ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 471

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
22 novembre 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 471/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Tribunale

2021/C 471/02

Elezione del presidente della Terza Sezione

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 471/03

Causa C-337/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 settembre 2021 — Commissione europea/Regno del Belgio, Magnetrol International, Irlanda [Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione – Esenzione degli utili in eccesso – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Prassi amministrativa costante – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera d) – Nozione di regime di aiuti – Nozione di atto – Nozione di ulteriori misure di attuazione – Definizione dei beneficiari in linea generale e astratta – Impugnazione incidentale – Ricevibilità – Autonomia fiscale degli Stati membri]

3

2021/C 471/04

Causa C-410/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — The Software Incubator Ltd / Computer Associates (UK) Ltd (Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di agente commerciale – Fornitura di un programma informatico ai clienti per via elettronica – Concessione di una licenza perpetua d’uso – Nozioni di vendita e di merci)

4

2021/C 471/05

Causa C-850/19 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 settembre 2021 — FVE Holýšov I s.r.o. e a. / Commissione europea, Repubblica ceca, Regno di Spagna, Repubblica di Cipro, Repubblica slovacca (Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuto a favore delle energie rinnovabili – Decisione che dichiara il regime di aiuto compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento)

4

2021/C 471/06

Causa C-21/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’ Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Balgarska natsionalna televizia / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP (Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Esclusione dei servizi di media audiovisivi forniti ai telespettatori, finanziati con sovvenzioni pubbliche e non comportanti alcun corrispettivo a carico dei telespettatori – Articolo 168 – Diritto alla detrazione – Soggetto passivo che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA)

5

2021/C 471/07

Causa C-144/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa — Lettonia) — AS LatRailNet, VAS Latvijas dzelzceļš / Valsts dzelzceļa administrācija (Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/UE – Articoli 32 e 56 – Imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria – Indipendenza del gestore dell’infrastruttura – Funzioni dell’organismo di regolamentazione – Nozione di competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario – Diritto esclusivo su un segmento ferroviario – Operatore di servizio pubblico)

6

2021/C 471/08

Cause riunite C-208/20 e C-256/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski Rayonen sad — Bulgaria) — Toplofikatsia Sofia EAD, CHEZ Elektro Balgaria AD, Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia EOOD e Toplofikatsia Sofia EAD (C-256/20) [Rinvio pregiudiziale – Articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE – Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1206/2001 – Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 5, paragrafo 1 – Debiti non pagati – Decisioni giudiziarie – Ingiunzioni di pagamento – Notifica – Debitore che risiede presso un indirizzo sconosciuto in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito]

7

2021/C 471/09

Causa C-277/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Procedimento promosso da UM [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di patto successorio – Ambito di applicazione – Contratto traslativo di proprietà mortis causa – Articolo 83, paragrafo 2 – Scelta della legge applicabile – Disposizioni transitorie]

8

2021/C 471/10

Causa C-294/20: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central [Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Ottava direttiva 79/1072/CEE – Articoli 3, 6 e 7 – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Diniego di rimborso dell’IVA versata – Documenti giustificativi del diritto al rimborso – Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini impartiti]

8

2021/C 471/11

Causa C-341/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 settembre 2021 — Commissione europea / Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque dell’Unione europea – Esenzione concessa unicamente alle imbarcazioni private da diporto costituenti l’oggetto di un contratto di noleggio)

9

2021/C 471/12

Causa C-406/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Phantasialand / Finanzamt Brühl [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà degli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta dell’IVA a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 7 – Diritto d’ingresso ai parchi di divertimento e alle fiere – Principio della neutralità fiscale – Prestazioni realizzate da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e da esercenti spettacoli viaggianti – Comparabilità – Contesto – Punto di vista del consumatore medio – Perizia giudiziaria]

10

2021/C 471/13

Causa C-422/20: Sentenza della Corte (Sesta. Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln — Germania) — RK / CR [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 6, lettera a) – Dichiarazione di incompetenza – Articolo 7, lettera a) – Competenza giurisdizionale – Controllo da parte dell’organo giurisdizionale successivamente adito – Articolo 22 – Scelta della legge applicabile – Articolo 39 – Riconoscimento reciproco – Articolo 83, paragrafo 4 – Disposizioni transitorie]

10

2021/C 471/14

Causa C-449/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Real Vida Seguros SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito – Dividendi relativi ad azioni quotate – Agevolazione fiscale riservata ai dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario nazionale – Differenza di trattamento – Criterio di differenziazione oggettivo – Restrizione – Articolo 65 TFUE – Situazioni oggettivamente comparabili – Giustificazione – Obiettivo di natura puramente economica)

11

2021/C 471/15

Causa C-173/19 P: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2021 — Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH / Commissione europea, Regno di Danimarca (Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario attraverso lo stretto di Fehmarn – Aiuti individuali – Atto non impugnabile – Atto meramente confermativo – Atto preparatorio)

12

2021/C 471/16

Causa C-387/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’1 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Zastępca notarialny w Krapkowicach Marcin Margoński, per conto di Justyna Gawlica, Notariusz w Krapkowicach — Krapkowice — Polonia) — Procedimento promosso da OKR (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Notaio coadiutore – Nozione di giurisdizione – Criteri – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

12

2021/C 471/17

Causa C-706/20: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 settembre 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Amoena Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 6212 e 9021 – Reggiseno post mastectomia – Regolamento d’esecuzione (UE) 2017/1167 – Nozione di accessori – Interpretazione della sentenza del 19 dicembre 2019, Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142)]

13

2021/C 471/18

Causa C-131/21: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 1o settembre 2021 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság — Ungheria) — procedimento penale a carico di KI (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Cumulo di sanzioni – Natura di una sanzione inflitta dalla polizia – Attuazione del diritto nazionale – Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte)

14

2021/C 471/19

Causa C-540/20 P: Impugnazione proposta il 23 ottobre 2020 dalla FL Brüterei M-V GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 20 agosto 2020, causa T-755/18, FL Brüterei M-V GmbH e a. / Commissione europea

14

2021/C 471/20

Causa C-176/21 P: Impugnazione proposta il 22 marzo 2021 da Johann A. Löning avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 gennaio 2021, causa T-543/20, Johann A. Löning / Commissione europea

14

2021/C 471/21

Causa C-236/21 P: Impugnazione proposta il 12 aprile 2021 dalla sprd.net AG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 febbraio 2021, causa T-19/20, sprd.net AG / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

15

2021/C 471/22

Causa C-361/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croazia) l’8 giugno 2021 — IC / PET PROM d.o.o.

15

2021/C 471/23

Causa C-418/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 9 luglio 2021 — Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH / Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

16

2021/C 471/24

Causa C-426/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshofs (Austria) il 13 luglio 2021 — Ocilion IPTV Technologies GmbH / Seven.One Entertainment Group GmbH e Puls 4 TV GmbH & Co. KG

16

2021/C 471/25

Causa C-458/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 22 luglio 2021 — CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

18

2021/C 471/26

Causa C-472/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 agosto 2021 — Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG / Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

18

2021/C 471/27

Causa C-477/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Törvényszék (Ungheria) il 3 agosto 2021 — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

19

2021/C 471/28

Causa C-482/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 5 agosto 2021 — Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

20

2021/C 471/29

Causa C-486/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) il 9 agosto 2021 — SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. / Mestna občina Ljubljana

20

2021/C 471/30

Causa C-492/21 P: Impugnazione proposta il 9 agosto 2021 dalla Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2021, causa T-223/18, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo / Commissione europea

23

2021/C 471/31

Causa C-495/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 12 agosto 2021 — L. GmbH / Repubblica federale di Germania

25

2021/C 471/32

Causa C-496/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 12 agosto 2021 — H. Ltd. / Repubblica federale di Germania

25

2021/C 471/33

Causa C-512/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 17 agosto 2021 — Aquila Part Prod Com S.A. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

26

2021/C 471/34

Causa C-517/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Korneuburg (Austria) il 20 agosto 2021 — Laudamotion GmbH / TG, QN, AirHelp Germany GmbH

27

2021/C 471/35

Causa C-556/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Olanda) il 10 settembre 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, altre parti: E.N., S.S. en J.Y.

28

2021/C 471/36

Causa C-567/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 15 settembre 2021 — BNP Paribas SA / TR

29

2021/C 471/37

Causa C-576/21 P: Ricorso presentato il 17 settembre 2021 da Ana Carla Mendes de Almeida contro l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 luglio 2021 nella causa T-75/21, Ana Carla Mendes de Almeida / Consiglio dell'Unione europea

29

2021/C 471/38

Causa C-500/19: Ordinanza del presidente della Corte del 24 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — Puls 4 TV GmbH & Co. KG / YouTube LLC, Google Austria GmbH

31

2021/C 471/39

Causa C-806/19 P: Ordinanza del presidente della Corte del 1o settembre 2021 — Commissione europea / HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC Continental Europe, già HSBC France

31

2021/C 471/40

Causa C-919/19: Ordinanza del presidente della Quarta Camera della Corte del 13 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Generálna prokuratura Slovenskej republiky / X.Y.

31

2021/C 471/41

Causa C-78/20: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 1o settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Generálna prokuratura Slovenskej republiky / M.B.

32

2021/C 471/42

Causa C-126/20: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte del 19 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — ExxonMobil Production Deutschland GmbH/ Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

32

2021/C 471/43

Cause riunite da C-380/20 a C-384/20: Ordinanza del presidente della Corte del 10 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — BQ (C-380/20), VR (C-381/20), AL (C-382/20), LK (C-383/20), DP (C-384/20) / Deutsche Lufthansa AG

32

2021/C 471/44

Causa C-435/20: Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 9 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Germania) — C. / Bundesrepublik Deutschland

32

2021/C 471/45

Causa C-298/21: Ordinanza del presidente della Corte del 18 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov — Romania) — S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS / U.A.T. Comuna Dalnic

33

 

Tribunale

2021/C 471/46

Causa T-341/18: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Nec / Commissione (Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Imputazione alla società madre dell’infrazione commessa dalla sua società figlia – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Gravità dell’infrazione – Maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo di recidiva – Proporzionalità – Competenza estesa al merito)

34

2021/C 471/47

Causa T-342/18: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Nichicon Corporation / Commissione (Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Pratica concordata – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Competenza territoriale della Commissione – Restrizione della concorrenza per oggetto – Comunicazione degli addebiti – Punto 13 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Infrazione unica e continuata – Gravità dell’infrazione – Dissociazione pubblica – Circostanze attenuanti – Competenza estesa al merito)

34

2021/C 471/48

Causa T-343/18: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Tokin / Commissione (Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Comunicazione degli addebiti – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Proporzionalità – Parità di trattamento – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti)

35

2021/C 471/49

Causa T-344/18: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Rubycon e Rubycon Holdings / Commissione (Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Ammende – Immunità parziale dall’ammenda – Punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Limite massimo del 10 % del fatturato – Competenza estesa al merito)

36

2021/C 471/50

Causa T-363/18: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Nippon Chemi-Con Corporation / Commissione (Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Pratica concordata – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa e diritto di essere ascoltato – Intangibilità dell’atto – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Competenza estesa al merito)

36

2021/C 471/51

Causa T-447/18: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — TUIfly/Commissione (Aiuti di Stato – Accordi conclusi dalla Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft con le compagnie aeree Hapag Lloyd Express e TUIfly – Servizi aeroportuali – Servizi di commercializzazione – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto di essere ascoltato)

37

2021/C 471/52

Causa T-448/18: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Ryanair e a. / Commissione (Aiuti di Stato – Accordi conclusi dalla Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft con la Ryanair e le sue società figlie Airport Marketing Services e Leading Verge.com – Servizi aeroportuali – Servizi di commercializzazione – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Imputabilità allo Stato – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Recupero – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto di essere ascoltato)

38

2021/C 471/53

Causa T-619/18: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — TUIfly/Commissione [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti afferenti al procedimento di controllo degli aiuti di Stato – Diniego d’accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Interesse pubblico prevalente]

38

2021/C 471/54

Causa T-745/18: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Covestro Deutschland / Commissione (Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di alcuni grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione degli oneri di rete per il periodo 2012-2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che ordina il recupero delle somme versate – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Nozione di aiuto – Risorse statali – Parità di trattamento – Legittimo affidamento)

39

2021/C 471/55

Causa T-167/19: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Tempus Energy Germany e T Energy Sweden/ Commissione [Aiuti di Stato – Mercato polacco dell’energia elettrica – Meccanismo di capacità – Decisione di non sollevare obiezioni – Regime di aiuti – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Nozione di dubbi – Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 – Serie difficoltà – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 – Diritti procedurali delle parti interessate – Obbligo di motivazione]

40

2021/C 471/56

Causa T-196/19: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — AZ/Commissione (Aiuti di Stato – Regime di aiuti attuato dalla Germania a favore di grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e ordina il recupero degli aiuti versati – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Nozione di aiuto – Risorse di Stato – Selettività – Parità di trattamento – Legittimo affidamento)

40

2021/C 471/57

Cause riunite T-233/19 e T-234/19: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Infineon Technologies Dresden e Infineon Technologies/Commissione (Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui la Germania ha dato esecuzione in favore in favore di taluni energivori – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno ed illegittimo e che ordina il recupero degli aiuti versati – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Nozione di aiuto – Risorse statali)

41

2021/C 471/58

Cause riunite T-238/19: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Wepa Hygieneprodukte e a./Commissione (Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui la Germania ha dato esecuzione in favore in favore di taluni energivori – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno ed illegittimo e che ordina il recupero degli aiuti versati – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Nozione di aiuto – Risorse statali – Selettività)

42

2021/C 471/59

Causa T-384/19: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Parlamento/Axa Assurances Luxembourg e a. (Clausola compromissoria – Contratto di assicurazione Multirischi cantiere – Ampliamento e adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo – Danni provocati da precipitazioni pluviali – Domanda di rimborso delle spese e di risarcimento – Ambito di applicazione dell’assicurazione – Clausola di esclusione – Obbligazioni procedurali accessorie – Procedimento in parziale contumacia)

43

2021/C 471/60

Causa T-569/19: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — AlzChem Group / Commissione [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un procedimento di recupero di un aiuto di Stato a seguito di una decisione che lo dichiara incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente – Principio di non discriminazione – Obbligo di motivazione]

43

2021/C 471/61

Causa T-7/20: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Global Translation Solutions/Parlamento (Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Servizi di traduzione – Rigetto dell’offerta di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente – Criteri di aggiudicazione – Formato di caricamento del file fornito durante una prova)

44

2021/C 471/62

Causa T-60/20: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO (MASTIHACARE) [Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo MASTIHACARE – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]

45

2021/C 471/63

Causa T-116/20: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Società agricola Vivai Maiorana e a./Commissione [Agricoltura – Regolamento (UE) 2016/2031 – Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante – Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione – Soglia a partire dalla quale un organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione sulle piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 – Associazioni professionali – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Proporzionalità – Obbligo di motivazione]

45

2021/C 471/64

Causa T-519/20: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — LP / Parlamento (Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Diniego di assunzione – Condizioni di assunzione – Garanzie di moralità – Errore manifesto di valutazione – Dovere di diligenza)

46

2021/C 471/65

Causa T-528/20: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Kočner / Europol [Responsabilità extracontrattuale – Perizia realizzata da Europol ai fini di un procedimento penale nazionale – Presunta divulgazione di dati non autorizzata – Regolamento (UE) 2016/794 – Articolo 50, paragrafo 1 – Danno morale – Nesso causale]

46

2021/C 471/66

Causa T-592/20: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Univers Agro/EUIPO — Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo AGATE – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

47

2021/C 471/67

Causa T-685/20: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Asian Gear/EUIPO — Multimox (Scooter) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato rappresentante uno scooter – Disegno o modello anteriore – Motivo di nullità – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002]

48

2021/C 471/68

Causa T-686/20: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Asian Gear/EUIPO — Multimox (Scooter) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato rappresentante uno scooter – Disegno o modello anteriore – Motivo di nullità – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002]

48

2021/C 471/69

Causa T-32/21: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Daw / EUIPO (Muresko) [Marchio dell’Unione europea – Marchio denominativo dell’Unione europea Muresko – Marchi nazionali denominativi anteriori Muresko – Rivendicazione della preesistenza dei marchi nazionali anteriori dopo la registrazione del marchio dell’Unione europea – Articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2017/1001 – Registrazione dei marchi nazionali anteriori scaduta al momento della rivendicazione]

49

2021/C 471/70

Causa T-139/19: Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2021 — Pilatus Bank / BCE (Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Revoca della licenza – Compiti attribuiti alla BCE – Ricorso manifestamente infondato in diritto)

49

2021/C 471/71

Causa T-476/20: Ordinanza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Alteryx/EUIPO — Allocate Software (ALLOCATE) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Ritiro della domanda di decadenza – Non luogo a statuire)

50

2021/C 471/72

Causa T-611/20: Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2021 — Airoldi Metalli / Commissione (Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese – Registrazione delle importazioni – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità)

50

2021/C 471/73

Causa T-588/21: Ricorso proposto il 15 settembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi)

51

2021/C 471/74

Causa T-605/21: Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione

52

2021/C 471/75

Causa T-606/21: Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione

53

2021/C 471/76

Causa T-608/21: Ricorso proposto il 27 settembre 2021 — Automobiles Citroën / EUIPO Polestar (Emblema raffigurante due spine di pesce invertite)

53

2021/C 471/77

Causa T-609/21: Ricorso proposto il 22 settembre 2021 — Privatbrauerei Eichbaum/EUIPO — Anchor Brewing Company (STEAM)

54

2021/C 471/78

Causa T-617/21: Ricorso proposto il 24 settembre 2021 — B&Bartoni / EUIPO — Hypertherm (Torce per saldatura (parte di -))

55

2021/C 471/79

Causa T-619/21: Ricorso proposto il 27 settembre 2021 — PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs/EUIPO — Haufe-Lexware (TAXMARC)

55

2021/C 471/80

Causa T-622/21: Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Puma/EUIPO — SMB Swisspour (PUMA)

56

2021/C 471/81

Causa T-623/21: Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Puma/EUIPO — Vaillant (Puma)

57

2021/C 471/82

Causa T-625/21: Ricorso proposto il 28 settembre 2021 — Automobiles Citroën / EUIPO — Polestar (Emblema raffigurante due spine di pesce invertite)

58

2021/C 471/83

Causa T-627/21: Ricorso proposto il 30 settembre 2021 — Segimerus/EUIPO — Karsten Manufacturing (MONSOON)

58

2021/C 471/84

Causa T-629/21: Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e a. / Commissione

59

2021/C 471/85

Causa T-630/21: Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret / Commissione

60

2021/C 471/86

Causa T-632/21: Ricorso proposto il 1o ottobre 2021 — Karin Agreiter e a. / Commissione

61

2021/C 471/87

Causa T-635/21: Ricorso proposto il 1o ottobre 2021 Carlings/EUIPO — Margarete Steiff (STUHF)

62

2021/C 471/88

Causa T-636/21: Ricorso proposto il 1o ottobre 2021 — Eurol / EUIPO — Pernsteiner (eurol LUBRICANTS)

63

2021/C 471/89

Causa T-637/21: Ricorso proposto il 4 ottobre 2021 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

64

2021/C 471/90

Causa T-640/21: Ricorso proposto il 4 ottobre 2021 — bet-at-home.com Entertainment/EUIPO (bet-at-home)

64

2021/C 471/91

Causa T-641/21: Ricorso proposto il 4 ottobre 2021 — dennree/EUIPO (BioMarkt)

65

2021/C 471/92

Causa T-344/20: Ordinanza del Tribunale del 23 settembre 2021 — El Corte Inglés / EUIPO — Unión Detallistas Españoles (unit)

66


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

22.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 471/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 471/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 462 del 15.11.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 452 dell’8.11.2021

GU C 431 del 25.10.2021

GU C 422 del 18.10.2021

GU C 412 dell’11.10.2021

GU C 401 del 4.10.2021

GU C 391 del 27.9.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

22.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 471/2


Elezione del presidente della Terza Sezione

(2021/C 471/02)

L’8 ottobre 2021, il Tribunale, in seguito alla cessazione dalle funzioni del giudice Collins, che presiedeva la Terza Sezione, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafi 1 e 5, del regolamento di procedura, ha eletto il giudice De Baere quale presidente della Terza Sezione, quando quest’ultima si riunisce con tre e con cinque giudici, per il periodo compreso tra l’8 ottobre 2021 e il 31 agosto 2022.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

22.11.2021   

IT

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C 471/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 settembre 2021 — Commissione europea/Regno del Belgio, Magnetrol International, Irlanda

(Causa C-337/19 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione - Esenzione degli utili in eccesso - Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) - Prassi amministrativa costante - Regolamento (UE) 2015/1589 - Articolo 1, lettera d) - Nozione di «regime di aiuti» - Nozione di «atto» - Nozione di «ulteriori misure di attuazione» - Definizione dei beneficiari «in linea generale e astratta» - Impugnazione incidentale - Ricevibilità - Autonomia fiscale degli Stati membri)

(2021/C 471/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e F. Tomat, agenti)

Altre parti nel procedimento: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux, C. Pochet e M. Jacobs, agenti, assistiti da M. Segura e M. Clayton, avocates), Magnetrol International (rappresentanti: H. Gilliams e L. Goossens, advocaten), Irlanda

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Soudal NV, Esko-Graphics BVBA (rappresentante: H. Viaene, avocat), Flir Systems Trading Belgium BVBA (rappresentanti: T. Verstraeten e C. Docclo, avocats, e N. Reypens, advocaat), Anheuser-Busch InBev SA/NV, Ampar BVBA, Atlas Copco Airpower NV, Atlas Copco AB (rappresentanti: A. von Bonin, Rechtsanwalt, W.O. Brouwer e A. Pliego Selie, advocaten, e A. Haelterman, avocat), Wabco Europe BVBA (rappresentanti: E. Righini e L. Villani, avvocati, S. Völcker, Rechtsanwalt, e A. Papadimitriou, avocat), Celio International NV (rappresentanti: H. Gilliams e L. Goossens, advocaten)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T-131/16 e T-263/16, EU:T:2019:91), è annullata.

2)

I motivi di ricorso primo e secondo nella causa T-131/16 nonché il primo motivo di ricorso e la prima parte del terzo motivo di ricorso nella causa T-263/16 sono respinti.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sui motivi di ricorso dal terzo al quinto nella causa T-131/16 nonché sul secondo motivo di ricorso, sulle parti seconda e terza del terzo motivo di ricorso e sul quarto motivo di ricorso nella causa T-263/16.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


22.11.2021   

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C 471/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — The Software Incubator Ltd / Computer Associates (UK) Ltd

(Causa C-410/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653/CE - Articolo 1, paragrafo 2 - Nozione di «agente commerciale» - Fornitura di un programma informatico ai clienti per via elettronica - Concessione di una licenza perpetua d’uso - Nozioni di «vendita» e di «merci»)

(2021/C 471/04)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: The Software Incubator Ltd

Resistente: Computer Associates (UK) Ltd

Dispositivo

La nozione di «vendita di merci» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretata nel senso che essa può applicarsi alla fornitura di un programma informatico al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, allorché tale fornitura è accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua di utilizzo dello stesso programma informatico.


(1)  GU C 255 del 29.7.2019.


22.11.2021   

IT

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C 471/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 settembre 2021 — FVE Holýšov I s.r.o. e a. / Commissione europea, Repubblica ceca, Regno di Spagna, Repubblica di Cipro, Repubblica slovacca

(Causa C-850/19 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuto a favore delle energie rinnovabili - Decisione che dichiara il regime di aiuto compatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento)

(2021/C 471/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: FVE Holýšov I s.r.o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Kněžmost s. r. o., Hutira FVE — Omice a.s., Exit 90 SPV s.r.o., Onyx Energy s.r.o., Onyx Energy projekt II s.r.o., Photon SPV 1 s.r.o., Photon SPV 3 s.r.o., Photon SPV 4 s.r.o., Photon SPV 6 s.r.o., Photon SPV 8 s.r.o., Photon SPV 10 s.r.o., Photon SPV 11 s.r.o., Antaris GmbH, Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH, WA Investments-Europa Nova Ltd (rappresentanti: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, A. Compes, T. Herbold e W. Schumacher, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, P. Němečková e T. Maxian Rusche, agenti), Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller e I. Gavrilova, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica di Cipro, Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e D. Klebs, agenti)

Interveniente a sostegno della Commissione europea: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale è respinta.

2)

Non occorre statuire sull’impugnazione incidentale della Commissione europea.

3)

La FVE Holýšov I s. r. o., la FVE Stříbro s. r. o., la FVE Úsilné s. r. o., la FVE Mozolov s. r. o., la FVE Osečná s. r. o., la Solarpark Rybníček s. r. o., la FVE Kněžmost s. r. o., la Hutira FVE — Omice a.s., l’Exit 90 SPV s. r. o., l’Onyx Energy s. r. o., l’Onyx Energy projekt II s. r. o., la Photon SPV 1 s. r. o., la Photon SPV 3 s. r. o., la Photon SPV 4 s. r. o., la Photon SPV 6 s. r. o., la Photon SPV 8 s. r. o., la Photon SPV 10 s. r. o., la Photon SPV 11 s. r. o., l’Antaris GmbH, il sig. Michael Göde, la NGL Business Europe Ltd, la NIG NV, la GIHG Ltd, la Radiance Energy Holding Sàrl, l’ICW Europe Investments Ltd, la Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, la Voltaic Network GmbH e la WA Investments-Europa Nova Ltd sono condannate alle spese relative all’impugnazione principale.

4)

La FVE Holýšov I s. r. o., la FVE Stříbro s. r. o., la FVE Úsilné s. r. o., la FVE Mozolov s. r. o., la FVE Osečná s. r. o., la Solarpark Rybníček s. r. o., la FVE Kněžmost s. r. o., la Hutira FVE — Omice a.s., l’Exit 90 SPV s. r. o., l’Onyx Energy s. r. o., l’Onyx Energy projekt II s. r. o., la Photon SPV 1 s. r. o., la Photon SPV 3 s. r. o., la Photon SPV 4 s. r. o., la Photon SPV 6 s. r. o., la Photon SPV 8 s. r. o., la Photon SPV 10 s. r. o., la Photon SPV 11 s. r. o., l’Antaris GmbH, il sig. Michael Göde, la NGL Business Europe Ltd, la NIG NV, la GIHG Ltd, la Radiance Energy Holding Sàrl, l’ICW Europe Investments Ltd, la Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, la Voltaic Network GmbH, la WA Investments-Europa Nova Ltd e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative all’impugnazione incidentale.

5)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, il Regno di Spagna e la Repubblica slovacca sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 68 del 2.03.2020.


22.11.2021   

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C 471/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’ Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Balgarska natsionalna televizia / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

(Causa C-21/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso - Esclusione dei servizi di media audiovisivi forniti ai telespettatori, finanziati con sovvenzioni pubbliche e non comportanti alcun corrispettivo a carico dei telespettatori - Articolo 168 - Diritto alla detrazione - Soggetto passivo che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA)

(2021/C 471/06)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Balgarska natsionalna televizia

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’attività di un fornitore pubblico nazionale di programmi televisivi, la quale consista nel fornire ai telespettatori servizi di media audiovisivi, che sia finanziata dallo Stato con una sovvenzione e che non dia luogo al pagamento di alcun canone da parte dei telespettatori per la diffusione dei programmi, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi della disposizione sopra citata.

2)

L’articolo 168 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il fornitore pubblico nazionale di programmi televisivi è autorizzato a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata a monte per acquisti di beni e servizi utilizzati ai fini delle sue attività che danno diritto a detrazione, e che esso non è autorizzato a detrarre l’IVA pagata a monte per acquisti di beni e servizi utilizzati ai fini delle sue attività non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA. Spetta agli Stati membri determinare i metodi e i criteri di ripartizione degli importi dell’IVA pagata a monte tra operazioni imponibili e operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA, tenendo conto della finalità e dell’economia generale di tale direttiva nel rispetto del principio di proporzionalità.


(1)  GU C 95 del 23.3.2020.


22.11.2021   

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C 471/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa — Lettonia) — AS «LatRailNet», VAS «Latvijas dzelzceļš» / Valsts dzelzceļa administrācija

(Causa C-144/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti ferroviari - Direttiva 2012/34/UE - Articoli 32 e 56 - Imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria - Indipendenza del gestore dell’infrastruttura - Funzioni dell’organismo di regolamentazione - Nozione di «competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario» - Diritto esclusivo su un segmento ferroviario - Operatore di servizio pubblico)

(2021/C 471/07)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: AS «LatRailNet», VAS «Latvijas dzelzceļš»

Convenuta: Valsts dzelzceļa administrācija

Dispositivo

1)

L’articolo 56 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, deve essere interpretato nel senso che conferisce all’organismo di regolamentazione la facoltà di adottare, di propria iniziativa, una decisione che impone all’impresa che svolge le funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, menzionate all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, di apportare determinate modifiche al sistema di imposizione dei canoni di utilizzo dell’infrastruttura, anche quando esso non comporta una discriminazione nei confronti dei richiedenti.

2)

L’articolo 56 della direttiva 2012/34 deve essere interpretato nel senso che le condizioni da includere in un sistema di imposizione dei canoni che l’organismo di regolamentazione può imporre all’impresa che svolge le funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura ferroviaria devono essere giustificate dalla violazione della direttiva 2012/34 e limitarsi a porre rimedio a situazioni di incompatibilità, e non possono comportare valutazioni di opportunità da parte di tale organismo che pregiudichino il margine di flessibilità di detto gestore.

3)

L’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2012/34 deve essere interpretato nel senso che esso si applica, anche per quanto concerne il criterio di competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario, a segmenti del mercato ferroviario in cui non vi è concorrenza, in particolare quando essi sono gestiti da un operatore di servizio pubblico cui è stato concesso, in forza di un contratto di servizio pubblico, un diritto esclusivo, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


22.11.2021   

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C 471/7


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski Rayonen sad — Bulgaria) — «Toplofikatsia Sofia» EAD, «CHEZ Elektro Balgaria» AD, «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» EOOD e «Toplofikatsia Sofia» EAD (C-256/20)

(Cause riunite C-208/20 e C-256/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE - Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1206/2001 - Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale - Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Articolo 5, paragrafo 1 - Debiti non pagati - Decisioni giudiziarie - Ingiunzioni di pagamento - Notifica - Debitore che risiede presso un indirizzo sconosciuto in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito)

(2021/C 471/08)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski Rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti:«Toplofikatsia Sofia» EAD, «CHEZ Elektro Balgaria» AD, «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» EOOD (C-208/20), «Toplofikatsia Sofia» EAD (C-256/20)

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, deve essere interpretato nel senso che non si applica ad una situazione in cui un giudice di uno Stato membro ricerca l’indirizzo, in un altro Stato membro, di una persona alla quale deve essere notificata una decisione giudiziaria.

2)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’ingiunzione ad adempiere nei confronti di un debitore divenga esecutiva e che esso non obbliga ad annullare una siffatta ingiunzione.


(1)  GU C 255 del 3.8.2020.

GU C 271 du 17.8.2020


22.11.2021   

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C 471/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Procedimento promosso da UM

(Causa C-277/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Successioni - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) - Nozione di «patto successorio» - Ambito di applicazione - Contratto traslativo di proprietà mortis causa - Articolo 83, paragrafo 2 - Scelta della legge applicabile - Disposizioni transitorie)

(2021/C 471/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UM

con l’intervento di: HW in qualità di amministratore della successione di ZL, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Finanzamt Spittal Villach

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che un contratto in forza del quale una persona prevede il trasferimento futuro, alla sua morte, della proprietà di un bene immobile ad essa appartenente ad altre parti contraenti costituisce un patto successorio, ai sensi di tale disposizione.

2)

L’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile all’esame della validità della scelta della legge applicabile, effettuata anteriormente al 17 agosto 2015, per disciplinare unicamente un patto successorio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, avente ad oggetto un determinato bene del de cuius, e non la sua intera successione.


(1)  GU C 313 del 21.9.2020.


22.11.2021   

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C 471/8


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central

(Causa C-294/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Ottava direttiva 79/1072/CEE - Articoli 3, 6 e 7 - Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Soggetti passivi non residenti all’interno del paese - Diniego di rimborso dell’IVA versata - Documenti giustificativi del diritto al rimborso - Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini impartiti)

(2021/C 471/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: GE Auto Service Leasing GMBH

Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Central

Dispositivo

1)

Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, e i principi del diritto dell’Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sia respinta quando il soggetto passivo non ha presentato, entro i termini stabiliti, all’autorità tributaria competente, persino su invito di quest’ultima, tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare il suo diritto al rimborso dell’IVA, a prescindere dal fatto che detti documenti e informazioni siano stati presentati da tale soggetto passivo, di propria iniziativa, nell’ambito del reclamo o del procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di rigetto di un siffatto diritto al rimborso, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un soggetto passivo che chiede il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non produca, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti richiesti dall’amministrazione tributaria, ma lo faccia spontaneamente nel corso dei successivi procedimenti, non costituisce un abuso di diritto.


(1)  GU C 320 del 28.9.2020.


22.11.2021   

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C 471/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 settembre 2021 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-341/20) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque dell’Unione europea - Esenzione concessa unicamente alle imbarcazioni private da diporto costituenti l’oggetto di un contratto di noleggio)

(2021/C 471/11)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Moro e A. Armenia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da A. Maddalo, avvocato dello Stato)

Dispositivo

1)

Concedendo il beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto esclusivamente nel caso in cui tali imbarcazioni costituiscano l’oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui esse vengono effettivamente utilizzate, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 339 del 12.10.2020.


22.11.2021   

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C 471/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Phantasialand / Finanzamt Brühl

(Causa C-406/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98 - Facoltà degli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta dell’IVA a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi - Allegato III, punto 7 - Diritto d’ingresso ai parchi di divertimento e alle fiere - Principio della neutralità fiscale - Prestazioni realizzate da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e da esercenti spettacoli viaggianti - Comparabilità - Contesto - Punto di vista del consumatore medio - Perizia giudiziaria)

(2021/C 471/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Phantasialand

Convenuto: Finanzamt Brühl

Dispositivo

L’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti, da un lato, e quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e che assumono la forma di parchi ricreativi, dall’altro, siano assoggettate ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, l’una ridotta e l’altra normale, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Il diritto dell’Unione non osta a che il giudice del rinvio, qualora incontri particolari difficoltà nel verificare il rispetto del principio di neutralità fiscale, disponga, alle condizioni previste dal diritto nazionale, una perizia destinata a orientare il suo giudizio.


(1)  GU C 423 del 7.12.2020.


22.11.2021   

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C 471/10


Sentenza della Corte (Sesta. Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln — Germania) — RK / CR

(Causa C-422/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Successioni - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 6, lettera a) - Dichiarazione di incompetenza - Articolo 7, lettera a) - Competenza giurisdizionale - Controllo da parte dell’organo giurisdizionale successivamente adito - Articolo 22 - Scelta della legge applicabile - Articolo 39 - Riconoscimento reciproco - Articolo 83, paragrafo 4 - Disposizioni transitorie)

(2021/C 471/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: RK

Convenuto: CR

Dispositivo

1)

L’articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che, affinché si configuri una dichiarazione di incompetenza, ai sensi dell’articolo 6, lettera a), di tale regolamento, a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto, non è necessario che l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia espressamente dichiarato la propria incompetenza, ma tale intenzione deve risultare inequivocabilmente dalla decisione che quest’ultimo ha emesso a tal riguardo.

2)

L’articolo 6, lettera a), l’articolo 7, lettera a), e l’articolo 39 del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale dello Stato membro adito a seguito di una dichiarazione di incompetenza non è competente a controllare se ricorressero le condizioni stabilite da tali disposizioni affinché l’organo giurisdizionale preventivamente adito potesse dichiarare la propria incompetenza.

3)

L’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che le norme sulla competenza previste da tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui, nel testamento redatto prima del 17 agosto 2015, il defunto non abbia scelto la legge applicabile alla successione e la designazione di tale legge risulti soltanto dall’articolo 83, paragrafo 4, di detto regolamento.


(1)  GU C 443 del 21.12.2020.


22.11.2021   

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C 471/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Real Vida Seguros SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-449/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Imposta sul reddito - Dividendi relativi ad azioni quotate - Agevolazione fiscale riservata ai dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario nazionale - Differenza di trattamento - Criterio di differenziazione oggettivo - Restrizione - Articolo 65 TFUE - Situazioni oggettivamente comparabili - Giustificazione - Obiettivo di natura puramente economica)

(2021/C 471/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Real Vida Seguros SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla prassi fiscale di uno Stato membro secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sul reddito di un contribuente, i dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario di tale Stato membro sono computati solo per il 50 % del loro importo, mentre i dividendi relativi ad azioni quotate nei mercati azionari degli altri Stati membri sono presi in considerazione integralmente.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


22.11.2021   

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C 471/12


Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2021 — Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH / Commissione europea, Regno di Danimarca

(Causa C-173/19 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario attraverso lo stretto di Fehmarn - Aiuti individuali - Atto non impugnabile - Atto meramente confermativo - Atto preparatorio)

(2021/C 471/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, (rappresentanti: S. Noë, V. Bottka e L. Armati, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Nymann-Lindegren, agent, assisté de R. Holdgaard, advokat)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2.

La Scandlines Danmark ApS e la Scandlines Deutschland GmbH sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3.

Il Regno di Danimarca sopporta le proprie pese.


(1)  GU C 148 del 29.04.2019.


22.11.2021   

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C 471/12


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’1 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Zastępca notarialny w Krapkowicach Marcin Margoński, per conto di Justyna Gawlica, Notariusz w Krapkowicach — Krapkowice — Polonia) — Procedimento promosso da OKR

(Causa C-387/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Articolo 267 TFUE - Notaio coadiutore - Nozione di «giurisdizione» - Criteri - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2021/C 471/16)

Lingua processuale: il polacco

Organo del rinvio

Zastępca notarialny w Krapkowicach Marcin Margoński, per conto di Justyna Gawlica, Notariusz w Krapkowicach

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: OKR

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da uno Zastępca notarialny w Krapkowicach (notaio coadiutore esercente a Krapkowice, Polonia) è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.


22.11.2021   

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C 471/13


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 settembre 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Amoena Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-706/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voci 6212 e 9021 - Reggiseno post mastectomia - Regolamento d’esecuzione (UE) 2017/1167 - Nozione di «accessori» - Interpretazione della sentenza del 19 dicembre 2019, Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142))

(2021/C 471/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Amoena Ltd

Parte convenuta: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositivo

1)

Il punto 56 della sentenza del 9 dicembre 2019 Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142), della versione in lingua inglese deve essere interpretato nel senso che:

alla prima frase di tale punto, i termini «them» e «their» si riferiscono alle protesi mammarie e il termine «they» si riferisce ai reggiseni post mastectomia e,

alla seconda frase di detto punto, il termine «their» e le due prime occorrenze del termine «they» si riferiscono ai reggiseni post mastectomia mentre l’ultima occorrenza del termine «they» si riferisce alle protesi mammarie.

2)

Alla seconda frase del punto 53 della sentenza del 19 dicembre 2019, Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142), la Corte, per stabilire se i reggiseni post mastectomia possano essere considerati «accessori» delle protesi mammarie, ai sensi del capitolo 90 della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, non fa altro che applicare il criterio definito al punto 51 di tale sentenza, secondo il quale sono qualificati «accessori», ai sensi di detto capitolo, gli organi di attrezzatura intercambiabili che rendono un apparecchio adatto ad assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale.


(1)  GU C 110 del 29.03.2021.


22.11.2021   

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C 471/14


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 1o settembre 2021 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság — Ungheria) — procedimento penale a carico di KI

(Causa C-131/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principio del ne bis in idem - Cumulo di sanzioni - Natura di una sanzione inflitta dalla polizia - Attuazione del diritto nazionale - Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte)

(2021/C 471/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság

Imputato nel procedimento penale principale

KI

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la questione presentata dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale del distretto di Buda, Ungheria), con decisione del 10 febbraio 2021.


(1)  GU C 182 del 10.05.2021.


22.11.2021   

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C 471/14


Impugnazione proposta il 23 ottobre 2020 dalla FL Brüterei M-V GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 20 agosto 2020, causa T-755/18, FL Brüterei M-V GmbH e a. / Commissione europea

(Causa C-540/20 P)

(2021/C 471/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: FL Brüterei M-V GmbH (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Erdegut GmbH, Ökofarm Groß Markow GmbH, Commissione europea

Con ordinanza del 24 settembre 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.


22.11.2021   

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C 471/14


Impugnazione proposta il 22 marzo 2021 da Johann A. Löning avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 gennaio 2021, causa T-543/20, Johann A. Löning / Commissione europea

(Causa C-176/21 P)

(2021/C 471/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Johann A. Löning (rappresentante: W. Mathes, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 3 settembre 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione) ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato e ha condannato il ricorrente a sostenere le proprie spese.


22.11.2021   

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C 471/15


Impugnazione proposta il 12 aprile 2021 dalla sprd.net AG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 febbraio 2021, causa T-19/20, sprd.net AG / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-236/21 P)

(2021/C 471/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: sprd.net AG (rappresentante: J. Hellenbrand, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Shirtlabor GmbH

Con ordinanza del 1o settembre 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha statuito che la ricorrente deve sopportare le proprie spese.


22.11.2021   

IT

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C 471/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croazia) l’8 giugno 2021 — IC / PET PROM d.o.o.

(Causa C-361/21)

(2021/C 471/22)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Parti

Ricorrente: IC

Convenuta: PET PROM d.o.o.

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba ritenere che la norma di cui alla seconda parte della prima frase e alla seconda frase dell’articolo 177, paragrafo 3, del Sudski poslovnik (regolamento di procedura dei tribunali, Narodne novine, br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 e 47/20), secondo cui «[i]n secondo grado, una causa si considera conclusa alla data di spedizione della decisione dall’ufficio del giudice, che ha luogo dopo la restituzione della causa dal servizio di registrazione. A decorrere dalla data in cui riceve il fascicolo, il servizio di registrazione è tenuto a restituirlo all’ufficio del giudice nel più breve tempo possibile. Si procede poi alla spedizione della decisione entro un nuovo termine di otto giorni», sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

Se la norma di cui all’articolo 40, paragrafo 2, dello Zakon o sudovima (legge relativa all’ordinamento giudiziario), la quale prevede che «[l]a posizione giuridica adottata nella riunione fra tutti i giudici o di una sezione del Vrhovni sud Republike Hrvatske (Corte suprema, Croazia), del Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d’appello di commercio, Croazia), del Visoki upravni sud Republike Hrvatske (Corte amministrativa d’appello, Croazia), del Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (Corte d’appello penale, Croazia), del Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (Corte d’appello per i reati minori, Croazia) e nella riunione di una sezione di uno Županijski sud (Tribunale di comitato, Croazia) è vincolante per tutti i collegi o i giudici di secondo grado di tale sezione o organo giurisdizionale», sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


22.11.2021   

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C 471/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 9 luglio 2021 — Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH / Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

(Causa C-418/21)

(2021/C 471/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Convenuta e appellante: Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

Ricorrente e appellato: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Questioni pregiudiziali

1.

In quali circostanze ricorrano altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), seconda alternativa, del regolamento n. 609/2013 (1),

ossia:

se ciò presupponga — oltre alla capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni menzionata nella prima alternativa — un aumento delle esigenze nutrizionali, a causa della malattia, che l’alimento deve soddisfare.

oppure se sia sufficiente che il paziente tragga generalmente beneficio dall’assunzione di tale alimento perché sostanze in esso contenute contrastano il disturbo o ne alleviano i sintomi.

2.

Nel caso in cui si debba rispondere alla prima questione in quest’ultimo senso:

se i «dati scientifici generalmente riconosciuti» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (2) presuppongano in ogni caso uno studio randomizzato, controllato verso placebo e in doppio cieco, che, pur non riguardando il prodotto in questione, fornisca almeno elementi a sostegno degli effetti dichiarati.


(1)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU 2013, L 181, pag. 35).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU 2016, L 25, pag. 30).


22.11.2021   

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C 471/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshofs (Austria) il 13 luglio 2021 — Ocilion IPTV Technologies GmbH / Seven.One Entertainment Group GmbH e Puls 4 TV GmbH & Co. KG

(Causa C-426/21)

(2021/C 471/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Ocilion IPTV Technologies GmbH

Resistenti: Seven.One Entertainment Group GmbH, Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

1.

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che consente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (1), la gestione di un videoregistratore online, messo a disposizione da un operatore commerciale, che

a)

a causa dell’impiego della procedura tecnica di deduplica, non genera una copia autonoma del contenuto programmato della trasmissione ad ogni registrazione avviata da un utente, bensì, laddove il relativo contenuto sia stato già registrato su iniziativa precedente di un altro utente, fornisce — allo scopo di evitare la ridondanza di dati — un mero collegamento che consente al successivo utente di accedere al contenuto già registrato;

b)

dispone di una funzione di replay, grazie alla quale l’intera programmazione televisiva di tutte le emittenti selezionate viene registrata ininterrottamente e resa accessibile per sette giorni, laddove l’utente effettui una sola volta la corrispondente selezione della rispettiva emittente nel menu del videoregistratore online cliccando su una casella; e

c)

consente all’utente altresì l’accesso (all’interno di un servizio di cloud dell’operatore o nell’ambito della versione completa di IPTV on premise messa a disposizione da quest’ultimo) a contenuti protetti della trasmissione senza il consenso del titolare dei diritti.

2.

Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), debba essere interpretata nel senso che la realizza un operatore commerciale di una versione completa di IPTV (on premise) nel contesto della quale quest’ultimo fornisce, oltre al software e all’hardware necessario per la ricezione dei programmi TV via Internet, anche il supporto tecnico e un costante aggiornamento del servizio, pur essendo detto servizio interamente gestito sull’infrastruttura del cliente, qualora il servizio assicuri all’utente l’accesso non solo ai contenuti delle trasmissioni, alla cui fruizione online abbiano acconsentito i rispettivi titolari dei diritti, ma anche a contenuti protetti rispetto ai quali non sussista un’analoga dichiarazione e l’operatore

a)

è in grado di incidere sulla determinazione di quali programmi televisivi possano essere ricevuti dall’utente finale tramite il servizio,

b)

è a conoscenza del fatto che il proprio servizio consente anche la ricezione di contenuti protetti della trasmissione senza il consenso dei titolari dei diritti, ma

c)

non pubblicizzi questa possibilità di utilizzazione non autorizzata del proprio servizio che genera un forte incentivo all’acquisto del prodotto, bensì, piuttosto, informa i propri clienti, all’atto della conclusione del contratto, che essi devono occuparsi dei relativi diritti sotto la propria responsabilità e

d)

con la propria attività non procura uno specifico accesso ai contenuti della trasmissione, i quali, senza il suo intervento, non potrebbero o potrebbero solo con difficoltà essere fruiti.


(1)  GU 2001, L 167, pag. 10.


22.11.2021   

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C 471/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 22 luglio 2021 — CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-458/21)

(2021/C 471/25)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (1) [del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto] debba essere interpretato nel senso che è esente dal pagamento dell’IVA un servizio utilizzato da [una compagnia di assicurazione] inteso a:

verificare l’esattezza della diagnosi di una malattia grave diagnosticata al soggetto assicurato, e

ricercare i migliori servizi sanitari disponibili ai fini della guarigione del soggetto assicurato, e

provvedere a fornire cure sanitarie all’estero se rientrano nella copertura prevista dalla polizza assicurativa e se richieste dall’assicurato.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


22.11.2021   

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C 471/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 agosto 2021 — Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG / Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

(Causa C-472/21)

(2021/C 471/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG

Resistente: Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se un componente, che incorpora un disegno o modello, sia «visibile» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71/CE (1) per il solo fatto che è oggettivamente possibile identificare il disegno quando il componente è montato oppure se ciò dipenda dalla visibilità in determinate condizioni di utilizzo o da un determinato punto di osservazione.

2)

Ove la risposta alla prima questione fosse nel senso che è rilevante la visibilità in determinate condizioni di utilizzo o da un determinato punto di osservazione:

a)

Se, ai fini della valutazione dell’«utilizzazione normale» di un prodotto complesso da parte del consumatore finale ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71/CE, sia rilevante la destinazione voluta dal fabbricante del componente o del prodotto complesso oppure l’uso abituale del prodotto complesso da parte del consumatore finale.

b)

Quali siano i criteri in base ai quali è possibile valutare se l’utilizzazione di un prodotto complesso da parte del consumatore finale sia «normale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71/CE.


(1)  Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28).


22.11.2021   

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C 471/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Törvényszék (Ungheria) il 3 agosto 2021 — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

(Causa C-477/21)

(2021/C 471/27)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Miskolci Törvényszék

Parti

Ricorrente: IH

Resistente: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell'orario di lavoro (1), in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], debba essere interpretato nel senso che il riposo giornaliero di cui all’articolo 3 [della menzionata direttiva] fa parte del riposo settimanale.

2)

Oppure, se l’articolo 5 della direttiva [2003/88], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che, conformemente all’obiettivo di tale direttiva, detto articolo prevede soltanto la durata minima del riposo settimanale, vale a dire che il riposo settimanale deve avere una durata di almeno trentacinque ore consecutive, purché non sussistano condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro che lo impediscano.

3)

Se l’articolo 5 della direttiva [2003/88], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che, qualora il diritto dello Stato membro e il contratto collettivo applicabile prevedano la concessione di un riposo settimanale ininterrotto di almeno quarantadue ore, è obbligatorio concedere anche, dopo un lavoro svolto il giorno lavorativo precedente il riposo settimanale, il riposo giornaliero di dodici ore garantito insieme al primo nel diritto dello Stato membro interessato e nel contratto collettivo applicabile, purché non sussistano condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro che lo impediscano.

4)

Se l’articolo 3 della direttiva [2003/88], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che il lavoratore ha altresì diritto a un periodo minimo di riposo che deve essere concesso nell’ambito di un periodo di ventiquattro ore qualora, per qualsiasi ragione, non sia tenuto a lavorare nelle ventiquattro ore successive.

5)

In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se gli articoli 3 e 5 della direttiva [2003/88], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che il riposo giornaliero deve essere concesso prima del riposo settimanale.


(1)  GU 2003, L 299, pag. 9.


22.11.2021   

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C 471/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 5 agosto 2021 — Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-482/21)

(2021/C 471/28)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività — tenuto conto, in particolare, del fatto che uno Stato membro non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello effettivamente percepito dal fornitore di una cessione o di una prestazione per la cessione di beni o la prestazione di servizi di cui trattasi — e l’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA (1) — in particolare per quanto riguarda l’obbligo di trattare tale attività come un’unica operazione esente, con riferimento ai principi enunciati ai paragrafi 35, 37 e 53 delle conclusioni dell’avvocato generale nella causa Swiss Re, C-242/08 –, nonché l’obbligo di garantire la libera circolazione dei capitali e dei servizi nel mercato interno, ostino a una prassi di uno Stato membro secondo la quale la riduzione della base imponibile da applicare in caso di non pagamento definitivo, prevista dall’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, non è applicabile nel caso di un assicuratore che, nell’ambito della sua attività commerciale di assicurazione del credito, abbia versato all’assicurato un indennizzo per la base imponibile e anche per l’IVA corrispondente al momento dell’avveramento del rischio (il non pagamento da parte del cliente dell’assicurato), il che implica che, in virtù del contratto di assicurazione, il credito è stato ceduto all’assicuratore, insieme a tutti i diritti di esecuzione connessi a tale credito, nelle seguenti circostanze:

(i)

nel momento in cui i crediti di cui trattasi sono divenuti inesigibili, la normativa nazionale non consentiva alcuna riduzione della base imponibile per un credito inesigibile;

(ii)

una volta accertata l’incompatibilità di tale divieto con il diritto comunitario, il diritto positivo nazionale ha categoricamente escluso in modo costante il rimborso al cedente originario (l’assicurato) dell’IVA relativa a un credito inesigibile per avere questi ottenuto dall’assicuratore il rimborso dell’importo di tale IVA e

(iii)

l’assicuratore può dimostrare che il suo credito nei confronti del debitore è divenuto definitivamente inesigibile.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


22.11.2021   

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C 471/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) il 9 agosto 2021 — SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. / Mestna občina Ljubljana

(Causa C-486/21)

(2021/C 471/29)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Parti

Ricorrente: SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o.

Resistente: Mestna občina Ljubljana

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (CE) n. 2195/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)] (1), come modificato dal regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, [del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (2) e dalle direttive 2004/17/CE (3) e 2004/18/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV], debba essere interpretato nel senso che il noleggio di autoveicoli per il trasporto passeggeri senza autista non rientra nel gruppo 601 del vocabolario comune CPV, bensì nel gruppo 341 del vocabolario comune CPV, con l’aggiunta del codice di cui al vocabolario supplementare CPV PA01-7 Noleggio, per completare la descrizione, e su cui non influisce il codice PB04-7 Senza autista del vocabolario supplementare CPV, per cui dal combinato disposto dei codici del gruppo 341 del vocabolario comune CPV con il codice PA01-7 Noleggio del vocabolario supplementare CPV deriva che occorre considerare il noleggio di autoveicoli per il trasporto passeggeri senza autista come un appalto di forniture e non di servizi, e di conseguenza, nel caso in cui la componente principale dell’investimento dell’operatore economico per l’esecuzione del progetto di creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici consista nella fornitura di veicoli elettrici, e tale investimento sia anche maggiore dell’investimento dell’amministrazione aggiudicatrice nell'esecuzione del progetto, non risulta soddisfatto l’elemento «servizi» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione] (5) e, quindi, il contratto per l'esecuzione di tale progetto non è una concessione di servizi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23.

2)

Se la nozione di «fornitura e gestione di servizi» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE debba essere interpretata nel senso che:

a)

la nozione di «fornitura di servizi» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE ha lo stesso significato della nozione di «prestazione di servizi» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2014/24/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE] (6), per cui la nozione di «fornitura di servizi», di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, significa che, nel caso della creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici, l’operatore economico fornisce servizi attinenti al noleggio e alla condivisione di veicoli elettrici, e svolge attività che vanno oltre il noleggio e la condivisione di veicoli elettrici,

e

b)

la nozione di «gestione di servizi», di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, significa che un operatore economico esercita il «diritto di gestire i servizi», di cui più avanti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, che tale gestione genera introiti, per cui la nozione di «gestione di servizi» di cui all'articolo, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE significa che, nel caso della creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici, un operatore economico, in ragione della prestazione di servizi che rientrano nel noleggio e nella condivisione di veicoli elettrici, e delle attività che vanno oltre il noleggio e la condivisione di veicoli elettrici, ha il diritto di richiedere agli utilizzatori un pagamento per la fornitura dei servizi e non è tenuto a pagare il canone del parcheggio al Comune, né le spese di regolare manutenzione delle aree di parcheggio, ed è quindi legittimo che generi introiti su tale base.

3)

Se la nozione di «fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo (…) dei servizi oggetto della concessione», di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/23/UE, debba essere interpretata nel senso che il «fatturato totale del concessionario» comprende anche i pagamenti effettuati dagli utilizzatori al concessionario stesso e, di conseguenza, anch’essi costituiscono il «corrispettivo (…) dei servizi oggetto della concessione».

4)

Se l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE debba essere interpretato nel senso che la direttiva 2014/23/UE si applica quando il valore degli investimenti o il valore degli investimenti e delle spese sostenuti dall'operatore economico nell'ambito di una concessione di servizi o sostenuti dall'operatore economico e dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di una concessione di servizi superi (manifestamente) il valore di EUR 5 350 000, IVA esclusa.

5)

Se l'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE debba essere interpretato nel senso che consente all'amministrazione aggiudicatrice di imporre una condizione di partecipazione relativa all’attività professionale e di richiedere agli operatori economici la presentazione di mezzi di prova comprovanti il soddisfacimento di una siffatta condizione, conformemente anche al regolamento di esecuzione 2015/1986 [dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011] (7), e rettifica [del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2015/1986 (8) dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011], che prevede, all’allegato XXI, il bando di concessione (modello di formulario 24), il quale contiene anche la Sezione III.1.1. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.

6)

In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se l'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, in combinato disposto con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, debba essere interpretato nel senso che, per determinare la condizione di partecipazione relativa all'attività professionale, l'amministrazione aggiudicatrice può fare riferimento al dato nazionale NACE 77.110 per la descrizione dell’attività di Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri, che ha il medesimo significato di quanto disposto dal regolamento 1893/2006 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici] (9) all’allegato I, NACE REV 2, classe 77.11 Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri.

7)

In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se l'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, in particolare nella parte in cui si riferisce al requisito di proporzionalità, in combinato disposto con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, debba essere interpretato nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che la condizione di registrazione dell'esercizio dell'attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri sia soddisfatta da ciascuno dei partner.

8)

Se l'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che si tratta di un appalto pubblico di forniture quando (in funzione del valore dell’investimento dell'operatore economico) una parte essenziale della futura relazione contrattuale tra il Comune e l'operatore economico è legata al noleggio e alla condivisione di veicoli elettrici destinati agli utilizzatori di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici, in cui il Comune non investe direttamente nella realizzazione del progetto per la creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici attraverso un versamento di denaro all'operatore economico, ma indirettamente attraverso la rinuncia ai canoni di parcheggio per un periodo di 20 anni e attraverso la fornitura di una manutenzione regolare delle aree di parcheggio, e il valore di questo investimento supera, in totale, il valore di cui all'articolo 4, lettera b) ovvero c), della direttiva 2014/24/UE, visto il regolamento delegato 2019/1828 [della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione] (10), tuttavia, tale investimento del Comune è (sostanzialmente) inferiore sia all’investimento totale dell’operatore economico nel progetto per la creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici, sia all’investimento dell’operatore economico nella parte del progetto relativa ai veicoli elettrici, a prescindere dal fatto che gli utilizzatori pagheranno l'operatore economico per l'uso dei veicoli elettrici, e che dipende dalla domanda degli utilizzatori se l’operatore economico riuscirà ad ottenere introiti tali da dimostrare il successo finanziario della creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici, ragion per cui l'operatore economico sostiene il rischio operativo della realizzazione del progetto, che è una caratteristica di una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/23/UE, e non di un appalto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE.

9)

Se l'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che esso costituisce la base giuridica per l’applicazione del regime previsto dalla direttiva 2014/24/UE ai fini dell’aggiudicazione di un contratto futuro tra il Comune e l'operatore economico per il progetto di creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici, in quanto tale contratto deve essere considerato come un contratto misto, contenente elementi di appalti pubblici di forniture e di servizi e di concessioni di servizi, dato che il valore dell’investimento del Comune per l’esecuzione di tale progetto supera quello di cui all'articolo 4, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, visto il regolamento delegato 2019/1828.

10)

Se l'articolo 58, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE, in combinato disposto con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, debba essere interpretato nel senso che, per definire la condizione di partecipazione relativa all’attività professionale l'amministrazione aggiudicatrice può fare riferimento al dato nazionale NACE 77.110 per la descrizione dell’attività Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri, che ha il medesimo significato di quanto disposto dal regolamento 1893/2006 al suo allegato I, NACE REV 2, classe 77.11 Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri.

11)

Se l'articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, in particolare nella parte in cui si riferisce al requisito di proporzionalità, e l'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, in combinato disposto con i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, debbano essere interpretati nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che la condizione relativa alla registrazione dell'esercizio dell'attività di Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri sia soddisfatta da ciascuno dei partner.


(1)  Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) ((Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2002, L 340, pag. 1)

(2)  Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV (GU 2008, L 74, pag. 1).

(3)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1).

(4)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).

(5)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).

(6)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2011, L 222, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015, L 296, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU 2006, L 393, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2019, L 279, pag. 25).


22.11.2021   

IT

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C 471/23


Impugnazione proposta il 9 agosto 2021 dalla Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2021, causa T-223/18, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo / Commissione europea

(Causa C-492/21 P)

(2021/C 471/30)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo (rappresentante: F. Rosi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza resa dal Tribunale il 2 giugno 2021 nella causa T-223/18, avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 7973 final della Commissione, del 4 dicembre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.39913 (2017/NN) Italia — Presunta compensazione delle strutture ospedaliere pubbliche in Lazio;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la violazione dell’obbligo di motivazione ed istruttoria; l’erronea interpretazione della nozione di attività solidaristica, la nozione di impresa e di attività economica ex articolo 106 TFUE ed in particolare in riferimento alla normativa italiana contenuta nel decreto legislativo 229/1999, evidenziando che il sistema di finanziamento dello Stato italiano alle regioni non rientra in un sistema solidaristico, ma in un sistema economico nei termini riferiti al sistema dei SIEG.

In particolare, essa contesta la nozione di attività solidaristica rappresentata dal Tribunale nella sentenza impugnata, rimasta del tutto generica e non riferita alla normativa vigente in Italia in ordine alla erogazione dei servizi sanitari. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie la sentenza della Corte di giustizia dell’11 giugno 2020 nella causa Dovera, senza svolgere un’analisi puntuale della riforma in Italia del 1999, soprattutto senza confrontarla con la normativa che regola il sistema di erogazioni sanitarie nello Stato della Slovacchia.

Inoltre, la ricorrente contesta che la nozione di attività universalistica possa escludere l’applicabilità del regime ex articolo 106 TFUE, tenuto conto che un servizio reso, ancorché non in modo completo, in modo universalistico, può essere considerato economico come altri servizi come il trasporto multimodale, l’energia elettrica, l’acqua, la telefonia ecc., anzi rientra proprio nella stessa nozione di SIEG.

Parimenti il Tribunale non precisa che lo Stato trasferisce alle regioni un valore di finanziamento e che spetta poi alla regione pagare alle varie aziende sanitarie pubbliche e private le prestazioni sulla base di tariffe in ragione delle scelte del paziente/utente.

Quindi, le regioni sottoscrivono contratti di concessione di pubblico servizio con tutti gli operatori di titolarità pubblica e titolarità privata, pagando le prestazioni sulla base di una tariffa prestabilita. Ogni struttura sanitaria organizza in modo specifico ed autonomo la propria attività, per poter attrarre il paziente presso la propria struttura.

Non solo, ma il paziente può rivolgersi sia alla struttura sanitaria di titolarità pubblica o quella di titolarità privata per richiedere una prestazione privata, evitando così le liste di attesa esistenti nel sistema cosiddetto accreditato. Si contesta quindi quanto affermato dal Tribunale all’inizio della sentenza: «1 In Italia, l’organizzazione del sistema sanitario si incentra sul Servizio sanitario nazionale (in prosieguo: il “SSN”). Nell’ambito del SSN, i servizi sanitari sono direttamente finanziati mediante i contributi sociali degli iscritti e risorse statali, cosicché tali servizi sono forniti gratuitamente o quasi gratuitamente, a tutti i pazienti iscritti al SSN, da organismi pubblici o da organismi privati convenzionati. La gestione del SSN è assicurata essenzialmente dalle regioni».

Argomentazione quest’ultima che non trova corrispondenza con l’effettiva organizzazione sanitaria in Italia ed al contenuto normativo vigente; non solo, ma il Tribunale non chiarisce l’affermazione secondo la quale «i servizi sanitari sono direttamente finanziati mediante i contributi sociali degli iscritti e risorse statali», che costituisce una rappresentazione astratta e non contestualizzata.

Il Tribunale, in altri termini, non ha rappresentato quali sono i «contributi sociali degli iscritti» né in che cosa consiste la «risorsa statale». Più precisamente il Tribunale, non svolge un’attenta analisi sul contenuto delle previsioni che regolano i SIEG ai sensi dell’articolo 106 TFUE ed in ragione della sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark del 2003.

La Commissione prima ed il Tribunale poi avrebbero dovuto svolgere un’analisi dettagliata del sistema, tenuto anche conto del tenore dell’allegato 26 del Trattato riferito proprio ai SIEG e del fatto che non è stata elaborata una nozione specifica che identifica questo settore particolare di servizi.

In definitiva, la sentenza in contestazione resa dal Tribunale non è altro che la trasposizione del contenuto della decisione controversa della Commissione, da esso ritenuta immune da vizi motivazionali.

Di qui rimangono intatte le doglianze avanzate in modo dettagliato dalla ricorrente che, al contrario di quanto asserito dal Tribunale, ha contestato la decisone della Commissione in quanto del tutto generica e non riferita al contenuto normativo vigente in Italia.

Né risulta possibile svolgere la semplice trasposizione dei contenuti della sentenza della Corte di giustizia nella causa Dovera.

Del resto la contestazione di fondo avanzata dalla ricorrente è sottoposta all’esame della Commissione prima e del Tribunale è proprio la verifica della corrispondenza del sistema sanitario italiano alle previsioni contenute all’articolo 106 TFUE e quindi all’applicazione del regime dei SIEG.

Sul punto parte ricorrente lamenta una omessa pronuncia del Tribunale e quindi una carenza di motivazione.


22.11.2021   

IT

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C 471/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 12 agosto 2021 — L. GmbH / Repubblica federale di Germania

(Causa C-495/21)

(2021/C 471/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente per cassazione: L. GmbH

Resistente per cassazione: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se la prevista azione principale di una sostanza possa essere farmacologica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE (1), anche qualora essa non derivi da una modalità d’azione mediata da un recettore e la sostanza non venga nemmeno assorbita dal corpo umano ma rimanga sulla superficie, ad esempio sulla superficie delle mucose, e produca ivi una reazione locale. Quali siano i criteri in base ai quali è possibile distinguere in un caso del genere i mezzi farmacologici da quelli non farmacologici, in particolare da quelli fisico-chimici.

2)

Se un prodotto possa essere considerato un dispositivo medico a base di sostanze ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE, qualora, in base allo stato delle conoscenze scientifiche, la modalità d’azione del prodotto non sia nota e non sia quindi possibile stabilire in modo definitivo se l’azione principale prevista sia conseguita per via farmacologica o fisico-chimica.

3)

Se, in un caso del genere, la classificazione del prodotto come medicinale o dispositivo medico debba essere effettuata sulla base di una considerazione globale che tenga conto anche delle sue altre proprietà e di tutte le ulteriori circostanze oppure se il prodotto, qualora sia destinato a fini di prevenzione, trattamento o attenuazione di malattie, debba essere considerato come un medicinale per presentazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera a), della direttiva 2001/83/CE (2), indipendentemente dal fatto che venga rivendicato o meno un effetto specificamente medicinale.

4)

Se la priorità del regime dei medicinali si applichi anche in un caso del genere ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.


(1)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU 1993, L 169, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (GU 2007, L 247, pag. 21).

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), nella versione di cui alla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU 2012, L 299, pag. 1).


22.11.2021   

IT

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C 471/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 12 agosto 2021 — H. Ltd. / Repubblica federale di Germania

(Causa C-496/21)

(2021/C 471/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente per cassazione: H. Ltd.

Resistente per cassazione: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se la prevista azione principale di una sostanza possa essere farmacologica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE (1), anche qualora essa non si basi su una modalità d’azione mediata da un recettore e la sostanza non venga nemmeno assorbita dal corpo umano ma rimanga sulla superficie, ad esempio sulla superficie delle mucose, e produca ivi una reazione locale. Quali siano i criteri in base ai quali è possibile distinguere in un caso del genere i mezzi farmacologici da quelli non farmacologici, in particolare da quelli fisico-chimici.

2)

Se un prodotto possa essere considerato un dispositivo medico a base di sostanze ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE, qualora, in base allo stato delle conoscenze scientifiche, la modalità d’azione del prodotto non sia nota e non sia quindi possibile stabilire in modo definitivo se l’azione principale prevista sia conseguita per via farmacologica o fisico-chimica.

3)

Se, in un caso del genere, la classificazione del prodotto come medicinale o dispositivo medico debba essere effettuata sulla base di una considerazione globale che tenga conto anche delle sue altre proprietà e di tutte le ulteriori circostanze oppure se il prodotto, qualora sia destinato a fini di prevenzione, trattamento o attenuazione di malattie, debba essere considerato come un medicinale per presentazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera a), della direttiva 2001/83/CE (2), indipendentemente dal fatto che venga rivendicato o meno un effetto specificamente medicinale.

4)

Se la priorità del regime dei medicinali si applichi anche in un caso del genere ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.


(1)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU 1993, L 169, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (GU 2007, L 247, pag. 21).

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), nella versione di cui alla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU 2012, L 299, pag. 1).


22.11.2021   

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C 471/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 17 agosto 2021 — Aquila Part Prod Com S.A. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-512/21)

(2021/C 471/33)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Aquila Part Prod Com S.A.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli articoli 9, paragrafo 1, e 10 della direttiva IVA (1), nonché con il principio di neutralità fiscale, una prassi dell’amministrazione tributaria secondo cui quest’ultima, automaticamente e senza effettuare alcuna verifica, desume dalla consapevolezza della persona fisica legata da un rapporto giuridico con una persona giuridica che agisce in qualità di agente, che è indipendente dal soggetto passivo in veste di mandante e che è dotata di una personalità giuridica propria, senza che tale persona fisica sia giuridicamente legata al soggetto passivo, la consapevolezza di quest’ultimo, non tenendo conto né delle disposizioni del contratto concluso tra il mandante e l’agente né del diritto estero che disciplina il rapporto giuridico di agenzia.

2)

Se gli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, qualora l’amministrazione tributaria accerti l’esistenza di una catena di fatturazione circolare, tale circostanza sia sufficiente, di per sé, a valere quale circostanza oggettiva per accertare la frode fiscale, o se invece, in tal caso, l’amministrazione tributaria debba altresì indicare quale partecipante o quali partecipanti della catena abbiano commesso la frode fiscale e quale sia stato il loro modus operandi.

3)

Se i citati articoli della direttiva IVA, alla luce dei requisiti di proporzionalità e di razionalità, debbano essere interpretati nel senso che, nemmeno quando l’amministrazione tributaria ritiene, sulla base delle circostanze specifiche del caso, che il soggetto passivo avrebbe dovuto essere più diligente, si possa pretendere da quest’ultimo la verifica di circostanze che l’amministrazione tributaria ha potuto scoprire solo dopo un’indagine durata circa cinque anni, che ha richiesto diverse verifiche supplementari mediante strumenti di diritto pubblico, di modo che la tutela dei segreti commerciali dei soggetti passivi non ha rappresentato un ostacolo alla verifica. Nel caso in cui si richieda una maggiore diligenza, se sia sufficiente, affinché si possa ritenere dimostrata la dovuta diligenza, il fatto che il soggetto passivo estenda il suo controllo anche a circostanze che vanno oltre quelle menzionate nella sentenza Mahagében per quanto riguarda i potenziali partner commerciali, cosicché disponga di regole interne di approvvigionamento per la verifica di tali partner, non accetti pagamenti in contanti, inserisca nei contratti che conclude clausole su eventuali rischi ed esamini anche altre circostanze nel corso dell’operazione.

4)

Se i citati articoli della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, qualora l’amministrazione tributaria accerti che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a una frode fiscale, sia sufficiente al riguardo che le prove da essa acquisite comprovino che il soggetto passivo, impiegando la dovuta diligenza, avrebbe potuto sapere di partecipare a una frode fiscale, senza dimostrare che quest’ultimo sapesse di partecipare a una frode fiscale mediante il suo comportamento attivo nella stessa. Qualora si dimostri la partecipazione attiva a una frode fiscale, ossia il fatto di essere consapevoli di tale partecipazione, se l’amministrazione tributaria debba dimostrare l’azione fraudolenta del soggetto passivo che si è concretizzata nella sua condotta concordata con i membri che lo precedono nella catena o se sia sufficiente che si basi su prove oggettive della conoscenza reciproca fra i membri della catena.

5)

Se sia compatibile con i summenzionati articoli della direttiva IVA e con il diritto a un equo processo riconosciuto come principio generale dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con il principio della certezza del diritto, una prassi dell’amministrazione tributaria che consiste nel fondare la propria decisione su una presunta violazione di norme in materia di sicurezza della catena alimentare che non hanno alcun effetto sull’osservanza degli obblighi fiscali da parte del soggetto passivo o sulla circolazione delle sue fatture, che, secondo la normativa fiscale, non hanno alcuna relazione con il soggetto passivo e che non hanno alcun effetto sulla realtà delle operazioni controllate dall’amministrazione tributaria e sulla consapevolezza del soggetto passivo esaminata nell’ambito del procedimento tributario.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale:

6)

Se sia compatibile con i summenzionati articoli della direttiva IVA e con il diritto a un equo processo, riconosciuto come principio generale dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con il principio della certezza del diritto, una prassi dell’amministrazione tributaria secondo cui, in assenza dell’intervento di un organismo ufficiale in materia di sicurezza della catena alimentare che abbia una competenza oggettiva e territoriale, tale amministrazione effettui nella sua decisione valutazioni relative al soggetto passivo che rientrano nella sfera di competenza di tale organismo ufficiale, in modo tale che, sulla base delle violazioni riscontrate in materia di sicurezza della catena alimentare — materia che esula dalla sua competenza –, trae conseguenze fiscali a carico del soggetto passivo, senza che quest’ultimo abbia potuto contestare l’accertamento della violazione delle norme in materia di sicurezza della catena alimentare in un procedimento indipendente da quello tributario e che rispetti le garanzie fondamentali e i diritti delle parti.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)


22.11.2021   

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C 471/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Korneuburg (Austria) il 20 agosto 2021 — Laudamotion GmbH / TG, QN, AirHelp Germany GmbH

(Causa C-517/21)

(2021/C 471/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgerichts Korneuburg.

Parti

Ricorrente: Laudamotion GmbH

Convenuti: TG, QN, AirHelp Germany GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (in prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri») debba essere interpretato nel senso che il regolamento si applica a un passeggero che effettua l’accettazione in linea (check-in online), ma che non si presenta al banco di accettazione negli orari indicati nella suddetta disposizione.

2)

Se l’articolo 5, in combinato disposto con l’articolo 7, del regolamento sui diritti dei passeggeri debba essere interpretato, in considerazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 novembre 2009 nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (2), nel senso che il passeggero — ove il vettore aereo operativo non possa essere esonerato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento medesimo — ha un diritto a compensazione pecuniaria, qualora

il volo abbia un ritardo alla destinazione finale di almeno tre ore,

fosse chiaro già prima dell’imbarco che il volo avrebbe raggiunto la propria destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore, e

il passeggero non si presenti all’imbarco di detto volo.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

3)

Se ciò si applichi anche nel caso in cui il passeggero prenoti, senza l’intervento del vettore aereo operativo, un collegamento aereo alternativo, con il quale raggiunge un altro aeroporto, che serve la stessa città o la stessa regione (ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri) del suo volo originariamente prenotato, solo con un ritardo trascurabile rispetto all’ora prevista in cui avrebbe raggiunto la destinazione finale del volo originariamente prenotato.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

4)

Se ciò si applichi anche nel caso in cui il passeggero, a seguito di sua richiesta, venga trasferito dal vettore aereo operativo su un altro volo, con il quale egli raggiuga la propria destinazione finale prima del volo ritardato originariamente prenotato, ma nondimeno più tardi rispetto all’ora prevista con il volo originariamente prenotato (laddove il volo sul quale è stato trasferito il passeggero non ha, di per sé, un «ritardo prolungato»).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

(2)  Sentenza del 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716.


22.11.2021   

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C 471/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Olanda) il 10 settembre 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, altre parti: E.N., S.S. en J.Y.

(Causa C-556/21)

(2021/C 471/35)

Lingua processuale: il nederlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Appellante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Altre parti: E.N., S.S. en J.Y.

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 27, paragrafo 3, e 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180 (1)) debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, se l’ordinamento giuridico dello Stato membro prevede una seconda istanza per procedimenti come quello in esame nella fattispecie, il giudice dell’impugnazione, nel corso della trattazione della causa, su domanda dell’autorità competente dello Stato membro adotti un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento.


(1)  Pag. 31


22.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 471/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 15 settembre 2021 — BNP Paribas SA / TR

(Causa C-567/21)

(2021/C 471/36)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BNP Paribas SA

Resistente: TR

Questioni pregiudiziali

«1/

Se gli articoli 33 e 36 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debbano essere interpretati nel senso che, quando la legge dello Stato membro d’origine della decisione conferisce a quest’ultima un’autorità tale per cui essa impedisce che le medesime parti possano agire nuovamente per ottenere una pronuncia sulle domande che avrebbero potuto essere formulate nel giudizio iniziale, gli effetti spiegati dalla decisione de qua nello Stato membro richiesto ostano a che un giudice di quest’ultimo Stato, la cui legge applicabile ratione temporis prevedeva, in materia di diritto del lavoro, un analogo obbligo di concentrazione delle pretese, si pronunci su siffatte domande.

2/

In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001 del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che un’azione come quella per “unfair dismissal” nel Regno Unito ha il medesimo titolo e il medesimo oggetto di un’azione quale quella in materia di licenziamento senza causa reale e seria nel diritto francese, di modo che le domande di risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria, di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità di licenziamento avanzate dal dipendente dinanzi al giudice francese dopo aver ottenuto nel Regno Unito una decisione che accerta l’“unfair dismissal” e riconosce le indennità previste a tale titolo (compensatory award), sono irricevibili. A tal riguardo, se occorra distinguere tra il risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria che potrebbe avere il medesimo titolo e il medesimo oggetto del “compensatory award”, e le indennità di licenziamento e di preavviso che, nel diritto francese, sono dovute quando il licenziamento è fondato su una causa reale e seria ma non sono dovute in caso di licenziamento fondato su colpa grave.

3/

Parimenti, se gli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001 del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che un’azione come quella per “unfair dismissal” nel Regno Unito e un’azione diretta al pagamento di bonus o di premi previsti nel contratto di lavoro hanno lo stesso titolo e lo stesso oggetto quando tali azioni si fondano sul medesimo rapporto contrattuale tra le parti».


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


22.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 471/29


Ricorso presentato il 17 settembre 2021 da Ana Carla Mendes de Almeida contro l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 luglio 2021 nella causa T-75/21, Ana Carla Mendes de Almeida / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-576/21 P)

(2021/C 471/37)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Ana Carla Mendes de Almeida (rappresentanti: R. Leandro Vasconcelos, M. Marques de Carvalho e P. Almeida Sande, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Richieste

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la decisione del Tribunale (Nona Sezione) contenuta nella sua ordinanza dell'8 luglio 2021 nella causa T-75/21 che dichiara irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto dalla ricorrente a norma dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 (1) del Consiglio dell’Unione europea, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, nella parte in cui essa nomina procuratore europeo della Procura europea il sig. Moreira Alves d’Oliveira Guerra quale agente temporaneo di grado AD 13 per un periodo, non rinnovabile, di tre anni, a decorrere dal 29 luglio 2020.

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, e non avendo motivo di ritenere che lo stato degli atti non lo consenta alla Corte di giustizia, statuire definitivamente sulla controversia, una volta che disponga di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine.

Deliberare sulle spese, ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto della Corte di giustizia, condannando il Consiglio a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla ricorrente, a norma dell'articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, sia nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, sia in quello dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

Primo motivo: errore manifesto di valutazione ed errore di diritto in quanto il Tribunale ritiene che il computo del termine di impugnazione inizi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — basandosi sulla violazione del principio generale del diritto dell'Unione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2) , nonché delle norme applicabili del regolamento (UE) 2017/1939 (3) , che garantiscono la tutela dei diritti dei candidati, come risulta dall'economia del regolamento, e del principio di indipendenza della Procura europea, sancito dall’articolo 6 dello stesso.

La ricorrente invoca un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto in quanto il Tribunale ritiene che il computo dell’impugnazione inizi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione controversa nella GUUE. La ricorrente non disponeva in tale data degli elementi che le consentissero di impugnare la decisione contestata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, sulla base dei motivi addotti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, che discendono dalla lettera del governo portoghese inviata al Consiglio dell'Unione europea il 29 novembre 2019, in cui si contestava la classificazione effettuata dal comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 dei candidati presentati dal governo, e si indicava un candidato diverso di sua scelta e la sua accettazione da parte del Consiglio. Siffatta lettera, che costituiva il fondamento della decisione controversa e della cui esistenza la decisione del Tribunale non tiene conto, conteneva due errori sostanziali e mette in discussione l'architettura della procedura di nomina dei procuratori europei e la loro indipendenza. Orbene, il Consiglio non ha reso nota tale lettera alla ricorrente fino al 27 novembre 2020, precisamente per l'esercizio dei suoi diritti di difesa. La ricorrente contesta che il termine di ricorso possa aver avuto inizio prima di tale data, come ritenuto dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, perché ciò costituisce una violazione del principio generale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del principio di indipendenza della Procura europea, sancito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1939.

Secondo motivo: errore manifesto di valutazione ed errore di diritto in quanto il Tribunale ritiene che il Consiglio abbia comunicato i motivi individuali della decisione impugnata il 7 ottobre 2020 — in violazione del principio generale del diritto dell'Unione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La ricorrente fa valere un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto in quanto il Tribunale ritiene che, in ogni caso, la ricorrente sia venuta a conoscenza della decisione impugnata con lettera del 7 ottobre 2020, nella quale il Consiglio l'avrebbe informata dei singoli motivi di tale decisione. Tuttavia, in siffatta lettera, il Consiglio non rende nota l'esistenza della lettera del governo portoghese inviata al Consiglio dell'Unione europea il 29 novembre 2019, senza la quale non esisterebbe la motivazione alla base della presentazione del ricorso contro la decisione controversa.

Terzo motivo, in subordine: omessa applicazione o applicazione eccessivamente restrittiva della giurisprudenza relativa all'errore scusabile e omessa considerazione del motivo relativo all'esistenza di caso fortuito o di forza maggiore

Conformemente alla giurisprudenza costante, la piena conoscenza del carattere definitivo di una decisione, nonché del termine di ricorso applicabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE, non osta, di per sé, a che un individuo possa invocare un errore scusabile idoneo a giustificare la tardività del suo ricorso. Il Tribunale non ha tenuto conto nell'ordinanza impugnata del fatto che il Consiglio ha omesso di informare la ricorrente della lettera del governo portoghese fino al 27 novembre 2020. Tale situazione è idonea a configurare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un errore scusabile atto a giustificare la presentazione tardiva del ricorso. Il Tribunale non ha nemmeno considerato l'asserzione dell'esistenza di caso fortuito o di forza maggiore quale argomento per derogare all'applicazione delle disposizioni dell'Unione in materia di termini procedurali.


(1)  GU 2020, L 244, pag. 18.

(2)  GU 2000, C 364, p. 1

(3)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1).


22.11.2021   

IT

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C 471/31


Ordinanza del presidente della Corte del 24 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — Puls 4 TV GmbH & Co. KG / YouTube LLC, Google Austria GmbH

(Causa C-500/19) (1)

(2021/C 471/38)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 295 del 2.9.2019.


22.11.2021   

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C 471/31


Ordinanza del presidente della Corte del 1o settembre 2021 — Commissione europea / HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC Continental Europe, già HSBC France

(Causa C-806/19 P) (1)

(2021/C 471/39)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 432 del 23.12.2019.


22.11.2021   

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C 471/31


Ordinanza del presidente della Quarta Camera della Corte del 13 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Generálna prokuratura Slovenskej republiky / X.Y.

(Causa C-919/19) (1)

(2021/C 471/40)

Lingua processuale: lo slovacco

Il presidente della Quarta Camera della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


22.11.2021   

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C 471/32


Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 1o settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Generálna prokuratura Slovenskej republiky / M.B.

(Causa C-78/20) (1)

(2021/C 471/41)

Lingua processuale: lo slovacco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 137 del 27.4.2020.


22.11.2021   

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C 471/32


Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte del 19 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — ExxonMobil Production Deutschland GmbH/ Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

(Causa C-126/20) (1)

(2021/C 471/42)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 215 del 29.6.2020.


22.11.2021   

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C 471/32


Ordinanza del presidente della Corte del 10 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — BQ (C-380/20), VR (C-381/20), AL (C-382/20), LK (C-383/20), DP (C-384/20) / Deutsche Lufthansa AG

(Cause riunite da C-380/20 a C-384/20) (1)

(2021/C 471/43)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo.


(1)  GU C 423 del 7.12.2020.


22.11.2021   

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C 471/32


Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 9 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Germania) — C. / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-435/20) (1)

(2021/C 471/44)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


22.11.2021   

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C 471/33


Ordinanza del presidente della Corte del 18 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov — Romania) — S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS / U.A.T. Comuna Dalnic

(Causa C-298/21) (1)

(2021/C 471/45)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


Tribunale

22.11.2021   

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C 471/34


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Nec / Commissione

(Causa T-341/18) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE - Imputazione alla società madre dell’infrazione commessa dalla sua società figlia - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Gravità dell’infrazione - Maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo di recidiva - Proporzionalità - Competenza estesa al merito»)

(2021/C 471/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nec Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: O. Brouwer, A. Pliego Selie, avvocati, e R. Bachour, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Cleenewerck de Crayencour, L. Wildpanner e F. van Schaik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori), nella parte in cui tale decisione constata che la ricorrente ha partecipato personalmente all’infrazione e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo delle ammende che le sono state inflitte.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nec Corp. si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


22.11.2021   

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C 471/34


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Nichicon Corporation / Commissione

(Causa T-342/18) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE - Pratica concordata - Scambi di informazioni commerciali sensibili - Competenza territoriale della Commissione - Restrizione della concorrenza per oggetto - Comunicazione degli addebiti - Punto 13 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Valore delle vendite - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Infrazione unica e continuata - Gravità dell’infrazione - Dissociazione pubblica - Circostanze attenuanti - Competenza estesa al merito»)

(2021/C 471/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nichicon Corporation (Kyoto, Giappone) (rappresentanti: A. Ablasser-Neuhuber, F. Neumayr, G. Fussenegger e H. Kühnert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Ernst, T. Franchoo, C. Sjödin e F. van Schaik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori), nella parte riguardante la ricorrente, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nichicon Corporation si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


22.11.2021   

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C 471/35


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Tokin / Commissione

(Causa T-343/18) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE - Comunicazione degli addebiti - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Valore delle vendite - Proporzionalità - Parità di trattamento - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti»)

(2021/C 471/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tokin Corp. (Sendai, Giappone) (rappresentanti: C. Thomas, avvocato, e T. Yuen, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Cleenewerck de Crayencour, F. van Schaik e L. Wildpanner, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori), nella parte in cui vengono inflitte ammende alla ricorrente e, in subordine, alla riduzione dell’importo di dette ammende.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tokin Corp. si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


22.11.2021   

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C 471/36


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Rubycon e Rubycon Holdings / Commissione

(Causa T-344/18) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE - Ammende - Immunità parziale dall’ammenda - Punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 - Riduzione dell’importo dell’ammenda - Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Limite massimo del 10 % del fatturato - Competenza estesa al merito»)

(2021/C 471/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Rubycon Corp. (Ina, Giappone), Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina) (rappresentanti: J. Rivas Andrés e A. Federle, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Ernst, L. Wildpanner e F. van Schaik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori), nella parte riguardante le ricorrenti e, dall’altro lato, alla riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rubycon Corp. e la Rubycon Holdings Co. Ltd si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


22.11.2021   

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C 471/36


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Nippon Chemi-Con Corporation / Commissione

(Causa T-363/18) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE - Pratica concordata - Scambi di informazioni commerciali sensibili - Competenza territoriale della Commissione - Diritti della difesa e diritto di essere ascoltato - Intangibilità dell’atto - Infrazione unica e continuata - Restrizione della concorrenza per oggetto - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Valore delle vendite - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Competenza estesa al merito»)

(2021/C 471/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nippon Chemi-Con Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: H.-J. Niemeyer, M. Röhrig, I.-L. Stoicescu e P. Neideck, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Cleenewerck de Crayencour, B. Ernst, T. Franchoo, C. Sjödin e L. Wildpanner, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori), nella parte riguardante la ricorrente e, in subordine, all’annullamento dell’ammenda che le è stata inflitta con tale decisione o alla riduzione del suo importo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nippon Chemi-Con Corporation si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


22.11.2021   

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C 471/37


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — TUIfly/Commissione

(Causa T-447/18) (1)

(«Aiuti di Stato - Accordi conclusi dalla Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft con le compagnie aeree Hapag Lloyd Express e TUIfly - Servizi aeroportuali - Servizi di commercializzazione - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero - Vantaggio - Criterio dell’investitore privato - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali - Diritto di accesso al fascicolo - Diritto di essere ascoltato»)

(2021/C 471/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH (Langenhagen, Germania) (rappresentanti: L. Giesberts e M. Gayger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, A. Bouchagiar e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell’11 novembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l’Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La TUIfly GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 301 del 27.8.2018.


22.11.2021   

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C 471/38


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Ryanair e a. / Commissione

(Causa T-448/18) (1)

(«Aiuti di Stato - Accordi conclusi dalla Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft con la Ryanair e le sue società figlie Airport Marketing Services e Leading Verge.com - Servizi aeroportuali - Servizi di commercializzazione - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Imputabilità allo Stato - Vantaggio - Criterio dell’investitore privato - Recupero - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali - Diritto di accesso al fascicolo - Diritto di essere ascoltato»)

(2021/C 471/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda), Airport Marketing Services Ltd (Dublino, Irlanda), FR Financing (Malta) Ltd (Douglas, Isola di Man) (rappresentanti: E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, A. Bouchagiar e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell'11 novembre 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l'Austria ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1), nella parte riguardante le ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ryanair DAC, l’Airport Marketing Services Ltd e la FR Financing (Malta) Ltd sono condannate a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 319 del 10.9.2018.


22.11.2021   

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C 471/38


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — TUIfly/Commissione

(Causa T-619/18) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti afferenti al procedimento di controllo degli aiuti di Stato - Diniego d’accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Interesse pubblico prevalente»)

(2021/C 471/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH (Langenhagen, Germania) (rappresentanti: L. Giesberts e M. Gayger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck e F. Erlbacher, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 5432 final della Commissione, del 3 agosto 2018, che nega alla ricorrente l’accesso a documenti afferenti al procedimento amministrativo relativo all’aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l’Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La TUIfly GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


22.11.2021   

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C 471/39


Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Covestro Deutschland / Commissione

(Causa T-745/18) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di alcuni grandi consumatori di energia elettrica - Esenzione degli oneri di rete per il periodo 2012-2013 - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che ordina il recupero delle somme versate - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Ricevibilità - Nozione di aiuto - Risorse statali - Parità di trattamento - Legittimo affidamento»)

(2021/C 471/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Covestro Deutschland AG (Leverkusen, Germania) (rappresentanti: M. Küper, J. Otter, C. Anger e M. Goldberg, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, R. Kanitz, S. Heimerl e S. Costanzo, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2019/56 della Commissione, del 28 maggio 2018, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19 del regolamento StromNEV (GU 2019, L 14, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Covestro Deutschland AG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 82 del 4.3.2019.


22.11.2021   

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C 471/40


Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Tempus Energy Germany e T Energy Sweden/ Commissione

(Causa T-167/19) (1)

(«Aiuti di Stato - Mercato polacco dell’energia elettrica - Meccanismo di capacità - Decisione di non sollevare obiezioni - Regime di aiuti - Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE - Nozione di dubbi - Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 - Serie difficoltà - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 - Diritti procedurali delle parti interessate - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 471/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Tempus Energy Germany GmbH (Berlino, Germania), T Energy Sweden AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: D. Fouquet e J. Derenne, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e P. Němečková, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: A. Ryan, A. Klosok, solicitors, T. Janssens e K. Bojarojć-Bartnicka, avvocati), Enel X Polska z o.o. (Varsavia) (rappresentanti: V. Cannizzaro, S. Ventura e L. Caroli, avvocati), Enspirion sp. z o.o. (Danzica, Polonia) (rappresentante: A. Czech, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2018) 601 final della Commissione, del 7 febbraio 2018, di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti relativo al meccanismo di capacità in Polonia, per il fatto che tale regime è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE [aiuto di Stato SA.46100 (2017/N)].

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tempus Energy Germany GmbH e la T Energy Sweden AB sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., dalla Enel X Polska z o.o. e dalla Enspirion sp. z o.o.

3)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


22.11.2021   

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C 471/40


Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — AZ/Commissione

(Causa T-196/19) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti attuato dalla Germania a favore di grandi consumatori di energia elettrica - Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e ordina il recupero degli aiuti versati - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Ricevibilità - Nozione di aiuto - Risorse di Stato - Selettività - Parità di trattamento - Legittimo affidamento»)

(2021/C 471/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AZ (rappresentanti: F. Wagner, D. Fouquet, T. Hartmann e M. Kachel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti, assisti da G. Quardt e C. von Donat, avvocati)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, R. Kanitz, S. Heimerl e S. Costanzo, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2019/56 della Commissione, del 28 maggio 2018, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 del regolamento StromNEV (GU 2019, L 14, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

AZ è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


22.11.2021   

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C 471/41


Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Infineon Technologies Dresden e Infineon Technologies/Commissione

(Cause riunite T-233/19 e T-234/19) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti cui la Germania ha dato esecuzione in favore in favore di taluni energivori - Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno ed illegittimo e che ordina il recupero degli aiuti versati - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Ricevibilità - Nozione di aiuto - Risorse statali»)

(2021/C 471/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente nella causa T-233/19: Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG (Dresda, Germania) (rappresentanti: L. Assmann e M. Peiffer, avvocati)

Ricorrente nella causa T-234/19: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Germania) (rappresentanti: L. Assmann e M. Peiffer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: D. Klebs, J. Möller, R. Kanitz, S. Heimerl e S. Costanzo, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2019/56 della Commissione, del 28 maggio 2018, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento sugli oneri di rete per l'energia elettrica) (StromNEV) (GU 2019, L 14, pag. 1).

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG e la Infineon Technologies AG sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


22.11.2021   

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C 471/42


Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Wepa Hygieneprodukte e a./Commissione

(Cause riunite T-238/19) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti cui la Germania ha dato esecuzione in favore in favore di taluni energivori - Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno ed illegittimo e che ordina il recupero degli aiuti versati - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Ricevibilità - Nozione di aiuto - Risorse statali - Selettività»)

(2021/C 471/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Wepa Hygieneprodukte GmbH (Arnsberg, Germania), Wepa Leuna GmbH (Leuna, Germania), Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH (Arnsberg) (rappresentanti: H. Janssen, A. Vallone e L. Kienzle, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: D. Klebs, J. Möller, R. Kanitz, S. Heimerl e S. Costanzo, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2019/56 della Commissione, del 28 maggio 2018, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento sugli oneri di rete per l'energia elettrica) (StromNEV) (GU 2019, L 14, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wepa Hygieneprodukte GmbH, la Wepa Leuna GmbH, la Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


22.11.2021   

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C 471/43


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Parlamento/Axa Assurances Luxembourg e a.

(Causa T-384/19) (1)

(«Clausola compromissoria - Contratto di assicurazione “Multirischi cantiere” - Ampliamento e adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo - Danni provocati da precipitazioni pluviali - Domanda di rimborso delle spese e di risarcimento - Ambito di applicazione dell’assicurazione - Clausola di esclusione - Obbligazioni procedurali accessorie - Procedimento in parziale contumacia»)

(2021/C 471/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Paladini e B. Schäfer, agenti, assistiti da C. Point e P. Hédouin, avvocati)

Convenute: Axa Assurances Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Bâloise Assurances Luxembourg SA (Lussemburgo), La Luxembourgeoise SA (Lussemburgo) (rappresentanti: C. Collarini e S. Denu, avvocati), Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta ad ottenere la condanna delle convenute al rimborso delle spese connesse ai danni da acqua subiti dall’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo a seguito delle forti precipitazioni che hanno colpito i luoghi il 27 e il 30 maggio 2016.

Dispositivo

1)

La Nationale-Nederlanden Schaderverzekering Maatschappij NV è condannata a rimborsare al Parlamento europeo la somma di EUR 79 653,89, maggiorata degli interessi legali di mora, a decorrere dal 22 dicembre 2017, ad un tasso pari alla somma del tasso d'interesse sulla linea principale di rifinanziamento applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di otto punti percentuali.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Nationale-Nederlanden Schaderverzekering Maatschappij sopporterà le spese relative al procedimento in contumacia che la riguarda.

4)

Il Parlamento sopporterà i due terzi delle spese sostenute dall’Axa Assurances Luxembourg SA, dalla Bâloise Assurances Luxembourg SA e da La Luxembourgeoise SA, oltre alle proprie spese.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


22.11.2021   

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C 471/43


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — AlzChem Group / Commissione

(Causa T-569/19) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un procedimento di recupero di un aiuto di Stato a seguito di una decisione che lo dichiara incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Interesse pubblico prevalente - Principio di non discriminazione - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 471/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AlzChem Group AG (Trostberg, Germania) (rappresentanti: A. Borsos e J. Guerrero Pérez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2019) 5602 final della Commissione, del 22 luglio 2019, che nega alla ricorrente l’accesso a taluni documenti relativi al procedimento di recupero di un aiuto di Stato a seguito di una decisione che lo dichiara incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La AlzChem Group AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 363 del 28.10.2019.


22.11.2021   

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C 471/44


Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Global Translation Solutions/Parlamento

(Causa T-7/20) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Servizi di traduzione - Rigetto dell’offerta di un offerente - Aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente - Criteri di aggiudicazione - Formato di caricamento del file fornito durante una prova»)

(2021/C 471/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Global Translation Solutions ltd. (La Valette, Malta) (rappresentante: C. Mifsud-Bonnici, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e K. Wójcik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione contenuta nella lettera del Parlamento del 28 ottobre 2019 recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente per il Lotto n. 15 nell’ambito della procedura di gara d’appalto TRA/EU19/2019 nonché della decisione contenuta nella lettera del Parlamento del 4 dicembre 2019 recante aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Global Translation Solutions ltd. è condannata alle spese.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


22.11.2021   

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C 471/45


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO (MASTIHACARE)

(Causa T-60/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo MASTIHACARE - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 471/62)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Enosi Mastichoparagogon Chiou (Chios, Grecia) (rappresentante: A. E. Malami, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 novembre 2019 (procedimento R 692/2019-1), concernente la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo MASTIHACARE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Enosi Mastichoparagogon Chiou è condannata alle spese.


(1)  GU C 103 del 30.3.2020.


22.11.2021   

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C 471/45


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Società agricola Vivai Maiorana e a./Commissione

(Causa T-116/20) (1)

(«Agricoltura - Regolamento (UE) 2016/2031 - Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante - Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione - Soglia a partire dalla quale un organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione sulle piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 - Associazioni professionali - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Ricevibilità - Proporzionalità - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 471/63)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Società agricola Vivai Maiorana Ss (Curinga, Italia), Confederazione Italiana Agricoltori — CIA (Roma, Italia), MIVA — Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati (Faenza, Italia) (rappresentanti: E. Scoccini e G. Scoccini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e F. Moro, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Emmerechts, A. Vitro e S. Barbagallo, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: L. Knudsen e G. Mendola, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’allegato IV, parti A, B, C, F, I e J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU 2019, L 319, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Società agricola Vivai Maiorana Ss, la Confederazione Italiana Agricoltori — CIA e la MIVA — Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


22.11.2021   

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C 471/46


Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — LP / Parlamento

(Causa T-519/20) (1)

(«Funzione pubblica - Assistenti parlamentari accreditati - Diniego di assunzione - Condizioni di assunzione - Garanzie di moralità - Errore manifesto di valutazione - Dovere di diligenza»)

(2021/C 471/64)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: LP (rappresentanti: J. Bosquet et G. Op de Beeck, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. González Argüelles e J. Van Pottelberge, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione del Parlamento del 12 ottobre 2015 che ha respinto la domanda di assunzione del ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

LP è condannato alle spese.


(1)  GU C 348 del 19.10.2020


22.11.2021   

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C 471/46


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Kočner / Europol

(Causa T-528/20) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Perizia realizzata da Europol ai fini di un procedimento penale nazionale - Presunta divulgazione di dati non autorizzata - Regolamento (UE) 2016/794 - Articolo 50, paragrafo 1 - Danno morale - Nesso causale»)

(2021/C 471/65)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Marián Kočner (Bratislava, Slovacchia) (rappresentanti: M. Mandzák e M. Para, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) (rappresentanti: A. Nunzi, B. De Buck, T. Zwingler e A. van Oostenbrugge, agenti, assistiti da G. Ziegenhorn, M. Kottmann e S. Schulz-Große, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez de la Rúa Puig, agente)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subìto per la divulgazione da parte dell’Europol di dati personali e per l’iscrizione da parte dell’Europol del suo nome nelle «liste dei mafiosi».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Marián Kočner è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol).

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 339 del 12.10.2020.


22.11.2021   

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C 471/47


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Univers Agro/EUIPO — Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE)

(Causa T-592/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo AGATE - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 471/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Univers Agro EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: C. Hernández-Martí Pérez, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co. Ltd (Dongying, Cina) (rappresentante: J. Erdozain López, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 luglio 2020 (procedimento R 725/2019-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Shandong Hengfeng Rubber & Plastic e la Univers Agro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Univers Agro EOOD è condannata alle spese.


(1)  GU C 390 del 16.11.2020.


22.11.2021   

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C 471/48


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Asian Gear/EUIPO — Multimox (Scooter)

(Causa T-685/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato rappresentante uno scooter - Disegno o modello anteriore - Motivo di nullità - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2021/C 471/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Asian Gear BV (Pijnacker, Paesi Bassi) (rappresentante: B. Gravendeel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Multimox Holding BV (Rijen, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 settembre 2020 (procedimento R 1042/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Asian Gear e la Multimox Holding.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Asian Gear BV è condannata alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Multimox Holding BV ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


22.11.2021   

IT

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C 471/48


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Asian Gear/EUIPO — Multimox (Scooter)

(Causa T-686/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato rappresentante uno scooter - Disegno o modello anteriore - Motivo di nullità - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2021/C 471/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Asian Gear BV (Pijnacker, Paesi Bassi) (rappresentante: B. Gravendeel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Multimox Holding BV (Rijen, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 settembre 2020 (procedimento R 1043/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Asian Gear e la Multimox Holding.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Asian Gear BV è condannata alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Multimox Holding BV ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


22.11.2021   

IT

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C 471/49


Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Daw / EUIPO (Muresko)

(Causa T-32/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Marchio denominativo dell’Unione europea Muresko - Marchi nazionali denominativi anteriori Muresko - Rivendicazione della preesistenza dei marchi nazionali anteriori dopo la registrazione del marchio dell’Unione europea - Articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2017/1001 - Registrazione dei marchi nazionali anteriori scaduta al momento della rivendicazione»)

(2021/C 471/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daw SE (Ober-Ramstadt, Germania) (rappresentante: A. Haberl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 novembre 2020 (procedimento R 1686/2020-4), relativa a una rivendicazione di preesistenza di marchi nazionali anteriori identici per il marchio dell’Unione europea denominativo Muresko n. 15465719.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Daw SE è condannata alle spese.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


22.11.2021   

IT

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C 471/49


Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2021 — Pilatus Bank / BCE

(Causa T-139/19) (1)

(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Revoca della licenza - Compiti attribuiti alla BCE - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 471/70)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malta) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: A. Karpf, E. Yoo e M. Puidokas, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della BCE del 21 dicembre 2018 in cui essa dichiarava alla ricorrente di non essere più competente ad esercitare la sua vigilanza prudenziale diretta e ad adottare provvedimenti che la riguardano

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pilatus Bank plc è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.


22.11.2021   

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C 471/50


Ordinanza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Alteryx/EUIPO — Allocate Software (ALLOCATE)

(Causa T-476/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Ritiro della domanda di decadenza - Non luogo a statuire»)

(2021/C 471/71)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alteryx, Inc. (Irvine, California, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Poulter e M. Holah, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Allocate Software Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Howe, QC, A. Chantrielle, barrister, E. Powell e B. Milloy, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 maggio 2020 (procedimento R 1709/2019-4), relativa a un procedimento di decadenza tra l’Allocate Software e l’Alteryx.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Alteryx, Inc. e l’Allocate Software Ltd sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 313 del 21.9.2020.


22.11.2021   

IT

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C 471/50


Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2021 — Airoldi Metalli / Commissione

(Causa T-611/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Dumping - Importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese - Registrazione delle importazioni - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2021/C 471/72)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italia) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, G. Pandey, V. Villante e M. Pirovano, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 della Commissione, del 21 agosto 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 275, pag. 16), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

L’Airoldi Metalli SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 414 del 30.11.2020.


22.11.2021   

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C 471/51


Ricorso proposto il 15 settembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-588/21)

(2021/C 471/73)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: T. Wuttke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna), Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 1 431 829-0005

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2021 nel procedimento R 1008/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

riformare la decisione impugnata in modo da:

accogliere il ricorso della ricorrente,

respingere integralmente le domande, presentate dalle richiedenti la dichiarazione di nullità, volte a fare dichiarare la nullità del disegno o modello contestato,

condannare le richiedenti la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento;

condannare le richiedenti la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dei principi enunciati nella sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Blocco da costruzione di una costruzione giocattolo) (T-515/19, non pubblicata, EU:T:2021:155);

violazione dei principi enunciati nella sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172);

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

erronea interpretazione della domanda di brevetto EP 3 005 948 A2 e della domanda di disegno o modello multipla n. 1 431 829-0001-0010 della ricorrente.


22.11.2021   

IT

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C 471/52


Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione

(Causa T-605/21)

(2021/C 471/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: K. Smith, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta dell’8 luglio 2021, con la quale è stata respinta la richiesta di revocare o di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/61 della Commissione (1), con cui è stato consentito alla Monsanto Europe SA, in base al regolamento sugli OGM (2), di commercializzare il granturco geneticamente modificato MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603 e le sue sottocombinazioni all’interno dell’Unione europea;

adottare ogni altra misura ritenuta adeguata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, il potenziale impatto sull’espressione genetica dell’accumulo di geni in combinazione con l’esposizione alla siccità, e/o ha omesso di richiedere l’esecuzione di una valutazione adeguata in condizioni di siccità.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, il potenziale impatto sull’espressione genetica dell’accumulo di geni in combinazione con le applicazioni di erbicidi, e/o ha omesso di richiedere una valutazione adeguata in condizioni di applicazione reiterata e/o elevata di erbicidi.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, il potenziale impatto, sulla composizione della pianta e sulle caratteristiche agronomiche, dell’accumulo di geni in combinazione con l’esposizione alla siccità e con le applicazioni di pesticidi.


(1)  GU 2021, L 26, pag. 12.

(2)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).


22.11.2021   

IT

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C 471/53


Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione

(Causa T-606/21)

(2021/C 471/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: K. Smith, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta dell’8 luglio 2021, con la quale è stata respinta la richiesta di revocare o di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/66 della Commissione (1), con cui è stato consentito alla Monsanto Europe SA, in base al regolamento sugli OGM (2), di commercializzare la soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 e le sue sottocombinazioni all’interno dell’Unione europea;

adottare ogni altra misura ritenuta adeguata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, il potenziale impatto sull’espressione genetica dell’accumulo di geni in combinazione con le applicazioni di erbicidi, e/o ha omesso di richiedere una valutazione adeguata, in condizioni reali, dell’applicazione reiterata e/o elevata di due erbicidi rispetto ai quali la soia modificata ha espresso tolleranza.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, le potenziali tossicità, immunogenicità e/o allergenicità della soia modificata, in conseguenza degli effetti sinergici tra le proteine alla cui espressione è funzionale la modifica genetica di detta soia, i naturali inibitori della proteasi nei semi di soia e l’esposizione agli erbicidi e/o ai residui di erbicidi nel raccolto, e/o ha omesso di richiedere l’esecuzione di studi di alimentazione su animali relativi alla soia contenente eventi multipli.


(1)  GU 2021, L 26, pag. 44.

(2)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).


22.11.2021   

IT

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C 471/53


Ricorso proposto il 27 settembre 2021 — Automobiles Citroën / EUIPO Polestar (Emblema raffigurante due spine di pesce invertite)

(Causa T-608/21)

(2021/C 471/76)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Automobiles Citroën (Poissy, Francia) (rappresentante: C. Weyl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Polestar Holding AB (Götenborg, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Emblema raffigurante due spine di pesce invertite) — Marchio dell’Unione europea n. 16 898 173

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 luglio 2021 nel procedimento R 502/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.11.2021   

IT

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C 471/54


Ricorso proposto il 22 settembre 2021 — Privatbrauerei Eichbaum/EUIPO — Anchor Brewing Company (STEAM)

(Causa T-609/21)

(2021/C 471/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG (Mannheim, Germania) (rappresentanti: M. Schmidhuber e E. Levenson, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Anchor Brewing Company LLC (San Francisco, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «STEAM» –Marchio dell’Unione europea n. 5 435 375

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2021 nel procedimento R 780/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento in relazione ai prodotti «birra, birra alcolica» della classe 32 e

riformare la decisione impugnata dichiarando il marchio dell’Unione europea STEAM n. 5 435 375 decaduto nella sua integralità e

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.11.2021   

IT

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C 471/55


Ricorso proposto il 24 settembre 2021 — B&Bartoni / EUIPO — Hypertherm (Torce per saldatura (parte di -))

(Causa T-617/21)

(2021/C 471/78)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: B&Bartoni spol. s r.o. (Dolní Cetno, Repubblica ceca) (rappresentante: E. Lachmannová, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hypertherm, Inc. (Hanover, New Hampshire, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell’Unione europea n. 1 292 122-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 luglio 2021 nel procedimento R 2843/2019-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002.


22.11.2021   

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C 471/55


Ricorso proposto il 27 settembre 2021 — PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs/EUIPO — Haufe-Lexware (TAXMARC)

(Causa T-619/21)

(2021/C 471/79)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: R. Stoop, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG (Friburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «TAXMARC» — Domanda di registrazione n. 18 047 421

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 luglio 2021 nel procedimento R 131/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento e condannare la Haufe-Lexware alle spese dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.


22.11.2021   

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C 471/56


Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Puma/EUIPO — SMB Swisspour (PUMA)

(Causa T-622/21)

(2021/C 471/80)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: M. Schunke e P. Trieb, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SMB Swisspour GmbH (Wildau, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo PUMA — Domanda di registrazione n. 15 740 079

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 luglio 2021 nel procedimento R 2493/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di registrazione del marchio controverso;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.11.2021   

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C 471/57


Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Puma/EUIPO — Vaillant (Puma)

(Causa T-623/21)

(2021/C 471/81)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: M. Schunke e P. Trieb, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vaillant GmbH (Remscheid, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «Puma» — Domanda di registrazione n. 17 867 529

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 luglio 2021 nel procedimento R 1875/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di registrazione del marchio controverso;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio.


22.11.2021   

IT

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C 471/58


Ricorso proposto il 28 settembre 2021 — Automobiles Citroën / EUIPO — Polestar (Emblema raffigurante due spine di pesce invertite)

(Causa T-625/21)

(2021/C 471/82)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Automobiles Citroën (Poissy, Francia) (rappresentante: C. Weyl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Polestar Holding AB (Götenborg, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Emblema raffigurante due spine di pesce invertite) — Marchio dell’Unione europea n. 16 896 532

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 luglio 2021 nel procedimento R 504/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.11.2021   

IT

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C 471/58


Ricorso proposto il 30 settembre 2021 — Segimerus/EUIPO — Karsten Manufacturing (MONSOON)

(Causa T-627/21)

(2021/C 471/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Segimerus Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: G. Donath, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Karsten Manufacturing Corp. (Phoenix, Arizona, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «MONSOON» –Marchio dell’Unione europea n. 10 469 906

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 luglio 2021 nel procedimento R 1125/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.11.2021   

IT

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C 471/59


Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e a. / Commissione

(Causa T-629/21)

(2021/C 471/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ (Istanbul, Turchia), İskenderun Demir ve Çelik AŞ (Payas, Turchia), Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ (Gebze, Turchia) (rappresentanti: J. Cornelis e F. Graafsma, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021 L 238, pag. 32);

condannare la Commissione europea a rifondere le spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), commessa nell’eseguire una conversione valutaria non richiesta. Le ricorrenti sostengono, inoltre, che anche la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, e l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 sono stati violati, in quanto i costi non sono stati determinati in base ai documenti contabili delle ricorrenti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo antidumping dell’OMC, nonché del principio di buona amministrazione, commessa nel rifiutare un adeguamento per gli utili e le perdite di copertura.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2, paragrafo 5, e 2, paragrafo 6, nonché della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1036, commessa attraverso il doppio conteggio di talune spese generali, amministrative e di vendita relative alle vendite sul mercato interno della Isdemir effettuate tramite la Erdemir.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 2, paragrafo 2, comma 2, dell’accordo antidumping dell’OMC, nonché del principio di buona amministrazione, commessa nell’escludere dalle spese generali, amministrative e di vendita i profitti e le perdite sui cambi.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


22.11.2021   

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C 471/60


Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret / Commissione

(Causa T-630/21)

(2021/C 471/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Çolakoğlu Metalurji AŞ (Istanbul, Turchia), Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ (Istanbul) (rappresentanti: J. Cornelis e F. Graafsma, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021 L 238, pag. 32);

condannare la Commissione europea a rifondere le spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), commessa nell’applicare un adeguamento per una commissione (fittizia) sul prezzo all’esportazione e, più precisamente:

sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036, nella misura in cui l’adeguamento applicato per le commissioni eccede l’effettiva commissione corrisposta alla Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ;

sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036, in quanto la Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ non percepisce alcun margine commerciale;

sull’errore manifesto di valutazione commesso nel considerare la Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ come un agente che opera sulla base di commissioni, con conseguente violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1036, commessa nel richiedere il pagamento di dazi all’importazione per accettare un adeguamento relativo alla restituzione dei dazi.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso nel rifiutare di eseguire un calcolo trimestrale del margine di dumping, con conseguente violazione della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1036.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento (UE) 2016/1036, commessa nel rifiutare un adeguamento per gli utili e le perdite di copertura.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


22.11.2021   

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C 471/61


Ricorso proposto il 1o ottobre 2021 — Karin Agreiter e a. / Commissione

(Causa T-632/21)

(2021/C 471/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Karin Agreiter (Merano, Italia) e altri 33 ricorrenti (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione impugnata, comprese le successive integrazioni e modifiche.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione di esecuzione della Commissione europea del 23 luglio 2021, che modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano «Spikevax — COVID-19-mRNA-Vaccino (modificato a livello dei nucleosidi)» rilasciata con decisione C(2021) 94 (final), i ricorrenti deducono i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione di esecuzione impugnata viola l’articolo 2, punti 1) e 2), del regolamento (CE) n. 507/2006 (1). Per il semplice motivo che i bambini, in caso di infezione da SARS-CoV-2, hanno un rischio nullo, il rapporto rischio-beneficio non può essere positivo per i bambini sani. L'uso della sostanza sperimentale basata sull'ingegneria genetica in questione è quindi gravemente contrario al diritto dell'Unione. Inoltre, né l'OMS né l'UE hanno adeguatamente riconosciuto la situazione di crisi in termini di minaccia per la salute pubblica.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione di esecuzione impugnata viola l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 507/2006 a causa:

dell'assenza di un rapporto rischio-beneficio positivo ai sensi dell'articolo 1, punto 28bis, della direttiva 2001/83/CE (2);

dell'insussistenza della condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 507/2006, in quanto il richiedente non è in grado di fornire in seguito i dati clinici completi;

dell'insussistenza della condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 507/2006, in quanto il medicinale autorizzato non risponderebbe ad esigenze mediche che possano essere soddisfatte dal medicinale;

dell'insussistenza della condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 507/2006.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 1394/2007 (3), della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (4). La decisione di esecuzione impugnata viola, tra l’altro, la normativa dell’UE sull’autorizzazione di «medicinali per terapie avanzate», nonché sulla corretta indicazione delle caratteristiche del medicinale e il corretto contenuto del foglio illustrativo. La decisione di esecuzione impugnata è anche viziata da sviamento di potere commesso dalla Commissione in riferimento alla violazione della legislazione sulla protezione dei minori per le sperimentazioni cliniche.

4.

Quarto motivo, vertente su una grave violazione degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


(1)  Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6).

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

(3)  Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU 2007, L 324, pag. 121).

(4)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).


22.11.2021   

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C 471/62


Ricorso proposto il 1o ottobre 2021 Carlings/EUIPO — Margarete Steiff (STUHF)

(Causa T-635/21)

(2021/C 471/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carlings AS (Billingstad, Norvegia) (rappresentanti: V. Töbelmann e J. Haesemann, avvocate)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Margarete Steiff GmbH (Giengen/Brenz, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «STUHF» — Domanda di registrazione n. 018038089

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2021 nel procedimento R 2024/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese;

condannare la controinteressata dinanzi all’EUIPO, qualora dovesse intervenire nel procedimento, a farsi carico delle proprie spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.11.2021   

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C 471/63


Ricorso proposto il 1o ottobre 2021 — Eurol / EUIPO — Pernsteiner (eurol LUBRICANTS)

(Causa T-636/21)

(2021/C 471/88)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eurol BV (Nijverdal, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Driessen e G. van Roeyen, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: August Wolfgang Pernsteiner (Feldkirchen an der Donau, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo eurol LUBRICANTS — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 219 171

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 luglio 2021 nel procedimento R 2403/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il sig. August Wolfgang Pernsteiner e l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 2, punto (ii), 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/2436 e dell’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e con l’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafi 2 e 3, e con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.11.2021   

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C 471/64


Ricorso proposto il 4 ottobre 2021 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

(Causa T-637/21)

(2021/C 471/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Target Brands, Inc. (Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentante: R. Kunze, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The a.r.t. company b&s, SA (Quel, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «ART CLASS» — Domanda di registrazione n. 16 888 695

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 giugno 2021 nel procedimento R 1597/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.11.2021   

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C 471/64


Ricorso proposto il 4 ottobre 2021 — bet-at-home.com Entertainment/EUIPO (bet-at-home)

(Causa T-640/21)

(2021/C 471/90)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: bet-at-home.com Entertainment GmbH (Linz, Austria) (rappresentante: R. Paulitsch, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo bet-at-home di colore blu scuro e verde — Domanda di registrazione n. 18 157 957

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 agosto 2021 nel procedimento R 2143/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione impugnata nel senso di consentire la registrazione del marchio denominativo e figurativo bet-at-home anche nella classe 41 (divertimento);

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.11.2021   

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C 471/65


Ricorso proposto il 4 ottobre 2021 — dennree/EUIPO (BioMarkt)

(Causa T-641/21)

(2021/C 471/91)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: dennree GmbH (Töpen, Germania) (rappresentante: K. Röttgen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BioMarkt di colore verde e marrone — Domanda di registrazione n. 18 309 662

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 agosto 2021 nel procedimento R 783/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il rigetto parziale della domanda di marchio e registrare il marchio come richiesto.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.11.2021   

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C 471/66


Ordinanza del Tribunale del 23 settembre 2021 — El Corte Inglés / EUIPO — Unión Detallistas Españoles (unit)

(Causa T-344/20) (1)

(2021/C 471/92)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.