ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 465

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
17 novembre 2021


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2020-2021
Sedute dal 8 al 11 febbraio 2021
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 9 febbraio 2021

2021/C 465/01

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (D069494/02 — 2020/2917(RPS))

2

 

Mercoledì 10 febbraio 2021

2021/C 465/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2020 (2020/2123(INI))

4

2021/C 465/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI))

11

2021/C 465/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (2020/2029(INI))

30

2021/C 465/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione dell'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (2020/2047(INI))

47

2021/C 465/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 122, paragrafo 7) — Relazione annuale per gli anni 2016-2018 (2019/2198(INI))

54

2021/C 465/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà lavorativa (2019/2188(INI))

62

2021/C 465/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport (2020/2864(RSP))

82

 

Giovedì 11 febbraio 2021

2021/C 465/09

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina (2019/2202(INI))

87

2021/C 465/10

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (2020/2818(RSP))

110

2021/C 465/11

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla sicurezza della centrale nucleare di Ostrovets (Bielorussia) (2021/2511(RSP))

123

2021/C 465/12

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla situazione umanitaria e politica nello Yemen (2021/2539(RSP))

126

2021/C 465/13

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla situazione in Myanmar/Birmania (2021/2540(RSP))

135

2021/C 465/14

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sul Ruanda: il caso di Paul Rusesabagina (2021/2543(RSP))

143

2021/C 465/15

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla situazione dei diritti umani in Kazakhstan (2021/2544(RSP))

147

2021/C 465/16

Risoluzione del Parlamento europeo delll'11 febbraio 2021 sulla situazione politica in Uganda (2021/2545(RSP))

154

2021/C 465/17

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulle sfide future in relazione ai diritti delle donne in Europa: oltre 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino (2021/2509(RSP))

160


 

II   Comunicazioni

 

DICHIARAZIONI COMUNI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 9 febbraio 2021

2021/C 465/18

Decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro (2019/2150(IMM))

170


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 9 febbraio 2021

2021/C 465/19

Decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N9-0080/2020 — C9-0425/2020 — 2020/0910(NLE))

172

2021/C 465/20

P9_TA(2021)0032
Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione) (COM(2020)0048 — C9-0017/2020 — 2020/0029(COD))
P9_TC1-COD(2020)0029
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 febbraio 2021 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione)

174

2021/C 465/21

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 19 gennaio 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli importi del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale nel 2021 (C(2021)00188 — 2021/2517(DEA))

175

2021/C 465/22

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID 19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149 (C(2021)00371 — 2021/2530(DEA))

176

2021/C 465/23

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica le norme tecniche stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda i termini dell'inizio dell'applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie (C(2020)9147 — 2020/2942(DEA))

178

2021/C 465/24

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per alcuni tipi di contratti (C(2020)9148 — 2020/2943(DEA))

180

 

Mercoledì 10 febbraio 2021

2021/C 465/25

P9_TA(2021)0038
Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020)0408 — C9-0150/2020 — 2020/0104(COD))
P9_TC1-COD(2020)0104
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 febbraio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

182

 

Giovedì 11 febbraio 2021

2021/C 465/26

P9_TA(2021)0046
Mercati degli strumenti finanziari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0280 — C9-0210/2020 — 2020/0152(COD))
P9_TC1-COD(2020)0152
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2021 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

185

2021/C 465/27

P9_TA(2021)0047
Prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0281 — C9-0206/2020 — 2020/0155(COD))
P9_TC1-COD(2020)0155
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

186

2021/C 465/28

P9_TA(2021)0048
Alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19 (COM(2020)0818 — C9-0420/2020 — 2020/0358(COD))
P9_TC1-COD(2020)0358
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione a causa della crisi COVID-19

188

2021/C 465/29

P9_TA(2021)0049
Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze (omnibus II) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti per periodi di riferimento successivi a quelli di cui al regolamento (UE) 2020/698 (COM(2021)0025 — C9-0004/2021 — 2021/0012(COD))
P9_TC1-COD(2021)0012
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698

189


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


17.11.2021   

IT

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C 465/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020-2021

Sedute dal 8 al 11 febbraio 2021

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 9 febbraio 2021

17.11.2021   

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C 465/2


P9_TA(2021)0033

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto di esecuzione: specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (D069494/02 — 2020/2917(RPS))

(2021/C 465/01)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (D069494/02,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15,

visto il parere reso il 11 novembre 2020 dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

vista la lettera in data 14 dicembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,

vista la lettera in data 28 gennaio 2021 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

visti l'articolo 112, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,

A.

considerando che il 5 dicembre 2020 la Commissione ha trasmesso al Parlamento il suo progetto di regolamento, avviando per il Parlamento il periodo di controllo per sollevare obiezioni a tale regolamento;

B.

considerando che nel 2019 la Commissione ha adottato i regolamenti (UE) 2019/424 (3), (UE) 2019/1781 (4), (UE) 2019/2019 (5), (UE) 2019/2020 (6), (UE) 2019/2021 (7), (UE) 2019/2022 (8), (UE) 2019/2023 (9) e (UE) 2019/2024 (10) (i «regolamenti modificati») per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta;

C.

considerando che sono stati individuati problemi tecnici che potrebbero compromettere la corretta applicazione dei regolamenti modificati dopo la loro entrata in vigore nel 2021; che la Commissione ha pertanto preparato un progetto di regolamento volto a risolvere tali problemi tecnici e a chiarire e allineare talune disposizioni dei regolamenti modificati; che il progetto di regolamento della Commissione prevede tra l'altro una definizione comune della nozione di «valore dichiarato», per chiarire qual è il valore che deve essere comunicato alle autorità di sorveglianza del mercato ai fini della verifica della conformità, e in particolare delle prove fisiche;

D.

considerando che il progetto di regolamento della Commissione dovrebbe entrare in vigore il 1o marzo 2021, di modo che le modifiche dei regolamenti modificati comincino ad applicarsi alla stessa data della maggior parte dei regolamenti modificati;

E.

considerando che la presente decisione è accordata come misura eccezionale al fine di evitare un periodo di incertezza giuridica per i portatori d'interesse che devono conformarsi ai requisiti stabiliti nei regolamenti modificati;

1.

dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.

(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46).

(4)  Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74).

(5)  Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187).

(6)  Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 209).

(7)  Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241).

(8)  Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267).

(9)  Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).

(10)  Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 313).


Mercoledì 10 febbraio 2021

17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/4


P9_TA(2021)0039

Banca centrale europea — relazione annuale 2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2020 (2020/2123(INI))

(2021/C 465/02)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale della Banca centrale europea (BCE) per il 2019,

viste le risposte della BCE ai contributi forniti dal Parlamento europeo nell'ambito della sua risoluzione sulla relazione annuale della BCE per il 2018,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE, in particolare gli articoli 15 e 21,

visti l'articolo 123, l'articolo 127, paragrafi 1, 2 e 5, gli articoli 130 e 132 e l'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

viste le proiezioni macroeconomiche per la zona euro formulate dagli esperti dell'Eurosistema e le misure adottate dal consiglio direttivo della BCE il 4 giugno 2020,

vista l'indagine della BCE sull'accesso delle imprese ai finanziamenti nella zona euro da ottobre 2019 a marzo 2020, pubblicata l'8 maggio 2020,

viste le proiezioni macroeconomiche per la zona euro formulate dagli esperti della BCE e pubblicate il 10 settembre 2020,

visti i dialoghi monetari con Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, del 6 febbraio, dell'8 giugno e del 28 settembre 2020,

vista la sua posizione del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (1),

visto l'Occasional Paper n. 247 della task force della BCE sulle cripto-attività pubblicato nel settembre 2020 e intitolato «Stablecoins: Implications for monetary policy, financial stability, market infrastructure and payments, and banking supervision in the euro area» (Stablecoin: implicazioni per la politica monetaria, la stabilità finanziaria, le infrastrutture di mercato e i pagamenti, nonché la vigilanza bancaria nella zona euro),

vista la sua posizione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (2),

visto il rapporto della BCE dell'ottobre 2020 su un euro digitale,

visto l'Occasional Paper n. 201 della BCE del novembre 2017 intitolato «The use of cash by households in the euro area» (L'impiego del contante da parte delle famiglie nella zona euro),

visto l'aggiornamento del 2020 della dichiarazione ambientale della BCE,

visto l'articolo 142, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0002/2021),

A.

considerando che le previsioni economiche della Commissione dell'estate 2020, tenendo conto degli shock economici causati dalla pandemia di COVID-19, prevedono che l'economia della zona euro registrerà una contrazione dell'8,7 % nel 2020 e una crescita del 6,1 % nel 2021, mentre l'economia dell'UE-27 vedrà una contrazione dell'8,3 % nel 2020 e una crescita del 5,8 % nel 2021;

B.

considerando che, in base alle proiezioni macroeconomiche formulate nel settembre 2020 dagli esperti della BCE, l'inflazione annua basata sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) nella zona euro si attesterà in media allo 0,3 % nel 2020, all'1,0 % nel 2021 e all'1,3 % nel 2022, mentre le proiezioni di inflazione mostrano differenze sostanziali nella zona euro;

C.

considerando che, secondo Eurostat, nell'agosto 2020 il tasso di disoccupazione era pari al 7,4 % nell'UE e all'8,1 % nella zona euro; che si prevede un aumento del tasso di disoccupazione; che il tasso di disoccupazione è disomogeneo nell'Unione europea; che sussistono disparità regionali straordinarie in termini di disoccupazione, sia all'interno degli Stati membri che tra di essi; che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rimane un problema grave che deve essere affrontato nell'UE;

D.

considerando che i dati della BCE relativi allo IAPC del 2020 mostrano un effetto deflazionistico dovuto alla crisi della COVID-19 in diversi Stati membri;

E.

considerando che le proiezioni di settembre della BCE relative al PIL mondiale reale (esclusa la zona euro) sono di un calo del 3,7 % nel 2020, seguito da un recupero del 6,2 % nel 2021 e del 3,8 % nel 2022;

F.

considerando che, nonostante i ripetuti inviti del Parlamento europeo a ricevere una lista ristretta equilibrata sotto il profilo del genere di almeno due nominativi per le posizioni del comitato esecutivo della BCE, la lista ristretta per la nomina di un nuovo membro del comitato esecutivo in sostituzione di Yves Mersch era composta unicamente da uomini; che le donne continuano a essere fortemente sottorappresentate in seno al consiglio direttivo della BCE;

G.

considerando che nel 2019 l'utile netto della BCE ammontava a 2,366 miliardi di EUR rispetto a un importo di 1,575 miliardi di EUR nel 2018; che tale incremento può essere attribuito principalmente all'aumento dei proventi da interessi netti nell'ambito del portafoglio in dollari statunitensi e del portafoglio relativo al programma di acquisto di attività (PAA);

H.

considerando che alla fine del 2019 il bilancio dell'Eurosistema ha raggiunto il picco di 4 671 425 miliardi di EUR, il secondo massimo storico dopo il picco del 2018;

I.

considerando che è necessario sostenere maggiormente le PMI, che restano la struttura portante dell'economia e delle società dell'UE e rafforzano la coesione economica e sociale;

J.

considerando che le PMI sono state duramente colpite dalla crisi della COVID-19; che gli andamenti delle prospettive economiche generali hanno avuto un'incidenza negativa sul loro accesso ai finanziamenti;

K.

considerando che il TFUE sancisce che il mandato della BCE consiste nel mantenere la stabilità dei prezzi e sostenere le politiche economiche generali nell'Unione allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione;

L.

considerando che l'UE si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e che è una missione della BCE contribuire a realizzarla; che le missioni della BCE non si limitano alla stabilità dei prezzi, ma includono anche la sicurezza e la solidità del sistema bancario e la stabilità del sistema finanziario;

M.

considerando che, stando all'indagine Eurobarometro del novembre 2019, il sostegno pubblico a favore dell'Unione economica e monetaria europea con una moneta unica, l'euro, era del 62 % nel 2019;

N.

considerando che il 18 marzo 2020 la BCE ha annunciato un programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP) quale nuovo programma temporaneo per gli acquisti di attività del settore pubblico e privato con una dotazione di 750 miliardi di EUR, al fine di contrastare i rischi per la trasmissione della politica monetaria nella zona euro causati dalla pandemia di coronavirus;

O.

considerando che il 4 giugno 2020 il consiglio direttivo della BCE ha deciso di aumentare la dotazione del PEPP portandola a 1,350 miliardi di EUR, al fine di estendere l'orizzonte degli acquisti netti nell'ambito del PEPP almeno sino alla fine di giugno 2021, e ha stabilito che il capitale rimborsato sui titoli in scadenza acquistati nel quadro del PEPP sarà reinvestito almeno sino alla fine del 2022; che, inoltre, gli acquisti netti nell'ambito del PAA continueranno a un ritmo mensile di 20 miliardi di EUR, unitamente agli acquisti nel quadro della dotazione temporanea aggiuntiva di 120 miliardi di EUR sino alla fine del 2020;

P.

considerando che sono state adottate altre misure politiche per fornire liquidità quali le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III) e PELTRO, una linea di liquidità specifica per la pandemia;

Q.

considerando che il sistema europeo di assicurazione dei depositi ha subito notevoli ritardi, nonostante le proposte della Commissione e della BCE sull'urgente necessità di proteggere i depositi a livello dell'UE;

Quadro generale

1.

si compiace del ruolo svolto dalla BCE nel salvaguardare la stabilità dell'euro; sottolinea che l'indipendenza statutaria della BCE, quale sancita dai trattati, è una condizione indispensabile per l'adempimento del suo mandato, nonché per la salvaguardia della sua legittimità democratica; osserva che l'indipendenza impone che la BCE non solleciti né accetti istruzioni dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, da alcun governo degli Stati membri né da qualsivoglia altro organismo; sottolinea che tale indipendenza non deve essere violata e mette inoltre in evidenza che l'indipendenza della banca centrale dovrebbe sempre essere integrata da un livello di responsabilità corrispondente; sottolinea che il TFUE sancisce che, oltre al suo mandato principale di mantenimento della stabilità dei prezzi, la BCE deve anche sostenere le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione a condizione che non siano in contrasto con il suo mandato principale; osserva che lo sviluppo sostenibile, la convergenza, la piena occupazione e il progresso sociale sono obiettivi generali dell'Unione quali definiti all'articolo 3 TFUE;

2.

accoglie con favore la creazione di un centro per il cambiamento climatico come nuova unità all'interno della BCE;

3.

sottolinea la natura irreversibile della moneta unica; mette in evidenza che l'euro non è soltanto un progetto economico, ma anche un progetto politico;

4.

esprime preoccupazione per la crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti causata dalla pandemia di COVID-19, caratterizzata da una forte contrazione dell'economia della zona euro e da un rapido deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro, ivi compreso l'aumento della disoccupazione; osserva che l'attività nella zona euro dovrebbe riprendere, benché la velocità e la portata di tale ripresa restino altamente incerte e disomogenee tra gli Stati membri;

5.

è inoltre preoccupato che l'equilibrio dei rischi per le prospettive di crescita continui a essere orientato al ribasso in un contesto di incertezza eccezionale, nel quale la portata della contrazione e della ripresa dipenderà dalla durata e dall'efficacia delle misure di contenimento, dal successo delle politiche fiscali e monetarie volte ad attenuare gli effetti negativi sui redditi e sull'occupazione e dalla misura in cui la capacità di offerta, la domanda interna e le catene di approvvigionamento internazionali saranno compromesse in maniera permanente;

6.

chiede una rivalutazione urgente del rischio sistemico nel settore finanziario a seguito della pandemia; si compiace, a tale proposito, dell'istituzione di un comitato di lavoro sulla pandemia in seno al Comitato europeo per il rischio sistemico; raccomanda di includere una valutazione qualitativa del rischio idiosincratico nelle future prove di stress;

7.

accoglie con favore gli sforzi profusi dalla BCE per mantenere la stabilità dei prezzi; osserva che l'obiettivo in materia di inflazione non è stato sistematicamente raggiunto e che è necessario restare vigili; sottolinea che la zona euro ha registrato una deflazione nei mesi scorsi; mette in evidenza che la deflazione presenta rischi significativi per le economie della zona euro, il che potrebbe rendere necessario un forte intervento della BCE;

8.

si compiace che la BCE stia esaminando l'adattamento delle sue misurazioni dell'inflazione; osserva che lo IAPC è un concetto molto limitato di misurazione dell'inflazione, che sottostima l'inflazione nella zona euro in ragione di una proporzione inadeguata dei costi abitativi nel paniere dello IAPC (3); chiede un riadeguamento del paniere per tenere conto del fatto che le famiglie europee spendono il 24 % del loro reddito per spese legate all'alloggio; incoraggia la BCE a tenere conto anche dell'inflazione dei prezzi delle attività causata, tra l'altro, dai bassi tassi di interesse; riconosce le sfide legate alla trasmissione della politica monetaria;

9.

accoglie con favore il forte appello della presidente Lagarde a favore del pieno allineamento delle politiche fiscali e monetarie, nonché l'impegno di avvalersi di tutti gli strumenti in grado di produrre il risultato più efficace, efficiente e proporzionato al fine di sostenere la ripresa economica della zona euro; sottolinea che vi sono forti complementarità tra le politiche fiscali e monetarie; si compiace del programma di acquisto per l'emergenza pandemica della BCE a sostegno della ripresa economica della zona euro;

Politica monetaria

10.

si compiace della risposta rapida e sostanziale della politica monetaria della BCE alla crisi della COVID-19 in un contesto di emergenza; riconosce l'impatto positivo di tale risposta sulla situazione economica della zona euro; auspica che la BCE mantenga il proprio sostegno per tutto il tempo necessario; prende atto della dichiarazione di Yves Mersch, membro del consiglio di vigilanza della BCE, secondo cui tale flessibilità non sarà estesa ad altre operazioni;

11.

sottolinea che la politica monetaria da sola non sarà sufficiente per conseguire una ripresa economica sostenibile; sottolinea che sono necessarie riforme che rafforzino la competitività e la coesione sociale per ripristinare e rafforzare la crescita economica in tutta l'Unione; ritiene che il potenziale della sola politica monetaria di facilitare la ripresa sia limitato e, pur rispettando l'indipendenza della BCE, invita quest'ultima a considerare la possibilità di ricorrere ad altre misure strategiche in grado di stimolare l'economia, nei limiti del suo mandato; sottolinea gli effetti di ricaduta di una politica monetaria particolarmente accomodante, quali l'impatto sui risparmiatori o il rischio di inflazione dei prezzi delle attività; avverte gli Stati membri di non dare per scontato il contesto di bassi tassi di interesse, in quanto un aumento dei tassi di interesse potrebbe avere un impatto negativo sul servizio del debito pubblico;

12.

mette in guardia, tuttavia, dal rischio di valutazioni eccessive sui mercati delle obbligazioni, che potrebbero essere difficili da gestire qualora i tassi di interesse iniziassero nuovamente a salire, in particolare nel caso dei paesi che sono oggetto di una procedura per disavanzi eccessivi o che presentano un indebitamento elevato;

13.

rileva l'importanza di una politica monetaria attiva per alleviare la pressione dei vincoli finanziari sulle piccole e medie imprese; riconosce che la percentuale di PMI soggette a vincoli finanziari è passata dal 18 % nel periodo 2009-2012 all'8 % nel periodo 2016-2019; sottolinea che la crisi della COVID-19 ha un forte impatto sulle PMI; riconosce l'importanza delle microimprese e delle piccole e medie imprese nell'UE; sottolinea, a tale proposito, la necessità di incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, e chiede pertanto ulteriori sforzi per garantire il finanziamento dell'economia reale;

14.

chiede alla BCE di monitorare la proporzionalità dell'allentamento quantitativo rispetto ai rischi nei suoi bilanci, all'inflazione dei prezzi delle attività e alla potenziale allocazione inefficiente delle risorse;

15.

prende atto dell'impatto dei bassi tassi di interesse nel lungo termine; sottolinea che, da un lato, i bassi tassi di interesse offrono opportunità ai consumatori, alle imprese, comprese le PMI, ai lavoratori e ai debitori, che possono beneficiare di un maggiore dinamismo economico, di un tasso di disoccupazione più basso e di costi di indebitamento inferiori; riconosce l'esistenza di conseguenze distribuzionali dovute alle politiche della BCE; invita la BCE a esaminare l'impatto delle sue politiche sulla diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza; deplora, d'altro canto, l'aumento del numero di imprese non sostenibili e fortemente indebitate, la ridotta incentivazione ai governi a perseguire riforme a favore della crescita e della sostenibilità, nonché gli effetti negativi sugli assicuratori e sui fondi pensione, e sottolinea l'onere finanziario che ciò comporta per molti cittadini dell'Unione;

16.

prende atto del legame esistente tra la politica monetaria e l'aumento dei prezzi delle abitazioni nella zona euro; sottolinea che il tasso di onerosità eccessiva dei costi abitativi, costantemente elevato (9,6 % nel 2018), dovrebbe aumentare a causa della pandemia e invita la BCE a valutare l'impatto regionale e settoriale, nonché gli effetti in termini di equità intergenerazionale, del suo programma di allentamento quantitativo sul costo della vita in tutta l'Unione;

17.

è consapevole del fatto che la gravità della crisi ha costretto la BCE a distogliere l'attenzione dalla sua revisione della strategia relativa al quadro di riferimento della politica monetaria; prende atto dell'impegno della presidente Lagarde durante il dialogo monetario del 28 settembre 2020 di interagire strettamente con il Parlamento e di garantire dialoghi periodici;

18.

sottolinea che qualsiasi revisione della strategia relativa al quadro di riferimento della politica monetaria dovrebbe considerare attentamente la natura dell'economia europea, sempre più legata ai servizi e digitalizzata, e valutare la misura in cui ciò ostacola la trasmissione delle politiche monetarie nell'economia reale;

Misure contro il cambiamento climatico

19.

prende atto, rispettando l'indipendenza della BCE, dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla dinamica dell'inflazione e sui rischi di trasmissione nella politica monetaria; rammenta il ruolo svolto dalla BCE nel mantenimento della stabilità dei prezzi; ricorda che la BCE, in quanto istituzione europea, è vincolata dall'accordo di Parigi;

20.

prende atto dell'impegno della presidente Lagarde di esaminare modifiche rispettose del clima nelle operazioni della BCE e di prendere in considerazione tutti i mezzi disponibili per lottare contro il cambiamento climatico; invita la BCE ad allineare il suo sistema di garanzie ai rischi connessi ai cambiamenti climatici e a comunicare il suo livello di allineamento con l'accordo di Parigi, nonché a esaminare tale allineamento nel settore bancario;

21.

chiede un approccio di gestione del rischio proattivo e qualitativo che integri i rischi sistemici legati ai cambiamenti climatici;

22.

si compiace che gli acquisti di obbligazioni verdi e la loro quota nel portafoglio della BCE continuino ad aumentare;

23.

incoraggia gli sforzi volti ad aumentare le capacità di ricerca per quanto riguarda l'impatto dei cambiamenti climatici sulla stabilità finanziaria e sulla zona euro;

Altri aspetti

24.

invita la BCE a portare avanti i suoi sforzi per garantire la stabilità dei mercati finanziari per ogni possibile evenienza relativa al recesso del Regno Unito dall'UE;

25.

esprime preoccupazione per la crescente divergenza dei saldi di TARGET2 in seno al SEBC; osserva che l'interpretazione di tali divergenze è contestata;

26.

prende atto dei risultati dell'analisi della task force della BCE sulle cripto-attività; invita la BCE ad affrontare i rischi del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e di altre attività criminali legate all'anonimato garantito dalle cripto-attività; invita la BCE a rafforzare il suo monitoraggio in relazione allo sviluppo delle criptoattività, comprese le stablecoin, e ai maggiori rischi in materia di cibersicurezza;

27.

valuta positivamente l'analisi e il lavoro preparatorio della BCE in vista dell'introduzione di un euro digitale; osserva che un euro digitale non costituisce una cripto-attività; sottolinea che un euro digitale dovrebbe soddisfare una serie di requisiti minimi, tra cui solidità, sicurezza, efficienza e tutela della vita privata; sottolinea che un euro digitale non deve mettere in pericolo il denaro contante come mezzo di pagamento; sostiene la raccomandazione della BCE secondo cui l'emissione di un euro digitale dovrebbe essere accessibile al di fuori della zona euro, coerentemente con gli obiettivi dell'Eurosistema, al fine di stimolare la domanda dell'euro tra gli investitori esteri e promuovere in tal modo un ruolo più forte per l'euro a livello internazionale; chiede alla BCE di garantire un equilibrio adeguato tra l'autorizzazione di innovazioni regolamentari in materia di tecnologia finanziaria e la garanzia della stabilità finanziaria;

28.

condivide le preoccupazioni della BCE in merito alla rapida crescita del settore finanziario non bancario, noto anche come sistema bancario ombra sottolinea la necessità di una regolamentazione adeguata in tale settore; sottolinea la necessità che la BCE attenui il rischio sistemico legato al numero crescente di entità non bancarie regolamentate aggregate intorno alle banche per accedere al loro sistema di pagamenti;

29.

si compiace degli sforzi costanti della BCE volti a rafforzare ulteriormente le proprie capacità di risposta e recupero in caso di attacchi informatici ai danni della sua stessa organizzazione; prende atto con preoccupazione dei recenti problemi tecnici del sistema di regolamento TARGET2 verificatisi a ottobre e novembre 2020; si compiace della successiva indagine condotta dalla BCE in merito a tali problemi e chiede che ne siano comunicati i risultati al Parlamento;

30.

riconosce il successo della BCE nella lotta alla contraffazione, come dimostrato dalla percentuale costantemente bassa di banconote contraffatte rispetto al numero totale di banconote in circolazione; accoglie con favore l'introduzione, nel 2019, di banconote modernizzate da 100 EUR e 200 EUR con caratteristiche di sicurezza rafforzate; sottolinea l'importanza del denaro contante come mezzo di pagamento per i cittadini dell'UE; invita la BCE a non ridurre ulteriormente la quantità di diverse banconote in circolazione;

31.

invita la BCE a esplorare nuove vie per il rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro, dal momento che ciò aumenterebbe la capacità dell'UE di definire in maniera indipendente il proprio orientamento politico nei confronti delle altre potenze mondiali ed è un elemento fondamentale per proteggere la sovranità economica europea; osserva che una maggiore attrattività dell'euro quale valuta di riserva rafforzerà ulteriormente il suo utilizzo a livello internazionale; sottolinea che per rafforzare il ruolo dell'euro è necessario approfondire l'Unione economica e monetaria europea; accoglie con favore le ripetute richieste della BCE di completare l'unione bancaria; sottolinea che la creazione di un'attività sicura europea ben concepita potrebbe facilitare l'integrazione finanziaria e contribuire ad attenuare il circolo vizioso tra gli emittenti sovrani e i settori bancari nazionali;

32.

si compiace dell'adesione della Bulgaria e della Croazia all'ERM II nel luglio 2020; è favorevole a un termine rapido per l'adozione dell'euro in entrambi i paesi; accoglie con favore la verifica esaustiva delle banche croate e bulgare da parte della BCE nei mesi di luglio e agosto 2019; richiama l'attenzione sull'obbligo sancito dai trattati, in capo ad ogni Stato membro, fatta eccezione per la Danimarca, di adottare la moneta unica una volta soddisfatti i criteri di convergenza di Maastricht;

33.

invita la BCE a proseguire la sua fruttuosa cooperazione anche con gli Stati membri che non fanno parte della zona euro;

Rendicontabilità

34.

ribadisce l'appello della presidente Lagarde a favore di un maggiore dialogo e sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente le disposizioni della BCE in materia di rendicontabilità e trasparenza; sottolinea la necessità di riflettere su come rafforzare il controllo della BCE da parte del Parlamento europeo e il dialogo con i parlamenti nazionali; chiede la negoziazione di un accordo interistituzionale ufficiale per formalizzare e superare le pratiche esistenti in materia di rendicontabilità per quanto riguarda le funzioni monetarie;

35.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che solo due dei 25 membri del consiglio direttivo della BCE sono donne, nonostante i ripetuti inviti del Parlamento e di alti funzionari della BCE, tra cui la sua presidente Christine Lagarde, a migliorare l'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea; sottolinea che le nomine dei membri del comitato esecutivo dovrebbero essere preparate con attenzione, in piena trasparenza e insieme al Parlamento, conformemente ai trattati; invita il Consiglio a elaborare una lista ristretta equilibrata sotto il profilo del genere per tutti i posti vacanti futuri e a condividerla con il Parlamento, onde consentire a quest'ultimo di svolgere un ruolo consultivo più significativo nel processo di nomina; si rammarica che finora non siano stati compiuti progressi soddisfacenti; ricorda che la parità di trattamento per uomini e donne è un principio costituzionale che deve essere rigorosamente rispettato;

36.

ricorda che solo due dei sei membri del Comitato esecutivo della BCE sono donne; sottolinea che, nonostante le numerose richieste avanzate dal Parlamento al Consiglio di porre rimedio alla mancanza di equilibrio di genere in seno al Comitato esecutivo della BCE, il Consiglio non ha trattato seriamente tale richiesta; ricorda l'impegno del Parlamento di non prendere in considerazione liste di candidati in cui non sia stato rispettato il principio dell'equilibrio di genere; invita i governi degli Stati membri, il Consiglio europeo, il Consiglio, l'Eurogruppo e la Commissione ad adoperarsi attivamente a favore dell'equilibrio di genere nelle loro prossime proposte di elenchi ristretti e di nomina;

37.

si compiace della risposta dettagliata, sezione per sezione e sostanziale, fornita dalla BCE alla risoluzione del Parlamento sulla relazione annuale della BCE per il 2018; invita la BCE a portare avanti l'impegno di rendere conto del proprio operato e a continuare a pubblicare ogni anno la sua risposta scritta alla risoluzione del Parlamento sulla relazione annuale della BCE;

38.

prende atto della decisione della Corte costituzionale federale tedesca del 5 maggio 2020 sulla BCE, nonché della dichiarazione del consiglio direttivo della BCE dello stesso giorno; riconosce la valutazione continua della proporzionalità di tutti i programmi da parte della BCE; prende atto della successiva decisione della BCE di divulgare al Parlamento europeo, al governo federale tedesco, al Bundestag e alla Bundesbank documenti non pubblici relativi al programma di acquisto del settore pubblico;

39.

riconosce gli sforzi in atto per migliorare la comunicazione e la trasparenza con il Parlamento e si congratula con la BCE e la presidente Lagarde a tale riguardo; concorda inoltre con la presidente Lagarde sul fatto che la BCE deve migliorare la sua comunicazione rivolta ai cittadini in merito all'impatto delle sue politiche; suggerisce, d'altro lato, di instaurare un dialogo regolare a porte chiuse tra i membri della commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento e i rappresentanti della BCE competenti a seguito della pubblicazione dell'ultimo resoconto disponibile dei lavori del consiglio direttivo, al fine di valutare le decisioni della BCE prima dei dialoghi monetari e parallelamente ad essi;

40.

si compiace della pubblicazione dei pareri del comitato etico della BCE relativi ai casi di conflitto d'interessi e agli incarichi retribuiti dopo il mandato dei membri del comitato esecutivo, del consiglio direttivo e del consiglio di vigilanza della BCE; invita la BCE ad assicurare l'indipendenza dei membri del suo comitato di audit interno, a garantire che il comitato etico non sia presieduto da un ex presidente o da altri ex membri del consiglio direttivo, né da persone suscettibili di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, e ad applicare la stessa trasparenza per quanto riguarda i potenziali conflitti d'interessi e gli incarichi retribuiti dopo il mandato;

41.

osserva che la BCE sta «riconsiderando» la sua politica di permettere al capo economista di effettuare telefonate private con i principali investitori a seguito di riunioni in cui vengono prese decisioni politiche, ma ritiene che tale prassi debba cessare immediatamente poiché manca di trasparenza;

42.

ribadisce la sua richiesta di adottare una politica rafforzata in materia di denunce di irregolarità e di rivedere le norme applicabili al personale della BCE e conformi, almeno, agli standard e agli obiettivi indicati nella direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni (4), sia per tutelare tali persone che per consentire loro di sollevare preoccupazioni con fiducia, senza timore di ritorsioni, anche garantendo il loro anonimato, se necessario;

43.

chiede una comunicazione più dettagliata sulle questioni sociali e attinenti al personale, nonché sugli affari concernenti la governance, conformemente alla direttiva 2014/95/UE relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (5);

o

o o

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0325.

(2)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.

(3)  Cfr. «Persistent low inflation in the euro area: Mismeasurement rather than a cause for concern?» (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614214/IPOL_IDA(2018)614214_EN.pdf.pdf).

(4)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(5)  Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/11


P9_TA(2021)0040

Nuovo piano d'azione per l'economia circolare

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI))

(2021/C 465/03)

Il Parlamento europeo,

visti la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare: Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020)0098) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Leading the way to a global circular economy: state of play and outlook» (Preparare il terreno per un'economia circolare globale: situazione attuale e prospettive) (SWD(2020)0100),

visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, tra cui l'OSS 12 «Consumo e produzione responsabili» e l'OSS 15 «La vita sulla terra»,

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (COM(2020)0667) (1),

vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (2),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),

vista la relazione di valutazione globale dell'IPBES del maggio 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici,

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2018 dal titolo «Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente» (COM(2018)0673),

vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, dal titolo «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» (COM(2018)0028),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 su una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra (3),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (4),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese (5),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (6),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (7),

vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia (8),

visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (9),

vista la proposta relativa all'8o programma d'azione per l'ambiente presentata dalla Commissione il 14 ottobre 2020, in particolare l'obiettivo prioritario dell'accelerazione della transizione verso un'economia circolare di cui all'articolo 2, lettera c), della proposta,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri, e la relazione in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, nonché la relazione speciale dell'IPCC dal titolo «Global Warming of 1.5 oC» (Riscaldamento globale di 1,5 oC), la sua quinta relazione di valutazione (AR5) e la relativa relazione di sintesi del settembre 2018,

visti il primo piano di azione per l'economia circolare lanciato nel 2015 (comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 dal titolo «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015)0614) e le azioni adottate nell'ambito di tale piano,

vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (10),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (11),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (12),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (13),

vista la sua risoluzione del 31 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (14),

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (15),

vista la revisione della legislazione dell'UE in materia di rifiuti adottata nel 2018, nello specifico la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (16) («direttiva quadro sui rifiuti»), la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (17), la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (18) («direttiva sulle discariche»), e la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (19),

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (20) («regolamento CLP»),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2017, sul ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare (COM(2017)0034),

visti il rapporto sulle prospettive in materia di risorse a livello mondiale 2019 (Global Resources Outlook 2019) (21) e il rapporto sull'efficienza delle risorse e sui cambiamenti climatici (Resource Efficiency and Climate Change) (22) del gruppo internazionale per le risorse,

vista la pubblicazione di Science sulla valutazione degli scenari verso l'azzeramento dell'inquinamento da plastica (23),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0008/2021),

A.

considerando che il gruppo internazionale per le risorse, nel suo rapporto sulle prospettive in materia di risorse a livello mondiale 2019 (Global Resources Outlook 2019), stima che la metà delle emissioni complessive di gas a effetto serra e oltre il 90 % della perdita di biodiversità e dello stress idrico dipendono dall'estrazione e lavorazione delle risorse; che l'economia globale utilizza l'equivalente del valore in termini di risorse di 1,5 pianeti e che, se ciascuno consumasse tanto quanto consuma in media un residente dell'UE, ad oggi sarebbero già necessari tre pianeti, e che una riduzione significativa dell'uso complessivo delle risorse naturali e della produzione di rifiuti dovrebbe costituire l'obiettivo generale dell'economia circolare; che ciò richiederà un disaccoppiamento tra crescita economica e uso delle risorse, tenendo presente la distinzione tra disaccoppiamento assoluto e relativo;

B.

che tali cifre illustrano il ruolo centrale di un utilizzo sostenibile della gestione, in particolare le materie prime primarie, e la necessità di intensificare l'azione a tutti i livelli e nel mondo; che il concetto di economia circolare è di natura orizzontale e contribuirà in modo significativo al conseguimento di altri obiettivi ambientali, inclusi gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

C.

considerando che la transizione verso un'economia circolare svolge un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE e nel conseguimento dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di clima e dell'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra al massimo entro il 2050, e richiede una profonda trasformazione delle catene del valore in tutta l'economia;

D.

considerando che il passaggio a un'economia circolare ha il potenziale di promuovere pratiche commerciali sostenibili e che si prevede che le imprese e le economie europee siano tra le prime ad attuare una corsa globale verso la circolarità, nonché a beneficiarne, grazie ai modelli aziendali ben sviluppati dell'UE, alla nostra conoscenza circolare e alle nostre competenze in materia di riciclaggio;

E.

considerando che i principi dell'economia circolare dovrebbero essere l'elemento centrale di qualsiasi politica industriale nazionale ed europea e dei piani nazionali di ripresa e di resilienza degli Stati membri nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

F.

considerando che il consumo complessivo di energia nell'UE è significativo e che l'azione in materia di economia circolare dovrebbe includere anche l'efficienza energetica e l'approvvigionamento sostenibile di fonti energetiche;

G.

considerando che l'economia circolare interessa vari obiettivi di sviluppo sostenibile, ivi compresi l'obiettivo 12 «Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili» nonché l'obiettivo 13 «Azione per il clima»;

H.

considerando che la progettazione a partire da rifiuti e inquinamento costituisce uno dei principi dell'economia circolare;

I.

considerando che, secondo studi recenti, l'economia circolare ha la potenzialità di aumentare il PIL dell'UE di un ulteriore 0,5 % e di creare oltre 700 000 nuovi posti di lavoro entro il 2030 (24), migliorando nel contempo la qualità dei posti di lavoro; che tra il 2012 e il 2018 il numero di posti di lavoro collegati all'economia circolare nell'UE è cresciuto del 5 %, raggiungendo circa 4 milioni; che, grazie al sostegno delle politiche e degli investimenti da parte dell'industria, ci si attende che entro il 2030 la rigenerazione nell'UE possa raggiungere un valore annuo compreso tra circa 70 miliardi di EUR e 100 miliardi di EUR cui è associata un'occupazione compresa tra circa 450 000 e quasi 600 000 unità;

J.

considerando che l'approvvigionamento sostenibile e responsabile delle materie prime primarie è fondamentale per raggiungere l'efficienza delle risorse e conseguire gli obiettivi dell'economia circolare; che è necessario elaborare norme di approvvigionamento sostenibile per i materiali e i prodotti prioritari;

K.

considerando che fino all'80 % dell'impatto ambientale dei prodotti è determinato nella fase della progettazione e che solo il 12 % dei materiali utilizzati dall'industria dell'UE proviene dal riciclaggio;

L.

considerando che il rapido aumento del commercio elettronico ha notevolmente aumentato i rifiuti di imballaggio, ad esempio la plastica monouso e i rifiuti di cartone e che le spedizioni di rifiuti verso i paesi terzi continuano a destare preoccupazione;

M.

considerando che si stima che ogni anno nell'UE siano generati 88 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari e che oltre il 50 % dei rifiuti alimentari provenga dalle famiglie e dai consumatori; che i rifiuti alimentari hanno un considerevole impatto ambientale, pari a circa il 6 % delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE;

N.

considerando che la plastica crea preoccupazioni ambientali se non è gestita correttamente, come la dispersione nell'ambiente, la difficoltà di riutilizzo e riciclaggio, le sostanze che destano preoccupazione, le emissioni di gas a effetto serra e l'uso delle risorse;

O.

considerando che l'ECHA ha adottato un parere scientifico per limitare l'uso della microplastica aggiunta intenzionalmente ai prodotti sul mercato dell'UE/del SEE, in concentrazioni superiori allo 0,01 % (peso su peso);

P.

considerando che, secondo le stime dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), tra il 1996 e il 2012, la quantità di indumenti acquistati per persona nell'UE è aumentata del 40 %, mentre allo stesso tempo oltre il 30 % di indumenti presenti nei guardaroba in Europa non è stato utilizzato per almeno un anno; che, inoltre, una volta gettati, oltre la metà degli indumenti non viene riciclata, ma finisce nei rifiuti domestici indifferenziati e successivamente inviata agli inceneritori o alle discariche (25);

Q.

considerando che sono trascorsi oltre due anni da quando l'IPCC ha pubblicato la sua relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 oC in cui ha affermato che per limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC sarebbero necessari cambiamenti rapidi, profondi e senza precedenti in tutti gli aspetti della società;

1.   

accoglie con favore il nuovo piano d'azione della Commissione per l'economia circolare; sottolinea che l'economia circolare, unitamente all'obiettivo di azzeramento dell'inquinamento per un ambiente privo di sostanze tossiche, è un fattore chiave per la riduzione dell'impronta ambientale complessiva della produzione e dei consumi europei, rispettando i limiti del pianeta e proteggendo la salute umana, garantendo nel contempo un'economia competitiva e innovativa; sottolinea l'importante contributo che l'economia circolare può apportare al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, della Convenzione sulla diversità biologica e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

2.   

invita la Commissione a presentare tutte le iniziative previste dal piano d'azione, in linea con le date indicate nell'allegato della comunicazione e a basare ciascuna proposta legislativa su una valutazione d'impatto globale; sottolinea l'importanza di tenere conto anche dei costi dell'inazione;

3.   

sottolinea che l'economia circolare può fornire soluzioni alle nuove sfide provocate e messe in evidenza dalla crisi della COVID-19, rafforzando le catene del valore all'interno dell'UE e riducendone la vulnerabilità, e rendendo gli ecosistemi industriali europei più resilienti e sostenibili nonché competitivi e redditizi; nota che ciò promuoverà l'autonomia strategica dell'UE e contribuirà alla creazione di posti di lavoro; sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di un contesto favorevole all'economia circolare; invita gli Stati membri a integrare l'economia circolare nei loro piani nazionali di ripresa e di resilienza;

4.   

reputa che l'economia circolare sia la strada che l'UE e le imprese europee devono seguire per restare innovative e competitive sul mercato globale, riducendo nel contempo la loro impronta ambientale; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a indirizzare gli investimenti nel rafforzamento delle iniziative in materia di economia circolare e nel sostegno all'innovazione; ritiene che il piano dell'UE per la ripresa economica (Next Generation EU), nonché il Fondo per una transizione giusta e Orizzonte Europa debbano essere utilizzati per attuare e promuovere iniziative, prassi, infrastrutture e tecnologie in materia di economia circolare;

5.   

sottolinea che migliorare il funzionamento del mercato interno è una condizione preliminare per conseguire un'economia circolare all'interno dell'UE; sottolinea, in particolare, l'importanza dell'adeguata attuazione ed efficace applicazione delle norme vigenti per un mercato unico sostenibile e ben funzionante; rammenta che l'UE è la seconda potenza economica mondiale e la prima potenza commerciale mondiale; sottolinea che il mercato unico è uno strumento potente che deve essere utilizzato per sviluppare prodotti o tecnologie sostenibili e circolari che diventeranno il riferimento per il futuro, consentendo ai cittadini di acquistare prodotti a prezzi accessibili, sicuri, salutari e rispettosi del pianeta;

6.   

sottolinea che è necessario dissociare completamente la crescita dall'uso delle risorse; invita la Commissione a proporre obiettivi dell'UE vincolanti, scientificamente fondati, di breve e lungo termine, relativi a una riduzione dell'uso delle materie prime primarie e degli impatti ambientali; chiede che gli obiettivi dell'UE siano stabiliti tramite un approccio a ritroso, onde assicurare che gli obiettivi strategici seguano un percorso credibile verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio, sostenibile sotto il profilo ambientale, priva di sostanze tossiche e pienamente circolare entro i limiti del pianeta, entro il 2050;

7.   

invita la Commissione a proporre obiettivi dell'UE vincolanti all'orizzonte 2030, al fine di ridurre in misura significativa l'impronta dei materiali e l'impronta dei consumi dell'UE e portarle, da qui al 2050, entro i limiti del pianeta, utilizzando gli indicatori che dovranno essere adottati entro la fine del 2021 come parte del quadro di monitoraggio aggiornato; invita inoltre la Commissione a basarsi sugli esempi stabiliti dagli Stati membri più ambiziosi, tenendo in debito conto le loro differenze in termini di punti di partenza e di capacità;

8.   

esorta la Commissione a introdurre entro il 2021 indicatori di circolarità armonizzati, comparabili e uniformi, che comprendano indicatori relativi all'impronta dei materiali e all'impronta dei consumi nonché una serie di sottoindicatori sull'efficienza delle risorse e i servizi ecosistemici; precisa che questi indicatori dovrebbero misurare il consumo di risorse e la produttività di queste ultime, includendo le importazioni e le esportazioni a livello dell'UE, degli Stati membri e dell'industria, nonché essere coerenti con metodologie armonizzate di valutazione del ciclo di vita e di contabilizzazione del capitale naturale; aggiunge che dovrebbero essere applicati in tutte le politiche dell'Unione e a livello degli strumenti finanziari e delle iniziative di regolamentazione;

9.   

accoglie con favore l'impegno della Commissione di aggiornare e rivedere il quadro di monitoraggio dell'economia circolare; si rammarica del fatto che l'attuale quadro di monitoraggio non presenti una serie completa e olistica di indicatori che consentano di valutare la dissociazione della crescita economica dall'uso delle risorse e dall'impatto ambientale; sottolinea che il quadro di monitoraggio dovrebbe coprire i soprammenzionati indicatori di circolarità e in aggiunta l'intera gamma di obiettivi e azioni concrete del piano d'azione per l'economia circolare, onde fornire uno strumento efficace per misurare la circolarità e i progressi verso il raggiungimento dei suoi obiettivi in modo completo;

10.   

sottolinea, inoltre, la necessità di una misurazione scientificamente valida per cogliere le sinergie tra l'economia circolare e la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche attraverso la misurazione dell'impronta di carbonio;

11.   

mette in evidenza le opportunità che risiedono nell'uso ottimizzato di prodotti e servizi, in aggiunta alle misure che estendono i cicli di vita e l'uso dei materiali; sottolinea in particolare, in questo contesto, le opportunità di combinare soluzioni di economia circolare e digitalizzazione; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare politiche in favore di nuovi modelli commerciali sostenibili e circolari, come gli approcci del tipo «prodotto-come-servizio», che consentono di risparmiare risorse e di ridurre l'impatto ambientale, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori; invita la Commissione a facilitare detti approcci nella nuova iniziativa in materia di prodotti sostenibili; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli normativi e fiscali ingiustificati che li impediscono e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture che consentono la circolarità e un'economia digitale sostenibile; ricorda che la digitalizzazione ha anche notevoli impatti sul clima e sull'ambiente, come una crescente domanda di energia, l'estrazione di materie prime e la generazione di rifiuti elettronici; invita la Commissione a valutare e ad affrontare queste sfide stabilendo una metodologia per il monitoraggio e la quantificazione dell'impatto ambientale delle tecnologie, delle strutture e dei servizi digitali, compresi i centri dati, e proponendo misure — anche, se del caso, legislative — che garantiscano la sostenibilità ambientale delle soluzioni digitali ponendo al centro di una transizione digitale sostenibile l'efficienza energetica, una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'uso delle risorse, e la creazione di un'economia circolare;

12.   

invita la Commissione a individuare le misure normative e le altre azioni che sarebbero necessarie per rimuovere gli ostacoli amministrativi e giuridici che si frappongono a un'economia circolare della condivisione e dei servizi, e per incentivarne lo sviluppo; invita in particolare la Commissione a esplorare soluzioni che consentano di affrontare sfide quali le questioni relative alla responsabilità e i diritti di proprietà legati all'economia della condivisione e dei servizi, tenendo presente che una maggiore certezza giuridica sia per i produttori che per i consumatori è fondamentale per rendere possibili questi concetti; suggerisce che la Commissione consideri lo sviluppo di una strategia europea per l'economia della condivisione e dei servizi che si occupi di tali questioni, affrontando nel contempo anche le questioni sociali;

13.   

sottolinea la necessità di migliorare la comprensione del modo in cui le tecnologie dell'intelligenza artificiale possono sostenere un'economia circolare incoraggiando le loro applicazioni nella progettazione, nei modelli aziendali e nelle infrastrutture; rileva l'importanza di trattare la digitalizzazione come un catalizzatore dell'economia circolare, in particolare quando si tratta dei «passaporti dei prodotti» o delle informazioni sui materiali nel contesto di uno «spazio dei dati» a livello dell'UE; sottolinea che il miglioramento dell'accessibilità e della condivisione dei dati sarà fondamentale garantendo, nel contempo, una collaborazione attiva tra le parti interessate per assicurare che i nuovi approcci continuino a essere equi e inclusivi, e salvaguardino la riservatezza e la sicurezza dei dati;

14.   

sottolinea la necessità di creare incentivi economici e il giusto contesto normativo per l'innovazione nelle soluzioni, nei materiali e nei modelli di business circolari, eliminando nel contempo le sovvenzioni che creano distorsioni del mercato e quelle dannose per l'ambiente, e chiede di sostenere questo aspetto nella nuova strategia industriale per l'Europa e nella strategia per le PMI; mette in evidenza il ruolo specifico che i «first mover», le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up stanno svolgendo nella transizione verso un'economia circolare; sottolinea che la ricerca sui materiali, i processi, le tecnologie e i prodotti sostenibili, nonché sulla loro espansione industriale, può fornire alle aziende europee un vantaggio competitivo a livello mondiale; sottolinea che sono necessarie politiche rigorose a livello nazionale e dell'UE per sostenere le industrie all'avanguardia nell'economia circolare e i modelli aziendali circolari;

15.   

mette in evidenza la necessità di coinvolgere l'industria europea quale parte interessata nella transizione verso un'economia più circolare; ricorda il ruolo fondamentale delle misure di economia circolare nel conseguimento della decarbonizzazione industriale; chiede di adottare approcci di circolarità nell'industria, a tutti i livelli della progettazione dei prodotti, dell'approvvigionamento dei materiali, del riutilizzo e del riciclaggio dei prodotti e della gestione dei rifiuti, e sottolinea la necessità di stimolare lo sviluppo di mercati guida per materiali e prodotti industriali sostenibili;

16.   

incoraggia le imprese a preparare piani di transizione come parte della loro relazione annuale, descrivendo come e quando intendono raggiungere la neutralità climatica, l'economia circolare e la sostenibilità;

17.   

invita gli Stati membri a privilegiare le opzioni che presentano oneri amministrativi minimi e a rafforzare lo sviluppo di partenariati pubblico-privato in materia di ricerca e sviluppo che offrano soluzioni sistemiche e olistiche;

18.   

invita la Commissione a istituire un quadro normativo per la certificazione di tutte le soluzioni di assorbimento di carbonio tecnologiche e basate sulla natura, tra cui la cattura, lo stoccaggio e l'uso del carbonio;

19.   

sottolinea il ruolo fondamentale della biomimetica, quale acceleratore della circolarità, nella promozione di soluzioni biomimetiche che riducano al minimo, fin dalla progettazione, l'uso di materiali, energia e sostanze tossiche, e forniscano soluzioni sostenibili, rigenerative e innovative ispirate dalla natura e applicabili a una molteplicità di settori;

20.   

chiede un bilancio e livelli di personale adeguati per i servizi della Commissione incaricati di assicurare un'efficace attuazione del piano d'azione; sottolinea che l'assegnazione delle risorse deve rispondere alle priorità politiche sia attuali che di lungo termine e auspica pertanto, nel contesto del Green Deal europeo, un notevole potenziamento delle risorse umane, in particolare presso la Direzione generale dell'Ambiente della Commissione;

Un quadro strategico in materia di prodotti sostenibili

21.

sottolinea la necessità di trasformare l'economia lineare basata sulla formula «prendere-produrre-smaltire» in un'economia realmente circolare, basata sui seguenti principi: riduzione dell'uso dell'energia e delle risorse; mantenimento del valore nell'economia; prevenzione dei rifiuti; progettazione senza rifiuti, priva di sostanze nocive e non inquinante; mantenimento in uso e in circuiti chiusi di prodotti e materiali; protezione della salute umana; promozione dei benefici per i consumatori; rigenerazione dei sistemi naturali; sottolinea che questi obiettivi dovrebbero orientare il nuovo quadro strategico in materia di prodotti sostenibili come anche la strategia per l'economia circolare nel suo complesso, e la strategia industriale; sottolinea altresì la necessità di integrare pienamente il concetto di sistema circolare sostenibile in tutte le attività, ivi compresi politiche, prodotti, processi di produzione e modelli aziendali;

22.

sottolinea che prodotti e materiali sostenibili, circolari, sicuri e non tossici dovrebbero diventare la norma nel mercato dell'UE e non l'eccezione, e dovrebbero essere considerati come una scelta predefinita, che sia attraente, abbordabile e accessibile per tutti i consumatori; accoglie quindi con favore il piano della Commissione volto a presentare un'iniziativa legislativa sui prodotti sostenibili che stabilisca principi orizzontali per la politica in materia di prodotti e requisiti vincolanti sui prodotti immessi sul mercato dell'UE;

23.

sostiene con determinazione l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (26) per includervi prodotti non legati all'energia e stabilire principi orizzontali di sostenibilità e norme specifiche per prodotto sulla performance, la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità, la non tossicità, la possibilità di miglioramento, la riciclabilità, il contenuto riciclato, e l'efficienza dal punto di vista energetico e delle risorse nei prodotti immessi sul mercato dell'UE, e invita la Commissione a presentare una proposta in merito nel 2021; ribadisce, nel contempo, il suo invito alla Commissione di essere ambiziosa nell'attuazione della progettazione ecocompatibile per tutti i prodotti che consumano energia nel quadro dell'attuale ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, anche per quanto riguarda gli aspetti dell'economia circolare;

24.

sottolinea l'importanza di mantenere un quadro legislativo dell'UE coerente e chiaro per i prodotti sostenibili ed evidenzia la necessità di rafforzare le sinergie con altre politiche, compreso il marchio di qualità ecologica dell'UE; sottolinea che, parallelamente agli standard minimi legali per la progettazione dei prodotti, è importante fornire incentivi di mercato alle aziende più sostenibili e ai prodotti e materiali sostenibili;

25.

invita la Commissione a proporre obiettivi vincolanti in materia di impronta dei materiali e ambientale per l'intero ciclo di vita dei prodotti per ogni categoria di prodotto immessa sul mercato dell'UE, ivi compresi i prodotti semilavorati a più alta intensità di carbonio; invita inoltre la Commissione a proporre obiettivi vincolanti specifici per prodotto e/o per settore relativi al contenuto riciclato, garantendo nel contempo le prestazioni e la sicurezza dei prodotti in questione e che essi siano progettati per il riciclaggio; esorta la Commissione a stabilire condizioni tecnologiche, normative e di mercato a sostegno del conseguimento di tali obiettivi e a tenere conto delle trasformazioni industriali necessarie e dei cicli di investimento in ciascun settore; sollecita nel contempo la Commissione a considerare requisiti obbligatori per aumentare la sostenibilità dei servizi;

26.

sostiene il progetto di introdurre passaporti digitali per i prodotti al fine di aiutare le imprese, i consumatori e le autorità di sorveglianza del mercato a tenere traccia dell'impatto climatico, ambientale, sociale e di altro tipo di un prodotto lungo tutta la catena del valore e a fornire informazioni affidabili, trasparenti e facilmente accessibili sulla durabilità del prodotto e sulle relative possibilità di manutenzione, riutilizzo, riparazione e smantellamento, e sulla sua gestione alla fine del ciclo di vita, nonché sulla sua composizione in termini di materiali e sostanze chimiche utilizzati e sul loro impatto ambientale e di altro tipo; invita la Commissione a valutare le opzioni per l'introduzione di un marchio a tale riguardo; ritiene che i passaporti dei prodotti dovrebbero essere introdotti in modo tale da evitare indebiti oneri normativi per le imprese, in particolare le PMI; ritiene che essi dovrebbero essere compatibili con altri strumenti digitali come il prossimo passaporto per la ristrutturazione degli edifici e la banca dati SCIP;

27.

sottolinea l'importanza fondamentale di realizzare cicli di materiali non tossici e riparativi per il successo dell'economia circolare e la creazione di un mercato unico sostenibile e, in ultima analisi, per garantire ai cittadini europei un ambiente privo di sostanze tossiche; ribadisce pertanto le posizioni assunte nella sua risoluzione su una strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità e nella sua risoluzione sull'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, e insiste su azioni rapide per attuare la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, verso un ambiente privo di sostanze tossiche;

28.

mette in evidenza il diritto dei consumatori a informazioni più precise, armonizzate e accurate sull'impatto ambientale e climatico dei prodotti e dei servizi durante tutto il loro ciclo di vita, anche in termini di durabilità e riparabilità, e chiede misure contro il «greenwashing» e le false dichiarazioni ambientali relative ai prodotti offerti sia online che offline; sostiene fermamente l'intenzione della Commissione di presentare proposte volte a regolamentare l'uso delle dichiarazioni verdi attraverso la definizione di metodi di calcolo solidi e armonizzati, che coprano l'intera catena del valore, sulla base di indicatori armonizzati e valutazioni del ciclo di vita come le impronte ambientali, anche per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti, l'uso di materie prime, l'astensione dall'uso di sostanze nocive, la durabilità e la longevità del prodotto, nonché la sua progettazione perché sia riparabile e riciclabile; sottolinea, inoltre, la necessità di applicare la direttiva 2005/29/CE (27), recentemente modificata, attraverso misure proattive che affrontino la questione delle dichiarazioni verdi;

29.

invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di strumenti digitali per l'informazione dei consumatori al fine di conferire loro potere nell'era digitale; sottolinea l'importanza delle piattaforme e dei mercati online per la promozione di prodotti e servizi sostenibili, e osserva che potrebbero fornire ai consumatori informazioni più chiare e facilmente comprensibili sulla durabilità e la riparabilità dei prodotti offerti;

30.

evidenzia la necessità di rafforzare il marchio di qualità ecologica dell'UE come parametro di riferimento per la sostenibilità ambientale, aumentando la consapevolezza e il riconoscimento del mercato e dei consumatori, fissando norme esaustive ed estendendo ulteriormente il regime a prodotti pertinenti e agevolandone l'uso negli appalti;

31.

sostiene le iniziative che sono in programma per migliorare la durabilità e la riparabilità dei prodotti conformemente al principio della prevenzione dei rifiuti nella gerarchia dei rifiuti, rafforzando nel contempo i diritti dei consumatori nei mercati da impresa a consumatore e da impresa a impresa; accoglie pertanto molto favorevolmente le iniziative previste per stabilire un nuovo «diritto alla riparazione», che dovrebbe coprire almeno il ciclo di vita esteso dei prodotti, l'accesso ai pezzi di ricambio e a informazioni complete, nonché a servizi di riparazione a prezzi accessibili per i consumatori;

32.

chiede, in tale contesto, misure volte a fornire a tutti i partecipanti al mercato un accesso gratuito alle informazioni necessarie per la riparazione e la manutenzione, comprese le informazioni sui pezzi di ricambio e gli aggiornamenti dei software, tenendo presenti gli imperativi della sicurezza dei consumatori e fatta salva la direttiva (UE) 2016/943 (28), nonché misure volte a garantire l'accesso ai pezzi di ricambio senza ostacoli iniqui per tutti gli attori del settore della riparazione, compresi i riparatori indipendenti, e i consumatori, a definire periodi minimi obbligatori per la disponibilità dei pezzi di ricambio e/o aggiornamenti e limiti temporali massimi di consegna per una vasta gamma di categorie di prodotti, che tengano conto delle relative specificità, e a valutare le modalità per incoraggiare la riparazione nel quadro del regime di garanzia giuridica; sottolinea che i venditori dovrebbero informare tutti i partecipanti al mercato riguardo alla riparabilità dei loro prodotti;

33.

chiede, al fine di facilitare il processo decisionale dei consumatori, un'etichettatura armonizzata chiara e facilmente comprensibile, che potrebbe assumere la forma di un indice, sulla durabilità (ossia sulla durata di vita stimata) e sulla riparabilità del prodotto, nonché lo sviluppo di un punteggio di riparazione uniforme e l'introduzione di contatori di utilizzo per determinate categorie di prodotti; chiede inoltre requisiti minimi di informazione a norma delle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE (29); chiede altresì alla Commissione, in sede di preparazione della revisione della direttiva (UE) 2019/771 (30), di valutare la possibilità di estendere sia i diritti di garanzia giuridica che le norme sull'inversione dell'onere della prova per alcune categorie di prodotti che hanno una durata di vita stimata più elevata, e di introdurre la responsabilità diretta del produttore;

34.

chiede misure legislative volte a porre fine alle pratiche che comportano l'obsolescenza programmata, anche valutando la possibilità di aggiungere dette pratiche all'elenco di cui nell'allegato I della direttiva 2005/29/CE;

35.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di introdurre una normativa che vieti la distruzione di beni duraturi invenduti, a meno che non costituiscano una minaccia per la sicurezza o la salute; sottolinea che il riciclaggio, il riutilizzo e la ridistribuzione di generi non alimentari dovrebbero essere la norma ed essere imposti dalla legge;

36.

sottolinea la necessità di potenziare il mercato interno dei prodotti sostenibili e ritiene che il settore pubblico debba svolgere un ruolo guida; osserva che spesso le autorità pubbliche applicano ancora il criterio del prezzo più basso come unico criterio di aggiudicazione quando selezionano l'offerta migliore per beni, servizi o lavori; è favorevole all'istituzione, nel quadro delle normative settoriali, di criteri e obiettivi minimi vincolanti per gli appalti pubblici verdi;

37.

sottolinea il ruolo degli appalti pubblici verdi (GPP) ai fini dell'accelerazione della transizione verso un'economia più sostenibile e circolare e l'importanza di attuare gli appalti pubblici verdi durante la ripresa economica dell'UE;

38.

esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa alle procedure per gli appalti pubblici verdi; ritiene che i prodotti riutilizzati, riparati, rifabbricati, ristrutturati e gli altri prodotti e soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, che riducono al minimo gli impatti ambientali del ciclo di vita, siano la scelta predefinita in tutti gli appalti pubblici, in linea con gli obiettivi del Green deal europeo, ed è dell'avviso che, laddove ciò non avvenga, dovrebbe essere applicato il principio «conformità o spiegazione»; chiede altresì alla Commissione di fornire orientamenti a sostegno degli appalti privati sostenibili; chiede che la Commissione e gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito alla sostenibilità delle loro decisioni in materia di appalti, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

39.

sottolinea la necessità di promuovere flussi di raccolta dei materiali, un riutilizzo e un riciclaggio di elevata qualità, di mantenere il massimo valore dei materiali e di conseguire circuiti chiusi dei materiali che siano puliti, atossici e sostenibili; sottolinea la necessità di potenziare la disponibilità e la qualità dei materiali riciclati, ponendo l'accento sulla capacità di un materiale di conservare le proprie proprietà intrinseche dopo il riciclaggio e di sostituire le materie prime primarie nelle applicazioni future; evidenzia, in tale contesto, la necessità di incoraggiare sia una maggiore riciclabilità nella progettazione dei prodotti sia misure quali efficaci sistemi di raccolta differenziata e di restituzione dei depositi; chiede di sostenere la creazione di impianti e capacità di riciclaggio, secondo il principio della prossimità, laddove non ne esistano ancora;

40.

esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di infrastrutture di elevata qualità per la raccolta, la cernita, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali, nonché ad appoggiare la ricerca sullo sviluppo di nuove tecnologie innovative che riducano al minimo l'uso delle risorse e la produzione di rifiuti residui, migliorino il rendimento e la qualità dei materiali secondari riciclabili e riutilizzabili, decontaminino i materiali riciclati e diminuiscano l'impronta ambientale complessiva, compresa l'impronta energetica e climatica, in relazione ad altre tecnologie; ritiene che il riciclaggio chimico, laddove soddisfi detti criteri, possa contribuire a chiudere il circuito dei materiali in alcuni flussi di rifiuti;

41.

invita la Commissione a far sì che gli impatti sulla salute, sull'ambiente e sul clima dei processi e dei risultati delle nuove tecnologie di riciclaggio e di recupero siano valutati in modo approfondito a livello industriale prima di essere incentivati, e a garantire trasparenza nel corso di tutta la valutazione;

42.

ritiene che il riciclaggio chimico debba soddisfare la definizione di riciclaggio stabilita dalla direttiva quadro sui rifiuti, al fine di garantire che il ritrattamento in materiali e sostanze da utilizzare come combustibile non sia considerato riciclaggio chimico; esorta la Commissione a fornire una conferma giuridica a tale riguardo;

43.

esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere tecnologie digitali quali blockchain e filigrana digitale e a renderle interoperabili, in modo tale che possano promuovere lo sviluppo dell'economia circolare mediante la tracciatura, la localizzazione e la mappatura dell'uso delle risorse e dei flussi di prodotti attraverso tutte le fasi del ciclo di vita;

44.

sottolinea l'importanza di migliorare l'accesso ai fondi per i progetti di ricerca e innovazione sull'economia circolare; invita pertanto la Commissione a orientare le attività del programma Orizzonte Europa verso il sostegno alla ricerca e all'innovazione per:

processi e tecnologie di riciclaggio;

l'efficienza delle risorse dei processi industriali;

materiali, prodotti, processi, tecnologie e servizi innovativi e sostenibili, nonché la loro espansione industriale;

la bioeconomia, attraverso una bioinnovazione che comprenda lo sviluppo di biomateriali e bioprodotti;

satelliti per l'osservazione della terra, in quanto possono svolgere un ruolo importante nel monitorare lo sviluppo di un'economia circolare valutando la pressione sulle materie prime vergini e i livelli delle emissioni;

45.

sottolinea il ruolo importante che i fattori di produzione rinnovabili sostenibili possono svolgere nei processi circolari verso la decarbonizzazione e il modo in cui l'uso dell'energia rinnovabile può rafforzare la circolarità dei cicli di vita dei prodotti portando avanti nel contempo la transizione energetica;

46.

evidenzia che la normativa concernente il «quadro strategico in materia di prodotti sostenibili» dovrebbe essere sostenuta da un sistema di contabilità del carbonio e ambientale solido e trasparente che funga da catalizzatore degli investimenti nei prodotti e nei processi dell'economia circolare;

47.

sottolinea la necessità di tenere conto dell'intero ciclo di vita di un prodotto, dalla culla alla tomba, e dell'impatto dell'approvvigionamento, dei prodotti semilavorati, dei pezzi di ricambio e dei sottoprodotti in tutta la catena del valore al momento della definizione della norme relative ai prodotti in materia di incidenza climatica e ambientale; ritiene che tali norme debbano essere stabilite mediante un processo aperto, trasparente e fondato su prove scientifiche, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti; incoraggia, in questo contesto, la definizione di metodologie comuni di valutazione del ciclo di vita e il miglioramento della raccolta dei dati;

48.

sottolinea che la normazione è fondamentale per attuare una politica sostenibile in materia di prodotti, fornendo definizioni affidabili, parametri e test per caratteristiche quali la durabilità e la riparabilità;

49.

insiste sulla necessità che le norme dell'UE siano elaborate in modo tempestivo e in linea con le condizioni d'uso reali, evitando al contempo strozzature amministrative per le parti interessate che comportino una pubblicazione tardiva delle norme;

50.

ricorda la comunicazione della Commissione del 1o giugno 2016 dal titolo «Norme europee per il XXI secolo» e le attività svolte nell'ambito dell'iniziativa congiunta sulla normazione; invita la Commissione a rafforzare ulteriormente tale iniziativa e ad avviare nuove azioni e nuovi progetti al fine di migliorare il funzionamento degli organismi europei di normazione;

51.

sottolinea che un'efficace attuazione e applicazione della legislazione dell'UE relativa ai requisiti di sicurezza e sostenibilità dei prodotti è fondamentale per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi a tali norme ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 (31); aggiunge che moltissimi prodotti acquistati su Internet e importati nell'Unione non rispettano le norme minime di sicurezza dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire la conformità dei prodotti, compresi i prodotti venduti online, e ad affrontare i rischi che i prodotti contraffatti comportano per la sicurezza dei consumatori attraverso una maggiore vigilanza del mercato e norme equivalenti in materia di controlli doganali, nonché attraverso una cooperazione rafforzata in questo settore e un aumento dei bilanci e delle risorse umane; chiede pertanto un controllo più efficace da parte dell'UE, attraverso la definizione di norme armonizzate sul numero minimo di controlli e la loro frequenza e il conferimento alla Commissione del potere di monitorare e verificare le attività delle autorità nazionali di vigilanza del mercato;

52.

sostiene che gli accordi volontari si sono rivelati inefficaci per conseguire una soluzione di ricarica universale e sostenibile per le apparecchiature radio mobili; invita nuovamente la Commissione ad attuare con urgenza le disposizioni della direttiva 2014/53/UE (32) sulle apparecchiature radio e, in particolare, a introdurre un caricabatteria universale per gli smartphone e per tutti i dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni al fine di garantire al meglio la normazione, la compatibilità e l'interoperabilità delle capacità di ricarica, compresa la ricarica wireless, nel quadro della strategia globale per la riduzione dei rifiuti elettronici; chiede alla Commissione di preparare, tempestivamente, una strategia per separare l'acquisto dei caricabatteria dall'acquisto di nuovi dispositivi, garantendo che i consumatori non siano obbligati ad acquistare nuovi caricabatteria con nuovi dispositivi e, così facendo, assicurando maggiori vantaggi per l'ambiente, risparmi e praticità per i consumatori; ribadisce l'importanza per i consumatori di ricevere, attraverso un'etichettatura armonizzata in un formato di facile lettura, informazioni attendibili e pertinenti sulle caratteristiche importanti dei caricabatteria, quali l'interoperabilità e le prestazioni di ricarica, compresa la conformità alla norma USB 3.1 o superiore, in modo da consentire loro di compiere la scelta più conveniente, sostenibile ed efficiente in termini di costi;

53.

sottolinea la necessità di coerenza politica tra le misure esistenti e quelle future a livello dell'UE e degli Stati membri, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del piano d'azione e di assicurare la certezza economica e degli investimenti per le tecnologie, i prodotti e i servizi circolari, che favoriranno anche la competitività e l'innovazione dell'UE; invita la Commissione ad affrontare eventuali incoerenze o barriere normative esistenti o incertezze giuridiche che ostacolano la piena realizzazione di un'economia circolare; chiede incentivi economici quali la tariffazione delle emissioni di CO2, la responsabilità estesa del produttore con l'ecomodulazione delle tariffe e degli incentivi fiscali, nonché altri incentivi finanziari che promuovano scelte sostenibili da parte dei consumatori; ritiene che tali misure debbano, laddove necessario, essere in linea con i criteri di vaglio tecnico per l'economia circolare definiti nel regolamento Tassonomia; invita gli Stati membri a prendere in considerazione gli obiettivi dell'economia circolare in tutta la legislazione nazionale pertinente e a garantire che questa sia pienamente in linea con gli obiettivi e le misure della strategia dell'UE per un'economia circolare; invita altresì la Commissione a concentrarsi sull'attuazione della legislazione connessa all'economia circolare per garantire condizioni di parità per i processi di produzione e i modelli aziendali circolari;

Principali catene del valore dei prodotti: elettronica e TIC

54.

sostiene l'iniziativa per un'elettronica circolare, che dovrebbe colmare le lacune nella durabilità, nella progettazione circolare, nel contenuto di sostanze pericolose e nocive, nel contenuto riciclato, nella riparabilità, nella disponibilità di pezzi di ricambio e negli aggiornamenti di software e hardware, nella prevenzione dei rifiuti elettronici e nella raccolta dei rifiuti nonché nel riciclaggio e riutilizzo; chiede inoltre l'integrazione delle questioni legate all'obsolescenza precoce, compresa l'obsolescenza dei prodotti causata da modifiche al software; chiede l'armonizzazione e il miglioramento delle infrastrutture per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'UE;

55.

ritiene che la raccolta dei rifiuti elettronici debba essere resa molto più semplice per i consumatori; accoglie con favore l'impegno della Commissione a esplorare opzioni per un sistema di resa a livello dell'UE per i prodotti TIC ed è dell'avviso che tale sistema dovrebbe riguardare la più ampia gamma possibile di prodotti; sottolinea l'importanza di progettare tale sistema di resa, nonché qualsiasi altro modello di raccolta, in modo da salvaguardare la riutilizzabilità dei prodotti TIC e garantire agli operatori incaricati del riutilizzo l'accesso ai beni riutilizzabili;

56.

sottolinea il potenziale delle misure di progettazione ecocompatibile e ricorda che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e la direttiva sull'etichettatura energetica (33) hanno prodotto, insieme, quasi la metà dell'obiettivo di risparmio energetico fissato dall'UE per il 2020; pone l'accento sulla necessità di garantire la rapida conclusione delle attuali attività di progettazione ecocompatibile nel settore dell'elettronica e delle TIC, in particolare per smartphone, tablet, computer, stampanti (comprese le cartucce), stazioni e sottosistemi di rete mobili e apparecchiature di rete, al fine di proporre misure entro il 2021;

57.

sottolinea l'importanza di promuovere modalità di consumo e di produzione più sostenibili per i materiali elettronici e le TIC; invita la Commissione a vagliare la possibilità di fornire informazioni ai consumatori rispetto alla distinzione tra aggiornamenti correttivi ed evolutivi e all'impatto in termini di carbonio del consumo di dati;

58.

chiede di istituire un regime di certificazione obbligatorio per le imprese di riciclaggio dei rifiuti elettronici onde garantire l'efficienza nel recupero dei materiali e nella tutela dell'ambiente;

59.

chiede alla Commissione di presentare un'iniziativa concernente la digitalizzazione circolare e sostenibile, le TIC e l'intelligenza artificiale, in aggiunta all'iniziativa per un'elettronica circolare;

Principali catene del valore dei prodotti: batterie e veicoli

60.

sottolinea l'importanza di un approccio strategico, sostenibile sotto il profilo ambientale ed etico ai nuovi quadri legislativi per le batterie e i veicoli nel contesto della transizione verso una mobilità a zero emissioni e le reti elettriche basate sulle rinnovabili, nonché di garantire un approvvigionamento etico e sostenibile delle materie prime, comprese quelle critiche; chiede la creazione di catene del valore competitive e resilienti per la produzione, il riutilizzo e il riciclaggio di batterie nell'UE;

61.

accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento sulle pile e i rifiuti di pile e ritiene che il nuovo quadro normativo dell'UE per le batterie debba comprendere almeno i seguenti elementi: l'approvvigionamento sostenibile, etico e sicuro, la progettazione ecocompatibile, comprese misure relative al contenuto riciclato, la sostituzione delle sostanze pericolose e nocive ove possibile, il miglioramento della raccolta differenziata, del riutilizzo, della riparazione, della rigenerazione, della ridefinizione e del riciclaggio, compresi obiettivi di riciclaggio più ambiziosi, il recupero di materiali di valore, la responsabilità estesa del produttore e l'informazione ai consumatori; il quadro dovrebbe affrontare gli impatti ambientali dell'intero ciclo di vita, con disposizioni specifiche sulle batterie relative alla mobilità e allo stoccaggio dell'energia;

62.

è preoccupato per la forte dipendenza dell'UE dalle importazioni di materie prime per la produzione di batterie; è convinto che un rafforzamento dei sistemi di riciclaggio per le batterie possa offrire una quota significativa delle materie prime necessarie per la produzione delle stesse all'interno dell'UE;

63.

esprime la propria preoccupazione in merito all'impatto socioeconomico dell'industria dei prodotti minerali, in particolare all'interno dell'industria del cobalto; chiede alla Commissione di vagliare le opzioni per un quadro legislativo praticabile al fine di garantire l'approvvigionamento etico dei materiali e l'introduzione di una legislazione obbligatoria in materia di dovere di diligenza per affrontare gli effetti negativi sull'ambiente e sui diritti umani in un contesto internazionale;

64.

accoglie con favore i piani della Commissione di rivedere la direttiva relativa ai veicoli fuori uso (34); invita la Commissione ad aggiornare suddetta direttiva per rispecchiare e rispettare appieno i principi dell'economia circolare, tra cui la progettazione a partire da rifiuti, la possibilità di miglioramento, la modularità, la riparabilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità dei materiali al livello più alto del valore, prestando priorità al riutilizzo; invita la Commissione a lavorare per assicurare efficaci catene di riutilizzo, con i costruttori di automobili e i regimi di responsabilità estesa del produttore; invita la Commissione a migliorare la segnalazione dei veicoli fuori uso tramite una banca dati europea; invita la Commissione a chiarire, fortificare e controllare il principio secondo cui la demolizione dei veicoli e il riutilizzo delle parti devono sempre precedere la rottamazione e la frantumazione dei veicoli stessi;

65.

sottolinea la necessità di promuovere ulteriormente la ricerca e l'innovazione per i processi e le tecnologie di riciclaggio nell'ambito di Orizzonte Europa, al fine di aumentare il potenziale dell'economia circolare nel settore delle batterie; riconosce il ruolo delle PMI nei settori della raccolta e del riciclaggio;

Principali catene del valore dei prodotti: imballaggi

66.

ribadisce l'obiettivo di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030 e invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa che includa misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti e requisiti essenziali ambiziosi nella direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre gli imballaggi eccessivi, anche nel commercio elettronico, migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare i contenuti riciclati, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo; sottolinea che occorre non compromettere la sicurezza alimentare e le norme igieniche; chiede che tali misure mirino a conseguire i migliori risultati ambientali complessivi in linea con la gerarchia dei rifiuti e una bassa impronta di carbonio;

67.

invita l'industria, pur sottolineando il ruolo essenziale degli imballaggi per la sicurezza dei prodotti, in particolare la sicurezza alimentare e l'igiene, nonché per la riduzione degli sprechi alimentari, a integrare le misure normative con ulteriori azioni volontarie per evitare ulteriormente imballaggi inutili e ridurre sostanzialmente la quantità di imballaggi immessa sul mercato, al fine di sviluppare soluzioni di imballaggio più efficienti sotto il profilo delle risorse, circolari e rispettose del clima, quali formati di imballaggio armonizzati, riutilizzabili e ricaricabili, nonché di facilitare l'uso di imballaggi riutilizzabili per il trasporto; promuove iniziative quali l'Alleanza per la plastica circolare e il Patto europeo sulla plastica;

68.

ribadisce che il riciclaggio di elevata qualità crea una reale domanda del mercato per i materiali riciclati e rientra tra i fattori fondamentali che contribuiscono ad aumentare la quantità totale di imballaggi sottoposti a raccolta, cernita e riciclaggio; chiede di utilizzare apparecchiature di cernita e tecnologie di separazione moderne ed efficienti associate a una migliore progettazione ecocompatibile degli imballaggi, ivi compresa la necessità di ridefinire soluzioni di imballaggio basate su migliori criteri di analisi del ciclo di vita;

69.

invita la Commissione ad analizzare vari tipi di imballaggio utilizzato nel commercio elettronico per determinare le migliori pratiche nell'ottimizzazione degli imballaggi onde ridurre gli imballaggi eccessivi; invita la Commissione a sostenere il riutilizzo dei materiali di imballaggio per realizzare vari articoli come alternativa ai materiali di imballaggio monouso;

70.

sottolinea il ruolo fondamentale che può svolgere la vendita sfusa nel ridurre il ricorso agli imballaggi e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere tale genere di misure, garantendo al contempo la sicurezza alimentare e l'igiene;

71.

sottolinea il ruolo essenziale dei fondi per l'innovazione e dei programmi per la riduzione dei materiali e le innovazioni in materia di riciclaggio;

72.

riconosce la crescita delle vendite online, con un aumento delle consegne di pacchi; esorta la Commissione ad adottare misure per assicurare che tutti i venditori online, indipendentemente dalla loro ubicazione, rispettino i requisiti essenziali e riferiscano e contribuiscano a livello finanziario ai sistemi di responsabilità estesa del produttore negli Stati membri dell'UE ove i prodotti siano immessi sul mercato;

73.

invita l'Unione a sostenere la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti di imballaggio secondo quanto sancito nella direttiva (UE) 2018/852 e ad assicurarne il recepimento tempestivo da parte degli Stati membri; invita la Commissione a valutare la possibilità di rivedere il sistema di identificazione per i materiali di imballaggio (decisione 97/129/CE (35)) per agevolare la raccolta differenziata per i cittadini conformemente alla riciclabilità dell'imballaggio;

74.

invita la Commissione a sostenere ed esaminare le potenzialità dei sistemi di restituzione su cauzione nazionali compatibili di raggiungere il necessario tasso di raccolta del 90 % dei contenitori di bevande in plastica e quale passo verso la creazione di un mercato unico per gli imballaggi, in particolare per gli Stati membri vicini; ricorda che si potrebbero conseguire regimi compatibili mediante la serializzazione e l'etichettatura codificata e unificata; sottolinea che, qualora non abbia predisposto un regime né piani per ridefinire il proprio regime, uno Stato membro dovrebbe essere incoraggiato a scegliere, mediante le migliori pratiche e i dati scientifici pertinenti, un regime analogo o compatibile a quelli di altri Stati membri;

Principali catene del valore dei prodotti: plastica

75.

esorta la Commissione a continuare la sua attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare, segnatamente nell'orientare una migliore progettazione, modelli aziendali e prodotti innovativi circolari e approcci del tipo «prodotto-come-servizio» che offrano modelli di consumo più sostenibili;

76.

invita la Commissione ad affrontare il problema della plastica, comprese le microplastiche, in modo globale; esorta la Commissione ad adottare un'eliminazione graduale generale della microplastica aggiunta intenzionalmente e a ridurre, attraverso nuove misure normative obbligatorie, il rilascio accidentale di tutte le microplastiche alla fonte, anche ad esempio dagli pneumatici, dai tessuti, dal prato sintetico e dalla produzione dei pellet di plastica; sottolinea la necessità di colmare le lacune nelle conoscenze scientifiche sulle microplastiche e le nanoplastiche e di promuovere lo sviluppo di alternative più sicure e mercati competitivi con prodotti senza microplastica; insiste nel contempo sull'urgenza di intraprendere azioni a breve termine; sottolinea che la quota maggiore dell'inquinamento da microplastiche deriva dal degrado delle macroplastiche rilasciate nell'ambiente e sostiene che i prodotti di plastica dovrebbero essere trattati con misure specifiche quali i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile durante la fase di produzione per prevenire il rilascio delle microplastiche secondarie nell'ambiente; invita la Commissione a esaminare le fonti, la distribuzione, il destino e gli effetti sia della macroplastica che della microplastica nel contesto del trattamento delle acque reflue e della gestione delle acque meteoriche; ricorda che l’80 % dei rifiuti marini proviene dalla terra ed esorta gli Stati membri a intervenire sui punti critici di rifiuti marini nei fiumi e negli estuari;

77.

sottolinea che, nei casi in cui i prodotti monouso rappresentino un onere significativo per l'ambiente e le risorse, il monouso dovrebbe essere sostituito da prodotti riutilizzabili laddove esistano alternative riutilizzabili e/o sostenibili, in modo ecologicamente corretto, senza compromettere l'igiene o la sicurezza alimentare; invita, a tale proposito, la Commissione a prendere in considerazione misure legislative, compresa una proroga della direttiva sulla plastica monouso nel contesto della revisione di tale direttiva; invita la Commissione a lavorare all'elaborazione di norme per gli imballaggi riutilizzabili e i sostituti degli imballaggi, degli articoli da tavola e delle posate monouso;

78.

riconosce il ruolo potenziale delle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili nell'economia circolare, ma richiama l'attenzione sul fatto che le plastiche a base biologica e/o biodegradabili da sole non forniranno una soluzione alle preoccupazioni ambientali connesse alla plastica, sottolinea l'importanza di sensibilizzare in merito all'uso corretto delle plastiche a base biologica e biodegradabili;

79.

incoraggia la proposta di chiare norme globali in merito ai materiali, ai prodotti, alla progettazione e al riciclaggio;

80.

esorta la Commissione e gli Stati membri a creare un quadro coerente sulla trasparenza e obblighi di comunicazione per tutti gli operatori della catena del valore in materia di produzione, commercio, utilizzo e gestione alla fine del ciclo di vita della plastica;

81.

esorta la Commissione a elaborare regimi di responsabilità estesa del produttore che rendano i produttori responsabili della fine del ciclo di vita dei prodotti di plastica;

Principali catene del valore dei prodotti: prodotti tessili

82.

sottolinea l'importanza di una nuova strategia globale dell'UE sui prodotti tessili al fine di promuovere la sostenibilità e la circolarità, nonché la tracciabilità e la trasparenza del settore tessile e dell’abbigliamento dell'UE, tenendo conto della natura globale delle catene del valore e della dimensione della fast fashion (moda veloce); chiede che la strategia presenti un insieme coerente di strumenti politici e sostenga nuovi modelli commerciali per affrontare l'intera gamma di impatti ambientali e sociali lungo tutta la catena del valore e migliori la progettazione dei tessili al fine di aumentarne la sostenibilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità meccanica e l'uso di fibre di alta qualità, in particolare attraverso una combinazione di requisiti di progettazione ecocompatibile, regimi di responsabilità del produttore e sistemi di etichettatura;

83.

plaude all'applicazione del nuovo quadro strategico sui prodotti tessili e sottolinea che occorre dare priorità alla prevenzione e alla sostenibilità dei rifiuti, alla riutilizzabilità e alla riparabilità, nonché al contrasto in materia di sostanze chimiche pericolose e dannose, in linea con la gerarchia dei rifiuti; chiede misure in fase di progettazione e produzione contro la perdita di microfibra sintetica e altre misure, come lo sviluppo di un prelavaggio industriale preventivo controllato e non inquinante e norme per dotare le nuove lavatrici di filtri per le microfibre; chiede criteri specifici a livello di UE in materia di cessazione della qualifica di rifiuto per i tessili;

84.

chiede che l'applicazione del nuovo quadro strategico sui prodotti tessili sia coerente con altri strumenti strategici, vale a dire la prossima proposta relativa a una legislazione sulla dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente dell'UE, per assicurare che le questioni concernenti i diritti dei lavoratori, i diritti umani e l'uguaglianza di genere siano affrontate in tutte le fasi della catena di valore del settore tessile;

Principali catene del valore dei prodotti: costruzione e edilizia

85.

invita la Commissione ad attuare l’iniziativa «Renovation wave» pienamente in linea con i principi dell'economia circolare, tenendo conto nel contempo della diversità del settore; invita la Commissione a fissare requisiti orizzontali e specifici per prodotto; sottolinea il potenziale di risparmi di emissioni di gas a effetto serra e di benefici ambientali ottenuti grazie al prolungamento della vita degli edifici rispetto alla demolizione; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di fissare obiettivi di riduzione dell'impronta di carbonio e dell'impronta materiale degli edifici dell'UE e di applicare il quadro Levels(s) agli edifici sostenibili quale quadro vincolante per la prestazione edilizia; ritiene necessario includere requisiti giuridici di minima in materia di prestazioni ambientali degli edifici al fine di migliorare l'efficienza sotto il profilo delle risorse e il rendimento energetico degli edifici;

86.

ricorda che, ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, spetta alla Commissione prevedere una revisione degli obiettivi di recupero dei materiali stabiliti nella legislazione dell'UE per i rifiuti di costruzione e demolizione e le loro frazioni specifiche per materiale e ritiene che ciò dovrebbe includere un obiettivo di recupero dei materiali per i terreni di scavo; suggerisce di includere obiettivi di riutilizzo e riciclaggio e l'uso di materie prime secondarie nelle applicazioni edilizie, rendendole più facilmente tracciabili; invita la Commissione a rivedere il regolamento sui prodotti da costruzione e accoglie con favore l'annuncio di una strategia per un ambiente edificato sostenibile nel 2021; ritiene che l'adozione di soluzioni digitali nell'ambiente edificato, come il tracciamento dei rifiuti, consentirebbe una migliore prestazione energetica degli edifici e una maggiore circolarità nel settore edile;

87.

sottolinea l'importanza di prevedere politiche di pianificazione di elevata qualità per gli edifici, privilegiando soluzioni che favoriscono, ove possibile, la ristrutturazione, la riconversione e l'utilizzo continuo degli edifici, piuttosto che nuove costruzioni;

88.

evidenzia che, poiché il 90 % dell'ambiente edificato per il 2050 già esiste, è opportuno definire requisiti particolari per il settore delle ristrutturazioni, in modo da disporre, entro il 2050, di edifici pienamente modulari, adattabili a diversi utilizzi e positivi dal punto di vista energetico; comprese ristrutturazioni profonde, produzione in loco e riutilizzabilità;

Principali catene del valore dei prodotti: prodotti alimentari, acqua e nutrienti

89.

esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa per attuare l'obiettivo di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030, in linea con gli impegni assunti nell'ambito della strategia «Dal produttore al consumatore» e sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri conformemente alla direttiva quadro sui rifiuti; invita la Commissione a integrare la prevenzione delle perdite e degli sprechi alimentari lungo l'intera catena del valore alimentare nelle pertinenti politiche dell'UE, come indicato nella strategia «Dal produttore al consumatore», e ricorda che tali misure dovrebbero essere in linea con la gerarchia dei rifiuti; invita gli Stati membri ad adottare misure globali per limitare in modo significativo gli sprechi alimentari e incoraggiare le donazioni alimentari;

90.

invita la Commissione ad adottare misure per chiudere il cerchio dei nutrienti in agricoltura, ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di proteine vegetali per mangimi per animali e aumentare l'uso dei concimi animali riciclati e di altri nutrienti organici, come compost e digestato, al posto dei fertilizzanti sintetici, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente e degli ecosistemi;

91.

chiede di realizzare un'economia circolare basata su un quadro normativo ecocompatibile per evitare possibili effetti tossici negativi sugli ecosistemi acquatici; accoglie con favore il regolamento recentemente adottato recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua e la revisione della direttiva sull'acqua potabile (36) e ne chiede la piena attuazione; invita la Commissione ad integrare pienamente il nesso tra acqua e energia nelle politiche europee e ricorda che la qualità delle risorse idriche e l'accesso alle stesse dipendono da una corretta attuazione del controllo alla fonte e dal principio «chi inquina paga»; sostiene un approccio circolare nei trattamenti e nella gestione delle acque reflue al fine di promuovere il recupero delle acque reflue urbane; sottolinea che possono essere recuperate risorse dalle acque reflue, dalla cellulosa attraverso la bioplastica ai nutrienti, all'energia e all'acqua, e proseguendo un'analisi delle possibili opzioni di riutilizzo riducendo nel contempo il consumo di energia e acqua; sostiene la prevista revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (37); invita la Commissione a valutare la possibilità di adottare misure legislative per affrontare il problema dell'efficienza idrica negli edifici;

92.

sottolinea che l'aumento dell'accesso all'acqua per tutti all'interno dell'Unione europea può migliorare in maniera significativa la circolarità facendo minore affidamento alle acque confezionate; chiede la piena attuazione delle disposizioni in materia di accesso all'acqua nella direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

93.

mette in evidenza l'importante ruolo dei bioprodotti sostenibili, in particolare un migliore recupero dei rifiuti organici e l'uso di residui e sottoprodotti, nella transizione verso un'economia circolare e neutra in termini di clima;

94.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la raccolta differenziata dei rifiuti organici, introdotta dalla direttiva quadro sui rifiuti, miri a produrre composti di elevata qualità per sostenere il miglioramento del suolo sostanze chimiche non pericolose e altri prodotti ed energia rinnovabile, ove praticabile e vantaggioso sotto il profilo ambientale;

95.

sottolinea il potenziale di una bioeconomia sostenibile e di un settore forestale sostenibile; sottolinea l'importanza dell'attuazione delle strategie dell'UE in materia di bioeconomia e biodiversità al fine di migliorare la circolarità mediante la sostituzione, laddove ciò sia vantaggioso e sostenibile sotto il profilo ambientale — anche per la biodiversità, tenendo conto della crescente domanda di biomateriali — dei materiali fossili con materiali rinnovabili e biomateriali;

Meno rifiuti, più valore

96.

sottolinea l'importanza di assegnare la priorità innanzitutto alla prevenzione dei rifiuti, in linea con la gerarchia dei rifiuti dell'UE, nell’ambito delle politiche in materia sia di prodotti che di rifiuti; invita la Commissione a proporre obiettivi vincolanti per la riduzione complessiva dei rifiuti e per la riduzione dei rifiuti in specifici flussi di rifiuti e gruppi di prodotti, nonché obiettivi volti a limitare la produzione di rifiuti residui, nella revisione della direttiva quadro sui rifiuti e della direttiva sulle discariche, prevista per il 2024; ritiene che gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e quelli di riciclaggio dovrebbero essere separati al fine di attribuire alla preparazione per il riutilizzo la priorità che riveste nella gerarchia dei rifiuti;

97.

esprime preoccupazione per le disparità nell'attuazione degli obiettivi dell'UE in materia di rifiuti negli Stati membri; invita la Commissione a garantire l'effettiva e piena attuazione da parte di tutti gli Stati membri sia degli attuali obiettivi in materia di rifiuti sia del pacchetto sui rifiuti del 2018 ed esorta tutti gli Stati membri a recepire pienamente la legislazione del 2018 senza ulteriori indugi;

98.

reputa che i prezzi non competitivi e la mancanza di materie prime secondarie di elevata qualità e dei relativi mercati costituiscano gli ostacoli a un'economia circolare; chiede alla Commissione di valutare misure volte a rendere le materie prime secondarie più competitive, contribuendo nel contempo a un ambiente privo di sostanze tossiche;

99.

considera il settore privato un partner forte per aumentare la domanda e l'interesse dei clienti per soluzioni e prodotti circolari ed esorta gli Stati membri a sostenere le imprese che presentano modelli aziendali, servizi o prodotti che riducono i rifiuti e l'uso delle risorse e ad avvalersi dei loro servizi;

100.

sostiene con forza l'ambizione di istituire, nell’UE, un mercato ben funzionante delle materie prime secondarie di alta qualità, non tossiche, fatte salve le disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti e del regolamento in materia di spedizioni di rifiuti, e sottolinea che ciò richiederà norme comuni in termini di qualità; ricorda la possibilità per gli Stati membri di definire i criteri nazionali in merito ai sottoprodotti e i criteri per definire quando un rifiuto cessa di essere tale e invita la Commissione a proporre criteri armonizzati europei per definire quando un rifiuto cessa di essere tale per i principali flussi di rifiuti, in linea con la direttiva quadro sui rifiuti, al fine di eliminare gli ostacoli al mercato e assicurare un recupero dei materiali di elevata qualità; deplora il fatto che la Commissione non abbia definito criteri specifici dell'UE per la carta, gli pneumatici e i tessili, come richiesto dalla direttiva quadro sui rifiuti;

101.

invita la Commissione a prestare attenzione alle norme sui movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero tra gli Stati membri dell'UE e a considerare la possibilità di adattarle al fine di aumentarne la chiarezza e la comprensibilità, rimuovere gli ostacoli amministrativi, mantenendo nel contempo l'efficacia della legislazione nella tutela della salute umana e dell'ambiente, e armonizzarne l'attuazione in tutti gli Stati membri dell'UE, anche attraverso l'istituzione di un sistema elettronico unico dell'UE per la registrazione delle spedizioni di rifiuti;

102.

sostiene il lavoro in corso della Commissione inteso a garantire un trattamento adeguato degli oli usati; invita la Commissione, come definito nella direttiva 2008/98/CE (38), a presentare una proposta legislativa entro il 2022 con misure aggiuntive per promuovere la rigenerazione degli oli usati, compresa l'introduzione di traguardi quantitativi;

103.

ricorda che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano separati e riciclati alla fonte, oppure raccolti separatamente e non mischiati con altri tipi di rifiuti; esorta la Commissione e gli Stati membri a indirizzare gli investimenti nel rafforzamento della raccolta e del compostaggio dei rifiuti organici;

104.

ricorda gli obiettivi dell'UE in materia di rifiuti e sottolinea che l'UE e gli Stati membri devono rafforzare la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo, aumentare il riciclaggio di alta qualità e cessare di conferire in discarica i rifiuti, riducendo nel contempo al minimo l'incinerazione, in linea con la gerarchia degli stessi; invita la Commissione a definire un approccio comune a livello dell'UE per la gestione dei rifiuti urbani residui non riciclabili, al fine di garantirne il trattamento ottimale ed evitare la creazione di sovraccapacità dell'incenerimento di rifiuti a livello dell'UE che potrebbero causare effetti di preclusione e ostacolare lo sviluppo dell'economia circolare; ritiene che ove si ricorra all'incenerimento, questo dovrebbe avvenire negli impianti di termovalorizzazione più avanzati, ad alta efficienza energetica e a basse emissioni all'interno dell'UE;

105.

sottolinea che la raccolta differenziata dei rifiuti rappresenta un presupposto per il riciclaggio di alta qualità e per mantenere i materiali e prodotti pregiati nel circuito di riciclaggio; sostiene l'intenzione della Commissione di proporre misure volte a migliorare e armonizzare i sistemi di raccolta differenziata esistenti, che dovrebbero tenere conto delle migliori pratiche negli Stati membri e delle diverse condizioni regionali e locali e non avere un impatto negativo sui sistemi esistenti ben funzionanti; invita la Commissione ad assicurare la corretta attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva quadro sui rifiuti;

106.

sottolinea la necessità di elaborare strategie e politiche in materia di rifiuti su dati e metodologie scientificamente fondati, migliorando l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche dell'UE; invita pertanto la Commissione ad armonizzare ulteriormente le statistiche sui rifiuti e a raccogliere dati sui materiali riciclati e sui rifiuti in tre punti: raccolta, punto di ingresso agli impianti di riciclaggio e quota di riutilizzo efficace dei materiali riciclati;

107.

deplora la mancanza di attenzione rivolta dalla direttiva sulle discariche alla prevenzione; chiede pertanto il suo allineamento ai principi generali del CEAP e la definizione dell'obiettivo del 10 % relativo alle discariche in base a un anno di riferimento e kg di rifiuti per persona all'anno al fine di evitare di passare dal conferimento in discarica all'incenerimento dei rifiuti;

108.

ricorda che la simbiosi industriale è un elemento fondamentale per conseguire un'economia circolare promuovendo reti interconnesse nell'ambito delle quali i rifiuti di un'industria diventano la materia prima di un'altra e l'energia e il materiale possono circolare continuamente, mantenendo la produttività delle risorse il più a lungo possibile; chiede pertanto maggiori sforzi per rafforzare la simbiosi industriale a livello dell'UE e rendere la catena del valore industriale più efficiente e più competitiva;

109.

sottolinea che lo sviluppo della simbiosi industriale imporrebbe ai territori di migliorare la comprensione e la gestione del loro flusso locale di risorse e li porterebbe ad attuare nuove strategie di pianificazione territoriale in collaborazione con le industrie, le parti interessate, l'amministrazione locale e i cittadini; esorta gli Stati membri a chiedere ai governi locali e regionali di identificare le opportunità di simbiosi industriale attraverso un'accurata mappatura delle attività economiche e un'analisi obbligatoria dei flussi di risorse;

110.

sottolinea l'importanza dell'attuazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, in cui si afferma chiaramente che gli Stati membri sono tenuti a definire in maniera chiara i ruoli e le responsabilità delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore;

111.

raccomanda di sostenere lo sviluppo di catene del valore locali basate sul riciclaggio dei rifiuti organici per la produzione di energia rinnovabile, come il biometano, per creare legami più stretti tra le comunità rurali e urbane, attuando pienamente nel contempo la gerarchia dei rifiuti;

112.

sottolinea la necessità di includere la circolarità dei prodotti e l'intensità delle risorse nei meccanismi di adeguamento transfrontalieri;

Rendere la circolarità funzionante per le persone, le regioni e le città

113.

riconosce il ruolo importante che le amministrazioni regionali, le autorità e comunità locali e le PMI svolgono nell'economia circolare, nella gestione dei rifiuti e nell'attuazione delle misure previste dal piano d'azione per l'economia circolare; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'istituzione di poli per la circolarità in tutte le regioni, i cluster industriali e le comunità locali europee e la loro cooperazione, nello spirito della proposta di un «Nuovo Bauhaus europeo», fornendo sostegno allo sviluppo di modelli circolari nella progettazione, negli appalti e nella gestione dei rifiuti;

114.

è favorevole all'idea di aggiornare l'agenda per le competenze alla luce dell'economia circolare e invita la Commissione ad adattare tale agenda alle specifiche esigenze occupazionali, compresi i requisiti di istruzione e di formazione, nonché i nuovi posti di lavoro resi necessari dalla transizione verso un'economia circolare; invita la Commissione a garantire che il piano d'azione per l'economia circolare sia collegato all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e della strategia per la parità di genere e a garantire una transizione giusta; sottolinea inoltre il ruolo fondamentale delle parti sociali negli aspetti sociali e connessi al lavoro della transizione verso un'economia circolare;

115.

sottolinea il ruolo chiave dei consumatori nella prevenzione e nella gestione dei rifiuti e la necessità di agevolare il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta differenziata dei rifiuti; ribadisce l'importanza per gli Stati membri e le autorità regionali e locali di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al consumo sostenibile, compresi i modelli di consumo basati sul riutilizzo, la locazione o la condivisione, alla prevenzione dei rifiuti e alla loro efficiente cernita e smaltimento;

116.

invita la Commissione a garantire che i principi dell'economia circolare siano integrati in tutte le pratiche e la invita a sostenere gli Stati membri nella condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche connesse ai diversi sforzi in materia di economia circolare a livello regionale e locale nell'UE;

117.

sottolinea l'importanza della cooperazione tra i governi, autorità locali, il mondo accademico e le imprese, ivi compresi produttori e acquirenti, al fine di stimolare e rafforzare le iniziative di economia circolare; sottolinea l'importanza di estendere tale cooperazione ad altre parti interessate, quali le imprese sociali, le start-up e le ONG;

118.

osserva che il settore dei servizi di riparazione e manutenzione ha un notevole potenziale in termini di creazione di opportunità di lavoro e che il suo sviluppo deve essere sostenuto e promosso, in particolare le iniziative locali, di base e di riparazione delle comunità, le cooperative e le imprese sociali;

119.

sottolinea il ruolo che la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio (CCS/U) sicuri dal punto di vista ambientale possono svolgere per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo; sostiene un contesto strategico integrato per stimolare l'impiego di applicazioni CCS/U sicure dal punto di vista ambientale e in grado di realizzare una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra al fine di rendere l'industria pesante neutra dal punto di vista climatico, laddove non siano disponibili possibilità di riduzione diretta delle emissioni (39); ribadisce tuttavia che la strategia UE di azzeramento delle emissioni nette dovrebbe privilegiare la riduzione diretta delle emissioni e gli interventi volti a conservare e potenziare i pozzi di assorbimento e le riserve naturali dell'UE (40);

Guidare l'impegno a livello globale

120.

sostiene l'ambizione della Commissione di rivedere il regolamento sulle spedizioni di rifiuti al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità del commercio intra-UE di rifiuti, di bloccare l'esportazione verso paesi terzi di rifiuti che causano danni all'ambiente o alla salute umana e di contrastare più efficacemente i comportamenti illeciti, al fine di garantire che tutti i rifiuti siano trattati conformemente ai principi dell'economia circolare; sostiene inoltre la Commissione nell'attuazione delle recenti modifiche alla convenzione di Basilea sui rifiuti di plastica e nell'agire nel pieno rispetto degli obblighi dell'UE derivanti da tale convenzione; invita la Commissione a concentrarsi anche su:

incentivi finanziari per creare un vero mercato unico e condizioni di parità per le materie prime secondarie di alta qualità;

agevolare le procedure per promuovere le capacità di riciclaggio e le infrastrutture per il trattamento dei rifiuti all'interno dell'UE;

mettere in atto il sistema di interscambio elettronico di dati (EDI) per migliorare il monitoraggio dei flussi di rifiuti;

realizzare la revisione della direttiva sulle spedizioni di rifiuti (41) e della direttiva quadro sui rifiuti;

121.

accoglie con favore l'alleanza globale per l'economia circolare e l'efficienza delle risorse per accelerare la transizione globale verso un'economia circolare, neutrale dal punto di vista climatico ed efficiente in termini di risorse e invita la Commissione a guidare gli sforzi per un accordo internazionale che mantenga la gestione delle risorse naturali all'interno di un «limite planetario» per l'uso delle risorse naturali;

122.

sostiene gli sforzi profusi dalla Commissione a livello internazionale per conseguire un accordo globale sulla plastica e per promuovere l'adozione mondiale dell'approccio dell'UE all'economia circolare per quanto riguarda la plastica; sottolinea la necessità di assicurare che i vari impegni assunti sia a livello dell'UE che a livello mondiale possano essere seguiti in maniera integrata e trasparente; invita la Commissione e gli Stati membri a dar prova di leadership attiva per continuare a lavorare su risposte internazionali per combattere i rifiuti di plastica nell'ambiente marino e la microplastica;

123.

sottolinea l'importanza di imporre l'obbligo secondo cui le materie prime primarie e secondarie importate nell'UE siano conformi alle norme in materia di tutela dei diritti umani, della salute umana e dell'ambiente equivalenti alle norme dell'UE, anche attraverso l'imminente proposta legislativa della Commissione sulla governance aziendale sostenibile e sul dovere di diligenza e ad assicurare condizioni di parità nelle catene di approvvigionamento chiave dell'UE; sottolinea l'importanza di garantire la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione per quanto riguarda gli obiettivi del Green Deal europeo e il piano d'azione per l'economia circolare, anche nelle relazioni esterne dell'Unione e negli accordi commerciali con l'estero;

124.

esorta i produttori europei ad assumersi le proprie responsabilità nella vendita di prodotti nei paesi terzi e propone che le parti interessate dell'industria si impegnino ad estendere la propria responsabilità societaria all'organizzazione e al finanziamento di sistemi di raccolta separati dei loro prodotti, una volta che questi divengano rifiuti, nei paesi di destinazione; invita inoltre i produttori ad affrontare le incoerenze connesse alla qualità dei prodotti esportati e dei prodotti venduti sul mercato dell'UE;

125.

sostiene la Commissione nel promuovere discussioni multilaterali sui livelli sostenibili di utilizzo delle risorse e sui limiti del pianeta, compreso l'esame di obiettivi fondati su prove scientifiche per l'uso delle risorse;

126.

sottolinea l'urgente necessità di attuare l'Agenda 2030 sulle questioni concernenti il rafforzamento della gestione e della protezione internazionali contro i danni alla salute e all'ambiente causati dalle sostanze chimiche; sottolinea, in particolare, l'importanza del processo in corso nell'ambito dell'approccio strategico nei confronti della gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM) per decidere in merito a un solido quadro per la sana gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti oltre il 2020 in occasione dell'ICCM 5 che si terrà a Bonn nel luglio 2021;

127.

esorta la Commissione a promuovere l'uso di indicatori sull'efficienza delle risorse attraverso convenzioni internazionali, al fine di consentire la comparabilità tra industrie ed economie e di garantire condizioni di parità, nonché sostenere il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi;

128.

sottolinea che, tenendo conto del presupposto delle risorse terrestri finite, è opportuno istituire una Convenzione internazionale sulla sufficienza delle risorse che possa ospitare discussioni sull'accesso e sulle implicazioni dell'uso delle risorse incentrate sulla sostenibilità e sull'equità;

129.

ricorda che, oltre ad adottare misure per conseguire l'obiettivo dell'UE relativo alla neutralità climatica entro il 2050, è necessario affrontare l'impronta di carbonio della domanda dell'UE di prodotti importati; invita la Commissione a identificare ed eliminare gli ostacoli alla crescita verde e all'ecoinnovazione e quelli che impediscono o limitano l'accesso sul mercato di prodotti e servizi circolari provenienti da paesi esterni all'UE; invita la Commissione a valutare la possibilità e i vantaggi di ridurre le barriere tariffarie e non tariffarie su taluni prodotti e servizi al fine di incoraggiare lo sviluppo dell'economia circolare, anche nel contesto del riesame del sistema di preferenze generalizzate dell'UE attualmente in corso; esorta a tale proposito la Commissione ad aggiungere la dimensione dell'economia circolare nell'ambito dei negoziati sull'Accordo sui beni ambientali (EGA), che dovrebbe essere rafforzato; chiede alla Commissione di tenere conto delle esigenze particolari delle piccole e medie imprese (PMI) dell'UE, di assisterle nell'integrazione dell'economia circolare nei loro modelli aziendali, anche mediante incentivi, e di sostenerle nell'attuazione di strategie commerciali per l'esportazione di prodotti circolari, in particolare per mezzo del lancio di uno strumento di valutazione dei rischi per le norme di origine, come è attualmente all'esame della Commissione; chiede alla Commissione di assumere un ruolo guida in seno all'OMC per trattare i prodotti in base al loro contenuto di carbonio, come mezzo per garantire condizioni di parità a livello normativo;

130.

ritiene che negli accordi commerciali siano necessarie disposizioni giuridicamente solide al fine di salvaguardare la legislazione pertinente dell'UE in materia di economia circolare dalla nozione di barriera commerciale;

131.

sottolinea che una politica commerciale strategica costituisce uno strumento fondamentale per compiere progressi nella transizione verso l'economia circolare e l'agenda dell'UE e delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile a livello globale entro il 2030 ed evidenzia pertanto l'importanza di garantire che gli accordi commerciali e di investimento siano in linea con le politiche in materia di economia circolare;

132.

esorta la Commissione a impegnarsi in dialoghi aperti e trasparenti e nella cooperazione con i partner commerciali dell'UE per sostenere ulteriormente gli obiettivi dell'economia circolare; chiede alla Commissione e agli Stati membri di compiere ulteriori sforzi nell'ambito dei consessi internazionali (UNCTAD, OMC, G20, G7) per perseguire l'agenda dell'UE in materia di economia circolare e garantire condizioni di parità a livello globale con i partner internazionali, attraverso la possibilità di esaminare il concetto di passaporti digitali per promuovere la disponibilità di dati sul contenuto, sull'impronta di carbonio e sulla riciclabilità dei prodotti, per consentire una migliore circolarità e promuovere la responsabilità estesa del produttore e scelte di consumo sostenibili; suggerisce anche in tale ambito che la Commissione si impegni con le organizzazioni multilaterali pertinenti per raggiungere un accordo su un'etichetta internazionale che sia facilmente comprensibile per i consumatori e indichi se un prodotto può essere riciclato; sottolinea inoltre che occorre prestare un'attenzione particolare ai modi in cui i paesi partner meno sviluppati partecipano all'economia circolare e possono trarne benefici; invita la Commissione a integrare i principi dell'economia circolare in particolare nella sua strategia «Verso una strategia globale per l'Africa»; chiede alla Commissione di sfruttare gli aiuti al commercio e l'SPG+ per aiutare i paesi in via di sviluppo ad adottare pratiche di economia circolare, comprese le norme sui prodotti;

o

o o

133.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0201.

(3)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 116.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

(5)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60.

(6)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.

(7)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2020)0198.

(9)  GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2020)0201.

(11)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(12)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 136.

(13)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.

(14)  GU C 76 del 9.3.2020, pag. 192.

(15)  GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

(16)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.

(17)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141.

(18)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100.

(19)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93.

(20)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(21)  https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

(22)  https://resourcepanel.org/reports/resource-efficiency-and-climate-change

(23)  https://science.sciencemag.org/content/369/6510/1455

(24)  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/ EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf

(25)  Relazione sugli indicatori ambientali 2014: «Environmental impacts of production-consumption systems in Europe» (Impatti ambientali dei sistemi di produzione-consumo in Europa). Agenzia europea dell'ambiente 2014.

(26)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(27)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(28)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(29)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(30)  Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

(31)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(32)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(33)  Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1).

(34)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

(35)  Decisione 97/129/CE della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28).

(36)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(37)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(38)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(39)  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, paragrafo 33.

(40)  Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi, paragrafo 13.

(41)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/30


P9_TA(2021)0041

Attuazione della direttiva anti-tratta

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (2020/2029(INI))

(2021/C 465/04)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 79 e 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 3, 5 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (1) («direttiva anti-tratta»),

viste la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri umani e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tale ambito,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale («Convenzione di Palermo») e i relativi protocolli, segnatamente il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini («protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta»), e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria,

visti la Convenzione delle Nazioni Unite del sui diritti del fanciullo e il protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, e la risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30o anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (2),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

visti il lavoro del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), in particolare l'articolo 6, volto a reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,

visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale sulle donne, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 5 (2000), Pechino + 10 (2005) e Pechino + 15 (2010) e della conferenza di revisione di Pechino + 20,

visto il commento congiunto delle Nazioni Unite sulla direttiva dell'UE sulla prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che esige che sia fornita protezione internazionale alle vittime della tratta di esseri umani in modo attento alla dimensione di genere,

visti la convenzione dell'Organizzazione nazionale del lavoro (OIL) sul lavoro forzato del 1930 (n. 29), il protocollo del 2014 alla convenzione sul lavoro forzato del 1930, la convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) e la raccomandazione sul lavoro forzato (misure aggiuntive) del 2014 (n. 203), la convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile del 1999 (n. 182) e la convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 (n. 189),

visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

vista la raccomandazione generale n. 33, del 23 luglio 2015, sull'accesso delle donne alla giustizia, formulata dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW),

vista la risoluzione delle Nazioni Unite, dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015, in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 5.2 relativo all'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (3) («direttiva sui diritti delle vittime»),

vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (4) («direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale e la pornografia minorile»),

vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (5),

vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (6),

vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (7) («direttiva sul titolo di soggiorno»),

viste la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (8) e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (9),

vista la comunicazione della Commissione, del 24 giugno 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)» (COM(2020)0258),

vista la comunicazione della Commissione, del 19 giugno 2012, dal titolo «Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)» (COM(2012)0286),

visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 17 ottobre 2014 dal titolo «Relazione intermedia sull'attuazione della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani» (SWD(2014)0318) e la prima (COM(2016)0267)), seconda (COM(2018)0777) e terza (COM(2020)0661) relazione sui progressi compiuti,

vista la relazione della Commissione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 (COM(2016)0722),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE (10),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (11),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione (12),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime da una prospettiva di genere (13),

vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere (14),

vista la comunicazione della Commissione, del 4 dicembre 2017, dal titolo «Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete» (COM(2017)0728),

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),

visti lo studio della Commissione del 2020 sul costo economico, sociale e umano della tratta di esseri umani nell'UE, il suo studio del 2020 sul riesame del funzionamento dei meccanismi nazionali e transnazionali di riferimento degli Stati membri, il suo studio del 2020 sulla raccolta di dati riguardanti la tratta di esseri umani nell'UE e il suo studio del 2016 sulla dimensione di genere della tratta di esseri umani,

vista la dichiarazione comune di impegno a lavorare insieme contro la tratta di esseri umani del 2018 firmata dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE),

vista la relazione di Europol sulla situazione della tratta di esseri umani nell'UE, del 18 febbraio 2016,

vista la relazione di Europol dal titolo «The challenges of countering human trafficking in the digital era» (Le sfide della lotta alla tratta di esseri umani nell'era digitale), del 18 ottobre 2020,

vista la valutazione 2017, a cura di Europol, della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA),

vista la 4a relazione annuale del Centro europeo di Europol sul traffico di migranti, del 15 maggio 2020,

vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo «Sfruttamento grave dell'attività lavorativa: lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea o che vi fanno ingresso», del 29 maggio 2015,

vista la relazione di Eurostat sulla tratta di esseri umani, del 17 ottobre 2014,

vista la risoluzione 9/1 della Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) sull'istituzione di un meccanismo per il riesame dell'attuazione dell'UNTOC e dei suoi protocolli,

viste le linee guida dell'UNHCR del 7 aprile 2006 sulla protezione internazionale dal titolo «L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta»,

vista la relazione globale 2018 sulla tratta di persone a cura dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC),

vista la raccomandazione generale n. 38, del 6 novembre 2020, sulla tratta di donne e ragazze nel contesto della migrazione globale, formulata dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW),

vista la valutazione dell'attuazione a livello europeo della direttiva 2011/36/UE: Migrazione e questioni di genere, pubblicata dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare il 15 settembre 2020 (15),

visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0011/2021),

A.

considerando che la tratta di esseri umani costituisce una violazione della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica dell'essere umano che attornia la nostra vita quotidiana, nonché una grave violazione dei diritti fondamentali, come sancito all'articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B.

considerando che la tratta di esseri umani è un fenomeno con una forte connotazione di genere, in quanto quasi tre quarti (16) di tutte le vittime segnalate nell'UE nel 2017 e 2018 erano donne e ragazze, prevalentemente oggetto della tratta a fini di sfruttamento sessuale; che lo sfruttamento sessuale è la ragione più diffusa alla base della tratta di essere umani nell'UE dal 2008 a questa parte;

C.

considerando che il numero delle vittime accertate della tratta di esseri umani nell'ultimo periodo preso in esame dalla Commissione (2017 e 2018) è aumentato rispetto al periodo precedente, e continua a crescere (17); che molto probabilmente il numero effettivo di vittime è notevolmente superiore a quello indicato nei dati trasmessi, dal momento che molte vittime non vengono individuate;

D.

considerando che i minori rappresentano una percentuale considerevole delle vittime della tratta di esseri umani; che il 78 % di tutti i minori vittime di tratta è rappresentato da ragazze e che il 68 % degli adulti oggetto di tratta è costituito da donne (18);

E.

considerando che la disuguaglianza di genere, la povertà, gli sfollamenti forzati, la disoccupazione, l'assenza di opportunità socio-economiche, il mancato accesso all'istruzione, la violenza di genere, la discriminazione e l'emarginazione e la corruzione sono alcuni dei fattori che concorrono a rendere le persone, in particolare donne e bambini, vulnerabili alla tratta di esseri umani; che le cause profonde della tratta non sono ancora affrontate in maniera adeguata;

F.

considerando che le vittime della tratta di esseri umani sono spesso oggetto di forme di discriminazione e violenza molteplici e intersezionali, tra cui quelle fondate sul sesso, l'età, la razza, la disabilità, l'etnia, la cultura e la religione, nonché sull'origine nazionale o sociale o altra condizione, e che tali forme di discriminazione possono a loro volta alimentare la tratta di esseri umani (19);

G.

considerando che esistono molte forme di tratta di esseri umani, ma che sono tutte basate sull'abuso della vulnerabilità intrinseca delle vittime e sono finalizzate allo sfruttamento degli esseri umani; che le vittime della tratta di esseri umani risultano coinvolte in diverse attività legali e illegali in ambiti quali, a titolo esemplificativo, il settore agricolo, la trasformazione alimentare, l'industria del sesso, il lavoro domestico, il settore manifatturiero, l'assistenza, le pulizie, altri settori (in particolare quello dei servizi), l'accattonaggio, la criminalità, il matrimonio forzato, lo sfruttamento sessuale online e offline, le adozioni illegali e il commercio di organi umani; che esistono altre forme di tratta che continuano ad essere sottostimate e scarsamente segnalate, tra cui alcune forme con una forte connotazione di genere, quali i matrimoni forzati e la servitù domestica;

H.

considerando che negli ultimi anni è stato dimostrato che i migranti e i richiedenti asilo sono particolarmente esposti al rischio di essere vittime di tratta; che, fra questi, i minori non accompagnati e le donne sono uno speciale bersaglio delle reti di trafficanti;

I.

considerando che Europol ha segnalato che la pandemia di COVID-19 potrebbe far aumentare ulteriormente il numero di vittime (20) e ridurre le probabilità che i trafficanti vengano individuati dalle autorità di contrasto, e che una recessione economica dovuta alla crisi della COVID-19 potrebbe inoltre avere conseguenze pericolose in relazione alla tratta di esseri umani (21); che la situazione delle vittime di tratta è peggiorata dall'inizio della crisi e che i servizi di sostegno hanno incontrato difficoltà nel fornire assistenza alle vittime;

J.

considerando che, secondo Europol (22), l'utilizzo delle tecnologie digitali ha rafforzato la capacità dei criminali di praticare diverse forme di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento; che i trafficanti si avvalgono delle nuove tecnologie in ogni fase dello sfruttamento sessuale, dal reclutamento e dalla pubblicizzazione delle vittime fino ai ricatti e al controllo dei loro movimenti; che questi nuovi strumenti offrono un maggiore anonimato ai trafficanti e rendono più difficile la loro identificazione da parte delle autorità di contrasto; che l'interazione online crea sia rischi che opportunità per i criminali, le vittime e le autorità di contrasto;

K.

considerando che la tratta di esseri umani rimane un reato complesso e diffuso che influisce sulla possibilità di conseguire tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare gli OSS n. 5 (uguaglianza di genere), n. 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), n. 16 (pace, giustizia e istituzioni solide) e n. 17 (partenariati per gli obiettivi);

L.

considerando che la tratta di esseri umani è innanzitutto un grave reato nei confronti dei singoli individui, ma genera anche costi per la società, associati ad esempio a un uso maggiore dei servizi pubblici, compresi le attività di contrasto, i servizi specializzati, i servizi sanitari e la protezione sociale, alla perdita di produzione economica, alla perdita della qualità della vita, e al coordinamento dell'attività di prevenzione della tratta; che si stima che tali costi siano pari a 3 700 524 433 EUR per l'UE-28 (23);

M.

considerando che la tratta di esseri umani è un fenomeno transnazionale complesso che può essere affrontato efficacemente solo se le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni dell'Unione e internazionali lavorano insieme in maniera coordinata; che la cooperazione internazionale è essenziale per eliminare la tratta di esseri umani mediante una sinergia fra le varie politiche interne ed esterne esistenti, quali la strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza e il suo piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2020-2024), nonché attraverso le pertinenti campagne di informazione nei paesi interessati; che la tratta di esseri umani dovrebbe essere presa in considerazione nel corso dei lavori legislativi sul piano d'azione sulla parità di genere III;

N.

considerando che l'effettiva individuazione delle vittime della tratta di esseri umani continua a rappresentare una sfida nella maggior parte degli Stati membri per vari motivi, quali le scarse conoscenze linguistiche, la riluttanza a rivolgersi alla polizia o le limitate capacità di contrasto; che l'identificazione dei minori vittime della tratta è spesso più complessa, dato che questi ultimi non comprendono di essere vittime; che gli Stati membri hanno l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza per prevenire la tratta di esseri umani, di condurre indagini sui casi di tratta e di punire i responsabili, di sostenere le vittime e contribuire alla loro emancipazione e di rispettare la loro dignità, di garantire loro protezione e l'accesso ai mezzi di ricorso; che la mancata ottemperanza dei predetti obblighi viola e pregiudica o rende impossibile l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle vittime;

O.

considerando che la direttiva anti-tratta definisce norme minime da applicare in tutta l'Unione europea per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e per la protezione delle vittime e introduce una definizione di cosa si intende per tratta di esseri umani; che il recepimento completo e corretto della direttiva anti-tratta, seguito dalla sua piena attuazione, non è soltanto obbligatorio ma anche necessario per compiere progressi nella lotta contro la tratta di esseri umani;

P.

considerando che tutte le relazioni di monitoraggio dimostrano che quasi 10 anni dopo l'adozione della direttiva anti-tratta permangono ostacoli alla sua piena attuazione a livello di Stati membri e che la maggior parte delle vittime non viene individuata mentre le azioni penali e i tassi di condanna nei confronti dei responsabili rimangono limitati; che i significativi divari in termini di copertura e attuazione delle normative e delle politiche nazionali in materia di tratta di esseri umani possono essere attivamente sfruttati dai gruppi della criminalità organizzata e rendere ampie fasce della popolazione più vulnerabili allo sfruttamento;

Q.

considerando che l'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime non è stata soddisfacente, in particolare a causa di un recepimento incompleto e/o scorretto;

R.

considerando che la tratta di esseri umani è una forma molto redditizia di criminalità organizzata ed è pertanto determinata dalla domanda e dai profitti; che la riduzione della domanda, anche in relazione allo sfruttamento sessuale di donne e ragazze, deve essere al centro della lotta alla tratta; che la violenza fisica, psicologica e sessuale è un elemento costitutivo della tratta a fini di sfruttamento sessuale e della violenza contro le donne;

S.

considerando che la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'UE potrebbe integrare gli sforzi dell'UE e degli Stati membri nella lotta contro la tratta di esseri umani;

T.

considerando che in molti settori economici dell'UE si verifica un grave sfruttamento della manodopera, che riguarda vari gruppi di lavoratori transfrontalieri, tra cui cittadini dell'UE e di paesi terzi; che, come raccomandato dalla FRA (24), tali pratiche dovrebbero essere affrontate anche attraverso un sistema globale di ispezioni mirate riguardanti le condizioni di lavoro;

1.   

sottolinea la necessità di un quadro coordinato, armonizzato e coerente a livello dell'UE, basato su meccanismi di valutazione e di monitoraggio più efficienti, che garantisca il rafforzamento della prevenzione della tratta di esseri umani, unitamente al sostegno, all'assistenza e alla protezione delle vittime, e che miri alla completa eliminazione della tratta, anche attraverso un'attuazione coordinata dei diritti conferiti dalla direttiva sui diritti delle vittime, dalla direttiva sul titolo di soggiorno, dalla direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale e la pornografia minorile e dalla direttiva sull'indennizzo (25), dato che la tratta è un reato con una dimensione transfrontaliera e pertanto non può essere affrontata soltanto a livello nazionale;

2.   

elogia il buon lavoro svolto dalla Commissione nel coordinare la risposta dell'UE alla tratta di esseri umani e sviluppare le conoscenze e i dati sui vari aspetti della tratta di esseri umani, inclusa la ricerca relativa alla dimensione di genere e, in particolare, la vulnerabilità dei minori; invita la Commissione ad assicurare la continuità del lavoro svolto nominando un coordinatore anti-tratta dell'UE a tempo pieno che abbia la pertinente competenza e un mandato chiaro e che collabori con una rete di rappresentanti nazionali degli Stati membri e della società civile per garantire una cooperazione coerente;

3.   

sottolinea l'importanza di continuare a usare i finanziamenti destinati al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al programma Daphne e ai programmi del Fondo sociale europeo+ e del Fondo sicurezza interna (ISF) per progetti che combattono la tratta di esseri umani, nonché di ricorrere ad altri strumenti disponibili, compresi i programmi dell'UE quali il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, gli strumenti finanziari come lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa, nonché le iniziative quali EMPACT, l'iniziativa Spotlight UE-ONU e l'iniziativa Glo.Act; ricorda la necessità di iniziative e progetti relativi alla dimensione di genere della tratta e chiede un riesame globale delle politiche per quanto concerne i progetti finanziati dall'UE; invita gli Stati membri a garantire finanziamenti stabili e personale adeguato per individuare e proteggere le vittime ed esprime preoccupazione per la mancanza di finanziamenti adeguati a favore delle organizzazioni delle vittime, in particolare quelle che forniscono sostegno alle donne, in quanto a causa dei pesanti tagli ai finanziamenti faticano a continuare a fornire servizi alle vittime;

4.   

sottolinea che la mancanza di dati coerenti, comparabili e dettagliati continua a ostacolare una valutazione adeguata e basata su elementi di prova della portata e dell'andamento del fenomeno della tratta di esseri umani; invita gli Stati membri ad aumentare gli sforzi e i finanziamenti per la ricerca, l'analisi e la raccolta di dati su tutte le forme di tratta di esseri umani e a migliorare il coordinamento tra le fonti di dati a livello nazionale e dell'UE, nonché la raccolta di dati più aggiornati, centralizzati e completi disaggregati per tipo di tratta, età e genere, origine razziale ed etnica, includendo le persone vittime di tratta interna, compilando informazioni statistiche nel debito rispetto dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, in collaborazione con gli attori istituzionali coinvolti, la società civile, l'EIGE e tutte le pertinenti organizzazioni internazionali; invita la Commissione a compilare e pubblicare periodicamente tali dati per l'UE;

5.   

esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire la distinzione tra la tratta di esseri umani e il traffico di esseri umani, in quanto richiedono un'analisi più approfondita e risposte differenti a livello normativo e programmatico; sottolinea che la confusione tra i due concetti spesso impedisce di identificare correttamente le vittime e garantire che possano accedere alle misure di protezione ed evitare una vittimizzazione secondaria;

6.   

invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare e valutare l'uso delle tecnologie digitali, dei media sociali e dei servizi Internet quali strumenti principali utilizzati per reclutare le vittime della tratta di esseri umani, e a dotare le autorità di contrasto e le organizzazioni della società civile dei mezzi per la lotta contro la tratta di esseri umani fornendo loro le conoscenze tecniche necessarie e risorse dedicate per rispondere alle sfide poste dalle nuove tecnologie; invita inoltre gli stessi ad adottare norme in materia di responsabilità civile per le società tecnologiche che ospitano materiale di sfruttamento, a migliorare gli strumenti legislativi utilizzati nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti penali contro i trafficanti, a promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, i fornitori di servizi Internet e le società di media sociali, a promuovere campagne di informazione pubblica in tutta l'UE sulla tratta di esseri umani, rispettando nel contempo il diritto delle vittime alla riservatezza e alla sicurezza e garantendo i loro diritti fondamentali e la protezione dei dati, e a rafforzare il sostegno per la realizzazione di competenze transnazionali e di soluzioni basate sulla tecnologia, ad esempio per bloccare il reclutamento delle vittime;

7.   

esorta la Commissione e gli Stati membri a fare della sensibilizzazione informatica una priorità nelle campagne rivolte alle scuole, alle università, alle imprese e agli organismi di ricerca e a basarsi sulle competenze esistenti come il portale «Un'Internet migliore per i ragazzi»; sottolinea che l'opera di sensibilizzazione in relazione alla tratta di esseri umani online sui media sociali è essenziale per impedire che nuove vittime finiscano nelle reti della tratta; invita la Commissione a collaborare attivamente con le piattaforme per elaborare orientamenti comuni e piani d'azione che possano prevenire e combattere il fenomeno della tratta di esseri umani online;

Identificazione, protezione, assistenza e sostegno alle vittime

8.

sottolinea che l'identificazione precoce delle vittime rimane una delle principali sfide legate all'attuazione, oltre che una delle più cruciali per consentire alle vittime di esercitare i propri diritti; invita gli Stati membri a proteggerle e a conferire a un maggior numero di attori la responsabilità e opportunità di sensibilizzazione per identificare le vittime della tratta di esseri umani in tutte le fasi del processo, compresi i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, i funzionari delle autorità di contrasto, i funzionari addetti all'immigrazione e all'asilo, gli ispettori del lavoro e gli assistenti sociali o il personale sanitario nonché altri professionisti e attori pertinenti; sottolinea la necessità di un approccio basato sulle quattro strategie chiave di prevenzione, azione penale, protezione delle vittime e partenariato multilivello; invita tutti gli Stati membri a stanziare fondi adeguati per l'identificazione, la protezione, l'assistenza e il sostegno delle vittime della tratta di esseri umani in tutte le fasi; sottolinea che l'identificazione precoce dovrebbe tenere conto delle specificità dei settori e dei gruppi ad alto rischio, quali le donne e le ragazze vittime;

9.

invita tutti gli Stati membri a garantire in maniera efficace i diritti delle vittime attraverso l'assistenza legale fin dalle primissime fasi, tra cui informazioni accessibili sui loro diritti giuridici, e a proteggerle e sostenerle mediante un approccio attento alle specificità di genere e ai minori, assicurando nel contempo la complementarità con la direttiva sui diritti delle vittime; osserva che la direttiva anti-tratta obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che le autorità competenti abbiano il potere di non perseguire né imporre sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani per il loro coinvolgimento in attività criminali che sono state costrette a compiere;

10.

deplora la mancanza di programmi mirati di protezione per le vittime vulnerabili in molti Stati membri; sottolinea l'importanza di predisporre misure per le esigenze specifiche delle vittime in situazioni vulnerabili e orientamenti specifici per le vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale; sottolinea la necessità di garantire protezione, assistenza e sostegno incondizionati e personalizzati alle vittime, tenendo conto anche delle persone direttamente a loro carico, anche nel contesto di procedimenti giudiziari relativi ad azioni penali, civili o di altro tipo contro trafficanti o sfruttatori; chiede l'effettiva attuazione in tutti gli Stati membri della direttiva sui diritti delle vittime e di qualsiasi legislazione correlata, con un approccio basato sul genere e sulle vittime; ricorda che le persone che lavorano per proteggere e aiutare le vittime della tratta di esseri umani non dovrebbero essere criminalizzate per il loro lavoro correlato a tale attività;

11.

osserva che le vittime della tratta di esseri umani necessitano di servizi specializzati, tra cui l'accesso a un alloggio sicuro a breve e a lungo termine, programmi di protezione dei testimoni, servizi sanitari e di consulenza, servizi di traduzione e interpretazione, mezzi di ricorso, risarcimento, accesso all'istruzione e alla formazione, compreso l'apprendimento della lingua del paese in cui risiedono, l'accesso al mercato del lavoro e all'inserimento professionale, (re)inserimento, assistenza al reinsediamento e servizi personalizzati, con una specifica prospettiva di genere; esorta gli Stati membri a garantire che alle vittime della tratta di esseri umani siano erogati servizi basati sulla specificità di genere, appropriati e mirati;

12.

deplora il fatto che le esigenze specifiche delle vittime in situazioni vulnerabili come le donne, i bambini, le persone LGBTI, le persone con disabilità e le persone appartenenti a gruppi razziali siano spesso trascurate ed esorta gli Stati membri a garantire alle vittime la fornitura di servizi e sostegno basati sulla specificità di genere e appropriati alle loro esigenze; invita gli Stati membri ad affrontare in particolare le esigenze delle persone LGBTI, in quanto sono particolarmente vulnerabili alla tratta a causa dell'effetto cumulativo dei diversi tipi di discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere;

13.

sottolinea l'elevata vulnerabilità delle comunità Rom a tutte le forme di tratta e sfruttamento, in particolare di donne e bambini, secondo quanto indicato nelle tre relazioni della Commissione sui progressi compiuti; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure specifiche per la lotta alla tratta attraverso le strategie nazionali per l'integrazione dei Rom per il periodo 2020-2030; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati statistici sulle vittime della tratta sulla base del rispettivo contesto etnico;

14.

esprime preoccupazione in merito al fatto che le vittime della tratta di esseri umani spesso non sono adeguatamente informate riguardo ai loro diritti o alle misure di assistenza e di sostegno a loro disposizione; sottolinea l'importanza di informazioni chiare e coerenti per le vittime e il personale in prima linea che potrebbe entrare in contatto con le vittime;

15.

sottolinea che, sebbene il pieno impatto della pandemia di COVID-19 non sia ancora misurabile, è tuttavia chiaro che la crisi colpisce in modo sproporzionato le vittime più vulnerabili della tratta di esseri umani, in particolare le donne, i bambini e le persone in situazioni precarie, e che ha costretto molti centri di accoglienza a chiudere o a sospendere i loro servizi a seguito di segnalazioni di infezioni, lasciando le vittime della tratta senza alloggio, assistenza sanitaria e assistenza legale; sottolinea, in tale contesto, che l'accesso all'assistenza e ai servizi sociali dovrebbe essere garantito senza discriminazioni; ricorda che le cause profonde alla base della tratta di esseri umani sono state inasprite dalla pandemia, esponendo le popolazioni vulnerabili a rischi più elevati di tratta, aumentando il numero di annunci online in cui sono presenti vittime della tratta di esseri umani, di predatori sessuali che prendono di mira bambini, di casi di sfruttamento sessuale online, e la domanda di pornografia infantile; invita gli Stati membri ad agire in modo efficace con il sostegno delle organizzazioni della società civile e delle agenzie dell'UE come Europol, che nel marzo 2020 ha pubblicato una relazione dal titolo «Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19 crisis» (Trarre vantaggio dalla pandemia: il modo in cui la criminalità sfrutta la crisi della COVID-19); invita la Commissione a svolgere un'analisi più approfondita riguardo agli effetti della pandemia di COVID-19 sulle potenziali vittime della tratta e per quanto concerne la struttura e il funzionamento della tratta in generale, al fine di elaborare misure specifiche per eliminare la tratta di esseri umani;

16.

sottolinea la necessità di meccanismi nazionali di riferimento pienamente funzionanti e coerenti, coordinati con meccanismi transnazionali di riferimento e finanziati mediante dotazioni finanziarie specifiche e dedicate, per far fronte alle sfide di coordinamento dei diversi attori e alle carenze che portano a una scarsa fiducia tra le vittime, che possono avere un impatto negativo su orientamenti efficaci; sottolinea che una cooperazione proficua tra la polizia e le organizzazioni non governative (ONG) dovrebbe essere complementare a un meccanismo nazionale di riferimento a pieno titolo definendo i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori pertinenti (26) in modo da proteggere e promuovere i diritti fondamentali delle vittime; incoraggia gli Stati membri a istituire centri nazionali specializzati nel sostegno e nell'accoglienza delle vittime della tratta di esseri umani e ad agevolare una cooperazione transfrontaliera diretta ed efficiente tra tali centri nonché tra le agenzie di contrasto e le pertinenti agenzie dell'UE;

17.

invita la Commissione a monitorare e a valutare la situazione del risarcimento delle vittime negli Stati membri e a livello transfrontaliero in termini di accesso, applicazione e pagamenti effettivi, e a presentare misure specifiche per garantire un'assistenza legale e un accesso più efficaci, più rapidi e gratuiti in materia di risarcimento in tutti gli Stati membri, fatte salve altre forme di risarcimento;

18.

accoglie con favore l'approvazione dell'istituzione del meccanismo di riesame dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dei relativi protocolli nel 2018 nonché l'avvio del suo processo di riesame nel 2020; invita la Commissione a porsi come modello nel processo di riesame; sottolinea l'importanza di migliorare la comprensione della tratta di esseri umani quale reato complesso e in evoluzione; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a garantire che una risposta basata sui diritti umani continui a rimanere al centro dell'analisi e delle risposte alla tratta di esseri umani e ricorda la necessità di dialogare con i cittadini e le organizzazioni della società civile; sottolinea l'importante ruolo svolto dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali; invita la Commissione e gli Stati membri ad aderire alla campagna internazionale delle Nazioni Unite contro la tratta di esseri umani; esorta gli Stati membri a ratificare tutti gli strumenti internazionali pertinenti relativi alla tratta di esseri umani, inclusa la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;

Tratta di esseri umani come reato di genere e lotta alla tratta a fini di sfruttamento sessuale

19.

sottolinea che dal 2008 lo sfruttamento sessuale rimane la forma di tratta più diffusa e segnalata nell'UE, in quanto il 60 % delle vittime è oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale; osserva che il 92 % di tali vittime è costituito da donne e ragazze, e che oltre il 70 % dei trafficanti sono uomini (27), il che rispecchia il modo in cui la tratta a fini di sfruttamento sessuale è radicata nelle disuguaglianze di genere;

20.

esorta pertanto gli Stati membri ad adottare misure specifiche per affrontare la violenza di genere, la violenza contro le donne e i minori, l'accettazione sociale della violenza e la cultura dell'impunità, nonché le disuguaglianze e gli stereotipi strutturali di genere quali cause profonde della tratta, in particolare attraverso campagne di educazione, informazione e sensibilizzazione integrate da uno scambio di migliori pratiche, compresi programmi e corsi di formazione per dialogare con uomini e ragazzi; raccomanda alla Commissione di rafforzare e sviluppare la dimensione di genere nel monitoraggio dell'attuazione della legislazione anti-tratta dell'UE e sollecita la Commissione a continuare a monitorare tale aspetto nella sua valutazione dell'osservanza e dell'attuazione della direttiva anti-tratta da parte degli Stati membri;

21.

invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a esaminare in che modo la domanda di servizi sessuali alimenta la tratta, dato che secondo quanto segnalato da Europol «vi sono Stati membri in cui la prostituzione è legale, il che rende molto più facile per i trafficanti ricorrere a un contesto legale per sfruttare le loro vittime» (28); ricorda che secondo quanto constatato da Europol in taluni Stati membri dell'UE in cui la prostituzione è legale i sospettati hanno potuto sfruttare vittime adulte e minori (29); sottolinea che la tratta di esseri umani è alimentata dagli elevati profitti che ne traggono i trafficanti e dalla domanda che incoraggia tutte le forme di sfruttamento; sottolinea che l'utilizzo di imprese legali per coprire le attività di sfruttamento è piuttosto diffuso tra i trafficanti di esseri umani; ricorda che gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di scoraggiare e ridurre la domanda di tutte le forme di sfruttamento, che dovrebbe essere un obiettivo chiave per gli sforzi in materia di prevenzione e azione penale;

22.

invita la Commissione a far sì che la prevenzione del reato di tratta a fini di sfruttamento sessuale diventi prioritaria, anche attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione, l'adozione di misure e programmi volti a scoraggiare e ridurre la domanda, e la possibilità di adottare in futuro una legislazione dedicata, e invita gli Stati membri a disporre nelle normative nazionali che la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi delle vittime della tratta costituisce reato, come raccomandato dall'articolo 18 della direttiva anti-tratta e ribadito dalla Commissione nel 2018 (30), nonché a prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; esorta gli Stati membri a lavorare a stretto contatto con le organizzazioni della società civile che collaborano con le persone vittime della tratta;

23.

esorta gli Stati membri e la Commissione a studiare i modelli ricorrenti ed emergenti nell'ambito della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, come ad esempio lo sfruttamento sempre più frequente dei minori e delle donne anche attraverso l'adescamento e il ricatto sessuale e l'utilizzo, tra gli altri sistemi, del metodo «lover boy» quale mezzo più frequente per attrarre e assoggettare le vittime, utilizzando le tecnologie online attraverso lo sviluppo di competenze digitali, anche in materia di sicurezza online, in collaborazione con gli attori pertinenti; osserva che il maggiore uso della tecnologia da parte delle reti criminali dedite alla tratta di esseri umani ha trasformato notevolmente il loro modus operandi tradizionale, soprattutto in talune fasi della tratta;

24.

sottolinea l'importanza di programmi di formazione sensibili alla dimensione di genere e ai minori per tutti i funzionari, giudici, portatori di interessi e attori che si occupano dei casi di tratta di esseri umani, delle indagini e delle potenziali vittime, e chiede che tali programmi siano potenziati, al fine di migliorare l'identificazione precoce di coloro che possono diventare vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, e incoraggia gli Stati membri ad adottare misure di sostegno a favore delle vittime, come programmi di uscita, misure di sostegno psicologico, opportunità di reintegrazione sociale e professionale dignitosa, istruzione e accesso ai servizi completi per la salute sessuale e riproduttiva, accesso alla giustizia e relativi diritti, coinvolgendo nel contempo la società civile, le parti sociali e il settore privato; sottolinea inoltre, in tale contesto, l'importanza dei programmi di sensibilizzazione del grande pubblico al fine di identificare e proteggere le potenziali vittime; sottolinea la necessità di stanziare fondi adeguati a fini di formazione e invita pertanto gli Stati membri a fornire risorse adeguate;

25.

esorta gli Stati membri a promuovere un'educazione sessuale completa e appropriata in base all'età e alla fase dello sviluppo quale modalità essenziale di prevenzione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, compresi la tratta e lo sfruttamento sessuale, e a includere un'educazione al consenso e alle relazioni interpersonali che promuova un atteggiamento sano basato sul rispetto e sull'uguaglianza in tutte le interazioni;

Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro

26.

si rammarica profondamente del fatto che diversi Stati membri e organizzazioni della società civile abbiano segnalato un aumento della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro (31); deplora che anche i minori siano diventati vittime, in misura crescente, della tratta a fini di sfruttamento del lavoro e chiede un'azione urgente da parte degli ispettorati nazionali del lavoro negli Stati membri volta a individuare tali pratiche e a porvi fine; invita inoltre l'Autorità europea del lavoro ad affrontare in via prioritaria il problema del grave sfruttamento lavorativo e a sostenere gli Stati membri nello sviluppo di capacità in materia, per poter meglio identificare e sanzionare le pratiche di grave sfruttamento dell'attività lavorativa attraverso ispezioni mirate; sottolinea l'importanza di prendere in considerazione l'inclusione dello sfruttamento del lavoro nei programmi di formazione per i funzionari che assistono le vittime al fine di migliorare l'identificazione precoce di coloro che sono vittime della tratta a fini di lavoro forzato; invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a esaminare in che modo la domanda di servizi di manodopera a basso costo alimenta la tratta a fini di sfruttamento del lavoro; esorta le autorità degli Stati membri a intensificare gli sforzi per eliminare tutte le forme di lavoro informale e non regolamentato, garantendo in tal modo i diritti del lavoro per tutti i lavoratori; sottolinea che le condizioni di lavoro precarie dei lavoratori interessati li rendono dipendenti dai loro datori di lavoro e consente agli autori della tratta di esseri umani di sfruttare le loro vittime;

Altre forme di sfruttamento

27.

esorta gli Stati membri e la Commissione a focalizzare l'attenzione sui modelli ricorrenti ed emergenti nell'ambito di tutte le forme della tratta di esseri umani, comprese quelle a fini di sfruttamento del lavoro, di accattonaggio forzato, di matrimonio forzato e fittizio e di criminalità forzata, fra altre finalità; sottolinea che la tratta di esseri umani è alimentata dagli elevati profitti che ne traggono i trafficanti e dalla domanda che incentiva tutte le forme di sfruttamento; rileva con preoccupazione che numerosi Stati membri dell'UE non dispongono di una legislazione adeguata per le vittime di tutte le forme di sfruttamento; invita gli Stati membri a tenere conto di tutte le forme di tratta nel fornire protezione, assistenza e sostegno alle vittime; osserva che, nonostante le recenti segnalazioni di reti criminali dedite alla tratta di esseri umani nell'UE a fini di sfruttamento del lavoro e altre forme di sfruttamento, manca tuttavia un livello adeguato di dati, legislazione e accesso ai servizi di sostegno per le vittime di tali forme di sfruttamento;

28.

osserva che la tratta per altre forme di sfruttamento riguarda il 18 % delle vittime (32) e include attività nell'ambito dell'accattonaggio forzato, della criminalità forzata, della vendita di neonati, dell'espianto di organi, dell'adozione illegale, dello sfruttamento finanziario mediante frode, nonché la tratta di esseri umani mediante maternità surrogata; sottolinea che molte delle vittime dell'accattonaggio forzato e della criminalità forzata provengono frequentemente da comunità rom emarginate e spesso sono minori;

29.

sottolinea che il quadro politico e giuridico dell'UE sulla tratta degli esseri umani comprende sia la dimensione interna che quella esterna, riconoscendo che la lotta alla tratta di esseri umani, che costituisce un grave reato e una violazione dei diritti umani, rappresenta un chiaro obiettivo dell'azione esterna dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare la cooperazione con i paesi terzi al fine di combattere tutte le forme di tratta di esseri umani e accrescere le opportunità di indagini congiunte e procedimenti giudiziari specializzati;

La tratta di esseri umani nel contesto dell'asilo e della migrazione

30.

sottolinea che, sebbene le vittime siano per la maggior parte cittadini dell'UE, le organizzazioni criminali utilizzano indebitamente le rotte migratorie per far entrare illegalmente le vittime della tratta nell'UE, mentre le crisi umanitarie rendono i migranti, i profughi e i richiedenti asilo ancora più vulnerabili ai trafficanti; osserva che si è registrato un drastico aumento, negli anni recenti, del numero di donne e ragazze vittime della tratta lungo la rotta del Mediterraneo centrale a fini di sfruttamento sessuale nell'UE (33); invita gli Stati membri e l'UE a individuare tali donne e ragazze e a evitare casi simili in futuro utilizzando un approccio coerente e coordinato, basato sui diritti e attento al genere e ai minori, per prevenire e affrontare la tratta di esseri umani; ricorda che le donne e i minori spesso diventano vittime di abusi sessuali lungo la rotta migratoria, in cambio di protezione e di mezzi di sostentamento; sottolinea che i criteri per concedere a tali donne e minori lo status ufficiale di vittima della tratta di esseri umani sono spesso troppo rigidi da soddisfare e che pertanto essi non riescono a ricevere l'assistenza necessaria per il danno subito;

31.

ribadisce che i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti nonché, in particolare, i minori non accompagnati e separati sono vulnerabili alla tratta e che occorre prestare una particolare attenzione alla tratta di donne, minori e altri gruppi vulnerabili; sottolinea che esistono vulnerabilità e rischi nelle diverse fasi del processo migratorio precedenti alla migrazione in sé, lungo la rotta verso l'UE, nei paesi di destinazione e per coloro che potrebbero essere rimpatriati; osserva che la conoscenza limitata di una lingua locale e/o della comprensione dei propri diritti, l'accesso limitato a opportunità di sostentamento praticabili o a istruzione di qualità e le restrizioni alla libertà di movimento delle persone contribuiscono al rischio che esse diventino vittime della tratta;

32.

evidenzia il numero bassissimo di vittime della tratta di esseri umani registrate nelle procedure di protezione internazionale; invita gli Stati membri a rafforzare la comunicazione di informazioni, anche con l'aiuto di servizi di traduzione e interpretazione, alle persone in arrivo riguardo ai loro diritti e alle procedure applicabili a norma della legislazione dell'UE, comprese le possibilità di ottenere il sostegno di avvocati e mediatori culturali che lavorano per prevenire la tratta e lo sfruttamento di esseri umani;

33.

sottolinea che in taluni Stati membri i richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani potrebbero aver deciso di cambiare procedura, per loro scelta o forzatamente, e richiedere un titolo di soggiorno a norma della direttiva sul titolo di soggiorno (34); invita gli Stati membri a garantire l'interconnessione e la complementarità tra le procedure anti-tratta e le procedure di asilo;

34.

invita gli Stati membri a garantire un'applicazione coerente delle disposizioni del regolamento Dublino III, della direttiva anti-tratta e della direttiva sul titolo di soggiorno al fine di evitare la pratica impiegata da alcuni Stati membri di trasferire le vittime della tratta di esseri umani nel paese in cui sono state sfruttate al loro primo arrivo, lasciandole in tal modo più esposte al rischio di diventare nuovamente vittime della tratta e di subire nuovamente traumi;

35.

invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi tesi all'identificazione precoce delle potenziali vittime, in particolare all'interno dei flussi migratori e degli hotspot, nonché ad adottare misure di protezione e prevenzione; sottolinea che occorre fornire alle vittime potenziali identificate la protezione e l'accesso a un luogo sicuro, ove possano ricevere informazioni e assistenza legale; invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti per assicurare che tutte le vittime, tra cui i migranti, abbiano accesso alla giustizia indipendentemente dal loro status di residenza;

36.

invita gli Stati membri a fornire risorse adeguate e strutture specializzate per le vittime effettive e presunte della tratta, tra cui le donne e i minori non accompagnati e separati, nonché a garantire un numero di posti sufficiente nei centri di accoglienza; invita gli Stati membri ad assicurare la presenza nelle strutture di accoglienza di personale formato in materia di genere e a fornire assistenza e finanziamenti adeguati alle organizzazioni della società civile che prestano la loro collaborazione in tale ambito;

37.

invita gli Stati membri a garantire il diritto alla vita familiare delle vittime della tratta di esseri umani e a valutare la possibilità di estendere ai familiari delle vittime la protezione internazionale accordata a queste ultime; invita gli Stati membri ad accelerare le procedure di ricongiungimento familiare per i familiari delle vittime che si trovano in situazioni di rischio nel paese di origine;

38.

segnala la necessità di istituire meccanismi nazionali per la raccolta di dati sulle vittime della tratta di esseri umani nelle procedure di protezione internazionale, in modo da poter assicurare un seguito ai casi identificati;

39.

esprime preoccupazione per il fatto che il periodo di ristabilimento e riflessione sia collegato alla cooperazione da parte della vittima nel corso delle indagini e sia concesso dalle autorità di contrasto; deplora il fatto che, in alcuni Stati membri (35), tale periodo non sia concesso né alle vittime della tratta di esseri umani che sono cittadini dell'UE e/o del SEE, né ai richiedenti asilo; invita la Commissione a monitorare l'attuazione delle soluzioni giuridiche disponibili a livello di Stati membri, con particolare riferimento alla concessione di un periodo di ristabilimento e riflessione;

40.

sottolinea che, secondo Europol, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono talvolta attività svolte dalle stesse organizzazioni criminali (36) e che le indagini indicano che i trafficanti rivolgono sempre più la loro attenzione ai migranti e ai richiedenti asilo nell'UE a fini di sfruttamento (37); sottolinea l'importanza di prevenire e contrastare la tratta di esseri umani nella cooperazione con i paesi terzi di origine o di transito contro il traffico di migranti, nonché di proteggere, nel contempo, le vittime assicurando programmi globali di assistenza, reintegrazione e riabilitazione;

41.

rammenta agli Stati membri che la mancanza di percorsi sicuri e legali per la migrazione aumenta la vulnerabilità dei richiedenti asilo rispetto alla tratta di esseri umani, in quanto essi possono essere sfruttati sia durante il transito che al loro arrivo; invita gli Stati membri ad approntare rotte di migrazione più sicure e legali, quali ad esempio visti umanitari, per prevenire lo sfruttamento delle persone vulnerabili;

42.

osserva che il fatto di essere privi di documenti o di essere a carico aumenta la probabilità di vittimizzazione e riduce la probabilità che le vittime chiedano aiuto o segnalino abusi, temendo le conseguenze in termini di immigrazione, il che espone tali persone al rischio di sfruttamento e abuso; constata che i notevoli divari in termini di copertura e attuazione delle normative e delle politiche nazionali in materia di tratta di esseri umani rendono ancora più facile per gli autori di reato sfruttare le vittime che si trovano in una situazione irregolare, lasciando ampie fasce della popolazione in una condizione più vulnerabile allo sfruttamento; invita gli Stati membri a disaccoppiare le procedure esecutive nel contesto migratorio dalle attività in materia di applicazione della legge; sottolinea che è opportuno istituire meccanismi di segnalazione sicura e di denuncia efficace per le persone vulnerabili;

Tratta di minori

43.

prende atto del fatto che i minori costituiscono circa un quarto del totale delle vittime di tratta nell'UE e che le ragazze (78 %) rappresentano la grande maggioranza dei minori vittime nell'UE; sottolinea che circa il 75 % di tutti i minori vittime nell'UE sono cittadini dell'UE; è particolarmente preoccupato per la violenza, l'abuso e lo sfruttamento subiti dai minori che sono vittime nell'UE, specialmente quelli che sono vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale (38);

44.

ricorda l'obbligo degli Stati membri di prestare una particolare attenzione ai minori vittime della tratta, considerando preminente, in tutte le azioni, l'interesse superiore del minore; sottolinea il danno fisico e psicologico subito dai minori vittime della tratta e la loro maggiore vulnerabilità allo sfruttamento; invita gli Stati membri ad assicurare rigorose misure di protezione dei minori, la presunzione della minore età e la valutazione dell'età del minore, la protezione prima del procedimento penale e durante lo stesso, l'accesso incondizionato all'assistenza, il risarcimento, la non applicazione di sanzioni, come pure l'assistenza e il sostegno ai familiari dei minori che sono vittime, nonché la prevenzione;

45.

invita gli Stati membri a riservare una particolare attenzione all'identificazione dei minori vittime e a prestare loro assistenza affinché possano avvalersi dei propri diritti; sottolinea la necessità di nominare senza indugio dei tutori correttamente formati e adeguatamente sostenuti, anche temporanei, quale misura di emergenza, per i minori che sono vittime, tra cui i minori non accompagnati, e sottolinea l'importanza di predisporre una giustizia e dei servizi specializzati adatti ai minori; chiede inoltre agli Stati membri di adottare misure volte ad assicurare una formazione adeguata e appropriata, in particolare di tipo giuridico e psicologico, a coloro che lavorano con i minori vittime della tratta, nonché di aumentare il numero dei tutori organizzando campagne di sensibilizzazione;

46.

invita gli Stati membri ad assicurare che il personale consolare presti una particolare attenzione alla corretta verifica dell'identità dei minori e al legame con la persona o le persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale al momento di acquisire i dati biometrici dei minori nell'ambito della procedura relativa alla domanda di visto; invita la Commissione, in stretta collaborazione con Europol e le organizzazioni della società civile, e gli Stati membri a fornire alle autorità nazionali, locali e regionali un'istruzione e una formazione mirate ed efficaci, nonché informazioni sui metodi utilizzati dai trafficanti, al fine di prevenire la tratta di minori;

47.

invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale e la pornografia minorile, e a rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia per prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale a livello dell'UE; esorta gli Stati membri a cooperare con le organizzazioni della società civile e con le agenzie dell'UE, in particolare con Europol ed Eurojust, per intensificare gli scambi di informazioni e sostenere le indagini transfrontaliere;

48.

prende atto con grande preoccupazione della prevalenza degli abusi sessuali sui minori, come pure del modello e della normalizzazione della tratta e dello sfruttamento sessuale dei minori, e chiede una risposta adeguata da parte delle piattaforme online per evitare che il materiale pedopornografico diventi disponibile;

49.

prende atto dell'uso di mezzi quali Internet e i social media per reclutare e attirare le potenziali vittime; chiede che le piattaforme Internet prestino una particolare attenzione allo sviluppo di strumenti adeguati; chiede che la nuova legge sui servizi digitali si occupi di questo uso di metodi di violenza online; invita gli Stati membri a elaborare un modello di identificazione, di rapido sostegno e di assistenza ai minori che sono vittime di sfruttamento e abusi sessuali online, come pure programmi di sensibilizzazione e meccanismi di segnalazione adatti ai minori; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intraprendere ulteriori iniziative di lotta contro tali reati online e a rafforzare le misure di prevenzione; ribadisce pertanto la necessità di migliorare la collaborazione e gli scambi transfrontalieri tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate della protezione dei minori, nonché di sviluppare un rapido rintracciamento dei familiari e formule di accoglienza alternative per i minori non accompagnati;

50.

sottolinea che i minori vittime della tratta necessitano di un'assistenza specifica, che tenga conto del loro interesse superiore e delle loro particolari vulnerabilità; incoraggia gli Stati membri ad assicurare che i professionisti che entrano in contatto con i minori vittime della tratta, quali ad esempio le autorità di contrasto, le guardie di frontiera, i funzionari pubblici, la magistratura e gli operatori sociali e sanitari, compresi quelli che lavorano nelle strutture di assistenza ai giovani, siano sufficientemente formati per individuare, sostenere e orientare verso il servizio competente i minori che sono vittime della tratta di esseri umani; osserva che le équipe specializzate nell'ambito delle autorità di contrasto, formate per la registrazione audiovisiva delle testimonianze di minori, non partecipano sistematicamente agli interrogatori di tutti i minori vittime della tratta di esseri umani; esorta gli Stati membri a far sì che tale partecipazione diventi la prassi abituale e a formare il personale delle autorità di contrasto in questo tipo di interrogatorio adatto ai minori; raccomanda agli Stati membri di elaborare un forte «approccio a catena», con stretti legami tra l'assistenza specifica alle vittime della tratta di esseri umani, come ad esempio i centri specializzati per l'assistenza e l'accoglienza delle vittime della tratta di esseri umani, e i moduli tradizionali di assistenza ai giovani, rispondendo nel contempo alle esigenze specifiche di ogni minore vittima della tratta;

51.

osserva che i minori rom sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e alla tratta e presentano un rischio elevato di diventare vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo e di accattonaggio forzato;

52.

saluta con favore la decisione della Commissione di prevedere, nell'ambito della strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori del 24 luglio 2020, la possibile istituzione di un centro europeo per la prevenzione e la lotta agli abusi sessuali sui minori, come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino, quale cardine di un approccio europeo coordinato e multipartecipativo per prevenire e affrontare gli abusi sui minori e per assistere le vittime;

53.

osserva che i minori migranti, soprattutto non accompagnati e separati, continuano a essere altamente esposti al rischio di violenza, tratta e sfruttamento lungo le rotte migratorie verso l'UE e al suo interno; osserva che le ragazze sono esposte al rischio di sfruttamento sessuale e di violenza di genere lungo le rotte migratorie; chiede agli Stati membri di fornire ai minori non accompagnati vittime della tratta misure di assistenza, sostegno e protezione che rispondano alle loro esigenze particolari, di assegnare loro un tutore all'arrivo e di fornire loro condizioni di vita opportune e adeguate; ricorda che tali misure dovrebbero tenere conto dell'interesse superiore dei minori non accompagnati da una prospettiva sia di breve che di lungo termine; condanna il fatto che alcuni Stati membri utilizzino il trattenimento, anche nelle celle di polizia, come mezzo di «protezione» dei minori non accompagnati; ricorda che gli Stati membri dovrebbero esaminare alternative alla detenzione, in particolare dei minori; ricorda che il trattenimento non è nell'interesse superiore del minore e che gli Stati membri dovrebbero fornire una sistemazione non detentiva adatta ai minori;

54.

osserva che i trafficanti utilizzano spesso i centri di accoglienza per identificare le potenziali vittime e per organizzare il loro trasporto nei luoghi di sfruttamento e che pertanto le autorità pubbliche competenti e altri pertinenti attori degli Stati membri devono essere particolarmente vigili nonché monitorare e salvaguardare tali centri, prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come i minori, rafforzando nel contempo la loro protezione informandoli e responsabilizzandoli mediante attività di sensibilizzazione nelle scuole, nei centri per i giovani e nei movimenti giovanili; sottolinea che è necessario un approccio europeo coordinato per trovare i minori migranti non accompagnati in caso di sparizione e proteggerli;

Efficienza dei sistemi di giustizia penale e perseguimento penale del ricorso ai servizi delle vittime

55.

rileva il numero esiguo di azioni penali e condanne riguardanti il reato di tratta di esseri umani; esorta gli Stati membri ad adottare misure volte a migliorare e accelerare le indagini sui casi di tratta attraverso un rafforzamento degli sforzi della polizia a livello sia nazionale che transnazionale e a irrogare forti sanzioni penali per il crimine della tratta di esseri umani; sottolinea che le sanzioni nazionali esistenti e le modalità della loro esecuzione variano tuttora in maniera considerevole tra gli Stati membri; sottolinea che è opportuno prestare particolare attenzione agli ambiti caratterizzati da scarse segnalazioni e indagini, in particolare l'occupazione stagionale e temporanea nei settori scarsamente qualificati e con basse retribuzioni, come lo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo; esorta gli tati membri a contrastare l'impunità attraverso un approccio coordinato tra le agenzie dell'UE competenti, in partenariato con gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, le organizzazioni della società civile e altri partner, rafforzando in tal modo l'efficacia delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'utilizzo efficace di piattaforme esistenti gestite da agenzie come Europol ed Eurojust; invita pertanto le autorità competenti responsabili della prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi, compresi i casi di tratta di esseri umani, a utilizzare, come sostegno alla loro attività, i sistemi informatici su larga scala, compreso il Sistema d'informazione Schengen (SIS II), conformemente alle disposizioni contenute nella legislazione applicabile;

56.

sottolinea che non tutti gli Stati membri hanno introdotto una legislazione in linea con l'articolo 18 della direttiva anti-tratta (39); osserva che l'eterogeneità degli scenari giuridici sulla criminalizzazione dell'utilizzo dei servizi delle vittime ostacola gli sforzi per ridurne la domanda; si rammarica dell'esiguità dei tassi di perseguimento e condanna nell'UE per l'utilizzo consapevole dei servizi delle vittime e per lo sfruttamento sessuale; ribadisce il suo invito urgente agli Stati membri a stabilire che la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi delle vittime della tratta di esseri umani costituisca reato penale;

57.

sottolinea l'importanza fondamentale che la comunità delle autorità di contrasto dell'UE sviluppi capacità analitiche efficienti ed estese in risposta al continuo aumento dei modelli criminali di tratta di esseri umani agevolati dall'ambiente online; invita la Commissione a fornire assistenza finanziaria alle agenzie dell'UE come Europol e, attraverso fondi settoriali UE specifici come il Fondo sicurezza interna, agli Stati membri per garantire i più elevati standard analitici e strumenti adeguati per trattare quantità di informazioni sempre più complesse;

58.

osserva che le donne sono perseguite penalmente in misura sproporzionata per via della loro situazione socioeconomica o del loro status migratorio e non beneficiano di un accesso paritario alla giustizia a causa di stereotipi di genere, leggi discriminatorie, forme trasversali o multiple di discriminazione e requisiti e pratiche procedurali e probatorie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'accesso alla giustizia sia fisicamente, economicamente, socialmente e culturalmente disponibile a tutte le donne; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli che le donne incontrano nell'accesso alla giustizia;

59.

deplora che le condizioni che consentono a una vittima di ricevere lo status ufficiale di vittima della tratta di esseri umani siano spesso troppo rigide da soddisfare, soprattutto per i minori e altre vittime vulnerabili che dipendono sul piano finanziario ed emotivo dai loro trafficanti; deplora che le vittime siano tuttora soggette ad accuse e condanne penali per i reati che sono state costrette a commettere, spesso in relazione all'ingresso illegale nel territorio di uno Stato membro, il che è spesso inerente alla tratta; invita gli Stati membri ad adottare disposizioni chiare per non perseguire e non punire le vittime della tratta di esseri umani e per disaccoppiare la protezione delle vittime dalla loro cooperazione con le autorità di contrasto, che attualmente pone l'onere complessivo a carico della vittima; chiede che gli Stati membri rispondano invece alle esigenze delle vittime in materia di sostegno psicologico; invita inoltre gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà di quest'ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo, in conformità dell'articolo 11 della direttiva anti-tratta;

60.

deplora che i dati sull'identità delle vittime della tratta di esseri umani figurino nei verbali della polizia e nel corso di tutto il procedimento, rendendo difficile alle vittime effettuare una segnalazione o essere protette contro ritorsioni; incoraggia gli Stati membri a tenere i nomi delle vittime e altri dati relativi all'identità identità in fascicoli distinti, accessibili alla polizia e alla procura ma non divulgabili ai sospetti trafficanti o ai loro avvocati, nel rispetto del diritto a un processo equo;

61.

sottolinea l'importanza delle indagini finanziarie e del «controllo dei flussi di denaro» come strategia chiave per indagare e perseguire le reti della criminalità organizzata che traggono profitto dalla tratta di esseri umani; invita gli Stati membri a intraprendere indagini finanziarie e a collaborare con gli specialisti in materia di riciclaggio di denaro all'avvio di una nuova indagine sulla tratta; invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione nel congelare e confiscare i beni degli individui coinvolti nella tratta e nel fornire un risarcimento alle vittime, anche utilizzando i proventi confiscati per sostenere l'assistenza e la protezione delle vittime, come incoraggiato dal considerando 13 della direttiva anti-tratta; invita la Commissione a valutare e promuovere l'uso della cooperazione giudiziaria e di polizia esistente e degli strumenti disponibili, ad esempio il riconoscimento reciproco delle sentenze, le squadre investigative comuni e l'ordine europeo d'indagine; chiede, a tale riguardo, un approccio olistico rafforzato che intenda aumentare una riflessione comune tra tutti i settori, ad esempio migrazione, occupazione, salute e sicurezza sul posto di lavoro e molti altri settori;

Cooperazione fra gli Stati membri e con le agenzie dell'UE

62.

ricorda il ruolo delle agenzie dell'UE nell'identificazione precoce delle vittime e nella lotta contro la tratta di esseri umani; chiede che siano destinate maggiori risorse alle agenzie che si occupano di giustizia e affari interni (GAI) per consentire la formazione del loro personale e la creazione di strumenti di consolidamento delle capacità nell'ambito dell'individuazione delle vittime, compresa la nomina di personale con una formazione adeguata negli approcci di genere e a misura di minore, in particolare negli Stati membri che affrontano un aumento dei flussi migratori misti; invita la Commissione a elaborare orientamenti volti a integrare le competenze in materia di genere e di diritti umani nelle attività delle autorità di contrasto in tutta l'UE, anche elaborando programmi coerenti di miglioramento dell'equilibrio di genere nei processi decisionali e nel personale delle agenzie GAI in materia di tratta;

63.

accoglie con favore la conclusione da parte delle agenzie GAI della dichiarazione comune di impegno a lavorare insieme contro la tratta di esseri umani; chiede, a questo proposito, che gli Stati membri aumentino la cooperazione transfrontaliera e la condivisione delle conoscenze con le agenzie UE competenti come Eurojust, Europol, FRA, Frontex, CEPOL, EIGE ed EASO nella lotta alla tratta di esseri umani;

64.

sottolinea il ruolo fondamentale svolto da Eurojust nella cooperazione e nel coordinamento di complesse indagini e azioni penali tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, anche attraverso il mandato d'arresto europeo e l'ordine europeo d'indagine, nonché attraverso il ricorso a squadre investigative comuni; invita gli Stati membri a garantire un maggior numero di casi di tratta di esseri umani deferiti tempestivamente a Eurojust, al fine di migliorare il coordinamento delle indagini giudiziarie e delle azioni penali tra gli Stati membri e con i paesi terzi; incoraggia un maggiore ricorso alle squadre investigative comuni con il sostegno di Eurojust e di Europol, in quanto tale strumento di cooperazione giudiziaria si è rivelato particolarmente efficace nella lotta contro la tratta di esseri umani;

65.

incoraggia gli Stati membri a incrementare lo scambio di dati e informazioni per combattere la tratta di esseri umani utilizzando le risorse e le banche dati pertinenti di Europol;

66.

invita la CEPOL a fornire formazione alle autorità di contrasto competenti al fine di garantire approcci standardizzati alle indagini e alla protezione delle vittime;

Raccomandazioni

67.

invita la Commissione a rivedere la direttiva anti-tratta dopo un'approfondita valutazione d'impatto, al fine di migliorare le misure per la prevenzione, la lotta e il perseguimento di tutte le forme di tratta, in particolare quella a fini di sfruttamento sessuale in quanto principale settore della tratta di esseri umani; a trattare la questione dell'uso delle tecnologie online sia nella proliferazione che nella prevenzione della tratta di esseri umani; a migliorare le misure di prevenzione e l'identificazione precoce delle vittime e l'accesso facile e incondizionato all'assistenza e alla protezione, rafforzando nel contempo una prospettiva orizzontale di genere e a misura di minore in tutte le forme di traffico;

68.

invita la Commissione a modificare la direttiva anti-tratta al fine di garantire che gli Stati membri criminalizzino esplicitamente l'uso consapevole di tutti i servizi forniti dalle vittime della tratta che comportano sfruttamento, come suggerito dall'articolo 18 della direttiva anti-tratta, data la natura grave ed estesa di questo reato in tutta l'UE e l'esiguo numero di procedimenti giudiziari; deplora il fatto che dimostrare il ricorso consapevole ai servizi di una vittima della tratta di esseri umani sia una questione difficile per le autorità giudiziarie; sottolinea che la difficoltà di trovare prove non è necessariamente un argomento conclusivo per non trattare un dato tipo di condotta come reato; osserva che circoscrivere la responsabilità penale unicamente alla situazione in cui l'utilizzatore ha consapevolezza diretta ed effettiva del fatto che la persona è vittima della tratta di esseri umani stabilisce una soglia molto alta per la riuscita dell'azione penale; ritiene che il livello di consapevolezza da stabilire per questo reato dovrebbe essere oggetto di un attento esame; ritiene che l'utilizzatore debba dimostrare che sono state prese tutte le misure ragionevoli per evitare il ricorso ai servizi forniti da una vittima; esprime preoccupazione per la conoscenza insufficiente da parte delle autorità di contrasto del ricorso consapevole ai servizi offerti dalle vittime della tratta, per la mancanza di pratica giudiziaria della pertinente disposizione e per l'insufficienza e inadeguatezza delle risorse umane impiegate; sottolinea l'importanza che gli Stati membri intensifichino gli sforzi per aumentare il numero di indagini e procedimenti giudiziari e riducano l'onere imposto alle vittime e alle loro testimonianze durante i procedimenti per la raccolta delle prove; chiede una formazione regolare e su misura per investigatori, procuratori e giudici, e l'uso sistematico di indagini finanziarie e di altri strumenti investigativi efficaci basati sull'intelligence, che possono fornire una serie di tipi di prove da utilizzare in aggiunta alle testimonianze delle vittime; invita gli Stati membri a dedicare sufficienti risorse finanziarie e umane per affrontare adeguatamente questo crimine;

69.

invita la Commissione a pubblicare senza ulteriori indugi una strategia specifica e dedicata dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani, al fine di affrontare la tratta nell'UE quale ambito prioritario e attraverso un quadro giuridico e politico completo, sensibile al genere e adattato ai minori e incentrato sulle vittime;

70.

ricorda che la direttiva anti-tratta deve essere pienamente attuata e applicata con coerenza e diligenza da tutti gli attori del settore, compresi i legislatori, i giudici, i procuratori, la polizia e le amministrazioni pubbliche; sottolinea che la formazione adeguata di tutti questi attori è essenziale, così come lo sono le campagne di sensibilizzazione preventive e la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni della società civile; esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi in tal senso;

71.

invita la Commissione a valutare ed esaminare regolarmente l'attuazione della direttiva anti-tratta da parte degli Stati membri e a presentare una relazione in linea con l'articolo 23, paragrafo 1, valutando la misura in cui gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva e l'impatto del diritto nazionale vigente, a introdurre con urgenza procedure di infrazione in caso di mancata attuazione efficace, a riferire al Parlamento europeo e a presentare proposte ai fini della sua revisione;

72.

invita la Commissione a valutare una revisione della direttiva sul titolo di soggiorno al fine di garantire che le vittime non siano rimpatriate alla scadenza del periodo di riflessione e che il titolo di soggiorno per le persone vittime della tratta non sia subordinato alla loro partecipazione o volontà di partecipare alle indagini o al procedimento penale del caso; invita gli Stati membri a garantire che l'accesso incondizionato all'assistenza e al sostegno prescritto dalla direttiva anti-tratta si concili con la direttiva sul titolo di soggiorno e la sua applicazione;

73.

invita gli Stati membri e la Commissione a definire, stanziare e destinare fondi adeguati nella lotta contro la tratta di esseri umani, a livello nazionale o europeo, attraverso le possibilità di finanziamento offerte dai fondi e dai progetti europei, come il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna e la sezione Daphne del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori nel nuovo quadro finanziario pluriennale;

74.

invita la Commissione e gli Stati membri a organizzare campagne di informazione per raggiungere le vittime potenziali e informarle circa l'assistenza, la protezione e i loro diritti in tutti i paesi dell'UE;

75.

invita la Commissione a condurre una ricerca basata su prove in merito ai fattori di rischio per le potenziali vittime e su come i diversi settori di intervento si intersechino con la tratta di esseri umani nei settori a rischio;

76.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare per la prevenzione della tratta un approccio basato sui diritti umani, con particolare attenzione ai diritti delle vittime, a collaborare con la società civile nel fornire i servizi e l'assistenza necessari alle vittime, e a garantire che esse abbiano accesso alla giustizia, al risarcimento e alla riparazione;

77.

sottolinea l'importanza di un approccio coerente per assicurare una migliore identificazione delle potenziali vittime nel contesto dei flussi migratori e nei punti critici, migliorando l'accesso alle procedure di asilo e garantendo che siano complementari alle procedure relative alla tratta; invita la Commissione a valutare l'attuazione della direttiva anti-tratta e a presentare proposte per la sua revisione;

78.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure urgenti contro i gruppi criminali attivi nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani, data la probabilità che le persone oggetto di traffico divengano vittime della tratta, e a valutare il rischio che corrono i migranti e i più vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati, i bambini separati e le donne; sottolinea, in tale contesto, la necessità di incrementare le rotte di migrazione legali e sicure per prevenire lo sfruttamento delle persone vulnerabili in situazione irregolare;

79.

invita gli Stati membri, in risposta alla COVID-19, a elaborare un piano di emergenza per garantire il funzionamento minimo dei sistemi anti-tratta in condizioni di emergenza; osserva che il piano di emergenza dovrebbe garantire un pacchetto minimo di servizi disponibili alle vittime per rispondere alle loro esigenze immediate durante il periodo di ridotte opportunità di rinvio, protezione, indagini sul caso e procedimenti penali;

80.

invita la Commissione a nominare un coordinatore anti-tratta dell'UE a tempo pieno onde assicurare la continuità del suo lavoro, e a includere tale nomina nella nuova strategia sulla tratta di esseri umani;

o

o o

81.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2019)0066.

(3)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(4)  GU L 18 del 21.1.2012, pag. 7.

(5)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.

(6)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 9.

(7)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

(8)  GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.

(9)  GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2020)0286.

(11)  Testi approvati, P9_TA(2019)0080.

(12)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 47.

(13)  GU C 76 del 28.2.2018, pag. 61.

(14)  GU C 285 del 29.8.2017, pag. 78.

(15)  Valutazione dell'attuazione a livello europeo dal titolo «Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues» (Attuazione della direttiva 2011/36/UE: Migrazione e questioni di genere), Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, Unità di valutazione ex post, 15 settembre 2020.

(16)  Terza relazione della Commissione europea sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2020)0661).

(17)  COM(2020)0661.

(18)  Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU, (Raccolta di dati sulla tratta di esseri umani nell'UE) (2020).

(19)  COM(2020)0661, pag. 1.

(20)  COM(2020)0661, pag. 1.

(21)  https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era

(22)  https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era

(23)  Studio sui costi economici, sociali e umani della tratta di esseri umani nell'UE (2020).

(24)  Grave sfruttamento della manodopera: lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea o che vi fanno ingresso, http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union

(25)  Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).

(26)  Le raccomandazioni del Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani includono la garanzia dell'applicazione del meccanismo nazionale di riferimento ai richiedenti asilo e alle persone trattenute in un contesto di migrazione.

(27)  Raccolta di dati sulla tratta di esseri umani nell'UE, 2020.

(28)  Europol, relazione sulla situazione «Trafficking in Human Beings in the EU» (Tratta di esseri umani nell'UE), 18 febbraio 2016.

(29)  COM(2018)0777, pag. 6.

(30)  COM(2018)0777, pag. 6.

(31)  Terza relazione della Commissione europea sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2020)0661).

(32)  COM(2020)0661.

(33)  Seconda relazione sui progressi, COM(2018)0777, pag. 3.

(34)  Valutazione europea sull'attuazione — «Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues» (Attuazione della direttiva 2011/36/UE: Migrazione e questioni di genere), Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, Unità di valutazione ex post, 15 settembre 2020, pag. 49.

(35)  Nona relazione generale sulle attività del Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA), pag. 57.

(36)  Quarta relazione annuale di attività del Centro europeo sul traffico di migranti di Europol, 2020.

(37)  Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA), Europol, 2017.

(38)  Quarta relazione annuale di attività del Centro europeo sul traffico di migranti di Europol, 2020.

(39)  Seconda relazione sui progressi compiuti, COM(2018)0777, pag. 29.


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/47


P9_TA(2021)0042

Attuazione dell'articolo 43 sulle procedure d'asilo

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione dell'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (2020/2047(INI))

(2021/C 465/05)

Il Parlamento europeo,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) nel 1948, e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

visti la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e al relativo Protocollo del 1967, e in particolare il diritto al non respingimento,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la «Carta»), in particolare gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 e 47,

visto il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2018,

visto l'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (1) (direttiva sulle procedure d'asilo),

vista la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (2),

visto l'accordo provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio, del 14 giugno 2018, sulla rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza,

visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (3),

visto il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Dublino III) (4),

vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2020 intitolata «COVID-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento» (C(2020)2516),

vista la valutazione dell'attuazione europea del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), del novembre 2020, sulle procedure di asilo alla frontiera (5),

visto lo studio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) del settembre 2020 dal titolo «Border Procedures for Asylum Applications in EU+ Countries» (Procedure di frontiera per le domande di asilo nei paesi UE+) e la pubblicazione dell'EASO del settembre 2019 dal titolo «Guidance on asylum procedure: operational standards and indicators» (Linee guida sulla procedura di asilo: standard e indicatori operativi),

vista la relazione 2020 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

visto il parere 3/2019 della FRA del 4 marzo 2019 dal titolo «Update of the 2016 Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on fundamental rights in the “hotspots” set up in Greece and Italy» (Aggiornamento del parere del 2016 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sui diritti fondamentali negli hotspot istituiti in Grecia e in Italia),

vista la relazione della FRA, dell'8 dicembre 2020, dal titolo «Migration: Fundamental Rights Challenges at Land Borders» (Migrazione: sfide in materia di diritti fondamentali alle frontiere terrestri),

visti i principi raccomandati e gli orientamenti sui diritti umani alle frontiere internazionali presentati dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,

visto il progetto di accordo interistituzionale del 2016 «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea,

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6),

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 22 maggio 2018 relativa a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE,

visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0005/2021),

A.

considerando che la presente risoluzione mira a fornire ai colegislatori informazioni basate su elementi concreti sull'attuale applicazione delle procedure di frontiera valutando il modo in cui gli Stati membri attuano l'articolo 43 della direttiva sulle procedure d'asilo e le relative disposizioni; che la presente relazione non intende sostituirsi alla completa e tanto attesa relazione di esecuzione della direttiva sulle procedure di asilo da parte della Commissione o ai negoziati legislativi sulla nuova proposta modificata di regolamento sulle procedure di asilo;

B.

considerando che spesso non vengono raccolti o resi disponibili al pubblico dati disaggregati e comparabili relativi all'attuazione dell'articolo 43 della direttiva sulle procedure di asilo; che i costi finanziari delle procedure di frontiera non sono disponibili; che la privazione della libertà può comportare notevoli costi umani per le persone, in particolare se i centri di detenzione alle frontiere sono inadeguati o se le garanzie procedurali non sono applicate o applicate in modo inadeguato;

C.

considerando che la direttiva sulle procedure di asilo non dà una definizione chiara delle procedure di frontiera né precisa i loro obiettivi; che l'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva sulle procedure di asilo permette di optare per il ricorso alle procedure di frontiera; che 14 Stati membri dispongono di una procedura di frontiera e che, tra questi, tre degli Stati membri oggetto della valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS si avvalgono di motivi che vanno oltre la direttiva sulle procedure di asilo; che gli Stati membri possono prevedere procedure per l'esame dell'ammissibilità e/o del merito alla frontiera o in una zona di transito in circostanze ben definite; che la maggioranza degli Stati membri valuta anche l'applicabilità di una procedura di Dublino alla frontiera o nelle zone di transito; che le procedure di frontiera rappresentano solo una piccola percentuale del totale dei casi delle autorità accertanti, con l'eccezione della Grecia, dove oltre il 50 % delle domande è trattato nel quadro di una procedura accelerata definita a seguito della dichiarazione UE-Turchia;

D.

considerando che l'articolo 43 della direttiva sulle procedure di asilo non specifica esplicitamente a quali frontiere gli Stati membri possono fare ricorso alle procedure di frontiera; che, secondo la valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS, il termine «frontiera» nel suddetto articolo dovrebbe essere inteso come riferito alle frontiere esterne dell'UE; che due Stati membri applicano le procedure di frontiera anche alle frontiere interne e trattengono i richiedenti in strutture di polizia;

E.

considerando che alcuni Stati membri trattengono i richiedenti asilo in procedure di frontiera senza alcuna base giuridica nel diritto nazionale; che, oltre alle insufficienti garanzie per i richiedenti, ciò può anche comportare la negazione del diritto di visita dei deputati al Parlamento;

F.

considerando che il trattenimento nelle procedure di frontiera è soggetto alle stesse norme previste per il trattenimento di richiedenti nel territorio di uno Stato membro; che la direttiva sulle condizioni di accoglienza stabilisce che i richiedenti possono essere trattenuti solo in ultima istanza dopo aver debitamente esaminato tutte le misure non detentive alternative al trattenimento e che il trattenimento deve basarsi sui principi di necessità e proporzionalità; che, se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri devono assicurare una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento; che per i minori gli Stati membri, nell'ambito dell'attuale quadro giuridico, devono anche compiere ogni sforzo per rilasciarli dal trattenimento e ospitarli in alloggi idonei;

G.

considerando che, nonostante il significativo aumento delle presunte violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'UE, non vi è alcun obbligo per gli Stati membri di istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente che garantisca la protezione dei diritti fondamentali alle frontiere esterne;

H.

considerando che ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi dovrebbero essere fornite informazioni chiare e un'assistenza adeguata nelle procedure di frontiera, compresa l'assistenza legale e servizi di interpretariato, in particolare riguardo alla possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale;

I.

considerando che la valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS ha rilevato che le garanzie procedurali previste nella direttiva sulle procedure di asilo, in particolare il diritto all'informazione, all'assistenza legale e all'interpretazione, non sono applicate nella pratica o sono applicate solo in modo restrittivo dagli Stati membri esaminati nella valutazione;

J.

considerando che la valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS indica diversi casi di non conformità con la direttiva sulle procedure di asilo; che la Commissione ha avviato procedure d'infrazione soltanto nei confronti di due Stati membri;

Osservazioni generali

1.

rileva che la Commissione ha svolto consultazioni con le parti interessate nonché scambi di opinioni con il Parlamento e gli Stati membri in preparazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo; sottolinea tuttavia che, nonostante l'obbligo giuridico di presentare relazioni e i requisiti derivanti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», la Commissione non ha mai presentato una relazione di attuazione sulla direttiva sulle procedure di asilo e che nel 2016 e nel 2020 ha presentato proposte di regolamento sulle procedure di asilo senza prevedere alcuna valutazione d'impatto; si attende che la Commissione presenti tale relazione, il cui termine è scaduto dal 2017;

2.

ribadisce l'importanza di un approccio basato su elementi concreti per orientare la definizione delle politiche in modo coerente;

3.

rileva che i dati statistici e relativi ai controlli sono essenziali per garantire la conformità al diritto dell'UE; invita gli Stati membri a raccogliere statistiche su: i) il numero di domande prese in considerazione nelle procedure di frontiera e la categoria di richiedenti interessata; ii) i tipi di motivi addotti per fare ricorso alle procedure di frontiera e la loro frequenza; iii) gli esiti delle procedure di frontiera, sia in primo grado che in appello, e iv) il numero e le categorie di persone non selezionate per le procedure di frontiera;

Finalità

4.

sottolinea che le procedure di frontiera costituiscono attualmente eccezioni alla norma giuridicamente definita secondo cui i richiedenti asilo hanno il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro; prende atto che molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente; osserva che in tali casi gli Stati membri possono prevedere procedure di frontiera solo nei casi tassativamente previsti agli articoli 31, paragrafo 8, e 33 della direttiva sulle procedure di asilo e conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II della direttiva sulle procedure di asilo; rileva che il recepimento e l'applicazione delle procedure di frontiera di cui alla direttiva sulle procedure di asilo variano tra gli Stati membri, con conseguente mancanza di uniformità nell'UE; prende atto che la maggior parte degli Stati membri applica le procedure di frontiera solo in un piccolo numero di casi e che vari Stati membri si astengono in generale dal ricorrere a tali procedure; sottolinea, tuttavia, che tre dei sette Stati membri esaminati nella valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS applicano procedure di frontiera oltre i motivi di cui all'articolo 43 della direttiva sulle procedure di frontiera e li invita ad astenersi dal farlo; invita inoltre gli Stati membri ad astenersi dall'applicare procedure di frontiera alle frontiere interne;

5.

rileva che tutti i richiedenti protezione internazionale hanno interesse a che le loro richieste siano trattate nel modo più rapido ed efficiente possibile, a condizione che tutte le domande siano oggetto di un esame individuale e che si possano applicare in modo efficiente le tutele procedurali e i diritti concessi ai richiedenti nel quadro del diritto dell'UE;

Finzione giuridica di non ingresso e trattenimento

6.

ricorda che le procedure di frontiera comportano l'esame di una domanda di asilo alla frontiera o in una zona di transito prima di prendere una decisione sull'ingresso nel territorio di uno Stato membro; ribadisce che il respingimento ai sensi del codice frontiere Schengen non deve pregiudicare l'applicazione di disposizioni speciali relative al diritto di asilo e alla protezione internazionale; osserva pertanto che gli Stati membri hanno l'obbligo di valutare se un richiedente asilo necessiti di protezione;

7.

rileva inoltre che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sulle procedure d'asilo ai richiedenti deve essere consentito rimanere nel territorio degli Stati membri, anche alla frontiera o nelle zone di transito in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata;

8.

sottolinea che il fatto che un richiedente non sia entrato legalmente nel territorio dello Stato membro pur rimanendo effettivamente in tale territorio costituisce una finzione giuridica; sottolinea che tale finzione giuridica incide unicamente sul diritto di ingresso e di soggiorno, ma non significa che il richiedente non sia soggetto alla giurisdizione dello Stato membro interessato;

9.

sottolinea che i richiedenti sottoposti a procedure di frontiera sono suscettibili di essere trattenuti durante l'esame della loro domanda di asilo; sottolinea inoltre che tutti gli Stati membri esaminati nella valutazione dell'attuazione europea da parte dell'EPRS trattengono i richiedenti asilo nel quadro delle procedure di frontiera;

10.

ribadisce che, come sancito nella direttiva sulle condizioni di accoglienza, gli Stati membri non devono trattenere una persona per il solo fatto di essere un richiedente e che i richiedenti possono essere trattenuti solo in circostanze eccezionali e definite con estrema chiarezza; ricorda il suo accordo provvisorio comune con il Consiglio sulla rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza che specifica che gli Stati membri non possono trattenere un richiedente in base alla sua nazionalità; sottolinea che la direttiva sulle condizioni di accoglienza stabilisce che la detenzione deve rimanere una misura di ultima istanza, che deve durare solo per un periodo il più breve possibile ed esclusivamente finché sono applicabili i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva e che le persone detenute devono avere la possibilità di presentare ricorso contro la privazione della libertà personale; ribadisce che il diritto alla libertà sancito dall'articolo 6 della Carta e dall'articolo 5 della CEDU si applica anche alle frontiere dell'UE; deplora che nelle procedure di frontiera non sia stata sviluppate e applicata quasi nessuna alternativa al trattenimento e incoraggia gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che siano disponibili alternative al trattenimento;

11.

esprime preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri trattengono i richiedenti asilo nelle procedure di frontiera senza alcuna base giuridica pertinente nel diritto nazionale per il trattenimento nell'ambito delle procedure di frontiera, in quanto ciò può comportare garanzie insufficienti; sottolinea che, se gli Stati membri optano per il trattenimento, dovrebbero prevedere una base giuridica per tale trattenimento nel diritto nazionale;

12.

ricorda che la CGUE, nelle cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, ha affermato che anche se il richiedente può lasciare una zona di transito in direzione di un paese terzo, tale situazione può configurarsi come trattenimento;

13.

è profondamente preoccupato per le segnalazioni di violazioni dei diritti umani e di condizioni di trattenimento deplorevoli nelle zone di transito o nei centri di trattenimento nelle zone di frontiera; invita gli Stati membri a garantire condizioni di accoglienza dignitose nelle strutture alle frontiere, conformemente alle norme della direttiva sulle condizioni di accoglienza; ricorda, a tale proposito, che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento dovrebbero essere trattati nel pieno rispetto della loro dignità umana;

14.

ricorda che l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione della direttiva sulle procedure d'asilo, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989; osserva che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo ha chiarito che i minori non dovrebbero mai essere detenuti per motivi di immigrazione; ribadisce la propria posizione sul regolamento sulle procedure di asilo secondo cui i minori non dovrebbero mai essere trattenuti nell'ambito delle procedure di frontiera e le procedure di frontiera possono essere applicate ai minori solo qualora esista un'alternativa al loro trattenimento; invita gli Stati membri che attualmente applicano le procedure di frontiera ai minori a predisporre alternative al trattenimento nel rispetto dell'interesse superiore del minore; invita gli Stati membri ad applicare le procedure di frontiera solo in presenza di tali alternative non detentive;

Respingimento e monitoraggio

15.

sottolinea le recenti conclusioni della FRA, in particolare l'aumento significativo negli ultimi anni del numero di presunti casi di violazione dei diritti fondamentali segnalati alle frontiere esterne; osserva che ciò comprende molti casi di respingimento senza la registrazione delle domande di asilo, anche nel contesto delle procedure di frontiera; ribadisce che gli Stati membri sono tenuti a impedire l'attraversamento non autorizzato delle frontiere e ricorda che tale obbligo non pregiudica i diritti delle persone che chiedono protezione internazionale; conviene con la FRA che la regolarità e la gravità di questi presunti incidenti danno adito a gravi preoccupazioni per i diritti fondamentali; ribadisce che il rifiuto automatico di ingresso, il respingimento e le espulsioni collettive sono vietati dal diritto dell'UE e dal diritto internazionale; sottolinea inoltre che, a norma dell'articolo 8 della direttiva sulle procedure di asilo, gli Stati membri hanno il dovere di informare le persone sulla possibilità di presentare domanda di asilo qualora vi siano indizi di esigenze di protezione e che alle persone soggette a respingimento deve essere garantito l'accesso a un ricorso effettivo conformemente al diritto dell'UE e alla CEDU; deplora tutti i casi in cui gli Stati membri non rispettano i loro obblighi al riguardo e li invita a rispettare pienamente tali obblighi; invita la Commissione a garantire efficacemente il rispetto di tali obblighi da parte degli Stati membri, anche sospendendo i pagamenti dell'UE in caso di gravi carenze;

16.

ritiene importante istituire un meccanismo di controllo indipendente e invita gli Stati membri a dare agli organismi di monitoraggio un accesso illimitato alle strutture di frontiera per garantire l'effettiva tutela dei diritti fondamentali e la segnalazione sistematica delle violazioni, in linea con le raccomandazioni della FRA nella sua relazione sulle questioni relative ai diritti fondamentali alle frontiere terrestri; è del parere che il controllo indipendente dovrebbe verificare anche la qualità del processo decisionale e il suo esito, nonché le condizioni di trattenimento e il rispetto delle tutele procedurali; ritiene che le istituzioni nazionali indipendenti e competenti in materia di diritti umani e le ONG, le agenzie dell'UE come la FRA e le organizzazioni internazionali come l'UNHCR dovrebbero far parte degli organi di monitoraggio;

Minori non accompagnati e richiedenti vulnerabili che necessitano di garanzie procedurali particolari nelle procedure di frontiera

17.

osserva che l'articolo 24 della direttiva sulle procedure di asilo specifica che gli Stati membri devono valutare entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari e che non devono applicare la procedura di frontiera se nel suo ambito tali garanzie non possono essere fornite;

18.

sottolinea che, sebbene gli Stati membri abbiano istituito meccanismi per identificare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali speciali, questi spesso non sono efficaci nel rilevare tali esigenze e, quando vengono individuate, spesso sono valutate solo quelle visibili; osserva che l'identificazione efficace e rapida dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali speciali rimane un problema; sottolinea che le persone vulnerabili hanno diritto a che le loro esigenze di garanzie procedurali speciali siano valutate e, qualora siano applicate procedure di frontiera, a ricevere un sostegno adeguato a norma del diritto dell'UE; invita gli Stati membri a garantire che tutti i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali speciali siano effettivamente identificati e abbiano pieno accesso a tali garanzie e sostegno speciali, come stabilito nella direttiva sulle condizioni di accoglienza; sottolinea che, qualora non sia possibile fornire un sostegno adeguato nel quadro della procedura di frontiera o qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali specifiche, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o di violenza di genere, l'autorità accertante non deve applicare tale procedura al richiedente o deve cessare di applicarla;

19.

ricorda che l'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), della direttiva sulle procedure di asilo prescrive un numero limitato di circostanze che consentono agli Stati membri di trattare le domande di minori non accompagnati nell'ambito di una procedura di frontiera; sottolinea che gli Stati membri esaminati non hanno messo a punto metodi adeguati di valutazione dell'età; invita gli Stati membri a garantire il rispetto dell'interesse superiore del minore e a proteggere i minori, comprese le vittime della tratta; sottolinea che la direttiva sulle procedure di asilo offre agli Stati membri la possibilità di esentare i minori non accompagnati dalle procedure di frontiera e di esaminare le loro domande conformemente alle normali procedure di asilo; invita gli Stati membri a esentare i minori non accompagnati dalle procedure di frontiera;

Garanzie procedurali

20.

osserva che le procedure di frontiera sono procedure accelerate e ricorda che, a norma dell'articolo 43 della direttiva sulle procedure di asilo, i richiedenti nelle procedure di frontiera godono degli stessi diritti e garanzie dei richiedenti nelle procedure ordinarie;

21.

sottolinea che in tutti gli Stati membri esaminati sono stati riscontrati problemi significativi per quanto riguarda l'accesso all'assistenza legale e la qualità della stessa; sottolinea che l'assistenza legale è fondamentale per garantire procedure di asilo eque; raccomanda che l'assistenza legale gratuita sia garantita già in primo grado, non appena la domanda di asilo è registrata; invita gli Stati membri a fornire nella pratica un accesso effettivo all'assistenza giuridica e garantire che sia disponibile un numero sufficiente di consulenti legali qualificati;

22.

rileva che la direttiva sulle procedure di asilo offre agli Stati membri la possibilità di consentire alle ONG di accedere alle procedure di asilo per assistere i richiedenti; deplora che, nel quadro delle procedure di frontiera, molti Stati membri non regolamentino tale accesso nelle strutture di frontiera, ai valichi e nelle zone di transito per le organizzazioni non governative specializzate che possono svolgere un ruolo chiave nel garantire i diritti legali e procedurali dei richiedenti e migliorare la qualità delle decisioni in primo grado;

23.

sottolinea che le procedure di frontiera sono caratterizzate da una combinazione di termini procedurali brevi e trattenimento; ritiene che siano necessari termini procedurali efficienti per ridurre al minimo la privazione temporanea della libertà di circolazione in caso di trattenimento delle persone; ricorda che gli Stati membri possono introdurre termini più brevi ma ragionevoli, fatti salvi lo svolgimento di un esame adeguato e completo e l'effettivo accesso del richiedente alle garanzie e ai principi fondamentali previsti dalla direttiva sulle procedure di asilo; osserva che il termine per una decisione in una procedura di frontiera varia tra gli Stati membri da due a 28 giorni e per presentare ricorso da due a sette giorni; sottolinea che tali termini brevi possono costituire un problema per preparare accuratamente il colloquio o un ricorso e quindi per un'equa applicazione della procedura, certamente se le garanzie procedurali sancite nella direttiva sulle procedure di asilo non sono applicate in modo efficace;

24.

ribadisce gli obblighi degli Stati membri di dare accesso ai richiedenti all'assistenza, alla rappresentanza e a informazioni procedurali, come previsto dalla direttiva sulle procedure di asilo; sottolinea la necessità che i richiedenti abbiano un accesso tempestivo a informazioni adeguate e comprensibili sulle procedure di frontiera e sui loro diritti e obblighi; sottolinea che l'interpretazione dovrebbe essere fornita di persona e in tutte le fasi della procedura di frontiera; ricorda che i colloqui personali sono un corollario dell'obbligo degli Stati membri di concedere ai richiedenti un'opportunità effettiva di motivare la loro domanda e di presentare elementi essenziali per la procedura di esame e devono essere condotti da personale adeguatamente formato; sottolinea che ai richiedenti dovrebbe essere concesso un tempo sufficiente per preparare il colloquio; osserva con preoccupazione che gli Stati membri esaminati nella valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS non adempiono ai loro obblighi ai sensi della direttiva sulle procedure di asilo relativi alle garanzie procedurali nel contesto delle procedure di frontiera e sottolinea che le difficoltà dei richiedenti nell'accedere alle garanzie procedurali possono avere gravi ripercussioni sui loro diritti garantiti dalla Carta; invita gli Stati membri ad attuare e applicare interamente le tutele previste dalla direttiva sulle procedure di asilo;

25.

riconosce che la direttiva sulle procedure di asilo lascia alla discrezione degli Stati membri la facoltà di decidere se i ricorsi abbiano un effetto sospensivo automatico; ricorda, tuttavia, che la CGUE ha riconosciuto che un ricorso contro una decisione di rimpatrio, la cui esecuzione può esporre il cittadino di un paese terzo interessato a un grave rischio di respingimento, deve avere un effetto sospensivo;

Procedure di frontiera ed elevato numero di arrivi

26.

rileva che, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure di asilo, nel caso di arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito;

27.

ricorda che le garanzie di cui al capo II della direttiva sulle procedure di asilo si applicano anche nel caso di un numero elevato di arrivi; ritiene che personale e risorse sufficienti siano essenziali a tale riguardo; osserva con preoccupazione che, in tali casi, la corretta applicazione delle procedure di frontiera può essere difficile, può creare il rischio di violazioni dei diritti fondamentali e può are adito a preoccupazioni in merito all'efficienza;

28.

condivide le preoccupazioni espresse dalla FRA, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti in merito al rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali nelle procedure di frontiera accelerate utilizzate nei punti di crisi in Grecia; deplora le gravi lacune in materia di diritti fondamentali esistenti nei punti di crisi europei individuati dalla FRA;

29.

rileva che le agenzie dell'UE possono sostenere gli Stati membri in caso di arrivi in cui è coinvolto un gran numero di richiedenti asilo ai valichi di frontiera, per garantire una procedura rapida ed equa per tutti i richiedenti; osserva in particolare che l'EASO può fornire sostegno operativo in varie fasi della procedura di asilo e che Frontex può prestare assistenza nelle operazioni di vaglio (screening), identificazione e rilevamento delle impronte digitali; osserva che finora l'EASO ha fornito assistenza solo in Grecia nel quadro della cosiddetta procedura di frontiera accelerata per le isole; sottolinea inoltre che sono stati compiuti miglioramenti, ma che persistono gravi carenze, come ad esempio una durata media di diversi mesi per le procedure di frontiera; auspica che la prevista Agenzia dell'UE per l'asilo contribuisca ad affrontare tali carenze;

Applicazione delle procedure di frontiera

30.

ricorda che l'applicazione delle procedure di frontiera rimane a discrezione degli Stati membri; ribadisce che, se applicano procedure di frontiera, gli Stati membri dovrebbero prevedere condizioni tali da garantire una procedura equa e adeguata nonché una rapida chiarezza sul suo esito per i richiedenti protezione internazionale; osserva che, in particolare, nei casi più complessi l'efficacia delle garanzie procedurali, come il diritto all'assistenza legale, può essere compromessa; sottolinea che procedure e garanzie procedurali efficienti devono andare di pari passo; sottolinea che laddove non sia possibile adottare una decisione entro quattro settimane, la domanda deve essere trattata conformemente alle altre disposizioni della direttiva sulle procedure di asilo; invita gli Stati membri a rispettare pienamente, nella legislazione e nella pratica, le garanzie procedurali sancite dalla direttiva sulle procedure di asilo;

31.

invita gli Stati membri a continuare a scambiarsi buone prassi sulla corretta applicazione dell'attuale procedura di frontiera e a condividerle anche con la Commissione;

32.

invita gli Stati membri a valutare criticamente se la loro attuale capacità operativa è sufficiente a garantire il rispetto dei loro obblighi nell'ambito delle procedure di frontiera; invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione e l'assistenza operative ove necessario;

33.

invita la Commissione a monitorare efficacemente l'attuazione dell'articolo 43 e delle relative disposizioni della direttiva sulle procedure di asilo e a intervenire in caso di non conformità, anche avviando, se del caso, procedure di infrazione;

o

o o

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60.

(2)  GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96.

(3)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

(4)  GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

(5)  W. van Ballegooij, K. Eisele, «Asylum procedures at the border, European Implementation Assessment» (Procedure di asilo alla frontiera, la valutazione dell'attuazione a livello europeo), Servizio Ricerca del Parlamento europeo, 2020.

(6)  GU C 76 del 9.3.2020, pag. 86.


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/54


P9_TA(2021)0043

Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2016-2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 122, paragrafo 7) — Relazione annuale per gli anni 2016-2018 (2019/2198(INI))

(2021/C 465/06)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11 e 16, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 15,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare gli articoli 41 e 42,

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7, del regolamento) tra il 2011 e il 2013 (2),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015 (3),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE (4),

vista le relazioni annuali del Mediatore europeo e la sua relazione speciale sull'indagine strategica OI/2/2017/TE relativa alla trasparenza del processo legislativo del Consiglio,

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE (5),

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

viste le relazioni della Commissione, del Consiglio e del Parlamento del 2016, 2017 e 2018 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001,

visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (6),

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2016 (7),

visti gli orientamenti politici della presidente Ursula von der Leyen per la Commissione 2019-2024,

visti l'articolo 54 e l'articolo 122, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A9-0004/2021),

A.

considerando che, a norma dei trattati, l'Unione «rispetta […] il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni» (articolo 9 TUE); che «ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione» e «le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini» (articolo 10, paragrafo 3, TUE, letto alla luce del 13o considerando del relativo preambolo nonché dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 9);

B.

considerando che l'articolo 15 TFUE stabilisce che «al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile» e che «qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»;

C.

considerando che il diritto di accesso ai documenti e il suo status di diritto fondamentale sono posti ulteriormente in rilievo dall'articolo 42 della Carta, che ora ha lo «stesso valore giuridico dei trattati» (articolo 6, paragrafo 1, TUE); che il diritto di accesso ai documenti consente ai cittadini di avvalersi di fatto del loro diritto di controllare il lavoro e le attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, con particolare riferimento al processo legislativo;

D.

considerando che il funzionamento delle istituzioni dell'UE dovrebbe essere conforme al principio dello Stato di diritto; che le istituzioni dell'UE devono mirare ai massimi standard possibili in materia di trasparenza, responsabilità e integrità; che tali principi guida sono fattori essenziali per promuovere il buon governo in seno alle istituzioni dell'UE e garantire una maggiore apertura nel funzionamento dell'Unione europea e del suo processo decisionale; che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE è fondamentale per la democrazia, il buon governo e un'efficace definizione delle politiche; che è opportuno garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti anche in relazione al modo in cui sono attuate le politiche dell'Unione a tutti i livelli e a come sono utilizzati i fondi UE; che l'apertura e la partecipazione della società civile sono indispensabili per promuovere il buon governo nelle istituzioni dell'UE; che, conformemente ai principi fondamentali della democrazia, i cittadini hanno il diritto di conoscere e seguire il processo decisionale; che il Parlamento europeo opera con un elevato livello di trasparenza nella sua procedura legislativa, anche nella fase dell'esame in commissione, il che permette ai cittadini, ai media e alle parti interessate di comprendere in che modo e per quali ragioni si adottano le decisioni e di identificare chiaramente le diverse posizioni in seno al Parlamento e l'origine di specifiche proposte, nonché di seguire l'adozione delle decisioni definitive;

E.

considerando che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, TUE, il Consiglio deve riunirsi in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo; che, secondo il Mediatore, l'attuale pratica di applicare il codice «LIMITE» alla maggior parte dei documenti preparatori nelle procedure legislative in corso costituisce una restrizione sproporzionata del diritto dei cittadini al più ampio accesso possibile ai documenti legislativi (8); che l'assenza di un impegno da parte del Consiglio a garantire la trasparenza riflette la mancanza di responsabilità nel suo ruolo di colegislatore dell'UE;

F.

considerando che le principali questioni su cui vertevano le indagini archiviate dal Mediatore nel 2018 erano la trasparenza, la responsabilità e l'accesso del pubblico alle informazioni e ai documenti (24,6 %), e, a seguire, la cultura del servizio (19,8 %) e il corretto ricorso alla discrezionalità (16,1 %); che le altre questioni riguardavano il rispetto dei diritti procedurali, come il diritto di essere ascoltati, il rispetto dei diritti fondamentali, le problematiche etiche, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE, anche nell'ambito delle procedure di infrazione, la sana gestione finanziaria degli appalti, delle sovvenzioni e dei contratti dell'UE, le assunzioni e la buona gestione delle questioni relative al personale dell'Unione;

G.

considerando che nel 2018 il Mediatore ha inaugurato un nuovo sito web, che comprende un'interfaccia riveduta e di facile utilizzo per i potenziali denuncianti; che la procedura «fast-track» istituita dal Mediatore per il trattamento delle denunce relative all'accesso del pubblico ai documenti riflette il suo impegno a offrire assistenza e ad adottare decisioni rapide per coloro che richiedono tale assistenza;

H.

considerando che l'indagine strategica OI/2/2017/TE del Mediatore ha rilevato che la mancanza di trasparenza del Consiglio per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai suoi documenti legislativi nonché le sue attuali prassi nell'ambito del processo decisionale, in particolare nella fase preparatoria in seno agli organi preparatori del Consiglio, ivi compresi i suoi comitati, i gruppi di lavoro e il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), costituiscono un caso di cattiva amministrazione; che il 16 maggio 2018, a seguito della riluttanza del Consiglio ad attuare le sue raccomandazioni, il Mediatore ha presentato al Parlamento la relazione speciale OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio; che nella sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica del Mediatore, il Parlamento ha approvato le raccomandazioni di quest'ultimo;

I.

considerando che nel caso 1302/2017/MH sul trattamento riservato dalla Commissione a una richiesta di accesso del pubblico ai pareri del suo servizio giuridico riguardanti il registro per la trasparenza, il Mediatore ha ritenuto che il persistente rifiuto della Commissione di concedere un più ampio accesso ai documenti costituisse un caso di cattiva amministrazione, dal momento che la Commissione non è riuscita a garantire il maggior grado possibile di apertura e disponibilità riguardo alla misura stessa intesa a promuovere la trasparenza quale mezzo per migliorare la legittimità e la rendicontabilità dell'UE;

Trasparenza da una prospettiva più ampia

1.

è fortemente determinato nello sforzo di avvicinare i cittadini al suo processo decisionale; sottolinea che la trasparenza e la rendicontabilità sono fondamentali per mantenere la fiducia dei cittadini nelle attività politiche, legislative e amministrative dell'UE; sottolinea che l'articolo 10, paragrafo 3, TUE riconosce nella democrazia partecipativa uno dei principali principi democratici dell'UE, mettendo così in evidenza che le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini; ricorda che un processo decisionale pienamente democratico e di grande trasparenza a livello europeo è indispensabile per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE; sottolinea la necessità che tutte le istituzioni dell'UE progrediscano con un livello analogo di trasparenza;

2.

prende atto con soddisfazione della nomina di un commissario responsabile per la trasparenza, con la missione di migliorare la trasparenza del processo legislativo delle istituzioni europee;

3.

ricorda che il Parlamento rappresenta gli interessi dei cittadini europei in maniera aperta e trasparente con l'obiettivo di tenerli pienamente informati, come confermato dal Mediatore, e prende atto dei progressi compiuti dalla Commissione nel migliorare le sue norme in materia di trasparenza; è profondamente preoccupato per il fatto che, nonostante gli appelli e le raccomandazioni del Parlamento e del Mediatore, il Consiglio non ha tuttora attuato norme comparabili e che il processo decisionale in seno al Consiglio è lungi dall'essere trasparente; invita il Consiglio ad applicare nella pratica le pertinenti sentenze della CGUE e a non aggirarle; apprezza le buone pratiche di alcune presidenze del Consiglio e di alcuni Stati membri in relazione alla pubblicazione dei documenti del Consiglio, comprese le proposte della presidenza del Consiglio;

4.

si compiace della decisione del Consiglio dell'Unione europea, a seguito dell'apertura da parte del Mediatore del caso 1011/2015/TN, di applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001 ai documenti detenuti dal suo segretariato generale in relazione alle funzioni di sostegno a vari organi ed entità intergovernativi, come i pareri del gruppo di esperti in questione, in merito all'idoneità dei candidati a esercitare le funzioni di giudice e di avvocato generale presso la Corte di giustizia e il Tribunale dell'UE; plaude al parere del Mediatore, secondo cui occorre favorire una maggiore apertura sui modi per trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare i dati personali delle persone sottoposte a valutazione per un alto incarico pubblico e la necessità di garantire la massima trasparenza in relazione a tale processo di nomina;

5.

deplora la prassi ricorrente della Commissione di fornire al Parlamento una quantità spesso molto limitata di informazioni sull'attuazione della legislazione dell'UE; chiede alle istituzioni di rispettare il principio di leale cooperazione e di pubblicare in modo proattivo tali informazioni; esprime rammarico per il rifiuto della Commissione di pubblicare statistiche che indichino l'efficacia delle politiche dell'UE, il che ostacola qualsiasi controllo pubblico sulle politiche che hanno un impatto significativo sui diritti fondamentali; invita la Commissione a essere più proattiva per quanto riguarda la pubblicazione di tali statistiche, al fine di dimostrare che le politiche sono necessarie e proporzionate al conseguimento del loro obiettivo; chiede alla Commissione di essere trasparente per quanto riguarda i contratti stipulati con terzi; invita la Commissione a pubblicare, in maniera più proattiva rispetto a quanto non faccia attualmente, il maggior numero possibile di informazioni sulle procedure di gara;

6.

sottolinea l'importanza delle misure introdotte per migliorare la trasparenza delle decisioni adottate nelle procedure di infrazione; chiede, in particolare, che i documenti inviati dalla Commissione agli Stati membri nell'ambito di tali procedure, e le relative risposte, siano accessibili al pubblico;

7.

sottolinea che gli accordi internazionali sono giuridicamente vincolanti e hanno un impatto sulla legislazione dell'UE e pone l'accento sulla necessità di trasparenza dei negoziati nel corso dell'intero processo; ricorda che, in conformità dell'articolo 218 TFUE, il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi dei negoziati; invita la Commissione a intensificare gli sforzi e a garantire il pieno rispetto dell'articolo 218 TFUE;

8.

si rammarica profondamente che la Commissione e il Consiglio insistano per tenere riunioni a porte chiuse senza una motivazione adeguata; ritiene che le richieste di riunioni a porte chiuse dovrebbero essere adeguatamente valutate; chiede norme e criteri chiari che disciplinino le richieste di sedute a porte chiuse in seno alle istituzioni dell'UE;

9.

mette in evidenza che la trasparenza del processo legislativo riveste la massima importanza per i cittadini ed è un modo importante per garantire la loro partecipazione attiva al processo legislativo; si compiace dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2016 (AII) e dell'impegno delle tre istituzioni a garantire la trasparenza delle procedure legislative sulla base della legislazione e della giurisprudenza pertinenti, compresa un'adeguata gestione dei negoziati trilaterali;

10.

esorta le istituzioni a proseguire le discussioni sulla creazione di una banca dati congiunta dedicata e di facile utilizzo sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi (Banca dati legislativa congiunta), come concordato nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» per garantire una maggiore trasparenza;

11.

si compiace delle iniziative già avviate in risposta alle richieste dei cittadini di una maggiore trasparenza, come il registro interistituzionale degli atti delegati, inaugurato a dicembre 2017 quale strumento congiunto del Parlamento, della Commissione e del Consiglio che dà accesso all'intero ciclo di vita degli atti delegati;

12.

sottolinea la necessità di aumentare ulteriormente la trasparenza delle procedure di comitatologia e l'accessibilità del relativo registro, nonché di apportare modifiche al suo contenuto, al fine di garantire una maggiore trasparenza del processo decisionale; fa presente che il miglioramento delle funzioni di ricerca del registro, onde consentire la ricerca per settore di intervento, sarebbe un elemento essenziale nell'ambito di tale processo;

13.

si compiace del nuovo codice di condotta per i membri della Commissione, entrato in vigore nel febbraio 2018, che aumenta la trasparenza in primo luogo in relazione alle riunioni organizzate tra i commissari e i rappresentanti di interessi, nonché ai costi dei viaggi di lavoro effettuati dai singoli commissari; si rammarica che il Consiglio non abbia tuttora adottato un codice di condotta per i propri membri e lo esorta a farlo senza ulteriori indugi; ribadisce che il Consiglio deve essere responsabile e trasparente al pari delle altre istituzioni;

14.

ricorda il suo regolamento rivisto, in base al quale i deputati sono invitati ad adottare la prassi sistematica di incontrare solo i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza; ricorda inoltre che i deputati sono invitati a pubblicare online tutte le riunioni previste con i rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, mentre i relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione sono tenuti, per ciascuna relazione, a pubblicare online tutte le riunioni previste con i rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza; sottolinea tuttavia, a tale proposito, che i rappresentanti eletti sono liberi di incontrare tutte le persone che ritengono pertinenti e importanti ai fini della loro attività politica, senza restrizioni;

15.

è del parere che l'attuale modo per reperire informazioni sul comportamento di voto dei deputati al Parlamento europeo, vale a dire tramite file PDF contenenti centinaia di votazioni sul sito web del Parlamento, non sia di facile utilizzo e non contribuisca alla trasparenza dell'UE; chiede un sistema di facile impiego, in cui per ogni votazione per appello nominale sia possibile filtrare il testo votato e il risultato della votazione per gruppo e per deputato in modo che siano visibili contemporaneamente;

16.

si compiace che i negoziati sulla proposta di accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio presentata dalla Commissione (COM(2016)0627) si siano infine conclusi ed esorta le tre istituzioni ad attuarlo rapidamente; sottolinea che, al fine di mantenere un elevato livello di fiducia tra i cittadini nelle istituzioni europee, è necessaria maggiore trasparenza per quanto riguarda le riunioni organizzate all'interno delle istituzioni;

17.

incoraggia inoltre i membri dei governi e dei parlamenti nazionali a puntare a una maggiore trasparenza per quanto riguarda i loro incontri con i rappresentanti di interessi poiché, quando prendono decisioni su questioni relative all'UE, sono parte integrante del potere legislativo dell'Unione in senso lato;

Accesso ai documenti

18.

ricorda che il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta ed è indissolubilmente legato al carattere democratico delle istituzioni; sottolinea che l'esercizio più ampio di tale diritto fin nelle primissime fasi è essenziale, in quanto garantisce il controllo democratico del lavoro e delle attività delle istituzioni dell'UE; ricorda che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni politiche è un elemento fondante chiave delle democrazie rappresentative;

19.

ricorda le sue richieste formulate nelle precedenti risoluzioni sull'accesso del pubblico ai documenti; deplora il fatto che la Commissione e il Consiglio non abbiano dato un seguito adeguato a diverse proposte formulate dal Parlamento;

20.

ricorda che la trasparenza e il pieno accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni devono essere la regola, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 e che, come già stabilito dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, le eccezioni in esso contenute devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto del preminente pubblico interesse alla divulgazione;

21.

ribadisce l'importanza di non sovraclassificare i documenti, in quanto ciò potrebbe pregiudicare il controllo pubblico; si rammarica che i documenti ufficiali siano spesso sovraclassificati; ribadisce la sua posizione secondo cui bisognerebbe stabilire regole chiare e uniformi per la classificazione e la declassificazione dei documenti;

22.

prende atto del fatto che la Commissione riceve il maggior numero di domande iniziali (6 912 nel 2018) riguardanti documenti specifici, seguita dal Consiglio (2 474 nel 2018) e dal Parlamento (498 nel 2018); registra il tasso globale di risposte positive (nel 2018 dell'80 % per la Commissione, del 72,2 % per il Consiglio e del 96 % per il Parlamento);

23.

osserva con interesse che i principali motivi di rifiuto si basano sulla necessità di tutelare il processo decisionale delle istituzioni, la vita privata e l'integrità delle persone e gli interessi commerciali di una specifica persona fisica o giuridica; osserva inoltre che, per quanto riguarda il Parlamento, la protezione della consulenza legale è stata inoltre un motivo pertinente nei casi in cui sono stati richiesti principalmente documenti dell'Ufficio di presidenza, mentre per la Commissione lo svolgimento di ispezioni, indagini e audit e la sicurezza pubblica costituiscono altresì motivi pertinenti per rifiutare l'accesso ai documenti;

24.

si compiace della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-213/15 P (Commissione contro Patrick Breyer), in cui la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale, dichiarando che la Commissione non può rifiutare l'accesso alle memorie depositate dagli Stati membri in suo possesso per il solo motivo che si tratta di un documento di natura giurisdizionale; fa presente che la Corte ritiene che qualsiasi decisione su una domanda di accesso debba essere presa sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 e che i documenti correlati all'attività giurisdizionale della Corte di giustizia non esulino, in linea di principio, dall'ambito di applicazione del regolamento qualora i medesimi si trovino in possesso delle istituzioni dell'Unione elencate nel regolamento, come, nella fattispecie, la Commissione;

25.

sostiene la richiesta della società civile (9) di trasmettere in diretta streaming le udienze pubbliche della Corte di giustizia europea, come già avviene per alcuni tribunali nazionali e internazionali, quali ad esempio il Conseil Constitutionnel in Francia e la Corte europea dei diritti dell'uomo;

26.

ricorda le richieste avanzate alla Commissione e al Consiglio nella sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2014-2015;

27.

ricorda che la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 è bloccata dal 2012 e prende atto con rammarico dell'intenzione della Commissione di ritirare la proposta; esorta tutte le parti interessate a riavviare il processo di revisione e a proseguire i lavori al fine di adattare le disposizioni del regolamento al trattato di Lisbona e garantire che il campo di applicazione si estenda a tutte le istituzioni, agli organi e agli organismi dell'UE, con l'obiettivo ultimo di offrire ai cittadini dell'UE un accesso più ampio e migliore ai documenti dell'UE;

28.

ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del TUE e del TFUE, il diritto di accesso ai documenti riguarda tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE; ritiene che il regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe essere modificato e modernizzato, al fine di allinearlo con i trattati e di rispondere agli sviluppi intervenuti in tale ambito, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della CGUE e della CEDU; esorta pertanto tutte e tre le istituzioni a lavorare in modo costruttivo al fine di pervenire all'adozione di un regolamento rivisto;

29.

fa presente che il fatto di garantire che i cittadini siano in grado di comprendere e seguire nel dettaglio i progressi della legislazione e di prendervi parte è un obbligo giuridico sancito dai trattati, nonché un requisito fondamentale del controllo democratico e della democrazia in generale; ritiene che, quando si producono documenti nel quadro dei triloghi, ad esempio ordini del giorno, sintesi dei risultati, processi verbali e approcci generali del Consiglio, se disponibili e nel formato in cui sono disponibili, detti documenti sono legati alle procedure legislative e non possono, in linea di principio, essere trattati diversamente dagli altri documenti legislativi;

30.

sottolinea l'importanza della trasparenza e dell'accesso del pubblico ai documenti; sottolinea che un livello elevato di trasparenza del processo legislativo è essenziale per consentire ai cittadini, ai media, alla società civile e alle altre parti interessate di chiamare a rispondere i loro rappresentanti e governi eletti; riconosce il prezioso ruolo svolto dal Mediatore nel mantenimento di contatti e nella mediazione tra le istituzioni e i cittadini dell'UE e mette in evidenza il lavoro svolto dal Mediatore nel rendere il processo legislativo dell'UE più responsabile nei confronti del pubblico;

31.

ricorda che, a giudizio del Mediatore, le restrizioni di accesso ai documenti, in particolare a quelli legislativi, dovrebbero essere eccezionali e limitate allo stretto necessario; si compiace della procedura fast-track istituita dal Mediatore europeo nei casi riguardanti l'accesso ai documenti, ma si rammarica che le sue raccomandazioni non siano giuridicamente vincolanti;

32.

rammenta che qualsiasi decisione di rifiutare al pubblico l'accesso ai documenti deve essere basata su eccezioni previste dalla legislazione, definite in modo chiaro e rigoroso, e accompagnate da una giustificazione motivata e specifica, che consenta ai cittadini di comprendere il rifiuto dell'accesso e di avvalersi efficacemente dei mezzi di ricorso legali disponibili; osserva con preoccupazione che attualmente l'unica possibilità di ricorso offerta ai cittadini per impugnare il respingimento di una richiesta di accesso ai documenti è quella di adire la CGUE, soluzione che comporta processi lunghi, il rischio di costi elevati e l'incertezza dell'esito, e impone un onere irragionevole ai cittadini che intendono impugnare una decisione, dissuadendoli dal farlo;

33.

invita, a tale proposito, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad adottare procedure più rapide, meno complesse e più accessibili per la gestione delle denunce sul rifiuto di concedere l'accesso; ritiene che un approccio maggiormente proattivo contribuirebbe a garantire un'effettiva trasparenza e a evitare inutili contenziosi che potrebbero essere fonte di spese e oneri superflui sia per i cittadini che per le istituzioni; ritiene che ai cittadini non dovrebbe essere impedito di impugnare le decisioni a causa della mancanza di mezzi; ricorda la possibilità di chiedere il patrocinio a spese dello Stato, come sancito dalla Carta; ritiene che le istituzioni dell'UE non dovrebbero chiedere alla parte avversa di sostenere le spese processuali;

34.

ricorda, a tale riguardo, le decisioni del Mediatore europeo del 19 dicembre 2017 nel caso 682/2014/JF, secondo cui il fatto che la Commissione imponga a tutti coloro che chiedono di accedere ai documenti di fornire il proprio indirizzo postale per l'invio dei documenti per posta si configura come un caso di cattiva amministrazione, sottolineando che continuare a rinnovare richieste e formalità procedurali, quando non sono né necessarie, né di alcuna evidente utilità, dimostra una mancanza di rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini;

35.

deplora vivamente che il Consiglio non pubblichi proattivamente la maggior parte dei documenti relativi ai fascicoli legislativi, impedendo ai cittadini di sapere quali documenti esistano realmente e quindi di esercitare il loro diritto di richiedere l'accesso ai documenti; si rammarica del fatto che le informazioni disponibili sui documenti legislativi siano presentate dal Consiglio in un registro incompleto e di difficile fruizione per gli utenti; invita il Consiglio a elencare i documenti relativi ai fascicoli legislativi in un registro pubblico di facile consultazione, che rifletta pienamente l'interesse pubblico per la trasparenza e consenta un controllo legittimo non solo da parte dei cittadini, ma anche da parte dei parlamenti nazionali;

36.

esorta il Consiglio ad allineare i suoi metodi di lavoro agli standard di una democrazia parlamentare e partecipativa, come richiesto dai trattati, e ribadisce che il Consiglio deve essere responsabile e trasparente al pari delle altre istituzioni;

37.

sostiene pienamente le raccomandazioni rivolte dal Mediatore europeo al Consiglio a seguito dell'indagine strategica, ossia di: a) registrare sistematicamente le posizioni espresse dagli Stati membri nelle discussioni con gli organi preparatori, b) elaborare criteri chiari e pubblicamente accessibili sulle modalità di designazione dei propri documenti come «LIMITE» e c) riesaminare sistematicamente lo status «LIMITE» dei documenti prima dell'adozione definitiva di un determinato atto legislativo e prima dell'avvio di negoziati informali nell'ambito dei triloghi, momento in cui il Consiglio avrà già raggiunto una posizione iniziale; esorta il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie per attuare quanto prima le raccomandazioni del Mediatore al fine di garantire la trasparenza delle discussioni legislative nei suoi organi preparatori;

38.

ritiene che l'attuale pratica generalizzata e arbitraria del Consiglio di applicare il codice «LIMITE» alla maggior parte dei documenti preparatori nelle procedure legislative in corso costituisca una restrizione del diritto dei cittadini al più ampio accesso possibile ai documenti legislativi;

39.

prende atto del fatto che il Parlamento ha assistito a un aumento significativo delle domande di accesso del pubblico ai documenti a più colonne discussi in sede di trilogo a seguito della sentenza del Tribunale nella causa De Capitani (10), e rileva con soddisfazione che, dopo tale sentenza, il Parlamento ha divulgato tutti i documenti a più colonne per i quali è stato chiesto l'accesso a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001; se ne compiace, dal momento che l'apertura del processo legislativo contribuisce a conferire maggiore legittimità alle istituzioni agli occhi dei cittadini dell'UE; sottolinea che il requisito generale per la concessione dell'accesso ai documenti costituisca lo strumento più appropriato affinché tutte le istituzioni dell'UE possano rispondere all'enorme aumento delle richieste di documenti;

40.

sottolinea che la sentenza della Corte nella causa De Capitani del marzo 2018 afferma che le posizioni delle istituzioni riprese nei documenti «a quattro colonne» non rientravano in una presunzione generale di non divulgazione; osserva che la natura sensibile del contenuto dei documenti di trilogo non è stata considerata di per sé un motivo sufficiente per rifiutare l'accesso al pubblico;

41.

ricorda che le conclusioni del Tribunale si applicano a tutte le istituzioni dell'UE e che la Corte chiarisce che, qualora un documento proveniente da un'istituzione dell'UE sia coperto da un'eccezione per quanto riguarda il diritto di accesso, l'istituzione deve valutare e spiegare chiaramente il motivo per cui l'accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse protetto dall'eccezione, segnatamente il motivo per cui il pieno accesso al documento in questione pregiudicherebbe, in modo specifico ed effettivo, il processo decisionale, richiedendo pertanto che il rischio sia ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico; sottolinea che qualsiasi rifiuto di accesso ai documenti deve essere pienamente giustificato in ogni caso specifico;

42.

si compiace che la causa ClientEarth/Commissione chiarisca in modo significativo la portata del concetto di «documenti legislativi» e che la CGUE abbia stabilito che i documenti elaborati nell'ambito di una valutazione d'impatto sono considerati documenti legislativi e pertanto non possono essere protetti in base a una presunzione generale di non divulgazione al pubblico;

43.

deplora che i pareri dei servizi giuridici del Consiglio, della Commissione e del Parlamento abbiano un accesso limitato e che spesso il parere del Servizio giuridico del Parlamento non sia nemmeno disponibile per i membri di altre commissioni; chiede alle istituzioni di garantire la trasparenza;

44.

prende atto delle indagini avviate dal Mediatore europeo nel 2020 sulle prassi dell'agenzia FRONTEX per quanto riguarda gli obblighi che le incombono in forza della normativa dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti; esorta l'Agenzia a dare seguito alle conclusioni del Mediatore europeo e ad attuare le sue raccomandazioni concernenti l'aggiornamento del registro dei documenti e la pubblicazione del numero di documenti sensibili in suo possesso che non figurano nel suo registro dei documenti (11);

45.

sottolinea il ruolo importante che svolgono gli informatori nel rivelare i casi di cattiva amministrazione e sostiene le misure volte a tutelare gli informatori dalle ritorsioni; invita tutte le istituzioni a valutare e, se necessario, a rivedere i loro dispositivi interni in materia di segnalazione di irregolarità;

46.

esorta la Commissione a garantire l'accesso del pubblico a tutti gli accordi preliminari di acquisto, nella loro forma integrale, conclusi tra l'UE e le imprese private nel settore della salute, in particolare per l'ordinazione di vaccini;

Conclusioni

47.

sottolinea che la necessità di trasparenza dovrebbe essere attentamente bilanciata con l'esigenza di tutelare i dati personali e di consentire, laddove necessario, un certo grado di riservatezza nell'adozione delle decisioni;

48.

sottolinea con fermezza che qualsivoglia eccezione all'accesso del pubblico ai documenti o alle informazioni dell'UE deve essere analizzata caso per caso, tenendo conto del fatto che l'accesso a tali documenti è la regola, mentre le eccezioni alla regola sono questioni di interpretazione rigorosa;

49.

invita tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi a elaborare un approccio comune per l'accesso alla documentazione, compresa la procedura per i materiali di trilogo, e a esplorare e sviluppare costantemente nuovi metodi e misure per conseguire la massima trasparenza;

50.

invita le istituzioni a garantire la trasparenza delle procedure legislative sulla base della legislazione, della giurisprudenza e delle raccomandazioni del Mediatore europeo pertinenti;

51.

invita tutte le istituzioni a migliorare la comunicazione durante l'intero ciclo legislativo e a diffondere in modo proattivo un maggior numero di documenti relativi alla procedura legislativa all'insegna della massima semplicità, facilità d'uso e accessibilità attraverso i loro siti web e tutti gli altri mezzi di comunicazione; sottolinea che è necessaria una maggiore trasparenza in relazione al processo decisionale nell'ambito delle procedure di infrazione; chiede alle istituzioni di intensificare gli sforzi per creare una banca dati dedicata congiunta dedicata e di facile utilizzo sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi in corso, come concordato nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», che assicuri la trasparenza nelle varie fasi del processo legislativo e permetta ai cittadini di comprendere meglio le procedure legislative dell'UE;

52.

ricorda che, conformemente all'articolo 3 TUE e alla Carta, la ricca diversità linguistica dell'Unione deve essere rispettata; invita le istituzioni dell'Unione europea a compiere ogni sforzo per fornire l'accesso ai documenti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea;

53.

sottolinea che le società democratiche aperte dipendono dalla capacità dei cittadini di accedere a una varietà di fonti di informazione verificabili, in modo da potersi formare un'opinione su diverse questioni; mette in evidenza che l'accesso alle informazioni rafforza la rendicontabilità nell'ambito del processo decisionale ed è essenziale per il funzionamento delle società democratiche;

o

o o

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Mediatore, agli altri organi e organismi dell'Unione e al Consiglio d'Europa.

(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(2)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 27.

(3)  GU C 66 del 21.2.2018, pag. 23.

(4)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.

(5)  GU C 411 del 27.11.2020, pag. 149.

(6)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

(7)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 77.

(8)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/it/89518

(9)  https://thegoodlobby.eu/campaigns/openletter-to-the-president-of-the-court-ofjustice-of-the-european-union-asking-foreu-courts-to-live-stream-their-publichearings

(10)  Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018, Emilio de Capitani/Parlamento europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.

(11)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/solution/en/137293


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/62


P9_TA(2021)0044

Riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà lavorativa

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà lavorativa (2019/2188(INI))

(2021/C 465/07)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'obiettivo di coesione stabilito dall'articolo 3 TUE, in particolare la convergenza sociale verso l'alto,

vista la clausola sociale orizzontale contenuta nell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la politica sociale di cui all'articolo 151 e seguenti TFUE,

vista la Carta sociale europea riveduta,

viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui all'articolo 6 TUE,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali e in particolare i principi 5 e 6,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),

viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la sua entrata in vigore nell'Unione europea il 21 gennaio 2011, a norma della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2),

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (3),

visti gli orientamenti politici di Ursula von der Leyen,

visto il programma di lavoro modificato della Commissione per il 2020,

visto l'obiettivo in materia di povertà ed esclusione sociale definito nella strategia Europa 2020,

visto il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom,

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (4),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa (5),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19 (6),

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile (7),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (8),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere (9),

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità (10),

visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà (11),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (12),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria (13),

visto l'indice globale dei diritti della Confederazione sindacale internazionale (CSI) (14),

viste le relazioni della Rete europea di lotta alla povertà e le pertinenti relazioni del Forum europeo sulla disabilità e della Rete europea delle organizzazioni di base dei Rom (ERGO),

visti gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo per conseguire una transizione equa e giusta attraverso l'accesso a programmi di riqualificazione e opportunità di lavoro nei nuovi settori economici,

vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo «Un'Europa sociale forte per transizioni giuste» (COM(2020)0014),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0006/2021),

Aumento delle disuguaglianze e della povertà

A.

considerando che uno dei punti di forza dell'UE è il suo modello sociale; che gli sviluppi tecnologici e la tendenza mondiale a un aumento delle disuguaglianze richiedono la rivalutazione del modello sociale e il suo adattamento al nostro contesto globale moderno, in rapida evoluzione, complesso e imprevedibile;

B.

considerando che secondo la definizione di Eurostat, le persone sono a rischio di povertà lavorativa quando lavorano per oltre la metà dell'anno e il loro reddito disponibile annuo equivalente è inferiore al 60 % del livello di reddito mediano nazionale delle famiglie (dopo i trasferimenti sociali); che i dati più recenti di Eurostat indicano che nel 2018 il 9,4 % dei lavoratori europei era a rischio di povertà (15);

C.

considerando che vi sono disuguaglianze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi e che esse variano significativamente; che il divario in termini di patrimonio netto tra i percentili più ricchi e tutti gli altri si sta ampliando; che nel 2017 nei paesi della zona euro il patrimonio netto del 20 % delle famiglie con i redditi più bassi è diminuito, mentre il patrimonio netto del 20 % (16) delle famiglie con i redditi più elevati ha registrato un aumento relativamente marcato, e che il 20 % delle famiglie con i redditi più bassi aveva mediamente un debito netto di 4 500 EUR, mentre il 10 % delle famiglie più ricche disponeva di un patrimonio netto medio di 1 189 700 EUR (17);

D.

considerando che i fattori che contribuiscono alla povertà e all'aumento della disuguaglianza in termini di patrimonio netto sono complessi e interconnessi e comprendono principalmente le disuguaglianze salariali, la disuguaglianza di genere, la mancanza di alloggi economicamente accessibili, la discriminazione, i bassi livelli di istruzione, i cambiamenti tecnologici nel mondo del lavoro e i cambiamenti strutturali nel mercato del lavoro; che l'aumento della produttività senza corrispondenti aumenti retributivi acuisce anche le disparità economiche all'interno degli Stati membri e tra gli stessi;

E.

considerando che il rischio dell'accelerazione del fenomeno dell'esclusione dovuta al reddito tra i lavoratori ha un impatto particolare non solo sui lavoratori scarsamente qualificati, ma anche sulle persone diplomate (compresi i titoli di studio universitari) che entrano nel mondo del lavoro; che il divario di reddito tra coloro che guadagnano di più e coloro che guadagnano di meno è destinato ad aumentare;

F.

considerando che un lavoratore su sei nell'UE percepisce un salario basso, ovvero inferiore a due terzi della retribuzione nazionale mediana, e che tale percentuale è in costante aumento; che i salari bassi non hanno tenuto il passo con le altre retribuzioni in molti Stati membri, aggravando così le disuguaglianze di reddito e la povertà lavorativa e riducendo la capacità dei lavoratori a basso reddito di far fronte alle difficoltà economiche;

G.

considerando che la flessione del mercato del lavoro durante la precedente crisi ha condotto a un drastico aumento del numero di lavoratori a tempo parziale involontario, che hanno maggiori probabilità di essere occupati nei servizi di base o di livello inferiore e in settori che presentano un rischio molto elevato di povertà lavorativa;

H.

considerando che la parità tra donne e uomini e la non discriminazione sono valori fondanti dell'Unione europea, come sancito nel TUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

I.

considerando che nell'UE-27 le donne guadagnano mediamente il 15 % in meno degli uomini (18), percentuale che passa al 9,38 % dopo gli adeguamenti per diverse ragioni (19); che decenni di divario retributivo di genere hanno comportato un divario di genere del 37 % nel reddito pensionistico, una situazione che crea un livello diseguale di indipendenza economica tra donne e uomini anziani;

J.

considerando che la distribuzione ineguale delle responsabilità di assistenza nell'UE, in cui le donne sostengono un onere sproporzionato come principali prestatrici di assistenza nelle famiglie, e che il contestuale accesso limitato alle strutture per l'assistenza all'infanzia e agli anziani in alcuni Stati membri generano periodi di assenza dal mercato del lavoro e quindi divari retributivi e pensionistici di genere; che tale distribuzione disomogenea delle responsabilità di assistenza, nonché la disparità retributiva per il lavoro svolto tipicamente dalle donne e l'impatto delle interruzioni di carriera sulle promozioni e sulla progressione pensionistica sono tutti fattori della povertà femminile;

K.

considerando che nel 2017 il rischio di povertà ed esclusione sociale per le donne, pari al 23,3 %, era maggiore di quello degli uomini (21,6 %) (20);

L.

che il divario retributivo di genere è generalmente inferiore per i nuovi arrivati sul mercato del lavoro (21); che è necessario continuare a promuovere le pari opportunità al fine di ridurre ulteriormente le disuguaglianze tra donne e uomini;

M.

considerando che l'occupazione femminile è considerevolmente più alta nel settore dei servizi rispetto a quello dell'industria e che nella maggior parte dei casi le donne sono occupate nel settore della sanità e del sociale, del commercio al dettaglio, del manifatturiero, dell'istruzione e delle attività commerciali, con una concentrazione crescente di donne occupate in lavori a tempo parziale e saltuari;

N.

considerando che l'integrazione di genere è uno strumento importante per includere la parità di genere in tutte le politiche, misure e azioni dell'UE, comprese le politiche del mercato del lavoro e le politiche sociali al fine di promuovere le pari opportunità e contrastare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne;

O.

considerando che il pilastro europeo dei diritti sociali include raccomandazioni in materia di parità di genere, pari opportunità e sostegno attivo all'occupazione;

P.

considerando che il principio 6 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che la povertà lavorativa va prevenuta e che devono essere garantite retribuzioni minime adeguate che soddisfino i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie alla luce delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l'accesso all'occupazione e gli incentivi alla ricerca di lavoro; che nel quadro del pilastro europeo dei diritti sociali i principi che si riferiscono ai lavoratori si applicano a tutte le persone occupate, indipendentemente dalla loro situazione occupazionale, dalle modalità o dalla durata dell'occupazione;

Q.

considerando che i giovani hanno difficoltà a trovare posti di lavoro di qualità e stabili con contratti a tempo indeterminato e spesso vivono periodi di disoccupazione a lungo termine; che molti Stati membri consentono ai datori di lavoro di corrispondere ai dipendenti più giovani salari più bassi, il che discrimina i lavoratori più giovani; che i giovani spesso sono impiegati in tirocini non retribuiti senza prospettive di lavoro;

R.

considerando che il lavoro precario interessa alcuni gruppi in misura significativamente più marcata rispetto ad altri, e che alcune popolazioni, tra cui la popolazione romanì, sono sovrarappresentate nell'ambito di lavori atipici, instabili e a bassa retribuzione; che l'80 % della popolazione romanì e dei loro figli vive con un reddito al di sotto della rispettiva soglia nazionale di rischio di povertà (22), indipendentemente dal fatto di avere un impiego oppure no; che la popolazione romanì è stata duramente colpita dalla pandemia e dalle misure di contenimento (23);

S.

considerando che nell'UE 95 milioni di persone (21,7 %) sono a rischio di povertà e di esclusione sociale, il che significa che nella terza maggiore area economica al mondo per una persona su cinque la sopravvivenza economica, la partecipazione sociale e la qualità della vita (24) sono a rischio; che nell'UE 85,3 milioni di persone (16,9 %) sono colpite dalla povertà o dall'esclusione sociale dopo i trasferimenti sociali;

T.

considerando che le statistiche sulla povertà nell'UE evidenziano importanti differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il conseguimento dell'obiettivo di ridurre la povertà e l'esclusione sociale;

U.

considerando che 8,2 milioni di persone sono state sottratte alle categorie a rischio di povertà o di esclusione sociale rispetto allo scenario di riferimento del 2008, in gran parte grazie al miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro nonché alla riduzione della deprivazione materiale grave (25) e della percentuale di persone che vivono in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa (26) in alcuni Stati membri;

V.

considerando che nonostante un sostanziale miglioramento della situazione in alcuni Stati membri l'UE ha mancato il proprio obiettivo stabilito nella strategia Europa 2020 di ridurre di 20 milioni il numero assoluto di persone a rischio di povertà entro il 2020 rispetto al 2008;

W.

considerando che alcune categorie di lavoratori come i lavoratori stagionali o alcuni lavoratori transfrontalieri sono particolarmente a rischio elevato di povertà lavorativa ed esclusione sociale e sono spesso impiegati con contratti di lavoro a breve termine in cui la sicurezza del posto di lavoro, i diritti del lavoro o la protezione sociale sono scarsi o assenti;

X.

considerando che la precarietà delle condizioni di vita e di lavoro e la povertà lavorativa comportano varie conseguenze economiche e sociali, tra cui livelli inferiori di benessere mentale soggettivo, problemi relativi all'alloggio e al proprio ambiente di vita, relazioni carenti e sentimenti di esclusione sociale (27);

Y.

considerando che i lavoratori colpiti dalla povertà lavorativa spesso svolgono lavori in cui le condizioni lavorative sono inaccettabili come il lavoro senza un contratto collettivo, violazioni dell'orario di lavoro (28) e rischi professionali per la salute e la sicurezza;

Z.

considerando che in tempi di recessione economica tali lavoratori si trovano in una posizione ancora più debole sul mercato del lavoro;

AA.

considerando che i lavoratori a tempo parziale in generale e quelli a tempo parziale involontario in particolare presentano un rischio di povertà più elevato se sommato ad altri fattori di rischio, tra cui un salario basso, lavori instabili, un unico reddito e familiari a carico (29);

AB.

considerando che nel 2019 il 5,8 % della popolazione dell'UE-27 viveva in condizioni di deprivazione materiale grave e che la povertà estrema è presente in numerose regioni e comunità; che probabilmente tale quota aumenterà in modo significativo alla luce della pandemia di COVID-19, il che rende tale problema ancora più urgente;

AC.

considerando che la povertà energetica è un problema particolarmente diffuso in Europa dove tra i 50 e i 125 milioni di persone non possono permettersi un comfort termico interno adeguato (30); che l'11 % delle famiglie nell'UE non ha accesso a Internet (31);

AD.

considerando che la povertà delle famiglie (32) sta diminuendo (33) lentamente: che un minore su quattro di età inferiore ai 18 anni è a rischio di povertà o di esclusione sociale ed è quindi intrappolato in un ciclo in cui lo svantaggio ricorre di generazione in generazione (34); che le famiglie monoparentali (34,2 %) e le famiglie numerose sono particolarmente colpite (35); che le famiglie con un figlio o altri parenti con disabilità sono esposte a un rischio maggiore di povertà;

AE.

considerando che i canoni di locazione sono in costante aumento nella maggior parte degli Stati membri; che il tasso di onerosità eccessiva dei costi abitativi (36) nell'UE è del 9,6 %, il che significa che le persone che vivono in queste famiglie spendono per l'alloggio il 40 % o più del loro reddito disponibile equivalente (37); che in alcuni Stati membri il tasso di onerosità eccessiva dei costi abitativi ammonta addirittura al 50-90 % (38); che nell'UE le famiglie a basso reddito che vivono in affitto devono sostenere costi mediani per l'alloggio compresi tra il 20 e il 45 % dei loro redditi disponibili;

AF.

considerando che uno dei principali fattori che contribuiscono alla disparità in termini di patrimonio netto è rappresentato dalle variazioni dei prezzi delle abitazioni; che la scarsità di alloggi economicamente accessibili sta diventando il principale fattore delle disuguaglianze in molti Stati membri;

AG.

considerando che il fenomeno dei senzatetto è in aumento in tutta Europa e che secondo le stime nel 2019 erano senza fissa dimora circa 700 000 persone (39), con un aumento del 70 % rispetto a dieci anni addietro (40);

AH.

considerando che nel 2017 la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che, seppur con un impiego, era a rischio di povertà nell'Unione europea era stimata all'11 % e ben al 28,2 % in Romania (41);

AI.

considerando che la povertà in età avanzata continua ad aumentare e che il tasso di rischio di povertà per le persone di età superiore ai 65 anni era in media del 16,1 % (UE-27); che tale cifra continuerà ad aumentare principalmente a causa del lavoro precario e atipico, che è particolarmente diffuso tra gli anziani (42);

AJ.

considerando che la povertà lavorativa priva il lavoro del suo scopo fondamentale, ovvero offrire una vita dignitosa ai lavoratori e alle rispettive famiglie impedendo loro di diventare indipendenti dal punto di vista economico;

AK.

considerando che l'articolo 4 della Carta sociale europea del Consiglio d'Europa sancisce che tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente;

Riduzione della copertura della contrattazione collettiva

AL.

considerando che nei paesi dell'OCSE la copertura della contrattazione collettiva è scesa nel corso degli ultimi tre decenni da una media del 46 % ad una del 32 %; che in almeno 14 Stati membri dell'UE il 50 % dei dipendenti lavora senza un contratto collettivo; che solo in sette Stati membri il tasso di copertura della contrattazione collettiva è superiore all'80 % (43); che il declino è stato più rapido nei paesi oggetto di riforme strutturali che hanno preso di mira la contrattazione collettiva (44);

AM.

considerando che sistemi di contrattazione collettiva ben coordinati che hanno un'ampia copertura favoriscono buoni risultati del mercato del lavoro e che i lavoratori coperti da contratti collettivi godono generalmente di condizioni di lavoro migliori e di un ambiente di lavoro di migliore qualità rispetto a quelli che non lo sono;

AN.

considerando che nel mondo il numero dei paesi in cui ai lavoratori è impedito di esercitare il diritto di istituire un sindacato o di aderirvi è aumentato da 92 nel 2018 a 107 nel 2019; che l'aumento maggiore è stato registrato in Europa; che il 40 % dei paesi europei non permette ai lavoratori di aderire ai sindacati, il 68 % ha violato il diritto di sciopero e il 50 % ha violato il diritto alla contrattazione collettiva (45);

AO.

considerando che per i lavoratori nelle zone rurali è più difficile ottenere una rappresentanza sindacale e negoziare contratti collettivi locali e settoriali, il che dipende anche dal settore;

AP.

considerando che nel periodo tra il 2000 e il 2016 la crescita dei salari nella zona euro è stata inferiore alla crescita della produttività (46); che gli aumenti salariali non hanno tenuto il passo con l'incremento del valore aggiunto e ciò ha consolidato le disparità esistenti;

AQ.

considerando che la contrattazione collettiva e i contratti collettivi settoriali non regolano soltanto i livelli retributivi ma anche le condizioni di lavoro, quali l'orario di lavoro, i congedi retribuiti, le ferie e le opportunità di miglioramento delle competenze;

AR.

considerando che parti sociali forti e la contrattazione collettiva possono avere un effetto positivo sui livelli retributivi complessivi in Europa, compresi i salari minimi e mediani; che la contrattazione collettiva assicura che i lavoratori siano ascoltati e rispettati; che vi sono prove di una correlazione positiva tra la partecipazione dei lavoratori sul luogo di lavoro e le prestazioni e i ricavi di un'impresa (47);

Aumento del lavoro atipico e precario

AS.

considerando che nel 2017 il tasso di occupazione delle persone con disabilità (50,6 %) era significativamente inferiore al tasso di occupazione complessivo (74,8 %) (48);

AT.

considerando che, di conseguenza, le persone con disabilità sono maggiormente a rischio di povertà lavorativa (11 % rispetto alla media dell'UE del 9,1 %) (49);

AU.

considerando che soltanto il 20,7 % delle donne con disabilità e il 28,6 % degli uomini con disabilità ha un'occupazione a tempo pieno (50);

AV.

considerando che in alcuni Stati membri le persone con disabilità spesso perdono i loro diritti relativi alla disabilità al momento dell'assunzione, il che aumenta il loro rischio di povertà lavorativa;

AW.

considerando che in alcuni Stati membri le persone con disabilità impiegate in laboratori protetti non beneficiano necessariamente dello status di lavoratore dipendente, dei diritti del lavoro o di un salario minimo garantito; (51);

AX.

considerando che l'ingresso delle persone con disabilità nel mercato del lavoro si è dimostrato persino più difficile sulla scia della crisi finanziaria (52);

AY.

considerando che nell'arco di dieci anni la percentuale degli occupati che vivono in una famiglia a rischio di povertà è cresciuta dall'8 % al 9,4 %, che equivale a 20,5 milioni di persone (53);

AZ.

considerando che è stata individuata una correlazione tra l'aumento di forme non standard di occupazione e l'incremento della percentuale di europei a rischio di povertà lavorativa (54); che il 16,2 % dei lavoratori a tempo parziale o con contratti a tempo determinato sono maggiormente esposti al rischio di povertà lavorativa rispetto al 6,1 % di quelli con un contratto a tempo indeterminato;

BA.

considerando che il livello di istruzione ha una forte incidenza sul rischio di povertà lavorativa; che il rischio di povertà lavorativa è notevolmente maggiore per i lavoratori poco qualificati; che in alcuni Stati membri si riscontra il rischio di povertà lavorativa persino per i lavoratori altamente qualificati (55);

BB.

considerando che nell'UE esistono prassi di fissazione dei salari differenti;

BC.

considerando che i sistemi di retribuzione minima, laddove esistenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro per portata e copertura (56); che detti sistemi differiscono anche per quanto riguarda il rispettivo livello assoluto e relativo e che si riscontrano considerevoli divari in termini di copertura e adeguatezza per garantire un tenore di vita dignitoso; che, sebbene tali differenze diventino meno marcate una volta considerate le differenze di prezzo, le disparità relative al potere d'acquisto rimangono profonde (57); che la percentuale di persone che percepiscono un salario minimo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro;

BD.

considerando che solo in tre Stati membri il salario minimo è in tutti i casi superiore alla soglia di povertà definita (60 % del salario lordo mediano) e che in altri Stati membri tale salario non protegge dalla povertà; che taluni settori, taluni gruppi di lavoratori e talune forme di lavoro sono parzialmente esclusi o non coperti dalle normative in materia di salari minimi o dagli accordi collettivi;

BE.

considerando che i lavoratori che percepiscono un salario minimo spesso hanno difficoltà ad arrivare a fine mese; che, più specificamente, per quanto concerne i lavoratori che percepiscono un salario minimo, 7 su 10 riscontrano almeno alcune difficoltà ad arrivare a fine mese, mentre per gli altri lavoratori lo stesso dato ammonta a 5 su 10, con differenze significative tra i vari Stati membri (58);

BF.

considerando che la contrazione dell'occupazione durante la crisi finanziaria del 2008 ha condotto a un drastico aumento del numero di persone impiegate nel lavoro atipico, in lavori a breve termine e nell'occupazione a tempo parziale, compreso il lavoro a tempo parziale involontario (59); che i lavoratori a tempo parziale involontario hanno maggiori probabilità di essere occupati nei servizi e nei settori di base o di livello inferiore e presentano uno dei tassi più elevati di rischio di povertà lavorativa; che oltre un terzo dei lavoratori a tempo parziale non lavora a tempo parziale di propria volontà e che la metà di essi ha un contratto a breve termine (60);

BG.

considerando che i contratti standard a tempo pieno e a tempo indeterminato rappresentano il 59 % dei rapporti di lavoro totali nell'UE e che il lavoro atipico e spesso (ma non sempre) precario è in continuo aumento (61);

BH.

considerando che l'occupazione a breve termine non favorisce lo sviluppo, la formazione e l'adeguamento delle competenze del personale, in linea con un mercato del lavoro in trasformazione;

BI.

considerando che nell'UE si riscontrano significative fluttuazioni del numero di lavoratori precari nei settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio, dei trasporti, dell'industria alberghiera, della ristorazione (62) e della cultura e gestione degli eventi;

BJ.

considerando che la povertà lavorativa può colpire anche i giovani professionisti con un elevato livello di istruzione, in particolare negli Stati membri con un alto tasso di disoccupazione giovanile; che, sebbene la percentuale di giovani interessati dalla povertà lavorativa sia inferiore per le persone con una laurea rispetto a quelle con un livello di istruzione più basso, essa rimane comunque considerevole in alcuni Stati membri; che questi giovani adulti devono spesso far fronte a salari bassi, condizioni di lavoro inique, un lavoro autonomo fittizio, contratti di lavoro atipici o addirittura un lavoro non dichiarato (63);

BK.

considerando che un reddito supplementare, una maggiore flessibilità, l'acquisizione di esperienza, la possibilità di attirare clienti e la mancanza di opportunità sul mercato del lavoro tradizionale sembrano costituire le principali motivazioni per svolgere un lavoro su piattaforma digitale; che il lavoro su piattaforma digitale è in genere positivo per l'integrazione nel mercato del lavoro (64); che il lavoro su piattaforma è eterogeneo e, di conseguenza, una soluzione unica comprometterebbe l'emergere di importanti forme di lavoro (65);

BL.

considerando che l'Autorità europea del lavoro (ELA) è stata fondata nel luglio 2019 allo scopo di sostenere gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione e attuazione efficaci del diritto dell'Unione in materia di mobilità del lavoro e di coordinamento della sicurezza sociale; che, secondo le previsioni, l'ELA dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa entro il 2024;

BM.

considerando che, sebbene la Commissione abbia annunciato l'intenzione di presentare una proposta per un numero di sicurezza sociale europeo, nessuna proposta concreta è stata finora presentata;

BN.

considerando che il tasso di apprendimento in età adulta nell'UE si attestava all'11,1 % nel 2018, mentre l'obiettivo per il 2020 era del 15 % (66); che la tecnologia e l'innovazione offrono un enorme potenziale per accedere a ulteriori opportunità, ma oltre il 40 % degli adulti nell'UE non possiede le competenze digitali di base;

Conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19

BO.

considerando che durante la crisi finanziaria del 2008 sono fortemente aumentate la disoccupazione e l'occupazione precaria e atipica e che la crisi della COVID-19 ha richiamato l'attenzione anche sulle questioni sociali legate alla perdita dei posti di lavoro, al lavoro a breve termine e alle minacce alla sopravvivenza economica, ad esempio per le piccole e medie imprese, nel settore del piccolo artigianato nonché per i piccoli commercianti e i lavoratori frontalieri; che la classe media si sta riducendo, che il divario tra ricchi e poveri è in crescita e che la crisi della COVID-19 sta aggravando gli squilibri tra i vari Stati membri e all'interno degli stessi;

BP.

considerando che nell'aprile 2020, durante la pandemia di COVID-19, il 50 % dei lavoratori nell'Unione ha subito una riduzione dell'orario di lavoro e più di un terzo (34 %) delle persone occupate ha segnalato una riduzione significativa dell'orario di lavoro, mentre nel 16 % dei casi la riduzione è stata limitata (67);

BQ.

considerando che il 75 % dei cittadini europei ritiene che la propria situazione finanziaria attuale sia peggiore di quanto non fosse prima della pandemia di COVID-19, con il 68 % che segnala difficoltà ad arrivare a fine mese e il 68 % che afferma di non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita per più di tre mesi senza un reddito; che il 16 % dei lavoratori nell'UE prevede che probabilmente perderà il lavoro nel prossimo futuro (68);

BR.

considerando che la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 potrebbe avere ripercussioni gravi e durature sul mercato del lavoro, in particolare per i giovani e i lavoratori vulnerabili, che potrebbero vedersi costretti ad accettare lavori precari e atipici, cosa che peggiorerà notevolmente le condizioni di lavoro e aggraverà le disuguaglianze esistenti;

BS.

considerando che, con buona probabilità, la pandemia di COVID-19 avrà dunque un impatto diretto in termini di aumento della povertà e della povertà lavorativa (69), in particolare nei gruppi più vulnerabili della società;

BT.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'esigenza di una protezione sociale più inclusiva che copra tutti i tipi di lavoratori, in particolare i lavoratori autonomi e i lavoratori delle piattaforme;

BU.

considerando che il numero di lavori a basso salario e di lavori ben retribuiti continua ad aumentare, ma che la percentuale di occupazioni a salario medio sta diminuendo; che i lavori a basso salario non implicano scarse qualifiche, in particolare per i lavoratori delle piattaforme; che si registra una crescente domanda di lavoratori con un elevato livello di istruzione anche nei lavori scarsamente retribuiti;

1.   

sottolinea che, in conformità all'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'UE ha l'obbligo di assicurare che tutti i lavoratori godano di condizioni di lavoro che rispettino la loro salute, sicurezza e dignità e chiede di dedicare attenzione al fatto che la povertà e l'esclusione dal mercato del lavoro e dalla società aggravano le disparità e la segregazione; ricorda che la Commissione e gli Stati membri, nell'attuazione delle loro politiche, dovrebbero rafforzare maggiormente il modello sociale dell'Unione e tenere in considerazione le esigenze connesse alla promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un tenore di vita dignitoso e di un'adeguata protezione sociale per tutti nonché la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale;

2.   

sottolinea che il trattato sull'Unione europea stabilisce l'obbligo fondamentale per l'Unione di adoperarsi a favore dello sviluppo sostenibile dell'Europa, sulla base, tra l'altro, di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, nonché a un elevato livello di tutela; pone in risalto che l'Unione dovrebbe combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuovere la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore;

3.   

concorda con la Commissione sul fatto che le disparità di reddito nell'UE, intesa come regione del mondo, sono inferiori rispetto a quelle di altre importanti economie avanzate, ma ritiene che restino comunque preoccupanti; sottolinea che un livello di disuguaglianza elevato genera preoccupazione in termini di equità, in quanto le disuguaglianze radicate possono tradursi in una disparità di opportunità e frenare la crescita potenziale; pone in evidenza che un livello di disuguaglianza relativamente elevato può essere collegato a un aumento del tasso di rischio di povertà, a un'esclusione sociale più marcata e a una maggiore incidenza delle difficoltà finanziarie e, in quanto tale, può ridurre la coesione sociale (70);

4.   

osserva che, sebbene i tassi di povertà tra le donne varino notevolmente da uno Stato membro all'altro, il rischio di povertà e di esclusione sociale all'interno dei gruppi a rischio — nei quali rientrano le donne anziane, le donne sole, le donne con figli, le madri sole, le donne rifugiate e migranti, le donne di colore, le donne appartenenti a minoranze etniche, le donne omosessuali, bisessuali e transgender e le donne con disabilità — è elevato, e che tendenzialmente le donne sono in media più esposte degli uomini al rischio di povertà e di esclusione sociale (22,8 % nel 2018 nell'UE); rileva che altri fattori di rischio trasversali, quali l'inattività e la mancanza di servizi di assistenza per i figli e i familiari non autosufficienti, rendono alcune categorie specifiche di donne più vulnerabili al rischio di povertà;

5.   

sottolinea che una persona su due proveniente da un contesto migratorio extracomunitario è a rischio di povertà o di esclusione sociale, che i livelli di precariato sono particolarmente elevati tra le donne migranti e rifugiate e che le persone in una situazione irregolare o di dipendenza presentano tassi di povertà estremamente elevati; sottolinea che quattro membri della comunità rom su cinque hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà e meno di una donna rom su cinque (di età pari o superiore a 16 anni) ha un lavoro; evidenzia che la discriminazione nell'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione, nonché nella qualità delle stesse, contribuisce a questa realtà; invita l'UE a collaborare con gli Stati membri per garantire la piena attuazione delle norme unionali e nazionali in materia di occupazione senza discriminazioni di sorta, anche attraverso meccanismi di verifica, ricorso e risarcimento efficaci, indipendenti e accessibili a tutti i lavoratori;

6.   

rileva che, secondo Eurostat, negli Stati membri dell'UE 64,6 milioni di donne e 57,6 milioni di uomini vivono attualmente in condizioni di povertà, il che dimostra che l'impatto della povertà sulle donne e sugli uomini è diverso; osserva che tali cifre indicano soltanto quante sono le donne colpite e ritiene che esse debbano essere valutate insieme ad altri indicatori (quali l'età, l'aspettativa di vita, le disuguaglianze di reddito, il divario retributivo di genere, il tipo di famiglia e i trasferimenti sociali) al fine di comprenderne appieno il significato; sottolinea che l'esposizione delle donne alla povertà è probabilmente sottostimata e invita gli Stati membri a raccogliere i dati sulla povertà in un modo atto a riflettere la realtà familiare e personale dei soggetti interessati, unitamente ai dati pertinenti in materia di uguaglianza, e ad effettuare analisi di genere delle statistiche e delle politiche concernenti la povertà, poiché non si può presumere che all'interno delle famiglie le risorse siano equamente condivise tra donne e uomini;

Misure contro le disuguaglianze

7.

invita la Commissione e gli Stati membri a perseguire, mediante la convergenza sociale ed economica verso l'alto, l'obiettivo di garantire tenori di vita comparabili, di contrastare l'aumento delle disuguaglianze tra gli Stati membri e all'interno degli stessi e di rafforzare la solidarietà; incoraggia gli Stati membri a rafforzare i sistemi di contrattazione collettiva e a garantire una protezione sociale minima e un sistema di sicurezza sociale per tutte le fasce di età; sottolinea che i suddetti obiettivi possono essere conseguiti facendo ricorso a strumenti quali, per esempio, un reddito minimo, un salario minimo e una pensione minima nell'ambito del primo pilastro (71), conformemente alle competenze e alle leggi di ciascuno Stato membro, nel rispetto di tutti i principi generali dell'Unione europea, tra cui i diritti fondamentali, la proporzionalità, la certezza giuridica, l'uguaglianza di fronte alla legge e la sussidiarietà;

8.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri che la prevenzione della povertà lavorativa e la lotta alla stessa devono rientrare nell'obiettivo globale di eliminare la povertà all'interno dell'UE;

9.

ritiene che la disponibilità di servizi accessibili, a prezzi abbordabili e di elevata qualità (in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici) sia essenziale per ridurre le disuguaglianze e i livelli di povertà; considera pertanto fondamentale che gli Stati membri adottino misure volte a garantire l'accesso a servizi di elevata qualità e, di conseguenza, l'accesso universale all'assistenza sanitaria, all'istruzione, ad alloggi economicamente accessibili, all'approvvigionamento energetico e alla protezione sociale;

10.

è convinto che il principio secondo cui il lavoro è il mezzo migliore per combattere la povertà oggi non sia più universalmente applicabile, alla luce dei settori a bassa retribuzione e delle condizioni di lavoro precarie (comprese alcune forme di lavoro atipico), che influiscono sulla sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza sociale; ritiene inoltre che accordi collettivi efficaci e sistemi efficaci basati su salari minimi legali, ove applicabili, siano strumenti importanti per combattere la povertà;

11.

ricorda che la crescita è essenziale per contrastare la precarietà e la povertà; è convinto che sia necessario stimolare lo spirito imprenditoriale, anche tra le donne e i giovani; evidenzia che è necessario sostenere le piccole e medie imprese, che creano posti di lavoro e ricchezza e che rappresentano la colonna portante dell'economia europea; sottolinea che le suddette imprese apportano vitalità ai territori e contribuiscono all'innovazione e alla costruzione di un mercato del lavoro competitivo, diversificato e sostenibile; pone in risalto che la normativa europea deve essere favorevole alle imprese, in particolare le PMI;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la contrattazione collettiva, sulla base dei rispettivi obblighi derivanti dalle convenzioni dell'OIL e dalla Carta sociale europea riveduta, nonché dei loro impegni rispetto al pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile; invita gli Stati membri ad adeguare la propria legislazione nazionale, qualora essa ostacoli la contrattazione collettiva e il diritto di associarsi, negoziare e concludere accordi collettivi, e a rispettare e applicare il diritto a salari minimi equi, se del caso;

13.

sottolinea che gli sviluppi tecnologici e i cambiamenti nella struttura dell'economia si stanno traducendo in una maggiore concentrazione dell'attività economica e dei posti di lavoro altamente qualificati nelle aree metropolitane, il che aggrava le disuguaglianze sociali e geografiche; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nella tecnologia digitale nelle zone rurali, al fine di potenziare i servizi pubblici, migliorarne la qualità e l'efficienza e creare nuove modalità di prestazione dei servizi nelle zone remote e scarsamente servite, onde affrontare le disuguaglianze e creare migliori opportunità di impiego;

14.

si compiace della proposta della Commissione sull'agenda per le competenze; sottolinea che i bassi livelli di istruzione rientrano tra le cause profonde della povertà lavorativa e devono essere affrontati;

15.

invita gli Stati membri a garantire un accesso equo a un'istruzione e a una formazione inclusive e a profondere ulteriori sforzi per ridurre il tasso di abbandono scolastico;

16.

sottolinea che un'istruzione di elevata qualità sin dalla prima infanzia, l'istruzione e la formazione professionale, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze sono fondamentali per ridurre le disuguaglianze e potenziare la capacità dei lavoratori di adattarsi a un mondo del lavoro in evoluzione e agevolare una loro transizione efficace verso l'occupazione;

17.

invita pertanto gli Stati membri a collaborare strettamente con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e gli altri portatori di interessi per potenziare e migliorare i sistemi di istruzione e formazione e accrescerne la qualità e la pertinenza per il mercato del lavoro e lo sviluppo personale, anche al fine di consentire alle persone di avere accesso a un apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

18.

sottolinea che la trasformazione digitale e il crescente numero di professioni altamente qualificate richiedono investimenti mirati nell'apprendimento permanente; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a offrire un sostegno coerente e completo allo sviluppo delle competenze digitali necessarie, anche per i lavoratori più anziani; chiede, pertanto, investimenti mirati nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze digitali per consentire ai lavoratori di adattarsi ai cambiamenti e assicurarsi salari più elevati;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire ai giovani un livello di istruzione e formazione adeguato, che permetta loro di affrontare le sfide e soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e li renda consapevoli dei loro diritti sociali e lavorativi, affinché non finiscano in occupazioni atipiche o precarie;

20.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri che, in caso di conflitto tra le libertà economiche fondamentali e i diritti sociali e del lavoro fondamentali, questi ultimi siano trattati allo stesso modo delle libertà economiche del mercato unico;

21.

sollecita una strategia globale europea contro la povertà, caratterizzata da obiettivi ambiziosi per la riduzione della povertà e l'eliminazione della povertà estrema in Europa entro il 2030, nel rispetto dei principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali e tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a fare ricorso a strumenti finanziari come la garanzia per i giovani e i programmi europei, al fine di combattere la disoccupazione giovanile, rafforzare l'occupabilità dei giovani e incoraggiarli a ricoprire posti di lavoro stabili e non precari;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete contro l'elusione e le frodi fiscali, quale strumento importante per ridurre le disuguaglianze economiche e migliorare la riscossione delle imposte negli Stati membri;

24.

invita la Commissione ad aggiornare il quadro per la creazione e lo sviluppo di cooperative e imprese dell'economia sociale, che per loro natura attribuiscono maggiore importanza a condizioni di lavoro eque e all'emancipazione dei lavoratori;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre iniziative volte a promuovere l'emancipazione femminile attraverso l'istruzione, la formazione professionale e l'apprendimento permanente, nonché l'accesso ai finanziamenti, l'imprenditoria femminile e la rappresentanza femminile nei settori orientati verso il futuro, per garantire l'accesso a un'occupazione di qualità; auspica, in particolare, una maggiore promozione delle discipline STEM, dell'educazione digitale, dell'intelligenza artificiale e dell'alfabetizzazione finanziaria al fine di contrastare gli stereotipi dominanti e di garantire che più donne accedano a questi settori e contribuiscano al loro sviluppo;

26.

sottolinea l'importanza di un dialogo regolare tra le donne vittime di povertà e i responsabili politici attraverso forum a livello nazionale, regionale e di Unione europea, al fine di monitorare l'efficacia delle politiche e dei servizi attuali e di proporre soluzioni;

27.

sottolinea che occorre garantire finanziamenti adeguati alle ONG e porre l'accento sulla necessità che esse abbiano accesso ai fondi dell'UE onde poter fornire servizi innovativi ed efficaci per combattere la povertà;

28.

si compiace del piano della Commissione di presentare una garanzia per l'infanzia (72) senza indugi;

29.

invita gli Stati membri a garantire a tutti l'accesso a un alloggio dignitoso, accessibile, a prezzi abbordabili, efficiente sul piano energetico e salubre e a promuovere ulteriormente l'edilizia sociale, compresa quella pubblica; incoraggia gli Stati membri a rafforzare lo scambio di migliori pratiche in merito a politiche di edilizia sociale efficaci;

30.

invita gli Stati membri e le autorità locali ad adottare politiche di edilizia abitativa adeguate, a creare le condizioni per gli investimenti in alloggi sociali economicamente accessibili e a sostenere tali investimenti, nonché a contrastare la povertà energetica;

31.

invita la Commissione a proporre un quadro strategico dell'UE per le strategie nazionali relative ai senza fissa dimora, alla luce dei legami tra la povertà lavorativa e il fenomeno dei senza dimora; esorta gli Stati membri ad adottare misure urgenti per prevenire e contrastare il fenomeno dei senza fissa dimora e impedire gli sgomberi forzati;

32.

pone l'accento sull'importanza di incrementare i finanziamenti per gli indigenti nell'ambito del nuovo Fondo sociale europeo Plus (FSE+), quale elemento chiave della solidarietà europea nonché strumento per contribuire a contrastare le forme peggiori di povertà nell'UE, ad esempio la privazione alimentare e la povertà infantile;

Tutela minima delle condizioni di vita e di lavoro

33.

ritiene necessario un quadro legislativo volto a regolamentare le condizioni del telelavoro all'interno dell'UE, al fine di garantire condizioni lavorative e occupazionali dignitose nell'economia digitale, contribuendo in tal modo a ridurre le disuguaglianze e ad affrontare la povertà lavorativa;

34.

invita la Commissione a presentare un quadro dell'UE relativo al reddito minimo;

35.

invita la Commissione e gli Stati membri a investire nelle politiche lavorative attive, al fine di rendere le economie e i lavoratori europei più resilienti e di dotare i lavoratori di competenze valide;

36.

prende atto della proposta di direttiva dell'UE presentata dalla Commissione per garantire che i lavoratori dell'Unione siano tutelati mediante salari minimi adeguati, che consentano un tenore di vita dignitoso;

37.

sottolinea che la direttiva dovrebbe fornire chiare garanzie negli Stati membri in cui i salari sono, in linea generale, oggetto di contrattazione collettiva delle parti sociali;

38.

rammenta le misure proposte negli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2019-2024 (73), volte a garantire che i lavoratori dell'Unione percepiscano un salario minimo equo, che consenta loro di mantenere un tenore di vita dignitoso ovunque lavorino;

39.

ricorda che, conformemente al principio di non regressione e alle disposizioni più favorevoli, le direttive sui diritti del lavoro prevedono norme minime e gli Stati membri sono liberi di introdurre norme e livelli di protezione più elevati;

40.

ritiene che tale direttiva debba assicurare, mediante contratti collettivi e salari minimi legali, che nessun lavoratore, o la rispettiva famiglia, sia a rischio di povertà e che tutti possano vivere del proprio lavoro e partecipare alla società;

41.

sottolinea che la direttiva finale dovrebbe garantire che i salari minimi legali, dove applicabili, siano sempre fissati al di sopra della soglia di povertà;

42.

chiede che gli Stati membri e le parti sociali garantiscano livelli salariali minimi, nel rispetto delle pratiche nazionali e tenendo conto, al contempo, della loro incidenza sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro e sulla povertà lavorativa;

43.

pone in evidenza che è necessario attuare misure volte a garantire che i datori di lavoro non adottino prassi che prevedono la deduzione dai salari minimi dei costi necessari per l'esecuzione del lavoro, come l'alloggio, gli indumenti necessari, gli strumenti, i dispositivi di protezione personale e altre attrezzature;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare il quadro legislativo relativo alle condizioni minime di lavoro per tutti i lavoratori, in particolare quelli assunti in condizioni di lavoro precarie, che interessano spesso anche i lavoratori atipici e i lavoratori atipici della gig economy, e a migliorare detto quadro affrontando le lacune della legislazione e migliorando le direttive vigenti (74) o, se del caso, mediante nuovi atti giuridici;

45.

invita gli Stati membri a garantire regimi di protezione sociale per tutti i lavoratori ed esorta la Commissione a integrare e sostenere le attività degli Stati membri in materia di sicurezza e previdenza sociale dei lavoratori;

46.

sottolinea che la mobilità del lavoro è fondamentale per valorizzare al massimo i talenti e le ambizioni dei cittadini europei, ottimizzare il rendimento economico e la prosperità di imprese e singoli individui e offrire alle persone un'ampia gamma di opportunità; invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare gli ostacoli esistenti alla mobilità all'interno dell'Unione europea;

47.

invita gli Stati membri a garantire soluzioni ragionevoli per le persone con disabilità sul luogo di lavoro (75);

48.

invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare le strategie che aggravano la povertà lavorativa, quali lavoro straordinario non dichiarato, pianificazione dell'orario di lavoro inaffidabile o imprevedibile da parte del datore di lavoro, contratti a zero ore ed economia grigia e sommersa; rammenta che la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono responsabilità dei datori di lavoro e che la formazione lavorativa deve svolgersi durante l'orario di lavoro;

49.

osserva che il vertice europeo della Commissione sul lavoro tramite piattaforma, inteso a valutare le possibilità per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme, è stato rinviato a causa della crisi della COVID-19; esorta la Commissione a tenere tale vertice quanto prima;

50.

constata le conseguenze sociali del lavoro tramite piattaforma, in particolare il fatto che i lavoratori non godano dei diritti del lavoro e delle protezioni sociali, così come l'assenza di contributi sociali e imposte;

51.

prende atto dell'intenzione della Commissione di adottare una proposta legislativa (76) sui lavoratori delle piattaforme digitali; invita la Commissione a garantire che le relazioni industriali tra le piattaforme e i lavoratori siano adeguate alle nuove realtà di una società e un'economia digitalizzate e che siano chiarite includendo tali lavoratori nelle leggi vigenti in materia di lavoro e nelle disposizioni in materia di sicurezza sociale, al fine di migliorarne le condizioni di lavoro, le competenze e la formazione e di garantire loro orari di lavoro prevedibili;

52.

sottolinea che la proposta legislativa della Commissione dovrebbe garantire che i lavoratori delle piattaforme possano costituire rappresentanze dei lavoratori e formare sindacati per concludere contratti collettivi;

53.

invita gli Stati membri a recepire rapidamente la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare (77) e a darle piena attuazione;

54.

chiede agli Stati membri di garantire l'accesso a un'assistenza all'infanzia di qualità ed economicamente accessibile in generale e, in particolare, per le famiglie monoparentali, i genitori di figli con disabilità e le famiglie numerose; rammenta che l'assistenza all'infanzia è particolarmente importante per coloro che sono alla ricerca di un impiego o si trovano in una situazione occupazionale precaria, indipendentemente dalla natura del contratto, così come l'accesso alle strutture di assistenza per le persone con disabilità o i familiari a carico, onde evitare che tali lavoratori con responsabilità assistenziali siano bloccati in lavori precari, che spesso portano a una situazione di povertà lavorativa;

55.

sottolinea che migliori opzioni di congedo parentale condiviso potrebbero avere effetti positivi per le donne; invita gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire tutele ai beneficiari di prestazioni o indennità di congedo parentale, affinché non scendano al di sotto della linea di povertà;

56.

sottolinea la necessità di assicurare il rispetto delle norme in materia di uguaglianza, di combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare per quanto riguarda la retribuzione e le condizioni di lavoro, di garantire le pari opportunità e di colmare le lacune presenti nella normativa che danneggiano i gruppi svantaggiati; invita inoltre a sbloccare la direttiva orizzontale contro la discriminazione;

57.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere pari partecipazione e opportunità per gli uomini e le donne nel mercato del lavoro e a introdurre iniziative volte a promuovere l'accesso delle donne ai finanziamenti, l'imprenditoria femminile e l'indipendenza finanziaria delle donne;

58.

sottolinea che far fronte al divario retributivo di genere e al conseguente divario pensionistico è fondamentale per contrastare la povertà lavorativa tra le donne; rileva l'importanza di fornire un adeguato sostegno finanziario per l'assistenza all'infanzia durante il congedo di maternità e parentale;

59.

chiede agli Stati membri di tenere conto, ai fini dei regimi pensionistici, dei periodi di cura dei figli in cui le donne non sono state in grado di lavorare e versare contributi sufficienti;

60.

sottolinea che le misure sulla trasparenza salariale dovrebbero mirare a conseguire la parità di retribuzione e consentire alle parti sociali di concludere contratti collettivi a tal fine;

61.

invita la Commissione a presentare una strategia sulla disabilità post-2020 al fine di garantire la piena inclusione delle persone con disabilità sul mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le persone con disabilità acquisiscano le competenze necessarie per trovare un impiego nel mercato del lavoro aperto e che siano coperte dal diritto del lavoro, dalle protezioni sociali e dai salari minimi;

62.

invita gli Stati membri a non privare le persone con disabilità delle loro prestazioni d'invalidità, atte a coprire i costi supplementari ad essa legati, nel momento in cui accedono al mercato del lavoro o superano una determinata soglia di reddito, poiché tale pratica contribuisce alla povertà lavorativa; chiede agli Stati membri di adoperarsi per aiutare le persone con disabilità a superare gli ostacoli;

63.

invita gli Stati membri a provvedere affinché le persone con disabilità possano esercitare i loro diritti lavorativi e sindacali al pari delle altre persone;

64.

ribadisce alla Commissione il suo invito (78) a presentare senza indugio misure vincolanti di trasparenza salariale, in linea con l'impegno assunto nella strategia per la parità di genere 2020-2025 (79); ritiene che tali misure dovrebbe rispettare appieno l'autonomia delle parti sociali nazionali;

65.

insiste sulla necessità che la trasparenza retributiva sia attuata dai datori del lavoro, sia del settore pubblico che del privato, tenendo debitamente conto delle specificità delle PMI, impedendo nel contempo qualsiasi pratica che pregiudichi l'attuazione del principio della «parità di retribuzione per uno stesso lavoro»;

66.

invita la Commissione e gli Stati membri a far fronte alla povertà lavorativa dei giovani; invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire contro il lavoro autonomo fittizio e lo sfruttamento dei giovani lavoratori tramite retribuzioni basse e condizioni di lavoro non chiare o inique, che potrebbero determinare la povertà lavorativa; sottolinea la necessità urgente di rivedere e rafforzare il quadro europeo di qualità per i tirocini al fine di includere, tra i criteri qualitativi, il principio della remunerazione dei tirocini e di garantire un accesso adeguato ai sistemi di protezione sociale; ribadisce che l'occupazione giovanile non dovrebbe essere vista come lavoro a buon mercato e che ai giovani dovrebbero essere fornite condizioni di lavoro e retribuzioni eque, nonché contratti di lavoro regolari, anche in base alle loro esperienze e alle loro qualifiche;

67.

esprime preoccupazione per il fatto che il lavoro atipico e precario potrebbe aumentare a causa della crisi COVID-19; sottolinea che i salari minimi legali dovrebbero applicarsi a tutti i lavoratori, comprese le categorie attualmente escluse, quali i lavoratori atipici;

68.

invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere statistiche più dettagliate sull'aumento del lavoro precario e di alcune forme di occupazione atipica nel mercato del lavoro e ad adottare misure per farvi fronte tramite l'adeguamento e la modernizzazione del diritto del lavoro vigente;

69.

plaude alle iniziative degli Stati membri volte a ridurre il lavoro precario ed eliminare le pratiche fraudolente tese ad abbassare i salari ed evitare il versamento dei contributi previdenziali (80) e invita la Commissione a presentare proposte, nei limiti delle sue competenze definite dai trattati;

70.

ricorda agli Stati membri che i servizi pubblici per l'impiego dovrebbero continuare a offrire il maggior numero possibile di offerte di lavoro di qualità;

71.

esorta gli Stati membri ad abbandonare progressivamente l'impiego di contratti di lavoro a zero ore; invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare il lavoro a tempo parziale involontario e a prodigarsi per promuovere i contratti di lavoro a tempo indeterminato e limitare il ricorso a contratti a tempo determinato continuamente rinnovati;

72.

crede fermamente che la piena responsabilità di fornire ai dipendenti le attrezzature, il vestiario e l'assicurazione necessari affinché possano svolgere la propria funzione ricada sui datori di lavoro, senza costi per gli stessi lavoratori; sottolinea che i datori di lavoro sono pienamente responsabili per le spese o la formazione necessarie affinché i dipendenti possano adempiere al loro ruolo;

73.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire un'adeguata applicazione del diritto dell'Unione in materia di mobilità del lavoro e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, in particolare, di garantire che i lavoratori siano informati in una lingua a loro comprensibile in merito ai loro diritti, ai loro obblighi e alle loro garanzie procedurali prima di firmare un contratto (81); invita l'ELA e gli Stati membri a monitorare il rispetto del diritto sociale e del lavoro applicabile; invita gli Stati membri a condurre ispezioni sul lavoro, coinvolgendo l'ELA nelle situazioni transfrontaliere;

74.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli ispettorati nazionali del lavoro effettuino controlli e ispezioni efficaci ed adeguati, istituiscano meccanismi di denuncia idonei, rispettino i diritti di tutti i lavoratori, in particolare in occupazioni precarie o in alcune forme di lavoro atipico, e garantiscano un finanziamento sufficiente;

75.

invita gli Stati membri ad applicare la direttiva rivista sul distacco dei lavoratori in modo da garantire la reale protezione dei lavoratori di tale categoria;

76.

evidenzia che il monitoraggio e i controlli sono particolarmente importanti nel caso di cittadini di paesi terzi che lavorano nell'Unione al fine di garantirne la protezione ed evitare gli abusi; invita gli Stati membri a perseguire un'intensa cooperazione con l'ELA a tale riguardo;

77.

chiede che l'ELA abbia reali poteri ispettivi al fine di contrastare efficacemente le pratiche illecite e lo sfruttamento e l'abuso dei lavoratori;

78.

accoglie con favore gli orientamenti della Commissione del 16 luglio 2020 sulla tutela dei lavoratori stagionali e le conclusioni del Consiglio del 9 ottobre 2020 sui lavoratori stagionali;

79.

prende atto dell'elevato numero di petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni, che segnalano l'abuso dei contratti a tempo determinato nei settori sia pubblico (82) che privato (83) e osserva, a tale proposito, che la causa più frequentemente citata dello stress da lavoro è la sua precarietà; invita la Commissione a esaminare tali petizioni e a fornire una risposta migliore, in linea con le sue competenze e con quelle degli Stati membri, al fine di contrastare con efficacia la povertà lavorativa, l'esclusione sociale e il lavoro precario;

80.

ritiene che la prostituzione sia una grave forma di violenza e di sfruttamento che colpisce soprattutto le donne e i minori; invita gli Stati membri ad adottare misure specifiche per combattere le cause economiche, sociali e culturali alla base della prostituzione nonché misure di sostegno a favore delle persone che si prostituiscono per favorire il loro reinserimento sociale e professionale;

81.

è del parere che sia opportuno porre maggiormente l'accento sui valori e sulle politiche che promuovono l'occupazione e il suo legame con il miglioramento della qualità della vita delle persone, e che tali valori e politiche dovrebbero apportare un contributo significativo al miglioramento del loro ambiente sociale e fisico;

82.

accoglie con favore l'adozione del pacchetto mobilità; ritiene che tale pacchetto sia un valido strumento per contrastare il dumping sociale e la povertà lavorativa nel settore dei trasporti; sollecita la rapida e piena attuazione del regolamento (UE) 2020/1054 (84) sui periodi di guida, i periodi di riposo e i tachigrafi a beneficio degli autotrasportatori in tutta Europa; sottolinea la necessità di adottare ulteriori iniziative analoghe per far fronte al dumping sociale e alla povertà lavorativa di altre industrie segnate dal dumping sociale e da cattive condizioni di lavoro, quali il trasporto aereo e l'industria navale;

83.

ritiene che le imprese dovrebbero considerare i tirocini come un investimento e non come lavoro gratuito; rammenta che, mentre svolgono un tirocinio, i giovani spesso non hanno altre fonti di reddito; ritiene che il contributo dei tirocinanti sia prezioso e fondamentale e che meritino di percepire una retribuzione; invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine alla pratica dei tirocini non pagati e a garantire tirocini di alta qualità e retribuiti in modo dignitoso;

84.

ritiene che i giovani lavoratori dovrebbero essere pagati in base al loro livello di esperienza e non subire discriminazioni sotto forma di una retribuzione sensibilmente inferiore esclusivamente in ragione della loro età; invita pertanto gli Stati membri a porre fine alla pratica delle retribuzioni inferiori al minimo salariale per i giovani lavoratori;

Contratti collettivi

85.

osserva che l'autonomia delle parti sociali è una risorsa preziosa e insiste sulla necessità di garantirla in ogni Stato membro e di controllarne il rispetto a livello di Unione; prende atto della proposta della Commissione (85) di proteggere e rafforzare i sistemi di contrattazione collettiva su scala nazionale, in particolare a livello settoriale;

86.

invita la Commissione a promuovere l'uso dell'FSE+ per lo sviluppo delle capacità delle parti sociali al fine di rafforzare la contrattazione collettiva in Europa; invita gli Stati membri a predisporre le istituzioni e i meccanismi necessari a sostenere la contrattazione collettiva, con particolare attenzione alla contrattazione collettiva di categoria; invita gli Stati membri a consultare e coinvolgere le parti sociali nazionali nel processo legislativo, laddove pertinente;

87.

prende atto della proposta della Commissione secondo cui gli Stati membri adottano misure volte a consentire la contrattazione collettiva nel caso in cui il livello di copertura sia inferiore al 70 % (86) dei lavoratori; sottolinea che le parti sociali devono essere coinvolte nel processo decisionale per l'avvio di tali azioni; ritiene che qualsiasi azione intrapresa al riguardo non debba interferire con l'autonomia delle parti sociali;

88.

invita gli Stati membri a garantire il diritto di tutti i lavoratori di associarsi e di negoziare e concludere contratti collettivi e la Commissione a vegliare su tale diritto, nonché a intervenire immediatamente quando tale diritto è violato;

89.

chiede agli Stati membri di garantire che i sindacati abbiano accesso ai luoghi di lavoro, anche di lavoro a distanza, al fine di associarsi, condividere informazioni e consultazioni;

90.

esorta la Commissione, onde evitare una concorrenza a scapito dei salari, a migliorare le direttive sugli appalti pubblici (87) affinché possano essere selezionate solo le offerte di coloro che non pregiudicano i contratti collettivi in essere; invita gli Stati membri a garantire la conformità, la verifica e l'esecuzione;

91.

riconosce che la digitalizzazione e la globalizzazione hanno determinato un significativo aumento del lavoro autonomo e delle forme di lavoro atipico; si compiace dell'impegno della Commissione a valutare se sia necessario adottare misure a livello di UE che consentano ai lavoratori autonomi di associarsi e concludere contratti collettivi, come pure il suo impegno a proporre modifiche normative ove necessario e la recente consultazione pubblica al riguardo; attende la pubblicazione della valutazione d'impatto sulle opzioni iniziali per le azioni future; sottolinea che tale punto non deve ritardare altre iniziative della Commissione volte a far fronte al falso lavoro autonomo e a garantire i diritti dei lavoratori con contratti atipici;

92.

ritiene che ciascun lavoratore debba avere accesso a informazioni complete sul proprio datore di lavoro e sui loro diritti retributivi e occupazionali, conformemente al contratto collettivo di categoria o alla legislazione nazionale; crede che queste informazioni dovrebbero essere a disposizione degli ispettorati del lavoro; ritiene che tale approccio potrebbe assumere la forma di una carta d'identità speciale per i lavoratori transfrontalieri, iniziativa che si è già dimostrata efficace in alcuni Stati membri; invita a tal proposito la Commissione a introdurre a breve un numero di sicurezza sociale europeo digitale; ritiene che un numero di sicurezza sociale europeo abbia un notevole potenziale per fungere da meccanismo di controllo sia per le persone che per le autorità competenti per garantire che i contributi di previdenza sociale siano versati conformemente alle norme e per combattere le frodi sociali;

Impatti sociali della pandemia di COVID-19

93.

invita la Commissione a dare una risposta a livello di UE per estendere durante e dopo la crisi il sostegno alle PMI guidate da donne;

94.

sottolinea che la crisi COVID-19 ha avuto un impatto significativo sui lavoratori e i gruppi svantaggiati; sottolinea che le risposte politiche alla pandemia devono avere carattere antropocentrico e fondarsi sulla solidarietà globale; insiste sul fatto che le misure tese a contrastare la povertà, anche lavorativa, sono particolarmente necessarie e dovrebbero mirare a una ripresa rapida, equa ed ecologica; invita gli Stati membri a garantire tutele adeguate per tutti i lavoratori vulnerabili durante la pandemia e a collaborare con le parti sociali alla definizione di soluzioni efficaci, pratiche ed eque alle sfide poste dalla pandemia; rammenta al riguardo che una quota sufficiente delle risorse supplementari previste da REACT-EU dovrebbe essere impiegata per aumentare la disponibilità del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) per aiutare gli indigenti; sottolinea ugualmente l'importanza di garantire che all'FSE+ siano stanziate risorse sufficienti nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale;

95.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'impatto economico dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo, a coloro che hanno perso il lavoro, temporaneamente o definitivamente, e agli impatti sociali sulle persone che vivono in condizioni precarie; ricorda, a tale proposito, che i regimi di riduzione dell'orario lavorativo non sono identici in tutti gli Stati membri, essendovi ampie differenze in merito alle indennità percepite, e che i lavoratori con indennità basse sono particolarmente minacciati dalla povertà lavorativa; invita la Commissione e gli Stati membri, a tal fine, a tutelare i lavoratori mantenendone i posti di lavoro, anche fornendo sostegno finanziario sotto forma di regimi di riduzione dell'orario lavorativo e sostenendo quanti si trovano in occupazioni precarie o in alcune forme di lavoro atipico, e a valutare la concessione di un sostegno finanziario ad alcuni tipi di lavoratori autonomi che hanno subito una perdita del reddito a causa della crisi; sollecita inoltre gli Stati membri a tutelare le persone con condizioni di vita precarie;

96.

invita gli Stati membri a proporre norme minime per quanto riguarda i rispettivi regimi nazionali di assicurazione contro la disoccupazione e sistemi previdenziali minimi sotto forma di normative quadro, affinché i lavoratori e i residenti in Europa godano di una migliore protezione sociale;

97.

invita ad adottare misure al fine di evitare un nuovo aumento dell'occupazione a tempo parziale involontaria come conseguenza della COVID-19;

98.

ricorda le notizie allarmanti emerse durante la crisi in merito a violazioni dei diritti dei lavoratori transfrontalieri e stagionali in termini di condizioni di vita e di lavoro; sollecita la Commissione e gli Stati membri a far fronte alle pratiche illecite e a tutelare i lavoratori stagionali e transfrontalieri impiegati nella catena di subappalto e di approvvigionamento; invita gli Stati membri, a tale proposito, ad assicurare strutture di alloggio adeguate ed economicamente accessibili ai lavoratori, senza che i relativi costi siano detratti dalle loro retribuzioni;

99.

sottolinea che la crisi COVID-19 ha dimostrato l'importanza dell'occupazione nelle professioni ritenute di importanza sistemica per la nostra economia e la nostra società; ricorda che molti di questi lavoratori in prima linea percepiscono una retribuzione bassa in alcun Stati membri, spesso sono sottovalutati e sottopagati e vivono in condizioni di lavoro precarie, in parte a causa della mancanza di protezione sanitaria e sociale; sottolinea che tali professioni sono svolte principalmente da donne; pone l'accento sulla necessità di una convergenza verso l'alto per quanto riguarda la prestazione di assistenza;

100.

sottolinea che al fine di far fronte a grandi perturbamenti, gli Stati membri dovrebbero adottare strategie a lungo termine volte a preservare i posti di lavoro e le qualifiche dei lavoratori e ad alleviare le pressioni sulle finanze pubbliche nazionali;

101.

invita la Commissione ad adottare una strategia UE sulle attività di cura per far fronte alle ripercussioni sul piano sociale per quanti, nella stragrande maggioranza donne, hanno responsabilità di cura; sottolinea che detta strategia dovrebbe richiedere investimenti significativi nell'economia dell'assistenza, rafforzare le politiche volte a bilanciare il lavoro e le responsabilità di cura durante l'intera vita di una persona e colmare le carenze di manodopera, in particolare attraverso la formazione, il riconoscimento delle competenze e condizioni di lavoro migliori in questi settori;

102.

attende la prossima proposta della Commissione relativa a un regime europeo a lungo termine di riassicurazione contro la disoccupazione, considerando che molto probabilmente i licenziamenti aumenteranno; chiede che la proposta copra i paesi dell'Unione economica e monetaria (UEM), offrendo ai paesi non appartenenti all'UEM la possibilità di aderire;

103.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attenuare le conseguenze più gravi della COVID-19 attraverso misure di sostegno unionali e nazionali mirate e l'erogazione di risorse sufficienti; si compiace al riguardo dell'istituzione dello strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) e invita gli Stati membri ad attuarlo rapidamente; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'assistenza finanziaria non sia fornita alle imprese che sono registrate nei paesi elencati nell'allegato 1 delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i beneficiari rispettino i valori fondamentali sanciti dai trattati e che le imprese che ricevono un sostegno finanziario pubblico proteggano i lavoratori, garantiscano condizioni di lavoro dignitose, rispettino i sindacati e i contratti collettivi applicabili, paghino la propria quota di imposte e si astengano dal riacquisto di azioni o dal pagamento di bonus ai dirigenti o di dividendi agli azionisti;

104.

esorta gli Stati membri a investire nell'accesso crescente a Internet a banda larga e all'istruzione e all'apprendimento a distanza nelle zone rurali a rischio di spopolamento e povertà generazionale;

105.

propone di adottare misure proattive al fine di far fronte a eventuali tassi di disoccupazione elevati attraverso politiche a livello nazionale e di Unione e programmi nazionali per l'occupazione, nonché di promuovere una transizione verde, digitale, sociale, sostenibile e giusta che non lasci nessuno indietro tramite investimenti in nuovi posti di lavoro di qualità sostenibili e accessibili, in programmi di riqualificazione, in infrastrutture orientate al futuro, nell'innovazione e nella trasformazione digitale; ritiene che occorra rivolgere particolare attenzione alla promozione dell'occupazione giovanile;

106.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le conseguenze della crisi e ad agevolare la transizione tenendo conto delle peculiarità regionali, e quindi a garantire una rapida assegnazione dei fondi disponibili, ad esempio tramite una formazione per occupazioni orientate al futuro, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione e lo sviluppo finanziario dell'FSE+ a tal fine;

107.

invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare in particolare i settori caratterizzati da un elevato grado di precarietà del lavoro, al fine di impedire lo sfruttamento dei lavoratori in ambiti quali il lavoro interinale nel settore agricolo, dove i lavoratori stagionali sono esposti a condizioni di lavoro abusive che in alcuni casi violano non solo i diritti del lavoro ma anche i diritti fondamentali dei lavoratori;

108.

sottolinea che i lavoratori a basso reddito corrono maggiori rischi di essere esposti alla COVID-19 in quanto lavorano in settori con contatti umani notevolmente maggiori, quali il settore assistenziale e dei trasporti, o ricevono mansioni dalle piattaforme online senza possibilità di telelavoro; critica fortemente il lungo periodo di attuazione della classificazione della COVID-19 nella direttiva sugli agenti biologici (88); chiede una revisione urgente della direttiva sugli agenti biologici per adattarla alle pandemie globali e ad altri eventi straordinari, al fine di garantire la piena protezione dei lavoratori contro i rischi dell'esposizione ad agenti biologici;

109.

sottolinea che i lavoratori a basso reddito spesso operano in settori con elevato rischio di deterioramento fisico, il che può avere effetti di lungo termine sul loro benessere fisico e mentale e sulla capacità di assicurarsi un reddito nel futuro; ritiene che l'attuale normativa salute e sicurezza non si concentri a sufficienza sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; invita la Commissione a proporre quanto prima un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 e la sollecita, a tale proposito, a individuare le sfide incontrate e a presentare dispositivi affinché i lavoratori di settori a basso reddito possano farvi fronte; sottolinea che la strategia deve prestare particolare attenzione ai lavoratori delle piattaforme e ai lavoratori con contratti di lavoro atipici; invita la Commissione a modificare la direttiva 2004/37/CE (89) rivedendo e ampliando l'ambito di applicazione dei valori limite dell'esposizione professionale relativamente ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni;

110.

sottolinea che lo stress connesso all'attività lavorativa è molto diffuso nei settori a basso reddito; ritiene che tale fenomeno debba essere una priorità assoluta del regolamento europeo in materia di salute e sicurezza; invita la Commissione e gli Stati membri, in stretta collaborazione con le parti sociali nazionali, a proporre una direttiva sullo stress connesso all'attività lavorativa che definisca orientamenti per le imprese volti a far fronte ai fattori alla base di tale fenomeno e che imponga a tutte le imprese di elaborare una politica aziendale sullo stress connesso all'attività lavorativa;

111.

ritiene della massima importanza garantire che l'attuazione del piano per la ripresa dell'Europa miri a eliminare la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche e si basi su un meccanismo efficace con obiettivi e parametri che consentano di misurare con precisione tutti i progressi compiuti; sottolinea che il Parlamento europeo deve essere pienamente coinvolto nel controllo ex ante ed ex post del piano di ripresa e che tutti i suoi membri eletti devono ricoprire un ruolo formale al fine di garantire un processo di valutazione e attuazione pienamente democratico e trasparente;

o

o o

112.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(3)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(4)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.

(5)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 8.

(6)  Testi approvati P9_TA(2020)0176.

(7)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 19.

(8)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 31.

(9)  GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.

(10)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 164.

(11)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156.

(12)  Testi approvati P9_TA(2020)0054.

(13)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 88.

(14)  https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019.

(15)  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_01_41/default/table?lang=en.

(16)  Household Finance and Consumption Network «The Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave» (Indagine sulle finanze e i consumi delle famiglie: risultati della serie 2017), Banca centrale europea, Statistics Paper Series, n. 36, marzo 2020, pag. 25. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872.

(17)  Household Finance and Consumption Network «The Household Finance and Consumption Survey: Wave 2017 — Statistical tables» (Indagine sulle finanze e i consumi delle famiglie: serie 2017 — tabelle statistiche), giugno 2020, pag. 5. https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac.

(18)  https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic.

(19)  L'adeguamento è un metodo statistico che consente di confrontare le popolazioni tenendo conto delle differenze nella distribuzione di diversi fattori (settore di attività, età, occupazione, ecc.) tra tali popolazioni. Il divario retributivo di genere senza adeguamento è calcolato come la differenza relativa tra la retribuzione media oraria delle donne e quella degli uomini. Tale dato fornisce un semplice indicatore delle disuguaglianze retributive, che ne spiega l'ampio utilizzo da parte dei responsabili delle politiche. Tuttavia il divario retributivo di genere senza adeguamento comprende anche la possibile discriminazione tra uomini e donne in termini di «disparità di retribuzione per lo stesso lavoro» e l'impatto delle differenze nelle caratteristiche medie di uomini e donne nel mercato del lavoro.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/report-gender-pay-gap-eu-countries_october2018_en_0.pdf.

(20)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181017-1?inheritRedirect=true.

(21)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_much_lower_for_young_employees.

(22)  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_it.pdf.

(23)  http://ergonetwork.org/2020/04/eu-recovery-plan-the-case-of-roma/.

(24)  Per qualità della vita si intende il concetto di benessere delle persone misurato attraverso indicatori sociali piuttosto che mediante misurazioni quantitative del reddito e della produzione (fonte: Eurostat).

(25)  Per deprivazione materiale si intende uno stato di pressione economica definito come l'incapacità forzata (piuttosto che la scelta di non farlo) di pagare spese impreviste o di permettersi una vacanza annuale fuori casa di una settimana, un pasto a base di carne, pollo o pesce ogni due giorni, il riscaldamento adeguato di un'abitazione o beni durevoli come una lavatrice o un televisore a colori. La deprivazione materiale grave, invece, si riferisce all'incapacità di permettersi almeno 4 delle seguenti 11 categorie; mutuo o canoni di locazione, bollette delle utenze, rate di acquisti rateali o altri pagamenti di prestiti, una settimana di vacanza all'anno, pasti a base di carne, pesce o di proteine equivalenti ogni due giorni, spese finanziarie impreviste, un telefono (compreso un cellulare), un televisore a colori, una lavatrice, un'autovettura o il riscaldamento (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview).

(26)  L'indicatore «persone che vivono in famiglie a intensità di lavoro molto bassa» è definito come il numero di persone che vivono in una famiglia in cui i membri in età lavorativa hanno lavorato meno del 20 % del loro potenziale totale nei 12 mesi precedenti. L'intensità di lavoro di una famiglia è il rapporto tra il numero totale di mesi in cui tutti i componenti della famiglia in età lavorativa hanno lavorato durante l'anno di riferimento del reddito e il numero totale di mesi che gli stessi componenti della famiglia avrebbero teoricamente potuto lavorare nello stesso periodo. Una persona in età lavorativa è una persona di età compresa tra i 18 e i 59 anni, esclusi gli studenti di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Le famiglie composte unicamente da minori, da studenti di età inferiore ai 25 anni e/o da persone di età pari o superiore ai 60 anni sono completamente escluse dal calcolo dell'indicatore.

(27)  Eurofound «In-work poverty in EU» (Povertà lavorativa nell'UE), 5 settembre 2017.

(28)  Secondo la definizione contenuta nella direttiva sull'orario di lavoro, GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

(29)  Eurofound «In-work poverty in EU» (Povertà lavorativa nell'UE), 5 settembre 2017.

(30)  https://ec.europa.eu/energy/content/introduction-5_it.

(31)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/it.

(32)  Nel contesto dei sondaggi sulle condizioni sociali, una famiglia è definita come un'unità di gestione domestica o, sul piano operativo, come un'unità sociale che si avvale di soluzioni comuni, condivide le spese familiari o le esigenze quotidiane in un domicilio condiviso. Una famiglia è composta da una persona che vive da sola o da un gruppo di persone non necessariamente imparentate che vivono allo stesso indirizzo con una gestione domestica comune, ovvero che condividono almeno un pasto al giorno o che condividono un vano soggiorno o salone.

(33)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578.

(34)  Eurostat «EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology — 2011 intergenerational transmission of disadvantages» (Metodologia delle statistiche dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) — trasmissione intergenerazionale degli svantaggi 2011) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_2011_intergenerational_transmission_of_disadvantages).

(35)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview.

(36)  Percentuale della popolazione che vive in una famiglia per la quale i costi abitativi totali (al netto delle indennità di alloggio) superano il 40 % del reddito totale disponibile della famiglia (al netto delle indennità di alloggio).

(37)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics/it.

(38)  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=en.

(39)  https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-urgent-action-needed-to-address-homelessness-in-europe.

(40)  https://www.feantsa.org/public/user/Resources/magazine/2019/Spring/Homeless_in_Europe_magazine_-_Spring_2019.pdf; https://www.feantsa.org/en/news/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020.

(41)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190122-1?inheritRedirect=true.

(42)  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=en.

(43)  OCSE, Visser (2016), banca dati ICTWSS.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action, pag. 6, nr. 15.

(44)  Eurofound, «Industrial relations: Developments 2015-2019» (Relazioni industriali: sviluppi nel periodo 2015-2019), 11 dicembre 2020.

(45)  https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf.

(46)  OCSE, «Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work» (Negoziare il nostro miglioramento: la contrattazione collettiva in un mondo del lavoro in trasformazione), 18 novembre 2019, figura 3.10, pag. 125.

(47)  Van den Berg, A., Grift, Y., van Witteloostuijn, A., «The effect of employee workplace representation on firm performance: a cross-country comparison within Europe» (L'effetto della rappresentanza dei lavoratori sul luogo di lavoro: un confronto transnazionale in Europa), documento di ricerca 2013-008, ACED 2013-016, Università di Anversa, aprile 2013.

(48)  https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200604STO80506/parliament-calls-for-a-new-ambitious-eu-disability-strategy.

(49)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf.

(50)  Indice sull'uguaglianza di genere 2019.

(51)  https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/empl/dv/empl20141120-wss-people-disabilities-/empl20141120-wss-people-disabilities-en.pdf.

(52)  Statistiche spiegate di Eurostat, «Europe 2020 indicators — poverty and social exclusion» (Indicatori Europa 2020 — povertà ed esclusione sociale), 11 giugno 2020 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion&oldid=394836).

(53)  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId =en&newsId=9378.

(54)  Eurofound «In-work poverty in EU» (Povertà lavorativa nell'UE), 5 settembre 2017.

(55)  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps04/default/table?lang=en

(56)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Statistiche_sulle_retribuzioni_minime

(57)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Statistiche_sulle_retribuzioni_minime#Retribuzioni_minime_espresse_in_standard_di_potere_d.27acquisto

(58)  Eurofound, «Minimum wages in 2020: Annual review» (Salari minimi nel 2020: revisione annuale), 4 giugno 2020.

(59)  ETUI, Benchmarking Working Europe 2019 (Analisi comparativa del lavoro in Europa 2019), capitolo «Labour market and social developments» (Mercato del lavoro e sviluppi sociali), 2019.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=it&newsId=9378

(60)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf

(61)  Eurofound «In-work poverty in EU» (Povertà lavorativa nell'UE), 5 settembre 2017 (https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/report/2017/in-work-poverty-in-the-eu).

(62)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200511-1

(63)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200511-1

(64)  https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001en.pdf

(65)  https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001en.pdf

(66)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190517-1

(67)  Eurofound, Living, Working and COVID-19 dataset (Dati su vita, lavoro e COVID-19), 28 settembre 2020 (http://eurofound.link/covid19data).

(68)  Eurofound, Living, Working and COVID-19 dataset (Dati su vita, lavoro e COVID-19), 28 settembre 2020 (http://eurofound.link/covid19data).

(69)  https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19

(70)  Employment and Social Developments in Europe 2019 (Occupazione e sviluppi sociali in Europa nel 2019), https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219.

(71)  Il «primo pilastro» di un tipico approccio a tre pilastri in materia pensionistica consiste in un regime di pensioni pubbliche legali gestito dallo Stato e generalmente finanziato attraverso i contributi sociali e/o il gettito fiscale generale, secondo un sistema a ripartizione. Fonte: briefing dell'EPRS, «European Union pension systems: adequate and sustainable?» (Sistemi pensionistici nell'Unione europea: adeguati e sostenibili?), novembre 2015.

(72)  Cfr. risoluzione del Parlamento europeo, del 24 novembre 2015, sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile (GU C 366 del 27.10.2017, pag. 19) e gli orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024: «Per aiutare tutti i minori bisognosi istituirò la garanzia europea per l'infanzia, riprendendo il concetto suggerito dal Parlamento europeo».

(73)  «Un'Unione più ambiziosa — Il mio programma per l'Europa», Orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024.

(74)  Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

(75)  Prevedere soluzioni ragionevoli costituisce un obbligo ai sensi della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dell'UE (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16) e dell'articolo 5 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite.

(76)  Allegati al programma di lavoro della Commissione per il 2020 (COM(2020)0690), obiettivo politico n. 9 nella sezione intitolata «Un'Europa pronta per l'era digitale».

(77)  Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

(78)  Risoluzione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere, secondo paragrafo (Testi approvati, P9_TA(2020)0025).

(79)  Secondo la strategia, la Commissione avrebbe dovuto presente misure vincolanti sulla trasparenza retributiva entro la fine del 2020.

(80)  Ad esempio l'istituzione di filiali (o società di comodo) e/o agenzie di lavoro interinale in Stati membri in cui i salari sono più bassi al solo scopo di assumere lavoratori distaccati anziché lavoratori locali.

(81)  Come previsto dalla direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

(82)  Tra queste figurano le petizioni nn. 0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 e 0036/2020.

(83)  Tra queste figurano le petizioni nn. 1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 0110/2018 e 0335/2019.

(84)  Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).

(85)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2020 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682).

(86)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2020 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682).

(87)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1); Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65); Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(88)  Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).

(89)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/82


P9_TA(2021)0045

Impatto della COVID-19 sui giovani e lo sport

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport (2020/2864(RSP))

(2021/C 465/08)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (1),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 (2),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla ripresa culturale dell'Europa (3),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sulla garanzia per i giovani (4),

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2020 sul futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19 (5),

vista l'interrogazione alla Commissione sull'impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport (O-000074/2020 — B9-0005/2021),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per la cultura e l'istruzione,

A.

considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (6), l'attuale pandemia di COVID-19 colpisce in modo sproporzionato i giovani, i quali rischiano di subire ripercussioni negative gravi e durature per quanto riguarda la loro situazione economica, la loro salute e il loro benessere, compresa la mancanza di opportunità di istruzione, volontariato e formazione in una fase cruciale del loro sviluppo;

B.

considerando che l'impatto della pandemia di COVID-19 sul funzionamento dei programmi UE per i giovani e l'istruzione in materia di animazione socioeducativa e volontariato, sui sistemi d'istruzione nazionali, sull'occupazione e sul reddito, nonché sulle libertà civili sta esacerbando le disuguaglianze, come illustrano le statistiche dell'OCSE, che mostrano che solo circa la metà degli studenti è in grado di accedere alla maggior parte o alla totalità dei programmi d'istruzione, nonostante gli sforzi compiuti dai paesi per offrire soluzioni di apprendimento online; che tale situazione aggrava le conseguenze del divario digitale e ostacola lo sviluppo delle competenze digitali necessarie, e che l'accesso ai programmi scolastici non sempre significa che gli studenti in difficoltà riescano ad apprendere;

C.

considerando che i giovani sono stati al centro di attività solidali per rispondere alle esigenze delle loro comunità di fronte alla pandemia di COVID-19, dalla realizzazione di campagne di sensibilizzazione all'impegno in prima linea nel quadro del Corpo europeo di solidarietà e ad altre iniziative di volontariato;

D.

considerando che gli effetti negativi della pandemia sono talmente vasti da aver contribuito ulteriormente alla riduzione dello spazio civico negli Stati membri in tutta Europa, e che molte organizzazioni sportive e socioeducative rischiano di dover chiudere, il che avrebbe un impatto negativo sulle strutture consolidate di cooperazione europea e internazionale e limiterebbe considerevolmente l'impegno civico;

E.

considerando che gli effetti psicosociali della COVID-19 incidono sulla salute mentale dei giovani e sulla loro capacità di socializzazione a causa di fattori immediati e a lungo termine; che la mancanza di attività ricreative e di vincoli sociali hanno un effetto sproporzionato sui bambini e sui giovani con disabilità;

F.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto devastante sullo sport e sui settori e le industrie correlati; che l'impatto economico sullo sport professionistico è enorme, dal momento che le entrate sono crollate a causa del fatto che numerosi eventi a tutti i livelli sono stati cancellati o si sono svolti senza la presenza del pubblico;

G.

considerando che l'impatto della pandemia sullo sport semiprofessionale e sulle attività sportive e ricreative di base è devastante e che la sopravvivenza di numerosi club sportivi è a rischio in quanto si tratta di associazioni essenzialmente senza scopo di lucro che operano per lo più su base volontaria e che, pertanto, non dispongono di alcuna riserva finanziaria;

H.

considerando che i vincoli imposti dalla pandemia di COVID-19 e la mancanza di sufficienti possibilità di allenamento e pratica regolari negli sport che richiedono un contatto fisico pregiudicano la progressione e lo sviluppo degli atleti;

I.

considerando che lo sport è un importante settore economico che rappresenta il 2,12 % del PIL totale e il 2,72 % dell'occupazione totale nell'UE, il che corrisponde a circa 5,67 milioni di posti di lavoro;

J.

considerando che lo sport svolge importanti funzioni sociali, ad esempio promuovendo l'inclusione sociale, l'integrazione, la coesione e valori quali il rispetto e la comprensione reciproci, la solidarietà, la diversità e l'uguaglianza, compresa la parità di genere; che lo sport e le attività di volontariato associate possono migliorare la salute fisica e mentale e l'occupabilità dei giovani in particolare, nonché contribuire a tenere i giovani lontani dalla violenza, compresa la violenza di genere, dalla criminalità e dal consumo di droga;

Giovani

1.

è preoccupato per il fatto che, a causa della particolare sensibilità del mercato del lavoro giovanile ai cicli economici e alle crisi economiche, l'occupazione dei giovani è più duramente colpita dalle ripercussioni dell'attuale pandemia, che amplificano le tendenze negative di un settore ampiamente dominato da posti di lavoro instabili, scarsamente retribuiti e a tempo parziale, con tutele giuridiche e norme di sicurezza sociale più deboli;

2.

sottolinea l'impatto particolarmente forte dell'attuale pandemia sui giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) e mette in evidenza la necessità di affrontare i problemi che incontrano i giovani appartenenti a gruppi vulnerabili; sottolinea la necessità di tenere conto delle notevoli disparità di genere in relazione alla percentuale di NEET;

3.

sottolinea che i settori ad alta intensità di manodopera, spesso caratterizzati da basse retribuzioni, come il commercio all'ingrosso e al dettaglio, le strutture ricettive, il turismo e i servizi di ristorazione, che generalmente impiegano giovani lavoratori poco qualificati e studenti che lavorano, sono stati colpiti in modo più grave; osserva che la disoccupazione e la povertà giovanili sono aumentate costantemente dall'inizio della pandemia; ritiene probabile che la disoccupazione giovanile aumenti ulteriormente nel breve periodo e possa rimanere al di sopra dei livelli precedenti alla pandemia nel lungo periodo;

4.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per contrastare gli effetti disastrosi sull'occupazione giovanile, anche attraverso politiche macroeconomiche (fiscali e monetarie) che orientino la spesa pubblica verso la concessione di sovvenzioni per l'assunzione o garanzie per i giovani a sostegno di appositi programmi per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro e per il perfezionamento e la riqualificazione professionale dei giovani, nonché verso investimenti nei settori economici in grado di assorbire i giovani in cerca di lavoro, offrendo posti di lavoro di qualità e condizioni di lavoro e di retribuzione dignitose;

5.

ricorda il ruolo svolto dal volontariato nello sviluppo di competenze per la vita e il lavoro tra i giovani; ritiene che il volontariato sostenuto finanziariamente possa aiutare i giovani disoccupati a far fronte allo shock economico provocato dalla crisi COVID-19, dando al tempo stesso un contributo alla società e acquisendo esperienze preziose che ne facilitino la transizione a un'occupazione regolare a lungo termine; ritiene che il Corpo europeo di solidarietà possa aiutare i giovani europei ad ampliare le loro prospettive al di là delle realtà locali; esorta la Commissione, a tale proposito, a fare chiarezza e a fornire orientamenti uniformi per l'attuazione dei programmi in situazioni di crisi e per l'eliminazione degli ostacoli alla partecipazione posti, tra l'altro, dalla mancanza di flessibilità nei finanziamenti, dalla riduzione dei fondi, dalle crescenti restrizioni al rilascio dei visti ai volontari da parte dei paesi partner e dall'incapacità di garantire ai giovani lo status giuridico di volontari;

6.

sottolinea l'importanza fondamentale dell'apprendimento informale e non formale, delle arti, dello sport, del volontariato e delle attività sociali nell'incoraggiare la partecipazione giovanile e nel promuovere la coesione sociale, quali strumenti che possono esercitare un'influenza enorme sulle comunità locali e contribuire ad affrontare molte delle sfide della società odierna;

7.

evidenzia che, con l'accordo raggiunto il 21 luglio 2020, il Consiglio europeo avrebbe dovuto essere più ambizioso nel sostenere le giovani generazioni, che sono il futuro dell'Europa, non da ultimo fornendo loro un maggiore sostegno nel quadro dei piani per la ripresa, destinando il 10 % dei finanziamenti all'istruzione e un contributo del 20 % alla strategia digitale europea e alla realizzazione di un mercato unico digitale; sottolinea, in tale contesto, che i programmi settoriali incentrati direttamente sui giovani, quali Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà, la garanzia per i giovani e la garanzia per l'infanzia, o che possono sostenere la transizione verso un'Europa più equa e sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale, devono essere mobilitati in modo tale da realizzare appieno il loro potenziale, in quanto rischiano di mancare i loro ambiziosi obiettivi, generando un'amara delusione per i giovani e le generazioni future;

8.

sottolinea che l'attuale pandemia ha esacerbato il divario digitale nell'UE e, a tale proposito, insiste sull'urgente necessità di promuovere l'alfabetizzazione digitale per tutti e di incoraggiare l'uso diffuso, il riconoscimento e la convalida di alternative, comprese le opportunità di apprendimento informale e non formale, quali l'apprendimento e la formazione online e digitali; invoca, in particolare, un forte accento e sostegno a favore dei giovani studenti che hanno subito una perdita di reddito nell'istruzione tecnica, nella formazione duale e nell'istruzione e formazione professionale, nonché lo sviluppo e l'uso diffuso di strumenti, risorse e contenuti didattici digitali di qualità, al fine di evitare l'abbandono scolastico e garantire una transizione agevole ed efficace dalla scuola al mondo del lavoro; sottolinea che, nonostante il contesto specifico della COVID-19, è importante preservare l'istruzione in presenza al fine di garantire che nessuno rimanga indietro, in particolare per quanto riguarda i bambini nella prima infanzia, i gruppi vulnerabili e i giovani provenienti da contesti socioeconomici difficili privi di risorse o competenze tecnologiche;

9.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nelle soluzioni e nell'alfabetizzazione digitali per lo sviluppo di capacità, competenze e qualifiche pratiche, a rendere l'accesso all'alfabetizzazione digitale disponibile a tutti e a promuovere lo sviluppo di strumenti di apprendimento online indipendenti, multilingue, inclusivi e gratuiti, al fine di migliorare il livello complessivo di capacità e competenze digitali nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027); pone l'accento sulla necessità di sviluppare le competenze di insegnanti, formatori, presidi, genitori e dirigenti al fine di migliorare l'offerta di apprendimento online, a distanza e misto, con particolare attenzione ai programmi di sviluppo delle competenze;

10.

esprime preoccupazione per il fatto che la crisi COVID-19 abbia portato ad un aumento dell'ansia e della paura tra i giovani, che rischia di avere un impatto significativo sulle loro vite e sulla loro transizione dalla scuola al mondo del lavoro; sollecita un ampio ricorso a servizi specifici di salute mentale, al sostegno psicosociale e ad attività sportive, sia come misure autonome che modulari, e un maggiore sostegno al benessere mentale negli istituti di formazione e istruzione, al fine di garantire che la pandemia non abbia ripercussioni psicologiche a lungo termine; evidenzia l'impatto della pandemia sui giovani con disabilità e sui giovani che vivono in zone rurali e remote e invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle esigenze di questi gruppi, adattando i servizi e le misure di sostegno disponibili;

11.

invita ad adottare un approccio basato sui diritti, ancorato ai principi di non discriminazione e di uguaglianza, alle misure volte a contrastare le molteplici forme di discriminazione subite dai giovani durante la crisi COVID-19, e rammenta alla Commissione e agli Stati membri la necessità di un approccio speciale per sostenere e proteggere i gruppi vulnerabili, tra cui i giovani con disabilità, i giovani provenienti da contesti svantaggiati e a rischio di violenza domestica, i giovani migranti e rifugiati e i giovani membri della comunità LGTBIQ+; sottolinea l'importanza del libero accesso a informazioni di qualità sulla pandemia di COVID-19 nel suo complesso, adattate alle esigenze dei giovani;

12.

sottolinea che l'intero spettro delle attività sportive e di animazione socioeducativa è particolarmente a rischio in tutta Europa, con una conseguente riduzione dello spazio civico, ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte preservare le strutture e garantire la diversità dell'offerta nei settori della gioventù e dello sport; ricorda la necessità di coinvolgere da vicino le autorità locali, le organizzazioni della società civile e le parti sociali nell'attuazione di soluzioni concepite per sostenere i giovani e le loro organizzazioni, nonché le organizzazioni sportive; pone l'accento sull'importanza dello sport organizzato e dei gruppi giovanili ai fini della coesione sociale;

Sport

13.

esprime profonda preoccupazione per i possibili danni duraturi al settore sportivo, non solo in termini economici e occupazionali, ma anche dal punto di vista della società nel suo complesso;

14.

sottolinea che lo sport e l'esercizio fisico sono particolarmente importanti nelle circostanze dettate dalla pandemia, in quanto rafforzano la resilienza fisica e mentale; si compiace del fatto che, secondo i dati disponibili, il confinamento abbia indotto alcune persone a praticare con maggiore frequenza e in modo più attivo alcuni sport individuali; è preoccupato, d'altro canto, per la mancanza di attività fisica osservata tra molti giovani durante il confinamento e le possibili conseguenze per la salute pubblica;

15.

sottolinea la necessità di preservare e promuovere il modello europeo dello sport, in quanto la solidarietà, l'equità e un approccio basato sui valori saranno più importanti che mai per il rilancio del settore sportivo e la sopravvivenza dello sport di base;

16.

ricorda che lo sport promuove e insegna valori quali il rispetto e la comprensione reciproci, la solidarietà, la diversità, l'equità, la cooperazione e l'impegno civico e incentiva la coesione e l'integrazione di migranti e rifugiati; sottolinea che lo sport non conosce frontiere e unisce persone provenienti da contesti socioeconomici ed etnici differenti; ritiene che lo sport di base, in particolare, rivesta un ruolo fondamentale nella promozione dell'inclusione sociale delle persone con minori opportunità, delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili e delle persone con disabilità; invita la Commissione, in tal senso, a rafforzare l'inclusione attraverso lo sport e ad esplorare nuove possibilità per massimizzarne l'impatto e la portata; chiede di fornire maggiore sostegno alle famiglie a basso reddito al fine di consentire ai loro figli di partecipare alle attività sportive e ad altre attività ricreative;

17.

sottolinea che le persone con disabilità devono affrontare notevoli sfide finanziarie e organizzative per accedere allo sport, sia nell'ambito delle attività di base che a livello professionale, questione che è stata aggravata dalla pandemia di COVID-19, ed esorta pertanto la Commissione ad affrontare tale problema in modo specifico nella sua prossima strategia sulla disabilità;

18.

pone in evidenza che la pandemia di COVID-19 sta avendo conseguenze disastrose per l'intero settore sportivo a tutti i livelli, soprattutto per le organizzazioni e i club sportivi, le leghe, le palestre e i centri fitness, gli atleti, gli allenatori, il personale e le attività imprenditoriali legate allo sport, tra cui gli organizzatori di eventi sportivi e i media sportivi; ritiene che la strada verso la ripresa sia tortuosa e sottolinea la necessità di misure di sostegno mirate;

19.

è del parere che gli strumenti generali di ripresa introdotti dall'Unione in risposta alla crisi debbano contribuire a sostenere il settore dello sport nel breve termine ed esorta gli Stati membri a garantire che i fondi di sostegno nazionali, i fondi strutturali e piani nazionali di ripresa e resilienza apportino benefici al settore sportivo nonostante le sue caratteristiche e strutture organizzative specifiche;

20.

sottolinea l'importanza dei pacchetti di salvataggio rivolti a tutti gli sport; pone in evidenza che, sebbene gli sport che attraggono il maggior numero di spettatori siano spesso stati i più colpiti in termini finanziari, essi non dovrebbero essere gli unici sport ammissibili a ricevere gli aiuti finanziari, né si dovrebbe dar loro la priorità per tale motivo;

21.

ritiene che il sostegno finanziario esistente possa non essere sufficiente e invita la Commissione a valutare tutte le possibili soluzioni per offrire un ulteriore sostegno mirato sia agli sport dilettantistici che professionali, al fine di accrescere la redditività dell'intero settore;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la ripresa e la resilienza nei confronti delle crisi del settore sportivo in generale, e dello sport di base in particolare, attraverso i programmi dell'UE disponibili a cui il settore può avere accesso, tra cui il programma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà, e ad assicurare il pieno accesso dello sport allo strumento per la ripresa e la resilienza, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo di coesione, al Fondo sociale europeo Plus e al programma EU4Health; sottolinea che l'integrazione dello sport nei rispettivi regolamenti e l'eliminazione di tutti gli ostacoli nel processo di attuazione a livello nazionale sono fondamentali in tal senso;

23.

invita la Commissione a valutare esaustivamente l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19 sullo sport nei vari Stati membri e a mettere a punto, sulla base dei risultati di detta valutazione, un approccio europeo per far fronte alle sfide e mitigarne le possibili conseguenze;

24.

chiede lo scambio strutturato e sistematico di buone prassi tra gli Stati membri per quanto concerne la gestione degli effetti della crisi sullo sport, nonché un'analisi sistematica dei dati e delle informazioni relativi alla partecipazione sportiva e all'impatto della COVID-19; ritiene utile valutare l'elaborazione di nuove modalità per praticare sport in situazioni che richiedono un distanziamento fisico;

25.

è del parere che sia urgentemente necessaria un'ampia collaborazione intersettoriale per superare le sfide emerse nel settore dello sport a causa della pandemia di COVID-19; sottolinea, in tal senso, che la collaborazione a tutti i livelli, che includa tutti i soggetti coinvolti nello sport, il settore imprenditoriale legato allo sport e gli altri portatori di interesse pertinenti, dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata;

26.

osserva che l'utilizzo di soluzioni digitali, come le applicazioni sportive, è aumentato durante la crisi; ritiene che l'ulteriore digitalizzazione del settore sportivo ne aumenterà la resilienza in eventuali crisi future; chiede lo sviluppo di strumenti digitali che consentano il finanziamento delle attività sportive nel corso della pandemia;

27.

invita la Commissione a coordinare tutte le misure adottate per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 sullo sport in un piano d'azione specifico dell'UE;

28.

esorta il Consiglio, nel prossimo piano di lavoro dell'UE per lo sport, a dare priorità a misure e azioni volte ad aiutare il settore a far fronte alle conseguenze della pandemia nel breve e nel lungo termine;

29.

è del parere che, finché la situazione relativa alla pandemia continuerà ad evolversi, sarà necessario avviare un dialogo coordinato tra le federazioni sportive europee e internazionali, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, onde discutere delle possibilità disponibili per una continuazione sicura dei principali eventi e competizioni sportivi internazionali; esorta gli Stati membri e la Commissione ad adoperarsi a favore di un approccio coordinato per quanto riguarda la presenza negli stadi, le restrizioni di viaggio e i test per la COVID-19, al fine di consentire una pianificazione efficace e un'organizzazione responsabile delle competizioni sportive paneuropee;

30.

auspica misure volte a rafforzare la prevenzione del doping durante e dopo i blocchi legati alla COVID-19 per tutelare la salute degli atleti e promuovere una competizione equa nello sport europeo;

31.

è del parere che le varie discipline sportive siano state colpite in misura differente e che, all'interno di determinati sport, le società di minori dimensioni, le competizioni delle divisioni inferiori e le attività di base abbiano sofferto, in particolare a causa della loro dipendenza economica dai piccoli sponsor o dalle quote versate dagli atleti stessi; sottolinea che gli sport dilettantistici sono alla base dello sport professionistico, in quanto le piccole società che si occupano dello sport di base apportano un notevole contributo alla crescita dei giovani atleti e operano principalmente su base volontaria; sottolinea l'importanza della solidarietà all'interno della comunità sportiva europea tra le varie discipline sportive e all'interno delle stesse e auspica un maggiore sostegno agli sport minoritari e di base alla luce delle difficoltà economiche legate al mantenimento delle loro attività;

32.

pone in evidenza che le limitazioni imposte dalla pandemia di COVID-19 e la mancanza di possibilità sufficienti per continuare allenamenti regolari e praticare sport che richiedono un contatto fisico hanno pregiudicato il progresso e la crescita degli atleti; ritiene che gli organizzatori di eventi, gli allenatori e gli atleti stessi dovrebbero essere informati delle possibili implicazioni di un prolungato blocco dell'allenamento intensivo; chiede la cooperazione tra le società e le organizzazioni sportive a sostegno dei progetti e dei concetti incentrati sul recupero delle capacità perse;

33.

ritiene che le arene e gli stadi siano al centro del tessuto sociale dello sport e degli ecosistemi culturali delle nostre società; riconosce che consentire la riapertura di tali luoghi è fondamentale per la salute e il benessere dei nostri cittadini e per la ripresa economica, sia ora che in futuro;

o

o o

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0183.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0239.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0267.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2020)0282.

(6)  Relazione mondiale, Youth & COVID-19: Impacts on jobs, education, rights and mental well-being (Giovani e COVID-19: effetti sull'occupazione, l'istruzione, i diritti e il benessere mentale), 11 agosto 2020.


Giovedì 11 febbraio 2021

17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/87


P9_TA(2021)0050

Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina (2019/2202(INI))

(2021/C 465/09)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 8 e il titolo V, in particolare gli articoli 21, 22, 36, 37 e 49, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché la parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (AA/DCFTA), che è entrato in vigore il 1o settembre 2017, e la relativa agenda di associazione,

vista l'entrata in vigore, in data 11 giugno 2017, di un regime di esenzione dal visto per i cittadini dell'Ucraina, a seguito delle modifiche apportate dal Parlamento europeo e dal Consiglio al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio,

visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1),

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina, in particolare quella del 12 dicembre 2018 sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina (2), e del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione / le zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina (3), nonché la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020 (4),

viste le relazioni dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) sull'Ucraina, in particolare la 30a relazione sulla situazione dei diritti umani in Ucraina del settembre 2020,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 19 giugno 2020 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli, Ucraina,

visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna del 12 dicembre 2019 sulla relazione sull'attuazione dell'associazione in Ucraina (SWD(2019)0433),

vista la dichiarazione congiunta rilasciata a seguito del 22o vertice UE-Ucraina del 6 ottobre 2020,

viste le raccomandazioni e le attività dell'Assemblea parlamentare Euronest, del forum della società civile del partenariato orientale e di altri rappresentanti della società civile in Ucraina,

viste le dichiarazioni finali e le raccomandazioni formulate in occasione della riunione della commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina del 19 dicembre 2019,

viste le conclusioni delle sue missioni di osservazione elettorale in occasione delle elezioni presidenziali ucraine del 31 marzo e del 21 aprile 2019 e delle elezioni parlamentari anticipate del 21 luglio 2019,

vista l'erogazione, in data 29 maggio 2020, di un prestito di 500 milioni di EUR all'Ucraina nell'ambito del quarto programma di assistenza macrofinanziaria (AMF) della Commissione,

visti i pacchetti di assistenza senza precedenti messi in atto dall'UE per aiutare i paesi vicini nella lotta contro la pandemia di COVID-19 e, in particolare, i prestiti a lungo termine da 1,2 miliardi di EUR messi a disposizione dell'Ucraina a condizioni molto favorevoli con decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di COVID-19 (5),

vista la dichiarazione congiunta della commissione NATO-Ucraina del 31 ottobre 2019,

viste la quinta relazione di monitoraggio per paese della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), pubblicata nel settembre 2017, e le conclusioni sull'Ucraina per quanto concerne lo stato di attuazione delle raccomandazioni del 2017, pubblicate nel giugno 2020,

viste la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri (6) sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, e le norme adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE, del 21 luglio 2019, sulle elezioni parlamentari anticipate in Ucraina,

vista la classifica del 2019 in base alla percezione della corruzione stilata da Transparency International, che assegna all'Ucraina il 126o posto su 180 paesi e territori valutati (il primo posto è il migliore),

viste la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata il 5 novembre 1992,

visti il parere della Commissione di Venezia sulla legge sul sostegno al funzionamento della lingua ucraina quale lingua di Stato e il suo parere sulle disposizioni della legge sull'istruzione del 5 settembre 2017, concernente l'utilizzo della lingua di Stato, delle lingue minoritarie e di altre lingue nell'istruzione,

visto il parere della Commissione di Venezia, del 10 dicembre 2020, sulla Corte costituzionale dell'Ucraina,

visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

visto il parere della commissione per il commercio internazionale,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0219/2020),

A.

considerando che l'AA/DCFTA costituisce il pilastro su cui poggiano le relazioni dell'Unione europea con l'Ucraina, basate sull'associazione politica e l'integrazione economica, e costituisce una tabella di marcia per le riforme, la cui piena attuazione dovrebbe essere considerata l'elemento che consente il continuo ravvicinamento all'Unione e porta a una graduale integrazione nel mercato interno dell'UE, nonché al pieno sfruttamento del potenziale e dei benefici dell'AA/DCFTA;

B.

considerando che l'Ucraina ha una prospettiva europea a norma dell'articolo 49 TUE e può chiedere di diventare membro dell'Unione a condizione che aderisca a tutti i criteri di Copenaghen e ai principi della democrazia, rispetti le libertà fondamentali e i diritti umani e delle minoranze e sostenga lo Stato di diritto;

C.

considerando che il 22o vertice UE-Ucraina ha riconosciuto le aspirazioni europee dell'Ucraina, ha accolto con favore la sua scelta europea, ha riconosciuto i notevoli progressi compiuti dall'Ucraina nel processo di riforma e ha lodato i risultati già conseguiti nell'attuazione dell'accordo di associazione e il successo della DCFTA;

D.

considerando che nel 2019 l'Ucraina ha attraversato un delicato periodo elettorale, sia a livello presidenziale che parlamentare, e che il modo in cui ha gestito i processi e il conseguente passaggio di potere pacifico e ordinato dovrebbe essere elogiato;

E.

considerando che le elezioni locali svolte in tutta la nazione il 25 ottobre 2020 rappresentano un altro banco di prova per lo stato della democrazia e un'opportunità di ulteriore consolidamento della stessa; che, in vista delle elezioni locali del 25 ottobre 2020, sono stati compiuti tentativi di modificare il codice elettorale durante lo svolgimento della campagna elettorale, e che la mancanza di misure chiare sulle modalità di risposta alla COVID-19 rimane un motivo di notevole preoccupazione, nell'ottica di adottare nuove norme per garantire una votazione sicura;

F.

considerando che la missione di osservazione elettorale limitata dell'ODIHR ha concluso che le elezioni locali ucraine, tenutesi il 25 ottobre 2020, hanno rivestito particolare importanza a seguito delle recenti riforme in materia di decentramento, con cui sono stati trasferiti poteri e risorse significativi ai governi locali, che il processo elettorale è stato complessivamente tranquillo, ben organizzato e trasparente, che le procedure sono state generalmente seguite e che, nel complesso, la commissione elettorale centrale dell'Ucraina ha rispettato tutte le scadenze legali e ha operato in modo imparziale, aperto e trasparente;

G.

considerando che la società civile e gli esperti elettorali hanno riferito che le organizzazioni dei partiti locali, i candidati e i membri delle commissioni elettorali non hanno avuto modo di prepararsi adeguatamente per la registrazione dei candidati, dato che il codice elettorale è stato adottato a ridosso del processo elettorale;

H.

considerando che l'introduzione di meccanismi di controllo dall'alto che adottano il principio del mandato imperativo e vincolano le liste di partito alla soglia minima di 10 000 votanti indebolisce il carattere democratico delle elezioni;

I.

considerando che la società civile ha criticato la decisione di non tenere le elezioni in 18 comunità locali nelle regioni controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk senza che l'amministrazione civile-militare fornisse una chiara motivazione di tale decisione, privando di fatto del diritto di voto i circa 475 000 elettori che vivono in tali comunità;

J.

considerando che, in particolare durante il secondo semestre del 2019, per realizzare rapidamente la riforma promessa nel corso delle campagne elettorali, l'attività legislativa è stata portata avanti a ritmo particolarmente sostenuto, talvolta a scapito del controllo parlamentare, della trasparenza e della qualità della legislazione;

K.

considerando che, sebbene l'Ucraina abbia compiuto progressi sostanziali nell'attuazione degli impegni legati all'AA e all'integrazione con l'Unione, molte delle riforme avviate devono essere completate, in particolare nei settori dello Stato di diritto, della buona governance e della lotta alla corruzione; che, nonostante i notevoli progressi, la corruzione diffusa continua a ostacolare il processo di riforma dell'Ucraina; che la crisi costituzionale in atto rappresenta una minaccia per la capacità del presidente e della Verchovna Rada di attuare riforme; che gli oligarchi sembrano recuperare la loro influenza politica; che vanno ancora adottate alcune misure supplementari per evitare regressioni, prestando particolare attenzione al sistema giudiziario;

L.

considerando che il pieno potenziale delle riforme adottate non è stato ancora sfruttato a causa delle dinamiche del processo di riforma e delle sfide istituzionali correlate; che le riforme sono ostacolate anche dall'instabilità istituzionale e dalle contraddizioni interne, dalla mancanza di parametri di riferimento chiari, da deboli capacità, dalle risorse limitate e da fattori esterni come la pandemia di COVID-19, nonché dalla mancanza di determinazione politica ad accettare e garantire la piena indipendenza delle istituzioni giudiziarie ed economiche ed evitare un uso selettivo della giustizia;

M.

considerando che la dichiarazione congiunta della commissione NATO-Ucraina del 31 ottobre 2019 invita l'Ucraina ad ottemperare agli obblighi e agli impegni internazionali, a rispettare i diritti umani e delle minoranze e ad attuare pienamente le raccomandazioni e le conclusioni della Commissione di Venezia riguardo alla legge sull'istruzione;

N.

considerando che l'ultima relazione dell'OHCHR rileva l'assenza di progressi nei procedimenti penali relativi alle gravi violazioni dei diritti umani presumibilmente commesse da membri delle forze ucraine, nonché ritardi e progressi insufficienti nelle indagini sui reati di piazza Maidan;

O.

considerando che, secondo l'ultima relazione di Transparency International, la percezione della corruzione in Ucraina è scesa ai livelli del 2017;

P.

considerando che il sostegno alla modernizzazione, alla de-oligarchizzazione, alle riforme e alla lotta contro la corruzione è ancora molto elevato tra i cittadini ucraini e tali aspettative dovrebbero essere soddisfatte senza indugio;

Q.

considerando che prima dello scoppio della pandemia di COVID-19 l'economia ucraina aveva recuperato stabilità e aveva mostrato una crescita soddisfacente e un calo della disoccupazione, favoriti dai progressi compiuti nello sfruttamento del potenziale dell'AA/DCFTA;

R.

considerando che l'Ucraina deve mantenere la propria stabilità macroeconomica rispettando gli impegni assunti con il Fondo monetario internazionale e attuando tutte le politiche strutturali a medio termine concordate nell'ambito del programma di assistenza macrofinanziaria dell'UE, nonché garantendo che la Banca nazionale dell'Ucraina rimanga forte e indipendente;

S.

considerando che la crisi globale in corso richiede un approccio coordinato e pacchetti di misure di sostegno eccezionali; che qualsiasi misura di emergenza deve essere proporzionata e limitata nel tempo e deve rispettare le libertà fondamentali;

T.

considerando che l'UE è stata al fianco del popolo ucraino sin dall'inizio della pandemia di COVID-19, fornendo sostegno finanziario e materiale attraverso programmi bilaterali e regionali, come quelli che l'Unione ha messo a disposizione dell'Ucraina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

U.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha aggravato i problemi del sistema sanitario ucraino; che, sebbene il diritto ucraino preveda la gratuità dell'assistenza sanitaria, non è questa la realtà con cui molti cittadini del paese si confrontano quando necessitano di cure mediche a causa delle misure di riforma eccessivamente lunghe adottate dal ministero della Salute ucraino;

V.

considerando che, alla luce della pandemia di COVID-19, è ancora più importante che continuino a essere forniti aiuti umanitari e che la missione speciale di monitoraggio dell'OSCE, le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni non governative e il Comitato internazionale della Croce Rossa possano accedere senza ostacoli alle zone non controllate dal governo;

W.

considerando che l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, nonché la sua capacità di attuare le necessarie riforme economiche e sociali, sono ancora gravemente compromesse da campagne di disinformazione mirate, attacchi informatici e altre minacce ibride, nonché dal conflitto irrisolto nella parte orientale del paese, causato dall'attuale aggressione militare e occupazione russa di ampie porzioni delle oblast di Donetsk e Luhansk nonché dall'occupazione e annessione illegali in atto da parte della Russia della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli, circostanze che peggiorano la situazione dei diritti umani e rappresentano un ostacolo al consolidamento della prosperità, della stabilità e della crescita del paese;

X.

considerando che l'UE ha condannato fermamente l'aggressione russa in corso nei confronti dell'Ucraina, compresa l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, in violazione della sovranità e dell'integrità territoriale del paese, e ha definito e porterà avanti una politica di non riconoscimento di tali azioni e, in tale contesto, continua ad attuare misure restrittive nei confronti di persone ed entità coinvolte in tale violazione del diritto internazionale;

Y.

considerando che l'UE mantiene il proprio impegno nei confronti degli sforzi compiuti dal formato Normandia, dall'OSCE, dal gruppo di contatto tripartito e dalla missione speciale di monitoraggio dell'OSCE in Ucraina, ha lodato l'approccio costruttivo dell'Ucraina nel formato Normandia e nel gruppo di contatto tripartito e ha invitato la Russia a ricambiare;

Z.

considerando che il 17 luglio 2014 il volo MH17 della Malaysia Airlines tra Amsterdam e Kuala Lumpur è stato abbattuto mentre sorvolava l'oblast di Donetsk nel quadro degli sforzi compiuti dalla Russia per compromettere l'integrità territoriale dell'Ucraina, portando alla morte di tutti i 298 passeggeri e membri dell'equipaggio; che la squadra investigativa comune guidata dai Paesi Bassi ha confermato che il volo MH17 è stato abbattuto da un missile terra-aria Buk fornito dalla 53a brigata antiaerea delle Forze terrestri russe, di stanza a Kursk;

AA.

considerando che, grazie alla cooperazione dell'Ucraina nell'ambito della squadra investigativa comune, il 9 marzo 2020 si è aperto, a norma del diritto neerlandese, un processo che coinvolge i quattro principali sospettati dell'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines; che il 10 luglio 2020 i Paesi Bassi hanno presentato un ricorso interstatale nei confronti della Federazione russa dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo alla luce del suo ruolo nell'abbattimento del volo MH17; che la Russia ha esercitato pressioni sull'Ucraina affinché nello scambio di detenuti tenutosi il 7 settembre 2019 venisse inclusa una quinta persona informata sui fatti, Volodymyr Tsemakh; che il 15 ottobre 2020 la Russia ha cessato unilateralmente di partecipare alle consultazioni trilaterali per l'accertamento della verità con l'Australia e i Paesi Bassi; che la Russia ha costantemente ostacolato tutti gli sforzi compiuti per assicurare i responsabili alla giustizia, rigettando tra l'altro le conclusioni tratte della squadra investigativa comune, promuovendo disinformazione in merito al volo MH17 ed esercitando il suo potere di veto in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per impedire l'istituzione di un tribunale internazionale;

AB.

considerando che l'UE ha condannato la Russia per aver cessato di cooperare in relazione al caso del volo MH17; che l'UE ha esortato vivamente la Russia a cooperare pienamente nelle indagini e nei procedimenti giudiziari relativi a tale volo;

AC.

considerando che, dallo scoppio del conflitto nell'Ucraina orientale, sono state uccise circa 13 000 persone, un quarto delle quali sono civili, e ne sono state ferite ben 30 000; che circa 1,5 milioni di cittadini ucraini sono dovuti fuggire dalle loro case a causa del conflitto armato con gruppi armati sostenuti dalla Russia; che la Russia e i suoi alleati hanno imprigionato centinaia di cittadini ucraini, mentre il luogo in cui si trovano molti altri loro connazionali resta tuttora sconosciuto; che il conflitto militare in corso ha provocato una crisi umanitaria con conseguenze devastanti per 4,4 milioni di persone, delle quali circa 1,5 milioni sono sfollati interni; che i 3,4 milioni di persone che vivono lungo la linea di contatto necessitano di assistenza umanitaria e protezione; che, a seguito di attacchi ai danni di infrastrutture pubbliche, le popolazioni locali hanno un accesso limitato alle strutture sanitarie, alle scuole, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari;

AD.

considerando che la situazione dei diritti umani nelle zone occupate dell'est dell'Ucraina e nella penisola di Crimea occupata è notevolmente peggiorata, mentre le violazioni della libertà di parola, della libertà di religione, dei diritti di proprietà, le gravi restrizioni imposte ai diritti in materia di istruzione e ai diritti linguistici, gli abusi ai danni dei media e l'imposizione forzata della cittadinanza russa sono divenute prassi sistematiche e le libertà e i diritti umani fondamentali non sono garantiti; che le autorità autoproclamate della Crimea occupata continuano a vessare i tatari di Crimea, perseguendo decine di membri di tale comunità sulla base di false accuse di terrorismo; che il Centro per le libertà civili in Ucraina stima che almeno 94 cittadini ucraini siano stati perseguitati per motivi politici in Crimea o in Russia, 71 dei quali sono tatari di Crimea, tra cui Marlen Asanov, Memet Belyalov, Timur Ibragimov, Seyran Saliyev, Server Mustafayev, Server Zekiryayev ed Edem Smailov, cui nel settembre 2020 sono state inflitte pene detentive di durata compresa tra 13 e 19 anni;

AE.

considerando che l'Ucraina occupa il 96o posto nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo 2020; che l'Ucraina ha adottato una serie di riforme, compresa una legge sulla trasparenza della proprietà dei media, ma che sono necessari sforzi molto più consistenti per liberare i mezzi di informazione dal rigido controllo degli oligarchi, incoraggiare l'indipendenza editoriale e combattere l'impunità per i reati violenti nei confronti dei giornalisti;

AF.

considerando che il panorama dei mezzi di informazione in Ucraina continua a essere connotato dalla forte influenza esercitata dalla struttura oligarchica dei proprietari dei media, e che gli operatori dei media, in particolare i giornalisti che indagano su casi di corruzione e frode, sono costantemente esposti alla minaccia di violenze, intimidazioni e morte, come nel caso del giornalista Vadym Komarov nel 2019, mentre il loro lavoro è spesso ostacolato, tra l'altro, da un accesso limitato alle informazioni, da pressioni giuridiche, come nel caso del procedimento penale nei confronti del sito Bihus.info, e da attacchi informatici;

AG.

considerando che in Ucraina si registra un problema significativo in termini di disparità di genere; che l'uguaglianza dinanzi alla legge non implica un'effettiva parità e che nella pratica le donne continuano a incontrare notevoli ostacoli, in particolare sul luogo di lavoro; che, nell'indice globale sul divario di genere elaborato nel 2018 dal Forum economico mondiale, l'Ucraina si colloca al 65o posto su 149 paesi; che, secondo l'indicatore delle disparità di reddito in Ucraina, per ogni 100 USD del reddito percepito dagli uomini, le donne guadagnano solo 63,1 USD;

AH.

considerando che le persone LGBTI e gli attivisti femministi continuano a essere vittime di incitamento all'odio e attacchi violenti e che i rom sono vittime di un linguaggio discriminatorio e di discorsi di incitamento all'odio da parte delle autorità statali e locali e dei media;

AI.

considerando che le autorità di contrasto si sono rifiutate in numerose occasioni di avviare indagini in relazione a denunce di reati generati dall'odio o discorsi di incitamento all'odio presentate da persone LGBT, in particolare manifestanti dei Pride, a causa dell'assenza, nel codice penale, di norme che dispongano il perseguimento dei reati di incitamento all'odio o di violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; che l'ECRI ha raccomandato la modifica del codice penale al fine di contemplare tali motivi e considerarli circostanze aggravanti;

AJ.

considerando che il Parlamento riconosce la leadership e la volontà politica delle autorità ucraine di fornire una protezione sufficiente ai Pride nazionali; che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio nei confronti delle persone LGBTI continuano tuttavia a essere diffusi e che la protezione della polizia non è sempre garantita, come dimostrato dai violenti attacchi verificatisi durante il Pride di Kiev, in occasione del quale i manifestanti non hanno potuto esercitare pienamente il loro diritto universale alla libertà di riunione pacifica al riparo dalla violenza;

AK.

considerando che l'AA/DCFTA perseguiva l'obiettivo di ravvicinare il diritto nazionale dell'Ucraina e le sue norme nazionali a quelli dell'UE, anche in ambito sociale; che, nonostante gli impegni assunti, l'attuazione dell'AA/DCFTA in ambito sociale rimane insoddisfacente; che l'Ucraina ha ratificato i principali strumenti internazionali, ma continua a non attuarli;

AL.

considerando che, nonostante gli obblighi derivanti dall'AA e i numerosi appelli rivolti dai sindacati al governo affinché vengano attuate le misure necessarie a far progredire il dialogo sociale, il concetto di consultazione tripartita rimane fondamentalmente disapplicato; che, dopo oltre un decennio dalla sua istituzione, il Consiglio sociale ed economico tripartito nazionale rimane debole e inefficace, privo di alcuna reale influenza sul dialogo sociale e costantemente afflitto da carenze di personale e incoerenze nel coordinamento delle proprie attività; che nel 2019 solo un terzo dei 177 sindacati totalmente ucraini registrati dal ministero della Giustizia ha avuto l'opportunità di partecipare alla contrattazione collettiva;

Valori comuni e principi generali

1.

osserva che l'AA/DCFTA rappresenta un riflesso dell'ambizione condivisa di UE e Ucraina di avanzare verso un'associazione politica e un'integrazione economica, che può fungere da progetto di riforma, e ne sottolinea l'enorme importanza, soprattutto nell'attuale periodo eccezionale; esorta ad attuare pienamente l'accordo e a sfruttarne il potenziale; esorta inoltre le autorità ucraine a dare priorità alla sua attuazione nella loro agenda, nonostante le sfide poste dalla pandemia di COVID-19; sottolinea che l'assistenza dell'UE all'Ucraina è soggetta a una rigorosa condizionalità e ribadisce la necessità che l'Ucraina dimostri un rinnovato impegno a favore delle riforme e del rispetto dei principi dell'Unione; ricorda la necessità di aggiornare l'AA/DCFTA per tenere debitamente conto dell'evoluzione dei quadri normativi e delle necessità di sviluppo economico nonché per rafforzare i meccanismi di monitoraggio; raccomanda all'UE e all'Ucraina di cogliere l'occasione offerta dalla prossima revisione periodica del conseguimento degli obiettivi dell'AA, al fine di valutare la possibilità di aggiornare gli elementi commerciali e settoriali;

2.

accoglie favorevolmente i pacchetti di aiuti senza precedenti, compresa l'assistenza macrofinanziaria, che l'Unione ha messo a disposizione dell'Ucraina nel quadro di Team Europa per aiutare i paesi partner ad affrontare l'emergenza della COVID-19; osserva che si tratta di una dimostrazione cruciale della solidarietà dell'UE in un periodo di crisi senza precedenti; invita le autorità ucraine a creare un clima favorevole agli investimenti e ad attuare rapidamente le condizioni concordate per l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'UE stabilite nel protocollo d'intesa; ricorda al governo ucraino che l'erogazione, nel dicembre 2020, della prima tranche dell'assistenza macrofinanziaria dell'UE, pari a un importo di 600 milioni di EUR su un totale di 1,2 miliardi di EUR, senza condizioni politiche specifiche, costituisce un'eccezione una tantum ascrivibile alla natura emergenziale di tale sostegno e non deve essere utilizzata impropriamente per fare un passo indietro rispetto alle riforme concordate;

3.

si compiace che le missioni di osservazione elettorale dell'OSCE /ODIHR, con la partecipazione del Parlamento europeo, abbiano valutato le elezioni presidenziali e parlamentari del 2019 nel complesso come competitive, ben amministrate e gestite in modo efficiente, il che conferma l'adesione dell'Ucraina ai valori democratici dell'Unione ed è particolarmente degno di nota alla luce degli attuali tentativi russi di destabilizzare l'Ucraina; esorta le autorità ucraine a far fronte alle carenze individuate nelle dichiarazioni dei capi delle delegazioni del Parlamento europeo e a seguire le raccomandazioni contenute nelle relazioni finali delle missioni di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR; continua a vigilare sulla misura in cui sono rispettate le norme democratiche concernenti l'organizzazione di elezioni libere ed eque in Ucraina, dopo che il paese ha tenuto le prime elezioni locali dall'auspicata riforma di decentramento; invita il governo ucraino a garantire campagne elettorali libere ed eque, nell'ambito delle quali non sia fatto ricorso a modalità di finanziamento improprie né vi sia spazio per i voti di scambio; sottolinea che il processo elettorale e le procedure di voto nel giorno delle elezioni dovrebbero assicurare le norme di sicurezza più rigorose e prevedere misure di sicurezza specifiche per prevenire la diffusione della COVID-19; osserva che, durante le elezioni parlamentari anticipate tenutesi nel 2019 in Ucraina, i confini dei collegi elettorali uninominali sono stati stabiliti in modo non favorevole alla rappresentanza delle minoranze nazionali; osserva che in alcune regioni come la Transcarpazia sono stati osservati abusi elettorali, come la presentazione di candidati «cloni», il che ha ridotto le possibilità dei membri della minoranza ungherese di essere eletti in parlamento;

4.

accoglie favorevolmente il nuovo codice elettorale adottato nel dicembre 2019, comprese le relative disposizioni sui diritti degli sfollati interni; ricorda tuttavia che le continue modifiche al codice elettorale durante lo svolgimento di un'elezione sono in contrasto con le raccomandazioni della Commissione di Venezia, sono causa di incertezza giuridica e incidono negativamente sull'attività delle commissioni elettorali; esorta l'Ucraina a far ulteriormente fronte alle campagne illegali, ai voti di scambio, all'uso improprio delle risorse amministrative e all'incertezza giuridica che circonda le campagne sui social media;

5.

insiste sulla necessità di migliorare il codice elettorale e di allinearlo alle norme internazionali al fine di affrontare questioni quali le campagne sui social media, la trasparenza della spesa per le campagne e l'accesso dei candidati indipendenti al processo elettorale; sottolinea inoltre, per quanto riguarda le elezioni locali, l'importanza di eliminare gli ostacoli burocratici che gli sfollati interni incontrano per iscriversi alle liste elettorali, di fissare un finanziamento massimo per le campagne elettorali e di consentire la partecipazione di singoli candidati, riconsiderando tra l'altro il piano di introdurre una cauzione pecuniaria per i candidati nelle piccole comunità;

Riforme e quadro istituzionale

6.

sottolinea l'importanza delle riforme a favore della democrazia e della fiducia nelle istituzioni come meccanismo di sicurezza più efficiente; invita la Commissione a utilizzare i meccanismi esistenti per agevolare e sostenere l'attuazione delle riforme da parte dell'Ucraina; suggerisce di mettere a punto e attuare, in stretta cooperazione con la società civile, meccanismi qualitativi e quantitativi per monitorare l'attuazione delle riforme da parte dell'Ucraina, inclusi parametri di riferimento, raccomandazioni e principi di condizionalità chiari da utilizzare per migliorare la metodologia delle relazioni annuali di attuazione, che dovrebbero diventare efficaci strumenti di orientamento delle riforme;

7.

sottolinea la necessità di migliorare i meccanismi di orientamento e rendicontazione per la valutazione dei progressi compiuti dall'Ucraina, in particolare per quanto riguarda le riforme nei settori della giustizia, della lotta alla corruzione, delle imprese di proprietà dello Stato, del governo societario e dell'energia, che sarebbero collegati al sostegno economico e agli investimenti;

8.

raccomanda di incentrare gli sforzi politici, il sostegno finanziario e l'assistenza tecnica su un numero limitato di priorità, al fine di sviluppare efficacemente le capacità istituzionali necessarie a garantire il successo a lungo termine delle riforme, non solo nella legislazione ma anche nella pratica; sostiene il rafforzamento della cooperazione settoriale tra l'UE e l'Ucraina in settori prioritari quali l'economia digitale, l'energia, i cambiamenti climatici e il commercio; accoglie con favore le ambizioni dell'Ucraina in materia di ravvicinamento alle politiche dell'UE riguardanti il mercato unico digitale e il Green Deal europeo attraverso l'attuazione dell'acquis pertinente;

9.

riconosce lo status di partner associato dell'Ucraina e degli altri firmatari degli accordi di associazione e delle DCFTA e chiede un dialogo politico rafforzato con tali paesi per far progredire ulteriormente l'integrazione economica e l'armonizzazione legislativa; invita l'UE, conformemente al principio «più progressi, più aiuti», a considerare la possibilità di definire per i tre paesi associati, compresa l'Ucraina, una strategia di cooperazione rafforzata in materia di riforme e investimenti, che sarebbe soggetta a condizioni in settori quali, a titolo non esclusivo, lo sviluppo delle capacità di investimento, i trasporti, l'energia, la giustizia e l'economia digitale, e che aprirebbe la strada a un'ambiziosa agenda di integrazione nell'UE; invita la Commissione a presentare per l'Ucraina e gli altri paesi associati all'UE, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, una proposta economica e di investimento dettagliata, soggetta a condizioni e su misura nel contesto della gestione delle conseguenze della pandemia di COVID-19 entro la fine del 2020; invita inoltre le istituzioni dell'Unione ad esaminare la possibilità di coinvolgere in qualità di osservatori l'Ucraina e gli altri paesi associati nelle attività dei comitati istituiti a norma dell'articolo 291 TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011 (7), nonché nelle riunioni dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio, per dimostrare l'impegno dell'UE a favore di un'ulteriore integrazione e per rafforzare l'orientamento alle riforme e le competenze amministrative dei paesi;

10.

sostiene la revisione globale dell'AA/DCFTA in linea con le disposizioni dell'accordo e al fine di sfruttare appieno il suo potenziale di associazione politica e integrazione economica, compresa una maggiore integrazione settoriale dell'Ucraina con l'UE;

11.

invita la Commissione a migliorare i settori trascurati degli AA/DCFTA, con riferimento a importanti ambiti politici, come l'integrazione della dimensione di genere e la gestione delle crisi sanitarie, nonché a garantire che non siano in contrasto con l'imperativo dell'azione per l'ambiente e il clima o le iniziative previste dal Green Deal europeo;

12.

invita la Commissione a sostenere gli investimenti nei settori con potenzialità di sviluppo, crescita e competitività nell'UE e che potrebbero promuovere ulteriormente la diversificazione economica, quali l'energia sostenibile e il clima, il mercato unico digitale e la cibersicurezza nonché i trasporti;

13.

accoglie con favore i progressi compiuti dall'Ucraina nell'adempimento degli impegni del paese sanciti nell'accordo di associazione, in particolare nei settori dell'agricoltura, dell'energia, delle banche, del decentramento, dell'economia digitale, dell'ambiente e delle procedure elettorali; osserva tuttavia che, secondo il meccanismo di revisione dell'accordo di associazione («Pulse of the agreement»), solo il 37 % dei compiti legati all'attuazione dell'AA è stato portato a termine nel 2019 (in calo rispetto al 52 % del 2018); prende atto dei tentativi compiuti nel secondo semestre del 2019 per accelerare il ritmo delle riforme, esorta tuttavia le istituzioni ucraine a non privilegiare la rapidità del processo legislativo rispetto alla qualità della legislazione adottata, e sottolinea l'importanza che essa continui a onorare i propri impegni;

14.

sottolinea, a tale proposito, che l'Ucraina non dovrebbe sottovalutare il fatto che il livello del sostegno politico, tecnico e finanziario che riceverà dall'UE dipenderà dalla misura in cui rispetterà gli impegni assunti nei confronti dell'Unione e dei suoi Stati membri, specialmente in relazione al processo di riforma, al rispetto dei diritti umani, delle minoranze e delle libertà fondamentali e alla creazione di uno Stato di diritto autentico ed efficace;

15.

accoglie favorevolmente la tabella di marcia congiunta tra governo e parlamento adottata nel 2018 e la creazione di una piattaforma comune per l'integrazione europea nel novembre 2019 e auspica che tali iniziative si traducano in un coordinamento rafforzato tra le varie istituzioni coinvolte nella progettazione, nell'adozione e nell'attuazione delle riforme; incoraggia il parlamento e il governo dell'Ucraina a utilizzare tale strumento in modo più efficiente e a rivedere la loro cooperazione in relazione all'attuazione degli impegni sanciti nell'accordo di associazione e al ravvicinamento della legislazione, nell'ottica di massimizzare le sinergie, in particolare per quanto riguarda le competenze in materia di legislazione dell'UE e valutazioni di conformità;

16.

elogia l'Ucraina per i progressi compiuti nella riforma della pubblica amministrazione e sottolinea l'importanza di non rallentare nel compimento di ulteriori progressi e di assoggettare quanto prima eventuali nomine temporanee durante il periodo della pandemia di COVID-19 a procedure di assunzione basate sul merito; è consapevole della notevole sfida che ciò rappresenta per la governance, le istituzioni e la pubblica amministrazione in Ucraina e incoraggia la Commissione a fornire un adeguato sostegno tecnico e finanziario;

17.

si compiace dei risultati della riforma per il decentramento e il trasferimento di poteri ai comuni avviata nel 2014, che si è dimostrata una delle riforme più riuscite sinora; prende atto del sostegno del progetto U-LEAD, che ha portato alla formazione di quasi 1 000 comunità locali accorpate volontariamente, costituite da circa 11,7 milioni di cittadini; valuta positivamente le misure adottate finora per decentrare l'autorità pubblica e le finanze pubbliche attraverso un pacchetto di atti giuridici e la loro attuazione pratica; invita la Commissione a esaminare attentamente i dettagli della riforma di decentramento e a utilizzarla potenzialmente come un esempio positivo che altri paesi possono analizzare;

18.

esorta l'Ucraina a portare a termine la riforma per il decentramento nell'ambito di un dialogo ampio e aperto, in particolare con le amministrazioni locali autonome e le loro associazioni, con l'obiettivo di aumentare l'autonomia e le competenze delle amministrazioni locali e di incoraggiare scambi regolari tra il governo centrale e le associazioni nazionali delle amministrazioni locali e regionali in merito a qualsiasi politica che possa avere un impatto territoriale;

19.

plaude all'organizzazione del primo turno delle elezioni locali il 25 ottobre 2020, in cui si è registrata un'affluenza alle urne superiore al 36 %, che sono state libere ed eque ma accompagnate da una consultazione pubblica parallela che, secondo l'OSCE/ODIHR, ha creato un indebito vantaggio politico e ha offuscato la separazione tra Stato e partito; invita le autorità statali a rispettare l'autonomia delle amministrazioni locali autonome e a sostenere le capacità amministrative dei comuni e delle città; chiede l'introduzione del concetto di entità pubblica territoriale come persona giuridica, che rappresenta la prassi consolidata nell'Unione europea ed è riconosciuta nella Carta europea dell'autonomia locale; si compiace della modifica della legislazione in materia di bilancio, che prevede la garanzia di una quota del 60 % dell'imposta locale sul reddito delle persone fisiche quale contributo necessario alla solidità delle finanze pubbliche a livello locale; mette in guardia contro la creazione di strutture parallele a livello locale che potrebbero dar luogo a conflitti in materia di competenze, suggerisce invece di prendere in considerazione l'attribuzione di doppie competenze ai funzionari pubblici, che assumerebbero competenze locali e fungerebbero al tempo stesso da autorità statale di rango inferiore; prende atto della risoluzione della Verchovna Rada del 17 luglio 2020 sulla formazione e la liquidazione dei rajon, in base alla quale le disposizioni relative al consolidamento dei rajon saranno di norma applicabili anche ai territori della Crimea e ai distretti delle regioni di Donetsk e Luhansk attualmente non controllati dal governo dell'Ucraina;

Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

20.

prende atto dell'esperienza e delle competenze uniche dell'Ucraina e accoglie con favore la partecipazione dell'Ucraina alle missioni, ai gruppi tattici e alle operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), i suoi contributi ai gruppi tattici dell'UE, il suo crescente allineamento alle dichiarazioni dell'Unione su questioni internazionali e regionali nonché i suoi contributi, e si congratula con l'Ucraina per il suo nuovo status di partner della NATO con opportunità avanzate;

21.

accoglie con favore i positivi progressi compiuti nel settore della cooperazione scientifica e tecnologica, compresa l'industria spaziale, e nel settore della difesa, in particolare la convergenza nei segmenti operativi, educativi e istituzionali, nonché nell'attuazione dei cambiamenti interni necessari in tali settori; si compiace della volontà dell'Ucraina di partecipare a Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE e ai programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea (ESA); prende atto della proficua cooperazione tra il ministero della Difesa dell'Ucraina e l'Agenzia europea per la difesa (AED) e ne incoraggia l'ulteriore sviluppo; invita l'UE e l'Ucraina a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa, prestando particolare attenzione al conflitto nell'Ucraina orientale e ai tentativi della Russia di minare la sovranità dell'Ucraina e di violare la sua integrità territoriale, attraverso la riconciliazione, la cooperazione nel settore della sicurezza informatica e la lotta alla disinformazione, nonché adoperandosi per rafforzare la resilienza delle famiglie, delle comunità e delle istituzioni statali;

22.

sostiene l'eventuale partecipazione dell'Ucraina a progetti selezionati della PESDC, compresa la cooperazione con l'AED e, in particolare, la cooperazione strutturata permanente (PESCO), a condizione che soddisfi un insieme concordato di condizioni politiche, sostanziali e giuridiche, analogamente ad altri paesi terzi; accoglie con favore la recente decisione dell'UE di invitare l'Ucraina a partecipare all'operazione ALTHEA dell'UE in Bosnia-Erzegovina e incoraggia entrambe le parti — l'UE e l'Ucraina — a continuare ad ampliare la partecipazione dell'Ucraina alle missioni e operazioni dell'Unione europea;

23.

si compiace della cooperazione rafforzata tra le autorità ucraine e i settori pubblico e privato europei al fine di combattere le minacce ibride, provenienti principalmente dalla Russia e volte tra l'altro a diffondere informazioni false, incitare alla violenza e promuovere sentimenti antigovernativi e antieuropei; ritiene tempestivo e opportuno che l'UE e l'Ucraina avviino quanto prima un dialogo su questioni informatiche e sostiene l'idea di ampliare la portata del dialogo sulla sicurezza e la difesa al fine di reagire adeguatamente alle minacce attuali e future, in particolare in linea con la strategia globale dell'UE in materia di sicurezza;

Integrità territoriale e sovranità dell'Ucraina

24.

ribadisce il fermo sostegno e l'impegno dell'Unione a favore dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, nonché il suo sostegno a sanzioni coordinate a livello internazionale nei confronti del governo e degli agenti russi che compromettono la sovranità e l'integrità territoriale del paese, fino a quando non saranno soddisfatte tutte le condizioni pertinenti per la revoca delle sanzioni, tra cui la piena attuazione degli accordi di Minsk e il ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale;

25.

continua a condannare l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e l'occupazione di fatto di talune zone di Donetsk e Luhansk; invita la Federazione russa a rispettare i suoi obblighi internazionali, a ritirare le sue forze militari dal territorio dell'Ucraina e ad attuare pienamente le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'integrità territoriale dell'Ucraina e sulla Crimea e Sebastopoli;

26.

sottolinea che qualsiasi accordo con la Federazione russa deve rispettare la piena attuazione degli accordi di Minsk e l'attuazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite sullo status della Crimea e il rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Federazione russa;

27.

si compiace della ripresa dei colloqui di pace nel quadro del quartetto Normandia il 9 dicembre 2019 a Parigi dopo uno stallo di tre anni; esorta tutte le parti ad aderire all'accordo di cessate il fuoco; sottolinea l'importanza di individuare ulteriori aree di disimpegno, di attività di sminamento e di aprire punti di controllo lungo la linea di contatto, e invita la Russia a esercitare la sua influenza determinante sulle formazioni armate da essa sostenute ai fini del rispetto e della piena attuazione degli impegni assunti nel quadro degli accordi di Minsk e delle recenti riunioni del quartetto Normandia e del gruppo di contatto tripartito; ribadisce che, come convenuto a Minsk e nella cosiddetta formula Steinmeier, le elezioni locali nelle zone occupate dell'Ucraina orientale devono essere condotte conformemente alla legislazione ucraina e sotto la supervisione dell'OSCE; sottolinea che l'attuale situazione non soddisfa le condizioni per elezioni libere ed eque a Donetsk e Luhansk; accoglie con favore l'annullamento del progetto di coinvolgere i separatisti sostenuti dalla Russia nei colloqui del gruppo di contatto tripartito; deplora le osservazioni formulate da membri di alto livello della delegazione ucraina in seno al gruppo di contatto tripartito che negano il coinvolgimento militare della Russia nel conflitto nella regione del Donbas;

28.

condanna fermamente le azioni destabilizzanti e il coinvolgimento militare della Russia in Ucraina; esprime preoccupazione per l'attuale consolidamento, da parte della Russia, di strutture e impianti militari nella penisola di Crimea, tra cui ben oltre 30 000 soldati, nuovi sistemi missilistici terra-aria e terra-terra, sottomarini a capacità nucleare e bombardieri strategici; condanna le azioni illegali della Russia volte ad assumere il controllo dello stretto di Kerch, in quanto costituiscono una violazione del diritto marittimo internazionale e degli impegni internazionali della Russia, in particolare la costruzione del ponte di Kerch e del relativo collegamento ferroviario senza il consenso dell'Ucraina, la posa di cavi sottomarini nonché la chiusura e la militarizzazione del Mare di Azov, che ostacolano gravemente le attività economiche dell'Ucraina; invita la Federazione russa a garantire un passaggio libero e senza restrizioni da e verso il Mare di Azov, in linea con il diritto internazionale, e l'accesso ai territori ucraini occupati del Donbas e all'annessa Crimea per le organizzazioni non governative internazionali e le organizzazioni umanitarie internazionali; ricorda, in tale contesto, che il regime russo di ispezione marittima, istituito nel 2018 e applicato a tutte le navi che attraversano lo stretto di Kerch, controllato dalla Russia, in rotta verso il Mar di Azov, continua ad avere conseguenze economiche negative per la regione; chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici ucraini e di tutti i prigionieri di guerra in Russia, Crimea e nelle zone del Donbas non controllate dal governo ucraino; esprime tuttavia preoccupazione per l'inclusione forzata dei cittadini russi sospettati di essere coinvolti nell'abbattimento del volo MH17 della Malaysian Airlines nello scambio di detenuti tra l'Ucraina e la Russia;

29.

sottolinea la necessità di una soluzione politica al conflitto nell'Ucraina orientale; chiede alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) di intensificare i loro sforzi a favore della risoluzione pacifica del conflitto, sostenendo gli sforzi di tutte le parti coinvolte nel processo di pace, nonché aumentando le misure volte a rafforzare la fiducia e sostenendo un mandato ai fini dello schieramento di una missione delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace in tutto il territorio occupato dell'Ucraina; chiede che, non appena la situazione lo consentirà e nel quadro della piena attuazione degli accordi di Minsk, sia messa a disposizione delle parti coinvolte nel conflitto una missione civile in ambito PSDC guidata dall'UE, onde fornire assistenza nello svolgimento di compiti quali lo sminamento, la preparazione delle elezioni locali e la garanzia del libero accesso per le organizzazioni che forniscono aiuti umanitari; invita parallelamente le istituzioni dell'UE ad essere pronte a rafforzare le sanzioni nei confronti della Russia qualora la situazione lo richieda, anche nel caso in cui la Russia non ottemperi ai suoi obblighi derivanti dal protocollo di Minsk, in particolare per quanto riguarda le questioni di sicurezza;

30.

esorta l'Ucraina a rispettare i suoi impegni in materia di riforma dei controlli statali delle esportazioni conformemente ai requisiti e alle norme dell'UE e per quanto riguarda l'attuazione di una politica coerente e sistematica in materia di sanzioni; invita il SEAE e la Commissione a monitorare meglio l'attuazione delle sanzioni dell'UE, anche attraverso una migliore supervisione delle attività delle autorità degli Stati membri incaricate di attuare le norme comuni dell'UE;

31.

invita il SEAE a far sì che l'UE, rappresentata dal vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), svolga un ruolo più attivo nella risoluzione pacifica del conflitto in corso nell'Ucraina orientale, anche nel quadro del quartetto Normandia; raccomanda di valutare la possibilità di nominare un inviato speciale dell'UE per la Crimea e la regione del Donbas;

32.

ribadisce la propria richiesta riguardo a un formato negoziale internazionale per la cessazione dell'occupazione della penisola di Crimea con la partecipazione attiva dell'UE; invita il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a fornire tutto il sostegno necessario ai fini dell'istituzione di una piattaforma internazionale per la Crimea, che consentirebbe di coordinare, formalizzare e sistematizzare gli sforzi volti a ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina; ritiene importante coinvolgere il Mejlis del popolo tataro di Crimea, unico organismo rappresentativo riconosciuto a livello internazionale dei tatari di Crimea, nelle attività di tale piattaforma;

33.

ricorda, nel frattempo, che in virtù del diritto internazionale umanitario, la Federazione russa, in quanto Stato occupante, ha la piena responsabilità di soddisfare le esigenze della popolazione della penisola di Crimea temporaneamente occupata, anche per quanto riguarda il suo approvvigionamento idrico; rileva, altresì, che a norma della quarta Convenzione di Ginevra, di cui la Russia è parte, una potenza occupante non può obbligare i residenti del territorio occupato a prestare servizio nelle sue forze armate o ausiliarie;

34.

condanna la Federazione russa per aver insediato cittadini russi nella Crimea occupata e nei territori di Donetsk e Luhansk, turbando in tal modo l'equilibrio tra i titolari di passaporti russi e gli ucraini, il continuo rilascio di passaporti russi ai residenti dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, in violazione della sovranità del paese e in contrapposizione agli obiettivi e alle disposizioni degli accordi di Minsk, nonché i suoi tentativi di organizzare elezioni locali nella Repubblica autonoma di Crimea in Ucraina il 13 settembre 2020; afferma che l'elezione del governatore di Sebastopoli è stata illegale e ha violato il diritto internazionale, così come il voto per i rappresentanti al cosiddetto Consiglio di Stato della «Repubblica di Crimea», alla cosiddetta Assemblea legislativa della città di Sinferopoli e al cosiddetto Consiglio rurale della regione di Razdolno; invita l'UE a imporre sanzioni ai responsabili dell'organizzazione e dello svolgimento delle votazioni; deplora le azioni intraprese dalla Russia per reclutare giovani uomini nella Crimea occupata affinché prestino servizio nelle forze armate russe, l'85 % dei quali è stato inviato in servizio nella Federazione russa; invita la Russia a porre fine al reclutamento di persone in Crimea e a rispettare pienamente gli obblighi a essa incombenti a norma delle Convenzioni di Ginevra;

35.

sostiene pienamente tutti gli sforzi volti a ottenere giustizia per tutte le 298 vittime dell'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines per mezzo di un missile terra-aria fornito dalla Russia e per i loro familiari, anche per quanto riguarda i procedimenti penali a norma del diritto neerlandese e con il sostegno della comunità internazionale nei confronti di quattro indiziati e il procedimento avviato contro la Russia dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo; elogia l'Ucraina per la sua costante collaborazione nell'ambito della squadra investigativa comune per accertare la verità, identificare i sospettati e consegnare i responsabili alla giustizia; condanna il recesso unilaterale della Russia dalle consultazioni trilaterali per l'accertamento della verità con l'Australia e i Paesi Bassi; invita la Russia a collaborare pienamente a tutti gli sforzi in atto per accertare la responsabilità di qualsiasi persona o entità coinvolta nell'abbattimento del volo MH17, riprendendo tra l'altro il dialogo per l'accertamento della verità con l'Australia e i Paesi Bassi, garantendo la propria cooperazione in relazione al ricorso interstatale in merito presentato dai Paesi Bassi nei confronti della Russia dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo ed estradando Volodymyr Tsemakh nei Paesi Bassi; esorta la Russia a smettere di promuovere la disinformazione in relazione al volo MH17;

36.

invita l'Ucraina ad assistere il governo centrale moldovo nei suoi sforzi volti a riottenere il controllo della Transnistria in virtù dell'integrità territoriale della Moldova;

37.

prende atto dell'adozione della legge sulla sicurezza nazionale nel giugno 2018 e della legge relativa agli appalti nel settore della difesa e all'intelligence nel 2020; sollecita tuttavia l'adozione di una legislazione supplementare volta a limitare le competenze del servizio di sicurezza ucraino (SSU) al fine di trasformarlo in un'agenzia incaricata unicamente delle attività di intelligence controinformativa e antiterrorismo e a sottoporre l'intero settore della sicurezza al controllo parlamentare;

Giustizia, libertà, sicurezza e lotta alla corruzione

38.

ribadisce che il conseguimento di risultati tangibili nella lotta alla corruzione è essenziale per mantenere tra i cittadini un elevato livello di sostegno nei confronti del processo di riforma, per migliorare il contesto imprenditoriale e per attrarre investimenti esteri diretti; incoraggia le autorità ucraine a compiere ulteriori progressi in materia di riforme, in particolare nel settore dello Stato di diritto e della lotta alla corruzione, e a garantire l'indipendenza e il proseguimento dell'attività delle istituzioni chiave in materia di lotta alla corruzione; plaude, a tale riguardo, alla ricostituzione dell'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione e all'entrata in vigore delle nuove leggi sull'arricchimento illecito e sugli informatori nel gennaio 2020, nonché all'avvio delle attività dell'Alta Corte anticorruzione nel settembre 2019;

39.

esprime tuttavia preoccupazione per l'esito della sentenza della Corte costituzionale del 27 ottobre 2020, che ha creato un vuoto giuridico nell'architettura anticorruzione ucraina e ha gravemente indebolito l'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione; riconosce gli sforzi attivi avviati dal Presidente Zelenskyy e intrapresi dalle parti interessate politiche per ripristinare la legislazione e la credibilità dell'architettura anticorruzione ucraina; esorta le autorità ucraine a portare avanti i loro sforzi per ripristinare un'architettura istituzionale pienamente operativa, efficace e globale per combattere la corruzione, anche nella magistratura, preservando nel contempo pienamente l'indipendenza di quest'ultima dai poteri esecutivo e legislativo; sottolinea che un'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione dotata di tutti i poteri necessari svolge un ruolo cruciale in tale contesto e che la sentenza della Corte costituzionale non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per indebolirla o intralciarla; esprime la massima preoccupazione per gli apparenti tentativi motivati da interessi di parte di compromettere i risultati conseguiti dal paese nella lotta contro la corruzione e le riforme democratiche in generale, in particolare attraverso la riconquista del potere politico da parte di alcuni oligarchi ucraini, che è servito a indebolire la maggioranza orientata alle riforme nella Verkhovna Rada, come evidenziato anche dalle difficoltà incontrate nel colmare il vuoto legislativo lasciato dopo la controversa sentenza della Corte costituzionale del 27 ottobre 2020; esorta tutti gli attori politici a rinnovare il loro impegno a favore delle riforme richieste dagli elettori ucraini, che sono fondamentali per rafforzare lo Stato di diritto, eliminare la corruzione e conseguire una maggiore prosperità per la popolazione ucraina;

40.

sottolinea l'importanza di garantire l'indipendenza dell'Alta Corte anticorruzione (HACC) e di altre istituzioni anticorruzione, e chiede che nelle attività delle istituzioni anticorruzione sia adottato un approccio non distorto e imparziale al fine di garantire la fiducia e il sostegno pubblico nella lotta alla corruzione; prende atto delle prime sentenze pronunciate e del rispetto di rigorose norme professionali da parte della suddetta Corte; chiede tuttavia che sia intensificata l'attività dell'HACC al fine di aumentare il tasso di condanne, anche per quanto concerne i casi di alto livello;

41.

si compiace del lavoro svolto dall'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina, che è probabilmente l'istituzione anticorruzione più efficace del paese; sottolinea ulteriormente la necessità di rafforzare l'indipendenza di tale Ufficio; esorta pertanto ad allineare la legge sull'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina alla Costituzione e alla recente decisione della Corte costituzionale e a prevedere procedure di selezione trasparenti, depoliticizzate e meritocratiche per i dirigenti di detto Ufficio, della Procura specializzata anticorruzione e dell'Ufficio investigativo dello Stato, effettuando anche una verifica credibile della loro integrità;

42.

deplora i tentativi di attaccare e compromettere le istituzioni anticorruzione messi in atto da membri della Verkhovna Rada, in particolare i tentativi di destituire il direttore dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e l'opaco processo di selezione del direttore della Procura specializzata anticorruzione; prende atto della mancanza di protezione degli attivisti di ONG e giornalisti che scoprono e denunciano casi di corruzione e chiede l'efficace attuazione della nuova legge sulla protezione degli informatori, entrata in vigore nel gennaio 2020;

43.

si compiace del progetto di strategia anticorruzione per il periodo 2020-2024 e auspica che la Verkhovna Rada adotti a breve tale strategia globale, mantenendo tutti gli elementi fondamentali del progetto; riconosce che le varie forme di pressione e sabotaggio cui sono soggette le istituzioni anticorruzione sono il riflesso di una lotta sempre più efficace e proficua contro la corruzione; ribadisce che le istituzioni responsabili della lotta alla corruzione quali l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina, la Procura specializzata anticorruzione e l'Alta Corte anticorruzione devono rimanere indipendenti, efficaci e dotate di risorse adeguate; plaude all'adozione, nel dicembre 2019, della nuova legge antiriciclaggio, che ha rafforzato la trasparenza delle strutture relative alla proprietà delle imprese in Ucraina e rappresenta un notevole miglioramento del pertinente quadro giuridico;

44.

è profondamente preoccupato per l'elevato livello della sistematica pressione politica e per gli atti di intimidazione perpetrati, purtroppo non per la prima volta, nei confronti del presidente della Banca nazionale dell'Ucraina e che hanno condotto alle sue dimissioni nel luglio 2020; esorta le autorità ucraine ad astenersi dall'esercitare pressioni politiche sulle istituzioni economiche e sulle autorità di contrasto indipendenti e a garantire che la loro indipendenza sia preservata quale garanzia del corretto funzionamento del mercato e di condizioni di parità per tutti gli operatori economici;

45.

esprime rammarico per il fatto che la magistratura sia ancora una delle istituzioni in cui è riposta minor fiducia in Ucraina ed è profondamente preoccupato per lo stato in cui versa in seguito alla riforma dell'ottobre 2019, che ha portato allo smantellamento e alla ricostituzione della Commissione superiore per le qualifiche dei giudici e ha comportato la sospensione del processo di rivalutazione e di assunzione dei giudici, lasciando vacanti circa 2 000 cariche di giudici; si rammarica del fatto che in passato la Commissione superiore per le qualifiche dei giudici non abbia tenuto conto del parere del Consiglio per l'integrità pubblica nella sua rivalutazione dei giudici, e la esorta a farlo in futuro al fine di coprire i posti vacanti nei tribunali di grado inferiore con giudici che soddisfano gli standard etici e di integrità in piena conformità con il parere n. 969/2019 della Commissione di Venezia; insiste sulla rapida ricostituzione della Commissione superiore per le qualifiche dei giudici sulla base di un emendamento della legge n. 3711 in conformità con la decisione n. 4-p/2020 dell'11 marzo 2020 della Corte costituzionale ucraina, al fine di istituire una Commissione superiore per le qualifiche dei giudici indipendente sulla base di una procedura di selezione trasparente, con la partecipazione di esperti internazionali; ribadisce che una Commissione superiore per le qualifiche dei giudici abilitata dovrebbe essere in grado di selezionare efficacemente nuovi giudici e valutare i giudici in carica, in linea con le norme e le procedure adottate da detta Commissione nell'ambito del suo mandato; insiste fermamente affinché sia effettuata una verifica dell'integrità del Consiglio superiore di giustizia non riformato; esorta le autorità ucraine a proseguire e ad accelerare la riforma della magistratura al fine di non compromettere il lavoro delle istituzioni anticorruzione di recente istituzione, ad astenersi da processi di matrice politica e dalla strumentalizzazione della magistratura contro gli oppositori politici e a completare il quadro giuridico per la lotta alla criminalità organizzata;

46.

invita la Commissione a elaborare nuovi strumenti e a sviluppare gli strumenti esistenti nell'ambito dello Stato di diritto e della buona governance per monitorare e valutare i progressi compiuti dall'Ucraina, in particolare il quadro di valutazione UE della giustizia e il meccanismo per lo Stato di diritto, al fine di garantire un attento controllo delle riforme in corso e l'adeguata individuazione e correzione di eventuali carenze in merito a tali riforme;

47.

accoglie con favore la riforma della procura generale avviata nel settembre 2019 e invita a portare a termine la procedura di convalida dei procuratori, garantendo in questo modo che i nuovi procuratori a tutti i livelli siano selezionati mediante una procedura trasparente e politicamente imparziale; incoraggia le autorità ucraine a rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata e a migliorare il quadro legislativo, nonché la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di contrasto competenti;

48.

invita fermamente le autorità ucraine ad astenersi dalla loro precedente cattiva prassi di perseguire cause giudiziarie di matrice politica; sottolinea, a tale proposito, che le divergenze sulle questioni politiche dovrebbero essere affrontate nelle sedi politiche competenti piuttosto che nella sfera giudiziaria;

49.

esprime preoccupazione per il fatto che l'Ucraina sia classificata dalla Commissione come paese prioritario della «categoria 2», il che significa che i diritti di proprietà intellettuale non sono adeguatamente tutelati e applicati; sottolinea la necessità di rafforzare i controlli e le infrastrutture doganali per prevenire meglio l'ingresso di prodotti contraffatti in Ucraina e il transito al suo interno; invita la Commissione a continuare ad assistere l'Ucraina nell'elaborazione di nuovi progetti di legge in materia di diritti di proprietà intellettuale;

50.

esorta il governo ucraino a proseguire le indagini sui crimini commessi da membri delle forze ucraine ai danni di attivisti durante le proteste di Euromaidan e a rendere tempestivamente giustizia alle vittime e alle loro famiglie;

51.

esorta l'Ucraina a ratificare lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

52.

si compiace delle modifiche del codice penale ucraino che definiscono lo stupro e la violenza sessuale per mancanza di consenso e sollecita il rapido sviluppo di una metodologia d'indagine per i reati di violenza sessuale; deplora il fatto che, a causa della mancanza di tale metodologia, nel 2019 non siano stati avviati procedimenti penali riguardanti casi di stupro o violenza sessuale per mancanza di consenso;

Diritti umani e libertà fondamentali

53.

condanna fermamente le violazioni su vasta scala e permanenti dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali la libertà di espressione, di religione o di credo e di associazione, nonché il diritto di riunione pacifica, perpetrate dalle forze occupanti russe nel territorio temporaneamente occupato della Crimea e dai gruppi armati sostenuti dalla Russia nelle zone del Donbas non controllate dal governo, tra cui la coscrizione forzata, la deportazione, l'imposizione illegale e forzata di passaporti, le restrizioni ai diritti in materia di istruzione e ai diritti linguistici, la detenzione arbitraria, la tortura e altre condizioni di detenzione dure, nonché le misure restrittive come la chiusura unilaterale dei punti di controllo e il divieto di accesso per le missioni delle Nazioni Unite e umanitarie, che sono particolarmente preoccupanti durante l'attuale pandemia;

54.

ricorda che la vita e il benessere dei civili continuano a essere a rischio a seguito della guerra nell'Ucraina orientale e rileva che la riduzione delle ostilità nell'Ucraina orientale durante il cessate il fuoco entrato in vigore il 27 luglio 2020 ha contribuito a un calo del 53 % degli incidenti di sicurezza e a una riduzione delle vittime civili; si compiace del programma EU4ResilientRegions provvisto di una dotazione di 30 milioni di EUR volto a rafforzare la resilienza dell'Ucraina orientale e meridionale in relazione agli effetti negativi del conflitto in corso, comprese le minacce ibride e altri fattori destabilizzanti;

55.

è estremamente preoccupato tuttavia per il peggioramento della situazione umanitaria nei territori orientali attualmente non controllati dal governo ucraino, soprattutto alla luce dell'attuale emergenza di COVID-19; esorta le autorità locali di fatto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le necessità di base della popolazione, compreso l'accesso a strutture sanitarie e cure mediche di buona qualità, e a cooperare pienamente a tal fine con il legittimo governo ucraino;

56.

sottolinea che nell'Ucraina orientale oltre 3,5 milioni di persone da entrambi i lati della linea di contatto dipendono ancora dall'assistenza e dalla protezione umanitarie, essendo soggette a interruzioni dell'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica; osserva che l'attuale pandemia di COVID-19 ha aggravato le sfide che queste persone si trovano ad affrontare; incoraggia la Commissione, in coordinamento con gli organismi delle Nazioni Unite, a intensificare gli sforzi per fornire assistenza durante questa crisi umanitaria, in linea con la panoramica delle esigenze umanitarie;

57.

esprime rammarico per il peggioramento della situazione dei diritti umani in Crimea fin dall'inizio dell'occupazione, dato che la Russia ha drasticamente limitato le libertà di riunione, di espressione, di associazione, di accesso alle informazioni e di religione fin dall'inizio dell'occupazione; deplora le politiche discriminatorie imposte dalle autorità russe autoproclamate nei confronti, in particolare, della minoranza etnica dei tatari di Crimea, la violazione dei loro diritti di proprietà, le crescenti intimidazioni attuate nei confronti di tale comunità e di coloro che si oppongono all'annessione illegale attraverso la coscrizione forzata, persecuzioni, perquisizioni, detenzioni, sparizioni forzate e la summenzionata mancanza di libertà di espressione, di associazione, di religione e di circolazione nella penisola; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i cittadini ucraini detenuti e imprigionati illegalmente nella penisola di Crimea e in Russia, compresi gli attivisti tatari di Crimea; invita inoltre la Russia a indagare sulle atrocità perpetrate nei confronti dei tatari di Crimea e a garantire e salvaguardare il diritto dei tatari di Crimea, dei cittadini ucraini e di tutte le comunità etniche e religiose di mantenere e sviluppare la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria istruzione e la propria identità;

58.

si rammarica che in Ucraina vi siano oltre 1,5 milioni di sfollati interni, il che la rende il nono paese al mondo per numero di sfollati interni; osserva che i principali responsabili di tale situazione sono la Federazione russa e i suoi mandatari; invita le autorità ucraine a compiere ulteriori sforzi per alleviare le sofferenze delle persone colpite dal conflitto e ad attuare le misure per tutelare i diritti degli sfollati interni; invita l'Ucraina a garantire agli sfollati interni pieni diritti civili e politici e a rispettare le norme internazionali relative al trattamento degli sfollati interni; sottolinea l'importanza di tutelare e garantire i diritti legati alla cittadinanza ucraina nei territori momentaneamente occupati, semplificando anche le procedure per ricevere le pensioni, ottenere i certificati di nascita dei figli e ovviare così al rischio di lasciarli apolidi e vulnerabili;

59.

esorta la missione speciale di monitoraggio dell'OSCE ad attuare il suo mandato e a effettuare scambi periodici con le vittime e i testimoni di persecuzioni, avvocati, ONG e rappresentanti dei media quale ulteriore strumento per valutare la situazione nei territori temporaneamente occupati in Crimea e nell'est dell'Ucraina; chiede al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani di prestare un'attenzione costante alla situazione dei diritti umani nella penisola di Crimea e nelle zone dell'Ucraina orientale non controllate dal governo;

60.

osserva che il piano d'azione quinquennale per l'attuazione della strategia nazionale dell'Ucraina per i diritti umani termina nel 2020 e chiede un esame approfondito dei suoi principali risultati prima di fissare gli obiettivi per il piano d'azione di follow-up; presta particolare attenzione al sostegno fornito dal governo ucraino al popolo tataro di Crimea ed esprime preoccupazione per la mancanza di finanziamenti nel progetto di bilancio 2021, presentato alla Verkhovna Rada nel settembre 2020, relativi al programma di reinsediamento e riconciliazione dei tatari di Crimea e delle persone di altre nazionalità espulse dal territorio dell'Ucraina; invita l'Ucraina ad adottare le leggi sui popoli autoctoni dell'Ucraina, sullo status del popolo autoctono dei tatari di Crimea e sulla modifica della sua Costituzione al fine di riconoscere l'autonomia nazionale e territoriale del popolo tataro di Crimea in Ucraina, e in particolare in Crimea, che discende dal diritto inalienabile all'autodeterminazione del popolo autoctono dei tatari di Crimea; insiste affinché le autorità ucraine affrontino i problemi dell'unico canale televisivo nella lingua tatara di Crimea, ATR, e a predisporre un meccanismo stabile di sostegno finanziario e tecnico che consenta al canale televisivo di continuare a trasmettere nella Crimea occupata dalla Russia; si compiace dell'iniziativa dell'Ucraina di formulare una strategia per lo sviluppo e la diffusione della lingua tatara di Crimea per il periodo fino al 2032;

61.

invita il SEAE e la Commissione a rendere tempestivamente operativo e ad attuare il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (una normativa Magnitsky europea), che consente l'imposizione di sanzioni nei confronti di individui e imprese coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani, prestando particolare attenzione alla situazione nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina in Crimea e in alcune zone delle regioni di Donetsk e Luhansk, nonché nei confronti dei responsabili di altri reati, compresa la corruzione; invita l'Ucraina a seguire tale esempio e a introdurre una versione ucraina della stessa;

62.

prende atto della legge sul sostegno al funzionamento della lingua ucraina quale lingua di Stato e chiede alle autorità ucraine di attuare appieno la legge conformemente ai loro obblighi internazionali e a norma delle raccomandazioni contenute nel parere n. 960/2019 della Commissione di Venezia, rispettando il diritto delle comunità di sviluppare e utilizzare pienamente la propria lingua, e di procedere con il massimo grado di considerazione ed equilibrio nei confronti delle minoranze nazionali, delle loro lingue e dei loro diritti all'istruzione;

63.

invita l'Ucraina a conferire al commissario per la Tutela della lingua ufficiale, o a qualunque ente istituito a tal fine, i poteri per monitorare la conformità alle disposizioni giuridiche relative all'utilizzo delle lingue minoritarie e ai popoli autoctoni;

64.

sostiene la libertà di credo, di opinione e di espressione e sottolinea l'importanza di garantire a tutte le minoranze nazionali, etniche e linguistiche un accesso paritario alle informazioni quale elemento fondamentale di qualsiasi democrazia; condanna l'incitamento all'odio e la discriminazione per motivi etnici o linguistici, come pure le notizie false e la disinformazione riguardanti le minoranze nazionali, etniche e linguistiche;

65.

osserva che sono necessarie misure per rafforzare l'architettura dei diritti delle minoranze e consolidare la fiducia nella tutela giuridica e pratica dei diritti delle minoranze; sottolinea che tali misure dovrebbero comprendere il rafforzamento della tutela giuridica, una maggiore attenzione istituzionale alle questioni riguardanti le minoranze e l'istituzione di meccanismi di consultazione più solidi e permanenti; esprime preoccupazione per la mancanza di azioni adeguate da parte delle autorità ucraine per contrastare la discriminazione e l'incitamento all'odio nei confronti dei gruppi minoritari, in particolare della comunità Rom, che è vittima di episodi di discriminazione, violenza a sfondo razziale e manifestazioni di intolleranza; invita l'Ucraina a rafforzare la commemorazione delle vittime dell'Olocausto aderendo all'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) e adottando e applicando la definizione di antisemitismo dell'IHRA; invita inoltre l'Ucraina a continuare a commemorare le vittime del totalitarismo; chiede alla Commissione di invitare l'Ucraina a partecipare al programma «Europa per i cittadini»;

66.

incoraggia l'impegno delle fondazioni politiche europee nel promuovere la prossima generazione di leader politici in Ucraina;

67.

incoraggia un dialogo e una cooperazione rafforzati con le chiese e le comunità e le organizzazioni religiose in settori quali il consolidamento della pace e la riconciliazione, rafforzando così la fiducia in una società giusta e libera, nonché l'istruzione, l'assistenza sanitaria e i servizi sociali di base;

Panorama mediatico

68.

prende atto degli sforzi di riforma in corso nel settore dei media; sottolinea che la riforma dovrebbe garantire in particolare l'indipendenza, l'imparzialità e la responsabilità dell'organismo di regolamentazione, la trasparenza della proprietà dei media e pari opportunità per i mezzi di informazione in un regime di concorrenza leale sul mercato; esprime preoccupazione per l'intenzione di conferire all'organismo di regolamentazione nuove competenze di ampia portata che rischiano di incidere sulla libertà dei mezzi di informazione e sul contenuto dei media online e dei mezzi di stampa; sottolinea che il progetto di legge sulla lotta alla disinformazione, nella sua forma attuale, potrebbe comportare ampie interferenze da parte dello Stato nei contenuti dei mezzi di informazione e nelle attività giornalistiche, a discapito della libertà dei media, e non sarà efficace per contrastare la disinformazione; sollecita affinché sia organizzata una più ampia consultazione con la comunità dei media e le pertinenti organizzazioni internazionali al fine di evitare rischi per la libertà di espressione;

69.

osserva con preoccupazione che il mercato dei media televisivi in Ucraina, pur essendo pluralistico, continua a essere caratterizzato da un'eccessiva influenza da parte di oligarchi; esorta l'Ucraina a promuovere media liberi e indipendenti e a rafforzare il pluralismo dei media; sottolinea l'importanza di un'emittente di servizio pubblico sostenibile, di un regolatore dei media indipendente e della società civile nel rafforzamento della resilienza alla disinformazione e ad altri fattori destabilizzanti; invita la Verkhovna Rada e il governo a rispettare gli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'emittente pubblica e a garantire sostegno finanziario e politico alla sua ulteriore modernizzazione, indipendenza e capacità di praticare il giornalismo investigativo;

70.

ribadisce la necessità che l'UE continui a sostenere l'Ucraina nella lotta alle minacce ibride e nella lotta alla disinformazione e alle notizie false, anche attraverso il rafforzamento dei media indipendenti e delle comunicazioni strategiche in materia di alfabetizzazione mediatica al fine di rafforzare la resilienza dell'Ucraina; si compiace dell'annuncio dell'avvio del ciberdialogo tra l'UE e l'Ucraina;

71.

esprime preoccupazione per il peggioramento del contesto in cui operano i rappresentanti dei media, in particolare i giornalisti investigativi che riferiscono in merito a casi di corruzione e frode; deplora qualsiasi atto volto a limitare l'attività dei giornalisti, tra cui la restrizione dell'accesso alle informazioni, le indagini penali, l'esercizio di pressioni per indurli a rivelare le proprie fonti e l'incitamento all'odio, in particolare l'incitamento all'odio nei confronti dei media indipendenti; esprime preoccupazione per il fatto che, secondo una recente analisi effettuata da piattaforme di giornalisti investigativi ucraini, alcuni membri della Verkhovna Rada siano stati vittime di campagne di disinformazione mirate o abbiano persino contribuito intenzionalmente alla loro diffusione;

72.

deplora i numerosi attacchi contro giornalisti e attivisti civili registrati nel periodo 2017-2019; invita le autorità ucraine a perseguire i responsabili e a garantire la sicurezza degli operatori dei media e dei giornalisti e le esorta ad adottare un approccio proporzionato in sede di regolamentazione dei media;

73.

si rammarica del fatto che il clima politico nel paese sia peggiorato e si faccia ampiamente ricorso ad atti intimidatori, incitamento all'odio e pressioni politiche per scopi politici; esorta le autorità a condannare fermamente e a vietare le operazioni di gruppi e siti web estremisti e che incitano all'odio, come Myrotvorets, che alimentano le tensioni nella società e abusano dei dati personali di centinaia di persone, tra cui giornalisti, politici e membri di gruppi di minoranza;

74.

sollecita lo sviluppo di un panorama mediatico democratico, indipendente, pluralistico ed equilibrato in Ucraina, che ponga fine alla persecuzione dei canali mediatici per motivi politici, perpetrata anche attraverso la revoca delle licenze, garantisca ai giornalisti locali, agli opinionisti e alle voci dissidenti protezione dalle vessazioni e dalle intimidazioni, consenta un accesso non discriminatorio alle informazioni online e offline, permetta una partecipazione civica significativa e salvaguardi e garantisca i diritti umani e civili; sottolinea che i giornalisti, i difensori dei diritti umani e gli avvocati difensori dovrebbero essere in grado di operare in modo indipendente e senza indebite interferenze e intimidazioni; si compiace del lavoro delle organizzazioni ucraine per i diritti umani e del procuratore di Crimea, che registra, operando momentaneamente dall'Ucraina continentale, le violazioni e gli abusi dei diritti umani; insiste affinché tutte le violazioni dei diritti umani siano oggetto di indagini e i responsabili siano assicurati alla giustizia;

Parità di genere e diritti LGBTI

75.

sottolinea che la parità di genere è un presupposto fondamentale per uno sviluppo sostenibile e inclusivo; esorta il governo e le autorità ucraine ad attuare misure volte a migliorare ulteriormente la rappresentanza delle donne e la parità di trattamento a tutti i livelli della vita politica e sociale, nonché a lottare contro la violenza di genere; chiede alla Commissione e al SEAE di integrare la parità di genere in tutte le loro politiche, nel sostegno finanziario, nei programmi e nelle attività riguardanti l'Ucraina, in particolare al fine di mitigare gli effetti negativi causati dalla COVID-19, dal momento che le donne, comprese le imprenditrici, sono tra le più colpite dal rigoroso confinamento;

76.

condanna gli attacchi violenti e i reati generati dall'odio nei confronti delle persone LGBTI e invita le autorità di contrasto ucraine a indagare efficacemente su tali attacchi; esorta l'Ucraina a emanare e attuare efficacemente norme circostanziate di diritto derivato che assicurino la libertà di credo, contrastino le persistenti discriminazioni contro le persone LGBTI, gli attivisti femministi, le persone con disabilità e le minoranze e che rafforzino la protezione dei loro diritti; invita il governo ucraino e tutti gli esponenti politici ad adoperarsi per creare una società inclusiva e tollerante;

77.

ricorda che l'articolo 161 del codice penale non prevede ancora pene per l'istigazione all'odio o alla violenza sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere e che tali motivi non sono considerati circostanze aggravanti di reati né sono contemplati dalle disposizioni generali sulle circostanze aggravanti di cui all'articolo 67, paragrafo 1, punto 3; ricorda che il piano d'azione del governo per l'attuazione della strategia nazionale per i diritti umani prevedeva l'inclusione dei motivi dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere tra le circostanze aggravanti di cui all'articolo 67 del codice penale; rammenta le raccomandazioni dell'ECRI e invita l'Ucraina a modificare di conseguenza il codice penale;

Cooperazione commerciale ed economica, salute pubblica, lavoro e affari sociali, mobilità dei lavoratori

78.

sottolinea che l'Ucraina è un partner geopolitico, geostrategico e commerciale importante per l'Unione; accoglie con favore il significativo aumento dei flussi commerciali tra l'UE e l'Ucraina, a seguito del quale l'Unione è attualmente il principale partner commerciale dell'Ucraina; si rammarica tuttavia del numero relativamente basso di investimenti esteri diretti che raggiungono il paese;

79.

si compiace dei costanti risultati positivi conseguiti nelle relazioni commerciali ed economiche bilaterali nel 2019, con un incremento delle importazioni ucraine del 12,3 % e delle esportazioni del 9,7 %, pari a 43,3 miliardi di EUR; sottolinea che gli scambi commerciali tra l'UE e l'Ucraina hanno subito un incremento del 49 % e che l'UE rappresenta il principale partner commerciale dell'Ucraina, con una quota pari al 40 % dei suoi scambi nel 2019, mentre l'Ucraina rappresenta il 18o partner commerciale dell'UE, con una quota pari all'1,1 % degli scambi totali dell'Unione; osserva che il disavanzo commerciale dell'Ucraina verso l'UE è salito a 5,1 miliardi di EUR;

80.

incoraggia entrambe le parti a intensificare la cooperazione, sia a livello bilaterale che nei consessi internazionali, per affrontare le sfide che scaturiscono dalla COVID-19, in particolare rendendo le catene di approvvigionamento più resilienti e diversificate nonché collaborando per far fronte alle tendenze protezioniste; rileva che l'obiettivo dell'UE di conseguire un'autonomia strategica aperta potrebbe creare opportunità per una cooperazione ancora più stretta con i paesi vicini;

81.

incoraggia la Commissione a sostenere l'Ucraina nell'individuare le aree che potrebbero favorire ulteriormente la diversificazione economica e a darvi priorità nel processo di attuazione integrale della DCFTA;

82.

ribadisce che la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, prevista dall'accordo di associazione, costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'associazione e sostiene a tale proposito la creazione di condizioni per il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra l'Ucraina e l'UE nonché un processo più ampio di ravvicinamento legislativo subordinato alla piena attuazione della DCFTA e al rispetto dei regolamenti e delle norme pertinenti in ambito giuridico, economico e tecnico;

83.

osserva che sono state introdotte varie riforme che hanno portato alla deregolamentazione dell'economia, a una maggiore trasparenza delle finanze pubbliche e a un miglioramento della normativa in materia di concessioni e partenariato pubblico-privato, offrendo nuove opportunità sia agli investitori locali che a quelli stranieri;

84.

osserva, tuttavia, che non stati conseguiti effetti evidenti nell'ambito della deoligarchizzazione del paese, in quanto gli oligarchi hanno ancora un forte impatto sull'economia e sulla politica ucraine, in particolare per quanto riguarda la proprietà dei media e l'influenza sul sistema giudiziario e sul sistema di applicazione della legge; ritiene che l'istituzione di norme chiare e uguali per tutti nell'economia e nella politica possa rivelarsi un metodo efficace per ridurre di fatto l'influenza ufficiosa di un piccolo gruppo di ricchi imprenditori sul funzionamento dello Stato, compresa l'attività legislativa, e invita pertanto le autorità ucraine ad accelerare il processo di deoligarchizzazione;

85.

deplora, inoltre, l'aumento di imprese statali ed esorta l'Ucraina a portare avanti ulteriormente la privatizzazione delle imprese statali al fine di modernizzare e migliorare il funzionamento dell'economia ed evitare l'oligarchizzazione; sottolinea la necessità di un rinnovato impegno da parte dell'Ucraina nella lotta contro l'influenza dovuta agli interessi acquisiti che, se trascurata, potrebbe compromettere gravemente i risultati delle riforme finora realizzate e delle misure di sostegno all'Ucraina nel complesso;

86.

invita l'Ucraina e l'UE a rafforzare la cooperazione sull'ulteriore liberalizzazione degli scambi commerciali bilaterali, anche attraverso la conclusione dell'accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione, nonché la cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie e in ambito doganale; chiede, inoltre, una maggiore cooperazione settoriale tra l'UE e l'Ucraina nei settori dell'istruzione, della ricerca, dell'innovazione, delle TIC, della digitalizzazione e delle tecnologie verdi, in modo da condividere le conoscenze tecniche e le migliori pratiche; chiede altresì una maggiore cooperazione e un'integrazione settoriale gradualmente differenziata dell'Ucraina nell'Unione dell'energia, nella Comunità dei trasporti e nel mercato unico digitale, tra gli altri ambiti;

87.

invita le autorità ucraine ad aprire il mercato del trasporto aereo del paese alle compagnie europee, comprese quelle a basso costo, e sostiene la firma dell'accordo sullo spazio aereo comune il più rapidamente possibile;

88.

si compiace dei progressi compiuti nella cooperazione tra l'Ucraina e l'UE nel settore digitale e incoraggia un ulteriore approfondimento di tale cooperazione, nell'ottica di concedersi reciprocamente il trattamento previsto dal mercato interno, anche in altri settori di interesse comune; sottolinea l'importanza delle misure adottate ai fini della trasformazione digitale e dell'e-governance, nonché dei progressi compiuti nel ravvicinamento della legislazione ucraina a quella dell'UE in materia di servizi fiduciari elettronici e comunicazioni elettroniche; incoraggia la Commissione a sostenere ulteriormente gli sforzi compiuti dall'Ucraina in materia di alfabetizzazione mediatica e cultura dell'informazione, e-governance ed economia digitale al fine di adeguarsi all'attuale era digitale e promuovere la graduale integrazione nel mercato unico digitale dell'UE, nonché a valutare modalità per ridurre le tariffe di roaming tra l'UE e l'Ucraina; prende atto, a questo proposito, del nuovo programma dell'UE da 25 milioni di EUR a sostegno dell'e-governance e dell'economia digitale in Ucraina. sollecita l'espansione dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) all'Ucraina dopo che il paese avrà soddisfatto tutti i requisiti tecnici e giuridici;

89.

invita la Commissione e il SEAE a effettuare una valutazione credibile delle esigenze della regione del Donbas al fine di definire una strategia per la sua ripresa socioeconomica e suggerisce la creazione di un opportuno quadro internazionale per la ricostruzione del Donbas;

90.

invita le autorità ucraine a portare avanti le riforme del sistema sanitario pubblico, soprattutto alla luce dell'impatto devastante della pandemia di COVID-19 sul sistema sanitario ucraino; osserva che, secondo l'UNICEF, la crisi della COVID-19 ha generato non soltanto una crisi della sanità pubblica, ma anche una crisi socioeconomica, che potrebbe far aumentare il tasso di povertà in Ucraina dal 27,2 % al 43,6 % o addirittura al 50,8 %; incoraggia pertanto il governo ucraino ad attuare misure globali di protezione sociale per attenuare gli effetti della COVID-19;

91.

accoglie con favore l'adesione dell'Ucraina al comitato per la sicurezza sanitaria dell'UE e al sistema di allarme rapido e di reazione affinché possa partecipare al coordinamento paneuropeo delle azioni di risposta alla COVID-19 nel settore della sanità pubblica; esorta la Commissione, gli Stati membri e l'Ucraina a rafforzare la cooperazione in materia di resilienza della sanità pubblica, a scambiarsi le migliori pratiche e a lavorare con la società civile per definire strategie per contrastare l'epidemia che siano incentrate sui gruppi più vulnerabili; sollecita la Commissione a sostenere il governo dell'Ucraina nell'ottenere l'accesso ai vaccini contro la COVID-19;

92.

invita il governo ucraino a garantire che tutte le misure restrittive introdotte in risposta alla COVID-19 abbiano una base giuridica, siano strettamente necessarie e proporzionate all'obiettivo di tutelare la salute pubblica e salvare vite umane (sulla base di pareri scientifici), siano soggette a revisione costante, siano revocate quando non saranno più necessarie e siano applicate in modo non discriminatorio; invita le autorità a garantire che i gruppi vulnerabili ed emarginati non subiscano svantaggi sproporzionati a causa dei provvedimenti adottati per rispondere alla COVID-19 e ad adottare misure per affrontare le disuguaglianze preesistenti;

93.

esorta l'Ucraina ad affrontare il clientelismo e la corruzione pervasivi che tuttora esistono nel settore sanitario e in particolare all'interno del ministero della Salute e a condurre indagini efficaci su qualsiasi attività corrotta, segnatamente sui tentativi di acquistare attrezzature mediche e vaccini contro la COVID-19 a costi sproporzionatamente elevati durante la pandemia;

94.

riconosce il buon lavoro svolto dal servizio sanitario nazionale ucraino nel predisporre un sistema trasparente responsabile del finanziamento di cure specifiche fornite ai pazienti; esorta il ministero della Salute a sostenere il lavoro del servizio sanitario nazionale ucraino;

95.

elogia i progressi compiuti nel ravvicinamento normativo all'acquis dell'UE e l'adozione, nel novembre 2019, di una strategia sanitaria e fitosanitaria, che prevede il recepimento di oltre 200 atti normativi dell'Unione nell'ordinamento ucraino;

96.

rileva con preoccupazione la mancanza di progressi sufficienti nel ravvicinamento alle norme dell'UE sul benessere degli animali;

97.

accoglie con favore l'adozione, nel marzo 2020, della legge sul fatturato dei terreni agricoli, che dovrebbe contribuire a sbloccare l'enorme potenziale dell'Ucraina nel settore dell'agricoltura, nonché l'adozione, nel maggio 2020, della legge sul miglioramento di taluni strumenti di regolamentazione dell'attività bancaria, che rafforza il sistema bancario e impedisce che PrivatBank sia restituita ai suoi ex proprietari;

98.

si compiace del fatto che l'Ucraina abbia aderito all'accordo provvisorio in materia di arbitrato d'appello, contribuendo in tal modo a superare la situazione di stallo causata dalla paralisi dell'organo d'appello e a garantire che i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) possano avvalersi di un sistema di risoluzione delle controversie in due fasi nell'ambito dell'OMC fino a quando l'organo d'appello non sarà di nuovo operativo;

99.

invita l'Ucraina ad aderire alle future sentenze dell'organo arbitrale relative alla moratoria sulle esportazioni di legname non trasformato, imponendo nel contempo l'obbligo di dovuta diligenza lungo l'intera catena del valore dei prodotti forestali e migliorando la governance nel settore forestale;

100.

osserva con preoccupazione che di recente l'Ucraina ha avviato due inchieste di salvaguardia su importazioni di concimi azotati e complessi provenienti dall'UE; prende atto che l'Ucraina ha deciso di chiudere entrambe le inchieste in extremis, mentre altre inchieste di salvaguardia sono in preparazione; avverte che azioni simili potrebbero minare la fiducia reciproca tra le due parti;

101.

ricorda che le carni di pollame sono prodotti sensibili nell'UE; prende atto della soluzione trovata per l'esportazione di altri tagli di pollame, che prevede la modifica delle preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate ed elimina quindi la scappatoia contenuta nell'accordo; invita l'Ucraina ad astenersi da pratiche analoghe e a rispettare e attuare pienamente tutte le disposizioni della DCFTA in buona fede; invita la Commissione a effettuare un monitoraggio attento dell'attuazione della DCFTA e ad avvalersi di tutte le misure disponibili per debellare eventuali pratiche distorsive del mercato e l'eventuale sfruttamento delle lacune giuridiche;

102.

esorta ad affrontare il divario tra zone urbane e zone rurali in Ucraina attraverso efficaci incentivi finanziari e tecnici alle microimprese, alle piccole e medie imprese, ai piccoli agricoltori e alle imprese a conduzione familiare nelle zone rurali ed extraurbane e attraverso il miglioramento della connettività umana e delle infrastrutture tra le città e le zone rurali, in modo da favorire la coesione sociale;

103.

accoglie con favore i risultati conseguiti nell'ambito dello strumento per le piccole e medie imprese previsto dalla DCFTA in termini di miglioramento dell'accesso ai finanziamenti e di creazione di opportunità commerciali; sottolinea che un'adeguata campagna di informazione potrebbe consentire alle PMI di beneficiare maggiormente delle opportunità offerte dalla DCFTA;

104.

chiede alla Commissione di fornire sostegno tecnico ai centri regionali di collocamento per stimolare l'occupazione, e di fornire sostegno e investimenti per i giovani e i programmi di sviluppo economico sostenibile che favoriscono l'imprenditoria sociale e di concentrarsi sui giovani delle zone rurali al fine di rafforzare il sistema dell'istruzione partendo dalle richieste del mercato del lavoro, per proteggere i più vulnerabili e prevenire la mancanza di opportunità socio-economiche;

105.

incoraggia la Commissione a monitorare gli effetti della DCFTA sui diritti dei lavoratori e della libertà di associazione correlati agli scambi commerciali con l'UE; invita il governo ucraino a concentrarsi anche sulla dimensione sociale del commercio e sullo sviluppo sostenibile e a monitorare attentamente gli effetti economici e sociali dell'attuazione della DCFTA; invita il governo ucraino a rispettare e applicare le norme del lavoro nonché a ratificare ed attuare pienamente tutte le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); incoraggia il governo ucraino a proseguire il ravvicinamento delle sue norme sul lavoro a quelle dell'UE, in particolare per quanto riguarda la libertà di riunione e il dialogo sociale; si compiace dell'iniziativa di riforma del lavoro, ma sottolinea la necessità di ampie consultazioni con i sindacati e la società civile, e raccomanda di avvalersi delle competenze dell'OIL in materia;

106.

invita la Commissione a garantire che i sindacati e la società civile in tutta la sua diversità siano coinvolti nel monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di associazione; invita il governo ucraino e la Commissione a sostenere le ONG che indagano sulle violazioni della DCFTA, in particolare in ambito sociale;

107.

invita il governo ucraino a introdurre un sistema di incentivi e sanzioni per contrastare il numero notoriamente elevato di impieghi nel settore dell'occupazione informale;

108.

prende atto dell'aumento della mobilità dei lavoratori tra l'Ucraina e l'UE, con tassi di emigrazione compresi tra 2,2 e 2,7 milioni di persone (ovvero tra il 13 e il 16 % dell'occupazione totale in Ucraina), il che, da un lato, contribuisce a ridurre l'offerta di forza lavoro in Ucraina e a generare carenze di manodopera in taluni settori professionali e, dall'altro, costituisce uno dei fattori che promuovono l'aumento delle retribuzioni dei lavoratori che restano nel paese nonché una fonte di afflusso di rimesse da parte dei migranti che ha un impatto notevole sull'economia ucraina, dato che equivale a più dell'8 % del PIL del paese; chiede un'ulteriore analisi dei vantaggi economici e sociali e degli effetti che l'ondata dell'emigrazione di manodopera successiva al 2014 ha comportato sia per le economie che per i sistemi di sicurezza sociale dell'Ucraina e degli Stati membri; sottolinea che è essenziale adottare un approccio governativo allo sviluppo di un contesto lavorativo che offra ai dipendenti delle imprese ucraine condizioni di lavoro dignitose, connotato tra l'altro dalla garanzia della salute e della sicurezza sul lavoro, da posti di lavoro legalmente dichiarati e dotati di copertura previdenziale statale, da stipendi pagati per intero ed entro i termini stabiliti, dal diritto all'adesione a un sindacato e alla rappresentanza dei propri interessi, nonché da una contrattazione collettiva significativa volta alla definizione di contratti collettivi vincolanti; ribadisce la necessità di far fronte alla fuga di cervelli in Ucraina promuovendo programmi di istruzione e formazione inclusivi e di qualità e creando opportunità di lavoro al fine di fornire prospettive socioeconomiche ai giovani e alle famiglie nelle loro comunità locali;

109.

si compiace e chiede l'ulteriore sviluppo del sostegno ai programmi finanziati dall'UE che forniscono sostegno alla modernizzazione del sistema di istruzione professionale in Ucraina («EU4Skills: migliori competenze per un'Ucraina moderna») e per il contesto imprenditoriale, che svolge un ruolo fondamentale per i potenziali emigrati che rientrano in patria e per gli imprenditori nazionali (lotta alla corruzione, sostegno alle PMI, riforma fiscale e doganale ecc.), sia attraverso sovvenzioni settoriali sia sotto forma di condizioni nei programmi di assistenza macrofinanziaria dell'UE;

110.

invita il Consiglio di associazione a dare priorità all'attuazione delle norme internazionali in materia di lavoro nonché della legislazione e delle pratiche dell'UE nei settori della politica sociale, dell'occupazione e del lavoro, delle regolamentazioni della contrattazione collettiva, del dialogo sociale, della lotta alla disuguaglianza di genere e della riforma della legislazione sul lavoro, al fine di garantire che gli interessi delle parti sociali siano equilibrati e che i diritti dei lavoratori siano tutelati in conformità delle disposizioni dell'accordo di associazione (articoli da 419 a 421 e articolo 424) e delle pertinenti convenzioni dell'OIL (articoli 81, 87, 98, 117, 122, 129, 144, 154 e 173); ricorda al governo ucraino che i suoi sforzi volti a migliorare il contesto imprenditoriale per attrarre investimenti diretti e promuovere la crescita economica non devono andare a discapito dei diritti dei lavoratori e delle loro condizioni di lavoro; invita il governo ucraino ad approcciare sistematicamente e a sostenere istituzionalmente il dialogo sociale e ad adoperarsi affinché il Consiglio economico e sociale tripartito nazionale sia uno strumento efficace di dialogo sociale;

111.

osserva con preoccupazione che la capacità dei sindacati di esercitare i loro diritti in Ucraina è limitata a causa di una legislazione imperfetta e vaga;

Energia, ambiente e cambiamenti climatici

112.

accoglie con favore il completamento dello scorporo di Naftogaz nel 2019 e la creazione di un gestore del sistema di trasporto del gas giuridicamente indipendente, in linea con il terzo pacchetto energia dell'UE; invita tuttavia le autorità ucraine a rafforzare l'indipendenza tecnica del gestore del sistema di trasporto del gas da Naftogaz; si compiace della liberalizzazione e dell'apertura di un mercato del gas competitivo per le famiglie; deplora tuttavia i recenti attacchi contro la dirigenza di Naftogaz, compreso il consiglio di sorveglianza della società, che compromettono la sua indipendenza e i progressi finora compiuti in materia di riforme;

113.

sottolinea il ruolo dell'Ucraina quale paese strategico per il transito del gas e la necessità di modernizzare il suo sistema nazionale di trasporto del gas, nonché l'importanza della sua integrazione nel mercato dell'energia dell'UE sulla base dell'efficace attuazione dell'allegato XXVII aggiornato dell'accordo di associazione; si compiace della firma del contratto di trasporto a lungo termine del gas agevolato dall'UE; manifesta preoccupazione per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 e ne ribadisce i fondamentali rischi politici, economici e di sicurezza a lungo termine; sottolinea che il gasdotto rafforza la dipendenza dell'UE dall'approvvigionamento di gas dalla Russia, minaccia il mercato interno dell'UE, non è in linea con la politica energetica dell'UE o con i suoi interessi strategici e ha possibili conseguenze negative per l'Ucraina dilaniata dal conflitto; invita pertanto, in linea con le sue precedenti posizioni, tutti i soggetti interessati e, in particolare, quelli che si trovano negli Stati membri e in Europa, ad avvalersi delle clausole giuridiche disponibili per bloccare il progetto;

114.

chiede alla Commissione di verificare la conformità dell'Ucraina all'acquis dell'Unione europea in materia di energia ai fini di una maggiore integrazione dei mercati dell'energia; sostiene pienamente l'integrazione dell'Ucraina nella rete elettrica continentale europea (ENTSO-E); esorta l'Ucraina a migliorare il coordinamento delle politiche e delle azioni delle istituzioni internazionali (ad esempio la Commissione, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca mondiale, la KfW, ENTSO-E e la Comunità dell'energia) e delle istituzioni ucraine che sostengono il settore ucraino dell'energia;

115.

condanna l'estrazione di gas da parte della Russia dalla piattaforma ucraina nella zona economica esclusiva dell'Ucraina e afferma che l'UE non riconosce il sequestro dei giacimenti di gas nel Mar d'Azov e nel Mar Nero da parte della Federazione russa e dovrebbe sostenere le azioni legali delle autorità ucraine per porre fine a tali estrazioni illegali;

116.

si rammarica che il nuovo mercato dell'energia elettrica all'ingrosso, che ha iniziato a operare in Ucraina nel luglio 2019, non sia ancora competitivo in base alle norme dell'UE; esorta pertanto l'Ucraina a completare la sua riforma e a migliorare il livello di conformità al diritto dell'UE, rafforzando in primo luogo l'indipendenza di Ukrenergo ed evitando sovvenzioni incrociate; invita l'Ucraina ad ammodernare le sue centrali elettriche esistenti per conformarsi alle rigorose norme europee in materia di ambiente e sicurezza;

117.

si compiace della posizione del governo ucraino di rispettare l'impegno, assunto con la Comunità dell'energia, di conformarsi al diritto dell'UE applicabile, compresa la politica in materia di ambiente e sicurezza, non consentendo quindi l'importazione di energia elettrica da centrali elettriche in paesi vicini che vengono costruite senza rispettare i requisiti delle convenzioni internazionali e le più rigorose norme internazionali in materia di ambiente e sicurezza;

118.

si rammarica che, nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'Ucraina non rispetti ancora i propri obblighi nei confronti degli investitori e che l'ulteriore sviluppo delle fonti energetiche pulite in Ucraina sia messo a rischio da ritardi nei pagamenti destinati ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;

119.

esorta le autorità ucraine a ultimare urgentemente la modernizzazione delle centrali nucleari e a indagare sui ritardi in tali processi, in particolare per quanto riguarda l'ammodernamento della centrale nucleare di Zaporižžja;

120.

sottolinea l'importanza di intensificare la cooperazione in materia di infrastrutture nella regione e di promuovere l'ulteriore diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Ucraina, l'efficienza energetica, le fonti di energia rinnovabili e la connettività del settore energetico ucraino, garantendo nel contempo la sostenibilità ambientale; osserva che il sostegno e la promozione del commercio intraregionale tra i paesi del partenariato orientale saranno un'ulteriore fonte di nuove opportunità economiche, anche per le PMI;

121.

plaude all'adozione da parte del governo ucraino, nel febbraio 2019, della strategia nazionale in materia di ambiente fino al 2030 e del piano nazionale di gestione dei rifiuti, nonché delle leggi in materia di valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e delle leggi adottate nel settore della politica climatica; esorta l'Ucraina a rafforzare ulteriormente il suo impegno nella lotta contro i cambiamenti climatici, nell'attuazione delle politiche in materia di cambiamenti climatici e nell'integrazione della dimensione dei cambiamenti climatici in tutti gli ambiti delle politiche, nonché a intensificare gli sforzi per onorare gli impegni nazionali assunti nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015;

122.

esorta l'Ucraina a combattere in modo efficace il disboscamento illegale conformemente alle norme di gestione sostenibile delle foreste e di protezione ambientale e a intervenire per porre fine ai danni ambientali causati dallo sfruttamento illegale e insostenibile delle risorse naturali, come il disboscamento illegale nelle foreste vergini dei Carpazi, che costituisce altresì la causa principale delle inondazioni nella regione; invita l'UE a contribuire alla prevenzione del disboscamento illegale in relazione al progetto illegale della stazione sciistica nello Svydovets, come pure dei metodi illegali ed ecologicamente dannosi utilizzati per l'estrazione dell'ambra; incoraggia le autorità ucraine a investire in infrastrutture turistiche sicure e sostenibili dal punto di vista ecologico e ambientale e invita le autorità ucraine a impedire che i progetti futuri nuocciano all'ambiente migliorando il controllo, la trasparenza e l'attuazione delle valutazioni di impatto ambientale e della dovuta diligenza; esorta l'Ucraina a garantire un accesso aperto e agevole alle informazioni ambientali, ad ampliare le aree protette e a velocizzare l'attuazione del piano nazionale di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti prodotti dai grandi impianti di combustione; incoraggia l'Ucraina ad adottare una legislazione per lo sviluppo di trasporti sostenibili; esorta l'Ucraina a bonificare e a smaltire le sostanze chimiche agricole altamente pericolose in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente, in particolare i pesticidi obsoleti nell'Oblast di Kherson e in altre regioni dell'Ucraina;

123.

nutre profonda preoccupazione per l'impatto ambientale del conflitto nell'Ucraina orientale, compresi i pericoli derivanti dall'inondazione di mine interconnesse; chiede una valutazione approfondita dell'impatto ambientale del conflitto, cui dovrà seguire un piano di reazione volto a prevenire un collasso ecologico; propone un programma di sminamento del Donbas che coinvolga le autorità ucraine e la comunità internazionale;

124.

nutre altresì profonda preoccupazione per le circa 1 200 sorgenti radioattive, utilizzate a fini medici, industriali o scientifici, nella regione di Donetsk e nelle sue vicinanze, che comportano gravi rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente; invita l'OSCE, il gruppo di contatto tripartito e i paesi del quartetto Normandia a contrastare la proliferazione delle attività radioattive e il contrabbando di sostanze radioattive, in linea con il regime di non proliferazione nucleare; esorta tutte le parti a collaborare con i portatori di interessi al fine di trasportare in maniera sicura le sorgenti radioattive dismesse ad alta attività fuori dalla regione del Donbas;

125.

si compiace dell'ambizione dell'Ucraina di contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e invita la Commissione a sostenere adeguatamente gli sforzi dell'Ucraina, istituendo tra l'altro un dialogo strutturato in materia, una tabella di marcia e uno scambio di informazioni; invita la Commissione a garantire che la DCFTA non sia in contraddizione con gli obiettivi e le iniziative ambientali ivi delineati;

126.

si compiace del pacchetto sul clima per un'economia sostenibile, programma dell'UE del valore di 10 milioni di EUR che offrirà sostegno all'Ucraina nello sviluppo di un approccio globale alla ristrutturazione dei suoi settori economici fondamentali per progredire verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

Contatti interpersonali e gestione delle frontiere

127.

riconosce l'importanza della mobilità transfrontaliera al fine di rafforzare i contatti interpersonali e accoglie con favore la continua e positiva attuazione del regime di esenzione dal visto per i cittadini ucraini, che ha consentito ai cittadini ucraini di effettuare oltre 40 milioni di viaggi nei paesi dell'UE dal giugno 2017; sottolinea l'importanza di continuare a rispettare i parametri di riferimento per la liberalizzazione dei visti e di accelerare gli sforzi di riforma correlati; è del parere che il regime di esenzione dal visto abbia comportato un aumento dei viaggi dall'Ucraina all'UE, migliorando così la comprensione tra le rispettive società, il che costituisce il terreno migliore per un ulteriore ravvicinamento; sottolinea la necessità di continuare a seguire e, nel corso del tempo, ampliare tale approccio;

128.

ricorda l'importanza dell'integrazione dell'Ucraina in programmi quadro dell'UE quali Erasmus+, Orizzonte Europa ed Europa creativa e la necessità di intensificare la pertinente cooperazione nell'ambito dei programmi attuali e futuri; è del parere che la partecipazione degli studenti ucraini, nonché degli insegnanti delle università e delle scuole, ai programmi Erasmus+ dovrebbe essere notevolmente ampliata;

129.

osserva che l'aumento del numero di visite dei cittadini ucraini nei paesi Schengen ha rappresentato una sfida per i valichi di frontiera tra l'UE e l'Ucraina, che sono congestionati e le cui infrastrutture e capacità non sono in grado di garantire condizioni dignitose e umane alle persone che attraversano la frontiera; osserva che uno dei problemi più gravi alla frontiera tra l'UE e l'Ucraina, in particolare nei tratti tra l'Ungheria e l'Ucraina e tra la Polonia e l'Ucraina, è rappresentato dai lunghi tempi di attesa per l'attraversamento della frontiera; chiede alla Commissione di avviare un dialogo volto a garantire che le procedure di attraversamento delle frontiere siano rapide ed esenti da corruzione, anche attraverso investimenti, formazione del personale e un efficace meccanismo di reclamo in materia di attraversamento delle frontiere; incoraggia l'UE a sostenere la creazione di nuovi valichi di frontiera e l'ampliamento dei valichi esistenti lungo la frontiera tra l'UE e l'Ucraina, attuando un rigoroso monitoraggio dei finanziamenti per prevenire gli abusi del passato;

130.

sostiene una cooperazione rafforzata tra l'UE e l'Ucraina, in particolare per quanto riguarda la gestione delle frontiere, i sistemi nazionali di asilo e di gestione dell'identità basati su mezzi biometrici, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale e l'approfondimento della cooperazione tra l'Ucraina e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX);

131.

osserva che sono stati compiuti ulteriori progressi nell'allineamento delle procedure doganali e di frontiera dell'Ucraina a quelle dell'Unione, nonché per quanto riguarda le attuali riforme istituzionali delle amministrazioni fiscali e doganali; accoglie con favore la legge sul soggetto giuridico unico per il servizio doganale statale, nonché le leggi sugli operatori economici autorizzati e sull'introduzione del sistema nazionale di transito elettronico, adottate nell'autunno 2019; si compiace inoltre dell'adozione, nel luglio 2019, di una strategia per la gestione integrata delle frontiere fino al 2025 e del successivo piano d'azione 2020-2022; si rammarica tuttavia dello stallo del progetto finanziato dall'UE per la modernizzazione di sei posti di controllo alla frontiera con l'Unione e deplora i tempi di attesa estremamente lunghi che ancora si registrano in corrispondenza di tali frontiere; esorta inoltre le autorità ucraine ad adottare tutte le restanti misure e norme necessarie per rendere pienamente operativi il regime degli operatori economici autorizzati e il sistema nazionale di transito elettronico e a garantire che i nuovi dirigenti del servizio doganale statale siano rapidamente nominati tra i candidati competenti mediante una procedura di selezione pubblica trasparente e imparziale; esorta le autorità ucraine a istituire il reato di contrabbando di tutte le merci quale elemento cruciale della gestione integrata delle frontiere;

132.

chiede che l'UE e le autorità ucraine e moldove accelerino il processo di blocco del commercio illegale e di chiusura dei canali di contrabbando in Transnistria, poiché l'uso della regione come zona sicura per i contrabbandieri, sfruttata da criminali e oligarchi, serve per rafforzare l'influenza russa ed è stato uno dei principali fattori di prolungamento del conflitto;

Disposizioni istituzionali

133.

si compiace dell'esito del vertice UE-Ucraina del 6 ottobre 2020, il primo vertice bilaterale tenutosi fisicamente a Bruxelles dallo scoppio della pandemia di COVID-19, e delle dichiarazioni esplicite di entrambe le parti a favore di un impegno costante per il rafforzamento dell'associazione politica e dell'integrazione economica dell'Ucraina con l'Unione europea;

134.

si compiace dell'esito delle riunioni e delle attività in corso nel quadro dei dialoghi Jean Monnet per la pace e la democrazia tra il Parlamento europeo e la Verchovna Rada dell'Ucraina e sostiene pienamente il loro proseguimento; è convinto che l'approfondimento della cultura parlamentare del dialogo contribuirà alla solidità, all'indipendenza, alla trasparenza e all'efficacia della Verchovna Rada dell'Ucraina, elementi essenziali per il futuro democratico ed europeo del paese e in linea con le aspirazioni dei cittadini ucraini;

135.

incoraggia, in tale contesto, la Verchovna Rada a proseguire attivamente la sua riforma istituzionale, volta tra l'altro ad aumentare la capacità legislativa e la qualità della legislazione, il controllo politico dell'esecutivo nonché la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei cittadini, al fine di ottimizzare e rendere prioritaria l'adozione di progetti di legge relativi all'attuazione dell'AA, nonché a istituire salvaguardie istituzionali per bloccare la legislazione contraria agli impegni assunti nel quadro di tale accordo, ad esempio attraverso un ruolo più incisivo della commissione per l'integrazione europea, i cui parere dovrebbero essere vincolanti; sottolinea l'importanza della costante collaborazione del Parlamento europeo con la Verchovna Rada al fine di sostenere tale processo di riforma; sottolinea l'importanza di proseguire al meglio la cooperazione interparlamentare e i contatti interpersonali nel contesto della pandemia di COVID-19;

136.

ribadisce l'importanza di continuare a sostenere la missione consultiva dell'Unione europea (EUAM) in Ucraina e il suo ruolo nella riforma del settore della sicurezza civile; accoglie con favore l'apertura del suo ufficio sul campo a Mariupol e auspica risultati tangibili, conformemente al mandato della missione; chiede alla Commissione di intensificare gli sforzi volti a rafforzare le capacità delle autorità ucraine coinvolte nell'attuazione dell'AA/DCFTA; chiede alla Commissione di elaborare gli strumenti necessari per sostenere il continuo allineamento dell'Ucraina all'acquis dell'UE, in linea con le pertinenti decisioni del 22o vertice UE-Ucraina;

137.

ribadisce il suo invito a creare l'Università del partenariato orientale in Ucraina; invita le istituzioni dell'Unione a rafforzare e ampliare i programmi di formazione per i professionisti del diritto ucraini che desiderano specializzarsi in diritto dell'UE e a rafforzare la capacità dell'Ucraina di partecipare a Orizzonte Europa, tra gli altri mezzi per promuovere i contatti interpersonali e la cooperazione accademica e in materia di istruzione tra l'UE e l'Ucraina;

138.

si compiace del sostegno dell'UE allo sviluppo delle capacità istituzionali e ai corsi di formazione dei funzionari pubblici ucraini organizzate dal Collegio d'Europa a Natolin;

139.

invita le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le autorità ucraine a organizzare campagne per informare meglio i cittadini in merito alle opportunità derivanti dall'iniziativa del partenariato orientale e dall'attuazione dell'AA/DCFTA, sensibilizzandoli circa i vantaggi di un'associazione rafforzata e collegando tali vantaggi agli sviluppi positivi del lavoro in Ucraina e negli altri paesi associati; incoraggia le autorità ucraine a migliorare la comunicazione dei benefici dell'AA/DCFTA e dell'assistenza dell'UE ai cittadini ucraini e a compiere maggiori sforzi per garantire che le opportunità dell'AA/DCFTA nonché dell'assistenza e dei programmi dell'UE giungano a livello locale, anche nelle zone remote del paese, in particolare nelle zone rurali, in modo da consentire alla popolazione di promuovere cambiamenti positivi nelle loro comunità;

140.

elogia la società civile, i giovani e le ONG dell'Ucraina per le loro attività in tutti i settori della vita pubblica e politica e, in particolare, per il loro sostegno all'attuazione dell'AA/DCFTA, per la gestione delle sfide poste dalla pandemia di COVID-19, per la lotta alle campagne di disinformazione, per l'assistenza e gli aiuti agli sfollati interni e ad altri gruppi vulnerabili e per il rafforzamento della resilienza sociale e dell'alfabetizzazione mediatica tra il popolo ucraino; incoraggia le amministrazioni centrali e locali ucraine a continuare a promuovere una stretta cooperazione con la società civile, fornendo tra l'altro maggiore sostegno finanziario alle sue attività; invita la Commissione a considerare prioritario il sostegno a tali ONG e organizzazioni della società civile; si compiace a tale proposito dello strumento per la società civile, un programma del valore di 20 milioni di EUR che sosterrà il rafforzamento della capacità delle organizzazioni della società civile di partecipare al processo decisionale e alla vita pubblica; esorta le autorità ucraine, alla luce di vari progetti di legge sul funzionamento e l'attività delle organizzazioni della società civile e di altre associazioni, a non adottare leggi che non siano in linea con gli obblighi nazionali e internazionali dell'Ucraina in materia di diritti umani e a garantire il funzionamento della società civile senza indebite interferenze;

o

o o

141.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina e al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa.

(1)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39.

(2)  GU C 388 del 13.11.2020, pag. 116.

(3)  GU C 11 del 12.1.2018, pag. 82.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0167.

(5)  GU L 165 del 27.5.2020, pag. 31.

(6)  CM/Rec(2010)5, disponibile all'indirizzo https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/110


P9_TA(2021)0051

Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» (2020/2818(RSP))

(2021/C 465/10)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 15,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea nel novembre 2017, in particolare il principio 1 «Istruzione, formazione e apprendimento permanente» e il principio 4 «Sostegno attivo all'occupazione»,

vista la Convenzione relativa al congedo per motivi di formazione retribuito dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del 1974,

visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» (COM(2020)0274) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2020)0121 e SWD(2020)0122),

vista la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, presentata dalla Commissione (COM(2020)0275),

visti la comunicazione della Commissione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (COM(2020)0625) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2020)0212),

visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027. Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale» (COM(2020)0624) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2020)0209),

vista la relazione alla Commissione dal titolo «Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 — Human capital» (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2020 — Capitale umano) (1),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102), in cui si afferma che «la duplice transizione, ecologica e digitale, toccherà ogni componente dell'economia, della società e dell'industria», che per essere competitiva l'economia «deve attirare e mantenere una manodopera qualificata», e che, in base alle previsioni, «solo nei prossimi cinque anni 120 milioni di europei dovranno aggiornare le proprie competenze o riqualificarsi»,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640), in cui si afferma che, al fine di realizzare tutti i cambiamenti menzionati nella comunicazione stessa, «per cogliere i benefici della transizione ecologica è fondamentale dedicarsi proattivamente alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze»,

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2020 sulla riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze quale base per aumentare la sostenibilità e l'occupabilità, nel quadro del sostegno alla ripresa economica e alla coesione sociale,

viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2020 sul contrasto alla crisi COVID-19 nel settore dell'istruzione e della formazione,

vista la risoluzione del Consiglio dell'18 novembre 2019 sull'ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione a sostegno di sistemi di istruzione e formazione orientati al futuro (2),

viste le conclusioni del Consiglio del 3 marzo 2017 sul miglioramento delle competenze delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro dell'UE (3),

vista la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (4),

viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2017 su un'agenda rinnovata dell'UE per l'istruzione superiore (5),

vista la decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (6),

visto il quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2020 sul tema «Finanziamenti sostenibili per l'apprendimento permanente e lo sviluppo di competenze nel contesto della carenza di manodopera qualificata» (parere esplorativo richiesto dalla presidenza croata),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2018 sul tema «Il futuro dell'occupazione: l'acquisizione di conoscenze e competenze appropriate per soddisfare le esigenze dei futuri posti di lavoro» (parere esplorativo richiesto dalla presidenza bulgara) (7),

vista l'indagine europea sulle condizioni di lavoro (8),

vista la ricerca condotta da Eurofound sull'impatto della digitalizzazione sull'utilizzo e lo sviluppo delle competenze (9),

visto lo studio del Cedefop dal titolo «Empowering adults through upskilling and reskilling pathways» (Migliorare la situazione degli adulti attraverso percorsi di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze), volumi 1 e 2,

vista la relazione del Cedefop dal titolo «Skills forecast — trends and challenges to 2030» (Tendenze e sfide previste in materia di competenze di qui al 2030) (10),

visti la panoramica europea delle competenze (11) e l'indice europeo delle competenze (12) del Cedefop,

visto lo studio dello STOA «Rethinking education in the digital age» (Ripensare l'istruzione nell'era digitale) (13),

vista la banca dati Skills for Jobs (Competenze per posti di lavoro) dell'OCSE (14),

visto lo studio dell'OCSE dal titolo «Getting Skills Right. Increasing Adult Learning Participation. Learning from successful reforms» (Ottenere le giuste competenze. Aumentare la partecipazione degli adulti all'apprendimento. Imparare dalle riforme che hanno avuto successo) (15),

visto il briefing strategico dell'OCSE del 10 luglio 2020 dal titolo «Skill measures to mobilise the workforce during the COVID-19 crisis» (Misure in materia di competenze per mobilitare la forza lavoro durante la crisi COVID-19) (16),

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2020 sul futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19 (17),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sul potenziamento della garanzia per i giovani (18),

vista la sua risoluzione del 12 giugno 2018 sulla modernizzazione dell'istruzione nell'UE (19),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa (20),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulle politiche in materia di competenze per la lotta alla disoccupazione giovanile (21),

vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi (22),

vista l'interrogazione alla Commissione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» (O-000006/2021 — B9-0004/2021),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

A.

considerando che la transizione verde e digitale, unita alle tendenze demografiche e alla globalizzazione, sta cambiando la natura del lavoro, il contenuto delle professioni e le competenze e qualifiche richieste per esercitarle; che la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze saranno essenziali per far fronte alle sfide e alle opportunità generate dall'accelerazione delle macrotendenze, nonché fondamentali per colmare la crescente carenza di competenze nel mercato del lavoro dell'UE;

B.

considerando che l'agenda per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza è pienamente conforme al pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare al suo primo principio, il quale sancisce che «ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro»;

C.

considerando che l'istruzione nell'era digitale comprende l'istruzione formale digitale, ma anche l'istruzione informale e non formale pertinente all'acquisizione di competenze tecniche, trasversali e civiche lungo tutto l'arco della vita dei cittadini europei;

D.

considerando che i sistemi formali di istruzione e formazione professionale incontrano crescenti difficoltà nel soddisfare l'intero ventaglio delle esigenze e richieste del singolo e della società in un mondo in costante trasformazione;

E.

considerando che la crisi COVID-19 ha cambiato il mondo del lavoro accelerando gli esuberi e l'obsolescenza di molti posti di lavoro, accentuato l'importanza delle competenze digitali e dell'alfabetizzazione digitale, allargato il divario digitale e accresciuto la necessità di aggiornare gli insiemi di competenze di cui dispone la forza lavoro europea, in particolare per quanto riguarda il drastico aumento della necessità di competenze digitali e tecnologiche e di competenze trasversali come la resilienza e l'adattabilità; che tale necessità sarà resa ancora più pressante dalla diffusione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA), che potrebbe trasformare completamente i modelli di lavoro e sostituire alcuni tipi di attività; che la pandemia ha interrotto le attività di formazione e di istruzione, segnatamente quelle rivolte ai discenti IFP, provocando un aumento della disoccupazione, in particolare tra i giovani alle prese con la transizione dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro; che il confinamento forzato durante la crisi COVID-19 ha offerto ai lavoratori l'opportunità di aggiornare le loro competenze;

F.

considerando che le competenze chiave sono fondamentali nella società della conoscenza e in un contesto di apprendimento permanente, in quanto garantiscono una maggiore flessibilità nell'adattarsi all'evoluzione della società e dei mercati del lavoro;

G.

considerando che persistono numerose disuguaglianze nell'accesso all'istruzione e alle competenze per i gruppi vulnerabili della società, nonché tra i generi, e che i cittadini di diversa origine etnica, le persone con disabilità o le donne hanno minori probabilità di poter acquisire nuove competenze;

H.

considerando che gli individui devono disporre delle competenze richieste nel mercato del lavoro e della capacità di adattarsi rapidamente all'evoluzione della domanda di competenze lungo tutto l'arco della loro vita; che in molti settori dell'UE potrebbe essere automatizzata una percentuale di mansioni compresa tra il 37 % e il 69 %, il che cambierebbe in modo significativo le prestazioni (23); che, secondo una ricerca condotta da Eurofound, il 28 % dei lavoratori dichiara di possedere le competenze necessarie per svolgere incarichi più impegnativi;

I.

considerando che la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze non sono responsabilità esclusivamente individuali, ma anche sociali, in quanto bassi livelli di competenze di base e la scarsa partecipazione degli adulti alle attività di formazione riducono le loro prospettive occupazionali nel mercato del lavoro, generando disuguaglianze sociali ed economiche e contribuendo a elevati livelli di povertà;

J.

considerando che gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e le carenze di competenze rappresentano sfide importanti per il mercato del lavoro e i sistemi di istruzione dell'UE; che tra la forza lavoro si rileva una profonda carenza di competenze digitali e che il 42 % dei cittadini dell'UE non possiede competenze digitali di base (24); che sono necessari investimenti significativi per colmare la carenza di competenze digitali;

K.

considerando che l'attuale generazione di giovani è altamente qualificata; che l'acquisizione di competenze, la riqualificazione, il miglioramento del livello delle competenze e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita non sono l'unica risposta alla mancanza di posti di lavoro per i giovani; che occorrono misure occupazionali supplementari per garantire la creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità; che il panorama occupazionale è in rapida evoluzione e che si stima che il 65 % dei bambini che oggi iniziano la scuola primaria finirà per svolgere tipi di lavoro completamente nuovi che ancora non esistono (25); che nel 2019 già l'85 % dei cittadini usava Internet e che solo il 58 % di essi possedeva almeno le competenze digitali di base (26);

L.

considerando che l'ambizione del Green Deal europeo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 60 % entro il 2030 implicheranno una transizione verso un'economia neutra dal punto di vista climatico, circolare ed efficiente dal punto di vista energetico; che ciò avrà un impatto sostanzialmente su tutti i settori dell'economia, e che la riqualificazione della forza lavoro e la centralità delle competenze «verdi» in tutti i percorsi educativi diverranno cruciali per realizzare una transizione giusta che non lasci indietro nessuno;

M.

considerando che, accanto alle competenze tecnologiche e digitali, il pensiero critico è una delle competenze chiave nell'era digitale; che vi è la chiara necessità di promuovere il pensiero critico a livello di tutti i cittadini, per consentire loro di approfittare appieno delle potenzialità degli strumenti digitali e proteggerli dai relativi pericoli;

N.

considerando che sistemi di istruzione moderni, innovativi e inclusivi, che conferiscano centralità alle tecnologie digitali, sono in grado di preparare le nuove generazioni di professionisti alle sfide e alle opportunità future;

O.

considerando che, ai fini della competitività sostenibile, dell'equità sociale e della resilienza è cruciale che tutti, compresi i gruppi vulnerabili, le persone anziane e le persone che vivono in quartieri urbani svantaggiati, nelle zone rurali e remote scarsamente popolate o spopolate e sulle isole, abbiano parità di accesso a misure inclusive e di qualità per l'acquisizione di competenze, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, nonché alle informazioni circa le risorse in materia di competenze, la consulenza, l'istruzione e la formazione professionale; che la ricerca di Eurofound documenta un aumento delle disuguaglianze nell'accesso dei lavoratori alla formazione (27);

P.

considerando che in alcuni paesi dell'UE il tempo dedicato dai bambini alle attività scolastiche si è dimezzato durante la crisi COVID-19; che la chiusura degli istituti di istruzione e formazione, anche se temporanea, può avere conseguenze significative per i discenti, incidere negativamente sui risultati dell'apprendimento e aumentare le disuguaglianze esistenti;

Q.

considerando che, a differenza del sistema scolastico obbligatorio, la formazione degli adulti si basa su un impegno volontario assunto per motivi personali o professionali, e rappresenta dunque una sfida maggiore per gli erogatori di istruzione e formazione;

R.

considerando che mantenere aggiornate le proprie competenze facilita la permanenza nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale, il che è fondamentale anche per la vita e la salute mentale di milioni di cittadini;

S.

considerando che non esistono competenze diverse in base al sesso, ma che vi sono differenze di genere in termini di scelte e di sviluppo professionale;

T.

considerando che le politiche in materia di istruzione, formazione e competenze sono responsabilità degli Stati membri; che l'UE svolge un importante ruolo nel sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri in tali ambiti; che le nuove sfide richiedono la mobilitazione di strumenti europei e politiche di sostegno nell'ambito dello spazio europeo dell'istruzione; che programmi dell'Unione quali Erasmus+, la garanzia europea per i giovani e il Corpo europeo di solidarietà svolgono un ruolo importante nel miglioramento del livello delle competenze dei giovani;

U.

considerando che le tecnologie digitali dovrebbero tuttavia essere percepite come strumenti per fornire un'istruzione e una formazione di qualità; che in futuro saranno sempre più necessarie competenze digitali (codificazione, logistica e robotica), non solo per i corsi d'informatica, ma anche per l'intero percorso di studi;

V.

considerando che è opportuno esplorare più attentamente oltre che agevolare le possibilità digitali di formazione e sviluppo delle competenze, ad esempio le attività di formazione online per i gruppi vulnerabili o i dipendenti delle PMI che necessitano di un'offerta formativa più flessibile, in stretta collaborazione con le istituzioni e gli organismi regionali responsabili;

W.

considerando che i tassi di partecipazione all'educazione e cura della prima infanzia in Europa per i bambini di età inferiore a tre anni sono ancora inferiori al 33 % nella metà dei paesi dell'UE (28);

X.

considerando che, secondo Eurofound, le implicazioni in termini di competenze legate alla diffusione di modelli di impresa digitali, come il lavoro su piattaforma, dovrebbero essere esaminate in maniera più attenta e affrontate in modo strategico, concentrandosi sugli squilibri tra domanda e offerta di competenze e sulla dequalificazione o attraverso lo sviluppo delle competenze, come quelle trasversali e imprenditoriali;

Y.

considerando che nel 2019 il 10,2 % dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni nell'UE aveva completato al massimo un ciclo di istruzione secondaria inferiore e non seguiva corsi di perfezionamento o di formazione (abbandono prematuro della scuola) (29);

Z.

considerando che l'importante ruolo svolto dall'apprendimento sul luogo di lavoro per l'utilizzo e lo sviluppo delle competenze è da tempo riconosciuto, che l'indagine sulle imprese europee del 2019 (ECS 2019) indica che solo una minoranza delle imprese combina in modo coerente pratiche sul luogo di lavoro che ottimizzano l'utilizzo delle competenze e supportano lo sviluppo delle stesse;

AA.

considerando che nel 2017 il 72 % degli insegnanti in Europa era di sesso femminile; che il 9 % degli insegnanti in servizio nell'UE aveva meno di 30 anni, mentre il 36 % aveva un'età pari o superiore a 50 anni (30);

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza», che mette le competenze al centro dell'agenda strategica dell'UE e garantisce che il diritto a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, per tutti e in tutti i campi e settori, sancito nel primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali, divenga una realtà in tutta l'Unione;

2.

si compiace delle 12 azioni faro delineate nella comunicazione e degli obiettivi quantitativi da raggiungere entro il 2025; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'ampia accessibilità alla formazione e al miglioramento del livello delle competenze ai gruppi vulnerabili, tra cui le persone con disabilità, gli adulti scarsamente qualificati, le minoranze, compresi i rom, nonché le persone provenienti da un contesto migratorio; invita la Commissione a svolgere ricerche sulle modalità per dare attuazione a tale diritto e a introdurre un meccanismo di monitoraggio che incoraggi gli Stati membri a istituire programmi d'azione nazionali e a presentare relazioni nazionali periodiche su come tale diritto viene garantito;

3.

sottolinea l'importanza dell'accesso alla formazione e alla riqualificazione per i lavoratori delle industrie e dei settori che devono subire cambiamenti radicali in vista della transizione verde e digitale; sottolinea che qualifiche e competenze certificate offrono un valore aggiunto ai lavoratori, migliorando la loro posizione nel mercato del lavoro, e possono essere trasferite nelle transizioni nel mercato del lavoro; chiede che la politica pubblica in materia di competenze sia orientata al riconoscimento, alla certificazione e alla convalida delle qualifiche e delle competenze;

4.

sottolinea che le competenze e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sono essenziali ai fini della crescita sostenibile, della produttività, degli investimenti e dell'innovazione, e rappresentano dunque fattori chiave per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI; sottolinea che una stretta cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra tutti i soggetti pertinenti coinvolti nello sviluppo delle competenze, in particolare le parti sociali e tutti i livelli di governo, sono cruciali per garantire che chiunque possa acquisire le competenze necessarie nel mercato del lavoro e nella società in senso lato; mette in risalto, a tal proposito, la necessità di raccogliere informazioni, dati e previsioni aggiornate sul fabbisogno e sulla domanda di competenze nel mercato del lavoro, anche a livello locale; sostiene il varo del patto per le competenze, volto a rafforzare le misure adottate dalle imprese per riqualificare la forza lavoro europea e migliorare il livello delle sue competenze; chiede che i patti locali per le competenze siano più a misura degli addetti dei settori più colpiti dalla crisi COVID-19 e li aiutino a riqualificarsi per rimanere attivi nel mercato del lavoro;

5.

ricorda che la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione professionale è essenziale per preparare i giovani e gli adulti alle transizioni verde e digitale e garantire che i lavoratori nelle fasce centrali di età e in età avanzata mantengano e sviluppino le competenze necessarie per salvaguardare la loro occupabilità e prolungare la vita lavorativa; ricorda inoltre che tale modernizzazione è fondamentale per la ripresa dalla pandemia di COVID-19; accoglie con favore la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, presentata dalla Commissione; sottolinea che i programmi di IFP devono essere mirati, orientati al futuro, accessibili, permeabili, interconnessi a livello dell'UE e imperniati sul discente, lasciando spazio a percorsi individuali flessibili, dotando i discenti e i docenti dell'insieme di competenze necessario per divenire cittadini attivi e democratici e riuscire nel mercato del lavoro e nella società; ricorda che la modernizzazione dei programmi di IFP deve andare di pari passo con il miglioramento della loro attrattiva, affinché aumenti il numero di giovani che sceglie tali percorsi; sottolinea l'importanza delle migliori pratiche inerenti ai sistemi duali di formazione e all'IFP, che potrebbero contribuire a cambiamenti strutturali nel mercato del lavoro e portare a maggiori livelli di occupazione giovanile;

6.

ritiene che gli apprendistati possano svolgere un ruolo importante in proposito, in quanto preparano i giovani a professioni fortemente richieste e possono quindi contribuire alla loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare le risorse dell'UE per la promozione dell'IFP nonché a incoraggiare i datori di lavoro a creare programmi di tirocinio e di apprendistato retribuiti per gli studenti delle scuole professionali e a organizzare concorsi e tornei di settore per gli studenti; incoraggia le aziende a garantire la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze della loro forza lavoro nonché a migliorare l'offerta di apprendistati, in linea con il quadro di qualità per i tirocini e il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità; invita, a tale proposito, la Commissione a rivedere gli strumenti europei esistenti, quali ad esempio il quadro di qualità per i tirocini e il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, e a inserire criteri di qualità per le proposte, tra cui il principio di una remunerazione equa per i tirocinanti e gli stagisti, l'accesso alla protezione sociale, l'occupazione sostenibile e i diritti sociali; sottolinea che questi criteri assicurerebbero la transizione di tirocinanti e apprendisti verso un'occupazione stabile e di qualità e contribuirebbero a garantire alle persone opportunità equilibrate in termini di genere in tutti i settori, nonché opportunità che offrano sicurezza a lungo termine, protezione sociale e condizioni di lavoro eque e dignitose e che non contribuiscano alla creazione di lavoro precario;

7.

rammenta che le competenze professionali sono una delle forze trainanti dell'economia europea e chiede una correlazione tra l'istruzione convenzionale e l'IFP, mediante la quale lo sviluppo delle competenze nell'ambito dell'IFP, sia come elemento centrale che come complemento delle opzioni offerte a studenti e adulti, possa aumentare le opportunità a disposizione di chi cerca lavoro, promuovere la mobilità professionale e migliorare la resilienza del mercato del lavoro in situazioni di crisi;

8.

consiglia alla Commissione di formulare raccomandazioni all'indirizzo degli Stati membri che mettano in correlazione l'IFP con l'agenda delle competenze, tenendo conto delle competenze nazionali e del principio di sussidiarietà, ponendo l'accento sul miglioramento dell'orientamento professionale precoce dell'IFP e sull'ottimizzazione del numero di opportunità offerte ai giovani europei per lo sviluppo delle loro competenze; accoglie con favore, in questo contesto, il contributo fornito al riguardo dal Cedefop e da Eurofound;

9.

sottolinea l'importanza fondamentale di fornire un sostegno attivo ad insegnanti e formatori adottando un efficace pacchetto di politiche atto a garantire la loro preparazione e il miglioramento del livello delle loro competenze in vista della trasformazione verde e digitale delle scuole e delle istituzioni; ritiene che i sindacati del settore dell'istruzione debbano essere coinvolti nella definizione delle capacità e delle competenze che insegnanti e formatori devono acquisire nell'ambito dello sviluppo professionale iniziale e continuo collegato alla transizione verde e digitale; ritiene che occorra incrementare notevolmente gli investimenti nell'istruzione pubblica, e che il dialogo sociale con i sindacati debba essere un caposaldo fondamentale per garantire agli operatori del settore dell'istruzione e della formazione retribuzioni e pensioni adeguate e condizioni di lavoro eque;

10.

mette in risalto la necessità di migliorare il sistema di anticipazione delle competenze, coinvolgendo le parti sociali, per individuare meglio le tendenze emergenti quanto al fabbisogno di competenze, fornire competenze generiche, settoriali e specifiche alla professione, ove necessario, e ridurre al minimo le strozzature e gli squilibri in materia di competenze; accoglie con favore, a tale proposito, le azioni proposte dalla Commissione per migliorare l'analisi del fabbisogno di competenze; sottolinea che l'applicazione dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei megadati all'analisi del fabbisogno di competenze nella definizione di nuovi profili professionali deve essere monitorata regolarmente e sistematicamente per evitare distorsioni e discriminazioni dirette e indirette, e che occorra altresì garantire misure correttive; sottolinea che il rafforzamento dell'orientamento professionale fin dalla giovane età e la parità di accesso degli studenti e dei discenti adulti alle informazioni e alle misure di sostegno può aiutarli a scegliere percorsi educativi e professionali adeguati che portino a opportunità di lavoro corrispondenti ai loro interessi, al loro talento e alle loro competenze, riducendo gli squilibri tra domanda e offerta di competenze; evidenzia l'importanza della cooperazione tra i servizi per l'impiego e i servizi sociali al fine di identificare e sostenere le persone che hanno di recente perso il posto di lavoro o rischiano di perderlo; sottolinea l'importanza dell'orientamento lungo tutto l'arco della vita nell'agenda delle competenze e la necessità di migliorare l'accesso a un orientamento di qualità;

11.

accoglie con favore la raccomandazione rivolta agli Stati membri di rafforzare i sistemi di allerta precoce al fine di individuare i giovani che rischiano di diventare NEET (not in education, employment, or training), ossia i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo; è convinto che, se adeguatamente condotte, le azioni preventive, come la valutazione delle competenze e i servizi di orientamento professionale e di consulenza sulla carriera, che puntano ad aiutare i giovani che abbandonano prematuramente la scuola a trovare un lavoro o a seguire un percorso di istruzione prima di scivolare nella disoccupazione, come pure l'offerta di un'istruzione generale inclusiva e non discriminatoria, potrebbero portare, nel lungo periodo, a una riduzione del numero di NEET;

12.

sottolinea la necessità di promuovere il ruolo delle parti sociali garantendo che la politica in materia di competenze incoraggi accordi collettivi in merito alla definizione e alla regolamentazione delle competenze e della formazione continua, esaminando insieme alle parti sociali stesse le necessità in termini di competenze e provvedendo insieme ad esse ad aggiornare i programmi di studio dei sistemi di istruzione e formazione, nonché progettando congiuntamente ai rappresentanti dei lavoratori la formazione sul lavoro per adattarla alle esigenze della manodopera;

13.

invita la Commissione a includere un indicatore sulle carenze di competenze nel quadro di valutazione della situazione sociale, in linea con gli obiettivi e l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, che può rivelarsi utile ai responsabili politici a livello nazionale ai fini dell'individuazione dei settori in cui emerge la necessità di maggiori sforzi e di un migliore coordinamento a livello dell'UE, seguendo l'evoluzione e i progressi delle carenze di competenze e incentivando una convergenza verso l'alto tra gli Stati membri;

14.

è del parere che il riconoscimento reciproco dei risultati dell'apprendimento, dei diplomi, delle formazioni, delle qualifiche e delle competenze professionali acquisiti in un altro Stato membro debba essere migliorato e che possa contribuire ad ovviare alle carenze di competenze e agli squilibri tra domanda e offerta di competenze; ritiene che ciò consentirà, inoltre, agli adulti di ottenere una qualifica completa, favorirà la mobilità, renderà il mercato del lavoro dell'UE più integrato e resiliente, e rafforzerà la competitività dell'Europa; sottolinea che è importante affrontare la mancanza di personale qualificato e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze facilitando la mobilità dei discenti e il riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche attraverso un migliore utilizzo di strumenti quali il quadro europeo delle qualifiche, il curriculum vitae Europass, il sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECVET), la panoramica europea delle competenze, ESCO o EURES; accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025;

15.

sottolinea che molti cittadini acquisiscono competenze ed esperienze preziose al di fuori del sistema di istruzione o formazione formale, come è il caso di chi presta assistenza a titolo informale alle persone con disabilità o agli anziani; ritiene che suddette competenze informali dovrebbero essere riconosciute in quanto possono aiutare i prestatori di assistenza informale ad aumentare le loro possibilità sul mercato del lavoro;

16.

chiede la piena attuazione della direttiva sulle qualifiche professionali, in quanto il quadro di formazione comune che essa include può aumentare il numero di professionisti che beneficiano del sistema di riconoscimento automatico, ed è favorevole a che suddetto quadro sia correlato alla creazione, da parte della Commissione europea, di un passaporto digitale paneuropeo delle competenze dell'UE;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere maggiori sforzi per trattenere gli studenti stranieri dopo che hanno conseguito una laurea presso un'università dell'UE; sottolinea che assicurare ai laureati l'accesso alla mobilità intra-UE e a un visto per la ricerca di un lavoro potrebbe migliorare l'attrattiva dell'Unione nel suo complesso;

18.

chiede di sbloccare l'attuale proposta sulla Carta blu al fine di fornire alle imprese europee le competenze necessarie per mantenersi o diventare competitive;

19.

osserva che la pandemia di COVID-19 ha accentuato l'importanza delle competenze digitali sia di base che avanzate, di sistemi educativi resilienti e della capacità di questi sistemi di adeguarsi a varie esperienze di insegnamento: in presenza, a distanza e online, o con metodi ibridi; osserva altresì che la pandemia di COVID-19 ha modificato la domanda di competenze sul mercato del lavoro, accentuando così la carenza di competenze digitali, e ha aggravato le disparità e le carenze preesistenti in materia di istruzione; sottolinea la necessità che ogni cittadino disponga almeno delle competenze digitali di base e che si formino specialisti altamente qualificati dotandoli di competenze digitali avanzate e di un pensiero innovativo e imprenditoriale;

20.

si rammarica del fatto che persistono differenze di genere nell'accesso delle donne allo sviluppo delle competenze e alla partecipazione al mercato del lavoro (31); sottolinea che le principali sfide cui le donne si confrontano includono ostacoli all'istruzione e alla formazione nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), vincoli socioculturali ed economici, soprattutto nelle economie rurali e informali, e una significativa incapacità di promuovere le pari opportunità che comporta l'impossibilità per le donne di scegliere posti di lavoro a predominanza maschile; invita la Commissione a incoraggiare i sistemi di tutoraggio, consentendo così a un maggior numero di modelli di ruolo femminili di incoraggiare le donne a fare scelte alternative rispetto alle classiche occupazioni stereotipate in termini di genere (32); chiede di evitare gli stereotipi e la stereotipizzazione di genere attraverso la formazione, in quanto è legata all'occupabilità e innesca un circolo vizioso perpetuando così una marcata segregazione sul mercato del lavoro; sottolinea che il 90 % dei posti di lavoro richiede competenze digitali di base e che le donne rappresentano solo il 17 % di chi sceglie nell'UE studi o carriere nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (33) e solo il 36 % dei laureati STEM (34), nonostante la maggiore alfabetizzazione digitale della componente femminile rispetto a quella maschile (35);

21.

sottolinea l'importanza dell'istruzione e dello sviluppo delle competenze per affrontare i pregiudizi di genere e sostenere l'uguaglianza di genere, e chiede maggiori sforzi a livello sia nazionale che europeo per rompere questo squilibrio di genere e garantire che le donne possano accedere a un apprendimento e a una formazione permanente di qualità, anche dopo periodi di assenza per motivi assistenziali; sottolinea la necessità di processi di selezione e assunzione sensibili alle questioni di genere nel settore pubblico e in quello privato, e in particolare in settori orientati al futuro come quello delle discipline STEM e il settore digitale, dove le donne sono sottorappresentate; evidenzia a tale proposito che la discriminazione fondata sul genere danneggia non solo l'individuo interessato ma anche l'intera società; ricorda che occorre adottare misure per evitare che gli effetti della crisi accentuino le disuguaglianze di genere, attenuando l'impatto sproporzionato e duraturo sui diritti delle donne, sui redditi e sulla protezione sociale, e prevenendo ulteriori disuguaglianze e discriminazioni nel mondo del lavoro, prestando particolare attenzione al mercato del lavoro fortemente basato su differenze di genere, alle transizioni digitale e verde e alla disuguaglianza nella distribuzione del lavoro domestico e di assistenza non retribuito;

22.

sottolinea che le pari opportunità per tutti sono fondamentali e invita la Commissione e gli Stati membri a porre prioritariamente rimedio alla carenza di competenze digitali, garantendo che le regioni vulnerabili e i cittadini svantaggiati, nonché quelli a rischio di esclusione sociale, comprese le persone con disabilità o appartenenti a minoranze etniche, abbiano accesso all'istruzione e alla formazione digitali, al materiale informatico minimo necessario e a un'ampia possibilità di connessione a Internet, nonché al supporto digitale e ad altri strumenti di apprendimento tecnologico; sottolinea altresì che occorre sostenere queste categorie per innalzare i livelli di competenze digitali che sono loro necessari per prosperare, e per evitare di aggravare le disuguaglianze, senza lasciare indietro nessuno;

23.

prende atto con vivo interesse delle opportunità e delle sfide legate alla diffusione di soluzioni digitali come il telelavoro, per le quali lo sviluppo di competenze digitali è fondamentale; rammenta l'importanza di un quadro legislativo europeo mirante a regolamentare in tutta l'Unione le condizioni del telelavoro e il diritto alla disconnessione, nonché a garantire condizioni di lavoro e di occupazione dignitose nell'economia digitale grazie all'acquisizione di nuove competenze;

24.

sottolinea le numerose opportunità che il lavoro digitale offre per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti, anche di chi è prossimo all'età pensionabile, nonché per aumentare l'inclusione delle persone con disabilità; si rammarica del fatto che le persone con disabilità continuino a essere svantaggiate sul mercato del lavoro e che troppo spesso il mancato accesso all'istruzione e alla formazione sia responsabile della loro esclusione dal mercato del lavoro; chiede che la Commissione riservi particolare attenzione, nelle sue raccomandazioni agli Stati membri, alle possibilità di migliorare l'accesso delle persone con disabilità alle competenze digitali o alla riconversione digitale, coordinando tale aspetto con le nuove esigenze dell'economia digitale globale emergente;

25.

osserva che, nel contesto dell'aumento del telelavoro, la Commissione e gli Stati membri devono porre al centro delle loro strategie le competenze che favoriscono questo nuovo modo di lavorare; sottolinea che l'istruzione e la didattica a distanza pongono sfide sia agli educatori che ai destinatari dell'istruzione e che le competenze necessarie per fornire l'istruzione e la formazione a distanza di formatori ed educatori rappresentano al momento una priorità a breve termine per l'Europa;

26.

invita la Commissione a sostenere l'offerta di formazione per i lavoratori che beneficiano di un orario di lavoro ridotto o di un'indennità di disoccupazione parziale, anche attraverso lo strumento SURE; invita gli Stati membri a offrire misure di formazione adeguate ai lavoratori interessati;

27.

invita i datori di lavoro ad adeguare, sul luogo di lavoro, le prassi che valorizzano le competenze della forza lavoro e ne sostengono lo sviluppo, concentrandosi sulla formazione della prossima generazione di dirigenti rispetto a questioni riguardanti l'impiego di prassi organizzative che sfruttino l'utilizzo e lo sviluppo delle competenze, nonché sul sostegno ai governi nazionali e alle parti sociali nella creazione di reti e strutture di supporto che prestino consulenza alle organizzazioni, aiutandole a trovare le combinazioni di prassi sul luogo di lavoro più adatte alle loro esigenze;

28.

chiede di facilitare il riconoscimento, la convalida e la portabilità dei risultati ottenuti nell'ambito dell'apprendimento non formale e informale, compresi quelli ottenuti da tipologie di lavoro digitali come il lavoro su piattaforma;

29.

chiede misure immediate e coraggiose a livello europeo, nazionale, regionale e locale, meccanismi di valutazione e risorse per mettere le competenze digitali al centro delle politiche in materia di istruzione e formazione, salvaguardando nel contempo tra i discenti un alto livello di competenze in lettura e matematica, rendendo le competenze digitali, gli strumenti informatici e l'accesso a Internet disponibili a tutti, migliorando le competenze digitali degli insegnanti e dei formatori e dotando le scuole, gli istituti di formazione, i fornitori di IFP, le organizzazioni attive nel campo dell'educazione degli adulti e le università di piattaforme di apprendimento online pubbliche e indipendenti, e delle altre tecnologie necessarie per consentire l'apprendimento online e a distanza e l'apprendimento misto; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di un approccio all'apprendimento permanente che sia genuino; sostiene le azioni pianificate dalla Commissione quali indicate nell'agenda per le competenze e nel piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027, e chiede una cooperazione più intensa tra la Commissione e gli Stati membri in tale settore; sottolinea l'importanza degli incentivi per lo sviluppo di contenuti digitali didattici e di moduli per la formazione di base in linea con le esigenze del mercato del lavoro, tenendo conto in particolare delle competenze digitali e verdi, anche attraverso piattaforme di formazione online;

30.

si rammarica del fatto che in Europa vi siano ancora bambini cui è preclusa l'istruzione, così come alunni e studenti che non hanno accesso, o che non hanno un accesso adeguato, all'istruzione digitale a causa della mancanza totale o parziale di attrezzature digitali, software o connessione a Internet; ribadisce la necessità di migliorare la connettività a tutti i livelli, in particolare nelle zone rurali e remote, dove spesso manca, e di aumentare l'accesso ai sistemi digitali; richiama l'attenzione sull'innovazione di punta in Europa in materia di computer, tablet e software a fini didattici;

31.

sottolinea che le conseguenze della COVID-19 offrono un'opportunità unica per accelerare la rivoluzione digitale e tecnologica nel contesto dell'apprendimento permanente, che può abbattere le barriere fisiche, ove possibile, e aumentare significativamente la sua portata e il suo impatto; incoraggia gli Stati membri e gli erogatori d'istruzione a moltiplicare le opportunità di apprendimento indipendenti da una localizzazione specifica, consentendo agli studenti che si trovano in zone remote e rurali o all'estero di accedere ai corsi in tutta l'UE senza vincoli legati al luogo;

32.

sottolinea che le misure europee e nazionali — tra cui i programmi di istruzione e gli investimenti mirati — dovrebbero essere sviluppate e attuate con lo scopo ultimo di garantire la preparazione dei cittadini ai futuri posti di lavoro che richiedono competenze digitali, al fine di sfruttare appieno il potenziale della transizione digitale nel mercato del lavoro dell'UE e di consentire alle imprese di avvalersi pienamente di nuovi metodi di lavoro come il telelavoro;

33.

sottolinea la necessità di maggiori delucidazioni sull'iniziativa delle università europee e la sua ambizione di stabilire norme in materia di istruzione superiore nell'UE; ribadisce che il successo della cooperazione tra le università si è sempre fondato su un approccio dal basso verso l'alto, sull'indipendenza e sull'eccellenza accademica, e che il processo di Bologna rappresenta uno strumento importante per la cooperazione universitaria nell'UE e non solo;

34.

osserva che la transizione verde è un importante motore della domanda di lavoro in tutti i settori e può creare milioni di posti di lavoro; ricorda che una transizione efficace verso un'economia verde deve andare di pari passo con misure per l'acquisizione di competenze, il miglioramento del loro livello e la riqualificazione, nell'ottica di sviluppare le competenze e le conoscenze che sono richieste da detta economia; si compiace, a tale proposito, delle azioni della Commissione volte a sostenere l'acquisizione di competenze per la transizione verde; chiede che si agisca tempestivamente per evitare strozzature in materia di competenze in tale ambito e far sì che l'UE continui a essere un leader mondiale nell'economia verde; incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a integrare lo sviluppo sostenibile e le competenze ambientali nei sistemi di formazione e istruzione;

35.

sottolinea che la mobilità degli studenti e degli insegnanti è uno dei principali strumenti per scambiare idee e buone prassi, nonché per aumentare la qualità della formazione professionale in tutta l'Unione; insiste sul fatto che tale mobilità deve essere accessibile e inclusiva; rileva che, se da un lato la mobilità fisica dovrebbe assumere sempre un ruolo primario, dall'altro l'apprendimento virtuale diventerà un complemento sempre più importante, nonché un surrogato in extremis, come evidenziano le misure prese in relazione alla COVID-19;

36.

osserva che le competenze creative e artistiche sono essenziali per l'economia e chiede l'introduzione di un approccio più orizzontale nell'agenda per le competenze, al fine di includerle in tutti i programmi di studio;

37.

sottolinea che l'attuazione dell'agenda per le competenze richiede finanziamenti adeguati sia a livello europeo che a livello nazionale e locale; si aspetta che il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e lo strumento Next Generation EU forniscano risorse significativamente maggiori per lo sviluppo delle competenze; rammenta che i principali responsabili del miglioramento del livello delle competenze e della riqualificazione sono le aziende e gli Stati membri, e invita pertanto questi ultimi a investire maggiormente nei bilanci per lo sviluppo delle competenze e l'istruzione, dato che, per garantire una competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, sono essenziali investimenti importanti nel capitale umano;

38.

sottolinea l'importanza che rivestono programmi e strumenti quali Erasmus+, Orizzonte Europa, il Corpo europeo di solidarietà, Europa creativa, il programma Europa digitale e le garanzie per i giovani e i bambini al fine di sostenere i giovani e gli adulti nell'acquisizione di nuove competenze e delle abilità di qualità necessarie nell'economia digitale e verde e nel mondo del lavoro, come anche al fine di offrire opportunità di mobilità per l'apprendimento; chiede che il potenziale di questi programmi sia continuamente esplorato dalla Commissione e dagli Stati membri al fine di promuovere una correlazione permanente tra competenze ed esigenze del mercato del lavoro;

39.

sottolinea le potenziali opportunità offerte dal programma Erasmus+, soprattutto nel campo dell'istruzione per gli adulti, e la necessità di rafforzarne il bilancio per il periodo 2021-2027;

40.

invita gli Stati membri a dare priorità alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze nei loro piani per la ripresa e la resilienza; li invita altresì a garantire che il Fondo per una transizione giusta e l'FSE+ dispongano di risorse finanziarie sufficienti e sostengano piani integrati a livello locale per contribuire alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze, in particolare per i gruppi più vulnerabili — ivi comprese le persone a rischio di disoccupazione — per garantire che chiunque all'interno dei settori vulnerabili possa riqualificarsi e sviluppare nuove competenze per rimanere attivo nel mercato del lavoro e beneficiare delle transizioni verde e digitale; sottolinea il potenziale dei conti individuali di apprendimento, un meccanismo di finanziamento chiave per l'attuazione dell'agenda per le competenze, considerato un primo passo nella direzione dei diritti universali di apprendimento permanente;

41.

sottolinea che l'orientamento professionale e di consulenza sulla carriera è fondamentale per sostenere scelte di carriera motivate e intelligenti e prevenire l'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione da parte degli studenti, e che il sostegno durante gli studi e la formazione è anch'esso la chiave per il successo di un percorso di apprendimento e per lo sviluppo di competenze; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a garantire la disponibilità di un siffatto orientamento professionale per i giovani che comprenda lo sviluppo di capacità imprenditoriali;

42.

sottolinea l'importanza degli investimenti nella formazione formale e informale e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per garantire una transizione e una formazione equa della forza lavoro, e la promozione della formazione e dell'apprendimento durante l'orario di lavoro;

43.

osserva che la principale fonte di finanziamento dell'istruzione dell'UE è il Fondo sociale europeo Plus e sottolinea l'importanza di garantire che questi fondi rimangano a disposizione per tale scopo, specialmente in tempi di crisi;

44.

chiede l'istituzione di politiche di congedo retribuito per motivi di istruzione, in linea con la Convenzione dell'OIL relativa al congedo per motivi di formazione retribuito, che consente ai lavoratori di seguire programmi di formazione durante l'orario di lavoro e senza costi personali, al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

45.

mette in risalto la necessità che le strategie di istruzione, sensibilizzazione, orientamento e motivazione nonché i sistemi di apprendimento permanente siano di alta qualità e inclusivi, flessibili e accessibili a tutti, così da promuovere la competitività sul mercato del lavoro, l'inclusione sociale e le pari opportunità; invita la Commissione, e in particolare gli Stati membri, a garantire un accesso paritario a un'istruzione di qualità e ad agevolare l'accesso a programmi di alta qualità per lo sviluppo delle competenze dei discenti adulti, compresi gli adulti con un basso livello di competenze o di qualifiche, nonché dei gruppi svantaggiati e dei cittadini vulnerabili, come le persone con disabilità, gli anziani, i senzatetto, i NEET e le persone provenienti da un contesto migratorio; sottolinea l'esigenza di sensibilizzare all'importanza dello sviluppo delle competenze lungo tutto l'arco della vita per il vantaggio individuale, economico e sociale; incoraggia il coinvolgimento degli attori del settore dell'istruzione, compresi i servizi sociali, la società civile e i fornitori di istruzione non formale, per identificare e raggiungere coloro che sono più lontani dal mercato del lavoro; sottolinea la necessità di soluzioni locali innovative per prendere in considerazione nuove possibili soluzioni alla carenza di competenze e allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze;

46.

evidenzia che il potenziale di chi partecipa all'istruzione può essere incrementato mediante la pratica e sottolinea, in questo contesto, l'importanza di aumentare l'influenza dei datori di lavoro sul modello relativo al sistema di istruzione professionale; sottolinea che i datori di lavoro dovrebbero svolgere un ruolo importante nel fornire opportunità per insegnanti e formatori, e tirocini nelle imprese, e contribuire così ad accrescere le competenze professionali di insegnanti e formatori; chiede una più stretta collaborazione tra il mondo imprenditoriale e quello dell'istruzione, a tutti i livelli, offrendo programmi di tirocinio e di apprendistato nelle aziende rivolti agli studenti e ai discenti IFP;

47.

sottolinea l'importanza di raggiungere le persone nelle zone rurali e remote e di rendere le opportunità di riqualificazione e miglioramento delle competenze più accessibili e destinate alle persone che lavorano nell'agricoltura, nella pesca, nella silvicoltura e in altri settori professionali in suddette zone; insiste altresì sull'esigenza di fornire loro le competenze verdi e digitali e tutte le competenze necessarie per cogliere le opportunità presenti e future offerte dall'economia verde e blu, e di consentire loro di apportare un contributo decisivo alla salvaguardia dell'ambiente;

48.

ricorda che i programmi extrascolastici e l'apprendimento non formale e informale, comprese le attività di volontariato, sono importanti per fornire opportunità di apprendimento adattabili e nuove competenze e conoscenze alla maggior parte delle persone che si trovano nella condizione di non poter accedere all'istruzione formale;

49.

sottolinea la necessità di accrescere l'attrattiva della professione di insegnante e di concepire l'elevato status sociale degli insegnanti come direzione strategica delle azioni nei singoli paesi dell'UE; sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero considerare come un obiettivo prioritario il fatto di attirare i migliori candidati alla professione di insegnante e di riqualificare e migliorare le competenze degli insegnanti senior;

50.

sottolinea che la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze spettano principalmente agli Stati membri; ritiene che, ai fini della realizzazione della duplice transizione ecologica e digitale, vi siano concrete opportunità e vantaggi nella creazione di uno «sportello unico» paneuropeo di competenze nel campo dell'alta tecnologia, che coordini le migliori prassi e la riqualificazione e il miglioramento delle competenze di alta tecnologia, guidato dai settori industriali, e che utilizzi approcci basati sui dati per determinare il fabbisogno di competenze in tutta l'UE;

51.

mette in risalto l'importanza delle competenze trasversali, interpersonali e interculturali, oltre che di quelle digitali e tecniche, nel garantire un'istruzione completa per gli individui, nell'affrontare le sfide globali presenti e future e nel sostenere le transizioni verde e digitale, rendendole più inclusive e più eque;

52.

prende atto delle azioni pianificate dalla Commissione per promuovere le competenze per la vita, in particolare l'aggiornamento dell'agenda europea per l'apprendimento degli adulti; incoraggia la Commissione ad approfondire questo aspetto integrando le competenze per la vita in tutti i settori dell'istruzione e della formazione; sottolinea che le competenze per la vita devono essere comprese anche al di fuori delle esigenze del mercato del lavoro; sottolinea che tutti i cittadini dovrebbero avere accesso alle competenze per lo sviluppo personale, ai fini di una maggiore indipendenza all'interno delle odierne società in rapida evoluzione; ricorda che ciò è particolarmente importante per sostenere la resilienza dei cittadini in tempi di crisi, quando occorre prestare attenzione anche al benessere; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare un'attenzione specifica allo sviluppo di competenze trasversali quali le competenze analitiche, l'intelligenza emotiva, la leadership, le competenze imprenditoriali e finanziarie, il conferimento di responsabilità, il lavoro di squadra, la comunicazione, la cooperazione, la responsabilità, l'adattabilità, la creatività, l'innovazione, il pensiero critico e le competenze linguistiche, che diverranno ancora più importanti per la cittadinanza attiva e per il mondo del lavoro post COVID-19;

53.

sottolinea che in una società che sta invecchiando è essenziale garantire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, instillando la cultura dell'apprendimento permanente dalla giovane età fino all'età avanzata; ricorda che contrastare il fenomeno della disoccupazione tra le persone di età più avanzata nell'UE rimane un obiettivo importante; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione ai lavoratori anziani e a garantire che possano partecipare a programmi personalizzati di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze che consentano loro di adattarsi all'evoluzione del fabbisogno di competenze e così di rimanere più a lungo attivi nel mercato del lavoro e di beneficiare di una buona qualità di vita e di un sufficiente livello di indipendenza; sottolinea che occorre prestare un'attenzione particolare al miglioramento delle competenze e delle tecnologie digitali, che possono offrire nuovi metodi e nuove opportunità anche per l'istruzione degli adulti e degli anziani, e garantire l'accesso a Internet e il miglioramento delle infrastrutture digitali, in particolare nelle zone rurali e remote; prende atto, a tale proposito, del ruolo dei centri, delle biblioteche e delle soluzioni personalizzate di apprendimento a distanza offerti dalle comunità per favorire l'accessibilità delle persone anziane all'apprendimento permanente; sottolinea che le generazioni più anziane sono una risorsa preziosa anche per via della loro esperienza, che dovrebbero essere incoraggiate a condividere per accrescere le competenze delle generazioni di lavoratori più giovani;

54.

sottolinea la necessità di aumentare il numero di bambini di età inferiore a 3 anni nell'educazione e cura della prima infanzia (ECEC) e di mettere maggiormente l'accento sullo sviluppo fin dai primi anni di vita del bambino, sulle competenze di ricerca e su un approccio creativo alla conoscenza del mondo; sottolinea che l'istruzione prescolare precoce ha un impatto significativo sul conseguimento di migliori risultati nelle fasi successive dell'istruzione, e che il disequilibrio nella partecipazione all'ECEC può contribuire alle differenze nelle opportunità e nelle attività didattiche a disposizione dei bambini fin dalle prime fasi dello sviluppo;

55.

mette in risalto la necessità di un'attuazione tempestiva delle azioni annunciate dalla Commissione per soddisfare il fabbisogno di competenze del mercato del lavoro e contribuire a una rapida ripresa dalla crisi COVID-19; invita la Commissione a fornire un calendario chiaro delle azioni previste;

56.

sottolinea la necessità di soluzioni volte a consentire alle aziende e ai datori di lavoro privati di incoraggiare e sostenere corsi di formazione sul posto di lavoro e il congedo per motivi di formazione, anche valutando l'assegnazione di buoni di formazione o il riconoscimento automatico delle competenze acquisite sul posto di lavoro; ricorda l'importanza strategica di iniziative come EuroSkills e WorldSkills, che sono perfetti esempi di partenariati tra imprese, governo e autorità regionali e del settore dell'istruzione; chiede di sostenere l'ulteriore sviluppo dell'iniziativa EuroSkills mediante il finanziamento di progetti comuni, lo scambio di esperienze, il consolidamento del potenziale delle istituzioni che offrono formazione secondo le esigenze di EuroSkills, la creazione di corsi di perfezionamento EuroSkills, campus di settore per giovani di talento e un sistema di formazione per formatori ed esperti del settore;

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital

(2)  GU C 389 del 18.11.2019, pag. 1.

(3)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6889-2017-INIT/it/pdf

(4)  GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

(5)  GU C 429 del 14.12.2017, pag. 3.

(6)  GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42.

(7)  GU C 237 del 6.7.2018, pag. 8.

(8)  Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro, Eurofound. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf

(9)  Impatto della digitalizzazione sui profili professionali (mansioni mutate richiedono tipi di competenze diversi): https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf

(10)  https://www.cedefop.europa.eu/files/3077_en.pdf

(11)  https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

(12)  https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/european-skills-index

(13)  EPRS_STU(2020)641528_EN.pdf (europa.eu)

(14)  https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/

(15)  https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/cf5d9c21-en.pdf?expires=1600261868&id=id&accname=ocid194994&checksum=3B44E0891A2F10A546C7CBF7A9521676

(16)  https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135193-hgf8w9g731&title=Skill-measures-to-mobilise-the-

(17)  Testi approvati, P9_TA(2020)0282.

(18)  Testi approvati, P9_TA(2020)0267.

(19)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 8.

(20)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 135.

(21)  GU C 11 del 12.1.2018, pag. 44.

(22)  GU C 316 del 22.9.2017, pag. 233.

(23)  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId =89&newsId=9150&furtherNews=yes

(24)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital

(25)  «The future of jobs» (Il futuro dell'occupazione), Forum economico mondiale, settembre 2018.

(26)  Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2020, Commissione europea.

(27)  «How your birthplace affects your workplace» (In che modo il luogo di nascita si ripercuote sul posto di lavoro), Eurofound, 2019. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf

(28)  «Key Data on Early Childhood Education and Care Education and Training in Europe — 2019 Edition» (Cifre chiave sull'educazione e la cura della prima infanzia in Europa — edizione 2019), relazione Eurydice, pag. 26.

(29)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training#Overview

(30)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20191004-1#:~:text=Among%20teachers%20working%20in%20the,were%20aged%2050%20or%20older.&text=In%20all%20EU%20Member%20States,in%202017%20were%20predominantly%20female

(31)  Nota informativa dell'OIL, agosto 2020; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_244380.pdf

(32)  «ICT for Work: Digital Skills in the Workplace» (TIC per il lavoro: le competenze digitali sul luogo di lavoro), Commissione europea 2017.

(33)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180425-1

(34)  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en

(35)  Studio 2018 sull'alfabetizzazione informatica e digitale a livello internazionale (ICILS).


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/123


P9_TA(2021)0052

Sicurezza della centrale nucleare di Ostrovets (Bielorussia)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla sicurezza della centrale nucleare di Ostrovets (Bielorussia) (2021/2511(RSP))

(2021/C 465/11)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020,

vista l'interrogazione alla Commissione sulla sicurezza della centrale nucleare di Ostrovets (Bielorussia) (O-000004/2021 — B9-0003/2021),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

A.

considerando che la sicurezza nucleare è una delle principali priorità dell'Unione europea, sia all'interno che al di fuori delle sue frontiere esterne;

B.

considerando che il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) riunisce le ampie competenze acquisite grazie alla valutazione tra pari delle centrali nucleari situate sia all'interno che all'esterno dell'Unione;

C.

considerando che un gruppo di valutazione inter pares dell'ENSREG si è recato in Bielorussia per visitare la centrale nucleare di Ostrovets nel marzo 2018, a seguito del completamento delle attività preparatorie necessarie, tra cui la ricezione delle risposte alle domande scritte del gruppo di valutazione inter pares, e ha pubblicato la sua relazione finale nel luglio 2018;

D.

considerando che l'ENSREG ha invitato le autorità bielorusse a elaborare un piano d'azione nazionale, onde garantire una tempestiva attuazione di tutte le raccomandazioni intese a migliorare la sicurezza individuate nella relazione di valutazione tra pari, fatta salva una futura revisione indipendente, come avviene per tutti i paesi dell'UE e i paesi terzi che partecipano al processo delle prove di resistenza;

E.

considerando che la Bielorussia ha pubblicato il suo piano d'azione nazionale ad agosto 2019 ma ha acconsentito a un'ulteriore valutazione tra pari dell'ENSREG solo nel mese di giugno 2020, a seguito delle ripetute richieste e di notevoli pressioni ad alto livello da parte dell'UE;

F.

considerando che tale ulteriore processo di valutazione inter pares è in corso e sarà completato dall'ENSREG nei prossimi mesi, con la pubblicazione delle conclusioni relative alla sicurezza della centrale, e che l'obiettivo è pubblicare una relazione preliminare della plenaria dell'ENSREG e trasmetterla alla Bielorussia prima dell'avvio dello sfruttamento commerciale della centrale, previsto per marzo 2021 dalle autorità bielorusse;

G.

considerando che la centrale ha cominciato a produrre energia elettrica il 3 novembre 2020, nonostante permanessero diverse preoccupazioni in materia di sicurezza e senza prove relative al livello di attuazione delle raccomandazioni della valutazione inter pares dell'UE del 2018 e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA);

H.

considerando che l'avviamento fisico della centrale è stato effettuato senza una licenza di esercizio, poiché la procedura di autorizzazione è stata modificata nel luglio 2020;

I.

considerando che gli scambi commerciali di energia elettrica tra la Bielorussia e l'Unione sono stati interrotti dal 3 novembre 2020, quando la centrale di Ostrovets è stata allacciata alla rete elettrica, a seguito della decisione congiunta degli Stati baltici dell'agosto 2020 di porre fine al commercio di energia elettrica con la Bielorussia dopo l'inizio della produzione di elettricità da parte della centrale di Ostrovets;

1.

esprime preoccupazione in merito all'ubicazione della centrale nucleare di Ostrovets, situata a 50 chilometri da Vilnius (Lituania) e nelle immediate vicinanze di altri paesi dell'UE quali Polonia, Lettonia ed Estonia;

2.

deplora che l'attuazione del progetto sia in corso, nonostante le proteste dei cittadini bielorussi e nonostante alcuni membri di ONG bielorusse che hanno cercato di sensibilizzare in merito alla costruzione della centrale di Ostrovets siano stati perseguiti e arrestati illecitamente;

3.

osserva con preoccupazione che la realizzazione della centrale si inscrive in un progetto geopolitico della Bielorussia e della Russia e che la sua costruzione e il relativo futuro funzionamento rappresentano una possibile minaccia per l'Unione europea e i suoi Stati membri per quanto riguarda la sicurezza, la salute e la tutela dell'ambiente;

4.

continua ad esprimere preoccupazione in merito alla messa in servizio affrettata di una centrale nucleare che non rispetta i più elevati standard internazionali in materia di ambiente e sicurezza nucleare, tra cui le raccomandazioni dell'AIEA;

5.

deplora la costante assenza di trasparenza e di informazioni ufficiali in merito ai ricorrenti arresti di emergenza del reattore e ai guasti delle apparecchiature durante la fase di messa in servizio della centrale nel 2020, tra cui la rottura di quattro trasformatori di tensione e il malfunzionamento dei sistemi di raffreddamento, mentre nella fase di costruzione della centrale si sono verificati otto incidenti noti, tra cui due incidenti legati al contenitore a pressione del reattore;

6.

osserva che la valutazione inter pares dell'UE del 2018 ha rilevato numerose carenze, che, secondo quanto riportato, solo un numero limitato delle sue raccomandazioni è stato finora attuato e che l'attuazione deve essere verificata dagli esperti dell'Unione;

7.

constata che la quantità e la frequenza degli incidenti di sicurezza destano gravi preoccupazioni in merito alla scarsa garanzia di qualità e controllo nelle fasi di progettazione, fabbricazione e costruzione della centrale e alla sua bassa sicurezza operativa, che devono essere adeguatamente affrontate nell'ambito della valutazione tra pari dell'UE;

8.

esorta la Bielorussia a garantire senza ulteriori indugi il pieno rispetto delle norme internazionali in materia di sicurezza nucleare e ambientale, nonché una cooperazione trasparente, inclusiva e costruttiva con le autorità internazionali; invita la Bielorussia a porre fine all'applicazione selettiva delle norme dell'AIEA e delle raccomandazioni formulate nel quadro della valutazione inter pares;

9.

osserva che gli standard di sicurezza nucleare devono avere la massima priorità, non solo nella fase di progettazione e costruzione, ma anche durante il funzionamento della centrale nucleare, e che devono essere costantemente monitorati da un organo di regolamentazione indipendente;

10.

esprime preoccupazione per il fatto che l'attuale autorità di regolamentazione bielorussa (Gosatomnadzor — Dipartimento di sicurezza nucleare e radiologica del ministero per le Situazioni di emergenza) subisca una costante pressione politica e manchi, sia nella forma che nella sostanza, di indipendenza sufficiente; sottolinea, pertanto, che una revisione inter pares trasparente e attenta è fondamentale anche durante il funzionamento della centrale;

11.

prende atto della decisione delle parti della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo), dell'11 dicembre 2020, relativa al rispetto, da parte della Bielorussia, degli obblighi derivanti dalla convenzione per quanto riguarda la centrale nucleare bielorussa di Ostrovets, ed esorta la Bielorussia a garantire la piena attuazione della convenzione di Espoo;

12.

sottolinea la necessità di creare e mantenere un sistema di allarme rapido per la misurazione delle radiazioni nei paesi dell'UE situati nelle vicinanze dell'impianto;

13.

esorta le autorità bielorusse a cooperare pienamente con l'ENSREG durante il processo delle prove di resistenza, in particolare procedendo a una revisione formale e all'attuazione urgente del piano d'azione nazionale della Bielorussia;

14.

si rammarica del fatto che la missione di valutazione inter pares dell'ENSREG presso la centrale di Ostrovets, inizialmente prevista per dicembre 2020, abbia dovuto essere annullata per motivi organizzativi addotti dal paese ospitante nonché a causa della pandemia di COVID-19;

15.

si compiace della prima fase dell'attuale valutazione inter pares dell'UE, che prevede una visita in loco all'inizio di febbraio 2021; sottolinea l'importanza di un completamento tempestivo del processo di valutazione inter pares e della pubblicazione dei relativi risultati e ritiene che si debba inviare alla Bielorussia almeno una relazione preliminare prima di marzo 2021, mese in cui le autorità bielorusse prevedono che si dia inizio all'operatività commerciale della centrale; osserva che tutte le questioni relative alla sicurezza rivestono pari importanza e devono essere affrontante prima dell'avvio dello sfruttamento commerciale della centrale;

16.

esprime profondo rammarico per l'affrettato avvio dello sfruttamento commerciale dell'impianto previsto per marzo 2021 e sottolinea che tutte le raccomandazioni di sicurezza dell'ENSREG devono essere attuate prima che la centrale nucleare possa iniziare la sua attività commerciale; incoraggia la Commissione a collaborare strettamente con le autorità bielorusse al fine di sospendere il processo di avvio fino a quando tutte le raccomandazioni dell'UE relative alle prove di resistenza non saranno state pienamente attuate e tutti i necessari miglioramenti di sicurezza non saranno stati messi in atto, dopo che la società bielorussa e i paesi limitrofi saranno stati debitamente informati delle misure adottate;

17.

esorta la Commissione e l'ENSREG a continuare una trasparente e attenta valutazione tra pari della centrale, a insistere sull'attuazione immediata di tutte le raccomandazioni e a garantire un efficace monitoraggio del processo di attuazione, anche attraverso visite periodiche del gruppo di valutazione inter pares presso il sito di Ostrovets, anche durante il funzionamento della centrale; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di un'efficace cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica;

18.

osserva che, nonostante l'accordo comune tra i paesi baltici di interrompere gli scambi commerciali di energia elettrica con la Bielorussia, l'elettricità proveniente dalla Bielorussia può ancora entrare nel mercato dell'UE attraverso la rete russa;

19.

ricorda le conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 e sostiene gli sforzi volti a esaminare possibili misure atte a impedire le importazioni commerciali di energia elettrica da impianti nucleari di paesi terzi che non rispettano i livelli di sicurezza riconosciuti dall'UE, tra cui la centrale nucleare di Ostrovets;

20.

invita la Commissione a valutare e proporre misure volte a sospendere gli scambi commerciali di energia elettrica con la Bielorussia con modalità conformi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia commerciale, nucleare e di energia, al fine di garantire che l'energia elettrica prodotta nella centrale di Ostrovets non entri nel mercato dell'energia dell'Unione mentre l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sono ancora collegate alla rete BRELL;

21.

sottolinea l'importanza strategica di accelerare la sincronizzazione della rete elettrica baltica con la rete continentale europea e pone in evidenza che il futuro funzionamento della centrale nucleare di Ostrovets non dovrebbe in alcun modo ostacolare la desincronizzazione di Estonia, Lettonia e Lituania dalla rete BRELL e che l'Unione europea dovrebbe proseguire l'integrazione dei tre Stati baltici nella rete elettrica dell'UE;

22.

esprime piena solidarietà ai cittadini bielorussi e ai cittadini dei paesi dell'UE direttamente interessati dalla costruzione e dal funzionamento della centrale di Ostrovets e chiede un maggior coinvolgimento ad alto livello dell'Unione europea e delle sue istituzioni in tale questione di estrema importanza per l'Europa;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/126


P9_TA(2021)0053

Situazione umanitaria e politica nello Yemen

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla situazione umanitaria e politica nello Yemen (2021/2539(RSP))

(2021/C 465/12)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sullo Yemen, in particolare quelle del 4 ottobre 2018 (1), del 30 novembre 2017 (2), del 25 febbraio 2016 (3) e del 9 luglio 2015 (4) sulla situazione nello Yemen, e la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario (5),

vista la dichiarazione resa dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) l'8 febbraio 2021 sui recenti attacchi ad opera del movimento Ansar Allah,

vista la dichiarazione resa dal portavoce del SEAE il 12 gennaio 2021 sulla designazione da parte degli Stati Uniti di Ansar Allah come organizzazione terroristica,

viste le dichiarazioni rese dal portavoce del SEAE il 30 dicembre 2020 sull'attacco sferrato ad Aden, il 19 dicembre 2020 sulla formazione del nuovo governo, il 17 ottobre 2020 sulla liberazione di detenuti, il 28 settembre 2020 sullo scambio di prigionieri e il 31 luglio 2020 sul rilascio di membri della comunità Baha'i,

visto il comunicato congiunto sul conflitto nello Yemen, del 17 settembre 2020, sottoscritto da Germania, Kuwait, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Francia, Russia e Unione europea,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/ alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), del 9 aprile 2020, sull'annuncio di un accordo di cessate il fuoco nello Yemen,

viste le dichiarazioni congiunte del commissario UE per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, e dell'ex ministro svedese per la Cooperazione internazionale allo sviluppo, Peter Eriksson, del 14 febbraio 2020 e 24 settembre 2020, dal titolo «UNGA: EU and Sweden join forces to avoid famine in Yemen» (Assemblea generale delle Nazioni Unite: l'UE e la Svezia uniscono le forze per evitare la carestia nello Yemen),

viste le pertinenti conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo sullo Yemen, in particolare le conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2018,

vista la relazione finale del gruppo di esperti delle Nazioni Unite sullo Yemen, del 22 gennaio 2021,

viste le pertinenti dichiarazioni degli esperti delle Nazioni Unite sullo Yemen, in particolare quella del 3 dicembre 2020 in cui il gruppo di eminenti esperti internazionali e regionali delle Nazioni Unite ha informato il Consiglio di sicurezza esortandolo a porre fine all'impunità, ad ampliare le sanzioni e a investire della situazione nello Yemen la Corte penale internazionale, quella del 12 novembre 2020 in cui gli esperti delle Nazioni Unite hanno indicato che deve essere consentito a una squadra tecnica di evitare il disastro petrolifero che minaccia lo Yemen, quella del 15 ottobre 2020 sugli Emirati arabi uniti, in cui gli esperti delle Nazioni Unite hanno dichiarato che il rimpatrio forzato nello Yemen di ex detenuti di Guantanamo è illegale e mette in pericolo vite umane, nonché quella del 23 aprile 2020 in cui gli esperti delle Nazioni Unite hanno lanciato un appello per la liberazione immediata e incondizionata dei baha'i nello Yemen,

vista la relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 2 settembre 2020, sull'attuazione dell'assistenza tecnica fornita alla commissione nazionale d'inchiesta affinché indaghi sulle accuse di violazioni e abusi commessi da tutte le parti del conflitto nello Yemen (A/HRC/45/57),

vista la relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per i bambini nei conflitti armati, del 23 dicembre 2020, sul tema «bambini e conflitti armati»,

vista la terza relazione del gruppo di eminenti esperti internazionali e regionali delle Nazioni Unite sullo Yemen, del 28 settembre 2020, concernente la situazione dei diritti umani nello Yemen, compresi le violazioni e gli abusi verificatisi dal settembre 2014,

visto il dialogo interattivo del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite con il gruppo di eminenti esperti internazionali e regionali delle Nazioni Unite sullo Yemen del 29 settembre 2020,

viste le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2534 del 14 luglio 2020, che ha prorogato fino al 15 luglio 2021 il mandato della missione delle Nazioni Unite a sostegno dell'accordo di Hodeida (UNMHA), e la risoluzione 2511 del 25 febbraio 2020, che ha prorogato di un anno il regime di sanzioni nei confronti dello Yemen,

vista la dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 2020, sul secondo anniversario dell'accordo di Stoccolma,

visti gli orientamenti dell'Unione europea per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario (6),

visto l'accordo di Stoccolma del 13 dicembre 2018,

visto l'accordo di Riyadh del 5 novembre 2019,

visti le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che dieci anni fa, nel febbraio 2011, sono iniziate proteste di massa nell'ambito di quella che sarebbe diventata nota come la «rivoluzione yemenita», che ha successivamente condotto all'allontanamento del Presidente Alī 'Abdullāh Sālih dopo 33 anni di dittatura; che tale rivolta era espressione delle profonde aspirazioni di democrazia, libertà, giustizia sociale e dignità umana del popolo yemenita;

B.

considerando che, dall'inizio del conflitto armato nel marzo 2015, almeno 133 000 persone hanno perso la vita, mentre gli sfollati interni sono 3,6 milioni; che l'accordo di Stoccolma, firmato nel dicembre 2018, mirava a garantire corridoi umanitari sicuri, scambi di prigionieri e il cessate il fuoco nella regione del Mar Rosso; che, da allora, le parti hanno violato l'accordo di cessate il fuoco e che oltre 5 000 civili hanno perso la vita; che la maggior parte dei civili è stata uccisa in attacchi aerei guidati dalla coalizione saudita;

C.

considerando che gli analisti concordano sostanzialmente sul fatto che lo Yemen, non essendo riuscito a intraprendere un percorso politico inclusivo, è bloccato da crescenti tensioni tribali e politiche e da un'aspra guerra per procura tra i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, e l'Arabia Saudita, trascinando direttamente l'intera regione in un complesso conflitto; che l'Arabia Saudita considera i ribelli Houthi nello Yemen come una forza iraniana delegata, mentre l'Iran ha condannato l'offensiva guidata dai sauditi e chiesto la cessazione immediata degli attacchi aerei condotti dai sauditi;

D.

considerando che, nel corso del 2020, i combattimenti si sono intensificati, in particolare a Jawf, Ma'rib, Nihm, Ta'izz, Hodeida, Baydā e Abyān e nei dintorni, con il supporto e il sostegno diretto di paesi terzi, compreso il sostegno al governo yemenita da parte della coalizione a guida saudita e il sostegno al Consiglio di transizione meridionale (STC) da parte degli Emirati arabi uniti, mentre il movimento Houthi, sostenuto dall'Iran, controlla tuttora la maggior parte dello Yemen settentrionale e centrale, dove vive il 70 % della popolazione yemenita; che continuano ad essere commesse su vasta scala gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, senza che gli autori di tali violazioni siano chiamati a risponderne;

E.

considerando che l'Unione europea guarda con preoccupazione alle notizie di nuovi attacchi ad opera dal movimento Houthi nei governatorati di Ma'rib e Al-Jawf, nonché alle notizie di ripetuti tentativi di attacchi transfrontalieri sul territorio dell'Arabia Saudita; che le rinnovate azioni e offensive militari in questo momento particolare compromettono seriamente gli attuali sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, nonché gli sforzi globali per porre fine alla guerra nello Yemen;

F.

considerando che il mandato del gruppo di eminenti esperti internazionali e regionali delle Nazioni Unite sullo Yemen (GEE) è stato rinnovato nel settembre 2020 dal Consiglio dei diritti umani; che, secondo l'ultima relazione del GEE, del settembre 2020, tutte le parti coinvolte nel conflitto continuano a commettere una serie di violazioni delle norme internazionali in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario, compresi attacchi che possono costituire crimini di guerra;

G.

considerando che tra le violazioni dei diritti umani verificate figurano la privazione arbitraria della vita, sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, violenza di genere, comprese le violenze sessuali, atti di tortura e altre forme di trattamenti crudeli, disumani o degradanti, il reclutamento e l'impiego di bambini nelle ostilità, la negazione del diritto a un giusto processo e violazioni delle libertà fondamentali e dei diritti economici, sociali e culturali; che l'uso diffuso delle mine terrestri da parte del movimento Houthi costituisce una minaccia costante per i civili e contribuisce allo sfollamento della popolazione; che il movimento Houthi, le forze affiliate al governo, gli Emirati arabi uniti e le forze yemenite da essi sostenute si sono resi direttamente responsabili di detenzioni arbitrarie e sparizioni forzate;

H.

considerando che lo Yemen e gli Emirati arabi uniti hanno firmato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale ma devono ancora ratificarlo; che l'Arabia Saudita non ha firmato né ratificato lo Statuto di Roma; che varie disposizioni dello Statuto di Roma, comprese quelle relative ai crimini di guerra, riflettono il diritto internazionale consuetudinario; che il gruppo di eminenti esperti internazionali e regionali delle Nazioni Unite sullo Yemen ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a investire della situazione nello Yemen la Corte penale internazionale e ad ampliare l'elenco delle persone oggetto di sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza;

I.

considerando che il 26 dicembre 2020 un nuovo governo yemenita composto di 24 membri ha giurato nelle mani del Presidente 'Abd Rabbuh Manşūr Hādī, sulla base dell'accordo di Riyadh mediato dall'Arabia Saudita; che il nuovo governo yemenita, fondato sulla condivisione dei poteri, assicura una rappresentanza equa delle regioni settentrionali e meridionali del paese e include cinque membri del Consiglio di transizione meridionale; che purtroppo, per la prima volta in oltre vent'anni, non include donne tra i suoi membri; che sono scoppiati nuovi contrasti tra il governo internazionalmente riconosciuto e l'STC in merito a una nomina giudiziaria, il che conferma l'instabilità del governo comune; che si è aperto un nuovo conflitto militare tra le forze del governo internazionalmente riconosciuto (sostenute da una coalizione a guida saudita) e il movimento Houthi; che sin dall'inizio del conflitto le donne sono state completamente assenti dai processi negoziali, ma che tuttavia sono fondamentali per trovare una soluzione duratura al conflitto;

J.

considerando che la guerra ha portato alla più grave crisi umanitaria mondiale, con quasi l'80 % della popolazione (più di 24 milioni di persone) che necessita di sostegno umanitario, tra cui più di 12 milioni di bambini; che la situazione in loco continua ad aggravarsi, poiché già 50 000 yemeniti versano in condizioni di carestia; che secondo l'ultima analisi del quadro integrato di classificazione della sicurezza alimentare relativa allo Yemen, più di metà della popolazione, nello specifico 16,2 milioni su un totale di 30, dovrà affrontare livelli critici di insicurezza alimentare e il numero di persone che vivono in condizioni di carestia potrebbe quasi triplicare; che è stato finora ricevuto soltanto il 56 % dei 3,38 miliardi di USD necessari per la risposta umanitaria nel 2020;

K.

che la COVID-19 e il suo impatto socioeconomico ostacolano ulteriormente l'accesso all'assistenza sanitaria e aumentano il rischio di malnutrizione; che si è verificata la più grande epidemia di colera della storia recente, con oltre 1,1 milioni di casi segnalati;

L.

considerando che il conflitto in corso ha gravemente ostacolato i progressi dello Yemen verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare per quanto riguarda l'OSS 1 (povertà zero) e l'OSS 2 (fame zero); che il conflitto ha riportato lo Yemen alla situazione di sviluppo di oltre vent'anni fa; che il divario relativo alla realizzazione degli OSS continuerà ad ampliarsi fino a quando il conflitto persisterà;

M.

considerando che nel nord dello Yemen sta montando una crisi dei carburanti (la terza dal 2019), riducendo sostanzialmente l'accesso dei civili al cibo, all'acqua, ai servizi medici e ai trasporti essenziali; che questa crisi antropica è la diretta conseguenza della concorrenza tra il movimento Houthi e il governo dello Yemen riconosciuto dalle Nazioni Unite per il controllo dei carburanti;

N.

considerando che 2,1 milioni di minori sono in condizioni di malnutrizione acuta e 358 000 bambini di età inferiore ai cinque anni sono colpiti da malnutrizione grave; che, data la penuria di fondi, sono in atto riduzioni dell'assistenza alimentare dall'aprile 2020 e, a meno che non vengano assicurati finanziamenti aggiuntivi, saranno colpiti altri 1,37 milioni di persone; che 530 000 bambini di età inferiore ai due anni rischiano di non ricevere servizi nutrizionali in caso di sospensione dei programmi;

O.

considerando che la situazione delle donne è stata aggravata dal conflitto e dalla recente pandemia di COVID-19; che la violenza sessuale e di genere è aumentata esponenzialmente dall'inizio del conflitto; che il sistema di giustizia penale ha completamente perso la sua già limitata capacità di affrontare la violenza sessuale e di genere, e che non sono state condotte indagini in relazione a pratiche quali il sequestro e lo stupro di donne o la minaccia di compiere tali atti; che circa il 30 % delle famiglie sfollate ha un capofamiglia donna; che i medicinali per la cura di molte malattie croniche non sono più disponibili, e che lo Yemen presenta uno dei più alti tassi di mortalità materna; che le donne malnutrite in gravidanza o in allattamento hanno maggiori probabilità di contrarre il colera e un rischio più elevato di emorragia, il che aumenta notevolmente il rischio di complicazioni e decessi durante il parto;

P.

considerando che il GEE delle Nazioni Unite ha constatato che le forze della cintura di sicurezza, sostenute dagli Emirati arabi uniti, commettono stupri e altre forme di violenza sessuale contro i detenuti in diverse strutture di detenzione, tra cui la struttura della coalizione di Bureiqa e la prigione di Bir Ahmed, e contro i migranti e le comunità nere africane emarginate e sono responsabili di minacce e molestie nei confronti delle persone LGBTI; che sono state rivolte accuse credibili a carico del movimento Houthi in merito all'uso dello stupro e della tortura come arma di guerra, in particolare nei confronti di donne impegnate in politica e attiviste;

Q.

considerando che il Parlamento ha chiesto a più riprese un divieto a livello di UE relativo all'esportazione, alla vendita, all'aggiornamento e alla manutenzione di qualsiasi forma di equipaggiamento di sicurezza ai membri della coalizione a guida saudita, compresi l'Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti, viste le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e della legislazione in materia di diritti umani commesse nello Yemen; che alcuni Stati membri hanno imposto divieti di esportazione di armi verso i membri della coalizione a guida saudita, tra cui il divieto della Germania di esportare armi verso l'Arabia Saudita e il divieto dell'Italia di esportare armi verso l'Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti, e che altri stanno considerando di fare altrettanto; che alcuni Stati membri continuano ad esportare armi che potrebbero essere usate nello Yemen verso l'Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti, in violazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio sulle esportazioni di armi (7), che è giuridicamente vincolante;

R.

considerando che gli Stati Uniti hanno interrotto la vendita di armi all'Arabia Saudita e sospeso il trasferimento di jet F-35 agli Emirati arabi uniti in attesa di riesame; che il 4 febbraio 2021 il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la fine imminente del sostegno statunitense alle operazioni offensive nel conflitto dello Yemen, ivi incluso per quanto riguarda le pertinenti vendite di armi, e ha nominato un nuovo inviato per lo Yemen;

S.

considerando che, nella sua relazione finale del 22 gennaio 2021, il gruppo di esperti delle Nazioni Unite sullo Yemen ha osservato che un numero crescente di prove indica che determinati individui o entità in Iran forniscono ingenti quantità di armi e componenti al movimento Houthi; che tale movimento continua ad attaccare obiettivi civili in Arabia Saudita utilizzando missili e velivoli senza pilota;

T.

considerando che il 19 gennaio 2021 la precedente amministrazione degli Stati Uniti ha classificato il movimento Houthi Ansar Allah come organizzazione terroristica; che, nonostante le licenze generali concesse dal governo statunitense, le ripercussioni di tale classificazione sulla possibilità di importare prodotti alimentari, carburante e medicinali nel paese rimangono estremamente preoccupanti; che il 5 febbraio 2021 la nuova amministrazione degli Stati Uniti ha annunciato l'eliminazione di Ansar Allah dall'elenco delle organizzazioni terroristiche straniere e dall'elenco delle entità implicate nel terrorismo globale specificamente designate;

U.

considerando che il deterioramento della situazione politica e di sicurezza nello Yemen ha causato l'espansione e il consolidamento della presenza di gruppi terroristici nel paese, tra cui Ansar al-Sharia, noto anche come al-Qaeda della penisola araba, e la cosiddetta succursale yemenita del Daesh, che continuano a controllare piccole parti del territorio, nonché l'ala militare di Hezbollah, che figura nell'elenco dell'UE relativo alle organizzazioni terroristiche;

V.

considerando che uno Yemen stabile, sicuro, democratico e dotato di un governo correttamente funzionante è essenziale ai fini degli sforzi internazionali volti a combattere l'estremismo e la violenza nella regione e al di là di essa, nonché al fine di garantire pace e stabilità all'interno dello Yemen stesso;

W.

considerando che l'economia yemenita ha subito una contrazione del 45 % tra il 2015 e il 2019; che la sua economia, già fragile prima del conflitto, è stata gravemente colpita, con centinaia di migliaia di famiglie private di una fonte costante di reddito; che lo Yemen importa il 90 % dei suoi prodotti alimentari attraverso importazioni commerciali che le agenzie operanti nel settore degli aiuti non possono sostituire, in quanto le agenzie umanitarie forniscono buoni alimentari o contanti alle persone bisognose affinché possano fare acquisti nei mercati; che il 70 % degli aiuti e delle importazioni commerciali dello Yemen passa attraverso il porto di Hodeidah, controllato dagli Houthi, e il vicino porto di Saleef, da dove entrano i prodotti alimentari, il carburante e i medicinali di cui la popolazione ha bisogno per sopravvivere;

X.

considerando che la speculazione economica è stata ampiamente documentata e che le risorse economiche e finanziarie del paese sono dirottate sia dal governo dello Yemen che dal movimento Houthi, con un impatto devastante sulla popolazione yemenita; che, secondo la relazione finale del gruppo di esperti delle Nazioni Unite, nel 2019 il movimento Houthi ha dirottato almeno 1,8 miliardi di USD destinati al governo per pagare i salari e fornire servizi di base ai cittadini; che la relazione sottolinea altresì che il governo è coinvolto in pratiche di riciclaggio e corruzione che compromettono l'accesso a un approvvigionamento alimentare adeguato per la popolazione yemenita, violando il diritto all'alimentazione, compreso il dirottamento illecito ai commercianti di 423 milioni di USD di fondi sauditi, originariamente destinati all'acquisto di riso e altri prodotti di base per i cittadini dello Yemen;

Y.

considerando che il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite ha sottolineato l'urgenza di far fronte alla minaccia umanitaria e ambientale data dalla fuoriuscita di un milione di barili di petrolio dalla petroliera FSO SAFER al largo di Ras Issa nello Yemen; che il rapido degrado della petroliera costituisce una grave minaccia di una massiccia fuoriuscita di petrolio, che avrebbe un impatto ambientale disastroso, distruggerebbe la biodiversità e decimerebbe le fonti di sostentamento delle comunità costiere locali nel Mar Rosso; che, nonostante il rischio imminente di catastrofe ecologica, l'ispezione a lungo attesa della vecchia petroliera di 44 anni è stata posticipata fino a marzo 2021;

1.

condanna con la massima fermezza le violenze in atto dal 2015 nello Yemen, la cui degenerazione ha dato luogo alla peggior crisi umanitaria mondiale; ricorda che non può esserci alcuna soluzione militare al conflitto nello Yemen e che la crisi può essere risolta in modo sostenibile solo attraverso un processo negoziale inclusivo, guidato dallo Yemen e sotto la responsabilità di quest'ultimo, che coinvolga tutti i segmenti della società yemenita e tutte le parti del conflitto; sottolinea che, al fine di porre fine alla guerra e alleviare l'attuale crisi umanitaria, tutte le parti dovrebbero partecipare in buona fede a negoziati che conducano ad accordi politici e di sicurezza praticabili, in linea con la risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i meccanismi di attuazione congiunta della missione delle Nazioni Unite per sostenere l'accordo di Hodeidah e il cessate il fuoco globale, come invocato dalla risoluzione 2532 (2020) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

2.

è costernato dalla devastante crisi umanitaria in atto nel paese; invita tutte le parti ad adempiere al loro obbligo di facilitare il passaggio rapido e senza ostacoli degli aiuti umanitari e di altri beni indispensabili alla popolazione e il libero accesso alle strutture mediche, sia nello Yemen che all'estero; esprime particolare preoccupazione per la più recente valutazione del quadro integrato di classificazione della sicurezza alimentare, secondo cui nello Yemen 50 000 persone vivrebbero in condizioni analoghe alla carestia — un dato che è destinato a triplicare entro giugno del 2021, anche nel caso in cui gli attuali livelli di assistenza dovessero rimanere costanti;

3.

accoglie positivamente il fatto che, dal 2015, l'UE abbia fornito allo Yemen un contributo superiore a un miliardo di EUR in assistenza politica, umanitaria e allo sviluppo; si compiace del suo impegno a triplicare gli aiuti umanitari a favore dello Yemen nel 2021; è tuttavia preoccupato che ciò non sia sufficiente per far fronte alla portata delle sfide che lo Yemen si trova ad affrontare; deplora il fatto che, nel 2019, il deficit di finanziamento per lo Yemen abbia raggiunto il 50 %; ricorda che la portata e la gravità della crisi dovrebbero rappresentare il punto di partenza per le discussioni in materia di bilancio; invita l'UE a mobilitare risorse aggiuntive per far fronte alla situazione nello Yemen nell'ambito dell'esercizio di programmazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale; esorta più in generale la Commissione e gli Stati membri a guidare ulteriormente gli sforzi internazionali volti a intensificare gli aiuti umanitari, in particolare onorando gli impegni assunti nel giugno 2019 in occasione della conferenza dei donatori per il piano di risposta umanitaria a favore dello Yemen;

4.

sottolinea il fatto che la diffusione della COVID-19 comporta ulteriori sfide impegnative per le infrastrutture sanitarie del paese, già al collasso, con centri sanitari che mancano delle attrezzature di base per il trattamento della COVID-19 e operatori sanitari che non ricevono dispositivi di protezione e, nella maggior parte dei casi, non percepiscono uno stipendio, motivo per cui molti di essi non si presentano al lavoro; invita tutti i donatori internazionali ad accrescere la fornitura di aiuti immediati per sostenere il sistema sanitario locale e aiutarlo a contenere la diffusione degli attuali focolai letali nello Yemen, in particolare quelli di COVID-19, malaria, colera e dengue; si rivolge all'UE e ai suoi Stati membri affinché facilitino l'accesso ai vaccini nello Yemen, ivi incluso nei campi di sfollati interni, attraverso lo strumento COVAX e nel quadro degli sforzi volti a garantire un accesso equo e globale ai vaccini contro la COVID-19, in particolare per le persone più vulnerabili;

5.

sostiene gli sforzi profusi dall'inviato speciale per lo Yemen del Segretario generale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, volti a far progredire il processo politico e a pervenire a un immediato cessate il fuoco in tutto il paese; chiede che l'inviato speciale possa pienamente e liberamente accedere a tutte le parti del territorio yemenita; invita il VP/AR e tutti gli Stati membri a fornire sostegno politico all'inviato speciale Griffiths, al fine di raggiungere una soluzione negoziata e inclusiva; invita, a tal fine, il Consiglio «Affari esteri» a riesaminare e aggiornare le sue più recenti conclusioni sullo Yemen, del 18 febbraio 2019, affinché rispecchino l'attuale situazione nel paese; esorta l'UE e tutti gli Stati membri a continuare a dialogare con tutte le parti coinvolte nel conflitto e a ribadire che l'attuazione dell'accordo di Stoccolma e del progetto di dichiarazione politica delle Nazioni Unite sono passi necessari per un allentamento delle tensioni e un accordo politico;

6.

è convinto che qualsiasi soluzione di lungo termine dovrebbe affrontare le cause soggiacenti dell'instabilità nel paese, nonché rispondere alle richieste e alle aspirazioni legittime del popolo yemenita; ribadisce il proprio sostegno a tutti gli sforzi politici pacifici volti a proteggere la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dello Yemen; condanna le ingerenze straniere nello Yemen, inclusa la presenza sul terreno di truppe e mercenari stranieri; chiede il ritiro immediato di tutte le forze straniere al fine di agevolare il dialogo politico tra gli yemeniti;

7.

invita tutte le parti del conflitto a rispettare i propri obblighi a norma del diritto internazionale umanitario e a porre fine a qualsiasi misura suscettibile di aggravare l'attuale crisi umanitaria; chiede che l'UE e gli Stati membri condannino con la massima fermezza le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse da tutte le parti del conflitto a partire dalla fine del 2014, inclusi gli attacchi aerei della coalizione a guida saudita che hanno provocato migliaia di vittime tra i civili, aggravato l'instabilità nel paese e colpito obiettivi non militari, come scuole, cisterne per l'acqua e matrimoni, e che condannino gli attacchi perpetrati dagli Houthi contro obiettivi sauditi sul territorio dello Yemen;

8.

chiede all'Arabia Saudita di porre immediatamente fine ai blocchi delle navi che trasportano carburante destinato ai territori controllati dagli Houthi; ribadisce che tutte le parti devono astenersi con urgenza dall'affamare i civili come metodo di guerra, in quanto ciò costituisce una violazione del diritto internazionale umanitario a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto xxv), dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale; pone in evidenza la necessità di trovare un accordo fra entrambe le parti, settentrionali e meridionali, per quanto riguarda l'uso dei carburanti, in modo da attenuare la crisi economica, agricola, idrica, medica, energetica e dei trasporti, che è stata amplificata dal ricorso ai carburanti come arma di guerra economica;

9.

condanna i recenti attacchi condotti dal movimento Houthi, sostenuto dall'Iran, nei governatorati di Ma'rib e Al-Jawf nonché i ripetuti tentativi di attacchi transfrontalieri sul territorio dell'Arabia Saudita, che minano gli sforzi globali della comunità internazionale volti a porre fine a questa guerra per procura nello Yemen;

10.

sostiene tutte le misure volte a rafforzare il clima di fiducia con le parti in conflitto, con un'attenzione particolare per quelle in grado di attenuare immediatamente i bisogni umanitari, come la totale riapertura dell'aeroporto di Sana'a, la ripresa del pagamento dei salari, la messa in atto dei meccanismi che consentono un funzionamento duraturo del porto marittimo al fine di facilitare le importazioni di carburante e di cibo, e sforzi volti a fornire risorse e sostegno alla Banca centrale dello Yemen; invita l'Unione europea e tutti gli Stati membri a predisporre un pacchetto di salvataggio economico per lo Yemen, che comprenda iniezioni di valuta estera per contribuire a stabilizzare l'economia e il rial yemenita e prevenire ulteriori aumenti dei prezzi dei generi alimentari, nonché a garantire la disponibilità di riserve estere per sovvenzionare le importazioni commerciali di generi alimentari e combustibili e pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici;

11.

deplora la mancanza di donne nel nuovo governo yemenita — il primo senza donne in 20 anni — e invita il governo dello Yemen ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la parità di rappresentanza, presenza e partecipazione delle donne nella sfera politica del paese;

12.

sottolinea che gli esportatori di armi aventi sede nell'UE che alimentano il conflitto nello Yemen non rispettano vari criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio sulle esportazioni di armi, che è giuridicamente vincolante; chiede nuovamente, a tale riguardo, un divieto a livello europeo per quanto concerne l'esportazione, la vendita, l'aggiornamento e la manutenzione di qualsiasi forma di equipaggiamento di sicurezza a destinazione dei membri della coalizione, compresi l'Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti, in considerazione delle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani commesse nello Yemen;

13.

prende atto della decisione di numerosi Stati membri di imporre un divieto di esportazione delle armi verso l'Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti; sottolinea che le esportazioni di armi restano di competenza nazionale degli Stati membri; invita tutti gli Stati membri a interrompere l'esportazione di armi verso tutti i membri della coalizione a guida saudita; esorta il VP/AR a riferire sullo stato attuale della cooperazione militare e di sicurezza tra gli Stati membri e i membri della coalizione a guida saudita; condanna la fornitura di ingenti quantitativi di armi e componenti al movimento Houthi da parte di individui ed entità iraniani;;

14.

si compiace del fatto che gli Stati Uniti abbiano temporaneamente sospeso la vendita all'Arabia Saudita di armi che vengono impiegate nel conflitto nello Yemen e di un pacchetto di jet F-35, del valore di 23 miliardi di USD, destinato agli Emirati arabi uniti, così come del fatto che l'amministrazione statunitense abbia recentemente annunciato che metterà presto fine al sostegno nei confronti delle operazioni offensive nel quadro della guerra nello Yemen, tra cui la consegna di missili guidati di precisione e la condivisione di informazioni di intelligence; accoglie con favore, in tal senso, il rinnovato impegno degli Stati Uniti a favore di una risoluzione diplomatica del conflitto, come dimostra la recente nomina di un inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen;

15.

invita tutte le parti del conflitto nello Yemen a mettere in atto una politica di selezione degli obiettivi per gli attacchi missilistici e con droni che rispetti il diritto internazionale in materia di diritti umani e il diritto internazionale umanitario; esorta il Consiglio, il VP/AR e gli Stati membri a ribadire la posizione dell'UE ai sensi del diritto internazionale e a garantire che gli Stati membri introducano garanzie atte ad assicurare che le informazioni di intelligence, le infrastrutture di comunicazione e le basi militari non siano utilizzate per agevolare esecuzioni extragiudiziarie; ribadisce la sua richiesta di adottare una decisione giuridicamente vincolante del Consiglio sull'utilizzo di droni armati e sul rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario;

16.

esprime profonda preoccupazione per la costante presenza nello Yemen di gruppi criminali e terroristici, tra cui Al-Qaeda nella penisola arabica e l'ISIS/Da'esh; esorta tutte le parti del conflitto ad agire con decisione contro tali gruppi; condanna tutti gli atti perpetrati da tutte le organizzazioni terroristiche;

17.

accoglie con favore la decisione del nuovo governo degli Stati Uniti di revocare con urgenza la decisione della precedente amministrazione statunitense di designare il movimento Houthi, noto anche come Ansar Allah, come organizzazione terroristica straniera ed entità espressamente identificata come entità terroristica internazionale;

18.

invita il Consiglio ad attuare pienamente la risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite identificando le persone che ostacolano la fornitura di assistenza umanitaria e quanti pianificano, dirigono o commettono atti che violano il diritto internazionale in materia di diritti umani o il diritto internazionale umanitario o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani nello Yemen, e imponendo misure mirate nei loro confronti; ricorda che il comitato per le sanzioni non ha ritenuto necessario imporre sanzioni ad alcun membro della coalizione, malgrado le informazioni sulle reiterate violazioni della coalizione raccolte dal gruppo di eminenti esperti delle Nazioni Unite, che fornisce informazioni per contribuire alla piena attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

19.

lancia un forte appello affinché si ponga fine a tutte le forme di violenza sessuale e di genere nei confronti di donne e ragazze, incluse quelle che si trovano in stato di detenzione; invita, a questo proposito, l'Unione europea a predisporre finanziamenti specifici per le organizzazioni locali di donne e che si impegnano per i diritti delle donne, al fine di raggiungere meglio donne, ragazze e vittime sopravvissute alla violenza di genere, nonché per i programmi finalizzati alla resilienza e all'autonomia economica delle donne;

20.

ribadisce che è imperativo proteggere i minori e garantire che possano esercitare appieno i loro diritti umani; invita, a tal proposito, tutte le parti belligeranti a porre fine al reclutamento e all'impiego dei bambini come soldati nel conflitto armato e a garantire inoltre la smobilitazione e il disarmo effettivo dei ragazzi e delle ragazze reclutati o utilizzati nelle ostilità, e le esorta a liberare quelli catturati e a cooperare con le Nazioni Unite al fine di attuare programmi efficaci per la loro riabilitazione, il loro recupero fisico e psicologico e il loro reinserimento nella società;

21.

invita tutte le parti a porre immediatamente fine a ogni attacco contro la libertà di espressione, anche attraverso la detenzione, la sparizione forzata e l'intimidazione, e a rilasciare tutti i giornalisti e i difensori dei diritti umani detenuti per il solo fatto di aver esercitato i loro diritti umani;

22.

è profondamente preoccupato per le segnalazioni di negazione della libertà di religione o di credo, compresi casi di discriminazione, detenzione illegale e uso della violenza, chiede il rispetto e la tutela del diritto alla libertà di espressione e di credo e condanna la discriminazione sulla base dell'appartenenza religiosa, in particolare di cristiani, ebrei, altre minoranze religiose e non credenti, segnatamente in relazione alla distribuzione dell'aiuto umanitario; chiede di liberare immediatamente e senza condizioni i seguaci della fede Baha'i che sono attualmente detenuti per aver praticato pacificamente la loro religione e sono oggetto di accuse punibili con la pena capitale, e di porre fine alla persecuzione nei loro confronti;

23.

deplora i danni inflitti al patrimonio culturale yemenita dagli attacchi aerei della coalizione a guida saudita, compresa la città vecchia di Sana'a e la città storica di Zabid, così come il bombardamento del museo nazionale di Taiz e il saccheggio di manoscritti e cimeli della biblioteca storica di Zabid da parte del movimento Houthi; sottolinea che tutti i responsabili di tali atti devono essere chiamati a risponderne, conformemente alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; chiede la sospensione dei diritti di voto dell'Arabia Saudita e degli Emirati arabi uniti negli organi direttivi dell'UNESCO, in attesa di un'indagine indipendente e imparziale sulle responsabilità di entrambi i paesi nella distruzione del patrimonio culturale; invita il Segretario generale delle Nazioni Unite a deferire la questione della protezione di tutti i siti culturali minacciati dal conflitto nello Yemen al Consiglio di sicurezza, in vista dell'adozione di una risoluzione in materia;

24.

ribadisce l'urgente necessità di intraprendere una missione di valutazione e riparazione delle Nazioni Unite in relazione alla nave FSO Safer, che è attualmente abbandonata al largo del porto di Hodeidah e comporta un rischio immediato di grave catastrofe ambientale per la biodiversità e per la sussistenza delle comunità costiere locali del Mar Rosso; invita l'UE a fornire tutto il sostegno politico, tecnico e finanziario necessario affinché una squadra tecnica delle Nazioni Unite sia autorizzata a salire urgentemente a bordo della FSO Safer, al fine di prevenire una fuoriuscita di petrolio che potrebbe essere quattro volte peggiore rispetto allo storico sversamento della Exxon Valdez verificatosi in Alaska nel 1989;

25.

esorta l'UE e gli Stati membri a servirsi di tutti gli strumenti disponibili per assicurare alla giustizia tutti i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani; prende atto della possibilità di applicare il principio della giurisdizione universale ai fini delle indagini e delle azioni penali a carico dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nello Yemen; chiede di fare ricorso al regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani per imporre sanzioni mirate, quali il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, nei confronti dei funzionari di tutte le parti belligeranti, compresi l'Iran, l'Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti, coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani nello Yemen; invita il VP/AR e gli Stati membri a sostenere la raccolta di prove da utilizzare in future azioni penali, nonché a valutare la possibilità di istituire una commissione indipendente che vigili su tale processo; è dell'opinione che le vittime di crimini atroci e le loro famiglie debbano ricevere sostegno in termini di accesso alla giustizia;

26.

invita il Consiglio dei diritti umani a garantire che la situazione dei diritti umani nello Yemen rimanga all'ordine del giorno continuando a rinnovare il mandato del gruppo di eminenti esperti delle Nazioni Unite e assicurando che le risorse fornite al gruppo siano sufficienti per consentire l'efficace adempimento del suo mandato, anche raccogliendo, conservando e analizzando informazioni relative alle violazioni e ai crimini;

27.

ribadisce il suo impegno a combattere l'impunità per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e le violazioni gravi dei diritti umani in tutto il mondo, anche nello Yemen; ritiene che i soggetti responsabili di tali crimini dovrebbero essere debitamente perseguiti e processati; invita l'UE e gli Stati membri ad adottare misure risolute per il deferimento, da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, della situazione nello Yemen alla Corte penale internazionale e per l'ampliamento dell'elenco delle persone soggette a sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al Segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, al Segretario generale della Lega degli Stati arabi, al governo dello Yemen, al governo del Regno dell'Arabia Saudita, al governo degli Emirati arabi uniti e al governo della Repubblica islamica dell'Iran.

(1)  GU C 11 del 13.1.2020, pag. 44.

(2)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 104.

(3)  GU C 35 del 31.1.2018, pag. 142.

(4)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 93.

(5)  GU C 66 del 21.2.2018, pag. 17.

(6)  GU C 303 del 15.12.2009, pag. 12.

(7)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/135


P9_TA(2021)0054

Situazione in Myanmar

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla situazione in Myanmar/Birmania (2021/2540(RSP))

(2021/C 465/13)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania e sulla situazione dei rohingya, in particolare quelle del 22 novembre 2012 (1), del 20 aprile 2012 (2), del 20 maggio 2010 (3), del 25 novembre 2010 (4), del 7 luglio 2016 (5), del 15 dicembre 2016 (6), del 14 settembre 2017 (7), del 14 giugno 2018 (8), del 13 settembre 2018 (9) e del 19 settembre 2019 (10),

viste le conclusioni del Consiglio del 26 febbraio 2018 e del 10 dicembre 2018 sul Myanmar/Birmania,

vista la decisione del Consiglio del 23 aprile 2020 di prorogare le misure restrittive vigenti nei confronti del Myanmar/Birmania per altri dodici mesi,

visto il sesto dialogo Unione europea-Myanmar/Birmania in materia di diritti umani, svoltosi in videoconferenza il 14 ottobre 2020,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 1o febbraio 2021 sul Myanmar/Birmania,

vista la dichiarazione sul Myanmar/Birmania del VP/AR a nome dell'Unione europea del 2 febbraio 2021,

vista la relazione del Segretario generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale connessa ai conflitti, pubblicata il 23 marzo 2018 (S/2018/250),

viste le relazioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sul Myanmar/Birmania e sulla situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e di altre minoranze,

vista la relazione della UNIFFM, del 22 agosto 2019, sulla violenza sessuale e di genere in Myanmar/Birmania e l'impatto di genere dei suoi conflitti etnici (A/HRC/42/CRP.4),

viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Myanmar/Birmania, dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, nonché del meccanismo di vigilanza dell'ILO,

vista l'ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 23 gennaio 2020 relativa alla richiesta di misure provvisorie presentata dalla Repubblica della Gambia nella causa relativa all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (Gambia contro Myanmar/Birmania);

visti le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo Protocollo del 1967,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948,

visto l'articolo 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,

vista la dichiarazione congiunta delle missioni diplomatiche in Myanmar/Birmania, del 29 gennaio 2021, sul sostegno alla transizione democratica del Myanmar/Birmania e sugli sforzi per promuovere la pace, i diritti umani e lo sviluppo nel paese,

vista la dichiarazione rilasciata il 1o febbraio 2021 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sul Myanmar/Birmania,

vista la dichiarazione dei ministri degli Esteri del G7 in data 3 febbraio 2021 sulla condanna del colpo di Stato in Myanmar/Birmania,

visto il comunicato stampa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Myanmar/Birmania, del 5 febbraio 2021,

visto il comunicato stampa del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, del 4 febbraio 2021,

vista la dichiarazione rilasciata il 1o febbraio 2021 dal presidente dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) sugli sviluppi in Myanmar/Birmania,

visto l'ICCPR,

viste le dichiarazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar/Birmania, Tom Andrews,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il 1o febbraio 2021 le forze armate del Myanmar/Birmania, note come Tatmadaw, in palese violazione della Costituzione del paese, hanno arrestato il presidente Win Myint, il consigliere di Stato Aung San Suu Kyi e una serie di membri di spicco del governo, hanno preso il potere sui rami legislativo, giudiziario ed esecutivo del governo attraverso un colpo di Stato e hanno dichiarato lo stato di emergenza per un anno;

B.

considerando che, in risposta al colpo di Stato, sono scoppiate proteste in varie città del Myanmar/Birmania; che, il 7 febbraio 2021, circa 100 000 persone hanno partecipato pacificamente a una manifestazione contro il colpo di Stato a Yangon; che, dal 1o febbraio 2021 a questa parte, circa 164 politici, funzionari governativi, rappresentanti della società civile, monaci e scrittori sono stati illegalmente arrestati o messi agli arresti domiciliari; che, in risposta alle continue proteste, l'8 febbraio l'esercito ha dichiarato la legge marziale nelle principali città del paese, imponendo un coprifuoco notturno e vietando tutti i raduni di più di cinque persone;

C.

considerando che il partito Lega nazionale per la democrazia (NLD) è uscito vittorioso dalle elezioni parlamentari tenutesi l'8 novembre 2020, conquistando 396 seggi su 476 (circa l'83 % di tutti i seggi disponibili); che si tratta delle seconde elezioni svolte mediante votazione dopo quasi 50 anni di dittatura militare; che il partito della Solidarietà e dello sviluppo dell'Unione (USDP), sostenuto dal Tatmadaw, ha ottenuto solo 33 seggi; che il partito NLD ha ulteriormente rafforzato la propria percentuale di voti rispetto alle elezioni del 2015, che erano state le prime elezioni democratiche in Myanmar/Birmania dal 1990 e in occasione delle quali l'NLD si era aggiudicato 360 seggi mentre l'USDP ne aveva ottenuti 41; che le forze armate si erano già rifiutate di riconoscere le elezioni del 1990, durante le quali l'NLD aveva conquistato 392 seggi su 492;

D.

considerando che l'affluenza alle urne in tutte le elezioni democratiche si è costantemente attestata a circa il 70 %, il che dimostra il sostegno alla democrazia da parte del popolo del Myanmar/Birmania;

E.

considerando che il nuovo parlamento doveva riunirsi per la prima volta il giorno del colpo di Stato; che il colpo di Stato militare ignora la volontà democraticamente espressa dal popolo del Myanmar/Birmania e rispecchia l'intenzione del Tatmadaw di assumere nuovamente il pieno potere sul paese, proprio come ha fatto durante il suo governo militare che si è ufficialmente concluso nel 2012, ma che in realtà non è mai terminato; che le forze armate hanno dichiarato che dopo l'attuale stato di emergenza di un anno si terranno nuove elezioni, il che implica l'assenza di una rappresentanza parlamentare per tutto il periodo in questione;

F.

considerando che, malgrado il colpo di Stato, 70 deputati eletti hanno prestato giuramento parlamentare il 4 febbraio 2021, impegnandosi a continuare a svolgere la funzione parlamentare e ad adempiere al loro mandato di rappresentanti del popolo;

G.

considerando che il Tatmadaw, chiaramente consapevole del basso livello di sostegno di cui gode tra la popolazione, si è rifiutato di accettare i risultati elettorali e ha evocato una diffusa frode elettorale senza presentare alcuna prova; che la commissione elettorale del Myanmar/Birmania e gli osservatori elettorali non hanno confermato le accuse del Tatmadaw; che il Tatmadaw e il suo braccio politico, l'USDP, hanno espresso crescenti accuse di irregolarità elettorali nelle ultime settimane, invitando la commissione elettorale dell'Unione di Myanmar/Birmania a intervenire; che l'esercito organizza manifestazioni a sostegno delle stesse forze armate; che, secondo le stime, 1,5 milioni di elettori appartenenti a minoranze etniche nelle zone colpite da conflitti, per la maggior parte rohingya, non hanno potuto partecipare alle elezioni; che la legge sulla cittadinanza del Myanmar/Birmania dichiara i rohingya «non cittadini» o «residenti stranieri», privandoli della cittadinanza;

H.

considerando che tale colpo di Stato costituisce una chiara violazione della Costituzione del Myanmar/Birmania del 2008; che la Costituzione del Myanmar/Birmania prevede che solo il presidente possa effettivamente porre fine al governo civile; che il colpo di Stato militare del 1o febbraio 2021 è pertanto incostituzionale, in quanto il presidente Win Myint è stato arrestato illegalmente;

I.

considerando che il Tatmadaw ha nominato il generale Myint Swe presidente ad interim; che il comandante in capo dell'esercito, il generale Min Aung Hlaing, che figura negli elenchi di sanzioni internazionali a causa della sua partecipazione alla persecuzione della minoranza musulmana, rimarrà probabilmente il principale responsabile decisionale;

J.

considerando che, dopo il colpo di Stato, il Tatmadaw ha gravemente limitato lo spazio per la società civile e ha imposto severe restrizioni ai media, tra cui l'oscuramento completo di Internet e delle piattaforme dei social media; che il Tatmadaw è accusato dagli osservatori internazionali di utilizzare notizie false per manipolare l'opinione pubblica sul colpo di Stato; che a livello nazionale sono state applicate restrizioni ai social media e la televisione trasmette esclusivamente il canale Myawaddy, di proprietà delle forze armate;

K.

considerando che le forze armate hanno l'abitudine di escludere i rivali politici e i critici accusandoli di oscuri reati; che Aung San Suu Kyi è stata arrestata e successivamente accusata di aver importato illegalmente almeno 10 apparecchi walkie-talkie; che il deposto presidente Win Myint è stato arrestato il 1o febbraio 2021 per violazione delle norme di emergenza sul coronavirus ed è accusato di aver salutato un'automobile piena di sostenitori durante la campagna elettorale dell'anno scorso; che, qualora fossero giudicati colpevoli, sia Aung San Suu Kyi sia Win Myint potrebbero essere condannati a una pena detentiva di tre anni; che il possesso di precedenti penali potrebbe impedire loro di assumere nuovamente cariche pubbliche;

L.

considerando che circa 100 gruppi hanno aderito al movimento di disobbedienza civile, che ha indetto scioperi in settori quali il servizio medico;

M.

considerando che il Myanmar/Birmania ha una lunga storia di lotta democratica e di repressione militare; che, sin dalla sua indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1948, in particolare durante il lungo periodo compreso tra il 1962 e il 2015, le forze armate hanno mantenuto un rigido controllo sul potere, imponendo restrizioni a qualsiasi progresso democratico, comprese le organizzazioni della società civile, limitando i diritti umani e imprigionando attivisti dell'opposizione, tra cui Aung San Suu Kyi, vincitrice del premio Nobel per la pace del 1991, che è stata agli arresti domiciliari per gran parte del periodo compreso tra il 1989 e il 2010;

N.

considerando che l'attuale costituzione è entrata in vigore nel 2008 e che, prima delle elezioni, le organizzazioni per i diritti umani avevano manifestato preoccupazione dal momento che garantisce il 25 % dei seggi del parlamento al Tatmadaw e conferisce quindi di fatto alle forze armate il potere di veto su qualsiasi ulteriore modifica costituzionale, per cui sarebbe necessario il 75 % dei voti; che la costituzione garantisce inoltre al Tatmadaw il pieno controllo delle forze di sicurezza, della polizia e dei ministeri degli Affari interni, della difesa e degli affari di frontiera;

O.

considerando che, a seguito di una serie di proteste e di lotte interne, il paese ha iniziato ad aprirsi gradualmente alla democrazia all'inizio dello scorso decennio, il che ha comportato maggiori libertà civili, tra cui un lento progresso democratico, visibile nelle elezioni generali del 2015 e in diverse elezioni suppletive, tutte ampiamente vinte dal partito di opposizione NLD;

P.

considerando che, data la delicata situazione generale, il Myanmar/Birmania, pur avendo un governo semi-democratico e civile dal 2015, è rimasto in una situazione fragile e tesa, dato che le forze favorevoli alla democrazia e il Tatmadaw, nonostante le opinioni ampiamente condivise su taluni progetti di sviluppo economico e riforme economiche, avevano visioni radicalmente diverse sul futuro percorso del paese;

Q.

considerando che l'apertura democratica in Myanmar/Birmania, in corso dallo scorso decennio, era in gran parte riconducibile alla necessità di uno sviluppo economico del paese, dal momento che subiva da tempo severe sanzioni internazionali a causa del suo regime militare e della sua pessima situazione in materia di diritti umani; che, a seguito delle caute riforme democratiche, alcune sanzioni internazionali sono state lentamente revocate, il che ha pertanto consentito lo sviluppo economico a vantaggio di una gran parte della popolazione del Myanmar/Birmania; che il colpo di Stato ripristina la situazione precedente i processi di democratizzazione e compromette le condizioni per la concessione delle preferenze previste dal regime «Tutto tranne le armi» (Everything But Arms, EBA);

R.

considerando che le violazioni dei diritti umani, in particolare ai danni della minoranza musulmana in Myanmar/Birmania — segnatamente i rohingya — che il governo del Myanmar/Birmania non ha riconosciuto come gruppo etnico del paese, sono proseguite dopo l'apertura democratica e, nel 2017, sono sfociate in atrocità, definite dalle Nazioni Unite come pulizia etnica, portando a un esodo massiccio di rifugiati verso il vicino Bangladesh; che la minoranza rohingya, nonostante i numerosi appelli della comunità internazionale, continua ancora oggi ad essere perseguitata in Myanmar/Birmania;

S.

considerando che il governo del Myanmar/Birmania ha ampiamente ignorato gli appelli internazionali a porre fine alla pulizia etnica dei rohingya e a migliorare la loro situazione; che, di conseguenza, nel settembre 2019 il Parlamento ha infine sospeso Aung San Suu Kyi, allora consigliere di Stato e ministro degli affari Esteri del Myanmar/Birmania, dalle attività della comunità del premio Sacharov per i diritti umani per non essere intervenuta contro tali violazioni comprovate dei diritti umani; che da allora sono state imposte sanzioni internazionali per violazioni dei diritti umani nei confronti delle forze armate e, tra gli altri, del comandante in capo al potere, Generale Min Aung Hlaing;

T.

considerando che in Myanmar/Birmania vi sono numerosi gruppi etnici, tra cui rohingya, karen, rakhine, shan e chin; che i conflitti interni hanno provocato la tragica perdita di migliaia di vite umane negli ultimi decenni; che i recenti scontri nello Stato di Karen hanno causato lo sfollamento di 4.000 persone nel solo periodo dal dicembre 2020 ad oggi; che negli ultimi anni l'esercito avrebbe commesso gravi violazioni dei diritti umani e atrocità, tra cui stupri e crimini di guerra, inducendo la Corte penale internazionale (CPI) ad avviare un'indagine con particolare riguardo alla situazione della minoranza rohingya; che l'IIFFMM ha chiesto di indagare e rinviare a giudizio il Generale Min Aung Hlaing per genocidio nel nord dello Stato di Rakhine, nonché per crimini contro l'umanità e crimini di guerra negli Stati di Rakhine, Kachin e Shan;

U.

considerando che l'ordinanza della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 23 gennaio 2020 ha fatto riferimento a misure provvisorie nella causa presentata dalla Repubblica della Gambia contro il Myanmar/Birmania riguardo alla convenzione sul genocidio e ai rohingya; che il governo del Myanmar/Birmania, difeso da Aung San Suu Kyi dinanzi alla CIG, ha definito le accuse di genocidio un quadro fuorviante e oggettivamente incompleto della situazione; che lo stesso governo ha adottato un numero limitato di misure per contrastare le violazioni dei diritti umani attraverso diverse direttive presidenziali; che non ha ancora modificato né abrogato leggi fondamentali che facilitano la discriminazione nei confronti dei rohingya, tra cui la legge sulla cittadinanza del 1982;

V.

considerando che l'UE ha chiesto ripetutamente che i responsabili di tali reati rispondano dei loro atti e ha sostenuto le risoluzioni adottate dall'UNHRC il 27 settembre 2018 e dal Terzo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU il 16 novembre 2018; che i più alti esponenti militari che hanno sovrinteso agli attacchi contro la popolazione rohingya conservano il loro posto e hanno partecipato al colpo di Stato; considerando che il Parlamento ha condannato in numerose occasioni le violazioni dei diritti umani e gli attacchi sistematici e diffusi contro la popolazione rohingya;

W.

considerando che dal 2013 l'Unione europea sostiene politicamente e finanziariamente il processo di transizione democratica del Myanmar/Birmania e ha profuso enormi sforzi per promuovere la pace, i diritti umani e lo sviluppo nel paese; che nell'ottobre 2015 l'UE ha firmato, in veste di testimone internazionale, l'accordo di cessate il fuoco a livello nazionale, a dimostrazione del suo ruolo chiave nel sostenere il processo di pace; che l'Unione ha stanziato 688 milioni di EUR a sostegno dello sviluppo in Myanmar/Birmania durante il periodo 2014-2020; che il Myanmar/Birmania beneficia di preferenze commerciali nell'ambito del regime EBA, che consente l'accesso al mercato unico dell'UE in esenzione da dazi e contingenti; che il processo di dialogo rafforzato in ambito EBA era già stato avviato nel 2018, incentrandosi sul rispetto delle convenzioni in materia di diritti umani e diritti del lavoro;

X.

considerando che il 23 aprile 2020 il Consiglio ha prorogato di un anno, fino al 30 aprile 2021, le misure restrittive imposte al Myanmar/Birmania, tra cui il congelamento dei beni e i divieti di viaggio nei confronti di 14 alti funzionari militari, guardie di frontiera e ufficiali di polizia del Myanmar/Birmania responsabili di violazioni dei diritti umani commesse contro la popolazione rohingya, le minoranze etniche dei villaggi e i civili negli Stati di Rakhine, Kachin e Shan; che non è stata imposta alcuna misura restrittiva nei confronti del Generale Min Aung Hlaing o del vice comandante in capo, Generale Soe Win;

Y.

considerando che, secondo le stime, circa 600 000 rohingya sono rimasti nello Stato di Rakhine, dove subiscono continue politiche e pratiche discriminatorie, sistematiche violazioni dei loro diritti fondamentali e arresti arbitrari, e dove sono confinati in campi sovraffollati e privati della libertà di circolazione e hanno un accesso estremamente limitato all'istruzione e all'assistenza sanitaria;

Z.

considerando che il Fondo monetario internazionale (FMI) aveva erogato al Myanmar/Birmania 350 milioni di dollari statunitensi (USD) di finanziamenti di emergenza per il coronavirus la settimana precedente il colpo di Stato;

AA.

considerando che il Tatmadaw e i suoi generali sono ampiamente accusati di corruzione e intimamente connessi all'economia del Myanmar/Birmania, dal momento che detengono potenti conglomerati, controllano il commercio del paese di prodotti pregiati come giada e legname, gestiscono infrastrutture quali porti e dighe, oltre a banche, assicurazioni, ospedali, palestre e i mezzi d'informazione; che il golpe militare mette a repentaglio la continuità degli investimenti, del turismo e dei finanziamenti internazionali;

AB.

considerando che il colpo di Stato ha suscitato condanne, critiche e preoccupazioni da parte di un'ampia gamma di soggetti internazionali come Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, India, Australia e Canada; che il presidente dell'ASEAN ha rilasciato una dichiarazione che incoraggia «il dialogo, la riconciliazione e il ritorno alla normalità»; che il 5 febbraio 2021 il Presidente indonesiano, Joko Widodo, e il Primo ministro malese, Muhyiddin Yassin, hanno chiesto una riunione specifica dell'ASEAN sulla questione;

AC.

considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres. ha definito il colpo di Stato «assolutamente inaccettabile»; che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rilasciato un comunicato stampa esprimendo «profonda preoccupazione» per il colpo di Stato militare nel Myanmar/Birmania, chiedendo l'immediata liberazione della leader eletta del paese, Aung San Suu Kyi, e del Presidente Win Myint; che la Cina e la Russia hanno impedito l'adozione di un testo più risoluto da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; che il 7 febbraio 2021 il relatore speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar/Birmania, Tom Andrews, ha pubblicato una dichiarazione in cui esortava il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, tra gli altri soggetti interessati, a convocare immediatamente una sessione speciale;

AD.

considerando che la terza Camera preliminare della Corte penale internazionale ha deciso, il 14 novembre 2019, di autorizzare un'indagine sul reato di espulsione dei rohingya dal Myanmar/Birmania al Bangladesh; considerando che, secondo la più recente relazione della UNIFFM, del 16 settembre 2019, le azioni del governo del Myanmar/Birmania continuano a iscriversi nel quadro di un attacco diffuso e sistematico ai rohingya rimasti nello Stato di Rakhine, e costituiscono atti persecutori e altri crimini contro l'umanità;

1.

esprime solidarietà e sostegno al popolo del Myanmar/Birmania nella sua lotta pacifica e legittima per la democrazia, la libertà e i diritti umani;

2.

condanna fermamente in quanto colpo di Stato la presa di potere militare orchestrata il 1o febbraio 2021 dal Tatmadaw sotto la guida del generale Min Aung Hlaing e invita il Tatmadaw a rispettare pienamente l'esito delle elezioni democratiche del novembre 2020 e, al fine di non compromettere tutti i progressi democratici conseguiti negli ultimi anni, a reintrodurre immediatamente il governo civile, porre fine allo stato di emergenza e consentire a tutti i parlamentari eletti di assumere il proprio mandato al fine di ripristinare l'ordine costituzionale e le norme democratiche; esorta l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale a non riconoscere i vertici dell'esercito del Myanmar/Birmania, inclusi il generale Min Aung Hlaing, il generale Soe Win e il presidente ad interim Myint Swe, e ad agire di conseguenza;

3.

chiede il rilascio immediato e incondizionato del presidente Win Myint, della consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e di tutte le altre persone che sono state illegalmente arrestate con il pretesto di false elezioni, di risultati elettorali fraudolenti o sulla base di altre accuse infondate del tutto prive di merito; ricorda al Tatmadaw che questo tipo di accuse riduce ulteriormente la sua credibilità interna e internazionale; sottolinea che l'esercito del Myanmar/Birmania deve chiarire su quale base giuridica le persone arrestate siano state incarcerate e deve altresì garantire il pieno rispetto dei loro diritti, compresa la protezione contro i maltrattamenti, e che abbiano accesso ad avvocati di loro scelta e alle loro famiglie;

4.

denuncia la repressione degli attivisti indipendenti come pure delle organizzazioni dei media e della società civile messa in atto dal Tatmadaw in seguito al colpo di Stato; chiede l'immediato rilascio di tutti gli attivisti della società civile, i monaci e i giornalisti arrestati unicamente per aver espresso dissenso e insiste sul fatto che il loro diritto di protestare pacificamente contro questo colpo di Stato illegittimo non può essere ostacolato e che i civili non devono essere oggetto di rappresaglie in nessuna forma;

5.

valuta positivamente l'organizzazione delle seconde elezioni generali democratiche in Myanmar/Birmania l'8 novembre 2020 e chiede a tutte le parti di rispettare rigorosamente la volontà del popolo; esorta tutte le parti a favorire la ripresa della transizione democratica in Myanmar/Birmania; insiste che entrambe le camere dell'Assemblea dell'Unione devono essere convocate immediatamente per consentire le relative procedure di insediamento e la nomina delle massime cariche del paese, in particolare il presidente, i vicepresidenti e il nuovo governo civile, in modo pienamente trasparente e democratico; ribadisce l'offerta avanzata dal VP/AR, in cui afferma che l'Unione europea è pronta a sostenere il dialogo con tutte le principali parti interessate che desiderino risolvere la situazione in buona fede e ripristinare l'ordine costituzionale nel Myanmar/Birmania;

6.

invita il Tatmadaw a rispettare l'esito delle elezioni generali dell'8 novembre 2020, a porre immediatamente fine allo stato di emergenza e a trasferire il potere alle autorità civili elette; ricorda che qualsiasi accusa di irregolarità delle elezioni deve essere suffragata da prove ed essere oggetto di indagine attraverso gli opportuni canali democratici, assicurando il pieno rispetto della decisione delle autorità legittime; ritiene che l'attuale Commissione elettorale dell'Unione nominata dal Tatmadaw il 3 febbraio 2021 sia illegittima e non sia idonea a certificare l'esito di elezioni passate o future; insiste sulla necessità di reintegrare senza indugio la precedente Commissione elettorale dell'Unione;

7.

esorta l'esercito e il governo democraticamente eletto del Myanmar/Birmania, sotto la guida del presidente Win Myint, ad avviare un processo libero ed equo di elaborazione e attuazione di una nuova Costituzione insieme al popolo del Myanmar/Birmania, al fine di realizzare una vera democrazia e uno Stato che operi per il benessere e la prosperità di tutti i suoi cittadini, garantendo in particolare il riconoscimento e la rappresentanza di tutti i gruppi etnici nel Myanmar/Birmania, compresi i rohingya, e che assicuri la sicurezza, la libertà, l'armonia e la pace per tutti;

8.

critica fortemente la restrizione dei diritti civili e umani nonché le restrizioni alla libertà di espressione e di riunione e in tale contesto condanna fermamente anche la limitazione della libertà dei media attraverso la chiusura di internet e la limitazione e il blocco delle piattaforme dei media sociali quali Facebook e Twitter;

9.

sottolinea che il blocco delle telecomunicazioni rappresenta un'ulteriore minaccia per la popolazione, oltre alla pandemia di COVID-19 in corso, come pure l'attuale conflitto interno cui prendono parte gruppi armati e che mette a repentaglio i civili in diverse parti del paese; sottolinea, pertanto, che la totalità dei servizi telefonici e internet deve riprendere immediatamente;

10.

sottolinea la dichiarazione rilasciata dal VP/AR, nella quale ha dichiarato che l'Unione europea si aspetta che la sicurezza dei cittadini del Myanmar/Birmania e dei suoi Stati membri sia sempre garantita e che l'UE prenderà in considerazione tutte le opzioni a sua disposizione per garantire il mantenimento della democrazia;

11.

plaude al popolo del Myanmar/Birmania che ha subito decenni di governo militare e, pur avendo beneficiato soltanto di libertà democratiche limitate, porta avanti la causa di un Myanmar/Birmania democratico e si congratula per l'impressionante affluenza alle urne, pari a circa il 70 %, alle elezioni del 2020, che è un chiaro indicatore della volontà dei suoi cittadini di partecipare al governo democratico del loro paese;

12.

ribadisce il suo fermo sostegno ai difensori della società civile e della democrazia nel Myanmar/Birmania e invita l'UE e le sue istituzioni a proseguire gli sforzi volti al progresso della società civile, nonostante le limitazioni attuali e probabilmente ancora in corso imposte dall'attuale governo militare;

13.

ribadisce la sua convinzione fondamentale secondo cui la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono fondamentali per conseguire una crescita economica e una prosperità sostenibili e realmente inclusive;

14.

ribadisce che, nonostante la sua incapacità di condannare adeguatamente le violazioni dei diritti umani nei confronti delle minoranze in Myanmar/Birmania, Aung San Suu Kyi continua a essere il simbolo del popolo del Myanmar/Birmania per quanto riguarda le aspirazioni e le ambizioni democratiche per un futuro più giusto e democratico;

15.

esprime preoccupazione per l'aumento del livello di informazioni falsificate e manipolate diffuse dal Tatmadaw nel Myanmar/Birmania e considera la crescente presenza di tali notizie false nel Myanmar/Birmania come una preoccupante tendenza;

16.

rammenta che il Myanmar/Birmania è tenuto a rispettare i propri obblighi e impegni in materia di principi democratici e diritti umani, che costituiscono una componente essenziale del programma «Tutto tranne le armi» (EBA); esorta la Commissione ad avviare un'indagine a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG al fine di sospendere le preferenze commerciali di cui il Myanmar/Birmania beneficia in taluni settori specifici, con particolare riferimento alle società detenute dai membri dell'esercito, e a tenere debitamente informato il Parlamento; esorta l'UE e i suoi Stati membri a esercitare maggiori pressioni sul Tatmadaw e ad adottare tutte le misure a propria disposizione per garantire il ritorno dei poteri alle autorità elette; invita la Commissione, senza escludere l'eventualità di misure tra cui la preparazione di sanzioni nei confronti dei responsabili del colpo di Stato, a preparare provvedimenti punitivi graduali per reagire adeguatamente alle violazioni esistenti e a eventuali ulteriori violazioni, tenendo conto nel contempo degli effetti positivi delle preferenze commerciali precedentemente concesse sulla società civile e sull'economia civile;

17.

esorta la Commissione a formulare con urgenza orientamenti rivolti alle imprese con sede nell'UE per allertarle sui rischi in materia di diritti umani, reputazione e legalità insiti nell'intrattenere rapporti commerciali con le forze armate del Myanmar/Birmania; esorta vivamente le imprese stabilite nell'UE a esercitare un'attenta dovuta diligenza in materia di diritti umani e a garantire di non avere legami con le forze di sicurezza del Myanmar/Birmania, con loro singoli membri o con entità da esse possedute o controllate, e di non contribuire, direttamente o indirettamente, alla repressione militare della democrazia e dei diritti umani; invita le imprese stabilite nell'UE, comprese le imprese madri e figlie, a rivalutare con urgenza le loro relazioni commerciali in Myanmar/Birmania e a sospendere qualsiasi eventuale relazione con società collegate alle forze armate; fa riferimento agli attuali preparativi riguardo a una legislazione dell'UE in materia di dovere di diligenza delle imprese che preveda obblighi di dovuta diligenza nel settore dei diritti umani per le imprese dell'UE e per quelle operanti nel mercato unico, in modo da garantire che le imprese che contribuiscono o sono collegate a violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Myanmar/Birmania siano chiamate a rispondere delle loro azioni ai sensi della legislazione nazionale;

18.

invita le istituzioni dell'UE e le altre organizzazioni finanziarie internazionali a monitorare attentamente le attività finanziarie del Tatmadaw e dei suoi membri e a definire il tipo di misure appropriate che potrebbero essere adottate qualora la situazione in Myanmar/Birmania non dovesse migliorare o addirittura dovesse peggiorare ulteriormente;

19.

invita l'UE e gli Stati membri a promuovere il coordinamento internazionale al fine di impedire l'esportazione illegale di merci non autorizzate dal Myanmar/Birmania, soprattutto a vantaggio economico delle forze armate, e a porre fine alla produzione di beni illegali, con particolare riferimento allo sfruttamento di risorse naturali, come ad esempio il legname raccolto illegalmente;

20.

invita il Consiglio a rivedere, ed eventualmente modificare, l'embargo dell'UE sugli armamenti nei confronti del Myanmar/Birmania al fine di garantire che le apparecchiature di sorveglianza e i prodotti a duplice uso che possono essere utilizzati dall'esercito nella repressione dei diritti e del dissenso siano coperti dall'embargo;

21.

invita l'UE a portare avanti i programmi di aiuto rivolti ai cittadini e a fornire un sostegno maggiore laddove necessario alla luce della crisi attuale, in particolare nei settori dell'assistenza umanitaria e delle iniziative di sostegno alla democrazia; plaude alla decisione del 1o luglio 2020 in virtù della quale Austria, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia hanno sospeso il pagamento del debito del Myanmar/Birmania per un importo pari a 98 milioni di USD, nell'ottica di aiutare il paese a gestire il grave impatto della pandemia di COVID-19; esorta gli Stati membri a garantire che gli aiuti allo sviluppo non siano erogati attraverso i canali governativi del Myanmar/Birmania, attualmente controllati dal Tatmadaw;

22.

è del parere che l'ASEAN, qualora necessario, possa canalizzare gli aiuti della comunità internazionale destinati al Myanmar/Birmania, come ha fatto quando il ciclone Nargis ha devastato il paese nel 2008; incoraggia inoltre l'ASEAN a svolgere un ruolo attivo di mediazione nella crisi in atto in Myanmar/Birmania; ritiene che le missioni di osservazione elettorale possano rappresentare per l'ASEAN uno strumento efficace per sostenere il consolidamento democratico nei suoi Stati membri, dato che tali missioni conferiscono maggiore legittimità al processo elettorale;

23.

invita il VP/AR ad avviare uno stretto dialogo con i partner che condividono gli stessi principi, quali Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, India, Australia, Canada e, in particolare, i membri dell'ASEAN, e a collaborare strettamente con loro nel razionalizzare le posizioni e le iniziative al fine di adoperarsi per il ripristino di un governo civile in Myanmar quanto prima possibile;

24.

invita a concedere immediatamente un accesso senza restrizioni all'intero territorio del Myanmar/Birmania agli osservatori umanitari internazionali, tra cui il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani; plaude alla stretta cooperazione tra l'UE e le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali per quanto riguarda il Myanmar/Birmania;

25.

accoglie con favore la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui si chiede l'immediato rilascio di tutte le persone detenute; invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad adottare quanto prima una risoluzione che denunci il golpe del Tatmadaw e preveda conseguenze chiare, vincolanti e applicabili qualora il Tatmadaw continui a violare i processi democratici;

26.

invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere l'adozione di una risoluzione sul Myanmar/Birmania in occasione della prossima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

27.

invita inoltre la Cina e la Russia a impegnarsi attivamente nella diplomazia internazionale e ad assumersi le proprie responsabilità in qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e si aspetta che svolgano un ruolo costruttivo nell'esaminare la situazione in Myanmar/Birmania;

28.

plaude al Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, per essersi espresso con fermezza sulle azioni delle forze armate del Myanmar/Birmania e si compiace della dichiarazione del presidente dell'ASEAN sugli sviluppi nella Repubblica dell'Unione di Myanmar, che ha sottolineato l'importanza di «osservare i principi della democrazia, dello Stato di diritto e del buon governo, del rispetto e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali»;

29.

ricorda la natura multietnica del Myanmar/Birmania ed esorta il Tatmadaw a rispettare pienamente i diritti inalienabili di ciascuna etnia, e sottolinea che l'Unione europea continuerà a monitorare da vicino le azioni dei vertici dell'esercito nei confronti delle minoranze, in particolare i rohingya, che in passato hanno già subito enormi crudeltà; esprime, a tale proposito, la sua gratitudine e il suo rispetto al governo e alla popolazione del Bangladesh, che hanno accolto e continuano ad accogliere circa un milione di rifugiati rohingya provenienti dal Myanmar/Birmania; sottolinea con fermezza che il Myanmar/Birmania ha in ultima analisi la responsabilità per tali rifugiati e deve garantirne il rimpatrio e la reintegrazione nel paese in modo sicuro, umano e ordinato; chiede un accesso umanitario pieno e senza ostacoli al Myanmar/Birmania;

30.

ribadisce la sua ferma condanna di tutte le violazioni dei diritti umani, passate e presenti, e gli attacchi diffusi e sistematici, tra cui uccisioni, vessazioni, stupri e distruzione di proprietà, che, secondo la documentazione della missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sul Myanmar/Birmania e dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR), costituiscono un genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra perpetrati dalle forze armate contro la popolazione rohingya; sottolinea che il Tatmadaw ha violato in modo costante il diritto internazionale in materia di diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

31.

accoglie positivamente la decisione del Consiglio «Affari esteri» dell'UE di reintrodurre e prorogare le sanzioni del 2018 nei confronti del personale militare e dei funzionari del Tatmadaw, della guardia di frontiera e della polizia responsabili di gravi violazioni dei diritti umani ai danni dei rohingya e si attende che tali individui siano oggetto di un monitoraggio costante nel quadro del regime di sanzioni;

32.

ribadisce il suo appoggio alla decisione del procuratore capo della Corte penale internazionale di avviare un'indagine preliminare sui crimini compiuti contro i rohingya e rinnova il suo sostegno a qualsiasi iniziativa adeguata che contribuisca a garantire che i responsabili di atrocità, tra cui il generale Min Aung Hlaing e il generale Soe Win, siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

33.

esorta il Consiglio a modificare il mandato dell'attuale regime di misure restrittive per includere le violazioni della democrazia e a estendere le sanzioni mirate all'intera dirigenza dell'esercito del Myanmar/Birmania, compresi tutti coloro che hanno preso parte al colpo di Stato e altri soggetti giuridici direttamente appartenenti a chi è coinvolto nel colpo di Stato;

34.

valuta molto favorevolmente il ruolo guida di cui ha dato prova l'UE nell'istituzione del meccanismo investigativo indipendente delle Nazioni Unite per il Myanmar/Birmania (IIMM), al fine di raccogliere, consolidare, preservare e analizzare le prove delle più gravi violazioni e dei più gravi crimini internazionali commessi in Myanmar/Birmania dal 2011; esorta il Myanmar/Birmania a cooperare con gli sforzi internazionali volti a garantire l'assunzione di responsabilità, anche consentendo infine all'IIMM il pieno accesso al paese; invita l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale a garantire che l'IIMM disponga del sostegno necessario, anche in termini finanziari, per adempiere al suo mandato;

35.

invita il VP/AR e gli Stati membri a seguire da vicino la situazione in Myanmar/Birmania e invita il VP/AR a riferire periodicamente alla commissione per gli affari esteri del Parlamento al fine di garantire un dialogo parlamentare adeguato su questa situazione importante e preoccupante;

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al legittimo presidente e al legittimo governo del Myanmar/Birmania, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, ai governi e ai parlamenti degli Stati Uniti, del Regno Unito, del Giappone, dell'India, dell'Australia, del Canada e degli Stati membri dell'ASEAN, al Segretario generale dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, al Pyidaungsu Hluttaw (Assemblea dell'Unione di Myanmar), al presidente, alla consigliera di Stato e alle forze armate del Myanmar/Birmania.

(1)  GU C 419 del 16.12.2015, pag. 189.

(2)  GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 79.

(3)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 154.

(4)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 120.

(5)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 134.

(6)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 112.

(7)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 109.

(8)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 80.

(9)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 124.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2019)0018.


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/143


P9_TA(2021)0055

Ruanda, il caso di Paul Rusesabagina

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sul Ruanda: il caso di Paul Rusesabagina (2021/2543(RSP))

(2021/C 465/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Ruanda,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

visti i principi e gli orientamenti sul diritto a un giusto processo e all'assistenza legale in Africa,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dal Ruanda nel 1975,

viste le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (le «regole Nelson Mandela»), rivedute nel 2015,

vista la dichiarazione di Kampala sulle condizioni carcerarie in Africa,

viste le lettere inviate dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), in data 30 settembre 2020, ai governi del Ruanda e degli Emirati arabi uniti sui mandati del relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, del gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie e del relatore speciale per la promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo,

visto l'accordo di Cotonou,

visto l'esito della revisione periodica universale sul Ruanda del 25 gennaio 2021 in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra,

visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia (2020-2024),

vista la convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari,

vista la dichiarazione di Human Rights Watch, del 10 settembre 2020, dal titolo «Rwanda: Rusesabagina was forcibly disappeared» (Ruanda: Rusesabagina è fatto scomparire con la forza),

vista la dichiarazione di Human Rights Watch, del 1o febbraio 2021, dal titolo «UN: Countries call out Rwanda’s rights record», (Nazioni Unite: i paesi denunciano la situazione dei diritti in Ruanda),

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le rigorose leggi del Ruanda sui media, imposte all'indomani del genocidio del 1994, continuano ad avere effetti negativi sulla libertà di espressione sotto la presidenza di Paul Kagame; che il governo ha arrestato, detenuto e perseguito i detrattori e gli oppositori del governo in occasione di processi di matrice politica in Ruanda e ha ripetutamente minacciato altri al di fuori dal paese, alcuni dei quali sono stati attaccati fisicamente e persino uccisi;

B.

considerando che il Ruanda, con un punteggio di libertà globale pari a 22 su 100 (1), è classificato come paese «non libero»; che la repressione transfrontaliera del Ruanda è eccezionalmente estesa in termini di tattiche, obiettivi e portata geografica e comprende minacce digitali, attacchi spyware, intimidazioni e molestie nei confronti dei familiari, controlli della mobilità, consegne e omicidi; che, dal 2014, il governo ha attaccato fisicamente ruandesi in almeno sette paesi;

C.

considerando che il genocidio dei tutsi in Ruanda, che ha fatto tra 800 000 e 1 milione di vittime, massacrate in condizioni atroci per il solo fatto di essere tutsi, e che è stato accompagnato dal massacro degli hutu che si erano opposti a tale sterminio, continua a pesare in modo duraturo sul paese e sull'intera regione;

D.

considerando che il genocidio ruandese e la guerra civile del 1994 continuano ad avere conseguenze negative sulla stabilità della regione;

E.

considerando che il difensore dei diritti umani Paul Rusesabagina, cittadino belga e residente negli Stati Uniti, critico accanito del presidente Paul Kagame e del Fronte patriottico ruandese (RPF) al potere, è stato arrestato a Kigali il 31 agosto 2020 con 13 capi d'accusa, tra cui finanziamento del terrorismo, rapina a mano armata, rapimento, incendio doloso, tentato omicidio, violenza e aggressione; che quattro di queste accuse sono state ritirate e che le accuse rimanenti si riferiscono a fatti avvenuti nel distretto di Nyaruguru nel giugno 2018 e nel distretto di Nyamagabe nel dicembre 2018;

F.

considerando che Rusesabagina è stato direttore dell'Hôtel des Mille Collines a Kigali durante il genocidio del 1994, dove ha offerto rifugio e protezione a 1 268 tutsi e hutu moderati in fuga dal massacro; che Paul Rusesabagina è un attivista per i diritti umani la cui storia ha ispirato il film Hotel Rwanda; che per questi lodevoli sforzi nel 2005 è stato insignito della medaglia presidenziale per la libertà;

G.

considerando che nel 2006 Paul Rusesabagina ha istituito il partito politico PDR-Ihumure e attualmente presiede il Movimento per il cambiamento democratico, una coalizione cui appartiene il PDR-Ihumure; che il Fronte di liberazione nazionale (FLN), ala armata del PDR-Ihumure, ha rivendicato una serie di attacchi armati sferrati nel 2018;

H.

considerando che il 27 agosto 2020 Paul Rusesabagina è stato trasferito con la forza da Dubai a Kigali in circostanze incerte ed è ricomparso solo il 31 agosto 2020 presso la sede dell'Ufficio investigativo del Ruanda; che, secondo quanto riferito dal tribunale ruandese, Rusesabagina è stato arrestato all'aeroporto internazionale di Kigali, contraddicendo un precedente rapporto della polizia che affermava che l'arresto era avvenuto grazie alla «cooperazione internazionale»; che le autorità degli Emirati arabi uniti negano qualsiasi coinvolgimento nel suo trasferimento e nel suo successivo arresto; che l'arresto e il trasferimento legittimi di un indagato da un paese all'altro ai fini di un procedimento penale dovrebbero essere condotti nell'ambito di una procedura di estradizione controllata da un tribunale indipendente;

I.

considerando che a Paul Rusesabagina è stato negato l'accesso a un difensore di sua scelta; che gli avvocati internazionali da lui scelti per la difesa si vedono ancora negare le autorizzazioni necessarie a rappresentarlo;

J.

considerando che l'atto di accusa di Paul Rusesabagina, il fascicolo della causa e altri documenti necessari per la preparazione della sua difesa sono stati confiscati il 23 dicembre 2020 dal direttore del carcere di Mageragere; che il direttore della prigione è stato arrestato l'8 febbraio 2021; che il processo a carico di Rusesabagina e di altre 19 persone accusate di avere legami con organizzazioni terroristiche è stato rinviato al 17 febbraio 2021; che la ragione ufficiale di tale rinvio è l'incapacità del governo ruandese di incontrare i propri consulenti legali a causa delle restrizioni legate alla COVID-19;

K.

considerando che la famiglia di Rusesabagina è estremamente preoccupata per il suo stato di salute, in quanto è sopravvissuto al cancro e soffre di una malattia cardiovascolare per la quale assume farmaci soggetti a prescrizione medica; che i farmaci inviati dalla sua famiglia mediante una busta diplomatica dell'ambasciata belga in Ruanda non sarebbero mai stati somministrati a Rusesabagina; che riceve medicinali prescritti da un medico ruandese senza sapere il tipo di sostanze di cui sono composti;

1.

condanna la sparizione forzata, la consegna illegale e la detenzione in isolamento di Paul Rusesabagina;

2.

sottolinea che la sparizione forzata di P. Rusesabagina, dal 27 al 31 agosto 2020, viola gli obblighi del Ruanda ai sensi del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (articoli 6 e 9), della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (articoli 2 e 16) e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 9);

3.

ricorda che l'estradizione di qualsiasi indagato in un altro paese dovrebbe aver luogo esclusivamente attraverso procedimenti di estradizione supervisionati in maniera indipendente, in modo da garantire la legittimità della richiesta di estradizione e accertare che i diritti dell'indagato a un processo equo siano pienamente garantiti nel paese richiedente;

4.

denuncia le restrizioni imposte dalle autorità ruandesi ai diritti e alle libertà fondamentali nonché l'uso arbitrario della custodia cautelare per reprimere il dissenso, senza che siano fornite a P. Rusesabagina le garanzie minime di un processo equo o che gli vengano consentiti contatti regolari con la sua famiglia;

5.

invita le autorità ruandesi a fornire un resoconto completo e comprovato sulle modalità di cattura e trasferimento a Kigali di P. Rusesabagina; chiede un'indagine internazionale, indipendente, trasparente e credibile sul trasferimento e l'arresto di P. Rusesabagina;

6.

esprime profonda preoccupazione per le violazioni dei diritti di P. Rusesabagina; esorta le autorità ruandesi a consentire a Paul Rusesabagina di essere ascoltato equamente e pubblicamente da un giudice competente, indipendente e imparziale, che applichi le norme internazionali in materia di diritti umani; rammenta al governo ruandese i suoi obblighi di garantire i diritti fondamentali, incluso l'accesso alla giustizia e il diritto a un equo processo, come previsto dalla Carta africana e da altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, compreso l'accordo di Cotonou, in particolare gli articoli 8 e 96; invita la magistratura ruandese a garantire che Paul Rusesabagina ottenga un tempestivo ed equo appello che risponda agli standard previsti dal diritto ruandese e internazionale;

7.

chiede che a Paul Rusesabagina siano accordati consultazioni riservate con il difensore di sua scelta nonché contatti regolari e sicuri con la sua famiglia; ricorda alle autorità ruandesi che P. Rusesabagina ha il diritto di accedere integralmente al suo atto di accusa, al suo fascicolo e ad altri documenti per poter contestare la legittimità del suo arresto; rammenta il principio giuridico della presunzione di innocenza;

8.

esprime profonda preoccupazione per le condizioni mediche di Paul Rusesabagina, soprattutto poiché l'esposizione alla COVID-19 rischia di mettere in serio pericolo la sua vita; invita il governo ruandese a garantire, in ogni circostanza, l'integrità fisica e il benessere psicologico di P. Rusesabagina e a consentirgli di assumere i suoi farmaci usuali; invita il governo ruandese a consentire a un medico in Belgio di monitorare la situazione medica di P. Rusesabagina, come richiesto dal ministro belga degli Affari esteri il 4 febbraio 2021; invita il governo ruandese a provvedere inoltre a che tutti i detenuti beneficino di un'adeguata assistenza sanitaria;

9.

condanna la natura politica dei processi, i procedimenti giudiziari a carico degli oppositori politici e l'anticipazione dell'esito dei processi; invita le autorità del Ruanda a garantire la separazione dei poteri amministrativo, legislativo e giudiziario, e in particolare l'indipendenza della magistratura; esorta il Ruanda ad aprire la sua sfera politica e a migliorare i suoi risultati in materia di diritti dell'uomo; si attende che il Ruanda attui le raccomandazioni dell'esame periodico universale del paese a cura del Consiglio dei diritti umani di Ginevra, del 25 gennaio 2021;

10.

invita il governo del Ruanda a rispettare e sostenere pienamente il diritto di protestare, il diritto alla libertà di espressione e il diritto di riunione, e a non cercare di limitare tali diritti;

11.

invita il governo ruandese a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e lo Statuto di Roma al fine di diventare un paese membro della Corte penale internazionale; esorta il Ruanda a consentire alla sottocommissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti di riprendere le sue visite; invita le autorità ruandesi a procedere con urgenza alla revisione della dichiarazione che consente a cittadini e ONG di presentare denunce dinanzi alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, nonché a ripristinare e reintrodurre tale dichiarazione;

12.

chiede che l'Unione europea intervenga immediatamente per garantire che si indaghi sulla legalità dell'arresto e del processo a carico di Paul Rusesabagina e che i suoi diritti di cittadino dell'UE vengano rispettati in tutte le fasi di tale processo; invita la delegazione dell'UE in Ruanda, nonché le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, in particolare l'ambasciata del Belgio in Ruanda, a monitorare il processo di P. Rusesabagina, a rendergli visita in carcere e a sollevare il suo caso negli scambi con le autorità ruandesi;

13.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione e il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a rafforzare il dialogo sui diritti umani con il Ruanda ai massimi livelli, al fine di garantire che il paese rispetti i suoi impegni bilaterali e internazionali; sottolinea che, nel contesto dell'attività internazionale per lo sviluppo nel Ruanda, occorrerebbe riservare maggiore priorità ai diritti umani, allo Stato di diritto e a una governance trasparente e reattiva;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri dell'UE, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle istituzioni dell'Unione africana, alla Comunità dell'Africa orientale, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Parlamento panafricano, ai difensori di Paul Rusesabagina nonché al Presidente e al Parlamento ruandese.

(1)  Come riportato da Freedom House nella relazione 2020 sulla libertà nel mondo.


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/147


P9_TA(2021)0056

Situazione dei diritti umani in Kazakhstan

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla situazione dei diritti umani in Kazakhstan (2021/2544(RSP))

(2021/C 465/15)

Il Parlamento europeo,

viste la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sulla situazione dei diritti umani in Kazakhstan (1) e le sue precedenti sul Kazakhstan, tra cui quelle del 18 aprile 2013 (2), del 15 marzo 2012 (3) e del 17 settembre 2009 (4),

visto l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, che è stato firmato ad Astana il 21 dicembre 2015 e che è entrato pienamente in vigore il 1o marzo 2020 in seguito alla sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri,

viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2019 sulla nuova strategia dell'UE per l'Asia centrale,

vista la relazione per paese relativa al Kazakhstan contenuta nella relazione annuale 2019 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura,

visti la 17a riunione del Consiglio di cooperazione UE-Kazakhstan del 20 gennaio 2020, il dodicesimo dialogo sui diritti umani UE-Kazakhstan tenutosi il 26 e 27 novembre 2020, e la 18a riunione del comitato di cooperazione UE-Kazakhstan del 25 settembre 2020,

visto l'esame periodico universale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani concernente il Kazakhstan del 12 marzo 2020,

visto il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

viste le dichiarazioni del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 1o febbraio 2021 sulla crescente pressione sulle ONG per i diritti umani in Kazakhstan, dell'11 gennaio 2021 sulle elezioni parlamentari in Kazakhstan e del 7 gennaio 2021 sulle misure volte ad abolire la pena di morte,

vista la dichiarazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sui risultati preliminari e le conclusioni riguardanti le elezioni in Kazakhstan del 10 gennaio 2021,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che nelle ultime settimane si è registrato un preoccupante deterioramento della situazione generale dei diritti umani e una repressione nei confronti delle organizzazioni della società civile in Kazakhstan, con l'imposizione di severe restrizioni ai diritti alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione; che la società civile e le organizzazioni per i diritti umani che operano in Kazakhstan sono sottoposte a pressioni e penalizzazioni crescenti da parte delle autorità del paese, il che ostacola gli sforzi di riforma e limita il lavoro essenziale della società civile;

B.

considerando che il 21 dicembre 2015 l'Unione europea e il Kazakhstan hanno firmato un accordo rafforzato di partenariato e cooperazione (ARPC), destinato a fornire un ampio quadro per il dialogo politico e la cooperazione rafforzati nel settore della giustizia, degli affari interni e in molti altri ambiti; che tale accordo pone un forte accento sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sui diritti umani, sulle libertà fondamentali, sullo sviluppo sostenibile e sulla cooperazione con la società civile; che l'ARPC è entrato pienamente in vigore il 1o marzo 2020 a seguito della sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri;

C.

considerando che nuova strategia dell'UE per l'Asia centrale pone un forte accento sul dialogo dell'UE con l'Asia centrale per quanto concerne la protezione e la promozione dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, comprese la libertà di associazione e di espressione, e la creazione di un contesto favorevole per la società civile e i difensori dei diritti umani; che l'Unione europea fornisce al Kazakhstan un notevole sostegno nel quadro della COVID-19, tra cui da ultimo attraverso il suo sostegno finanziario a favore di una spedizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di oltre 8 000 kg di forniture mediche il 29 gennaio 2021;

D.

considerando che le elezioni parlamentari del 10 gennaio 2021 svoltesi in Kazakhstan sono state descritte dal SEAE come un'occasione mancata per dimostrare l'efficace attuazione delle riforme politiche e il relativo processo di modernizzazione dopo le ultime elezioni, mentre le raccomandazioni di lunga data dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (ODIHR) su varie questioni restano irrisolte, tra cui quelle riguardanti le libertà fondamentali, l'imparzialità dell'amministrazione elettorale, la qualità di elettore e l'eleggibilità, la registrazione degli elettori, i media e la pubblicazione dei risultati elettorali; che secondo i risultati preliminari dell'OSCE/ODIHR e dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, il quadro giuridico in Kazakhstan non è ancora favorevole allo svolgimento di elezioni in linea con le norme internazionali;

E.

considerando che le carenze sistemiche in relazione al rispetto della libertà di associazione, di riunione e di espressione continuano a limitare il panorama politico, mentre la mancanza di un'autentica competizione politica e di gruppi di opposizione politica, senza la registrazione di nuovi partiti dal 2013, non hanno offerto agli elettori una reale possibilità di scelta; che le elezioni democratiche sono un elemento fondamentale per realizzare riforme politiche e costruire una società libera e aperta;

F.

considerando che due movimenti di opposizione come Koshe Partiyasy e Scelta democratica del Kazakhstan sono stati vietati da decisioni giudiziarie segrete che li hanno etichettati come organizzazioni «estremiste» senza diritto di ricorso; che 17 leader di Koshe Partiyasy sono stati inviati in strutture di detenzione preventiva ai sensi dell'articolo 405 e dell'articolo 182 del codice penale kazako e rischiano lunghe pene detentive; che i detenuti accusati di aver sostenuto Scelta democratica del Kazakhstan stanno ancora scontando le loro pene detentive; che 26 prigionieri politici, tra cui Almat Zhumagulov, Aset Abishev, Kenzhebek Abishev, Askhat Zheksebayev, Kairat Klyshev, Yerbol Yeskhozin, Abai Begimbetov, Asel Onlabekkyzy, Yerkin Sabanshiyev, Zhanat Zhamaliyev, Diana Baimagambetova, Noyan Rakhimzhanov e Askar Kayyrbek, sono rimasti vittime di repressioni politiche in relazione al loro sostegno a favore di tali movimenti;

G.

considerando che il Partito democratico di opposizione non registrato non è stato autorizzato a partecipare a tali elezioni, dato che il 22 febbraio 2020 le autorità hanno impedito al partito di tenere il congresso fondatore ad Almaty; che in assenza di tale congresso un partito non può registrarsi; che i membri del Partito democratico hanno subito pressioni da parte delle autorità, dato che alcuni sono stati arrestati per presunte violazioni amministrative e ad altri è stato impedito di recarsi alla sede del congresso;

H.

considerando che durante la campagna elettorale e il giorno delle elezioni le autorità kazake hanno tentato di inasprire il controllo della censura su Internet, chiudendo ripetutamente Internet e costringendo i cittadini a installare un «certificato di sicurezza nazionale» che consente l'intercettazione del traffico web criptato; che il controllo dello Stato su Internet è in aumento, compresi i tentativi di limitare il flusso di informazioni attraverso la censura e il controllo di Internet e le chiusure di Internet e la continua richiesta ai cittadini di installare un «certificato di sicurezza nazionale» che consente l'intercettazione del traffico online degli utenti di Internet;

I.

considerando che durante il periodo della campagna sono stati effettuati arresti di massa; che il giorno delle elezioni le autorità hanno trattenuto illegalmente almeno 350 manifestanti pacifici in 10 città diverse; che le autorità kazake impediscono sistematicamente lo svolgimento di proteste pacifiche che esprimono critiche nei confronti delle politiche del governo; che la legge sulle riunioni pacifiche e le modifiche alle leggi relative ai partiti politici e alle elezioni adottate nel maggio 2020 non rispettano i diritti fondamentali dei cittadini del Kazakhstan;

J.

considerando che la missione di osservazione elettorale limitata dell'ODIHR ha riferito che l'attività degli osservatori indipendenti è stata frenata e ostacolata dalle autorità, mentre gli osservatori filogovernativi sono stati autorizzati a monitorare il processo elettorale; che le ONG per i diritti umani hanno riferito che un numero considerevole di osservatori indipendenti presenti alle elezioni legislative del 10 gennaio 2021 sono stati oggetto di intimidazioni, arresti amministrativi e sanzioni;

K.

considerando che in Kazakhstan il panorama mediatico è dominato da canali mediatici statali o sovvenzionati dallo Stato; che tra gennaio e luglio 2020 sette giornalisti sono stati aggrediti fisicamente e 21 giornalisti, blogger e attivisti sono stati arrestati, sette dei quali durante l'esposizione di informazioni; che nel 2020 le autorità hanno avviato oltre 38 procedimenti penali contro giornalisti per presunti reati quali la diffusione di informazioni false e l'istigazione; che i principali quotidiani nazionali dell'opposizione sono stati tutti vietati nel 2016 e che i giornalisti indipendenti continuano a subire vessazioni; che le autorità hanno avviato un'azione penale a carico di Lukpan Akhmedyarov, caporedattore del quotidiano indipendente Uralskaya Nedelya, per aver riferito in merito alle pratiche corrotte dell'élite locale, e in numerose occasioni hanno aggredito fisicamente e arrestato Saniya Toiken, giornalista del servizio kazako di RFE/RL, per i suoi servizi riguardanti le manifestazioni pacifiche e le elezioni parlamentari del 2021;

L.

considerando che da febbraio a novembre 2020 cinque attivisti dell'opposizione sono stati uccisi o sono morti in circostanze poco chiare dopo continue persecuzioni politiche per le loro attività di opposizione, ovvero il blogger e la vittima di torture Dulat Agadil, suo figlio di 17 anni Zhanbolat Agadil, che è stato un testimone chiave dell'arresto arbitrario di suo padre, Amanbike Khairolla, Serik Orazov e Garifulla Embergenov; che le autorità non hanno condotto indagini approfondite e trasparenti sulla loro morte; che è della massima importanza consegnare alla giustizia i responsabili dell'ordine e dell'esecuzione di tali crimini e garantire che essi si astengano dal perseguire gli attivisti della società civile e i familiari che cercano la verità per le vittime; che le autorità kazake hanno attuato misure repressive nei confronti di almeno 200 attivisti che hanno partecipato alla cerimonia commemorativa di Dulat Agadil o hanno organizzato attività di raccolta fondi per i suoi familiari e altri familiari di prigionieri politici; che 57 di loro sono stati accusati di «estremismo», tra cui Dametkan Aspandiyarova, madre di tre bambini, attualmente agli arresti domiciliari e che rischia fino a 12 anni di carcere con l'accusa di estremismo per aver organizzato un'attività di raccolta fondi a sostegno della famiglia di Dulat Agadil;

M.

considerando che nelle carceri kazake è diffuso il ricorso alla tortura e ai maltrattamenti, e che ogni anno la coalizione contro la tortura segnala almeno 200 casi di tortura; che gli autori di tali abusi hanno goduto dell'impunità mentre Elena Semenova, difensore dei diritti umani, è stata citata in giudizio da colonie penitenziarie per aver denunciato sui social media il ricorso alla tortura nel sistema penitenziario kazako;

N.

considerando che nonostante gli appelli del relatore speciale delle Nazioni Unite (5), dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, le autorità kazake abusano delle leggi sull'estremismo vaghe e troppo ampie per perseguitare l'opposizione e i difensori dei diritti umani; che a seguito di tale legge dal 22 ottobre 2020, giorno in cui le autorità hanno annunciato la data delle elezioni, il numero di cause penali di matrice politica è raddoppiato passando a 99, in particolare sulla base di accuse di «estremismo»; che 69 delle persone interessate sono a rischio di arresto imminente, come ad esempio l'attivista Gulzipa Dzhaukerova, e che 11 attivisti sono stati posti agli arresti domiciliari sulla base di false accuse di «estremismo»;

O.

considerando che diverse ONG indipendenti nel campo dei diritti umani, tra cui ECHO, Erkindik Kanaty, l'Ufficio internazionale per i diritti umani e lo Stato di diritto del Kazakhstan e International Legal Initiative, hanno subito recentemente sanzioni ingenti e ricevuto l'ordine di sospendere le loro attività per un periodo fino a tre mesi a partire dal 25 gennaio 2020 sulla base di motivazioni poco chiare; che, come ritorsione per lo svolgimento di attività di vigilanza, le autorità sottopongono a vessazioni e persino ad azioni penali i difensori dei diritti umani, tra cui Sholpan Dzhanzakova, Anna Shukeyeva, Raigul Sadyrbayeva, Aizhan Izmakova, Daniyar Khassenov, Altynai Tuksikova, Dana Zhanay, Nazym Serikpekova, Alma Nurusheva, Abaibek Sultanov, Zukhra Nariman, Ulbolsyn Turdiyeva, Aliya Zhakupova, Roza Musayeva e Barlyk Mendygaziyev; che tra ottobre e novembre 2020 ad almeno 15 organizzazioni è stato notificato di aver violato l'articolo 460-1 del codice dei reati amministrativi per non aver informato adeguatamente le autorità in merito ai finanziamenti esteri ricevuti;

P.

considerando che nel 2020 112 individui, tre enti di beneficenza e una società commerciale sono stati condannati per aver esercitato la loro libertà di religione o di credo;

Q.

considerando che tra le élite al potere in Kazakhstan è presente una corruzione diffusa, come dimostra il fatto che il paese occupa il 94o posto nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International del 2020 e ostacola i diritti umani, la giustizia sociale e lo sviluppo socioeconomico;

R.

considerando che nel mezzo della pandemia di COVID-19 il governo ha abusato delle sue restrizioni relative alla pandemia come pretesto per intensificare la repressione politica nei confronti della società civile, degli attivisti per i diritti umani, delle voci dell'opposizione e degli operatori sanitari che hanno denunciato gli insuccessi del governo nel contenimento dell'epidemia;

S.

considerando che il 21 gennaio 2021 due persone di etnia kazaka, Murager Alimuly e Kaisha Akankyzy, che erano fuggite dalla Cina temendo di essere imprigionate nei campi di concentramento, sono state successivamente picchiate e accoltellate da aggressori ignoti, e che pertanto è necessario prestare sufficiente attenzione alle continue tensioni etniche nelle regioni meridionali del Kazakhstan; che in Kazakhstan continuano a verificarsi violenti scontri etnici, in particolare nel sud, dove nel febbraio 2020 gli scontri tra i kazaki e l'etnia Dungans hanno causato 11 morti, decine di feriti e oltre 23 000 persone, per lo più Dungans, sono state costrette ad abbandonare le loro case;

T.

considerando che le autorità kazake hanno abusato dei meccanismi di cooperazione internazionale in materia penale, compresi gli avvisi rossi di Interpol e l'assistenza giudiziaria reciproca, per incriminare una rifugiata politica in Belgio e sequestrare i suoi documenti, l'avvocata e difenditrice dei diritti umani Bota Jardemalie; che il 29 settembre 2020 la Corte nazionale francese per l'asilo ha concesso asilo politico a Mukhtar Ablyazov, fondatore di Scelta democratica del Kazakhstan, che è stato condannato da un tribunale kazako all'ergastolo in contumacia, in violazione del diritto alla difesa, rilevando la natura sistemica e politica dell'apparato repressivo kazako e il suo uso improprio dei procedimenti civili e penali;

U.

considerando che le autorità kazake continuano a colpire i sindacati indipendenti e gli attivisti sindacali; che nel 2020 la legge sui sindacati è stata modificata eliminando l'affiliazione sindacale e l'obbligo della registrazione in due fasi; che, nonostante tale modifica, l'amministrazione comunale di Shymkent ha ritirato la sua causa nei confronti del Sindacato dei lavoratori del settore dei combustibili e dell'energia (ITUFEW) sulla base di argomentazioni infondate o di disposizioni non più in vigore o non applicabili all'ITUFEW;

V.

considerando che la parità di genere permane un problema in Kazakhstan; che le ONG affermano che la violenza contro le donne è sottostimata e che vi è un basso tasso di azioni penali in questi casi e nei casi di molestie sessuali; che, secondo le Nazioni Unite, la COVID-19 ha creato un nuovo ostacolo per le ragazze alla parità di accesso all'informazione e all'istruzione; che alle vittime manca una protezione sufficiente e che i funzionari giudiziari e di polizia e i prestatori di servizi non sono formati per individuare, prevenire e rispondere alla violenza contro le donne;

W.

considerando che le persone LGBTI in Kazakhstan si trovano a fronteggiare problemi di natura giuridica e discriminazioni; che nel giugno 2020 il parlamento kazako ha adottato modifiche discriminatorie al nuovo codice sanitario che disciplinano aspetti dell'assistenza sanitaria per le persone transgender; che il processo volto a modificare la propria identità di genere in Kazakhstan resta invasivo e umiliante;

1.

esorta il governo del Kazakhstan ad agire conformemente ai suoi obblighi internazionali e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dagli articoli 1, 4, 5 e 235 dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC); invita le autorità del Kazakhstan a rispettare le norme internazionali nell'aderire al quadro giuridico per lo svolgimento delle elezioni e a dar seguito alle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'ODIHR, comprese quelle riguardanti le libertà fondamentali garantite dalla costituzione, la partecipazione della società civile, il pluralismo politico, l'imparzialità dell'amministrazione elettorale, il diritto di voto attivo e di eleggibilità alle elezioni, la registrazione degli elettori, i mezzi di comunicazione e la pubblicazione dei risultati elettorali;

2.

invita il governo del Kazakhstan a ritirare le accuse di matrice politica e a porre fine a tutte le forme di detenzione arbitraria, rappresaglia e vessazione nei confronti di attivisti per i diritti umani, organizzazioni religiose, organizzazioni della società civile, sindacati, giornalisti e movimenti di opposizione politica, e a consentire alle persone di esprimere liberamente le proprie opinioni politiche, religiose e di altro tipo; invita il governo a modificare la nuova legge sulla riunione pacifica in modo da garantire tale libertà;

3.

esorta il governo del Kazakhstan a rilasciare immediatamente e a riabilitare completamente tutti i prigionieri politici, in particolare Almat Zhumagulov, Aron Atabek, Nurgul Kaluova, Saltanat Kusmankyzy, Daryn Khassenov, Ulasbek Akhmetov, Kenzhek Abishev, Yerzhan Yelshibayev, Aset Abishev, Igor Chuprina, Ruslan Ginatullin, Askhat Zheksebayev, Kairat Klyshev, Yerbol Yeskhozin, Abai Begimbetov, Asel Onlabekkyzy, Yerkin Sabanshiyev, Zhanat Zhamaliyev, Diana Baimagambetova, Noyan Rakhimzhanov e Askar Kayyrbek e a revocare quanto prima le misure di carcerazione preventiva, gli arresti domiciliari e le restrizioni alla libertà imposte ad attivisti della società civile e dell'opposizione, a utenti dei social media e a manifestanti pacifici; invita il governo del Kazakhstan a rivedere i casi degli ex prigionieri politici e vittime di tortura Iskander Yerimbetov, Maks Bokayev e Mukhtar Dzhakishev e a fornire loro un risarcimento conformemente alle raccomandazioni del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria e della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani;

4.

accoglie con favore le misure adottate dal governo del Kazakhstan per archiviare i procedimenti a sfondo politico contro i difensori dei diritti umani Daniyar Khassenov e Abaibek Sultanov, ma esprime preoccupazione per il nuovo procedimento penale pretestuoso per il reato di «estremismo» avviato contro quest'ultimo; invita il governo del Kazakhstan a revocare tutte le accuse di matrice politica contro la filantropa Barlyk Mendygaziyev e a porre fine alla persecuzione politica nei confronti dei suoi familiari ed ex collaboratori;

5.

condanna l'abuso della legislazione antiestremismo ai danni dei sostenitori dei movimenti pacifici dell'opposizione Scelta democratica del Kazakistan (DCK) e Koshe Partiyasy ed esorta le autorità a consentire il pluralismo e la competizione politica; esorta il governo del Kazakhstan ad attuare le raccomandazioni del Parlamento europeo, del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che condanna l'applicazione arbitraria delle leggi antiestremismo;

6.

invita il Kazakhstan ad attuare riforme volte a promuovere la modernizzazione, la democrazia e la stabilità del paese, a intensificare gli sforzi per riformare il suo sistema politico in modo da sviluppare il parlamentarismo e un sistema multipartitico e ad ampliare la partecipazione civica; prende atto dell'istituzione di un Consiglio supremo per le riforme e dell'annuncio da parte delle autorità kazake di un nuovo ciclo di riforme, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della legge, il sistema giudiziario e la priorità per i diritti umani; sottolinea l'importanza di portare avanti tale processo, comprese le modifiche alla legge elettorale e la piena attuazione delle raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR;

7.

invita le autorità kazake a porre fine al ricorso al codice penale contro attivisti, blogger, giornalisti e altri per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione;

8.

accoglie con favore la decisione delle autorità kazake di annullare le ammende e consentire alle ONG di proseguire le attività, come annunciato il 3 febbraio 2021; chiede che sia revocato il divieto triennale di attivismo ai danni di Max Bokayev e che gli sia consentito di proseguire il suo lavoro essenziale; invita le autorità kazake a cessare l'uso improprio dei sistemi di informativa finanziaria per esercitare pressioni sui gruppi per i diritti umani, a ritirare le accuse infondate di reati amministrativi nei confronti dei gruppi presi di mira per presunte violazioni, ad allineare la legislazione e le pratiche in materia di comunicazione dei redditi esteri alle norme internazionali, anche abrogando gli articoli da 460-1 e 460-2 del codice sui reati amministrativi e a proteggere e agevolare invece l'importante lavoro della società civile;

9.

ribadisce la sua ferma convinzione che perseguire le ONG indipendenti attraverso ispezioni fiscali ingiustificate e vessare i difensori dei diritti umani e i movimenti come Bostandyq Kz, Femina Virtute, Veritas, 405 ed Elimay, nonché attivisti della società civile, mediante arresti amministrativi, ammende e procedimenti penali, non solo ostacola gli sforzi di riforma già compiuti dalle autorità, ma lede anche la reputazione internazionale del Kazakhstan;

10.

deplora la preoccupante situazione della libertà dei media nel paese e invita il governo del Kazakhstan a creare un ambiente libero e sicuro per i giornalisti indipendenti;

11.

esorta il governo del Kazakhstan a consentire ai sindacati indipendenti di registrarsi e operare in linea con le norme internazionali del lavoro ratificate dal Kazakhstan, senza interferenze o vessazioni; esprime profondo rammarico per la sospensione semestrale, del 5 febbraio 2021, delle attività del Sindacato dei lavoratori del settore dei combustibili e dell'energia (ITUFEW) da parte del tribunale economico specializzato interdistrettuale di Shymkent per presunta mancata registrazione a norma della legge sui sindacati; incoraggia il governo del Kazakhstan ad attuare in modo sensato la legge sui sindacati modificata nel maggio 2020;

12.

prende atto con preoccupazione del nuovo progetto di legge sugli enti di beneficenza che impone ulteriori misure di regolamentazione alle organizzazioni della società civile e contraddice direttamente la logica e le migliori pratiche delle attività di beneficenza, nonché della recente iniziativa volta a creare un'associazione di donatori sotto l'egida del governo, che rischia di essere utilizzata impropriamente per controllare le organizzazioni donatrici, limitando ulteriormente la loro indipendenza e titolarità delle attività;

13.

osserva che dal 2008, quando il Kazakhstan ha ratificato il protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, il Kazakhstan ha notevolmente migliorato la propria legislazione nazionale in materia di perseguimento della tratta di esseri umani e protezione delle vittime della tratta; sostiene tuttavia che il Kazakhstan deve ancora affrontare una serie di sfide se intende eliminare la tratta di esseri umani, sia in termini di sostegno alle vittime che di perseguimento degli sfruttatori;

14.

invita le autorità a combattere tutte le forme di violenza contro le donne garantendo canali di comunicazione efficaci e accessibili e misure di protezione che tengano conto delle esigenze e della riservatezza delle vittime; chiede con insistenza che si ponga fine all'impunità e siano prese misure per garantire l'applicazione di sanzioni penali adeguate nei confronti degli autori di tali reati, anche nei casi di violenza domestica; esorta le autorità kazake a punire la violenza domestica come reato a sé stante e a garantire sanzioni penali nei confronti dei responsabili; invita le autorità kazake a considerare «servizi essenziali» i centri di accoglienza e i servizi per i sopravvissuti alla violenza domestica e ad agevolarne l'accesso per tutte le donne e le ragazze, anche durante la crisi del coronavirus; esorta il Kazakhstan a firmare e a ratificare la Convenzione di Istanbul;

15.

insiste sul fatto che i diritti della comunità LGBTI devono essere pienamente rispettati; invita il governo del Kazakhstan a garantire il principio della non discriminazione nei confronti della comunità LGBTI, anche vietando per legge la discriminazione sulla base dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale; chiede una formazione adeguata per gli agenti di polizia e i funzionari giudiziari, nonché per i prestatori di servizi, per garantire che le persone LGBTI ricevano un'assistenza e una protezione adeguate;

16.

esorta il governo del Kazakhstan a garantire la sicurezza dell'etnia kazaka e di altri gruppi minoritari che sono fuggiti dai campi di concentramento in Cina, anche concedendo lo status di rifugiato permanente a Murager Alimuly e Kaisha Akankyzy, e a prestare sufficiente attenzione alle continue tensioni etniche nelle sue regioni meridionali;

17.

sconsiglia alle autorità kazake di utilizzare in modo improprio i meccanismi di cooperazione giudiziaria, quali il sistema di avvisi rossi di Interpol e le richieste di assistenza giudiziaria reciproca, per perseguire gli oppositori del regime all'estero e ottenere accesso a informazioni riservate;

18.

accoglie con favore l'abolizione della pena di morte per tutti i reati da parte del Kazakhstan attraverso la ratifica, il 2 gennaio 2021, del secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, diventando in tal modo l'88a parte contraente; esorta il governo del Kazakhstan a rispettare i suoi impegni di intransigenza totale nei confronti della tortura e a garantire che qualsiasi accusa di tortura sia oggetto di indagini approfondite e che i responsabili siano consegnati alla giustizia;

19.

esorta il governo del Kazakhstan a eliminare la tortura e i maltrattamenti nelle carceri, a rispettare i diritti dei detenuti e a garantire condizioni di vita adeguate, igiene e un ambiente sicuro per affrontare le minacce poste dalla COVID-19;

20.

invita il Kazakhstan a introdurre garanzie adeguate per i dati personali e a rafforzare la legislazione in materia di protezione dei dati, nonché a limitare l'uso di tecnologie invasive di sorveglianza digitale e a introdurre un quadro normativo che vieti espressamente la sorveglianza digitale arbitraria e illegale, compreso il riconoscimento facciale, nel rispetto dei diritti umani;

21.

invita l'UE e i suoi Stati membri, anche in occasione di vertici e altre riunioni ad alto livello, nei consessi multilaterali e attraverso le loro rappresentanze locali, a sostenere fermamente la società civile, ad adottare misure supplementari atte a fornire sostegno alla società civile kazaka tramite la Commissione, tra cui, ma non solo, l'ampliamento dei programmi di sovvenzioni finanziarie alle organizzazioni della società civile che promuovono i diritti umani, i valori democratici, lo Stato di diritto e le libertà fondamentali in Kazakhstan, in particolare i difensori dei diritti umani, e a rafforzare i contatti interpersonali con i cittadini del Kazakhstan; sottolinea che l'assistenza finanziaria al Kazakhstan dovrebbe essere finalizzata a sostenere la società civile e le vittime di persecuzioni politiche e non a sostenere il regime autoritario;

22.

incoraggia la delegazione dell'UE in Kazakhstan a portare avanti il dialogo con i membri locali della società civile organizzando riunioni periodiche e sollevando le loro raccomandazioni durante le riunioni ufficiali con funzionari del governo kazako;

23.

esorta la delegazione dell'UE in Kazakhstan a monitorare le violazioni dei diritti umani in corso e ad assumere una posizione pubblica nei confronti delle violazioni, a fornire assistenza alle vittime delle persecuzioni politiche e degli attivisti incarcerati, partecipando ai processi contro le persone che criticano il governo e i difensori dei diritti umani e chiedendo visite nelle carceri, e a reagire rapidamente e risolutamente a qualsiasi atto contrario ai principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani;

24.

ricorda il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, recentemente approvato, che consente all'UE di colpire direttamente i responsabili delle violazioni dei diritti umani in tutto il mondo, e che, nel caso del Kazakhstan, permetterebbe di colpire individui, entità e organismi coinvolti in violazioni dei diritti umani diffuse e sistematiche o ad esse associati; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR) e agli Stati membri a prendere in considerazione l'imposizione di sanzioni contro i responsabili di violazioni dei diritti umani;

25.

esige che i diritti umani figurino al centro del dialogo dell'UE con l'Asia centrale; sottolinea che un rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche con l'UE, previsto dall'ARPC, deve fondarsi su valori condivisi e corrispondere a un impegno attivo e concreto da parte del Kazakhstan in materia di riforme democratiche sulla base dei suoi obblighi e impegni internazionali;

26.

invita la Commissione e il VP/AR a effettuare una revisione globale dell'ARPC alla luce dei recenti sviluppi e dell'esito della revisione della politica commerciale;

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Presidente, al governo e al parlamento del Kazakhstan.

(1)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 83.

(2)  GU C 45 del 5.2.2016, pag. 85.

(3)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 93.

(4)  GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 30.

(5)  Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo.


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/154


P9_TA(2021)0057

Situazione politica in Uganda

Risoluzione del Parlamento europeo delll'11 febbraio 2021 sulla situazione politica in Uganda (2021/2545(RSP))

(2021/C 465/16)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Uganda,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a nome dell'Unione europea, in data 20 gennaio 2021, sulle elezioni in Uganda,

vista la dichiarazione rilasciata il 12 gennaio 2021 dal VP/AR in merito alle prossime elezioni generali in Uganda,

viste le osservazioni formulate in data 12 gennaio 2021 dall'ambasciatore dell'UE Attilio Pacifici sul congelamento dei conti bancari delle ONG,

vista la dichiarazione locale congiunta delle delegazioni dell'Unione europea in Uganda e le missioni diplomatiche in Uganda di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Islanda e Norvegia, del 26 novembre 2020, in relazione ai recenti atti di violenza legati alle elezioni in Uganda,

viste le note informative per la stampa, dell'8 gennaio 2021, del portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sull'Uganda,

vista la dichiarazione rilasciata il 29 dicembre 2020 dagli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani dal titolo «Uganda: la profonda preoccupazione degli esperti dell'ONU in merito alla repressione delle elezioni»,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, di cui l'Uganda è firmataria,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificato dall'Uganda il 21 giugno 1995,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 27 giugno 1981,

vista la Carta africana per la democrazia, le elezioni e la governance del 30 gennaio 2007,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

vista la Costituzione della Repubblica dell'Uganda del 1995, modificata nel 2005,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (accordo di Cotonou), del 23 giugno 2000 (1), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, sulla non discriminazione,

vista la strategia congiunta UE-Africa,

vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea in Uganda, del 18 febbraio 2016,

vista la dichiarazione locale congiunta del gruppo di partner per la democrazia e la governance, del 23 dicembre 2020, sull'arresto di attivisti per i diritti umani in Uganda,

visti l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile ivi contenuti,

visto il programma indicativo nazionale per l'Uganda dell'11o Fondo europeo di sviluppo,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 14 gennaio 2021 gli elettori ugandesi si sono recati alle urne per eleggere un presidente e i deputati al parlamento in un contesto caratterizzato da gravi segnalazioni di irregolarità e che il 16 gennaio 2021 la commissione elettorale ha dichiarato presidente Yoweri Museveni, in carica da 35 anni, che ha vinto (per il sesto mandato) con il 59 % dei voti, superando il principale leader dell'opposizione Robert Kyagulanyi Ssentamu, noto anche come Bobi Wine, che ha ricevuto il 35 % delle preferenze; che è stato difficile verificare i risultati dell'elezione poiché la commissione elettorale non ha rispettato la procedura prescritta per lo spoglio dei voti;

B.

considerando che il periodo precedente alle elezioni presidenziali ugandesi del 2020 è stato segnato da violenze, con candidati dell'opposizione, organizzazioni della società civile, difensori dei diritti umani, esperti elettorali e giornalisti costretti a subire un'oppressione e intimidazioni sistematiche all'atto di esercitare i loro legittimi diritti; che l'uso eccessivo della forza da parte dei servizi preposti alla sicurezza e alle attività di contrasto ha gravemente pregiudicato il processo elettorale;

C.

considerando che, a partire dall'autunno del 2020, le autorità hanno intensificato la repressione nei confronti dell'opposizione politica in vista delle elezioni, e i servizi di sicurezza hanno arrestato Bobi Wine, Patrick Oboi Amuriat e il tenente generale Henry Tumukunde, i principali candidati dell'opposizione, compromettendone la campagna e limitando la copertura mediatica delle elezioni;

D.

considerando che Patrick Oboi Amuriat, il candidato alla presidenza del partito di opposizione Forum per il cambiamento democratico, è stato arrestato più volte prima delle elezioni, che la folla radunatasi ad uno dei suoi comizi elettorali è stata dispersa con gas lacrimogeni il 9 novembre 2020 e che il 6 gennaio 2021 la polizia ha sparato al suo convoglio;

E.

considerando che la crescente militarizzazione della campagna elettorale è diventata particolarmente evidente il 18 e 19 novembre 2020, quando le forze di sicurezza hanno represso una manifestazione di persone che chiedevano la liberazione del candidato alla presidenza Bobi Wine, allora in stato di detenzione, e che ciò si è tradotto nella morte di almeno 54 manifestanti in non meno di sette distretti in tutto il paese, con centinaia di persone arrestate e altre scomparse;

F.

considerando che dopo le elezioni Bobi Wine, il candidato dell'opposizione, è stato posto di fatto agli arresti domiciliari e che le forze di sicurezza hanno circondato la sua abitazione per 11 giorni;

G.

considerando che il 1o febbraio 2021 Bobi Wine ha presentato una petizione dinanzi all'Alta corte ugandese per contestare il risultato delle elezioni, muovendo accuse di frodi diffuse, tra cui il fatto che l'esercito avrebbe depositato illecitamente schede nelle urne, votato al posto di altre persone e dissuaso gli elettori dall'entrare nei seggi; che il presidente Museveni ha dovuto affrontare ricorsi dinanzi all'Alta Corte in seguito alle ultime quattro elezioni;

H.

considerando che il 7 gennaio 2021 Bobi Wine ha presentato una petizione alla Corte penale internazionale, accusando il presidente Museveni e altri nove funzionari di alto livello di numerose violazioni dei diritti umani;

I.

considerando che le missioni internazionali di osservatori ed esperti elettorali sono state in gran parte assenti dai seggi a seguito del mancato riconoscimento di tali missioni da parte delle autorità ugandesi e che le autorità non hanno attuato le raccomandazioni formulate dalle missioni precedenti; che l'Unione europea si era offerta di inviare una piccola squadra di osservatori elettorali ma l'offerta è stata declinata; che gli Stati Uniti hanno annullato la loro missione di osservazione delle elezioni politiche in Uganda perché la maggior parte delle richieste di accreditamento è stata respinta; che nella relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'UE del 2016 figurano circa 30 raccomandazioni, tra cui la necessità di un organo elettorale più indipendente e la necessità di porre fine all'eccessivo uso della forza da parte dei servizi di sicurezza, nessuna delle quali è stata attuata dalle autorità ugandesi;

J.

considerando che il governo ha limitato l'accesso a Internet prima delle elezioni e ha iniziato ad applicare una tassa sui social media per gli utenti che acquistano pacchetti di dati per navigare su Internet e che sono stati segnalati casi di blocco dell'accesso alle piattaforme di messaggistica online e ai social media prima delle elezioni; che l'accesso ad alcuni siti di media sociali rimane limitato;

K.

considerando che la pandemia di COVID-19 è inoltre stata utilizzata come pretesto per la repressione e le restrizioni sproporzionate nei confronti delle riunioni e delle attività dell'opposizione; che l'Uganda ha segnalato circa 40 000 casi di COVID-19; che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione in merito al fatto che le misure relative alla COVID-19 siano state utilizzate per limitare le libertà politiche e la partecipazione politica nel corso del processo elettorale; che il 26 dicembre 2020 l'Uganda ha sospeso le campagne elettorali in aree dove l'opposizione godeva di particolare popolarità, tra cui Mbarara, Kabarole, Luwero, Kasese, Masaka, Wakiso, Jinja, Kalungu, Kazo, Kampala City e Tororo, adducendo come giustificazione le precauzioni contro la COVID-19;

L.

considerando che in diverse occasioni le misure restrittive legate alla COVID-19 hanno preso di mira gruppi specifici, traducendosi in un'eccessiva violenza e arresti arbitrari senza accesso a un avvocato, come dimostrato dall'incursione della polizia del 29 marzo 2020 presso la Fondazione Children of the Sun, un rifugio per giovani senza dimora che si identificano come lesbiche, omosessuali, bisessuali o transgender;

M.

considerando che nel mese di novembre 2020 l'ufficio nazionale per le ONG ha interrotto arbitrariamente le attività dell'organizzazione National Election Watch Uganda recentemente costituita, un'organizzazione della società civile guidata dai cittadini e creata per monitorare le elezioni; che l'autorità di intelligence finanziaria dell'Uganda ha congelato i conti bancari di diverse organizzazioni della società civile, tra cui il forum nazionale delle ONG dell'Uganda e l'Uganda Women's Network (UWONET), adducendo accuse non verificate di finanziamento del terrorismo;

N.

considerando che negli ultimi anni le autorità ugandesi hanno sempre più spesso preso di mira le organizzazioni della società civile, in particolare quelle che si occupano di diritti umani ed elezioni; che il 23 dicembre 2020 Nicholas Opiyo, un importante avvocato per i diritti umani e vincitore di una borsa di ricerca Sacharov, è stato arrestato assieme ad altri tre avvocati, Herbert Dakasi, Anthony Odur ed Esomu Obure, e a Hamid Tenywa, membro del partito National Unity Platform (NUP), con l'accusa di riciclaggio di denaro e di violazione delle garanzie costituzionali dell'Uganda; che Nicholas Opiyo è stato rilasciato su cauzione il 30 dicembre 2020 ma è ancora in attesa di un processo; che Opiyo ha fermamente negato le accuse, affermando che i fondi sono stati utilizzati lecitamente per sostenere le attività a favore dei diritti umani di Chapter Four Uganda;

O.

considerando che centinaia di sostenitori del partito NUP sono stati rapiti da operatori della sicurezza durante la campagna elettorale e un numero imprecisato di essi è tuttora detenuto con la forza o risulta scomparso;

P.

considerando che il 2 gennaio 2020, in una lettera indirizzata al ministero delle Finanze, il presidente Museveni ha ordinato la sospensione del meccanismo di governance democratica; che detto meccanismo finanzia la maggior parte delle ONG in Uganda ed è sostenuto da numerosi Stati membri, tra cui Austria, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca e Irlanda; che i suoi obiettivi sono il rafforzamento della democratizzazione, la tutela dei diritti umani, il miglioramento dell'accesso alla giustizia e il rafforzamento dell'assunzione di responsabilità; che l'attuazione di importanti programmi finanziati dall'UE è gravemente ostacolata;

Q.

considerando che nel mese di dicembre 2020 la Rete dei diritti umani per i giornalisti — Uganda ha segnalato oltre 100 casi di violazioni dei diritti umani ai danni di giornalisti, tra cui atti violenti della polizia, avvenuti principalmente durante la copertura delle campagne elettorali dei candidati politici; che il 30 dicembre 2020 la polizia ha dichiarato che soltanto i «giornalisti accreditati» avrebbero potuto riportare notizie in merito al voto; che alla fine di novembre 2020 le autorità hanno espulso tre giornalisti canadesi; che l'Uganda si colloca attualmente al 125o posto su 180 nella classifica 2020 dell'indice sulla libertà di stampa nel mondo redatta da Reporter senza frontiere;

R.

considerando che il 12 dicembre 2020 il governo ha congelato i beni di quattro ONG attive nelle campagne elettorali per incoraggiare la partecipazione delle donne e dei giovani (UWONET, il forum nazionale delle ONG, il Women International Peace Centre e l'Alliance of Finance Election Monitoring) con l'accusa di finanziamento del terrorismo;

S.

considerando che l'11 gennaio 2021 l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha condannato quello che ha definito «il deterioramento della situazione dei diritti umani in Uganda» e ha riportato numerose violazioni dei diritti umani, compresi i diritti di libertà di espressione, di riunione pacifica e di partecipazione, nonché la privazione arbitraria della vita, l'arresto e la detenzione arbitrari, e la tortura;

T.

considerando che la campagna elettorale e le dichiarazioni del Presidente Museveni sono state caratterizzate da una retorica sempre più antioccidentale;

U.

considerando che l'Uganda ha una delle popolazioni più giovani e più in rapida crescita del mondo, che ha esercitato il suo diritto di voto per lo più in modo pacifico; che un milione di giovani elettori eleggibili non è stato registrato dalla Commissione elettorale nazionale dell'Uganda, la quale ha sostenuto di non disporre delle risorse materiali per registrarli;

V.

considerando che per il tramite dell'11o Fondo europeo di sviluppo l'UE fornisce all'Uganda 578 milioni di EUR, segnatamente per sostenere la promozione del buon governo, migliorare le infrastrutture, garantire la sicurezza alimentare e sostenere l'agricoltura; che l'Uganda riceve anche 112,2 milioni di EUR dal Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione per l'Africa;

W.

considerando che la cooperazione in materia di sicurezza e sviluppo tra l'Uganda e l'UE, gli Stati Uniti e altri paesi è condotta nel contesto della missione di pace dell'Unione africana in Somalia (AMISOM);

X.

considerando che l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite classifica l'Uganda al 159o posto su 189 e che, secondo Transparency International, l'Uganda è al 137o posto su 180 paesi nell'indice di percezione della corruzione;

Y.

considerando che l'Uganda ha una delle leggi contro l'omosessualità più dure del mondo e che la discriminazione e la violenza nei confronti delle persone LGBTQ+ persistono;

Z.

considerando che l'ex leader della milizia e bambino soldato ugandese Dominic Ongwen è stato dichiarato colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità dalla CPI con una sentenza storica del 4 febbraio 2021, che lo ha condannato per 61 reati individuali di omicidio, stupro, schiavitù sessuale, rapimento e tortura, commessi nel periodo in cui era comandante dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA), una setta violenta che ha condotto una sanguinosa campagna di violenza in Uganda e nei paesi vicini dalla metà degli anni '80 sino a pochi anni fa;

1.

si rammarica del fatto che il processo elettorale non è stato né democratico né trasparente; condanna l'uso eccessivo della forza da parte della polizia e delle forze armate durante le elezioni presidenziali, nonché la loro crescente ingerenza nel processo politico; si rammarica del fatto che agli osservatori elettorali indipendenti, locali e internazionali, è stato vietato monitorare le elezioni, che non hanno potuto essere valutate rispetto a standard riconosciuti a livello internazionale; sottolinea l'importanza fondamentale di elezioni libere ed eque, che sono il presupposto per uno sviluppo sostenibile e di lungo termine; elogia, in questo spirito, il popolo ugandese, in particolare la sua gioventù, per il coraggio e l'entusiasmo per la democrazia che ha dimostrato durante questa campagna elettorale;

2.

condanna la violenza, le continue vessazioni e la repressione sistematica nei confronti dei leader dell'opposizione politica in Uganda, come pure la soppressione di difensori della società civile e dei diritti umani e di media, nonché l'interruzione delle piattaforme dei media sociali e i blackout di Internet;

3.

invita pertanto il governo a porre fine al persistente ricorso a una forza letale ed eccessiva da parte delle forze di sicurezza, agli arresti arbitrari, alla detenzione e agli attacchi di politici e sostenitori dell'opposizione, nonché di manifestanti, di difensori dei diritti umani e di giornalisti;

4.

invita il governo ugandese a garantire la giustizia e la responsabilità per tutte le vittime svolgendo indagini imparziali, approfondite e indipendenti sulle sparatorie e le violenze perpetrate dalle forze di sicurezza, e parallelamente invita la magistratura ugandese ad applicare in modo obiettivo e indipendente il quadro legislativo esistente, e a prendere pienamente atto dei fatti e delle prove disponibili; invita le autorità ugandesi ad avviare immediatamente un'indagine indipendente sui tragici eventi del 18 e 19 novembre 2020, in cui almeno 54 persone hanno perso inutilmente la vita per mano della polizia in seguito all'arresto di Bobi Wine, e in cui altre centinaia sono state ferite, cosa che lo stesso Presidente Museveni ha riconosciuto, e a chiedere conto ai responsabili;

5.

sottolinea che i ricorsi e le contestazioni contro i risultati elettorali sono una caratteristica fondamentale di un processo elettorale credibile; si aspetta che tutte le contestazioni e le denunce elettorali siano affrontate in modo indipendente e trasparente con i mezzi di ricorso costituzionali e legali disponibili;

6.

invita il governo a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutte le persone arrestate e detenute solo per aver partecipato ad assemblee politiche pacifiche o per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e di associazione, compreso Nicholas Opiyo, vincitore di una borsa di studi Sacharov nel 2016, o a far cadere tutte le accuse nei loro confronti; ricorda al governo dell'Uganda di rispettare la libertà di espressione e il diritto di riunione pacifica e sicura, compresa la libera circolazione di tutti gli attori politici e dei loro sostenitori, e denuncia la repressione in corso nei confronti della società civile; invita il governo a garantire che i diritti di Nicholas Opiyo a un giusto processo e a un processo equo siano rispettati al massimo livello;

7.

ricorda alle autorità ugandesi il loro obbligo di garantire, proteggere e promuovere i diritti fondamentali — compresi i diritti civili e politici dei cittadini del paese — l'equa rappresentanza a prescindere dall'origine etnica, la libertà di parola e la libertà di riunione, e di affermare il ruolo cruciale che l'opposizione politica, gli attori della società civile, i giornalisti e i media svolgono nel paese; invita le autorità ad abolire qualsiasi restrizione suscettibile di limitare il diritto delle persone alla libertà di riunione pacifica, alla libertà di espressione e alla libertà di associazione;

8.

ricorda al governo dell'Uganda l'importanza della libertà di espressione e il ruolo dei media liberi e pluralistici in una società democratica; prende atto con preoccupazione del fatto che i giornalisti che coprivano le elezioni erano abitualmente soggetti a intimidazioni e violenze; si aspetta che le autorità ugandesi creino un ambiente in cui i giornalisti possano lavorare senza ostacoli;

9.

invita le autorità ugandesi a garantire a tutti un accesso sicuro e illimitato a Internet, compresi i social media e le piattaforme di messaggistica online, poiché non farlo significherebbe ostacolare gravemente la libertà di informazione, compresa la libertà dei media;

10.

esorta le autorità ugandesi a porre fine alla sospensione arbitraria delle attività della società civile e agli arresti dei suoi attivisti, nonché al congelamento dei loro beni finanziari; condanna, a questo proposito, con la massima fermezza i tentativi di limitare il finanziamento della società civile, in particolare con l'ordine del Presidente Museveni di sospendere il meccanismo di governance democratica, un fondo comune multimilionario coordinato dall'UE e da partner per lo sviluppo nazionale volto a sostenere i gruppi che operano per promuovere i diritti umani, approfondire la democrazia e migliorare la responsabilità;

11.

si aspetta che il governo ugandese rinunci immediatamente a utilizzare la pandemia di COVID-19 come pretesto per introdurre leggi e politiche che violano il diritto internazionale e per ridurre le garanzie dei diritti umani, compresa l'indebita restrizione dei diritti alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di espressione, che prende di mira, principalmente, le persone LGBTQ+; esorta le autorità ugandesi a rispettare i diritti e la dignità delle persone del paese, nonché a limitare rigorosamente l'esercizio del potere di emergenza alla tutela della salute pubblica;

12.

critica fortemente le dure leggi ugandesi contro l'omosessualità e ne chiede l'urgente revisione, insieme a una strategia volta a combattere la discriminazione e la violenza nei confronti delle persone LGBTQ+;

13.

insiste sulla necessità che la delegazione dell'UE in Uganda continui a monitorare attentamente la situazione delle persone LGBTQ+ e a sostenere attivamente sul campo le OSC, i difensori dei diritti umani e le persone LGBTQ+;

14.

insiste sull'impegno e la disponibilità dell'UE a collaborare con le autorità ugandesi e ad aiutarle nell'intraprendere le tanto necessarie riforme democratiche e di governance; sottolinea, tuttavia, che il successo di questa cooperazione dipende in larga misura dalla volontà della parte ugandese di attuare effettivamente tali riforme; ricorda a questo proposito che il ricorso sistematico alla repressione e alla violenza da parte dello Stato potrebbe avere un impatto determinante sulle future relazioni dell'UE con l'Uganda; invita l'UE a sfruttare il peso politico fornito dai programmi di aiuto allo sviluppo, in particolare i programmi di sostegno al bilancio, per rafforzare la difesa e la promozione dei diritti umani in Uganda;

15.

insiste affinché l'UE e gli altri attori internazionali mantengano e rafforzino il loro approccio integrato e coordinato sull'Uganda, che comprende la promozione del buon governo, della democrazia e dei diritti umani, e il rafforzamento del sistema giudiziario e dello Stato di diritto, ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a sollevare queste preoccupazioni attraverso canali pubblici e diplomatici; ribadisce che le sanzioni contro gli individui e le organizzazioni responsabili delle violazioni dei diritti umani in Uganda devono essere adottate a livello dell'UE, nell'ambito del nuovo meccanismo sanzionatorio dell'Unione per i diritti umani, la cosiddetta legge Magnitsky dell'UE;

16.

raccomanda un maggiore controllo sulla gestione e la trasparenza di bilancio dell'Uganda; esorta la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a continuare a procedere ad esami sistematici dei programmi di sostegno al bilancio dell'UE quando vi sia il rischio che i fondi vengano dirottati per essere utilizzati dalle autorità ugandesi in attività suscettibili di favorire violazioni dei diritti umani e di prendere di mira gli attivisti;

17.

accoglie con favore la sentenza nella causa contro l'ex comandante dell'LRA Dominic Ongwen, ritenuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità dalla CPI, e la considera un passo significativo per la giustizia e la responsabilità per le atrocità commesse dall'LRA;

18.

resta preoccupato quanto alla situazione generale della sicurezza nella regione e sottolinea, a questo proposito, l'importante lavoro dell'AMISOM; sottolinea che i suoi obiettivi di lungo termine saranno raggiunti solo se tutti gli attori daranno l'esempio in fatto di rispetto dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e dei principi democratici;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Presidente della Repubblica dell'Uganda, al Presidente del parlamento ugandese nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.

(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/160


P9_TA(2021)0058

25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino: sfide future in relazione ai diritti delle donne

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulle sfide future in relazione ai diritti delle donne in Europa: oltre 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino (2021/2509(RSP))

(2021/C 465/17)

Il Parlamento europeo,

visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del 15 settembre 1995 e gli esiti delle relative conferenze di revisione,

visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 2, 3, 9 e 15,

vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, il principio del «non lasciare indietro nessuno» e in particolare l'obiettivo 1, che mira a mettere fine alla povertà, l'obiettivo 3, che mira a garantire alle persone la possibilità di una vita sana, l'obiettivo 5, che mira a conseguire l'uguaglianza di genere e a migliorare le condizioni di vita delle donne, l'obiettivo 8, che mira a realizzare una crescita economica sostenibile, e l'obiettivo 13, che mira ad adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le relative conseguenze,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che è entrata in vigore il 1o agosto 2014,

viste la Convenzione (n. 100) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1951 sulla parità di retribuzione, la Convenzione (n. 190) dell'OIL del 2019 sulla violenza e le molestie e la Convenzione (n. 189) dell'OIL del 2013 sulle lavoratrici e i lavoratori domestici,

visto l'«Esame dei progressi a livello regionale: sintesi regionale» a cura della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite del 20 agosto 2019,

vista la relazione di UN Women intitolata «Gender Equality: Women's rights in review 25 years after Beijing» (Uguaglianza di genere: esame dei diritti delle donne 25 anni dopo Pechino), pubblicata il 5 marzo 2020,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite alla Commissione sulla condizione femminile, sessantaquattresima sessione, dal titolo «Review and appraisal of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcomes of the twenty-third special session of the General Assembly» (Esame e valutazione dell'attuazione della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino e dei risultati della ventitreesima sessione speciale dell'Assemblea generale) del 13 dicembre 2019,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite alla Commissione sulla condizione femminile, sessantacinquesima sessione, dal titolo «Women's full and effective participation in decision making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of women and girls» (La partecipazione piena ed effettiva delle donne al processo decisionale nella vita pubblica e l'eliminazione della violenza per conseguire la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze) del 21 dicembre 2020,

visto il documento strategico del Segretario generale delle Nazioni Unite dal titolo «The Impact of COVID-19 on Women» (L'impatto della COVID-19 sulle donne) pubblicato il 9 aprile 2020,

vista la relazione di UN Women intitolata «From Insights to Action»: Gender Equality in the Wake of COVID-19" (Dalle riflessioni all'azione: l'uguaglianza di genere nel contesto della COVID-19), pubblicata il 2 settembre 2020,

vista la relazione dell'EIGE intitolata «Beijing + 25 the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pechino + 25: quinto esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE), pubblicata il 5 marzo 2020,

visto lo studio dell'EPRS dal titolo «Beijing Platform for Action, 25-year review and future priorities» (Piattaforma d'azione di Pechino, esame dopo 25 anni e priorità future) (Servizio Ricerca del Parlamento europeo, Parlamento europeo, 2020),

vista la relazione del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) dal titolo «Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage» (Impatto della pandemia di COVID-19 sulla pianificazione familiare e l'eliminazione della violenza di genere, delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni infantili), pubblicata il 27 aprile 2020,

vista la dichiarazione dell'UNFPA dal titolo «Millions more cases of violence, child marriage, female genital mutilation, unintended pregnancy expected due to the COVID-19 pandemic» (Previsti milioni di altri casi di violenza, matrimoni infantili, mutilazioni genitali femminili e gravidanze indesiderate a causa della pandemia di COVID-19), pubblicata il 28 aprile 2020,

viste le conclusioni del Consiglio del 9 e 10 dicembre 2019 sul tema «Parità di genere nelle economie dell'UE: la via da seguire»,

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 25 novembre 2020 sul piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III,

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2020 sulle priorità dell'UE in vista della 64a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (1),

viste la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere (2) e la strategia della Commissione europea sulla parità di genere 2020-2025,

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi (3),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul divieto di fatto del diritto all'aborto in Polonia (4),

vista la sua risoluzione del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere (5),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE (6),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una configurazione del Consiglio dedicata alla parità di genere (7),

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (8),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sulla partecipazione delle donne al processo decisionale politico — qualità e parità (9),

visti il quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027 e la sua priorità orizzontale relativa all'integrazione della dimensione di genere,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che 189 governi di tutto il mondo, tra cui l'Unione europea e i suoi Stati membri, si sono impegnati ad adoperarsi a favore della parità di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze in occasione della quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995;

B.

considerando che la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino adottate in occasione della conferenza costituiscono l'agenda globale più completa per la promozione della parità di genere e sono considerate la «Carta dei diritti» internazionale delle donne, definendo i diritti delle donne come diritti umani e formulando una visione riguardo all'uguaglianza dei diritti, alla libertà e alle opportunità per tutte le donne nel mondo, che è stata riaffermata nel 2015 con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile fissando obiettivi e misure concrete relativamente a una serie di questioni che riguardano le donne e le ragazze;

C.

considerando che dall'adozione della piattaforma di Pechino nel 1995 sono stati compiuti progressi per quanto concerne le donne e le ragazze, in particolare in Europa, ma che nel complesso i progressi sono stati inaccettabilmente lenti e che le conquiste frutto di dure lotte rischiano di regredire;

D.

considerando che a causa della pandemia di COVID-19 il forum «Generazione uguaglianza» è stato rinviato alla prima metà del 2021;

E.

considerando che sono trascorsi 25 anni dalla Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) al Cairo, in cui 179 governi hanno adottato il programma d'azione dell'ICPD, assumendo un impegno globale a favore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti in linea con la piattaforma d'azione di Pechino;

F.

considerando che la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne è entrata in vigore poco più di 40 anni fa e che, sebbene sia stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE, i progressi in materia di parità tra donne e uomini sono lenti, come evidenziato dall'EIGE;

G.

considerando che la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa), che è lo strumento più completo per contrastare la violenza contro le donne in Europa, è stata aperta alla firma 10 anni fa, ma non è stata ancora ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE né l'UE vi ha aderito;

H.

considerando che il 2021 ha segnato il 10o anniversario della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa;

I.

considerando che è necessario smantellare le strutture e gli stereotipi dannosi che perpetuano le disuguaglianze al fine di far progredire l'uguaglianza di genere; che far progredire l'uguaglianza non solo apporta benefici alla società nel suo complesso, ma è anche un obiettivo in sé;

J.

considerando che le disuguaglianze di genere riguardano tutti gli aspetti del mercato del lavoro, compresi i divari in materia di occupazione, retribuzione, pensioni e assistenza, la mancanza di accesso ai servizi sociali e alla protezione sociale, posti di lavoro sempre più precari e maggiori rischi di povertà per le donne;

K.

considerando che la crisi finanziaria e le sue conseguenze si sono dimostrate dannose per le donne, i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e hanno conseguenze a lungo termine; che le misure economiche nel periodo successivo alla crisi di COVID-19 devono tenere conto della dimensione di genere e dell'uguaglianza sociale;

L.

considerando che l'impatto della crisi di COVID-19 ha un connotato di genere dato che la crisi di COVID-19 e le sue conseguenze hanno una chiara prospettiva di genere in quanto hanno avuto un impatto diverso sulle donne e sugli uomini e hanno acuito le disuguaglianze esistenti; che le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla crisi, mentre la risposta alla crisi di COVID-19 è stata in gran parte insensibile al genere; che tale impatto si traduce in un preoccupante aumento della violenza e delle molestie di genere, in responsabilità domestiche e di assistenza non remunerate e non paritarie, nell'accesso limitato alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, nonché in pesanti effetti economici e lavorativi sulle donne, in particolare per gli operatori sanitari e i prestatori di assistenza;

M.

considerando che i settori e le occupazioni a predominanza femminile (ad esempio, l'assistenza sanitaria, i servizi di assistenza e di emergenza, l'assistenza sociale, l'istruzione, il commercio al dettaglio, addetti alle casse, addetti alle pulizie, ecc.) e l'economia informale sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia; che le donne che lavorano nel settore dell'assistenza sanitaria sono potenzialmente più esposte al rischio di infezioni rispetto agli uomini, in quanto rappresentano il 76 % degli operatori sanitari nell'UE (10);

N.

considerando che, data l'esistenza di soffitti di cristallo, le donne non sono coinvolte quanto gli uomini nei processi decisionali; che la condivisione paritaria del potere tra uomini e donne non è stata ancora raggiunta nella maggior parte degli Stati membri dell'UE all'interno dei gabinetti di governo, dei parlamenti, della pubblica amministrazione, delle task force per la COVID-19 e dei consigli di amministrazione delle società;

O.

considerando che le donne si trovano ad affrontare disuguaglianze e discriminazioni intersezionali legate anche alla loro origine razziale, etnica o sociale, all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere, alla religione o alle convinzioni personali, allo status di soggiorno e alla disabilità e che occorre impegnarsi per far fronte a tutte le forme di discriminazione per raggiungere la parità di genere per tutte le donne; che le politiche dell'UE devono rafforzare il loro approccio intersezionale per affrontare la dimensione istituzionale, strutturale e storica della discriminazione; che lo svolgimento di un'analisi intersezionale non solo consente di comprendere le barriere strutturali, ma fornisce anche i dati necessari per elaborare parametri di riferimento e aprire la via a politiche strategiche ed efficaci contro la discriminazione, l'esclusione e le disuguaglianze sociali sistematiche;

P.

considerando che è più probabile che le donne siano esposte alla disoccupazione e abbiano uno status occupazionale incerto (ad esempio attraverso i loro contratti di lavoro), il che crea insicurezza lavorativa; che i lavoratori del settore dell'assistenza sono prevalentemente donne (76 %) (11) e tendono ad avere una retribuzione e condizioni di lavoro precarie; che le donne costituiscono la maggior parte degli utenti e dei fornitori di servizi del settore sociale e che pertanto qualsiasi mancanza di un'adeguata fornitura di tali servizi impedisce alle donne di partecipare pienamente alla forza lavoro, creando così una cecità di genere nella pianificazione, nell'elaborazione del bilancio e nell'erogazione di servizi nel settore sociale;

Q.

considerando che il divario retributivo di genere è ancora pari al 14 % in Europa (12) e al 20 % a livello mondiale (13) e che il divario pensionistico di genere raggiunge il 40 % in alcuni Stati membri dell'UE; che il divario retributivo di genere conduce a un divario pensionistico che di per sé aumenta il rischio di povertà e di esclusione, in particolare tra le donne anziane e le donne monoparentali all'interno della famiglia; che le disparità salariali e la precarietà hanno un impatto diretto sulle pensioni future;

R.

considerando che l'ineguale divisione del lavoro assistenziale e domestico non retribuito limita seriamente la partecipazione delle donne all'economia; che il lavoro di assistenza non retribuito delle donne è al centro del sostegno delle società durante la crisi della COVID-19, ma che le responsabilità di assistenza tengono 7,7 milioni di donne in Europa fuori dal mercato del lavoro rispetto ai 450 000 uomini (14); che le caratteristiche dell'occupazione femminile derivanti dall'assistenza non retribuita (ossia il lavoro a tempo parziale) sono un fattore significativo del divario retributivo di genere; che un numero maggiore di donne rispetto agli uomini assume responsabilità di assistenza informale a lungo termine almeno diversi giorni alla settimana o ogni giorno e che, nel complesso, le donne rappresentano il 62 % di tutte le persone che prestano assistenza informale a lungo termine nell'UE (15);

S.

considerando che, a livello globale, il 35 % delle donne ha subito atti di violenza fisica e/o sessuale da parte del partner o atti di violenza sessuale da parte di una persona diversa dal partner; considerando che, durante la pandemia di COVID-19, si è registrato un drastico aumento della violenza domestica da parte del partner, fenomeno che le Nazioni Unite hanno definito la «pandemia sommersa», con un aumento del 60 % delle chiamate di emergenza da parte di donne vittime di violenza ad opera del loro partner, secondo quanto riportato tra gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della sanità in Europa (16);

T.

considerando che le donne sono maggiormente vulnerabili alle conseguenze dei cambiamenti climatici (17); che, sebbene le donne sembrino mostrare maggiore preoccupazione per il clima nel loro comportamento rispetto agli uomini, esse continuano ad essere sottorappresentate nelle posizioni decisionali concernenti la lotta alla crisi climatica e rappresentano a livello globale solo il 32 % della forza lavoro nel settore delle energie rinnovabili (18);

U.

considerando che esiste un divario di genere in tutti i settori delle tecnologie digitali, in particolare nelle tecnologie innovative come i settori dell'IA e della cibersicurezza; che gli stereotipi di genere, lo scoraggiamento culturale e la mancanza di consapevolezza e di promozione dei modelli di riferimento femminili ostacolano le opportunità delle ragazze e delle donne negli studi e nelle carriere in ambito STEM;

V.

considerando che in alcuni Stati membri si riscontra un evidente regresso e sussiste il rischio che la parità di genere assuma un ruolo ancor meno rilevante nell'agenda degli Stati membri;

1.   

si rammarica che, nella riunione ad alto livello sul tema «Accelerare il conseguimento della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze», tenutasi il 1o ottobre 2020 durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite per commemorare la convenzione di Pechino, i leader mondiali di 100 paesi abbiano riconosciuto che i progressi complessivi in materia di diritti delle donne sono ben al di sotto degli impegni presi nella convenzione di Pechino del 1995;

2.   

sottolinea che la relazione di UN Women intitolata «Uguaglianza di genere: esame dei diritti delle donne 25 anni dopo Pechino» (19) illustra come i progressi verso la parità di genere siano di fatto incerti e, a livello globale, vi sia un'inversione rispetto ai passi in avanti duramente conseguiti;

3.   

rileva con preoccupazione che il quinto riesame della piattaforma d'azione di Pechino pubblicato dall'EIGE nel 2020 ha evidenziato che nessuno Stato membro europeo ha completato gli obiettivi stabiliti alla Convenzione di Pechino nel 1995; si rammarica del fatto che l'indice sull'uguaglianza 2020 dell'EIGE abbia dimostrato che i progressi nel conseguimento della parità tra donne e uomini hanno subito una battuta d'arresto e che, nonostante gli sforzi volti a migliorare la parità di genere stiano dando alcuni risultati, nell'UE permangono disparità e divari di genere persistenti in tutti i settori contemplati dalla piattaforma d'azione di Pechino;

4.   

sottolinea che le conseguenze sociali ed economiche della COVID-19 colpiscono in modo sproporzionato le donne e le ragazze, esacerbando le disuguaglianze di genere preesistenti e minacciando di invertire i progressi compiuti finora; sottolinea, a tale proposito, che, secondo le stime di UN Women (20), la pandemia spingerà 47 milioni in più di donne e ragazze al di sotto della soglia di povertà a livello globale, portando il totale a 435 milioni, mentre ha portato a un incremento esponenziale della violenza di genere e le donne e le ragazze stanno perdendo più rapidamente il posto di lavoro e i mezzi di sussistenza in quanto sono maggiormente esposte a settori economici duramente colpiti;

5.   

riconosce che un maggior numero di donne viene eletto e nominato in posizioni decisionali, ma deplora che i progressi siano lenti e che la parità sia stata raggiunta solo in alcuni Stati membri dell'UE;

6.   

ricorda la sua posizione del 17 dicembre 2020 e invita il Consiglio a istituire una formazione dedicata sulla parità di genere, al fine di attuare misure comuni e concrete volte ad affrontare le sfide nell'ambito dei diritti delle donne e della parità di genere e garantire che le questioni riguardanti la parità di genere siano discusse al più alto livello politico;

7.   

si rammarica del fatto che l'integrazione della dimensione di genere non sia applicata sistematicamente in tutti i settori politici e in tutti i programmi di finanziamento dell'UE; plaude all'introduzione dell'integrazione della dimensione di genere come priorità orizzontale nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027; invita la Commissione a garantire l'attuazione dell'integrazione sistematica della dimensione di genere quale strategia chiave per sostenere la realizzazione della parità di genere e ad attuare un bilancio, prassi e tabelle di marcia sensibili alle tematiche di genere, in consultazione con gli esperti in materia di bilancio di genere, al fine di garantire che donne e uomini beneficino equamente della spesa pubblica a tutti i livelli del bilancio e che le prospettive delle donne siano integrate in tutti i settori, con fondi specifici per affrontare i fattori delle disuguaglianze, come la violenza contro le donne e le ragazze, anche nella distribuzione del programma Cittadini, diritti e valori, destinato alla promozione della parità di genere;

8.   

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e attuare piani concreti e una serie di azioni, accompagnate da adeguati finanziamenti a destinazione specifica, sulla base dei dodici settori di preoccupazione definiti dalla piattaforma d'azione di Pechino, in particolare per quanto riguarda le donne e la povertà, le donne e l'economia, il potere e il processo decisionale, le donne e la violenza, le donne e l'ambiente, le donne e la salute, al fine di promuovere i diritti delle donne e l'agenda per la parità di genere, in vista del prossimo forum sulla parità di genere;

9.   

si rammarica dell'inasprimento, negli ultimi anni, della tendenze regressive espresse in alcuni paesi per quanto riguarda la messa in discussione della convenzione di Istanbul, la reazione contro la salute sessuale e riproduttiva delle donne e i relativi diritti e le sfide all'autonomia fisica e al controllo della fertilità; condanna con forza l'adozione della sentenza del Tribunale costituzionale che attua un divieto di fatto sull'aborto e il conseguente passo indietro per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti delle donne in Polonia e le ingiustificate restrizioni eccessive all'accesso all'aborto;

10.   

ricorda che i diritti delle donne sono diritti umani e che sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali, come affermato nella quarta Conferenza mondiale sulle donne;

11.   

esorta la Commissione e gli Stati membri a monitorare e migliorare la raccolta di dati comparabili, relativi all'età, all'origine razziale ed etnica e disaggregati per genere, al fine di migliorare l'analisi quantitativa, ed elaborare e attuare politiche dell'UE che integrino meglio una prospettiva intersettoriale di genere; sottolinea l'importanza dell'EIGE quale fornitore di dati affidabili e adeguati, disaggregati per genere, per la base del processo decisionale e l'importanza di garantire e ampliare i finanziamenti e le capacità dell'EIGE; esorta inoltre l'EIGE e tutte le altre istituzioni e agenzie competenti dell'UE a elaborare e integrare nuovi indicatori riguardanti, ad esempio, la povertà lavorativa, la povertà di tempo o il valore del lavoro di assistenza;

12.   

ricorda che 46 milioni di donne e ragazze con disabilità vivono nell'Unione europea e che metà di tutte le donne in età lavorativa con disabilità è economicamente inattiva; sottolinea i problemi specifici affrontati dalle donne con disabilità e ricorda che il tasso di deprivazione materiale delle donne con disabilità è grave in tutti gli Stati membri; ribadisce pertanto la necessità di integrare ulteriormente la prospettiva di genere nella futura strategia per la parità delle persone con disabilità 2021;

13.   

invita il Consiglio ed esorta gli Stati membri ad approvare e ad attuare la direttiva contro la discriminazione e garantire che le forme di discriminazione multiple e intersezionali siano debellate in tutti gli Stati membri dell'UE;

Donne e povertà

14.

sottolinea che il genere rimane un fattore significativo nei modelli di povertà nell'UE e che, nonostante i tassi di esclusione e i divari di povertà di genere differiscano considerevolmente tra i paesi, il 23,3 % delle donne rispetto al 21,6 % degli uomini è a rischio di povertà (21); sottolinea che tale rischio aumenta notevolmente con l'età, intersecandosi con la composizione del nucleo familiare, la razza o l'origine etnica, la disabilità e la situazione occupazionale; sottolinea che il divario retributivo, pensionistico e assistenziale di genere è un fattore significativo della femminilizzazione della povertà;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la femminilizzazione della povertà in tutte le sue forme, compresa la povertà in età avanzata, in particolare tenendo conto del genere nella disponibilità e nell'accesso ai diritti pensionistici, al fine di eliminare il divario pensionistico di genere, e migliorando le condizioni di lavoro nei settori a prevalenza femminile; sottolinea l'importanza di affrontare la sottovalutazione sociale, economica e culturale dei posti di lavoro in cui prevalgono le donne, la necessità di combattere tali stereotipi e la sovrarappresentazione delle donne in forme di lavoro atipico;

16.

evidenzia che, oltre a superare le disuguaglianze pensionistiche e tutelare e aumentare le pensioni in generale, è indispensabile che i sistemi di sicurezza sociale continuino a esistere all'interno della sfera pubblica, integrando i principi di solidarietà e ridistribuzione e che ci si adoperi al massimo per lottare contro il lavoro precario e non regolamentato;

17.

invita la Commissione a presentare una strategia di lotta alla povertà per combattere la femminilizzazione della povertà, prestando un'attenzione particolare alle famiglie monoparentali in cui il capofamiglia è una donna; invita inoltre gli Stati membri ad attuare misure sociali specifiche per lottare contro il rischio di esclusione sociale e di povertà per quanto riguarda l'accesso ad alloggi, trasporti ed energia a prezzi accessibili;

18.

esorta gli Stati membri ad adottare misure specifiche volte a combattere il rischio di povertà durante la vecchiaia e invita la Commissione a includere la dimensione di genere della povertà nei suoi quadri di crescita economica e politica sociale; accoglie con favore gli indicatori disaggregati per genere nel meccanismo di monitoraggio dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; sottolinea la necessità di integrare la prospettiva di genere avvalendosi di un approccio intersezionale, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro, e chiede un migliore coordinamento tra il pilastro europeo dei diritti sociali e il semestre europeo; invita la Commissione a sviluppare e a includere un indice sull'uguaglianza di genere nel semestre europeo per monitorare gli effetti di genere delle politiche macroeconomiche nonché delle transizioni verdi e digitali;

19.

esorta la Commissione e gli Stati membri a porre le donne al centro della ripresa pandemica, al fine di contrastare l'erosione dei progressi compiuti nel colmare i divari di povertà di genere causati dalla crisi della COVID-19;

Le donne e l'ambiente

20.

accoglie con favore il riconoscimento della dimensione di genere dei cambiamenti climatici sia nel piano d'azione sulla parità di genere III sia nella strategia per la parità di genere 2020-2025; sottolinea che la parità di genere è essenziale per la gestione della crisi climatica;

21.

sottolinea che le donne sono potenti agenti del cambiamento; chiede all'UE e agli Stati membri di affrontare il divario di genere nelle posizioni decisionali relative all'azione per il clima a tutti i livelli della società;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e promuovere obiettivi, traguardi e indicatori sensibili alla dimensione di genere, nonché a raccogliere dati disaggregati per genere in sede di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti in materia di cambiamenti climatici e a istituire punti focali in materia di genere e cambiamenti climatici in tutte le istituzioni governative;

Donne ed economia, donne al potere e processo decisionale

23.

sottolinea l'importanza di garantire la piena integrazione delle donne su un piano di parità con gli uomini in tutti i settori della società e dell'economia e di promuovere attivamente una rappresentanza equilibrata in termini di genere a tutti i livelli del processo decisionale; invita, a tale proposito, la Commissione a sbloccare in sede di Consiglio europeo la direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione;

24.

invita l'UE a stabilire obiettivi, piani d'azione, calendari e misure speciali temporanee per conseguire la parità di genere e progredire verso una rappresentanza equilibrata per tutte le posizioni esecutive, legislative e amministrative;

25.

evidenzia che la piena inclusione delle donne nel mercato del lavoro e la promozione dell'imprenditoria femminile sono fattori cruciali per conseguire una crescita economica inclusiva a lungo termine, combattere le disuguaglianze e incoraggiare l'indipendenza economica delle donne;

26.

invita l'UE a intensificare gli sforzi per colmare il divario retributivo di genere e far rispettare il principio della parità retributiva adottando una legislazione volta ad aumentare la trasparenza salariale, comprese misure obbligatorie per tutte le imprese; si rammarica che, contrariamente a quanto previsto, la Commissione non abbia ancora presentato la proposta relativa a misure vincolanti per la trasparenza delle retribuzioni;

27.

valuta positivamente l'impegno della Commissione a monitorare il recepimento della direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare negli ordinamenti nazionali entro il 2022 e a garantirne la piena attuazione da parte degli Stati membri in consultazione con le organizzazioni per i diritti delle donne e le organizzazioni della società civile; invita inoltre gli Stati membri ad andare oltre le norme minime della direttiva; prende atto dell'ampliamento delle disposizioni parentali per includere l'assistenza a lungo termine per i familiari con disabilità e gli anziani, ritenendolo un buon punto di partenza, e chiede alla Commissione di valutare la possibilità di ampliare ulteriormente tali disposizioni per scongiurare la perdita di forza lavoro, in particolare quella femminile;

28.

sottolinea che i cambiamenti nelle condizioni di lavoro, tra cui il telelavoro possono ripercuotersi sulla capacità di disconnessione e aumentare il carico di lavoro, aspetto che colpisce le donne in misura maggiore rispetto agli uomini a causa del loro ruolo predominante o tradizionale di prestatrici di assistenza domestica e familiare;

29.

invita la Commissione a presentare una proposta che preveda un approccio globale all'assistenza lungo tutto l'arco della vita, tenendo conto delle esigenze sia di chi riceve, sia di chi presta assistenza e fissando norme minime e orientamenti per la qualità dell'assistenza durante l'intero ciclo di vita, anche per i bambini, gli anziani e le persone con esigenze a lungo termine;

30.

invita la Commissione a esaminare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a garantire che le donne prendano parte in maniera significativa ai principali organi decisionali e all'elaborazione di pacchetti di ripresa e di stimolo economico che tengano conto della dimensione di genere nell'ambito del QFP e del piano per la ripresa «Next Generation EU»; osserva, in considerazione dell'aumento dei tassi di disoccupazione femminile, che la crisi della COVID-19 sta colpendo in modo particolare le donne nei mercati del lavoro; invita, a tale proposito, la Commissione ad adottare misure specifiche per affrontare il divario occupazionale delle donne attraverso una distribuzione mirata a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, nell'ambito del quale gli Stati membri dell'UE intraprendano azioni concrete per contrastare la disoccupazione e la povertà femminili e l'aumento dei casi di violenza contro le donne e le ragazze, in quanto si tratta di ostacoli che impediscono la piena partecipazione delle donne a tutti gli ambiti della vita, compresa l'occupazione;

31.

pone l'accento sulla necessità di garantire il diritto delle lavoratrici domestiche di usufruire di condizioni di lavoro dignitose e di una protezione sociale paritaria, assicurando la ratifica e l'attuazione della convenzione n. 189 dell'OIL sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici;

32.

osserva con preoccupazione che le donne rappresentano solo il 18 % (22) degli otto milioni di specialisti in TIC nell'Unione europea e che rischiano di essere ulteriormente escluse dall'agenda digitale dell'UE; esorta la Commissione a rafforzare le politiche che promuovono una maggiore partecipazione delle donne alle carriere e agli studi STEM e sottolinea la necessità dell'inclusione e della rappresentanza delle donne nei settori economici emergenti che sono importanti per lo sviluppo sostenibile, tra cui i settori delle TIC, del digitale e dell'intelligenza artificiale;

33.

invita le istituzioni europee a introdurre misure vincolanti, come le quote, per garantire la parità di genere in seno agli organi eletti, e invita gli Stati membri ad assicurare una rappresentanza equilibrata di donne e uomini sia al Parlamento europeo che nei parlamenti nazionali; caldeggia inoltre strategie volte a garantire una rappresentanza significativa di donne provenienti da contesti diversi nei ruoli decisionali delle istituzioni europee;

Donne e violenza: eliminare la violenza di genere

34.

accoglie con favore l'impegno della Commissione, nell'ambito della strategia per la parità di genere, di combattere la violenza di genere e ribadisce l'invito a ultimare la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'UE sulla base di un'ampia adesione e a promuoverne la ratifica e l'attuazione da parte di tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a tenere conto delle raccomandazioni del GREVIO e a migliorare la legislazione per allinearla maggiormente alle disposizioni della Convenzione di Istanbul, così da garantirne l'adeguata attuazione ed esecuzione;

35.

si compiace dell'iniziativa di estendere le sfere di criminalità a specifiche forme di violenza di genere, conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, e invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva dell'UE globale e incentrata sulle vittime al fine di prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere; ricorda che tali nuove misure legislative dovrebbero in ogni caso essere complementari alla ratifica della Convenzione di Istanbul;

36.

invita l'UE ad affrontare con urgenza l'aumento della violenza di genere durante la pandemia di COVID-19; invita, a tale proposito, la Commissione a elaborare un protocollo dell'Unione europea sulla violenza di genere in tempi di crisi e a prevedere servizi di protezione per le vittime, quali linee telefoniche di assistenza, alloggi sicuri e servizi sanitari quali «servizi essenziali» negli Stati membri, al fine di prevenire la violenza di genere e sostenere le vittime di violenza domestica durante crisi quali la pandemia di COVID-19; constata con preoccupazione la mancanza di dati disponibili sulla violenza contro le donne e le ragazze, dati che potrebbero fornire un riscontro dell'aumento dei casi durante la pandemia di COVID-19;

37.

pone l'accento sul ruolo dell'istruzione e chiede di contrastare gli stereotipi di genere che spianano la strada alla violenza di genere; invita l'UE a garantire che tutte le sue istituzioni pubbliche predispongano e applichino codici di condotta che prevedano tolleranza zero nei confronti della violenza, della discriminazione e degli abusi, nonché meccanismi interni di segnalazione e di denuncia;

38.

sottolinea la necessità di raccogliere e organizzare negli Stati membri dati disaggregati per genere ed età su tutte le forme di violenza di genere; si compiace che sia stata annunciata una nuova indagine a livello dell'UE, a cura della FRA, sulla diffusione e le dinamiche di tutti i tipi di violenza contro le donne;

39.

invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure specifiche per eliminare la violenza online, ivi compresi le molestie online, il bullismo online e l'istigazione all'odio verso le donne, che colpisce in modo sproporzionato le donne e le ragazze, e ad affrontare in modo specifico l'aumento di tali forme di violenza di genere durante la pandemia di COVID-19; invita la Commissione a presentare una regolamentazione pertinente e ogni altra possibile azione per eliminare l'istigazione all'odio e le molestie online;

40.

invita gli Stati membri a ratificare e attuare senza indugio la convenzione n. 190 dell'OIL, adottata di recente, sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro;

41.

invita gli Stati membri ad attuare efficacemente la direttiva 2011/36/UE (23) concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e ad adottare misure specifiche per contrastare la violenza contro le donne e la disuguaglianza di genere quali cause profonde della tratta; sollecita la Commissione a rivedere la direttiva, dopo un'approfondita valutazione d'impatto, al fine di migliorare le misure per la prevenzione e il perseguimento di tutte le forme di tratta, in particolare quella a scopo di sfruttamento sessuale, forma più diffusa e segnalata che colpisce il 92 % delle donne e delle ragazze vittime di tratta in Europa; invita inoltre la Commissione a modificare la direttiva al fine di garantire che gli Stati membri configurino esplicitamente come reato l'uso consapevole di tutti i servizi forniti dalle vittime della tratta di esseri umani;

Donne e salute

42.

ricorda che l'accesso universale all'assistenza sanitaria è un diritto umano che può essere garantito solo attraverso un sistema universale e accessibile a tutti, indipendentemente dal contesto sociale ed economico; invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire un'adeguata prestazione di assistenza sanitaria e la parità di accesso;

43.

esorta gli Stati membri a investire in sistemi sanitari pubblici solidi e resilienti e a garantire che il personale dei servizi sanitari, la maggior parte del quale è solitamente composta da donne e svolge funzioni a bassa retribuzione, goda di un'equa compensazione e di condizioni di lavoro dignitose;

44.

caldeggia l'accessibilità e il rispetto universali della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, come convenuto nel programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e nella piattaforma d'azione di Pechino;

45.

evidenzia che l'accesso alla pianificazione familiare e ai servizi in materia di salute materna e aborto legale in condizioni di sicurezza costituisce un elemento importante per garantire i diritti delle donne e salvare la loro vita;

46.

invita gli Stati membri a fornire ai giovani un'educazione completa in materia di sessualità e relazioni affettive e a garantire loro l'accesso all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, compresi la contraccezione, la pianificazione familiare e l'aborto sicuro e legale;

47.

rileva l'importanza di tenere maggiormente conto della prospettiva di genere in sede di formulazione delle diagnosi mediche e di pianificazione dei trattamenti onde garantire cure di qualità adeguate a tutte le persone; sottolinea che le malattie delle donne e le loro condizioni di salute pregresse continuano a essere scarsamente diagnosticate, curate e studiate;

Verso il forum «Generazione uguaglianza»

48.

esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per attuare l'Agenda 2030 e tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare gli obiettivi 3 e 5, onde garantire che nessuna donna o ragazza sia oggetto di discriminazione, violenza o esclusione e sia privata dell'accesso alla sanità, all'alimentazione, all'istruzione e all'occupazione;

49.

ribadisce l'importanza dell'impegno dell'UE nei confronti della piattaforma d'azione di Pechino e delle conferenze di revisione, e invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare i loro impegni fondamentali a favore della parità di genere e dell'emancipazione femminile;

50.

accoglie con favore la partecipazione e la condivisione della leadership degli Stati membri e della Commissione nel quadro delle «coalizioni d'azione»;

51.

sottolinea l'importanza di ottenere un risultato ambizioso in occasione del futuro forum «Generazione uguaglianza», in particolare attraverso l'adozione, da parte della Commissione e degli Stati membri, di una serie di impegni e azioni ambiziosi e lungimiranti, abbinati a finanziamenti specifici, anche nell'ambito delle coalizioni d'azione;

52.

invita tutti gli Stati membri e la Commissione a completare le attività annuali di monitoraggio ed elaborazione delle relazioni nazionali nel quadro della relazione sullo stato di avanzamento della coalizione d'azione;

53.

esorta l'UE a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento e della sua commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere nel processo decisionale sulla posizione dell'Unione al forum «Generazione uguaglianza»;

o

o o

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0039.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2021)0025.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2021)0024.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0336.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2020)0025.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2020)0286.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0379.

(8)  GU C 449 del 23.12.2020, pag. 102.

(9)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 11.

(10)  EIGE, banca dati sulle statistiche di genere, https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers

(11)  EIGE, operatori in prima linea https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers

(12)  EIGE, riesame di Pechino http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sdg_05_20&lang=en.

(13)  ILO, comprendere il divario retributivo di genere https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_735949.pdf

(14)  EIGE, studio sul tema «Disparità di genere nell'assistenza e conseguenze per il mercato del lavoro».

(15)  EIGE, indice sull'uguaglianza di genere 2019 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/informal-care-older-people-people-disabilities-and-long-term-care-services

(16)  British Medical Journal, «Covid-19: EU states report 60 % rise in emergency calls about domestic violence» (COVID-19: gli Stati dell'UE segnalano un aumento del 60 % delle chiamate di emergenza per violenza domestica), 11 maggio 2020, disponibile all'indirizzo: https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1872. Relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, luglio 2020, «Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls» (Intensificazione degli sforzi volti a eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze): https://undocs.org/en/A/75/274

(17)  EIGE, Area K — Women and the environment: climate change is gendered (Le donne e l'ambiente: i cambiamenti climatici sono di genere), 05 marzo 2020, disponibile all'indirizzo: https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-policy-brief-area-k-women-and-environment

(18)  Briefing dell'EPRS, «La piattaforma d'azione di Pechino: riesame dei 25 anni e priorità future», 27 febbraio 2020, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646194

(19)  Relazione di UN Women «Parità di genere: esame dei diritti delle donne 25 anni dopo Pechino» https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/womens-rights-in-review

(20)  Relazione di UN Women «Gender equality in the wake of COVID-19» (La parità di genere dopo la COVID-19) https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19

(21)  Nel 2014, oltre 122 milioni di persone nell'UE vivevano in nuclei familiari considerati poveri, ossia erano a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE). Di questi 122 milioni, il 53 % è costituito da donne e il 47 % da uomini. Relazione EIGE «Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU» (Povertà, genere e disuguaglianze intersezionali nell'UE), 2016 https://eige.europa.eu/publications/poverty-gender-and-intersecting-inequalities-in-the-eu

(22)  Commissione europea, Quadro di valutazione per le donne nel digitale (WiD) 2020.

(23)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).


II Comunicazioni

DICHIARAZIONI COMUNI

Parlamento europeo

Martedì 9 febbraio 2021

17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/170


P9_TA(2021)0030

Richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro

Decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro (2019/2150(IMM))

(2021/C 465/18)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro, trasmessa il 17 ottobre 2019 dal Tribunal Judicial da Comarca da Guarda, Juízo Local Criminal da Guarda — Juiz 2 (tribunale distrettuale di Guarda, tribunale penale locale di Guarda, 2a sezione) e comunicata in Aula il 13 novembre 2019,

avendo ascoltato Álvaro Amaro, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

visti l'articolo 157, paragrafi 2 e 3, della Costituzione della Repubblica portoghese e l'articolo 11 della legge 7/93, del 1o marzo 1993, che disciplina lo statuto dei deputati all'Assemblea della Repubblica portoghese,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0009/2021),

A.

considerando che il giudice competente del Tribunal Judicial da Comarca da Guarda ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Álvaro Amaro in connessione a un'accusa relativa al reato di malversazione, previsto e punito dall'articolo 11 della legge n. 34/87 del 16 luglio 1987, quale modificata dalla legge portoghese n. 41/2010 del 3 settembre 2010 (in concorso formale con il reato di interesse privato, previsto e punito dall'articolo 23, paragrafo 1, e il reato di appropriazione indebita, previsto e punito dall'articolo 20, paragrafo 1, della succitata legge), e in concorso materiale con il reato di frode nell'ottenimento di sussidi o sovvenzioni, previsto e punito dall'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 2, paragrafo 5, lettere a) e b), e paragrafo 8, lettera b), del decreto legge n. 28/84 del 20 gennaio 1984;

B.

considerando che, a partire dal 2013, Álvaro Amaro ha prestato servizio come sindaco di Guarda, carica alla quale è stato rieletto nel 2017 per un mandato fino all'11 aprile 2019; che, nell'esercizio di tali funzioni, era responsabile della direzione politica e della gestione amministrativa del comune di Guarda; che l'indagine ha per oggetto il trattamento di favore che il comune di Guarda avrebbe riservato, mediante procedura di aggiudicazione, a una cooperativa e compagnia teatrale all'inizio del 2014 nell'ambito dell'organizzazione annuale delle festività del carnevale;

C.

considerando che nel maggio 2019 Álvaro Amaro è stato eletto al Parlamento europeo;

D.

considerando che il reato ipotizzato non riguarda opinioni o voti espressi da Álvaro Amaro nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

E.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

F.

considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità (2); che, nel corso della sua audizione, Álvaro Amaro ha affermato di essere favorevole alla revoca della propria immunità parlamentare;

G.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

H.

considerando che i reati di cui Álvaro Amaro è accusato sono accaduti prima della sua elezione al Parlamento europeo;

I.

considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha potuto constatare l'esistenza di fumus persecutionis, cioè elementi di fatto che indichino che le azioni giudiziarie in questione siano state intentate al fine di arrecare nocumento all'attività politica del deputato e, pertanto, del Parlamento europeo;

J.

considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (3);

1.

decide di revocare l'immunità di Álvaro Amaro;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità portoghesi e ad Álvaro Amaro.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.)

(2)  Sentenza del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, EU:T:2008:440, punto 28.

(3)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.)


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 9 febbraio 2021

17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/172


P9_TA(2021)0031

Banca centrale europea: nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza

Decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N9-0080/2020 — C9-0425/2020 — 2020/0910(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 465/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Banca centrale europea del 18 dicembre 2020 relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (C9-0425/2020),

visto l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1),

visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (2),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (3),

vista la sua decisione del 24 novembre 2020 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (4),

visto l'articolo 131 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0007/2021),

A.

considerando che l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio prevede che la Banca centrale europea (BCE) presenti al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del vicepresidente del suo consiglio di vigilanza;

B.

considerando che il vicepresidente del consiglio di vigilanza è scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE;

C.

considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio prevede che le nomine del consiglio di vigilanza a norma del suddetto regolamento rispettino i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica;

D.

considerando che il 10 dicembre 2020 (5) il Consiglio europeo ha nominato Frank Elderson quale membro del comitato esecutivo della BCE per un mandato di otto anni a decorrere dal 15 dicembre 2020, a norma dell'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

E.

considerando che, con lettera del 18 dicembre 2020, la BCE ha presentato al Parlamento una proposta per la nomina di Frank Elderson a vicepresidente del consiglio di vigilanza per un mandato di cinque anni;

F.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento ha quindi valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;

G.

considerando che il 25 gennaio 2021 la commissione per i problemi economici e monetari ha svolto un'audizione del candidato proposto, nel corso della quale egli ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha quindi risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

H.

considerando che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;

I.

considerando che il comitato esecutivo della BCE è attualmente composto da quattro uomini e da due donne, una delle quali è la presidente;

1.

approva la nomina di Frank Elderson a vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione, nonché alla Banca centrale europea e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1.

(3)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0311.

(5)  GU L 420 del 14.12.2020, pag. 22.


17.11.2021   

IT

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C 465/174


P9_TA(2021)0032

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione) (COM(2020)0048 — C9-0017/2020 — 2020/0029(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2021/C 465/20)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0048),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0017/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2020 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 109 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0010/2021),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 311 del 18.9.2020, pag. 52.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P9_TC1-COD(2020)0029

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 febbraio 2021 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2021/555.)


17.11.2021   

IT

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C 465/175


P9_TA(2021)0034

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale nel 2021

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 19 gennaio 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli importi del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale nel 2021 (C(2021)00188 — 2021/2517(DEA))

(2021/C 465/21)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato (C(2021)00188) della Commissione,

vista la lettera in data 22 gennaio 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 2 febbraio 2021 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7, e l'articolo 83, paragrafo 5,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,

A.

considerando che il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (il «regolamento transitorio»), che ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 includendo dotazioni nazionali negli anni 2021 e 2022, è entrato in vigore soltanto il 29 dicembre 2020;

B.

considerando che le dotazioni stabilite devono essere adeguate una volta che gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione gli importi della riduzione dei pagamenti superiori a 150 000 EUR, nonché le loro modalità di attuazione della flessibilità tra i pilastri;

C.

considerando che negli anni precedenti tale comunicazione ha avuto luogo nel mese di agosto e che la Commissione ha adottato l'atto delegato che modifica le dotazioni in autunno, ma che, a causa dell'adozione tardiva del regolamento transitorio, ciò non è stato possibile nel 2020;

D.

considerando che, affinché gli Stati membri e la Commissione possano avviare l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale per il 2021, è della massima importanza che il regolamento delegato entri in vigore quanto prima;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(2)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).


17.11.2021   

IT

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C 465/176


P9_TA(2021)0035

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sostegno all'ortofrutticoltura e alla vitivinicoltura in collegamento con la pandemia di COVID-19

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID 19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149 (C(2021)00371 — 2021/2530(DEA))

(2021/C 465/22)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)00371),

vista la lettera in data 2 febbraio 2021 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 115, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 53, lettere b) e h), e l'articolo 227, paragrafo 5,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,

A.

considerando che, alla luce delle perturbazioni del mercato eccezionalmente gravi e dell'accumularsi di difficili circostanze nel settore vitivinicolo, derivanti dall'imposizione, da parte degli Stati Uniti, di dazi sulle importazioni di vini dell'Unione nell'ottobre 2019, nonché del perdurare di tale situazione a causa delle ripercussioni delle misure restrittive legate alla pandemia di COVID-19, tutti gli Stati membri e i loro agricoltori hanno incontrato difficoltà eccezionali nel pianificare, attuare ed eseguire operazioni nell'ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

B.

considerando che, data la natura senza precedenti di tali circostanze combinate, il 4 maggio 2020 la Commissione ha adottato disposizioni a norma del regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/884 (3) che prevedono flessibilità e consentono deroghe ai regolamenti delegati applicabili al settore vitivinicolo;

C.

considerando che, nonostante l'utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l'equilibrio tra domanda e offerta e non si prevede che lo ritroverà nel breve e medio termine a causa della pandemia di COVID-19 in corso;

D.

considerando che, poiché si prevede che la pandemia di COVID-19 continui per buona parte dell'esercizio finanziario 2021, la Commissione ha proposto di prorogare l'applicazione delle misure stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/884 per la durata dell'esercizio finanziario 2021;

E.

considerando che la proroga di tali flessibilità e deroghe deve essere attuata celermente per garantirne l'efficienza e l'efficacia nel rispondere alle difficoltà incontrate nella gestione dei regimi di aiuto nel settore vitivinicolo, evitando ulteriori perdite economiche e affrontando le perturbazioni del mercato e le disfunzioni nel funzionamento delle catene di approvvigionamento in suddetto settore;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4.5.2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 1).


17.11.2021   

IT

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C 465/178


P9_TA(2021)0036

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modifica delle norme tecniche per quanto riguarda i termini dell'inizio dell'applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica le norme tecniche stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda i termini dell'inizio dell'applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie (C(2020)9147 — 2020/2942(DEA))

(2021/C 465/23)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)9147),

vista la lettera in data 21 dicembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 26 gennaio 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1) (EMIR), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,

A.

considerando che l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento EMIR ha introdotto l'obbligo di disporre di procedure di gestione del rischio che impongano lo scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione («requisiti di margine») per le controparti finanziarie impegnate in contratti derivati negoziati fuori borsa («OTC») non compensati mediante controparte centrale («CCP»), nonché per le controparti non finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EMIR; che il regolamento delegato della Commissione (UE) 2016/2251 (2) specifica ulteriormente tali procedure e prevede una data differita di applicazione dei requisiti bilaterali in materia di margine per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale conclusi tra talune controparti, al fine di garantire che tali contratti non siano temporaneamente soggetti a tali requisiti;

B.

considerando che di conseguenza dovrebbe essere ulteriormente differita l'applicazione dei requisiti di margine bilaterale per i contratti derivati OTC infragruppo non compensati a livello centrale per evitare l'involontario impatto economico negativo che avrebbe la scadenza di tale esenzione sulle imprese dell'Unione; che le modifiche contenute nel regolamento delegato prevedono un siffatto sgravio essenziale per le controparti stabilite nell'Unione; che le modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente;

C.

considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire la preparazione dell'Unione e rafforzare gli interessi delle controparti con sede nell'Unione, dal momento che il diritto dell'Unione ha smesso di applicarsi al Regno Unito il 31 dicembre 2020;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).


17.11.2021   

IT

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C 465/180


P9_TA(2021)0037

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modifica delle norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per alcuni tipi di contratti

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per alcuni tipi di contratti (C(2020)9148 — 2020/2943(DEA))

(2021/C 465/24)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)9148),

vista la lettera in data 21 dicembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 26 gennaio 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,

A.

considerando che il regolamento EMIR fissa obblighi di compensazione; che i regolamenti delegati (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) e (EU) 2016/1178 (4) della Commissione specificano, tra l'altro, le date di entrata in vigore dell'obbligo di compensazione per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC di cui agli allegati di tali regolamenti;

B.

considerando che le modifiche contenute nel regolamento delegato prevedono uno sgravio essenziale per le controparti stabilite nell'Unione che scelgono di novare i loro contratti dalle controparti del Regno Unito a controparti stabilite e autorizzate in uno Stato membro, evitando una situazione in cui i nuovi contratti derivanti da tali novazioni potrebbero essere soggetti a un obbligo di compensazione o all'obbligo di scambiare garanzie reali che non erano applicabili al momento della stipula dei contratti originari; che tale obiettivo è raggiunto prorogando le attuali esenzioni previste nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per un periodo di tempo determinato di 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento delegato; che le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente;

C.

considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire la preparazione dell'Unione e rafforzare gli interessi delle controparti con sede nell'Unione, dal momento che il diritto dell'Unione ha smesso di applicarsi al Regno Unito il 31 dicembre 2020;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).


Mercoledì 10 febbraio 2021

17.11.2021   

IT

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C 465/182


P9_TA(2021)0038

Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020)0408 — C9-0150/2020 — 2020/0104(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 465/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0408),

visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 175, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0150/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 luglio 2020 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 14 ottobre 2020 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 dicembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 58 del regolamento,

visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

vista la lettera della commissione per gli affari costituzionali,

vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0214/2020),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

approva la dichiarazione comune del Parlamento e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

5.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 364 del 28.10.2020, pag. 132.

(2)  GU C 440 del 18.12.2020, pag. 160.


P9_TC1-COD(2020)0104

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 febbraio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/241.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE SULL'ISTITUZIONE DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER CONSENTIRE L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CHE CONTRIBUISCONO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI PER NEXTGENERATIONEU

La Commissione ricorda l'ambizione politica condivisa del Green Deal europeo. In tale contesto sottolinea la sua ambizione di ottenere almeno il 30 % dei fondi da prendere in prestito sui mercati dei capitali per soddisfare le esigenze di NextGenerationEU attraverso l'emissione di obbligazioni che contribuiscano agli obiettivi ambientali.

Le tre istituzioni convengono di prendere in seria considerazione la possibilità di introdurre norme che stabiliscano obblighi di comunicazione per gli Stati membri, al fine di garantire la disponibilità di informazioni per la valutazione del contributo agli obiettivi ambientali dei fondi presi a prestito sui mercati dei capitali. A tal fine, la Commissione si adopererà per presentare una proposta legislativa in tal senso nel primo trimestre del 2021.

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE SULLA RACCOLTA DEI DATI AI FINI DI CONTROLLI E AUDIT EFFICACI

Il Parlamento europeo e la Commissione ricordano la necessità di garantire controlli e audit efficaci al fine di evitare doppi finanziamenti e di prevenire, individuare e correggere frodi, corruzione e conflitti di interessi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le due istituzioni ritengono essenziale che gli Stati membri raccolgano e registrino i dati relativi ai destinatari e beneficiari finali dei finanziamenti dell'Unione in un formato elettronico standardizzato e interoperabile e che utilizzino lo strumento unico di estrazione dei dati che sarà fornito dalla Commissione.

DICHIARAZIONE SUPPLEMENTARE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI AI FINI DI CONTROLLI E AUDIT EFFICACI

La Commissione europea ricorda la sua dichiarazione unilaterale al riguardo, a norma del regolamento recante disposizioni comuni, che si applica mutatis mutandis all'articolo 22 del regolamento per la ripresa e la resilienza.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLA METODOLOGIA DI MONITORAGGIO DEL CLIMA

La Commissione ritiene che, al fine di garantire la coerenza, la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere integrata nel regolamento recante disposizioni comuni.


Giovedì 11 febbraio 2021

17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/185


P9_TA(2021)0046

Mercati degli strumenti finanziari ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0280 — C9-0210/2020 — 2020/0152(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 465/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0280),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0210/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2020 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0208/2020),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 30.


P9_TC1-COD(2020)0152

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2021 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2021/338.)


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/186


P9_TA(2021)0047

Prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0281 — C9-0206/2020 — 2020/0155(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 465/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0281),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0206/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2020 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0228/2020),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 30.


P9_TC1-COD(2020)0155

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/337.)


ALLEGATO ALLA RISOUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rileva il fatto che l'accordo politico sulla propria proposta di modifica del regolamento sul prospetto al fine di introdurre un prospetto UE della ripresa, include una modifica alla direttiva sulla trasparenza che rinvia l'obbligo di redigere relazioni finanziarie utilizzando il formato elettronico unico europeo (ESEF). Tale rinvio non figurava nella proposta iniziale della Commissione. Secondo la Commissione, tale rinvio dell'ESEF non è conforme né ai principi dell'accordo «Legiferare meglio» dell'Unione né al diritto di iniziativa della Commissione. Non dovrebbe pertanto costituire un precedente. Poiché il rinvio dell'ESEF non costituisce una variazione sostanziale della politica e riflette le difficili circostanze che devono affrontare le imprese a causa della pandemia di COVID-19, la Commissione non ne ostacolerà l'adozione.


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/188


P9_TA(2021)0048

Alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19 (COM(2020)0818 — C9-0420/2020 — 2020/0358(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 465/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0818),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0420/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 gennaio 2021 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 gennaio 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P9_TC1-COD(2020)0358

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione a causa della crisi COVID-19

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/250.)


17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/189


P9_TA(2021)0049

Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze (omnibus II) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti per periodi di riferimento successivi a quelli di cui al regolamento (UE) 2020/698 (COM(2021)0025 — C9-0004/2021 — 2021/0012(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 465/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0025),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 91 e 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0004/2021),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 gennaio 2021 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 febbraio 2021, di approvare detta posizione, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 123 del 9.4.2021, pag. 37.


P9_TC1-COD(2021)0012

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/267.)