ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 440

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
29 ottobre 2021


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

Interactio — Ibrida — 145a sessione plenaria del CdR, 30.6.2021 - 1.7.2021

2021/C 440/01

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle proposte in vista del programma di lavoro della Commissione europea per il 2022

1

2021/C 440/02

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul tema Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera

6

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

Interactio — Ibrida — 145a sessione plenaria del CdR, 30.6.2021 - 1.7.2021

2021/C 440/03

Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente

11

2021/C 440/04

Parere del Comitato europeo delle regioni — Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo

19

2021/C 440/05

Parere del Comitato europeo delle regioni — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa in vista della COP 26

25

2021/C 440/06

Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione per la democrazia europea

31

2021/C 440/07

Parere del Comitato europeo delle regioni — Realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030

36

2021/C 440/08

Parere del Comitato europeo delle regioni — Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici

42

2021/C 440/09

Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia per rafforzare l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

49

2021/C 440/10

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il futuro degli aeroporti regionali: sfide e opportunità

51

2021/C 440/11

Parere del Comitato europeo delle regioni — Un piano per il futuro dei prestatori di assistenza e i relativi servizi — Opportunità locali e regionali per una sfida europea

56

2021/C 440/12

Parere del Comitato europeo delle regioni — Un piano d'azione per l'economia sociale

62


 

III   Atti preparatori

 

Comitato delle regioni

 

Interactio — Ibrida — 145a sessione plenaria del CdR, 30.6.2021 - 1.7.2021

2021/C 440/13

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema Legge sui servizi digitali e legge sui mercati digitali

67

2021/C 440/14

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema Resilienza dei soggetti critici

99

2021/C 440/15

Parere del Comitato europeo delle regioni — Infrastrutture energetiche transeuropee adatte alla transizione verde e digitale: la revisione del regolamento sugli orientamenti

105


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

Interactio — Ibrida — 145a sessione plenaria del CdR, 30.6.2021 - 1.7.2021

29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/1


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle proposte in vista del programma di lavoro della Commissione europea per il 2022

(2021/C 440/01)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

visti:

il protocollo di cooperazione con la Commissione europea del febbraio 2012,

la sua risoluzione Le priorità del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025 (1),

i contributi dei parlamenti regionali con poteri legislativi ricevuti nel quadro dell'accordo di cooperazione CdR-CALRE,

Ripresa e coesione

1.

dato che l'attuazione di Next Generation EU costituirà una priorità fondamentale del programma di lavoro della Commissione europea per il 2022, invita la Commissione a garantire il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), essendo questo un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, garantire un migliore coordinamento con i programmi della politica di coesione e le strategie di specializzazione intelligente messe a punto dalle regioni, ed evitare il rischio di bassi tassi di assorbimento. Sottolinea inoltre la necessità di coinvolgere gli enti locali e regionali nei processi del semestre europeo, dal momento che la maggior parte delle raccomandazioni specifiche per paese ha una dimensione locale e regionale;

2.

ribadisce l'invito alla Commissione a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile in un semestre europeo riformato, ad effettuarne una mappatura nei PNRR e, su tale base, a inserirli nel prossimo ciclo, che inizia con l'analisi annuale della crescita sostenibile. Il CdR auspica inoltre che venga istituita una piattaforma multilaterale dell'UE sugli OSS al fine di fornire sostegno e consulenza alla Commissione riguardo all'attuazione di tali obiettivi secondo il calendario previsto;

3.

invita la Commissione europea a presentare una proposta volta a prorogare fino alla fine del 2022 le attuali misure eccezionali di flessibilità nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus, come la possibilità di un tasso di cofinanziamento UE del 100 %, e a prendere in considerazione un aumento temporaneo della soglia de minimis per gli aiuti di Stato al fine di continuare a promuovere investimenti sostenibili per lo stesso periodo;

4.

esorta la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire la piena attuazione della tabella di marcia giuridicamente vincolante per introdurre nuove risorse proprie nel corso dell'attuale QFP, anche presentando tempestive proposte legislative;

5.

invita la Commissione a tenere conto della realtà e delle esigenze degli enti locali e regionali, come pure dell'impatto della pandemia di COVID-19 sui livelli di debito e di disavanzo, nel rilancio della revisione del quadro europeo di governance economica, in particolare per quanto riguarda gli investimenti pubblici a tutti i livelli di governo;

6.

chiede alla Commissione europea che, in sede di revisione della strategia dell'UE per le regioni ultraperiferiche, e alla luce delle gravi conseguenze che la pandemia di COVID-19 ha avuto su dette regioni, collochi lo sviluppo sostenibile e la creazione di posti di lavoro al centro di tale strategia, impegnandosi a partecipare alla sua elaborazione e attuazione, in linea con le proprie precedenti raccomandazioni;

7.

invita la Commissione a integrare in tutte le sue politiche considerazioni di ordine demografico e a prevedere strumenti finanziari che consentano lo sviluppo di azioni e misure volte ad affrontare le sfide demografiche nelle regioni in cui le conseguenze del cambiamento demografico hanno un impatto particolare.

Ambiente e sostenibilità

8.

accoglie con favore la proposta della Commissione di lanciare, congiuntamente con il CdR, un monitoraggio dell'inquinamento zero e, successivamente, un quadro di valutazione delle prestazioni ecologiche delle regioni dell'UE nell'ambito del suo piano d'azione «Verso l'inquinamento zero»; propone di lavorare insieme per monitorare i progressi e l'impatto di tutte le politiche del Green Deal, compresa l'attuazione dell'azione per il clima e della ripresa verde a livello regionale; chiede di partecipare all'organizzazione dell'Anno europeo delle città più verdi, se confermato per il 2022, ed esorta a tenere conto delle specificità delle zone rurali, specie quelle maggiormente interessate dallo spopolamento, ai fini dell'applicazione delle politiche del Green Deal;

9.

invita la Commissione a integrare nel Green Deal europeo una legge sugli oceani quale strategia globale con obiettivi misurabili e scadenze precise volta a proteggere l'ambiente marino, ridurre l'inquinamento e invertire la perdita di biodiversità, tutelando e promuovendo nel contempo le attività di pesca su piccola scala;

10.

suggerisce alla Commissione di introdurre il concetto di coesione ambientale e climatica come dimensione complementare al concetto di coesione economica, sociale, territoriale e digitale, poiché si tratta di un elemento essenziale non solo per la ripresa in Europa e nel mondo, ma anche per lo sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, gli OSS e l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio;

11.

si unisce all'invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione affinché presenti una legge giuridicamente vincolante sulla biodiversità entro la fine del 2022. Tale iniziativa dovrebbe essere accompagnata da un meccanismo di monitoraggio, corredato di indicatori, che preveda un coinvolgimento formale degli enti locali e regionali;

12.

invita la Commissione a rivedere il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia al fine di renderlo idoneo all'attuazione del Green Deal, rafforzando l'integrazione dei contributi subnazionali nei piani nazionali e allineando i piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) con i piani nazionali per l'attuazione dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite e con il quadro degli OSS; propone un quadro per l'azione degli enti subnazionali di cui si tenga formalmente conto nell'ambito dell'UNFCCC e della conseguente governance climatica dell'UE;

13.

si attende che la Commissione inizi a integrare la dimensione di genere nei suoi processi politici: nel Green Deal, nei PNRR e negli accordi di partenariato nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei, in particolare presentando, in linea con l'articolo 16, lettera f) dell'accordo interistituzionale ed entro il 1o gennaio 2023, una metodologia per la valutazione dell'impatto di genere dei programmi dell'UE;

14.

invita la Commissione ad avviare un dialogo strutturato con gli enti locali e regionali sull'elaborazione e l'attuazione del pacchetto «Pronti per il 55 %»;

15.

sostiene gli obiettivi proposti dalla strategia «Dal produttore al consumatore», che devono ancora essere recepiti nella legislazione della politica agricola comune. Invita inoltre la Commissione a proporre sistemi di etichettatura nutrizionale equa, nonché etichette relative all'origine e ai metodi di produzione dei prodotti di origine animale;

16.

invita la Commissione europea a garantire che l'agenda rurale europea sia attuata in tutte le politiche e si prefigga obiettivi politici ambiziosi e concreti per rafforzare le dinamiche innovative dei territori rurali, per organizzare una cooperazione interterritoriale intelligente e per stimolare l'azione dei cittadini nelle strategie di sviluppo locale.

Transizione digitale e industria

17.

invita la Commissione a integrare la coesione digitale come dimensione complementare al concetto di coesione economica, sociale e territoriale, evitando in tal modo che venga a crearsi un «duplice divario digitale», causato dalla mancanza di infrastrutture, di accesso a dispositivi elettronici e di competenze digitali;

18.

chiede alla Commissione di tenere conto delle differenze regionali e locali e dei relativi indicatori nella relazione di analisi comparativa in materia di e-Government, dato che il divario tra zone urbane e rurali in termini di utilizzo dei servizi di amministrazione elettronica si sta facendo sempre più ampio;

19.

invita la Commissione a lanciare un dialogo strutturato con le città e le regioni d'Europa su come rafforzare gli ecosistemi industriali regionali, i cluster e le alleanze interregionali durante l'attuazione della strategia industriale, tenendo conto delle strategie di specializzazione intelligente, dal momento che l'approccio basato sul territorio è ampiamente assente dalla comunicazione «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020».

Cooperazione transfrontaliera e mobilità

20.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a presentare uno strumento per le emergenze nel mercato unico e chiede l'adozione di una legislazione che garantisca norme e procedure minime europee volte ad assicurare che le frontiere interne restino aperte anche durante le crisi;

21.

sottolinea la necessità di un quadro politico dell'UE che consenta l'istituzione e la gestione efficaci di servizi pubblici transfrontalieri; incoraggia inoltre il legislatore europeo, gli Stati membri, le regioni e gli enti locali a sviluppare e promuovere ulteriormente strumenti di democrazia partecipativa transfrontaliera che contribuiscano al coinvolgimento dei cittadini nel processo di integrazione europea sul campo;

22.

esprime profondo rammarico per l'esito fallimentare delle discussioni tra gli Stati membri sul proposto meccanismo transfrontaliero europeo, dal momento che gli ostacoli giuridici e amministrativi pongono gravi limiti alla cooperazione transfrontaliera e incidono fortemente sulla qualità della vita nelle regioni frontaliere; il CdR chiede che la Commissione presenti una nuova proposta di regolamento relativo al suddetto meccanismo;

23.

invita la Commissione europea a dare seguito, mediante orientamenti concreti, al nuovo quadro per la mobilità urbana, che renderà più sostenibile questo tipo di mobilità e ridurrà il suo impatto sulla salute delle persone;

24.

accoglie con favore l'accordo interistituzionale sul meccanismo per collegare l'Europa (MCE). Auspica che i progetti cofinanziati relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e alle infrastrutture energetiche transeuropee (TEN-E) contribuiscano a eliminare i collegamenti mancanti, in particolare nelle regioni transfrontaliere, e ricorda alla Commissione la necessità di destinare una dotazione sufficiente al cofinanziamento dei progetti riguardanti la rete globale.

Migrazione e protezione sociale

25.

suggerisce di istituire un quadro di valutazione della situazione sociale regionale al fine di cogliere appieno la portata delle sfide sociali nell'UE e di garantire che il pilastro europeo dei diritti sociali sia attuato a tutti i livelli;

26.

invita la Commissione a sostenere e monitorare l'attuazione, da parte degli Stati membri, della garanzia europea per l'infanzia e ad agevolare lo scambio di buone pratiche al riguardo;

27.

si attende che la Commissione presenti una proposta ambiziosa sul miglioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori delle piattaforme che tenga conto dei modelli nazionali del mercato del lavoro e dei poteri decisionali dell'UE;

28.

invita la Commissione a integrare le raccomandazioni del CdR nell'iniziativa sull'assistenza a lungo termine, dato il suo stretto collegamento con le gravi carenze di competenze in questo settore e con il cambiamento demografico, due fenomeni che si manifestano con particolare evidenza nelle regioni interessate dall'invecchiamento della popolazione;

29.

si impegna a svolgere un ruolo attivo nella piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora, che dovrebbe essere integrata da una proposta della Commissione relativa a un quadro dell'UE per le strategie nazionali volte a contrastare l'esclusione abitativa;

30.

invita la Commissione a rivolgere una particolare attenzione al rafforzamento della ripresa e della resilienza dei settori culturali e creativi a seguito della pandemia di COVID-19 e ad affrontare il problema della precarietà delle condizioni di lavoro degli artisti agevolando la mobilità e il riconoscimento reciproco del loro status.

Migrazione e integrazione

31.

esorta la Commissione europea a garantire che vengano fatti passi avanti verso la creazione di un quadro comune europeo per la gestione della migrazione e dell'asilo, nell'ambito del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo; ribadisce che la dimensione locale e regionale della migrazione e dell'integrazione dovrebbe essere presa in considerazione e sostenuta dal nuovo partenariato tra il CdR e la Commissione sull'integrazione.

Sicurezza

32.

invita la Commissione a includere il CdR come partner a pieno titolo nell'impegno dell'UE sulla sicurezza e la resilienza urbane e nella nuova iniziativa «Città contro la radicalizzazione e il terrorismo»;

Sanità, protezione civile e turismo

33.

ricorda alla Commissione che qualsiasi revisione del quadro giuridico Schengen deve tenere conto dei punti di vista e delle esigenze delle città e delle regioni vicine alle frontiere interne; chiede di essere consultato in una fase precoce, conformemente al protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

34.

esorta la Commissione europea ad avviare una procedura rapida volta a trovare una soluzione soddisfacente e permanente al problema della crisi umanitaria nel Mediterraneo, concentrandosi in primo luogo sulla protezione della vita dei migranti, ma anche sulla garanzia del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. A tal fine offre la propria disponibilità e quella degli enti locali e regionali a cooperare nella misura massima possibile;

35.

invita la Commissione a presentare proposte coraggiose per la messa a punto e la produzione di medicinali essenziali nell'UE, al fine di garantire l'autonomia strategica dell'UE riducendo la dipendenza dai paesi terzi; si attende che la Commissione proponga anche misure concrete e incisive per favorire l'accesso ai medicinali generici e ai farmaci biosimilari nonché per assicurare l'accesso ai farmaci in tempi di crisi;

36.

è favorevole a una revisione del ruolo dell'Unione europea nella politica di sanità pubblica nel contesto della Conferenza sul futuro dell'Europa, sempre tenendo presente che la politica sanitaria è una competenza primaria degli Stati membri ed è spesso gestita a livello subnazionale;

37.

si aspetta che il suo parere sui diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera e i risultati della terza consultazione della rete RegHub trovino riscontro nella terza relazione sul funzionamento della direttiva, prevista per il 2022;

38.

attende con interesse di contribuire alla proposta della Commissione relativa a un calendario e a una tessera europei di vaccinazione per garantire a tutti i cittadini europei il diritto alla protezione offerta dalla somministrazione del vaccino e la prova dell'avvenuta vaccinazione, indipendentemente dal luogo in cui vivono;

39.

esorta la Commissione a portare avanti la definizione e lo sviluppo degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile, in quanto obiettivi non vincolanti a sostegno delle azioni di prevenzione e preparazione; sottolinea tuttavia che ciò deve avvenire in cooperazione non solo con i governi nazionali ma anche con gli enti locali e regionali; attende inoltre con interesse la piena attuazione della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ed esorta la Commissione a tenere conto anche delle competenze in materia di gestione delle catastrofi disponibili a livello subnazionale. Si attende inoltre un piano chiaro per l'impegno a lungo termine e il rafforzamento finanziario del meccanismo di protezione civile dell'UE e dei suoi strumenti, quali rescEU e il Corpo medico europeo;

40.

ribadisce la sua richiesta di una nuova strategia per il turismo europeo e chiede alla Commissione di presentare un'agenda europea per il turismo 2030-2050, nonché un primo progetto di tale documento entro la fine del primo semestre 2022, al fine di sostenere la duplice transizione ecologica e digitale dell'ecosistema turistico europeo, di rafforzarne la competitività e di promuovere la ripresa dell'occupazione a livello locale e regionale legata a questa attività.

Cooperazione esterna

41.

deplora che l'accordo commerciale e di cooperazione firmato il 24 dicembre 2020 tra l'UE e il Regno Unito non preveda alcun coinvolgimento specifico o strutturato degli enti locali e regionali; tuttavia, il CdR, in particolare attraverso l'attività politica del gruppo di contatto CdR-Regno Unito, rifletterà su come garantire la continuità della nostra cooperazione con le amministrazioni decentrate del Regno Unito e i governi locali; invita inoltre la Commissione a monitorare attentamente il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'attuazione della riserva di adeguamento alla Brexit;

42.

chiede che la Commissione metta in atto un sostegno costante e strutturato per la cooperazione inter pares tra gli enti locali dei Balcani occidentali e i loro omologhi degli Stati membri dell'UE, in stretta cooperazione con il CdR e in particolare attraverso i suoi comitati consultivi misti con il Montenegro, la Macedonia del Nord e la Serbia, nonché con il gruppo di lavoro Balcani occidentali;

43.

accoglie con favore la decisione di istituire l'Accademia della pubblica amministrazione del partenariato orientale come pure il ruolo rafforzato degli enti locali e regionali nell'attuazione delle politiche, delle strategie e delle iniziative faro del partenariato orientale;

44.

esorta tutte le istituzioni dell'UE, in sede di attuazione del partenariato rinnovato con il vicinato meridionale, a considerare gli enti locali e regionali come partner fondamentali per lo sviluppo sostenibile e la programmazione, al fine di creare nuove dinamiche per le riforme in materia di decentramento;

45.

invita la Commissione a riconoscere il ruolo che gli enti locali e regionali possono svolgere nel contribuire alla pace e alla prosperità nei paesi terzi, mediante azioni come l'iniziativa di Nicosia, un esempio concreto di cooperazione tra pari che ha contribuito a creare fiducia e a mantenere aperto un dialogo interno tra gli enti regionali e locali.

Sussidiarietà e futuro dell'Europa

46.

ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché intensifichi i lavori e rafforzi il coinvolgimento dei cittadini e degli enti locali e regionali nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa e oltre, nonché fornisca gli strumenti adeguati per dare seguito alle raccomandazioni scaturite dalla Conferenza; esorta la Commissione a intensificare la cooperazione tra i suoi uffici di rappresentanza negli Stati membri e il CdR per quanto riguarda l'organizzazione di dialoghi locali al di là delle capitali;

47.

invita la Commissione a dare seguito alle misure legislative e non legislative delineate nel piano d'azione per la democrazia europea, includendo nel loro ambito di applicazione le elezioni regionali e locali, i media locali e la lotta alla disinformazione a livello regionale e locale;

48.

mantiene il proprio impegno per l'attuazione delle raccomandazioni della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «fare meno in modo più efficiente»; chiede che la griglia di valutazione della sussidiarietà venga utilizzata in modo sistematico;

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle istituzioni dell'Unione europea e alle presidenze del Consiglio dell'UE.

Bruxelles, 30 giugno 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  COR-2020-01392-00-00-RES-TRA.


29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/6


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul tema «Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera»

(2021/C 440/02)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

crede fermamente nell'elevato valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera quale elemento essenziale del progetto e delle politiche dell'Unione europea, in quanto mira a rafforzare la coesione territoriale nonché i collegamenti, gli scambi e la collaborazione tra territori e cittadini attraverso le frontiere terrestri e marittime;

2.

esprime preoccupazione per l'arretramento — il più marcato fatto registrare negli ultimi decenni — della cooperazione transfrontaliera a seguito della pandemia di COVID-19, e chiede all'Unione europea, alla luce del dibattito sul futuro dell'Europa, di reinserire la cooperazione transfrontaliera tra le priorità del programma politico dell'UE, contribuendo così a farne un elemento con un ruolo attivo nella ripresa dalla crisi;

3.

dando seguito alle consultazioni pubbliche da esso condotte sul futuro della cooperazione transfrontaliera, e previa consultazione dei membri dell'Alleanza europea dei cittadini transfrontalieri, propone la visione della cooperazione transfrontaliera nei prossimi anni esposta qui di seguito.

Servizi di emergenza, assistenza sanitaria e crisi future

4.

invita la Commissione europea a presentare una proposta per mantenere la cooperazione transfrontaliera terrestre e marittima e la vita transfrontaliera nel caso di una crisi che interessi tutta l'UE o una o più delle sue regioni. Tale proposta dovrebbe prevedere che le frontiere interne dell'UE siano mantenute aperte, garantendo la libera circolazione delle persone, la fornitura di servizi pubblici transfrontalieri e il pieno e corretto funzionamento del mercato unico e dello spazio Schengen;

5.

sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero sempre consultare tempestivamente gli enti locali e regionali prima di prendere in considerazione la chiusura delle frontiere o qualsiasi tipo di azione che possa incidere sulla vita dei cittadini; inoltre, qualsiasi azione di questo tipo deve rispettare il principio di proporzionalità e non spingersi al di là di quanto necessario per conseguire obiettivi politici definiti in modo legittimo e trasparente;

6.

sottolinea la necessità che i residenti nell'Unione europea ottengano l'accesso più rapido possibile ai servizi di emergenza e ai servizi sanitari, e invita gli Stati membri a valutare l'adozione di misure che consentano il libero passaggio attraverso i confini del personale e dei veicoli che lavorano nei servizi di emergenza e nei servizi sanitari;

7.

suggerisce agli Stati membri di tenere conto della cooperazione transfrontaliera in caso di cambiamenti nelle attività dei servizi sanitari e di emergenza o al momento di predisporre o attuare nuovi piani sanitari nazionali, regionali o locali, e di far sì che i piani sanitari dell'Unione possano essere attuati e rispettati, nella misura del possibile e in funzione delle cause dell'emergenza;

8.

invita gli Stati membri a elaborare piani comuni di emergenza transfrontaliera per le zone di confine, o anche per parti di tali zone, al fine di garantire una migliore preparazione e risposta in caso di emergenza. Le regioni frontaliere dell'UE, e in particolare le euroregioni, le comunità di lavoro, i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) e le altre strutture transfrontaliere dovrebbero essere consultati in sede di elaborazione di tali piani, e, laddove opportuno, dovrebbe essere loro concessa la possibilità di attuarli o cogestirli;

9.

invoca una forte cooperazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e le autorità regionali competenti, in particolare attraverso la creazione di osservatori sanitari transfrontalieri locali o regionali.

Per regioni transfrontaliere più integrate

10.

invita l'Unione europea, in cooperazione con i suoi Stati membri e gli enti locali e regionali, a promuovere lo sviluppo di aree di insediamento funzionali nelle zone transfrontaliere terrestri e marittime dell'Unione e dei paesi vicini, comprese le regioni ultraperiferiche, e a concentrare di conseguenza le sue future opportunità di finanziamento e le sue politiche su tali aree;

11.

invita la Commissione europea a tenere conto in maniera trasversale del fenomeno transfrontaliero nell'elaborazione delle sue politiche;

12.

chiede alla Commissione europea, e in particolare a Eurostat, nonché agli istituti nazionali di statistica competenti, di raccogliere sistematicamente dati statistici sulla vita nelle zone transfrontaliere, individuando i flussi transfrontalieri e le interdipendenze in tutti i settori politici pertinenti e nella vita pubblica, al fine di fornire dati concreti per l'elaborazione delle politiche future;

13.

domanda agli Stati membri di studiare la possibilità di definire strategie comuni per zone transfrontaliere integrate e di prevedere risorse specifiche per lo sviluppo di progetti transfrontalieri, la pianificazione territoriale, le infrastrutture, le strategie economiche e un mercato del lavoro integrato. I finanziamenti per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie saranno erogati attraverso Interreg nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

14.

ritiene che tutti i servizi della Commissione europea debbano essere consapevoli dell'esistenza dei GECT; e chiede alla Commissione europea di assicurarsi che i GECT, essendo riconosciuti come soggetti di diritto, siano ammissibili a tutti gli inviti a presentare progetti dell'Unione europea;

15.

sottolinea che la salute ambientale (qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua) e la salute degli abitanti delle zone di frontiera dovrebbero essere ulteriormente protette, onde evitare l'inquinamento e i rischi industriali generati oltre confine;

16.

nell'ottica di consentire una vita transfrontaliera senza attriti, esorta la Commissione europea ad avviare un dialogo con gli Stati membri volto a trovare modi efficaci per il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei diritti dei cittadini e delle imprese.

Migliorare i trasporti e le comunicazioni transfrontalieri

17.

chiede un sostegno a favore di una migliore connettività e intermodalità transfrontaliera alle frontiere terrestri e marittime, attraverso finanziamenti adeguati e una pianificazione strategica. Strumenti quali il meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero sempre includere bandi specifici per la realizzazione dei collegamenti transfrontalieri mancanti, anche al di là della rete centrale RTE-T. Anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) e le banche e gli istituti nazionali di promozione dovrebbero finanziare investimenti a lungo termine in progetti transfrontalieri; ed Interreg dovrebbe accrescere, nei suoi programmi operativi, il suo contributo al finanziamento degli interventi volti ad affrontare il problema delle strozzature nel settore dei trasporti;

18.

sottolinea che tutte le soluzioni volte a decarbonizzare i flussi transfrontalieri dovrebbero essere promosse in modo più ambizioso al fine di conseguire gli obiettivi climatici prefissati entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. In tutto ciò rientra anche lo sviluppo di politiche tariffarie o sistemi di biglietteria comuni, l'armonizzazione degli orari e la messa a disposizione delle informazioni ai passeggeri;

19.

considerate le sfide cui devono far fronte le zone insulari, montane e periferiche, desidera inoltre sottolineare l'importanza dei programmi di cooperazione transfrontaliera ai fini di garantire la continuità territoriale e la mobilità transfrontaliera, la gestione sostenibile delle risorse naturali e il sostegno alla decarbonizzazione del sistema energetico e all'economia circolare nelle regioni e nei bacini marittimi interessati;

20.

sottolinea che occorre prestare maggiore attenzione, ed erogare maggiori finanziamenti, ai progetti transfrontalieri di connessione informatica, all'accesso alle reti a banda larga e all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale che sosterrebbero la cooperazione economica e sociale tra le regioni transfrontaliere, soddisfacendo in particolare le esigenze delle zone rurali.

Sviluppare servizi transfrontalieri

21.

sottolinea la necessità di un quadro giuridico europeo che permetta di creare e gestire in maniera efficiente dei servizi pubblici transfrontalieri in grado di rispondere alle esigenze di coloro che risiedono nelle regioni frontaliere dell'UE, tenendo conto in particolare delle esigenze dei residenti delle regioni che si trovano ad affrontare sfide demografiche, e prevenendo così, grazie all'erogazione di servizi pubblici di alta qualità, l'ulteriore spopolamento di tali regioni. I servizi pubblici transfrontalieri, per residenti e imprese, dovrebbero essere sviluppati in tutti i settori pertinenti per la vita transfrontaliera;

22.

invita le regioni frontaliere dell'UE, e in particolare le euroregioni, le comunità di lavoro, i GECT e le altre strutture transfrontaliere, a guardare in modo proattivo al di là delle frontiere per trovare sinergie, possibili economie in termini di risorse e complementarità nei servizi, in modo da creare un'offerta attraente per i cittadini e i turisti su entrambi i lati del confine;

23.

mette in rilievo la necessità di migliorare l'accesso ai contenuti audiovisivi e la loro distribuzione, limitando i blocchi geografici in particolare nelle regioni frontaliere, il che andrebbe a beneficio anche delle minoranze linguistiche;

24.

sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi è particolarmente importante per le imprese che operano nelle regioni frontaliere, e si impegna pertanto a dare priorità alla questione nell'ambito della piattaforma Fit for Future, con proposte pertinenti in settori quali gli appalti pubblici e gli strumenti e le procedure per gli appalti digitali; in tale contesto, mette in rilievo l'importanza della digitalizzazione nella fornitura transfrontaliera di servizi pubblici, nella triplice prospettiva del tessuto produttivo, delle amministrazioni ed enti pubblici che forniscono servizi ai cittadini, e dei cittadini stessi;

25.

invita la Commissione europea a intraprendere l'elaborazione di un quadro legislativo che faciliti l'adozione di statuti dei lavoratori frontalieri da parte degli Stati confinanti.

Sviluppare mercati del lavoro transfrontalieri integrati

26.

mette in evidenza il fatto che nelle regioni transfrontaliere strettamente interconnesse lo sviluppo congiunto è necessario per garantire la coesione e la crescita sostenibile. Ciò richiede una strategia territoriale integrata, un'equa distribuzione dei redditi generati dal lavoro transfrontaliero e il finanziamento transfrontaliero delle infrastrutture e dei servizi pubblici transfrontalieri necessari per garantire il funzionamento della regione transfrontaliera;

27.

chiede una migliore promozione e agevolazione della cooperazione transfrontaliera in materia di mobilità ai fini dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione. Per le persone, questo tipo di mobilità migliora le prospettive occupazionali, contribuisce all'apertura al mondo e rafforza la cittadinanza europea;

28.

sottolinea che, nelle regioni frontaliere, i sistemi di istruzione, anche a livello di università, istituti di istruzione per adulti e istituti di formazione professionale, dovrebbero offrire opportunità di apprendimento delle lingue dei paesi limitrofi il più presto possibile e nel quadro dell'«apprendimento permanente», con programmi di studio adattati alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro.

Rafforzare la governance transfrontaliera

29.

chiede che le strutture transfrontaliere, come le euroregioni, le comunità di lavoro o i GECT assumano un ruolo più importante nella gestione delle zone transfrontaliere e siano regolarmente consultate su tutti gli aspetti della vita transfrontaliera. Gli Stati membri e gli enti locali e regionali dovrebbero stabilire metodi di lavoro atti a garantire che ciò avvenga.

Sviluppare un sentimento comune di identità attraverso i confini

30.

sottolinea che la cooperazione transfrontaliera non riguarda soltanto la cooperazione economica, ma anche la vita nelle regioni frontaliere e lo sviluppo di un sentimento di identità comune. Occorre sviluppare un approccio basato sulla cultura, che valorizzi la ricchezza del patrimonio materiale e immateriale condiviso dalle regioni transfrontaliere e che offra ai cittadini l'opportunità di interagire regolarmente e di socializzare con gli abitanti dei paesi vicini, accrescendo la fiducia reciproca, la cui carenza rimane un ostacolo fondamentale alla cooperazione transfrontaliera. A tale riguardo, rivestono un'importanza fondamentale i progetti interpersonali (people-to-people), e in particolare il rafforzamento degli scambi interculturali, poiché approfondiscono la cooperazione di prossimità, ossia la cooperazione che i cittadini sentono come più vicina, in quanto si manifesta nel corso della vita quotidiana. Si deve inoltre prestare particolare attenzione alla diversità culturale della popolazione e cercare di individuare mezzi adeguati per applicare un approccio inclusivo;

31.

sostiene la creazione di una «Carta dei servizi transfrontalieri UE-digitale», e ricorda ai colegislatori che l'idea iniziale alla base della carta elettronica dei servizi è quella di ridurre la complessità e i costi degli adempimenti amministrativi per i prestatori di servizi transfrontalieri e in particolare per le PMI;

32.

invita l'Unione europea, gli Stati membri e gli enti locali e regionali a sostenere l'organizzazione periodica di eventi e festival transfrontalieri culturali, educativi e sportivi, e sottolinea che il volontariato e il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative di cooperazione transfrontaliera ed europea dovrebbero essere ulteriormente sviluppati, completando l'iniziativa Interreg Volunteer Youth (IVY) e il Corpo europeo di solidarietà;

33.

ritiene che l'Unione europea debba incoraggiare lo sviluppo di dispositivi universali di traduzione automatica, particolarmente utili nelle zone transfrontaliere.

Legiferare meglio per rafforzare le regioni frontaliere

34.

sottolinea che l'Unione europea ha adottato numerosi atti legislativi e trattati potenzialmente in grado di migliorare in modo significativo la vita dei cittadini che vivono nelle regioni frontaliere, ma che la loro attuazione e il relativo monitoraggio sono carenti, ed esorta la Commissione europea a procedere a un esame dell'attuazione della normativa vigente e a rafforzare la capacità di monitoraggio, al fine di garantirne la corretta attuazione a tutti i livelli;

35.

invita la Commissione europea a proporre uno strumento di coordinamento tra gli Stati membri che accompagni il recepimento delle direttive dell'UE, affinché non si creino nuovi ostacoli giuridici alle frontiere;

36.

invita la Commissione europea e gli Stati membri a effettuare valutazioni d'impatto territoriale transfrontaliero su tutte le proposte legislative pertinenti aventi un potenziale impatto transfrontaliero, onde evitare la creazione di nuovi ostacoli nelle regioni transfrontaliere;

37.

chiede alla Commissione europea di proporre revisioni o precisazioni dell'accordo di Schengen, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che consentono agli Stati membri di chiudere le frontiere o introdurre ulteriori requisiti amministrativi per il loro attraversamento;

38.

esprime profondo rammarico per l'esito fallimentare delle discussioni tra gli Stati membri sul proposto meccanismo transfrontaliero europeo, in quanto un tale meccanismo avrebbe comportato notevoli progressi per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera. Poiché gli ostacoli giuridici e amministrativi transfrontalieri pongono seri limiti alla cooperazione transfrontaliera e alla qualità della vita nelle regioni frontaliere, il CdR chiede una nuova iniziativa della Commissione che riveda il regolamento sul suddetto meccanismo, tenendo conto delle questioni già sollevate dagli Stati membri. Il CdR si dichiara disponibile a organizzare, preliminarmente alla presentazione di tale nuova proposta di regolamento, le necessarie discussioni con la Commissione europea, il Parlamento europeo e gli Stati membri, gli enti regionali e locali e tutti gli altri soggetti interessati al tema;

39.

invita la Commissione europea e gli Stati membri a riconoscere il ruolo svolto dalle euroregioni come strumento fondamentale per l'integrazione e la coesione europee, attraverso la creazione di un'identità euroregionale, l'adozione di strategie comuni, l'eliminazione dei costi derivanti dal contesto transfrontaliero e la cooperazione di prossimità; e chiede pertanto di promuovere e incoraggiare il ruolo delle euroregioni nella cooperazione transfrontaliera, fornendo loro un maggiore sostegno finanziario.

Migliorare la cooperazione territoriale europea

40.

invita l'Unione europea a rivedere il quadro finanziario pluriennale nel corso del relativo riesame intermedio, destinando maggiori finanziamenti ai programmi Interreg e alla cooperazione territoriale europea;

41.

chiede che i progetti Interreg continuino ad essere notevolmente semplificati, sottolinea che essi dovrebbero essere sufficientemente flessibili da rispondere alle reali esigenze delle zone transfrontaliere, e invita gli organi di gestione dei programmi Interreg a continuare ad evitare qualsiasi eccesso di regolamentazione aggiuntiva (gold plating). Le procedure amministrative superflue e alcuni controlli e audit troppo frequenti dovrebbero essere abbandonati, in quanto gli oneri attuali rendono i progetti transfrontalieri impraticabili o inopportuni per molti enti locali e regionali e altri soggetti;

42.

osserva che tutte le aree geografiche di cooperazione transfrontaliera definite per il periodo 2014-2020 devono essere mantenute nel periodo 2021-2027, e che i territori ammissibili ai vari programmi di cooperazione transfrontaliera non devono essere esclusi da tali programmi senza un giustificato motivo;

43.

invita le regioni frontaliere dell'UE e i programmi Interreg a investire, nelle regioni frontaliere, maggiori risorse in progetti interpersonali (P2P) o microprogetti — gestibili attraverso bandi periodici o grazie alla creazione di un «Fondo per piccoli progetti» — al fine di aumentare le possibilità di incontro e di creazione di fiducia reciproca, e suggerisce altresì una più stretta interazione e collaborazione a livello di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

44.

sottolinea l'importanza delle sinergie e delle complementarità tra le azioni di cooperazione transfrontaliera e i programmi di finanziamento europei nell'ambito della gestione diretta e indiretta ma soprattutto di quella condivisa;

45.

osserva che, nell'ambito dei programmi Interreg, l'Unione dovrebbe finanziare la formazione continua dei funzionari che operano nelle regioni frontaliere sulla base della cooperazione transfrontaliera e offrire programmi di apprendimento delle lingue e di scambio come Erasmus per i funzionari pubblici di tali regioni al fine di rafforzare tale cooperazione;

46.

ricorda l'impegno del CdR a cooperare con gli Stati membri, con le istituzioni dell'UE e con le parti interessate pertinenti al fine di attuare le proposte delineate nella presente risoluzione;

47.

sottolinea che le proposte formulate nella presente risoluzione mirano a contribuire alle discussioni nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, e invita, a tale proposito, gli enti locali e regionali delle regioni frontaliere a organizzare dialoghi transfrontalieri dei cittadini e meccanismi di consultazione permanenti in cui i cittadini possano fornire contributi alla Conferenza.

La dimensione esterna della cooperazione transfrontaliera

48.

rammenta l'importanza del ruolo che la cooperazione transfrontaliera e le strutture transfrontaliere permanenti, come le euroregioni, le comunità di lavoro o i GECT, possono svolgere nel conseguire uno sviluppo sostenibile al di là delle frontiere esterne, contribuendo a rafforzare la cooperazione dell'UE con i paesi vicini, sostenendo i governi locali e regionali, promuovendo una maggiore sicurezza e migliorando lo sviluppo socioeconomico. Gli enti locali e regionali lungo le frontiere esterne, sia terrestri che marittime, dell'UE dovrebbero intensificare la cooperazione con i loro vicini dei paesi terzi a beneficio di entrambe le parti, sviluppando infrastrutture comuni, rafforzando la cooperazione socioeconomica e intensificando gli scambi culturali, nonché consentendo la creazione di servizi comuni, a beneficio dei cittadini di tale spazio di frontiera;

49.

invita a prendere in considerazione la cooperazione transfrontaliera tra le autorità europee, nazionali, regionali e locali quale elemento chiave per la risoluzione a lungo termine delle crisi umanitarie in Europa e nei paesi vicini;

50.

sottolinea il ruolo chiave nel processo di pace del programma transfrontaliero PEACE alla frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord, e si rammarica della decisione del governo britannico di ritirarsi dalla partecipazione ad altri programmi di cooperazione territoriale europea. Basandosi sui risultati positivi del lavoro svolto dai programmi Interreg riguardanti l'area del Mare del Nord, il CdR ritiene che la promozione di futuri progetti e organismi transfrontalieri rappresenti un passo importante verso il mantenimento di forti legami con le città e le regioni del Regno Unito, anche senza un coinvolgimento formale nei programmi di cooperazione dell'UE;

51.

ricorda che le frontiere esterne dell'Unione si estendono ai Caraibi, all'Oceano Indiano e alla costa occidentale dell'Africa, data la presenza di regioni ultraperiferiche dell'UE in quelle zone; osserva che si tratta di zone altamente esposte a rischi ed emergenze — connessi, tra l'altro, a movimenti migratori, traffici illeciti, catastrofi naturali o crisi sanitarie — zone per le quali, diversamente che per altre frontiere esterne del suo vicinato, l'UE non ha sviluppato strategie comuni; e invita pertanto l'UE ad approfondire questo tema e a elaborare piani d'azione per ciascuna di queste zone, rafforzando la cooperazione con i paesi vicini e sfruttando il potenziale strategico della presenza, nelle zone stesse, di regioni ultraperiferiche dell'UE.

Bruxelles, 1o luglio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


PARERI

Comitato delle regioni

Interactio — Ibrida — 145a sessione plenaria del CdR, 30.6.2021 - 1.7.2021

29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/11


Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente

(2021/C 440/03)

Relatore:

Robert VAN ASTEN (NL/Renew Europe)

Assessore comunale dell’Aia

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro

COM(2020) 789 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la strategia dell’UE per una mobilità sostenibile e intelligente. Con la comunicazione in esame, la Commissione europea stabilisce un legame tra l’agenda per la sostenibilità perseguita dal Green Deal europeo, l’agenda digitale e il ruolo della mobilità nella ripresa dalla crisi del coronavirus;

2.

ritiene che la mobilità consenta alle persone, alle città e alle regioni di mettersi in relazione tra loro e sia un requisito indispensabile per il buon funzionamento dell’economia. Tuttavia, la mobilità in Europa è anche responsabile di un quarto di tutte le emissioni di CO2. Il Comitato appoggia pertanto l’approccio globale della Commissione europea volto a rendere la mobilità più sostenibile, a migliorare l’accesso alle alternative sostenibili e a mettere in atto i giusti incentivi (di prezzo);

3.

ricorda, tuttavia, che le misure volte a rendere la mobilità sostenibile devono essere combinate al superamento delle sfide connesse quali la raggiungibilità, l’accessibilità fisica ed economica, la sicurezza stradale, la salute, la pianificazione territoriale, l’effettiva disponibilità di alternative al trasporto privato e i cambiamenti demografici. Nella strategia proposta mancano misure concrete per garantire che le diverse misure operino in maniera sinergica;

4.

osserva che le città e le regioni sono aree in cui la mobilità costituisce l’anello di congiunzione tra casa, salute, lavoro, conoscenza, acquisti e tempo libero. La transizione in materia di mobilità avviene principalmente a livello regionale e locale. Bisogna tenere maggiormente conto, nella strategia, delle conoscenze e dell’esperienza acquisite dalle città e dalle regioni nel rendere la mobilità più sostenibile. La transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente richiede un approccio comune che coinvolga tutti i livelli di governo (governance multilivello), in linea con il principio di sussidiarietà attiva;

5.

sottolinea che non si tratta soltanto di rendere i trasporti più sostenibili (passando a veicoli a zero emissioni), ma anche, ove possibile, di ridurre le distanze e il numero degli spostamenti e di adeguare (privilegiando forme più sostenibili e attive come gli spostamenti a piedi, in bicicletta e in autobus e treno) e condividere i modi di trasporto (anche attraverso l’aggregazione delle esigenze di trasporto mediante supporto digitale intelligente (covetturaggio), anche nelle zone rurali);

6.

sottolinea che la transizione in materia di mobilità richiede un cambiamento di comportamenti incentrato sull’utente. Occorre rivolgere maggiore attenzione all’innovazione sociale orientata verso strumenti di incentivazione efficaci che le città e le regioni possono utilizzare per promuovere la mobilità attiva, con misure come la promozione istituzionale dell’uso della bicicletta, la costruzione di aree di parcheggio per biciclette e il monitoraggio dell’uso corretto degli spazi riservati agli spostamenti di ciclisti e pedoni, nonché la realizzazione di tutti gli interventi necessari per migliorare l’accessibilità di ogni cittadino;

7.

si rammarica del fatto che la strategia non rappresenti la visione di una politica europea globale in materia di mobilità, che copra tutti i modi di trasporto in maniera congiunta ed equilibrata; e in proposito sottolinea che la Commissione deve conferire maggior peso ad altri modi di trasporto sostenibili, come gli autobus, che sono chiamati a svolgere un ruolo chiave nella transizione verso una mobilità sostenibile, sicura ed accessibile;

8.

ritiene che l’UE, i suoi Stati membri, le regioni e le città debbano iniziare a considerare gli spazi pubblici come un bene comune, in particolare nelle città, nel contesto della progettazione e della pianificazione urbana, nonché della pianificazione bioclimatica ed energetica. Ciò potrebbe contribuire a cambiare l’uso dello spazio pubblico, facendone un bene comune destinato ai cittadini, piuttosto che prevalentemente alle automobili private;

9.

invita gli Stati membri e le loro regioni e città a intensificare notevolmente gli sforzi per aumentare la quota di spostamenti a piedi e in bicicletta e le opzioni di trasporto pubblico, o di altri tipi di trasporto collettivo sostenibile nelle zone urbane, intermedie e rurali;

10.

si rammarica del fatto che la Commissione europea, nella sua proposta, si concentri principalmente sui veicoli privati, trascurando invece il loro impatto sulla congestione e altre esternalità negative (rumore, inquinamento atmosferico, incidenti, gas a effetto serra, effetti barriera ecc.); questo riguarda in particolare le regioni e le città di transito. Inoltre, in alcuni Stati membri il numero di spostamenti aumenta mano a mano che la popolazione lascia i centri delle città per trasferirsi nelle aree periurbane e nelle periferie;

11.

si compiace per l’importante ruolo dei piani di sviluppo urbano sostenibile (PiSUS) cui fa ricorso un numero crescente di città europee, ma osserva che la loro portata dovrebbe essere ampliata in modo da includere le regioni circostanti formando un «sistema urbano giornaliero» (daily urban system(1). Tale sistema può variare a seconda della città e della regione e comprendere sia le aree periurbane che quelle rurali circostanti;

12.

sottolinea che le missioni nell’ambito del programma Orizzonte dell’UE, in particolare l’iniziativa «100 città a impatto climatico zero entro il 2030», contribuiscono in misura sostanziale a vincere le grandi sfide a livello della società delineate nella strategia dell’UE e insieme formano un tutt’uno che combina numerosi settori tematici;

13.

osserva che buoni collegamenti sono importanti per la coesione economica, sociale e territoriale all’interno dell’UE; ritiene che la strategia in materia di mobilità manchi, in particolare, di iniziative concrete da parte della Commissione a favore dei territori rurali, isolati e ultraperiferici volte a far leva sull’importante ruolo della mobilità nelle zone rurali situate in aree scarsamente dotate di strutture atte a garantire la fornitura di servizi di interesse generale. Circa due terzi della popolazione europea vivono al di fuori delle grandi città. È proprio nelle aree più scarsamente popolate, nelle regioni ultraperiferiche, insulari e montane che i servizi di trasporto pubblico incontrano notevoli difficoltà. I fondi europei e le misure normative europee dovrebbero contribuire a migliorare la mobilità dei cittadini ovunque;

14.

ricorda che le regioni e le città offrono esse stesse o danno in appalto servizi di trasporto pubblici e definiscono gli obblighi di servizio pubblico (OSP), per esempio anche nel settore dei trasporti sanitari e dei normali trasporti pubblici di passeggeri su strada. In tal senso, chiede alla Commissione europea di tenere maggiormente conto della dimensione sostenibile dei trasporti nella sua revisione degli orientamenti interpretativi per il regolamento sugli obblighi di servizio pubblico nel trasporto terrestre, in particolare per consentire agli enti locali e regionali di avanzare richieste maggiormente prescrittive.

Il ruolo degli enti locali e regionali

15.

rileva che le città e le regioni si trovano ad affrontare sfide di diverso tipo. In alcune regioni con grandi città e in regioni di transito si registrano elevati livelli di congestione, inquinamento atmosferico e rumore ambientale. In altre, specie quelle scarsamente popolate e nelle periferie delle grandi città, la mancanza di buone connessioni costituisce un grave problema che rende difficile l’accessibilità. Infine, vi sono regioni destinatarie di flussi stagionali che moltiplicano fino a tre volte la loro popolazione. Le grandi regioni possono essere interessate da tutti questi tipi di problemi contemporaneamente;

16.

sottolinea, a riconoscimento della strategia dell’UE per l’idrogeno, il potenziale che l’idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili e gli elettro-combustibili da esso derivati offrono ai fini della decarbonizzazione dei settori dei trasporti nei quali l’elettrificazione non è praticabile o prevedibile, come quelli dei veicoli pesanti, della navigazione e dei trasporti aerei. L’idrogeno verde può anche costituire una valida alternativa per i trasporti pubblici locali e per i veicoli comunali speciali (2);

17.

sottolinea che la mobilità è indissolubilmente legata alla pianificazione del territorio, come anche alla progettazione e all’ubicazione degli insediamenti abitativi, dei luoghi di lavoro, delle strutture destinate ai servizi e alla cultura, ma anche delle vie pedonali e delle piste ciclabili, delle fermate dei trasporti pubblici, dei parcheggi ecc. La pianificazione degli spazi e l’attribuzione dell’uso del suolo orientano la pianificazione della mobilità e determinano i criteri da seguire per la relativa creazione. Se l’UE concentra tutta la sua attenzione sulle misure volte a rendere più sostenibile qualsiasi forma di mobilità esistente, la dimensione spaziale non sarà tenuta in debita considerazione;

18.

osserva che la mobilità nelle zone rurali, in particolare, è uno degli aspetti essenziali della pianificazione territoriale, in quanto consente il collegamento tra i centri abitati e il nucleo abitato rurale di riferimento o il polo in cui sono ubicati tutti i servizi pubblici essenziali. Per questo motivo la mobilità rurale — con i modi di trasporto dotati di maggiore efficienza, capillarità e penetrazione nel territorio — consente ai cittadini di accedere ai servizi di base (istruzione, sanità, servizi sociali ecc.) su un piano di parità con gli abitanti delle zone urbane o periurbane;

19.

raccomanda, al fine di ridurre le emissioni derivanti dalla mobilità basata sui combustibili fossili, che servizi essenziali come casa, lavoro, scuola, sanità, imprese, tempo libero (3) e commercio siano localizzati nelle immediate vicinanze di ciascuna zona residenziale; osserva che, allo stesso tempo, la pandemia di COVID-19 e il lavoro in modalità digitale promuoveranno una maggiore indipendenza tra il luogo di residenza e quello di lavoro, con il possibile risultato di una riduzione del traffico a lungo termine; sostiene pertanto, ove possibile e tenendo conto delle diverse realtà dei comuni europei, il concetto di «città a 15 minuti», in base al quale tutti i bisogni e la maggior parte dei desideri degli abitanti sono situati a una distanza percorribile in 15 minuti. I veicoli a motore, pur potendo trovare posto nella città a 15 minuti, non possono determinarne la scala o la forma urbana;

20.

ricorda che occorre tener conto dei vincoli delle regioni ultraperiferiche, nelle quali la pianificazione, la costruzione e la manutenzione di una rete di trasporto collettivo al servizio della popolazione sono più difficili e costose e nelle quali, in assenza di alternative, i veicoli privati rimangono il principale mezzo di trasporto;

21.

osserva che le città e le regioni promuovono la mobilità attiva attraverso infrastrutture adeguate per i pedoni, i ciclisti e i trasporti pubblici. A tal fine, occorre prestare attenzione a possibilità di cambiare mezzo di trasporto agevolmente e in sicurezza, alla possibilità per il viaggiatore di trasportare la bicicletta sullo stesso mezzo e a connessioni buone e a prezzi accessibili per gli abitanti delle periferie urbane e dei piccoli centri situati nelle zone più rurali. Il Comitato si rammarica, in tale contesto, che la strategia non presenti una visione chiara in materia di trasporti pubblici collettivi. È inoltre necessario che la strategia proposta consenta di assegnare alle diverse esigenze di mobilità i modi di trasporto che, nel caso specifico, siano più efficienti, sostenibili e meglio rispondenti ai bisogni dei cittadini;

22.

osserva che buoni collegamenti sono importanti per la coesione economica, sociale e territoriale all’interno dell’UE. Essi collegano tra loro tutte le regioni e le città all’interno del mercato unico e garantiscono che nessuno sia lasciato indietro. Questo vale non solo per le aree metropolitane dei centri economici, ma anche per le città di medie dimensioni, le zone rurali, quelle di montagna, quelle periferiche e ultraperiferiche e le isole.

Piani di mobilità urbana sostenibile (PMUS)

23.

osserva che i piani di mobilità urbana sostenibile (PMUS) costituiscono un elemento centrale della strategia. Questo strumento strategico volontario, istituito nel 2013, è destinato a migliorare la gestione della mobilità urbana e i collegamenti tra le città e l’area circostante (periurbana). In Europa sono ormai 1 000 le città che si sono dotate di un PMUS. In questi ultimi anni l’UE (4) ha pubblicato linee guida su un’ampia gamma di aspetti, tra cui le zone ecologiche, la bicicletta e la mobilità condivisa, la promozione della mobilità elettrica e anche la progettazione bioclimatica degli spazi pubblici all’aperto;

24.

rileva che in alcuni Stati membri sono in fase di elaborazione piani regionali di mobilità volti a tenere conto meglio dell’entità delle problematiche e a garantire la corrispondenza con il sistema urbano giornaliero. Al momento si parla di «regioni urbane funzionali», ma la definizione attuale di Eurostat non rispecchia adeguatamente la realtà strutturale e funzionale delle regioni policentriche collegate tra loro da flussi di trasporto. I piani regionali di mobilità sostenibile dovrebbero anche essere uno strumento atto a garantire i trasporti in modo efficiente e sostenibile nelle regioni rurali più spopolate;

25.

sottolinea che i PMUS dovrebbero essere sufficientemente flessibili da tenere conto della diversità delle città e delle regioni e del principio di sussidiarietà. È importante sostenere finanziariamente l’elaborazione dei PMUS e l’attuazione delle misure in essi previste, in modo che la metodologia consenta agli enti locali e regionali di acquisire esperienza e di imparare gli uni dagli altri attraverso l’attuazione di nuovi approcci strategici e la realizzazione di esperimenti volti a indurre un cambiamento dei comportamenti;

26.

ritiene che l’importanza delle zone rurali, remote, ultraperiferiche, montane e insulari debba essere tenuta in considerazione nei piani di mobilità sostenibile al fine di garantire buone connessioni e una buona raggiungibilità. Ciò richiede lo sviluppo di modelli di mobilità basati su sistemi efficienti e sostenibili come il trasporto su richiesta. Tali piani devono includere anche le località rurali che dipendono dal principale polo urbano, al fine di garantire un adeguato collegamento con zone con insediamenti sparsi, remote e difficilmente accessibili.

Strumenti di finanziamento

27.

sottolinea che il trasporto pubblico collettivo deve rimanere la pietra angolare dei piani di mobilità urbana sostenibile, che dovrebbero anche integrare il trasporto scolastico al fine di ridurre la circolazione dei veicoli privati e diminuire le esternalità negative; invita la Commissione a riconoscere tali mezzi di trasporto quale spina dorsale della mobilità sostenibile nel nuovo quadro per la mobilità urbana e a garantire un sostegno sufficiente per la loro espansione;

28.

osserva che nei prossimi anni molti degli investimenti necessari per la transizione in materia di mobilità dovranno essere finanziati con risorse nazionali, regionali e locali. Ciò significa che l’UE deve creare un margine di manovra all’interno del patto di stabilità e crescita e delle regole sugli aiuti di Stato per gli investimenti volti a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti e a realizzare l’obiettivo del Green Deal europeo;

29.

rileva, tuttavia, che sono necessari ulteriori finanziamenti da parte dell’UE per effettuare investimenti — soprattutto per attuare le misure previste dai PMUS — in città e regioni vivibili. Queste misure includono migliori infrastrutture di trasporto pubblico collettivo e reti di percorsi pedonali e piste ciclabili, nonché altre infrastrutture di buon livello, come le stazioni accessibili al pubblico per la ricarica dei veicoli elettrici e di quelli a celle a combustibile a idrogeno, i sistemi di trasporto condivisi e le applicazioni intelligenti. Nelle regioni meno sviluppate e con minori possibilità finanziarie dovrebbero essere messi a disposizione finanziamenti per gli investimenti iniziali e per i costi operativi dei servizi di trasporto a lungo termine. Talvolta, i rigorosi requisiti nell’utilizzo dei finanziamenti dell’UE e la struttura di bilancio stratificata degli Stati membri rendono più difficile per gli enti locali e regionali l’accesso ai fondi rispetto ad altre opportunità di finanziamento.

Sottolinea che le regioni con un forte orientamento economico verso l’industria automobilistica e il suo indotto sono messe a dura prova dalla ristrutturazione del settore. La produzione di veicoli elettrici e ibridi richiede un impiego di manodopera nettamente minore in tutta la catena del valore, dalla produzione alle officine di assistenza, e le nuove tecnologie richiedono competenze completamente diverse. Le regioni in cui l’industria automobilistica rappresenta una parte significativa dell’economia e dell’occupazione dovrebbero ricevere il necessario sostegno supplementare attraverso fondi europei, in modo da ridurre al minimo i rischi, e compensare gli effetti negativi, che la transizione tecnologica richiesta dall’UE a questo settore potrebbe comportare per la loro economia e i loro livelli occupazionali;

30.

si compiace che la Commissione intenda sostenere attivamente gli enti locali e regionali, ma la strategia che essa propone manca di un approccio integrato. Sarebbe utile se gli enti locali e regionali potessero ricevere sostegno attraverso migliori informazioni, sportelli unici e assistenza tecnica per la presentazione della domanda di sovvenzione o prestazioni di consulenza che consentano di condividere le esperienze e di adattarle alla realtà regionale;

31.

osserva che, per la transizione in materia di mobilità, gli enti locali e regionali possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo di coesione, del Fondo per una transizione giusta, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo per la ripresa e la resilienza. Rileva, tuttavia, che tali fondi sono ben lungi dal consentire agli enti locali e regionali di far fronte al compito di rendere la mobilità sostenibile, e chiede pertanto che una percentuale minima di tali risorse sia riservata a questi enti, in funzione delle competenze da loro esercitate;

32.

deplora inoltre il fatto che, sebbene il regolamento recante disposizioni comuni e i regolamenti sul FESR votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea consentano gli investimenti della politica di coesione nella transizione in materia di mobilità, tali investimenti sono talvolta bloccati dai servizi della Commissione europea durante i negoziati sui programmi operativi del FESR;

33.

osserva che anche il programma Interreg offre finanziamenti per gli investimenti locali. La rilevanza di questo programma per gli enti locali e regionali risiede nel fatto che, oltre a finanziare gli investimenti, consente di imparare gli uni dagli altri. Il Comitato sottolinea l’importanza dello scambio delle buone pratiche a livello locale e regionale, ad esempio in materia di politica di promozione della bicicletta. In questo senso, le strategie macroregionali potrebbero svolgere un ruolo importante;

34.

sottolinea che i suddetti fondi dell’UE dovrebbero accordare la priorità al trasferimento modale dai veicoli privati a modi di trasporto più sostenibili che svolgeranno un ruolo chiave nella transizione energetica, come ad esempio il trasporto collettivo di passeggeri;

35.

sostiene la proposta di estendere i finanziamenti alle reti TEN-T a valere sul meccanismo per collegare l’Europa, con disposizioni per soluzioni di tipo «primo/ultimo miglio» che includano poli di mobilità multimodale, parcheggi di scambio e infrastrutture attive e sicure per gli spostamenti a piedi e in bicicletta; sottolinea che i finanziamenti per le reti TEN-T dovrebbero sostenere anche i progetti di infrastrutture di trasporto pubblico e collettivo, come il rinnovo delle ferrovie e delle stazioni di autobus, la riattivazione o l’elettrificazione di linee ferroviarie, o le soluzioni volte a promuovere il trasporto intermodale; sostiene che a tal fine debba essere elaborato un PMUS obbligatorio;

36.

reputa che il passaggio su larga scala a carburanti sostenibili e rinnovabili (nelle reti TEN-T) richiederà la connessione alla rete dell’energia (ossia la rete TEN-E) per consentire la ricarica (rapida) e il sostegno alla diffusione di veicoli elettrici, a idrogeno o ad altri combustibili alternativi in tutti i modi di trasporto. A tale riguardo è essenziale garantire l’integrazione dei sistemi;

37.

sottolinea che, per l’auspicato ampliamento della rete TEN-T, ai nodi urbani occorre riconoscere un ruolo più importante. Attualmente essi ricevono solo l’1 % dei finanziamenti a valere sul meccanismo per collegare l’Europa, e per l’ammissibilità al cofinanziamento bisogna che siano definiti meglio. I nodi urbani fanno parte di una più ampia rete di collegamenti. Il ruolo di sostegno della mobilità attiva e del trasporto pubblico che essi svolgono, come anche il ruolo che gli enti locali e regionali ricoprono nella governance della TEN-T dovrebbero essere descritti e sostenuti esplicitamente, in modo che gli enti locali che rappresentano i nodi urbani siano regolarmente coinvolti nelle riunioni dei forum dei corridoi della rete centrale TEN-T in cui sono situati. Inoltre, la Commissione europea dovrebbe definire meglio gli investimenti che saranno ammissibili nei nodi urbani nell’ambito della priorità «linee ferroviarie» degli inviti a presentare progetti nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa e quelli che saranno ammissibili attraverso la priorità «nodi passeggeri multimodali». Si dovrebbe infine ampliare l’elenco dei nodi urbani della rete TEN-T nel quadro della revisione di quest’ultima prevista per l’autunno 2021, in quanto limita fortemente le possibilità di mobilitazione dei fondi;

38.

si compiace per i poli tematici «Clima, energia e mobilità» e «Digitale, industria e spazio» del programma Orizzonte Europa. Appoggia la missione in merito alle 100 città intelligenti e a impatto climatico zero. La transizione in materia di mobilità richiede innovazione, un margine di sperimentazione e l’opportunità di scambiare conoscenze. Le città e le regioni possono fungere da laboratori sia per gli aspetti tecnici che per la componente inclusiva, ad esempio per quanto riguarda l’approccio in materia di mobilità attiva. Le missioni, con i loro nuovi strumenti finanziari innovativi, possono aiutare gli enti locali e regionali a far fronte ai loro compiti e a fissare obiettivi predefiniti;

39.

richiama l’attenzione sul programma InvestEU, nel cui quadro le «infrastrutture sostenibili» sono uno dei quattro settori di intervento. Tuttavia, si tratta di strumenti finanziari nel cui ambito gli investimenti devono poter avere un ritorno. Il Comitato osserva che non tutti gli investimenti generano un ritorno, per cui è importante che il polo di consulenza InvestEU tenga conto delle ampie esigenze delle città e delle regioni, dando luogo a un’autentica ingegneria finanziaria a livello dell’UE.

Strumenti strategici

40.

prende atto del fatto che la strategia europea prevede numerose misure che possono aiutare le città e le regioni nella transizione in materia di mobilità, ma riguardo a diversi punti il Comitato ritiene che manchino delle proposte concrete;

41.

sottolinea che la regolamentazione dell’UE in materia di armonizzazione, standardizzazione e interoperabilità è necessaria per garantire condizioni di parità. Soltanto a livello dell’UE si possono raggiungere una standardizzazione, una protezione e uno scambio adeguati dei dati e adottare norme rigorose in materia di emissioni e di sicurezza stradale;

42.

ritiene importante porre fine alle sovvenzioni ai combustibili fossili e promuovere invece sistemi di propulsione puliti alternativi e, ove possibile, favorire le nuove tecnologie per accelerare piuttosto che rallentare la transizione. Tale obiettivo può essere raggiunto applicando i principi «chi inquina paga» e «chi usa paga» e ponendo fine alle agevolazioni fiscali a favore dei combustibili fossili. Osserva nel contempo che in molti luoghi i regimi fiscali promuovono fortemente la fornitura di veicoli aziendali con motori a combustione interna, andando quindi in contrasto con gli obiettivi climatici a lungo e medio termine dell’UE;

43.

sostiene il progetto della Commissione europea di includere i trasporti stradali nel sistema di scambio delle quote di emissione. Tuttavia teme che tale inclusione colpirebbe gli utenti vulnerabili. Insiste pertanto sul fatto che il gettito di questa nuova tassa dovrebbe finanziare un massiccio programma di investimenti pubblici nell’ambito della futura politica di coesione, al fine di consentire agli enti locali e regionali di mettere a punto offerte di trasporto decarbonizzate per tutti i cittadini dell’UE, ovunque essi vivano, in particolare per collegare le zone rurali e remote ai centri urbani;

44.

ritiene che per realizzare il trasferimento modale siano necessari diversi tipi di incentivi. Da un lato, incentivi positivi, sotto forma ad esempio di un potenziamento del trasporto pubblico locale, di agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli a zero emissioni (biciclette, scooter e automobili) e di trasporti ferroviari efficienti, affidabili e a prezzi accessibili. Dall’altro, incentivi di prezzo, sotto forma di pedaggi, di tariffazione — che deve favorire il ricorso a trasporti collettivi sostenibili — differenziata a seconda del tasso di congestione nelle diverse zone e fasce orarie, di tassazione del cherosene nel settore dell’aviazione, di estensione del sistema di scambio delle quote di emissione al trasporto aereo e marittimo e di un’ecotassa più ampia per affrontare il problema del trasporto stradale e dell’inquinamento, ad esempio nei paesi alpini o in altre zone transfrontaliere particolarmente soggette alla congestione dovuta al traffico di attraversamento;

45.

rileva che durante la crisi del coronavirus molte città e regioni hanno (ri)scoperto la mobilità attiva. Andare in bicicletta e camminare non sono solo modi di spostarsi sani e resilienti, ma sono anche benefici per il clima. È quindi necessario che nell’agenda strategica dell’UE sia data maggiore priorità alla mobilità attiva;

46.

segnala che la revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia offre un’opportunità unica per decarbonizzare i trasporti e favorire l’uso dei mezzi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico, come il trasporto collettivo di passeggeri, e per migliorare l’internalizzazione dei costi dei trasporti;

47.

aggiunge che la promozione del trasporto collettivo deve essere accompagnata da misure che ne facilitino l’uso da parte di tutti gli utenti, sia sul piano dell’accessibilità economica, ad esempio facendo sì che abbiano un basso costo per gli utenti o siano addirittura gratuiti per alcune categorie di essi, sia riguardo alla possibilità di combinare il loro uso con quello della bicicletta, in modo da agevolare il ricorso a modelli di mobilità mista;

48.

sottolinea che, a seconda delle circostanze regionali e locali, i biocarburanti rinnovabili, gli elettro-combustibili, l’idrogeno e altri carburanti e sistemi di propulsione innovativi possono costituire soluzioni sostenibili e non devono essere svantaggiati;

49.

sottolinea che le soluzioni pubblico-privato possono contribuire a ridurre la mobilità non sostenibile, mediante la stipula di accordi con le imprese in merito al lavoro da casa, la politica di localizzazione industriale o la logistica urbana. L’UE può garantire una migliore diffusione di queste soluzioni pubblico-privato;

50.

rileva che le città e le regioni cercano di ridurre l’accesso alle automobili e ai mezzi pesanti attraverso l’introduzione di zone ecologiche o a emissioni zero. Al fine di garantire la corretta applicazione, chiede che gli enti locali e regionali possano accedere al sistema Eucaris (5) per consultare i dati di immatricolazione dei veicoli di altri Stati membri;

51.

accoglie con favore le proposte relative ai veicoli a emissioni zero (norme sulle emissioni di CO2 e norme post Euro VI), ma sottolinea che la regolamentazione deve essere attuata in modo da tenere il passo con il necessario potenziamento della produzione di energia rinnovabile, delle reti di trasmissione e delle reti di distribuzione a livello regionale e locale, delle infrastrutture di rifornimento e ricarica. Le nuove norme devono lasciare spazio sufficiente all’innovazione ed essere neutre sotto il profilo tecnologico. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi non solo alle automobili e agli autobus, ma anche ai furgoni e agli autocarri puliti nel contesto della logistica urbana a zero emissioni. Il Comitato chiede inoltre che sia adottata una normativa europea in materia di ciclomotori/scooter inquinanti e navi adibite alla navigazione interna. Accanto alle emissioni, l’introduzione di norme più rigorose in materia di pneumatici e freni è importante per ridurre il particolato quale componente dell’inquinamento atmosferico. Bisogna sempre tenere presente che ai veicoli si applicano anche altri requisiti (in particolare per quanto riguarda l’autonomia e il tempo di ricarica/rifornimento) che sono essenziali per il funzionamento del trasporto di persone e per la consegna di merci, e in particolare per il funzionamento del trasporto pubblico locale;

52.

chiede un quadro univoco dell’UE in materia di veicoli elettrici leggeri come i monopattini elettrici, le biciclette a pedalata assistita veloci e altre forme di micromobilità nel regolamento (UE) n. 168/2013; accoglie con favore l’intenzione della Commissione europea di formulare orientamenti a sostegno dell’uso sicuro dei dispositivi di micromobilità nel 2021 stesso;

53.

invita la Commissione europea a fare di più per incoraggiare l’acquisto di auto o biciclette elettriche a basse emissioni e a idrogeno, fornendo incentivi che aumentino i volumi di produzione e creino infrastrutture adeguate, portando così a una riduzione del loro costo, attualmente molto elevato, che le rende inaccessibili a un gran numero di consumatori. Potrebbe anche risultare necessario rivedere la direttiva IVA in modo che gli Stati membri possano incoraggiare l’acquisto di biciclette elettriche mediante un’aliquota d’imposta più bassa;

54.

riconosce che la mobilità come servizio (Mobility as a Service — MaaS) è un concetto importante per molte città e regioni nella promozione del trasporto da porta a porta. A tal fine è importante che l’UE concentri l’attenzione sui sistemi di emissione di biglietti multimodali e di informazioni integrate in merito a tutte le possibilità di (combinazione di) trasporti (6);

55.

approva le nuove proposte che la Commissione europea presenterà per promuovere le infrastrutture di ricarica e le stazioni di rifornimento di idrogeno (7). Si tratta di un’iniziativa importante in considerazione della rapidità degli sviluppi tecnici (in materia di ricarica rapida, aree di ricarica e idrogeno), come anche sotto il profilo della sicurezza antincendio. Le norme e i requisiti tecnologici per i punti di ricarica e sistemi uniformi di pagamento dovrebbero essere concordati a livello dell’UE. L’attuale mancanza di infrastrutture solide ostacola oggi gli investimenti privati in questo mercato;

56.

rileva che i poli multimodali nei comuni offrono non solo una buona connessione ai collegamenti di trasporto interurbani e internazionali, ma anche opportunità (di trasbordo) per una logistica delle merci regionale e una distribuzione urbana più ridotta. La creazione tempestiva dei corridoi TEN-T europei deve essere accompagnata dallo sviluppo di strutture logistiche e di trasbordo multimodali;

57.

prende atto che la Commissione intende far sì che entro il 2030 i viaggi collettivi programmati inferiori a 500 km divengano neutri in termini di emissioni di carbonio all’interno dell’UE e assegna, a tal fine, un ruolo importante al raddoppiamento del traffico ad alta velocità quale alternativa all’aereo. Il traffico merci su rotaia dovrebbe aumentare ben più del doppio entro il 2050 e l’aviazione, il trasporto marittimo e per vie navigabili interne dovrebbero essere resi nettamente più sostenibili. La Commissione europea dovrebbe favorire alternative di trasporto pulite ovunque possibile;

58.

richiama l’attenzione sul fatto che ai fini della sostenibilità è necessaria una migliore armonizzazione delle norme nel settore del trasporto ferroviario e sulle vie di navigazione interna per rendere questi modi di trasporto più competitivi. Inoltre, dovrebbero essere creati o rafforzati i punti di carico merci multimodali lungo gli assi di trasporto e nelle regioni. Sottolinea altresì che il traffico ferroviario internazionale non è formato soltanto da linee ad alta velocità, cui viene data la priorità, ma anche da normali connessioni (transfrontaliere). L’UE dovrebbe continuare a sostenere, attraverso il meccanismo per collegare l’Europa, la realizzazione dei collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti, che sono indispensabili per connettere tra loro le regioni europee e per i quali si possono ancora fare notevoli passi avanti aumentando la velocità a 160-200 km/h. Le persone devono essere infatti invogliate a compiere i loro spostamenti a breve e media distanza in treno o in autobus, preferendoli non solo all’aereo ma anche all’automobile. Il Comitato sostiene pertanto l’iniziativa dell’Anno europeo delle ferrovie;

59.

richiama l’attenzione sulla proficua cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato europeo delle regioni nel quadro dell’Anno europeo delle ferrovie; prende atto con soddisfazione del grande interesse riscosso presso gli enti locali e regionali dall’invito della Commissione a presentare proposte di eventi volti a promuovere il trasporto ferroviario quale forma di trasporto più sostenibile, efficiente sotto il profilo energetico e sicura;

60.

ritiene che la transizione in materia di mobilità sia anche una transizione sociale. Alcuni posti di lavoro scompariranno e altri si trasformeranno, mentre ne nasceranno molti altri di nuovi. È importante garantire il miglioramento e la riqualificazione tempestivi delle competenze dei lavoratori, in particolare nell’industria automobilistica. Gran parte del valore aggiunto dei veicoli elettrici risiede nelle batterie, che attualmente sono ancora in larga misura prodotte al di fuori dell’Europa secondo altre norme ambientali e sociali. La trasformazione deve garantire che il lavoro e il valore aggiunto non si spostino verso regioni del mondo con livelli di ambizione inferiori ai nostri in termini di obiettivi climatici e ambientali. La sostenibilità deve essere vista in una prospettiva mondiale e abbracciare l’intero ciclo di vita. La trasformazione della mobilità avrà un impatto anche sul mercato post-vendita, sulle officine indipendenti e sul commercio di pezzi di ricambio. La ristrutturazione nel settore dei servizi post-vendita deve essere accompagnata e attenuata dal punto di vista sociale;

61.

rileva che i veicoli autonomi possono modificare radicalmente l’utilizzo degli spazi di vita. Dato lo sviluppo demografico dell’Europa, i veicoli autonomi offrono opportunità per le zone rurali e urbane. Lo sviluppo nelle zone rurali può consentire di realizzare «trasporti pubblici su richiesta» per i piccoli comuni situati in zone scarsamente popolate. Ciò offre alle regioni opportunità di sviluppo, potenziale di innovazione sociale e possibilità di contrastare lo spopolamento rurale. Nelle aree urbane, i veicoli autonomi possono aumentare l’efficienza del flusso del traffico e far migliorare l’utilizzo della capacità. Ciò può contribuire a combattere la congestione del traffico, l’inquinamento atmosferico e il rumore ambientale nelle città;

62.

osserva che, per conquistare la fiducia della popolazione, occorre che vi siano cooperazione e scambio di esperienze tra la ricerca, l’industria, i legislatori, i comuni e le regioni. Una delle principali basi dello sviluppo dell’automazione dei trasporti deve essere il miglioramento della sicurezza stradale. L’automazione dovrebbe contribuire a conseguire l’obiettivo «zero vittime» nel campo della sicurezza stradale. Gli enti locali e regionali, con le loro diverse strutture, dovrebbero organizzarsi in progetti pilota per la mobilità autonoma. I veicoli autonomi dovrebbero funzionare pienamente su tutte le vie di circolazione, e quindi anche nelle zone rurali e sulle strade urbane e comunali strette. Nello sviluppo e nella gestione dei trasporti autonomi va tenuto conto del fatto che nelle zone densamente abitate la promozione degli spostamenti a piedi e in bicicletta e la sicurezza di tali spostamenti costituiscono le massime priorità.

Bruxelles, 1o luglio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Il cosiddetto «sistema urbano giornaliero» rappresenta l’area che, mediante il pendolarismo giornaliero casa-lavoro, gravita attorno a una città. Questo concetto consente di definire una regione urbana includendo le aree da cui le singole persone effettuano spostamenti pendolari.

(2)  CoR/2020/549.

(3)  Un buon esempio di questo concetto è costituito dalla «città a 15 minuti», i cui abitanti possono raggiungere nel giro di 15 minuti («density») a piedi o in bicicletta («design») tutto ciò di cui hanno bisogno: negozi, uffici, scuole, servizi sanitari, infrastrutture sportive, culturali e per il tempo libero («diversity»).

(4)  https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-guidelines

(5)  Eucaris è un’applicazione intergovernativa che collega in rete le banche dati nazionali nelle quali sono registrati i dati di immatricolazione dei veicoli. Tale piattaforma è attualmente consultabile nel quadro della direttiva (UE) 2015/413 concernente lo scambio di informazioni sulle infrazioni stradali.

(6)  Attraverso la revisione della direttiva europea sui sistemi di trasporto intelligenti.

(7)  Attraverso la revisione della direttiva sull’infrastruttura per i combustibili alternativi e della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia per quanto riguarda le disposizioni relative alle infrastrutture di ricarica in zone edificate.


29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/19


Parere del Comitato europeo delle regioni — Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo

(2021/C 440/04)

Relatore:

Vincenzo BIANCO (IT/PSE), consigliere comunale di Catania

Testi di riferimento:

Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo

JOIN(2021) 2 final; SWD(2021) 23 final

Documento di lavoro congiunto Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale e piano economico e d'investimenti per il vicinato meridionale, che accompagna la Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni — Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo

JOIN(2021) 2 final; SWD(2021) 23 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

a)   Osservazioni generali

1.

sottolinea che, storicamente e culturalmente, il Mar Mediterraneo è stato, nel corso dei secoli, una forza unificante naturale piuttosto che una linea di demarcazione per i popoli di diversi continenti;

2.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di rinnovare il suo partenariato con il vicinato meridionale dell'UE nell'interesse della pace, della stabilità e della prosperità nella regione; sostiene la prospettiva di ripresa post-COVID delineata dalla Commissione nella comunicazione congiunta come una vera opportunità per concentrare l'agenda mediterranea sulle persone;

3.

si compiace del fatto che per la prima volta l'UE rivolga una comunicazione specifica ai suoi vicini meridionali in quanto testimonia l'importanza di questa relazione per entrambe le parti;

4.

crede fermamente che la realizzazione di risultati tangibili attraverso la cooperazione sia fondamentale per un futuro più prospero, equo, sostenibile e più sicuro per la regione del Mediterraneo;

5.

invita l'UE e i suoi paesi partner a valorizzare in modo concreto e adeguato gli enti locali e regionali come motori di uno sviluppo territoriale vicino alle persone. I vantaggi della cooperazione devono andare oltre le capitali. Le enormi disparità territoriali esistenti all'interno dei paesi vicini non devono essere aumentate, ma ridotte con nuove iniziative. A tale riguardo, andrebbe riservata un'attenzione particolare allo sviluppo di progetti transfrontalieri che rafforzino le relazioni tra le regioni delle tre sponde del Mediterraneo, in modo da fornire un valore aggiunto che permetta di rispondere ai problemi globali secondo una prospettiva locale. Data la dimensione trasversale degli OSS e il loro potenziale trasformativo, l'UE dovrebbe strutturare strategie regionali per realizzare la ripresa dalla crisi indotta dalla pandemia di COVID-19 e accelerare le transizioni verso la sostenibilità nel Mediterraneo nei prossimi dieci anni, sulla base di un quadro di governance macroregionale mediterraneo che comprenda i diversi livelli di governo;

6.

ricorda che il Comitato europeo delle regioni, insieme alle associazioni territoriali attive in questo contesto, ha istituito nel 2010 l'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) per dare voce agli enti locali e regionali nel processo euromediterraneo;

7.

sottolinea che proseguiranno gli sforzi per rafforzare la cooperazione regionale, subregionale e interregionale, con l'Unione per il Mediterraneo (UpM) come punto focale e le sue agende come riferimento comune.

b)   Sviluppo umano, buongoverno e Stato di diritto

8.

sottolinea la necessità di rafforzare gli strumenti esistenti per proteggere i diritti umani, poiché ciò che l'UE ha effettivamente fatto in questo senso, pur positivo, non è ancora sufficiente. Al riguardo sarebbe favorevole a che tutti i cittadini degli Stati extra UE membri del partenariato beneficiassero di una convergenza verso l'alto dei diritti e doveri di matrice egualitaria contro qualsiasi forma di discriminazione;

9.

inoltre, propone che sia avviato il processo per una Carta mediterranea dei diritti dell'uomo aperta alla firma dei membri del partenariato che, riprendendo il contenuto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, costituisca la base per una sostanziale convergenza in termini di diritti umani con la UE. A tale riguardo, sottolinea che alcuni dei paesi che erano originariamente firmatari della Dichiarazione di Barcellona sono ora Stati membri dell'UE (Cipro e Malta);

10.

propone che siano istituiti forum ad hoc per il dialogo e lo scambio multilivello tra rappresentanti degli enti locali e regionali e delle autorità nazionali e rappresentanti della società civile europei e dei paesi del vicinato meridionale, oppure che siano promossi i forum multilaterali esistenti — come la fondazione Tre culture del Mediterraneo di cui fanno parte enti delle tre sponde del bacino mediterraneo — per promuovere il buon governo e il coinvolgimento nei processi decisionali;

11.

si impegna a promuovere l'emancipazione delle donne e l'uguaglianza di genere, in termini di diritti e opportunità, come risorsa essenziale per promuovere la stabilità regionale e lo sviluppo socioeconomico. Donne e ragazze dovrebbero avere accesso in misura paritaria alle posizioni dirigenziali, sia nella sfera pubblica che in quella privata, nell'interesse di una democrazia e un'economia pienamente funzionanti e del rispetto dei diritti umani di tutte le persone. Si dovrebbero creare le condizioni per ampliare la partecipazione, compresa la leadership, delle donne alla politica e alla vita pubblica nella regione e ai processi decisionali a livello regionale, nazionale e internazionale, e qualsiasi barriera legale e di altro tipo alla partecipazione politica delle donne ai processi elettorali e alla rappresentanza nei risultati delle elezioni, comprese le posizioni di leadership, deve essere eliminata al fine di combattere le disuguaglianze di genere e incoraggiare il rafforzamento di società inclusive che garantiscano un tessuto sociale caratterizzato da maggiore uguaglianza e sostenibilità nelle città e regioni del bacino del Mediterraneo;

12.

a tal proposito, ricorda inoltre che la promozione del ruolo delle donne nella sfera politica pubblica deve andare di pari passo con quadri giuridici e normativi per eliminare ogni forma di violenza di genere, il riconoscimento delle libertà civili e la fine del divario retributivo rispetto agli uomini e con l'adozione di un approccio globale alla conciliazione tra lavoro e famiglia allo scopo di migliorare la situazione attuale;

13.

invita l'UE a rafforzare i diritti economici e sociali e a favorire la responsabilizzazione delle donne e delle ragazze affinché abbiano parità di accesso all'istruzione e che tutte le persone, in tutta la loro diversità, abbiano pari opportunità e accesso a un'occupazione dignitosa, con la garanzia nel contempo della parità di retribuzione a parità di lavoro. Inoltre, le donne e gli uomini dovrebbero condividere equamente le responsabilità di assistenza e avere accesso a servizi di protezione sociale adeguati. Nel complesso, l'azione dovrebbe contribuire a ridurre la segregazione del mercato del lavoro, a rafforzare la leadership delle donne e ad aumentare il loro potere contrattuale, creando nel contempo un contesto favorevole alla loro emancipazione economica;

14.

accoglie con favore tutti gli sforzi compiuti nell'ambito dei partenariati e della cooperazione, come il meccanismo di monitoraggio sulla parità di genere recentemente avviato nella regione euromediterranea, che mira a raccogliere dati disaggregati per genere sui quattro settori prioritari della dichiarazione ministeriale del Cairo del 2017. Questo meccanismo di follow-up, sostenuto da indicatori per monitorare i progressi compiuti, punta a valutare il divario di genere e a fornire dati per raccomandazioni basate su dati scientifici ai decisori, al fine di monitorare la qualità della vita e il ruolo delle donne nelle nostre società;

15.

chiede all'UE di facilitare la partecipazione dei cittadini del vicinato meridionale ai programmi dell'UE che prevedono scambi in materia di ricerca, innovazione, cultura e istruzione;

16.

invita l'UE a rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali nella promozione della digitalizzazione e dei servizi di e-government, in quanto tali enti hanno la capacità di stabilire più facilmente contatti con il settore privato locale, contribuendo a rendere i programmi del governo centrale più efficaci ed efficienti;

17.

chiede all'UE di favorire politiche volte a ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola all'interno dei paesi non UE membri del partenariato in questione e dirette anche a giovani provenienti da un contesto di immigrazione e, in particolare, ai quartieri e alle scuole con situazioni molto complesse, dando a questi giovani una seconda possibilità di istruzione e formazione e mettendo l'accento sui programmi di inserimento nel mercato del lavoro.

c)   Resilienza, prosperità e transizione digitale

18.

accoglie con favore l'approccio della nuova Agenda per mettere le persone, e in particolare i giovani, al centro del rinnovato indirizzo politico europeo, tenendo conto che quasi il 50 % della popolazione del vicinato meridionale ha meno di 25 anni; ed al riguardo evidenzia il proprio contributo concreto all'imprenditorialità giovanile, soprattutto in ambiti quali la transizione digitale, che apre prospettive di migliori rendimenti, l'innovazione, la crescita, l'aumento della competitività e lo sviluppo inclusivo e sostenibile, e alla creazione di un ecosistema locale favorevole all'imprenditorialità tramite l'istituzione del Premio ARLEM Giovane imprenditoria locale nel Mediterraneo; sottolinea il ruolo importante che gli ecosistemi dell'innovazione (1) possono svolgere nel favorire la ripresa economica dopo le devastanti conseguenze socioeconomiche generate dalla pandemia di COVID-19 verso una transizione verde, digitale e inclusiva;

19.

chiede di avviare un'iniziativa da parte dell'UE finalizzata a facilitare la creazione di posti di lavoro migliorando l'ambiente imprenditoriale locale, stimolando l'imprenditorialità e attirando investimenti per lo sviluppo economico sostenibile nel vicinato meridionale; i partner euromediterranei dovrebbero impegnarsi maggiormente per migliorare l'ecosistema delle PMI mediterranee: armonizzare la normativa, condividere le buone pratiche, incentivare la creazione di nuove PMI e migliorare l'accesso ai finanziamenti;

20.

sottolinea che lo sviluppo economico deve essere accompagnato da uno sviluppo sociale inclusivo e sostenibile, che faciliti la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, per contribuire alla resilienza della popolazione e alla stabilità generale;

21.

esorta a continuare ad affrontare gli ostacoli strutturali, compresi gli stereotipi persistenti, che sono alla base del divario digitale per operare a favore di una trasformazione digitale inclusiva, promuovendo programmi che tengano conto della dimensione di genere e sostengano la trasformazione digitale equa dei paesi partner.

d)   Pace e sicurezza

22.

considera la pace e la sicurezza come prerequisiti per il raggiungimento di tutti gli altri obiettivi fissati nell'Agenda e ritiene necessario affrontare i fattori che contrastano la stabilizzazione: povertà, disuguaglianza, corruzione, cambiamenti climatici, debole sviluppo economico e sociale e mancanza di opportunità, in particolare per i giovani;

23.

incoraggia l'azione sinergica tra gli strumenti previsti dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza: un ambiente della sicurezza adeguato alle esigenze del futuro, per affrontare le minacce in evoluzione (protezione dal terrorismo e dalla criminalità organizzata);

24.

ricorda l'iniziativa di Nicosia (2) per la cooperazione con i comuni libici quale esempio concreto di diplomazia delle città e tra pari, in cui gli enti locali e regionali possono contribuire in maniera determinante ad affrontare in modo sostenibile le sfide internazionali a lungo termine.

e)   Migrazione e mobilità

25.

con riguardo alla migrazione ritiene che le misure positive recentemente adottate dall'UE in tema non siano ancora sufficienti. Senza la previsione di strumenti ulteriori condivisi a livello europeo, compreso un adeguato meccanismo di ripartizione per la ricollocazione dei migranti, il peso della gestione dell'emergenza migranti ricade principalmente sulle autorità locali e regionali dei paesi europei di primo approdo, e specialmente sulle regioni e comunità frontaliere dei confini meridionali dell'UE che sono soggette a una pressione maggiore per effetto dei flussi migratori nel Mediterraneo; al contempo, ritiene essenziali il coinvolgimento degli enti locali e regionali e il sostegno dell'UE alle iniziative di sensibilizzazione delle opinioni pubbliche europee su questioni quali la solidarietà, la tolleranza e il rispetto della legalità e del dialogo, al fine di migliorare il modo in cui le tematiche concernenti i migranti sono correttamente percepite;

26.

ricorda che è fondamentale perseguire un approccio equilibrato, che prenda in considerazione tutti gli aspetti pertinenti in materia di migrazione. In questo senso, accoglie con favore la proposta della nuova Agenda di mobilitare tutte le politiche e gli strumenti pertinenti a disposizione dell'UE per sostenere questi partenariati globali, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi con i vicini meridionali, e relativi alla cooperazione allo sviluppo, ai visti, al commercio e agli investimenti, all'occupazione e all'istruzione;

27.

accoglie con favore l'impegno profuso dalla Commissione europea al fine di riformare il Sistema europeo comune di asilo presentato nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo e riconosce che la dimensione esterna di questo Patto è un aspetto chiave della nuova Agenda per il Mediterraneo; chiede che l'Unione europea assegni fondi adeguati alle regioni e agli enti locali perché possano sviluppare le loro politiche di integrazione e inclusione; apprezza la proposta della Commissione di sostenere finanziariamente i paesi terzi di origine o di transito disponibili a sviluppare politiche comuni nei confronti dei migranti;

28.

sottolinea la necessità di combattere i trafficanti di esseri umani e di creare rotte sicure verso l'UE per le persone aventi diritto allo status di protezione ai sensi del diritto internazionale, e chiede una protezione speciale delle potenziali vittime della tratta (donne, giovani, bambini);

29.

ritiene che la cooperazione in materia di migrazione tra l'UE e i paesi terzi, e in particolare i vicini meridionali, debba essere rafforzata, e accoglie con favore l'intenzione di sostenere le politiche di migrazione e di asilo, comprese le capacità di gestione delle frontiere dei paesi partner. Chiede, inoltre, che l'Unione europea assegni fondi adeguati alle regioni e agli enti locali perché possano sviluppare le loro politiche di integrazione e inclusione; suggerisce di incentivare la cooperazione con i paesi terzi di origine o di transito per accettare i rimpatri di migranti irregolari, fatto comunque salvo l'accesso alla protezione internazionale per i rifugiati che ne hanno bisogno;

30.

accoglie con favore un'assistenza mirata a creare opportunità socioeconomiche per migranti, sfollati forzati e comunità ospitanti, anche nel contesto della ripresa dalla COVID-19, con particolare attenzione alle regioni emarginate, e ribadisce la propria disponibilità a facilitare il dialogo e la cooperazione con le autorità locali e regionali nei paesi di origine e di transito dei migranti.

f)   Transizione verde: resilienza climatica, energia e ambiente

31.

sottolinea che il vicinato meridionale è uno dei principali punti di crisi nel mondo per quanto riguarda il cambiamento climatico e il degrado ambientale e, conseguentemente, invita le istituzioni europee a completare quanto prima il Green Deal europeo nel vicinato meridionale dell'UE per cooperare su un ampio Green Deal mediterraneo e ad aumentare i fondi destinati a obiettivi legati al clima nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), anche per il tramite di iniziative volte a riscoprire e proteggere il Mar Mediterraneo, l'area marina più colpita dai fenomeni dell'inquinamento, della perdita di biodiversità, dell'aumento del livello del mare, delle inondazioni e del riscaldamento delle acque, e il cui potenziale di sviluppo economico nel campo ambientale è enorme: a tal proposito, ricorda che nel 2016 l'economia blu (blue economy) ha rappresentato l'1,3 % del PIL dell'UE (3);

32.

sottolinea che, nella regione mediterranea, è particolarmente necessaria un'azione locale concreta per il clima, in quanto le politiche nazionali non rispondono alle sfide dei punti di crisi, in cui dovrebbero avere origine queste azioni che dovrebbero altresì essere adattate alle condizioni locali e alle esigenze delle comunità di residenti. Propone, a tal fine, di basarsi sul successo del progetto Clima-Med e invita i sindaci del Mediterraneo meridionale a continuare ad aderire al Patto dei sindaci (4) ed a promuovere i gemellaggi tra città dell'UE e non UE situate nei paesi mediterranei nell'ambito del programma Interreg MED;

33.

attende con interesse la creazione di un solido partenariato tra gli enti locali e regionali in vista della COP 26 dell'UNFCCC, che si terrà a Glasgow (Regno Unito), e della COP 15 dell'UNCBD che si svolgerà a Kunming (Cina), al fine di rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali nell'ambito della governance globale, per una migliore attuazione degli OSS delle Nazioni Unite, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la definizione di obiettivi più ambiziosi in materia di clima;

34.

ritiene, di conseguenza, che il disinquinamento e principalmente la prevenzione dell'inquinamento insieme con l'uso responsabile del Mar Mediterraneo rappresentino un'ulteriore opportunità di sviluppo per tutti i paesi che vi si affacciano; osserva che occorre promuovere soluzioni basate sulla natura per affrontare queste grandi sfide e ritiene che sia urgente promuovere iniziative in materia di produzione e consumo sostenibili, di efficienza delle risorse e di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti alimentari e marini, per sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità, ricorrendo anche alla creazione di reti efficaci e ben gestite di zone costiere e marine protette, nonché alla conservazione delle zone umide quali soluzioni basate sulla natura efficaci sotto il profilo dei costi, dei bacini idrografici e dei bacini transfrontalieri;

35.

chiede l'istituzione di reti di politiche regionali per rendere più stretti i legami sociali ed economici basati sui principi fondamentali dell'economia blu; chiede inoltre di favorire la creazione di biosfere mediterranee per una migliore coesistenza di attività economiche e conservazione della natura e di operare per introdurre sistemi regionali di controllo incaricati di valutare la salute degli ecosistemi marini e costieri, oltre che l'impatto dei vari settori economici sulla biosfera mediterranea; chiede infine che vengano sviluppate iniziative volte a responsabilizzare e sensibilizzare i cittadini all'importanza di migliorare la situazione dei nostri ecosistemi marini e costieri, nella consapevolezza dei vantaggi che ne deriverebbero sia per il presente che per le generazioni future;

36.

chiede ulteriori sforzi per promuovere e far progredire un'agenda sostenibile per il turismo, che costituisce un settore economico fondamentale per la regione, al fine di ridurne l'impatto ambientale negativo. Tale azione dovrebbe essere realizzata principalmente mediante strumenti di pianificazione concepiti per gestire le attività umane nelle zone naturali, tenendo conto degli ecosistemi e dei paesaggi nelle loro interazioni; essa dovrebbe sfruttare la crisi della pandemia di COVID-19 come un'opportunità per reinventare il settore e collegare la sua prosperità alla salvaguardia dell'ambiente mediterraneo;

37.

auspica che il sostegno al Green Deal europeo porti particolari benefici all'agricoltura, settore essenziale per le economie della maggior parte dei paesi extra-UE del partenariato, in particolare attraverso l'applicazione al loro interno dei rigorosi standard previsti in materia dalla normativa europea; invita a sostenere, in linea con gli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore» (5), la progettazione, l'attuazione e gli investimenti in sistemi alimentari sostenibili, dalla produzione al consumo, prestando particolare attenzione alla sicurezza alimentare, alla salute delle piante e alla salute e al benessere degli animali, nonché al fine di garantire la sicurezza alimentare regionale;

38.

ricorda la raccomandazione ARLEM contenuta nella relazione adottata sull'agricoltura e la sicurezza alimentare nel contesto dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo e, di conseguenza, invita l'Unione europea e l'Unione per il Mediterraneo a prendere in considerazione lo sviluppo di una strategia congiunta per la sicurezza alimentare e la sovranità alimentare nel Mediterraneo, a promuovere una transizione agro-ecologica verso pratiche che preservano il suolo e l'agro-biodiversità, e a considerare l'introduzione di un'etichetta «prodotti mediterranei» o «dieta mediterranea» nel quadro di una strategia macroregionale più ampia per tutto il Mediterraneo;

39.

sottolinea che la necessaria riduzione, fino all'eliminazione, dell'energia da combustibili fossili deve essere accompagnata dal sostegno alla transizione verso fonti energetiche alternative; inoltre, ritiene essenziale fornire assistenza mirata per sostenere investimenti su larga scala nelle energie rinnovabili e nella produzione di idrogeno pulito sia per il consumo interno che per l'esportazione, investimenti che rispettino il principio del non nuocere e che garantiscano la salvaguardia di aree verdi e della biodiversità; rimarca il ruolo centrale delle città e delle regioni in tale ambito, in quanto responsabili dell'attuazione delle diverse politiche relative agli OSS: crescita urbana, cambiamento climatico, disuguaglianze socioeconomiche, energia, transizione verde e digitale e buon governo.

g)   Attuazione e piano di investimenti

40.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di un Piano economico e di investimento per i vicini meridionali al fine di sostenere l'attuazione dei temi evidenziati nella nuova Agenda per il Mediterraneo; occorre concentrarsi sugli elementi che permettono di rafforzare la resilienza nei settori più fragili, quali l'acqua, l'ambiente e l'energia, e promuovere piani di investimento per le risorse rinnovabili, compreso il riutilizzo dell'acqua e il suo riciclaggio tramite il ricorso a energie rinnovabili;

41.

accoglie con favore l'identificazione di 12 iniziative faro indicative nei settori prioritari volte a rafforzare la resilienza, costruire la prosperità e aumentare il commercio e gli investimenti per sostenere la competitività e la crescita socioeconomica sostenibile e inclusiva;

42.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di mobilitare fino a 7 miliardi di EUR ai fini dell'attuazione dell'Agenda. Includendo le garanzie del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e la combinazione nell'ambito della piattaforma per gli investimenti di vicinato, si potranno mobilitare investimenti pubblici e privati fino a 30 miliardi di EUR nel vicinato meridionale;

43.

valuta positivamente l'accordo raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento europeo sul regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI) nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, con il quale l'assegnazione di 79,5 miliardi di EUR ai prezzi correnti consentirà all'UE di sostenere e promuovere efficacemente i propri valori e interessi in tutto il mondo, sostenendo nel contempo gli sforzi multilaterali globali;

44.

esprime il proprio consenso sul fatto che almeno 500 milioni di EUR della somma totale prevista per la cooperazione dell'UE con i paesi del vicinato nell'ambito del pilastro geografico di NDICI-Europa globale saranno riconosciuti agli enti locali e regionali; chiede che queste misure e le risorse siano adeguatamente rafforzate. Si dovrebbe promuovere un finanziamento flessibile attraverso un ruolo attivo degli enti locali e regionali, che dovrebbero indicare i bisogni delle regioni in funzione della loro importanza. Chiede un aumento dei fondi destinati agli obiettivi legati al clima nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI);

45.

in considerazione dell'approccio geografico rafforzato e in linea con le priorità stabilite dall'Agenda, invita vivamente tutte le istituzioni dell'UE a considerare gli enti locali e regionali e le loro associazioni come fattori chiave per uno sviluppo sostenibile e come partner nella programmazione;

46.

gli enti locali e regionali del Mediterraneo e le loro reti di cooperazione, come l'Alleanza per la Cooperazione nel Mediterraneo, possono svolgere un ruolo chiave nella ricerca di un maggiore coordinamento tra i quadri transnazionali esistenti e nell'apertura di prospettive concrete di attuazione delle politiche e di applicazione dei fondi sul campo, contribuendo nel contempo a informare sulle realtà locali i livelli di governance più alti. Inoltre, ciò consente di garantire diversi livelli di intervento e una maggiore efficienza delle iniziative.

Bruxelles, 30 giugno 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Su questo tema il CdR sta realizzando uno studio nel quadro della relazione ARLEM sul tema Ecosistemi innovativi e start-up nel Mediterraneo come strumento per la ripresa della crisi della COVID-19, in corso di elaborazione.

(2)  L'iniziativa, lanciata nel 2015, entrerà in una nuova fase nel 2021, con una serie di progetti nuovi, diversi e importanti, finanziati principalmente dall'UE, a cominciare dal rafforzamento delle capacità del personale comunale, dallo sviluppo economico locale e dalla governance locale

(per maggiori informazioni: https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/Libya.aspx).

(3)  Cfr. il rapporto «Una blue economy per le autorità locali e regionali del Mediterraneo», adottato dalla plenaria ARLEM il 23 gennaio 2020.

(4)  Già 62 città firmatarie hanno aderito tramite il precedente progetto CES-MED, e oltre 250 città sono in lista per aderire.

(5)  Cfr. il parere CdR 594/2020.


29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/25


Parere del Comitato europeo delle regioni — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa in vista della COP 26

(2021/C 440/05)

Relatore:

Vincent Chauvet (FR/RE), sindaco di Autun

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini

[COM(2020) 562 final]

Parere d'iniziativa

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Fissare traguardi più ambiziosi per l'UE in materia di emissioni per conseguire effettivamente la neutralità climatica entro il 2050

1.

continua ad essere profondamente preoccupato per l'attuale emergenza climatica mondiale e ribadisce il proprio pieno impegno per raggiungere effettivamente una neutralità climatica irreversibile nell'UE entro il 2050; si compiace del percorso realistico stabilito dalla legge europea sul clima, che dovrebbe tracciare un cammino di riduzione graduale delle emissioni che sia equo nei confronti delle generazioni future e tale da plasmare la ripresa verde dell'Unione dalla crisi della COVID-19 e dalle sue conseguenze, evitare la dipendenza dal carbonio, assicurare la resilienza dei territori e definire un quadro per politiche più ambiziose in materia di cambiamento climatico da fondare sulle esperienze positive e negative dei decenni precedenti;

2.

riconosce che l'UE svolge un ruolo di primo piano nei negoziati internazionali sul clima e dovrebbe fungere da esempio positivo su come affrontare i cambiamenti climatici, basandosi sulla governance multilivello;

3.

sostiene pienamente l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alla legge europea sul clima, con cui si aggiorna l'obiettivo portandolo ad una "riduzione di almeno il 55 %" delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e si chiede di presentare una proposta di obiettivo di riduzione per il 2040 al più tardi sei mesi dopo il primo bilancio globale dell'accordo di Parigi; prende atto però del fatto che alcune parti interessate ritengono che ciò non sia sufficiente per raggiungere la neutralità climatica nei tempi previsti, e si rammarica che il nuovo quadro sia incentrato principalmente sul CO2, mentre le altre emissioni di gas a effetto serra sono trattate in modo ambiguo e/o non vengono prese in considerazione in misura sufficiente; a questo proposito si attende che la Commissione europea affronti anche tutti gli altri gas a effetto serra rilevanti, per fare dell'UE il primo continente a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;

4.

esorta le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a garantire una tariffazione adeguata delle emissioni fossili mediante lo scambio di quote di emissione e la tassazione, al fine di contrastare le emissioni in modo efficiente sotto il profilo dei costi e liberare risorse da destinare alla transizione. Questo aspetto deve essere affrontato nell'ambito del riesame del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) e della direttiva dell'UE sulla tassazione dei prodotti energetici nel quadro del prossimo pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %». In quest'ottica accoglie con favore anche l'imminente proposta della Commissione relativa al Fondo di adeguamento del carbonio alle frontiere in quanto è necessario adottare misure efficaci per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, tener conto con maggiore precisione del contenuto di CO2 delle importazioni e garantire che gli obiettivi verdi dell'UE non vengano compromessi dalla delocalizzazione della produzione verso paesi che perseguono politiche climatiche meno ambiziose;

5.

sottolinea l'importanza di consentire e promuovere una varietà di soluzioni, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle diverse realtà nelle regioni dell'Unione europea in termini di clima, geografia, infrastrutture, sistemi energetici, ecc. Il quadro normativo dell'UE dovrebbe, per quanto possibile, essere neutro sotto il profilo tecnologico in relazione alla riduzione delle emissioni e alla sostenibilità, ed evitare un eccesso di regolamentazione e un aumento degli oneri amministrativi per le soluzioni sostenibili;

6.

osserva, d'altro canto, che la specificità di alcune regioni fa sì che il conseguimento dei nuovi obiettivi rappresenti per loro una sfida particolare. La transizione energetica ed economica di tali regioni deve aver luogo in modo equo, e in tal senso il Fondo per la modernizzazione e il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera sono chiamati a svolgere un ruolo essenziale;

7.

riconosce che, come indicato nella valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione della Commissione Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini, tutti i settori dovranno contribuire alla politica climatica dell'UE; in quest'ottica accoglie con favore il Green Deal in quanto strategia per la crescita, e l'«impegno per l'ambiente» in quanto strumento essenziale per garantire il raggiungimento di tale obiettivo;

8.

sottolinea che, in Europa e nel resto del mondo, molte città e regioni si sono dimostrate più ambiziose in materia di clima rispetto agli Stati membri. In alcuni casi, come ad esempio in Giappone, i contributi determinati a livello locale dagli enti locali e regionali hanno persino spinto i governi nazionali ad aggiornare i loro contributi determinati a livello nazionale. Il CdR ritiene pertanto che sia molto vantaggioso, al fine di conseguire un'efficace governance multilivello, integrare i contributi stabiliti a livello locale e regionale nel processo di definizione dei contributi nazionali.

Raggiungere l'obiettivo del 55 % significa coinvolgere attivamente gli enti locali e regionali nella definizione delle politiche climatiche.

9.

fa rilevare che gli enti locali e regionali attuano il 70 % di tutta la legislazione dell'UE, il 70 % delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e il 90 % delle politiche di adattamento agli stessi (1). Inoltre, le città e le regioni europee che si sono prefisse obiettivi di azzeramento delle emissioni contano oggi oltre 162 milioni di persone (il 36 % della popolazione dell'UE) (2). Pertanto, gli enti locali e regionali sono e saranno responsabili della gestione e dell'attuazione sul campo della maggior parte delle strategie del Green Deal europeo;

10.

ritiene che il conseguimento dell'obiettivo di ridurre almeno del 55 % le emissioni di CO2 entro il 2030 cambierà radicalmente il modo in cui sono organizzate le città, le regioni e le comunità di persone. La pandemia di COVID-19, i nuovi traguardi in materia di clima e le conseguenze in atto dei cambiamenti climatici determineranno, nelle società europee, tutta una serie di cambiamenti strutturali, i quali daranno luogo a delle sfide per gli enti locali e regionali in quanto amministrazioni e autorità pubbliche più vicine ai cittadini e ai territori;

11.

riconosce che gli enti locali e regionali svolgono un duplice ruolo di opinion leader e di punti di accesso per le priorità dei cittadini; la crisi della COVID-19 ha dimostrato come questi enti siano in prima linea per quanto riguarda la vita delle persone. Coinvolgere le parti interessate, le imprese e i cittadini nel processo decisionale delle politiche climatiche è particolarmente importante per garantire la fiducia, l'accettabilità e il successo di tali politiche, compresi gli effetti della transizione verso la neutralità climatica. Occorre prevedere e gestire gli eventuali impatti negativi, definendo piani per il miglioramento delle competenze o la riqualificazione della forza lavoro locale, in particolare nelle comunità rurali e nelle regioni meno sviluppate. I politici eletti a livello locale sono i più legittimati ad anticipare e accompagnare queste preoccupazioni;

12.

sottolinea che gran parte dei settori maggiormente interessati dall'adozione di traguardi climatici più ambiziosi per il 2030 hanno collegamenti diretti con le competenze locali o regionali; dopo le prime consistenti riduzioni delle emissioni derivanti dalla chiusura delle centrali a carbone e dal risanamento dell'industria ad alta intensità energetica, i prossimi settori interessati sono i trasporti, l'agricoltura e l'edilizia, particolarmente importanti a livello locale e regionale sia nelle zone urbane che in quelle rurali;

13.

riconosce che le autovetture ad alimentazione convenzionale dovranno essere gradualmente sostituite da veicoli a zero emissioni o con basse emissioni nel loro ciclo di vita e da un maggiore ricorso a servizi sostenibili di trasporto collettivo, il che implica un coordinamento regionale e, a livello locale, la diffusione di strutture di ricarica per carburanti alternativi accessibili al pubblico, nonché di infrastrutture di qualità per i trasporti pubblici, come l'autobus e il treno, affinché il percorso verso una mobilità a zero emissioni sia attraente ed economicamente accessibile per i cittadini;

14.

è preoccupato per il fatto che, nel settore agricolo, il calo delle emissioni si è arrestato negli ultimi anni, e in alcuni casi le emissioni sono aumentate. Insieme agli assorbimenti di carbonio e alla gestione dei pozzi di assorbimento, questo pone gli agricoltori e i gestori forestali in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici, mentre le loro attività, anch'esse fortemente influenzate dagli effetti di tali cambiamenti, sono essenziali per la produzione alimentare e per la regione a livello sia sociale che economico. Invita pertanto la Commissione a considerare, nell'attuazione e nell'eventuale revisione della politica agricola comune, i necessari investimenti nella transizione del settore agricolo verso la neutralità in termini di CO2 senza perdere di vista la redditività economica delle aziende agricole e il loro ruolo essenziale di fornitrici di prodotti alimentari per la società europea, come dimostrato dalla pandemia; la invita altresì a rendere l'uso agricolo del suolo compatibile con la produzione di energia rinnovabile su terreni rurali degradati che possono essere sfruttati e rigenerati, e sottolinea la necessità di rafforzare i sistemi di uso del suolo rispettosi del clima. Inoltre sottolinea che, in alcuni Stati membri, gli enti locali e regionali sono i principali proprietari pubblici di foreste e svolgono un ruolo diretto in questo settore economico; in tale contesto, va accolta con favore l'introduzione della certificazione del sequestro del carbonio per incentivare direttamente i singoli agricoltori o gestori forestali;

15.

ritiene che, nel settore dell'energia, la diffusione su larga scala delle energie rinnovabili debba essere sostenuta da obiettivi e misure di sviluppo ambiziosi e tempestivi, e che in tale contesto essa richieda una pianificazione delle infrastrutture sia su vasta scala che a livello decentrato. Ciò implica una gestione specifica da parte degli enti locali e regionali, per quanto riguarda, ad esempio, i progetti e l'accettazione delle infrastrutture da parte delle popolazioni locali; lo stesso vale per le misure tese a sensibilizzare a e promuovere la partecipazione dei cittadini a progetti condivisi, ad esempio attraverso i meccanismi delle comunità energetiche locali;

16.

è consapevole del fatto che, nel settore dell'edilizia, l'imminente ondata di ristrutturazioni darà il via ad una serie di azioni volte ad aumentare la portata e il tasso delle ristrutturazioni a livello di singolo edificio ma anche di distretto, il che implica in particolare interventi di monitoraggio e investimenti da parte degli enti locali e regionali; questi ultimi svolgono inoltre un ruolo decisivo nel garantire che la ristrutturazione degli edifici sia coerente con l'assetto territoriale ed urbanistico, promuova politiche volte a combattere lo spopolamento e soddisfi i criteri di giustizia sociale e di rispetto dell'ambiente;

17.

sottolinea che non tutte le regioni e le città sono allo stesso punto nel percorso verso la neutralità climatica: alcune hanno già ridotto le loro emissioni, altre hanno avviato tale processo e altre ancora incontrano delle difficoltà. Pertanto, le specificità territoriali, come i sistemi energetici isolati, le aree protette storiche o ambientali, le regioni ad alta intensità di carbonio, le regioni insulari, ecc., devono essere prese in considerazione nella definizione delle politiche climatiche al fine di garantire una transizione giusta accettabile per tutti i cittadini e le regioni d'Europa. È fermamente convinto che strumenti quali il quadro di valutazione regionale europeo (3) o l'Osservatorio europeo sulla neutralità climatica (4), che il CdR stesso ha già invitato ad istituire, siano essenziali per conseguire tale obiettivo;

18.

accoglie con favore l'istituzione dello strumento per le isole europee (Nuove soluzioni energetiche ottimizzate per le isole — NESOI) nonché del segretariato dell'iniziativa Energia pulita delle isole dell'UE, nell'ambito di un processo volto a tenere conto delle specificità territoriali;

19.

ribadisce la richiesta di uno stretto coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'elaborazione delle politiche climatiche europee in generale e nella concezione, attuazione e monitoraggio del pacchetto «pronti per il 55 %», in particolare per garantire che sia efficace, accurato e accettato sul territorio, in quanto tali enti non rappresentano interessi specifici ma hanno il mandato di operare per l'interesse comune dei cittadini.

La governance multilivello e la sussidiarietà sono fondamentali per conseguire la neutralità climatica e coinvolgere i cittadini dell'UE in tale processo.

20.

sottolinea l'importanza della sussidiarietà attiva (5) per le politiche climatiche, il che significa tenere conto a tempo debito del livello locale e regionale e non concentrarsi esclusivamente su un dialogo tra l'UE e i livelli nazionali;

21.

sottolinea che le città e le regioni europee hanno acquisito un forte slancio in quanto attori coinvolti nella definizione delle politiche climatiche, e fa rilevare che talvolta hanno compiuto maggiori progressi a livello dell'UE piuttosto che a livello nazionale, attraverso movimenti come il Patto dei sindaci e altre iniziative efficaci che coinvolgono gli enti locali e regionali. Ribadisce pertanto la richiesta di un dialogo multilivello inclusivo ed efficiente, che punti all'integrazione degli obiettivi climatici nelle politiche settoriali;

22.

sostiene le iniziative e l'impegno del Patto dei sindaci volti a coinvolgere maggiormente le associazioni subnazionali, settoriali e tematiche dei sindaci nelle attività del Patto; chiede di aumentare l'inclusione e la visibilità del Patto a livello nazionale, regionale e locale;

23.

accoglie con favore l'iniziativa di inserire il CdR nel Consiglio politico del Patto europeo, ed è pronto a garantire un collegamento più stretto tra la gestione del Patto a livello dell'UE e la seconda camera del Patto dei sindaci, al fine di fornire sostegno politico all'iniziativa, promuovere il Patto e favorire il dialogo con gli organismi nazionali, nonché garantire la coesione e la coerenza dell'assistenza e della rappresentanza degli enti locali e regionali a livello europeo, in un contesto già piuttosto complesso per la maggior parte di essi.

Fornire agli enti locali e regionali gli strumenti per conseguire la neutralità climatica

24.

sottolinea che l'accesso alle informazioni e ai finanziamenti per le iniziative e i progetti in materia di clima è ancora considerato difficile da molti enti locali e regionali. Le difficoltà riguardano i seguenti punti:

scarsa conoscenza dei finanziamenti disponibili e delle iniziative esistenti che più si adattano al progetto di una determinata città o regione,

complessità del panorama europeo e nazionale, e confusione tra le diverse piattaforme e iniziative esistenti,

mancanza di competenze tecniche a livello locale per l'applicazione, la gestione e il monitoraggio dei fondi,

mancanza di competitività con il settore privato per attirare e mantenere esperti,

segnali ambigui inviati dai mercati energetici alle comunità energetiche e ai progetti locali,

scarsa capacità di assorbimento da parte degli enti locali e delle imprese;

25.

esprime preoccupazione per il fatto che le difficoltà menzionate nei punti precedenti potrebbero ingenerare, presso gli enti locali e regionali, una certa riluttanza ad accettare dei Green Deal locali e ad aderire agli impegni per il 2030;

26.

chiede al Centro comune di ricerca di stilare un inventario, fino al livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), riguardo alla capacità di assorbimento da parte degli enti locali e regionali e delle imprese, per la ripartizione dei nuovi considerevoli finanziamenti messi a disposizione dal Green Deal e dal piano per la ripresa, ed è pronto a contribuire con gli strumenti di cui dispone, come gli hub regionali;

27.

segnala alla Commissione che gli enti locali e regionali devono affrontare sfide molto ardue per gestire l'attuale crisi sanitaria e incontrano difficoltà nell'assegnare risorse finanziarie e umane a iniziative e percorsi per la neutralità climatica; chiede pertanto che siano stanziate delle risorse sufficienti per sostenere tali enti in questa sfida per il prossimo decennio, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei progetti (compreso il monitoraggio);

28.

sottolinea la necessità di migliorare le capacità di attuazione degli enti locali e regionali e l'importanza di disporre di personale sufficiente e qualificato, in particolare a livello comunale e nelle zone rurali. Occorre mettere sistematicamente a disposizione la forza lavoro necessaria per il coordinamento dei numerosi settori di attività e ambiti di competenza associati all'attuazione degli obiettivi dell'azione per il clima;

29.

accoglie con favore il patto europeo per il clima e l'approccio locale di una piattaforma per una transizione giusta, quali strumenti chiave per sostenere e accelerare la transizione verso la neutralità climatica, insieme ad altre iniziative esistenti. Invita tuttavia la Commissione a creare una piattaforma globale, possibilmente attraverso il patto europeo per il clima, che promuova la loro integrazione e complementarità, orientando gli enti locali e regionali nella scelta sulla base delle loro caratteristiche e garantendo coerenza, facilità di accesso alle informazioni e impegni non concorrenti, nonché semplificando e unificando (nella misura del possibile) l'accesso alle iniziative;

30.

invita la Commissione a riconoscere che il ruolo degli enti locali e regionali va al di là di quello di altri attori non statali e chiede che tale specificità sia riconosciuta nel quadro della piattaforma globale;

31.

sostiene la creazione di patti locali per il clima intesi a garantire che i percorsi verso la neutralità climatica siano partecipativi, ben accetti e sostenuti dalla popolazione, e che tengano conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei cittadini europei;

32.

riconosce l'importante ruolo svolto dalle istituzioni semiformali, come i consigli comunali dei cittadini, gli organi consultivi locali e le convenzioni di cittadini estratti a sorte, nel creare il giusto slancio e accelerare la transizione energetica. Invita pertanto ogni comune di almeno 10 000 abitanti a considerare la possibilità di creare, nell'ambito della propria struttura di governance locale, dei parlamenti dei cittadini che esaminino i mezzi concreti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e adattarsi ai cambiamenti climatici;

33.

sottolinea che la maggior parte delle città e delle regioni non conosce il proprio livello attuale e passato di emissioni di CO2, il che rende difficile per loro quantificare gli sforzi e tracciare percorsi efficienti verso la neutralità climatica. Esorta la Commissione a contribuire a fornire i necessari aiuti tecnici e in materia di competenze per assistere gli enti locali e regionali nella valutazione delle loro emissioni, in particolare avvalendosi pienamente delle agenzie locali e regionali per l'energia, degli enti locali e regionali che operano nel settore dei cambiamenti climatici e di altre controparti pertinenti. Raccomanda inoltre di inserire nelle amministrazioni locali la figura del «responsabile del clima», incaricato di promuovere il patto per il clima nei comuni e di coordinare e attuare i piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC). Le amministrazioni più piccole potranno condividere uno stesso responsabile;

34.

sostiene, in tale contesto, il quadro comune di rendicontazione del Patto globale dei sindaci quale passo avanti verso l'armonizzazione delle voci a livello locale e regionale;

35.

ribadisce il proprio sostegno a un sistema di contributi determinati a livello regionale e locale per riconoscere ufficialmente, monitorare e incoraggiare la riduzione delle emissioni di carbonio da parte delle città, dei governi locali e delle regioni a livello globale; la Commissione è invitata a collaborare con il CdR per esaminare in che modo i PAESC o piani equivalenti potrebbero fungere da contributi determinati a livello regionale e locale per dare un contributo locale all'accordo di Parigi sul clima delle Nazioni Unite ed essere ufficialmente riconosciuti come un complemento ai contributi determinati a livello nazionale;

36.

accoglie con favore le iniziative «Race to Zero» e «Race to Resilience» a livello globale (6) e invita l'UNFCCC a cooperare con il CdR e altre controparti pertinenti del raggruppamento delle amministrazioni locali e comunali (LGMA) per il riconoscimento formale del contributo dei governi subnazionali all'azione per il clima e per l'instaurazione di un dialogo specifico con tali livelli di governo;

37.

sottolinea che gli enti locali e regionali hanno un particolare potenziale per l'innovazione climatica, sul piano sia sociale che tecnico, e spesso partecipano a progetti di ricerca e innovazione. Al fine di garantire che tale potenziale sia pienamente sviluppato e utilizzato come strumento per trovare nuove soluzioni verso la neutralità in termini di emissioni di carbonio, invita la Commissione a prestare la dovuta attenzione, nel pacchetto «pronti per il 55 %», alla creazione di un quadro flessibile che garantisca iniziative di innovazione e sperimentazione a livello locale, che diano luogo a soluzioni dal basso e fondate sul territorio;

38.

sottolinea che la libertà di scelta del percorso di decarbonizzazione a livello locale deve essere garantita dal punto di vista tecnologico, politico e democratico; le decisioni esogene vengono applicate con riluttanza.

Far sentire la voce degli enti locali e regionali alla COP 26

39.

riconosce che, sebbene i contributi determinati a livello nazionale siano lo strumento principale per chiamare gli Stati a rendere conto del loro operato, la società in generale deve essere coinvolta nella riduzione delle emissioni al fine di realizzare un territorio climaticamente neutro e resiliente;

40.

sottolinea che la voce degli enti locali e regionali è divenuta più forte nei negoziati e nelle iniziative internazionali in materia di cambiamenti climatici e accoglie con favore le iniziative già avviate dalle reti di enti locali e regionali quali CRPM, ICLEI, C40, Under2Coalition, Regions4, Alleanza per il clima, Fedarene, Città e governi locali uniti (CGLU), come pure il Patto globale dei sindaci e il suo contributo alla piattaforma UNFCCC dei soggetti non statali per l'azione sul clima (NAZCA);

41.

ritiene che la COP 26 dell'UNFCCC sia una pietra miliare fondamentale per consolidare la posizione dell'UE come protagonista dell'azione globale per il clima e sottolinea che le attività avviate e gli impegni assunti dalle regioni e dalle città dovrebbero svolgere un ruolo importante nella preparazione della COP 26 e acquisire una visibilità ufficiale in tale occasione;

42.

invita gli attori globali ed europei a investire nell'analisi di genere e nei dati disaggregati per genere per ottenere una piena comprensione dell'impatto dei cambiamenti climatici su tutti i gruppi vulnerabili, applicare tecniche di bilancio di genere e garantire pari accesso alla rappresentanza nel processo di definizione delle politiche per tutti i generi e a tutti i livelli. Sostiene, in tale contesto, l'appello a migliorare l'equilibrio di genere all'interno delle delegazioni nazionali e tra gli alti dirigenti della COP 26, e apprezza il lavoro svolto dall'UNFCCC sul collegamento tra le politiche di genere e in materia di clima (7) e invita la Commissione ad adoperarsi nella stessa direzione;

43.

considera la dichiarazione di Edimburgo sulla biodiversità come il documento più forte mai adottato per riconoscere, coinvolgere e responsabilizzare i governi locali e regionali in qualsiasi processo delle Nazioni Unite; propone che un approccio analogo venga replicato ed esteso ad altri organi delle Nazioni Unite e invita i partner dell'UNFCCC a istituire un memorandum d'intesa con il CdR, in quanto rappresentante istituzionale delle città e delle regioni europee;

44.

chiede un dialogo politico multilivello più intenso sulla mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici nei settori in cui gli enti locali e regionali già partecipano ampiamente alla governance e i poteri sono già decentrati in diverse parti del mondo, come l'offerta e la domanda di energia, i trasporti, l'agricoltura e l'edilizia;

45.

chiede un dialogo politico multilivello più intenso sulla mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici nei settori in cui le azioni per il clima devono tenere conto di altre questioni ambientali, quali la conservazione della biodiversità o le problematiche relative alla produzione alimentare, all'acqua pulita e all'agricoltura e alla silvicoltura sostenibili. Ciò riguarda in particolare la strategia territoriale in materia di uso del suolo, nella quale gli enti locali e regionali svolgono un ruolo cruciale, nonché la decisione relativa all'attuazione delle strategie via via adottate dalla Commissione riguardanti il settore agricolo, che devono essere oggetto di una valutazione d'impatto che consenta di analizzarne le conseguenze;

46.

accoglie con favore le iniziative della Commissione e del Patto dei sindaci volte a presentare meglio le attività degli enti locali e regionali e il loro coinvolgimento nell'elaborazione e nell'applicazione di politiche a impatto climatico zero nelle prossime COP, e a promuovere la leadership nell'integrazione verticale dell'azione per il clima. In quest'ottica, invita la Commissione a cooperare con il CdR per organizzare una giornata tematica sull'azione locale per il clima nell'UE, quale opportunità per illustrare le diverse iniziative dell'UE;

47.

esorta i propri membri a organizzare COP locali e regionali nelle loro comunità prima della COP 26, al fine di sensibilizzare all'emergenza climatica, ma anche di raccogliere le opinioni dei cittadini e delle imprese sulle loro esigenze e sulle migliori pratiche in grado di accelerare la transizione verde e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

48.

ricorda che l'UE si è ripromessa di svolgere un ruolo guida nei negoziati della COP e deve pertanto realizzare azioni incisive per raggiungere il proprio obiettivo, il che implica la co-creazione e la cooperazione con gli enti locali e regionali: in tal senso, invita l'UNFCCC a cooperare con il CdR per promuovere ulteriormente l'esperienza pionieristica delle COP locali e regionali.

Bruxelles, 1o luglio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Risoluzione del CdR sul tema Il Green Deal in partenariato con gli enti locali e regionali, dicembre 2019.

(2)  Stando alle informazioni pubblicate dal New Climate Institute, dicembre 2020.

(3)  Impatto dei cambiamenti climatici sulle regioni/valutazione del Green Deal europeo.

(4)  Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra.

(5)  Il concetto di sussidiarietà attiva dovrebbe essere inteso secondo la definizione della task force della Commissione europea per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente».

(6)  https://racetozero.unfccc.int/race-to-resilience/

(7)  https://unfccc.int/gender


29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/31


Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione per la democrazia europea

(2021/C 440/06)

Relatrice:

Aleksandra DULKIEWICZ (PL/PPE), sindaca di Danzica

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d’azione per la democrazia europea

COM(2020) 790 del 3 dicembre 2020

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Il contesto

1.

ritiene che, sebbene il piano d’azione per la democrazia europea si concentri su meccanismi di difesa a breve termine volti a salvaguardare i processi democratici, dovrebbe essere seguito da un approccio più strategico e di più lungo respiro per la promozione della democrazia europea a tutti i livelli e nella sua duplice dimensione di democrazia sia rappresentativa che partecipativa. Tale approccio potrebbe basarsi sulle normative esistenti e sulle buone pratiche già applicate negli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, e sfociare nella stesura di una Carta europea della democrazia;

2.

ribadisce che, in virtù dell’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea (TUE), contenente la definizione del principio di sussidiarietà, «nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri»;

3.

accoglie con favore l’iniziativa di un piano d’azione per la democrazia europea. Nello spazio pubblico e politico europeo si può constatare un aumento delle minacce del populismo e del nazionalismo, cui si accompagnano la manipolazione della società, la disinformazione, l’incitamento all’odio e lo sviluppo di teorie complottiste. Un complesso di fenomeni, questo, che fomenta la polarizzazione, l’aggressione verbale e fisica e l’intolleranza, provocando un grave deficit di solidarietà sociale. L’obiettivo generale, ossia quello di rafforzare il ruolo dei cittadini e di costruire democrazie più resilienti in tutta l’UE, è di cruciale importanza per orientare un’azione volta a irrobustire la comunità costituita dall’Unione europea;

4.

sottolinea che l’Unione europea è un organismo assimilabile, sul piano strutturale, a una serie di «vasi comunicanti», ragion per cui il deterioramento della situazione dei diritti e delle libertà civili in uno Stato membro ha un impatto negativo reale sulla democrazia nell’intera famiglia europea e costituisce una minaccia per i nostri valori comuni;

5.

sottolinea la necessità di realizzare un catalogo delle minacce per la democrazia, nonché delle buone pratiche innovative in materia di partecipazione dei cittadini; osserva che gli enti regionali e locali sono nella posizione migliore per farlo; e invita la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio a tener conto delle raccomandazioni formulate nell’edizione 2021 — che verrà pubblicata il prossimo ottobre — del proprio Barometro regionale e locale annuale dell’UE;

6.

ribadisce la posizione espressa nel suo parere sul piano d’azione contro la disinformazione, secondo cui la sensibilizzazione dei cittadini è un processo lungo e complesso, che implica, tra le altre cose, lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione mediatica, anche per quanto attiene al modo di confrontarsi con le nuove modalità di accesso alle informazioni e di diffusione delle stesse; e osserva che le suddette competenze devono andare di pari passo con la capacità di analizzare criticamente le informazioni e le relative fonti;

7.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono nella posizione ideale per partecipare alla guerra dichiarata alla disinformazione e contribuire a contrastare le minacce che quest’ultima comporta;

8.

osserva che aderire all’UE significa non soltanto beneficiare di un «pacchetto» di libertà e di mezzi finanziari, ma anche rispettare i valori fondamentali. Sono necessari strumenti giuridici concreti, atti a consentire un’azione rapida ed efficace volta a promuovere i principi della democrazia e dello Stato di diritto e, in casi estremi, ad imporne il rispetto ai membri dell’Unione europea. Attualmente, infatti, non esistono strumenti giuridici di questo tipo, cosicché l’intervento dell’UE risulta poco efficace quando si tratta di reagire a decisioni problematiche adottate in alcuni Stati membri, come sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea e l’applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo alla condizionalità, osservazione cui il CdR aderisce in toto. Occorre chiedersi se l’articolo 7 del Trattato sull’Unione europea consenta di rispondere in modo adeguato a queste sfide;

9.

chiede che siano avviate quanto prima azioni strategiche e iniziative normative che affrontino in modo efficace i problemi riscontrati in alcuni paesi dell’UE, ad esempio per quanto concerne la sicurezza delle consultazioni elettorali ad ogni livello;

10.

sottolinea che la democrazia europea è minacciata non soltanto da aggressori esterni che cercano di destabilizzare l’UE, ma anche da fattori interni che attaccano quanto di più importante vi è nella nostra Unione, ossia il suo essere una comunità;

11.

ritiene che il piano d’azione per la democrazia europea dovrebbe rendere più agevole la gestione dei rapporti e dei contatti con i paesi partner al di fuori dell’Unione che non accettano i principi democratici, violando i diritti umani e civili fondamentali; al riguardo adduce ad esempio la politica dell’UE nei confronti di paesi come la Russia, la Bielorussia e la Cina ed i lavori della task force East StratCom; e fa rilevare la necessità di sostenere i movimenti democratici nei paesi del vicinato dell’UE, anche attraverso il partenariato orientale;

12.

sottolinea la necessità di sforzarsi di trovare una soluzione equilibrata che concili la lotta contro le minacce poste dalla pandemia con la garanzia delle libertà civili (si pensi ad esempio alla questione di proteggere i dati personali o di evitare limitazioni del diritto di riunione e di manifestazione);

13.

sottolinea che l’attacco ai media è un attentato ai valori europei e un passo sulla strada che conduce all’autoritarismo; avverte che, senza libertà dei media, non può esservi alcun vero controllo sociale, e che il mancato rispetto dei principi consolidati del giornalismo crea un clima favorevole alla diffusione di teorie complottiste, alla disinformazione, al populismo e all’incitamento all’odio; e mette in guardia contro le azioni volte alla rinazionalizzazione dei media in alcuni paesi dell’UE;

14.

osserva che il piano d’azione in esame non dedica sufficiente attenzione alla problematica dell’accesso alle informazioni pubbliche; ricorda che, alla base della democrazia e del rispetto dei diritti umani vi è la libera circolazione delle informazioni e delle idee, che le informazioni raccolte dalle autorità pubbliche appartengono ai cittadini, e che è a nome dei cittadini che le autorità di ogni livello dispongono di tali dati (1); e sottolinea che validi esempi di apertura e responsabilità delle autorità pubbliche sono offerti dagli enti locali e regionali, i quali utilizzano strumenti che consentono ai cittadini l’accesso alle informazioni e la partecipazione diretta all’esercizio del potere (2);

15.

ricorda che un’Unione europea democratica deve mantenere il suo impegno a proteggere i suoi stessi valori, nonché l’integrazione e l’uguaglianza in tutti gli aspetti, indipendentemente dal genere, dalla razza, dall’origine etnica, dalla religione, dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale, e che anche gli Stati membri devono compiere degli sforzi in questa direzione;

16.

sottolinea che nel piano d’azione in esame non vi è alcun riferimento diretto alle attività degli enti locali e regionali.

Priorità

17.

chiede di adoperarsi per accrescere l’autorevolezza dell’Unione europea e degli Stati membri e la credibilità delle istituzioni pubbliche legittime, nonché per potenziare l’istruzione e rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali in quanto incubatori di democrazia;

18.

sottolinea che la fiducia dei cittadini dell’UE nelle attività degli organi più importanti dell’UE è una condizione sine qua non per lo sviluppo di una comunità europea democratica. Per garantire la credibilità delle istituzioni nazionali e la prevedibilità del loro operato, è imperativo che gli Stati membri dell’UE rispettino lo Stato di diritto. L’indipendenza delle istituzioni nazionali e la rispondenza effettiva della loro azione politica e normativa allo spirito dei valori democratici sono pietre angolari della comunità costituita dall’Unione europea;

19.

sottolinea il ruolo cruciale degli enti territoriali subnazionali in quanto luoghi di creazione della cittadinanza. Gli enti locali e regionali sono i livelli di governo più vicini ai cittadini e in cui questi ripongono maggiore fiducia (3). È ormai sempre più importante sul piano strategico rafforzare il ruolo delle regioni e delle città, ad esempio dotandole di strumenti finanziari da assegnare esclusivamente in base a criteri sostanziali;

20.

chiede che si ponga l’accento su un’educazione europea alla responsabilità, alla tolleranza, alla disponibilità al compromesso e alla risoluzione pacifica dei conflitti. La coesistenza di opinioni e posizioni diverse è un autentico «vaccino» contro il fanatismo, il razzismo e i conflitti etnici.

Educare alla cittadinanza — pensiero critico e alfabetizzazione mediatica

21.

sottolinea che gli enti territoriali subnazionali possono svolgere un ruolo educativo importante, creando le condizioni affinché le comunità locali sviluppino buone abitudini democratiche;

22.

mette in guardia contro la radicalizzazione della società e la presa del potere da parte di populisti che ricorrono alla disinformazione. La lotta contro la disinformazione presuppone l’individuazione delle categorie di persone più suscettibili di subire gli effetti negativi della disinformazione stessa. Una protezione speciale dovrebbe quindi essere accordata ai giovani, agli anziani, agli appartenenti a minoranze nazionali ed etniche, agli immigrati e alle persone escluse dalla tecnologia digitale. La Commissione europea dovrebbe prestare attenzione ai territori e ai gruppi sociali particolarmente vulnerabili alla disinformazione, esterna ed interna;

23.

prende atto degli orientamenti presentati dalla Commissione europea il 26 maggio scorso per rimediare alle lacune del suo codice di buone pratiche sulla disinformazione. Si compiace che la Commissione chieda impegni più forti e più specifici in tutti i settori contemplati dal codice e, in particolare, metodi più efficaci di monitoraggio, e che inviti altre piattaforme attive nell’UE, servizi di messaggistica privata e altri operatori dell’ecosistema di pubblicità online ad aderire al codice. Tuttavia, le difficoltà incontrate dalla Commissione nel verificare la veridicità delle relazioni di monitoraggio presentate dalle piattaforme e l’assenza di qualsiasi meccanismo sanzionatorio ostacolano notevolmente l’efficacia di questo codice e richiedono ulteriori interventi normativi a livello dell’UE;

24.

propone, nel suddetto contesto, che si metta a punto un programma paneuropeo di educazione civica — non obbligatorio e non vincolante per gli Stati membri — volto a sviluppare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica, programma che dovrebbe — nel solco della buona pratica costituita dal programma finlandese CIVIS — essere sottoposto a consultazione pubblica e poi adattato in funzione delle esigenze regionali e locali, nonché riguardare l’istruzione scolastica, la formazione dei funzionari pubblici, l’apprendimento permanente e le campagne rivolte al grande pubblico; è pronto a dare il suo contributo attivo all’elaborazione di tale programma, e invita la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati membri e le organizzazioni della società civile, nel rispetto del principio di sussidiarietà nonché della ripartizione delle competenze.

Lottare contro la disinformazione e l’incitamento all’odio

25.

ritiene che debba essere istituita un’agenzia europea (4) incaricata di prevenire e contrastare — in stretto coordinamento con la commissione INGE del Parlamento europeo — la disinformazione, l’incitamento all’odio, l’intolleranza, la violenza contro specifici gruppi sociali e la diffusione di teorie complottiste;

26.

deplora il fatto che gli enti locali svolgano un ruolo secondario nella lotta contro la diffusione di notizie false, spesso a causa della mancanza di competenze specialistiche, capacità e risorse; e invoca la creazione di un meccanismo di finanziamento coerente per la lotta alla disinformazione;

27.

plaude alla strategia dell’UE per un’Unione della sicurezza, volta a fronteggiare le aggressioni di natura ibrida compiute da soggetti statali e non statali attraverso una combinazione di attacchi informatici, danni alle infrastrutture critiche, campagne di disinformazione e radicalizzazione della narrazione politica;

28.

ravvisa la necessità di un dibattito sulla libertà di espressione e sull’uso che ne viene fatto su Internet; e segnala che un passo concreto in questa direzione è rappresentato dal Premio Paweł Adamowicz (5), istituito congiuntamente dal CdR, dalla Rete internazionale delle città rifugio (International Cities of Refuge Network — ICORN) e dal comune polacco di Danzica al fine di promuovere l’inclusione sociale, le pari opportunità e il rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, nonché di sostenere la lotta contro i pregiudizi e la xenofobia;

29.

avverte che, oltre agli enti locali e regionali e alla società civile, è necessario coinvolgere anche i media. Grazie alla loro esperienza pratica e professionale, gli operatori dell’«infosfera» sono particolarmente sensibili alla disinformazione;

30.

ricorda l’importanza della legge sui servizi digitali (Digital Services Act — DSA) quale strumento che può essere utilizzato per rendere l’ambiente digitale più trasparente e responsabilizzare maggiormente le piattaforme online;

31.

ricorda la necessità di garantire la piena coerenza tra il piano d’azione per la democrazia europea, quello per le tecnologie audiovisive e dei media e le discussioni legislative sulla DSA;

32.

attende con interesse una proposta di direttiva sui servizi digitali che introduca un quadro orizzontale per la vigilanza regolamentare dello spazio online, dettando norme volte a garantire la rendicontabilità sui modi in cui le piattaforme gestiscono i contenuti, la pubblicità e il microtargeting.

Garantire la sicurezza dei giornalisti e sostenere i media locali

33.

sottolinea l’importanza di un giornalismo solido, anche a livello locale, al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini. L’indipendenza dei media costituisce uno dei pilastri più importanti della democrazia e ha un impatto reale sul livello del dibattito pubblico;

34.

condanna il ricorso, contro i media indipendenti, ad azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (un meccanismo noto come SLAPP, ossia Strategic Lawsuit Against Public Participation), e attende con interesse una proposta della Commissione europea in materia di protezione dei giornalisti e della società civile;

35.

mette in guardia contro l’emarginazione della stampa indipendente attraverso la monopolizzazione e la politicizzazione dei media, tanto più se per far ciò si sfruttano risorse erogate da fondi europei, chiede un più attento monitoraggio dei fondi destinati a tali attività, e propugna il coinvolgimento delle regioni nella distribuzione dei fondi dell’UE; appoggia l’introduzione di misure legislative complementari, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, volte a rafforzare la capacità d’intervento dell’UE al fine di garantire che la libertà e la pluralità dei mezzi d’informazione indipendenti rimangano un pilastro della democrazia in Europa;

36.

sottolinea che l’attacco alla libertà di espressione si traduce in una limitazione del dibattito pubblico; richiama l’attenzione su tale libertà in relazione alle attività accademiche, di ricerca o artistiche; denuncia le intimidazioni, le campagne diffamatorie, le pressioni politiche, le restrizioni finanziarie e gli ostacoli all’accesso ai fondi pubblici che minacciano le attività dei ricercatori, dei media e delle ONG, rendendo loro impossibile svolgere la loro funzione di controllo; e mette in guardia contro i tentativi, da parte di alcuni governi, di limitare l’indipendenza della ricerca e di introdurre nuovi reati sulla base di criteri non trasparenti e controversi.

Rafforzare la partecipazione dei cittadini

37.

sottolinea che i lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa dovrebbero svolgersi nel maggior numero possibile di regioni europee e secondo un’impostazione «dal basso», rendendo così possibile associare al dibattito con una partecipazione attiva diversi gruppi di cittadini; e raccomanda che i panel di cittadini siano riconosciuti come una forma di partecipazione al processo decisionale dell’UE;

38.

invita le istituzioni dell’UE a creare canali efficaci, trasparenti e inclusivi per raggiungere i cittadini, in particolare quelli scoraggiati dal partecipare alla vita pubblica e sociale; e sottolinea il ruolo cruciale dei giovani in questo processo;

39.

è consapevole che la Conferenza sul futuro dell’Europa rappresenta un’opportunità unica per coinvolgere i cittadini, in quanto esperienza innovativa e paneuropea di partecipazione che consentirà di decidere insieme in merito al futuro, alla configurazione e alle priorità di un’Europa democratica; ed è impegnato a garantire il pieno coinvolgimento degli enti locali e regionali nella Conferenza al fine di far conoscere gli esempi di buone pratiche e dare voce ai cittadini e agli enti territoriali subnazionali.

Garantire elezioni libere e democratiche

40.

sottolinea che l’attenzione espressa nel piano d’azione nei confronti della libertà e democraticità dei processi elettorali dovrebbe riguardare in pari misura le elezioni europee, nazionali, regionali e locali;

41.

osserva che le campagne politiche si svolgono ormai in sempre maggiore misura su Internet, e che pertanto sono necessarie norme in materia di trasparenza per quanto riguarda i contenuti politici «sponsorizzati» e che garantiscano orientamenti a favore di partiti politici e Stati membri; chiede inoltre che si tenga conto delle specificità delle elezioni locali, spesso trascurate in sede di elaborazione della legislazione europea;

42.

osserva che il piano d’azione non affronta in misura sufficiente la questione dei periodi intercorrenti tra le consultazioni elettorali, che sono quelli in cui si registrano più spesso disinformazione, propaganda, manipolazioni e altri tentativi scorretti e tendenziosi di far cambiare posizione ai cittadini;

43.

sottolinea che i fondi strutturali dell’UE dovrebbero essere impiegati per finanziare le attività della società civile e sviluppare le capacità e le strutture istituzionali e amministrative necessarie per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica. L’accesso ai fondi dovrebbe essere il più semplice possibile e dovrebbe essere gestito, per quanto possibile, dalle regioni;

44.

accoglie con favore il fatto che il 19 aprile la Commissione europea abbia lanciato una consultazione pubblica, aperta alla partecipazione fino al 12 luglio (6), al fine di presentare nell’ultimo trimestre del 2021 proposte di direttive aggiornate per aiutare i cittadini di uno Stato membro dell’UE che risiedono in un altro Stato membro a godere dell’elettorato attivo e passivo sia alle elezioni comunali che a quelle europee. Infatti, come sottolineato anche dall’iniziativa dei cittadini europei (ICE) «Elettori senza frontiere» (7), se è vero che oltre 14 milioni di cittadini mobili dell’Unione godono di diritto di voto, è vero altresì che, tra tali cittadini, i tassi di affluenza alle urne e il numero di candidati alle elezioni continuano ad essere inferiori a quelli registrati per gruppi comparabili a livello nazionale, e che questi cittadini incontrano ancora difficoltà nell’esercizio dei loro diritti elettorali;

45.

avverte che la pandemia ha messo in luce la difficoltà di garantire elezioni pienamente democratiche in un contesto di provvedimenti restrittivi; la sfida organizzativa e tecnologica, tenuto conto anche delle minacce informatiche, consiste nel garantire la sicurezza delle procedure di voto per corrispondenza e/o elettronico.

Conclusioni

46.

chiede alla Commissione europea di studiare strumenti a lungo termine che aiutino l’UE a far fronte alle nuove minacce. Il «vaccino» democratico che cerchiamo dev’essere efficiente, innovativo ed efficace, e rafforzare la nostra infrastruttura democratica sia nell’immediato che a lungo termine;

47.

sottolinea che la piena partecipazione alla vita pubblica, che è la pietra angolare di una comunità pluralista e democratica, passa necessariamente attraverso la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni statali: senza fiducia non può esservi partecipazione, e non sarà possibile conquistare la fiducia senza educare i cittadini; e il CdR ritiene che gli enti regionali e locali debbano svolgere un ruolo importante in tal senso;

48.

infine, fa notare che la democrazia e lo Stato di diritto saranno solidi e resilienti soltanto quando coloro che, a qualsiasi livello, esercitano il potere dovranno fare i conti con cittadini informati.

Bruxelles, 30 giugno 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Nella risoluzione 59 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata nel 1946, nonché nell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e nell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950), il diritto all'informazione costituisce parte integrante del diritto fondamentale alla libertà di espressione.

(2)  Esempi di questi strumenti utilizzati dalle amministrazioni locali sono i dati aperti, i bilanci partecipativi e i panel di cittadini.

(3)  https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/EURegionalBarometer-2020.aspx

(4)  Ad esempio collegata al CdR.

(5)  Il quale, nella città di Danzica, è stato anche il creatore di due modelli ispirati a questi ideali: un modello di integrazione degli immigrati e un modello di parità di trattamento.

(6)  Consultazione pubblica sulla partecipazione alle elezioni europee (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12684-Elezioni-del-Parlamento-europeo-inclusive-sostegno-al-diritto-di-voto-e-di-eleggibilita-dei-cittadini-dellUE-in-un-altro-paese-dellUE_it) e sulla partecipazione alle elezioni comunali (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12733-Elezioni-inclusive-in-Europa-consentire-ai-cittadini-dellUE-residenti-in-un-altro-paese-dellUnione-di-esercitare-il-loro-diritto-di-partecipare-alle-elezioni-comunali_it).

(7)  https://eci.ec.europa.eu/013/public/#/screen/home


29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/36


Parere del Comitato europeo delle regioni — Realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030

(2021/C 440/07)

Relatore:

Ricardo RIO (PT/PPE), sindaco di Braga

Testi di riferimento:

Delivering on the UN's Sustainable Development Goals — a comprehensive approach (Realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: un approccio globale)

Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

ritiene che il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) sia essenziale per tutti i 194 paesi che hanno adottato l'agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, e considera che la pandemia tuttora in corso e le sue prevedibili conseguenze sanitarie, economiche, sociali, ambientali e culturali daranno un nuovo slancio in questa direzione. Chiede pertanto ai leader europei di far prova di ambizione e coerenza nella definizione del loro programma di politica interna ed estera e di dichiarare, perseguendo un obiettivo chiaro, che, nel contesto dell'iniziativa dell'ONU «Decennio d'azione per raggiungere gli obiettivi globali», l'Unione europea, a tutti i livelli di governo, dovrà avere un ruolo guida in questo campo e profilarsi chiaramente come promotrice dell'attuazione degli OSS;

2.

reputa che il presente parere debba essere considerato un incoraggiamento per la Commissione europea a dare più rilievo agli OSS come parte integrante dei valori fondamentali e dell'identità dell'Europa, conferendo loro quindi un adeguato ed elevato livello d'importanza nella sua narrazione e nelle sue priorità generali;

3.

accoglie con favore la leadership politica della Commissione europea nell'attuazione degli OSS attraverso il Green Deal europeo e il nuovo orientamento del semestre europeo sugli OSS, nonché l'approccio della Commissione volto a promuovere un'agenda ambiziosa per un'Europa più sostenibile, competitiva e coesa, aperta al resto del mondo e pronta a raccogliere le sfide del XXI secolo, approccio che è stato inoltre rafforzato grazie ai fondi aggiuntivi dello strumento europeo per la ripresa (Next Generation EU) per la creazione di un'Europa più verde, più digitale e più resiliente;

4.

continua tuttavia a sostenere la richiesta del Consiglio, del Parlamento europeo, del CdR e dell'ex piattaforma multilaterale dell'UE sullo sviluppo sostenibile di elaborare una strategia globale a favore degli OSS, in sostituzione della strategia Europa 2020; tale strategia dovrebbe dare attuazione concreta alla visione comune del modello di sviluppo sostenibile che si intende promuovere per l'UE e a partire dall'UE, permettendo a tutti gli enti locali e regionali di condividere gli stessi obiettivi e traguardi mediante un linguaggio comune;

5.

ricorda che, con la revisione della sua politica commerciale, l'UE mira a promuovere una maggiore sostenibilità, in linea con il suo impegno ad attuare gli OSS delle Nazioni Unite; solo un modello di commercio sostenibile, coerente e conforme ai valori fondamentali dell'Unione europea può contribuire al benessere e alla prosperità di tutti, sia all'interno dell'UE che in altre parti del mondo;

6.

deplora inoltre che gli OSS abbiano progressivamente perso terreno nella narrazione dell'UE, con un rilievo minore nel quadro della definizione delle politiche dell'UE, il che ne compromette le possibilità di attuazione entro il 2030;

7.

ritiene che la capacità di comunicazione e di apprendimento tra pari in relazione agli OSS sia un elemento cruciale per accrescere la consapevolezza e l'impegno di tutte le controparti, il che richiede un maggiore allineamento tra i sistemi di governance dell'UE in materia economica, sociale e ambientale, quali il semestre europeo, il Green Deal europeo e l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, da un lato, e gli OSS, dall'altro;

8.

osserva che i legami tra le iniziative elencate e gli OSS appaiono talvolta tenui. Sottolinea a tale proposito che la Commissione dovrebbe coinvolgere tutti i suoi servizi competenti ed evitare «iniziative a compartimenti stagni»;

9.

accoglie con favore il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla realizzazione degli OSS entro il 2030, in quanto utile relazione sull'attuazione, ma si rammarica del fatto che esso si limiti a elencare le iniziative a titolo degli OSS;

10.

per esempio, la nuova strategia industriale aggiornata (1), presentata nel maggio 2021, non menziona gli OSS e non può pertanto far parte di uno sforzo più ampio ed esteso di coerenza delle politiche e di sviluppo sostenibile. Ciò limita l'utilità del documento di lavoro dei servizi della Commissione per l'attuazione degli OSS;

11.

accoglie con favore l'impegno dichiarato dalla Commissione nella comunicazione Legiferare meglio del 29 aprile 2021 (2) a procedere all'integrazione sistematica degli OSS in tutte le politiche, ad individuare gli OSS pertinenti per ogni proposta e ad esaminare in che modo l'iniziativa ne promuoverà il conseguimento, riprendendo quindi i termini della richiesta formulata in passato dal CdR (3). Inoltre, il CdR ritiene che valutazioni d'impatto ex ante trasparenti e ad ampio raggio siano particolarmente importanti per la verifica della sostenibilità delle proposte;

12.

apprezza il fatto che il documento di lavoro dei servizi della Commissione si concentri sull'importanza della partecipazione delle parti interessate e sul riconoscimento del ruolo e del lavoro sia del Comitato europeo delle regioni sia degli enti locali e regionali. Sottolinea inoltre l'importante ruolo delle associazioni nazionali, europee e internazionali di regioni e città;

13.

osserva che gli strumenti precedentemente annunciati per intensificare gli scambi e il dialogo attraverso convegni ed eventi periodici organizzati dalla Commissione europea non si sono ancora concretizzati, e chiede una più stretta collaborazione tra la Commissione europea, il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato europeo delle regioni sull'attuazione degli OSS a livello dell'UE;

14.

sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato l'importanza dello sviluppo sostenibile e che gli OSS possono contribuire a una visione coerente e globale all'interno dell'iniziativa Next Generation EU e nella definizione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), in particolare nell'ambito del dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza;

15.

ritiene che la mancanza di coinvolgimento degli enti locali e regionali in alcuni Stati membri e la mancanza di un processo di consultazione significativo nella formulazione dei PNRR, attraverso la definizione delle priorità e delle azioni previste, compromettano il successo dei piani stessi in quegli Stati membri poiché in tal modo le prospettive regionali dei profondi processi di trasformazione economica, sociale e ambientale in atto risultano rispecchiate solo parzialmente. Vi è una chiara urgenza di sostenere la declinazione degli OSS a livello locale ai fini di una ricostruzione migliore e più equa;

16.

sottolinea che esistono due approcci sussidiari fondamentali: un coordinamento improntato a una maggiore coesione tra gli OSS e le politiche principali dell'Unione europea e un nuovo impulso alla realizzazione degli OSS a livello locale e regionale. Ciò deve essere fatto con chiari incentivi per tutte le parti interessate. In quest'ottica, una maggiore interazione tra le istituzioni europee e il livello locale e regionale andrebbe a vantaggio di tutte le parti interessate.

La governance degli OSS e delle istituzioni europee

17.

accoglie con favore il fatto che la Commissione europea in carica abbia assunto un impegno politico forte riguardo all'attuazione degli OSS. Tuttavia, ciò dovrebbe essere accompagnato da specifiche disposizioni di governance interne alla Commissione europea, quali riunioni periodiche di coordinamento tra il gabinetto della Presidente e i gabinetti degli altri membri della Commissione sulla introduzione sistematica nelle politiche del processo relativo all'attuazione degli OSS;

18.

dichiara che la piattaforma multilaterale dell'UE sugli OSS ha rappresentato un passo positivo in vista dell'inclusione della società civile e degli enti locali e regionali nelle decisioni in materia di OSS a livello europeo; ci si dovrebbe basare sulle raccomandazioni formulate dalla piattaforma ai fini della realizzazione degli OSS nell'UE per avviare ulteriori iniziative (4);

19.

riconosce che il patto europeo per il clima costituisce un passo per incoraggiare un maggior numero di persone ad agire, ma osserva che si concentra unicamente sui temi delle aree verdi ed è inteso in particolare a promuovere l'azione da parte dei soggetti interessati, mentre la piattaforma copriva tutti gli OSS ed è servita da struttura di dialogo per sostenere e consigliare la Commissione europea in merito alla loro tempestiva attuazione;

20.

raccomanda di avvalersi della relazione di fine mandato presentata dalla precedente piattaforma sugli OSS per preparare eventuali nuovi dialoghi strutturati. Sostiene inoltre che i futuri dialoghi strutturati dovrebbero continuare ad essere quanto più possibile rappresentativi dell'ampio ventaglio di parti interessate in materia di OSS — provenienti dalle organizzazioni della società civile, dal settore privato, dai sindacati, dal mondo accademico, dalle amministrazioni regionali e locali e da gruppi minoritari o vulnerabili — che sono espressione delle quattro dimensioni dello sviluppo sostenibile (economica, ambientale, sociale, di governance) e vantano una comprovata esperienza nei lavori sugli OSS a livello dell'UE. In cambio, le parti interessate dovrebbero essere chiamate a rispondere nei confronti delle rispettive «aree di riferimento», raccogliendo contributi e riferendo a queste ultime sulle loro attività;

21.

sottolinea l'importanza di integrare la parità di genere e le pari opportunità per tutti nelle politiche e nei programmi dell'UE volti ad attuare gli OSS, come evidenziato dalla recente relazione della Corte dei conti europea sull'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE (5);

22.

chiede pertanto alla Commissione europea di rinnovare la piattaforma degli OSS o di creare un'altra piattaforma di dialogo con capacità d'influenza e follow-up strutturato, al fine di promuovere le competenze di tutte le diverse parti interessate delle istituzioni pubbliche e private in merito all'Agenda 2030 e di fornire consulenza diretta alla Commissione;

23.

rinnova la richiesta, proveniente da diversi settori e in particolare del Comitato europeo delle regioni, quale sostenitore della sussidiarietà degli interventi, affinché le azioni concertate dell'UE si basino maggiormente sulla condivisione delle buone pratiche, sulle valutazioni d'impatto e su un migliore collegamento con la cosiddetta quadrupla elica (scienza, politica, industria e società). L'impatto maggiore deriva dall'integrazione delle conoscenze e delle esperienze attraverso varie discipline e diversi settori politici e tutti gli OSS. La sfida rappresentata dall'iniziativa «Città intelligenti» della Commissione europea è un ottimo esempio da incoraggiare e sviluppare in altre DG e politiche, al pari della piattaforma per le strategie di specializzazione intelligente (S3) per gli OSS, di cui le regioni europee potrebbero servirsi in misura maggiore;

24.

ritiene che la Commissione dovrebbe selezionare alcuni indicatori di dati sociali, economici e ambientali a livello locale e regionale, che possano essere influenzati da tali livelli, per esaminare l'evoluzione dell'Agenda 2030 in tutta l'UE e, ove possibile, l'impatto in ambito internazionale. In quest'ottica, bisogna prendere in considerazione gli sforzi già compiuti a tal fine in alcuni paesi;

25.

insiste sul fatto che il monitoraggio e i dati sono strumenti chiave di comunicazione per interagire con i cittadini e la società civile a livello locale e regionale. Il CdR e gli enti locali e regionali sono impegnati a favore della «declinazione degli OSS a livello locale» e hanno un'importante funzione di raccolta di dati. Per esempio, il CdR collabora con l'OCSE e raccoglie periodicamente dati sull'impegno locale e regionale in materia di OSS e ritiene che questo sia un caso esemplare di partenariato fondato su ricerche basate su dati concreti;

26.

invita la Commissione europea a dare maggiore consistenza alla sua relazione Eurostat sul monitoraggio degli OSS, includendo livelli di realizzazione degli OSS quantificabili in maniera semplice e determinabili senza adempimenti burocratici. La Commissione dovrebbe far un uso più esteso di queste relazioni nel quadro del semestre europeo, integrandole con i dati e le buone pratiche degli enti locali e regionali, dal momento che l'attuale monitoraggio non comprende dati a livello NUTS-2.

Il ruolo degli OSS nel semestre europeo per una ripresa sostenibile

27.

rende omaggio al grande lavoro svolto dalla Commissione europea per integrare gli OSS nel semestre europeo nel ciclo del semestre 2020. La progressiva integrazione degli OSS nella strategia annuale di crescita sostenibile, nelle relazioni per paese e nei programmi nazionali di riforma ha dimostrato un reale impegno dell'UE a favore di un cambiamento di paradigma nella direzione dello sviluppo sostenibile;

28.

sostiene il Green Deal europeo e chiede un'interpretazione più sinergica degli OSS nella lotta ai cambiamenti climatici e sottolinea in questo contesto l'utilità degli OSS, in particolare dell'OSS n. 13, e l'opportunità di lavorare sui trade-off e sulla coerenza delle politiche con il quadro degli OSS;

29.

ritiene che occorra allineare meglio le priorità di tutti i programmi di finanziamento al fine di integrarvi gli OSS in maniera sistematica e generale. Per esempio, l'iniziativa «100 Città a impatto climatico zero entro il 2030» rappresenta un elemento di accelerazione del processo di realizzazione degli OSS. Gli investimenti a carattere sociale sono vantaggiosi anche per il clima;

30.

incoraggia pertanto la Commissione europea a reintegrare esplicitamente gli OSS in un semestre europeo riformato, che porti a una ripresa sostenibile basata sul territorio: tale semestre riformato dovrebbe coinvolgere pienamente gli enti locali e regionali e risultare complementare alle riforme e agli investimenti negli Stati membri, i quali dovrebbero essere conformi agli OSS e apportare un valore aggiunto europeo;

31.

insiste, a questo proposito, sulla necessità che la Commissione europea fornisca una definizione di «riforme strutturali» nel contesto del semestre europeo. Una tale definizione è necessaria per garantire che le riforme siano limitate agli ambiti d'intervento rilevanti ai fini dell'attuazione degli obiettivi del Trattato UE e delle strategie politiche generali dell'Unione europea, compresi gli OSS, e che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono direttamente legati alle competenze dell'UE (6);

32.

invita la Commissione a considerare che il contributo al conseguimento degli OSS rappresenta un obiettivo comune e trasversale rispetto all'insieme dei programmi di finanziamento europei in regime di gestione diretta e indiretta;

33.

considera pertanto che le sue raccomandazioni volte a migliorare la rendicontabilità del semestre europeo siano ora più che mai pertinenti, con l'urgente necessità di coinvolgere le regioni, le città, i comuni rurali e le parti interessate nel processo e di rendere la governance più democratica e trasparente. Osserva che anche il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite indica questa direzione quando riafferma la necessità di coinvolgere le parti interessate nell'attuazione degli OSS;

34.

rinnova la sua richiesta di adottare un codice di condotta europeo per coinvolgere gli enti locali e regionali e le loro associazioni di rappresentanza nel semestre europeo e osserva che la Commissione europea dovrebbe dare l'esempio e creare un dialogo strutturato con le parti interessate sul semestre europeo, in particolare dopo il vuoto lasciato dal mancato rinnovo della piattaforma multilaterale ad alto livello dell'UE sugli OSS;

35.

propone, come primo passo in questa direzione, l'organizzazione di una conferenza delle parti interessate sul semestre europeo con il sostegno di entrambi i Comitati consultivi e/o la consultazione dei Comitati prima della pubblicazione della prossima strategia annuale per la crescita sostenibile;

36.

sottolinea che la promozione della duplice transizione e dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR), e del relativo piano d'azione, nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza non è sufficiente a coprire gli OSS in modo coerente e organico in maniera tale da poter disegnare un percorso chiaro verso il raggiungimento delle tappe fondamentali e la realizzazione degli obiettivi. L'attuale crisi ha dimostrato che l'UE ha bisogno degli OSS per evitare crisi future, in quanto essi rappresentano un approccio più ampio, che integra e associa anche altre politiche, come quelle in materia di biodiversità e salute;

37.

invita la Commissione europea, in considerazione del bivio davanti al quale si trova l'Europa, a utilizzare la prossima strategia annuale per la crescita sostenibile 2022 per reintegrare formalmente gli OSS nel semestre europeo, collegare meglio gli OSS e il dispositivo per la ripresa e la resilienza e affermare esplicitamente gli OSS come una modalità per l'UE di plasmare una ripresa sostenibile;

38.

ritiene che sia possibile continuare a far sì che il semestre europeo costituisca per i paesi dell'UE il quadro di riferimento per il coordinamento delle loro politiche economiche integrandovi gli OSS, e che questi obiettivi dovrebbero essere reintegrati nel semestre europeo quanto prima;

39.

incoraggia la Commissione europea ad avviare tale reintegrazione durante la valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri attraverso la mappatura degli OSS in tali piani; sottolinea che tale individuazione sarebbe effettuata dai servizi della Commissione europea per quanto riguarda il modo in cui i piani contribuiscono agli OSS. Ciò fornirebbe un'utile panoramica della completezza di tali piani, senza tuttavia rappresentare un ulteriore onere amministrativo per la presentazione delle relazioni;

40.

invita la Commissione a considerare la creazione di un quadro di valutazione ambientale con una struttura semplice e non burocratica, che integri il quadro di valutazione della situazione sociale nell'ambito del semestre europeo e prepari la reintegrazione formale degli OSS nel prossimo ciclo del semestre europeo;

41.

sollecita la Commissione a presentare proposte per allineare meglio i requisiti in materia di responsabilità delle imprese all'attuazione dell'agenda per lo sviluppo sostenibile. Potrebbe ad esempio prendere in considerazione l'introduzione di un passaporto europeo della responsabilità delle imprese, con una struttura semplice e non burocratica, che stabilisca requisiti legati agli OSS sul piano delle relazioni industriali, della parità di genere, della gestione della catena di approvvigionamento, della tassazione e della trasparenza finanziaria;

42.

ritiene che la proposta della Commissione in merito alla revisione del patto di stabilità e crescita, che sarà presentata nell'ultimo trimestre del 2021, dovrebbe aprire la strada a una riforma orientata alla sostenibilità dei meccanismi di sorveglianza di bilancio e di vigilanza macroeconomica dell'UE, al fine di garantire un livello sufficientemente elevato di investimenti pubblici di qualità nella trasformazione sostenibile dell'Unione europea; ciò dovrebbe includere proposte volte a integrare nel quadro di bilancio indicatori, con una struttura semplice e non burocratica, capaci di rispecchiare meglio, rispetto al PIL, i progressi verso il conseguimento degli OSS.

Contributo locale e regionale agli OSS

43.

sottolinea che, secondo le stime dell'OCSE, il 65 % dei 169 traguardi di sviluppo sostenibile dei 17 OSS non può essere raggiunto senza il coinvolgimento degli enti locali e regionali o il coordinamento con essi (7);

44.

osserva che nel 2018 gli enti locali e regionali sono stati responsabili in media del 53 % degli investimenti pubblici totali nell'UE (8). La maggior parte di questi investimenti riguarda le infrastrutture per i servizi di base, per i quali le città e/o le regioni hanno competenze essenziali, e che sono talvolta oggetto di specifici OSS, ad esempio in materia di istruzione, sanità, infrastrutture sociali, acqua potabile, strutture igienico-sanitarie, gestione dei rifiuti solidi, energia, trasporti e alloggi. Segnala inoltre che un intero OSS, l'undicesimo, è dedicato alle città e alle comunità locali;

45.

ritiene che i governi locali e regionali siano fondamentali per stimolare le politiche locali, regionali e — quindi — nazionali in settori importanti connessi agli OSS, quali l'ambiente, i servizi pubblici, l'istruzione, la sanità e lo sviluppo economico e territoriale, e che contribuiscano a molti altri obiettivi, quali la parità di genere, il consumo sostenibile, l'occupazione, l'innovazione, le società inclusive, la buona governance e i partenariati. È pertanto importante rinvigorire il consenso esistente per potenziare le priorità territoriali nel quadro della politica dell'UE. Molte reti hanno istituito task force in cui i membri condividono informazioni ed esperienze sull'attuazione degli OSS nei rispettivi paesi come pure in certi casi con loro omologhi nei paesi partner, e promuovono i loro obiettivi presso la Commissione europea e nei consessi internazionali. Si ritiene inoltre importante che gli enti locali e regionali possano esercitare a livello europeo le competenze di cui dispongono nei rispettivi Stati, in quanto il sostegno delle politiche pubbliche a favore degli OSS verrebbe facilitato a tutti i livelli;

46.

si compiace dei primi risultati del sondaggio CdR-OCSE sugli OSS e la ripresa (9), da cui emerge che, malgrado la pandemia, gli enti locali e regionali si stanno tuttora adoperando per l'attuazione degli OSS, con il 60 % dei rispondenti locali e regionali che si dichiara convinto che gli OSS possono aiutare ad adottare un approccio più globale alla ripresa e il 43 % dei rispondenti che dichiara di avere una struttura di governance specifica per la loro attuazione;

47.

rende omaggio al lavoro svolto dalle associazioni e dalle organizzazioni internazionali ed europee a sostegno della declinazione degli OSS a livello locale in una dimensione europea e internazionale attraverso la cooperazione decentrata e chiede maggiori sforzi per promuovere tali partenariati (10);

48.

incoraggia l'ulteriore sviluppo dell'iniziativa delle Nazioni Unite sulla «Localizzazione degli OSS» per accelerare e intensificare gli sforzi volti a realizzare gli OSS entro il 2030. Si impegna a cooperare con le Nazioni Unite e la Commissione europea al fine di promuovere una sempre maggiore mobilitazione delle città e delle regioni per la localizzazione degli OSS e l'elaborazione di analisi locali/regionali/subnazionali volontarie degli OSS che, in definitiva, possano contribuire alle analisi nazionali volontarie;

49.

sottolinea la necessità di andare a misurare a livello locale i progressi compiuti verso il conseguimento degli OSS. L'UE dovrebbe aiutare le città e le regioni a monitorare, in funzione delle loro specificità, i loro progressi in vista della realizzazione degli OSS (11);

50.

chiede al Centro comune di ricerca di proseguire il suo lavoro sulle analisi locali volontarie sotto forma di manuali e di farlo confluire nei meccanismi di specializzazione intelligente per sostenere le città e i governi locali nell'uso degli strumenti della coesione e di altri strumenti finanziari. Inoltre, la Commissione dovrebbe creare incentivi per le città e le regioni affinché si adoperino per la localizzazione degli OSS a livello territoriale. Il CdR dovrebbe coordinare questo ampio processo;

51.

fa notare inoltre la necessità di rafforzare lo sviluppo di capacità a livello locale per quanto riguarda l'attuazione degli OSS. Il CdR ritiene fondamentale creare congiuntamente modelli di gestione strategica e strumenti di gestione specifici per lo sviluppo sostenibile, e offrire corsi di formazione ai soggetti decisionali e al personale delle amministrazioni locali, come anche alle parti interessate locali. L'UE potrebbe sostenere le reti europee di co-creazione e tali opportunità di formazione. Il CdR ritiene inoltre che il ruolo della ricerca, sia nelle discipline scientifiche e tecnologiche che in quelle umanistiche, sia fondamentale per il conseguimento degli OSS e che, pertanto, occorra assicurare finanziamenti adeguati per i centri che producono conoscenze e innovazione;

52.

rileva la necessità di accelerare la diffusione di una cultura della collaborazione in tutti i settori e a tutti i livelli coinvolti nell'attuazione degli OSS;

53.

chiede pertanto alla Commissione di creare incentivi diretti affinché gli enti locali e regionali cooperino direttamente con il settore privato e la società civile per promuovere gli OSS;

54.

sottolinea il ruolo cruciale delle regioni nel progettare e attuare sul campo gli OSS in quanto partner fondamentali degli enti nazionali e locali nello spirito di collaborazione rappresentato dall'OSS n. 17. Il sostegno finanziario e tecnico delle regioni è essenziale per stimolare e sviluppare le capacità locali di declinare localmente gli OSS e garantire che le aree rurali e periurbane sostenibili interagiscano in modo sostenibile con le aree urbane;

55.

sostiene fermamente la condivisione delle buone pratiche a livello locale e regionale e ritiene che ciò sia fondamentale per promuovere l'agenda per gli OSS, ad esempio attraverso il progetto pilota di Urbact di un Network europeo a sostegno delle città interessate alla localizzazione degli OSS, istituito di recente. Tuttavia, l'UE deve creare un nuovo programma per lo scambio di buone pratiche non solo tra città e regioni di tutta l'UE, ma anche con città di altri continenti, al fine di individuare buone pratiche a livello mondiale e favorire accordi bilaterali;

56.

conferma il proprio impegno a unire le forze con altre istituzioni europee per organizzare eventi e progetti d'azione in materia di OSS nel quadro dell'iniziativa La scienza incontra le regioni: realizzazione di progetti pilota, esperimenti, creazione di prototipi e progetti di espansione. Intende in particolare sfruttare l'esperienza maturata dalle regioni che attuano le loro politiche nell'ottica del conseguimento degli OSS, per poi favorire la possibilità di replicare ed espandere tali esperienze;

57.

chiede all'UE di creare incentivi per promuovere misure partecipative da parte dei cittadini e delle organizzazioni locali al fine di attuare gli OSS. Tali incentivi dovrebbero migliorare la conoscenza dell'Agenda 2030 e promuovere gli OSS tra la popolazione in generale, sia in Europa che nel resto del mondo, grazie a partenariati multilivello e multilaterali;

58.

conferma il suo impegno a rafforzare i suoi partenariati con l'OCSE, Eurocities, l'ARE, Platforma del CCRE e Regions4 per accelerare la declinazione a livello locale degli OSS e per promuovere gli OSS come valore generale essenziale dell'UE; si impegna a concludere altri partenariati a ulteriore sostegno di tale declinazione locale degli OSS, in Europa e nel resto del mondo;

59.

rimanda al proprio parere sul tema Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS): una base per la strategia UE di lungo termine per un'Europa sostenibile entro il 2030 (12), che ha presentato le posizioni politiche del CdR sul documento di riflessione della Commissione europea dal titolo Verso un'Europa sostenibile entro il 2030 e che è ancora d'attualità per quanto riguarda l'invito alla Commissione europea ad assumere «un ruolo guida nella creazione di una governance multilivello multilaterale e intersettoriale, che consenta di integrare tutte le dimensioni degli OSS in tutte le politiche dell'UE».

Bruxelles, 1o luglio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa, 5 maggio 2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0350&qid=1626252298047.

(2)  https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-joining-forces-make-better-laws_it

(3)  Punto 42 del parere del Comitato europeo delle regioni sul tema Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS): una base per la strategia UE di lungo termine per un'Europa sostenibile entro il 2030 (relatore: Arnoldas Abramavičius).

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2019-00239-00-00-ac-tra-it.docx/content.

(4)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf

(5)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_IT.pdf

(6)  Cfr. il parere del CdR 3764/2018 sul tema Il programma di sostegno alle riforme e la funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2018-03764-00-00-AC-TRA-IT.docx/content.

(7)  Valutazione dell'OCSE, che cita la Rete delle soluzioni per lo sviluppo sostenibile promossa dalle Nazioni Unite (UN Sustainable Development Solution Network) nel documento A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals: A role for Cities and Regions to leave no-one behind (Un approccio territoriale agli obiettivi di sviluppo sostenibile: un ruolo per le città e le regioni per non lasciare indietro nessuno) (2017) — OCSE.

(8)  2019, Key Data on Local and Regional Governments in the European Union (Dati fondamentali sugli enti locali e regionali dell'Unione europea — OCSE.

(9)  Sondaggio CdR-OCSE sul tema Gli OSS: un quadro di riferimento per la ripresa dalla crisi della COVID-19 nelle città e nelle regioni, svoltosi dal 10 maggio al 18 giugno 2021.

(10)  Come per l'OCSE con il suo progetto pilota su un approccio territoriale agli OSS, si esprime apprezzamento per il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) e il suo impegno ad aiutare le associazioni nazionali di regioni e comuni a redigere le Analisi locali volontarie che coprono interi paesi; per l'Assemblea delle regioni d'Europa (ARE) e il suo lavoro riguardante l'attuazione degli OSS a livello locale e regionale; per Regions4 e la sua comunità di pratica sugli OSS; per Eurocities e la sua task force sugli OSS; per Platforma e CGLU (Città e governi locali uniti) e i loro programmi di formazione per i formatori in materia di OSS; per l'iniziativa dell'UE Urbact-OSS; per la City Mayors Foundation (Fondazione dei sindaci delle città) per la promozione della sostenibilità; e per l'ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) — Local Governments for Sustainability (Consiglio internazionale per le iniziative ambientali locali — Governi locali per la sostenibilità), una rete leader per le città di tutto il mondo per programmi in materia di sostenibilità, solo per citarne alcune.

(11)  Come avviene attualmente, ad esempio, in Portogallo per i progetti «CESOP a livello locale» dell'Università cattolica del Portogallo e «OSS a livello locale» dell'Università di Lisbona.

(12)  Relatore: Arnoldas Abramavičius (LT/PPE), adottato il 26 giugno 2019, COR-2019-00239.


29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/42


Parere del Comitato europeo delle regioni — Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici

(2021/C 440/08)

Relatore:

Markku MARKKULA (FI/PPE), consigliere comunale di Espoo

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici

COM(2021) 82 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali principali

1.

accoglie con favore l'esortazione della Commissione europea formulata nella nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, rivolta alle città e alle regioni, insieme al Comitato delle regioni (CdR), ad aprire la strada a una maggiore ambizione in materia di resilienza climatica e a impegnarsi a favore di una migliore integrazione delle misure dell'UE nella legislazione e nelle attività a livello nazionale, regionale e locale;

2.

afferma con preoccupazione che tra il 1980 e il 2016 le perdite economiche causate da eventi meteorologici estremi sono ammontate a oltre 436 miliardi di EUR e aumenteranno fino a raggiungere almeno 170 miliardi di EUR all'anno se l'incremento della temperatura globale toccherà 3o C rispetto ai livelli preindustriali;

3.

ribadisce che l'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi richiede un impegno da parte della leadership politica a tutti i livelli di governance, promuovendo una transizione ben definita e orientata all'azione verso un'Europa climaticamente neutra, sostenuta da una prospettiva dal basso verso l'alto in cui adattamento e mitigazione siano ben integrati;

4.

sottolinea il fatto che il ruolo delle città e delle regioni è cambiato, passando da un approccio incentrato sull'autorità e focalizzato sull'amministrazione a uno orientato al servizio e alla collaborazione, che coinvolge i cittadini, il mondo accademico, le aziende e il terzo settore. Il CdR esorta le città e le regioni a esaminare e rivedere il proprio ruolo, la collaborazione e le politiche di innovazione, al fine di incentivare innovazioni sociali su vasta scala e supportate dalla tecnologia. Ciò consentirà loro di affrontare le principali sfide sociali e salvaguardare le giuste condizioni per le società del benessere;

5.

chiede che le politiche basate sulla domanda, le impronte ecologiche e le azioni positive in materia di carbonio vengano utilizzate come criteri per gli appalti pubblici sostenibili, al fine di stimolare la transizione verso un'economia circolare e aumentare la domanda di prodotti e servizi sostenibili e rispettosi del clima;

6.

sottolinea l'importanza cruciale della sensibilizzazione e dell'impegno a favore dell'azione a livello locale; per darvi impulso, sono necessari nuovi metodi innovativi per creare misure di sostegno di elevata qualità agli interventi a livello locale. In collaborazione con la Commissione europea, elaborerà, per i comuni di diverse dimensioni e in diverse fasi di sviluppo, modelli di programmi operativi adattati alla rispettiva situazione locale e aventi per tema il Green Deal a livello locale;

7.

osserva che, ai fini degli obiettivi fissati, è essenziale utilizzare le conoscenze derivanti dalle ricerche più recenti, modificarle e applicarle a potenziali esigenze operative molto più rapidamente di quanto avvenuto finora. A tal fine, esorta la Commissione europea a istituire poli dello Spazio europeo della ricerca che si concentrino sulla promozione delle innovazioni necessarie a livello locale e regionale dal punto di vista della società, e fungano da sviluppatori di ecosistemi per le università, le imprese, la società e le persone;

8.

pone in evidenza, attraverso la sua campagna politica e di comunicazione «Green Deal a livello locale», in che modo le città e le regioni possono accelerare la transizione equa e sostenibile ricorrendo ai finanziamenti locali, regionali, nazionali e dell'UE — pubblici e privati — unitamente ad altre iniziative di sostegno. Il CdR è impegnato a collaborare e raggiungere soluzioni innovative insieme alla Commissione europea, alle missioni dell'UE, al Consiglio europeo per l'innovazione, alla rete degli ERAHub regionali (poli dello Spazio europeo della ricerca) e ad altre iniziative attuate dalle parti direttamente interessate;

9.

sottolinea che circa il 40 % delle città dell'UE con oltre 150 000 abitanti ha adottato piani di adattamento ai cambiamenti climatici (1); incoraggia tutte le città ad unirsi e aggiornare regolarmente le conoscenze e le migliori pratiche in materia di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Il CdR invita le città e le regioni a unire le forze con l'industria locale e internazionale, formando partenariati per adattarsi ai cambiamenti climatici e mitigarli, ed esorta la Commissione a divulgare i risultati positivi;

10.

sostiene fermamente l'approccio della strategia volto a conseguire la resilienza in modo giusto ed equo. I cambiamenti climatici stanno diventando sempre più problematici, in particolare per chi vive in situazioni di vulnerabilità e per le persone anziane, malate e a basso reddito. La strategia deve prestare particolare attenzione a tali categorie;

11.

ribadisce la propria disponibilità e il proprio impegno a co-creare un sistema di adattamento a livello europeo, insieme alle città e alle regioni, nonché una struttura di governance multilivello ben funzionante e con responsabilità ben definite. L'obiettivo è favorire azioni e creare meccanismi di adattamento e mitigazione efficaci a livello locale e regionale sulla base di una collaborazione congiunta tra i settori pubblico, privato e terzo, nonché migliorare le conoscenze, le capacità e l'utilizzo di risorse finanziarie.

La strategia di adattamento nel quadro del Green Deal europeo

12.

ritiene che, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento in esame, la Commissione dovrebbe adottare orientamenti che stabiliscano principi e pratiche comuni per l'individuazione, la classificazione e la gestione prudenziale dei rischi climatici fisici in sede di pianificazione, sviluppo, attuazione e monitoraggio di piani, programmi e progetti;

13.

raccomanda di creare sinergie tra gli orientamenti in materia di adattamento e le direttive sulla valutazione ambientale;

14.

osserva che gli enti locali e regionali sono responsabili di oltre il 70 % delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e può essere attribuito loro fino al 90 % delle azioni di adattamento ad essi; pertanto nessuna politica di adattamento produrrà risultati positivi se non prenderà in considerazione le esigenze, i punti di vista e le competenze delle regioni e delle città;

15.

chiede un livello elevato di impegno da parte delle città e delle regioni nella preparazione delle loro tabelle di marcia per il clima e dei piani d'azione del Green Deal a livello locale, come fondamento degli sforzi tesi ad affrontare i cambiamenti climatici e con l'obiettivo di evitare ciò a cui non ci si può adattare e di adattarsi a ciò che non si può evitare;

16.

chiede che venga rafforzata la cooperazione regionale tra le parti in merito ai piani e alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici messi in atto sul terreno. È a livello locale e regionale che vanno attuate le misure, insieme ai cittadini e alle imprese;

17.

riconosce che le regioni ultraperiferiche dell'UE si trovano ad affrontare grandi sfide di adattamento a causa delle loro vulnerabilità specifiche che le rendono particolarmente soggette agli effetti dei cambiamenti climatici; accoglie con favore tutti gli sforzi volti a mitigare tali effetti, quali lo scambio di migliori pratiche e soluzioni di adattamento globali e regionali, che devono essere promossi e sostenuti dalla Commissione e dagli Stati membri;

18.

sottolinea l'importanza dello sviluppo congiunto di metodi e strumenti di adattamento idonei, al fine di sostenere la co-creazione di innovazioni sociali, la cooperazione transfrontaliera, lo scambio di esperienze e le capacità di resilienza; in tal senso un contributo rilevante può essere fornito da misure nel quadro dell'obiettivo specifico 2 del programma Interreg 2021-2027;

19.

sottolinea che esiste una base sempre più solida di prove a dimostrare che in alcuni Stati membri le donne sono eccessivamente vulnerabili ai cambiamenti climatici a causa di norme sociali radicate e di strutture socioeconomiche che ne impediscono l'accesso alle risorse, al processo decisionale, all'informazione, all'istruzione, all'occupazione, ecc.; ritiene pertanto che le politiche dell'UE, incluso il Green Deal europeo, siano fondamentali per superare tali ostacoli e rafforzare il pieno potenziale delle donne e ragazze in termini di competenze, conoscenze e qualifiche, al fine di garantire l'efficacia e la sostenibilità dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della riduzione del rischio di catastrofi;

20.

evidenzia l'importanza dell'accesso rapido alla consulenza di esperti sull'utilizzo di conoscenze e strumenti di finanziamento dell'UE;

21.

sottolinea la necessità di un adattamento naturale delle foreste e delle imprese forestali ai cambiamenti climatici. Le foreste e i loro proprietari svolgono un ruolo estremamente importante nella difesa del clima, ma sono essi stessi interessati dai cambiamenti climatici; si attende che l'annunciata strategia forestale dell'UE tenga conto delle specificità delle foreste nelle diverse regioni d'Europa e che sia strettamente collegata alla strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici e alla strategia dell'UE sulla biodiversità, nonché che siano adottate misure di sostegno dell'UE a favore delle foreste seminaturali nel quadro del loro adattamento ai cambiamenti climatici e del loro rafforzamento come serbatoi di CO2;

22.

chiede un'attuazione rapida e ambiziosa delle misure annunciate nella strategia per promuovere soluzioni di adattamento basate sulla natura, compresi progetti di finanziamento e prodotti finanziari nuovi e innovativi. Ciò riguarda in particolare la protezione e il ripristino delle zone umide e delle torbiere e l'inverdimento delle città. Oltre che a rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, tali soluzioni contribuiscono al tempo stesso a uno stile di vita sano e al conseguimento di altri obiettivi del Green Deal;

23.

considera essenziali grandi investimenti, da realizzare in cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, per lo sviluppo e l'attuazione di nuove soluzioni innovative. Un esempio delle conoscenze esistenti è costituito dalla relazione Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector (Zero emissioni nette entro il 2050: una tabella di marcia per il settore energetico globale), pubblicata dall'Agenzia internazionale per l'energia nel maggio 2021, che illustra la tabella di marcia, basata su oltre 400 obiettivi intermedi, che dovrebbe guidare il cammino su scala mondiale verso la neutralità in termini di carbonio entro il 2050. È importante che tali investimenti migliorino anche la crescita economica e prevengano i decessi prematuri;

24.

sottolinea lo sforzo di collaborazione con il Centro comune di ricerca (JRC) e le altre direzioni generali della Commissione volto a sviluppare il concetto di piattaforme scientifiche locali sul cambiamento climatico (i «gruppi intergovernativi di esperti sul cambiamento climatico locali» già esistenti), nell'ottica di stimolare la cooperazione con gli scienziati e sostenere il processo decisionale dei funzionari eletti a livello locale.

Azioni positive in materia di carbonio — Un nuovo approccio per calcolare l'impatto climatico

25.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di stabilire un coordinamento tra i diversi settori di intervento, in modo da sfruttarne gli effetti sinergici;

26.

raccomanda di ridurre l'impronta di carbonio riducendo al minimo l'impatto negativo di prodotti, rifiuti generati, servizi e organizzazioni; chiede inoltre che si ponga l'accento sulle azioni positive in materia di carbonio, mostrando l'impatto positivo che i prodotti e i servizi rispettosi del clima, in linea con gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, possono avere sul piano della sostenibilità;

27.

si compiace dell'intenzione di raccordare l'adattamento ai cambiamenti climatici con la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, il regolamento sui prodotti da costruzione e la direttiva sulla progettazione ecocompatibile;

28.

esorta l'industria europea ad avviare e investire nello sviluppo di azioni positive in materia di carbonio, quali il potenziamento dell'efficienza energetica, la riduzione dell'uso di materiali, l'introduzione di materie prime rispettose del clima, la riduzione della quantità di rifiuti, l'estensione del ciclo di vita dei prodotti e il miglioramento dell'utilizzabilità dei prodotti;

29.

esorta il settore pubblico a sfruttare il proprio ruolo e usufruire delle proprie risorse in diversi modi al fine di aiutare i vari settori industriali ad accelerare il processo di creazione di nuove soluzioni di azioni positive neutre in termini di emissioni di carbonio: conversione dell'uso degli appalti pubblici per accelerare la domanda e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi sostenibili; dati aperti per analizzare i problemi e sviluppare soluzioni rispettose del clima; crowdsourcing per creare piattaforme di innovazione e start-up e promuovere la collaborazione in rete per realizzare e divulgare nuovi concetti e nuove soluzioni che aumentino la sostenibilità.

Fissazione del prezzo del carbonio — Parte integrante della transizione verde

30.

ritiene che, nell'ambito degli appalti, sia il settore pubblico che quello privato debbano valutare con maggiore precisione i bisogni, al fine di evitare sprechi e soddisfare i bisogni reali con prodotti e servizi sostenibili;

31.

esorta la Commissione ad accordare un'attenzione particolare a garantire un sistema efficiente di tariffazione delle emissioni di CO2, poiché costituisce uno dei modi più efficaci per combattere i cambiamenti climatici. Per attrarre gli investimenti necessari, il prezzo dell'anidride carbonica dovrebbe essere prevedibile, collocarsi a un livello adeguato e tenere conto dei costi reali dei danni provocati dalle emissioni di CO2, al fine di incoraggiare le società energetiche e altre aziende a investire in soluzioni rispettose del clima;

32.

sottolinea che il sistema di fissazione del prezzo della CO2 includerà presumibilmente un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per creare condizioni di parità a livello internazionale, il che assicura trasparenza al fine di eliminare gli effetti opportunistici;

33.

raccomanda di ricorrere a incentivi validi basati sul mercato per stimolare lo sviluppo di nuovi pozzi di assorbimento del carbonio e soluzioni di sostituzione sostenibili di materiale che consentano di passare da un'impronta ecologica alta a una bassa; il settore ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) dovrebbe ricevere supporto al fine di sviluppare nuove tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 e nuovi metodi di misurazione;

34.

chiede una combinazione di meccanismi di mercato adeguati, imposte, misure di finanziamento, norme legislative e impegni volontari da parte del settore pubblico nell'ottica di attrarre investimenti per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici verso il settore non ETS, al fine di ridurre le emissioni in modo efficace sotto il profilo dei costi;

35.

chiede ulteriori miglioramenti nel sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS), in particolare riguardo a riscaldamento, raffreddamento, uso del suolo, trasporti e silvicoltura (LULUCF); nell'adottare le misure sistemiche per sviluppare il sistema ETS, le imposte nazionali sull'energia e sul clima dovrebbero essere integrate nel sistema globale di scambio di quote di emissione;

36.

è convinto che sia necessario accelerare l'introduzione, al più presto, di misure efficaci per porre gradualmente fine ai sussidi diretti e indiretti ai combustibili fossili, ad esempio le esenzioni fiscali in vigore per il carburante per aeromobili, allo scopo di creare effettive condizioni di parità per le energie rinnovabili. Tali misure stimoleranno altresì un cambiamento comportamentale e contribuiranno a produrre le risorse richieste per sostenere una transizione giusta;

37.

esorta l'UE ad assumere un forte ruolo guida a livello mondiale al fine di sviluppare i sistemi di fissazione del prezzo e contabilizzazione della CO2 necessari entro e non oltre il 2030 e di negoziare elementi analoghi con i suoi partner commerciali mondiali.

Finanziamenti per affrontare i cambiamenti climatici

38.

riconosce il considerevole bisogno di investimenti iniziali, tra cui gli investimenti in campo energetico che, secondo le stime della Commissione europea, nel periodo 2021-2030 ammonteranno ogni anno, da soli, a 350 miliardi di EUR in più rispetto al decennio precedente (2). Il CdR sottolinea l'importanza cruciale dei partenariati, nell'ambito dei quali i fondi pubblici dovrebbero essere incentrati su misure volte ad accelerare il passo;

39.

chiede di fornire assistenza alle città e alle regioni per trovare la giusta combinazione di fondi pubblici e privati per l'azione di adattamento, attingendo a fonti internazionali, europee, nazionali e locali; chiede uno snellimento delle pratiche burocratiche e una semplificazione dell'accesso ai finanziamenti dell'UE;

40.

invita l'UE e altri attori a concepire modalità volte a misurare il potenziale impatto dei rischi connessi al clima sulle finanze pubbliche, a sviluppare strumenti e modelli per effettuare prove di stress legate al clima e a prendere in considerazione i cambiamenti climatici nei quadri di rendicontazione e bilancio;

41.

sottolinea l'urgenza di aggiornare il mix energetico nazionale ricorrendo a tecnologie nuove e avanzate al fine di contribuire al meglio alla realizzazione della strategia di decarbonizzazione dell'UE, e di comprendere e beneficiare appieno dei contributi dei «prosumatori», delle comunità energetiche locali e delle nuove tecnologie; mette in rilievo l'importanza di una rete elettrica a bassa e media tensione affidabile e la necessità di incrementare la quota di energie rinnovabili nel carico di base, in particolare attraverso lo sviluppo delle tecnologie di stoccaggio e di controllo e delle reti energetiche per collegare in modo più appropriato i nuovi produttori su piccola scala alle reti a bassa e media tensione; invita la Commissione a garantire una maggiore presenza di progetti di reti intelligenti nell'elenco dei progetti d'interesse comune all'interno del nuovo quadro RTE-E proposto;

42.

osserva che colmare la lacuna relativa alla protezione del clima richiede un rafforzamento del dialogo tra i responsabili delle decisioni politiche e i relativi portatori di interessi, in particolare il settore industriale e gli investitori, ivi inclusi assicuratori e fondi pensione;

43.

si compiace del nuovo livello di impegno della Banca europea per gli investimenti (BEI) orientato ad aumentare la quota dei finanziamenti destinati all'azione per il clima entro il 2025 e all'elaborazione della sua tabella di marcia per il clima (3); accoglie con favore l'introduzione del sistema di valutazione dei rischi climatici (Climate Risk Assessment system — CRA) della BEI per la valutazione sistematica dei rischi fisici legati al clima.

L'Osservatorio europeo per il clima e la salute — Integrare la salute negli obiettivi climatici

44.

accoglie con favore l'istituzione di un Osservatorio europeo per il clima e la salute nel quadro della piattaforma europea Climate-ADAPT. Tale osservatorio consentirà di raggruppare e unire dati, strumenti e competenze tecniche al fine di divulgare, monitorare, analizzare e prevenire gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute umana, sulla base di un approccio «One Health»; ritiene tuttavia che il suo ambito di osservazione debba essere ampliato per includere anche gli effetti dell'urbanizzazione e dell'invecchiamento;

45.

insiste sulla necessità di continuare a raccogliere esempi di buone pratiche sperimentate sul campo e renderle pubblicamente accessibili in un archivio nel quale sia agevole compiere ricerche, creato attraverso il portale Climate-ADAPT e/o l'elenco degli esempi di eccellenza sul sito del Patto dei sindaci; pone in evidenza che il trasferimento delle conoscenze deve essere altresì facilitato attraverso la cooperazione tra le città e osserva che idonee attività tra pari e di tutoraggio devono essere individuate, promosse e adeguatamente finanziate.

Digitalizzazione, dati e spazio

46.

evidenzia l'importanza di tecnologie digitali innovative, della tecnologia 5G, dell'Internet delle cose, dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei dati, che migliorano la trasformazione verde e digitale delle città e delle regioni; inoltre, un'offerta adeguata di fibra di vetro è particolarmente importante per le zone rurali;

47.

ribadisce che, per avere successo, tutte le misure volte all'azione per il clima, incluso l'adattamento, devono essere radicate nelle migliori conoscenze e nella migliore innovazione disponibili e dipendono interamente dal consenso dei cittadini;

48.

sottolinea l'importanza di utilizzare sistemi preventivi di informazione, sistematici e globali, quali Galileo e Copernicus nelle valutazioni dei rischi e pericoli orientate a un approccio comunitario, sulla base di soluzioni di estrazione di dati a livello locale e regionale e sull'utilizzo di satelliti e sensori dotati di strumenti supportati da GIS (sistema di informazione geografica), al fine di individuare le vulnerabilità correlate ai diversi rischi legati al clima; incoraggia gli enti locali e regionali a utilizzare i servizi relativi ai cambiamenti climatici di Copernicus (C3S);

49.

si attende che le informazioni ottenute grazie ai sistemi di monitoraggio satellitare come Galileo e Copernicus riguardanti le fuoriuscite di metano e di altri gas dannosi per il clima siano utilizzate per eliminare quanto prima le perdite attraverso misure nazionali, europee e internazionali;

50.

chiede una svolta a livello regionale nella politica di adattamento ai cambiamenti climatici e concorda con il comitato della missione per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Climate Adaptation Mission board) nel sostenere la necessità di servizi sui dati climatici all'avanguardia forniti dal programma Copernicus, dalla piattaforma Climate-ADAPT, dal Centro di conoscenze per la gestione del rischio di catastrofi, nonché da altri strumenti e risorse quali satelliti di osservazione terrestre e sensori in loco (ivi inclusi stazioni di terra e sensori aerei e marini;

51.

sottolinea l'esigenza di effettuare ulteriori investimenti nella tecnologia spaziale al fine di fornire informazioni pertinenti sui rischi climatici e sulle relative misure di adattamento, e di cooperare con la Commissione, il Centro comune di ricerca (JRC) e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), al fine di avvicinare queste ultime agli enti locali e regionali.

Missioni di Orizzonte Europa

52.

chiede un adattamento e un'attuazione più rapidi della missione prevista di Orizzonte Europa sull'«Adattamento ai cambiamenti climatici» e di altre missioni rilevanti per l'adattamento, ivi incluse quelle dedicate a salute del suolo, città climaticamente neutre e oceani, una volta approvate;

53.

sottolinea l'importanza cruciale delle due missioni incentrate sul clima, «un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici» e «100 città climaticamente neutre entro il 2030», e invita le città e le regioni, che rappresentano tutta la diversità geografica, sociale ed economica dei territori europei, a cooperare per conseguire l'obiettivo dell'UE della neutralità climatica;

54.

suggerisce che il Centro comune di ricerca sviluppi e organizzi, in cooperazione con il CdR, attività di ricerca e apprendimento a sostegno delle missioni dell'UE nell'ambito del tema La scienza incontra le regioni. Ciò aumenterebbe l'efficacia delle missioni e diffonderebbe rapidamente i risultati ottenuti affinché vengano utilizzati in tutta Europa;

55.

ribadisce il proprio impegno ad attuare le missioni dell'UE, in collaborazione con la direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, in linea con il piano d'azione comune firmato dalla commissaria Gabriel. Il CdR sottolinea che, per conseguire i loro obiettivi, le missioni dell'UE necessitano di un sistema efficace di governance multilivello, di ecosistemi per l'innovazione regionali su base territoriale e di strategie di specializzazione intelligente;

56.

partecipa alle missioni dell'UE attraverso un attivo impegno a livello locale e fornisce supporto per la creazione degli ERAHub, contribuendo attivamente all'esecuzione di esperimenti, alla realizzazione rapida di prototipi, allo svolgimento di test, alla dimostrazione e al potenziamento dei risultati in materia di ricerca e innovazione della missione;

57.

sottolinea l'importanza di integrare Orizzonte Europa, strumenti congiunti di dimostrazione e di realizzazione, iniziative di innovazione di partenariati pubblico-privato a livello locale e strumenti di finanziamento della governance multilivello nelle strategie regionali di specializzazione intelligente;

58.

sottolinea l'importanza fondamentale di contratti di partenariato tra l'UE e le città e le regioni con ruoli dimostrativi nel quadro delle missioni Città intelligenti e Adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di conseguire un impatto a livello europeo, obiettivi climatici all'avanguardia e risultati su vasta scala;

59.

propone il seguente approccio in tre fasi in relazione alle missioni legate al clima: 1) un processo aperto e interattivo per coinvolgere in vari modi le regioni e le città nella missione; 2) impegnare il numero richiesto di comunità «pioniere» per la sperimentazione di soluzioni di missione innovative in contesti reali e 3) concordare sul contributo delle comunità «dimostratrici» alla diffusione su vasta scala di soluzioni innovative e al potenziamento progressivo delle soluzioni migliori per un utilizzo a livello europeo;

60.

propone una cooperazione tra la missione per l'adattamento ai cambiamenti climatici e il Patto dei sindaci, nell'ottica di coinvolgere più città e regioni possibili, al fine di sviluppare una buona comprensione dei rischi climatici, di prepararsi ad essi e di gestirli; gli ambasciatori del Patto del CdR possono svolgere un ruolo attivo in tale processo;

61.

sostiene con convinzione la creazione di un meccanismo di sostegno delle politiche che fornirà assistenza tecnica diretta, per contribuire all'elaborazione e all'attuazione delle strategie e dei piani di adattamento; ritiene che tale meccanismo dovrebbe comprendere un helpdesk dedicato all'adattamento, workshop pratici e altri strumenti da creare di concerto con il Patto dei sindaci, ed è pronto a fornire il proprio sostegno alla concezione e all'attuazione di tale meccanismo.

Partenariati strategici e COP 26

62.

ritiene che la COP 26 dell'UNFCCC sia una pietra miliare fondamentale per consolidare la posizione dell'UE come protagonista dell'azione globale per il clima e sottolinea che le attività avviate e gli impegni assunti dalle regioni e dalle città dovrebbero svolgere un ruolo importante e visibile nella COP 26;

63.

esorta l'UNFCCC a rafforzare la visibilità e il riconoscimento dei governi subnazionali nella diplomazia e nelle attività a livello mondiale in materia di clima, nel quadro di una collaborazione con comunità e organizzazioni di reti internazionali quali ICLEI, Under2Coalition, Regions4, Alleanza per il clima e CGLU (Città e governi locali uniti);

64.

raccomanda di rafforzare il ruolo delle città e delle regioni nella piattaforma Climate-ADAPT (4) e desidera approfondire la cooperazione, in particolare con l'Agenzia europea dell'ambiente, la comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) Clima dell'EIT e il Centro comune di ricerca; raccomanda che questi forniscano regolarmente informazioni aggiornate sulle conoscenze scientifiche e sui progetti relativi ai cambiamenti climatici, al loro impatto e alla vulnerabilità nelle principali regioni biogeografiche d'Europa;

65.

invita la Commissione a raccomandare vivamente che gli Stati membri coinvolgano i governi subnazionali nell'elaborazione delle loro strategie di adattamento e nella promozione della definizione di strategie regionali e locali, nonché di una ripartizione regionale delle strategie nazionali; a tal fine, il CdR è disposto a organizzare dialoghi multilivello sull'energia e sul clima.

Bruxelles, 1o luglio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Relazione sull'attuazione della strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2018) 738 final).

(2)  Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa, COM(2020) 562 final.

(3)  https://www.eib.org/en/about/partners/cso/consultations/item/cb-roadmap-stakeholder-engagement.htm

(4)  https://climate-adapt.eea.europa.eu/


29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/49


Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia per rafforzare l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

(2021/C 440/09)

Relatore:

Jean-Luc VANRAES (BE/Renew Europe)

Consigliere comunale di Uccle

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia per rafforzare l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

COM(2020) 711 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la nuova strategia volta a rafforzare l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in quanto riconosce specificamente il ruolo degli enti locali e regionali come attori centrali nella promozione e nella tutela dei diritti sanciti dalla Carta;

2.

chiede un coinvolgimento costante degli enti locali e regionali, un livello fondamentale di legittimità democratica, nella promozione dei valori della Carta e nel monitoraggio del rispetto dei principi a essa associati;

3.

concorda sul fatto che l’UE dovrebbe continuare a incoraggiare lo scambio di buone pratiche ed esperienze tra tutti i livelli di governo (nazionale, regionale e locale) e la messa a punto di orientamenti e formazioni più mirati riguardo alla Carta;

4.

sottolinea l’utilità degli orientamenti mirati per spiegare perché i diritti fondamentali sono importanti per gli enti locali e regionali, anche fornendo esempi di come le autorità possano utilizzare la Carta dell’UE;

5.

incoraggia la collaborazione con il Consiglio d’Europa per rafforzare l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE;

6.

si compiace del proposito della Commissione di elaborare, a partire dal 2021, una relazione annuale sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali negli Stati membri, e invita la Commissione a presentare nella relazione le buone pratiche e le esperienze delle città e delle regioni nell’applicazione della Carta, prendendo in tale contesto l’iniziativa di contattare a monte città e regioni. In questo contesto è importante la cooperazione con il CdR;

7.

rileva l’importante ruolo che le associazioni nazionali ed europee di enti locali e regionali possono svolgere in detto contesto e si impegna a intensificare la cooperazione con esse al fine di accrescere la consapevolezza e la comprensione della Carta dell’UE da parte degli enti locali e regionali;

8.

ritiene importante istituire punti di contatto e una rete che agevolino il flusso di informazioni sulla Carta tra i diversi livelli di governo e la condivisione delle buone pratiche, e possano anche fornire agli enti locali e regionali orientamenti su come definire le loro politiche nel pieno rispetto della Carta;

9.

accoglie con favore i fondi stanziati dalla Commissione europea attraverso il programma Diritti e valori per aiutare i comuni e le associazioni a collaborare su questioni di interesse comune agevolando lo scambio di buone pratiche e a creare reti di città;

10.

riconosce che tutti gli Stati membri dell’UE devono nominare coordinatori locali per l’attuazione della Carta con una chiara dichiarazione di missione, come proposto dalla Commissione europea;

11.

considerando il ruolo chiave svolto dagli enti locali e regionali nel garantire l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali, considera essenziale la partecipazione del CdR al dialogo interistituzionale sulla Carta;

12.

sottolinea che la Commissione europea dovrebbe effettuare sistematicamente un controllo incrociato riguardante l’applicazione della Carta prima di concedere fondi dell’UE, seguendo una procedura chiara e trasparente. La conformità all’articolo 2 del TUE, che sancisce i valori dell’Unione, dovrebbe costituire una condizionalità per l’ammissibilità ai fondi dell’UE. Il regolamento (UE) 2020/2092, del 16 dicembre 2020, concernente un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (1) ricorda che «nelle conclusioni del 21 luglio 2020 il Consiglio europeo ha affermato che gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati in conformità dei principi generali sanciti nei trattati, in particolare i valori di cui all’articolo 2 TUE». Lo stesso regolamento stabilisce che quando gli Stati membri eseguono il bilancio dell’Unione il rispetto dello Stato di diritto, intrinsecamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali, «è un presupposto essenziale per il rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria, sanciti nell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)»;

13.

chiede che la Carta dei diritti fondamentali sia adeguatamente discussa, affinché sia meglio conosciuta, in occasione della Giornata dell’Europa (9 maggio) nonché nel quadro della Conferenza sul futuro dell’Europa, e invita i suoi membri a promuovere attività locali, pienamente accessibili e inclusive, che spieghino e sottolineino la grande importanza dei diritti fondamentali e della Carta per le nostre democrazie e per i cittadini europei;

14.

sostiene pienamente l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

15.

raccomanda la creazione di un organismo incaricato di monitorare la corretta applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

16.

chiede che i programmi rivolti ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze, quali Euroscola, eTwinning, il Corpo europeo di solidarietà ecc., siano costantemente incentrati sul finanziamento di azioni connesse alla Carta dei diritti fondamentali al fine di educarli alla sua conoscenza;

17.

raccomanda inoltre che l’Unione europea aderisca alla Carta sociale europea al fine di ottenere il massimo livello di protezione di tutti i diritti fondamentali;

18.

ritiene che i suoi risultati costituiranno una tappa fondamentale nel rafforzamento dell’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, nel contempo, che ciò rafforzerà ulteriormente la posizione dell’UE nei suoi sforzi tesi a fare dei diritti umani una componente essenziale della sua azione esterna.

Bruxelles, 1o luglio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj?locale=it


29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/51


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il futuro degli aeroporti regionali: sfide e opportunità

(2021/C 440/10)

Relatore:

Władysław ORTYL (PL/ECR), presidente della regione Precarpazia

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

La situazione attuale degli aeroporti regionali

1.

sottolinea che non esiste una definizione comunemente accettata a livello europeo del termine «aeroporto regionale». Ai fini del presente parere, con questo termine si intendono gli aeroporti che non sono hub aeroportuali e il cui bacino di utenza principale non è la capitale del paese interessato. Detto ciò, il CdR reputa opportuno che la Commissione europea chiarisca tale termine sulla base di criteri quali il tipo dei collegamenti offerti, il numero dei passeggeri serviti e il numero dei collegamenti con altri aeroporti; e, in questa stessa ottica, invita la Commissione europea a stabilire criteri per la definizione delle diverse categorie di aeroporti regionali (e in particolare quelli situati in specifiche regioni periferiche, insulari, ultraperiferiche o meno sviluppate), nonché le regole di finanziamento e la politica di concorrenza che devono applicarsi a queste categorie;

2.

osserva che il trasporto aereo rappresenta uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia di COVID-19 e che la situazione degli aeroporti regionali desta particolare preoccupazione. A nove mesi dall'inizio della crisi legata alla pandemia di COVID-19, non erano state ancora ripristinate oltre 6 000 rotte aeree servite dagli aeroporti europei nel 2019 (1). Le perdite maggiori per quanto riguarda i collegamenti diretti sono state registrate dagli aeroporti regionali più piccoli, specialmente nel ramo del trasporto passeggeri: ad esempio, Treviso (Italia) ha perso il 95 % dei propri collegamenti, Vaasa (Finlandia) il 91 %, Quimper (Francia) l'87 % e Burgas (Bulgaria) l'82 %; per contro, i principali aeroporti europei per il traffico merci, ad esempio Liegi (Belgio), hanno registrato un aumento dei voli cargo pari al 10,7 %;

3.

sottolinea che, secondo le stime di organizzazioni come Eurocontrol (2), in Europa nel 2020 le compagnie aeree, gli aeroporti e i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno riportato perdite nette per 56,2 miliardi di EUR, il numero di passeggeri è diminuito di 1,7 miliardi e vi sono stati 6,1 milioni di voli in meno (una diminuzione che, in molti casi, è stata almeno pari al 50 %), con una perdita diretta di 191 000 posti di lavoro nel settore. L'Airports Council International (ACI) stima che nel 2020, a causa dell'improvviso calo del trasporto passeggeri, le entrate degli aeroporti europei siano sensibilmente diminuite, con una perdita di circa 33,6 miliardi di EUR (-68,8 %) (3); e, secondo le stime di Eurocontrol, il traffico aereo tornerà ai livelli del 2019 nella migliore delle ipotesi solo nel 2024 e nel peggiore dei casi addirittura nel 2029;

4.

osserva che, secondo l'analisi di ACI Europe, a medio termine gli aeroporti potrebbero perdere altri 25 miliardi di EUR di entrate nel 2021 rispetto al 2019;

5.

sottolinea che, alla luce dell'improvvisa riduzione delle entrate, alcuni aeroporti si trovano in una situazione talmente difficile da essere a rischio di fallimento senza un sostegno esterno. Nell'ottobre 2020 ben 193 aeroporti europei rischiavano di trovarsi in una situazione di insolvenza nel giro di pochi mesi (4). Si tratta perlopiù di aeroporti regionali che servono le rispettive comunità locali. Aeroporti che, nel loro complesso, assicurano 277 000 posti di lavoro e generano 12,4 miliardi di EUR di PIL. Il loro fallimento avrebbe effetti drammatici per l'occupazione e l'economia locali.

Collegare l'aviazione al Green Deal europeo

6.

prende atto della visione della decarbonizzazione del trasporto aereo delineata dalla Commissione europea nella sua strategia per una mobilità sostenibile e intelligente (5), che mira a ridurre del 90 % le emissioni di gas a effetto serra legate ai trasporti entro il 2050. L'aviazione e gli aeroporti devono contribuire all'attuazione degli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di CO2. Il Green Deal europeo pone l'accento sulla necessità di migliorare la qualità dell'aria in prossimità degli aeroporti adottando soluzioni al problema delle emissioni di inquinanti prodotte dagli aeromobili e dalle operazioni aeroportuali, anche tramite il progressivo aumento della quota di combustibili alternativi climaticamente neutri, la trasformazione in poli di mobilità multimodale e la creazione di aeroporti a zero emissioni. Gli aeroporti regionali potrebbero essere i pionieri ideali dell'innovazione verde, essendo, per loro stessa natura, di dimensioni più piccole, nonché più flessibili e più adatti ad accogliere tipi di aeromobili più moderni e più ecologici;

7.

sottolinea che, a causa dei costi supplementari imposti dall'insularità, la costruzione di infrastrutture per passare ad aeroporti a emissioni zero sulle isole sarà molto più costosa rispetto allo stesso tipo di intervento in una regione della terraferma; e chiede pertanto agli Stati membri di assicurare un sostegno finanziario specifico agli enti e/o alle imprese regionali per stimolare il passaggio verso aeroporti a emissioni zero sulle isole;

8.

osserva che gli aeroporti sono distribuiti in modo non uniforme tra gli Stati membri e tra le regioni. In alcune zone d'Europa, come i paesi del Benelux, la Germania o l'Italia settentrionale, vi è un'elevata densità di aeroporti, mentre in altre, come l'Europa centro-orientale, sono relativamente molto pochi gli aeroporti regionali in funzione. Ciò evidenzia un problema più ampio di disparità nell'accesso ai trasporti, a svantaggio sia dei cittadini che delle imprese stabiliti al di fuori delle zone centrali dell'Unione europea. È pertanto opportuno adottare provvedimenti per ridurre queste disparità ed il numero delle regioni prive di un aeroporto regionale;

9.

osserva che il trasporto aereo è, dopo quello stradale, il modo di trasporto che genera la maggiore quantità di emissioni di gas a effetto serra, e che inoltre esso produce effetti sul clima anche attraverso il rilascio di sostanze diverse dal CO2 (ad esempio, l'emissione di vapore acqueo e solfato ad alta quota), il cui impatto stimato è analogo a quello delle emissioni di CO2 (6). Malgrado il fatto che, negli ultimi anni, sia aumentata l'efficienza dei carburanti, i conseguenti benefici per l'ambiente sono stati vanificati dalla crescita costante del traffico aereo (che è aumentato del 60 % tra il 2005 e il 2017 e si stima triplicherà entro il 2050). Si prevede infatti che il drastico calo della densità di traffico dovuto alla crisi della COVID-19 sia un fenomeno solo temporaneo;

10.

sottolinea nel contempo che, secondo un documento strategico dell'Istituto universitario europeo (IUE) (7), l'attività aeroportuale incide direttamente soltanto sul 2 % circa delle emissioni complessive dell'aviazione a livello globale;

11.

ricorda che un documento fondamentale per la politica dell'UE in materia di trasporti come il Libro bianco riveduto nel 2011, il cui è obiettivo è rendere il settore dei trasporti meno dipendente dalle importazioni di petrolio e più efficiente nonché ridurne le emissioni di CO2, pone l'accento anche sull'importanza di garantire l'intermodalità e la comodalità attraverso l'uso efficiente di diversi modi di trasporto, da soli e in combinazione con altri, il che a sua volta conduce a un uso ottimale e sostenibile delle risorse naturali; a tale proposito, sottolinea la necessità che gli Stati membri e gli enti locali e regionali condividano costantemente le rispettive esperienze nell'approfondimento dell'integrazione tra i modi di trasporto, in particolare quelli aereo e ferroviario, ad esempio con l'introduzione di biglietti combinati aereo-treno o della possibilità di fare il check in e depositare i bagagli nella stazione ferroviaria ancor prima di arrivare in aeroporto; e reputa che, in una prospettiva di lungo termine, vada presa in considerazione la possibilità di abbandonare i voli a corto raggio e rimpiazzarli investendo nei collegamenti ferroviari e nei treni ad alta velocità;

12.

sottolinea che, per favorire l'intermodalità e la comodalità, nel prossimo futuro sarà necessario realizzare in modo sistematico collegamenti ferroviari attraenti — anche ad alta velocità e per il trasporto merci — verso gli aeroporti, e sarà opportuno che le compagnie aeree, ferroviarie e di autobus siano tenute ad offrire ai passeggeri un servizio di vendita di biglietti combinati, che consenta loro l'acquisto di un titolo unico per un viaggio che integri modi di trasporto diversi; e reputa che, nel quadro del regolamento sui diritti dei passeggeri, occorra affrontare anche il tema della perdita di coincidenze da parte dei viaggiatori;

13.

sottolinea l'impatto positivo dell'aviazione sullo sviluppo economico delle regioni, compreso il settore del turismo, e rimanda al proprio parere del 2020 intitolato Verso un turismo più sostenibile per le città e le regioni dell'UE, nel quale ha chiesto di esaminare i modi di accrescere la connettività delle città e delle regioni europee promuovendo le soluzioni meno inquinanti e migliorando l'intermodalità, in linea con l'obiettivo ultimo del Green Deal europeo;

14.

raccomanda di fare il punto delle esperienze acquisite nel corso della pandemia e di valutare l'impatto della riduzione del traffico aereo sull'ambiente e sul clima, ma anche sullo sviluppo economico delle regioni e delle città, fornendo elementi fattuali per ulteriori discussioni e decisioni in relazione a future strategie per un turismo sostenibile e per il futuro degli aeroporti regionali;

15.

osserva che, al fine di ridurre le loro emissioni, gli aeroporti possono modulare sulla base di criteri ambientali i diritti aeroportuali versati dalle compagnie aeree, ad esempio riducendo tali diritti per i velivoli che producono meno rumore ed emettono meno inquinanti atmosferici. Gli aeroporti possono inoltre favorire le compagnie aeree con fattori di carico più elevati, al fine di ridurre le emissioni per passeggero; possono altresì ricorrere ad incentivi per sostenere il consumo di nuovi carburanti o la riduzione del rumore, vietando i decolli dopo una certa ora di sera o introducendo divieti notturni per gli aeromobili che non siano di ultima generazione; e possono infine introdurre limitazioni delle bande orarie in funzione dei tipi di aeroplani e di altri obiettivi;

16.

insiste sul fatto che una condizione per gli investimenti pubblici negli aeroporti regionali (attraverso finanziamenti europei o regimi di aiuti di Stato) dovrebbe essere la conformità agli obiettivi del Green Deal europeo e al principio «nessun danno per l'ambiente»;

17.

prende atto con soddisfazione che la Commissione europea sta intensificando gli sforzi per ridurre le emissioni del trasporto aereo e che gli Stati membri dell'UE appoggiano il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA).

L'importanza degli aeroporti regionali

18.

richiama l'attenzione sul fatto che, nel 2018, il trasporto aereo in Europa rappresentava il 25,9 % del traffico globale di passeggeri, occupava, direttamente o indirettamente, oltre 13,5 milioni di persone, e apportava 991 miliardi di USD all'economia dell'UE. Si stima che circa 1,7 milioni di persone siano impiegate direttamente dai gestori aeroportuali e dagli enti o imprese che lavorano con gli aeroporti (8);

19.

sottolinea che gli aeroporti regionali sono importanti per garantire l'accessibilità ai collegamenti nelle regioni lontane dai principali hub di trasporti, relativamente poco sviluppate sul piano economico, periferiche o insulari, contribuendo così in misura rilevante allo sviluppo economico e alla creazione di posti di lavoro in queste regioni; e che tali aeroporti imprimono impulsi di sviluppo che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della politica di coesione nelle sue dimensioni territoriale, economica e sociale;

20.

osserva che gli aeroporti regionali offrono anche servizi di assistenza a terra professionali e completi per gli aeromobili del settore dell'aviazione generale, che riveste un ruolo importante in particolare per l'addestramento al volo;

21.

rammenta altresì che gli aeroporti regionali rappresentano un elemento di straordinaria importanza dell'infrastruttura critica, che è fondamentale per la sicurezza di uno Stato e dei suoi cittadini. Essi sono essenziali per i voli medici (soccorso aereo o trasporto di pazienti), per i voli di osservazione (rilevamento di incendi) e per estinguere gli incendi boschivi, nonché nelle situazioni di emergenza (catastrofi naturali e altre calamità, inondazioni), contribuendo così a garantire il buon funzionamento dei servizi di soccorso nonché della pubblica amministrazione, delle imprese e di altre entità.

Lo sviluppo sostenibile di una regione dipende dalla sua accessibilità

22.

osserva inoltre che il ritmo dello sviluppo delle regioni dipende in larga misura dalla qualità dei loro collegamenti, e che gli aeroporti regionali svolgono un ruolo importante per la coesione territoriale dell'UE, specialmente nel caso degli arcipelaghi — i cui aeroporti regionali sono essenziali per la coesione interna di quei territori, che non dispongono di alternative per gli spostamenti come le reti ferroviarie o stradali — nonché delle regioni scarsamente popolate, periferiche, ultraperiferiche o meno sviluppate, quando non sono disponibili altri modi di trasporto adeguati e rispettosi dell'ambiente;

23.

ribadisce che la coesione territoriale è un obiettivo specifico dell'Unione europea, riconosciuto dal Trattato di Lisbona come terza dimensione dell'obiettivo generale di coesione, accanto alla coesione economica e a quella sociale;

24.

in quest'ottica, accoglie con favore l'accordo in merito al futuro regolamento riguardante il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che, conformemente alle raccomandazioni formulate dal Comitato europeo delle regioni nel suo parere in materia (9), tiene conto della situazione particolare delle regioni periferiche e degli aeroporti regionali. Il regolamento non permette investimenti dell'UE nelle infrastrutture aeroportuali, eccezion fatta per le regioni periferiche e gli aeroporti regionali già esistenti e a condizione che tali investimenti riguardino misure mirate per la mitigazione dell'impatto ambientale, oppure la vigilanza o la sicurezza.

Il futuro degli aeroporti regionali

25.

ritiene che sia giunto il momento di valutare l'importanza degli aeroporti regionali in Europa; e, ai fini di tale valutazione, considerare il ruolo che essi svolgono per la connettività degli abitanti — ma anche lo sviluppo economico, compresi il turismo e il trasporto di merci — delle regioni, nonché tenere conto dell'esperienza e dell'impatto della pandemia di COVID-19 e del loro contributo all'ambiziosa politica climatica dell'UE;

26.

si attende un'azione coordinata da parte della Commissione europea, degli Stati membri, delle regioni, del mondo scientifico e delle imprese, al fine di proporre per l'Europa un nuovo sistema globale di trasporti che mantenga il modo di trasporto aereo e lo avvii sulla strada di una crescita sostenibile; e osserva che tale azione dovrebbe riuscire a fare del trasporto aereo un settore più resiliente agli eventi di crisi, a renderlo più strettamente interconnesso con altri modi di trasporto — in particolare con il trasporto ferroviario — e a coinvolgere il settore dell'aviazione negli sforzi volti ad adempiere gli impegni assunti con l'accordo di Parigi;

27.

sottolinea l'importanza di trovare un equilibrio tra il rispetto dei requisiti ambientali per la decarbonizzazione del settore dell'aviazione e la dipendenza di talune regioni periferiche, insulari o ultraperiferiche dai loro aeroporti regionali, per i quali non esistono valide alternative.

Gli aiuti di Stato e dell'Unione europea

28.

ritiene che la Commissione europea potrebbe innanzitutto imporre agli Stati membri di presentare piani strategici a breve e lungo termine per gli aeroporti regionali, che contemplino fra l'altro lo sviluppo di appositi strumenti di sostegno per attenuare l'impatto climatico del settore dell'aviazione e promuoverne la transizione ecologica;

29.

osserva che, ai sensi degli orientamenti della Commissione europea sulle norme in materia di aiuti di Stato e sugli obblighi di servizio pubblico e delle norme applicabili al settore del trasporto aereo durante la pandemia di COVID-19, gli Stati membri possono sostenere, a determinate condizioni, le imprese colpite dalla crisi indotta da tale pandemia, compresi gli aeroporti regionali;

30.

sottolinea, tuttavia, che gli aeroporti regionali, in particolare quelli situati in regioni insulari, scarsamente popolate, periferiche, ultraperiferiche o meno sviluppate, sono, in larga misura, strutturalmente non in grado di coprire i costi di capitale e di esercizio e necessitano pertanto di risorse supplementari. Tali aeroporti operano in una situazione di svantaggio competitivo che impedisce loro di compensare i costi fissi a causa della portata limitata delle loro attività;

31.

invita pertanto la Commissione europea a elaborare, nell'ambito del processo legislativo, norme ancora più flessibili ed efficaci in materia di aiuti pubblici, che consentano agli Stati membri di garantire, in linea con le disposizioni pertinenti del FESR e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, un'assistenza finanziaria per realizzare investimenti negli aeroporti regionali situati in regioni periferiche, insulari, ultraperiferiche o meno sviluppate, dove non esistono alternative più efficienti e sostenibili (come ad esempio il trasporto ferroviario);

32.

suggerisce altresì che gli Stati membri applichino agli aeroporti regionali un approccio globale per quanto concerne i requisiti ambientali, tenendo conto delle misure adottate sia dagli stessi aeroporti regionali che dalle parti interessate che lavorano direttamente con loro a livello locale.

Il ruolo dell'aviazione nelle nuove prospettive finanziarie dell'UE (2021-2027)

33.

invita la Commissione europea ad autorizzare, per il periodo 2021-2027, nel quadro della politica di coesione dell'UE e con le limitazioni summenzionate, la concessione di aiuti agli aeroporti regionali sotto forma di fondi da destinare a investimenti che sostengano direttamente i processi di decarbonizzazione come pure l'introduzione di modelli di economia circolare e a basse emissioni di carbonio;

34.

esorta inoltre la Commissione europea a introdurre nuove norme in materia di aiuti di Stato a favore dei piccoli aeroporti regionali non in concorrenza con altri aeroporti e con un traffico annuale medio di non più di 1 milione di passeggeri, esentando tali aeroporti dall'obbligo di notificare gli aiuti pubblici agli investimenti (qualora non siano in grado di generare un 25 % di contributo proprio) e gli aiuti al funzionamento;

35.

esorta altresì la Commissione europea a stanziare risorse europee adeguate per lo sviluppo di infrastrutture volte a garantire la sicurezza del funzionamento e la protezione dai rischi, nonché per l'impiego di tecnologie innovative e/o la digitalizzazione degli aeroporti — aspetti, questi, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo;

36.

ritiene necessario, nell'ottica della creazione di un sistema di trasporto aereo più ecologico, che i fondi europei sostengano la diffusione e l'applicazione dei risultati delle attività di R&S, in particolare in relazione alla riduzione dei livelli sonori e delle emissioni dei motori dei velivoli attraverso l'uso di combustibili alternativi;

37.

sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza (10) prevede settori di intervento riguardanti «sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti» come pure il sostegno agli aeroporti nelle regioni ultraperiferiche, a condizione che tali misure «rispettino pienamente le norme e le priorità [ambientali e climatiche] dell'Unione, e il principio “non arrecare un danno significativo” ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852». Gli Stati membri dovrebbero quindi esaminare a fondo, insieme alla Commissione europea, le possibilità di offrire sostegno agli aeroporti regionali nell'ambito dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

38.

si attende inoltre che la Commissione europea faccia sì che gli aeroporti regionali nelle regioni ultraperiferiche siano incoraggiati ad avvalersi dei finanziamenti europei nell'ambito dei programmi nazionali e/o regionali da attuare nel quadro delle nuove prospettive finanziarie dell'UE per il periodo 2021-2027, onde effettuare investimenti collegati alla tutela ambientale o integrati dagli investimenti necessari per attenuare o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente.

Il ruolo degli enti locali e regionali

39.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono responsabili della pianificazione e della fornitura di servizi di trasporto pubblici nel loro territorio, nonché della promozione dello sviluppo economico a livello regionale. Numerosi enti locali e regionali possiedono o gestiscono aeroporti regionali, forniscono le infrastrutture necessarie e gli altri servizi pertinenti per il loro funzionamento e contribuiscono, talvolta in misura considerevole, al loro finanziamento;

40.

sottolinea che spetta agli enti locali e regionali migliorare costantemente i modelli di mobilità e scegliere i modi di trasporto più appropriati, tenendo conto anche dei pro e dei contro dell'accessibilità degli aeroporti regionali; reputa che, a tal fine, nella prospettiva di trasporti a impatto climatico zero, occorra promuovere in particolare progetti di mobilità collettiva, ma anche individuale, a basse o zero emissioni, infrastrutture per il traffico non motorizzato e stazioni di ricarica innovative per i mezzi di trasporto pubblico, nonché l'integrazione del trasporto collettivo; e in particolare fa notare che, laddove possibile, occorre garantire agli abitanti l'accesso agli aeroporti attraverso collegamenti ferroviari, contribuendo in tal modo a ridurre le emissioni dell'attività economica;

41.

sottolinea che gli enti locali e regionali, in collaborazione con il settore dell'aviazione, possono svolgere un ruolo decisivo nella preparazione di campagne di comunicazione regionali congiunte volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla sicurezza dei voli, all'innovazione ecologica nel settore aeronautico e alla sicurezza degli aeroporti, ma anche ai benefici della multimodalità basata sui trasporti aereo, ferroviario, stradale e marittimo;

42.

è altresì del parere che i gestori aeroportuali debbano rivedere urgentemente le loro strategie di sviluppo, non solo per adattarle alle condizioni del mercato dell'aviazione, in fase di trasformazione a seguito della pandemia di COVID-19, ma anche e soprattutto per tener conto della necessità di investire nello sviluppo sostenibile e del contributo di trasporti a impatto climatico zero;

43.

fa notare che la strategia sulla disabilità per il periodo 2021-2030, adottata dalla Commissione europea nel marzo 2021, fa riferimento alla necessità di integrare i diritti delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i settori, e quindi anche in relazione ai trasporti; e sottolinea, a tale proposito, quanto sia importante che gli operatori degli aeroporti regionali adeguino tali aeroporti alle esigenze delle persone con disabilità al fine di consentire loro di avere pieno accesso a tutti i servizi offerti.

Un'azione rapida e coordinata è cruciale per la ripresa economica

44.

invita la Commissione europea ad attuare soluzioni che consentano di garantire la libera circolazione all'interno dell'Unione europea durante la pandemia. Misure uniformi, come l'introduzione del certificato COVID digitale dell'UE, contribuiranno senza dubbio a rivitalizzare la mobilità, compresa quella per via aerea, e il settore del turismo ad essa strettamente connesso, ma non devono in alcun modo essere discriminatorie per i passeggeri; e la loro adozione non deve gravare, anche finanziariamente, soltanto sugli aeroporti regionali.

Bruxelles, 1o luglio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Airports Council International (ACI), Airport Industry Connectivity Report 2020 (Relazione 2020 sulla connettività del settore aeroportuale).

(2)  Eurocontrol, Think Paper #8: Impact of COVID-19 on European Aviation in 2020 and Outlook 2021 (Documento di riflessione n. 8 — Impatto della COVID-19 sull'aviazione europea nel 2020 e previsioni per il 2021).

(3)  ACI, The impact of COVID-19 on the airport business («L'impatto della COVID-19 sul settore aeroportuale»), ACI Advisory Bulletin dell'8 dicembre 2020.

(4)  ACI Europe, previsioni del 27 ottobre 2020 (aci-europe.org).

(5)  Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente.

(6)  Studio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), novembre 2020.

(7)  Documento strategico 2021/02, gennaio 2021.

(8)  Air Transport Action Group (ATAG), Aviation: Benefits Beyond Borders, report 2020 (Relazione 2020 «Aviazione: benefici senza confini»), ottobre 2020.

(9)  COTER-VI/046, parere del Comitato europeo delle regioni Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione.

(10)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.


29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/56


Parere del Comitato europeo delle regioni — Un piano per il futuro dei prestatori di assistenza e i relativi servizi — Opportunità locali e regionali per una sfida europea

(2021/C 440/11)

Relatore:

Heinrich DORNER (AT/PSE), membro del governo del Land Burgenland

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Priorità strategiche

1.

è consapevole delle conseguenze dell'invecchiamento demografico (1) e dell'evoluzione sia delle strutture sociali e familiari che dell'assistenza basata sui bisogni a persone con necessità speciali, nonché delle esigenze del mondo del lavoro moderno e della crescente necessità di prestazioni di assistenza formale e informale — queste ultime assicurate perlopiù da familiari — che ne consegue; nel contempo, riconosce l'importanza, a lungo termine, di sviluppare programmi volti a promuovere l'invecchiamento attivo e ad arrestare il precoce deterioramento delle condizioni di salute mentale e fisica delle persone anziane; reputa che, nello sviluppare i programmi pertinenti, occorra adoperarsi per accrescere la partecipazione degli anziani alla vita sociale e migliorare le infrastrutture all'uopo necessarie. Accrescere le opportunità di partecipazione sociale delle persone anziane significa stimolarne l'autodeterminazione e aiuta a prevenirne la solitudine e l'isolamento sociale;

2.

osserva che l'impatto dell'invecchiamento demografico è maggiore nelle zone rurali, in particolare in quelle colpite da spopolamento o nelle regioni in ritardo di sviluppo, dove l'assistenza alle persone anziane e/o non autosufficienti è meno accessibile e richiede un maggiore sostegno da parte dei servizi di prossimità; in tale contesto, ritiene importante considerare anche gli effetti negativi della migrazione di prestatori di assistenza dalle regioni meno sviluppate a quelle più sviluppate, con le gravi carenze di personale che ne conseguono per le prime; riconosce l'importanza, nelle zone rurali e/o spopolate, dei servizi locali per le persone anziane e/o non autosufficienti, trattandosi di un'offerta di risorse che aiuta le persone a rimanere nel loro ambiente abituale, promuovendone l'autonomia, l'indipendenza nel disbrigo delle attività quotidiane e l'inclusione sociale, grazie alla prestazione di vari tipi di assistenza tecnica, materiale e/o economica e alla promozione dell'accessibilità universale; ma osserva altresì che l'invecchiamento demografico è ormai evidente anche nelle zone urbane, dove la quota di popolazione costituita da anziani è in forte crescita e aumenta pertanto il fabbisogno di risorse umane e nuove infrastrutture (ad esempio residenze sanitarie assistenziali o residenze assistite);

3.

richiama l'attenzione sul ruolo cruciale che il settore dell'assistenza ha svolto e continua a svolgere, accanto a quello sanitario, durante la crisi della COVID-19; ed esorta pertanto a far sì che tale riconoscimento si traduca nel pieno rispetto dell'obbligo primario di garantire a coloro che prestano servizi di assistenza condizioni di lavoro eque e retribuzioni congrue;

4.

esorta le regioni e le città a proseguire e, se del caso, intensificare gli sforzi finora profusi per far fronte alla penuria di prestatori di assistenza, in modo tale da scongiurare il pericolo di carenze di personale che incombe a medio e lungo termine; e fa notare che tali carenze interessano tanto le zone urbane quanto quelle rurali, ma che una speciale attenzione andrebbe prestata alle regioni in declino demografico, isolate o in ritardo di sviluppo, dove l'assistenza alle persone anziane e/o non autosufficienti è disponibile in misura particolarmente limitata. Pur riconoscendo l'importanza di adottare, nei confronti delle sfide poste dall'invecchiamento demografico, un approccio basato sulla considerazione dell'intero arco della vita (2), nell'attuale contesto di eccessiva pressione sui servizi sanitari causata della pandemia invita la Commissione europea a garantire strumenti finanziari direttamente accessibili alle città e alle regioni per consentire loro di far fronte in modo efficace alla carenza di prestatori di assistenza;

5.

riguardo alle carenze di personale che emergono già a breve termine, a causa delle restrizioni alla mobilità transfrontaliera degli operatori professionali dei settori sanitario e dell'assistenza imposte dalla pandemia di COVID-19, rinvia alle sue precedenti raccomandazioni politiche (ad esempio per la creazione di «corridoi sanitari» tra regioni frontaliere) (3);

6.

è impegnato a favore dell'obiettivo generale di consentire alle persone bisognose di accedere ai servizi di assistenza loro necessari sul piano clinico e conformi alle loro preferenze;

7.

ravvisa nella carenza di lavoratori qualificati per l'assistenza alle persone bisognose una possibile opportunità da sfruttare per far fronte al previsto aumento della disoccupazione in tutta Europa — connesso in particolare agli effetti della crisi indotta dalla pandemia — e per compiere così un passo importante verso il mantenimento della coesione economica e sociale dell'UE; e fa notare che la creazione di nuovi servizi di assistenza per persone anziane e/o non autosufficienti genera nuovi posti di lavoro che possono contribuire a infondere dinamismo nell'economia e a stabilizzare la popolazione nelle zone rurali e spopolate. In queste zone rese vulnerabili dalla loro situazione territoriale, garantire servizi sociali di prossimità è chiaramente un fattore di rivitalizzazione dell'ambiente rurale e di coesione sociale e territoriale;

8.

osserva che il settore dell'assistenza deve non solo trasformarsi, ma anche rinnovarsi completamente stabilendo nuovi paradigmi: dalle cure alla prevenzione e all'inclusione, dalla qualità delle cure alla qualità di vita; da strutture residenziali di assistenza a strutture familiari, dalla professionalizzazione alla prestazione congiunta di assistenza con la famiglia per coinvolgerla; da un approccio medicalizzato a un'impostazione basata sull'assistenza e i servizi; da un modello unico per tutti a un'offerta in grado di adattarsi ai diversi stili di vita delle persone; dal dominio del sistema all'orientamento al cliente; dalla paura della tecnologia alla sua integrazione; dall'impiego di soluzioni tradizionali al ricorso a soluzioni digitali che privilegino le persone; dall'uso di indicatori critici di rendimento all'uso del «buon senso»;

9.

accoglie con favore l'obiettivo del Libro verde sull'invecchiamento demografico della Commissione europea di avviare un ampio dibattito orientativo su questo tema per discutere dei modi di anticipare e di gestire le sfide e le opportunità derivanti da tale fenomeno, e richiama in particolare l'attenzione sulle considerazioni e osservazioni di cui al punto 5.1 del Libro verde (4);

10.

richiama l'attenzione sul piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali; attende con interesse l'iniziativa sull'assistenza a lungo termine prevista per il 2022; e sottolinea l'importanza del principio n. 18 di tale pilastro, secondo cui ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi accessibili, in particolare per quanto riguarda i servizi di assistenza a domicilio e i servizi locali (5);

11.

rinnova la sua richiesta alla Commissione europea di «prendere in considerazione» la possibilità di promuovere «un accordo europeo in materia di assistenza, analogo alla garanzia per i giovani, (…) volto a soddisfare le esigenze [in questo campo] secondo un approccio basato sui diritti che ponga l'assistenza al centro dell'attività economica, tramite un aumento degli investimenti nella sanità e nell'assistenza, in linea con la strategia sull'economia del benessere». Inoltre, invita la Commissione ed esorta gli Stati membri a recepire le rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori domestici riguardo alle condizioni di lavoro di cui alla convenzione n. 189 dell'OIL, come già chiesto in un proprio parere (6), nel quale ha anche invitato l'Unione europea a rivedere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi di Barcellona, rendendone obbligatorio il perseguimento, e a «introdurre obiettivi di assistenza che vadano al di là di quelli di Barcellona (Barcellona+) al fine di tener conto delle esigenze in termini di assistenza in società caratterizzate dall'invecchiamento demografico e di riconoscere che il settore dell'assistenza, dove predomina fortemente la presenza femminile, non è remunerato in modo corrispondente al suo valore per la società».

I dati statistici: situazione attuale e prospettive

12.

fa notare che, secondo le ultime proiezioni, in Europa la percentuale di persone di età pari o superiore a 65 anni passerà dall'attuale 20 % a circa il 30 % entro il 2070, e la percentuale di persone di età pari o superiore a 80 anni raddoppierà fino a superare il 13 % entro il 2070 (7). In termini assoluti, quindi, il numero delle persone di età superiore ai 65 anni dovrebbe passare dagli attuali 87 a oltre 150 milioni, mentre quello delle persone di età superiore agli 80 anni da 23 a 62 milioni;

13.

è consapevole del fatto che, secondo le previsioni, nell'UE il numero delle persone potenzialmente bisognose di assistenza a lungo termine aumenterà da 19,5 milioni nel 2016 a 23,6 milioni nel 2030 e a 30,5 milioni nel 2050 (8);

14.

osserva che, nei paesi dell'OCSE, soltanto per mantenere l'attuale rapporto di cinque prestatori di assistenza a lungo termine per ogni 100 persone di età pari o superiore a 65 anni, il numero dei lavoratori di questo settore dovrà aumentare di 13,5 milioni entro il 2040 (9); e, già solo per il periodo 2018-2030, nell'UE a 27 saranno necessari 11 milioni di nuovi prestatori di cure e di assistenza per far fronte al fabbisogno crescente di tali servizi (10);

15.

sottolinea l'enorme potenziale del settore dell'assistenza per il mercato del lavoro e, a tale proposito, fa notare che, nei prossimi dieci anni, saranno potenzialmente disponibili otto milioni di posti di lavoro nel settore dei servizi di assistenza sanitaria e sociale (11);

16.

sottolinea inoltre che l'«economia d'argento» (12), che comprende i servizi di assistenza alle persone anziane, è uno strumento di grande efficacia per far fronte allo spopolamento, fornendo soluzioni immediate ai problemi dell'invecchiamento demografico e della disoccupazione nelle zone rurali più svantaggiate. L'economia d'argento crea vantaggi competitivi e di coesione per le regioni, generando benefici per tutti i soggetti coinvolti (situazione «win-win-win»). D'altro canto, il progressivo invecchiamento della popolazione di molte delle nostre regioni sta diventando una risorsa attiva che genera posti di lavoro e ricchezza, modificando gli stereotipi e gli approcci, sui quali è necessario lavorare.

La rilevanza locale e regionale

17.

ritiene che, dato che anche a medio e lungo termine minacciano di esservi carenze di personale, le città e le regioni dell'Unione europea debbano affrontare le cause della penuria di prestatori di assistenza, e che ciò valga in particolare per le regioni i cui sistemi dipendono da personale proveniente da paesi limitrofi e che, a causa della chiusura delle frontiere resa necessaria dalla pandemia, hanno dovuto far fronte a carenze di personale a breve termine;

18.

è consapevole che in Europa le regioni presentano differenze e hanno priorità diverse (13) per quanto riguarda l'assistenza formale e informale — quest'ultima assicurata perlopiù da familiari — ed è impegnato a favore del mantenimento della varietà dell'offerta di servizi e della diversità delle impostazioni e soluzioni regionali per soddisfare i bisogni di assistenza;

19.

sostiene la creazione di reti di regioni in tutta Europa; incoraggia le regioni a sviluppare ulteriormente l'interscambio di esperienze e lo sviluppo congiunto e coordinato di azioni; e segnala l'importanza del ruolo svolto dalle regioni e dalle città nello sviluppare misure specifiche per l'assistenza alle persone anziane e/o non autosufficienti, nella prospettiva di rendere sempre più facilmente disponibili i servizi locali nelle zone interessate dall'invecchiamento demografico e dallo spopolamento. Tutto ciò in quanto strategia per affrontare il problema della prestazione dell'assistenza necessaria a coloro che abitano in territori resi vulnerabili da ragioni geografiche, dove è più difficile accedere ai servizi locali essenziali, con l'obiettivo di garantire a queste persone l'assistenza sociosanitaria appropriata nel loro ambiente di vita abituale.

Il coinvolgimento delle donne

20.

sottolinea, per quanto riguarda le questioni di genere, che nell'UE il 92 % delle donne svolge regolarmente — ossia più di un giorno alla settimana — attività di assistenza non retribuite, l'81 % delle donne si occupa quotidianamente di uno o più familiari (14) e la maggioranza dei lavoratori del settore sanitario e dell'assistenza è costituita da donne (15); questa situazione è particolarmente grave per le donne che vivono in ambienti rurali e spopolati, in cui vi sono reali difficoltà di accesso ai servizi di assistenza e sociosanitari di base;

21.

sottolinea che in Europa la stragrande maggioranza delle attività di assistenza è svolta in ambito domiciliare da persone di famiglia, le quali sono perlopiù donne, spesso senza alcuna formazione od orientamento specialistico, prive di una remunerazione adeguata e di protezione sociale, il che, in ultima analisi, aggrava l'attuale divario pensionistico di genere;

22.

riconosce la necessità di politiche e programmi volti a sollevare le donne dall'onere di svolgere gran parte del lavoro di assistenza non retribuito. Sia i prestatori di assistenza non retribuiti che i loro familiari che non contribuiscono devono essere sensibilizzati al fatto che l'assistenza è un lavoro e come tale andrebbe trattata. Il lavoro di assistenza non retribuito non è un dovere né un obbligo per le donne e andrebbe equamente distribuito tra i generi al fine di garantire l'indipendenza economica delle donne, come prevede la strategia europea per la parità di genere;

23.

richiama l'attenzione sull'elevata percentuale di donne che, provenendo da paesi in cui i salari sono bassi, sono disposte a svolgere prestazioni di assistenza nonostante le condizioni di lavoro precarie e la retribuzione insufficiente; nella maggior parte dei casi, si tratta di donne immigrate, che, in quanto tali, dovrebbero avere accesso a servizi di integrazione nella loro lingua materna e a informazioni sui diritti spettanti e i servizi accessibili alle lavoratrici immigrate; sottolinea la particolare importanza di attuare la direttiva sul distacco dei lavoratori e assicurarsi che questa specifica categoria di lavoratrici non sia esclusa dalla tutela costituita dai salari minimi legali nazionali; e pone l'accento sulla necessità e l'urgenza di una «convergenza verso l'alto» dei salari minimi, anche alla luce della constatazione che i bassi salari rimangono una caratteristica dell'occupazione nell'UE e che le donne costituiscono il 59 % dei lavoratori che percepiscono un salario minimo (16), sottolineando che l'UE deve continuare ad assistere gli Stati membri nell'attuazione di politiche sociali e occupazionali efficaci ed inclusive e nella realizzazione delle riforme necessarie a tal fine;

24.

sottolinea la necessità di affrontare la questione della precarietà delle condizioni di lavoro dei prestatori di assistenza a persone conviventi nell'UE. Tali lavoratori, che sono per lo più donne e spesso provengono da paesi terzi, in alcuni casi lavorano in condizioni irregolari in quanto migranti non dichiarati e in altri sono coinvolti in migrazioni circolari o temporanee. Il CdR si associa, a questo proposito, al Comitato economico e sociale europeo (CESE) nel sottolineare che «i lavoratori conviventi prestatori di cure e assistenza dovrebbero ricevere un trattamento simile a quello degli altri lavoratori che prestano assistenza», ed esorta a «migliorare le garanzie previste dalla direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro (2009/52/CE) per tutelare i diritti lavorativi dei lavoratori non dichiarati» e ad «applicare rigorosamente le disposizioni della direttiva sui diritti delle vittime (2012/29/UE) per offrire un efficace sostegno ai lavoratori conviventi prestatori di cure e assistenza vittime di sfruttamento, a prescindere dal loro status migratorio» (17).

Raccomandazioni alle parti interessate

25.

sottolinea la necessità di migliorare la diffusione delle informazioni e la comunicazione al pubblico relative alla domanda esistente di professioni dell'assistenza, allo scopo di attrarre un segmento più ampio di persone in cerca di impiego, ma anche per puntare a ridurre drasticamente lo squilibrio di genere e far sì che un maggior numero di uomini acceda a tali professioni in futuro; fa notare che le amministrazioni locali e regionali potrebbero partecipare a tale sforzo organizzando seminari e workshop e dando risalto alle professioni dell'assistenza destinate specificamente agli uomini, in modo tale da combattere gli stereotipi di genere e la scarsa informazione; e osserva che ciò dovrebbe andare di pari passo con sforzi concertati volti a migliorare le condizioni di lavoro nel settore dell'assistenza al fine di rendere più attraenti le relative professioni, anche tra i giovani e soprattutto nelle zone spopolate e/o con una popolazione particolarmente anziana;

26.

fa notare che, nel contesto dell'attuale crisi della COVID-19, è possibile garantire sia l'occupazione che la continuità del servizio nel settore dell'assistenza rendendo le strutture che danno lavoro resilienti alle crisi, in particolare per quanto riguarda l'assetto proprietario e l'impiego dei profitti generati;

27.

riconosce che un giusto equilibrio tra vita professionale e vita privata svolge un ruolo essenziale ai fini delle scelte professionali dei potenziali nuovi operatori; e, in quest'ottica, reputa che, nel campo dell'assistenza professionale, siano necessari modelli di orario di lavoro adeguati, che consentano e rendano più facile conciliare la vita familiare, il tempo libero e gli impegni di lavoro;

28.

sottolinea che, ai fini della creazione e del mantenimento di un ambiente di lavoro sano, non soltanto la salute fisica, ma anche quella psichica del personale è un fattore decisivo; e che, di conseguenza, gli operatori hanno bisogno di misure di accompagnamento professionale (supervisione, formazione — complementare e continua — mirata, sostegno alla salute mentale ecc.), le quali servirebbero anche a inviare un segnale chiaro contro il crescente tasso di burnout in questo settore;

29.

sottolinea l'importanza di ripensare nuovi requisiti strutturali per le residenze per anziani, in modo da garantire il giusto equilibrio in relazione alle nuove norme in materia di salute e sicurezza, comprese quelle relative alla prevenzione e al controllo delle infezioni, a protezione sia degli utenti che degli operatori di tali strutture. L'obiettivo generale dev'essere quello di garantire condizioni ambientali, di vita e di lavoro ottimali, nonché condizioni che favoriscano i contatti sociali;

30.

ritiene che l'uso di strumenti tecnici per svolgere l'attività di assistenza, garantire una documentazione efficiente e completa e assicurare la comunicazione interdisciplinare costituisca una forma di sostegno importante per facilitare il lavoro quotidiano dei prestatori di assistenza;

31.

richiama l'attenzione sulla crescente importanza che avrà la digitalizzazione anche nel settore dell'assistenza; e, in quest'ottica, esorta a fornire un'assistenza tecnica specifica per le residenze per anziani promuovendo la telemedicina come strumento per rendere più efficace la gestione sanitaria degli ospiti di tali strutture. Inoltre, gli strumenti digitali e di teleassistenza, già utilizzati durante la pandemia per il monitoraggio e il controllo delle condizioni di salute delle persone isolate e prive di un reale sostegno familiare, continueranno a svilupparsi, migliorando l'accesso delle persone ai servizi di assistenza. Tuttavia, tale sviluppo deve essere accompagnato da misure volte a colmare il divario digitale in tutti i suoi ambiti, come il divario digitale di genere e quello a svantaggio delle zone rurali o della popolazione più anziana. Analogamente, i professionisti del settore devono essere formati all'uso di questi nuovi strumenti attraverso programmi di formazione permanente. È inoltre necessario sviluppare un nuovo sistema di comunicazione coordinato e integrato tra il sistema sanitario, i prestatori di assistenza e le famiglie; ed è cruciale garantire l'accesso a una formazione alle nuove tecnologie di comunicazione sia ai prestatori di servizi che operano nelle strutture residenziali che agli utenti di tali strutture;

32.

ritiene che il sostegno finanziario per il periodo di formazione sia un'importante misura di accompagnamento al fine di agevolare l'ingresso nel settore o il cambiamento professionale delle persone interessate;

33.

è impegnato a favore di una remunerazione adeguata dei prestatori di assistenza, che rispecchi il valore sociale e socioculturale del loro lavoro;

34.

richiama il principio n. 9 del pilastro europeo dei diritti sociali, riguardante l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, in cui si afferma che i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo appropriato, a modalità di lavoro flessibili e all'accesso ai servizi di assistenza; e sottolinea, a tale proposito, il contributo al rispetto di tale principio che possono apportare le misure di sostegno pubblico per l'assunzione di prestatori di assistenza attraverso sovvenzioni o altre forme di finanziamento, misure che contribuiranno inoltre a regolarizzare e migliorare le condizioni dei lavoratori del settore dell'assistenza;

35.

raccomanda agli Stati membri dell'UE di porre in essere le condizioni quadro essenziali per la protezione sociale dei prestatori di assistenza, il che significa garantire a questa categoria di persone sia i mezzi di sussistenza che la copertura assicurativa per malattia e infortunio e le prestazioni pensionistiche. I familiari che prestano assistenza non dovrebbero essere costretti a rinunciare al loro lavoro: non si possono associare dei benefici pubblici allo status di disoccupato. La decisione di prendersi cura di un familiare è sempre difficile, e non dovrebbero essere imposti sacrifici inutili;

36.

pone l'accento sull'importanza dell'accompagnamento professionale nel campo dell'assistenza informale — che è perlopiù rivolta a persone di famiglia — al fine di dotare delle competenze necessarie i familiari che prestano tale assistenza e nel contempo garantire una qualità adeguata delle loro prestazioni; e sottolinea inoltre la necessità di offrire appositi servizi (ad esempio rendendo disponibili nelle strutture dei posti per l'assistenza di breve termine, il cosiddetto ricovero di sollievo) per alleviare temporaneamente, quando è necessario, l'onere che grava su tali prestatori di assistenza;

37.

invita gli Stati membri dell'UE e gli attori pertinenti a livello locale e regionale a consultare regolarmente le persone delle categorie interessate mediante sondaggi, al fine di utilizzare i relativi risultati e l'evoluzione degli stessi come base per lo sviluppo di strategie nel campo dell'offerta dei suddetti servizi.

Raccomandazioni alla Commissione europea

38.

invita la Commissione europea ad aggiornare il quadro europeo per la qualità dei servizi di assistenza a lungo termine esistente, che risale al 2012, sì da adeguarlo agli ultimi sviluppi in materia di prestazione di tali servizi e relativi requisiti di capacità professionale, nonché da agevolare la mobilità degli operatori; a tal fine, propone alla Commissione europea e agli Stati membri di introdurre un marchio di qualità europeo per la figura professionale del «prestatore di assistenza a persone anziane e/o non autosufficienti», in contesti assistenziali istituzionalizzati e non, per garantire che coloro che prestano servizi di questo tipo abbiano le competenze e le qualifiche necessarie; osserva che è necessario stabilire modelli comuni di riferimento nell'attuale contesto europeo mediante un certificato di qualità omologato adatto alle necessità di ciascuno Stato membro; e sottolinea che i diritti delle persone assistite e il loro benessere fisico e mentale devono rimanere la priorità assoluta, e che ciò significa altresì prevenirne e alleviarne la solitudine;

39.

suggerisce alla Commissione europea e agli Stati membri dell'UE di considerare la possibilità di una strategia europea in materia di prestatori di assistenza e di una definizione professionale comune di tale categoria (che comprenda anche i prestatori di assistenza conviventi, il cui servizio dovrebbe essere considerato parte integrante dell'assistenza a lungo termine), coinvolgendo le città, le regioni e le parti sociali; tale strategia dovrebbe informare e sensibilizzare, anche tramite una campagna mediatica, al fine di contribuire a un cambiamento duraturo dell'immagine delle professioni sanitarie e dell'assistenza;

40.

suggerisce inoltre alla Commissione europea di prendere in considerazione la possibilità di presentare proposte per il riconoscimento e il sostegno concreto dei familiari in quanto prestatori di assistenza;

41.

invita la Commissione europea a elaborare una proposta per l'introduzione di un sistema efficiente di raccolta e analisi esaustiva dei dati — che riguardino anche l'assistenza prestata da persone conviventi, oggi in gran parte non documentata — con l'obiettivo di mettere a disposizione degli Stati membri e delle regioni una base solida per il futuro coordinamento interregionale;

42.

raccomanda alla Commissione europea di istituire una piattaforma dedicata all'assistenza che renda più agevole realizzare scambi reciproci di esperti in materia e illustrare esempi di buone pratiche e di programmi comuni in questo campo, come i piani di assistenza sociale o le strategie di sostegno alle famiglie che prestano assistenza;

43.

accoglie con favore le possibilità di finanziamento e sostegno offerte dagli attuali e futuri fondi strutturali dell'UE (FSE 2014-2020 con REACT-EU o FSE+ 2021-2027), nonché le sinergie e le complementarità create dal programma EU4Health 2021-2027, e sottolinea il carattere prioritario delle azioni finanziate da tali strumenti;

44.

è favorevole alla gerarchizzazione delle priorità, e all'assegnazione mirata delle risorse, di bilancio per far fronte alla carenza di lavoratori qualificati nel settore sociosanitario, in particolare nell'ottica dell'agenda della Commissione europea per il mercato del lavoro nell'ambito del semestre europeo. La Commissione europea dovrebbe monitorare l'attuazione e l'efficacia delle proprie raccomandazioni.

Bruxelles, 1o luglio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Nell'UE nel 2020 la percentuale delle persone di almeno 65 anni di età era pari al 20,6 %, con una crescita di 3,0 punti percentuali rispetto a dieci anni prima. Eurostat, 16.3.2021: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210316-1.

(2)  COM(2021) 50 final.

(3)  Parere del CdR Attuazione e prospettive future dell'assistenza sanitaria transfrontaliera (CdR-2019-4597).

(4)  COM(2021) 50 final.

(5)  COM(2021) 102 final.

(6)  Parere del CdR Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025 (COR-2020-02016).

(7)  Relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici [COM(2020) 241 final].

(8)  COM(2021) 50 final.

(9)  OCSE, Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly, 2020.

https://www.oecd.org/els/health-systems/who-cares-attracting-and-retaining-elderly-care-workers-92c0ef68-en.htm.

(10)  JRC, Health and long-term care workforce: demographic challenges and the potential contribution of migration and digital technology, JRC121698, 2021.

(11)  COM(2021) 50 final.

(12)  Secondo la Commissione europea, l'«economia d'argento» può essere definita in termini di opportunità economiche derivanti dalla spesa pubblica e dei consumatori connessa all'invecchiamento demografico e alle esigenze specifiche delle persone di età superiore ai 50 anni.

(13)  JRC121698, cit.

(14)  Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), Gender inequalities in care and consequences for the labour market, 2021,.

https://eige.europa.eu/publications/gender-inequalities-care-and-consequences-labour-market/

(15)  JRC121698, cit.

(16)  Parere del CdR Salari minimi adeguati nell'Unione europea (COR-2020-05859).

(17)  Parere d'iniziativa del CESE I diritti dei lavoratori conviventi prestatori di cure e assistenza (SOC/535 — EESC-2016-00941).


29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/62


Parere del Comitato europeo delle regioni — Un piano d'azione per l'economia sociale

(2021/C 440/12)

Relatore:

Mikel IRUJO AMEZAGA (ES/AE), assessore allo Sviluppo economico e imprenditoriale della regione Navarra

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Importanza del piano d'azione europeo per l'economia sociale per promuovere il contributo dell'economia sociale allo sviluppo locale e regionale in Europa

1.

accoglie con favore l'impegno della Commissione europea di presentare nel quarto trimestre del 2021 un piano d'azione per l'economia sociale, conformemente alle richieste del Comitato economico e sociale europeo, dell'intergruppo Economia sociale del Parlamento europeo, del GECES (1), di vari governi dell'UE e delle reti europee impegnate nello sviluppo dell'economia sociale come Social Economy Europe o REVES (2);

2.

ritiene che l'intervento dell'Unione europea volto a promuovere lo sviluppo dell'economia sociale sia particolarmente importante nel contesto attuale in cui, a causa della crisi economica e sociale causata dalla COVID-19, occorre sfruttare appieno il potenziale delle imprese e degli enti dell'economia sociale per la ripresa economica, la promozione dell'imprenditoria collettiva e la creazione di posti di lavoro di qualità;

3.

ricorda che, secondo il Comitato economico e sociale europeo (3), l'economia sociale in Europa (UE-28) conta 2,8 milioni di imprese ed enti, con 13,6 milioni di lavoratori, pari a circa il 6,3 % della popolazione attiva nell'UE. L'economia sociale comprende inoltre più di 232 milioni di membri di cooperative, mutue e enti analoghi e 82,8 milioni di volontari;

4.

fa osservare che l'economia sociale europea rappresenta una varietà di imprese ed enti come le cooperative, nella loro enorme ricchezza di forme di cooperazione, le mutue, le associazioni, le fondazioni o varie forme di impresa sociale, nonché altre forme giuridiche specifiche di ciascuno Stato membro, come le imprese del lavoro, le società a impatto sociale, le istituzioni di solidarietà ecc.;

5.

ricorda che questa varietà di imprese ed enti presenti in tutti i settori di attività condivide una forte identità plasmata attorno a valori e caratteristiche comuni, quali il primato delle persone e dell'oggetto sociale sul capitale, la parità di genere, la governance democratica e il reinvestimento della maggior parte dei profitti per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'impresa o dell'ente, od obiettivi di interesse collettivo e generale;

6.

sottolinea l'ancoraggio territoriale delle imprese e degli enti dell'economia sociale, ossia di soggetti che non vengono mai delocalizzati, dato che sono costituiti nel territorio, sono di proprietà di persone radicate in tale territorio e sono fortemente impegnati nello sviluppo economico e sociale del luogo in cui operano. Ricorda l'importanza dell'economia sociale per lo sviluppo rurale in quanto fattore di sviluppo delle risorse endogene del territorio e fattore di attivazione contro lo spopolamento, alla luce tra l'altro dell'importanza di questi fattori per lo sviluppo dell'economia sociale nelle zone rurali e per l'interconnessione tra aree rurali e aree urbane, che contribuisce sia a mantenere la popolazione nel territorio che ad assicurare una maggiore coesione sociale;

7.

sottolinea che gli enti dell'economia sociale fanno propri principi e valori che rendono possibile uno sviluppo compatibile sia con gli aspetti economici che con quelli ambientali, mostrando in questo modo di essere fortemente impegnati nella realizzazione dell'Agenda 2030. Tali enti rappresentano pertanto l'economia pluralistica, l'equilibrio e la sostenibilità necessari, secondo una prospettiva globale, per contribuire al conseguimento di ciascuno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile;

8.

invita la Commissione europea a sviluppare un quadro normativo europeo per l'economia sociale che offra una cornice giuridica adeguata per una definizione comune, oltre che per l'organizzazione e l'integrazione, delle imprese che soddisfano determinati criteri organizzativi e operativi, dato che tale quadro rappresenterebbe un sostegno cruciale per la promozione di questo settore;

9.

ritiene opportuno inoltre orientare gli attori dell’economia sociale verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

10.

rileva che, attraverso il patto per le competenze, la Commissione dovrebbe sostenere la formazione e l'accesso all'apprendimento permanente da parte dei lavoratori dell'economia sociale in settori quali la digitalizzazione — inclusa l'alfabetizzazione mediatica -, la leadership partecipativa, la resilienza o la transizione verde, per aiutarli a entrare o a rimanere nel mercato del lavoro delle imprese dell'economia sociale. Per raggiungere tale obiettivo, suggerisce di cooperare con l'ecosistema industriale dell'economia sociale, in cui sono coinvolte in particolare amministrazioni pubbliche, centri di formazione professionale e università. Inoltre, il Patto dei sindaci sul clima e l'energia potrà fornire supporto per incoraggiare percorsi di formazione orientati alla protezione dell'ambiente e alla promozione dell'economia circolare. Il CdR richiama pertanto l'attenzione sulle proposte formulate nel proprio parere sul tema Agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza che contiene suggerimenti su questa materia secondo la prospettiva degli enti locali e regionali, il cui punto di vista riveste grande importanza anche nel campo dell'economia sociale;

11.

chiede che venga esplorato il potenziale dell'economia sociale nel campo della formazione professionale e delle politiche attive per l'occupazione, oltre che per lo sviluppo di capacità e di competenze, riservando un'attenzione speciale ai gruppi con maggiori difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro, come i giovani, i disoccupati di lungo periodo, le persone con disabilità, o gli abitanti di zone remote che hanno un accesso limitato alle risorse digitali;

12.

invita la Commissione europea a eseguire un'indagine sulle cessioni di imprese ai dipendenti attraverso formule dell'economia sociale. Tale studio dovrebbe essere accompagnato da una piattaforma dell'UE per lo scambio di buone pratiche tra Stati membri, enti locali e regionali e reti dell'economia sociale, e dovrebbe affrontare anche il potenziale dell'economia sociale per l'imprenditoria industriale;

13.

sottolinea il potenziale dei cluster dell'economia sociale di integrarsi nelle catene del valore europee e costituire alleanze con altri operatori economici, amministrazioni pubbliche, centri di formazione professionale, istituti professionali, università e centri di ricerca al fine di conseguire obiettivi strategici e mettere in comune le risorse;

14.

riconosce la possibilità di includere l'economia sociale nella piattaforma europea di collaborazione tra i cluster di imprese (4), al fine di agevolare la creazione di alleanze e la partecipazione di tali imprese ed enti alle catene di valore strategiche;

15.

segnala l'importanza di includere l'economia sociale nelle strategie di specializzazione intelligente, quale leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale; ricorda inoltre che l'economia sociale può portare avanti con successo l'innovazione sociale e, a tale proposito, sottolinea che «le iniziative dell'economia sociale, essendo basate sulla collaborazione e l'impegno civico tra le persone che compongono le comunità, contribuiscono ad aumentare la coesione sociale, economica e territoriale, oltre che il livello di fiducia in tutta l'UE» (5);

16.

mette in rilievo l'importanza di promuovere la cooperazione interregionale nel settore dell'economia sociale, quale strumento chiave per formare cluster transnazionali, sfruttare le sinergie a livello transfrontaliero, mettere a profitto la cooperazione regionale — unica nel suo genere — delle regioni ultraperiferiche nei rispettivi spazi di cooperazione con i paesi terzi, nonché per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e degli enti dell'economia sociale nel mercato unico. A tale proposito fa osservare che uno strumento utile per promuovere la cooperazione interregionale è la piattaforma tematica dell'economia sociale nell'ambito della piattaforma europea di specializzazione intelligente, che riunisce sette regioni europee, e le cui esperienze e buone pratiche dovrebbero essere prese in considerazione nel futuro piano d'azione europeo per l'economia sociale;

17.

invita la Commissione a dare un'ambizione e una coerenza maggiori alle sue iniziative a sostegno del ruolo degli enti locali e regionali nella promozione dell'economia sociale. Ricorda che molte amministrazioni locali e regionali dispongono già di strategie ambiziose e di piani d'azione per la promozione dell'economia sociale che la Commissione dovrebbe individuare e integrare nell'ampliamento del futuro piano d'azione europeo per l'economia sociale. La Commissione dovrebbe inoltre aiutare la condivisione delle buone pratiche e delle iniziative esistenti tra gli enti locali e regionali (ad esempio, attraverso una rete di enti locali e regionali finalizzata a promuovere l'economia sociale);

18.

invita la Commissione europea a elaborare uno studio sulle politiche pubbliche regionali e locali per la promozione dell'economia sociale nell'UE che comprenda alcuni esempi di altre regioni e amministrazioni locali a livello mondiale;

19.

riconosce l'impatto significativo dell'iniziativa ESER (European Social Economy Regions — Regioni europee dell'economia sociale), oltre che dell'invito a presentare proposte «Missioni dell'economia sociale», sulla creazione di un'ampia comunità di enti locali e regionali impegnati nello sviluppo dell'economia sociale, e invita la Commissione a rafforzare tale programma nel quadro del piano d'azione per l'economia sociale;

20.

invita la Commissione a promuovere il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel suo gruppo di esperti sull'economia sociale e le imprese sociali, insieme agli Stati membri e alle reti dell'economia sociale. Chiede a tale proposito che nel suddetto gruppo di esperti venga formato un gruppo di lavoro sulle politiche regionali e locali di economia sociale;

21.

chiede che si tenga conto della prospettiva di genere nelle analisi, negli studi e nelle misure proposte, nonché negli strumenti e nei meccanismi di monitoraggio e sostegno riguardanti l'economia sociale che raccolgono dati statistici sui lavoratori o sull'assetto interno delle varie forme di imprese dell'economia sociale, in modo che sia possibile fornire dati disaggregati per genere e inglobare indicatori di genere.

Promuovere la visibilità dell'economia sociale

22.

invita la Commissione a istituire un'unica piattaforma online per il sostegno delle imprese, degli enti e dell'imprenditorialità riconducibili a forme di economia sociale, che fornisca collegamenti a tutti gli studi e i rapporti europei sull'economia sociale, come pure alle opportunità che l'UE offre a tali imprese ed enti;

23.

raccomanda che tale piattaforma online sia concepita e gestita in collaborazione con le reti europee dell'economia sociale e il gruppo di esperti della Commissione europea sull'economia sociale e le imprese sociali;

24.

suggerisce alla Commissione di prevedere nel piano d'azione per l'economia sociale un'ampia campagna di comunicazione che coinvolga il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale e le reti dell'economia sociale. Tale campagna è essenziale per promuovere l'imprenditorialità collettiva e la conoscenza degli strumenti europei a sostegno dell'economia sociale;

25.

invita la Commissione a elaborare una guida alle politiche pubbliche in materia di economia sociale che tenga conto della varietà di forme giuridiche dell'economia sociale in Europa e serva da riferimento per gli enti locali e regionali;

26.

ricorda che la chiave del successo dell'economia sociale risiede nella sua diversità e nella sua capacità di offrire soluzioni innovative alle grandi sfide in campo economico, sociale e ambientale, oltre che nel campo dell'istruzione;

27.

invita la Commissione a designare ogni anno una capitale europea dell'economia sociale, attraverso un processo democratico e trasparente che coinvolga il Comitato delle regioni, il CESE e il gruppo di esperti sull'economia sociale e le imprese sociali;

28.

propone che l'economia sociale sia meglio integrata e più visibile nella rete Enterprise Europe. Raccomanda inoltre di attribuire maggior peso all'economia sociale nel quadro dei criteri per l'assegnazione del marchio Regione imprenditoriale europea (EER);

29.

ricorda l'importanza di sostenere, finanziare e rafforzare le reti europee dell'economia sociale e delle città e regioni impegnate nell'economia sociale quale alleato fondamentale per l'attuazione del piano d'azione e la comunicazione delle opportunità che esso crea.

Migliorare l'accesso ai finanziamenti per le imprese e gli enti dell'economia sociale

30.

richiama l'attenzione sulle difficoltà supplementari cui fanno fronte le imprese e gli enti dell'economia sociale nell'accedere ai finanziamenti, in parte a causa della scarsa visibilità e comprensione dei loro modelli aziendali, che antepongono l'interesse collettivo o generale alla massimizzazione dei profitti;

31.

ricorda il ruolo chiave dei fondi di coesione, in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, nel finanziamento di progetti di economia sociale;

32.

chiede il potenziamento dell'imprenditoria collettiva per tutte le forme di impresa dell'economia sociale tramite la creazione di linee di sostegno economico, volte a favorire la costituzione di imprese dell'economia sociale e a permettere a tali imprese di affrontare le future sfide imprenditoriali;

33.

sottolinea che il programma InvestEU sarà di fondamentale importanza per il finanziamento di progetti innovativi dell'economia sociale attraverso i suoi quattro ambiti di intervento, con particolare attenzione per quello relativo alle PMI e per quello riguardante gli «investimenti sociali e competenze», che comprende la microfinanza e il finanziamento delle imprese dell'economia sociale;

34.

raccomanda alla Commissione di coinvolgere, nel comitato consultivo, un membro del Comitato delle regioni e, nel comitato per gli investimenti, degli esperti in materia di finanziamento delle imprese e degli enti dell'economia sociale;

35.

invita la Commissione europea a sviluppare una tassonomia degli investimenti sociali e ambientali che sia chiara, trasparente ed efficace;

36.

mette in rilievo l'importanza degli attori finanziari dell'economia sociale (banche etiche e banche cooperative, associazioni di credito mutualistico, istituti di microfinanza, istituti finanziari sociali, mutue e cooperative di assicurazione ecc.) nel settore della finanza sostenibile; segnala inoltre la loro importante presenza nelle zone rurali e nelle regioni meno sviluppate, nonché la loro attività per l'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili e gli investimenti nell'economia reale;

37.

chiede che si tenga conto della prospettiva di genere nell'accesso ai finanziamenti per le imprese e gli enti dell'economia sociale, prestando attenzione al fatto che le donne hanno maggiori difficoltà degli uomini nell'accedere al credito e alle risorse finanziarie. È necessario prendere in considerazione questa realtà nella fase iniziale di elaborazione di qualsiasi strumento che si prefigga di migliorare l'accesso ai finanziamenti.

Promuovere la formazione imprenditoriale attraverso l'economia sociale

38.

ricorda, in linea con le conclusioni del Consiglio del 2015 sulla promozione dell'economia sociale quale motore fondamentale dello sviluppo economico e sociale in Europa, che è importante promuovere l'educazione e la formazione in materia di imprenditorialità attraverso forme differenti di economia sociale a tutti i livelli di istruzione, dall'istruzione primaria a quella superiore (comprese l'istruzione universitaria e la formazione professionale);

39.

sottolinea che progetti come la scuola di gestione aziendale dell'economia sociale, promossa da sette regioni europee nell'ambito della piattaforma di specializzazione intelligente, forniscono soluzioni innovative a questa carenza di formazione sulle imprese dell'economia sociale e mirano a formare professionisti competenti in grado di accompagnare e guidare la crescita di tali imprese ed enti;

40.

rammenta che le imprese e gli enti dell'economia sociale richiedono competenze specifiche, applicabili anche alle imprese tradizionali, come la leadership inclusiva;

41.

invita la Commissione a utilizzare maggiormente il programma Erasmus+ per promuovere l'educazione e la formazione in materia di imprenditorialità e per i posti di lavoro nelle imprese dell'economia sociale. Propone, a tale proposito, di esplorare le possibilità di un maggiore ricorso al programma Erasmus per i giovani imprenditori da parte delle imprese e degli enti dell'economia sociale, in particolare nelle regioni europee più distanti, in cui i giovani sono soggetti a maggiori limitazioni in termini di mobilità a causa della lontananza di questi territori dal continente europeo;

42.

invita ad esplorare nuove possibilità per promuovere l'istruzione, la formazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori dell'economia sociale attraverso il piano generale per la cooperazione settoriale sulle competenze e le alleanze della conoscenza; inoltre, il contenuto delle conoscenze e competenze acquisite a tutti i livelli di istruzione e nelle strutture di istruzione non formale dovrà essere tale da promuovere, tra i cittadini, l'utilizzo ottimale di tali conoscenze, in modo tale cioè da coltivare le cosiddette «competenze trasversali» e da consentir loro di adattarsi a un ambiente in continua evoluzione.

Migliorare l'accesso ai mercati e agli appalti pubblici socialmente responsabili

43.

ricorda che le imprese e gli enti dell'economia sociale fanno fronte, nelle loro operazioni transfrontaliere nel mercato unico, a ostacoli supplementari a quelli delle altre PMI. Tali difficoltà derivano dalla diversità, e talvolta dall'assenza, di quadri giuridici completi per tutte le forme giuridiche dell'economia sociale, come le cooperative, una diversità che riguarda, tra l'altro, le sottocategorie di cooperative, mutue, associazioni, fondazioni e imprese sociali;

44.

ricorda il ruolo rilevante delle donne nella governance di imprese sociali per il successo della formazione imprenditoriale nell'economia sociale;

45.

rileva inoltre la mancanza di strumenti europei per superare questi ostacoli. A causa dell'assenza di un quadro giuridico europeo rimane pertanto difficile istituire un'associazione europea transnazionale composta da membri di diversi paesi, come avviene anche per le mutue e le fondazioni;

46.

invita la Commissione a continuare a promuovere presso le amministrazioni pubbliche europee gli appalti pubblici socialmente responsabili, quale strumento chiave per aumentare la trasparenza negli appalti pubblici, contrastare le pratiche di corruzione, promuovere la concorrenza e la partecipazione agli appalti pubblici di attori imprenditoriali di diverse dimensioni e incoraggiare pratiche commerciali socialmente responsabili come quelle che caratterizzano l'economia sociale;

47.

chiede l'ampliamento del progetto Buying for Social Impact (Acquisti con impatto sociale), che ha analizzato il recepimento della direttiva sugli appalti in quindici Stati membri e ha organizzato eventi nazionali e territoriali per diffondere le opportunità di appalti pubblici responsabili in altri Stati membri dell'UE;

48.

invita tutte le amministrazioni pubbliche locali e regionali a sviluppare strategie pubbliche di acquisto trasparenti e socialmente responsabili, subordinando tra l'altro l'aggiudicazione di appalti pubblici al rispetto del criterio dell'equa retribuzione del lavoro svolto, oltre che delle altre clausole e condizioni stabilite dalla legge e/o dai contratti collettivi, anche per quel che riguarda le catene di subappalto.

Un piano d'azione che comprenda misure e strumenti di monitoraggio e promuova un dialogo strutturato con gli attori dell'economia sociale e altre istituzioni

49.

invita la Commissione a garantire che il piano d'azione per l'economia sociale abbia un orizzonte temporale di almeno cinque anni per la sua attuazione, e che comprenda una valutazione ex ante, oltre a meccanismi di valutazione annuale ed ex post, nonché meccanismi per il rinnovo del piano dopo la sua attuazione;

50.

invita la Commissione a rafforzare i suoi meccanismi di monitoraggio e sostegno alle politiche dell'economia sociale — quali il gruppo di esperti della Commissione europea sull'economia sociale e le imprese sociali (GECES), il gruppo di lavoro interno della Commissione sull'economia sociale, e il dialogo permanente e strutturato sull'economia sociale con il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo — e ad assicurare che per tali meccanismi sia prevista una composizione di genere equilibrata;

51.

invita la Commissione a studiare l'inclusione dei datori di lavoro dell'economia sociale nel dialogo sociale intersettoriale, con l'introduzione di misure per lo sviluppo di capacità e il consolidamento di un'organizzazione europea dei datori di lavoro dell'economia sociale.

Bruxelles, 1o luglio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Gruppo di esperti della Commissione europea sull'economia sociale e le imprese sociali.

(2)  Rete europea delle città e regioni dell’economia sociale.

(3)  https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-it-n.pdf

(4)  https://clustercollaboration.eu/social-economy

(5)  COR-2016-06945.


III Atti preparatori

Comitato delle regioni

Interactio — Ibrida — 145a sessione plenaria del CdR, 30.6.2021 - 1.7.2021

29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/67


Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Legge sui servizi digitali e legge sui mercati digitali»

(2021/C 440/13)

Relatrice:

Rodi KRATSA (EL/PPE), presidente della regione Isole Ionie

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE

COM(2020) 825 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)

COM(2020) 842 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di determinati servizi della società dell'informazione quali definiti nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi specificamente ai prestatori di servizi intermediari, e in particolare ai servizi intermediari consistenti in servizi noti come semplice trasporto («mere conduit»), memorizzazione temporanea («caching») e «hosting», dato che la crescita esponenziale del ricorso a tali servizi, principalmente per finalità legittime e socialmente utili di qualsiasi tipo, ne ha anche accresciuto il ruolo nell'intermediazione e nella diffusione di informazioni e attività illegali o comunque dannose.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di determinati servizi della società dell'informazione quali definiti nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi specificamente ai prestatori di servizi intermediari, e in particolare ai servizi intermediari consistenti in servizi noti come semplice trasporto («mere conduit»), memorizzazione temporanea («caching») e «hosting», nonché ai motori di ricerca , dato che la crescita esponenziale del ricorso a tali servizi, principalmente per finalità legittime e socialmente utili di qualsiasi tipo, ne ha anche accresciuto il ruolo nell'intermediazione e nella diffusione di informazioni e attività illegali o comunque dannose.

Emendamento 2

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il suddetto collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

Il suddetto collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta ufficialmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o in una lingua tra quelle ufficiali o generalmente utilizzate nel territorio dello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela in una lingua tra quelle ufficiali o generalmente utilizzate nel territorio di tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

Motivazione

Si ritiene necessario rimediare alla formulazione ambigua del testo proposto dalla Commissione rendendolo più oggettivo con un riferimento alla moneta e alle lingue ufficiali; inoltre, nel caso delle lingue, bisogna tenere conto sia delle lingue ufficiali che di quelle generalmente utilizzate nel territorio di un dato Stato membro.

Emendamento 3

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di «contenuto illegale» dovrebbe essere definito in senso lato e comprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di «contenuto illegale» dovrebbe essere definito in senso lato e comprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali, quali la prestazione di servizi illegali come quelli di locazione a breve termine, offerti su piattaforme online, non conformi al diritto dell'Unione o nazionale, comprese le normative regionali e locali, la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti , la vendita di prodotti o la prestazione di servizi non conformi alla normativa sulla tutela dei consumatori , l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori , o la prestazione di servizi che comportino la violazione della normativa sui media audiovisivi e possano ostacolare gravemente lo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori . A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

Motivazione

I servizi illegali non conformi al diritto dell'Unione ovvero nazionale, regionale o locale devono essere presi di mira in modo più esplicito.

Emendamento 4

COM(2020) 825 final — Parte 1

Nuovo considerando dopo il considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La corsa verso soluzioni tecnologiche basate sulle infrastrutture digitali durante la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aggravato il divario, in termini di asimmetria informativa, tra i controllori degli accessi (gatekeepers), gli utenti commerciali e gli utenti finali. Inoltre, la preparazione alle crisi future dovrebbe tenere conto degli insegnamenti tratti da tale dipendenza dalle infrastrutture digitali e dalle soluzioni tecnologiche. Occorrerebbe riconoscere e rafforzare la resilienza digitale in Europa e compiere sforzi comuni per attuarla.

Motivazione

Bisognerebbe dare maggiore riconoscimento alla resilienza digitale in quanto valore fondamentale, e gli enti locali e regionali potrebbero sostenere la necessità di tale resilienza. L'emendamento si basa sul riferimento alla pandemia di COVID-19 in corso e lo rende più preciso in riferimento alla preparazione.

Emendamento 5

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore.

Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network , le piattaforme di condivisione di contenuti o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore.

Emendamento 6

COM(2020) 825 final — Parte 1

Nuovo considerando dopo il considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Gli Stati membri, ai pertinenti livelli di governo e ove sia appropriato in funzione delle rispettive ripartizioni delle competenze giuridiche, possono chiedere ai prestatori di servizi intermediari di fornire informazioni; rileva inoltre la compatibilità del regolamento (UE) 2016/679 con il diritto delle autorità giudiziarie o amministrative di richiedere informazioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Emendamento 7

COM(2020) 825 final — Parte 1

Nuovo considerando dopo il considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Dal momento che l'obiettivo del presente regolamento è garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, si deve applicare il principio di base secondo cui «quel che è illegale offline è illegale anche online».

Motivazione

«Quel che è illegale offline è illegale anche online» è un principio fondamentale per regolamentare i servizi online ed è opportuno menzionarlo esplicitamente nella proposta di regolamento.

Emendamento 8

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 50

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, le piattaforme online in questione dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA45, o chiedendo agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. Le piattaforme online interessate non dovrebbero tuttavia essere tenute a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali piattaforme online, una volta compiuti gli sforzi ragionevoli richiesti dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità delle informazioni nei confronti dei consumatori o delle altre parti interessate. Tali piattaforme online dovrebbero inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio46, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio47 e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio48.

Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, le piattaforme online in questione dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA45, o chiedendo agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. Tali piattaforme online dovrebbero inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio46, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio47 e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio48.

Motivazione

Il concetto di «attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose» è troppo vago per un testo giuridicamente vincolante. Inoltre, non si dovrebbe suggerire che le piattaforme online siano esentate dal compiere ogni possibile sforzo di verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali.

Emendamento 9

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 72

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il compito di assicurare la vigilanza e l'esecuzione adeguate degli obblighi stabiliti nel presente regolamento dovrebbe, in linea di principio, essere affidato agli Stati membri. A tal fine essi dovrebbero designare almeno un'autorità incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter affidare a più di un'autorità competente specifici compiti e competenze di vigilanza ed esecuzione in materia di applicazione del presente regolamento, ad esempio per settori specifici, quali le autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, le autorità di regolamentazione dei media o le autorità di tutela dei consumatori, in funzione della rispettiva struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa nazionale.

Il compito di assicurare la vigilanza e l'esecuzione adeguate degli obblighi stabiliti nel presente regolamento dovrebbe, in linea di principio, essere affidato agli Stati membri. A tal fine essi dovrebbero designare almeno un'autorità incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter affidare a più di un'autorità competente specifici compiti e competenze di vigilanza ed esecuzione in materia di applicazione del presente regolamento, ad esempio per settori specifici, quali le autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, le autorità di regolamentazione dei media o le autorità di tutela dei consumatori, in funzione della rispettiva struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa nazionale. Gli Stati membri dovrebbero, ove lo ritengano opportuno, affidare agli enti locali e regionali compiti di vigilanza o di applicazione delle norme, fornendo le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività proposte.

Motivazione

Gli enti locali e regionali dovrebbero essere inclusi e tenuti informati nell'ambito dei compiti di esecuzione e di vigilanza.

Tuttavia, è anche necessario fornire risorse adeguate per lo svolgimento delle suddette attività.

Emendamento 10

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 76

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In assenza di una prescrizione generale che imponga ai prestatori di servizi intermediari di assicurare la presenza fisica nel territorio di uno degli Stati membri, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro alla cui giurisdizione sono soggetti tali prestatori ai fini dell'esecuzione delle norme stabilite ai capi III e IV da parte delle autorità nazionali competenti. Un prestatore dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sua sede principale o sociale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo. Per quanto concerne i prestatori che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero avere giurisdizione gli Stati membri in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, tenendo conto della funzione di rappresentante legale ai sensi del presente regolamento. Nell'interesse dell'efficace applicazione del presente regolamento, tutti gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere giurisdizione per quanto concerne i prestatori che hanno omesso di designare un rappresentante legale, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem. A tale scopo ciascuno Stato membro che eserciti la giurisdizione per quanto concerne tali prestatori dovrebbe, senza indebito ritardo, informare tutti gli altri Stati membri delle misure adottate nell'esercizio di tale giurisdizione.

In assenza di una prescrizione generale che imponga ai prestatori di servizi intermediari di assicurare la presenza fisica nel territorio di uno degli Stati membri, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro alla cui giurisdizione sono soggetti tali prestatori ai fini dell'esecuzione delle norme stabilite ai capi III e IV da parte delle autorità nazionali competenti. Un prestatore dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sua sede principale o sociale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo. Per quanto concerne i prestatori che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero avere giurisdizione gli Stati membri in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, tenendo conto della funzione di rappresentante legale ai sensi del presente regolamento. Nell'interesse dell'efficace applicazione del presente regolamento, tutti gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere giurisdizione per quanto concerne i prestatori che hanno omesso di designare un rappresentante legale, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem. A tale scopo ciascuno Stato membro che eserciti la giurisdizione per quanto concerne tali prestatori dovrebbe, senza indebito ritardo, informare tutti gli altri Stati membri e, se opportuno, gli enti locali e regionali, delle misure adottate nell'esercizio di tale giurisdizione.

Motivazione

Gli enti locali e regionali dovrebbero essere informati circa le misure relative a servizi prestati sui loro territori.

Emendamento 11

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 88

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento è necessario istituire un gruppo consultivo indipendente a livello dell'Unione, che dovrebbe sostenere la Commissione e contribuire a coordinare le azioni dei coordinatori dei servizi digitali. Tale comitato europeo per i servizi digitali dovrebbe essere composto dai coordinatori dei servizi digitali, fatta salva la possibilità per questi ultimi di invitare alle proprie riunioni o nominare delegati ad hoc di altre autorità competenti incaricate di compiti specifici a norma del presente regolamento, ove ciò sia richiesto dalla loro ripartizione nazionale dei compiti e delle competenze. In caso di più partecipanti da uno Stato membro, il diritto di voto dovrebbe rimanere limitato a un rappresentante per Stato membro.

Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento è necessario istituire un gruppo consultivo indipendente a livello dell'Unione, che dovrebbe sostenere la Commissione e contribuire a coordinare le azioni dei coordinatori dei servizi digitali. Tale comitato europeo per i servizi digitali dovrebbe essere composto dai coordinatori dei servizi digitali, fatta salva la possibilità per questi ultimi di invitare alle proprie riunioni o nominare delegati ad hoc di altre autorità competenti incaricate di compiti specifici a norma del presente regolamento, ove ciò sia richiesto dalla loro ripartizione nazionale dei compiti e delle competenze. In caso di più partecipanti da uno Stato membro, il diritto di voto dovrebbe rimanere limitato a un rappresentante per Stato membro. Il comitato europeo per i servizi digitali dovrebbe essere formato da persone qualificate per lo svolgimento di tali compiti e avere una composizione equilibrata sotto il profilo del genere.

Emendamento 12

COM(2020) 825 final — Parte 1

Aggiungere una nuova lettera r) all'attuale articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

«motivi imperativi d'interesse generale»: in particolare motivi imperativi di interesse generale riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la protezione della gioventù, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio storico, culturale ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale, la politica abitativa, la promozione della cultura, della ricerca e della scienza, la garanzia del pluralismo dei media e la parità di genere;

Motivazione

I motivi imperativi di interesse generale dovrebbero essere definiti e formare parte integrante del regolamento proposto. Tra tali motivi dovrebbero figurare la parità di genere e altri elementi.

Emendamento 13

COM(2020) 825 final — Parte 1

Aggiungere una nuova lettera s) all'attuale articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

«autorità competente»: le autorità competenti a livello nazionale, regionale o locale designate conformemente alla legislazione pertinente a livello nazionale, responsabili dell'applicazione del presente regolamento e della tutela degli interessi legittimi, compresa la lotta ai contenuti illegali online. Uno Stato membro può anche designare più autorità competenti.

Motivazione

Il concetto di «autorità competente» dovrebbe essere incluso nelle definizioni enumerate nell'articolo 2, in quanto l'articolo 38, paragrafo 1, definisce soltanto le responsabilità dei coordinatori dei servizi digitali.

Emendamento 14

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a)

non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure

a)

non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure

b)

non appena viene a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o diviene consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.

b)

non appena viene a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o diviene consapevole di tali fatti o circostanze, agisca senza indebito ritardo, e in ogni caso entro 72 ore, per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.

Motivazione

I ritardi devono essere specificati e non possono protrarsi indefinitamente. I ritardi proposti sono analoghi a quelli stabiliti in diverse legislazioni nazionali. La legge tedesca per la tutela dei diritti sui social network (NetzDG) prevede addirittura un periodo di sole 24 ore per la rimozione di contenuti palesemente illegali.

Emendamento 15

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Appena ricevuto l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate.

Appena ricevuto l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale , regionale o locale applicabile, e ove appropriato in funzione della rispettiva ripartizione delle competenze giuridiche, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate.

Motivazione

L'emendamento mira a precisare il termine «diritto applicabile».

Emendamento 16

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 8, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni seguenti:

Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni seguenti:

a)

gli ordini contengono gli elementi seguenti:

a)

gli ordini contengono gli elementi seguenti:

 

la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento alla specifica disposizione del diritto dell'Unione o nazionale violata;

 

la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento alla specifica disposizione del diritto dell'Unione o nazionale violata;

 

uno o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano l'identificazione dei contenuti illegali in questione;

 

uno o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano l'identificazione dei contenuti illegali in questione;

 

informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;

 

informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;

b)

l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;

b)

l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;

c)

l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.

c)

l'ordine è redatto in un linguaggio univoco, in una lingua utilizzata nello Stato membro in questione e in almeno una lingua ufficiale di lavoro dell'Unione (inglese, francese e tedesco) dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.

Motivazione

Il regolamento proposto offre scappatoie inaccettabili al prestatore di servizi, anche solo attraverso la scelta di una lingua non comune in ambito commerciale, che rappresenterebbe un ostacolo irragionevole per l'autorità chiamata a intervenire. L'emendamento elimina questo rischio limitando le scelte ad almeno una delle tre lingue di lavoro ufficiali.

Emendamento 17

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso.

1.   Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni seguenti:

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni seguenti:

a)

gli ordini contengono gli elementi seguenti:

a)

gli ordini contengono gli elementi seguenti:

 

una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi intermediari, a meno che una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;

 

una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi intermediari, a meno che una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;

 

informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;

 

informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;

b)

l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;

b)

l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;

c)

l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.

c)

l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.

3.   Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che ha emesso l'ordine trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 67.

3.   Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che ha emesso l'ordine trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 67.

4.   Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità al diritto dell'Unione.

4.   Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità al diritto dell'Unione.

 

5.     Gli Stati membri possono stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi intermediari di comunicare alle competenti autorità pubbliche nazionali, regionali o locali le informazioni fornite dai destinatari dei loro servizi, oppure l'obbligo di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati .

Motivazione

La legge sui servizi digitali dovrebbe precisare che gli Stati membri sono autorizzati a imporre alle piattaforme l'obbligo di fornire informazioni alle autorità (nazionali, regionali o locali), in modo che, in casi giustificati, i destinatari dei servizi possano essere identificati.

Emendamento 18

COM(2020) 825 final

Articolo 10, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici.

I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche , senza indebito ritardo, le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici.

Motivazione

Chiarimento ai fini di una corretta applicazione.

Emendamento 19

COM(2020) 825 final

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.

1.   I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.

Sono comprese anche misure per garantire che il destinatario di un servizio possa annullare senza alcuna difficoltà l'abbonamento a servizi intermediari. In pratica, per ogni destinatario di un servizio rescindere un abbonamento dovrebbe risultare altrettanto semplice che sottoscriverlo.

Motivazione

Annullare l'abbonamento a una piattaforma di base dovrebbe essere altrettanto agevole che sottoscriverlo. Le informazioni relative alla procedura di rescissione dell'abbonamento dovrebbero inoltre essere disponibili per il pubblico e in un formato facilmente accessibile.

Emendamento 20

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 14, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.

Senza indebito ritardo , e in ogni caso entro 5 giorni lavorativi, il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.

Motivazione

Occorre stabilire un calendario preciso per la risposta obbligatoria alle notifiche di cui all'articolo 14.

Emendamento 21

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 19, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria e senza indugio.

Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria, senza indugio e in ogni caso entro 48 ore .

Motivazione

Fissare una breve scadenza per le risposte obbligatorie alle notifiche di cui all'articolo 19 è essenziale affinché le piattaforme online garantiscano un elevato grado di conformità.

Emendamento 22

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Qualora una piattaforma online consenta ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali , tale piattaforma provvede affinché gli operatori commerciali possano utilizzare i suoi servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi, la piattaforma online ha ottenuto le informazioni seguenti:

1.   Qualora una piattaforma online consenta di concludere contratti a distanza con consumatori , tale piattaforma provvede affinché la persona fisica o giuridica che offre prodotti o servizi attraverso la piattaforma stessa possa utilizzare i suoi servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi, la piattaforma online ha ottenuto le informazioni seguenti:

a)

il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore commerciale ;

b)

una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio50 ;

c )

le coordinate bancarie dell'operatore commerciale, se quest'ultimo è una persona fisica;

d )

il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, punto 13), e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio51 o di qualsiasi atto pertinente del diritto dell'Unione;

e )

qualora l'operatore commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;

f )

un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale, con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

a)

il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del destinatario ;

b )

se il destinatario è iscritto in un registro pubblico, il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;

2 .   All'atto di ricevimento di tali informazioni, la piattaforma online compie sforzi ragionevoli per stabilire se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e) , siano attendibili avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.

2.     Se il fornitore di prodotti o servizi si qualifica come operatore commerciale ai sensi del diritto dell'Unione, oltre agli obblighi di cui al paragrafo 1, la piattaforma online provvede affinché tale operatore possa utilizzare i suoi servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi, la piattaforma online ha ottenuto le informazioni seguenti:

 

a )

una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ;

b )

le coordinate bancarie dell'operatore commerciale, se quest'ultimo è una persona fisica;

c )

il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, punto 13), e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio o di qualsiasi atto pertinente del diritto dell'Unione;

d )

qualora l'operatore commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;

e )

un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale, con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

3 .   Qualora ottenga indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo  1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte o incomplete, la piattaforma online chiede all'operatore commerciale di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano esatte e complete, senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale . Se l'operatore commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, la piattaforma online sospende la prestazione del suo servizio all'operatore commerciale fino a quando la richiesta non sia stata soddisfatta.

3 .   All'atto di ricevimento di tali informazioni, la piattaforma online compie il massimo sforzo per stabilire se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b ) , e al paragrafo 2, lettere c) e  d), siano attendibili avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo al destinatario di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.

4 .   La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e  2 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni.

4 .   Qualora ottenga indicazioni secondo le quali le informazioni di cui ai paragrafi  1 o 2 ricevute dal destinatario in questione sono inesatte o incomplete, la piattaforma online chiede al destinatario di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano esatte e complete, senza indugio. Finché il destinatario non rettifica o non completa tali informazioni, la piattaforma online sospende la prestazione del suo servizio al destinatario fino a quando la richiesta non sia stata soddisfatta.

5 .   Fatto salvo il paragrafo  2 , la piattaforma divulga le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 9 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

5 .   La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con il destinatario interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni.

6 .   La piattaforma online mette a disposizione dei destinatari del servizio le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f) , in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile.

6 .   Fatto salvo il paragrafo  3 , la piattaforma divulga le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 9 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

7 .   La piattaforma online progetta e organizza la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali e quelle in materia di sicurezza dei prodotti a norma del diritto dell'Unione applicabile.

7 .   La piattaforma online mette a disposizione dei destinatari del servizio le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) , e al paragrafo 2, lettere c) , d) ed  e), in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile.

 

8 .   La piattaforma online progetta e organizza la propria interfaccia online in modo da consentire ai destinatari di adempiere i loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali e quelle in materia di sicurezza dei prodotti a norma del diritto dell'Unione applicabile.

Motivazione

Una parte significativa dei servizi è offerta da persone fisiche e non da professionisti nel senso della definizione di «operatore commerciale». Queste persone fisiche tendono a non rispettare le normative nazionali o locali in materia, per esempio, di locazione a breve termine, e gestiscono attività non dichiarate che non sono conformi ad alcuna regolamentazione in materia.

Emendamento 23

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 25, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o, a seguito di un adeguamento per mezzo di un atto delegato, rispetto alla popolazione dell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al  10  % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o, a seguito di un adeguamento per mezzo di un atto delegato, rispetto alla popolazione dell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al  7  % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.

Motivazione

La legge sui servizi digitali dovrebbe mirare ad abbassare le soglie per le piattaforme online di grandissime dimensioni.

Emendamento 24

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 31, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione utilizzano i dati esclusivamente per tali scopi.

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, e in ogni caso non superiore a 72 ore, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione utilizzano i dati esclusivamente per tali scopi.

Motivazione

Fissare un lasso di tempo ristretto per adempiere all'obbligo di risposta alle richieste del coordinatore dei servizi digitali del paese di stabilimento è essenziale per garantire un elevato grado di conformità.

Emendamento 25

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i coordinatori dei servizi digitali dispongono almeno dei seguenti poteri di indagine in merito alla condotta dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro:

a)

il potere di imporre a tali prestatori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole;

Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i coordinatori dei servizi digitali dispongono almeno dei seguenti poteri di indagine in merito alla condotta dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro:

a)

il potere di imporre a tali prestatori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole e in ogni caso non superiore a 72 ore ;

Motivazione

L'introduzione di specifici termini obbligatori garantisce un'azione rapida da parte del prestatore di servizi, in modo da limitare i danni.

Emendamento 26

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 45, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il coordinatore dei servizi digitali che abbia motivo di sospettare che un prestatore di un servizio intermediario, non soggetto alla giurisdizione dello Stato membro interessato, abbia violato il presente regolamento chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

Il coordinatore dei servizi digitali che abbia motivo di sospettare che un prestatore di un servizio intermediario, non soggetto alla giurisdizione dello Stato membro interessato, abbia violato il presente regolamento chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

Se ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno tre Stati membri, il comitato raccomanda al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

Se ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno tre Stati membri, il comitato chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

Motivazione

Il comitato non dovrebbe raccomandare bensì chiedere che il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento valuti la questione e adotti le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del regolamento in esame.

Emendamento 27

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 45, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La richiesta o la raccomandazione ai sensi del paragrafo 1 specifica almeno:

La richiesta ai sensi del paragrafo 1 specifica almeno:

a)

il punto di contatto del prestatore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 10;

a)

il punto di contatto del prestatore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 10;

b)

una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento;

b)

una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento;

c)

qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure di indagine o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie.

c)

qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure di indagine o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie.

Motivazione

Non dovrebbe trattarsi di una semplice raccomandazione, bensì di una richiesta.

Emendamento 28

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 46, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Se ha motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato il presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere alla Commissione di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alla sezione 3. Tale richiesta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, ed espone i motivi alla base della richiesta di intervento della Commissione.

Se hanno motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato il presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o i coordinatori dei servizi digitali di almeno tre Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alla sezione 3. Tale richiesta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, ed espone i motivi alla base della richiesta di intervento della Commissione.

Motivazione

Il regolamento proposto dovrebbe essere volto a fornire ai coordinatori dei servizi digitali strumenti per agire congiuntamente qualora abbiano motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato il regolamento stesso.

Emendamento 29

COM(2020) 842 final — Parte 1

Dopo il considerando 1, inserire il seguente nuovo considerando.

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

È fuor di dubbio che il mercato europeo sia dominato da diversi anni da piattaforme dei gatekeeper che forniscono servizi di piattaforma di base. Benché non vi sia alcun aspetto lesivo della concorrenza nel creare un'impresa di successo, è necessario porre rimedio al potere di mercato eccessivo e ai potenziali abusi di mercato.

Motivazione

Non vi è nulla di lesivo della concorrenza nel creare un'impresa di successo, che è quello che molte piattaforme sono. Tuttavia, è opportuno sottolineare l'importanza globale e le conseguenze generali dei modelli d'impresa basati sui dati e ricordare le asimmetrie informative tra i gatekeeper, da un lato, e gli utenti finali e gli utenti commerciali, dall'altro, poiché è in gran parte per questo motivo che si è ritenuto necessario presentare la proposta di regolamento in esame.

Emendamento 30

COM(2020) 842 final — Parte 1

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È possibile evitare in modo efficace una frammentazione del mercato interno solo impedendo agli Stati membri di applicare normative nazionali specifiche per i tipi di imprese e servizi contemplati dal presente regolamento. Allo stesso tempo, poiché il presente regolamento mira a integrare l'applicazione del diritto della concorrenza, è opportuno specificare che esso lascia impregiudicati gli articoli 101 e 102 TFUE, le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza e le altre norme nazionali in materia di concorrenza relative ai comportamenti unilaterali basati su una valutazione caso per caso delle posizioni e dei comportamenti di mercato, compresi i relativi effetti probabili e l'ambito di applicazione preciso del comportamento vietato, e che prevedono la possibilità per le imprese di giustificare in maniera oggettiva e sulla base di miglioramenti dell'efficienza il comportamento in questione . Tuttavia, l'applicazione di queste ultime norme non dovrebbe pregiudicare gli obblighi imposti ai gatekeeper a norma del presente regolamento e la loro applicazione uniforme ed effettiva nel mercato interno .

Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre obblighi identici, più rigorosi o diversi alle imprese al fine di perseguire legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. Tali legittimi interessi pubblici possono essere, tra gli altri, la protezione dei consumatori, la lotta contro gli atti di concorrenza sleale e la tutela della libertà e del pluralismo dei media. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di perseguire tali legittimi interessi imponendo obblighi alle imprese aventi lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento, come pure ad altre imprese . Il presente regolamento mira a integrare l'applicazione del diritto della concorrenza, è opportuno specificare che esso lascia impregiudicati gli articoli 101 e 102 TFUE, le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza e le altre norme nazionali in materia di concorrenza relative ai comportamenti unilaterali basati su una valutazione caso per caso delle posizioni e dei comportamenti di mercato, compresi i relativi effetti probabili e l'ambito di applicazione preciso del comportamento vietato, e che prevedono la possibilità per le imprese di giustificare in maniera oggettiva e sulla base di miglioramenti dell'efficienza il comportamento in questione.

Emendamento 31

COM(2020) 842 final — Parte 1

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il presente regolamento dovrebbe inoltre integrare, senza pregiudicarne l'applicazione, le norme derivanti da altri atti di diritto dell'Unione che disciplinano taluni aspetti della fornitura di servizi contemplati dal presente regolamento, in particolare il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il regolamento (UE) xx/xx [DSA] del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e la direttiva (UE) 2010/13 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché le norme nazionali mirate a far rispettare o, a seconda dei casi, a recepire la suddetta legislazione dell'Unione.

Il presente regolamento dovrebbe inoltre integrare, senza pregiudicarne l'applicazione, le norme derivanti da altri atti di diritto dell'Unione che disciplinano taluni aspetti della fornitura di servizi contemplati dal presente regolamento, in particolare il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) xx/xx [DSA] del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva (UE) 2010/13 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nonché le norme nazionali adottate in conformità della suddetta legislazione dell'Unione.

Emendamento 32

COM(2020) 842 final — Parte 1

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In particolare, i servizi di intermediazione online, i motori di ricerca online, i sistemi operativi, i social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, i servizi di cloud computing e i servizi di pubblicità online sono tutti servizi che riguardano un ampio numero di utenti finali e di imprese, il che determina un rischio di pratiche commerciali sleali. È pertanto opportuno che siano inclusi nella definizione di servizi di piattaforma di base e che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di intermediazione online possono essere attivi anche nel settore dei servizi finanziari e possono svolgere il ruolo di intermediari o essere utilizzati ai fini della fornitura di servizi quali quelli elencati in modo non esaustivo nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In alcune circostanze la nozione di utenti finali dovrebbe comprendere gli utenti che sono tradizionalmente considerati utenti commerciali ma che in una determinata situazione non utilizzano i servizi di piattaforma di base per fornire beni o servizi a altri utenti finali, quali ad esempio imprese che si avvalgono di servizi di cloud computing per i loro fini.

In particolare, i servizi di intermediazione online, compresi i mercati (online), i negozi di applicazioni software, gli assistenti vocali digitali e le piattaforme che utilizzano tecnologie di assistenza vocale e i servizi di intermediazione online in altri settori quali la mobilità, i trasporti o l'energia, nonché i motori di ricerca online, i sistemi operativi , i browser , i social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, i servizi di cloud computing e i servizi di pubblicità online sono tutti servizi che riguardano un ampio numero di utenti finali e di imprese, il che determina un rischio di pratiche commerciali sleali. È pertanto opportuno che siano inclusi nella definizione di servizi di piattaforma di base e che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di intermediazione online possono essere attivi anche nel settore dei servizi finanziari e possono svolgere il ruolo di intermediari o essere utilizzati ai fini della fornitura di servizi quali quelli elencati in modo non esaustivo nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In alcune circostanze la nozione di utenti finali dovrebbe comprendere gli utenti che sono tradizionalmente considerati utenti commerciali ma che in una determinata situazione non utilizzano i servizi di piattaforma di base per fornire beni o servizi a altri utenti finali, quali ad esempio imprese che si avvalgono di servizi di cloud computing per i loro fini.

Emendamento 33

COM(2020) 842 final — Parte 1

Considerando 43

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Un gatekeeper può in talune circostanze svolgere un duplice ruolo in qualità fornitore di servizi di piattaforma di base, poiché eroga un servizio di piattaforma di base ai propri utenti commerciali, pur essendo nel contempo loro concorrente nella fornitura dello stesso servizio o di servizi o prodotti analoghi agli stessi utenti finali. In tali circostanze un gatekeeper può trarre vantaggio dal suo duplice ruolo per usare i dati, generati dalle transazioni effettuate dai suoi utenti commerciali sulla piattaforma di base, ai fini dei propri servizi che sono analoghi a quelli offerti dai suoi utenti commerciali. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando un gatekeeper mette a disposizione degli utenti commerciali un mercato online o un negozio online di applicazioni software, offrendo allo stesso tempo servizi in qualità di rivenditore online al dettaglio o fornitore di applicazioni software in concorrenza con tali utenti commerciali. Per impedire ai gatekeeper di trarre slealmente vantaggio dal loro duplice ruolo è opportuno garantire che essi si astengano dall'utilizzare dati aggregati o non aggregati, che possono includere dati anonimizzati e personali non accessibili al pubblico , per offrire servizi analoghi a quelli dei loro utenti commerciali. È opportuno che tale obbligo si applichi al gatekeeper nel suo complesso, compresa l'unità operativa che è in concorrenza con gli utenti commerciali di un servizio di piattaforma di base, ma senza limitarsi ad essa.

Un gatekeeper può in talune circostanze svolgere un duplice ruolo in qualità fornitore di servizi di piattaforma di base, poiché eroga un servizio di piattaforma di base ai propri utenti commerciali, pur essendo nel contempo loro concorrente nella fornitura dello stesso servizio o di servizi o prodotti analoghi agli stessi utenti finali. In tali circostanze un gatekeeper può trarre vantaggio dal suo duplice ruolo per usare i dati, generati dalle transazioni effettuate dai suoi utenti commerciali sulla piattaforma di base, ai fini dei propri servizi che sono analoghi a quelli offerti dai suoi utenti commerciali. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando un gatekeeper mette a disposizione degli utenti commerciali un mercato online o un negozio online di applicazioni software, offrendo allo stesso tempo servizi in qualità di rivenditore online al dettaglio o fornitore di applicazioni software in concorrenza con tali utenti commerciali. Per impedire ai gatekeeper di trarre slealmente vantaggio dal loro duplice ruolo è opportuno garantire che essi si astengano dall'utilizzare dati aggregati o non aggregati, che possono includere dati anonimizzati e personali, per offrire servizi analoghi a quelli dei loro utenti commerciali. È opportuno che tale obbligo si applichi al gatekeeper nel suo complesso, compresa l'unità operativa che è in concorrenza con gli utenti commerciali di un servizio di piattaforma di base, ma senza limitarsi ad essa.

Motivazione

Tale definizione consentirebbe ai gatekeeper un margine di manovra eccessivamente ampio.

Emendamento 34

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 1, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori o di lottare contro atti di concorrenza sleale, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base , se tali obblighi non riguardano le imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento .

Gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori, di lottare contro atti di concorrenza sleale , di promuovere il pluralismo dei media o di perseguire legittimi interessi , obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base.

Emendamento 35

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 1, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione: delle norme nazionali che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono a imporre obblighi aggiuntivi ai gatekeeper ; del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni; dei regolamenti (UE) 2019/1150 e (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso non pregiudica neppure l'applicazione: delle norme nazionali che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale; del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni; dei regolamenti (UE) 2019/1150 e (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre obblighi alle imprese diverse dai gatekeeper o obblighi aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Emendamento 36

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 1, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le autorità nazionali non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata

dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinamento nell'ambito delle azioni di esecuzione.

Le autorità nazionali non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Per quanto riguarda le misure di esecuzione, la Commissione e gli Stati membri che, a livello interno, procedono in modo coordinato con le pertinenti autorità subnazionali, ove ritenuto opportuno, cooperano e si coordinano strettamente.

Motivazione

Si dovrebbe porre in evidenza il ruolo degli enti locali e regionali. Vi sono piattaforme specifiche, ad esempio quelle specializzate nella ricerca di alloggio temporaneo, che operano a livello di piccoli centri abitati e di città. Gli enti locali e regionali dipendono dal livello nazionale ed europeo per ottenere aiuto e sostegno nelle loro azioni di esecuzione in questo campo.

Emendamento 37

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 2, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«servizio di piattaforma di base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:

«servizio di piattaforma di base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:

a)

servizi di intermediazione online;

a)

servizi di intermediazione online;

b)

motori di ricerca online;

b)

motori di ricerca online;

c)

servizi di social network online;

c)

servizi di social network online;

d)

servizi di piattaforma per la condivisione di video;

d)

servizi di piattaforma per la condivisione di video;

e)

servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;

e)

servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;

f)

sistemi operativi;

f)

sistemi operativi;

g)

servizi di cloud computing;

g)

servizi di cloud computing;

h)

servizi pubblicitari, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un fornitore di uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a g);

h)

servizi pubblicitari, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un fornitore di uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a g);

 

i)

browser;

Emendamento 38

COM(2020) 842 final — Parte 1

Aggiungere un nuovo paragrafo 24) all'attuale articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

«browser»: un programma software client che comunica con un server web o altro server internet e consente a un utente di navigare nel world wide web per accedere ai dati e visualizzarli o per interagire con contenuti ospitati su server collegati a questa rete, compresi i browser autonomi, nonché i browser integrati o incorporati nel software o simili;

Emendamento 39

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 3, paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 entro sei mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 il prima possibile, e in ogni caso entro tre mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Emendamento 40

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni due anni, se i gatekeeper designati continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, o se nuovi fornitori di servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti. Nell'ambito del riesame periodico si valuta inoltre l'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper contemplati.

La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni due anni, se i gatekeeper designati continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1 . Inoltre, la Commissione valuta periodicamente, e almeno ogni dodici mesi , se nuovi fornitori di servizi di piattaforma di base , indipendentemente dal loro paese di stabilimento, soddisfano tali requisiti. Nell'ambito del riesame periodico si valuta inoltre l'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper contemplati.

Motivazione

Si ritiene necessario effettuare una verifica o valutazione periodica per tenere il passo con la rapida evoluzione del mercato.

Emendamento 41

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

La Commissione dovrebbe pubblicare una relazione annuale in cui presenta i risultati delle sue attività di monitoraggio e trasmetterla al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea.

Motivazione

Per garantire un elevato livello di trasparenza nell'applicazione del regolamento istitutivo della «legge sui mercati digitali», questa relazione annuale potrebbe presentare, da un lato, tutte le conclusioni, le decisioni e i risultati delle indagini svolte dalla Commissione, e, dall'altro, tutte le informazioni comunicate dai gatekeeper.

Emendamento 42

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 5, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

consente agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi a prezzi o condizioni diverse da quelle offerte attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper;

b)

consente agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione e servizi affiliati online di terzi a prezzi o condizioni diverse da quelle offerte attraverso i servizi di intermediazione e servizi affiliati online del gatekeeper;

Motivazione

Occorre includere i servizi affiliati.

Emendamento 43

COM(2020) 842 final — Parte 1

Aggiungere una nuova lettera h) all'attuale articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

h)

per sua natura, un gatekeeper è considerato un fornitore di infrastrutture essenziali e, di conseguenza, non è autorizzato a negare l'accesso ai servizi alle imprese e agli utenti finali. Se a un'impresa o a un utente finale viene negato l'accesso a un servizio di piattaforma di base prestato da un gatekeeper, l'utente in questione può presentare ricorso. A tal fine, il comitato consultivo per i mercati digitali, istituito all'articolo 32 del presente regolamento, dovrebbe fungere da punto di contatto unico;

Motivazione

È opportuno precisare che occorre istituire un punto di contatto unico.

Emendamento 44

COM(2020) 842 final — Parte 1

Aggiungere una nuova lettera l) all'attuale articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

l)

garantisce un flusso continuo, standardizzato e automatizzato di informazioni, garantisce che le interfacce per programmi applicativi del gatekeeper siano compatibili con i sistemi proprietari delle autorità amministrative e di contrasto, e si astiene dall'aggiungere un ulteriore onere amministrativo creando un ambiente di interfacce per programmi applicativi ostile a un'efficace cooperazione ed esecuzione ai sensi del presente regolamento.

Motivazione

Ai fini di un efficace adempimento dei loro compiti amministrativi, gli Stati membri dipendono dalla fornitura di dati adeguati da parte dei gatekeeper. È quindi importante che i gatekeeper forniscano dei mezzi tecnologici atti a garantire l'interoperabilità delle loro interfacce con i rispettivi sistemi proprietari delle autorità degli Stati membri, così da garantire un flusso continuo, automatizzato e standardizzato di informazioni ai fini di una cooperazione efficace.

Emendamento 45

COM(2020) 842 final — Parte 1

Aggiungere un nuovo paragrafo 8 all'attuale articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Per garantire il rispetto degli obblighi dei gatekeeper, il comitato consultivo per i mercati digitali istituito dal presente regolamento funge da punto di contatto unico e dovrebbe essere incoraggiato a coinvolgere nelle sue procedure le parti sociali a livello nazionale.

Motivazione

Istituzione di un punto di contatto unico che coinvolga anche le parti sociali a livello nazionale.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Introduzione

1.

accoglie con favore le proposte della Commissione europea concernenti la legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali, e si compiace dell'ambizioso obiettivo della Commissione di introdurre norme armonizzate e orizzontali per modernizzare la legislazione dell'UE in materia di servizi digitali e piattaforme online;

2.

ritiene che tali proposte contemperino in maniera equilibrata l'azione relativa agli abusi di mercato e ai fallimenti del mercato, la promozione di condizioni di parità nel mercato unico digitale europeo e l'esigenza di prevenire il soffocamento dell'innovazione e del funzionamento efficiente del mercato unico digitale europeo;

3.

mette in guardia contro qualsiasi modifica delle proposte che si traduca in una regolamentazione così pesante da impedire l'innovazione e da creare ulteriori oneri normativi per le imprese; e sottolinea che solo un contesto normativo equilibrato e favorevole alle imprese può aiutare l'UE a conseguire pienamente il suo obiettivo di transizione digitale;

4.

considera che dette proposte affrontino i problemi dell'incertezza giuridica e degli oneri amministrativi derivanti dalla frammentazione della legislazione nazionale e dell'UE che disciplina i servizi digitali, compresa la recente giurisprudenza. Un approccio giuridico coerente e armonizzato, come requisito di base, facilita la comprensione e l'applicazione, da parte degli enti locali e regionali, delle norme orizzontali che definiscono le responsabilità e gli obblighi dei fornitori di servizi digitali e rafforza il mercato unico (digitale);

5.

rileva la forte dimensione locale e regionale delle due proposte in esame. I servizi digitali influenzano la vita quotidiana dei cittadini, e alcuni dei settori in cui operano determinate piattaforme, come l'alloggio e la ricettività turistica, i trasporti urbani e l'erogazione di servizi pubblici, sono regolamentati a livello locale e regionale; sottolinea a questo proposito la necessità di un approccio normativo che consenta l'innovazione, la competitività dell'Europa e la concorrenza leale;

6.

si compiace del fatto che le proposte affrontino anche molte delle preoccupazioni sollevate dal CdR nel parere sul tema Un quadro europeo per le risposte normative all'economia collaborativa (1);

7.

ritiene che i modelli aziendali dei servizi dell'informazione siano guidati da dati e informazioni e siano sensibili al fattore tempo. Chiede pertanto una fornitura efficiente di informazioni sull'accesso ai dati e sulla rimozione dei contenuti illegali, e la garanzia di un monitoraggio e di una comunicazione trasparenti da parte della Commissione europea;

8.

richiama l'attenzione sulle opportunità offerte dalle piattaforme online per promuovere il dibattito pubblico e fornire informazioni ai cittadini. Osserva che la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aumentato l'uso delle piattaforme online da parte degli enti locali e regionali e ha dimostrato la capacità delle PMI e delle start-up tradizionali di sviluppare innovazioni pionieristiche in risposta a esigenze reali, di creare nuovi posti di lavoro e di generare sinergie;

9.

sottolinea che nel settore digitale la parità di condizioni è fondamentale, in particolare per le PMI che offrono i loro prodotti e servizi tramite piattaforme e le cui attività di commercializzazione e vendita dipendono dalle piattaforme digitali (2). In tale contesto, accoglie con favore il previsto divieto di autoagevolazione.

Responsabilità per i contenuti e le azioni illegali

10.

ritiene che la sfida principale nel contesto della proposta di legge sui servizi digitali consista nel salvaguardare i principi fondamentali della direttiva sul commercio elettronico, che ha funzionato bene, e in particolare nel mantenere il concetto generale alla base degli articoli 13 e 14, le attuali procedure di notifica e azione e la necessità di tenere conto delle nuove dinamiche del mercato e dei fallimenti del mercato;

11.

osserva che il regolamento proposto si limita a stabilire la procedura formale per reagire ai contenuti illegali, e che rimane compito degli Stati membri determinare cosa costituisca un contenuto illegale ai sensi del regolamento stesso;

12.

si compiace del fatto che, a titolo di requisito di base per la fornitura di servizi nel mercato unico digitale europeo, i fornitori di servizi online saranno ritenuti responsabili delle azioni illegali o della diffusione di contenuti illegali. Ciò avverrà mediante norme armonizzate in materia di esenzioni dalla responsabilità e moderazione dei contenuti, comunicazioni chiare, responsabilità in materia di trasparenza e obblighi di dovuta diligenza per taluni servizi intermediari; sottolinea a questo proposito le dimensioni e la portata delle piattaforme, che influenzano in modo significativo la loro capacità di adottare misure proattive contro i contenuti illegali online;

13.

per quanto riguarda il diritto all'anonimato degli utenti, precisa che esso è sancito dal regolamento generale sulla protezione dei dati (3), ma sottolinea che dovrebbe prevalere il principio «ciò che è illegale offline è illegale online»;

14.

distingue, in questo caso, tra anonimato totale e il fatto di essere totalmente non identificabile, e richiama l'attenzione sulle tecnologie blockchain per facilitare tale approccio. Sottolinea che qualsiasi misura di moderazione dei contenuti dovrebbe essere accompagnata da garanzie adeguate, per far sì che tali pratiche siano proporzionate;

Vigilanza e indagini

15.

sostiene l'introduzione di controlli basati su algoritmi e di obblighi di trasparenza in caso di problemi tra i contraenti, e conferma che tali misure possono fornire un sostegno sostanziale agli enti locali e regionali, i quali possono constatare che i servizi online operano sul loro territorio senza rispettare le leggi pertinenti;

Applicazione

16.

accoglie con favore la proposta secondo cui l'applicazione delle norme comporterà un sistema comprendente un comitato europeo per i servizi digitali, un coordinatore dei servizi digitali e coordinatori nazionali dei servizi digitali, mentre la Commissione europea svolgerà un ruolo di monitoraggio. Tale sistema fornirà sostegno agli enti locali e regionali che hanno difficoltà ad applicare la legislazione locale contro i servizi digitali con sede in altri Stati membri dell'UE, a causa della mancanza di risorse e di capacità di agire in giudizio in un altro Stato membro dell'UE;

17.

segnala l'esigenza di istituire un'efficace cooperazione tra autorità degli Stati membri allo scopo di designare i coordinatori dei servizi digitali, di condividere i dati e di applicare le regole in vigore; rileva inoltre che gli enti locali e regionali riferiscono ai pertinenti coordinatori dei servizi digitali di altri Stati membri e sono coinvolti nel processo;

18.

constata con preoccupazione che mentre le procedure e gli ordini di notifica e azione sono trattati nel capo II (articoli 8 e 9), la giurisdizione è trattata nel capo III, cosa che potrebbe generare questioni giuridiche riguardo l'applicazione di tali disposizioni; è preoccupato anche per la possibilità che il meccanismo di cooperazione transfrontaliera non sia sufficiente;

Accesso ai dati

19.

riconosce l'importanza della condivisione dei dati ai fini di un'applicazione efficace a livello nazionale e subnazionale e sottolinea che l'accesso ai dati è una questione cruciale per le autorità pubbliche, in particolare a livello locale e regionale; è impossibile applicare le regole vigenti e salvaguardare i meccanismi di controllo senza accedere ai dati pertinenti delle piattaforme che operano in un determinato territorio; ricorda la recente posizione del CdR secondo cui approcci incoerenti portano a un'ulteriore frammentazione e dovrebbero essere evitati (4);

20.

si compiace dell'introduzione di requisiti pertinenti in materia di condivisione dei dati, dal momento che l'autoregolamentazione volontaria non si è dimostrata sufficiente a garantire l'accesso ai dati da parte degli enti locali e regionali;

21.

chiede alla Commissione europea di fornire consulenza su un insieme comune di requisiti standard per l'interoperabilità dei sistemi proprietari delle autorità. Si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di API (interfaccia di programmazione di un'applicazione);

22.

sostiene le disposizioni in materia di portabilità dei dati e sottolinea che annullare l'abbonamento a un servizio non dovrebbe essere reso molto più difficile della sottoscrizione di un abbonamento al medesimo servizio;

Economia locale

23.

evidenzia l'importanza delle norme proposte per l'economia locale, in quanto le PMI e le start-up beneficeranno di norme armonizzate. I regolamenti formano un quadro entro il quale le PMI possono espandersi all'interno del mercato unico. Da un'indagine di Eurochambres che evidenzia il potenziale di espansione delle operazioni all'interno del mercato unico è emerso che le PMI sono più che mai coinvolte nel commercio digitale, ma i dati dell'indagine di Eurobarometro del settembre 2020 mostrano che solo il 4 % vende i propri beni online ai consumatori di altri Stati membri (5);

24.

si compiace del fatto che le proposte mirino a promuovere un'industria e un'innovazione competitive, dinamiche e resilienti in Europa, e sottolinea la loro rilevanza per gli enti locali e regionali che sostengono gli attori locali attraverso meccanismi di finanziamento e di sostegno;

25.

auspica che le attuali proposte siano vettori capaci di imprimere una svolta a servizi quali la creazione di imprese, la presentazione della dichiarazione dei redditi, la partecipazione agli appalti pubblici, l'identificazione elettronica e la firma digitale;

26.

osserva che molti attori più piccoli dipendono da ecosistemi di piattaforme online consolidati per le transazioni commerciali e che la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aumentato la dipendenza delle piccole imprese che, per raggiungere utenti commerciali e consumatori, dipendono da ecosistemi consolidati di piattaforme online;

27.

invita la Commissione europea a tener conto in modo più efficace, nelle sue proposte legislative, dei diversi gradi di trasformazione digitale a livello regionale. In tale contesto, collabora con le istituzioni e i centri di conoscenza pertinenti per contribuire a comprendere le complessità che stanno alla base dei fattori di cambiamento a livello nazionale e regionale, al fine di elaborare strategie innovative solide ma flessibili in materia di trasformazione digitale. Dette strategie ridurranno le disparità individuate tra gli Stati membri e le regioni e le divisioni tra zone isolate, rurali, periferiche e urbane;

28.

considera che, nel contesto della ripresa economica in Europa, la coesione digitale sia, al pari della coesione ambientale e climatica, una dimensione complementare essenziale del concetto tradizionale di coesione economica, sociale e territoriale sancito dal Trattato UE e chiede un maggiore riconoscimento delle suddette dimensioni della coesione quali valori fondamentali alla luce dei cambiamenti a favore di modelli economici più sostenibili;

29.

ritiene che occorra evitare un «doppio divario digitale» dovuto alla mancanza sia di infrastrutture che di alfabetizzazione e competenze informatiche. Dove la pandemia di COVID-19 ha aggravato le disparità, vi è l'urgente necessità di sostenere lo sviluppo di capacità per i cittadini e le imprese, in particolare le PMI tradizionali, le start-up e il settore pubblico;

Impatto sul giornalismo e sui media

30.

è convinto che occorra esaminare attentamente il finanziamento degli annunci pubblicitari nei contenuti di notizie a pagamento; le modifiche della normativa possono avere un effetto importante sui modelli aziendali sostenibili dei fornitori di notizie che si affacciano sul futuro e pertanto il Comitato chiede una maggiore attenzione al pluralismo dei media;

31.

richiama l'attenzione sull'importanza della massima chiarezza e coesione legislativa e, al fine di evitare conseguenze indesiderate, sottolinea che la legge sui servizi digitali dovrebbe comprendere un quadro orizzontale particolarmente pertinente per la legislazione settoriale, ad esempio le violazioni del diritto d'autore, i contenuti terroristici, il materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e per i prodotti illegali; ritiene che, in linea di principio, la direttiva sul diritto d'autore (6), la direttiva sui servizi di media audiovisivi (7) e il regolamento generale sulla protezione dei dati debbano essere considerati lex specialis rispetto alla legge sui servizi digitali e alla legge sui mercati digitali;

32.

è dell'avviso che occorra rispettare le competenze a livello nazionale o subnazionale, in funzione della rispettiva ripartizione delle competenze giuridiche, e gli strumenti relativi ai mercati dei media e dell'informazione, al fine di tenere conto delle identità culturali e tutelare il pluralismo, contrastare efficacemente l'incitamento all'odio e combattere la diffusione di informazioni dannose online come avviene offline. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero conservare il diritto di mantenere o adottare normative più rigorose al fine di perseguire legittimi interessi.

Sussidiarietà

33.

considera conformi al principio di sussidiarietà le due proposte, basate sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'adozione di misure volte a garantire il funzionamento del mercato interno. Al fine di evitare la frammentazione del mercato unico, sono necessarie condizioni armonizzate per i servizi transfrontalieri, che possono essere garantite dai meccanismi di vigilanza e cooperazione coordinata sui servizi digitali tra le autorità a livello dell'UE;

34.

è convinto che tali misure contribuiscano a conseguire la coerenza in tutta l'UE e siano sufficienti a costringere i fornitori di paesi terzi a designare un rappresentante legale per gli interessi dei consumatori nell'UE, sul modello del regolamento generale sulla protezione dei dati;

35.

sottolinea che la regolamentazione europea deve sempre tenere conto della necessità di garantire il sistema delle autonomie locali e regionali sancito nel diritto primario dall'articolo 4, paragrafo 2, del TUE.

Deroghe alla proposta: tassazione e condizioni di lavoro

36.

rileva che la tassazione locale dei servizi digitali, ad esempio le tasse di soggiorno, non forma direttamente oggetto dei due regolamenti;

37.

reputa che le proposte relative alla legge sui servizi digitali e alla legge sui mercati digitali debbano essere considerate anche in un contesto politico più ampio. Ciò include in particolare l'equa tassazione dell'economia digitale, ad esempio norme fiscali aggiornate che tengano conto del fatto che le imprese digitalizzate e i loro modelli imprenditoriali possono svolgere attività commerciali in una giurisdizione senza esservi presenti fisicamente. In questo contesto, ricorda la necessità di riconoscere il ruolo svolto dagli utenti finali nella creazione di valore per le imprese. Appoggia pertanto l'invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione affinché presenti, entro il giugno 2021, proposte volte a chiarire e armonizzare la tassazione delle attività imprenditoriali digitali di tutti gli attori, compresi quelli stabiliti al di fuori dell'UE. Tale riforma dovrebbe essere vista e condotta in un quadro internazionale più ampio, in particolare il quadro inclusivo G20/OECD. Sottolinea l'importanza di rafforzare la parità di condizioni per i fornitori di servizi tradizionali e di servizi digitali nell'UE, garantendo che le norme fiscali siano adeguate alle realtà dell'economia globale moderna e che proteggano la competitività e l'attrattiva dell'Europa per gli investimenti esteri;

38.

osserva che è previsto che la Commissione europea presenti nel 2021 anche una proposta legislativa a parte sulle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali, e sottolinea che il CdR si è pronunciato sulle sfide normative a livello locale e regionale e sulle questioni relative al lavoro tramite piattaforma (8), in particolare quelle derivanti dalla pandemia di COVID-19 (9);

39.

attende con interesse di collaborare con la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio per perfezionare ulteriormente il quadro europeo per le risposte normative ai servizi online in modo da sfruttare le potenzialità di una maggiore innovazione europea e consentire alle start-up di crescere, espandersi e prosperare, ponendo al contempo l'accento sul commercio aperto e competitivo dell'Europa, che ha sempre incoraggiato la crescita.

Bruxelles, 30 giugno 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)   Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

(2)   Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

(3)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)   Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(5)   Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(6)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(1)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(1)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(1)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(1)   Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(2)   Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio  — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

(1)  Parere del CdR Un quadro europeo per le risposte normative all'economia collaborativa, relatore: Peter Florianschütz (AT/PSE) ECON-VI-048.

(2)  Da un sondaggio effettuato nell'ottobre 2020 dalla Bundesnetzagentur (Agenzia federale tedesca per l'energia elettrica, il gas, le telecomunicazioni, le poste e le ferrovie) emerge che le PMI dipendono fortemente dalle piattaforme online, in particolare per la commercializzazione e la vendita. Bundesnetzagentur — Interim results —public consultation on digital platforms (Risultati provvisori —consultazione pubblica sulle piattaforme digitali).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Parere del CdR Una strategia per il futuro digitale dell'Europa e una strategia europea per i dati, relatore: Mark Weinmeister (DE/PPE), ECON-VII-004. Dossier ECON-VII-004.

(5)  Eurobarometro flash n. 486 citato in: Eurochambres, General Recommendations for the Digital Services Act (Raccomandazioni generali per la legge sui servizi digitali), 9 dicembre 2020: Digital Services Act -EUROCHAMBRES RECOMMENDATIONS.

(6)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(7)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(8)  Parere del CdR sul tema Il lavoro su piattaforma digitale — questioni regolamentari a livello locale e regionale, relatore: Dimitrios BIRMPAS. Dossier SEDEC-VI/051.

(9)  Parere del CdR Una strategia per il futuro digitale dell'Europa e una strategia europea per i dati, relatore: Mark Weinmeister (DE/PPE), ECON-VII-004. Dossier ECON-VII-004.


29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/99


Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Resilienza dei soggetti critici»

(2021/C 440/14)

Relatore:

Mario GUARENTE (ECR/IT), sindaco di Potenza

Testo di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici

COM(2020) 829 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La strategia contiene almeno i seguenti elementi:

La strategia contiene almeno i seguenti elementi:

a)

priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;

a)

priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;

b)

un quadro di governance per la realizzazione di tali priorità e obiettivi strategici, comprendente una descrizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse autorità, dei diversi soggetti critici e delle altre parti coinvolte nell'attuazione della strategia;

b)

un quadro di governance per la realizzazione di tali priorità e obiettivi strategici, comprendente una descrizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse autorità, dei diversi soggetti critici e delle altre parti coinvolte nell'attuazione della strategia;

c)

una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, compresa una valutazione dei rischi a livello nazionale, l'individuazione dei soggetti critici e dei soggetti equivalenti ai soggetti critici, e le misure a sostegno dei soggetti critici adottate in conformità del presente capo;

c)

una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, compresa una valutazione dei rischi a livello nazionale, l'individuazione dei soggetti critici e dei soggetti equivalenti ai soggetti critici, e le misure a sostegno dei soggetti critici adottate in conformità del presente capo;

d)

un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva e ai sensi della [direttiva NIS 2] ai fini della condivisione delle informazioni sugli incidenti e sulle minacce informatiche e dello svolgimento di compiti di vigilanza.

d)

un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva e ai sensi della [direttiva NIS 2] ai fini della condivisione delle informazioni sugli incidenti e sulle minacce informatiche e dello svolgimento di compiti di vigilanza;

 

e)

indirizzi per le attività di comunicazione che contemperino esigenze di riservatezza e di informazione sui rischi nei confronti delle amministrazioni regionali e locali e della popolazione.

La strategia è aggiornata ove necessario e almeno ogni quattro anni.

La strategia è aggiornata ove necessario e almeno ogni quattro anni.

Motivazione

Le attività di comunicazione e informazione sui rischi da catastrofi che possono interessare le infrastrutture critiche presenti su un determinato territorio, sia nei confronti delle amministrazioni locali che nei confronti della popolazione, sono uno strumento importante per l'incremento della resilienza dei soggetti critici, come tra l'altro previsto anche nella Priorità 1 del quadro di Sendai (1). Questo obiettivo va realizzato garantendo particolare attenzione anche alle esigenze di riservatezza sulle informazioni critiche.

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. Esse effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, una valutazione di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi, allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. Esse effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, una valutazione di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi, allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio , riservando specifica attenzione anche alle condizioni delle infrastrutture fisiche esistenti per poter definire adeguati programmi di riqualificazione o nuove costruzioni .

Motivazione

Le condizioni delle infrastrutture fisiche esistenti rappresentano una componente importante della capacità attuale e futura dei soggetti critici di prevenire e gestire possibili incidenti e, pertanto, dovrebbero essere incluse nella valutazione dei rischi e di conseguenti programmi di riqualificazione o nuove costruzioni.

Emendamento 3

Articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nella determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri:

Nella determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri:

a)

il numero di utenti che dipendono dal servizio fornito dal soggetto;

a)

il numero di utenti che dipendono dal servizio fornito dal soggetto;

b)

la dipendenza da tale servizio di altri settori di cui all'allegato;

b)

la dipendenza da tale servizio di altri settori di cui all'allegato;

c)

l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza;

c)

l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza , in consultazione, ove pertinente, con gli enti locali e regionali ;

d)

la quota di mercato del soggetto sul mercato di tali servizi;

d)

la quota di mercato del soggetto sul mercato di tali servizi;

e)

l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri;

e)

l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri , in consultazione, ove pertinente, con gli enti locali e regionali ;

f)

l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio.

f)

l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio.

Motivazione

L'impatto locale e regionale degli incidenti può essere valutato meglio dagli enti locali e regionali.

Emendamento 4

Articolo 8, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali competenti, in particolare quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, così come con le parti interessate pertinenti, compresi i soggetti critici.

Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali — e, ove opportuno, locali e regionali  — competenti, in particolare quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, così come con le parti interessate pertinenti, compresi i soggetti critici.

Motivazione

La ripartizione dei poteri può variare tra i vari Stati membri.

Emendamento 5

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparazione di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici.

Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparazione di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici , la promozione di attività di comunicazione e informazione sui rischi rilevanti nei confronti delle amministrazioni locali e della popolazione presenti nei territori potenzialmente interessati .

Motivazione

La comunicazione riveste un ruolo fondamentale per il rafforzamento della resilienza delle comunità.

Emendamento 6

Articolo 16, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori.

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione , nonché da un rappresentante del Comitato europeo delle regioni in veste di osservatore . Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori.

Motivazione

Il CdR può contribuire ai lavori del gruppo per la resilienza dei soggetti critici rappresentando le istanze degli enti locali e regionali e contribuendo con il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze acquisite sul campo.

Emendamento 7

Articolo 16, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici ha i seguenti compiti:

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici ha i seguenti compiti:

a)

assistere la Commissione nel fornire aiuto agli Stati membri per il rafforzamento della loro capacità di contribuire a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;

a)

assistere la Commissione nel fornire aiuto agli Stati membri per il rafforzamento della loro capacità di contribuire a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;

b)

valutare le strategie per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 3 e individuare le migliori prassi in relazione a tali strategie;

b)

valutare le strategie per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 3 e individuare le migliori prassi in relazione a tali strategie;

c)

facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 5, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti;

c)

facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 5, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti;

d)

contribuire alla preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e di ogni atto delegato e di esecuzione ai sensi della presente direttiva, su richiesta;

d)

contribuire alla preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e di ogni atto delegato e di esecuzione ai sensi della presente direttiva, su richiesta;

e)

esaminare ogni anno le relazioni di sintesi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

e)

esaminare ogni anno le relazioni di sintesi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

f)

condividere migliori prassi sullo scambio di informazioni in relazione alla notifica di incidenti di cui all'articolo 13;

f)

condividere migliori prassi sullo scambio di informazioni in relazione alla notifica di incidenti di cui all'articolo 13;

g)

analizzare le relazioni sulle missioni di consulenza e dare indicazioni in merito, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3;

g)

analizzare le relazioni sulle missioni di consulenza e dare indicazioni in merito, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3;

h)

scambiare informazioni e migliori prassi in materia di ricerca e sviluppo in relazione alla resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;

h)

scambiare informazioni e migliori prassi in materia di ricerca e sviluppo in relazione alla resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;

i)

se del caso, scambiare informazioni su questioni relative alla resilienza dei soggetti critici con le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell'Unione.

i)

se del caso, scambiare informazioni su questioni relative alla resilienza dei soggetti critici con le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell'Unione.

 

j)

condividere esperienze e dati territoriali, utili per l'elaborazione delle strategie di resilienza, attraverso il coinvolgimento degli enti locali e regionali.

Motivazione

Si ritiene che la condivisione di esperienze e dati territoriali contribuisca in modo rilevante alla definizione ed attuazione di efficaci strategie di resilienza.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore il fatto che l'ambito di applicazione della proposta di direttiva sia stato notevolmente esteso per includere i settori dell'energia, dei trasporti, della sanità, dell'acqua potabile, delle acque reflue, delle infrastrutture digitali, della pubblica amministrazione e dello spazio;

2.

esorta la Commissione europea a considerare una ipotesi di ulteriore ampliamento dei settori da prevedere nella direttiva includendo anche il settore delle catene di distribuzione dei generi di prima necessità, ed in modo particolare il settore della produzione, trasformazione e distribuzione alimentare;

3.

nella consapevolezza della complessità che presenta specificamente il settore delle catene di distribuzione, sottolinea l'esigenza di approfondire il tema promuovendo specifiche attività di studio per la definizione di un affidabile framework metodologico per la loro valutazione e protezione;

4.

anche alla luce della drammatica esperienza legata alla pandemia di COVID-19, auspica che sia comunque avviata una azione per rendere più robuste le catene di distribuzione dei generi di prima necessità diversificando la rete di distribuzione ed incrementando il numero di possibili fornitori in modo corrispondente all'importanza dei beni da distribuire;

5.

sottolinea che, seppure la gran parte della legislazione in questo campo sia definita a livello UE o nazionale, gli enti locali e regionali hanno compiti e responsabilità primari per la protezione del proprio territorio, e pertanto debbono avere un ruolo specifico e rilevante nel contribuire alla resilienza delle infrastrutture critiche che insistono sul proprio territorio, mettendo a disposizione il proprio bagaglio di conoscenza e di esperienza;

6.

accoglie con favore il passaggio dalla protezione delle infrastrutture al rafforzamento della resilienza dei soggetti che le gestiscono, ma sottolinea che la protezione delle strutture o infrastrutture non dovrebbe essere trascurata, tenendo conto dei possibili danni fisici in caso di catastrofi naturali o di origine umana e delle loro conseguenze potenzialmente gravi non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale e regionale o transfrontaliero;

7.

sottolinea il valore aggiunto degli enti locali e regionali nelle situazioni transfrontaliere, soprattutto quando si tratta di comprendere i rischi e valutare la gravità degli incidenti e delle possibili conseguenze, nonché le interdipendenze sia settoriali che territoriali;

8.

concorda sul fatto che, al fine di garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici, ogni Stato membro dovrebbe disporre di una strategia, elaborata in collaborazione con gli enti locali e regionali, che definisca gli obiettivi e le misure politiche da attuare, sulla base di una valutazione di tutti i pertinenti rischi naturali e di origine umana che possono influire sulla fornitura di servizi essenziali, come ad esempio incidenti, catastrofi naturali, emergenze di sanità pubblica o attacchi terroristici;

9.

sottolinea che un'interpretazione comune di ciò che si intende per soggetto critico e di come tutelarlo andrebbe concordata tra gli Stati membri al fine di individuare le modalità migliori per aumentare la resilienza dei soggetti critici, in considerazione dell'impatto significativo sul funzionamento del mercato interno;

10.

sottolinea il caso specifico delle regioni ultraperiferiche, che per la loro realtà singolare sono territori particolarmente fragili, in cui è evidente la necessità di garantire la resilienza delle infrastrutture;

11.

ritiene utile che la Commissione predisponga apposite linee guida per garantire una efficace ed uniforme applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri indirizzando le attività di valutazione e gli eventuali successivi interventi sulla base di un approccio olistico che tenga conto di tutte le interdipendenze intersettoriali e transfrontaliere per un adeguato innalzamento della resilienza che consideri protezione, prevenzione dei rischi, continuità operativa e ripresa;

12.

sottolinea che il rafforzamento della cooperazione tra le regioni, ad esempio attraverso i programmi Interreg o i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), per aumentare la resilienza dei soggetti critici, comprese le infrastrutture fisiche, è di cruciale importanza per prevenire la distruzione o il danneggiamento di tali strutture, che potrebbero comportare gravi effetti transfrontalieri;

13.

ritiene che, nel condurre le valutazioni nazionali dei rischi, si debba tener conto del livello subnazionale, poiché anche l'ubicazione fisica delle strutture di un soggetto critico può determinare l'impatto e le potenziali conseguenze sul campo;

14.

condivide la necessità di rafforzare la resilienza dei soggetti critici individuati, pur esprimendo preoccupazione per gli oneri finanziari piuttosto consistenti che la conformità agli obblighi previsti dalla proposta di direttiva potrebbe comportare;

15.

mette in evidenza l'opportunità che la Commissione preveda, nel quadro di programmi già esistenti, un sostegno specifico, anche finanziario, destinato ai soggetti critici, in particolare pubblici, laddove necessario per promuovere l'adozione di misure efficaci e tempestive;

16.

ritiene che la strategia per il rafforzamento della resilienza dei soggetti critici debba essere preparata a livello nazionale in consultazione con i livelli locali e regionali;

17.

concorda sul fatto che, in caso di incidente, i soggetti critici devono notificarlo senza indugio all'autorità competente, includendo «tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente», e chiede che, laddove ancora non esistono strutture e meccanismi di cooperazione nazionali per la gestione delle emergenze, vengano create a livello nazionale una rete e delle modalità di cooperazione tra le autorità competenti, anche locali e regionali, e i settori interessati, in modo da poter intervenire rapidamente in caso di crisi;

18.

sottolinea che ogni Stato membro ha la responsabilità di proteggere le infrastrutture essenziali e di garantire la resilienza dei soggetti critici situati sul proprio territorio, e concorda sul fatto che i soggetti critici di particolare rilevanza europea, vale a dire quelli che forniscono servizi essenziali a o in più di un terzo degli Stati membri, dovrebbero essere soggetti a una specifica sorveglianza;

19.

evidenzia la necessità di rafforzare la governance per gestire il rischio promuovendo la collaborazione transfrontaliera e tra Stati membri dell'UE;

20.

concorda sul fatto che, poiché esistono già varie strutture e strumenti nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione e della rete europea di riferimento per la protezione delle infrastrutture critiche, essi vanno considerati anche ai fini della direttiva proposta;

21.

riconoscendo il ruolo fondamentale che riveste la comunicazione per incrementare la resilienza delle comunità, raccomanda di promuovere e sostenere, coerentemente con gli obiettivi previsti nel quadro di Sendai, iniziative di comunicazione e informazione sui rischi da catastrofi che possono interessare le infrastrutture critiche presenti su un determinato territorio, sia nei confronti delle amministrazioni locali che nei confronti della popolazione;

22.

ritiene che il coordinamento, la comunicazione e lo scambio di buone pratiche tra i livelli nazionale, regionale e locale e tra gli Stati membri possano promuovere una cooperazione più efficiente in termini di risorse, conoscenze e sinergie nell'intero ciclo di gestione delle crisi.

Bruxelles, 1o luglio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030


29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/105


Parere del Comitato europeo delle regioni — Infrastrutture energetiche transeuropee adatte alla transizione verde e digitale: la revisione del regolamento sugli orientamenti

(2021/C 440/15)

Relatore:

Robert Sorin NEGOIȚĂ (RO/PSE), presidente del terzo distretto del comune di Bucarest

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013

COM(2020) 824 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(1)

Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. La comunicazione della Commissione sul piano degli obiettivi climatici che propone di aumentare il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 — un'ambizione avallata dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2020 — e la valutazione d'impatto che ne è alla base confermano che il mix energetico del futuro sarà molto diverso da quello attuale e sostengono la necessità di riesaminare e, se necessario, rivedere la legislazione in campo energetico. Gli attuali investimenti sono chiaramente insufficienti per trasformare e costruire le infrastrutture energetiche del futuro. Ciò implica anche che queste infrastrutture devono essere realizzate per sostenere una transizione energetica europea che comprenda l'elettrificazione rapida, l'incremento delle fonti di energia rinnovabile, un crescente uso di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio, l'integrazione del sistema energetico e una maggiore diffusione di soluzioni innovative.

(1)

Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. La comunicazione della Commissione sul piano degli obiettivi climatici che propone di aumentare il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 — un'ambizione avallata dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2020 — e la valutazione d'impatto che ne è alla base confermano che il mix energetico del futuro sarà molto diverso da quello attuale e sostengono la necessità di riesaminare e, se necessario, rivedere il diritto primario e secondario europeo, nazionale e regionale in campo energetico. Gli attuali investimenti sono chiaramente insufficienti per trasformare e costruire le infrastrutture energetiche del futuro e al tempo stesso garantire un approvvigionamento energetico adeguato alle necessità e potenzialità specifiche delle diverse regioni . Ciò implica anche che queste infrastrutture devono essere realizzate per sostenere una transizione energetica europea che comprenda l'elettrificazione rapida, l'incremento delle fonti di energia rinnovabile, un crescente uso di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio , lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento , l'integrazione del sistema energetico e una maggiore diffusione di soluzioni innovative , così da rendere la nostra società sostenibile, accessibile e rispettosa dell'ambiente e migliorare le condizioni di vita .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 2

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(5)

La valutazione del regolamento (UE) n. 347/2013 ha chiaramente mostrato che il quadro è stato effettivamente in grado di incrementare l'integrazione delle reti degli Stati membri, di stimolare gli scambi di energia e di contribuire quindi alla competitività dell'Unione. I progetti di interesse comune nel settore dell'energia elettrica e del gas hanno contribuito in modo decisivo alla sicurezza degli approvvigionamenti. Per quanto riguarda il gas, l'infrastruttura ora è collegata adeguatamente e la resilienza dell'approvvigionamento è notevolmente migliorata dal 2013. La cooperazione regionale nei gruppi regionali e tramite una ripartizione transfrontaliera dei costi rappresenta uno strumento importante per l'attuazione dei progetti. Tuttavia, in molti casi la ripartizione dei costi su base transfrontaliera non è riuscita tuttavia nell'intento previsto di ridurre il divario finanziario del progetto. Sebbene la maggior parte delle procedure di autorizzazione sia stata accelerata, il processo richiede ancora in molti casi tempi piuttosto lunghi. L'assistenza finanziaria fornita nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) è stata uno strumento importante in quanto le sovvenzioni per gli studi hanno reso possibile la riduzione dei rischi dei progetti nelle prime fasi di sviluppo, mentre le sovvenzioni per i lavori hanno sostenuto i progetti affrontando le principali strozzature che il finanziamento dei mercati non era riuscito a risolvere in modo adeguato.

(5)

La valutazione del regolamento (UE) n. 347/2013 ha chiaramente mostrato che il quadro è stato effettivamente in grado di incrementare l'integrazione della maggior parte delle reti degli Stati membri, di stimolare gli scambi di energia e di contribuire quindi alla competitività dell'Unione. I progetti di interesse comune nel settore dell'energia elettrica e del gas hanno contribuito in modo decisivo alla sicurezza degli approvvigionamenti. Per quanto riguarda il gas, l'infrastruttura ora è collegata adeguatamente nella maggior parte delle regioni e la resilienza dell'approvvigionamento è notevolmente migliorata dal 2013. Tuttavia, a tutt'oggi intere regioni non sono state in grado di migliorare in misura sufficiente le loro reti del gas, la loro sicurezza energetica e la loro capacità di resilienza. Nel campo della distribuzione del gas, vi sono progetti che si trovano ancora in una delle varie fasi di attuazione e che devono ancora essere completati. La cooperazione regionale nei gruppi regionali e tramite una ripartizione transfrontaliera dei costi rappresenta uno strumento importante per l'attuazione dei progetti. Tuttavia, in molti casi la ripartizione dei costi su base transfrontaliera non è riuscita tuttavia nell'intento previsto di ridurre il divario finanziario del progetto. Sebbene la maggior parte delle procedure di autorizzazione sia stata accelerata, il processo richiede ancora in molti casi tempi piuttosto lunghi. L'assistenza finanziaria fornita nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) è stata uno strumento importante in quanto le sovvenzioni per gli studi hanno reso possibile la riduzione dei rischi dei progetti nelle prime fasi di sviluppo, mentre le sovvenzioni per i lavori hanno sostenuto i progetti affrontando le principali strozzature che il finanziamento dei mercati non era riuscito a risolvere in modo adeguato  — un punto, questo, estremamente importante per garantire una transizione energetica sicura e giusta .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 3

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(11)

La sicurezza degli approvvigionamenti, considerata uno dei principali presupposti del regolamento (UE) n. 347/2013, è migliorata considerevolmente grazie ai progetti di interesse comune. La valutazione d'impatto degli obiettivi climatici della Commissione prevede inoltre una significativa riduzione del consumo di gas naturale, poiché il suo protratto utilizzo non è compatibile con la neutralità carbonica. D'altra parte, verso il 2050 il consumo di biogas, di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e di combustibili sintetici in forma gassosa aumenterà in misura significativa. Le infrastrutture del gas naturale non hanno pertanto più bisogno di sostegno in forza del regolamento RTE-E. La pianificazione delle infrastrutture energetiche dovrebbe rispecchiare questo cambiamento riguardante il settore del gas.

(11)

La sicurezza degli approvvigionamenti, considerata uno dei principali presupposti del regolamento (UE) n. 347/2013, è migliorata considerevolmente grazie ai progetti di interesse comune. La valutazione d'impatto degli obiettivi climatici della Commissione prevede inoltre una significativa riduzione del consumo di gas naturale, poiché il suo protratto utilizzo non è compatibile con la neutralità carbonica. D'altra parte, verso il 2050 il consumo di biogas, di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e di combustibili sintetici in forma gassosa aumenterà in misura significativa. Le nuove infrastrutture del gas naturale non hanno pertanto più bisogno di sostegno in forza del regolamento RTE-E. La pianificazione delle infrastrutture energetiche dovrebbe rispecchiare questo cambiamento riguardante il settore del gas. Allo stesso tempo, in molti paesi dell'UE i progetti di gas naturale contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2 facilitando la transizione dai combustibili fossili solidi. La revisione della normativa UE in questione non deve incidere negativamente sui progetti non ancora completati.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 4

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(15)

Per le reti intelligenti del gas dovrebbe inoltre essere creata una nuova categoria di infrastrutture al fine di sostenere gli investimenti che integrano nella rete gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio come biogas, biometano e idrogeno, e che contribuiscono a gestire un sistema più complesso sulla base di tecnologie digitali innovative.

(15)

Per le reti intelligenti del gas dovrebbe inoltre essere creata una nuova categoria di infrastrutture al fine di sostenere gli investimenti che integrano nella rete gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio come biogas, biometano e idrogeno pulito , e che contribuiscono a gestire un sistema più complesso sulla base di tecnologie digitali innovative , nonché di soluzioni tecnologiche e ingegneristiche per la qualità del gas e di una gestione della rete secondo il sistema SCADA di controllo di supervisione e acquisizione dati .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 5

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(25)

È opportuno istituire gruppi regionali incaricati di proporre e riesaminare progetti di interesse comune, al fine di istituire elenchi regionali di tali progetti. Per assicurare un ampio consenso, tali gruppi regionali dovrebbero garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolamentazione nazionali, i promotori dei progetti e i portatori di interessi. Nel quadro di tale cooperazione, è necessario che le autorità di regolamentazione nazionali forniscano, ove necessario, consulenza ai gruppi regionali, anche in merito alla fattibilità degli aspetti regolamentari dei progetti proposti e del calendario suggerito per l'approvazione normativa.

(25)

È opportuno istituire gruppi regionali incaricati di proporre e riesaminare progetti di interesse comune, al fine di istituire elenchi regionali di tali progetti. Per assicurare un ampio consenso, tali gruppi regionali dovrebbero garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolamentazione nazionali, gli enti locali e regionali, i promotori dei progetti e i portatori di interessi. Nel quadro di tale cooperazione, è necessario che le autorità di regolamentazione nazionali forniscano, ove necessario, consulenza ai gruppi regionali, anche in merito alla fattibilità degli aspetti regolamentari dei progetti proposti e del calendario suggerito per l'approvazione normativa.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 6

Articolo 1, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea indicati nell'allegato I («corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica») che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea indicati nell'allegato I («corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica») che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030, all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 , agli obiettivi in materia di biodiversità per il 2030, e a garantire e promuovere la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato, una concorrenza equa, la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e un'energia a prezzi accessibili per tutti .

Motivazione

La revisione delle reti TEN-E (compresa la pianificazione delle infrastrutture) dovrebbe essere coerente con gli obiettivi del Green Deal, il traguardo della neutralità climatica entro il 2050 e l'obiettivo di «non lasciare indietro nessuno», che implica un'energia a prezzi accessibili per tutti.

Emendamento 7

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(4)   «progetto di interesse comune»: un progetto necessario per l'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I e che figura nell'elenco di progetti di interesse comune dell'Unione di cui all'articolo 3;

(4)   «progetto di interesse comune»: un progetto necessario per l'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I e che figura nell'elenco di progetti di interesse comune dell'Unione di cui all'articolo 3 . Al fine di garantire un impatto positivo ottimale, nel valutare i progetti si tiene conto delle strategie di sviluppo nazionali e del potenziale locale e regionale del luogo in cui il progetto sarà attuato ;

(…)

(…)

(16)   «adattamento ai cambiamenti climatici»: un processo volto ad assicurare la resilienza delle infrastrutture energetiche a fronte dei potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento.

(16)   «adattamento ai cambiamenti climatici»: un processo volto ad assicurare la resilienza delle infrastrutture energetiche a fronte dei potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento.

 

(17)     «sostenibilità»: il potenziale di qualsiasi tipo di progetto di contribuire al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica. È valutata in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili nella rete o di riduzione della quantità delle emissioni di gas a effetto serra generate dal progetto nel corso della sua durata di vita prevista;

Motivazione

Tra le definizioni manca quella di «sostenibilità». Considerata la lunga durata di vita prevista, si dovrebbe valutare attentamente, via via che il sistema procede verso la neutralità in termini di carbonio, l'eventualità che un progetto diventi un attivo non recuperabile.

Emendamento 8

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

a)

ogni singola proposta di progetto di interesse comune richiede l'approvazione degli Stati interessati dal progetto; se uno Stato non concede l'approvazione, presenta al gruppo interessato i fondati motivi di tale decisione;

a)

ogni singola proposta di progetto di interesse comune richiede l'approvazione degli Stati interessati dal progetto; se uno Stato non concede l'approvazione, presenta al gruppo interessato i fondati motivi di tale decisione . Al fine di evitare conflitti a livello regionale e di Stati membri e di fornire un intermediario che assicuri il corretto recepimento e il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, l'Unione europea istituisce un'apposita autorità unica ;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione e dei paesi terzi e alla sostenibilità, anche tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio; e

il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione e dei paesi terzi e alla sostenibilità, anche tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile e a basso tenore di carbonio nella rete e la trasmissione di energia rinnovabile e a basso tenore di carbonio ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio; e

Motivazione

Evidente.

Emendamento 10

Articolo 5, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   Entro il 31 gennaio, ogni anno le autorità competenti di cui all'articolo 8 sottopongono all'Agenzia e al rispettivo gruppo la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione dei progetti di interesse comune ubicati nel loro territorio per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente indicato come tale e redatto senza modificare il testo introdotto dai promotori del progetto.

5.   Entro il 31 gennaio, ogni anno le autorità competenti istituite a livello europeo e all'interno degli Stati membri conformemente all'articolo 8 del presente regolamento sottopongono all'Agenzia e al rispettivo gruppo la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione dei progetti di interesse comune ubicati nel loro territorio per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente indicato come tale e redatto senza modificare il testo introdotto dai promotori del progetto.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 11

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 8

Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

3.   Fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione, l'autorità competente facilita l'adozione della decisione globale. La decisione globale rappresenta la prova definitiva del fatto che il progetto di interesse comune ha ottenuto lo status «pronto per la costruzione» e che non occorre richiedere ulteriori permessi o autorizzazioni a tale riguardo. La decisione globale è emessa entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e conformemente a uno dei regimi seguenti:

Articolo 8

Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

3.   Fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi del diritto regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale , l'autorità competente facilita l'adozione della decisione globale. La decisione globale rappresenta la prova definitiva del fatto che il progetto di interesse comune ha ottenuto lo status «pronto per la costruzione» e che non occorre richiedere ulteriori permessi o autorizzazioni a tale riguardo. La decisione globale è emessa entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e conformemente a uno dei regimi seguenti:

Motivazione

Evidente.

Emendamento 12

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Trasparenza e partecipazione del pubblico

Trasparenza e partecipazione del pubblico

1.   Entro il [1o maggio 2023] lo Stato membro o l'autorità competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune che comprenda almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma può fare riferimento o citare le pertinenti disposizioni giuridiche. Le autorità nazionali competenti coordinano e individuano le sinergie con i paesi confinanti per lo sviluppo del manuale di procedure .

1.   Entro il [1o maggio 2023] lo Stato membro o l'autorità competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune che comprenda almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma fa riferimento o cita le pertinenti disposizioni giuridiche. Le autorità nazionali e regionali competenti cooperano con le autorità dei paesi confinanti al fine di condividere le buone pratiche e agevolare il processo di rilascio delle autorizzazioni .

(…)

(…)

4.   Laddove non sia già previsto dal diritto nazionale a livelli di standard uguali o superiori, il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l'autorità competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di domanda definitivo e completo all'autorità competente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). Tale consultazione pubblica lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa i portatori di interessi indicati all'allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti e i percorsi più adatti, anche in considerazione di adeguate riflessioni per il progetto relative all'adattamento ai cambiamenti climatici, e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. (…)

4.   Laddove non sia già previsto dal diritto nazionale a livelli di standard uguali o superiori, il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l'autorità competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di domanda definitivo e completo all'autorità competente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). Tale consultazione pubblica lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa i portatori di interessi indicati all'allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti e i percorsi più adatti, compresi, ove appropriato, siti e percorsi alternativi, anche in considerazione di adeguate riflessioni per il progetto relative all'adattamento ai cambiamenti climatici, e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. (…)

Motivazione

Evidente.

Emendamento 13

Articolo 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri

Realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri

1.   I costi di investimento sostenuti efficientemente, non comprensivi dei costi di manutenzione, relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punt o 1), lettere a), b), c) ed e), e a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione, sono presi in carico dai pertinenti GST o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l'accesso alla rete.

1.   I costi di investimento sostenuti efficientemente, non comprensivi dei costi di manutenzione, relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punt i 1), lettere a), b), c) , d) ed e), e 2), lettera a), e a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 3) , e all'allegato IV, punto 1, lettera c) , laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione, sono presi in carico dai pertinenti operatori di rete o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione e/o di distribuzione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l'accesso alla rete.

2.   Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), laddove almeno un promotore del progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolamentazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. Ai progetti di interesse comune rientranti nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), ove pertinente, si applica soltanto se è già stata effettuata una valutazione della domanda di mercato secondo la quale i costi di investimento sostenuti efficientemente non possono essere coperti dalle tariffe.

2.   Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di cui all'allegato II, punt i 1), lettere a), b), c) , d) ed e), e 2), lettera a), e all'allegato IV, punto 1, lettera c), laddove almeno un promotore del progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolamentazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. Ai progetti di interesse comune rientranti nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), ove pertinente, si applica soltanto se è già stata effettuata una valutazione della domanda di mercato secondo la quale i costi di investimento sostenuti efficientemente non possono essere coperti dalle tariffe.

4.   (…) Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolamentazione competenti, in consultazione con i GST interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l'altro, delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). La loro valutazione si basa sullo stesso scenario utilizzato nel processo di selezione per l'elaborazione dell'elenco dell'Unione in cui il progetto di interesse comune è inserito.

Laddove un progetto di interesse comune attenui le esternalità negative, come i flussi di ricircolo, e sia attuato nello Stato membro che ha generato l'esternalità negativa, l'attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi ai GST degli Stati membri interessati da tali esternalità negative.

4.   (…) Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolamentazione competenti, in consultazione con gli operatori di rete interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l'altro, delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). La loro valutazione si basa sullo stesso scenario utilizzato nel processo di selezione per l'elaborazione dell'elenco dell'Unione in cui il progetto di interesse comune è inserito. Laddove un progetto di interesse comune attenui le esternalità negative, come i flussi di ricircolo, e sia attuato nello Stato membro che ha generato l'esternalità negativa, l'attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi agli operatori di rete degli Stati membri interessati da tali esternalità negative.

Motivazione

Le reti intelligenti dell'elettricità a bassa tensione e del gas consentono ai cittadini di diventare prosumatori e contribuiscono alla transizione energetica. I progetti di reti intelligenti sono attualmente sottorappresentati nell'elenco dei progetti di interesse comune a causa della definizione restrittiva di reti intelligenti nell'attuale regolamento TEN-E. L'emendamento mira ad ampliare tale definizione.

Emendamento 14

Articolo 18, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettera d), e punti 2) e 5), sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori laddove i promotori del progetto interessati possano dimostrare chiaramente esternalità positive notevoli generate dai progetti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione, e dimostrino chiaramente la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente all'analisi dei costi-benefici, al piano aziendale e a valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori o, ove applicabile, da un'autorità nazionale di regolamentazione.

4.   I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettera d), e punti 2) , 4) e 5), sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori laddove i promotori del progetto interessati possano dimostrare chiaramente esternalità positive notevoli generate dai progetti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione, e dimostrino chiaramente la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente all'analisi dei costi-benefici, al piano aziendale e a valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori o, ove applicabile, da un'autorità nazionale di regolamentazione.

Motivazione

Gli elettrolizzatori dovrebbero essere ammissibili al finanziamento a titolo del meccanismo per collegare l'Europa. Specie nelle fasi iniziali, gli investimenti nelle reti dipendono dalla capacità di produzione e devono pertanto essere considerati congiuntamente. Gli elettrolizzatori hanno un impatto transfrontaliero, in particolare se collegano la generazione di H2 alla domanda nelle regioni transfrontaliere.

Emendamento 15

Allegato II

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3)

relativamente all'idrogeno:

3)

relativamente all'idrogeno:

 

a)

le condotte di trasmissione per il trasporto dell'idrogeno, che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria, costituite principalmente da condotte ad alta pressione, escluse le condotte utilizzate per la distribuzione locale di idrogeno;

 

a)

le condotte di trasmissione per il trasporto dell'idrogeno, che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria, costituite principalmente da condotte ad alta pressione, escluse le condotte utilizzate per la distribuzione locale di idrogeno;

 

b)

impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui alla lettera a);

 

b)

impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui alla lettera a);

 

c)

impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per l'idrogeno liquefatto o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete;

 

c)

impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per l'idrogeno liquefatto o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete;

 

d)

qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione.

 

d)

qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

 

 

e)

qualsiasi attrezzatura o installazione che consenta l'uso dell'idrogeno pulito come combustibile nel settore dei trasporti, nell'ambito della rete centrale e globale TEN-T.

Gli attivi elencati alle lettere a), b), c) e d) possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all'idrogeno a partire da impianti dedicati per il gas naturale o una combinazione dei due casi.

Gli attivi elencati alle lettere a), b), c) e d) possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all'idrogeno a partire da impianti dedicati per il gas naturale o una combinazione dei due casi.

Motivazione

L'aggiunta proposta condurrà a una migliore interconnessione tra la politica dei trasporti e la politica energetica. È importante includere sia la rete centrale TEN-T che la rete globale TEN-T, in quanto ciò corrisponde meglio alla situazione delle attuali regioni della valle dell'idrogeno, dove sono previsti investimenti su vasta scala per l'idrogeno.

Emendamento 16

Allegato IV

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI DI INTERESSE COMUNE E PER I PROGETTI DI INTERESSE RECIPROCO

NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI DI INTERESSE COMUNE E PER I PROGETTI DI INTERESSE RECIPROCO

c)

per le reti intelligenti dell'energia elettrica, il progetto è concepito per attrezzature e installazioni ad alta e media tensione. Coinvolge i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione o i gestori dei sistemi di distribuzione di almeno due Stati membri. I gestori dei sistemi di distribuzione possono essere coinvolti solo con il sostegno dei gestori dei sistemi di trasmissione, di almeno due Stati membri , che siano strettamente associati al progetto e garantiscano l'interoperabilità. Un progetto riguarda almeno 50 000 utenti , generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica in un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, di cui almeno il 20 % proviene da risorse rinnovabili variabili;

c)

per le reti intelligenti dell'energia elettrica, il progetto è concepito per attrezzature e installazioni principalmente ad alta o a media tensione. Coinvolge i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori dei sistemi di distribuzione di almeno due Stati membri , che coprono almeno 50 000 utenti che producono e/o consumano energia elettrica in un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, di cui almeno il 20 % proviene da risorse rinnovabili variabili in natura. Il progetto può anche prevedere una connessione transfrontaliera virtuale ;

Motivazione

Le reti intelligenti a bassa tensione consentono ai cittadini di diventare prosumatori e contribuiscono alla transizione energetica. I progetti di reti intelligenti sono attualmente sottorappresentati nell'elenco dei progetti di interesse comune a causa della definizione restrittiva di reti intelligenti nell'attuale regolamento TEN-E. L'emendamento mira ad ampliare tale definizione.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la proposta di revisione del regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (RTE-E); e riconosce che, anche se gli obiettivi del regolamento attuale restano in gran parte validi, il quadro normativo vigente in materia di RTE-E non riflette ancora appieno i cambiamenti che il nuovo contesto politico e i rapidi sviluppi tecnologici renderà necessario apportare al sistema energetico al fine di allinearlo ai traguardi aggiornati per il 2030 nonché al traguardo della neutralità climatica entro il 2050 fissato dal Green Deal europeo; sottolinea che, nonostante gli sforzi di mitigazione e adattamento, i cambiamenti climatici che ormai non possono essere evitati avranno un impatto significativo nell'UE, e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per aggiornare le infrastrutture energetiche in quanto fattore abilitante fondamentale per la transizione energetica e, al tempo stesso, garantire la protezione del clima e della natura e il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dagli OSS;

2.

constata con soddisfazione che il futuro quadro giuridico manterrà il ruolo chiave dei gruppi regionali nel processo di individuazione e selezione dei progetti di interesse comune (PIC), nel quale è di capitale importanza garantire una rappresentanza regionale e locale adeguata;

3.

plaude alla proposta di aggiornare l'elenco dei PIC per tenere sufficientemente conto degli ultimi sviluppi tecnologici e coprire tutte le categorie di infrastrutture pertinenti, in vista degli obiettivi della neutralità climatica e della sicurezza di approvvigionamento; in particolare accoglie con favore l'inclusione di soluzioni basate su reti intelligenti, l'integrazione di sistemi intelligenti (sistema di conversione dell'energia elettrica in gas e altri settori), la produzione di idrogeno e gas sintetici da fonti energetiche rinnovabili, gli elettrolizzatori, le reti offshore e i sistemi di distribuzione; sottolinea che esiste un ampio potenziale per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, a partire da fonti di energia rinnovabili e dal calore di scarto, talvolta anche su scala regionale e attraverso i confini degli Stati membri; e si compiace di constatare l'esclusione delle infrastrutture gasiere per il metano e degli oleodotti, laddove ciò non abbia effetti negativi o effetti collaterali indesiderati a causa della specifica situazione locale o regionale;

4.

si compiace dell'obbligo per tutti i progetti di soddisfare criteri di sostenibilità vincolanti e di conformarsi al principio del «non nuocere» stabilito nel Green Deal europeo (conformemente all'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia dell'UE (1)), scorgendovi un importante passo avanti verso il conseguimento degli obiettivi ambientali collettivi dell'UE;

5.

osserva che la valutazione dei progetti nell'ambito del quadro TEN-E impone di considerare un gran numero di aspetti, e in particolare le specifiche sfide locali e regionali poste dagli obiettivi in materia di transizione energetica e clima, l'importanza della stabilità, della sicurezza e dell'approvvigionamento energetici, l'accesso all'energia per tutti i cittadini europei ed a prezzi accessibili, la lotta contro la povertà energetica, il collegamento con le strategie energetiche nazionali, regionali e locali e la coerenza con i programmi e i progetti già esistenti;

6.

sottolinea che le infrastrutture energetiche svolgono un ruolo cruciale nella transizione energetica e possono avere un impatto ambientale ed economico considerevole; e invita pertanto la Commissione a istituire un meccanismo permanente che consenta ai gruppi regionali di dialogare con gli enti locali e regionali interessati, in linea con il quadro per il dialogo multilivello sul clima e l'energia introdotto dal regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;

7.

sottolinea la necessità di un quadro solido in materia di autorizzazioni, il cui rilascio — anche per i PIC — è oggi soggetto a procedure ancora molto lunghe; e osserva che la preesistenza di procedure incompatibili, cui talvolta si aggiunge un contesto istituzionale peculiare, può rendere difficile compiere passi avanti in alcuni Stati membri, e che, oltre a ciò, occorre mettere in conto anche la possibile opposizione dell'opinione pubblica, data la scarsa attenzione prestata ad ottenere l'adesione delle parti interessate;

8.

chiede che il riconoscimento del carattere prioritario dei PIC sia soggetto ad attenta verifica, e sia negato ai progetti che potrebbero avere un impatto negativo sul clima oppure sulle specie o gli habitat protetti;

9.

sottolinea che le procedure di rilascio delle autorizzazioni devono essere condotte con tutta la diligenza necessaria, ma è favorevole alle misure di cui all'articolo 10 del regolamento proposto, volte a far sì che le procedure di autorizzazione da parte dei vari organi interessati siano espletate in tempi ragionevoli, ed al riguardo reputa essenziale istituire sportelli unici dotati di competenze sufficienti e poteri decisionali e vincolati da scadenze precise: ciò, infatti, garantirà maggiore sicurezza a coloro che partecipano ai progetti e consentirà loro di valutare meglio la loro esposizione al rischio al momento dell'avvio di tale processo;

10.

si compiace della crescente attenzione prestata nell'Unione europea al ruolo dell'idrogeno pulito, preferibilmente prodotto a partire da fonti rinnovabili; accoglie con favore la proposta in esame della Commissione europea, che risponde all'invito del CdR a rendere il quadro giuridico unionale più favorevole allo sviluppo del mercato e alle infrastrutture attraverso la revisione della pertinente legislazione dell'UE in materia di reti transeuropee dell'energia e, in particolare, l'opportuno adeguamento dei requisiti per i PIC basati sulla RTE-E (2) e dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione; e sostiene inoltre l'introduzione nel regolamento TEN-E di categorie specifiche di infrastrutture per l'idrogeno, come le reti di trasmissione dell'idrogeno (compresi i gasdotti attualmente impiegati per il gas naturale, riconvertiti per il trasporto di idrogeno puro), la distribuzione e lo stoccaggio nonché gli elettrolizzatori, che devono poter ricevere finanziamenti dal meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility — CEF);

11.

sottolinea la necessità dell'elettrificazione e il ruolo dell'idrogeno pulito ai fini sia dell'abbandono dei combustibili fossili che della riduzione delle emissioni persistenti provenienti da settori inquinanti come l'industria e i trasporti pesanti, dove l'elettrificazione diretta potrebbe essere limitata; ricorda che l'idrogeno rinnovabile dovrebbe essere la priorità e che l'idrogeno a basse emissioni di carbonio andrebbe utilizzato ai fini della decarbonizzazione fintanto che l'idrogeno rinnovabile non possa svolgere da solo questo ruolo; esorta pertanto le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e l'industria ad ampliare la capacità di produzione di elettricità e idrogeno da fonti rinnovabili onde evitare una concorrenza controproducente tra elettrolizzatori per la produzione di idrogeno e altri impieghi diretti dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili (3); e invita inoltre la Commissione a elaborare una tassonomia chiara dei gas «rinnovabili»;

12.

sottolinea che dei trasporti (ossia una mobilità) a impatto climatico zero e la produzione di idrogeno pulito presuppongono, già nel prossimo futuro, uno sviluppo consistente delle capacità di produzione da energie rinnovabili e delle relative tecnologie nell'Unione europea;

13.

sottolinea l'importanza che le attività previste dal regolamento RTE-E siano pienamente in linea con gli strumenti di pianificazione pertinenti, e in particolare con i piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC); e a tale proposito ribadisce l'importanza che gli enti locali e regionali siano in grado di contribuire pienamente agli PNEC dei rispettivi Stati membri, e chiede che tali enti siano rappresentati in modo ottimale lungo tutto l'arco del relativo processo;

14.

ricorda che il settore dei trasporti è responsabile di un quarto delle emissioni di CO2 dell'Unione europea, ed è l'unico settore in cui le emissioni non sono state ridotte rispetto all'anno di riferimento 1990; sottolinea che l'idrogeno può ben essere uno degli strumenti da impiegare per ridurre le emissioni di CO2 nei modi di trasporto, in particolare nei casi in cui la completa elettrificazione è più difficile o non ancora possibile; e pone l'accento sulla necessità di realizzare infrastrutture di rifornimento capillari per promuovere l'uso dell'idrogeno nel settore dei trasporti;

15.

ritiene che la revisione del regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) (4) dovrebbe attribuire un rilievo nettamente maggiore alle tecnologie di propulsione a basse emissioni di carbonio per gli autocarri e i pullman e la navigazione nelle acque interne, come i motori elettrici alimentati da celle a idrogeno o da linee di contatto aeree, nonché il biogas e le altre forme di energia che rispondono ai requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni. Un presupposto per la diffusione di tali tecnologie è lo sviluppo delle infrastrutture corrispondenti, in un primo tempo lungo i corridoi della rete centrale e di quella globale; e il CEF dovrebbe fornire finanziamenti sufficienti a questo scopo;

16.

sottolinea la necessità di creare sinergie tra le reti TEN-T, le reti TEN-E e le strategie per i combustibili alternativi; e al riguardo accoglie con favore il proposito della Commissione di sviluppare infrastrutture di rifornimento per l'idrogeno nel quadro della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e di riesaminare la revisione della direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che offre l'opportunità di stabilire obblighi specifici e norme armonizzate per un aumento graduale della densità delle stazioni di rifornimento di idrogeno negli Stati membri e nelle loro regioni e città;

17.

ritiene opportuno che si adotti un approccio più aperto per quanto concerne la definizione dei progetti transfrontalieri, al fine di prendere in considerazione non solo i grandi progetti di trasmissione, ma anche progetti locali, decentrati e spesso partecipativi, di reti intelligenti senza frontiere fisiche. I progetti decentrati locali e regionali attraverso le frontiere nazionali potrebbero infatti produrre effetti positivi non solo sui rispettivi sistemi regionali e nazionali, ma anche in altri Stati membri, ad esempio integrando le fonti di energia rinnovabili, risolvendo le congestioni ed evitando esternalità negative;

18.

sottolinea che, per contribuire al meglio al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima e responsabilizzare gli utenti, il quadro TEN-E deve essere riveduto in modo tale da tener conto — e beneficiare — pienamente dei contributi dei «prosumatori», delle comunità energetiche locali e delle nuove tecnologie (5); mette in rilievo l'importanza della rete elettrica a bassa e media tensione, dove occorre creare l'infrastruttura necessaria affinché una moltitudine di nuovi produttori decentrati immetta energia elettrica nel sistema; fa osservare che è altresì necessario collegare nuovi produttori su piccola scala alle reti a bassa e media tensione; e invita la Commissione a fornire un quadro per l'aggregazione di diversi progetti di minore entità, in modo da consentire loro di soddisfare i criteri previsti dalla normativa vigente. La flessibilità sotto questo aspetto è molto importante affinché gli enti locali e regionali possano avviare determinati progetti aggregati ed eventualmente ottenere finanziamenti per questi loro sforzi;

19.

osserva che il regolamento RTE-E, essendo un pilastro centrale dello sviluppo delle infrastrutture energetiche dell'Unione europea e, in quanto tale, un fattore chiave per il conseguimento della neutralità climatica, rispetta ampiamente i principi di sussidiarietà attiva e di proporzionalità; sottolinea il valore aggiunto della cooperazione regionale nell'attuazione dei progetti transfrontalieri, della trasparenza, della certezza del diritto e dell'accesso ai finanziamenti; e chiede il pieno coinvolgimento degli enti locali e regionali in qualità di partner e non solo di soggetti interessati, in linea con i suddetti principi di sussidiarietà attiva e proporzionalità.

Bruxelles, 1o luglio 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(2)  Parere sul tema Verso una tabella di marcia per l'idrogeno pulito — Il contributo degli enti locali e regionali a un'Europa climaticamente neutra (relatrice: Birgit Honé (DE/PSE), CdR 2020-549).

(3)  Il principio di addizionalità è stato proposto dal Parlamento europeo nella relazione Una strategia europea per l'idrogeno (A9-0116/2021 ITRE, relatore: Jens Geier).

(4)  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0116_IT.html#_ftn20

(5)  Quali lo stoccaggio dell'energia, la gestione della domanda, le microreti (possibilmente transfrontaliere), la mobilità elettrica.