ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 463

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
16 novembre 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 463/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10141 — SANACORP PHARMAHANDEL / LEOPOLD FIEBIG AND GERDA NÜCKEL) ( 1 )

1

2021/C 463/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10097 — AMD / XILINX) ( 1 )

2

2021/C 463/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10490 — BAIN CAPITAL / CTI / BBG HOLDING) ( 1 )

3

2021/C 463/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10184 — CHANNEL 5 / BBC / ITV / CHANNEL 4 / DIGITAL UK) ( 1 )

4

2021/C 463/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10479 — TELENET / WILLEMEN GROEP / LIVIT) ( 1 )

5

2021/C 463/06

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10466 — GOLDMAN SACHS / ENEOS / NIPPO) ( 1 )

6


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2021/C 463/07

Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1984 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1983 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

7

2021/C 463/08

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

9

 

Commissione europea

2021/C 463/09

Tassi di cambio dell’euro — 15 novembre 2021

10

2021/C 463/10

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

11

2021/C 463/11

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

12

2021/C 463/12

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

13

2021/C 463/13

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 )  ( 1 )

14

2021/C 463/14

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

15

2021/C 463/15

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

16

2021/C 463/16

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

17

2021/C 463/17

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 )  ( 1 )

18


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2021/C 463/18

PUBBLICAZIONE DELLE PARTI ESSENZIALI DELLA DECISIONE RELATIVA AL FALLIMENTO E ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI ČESKOSLOVENSKÉ ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO [COOPERATIVA DI CREDITO CECOSLOVACCA] (IN LIQUIDAZIONE)

19

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 463/19

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10503 — SK Capital Partners / Seqens) ( 1 )

22

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 463/20

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

24


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10141 — SANACORP PHARMAHANDEL / LEOPOLD FIEBIG AND GERDA NÜCKEL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/01)

L’8 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10141. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


16.11.2021   

IT

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C 463/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10097 — AMD / XILINX)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/02)

Il 30 giugno 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10097. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10490 — BAIN CAPITAL / CTI / BBG HOLDING)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/03)

Il 14 ottobre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10490. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


16.11.2021   

IT

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C 463/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10184 — CHANNEL 5 / BBC / ITV / CHANNEL 4 / DIGITAL UK)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/04)

Il 13 ottobre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10184. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


16.11.2021   

IT

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C 463/5


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10479 — TELENET / WILLEMEN GROEP / LIVIT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/05)

Il 4 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10479. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/6


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10466 — GOLDMAN SACHS / ENEOS / NIPPO)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/06)

Il 10 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10466. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/7


Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1984 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1983 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2021/C 463/07)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1984 del Consiglio (2), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1983 del Consiglio (4)+ concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che tali persone debbano essere incluse nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I della decisione 2013/255/PESC e all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell’allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Anteriormente al 1o marzo 2022 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame dell’elenco delle persone ed entità designate effettuato dal Consiglio, in conformità dell’articolo 34 della decisione 2013/255/PESC e dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 36/2012.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 147 del 1.6.2013, pag. 14.

(2)  GU L 402 I del 15.1.2021, pag. 5.

(3)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(4)  GU L 402 I del 15.1.2021, pag. 1.


16.11.2021   

IT

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C 463/9


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2021/C 463/08)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/255/PESC del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1984 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1983 del Consiglio (4).

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/255/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1984 del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1983 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2013/255/PESC e nel regolamento (UE) n. 36/2012.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 147 del 1.6.2013, pag. 14.

(3)  GU LI 402 del 15.11.2021, pag. 5.

(4)  GU LI 402 del 15.11.2021, pag. 1.


Commissione europea

16.11.2021   

IT

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C 463/10


Tassi di cambio dell’euro (1)

15 novembre 2021

(2021/C 463/09)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1444

JPY

yen giapponesi

130,32

DKK

corone danesi

7,4375

GBP

sterline inglesi

0,85165

SEK

corone svedesi

10,0070

CHF

franchi svizzeri

1,0533

ISK

corone islandesi

150,40

NOK

corone norvegesi

9,9173

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,217

HUF

fiorini ungheresi

365,98

PLN

zloty polacchi

4,6374

RON

leu rumeni

4,9496

TRY

lire turche

11,4643

AUD

dollari australiani

1,5537

CAD

dollari canadesi

1,4334

HKD

dollari di Hong Kong

8,9156

NZD

dollari neozelandesi

1,6174

SGD

dollari di Singapore

1,5457

KRW

won sudcoreani

1 350,36

ZAR

rand sudafricani

17,3545

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3034

HRK

kuna croata

7,5128

IDR

rupia indonesiana

16 225,69

MYR

ringgit malese

4,7624

PHP

peso filippino

57,309

RUB

rublo russo

82,8109

THB

baht thailandese

37,428

BRL

real brasiliano

6,2458

MXN

peso messicano

23,5097

INR

rupia indiana

85,1430


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


16.11.2021   

IT

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C 463/11


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/10)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza

del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2021) 7882

9 novembre 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Novo Nordisk A/S, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danimarca

REACH/21/11/0

Come solvente/detergente per l’inattivazione di virus nella fabbricazione di prodotti farmaceutici utilizzati nel trattamento di malattie emorragiche rare

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: Autorizzazione (europa.eu)


16.11.2021   

IT

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C 463/12


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/11)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2021) 7883

9 novembre 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Ortho-Clinical Diagnostics France, 8 Rue Rouget de l’Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francia

REACH/21/6/0

Come Triton X-100 in due prodotti diagnostici in vitro VITROS® utilizzati da laboratori diagnostici professionali per individuare gli anticorpi del virus dell’epatite A umana e gli anticorpi IgG del virus della rosolia

4 gennaio 2031

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: Autorizzazione (europa.eu).


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/13


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/12)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2021) 7875

9 novembre 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) N. CE: -, N. CAS:-

Nuova Ompi S.r.l. Unipersonale, Via Molinella 17, 35017 Piombino Dese (PD), Italia

REACH/21/8/0

Emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per un medicinale specifico, NeoRecormon®, di una società farmaceutica

4 gennaio 2026

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sul rischio che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: Autorizzazione (europa.eu)


16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/14


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) )

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/13)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2021) 7874

9 novembre 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Janssen Vaccines & Prevention B.V., Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, Paesi Bassi

REACH/21/4/0

Agente di lisi per la permeabilizzazione della membrana della cellula ospite per il rilascio di particelle di adenovirus utilizzate per la fabbricazione di vaccini, che consente l’eliminazione selettiva dei virus avventizi con involucro, compatibile con le sostanze chimiche necessarie per controllare la precipitazione del DNA della cellula ospite nella fase successiva del processo

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Paesi Bassi

REACH/21/4/1


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: Autorizzazione (europa.eu)


16.11.2021   

IT

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C 463/15


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/14)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2021) 7876

9 novembre 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Abbott Diagnostics GmbH, Max Planck Ring 2, D-65205 Delkenheim, Germania

REACH/21/10/0

Uso professionale come tensioattivo nei componenti dei tamponi di lavaggio utilizzati in combinazione con i kit di analisi per l’ibridazione fluorescente in situ (FISH) e/o test sviluppati in laboratorio (LDT) loro equivalenti nell’uso clinico diagnostico per l’analisi medica di campioni di tessuto e di sangue umani al fine di individuare anomalie genetiche caratteristiche connesse a patologie specifiche

4 gennaio 2028

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: Autorizzazione (europa.eu)


16.11.2021   

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C 463/16


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/15)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolari dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza

del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2021) 7877

9 novembre 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Binger Strasse 173, 55216, Ingelheim am Rhein, Germania;

REACH/21/7/0

In un tampone di lavaggio per la purificazione di sostanze farmaceutiche attive (API) biologiche durante la produzione di palivizumab e di moxetumomab pasudotox-tdfk

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, 1121 Vienna, Austria.

REACH/21/7/1


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: Autorizzazione (europa.eu)


16.11.2021   

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C 463/17


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/16)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2021) 7884

9 novembre 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, Schuetzenstrasse 87, 88212 Ravensburg, Germania

REACH/21/9/0

Come emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per due medicinali specifici (NutropinAq® e Lucentis®) di una società farmaceutica.

4 gennaio 2026

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: Autorizzazione (europa.eu)


16.11.2021   

IT

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C 463/18


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) )

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/17)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2021) 7881

9 novembre 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

BioMarin International Limited, Shanbally P43 R298, Ringaskiddy, Cork, Irlanda

REACH/21/5/0

Uso industriale come tensioattivo per l’inattivazione virale di proteine biologiche nella fabbricazione di un principio attivo biofarmaceutico finale in bulk (Final Bulk Drug Substance - FBDS) per una terapia di sostituzione enzimatica (BMN250) destinata al trattamento della mucopolisaccaridosi IIIB (MPS IIIB)

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH/21/5/1

Uso industriale come tensioattivo per l’inattivazione virale di proteine biologiche nella fabbricazione di un principio attivo biofarmaceutico finale in bulk (Final Bulk Drug Substance - FBDS) per prodotti di terapia genica destinati al trattamento di patologie rare nella popolazione umana


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: Autorizzazione (europa.eu)


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

16.11.2021   

IT

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C 463/19


PUBBLICAZIONE DELLE PARTI ESSENZIALI DELLA DECISIONE RELATIVA AL FALLIMENTO E ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI ČESKOSLOVENSKÉ ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO [COOPERATIVA DI CREDITO CECOSLOVACCA] (IN LIQUIDAZIONE)

(2021/C 463/18)

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Výzva k předložení námitek ohledně pohledávky. Dodržte lhůty!

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Invitation to oppose a claim. Time limits to be observed.

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Покана за подаване на възражения по вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Opfordring til at indgive bemærkninger til en fordring. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Aufforderung zur Erläuterung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων για απαίτηση. Τηρητέες προθεσμίες.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Convocatoria para la presentación de observaciones sobre créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kutse nõude vaidlustamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Kehotus esittää saatavaa koskevia huomautuksia. Noudatettavat määräajat.

Invitation á produire une créance. Délais á respecter!

Invitation á présenter les observations relatives á une créance. Délais á respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Poziv na osporavanje tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Felhívás követelés megtámadására. Betartandó határidők.

Invito all’insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Invito all’insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Kvietimas paprieštarauti reikalavimui. Prieštaravimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Uzaicinājums apstrīdēt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta’ talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Stedina għal oppożizzjoni ta’ talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Oproep tot het maken van opmerkingen bij schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących roszczeń. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Aviso de oposição a uma reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Invitație de a se opune unei creanțe. Termenele trebuie respectate.

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva na predloženie námietok k pohľadávke. Dodržte lehoty!

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Vabilo k zavrnitvi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Anmodan att motsätta sig en fordran. Tidsfrister.

Identificazione del debitore: Československé úvěrní družstvo [Cooperativa di credito cecoslovacca] (in liquidazione), numero di identificazione della società: 649 46 851, con sede legale in Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, iscritta nel registro delle imprese presso il tribunale regionale di Hradec Králové con il numero di riferimento 1358 (in prosieguo «il debitore»)

Identificazione del tribunale fallimentare e sede del tribunale: Tribunale regionale di Hradec Králové, con sede in Československé armády 218, 500 03 Hradec Králové (in prosieguo «il tribunale fallimentare»)

Identificazione del curatore fallimentare: Lukáš Vlašaný, curatore fallimentare, con sede legale in Vančurova 2904, 390 01 Tábor, numero di identificazione della società: 698 13 019 (in prosieguo «il curatore fallimentare»)

Con il presente estratto (in prosieguo l’«estratto»), il curatore fallimentare, ai sensi dell’articolo 370 della legge n. 182/2006 relativa al fallimento e alle procedure fallimentari (legge in materia di insolvenza) e successive modifiche (in prosieguo «la legge in materia di insolvenza»), notifica che il tribunale fallimentare, ai sensi del diritto ceco, ha stabilito l’insolvenza del debitore e ne ha dichiarato il fallimento mediante una risoluzione del tribunale regionale di Hradec Králové del 19 ottobre 2021, rif. KSHK 35 INS 16182/2021-A-34/celk. 5.

I crediti iscritti nella contabilità del debitore sono considerati insinuati al passivo e i creditori ne vengono informati individualmente entro 60 giorni dalla dichiarazione del fallimento.

Ai creditori che abbiano la sede legale, l’amministrazione centrale, il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo il curatore fallimentare invierà la notifica in lingua ceca, a norma dell’articolo 373, paragrafo 2 della legge in materia di insolvenza (in prosieguo «la notifica»).

Il creditore che desideri contestare l’importo o la natura dei suoi crediti indicati nella notifica può, entro quattro mesi dalla data della dichiarazione del fallimento (ossia entro il 21 febbraio 2022), inviare le proprie obiezioni per iscritto al curatore fallimentare; qualora quest’ultimo non riceva nulla entro tale termine, si sottintende il tacito assenso del creditore. Entro tre mesi della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il creditore può depositare un’obiezione per mancata notifica da parte del curatore fallimentare. In tale obiezione devono essere indicati tutti gli importi dei debiti del debitore alla data della dichiarazione del fallimento e occorre allegarvi le copie certificate conformi dei documenti che attestano il presunto importo del credito, il giorno in cui è stato contratto e la sua natura, precisando segnatamente se si tratti di un credito di gestione della massa patrimoniale (articolo 168 della legge in materia di insolvenza), di un credito analogo a un credito di gestione della massa patrimoniale (articolo 169 della legge in materia di insolvenza), di un credito garantito in titoli, di un credito garantito in altro modo o di un credito subordinato (articolo 172, paragrafo 2 della legge in materia di insolvenza) e introdurre una riserva di proprietà.

Il creditore che abbia la propria sede legale, l’amministrazione centrale, il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo può presentare l’obiezione nella lingua ufficiale di tale Stato, a norma dell’articolo 373, paragrafo 4 della legge in materia di insolvenza. Nel caso di cui alla prima frase dell’articolo 373, paragrafo 4 della legge in materia di insolvenza l’obiezione deve recare l’intestazione in lingua ceca «Podání námitky proti výši pohledávky» (Contestazione dell’importo del credito). Nel caso di cui alla seconda frase dell’articolo 373, paragrafo 4 della legge in materia di insolvenza l’obiezione deve recare l’intestazione in lingua ceca «Přihláška pohledávky» (Insinuazione di credito). Se il contenuto dell’obiezione è evidente, il curatore fallimentare la prende in considerazione anche in assenza di tale intestazione. Il curatore fallimentare non prende in considerazione le obiezioni presentate oltre i termini, tranne quando è chiaro che erano state trasmesse entro i termini all’organo che aveva l’obbligo di notificarle. Il curatore fallimentare può chiedere al creditore di fornire una traduzione in lingua ceca.

Lukáš Vlašaný, curatore fallimentare

Československé úvěrní družstvo [Cooperativa di credito cecoslovacca] (in liquidazione)


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/22


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10503 — SK Capital Partners / Seqens)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 463/19)

1.   

In data 8 novembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

SK Capital Partners, LP («SK Capital Partners», Stati Uniti),

Seqens Group Holding SAS («Seqens», Francia).

SK Capital Partners acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Seqens.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SK Capital Partners è una società privata di investimenti specializzata nei materiali e nei prodotti chimici speciali e nel settore farmaceutico;

Seqens opera nella produzione e distribuzione di sostanze chimiche essenziali, soluzioni farmaceutiche e ingredienti speciali.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10503 — SK Capital Partners / Seqens

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/24


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 463/20)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Zagorski bagremov med»

N. UE: PDO-HR-02612 – 1o giugno 2020

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Zagorski bagremov med»

2.   Stato membro o paese terzo

Repubblica di Croazia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.    Tipo di prodotto

Classe 1.4 Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

3.2.    Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

3.2.1.   Definizione del prodotto

Il miele «Zagorski bagremov med» è ricavato dal nettare di acacia (Robinia pseudoacacia), come specie vegetale predominante, e dalle piante mellifere concomitanti della regione di Hrvatsko Zagorje. Le condizioni geomorfologiche e climatiche particolari della regione hanno influito sulla comparsa delle specie vegetali concomitanti che, insieme alla specie vegetale predominante, influenzano l’origine botanica del miele. Il prodotto è collocato sul mercato sotto forma di miele estratto, miele di favo o miele estratto con pezzi di favo.

3.2.2.   Caratteristiche melissopalinologiche

Oltre al polline di acacia (Robinia pseudoacacia), nello spettro pollinico del «Zagorski bagremov med» può essere presente il polline delle specie vegetali nettarifere seguenti: corniolo comune (Cornus sanguinea), olivello spinoso (Frangula alnus), loranto europeo (Loranthus europaeus), piante della famiglia delle composite (Asteraceae), acero (Acer spp.), trifoglio rosso (Trifolium pratense), dente di leone (Taraxacum officinale), piante della famiglia delle crucifere (Brassicaceae), specie da frutto (Prunus spp.), piante della famiglia delle composite tipo dente di leone (Asteraceae: tipo Taraxacum), piante della famiglia delle ombrellifere (Apiaceae), senape (Sinapis spp.), tiglio (Tilia spp.), ginestrino (Lotus corniculatus), gramigna (Centaurea spp.) e il polline di altre specie vegetali in proporzioni minori. Nello spettro pollinico potrebbe essere presente anche il polline delle specie vegetali non nettarifere seguenti: frassino (Fraxinus spp.), gramigna perenne (Dactylis glomerata), piante della famiglia delle graminacee (Poaceae), piantaggine (Plantago spp.), erba dolce (Filipendula spp.), carice (Carex spp.), quercia (Quercus spp.) e papavero (Papaver spp.).

Sottraendo il contenuto di polline delle specie vegetali non nettarifere dalla quantità totale di polline del «Zagorski bagremov med», il miele deve possedere almeno il 27 % di polline di acacia (Robinia pseudoacacia).

3.2.3.   Caratteristiche organolettiche

Il miele «Zagorski bagremov med» presenta le caratteristiche organolettiche indicate di seguito.

Aspetto

Colore: molto chiaro, che va da quasi incolore a giallo chiaro a paglierino, a seconda di come è composto il campione di miele monofloreale.

Chiarezza: estremamente chiaro.

Cristallizzazione: mantiene lo stato liquido a lungo, cristallizzandosi raramente.

Odore

Non intenso, può presentare un odore riconoscibile di fiori d’acacia e cera fresca, a seconda di come è composto il campione di miele monofloreale.

Sapore

Da mediamente a molto dolce, con bassa acidità.

Gusto

Aroma di vaniglia, fiori d’acacia, favo vergine e burro fresco con persistenza da breve a media.

3.2.4.   Parametri fisico-chimici

Contenuto in acqua: non più del 18,0 %.

Conduttività elettrica: non più di 0,25 mS/cm.

Contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF): non più di 15 mg/kg di miele.

3.3.    Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

È vietato nutrire le colonie di api nel periodo del bottinaggio.

3.4.    Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione del «Zagorski bagremov med» (bottinaggio ed estrazione) devono avere luogo nella zona geografica delimitata al punto 4.

3.5.    Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Per garantire la qualità e la tracciabilità del prodotto, il «Zagorski bagremov med» deve essere confezionato nella zona geografica delimitata. Durante il trasporto temperature non adatte (elevate) potrebbero alterare i parametri fisico-chimici e le caratteristiche organolettiche del «Zagorski bagremov med» o far sì che il miele assuma odori estranei indesiderati o assorba umidità dall’ambiente. Per questa ragione il miele è confezionato con tappi ermetici ed è raccomandato l’uso di tappi metallici.

Per confezionare il miele si utilizzano contenitori di varie dimensioni, a seconda delle condizioni del mercato, e si tiene un registro corrispondente.

3.6.    Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Prima di essere commercializzate, tutte le confezioni devono riportare il logo speciale «Zagorski bagremov med», che deve avere caratteri più grandi di tutte le altre diciture sulla confezione. La rappresentazione grafica del logo consiste in uno sfondo nero, con il testo ZAGORSKI BAGREMOV MED al centro, le parole «zagorski» e «med» in bianco e la parola «bagremov» in giallo. A sinistra del testo sono raffigurate tre api bianche stilizzate di varie dimensioni (figura 1).

Image 1

Figura 1: il logo «Zagorski bagremov med».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione del «Zagorski bagremov med» comprende la regione di Hrvatsko Zagorje e più specificamente: l’intera contea di Krapina-Zagorje; la parte occidentale della contea di Varaždin, che comprende le città e i comuni di Bednja, Lepoglava, Ivanec, Novi Marof, Breznički Hum e Breznica; e l’estremità della contea di Zagabria che confina con le contee di Krapina-Zagorje e Varaždin, comprendente i comuni di Brdovec, Marija Gorica, Pušća, Dubravica, Luka, Jakovlje, Bistra e Bedenica e gli insediamenti di Kupljenovo, Bregovljana, Hruševec Kupljenski e Pojatno.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

La vegetazione naturale e l’agricoltura estensiva caratterizzano la maggior parte della regione di Hrvatsko Zagorje, che presenta poche attività di agricoltura intensiva o industriali. La zona geografica delimitata al punto 4 quindi offre condizioni ottimali per lo sviluppo dell’apicoltura.

La specificità del miele «Zagorski bagremov med» è ampiamente determinata da fattori topografici e climatici e dalle risorse floreali della zona geografica delimitata.

La zona geografica delimitata presenta un clima umido di tipo continentale. L’inverno è relativamente mite, l’estate moderatamente calda, l’autunno leggermente più caldo della primavera e i valori medi di entrambe le stagioni di transizione superano la temperatura media annua. Il tardo autunno e l’inverno sono spesso più caldi e soleggiati sulle colline che in pianura. Le valli sono spesso interessate da gelate, mentre le colline ne sono risparmiate. Hrvatsko Zagorje ha un modello di precipitazioni continentale, con piogge frequenti e abbondanti nei mesi di maggio, giugno e luglio, vale a dire nel periodo vegetativo. A novembre si verifica un altro picco nelle precipitazioni, mentre febbraio e marzo registrano i valori più bassi. Le precipitazioni annue sono nell’ordine di 1 000 mm. I venti sono modificati dal terreno collinare. I venti occidentali sono i più frequenti e soffiano per il 45 % dell’anno, seguiti dai venti orientali, che soffiano per il 29 % dell’anno, mentre per circa il 6 % dell’anno non c’è vento. La velocità massima del vento va da forza 6 a forza 9 e il vento più forte soffia dal tardo autunno fino all’inizio della primavera (Crkvenčić et al., 1974b, in: Geografija SR Hrvatske [Geografia della repubblica socialista di Croazia], pagg. 69-81).

Una caratteristica specifica e riconoscibile della regione di Hrvatsko Zagorje è essere disseminata di colline, che consentono ai soprassuoli di acacia di essere risparmiati dalle gelate di fine primavera. La natura collinare del terreno consente inoltre un periodo di fioritura delle acacie - e di bottinaggio delle api - più prolungato, in quanto l’acacia fiorisce prima nelle zone protette a bassa quota e successivamente ad altitudini superiori. Mentre nelle pianure della Croazia le api bottinano il nettare di acacia mediamente per circa 10-12 giorni, nella zona geografica delimitata la configurazione del terreno estende il periodo a 20 giorni (Šimić, 1980, in: Naše medonosno bilje [Le nostre piante mellifere], pagg. 84 e 85).

Le condizioni climatiche della zona geografica delimitata hanno una grande influenza sulla secrezione del nettare. Secondo Farkas e Zajacz (2007) (Nectar Production for the Hungarian Honey Industry, pag. 134), le condizioni ottimali per la secrezione del nettare d’acacia sono l’assenza di vento, notti tiepide (attorno ai 15 oC) con sufficiente rugiada mattutina e giornate moderatamente calde con una temperatura diurna di 25 oC. I valori approssimativi rispetto alla temperatura atmosferica sono stati confermati da uno studio di Krušelj condotto su un periodo di tre anni durante la fioritura dell’acacia nella contea di Krapina-Zagorje (dissertazione di dottorato, 2012, Utjecaj vremenskih i proizvodnih uvjeta na kakvoću bagremova meda s područja Krapinsko-zagorske županije [Influenza delle condizioni meteorologiche e di produzione sulla qualità del miele di acacia della contea di Krapina-Zagorje], pagg. 66, 77 e 81).

La specificità della zona geografica delimitata si riflette anche nelle sue risorse floreali, vale a dire la presenza di soprassuoli di acacia, la maggior parte dei quali si presenta in gruppi o in contiguità con altre specie arboree. Essendo una pianta con un alto tasso di riproduzione, l’acacia si diffonde facilmente, occupando rapidamente il suolo umido e fertile, e può fungere da specie pioniera.

La zona geografica delimitata ha una tradizione centenaria di apicoltura, che era una delle attività agricole principali delle fattorie e delle proprietà terriere di Zagorje. Il miele e la cera erano fra i prodotti più ricercati sul mercato. Per questa ragione già nel lontano 1626 il parlamento croato (Petrić, 2011, in: Samobor i okolica u ranom novom vijeku [Samobor e dintorni all’inizio dell’era moderna], pagg. 309-310 e F. Šišić, 1918, in: Podatci o skladištima meda [Dati sui magazzini del miele], documenti parlamentari croati, pagg. 458, 465) decretò che il miele poteva essere esportato unicamente dalle città di Krapina, Varaždin e Samobor (Mudrinjak, 2017, in: Hrvatska pčela [L’ape mellifera croata], pagg. 203-205). Il miele esportato dalla Croazia doveva essere pesato e venivano versati 2 Kreuzer per ogni 100 kg di miele pesato.

Specificità del prodotto

La presenza di grani di polline delle specie vegetali della zona di produzione rende possibile determinare sia l’origine geografica sia quella botanica del miele. Secondo i risultati delle analisi sul polline condotte da numerosi studi, il 20 % minimo di grani di polline di acacia necessario per dichiarare una varietà di miele monofloreale raggiunge il 27 % per il «Zagorski bagremov med». Il carattere decisamente monofloreale di questo miele si riflette nelle sue proprietà fisico-chimiche (conduttività elettrica) e nella espressività delle sue caratteristiche organolettiche, che ne evidenziano il carattere specifico e distintivo rispetto a campioni dello stesso tipo di miele provenienti da altre regioni. Inoltre, anche dopo anni di valutazione del miele d’acacia proveniente dalla zona geografica delimitata, il monitoraggio dell’origine botanica dei campioni non ha rivelato tracce di polline di colza. Questo aspetto sottolinea la specificità della regione rispetto a gran parte delle altre regioni della Croazia in cui si può produrre il miele di acacia.

Legame causale tra specificità della zona geografica e specificità del prodotto

I fattori topografici e climatici e le risorse floreali della zona geografica delimitata per la produzione del «Zagorski bagremov med» ne determinano la specificità. La configurazione del territorio (terreno collinare) di Hrvatsko Zagorje influenza la durata della fioritura dell’acacia e, di conseguenza, il bottinaggio delle api, che si estende a 20 giorni. Inoltre la concomitanza delle proprietà del suolo (suoli più pesanti e acidi), della frammentazione del terreno in piccole parcelle e della difficoltà di utilizzare le tecniche agricole nel territorio ha fatto sì che non si radicasse la tradizionale coltivazione della colza, il che rende la zona geografica delimitata specificamente adatta alla produzione del «Zagorski bagremov med» rispetto ad altre parti della Croazia in cui il miele di acacia si produce in zone di coltivazione della colza e non può essere preservato dalla presenza del nettare (e quindi del polline) di colza.

La specificità del «Zagorski bagremov med» si basa sull’antica tradizione apicola, per cui il legame con la zona geografica delimitata si riflette anche negli elementi storici, tradizionali e culturali.

Uno dei principali legami storici con la produzione di miele e cera nella regione di Hrvatsko Zagorje è la produzione del licitar [un biscotto di pasta dolce al miele, come il pan di zenzero] e delle candele. La produzione di pan di zenzero è giunta in questa regione a cavallo fra il XVI e il XVII secolo attraverso le rotte commerciali, grazie alla gilda stiriana dei produttori di licitar, e da allora non ha mai smesso di essere praticata. La produzione artigianale del pan di zenzero di Hrvatsko Zagorje è stata riconosciuta e inserita nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO nel 2010.

La qualità elevata della produzione del «Zagorski bagremov med» è il frutto delle abilità acquisite dagli apicoltori di Hrvatsko Zagorje negli approcci tecnologici contemporanei all’allevamento delle colonie di api e nella preparazione del miele per il mercato. Questi apicoltori prestano particolare attenzione alla ricerca delle migliori località per le arnie sedentarie e nomadi e all’estrazione tempestiva del miele, condizione indispensabile per la produzione di un miele di qualità.

Da 16 anni la contea di Krapina-Zagorje e la federazione delle associazioni di apicoltori della contea di Krapina-Zagorje organizzano un evento per promuovere la qualità del «Zagorski bagremov med» e gli apicoltori di Zagorje, durante il quale il miele della contea di Krapina-Zagorje è messo in mostra e giudicato.

A riprova della specificità del «Zagorski bagremov med» rispetto al miele di acacia proveniente da altre regioni della Croazia, un campione di miele di acacia prodotto da uno degli apicoltori di Konjščina, in Hrvatsko Zagorje, è stato proclamato il migliore del mondo al Forum Apimedica e Apiquality tenutosi a Lubiana nel 2010. Oltre a questo successo, sono ormai molti anni che il «Zagorski bagremov med» proveniente dalla zona geografica delimitata si classifica continuamente ai primi posti nelle competizioni di valutazione del miele che si tengono in Croazia e nella vicina Slovenia.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/zoi-zozp-zts/dokumenti-zoi-zozp-zts/Specifikacija_proizvoda_Zagorski_bagremov_med.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.