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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 464 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Consiglio |
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2021/C 464/01 |
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2021/C 464/02 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 464/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10460 — DMK / NIESKY / UELZENA / MILCHTROCKNUNG SÜDHANNOVER) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 464/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2021/C 464/05 |
Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021 — Corpo europeo di solidarietà |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2021/C 464/06 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 464/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Consiglio
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17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 464/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2021
relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e alla definizione di obiettivi più precisi e che abroga la raccomandazione del 15 ottobre 2018
(2021/C 464/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,
visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall’articolo 42 del trattato sull’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1),
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che il Consiglio deve adottare decisioni e raccomandazioni che stabiliscono le tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all’allegato di tale decisione nel corso delle due fasi iniziali consecutive (anni 2018-2020 e 2021-2025) e definiscono all’inizio di ogni fase obiettivi più precisi per la realizzazione degli impegni più vincolanti. |
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(2) |
Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato una raccomandazione («raccomandazione del 15 ottobre 2018») relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della PESCO e alla definizione di obiettivi più precisi (2) per le fasi 2018-2020 e 2021-2025. Conformemente ai punti 4 e 27 della raccomandazione del 15 ottobre 2018, il Consiglio dovrebbe adottare una seconda serie di obiettivi più precisi per la fase 2021-2025. Come specificato nelle conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2020, sulla revisione strategica della PESCO 2020, il Consiglio dovrebbe rivedere tale raccomandazione all’inizio della prossima fase nel 2021 al fine di stabilire gli obiettivi e i risultati concreti da raggiungere nella prossima fase della PESCO (2021-2025) in linea con il processo di revisione strategica. |
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(3) |
Alla luce delle conclusioni del 20 novembre 2020, le conclusioni e le raccomandazioni della revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) dovrebbero essere utilizzate per indirizzare gli obiettivi e i risultati concreti da raggiungere nella prossima fase della PESCO (2021-2025). |
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(4) |
Conformemente alla decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio (3), uno Stato terzo può essere invitato in via eccezionale a partecipare a un progetto PESCO, nonché a fornire un valore aggiunto sostanziale al progetto e a contribuire a potenziare la PESCO e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), oltre a rispettare impegni più vincolanti. |
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(5) |
Il Consiglio dovrebbe pertanto adottare un’altra raccomandazione e abrogare la raccomandazione del 15 ottobre 2018, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
I. Obiettivo e ambito di applicazione
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1. |
Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2020 sulla revisione strategica della PESCO, l’obiettivo generale della seconda fase iniziale fino al 2025 sarà quello di realizzare gli impegni più vincolanti assunti reciprocamente dagli Stati membri partecipanti, anche operando a favore di un pacchetto di forze coerente che copra tutto lo spettro, in linea con la notifica relativa alla PESCO (4), e che contribuisca alla realizzazione del livello di ambizione dell’UE. Un tale pacchetto di forze coerente che copra tutto lo spettro dovrebbe essere ulteriormente precisato dagli Stati membri nel contesto della bussola strategica (5). |
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2. |
L’obiettivo della presente raccomandazione è garantire un approccio comune e consentire agli Stati membri partecipanti di realizzare gli impegni più vincolanti di cui all’allegato della decisione (PESC) 2017/2315, nonché facilitare il processo di valutazione annuale di cui all’articolo 6 di tale decisione, sulla base di un insieme completo di dati pertinenti, tabelle di marcia comprese. Per aiutare gli Stati membri partecipanti a pianificare la realizzazione degli impegni più vincolanti e per facilitare la valutazione dei progressi della PESCO nella relazione dell’ alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), la presente raccomandazione comprende gli obiettivi intermedi, le tappe fondamentali, con relativi indicatori di progresso, inclusi gli impegni operativi, al fine di apportare un giusto contributo al relativo processo di costituzione della forza per le missioni e operazioni in ambito PSDC, nei limiti dei mezzi e delle capacità degli Stati membri. Tali dati dovrebbero essere forniti annualmente dagli Stati membri partecipanti nei rispettivi piani nazionali di attuazione, rivisti e aggiornati, se del caso, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione. Le norme di sicurezza di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (6) dovrebbero essere applicate anche ai piani nazionali di attuazione e ad altri documenti pertinenti sulla base delle informazioni ivi contenute. Gli Stati membri partecipanti, con il sostegno del segretariato della PESCO, dovrebbero garantire la trasparenza tra tutti gli Stati membri partecipanti e migliorare ulteriormente la coerenza e la concordanza riguardo alle informazioni richieste e fornite nel contesto della PESCO e di altre iniziative in materia di difesa, compresa la CARD. È opportuno sviluppare e rafforzare ulteriormente la coerenza tra le varie iniziative in materia di difesa, anche per quanto riguarda le relazioni degli Stati membri, al fine di alleggerire gli oneri amministrativi e migliorare la qualità dei piani nazionali di attuazione. Tale lavoro dovrebbe tener conto degli insegnamenti individuati al termine della prima fase iniziale della PESCO (2018-2020), in particolare tramite il relativo processo di revisione strategica. |
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3. |
Conformemente agli impegni di cui all’allegato della decisione (PESC) 2017/2315 e senza modificarli o senza introdurre nuovi impegni, la presente raccomandazione fornisce orientamenti in merito alla fissazione delle tappe per la realizzazione di tali impegni per la fase 2021-2025 e definisce obiettivi più precisi per ciascun impegno, sottolineando che gli Stati membri partecipanti dovrebbero attuare tali impegni quanto prima, in particolare quelli che dovevano essere realizzati entro il 2020. |
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4. |
Gli obiettivi più precisi di cui alla sezione II, che comprendono anche indicatori relativi ai progressi compiuti laddove applicabile per impegni specifici, permetteranno agli Stati membri partecipanti di pianificare la realizzazione degli impegni più vincolanti in maniera strutturata e trasparente e di fornire informazioni dettagliate e valutabili in merito ai progressi compiuti per la realizzazione di ciascun impegno contenuto nei rispettivi piani nazionali di attuazione. Dovrebbero essere assicurati scambi periodici tra gli Stati membri partecipanti in seno ai pertinenti organi preparatori del Consiglio, come indicato nella revisione strategica della PESCO, in particolare per quei settori in cui gli sforzi devono essere mantenuti o intensificati. |
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5. |
Lo scopo è adattare gli attuali obiettivi più precisi sulla base dell’esperienza acquisita con la prima fase iniziale al fine di aiutare gli Stati membri partecipanti a conseguire meglio risultati concreti e ad agevolare l’attuazione per quanto riguarda la realizzazione degli impegni più vincolanti quanto prima ed entro la fine del 2025. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai settori in cui sono necessari miglioramenti, anche a livello di progetto, in linea con le conclusioni sulla revisione strategica della PESCO, e al fine di garantire progressi continui oltre le due fasi iniziali consecutive (gli anni 2018-2020 e 2021-2025). Nel 2025, al termine delle due fasi iniziali consecutive, il Consiglio condurrà un processo di revisione strategica per valutare la realizzazione degli impegni più vincolanti della PESCO di cui alla decisione (PESC) 2017/2315 da parte di ciascuno Stato membro partecipante e aggiornerà e, se necessario, rafforzerà tali impegni alla luce dei risultati conseguiti mediante la PESCO, al fine di tenere conto dell’evolversi del contesto di sicurezza dell’Unione, delle sue esigenze in termini operativi, nonché delle priorità di Stati membri e Unione in materia di sviluppo delle capacità. In tale contesto, all’inizio del 2026, a seguito del processo di revisione strategica di cui sopra, il Consiglio dovrebbe adottare una terza serie di obiettivi più precisi, aggiornati e, se necessario, rafforzati, tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione (PESC) 2017/2315. |
II. Fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni mediante definizione di obiettivi più precisi
Impegni da 1 a 5
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6. |
Impegno 1: nei rispettivi piani nazionali di attuazione gli Stati membri partecipanti dovrebbero fornire dati finanziari precisi sull’evoluzione della spesa complessiva per la difesa rispetto all’anno precedente in termini reali (7), anche in cifre assolute, dimostrando di pianificare un aumento regolare della spesa. A tale riguardo, nei piani nazionali di attuazione gli Stati membri partecipanti dovrebbero altresì fornire le rispettive previsioni di spesa per i prossimi anni stabilite a livello nazionale. Tali Stati membri partecipanti, che sono anche membri della NATO e che sostengono una spesa di livello pari o superiore alla pertinente linea guida NATO in materia di spesa per la difesa, dovrebbero fornire indicazioni delle loro intenzioni di mantenere o modificare tale livello di spesa per la difesa. Nell’ambito dei loro piani nazionali di attuazione, il perseguimento, mantenimento o superamento dell’attuale linea guida NATO in materia di spesa per la difesa (8) sarà considerato come la dimostrazione di una tendenza positiva nell’adempimento di questo impegno più vincolante. Sulla base delle informazioni fornite nei piani nazionali di attuazione, la relazione annuale dell’alto rappresentante fornirà altresì una panoramica dettagliata dell’evoluzione della spesa per la difesa sostenuta dagli Stati membri partecipanti in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315. |
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7. |
Impegno 2: nei rispettivi piani nazionali di attuazione, ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe fornire dati finanziari precisi relativi alle modalità con cui intende contribuire al raggiungimento del parametro collettivo del 20 % (9) in materia di spese di investimento per la difesa. Tali dati dovrebbero fornire previsioni di crescita rispetto all’anno precedente in termini reali, come percentuale del bilancio complessivo per la difesa. I dati forniti dovrebbero comprendere gli investimenti per approvvigionamento e ricerca e sviluppo (R&S) nel settore della difesa. Tali Stati membri partecipanti, che sostengono già una spesa pari o superiore al livello del parametro (collettivo), dovrebbero fornire indicazioni sui loro piani volti a mantenere o modificare tale livello di spesa. |
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8. |
Impegno 3: nei rispettivi piani nazionali di attuazione, gli Stati membri partecipanti dovrebbero fornire informazioni dettagliate sulle modalità e sui mezzi con cui intendono aumentare il numero, l’entità e l’impatto dei progetti congiunti e collaborativi relativi alle capacità strategiche di difesa, citando anche i dati di bilancio e i progetti specifici che beneficiano o hanno beneficiato dell’assistenza finanziaria dell’Unione. A tale riguardo, ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe fornire dati finanziari precisi relativi alle modalità con cui prevede di contribuire al raggiungimento, in termini reali, del parametro collettivo relativo all’approvvigionamento collaborativo europeo di equipaggiamenti – 35 % della spesa complessiva destinata agli equipaggiamenti – e del parametro collettivo relativo alla ricerca e tecnologia (R&T) collaborativa europea nel settore della difesa – 20 % della spesa complessiva per la R&T nel settore della difesa. Detti Stati membri partecipanti, che hanno già raggiunto tali livelli di spesa, dovrebbero fornire indicazioni sui loro piani volti a mantenerli o modificarli. |
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9. |
Impegno 4: per concorrere al monitoraggio dei progressi effettivi rispetto all’anno precedente, ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe fornire chiaramente nel proprio piano nazionale di attuazione dati finanziari precisi relativi alle modalità con cui fornirà il proprio contribuito al fine di avvicinarsi al 2 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo) quale percentuale della spesa complessiva per la difesa riservata alla R&T nel settore della difesa, previsioni di spesa comprese. |
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10. |
Impegno 5: si incoraggiano gli Stati membri partecipanti a utilizzare ogni anno i rispettivi piani nazionali di attuazione per condividere le esperienze acquisite in termini di pianificazione e contributo alla realizzazione degli impegni da 1 a 4 alla luce degli obiettivi più precisi di cui sopra. Alla fine del 2025 sarà condotta una revisione di tali impegni, sulla base dei dati di spesa forniti nei piani nazionali di attuazione, al fine di adeguare, se necessario, gli indicatori e gli obiettivi relativi a detti impegni, in vista dell’approvazione da parte del Consiglio. |
Impegni da 6 a 11
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11. |
Impegno 6: entro il 2025 gli Stati membri partecipanti avranno compiuto progressi nel considerare e utilizzare al meglio, in maniera sistematica, gli strumenti e le iniziative di sviluppo delle capacità dell’Unione, come il piano di sviluppo delle capacità (Capability Development Plan - CDP) e la CARD, al fine di indirizzare e rendere più coerenti il processo decisionale, la definizione delle priorità e la pianificazione della difesa a livello nazionale; tali strumenti e iniziative garantiscono la coerenza dei risultati con i rispettivi processi NATO, nei casi in cui le esigenze si sovrappongono, pur riconoscendo la diversa natura delle due organizzazioni e delle rispettive responsabilità e appartenenze. Per gli Stati membri si tratterebbe di evidenziare il loro ruolo sostanziale nello sviluppo delle capacità all’interno dell’Unione, anche indicando i settori preferiti per lo sviluppo di attività collaborative in materia di capacità di difesa all’interno dell’Unione con un riferimento alle conclusioni e raccomandazioni della CARD. A tal fine gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare nei rispettivi piani nazionali di attuazione le modalità con cui attuano le priorità dell’Unione in materia di sviluppo di capacità tratte dal CDP, anche tramite la definizione delle priorità nazionali, e illustrare i loro piani e obiettivi riguardanti le priorità da realizzare nei prossimi anni. |
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12. |
Impegno 7: ogni anno ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe indicare nel rispettivo piano nazionale di attuazione in che modo ha utilizzato al meglio gli strumenti e i processi dell’Unione disponibili e come intende procedere in tal senso. Ciò comprende il sostegno al processo CARD, anche fornendo tutte le informazioni pertinenti richieste, conducendo dialoghi bilaterali nell’ambito della CARD e condividendo i risultati delle analisi della difesa nazionale, ove possibile. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero includere nei rispettivi piani nazionali di attuazione informazioni sul modo in cui hanno messo in atto e/o prevedono di utilizzare le raccomandazioni attuabili contenute nelle relazioni sulla CARD concordate. |
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13. |
Impegno 8: su base annuale gli Stati membri partecipanti utilizzeranno al meglio il Fondo europeo per la difesa a sostegno dei loro progetti collaborativi di sviluppo delle capacità. Nei rispettivi piani nazionali di attuazione gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare per quali priorità dell’UE in materia di sviluppo di capacità concordate nell’ambito dei settori prioritari del CDP e della CARD è stata ricevuta, o potrebbe essere chiesta in futuro, l’assistenza finanziaria dell’UE e, nella misura del possibile, la quota degli investimenti nazionali nel settore della difesa che hanno destinato o prevedono di destinare a tali progetti collaborativi. Nei rispettivi piani nazionali di attuazione, gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare l’utilizzabilità e il valore aggiunto dei finanziamenti dell’UE per gli sforzi di sviluppo delle capacità di difesa nazionale. Entro la fine del 2025 gli Stati membri partecipanti dovrebbero altresì indicare la loro intenzione di assicurare il seguito dei risultati dell’azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (2017-2019), del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (European Defence Industrial Development Programme - EDIDP) (2019-2020) e del Fondo europeo per la difesa per i progetti collaborativi con un riconosciuto valore aggiunto per l’UE. |
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14. |
Impegno 9: gli Stati membri partecipanti dovrebbero elencare i pertinenti progetti collaborativi di sviluppo delle capacità che sono in corso di realizzazione conformemente al CDP, nel quadro della PESCO e in altri ambiti, e indicare l’inizio e la conclusione previsti dell’armonizzazione dei requisiti. L’inizio previsto dell’armonizzazione dei requisiti di capacità dovrebbe essere indicato anche per i progetti pianificati e previsti. È opportuno procedere in tal senso per i prossimi anni, concentrandosi in particolare sulla correzione delle carenze di capacità individuate nel quadro del CDP e tenendo conto della CARD. |
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15. |
Impegno 10: nei rispettivi piani nazionali di attuazione, gli Stati membri partecipanti dovrebbero mappare le capacità e le strutture che intendono mettere a disposizione e fornire per l’utilizzo congiunto da parte degli altri Stati membri partecipanti, con esempi specifici come l’addestramento e l’istruzione, le esercitazioni, le basi militari e il supporto logistico, precisando quelle che sono disponibili anche in caso di operazioni. Nei rispettivi piani nazionali di attuazione, gli Stati membri partecipanti potrebbero mappare anche le capacità, comprese le infrastrutture offerte da altri Stati membri partecipanti, che potrebbero servire di base per la cooperazione. I piani nazionali di attuazione dovrebbero indicare il modo in cui tale cooperazione potrebbe ottimizzare le risorse disponibili e migliorare la loro efficacia globale, anche fornendo, se disponibili, informazioni sui potenziali risparmi. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero utilizzare la banca dati collaborativa (CODABA), in particolare a fini di sostegno nella condivisione di informazioni sui loro pertinenti piani e interessi in materia di difesa a tale riguardo. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero contribuire periodicamente alla banca dati e riferire in merito nei rispettivi piani nazionali di attuazione. |
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16. |
Impegno 11: gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare nei rispettivi piani nazionali di attuazione in che modo intendono accrescere la cooperazione in materia di ciberdifesa, anche attraverso iniziative esistenti o nuove attività collaborative. Nei rispettivi piani nazionali di attuazione dovrebbero altresì indicare in che modo intendono mantenere o aumentare ulteriormente, entro il 2025, il loro livello di partecipazione alle esercitazioni multinazionali di cibersicurezza e la loro cooperazione, anche nel quadro dell’AED e dell’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD). Inoltre, entro il 2025 gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare in che modo intendono istituire una cooperazione regolare con altri Stati membri partecipanti in materia di ciberdifesa e attività correlate quali la condivisione di informazioni, la formazione e il supporto operativo ma anche lo sviluppo di capacità. Le informazioni fornite nei piani nazionali di attuazione in merito alla cooperazione in materia di ciberdifesa degli Stati membri partecipanti e al loro contributo alla ciberdifesa e alle attività correlate, compreso lo sviluppo di capacità, saranno incluse, in allegato, nella relazione annuale dell’alto rappresentante sullo stato di attuazione della PESCO. |
Impegni da 12 a 14
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17. |
Impegno 12: entro il 2025 gli Stati membri partecipanti dovrebbero:
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18. |
Impegno 13: nell’ambito dell’interoperabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti dovrebbero:
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19. |
Impegno 14:
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Impegni da 15 a 17
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20. |
Impegno 15: entro il 2025 gli Stati membri partecipanti dovrebbero aver aumentato il numero e il volume, e aver altresì compiuto progressi nell’attuazione, dei loro progetti di sviluppo delle capacità che contribuiscono a colmare le carenze di capacità individuate nel CDP (compresi gli obiettivi di capacità ad alto impatto) e descritte dalle priorità dell’Unione in materia di sviluppo delle capacità, anche nelle correlate casistiche di contesti strategici e attraverso le conclusioni e le raccomandazioni della CARD, comprese le opportunità di collaborazione individuate, in particolare i settori prioritari. In tale contesto, gli Stati membri partecipanti devono prestare maggiore attenzione alla collaborazione nei seguenti settori: contrasto delle minacce ibride, cambiamenti climatici, sicurezza energetica, sicurezza marittima, aspetti connessi allo spazio e tecnologie emergenti e di rottura, compresa l’intelligenza artificiale. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero trasmettere i loro piani per gli anni successivi descrivendo il numero e il volume stimato dei loro progetti collaborativi in termini finanziari e fornendo informazioni circa i loro progetti nazionali che contribuiscono a colmare le carenze di capacità individuate nell’ambito del CDP. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero inoltre condividere la loro valutazione dell’importanza di questi progetti per migliorare l’autonomia strategica dell’Unione e conseguire una base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base - EDTIB) più integrata, sostenibile, innovativa e competitiva, che resta aperta alla cooperazione. Per quanto riguarda le attività che presentano una dimensione industriale o tecnologica, gli Stati membri partecipanti dovrebbero specificare il tipo di settore industriale o di tecnologia a livello europeo che prevedono di rafforzare. |
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21. |
Impegno 16: gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare nei rispettivi piani nazionali di attuazione le decisioni e le misure opportune prese a livello nazionale allo scopo di valutare ulteriormente, in via prioritaria, un approccio collaborativo europeo per i progetti futuri volti a colmare le carenze di capacità individuate a livello nazionale. Un uso attivo di CODABA, nonché le opportunità di collaborazione individuate nell’ambito della CARD e, in particolare, i settori prioritari potrebbero facilitare il rispetto di tale impegno. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero includere nei rispettivi piani nazionali di attuazione un elenco dei progetti collaborativi e delle attività multinazionali che, a loro avviso, colmeranno le carenze individuate a livello nazionale, e condividere piani su come intendono intensificare l’uso degli approcci collaborativi a tale riguardo. |
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22. |
Impegno 17: poiché tutti gli Stati membri partecipanti stanno contribuendo a uno o più progetti PESCO, i piani nazionali di attuazione dovrebbero specificare il contributo globale in termini di risorse e di competenze apportato nel tempo ai progetti PESCO e le modalità con cui tali progetti si ripercuotono a livello strategico sul panorama delle capacità di difesa dell’Unione e degli Stati membri partecipanti. A tal fine gli Stati membri partecipanti potrebbero anche tenere conto dei ruoli che intendono assumere nello sviluppo di capacità in un contesto europeo. |
Impegni da 18 a 20
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23. |
Impegno 18: per tutta la durata della fase della PESCO 2021-2025, gli Stati membri partecipanti dovrebbero assicurare che fanno il miglior uso possibile dell’AED come forum europeo per lo sviluppo congiunto di capacità. A tal fine, nei rispettivi piani nazionali di attuazione gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare i progetti a cui partecipano e il relativo volume finanziario erogato tramite l’AED, prendendo come base di riferimento le cifre del 2020, mantenendo una prospettiva triennale come standard minimo per ogni aggiornamento dei piani nazionali di attuazione e indicando le attività previste per gli anni successivi, compresi i settori di capacità e i tipi di attività previsti conformemente alla legislazione nazionale. Gli Stati membri partecipanti sono invitati a indicare nei rispettivi piani nazionali di attuazione come e in quali situazioni considerano l’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) l’organizzazione favorita per la gestione del programma di collaborazione e a fornire informazioni sulle decisioni adottate per la selezione, se del caso, di un’altra organizzazione multinazionale di gestione dei programmi, avendo valutato la possibilità di selezionare l’OCCAR. Ciò non pregiudica l’applicazione della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
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24. |
Impegno 19: per tutta la durata della fase della PESCO 2021-2025, gli Stati membri partecipanti dovrebbero dimostrare che i loro progetti collaborativi in materia di capacità, compresi i progetti PESCO, contribuiscono a promuovere la competitività, l’efficienza e l’innovazione dell’industria della difesa in tutta l’Unione, sostenendo e favorendo la cooperazione transfrontaliera, anche per le PMI, nonché rafforzando e migliorando la sicurezza dell’approvvigionamento di prodotti e tecnologie della difesa. Gli Stati membri partecipanti, in linea con la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 26 febbraio 2021, punterebbero inoltre a promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e a ridurre le dipendenze strategiche europee nelle tecnologie critiche e nelle catene del valore, fatte salve le procedure decisionali nazionali.
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25. |
Impegno 20:
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III. Via da seguire
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26. |
A seguito dell’adozione della presente raccomandazione, gli Stati membri partecipanti rivedranno e aggiorneranno di conseguenza i rispettivi piani nazionali di attuazione e li comunicheranno al segretariato della PESCO entro il 10 marzo 2022 e, successivamente, ogni anno entro la stessa data, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, in vista del processo di valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, di tale decisione. Ogni due anni i piani nazionali di attuazione dovrebbero essere accompagnati da una dichiarazione politica ad alto livello in cui gli Stati membri partecipanti possano illustrare i principali risultati e le priorità nazionali specifiche e condividere la loro esperienza in termini di pianificazione e contributo al rispetto di tutti gli impegni più vincolanti. Le discussioni politiche periodiche ad alto livello tra gli Stati membri partecipanti e l’alto rappresentante dovrebbero continuare a garantire lo slancio politico. |
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27. |
Tenendo presente la notifica relativa alla PESCO, in cui si ricorda altresì il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, e tenendo conto dei risultati della bussola strategica, gli Stati membri partecipanti, nell’ambito del processo di revisione strategica da condurre entro la fine del 2025, valuteranno il rispetto di tutti gli impegni della PESCO e discuteranno e decideranno in merito a nuovi impegni, al fine di avviare una nuova fase verso l’integrazione della sicurezza e della difesa europee. In linea con i risultati del processo di revisione strategica, all’inizio del 2026 il Consiglio dovrebbe adottare una terza serie di obiettivi più precisi, aggiornati e se necessario rafforzati, tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione (PESC) 2017/2315. |
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28. |
L’alto rappresentante dovrebbe tener conto, a partire dal 2022, della presente raccomandazione nella relazione annuale sulla PESCO, che affianca la valutazione della realizzazione degli impegni più vincolanti da parte di ciascuno Stato membro partecipante. |
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29. |
La raccomandazione del 15 ottobre 2018 è abrogata. |
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.
(2) GU C 374 del 16.10.2018, pag. 1.
(3) Decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO (GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3).
(4) In particolare, allegato I - Principi della PESCO
(5) Come affermato nelle conclusioni del Consiglio sulla sicurezza e la difesa del 17 giugno 2020,«[b]asandosi sull’analisi della minaccia e su altri eventuali contributi tematici, la bussola strategica definirà gli orientamenti nonché gli scopi e gli obiettivi specifici [...]».
(6) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
(7) In conformità dell’elenco di definizioni dei dati sulla difesa (EDA201807105) dell’Agenzia europea per la difesa (AED).
(8) Il 2 % del PIL, secondo l’attuale linea guida NATO in materia di spesa per la difesa, si applica esclusivamente agli Stati membri partecipanti che sono anche membri della NATO e non costituisce un obiettivo concordato della PESCO.
(9) Nel novembre 2007 il comitato direttivo ministeriale dell’AED ha approvato quattro parametri collettivi di investimento: 20 % della spesa complessiva per la difesa per l’approvvigionamento di equipaggiamenti (comprese R&S/R&T); 35 % della spesa complessiva per la difesa per l’approvvigionamento collaborativo europeo di equipaggiamenti; 2 % della spesa complessiva per la difesa per Ricerca e Tecnologia (R&T) nel settore della difesa; 20 % della spesa complessiva per la R&T nel settore della difesa per la R&T collaborativa europea nel settore della difesa.
(10) In particolare l’allegato I - Principi della PESCO.
(11) Scopo del processo relativo all’obiettivo primario, in particolare del catalogo delle forze, è acquisire una conoscenza completa delle forze potenzialmente disponibili per le missioni e operazioni in ambito PSDC e delle relative capacità, senza pregiudicare i processi di costituzione della forza al servizio delle missioni e operazioni in ambito PSDC e senza legami con essi.
(12) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).
(13) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.08.2009, pag. 76).
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17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 464/10 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2021
che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2021/C 464/02)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,
visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall’articolo 42 del trattato sull’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1),
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che il Consiglio adotti decisioni e raccomandazioni che valutano i contributi degli Stati membri partecipanti alla realizzazione degli impegni concordati, in base al meccanismo descritto all’articolo 6 della medesima decisione. |
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(2) |
L’articolo 6, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che, sulla base della relazione annuale sulla PESCO presentata dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il Consiglio verifichi con cadenza annuale se gli Stati membri partecipanti continuano ad assolvere gli impegni più vincolanti di cui all’articolo 3 della medesima decisione. |
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(3) |
L’appendice 1 dell’allegato delle conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2020, sulla revisione strategica della PESCO 2020, dispone che l’alto rappresentante presenti, ogni anno entro luglio, una relazione annuale sullo stato di attuazione della PESCO affinché il Consiglio adotti, entro novembre di tale anno, la sua raccomandazione che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della PESCO. Il punto 16 della raccomandazione del Consiglio, del 6 marzo 2018, relativa a una tabella di marcia per l’attuazione della PESCO (2), dispone che il Comitato militare dell’Unione europea debba fornire al comitato politico e di sicurezza consulenza militare e raccomandazioni per consentirgli di preparare la revisione del Consiglio, volta a verificare se gli Stati membri partecipanti continuino ad assolvere gli impegni più vincolanti. |
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(4) |
Il punto 26 della raccomandazione del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e alla definizione di obiettivi più precisi (3), prevede che l’alto rappresentante debba tener conto di tale raccomandazione nella relazione annuale sulla PESCO, che affiancherà la valutazione della realizzazione degli impegni più vincolanti da parte di ciascuno Stato membro partecipante. |
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(5) |
Il 7 luglio 2021 l’alto rappresentante ha trasmesso al Consiglio la relazione annuale sullo stato di attuazione della PESCO («relazione annuale»), compresa la realizzazione degli impegni da parte di ogni Stato membro partecipante secondo i rispettivi piani nazionali di attuazione (PNA) aggiornati e riveduti. |
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(6) |
Su tale base il Consiglio dovrebbe pertanto adottare una raccomandazione che valuti i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della PESCO, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
I. Obiettivo e ambito di applicazione
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1. |
Obiettivo della presente raccomandazione è valutare i contributi apportati dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della PESCO, sulla base della relazione annuale e in conformità dei PNA presentati dagli Stati membri partecipanti nel 2021. |
II. Risultati e valutazione
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2. |
La relazione annuale fornisce una solida base per valutare lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni da parte di ogni Stato membro partecipante secondo i rispettivi PNA. |
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3. |
Gli Stati membri partecipanti, rispondendo alle esigenze attuali e future dell’Europa in materia di sicurezza e di difesa e, in particolare, grazie agli sforzi profusi oggi e in futuro per adempiere gli impegni più vincolanti, contribuiscono a rafforzare la capacità dell’Unione di agire in qualità di garante della sicurezza, la sua autonomia strategica, nonché la sua capacità di cooperare con i partner e di proteggere i cittadini. |
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4. |
Riconoscendo la necessità che gli Stati membri partecipanti migliorino sostanzialmente la realizzazione di tutti gli impegni più vincolanti entro il 2025, il Consiglio sottolinea inoltre che gli Stati membri partecipanti:
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|
5. |
Per quanto riguarda i singoli PNA, ciascuno Stato membro partecipante è incoraggiato, nell’ulteriore attuazione della PESCO, a tenere conto dei risultati e delle raccomandazioni presentati nella relazione annuale e a rivedere di conseguenza il proprio contributo all’adempimento degli impegni più vincolanti durante la seconda fase iniziale della PESCO. |
III. Piani nazionali di attuazione
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6. |
Nel complesso, gli Stati membri partecipanti hanno migliorato la qualità delle informazioni fornite nei rispettivi aggiornamenti annuali dei PNA dalla fine del 2020. Nonostante questa tendenza positiva, si raccomanda che gli Stati membri partecipanti forniscano, per tutti i settori d’impegno, indicazioni più circostanziate e dichiarazioni pertinenti, con particolare attenzione allo sviluppo di specifici piani lungimiranti sul modo in cui prevedono di contribuire al rispetto degli impegni più vincolanti e degli obiettivi più precisi, anche avvalendosi dei risultati e delle raccomandazioni della CARD del 2020. Questa prospettiva lungimirante consentirà agli Stati membri partecipanti di coordinare meglio i loro sforzi e di cercare opportunità di cooperazione. |
|
7. |
Si incoraggiano inoltre gli Stati membri partecipanti a continuare a impegnarsi in dialoghi bilaterali con il segretariato della PESCO per conseguire, mantenere o persino migliorare ulteriormente una traiettoria positiva nel conseguimento degli impegni più vincolanti. Il segretariato della PESCO fornirà un documento informativo riveduto a sostegno dei PNA basato sulla prossima nuova serie di obiettivi più precisi per la seconda fase iniziale della PESCO, che potrebbe includere un calendario per il raggiungimento, da parte degli Stati membri partecipanti, dei parametri concordati. |
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8. |
Gli Stati membri partecipanti sono incoraggiati a utilizzare la piattaforma digitale sviluppata dall’Agenzia europea per la difesa (AED) per la PESCO per la presentazione dei propri PNA, il che consentirà loro di utilizzare i dati da essi già forniti, per esempio nel contesto della PESCO, della CARD e di altre pertinenti iniziative dell’Unione in materia di difesa e, di conseguenza, alleggerirà l’onere amministrativo a loro carico. |
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9. |
Gli Stati membri partecipanti sono incoraggiati ad andare oltre l’attuale livello di adempimento degli impegni legati alla dimensione industriale del settore della difesa, fornendo piani contenenti indicazioni chiare circa il fatto che i loro progetti derivanti dalle rispettive politiche industriali e strategie di acquisizione contribuiscono a rendere più competitiva l’industria europea della difesa e ad avere un impatto positivo sull’EDTIB. |
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10. |
Gli Stati membri partecipanti sono fortemente incoraggiati ad aumentare, nei limiti dei loro mezzi e delle loro capacità, i rispettivi contributi agli aspetti operativi della PESCO, laddove sono individuate lacune per quanto riguarda in particolare la disponibilità di forze strategicamente schierabili per la realizzazione del livello di ambizione dell’Unione, la definizione delle necessità delle missioni e operazioni PSDC, le banche dati relative alla reazione rapida e il piano di rotazione dei gruppi tattici dell’UE. |
|
11. |
Poiché l’efficace realizzazione degli impegni più vincolanti della PESCO richiede uno sforzo collettivo e individuale da parte di tutti gli Stati membri partecipanti e al fine di assicurare il necessario slancio politico, nel 2022 e successivamente ogni due anni gli Stati membri partecipanti dovrebbero corredare i loro PNA di una dichiarazione politica ad alto livello in cui delineano i principali risultati conseguiti e indicano le priorità nazionali specifiche (in particolare il sostegno all’attuazione delle priorità di sviluppo delle capacità dell’UE e al seguito dato ai risultati e alle raccomandazioni della CARD) e i contributi all’adempimento degli impegni più vincolanti. |
IV. Progetti PESCO
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12. |
I 46 progetti PESCO contribuiscono al rispetto dei 20 impegni più vincolanti. Di questi progetti, 32 possono essere collegati alle opportunità di collaborazione individuate dalla CARD, compresi i settori prioritari. Inoltre, 24 affrontano direttamente gli obiettivi di capacità ad alto impatto che attenuano le carenze critiche delle missioni e operazioni PSDC, mentre 18 perseguono tali obiettivi indirettamente. |
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13. |
Sebbene si preveda che un numero significativo di progetti della PESCO produrrà risultati concreti entro la fine del 2025, in linea con le conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2020, sulla revisione strategica della PESCO 2020, la relazione al Consiglio del 2 giugno 2021 sullo stato di avanzamento dei progetti PESCO ha indicato che per alcuni di essi potrebbero incontrarsi difficoltà nel conseguire i risultati attesi entro tale scadenza. L’efficace attuazione di tutti i progetti PESCO in corso e il conseguimento tempestivo di risultati tangibili e delle capacità necessarie determineranno la visibilità e la credibilità della PESCO. |
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14. |
Il Consiglio sottolinea pertanto che gli Stati membri partecipanti dovrebbero adoperarsi per raggiungere risultati tangibili come previsto, in particolare per tali progetti dalla prima e dalla seconda serie ancora in fase di ideazione e quelli soggetti a forti vincoli connessi all’ulteriore definizione degli obiettivi, della portata e dei risultati degli stessi. Ciò evidenzia che detti progetti necessitano di un attento esame per stabilire in che modo debbano essere ulteriormente portati avanti o se alcuni di loro debbano essere raggruppati o fusi al fine di aumentarne l’impatto e l’efficienza, risparmiare risorse, aumentare le sinergie ed evitare inutili duplicazioni. Qualora i membri del progetto constatino l’esistenza di progetti che non siano in grado di produrre i risultati attesi, tali progetti dovrebbero essere rilanciati o chiusi, al fine di garantire la pertinenza, l’efficacia e la credibilità di tutti i progetti PESCO. |
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15. |
Il Consiglio raccomanda che il coordinatore o i coordinatori dei progetti informino con maggiore frequenza il segretariato della PESCO e gli altri Stati membri partecipanti in merito allo stato di avanzamento dei loro progetti PESCO, al fine di aumentare la trasparenza e la capacità del segretariato della PESCO di svolgere un ruolo più incisivo nel fornire consulenza agli Stati membri partecipanti. In tale contesto, le risorse del segretariato della PESCO dovrebbero essere ulteriormente potenziate. |
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16. |
Il Consiglio invita gli Stati membri partecipanti a considerare in via prioritaria un approccio collaborativo europeo al fine di colmare le carenze esistenti in termini di capacità e utilizzare al meglio l’AED quale forum europeo per lo sviluppo congiunto di capacità, in linea con l’impegno concordato nell’ambito della PESCO, compresi l’assistenza dell’AED nella definizione delle proposte di progetti PESCO e l’eventuale sostegno all’attuazione dei progetti PESCO. |
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17. |
Il segretariato della PESCO potrebbe essere invitato dagli Stati membri partecipanti a suggerire idee per potenziali nuovi progetti PESCO che finora non sono stati adottati da tali Stati nel quadro della PESCO, tenendo conto dei risultati e delle raccomandazioni della CARD, nonché delle priorità di sviluppo delle capacità dell’UE scaturite dal CDP, compresi gli obiettivi di capacità ad alto impatto. |
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18. |
Nella prospettiva di individuare e formulare future proposte di progetti PESCO, il Consiglio invita gli Stati membri partecipanti a rafforzare l’utilizzo degli strumenti di pianificazione e sviluppo delle capacità dell’Unione nonché dei risultati e delle raccomandazioni della CARD per affinare ulteriormente le proposte di progetti, in particolare per quanto riguarda i settori prioritari e le opportunità di collaborazione individuate, anche a livello operativo. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri partecipanti a continuare a presentare proposte di progetti PESCO e, in particolare, quelle con un orientamento più operativo e un impatto a breve termine basati sulle capacità già esistenti, nonché quelle che contribuiscono a colmare le carenze e a soddisfare le esigenze in termini di capacità strategiche individuate nell’ambito del CDP e della CARD. |
V. Via da seguire
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19. |
La raccomandazione del Consiglio che definisce obiettivi più precisi per ciascuno degli impegni più vincolanti per la seconda fase iniziale della PESCO 2021-2025 dovrebbe essere adottata quanto prima. |
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20. |
In seguito all’approvazione di tale raccomandazione, il segretariato della PESCO predisporrà un documento informativo riveduto a sostegno dei PNA basato sulla nuova serie di obiettivi più precisi per la seconda fase iniziale della PESCO, che potrebbe includere un calendario per il raggiungimento, da parte degli Stati membri partecipanti, dei parametri concordati. |
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21. |
Gli Stati membri partecipanti sono invitati a rivedere i rispettivi PNA al fine di aggiornarli ove opportuno e a presentare i loro PNA aggiornati al segretariato della PESCO (anche utilizzando la piattaforma digitale dell’AED) entro il 10 marzo 2022. Il prossimo aggiornamento dei PNA dovrebbe essere accompagnato da una dichiarazione politica ad alto livello in cui gli Stati membri partecipanti dovrebbero delineare i loro principali risultati conseguiti e indicare priorità e contributi nazionali specifici. |
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22. |
Il Consiglio ha ricordato che, in linea con la revisione strategica della PESCO 2020, il segretariato della PESCO, nonché gli Stati membri partecipanti, dovrebbero continuare a lavorare su incentivi per migliorare la realizzazione degli impegni, in particolare laddove i progressi siano stati valutati dall’alto rappresentante e siano stati ritenuti insufficienti dal Consiglio, segnatamente per quanto riguarda gli impegni operativi e quelli attinenti all’approccio collaborativo europeo. Discussioni politiche periodiche ad alto livello tra gli Stati membri partecipanti e l’alto rappresentante dovrebbero continuare a garantire lo slancio politico e una maggiore titolarità politica. |
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23. |
Si incoraggiano gli Stati membri partecipanti a continuare a dialogare con il segretariato della PESCO a livello bilaterale per conseguire, mantenere o persino migliorare ulteriormente una traiettoria positiva nel conseguimento degli impegni più vincolanti. Il segretariato della PESCO dovrebbe fornire raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro partecipante da discutere nell’ambito di tali dialoghi. In tale contesto, il segretariato della PESCO dovrebbe essere ulteriormente rafforzato. |
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24. |
Il Consiglio ricorda che, tenendo conto dei risultati della bussola strategica, gli Stati membri partecipanti, nel contesto del processo di revisione strategica della PESCO che sarà condotto prima del termine della seconda fase iniziale della PESCO nel 2025, e come indicato nella notifica in materia di PESCO, nella quale si ricorda anche il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, valuteranno la realizzazione di tutti gli impegni della PESCO e discuteranno e decideranno in merito a nuovi impegni, al fine di avviare una nuova fase verso l’integrazione della sicurezza e della difesa europee. |
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.
(2) GU C 88 dell’8.3.2018, pag. 1.
(3) GU C 374 del 16.10.2018, pag. 1.
(4) GU C 463 del 16.11.2021, pag. 1.
(5) Tali forze possono essere usate dagli Stati membri partecipanti in ambito UE, per i bisogni nazionali, nonché in contesti diversi, come l’ONU e la NATO.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 464/15 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10460 — DMK / NIESKY / UELZENA / MILCHTROCKNUNG SÜDHANNOVER)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 464/03)
Il 4 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10460. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 464/16 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
16 novembre 2021
(2021/C 464/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1368 |
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JPY |
yen giapponesi |
129,89 |
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DKK |
corone danesi |
7,4367 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,84533 |
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SEK |
corone svedesi |
10,0293 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0528 |
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ISK |
corone islandesi |
150,40 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,8863 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,227 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
366,35 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,6545 |
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RON |
leu rumeni |
4,9493 |
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TRY |
lire turche |
11,6020 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5490 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4248 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8544 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6186 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5393 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 343,00 |
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ZAR |
rand sudafricani |
17,3177 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,2627 |
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HRK |
kuna croata |
7,5099 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 182,27 |
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MYR |
ringgit malese |
4,7359 |
|
PHP |
peso filippino |
57,225 |
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RUB |
rublo russo |
83,1933 |
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THB |
baht thailandese |
37,153 |
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BRL |
real brasiliano |
6,1838 |
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MXN |
peso messicano |
23,4423 |
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INR |
rupia indiana |
84,5404 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
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17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 464/17 |
Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021
Corpo europeo di solidarietà
(2021/C 464/05)
1. Introduzione e obiettivi
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà», nonché sul programma di lavoro annuale 2022 del corpo europeo di solidarietà (C(2021)7860). Il programma «corpo europeo di solidarietà» riguarda il periodo 2021-2027. Gli obiettivi generali e specifici del programma «corpo europeo di solidarietà» sono elencati all’articolo 3 del regolamento.
2. Iniziative
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma «corpo europeo di solidarietà»:
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progetti di volontariato; |
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— |
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità; |
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progetti di solidarietà; |
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— |
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà; |
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— |
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari; |
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attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario. |
3. Ammissibilità
Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza scopo di lucro, può presentare domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà.
La partecipazione completa a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà è aperta ai seguenti paesi partecipanti (1):
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i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare; |
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— |
paesi terzi associati al programma:
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Inoltre la partecipazione ad alcune iniziative è aperta ai soggetti stabiliti in paesi terzi non associati al programma.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida al corpo europeo di solidarietà 2022.
4. Bilancio e durata dei progetti
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata a 138 800 000 EUR.
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per l’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicative e subordinate all’adozione del programma di lavoro annuale del corpo europeo di solidarietà per il 2022, e possono essere modificate in seguito a una variazione del programma di lavoro annuale del corpo europeo di solidarietà. I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali del corpo europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources_it
Le sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il tipo di candidati ammissibili.
5. Termine per la presentazione delle domande
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
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Progetti di volontariato |
23 febbraio 2022 |
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(tornata facoltativa) 4 ottobre 2022 |
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Progetti di solidarietà |
23 febbraio 2022 |
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(tornata facoltativa) 4 maggio 2022 |
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4 ottobre 2022 |
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportate di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di Bruxelles.
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Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità |
6 aprile 2022 |
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Attività di volontariato nell’ambito del corpo di aiuto umanitario |
3 maggio 2022 |
Le domande per i marchi di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida al corpo europeo di solidarietà 2022.
6. Informazioni dettagliate
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al corpo europeo di solidarietà 2022 al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it
La guida al corpo europeo di solidarietà 2022 è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
(1) Soggetti stabiliti e persone che risiedono legalmente in tali paesi.
(2) Subordinatamente alla firma degli accordi bilaterali di associazione.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 464/19 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco
(2021/C 464/06)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 4 ottobre 2021 dall’Associazione dei costruttori europei di ruote («il denunciante»), per conto dell’industria dell’Unione di determinate ruote di alluminio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso delle parti interessate al fascicolo.
2. Prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).
Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).
3. Asserzione di dumping
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario del Marocco («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo. L’ambito della presente inchiesta è stabilito dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta di cui al punto 2.
In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale del paese interessato, l’asserzione di dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell’inchiesta venduto nell’Unione.
I margini di dumping calcolati in base a tale confronto sono significativi per il paese interessato.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato a un ritmo sostenuto tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni.
Peraltro secondo la denuncia tali importazioni entrano nell’Unione a prezzi che hanno già avuto, tra l’altro, una ripercussione negativa sul livello dei prezzi di vendita, sulle quantità vendute, sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione e sui suoi profitti.
Il denunciante ha anche fornito prove dell’esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità in Marocco, che lascia prevedere un sostanziale aumento delle importazioni.
Nella denuncia è inoltre asserito che il flusso delle importazioni oggetto di dumping è destinato a subire un ulteriore, sostanziale aumento a causa degli ordini già persi, a beneficio del Marocco, con conseguenze sugli indicatori economici dell’industria dell’Unione che si faranno sentire in misura crescente nel 2021 e negli anni successivi.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.
L’inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato o minaccino di arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione.
In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia o no nell’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base.
La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sulla pubblicazione dell’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (4) che può essere applicabile al presente procedimento.
5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere inoltrate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto dell’inchiesta del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.3.1.1. Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nel paese interessato
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi («TRON») al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AD686_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità del paese interessato e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare un questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2563.
Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità del paese interessato.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito al punto 5.3.1.1, lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (6).
b) Margine di dumping individuale per i produttori esportatori non inseriti nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2563. La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un margine di dumping individuale dovrebbero tuttavia tenere presente che la Commissione può comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
5.3.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (7) (8)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta dai paesi interessati sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso entro sette giorni dalla data della sua pubblicazione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione in merito al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla notifica della decisione in merito al campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2563.
5.4. Procedura di determinazione del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2563.
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l’esistenza di pratiche di dumping e di un pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni che indichino se l’istituzione di misure sia contraria all’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.
Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto in esame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2563. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.
I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.
Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (9).
5.7. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.
Qualsiasi domanda di audizione deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:
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affinché un’audizione possa svolgersi prima del termine previsto per l’istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data; |
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dopo la fase delle risultanze provvisorie la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo; |
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nella fase delle risultanze definitive la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.
5.8. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (10). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione G |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
E-mail: TRADE-AD686-ARW-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-AD686-ARW-INJURY@ec.europa.eu
6. Calendario dell’inchiesta
L’inchiesta sarà conclusa di norma entro 13 mesi, ma comunque non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base le misure provvisorie possono essere imposte di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.
Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate saranno informate del fatto che non saranno istituiti dazi mediante un documento informativo quattro settimane prima della scadenza del termine previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.
Le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:
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le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni; |
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le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l’inchiesta; |
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al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale. |
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75o giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni; |
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno pervenire entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni; |
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno pervenire entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata adducendo motivi validi.
In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. In tal caso, la parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le parti interessate sono invitate a seguire i calendari stabiliti al punto 5.7 del presente avviso anche per quanto riguarda le domande di intervento, comprese le audizioni, del consigliere-auditore. Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
12. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.
(3) I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(4) Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(5) Per «produttore esportatore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(6) A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.
(7) Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(8) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(9) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al Tel. +32 22979797.
(10) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
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☐ |
Versione «sensibile» |
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☐ |
Versione «consultabile da tutte le parti interessate» |
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(barrare la casella corrispondente) |
PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATE RUOTE DI ALLUMINIO ORIGINARIE DEL MAROCCO
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura.
La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
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Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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Telefono |
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2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in unità e in tonnellate delle importazioni nell’Unione e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dal Marocco, nel periodo dell’inchiesta, del prodotto oggetto dell’inchiesta quale definito nell’avviso di apertura.
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Volume in unità |
Volume in tonnellate |
Valore in EUR |
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Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del Marocco |
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Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta (di qualsiasi origine) |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta dal Marocco |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
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Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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17.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 464/30 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio
(2021/C 464/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA
«HOMOKHÁTI ŐSZIBARACK PÁLINKA»
N. UE: PGI-HU-02471 – 25 maggio 2018
1. Nome
«Homokháti őszibarack pálinka»
2. Categoria della bevanda spiritosa
Acquavite di frutta (categoria 9 del regolamento (CE) n. 110/2008)
3. Descrizione della bevanda spiritosa
3.1. Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche
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Tenore di acido cianidrico |
massimo 5 g/hl di alcole a 100 % vol. |
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Tenore totale di sostanze volatili |
minimo 250 g/hl di alcole a 100 % vol. |
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Tenore di rame |
massimo 7 mg/kg di prodotto finito |
Colore: limpida e incolore.
Odore: fine e discreto, ricorda il fruttato della pesca matura con sottili note agrumate, talvolta con un leggero aroma di marzapane.
Sapore: note fresche agrumate, con una caratteristica struttura robusta, di medio corpo, accompagnate da un sapore di pesca matura e una lieve acidità, e un finale persistente, morbido e caratteristico.
3.2. Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria)
La «Homokháti őszibarack pálinka» ha un odore e un sapore caratteristici conferiti dalle pesche coltivate nella regione dell’Homokhátság: l’odore è leggermente fragrante e agrumato, e ricorda il fruttato della pesca matura; le note agrumate sono evidenti anche nel sapore, lievemente dolce, con un finale morbido.
4. Zona geografica interessata
La «Homokháti őszibarack pálinka» è prodotta entro i confini amministrativi dei comuni seguenti: Mórahalom, Ásotthalom, Domaszék, Zákányszék, Ruzsa, Öttömös, Pusztamérges, Üllés, Bordány, Forráskút, Zsombó, Szatymaz, Kelebia e Balotaszállás.
L’ammostatura, la fermentazione, la distillazione in alambicco e la messa a riposo della «Homokháti őszibarack pálinka» possono avvenire solo nelle distillerie commerciali di pálinka situate in tale zona geografica.
5. Metodo di produzione della bevanda spiritosa
Le principali fasi della produzione della pálinka sono le seguenti:
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a) |
selezione e accettazione della frutta |
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b) |
ammostatura e fermentazione |
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c) |
distillazione |
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d) |
messa a riposo |
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e) |
trattamento e produzione della pálinka |
a.) Selezione e accettazione della frutta
L’ingrediente di base della pálinka è costituito da frutta giunta a piena maturazione, di qualità buona o eccellente coltivata nella zona geografica. L’accettazione quantitativa della frutta si basa sul peso.
Durante l’accettazione si effettua il controllo della qualità sulla base di una valutazione organolettica (maturazione – frutti maturi o stramaturi – sanità, pulizia, assenza di materiali estranei – come terra, foglie, rametti, pietre, metalli o altri materiali – nonché di muffa o marciume) mediante campionamento.
b.) Ammostatura e fermentazione
Il nocciolo del frutto deve essere rimosso con un denocciolatore.
Durante la fermentazione è importante fissare la temperatura con precisione (16-23 °C), raggiungere il valore ottimale del pH (2,8-3,2) e controllare il tenore di zuccheri e il titolo alcolometrico.
Il tenore di zuccheri deve raggiungere un valore inferiore a 5 oBrix al termine della fermentazione.
La pálinka non dovrebbe essere edulcorata durante il processo di produzione, nemmeno per arrotondarne il sapore finale.
c.) Distillazione
La «Homokháti őszibarack pálinka» può essere prodotta mediante una distillazione in due fasi con il metodo tradizionale in alambicco, che garantisce la giusta qualità. La distillazione in alambicco è una tecnica di doppia distillazione frazionata che utilizza un alambicco con una capacità massima di 1 000 litri.
d.) Messa a riposo
La «Homokháti őszibarack pálinka» deve riposare fino a raggiungere il giusto equilibrio.
Se la temperatura esterna è superiore ai 25 °C, l’aria del locale di stoccaggio deve essere raffreddata con aria condizionata, o umidificata nebulizzando acqua almeno una volta alla settimana.
e.) Trattamento e produzione della pálinka
Nel rispetto della rigorosissima normativa sui prodotti imbottigliati (± 0.3 % v/v), al termine del periodo di riposo il titolo alcolometrico della pálinka dev’essere regolato a un livello idoneo al consumo aggiungendo acqua potabile di buona qualità. Può essere utilizzata acqua distillata, demineralizzata, permeata o addolcita.
Al termine del periodo di riposo la pálinka può essere raffreddata e filtrata. Se necessario, si può effettuare un ulteriore trattamento con coadiuvanti tecnologici adatti per affinare il prodotto e rimuovere eventuali metalli pesanti. La pálinka può essere quindi imbottigliata.
Dopo aver raggiunto il titolo alcolometrico adeguato, la pálinka può essere versata in bottiglie lavate, che poi vengono sigillate con tappi a vite con o senza capsula in alluminio o tappi in sughero che soddisfano i requisiti previsti per gli imballaggi alimentari. Le bottiglie possono essere di vetro o di ceramica.
6. Legame con l’ambiente geografico o con l’origine
6.1. Informazioni sulla zona geografica o sull’origine rilevanti per il legame
Le informazioni sulla zona geografica o sull’origine rilevanti per il legame si basano su quattro elementi:
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a) |
il territorio e la struttura unica del suolo dell’Homokhátság |
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b) |
il microclima caratteristico dell’Homokhátság |
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c) |
le varietà di pesche coltivate nell’Homokhátság |
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d) |
i fattori umani |
a) Il territorio e la struttura unica del suolo dell’Homokhátság
La zona geografica interessata è costituita dalle terre non nere del crinale sabbioso (Homokhátság) della Grande pianura meridionale, situate all’interno della piana tra i fiumi Danubio e Tibisco, che si estende a sud-ovest dalla città di Seghedino nella provincia di Csongrád.
Il terreno sabbioso della regione dell’Homokhátság è particolarmente adatto all’orticoltura e alla frutticoltura, in quanto è ben drenato e si riscalda rapidamente. I terreni umiferi sabbiosi sono costituiti principalmente da cristalli di quarzo. I terreni sabbiosi presentano tipicamente un basso tenore di colloidi (massimo 5 %), che consente loro un rapido drenaggio. Inoltre sono ricchi di mica, che apporta nutrienti (potassio, boro, ferro, zinco) alle piante.
b) Il microclima caratteristico dell’Homokhátság
Il clima della regione dell’Homokhátság è estremamente continentale, con estati particolarmente calde, secche e aride. Durante il periodo di maturazione si registra una notevole escursione termica nel corso del giorno. Si tratta della regione con il maggior numero di ore di soleggiamento del paese (più di 2 600 ore).
c) Le varietà di pesche coltivate nell’Homokhátság
La «Homokháti őszibarack pálinka» deve essere preparata utilizzando varietà di pesche originarie della zona geografica definita al punto 4. Tutte queste varietà sono riconducibili alla pesca selvatica: il seme della pesca selvatica è usato per la semina; dopo l’impianto diventa la plantula su cui si innestano varietà nobili. La combinazione di queste varietà garantisce che i sapori unici delle pesche coltivate nella regione dell’Homokhát si riflettano nelle caratteristiche organolettiche della pálinka ottenuta da tali pesche: la freschezza agrumata, la sottile dolcezza e il finale morbido.
d) I fattori umani
La «Homokháti őszibarack pálinka» è tradizionalmente prodotta nella zona geografica mediante distillazione in alambicco. La conoscenza della tecnica di produzione tradizionale viene tramandata di generazione in generazione. La distillazione in alambicco è un processo tradizionale in cui il gusto e le note aromatiche emergono in modo caratteristico nella pálinka. Poiché la distillazione è uno dei pilastri della produzione della pálinka ottenuta dalle pesche, è la sapienza umana che conferisce al prodotto finito «Homokháti őszibarack pálinka» l’unicità data dagli aromi delle pesche coltivate nella zona geografica. La preparazione della pálinka richiede una competenza specifica, soprattutto perché questo distillato è raramente prodotto a partire dalle pesche.
6.2. Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa attribuibili alla zona geografica
Il legame tra la «Homokháti őszibarack pálinka» e la zona geografica si basa sulla qualità della materia prima.
L’elevato numero di ore di soleggiamento consente alle pesche di maturare completamente e le forti escursioni termiche nel corso del giorno le rendono dolci e succose. Grazie ai terreni sabbiosi e micacei le pesche sono leggere, con una freschezza agrumata; la mica, ricca di oligoelementi, determina l’elevato tenore di sostanza secca delle pesche. Questi fattori fanno sì che le pesche coltivate nell’Homokhátság abbiano tenori elevati, un sapore e un odore ricchi e un finale morbido.
La tecnica della distillazione in alambicco esalta tipicamente gli aromi di pesca matura della «Homokháti őszibarack pálinka»: la pálinka è caratterizzata da un sapore robusto, tipico, lievemente acidulo, una lieve fragranza e un aroma discreto.
Grazie alle ricche note aromatiche delle pesche originarie dell’Homokhátság e alla tecnica di distillazione utilizzata, la «Homokháti őszibarack pálinka» presenta un elevato tenore di sostanze volatili e un gusto caratteristico e di medio corpo. Le ricche note aromatiche conferiscono alla pálinka un finale persistente ma morbido.
7. Disposizioni dell’Unione europea o disposizioni nazionali/regionali
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Legge XI del 1997 sulla protezione dei marchi commerciali e delle indicazioni geografiche |
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Legge LXXIII del 2008 sulla pálinka, sulla pálinka di vinaccia e sul consiglio nazionale della pálinka |
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Decreto governativo n. 158/2009, del 30 luglio 2009, che fissa norme dettagliate in materia di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e degli alimenti e di verifica dei prodotti |
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Decreto governativo n. 22/2012, del 29 febbraio 2012, sull’ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare |
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Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose |
8. Richiedente
Nome: Kerekes Pálinka - impresa individuale Pál Kerekes
Indirizzo: Szegfű János u. 5-7, 6787 Zákányszék, Ungheria
Indirizzo di posta elettronica: kerekespal@vipmail.hu, lkerekes01@gmail.com
Tel. +36 705756684, +36 304091041
9. Aggiunte all’indicazione geografica
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10. Norme specifiche in materia di etichettatura
Oltre a quelli specificati nella legislazione, la denominazione contiene i seguenti elementi:
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«földrajzi árujelző» [indicazione geografica] (separata dal nome) |