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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 413I |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2021/C 413 I/01 |
Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2021/C 413 I/02 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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12.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CI 413/1 |
Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
(2021/C 413 I/01)
Il Consiglio dell’Unione europea:
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1. |
SOTTOLINEA l’importanza di promuovere e rafforzare i meccanismi della buona governance fiscale, l’equità fiscale, la trasparenza fiscale su scala mondiale e la lotta contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscali, sia a livello dell’UE che a livello mondiale; |
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2. |
APPREZZA la costante proficua cooperazione in materia fiscale tra il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» dell’UE e buona parte delle giurisdizioni di tutto il mondo; |
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3. |
ACCOGLIE CON FAVORE i progressi compiuti nelle giurisdizioni pertinenti attraverso le misure attive adottate entro i termini convenuti e i nuovi impegni assunti per risolvere le carenze individuate dal gruppo «Codice di condotta»; |
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4. |
RIBADISCE che l’effettivo scambio di informazioni con tutti gli Stati membri è una condizione necessaria affinché la Turchia soddisfi il criterio 1.1 della lista UE; RICORDA, a tale proposito, le sue conclusioni del 18 febbraio 2020 e del 22 febbraio 2021; PRENDE ATTO dell’impegno assunto dal governo turco il 19 maggio 2021 per l’effettiva attivazione, entro il 30 giugno 2021, di relazioni ai fini dello scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri con cui la Turchia intrattiene relazioni diplomatiche; RILEVA altresì le misure adottate dalla Turchia per attivare relazioni di scambio con alcuni ulteriori Stati membri; SOTTOLINEA che saranno necessari un maggiore coinvolgimento e ulteriori lavori a livello tecnico per un effettivo scambio di dati dalla Turchia verso tutti gli Stati membri al fine di rispettare le norme concordate a livello internazionale e assicurare la piena conformità alle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 22 febbraio 2021; PRENDE ATTO che i progressi compiuti dalla Turchia non sono ancora pienamente in linea con gli impegni richiesti dalle suddette conclusioni. RIBADISCE che le informazioni relative agli esercizi 2020 e 2021 e agli esercizi successivi devono essere trasmesse secondo il calendario dell’OCSE e conformemente alle norme per lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri; ESORTA la Turchia ad avviare con urgenza o a proseguire i lavori bilaterali a livello tecnico con gli Stati membri e a risolvere quanto prima, in ogni caso entro il 31 dicembre 2021, le questioni tecniche in sospeso ai fini di un effettivo scambio di dati; RITIENE che l’adozione di misure concrete per un effettivo scambio di informazioni sia una questione di interesse comune che contribuirebbe alla cooperazione fiscale fra l’UE e la Turchia; INVITA il gruppo a continuare a seguire con attenzione i progressi compiuti a livello tecnico per quanto riguarda l’effettivo scambio di informazioni con tutti gli Stati membri; INVITA il gruppo a informare il Consiglio in merito ai pertinenti sviluppi e a continuare a mantenere e rafforzare il dialogo e il monitoraggio tecnico sull’effettiva attuazione dello scambio automatico di informazioni con la Turchia, in linea con le norme concordate a livello internazionale, nonché ad affrontare le questioni in sospeso per le quali non sono stati compiuti progressi; RITIENE che solo un effettivo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri sarebbe sufficiente per soddisfare i requisiti di cui alle suddette conclusioni del Consiglio; RICORDA le conclusioni del Consiglio del febbraio 2021 e l’importanza di garantire un effettivo scambio di informazioni fiscali con tutti gli Stati membri dell’UE; |
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5. |
DEPLORA il fatto che alcune giurisdizioni non abbiano adottato misure sufficienti per attuare i loro impegni entro i termini convenuti né abbiano avviato un dialogo rilevante che possa favorire simili impegni e INVITA tali giurisdizioni ad aprire un canale di dialogo con il gruppo «Codice di condotta» al fine di risolvere le questioni ancora in sospeso; |
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6. |
APPROVA la relazione del gruppo «Codice di condotta» riportata nel documento 12212/21; |
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7. |
APPROVA, di conseguenza, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali («lista UE») figurante nell’allegato I; |
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8. |
APPROVA lo stato di avanzamento illustrato nell’allegato II per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale. |
ALLEGATO I
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
1. Samoa americane
Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.
2. Figi
Figi non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale»), non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi, non è divenuta membro del quadro inclusivo sulla BEPS né ha attuato la norma minima anti-BEPS dell’OCSE e non ha ancora risolto queste problematiche.
3. Guam
Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnata ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.
4. Palau
Palau non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.
5. Panama
Panama non è stato valutato come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica. Panama dispone di un regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannoso e non ha ancora risolto questa problematica.
6. Samoa
Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso e non ha ancora risolto questa problematica.
7. Trinidad e Tobago
Trinidad e Tobago non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi e non ha ancora risolto queste problematiche.
8. Isole Vergini degli Stati Uniti
Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.
9. Vanuatu
Vanuatu non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un’attività economica effettiva e non ha ancora risolto queste problematiche.
ALLEGATO II
Stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale
1. Trasparenza
1.1. Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l’accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali
La seguente giurisdizione dovrebbe impegnarsi per un effettivo scambio di informazioni con tutti i ventisette Stati membri secondo il calendario di cui al punto 6 delle conclusioni del Consiglio del 22 febbraio 2021 e al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 5 ottobre 2021.
Turchia
1.2. Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale») e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta
La seguente giurisdizione, che si è impegnata a ottenere una valutazione sufficiente entro la fine del 2018, attende un esame supplementare da parte del forum globale:
Turchia
Il seguente paese in via di sviluppo privo di un centro finanziario, che si è impegnato a ottenere una valutazione sufficiente entro la fine del 2019, attende un esame supplementare da parte del forum globale:
Botswana
Le seguenti giurisdizioni attendono un esame supplementare da parte del forum globale:
Anguilla, Barbados, Dominica, Seychelles
1.3. Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE
Ai seguenti paesi in via di sviluppo privi di centri finanziari, che hanno conseguito progressi significativi nel soddisfacimento dei rispettivi impegni, è stato concesso come termine per ratificare la convenzione multilaterale il 31 dicembre 2021:
Thailandia
2. Equa imposizione
2.1. Esistenza di regimi fiscali dannosi
Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannosi, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa il 31 dicembre 2022:
Costa Rica, Hong Kong, Malaysia, Qatar, Uruguay
Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi fiscali preferenziali nell’ambito del forum sulle pratiche fiscali dannose, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa il 31 dicembre 2022:
Giamaica, Giordania, Macedonia del Nord, Qatar
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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12.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CI 413/5 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2021/C 413 I/02)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
20.9.2021 |
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Durata |
20.9.2021 - 31.12.2021 |
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Stato membro |
Portogallo |
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Stock o gruppo di stock |
BET/ATLANT (inclusi BET/*ATLLL e BET/*ATLPS) |
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Specie |
Tonno obeso (Thunnus obesus) |
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Zona |
Oceano Atlantico |
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Tipo(i) di pescherecci |
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Numero di riferimento |
17/TQ92 |