati membri. Per effettuare le verifiche e gli audit e monitorare le attività di controllo svolte dagli Stati membri, è opportuno che la Commissione abbia accesso ad informazioni quali i rapporti di ispezione e le relazioni degli osservatori di controllo e alla banca dati delle infrazioni e possa procedere al loro trattamento. All'atto della preparazione di accordi e di misure di conservazione internazionali e nel rispettare quanto in essi disposto, la Commissione, ove necessario, dovrebbe poter trattare dati concernenti le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'UE, compresi il numero di identificazione della nave, il nome dell'armatore e del comandante. I dati conservati dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità competenti in caso di rischio per la salute pubblica e/o la sicurezza alimentare.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(58 bis)

Tutti i dati personali raccolti, trasferiti e conservati devono essere conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) .

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 64 — trattino 7

Testo della Commissione

Emendamento

le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dispositivi di controllo elettronici, comprese le telecamere a circuito chiuso (CCTV);

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(75 bis)

Per garantire la coerenza tra le politiche commerciali e della pesca dell'Unione, gli accordi commerciali conclusi dall'UE con i paesi terzi dovrebbero contenere una clausola di salvaguardia che consenta di sospendere temporaneamente le preferenze tariffarie per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura fintanto che il paese terzo sia preidentificato o identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 3

Testo in vigore

Emendamento

 

(b bis)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

3.

«controllo»: monitoraggio e sorveglianza;

«3.

“controllo”: monitoraggio e sorveglianza di tutte le attività contemplate dal presente regolamento, comprese le attività di distribuzione e commercializzazione lungo tutta la catena commerciale; »

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera b ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 4

Testo in vigore

Emendamento

 

(b ter)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

4.

«ispezione»: ogni verifica concernente il rispetto delle norme della politica comune della pesca che sia effettuata da funzionari e registrata in un rapporto di ispezione;

«4.

“ispezione”: ogni verifica in loco concernente il rispetto delle norme della politica comune della pesca che sia effettuata da funzionari e registrata in un rapporto di ispezione;»

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera b quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 5

Testo in vigore

Emendamento

 

(b quater)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

5.

«sorveglianza»: osservazione delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione o aeromobili ufficiali e di metodi tecnici di rilevamento e identificazione;

«5.

“sorveglianza”: osservazione , da parte dei funzionari, delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione, aeromobili e veicoli ufficiali o altri mezzi, compresi i metodi tecnici di rilevamento e identificazione;»

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera b quinquies (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 6

Testo in vigore

Emendamento

 

(b quinquies)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

6.

«funzionario»: persona autorizzata da un'autorità nazionale, dalla Commissione o dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca a svolgere un'ispezione;

«6.

“funzionario”: persona autorizzata da un'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca , dalla Commissione o dall'Agenzia europea di controllo della pesca a svolgere un'ispezione;»

 

(La modifica di «Agenzia comunitaria di controllo della pesca» in «Agenzia europea di controllo della pesca» si applica a tutto il testo. La sua approvazione implica corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera b sexies (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 7

Testo in vigore

Emendamento

 

(b sexies)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

7.

«ispettori dell'Unione»: funzionari di uno Stato membro o della Commissione o  dell'organismo da questa designato , i cui nomi sono contenuti nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 79;

«7.

“ispettori dell'Unione”: funzionari di uno Stato membro, della Commissione o  dell'Agenzia europea di controllo della pesca , i cui nomi sono contenuti nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 79;»

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera e

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

«14.

“zona di restrizione della pesca”: qualunque zona marina in cui le attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente;»;

«14.

“zona di restrizione della pesca”: qualunque zona marina in cui le attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente dalla legislazione regionale, nazionale, unionale o internazionale ;»;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera e bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 15

Testo in vigore

Emendamento

 

(e bis)

il punto 15 è sostituito dal seguente:

15.

«centro di controllo della pesca»: centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione automatica , l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati;

«15.

“centro di controllo della pesca”: centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione, l'elaborazione , l'analisi , il controllo e il monitoraggio automatici dei dati , nonché la trasmissione elettronica

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera e ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 16

Testo in vigore

Emendamento

 

(e ter)

il punto 16 è sostituito dal seguente:

16.

«trasbordo»: lo sbarco su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio;

«16.

“trasbordo”: lo sbarco su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio in porto o in mare

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera f

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

20.

«partita»: un lotto di prodotti della pesca o dell'acquacoltura;";

20.

«partita»: un determinato quantitativo di prodotti della pesca o dell'acquacoltura di una data specie, con la stessa provenienza ;";

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera f bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

è inserito il punto seguente:

 

«20 bis.

“lotto”: un determinato quantitativo di prodotti della pesca o dell'acquacoltura;»

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera f ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 21

Testo in vigore

Emendamento

 

(f ter)

il punto 21 è sostituito dal seguente:

21.

«trasformazione»: processo di preparazione della presentazione . Include la sfilettatura, il confezionamento, l'inscatolamento, la congelazione, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione del pesce per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;

«21.

“trasformazione”: processo di preparazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura . Include qualsiasi tipo di sezionamento, la sfilettatura, il confezionamento, l'inscatolamento, la congelazione, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;»

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera f quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 22

Testo in vigore

Emendamento

 

(f quater)

il punto 22 è sostituito dal seguente:

22.

«sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;

«22.

“sbarco”: l'arco di tempo necessario per portare a termine il processo di scarico di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;»

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera h

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 23

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

il punto 23 è soppresso;

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera i bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)

è inserito il punto seguente:

 

«28 bis.

nave charter per la pesca ricreativa”: barca o nave con comandante adibita al trasporto passeggeri in mare per attività di pesca ricreativa;»

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera i ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i ter)

è inserito il punto seguente:

 

«28 ter.

“pescaturismo”: le attività di pesca ricreativa organizzate dai pescatori, adibite al trasporto di passeggeri in mare a fini di pesca ricreativa a complemento della loro attività principale;»

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera k bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis)

è aggiunto il punto seguente:

 

«34 bis)

" “vendita diretta”: la vendita di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, freschi o trasformati, effettuata dal produttore, o persona fisica sua delegata, al consumatore finale in qualunque luogo, anche in forma itinerante, senza intermediari.»

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera k ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k ter)

è aggiunto il punto seguente:

 

«34 ter.

“specie sensibili”: specie sensibili quali definite all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*1)

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera k quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 34 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k quater)

è aggiunto il punto seguente:

 

«34 quater.

“tracciabilità”: possibilità di tracciare e seguire sistematicamente, in toto o in parte, le informazioni relative a un alimento attraverso tutte le tappe di produzione, trasformazione e distribuzione, in termini di identificazioni registrate;»

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera k quinquies (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 34 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k quinquies)

è aggiunto il punto seguente:

 

«34 quinquies.

“pesca senza nave”: attività di pesca svolta senza fare uso di un peschereccio, come ad esempio raccolta di molluschi, pesca sulla battigia o pesca sul ghiaccio.»;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 — lettera k sexies (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 4 — punto 34 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k sexies)

è aggiunto il punto seguente:

 

«34 sexies.

“habitat sensibile”: habitat sensibile così come definito all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1241;»

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di una nave soggetta a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 91 ter.

3.   Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di un proprietario, di un armatore o di una nave cui sia stato imposto un fermo temporaneo da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 91 ter e lo comunica immediatamente all'Agenzia europea di controllo della pesca. Durante il periodo di sospensione non sono consentiti la vendita, l'affitto o la cessione della nave e della licenza.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

procedure per la notifica della fine dell'utilizzo degli attrezzi da pesca in linea con le direttive (UE) 2019/883  (*2) e (UE) 2019/904  (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle acque degli Stati membri , tramite la raccolta e l'analisi dei dati sulla posizione della nave. Ciascuno Stato membro di bandiera assicura il monitoraggio e il controllo continui e sistematici dell'esattezza di tali dati .

1.   Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle loro acque, tramite la raccolta e l'analisi dei dati sulla posizione della nave. Ciascuno Stato membro di bandiera raccoglie i dati sulla posizione delle navi e ne monitora e controlla la veridicità in modo continuo e sistematico .

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A bordo dei pescherecci dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatica da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione.

A bordo dei pescherecci dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatica da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, tramite la trasmissione automatica , a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare il peschereccio a trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione della nave e l'invito a trasmettere dati avvengono o attraverso una connessione satellitare o, eventualmente, attraverso una rete mobile terrestre allorché il peschereccio si trova nel raggio di portata di tale rete.

Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare il peschereccio a trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione della nave e l'invito a trasmettere dati avvengono o attraverso una connessione satellitare o, eventualmente, attraverso una rete mobile terrestre allorché il peschereccio si trova nel raggio di portata di tale rete , o altra tecnologia che garantisce la sicurezza dei dati e che è disponibile per la trasmissione e la comunicazione dei dati .

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In deroga al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri può detenere a bordo un dispositivo mobile che consenta a un sistema di controllo di localizzare e identificare automaticamente la nave tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione. Nel caso in cui il dispositivo non sia nel raggio di portata di una rete mobile , i dati sulla posizione della nave sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente, non appena la nave è nel raggio di portata della rete e, al più tardi, prima dell'entrata in porto .

3.   In deroga al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri può detenere a bordo un dispositivo mobile pienamente funzionante che consenta a un sistema di controllo di localizzare e identificare automaticamente la nave tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione. Nel caso in cui il dispositivo non sia nel raggio di portata di una rete di comunicazione , i dati sulla posizione della nave sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente, non appena la nave è nel raggio di portata della rete e, al più tardi, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco .

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendoli automaticamente al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Tali dati sono messi anche a disposizione dello Stato membro nei cui porti il peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle cui acque esso potrebbe proseguire la sua attività di pesca.

4.   Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendoli automaticamente al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Tali dati relativi alla bordata di pesca in questione sono messi anche automaticamente a disposizione dello Stato membro nei cui porti il peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle cui acque esso potrebbe proseguire la sua attività di pesca.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Se un peschereccio dell'Unione opera nelle acque di un paese terzo o in zone in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla sua posizione sono messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione.

5.   Se un peschereccio dell'Unione esercita attività e operazioni di pesca nelle acque di un paese terzo o in zone in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla posizione della bordata di pesca in questione sono automaticamente messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Il presente articolo si applica inoltre alle navi d'appoggio, alle navi officina, alle navi che partecipano a operazioni di trasbordo e alle navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, battenti bandiera di uno Stato membro.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di stabilire norme dettagliate sul controllo delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda le responsabilità del comandante relative ai dispositivi di controllo della nave.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di stabilire norme dettagliate sul controllo delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda le responsabilità del comandante relative ai dispositivi di controllo della nave nonché sulla frequenza di trasmissione dei dati relativi alla posizione e ai movimenti del peschereccio, anche nelle zone di restrizione della pesca .

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 — paragrafo 8 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la frequenza di trasmissione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio, anche nelle zone di restrizione della pesca;

soppresso

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri creano e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è di sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi ai quali si applicano le disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci e che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione.

1.   Gli Stati membri creano e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è di sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi ai quali si applicano le disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci e che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione nonché i pescherecci battenti bandiera dei paesi terzi relativamente i quali sussistono prescrizioni e/o raccomandazioni promanate da un organismo internazionale regionale. I centri di controllo della pesca segnalano anche il numero di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi e le azioni per prevenire e attenuare la presenza di tali attrezzi.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Ciascuno Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.

2.   Ciascuno Stato membro di bandiera designa , tra le autorità nazionali o regionali competenti , un'autorità competente principale responsabile del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l'elaborazione automatica , l'analisi, il controllo, il monitoraggio e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110, e siano operativi sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro.

3.   Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110, in modo da garantire il controllo sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     I centri di controllo della pesca sostengono il controllo in tempo reale dei pescherecci per consentire l'adozione di misure di esecuzione immediate.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 10 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità alla direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono dotati di un sistema di identificazione automatica rispondente alle norme di funzionamento definite dall'Organizzazione marittima internazionale e provvedono a mantenerlo in funzione.

In conformità alla direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono dotati di un sistema pienamente funzionante di identificazione automatica rispondente alle norme di funzionamento definite dall'Organizzazione marittima internazionale e provvedono a mantenerlo continuamente in funzione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     In deroga al paragrafo 1, il sistema di identificazione automatica può essere disattivato se il comandante di un peschereccio dell'Unione ritiene che il funzionamento continuo di tale sistema possa compromettere la sicurezza o se si stanno per verificare incidenti di sicurezza.

 

Qualora il sistema di identificazione automatica sia disattivato conformemente al primo comma, il comandante del peschereccio dell'Unione comunica tale azione, specificandone le ragioni, alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato costiero. Il comandante riattiva il sistema di identificazione automatica non appena è cessato il pericolo.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 10 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Gli Stati membri garantiscono che i dati del sistema di identificazione automatica siano messi a disposizione delle loro autorità nazionali responsabili del controllo della pesca, a fini di verifica, incluso il controllo incrociato dei dati del sistema di identificazione automatica con altri dati disponibili conformemente agli articoli 109 e 110.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri come pure le persone fisiche che esercitano la pesca senza nave tengono un giornale di pesca elettronico in un formato semplificato.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, le seguenti informazioni:

2.   Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 ha un formato uniforme in tutta l'Unione e comprende, in particolare, le seguenti informazioni:

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la data e, se del caso, l'ora delle catture;

(d)

la data delle catture;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

il tipo , le specifiche tecniche e le dimensioni degli attrezzi;

(f)

il tipo e le dimensioni approssimative degli attrezzi;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta; per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, tali informazioni sono fornite per ogni retata o operazione di pesca;

(g)

stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta; per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, tali informazioni sono fornite alla fine della giornata di pesca;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

il quantitativo stimato dei rigetti in equivalente peso vivo per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco;

(h)

il quantitativo stimato dei rigetti per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il tipo di attrezzo perduto;

(a)

il tipo e le dimensioni approssimative dell' attrezzo perduto;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la data e l'ora della perdita;

(b)

la data e l'ora approssimativa della perdita;

Emendamento 338

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     In caso di cattura di specie sensibili, il giornale di pesca specifica inoltre:

 

a)

le specie catturate;

 

b)

il numero di esemplari catturati;

 

c)

la data e la posizione geografica della cattura;

 

d)

il numero di esemplari uccisi;

 

e)

il numero di esemplari liberati;

 

f)

il numero di esemplari feriti e liberati.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie. Per le specie detenute a bordo che non superano i  50  kg in equivalente peso vivo, la tolleranza autorizzata è pari al 20 % per ciascuna specie.

Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie. Per le attività di pesca multispecifica, la pesca di piccoli pelagici con reti da circuizione o le specie detenute a bordo che non superano i  100  kg in equivalente peso vivo, la tolleranza autorizzata è pari al 20 % per ciascuna specie. Nel caso dei tonnidi è pari al 25 %.

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, per le attività di pesca di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013 in cui le catture sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, le soglie di tolleranza di cui al presente paragrafo non si applicano alle catture di specie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni, vale a dire :

a)

che rappresentano meno dell'1 % in peso di tutte le specie sbarcate; e

b)

il cui peso totale è inferiore a 100 kg.

In deroga al primo comma, per le attività di pesca di piccoli pelagici (sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo , acciuga , pesce re, sardina e spratto) e le attività di pesca a fini industriali (tra le altre, la pesca del capelin, del cicerello e della busbana norvegese) in cui le catture sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita si applicano le seguenti deroghe:

a)

le soglie di tolleranza di cui al presente paragrafo non si applicano alle catture di specie che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

che rappresentano meno dell'1 % in peso di tutte le specie sbarcate; o

ii)

il cui peso totale è inferiore a 100 kg;

b)

per quanto riguarda gli Stati membri che hanno adottato un piano di campionamento basato sul rischio approvato dalla Commissione per la pesatura degli sbarchi non sottoposti a cernita, si applicano le seguenti soglie di tolleranza:

i)

per i piccoli pelagici e le attività di pesca a fini industriali, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari, per ciascuna specie, al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca;

ii)

per le altre specie non bersaglio, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime, registrate o meno nel giornale di pesca, dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari, per ciascuna specie, a 200 kg o all'1 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca; e

iii)

per il quantitativo totale di tutte le specie, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi totali in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca .

In deroga al primo comma, nel caso della pesca di tonnidi tropicali con reti da circuizione, per le specie incluse in un piano di campionamento basato sul rischio approvato dalla Commissione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi totali in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari, nell'insieme delle specie, al 10 % del quantitativo totale sbarcato per tutte le specie.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 14 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   I comandanti delle navi da cattura dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione registrano le informazioni di cui al presente articolo in modo analogo ai comandanti dei pescherecci dell'Unione.

7.   I comandanti delle navi da cattura dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione o in acque internazionali su stock ittici condivisi registrano le informazioni di cui al presente articolo in modo analogo ai comandanti dei pescherecci dell'Unione.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

almeno una volta al giorno e, se del caso, dopo ogni retata ; e

(a)

almeno una volta al termine della giornata di pesca ; e

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto .

(b)

dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'inizio delle operazioni di sbarco .

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell' entrata in porto .

2.   I comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica , utilizzando un formato armonizzato e semplificato, le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell' inizio delle operazioni di sbarco .

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 15 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

4.    Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera inviano i rapporti elettronici contenenti i dati dei pescherecci ottenuti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 alle autorità competenti di uno Stato membro costiero. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 15 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro costiero.

5.   I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 , alle stesse condizioni applicabili ai comandanti dei pescherecci dell'Unione, all'autorità competente dello Stato membro costiero.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 13

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 15 bis — paragrafo 2 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

la frequenza di trasmissione dei dati del giornale di pesca.

soppresso

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 17 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri comunicano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti:

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che praticano bordate di pesca superiori a 24 ore comunicano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti:

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 17 — paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis.   Lo Stato membro costiero può fissare, per i pescherecci battenti la sua bandiera che operano esclusivamente all'interno delle sue acque territoriali, un termine più breve per la notifica preventiva, purché ciò non pregiudichi la possibilità degli Stati membri di effettuare ispezioni.

1 bis.   Lo Stato membro costiero può adeguare il termine per la notifica preventiva per i pescherecci battenti la sua bandiera che operano all'interno delle sue acque territoriali, purché ciò non pregiudichi la possibilità degli Stati membri di effettuare ispezioni.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15 — lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 17 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

è inserito il paragrafo seguente:

 

«1 ter.     Se tra il momento della notifica e quello dell'arrivo in porto sono effettuate catture, queste sono notificate ulteriormente dopo la loro detenzione a bordo e prima dell'entrata in porto.»;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15 — lettera c

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 17 — paragrafo 6 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

l'esenzione di talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle quantità e del tipo di prodotti della pesca da sbarcare;

(a)

l'esenzione di talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle quantità e del tipo di prodotti della pesca da sbarcare nonché del rischio di non conformità alle norme della politica comune della pesca ;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 17

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

all'articolo 19, l'espressione «agli articoli 17 e 18» è sostituita dall'espressione «all'articolo 17»;

(17)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 19

 

Autorizzazione di ingresso in porto

 

Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono negare l'ingresso in porto ai pescherecci se le informazioni di cui all'articolo 17 sono incomplete, salvo in caso di forza maggiore, incluse pessime condizioni atmosferiche e situazioni di pericolo per la sicurezza dell’equipaggio.»;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 18

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 19 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a sbarcare in porti al di fuori delle acque dell'Unione solo se hanno notificato per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno 3 giorni prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni di cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso di tempo, lo Stato membro di bandiera non ha negato l'autorizzazione di sbarco.

1.   I pescherecci dell’Unione sono autorizzati a sbarcare in porti al di fuori delle acque dell’Unione solo se hanno notificato per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno 24 ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni di cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso di tempo, lo Stato membro di bandiera non ha negato l’autorizzazione di sbarco.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 18

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 19 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve, non inferiore a  quattro ore, per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto.

2.   Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve, non inferiore a  due ore, per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca, della distanza tra le zone di pesca e il porto e del rischio di non conformità alle norme della politica comune della pesca o alle norme applicabili nelle acque del paese terzo in cui i pescherecci stanno operando . Nel determinare il livello del rischio, gli Stati membri tengono conto di eventuali gravi violazioni commesse dai pescherecci in questione.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 18

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 19 bis — paragrafo 3 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

i quantitativi da sbarcare per ciascuna specie.

(h)

i quantitativi da sbarcare per ciascuna specie , compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione .

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 18

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 19 bis — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Qualora, sulla base dell'analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio non sta rispettando le norme della politica comune della pesca, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera chiedono la collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l'orario di arrivo in porto o di sbarco.

4.   Qualora, sulla base dell'analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio non sta rispettando le norme della politica comune della pesca o le norme applicabili in alto mare o nelle acque del paese terzo dove il peschereccio sta operando , le autorità competenti dello Stato membro di bandiera chiedono la collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l'orario di arrivo in porto o di sbarco.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 19

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 20 — paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci cedenti dell'Unione e i pescherecci riceventi dell'Unione sono autorizzati ad effettuare il trasbordo in mare al di fuori delle acque dell'Unione o in porti di paesi terzi solo previa autorizzazione del loro Stato membro di bandiera.

2 bis.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci cedenti dell'Unione e i pescherecci riceventi dell'Unione sono autorizzati ad effettuare il trasbordo in mare al di fuori delle acque dell'Unione o in porti di paesi terzi solo previa autorizzazione del loro Stato membro di bandiera. Tuttavia il trasbordo in mare nelle acque dell'Unione è consentito per alcune attività di pesca pelagica quando i pescherecci si trovano a molte miglia di distanza dalla costa e l'entità delle catture è talmente ridotta da rendere inefficiente il rientro in porto dei pescherecci per la vendita delle stesse.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 19

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 20 — paragrafo 2 ter

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter.   Per chiedere un'autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno 3 giorni prima dell'operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni:

2 ter.   Per chiedere un’autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci dell’Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno 24 ore prima dell’operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni:

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 19

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 20 — paragrafo 2 ter — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture

(c)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie trasbordata e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 19

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 20 — paragrafo 2 ter — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto;

(d)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie trasbordata in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 20

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 21 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a  10 metri che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo elettronica.

1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a  12 metri che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo elettronica.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 20

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 21 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

2.   La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 ha un formato uniforme in tutta l'Unione e contiene almeno le seguenti informazioni:

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 20

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

(c)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie trasbordata e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 20

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, il numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

(d)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie trasbordata in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, il numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 20

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 21 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se confrontata con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, la tolleranza autorizzata nelle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10  % per ciascuna specie.

3.   Se confrontata con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, la tolleranza autorizzata nelle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 15  % per ciascuna specie.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 20

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 21 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di esentare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto della quantità e/o del tipo di prodotti alieutici.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di esentare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto della quantità e/o del tipo di prodotti alieutici e del rischio di non conformità alle norme della politica comune della pesca, oltre a eventuali altre normative pertinenti. Nel determinare il livello del rischio si tiene conto di eventuali gravi violazioni commesse dai pescherecci in questione .

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 22 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a  10 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 21 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo.

1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a  12 metri trasmettono per via elettronica , utilizzando uno stesso formato armonizzato a livello di Unione per tutti gli Stati membri, le informazioni di cui all'articolo 21 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 22 — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il formato e il contenuto della dichiarazione di trasbordo;

(a)

il formato armonizzato e il contenuto della dichiarazione di trasbordo;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 23 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o  il suo rappresentante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica.

1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o  un suo rappresentante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

la data e l'ora dello sbarco;

(f)

la data e l'ora del completamento dell'operazione di sbarco;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 23 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di sbarco, il comandante del peschereccio applica un coefficiente di conversione stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 9.

4.   Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di sbarco, il comandante del peschereccio , o un suo rappresentante, applica un coefficiente di conversione stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 9.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o  il suo rappresentante, trasmette per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 23 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco.

1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o  un suo rappresentante, trasmette per via elettronica , utilizzando uno stesso formato armonizzato a livello di Unione per tutti gli Stati membri, le informazioni di cui all'articolo 23 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera il prima possibile, e in ogni caso entro 24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco.

 

Ai fini del calcolo del termine di 24 ore di cui al primo comma, non si tiene conto delle giornate di sabato e domenica e dei giorni festivi.

 

Ai fini del presente articolo, laddove i prodotti della pesca vengano trasportati dal luogo di sbarco prima della pesatura, l'operazione di sbarco è considerata completata una volta che i prodotti della pesca sono stati pesati.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 — paragrafo 5 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

i compiti dell'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per quanto riguarda la dichiarazione di sbarco;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 — paragrafo 5 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)

la frequenza di trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 — paragrafo 6 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il formato e il contenuto della dichiarazione di sbarco;

(a)

il formato armonizzato e il contenuto della dichiarazione di sbarco;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 — paragrafo 6 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

i compiti dell'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per quanto riguarda la dichiarazione di sbarco;

soppresso

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 — paragrafo 6 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

la frequenza di trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco.

soppresso

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A tal fine, una percentuale minima di pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di specie soggette all'obbligo di sbarco , stabilita conformemente al paragrafo 2, è dotata di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) provviste di dispositivi di archiviazione dei dati.

1.   Gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A tal fine, una percentuale minima di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera e che praticano la pesca di specie soggette all'obbligo di sbarco, considerati a rischio molto elevato di non conformità all'obbligo di sbarco nel quadro dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95, è dotata di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) provviste di dispositivi di archiviazione dei dati, nel rispetto di tutte le norme applicabili in materia di tutela della vita privata e trattamento dei dati personali . Conformemente ai programmi specifici di controllo e di ispezione adottati a norma dell'articolo 95, lo Stato membro può autorizzare il peschereccio ad accogliere gli osservatori incaricati del controllo a bordo a norma dell'articolo 73 bis.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     La percentuale dei pescherecci di cui al paragrafo 1 è stabilita per le diverse categorie di rischio nei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95. Tali programmi determinano anche le categorie di rischio e i tipi di pescherecci che vi rientrano.

soppresso

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione riesamina l'efficacia dei sistemi elettronici di monitoraggio nel controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco, come pure il loro contributo al conseguimento del rendimento massimo sostenibile degli stock interessati, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro … [cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Oltre ai sistemi elettronici di monitoraggio utilizzati per controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono altresì sostenere l'uso di sistemi che consentano un monitoraggio maggiore della selettività delle operazioni di pesca direttamente sugli attrezzi.

Emendamento 341

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.     Gli operatori possono dotare i propri pescherecci di sistemi CCTV su base volontaria. A tal fine, l'autorità competente fornisce incentivi quali l'assegnazione di contingenti supplementari o la cancellazione di punti, a norma del paragrafo 4.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies.     I pescherecci si dotano di tecnologie CCTV su base obbligatoria qualora abbiano commesso due o più violazioni gravi delle norme stabilite all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 se così deciso dall'autorità competente in quanto sanzione accessoria.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexies.     Le registrazioni dei sistemi CCTV rimangono sempre di proprietà del proprietario del peschereccio. Le autorità competenti tutelano e garantiscono la riservatezza commerciale e il diritto alla vita privata durante l'intero processo.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 bis — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme dettagliate riguardanti i requisiti, le specifiche tecniche, l'installazione e il funzionamento dei sistemi elettronici di monitoraggio per il controllo dell'obbligo di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a registrazione continua.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti i requisiti, le specifiche tecniche, l'installazione, il funzionamento e gli incentivi concernenti i sistemi elettronici di monitoraggio per il controllo dell'obbligo di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a registrazione continua.

Emendamento 327

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 23 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

Al titolo IV, capo I, sezione 1, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 ter

Valutazione del monitoraggio elettronico a distanza

La Commissione presentare, entro il … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'efficacia del monitoraggio elettronico a distanza e il suo contributo al controllo delle norme della politica comune della pesca, compreso il controllo delle catture accessorie e l'affidabilità dei dati sulle catture.»

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 27

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 33 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Nel caso in cui i dati trasmessi dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si fondino su stime riguardanti uno stock o un gruppo di stock, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base delle dichiarazioni di sbarco non appena disponibili e non oltre i  12 mesi successivi alla data dello sbarco.

3.   Nel caso in cui i dati trasmessi dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si fondino su stime riguardanti uno stock o un gruppo di stock, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base delle dichiarazioni di sbarco non appena disponibili e non oltre i  tre mesi successivi alla data dello sbarco.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 27

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 33 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre i 3 mesi successivi alla data dello sbarco.

4.   Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro sottopone i dati a controlli incrociati e verifiche, in modo da correggere tali discrepanze. Inoltre lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre i 3 mesi successivi alla data dello sbarco.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 27

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 33 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica possono essere donate a progetti sociali, anche per fornire alimenti ai senzatetto.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 28

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 34 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33 qualora si ritenga esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock.

1.

Uno Stato membro informa senza indugio la Commissione quando ritiene che:

 

(a)

sia stato esaurito l'80 % delle catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetto a contingente corrispondente ai pescherecci battenti la sua bandiera; oppure

 

(b)

sia stato raggiunto l'80 % dello sforzo di pesca massimo consentito relativo a un attrezzo da pesca o un tipo di pesca specifico e ad una zona geografica pertinente, e applicabile a una parte o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera.

 

In tal caso la Commissione può chiedere informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 28

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 34 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33 qualora si ritenga che sia stato esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock o che sia stato raggiunto l'80 % dello sforzo di pesca massimo consentito relativo a un attrezzo da pesca o a un tipo di pesca specifico e a una zona geografica pertinente. In tal caso lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni richieste.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 35

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 39 bis — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

i pescherecci siano dotati di motori di propulsione con potenza certificata superiore a 221 kW; o

(a)

i pescherecci siano dotati di motori di propulsione con potenza certificata superiore a 221 kW; e

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 35

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 39 bis — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

i pescherecci siano dotati di motori di propulsione con potenza certificata compresa tra 120 e 221 kW e operino in zone soggette a regimi di sforzo di pesca o a restrizioni riguardanti la potenza del motore.

(b)

i pescherecci operino in zone soggette a regimi di sforzo di pesca o a restrizioni riguardanti la potenza del motore.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 35

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 39 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i pescherecci che hanno commesso un'infrazione connessa alla manomissione di un motore allo scopo di aumentarne la potenza al di là di quella massima continua indicata nel certificato del motore siano provvisti di dispositivi installati in modo permanente atti a misurare e registrare la potenza del motore.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 35

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 39 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I dispositivi di cui al paragrafo 1, in particolare estensimetri dell'asse installati in modo permanente e contagiri, assicurano la misurazione continua della potenza del motore di propulsione in kilowatt.

2.   I dispositivi di cui al paragrafo 1, in particolare estensimetri dell'asse installati in modo permanente e contagiri, assicurano la misurazione e la registrazione continua della potenza del motore di propulsione in kilowatt.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 35 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 40 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

(35 bis)

all'articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Le autorità competenti degli Stati membri possono affidare la certificazione della potenza del motore a società di classificazione o ad altri operatori che dispongono delle conoscenze necessarie per effettuare l'esame tecnico della potenza del motore. Tali società di classificazione e altri operatori certificano che un motore installato per la propulsione non è in grado di superare la potenza ufficialmente indicata solo a condizione che non esista alcuna possibilità di aumentare le prestazioni del motore installato per la propulsione al di là della potenza certificata.

«3.   Le autorità competenti degli Stati membri possono affidare la certificazione della potenza del motore a società di classificazione o ad altri operatori che dispongono delle conoscenze necessarie per effettuare l'esame tecnico della potenza del motore. Tali società di classificazione e altri operatori certificano che un motore installato per la propulsione non è in grado di superare la potenza ufficialmente indicata solo a condizione che non esista alcuna possibilità di aumentare le prestazioni del motore installato per la propulsione al di là della potenza certificata. Tali società di classificazione e altri operatori sono responsabili della veridicità delle certificazioni.»;

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 36

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 40 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.    La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la certificazione della potenza del motore di propulsione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

6.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti la certificazione della potenza del motore di propulsione.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 37

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 41 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri verificano l'accuratezza e la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore e alla stazza utilizzando tutte le informazioni disponibili in merito alle caratteristiche tecniche del peschereccio in questione.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 37

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 41 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 118, gli esiti delle verifiche di cui al presente articolo e le misure prese nel caso in cui la potenza del motore o la stazza del peschereccio risultino superiori a quelle dichiarate nella licenza di pesca o nel registro della flotta dell’Unione o nazionale.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 39 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 44

Testo in vigore

Emendamento

 

(39 bis)

l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

Articolo 44

«Articolo 44

Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali

Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali

1.   Tutte le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono poste in casse, compartimenti o contenitori in modo separato per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori.

1.   Tutte le catture di stock demersali bersaglio oggetto di un piano di ricostituzione, di programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95, incluse le disposizioni relative allo stivaggio separato, o di misure di controllo specifiche definite nei piani pluriennali, detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, sono poste in casse, compartimenti o contenitori in modo separato per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori.

2.   I comandanti di pescherecci dell'Unione stivano le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive.

2.   I comandanti di pescherecci dell'Unione stivano le catture degli stock demersali di cui al paragrafo 1 conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive.

3.   È vietato detenere a bordo di un peschereccio dell'Unione, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.

3.   È vietato detenere a bordo di un peschereccio dell'Unione, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture degli stock demersali di cui al paragrafo 1 mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.»;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 42 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 48 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave include le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafo 3. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera informa l'autorità competente dello Stato membro costiero.

3.   Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave include le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafo 3. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro costiero.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 42 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 48 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri raccolgono e registrano le informazioni sugli attrezzi perduti e le forniscono alla Commissione su richiesta .

5.   Gli Stati membri raccolgono e registrano tutte le informazioni sugli attrezzi perduti di cui al paragrafo 3 e le forniscono alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca .

 

L'Agenzia europea di controllo della pesca trasmette tali informazioni all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e all'Agenzia europea dell'ambiente nel quadro della loro cooperazione rafforzata.

 

Il registro unionale delle infrazioni istituito a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, include un elenco degli attrezzi perduti in mare e garantisce la registrazione delle informazione e la disponibilità delle stesse per gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca.

 

Tali informazioni sono trasmesse senza indugio per via elettronica. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le norme relative alla trasmissione delle informazioni.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 43

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 50 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Controllo delle zone di restrizione della pesca

Controllo delle zone di restrizione della pesca e delle zone marine protette

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 43

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 50 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca situate nelle acque dell'Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l'entrata, il transito e l'uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca soggette alla sua giurisdizione o sovranità.

1.   Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca e in zone marine protette situate nelle acque dell'Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l'entrata, il transito e l'uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca e dalle zone marine protette soggette alla sua giurisdizione o sovranità.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 43

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 50 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione in zone di restrizione della pesca situate in alto mare o in acque di paesi terzi sono controllate dagli Stati membri di bandiera.

2.   Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione in zone di restrizione della pesca e in zone marine protette situate in alto mare o in acque di paesi terzi sono controllate dagli Stati membri di bandiera.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 43

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 50 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il transito in una zona di restrizione della pesca è consentito a tutti i pescherecci non autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni:

3.   Il transito in una zona di restrizione della pesca o in una zona marina protetta è consentito a tutti i pescherecci non autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni:

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.

Gli Stati membri garantiscono che la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca nonché con le misure di conservazione dell'Unione, incluse quelle adottate nel quadro di piani pluriennali .

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

predispongono un sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze ai fini del controllo del numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di pesca ricreativa; e

(a)

predispongono , sulla base delle pratiche già esistenti negli Stati membri, un sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze ai fini del controllo del numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di pesca ricreativa , insieme a un adeguato sistema di sanzioni in caso di inadempienza, informando i richiedenti di tali licenze in merito alle misure di conservazione dell'Unione da applicare nella zona, comprese le restrizioni alle catture e le disposizioni che disciplinano le sanzioni ; e

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

raccolgono dati sulle catture effettuate nell'ambito di tale attività di pesca attraverso le comunicazioni relative alle catture o mediante altri meccanismi di raccolta di dati basati su una metodologia da notificare alla Commissione .

(b)

raccolgono dati sulle catture effettuate nell'ambito di tale attività di pesca attraverso un'applicazione o un modulo elettronico semplice, gratuito e armonizzato .

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Per quanto riguarda gli stock, i gruppi di stock e le specie oggetto di misure di conservazione dell'Unione applicabili alle attività di pesca ricreativa, gli Stati membri

2.   Per quanto riguarda gli stock, i gruppi di stock e le specie oggetto di misure di conservazione dell'Unione , incluse ulteriori misure di conservazione adottate nel quadro di piani pluriennali, applicabili alle attività di pesca ricreativa, gli Stati membri:

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

garantiscono che le persone fisiche e giuridiche coinvolte in attività di pesca ricreativa per tali stock o specie registrino e trasmettano per via elettronica le dichiarazioni di cattura alle autorità competenti su base giornaliera o dopo ogni bordata di pesca; e

(a)

garantiscono che le persone fisiche e giuridiche coinvolte in attività di pesca ricreativa per tali stock o specie ricevano informazioni chiare sulle misure di conservazione dell'Unione applicabili, registrino e trasmettano per via elettronica le dichiarazioni di cattura alle autorità competenti su base giornaliera o dopo ogni bordata di pesca; e

Emendamento 342

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Il comandante di un peschereccio utilizzato per l'ittiturismo notifica le autorità competenti prima che il peschereccio sia utilizzato per questo scopo specifico. L'articolo 15 non si applica.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     I programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 93 bis comprendono attività di controllo specifiche relative alla pesca ricreativa.

soppresso

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti:

Emendamento 343

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 5 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

la notifica da parte del comandante di un peschereccio di cui al paragrafo 3 bis;

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la raccolta di dati e la registrazione e trasmissione dei dati sulle catture;

(b)

la raccolta di dati e la registrazione e trasmissione dei dati sulle catture attraverso un'applicazione o un modulo elettronico semplice, gratuito e armonizzato ;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la localizzazione delle navi utilizzate per la pesca ricreativa; e

(c)

la localizzazione di una nave utilizzata per l'ittiturismo e delle navi charter per la pesca ricreativa; e

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

il controllo e la marcatura degli attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa.

(d)

il controllo e la marcatura degli attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa in modo semplice e proporzionato .

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Il presente articolo si applica a qualsiasi attività di pesca ricreativa, comprese quelle organizzate da entità commerciali operanti nel settore del turismo e delle competizioni sportive.";

6.   Il presente articolo si applica a qualsiasi attività di pesca ricreativa, come quelle effettuate con il supporto di una nave, in immersione o a piedi e con qualsiasi metodo di cattura o di raccolta, comprese quelle organizzate da entità commerciali operanti nel settore del turismo e delle competizioni sportive , nonché nel contesto dell'ittiturismo e con navi charter per la pesca ricreativa .";

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 44 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Capo V bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)

al titolo IV, è aggiunto il seguente capo:

«CAPO V bis

Controllo della pesca senza nave

Articolo 55 bis

Pesca senza nave

1.     Gli Stati membri provvedono affinché la pesca senza nave sul rispettivo territorio sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.

2.     A tal fine gli Stati membri predispongono un sistema di registrazione o di rilascio di licenze ai fini del controllo del numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di pesca senza nave.»;

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dall'immissione sul mercato alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto.

1.   Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dall'immissione sul mercato alla vendita al dettaglio, compresi il settore HORECA e il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto. In deroga all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, i prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione che sono soggetti all'obbligo di sbarco possono essere donati per scopi caritativi e/o sociali. Tale deroga non comporta la creazione di un mercato per le catture al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti sono suddivisi in partite prima dell'immissione sul mercato.

1.   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono suddivisi in partite prima dell'immissione sul mercato.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Una partita contiene solo prodotti della pesca o dell'acquacoltura di un'unica specie, della stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura.

2.    Ai fini della commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura, per i prodotti di cui al capitolo 3 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, ciascuna partita è costituita da prodotti della pesca o dell'acquacoltura di un'unica specie, della stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    In deroga al paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, l'operatore del peschereccio, l'organizzazione di produttori di cui l'operatore del peschereccio è membro o un acquirente registrato possono inserire nella stessa partita i quantitativi di prodotti della pesca di più specie di peso complessivo inferiore a 30 kg, provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione, al giorno e per peschereccio.

3.    Nonostante il paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, l'operatore del peschereccio, l'organizzazione di produttori di cui l'operatore del peschereccio è membro o un acquirente registrato possono inserire nella stessa partita i quantitativi di prodotti della pesca di più specie di peso complessivo inferiore a 30 kg, provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione, al giorno e per peschereccio.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     In deroga all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ai fini della solidarietà sociale e della limitazione degli sprechi, il pescato di taglia inferiore alle pertinenti taglie minime di riferimento per la conservazione può essere destinato a usi caritativi e/o sociali.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Dopo l'immissione sul mercato, una partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura può solo essere fusa con un'altra o essere suddivisa, se la partita creata dalla fusione o  quelle create dalla suddivisione della partita soddisfano le seguenti condizioni, segnatamente:

5.   Dopo l'immissione sul mercato, una partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura può solo essere fusa con un'altra o essere suddivisa se il lotto creato dalla fusione o  le partite create dalla suddivisione soddisfano le seguenti condizioni, segnatamente:

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

contengono prodotti della pesca o dell'acquacoltura di un'unica specie e della stessa presentazione;

soppresso

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

per la nuova le nuove partite vengono fornite le informazioni sulla tracciabilità di cui all'articolo 58, paragrafi 5 e 6;

(b)

per le partite i lotti di nuova creazione vengono fornite le informazioni sulla tracciabilità di cui all'articolo 58, paragrafi 5 e 6;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 5 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

l'operatore responsabile dell'immissione sul mercato della nuova partita è in grado di fornire informazioni sulla sua composizione , relative in particolare a ciascuna delle partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in essa contenute e ai quantitativi dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura provenienti da ciascuna delle partite che la compongono .

(c)

l'operatore responsabile della messa a disposizione sul mercato di prodotti della pesca o dell'acquacoltura della partita o del lotto di nuova creazione è in grado di fornire informazioni sulla composizione della partita o del lotto di nuova creazione , relative in particolare a ciascuna delle partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in essa contenute , ivi comprese le specie e le relative origini .

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 56 bis — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Il presente articolo si applica unicamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

6.    Fatto salvo il paragrafo 2, il presente articolo si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 57 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compreso il trasporto. Nel caso di prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione solo al momento dell'immissione sul mercato, le verifiche effettuate in fasi successive della catena di approvvigionamento possono essere di natura documentale.

2.   Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compresi il trasporto e la ristorazione . Nel caso di prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione solo al momento dell'immissione sul mercato, le verifiche effettuate in fasi successive della catena di approvvigionamento possono essere di natura documentale.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatte salve le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono tracciabili in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati all'esportazione.

1.   Fatte salve le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, le partite e i lotti di prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono tracciabili in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati all'esportazione.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, gli operatori provvedono affinché, per ciascuna partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, le informazioni elencate ai paragrafi 5 e 6:

2.   In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, gli operatori provvedono affinché, per ciascuna partita o lotto di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, le informazioni elencate ai paragrafi 5 e 6:

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono o saranno probabilmente immesse sul mercato dell'Unione, o che sono o saranno probabilmente esportate sono adeguatamente contrassegnate etichettate per assicurare la tracciabilità di ogni partita.

3.   Le partite e i lotti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono o saranno probabilmente immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, o che sono o saranno probabilmente esportati sono adeguatamente contrassegnati etichettati per assicurare la tracciabilità di ogni partita.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri verificano che gli operatori dispongano di procedure e sistemi digitalizzati per identificare gli operatori che hanno loro fornito le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e ai quali tali prodotti sono stati forniti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

4.   Gli Stati membri verificano che gli operatori dispongano di procedure e sistemi digitalizzati per identificare gli operatori che hanno loro fornito le partite e i lotti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e ai quali tali prodotti sono stati forniti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Per le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei prodotti importati nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono:

5.   Per le partite o i lotti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei prodotti importati nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono:

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 5 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il codice FAO alfa 3 e la denominazione scientifica delle specie;

(c)

il codice FAO alfa 3, la denominazione scientifica e la denominazione commerciale comune delle specie;

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 5 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

la data di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura e , se del caso, la data di produzione;

(f)

la data di cattura o scarico dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura o , se del caso, la data di produzione;

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 6 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Per le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importate nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono:

6.   Per le partite o lotti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importate nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono:

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 6 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la zona o le zone geografiche pertinenti per i prodotti della pesca catturati in mare, o la zona di cattura o di produzione definita ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 per i prodotti della pesca catturati in acque dolci e per i prodotti dell'acquacoltura;

(d)

la zona o le zone geografiche pertinenti per i prodotti della pesca catturati in mare, comunicate in base alla zona/sottozona/divisione statistica della FAO in cui è stata effettuata la cattura indicando se le catture sono state effettuate in alto mare, nella zona di regolamentazione delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o in una ZEE, o la zona di cattura o di produzione definita ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 per i prodotti della pesca catturati in acque dolci e per i prodotti dell'acquacoltura;

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 6 — lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)

per i prodotti della pesca catturati in mare, il numero IMO o altro numero di identificazione unico (qualora il numero IMO non sia applicabile) del peschereccio;

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non siano superiori ai 5 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno.

7.   Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio dal comandante o da un suo rappresentante al consumatore e che non sono successivamente commercializzati ma utilizzati solo per il consumo privato , purché tali quantitativi non siano superiori ai 5 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Il presente articolo si applica unicamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

9.   Il presente articolo si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.   Il presente articolo non si applica ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.";

10.   Il presente articolo non si applica ai pesci, ai crostacei, ai molluschi e alle alghe ornamentali.";

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 48

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 59 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Qualora i prodotti pesati immediatamente dopo lo sbarco non siano venduti il giorno stesso, è ammessa una tolleranza del 10 % tra il peso allo sbarco e il peso di vendita. Tale tolleranza si applica solo nei casi in cui il prodotto fresco è immagazzinato nelle strutture di agenti autorizzati, legalizzati attraverso un documento di raccolta, per essere venduto nei giorni successivi.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 48

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 59 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Prima che un operatore sia registrato per effettuare la pesatura di prodotti alieutici, gli Stati membri ne accertano la competenza e si assicurano che egli sia adeguatamente attrezzato per effettuare le operazioni di pesatura. Essi, inoltre, predispongono un sistema mediante il quale l'operatore che non soddisfa più le condizioni richieste per svolgere la pesatura non risulti più registrato .

2.    In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio fatto salvo il piano di campionamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1 .

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 48

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 59 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in uno Stato membro sono responsabili dell'accuratezza dell'operazione di pesatura a meno che questa non sia effettuata, in conformità del paragrafo 2, a bordo di un peschereccio, nel qual caso la responsabilità è del comandante.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 48

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 59 bis — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis riguardanti i criteri di registrazione degli operatori autorizzati ad effettuare la pesatura dei prodotti alieutici e il contenuto dei registri di pesatura.";

soppresso

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 48

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 59 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di prodotti della pesca sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di funzionari prima di essere trasportati fuori dal luogo di sbarco.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono adottare piani di campionamento approvati dalla Commissione conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 6, stabilendo quali quantitativi di prodotti della pesca devono essere pesati e dove. Conformemente a tale piano, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca:

 

a)

allo sbarco;

 

b)

a bordo del peschereccio; e/o

 

c)

dopo il trasporto a una località situata sul territorio dello Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il risultato riportato nel registro di pesatura è trasmesso al comandante ed è utilizzato per la compilazione della dichiarazione di sbarco e del documento di trasporto.

3.   Il risultato riportato nel registro di pesatura è trasmesso immediatamente al comandante ed è utilizzato per la compilazione della dichiarazione di sbarco e del documento di trasporto.

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono esigere che qualunque quantitativo di prodotti della pesca sbarcato per la prima volta in tale Stato membro sia pesato da funzionari, o in loro presenza, prima di essere trasportato fuori dal luogo di sbarco.

4.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono esigere che qualunque quantitativo di prodotti della pesca sbarcato per la prima volta in tale Stato membro sia pesato da funzionari, o in loro presenza, prima di essere trasportato fuori dal luogo di sbarco. Fatto salvo il paragrafo 5, non è obbligatorio pesare nuovamente tali quantitativi di prodotti della pesca.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 5 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

in caso di prodotti della pesca destinati al consumo umano, un pesatore registrato effettua una seconda pesatura dei prodotti della pesca, per specie. Questa seconda pesatura può essere effettuata, dopo il trasporto, in un centro di vendita all'asta o nei locali di un acquirente registrato o di un'organizzazione di produttori. Il risultato di questa seconda pesatura è trasmesso al comandante.

(c)

in caso di prodotti della pesca destinati al consumo umano, un pesatore registrato effettua una seconda pesatura dei prodotti della pesca, per specie. Questa seconda pesatura può essere effettuata, dopo il trasporto, in un centro di vendita all'asta o nei locali di un acquirente registrato o di un'organizzazione di produttori. Il risultato di questa seconda pesatura è trasmesso immediatamente al comandante.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati prima della pesatura presso acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro. Tale autorizzazione è soggetta a un programma di controllo comune tra gli Stati membri interessati di cui all'articolo 94, che è stato approvato dalla Commissione e si basa sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.     In deroga al paragrafo 1, i pescherecci che sbarcano al di fuori del territorio dell'Unione possono pesare i prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, purché lo Stato membro di bandiera abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 49

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, una metodologia basata sul rischio per l'elaborazione dei piani di campionamento di cui al paragrafo 5, lettera b), e approvare tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

6.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, una metodologia basata sul rischio per l'elaborazione dei piani di campionamento di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 5, lettera b), e approvare tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 50

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 60 bis — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la notifica alle autorità competenti prima dell'entrata in porto;

(c)

la notifica da inviare alle autorità competenti prima dell'entrata in porto;

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 52

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 62 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e trasmettono per via elettronica, entro 24 ore dall'immissione sul mercato, una nota di vendita contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.

1.   Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e trasmettono per via elettronica, entro 48 ore dall'immissione sul mercato, una nota di vendita contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 54

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 64 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le note di vendita di cui all'articolo 62 recano un numero di identificazione unico e contengono i seguenti dati:

Le note di vendita di cui all'articolo 62 hanno lo stesso formato in tutta l'Unione, recano un numero di identificazione unico e contengono i seguenti dati:

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 54

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 64 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

(d)

il codice FAO alfa 3 , la denominazione scientifica e la denominazione commerciale comune di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 54

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 66 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

(d)

il codice FAO alfa 3 , la denominazione scientifica e la denominazione commerciale comune di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 56

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 68 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Prima dell'inizio del trasporto , il vettore trasmette il documento di trasporto, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione del prodotto della pesca, a seconda dei casi.

2.    Entro 48 ore dal carico , il vettore trasmette il documento di trasporto, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione del prodotto della pesca, a seconda dei casi.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 56

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 68 — paragrafo 4 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

(c)

il codice FAO alfa 3 , la denominazione scientifica e la denominazione commerciale comune di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 56

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 68 — paragrafo 4 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

i quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o , se del caso, il numero di individui, eventualmente per luogo di destinazione;

(d)

i quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e , se del caso, il numero di individui e , eventualmente, per luogo di destinazione;

 

È ammessa una tolleranza del 5 % qualora la distanza da percorrere sia inferiore a 500 km o il tempo di percorrenza sia di cinque ore o meno; la tolleranza è del 15 % qualora la distanza e il tempo di percorrenza siano superiori;

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 56

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 68 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a  20  km dal luogo di sbarco.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a  50  km dal luogo di sbarco.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 56

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 68 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Il documento di trasporto può essere sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco o da qualsiasi altro documento equivalente relativo ai quantitativi trasportati solo se tale documento contiene le stesse informazioni di cui al paragrafo 4.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 57 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a

Testo in vigore

Emendamento

 

(57 bis)

all'articolo 71, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione o aeromobili di sorveglianza;

«a)

avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione, aeromobili di sorveglianza o altri mezzi di sorveglianza

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 57 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 71 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

(57 ter)

all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Se l'avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest'ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, se possibile per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione o all'organismo da essa designato.

«3.   Se l'avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest'ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza , che ha lo stesso formato in tutta l'Unione, indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione o all'organismo da essa designato.»

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ove sia stato istituito un programma di osservazione di controllo dell'Unione in conformità al trattato, gli osservatori incaricati del controllo a bordo designati dagli Stati membri verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci . Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e, in particolare, registrano le attività di pesca del peschereccio ed esaminano i documenti pertinenti.

1.   Ove sia stato istituito un programma di osservazione di controllo dell'Unione in conformità al trattato, gli osservatori incaricati del controllo a bordo designati dagli Stati membri verificano se i pescherecci rispettano le norme della politica comune della pesca e le norme applicabili nelle acque del paese terzo o nelle zone di alto mare in cui il peschereccio sta operando, compresi gli obblighi relativi alle misure tecniche e alla protezione dell'ambiente marino . Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e, in particolare, registrano le attività di pesca del peschereccio ed esaminano i documenti pertinenti.

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

sono abilitati e formati all'esercizio delle loro mansioni dallo Stato membro;

(a)

sono abilitati e formati, in conformità delle norme della politica comune della pesca e delle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini, all'esercizio delle loro mansioni dallo Stato membro;

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

beneficiano di una formazione periodica che consente loro di adattarsi alle modifiche della normativa dell'Unione;

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

 

(b bis)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.   Gli osservatori di controllo compilano un rapporto di osservazione , se possibile in formato elettronico, e lo trasmettono senza indugio, se del caso utilizzando mezzi di trasmissione elettronici a bordo del peschereccio, alle loro autorità competenti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri inseriscono il rapporto nella banca dati di cui all'articolo 78.

«5.   Gli osservatori di controllo compilano un rapporto di osservazione in formato elettronico e lo trasmettono senza indugio, se del caso utilizzando mezzi di trasmissione elettronici a bordo del peschereccio, alle loro autorità competenti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri inseriscono il rapporto nella banca dati di cui all'articolo 78.»

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera b ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

 

(b ter)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6.   Qualora il rapporto di osservazione indichi che la nave sottoposta ad osservazione ha praticato attività di pesca contrarie alle norme previste dalla politica comune della pesca, le autorità competenti di cui al paragrafo 4 adottano misure opportune per indagare sulla questione.

«6.   Qualora il rapporto di osservazione indichi che la nave sottoposta ad osservazione ha praticato attività di pesca contrarie alle norme previste dalla politica comune della pesca o alle norme applicabili nelle acque del paese terzo o nella zona di alto mare in cui il peschereccio sta operando , le autorità competenti di cui al paragrafo 4 adottano misure opportune per indagare sulla questione.»

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera b quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 7

Testo in vigore

Emendamento

 

(b quater)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7.   I comandanti dei pescherecci comunitari offrono agli osservatori di controllo una sistemazione adeguata, ne agevolano l'operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti dei pescherecci comunitari consentono altresì agli osservatori di controllo di accedere alle opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici

«7.    I comandanti dei pescherecci dell'Unione offrono agli osservatori di controllo una sistemazione adeguata, ne agevolano l'operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti dei pescherecci dell'Unione consentono altresì agli osservatori di controllo di accedere alle opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici.»;

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera b quinquies (nuova)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 8

Testo in vigore

Emendamento

 

(b quinquies)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8.   Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori di controllo ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità di tali costi agli operatori dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno partecipato all'attività di pesca considerata.

«8.   Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori di controllo ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera.»

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera c

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 9 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il formato e il contenuto delle relazioni degli osservatori;

(b)

il formato , che è lo stesso in tutta l'Unione, e il contenuto delle relazioni degli osservatori;

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 59 — lettera c

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 73 — paragrafo 9 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

i requisiti minimi di formazione dell'Unione per gli osservatori di controllo dell'Unione.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I funzionari svolgono le loro mansioni in conformità delle norme del diritto dell'Unione. Essi preparano e svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca.

2.   I funzionari svolgono le loro mansioni in conformità delle norme del diritto dell'Unione. Essi preparano e svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, lungo il litorale, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio e per le catture detenute a bordo e le attrezzature utilizzate per il recupero degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 48;

(b)

la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio , le specie oggetto di catture accessorie, per le catture detenute a bordo e le attrezzature utilizzate per il recupero degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 48;

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la marcatura dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;

(d)

la marcatura e l'identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

l'uso delle telecamere a circuito chiuso e di altri dispositivi di controllo elettronici;

(f)

l'uso delle telecamere a circuito chiuso , se del caso, e di altri dispositivi di controllo elettronici , ad esempio la documentazione completa delle attività di pesca quando ammessa ;

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 3 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

la conformità alle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini.

(g)

la conformità alle misure tecniche applicabili per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I funzionari devono poter esaminare tutte le zone pertinenti, i ponti e i locali. Devono inoltre poter esaminare le catture, trasformate o no, le reti o altri attrezzi, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. Devono anche poter interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l'oggetto dell'ispezione.

4.   I funzionari devono poter esaminare tutte le zone pertinenti, i ponti e i locali. Devono inoltre poter esaminare le catture, trasformate o no, gli attrezzi da pesca utilizzati e a bordo , le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. Devono anche poter interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l'oggetto dell'ispezione.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Gli ispettori ricevono la formazione necessaria per poter svolgere i compiti loro affidati e devono essere dotati degli strumenti necessari per poter effettuare le ispezioni.

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al veicolo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture . I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell'ispezione.

5.   L'attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al veicolo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture , al fine di evitare il deterioramento delle catture nel corso dell'ispezione.

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 6 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

l'adozione, da parte degli Stati membri, di un approccio fondato sul rischio per la selezione degli obiettivi di ispezione;

(b)

l'adozione, da parte degli Stati membri, di un approccio fondato sul rischio per la selezione degli obiettivi di ispezione e una frequenza minima delle ispezioni ;

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 74 — paragrafo 6 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

le ispezioni in mare e in porto e le ispezioni durante il trasporto e nella fase di commercializzazione.

(g)

le ispezioni in mare , lungo il litorale e in porto e le ispezioni durante il trasporto e nella fase di commercializzazione.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 75 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'operatore e il comandante collaborano con i funzionari nell'esercizio delle loro funzioni. Agevolano l'accesso, in condizioni di sicurezza, alla nave, al mezzo di trasporto o  al locale in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati. Garantiscono la sicurezza dei funzionari e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni.

1.   L'operatore e il comandante collaborano con i funzionari nell'esercizio delle loro funzioni. Agevolano l'accesso, in condizioni di sicurezza, alla nave, alle stive, al mezzo di trasporto , ai container ai locali di magazzinaggio in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati o ai locali in cui gli attrezzi da pesca sono immagazzinati o riparati . Garantiscono la sicurezza dei funzionari e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 76 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità competenti. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera.

I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione , sulla base di un modulo elettronico che contiene le stesse informazioni per tutti gli Stati membri, e lo trasmettono alle loro autorità competenti , all'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché all'operatore e al comandante . Gli Stati membri possono includere informazioni supplementari oltre a quelle contenute nel modulo elettronico comune. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera.

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 76 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato e alla Commissione qualora sia stata rilevata una grave infrazione.

In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato , all'Agenzia europea di controllo della pesca, all'operatore e al comandante e alla Commissione qualora sia stata rilevata una grave infrazione.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 76 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'ispezione è svolta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione o di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro o al paese terzo interessati.

Se l'ispezione è svolta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione o di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro o al paese terzo interessati e all'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché all'operatore e al comandante .

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 76 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa quanto prima all'operatore o al comandante e, comunque, non oltre quindici giorni lavorativi dal termine dell'ispezione.

3.   Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa quanto prima , preferibilmente per via elettronica, all'operatore o al comandante e, comunque, non oltre quindici giorni lavorativi dal termine dell'ispezione.

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 78 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi ai pescherecci battenti la loro bandiera compilati dai loro funzionari, dai funzionari di altri Stati membri o dai funzionari di paesi terzi, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari.

1.   Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica che è accessibile al pubblico per quanto riguarda le informazioni non confidenziali e non sensibili in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi ai pescherecci battenti la loro bandiera compilati dai loro funzionari, dai funzionari di altri Stati membri o dai funzionari di paesi terzi, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari. L'Agenzia europea di controllo della pesca centralizza le banche dati degli Stati membri.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 79 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli ispettori dell'Unione segnalano alle autorità dello Stato membro o alla Commissione eventuali attività di pesca non conformi da parte di pescherecci battenti la bandiera di un paese terzo all'interno di acque internazionali soggette a prescrizioni e/o raccomandazioni formulate da un organismo internazionale regionale.

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 79 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

della formazione degli ispettori responsabili del controllo della pesca di paesi terzi che contribuiscono al controllo dei pescherecci dell'Unione che operano al di fuori dell'Unione.

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 79 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni, in particolare i giornali di pesca, le licenze di pesca, la certificazione della potenza del motore, i dati ricavati dalle telecamere a circuito chiuso , le dichiarazioni di sbarco, i certificati di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, le note di vendita e altri documenti e informazioni pertinenti;

(b)

tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni, in particolare i giornali di pesca, le licenze di pesca, la certificazione della potenza del motore, i dati ricavati dai dispositivi elettronici , le dichiarazioni di sbarco, i certificati di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, le note di vendita e altri documenti e informazioni pertinenti;

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 79 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis a integrazione del presente regolamento stabilendo i poteri e gli obblighi degli ispettori dell'Unione.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 60

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 79 — paragrafo 7 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

i requisiti minimi di formazione per gli ispettori dell'Unione, che comprendano una conoscenza approfondita della politica comune della pesca e del pertinente diritto dell'Unione in materia di ambiente.

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 68

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 88 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.

3.   Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, scartati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 89 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatte salve le loro competenze riguardanti l'avvio di un procedimento penale e l'imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure amministrative e sanzioni e ne assicurano l'applicazione sistematica, conformemente al loro diritto interno, nei confronti della persona fisica che ha commesso l'infrazione alle norme della politica comune della pesca o della persona giuridica che ne è ritenuta responsabile.

1.   Fatte salve le loro competenze riguardanti l'avvio di un procedimento penale e l'imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure amministrative e sanzioni e ne assicurano l'applicazione sistematica, conformemente al loro diritto interno, nei confronti della persona fisica che ha commesso infrazioni che danno luogo a una violazione delle norme della politica comune della pesca o della persona giuridica che ne è ritenuta responsabile.

 

Per ogni specifico atto di infrazione di cui al primo comma, non più di uno Stato membro può avviare procedimenti o irrogare sanzioni nei confronti della persona fisica o giuridica interessata.

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 89 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale tipo di infrazione siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale tipo di infrazione siano passibili di sanzioni penali e/o amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 89 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità dell'infrazione, compresi il livello del danno ambientale arrecato, il valore del danno arrecato alle risorse della pesca, la natura e la portata dell'infrazione, la sua durata o reiterazione o l'accumularsi di infrazioni simultanee.

3.   Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità dell'infrazione, compresi il livello del danno ambientale arrecato, il valore del danno arrecato alle risorse della pesca, la natura e la portata dell'infrazione, la sua durata o reiterazione o l'accumularsi di infrazioni simultanee. Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono altresì conto della situazione economica della persona fisica interessata.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 89 bis — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico realizzato o perseguito nel commettere l'infrazione.

4.   Gli Stati membri applicano un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico realizzato o perseguito nel commettere l'infrazione tenuto conto della gravità del reato .

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 89 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Un'infrazione non può dar luogo a processi o sanzioni distinti nei confronti di una stessa persona per gli stessi fatti.

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni; o

(d)

ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni , salvo casi di forza maggiore come situazioni di pericolo per l'incolumità dell'equipaggio ; o

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

essere coinvolti nel funzionamento, nella gestione, nella proprietà o essere assunti su navi che praticano la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare quelle figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, o fornire servizi ad operatori collegati a una nave che pratica la pesca INN; o

(h)

essere coinvolti nel funzionamento, nella gestione, nella proprietà o essere assunti su navi che praticano la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare quelle figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, o fornire servizi ad operatori collegati a una nave che pratica la pesca INN o beneficiare di tale pesca, sostenerla o praticarla, anche come operatori, beneficiari effettivi, proprietari, fornitori di servizi logistici e di altro tipo, tra cui compagnie di assicurazione e altri fornitori di servizi finanziari ; o

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità consentita; o

(i)

pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità o della distanza dalla riva consentite, incluse le zone di restrizione o di divieto per la protezione di specie e habitat sensibili ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*4) o della direttiva 92/43/CEE del Consiglio  (*5); o

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)

praticare la pesca diretta, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto; o

(j)

esercitare attività di pesca dirette a specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto o tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare tali specie ; o

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)

non essere conformi alle misure tecniche e ad altri dispositivi volti alla riduzione delle catture accidentali del novellame e delle specie protette;

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 2 — lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(q bis)

rigettare intenzionalmente in mare attrezzi da pesca e rifiuti marini dai pescherecci.

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all'uso degli attrezzi da pesca; o

(d)

non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca o relativi alle misure tecniche e alla tutela dell'ambiente marino previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all'uso degli attrezzi da pesca e, in particolare, gli obblighi concernenti l'attuazione di misure per limitare le catture accidentali di specie sensibili ; o

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Prima dell'attuazione delle disposizioni in materia di sanzioni, la Commissione pubblica orientamenti per garantire una determinazione uniforme della gravità delle infrazioni nell'Unione e un'interpretazione uniforme delle varie sanzioni applicabili. Tali linee guida sono pubblicate sul sito web della Commissione e messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 90 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Entro … [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'Agenzia redige una relazione sull'applicazione delle linee guida a livello unionale.

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 91 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o se una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale infrazione grave, gli Stati membri, oltre all'indagine relativa all'infrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 85, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti in conformità al loro diritto interno, quali:

1.   Se una persona fisica è colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o se nel corso di un'ispezione è stata scoperta un'infrazione grave imputabile a tale persona fisica o se vi sono elementi comprovanti che una persona giuridica è responsabile di tale infrazione grave, gli Stati membri, oltre all'indagine relativa all'infrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 85, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti in conformità al loro diritto interno, quali:

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 91 bis — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatte salve altre sanzioni applicate conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in caso di infrazione grave accertata che abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca, gli Stati membri infliggono sanzioni pecuniarie per le quali:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 91 bis — paragrafo 1 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

l'importo minimo è almeno pari a  tre volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave, e

l'importo minimo è almeno pari a  due volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave, e

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 91 bis — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     In ogni caso, un'infrazione non può dar luogo a processi o sanzioni distinti in diversi Stati membri per gli stessi fatti.

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 91 ter — punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

la sospensione temporanea dell'attività economica o la sua cessazione permanente;

(10)

la sospensione temporanea dell'attività economica correlata alla pesca o la sua cessazione permanente;

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 91 ter — punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

l'uso di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) provvisti di dispositivi di archiviazione dei dati, nei casi di infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca relative all'obbligo di sbarco.

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 92 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Pur restando associati al titolare della licenza che ha venduto il peschereccio, i punti sono assegnati anche a qualsiasi nuovo titolare della licenza di pesca per il peschereccio in questione qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione.

3.    I punti restano associati al titolare della licenza che ha commesso l'infrazione e successivamente ha venduto il peschereccio in caso di vendita, cessione o qualsiasi altro cambio di proprietà dopo la data dell'infrazione. Essi non possono in nessun caso essere assegnati al nuovo titolare della licenza di pesca per il peschereccio in questione.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 92 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema a punti in base al quale al comandante della nave è assegnato lo stesso numero di punti del titolare della licenza di pesca a seguito di un'infrazione grave commessa a bordo della nave sotto il suo comando.

4.   Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema a punti in base al quale al comandante della nave è assegnato lo stesso numero di punti del titolare della licenza di pesca a seguito di un'infrazione grave commessa a bordo della nave sotto il suo comando. I punti assegnati al comandante del peschereccio sono registrati nel documento di certificazione ufficiale con l'indicazione della data di assegnazione nonché della data di cancellazione dei punti assegnati.

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 92 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Se il titolare della licenza di pesca o il comandante non commettono infrazioni gravi per un periodo non inferiore a 5 anni solari consecutivi, calcolati dal 1o gennaio del … [anno di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], agli stessi sono assegnati 2 punti di priorità nelle graduatorie nazionali del Fondo europeo affari marittimi e pesca di cui al regolamento (UE) n. 508/2014.

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 92 — paragrafo 13 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

la modifica della soglia di punti che comporta automaticamente la sospensione o la revoca a titolo definitivo della licenza di pesca o del diritto ad esercitare il comando di una nave;

soppresso

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 92 — paragrafo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis.     La Commissione pubblica linee guida per chiarire l'interpretazione della normativa in materia di infrazioni e sanzioni al fine di ridurre le disparità di trattamento tra gli Stati membri.

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri inseriscono in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca , presunte e accertate, commesse da navi battenti la loro bandiera o battenti bandiera di un paese terzo o da loro cittadini, con l'indicazione di tutte le decisioni e di tutte le sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri inseriscono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all'articolo 92 ter.

1.   Gli Stati membri inseriscono in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca accertate, commesse da navi battenti la loro bandiera o battenti bandiera di un paese terzo o da loro cittadini, con l'indicazione di tutte le decisioni e di tutte le sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri inseriscono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all'articolo 92 ter.

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nel dar seguito all'infrazione alle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri possono chiedere ad altri Stati membri di fornire le informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti le persone e i pescherecci sospettati di aver commesso l'infrazione in questione o colti in flagrante mentre la commettevano.

2.   Nel dar seguito all'infrazione alle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri possono consultare le informazioni contenute nel registro delle infrazioni dell'Unione di cui all'articolo 93 bis, riguardanti le persone e i pescherecci che hanno commesso l'infrazione in questione o colti in flagrante mentre la commettevano.

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Se uno Stato membro chiede informazioni riguardanti un'infrazione a un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce senza indugio le informazioni pertinenti sulle persone fisiche o giuridiche e sui pescherecci coinvolti nell'infrazione.

soppresso

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di cinque anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata registrata l'informazione.

4.   I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di cinque anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata registrata l'informazione , in conformità delle norme applicabili sulla protezione della privacy e sul trattamento dei dati personali .

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 93 bis

 

Registro delle infrazioni dell'Unione

 

1.     La Commissione istituisce un registro delle infrazioni dell'Unione (il registro dell'Unione) che centralizza le informazioni degli Stati membri relative alle infrazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, nonché le informazioni sugli attrezzi perduti di cui all'articolo 48, paragrafo 5. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché anche le informazioni conservate nei rispettivi registri nazionali di cui all'articolo 93, nonché le informazioni raccolte e registrate conformemente all'articolo 48, paragrafo 5, siano iscritte nel registro dell'Unione.

 

2.     Non sono incluse nel registro dell'Unione le informazioni relative a un'infrazione delle norme della politica comune della pesca da parte di una persona fisica che ha portato a una condanna ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, e che rientra nell'ambito di applicazione di tale decisione.

 

3.     Non sono incluse nel registro dell'Unione le informazioni relative a un'infrazione da parte di una persona fisica delle norme della politica comune della pesca che ha portato a una condanna ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) a integrazione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, e che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

 

4.     Il registro dell'Unione è composto da un sistema centrale, un punto di accesso centrale nazionale in ciascuno Stato membro, un software di interfaccia che consente il collegamento delle autorità competenti al sistema centrale attraverso i punti di accesso centrale nazionali e l'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e i punti di accesso centrale nazionali.

 

5.     Le autorità competenti degli Stati membri possono consultare il registro dell'Unione solo per verificare se, in relazione a un peschereccio dell'Unione o a una persona fisica, uno Stato membro detenga informazioni sulle infrazioni riguardanti tale peschereccio o tale persona fisica, nonché informazioni sugli attrezzi perduti.

 

6.     Gli Stati membri possono in qualsiasi momento rettificare o cancellare i dati da essi inseriti nel sistema centrale del registro dell'Unione. Se uno Stato membro diverso da quello che ha inserito i dati ha motivo di ritenere che i dati registrati nel sistema centrale siano inesatti, contatta senza indebito ritardo il punto di accesso centrale dello Stato membro al fine di rettificare i dati inesatti.

 

7.     I dati contenuti nel registro dell'Unione sono conservati solo fintantoché i dati corrispondenti sono conservati nel registro nazionale conformemente all'articolo 93, paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di cancellazione dei dati contenuti nel registro nazionale, tali dati siano immediatamente cancellati dal sistema centrale del registro dell'Unione.

 

8.     A ciascuno Stato membro spetta garantire una connessione sicura tra il proprio registro nazionale e il punto di accesso centrale nazionale, assicurando una connessione tra i propri sistemi nazionali e il registro dell'Unione, nonché la gestione e le modalità di accesso del personale debitamente autorizzato delle autorità centrali al registro dell'Unione conformemente al presente regolamento. Ciascuno Stato membro provvede affinché il personale della sua autorità competente con diritto di accesso al registro dell'Unione riceva una formazione adeguata che riguardi, in particolare, le norme di sicurezza e di protezione dei dati e le norme applicabili in materia di diritti fondamentali, prima di autorizzarli a trattare dati conservati nel registro dell'Unione.

 

9.     Conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati, ciascuno Stato membro, insieme alla Commissione, garantisce che i dati registrati nel registro dell'Unione siano registrati lecitamente e, in particolare, che solo il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati per lo svolgimento dei suoi compiti, che i dati siano raccolti lecitamente nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona interessata, che i dati siano inseriti nel registro dell'Unione lecitamente e che i dati siano esatti e aggiornati al momento della loro registrazione.

 

10.     L'Agenzia europea di controllo della pesca ha accesso diretto al registro dell'Unione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2019/473. Conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati, l'Agenzia europea di controllo della pesca garantisce che solo il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati.

 

11.     La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sullo sviluppo tecnico e sull'attuazione del registro dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei dati dai registri nazionali al sistema centrale del registro dell'Unione, le specifiche tecniche del software di interfaccia, la tenuta e l'accesso al registro dell'Unione conformemente al paragrafo 3, e i requisiti di prestazione e disponibilità del registro dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

 

12.     Le spese connesse all'istituzione e alla gestione del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione e del software di interfaccia sono a carico del FEAMP. Le spese di collegamento dell'Agenzia europea di controllo della pesca al registro dell'Unione sono a carico del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca. Gli altri costi sono a carico degli Stati membri, in particolare i costi sostenuti per collegare i registri nazionali esistenti e le autorità competenti al registro dell'Unione.

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 70

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 bis — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali per le ispezioni e il controllo delle norme della politica comune della pesca.

1.   Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali per le ispezioni , la sorveglianza e il controllo delle norme della politica comune della pesca.

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 70

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 bis — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi nazionali di controllo sono basati sul rischio e sono aggiornati almeno una volta all'anno tenendo conto, in particolare, delle misure di conservazione e di controllo di nuova adozione.

I programmi nazionali di controllo sono basati sul rischio e sono aggiornati almeno una volta all'anno tenendo conto, in particolare, delle misure di conservazione e di controllo di nuova adozione e le conclusioni della relazione annuale di valutazione di cui al paragrafo 2 ter .

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 70

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni e sui controlli eseguiti nell'anno precedente, conformemente ai programmi nazionali di controllo e a norma del presente regolamento.

2.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni , sulla sorveglianza e sui controlli eseguiti nell'anno precedente, conformemente ai programmi nazionali di controllo e a norma del presente regolamento. Tali relazioni sono rese pubbliche sul sito Internet ufficiale dello Stato membro entro il 31 marzo di ogni anno.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 70

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La relazione sulle ispezioni, la sorveglianza e sui controlli di cui al paragrafo 2 contiene almeno le seguenti informazioni:

 

(a)

la dotazione di bilancio complessiva assegnata al controllo della pesca;

 

(b)

il numero e il tipo di ispezioni, sorveglianza e controlli effettuati;

 

(c)

il numero e il tipo di infrazioni presunte e confermate, comprese le infrazioni gravi;

 

(d)

il tipo di azioni adottate a seguito di infrazioni accertate (ad esempio, semplice avvertimento, sanzione amministrativa, sanzione penale, misura di esecuzione immediata o numero di punti di penalità attribuiti);

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 70

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 93 bis — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Entro il 1o settembre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione contenente una valutazione dell'attuazione dei programmi nazionali di controllo. Tale relazione comprende i principali risultati delle relazioni di cui al paragrafo 2 e analizza altresì l'applicazione del presente regolamento da parte dei pescherecci registrati in paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione, in particolare i pescherecci registrati nei paesi limitrofi dell'Unione. Tale relazione è resa pubblicamente accessibile sul sito web della Commissione.

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 71 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 101 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(71 bis)

All'articolo 101, è aggiunto il seguente paragrafo:

 

«4 bis.     Qualora, dopo l'adozione del piano d'azione, lo Stato membro interessato non ponga ancora rimedio alla situazione e non intervenga in merito alle carenze nel proprio sistema di controllo, la Commissione procede a un'indagine al fine di avviare una procedura di infrazione contro lo Stato membro.»

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 77 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 109 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

«1.   Gli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l'analisi e la verifica dei dati.»

«1.    Entro il … [31 dicembre del terzo anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l'analisi e la verifica dei dati. Tutti i dati provenienti dalle banche dati degli Stati membri sono trasmessi a una banca dati unica gestita dall'Agenzia europea di controllo della pesca.»

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 77 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 109 — paragrafo 2 — lettera b — punto x

Testo della Commissione

Emendamento

x)

i dati ricavati dai sistemi di telecamere a circuito chiuso installati a bordo dei pescherecci e da altri dispositivi elettronici per il controllo dell'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 25 bis .";

x)

i dati ricavati dai dispositivi elettronici per il controllo dell'obbligo di sbarco;

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 78

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 110 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), possono essere forniti a organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione e ad Eurostat.

I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), possono essere forniti a organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione e ad Eurostat. Tali dati sono in formato anonimo, in modo da non consentire l'identificazione dei singoli pescherecci né delle persone fisiche.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 78

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 110 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Ogni anno gli Stati membri pubblicano le proprie relazioni annuali in merito ai programmi nazionali di controllo sul sito web delle rispettive autorità competenti.

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 81

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 112 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservati per un periodo massimo di 5 anni , ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, per i quali è consentito un periodo di conservazione pari a 10 anni. Se le informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.

3.   I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservati per un periodo massimo di un anno , ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, per i quali è consentito un periodo di conservazione pari a 10 anni. Se le informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.

Emendamento 333

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 80 bis (nuovo) — lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 113 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

(80 bis)

l'articolo 113 è modificato come segue:

 

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   I dati oggetto di scambio tra gli Stati membri e la Commissione non sono trasmessi a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie, devono avervi accesso, a meno che gli Stati membri da cui provengono i dati non diano il loro esplicito consenso .

 

«2.   I dati oggetto di scambio tra gli Stati membri e la Commissione possono essere trasmessi a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie, devono avervi accesso, a meno che gli Stati membri da cui provengono i dati non forniscano un rifiuto motivato alla divulgazione dei dati

Emendamento 334

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 80 bis (nuovo) — lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 113 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che li forniscono non diano il loro esplicito consenso che i dati siano usati per altri scopi e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell'autorità destinataria non vietino tale uso.

 

«3.   I dati di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che li forniscono non oppongano un rifiuto motivato a tale uso.»

Emendamento 335

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 80 bis (nuovo) — lettera c

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 113 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

 

 

«7 bis.     Il presente articolo lascia impregiudicati il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e il regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale».

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 82

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 114 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro istituisce e tiene aggiornato un sito web ufficiale per gli operatori e il pubblico, contenente almeno le informazioni di cui all'articolo 115.

Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro o regione istituisce e tiene aggiornato un sito o siti web ufficiali per gli operatori e il pubblico, contenente almeno le informazioni di cui all'articolo 115.

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 82

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 115 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nei rispettivi siti web, gli Stati membri pubblicano senza indugio o inseriscono un link diretto alle seguenti informazioni:

Nei rispettivi siti web, gli Stati membri o le regioni pubblicano senza indugio o inseriscono un link diretto alle seguenti informazioni:

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 82

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 115 — comma 1 — lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)

il programma nazionale di controllo fissato, i risultati e la relazione di valutazione elaborata dalla Commissione almeno 30 giorni dopo le date di cui all'articolo 93 bis.

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 2 — lettera a

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis)

all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

«controllo e ispezione»: le misure adottate dagli Stati membri , in particolare ai sensi degli articoli 23, 24 e 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002, per controllare e ispezionare le attività di pesca che rientrano nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca, comprese le attività di sorveglianza e di monitoraggio, quali i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite e i piani di osservazione;

«a)

“controllo e ispezione”: le misure adottate dagli Stati membri per controllare e ispezionare le attività di pesca che rientrano nell’ambito di applicazione della politica comune della pesca, comprese le attività di sorveglianza e di monitoraggio, quali i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite e i piani di osservazione;»

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473.)

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2 — lettera a

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzazione dell’applicazione della politica comune della pesca in tutta la Comunità;

e)

assistere gli Stati membri e la Commissione nell’armonizzare l’applicazione della politica comune della pesca e garantirne la sostenibilità in tutta la Comunità , compresa la sua dimensione esterna ;

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/473.)

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2 — lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 3 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

all'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo:

«(j bis)

collaborare con l'Agenzia europea dell'ambiente e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima nella condivisione di dati e informazioni pertinenti al fine di sostenere la creazione e l'uso comune delle conoscenze sull'ambiente marino.»

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473.)

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2 — lettera c bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 3 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.     Alla Commissione è affidato il compito di istituire il protocollo di collaborazione tra le agenzie di cui al paragrafo 1, lettera (j bis), per definire il quadro di cooperazione rafforzata.»

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473.)

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 17 octies

Testo in vigore

Emendamento

 

(4 bis)

L'articolo 17 octies è sostituito dal seguente:

Articolo 17 octies

Articolo 17 octies

Cooperazione nel settore degli affari marittimi

Cooperazione nel settore degli affari marittimi

L'Agenzia contribuisce all' attuazione della politica integrata marittima dell'UE e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei negoziati.

L'Agenzia contribuisce e favorisce l' attuazione della politica integrata marittima dell'UE e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei negoziati."

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 17 octies del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/473).

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 5 — lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera c — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

(a bis)

All'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente:

adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

«adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.»

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/473).

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 5 — lettera a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera c — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

 

(a ter)

All'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il programma di lavoro contiene le priorità dell'Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell'Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi;

«Il programma di lavoro contiene le priorità dell'Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell'Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, il Parlamento europeo, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi;»

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/473).

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 24 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 bis)

all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e da sei rappresentanti della Commissione. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Gli Stati membri e la Commissione nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza.

«1.   Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri, da sei rappresentanti della Commissione e da rappresentanti del Parlamento europeo . Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Il Parlamento europeo può nominare due rappresentanti. Gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza.»;

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/473.)

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 7

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 29 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

«a)

elabora il programma di lavoro preliminare e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e degli Stati membri. Adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione del programma di lavoro entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;»

«a)

elabora il programma di lavoro preliminare e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri. Adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione del programma di lavoro entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;»

 

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) 2019/473. L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 38 del regolamento (UE) 2019/473).

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 4 — punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1005/2008

Articolo 18 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

(9 bis)

all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono confiscare tali prodotti della pesca e distruggerli, eliminarli o venderli in conformità della normativa nazionale. I proventi della vendita possono essere devoluti in beneficenza.

«3.   In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono confiscare tali prodotti della pesca e distruggerli, eliminarli o venderli in conformità della normativa nazionale. I proventi della vendita sono devoluti in beneficenza.»

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Articolo 4 — punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1005/2008

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

è inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 32 bis

 

Misure di salvaguardia

 

Se a un paese terzo è stata notificata, a norma dell'articolo 32, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante, la Commissione può introdurre misure di salvaguardia in base alle quali sono temporaneamente sospese le tariffe preferenziali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tali misure di salvaguardia possono applicarsi fintantoché la Commissione disponga di prove di carenze specifiche notificate che comportino attività di pesca INN possibili o confermate e che pertanto i procedimenti avviati nei confronti di tale paese terzo non siano stati chiusi.»

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 4 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1005/2008

Articolo 42 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, per «infrazione grave» si intende qualsiasi infrazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a  n) e lettere o) e p), del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ritenute gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, lettere a), c), e), f) e i), del medesimo regolamento.";

Ai fini del presente regolamento, per «infrazione grave» si intende qualsiasi infrazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a p), del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ritenute gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, lettere a), c), e), f) e i), del medesimo regolamento.";

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Articolo 4 — punto 14

Regolamento (CE) n. 1005/2008

Articolo 43 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatte salve le loro competenze riguardanti l'avvio di un procedimento penale e l'imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri, conformemente al loro diritto interno, applicano sistematicamente misure amministrative e sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso o della persona giuridica ritenuta responsabile dell'infrazione grave quale definita nel presente regolamento.

1.   Fatte salve le loro competenze riguardanti l'avvio di un procedimento penale e l'imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri, conformemente al loro diritto interno, applicano sistematicamente misure amministrative e sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso o della persona giuridica ritenuta responsabile dell'infrazione grave quale definita nel presente regolamento.

 

Per ogni specifico atto di violazione di cui al primo comma, non più di uno Stato membro può avviare procedimenti o irrogare sanzioni nei confronti della persona fisica o giuridica interessata.

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 4 — punto 14

Regolamento (CE) n. 1005/2008

Articolo 43 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o se una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale infrazione grave a norma del presente regolamento, gli Stati membri, in conformità al loro diritto interno, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Se una persona fisica è colta in flagrante mentre commetteva un’infrazione grave o se nel corso di un'ispezione è stata scoperta un'infrazione grave imputabile a tale persona fisica o se vi sono elementi comprovanti che una persona giuridica sia responsabile di tale infrazione grave a norma del presente regolamento, gli Stati membri, in conformità al loro diritto interno, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti ai sensi dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal [24 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Gli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal [24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], fatta eccezione per i punti 6, 11, 12, 21, 22, 23, 44 e 46 dell'articolo 1, che si applicano a decorrere dal … [quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ].

Emendamento 300

Proposta di regolamento

ALLEGATO I

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Allegato III — tabella — riga 5

Testo della Commissione

N.

Infrazione grave

Punti

5

Non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all'uso degli attrezzi da pesca.

4

Emendamento

soppresso

Emendamento 301

Proposta di regolamento

ALLEGATO I

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Allegato III — tabella — riga 6 bis (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

N.

Infrazione grave

Punti

6 bis

Per le navi che non praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca, manomettere un motore allo scopo di aumentarne la potenza al di là di quella massima continua indicata nel certificato del motore.

5

Emendamento 302

Proposta di regolamento

ALLEGATO I

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Allegato III — tabella — riga 16 — colonna 2 («infrazione grave»)

Testo della Commissione

Emendamento

Infrazione grave

Infrazione grave

Pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità consentita.

Pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità o della distanza dalla costa consentite .

Emendamento 303

Proposta di regolamento

ALLEGATO II

Regolamento (CE) n. 1005/2008

ALLEGATO II — tabella 1 — riga 4

Testo della Commissione

2.

Nome del peschereccio

Bandiera — porto e numero di immatricolazione

Indicativo di chiamata

Numero IMO/Lloyd’s

(eventuale)

Emendamento

2.

Nome del peschereccio

Bandiera — porto e numero di immatricolazione

Indicativo di chiamata

numero IMO/Identificativo unico

(eventuale)

Emendamento 304

Proposta di regolamento

ALLEGATO II

Regolamento (CE) n. 1005/2008

ALLEGATO II — tabella 1 — riga 7

Testo della Commissione

Specie

Codice del prodotto

Zona(e) e date di cattura

Peso vivo stimato ( peso  netto del pesce in  kg)

Peso vivo stimato da sbarcare (peso netto del pesce in  kg)

Peso sbarcato verificato ( peso  netto  in  kg)

Emendamento

Specie

Codice del prodotto

Attrezzi da pesca

(1)

Zona(e) di cattura:

(2)

Date di cattura: da — a

Peso netto stimato del pesce da sbarcare (kg)

Peso netto del pesce (kg)

Peso netto del pesce verificato (kg)

(3)

(1)

Codice da utilizzare conformemente alla classificazione statistica internazionale tipo degli attrezzi da pesca della FAO.

(2)

Zona di cattura:

Zona(e) FAO; e

Zona(e) economica(che) esclusiva(e) e/o in alto mare; e

Zona(e) della convenzione pertinenti dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca

(3)

Da compilare unicamente se verificato nel contesto di un'ispezione ufficiale

Emendamento 305

Proposta di regolamento

ALLEGATO II

Regolamento (CE) n. 1005/2008

ALLEGATO II — tabella 1 — riga 11

Testo della Commissione

Comandante della nave ricevente

Firma

Nome della nave

Indicativo di chiamata

Numero IMO/ Lloyd's

(eventuale)

Emendamento

Comandante della nave ricevente

Firma

Nome della nave

Indicativo di chiamata

numero IMO/Identificativo unico

(eventuale)


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0016/2021).

(27)   GU C del, pag. .

(28)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(28)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(32)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di tracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).

(32)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di tracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).

(34)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(34)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(*2)   Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

(*3)   Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

(*4)   Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(*5)   Direttiva 92/43/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/334


P9_TA(2021)0077

Equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello stesso tipo prodotti nell'Unione (COM(2020)0852 — C9-0430/2020 — 2020/0378(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 474/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0852),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0430/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 gennaio 2021 (1),

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P9_TC1-COD(2020)0378

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/536.)


24.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/335


P9_TA(2021)0078

Equivalenza delle ispezioni in campo ed equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito (COM(2020)0853 — C9-0431/2020 — 2020/0379(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 474/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0853),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0431/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 gennaio 2021 (1),

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P9_TC1-COD(2020)0379

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/537.)