ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 431

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
25 ottobre 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 431/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Tribunale

2021/C 431/02

Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 431/03

Causa C-299/21 P: Impugnazione proposta il 7 maggio 2021 da EM avverso la sentenza del Tribunale (prima sezione) 3 marzo 2021, causa T-599/19, EM / Parlamento

6

2021/C 431/04

Causa C-338/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 31 maggio 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S.S., N.Z., S.S.

7

2021/C 431/05

Causa C-416/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerische Oberste Landesgericht (Germania) il 7 luglio 2021 — Landkreis A.-F. / J. Sch. Omnibusunternehmen e K. Reisen GmbH

7

2021/C 431/06

Causa C-447/21 P: Impugnazione proposta il 20 luglio 2021 da Petrus Kerstens avverso l’ordinanza del Tribunale (settima sezione) del 17 maggio 2021, causa T-672/20, Kerstens / Commissione

8

2021/C 431/07

Causa C-487/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 9 agosto 2021 — F.F.

8

2021/C 431/08

Causa C-494/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) l’11 agosto 2021 — Eircom Limited / Commission for Communications Regulation

9

2021/C 431/09

Causa C-506/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 18 agosto 2021 — UM / Daimler AG

10

2021/C 431/10

Causa C-507/21 P: Impugnazione proposta il 18 agosto 2021 da Puma SE, Puma United Kingdom Ltd, Puma Nordic AB, Austria Puma Dassler GmbH, Puma Italia Srl, Puma France SAS, Puma Denmark A/S, Puma Iberia, SL, Puma Retail AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 giugno 2021, causa T-781/16, Puma e a./ Commissione

11

2021/C 431/11

Causa C-528/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 26 agosto 2021 — M.D. / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága

12

2021/C 431/12

Causa C-540/21: Ricorso presentato il 27 agosto 2021 — Commissione europea — Repubblica slovacca

13

2021/C 431/13

Causa C-57/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 — Commissione europea / Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuto – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 4, paragrafi 3 e 4 – Nozione di dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune di una misura notificata – Decisione di non sollevare obiezioni – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 – Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Contatti di pre-notificazione – Diritti procedurali delle parti interessate – Mercato della capacità di elettricità nel Regno Unito]

14

2021/C 431/14

Causa C-570/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Irish Ferries Ltd / National Transport Authority [Rinvio pregiudiziale – Trasporto marittimo – Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne – Regolamento (UE) n. 1177/2010 – Articoli 18 e 19, articolo 20, paragrafo 4, e articoli 24 e 25 – Cancellazione di servizi passeggeri – Consegna tardiva di una nave al vettore – Preavviso prima della data di partenza inizialmente prevista – Conseguenze – Diritto al trasporto alternativo – Modalità – Assunzione dei costi aggiuntivi – Diritto alla compensazione economica – Calcolo – Nozione di prezzo del biglietto – Organismo nazionale preposto all’esecuzione del regolamento n. 1177/2010 – Competenza – Nozione di reclamo – Valutazione della validità – Articoli 16, 17, 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di parità di trattamento]

15

2021/C 431/15

Causa C-579/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — The Queen, su istanza di Association of Independent Meat Suppliers, Cleveland Meat Company Ltd / The Food Standards Agency [Rinvio pregiudiziale – Tutela della salute – Regolamento (CE) n. 854/2004 – Articolo 5, paragrafo 2 – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Articolo 54, paragrafo 3 – Norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – Ispezione post mortem della carcassa e delle frattaglie – Veterinario ufficiale – Bollatura sanitaria – Diniego – Carne dichiarata inidonea al consumo umano – Diritto di ricorso avverso una decisione del veterinario ufficiale – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

16

2021/C 431/16

Causa C-647/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 — Ja zum Nürburgring eV / Commissione europea [Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che quest’ultimo non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso – Ricevibilità – Qualità di interessato – Persona individualmente interessata – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale – Motivazione – Snaturamento delle prove]

17

2021/C 431/17

Causa C-665/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 — NeXovation, Inc. / Commissione europea [Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che questi non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso – Ricevibilità – Qualità di interessato – Persona individualmente interessata – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale – Motivazione]

18

2021/C 431/18

Causa C-718/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato – Mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 2, punto 21 – Articolo 19, paragrafi 3, 5 e 8 – Articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettere a) e b) – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 2, punto 20 – Articolo 19, paragrafi 3, 5 e 8 – Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettere a) e b) – Nozione di impresa verticalmente integrata – Separazione effettiva tra le reti e le attività di produzione e di fornitura di energia elettrica e di gas naturale – Gestore del sistema di trasmissione indipendente – Indipendenza del personale e dei dirigenti di tale gestore – Periodi transitori – Partecipazioni nel capitale dell’impresa verticalmente integrata – Autorità nazionali di regolazione – Indipendenza – Competenze esclusive – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 15 – Diritto di lavorare e di esercitare una professione – Articolo 17 – Diritto di proprietà – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni – Principio di democrazia)

19

2021/C 431/19

Cause riunite C-721/19 e C-722/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Sisal SpA (C-721/19), Stanleybet Malta Ltd (C-722/19), Magellan Robotech Ltd (C-722/19) / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Direttiva 2014/23/UE – Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione – Articolo 43 – Modifiche sostanziali – Lotterie a estrazione istantanea – Normativa nazionale che prevede il rinnovo di una concessione senza una nuova gara d’appalto – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Interesse ad agire)

20

2021/C 431/20

Causa C-741/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris — Francia) — Repubblica di Moldova / Komstroy LLC, succeduta alla Energoalians (Rinvio pregiudiziale – Trattato sulla Carta dell’energia – Articolo 26 – Inapplicabilità tra Stati membri – Lodo arbitrale – Sindacato giurisdizionale – Competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro – Controversia tra un operatore di uno Stato terzo e uno Stato terzo – Competenza della Corte – Articolo 1, punto 6, del Trattato sulla Carta dell’energia – Nozione di investimento)

21

2021/C 431/21

Causa C-790/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov — Romania) — Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov / LG, MH [Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Direttiva 2005/60/CE – Reato di riciclaggio – Riciclaggio commesso dall’autore del reato principale (autoriciclaggio)]

21

2021/C 431/22

Causa C-836/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gera — Germania) — Toropet Ltd. / Landkreis Greiz [Rinvio pregiudiziale – Salute – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Articolo 9, lettera d), e articolo 10, lettere a) e f) – Categorizzazione dei prodotti – Decomposizione, deterioramento e presenza di corpi estranei nel materiale – Incidenza sulla categorizzazione iniziale]

22

2021/C 431/23

Causa C-854/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Vodafone GmbH / Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dalla Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen [Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 – Articolo 3 – Accesso a un’Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a tariffa zero – Esclusione della tariffa zero in caso di roaming]

23

2021/C 431/24

Causa C-928/19 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 — European Federation of Public Service Unions (EPSU) / Commissione europea, Jan Willem Goudriaan (Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Politica sociale – Articoli 154 e 155 TFUE – Dialogo sociale tra le parti sociali a livello dell’Unione europea – Informazione e consultazione dei funzionari e dei dipendenti delle amministrazioni dei governi centrali degli Stati membri – Accordo concluso tra le parti sociali – Richiesta congiunta delle parti firmatarie di tale accordo di attuare quest’ultimo a livello dell’Unione – Rifiuto della Commissione europea di presentare al Consiglio dell’Unione europea una proposta di decisione – Livello di controllo giurisdizionale – Obbligo di motivazione della decisione di rifiuto)

23

2021/C 431/25

Causa C-930/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers — Belgio) — X / État belge (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 13, paragrafo 2 – Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese terzo – Mantenimento, in caso di divorzio, del diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo vittima di atti di violenza domestica commessi dal coniuge – Obbligo di dimostrare l’esistenza di risorse sufficienti – Assenza di tale obbligo nella direttiva 2003/86/CE – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 20 e 21 – Parità di trattamento – Differenza di trattamento a seconda che il richiedente il ricongiungimento sia cittadino dell’Unione o cittadino di un paese terzo – Non comparabilità delle situazioni)

24

2021/C 431/26

Causa C-932/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Ítélőtábla — Ungheria) — JZ / OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 6, paragrafo 1 – Mutuo denominato in valuta estera – Differenza tra il tasso di cambio applicabile al momento dell’erogazione delle somme mutuate e quello applicabile al momento del rimborso – Normativa di uno Stato membro che prevede la sostituzione di una clausola abusiva con una norma di diritto nazionale – Facoltà del giudice nazionale di pronunciare l’invalidità totale del contratto contenente la clausola abusiva – Eventuale considerazione della tutela offerta da tale normativa e della volontà del consumatore riguardante l’applicazione della stessa)

25

2021/C 431/27

Causa C-549/21 P: Impugnazione proposta il 3 settembre 2021 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 giugno 2021, causa T-635/19, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a. / Commissione

25

 

Tribunale

2021/C 431/28

Causa T-355/18: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Spagna / Commissione (Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nei settori della salute e della sicurezza alimentare – Limitazione della scelta della lingua 2 tra quattro lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità)

27

2021/C 431/29

Causa T-52/19: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — AH / Eurofound (Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Divulgazione di dati personali – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Incompetenza dell’autore dell’atto lesivo – Atto elaborato e firmato da uno studio legale esterno – Responsabilità – Danno morale)

27

2021/C 431/30

Causa T-554/19: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Spagna / Commissione (Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nei settori del diritto della concorrenza, del diritto finanziario, del diritto dell’Unione economica e monetaria, delle regole finanziarie applicabili al bilancio dell’Unione, e della protezione delle monete in euro contro la falsificazione – Limitazione della scelta della lingua 2 tra quattro lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità)

28

2021/C 431/31

Causa T-630/19: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — AH / Eurofound (Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Ricorso di annullamento – Litispendenza – Interesse ad agire – Ricevibilità – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Obbligo di motivazione – Incompetenza dell'autore dell'atto – Errore di valutazione – Responsabilità – Danno morale)

29

2021/C 431/32

Causa T-84/20: Ordinanza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Qx World/EUIPO — Mandelay (EDUCTOR) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo EDUCTOR – Marchio anteriore non registrato EDUCTOR – Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi]

29

2021/C 431/33

Causa T-154/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — IY / Parlamento (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Gruppo politico – Licenziamento – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Diritto di essere ascoltato – Parità di trattamento – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Responsabilità)

30

2021/C 431/34

Causa T-155/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — IZ / Parlamento (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Gruppo politico – Licenziamento – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Diritto di essere ascoltato – Parità di trattamento – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Responsabilità)

30

2021/C 431/35

Causa T-156/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — JA / Parlamento (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Gruppo politico – Licenziamento – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Diritto di essere ascoltato – Parità di trattamento – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Responsabilità)

31

2021/C 431/36

Causa T-458/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (GEØGRAPHICAL NØRWAY) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo GEØGRAPHICAL NØRWAY – Impedimento alla registrazione assoluto – Causa di nullità assoluta – Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Malafede – Obbligo di motivazione]

32

2021/C 431/37

Causa T-459/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION – Impedimento alla registrazione assoluto – Causa di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Malafede – Obbligo di motivazione]

32

2021/C 431/38

Causa T-460/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (Geographical Norway) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Geographical Norway – Impedimento alla registrazione assoluto – Causa di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Malafede – Obbligo di motivazione]

33

2021/C 431/39

Causa T-461/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo GEOGRAPHICAL NORWAY – Impedimento alla registrazione assoluto – Causa di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Malafede – Obbligo di motivazione]

34

2021/C 431/40

Causa T-489/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Eos Products/EUIPO (Forma di un contenitore sferico) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un contenitore sferico – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

34

2021/C 431/41

Causa T-493/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Sfera Joven/EUIPO — Koc (SFORA WEAR) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SFORA WEAR – Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori Sfera KIDS e Sfera – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001]]

35

2021/C 431/42

Causa T-555/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — QB / BCE (Funzione pubblica – Personale della BCE – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2015 – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Dovere di imparzialità – Guida per la valutazione dei membri del personale della BCE – Errori manifesti di valutazione – Responsabilità)

35

2021/C 431/43

Causa T-584/20: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Cara Therapeutics/EUIPO — Gebro Holding (KORSUVA) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo KORSUVA – Marchio nazionale denominativo anteriore AROSUVA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

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2021/C 431/44

Causa T-10/21: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Griesbeck/Parlamento (Diritto istituzionale – Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Onere della prova – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità)

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2021/C 431/45

Causa T-18/21: Ordinanza del Tribunale del 1o settembre 2021 — Be Smart / Commissione (Aiuti di Stato – Denuncia – Ricorso per carenza – Presa di posizione della Commissione successiva alla proposizione del ricorso e che pone fine alla carenza – Non luogo a statuire)

37

2021/C 431/46

Causa T-78/21: Ricorso proposto il 24 agosto 2021 — PV / Commissione

38

2021/C 431/47

Causa T-410/21: Ricorso proposto l’8 luglio 2021 — Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione

39

2021/C 431/48

Causa T-413/21: Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — Feralpi/Commissione

40

2021/C 431/49

Causa T-425/21: Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — eSlovensko Bratislava / Commissione

41

2021/C 431/50

Causa T-436/21: Ricorso proposto il 16 luglio 2021 — Veen/ Europol

42

2021/C 431/51

Causa T-509/21: Ricorso proposto il 18 agosto 2021 — IMG / Commissione

43

2021/C 431/52

Causa T-514/21: Ricorso proposto il 21 agosto 2021 — Associazione Terra Mia Amici No Tap/BEI

43

2021/C 431/53

Causa T-518/21: Ricorso proposto il 24 agosto 2021 — European Paper Packaging Alliance / Commissione

45

2021/C 431/54

Causa T-525/21: Ricorso proposto il 27 agosto 2021 — E. Breuninger / Commissione

46

2021/C 431/55

Causa T-534/21: Ricorso proposto il 1o settembre 2021 — VP / Cedefop

47

2021/C 431/56

Causa T-535/21: Ricorso proposto il 31 agosto 2021 — Tinnus Enterprises / EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi)

48

2021/C 431/57

Causa T-538/21: Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — PBL e WA / Commissione

49

2021/C 431/58

Causa T-540/21: Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — Vivostore/EUIPO — Linda (VIVO LIFE)

50

2021/C 431/59

Causa T-545/21: Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi)

51

2021/C 431/60

Causa T-550/21: Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Kalypso Media Group/EUIPO (COMMANDOS)

51

2021/C 431/61

Causa T-552/21: Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Worldwide Brands / EUIPO — Guangyu Wan (CAMEL)

52

2021/C 431/62

Causa T-555/21: Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi)

53

2021/C 431/63

Causa T-561/21: Ricorso proposto l’8 settembre 2021 — HSBC Holdings e a. / Commissione

54

2021/C 431/64

Causa T-568/21: Ricorso proposto il 10 settembre 2021 — Harbaoui / EUIPO — Google (GC GOOGLE CAR)

55

2021/C 431/65

Causa T-569/21: Ricorso proposto il 10 settembre 2021 — Harbaoui / EUIPO — Google (GOOGLE CAR)

55

2021/C 431/66

Causa T-573/21: Ricorso proposto il 14 settembre 2021 — Brand Energy Holdings / EUIPO (RAPIDGUARD)

56

2021/C 431/67

Causa T-670/20: Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2021 — SMCK Hair Care Products/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL)

56

2021/C 431/68

Causa T-12/21: Ordinanza del Tribunale del 27 agosto 2021 — PJ/EIT

57

2021/C 431/69

Causa T-335/21: Ordinanza del Tribunale del 27 agosto 2021 — PJ / EIT

57


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 431/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 422 del 18.10.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 412 dell'11.10.2021

GU C 401 del 4.10.2021

GU C 391 del 27.9.2021

GU C 382 del 20.9.2021

GU C 368 del 13.9.2021

GU C 357 del 6.9.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/2


Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

(2021/C 431/02)

L’11ottobre 2021 il Tribunale, in seguito alla cessazione dalle loro funzioni di giudici presso il Tribunale da parte dei sigg. Collins, Gratsias, Csehi e della sig.ra Spineanu-Matei, ha deciso di modificare la decisione relativa alla costituzione delle sezioni del 30 settembre 2019 (1), come modificata (2), e la decisione relativa all’assegnazione dei giudici alle sezioni del 4 ottobre 2019 (3), come modificata (4), per il periodo compreso tra l’11 ottobre 2021 e il 31 agosto 2022, e di assegnare i giudici alle sezioni nel modo seguente:

Prima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Jaeger, sig.ra Półtorak, sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.

Prima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Jaeger e sig.ra Półtorak, giudici;

Collegio B: sig. Jaeger e sig.ra Porchia, giudici;

Collegio C: sig. Jaeger e sig.ra Stancu, giudici;

Collegio D: sig.ra Półtorak e sig.ra Porchia, giudici;

Collegio E: sig.ra Półtorak e sig.ra Stancu, giudici;

Collegio F: sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.

Seconda Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione, sig. M. Kreuschitz, sig. Schalin, sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Nõmm, giudici.

Seconda Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Schalin e sig.ra Škvařilová-Pelzl, giudici;

Collegio B: sig. Schalin e sig. Nõmm, giudici;

Collegio C: sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Nõmm, giudici.

Terza Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. De Baere, presidente di sezione, sig. Kreuschitz, sig. Öberg, sig. Mastroianni e sig.ra Steinfatt, giudici.

Terza Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. De Baere, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Kreuschitz e sig.ra Steinfatt, giudici.

Quarta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Madise, sig. Nihoul, sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.

Quarta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Madise e sig. Nihoul, giudici;

Collegio B: sig. Madise e sig.ra Frendo, giudici;

Collegio C: sig. Madise e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;

Collegio D: sig. Nihoul e sig.ra Frendo, giudici;

Collegio E: sig. Nihoul e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;

Collegio F: sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.

Quinta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Spielmann, presidente di sezione, sig. Frimodt Nielsen, sig. Öberg, sig. Mastroianni e sig.ra Brkan, giudici.

Quinta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Spielmann, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Öberg e sig. Mastroianni, giudici;

Collegio B: sig. Öberg e sig.ra Brkan, giudici;

Collegio C: sig. Mastroianni e sig.ra Brkan, giudici;

Sesta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Marcoulli, presidente di sezione, sig. Frimodt Nielsen, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.

Sesta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Marcoulli, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Frimodt Nielsen e sig. Schwarcz, giudici;

Collegio B: sig. Frimodt Nielsen e sig. Iliopoulos, giudici;

Collegio C: sig. Frimodt Nielsen e sig. Norkus, giudici;

Collegio D: sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;

Collegio E: sig. Schwarcz e sig. Norkus, giudici;

Collegio F: sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.

Settima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. da Silva Passos, presidente di sezione, sig. Valančius, sig.ra Reine, sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.

Settima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. da Silva Passos, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Valančius e sig.ra Reine, giudici;

Collegio B: sig. Valančius e sig. Truchot, giudici;

Collegio C: sig. Valančius e sig. Sampol Pucurull, giudici;

Collegio D: sig.ra Reine e sig. Truchot, giudici;

Collegio E: sig.ra Reine e sig. Sampol Pucurull, giudici;

Collegio F: sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.

Ottava Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Svenningsen, presidente di sezione, sig. Barents, sig. Mac Eochaidh, sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.

Ottava Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Svenningsen, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Barents e sig. Mac Eochaidh, giudici;

Collegio B: sig. Barents e sig.ra Pynnä, giudici;

Collegio C: sig. Barents e sig. Laitenberger, giudici;

Collegio D: sig. Mac Eochaidh e sig.ra Pynnä, giudici;

Collegio E: sig. Mac Eochaidh e sig. Laitenberger, giudici;

Collegio F: sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.

Nona Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Costeira, presidente di sezione, sig.ra Kancheva, sig. Buttigieg, sig.ra Perišin e sig. Zilgalvis, giudici.

Nona Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Costeira, presidente di sezione;

Collegio A: sig.ra Kancheva e sig.ra Perišin, giudici;

Collegio B: sig.ra Kancheva e sig. Zilgalvis, giudici;

Collegio C: sig.ra Perišin et sig. Zilgalvis, giudici.

Decima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kornezov, presidente di sezione, sig. Buttigieg, sig.ra Kowalik-Bańczyk, sig. Hesse e sig. Petrlík, giudici.

Decima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Kornezov, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Buttigieg e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici;

Collegio B: sig. Buttigieg e sig. Hesse, giudici;

Collegio C: sig. Buttigieg e sig. Petrlík, giudici;

Collegio D: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Hesse, giudici;

Collegio E: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Petrlík, giudici;

Collegio F: sig. Hesse e sig. Petrlík, giudici.

La Seconda Sezione, composta da quattro giudici, sarà ampliata con l’aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Terza Sezione. La Terza Sezione, composta da tre giudici, sarà ampliata con l’aggiunta di un quarto e di un quinto giudice provenienti dalla Quinta Sezione. La Quinta Sezione, composta da quattro giudici, sarà ampliata con l’aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Sesta Sezione. La Nona Sezione, composta da quattro giudici, sarà ampliata con l’aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Decima Sezione.

Il quarto e il quinto giudice della Terza Sezione ampliata sono i giudici con più anzianità secondo l’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura, diversi dal presidente di sezione, provenienti dalla sezione incaricata del medesimo settore specialistico che segue numericamente la Terza Sezione.

Il quinto giudice della Seconda, della Quinta, e della Nona Sezione ampliate è il giudice con più anzianità secondo l’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura, diverso dal presidente di sezione, proveniente dalla sezione incaricata del medesimo settore specialistico che segue numericamente la Seconda, la Quinta, e la Nona Sezione.

Il Tribunale conferma la sua decisione del 4 ottobre 2019, secondo la quale la Prima, Quarta, Settima e Ottava Sezione sono incaricate delle cause proposte ai sensi dell’articolo 270 TFUE e, eventualmente, dell’articolo 50 bis del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, mentre la Seconda, Terza, Quinta, Sesta, Nona e Decima Sezione sono incaricate delle cause in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura.

Esso conferma parimenti quanto segue:

che il presidente e il vicepresidente non sono assegnati in via permanente a una sezione.

in occasione di ogni anno giudiziario, il vicepresidente entra a far parte di ciascuna delle dieci sezioni che si riuniscono con cinque giudici, in ragione di una causa per sezione secondo l’ordine seguente:

la prima causa rinviata, con decisione del Tribunale, dinanzi a un collegio ampliato che si riunisce con cinque giudici della Prima Sezione, della Seconda Sezione, della Terza Sezione, della Quarta Sezione e della Quinta Sezione;

la terza causa rinviata, con decisione del Tribunale, dinanzi a un collegio ampliato che si riunisce con cinque giudici della Sesta Sezione, della Settima Sezione, dell’Ottava Sezione, della Nona Sezione e della Decima Sezione.

Quando la sezione della quale il vicepresidente è chiamato a far parte è composta:

da cinque giudici, il collegio ampliato si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito nonché di uno degli altri giudici della sezione interessata, individuato in base all’ordine inverso stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura;

da quattro giudici, il collegio ampliato si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito e del quarto giudice della sezione interessata.

da tre giudici, il collegio ampliato è composto dal vicepresidente, dai giudici del collegio di tre membri inizialmente investito nonché dal quinto giudice con più anzianità individuato in base all’ordine stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura, diverso dal presidente di sezione, proveniente dalla sezione incaricata del medesimo settore specialistico che segue la sezione interessata.


(1)  GU 2019, C 372, pag. 3.

(2)  GU 2020, C 68, pag. 2, GU 2020, C 114, pag. 2, GU 2020, C 371, pag. 2, GU 2021, C 110, pag. 2, GU 2021, C 297, pag. 2, GU 2021, C 368, pag. 2 e GU 2021, C 412, pag. 2.

(3)  GU 2019, C 372, pag. 3.

(4)  GU 2020, C 68, pag. 2, GU 2020, C 114, pag. 2, GU 2020, C 371, pag. 2, GU 2021, C 110, pag. 2, GU 2021, C 297, pag. 2, GU 2021, C 368, pag. 2 e GU 2021, C 412, pag. 2.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/6


Impugnazione proposta il 7 maggio 2021 da EM avverso la sentenza del Tribunale (prima sezione) 3 marzo 2021, causa T-599/19, EM / Parlamento

(Causa C-299/21 P)

(2021/C 431/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EM (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del 3 marzo 2021, EM / Parlamento (T-599/19);

condannare il Parlamento alla totalità delle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di ricorso dedotto dinanzi al Tribunale, il ricorrente aveva rilevato la violazione degli articoli 1 e 31 della Carta dei diritti fondamentali, nonché degli articoli 12 e 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari, la violazione del dovere di assistenza e l’abuso di potere. Il Tribunale si è pronunciato su tale primo motivo, suddiviso in tre parti, nei punti da 42 a 131 della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso dedotto dinanzi al Tribunale, il ricorrente aveva rilevato la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, nonché un errore manifesto di valutazione. Il Tribunale si è pronunciato su tale motivo nei punti da 142 a 159 della sentenza impugnata.

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sul travisamento dei fatti e sull’esistenza di errori manifesti di valutazione che avrebbero determinato una motivazione insufficiente e inesatta in diritto. Il Tribunale avrebbe, così, omesso di pronunciarsi su tutta la domanda. In sede di impugnazione il ricorrente contesta, in particolare, i punti da 51 a 57, da 66 a 69, da 100 a 103, 109, da 126 a 131, 145 e 146, 148 e 149, 170 e 171 della sentenza impugnata.


25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 31 maggio 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S.S., N.Z., S.S.

(Causa C-338/21)

(2021/C 431/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State.

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Resistenti: S.S., N.Z., S.S.

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 27, paragrafo 3, e 29, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180 (1)) debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi, in cui uno Stato membro ha optato per l’attuazione dell’articolo 27, paragrafo 3, parte iniziale e lettera c), ma ha anche riconosciuto effetto sospensivo all’esecuzione di una decisione di trasferimento ad un ricorso o revisione di una decisione in una procedura su una domanda di permesso di soggiorno correlato alla tratta di esseri umani, diversa da una decisione di trasferimento, che impedisce temporaneamente il trasferimento concreto.


(1)  Pag. 31


25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerische Oberste Landesgericht (Germania) il 7 luglio 2021 — Landkreis A.-F. / J. Sch. Omnibusunternehmen e K. Reisen GmbH

(Causa C-416/21)

(2021/C 431/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerisches Oberstes Landesgericht.

Parti

Ricorrente: Landkreis A.-F.

Resistenti: J. Sch. Omnibusunternehmen, K. Reisen GmbH

Interveniente: E. GmbH & Co. K

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE (1) debba essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice deve disporre di indicazioni sufficientemente plausibili per ravvisare una violazione dell’articolo 101 TFUE da parte degli operatori economici.

2.

Se l’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato come disciplina esaustiva dei motivi di esclusione facoltativi nel senso che il principio della parità di trattamento (articolo 18, paragrafo 1, della direttiva medesima) — in caso di presentazione di offerte non autonome né indipendenti — non possa ostare all’aggiudicazione dell’appalto.

3.

Se l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’aggiudicazione dell’appalto a imprese che costituiscono un’unità economica, ciascuna delle quali ha presentato un’offerta.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).


25.10.2021   

IT

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C 431/8


Impugnazione proposta il 20 luglio 2021 da Petrus Kerstens avverso l’ordinanza del Tribunale (settima sezione) del 17 maggio 2021, causa T-672/20, Kerstens / Commissione

(Causa C-447/21 P)

(2021/C 431/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare l’ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2021, Kerstens / Commissione (T-672/20);

Dichiarare ricevibile il ricorso;

Alla luce della circostanza che lo stato degli atti non consente di decidere la causa nel merito, rinviarla al Tribunale affinché giudichi nel merito;

Riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

I quattro motivi di impugnazione vertono sulla ricevibilità del ricorso proposto dal ricorrrente in primo grado.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che, dichiarando irricevibile il ricorso di annullamento avverso le decisioni del 20 e del 31 gennaio 2020, il Tribunale ha violato le norme in materia di onere della prova nonché l’articolo 91, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari e, inoltre, ha travisato i fatti e gli elementi di prova.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente rileva che il Tribunale non ha adeguatamente motivato l’ordinanza impugnata.

Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale ha gravemente violato il principio della certezza del diritto in materia di determinazione della data di notifica dell’atto impugnato.

Con il quarto e ultimo motivo di impugnazione il ricorrente rileva che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento dei funzionari in materia di determinazione della data di notifica degli atti loro indirizzati e ai quali occorre dar seguito in sede giudiziaria.


25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 9 agosto 2021 — F.F.

(Causa C-487/21)

(2021/C 431/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: F.F.

Altre parti: Österreichische Datenschutzbehörde, CRIF GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «copia» di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 (1) (in prosieguo: il «RGPD») debba essere interpretata nel senso che per essa si intenda una fotocopia o un facsimile oppure una copia elettronica di un dato (elettronico) oppure se in detta nozione, conformemente al significato fornito dai vocabolari tedesco, francese e inglese, rientri anche una «Abschrift», un «double» («duplicata») o un «transcript».

2)

Se l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, secondo il quale «[i]l titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento», debba essere interpretato nel senso che vi è contemplato un diritto dell’interessato ad ottenere una copia — anche — di tutti i documenti nei quali i suoi dati personali sono oggetto di trattamento o una copia di un estratto da una base di dati qualora essa sottoponga a trattamento dati personali oppure che esso prevede — soltanto — un diritto dell’interessato alla riproduzione fedele all’originale dei dati personali cui occorre concedere l’accesso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD.

3)

Qualora alla seconda questione venga risposto che sussiste soltanto un diritto dell’interessato alla riproduzione fedele all’originale dei dati personali cui occorre concedere l’accesso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD, se il suo successivo paragrafo 3, prima frase, debba essere interpretato nel senso che, in funzione della tipologia dei dati oggetto di trattamento (ad esempio, con riguardo a diagnosi, risultati di esami, pareri menzionati dal considerando 63 oppure anche documenti inerenti ad un esame ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 dicembre 2017, Nowak (2)) e del principio di trasparenza sancito dall’articolo 12, paragrafo 1, del RGPD, può essere nondimeno necessario fornire anche parti di testo o interi documenti all’interessato.

4)

Se la nozione di «informazioni» che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD, «sono fornite in un formato elettronico di uso comune» all’interessato, quando quest’ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, «salvo indicazione diversa dell’interessato» debba essere interpretata nel senso che essa include soltanto i «dati personali oggetto di trattamento» menzionati nella prima frase.

a.

In caso di risposta negativa alla quarta questione: se la nozione di «informazioni» che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD, «sono fornite in un formato elettronico di uso comune» all’interessato, quando quest’ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, «salvo indicazione diversa dell’interessato» debba essere interpretata nel senso che essa include anche le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere da a) a h) dello stesso articolo.

b.

In caso di risposta negativa alla quarta questione, sub a): se la nozione di «informazioni» che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD, «sono fornite in un formato elettronico di uso comune» all’interessato, quando quest’ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, «salvo indicazione diversa dell’interessato» debba essere interpretata nel senso che essa include, oltre ai «dati personali oggetto di trattamento» e le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere da a) a h), dello stesso articolo, ad esempio, i relativi metadati.


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)

(2)  C-434/16, EU:C:2017:994.


25.10.2021   

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C 431/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) l’11 agosto 2021 — Eircom Limited / Commission for Communications Regulation

(Causa C-494/21)

(2021/C 431/08)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court

Parti

Ricorrente: Eircom Limited

Resistente: Commission for Communications Regulation

Con l’intervento di: Vodafone Ireland Limited, Three Ireland (Hutchinson) Limited, Three Ireland Services (Hutchinson) Limited

Questioni pregiudiziali

In circostanze nelle quali:

1)

il mercato delle telecomunicazioni è stato liberalizzato ed esiste una pluralità di fornitori di servizi di telecomunicazione operanti sul mercato;

2)

l’autorità nazionale di regolamentazione (in prosieguo: la «ANR») ha selezionato un fornitore di servizi (in prosieguo: il «fornitore del servizio universale») per eseguire gli obblighi del servizio universale;

3)

l’ANR ha stabilito che esiste un costo netto positivo connesso all’esecuzione degli obblighi del servizio universale (in prosieguo: il «costo netto degli obblighi del servizio universale»); e

4)

l’ANR ha accertato che il costo netto degli obblighi del servizio universale è significativo rispetto ai costi amministrativi connessi all’istituzione di un meccanismo di condivisione del costo netto degli OSU tra gli operatori del mercato;

se l’ANR è tenuta, in conformità agli obblighi posti a suo carico in virtù della direttiva «servizio universale» 2002/22 (1), a valutare se il costo netto degli obblighi del servizio universale sia eccessivo con riferimento alla capacità del fornitore del servizio universale a sopportarlo, tenuto conto di tutte le caratteristiche specifiche di detto fornitore, segnatamente del livello delle sue apparecchiature, della sua situazione economica e finanziaria nonché della sua quota di mercato (di cui al punto 42 della sentenza nella causa «Base»), se sia ammissibile, ai sensi delle direttive, che l’ANR effettui tale valutazione prendendo in considerazione esclusivamente le caratteristiche/situazione del fornitore del servizio universale, oppure sia tenuta a valutare le caratteristiche/situazione di quest’ultimo rispetto ai suoi concorrenti sul mercato di riferimento.


(1)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51).


25.10.2021   

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C 431/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 18 agosto 2021 — UM / Daimler AG

(Causa C-506/21)

(2021/C 431/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Erfurt

Parti

Ricorrente: UM

Convenuta: Daimler AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 18, paragrafo 1, 26, paragrafo 1, e 46 della direttiva 2007/46/CE (1), in combinato disposto con gli articoli 4, 5 e 13 del regolamento (CE) n. 715/2007 (2), abbiano lo scopo di, e intendano, tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli a motore e il loro patrimonio. Se sia parimenti tutelato l’interesse di un singolo acquirente di un veicolo a non acquistare un veicolo non conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione e che sia, in particolare, dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del citato regolamento.

2)

Se il diritto dell’Unione, in particolare il principio di effettività e i diritti fondamentali e i principi dell’Unione, nonché i diritti propri della natura, conferisca all’acquirente di un veicolo un diritto al risarcimento basato sul diritto civile nei confronti del costruttore del veicolo per qualsiasi condotta illecita — colposa o dolosa — di quest’ultimo in rapporto all’immissione in commercio di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

3)

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti a disposizioni di diritto tedesco quali l’articolo 348, paragrafo 3, del codice di procedura civile tedesco (Zivilprozessordnung) e alla relativa giurisprudenza, nella misura in cui esse rendano più difficile, ritardino o impediscano un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Se ciò si applichi anche alle disposizioni di diritto tedesco in materia di ricusazione, come l’articolo 42 del codice di procedura civile tedesco.


(1)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1)

(2)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1)


25.10.2021   

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C 431/11


Impugnazione proposta il 18 agosto 2021 da Puma SE, Puma United Kingdom Ltd, Puma Nordic AB, Austria Puma Dassler GmbH, Puma Italia Srl, Puma France SAS, Puma Denmark A/S, Puma Iberia, SL, Puma Retail AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 giugno 2021, causa T-781/16, Puma e a./ Commissione

(Causa C-507/21 P)

(2021/C 431/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Appellanti: Puma SE, Puma United Kingdom Ltd, Puma Nordic AB, Austria Puma Dassler GmbH, Puma Italia Srl, Puma France SAS, Puma Denmark A/S, Puma Iberia, SL, Puma Retail AG (rappresentanti: E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle appellanti

Le appellanti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 (1) della Commissione, del 18 agosto 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 (2) della Commissione, del 13 settembre 2016, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 (3) della Commissione, del 28 settembre 2016, e

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalle appellanti nonché a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-781/16

o, in subordine,

rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

riservare la decisione sulle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e a quello d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione le appellanti fanno valere tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata non ha esaminato la parte fondamentale del primo motivo di ricorso delle appellanti, da cui discende una violazione dell’obbligo di motivazione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata ha applicato un criterio giuridico erroneo nell’esaminare la pretesa delle appellanti, contenuta in una parte del terzo motivo di ricorso, in base alla quale i regolamenti controversi avevano violato il principio di proporzionalità.

Terzo motivo, vertente sul fatto che nel contesto di una parte del quarto motivo di ricorso delle appellanti la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 (4) della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, e ha ignorato il principio giuridico in base al quale nessuno può trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2016, L 225, pag. 52).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2016, L 245, pag. 16).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2016, L 262, pag. 4).

(4)  GU 2016, L 41, pag. 3.


25.10.2021   

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C 431/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 26 agosto 2021 — M.D. / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága

(Causa C-528/21)

(2021/C 431/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: M.D.

Resistente: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115/CE (1) e l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7, 20, 24 e 47 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro di estendere l’applicazione di una riforma legislativa anche a procedimenti ripetuti in forza di una decisione giudiziaria emessa nell’ambito di procedimenti anteriori, riforma legislativa ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, viene assoggettato a un regime procedurale molto più sfavorevole, al punto tale da perdere lo status di persona che non può essere oggetto di rimpatrio neppure per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sicurezza nazionale, status che aveva acquisito in ragione della durata della sua residenza fino a tale momento; da vedere poi respinta la propria domanda di carta di soggiorno permanente sulla base di tale medesima situazione di fatto e per ragioni di sicurezza nazionale; da revocargli la carta di soggiorno già attribuita e da imporgli infine un divieto d’ingresso e di soggiorno, senza che le sue circostanze personali e familiari — in particolare, nel caso di specie, il fatto di avere a carico anche un cittadino ungherese minorenne — siano state prese in considerazione in alcun procedimento. Decisioni che possono avere come conseguenza la rottura dell’unità familiare o che cittadini dell’Unione, familiari del cittadino del paese terzo, tra cui un figlio minorenne, siano indotti ad abbandonare il territorio dello Stato membro.

2)

Se gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115 e l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro di non prendere in considerazione le circostanze personali e familiari del cittadino di un paese terzo prima di imporgli un divieto d’ingresso e di soggiorno, per il motivo che il soggiorno di tale persona, familiare di un cittadino dell’Unione, costituisce una minaccia reale, diretta e grave per la sicurezza nazionale del paese.

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione pregiudiziale:

3)

Se l’articolo 20 TFUE e gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 20 e 47 della Carta, nonché il considerando 22 della direttiva 2008/115, che impone come considerazione preminente [l’interesse] superiore del bambino, e il considerando 24 della medesima direttiva, che impone che si rispettino i diritti fondamentali e i principi riconosciuti nella Carta, debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale, allorché constati, sulla base di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, che il diritto dello Stato membro o la prassi delle autorità competenti per gli stranieri fondata su tale diritto nazionale sono contrari al diritto dell’Unione, può prendere in considerazione, nell’esaminare la legittimità del divieto d’ingresso e di soggiorno, come diritto quesito del ricorrente nella presente controversia, il fatto che, nel periodo di vigenza della a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény [legge n. I del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno delle persone titolari di un diritto di libera circolazione e di soggiorno], questi soddisfacesse i requisiti necessari per l’applicazione dell’articolo 42 di detta legge, ossia avesse compiuto oltre dieci anni di residenza regolare in Ungheria, o nel senso che, nel verificare la fondatezza dell’adozione del divieto d’ingresso e di soggiorno, detto giudice deve applicare direttamente l’articolo 5 della direttiva 2008/115 per tener conto delle circostanze familiari e personali, nel silenzio al riguardo della a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény [legge n. II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi].

4)

Se sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare al diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 13 della direttiva 2008/115 e al diritto a un giudice imparziale sancito dall’articolo 47 della Carta, la prassi di uno Stato membro in virtù della quale, nell’ambito del procedimento avviato da un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nell’esercizio del suo diritto al ricorso, le autorità competenti per gli stranieri non ottemperano a una decisione giudiziaria definitiva che ordina la tutela giurisdizionale immediata della sospensione dell’esecuzione di una decisione di divieto d’ingresso e di soggiorno, adducendo che hanno già inoltrato al sistema d’informazione Schengen (SIS II) una segnalazione relativa a tale divieto, così che il cittadino di paese terzo, familiare del cittadino dell’Unione, non può esercitare personalmente il diritto al ricorso né entrare nel territorio dello Stato membro — l’Ungheria — mentre ha luogo il procedimento e non è stata ancora pronunciata una decisione definitiva nella controversia in cui è parte.


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).


25.10.2021   

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C 431/13


Ricorso presentato il 27 agosto 2021 — Commissione europea — Repubblica slovacca

(Causa C-540/21)

(2021/C 431/12)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentata da: R. Lindenthal, I. Rubene e A. Tokár, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni

dichiarare che la Repubblica slovacca avendo adottato l’articolo 33bis della legge n. 170/2018, introdotto dalla legge n. 136/2020 del 20 maggio 2020, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 4 della direttiva (UE) 2015/2302 (1); e

condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/2302, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. A norma del paragrafo 3, lettera b), lo stesso diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico è riconosciuto all’organizzatore se a causa di circostanze inevitabili e straordinarie non è in grado di eseguire il contratto.

L’articolo 12 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/2302 prevede, per i casi di risoluzione di contratto di pacchetto turistico, l’obbligo per l’organizzatore di procedere a tale rimborso nei confronti del viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico. Allo stesso tempo all’articolo 4 della medesima direttiva è vietato agli Stati membri di adottare disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla detta direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso.

La Repubblica slovacca, con l’adozione della legge n. 136/2020, che modifica la legge 170/2018 sui viaggi, servizi turistici collegati e su alcuni condizioni per l’attività di impresa nel settore del turismo (zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu), ha violato gli articoli 12, paragrafo 2, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4 in combinato disposto con l’articolo 4 della suddetta direttiva.

Infatti, l’articolo 33bis paragrafo 7 della legge 170/2018 prevede che l’agenzia di viaggio è obbligata a concordare con il passeggero una nuova data del viaggio entro e non oltre il 31 agosto 2021. Ai sensi del paragrafo 9 del medesimo articolo, se entro il 31 agosto 2021 l’agenzia di viaggio e il passeggero non hanno raggiunto un accordo sulla nuova data, si presume che l’agenzia abbia risolto il contratto di viaggio ed essa è obbligata a rimborsare al viaggiatore tutti gli importi dei pagamenti ricevuti in forza del contratto di viaggio senza indugio, e in ogni caso entro il 14 settembre 2021.


(1)  Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1)


25.10.2021   

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C 431/14


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 — Commissione europea / Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-57/19 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuto - Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 4, paragrafi 3 e 4 - Nozione di «dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune di una misura notificata» - Decisione di non sollevare obiezioni - Mancato avvio del procedimento d’indagine formale - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 - Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato - Contatti di «pre-notificazione» - Diritti procedurali delle parti interessate - Mercato della capacità di elettricità nel Regno Unito)

(2021/C 431/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e P. Němečková, agenti)

Altre parti nel procedimento: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd (rappresentanti: J. Derenne e D. Vallindas, avocats, e C. Ziegler, Rechtsanwalt), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente F. Shibli, S. McCrory e Z. Lavery, poi F. Shibli e S. McCrory, assistiti da G. Facenna, QC, e da D. Mackersie, barrister)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 novembre 2018, Tempus Energy e Tempus Energy Technology/Commissione (T-793/14, EU:T:2018:790), è annullata.

2)

Il ricorso nella causa T-793/14 è respinto.

3)

La Tempus Energy Ltd e la Tempus Energy Technology Ltd sopportano, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e dinanzi alla Corte di giustizia.

4)

La Repubblica di Polonia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 148 del 29.4.2019.


25.10.2021   

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C 431/15


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Irish Ferries Ltd / National Transport Authority

(Causa C-570/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto marittimo - Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne - Regolamento (UE) n. 1177/2010 - Articoli 18 e 19, articolo 20, paragrafo 4, e articoli 24 e 25 - Cancellazione di servizi passeggeri - Consegna tardiva di una nave al vettore - Preavviso prima della data di partenza inizialmente prevista - Conseguenze - Diritto al trasporto alternativo - Modalità - Assunzione dei costi aggiuntivi - Diritto alla compensazione economica - Calcolo - Nozione di prezzo del biglietto - Organismo nazionale preposto all’esecuzione del regolamento n. 1177/2010 - Competenza - Nozione di reclamo - Valutazione della validità - Articoli 16, 17, 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di parità di trattamento)

(2021/C 431/14)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Irish Ferries Ltd

Resistente: National Transport Authority

Dispositivo

1)

Il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile nel caso in cui un vettore cancelli un servizio passeggeri rispettando un preavviso di diverse settimane prima della partenza inizialmente prevista, per il motivo che la nave che doveva garantire tale servizio è stata oggetto di un ritardo nella consegna e non ha potuto essere sostituita.

2)

L’articolo 18 del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che, quando un servizio passeggeri subisce una cancellazione e non esiste alcun servizio di trasporto sostitutivo sulla stessa tratta, il vettore è tenuto a proporre al passeggero, a titolo del diritto di quest’ultimo a un trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili e non appena possibile previsto da tale disposizione, un servizio di trasporto sostitutivo che segua un itinerario diverso da quello del servizio cancellato o un servizio di trasporto marittimo abbinato ad altre modalità di trasporto, come un trasporto stradale o ferroviario, ed è tenuto a farsi carico di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal passeggero nell’ambito di tale trasporto alternativo verso la destinazione finale.

3)

Gli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1177/2010 devono essere interpretati nel senso che, qualora un vettore cancelli un servizio passeggeri rispettando un preavviso di diverse settimane prima della partenza inizialmente prevista, il passeggero dispone di un diritto alla compensazione economica ai sensi dell’articolo 19 di tale regolamento nel caso in cui egli decida, conformemente all’articolo 18 di detto regolamento, di usufruire del trasporto alternativo non appena possibile oppure di rinviare il suo viaggio a una data successiva e giunga alla destinazione finale inizialmente prevista con un ritardo superiore alle soglie fissate dall’articolo 19 del medesimo regolamento. Per contro, qualora un passeggero decida di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, egli non dispone di un siffatto diritto alla compensazione economica ai sensi di tale articolo.

4)

L’articolo 19 del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo del biglietto», contenuta in tale articolo, include i costi riferibili alle prestazioni opzionali supplementari scelte dal passeggero, come la prenotazione di una cabina o di un canile oppure l’accesso a una lounge esclusiva.

5)

L’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che la consegna tardiva di una nave da trasporto passeggeri che ha comportato la cancellazione di tutte le corse che dovevano essere effettuate da tale nave nell’ambito di una nuova tratta marittima non rientra nella nozione di «circostanze straordinarie», ai sensi di tale disposizione.

6)

L’articolo 24 del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che esso non impone al passeggero che chiede di ottenere una compensazione economica ai sensi dell’articolo 19 di tale regolamento di presentare la domanda sotto forma di reclamo al vettore entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio di trasporto.

7)

L’articolo 25 del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che rientrano nella competenza di un organismo nazionale preposto all’esecuzione di tale regolamento designato da uno Stato membro non solo il servizio passeggeri effettuato da un porto situato nel territorio di tale Stato membro, ma anche un servizio passeggeri effettuato da un porto situato nel territorio di un altro Stato membro verso un porto situato nel territorio del primo Stato membro qualora quest’ultimo servizio di trasporto rientri nell’ambito di un viaggio di andata e ritorno che è stato integralmente cancellato.

8)

Dall’esame della decima questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1177/2010.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


25.10.2021   

IT

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C 431/16


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — The Queen, su istanza di Association of Independent Meat Suppliers, Cleveland Meat Company Ltd / The Food Standards Agency

(Causa C-579/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela della salute - Regolamento (CE) n. 854/2004 - Articolo 5, paragrafo 2 - Regolamento (CE) n. 882/2004 - Articolo 54, paragrafo 3 - Norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Ispezione post mortem della carcassa e delle frattaglie - Veterinario ufficiale - Bollatura sanitaria - Diniego - Carne dichiarata inidonea al consumo umano - Diritto di ricorso avverso una decisione del veterinario ufficiale - Tutela giurisdizionale effettiva - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2021/C 431/15)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: The Queen, su istanza di Association of Independent Meat Suppliers, Cleveland Meat Company Ltd

Convenuta: The Food Standards Agency

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come modificato dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e il regolamento n. 882/2004 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale, se un veterinario ufficiale rifiuta di apporre un bollo sanitario su una carcassa e il proprietario di tale carcassa non è d’accordo con tale decisione, il veterinario ufficiale è tenuto ad adire un giudice affinché questi decida, nel merito e sulla base di prove peritali dedotte da ciascuna parte, se la suddetta carcassa soddisfi o meno i requisiti di sicurezza alimentare, senza poter formalmente annullare le decisioni del veterinario ufficiale né ordinare la revoca degli effetti di tali decisioni.

2)

L’articolo 54 del regolamento n. 882/2004, in combinato disposto con il considerando 43 di quest’ultimo e alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo cui la decisione adottata dal veterinario ufficiale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 854/2004, come modificato dal regolamento n. 882/2004, di non apporre un bollo sanitario su una carcassa può essere oggetto soltanto di un controllo giurisdizionale limitato, nell’ambito del quale il giudice adito può annullare detta decisione per qualsiasi motivo che la renda illegittima, comprese le ipotesi in cui detto veterinario abbia agito per uno scopo diverso da quello per cui i suoi poteri gli sono stati conferiti, non abbia applicato i criteri giuridici adeguati o la sua decisione sia priva di fondamento o sia non suffragata da elementi di prova sufficienti.


(1)  GU C 328 del 30.09.2019.


25.10.2021   

IT

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C 431/17


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 — Ja zum Nürburgring eV / Commissione europea

(Causa C-647/19 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) - Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno - Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili - Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata - Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che quest’ultimo non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso - Ricevibilità - Qualità di interessato - Persona individualmente interessata - Violazione dei diritti procedurali degli interessati - Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale - Motivazione - Snaturamento delle prove)

(2021/C 431/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ja zum Nürburgring eV (rappresentanti: D. Frey e M. Rudolph, Rechtsanwälte)

Procedimento in cui l’altra parte è: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, B. Stromsky e T. Maxian Rusche, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 giugno 2019, Ja zum Nürburgring/Commissione (T-373/15, EU:T:2019:432), è annullata nella parte in cui, con essa, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda di annullamento dell’articolo 1, ultimo trattino, della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

L’articolo 1, ultimo trattino, della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN), al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring, è annullato.

4)

La Ja zum Nürburgring eV e la Commissione europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 372 del 4.11.2019.


25.10.2021   

IT

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C 431/18


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 — NeXovation, Inc. / Commissione europea

(Causa C-665/19 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) - Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno - Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili - Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata - Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che questi non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso - Ricevibilità - Qualità di interessato - Persona individualmente interessata - Violazione dei diritti procedurali degli interessati - Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale - Motivazione)

(2021/C 431/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: NeXovation, Inc. (rappresentanti: inizialmente A. von Bergwelt, M. Nordmann e L. Hettstedt, successivamente A. von Bergwelt e M. Nordmann, Rechtsanwälte)

Altra parta nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 giugno 2019, NeXovation/Commissione (T-353/15, EU:T:2019:434), è annullata, nei limiti in cui, con essa, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda di annullamento dell’articolo 1, ultimo trattino, della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

L’articolo 1, ultimo trattino, della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring, è annullato.

4)

La NeXovation Inc. e la Commissione europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 372 del 4.11.2019


25.10.2021   

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C 431/19


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-718/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale - Direttiva 2009/72/CE - Articolo 2, punto 21 - Articolo 19, paragrafi 3, 5 e 8 - Articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettere a) e b) - Direttiva 2009/73/CE - Articolo 2, punto 20 - Articolo 19, paragrafi 3, 5 e 8 - Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettere a) e b) - Nozione di «impresa verticalmente integrata» - Separazione effettiva tra le reti e le attività di produzione e di fornitura di energia elettrica e di gas naturale - Gestore del sistema di trasmissione indipendente - Indipendenza del personale e dei dirigenti di tale gestore - Periodi transitori - Partecipazioni nel capitale dell’impresa verticalmente integrata - Autorità nazionali di regolazione - Indipendenza - Competenze esclusive - Articolo 45 TFUE - Libera circolazione dei lavoratori - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 15 - Diritto di lavorare e di esercitare una professione - Articolo 17 - Diritto di proprietà - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni - Principio di democrazia)

(2021/C 431/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e O. Beynet, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente J. Möller e T. Henze, agenti, successivamente J. Möller e S. Eisenberg, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente C. Meyer-Seitz, A. Falk, H. Shev, J. Lundberg e H. Eklinder, agenti, successivamente C. Meyer-Seitz, H. Shev e H. Eklinder, agenti)

Dispositivo

1)

Avendo omesso di trasporre correttamente:

l’articolo 2, punto 21, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e l’articolo 2, punto 20, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE,

l’articolo 19, paragrafi 3 e 8, delle direttive 2009/72 e 2009/73,

l’articolo 19, paragrafo 5, delle direttive 2009/72 e 2009/73,

l’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 nonché l’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettere a) e b), della direttiva 2009/73,

la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali direttive.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Svezia si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 54 dell’11.2.2019.


25.10.2021   

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C 431/20


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Sisal SpA (C-721/19), Stanleybet Malta Ltd (C-722/19), Magellan Robotech Ltd (C-722/19) / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Cause riunite C-721/19 e C-722/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 e 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Direttiva 2014/23/UE - Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione - Articolo 43 - Modifiche sostanziali - Lotterie a estrazione istantanea - Normativa nazionale che prevede il rinnovo di una concessione senza una nuova gara d’appalto - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafo 3 - Interesse ad agire)

(2021/C 431/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Sisal SpA (C-721/19), Stanleybet Malta Ltd (C-722/19), Magellan Robotech Ltd (C-722/19)

Resistenti: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Nei confronti di: Lotterie Nazionali Srl, Lottomatica Holding Srl, già Lottomatica SpA (C-722/19),

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione, e, in particolare, l’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone il rinnovo di un contratto di concessione senza una nuova procedura di aggiudicazione, in circostanze in cui esso è stato aggiudicato a un solo concessionario, mentre il diritto nazionale applicabile prevedeva che una tale concessione dovesse essere aggiudicata, in linea di principio, a più operatori economici, quattro al massimo, quando tale normativa nazionale costituisce l’attuazione di una clausola contenuta nel contratto di concessione originario che prevedeva l’opzione di un tale rinnovo.

2)

Il diritto dell’Unione, e, in particolare, l’articolo 43, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/23, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede, da un lato, che il rinnovo di una concessione sia deciso due anni prima della sua scadenza e, dall’altro, una modifica delle modalità di pagamento del corrispettivo finanziario dovuto dal concessionario, quali stabilite nel contratto di concessione originario, in modo da garantire allo Stato nuove e maggiori entrate di bilancio, quando tale modifica non è sostanziale, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 4, di detta direttiva.

3)

L’articolo 43, paragrafo 4, della direttiva 2014/23 e l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva 2014/23, devono essere interpretati nel senso che un operatore economico può proporre un ricorso contro una decisione di rinnovo di una concessione per il fatto che le condizioni di esecuzione del contratto di concessione originario sono state sostanzialmente modificate, pur non avendo partecipato alla procedura di aggiudicazione originaria di tale concessione, a condizione che, nel momento in cui la concessione dev’essere rinnovata, possa dimostrare un interesse ad ottenere tale concessione.


(1)  GU C 432 del 23.12.2019.


25.10.2021   

IT

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C 431/21


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris — Francia) — Repubblica di Moldova / Komstroy LLC, succeduta alla Energoalians

(Causa C-741/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trattato sulla Carta dell’energia - Articolo 26 - Inapplicabilità tra Stati membri - Lodo arbitrale - Sindacato giurisdizionale - Competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro - Controversia tra un operatore di uno Stato terzo e uno Stato terzo - Competenza della Corte - Articolo 1, punto 6, del Trattato sulla Carta dell’energia - Nozione di «investimento»)

(2021/C 431/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Paris

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Repubblica di Moldova

Convenuta: Komstroy LLC, succeduta alla Energoalians

Dispositivo

L’articolo 1, punto 6, e l’articolo 26, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994, approvato a nome delle Comunità europee con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, devono essere interpretati nel senso che l’acquisizione, ad opera di un’impresa di una Parte contraente di tale trattato, di un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica, non associato a un investimento, detenuto da un’impresa di uno Stato che non è Parte contraente di detto trattato nei confronti di un’impresa pubblica di un’altra Parte contraente del medesimo trattato, non costituisce un «investimento» ai sensi di tali disposizioni.


(1)  GU C 413 del 9.12.2019.


25.10.2021   

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C 431/21


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov — Romania) — Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov / LG, MH

(Causa C-790/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo - Direttiva (UE) 2015/849 - Direttiva 2005/60/CE - Reato di riciclaggio - Riciclaggio commesso dall’autore del reato principale («autoriciclaggio»))

(2021/C 431/21)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Braşov

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov

Convenuti: LG, MH

Con l’intervento di: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che prevede che il reato di riciclaggio di capitali, ai sensi di tale disposizione, possa essere commesso dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i capitali di cui trattasi.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.


25.10.2021   

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C 431/22


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gera — Germania) — Toropet Ltd. / Landkreis Greiz

(Causa C-836/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Salute - Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Regolamento (CE) n. 1069/2009 - Articolo 9, lettera d), e articolo 10, lettere a) e f) - Categorizzazione dei prodotti - Decomposizione, deterioramento e presenza di corpi estranei nel materiale - Incidenza sulla categorizzazione iniziale)

(2021/C 431/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Gera

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Toropet Ltd

Resistente: Landkreis Greiz

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, lettera h), e l’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che sottoprodotti di origine animale inizialmente classificati come materiali di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10, lettere a) e f), di quest’ultimo regolamento, che hanno subìto un processo di decomposizione o di deterioramento, oppure sono miscelati a corpi estranei, come pezzi d’intonaco o segatura di legno, cosicché non sono più idonei al consumo umano e/o non sono privi di qualsiasi rischio per la salute umana o degli animali, non rispettano il livello di rischio associato a tale categorizzazione e devono, di conseguenza, essere riclassificati in una categoria inferiore.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


25.10.2021   

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C 431/23


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Vodafone GmbH / Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dalla Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

(Causa C-854/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Comunicazioni elettroniche - Regolamento (UE) 2015/2120 - Articolo 3 - Accesso a un’Internet aperta - Articolo 3, paragrafo 1 - Diritti degli utenti finali - Articolo 3, paragrafo 2 - Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali - Articolo 3, paragrafo 3 - Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico - Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico - Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a «tariffa zero» - Esclusione della «tariffa zero» in caso di roaming)

(2021/C 431/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vodafone GmbH

Resistente: Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dalla Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,

Dispositivo

L’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che una limitazione dell’utilizzo in roaming, conseguente all’attivazione di un’opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero», è incompatibile con gli obblighi derivanti dal paragrafo 3 di tale articolo.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


25.10.2021   

IT

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C 431/23


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 — European Federation of Public Service Unions (EPSU) / Commissione europea, Jan Willem Goudriaan

(Causa C-928/19 P) (1)

(Impugnazione - Diritto delle istituzioni - Politica sociale - Articoli 154 e 155 TFUE - Dialogo sociale tra le parti sociali a livello dell’Unione europea - Informazione e consultazione dei funzionari e dei dipendenti delle amministrazioni dei governi centrali degli Stati membri - Accordo concluso tra le parti sociali - Richiesta congiunta delle parti firmatarie di tale accordo di attuare quest’ultimo a livello dell’Unione - Rifiuto della Commissione europea di presentare al Consiglio dell’Unione europea una proposta di decisione - Livello di controllo giurisdizionale - Obbligo di motivazione della decisione di rifiuto)

(2021/C 431/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (rappresentanti: R. Arthur, solicitor, K. Apps, barrister)

Altre parti nel procedimento: Jan Willem Goudriaan (rappresentanti: R. Arthur, solicitor, K. Apps, barrister), Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral, M. Kellerbauer e B.-R. Killmann, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La European Federation of Public Service Unions (EPSU) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


25.10.2021   

IT

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C 431/24


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers — Belgio) — X / État belge

(Causa C-930/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 13, paragrafo 2 - Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione - Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese terzo - Mantenimento, in caso di divorzio, del diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo vittima di atti di violenza domestica commessi dal coniuge - Obbligo di dimostrare l’esistenza di risorse sufficienti - Assenza di tale obbligo nella direttiva 2003/86/CE - Validità - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 20 e 21 - Parità di trattamento - Differenza di trattamento a seconda che il richiedente il ricongiungimento sia cittadino dell’Unione o cittadino di un paese terzo - Non comparabilità delle situazioni)

(2021/C 431/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Convenuto: État belge

Dispositivo

Dall’esame della questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, alla luce dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/25


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Ítélőtábla — Ungheria) — JZ / OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

(Causa C-932/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Clausole abusive - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Articolo 6, paragrafo 1 - Mutuo denominato in valuta estera - Differenza tra il tasso di cambio applicabile al momento dell’erogazione delle somme mutuate e quello applicabile al momento del rimborso - Normativa di uno Stato membro che prevede la sostituzione di una clausola abusiva con una norma di diritto nazionale - Facoltà del giudice nazionale di pronunciare l’invalidità totale del contratto contenente la clausola abusiva - Eventuale considerazione della tutela offerta da tale normativa e della volontà del consumatore riguardante l’applicazione della stessa)

(2021/C 431/26)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Győri Ítélőtábla

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: JZ

Convenuti: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, per quanto riguarda i contratti di mutuo conclusi con un consumatore, commini la nullità di una clausola relativa al divario nel cambio considerata abusiva e obblighi il giudice nazionale competente a sostituire a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale che impone l’uso di un tasso di cambio ufficiale, senza prevedere la possibilità, per il giudice, di accogliere la domanda del consumatore interessato diretta all’annullamento dell’intero contratto di mutuo, quand’anche lo stesso giudice ritenga che la conservazione del contratto sia contraria agli interessi del consumatore, in particolare alla luce del rischio di cambio che quest’ultimo continuerebbe a sopportare in base ad un’altra clausola del contratto, purché in compenso il medesimo giudice, nell’esercizio del suo pieno potere discrezionale e senza che la volontà espressa dal consumatore possa prevalere su quest’ultimo, ravvisi che l’applicazione delle misure previste dalla normativa nazionale consente effettivamente di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola abusiva.


(1)  GU C 161 dell’11.5.2020


25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/25


Impugnazione proposta il 3 settembre 2021 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 giugno 2021, causa T-635/19, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a. / Commissione

(Causa C-549/21 P)

(2021/C 431/27)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (rappresentanti: A. Sandulli, S. Battini, B. Cimino, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del 30 giugno 2021, pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, nella causa Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./ Commissione (T-635/19);

per l’effetto, come richiesto in primo grado, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione europea per aver impedito, con illegittime istruzioni rese alle Autorità nazionali italiane, la ricapitalizzazione della Banca delle Marche ad opera del Fondo Interbancario italiano per Tutela dei Depositi;

di conseguenza, condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni causati alle ricorrenti, stimati secondo i criteri indicati in narrativa del ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia;

o comunque, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini dell’esame dei restanti motivi di ricorso in primo grado;

condannare la Commissione europea alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo di impugnazione: evidente snaturamento e travisamento dei fatti e degli elementi di prova raccolti in primo grado, omesso esame di un fatto decisivo, nonché illogicità ed erroneità della motivazione.

Secondo il Tribunale, il materiale probatorio in atti non sarebbe sufficiente a dimostrare che la decisione delle Autorità italiane sia stata condizionata in modo determinante dalla Commissione e che, viceversa, esse non abbiamo deciso in autonomia, sulla base di proprie valutazioni inerenti tempi, modi e presupposti della risoluzione di Banca delle Marche. In sintesi, ad avviso del Tribunale, la risoluzione di Banca delle Marche da parte delle Autorità italiane sarebbe stata essenzialmente determinata dal suo stato di dissesto. Per tale ragione, pur avendo ostacolato/impedito l’intervento di salvataggio da parte del FITD, la Commissione non può essere considerata responsabile della decisione di risoluzione di Banca delle Marche. Tale ricostruzione costituisce un manifesto snaturamento delle prove. Tutti i fatti, gli elementi offerti, gli indizi emersi ed i documenti riservati acquisti in corso di causa appaiono univoci: le Autorità italiane hanno, in ogni sede, ribadito il condizionamento efficace e insuperabile derivante dalle precise istruzioni ricevute dalla Commissione europea. Dai documenti del fascicolo di primo grado, infatti, emerge con certezza: (i) che le Autorità italiane hanno perseguito ogni possibile soluzione alternativa alla risoluzione di Banca delle Marche e che ciò è stato reso impossibile dall’opposizione della Commissione europea; (ii) che queste soluzioni alternative avrebbero enormemente limitato gli effetti dannosi su azionisti e obbligazionisti.

2.

Secondo motivo di impugnazione: violazione e/o errata applicazione dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE e, in particolare, dei requisiti relativi all’accertamento del nesso di causalità fissati dal diritto dell’Unione; violazione del principio di effettività e di vicinanza della prova.

Nell’accertamento del nesso causale, il Tribunale ha palesemente confuso tra causa «determinante» e causa «esclusiva» del danno. Il comportamento della Commissione potrebbe anche non essere stato la causa «esclusiva» della risoluzione di Banca delle Marche. Tuttavia, come ampiamente documentato e dimostrato dalle ricorrenti nel giudizio di primo grado, tale comportamento della Commissione ne è stato — di certo — una causa «determinante». Di conseguenza, avendo escluso la sussistenza del nesso causale solo perché il comportamento dell’istituzione europea denunciato non era stato la causa «esclusiva» del danno lamentato dalle ricorrenti, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di diritto nell’interpretazione della nozione di «nesso causale sufficientemente diretto». Da qui l’eccepita violazione e/o errata applicazione dell’art. 340, paragrafo 2, TFUE, oltre che del principio di effettività e di vicinanza della prova.


Tribunale

25.10.2021   

IT

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C 431/27


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Spagna / Commissione

(Causa T-355/18) (1)

(«Regime linguistico - Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nei settori della salute e della sicurezza alimentare - Limitazione della scelta della lingua 2 tra quattro lingue - Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Discriminazione fondata sulla lingua - Interesse del servizio - Proporzionalità»)

(2021/C 431/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: S. Centeno Huerta e L. Aguilera Ruiz, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Ruiz García, L. Vernier, D. Milanowska, I. Galindo Martín e T. Lilamand, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/340/18, per la costituzione di un elenco di riserva nel settore della salute e della sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione), e EPSO/AD/341/18, per la costituzione di un elenco di riserva nel settore della sicurezza alimentare (politica a legislazione) (GU 2018, C 97 A, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il bando di concorso generale EPSO/AD/340/18, per la costituzione di un elenco di riserva nel settore della salute e della sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione), e EPSO/AD/341/18, per la costituzione di un elenco di riserva nel settore della sicurezza alimentare (politica a legislazione) è annullato.

2)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Spagna.


(1)  GU C 285 del 13.8.2018.


25.10.2021   

IT

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C 431/27


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — AH / Eurofound

(Causa T-52/19) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Divulgazione di dati personali - Domanda di assistenza - Rigetto della domanda - Incompetenza dell’autore dell’atto lesivo - Atto elaborato e firmato da uno studio legale esterno - Responsabilità - Danno morale»)

(2021/C 431/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AH (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (rappresentanti: F. van Boven e M. Jepsen, agenti, assistiti da C. Callanan, solicitor)

Oggetto

Ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del 22 marzo 2018, redatta e firmata da uno studio legale esterno, riguardante una domanda di assistenza del ricorrente in relazione alla divulgazione dei suoi dati personali nonché una domanda di risarcimento e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe subito a causa di tale decisione nonché di tale divulgazione

Dispositivo

1)

La decisione del 22 marzo 2018, redatta e firmata da uno studio legale esterno, riguardante una domanda di assistenza di AH in relazione alla divulgazione dei suoi dati personali, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da AH.


(1)  GU C 112 del 25.3.2019.


25.10.2021   

IT

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C 431/28


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Spagna / Commissione

(Causa T-554/19) (1)

(«Regime linguistico - Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nei settori del diritto della concorrenza, del diritto finanziario, del diritto dell’Unione economica e monetaria, delle regole finanziarie applicabili al bilancio dell’Unione, e della protezione delle monete in euro contro la falsificazione - Limitazione della scelta della lingua 2 tra quattro lingue - Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Discriminazione fondata sulla lingua - Interesse del servizio - Proporzionalità»)

(2021/C 431/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Galindo Martín, T. Lilamand e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/374/19, per la costituzione di un elenco di riserva nei settori del diritto della concorrenza, del diritto finanziario, del diritto dell’Unione economica e monetaria, della regolamentazione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, e della protezione delle monete in euro contro la falsificazione (GU 2019, C 191 A, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il bando di concorso generale EPSO/AD/374/19, per la costituzione di un elenco di riserva nei settori del diritto della concorrenza, del diritto finanziario, del diritto dell’Unione economica e monetaria, della regolamentazione finanziaria applicabile al bilancio dell’UE, e della protezione delle monete in euro contro la falsificazione, è annullato.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Spagna.


(1)  GU C 319 del 23.9.2019.


25.10.2021   

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C 431/29


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — AH / Eurofound

(Causa T-630/19) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Molestie psicologiche - Domanda di assistenza - Ricorso di annullamento - Litispendenza - Interesse ad agire - Ricevibilità - Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo - Obbligo di motivazione - Incompetenza dell'autore dell'atto - Errore di valutazione - Responsabilità - Danno morale»)

(2021/C 431/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AH (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (rappresentanti: F. van Boven e M. Jepsen, agenti, assistiti da C. Callanan, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione di Eurofound del 9 novembre 2018, con cui è stata conclusa l’indagine amministrativa AI-2018/01 avviata a seguito della domanda di assistenza per molestie psicologiche formulata dal ricorrente nei confronti dei suoi superiori e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

AH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound).


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


25.10.2021   

IT

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C 431/29


Ordinanza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Qx World/EUIPO — Mandelay (EDUCTOR)

(Causa T-84/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo EDUCTOR - Marchio anteriore non registrato EDUCTOR - Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) - Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 - Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi»)

(2021/C 431/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Qx World Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: Á. László e A. Cserny, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) (Szigetszentmiklós, Ungheria) (rappresentanti: V. Luszcz, C. Sár e É. Ulviczki, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 novembre 2019 (procedimento R 1310/2019-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Qx World e la Mandelay.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 novembre 2019 è annullata.

2)

La Qx World Kft, l’EUIPO e la Mandelay Kft sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 114 del 6.4.2020.


25.10.2021   

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C 431/30


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — IY / Parlamento

(Causa T-154/20) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Gruppo politico - Licenziamento - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Diritto di essere ascoltato - Parità di trattamento - Dovere di sollecitudine - Principio di buona amministrazione - Responsabilità»)

(2021/C 431/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IY (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Scafarto e I. Lázaro Betancor, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 4 luglio 2019 di terminare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

IY è condannata alle spese.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


25.10.2021   

IT

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C 431/30


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — IZ / Parlamento

(Causa T-155/20) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Gruppo politico - Licenziamento - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Diritto di essere ascoltato - Parità di trattamento - Dovere di sollecitudine - Principio di buona amministrazione - Responsabilità»)

(2021/C 431/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IZ (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. González Argüelles e I. Lázaro Betancor, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 4 luglio 2019 di terminare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

IZ è condannata alle spese.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


25.10.2021   

IT

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C 431/31


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — JA / Parlamento

(Causa T-156/20) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Gruppo politico - Licenziamento - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Diritto di essere ascoltato - Parità di trattamento - Dovere di sollecitudine - Principio di buona amministrazione - Responsabilità»)

(2021/C 431/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JA (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Lázaro Betancor e N. Scafarto, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 4 luglio 2019 di terminare il contratto di agente temporaneo del ricorrente e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

JA è condannato alle spese.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


25.10.2021   

IT

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C 431/32


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (GEØGRAPHICAL NØRWAY)

(Causa T-458/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo GEØGRAPHICAL NØRWAY - Impedimento alla registrazione assoluto - Causa di nullità assoluta - Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Malafede - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 431/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Super Brand Licencing (SBG) (Villeurbanne, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e A. Sion, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: VF International Sagl (Stabio, Svizzera) (rappresentanti: T. van Innis e A. Van der Planken, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2020 (procedimento R 1178/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la VF International e la SBG.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 aprile 2020 (procedimento R 1178/2019-1) è annullata.

2)

L’EUIPO e la VF International Sagl sono condannati alle spese.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


25.10.2021   

IT

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C 431/32


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION)

(Causa T-459/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION - Impedimento alla registrazione assoluto - Causa di nullità assoluta - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Malafede - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 431/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Super Brand Licencing (SBG) (Villeurbanne, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e A. Sion, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: VF International Sagl (Stabio, Svizzera) (rappresentanti: T. van Innis e A. Van der Planken, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2020 (procedimento R 664/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la VF International e la SBG.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 aprile 2020 (procedimento R 664/2019-1) è annullata.

2)

L’EUIPO e la VF International Sagl sono condannati alle spese.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


25.10.2021   

IT

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C 431/33


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (Geographical Norway)

(Causa T-460/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Geographical Norway - Impedimento alla registrazione assoluto - Causa di nullità assoluta - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Malafede - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 431/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Super Brand Licencing (SBG) (Villeurbanne, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e A. Sion, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: VF International Sagl (Stabio, Svizzera) (rappresentanti: T. van Innis e A. Van der Planken, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2020 (procedimento R 662/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la VF International e la SBG.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 aprile 2020 (procedimento R 662/2019-1) è annullata.

2)

L’EUIPO e la VF International Sagl sono condannati alle spese.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


25.10.2021   

IT

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C 431/34


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY)

(Causa T-461/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo GEOGRAPHICAL NORWAY - Impedimento alla registrazione assoluto - Causa di nullità assoluta - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Malafede - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 431/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Super Brand Licencing (SBG) (Villeurbanne, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e A. Sion, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: VF International Sagl (Stabio, Svizzera) (rappresentanti: T. van Innis e A. Van der Planken, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2020 (procedimento R 662/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la VF International e la SBG.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 aprile 2020 (procedimento R 661/2019-11) è annullata.

2)

L’EUIPO e la VF International Sagl sono condannati alle spese.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


25.10.2021   

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C 431/34


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Eos Products/EUIPO (Forma di un contenitore sferico)

(Causa T-489/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un contenitore sferico - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 431/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eos Products Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: S. Stolzenburg-Wiemer, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka e M. Eberl, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2020 (procedimento R 2017/2019-4), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un contenitore sferico come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Eos Products Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 21.9.2020.


25.10.2021   

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C 431/35


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Sfera Joven/EUIPO — Koc (SFORA WEAR)

(Causa T-493/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SFORA WEAR - Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori Sfera KIDS e Sfera - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001]»)

(2021/C 431/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sfera Joven, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Andrzej Koc (Kobyłka, Polonia) (rappresentante: J. Aftyka, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2020 (procedimento R 2030/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sfera Joven e Andrzej Koc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sfera Joven, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2020.


25.10.2021   

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C 431/35


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — QB / BCE

(Causa T-555/20) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Rapporto informativo - Esercizio di valutazione 2015 - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Articolo 266 TFUE - Dovere di imparzialità - Guida per la valutazione dei membri del personale della BCE - Errori manifesti di valutazione - Responsabilità»)

(2021/C 431/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QB (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: B. Ehlers e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo di valutazione 2015 e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale atto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

QB sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 359 del 26.10.2020.


25.10.2021   

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C 431/36


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Cara Therapeutics/EUIPO — Gebro Holding (KORSUVA)

(Causa T-584/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo KORSUVA - Marchio nazionale denominativo anteriore AROSUVA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 431/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cara Therapeutics, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Day, solicitor, e T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gebro Holding GmbH (Fieberbrunn, Austria) (rappresentante: M. Konzett, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 luglio 2020 (procedimento R 2450/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gebro Holding e la Cara Therapeutics.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Cara Therapeutic, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 390 del 16.11.2020.


25.10.2021   

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C 431/37


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 — Griesbeck/Parlamento

(Causa T-10/21) (1)

(«Diritto istituzionale - Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Onere della prova - Diritti della difesa - Errore di valutazione - Proporzionalità»)

(2021/C 431/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nathalie Griesbeck (Ancy-sur-Moselle, Francia) (rappresentanti: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers e G. Selnet, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, T. Lazian e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio del Parlamento del 5 ottobre 2020 che conferma la decisione dei questori del 21 aprile 2020, recante rigetto del reclamo diretto contro decisione del Segretario generale del Parlamento del 18 ottobre 2019, relativa al recupero presso la ricorrente di una somma di EUR 111 872,18, indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare, di tale decisione del Segretario generale del Parlamento e della corrispondente nota di addebito del 24 ottobre 2019.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Nathalie Griesbeck sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 72 del 1o.3.2021.


25.10.2021   

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C 431/37


Ordinanza del Tribunale del 1o settembre 2021 — Be Smart / Commissione

(Causa T-18/21) (1)

(«Aiuti di Stato - Denuncia - Ricorso per carenza - Presa di posizione della Commissione successiva alla proposizione del ricorso e che pone fine alla carenza - Non luogo a statuire»)

(2021/C 431/45)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Be Smart Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Satta, G. Roberti, A. Romano e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck e F. Tomat, agenti)

Oggetto

Domanda, fondata sull’articolo 265 TFUE, e diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di prendere posizione sulla denuncia presentata dalla ricorrente il 15 ottobre 2014, relativa a presunte misure di aiuto di Stato concesse dalla Repubblica italiana al Consorzio Interuniversitario Cineca.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Be Smart Srl.


(1)  GU C 79 dell’8.3.2021.


25.10.2021   

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C 431/38


Ricorso proposto il 24 agosto 2021 — PV / Commissione

(Causa T-78/21)

(2021/C 431/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: D. Birkenmaier, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso di cui trattasi ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare le decisioni seguenti: il rigetto della domanda iniziale D/191/20 del 20 luglio 2020, il rigetto del reclamo R/458/20 del 29 gennaio 2021, il rigetto del reclamo R/137/21 del 1o luglio 2021, nonché il rigetto del reclamo R/512/20 del 26 febbraio 2021 in tutti i loro aspetti, sulla base del principio generale di diritto «fraus omnia corrumpit», per dolo grave o per la soppressione dei diritti sociali, vietata dall’articolo 34 della Carta;

annullare il rigetto del reclamo R/512/20 del 26 febbraio 2021, in conseguenza di una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta;

riconoscere i seguenti risarcimenti sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE:

disporre il risarcimento del danno morale di EUR 100 000 e del danno materiale di EUR 47 221,02 derivanti dal rigetto delle decisioni impugnate e stimati in complessivi EUR 147 221,02 salva rideterminazione e oltre ad interessi di mora e compensativi fino al giorno del completo pagamento;

e in ogni caso,

condannare la convenuta a tutte le spese, ivi comprese quelle di assistenza giurisdizionale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce dieci motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 3, 4 e 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché degli articoli 1 sexies, paragrafo 2, et 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»)

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di diritto «fraus omnia corrumpit» e dell’articolo 41, paragrafo 1 della Carta in conseguenza dell’impiego di una firma falsa nella decisione di soppressione totale del diritto alla pensione del ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente su illeciti dolosi e distrazioni di fondi che hanno determinato un’ulteriore violazione del principio «fraus omnia corrumpit».

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione degli articoli 59 e 60 dello Statuto, su una violazione del principio di legalità e dell’ordine pubblico da parte dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, che non avrebbe il potere di sopprimere il diritto alla pensione con una sanzione arbitraria adottata nei confronti di un unico individuo.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione grave dell’articolo 34 della Carta con la soppressione dei diritti sociali e su una violazione dell’articolo 77 dello Statuto recante come conseguenza la soppressione del diritto alla pensione.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione della regola giuridica del «ne bis in idem» e dell’articolo 50 della Carta, nonché dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto.

7.

Settimo motivo, vertente su una violazione grave dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e su una violazione del diritto di essere ascoltato.

8.

Ottavo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la sanzione della destituzione è la più grave delle sanzioni previste dallo Statuto, e ad essa la Commissione ha altresì aggiunto la soppressione totale e permanente del diritto alla pensione.

9.

Nono motivo, vertente su uno sviamento di potere commesso dai servizi del PMO, in quanto la decisione di ridurre «pro tempore» il diritto alla pensione può essere adottata soltanto dall’APN tripartita nell’ambito della procedura disciplinare di destituzione, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto.

10.

Decimo motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento e dell’articolo 20 della Carta. Il ricorrente sostiene che un funzionario, destituito per mancanze decisamente più gravi di quelle commesse dal ricorrente, avrebbe subito una sanzione più lieve sotto il profilo delle trattenute sulla pensione statutaria.


25.10.2021   

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C 431/39


Ricorso proposto l’8 luglio 2021 — Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione

(Causa T-410/21)

(2021/C 431/47)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italia), Valsabbia Investimenti SpA (Odolo) (rappresentanti: D. Fosselard, D. Slater e G. Carnazza, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

i. condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, al pagamento degli interessi di mora sull’importo di 10 250 000 EUR al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, per il periodo compreso tra il 9 marzo 2010 e il 14 novembre 2017, dedotti gli interessi pari a 372 812,31 EUR, già percepiti dalle ricorrenti, per un ammontare pari quindi a 3 174 389,74 EUR, o, in subordine, al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso d’interesse che il Tribunale riterrà opportuno;

ii. condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, al pagamento degli interessi di mora sull’importo richiesto al punto (i) che precede, per il periodo compreso tra il 14 novembre 2017 e la data di effettivo soddisfo, al tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali o, in subordine, al tasso di interesse che il Tribunale riterrà opportuno;

iii. in subordine rispetto al punto (ii) che precede, condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, al pagamento degli interessi di mora sull’importo di cui al punto (i) per il periodo compreso tra il 2 marzo 2021 e la data di effettivo soddisfo, al tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali o, in subordine, al tasso di interesse che il Tribunale riterrà opportuno;

iv. in aggiunta o, in subordine, annullare la comunicazione della Commissione del 30 aprile 2021 Ref. Ares(2021) 2904093;

v. condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, sulla domanda di risarcimento dei danni, vertente sull’errata esecuzione, da parte della Commissione, della sentenza del 21 settembre 2017, Ferriera Valsabbia e a./Commissione (C-86/15 P e C-87/15 P, EU:C:2017:717), in violazione dell’articolo 266(1) TFUE e dell’articolo 41(3) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione non ha provveduto al versamento integrale degli interessi di mora sulla sanzione rimborsata a seguito della sentenza.

2.

Secondo motivo, sulla domanda di annullamento, vertente sulla violazione e falsa applicazione degli articoli 266 e 296 TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Carenza di motivazione della lettera della Commissione del 30 aprile 2021. Errore di diritto e manifesto errore di valutazione.

Si fa valere a questo riguardo che la lettera, con cui la Commissione ha rifiutato di versare gli interessi di mora alle ricorrenti, è priva di idonea motivazione e viola i principi in materia di prescrizione.

3.

Terzo motivo, sulla domanda di annullamento, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 266 TFUE e del Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (1).

Si fa valere a questo riguardo che l’articolo 85 bis, paragrafo 2, del Regolamento delegato (CE, EURATOM) n. 2342/2002 (2), invocato dalla Commissione nella sua lettera del 30 aprile 2021, non era più in vigore al momento del rimborso della sanzione, e quindi non più applicabile.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione 2012, L 362, p. 1).

(2)  Regolamento (CE, EURATOM) n.o2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, p. 1).


25.10.2021   

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C 431/40


Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — Feralpi/Commissione

(Causa T-413/21)

(2021/C 431/48)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: G. Roberti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(i) ai sensi e per gli effetti degli articoli 266, comma 2, TFUE, 268 e 340, comma 2, TFUE, di condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, a risarcire il danno subito dalla Ricorrente in ragione dal mancato pagamento, da parte della Commissione, degli interessi di mora sull’importo dell’ammenda dovuti quale esecuzione, ai sensi dell’articolo 266 TFUE della sentenza di annullamento della Corte di giustizia del 21 settembre 2017, C-85/15 P, da quantificarsi come segue:

(a)

un importo per gli interessi di mora dovuti sull’importo di 10 250 000,00 EUR dell’ammenda pagata in via provvisoria dalla Ricorrente, per il periodo compreso tra il 4 marzo 2010 e il 26 ottobre 2017, determinato in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il 1o marzo 2010 (vale a dire, l’un percento), maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, dedotti gli interessi bancari già percepiti, pari ad 3 204 301,82 EUR o, in subordine, determinato in base al tasso di interesse che il Tribunale riterrà adeguato;

(b)

un importo per gli interessi di mora sulla somma sub (a), per il periodo compreso tra il 26 ottobre 2017 e la data di pagamento effettivo, o in subordine tra il 16 marzo 2021 e la data di pagamento effettivo, determinato in base al tasso di interesse sub (a) o, in alternativa, in base ad altro tasso di interesse che il Tribunale riterrà adeguato;

(ii) ai sensi dell’articolo 263, comma 4, di annullare la decisione contenuta nella lettera della Commissione, Direzione Generale Budget, del 30 aprile 2021 (Ref. Ares(2021)2904279) che ha rigettato la richiesta di rimborso dei predetti interessi della Feralpi Holding S.p.A. del 16 marzo 2021;

(iii) condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso per il risarcimento, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione è tenuta, per la sua responsabilità extracontrattuale, conformemente agli articoli 266, secondo comma, 268 e 340, secondo comma, TFUE, a versare alla ricorrente un risarcimento di ammontare pari all’importo degli interessi di mora dovuti sull’ammenda rimborsatale quale esecuzione, ai sensi dell’articolo 266 TFUE della sentenza di annullamento della Corte di giustizia del 21 settembre 2017, C-85/15 P, e all’importo degli interessi di mora dovuti su tale somma.

A sostegno del ricorso per annullamento, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione.

Si fa valere a questo riguardo che, dalla motivazione della comunicazione della Direzione Generale Budget, non si evincono le ragioni che la inducono a ritenere prescritta l’azione della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 266 TFUE e 46 dello Statuto della Corte di Giustizia.

Si fa valere a questo riguardo che l’individuazione del dies a quo dal quale la Direzione Generale Budget fa decorrere la prescrizione si basa su un’erronea interpretazione degli articoli 266 TFUE e 46 dello Statuto della Corte di Giustizia.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 266 TFUE, del Regolamento n. 966/2012 (1) e del Regolamento n. 1268/2012 (2).

Si fa valere a questo riguardo che la Direzione Generale Budget ha fatto riferimento ad una norma non più in vigore e le norme conferenti di cui al Regolamento n. 966/2012 e al Regolamento n. 1268/2012 devono comunque applicarsi in coerenza con l’articolo 266 TFUE e non dispensano la Commissione dall’obbligo che promana da quest’ultimo.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, p. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione 2012, L 362, p. 1).


25.10.2021   

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C 431/41


Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — eSlovensko Bratislava / Commissione

(Causa T-425/21)

(2021/C 431/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: eSlovensko Bratislava (Bratislava-Staré Mesto, Slovacchia) (rappresentante: B. Fridrich, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C(2020)7415 final della Commissione, del 21 ottobre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione C(2018)6712 relativa alla selezione e alla concessione di sovvenzioni nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa nel settore delle telecomunicazioni (allegato n. 1), trasmessa alla eSlovensko Bratislava il 10 maggio 2021 via e-mail;

condannare la Commissione alla rifusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, sull’eccesso di potere, sulla violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa all’applicazione dei medesimi oppure sullo sviamento di potere, in particolare sull’erronea valutazione dei fatti e delle constatazioni (violazione del diritto a una buona amministrazione, eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità, della certezza del diritto, dello Stato di diritto e del legittimo affidamento, valutazione giuridica erronea dei fatti e delle constatazioni nel procedimento di selezione e concessione di sovvenzioni nell’ambito del programma del meccanismo per collegare l’Europa 2018-1 CEF Telecom, invito a presentare proposte CEF-TC-2018-1, con particolare riferimento all’azione n. 2018-SK-IA-0019 Slovak Safer Internet Centre V presentata dalla eSlovensko Bratislava).

2.

Secondo motivo, vertente sulla condanna della Commissione alla rifusione delle spese, conformemente ai suesposti argomenti e al presunto carattere arbitrario della decisione della Commissione impugnata.


25.10.2021   

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C 431/42


Ricorso proposto il 16 luglio 2021 — Veen/ Europol

(Causa T-436/21)

(2021/C 431/50)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti:

Ricorrente: Leon Leonard Johan Veen (Oss, Paesi Bassi) (rappresentato da: T. Lysina, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione europea, rappresentata dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), a versare al ricorrente la somma di EUR 50 000;

condannare la convenuta alle spese sopportate dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda di risarcimento danni a titolo della responsabilità extracontrattuale [dell’Unione], proposta ai sensi degli articoli 268 e 340 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul trattamento non corretto dei suoi dati personali da parte della convenuta.

Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente fa valere che la convenuta ha inserito nel fascicolo istruttorio, come elemento di prova nel procedimento penale promosso a carico del ricorrente nella Repubblica slovacca, una propria relazione contenente informazioni false e negative sul suo conto, non suffragate da elementi di prova, comportamento che avrebbe integrato un illecito. Per effetto di tale comportamento sarebbero risultati lesi l’onore e la reputazione del ricorrente e sarebbe stato pregiudicato il suo diritto alla vita familiare. In nesso causale con l’illecito si sarebbe prodotto in capo al ricorrente un danno morale stimato di EUR 50 000.


(1)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU 2016, L 135, pag. 53).


25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/43


Ricorso proposto il 18 agosto 2021 — IMG / Commissione

(Causa T-509/21)

(2021/C 431/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e J.-Y. de Cara, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

conseguentemente:

annullare la decisione della Commissione dell’8 giugno 2021 adottata in esecuzione della sentenza della Corte del 31 gennaio 2019 (cause C-183/17 P e C-184/17 P), secondo la quale la ricorrente non possiede i requisiti per dare esecuzione ai fondi dell’Unione secondo le modalità di esecuzione indiretta applicabili alle organizzazioni internazionali nell’ambito delle regole finanziarie dell’UE;

condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE. A tale riguardo, la ricorrente rileva la violazione dell’autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte del 31 gennaio 2019.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza, in ragione della violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, secondo la ricorrente, la decisione sarebbe viziata da errori di diritto e da manifesti errori di valutazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole.


25.10.2021   

IT

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C 431/43


Ricorso proposto il 21 agosto 2021 — Associazione «Terra Mia Amici No Tap»/BEI

(Causa T-514/21)

(2021/C 431/52)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Associazione «Terra Mia Amici No Tap» (Melendugno, Italia) (rappresentante: A. Calò, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare che Banca europea per gli investimenti (BEI) ha colpevolmente omesso di rispondere a richiesta di riesame inoltrata dalla associazione ricorrente;

condannare Banca europea per gli investimenti ad emettere provvedimento di revoca dei finanziamenti accortati a TAP AG;

con vittoria di spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione sella Convenzione di Aarhus (1) e del regolamento (CE) n. 1367/2006, del 6 settembre 2006 (2) («regolamento Aarhus»).

Si fa valere a questo riguardo che ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, «Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all’articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo». Nel caso specifico BEI avrebbe dovuto rispondere nei termini previsti da detto articolo 10 di detto regolamento, cosa che non ha inteso fare.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del punto 36 dell’EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards del 2009.

Si fa valere a questo riguardo che nello specifico l’articolo 36 prevede che la BEI richiede che tutti i progetti che finanzia rispettino almeno:

Legislazione ambientale nazionale applicabile;

Legislazione ambientale dell’Unione europea (UE) applicabile, in particolare la direttiva Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dell’UE e le direttive sulla conservazione della natura, nonché le direttive settoriali e le direttive «trasversali»;

I principi e gli standard delle pertinenti convenzioni ambientali internazionali incorporate nel diritto dell’UE.

E nel caso specifico nessuno di detti punti è stato rispettato.

Infatti risultano provate le seguenti violazioni:

a.

la legislazione ambientale dell’UE e in particolare:

a.I

Coordinato disposto premessa 36 e articolo 4 e articolo 14 Regolamento UE 347/2013 (3) (mancanza di analisi costi benefici);

a.II

Coordinato disposto premessa 31 del Regolamento n. 347 e articolo 5 comma 1 e Allegato IV nota 1 della Direttiva 2011/92/UE (4) (impatti cumulativi esterni);

a.III

Coordinato disposto premessa 31 del Regolamento n. 347 e articolo 5 comma 1 e Allegato IV nota 1 della Direttiva 2011/92/UE (impatti cumulativi interni) — Divieto di «Salami Slicing»;

a.IV

Articolo 2 comma 1, direttiva 2011/92/UE, articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat;

a.V

Articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva 2009/147 (5), direttiva uccelli;

a.VI

Coordinato disposto della premessa 30 articolo 9 Regolamento 1367/2006 e articolo 6 direttiva VIA (Trasparenza e partecipazione);

a.VII

Coordinato disposto della premessa 28 e articolo 7 Regolamento UE 347/2013 (normativa Habitat);

a.VIII

Violazione articolo 191 paragrafo 1 TFUE unitamente alla violazione della dichiarazione dei principi e delle norme in materia sociale e ambientale, di Banca europea per gli investimenti, approvata dal consiglio di amministrazione il 3 febbraio 2009.

b.

La legislazione italiana e in particolare:

b.I

Decreto legislativo 42/2004 di recepimento della Convenzione sul paesaggio articolo 26;

b.II

Decreto legislativo 42/2004 di recepimento della Convenzione sul paesaggio articolo 146;

b.III

articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 Conferenza dei servzi;

b.IV

prescrizione A57 del Decreto ministeriale di compatibilità ambientale 223/14;

b.V

Decreto legislativo 152/06 Mancate sanzioni;

b.VI

Articolo 452 quater del codice Penale (disastro ambientale).

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento 347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.

Si fa valere a questo riguardo che infatti non risulta essere mai stata svolta un’opportuna analisi costi benefici.


(1)  Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2005, L 124, p. 4).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, p. 13).

(3)  Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, p. 39).

(4)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2012, L 26, p. 1).

(5)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, p. 7).


25.10.2021   

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C 431/45


Ricorso proposto il 24 agosto 2021 — European Paper Packaging Alliance / Commissione

(Causa T-518/21)

(2021/C 431/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Paper Packaging Alliance (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: F. Di Gianni, A. Scalini e F. Pili, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le sezioni 2.1.2 e 2.2.1, nonché le tabelle 4-2 e 4-8, degli orientamenti della convenuta sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (2), nella misura in cui riguardano i prodotti a base di carta con rivestimento esterno polimerico;

in subordine, dichiarare che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 è illegittimo, nella misura in cui include nella definizione di «prodotti di plastica monouso» i prodotti a base di carta con rivestimento esterno polimerico;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi e due eccezioni di illegittimità.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che gli orientamenti della convenuta violano il testo della direttiva (UE) 2019/904, nella misura in cui includono nell’ambito di applicazione della predetta direttiva i prodotti a base di carta con rivestimento esterno polimerico, attraverso un’erronea interpretazione del termine «componente strutturale principale» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’inclusione di prodotti a base di carta con rivestimento esterno polimerico nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 è contraria agli obiettivi della direttiva e viola il principio di proporzionalità.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha ecceduto i limiti delle sue competenze attraverso l’adozione degli orientamenti impugnati, interferendo con le prerogative del legislatore dell’Unione.

4.

Prima eccezione di illegittimità, vertente sul fatto che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 è illegittimo nella misura in cui determina l’applicabilità della predetta direttiva ai prodotti a base di carta con rivestimento esterno polimerico. Viene rilevato, altresì, che tale disposizione è illegittima, in quanto non stabilisce una soglia per determinare se un prodotto sia fatto di plastica in parte. Inoltre, si sostiene che la disposizione citata viola i principi di uguaglianza e di non discriminazione.

5.

Seconda eccezione di illegittimità, vertente sul fatto che l’applicazione della direttiva (UE) 2019/904 e, in particolare, delle misure restrittive previste nella predetta direttiva per quanto riguarda i prodotti a base di carta con rivestimento esterno polimerico costituisce una limitazione ingiustificata della libertà d’impresa e del diritto alla proprietà, sanciti rispettivamente agli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2019 L 155, pag. 1).

(2)  GU 2021 C 216, pagg. 1-46.


25.10.2021   

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C 431/46


Ricorso proposto il 27 agosto 2021 — E. Breuninger / Commissione

(Causa T-525/21)

(2021/C 431/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: E. Breuninger GmbH & Co. (Stoccarda, Germania) (rappresentante: M. Vetter, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 1, TFUE, la decisione della convenuta del 28 maggio 2021 (Aiuti di Stato n. SA.62784);

condannare la convenuta a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: Manifesto errore di valutazione

La convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nel ritenere, attraverso la decisone impugnata, che il regime di aiuti tedesco «Allgemeine Bundesregelung Schadensausgleich, COVID-19» sia compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. La limitazione della legittimazione a beneficiare dell’aiuto, nel caso di imprese operanti in diversi settori economici, a quelle sole tra tali imprese che realizzano almeno l’80 % del loro fatturato con attività direttamente interessate dal lockdown è arbitraria e, dunque, l’autorizzazione del regime di aiuti è contraria al principio di proporzionalità. La soglia dell’80 % interrompe, senza ragioni oggettive, il nesso di causalità tra i provvedimenti di chiusura delle attività economiche e il danno derivato da questi, con effetti pregiudizievoli a carico delle imprese che operano in più settori, in quanto queste ultime, pur essendo interessate in modo diretto e significativo dai provvedimenti statali e malgrado le conseguenti notevoli perdite, rimarrebbero eventualmente prive di qualsiasi ristoro economico. Ciò determina una distorsione della concorrenza sia rispetto ai concorrenti di settori di attività interessati dal Covid-19, sia rispetto a quelli di settori di attività non toccati dal Covid-19.

2.

Secondo motivo: Violazione dei diritti procedurali ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE

La decisione della convenuta è viziata da carenza istruttoria e difetto di motivazione. La convenuta non ha dato alla ricorrente la possibilità di esprimere i suoi dubbi sulla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno durante la procedura di esame preliminare. Inoltre, la convenuta non ha adeguatamente motivato la decisione di autorizzazione.


25.10.2021   

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C 431/47


Ricorso proposto il 1o settembre 2021 — VP / Cedefop

(Causa T-534/21)

(2021/C 431/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VP (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto di non dare esecuzione ai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale, del 16 dicembre 2020, nella causa T-187/18, VP / Cedefop;

annullare la connessa decisione di non rinnovare il contratto di lavoro del ricorrente per una durata indeterminata con effetto retroattivo;

ordinare il risarcimento del danno morale sofferto dal ricorrente, quantificato equitativamente in EUR 50 000;

ordinare il risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente, pari alle spese del procedimento precontenzioso necessario, a partire dalla data della sentenza nella causa T-187/18, VP / Cedefop; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione del convenuto di non dare esecuzione ai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del 16 dicembre 2020 nella causa T-187/20, VP / Cedefop, e conseguentemente di non rinnovare il contratto di lavoro del ricorrente è viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto è venuto meno al suo dovere di prudenza.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato i principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha abusato del proprio potere.


25.10.2021   

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C 431/48


Ricorso proposto il 31 agosto 2021 — Tinnus Enterprises / EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-535/21)

(2021/C 431/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: T. Wuttke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 1 431 829-0009

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2021 nel procedimento R 1004/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

riformare la decisione impugnata in modo da:

accogliere il ricorso della ricorrente,

respingere integralmente la domanda ICD 10 297, presentata dalla richiedente la dichiarazione di nullità, volta a fare dichiarare la nullità del disegno o modello contestato,

condannare la richiedente la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento;

condannare la richiedente la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dei principi enunciati nella sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Blocco da costruzione di una costruzione giocattolo) (T-515/19, non pubblicata, EU:T:2021:155);

violazione dei principi enunciati nella sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172);

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

erronea interpretazione della domanda di brevetto EP 3 005 948 A2 e della domanda di disegno o modello multipla n. 1 431 829-0001-0010 della ricorrente.


25.10.2021   

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C 431/49


Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — PBL e WA / Commissione

(Causa T-538/21)

(2021/C 431/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL) (Bron, Francia) e WA (rappresentante: J. Branco, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della direzione generale Concorrenza della Commissione europea del 1o settembre 2021 — COMP.C.4/AH/mdr 2021(092342);

ordinare alla Commissione europea:

di avvalersi delle sue prerogative di cui all’articlo 116, paragrafo 1, TFUE, ordinando alla Fédération française de Football (Federazione francese del gioco del calcio) di cessare con effetto immediato qualsivoglia distorsione normativa della concorrenza e di conformarsi al regolamento sulla concessione di licenze alle società sportive e sul fair play finanziario della UEFA;

di avviare una procedura di infrazione, ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE e dell’articolo 12 del regolamento di procedura 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, nei confronti della Francia per aiuti di Stato illegali al Paris Saint-Germain e, conseguentemente, di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea;

ordinare, inoltre, alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti della Francia, a norma dell’articolo 13 del regolamento di procedura 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, dirette a far cessare il pregiudizio patito dai ricorrenti, ingiungendole di disporre la sospensione delle seguenti decisioni normative, le quali creano una distorsione sleale della concorrenza attraverso un aiuto di Stato che determina un vantaggio selettivo, incidendo sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’Unione europea nell’ambito del mercato unico dell’Unione europea:

le deliberazioni del 12 e del 14 dicembre 2019 delle Assemblee generali e federali della Ligue de Football Professionnel (Lega calcio professionistico, LFP), nonché la deliberazione del 10 dicembre 2020 dell’Assemblea generale della LFP, adottate su delega della Fédération française de Football nell’esercizio dei pubblici poteri;

la decisione del 25 giugno 2021, con cui la commissione di controllo delle società sportive professionistiche della Direzione nazionale per il controllo di gestione della LFP non ha adottato alcun provvedimento amministrativo nei confronti del Paris Saint-Germain;

la decisione della LFP, non pubblicata, con cui quest’ultima ha approvato il contratto stipulato tra Lionel Messi e il Paris Saint-Germain.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione COMP.C.4/AH/mdr 2021(092342) della Commissione europea, del 1o settembre 2021, che non ha riconosciuto ai ricorrenti la qualità di parti interessate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 (1), i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sull’interesse ad agire dei ricorrenti nell’ambito del presente procedimento. I ricorrenti contestano alla Commissione di non aver tenuto in considerazione la circostanza che il primo ricorrente è un membro («socio») del Futbol Club Barcelona (in prosieguo: «FC Barcellona») e che, in tale veste, è legittimato a presentare denuncia per segnalare un presunto aiuto illegale.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla consultazione prevista dall’articolo 116 TFUE. A tal riguardo i ricorrenti rilevano, in particolare, che nel caso di specie esiste una disparità tra le disposizioni degli Stati membri tale da falsare le condizioni di concorrenza nel mercato interno. Secondo i ricorrenti, la circostanza che la Liga de futbol profesional (Lega calcio professionistico spagnola) richieda, al contrario della lega francese, il rispetto di un rapporto del 70 % tra salari e proventi ammissibili configura una tale distorsione che penalizza, di fatto, il FC Barcellona.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sull’articolo 13 del regolamento 2015/1589. Con questo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che sia necessario ordinare alla Francia di sospendere gli aiuti e le misure che possono costituire un aiuto di Stato illegale e non notificato alle società di calcio professionistico presenti sul suo territorio.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sui criteri adottati dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai fini della definizione degli aiuti di Stato, nonché sull’applicabilità dell’articolo 108 TFUE al caso di specie.

5.

Quinto motivo di ricorso, vertente sull’urgenza della situazione, in ragione della quale i ricorrenti hanno depositato un’istanza di procedimento accelerato e un’istanza di procedimento sommario.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


25.10.2021   

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C 431/50


Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — Vivostore/EUIPO — Linda (VIVO LIFE)

(Causa T-540/21)

(2021/C 431/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vivostore Ltd (Winscombe, Regno Unito) (rappresentante: T. Urek, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Linda AG (Colonia, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VIVO LIFE — Domanda n. 18 049 468

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 luglio 2021 nel procedimento R 1587/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare o riformare la decisione impugnata e confermare la decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO nel procedimento B 3 090 390 del 16 luglio 2020;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.10.2021   

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C 431/51


Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-545/21)

(2021/C 431/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: T. Wuttke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 1 431 829-0004

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2021 nel procedimento R 1011/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

riformare la decisione impugnata in modo da:

accogliere il ricorso della ricorrente,

respingere integralmente la domanda ICD 10 306, presentata dalla richiedente la dichiarazione di nullità, volta a fare dichiarare la nullità del disegno o modello contestato,

condannare la richiedente la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento;

condannare la richiedente la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dei principi enunciati nella sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Blocco da costruzione di una costruzione giocattolo) (T-515/19, non pubblicata, EU:T:2021:155);

violazione dei principi enunciati nella sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172);

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

erronea interpretazione della domanda di brevetto EP 3 005 948 A2 e della domanda di disegno o modello multipla n. 1 431 829-0001-0010 della ricorrente.


25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/51


Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Kalypso Media Group/EUIPO (COMMANDOS)

(Causa T-550/21)

(2021/C 431/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Germania) (rappresentante: T. Boddien, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COMMANDOS — Domanda di registrazione n. 18 062 634

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 luglio 2021 nel procedimento R 1864/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/52


Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Worldwide Brands / EUIPO — Guangyu Wan (CAMEL)

(Causa T-552/21)

(2021/C 431/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland (Colonia, Germania) (rappresentanti: R. Ahijón Lana e J. Gracia Albero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Eric Guangyu Wan (Vancouver, Columbia Britannica, Canada)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo CAMEL — Marchio dell’Unione europea n. 1 015 593

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 luglio 2021 nel procedimento R 1548/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui ha accolto il ricorso dell’interveniente e ha respinto la domanda di decadenza in relazione alle «camicie»;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento, incluse le spese derivanti dai procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla prima commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.10.2021   

IT

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C 431/53


Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-555/21)

(2021/C 431/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: T. Wuttke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 1 431 829-0003

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2021 nel procedimento R 1007/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

riformare la decisione impugnata in modo da:

accogliere il ricorso della ricorrente,

respingere integralmente la domanda ICD 10 300, presentata dalla richiedente la dichiarazione di nullità, volta a fare dichiarare la nullità del disegno o modello contestato,

condannare la richiedente la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento;

condannare la richiedente la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dei principi enunciati nella sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Blocco da costruzione di una costruzione giocattolo) (T-515/19, non pubblicata, EU:T:2021:155);

violazione dei principi enunciati nella sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172);

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

erronea interpretazione della domanda di brevetto EP 3 005 948 A2 e della domanda di disegno o modello multipla n. 1 431 829-0001-0010 della ricorrente.


25.10.2021   

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C 431/54


Ricorso proposto l’8 settembre 2021 — HSBC Holdings e a. / Commissione

(Causa T-561/21)

(2021/C 431/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: HSBC Holdings plc (Londra, Regno Unito), HSBC Bank plc (Londra), HSBC Continental Europe (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Demetriou e D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, M. Giner Asins e C. Chevreste, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C(2021) 4600 final, del 28 giugno 2021, notificata il 29 giugno 2021 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che modifica la decisione della Commissione C(2016) 8530 final, del 7 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione del 2016») [AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro (Euro Interest Rate Derivatives o «EIRD»)], nonché l’articolo 2, lettera b), della decisione del 2016;

in via subordinata, ridurre in misura sostanziale l’ammenda inflitta alle ricorrenti sino all’importo ritenuto congruo dal Tribunale;

condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti o, in via subordinata, un’adeguata percentuale di tali spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata oltre il termine di prescrizione di 10 anni decorrente dalla fine dell’infrazione in data 27 marzo 2007. La prerogativa della convenuta di infliggere una nuova ammenda alle ricorrenti era, pertanto, prescritta.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore di diritto e/o di valutazione nel calcolare il valore delle vendite delle ricorrenti in base alle entrate in denaro attualizzate. Le ricorrenti sostengono che, nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro, le entrate in denaro attualizzate costituiscono un parametro di misurazione del valore nelle vendite arbitrario e inadeguato. In particolare, le entrate in denaro attualizzate non riflettono né l’importanza economica dell’infrazione, né la misura del contributo ad essa fornito da HSBC.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore di valutazione e/o non ha fornito un’adeguata motivazione riguardo al tasso del fattore di riduzione applicato per calcolare le entrate in denaro attualizzate delle ricorrenti.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente valutato la gravità dell’infrazione commessa dalle ricorrenti, nonché l’applicabilità e la misura dell’importo supplementare.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’ammenda inflitta alle ricorrenti è sproporzionatamente elevata. In particolare, le ricorrenti sostengono che la convenuta ha erroneamente valutato le circostanze attenuanti relative alla loro infrazione. Inoltre, le ricorrenti rilevano che la Commissione non ha attribuito sufficiente importanza alla circostanza che la partecipazione delle ricorrenti ad un’infrazione unica e continuata è stata meno ampia e meno grave rispetto a quanto ritenuto nella decisione del 2016, come stabilito dal Tribunale nella causa T-105/17, HSBC / Commissione (1). Pertanto, le ricorrenti chiedono al Tribunale di applicare un’ammenda molto meno gravosa, che rifletta adeguatamente le azioni delle ricorrenti.


(1)  Sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a. / Commissione, T-105/17, EU:T:2019:675.


25.10.2021   

IT

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C 431/55


Ricorso proposto il 10 settembre 2021 — Harbaoui / EUIPO — Google (GC GOOGLE CAR)

(Causa T-568/21)

(2021/C 431/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zoubier Harbaoui (Parigi, Francia) (rappresentante: R. Ciullo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Google LLC (Mountain View, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GC GOOGLE CAR — Domanda di registrazione n. 18 007 095

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 giugno 2021 nel procedimento R 902/2020-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e Google LLC alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.10.2021   

IT

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C 431/55


Ricorso proposto il 10 settembre 2021 — Harbaoui / EUIPO — Google (GOOGLE CAR)

(Causa T-569/21)

(2021/C 431/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zoubier Harbaoui (Parigi, Francia) (rappresentante: R. Ciullo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Google LLC (Mountain View, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GOOGLE CAR — Domanda di registrazione n. 17 978 453

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 giugno 2021 nel procedimento R 904/2020-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e Google LLC alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/56


Ricorso proposto il 14 settembre 2021 — Brand Energy Holdings / EUIPO (RAPIDGUARD)

(Causa T-573/21)

(2021/C 431/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brand Energy Holdings BV (Vlaardingen, Paesi Bassi) (rappresentanti: A. Hönninger e F. Dechent, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo RAPIDGUARD — Domanda n. 18 156 550

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 giugno 2021 nel procedimento R 294/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 42, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 42, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.10.2021   

IT

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C 431/56


Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2021 — SMCK Hair Care Products/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL)

(Causa T-670/20) (1)

(2021/C 431/67)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/57


Ordinanza del Tribunale del 27 agosto 2021 — PJ/EIT

(Causa T-12/21) (1)

(2021/C 431/68)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 79 del 8.3.2021.


25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/57


Ordinanza del Tribunale del 27 agosto 2021 — PJ / EIT

(Causa T-335/21) (1)

(2021/C 431/69)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 310 del 2.8.2021.