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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 418/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10462 — H&F/ZOOPLUS) ( 1 ) |
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2021/C 418/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10427 — KKR/Telefónica/InfraCo) ( 1 ) |
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2021/C 418/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10375 — ARCELORMITTAL / CONDESA TUBOS) ( 1 ) |
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Banca centrale europea |
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2021/C 418/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2021/C 418/13 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10460 — DMK/Uelzena/Niesky/Milchtrocknung Südhannover) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 418/14 |
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2021/C 418/15 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10462 — H&F/ZOOPLUS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 418/01)
Il 5 ottobre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10462. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10427 — KKR/Telefónica/InfraCo)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 418/02)
Il 5 ottobre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10427. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10375 — ARCELORMITTAL / CONDESA TUBOS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 418/03)
Il 11 ottobre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10375. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
Banca centrale europea
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15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/4 |
NOTIFICA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA CHE REVOCA LA NOTIFICA RELATIVA ALL’IRROGAZIONE DI SANZIONI NEI CASI DI INADEMPIENZA DELL’OBBLIGO DI RISERVA MINIMA
(2021/C 418/04)
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea prevede che, tra l’altro, nel caso in cui un’istituzione non adempia, in tutto o in parte, gli obblighi di riserva minima imposti ai sensi di tale regolamento e di regolamenti o decisioni della Banca centrale europea (BCE) in materia, la BCE può infliggere sanzioni. Alcuni elementi della politica sanzionatoria sono stati pubblicati nella notifica della Banca centrale europea sull’irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell’obbligo di riserva minima (1). Tali elementi sono stati trasferiti nella decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea (BCE/2021/45) (2).
La notifica (2000/C 39/04) è pertato revocata con effetto a decorrere dal 3 novembre 2021.
(1) GU C 39 dell’11.2.2000, pag. 3.
(2) Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (GU L 367 del 15.10.2021, pag. 4).
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/5 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
14 ottobre 2021
(2021/C 418/05)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1602 |
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JPY |
yen giapponesi |
131,65 |
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DKK |
corone danesi |
7,4406 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,84618 |
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SEK |
corone svedesi |
10,0138 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0686 |
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ISK |
corone islandesi |
149,60 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,7928 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,387 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
359,00 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,5693 |
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RON |
leu rumeni |
4,9500 |
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TRY |
lire turche |
10,6104 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5644 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4361 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,0244 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6506 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5642 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 375,51 |
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ZAR |
rand sudafricani |
17,1620 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4683 |
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HRK |
kuna croata |
7,5127 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 353,05 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8195 |
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PHP |
peso filippino |
58,778 |
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RUB |
rublo russo |
83,1225 |
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THB |
baht thailandese |
38,524 |
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BRL |
real brasiliano |
6,3528 |
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MXN |
peso messicano |
23,8458 |
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INR |
rupia indiana |
87,3355 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/6 |
Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 maggio 2021 in merito a un progetto di decisione preliminare concernente il caso AT.40324 European Government Bonds
(testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 418/06)
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1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale oggetto del progetto di decisione ha avuto luogo sul mercato primario e secondario degli EGB nel SEE e costituisce un accordo e/o pratiche concordate fra imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o della pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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3. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione. |
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4. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto concerne i destinatari ai fini dell’individuazione dell’infrazione, fra cui due destinatari per cui il potere di infliggere ammende è prescritto per la Commissione. |
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5. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione in merito ai destinatari ai fini di infliggere ammende. |
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6. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul calcolo dell’indicatore del valore delle vendite affinché siano applicati al caso gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. |
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7. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. |
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8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende. |
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9. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/7 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso AT.40324 — European Government Bonds
(testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 418/07)
1.
Il progetto di decisione rileva una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 del SEE riguardante sette imprese attive nel settore delle obbligazioni sovrane emesse in euro dagli Stati membri dell’UE che fanno parte della zona euro (European government bonds, o «EGB»). Le imprese coinvolte (di seguito denominate anche le «parti») sono:|
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Bank of America; |
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— |
Natixis; |
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— |
Nomura; |
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RBS/NatWest; |
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UBS; |
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— |
UniCredit; e |
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WestLB/Portigon (2). |
2.
Il caso è stato avviato a seguito della domanda di immunità dalle ammende presentata da RBS/NatWest il 29 luglio 2015. RBS/NatWest ha ottenuto l’immunità condizionale il 27 gennaio 2016. Il 29 giugno e il 30 settembre 2016 rispettivamente, UBS e Natixis hanno presentato richiesta di riduzione delle ammende ai sensi della «comunicazione sul trattamento favorevole» (3).
Comunicazione degli addebiti
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3. |
Con decisione del 31 gennaio 2019, la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (4) e ha adottato una comunicazione degli addebiti. La comunicazione degli addebiti è stata notificata il 4 febbraio 2019 alle persone giuridiche che rappresentano le imprese coinvolte (5) nonché a un’ulteriore impresa (6). |
Accesso al fascicolo
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4. |
L’accesso al fascicolo sotto forma di mezzo di archiviazione elettronica è stato consentito fra il 1o e il 4 febbraio 2019 e presso i locali della direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») fra il 7 e il 22 febbraio 2019. |
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5. |
Il 2 maggio 2019 Nomura ha presentato una richiesta motivata al consigliere-auditore, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, sollecitando un ulteriore accesso a documenti del fascicolo contenenti dati provenienti da svariate parti che potessero costituire la base, o influire sul calcolo previsto di un indicatore del valore delle vendite (7) quale punto di partenza per la determinazione di eventuali ammende nel caso in esame. A seguito dell’intervento del consigliere-auditore, i soggetti che avevano fornito le informazioni pertinenti hanno ridotto la portata delle loro richieste di riservatezza in relazione ai documenti a cui Nomura chiedeva di avere ulteriore accesso. La DG Concorrenza ha reso disponibili le versioni non riservate riviste dei documenti in questione a tutte le parti il 26 giugno 2019. Solo due delle parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto sui documenti non riservati rivisti che erano stati forniti a ciascuna delle parti a seguito della richiesta di Nomura di un ulteriore accesso. |
Estensione del termine per la risposta alla comunicazione degli addebiti
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6. |
La DG Concorrenza ha inizialmente concesso alle parti un limite di tempo di otto settimane per inviare la loro risposta scritta alla comunicazione degli addebiti. A seguito di svariate richieste, la DG Concorrenza ha prorogato i limiti di tempo applicabili a cinque delle parti (8). Il consigliere-auditore non ha ricevuto ulteriori richieste di proroga. |
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7. |
Tutte le parti hanno risposto alla comunicazione degli addebiti entro le scadenze (prorogate) indicate dalla DG Concorrenza. |
Audizione orale
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8. |
Tutte le parti hanno partecipato a un’audizione orale che si è tenuta dal 22 al 24 ottobre 2019. |
Lettera sul metodo di determinazione delle ammende e lettera di esposizione dei fatti
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9. |
In data 6 (9) e 26 novembre 2020 (10), la vicepresidente esecutiva Vestager, commissaria per la Concorrenza, ha inviato alle parti a cui avrebbero potuto essere irrogate le ammende delle lettere (11), fornendo ulteriori singoli dettagli sul metodo di determinazione delle ammende con particolare attenzione al calcolo individualizzato e al risultato dell’indicatore del valore delle vendite previsto per ciascuna di esse (la «lettera sul metodo di determinazione delle ammende»). La DG Concorrenza ha inoltre fornito ulteriori informazioni sul metodo di determinazione delle ammende a dette parti tramite posta elettronica il 9 e 10 dicembre 2020 (12). |
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10. |
Il 12 novembre 2020 le parti hanno anche ricevuto una lettera di esposizione dei fatti (la «lettera di esposizione dei fatti») che consentiva loro di fornire il loro punto di vista sulle integrazioni e rettifiche fattuali concernenti talune comunicazioni che erano state presentate nella comunicazione degli addebiti (compreso il suo allegato). Lo stesso giorno le parti hanno ricevuto (rinnovato) l’accesso alle versioni accessibili delle prove sottostanti contenute nel fascicolo d’indagine della Commissione tramite posta elettronica (13). |
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11. |
La DG Concorrenza aveva inizialmente accordato alle parti delle scadenze di 20 giorni lavorativi per fornire le proprie osservazioni in merito a ciascuna delle due lettere summenzionate. |
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12. |
A seguito delle richieste, la DG Concorrenza ha prorogato le scadenze applicabili per la presentazione delle osservazioni sulla lettera relativa al metodo di determinazione delle ammende e la lettera di esposizione dei fatti (14). Il consigliere-auditore non ha ricevuto ulteriori richieste di proroga. |
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13. |
Quattro delle parti hanno presentato le proprie osservazioni sulla lettera relativa al metodo di determinazione delle ammende e cinque delle parti hanno presentato le proprie osservazioni sulla lettera di esposizione dei fatti, entro le scadenze (prorogate) indicate dalla DG Concorrenza nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021 (15). Quattro delle parti sostenevano, fra le altre cose, che erano stati pregiudicati i loro diritti alla difesa, in quanto le informazioni comunicate tramite la lettera di esposizione dei fatti - e a detta di due di esse anche le informazioni comunicate tramite la lettera concernente il metodo di determinazione delle ammende - avrebbero dovuto essere comprese in una comunicazione degli addebiti supplementare, dando in tal modo loro la possibilità di richiedere un’audizione orale. |
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14. |
Per quanto concerne le informazioni comunicate tramite la lettera di esposizione dei fatti, che alcune delle parti ritenevano costituissero delle modifiche alla (valutazione giuridica nella) comunicazione degli addebiti, il progetto di decisione sostiene che la lettera di esposizione dei fatti non abbia aggiunto nuovi addebiti (16) o altrimenti modificato la natura intrinseca dell’infrazione come descritta nella comunicazione degli addebiti. In particolare, la lettera di esposizione dei fatti non ha sostanzialmente modificato le categorie o i tipi di comunicazioni descritte nella comunicazione degli addebiti o la loro qualifica giuridica in quanto insieme fanno parte di un piano generale che perseguiva uno scopo comune anticoncorrenziale e pertanto costituiva un’infrazione unica e continuata. Piuttosto, le rettifiche comunicate alle parti tramite la lettera di esposizione dei fatti possono essere considerate equivalenti alla rinuncia a talune prove, in combinazione con la possibilità accordata alle parti di essere sentite sull’integrazione di tali fatti e/o nuovi fatti che non erano ancora stati menzionati nella comunicazione degli addebiti (17) quale prova a sostegno di (altre) specifiche categorie o tipi di comunicazioni descritti nella comunicazione degli addebiti. E in caso affermativo, sembrerebbe meno oneroso per le parti esercitare il proprio diritto ad essere sentite rispetto alle prove presentate nella lettera di esposizione dei fatti che era già stata portata alla loro attenzione all’epoca della comunicazione degli addebiti, e di cui hanno pertanto già avuto la possibilità di prendere conoscenza (18), che rispetto a documenti o prove che non erano ancora stati menzionati nella comunicazione degli addebiti. |
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15. |
Per quanto concerne le informazioni comunicate tramite la lettera sul metodo di determinazione delle ammende, come argomentato nel progetto di decisione, la sentenza Campine del Tribunale (19) sostiene l’idea che, nella fase della comunicazione degli addebiti, la Commissione non fosse tenuta ad adottare una decisione finale sul metodo finale di determinazione dell’importo delle ammende che intendeva irrogare e che ulteriori chiarimenti sul metodo di determinazione delle ammende avrebbero potuto essere forniti tramite lettera, piuttosto che sotto forma di una comunicazione degli addebiti supplementare. |
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16. |
Alla luce delle spiegazioni fornite nel progetto di decisione e delle considerazioni di cui sopra sulle risposte delle parti alle lettere sul metodo di determinazione delle ammende e di esposizione dei fatti, nonché in ragione del fatto che non sussiste un diritto fondamentale a essere sentiti oralmente fintanto che le posizioni possono effettivamente essere rese note per iscritto (20), e dato che l’articolo 12 del regolamento 773/2004 dispone unicamente il diritto a un’audizione orale a seguito di una comunicazione degli addebiti, ne consegue la mancanza di previsione di legge per una seconda audizione orale. |
Altre questioni procedurali sollevate da Bank of America
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17. |
Il 15 aprile 2021 Bank of America ha presentato un ricorso al consigliere-auditore. Il ricorso sosteneva che la DG Concorrenza avesse informato Bank of America nel corso di una riunione informale il 16 marzo 2021 che la Commissione non avrebbe più fatto ricorso a un certo elemento del presunto comportamento di infrazione da parte di Bank of America. Bank of America sosteneva che se la Commissione intendeva procedere con il caso nei suoi confronti su tale base, tale caso sarebbe stato «profondamente diverso da quello definito nella comunicazione degli addebiti» e ciò comportava per Bank of America la possibilità di effettuare dichiarazioni scritte e orali su tali «asserzioni riviste». Bank of America chiedeva che il consigliere-auditore fornisse taluni orientamenti alla DG Concorrenza a tal riguardo. |
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18. |
Il 16 aprile 2021, il consigliere-auditore rispondeva a Bank of America, spiegando che la sua richiesta al consigliere-auditore di indicare alla DG Concorrenza l’adozione di talune azioni non rientrava nelle disposizioni della decisione 2011/695/UE che accorda al consigliere-auditore poteri decisionali e che il consigliere-auditore non aveva pertanto il potere di adottare le decisioni che Bank of America richiedeva. Successivamente Bank of America ha reiterato essenzialmente gli stessi argomenti in ulteriori contatti con la DG Concorrenza (21). In sostanza, il consigliere-auditore ritiene che la posizione di Bank of America, secondo cui la variazione di valutazione comunicata dalla DG Concorrenza avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, non sia fondata. Il fatto che il progetto di decisione comporti una riduzione della portata della responsabilità individuale di Bank of America per l’infrazione unica e continuata come stabilito in via preliminare nella comunicazione degli addebiti, e successivamente a quanto argomentato da Bank of America nella sua replica alla comunicazione degli addebiti, non si configura come una violazione del diritto di essere sentiti. |
Il progetto di decisione
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19. |
Rispetto alla comunicazione degli addebiti, i) uno dei destinatari della comunicazione degli addebiti non è stato considerato destinatario del progetto di decisione in quanto mancavano prove sufficienti; e ii) la durata complessiva dell’infrazione unica e continuata era stata ridotta di due mesi e quattro giorni nel progetto di decisione (mentre, al contempo, i periodi di infrazione per le singole imprese implicate sono stati ridotti di conseguenza, fino a cinque mesi e 16 giorni). |
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20. |
A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente gli addebiti o le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva. |
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21. |
Alla luce di quanto precede, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato. |
Bruxelles, il 20 maggio 2021.
Dorothe DALHEIMER
(1) Redatta ai sensi dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).
(2) Raggruppate per impresa, le persone giuridiche pertinenti sono: Bank of America, National Association e Bank of America Corporation (congiuntamente o in maniera interscambiabile con la corrispondente impresa, «Bank of America»); Natixis S.A. («Natixis»); Nomura International plc e Nomura Holdings, Inc. (congiuntamente o in maniera interscambiabile con la corrispondente impresa, «Nomura»); The Royal Bank of Scotland Group plc, NatWest Markets Plc e NatWest Markets N.V. (congiuntamente o in maniera interscambiabile con la corrispondente impresa, «RBS/NatWest»); UBS Group AG e UBS AG (congiuntamente o in maniera interscambiabile con la corrispondente impresa, «UBS»); UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank AG (congiuntamente o in maniera interscambiabile con la corrispondente impresa, «UniCredit»); nonché Portigon AG (in precedenza WestLB AG, «WestLB/Portigon»).
(3) Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).
(4) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
(5) V. supra, nota 2.
(6) La comunicazione degli addebiti ha chiarito che non può essere inflitta alcuna ammenda a Bank of America e Natixis, in quanto il loro comportamento come descritto nella comunicazione degli addebiti esula dall’ambito di applicazione del termine di prescrizione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). Ai sensi del considerando 11 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione dovrebbe poter adottare decisioni conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 volte a constatare infrazioni già cessate, anche ove non proceda a comminare ammende.
(7) Nella comunicazione degli addebiti era indicato che benché la Commissione «intenda applicare la metodologia definita negli orientamenti sulle ammende», poiché gli EGB non generano vendite nel senso comune del termine, la Commissione avrebbe applicato un indicatore specifico per il valore delle vendite basato sugli importi nozionali annualizzati degli EGB negoziati, scontato di un certo fattore di adeguamento, quale punto di partenza per la determinazione delle ammende.
(8) La proroga delle scadenze per le risposte alla comunicazione degli addebiti si estendeva dal 23 aprile al 15 maggio 2019.
(9) Per quanto concerne Nomura, RBS/NatWest, UBS, UniCredit e un’altra impresa.
(10) Per quanto concerne WestLB/Portigon.
(11) V. supra, nota 6.
(12) Questa ulteriore comunicazione è scaturita a seguito della richiesta di Nomura alla DG Concorrenza del 2 dicembre 2020 di ulteriori dettagli sul metodo di determinazione delle ammende.
(13) Tutti i documenti, eccetto uno, erano stati resi accessibili in precedenza nel contesto dell’accesso al fascicolo che era stato accordato dopo l’adozione della comunicazione degli addebiti.
(14) Il 24 novembre 2020 due delle parti avevano anche presentato separatamente alla DG Concorrenza delle richieste concernenti i loro diritti procedurali in relazione alla lettera sul metodo di determinazione delle ammende e alla lettera di esposizione dei fatti.
(15) Tali osservazioni sono state trasmesse anche al gabinetto della commissaria responsabile per la Concorrenza, alla gerarchia della DG Concorrenza, agli altri servizi della Commissione che seguivano il caso, fra cui il consigliere-auditore e alle autorità competenti degli Stati membri prima della riunione del comitato consultivo.
(16) Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2012, MasterCard et al./Commissione, T-111/08, EU:T:2012:260, punto 266. Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015, Panasonic/Commissione, T-82/13, EU:T:2015:612, punto 50.
(17) Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020, HeidelbergCement AG e Schwenk Zement KG/Commissione, T-380/17, EU:T:2020:471, punto 636.
(18) Il progetto di decisione menziona inoltre che la maggior parte delle rettifiche comunicate alle parti tramite la lettera di esposizione dei fatti erano già state individuate dalle stesse parti.
(19) Sentenza del 7 novembre 2019, Campine e Campine Recycling/Commissione, T-240/17, EU:T:219:778, punti 355-360.
(20) Cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 novembre 2006 in Jussila/Finlandia (ricorso n. 73053/01), punti 40-49; del 19 aprile 2007 in Vilho Eskelinen & Ors/Finlandia (ricorso n. 63235/00), punti 72-75; e del 23 ottobre 2018 in Produkcija Plus storitveno podjetje d.o.o. /Slovenia (ricorso n. 47072/15), punto 54; e la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 marzo 2012 in Bouygues Telecom/Francia (ricorso n. 2324/08), punti 69-71; nonché le ordinanze in Troszczynski/Parlamento, C-462/18 P, EU:C:2019:239, punti 52-55, in Gollnisch/Parlamento, C-330/18 P, EU:C:2019:240, punti 60 e 61, e la sentenza in Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio, T-174/12 e T-80/13, EU:T:2014:52, punto 147; e il parere dell’Avvocato generale Wahl in SKW Stahl-Metallurgie/Commissione, C-154/14 P, EU:C:2015:543, punti 49 e 58; sentenza nella causa Lucchini/Commissione, T-185/18, EU:T:2019:298, punto 49; e sentenza nella causa HeidelbergCement e Schwenk Zement/Commissione, T-380/17, EU:T:2020:471, punto 634.
(21) Il 5 maggio 2021 ha avuto luogo un altro contatto informale fra Bank of America e la DG Concorrenza, seguito da una lettera di Bank of America alla DG Concorrenza del 7 maggio 2021, di cui il consigliere-auditore ha ricevuto una copia, in cui Bank of America ha sollevato nuovamente la questione.
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15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/11 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 20 maggio 2021
relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.40324 — European Government Bonds)
(notificato con il numero C(2021) 3489)
(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)
(testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 418/08)
Il 20 maggio 2021 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il «trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«accordo SEE»). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
1. INTRODUZIONE
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(1) |
I destinatari della decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Oggetto dell’infrazione (un cartello) era la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore degli European Government Bonds («EGB»). |
2. PROCEDIMENTO
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(2) |
La Commissione ha avviato un’indagine il 29 luglio 2015 sulla base di una domanda di immunità di RBS (ora NatWest) nell’ambito del programma di clemenza (2). La Commissione ha inviato richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 a varie banche, a seguito delle quali due di queste, UBS e Natixis, hanno presentato richiesta di riduzione delle ammende nell’ambito del programma di clemenza. Oltre alla collaborazione volontaria dei richiedenti il trattamento favorevole, l’indagine si è basata su ulteriori richieste di informazioni inviate alle banche coinvolte nell’indagine. |
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(3) |
Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 e ha adottato una comunicazione degli addebiti a cui i destinatari hanno replicato per iscritto e oralmente durante un’audizione orale. In seguito, la Commissione ha inviato un’altra richiesta di informazioni, una lettera di esposizione dei fatti e una lettera che chiariva il calcolo dell’indicatore del valore delle vendite nel caso in questione. Tutte le parti interessate hanno presentato le loro osservazioni. |
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(4) |
Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, interpellato, ha espresso parere favorevole. Anche il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale. Il 20 maggio 2021 la Commissione ha adottato la decisione. |
3. COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI
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(5) |
L’infrazione concerne il comportamento del cartello nel mercato primario e secondario della negoziazione degli EGB per un periodo di quasi cinque anni. |
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(6) |
Gli EGB sono obbligazioni sovrane emesse in euro dai governi centrali degli Stati membri della zona euro. Gli EGB sono un tipo di titoli di debito che consentono ai governi europei di raccogliere liquidità per finanziare le spese o gli investimenti o per rifinanziare il debito esistente. Gli EGB consentono al governo che emette l’obbligazione (l’emittente) di prendere in prestito (il capitale) dagli investitori per un termine fisso (la data di scadenza). In cambio il governo versa un tasso d’interesse fisso o variabile (la cedola) all’investitore che detiene l’obbligazione e rimborsa il capitale all’investitore che detiene l’obbligazione alla data di scadenza. |
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(7) |
Gli EGB sono emessi sul mercato primario e successivamente negoziati sul mercato secondario. I governi delegano l’emissione delle obbligazioni ai rispettivi ministeri del Tesoro e più specificamente all’Ufficio di gestione del debito. Questi possono offrire e collocare gli EGB sul mercato tramite asta, che è un processo di sottoscrizione, o tramite sindacazione, che è un processo di collocamento privato. Gli intermediari primari acquisiscono le obbligazioni sul mercato primario e le collocano presso i propri clienti sul mercato secondario. Sul mercato secondario le obbligazioni sono negoziate fra gli intermediari e con altri investitori istituzionali. Generalmente le grandi banche d’investimento negoziano tutti gli EGB nell’ambito del proprio sportello EGB, a prescindere dalla data di emissione, dal capitale o dalla data di scadenza degli EGB. |
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(8) |
Durante il periodo fra il gennaio 2007 e il novembre 2011, un gruppo di operatori finanziari che negoziavano EGB è stato a stretto contatto con gli altri di persona, telefonicamente, con messaggi istantanei e chat room persistenti. Le chat room persistenti sono riunioni multilaterali a cui i partecipanti non presenziano fisicamente e in cui non comunicano verbalmente, ma comunicano reciprocamente l’un l’altro inviando messaggi istantanei al gruppo che sono accessibili a tutti e a cui tutti possono rispondere. Una chat room persistente è una conferenza continua che si tiene «solo su invito», nel senso che la partecipazione è limitata ai membri invitati che hanno accesso automatico a tutta o a tutte le conversazioni. |
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(9) |
Due chat room persistenti che sono state di particolare rilevanza nello scambio di informazioni in questo cartello sono state aperte all’inizio del 2007 da un gruppo composto da quattro operatori finanziari. Questo gruppo ha avuto accesso a entrambe le chat room dall’inizio e ha continuato ad avervi accesso per tutto il periodo, anche quando è cambiato il datore di lavoro e l’accesso avrebbe dovuto tecnicamente essere rinnovato. Questi operatori finanziari sono stati coinvolti nei reciproci contatti per tutta la durata della loro esistenza. Essi hanno anche invitato altri operatori finanziari, della loro banca o di altre banche, in una o in entrambe le chat room. Ne consegue che anche questi operatori finanziari hanno partecipato all’infrazione, per quanto in misura più limitata e per periodi di tempo più limitati. Il comportamento di tutti questi operatori finanziari ha impegnato le rispettive banche presso cui erano impiegati e per conto delle quali essi operavano. |
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(10) |
I contatti nella chat room persistente avevano cadenza regolare, a volte giornaliera, in particolare quando gli EGB venivano offerti per la sottoscrizione. Le comunicazioni potevano essere lunghe, durare tutto il giorno o estendersi per svariati giorni. Gli operatori finanziari utilizzavano il gergo professionale, abbreviazioni, nomignoli e parole in codice. |
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(11) |
La Commissione ha organizzato tali contatti ai fini della presente decisione in quattro categorie interconnesse e parzialmente sovrapposte di accordi e pratiche concertate riguardanti:
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(12) |
In tali contatti gli operatori finanziari si scambiavano informazioni commerciali sensibili che li tenevano informati riguardo al comportamento e alle strategie degli altri operatori per l’acquisizione degli EGB sul mercato primario e sulla loro negoziazione sul mercato secondario. Tali scambi consentivano loro di allinearsi e/o di coordinare il proprio comportamento e aiutarsi reciprocamente ad avere un vantaggio competitivo nel momento in cui gli EGB erano emessi, collocati sul mercato e negoziati. Fra le informazioni pertinenti scambiate fra gli operatori vi erano informazioni su prezzi, volumi e posizioni di negoziazione: prezzi medi, curve di rendimento e differenziale di obbligazioni di recente negoziazione o che erano offerte sul mercato secondario, volumi previsti da acquistare alle aste, informazioni sulle offerte, il livello di maggiore offerta e le strategie di maggiore offerta alle aste e così di seguito. Le informazioni scambiate fra concorrenti erano spesso precise e sensibili dal punto di vista commerciale. Erano pertinenti per il processo decisionale degli operatori finanziari e di conseguenza consentivano loro di adeguare le proprie strategie di negoziazione. |
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(13) |
Lo scopo generale della collaborazione fra gli operatori finanziari del gruppo era quello di aiutarsi a vicenda nelle attività sul mercato attraverso una maggior trasparenza e minori incertezze riguardo l’emissione e/o la negoziazione di EGB, sostituendo scientemente il rischio della concorrenza a discapito di altri partecipanti sul mercato, le banche, i loro clienti o i DMO. |
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(14) |
Infatti, i contatti anticoncorrenziali erano collegati e di natura complementare. Tenuto conto di una serie di elementi oggettivi come il contenuto e la frequenza dei contatti, i prodotti in oggetto, i metodi utilizzati, la modalità, il periodo di tempo e le persone coinvolte, essi si sono configurati come una singola e continua infrazione composta da accordi e/o pratiche concertate che avevano quale oggetto la limitazione della concorrenza nel settore degli EGB. |
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(15) |
La portata geografica dell’infrazione ha interessato almeno l’intero territorio del SEE. |
4. PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
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(16) |
Hanno partecipato al comportamento e pertanto violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE durante i periodi sotto indicati le seguenti imprese.
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5. RIMEDI
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(17) |
La singola partecipazione di Bank of America e Natixis al comportamento si è conclusa oltre cinque anni prima dell’avvio dell’inchiesta della Commissione. Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 la Commissione non può più applicare l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e non può infliggere un’ammenda a Bank of America e Natixis. La decisione pertanto infligge ammende soltanto alle imprese NatWest, Nomura, Portigon, UBS e UniCredit. |
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(18) |
La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (4). L’importo di base dell’ammenda è fissato con riferimento a un indicatore del valore delle vendite. La Commissione ha calcolato il valore annuo delle vendite sulla base dell’importo nozionale degli EGB negoziati dalle parti sul mercato secondario nel SEE durante il loro periodo di coinvolgimento individuale, scontato di un fattore che tiene conto delle particolarità dell’industria degli EGB e più in particolare del fatto che tali prodotti sono oggetto di costante negoziazione. A tal fine, la Commissione ha rettificato o scontato gli importi nozionali annualizzati degli EGB negoziati di un fattore che tiene conto dei livelli di differenziale bid/ask inerenti al mercato di riferimento. La Commissione ha applicato un diverso fattore di sconto per ciascuna parte in ragione dell’alta volatilità dei livelli di differenziale bid/ask degli EGB e della discrepanza fra i paesi di emissione, le scadenze e per tutto il periodo di infrazione. |
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(19) |
L’importo delle ammende tiene conto della natura molto grave delle infrazioni del cartello, della durata e della portata geografica del cartello, del fatto che il comportamento ha permeato tutto il settore degli EGB sul mercato primario e secondario e che gli EGB sono utilizzati per raccogliere finanziamenti pubblici e il comportamento ha avuto luogo in un momento di gravissima crisi finanziaria. In linea con la prassi della Commissione, è aggiunto un importo supplementare quale elemento di dissuasione futura per le imprese dall’adottare tali pratiche illecite (il cosiddetto «importo d’ingresso»). |
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(20) |
Non sussistono circostanze aggravanti o attenuanti per le imprese soggette all’ammenda, ma il fatto che l’operatore finanziario di UniCredit fosse attivo unicamente sul mercato secondario è riconosciuto nel calcolo del fattore di gravità per UniCredit. |
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(21) |
L’ammenda inflitta a ciascuna impresa non supera il 10 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio che precede la data della decisione della Commissione, fatta eccezione per West LB/Portigon. L’ultimo suo fatturato netto (2020) è negativo e l’ammenda è pertanto pari a zero. |
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(22) |
La Commissione garantisce la piena immunità dalle ammende a NatWest e una riduzione pari al 45 % dell’ammenda a UBS per la loro collaborazione nell’indagine. |
6. CONCLUSIONI
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(23) |
La decisione riguarda le seguenti imprese per la violazione dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e infligge un’ammenda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 alle seguenti persone giuridiche che sono responsabili in solido del pagamento dell’ammenda.
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(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(2) Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).
(3) NatWest Group plc e NatWest Markets plc dal 4 gennaio 2007 al 28 novembre 2011 e NatWest Markets N.V. dal 17 ottobre 2007 al 28 novembre 2011.
(4) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2).
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15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/15 |
Parere del Comitato Consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti nella sua riunione del 26 aprile 2021 riguardante un progetto preliminare di decisione di divieto nel caso AT.40346 — Obbligazioni SSA
Riunione in audio conferenza - tramite «Skype for Business»
Relatore: Estonia
(testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 418/09)
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1. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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2. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o delle pratiche concordate era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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3. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione. |
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4. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari. |
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5. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere ai destinatari del progetto di decisione ammende, ad eccezione del richiedente l’immunità. |
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6. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione sul calcolo del valore indicativo delle vendite per consentire l’applicazione al caso degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. |
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7. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende. |
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8. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/16 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1) nel caso AT.40346 — Obbligazioni SSA
(testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 418/10)
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1. |
Il progetto di decisione constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE che coinvolge quattro imprese operanti sui mercati delle obbligazioni sovranazionali, sovrane e di agenzie in dollari statunitensi («obbligazioni SSA»), ossia Bank of America Merrill Lynch («BAML»), Crédit Agricole, Credit Suisse e Deutsche Bank (collettivamente «le parti») (2). |
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2. |
Il caso è stato avviato a seguito di una richiesta di immunità dalle ammende da parte di Deutsche Bank il 4 agosto 2015. La Commissione ha concesso l’immunità condizionata a Deutsche Bank il 4 dicembre 2015. |
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3. |
Con decisione del 20 dicembre 2018 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3) contro Deutsche Bank, Credit Suisse, Crédit Agricole e BAML. |
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4. |
Il 20 dicembre 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle parti. Tale comunicazione degli addebiti è stata notificata alle parti il 21 dicembre 2018. |
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5. |
L’accesso al fascicolo sotto forma di supporto di memorizzazione elettronica è stato concesso tra il 21 dicembre 2018 e il 3 gennaio 2019, e nei locali della direzione generale della concorrenza («DG Concorrenza») tra il 15 e il 22 gennaio 2019. Alcuni dati forniti da Crédit Agricole sono stati divulgati alle altre parti attraverso una procedura di divulgazione negoziata tra il 7 e il 14 febbraio 2019 (4). Nessun reclamo relativo all’accesso al fascicolo è stato ricevuto dal consigliere-auditore. |
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6. |
La DG Concorrenza ha inizialmente concesso a tutte le parti un termine di otto settimane per le loro risposte alla comunicazione degli addebiti. In seguito alle richieste di alcune parti, la DG Concorrenza ha esteso il termine al 28 marzo 2019 per BAML e al 29 marzo 2019 per Crédit Agricole e Credit Suisse. Nessuna richiesta di ulteriori proroghe è stata ricevuta dal consigliere-auditore. |
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7. |
Nel febbraio 2019, a seguito di richieste di ulteriori spiegazioni da parte di BAML e Crédit Agricole, la DG Concorrenza ha inviato lettere a tutte le parti fornendo alcuni dettagli aggiuntivi sulla metodologia di calcolo dell’ammenda proposta dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda un valore indicativo che la Commissione avrebbe utilizzato per il valore delle vendite. |
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8. |
Tutte le parti hanno fornito la loro risposta entro i termini previsti. Nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, BAML, Crédit Agricole e Credit Suisse (le «parti contestanti») hanno tutte commentato la necessità di informazioni supplementari riguardo alla metodologia di calcolo delle ammende. Il 3 luglio 2019 Crédit Agricole ha inviato una lettera alla DG Concorrenza, integrando la sua risposta alla comunicazione degli addebiti relativamente alle ammende. |
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9. |
Tutte le parti hanno partecipato a un’udienza orale che si è svolta il 10 e l’11 luglio 2019. |
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10. |
Nei mesi di settembre e ottobre 2019 BAML ha inviato ulteriori osservazioni scritte al consigliere-auditore, a seguito della sentenza Icap del 10 luglio 2019 (5), chiedendo al consigliere-auditore di ordinare alla DG Concorrenza di rivelare a BAML la metodologia di sanzione proposta e di consentirle di esprimere il proprio parere su tale metodologia prima di qualsiasi decisione finale nel presente caso (6). |
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11. |
Nel novembre 2019 il consigliere-auditore ha risposto a BAML dichiarando di aver preso atto della richiesta di divulgazione di ulteriori informazioni relative alla metodologia di calcolo dell’ammenda proposta. Il consigliere-auditore ha tuttavia sottolineato che la decisione 2011/695/UE, che stabilisce in modo esaustivo le competenze del consigliere-auditore, non gli conferisce il potere di adottare una decisione che ordini la divulgazione di ulteriori dettagli sulla metodologia proposta. |
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12. |
Nel novembre 2020 la vicepresidente esecutiva Vestager, commissaria responsabile della concorrenza, ha inviato una lettera a tutte le parti fornendo ulteriori dettagli individuali sulla metodologia di calcolo delle ammende, con particolare attenzione al calcolo individualizzato e al risultato del valore indicativo previsto dalle vendite (7) per ciascuna parte (la «lettera ammende»). |
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13. |
DB ha risposto nel dicembre 2020 e le tre parti contestanti nel gennaio 2021. Queste ultime, tra l’altro, hanno sostenuto che i loro diritti di difesa erano compromessi in quanto le informazioni comunicate tramite la lettera relativa alle ammende avrebbero dovuto essere incluse nella comunicazione degli addebiti e hanno chiesto di essere ascoltate in merito in un’udienza orale (BAML) o in un altro modo alternativo (Credit Suisse, Crédit Agricole (8)). |
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14. |
Come sostenuto nel progetto di decisione, la sentenza Campine del Tribunale (9) sostiene che, nella fase della comunicazione degli addebiti, la Commissione non era tenuta a prendere una decisione definitiva sul metodo finale per determinare l’importo delle ammende che intendeva applicare e che ulteriori chiarimenti sulla metodologia di calcolo delle ammende potevano effettivamente essere forniti per lettera piuttosto che sotto forma di una comunicazione degli addebiti supplementare. |
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15. |
Dato che non esiste un diritto fondamentale ad essere sentiti oralmente, a condizione che i punti di vista possano essere effettivamente resi noti per iscritto (10), e poiché l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004 prevede solo il diritto ad un’audizione orale a seguito di una comunicazione degli addebiti, ne consegue che una seconda audizione orale non era giuridicamente necessaria. |
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16. |
Rispetto alla comunicazione degli addebiti, il progetto di decisione i) indica una durata più breve dell’infrazione per due delle parti e ii) non include più per il calcolo dell’ammenda il fattore aggravante relativo alla presunta ostruzione dell’indagine per una delle parti. |
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17. |
Ai sensi dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguarda esclusivamente le obiezioni sui cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva. |
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18. |
Alla luce di quanto sopra, il consigliere-auditore ritiene che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti del procedimento in questo caso sia stato rispettato. |
Bruxelles, 27 aprile 2021.
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Le rispettive entità giuridiche corrispondenti sono: Merrill Lynch International e Bank of America Corporation; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Crédit Agricole SA; Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Credit Suisse Group AG; e DB Group Services (UK) Limited, Deutsche Securities, Inc. e Deutsche Bank AG.
(3) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(4) Prima dell’adozione della comunicazione degli addebiti, Crédit Agricole aveva presentato al consigliere-auditore una richiesta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE opponendosi alla divulgazione di tali dati alle altre parti. L’affermazione di Crédit Agricole secondo cui le informazioni erano sensibili è stata provvisoriamente accettata. La procedura di divulgazione negoziata ha risolto la questione.
(5) Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2019, Commissione/Icap e altri, C-39/18 P, EU:C:2019:584. Al punto 34 di tale sentenza, la Corte di giustizia ha affermato che nei casi in cui la Commissione si discosti dai suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 del 1.9.2006, pag. 2.) e «applichi un’altra metodologia specificamente adeguata alle particolarità della situazione delle imprese che hanno agevolato un’intesa, è necessario, alla luce dei diritti della difesa, che tale metodo sia divulgato alle interessate affinché queste ultime siano messe in grado di far conoscere il loro punto di vista sugli elementi sui quali la Commissione intende fondare la propria decisione».
(6) Una comunicazione simile è stata inviata alla DG Concorrenza da Credit Suisse nell’ottobre 2019.
(7) Nella comunicazione degli addebiti è stato indicato che, sebbene la Commissione «intenda applicare la metodologia indicata negli orientamenti per il calcolo delle ammende», poiché le obbligazioni SSA non generano vendite nel senso usuale del termine, la Commissione, come punto di partenza per la determinazione delle ammende, applicherà un valore indicativo specifico delle vendite basato sugli importi nozionali annualizzati delle obbligazioni SSA scambiate, ridotto di un certo fattore di adeguamento.
(8) Nel marzo 2021 Crédit Agricole ha inviato un’ulteriore lettera alla DG Concorrenza (con copia al consigliere-auditore), ribadendo la sua richiesta «che la Commissione chiarisca lo status della propria lettera relativa alla metodologia di calcolo delle ammende e ha chiesto che siano rispettati tutti i diritti di difesa dando alle parti la possibilità di presentare osservazioni orali». La DG Concorrenza ha risposto a Crédit Agricole fornendo spiegazioni simili al contenuto dei punti 14 e 15 della presente relazione del consigliere-auditore.
(9) Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019, Campine e Campine Recycling/Commissione, T-240/17, EU:T:219:778, punti da 355 a 360.
(10) Cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 novembre 2006 nella causa Jussila/Finlandia (richiesta n. 73053/01), punti da 40 a 49; del 19 aprile 2007 nella causa Vilho Eskelinen & Ors/Finlandia (richiesta n. 63235/00), punti da 72 a 75; e del 23 ottobre 2018 nella causa Produkcija Plus storitveno podjetje d.o.o. /Slovenia (richiesta n. 47072/15), punto 54; e la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 marzo 2012 nella causa Bouygues Telecom/Francia (richiesta n. 2324/08), punti da 69 a 71; nonché le ordinanze nella causa Troszczynski/Parlamento, C-462/18 P, EU:C:2019:239, punti da 52 a 55, nella causa Gollnisch/Parlamento, C-330/18 P, EU:C:2019:240, punti 60 e 61, e la sentenza nella causa Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio, T-174/12 e T- 80/13, EU:T:2014:52, punto 147; e le conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa SKW Stahl-Metallurgie/Commissione, C-154/14 P, EU:C:2015:543, punti 49 e 58; sentenza del Tribunale nella causa Lucchini/Commissione, T-185/18, EU:T:2019:298, punto 49; e sentenza del Tribunale nella causa HeidelbergCement e Schwenk Zement/Commissione, T-380/17, EU:T:2020:471, punto 634.
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15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/19 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 28 aprile 2021
relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.40346 — Obbligazioni SSA)
[notificata con il numero C(2021) 2871]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 418/11)
Il 28 aprile 2021 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il «trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«accordo SEE»). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni imposte, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. La versione non riservata della decisione figura sul sito della direzione generale della Concorrenza all’indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
1. INTRODUZIONE
|
(1) |
I destinatari della decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Oggetto dell’infrazione era la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore delle obbligazioni sovranazionali, sovrane e di agenzie emesse in dollari statunitensi («obbligazioni SSA in USD»). |
|
(2) |
Le obbligazioni SSA rappresentano una categoria ombrello di diverse obbligazioni scambiate fuori borsa, senza alcuna borsa centrale, e includono:
|
Il comportamento cui si riferisce la presente decisione riguarda tutti e tre i tipi di obbligazione.
|
(3) |
Le obbligazioni SSA tendono tipicamente ad essere emesse sul mercato primario attraverso la sindacazione. Il comportamento descritto nella presente decisione non riguarda il mercato primario, ma piuttosto i successivi scambi sul mercato secondario di obbligazioni SSA in USD. |
|
(4) |
La decisione è destinata ai seguenti soggetti (in appresso «i destinatari»):
|
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedura
|
(5) |
Il procedimento è stato avviato a seguito di una richiesta di immunità presentata da Deutsche Bank il 4 agosto 2015. Nessun’altra parte ha presentato domanda di trattamento favorevole. La Commissione europea (la «Commissione») ha inviato richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 il 4 dicembre 2015 e il 6 settembre 2016 a BAML, Crédit Agricole, Credit Suisse e altre imprese e dal 21 al 24 novembre 2016 ha condotto accertamenti preannunciati presso i locali di BAML e Crédit Agricole. |
|
(6) |
Con decisione del 20 dicembre 2018 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, contro BAML, Crédit Agricole, Credit Suisse e Deutsche Bank e il 21 dicembre 2018 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti indirizzata alle quattro banche. Alle parti è stato quindi autorizzato l’accesso al fascicolo del caso della Commissione. |
|
(7) |
Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno comunicato per iscritto alla Commissione il loro punto di vista sugli addebiti mossi nei loro confronti. Hanno altresì presentato i loro punti di vista durante un’audizione orale che si è tenuta a Bruxelles il 10 e l’11 luglio 2019. |
|
(8) |
Il 6 novembre 2020 la Commissione ha inviato una lettera a tutte le parti fornendo ulteriori dettagli sulla metodologia delle ammende con particolare attenzione al calcolo del valore indicativo delle vendite. Una delle parti ha risposto alla lettera il 4 dicembre 2020 e le altre tre parti hanno presentato le loro osservazioni l’8 gennaio 2021. |
|
(9) |
Il 26 aprile 2021 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. Il consigliere-auditore ha pubblicato la sua relazione finale il 27 aprile 2021 e la Commissione ha adottato la decisione il 28 aprile 2021. |
2.2. Descrizione del comportamento
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(10) |
Il comportamento ha riguardato gli scambi di obbligazioni SSA in USD sul mercato secondario e ha influenzato direttamente l’esito delle negoziazioni tra gli operatori interessati e specifiche controparti, nonché le condizioni di scambio sul mercato delle obbligazioni SSA in USD in generale, nella misura in cui le strategie degli operatori non erano rivolte a clienti specifici ma al mercato nel suo complesso. |
|
(11) |
BAML, Crédit Agricole, Credit Suisse e Deutsche Bank, con il comportamento di alcuni dei loro dipendenti, si sono scambiate informazioni commerciali sensibili che hanno permesso loro di coordinare il loro comportamento, ottenendo così un vantaggio nei confronti dei clienti e degli operatori concorrenti nello scambio di obbligazioni SSA in USD sul mercato secondario, con l’obiettivo generale di beneficiare dei profitti derivanti dagli scambi. |
|
(12) |
A fini analitici, il comportamento del cartello può essere descritto secondo le seguenti categorie:
|
|
(13) |
Le diverse categorie di comportamento descritte a fini analitici erano interconnesse e spesso si sovrapponevano. Il coordinamento sui prezzi o sull’attività di scambio, ad esempio, era inevitabilmente accompagnato da uno scambio di informazioni specifiche sulle rispettive intenzioni di prezzo o di scambio. Almeno un operatore di ogni parte ha partecipato ad alcune o a tutte le suddette categorie di comportamento per tutta la durata del cartello, ossia almeno dal 19 gennaio 2010 al 24 marzo 2015. |
|
(14) |
L’attività collusiva avveniva attraverso chat room multilaterali persistenti integrate (e poi sostituite, in seguito alle restrizioni sull’uso delle chat room multilaterali) da frequenti contatti bilaterali. |
2.3. Partecipazione individuale al comportamento
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(15) |
Per tutta la durata dell’infrazione, ogni parte ha partecipato all’infrazione nei seguenti periodi:
BAML ha partecipato dapprima dal 19 gennaio 2010 al 23 ottobre 2012 e poi nuovamente dal 22 luglio 2014 al 27 gennaio 2015; Crédit Agricole ha partecipato dal 10 gennaio 2013 al 24 marzo 2015; Credit Suisse ha partecipato dal 21 giugno 2010 al 24 marzo 2015; Deutsche Bank ha partecipato dal 19 gennaio 2010 al 28 marzo 2014. |
|
(16) |
La decisione stabilisce che BAML, Crédit Agricole, Credit Suisse e Deutsche Bank hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Le circostanze fattuali del fascicolo, come il prodotto in questione, il meccanismo del comportamento, le imprese coinvolte, lo schema dei contatti, l’intenzione di contribuire a un piano globale con l’obiettivo di beneficiare dei profitti, la consapevolezza degli operatori rispetto allo scambio di comunicazioni tra loro e il carattere continuo dell’infrazione dimostrano che i contatti collusivi tra le parti erano collegati e di natura complementare e contribuivano a un unico obiettivo. |
2.4. Portata geografica
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(17) |
La portata geografica dell’infrazione ha interessato almeno l’intero territorio del SEE. |
2.5. Rimedi
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(18) |
La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (2), infliggendo ammende ai soggetti BAML, Crédit Agricole e Credit Suisse di cui al punto (4). |
2.5.1. Importo di base dell’ammenda
|
(19) |
L’importo di base dell’ammenda da infliggere alle imprese coinvolte è fissato tenendo conto del valore delle vendite, della durata e della portata geografica del cartello e del fatto che l’infrazione, comportando un coordinamento dei prezzi, è per sua natura tra le più gravi restrizioni della concorrenza. |
|
(20) |
I prodotti finanziari come le obbligazioni SSA in USD non generano vendite nel senso usuale del termine, in quanto vengono acquistati e venduti dagli operatori e i profitti derivano dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di ogni obbligazione acquistata e poi venduta dagli operatori. È quindi appropriato in questo caso calcolare un valore indicativo delle vendite come punto di partenza per determinare l’importo di base delle ammende. |
|
(21) |
È prassi consolidata della Commissione, nei casi di cartelli nel settore finanziario, non determinare il valore indicativo delle vendite con riferimento ai «proventi netti degli scambi» o al «profitto netto da operazioni finanziarie». Tali metodi riflettono i profitti netti dagli scambi rispetto alle perdite relative agli scambi (che possono variare significativamente tra le imprese e non sono necessariamente proporzionate ai volumi e ai valori degli scambi) e sono paragonabili a una misurazione dei profitti da attività di scambio piuttosto che costituire un adeguato valore indicativo delle vendite secondo gli orientamenti sulle ammende. È invece appropriato ricorrere al volume nozionale e al valore delle obbligazioni SSA in USD che le parti hanno scambiato durante il rispettivo periodo di coinvolgimento nel cartello come punto di partenza per il valore indicativo specifico delle vendite in questo caso. |
|
(22) |
In linea di massima la Commissione prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione. Tuttavia, date le diverse dimensioni del mercato delle obbligazioni SSA in USD, l’elevata volatilità nel periodo dell’infrazione e i diversi periodi in cui sono stati coinvolti i diversi destinatari, la Commissione ritiene più appropriato basare il valore indicativo delle vendite annuali sul valore delle vendite effettivamente realizzate dalle imprese nei mesi corrispondenti alla loro rispettiva partecipazione all’infrazione. |
|
(23) |
Detti importi nozionali annualizzati scambiati riflettono l’importanza economica dell’infrazione e il peso relativo di ogni impresa nell’infrazione, indipendentemente dal periodo di partecipazione, ma possono portare ad ammende sproporzionate se non si tiene conto delle particolarità del settore finanziario e del settore delle obbligazioni SSA in USD in particolare. Poiché i ricavi delle operazioni su obbligazioni SSA in USD nel mercato secondario si riflettono nella differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di ciascuna obbligazione, nota come «differenziale denaro-lettera» (bid-ask spread) la Commissione riduce pertanto i suddetti importi nozionali annualizzati delle obbligazioni SSA in USD scambiate sul mercato secondario di un fattore basato sui differenziali denaro-lettera applicabili. |
|
(24) |
La Commissione ritiene opportuno fissare al 16 % la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda e la percentuale da applicare per il calcolo dell’importo supplementare è il 16 % del valore indicativo delle vendite. |
2.5.2. Adeguamento all’importo di base: circostanze aggravanti o attenuanti
|
(25) |
Non vi sono circostanze aggravanti o attenuanti. |
2.5.3. Importo specifico allo scopo di garantire l’effetto dissuasivo
|
(26) |
Nel determinare l’importo delle ammende, la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di garantire che esse abbiano un effetto sufficientemente dissuasivo e ha la facoltà di applicare un moltiplicatore di dissuasione a condizione che non sia discriminatorio tra le parti del caso. In particolare, la Commissione può aumentare le ammende da infliggere alle imprese che hanno un fatturato particolarmente elevato al di là delle vendite di beni o servizi a cui si riferisce l’infrazione. Su questa base, e tenendo conto dei loro fatturati nell’ultimo esercizio precedente la decisione, la Commissione ritiene opportuno applicare un moltiplicatore di 1,3 alle ammende da infliggere a BAML e un moltiplicatore di 1,2 alle ammende da infliggere a Crédit Agricole. |
2.5.4. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
|
(27) |
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’ammenda inflitta a ciascuna impresa per ciascuna infrazione non supera il 10 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio che precede la data della decisione della Commissione. |
|
(28) |
Nel caso di specie, nessuna delle ammende supera il 10 % del fatturato totale realizzato da un’impresa nell’esercizio che precede la data di adozione della presente decisione. |
2.5.5. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole
|
(29) |
La Commissione ritiene che Deutsche Bank abbia diritto all’immunità da qualsiasi ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta per la sua partecipazione all’infrazione oggetto della presente decisione. |
3. CONCLUSIONI
|
(30) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
|
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 del 1.9.2006, pag. 2).
|
15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/24 |
Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione
(2021/C 418/12)
Ai fini dell’applicazione del cumulo diagonale dell’origine tra le Parti contraenti (1) della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2)(in appresso «la convenzione»), le Parti interessate si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre Parti.
Occorre ricordare che il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le Parti di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le Parti che partecipano all’acquisizione del carattere originario, ossia con tutte le Parti di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di una Parte che non ha concluso accordi con le Parti di fabbricazione finale e/o di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine (3).
Sulla base delle notifiche effettuate dalle Parti alla Commissione europea, le tabelle allegate forniscono le precisazioni seguenti:
|
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tabella 1 – un quadro semplificato delle possibilità di cumulo in data 1o agosto 2021; |
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|
tabelle 2 e 3 – la data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile. |
Nella tabella 1 una «X» indica l’esistenza tra due partner di un accordo di libero scambio contenente norme di origine che consentono il cumulo sulla base del modello paneuromediterraneo delle norme di origine. Nel caso di cumulo diagonale che coinvolge tre partner (A, B e C) occorre indicare una «X» nelle caselle relative a A-B, B-C e A-C (sono necessarie 3 «X»). Esistono tuttavia alcune eccezioni al cumulo diagonale. In tali casi (1), (2) o un asterisco (*) accanto alla lettera «X» indicano le eccezioni da prendere in considerazione.
Nella tabella 2 le date indicate si riferiscono:
|
— |
alla data di applicazione del cumulo diagonale conformemente all’appendice I, articolo 3, della convenzione, nel caso in cui l’accordo di libero scambio in questione si riferisce alla convenzione. In tal caso la data è preceduta da «(C)»; |
|
— |
alla data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale allegati all’accordo di libero scambio in questione, negli altri casi. |
Nella tabella 3 le date indicate si riferiscono alla data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale allegati agli accordi di libero scambio tra l’Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE. Ogni volta che si fa riferimento alla convenzione in un accordo di libero scambio tra Parti di questa tabella, nella tabella 2 è aggiunta una data preceduta da «(C)».
Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall’unione doganale UE-Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra l’Unione europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo di origine.
I codici per le Parti contraenti elencate nelle tabelle sono i seguenti:
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EU |
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IS |
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CH (+ LI) |
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KO |
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MD |
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GE |
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UA |
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La presente comunicazione sostituisce la comunicazione 2020/C 322/03 (GU C 322 del 30.9.2020, pag. 3).
Tabella 1
Quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea in data 1o agosto 2021
|
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Stati EFTA |
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Partecipanti al processo di Barcellona |
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Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE |
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EU |
CH (+ LI) |
IS |
NO |
FO |
DZ |
EG |
IL |
JO |
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TN |
TR |
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BA |
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EU |
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X |
X |
X |
X |
X |
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X |
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X |
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X (5) |
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X |
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X |
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CH (+LI) |
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X |
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NO |
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TR |
X (5) |
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X |
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X |
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X |
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X (*1) |
X (*1) |
X (*1) |
X (*1) |
X (*1) |
X |
X (6) |
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AL |
X |
X |
X |
X |
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X (*1) |
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BA |
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X (*1) |
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KO |
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X |
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X (*1) |
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MK |
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X |
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X (*1) |
X |
X |
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X |
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RS |
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X (*1) |
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X |
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X |
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MD |
X |
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X |
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X (6) |
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X |
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UA |
X |
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X |
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Tabella 2
Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea
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Stati EFTA |
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Partecipanti al processo di Barcellona |
|
Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE |
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EU |
CH (+ LI) |
IS |
NO |
FO |
DZ |
EG |
IL |
JO |
LB |
MA |
PS |
SY |
TN |
TR |
AL |
BA |
KO |
ME |
MK |
RS |
MD |
GE |
UA |
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EU |
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1.1.2006 (C) 1.2.2016 |
1.1.2006 (C) 1.5.2015 |
1.1.2006 (C) 1.5.2015 |
1.12.2005 (C) 12.5.2015 |
1.11.2007 |
1.3.2006 (C) 1.2.2016 |
1.1.2006 |
1.7.2006 |
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1.12.2005 |
1.7.2009 (C) 1.3.2016 |
|
1.8.2006 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 9.12.2016 |
(C) 1.4.2016 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.12.2016 |
(C) 1.6.2018 |
(C) 1.1.2019 |
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CH (+LI) |
1.1.2006 (C) 1.2. 2016 |
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1.8.2005 (C) 1.7.2013 |
1.8.2005 (C) 1.7.2013 |
1.1.2006 |
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1.8.2007 |
1.7.2005 |
17.7.2007 |
1.1.2007 |
1.3.2005 |
1.5.2016 |
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1.6.2005 |
1.9.2007 (C) 1.12.2019 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.1.2015 |
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(C) 1.9.2012 |
1.2.2016 |
(C) 1.5.2015 |
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(C) 1.5.2018 |
1.6.2012 |
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IS |
1.1.2006 (C) 1.5.2015 |
1.8.2005 (C) 1.7.2013 |
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1.8.2005 (C) 1.7.2013 |
1.11.2005 |
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1.8.2007 |
1.7.2005 |
17.7.2007 |
1.1.2007 |
1.3.2005 |
1.5.2016 |
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1.3.2006 |
1.9.2007 (C) 1.12.2019 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.1.2015 |
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(C) 1.10.2012 |
1.5.2015 |
(C) 1.5.2015 |
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(C) 1.9.2017 |
1.6.2012 |
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NO |
1.1.2006 (C) 1.5.2015 |
1.8.2005 (C) 1.7.2013 |
1.8.2005 (C) 1.7.2013 |
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1.12.2005 |
|
1.8.2007 |
1.7.2005 |
17.7.2007 |
1.1.2007 |
1.3.2005 |
1.5.2016 |
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1.8.2005 |
1.9.2007 (C) 1.12.2019 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.1.2015 |
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(C) 1.11.2012 |
1.5.2015 |
(C) 1.5.2015 |
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(C) 1.9.2017 |
1.6.2012 |
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FO |
1.12.2005 (C) 12.5.2015 |
1.1.2006 |
1.11.2005 |
1.12.2005 |
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(C) 1.10.2017 |
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DZ |
1.11.2007 |
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EG |
1.3.2006 (C) 1.2.2016 |
1.8.2007 |
1.8.2007 |
1.8.2007 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
1.3.2007 |
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IL |
1.1.2006 |
1.7.2005 |
1.7.2005 |
1.7.2005 |
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9.2.2006 |
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1.3.2006 |
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JO |
1.7.2006 |
17.7.2007 |
17.7.2007 |
17.7.2007 |
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6.7.2006 |
9.2.2006 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
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LB |
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1.1.2007 |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
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MA |
1.12.2005 |
1.3.2005 |
1.3.2005 |
1.3.2005 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
1.1.2006 |
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PS |
1.7.2009 (C) 1.3.2016 |
1.5.2016 |
1.5.2016 |
1.5.2016 |
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(C)) 26.3.2021 |
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SY |
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1.1.2007 |
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TN |
1.8.2006 |
1.6.2005 |
1.3.2006 |
1.8.2005 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
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1.7.2005 |
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TR |
1.9.2007 (C) 1.12.2019 |
1.9.2007 (C) 1.12.2019 |
1.9.2007 (C) 1.12.2019 |
(C) 1.10.2017 |
|
1.3.2007 |
1.3.2006 |
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1.1.2006 |
(C)) 26.3.2021 |
1.1.2007 |
1.7.2005 |
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(C) 3.05.2021 |
(C) 1.8.2021 |
1.9.2019 |
(C) 1.6.2021 |
(C) 1.8.2018 |
(C) 1.6.2019 |
(C) 1.10.2017 |
(C) 29.4.2021 |
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|
AL |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.5.2015 |
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(C) 3.05.2021 |
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(C) 1.2.2015 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
|
|
|
BA |
(C) 9.12.2016 |
(C) 1.1.2015 |
(C) 1.1.2015 |
(C) 1.1.2015 |
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(C) 1.8.2021 |
(C) 1.2.2015 |
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(C) 1.4.2014 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.4.2014 |
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KO |
(C) 1.4.2016 |
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1.9.2019 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
|
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
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ME |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.9.2012 |
(C) 1.10.2012 |
(C) 1.11.2012 |
|
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(C) 1.6.2021 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.4.2014 |
|
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
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MK |
(C) 1.5.2015 |
1.2.2016 |
1.5.2015 |
1.5.2015 |
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|
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(C) 1.8.2018 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
|
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
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|
RS |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.5.2015 |
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(C) 1.6.2019 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
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(C) 1.4.2014 |
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MD |
(C) 1.12.2016 |
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(C) 1.10.2017 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
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|
|
GE |
(C) 1.6.2018 |
(C) 1.5.2018 |
(C) 1.9.2017 |
(C) 1.9.2017 |
|
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(C) 29.4.2021 |
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(C) 26.3.2020 |
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UA |
(C) 1.1.2019 |
1.6.2012 |
1.6.2012 |
1.6.2012 |
|
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(C) 26.3.2020 |
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Tabella 3
Data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia
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EU |
AL |
BA |
KO |
MK |
ME |
RS |
TR |
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EU |
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1.1.2007 |
1.7.2008 |
1.4.2016 |
1.1.2007 |
1.1.2008 |
8.12.2009 |
|
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AL |
1.1.2007 |
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22.11.2007 |
1.4.2014 |
26.7.2007 |
26.7.2007 |
24.10.2007 |
1.8.2011 |
|
BA |
1.7.2008 |
22.11.2007 |
|
1.4.2014 |
22.11.2007 |
22.11.2007 |
22.11.2007 |
14.12.2011 |
|
KO |
1.4.2016 |
1.4.2014 |
1.4.2014 |
|
1.4.2014 |
1.4.2014 |
1.4.2014 |
1.9.2019 |
|
MK |
1.1.2007 |
26.7.2007 |
22.11.2007 |
1.4.2014 |
|
26.7.2007 |
24.10.2007 |
1.7.2009 |
|
ME |
1.1.2008 |
26.7.2007 |
22.11.2007 |
1.4.2014 |
26.7.2007 |
|
24.10.2007 |
1.3.2010 |
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RS |
8.12.2009 |
24.10.2007 |
22.11.2007 |
1.4.2014 |
24.10.2007 |
24.10.2007 |
|
1.9.2010 |
|
TR |
1.8.2011 |
14.12.2011 |
1.9.2019 |
1.7.2009 |
1.3.2010 |
1.9.2010 |
|
(1) Le Parti contraenti sono Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Færøer, Islanda, Israele, Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Repubblica di Moldova, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina, Cisgiordania e Striscia di Gaza.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3) GU C 83 del 17.4.2007, pag. 1.
(4) La Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un’unione doganale.
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardanti lo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(*1) È possibile il cumulo diagonale tra Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Si veda tuttavia la tabella 3 per la possibilità di cumulo diagonale tra Unione europea, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia.
(5) Per le merci contemplate dall’unione doganale UE-Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.
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|
Per i prodotti agricoli la data di applicazione è il 1° gennaio 2007 (cumulo non applicabile con MD e GE). |
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|
Per i prodotti del carbone e dell’acciaio la data di applicazione è il 1° marzo 2009 (cumulo non applicabile con MD e GE). |
(6) Per i prodotti
|
— |
di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; e |
|
— |
contemplati dall’allegato 1 dell’accordo di libero scambio (ALS) tra la Repubblica di Turchia e la Georgia, il cumulo dell’origine può essere applicato solo se sono originari della Repubblica di Turchia e della Georgia |
(7) Per le merci contemplate dall’unione doganale UE-Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.
|
|
Per i prodotti agricoli la data di applicazione è il 1° gennaio 2007. |
|
|
Per i prodotti del carbone e dell’acciaio la data di applicazione è il 1° marzo 2009. |
(8) Per le merci contemplate dall’unione doganale UE-Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006. Non applicabile per i prodotti agricoli e i prodotti del carbone e dell’acciaio.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/33 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10460 — DMK/Uelzena/Niesky/Milchtrocknung Südhannover)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 418/13)
1.
In data 29 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Molkerei Niesky GmbH («Niesky», Germania), appartenente a DMK Deutsches Milchkontor GmbH («DMK», Germania), |
|
— |
Uelzena eG («Uelzena», Germania), |
|
— |
Milchtrocknung Südhannover eG («MTS», Germania), attualmente controllata da DMK. |
DMK e Uelzena acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di MTS.
La concentrazione è effettuata mediante contratto.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
DMK e Niesky: producono e distribuiscono una serie diversificata di prodotti lattiero-caseari, tra cui prodotti lattiero-caseari, formaggi, prodotti a base di siero di latte, alimenti per l’infanzia, gelati, prodotti sanitari e ingredienti a base di latte per la produzione di alimenti; |
|
— |
Uelzena: produce e distribuisce materie prime lattiero-casearie, siero di latte, burro, burro concentrato, latte in polvere, formaggio, bevande istantanee, prodotti sanitari, prodotti gastronomici, latte condensato zuccherato e grassi misti. |
|
— |
MTS: acquista siero di latte e siero di latte concentrato che trasforma in concentrato di proteine di siero di latte e lattosio. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10460 — DMK/Uelzena/Niesky/Milchtrocknung Südhannover
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/35 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2021/C 418/14)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Huşi»
PDO-RO-A1583-AM02
Data della comunicazione: 13 luglio 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Indicazione delle condizioni specifiche di etichettatura
Il disciplinare è stato integrato con altri nomi viticoli, quali Colina Mănăstirii, La Schit e Dealul lui Moțoc, che possono essere utilizzati nell’etichettatura dei vini DOP qualora provengano da tali luoghi o vi siano stati prodotti.
Sono modificati il capitolo III del disciplinare e il punto 9 del documento unico.
2. Introduzione di nuove varietà di uve da vino nella produzione
Nel disciplinare sono aggiunti nuovi vitigni per la produzione dei vini bianchi/rosati/rossi: Grasă de Cotnari, Riesling de Rhin, Muscadelle e Sémillon per i vini bianchi e Syrah, Zweigelt, Sangiovese, Nebbiolo e Barbera per i vini rossi. Queste varietà sono preferite per i vini rosati non solo perché sono varietà aromatiche ma anche perché hanno un buon potenziale di accumulo di aromi (in particolare fruttati) e zuccheri e perché i vini rossi possono accumulare tannini colorati accompagnati da concentrazione aromatica.
Sono modificati il capitolo IV del disciplinare e il punto 7 del documento unico.
3. Modifica delle rese di vino
Le modifiche sono dovute a fattori enologici, derivanti da nuove attrezzature di vinificazione e dall’uso di nuove soluzioni tecniche nel settore dei materiali per la vinificazione, che contribuiscono ad aumentare la quantità e la qualità dei vini «Huși».
A seguito di vasti progetti di riconversione e ristrutturazione dei vigneti della zona, sono intervenuti cambiamenti significativi a livello di densità e purezza, con aumenti rispetto alla densità media dei vigneti precedenti. L’adattamento della selezione clonale e l’uso di un’adeguata struttura di portainnesti hanno contribuito a un aumento notevole delle rese di vino e uva della zona.
I vigneti sono stati riconvertiti/ristrutturati dando la preferenza alle varietà autoctone, quali Tămâioasa Românească, Busuioacă de Bohotin, Fetească regală, Fetească albă e Fetească neagră, e alle varietà internazionali, quali Traminer roz, Riesling de Rhin, Chardonnay, Sauvignon o Cabernet Sauvignon, e si sono avvalsi di selezioni clonali che hanno portato a una produzione quantitativa molto più elevata nella zona della DOP «Huși», dove il clima è favorevole (irraggiamento solare ottimale durante il periodo vegetativo per una buona maturazione dell’uva, clima moderato in alta collina, frequenza e durata limitate dei periodi di freddo/gelo ecc.). Queste varietà hanno inoltre un potenziale produttivo considerevolmente maggiore.
L’analisi dei cambiamenti climatici che hanno interessato i vigneti coltivati nella zona delimitata nei periodi dal 1961 al 1990 e dal 1991 al 2018, come pure degli scenari climatici per la Romania per il periodo 2001-2030, evidenziano un aumento costante della temperatura tra giugno e ottobre di almeno 1,4 °C/intervallo analizzato, con un’alternanza di precipitazioni e temperature molto elevate.
Sono state aggiunte anche le condizioni degli anni climaticamente favorevoli, che influenzano il livello delle rese viticole affinché si possa autorizzare il superamento di queste ultime nella misura massima del 20 %.
Sono modificati i capitoli V e VI del disciplinare e il punto 5 del documento unico.
4. Eliminazione delle disposizioni sulle pratiche colturali
È stata eliminata dal disciplinare una serie di pratiche colturali dei vigneti relative alla fertilizzazione, in quanto non sono più necessarie nella zona della DOP «Huși».
È modificato il capitolo VIII del disciplinare, mentre non è apportata alcuna modifica al documento unico.
5. Aggiunta di una condizione per la resa al momento della raccolta
È stata aggiunta al disciplinare la condizione secondo cui, negli anni in cui il clima è sfavorevole, il tenore di zuccheri delle uve raccolte può essere pari a 160 g/l, valore che consente di ottenere la qualità dei vini DOP «Huși» preservando le caratteristiche qualitative specifiche dei vini prodotti.
È stato modificato il capitolo VII del disciplinare, mentre non è apportata alcuna modifica al documento unico.
6. Aggiunta di condizioni per la produzione di vini rosati
Il disciplinare è integrato con la possibilità di produrre vini bianchi e rosati con i vitigni Pinot gris e Traminer roz, tenendo conto della domanda di questo tipo di vini da parte dei consumatori. Tale domanda risponde alla necessità di diversificare i vini prodotti nella denominazione protetta.
Sono modificati il capitolo IX del disciplinare e il punto 5 del documento unico.
7. Deroga relativa al titolo alcolometrico totale dei vini
Il disciplinare è stato integrato con una deroga relativa al titolo alcolometrico totale dei vini prodotti senza alcun arricchimento, al fine di fissare tale valore a 15 % vol nel caso dei vini DOP «Huși».
Sono modificati il capitolo IX del disciplinare e il punto 5 del documento unico.
8. Aggiunta di disposizioni sulle tecnologie di produzione
Il disciplinare è stato integrato con l’indicazione delle disposizioni in base alle quali le fasi tecnologiche di produzione/pratiche enologiche utilizzate nella pratica internazionale e nella vinificazione sono ammissibili anche per la DOP «Huși», purché la loro applicazione rispetti sempre la qualità specifica della DOP.
È modificato il capitolo IX del disciplinare, mentre non è apportata alcuna modifica al documento unico.
9. Riformulazione di alcune condizioni di etichettatura/commercializzazione
L’etichettatura dei vini può essere effettuata in qualunque modo, purché le informazioni obbligatorie siano indicate nello stesso campo visivo. L’etichetta e la controetichetta non sono obbligatorie, l’etichettatura può consistere in uno o più componenti, assumere qualsiasi forma ed essere realizzata con qualunque materiale e con qualsiasi tecnica.
L’etichettatura può anche utilizzare la menzione tradizionale prevista dalla normativa in vigore per i vini, che indica la qualità della vendemmia in base al tenore di zuccheri al momento della vendemmia (raccolta di uva con muffa nobile).
Sono modificati i capitoli XII e XIII del disciplinare e il punto 9 del documento unico.
10. Riformulazione delle condizioni di produzione vinicola in caso di non conformità
Qualora una valutazione della produzione effettuata dal produttore in una qualsiasi fase del processo di produzione, in termini di qualità/caratteristiche, indichi la necessità di classificare i prodotti vitivinicoli in altre categorie, occorre indicare nel disciplinare le condizioni alle quali la produzione può essere classificata in altre categorie, come previsto dalla normativa vigente.
È modificato il capitolo XIV del disciplinare, mentre non è apportata alcuna modifica al documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome(i)
Huşi
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Caratteristiche organolettiche
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
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1. |
Muscat Ottonel: giallo paglierino/giallo intenso, aroma tipico, armonioso, rotondo. |
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2. |
Sauvignon: giallo verdolino, aroma intenso di fiori di vite, fiori di sambuco, agrumi verdi, fruttato; con l’invecchiamento emergono sentori di melone. |
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3. |
Pinot gris: giallo citrino, verdolino, sentore di mele estive o fieno appena tagliato, leggermente amarognolo. |
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4. |
Fetească regală: giallo citrino, dorato, sentore di fiori di campo e, con l’invecchiamento, di fieno appena tagliato, miele, fruttato. |
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5. |
Fetească albă: giallo paglierino/verdolino, aroma tipico della vite in fioritura, con la tipica finezza naturale. |
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6. |
Riesling italian: giallo paglierino, aroma fine di uva in maturazione, sapore leggermente acido, vivace, fruttato, rotondo, finale gradevole. |
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7. |
Zghihară de Huşi: giallo verdolino, fruttato, aroma di mela verde, agrumi, sapore acido. |
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8. |
Chardonnay: giallo dorato, aroma di fiori di acacia, accenni di burro fresco, floreale, acidità equilibrata. |
|
9. |
Tămâioasă românească: giallo verdolino/paglierino, aroma pronunciato di incenso e basilico. |
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10. |
Aligoté: giallo paglierino, finale leggermente amarognolo. |
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11. |
Pinot noir: rosso rubino, aroma di ciliegie, fragole, amarene, vellutato. |
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12. |
Fetească neagră: rosso granato, aroma con sentori di prugne secche, corposo. |
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13. |
Cabernet Sauvignon: rosso porpora, aroma di ribes rosso, mirtilli rossi, more, forte sentore erbaceo. |
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14. |
Merlot: rosso vivo/rosso scuro, aroma di frutti di bosco maturi, vellutato. |
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15. |
Băbească neagră: rosso vivo, bouquet floreale, tannico. |
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16. |
Busuioacă de Bohotin: color buccia di cipolla, profumo di petali di rosa e basilico, persistente. |
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15 |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
10,5 |
|
Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
250 |
2. Caratteristiche organolettiche
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Caratteristiche organolettiche generali dei vini ottenuti dalle varietà a bacca bianca Grasă de Cotnari, Muscadelle, Sémillon, Riesling de Rhin
Queste varietà aromatiche e semiaromatiche presentano note aromatiche superiori alla media, il che determina un accumulo di aromi o di zuccheri e consente di differenziare nettamente i prodotti offerti ai consumatori.
Caratteristiche organolettiche generali dei vini ottenuti dalle varietà a bacca rossa Syrah, Zweigelt, Sangiovese, Nebbiolo, Barbera
I vini mostrano un aumento dell’accumulo di tannini colorati e una concentrazione equivalente del carattere aromatico. È molto probabile che ciò sia dovuto ai cambiamenti climatici intervenuti nella zona negli ultimi anni.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15 |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
10,5 |
|
Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
250 |
5. Pratiche enologiche
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1.
Pratica colturale
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— |
almeno 3 000 ceppi/ha (o almeno 75 % di piante rispetto all’impianto previsto); |
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— |
irrigazione: consentita, applicando standard ragionevoli (400-600 m3/ha), soltanto negli anni di siccità, previa notifica all’Ufficio nazionale della vite e dei prodotti vitivinicoli (Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, ONVPV), quando il contenuto di acqua nel suolo a una profondità di 100 cm scende fino al 50 % dell’intervallo di umidità attiva; |
|
— |
vendemmia verde: riduzione del numero di grappoli all’invaiatura quando la produzione potenziale supera i limiti massimi consentiti dal disciplinare. |
2.
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
In determinate condizioni climatiche che hanno un impatto positivo sul livello della produzione ottenuta, visto il potenziale di determinati vitigni, le uve raccolte nei vigneti situati nella zona delimitata possono essere trasformate in vini DOP «Huși» anche al di fuori della zona delimitata della denominazione, ossia nella zona limitrofa, i cui centri di vinificazione offrono capacità ottimali.
La zona limitrofa designata a tal fine (per la vinificazione rapida, la fermentazione a temperatura controllata, la conservazione del potenziale aromatico di alcune varietà tra cui Fetească regală, Sauvignon, Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin) comprende le seguenti località del distretto di Vrancea:
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— |
Panciu, Movilița; |
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— |
Odobești, Unirea, Jariștea, Bolotești; |
|
— |
Obrejița, Tâmboiești, Popești, Budești, Cârligele, Vârteșcoiu, Câmpineanca. |
3.
Pratica enologica specifica
Le varietà Pinot gris e Traminer roz possono essere utilizzate anche per la produzione di vini bianchi o rosati, in funzione della scelta del produttore, ricorrendo a tecnologie che preservino la qualità della DOP delle uve e dei vini prodotti con queste varietà.
5.2. Rese massime
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1. |
Varietà Aligoté, Fetească Regală, Zghihară de Huși, Crâmpoșie Selecționată, Francușă, Plăvaie, Donaris e Grasă de Cotnari 16 000 kg di uve per ettaro |
|
2. |
Varietà Riesling italian, Sémillon, Băbească Gri, Codană e Portugais Bleu 16 000 kg di uve per ettaro |
|
3. |
Varietà Riesling de Rhin, Muscadelle, Fetească Albă, Chardonnay, Aromat de Iași, Syrah, Sangiovese, Nebbiolo e Barbera 15 000 kg di uve per ettaro |
|
4. |
Varietà Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Tămâioasă Românească, Șarba, Traminer roz, Busuioacă de Bohotin, Merlot e Zweigelt 13 500 kg di uve per ettaro |
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5. |
Varietà Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir, Negru Aromat e Băbească Neagră 12 600 kg di uve per ettaro |
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6. |
Vini rossi e rosati, varietà Aligoté, Fetească Regală, Zghihară de Huși, Crâmpoșie Selecționată, Francușă e Plăvaie 123 ettolitri per ettaro |
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7. |
Vini bianchi e rosati, varietà Grasă de Cotnari, Donaris, Riesling italian, Sémillon, Băbească Gri, Codană e Portugais Bleu 123 ettolitri per ettaro |
|
8. |
Vini rossi, varietà Codană e Portugais Bleu 119 ettolitri per ettaro |
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9. |
Vini bianchi e rosati, varietà Riesling de Rhin, Muscadelle, Fetească Albă, Chardonnay e Aromat de Iași 115 ettolitri per ettaro |
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10. |
Vini rossi, varietà Syrah, Sangiovese, Nebbiolo e Barbera 111 ettolitri per ettaro |
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11. |
Vini bianchi e rosati, varietà Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Tămâioasă Românească, Șarba e Traminer roz 104 ettolitri per ettaro |
|
12. |
Vini rossi, varietà Busuioacă de Bohotin, Merlot e Zweigelt 100 ettolitri per ettaro |
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13. |
Vini rosati, varietà Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir, Negru Aromat e Băbească Neagră 97 ettolitri per ettaro |
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14. |
Vini rossi, varietà Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir, Negru Aromat e Băbească Neagră |
93 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona delimitata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Huși» è situata nelle aree del distretto di Vaslui elencate di seguito.
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1.1. |
Denominazione «HUȘI»:
|
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1.2. |
Sottodenominazione «VUTCANI»:
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7. Varietà principale/i di uve da vino
Aligoté B - Plant de trois, Plant gris, Vert blanc, Troyen blanc
Aromat de Iași B
Barbera N
Busuioacă de Bohotin Rs - Schwarzer Muscat, Muscat fioletovâi, Muscat violet cyperus, Tămâioasă violetă
Băbească gri G
Băbească neagră N - Grossmuttertraube, Hexentraube, Crăcana, Rară neagră, Căldăruşă, Serecsia
Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto
Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay
Codană N
Crâmpoşie selecţionată B
Donaris B
Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Mädchentraube, Leanyka, Leanka
Fetească neagră N - Schwarze Mädchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii
Fetească regală B - Königliche Mädchentraube, Königsast, Kiralyleanka, Dănășană, Galbenă de Ardeal
Frâncuşă B - Vinoasă, Mildweisser, Mustoasă de Moldova, Poamă creaţă
Grasă de Cotnari B - Dicktraube, Grasă, Köver szölö
Merlot N - Bigney rouge
Muscadelle B - Moscatello bianco, Mouscadet doux
Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc
Nebbiolo N
Negru Aromat N
Pinot Gris G - Affumé, Grauer Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer
Pinot Noir N - Blauer Spätburgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klăvner Morillon Noir
Pinot noir N - Spätburgunder, Pinot nero
Plăvaie B - Bălană, Plăvană, Poamă bălaie
Portugais Bleu N - Blauer Portugieser, Oporto, Portugieser
Riesling de Rhin B - Weisser Riesling, White Riesling
Riesling italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling
Sangiovese N - Brunello di Montalcino, Morellino
Sauvignon B - Sauvignon verde
Syrah N - Shiraz, Petit Syrah
Sémillon B - Semillon blanc
Traminer Roz Rs - Rosetraminer, Savagnin roz, Gewürztraminer
Tămâioasă românească B - Busuioacă de Moldova, Muscat blanc à petit grains
Tămâioasă românească B - Rumänische Weihrauchtraube, Tamianka
Zghihară de Huși B - Zghihară, Zghihară galbenă, Zghihară verde bătută
Zweigelt N - Blauerzweigelt, Negru de Zweigelt, Zweigelt blau
Şarba B
8. Descrizione del legame/dei legami
Legame con la zona delimitata
Il substrato litologico forma una copertura tipologicamente variegata. La distribuzione segue una divisione altitudinale, dai mollisol di steppe e steppe boscose fino ai terreni argillo-alluvionali della fascia delle foreste. I černozëm dilavati e i suoli grigi, i terreni più diffusi nella depressione di Huși, sono anche i più adatti per i vigneti, in quanto la loro tessitura sabbiosa/argillosa migliora le caratteristiche fisiche grazie alle loro proprietà biochimiche di base: attività biologica intensa, contenuto elevato di humus, forte capacità di scambio cationico, reazione da neutra a leggermente acida, alta saturazione delle basi e dei nutrienti.
L’orografia è costituita da una serie di colline ampiamente arrotondate orientate da nord-ovest a sud-est. Le colline presentano orientamenti, caratteristiche morfologiche e pendenze diverse. Questa zona viticola riunisce sottozone eterogenee: una zona collinare a circa 300 m di altitudine e una zona pedemontana più bassa con un’altitudine media di 150 m. Le colline presentano orientamenti, caratteristiche morfologiche e pendenze diverse che costituiscono il contesto di alcuni vigneti della zona.
La depressione di Huși è delimitata da alte colline a sud, ovest e nord e dalla valle del Prut a est, e accoglie più del 70 % dei vigneti della zona. Le valli che separano le colline della regione, caratterizzate da versanti leggermente asimmetrici, si diramano dalla pianura costiera coronata di colline, formando una catena di depressioni (Voloseni, Huși, Epureni, Novaci, Diuca, Fundătura, Arsura, Ghermănești) che, insieme alle colline più alte della depressione, ospitano le zone viticole più pregiate.
Il clima è continentale temperato con elementi moderatamente continentali in alta collina e notevolmente continentali nella depressione di Huși.
L’irraggiamento solare globale è di circa 120 kcal/cmp/anno, la durata media del soleggiamento all’anno è di 2 000 ore in alta collina e di oltre 2 100 ore nella depressione di Huși e nella valle del Prut. Considerando i valori radiativi ed eliotermici medi annuali, si osserva che rimangono alti durante tutto il ciclo vegetativo, il che favorisce lo sviluppo vegetativo e la maturazione dell’uva.
I venti predominanti sono da ovest, nord-ovest e nord, che insieme rappresentano più del 60 % dei venti annuali e che hanno caratteristiche di Föhn quando soffiano lungo i pendii delle colline verso la depressione. I venti di nord-est, soprattutto il Crivăț, aumentano il gelo, mentre quelli di est e sud-est sono caldi e secchi nella stagione calda, aumentando fortemente la siccità. Entrambi vengono avvertiti intensamente sia nella depressione di Huși che nella pianura alluvionale del Prut.
La rete idrografica che drena il territorio della città è composta da due corsi d’acqua principali: il Drăslăvăț a sud e il Răiești, formato dal Turbata e dal Șara, a nord. I corsi d’acqua si uniscono a est della città formando il fiume Huși. Il Drăslăvăț e il Răiești presentano un regime idrografico di tipo torrenziale. In primavera, quando la neve si scioglie rapidamente a seguito dell’aumento brusco delle temperature, o in estate, dopo le piogge torrenziali, trasportano grandi quantità d’acqua, straripando talvolta dagli argini.
I vini prodotti in questa zona sono vini da secchi a dolci o liquorosi, bianchi, rosati o rossi. Sono generalmente leggeri, non troppo estrattivi, con moderata gradazione alcolica, leggermente acidi nel nord della zona e con un «picco» di acidità nella zona di Averești, dove in alcune annate l’acidità naturale può raggiungere valori di 11-12 g/l di acido tartarico, rendendo questa zona eccellente per la produzione di vini spumanti.
Il colore dei vini rossi va dal moderato a nord della zona all’intenso a sud.
I primi documenti scritti che fanno riferimento all’esistenza di vigneti nelle zone in cui si trovano i vigneti odierni sono anteriori alla prima menzione del nome Huși. Una legge di Alexandru il Buono del 1415 stabilisce i confini della vecchia zona vitivinicola. Un altro documento dell’agosto 1436 indica che esistevano impianti di viti nelle zone viticole di Epureni - Pâhnești - Huși. Secondo alcuni documenti dell’epoca le viti furono piantate in maniera intensiva nei vigneti di Saca e Ochi tra il 1600 e il 1662 e le viti di Huși appartenevano al signore locale.
Esistono testimonianze antiche della qualità eccellente dei vini di Huși, lasciate da viaggiatori stranieri che hanno percorso la Moldavia medievale, in particolare Marco Bandinus che nel 1646 scrisse: «Huși, sede antica di vigneti in Moldavia, produce un vino squisito e fragrante, ricco di aromi e molto richiesto». Il grande cartografo Dimitrie Cantemir, nato a Silișteni (villaggio che oggi porta il suo nome) vicino a Huși scrive nella «Descriptio Moldaviae» che «il miglior vino viene prodotto a Cotnari, seguito da quello di Huși».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Indicazioni in etichettatura
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
la denominazione di origine protetta HUŞI può essere integrata, a seconda degli interessi dei produttori, con uno dei nomi viticoli seguenti (vini prodotti esclusivamente da queste aziende): DUDA-EPURENI, PĂDURENI, DEALUL LOHAN, DEALUL DOBRINA, DEALUL ŞARA, DEALUL OCHI, DEALUL GALBENA, DEALUL OGRADA, DEALUL PODGORIA, CERDACUL LUI VODĂ, DEALUL MĂNĂSTIRII, AVEREŞTI, PÎHNEŞTI, ARSURA, DEALUL DRAGALINA, DEALUL ROŞIORI, PODINA, ARMĂŞENI, DEALUL PRIBEASCA, BUNEŞTI, MOVILA LUI ANDREI, DEALUL CÂLCEA, COLINA MĂNĂSTIRII, LA SCHIT, DEALUL LUI MOȚOC.
Condizioni di commercializzazione
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
l’etichettatura dei vini può essere effettuata in qualunque modo, purché le informazioni obbligatorie siano indicate nello stesso campo visivo. L’etichetta e la controetichetta non sono obbligatorie, l’etichettatura può consistere in uno o più componenti, assumere qualsiasi forma ed essere realizzata con qualunque materiale e con qualsiasi tecnica.
L’etichettatura può anche utilizzare la menzione tradizionale prevista dalla normativa in vigore per i vini, che indica la qualità della vendemmia in base al tenore di zuccheri al momento della vendemmia (raccolta di uva con muffa nobile).
Link al disciplinare del prodotto
https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_doc_husi_modif_cf_cererii_1422_14.06.2019_no_track_changes_0.pdf
|
15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/44 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2021/C 418/15)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté»
N. UE: PGI-FR-02432 — 17 agosto 2018
DOP ( ) IGP (X)
1. Nome
«Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté»
2. Stato membro o Paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.).
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
Il «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté» è una salsiccia di fegato cruda da cuocere a forma di «U» insaccata in budello naturale. La fetta rivela un impasto a grana grossa ottenuta tritando grossolanamente carne, grasso e fegato di suino.
L’affumicatura conferisce al prodotto un tipico colore da ambrato a marrone, non necessariamente omogeneo.
Il colore interno è determinato dall’alternanza di grana bianca e di grana tra il bordeaux e il marrone,
mentre i prodotti con una più alta percentuale di fegato hanno un colore tendente al nero.
L’odore pronunciato, inizialmente di affumicatura e pepe, lascia successivamente spazio a un odore di carne essiccata e fegato.
In bocca si presenta in modo eterogeneo, per la consistenza della grana di carne, da un lato, e la morbidezza del fegato, dall’altro. Il grasso della gola è un misto di morbidezza e croccantezza. Il «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté» presenta un buon equilibrio tra sale, carne essiccata, fegato e grasso, accompagnato da una nota pepata particolarmente pronunciata e da un gusto affumicato persistente in bocca ma che non nasconde i vari sapori.
Caratteristiche fisico-chimiche
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— |
Umidità del prodotto sgrassato (UPS) ≤ 75 %. |
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— |
Lipidi (rispetto a un tasso di UPS del 75 %) ≤ 45 %. |
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— |
Rapporto collagene/proteine ≤ 22 %. |
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— |
Zuccheri solubili totali (rispetto a un tasso di UPS del 75 %) ≤ 2 %. |
La lunghezza e il peso del prodotto sono descritti nella tabella sottostante:
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Budello |
Diametro del budello |
Dimensioni del prodotto |
Peso secco |
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Intestino tenue |
28-42 mm |
15-30 cm |
200-500 g |
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> 30 cm |
> 500 g |
Il prodotto è venduto intero o a fette.
Intero, si presenta sotto forma di salsiccia a «U» con le due estremità chiuse con un laccio o un gancio e unite da uno spago.
Le fette sono vendute confezionate in apposita pellicola, sottovuoto o in atmosfera protettiva.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Le materie prime usate nella produzione del «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté» provengono da suini da carne o da scrofe (per non oltre il 50 % del peso delle materie prime) che soddisfano i seguenti criteri:
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— |
la percentuale di animali sensibili all’alotano è inferiore al 3 % e tutti sono indenni all’allele Rn-; |
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— |
la razione fornita durante la fase d’ingrasso dei suini da carne e durante le fasi di gestazione o di riposo delle scrofe contiene meno dell’1,9 % di acido linoleico; |
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— |
il tempo di riposo delle scrofe, tra lo svezzamento dei suinetti e il giorno di macellazione, è di almeno 15 giorni; |
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— |
il tempo di attesa tra l’arrivo degli animali in macello e la loro macellazione è di almeno 2 ore; |
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— |
il peso a caldo della carcassa del suino da carne è ≥ 75 kg; |
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— |
il peso a caldo della carcassa della scrofa (senza testa né mammella) è ≥ 120 kg; |
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— |
il pH ultimo è compreso tra 5,50 e 6,20; |
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— |
le carni non presentano nessuno dei seguenti difetti di aspetto: punti di sangue, ascessi, materie fecali o cere lubrificanti, gravi difetti di colore o di consistenza; |
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— |
il grasso è bianco e sodo; |
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— |
la carne ha colore da rosato a rosso. |
I tagli utilizzati sono la gola, il petto, i ritagli di sezionamento, il fegato e il cuore opportunamente scotennati.
I tagli di gola devono rappresentare almeno il 25 % dell’impasto in quanto conferiscono al prodotto la sua caratteristica croccantezza.
Anche la presenza del fegato è obbligatoria, nella misura del 30-50 % dell’impasto.
I tagli arrivano freschi o congelati.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione del «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté», dalla tritatura all’essiccazione, devono avere luogo nella zona geografica.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
L’affettatura dei prodotti deve essere seguita dal loro confezionamento (i prodotti affettati non presentano più l’involucro) in apposita pellicola, sottovuoto o in atmosfera protettiva.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
—
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica dell’indicazione geografica protetta del «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté» è costituita dai due dipartimenti della Corse-du-Sud e della Haute-Corse.
5. Legame con la zona geografica
Il legame tra la zona geografica e il «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté» si basa essenzialmente su competenze tradizionali e caratteristiche specifiche.
La perifrasi «Ile de Beauté» è comunemente usata per indicare la Corsica, regione amministrativa francese e isola montuosa del Mediterraneo.
Il clima della Corsica è di tipo mediterraneo, con estati calde e secche e inverni miti e umidi. Sull’isola soffiano 2 venti dominanti: «a tramuntana», di notte, e «u maestrale», di giorno, responsabili rispettivamente delle notti fresche e delle giornate secche.
Le condizioni pedoclimatiche sono nel complesso molto favorevoli allo sviluppo delle foreste. La Corsica è infatti una regione a vocazione forestale nella quale le latifoglie, specie il castagno, la quercia e il faggio, sono particolarmente presenti su tutta l’isola. La Corsica presenta nel complesso un tasso medio di forestazione del 46 %, con una superficie boschiva di 401 817 ha, di gran lunga superiore alla media nazionale (26,9 %). Tra le latifoglie, la quercia è la specie più rappresentata, soprattutto il leccio che copre il 22 % delle aree boschive dell’isola. La quercia da sughero si trova principalmente al centro e al sud e rappresenta circa il 15 % della copertura forestale. Con una superficie di oltre 200 000 ettari, la macchia forma spesso un popolamento forestale che può raggiungere i 5 o 6 metri di altezza. Il faggio si trova a partire dai 1 000 m di altitudine, mentre il castagno è una specie che si adatta molto bene all’ambiente della Corsica ed è infatti presente su tutta l’isola, dal lungomare fino a 1 200 metri di altitudine.
Per quanto riguarda la produzione dei salumi, gli abitanti della Corsica hanno sviluppato, per effetto dell’insularità, competenze idonee a queste condizioni climatiche e alle risorse forestali dell’isola.
Il clima secco e ventoso dell’isola ha infatti favorito lo sviluppo della salatura a secco come metodo di conservazione della carne di suino, a differenza dei salumi cotti tipici del nord della Francia.
La produzione del «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté» è una delle pratiche di conservazione della carne di suino più antiche di tutta la Corsica. È uno dei prodotti da consumare a breve termine dopo la macellazione del suino. La salatura a secco è sempre stata un importante elemento dell’alimentazione corsa e, quindi, della sua cultura.
La tritatura del «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté» è grossolana per riprodurre quella tradizionale ottenuta al coltello.
I pezzi, ai quali viene aggiunto sale fino, possono essere conditi con vino o aromi.
Le alte temperature per gran parte dell’anno hanno determinato un adattamento della tecnica di salatura, con l’utilizzo di pepe nero ad alte concentrazioni (tra 2 e 6 g/kg). Il pepe nero, originariamente utilizzato come repellente naturale contro gli insetti, è diventato nel tempo una delle principali caratteristiche distintive del «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté».
Per l’affumicatura si utilizza legna di latifoglie locali, diversamente da altre produzioni più orientate all’uso di legna di conifere. La legna maggiormente usata è quella proveniente dalle risorse più vicine e più disponibili, ossia quercia, castagno, faggio, corbezzolo e brugo. Si tratta di una tecnica tradizionale che in passato veniva generalmente usata in relazione all’attività castanicola, che aveva un ruolo importante nell’agricoltura dell’isola. La legna ricavata dalle latifoglie dell’isola è sempre stata utilizzata per l’affumicatura dei salumi perché queste varietà sono diffuse su tutta l’isola e perché hanno un legno più resistente al fuoco e con meno residui di combustione rispetto alla legna delle conifere. Questa legna rende l’affumicatura delicata, contrariamente a quella delle conifere che potrebbe determinare una saturazione del gusto. È un’affumicatura delicata che ha tra l’altro una funzione di conservazione dei salumi e di protezione esterna contro gli insetti. L’affumicatura è un elemento culturale che si riscontra soprattutto nelle aree che hanno conosciuto un forte popolamento germanico. Sviluppata su tutto il territorio isolano, questa pratica costituisce una vera e propria specificità, essendo molto poco diffusa nel bacino del Mediterraneo.
Infine, la fase di essiccazione viene effettuata con aria proveniente dall’esterno. Questa fase garantisce l’affermazione delle caratteristiche organolettiche del prodotto.
Il «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté» è un prodotto di punta della Corsica, frutto di competenze che sono il riflesso di tutta un’isola, della sua cultura e dei suoi costumi. Si distingue per le particolari tecniche di produzione, tramandate di generazione in generazione. Queste competenze conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche:
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un tipico colore dall’ambrato al marrone non omogeneo, tendente tanto più al nero quanto maggiore è la percentuale di fegato nel prodotto; |
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un odore pronunciato, inizialmente di affumicatura e pepe, che lascia poi spazio a un odore di carne essiccata e fegato; |
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in bocca si presenta in modo eterogeneo, per la consistenza della grana di carne, da un lato, e la morbidezza del fegato, dall’altro. Il grasso della gola è un misto di morbidezza e croccantezza; |
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un giusto equilibrio tra sale, carne essiccata e grasso; |
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una pronunciata nota pepata che dà continuità all’attacco in bocca e persistenza a sapori resi più marcati; |
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un altro aroma dominante è quello del fegato; |
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un gusto di affumicatura persistente in bocca ma che non nasconde i vari sapori. |
Le competenze specifiche di produzione del «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté» si sono sviluppate in base a tecniche tradizionali come la tritatura grossolana e tenendo conto del clima e delle risorse naturali dell’isola: l’uso di grandi quantità di pepe nero, l’affumicatura con legna di latifoglie locali e l’essiccazione con apporto di aria esterna costituiscono pratiche particolarmente idonee al clima secco e ventoso, alla condizione insulare e alla copertura forestale della Corsica.
La triturazione grossolana dei pezzi garantisce una consistenza eterogenea, mentre i tagli della gola e del fegato conferiscono al prodotto specifiche caratteristiche di croccantezza e morbidezza. La presenza del fegato e l’aromatizzazione determinano un complesso e potente bouquet aromatico.
L’uso del pepe nero in grandi quantità conferisce una nota marcatamente pepata, caratteristica del «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté».
L’affumicatura con legna proveniente da latifoglie locali (castagno, quercia, faggio, ecc.) è responsabile di una gamma aromatica molto complessa (gusto affumicato persistente in bocca), oltre a essere una particolarità molto importante del «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté» e a conferire al prodotto un pronunciato odore di affumicatura e un tipico colore ambrato.
L’essiccazione con apporto di aria esterna all’interno dell’essiccatoio permette di stabilizzare e di conservare il prodotto e contribuisce allo sviluppo delle sue caratteristiche organolettiche (giusto equilibrio tra sale, carne essiccata e grasso).
L’insularità ha favorito la trasmissione di queste competenze di generazione in generazione e ha permesso di salvaguardare le caratteristiche del «Figatelli de l’Ile de Beauté»/«Figatellu de l’Ile de Beauté».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDC-FigatelliIdB-RepCOM2.pdf