ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 401

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
4 ottobre 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 401/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 401/02

Causa C-375/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 17 giugno 2021 — Sdruzhenie Za Zemiata — dostap do pravosadie e a., The Green Tank — grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel — Repubblica ellenica, NS / Izpalnitelen direktor na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, TETS Maritsa-iztok 2 EAD

2

2021/C 401/03

Causa C-403/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Romania) il 29 giugno 2021 — SC NV Construct SRL / Judeţul Timiş

3

2021/C 401/04

Causa C-409/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 2 luglio 2021 — DELID EOOD / Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie

4

2021/C 401/05

Causa C-412/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare (Romania) il 6 luglio 2021 — Dual Prod SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

5

2021/C 401/06

Causa C-431/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen (Germania) il 15 luglio 2021 — X GmbH & Co. KG / Finanzamt Bremen

5

2021/C 401/07

Causa C-493/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) l’11 agosto 2021 — K.M. / The Director of Public Prosecutions

6

 

Tribunale

2021/C 401/08

Causa T-500/19: Ordinanza del Tribunale del 20 luglio 2021 — Coravin / EUIPO — Cora (CORAVIN) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Dichiarazione di decadenza del marchio nazionale anteriore che costituisce il fondamento della decisione impugnata – Non luogo a statuire)

7

2021/C 401/09

Causa T-249/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 28 luglio 2021 — SN / Parlamento (Procedimento sommario – Membro del Parlamento europeo – Recupero di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità – Insussistenza dell’urgenza)

7

2021/C 401/10

Causa T-377/21: Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Eurecna/Commissione

8

2021/C 401/11

Causa T-379/21: Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Vendrame/Commissione

9

2021/C 401/12

Causa T-411/21: Ricorso proposto l’8 luglio 2021 — Alfa Acciai/Commissione

10

2021/C 401/13

Causa T-414/21: Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — Ferriere Nord/Commissione

11

2021/C 401/14

Causa T-415/21: Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — Banca Popolare di Bari/Commissione

13

2021/C 401/15

Causa T-437/21: Ricorso proposto il 20 luglio 2021 — Greenwich Polo Club / EUIPO — Lifestyle Equities (GREENWICH POLO CLUB)

13

2021/C 401/16

Causa T-450/21: Ricorso proposto il 30 luglio 2021 — Spagna / Commissione

14

2021/C 401/17

Causa T-485/21: Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — BNetzA/ACER

15

2021/C 401/18

Causa T-491/21: Ricorso proposto l’11 agosto 2021 — Ungheria / Commissione

17

2021/C 401/19

Causa T-495/21: Ricorso proposto il 13 agosto 2021 — Spagna / Commissione

18

2021/C 401/20

Causa T-505/21: Ricorso proposto il 16 agosto 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products Import & Export (impianti per la distribuzione di fluidi)

19


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 401/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 391 del 27.9.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 382 del 20.9.2021

GU C 368 del 13.9.2021

GU C 357 del 6.9.2021

GU C 349 del 30.8.2021

GU C 338 del 23.8.2021

GU C 329 del 16.8.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 17 giugno 2021 — Sdruzhenie «Za Zemiata — dostap do pravosadie» e a., «The Green Tank — grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel» — Repubblica ellenica, NS / Izpalnitelen direktor na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, TETS «Maritsa-iztok 2» EAD

(Causa C-375/21)

(2021/C 401/02)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrenti: Sdruzhenie «Za Zemiata — dostap do pravosadie» e a., «The Green Tank — grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel» — Repubblica ellenica, NS

Resistente: Izpalnitelen direktor na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, TETS «Maritsa-iztok 2» EAD

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (in prosieguo: il «TUE»), in combinato disposto con l’articolo 18 della direttiva 2010/75/UE (1) e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE (2), debba essere interpretato nel senso che, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, l’autorità competente deve valutare se la concessione della deroga possa compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientale, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, comprese le misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria in una determinata zona o agglomerato ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE.

2.

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE, debba essere interpretato nel senso che, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, l’autorità competente deve astenersi dal fissare valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti atmosferici originati da un impianto, qualora tale deroga sia in contrasto con le misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria adottato in una determinata zona o agglomerato ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE e possa compromettere l’obiettivo di far sì che il periodo di superamento dei valori limite di qualità dell’aria sia il più breve possibile.

3.

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e con l’articolo 13 della direttiva 2008/50/CE, debba essere interpretato nel senso che, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, l’autorità competente deve valutare se la fissazione di valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti atmosferici originati da un impianto, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, compreso l’effetto cumulativo con altre fonti del relativo inquinante, possa contribuire al superamento dei relativi valori limite di qualità dell’aria stabiliti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/50/CE in una determinata zona o agglomerato e, in caso affermativo, se debba astenersi dal concedere la deroga che comprometterebbe il rispetto delle norme di qualità ambientale.


(1)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).

(2)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Romania) il 29 giugno 2021 — SC NV Construct SRL / Judeţul Timiş

(Causa C-403/21)

(2021/C 401/03)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Parti

Ricorrente: SC NV Construct SRL

Amministrazione aggiudicatrice: Judeţul Timiş

Interveniente: SC Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 58 della direttiva [2014/24 (1)], il principio di proporzionalità e il principio di responsabilità debbano essere interpretati nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di stabilire i criteri di capacità tecnica, vale a dire di valutare la necessità di includere o di non includere nei documenti di gara criteri di capacità tecnica e professionale e la capacità di svolgere l’attività tecnica e professionale che risulterebbe dalle disposizioni di leggi speciali, per attività nel quadro dell’appalto con un peso insignificante.

2)

Se i principi di trasparenza e di proporzionalità ostino all’integrazione di pieno diritto dei documenti di gara con criteri di qualificazione che risulterebbero da leggi speciali applicabili ad attività connesse all’appalto da aggiudicare, che non sono state previste nei documenti di gara e che l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non imporre agli operatori economici.

3)

Se l’articolo 63 della direttiva e il principio di proporzionalità ostino all’esclusione dalla procedura [di gara] di un offerente che non abbia designato nominalmente un operatore come subappaltatore al fine di dimostrare il soddisfacimento di alcuni criteri relativi alla capacità tecnica e professionale e alla capacità di svolgere l’attività tecnica e professionale che risulterebbero dalle disposizioni di leggi speciali non previste nei documenti di gara, qualora l’offerente in discussione abbia scelto un’altra forma contrattuale di coinvolgimento di specialisti nell’appalto, vale a dire [un] appalto di fornitura/prestazione di servizi, o abbia presentato [una] dichiarazione di disponibilità da parte loro. Se il diritto di determinare la propria organizzazione e le relazioni contrattuali all’interno del gruppo spetti all’operatore economico, e sussiste la possibilità di coinvolgere nell’appalto anche alcuni prestatori/fornitori tenuto conto che tale prestatore non fa parte dei soggetti sulla cui capacità l’offerente intende fare affidamento per dimostrare il rispetto dei criteri pertinenti.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 2 luglio 2021 — DELID EOOD / Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

(Causa C-409/21)

(2021/C 401/04)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: DELID EOOD

Resistente: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

Questioni pregiudiziali

1)

Se una disposizione nazionale, quale l’articolo 26 del Naredba n. 9/2015, che pone come condizione di ammissibilità, ai richiedenti che presentano, nell’ambito del programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, una domanda di aiuto in relazione alla sottomisura 4.1 «Investimenti in aziende agricole» della misura [4] «Investimenti in immobilizzazioni materiali», che producano, prima di presentare la domanda di aiuto, un attestato della registrazione di un allevamento a proprio nome quale prova dell’esercizio dell’attività di allevamento in un’azienda di loro gestione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1307/2013 (1), sia conforme con l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 (2), o se sia sufficiente ai fini del regolamento che il titolare dell’azienda agricola dimostri di aver richiesto la necessaria registrazione di un allevamento a proprio nome.

2)

Se una condizione posta in una disposizione nazionale, quale l’articolo 8, paragrafo 1, punto 2, del Naredba n. 9 del 21 marzo 2015, per l’attuazione della sottomisura 4.1 «Investimenti in aziende agricole» della misura 4 «Investimenti in immobilizzazioni materiali» nell’ambito del programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, secondo la quale i richiedenti devono dimostrare una produzione standard minima della rispettiva azienda agricola al momento della presentazione della domanda di aiuto che non sia inferiore al controvalore in Leva (BGN) di EUR 8 000, sia conforme con l’obiettivo del sostegno nell’ambito della misura «Investimenti in immobilizzazioni materiali» di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013, con le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 e con la nozione di produzione standard di un’azienda definita dall’abrogato regolamento n. 1242/2008 (3) della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se i titolari di aziende agricole appena registrati al momento della presentazione della domanda di aiuto nell’ambito della misura «Investimenti in immobilizzazioni materiali» debbano essere considerati esclusi dal sostegno finanziario previsto dal regolamento n. 1306/2013 (4).


(1)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

(2)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487).

(3)  Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU 2008, L 335, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).


4.10.2021   

IT

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C 401/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare (Romania) il 6 luglio 2021 — Dual Prod SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

(Causa C-412/21)

(2021/C 401/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Satu Mare

Parti

Ricorrente: Dual Prod SRL

Resistente: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea relativo al principio della presunzione di innocenza, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE (1), possano essere interpretate nel senso che ostano a una situazione giuridica come quella di cui trattasi nel caso di specie, in cui un provvedimento amministrativo di sospensione di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione di alcol può essere disposto sulla base di mere presunzioni oggetto di un’indagine penale in corso, senza che sia intervenuta la pronuncia di una decisione definitiva di condanna in materia penale.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea relativo al principio del ne bis in idem, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, possano essere interpretate nel senso che ostano a una situazione giuridica come quella di cui trattasi nel caso di specie, la quale implica che per i medesimi fatti siano inflitte, nei confronti della stessa persona, due sanzioni della stessa natura (la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione di alcol), che differiscono solo per la durata delle sanzioni.


(1)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen (Germania) il 15 luglio 2021 — X GmbH & Co. KG / Finanzamt Bremen

(Causa C-431/21)

(2021/C 401/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Bremen

Parti

Ricorrente: X GmbH & Co. KG

Resistente: Finanzamt Bremen

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 43 CE, ovvero 49 TFUE, che garantiscono la libertà di stabilimento (o gli articoli 49 CE, ovvero 56 TFUE, che sanciscono la libera prestazione dei servizi), debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale in base alla quale il contribuente sia obbligato, nelle situazioni riguardanti operazioni che presentano elementi transfrontalieri, a tenere registrazioni sul tipo e sul contenuto dei suoi rapporti commerciali con soggetti collegati, ivi compresi i fondamenti economici e giuridici per un accordo in materia di prezzi e altre condizioni commerciali, nel rispetto del principio di piena concorrenza, e in base alla quale, qualora il contribuente non presenti le suddette registrazioni su richiesta dell’amministrazione tributaria, oppure nel caso in cui le registrazioni medesime risultino inutilizzabili, non solo venga presunto, salvo prova contraria, che i redditi di tale contribuente imponibili sul territorio nazionale, da determinarsi in base alle registrazioni, siano più elevati dei redditi da esso dichiarati e, allorché in tali casi le autorità tributarie debbano procedere a una valutazione e detti redditi possano essere determinati solo entro determinati limiti, in particolare solo in base a una forbice di prezzi, tale fascia possa essere utilizzata interamente a carico del contribuente, bensì, inoltre, venga stabilita una maggiorazione, compresa tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 10 per cento dell’eccedenza di redditi accertata, e comunque pari almeno a EUR 5 000 e, in caso di presentazione tardiva di registrazioni utilizzabili, fino a EUR 1 000 000, tuttavia con un minimo di EUR 100 per ogni giorno completo di superamento dei termini, tenuto conto che è possibile rinunciare alla fissazione di tale maggiorazione solo se il mancato adempimento degli obblighi in materia di registrazioni appaia giustificabile o la colpa sia irrilevante.


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) l’11 agosto 2021 — K.M. / The Director of Public Prosecutions

(Causa C-493/21)

(2021/C 401/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: K.M.

Convenuto: The Director of Public Prosecutions

Questioni pregiudiziali

1)

Se i termini dell’articolo 89 e/o dell’articolo 90 del regolamento (1), nonché i requisiti di proporzionalità previsti dalla Carta e dal diritto dell’Unione, esigano che il giudice che ha pronunciato la condanna disponga del potere discrezionale di adeguare, modulare o attenuare la portata dell’ordinanza di sequestro delle catture e delle attrezzature, tenuto conto in particolare delle circostanze di cui agli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2)

Tenuto conto del potenziale impatto sui mezzi di sostentamento di un comandante in conseguenza di un sequestro automatico e obbligatorio di tutte le catture e le attrezzature, se una disposizione di diritto nazionale come l’articolo 28, paragrafo 5, lettera b) (2), che non permette a un giudice nazionale di esaminare l’impatto sul diritto di provvedere al proprio sostentamento di una persona condannata in seguito ad atto d’accusa per un reato commesso in violazione di tale articolo e del regolamento (salvo nel contesto dell’esame della sanzione pecuniaria che potrebbe essere adeguata) possa essere considerata compatibile con i termini del regolamento, della Carta e del diritto dell’Unione, tenuto conto del diritto fondamentale del comandante all’esercizio della sua professione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1).

(2)  Del Sea Fisheries and Maritime Jurisdiction Act, 2006 (legge del 2006 relativa alla pesca in mare e alla competenza marittima).


Tribunale

4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/7


Ordinanza del Tribunale del 20 luglio 2021 — Coravin / EUIPO — Cora (CORAVIN)

(Causa T-500/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Dichiarazione di decadenza del marchio nazionale anteriore che costituisce il fondamento della decisione impugnata - Non luogo a statuire»)

(2021/C 401/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Coravin, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: F. Valentin, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cora (Marne-la-Vallée, Francia) (rappresentante: M. Georges-Picot, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 aprile 2019 (procedimento R 2385/2016-1) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Cora e la Coravin.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/7


Ordinanza del presidente del Tribunale del 28 luglio 2021 — SN / Parlamento

(Causa T-249/21 R)

(«Procedimento sommario - Membro del Parlamento europeo - Recupero di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità - Insussistenza dell’urgenza»)

(2021/C 401/09)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SN (rappresentante: P. Eleftheriadis, barrister)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento del 21 dicembre 2020 relativa al recupero della somma di EUR 196 199,84 indebitamente versata, nonché della nota di addebito n. 7010000021, del 15 gennaio 2021, che dà seguito a tale decisione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/8


Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Eurecna/Commissione

(Causa T-377/21)

(2021/C 401/10)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Eurecna SpA (Venezia, Italia) (rappresentante: R. Sciaudone, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia

annullare la decisione della Commissione del 26 aprile 2021 (di seguito, la decisione impugnata) con cui la Commissione, confermando la precedente decisione di diniego del 3 marzo 2021, ha respinto la domanda della ricorrente per l’accesso alla relazione finale, e relativi allegati, redatta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) all’esito dell’indagine OC/2019/0766;

ordinare alla Commissione di produrre la relazione dell’OLAF e dei relativi allegati; e

condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errata interpretazione delle conseguenze derivanti dall’accesso alla relazione dell’OLAF.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto l’accesso alla relazione dell’OLAF non potrebbe, stando agli articoli 10, par. 1, e 2, par. 4, del regolamento n. 1049/2001 (1), divenire di «pubblico dominio».

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4, par. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

Si fa valere a questo riguardo che la convenuta ha violato l’art. 4, par. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, come interpretato dalla giurisprudenza, ai sensi della quale quando il destinatario della relazione di OLAF ha intenzione di adottare atti pregiudizievoli per gli interessati, questi ultimi hanno il diritto di avere accesso al rapporto in questione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4, par. 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità.

Si fa valere a questo riguardo che la ricorrente non ha mai chiesto il trasferimento di dati personali di persone fisiche, ragion per cui gli eventuali dati personali eventualmente presenti nella relazione ben potevano essere tutelati attraverso una comunissima operazione di oscuramento del dato.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errata applicazione e interpretazione dell’art. 4, par. 6, del regolamento n. 1049/2001.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata deve essere annullata perché la convenuta non ha proceduto, in concreto, a verificare, nel concreto, se poteva essere concesso un accesso parziale.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Si fa valere a questo riguardo che la convenuta non ha fornito alcuna motivazione sull’applicabilità dell’eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n. 1049/2001.

6.

Sesto motivo, vertente sull’errata esclusione di un interesse pubblico alla divulgazione.

Si fa valere a questo riguardo che la convenuta ha erroneamente interpretato il diritto alla difesa come mero interesse di parte, omettendo di considerare che, per rispondere alle richieste di restituzione finanziaria della Direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (DG DEVCO), la ricorrente aveva bisogno di accedere alla relazione dell’OLAF.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/9


Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Vendrame/Commissione

(Causa T-379/21)

(2021/C 401/11)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Michele Vendrame (Venezia, Italia) (rappresentante: R. Sciaudone, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia

annullare la decisione della Commissione del 26 aprile 2021 (di seguito, la decisione impugnata) con cui la Commissione, confermando la precedente decisione di diniego del 3 marzo 2021, ha respinto la domanda della ricorrente per l’accesso alla relazione finale, e relativi allegati, redatta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) all’esito dell’indagine OC/2019/0766;

ordinare alla Commissione di produrre la relazione dell’OLAF e dei relativi allegati; e

condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errata interpretazione delle conseguenze derivanti dall’accesso alla relazione dell’OLAF.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto l’accesso alla relazione dell’OLAF non potrebbe, stando agli articoli 10, par. 1, e 2, par. 4, del regolamento n. 1049/2001 (1), divenire di «pubblico dominio».

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4, par. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

Si fa valere a questo riguardo che la convenuta ha violato l’art. 4, par. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, come interpretato dalla giurisprudenza, ai sensi della quale quando il destinatario della relazione di OLAF ha intenzione di adottare atti pregiudizievoli per gli interessati, questi ultimi hanno il diritto di avere accesso al rapporto in questione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4, par. 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità.

Si fa valere a questo riguardo che il ricorrente non ha mai chiesto il trasferimento di dati personali di persone fisiche, ragion per cui gli eventuali dati personali eventualmente presenti nella relazione ben potevano essere tutelati attraverso una comunissima operazione di oscuramento del dato.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errata applicazione e interpretazione dell’art. 4, par. 6, del regolamento n. 1049/2001.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata deve essere annullata perché la convenuta non ha proceduto, in concreto, a verificare, nel concreto, se poteva essere concesso un accesso parziale.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Si fa valere a questo riguardo che la convenuta non ha fornito alcuna motivazione sull’applicabilità dell’eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n. 1049/2001.

6.

Sesto motivo, vertente sull’errata esclusione di un interesse pubblico alla divulgazione.

Si fa valere a questo riguardo che la convenuta ha erroneamente interpretato il diritto alla difesa come mero interesse di parte, omettendo di considerare che il diritto di difendersi è un cardine dello Stato di diritto e, come tale, assicura e garantisce la collettività e non già un solo individuo.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/10


Ricorso proposto l’8 luglio 2021 — Alfa Acciai/Commissione

(Causa T-411/21)

(2021/C 401/12)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Alfa Acciai SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: D. Fosselard, D. Slater e G. Carnazza, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— i.

condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, al pagamento degli interessi di mora sull’importo di 7 175 000 EUR al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, per il periodo compreso tra il 9 marzo 2010 e il 14 novembre 2017, dedotti gli interessi pari a 260 968,15 EUR, già percepiti dalla ricorrente, per un ammontare pari quindi a 2 222 073,29 EUR, o, in subordine, al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso d’interesse che il Tribunale riterrà opportuno;

— ii.

condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, al pagamento degli interessi di mora sull’importo richiesto al punto (i) che precede, per il periodo compreso tra il 14 novembre 2017 e la data di effettivo soddisfo, al tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali o, in subordine, al tasso di interesse che il Tribunale riterrà opportuno;

— iii.

in subordine rispetto al punto (ii) che precede, condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, al pagamento degli interessi di mora sull’importo di cui al punto (i) per il periodo compreso tra il 2 marzo 2021 e la data di effettivo soddisfo, al tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali o, in subordine, al tasso di interesse che il Tribunale riterrà opportuno;

— iv.

in aggiunta o, in subordine, annullare la comunicazione della Commissione del 30 aprile 2021 Ref. Ares(2021) 2904247;

— v.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, sulla domanda di risarcimento dei danni, vertente sull’errata esecuzione, da parte della Commissione, della sentenza del 21 settembre 2017, Ferriera Valsabbia e a./Commissione (C-86/15 P e C-87/15 P, EU:C:2017:717), in violazione dell’articolo 266(1) TFUE e dell’articolo 41(3) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione non ha provveduto al versamento integrale degli interessi di mora sulla sanzione rimborsata a seguito della sentenza.

2.

Secondo motivo, sulla domanda di annullamento, vertente sulla violazione e falsa applicazione degli articoli 266 e 296 TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Carenza di motivazione della lettera della Commissione del 30 aprile 2021. Errore di diritto e manifesto errore di valutazione.

Si fa valere a questo riguardo che la lettera, con cui la Commissione ha rifiutato di versare gli interessi di mora alle ricorrenti, è priva di idonea motivazione e viola i principi in materia di prescrizione.

3.

Terzo motivo, sulla domanda di annullamento, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 266 TFUE e del Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (1).

Si fa valere a questo riguardo che l’articolo 85 bis, paragrafo 2, del Regolamento delegato (CE, EURATOM) n. 2342/2002 (2), invocato dalla Commissione nella sua lettera del 30 aprile 2021, non era più in vigore al momento del rimborso della sanzione, e quindi non più applicabile.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione 2012, L 362, p. 1).

(2)  Regolamento (CE, EURATOM) n.o2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, p. 1).


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/11


Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — Ferriere Nord/Commissione

(Causa T-414/21)

(2021/C 401/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini, G. Donà e B. Comparini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

a)

condannare (ex articoli 266, comma 2, 268 e 340, comma 2, TFUE) l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al pagamento di 1 096 814,68 EUR (o, in mero subordine, della diversa somma eventualmente determinata dal Tribunale, se del caso applicando un tasso differente da quello qui di seguito indicato) — importo risultante dall’applicazione del tasso (dell’1 %) di rifinanziamento della Banca centrale europea (BCE) in vigore il 9 marzo 2010, maggiorato di 3,5 punti percentuali, per il periodo 9 marzo 2010-25 ottobre 2017 (detratti 129 847,10 EUR già versati a titolo di interessi «prodotti») — quale risarcimento dei danni subiti da Ferriere Nord S.p.A. in ragione del mancato pagamento (in violazione dell’articolo 266, comma 1, TFUE) degli interessi moratori dovuti per l’ammenda (irrogata con decisioni della Commissione europea C(2009) 7492 def. del 30 settembre 2009 e C(2009) 9912 def. dell’8 dicembre 2009) da essa provvisoriamente versata il 9 marzo 2010 e restituita dalla Commissione europea il 25 ottobre 2017 a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2017 nella causa C-88/15 P;

per l’effetto,

b)

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di capitalizzazione della somma risarcitoria di cui alla lettera a) supra, decorrente dal 25 ottobre 2017 (o, in mero subordine, da altra data eventualmente determinata dal Tribunale) fino alla data dell’integrale ed effettivo pagamento, da computarsi secondo il tasso fissato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali (o, in mero subordine, secondo il diverso tasso eventualmente stabilito dal Tribunale);

2.

annullare (ex articolo 263 TFUE) la lettera della Commissione europea (Direzione Generale «Bilancio») Ares(2021)2904048 del 30 aprile 2021;

3.

in ogni caso, condannare la Commissione europea al rimborso delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, uno volto al risarcimento dei danni (1) l’altro diretto all’annullamento della lettera impugnata (2).

1.

Primo motivo, vertente sulla illiceità del comportamento della Commissione per violazione dell’articolo 266, comma 1, TFUE (nonché dell’articolo 83 del regolamento n. 1268/2012 (1) e/o, per quanto occorrer possa, dell’articolo 86 del regolamento n. 2342/2002 (2))

Si fa valere a questo riguardo che per dare piena esecuzione (ai sensi dell’articolo 266, comma 1, TFUE) alla sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2017 nella causa C-88/15 P (che aveva annullato una decisione del 2009 di accertamento ex articolo 101 TFUE), la Commissione avrebbe dovuto rimborsare a Ferriere Nord, non solo l’ammenda versata provvisoriamente nel 2010, ma anche i relativi interessi moratori da computare secondo il tasso stabilito dall’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1268/2012, e cioè il tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. La Commissione invece, il 25 ottobre 2017, ha versato — a titolo di interessi — unicamente quelli «prodotti» ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento n. 1268/2012, quale rendimento ottenuto dal conto bancario sul quale aveva provvisoriamente depositato l’importo dell’ammenda. Il mancato versamento degli interessi moratori costituisce violazione del diritto primario dell’Unione (articolo 266, comma 1, TFUE), con conseguente responsabilità extracontrattuale della Commissione. La somma risarcitoria dovuta per le causali di cui sopra dovrà poi essere oggetto di capitalizzazione, dalla data in cui sono stati versati i soli interessi «prodotti» fino alla data del pagamento effettivo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 46 dello Statuto e, per l’effetto, dell’articolo 266, comma 1, TFUE (nonché dell’articolo 83 del regolamento n. 1268/2012 e/o, per quanto occorrer possa, dell’articolo 86 del regolamento n. 2342/2002)

Si fa valere a questo riguardo che con la lettera del 30 aprile 2021, la Commissione ha dichiarato di non poter/voler dare seguito alla richiesta risarcitoria pregiudiziale presentata da Ferriere Nord ex articolo 46 dello Statuto della Corte perché il termine di prescrizione di cinque anni ivi previsto sarebbe maturato, dato che — ad avviso dell’istituzione — il fattore generatore della propria responsabilità extracontrattuale (e dunque il momento di decorrenza del termine di prescrizione) andrebbe individuato nel pagamento provvisorio dell’ammenda avvenuto nel 2010. Ferriere Nord deduce invece che l’evento generatore della responsabilità è il fatto che il 25 ottobre 2017 — quando l’ammenda è stata restituita in esecuzione della sentenza del 2017 — la Commissione non ha versato gli interessi moratori previsti dall’articolo 83 del regolamento n. 1268/2012, limitandosi al pagamento dei soli interessi «prodotti»ex articolo 90 del medesimo regolamento. Tale violazione dell’articolo 266, comma 1, TFUE costituisce il comportamento illecito della Commissione e ne determina la responsabilità extracontrattuale ed è dunque dal momento di tale violazione che decorre il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 46 dello Statuto.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione 2012, L 362, p. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, p. 1).


4.10.2021   

IT

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C 401/13


Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — Banca Popolare di Bari/Commissione

(Causa T-415/21)

(2021/C 401/14)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Banca Popolare di Bari SpA (Bari, Italia) (rappresentanti: A. Zoppini, G. Roberti, I. Perego e G. Parisi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, a versare alla ricorrente la somma di 280 milioni EUR a titolo di risarcimento per i danni materiali, nonché di un adeguato importo a titolo di risarcimento dei danni morali, causati dalla decisione (UE) 2016/1208 della Commissione del 23 dicembre 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illiceità del comportamento della Commissione

Si fa valere a questo riguardo che si è di fronte ad una violazione sufficientemente caratterizzata atteso che, nell’adozione della decisione, la Commissione: non disponeva di alcun margine di discrezionalità, essendo l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE una norma avente effetto diretto, precisa e incondizionata; è incorsa in errori manifesti di apprezzamento. Inoltre, la Commissione si è basata su un impianto probatorio insufficiente e travisando la giurisprudenza dell’Unione, come accertato dal Tribunale, prima (cause Italia e a./Commissione, T-98/16, T-196/16 e T-198/16) e dalla Corte di giustizia, poi (causa Commissione/Italia e a., C-425/19 P).

Le norme violate dalla decisione costituiscono norme che conferiscono diritti ai singoli, in contrasto con la libertà di impresa e con il diritto fondamentale ad una buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul danno morale e materiale causato alla ricorrente per la condotta illecita della Commissione

Si fa valere a questo riguardo che il fattore causale determinante il deterioramento della fiducia della clientela della banca e le perdite da questa subite, in assenza di altri possibili fattori concorrenti, è rappresentato dalla decisione della Commissione; la quale ha impedito il progetto di integrazione di Tercas e Caripe e il progetto di intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).


4.10.2021   

IT

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C 401/13


Ricorso proposto il 20 luglio 2021 — Greenwich Polo Club / EUIPO — Lifestyle Equities (GREENWICH POLO CLUB)

(Causa T-437/21)

(2021/C 401/15)

Lingua in cui è redatto il ricorso: inglese

Parti

Ricorrente: Greenwich Polo Club, Inc. (Greenwich, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentante: R. Zammitt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo GREENWICH POLO CLUB — Domanda di registrazione n. 17 791 153

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 maggio 2021 nel procedimento R 300/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e disporre la registrazione del marchio contestato relativamente ai prodotti controversi (nonché relativamente agli altri prodotti non rientranti nel ricorso), in subordine rinviare gli atti all’EUIPO per il riesame;

disporre la condanna alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/14


Ricorso proposto il 30 luglio 2021 — Spagna / Commissione

(Causa T-450/21)

(2021/C 401/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: S. Jiménez García e J. Rodríguez de la Rúa Puig, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/988 della Commissione, del 16 giugno 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in relazione a determinate spese sostenute dal Regno di Spagna;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei controlli di correttezza del calcolo dell’aiuto, compresa l’applicazione delle sanzioni amministrative (controllo essenziale), in quanto l’interpretazione da parte della Commissione dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014 (2), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014 (3), è contraria al principio di proporzionalità.

Quest’ultimo motivo si articola in quattro sotto-motivi (A-D):

A: illegittima irrogazione delle sanzioni amministrative per inadempienza dei requisiti di identificazione e di registrazione degli animali prima della data stabilita da uno Stato membro, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014.

B-D: illegittima irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014 in relazione agli animali per i quali è stata constatata a priori un’inadempienza nell’identificazione e registrazione nel corso dei controlli amministrativi su tutti i fascicoli relativi alla domanda di aiuto da parte di uno Stato membro che, come il Regno di Spagna, applica, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 809/2014 (4), un sistema privo di domande che esclude per sua natura qualsiasi rischio per il FEAGA.

2.

Secondo motivo, vertente sulla corretta realizzazione di statistiche di controlli in loco di qualità sufficiente (controllo essenziale), comprese le dimensioni del campione casuale e l’efficacia dell’analisi dei rischi, ai sensi dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 809/2014.


(1)  GU 2021, L 218, pag. 9.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/15


Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — BNetzA/ACER

(Causa T-485/21)

(2021/C 401/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agenzia federale dell’energia elettrica, del gas, delle telecomunicazioni, delle poste e delle ferrovie; in prosieguo: la «BnetzA») (Germania) (rappresentanti: avv. U. Karpenstein e K. Reiter)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione n. A-001-2021 (consolidata) della commissione dei ricorsi della convenuta del 28 maggio 2021 (decisione impugnata),

in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale non annulli in toto la decisione impugnata, annullarla nella parte in cui vengano confermate le parti e le disposizioni della decisione n. 30/2020 della convenuta del 30 novembre 2020 di seguito elencate:

articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, articolo 2, paragrafo 2, lettera j), e articolo 3 dell’allegato I;

articolo 7 dell’allegato I;

articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato I;

tutte le parti e le disposizioni riguardanti espressamente le summenzionate disposizioni da (i) a (iii).

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo: l’estensione delle metodologie di ripartizione dei costi ad altri elementi della rete diversi da quelli interzonali sarebbe incompatibile con le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 (1) e dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2015/1222 (2). In ogni caso, mancherebbe il necessario fondamento normativo. Quantomeno sarebbe stato erroneo desumere l’ambito di applicazione delle metodologie di ripartizione dei costi dalle esigenze di sicurezza operativa e dal principio «chi inquina paga».

2.

Secondo motivo: il divieto di compensazione violerebbe, in particolare, l’articolo 16, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) 2019/943. Inoltre, esso renderebbe le metodologie di ripartizione dei costi in sé contraddittorie.

3.

Terzo motivo: la determinazione di un livello di tolleranza provvisorio per legittimi flussi di ricircolo effettuata dalla convenuta in base a propri criteri sarebbe lesiva del diritto dell’Unione sotto il profilo formale e sostanziale. Formalmente, la convenuta violerebbe la competenza dei gestori dei sistemi di trasmissione e delle autorità di regolazione nazionali con riguardo alla determinazione del livello di tolleranza. Inoltre, tale determinazione verrebbe effettuata nonostante la mancanza dell’analisi del livello dei legittimi flussi di ricircolo da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione, come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 13, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/943. Sostanzialmente, le metodologie di ripartizione dei costi, determinando un livello di tolleranza uniforme e distribuito in parti uguali sulle zone di offerta da cui originano i flussi di ricircolo, sarebbero in contrasto con il divieto di determinazione di singoli livelli di tolleranza «per ogni confine tra singole zone di offerta». Il livello di tolleranza provvisoriamente determinato sarebbe quantomeno privo del necessario fondamento normativo.

4.

Quarto motivo: l’adozione preferenziale di flussi di ricircolo alla base delle metodologie di ripartizione dei costi rispetto ai flussi interni ai fini della determinazione delle cause dei sovraccarichi di rete sarebbe in contrasto con l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943. Inoltre, da essa scaturirebbe una distorsione degli incentivi. Sarebbe altresì incompatibile con i principi di equità e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo: quantomeno in base alla necessaria considerazione globale, le metodologie di ripartizione dei costi risulterebbero contrarie al diritto dell’Unione. L’esteso ambito di applicazione, il divieto di compensazione, l’erronea determinazione del livello di tolleranza e la preferenza accordata ai flussi di ricircolo rispetto ai flussi interni sono elementi interrelati che si accentuano reciprocamente. Quantomeno nel loro insieme essi comporterebbero una violazione del principio «chi inquina paga», del principio di non discriminazione e del principio di equità. Inoltre, le metodologie di ripartizione dei costi sarebbero incompatibili, almeno nel loro effetto complessivo, con la finalità dell’Unione di aumentare la quota di energie rinnovabili. Dette metodologie sarebbero, considerate congiuntamente, sproporzionate e in ogni caso prive del necessario fondamento normativo.

6.

Sesto motivo: l’obbligo incondizionato dei gestori dei sistemi di trasmissione, disposto dalle metodologie di ripartizione dei costi, di elaborare proposte di modifica e presentarle alle autorità di regolazione per approvazione entro dodici mesi dall’attuazione di tali metodologie violerebbe l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 e l’articolo 74, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2015/1222.


(1)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione) (GU 2019, L 158, pag. 54).

(2)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24).


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/17


Ricorso proposto l’11 agosto 2021 — Ungheria / Commissione

(Causa T-491/21)

(2021/C 401/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/988 della Commissione del 16 giugno 2021 che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nei limiti in cui riguarda l’Ungheria, in quanto esclude dal finanziamento dell’Unione gli aiuti a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale corrispondente agli esercizi dal 2016 al 2019 adducendo la mancanza di controllo essenziale [Sviluppo rurale (FEASR) — misure forestali];

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Secondo il governo ungherese, la Commissione procede a un’interpretazione non corretta dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (2) e dell’articolo 28 paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 809/2014 (3). Il governo ungherese ritiene che il ragionamento contenuto al punto 3.4.2 del documento esplicativo della Commissione europea intitolato «Metodo di calcolo del sostegno allo sviluppo rurale al fine di escludere il doppio finanziamento», nella sua versione del febbraio 2017, sia in contrasto con il diritto dell’Unione. Il documento giustificativo non è giuridicamente vincolante e nemmeno l’interpretazione che lo stesso propugna è conforme al diritto dell’Unione.

Il governo ungherese invoca sostanzialmente un motivo a sostegno del suo ricorso. A suo giudizio, l’articolo 30 del regolamento (UE) 1306/2013/EU e l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 809/2014 non obbligano a stabilire un controllo corrispondente al doppio finanziamento che potrebbe derivare dagli aiuti concessi a titolo di ecologizzazione e di proforestazione, tenendo conto del fatto che, secondo le vigenti disposizioni del diritto dell’Unione, non esiste un rischio giustificato di doppio finanziamento per quanto attiene agli aiuti concessi per tali due voci.

Il governo ungherese, al fine di avvalorare detta affermazione, intende dimostrare che le spese finanziate per l’ecologizzazione e la proforestazione realizzano un obiettivo di finanziamento del tutto diverso. Il governo ungherese rileva poi nel suo ricorso che sono del pari del tutto distinti i due contesti di aiuto. I criteri di ammissibilità si differenziano per quanto riguarda ciascuno degli aiuti e gli ambiti delle spese sovvenzionabili non sono tra essi comparabili.

Da ultimo, il governo ungherese ritiene che la Commissione europea interpreti in modo non corretto la portata del divieto generale di doppio finanziamento contenuto all’articolo 30 del regolamento (UE) 1306/2013 e non tenga conto del fatto che la vigente normativa dell’Unione non dispone espressamente che gli aiuti concessi a titolo di ecologizzazione e di proforestazione costituiscono un doppio finanziamento.


(1)  GU 2021, L 218, pag. 9.

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/18


Ricorso proposto il 13 agosto 2021 — Spagna / Commissione

(Causa T-495/21)

(2021/C 401/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: L. Aguilera Ruiz e M. J. Ruiz Sánchez, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/988 della Commissione, del 16 giugno 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), [notificata con il numero C(2021) 4118], per quanto riguarda il Regno di Spagna in relazione all’indagine riguardante l’organismo pagatore del Paese Basco, fascicolo n. AA/2018/003/ES/RLF per un importo netto di EUR 2 056 473,43;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla contrarietà della rettifica forfettaria imposta di EUR 2 056 473,43 all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 (2) e agli articoli 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 (3). La Commissione è incorsa in un errore manifesto nel rilevare una carenza di controllo essenziale nell’efficacia dei controlli incrociati e nella qualità del SIGPAC.

La Commissione ha confuso le occasionali discrepanze individuate durante un processo di verifica su schermo della fotointerpretazione relativa al sistema SIGPAC e le successive verifiche in loco relative a quattro parcelle selezionate in modo casuale, con i risultati dei controlli programmati in loco, corrispondenti alle verifiche delle parcelle con coefficiente proporzionale di ammissibilità per gli anni 2016, 2017 e 2018, effettuate nell’ambito del Piano di azione al fine di migliorare e aggiornare il SIGPAC. Pur trattandosi di azioni distinte e separate, la Commissione giunge a un’unica conclusione, estrapolando i risultati dell’una e dell’altra azione, allo scopo di applicare la rettifica contestata, che questa parte ritiene inesatta e sproporzionata.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inosservanza da parte della Commissione degli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti [C(2015) 3675 dell’8 giugno 2015], che stabilisce che la rettifica forfettaria imposta è illegittima, in quanto non vi sono state carenze nei controlli incrociati, e che il rischio per il fondo delle carenze nei controlli in loco è stato quantificato nel procedimento. Questa parte, oltre a sostenere che non vi è stata alcuna carenza nei controlli incrociati con rischio per il fondo tale da giustificare la rettifica applicata, ritiene che, per quanto riguarda i controlli in loco, la Commissione abbia applicato in modo illegittimo la rettifica forfettaria, poiché il rischio per il fondo è stato individuato e quantificato nel procedimento.


(1)  GU 2021, L 218, pag. 9.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).


4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/19


Ricorso proposto il 16 agosto 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products Import & Export (impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-505/21)

(2021/C 401/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: T. Wuttke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 1 431 829-0010

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 giugno 2021 nel procedimento R 1003/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

riformare la decisione impugnata in modo da:

accogliere il ricorso della ricorrente,

respingere integralmente la domanda ICD 10 296, presentata dalla richiedente la dichiarazione di nullità, volta a fare dichiarare la nullità del disegno o modello contestato,

condannare la richiedente la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento;

condannare la richiedente la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dei principi enunciati nella sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Blocco da costruzione di una costruzione giocattolo) (T-515/19, non pubblicata, EU:T:2021:155);

violazione dei principi enunciati nella sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172);

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

erronea interpretazione della domanda di brevetto EP 3 005 948 A2 e della domanda di disegno o modello multipla n. 1 431 829-0001-001 della ricorrente.