ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 452

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
8 novembre 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 452/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 452/02

Causa C-331/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo) il 26 maggio 2021 — Autoridade da Concorrência, EDP — Energias de Portugal, SA e a.

2

2021/C 452/03

Causa C-411/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 5 luglio 2021 — Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P. / NOWO Communications, S.A.

4

2021/C 452/04

Causa C-427/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 14 luglio 2021 — LD / ALB FILS KLINIKEN GmbH

5

2021/C 452/05

Causa C-432/21: Ricorso proposto il 15 luglio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

5

2021/C 452/06

Causa C-436/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 luglio 2021 — flightright GmbH / American Airlines, Inc.

6

2021/C 452/07

Causa C-443/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti (Romania) il 19 luglio 2021 — SC Avicarvil Farms SRL / Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură — Centrul Judeţean Vâlcea

7

2021/C 452/08

Causa C-448/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível (Portogallo) il 21 luglio 2021 — Portugália — Administração de Patrimónios, SGPS, S.A./ Banco BPI, S.A.

8

2021/C 452/09

Causa C-449/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia) il 21 luglio 2021 — Towercast / Autorité de la concurrence, Ministère de l'Économie

9

2021/C 452/10

Causa C-455/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Olt (Romania) il 23 luglio 2021 — OZ / Lyoness Europe AG

9

2021/C 452/11

Causa C-457/21 P: Impugnazione proposta il 22 luglio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 12 maggio 2021, cause riunite T-816/17 e T-318/18, Lussemburgo e Amazon / Commissione

10

2021/C 452/12

Causa C-461/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova (Romania) il 27 luglio 2021 — SC Cartrans Preda SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova

12

2021/C 452/13

Causa C-501/21 P: Impugnazione proposta il 13 agosto 2021 da Harry Shindler e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell'8 giugno 2021, causa T-198/20, Shindler e a. / Consiglio

13

2021/C 452/14

Causa C-502/21 P: Impugnazione proposta il 13 agosto 2021 da David Price avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell'8 giugno 2021, causa T-231/20, Price / Consiglio

14

2021/C 452/15

Causa C-545/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 31 agosto 2021 — ANAS SpA / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

16

 

Tribunale

2021/C 452/16

Causa T-364/21: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — ADR Center / Commissione (Contributo finanziario – Programma generale Diritti fondamentali e giustizia per il periodo 2007 — 2013 – Programma specifico Giustizia civile – Ricorso di annullamento – Decisione che costituisce titolo esecutivo – Convenzioni di sovvenzione – Recupero di una parte del contributo finanziario versato – Azione dichiarativa – Clausola compromissoria – Forza maggiore – Costi ammissibili – Proporzionalità – Obbligo di motivazione)

18

2021/C 452/17

Cause T-337/18 e T-347/18: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Laboratoire Pareva e Biotech3D / Commissione [Biocidi – Principio attivo PHMB (1415; 4.7) – Rifiuto di approvazione per i tipi di prodotto 1, 5 e 6 – Approvazione soggetta a condizioni per i tipi di prodotti 2 e 4 – Rischi per la salute umana e l’ambiente – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 6, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 – Classificazione armonizzata del principio attivo in forza del regolamento (CE) n. 1272/2008 – Consultazione preventiva dell’ECHA – Errore manifesto di valutazione – Riferimenti incrociati – Diritto di essere ascoltato]

18

2021/C 452/18

Causa T-24/19: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — INC e Consorzio Stabile Sis/Commissione (Aiuti di Stato – Autostrade italiane – Proroga di concessioni ai fini dell’esecuzione di lavori – Servizi di interesse economico generale – Massimale per il costo dei pedaggi – Decisione di non sollevare obiezioni – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Ricorsi proposti da concorrenti del beneficiario – Abbandono del progetto di concessione dell’aiuto da parte dello Stato membro – Progetto non idoneo ad essere attuato così come approvato – Annullamento che non procura alcun beneficio alle ricorrenti – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire)

19

2021/C 452/19

Causa T-193/19: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Achema e Achema Gas Trade / Commissione (Aiuti di Stato – Aiuto a favore della Litgas per la fornitura di una quantità minima di GNL al terminale GNL situato nel porto marittimo di Klaipėda – Decisione di non sollevare obiezioni – Salvaguardia dei diritti procedurali – Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico – Servizio di interesse economico generale – Compensazione per un servizio di interesse economico generale – Costi connessi all’evaporazione – Costi di bilanciamento – Sicurezza dell’approvvigionamento – Articolo 14 della direttiva 2004/18/CE – Insieme di indizi concordanti)

20

2021/C 452/20

Causa T-359/19: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Daimler AG / Commissione [Ambiente – Regolamento (CE) n. 443/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 – Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 – Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 – Emissioni di anidride carbonica – Metodo di prova – Autovetture]

21

2021/C 452/21

Causa T-700/19: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Ghaoud / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea – Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Decesso del ricorrente)

21

2021/C 452/22

Cause riunite da T-720/19 a T-725/19: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Ashworth e a./Parlamento (Diritto istituzionale – Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Avvisi di fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario – Eccezione di illegittimità – Competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento – Diritti acquisiti o in via di acquisizione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Certezza del diritto)

22

2021/C 452/23

Causa T-852/19: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Albéa Services / EUIPO — dm drogerie markt (ALBÉA) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo ALBÉA – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea anteriore – Marchio denominativo Balea – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Carattere distintivo della registrazione internazionale che designa l’Unione europea anteriore – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

23

2021/C 452/24

Causa T-85/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Qx World / EUIPO — Mandelay (EDUCTOR) [Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo EDUCTOR – Marchio anteriore non registrato EDUCTOR – Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Articolo 6 bis della convenzione di Parigi]

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2021/C 452/25

Causa T-86/20: Sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2021 — Qx World/EUIPO — Mandelay (SCIO) [Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SCIO – Marchio anteriore non registrato SCIO – Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Articolo 6 bis della convenzione di Parigi]

24

2021/C 452/26

Causa T-95/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Kazembe Musonda/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità)

25

2021/C 452/27

Causa T-97/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Kande Mupompa/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità)

26

2021/C 452/28

Causa T-101/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Ilunga Luyoyo / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità)

26

2021/C 452/29

Causa T-102/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Kampete/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità)

27

2021/C 452/30

Causa T-103/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Mutondo/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità)

28

2021/C 452/31

Causa T-104/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Ramazani Shadary/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità)

28

2021/C 452/32

Causa T-105/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Ruhorimbere/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità)

29

2021/C 452/33

Causa T-106/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Amisi Kumba/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità)

30

2021/C 452/34

Causa T-107/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Boshab/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità)

30

2021/C 452/35

Causa T-109/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Numbi/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità)

31

2021/C 452/36

Causa T-110/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Kanyama/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità)

32

2021/C 452/37

Causa T-127/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Francia / ECHA [REACH – Valutazione delle sostanze – Cloruro di alluminio – Cloruro basico di alluminio – Solfato di alluminio – Decisioni dell’ECHA richiedenti informazioni supplementari – Articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso – Pluralità dei motivi che fondano la decisione della commissione di ricorso – Motivi atti a giustificare la decisione – Carattere inconferente dei motivi diretti avverso gli altri motivi]

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2021/C 452/38

Causa T-207/20: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2021 — Residencial Palladium / EUIPO — Palladium Gestión (PALLADIUM HOTELS & RESORTS) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo PALLADIUM HOTELS & RESORTS – Condizioni di ricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001]

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2021/C 452/39

Cause da T-240/20 a T-245/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Arnaoutakis e a. / Parlamento (Diritto delle istituzioni – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Diniego di accordare un vitalizio integrativo volontario – Eccezione di illegittimità – Competenza dell'Ufficio di presidenza del Parlamento – Diritti acquisiti o in via di acquisizione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Certezza del diritto)

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2021/C 452/40

Causa T-274/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — MHCS / EUIPO — Lidl Stiftung (Tonalità del colore arancione) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una tonalità del colore arancione – Impedimento alla registrazione assoluto – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Natura del marchio – Marchio cromatico – Diritto al contraddittorio – Articolo 94 del regolamento 2017/1001]

34

2021/C 452/41

Causa T-331/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Laboratorios Ern/EUIPO — Le-Vel Brands (Le-Vel) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Le-Vel – Marchio nazionale denominativo anteriore LEVEL – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

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2021/C 452/42

Causa T-377/20: Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 – KN/CESE (Diritto delle istituzioni – Membro del CESE – Indagine dell’OLAF su accuse di molestie – Decisione di destituire un membro dalle sue funzioni dirigenziali e di gestione del personale – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Misura adottata nell’interesse del servizio – Base giuridica – Diritti della difesa – Diniego di accesso agli allegati della relazione dell’OLAF – Divulgazione della sostanza delle testimonianze sotto forma di sintesi – Responsabilità)

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2021/C 452/43

Causa T-466/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — LF / Commissione (Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto – Diniego dell’indennità di dislocazione – Residenza abituale – Funzioni esercitate in un’organizzazione internazionale stabilita nello Stato in cui è situata la sede di servizio)

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2021/C 452/44

Causa T-673/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Celler Lagravera/EUIPO — Cyclic Beer Farm (Cíclic) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Cíclic – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CYCLIC – Impedimenti alla registrazione relativi – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

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2021/C 452/45

Causa T-688/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Freshly Cosmetics/EUIPO — Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo IDENTY BEAUTY – Marchio nazionale figurativo anteriore IDENTITY THE IMAGE CLUB – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

37

2021/C 452/46

Causa T-702/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Beelow/EUIPO (made of wood) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo made of wood – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]

38

2021/C 452/47

Causa T-881/19: Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2021 — GABO:mi / Commissione [Clausola compromissoria – Sesto e settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006 e 2007-2013) – Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020) – Convenzioni di sovvenzione – Compensazione di crediti – Individuazione della parte convenuta – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta]

38

2021/C 452/48

Causa T-277/20: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2021 — MKB Multifunds/Commissione (Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Fondi di private equity – Denuncia – Misura che costituisce presunti aiuti di Stato legati alla Dutch Venture Initiative – Decisione adottata in esito al procedimento di esame preliminare – Decisione che accerta l’insussistenza dell’ aiuto di Stato – Qualità di interessato – Salvaguardia dei diritti procedurali – Irricevibilità)

39

2021/C 452/49

Causa T-387/20: Ordinanza del Tribunale del 5 agosto 2021 — DK / EUIPO– Hunter Boot (DENIM HUNTER) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro della domanda di registrazione – Non luogo a statuire)

40

2021/C 452/50

Causa T-691/20: Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2021 — Kühne/Parlamento (Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Regime di mobilità – Domanda riguardante l’obbligo di mobilità – Atto non impugnabile – Irricevibilità)

40

2021/C 452/51

Causa T-187/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 settembre 2021 — Firearms United Network e a. / Commissione [Procedimento sommario – REACH – Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Restrizione relativa al piombo e ai suoi composti – Utilizzo di munizioni al piombo nell’ambito della caccia – Protezione delle zone umide – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza]

41

2021/C 452/52

Causa T-427/21: Ricorso proposto il 13 luglio 2021 — Trasta Komercbanka / BCE

41

2021/C 452/53

Causa T-428/21: Ricorso proposto il 13 luglio 2021 — Fursin e a. / BCE

42

2021/C 452/54

Causa T-493/21: Ricorso proposto il 6 agosto 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior / Commissione

43

2021/C 452/55

Causa T-558/21: Ricorso proposto il 7 settembre 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — Papouis Dairies (fino)

44

2021/C 452/56

Causa T-565/21: Ricorso proposto l’8 settembre 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

44

2021/C 452/57

Causa T-598/21: Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — Euranimi / Commissione

45

2021/C 452/58

Causa T-599/21: Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — bett1.de/EUIPO — XXXLutz Marken (Body-Star)

46

2021/C 452/59

Causa T-604/21: Ricorso proposto il 21 settembre 2021 — WP e a./ Commissione

46

2021/C 452/60

Causa T-475/19: Ordinanza del Tribunale del 7 settembre 2021 — Bunzl e a. / Commissione

47

2021/C 452/61

Causa T-482/19: Ordinanza del Tribunale del 7 settembre 2021 — BT Group e Communications Global Network Services/Commissione

47

2021/C 452/62

Causa T-754/19: Ordinanza del Tribunale del 7 settembre 2021 — Stagecoach Group / Commissione

47


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 452/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 431 del 25.10.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 422 del 18.10.2021

GU C 412 dell’11.10.2021

GU C 401 del 4.10.2021

GU C 391 del 27.9.2021

GU C 382 del 20.9.2021

GU C 368 del 13.9.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo) il 26 maggio 2021 — Autoridade da Concorrência, EDP — Energias de Portugal, SA e a.

(Causa C-331/21)

(2021/C 452/02)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Lisboa

Parti

Ricorrenti: Autoridade da Concorrência, EDP — Energias de Portugal, SA, EDP Comercial — Comercialização de Energia SA, Sonae Investimentos, SGPS, SA, SONAE MC — Modelo Continente SGPS, Modelo Continente Hipermercados SA

Altra parte: Ministério Público

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 101 TFUE, a cui si ispira l’articolo 9 del NRJC (Lei 19/2012, de 08.05) (legge dell’8 maggio 2012, n. 19), debba essere interpretato nel senso che esso permette di qualificare una clausola di non concorrenza con la formulazione di quelle di cui alle disposizioni 12.1 e 12.2 (cfr. punto [8 della Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale] dell’accordo di partenariato come un accordo restrittivo per oggetto, concluso tra un fornitore di energia elettrica ed un dettagliante di prodotti alimentari che gestisce ipermercati e supermercati, che ha come obiettivo la concessione di sconti ai clienti che simultaneamente aderiscono ad un determinato piano tariffario energetico del fornitore di elettricità, disponibile nel Portogallo continentale, e sono titolari di una carta fedeltà del dettagliante di prodotti alimentari, sconti che possono essere unicamente applicati agli acquisti di beni nei punti vendita del suddetto dettagliante o delle società ad esso collegate, quando tale accordo contiene altre clausole le quali indicano che il suo obiettivo era quello di potenziare lo sviluppo delle attività delle società intervenienti (…) e vi sono comprovati benefici per i consumatori (…), senza analizzare i concreti effetti pregiudizievoli per la concorrenza risultanti dalle summenzionate clausole 12.1 e 12.2.

2)

Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE possa essere interpretato nel senso che un accordo volto a non sviluppare certe attività economiche, corrispondente ad una presunta ripartizione dei mercati tra due imprese, può [essere] considerato come un accordo restrittiv[o] della concorrenza per oggetto, quando [il] medesim[o] è conclus[o] tra imprese che non sono concorrenti effettive o potenziali in nessuno dei mercati in cui il summenzionato obbligo si applica, anche nel caso in cui i mercati in cui tale obbligo si applica possano considerarsi liberalizzati o privi di barriere legali insormontabili all’entrata.

3)

Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE possa essere interpretato nel senso che devono essere considerati concorrenti potenziali un fornitore di energia elettrica e un dettagliante di prodotti alimentari che gestisce ipermercati e supermercati che hanno concluso fra loro un accordo, volto alla promozione reciproca dell’attività commerciale e dell’incremento delle vendite dell’altra parte (e, nel caso del dettagliante di prodotti alimentari, di società detenute maggioritariamente da una società madre del medesimo), quando il dettagliante di prodotti alimentari e le suddette società ad esso collegate non svolgevano, alla data di conclusione dell’accordo, attività di fornitura di energia elettrica, nel mercato geografico rilevante o in altro mercato, e quando non è stato provato nel procedimento che essi avessero l’intenzione di svolgervi tale attività o che avessero posto in essere misure preparatorie in vista del suo esercizio.

4)

Se la risposta alla domanda precedente non cambi nel caso in cui un’altra società detenuta maggioritariamente da una società madre del dettagliante di prodotti alimentari che è parte dell’accordo (ma senza che nessuna delle due imprese in parola sia stata accusata o condannata dall’Autorità della concorrenza nazionale o sia stata parte nella causa pendente dinanzi al presente tribunale), che non era soggetta all’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo di non concorrenza, aveva detenuto una partecipazione pari al 50 % in un’impresa terza che svolgeva attività di distribuzione di energia elettrica in Portogallo, attività terminate tre anni e mezzo prima della conclusione dell’accordo, in seguito a scioglimento di detta impresa.

5)

Se la risposta alla domanda precedente sia la medesima nel caso in cui l’impresa di commercio al dettaglio che è parte dell’accordo produca energia elettrica per mezzo di minigeneratori e microgeneratori posizionati sui tetti dei propri punti vendita, laddove la totalità dell’energia elettrica prodotta è ceduta, a prezzi regolamentati, al fornitore di ultima istanza.

6)

Se la risposta alla quarta domanda non cambi nel caso in cui l’impresa di commercio al dettaglio che è parte dell’accordo abbia concluso otto anni prima della data di tale accordo (e continui ad esserne vincolata, alla data dell’accordo suddetto) un altro contratto di collaborazione commerciale con un terzo, fornitore di combustibili liquidi, volto ad applicare sconti reciproci, relativamente all’acquisto dei prodotti in parola e dei prodotti venduti negli ipermercati e supermercati dell’impresa, nei quali l’impresa controparte, dal canto suo, oltre a commercializzare combustibili liquidi, è anche fornitore di energia elettrica nel Portogallo continentale, non essendo stato dimostrato che le parti, alla data di conclusione dell’accordo, avessero avuto l’intenzione o posto in essere atti preparatori per estendere il contratto summenzionato alla fornitura di energia elettrica.

7)

Se la risposta alla quarta domanda non cambi nel caso in cui un’altra società detenuta maggioritariamente da una società madre del dettagliante di prodotti alimentari che è parte dell’accordo (ma, del pari, senza che nessuna di tali due imprese sia stata accusata o condannata dall’Autorità della concorrenza nazionale o sia stata parte nella causa pendente dinanzi al presente tribunale), che non era soggetta all’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo di non concorrenza, producesse energia elettrica in una centrale di cogenerazione, laddove la totalità dell’energia elettrica prodotta era ceduta, a prezzi regolamentati, al fornitore di ultima istanza.

8)

In caso di risposta affermativa alle domande che precedono, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che si può considerare restrittiva per oggetto una clausola che impedisce al summenzionato dettagliante di prodotti alimentari, per tutta la durata dell’accordo e nell’anno immediatamente successivo, di svolgere attività di fornitura di energia elettrica direttamente o tramite società detenuta maggioritariamente da una società madre del dettagliante che è parte nella causa, nel territorio rilevante ai fini dell’accordo.

9)

Se la nozione di «concorrente potenziale», ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 1 paragrafo 1, lett[era] c del regolamento (UE) n. 330/2010 (1) della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate e del paragrafo 27 degli Orientamenti della Commissione europea sulle restrizioni verticali (2010 / C 130/01), possa essere interpretata nel senso che in essa vi rientra un’impresa vincolata da una clausola di non concorrenza che sia presente in un mercato del prodotto completamente distinto da quello della controparte dell’accordo, quando, nel processo pendente dinanzi al giudice nazionale, non esista alcun indizio concreto (quali progetti, investimenti o altri atti preparatori) del fatto che, prima ed in assenza di tale clausola, l’impresa in discussione avrebbe potuto, in un breve lasso di tempo, entrare nel mercato della controparte parte, né si è dimostrato che suddetta impresa fosse, prima ed in assenza della clausola in parola, percepita dalla controparte dell’accordo come un concorrente potenziale nel mercato rilevante.

10)

Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE possa essere interpretato nel senso che il mero fatto che un accordo di partenariato tra un’impresa che svolge attività di fornitura di elettricità ed un’impresa che svolge attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari per consumo domestico, volto alla promozione reciproca delle rispettive attività di tali imprese (nel cui ambito, fra l’altro, la prima concede sconti ai propri clienti sul loro consumo di energia elettrica che la seconda deduce dal prezzo degli acquisti realizzati dai medesimi clienti nei punti vendita), contenga una clausola in base alla quale entrambe le parti si impegnano a non farsi reciproca concorrenza e a non concludere accordi simili con i concorrenti dell’altra significa che detta clausola ha per oggetto di restringere la concorrenza nei termini dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sebbene:

l’ambito temporale di applicazione della clausola in discussione (durata di un anno dell’accordo, con aggiunta di un altro anno) coincida con un periodo stabilito nell’accordo stesso, durante il quale le parti non sono autorizzate a utilizzare segreti commerciali o know-how acquisiti nel contesto dell’implementazione del partenariato in progetti con terzi;

l’ambito territoriale di applicazione della clausola sia limitato all’ambito di territoriale dell’accordo;

l’ambito soggettivo di applicazione della clausola sia limitato alle parti dell’accordo e alle imprese in cui esse detengono una partecipazione maggioritaria e a altre imprese dello stesso gruppo che pure possiedono e/o gestiscono punti vendita al dettaglio soggetti all’accordo;

l’ambito soggettivo di applicazione della clausola escluda la grande maggioranza delle società appartenenti al medesimo gruppo economico delle parti, le quali, pertanto, non sono vincolate dalla clausola e possono competere con l’altra parte durante e dopo il periodo di validità dell’accordo;

le imprese a cui si applica la clausola di non concorrenza siano presenti in mercati di prodotto interamente distinti e non sia stato provato che, nel momento della conclusione dell’accordo, avessero sviluppato progetti o piani oppure realizzato investimenti o altri atti preparatori per entrare nel mercato di prodotto dell’altra parte.

11)

11. Se la nozione di «accordo verticale», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 1, paragrafo 1, lett[era] a) del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010 ,relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate e della lett[era] c) del paragrafo 25 degli Orientamenti della Commissione europea sulle restrizioni verticali (2010 / C 130/01), debba essere interpretata nel senso che in essa vi rientra un accordo con le caratteristiche descritte nelle questioni che precedono, nell’ambito del quale le parti sono presenti in mercati di prodotto interamente distinti e non si è dimostrato che abbiano realizzato, prima ed in assenza dell’accordo, alcun progetto, investimento o piano per entrare nel mercato di prodotto dell’altra parte, ma nell’ambito del quale le parti, ai fini dell’accordo in discussione, mettono a disposizione l’una dell’altra le rispettive reti commerciali, forze vendita e know-how per promuovere, attrarre e aumentare la clientela e l’attività commerciale dell’altra parte.


(1)  GU 2010, L 102, pag. 1.


8.11.2021   

IT

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C 452/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 5 luglio 2021 — Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P. / NOWO Communications, S.A.

(Causa C-411/21)

(2021/C 452/03)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P.

Convenuta: NOWO Communications, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, della Lei n.o 55/2012 de 6 de setembro (legge del 6 settembre 2012, n. 55), laddove interpretato nel senso che la tassa in esso prevista ha l’obiettivo di finanziare esclusivamente la promozione e divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive portoghesi, dia luogo a una discriminazione indiretta nei confronti della prestazione di servizi tra Stati membri rispetto alla corrispondente prestazione interna, rendendo la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro, e violi, per tale motivo, il disposto dell’articolo 56 TFUE.

2)

Se il fatto che regimi identici o simili a quello previsto dalla Lei n.o 55/2012 (legge n. 55/2012) esistono in altri Stati membri dell’Unione europea possa modificare la risposta alla domanda precedente.


8.11.2021   

IT

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C 452/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 14 luglio 2021 — LD / ALB FILS KLINIKEN GmbH

(Causa C-427/21)

(2021/C 452/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: LD

Resistente: ALB FILS KLINIKEN GmbH

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/104/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, si applichi quando, come indicato dall’articolo 4, paragrafo 3, del Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (contratto collettivo del pubblico impiego; in prosieguo: il «TVöD»), le mansioni di un lavoratore siano trasferite presso un terzo e tale lavoratore, mantenendo il rapporto di lavoro con il suo precedente datore di lavoro, deve, su richiesta di quest’ultimo, fornire stabilmente a un terzo le prestazioni lavorative dovute in base al suo contratto di lavoro ed è al riguardo soggetto al diritto del terzo di impartire istruzioni tecniche e organizzative.

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se sia compatibile con la finalità di tutela della direttiva 2008/104/CE il fatto che, come avviene ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, punto 2b, dell’Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (legge relativa alla messa a disposizione di manodopera; in prosieguo: l’«AÜG»), il distacco di personale previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD sia escluso dall’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di tutela della messa a disposizione di manodopera, di modo che tali disposizioni di tutela non sono applicabili ai casi di distacco di personale.


(1)  Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).


8.11.2021   

IT

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C 452/5


Ricorso proposto il 15 luglio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-432/21)

(2021/C 452/05)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, G. Gattinara, D. Milanowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti:

ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), nonché dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, lettere a), b) e d), e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2), in quanto ha introdotto nel sistema nazionale disposizioni in base alle quali la gestione delle foreste basata sulle buone pratiche non viola alcuna disposizione riguardante la conservazione della natura ai sensi della direttiva «uccelli» e della direttiva «habitat»;

nonché

ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, con l'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 21 maggio 1992, con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e con l'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 2005, sull'accesso alle informazioni in materia ambientale [Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale], in quanto ha escluso la possibilità per le organizzazioni che operano a favore della tutela dell'ambiente di impugnare in sede giurisdizionale i piani di gestione forestale;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la Polonia abbia violato gli obblighi derivanti dalle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva «habitat»), della direttiva 2009/147/CE del Consiglio (direttiva «uccelli») e della Convenzione di Aarhus.

Con il suo primo motivo, la Commissione sostiene che l'introduzione nel 2016, nella legge sulle foreste del 1991, dell'articolo 14b, paragrafo 3, ai sensi del quale la gestione delle foreste basata sulle buone pratiche non viola alcuna disposizione riguardante la conservazione della natura, costituisce una trasposizione non corretta delle direttive, in quanto ignora l'obbligo in esse previsto di istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali nonché l'obbligo di conservazione degli uccelli selvatici. Sostanzialmente, tale nuova formulazione dell'articolo 14b, paragrafo 3, della legge sulle foreste introduce un'ampia deroga alle disposizioni delle direttive e crea solo una finzione giuridica per quanto riguarda il rispetto degli obblighi relativi alla conservazione delle specie previsti dagli articoli 12 e 13 della direttiva «habitat» e dagli articoli 5 e 9 della direttiva «uccelli». Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat» e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» impongono l'adozione delle misure di conservazione per le zone speciali. L'applicazione dell'articolo 14b, paragrafo 3, della legge sulle foreste implicherebbe che in Polonia non è più necessario adottare e attuare le misure di conservazione in relazione a queste zone speciali.

Con il suo secondo motivo, la Commissione lamenta il fatto che alle organizzazioni per la tutela dell'ambiente non è stata garantita la possibilità di contestare le decisioni del Ministro dell'ambiente in forza delle quali vengono approvati i piani di gestione forestale, il che non è conforme alle disposizioni della Convenzione di Aarhus. L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, prevede, infatti, che le decisioni relative ai piani e ai progetti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», debbano poter essere impugnate dinanzi agli organi giurisdizionali da organizzazioni per la tutela dell'ambiente.


(1)  GU 1992, L 206, pag. 7

(2)  GU 2010, L 20, pag. 7


8.11.2021   

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C 452/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 luglio 2021 — flightright GmbH / American Airlines, Inc.

(Causa C-436/21)

(2021/C 452/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: flightright GmbH

Resistente: American Airlines, Inc.

Questioni pregiudiziali

1)

Se sussista una coincidenza diretta ai sensi dell’articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) allorché un’agenzia di viaggi combini segmenti di volo effettuati da distinti vettori aerei in un’operazione di trasporto, ne fatturi al passeggero il prezzo totale, emettendo un unico biglietto elettronico oppure se sia necessario, oltre a ciò, uno specifico rapporto giuridico tra i vettori aerei operativi.

2)

Nel caso in cui in cui sia necessario uno specifico rapporto giuridico tra i vettori aerei operativi:

Se sia sufficiente che in una prenotazione del tipo descritto nella prima questione siano combinati due segmenti di volo in successione che devono essere operati dallo stesso vettore aereo.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l’articolo 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, del 21 giugno 1999 (2), e il riferimento al regolamento n. 261/2004 inserito nel suo allegato in forza della decisione n. 1/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, del 18 ottobre 2006 (3), debbano essere interpretati nel senso che il regolamento si applica anche ai passeggeri in partenza da aeroporti situati nel territorio della Svizzera verso un paese terzo.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

(2)  GU 2002, L 114, pag. 73.

(3)  Decisione n. 1/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, del 18 ottobre 2006, recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU 2006, L 298, pag. 23).


8.11.2021   

IT

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C 452/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti (Romania) il 19 luglio 2021 — SC Avicarvil Farms SRL / Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură — Centrul Judeţean Vâlcea

(Causa C-443/21)

(2021/C 452/07)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Piteşti

Parti

Ricorrente: SC Avicarvil Farms SRL

Resistenti: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură — Centrul Judeţean Vâlcea

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 143 del regolamento n. 1303/2013 (1), in combinato disposto con l’articolo 310 TFUE (principio della sana gestione finanziaria) e con l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 (2) [ripreso dall’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (3)], in correlazione con il principio di tutela del legittimo affidamento e [con] quello di certezza del diritto, osti a una prassi amministrativa delle autorità nazionali coinvolte nell’attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile che, a seguito di un errore di calcolo constatato da parte della Corte dei conti europea, hanno emesso atti con cui si dispone la riduzione dell’importo del sostengo finanziario riconosciuto con il PNSR, approvato con la decisione della Commissione europea C(2012) 3529 del 25.5.2012, prima dell’adozione di una nuova decisione della Commissione europea che esclude dal finanziamento le somme che superano i costi aggiuntivi e le perdite di reddito determinati dagli impegni assunti, risultanti dagli errori di calcolo.


(1)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013 L 347, pag. 320).

(2)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005 L 277, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013 L 347, pag. 487).


8.11.2021   

IT

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C 452/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível (Portogallo) il 21 luglio 2021 — Portugália — Administração de Patrimónios, SGPS, S.A./ Banco BPI, S.A.

(Causa C-448/21)

(2021/C 452/08)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível

Parti

Ricorrente: Portugália — Administração de Patrimónios, SGPS, S.A.

Resistente: Banco BPI, S.A.

Questioni pregiudiziali

Ai fini di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/2366 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (in prosieguo: la «Direttiva»):

I.

Se l’esecuzione, con l’intervento umano da parte del prestatore di servizi di pagamento, di un ordine di pagamento elaborato in formato cartaceo, scansionato e trasmesso per posta elettronica, inviato al prestatore di servizi di pagamento da un account di posta elettronica creato dall’utente, costituisca una «operazione di pagamento» ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, della Direttiva.

II.

Se quanto previsto dall’articolo 73, paragrafo 1, della Direttiva debba essere interpretato nel senso che:

II.I.

fatto salvo l’articolo 71 o un ragionevole sospetto di frode debitamente segnalato, sia sufficiente per l’insorgere dell’obbligo (del prestatore di servizi di pagamento) di rimborso (al pagatore) la semplice notifica della mancanza di autorizzazione di un’operazione di pagamento, non corredata da elementi di prova.

II.II.

(in caso di risposta affermativa alla precedente domanda) se la regola secondo cui è sufficiente la semplice notifica del pagatore possa essere disapplicata come conseguenza della disapplicazione delle norme sull’onere della prova di cui all’articolo 72 della Direttiva, per accordo delle parti (pagatore e prestatore di servizi), come consentito dall’articolo 61, paragrafo 1, della Direttiva;

II.III.

(in caso di risposta affermativa alla precedente domanda) se il prestatore di servizi di pagamento sia tenuto a rimborsare immediatamente il pagatore solo se quest’ultimo dimostra la mancanza di autorizzazione dell’operazione qualora, esclusa l’applicazione dell’articolo 72 della Direttiva, le norme giuridiche o contrattuali applicabili impongano al pagatore di fornire tale prova.

III.

Se l’articolo 61, paragrafo 1, della Direttiva consenta non solo di disapplicare le disposizioni dell’articolo 74 della stessa, ma anche, in sostituzione del regime disapplicato, di stabilire, mediante accordo tra l’utente (non un consumatore) e il prestatore di servizi di pagamento, un regime più oneroso di responsabilità del pagatore, in particolare in deroga alle disposizioni dell’articolo 73 della Direttiva.


(1)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35).


8.11.2021   

IT

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C 452/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia) il 21 luglio 2021 — Towercast / Autorité de la concurrence, Ministère de l'Économie

(Causa C-449/21)

(2021/C 452/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Towercast

Convenuti: Autorité de la concurrence, Ministère de l'Économie

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’operazione di concentrazione, che non riveste dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del citato regolamento, che è inferiore alle soglie di controllo ex ante obbligatorio previste dal diritto nazionale e che non ha dato luogo a un rinvio alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 di detto regolamento, sia considerata da un’autorità nazionale garante della concorrenza come costitutiva di un abuso di posizione dominante, vietato dall’articolo 102 TFUE, tenuto conto della struttura della concorrenza su un mercato di dimensione nazionale.


(1)  GU 2004, L 24, pag. 1.


8.11.2021   

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C 452/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Olt (Romania) il 23 luglio 2021 — OZ / Lyoness Europe AG

(Causa C-455/21)

(2021/C 452/10)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Olt

Parti

Ricorrente: OZ

Convenuta: Lyoness Europe AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che una persona fisica, ingegnere meccanico con specializzazione in macchinari idraulici e pneumatici (e che non esercita attività commerciale a titolo professionale né, in particolare, attività di acquisto di beni e servizi a fini di rivendita e/o attività di intermediazione) e che stipula, con una società commerciale (un professionista) un contratto di adesione in forza del quale tale persona fisica ha il diritto di partecipare alla comunità di acquisto posta in essere dalla suddetta società sotto forma del sistema Lyoness (un sistema attraverso il quale vengono promessi guadagni sotto forma di rimborsi per gli acquisti, commissioni e altri vantaggi promozionali), di acquistare beni e servizi presso commercianti che intrattengono un rapporto contrattuale con tale società (denominati partner commerciali Lyoness), e di svolgere un’intermediazione presso altre persone nel contesto del sistema Lyoness (cosiddetti potenziali clienti fidelizzati), possa essere considerata un «consumatore» ai sensi di questa disposizione, nonostante la clausola contrattuale che prevede che al rapporto contrattuale tra la Lyoness e il cliente si applica esclusivamente il diritto svizzero, a prescindere dal domicilio del cliente, ai fini di una effettiva tutela del consumatore.

2)

Se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che una persona che ha stipulato con un professionista un contratto avente un duplice scopo, vale a dire [quando] il contratto è stipulato a fini che ricadono in parte nell’attività commerciale, economica o professionale di tale persona fisica e in parte al di fuori di tale attività, e lo scopo commerciale, economico o professionale di tale persona fisica non ha un peso predominante nel contesto generale del contratto, possa essere considerata un «consumatore» nell’accezione di tale disposizione.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, quali siano i principali criteri da applicare per stabilire se lo scopo commerciale, economico o professionale di tale persona fisica presenti o meno un peso predominante nel contesto generale del contratto.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29, Edizione speciale 15/vol. 2, pag. 273).


8.11.2021   

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C 452/10


Impugnazione proposta il 22 luglio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 12 maggio 2021, cause riunite T-816/17 e T-318/18, Lussemburgo e Amazon / Commissione

(Causa C-457/21 P)

(2021/C 452/11)

Lingue processuali: l'inglese e il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal, F. Tomat, agenti)

Altre parti nel procedimento: Granducato di Lussemburgo, Amazon.com, Inc., Amazon EU Sàrl, Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 12 maggio 2021, cause riunite T-816/17 e T-318/18, Lussemburgo e altri / Commissione;

respingere il primo motivo di ricorso nella causa T-816/17 e i motivi secondo, quarto, quinto e ottavo nella causa T-318/18;

rinviare la causa al Tribunale per un riesame dei motivi non ancora esaminati;

in subordine, avvalersi della facoltà di statuire definitivamente sulla controversia di cui all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea; nonché

riservare le spese del presente procedimento, in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, oppure condannare il Lussemburgo, Amazon EU Sàrl e Amazon.com, Inc. a sopportare le spese, in caso di statuizione definitiva sulla controversia.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce due motivi avverso la sentenza impugnata.

Primo motivo di ricorso: il Tribunale, nel respingere il primo accertamento dell’esistenza di un vantaggio contenuto nella decisione (1), ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è incorso in difetto di motivazione, ha violato le norme procedurali ed ha snaturato la decisione. Tale motivo si articola in due parti:

Prima parte: nei punti da 162 a 251 della sentenza il Tribunale ha erroneamente respinto l’analisi funzionale della Amazon Europe Technologies SCS (in prosieguo la «LuxSCS») effettuata nella decisione e la scelta ivi contenuta della LuxSCS come parte sottoposta a test sulla base del fatto che la LuxSCS aveva la proprietà giuridica dei beni immateriali, li metteva a disposizione di Amazon EU Sàrl (in prosieguo la «LuxOpCo») e partecipava finanziariamente allo sviluppo degli stessi beni. Così facendo, il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il principio della libera concorrenza, il che costituisce una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in riferimento alla condizione di vantaggio, ed è incorso in vizio di motivazione, giacché essa risulta contraddittoria e insufficiente. Inoltre il Tribunale ha impropriamente invocato alcuni argomenti di propria iniziativa per respingere la scelta, contenuta nella decisione, della LuxSCS come parte sottoposta a test, sulla base del fatto che non vi erano imprese indipendenti comparabili, con le quali si potesse applicare il metodo del margine netto della transazione (in prosieguo: il «TNMM») alla LuxSCS. Così facendo, il Tribunale ha ecceduto la propria competenza in materia di sindacato giurisdizionale, il che costituisce una violazione della disciplina processuale e dei diritti di difesa della Commissione, e ha snaturato la decisione.

Seconda parte: nei punti da 257 a 295 della sentenza il Tribunale ha erroneamente respinto il calcolo della royalty di libera concorrenza dovuta dalla LuxOpCo alla LuxCSC contenuto della decisione, sulla base del fatto che la LuxCSC, in quanto parte sottoposta a test, avrebbe dovuto avere diritto al valore di mercato dei beni immateriali concessi in licenza e che la stessa non svolgeva servizi a basso valore aggiunto. Così facendo, il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il principio della libera concorrenza, ha violato le norme processuali, ha snaturato la decisione ed è incorso in vizio di motivazione.

Secondo motivo di ricorso: il Tribunale, nel respingere la prima constatazione in via subordinata, contenuta nella decisione, dell’esistenza di un vantaggio, ha valutato erroneamente il grado di intensità della prova ai fini dell’accertamento di un vantaggio, ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è incorso in vizio di motivazione e ha violato le norme processuali. Tale motivo si articola in tre parti:

Prima parte: il Tribunale, benché nei punti 310 e 513 della sentenza avesse fatto proprio il corretto grado di intensità della prova per l’accertamento dell’esistenza di un vantaggio, ha applicato in realtà un grado di intensità differente, più rigoroso per respingere la prima constatazione in via subordinata, contenuta nella decisione, dell’esistenza di un vantaggio nei punti da 503 a 538 della sentenza. Così facendo, il Tribunale ha valutato erroneamente il grado di intensità della prova ai fini dell’accertamento di un vantaggio ed è incorso in vizio di motivazione, giacché essa risulta contraddittoria.

Seconda parte: nei punti da 314 a 442 della sentenza il Tribunale ha invocato erroneamente le funzioni esercitate da entità del gruppo Amazon con sede negli Stati Uniti a sostegno della sua conclusione, secondo cui la Commissione aveva esagerato la complessità delle funzioni esercitate dalla LuxOpCo in relazione ai beni immateriali concessi in licenza. Inoltre il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione sulla ragione per la quale esso ha ritenuto che non fossero uniche le funzioni esercitate dalla LuxOpCo in relazione al marchio Amazon e in relazione alle attività di vendita al dettaglio e di fornitura di servizi condotte da Amazon in Europa. Così facendo, il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il principio della libera concorrenza, il che costituisce una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in riferimento alla condizione di vantaggio, ed è incorso in vizio di motivazione, giacché essa risulta insufficiente.

Terza parte: nei punti da 499 a 537 della sentenza il Tribunale ha impropriamente invocato alcuni argomenti di propria iniziativa per respingere la prima constatazione in via subordinata, contenuta nella decisione, dell’esistenza di un vantaggio, sulla base del fatto che l’utilizzo da parte della Commissione del metodo di ripartizione degli utili con l’analisi del contributo non dimostra che la decisione anticipata in materia fiscale comporti necessariamente un vantaggio. Così facendo, il Tribunale ha ecceduto la propria competenza in materia di sindacato giurisdizionale, il che costituisce una violazione della disciplina processuale e dei diritti di difesa della Commissione.


(1)  Decisione (UE) 2018/859 della Commissione, del 4 ottobre 2017, relativa all'aiuto di stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon (GU 2018, L 153, pag. 1, in prosieguo: «la decisione»)


8.11.2021   

IT

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C 452/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova (Romania) il 27 luglio 2021 — SC Cartrans Preda SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova

(Causa C-461/21)

(2021/C 452/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Prahova.

Parti

Ricorrente: SC Cartrans Preda SRL

Resistente: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini della concessione di un'esenzione dall'IVA per operazioni e servizi di trasporto relativi all'importazione di beni, ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), l'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che la registrazione di un'operazione d'importazione (ad esempio, la redazione della dichiarazione sommaria d'ingresso da parte dell'autorità doganale mediante l'assegnazione di un numero denominato MRN/Master Reference Number) comporti sempre anche l’inclusione nella base del calcolo del valore in dogana della tariffa di trasporto fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione. Se l'esistenza di un MRN, rispetto al quale non si riscontra nessun tipo di indizio fondato di frode, avvalori implicitamente la prova del fatto che nella base imponibile in dogana sono state incluse tutte le spese previste dall'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e b).

2)

Se l'articolo 144, l'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo (2), della direttiva [2006/112] osti a una prassi fiscale dello Stato membro di negare l'esenzione dall'IVA per i servizi di trasporto relativi all'importazione [nell'Unione] per il motivo della mancata presentazione della prova strettamente formale dell'inclusione delle tariffe di trasporto nel valore in dogana, anche se, da un lato, sono stati presentati altri documenti di accompagnamento rilevanti dell'importazione — la dichiarazione sommaria e la lettera di vettura CMR con menzione della consegna al destinatario — e, dall'altro, non c’è nessun tipo di indizio che consenta di mettere in dubbio l’autenticità o l'affidabilità della dichiarazione sommaria e della lettera di vettura CMR.

3)

Se, con riferimento alle previsioni dell'articolo 57 TFUE, il recupero dell'IVA e delle accise presso le amministrazioni finanziarie di più Stati membri costituisca una prestazione di servizi intracomunitaria o l'attività di un agente commissionario generale che interviene come mediatore in un'operazione commerciale.

4)

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che sussiste una restrizione alla libera circolazione dei servizi quando il destinatario di un servizio fornito da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro è tenuto, in base alla normativa dello Stato membro in cui è stabilito detto destinatario del servizio, a trattenere l’imposta sul compenso dovuto per la prestazione di servizi in discussione, considerato che non sussiste tale obbligo di ritenuta quando negozia il medesimo servizio con un prestatore di servizi stabilito nello stesso Stato membro del destinatario dei servizi.

5)

Se il trattamento fiscale dello Stato di residenza del soggetto che paga il reddito costituisca un elemento che rende meno attraente e ostacola la libera prestazione dei servizi in quanto, per evitare l'applicazione dell'imposta con ritenuta alla fonte nella misura del 4 %, il residente deve limitarsi a collaborazioni in materia di recupero dell'IVA e delle accise con enti parimenti residenti e non con altri stabiliti in altri Stati membri.

6)

Se il fatto che per il reddito percepito dal non residente sia applicata un'imposta del 4 % (o, a seconda del caso, del 16 %) all’importo lordo, mentre l'imposta sulle società applicata al prestatore di servizi residente nello stesso Stato membro (nella misura in cui realizza utili) è pari al 16 % dell’importo netto, possa essere considerata parimenti una violazione dell'articolo 56 TFUE, perché costituisce un altro elemento che rende meno attraente e ostacola la libera prestazione dei servizi di cui trattasi da parte di non residenti.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. l).


8.11.2021   

IT

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C 452/13


Impugnazione proposta il 13 agosto 2021 da Harry Shindler e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell'8 giugno 2021, causa T-198/20, Shindler e a. / Consiglio

(Causa C-501/21 P)

(2021/C 452/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Harry Shindler e a. (rappresentante: J. Fouchet, avocat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

In via principale:

annullare l’ordinanza dell’8 giugno 2021 (T-198/20);

annullare integralmente la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, unitamente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, nonché i suoi allegati.

In subordine:

annullare l’ordinanza dell’8 giugno 2021 (T-198/20);

annullare parzialmente la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, unitamente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, nella parte in cui tali atti distinguono in modo automatico e generale, senza il benché minimo controllo di proporzionalità, i cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito a partire dal 1o febbraio 2020, e annullare pertanto segnatamente il sesto paragrafo del preambolo e gli articoli 9, 10 e 127 dell’accordo di recesso;

condannare l’Unione europea alla totalità delle spese del procedimento, compresi gli onorari di avvocato a concorrenza di EUR 5 000.

Motivi e principali argomenti

A.   Irregolarità procedurale dell’ordinanza impugnata

Il Tribunale ha violato l’articolo 130 del suo regolamento di procedura, in quanto ha assegnato un solo termine, ossia quello concesso al Consiglio per presentare la sua difesa nel merito. Non ha assegnato alcun termine ai ricorrenti, che dovevano attendere i «i nuovi termini per la prosecuzione della causa» prima di presentare le proprie osservazioni sia sull’eccezione di irricevibilità sia nel merito.

Inoltre il Tribunale ha deciso di non comunicare ai ricorrenti la difesa nel merito, ponendoli nell’impossibilità di sapere quando dovessero presentare le proprie osservazioni sulla ricevibilità.

Infine il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile senza udienza e senza pronunciarsi su due domande, quella di sospensione del procedimento e quella di rinvio della causa alla Corte, che tuttavia avevano un’incidenza sulla prosecuzione della causa.

B.   Violazione del diritto dell’Unione in relazione alla ricevibilità del ricorso

i)   In merito al criterio per cui le decisioni soggette a ricorso diretto devono essere atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione

In primo luogo, il Tribunale, senza darne spiegazione, ha erroneamente ritenuto che l’accordo di recesso fosse un atto internazionale, mentre tale accordo, tanto per il suo oggetto quanto per i suoi effetti, rientra ancora nel diritto interno dell’Unione, in quanto esso regola i futuri rapporti tra l’Unione europea e uno degli Stati membri in base al diritto interno dettato dall’Unione per oltre cinquant’anni (per quanto riguarda il Regno Unito), continuando a renderlo applicabile.

Inoltre, l’articolo 4 dell’accordo di recesso, ai paragrafi 4 e 5, limita la sovranità giurisdizionale del Regno Unito allo scopo di consentire l’unità di interpretazione giurisprudenziale dell’accordo di recesso da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea. Una disposizione simile non rientra nel contenuto tipico di un accordo internazionale.

In secondo luogo, anche ammettendo che la Corte di giustizia consideri ugualmente l’accordo di recesso come un atto internazionale, il Tribunale non ha preso in considerazione l’articolo 275 TFUE, che esclude la competenza della Corte soltanto per taluni atti riguardanti «le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune». Il Tribunale ha dunque applicato erroneamente il combinato disposto degli articoli 263 e 275 TFUE, dai quali risulta la competenza della Corte per tutti gli atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione, ad eccezione degli atti adottati in base alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune. Orbene, alla luce degli articoli 23 e 26 del Trattato sull’Unione europea, l’accordo di recesso non rientra, né per il contenuto né per la procedura, nella politica estera e di sicurezza comune.

In terzo luogo, gli argomenti esposti dal Tribunale implicano in sostanza che la Corte debba rinunciare ad esercitare il controllo dello Stato di diritto su un accordo internazionale. Orbene, una posizione siffatta non è accettabile né sul piano politico né sul piano giuridico, perché essa comporta che il Consiglio possa, senza alcun controllo, rimettere in discussione l’applicazione stessa dei Trattati e dei valori da essi sanciti.

In quarto luogo, il Consiglio e la Francia ritengono che l’accordo di recesso privi automaticamente i ricorrenti della cittadinanza europea, il che significa, da questo punto di vista, che l’accordo non necessita di alcuna misura d’esecuzione per poter produrre i suoi effetti, fermo restando che il ricorso dei ricorrenti, a differenza di quanto ha ritenuto il Tribunale, non deve essere ridotto alla sola questione del loro diritto di voto.

ii)   In merito al criterio dell’incidenza individuale

In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non prendere in considerazione le specificità della situazione della sig.ra. G., una degli 800 candidati eletti in Francia, cerchia ristretta, che non potevano ricandidarsi alle elezioni comunali francesi del 2020.

In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un grave errore di analisi nell’affermare che la decisione di firmare l’accordo di recesso riguarda i ricorrenti «per la loro qualità oggettiva di cittadini del Regno Unito», mentre questi ultimi contestano invece l’accordo di recesso in qualità di cittadini del Regno Unito residenti nel territorio dell’Unione in relazione agli effetti dell’accordo di recesso sulla loro situazione.

In terzo luogo, il Tribunale si fonda soltanto sull’impossibilità dei ricorrenti di votare alle elezioni municipali, mentre tale conseguenza è soltanto una di quelle lamentate dai ricorrenti.


8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/14


Impugnazione proposta il 13 agosto 2021 da David Price avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell'8 giugno 2021, causa T-231/20, Price / Consiglio

(Causa C-502/21 P)

(2021/C 452/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: David Price (rappresentante: J. Fouchet, avocat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

In via principale:

annullare l’ordinanza dell’8 giugno 2021 (T-231/20);

annullare integralmente la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, unitamente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, nonché i suoi allegati, con modulazione, ove necessario, dell’effetto retroattivo di tale annullamento.

In subordine:

annullare l’ordinanza dell’8 giugno 2021 (T-231/20);

annullare parzialmente la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, unitamente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, nella parte in cui tali atti distinguono in modo automatico e generale, senza il benché minimo controllo di proporzionalità, i cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito a partire dal 1o febbraio 2020, e annullare pertanto segnatamente il sesto paragrafo del preambolo e gli articoli 9, 10 e 127 dell’accordo di recesso

condannare l’Unione europea alla totalità delle spese del procedimento, compresi gli onorari di avvocato a concorrenza di EUR 5 000.

Motivi e principali argomenti

A.   Irregolarità procedurale dell’ordinanza impugnata

Il Tribunale ha violato l’articolo 130 del suo regolamento di procedura, in quanto ha assegnato un solo termine, ossia quello concesso al Consiglio per presentare la sua difesa nel merito. Non ha assegnato alcun termine al ricorrente, che doveva attendere «i nuovi termini per la prosecuzione della causa» prima di presentare le proprie osservazioni sia sull’eccezione di irricevibilità sia nel merito.

Inoltre il Tribunale ha deciso di non comunicare al ricorrente la difesa nel merito, ponendolo nell’impossibilità di sapere quando dovesse presentare le proprie osservazioni sulla ricevibilità.

Infine il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile senza udienza e senza pronunciarsi su due domande, quella di sospensione del procedimento e quella di rinvio della causa alla Corte, che tuttavia avevano un’incidenza sulla prosecuzione della causa.

B.   Violazione del diritto dell’Unione in relazione alla ricevibilità del ricorso

i)   In merito al criterio per cui le decisioni soggette a ricorso diretto devono essere atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione

In primo luogo, il Tribunale, senza darne spiegazione, ha erroneamente ritenuto che l’accordo di recesso fosse un atto internazionale, mentre tale accordo, tanto per il suo oggetto quanto per i suoi effetti, rientra ancora nel diritto interno dell’Unione, in quanto esso regola i futuri rapporti tra l’Unione europea e uno degli Stati membri in base al diritto interno dettato dall’Unione per oltre cinquant’anni (per quanto riguarda il Regno Unito), continuando a renderlo applicabile.

Inoltre, l’articolo 4 dell’accordo di recesso, ai paragrafi 4 e 5, limita la sovranità giurisdizionale del Regno Unito allo scopo di consentire l’unità di interpretazione giurisprudenziale dell’accordo di recesso da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea. Una disposizione simile non rientra nel contenuto tipico di un accordo internazionale.

In secondo luogo, anche ammettendo che la Corte di giustizia consideri ugualmente l’accordo di recesso come un atto internazionale, il Tribunale non ha preso in considerazione l’articolo 275 TFUE, che esclude la competenza della Corte soltanto per taluni atti riguardanti «le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune». Il Tribunale ha dunque applicato erroneamente il combinato disposto degli articoli 263 e 275 TFUE, dai quali risulta la competenza della Corte per tutti gli atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione, ad eccezione degli atti adottati in base alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune. Orbene, alla luce degli articoli 23 e 26 del Trattato sull’Unione europea, l’accordo di recesso non rientra, né quanto al contenuto né quanto alla procedura, nella politica estera e di sicurezza comune.

In terzo luogo, gli argomenti esposti dal Tribunale implicano in sostanza che la Corte debba rinunciare ad esercitare il controllo dello Stato di diritto su un accordo internazionale. Orbene, una posizione siffatta non è accettabile né sul piano politico né sul piano giuridico, perché essa comporta che il Consiglio possa, senza alcun controllo, rimettere in discussione l’applicazione stessa dei Trattati e dei valori da essi sanciti.

In quarto luogo, il Consiglio e la Francia ritengono che l’accordo di recesso privi automaticamente il ricorrente della cittadinanza europea, il che significa, da questo punto di vista, che l’accordo non necessita di alcuna misura d’esecuzione per poter produrre i suoi effetti, fermo restando che il ricorso, a differenza di quanto ha ritenuto il Tribunale, non deve essere ridotto alla sola questione del diritto di voto del ricorrente.

ii)   In merito al criterio dell’incidenza individuale

In primo luogo, al momento della proposizione del ricorso il ricorrente faceva parte dell’esigua minoranza di cittadini del Regno Unito che dovevano vedersi riconoscere il diritto di voto al secondo turno.

In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un grave errore di analisi nell’affermare che la decisione di firmare l’accordo di recesso riguarda il ricorrente «per la sua qualità oggettiva di cittadino del Regno Unito», mentre il ricorrente contesta invece l’accordo di recesso in qualità di cittadino del Regno Unito residente nel territorio dell’Unione in relazione agli effetti dell’accordo di recesso sulla sua situazione.

In terzo luogo, il Tribunale si fonda soltanto sull’impossibilità del ricorrente di votare alle elezioni municipali, mentre tale conseguenza è soltanto una di quelle lamentate dal ricorrente.

C.   Errore di diritto riguardante il diniego di rinvio di una causa del Tribunale alla Corte ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, TFUE

L’articolo 256, paragrafo 3, TFUE, letto indipendentemente dagli altri paragrafi, consente un dialogo tra i giudici dell’Unione. Ove una causa possa compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, il giudice di primo grado può rinviare tale causa alla Corte.


8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 31 agosto 2021 — ANAS SpA / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Causa C-545/21)

(2021/C 452/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: ANAS SpA

Resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Questioni pregiudiziali

I)

Se l’articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE n. 1083/2006 (1), l’articolo 27, lettera c), del Regolamento UE n. 1828/2006 (2), l’articolo 1 della Convenzione TIF di cui all’atto del Consiglio del 26 luglio 1995, l’articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento n. 2988/95 (3), e l’articolo 3, comma 2, lettera b) della Direttiva UE/2017/1371 (4), debbano essere interpretati nel senso che le condotte astrattamente idonee a favorire un operatore economico, nel corso di una procedura di aggiudicazione, rientrino sempre nella nozione di «irregolarità» o «frode», costituendo pertanto base giuridica per la revoca del contributo, anche quando non vi sia la prova piena che tali condotte siano state effettivamente poste in essere, ovvero non vi sia la prova piena che siano state determinanti nella scelta del beneficiario;

II)

se l’articolo 45, comma 2, lettera d) della Direttiva 2004/[18] CE (5) osti ad una norma, come l’articolo 38, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n. 163/2006, che non consente di escludere dalla gara l’operatore economico che abbia tentato di influire sul processo decisionale della amministrazione aggiudicatrice, in particolare quando il tentativo sia consistito nella corruzione di alcuni componenti la commissione di gara;

III)

in caso di risposta positiva a uno o entrambi i quesiti che precedono, si chiede se le norme richiamate debbano essere interpretate nel senso che impongono sempre la revoca del contributo, da parte dello Stato membro, e la rettifica finanziaria, da parte della Commissione, al 100 %, nonostante tali contributi siano stati comunque utilizzati per il fine per cui erano destinati e per un’opera ammissibile al finanziamento europeo ed effettivamente realizzata;

IV)

nel caso in cui la risposta al quesito sub III) sia negativa, ovvero nel senso che non è imposta una revoca del contributo, o una rettifica finanziaria del 100 %, si chiede se le norme richiamate al punto I), ed il rispetto del principio di proporzionalità, consentano di determinare la revoca del contributo e la rettifica finanziaria tenendo conto del danno economico effettivamente cagionato al bilancio generale dell’Unione Europea: in particolare si chiede se, in una situazione tale quella oggetto del presente giudizio, le «implicazioni finanziarie», ai sensi dell’art. 98, comma 3, del Regolamento UE n. 1083/2006, possano essere stabilite in via forfettaria, mediante applicazione dei criteri indicati nella tabella sub paragrafo 2 della Decisione della Commissione n. 9527 del 19 dicembre 2013 (6).


(1)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25).

(2)  Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU 2006, L 371, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29).

(5)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).

(6)  Decisione della Commissione del 19.12.2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici


Tribunale

8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/18


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — ADR Center / Commissione

(Causa T-364/21) (1)

(«Contributo finanziario - Programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” per il periodo 2007 — 2013 - Programma specifico “Giustizia civile” - Ricorso di annullamento - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Convenzioni di sovvenzione - Recupero di una parte del contributo finanziario versato - Azione dichiarativa - Clausola compromissoria - Forza maggiore - Costi ammissibili - Proporzionalità - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 452/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ADR Center Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Guillerme e T. Bontinck, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e M. Ilkova, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 3117 final della Commissione, del 4 maggio 2015, relativa al recupero di una parte del contributo finanziario versato alla ricorrente in esecuzione di due convenzioni di sovvenzione stipulate nell’ambito del programma specifico «Giustizia civile», e, d’altro, domanda diretta a dichiarare ammissibili i costi che la Commissione, in tale decisione, ha dichiarato inammissibili.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ADR Center Srl sopporterà le spese relative al procedimento principale e al procedimento sommario.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/18


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Laboratoire Pareva e Biotech3D / Commissione

(Cause T-337/18 e T-347/18) (1)

(«Biocidi - Principio attivo PHMB (1415; 4.7) - Rifiuto di approvazione per i tipi di prodotto 1, 5 e 6 - Approvazione soggetta a condizioni per i tipi di prodotti 2 e 4 - Rischi per la salute umana e l’ambiente - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Articolo 6, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 - Classificazione armonizzata del principio attivo in forza del regolamento (CE) n. 1272/2008 - Consultazione preventiva dell’ECHA - Errore manifesto di valutazione - Riferimenti incrociati - Diritto di essere ascoltato»)

(2021/C 452/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente nelle cause T-337/18 e T-347/18: Laboratoire Pareva (Saint-Martin-de-Crau, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem, S. Englebert, P. Sellar e M. Grunchard, avvocati)

Ricorrente nella causa T-347/18: Biotech3D Ltd & Co. KG (Gampern, Austria) (rappresentanti: K. Van Maldegem, S. Englebert, P. Sellar e M. Grunchard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, J. Traband, E. Leclerc e W. Zemamta, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, C. Buchanan e T. Zbihlej, agenti)

Oggetto

Domande fondate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento, nella causa T-337/18, della decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 (GU 2018, L 102, pag. 21) e, nella causa T-347/18, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 (GU 2018, L 102, pag. 1).

Dispositivo

1)

Le cause T-337/18 e T-347/18 sono riunite ai fini della presente sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Nella causa T-337/18, la Laboratoire Pareva è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative ai procedimenti sommari iscritti a ruolo con i numeri T-337/18 R e T-337/18 R II.

4)

Nella causa T-347/18, la Laboratoire Pareva e la Biotech3D Ltd & Co. KG sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario iscritto a ruolo con il numero T-347/18 R. La Laboratoire Pareva è anche condannata a sopportare le spese relative al procedimento sommario iscritto a ruolo con il numero T-347/18 R II.

5)

La Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 285 del 13.8.2018.


8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/19


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — INC e Consorzio Stabile Sis/Commissione

(Causa T-24/19) (1)

(«Aiuti di Stato - Autostrade italiane - Proroga di concessioni ai fini dell’esecuzione di lavori - Servizi di interesse economico generale - Massimale per il costo dei pedaggi - Decisione di non sollevare obiezioni - Articolo 106, paragrafo 2, TFUE - Ricorsi proposti da concorrenti del beneficiario - Abbandono del progetto di concessione dell’aiuto da parte dello Stato membro - Progetto non idoneo ad essere attuato così come approvato - Annullamento che non procura alcun beneficio alle ricorrenti - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire»)

(2021/C 452/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: INC SpA (Torino, Italia) e Consorzio Stabile Sis SCpA (Torino) (rappresentanti: H.-G. Kamann, F. Louis e G. Tzifa, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Haasbeek, D. Recchia e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 2435 final della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa all’aiuto di Stato concesso ai fini del piano d’investimento per le autostrade italiane [casi SA.49335 (2017/N) e SA.49336 (2017/N)]

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso proposto dalla INC SpA e dalla Consorzio Stabile Sis SCpA.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla INC e dalla Consorzio Stabile Sis.

3)

La INC e la Consorzio Stabile Sis sopporteranno la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 93 du 11.3.2019


8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/20


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Achema e Achema Gas Trade / Commissione

(Causa T-193/19) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuto a favore della Litgas per la fornitura di una quantità minima di GNL al terminale GNL situato nel porto marittimo di Klaipėda - Decisione di non sollevare obiezioni - Salvaguardia dei diritti procedurali - Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico - Servizio di interesse economico generale - Compensazione per un servizio di interesse economico generale - Costi connessi all’evaporazione - Costi di bilanciamento - Sicurezza dell’approvvigionamento - Articolo 14 della direttiva 2004/18/CE - Insieme di indizi concordanti»)

(2021/C 452/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Achema AB (Jonava, Lituania), Achema Gas Trade UAB (Jonava) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, J. Wileur e N. Solárová, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e A. Bouchagiar, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Rapubblica di Lituania (rappresentanti: K. Dieninis e R. Dzikovič, agenti), Ignitis UAB, già Lietuvos energijos tiekimas UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentante: K. Kačerauskas, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 7141 final della Commissione, del 31 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44678 (2018/N), riguardante la modifica dell’aiuto per il terminale GNL in Lituania.

Dispositivo

1)

La decisione C(2018) 7141 final della Commissione, del 31 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44678 (2018/N), riguardante la modifica dell’aiuto per il terminale GNL in Lituania, è annullata nella parte in cui la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione all’aiuto di Stato derivante dalle modifiche del 2016.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’Achema AB, l’Achema Gas Trade UAB, la Commissione europea, la Repubblica di Lituania e l’Ignitis UAB sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 206 del 17.6.2019.


8.11.2021   

IT

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C 452/21


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Daimler AG / Commissione

(Causa T-359/19) (1)

(«Ambiente - Regolamento (CE) n. 443/2009 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 - Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 - Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 - Emissioni di anidride carbonica - Metodo di prova - Autovetture»)

(2021/C 452/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: N. Wimmer, C. Arhold e G. Ollinger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Talabér-Ritz e A. Becker, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2017 e per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 100, pag. 66), nella parte in cui essa esclude, per quanto riguarda la ricorrente, le emissioni specifiche di CO2 e i risparmi di CO2 attribuiti alle innovazioni ecocompatibili.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, tabelle 1 e 2, colonne D e I, della decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2017 e per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullato nella parte in cui precisa, per quanto riguarda la Daimler AG, le emissioni specifiche di CO2 e i risparmi di CO2 realizzati mediante talune innovazioni ecocompatibili.

2)

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Daimler.


(1)  GU C 263 del 5.8.2019.


8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/21


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Ghaoud / Consiglio

(Causa T-700/19) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea - Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Decesso del ricorrente»)

(2021/C 452/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tareg Ghaoud, in qualità di erede di Abdel Majid Al-Gaoud (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentante: S. Bafadhel, barrister)

Convenuto: Consiglio de l’Union européenne (rappresentanti: P. Mahnič e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione (PESC) 2019/1299 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2019, L 204, pag. 44), e della decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 247, pag. 40), nella parte on cui mantengono il nome del sig. Abdel Majid Al-Gaoud negli elenchi contenuti negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2019, L 2014, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 247, pag. 14), nella parte in cui mantengono il nome del sig. Abdel Majid Al-Gaoud nell’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (PESC) 2019/1299 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullate nella parte in cui mantengono il nome del sig. Abdel Majid Al-Gaoud negli elenchi contenuti negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 247, pag. 14), sono annullati nella parte in cui mantengono il nome del sig. Abdel Majid Al-Gaoud nell’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Tareg Ghaoud, in qualità di erede del sig. Abdel Majid Al-Gaoud.


(1)  GU C 406 del 2.12.2019.


8.11.2021   

IT

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C 452/22


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Ashworth e a./Parlamento

(Cause riunite da T-720/19 a T-725/19) (1)

(«Diritto istituzionale - Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento - Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario - Avvisi di fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario - Eccezione di illegittimità - Competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento - Diritti acquisiti o in via di acquisizione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Certezza del diritto»)

(2021/C 452/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Richard Ashworth (Lingfield, Regno Unito) e gli altri 5 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: A. Schmitt e A. Grosjean, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, M. Ecker e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni del Parlamento contenute negli avvisi di fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario dei ricorrenti, nella parte in cui esse consistono nell’introdurre, per i vitalizi erogati dopo il 1o gennaio 2019, un prelievo speciale del 5 % dell’importo nominale del vitalizio, versato direttamente nel Fondo di vitalizio integrativo volontario, in applicazione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 10 dicembre 2018, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2018, C 466, pag. 8).

Dispositivo

1)

Le cause da T-720/19 a T-725/19 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Il sig. Richard Ashworth e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 413 del 9.12.2019.


8.11.2021   

IT

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C 452/23


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Albéa Services / EUIPO — dm drogerie markt (ALBÉA)

(Causa T-852/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo ALBÉA - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea anteriore - Marchio denominativo Balea - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Carattere distintivo della registrazione internazionale che designa l’Unione europea anteriore - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 452/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Albéa Services (Gennevilliers, Francia) (rappresentante: J.-H. de Mitry, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentante: O. Bludovsky, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2019 (procedimento R 1480/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la dm-drogerie markt e l’Albéa Services

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 settembre 2019 (procedimento R 1480/2019-2) è annullata nei limiti in cui ha annullato la decisione della divisione di opposizione, salvo nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione di opposizione per quanto riguarda i «cosmetici» compresi nella classe 3

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Albéa Services

4)

La dm-drogerie markt GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


8.11.2021   

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C 452/24


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Qx World / EUIPO — Mandelay (EDUCTOR)

(Causa T-85/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo EDUCTOR - Marchio anteriore non registrato EDUCTOR - Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) - Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 - Articolo 6 bis della convenzione di Parigi»)

(2021/C 452/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qx World Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: Á. László e A. Cserny, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) (Szigetszentmiklós, Ungheria) (rappresentanti: V. Luszcz, C. Sár e É. Ulviczki, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 (procedimento R 1311/2019-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Qx World e la Mandelay.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 è annullata.

2)

La Qx World Kft, l’EUIPO e la Mandelay Kft si faranno carico ciascuno delle proprie spese.


(1)  GU C 114 del 6.4.2020.


8.11.2021   

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C 452/24


Sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2021 — Qx World/EUIPO — Mandelay (SCIO)

(Causa T-86/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo SCIO - Marchio anteriore non registrato SCIO - Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) - Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 - Articolo 6 bis della convenzione di Parigi»)

(2021/C 452/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qx World Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: Á. László e A. Cserny, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) (Szigetszentmiklós, Ungheria) (rappresentanti: V. Luszcz, C. Sár e É. Ulviczki, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 (procedimento R 1312/2019-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Qx World e la Mandelay.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 è annullata.

2)

La Qx World Kft, l’EUIPO e la Mandelay Kft si faranno carico ciascuno delle proprie spese.


(1)  GU C 114 del 6.4.2020.


8.11.2021   

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C 452/25


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Kazembe Musonda/Consiglio

(Causa T-95/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Eccezione di illegittimità»)

(2021/C 452/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Jean-Claude Kazembe Musonda è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


8.11.2021   

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C 452/26


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Kande Mupompa/Consiglio

(Causa T-97/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Eccezione di illegittimità»)

(2021/C 452/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Alex Kande Mupompa è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


8.11.2021   

IT

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C 452/26


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Ilunga Luyoyo / Consiglio

(Causa T-101/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Eccezione di illegittimità»)

(2021/C 452/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e H. Marcos Fraile, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ferdinand Ilunga Luyoyo è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


8.11.2021   

IT

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C 452/27


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Kampete/Consiglio

(Causa T-102/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Eccezione di illegittimità»)

(2021/C 452/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ilunga Kampete (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile e M.-C. Cadilhac, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ilunga Kampete è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


8.11.2021   

IT

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C 452/28


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Mutondo/Consiglio

(Causa T-103/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Eccezione di illegittimità»)

(2021/C 452/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalev Mutondo (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile e M.-C. Cadilhac, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Kalev Mutondo è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/28


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Ramazani Shadary/Consiglio

(Causa T-104/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Eccezione di illegittimità»)

(2021/C 452/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Emmanuel Ramazani Shadary è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


8.11.2021   

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C 452/29


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Ruhorimbere/Consiglio

(Causa T-105/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Eccezione di illegittimità»)

(2021/C 452/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e H. Marcos Fraile, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Éric Ruhorimbere è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


8.11.2021   

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C 452/30


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Amisi Kumba/Consiglio

(Causa T-106/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Eccezione di illegittimità»)

(2021/C 452/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile e M.-C. Cadilhac, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Gabriel Amisi Kumba è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


8.11.2021   

IT

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C 452/30


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Boshab/Consiglio

(Causa T-107/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Eccezione di illegittimità»)

(2021/C 452/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Évariste Boshab è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


8.11.2021   

IT

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C 452/31


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Numbi/Consiglio

(Causa T-109/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Eccezione di illegittimità»)

(2021/C 452/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: John Numbi (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e H. Marcos Fraile, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. John Numbi è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


8.11.2021   

IT

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C 452/32


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Kanyama/Consiglio

(Causa T-110/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Eccezione di illegittimità»)

(2021/C 452/36)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: Célestin Kanyama (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e H. Marcos Fraile, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Célestin Kanyama è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


8.11.2021   

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C 452/32


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Francia / ECHA

(Causa T-127/20) (1)

(«REACH - Valutazione delle sostanze - Cloruro di alluminio - Cloruro basico di alluminio - Solfato di alluminio - Decisioni dell’ECHA richiedenti informazioni supplementari - Articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso - Pluralità dei motivi che fondano la decisione della commissione di ricorso - Motivi atti a giustificare la decisione - Carattere inconferente dei motivi diretti avverso gli altri motivi»)

(2021/C 452/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: T. Stehelin, W. Zemamta e A.-L. Desjonquères, agenti)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, M. Goodacre e W. Broere, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: D. Klebs, S. Heimerl e S. Costanzo, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Kemira Oyj (Helsinki, Finlandia), Grace Silica GmbH (Düren, Germania) (rappresentanti: J.-P. Montfort e T. Delille, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’ECHA, del 17 dicembre 2019, che annulla tre decisioni dell’ECHA del 21 dicembre 2017 richiedenti ai dichiaranti interessati di realizzare nuovi test nell’ambito della valutazione del cloruro di alluminio, del cloruro basico di alluminio e del solfato di alluminio (cause riunite A-003-2018, A-004-2018 e A-005-2018).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Kemira Oyj e Grace Silica GmbH.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 191 dell’8. 6. 2020.


8.11.2021   

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C 452/33


Sentenza del Tribunale 15 settembre 2021 — Residencial Palladium / EUIPO — Palladium Gestión (PALLADIUM HOTELS & RESORTS)

(Causa T-207/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo PALLADIUM HOTELS & RESORTS - Condizioni di ricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità - Articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 452/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spagna) (rappresentante: D. Solana Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Palladium Gestión, SL (Ibiza) (rappresentante: J. Rojo García-Lajara, avvocato), ammessa a sostituirsi alla Fiesta Hotels & Resorts, SL

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2020 (procedimento R 231/2019-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Residencial Palladium e la Fiesta Hotels & Resorts.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 febbraio 2020 (procedimento R 231/2019-4) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

L’EUIPO si farà carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Residencial Palladium, SL.

4)

La Palladium Gestión, SL si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


8.11.2021   

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C 452/34


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Arnaoutakis e a. / Parlamento

(Cause da T-240/20 a T-245/20) (1)

(«Diritto delle istituzioni - Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento - Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario - Diniego di accordare un vitalizio integrativo volontario - Eccezione di illegittimità - Competenza dell'Ufficio di presidenza del Parlamento - Diritti acquisiti o in via di acquisizione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Certezza del diritto»)

(2021/C 452/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stavros Arnaoutakis (Heraklion, Grecia) e gli altri cinque ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: A. Schmitt e A. Grosjean, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, M. Ecker e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento delle decisioni del Parlamento recanti rigetto, per mancato raggiungimento dell’età richiesta di 65 anni, delle domande dei ricorrenti volte all’ottenimento di un vitalizio integrativo volontario, in applicazione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 10 dicembre 2018 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2018, C 466, pag. 8).

Dispositivo

1)

Le cause da T-240/20 a T-245/20 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Il sig. Stavros Arnaoutakis e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 215 del 29.6.2020.


8.11.2021   

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C 452/34


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — MHCS / EUIPO — Lidl Stiftung (Tonalità del colore arancione)

(Causa T-274/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una tonalità del colore arancione - Impedimento alla registrazione assoluto - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Natura del marchio - Marchio cromatico - Diritto al contraddittorio - Articolo 94 del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 452/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: MHCS (Épernay, Francia) (rappresentanti: O. Vrins e B. Raus, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Kefferpütz e K. Wagner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 febbraio 2020 (procedimento R 2392/2018-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lidl Stiftung & Co. e la MHCS.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 febbraio 2020 (R 2392/2018-1) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla MHCS.

3)

La Lidl Stiftung & Co. KG sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla MHCS.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


8.11.2021   

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C 452/35


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Laboratorios Ern/EUIPO — Le-Vel Brands (Le-Vel)

(Causa T-331/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Le-Vel - Marchio nazionale denominativo anteriore LEVEL - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 452/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Vuijst e D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Le-Vel Brands LLC (Frisco, Texas, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 marzo 2020 (procedimento R 2113/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Ern e la Le-Vel Brands.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

LA Laboratorios Ern, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


8.11.2021   

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C 452/36


Sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021 – KN/CESE

(Causa T-377/20) (1)

(«Diritto delle istituzioni - Membro del CESE - Indagine dell’OLAF su accuse di molestie - Decisione di destituire un membro dalle sue funzioni dirigenziali e di gestione del personale - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Misura adottata nell’interesse del servizio - Base giuridica - Diritti della difesa - Diniego di accesso agli allegati della relazione dell’OLAF - Divulgazione della sostanza delle testimonianze sotto forma di sintesi - Responsabilità»)

(2021/C 452/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KN (rappresentanti: M. Casado García Hirschfeld e M. Aboudi, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal García Valdecasas e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da A. Duron, avvocato)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del CESE del 9 giugno 2020 e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

KN è condannato alle spese, comprese quelle afferenti ai procedimenti sommari.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


8.11.2021   

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C 452/36


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — LF / Commissione

(Causa T-466/20) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto - Diniego dell’indennità di dislocazione - Residenza abituale - Funzioni esercitate in un’organizzazione internazionale stabilita nello Stato in cui è situata la sede di servizio»)

(2021/C 452/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: LF (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, dell’11 settembre 2019, con la quale al ricorrente è stato negato il beneficio dell’indennità di dislocazione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

LF è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 313 del 21.9.2020.


8.11.2021   

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C 452/37


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Celler Lagravera/EUIPO — Cyclic Beer Farm (Cíclic)

(Causa T-673/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Cíclic - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CYCLIC - Impedimenti alla registrazione relativi - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 452/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Celler Lagravera, SLU (Alfarràs, Spagna) (rappresentante: J. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Cyclic Beer Farm, SL (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 agosto 2020 (procedimento R 465/2020-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cyclic Beer Farm e la Celler Lagravera.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Celler Lagravera, SLU è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


8.11.2021   

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C 452/37


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Freshly Cosmetics/EUIPO — Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY)

(Causa T-688/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo IDENTY BEAUTY - Marchio nazionale figurativo anteriore IDENTITY THE IMAGE CLUB - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 452/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Freshly Cosmetics, SL (Reus, Spagna) (rappresentante: P. Roiger Bellostes, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Crawcour e D. Hanf, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Francisco Misiego Blázquez (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Salas Martín, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 settembre 2020 (procedimento R 205/2020-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Misiego Blázquez e la Freshly Cosmetics.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Freshly Cosmetics, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


8.11.2021   

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C 452/38


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Beelow/EUIPO (made of wood)

(Causa T-702/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo made of wood - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 452/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Timo Beelow (Wuppertal, Germania) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Bosse e E. Markakis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2020 (procedimento R 108/2020-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo made of wood come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Timo Beelow è condannato alle spese.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


8.11.2021   

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C 452/38


Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2021 — GABO:mi / Commissione

(Causa T-881/19) (1)

(«Clausola compromissoria - Sesto e settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006 e 2007-2013) - Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) - Convenzioni di sovvenzione - Compensazione di crediti - Individuazione della parte convenuta - Inosservanza dei requisiti di forma - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Irricevibilità manifesta»)

(2021/C 452/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: C. Mayer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. André, M. Ilkova, L. Mantl e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta ad ottenere la condanna della Commissione a rimborsare i costi ammissibili sostenuti dalla ricorrente, in primo luogo, tra agosto 2015 e aprile 2016 e, in secondo luogo, durante il periodo della procedura preliminare di insolvenza, ossia EUR 1 680 681,82, maggiorati di EUR 76 552,6 di interessi, a titolo delle convenzioni di sovvenzione concesse nell’ambito del sesto e settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


8.11.2021   

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C 452/39


Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2021 — MKB Multifunds/Commissione

(Causa T-277/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Fondi di private equity - Denuncia - Misura che costituisce presunti aiuti di Stato legati alla Dutch Venture Initiative - Decisione adottata in esito al procedimento di esame preliminare - Decisione che accerta l’insussistenza dell’ aiuto di Stato - Qualità di interessato - Salvaguardia dei diritti procedurali - Irricevibilità»)

(2021/C 452/48)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: MKB Multifunds BV (Zierikzee, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. van de Hel e R. Rampersad, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e S. Noë, agenti)

Interveniente, a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e C. Schillemans, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in sostanza, all’annullamento della decisione C(2020) 1109 final della Commissione, del 27 febbraio 2020, relativa all’aiuto SA. 55704 (2019/FC) — Paesi Bassi, riguardante un presunto aiuto di Stato concesso alla Dutch Venture Initiative.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La MKB Multifunds BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


8.11.2021   

IT

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C 452/40


Ordinanza del Tribunale del 5 agosto 2021 — DK / EUIPO– Hunter Boot (DENIM HUNTER)

(Causa T-387/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»)

(2021/C 452/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DK Company A/S (Ikast, Danimarca) (rappresentante: S. Hansen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Hunter Boot Ltd (Edimburgo, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 aprile 2020 (procedimento R 849/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Hunter Boot e la DK Company

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La DK Company A/S è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 262 del 10.8.2020.


8.11.2021   

IT

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C 452/40


Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2021 — Kühne/Parlamento

(Causa T-691/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Funzionari - Regime di mobilità - Domanda riguardante l’obbligo di mobilità - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)

(2021/C 452/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verena Kühne (Berlino, Germania) (rappresentante: O. Schmechel, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Darie e B. Schäfer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della lettera del Parlamento del 17 aprile 2020, integrata il 21 aprile seguente, che respinge la domanda della ricorrente relativa all’applicazione delle norme sulla mobilità.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La sig.ra Verena Kühne è condannata alle spese.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


8.11.2021   

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C 452/41


Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 settembre 2021 — Firearms United Network e a. / Commissione

(Causa T-187/21 R)

(«Procedimento sommario - REACH - Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Restrizione relativa al piombo e ai suoi composti - Utilizzo di munizioni al piombo nell’ambito della caccia - Protezione delle zone umide - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2021/C 452/51)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Firearms United Network (Varsavia, Polonia), Tomasz Walter Stępień (Żelechów, Polonia), Michał Budzyński (Cegłów, Polonia), Andrzej Marcjanik (Złotokłos, Polonia) (rappresentante: E. Woźniak, avvocata)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e K. Mifsud Bonnici, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2021/57 della Commissione, del 25 gennaio 2021, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide (GU 2021, L 24, pag. 19).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


8.11.2021   

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C 452/41


Ricorso proposto il 13 luglio 2021 — Trasta Komercbanka / BCE

(Causa T-427/21)

(2021/C 452/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento pecuniario per il danno subìto dalla ricorrente come conseguenza della decisione della convenuta dell’11 luglio 2016 (notificata alla ricorrente il 13 luglio 2016) recante revoca della sua autorizzazione;

fissare l’importo del danno materiale in almeno EUR 162 milioni, oltre a interessi compensativi a decorrere dall’11 luglio 2016 sino alla pronuncia della sentenza nella presente causa e a interessi di mora corrispondenti dalla data della pronuncia della sentenza sino al pagamento integrale; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha notificato in maniera corretta la decisione di revoca dell’autorizzazione ai rappresentanti autorizzati della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il procedimento che ha condotto alla decisione di revoca dell’autorizzazione non ha coinvolto un’adeguata rappresentanza della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione di revoca dell’autorizzazione è viziata da numerose altre irregolarità procedurali gravi.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta, nell’emettere la decisione di revoca dell’autorizzazione, ha agito al di fuori del suo ambito di competenza, in particolare per quanto riguarda le questioni relative al riciclaggio di denaro e all'attuazione del diritto nazionale.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente presunto l’esistenza di motivi per la revoca dell’autorizzazione e ha fornito una motivazione insufficiente a tale riguardo.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la condotta illecita della convenuta ha causato ingenti danni alla ricorrente, segnatamente come conseguenza della sua liquidazione.


8.11.2021   

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C 452/42


Ricorso proposto il 13 luglio 2021 — Fursin e a. / BCE

(Causa T-428/21)

(2021/C 452/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ivan Fursin (Kiev, Ucraina) e altri sei ricorrenti (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento pecuniario per il danno da essi subìto come conseguenza della decisione della convenuta dell’11 luglio 2016 (notificata il 13 luglio 2016) recante revoca dell’autorizzazione della Trasta Komercbanka AS;

fissare l’importo del danno materiale in almeno EUR 25 milioni (1), oltre a interessi compensativi a decorrere dall’11 luglio 2016 sino alla pronuncia della sentenza nella presente causa e a interessi di mora corrispondenti dalla data della pronuncia della sentenza sino al pagamento integrale; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha notificato in maniera corretta la decisione di revoca dell’autorizzazione ai rappresentanti autorizzati della Trasta Komercbanka AS.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il procedimento che ha condotto alla decisione di revoca dell’autorizzazione non ha coinvolto un’adeguata rappresentanza della Trasta Komercbanka AS.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione di revoca dell’autorizzazione è viziata da numerose altre irregolarità procedurali gravi.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta, nell’emettere la decisione di revoca dell’autorizzazione, ha agito al di fuori del suo ambito di competenza, in particolare per quanto riguarda le questioni relative al riciclaggio di denaro e all'attuazione del diritto nazionale.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente presunto l’esistenza di motivi per la revoca dell’autorizzazione e ha fornito una motivazione insufficiente a tale riguardo.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la condotta illecita della convenuta ha causato ingenti danni ai ricorrenti, segnatamente come conseguenza della liquidazione della Trasta Komercbanka AS.


(1)  Gli importi sono da attribuire a ciascun ricorrente in proporzione alla loro quota di partecipazione nella Trasta Komercbanka AS, come indicata nella decisione di revoca dell’autorizzazione del 3 marzo 2016.


8.11.2021   

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C 452/43


Ricorso proposto il 6 agosto 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior / Commissione

(Causa T-493/21)

(2021/C 452/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Sciaudone e D. Luff, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il visto della delegazione dell’Unione europea ad Ankara relativo alla liquidazione della garanzia finanziaria (in prosieguo: l’«atto impugnato») richiesta dal Ministero turco della Scienza, dell’Industria e della Tecnologia — Direzione Generale per l’Unione europea e gli Affari esteri — Direzione dei Programmi finanziari dell’Unione europea;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza, del dovere di imparzialità, del principio di parità delle armi e dell'articolo 78 del regolamento finanziario (1).

Stando al presente motivo di ricorso, la Commissione non ha verificato la decisione adottata dalle autorità turche di liquidare la garanzia. Infatti, la Commissione ha chiesto alle autorità turche di controllare esse stesse tale decisione. Secondo la ricorrente, siffatto comportamento viola altresì l'articolo 78 di detto regolamento finanziario e l’articolo 82 del regolamento delegato n. 1268/2012 (2). Ai sensi delle disposizioni citate, l’ordinatore dell'Unione europea procede personalmente all’esame dei documenti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

La ricorrente sostiene che l’atto impugnato non le ha fornito un’indicazione sufficiente per valutare se esso sia fondato oppure sia eventualmente inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, inoltre, per permettere a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità di detto atto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltata.

La ricorrente rileva di non aver partecipato al procedimento amministrativo condotto dalla Commissione per decidere se incaricare o meno la delegazione dell'Unione europea ad Ankara di vistare la liquidazione della garanzia.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Viene sostenuto che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, omettendo di effettuare un bilanciamento tra la richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e le somme dovute alla ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione delle condizioni di liquidazione della garanzia.

Secondo la ricorrente, l’atto impugnato è viziato da un errore manifesto di valutazione delle condizioni di liquidazione della garanzia, tutte relative all'asserita violazione del contratto di appalto di servizi.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012 L 298, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012 L 362, pag. 1).


8.11.2021   

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C 452/44


Ricorso proposto il 7 settembre 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — Papouis Dairies (fino)

(Causa T-558/21)

(2021/C 452/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentante: C. Milbradt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Papouis Dairies LTD (Nicosia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo fino Cyprus Halloumi Cheese — Domanda di registrazione n. 11 180 791

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2021 nel procedimento R 578/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi all’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.11.2021   

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C 452/44


Ricorso proposto l’8 settembre 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

(Causa T-565/21)

(2021/C 452/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentante: C. Milbradt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Papouis Dairies LTD (Nicosia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo a colori contenente l’elemento denominativo Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 — Domanda di registrazione n. 11 176 344

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2021 nel procedimento R 575/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi all’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.11.2021   

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C 452/45


Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — Euranimi / Commissione

(Causa T-598/21)

(2021/C 452/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU 2021, L 225I, pag. 1);

condannare la Commissione europea al pagamento delle spese legali della ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1) nel commettere un manifesto errore di valutazione riguardo all’accertamento del grave pregiudizio e della probabilità di un grave pregiudizio.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le valutazioni da parte della Commissione dei rilevanti dati di mercato e dell’ipotesi controfattuale relativa alla revoca delle misure di salvaguardia sono manifestamente erronee. Alla luce delle condizioni eccezionali del mercato mondiale, la Commissione ha altresì violato l’obbligo di prendere in considerazione la situazione dell’anno 2021, successiva al periodo oggetto di inchiesta.


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.


8.11.2021   

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C 452/46


Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — bett1.de/EUIPO — XXXLutz Marken (Body-Star)

(Causa T-599/21)

(2021/C 452/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: bett1.de GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: O. Brexl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo Body-Star — Marchio dell’Unione europea n. 17 711 748

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2021 nel procedimento R 1712/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.11.2021   

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C 452/46


Ricorso proposto il 21 settembre 2021 — WP e a./ Commissione

(Causa T-604/21)

(2021/C 452/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: WP, WQ, WR (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 16 novembre 2020 della PMO.4 (Unità 4 dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali) di respingere la domanda presentata il 14 settembre dello stesso anno a nome del defunto al fine di chiedere la restituzione dei suoi diritti pensionistici nazionali trasferiti al regime pensionistico dell’Unione, maggiorati degli interessi maturati sui suoi diritti nel corso di tutti gli anni di cui trattasi e fino al completo rimborso;

annullare, ove necessario, la decisione esplicita di rigetto del 15 giugno 2021 del reclamo presentato a nome del defunto il 15 febbraio 2021, la cui prosecuzione in capo alla successione è stata notificata il 25 maggio 2021;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’arricchimento senza causa della convenuta.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto l’applicazione da parte della convenuta del principio dell’arricchimento senza causa, come sancito dalla giurisprudenza, differisce dall’applicazione dello stesso principio da parte di altre istituzioni in situazioni che tuttavia risultano identiche.


8.11.2021   

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C 452/47


Ordinanza del Tribunale del 7 settembre 2021 — Bunzl e a. / Commissione

(Causa T-475/19) (1)

(2021/C 452/60)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


8.11.2021   

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C 452/47


Ordinanza del Tribunale del 7 settembre 2021 — BT Group e Communications Global Network Services/Commissione

(Causa T-482/19) (1)

(2021/C 452/61)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


8.11.2021   

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C 452/47


Ordinanza del Tribunale del 7 settembre 2021 — Stagecoach Group / Commissione

(Causa T-754/19) (1)

(2021/C 452/62)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.