ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 448

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
5 novembre 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2021/C 448/01

Avviso all’attenzione della persona oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1910 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1909 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

1

2021/C 448/02

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

3

 

Commissione europea

2021/C 448/03

Tassi di cambio dell’euro — 4 novembre 2021

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2021/C 448/04

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ( 1 )

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 448/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10439 — DP WORLD / SYNCREON) ( 1 )

6

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 448/06

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

8


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

5.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 448/1


Avviso all’attenzione della persona oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1910 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1909 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2021/C 448/01)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione della persona designata negli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1910 del Consiglio (2), e nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1909 del Consiglio (4) che attua l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il 25 ottobre 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 1970 (2011) ha aggiunto una persona all’elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive.

La persona in questione può presentare in qualsiasi momento al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell’UNSCR 1970 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell’elenco delle Nazioni Unite. Tale richiesta deve essere inoltrata al seguente indirizzo:

United Nations – Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha modificato gli inserimenti in elenco di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 e al regolamento (UE) 2016/44 nella misura in cui si applicano a tale persona.

Si richiama l’attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 9 del regolamento).

La persona in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame dell’elenco delle persone ed entità designate, effettuato dal Consiglio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2015/1333 e dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/44.


(1)  GU L 206 del 1.8.2015, pag. 34.

(2)  GU L 389 I del 4.11.2021, pag. 3.

(3)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

(4)  GU L 389 I del 4.11.2021, pag. 1.


5.11.2021   

IT

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C 448/3


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2021/C 448/02)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1910 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1909 del Consiglio (5), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il titolare del trattamento è l’unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2015/1333, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1910 e del regolamento (UE) 2016/44, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1909.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2015/1333 e nel regolamento (UE) 2016/44.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 206 del 1.8.2015, pag. 34.

(3)  GU L 389 I del 4.11.2021, pag. 3.

(4)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

(5)  GU L 389 I del 4.11.2021, pag. 1.


Commissione europea

5.11.2021   

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C 448/4


Tassi di cambio dell’euro (1)

4 novembre 2021

(2021/C 448/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1569

JPY

yen giapponesi

131,77

DKK

corone danesi

7,4377

GBP

sterline inglesi

0,85350

SEK

corone svedesi

9,9060

CHF

franchi svizzeri

1,0554

ISK

corone islandesi

150,20

NOK

corone norvegesi

9,8590

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,469

HUF

fiorini ungheresi

359,86

PLN

zloty polacchi

4,6067

RON

leu rumeni

4,9494

TRY

lire turche

11,2503

AUD

dollari australiani

1,5602

CAD

dollari canadesi

1,4365

HKD

dollari di Hong Kong

9,0059

NZD

dollari neozelandesi

1,6235

SGD

dollari di Singapore

1,5627

KRW

won sudcoreani

1 369,33

ZAR

rand sudafricani

17,5896

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3983

HRK

kuna croata

7,5240

IDR

rupia indonesiana

16 618,72

MYR

ringgit malese

4,8052

PHP

peso filippino

58,579

RUB

rublo russo

82,7443

THB

baht thailandese

38,542

BRL

real brasiliano

6,4833

MXN

peso messicano

23,8191

INR

rupia indiana

86,0955


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

5.11.2021   

IT

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C 448/5


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 448/04)

Stato membro

Spagna

Rotta interessata

Almería – Siviglia

Data di riapertura ai vettori aerei comunitari delle rotte soggette agli oneri di servizio pubblico (OSP)

1.8.2022

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi altra informazione o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda

Urbana

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

SPAGNA

Tel. +34 915977505

Fax +34 915978643

E-mail: osp.dgac@mitma.es

Le rotte soggette agli oneri di servizio pubblico possono essere servite in regime di libera concorrenza a decorrere dal 1o agosto 2022. Se nessun vettore aereo avrà presentato un programma di servizi conforme agli oneri di servizio pubblico imposti, l’accesso sarà limitato a un solo vettore aereo mediante la corrispondente procedura di gara d’appalto, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

5.11.2021   

IT

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C 448/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10439 — DP WORLD / SYNCREON)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 448/05)

1.   

In data 25 ottobre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

DP World Limited («DP World», Emirati arabi uniti),

syncreon Newco B.V. («syncreon», Stati Uniti).

DP World acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di syncreon.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

DP World Group: operazioni nei terminal portuali, servizi marittimi, servizi per le zone di libero scambio, logistici e di movimentazione delle merci (carico e scarico di navi e attività connesse) in tutto il mondo.

syncreon: logistica di approvvigionamento a livello mondiale, con particolare attenzione alla progettazione e alla gestione di soluzioni per la catena di approvvigionamento per clienti che operano principalmente nei settori automobilistico e tecnologico.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10439 DP WORLD / SYNCREON

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

5.11.2021   

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C 448/8


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 448/06)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Malta»

PDO-MT-A1630-AM01

Data della comunicazione: 5 ottobre 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

Modifiche minori delle varietà di uve da vino ammesse e di altre pratiche enologiche. Tutte le modifiche sono state richieste dai produttori locali di vino.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Malta

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

15.

Vino ottenuto da uve appassite

16.

Vino di uve stramature

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si propone di sostituire tutti i riferimenti alla «Nota legale n. 416 del 2007» con «S.L 436.07».

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Passito

Pratica enologica specifica

Il termine «Passito» può essere utilizzato esclusivamente per i vini ottenuti al 100 % da uve sottoposte, interamente o parzialmente, a un processo di essiccazione in pianta o dopo la vendemmia, con una concentrazione di zuccheri nelle uve che raggiunge un titolo alcolometrico potenziale naturale minimo pari a 18 % vol e un titolo alcolometrico effettivo minimo pari al 12 % vol.

2.   Imqadded

Pratica enologica specifica

Il termine «Imqadded» può essere utilizzato esclusivamente per i vini ottenuti al 100 % da uve sottoposte, interamente o parzialmente, a un processo di essiccazione in pianta o dopo la vendemmia, con una concentrazione di zuccheri nelle uve che raggiunge un titolo alcolometrico potenziale naturale minimo pari a 14 % vol e un titolo alcolometrico effettivo minimo pari al 12,5 % vol.

3.   Riżerva

Pratica enologica specifica

I vini bianchi DOK con la dicitura «Riżerva» devono avere un titolo alcolometrico naturale minimo pari a 12 % vol e un titolo alcolometrico totale minimo pari a 12 % vol. I vini rossi DOK «Riżerva» devono avere un titolo alcolometrico naturale minimo pari a 12,5 % vol e un titolo alcolometrico totale minimo pari a 12,5 % vol. Entrambe le tipologie devono essere affinate per almeno sei mesi in bottiglia prima di essere immesse sul mercato e non possono essere commercializzate prima di 24 mesi dal 1° settembre dell’anno della vendemmia. I vini rossi devono essere stati invecchiati almeno dodici mesi in botti di rovere prima di essere affinati sei mesi in bottiglia. Se si utilizza la dicitura «Riżerva» in etichetta, è obbligatorio indicare anche l’annata.

La dicitura «Riżerva» può essere sostituita da «Reserve».

4.   Ġellewża

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Il titolo alcolometrico naturale minimo (% vol) dei vini Ġellewża è modificato da 10,5 % a 10,0 % vol.

5.   Girgentina

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Il titolo alcolometrico naturale minimo (% vol) dei vini Girgentina è modificato da 10,5 % a 10,0 % vol.

5.2.   Rese massime

1.   Malbec

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La regione di produzione è l’isola di Malta. Le viti sono coltivate nella maggior parte delle zone, dalla costa all’entroterra, con una maggiore concentrazione nella parte settentrionale e occidentale.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Cabernet franc

 

Cabernet sauvignon

 

Carignan

 

Carmenere

 

Chardonnay

 

Chenin blanc

 

Gellewza

 

Girgentina

 

Graciano

 

Grenache

 

Inzolia

 

Lambrusco

 

Malbec

 

Merlot

 

Montepulciano

 

Moscato D’Alessandria

 

Moscato bianco

 

Moscato giallo

 

Mourvedre

 

Negroamaro

 

Nero D’Avola

 

Petit Verdot

 

Pinot bianco

 

Pinot noir

 

Primitivo

 

Sangiovese

 

Sauvignon blanc

 

Syrah

 

Tempranillo

 

Trebbiano

 

Vermentino

 

Viognier

8.   Descrizione del legame/dei legami

Nessuna modifica deve essere apportata a questa sezione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

ai vini di cui è certificata la conformità alla DOP sono assegnati sigilli recanti un numero di controllo. I sigilli sono rilasciati dall’unità Viticoltura ed enologia. Il codice di controllo è obbligatorio ed è composto da tre lettere e un numero seriale: le prime due lettere, MT, identificano Malta come paese di origine mentre la terza è l’identificativo della serie dei sigilli. Per poter essere immessi sul mercato, i vini DOP devono essere muniti del sigillo rilasciato dall’unità Viticoltura ed enologia.

Link al disciplinare del prodotto

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/details/EUGI00000007621


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.