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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2021/C 448/01 |
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2021/C 448/02 |
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Commissione europea |
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2021/C 448/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2021/C 448/04 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2021/C 448/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10439 — DP WORLD / SYNCREON) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 448/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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5.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/1 |
Avviso all’attenzione della persona oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1910 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1909 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
(2021/C 448/01)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione della persona designata negli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1910 del Consiglio (2), e nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1909 del Consiglio (4) che attua l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Il 25 ottobre 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 1970 (2011) ha aggiunto una persona all’elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive.
La persona in questione può presentare in qualsiasi momento al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell’UNSCR 1970 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell’elenco delle Nazioni Unite. Tale richiesta deve essere inoltrata al seguente indirizzo:
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United Nations – Focal point for delisting |
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Security Council Subsidiary Organs Branch |
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Room S-3055 E |
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New York, NY 10017 |
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UNITED STATES OF AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha modificato gli inserimenti in elenco di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 e al regolamento (UE) 2016/44 nella misura in cui si applicano a tale persona.
Si richiama l’attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 9 del regolamento).
La persona in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG RELEX 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame dell’elenco delle persone ed entità designate, effettuato dal Consiglio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2015/1333 e dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/44.
(1) GU L 206 del 1.8.2015, pag. 34.
(2) GU L 389 I del 4.11.2021, pag. 3.
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5.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/3 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
(2021/C 448/02)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1910 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1909 del Consiglio (5), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Il titolare del trattamento è l’unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
Responsabile della protezione dei dati data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento dei dati è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2015/1333, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1910 e del regolamento (UE) 2016/44, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1909.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2015/1333 e nel regolamento (UE) 2016/44.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 206 del 1.8.2015, pag. 34.
(3) GU L 389 I del 4.11.2021, pag. 3.
Commissione europea
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5.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/4 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
4 novembre 2021
(2021/C 448/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1569 |
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JPY |
yen giapponesi |
131,77 |
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DKK |
corone danesi |
7,4377 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85350 |
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SEK |
corone svedesi |
9,9060 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0554 |
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ISK |
corone islandesi |
150,20 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,8590 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,469 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
359,86 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,6067 |
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RON |
leu rumeni |
4,9494 |
|
TRY |
lire turche |
11,2503 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5602 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4365 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,0059 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6235 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5627 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 369,33 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
17,5896 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3983 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5240 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 618,72 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8052 |
|
PHP |
peso filippino |
58,579 |
|
RUB |
rublo russo |
82,7443 |
|
THB |
baht thailandese |
38,542 |
|
BRL |
real brasiliano |
6,4833 |
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MXN |
peso messicano |
23,8191 |
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INR |
rupia indiana |
86,0955 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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5.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/5 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 448/04)
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Stato membro |
Spagna |
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Rotta interessata |
Almería – Siviglia |
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Data di riapertura ai vettori aerei comunitari delle rotte soggette agli oneri di servizio pubblico (OSP) |
1.8.2022 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi altra informazione o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico. |
Tel. +34 915977505 Fax +34 915978643 E-mail: osp.dgac@mitma.es |
Le rotte soggette agli oneri di servizio pubblico possono essere servite in regime di libera concorrenza a decorrere dal 1o agosto 2022. Se nessun vettore aereo avrà presentato un programma di servizi conforme agli oneri di servizio pubblico imposti, l’accesso sarà limitato a un solo vettore aereo mediante la corrispondente procedura di gara d’appalto, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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5.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10439 — DP WORLD / SYNCREON)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 448/05)
1.
In data 25 ottobre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
DP World Limited («DP World», Emirati arabi uniti), |
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— |
syncreon Newco B.V. («syncreon», Stati Uniti). |
DP World acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di syncreon.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
DP World Group: operazioni nei terminal portuali, servizi marittimi, servizi per le zone di libero scambio, logistici e di movimentazione delle merci (carico e scarico di navi e attività connesse) in tutto il mondo. |
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— |
syncreon: logistica di approvvigionamento a livello mondiale, con particolare attenzione alla progettazione e alla gestione di soluzioni per la catena di approvvigionamento per clienti che operano principalmente nei settori automobilistico e tecnologico. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10439 — DP WORLD / SYNCREON
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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5.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/8 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2021/C 448/06)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Malta»
PDO-MT-A1630-AM01
Data della comunicazione: 5 ottobre 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Modifiche minori delle varietà di uve da vino ammesse e di altre pratiche enologiche. Tutte le modifiche sono state richieste dai produttori locali di vino.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Malta
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
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4. |
Vino spumante |
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15. |
Vino ottenuto da uve appassite |
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16. |
Vino di uve stramature |
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Si propone di sostituire tutti i riferimenti alla «Nota legale n. 416 del 2007» con «S.L 436.07».
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
—
Acidità totale minima
—
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
—
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1.
Pratica enologica specifica
Il termine «Passito» può essere utilizzato esclusivamente per i vini ottenuti al 100 % da uve sottoposte, interamente o parzialmente, a un processo di essiccazione in pianta o dopo la vendemmia, con una concentrazione di zuccheri nelle uve che raggiunge un titolo alcolometrico potenziale naturale minimo pari a 18 % vol e un titolo alcolometrico effettivo minimo pari al 12 % vol.
2.
Pratica enologica specifica
Il termine «Imqadded» può essere utilizzato esclusivamente per i vini ottenuti al 100 % da uve sottoposte, interamente o parzialmente, a un processo di essiccazione in pianta o dopo la vendemmia, con una concentrazione di zuccheri nelle uve che raggiunge un titolo alcolometrico potenziale naturale minimo pari a 14 % vol e un titolo alcolometrico effettivo minimo pari al 12,5 % vol.
3.
Pratica enologica specifica
I vini bianchi DOK con la dicitura «Riżerva» devono avere un titolo alcolometrico naturale minimo pari a 12 % vol e un titolo alcolometrico totale minimo pari a 12 % vol. I vini rossi DOK «Riżerva» devono avere un titolo alcolometrico naturale minimo pari a 12,5 % vol e un titolo alcolometrico totale minimo pari a 12,5 % vol. Entrambe le tipologie devono essere affinate per almeno sei mesi in bottiglia prima di essere immesse sul mercato e non possono essere commercializzate prima di 24 mesi dal 1° settembre dell’anno della vendemmia. I vini rossi devono essere stati invecchiati almeno dodici mesi in botti di rovere prima di essere affinati sei mesi in bottiglia. Se si utilizza la dicitura «Riżerva» in etichetta, è obbligatorio indicare anche l’annata.
La dicitura «Riżerva» può essere sostituita da «Reserve».
4.
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Il titolo alcolometrico naturale minimo (% vol) dei vini Ġellewża è modificato da 10,5 % a 10,0 % vol.
5.
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Il titolo alcolometrico naturale minimo (% vol) dei vini Girgentina è modificato da 10,5 % a 10,0 % vol.
5.2. Rese massime
1. Malbec
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La regione di produzione è l’isola di Malta. Le viti sono coltivate nella maggior parte delle zone, dalla costa all’entroterra, con una maggiore concentrazione nella parte settentrionale e occidentale.
7. Varietà principale/i di uve da vino
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Cabernet franc |
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Cabernet sauvignon |
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Carignan |
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Carmenere |
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Chardonnay |
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Chenin blanc |
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Gellewza |
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Girgentina |
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Graciano |
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Grenache |
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Inzolia |
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Lambrusco |
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Malbec |
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Merlot |
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Montepulciano |
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Moscato D’Alessandria |
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Moscato bianco |
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Moscato giallo |
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Mourvedre |
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Negroamaro |
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Nero D’Avola |
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Petit Verdot |
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Pinot bianco |
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Pinot noir |
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Primitivo |
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Sangiovese |
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Sauvignon blanc |
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Syrah |
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Tempranillo |
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Trebbiano |
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Vermentino |
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Viognier |
8. Descrizione del legame/dei legami
Nessuna modifica deve essere apportata a questa sezione.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
ai vini di cui è certificata la conformità alla DOP sono assegnati sigilli recanti un numero di controllo. I sigilli sono rilasciati dall’unità Viticoltura ed enologia. Il codice di controllo è obbligatorio ed è composto da tre lettere e un numero seriale: le prime due lettere, MT, identificano Malta come paese di origine mentre la terza è l’identificativo della serie dei sigilli. Per poter essere immessi sul mercato, i vini DOP devono essere muniti del sigillo rilasciato dall’unità Viticoltura ed enologia.
Link al disciplinare del prodotto
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/details/EUGI00000007621