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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 398/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10181 — Entega/Viessmann/EMS/EPS) ( 1 ) |
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2021/C 398/02 |
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2021/C 398/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10452 — CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical) ( 1 ) |
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2021/C 398/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10229 — Allianz/Aviva Italia) ( 1 ) |
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2021/C 398/05 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10334 — BMW/Daimler/BP/Digital Charging Solutions) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 398/06 |
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2021/C 398/07 |
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2021/C 398/08 |
Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.40330 – Treni merci |
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2021/C 398/09 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2021/C 398/10 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2021/C 398/11 |
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2021/C 398/12 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2021/C 398/13 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10486 — CDPQ/Centerbridge/Medical Solutions) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2021/C 398/14 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10443 — Allianz Capital/Aimco/Dalmore/Generation/Porterbrook) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2021/C 398/15 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10314 — Vinci/Energía y Servicios DINSA II) ( 1 ) |
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2021/C 398/16 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 398/17 |
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2021/C 398/18 |
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2021/C 398/19 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10181 — Entega/Viessmann/EMS/EPS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 398/01)
Il 3 giugno 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10181. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/2 |
Comunicazione in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle decisioni in materia di informazioni vincolanti adottate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale
(2021/C 398/02)
Le autorità doganali revocano le decisioni relative a informazioni vincolanti, a decorrere dalla data odierna, se diventano incompatibili con l’interpretazione della nomenclatura doganale a seguito delle seguenti misure tariffarie internazionali:
decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottati dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD n. NC2803 - relazione della 67a sessione del Comitato SA):
MODIFICHE ALLE NOTE ESPLICATIVE DA EFFETTUARE AI SENSI DELLA PROCEDURA DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO E PARERI E DECISIONI DI CLASSIFICAZIONE REDATTI DAL COMITATO SA DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE
(67a SESSIONE DEL C.S.A — APRILE 2021)
DOC. NC2803
Modifiche alle note esplicative della nomenclatura allegata alla Convenzione SA
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24.03 30.02 Capitolo 65 73.23 85.01 87.03 95.03 95.05 (pag. XX-9505-1). Parte (A). Punto (3)) |
T/1 T/12 T/15 T/27 T/16 T/14 T/13 T/15 |
Pareri di classificazione approvati dal comitato SA
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0410.00.1. |
T/18 |
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2403.99.2. |
T/19 |
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2711.19.1. |
T/20 |
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7004.90.1. |
T/21 |
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7312.10/1-2 |
T/22 |
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8415.90.4. |
T/23 |
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8708.99.6. |
T/24 |
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9026.20.1. |
T/25 |
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9503.00.13. |
T/26 |
Pareri di classificazione annullati dal comitato SA
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8528.69/1-2 |
IJ/29 |
Decisioni di classificazione approvate dal comitato SA
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2933.79 (DCI: Elenco 118) 2939.79 2939.80 |
T/5 T/9, T/10 T/10 |
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DCI: Elenco 120 |
T/2 |
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DCI: Elenco 121 DCI: Elenco 122 DCI: Elenco 123 DCI: Elenco 124 |
T/3 T/6 T/7 T/11 |
Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste alla direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione europea Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgio oppure consultando il sito Internet di questa direzione generale al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/4 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10452 — CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 398/03)
Il 27 settembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10452. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/5 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10229 — Allianz/Aviva Italia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 398/04)
Il 29 giugno 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10229. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10334 — BMW/Daimler/BP/Digital Charging Solutions)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 398/05)
Il 24 settembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10334. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/7 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
30 settembre 2021
(2021/C 398/06)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1579 |
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JPY |
yen giapponesi |
129,67 |
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DKK |
corone danesi |
7,4360 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,86053 |
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SEK |
corone svedesi |
10,1683 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0830 |
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ISK |
corone islandesi |
150,90 |
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NOK |
corone norvegesi |
10,1650 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,495 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
360,19 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,6197 |
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RON |
leu rumeni |
4,9475 |
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TRY |
lire turche |
10,2981 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6095 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4750 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,0184 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6858 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5760 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 371,58 |
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ZAR |
rand sudafricani |
17,5629 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4847 |
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HRK |
kuna croata |
7,4889 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 572,03 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8475 |
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PHP |
peso filippino |
59,066 |
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RUB |
rublo russo |
84,3391 |
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THB |
baht thailandese |
39,235 |
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BRL |
real brasiliano |
6,2631 |
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MXN |
peso messicano |
23,7439 |
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INR |
rupia indiana |
86,0766 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/8 |
Parere del Comitato Consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti reso nella riunione del 15 aprile 2021 in merito al progetto di decisione nel caso AT.40330 – Treni merci
Relatore: Lussemburgo
(2021/C 398/07)
1.
Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di ripartizione della clientela di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del trattato.
2.
Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione sul prodotto e sulla portata geografica dell’infrazione di cui al progetto di decisione.
3.
Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato, come specificato nel progetto di decisione.
4.
Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata erano tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri.
5.
Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata complessiva dell’infrazione e alla durata della partecipazione di ciascuna impresa in tale infrazione.
6.
Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.
7.
Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la Commissione in merito alla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 e della comunicazione concernente la transazione del 2008.
8.
Il comitato consultivo (14 Stati membri) concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.
9.
Il comitato consultivo (14 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/9 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso AT.40330 – Treni merci
(2021/C 398/08)
Il progetto di decisione destinato a ÖBB (2), DB (3) e SNCB (4) (collettivamente «le parti»), riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE riguardante la ripartizione della clientela e lo scambio di informazioni commercialmente sensibili in merito all’attuazione dei servizi di trasporto ferroviario transnazionali di merci nei settori convenzionali (diversi dal settore automobilistico) effettuati in determinate tratte che partivano, finivano o passavano per la Germania o i Paesi Bassi, l’Austria o l’Ungheria e (in alcuni casi), il Belgio. Nel progetto di decisione si conclude che ÖBB e DB hanno partecipato a tale infrazione tra l’8 dicembre 2008 e il 30 aprile 2014, e SNCB tra il 15 novembre 2011 e il 30 aprile 2014.
Il 4 aprile 2019 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (5) nei confronti delle parti al fine di intavolare con esse discussioni in vista di una transazione ai sensi della comunicazione concernente la transazione (6).
Al termine di una serie di discussioni (7) e di proposte in vista di una transazione (8) ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata alle parti il 4 dicembre 2020.
Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti hanno confermato, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti rifletteva il contenuto delle rispettive proposte di transazione e che pertanto mantenevano il proprio impegno a rispettare la procedura di transazione.
Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.
Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non hanno presentato alcuna richiesta o denuncia al consigliere-auditore (9), questi ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.
Bruxelles, 20 aprile 2021.
Wouter WILS
(1) Ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft e Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft (insieme «ÖBB»).
(3) Deutsche Bahn AG, DB Cargo AG e DB Cargo BTT GmbH (insieme «DB»).
(4) Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (SNCB/NMBS) SA de droit public/NV van publiek recht, LINEAS Group NV (in precedenza SNCB Logistics NV/SA) e LINEAS NV (in precedenza Xpedys NV/SA) (insieme «SNCB»).
(5) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.04.2004, pag. 18).
(6) Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartello (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).
(7) Le riunioni in vista di una transazione si sono svolte tra il 2 maggio 2019 e il 28 agosto 2020.
(8) Le parti hanno presentato le richieste formali di transazione il 18 settembre 2020 (DB) e il 21 settembre 2020 (ÖBB e SNCB).
(9) A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione 2008/C 167/01 concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/10 |
SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2021
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(Caso AT.40330 – Rail cargo)
(notificata con il numero C(2021)2521 final)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2021/C 398/09)
Il 20 aprile 2021 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
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(1) |
La decisione concerne un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato»). L’infrazione ha riguardato i servizi di trasporto ferroviario transnazionale di merci nell’Unione europea (2) forniti secondo il cosiddetto modello di condivisione del carico (freight sharing) (3) ed effettuati tramite treni completi (blocktrain) (4) dalle tre compagnie ferroviarie Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), Deutsche Bahn (DB) e Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (SNCB). Tale comportamento ha portato a una distribuzione della clientela anticoncorrenziale e si è protratto da dicembre 2008 ad aprile 2014. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedura
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(2) |
A seguito della domanda di immunità alle ammende a norma della comunicazione sul trattamento favorevole da parte di ÖBB nell’aprile 2015, la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso i locali di DB in Germania, nel settembre 2015. |
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(3) |
A ottobre 2015 DB ha chiesto una riduzione delle ammende a norma della comunicazione sul trattamento favorevole. |
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(4) |
La Commissione ha inviato numerose richieste di informazioni a svariate compagnie ferroviarie e a settembre 2016 SNCB ha richiesto una riduzione delle ammende a norma della comunicazione sul trattamento favorevole. |
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(5) |
Il 4 aprile 2019 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 nei confronti dei destinatari della presente decisione al fine di intavolare con essi discussioni in vista di una transazione. Gli incontri tra ciascuna delle parti e la Commissione si sono svolti tra maggio 2019 e agosto 2020. Successivamente, tutte le parti hanno presentato una richiesta formale di transazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (5). |
|
(6) |
Il 4 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti. Tutte le parti hanno risposto alla comunicazione degli addebiti confermandone la corrispondenza con il contenuto delle loro proposte e ribadendo l’impegno a seguire la procedura di transazione. |
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(7) |
Il 15 aprile 2021 il comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole. |
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(8) |
Il 16 aprile 2021 consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale sul caso in questione. |
2.2. Sintesi delle infrazioni
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(9) |
Il presente caso riguarda la ripartizione della clientela nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviari transnazionali di merci da parte di DB, ÖBB e SNCB. Il comportamento anticoncorrenziale ha avuto luogo tra dicembre 2008 e aprile 2014 e ha riguardato i trasporti convenzionali di beni su treni completi, fatta eccezione del settore automobilistico, effettuati secondo il cosiddetto modello di condivisione del carico. Secondo tale modello, le imprese ferroviarie che collaborano in un determinato servizio di trasporto ferroviario transnazionale di merci forniscono al cliente un singolo prezzo complessivo per l’intero servizio richiesto ai sensi di un singolo accordo multilaterale. |
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(10) |
La cooperazione di imprese ferroviarie sulla prestazione comune di servizi ferroviari transnazionali di merci in quanto tale, inclusa la fissazione comune dei prezzi nel quadro del modello di condivisione del carico, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato in virtù del regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio (6) e non è messo in discussione dai procedimenti in questo caso. (7) Tuttavia, a parte i contatti legittimi nel contesto della cooperazione nel quadro del modello di condivisione del carico, DB, ÖBB e SNCB hanno tenuto occasionalmente degli incontri e hanno avuto altri contatti in cui si sono verificati dei comportamenti che andavano al di là di quanto richiesto per la realizzazione dei servizi di trasporto ferroviari transnazionali congiunti di merci e che non rientrano nelle eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio. |
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(11) |
DB, ÖBB e SNCB hanno protetto vicendevolmente la propria posizione di vettore principale per le attività esistenti. Secondo il modello di condivisione del carico, il vettore principale è l’impresa ferroviaria che funge da interlocutore principale con il cliente, sebbene tutte le imprese ferroviarie coinvolte diventino parti del contratto di trasporto (diversamente da quanto avviene in un rapporto di subappalto). |
|
(12) |
Il ruolo di vettore principale può comportare importanti vantaggi, in particolare nella costruzione e nel mantenimento delle relazioni con il cliente, che offrono potenzialmente ulteriori e/o future opportunità di affari (8). Il mutuo riconoscimento del ruolo di vettore principale nelle «attività esistenti» è stato pertanto al centro del sistema collusivo attuato da DB, ÖBB e SNCB. Il comportamento è stato attuato attraverso i contatti tra DB, ÖBB, e in seguito SNCB, a tutti i livelli delle operazioni commerciali nelle imprese. DB, ÖBB e SNCB all’epoca erano tutte imprese ferroviarie integrate verticalmente che fornivano sia servizi ferroviari (trazione) che servizi di logistica/spedizioni all’interno del loro gruppo (9). |
|
(13) |
L’intesa tra le parti prevedeva che la posizione del vettore principale per le «attività esistenti» fosse protetta per l’impresa ferroviaria che deteneva tale posizione per una determinata attività esistente e che fosse evitato qualsiasi cambiamento della posizione di vettore principale da parte del cliente in questione. Per proteggere il ruolo di vettore principale, DB, ÖBB e SNCB si sono astenute dal fare offerte a potenziali altri clienti o hanno fornito preventivi di comodo a potenziali altri clienti che chiedevano un preventivo per «un’attività esistente». |
|
(14) |
Il sistema collusivo è stato attuato tramite i contatti tra concorrenti per la protezione del ruolo di vettore principale di una delle parti o per concordare tra loro quale vettore sarebbe stato quello principale per una determinata «attività esistente», quando questa è stata occasionalmente oggetto di discussione. |
|
(15) |
Il sistema collusivo serviva a garantire che le discussioni durante il periodo di validità dei contratti con i clienti o in occasione del rinnovo o della proroga dei contratti con i clienti non portassero a un cambiamento di vettore principale. |
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(16) |
Il sistema collusivo si applicava a servizi di trasporto ferroviari transnazionali di merci su tratte che iniziavano, finivano o passavano attraverso la Germania o l’Austria ed erano effettuati da DB e ÖBB. |
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(17) |
I trasporti ferroviari transnazionali effettuati da DB e ÖBB in questo modo si sono estesi anche all’Ungheria (dove ÖBB era subentrata all’impresa ferroviaria precedente) e nei Paesi Bassi (dove DB era subentrata all’impresa ferroviaria precedente). |
|
(18) |
Lo stesso valeva per i trasporti che partivano e arrivavano in Belgio, effettuati in collaborazione con SNCB. SNCB ha partecipato all’infrazione solo per quanto riguarda questi trasporti trilaterali. |
|
(19) |
Esiste un modello coerente di contatti collusivi tra DB e ÖBB relativo al ruolo di vettore principale nei servizi di trasporto ferroviari di merci su treni completi effettuati secondo il modello di condivisione del carico a partire dall’8 dicembre 2008. I contatti trilaterali collusivi tra DB, ÖBB e SNCB sono iniziati il 15 novembre 2011. L’ultimo contatto collusivo tra DB, ÖBB e SNCB è avvenuto il 30 aprile 2014. Su queste basi si considera che l’infrazione nel complesso si sia protratta dall’8 dicembre 2008 al 30 aprile 2014. Tuttavia la data di inizio per SNCB è il 15 novembre 2011. La durata dell’infrazione è stata determinata sulla base delle prove documentali presenti nel fascicolo della Commissione che dimostrano il primo e l’ultimo contatto collusivo avvenuto tra le parti. |
|
(20) |
SNCB non ha partecipato al sistema per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviari bilaterali transnazionali di merci, che sono stati effettuati soltanto da DB e ÖBB insieme. |
2.3. Destinatari
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(21) |
La presente decisione è destinata alle seguenti entità:
ÖBB:
DB:
SNCB:
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2.4. Misure correttive
|
(22) |
La presente decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (10). |
2.4.1. Importo di base dell’ammenda
|
(23) |
Il valore pertinente delle vendite è costituito dalle vendite di ciascuna impresa di servizi di trasporto ferroviario convenzionale transnazionale di merci (ad eccezione del settore automobilistico) nel 2013, forniti su treni completi secondo il modello di condivisione del carico ed effettuati in collaborazione a) dalle tre imprese ferroviarie DB, ÖBB e SNB, con partenza o arrivo o passando per Austria o Ungheria, Germania o Paesi Bassi e Belgio e b) da DB e ÖBB, con partenza o arrivo o passando per Austria o Ungheria e Germania o Paesi Bassi. |
|
(24) |
Tenuto conto della natura e della portata geografica dell’infrazione, la percentuale relativa all’importo variabile delle ammende e all’importo supplementare («commissione di ingresso») è fissata al 15 % del valore delle vendite. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
|
(25) |
Ai sensi del punto 28 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, se un’impresa continua o ripete la stessa infrazione o un’infrazione simile dopo che la Commissione o un’autorità nazionale garante della concorrenza abbiano accertato che tale impresa ha violato le disposizioni dell’articolo 101 o 102 del trattato, l’importo di base sarà aumentato fino al 100 % ogni volta che venga accertata una infrazione di questo tipo. |
|
(26) |
Deutsche Bahn AG, la società capogruppo del gruppo, è stata destinataria di una precedente decisione di divieto di cartello della Commissione nel caso AT.39462 - Trasporto merci a marzo 2012. |
|
(27) |
L’importo di base dell’ammenda per Deutsche Bahn AG è pertanto aumentato del 50 %. |
|
(28) |
Non sussistono circostanze attenuanti. |
|
(29) |
A DB viene applicato un moltiplicatore di dissuasione di 1,1 a causa del suo fatturato mondiale elevato. |
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(30) |
Nessuna delle ammende calcolate per ciascuna delle parti supera il 10 % del fatturato totale dell’impresa nel 2019. |
|
(31) |
ÖBB è stata la prima impresa a fornire informazioni ed elementi probatori che soddisfano le condizioni di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 per l’infrazione. A ÖBB viene pertanto concessa l’immunità dalle ammende. |
|
(32) |
DB è stata la prima impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. DB ha presentato domanda di trattamento favorevole in una fase relativamente precoce dell’indagine. Ha presentato elementi probatori dell’infrazione che hanno costituito un significativo valore aggiunto rispetto alle prove già in possesso della Commissione. A DB viene pertanto concessa una riduzione del 45 % dell’ammenda. |
|
(33) |
SNCB è stata la seconda impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. Anche la domanda di trattamento favorevole di SNCB ha costituito un valore aggiunto e ha notevolmente facilitato l’accertamento dell’infrazione, in particolare per quanto riguarda DB. A SNCB viene pertanto concessa una riduzione del 30 % dell’ammenda. |
|
(34) |
A norma del punto 32 l’importo dell’ammenda da infliggere a ciascuna parte è ulteriormente ridotto del 10 %. |
3. CONCLUSIONI
|
(35) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GUL 68 del 6.3.2004, pag. 1).
(2) Il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea il 1° febbraio 2020. Pertanto qualunque riferimento all’UE nella presente decisione non include il Regno Unito.
(3) Cfr. paragrafo 9 e seguenti.
(4) I treni completi sono treni merci che viaggiano da un sito (ad esempio il sito di produzione del venditore dei beni da trasportare) a un altro sito (ad esempio lo stabilimento dell’acquirente dei beni) senza essere suddivisi o immagazzinati durante il trasporto. Questi treni servono clienti che trasportano volumi di merci significativi, spesso trasportano un unico tipo di merce e mantengono la stessa destinazione per lunghi periodi di tempo. I servizi di trasporto merci ferroviari sono contemplati dalla decisione della Commissione, del 15 giugno 2015, nell’ambito del caso AT.40098. I treni completi sono esclusi dall’ambito di applicazione di questo caso.
(5) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
(6) Regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all’applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 61 del 5.03.2009, pag. 1).
(7) Le procedure di fissazione comune di prezzi sono contemplate nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio.
(8) I servizi ausiliari offerti possono riguardare ad esempio il trasporto da/per stazioni di carico/scarico e servizi di immagazzinamento per i beni trasportati.
(9) DB, ÖBB e SNCB sono operatori storici in Germania, Austria e Belgio. DB è subentrato nel 2003 al vecchio operatore per le operazioni merci dei Paesi Bassi, ÖBB in Ungheria alla fine del 2007.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/15 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 398/10)
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Stato membro |
Francia |
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Rotta interessata |
Tarbes – Parigi (Orly) |
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Periodo di validità del contratto |
Dal 1o giugno 2022 al 31 maggio 2026 |
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Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte |
1o dicembre 2021, entro le ore 12.00 (ora di Parigi) |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
Tel. +33 0562325651 E-mail: syndicat.mixte@pyrenia.fr Indirizzo del profilo di committente: www.marches-publics.info |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/16 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2021/C 398/11)
1.
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4.
Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.|
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
|
Alcuni tipi di carta fine patinata |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1188 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio |
5.7.2022 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte (00:00) del giorno indicato in questa colonna.
|
1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/18 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni
(2021/C 398/12)
1. A norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antisovvenzioni sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037.
|
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
|
Alcuni tipi di carta fine patinata |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antisovvenzioni |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio |
5.7.2022 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte (00:00) del giorno indicato in questa colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/19 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10486 — CDPQ/Centerbridge/Medical Solutions)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 398/13)
1.
In data 22 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Caisse de dépôt et placement du Québec («CDPQ», Canada), |
|
— |
Centerbridge Partners, L.P. («Centerbridge», Stati Uniti), |
|
— |
Medical Solutions LLC («Medical Solutions», Stati Uniti). |
CDPQ e Centerbridge acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Medical Solutions.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
CDPQ: investitore istituzionale a lungo termine che opera a livello mondiale nella gestione di fondi, principalmente per piani pensionistici e assicurativi per i dipendenti dei settori pubblico e parastatale. |
|
— |
Centerbridge: impresa di gestione di investimenti che opera a livello mondiale in tutte le tipologie di investimenti, dal private equity al credito e relative strategie e nel settore immobiliare, |
|
— |
Medical Solutions: agenzia di collocamento specializzata nella collocazione di infermieri diplomati, operatori sanitari affini, dirigenti clinici interinali e professionisti non clinici. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
Caso M.10486 — CDPQ/Centerbridge/Medical Solutions
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/21 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10443 — Allianz Capital/Aimco/Dalmore/Generation/Porterbrook)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 398/14)
1.
In data 22 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Allianz Infrastructure Luxembourg I Sarl («Allianz Infrastructure», Lussemburgo), che beneficia dei servizi di consulenza di Allianz Capital Partners GmbH («Allianz Capital», Germania), |
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— |
Alberta Investment Management Corporation («AIMCo», Canada), |
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— |
Ulfstead Bidco Limited, controllata da fondi gestiti da Dalmore Capital Limited («Dalmore», Regno Unito) e Generation Capital Ltd («Generation», Israele), |
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— |
Porterbrook Holdings I Limited («Porterbrook», Regno Unito). |
Allianz Capital, AIMCo, Dalmore e Generation acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Porterbrook. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Allianz Capital: Allianz Infrastructure è una controllata al 100 % di Allianz SE, che beneficia dei servizi di consulenza di Allianz Capital. Allianz Capital è il gestore in house degli investimenti alternativi del gruppo Allianz, che investe soprattutto il capitale delle compagnie di assicurazione Allianz, principalmente in investimenti diretti, energie rinnovabili e investimenti indiretti in private equity; |
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— |
AIMCo: AIMCo è uno dei gestori di fondi d’investimento istituzionali più grandi e più diversificati del Canada, che investe su scala mondiale per conto dei suoi clienti (fondi pensione, fondi di dotazione e fondi statali) nella provincia canadese dell’Alberta; |
|
— |
Dalmore: società di gestione di fondi indipendente che si occupa di investimenti in opportunità a basso rischio per gli investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture del Regno Unito, |
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— |
Generation: investimenti nei settori delle infrastrutture e dell’energia, |
|
— |
Porterbrook: fornitura di tutti i tipi di materiale rotabile ferroviario e delle relative attrezzature alle società britanniche che gestiscono treni passeggeri e che si occupano di trasporto merci. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10443 — Allianz Capital/Aimco/Dalmore/Generation/Porterbrook
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/23 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10314 — Vinci/Energía y Servicios DINSA II)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 398/15)
1.
In data 20 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Vinci S.A., la società madre del gruppo VINCI («Vinci», Francia), |
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— |
Energía y Servicios DINSA II, S.L.U. («ACS ES», Spagna), attualmente detenuta da ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (Spagna) |
Vinci acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di ACS ES.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Vinci: opera, in particolare, nei mercati i) delle concessioni e delle infrastrutture (principalmente autostrade e aeroporti), ii) dell’edilizia, dei lavori pubblici e dell’ingegneria civile, iii) dell’energia e dei servizi informatici e iv) dei lavori stradali, |
|
— |
ACS ES: opera nei mercati i) dei servizi di sostegno all’industria, compresa la manutenzione delle infrastrutture elettriche e ii) dei progetti integrati incentrati sullo sviluppo delle attività di ingegneria, degli appalti e delle costruzioni. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10314 — Vinci/Energía y Servicios DINSA
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/24 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT.40305 - Network Sharing - Czech Republic
(2021/C 398/16)
1. Introduzione
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione europea (la Commissione), qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e concludere che l’intervento della Commissione non è più giustificato. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione. |
2. Sintesi del caso
|
(3) |
Il 7 agosto 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti in cui esprimeva le sue riserve preliminari circa la compatibilità con l’articolo 101 TFUE e con l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo degli accordi orizzontali di condivisione delle reti (gli «accordi orizzontali») conclusi tra T-Mobile Czech Republic a.s. («T-Mobile ») e O2 Czech Republic a.s. («O2») (2) e successivamente CETIN a.s. («CETIN»), che è giuridicamente subentrata a O2 in qualità di parte contraente degli accordi orizzontali di condivisione delle reti (3) e di operatore dell’infrastruttura oggetto di tali accordi, e dell’accordo sui servizi di rete mobile conclusi tra O2 e CETIN (4). Nella presente comunicazione, a T-Mobile, O2 e CETIN si farà collettivamente riferimento con l’espressione «parti degli accordi di condivisione». |
|
(4) |
Il 14 febbraio 2020 è stata inviata una comunicazione degli addebiti alle società madri delle parti dell’accordo di condivisione, ovverossia Deutsche Telekom AG e PPF Group N.V. |
|
(5) |
Dopo un’attenta analisi degli elementi di prova contenuti nel fascicolo, comprese le argomentazioni e la documentazione presentate dalle parti del presente procedimento nelle risposte alla comunicazione degli addebiti e durante l’audizione orale (5), la Commissione, nella valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, adottata il 27 agosto 2021, ha espresso le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità degli accordi orizzontali e dell’accordo sui servizi di rete mobile con l’articolo 101 TFUE e con l’articolo 53 dell’accordo SEE. La valutazione preliminare è stata trasmessa alle parti degli accordi di condivisione e alle loro società madri. |
|
(6) |
Le preoccupazioni espresse nella valutazione preliminare differiscono dalle obiezioni espresse dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti inviata alle parti del procedimento. Della valutazione preliminare della Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 fanno parte soltanto le preoccupazioni espresse nella valutazione preliminare. |
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(7) |
Gli accordi orizzontali riguardano la condivisione di infrastrutture passive (6) e attive (7) per le tecnologie di telecomunicazione mobile 2G, 3G e 4G, mentre le frequenze e la rete centrale rimangono separate per ciascun operatore. La cooperazione riguarda l’intero territorio della Repubblica ceca, ad eccezione di Praga e Brno. Circa tre quarti degli abbonati della Repubblica ceca utilizza l’infrastruttura di rete comune delle parti degli accordi di condivisione. L’accordo sui servizi di rete mobile è stato concluso per disciplinare le modalità dei servizi di rete mobile forniti da CETIN a O2, dopo che CETIN è giuridicamente succeduta a O2 come parte contrattuale dell’accordo di condivisione. |
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(8) |
Secondo la valutazione preliminare della Commissione, sia gli accordi orizzontali che l’accordo sui servizi di rete mobile possono limitare, a causa dei loro effetti, la concorrenza, in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ritiene in via preliminare che gli accordi orizzontali (insieme all’accordo sui servizi di rete mobile), considerati nel loro specifico contesto di mercato, riducano le capacità e gli incentivi delle parti degli accordi di condivisione a investire unilateralmente nelle infrastrutture di rete e possano pertanto incidere negativamente sulla capacità e sugli incentivi di T-Mobile e O2 a competere sui mercati al dettaglio e all’ingrosso dei servizi di telecomunicazione mobile in Repubblica ceca. |
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(9) |
In particolare, nella valutazione preliminare la Commissione ritiene che gli accordi orizzontali di condivisione delle reti i) abbiano determinato il mancato sviluppo della banda di 2100 MHz nella Repubblica ceca orientale da parte di T-Mobile, nonché limitazioni della flessibilità individuale delle parti nello sviluppo della banda di 1800 MHz e ii) abbiano disincentivato le parti partecipanti dal procedere allo sviluppo unilaterale di reti di qualsiasi tipo a causa dei disincentivi finanziari e dello scambio di informazioni. |
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(10) |
Per quanto riguarda il punto i), nella valutazione preliminare la Commissione osserva che la tecnologia di cui dispone T-Mobile le consente di utilizzare in modo ottimale le frequenze detenute e di sviluppare la tecnologia LTE nella banda di 2100 MHz («LTE2100») (8). T-Mobile si è avvalsa di tale capacità nella zona in cui è l’operatore principale (9) (la parte occidentale della Repubblica ceca). Tuttavia, la preoccupazione preliminarmente espressa dalla Commissione è che T-Mobile non sia stata in grado di sviluppare la tecnologia LTE nella banda di frequenze di 2100 MHz nella zona in cui è l’operatore ospite, che è invece servita dalla rete CETIN (la parte orientale della Repubblica ceca), a scapito degli abbonati di questa zona del paese. Inoltre, le estensioni di capacità sulla banda di frequenze di 1800 MHz hanno potuto essere applicate senza installazioni e/o modifiche importanti solo in siti specifici, sulla base della pianificazione comune della rete delle parti dell’accordo di condivisione. |
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(11) |
Per quanto riguarda il punto ii), la Commissione conclude in via preliminare che per l’operatore ospite gli incentivi a investire possono essere ridotti. Ciò è dovuto al fatto che, come suggerisce la valutazione preliminare della Commissione, l’operatore principale e l’operatore ospite contabilizzano gli interventi di ammodernamento della rete ad un prezzo superiore ai costi sottostanti. Pertanto, i prezzi concordati per lo sviluppo della rete sono superiori ai costi sottostanti che l’operatore ospite avrebbe dovuto sostenere se fosse stato l’operatore principale. Inoltre, la Commissione ritiene in via preliminare che le informazioni scambiate vadano al di là di quanto sia strettamente necessario per il funzionamento degli accordi orizzontali e che comprendano informazioni strategiche che riducono gli incentivi delle parti degli accordi di condivisione a competere tra loro. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, la Commissione ritiene in via preliminare che esso non sia controbilanciato da una separazione strutturale tra O2 e CETIN, in quanto quest’ultima – sulla base delle disposizioni dell’accordo sui servizi di rete mobile che le impongono di condividere determinate informazioni con O2 – non funziona efficacemente come «scatola nera», ovverossia non impedisce efficacemente il passaggio di informazioni tra T-Mobile e O2. |
3. Contenuto essenziale degli impegni proposti
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(12) |
Le parti interessate dal procedimento, pur non concordando con la valutazione preliminare della Commissione, hanno comunque proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, al fine di fugare le preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. Gli elementi fondamentali degli impegni possono essere riassunti come segue:
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(13) |
Inoltre, gli impegni prevedono la nomina di un fiduciario di controllo indipendente che sarà incaricato di verificare il rispetto degli impegni da parte delle parti degli accordi di condivisione. |
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(14) |
Gli impegni relativi agli accordi orizzontali rimarranno in vigore fino al 28 ottobre 2033. Gli impegni relativi all’accordo sui servizi di rete mobile rimarrebbero in vigore per un periodo pari alla durata dell’accordo sui servizi di rete mobile o alla durata degli accordi orizzontali, a seconda di quale accordo giunga per primo a scadenza. |
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(15) |
Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza all’indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en |
4. Invito a presentare osservazioni
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(16) |
La Commissione, previo un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito internet della direzione generale della Concorrenza. |
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(17) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato». |
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(18) |
Le parti interessate sono invitate ad argomentare le risposte e le osservazioni formulate e a esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione. |
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(19) |
Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento AT.40305 – Network Sharing - Czech Republic per posta elettronica all’indirizzo (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE, senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.
(2) Gli accordi orizzontali relativi alle tecnologie di telecomunicazione mobile 2G/3G e LTE sono stati sottoscritti rispettivamente il 29 ottobre 2013 e il 2 maggio 2014.
(3) Dal 1o giugno 2015 CETIN possiede e gestisce infrastrutture sia fisse che mobili, precedentemente di proprietà di O2, mentre O2 è rimasta attiva nella Repubblica ceca come operatore di rete mobile.
(4) L’accordo sui servizi di rete mobile è stato concluso il 2 giugno 2015.
(5) L’audizione orale si è svolta dal 15 al 17 settembre 2020.
(6) La condivisione passiva consiste nella condivisione delle infrastrutture di base, come gli spazi sui tetti degli edifici o sulle torri di telecomunicazione, le antenne, gli alimentatori e gli impianti di condizionamento dell’aria.
(7) La condivisione attiva consiste nella condivisione, oltre alle attività passive, delle apparecchiature radio attive, vale a dire la stazione di base, le antenne e, per le tecnologie che li prevedono (2G e 3G), i nodi di controllo.
(8) T-Mobile utilizza apparecchiature compatibili con l’assetto Single RAN, vale a dire l’uso flessibile delle tecnologie di telecomunicazione mobile 2G, 3G e 4G nella stessa banda e tra bande diverse.
(9) Lo sviluppo e la gestione dell’accesso alle frequenze sono condivisi secondo un principio di territorialità basato sulla differenza tra operatore principale e ospite, in base al quale ciascuno degli operatori, T-Mobile e CETIN, è responsabile della rete in una zona del paese. Ad esempio, T-Mobile sviluppa e gestisce un’infrastruttura di rete mobile consolidata nella parte occidentale della Repubblica ceca (è quindi l’operatore principale di questa parte del paese) e serve gli abbonati di entrambi gli operatori di tale zona.
(10) La data di inizio è la data in cui la Commissione notifica alle parti degli accordi di condivisione l’adozione della decisione finale con cui accetta gli impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento 1/2003 e chiude il caso AT.40305.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/28 |
Pubblicazione del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo
(2021/C 398/17)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«Dehesa Peñalba»
PDO-ES-02592
Data di presentazione della domanda: 18 novembre 2019
1. Nome da registrare
Dehesa Peñalba
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
VINO ROSSO
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— |
Aspetto visivo: limpido, colore di intensità medio-alta, con sfumature dal rosso mattone al rosso porpora. |
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— |
Odore: intensità medio-alta, con note varietali caratterizzate da frutti (rossi e/o neri) e/o floreali e/o balsamiche, nonché note conferite dal processo di invecchiamento nel caso dei vini invecchiati in legno (vaniglia e/o legno e/o elementi tostati e/o caramellati e/o speziati). |
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— |
Sapore: i vini dovrebbero essere equilibrati e ricordare aromi di frutti (rossi e/o neri) e/o floreali e/o balsamici, accompagnati da note conferite dal processo di invecchiamento in legno (vaniglia e/o legno e/o elementi tostati e/o caramellati e/o speziati). I vini sono di corpo pieno, con un finale da medio a lungo. |
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(*) |
Per eventuali valori non indicati, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione europea. |
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,5 |
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Acidità totale minima |
4,0 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20,00 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica colturale
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1. |
Le viti sono palizzate. |
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2. |
La densità massima d’impianto è di 2 000 ceppi per ettaro. |
Pratiche enologiche specifiche
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1) |
Condizioni di vinificazione Vini rossi giovani Le uve sono vendemmiate a mano, poste in casse e conservate in cella frigorifera per abbassarne la temperatura tra i 5 °C e i 10 °C. Sono selezionate a mano al tavolo di cernita e trasportate ai serbatoi con un nastro trasportatore (non si utilizzano attrezzature di pompaggio per sollevare gli acini). Si pratica la criomacerazione pre-fermentativa (5-10 °C) per 5-8 giorni. Prima della fermentazione malolattica i vini sono lasciati sulle fecce per almeno 15 giorni. Si effettua una micro-ossigenazione con un dosaggio di 15 ml per litro al mese per 3 giorni e 6 ml per litro al mese per 8 giorni. La fermentazione alcolica spontanea avviene in serbatoi di acciaio inossidabile. Si pratica la macerazione lunga durante e dopo la fermentazione per almeno 21 giorni. Vini rossi invecchiati Le uve sono vendemmiate a mano, poste in casse e conservate in cella frigorifera per abbassarne la temperatura tra i 5 °C e i 10 °C. Sono selezionate a mano al tavolo di cernita e trasportate ai serbatoi con un nastro trasportatore (non si utilizzano attrezzature di pompaggio per sollevare gli acini). Si pratica la criomacerazione pre-fermentativa (5-10 °C) per 5-8 giorni. La fermentazione alcolica spontanea avviene in serbatoi di acciaio inossidabile. Si pratica la macerazione lunga durante e dopo la fermentazione per almeno 21 giorni. Prima della fermentazione malolattica i vini sono lasciati sulle fecce per almeno 15 giorni. Si effettua una micro-ossigenazione con un dosaggio di 15 ml per litro al mese per 3 giorni e 6 ml per litro al mese per 8 giorni. Pratiche enologiche specifiche |
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2) |
Condizioni d’invecchiamento Le condizioni d’invecchiamento variano in base al tipo di vino come segue: vini rossi monovarietali: invecchiati in botti di rovere da 225 litri per 12-24 mesi; vini rossi multivarietali: invecchiati in botti di rovere da 225 e/o 500 litri e/o in botti di legno da 5 000 litri per 6-24 mesi. Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche Per l’estrazione del mosto possono essere usati soltanto sistemi meccanici che non danneggino le parti solide del grappolo; il rapporto medio massimo uva-vino è del 72 %. Per i vini rossi destinati all’invecchiamento, non devono essere utilizzate pompe per il trasporto della polpa ai serbatoi. |
b. Rese massime
Vini rossi giovani
8 000 kg/ha di uve
Vini rossi giovani
57,60 hl/ha
Vini rossi invecchiati
6 000 kg/ha di uve
Vini rossi invecchiati
43,20 hl/ha
6. Zona geografica delimitata
La zona geografica del vino «Dehesa Peñalba» DOP è situata nel comune di Villabáñez (Valladolid). È una porzione continua di terreno che si estende per 91,4287 ha, identificata secondo i seguenti riferimenti del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) (*):
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— |
parcelle (parcelas) 5 121, 5 122, 5 123, 5 124 e 5 125 e lotto (recinto) 3 della parcella 9 003 (canale di irrigazione), tutti nel poligono (polígono) 6 del comune. |
I vini «Dehesa Peñalba» DOP devono essere prodotti e invecchiati nella zona riportata sopra.
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(*) |
Poiché il SIPA è soggetto ad aggiornamenti, tenere presente che tali riferimenti si riferiscono alla versione 2020. |
7. Varietà principale/i di uve da vino
CABERNET SAUVIGNON
MERLOT
SYRAH
TEMPRANILLO
8. Descrizione del legame/dei legami
a) Area geografica (fattori naturali e umani)
a.1)
La zona geografica definita al punto 1.6 ha peculiarità orografiche, pedologiche e climatiche uniche, uniformi in tutta la zona e, come spiegato di seguito, differenti dalle zone confinanti. La zona è tradizionalmente definita pago: si tratta di un’unica porzione continua di terreno, tradizionalmente destinata alla coltivazione delle viti e caratterizzata da condizioni pedologiche e microclimatiche proprie che si distingue dalle zone confinanti. Il carattere unico del pago è di solito dovuto agli elementi naturali che lo circondano, come fiumi, pianure, boschi ecc., che contribuiscono a determinarne le condizioni specifiche. Nel caso della zona delimitata esso è il risultato dei fattori elencati di seguito.
|
1. |
L’orografia collinare della regione è dovuta in ultima analisi al fiume Duero, la cui azione di erosione e sedimentazione ha dato origine, tra l’altro, alle terrazze della pianura alluviale, in cui predominano materiali di deposito (soprattutto sabbia e ghiaia) e di fondovalle. Di conseguenza la zona delimitata è costituita da un’area rurale in leggera pendenza (costante e inferiore al 5 %) situata nel fondovalle e fiancheggiata da due altipiani (la zona delimitata si trova a un’altitudine di 720 m e gli altipiani a 800-840 m, con una pendenza del 5-15 %) che la cingono sia a nord che a sud. Il fiume Duero chiude inoltre la zona a nord. Anche la zona al di là del fiume è conosciuta come Dehesa Peñalba, ma con l’aumentare della pendenza (sui pendii verso gli altopiani e sugli altopiani stessi) il terreno non è più adatto alla coltivazione della vite. La parte a sud è delimitata da una pineta. Questi due elementi, gli altipiani e la pineta, fungono da cuscinetti e proteggono la zona dalle condizioni atmosferiche avverse. |
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2. |
La zona delimitata si trova su un terrazzamento formato da depositi fluviali ghiaiosi, con uno strato superiore sabbioso posato su un letto roccioso di calcare marnoso. Il suolo è costituito da ciottoli e ghiaia e presenta un contenuto medio di sabbia del 78 %, il che lo distingue dai suoli meno sabbiosi (intorno al 60 %) delle zone a ovest e dai suoli più ricchi di argilla con depositi di marna e calcare degli altopiani e dei pendii di raccordo con questi, in cui la pendenza è maggiore. Di conseguenza la zona delimitata è caratterizzata da un suolo asciutto e sabbioso in superficie con proprietà drenanti: una zona di terra calda ma con una base fresca e riserve idriche sane. Il suolo è povero sia di materia organica che di nutrienti. |
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3. |
Grazie all’effetto cuscinetto degli elementi che la circondano, la zona è piuttosto protetta dalle condizioni avverse, quali temperature estreme, bassi livelli di umidità e forti venti. Di conseguenza la zona presenta un microclima proprio, con temperature miti (con una media annuale di 12 °C, superiori di circa mezzo grado rispetto alla zona circostante), in particolare in primavera e in autunno. Ha una buona ventilazione (da ovest a est) e il periodo senza gelate è più lungo rispetto alle zone circostanti (206 giorni all’anno invece di 200). |
In sintesi la zona delimitata conosciuta come Dehesa Peñalba è situata in una conca fluviale nel fondovalle con terreno pianeggiante, suolo omogeneo e orientamento nord-ovest/sud-ovest, ideale per la viticoltura. Il suolo può essere descritto come caldo e povero, considerato l’alto livello di sabbia ed elementi grossolani (ciottoli e ghiaia). Questi a loro volta rendono il suolo molto permeabile e riflettono i raggi solari. La zona è protetta da due pianure di calcare marnoso a nord e a sud, che la riparano e la racchiudono grazie alla differenza di altitudine. La zona delimitata è influenzata anche dalla pineta lungo il confine a sud e a ovest, mentre il fiume Duero costeggia i margini a nord e a est. Un’analisi dell’ambiente fisico dimostra che la zona delimitata conosciuta come Dehesa Peñalba è un’area chiaramente definita con condizioni pedoclimatiche proprie che la distinguono dalle zone circostanti. Ciò è il risultato di processi geomorfologici, litologici e orografici e della presenza di barriere naturali come un fiume, boschi, pendii e altipiani.
a.2)
L’esperienza acquisita nei vigneti della zona delimitata negli ultimi 18 anni ha portato all’introduzione di numerosi vitigni particolarmente adatti all’ambiente specifico e alla produzione di uve con un’alta concentrazione di polifenoli, in particolare in termini di contenuto totale di antociani e tannini.
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— |
Tempranillo: è la varietà più importante coltivata nei vigneti di Dehesa Peñalba. Grazie alla copertura vegetale dei filari e alla lavorazione profonda del suolo vicino ai ceppi, unite a un palizzamento meticoloso, è in perfetta armonia con il territorio. |
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— |
Syrah: è la seconda varietà più caratteristica. Grazie a un ciclo vegetativo più lungo riesce a sfruttare le condizioni ideali della zona (primavere e autunni miti) che consentono alle sue qualità varietali di esprimersi al meglio. |
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— |
Cabernet Sauvignon: come per il Syrah, il microclima della zona delimitata permette a quest’uva di raggiungere il suo massimo potenziale, pur limitandone allo stesso tempo la resa. |
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— |
Merlot: sebbene questa varietà tenda a soffrire per l’insufficienza idrica nelle zone circostanti, il sottosuolo della zona delimitata offre riserve d’acqua sufficienti affinché maturi in modo ottimale ed equilibrato. |
Per migliorare le condizioni di coltivazione e maturazione, durante il ciclo vegetativo della vite si praticano tecniche di viticoltura che mirano a limitare le rese per ettaro e a consentire di produrre una materia prima di qualità più elevata con un grado di maturazione equilibrato.
Sono utilizzate pratiche di viticoltura sostenibili che garantiscono il massimo rispetto dell’ambiente. Le parcelle dei vigneti sono certificate come biologiche.
Le pratiche attente nel vigneto sono seguite da scrupolose pratiche di produzione in cantina. I passaggi più importanti sono i seguenti:
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— |
le uve sono vendemmiate a mano, poste in casse e conservate in cella frigorifera per abbassarne la temperatura tra i 5 °C e i 10 °C. Sono selezionate a mano sul tavolo di cernita e sollevate da un nastro trasportatore (non sono utilizzate pompe), in modo da evitare l’ossidazione prima dell’arrivo nei serbatoi e consentire che la macerazione possa avvenire nelle condizioni migliori; |
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— |
si pratica la macerazione estesa durante e dopo la fermentazione per almeno 21 giorni; |
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— |
prima della fermentazione malolattica i vini sono lasciati sulle fecce. |
b) Descrizione del vino
I vini «Dehesa Peñalba» DOP sono rossi dal colore intenso (intensità elevata, tonalità rosso-bluastra e buona stabilità). Sono ricchi di aromi, in cui predominano frutti maturi rossi e neri, soprattutto quando giovani. Presentano struttura consistente, grazie al contenuto elevato e stabile di polifenoli, con tannini morbidi e persistenti. Sono pertanto vini molto eleganti, di corpo da medio a pieno, ricchi di sapore e voluminosi, con un finale lungo.
c) Legame
La zona delimitata del «Dehesa Peñalba» DOP occupa una striscia ininterrotta di terreno che, come descritto in precedenza, presenta caratteristiche pedologiche e microclimatiche uniformi proprie che la differenziano da altre zone vicine. Queste condizioni naturali, insieme alla scelta delle varietà, alle pratiche viticole sostenibili e ai metodi di produzione scrupolosi, consentono di ottenere un prodotto (vino) con caratteristiche specifiche. Tale affermazione è confermata dalle caratteristiche elencate di seguito.
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1. |
Il suolo, definito come povero ma caldo con livelli elevati di sabbia e di elementi grossolani (ciottoli e ghiaia) che gli conferiscono una permeabilità elevata e capacità di riflettere i raggi solari, stimola la maturazione dell’uva e favorisce fenomeni quali la pigmentazione delle bucce, consentendo la produzione di uve con un contenuto maggiore di polifenoli, in particolare antociani e tannini. |
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2. |
La zona delimitata è un’area pianeggiante con un buon orientamento, protetta da due altipiani più elevati e da una pineta e delimitata a nord dal fiume Duero, pertanto circondata da barriere naturali. Di conseguenza le uve possono raggiungere una perfetta maturazione, in quanto ricevono una maggiore quantità di irraggiamento riflesso dal suolo e le viti sono protette dalle condizioni climatiche estreme. Le condizioni sono pertanto più miti nei due periodi fondamentali del ciclo della vite: la primavera, quando avvengono la fioritura e l’allegagione, e l’autunno, quando le uve sono nello stadio finale del processo di maturazione. Ciò permette alla vite di avere un ciclo vegetativo più lungo. La zona non è soggetta a lunghi periodi di gelate, quindi le viti hanno più giorni per svilupparsi e le uve per maturare. La temperatura media annuale è inoltre più elevata rispetto alle zone circostanti. Tutto ciò concorre a una maturazione più equilibrata, stimolando fenomeni quali la pigmentazione della buccia delle uve rosse e producendo uve con un contenuto più elevato di polifenoli, che a loro volta permettono di ottenere vini più ricchi di polifenoli e adatti a un invecchiamento più lungo, grazie alla maggiore struttura e alla concentrazione totale più elevata di antociani e tannini. |
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3. |
Il suolo caldo e sabbioso e il clima più mite (in primavera e in autunno) fanno sì che la varietà Tempranillo e, in particolare, le varietà alloctone con un ciclo vegetativo più lungo (le varietà francesi Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah) si siano adattate molto bene, permettendo alle uve di maturare e alle viti di completare il ciclo vegetativo in maniera più equilibrata e completa, il che significa che alcune componenti (aromi e antociani totali) presentano una concentrazione maggiore rispetto alle uve prodotte nelle zone circostanti. |
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4. |
La scelta delle varietà, unita a pratiche sostenibili di gestione dei vigneti, permettono di ottenere una materia prima ottima per la produzione dei vini «Dehesa Peñalba» DOP:
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5. |
La vendemmia a mano, l’utilizzo di casse e la successiva conservazione in cella frigorifera per abbassare la temperatura delle uve tra i 5 °C e i 10 °C prevengono l’ossidazione e proteggono il colore (composti di antociani). La selezione manuale delle uve sul tavolo di cernita e il sollevamento con un nastro trasportatore (senza pompaggio) consentono di evitare l’ossidazione degli acini prima dell’arrivo ai serbatoi e di svolgere la macerazione nelle condizioni migliori. Tutto ciò significa che all’inizio della criomacerazione le uve sono intatte, il che migliora il potenziale aromatico e l’estrazione del colore. |
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6. |
Il processo di macerazione durante e dopo la fermentazione (almeno 21 giorni) consente di ottenere concentrazioni maggiori di composti coloranti (antociani e tannini), di sprigionare gli aromi liberi e di produrre vini più strutturati e potenzialmente più longevi. |
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7. |
Il riposo sulle fecce prima della fermentazione malolattica – responsabile della micro-ossigenazione – facilita una maggiore estrazione e determina la longevità dei vini, aumentando la quantità di composti fenolici, quali tannini e antociani, in quanto favorisce la formazione di piranoantociani, antociani e flavonoli, i quali hanno bisogno di acetaldeide per la formazione di addotti colorati attraverso un ponte etilico (per la formazione di acetaldeide è necessario l’ossigeno). La pratica della micro-ossigenazione prima della fermentazione malolattica migliora perciò le caratteristiche cromatiche e la stabilità del colore dei vini. Migliora anche la sensazione di bocca in termini di corpo e astringenza. Un ulteriore effetto positivo della micro-ossigenazione è il miglioramento dell’aroma del vino dovuto alla riduzione del carattere vegetale. La micro-ossigenazione permette di ridurre composti come le pirazine e i tioli, che sono ossidati dall’ossigeno. |
Come già spiegato, le analisi hanno dimostrato che le uve coltivate nella zona delimitata presentano una maggiore concentrazione di antociani, come pure di tannini. Questi ultimi sono trasferiti durante il processo di vinificazione: la macerazione permette loro infatti di passare nel vino, conferendo ai vini una maggiore intensità e una tonalità rosso-bluastra quando sono giovani, oltre a maggiore longevità, grazie alla formazione di coloranti più stabili. Di conseguenza i vini «Dehesa Peñalba» DOP hanno una buona intensità colorante, accompagnata generalmente da note di frutti rossi e/o neri maturi. Sono vini di corpo da medio a pieno, rotondi, maturi e con un finale lungo, una concentrazione elevata di pigmenti polifenolici, che danno vini più strutturati con un colore più stabile. Pertanto sono più longevi e sono più adatti all’invecchiamento, anche in bottiglia, rispetto ai vini prodotti nella zona circostante.
Più precisamente, secondo una ricerca del gruppo di enologia dell’Istituto regionale di ricerca scientifica applicata (parte del dipartimento di Tecnologia alimentare dell’Università di Castiglia-La Mancia), è possibile distinguere fondamentalmente i vini «Dehesa Peñalba» DOP dai vini delle zone circostanti invecchiati per un periodo di tempo analogo (vini «Ribera del Duero» DOP e «Castilla y León» IGP) perché i primi presentano quantità maggiori di antociani monomerici e sono più intrinsecamente stabili (grazie a una concentrazione maggiore di malvidina-3-glucoside e una proporzione maggiore di antociani più stabili, come gli antociani p-cumarilati e gli antociani caffeoilati).
Sebbene la zona geografica delimitata del vino «Dehesa Peñalba» DOP si trovi all’interno della zona dell’IGP «Castilla y León» e sia vicina alla DOP «Ribera del Duero» e sebbene i vini presentino le caratteristiche generali dell’IGP, essi hanno anche alcune qualità notevolmente diverse e alcune altre peculiarità che non si riscontrano nei vini «Ribera del Duero» DOP.
Di seguito il quadro comparativo tra «Dehesa Peñalba» DOP, «Castilla y León» IGP e «Ribera del Duero» DOP.
Titolo alcolometrico più elevato
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«Castilla y León» IGP |
«Dehesa Peñalba» |
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> 11,0 |
> 12,5 |
Resa inferiore per ettaro
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«Castilla y León» IGP |
«Dehesa Peñalba» |
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16 000 kg |
8 000 kg per i rossi giovani |
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6 000 kg per i rossi invecchiati |
Acidità volatile più elevata
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«Castilla y León» IGP |
«Dehesa Peñalba» |
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< 13,36 meq/l |
< 20 meq/l |
Titolo alcolometrico più elevato
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«Ribera del Duero» DOP |
«Dehesa Peñalba» |
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> 11,0 per i bianchi |
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> 11,5 per i rossi |
> 12,5 |
Resa inferiore per ettaro
|
«Ribera del Duero» DOP |
«Dehesa Peñalba» |
|
7 000 kg |
6 000 kg per i rossi invecchiati |
Acidità volatile più elevata
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«Ribera del Duero» DOP |
«Dehesa Peñalba» |
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< 8,33 meq/l |
< 20 meq/l |
Secondo una ricerca dell’Università di Castiglia-La Mancia hanno anche una maggiore concentrazione di antociani monomerici:
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«Ribera del Duero» DOP |
«Dehesa Peñalba» |
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< 59 mg/l |
< 223 mg/l |
Sebbene parti della zona delimitata (lotti 1 e 2 della parcella 5121 e lotto 3 della parcella 5122) abbiano proprietari diversi, la domanda è stata presentata dall’unica cantina attualmente presente nella zona delimitata. Altri produttori potrebbero unirsi al progetto in futuro, se lo desiderano.
d) Interazione informale
La zona di Dehesa Peñalba è stata a lungo contesa da vescovi, marchesi e altri nobili, fin dall’antichità che hanno riconosciuto il potenziale di questa terra sulle sponde del fiume Duero.
Numerose fonti scritte e bibliografiche attestano la lunga storia della città di Peñalba de Duero e delle località che rientrano nel suo circondario, così come la coltivazione della vite, la commercializzazione e gli obblighi dovuti ai feudatari sotto forma di decime di mosto ottenuto da queste terre.
Nel XIV secolo Pedro I di Castiglia fece compilare il Libro Becerro de las Behetrías de Castilla [Libro delle libere città di Castiglia] che elencava le varie contee e città libere che componevano il Regno di Castiglia. Il libro elencava le diverse città governate come «città libere» (behetrías), il loro status giuridico, i diritti economici del re e i diritti dei signori. Ancora oggi esistono varie copie del manoscritto e una delle più antiche è custodita presso la cancelleria reale di Valladolid.
All’interno del principato di Valladolid (Merindad del Infantado de Valladolid o, in spagnolo antico, Merindat del infantazgo de vallit) figurano sia Villabáñez (Villa hanes) che Peñalba (Peñalva).
«Nel 1751 Villabáñez era retta da tre autorità all’interno del distretto amministrativo di Portillo, nella provincia di Madrid: il capitolo (cabildo) della cattedrale di Valladolid, la marchesa di Camarasa e il marchese di Revilla, entrambi residenti a Valladolid. A quel tempo il comune di Villabáñez comprendeva 11 423 appezzamenti o obradas [un’antica misura agricola] di terra, di cui 600 erano costituiti da vigneti, pari a 1 200aranzadas [un’altra antica misura agricola]...»
«Il comune di Peñalba de Duero comprendeva 1 923obradas di terra, di cui 560 campi non irrigati, 6 prati (4 dei quali comuni), 7 aiuole (comuni), 500 terreni di montagna con querce e lecci (comuni), 650 vigneti nella Dehesa de Peñalba la Verde...»
Anche se nei documenti storici compaiono diversi nomi («Dehesa», «La Dehesa», «Dehesa de Peñalba» e «Peñalba La Verde»), tutti si riferiscono allo stesso luogo, che da 30 anni è conosciuto come Dehesa Peñalba. Ciò dimostra anche che in questo contesto il termine «Dehesa» è un toponimo e non è legato al bestiame (in spagnolo dehesa si riferisce a una forma tradizionale di allevamento del bestiame su terreni poveri o non agricoli).
Nel 1995 si decise di riprendere la coltivazione della vite, piantando una selezione di vitigni a ciclo vegetativo medio-lungo e fu costruita una cantina attrezzata con le ultime tecnologie di vinificazione. Ciò permette di sfruttare appieno il potenziale delle uve e di trasformarle in vini di fama internazionale.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
sulle etichette dei vini protetti deve essere indicato l’anno di raccolta.
I vini «Dehesa Peñalba» DOP possono utilizzare il termine «roble» o «rovere» in etichetta, purché sia rispettata la legislazione vigente.
I vini «Dehesa Peñalba» DOP possono utilizzare in etichetta le menzioni tradizionali «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva», purché siano rispettate le condizioni d’uso stabilite dalla legislazione vigente.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
www.itacyl.es/documents/20143/342640/PPTA+PCC+VP+DEHESA+PE%C3%91ALBA+Rev+0+%281%29.docx/3066f78c-4629-ae2d-ea64-1c0f64b265e9
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/36 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2021/C 398/18)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
DOCUMENTO UNICO
«Увс чацаргана/Uvs chatsargana»
N. UE: PGI-MN-02143 – 2 giugno 2016
DOP ( ) IGP (X)
1. Nome (nomi) [della DOP o IGP]
«Увс чацаргана/Uvs chatsargana»
2. Stato membro o paese terzo
Mongolia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
Il nome «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» si riferisce alle bacche dell’olivello spinoso di Uvs, il cui nome latino è Hippophae rhamnoides. Si tratta di una specie coltivata di una pianta angiosperme della famiglia delle Elaeagnaceae.
Le bacche di «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» possono assumere diverse colorazioni, in genere giallo o arancione, a volte anche rossastro o rosso granato.
I tratti caratteristici sono l’odore e le dimensioni; la forma è ellittica o a bulbo. Le bacche ellittiche hanno una lunghezza di 11-13 mm e una larghezza di 8-10 mm. Quelle rotonde (a bulbo) hanno un diametro di 6-9 mm. Il peso, a seconda della forma, è di 0,3-0,8 g (50-96 g/100 frutti).
La polpa del frutto è succosa, non acida, con odore aromatico e sapore aspro.
Il seme, di colore bianco, marrone, nero o marrone lucido, è lungo 4-7 mm e largo 2-3 mm; il peso è di circa 13 g per 1000 semi.
A seconda del periodo di raccolta (autunno o inverno), la bacca può essere rispettivamente succosa, e quindi destinata alla trasformazione in succo, o ricca di grassi e quindi trasformata in olio. Di seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e organolettiche del prodotto (tabella 1).
Tabella 1.
Caratteristiche fisiche e organolettiche
|
Tipo |
Sapore |
Odore |
Peso (g) |
|
ellittico giallo |
agrodolce |
acre |
0,6-0,8 |
|
ellittico arancione |
percezione grassa |
aromatico |
0,6-0,8 |
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bulbo giallo |
dolce |
acre |
0,3-0,4 |
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bulbo arancione |
aspro con percezione grassa |
acre |
0,3-0,4 |
L’olivello spinoso di Uvs unisce sentori aromatici fruttati, aciduli e sottilmente dolci.
La bacca di «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» è particolarmente oleosa e, considerandone tutte le parti (seme, polpa e buccia), ha un maggior contenuto di grassi, carotene, vitamina B1 e vitamina C, come mostrato nella tabella sottostante.
Tabella 2.
Componenti nutrizionali della polpa delle bacche (peso fresco):
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N. |
Componenti nutrizionali |
Unità di misura |
Quantità minima nell’olivello spinoso di Uvs |
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1 |
Grassi |
% |
2,50 |
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2 |
Proteine |
% |
1,4 |
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3 |
Vitamina C |
mg/kg |
128 |
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4 |
Vitamina B1 |
mg/kg |
0,84 |
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5 |
Carboidrati |
% |
8,9 |
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6 |
Acido |
% |
0,75 |
|
7 |
Umidità |
% |
78,13 |
|
8 |
Carotene |
mg/100 g |
2,32 |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi del processo di produzione devono avvenire nella zona geografica delimitata: dall’impianto alla raccolta.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
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3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
I prodotti confezionati devono includere le indicazioni seguenti: materie prime del prodotto, denominazione del prodotto, nome e indirizzo del produttore, numero di serie del prodotto, volume e lotto, data di produzione, periodo di conservazione e relativa data di scadenza, condizioni di conservazione e dati nutrizionali.
Le confezioni e i contenitori del prodotto devono riportare la denominazione «УВС ЧАЦАРГАНА» e i seguenti loghi (in inglese e mongolo):
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4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica per la produzione dello «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» comprende 10 divisioni amministrative (sum) della provincia di Uvs, situata nel nord-ovest della Mongolia. Si tratta dei «sum» di Davst, Sagil, Turgen, Ulaangom, Tarialan, Naranbulag, Malchin, Zuungovi, Khyargas e Tes, situati nelle vicinanze del bacino del lago di Uvs, ad una distanza di circa 50 km da quest’ultimo.
5. Legame con la zona geografica
Esiste un forte legame causale tra la qualità dello «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» e la sua origine geografica.
Situata nella provincia di Uvs, la zona geografica è circondata dai monti Altai, con altitudini che raggiungono i 4000 m; al centro vi è un’ampia pianura che comprende il lago salato di Uvs, che un tempo era un mare. Come il Mar Morto, il lago di Uvs è privo di pesci e di qualsiasi forma di vita, ma presenta grandi concrezioni di sale, evidenti sulle rive.
Il bacino del lago di Uvs presenta suoli dalla composizione particolare, con percentuali estremamente elevate di CaO, MgO e K20 interscambiabili.
Nella zona del bacino si registra una bassa pluviometria, che aumenta la percentuale di calcio contenuta nell’acqua e nel suolo. Di fatto, secondo le stime, le precipitazioni medie sono di 161,5 mm all’anno e, in media, i mesi senza pioggia sono sette all’anno. A causa di questa bassa pluviometria, il calcio, non dilavato, resta nel suolo. Contrariamente alla scarsità di precipitazioni, il numero di ore di sole è molto elevato.
D’inverno la neve copre le montagne meridionali e occidentali e, a causa delle alte quote, si scioglie solo gradualmente in primavera e in estate. Si formano così miriadi di torrenti e fiumi che trasportano l’acqua di fusione verso le zone di coltivazione, riempiendo i bacini idrici sotterranei. Man mano che lo scioglimento procede, le zone di coltivazione godono di un afflusso d’acqua relativamente uniforme che favorisce la produttività della coltivazione dello «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» e la qualità delle bacche.
Lo «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» cresce in un ambiente naturale estremamente aspro, con temperature che oscillano tra i +36 °C in estate e i -49,6 °C in inverno. Per resistere a tali variazioni di temperature estreme, lo «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» sviluppa un maggior contenuto di olio che gli consente di proteggersi e un alto contenuto di carotene e di altre sostanze. Uno studio ha osservato che lo «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» contiene 2,5 volte più acido palmitico rispetto agli olivelli spinosi di altre regioni della Mongolia.
Gli impianti di «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» hanno esternalità ambientali positive nella regione poiché prevengono lo spostamento di sabbia e la desertificazione.
Nel bacino di Uvs, gli elementi del suolo, vale a dire il contenuto di calcio e di altre sostanze, e le particolari condizioni climatiche rigide che lo caratterizzano influenzano le colture locali intorno al lago di Uvs e incidono anche sulle qualità dello «Увс чацаргана/Uvs chatsargana». Le bacche, infatti, hanno una resa più alta che in altre province mongole (in particolare, Tuv e Selenge). Quelle da cui è possibile produrre olio utilizzando tutte le parti di cui si compongono (seme, polpa e buccia) presentano anche un contenuto particolarmente elevato di olio, alti tassi di vitamine (C, B1 e B6) e carotene. Il gran numero di ore di soleggiamento permette inoltre alle bacche di sviluppare un aroma intenso.
L’olivello spinoso era originariamente una pianta selvatica. Storicamente, lo stile di vita nomade tradizionale del popolo mongolo implicava una dieta specifica costituita principalmente da latticini e carne. Le carenze nutrizionali, soprattutto vitaminiche, erano quindi frequenti. Nella parte occidentale della Mongolia, in particolare nella regione di Uvs dove l’olivello spinoso era endemico, gli abitanti che si nutrivano delle sue bacche erano però in condizioni fisiche migliori di altri. È uno dei motivi per cui, nel 1960, si è iniziato a studiare l’olivello spinoso selvatico e, in alcune parti della provincia di Uvs, ne sono state piantate diverse varietà selezionate.
Grazie alle sue qualità specifiche e ai suoi nutrienti, lo «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» gode inoltre di un’ottima reputazione a livello sia nazionale che internazionale.
In particolare, le sue caratteristiche specifiche sono riconosciute dai consumatori a livello non solo locale, ma anche internazionale, soprattutto in Giappone e Corea, dove lo «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» è usato come materia prima per succhi di frutta biologici e prodotti cosmetici (fonte: «Linking people, places and products» Ts. Enkh-Amgalan, 2009).
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/40 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2021/C 398/19)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
Documento unico
«Carne Ramo Grande»
N. UE: PDO-PT-02640 – 13 ottobre 2020
DOP (X) IGP ( )
1. Nome
«Carne Ramo Grande»
2. Stato membro o paese terzo
Portogallo
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
Carni fresche, refrigerate e congelate prelevate da bovini della razza Ramo Grande iscritti nel libro genealogico della razza Ramo Grande e nati, allevati e macellati nella zona geografica delimitata conformemente al presente disciplinare.
La «Carne Ramo Grande» può essere presentata alla vendita sotto forma di carcasse, mezzene o quarti di carcassa, nonché di tagli (interi o a fette). Oltre ai formati tradizionali di presentazione - carcasse o tagli confezionati (interi o a fette) - la «Carne Ramo Grande» può essere messa in vendita anche sotto forma di carne macinata confezionata.
Carne di colore rosso vivo (tendente a scurirsi nelle carni esposte all’aria e con l’aumentare dell’età dei bovini), di consistenza soda determinata dal tessuto connettivo interfascicolare presente in proporzioni variabili e caratterizzata dall’aroma tipico della specie. Grasso ben distribuito a livello sottocutaneo, endocavitario, perimuscolare e intramuscolare. Grasso bianco perlato, di consistenza soda dopo il raffreddamento della carcassa. Non unto al tatto.
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Vitelão – carni prelevate da carcasse di bovini di età pari o superiore a otto mesi ma non superiore a 12 mesi, classificate nella categoria «Z» e con peso minimo della carcassa pari a 110 kg; |
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Novilho/a – carni prelevate da carcasse di bovini di età pari o superiore a 12 mesi ma non superiore a 24 mesi per le carcasse intere di bovini maschi (categoria «A») e pari o superiore a 12 mesi per i bovini femmine (categoria «E»), con peso minimo della carcassa pari a 130 kg (categoria «A») e 120 kg (categoria «E»); |
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Macho inteiro (Touro) – carni prelevate da carcasse intere di bovini maschi di età pari o superiore a 24 mesi (categoria «B») e con peso minimo della carcassa pari a 200 kg; |
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Castrado – carni prelevate da carcasse di bovini maschi castrati di età pari o superiore a 12 mesi (categoria «C») e con peso minimo della carcassa pari a 130 kg; |
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Vaca – carni prelevate da carcasse di bovini femmine che hanno già figliato, classificate nella categoria «D» e con peso minimo della carcassa pari a 200 kg. |
La carne è tenera, succulenta e gustosa. Le carni delle categorie Vitelão e Novilho/a sono più tenere ma quelle delle altre categorie di età sono altrettanto succulente e gustose.
Sono ammesse le carcasse classificate nelle categorie di seguito identificate.
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Conformazione: |
Novilho/a, Macho inteiro (Touro), Castrado - sono ammesse le categorie S, E, U, R e O;
altre categorie di età - date le caratteristiche morfologiche e funzionali proprie della razza Ramo Grande e il tipo di pratiche di gestione del bestiame, in particolare per quanto riguarda il sesso, l’età e il peso degli animali alla macellazione, sono ammesse oltre alle categorie sopra elencate anche le carcasse della categoria «P».
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Stato di ingrassamento: |
Non sono ammesse carcasse con uno stato di ingrassamento pari a 1.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Gli animali sono nutriti conformemente alle pratiche zootecniche tradizionali. La loro alimentazione si basa sui pascoli naturali o migliorati, utilizzati per il pascolo diretto e che offrono una combinazione di graminacee e leguminose, quali Lolium perenne (loietto perenne), Lolium multiflorum (loietto italico), Trifolium repens (trifoglio bianco), Trifolium pratense (trifoglio violetto) e Dactylis glomerata (erba mazzolina), tutte disponibili tutto l’anno grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli delle Azzorre.
I vitelli si nutrono del latte materno per almeno i primi tre mesi e vengono svezzati a 6 - 7 mesi. Poiché fino ad allora i vitelli accompagnano le madri al pascolo, si nutrono anch’essi di erba di pascolo e foraggio.
I bovini adulti si nutrono di erba fresca, integrata da insilati di erba, fieno, mais verde o insilato di mais o altri mangimi dell’azienda (ad esempio granella di mais, cartocci di mais, steli di patate dolci, pitosforo dolce) o di altre aziende dell’arcipelago delle Azzorre.
Quando le esigenze nutrizionali del bestiame non sono pienamente soddisfatte dal pascolo (in genere nelle piccole aziende isolate), in particolare durante la fase di finissaggio o se condizioni meteorologiche avverse determinano una carenza di alimenti, è possibile somministrare mangimi composti energetici e proteici. I mangimi integrativi non provenienti dall’arcipelago delle Azzorre non devono mai rappresentare più del 50 % della sostanza secca nella dieta annuale totale degli animali.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Nascita, allevamento e macellazione.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
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3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Indipendentemente dal formato di presentazione, la «Carne Ramo Grande» deve riportare una delle seguenti diciture: «Carne Ramo Grande - Denominação de Origem Protegida» o «Carne Ramo Grande DOP».
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica della «Carne Ramo Grande» è l’arcipelago delle Azzorre, costituito da nove isole: Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo.
5. Legame con la zona geografica
L’arcipelago delle Azzorre ha un clima marittimo temperato, caratterizzato da temperature miti, un’escursione termica ridotta e livelli elevati di umidità relativa e precipitazioni. Il suolo vulcanico a tessitura franca, franco sabbiosa e franco argillosa è ricco di materia organica e potassio.
Questa combinazione pedoclimatica fornisce naturalmente condizioni eccezionalmente adatte alla produzione erbacea, consentendo agli animali di pascolare per 365 giorni all’anno.
Questo sistema di produzione dipende essenzialmente dal pascolo e dalla produzione di foraggio. I prodotti sono ottenuti con metodi sostenibili dal punto di vista ambientale e con pochissimi fattori di produzione esterni all’azienda agricola.
Le condizioni pedoclimatiche delle Azzorre favoriscono lo sviluppo dei prati durante tutto l’anno, in misura tuttavia variabile secondo l’andamento termico e pluviometrico. Di conseguenza, la produzione erbacea raggiunge il culmine in primavera/estate. L’elevata biodiversità dei pascoli consente loro di soddisfare la maggior parte delle esigenze nutrizionali dei bovini Ramo Grande durante tutto l’anno. Nelle Azzorre l’allevamento di bestiame è da sempre fondato sul buon uso delle risorse naturali, con forti legami con l’ambiente naturale e particolare attenzione alla sostenibilità. Le caratteristiche generali della razza autoctona Ramo Grande sono influenzate dalle condizioni naturali dell’arcipelago e dall’uso tradizionale degli animali di questa razza. Gli animali sono sempre stati allevati per tre motivi (come animali da tiro, da carne e da latte). Gli agricoltori erano soliti utilizzare i tori Ramo Grande per montare le femmine per una o due stagioni di monta, per poi castrarli e addestrarli come animali da aratura e da tiro. Gli animali svolgevano queste funzioni e gradualmente fornivano la carne e il latte essenziali per l’alimentazione degli agricoltori. Poiché il bestiame era allevato in un sistema agricolo di sussistenza, gli agricoltori trascorrevano molto tempo a stretto contatto con i loro animali. L’allevamento estensivo e le competenze specifiche degli allevatori (per quanto riguarda la dieta e la gestione del bestiame) garantivano eccellenti condizioni di benessere degli animali. Questo ha contribuito a caratterizzare in modo così marcato la qualità dei prodotti ottenuti. Dato la loro funzione principale (di animali da tiro), l’uomo è sempre stato a stretto contatto con questi animali, che dovevano essere addestrati a svolgere il loro lavoro. Gli animali dimostravano grande capacità di apprendimento e molta docilità, soprattutto nei confronti dei loro padroni, che a loro volta si prodigavano affinché fossero nutriti in modo consono alla loro fatica e fossero protetti dal freddo o altre condizioni meteorologiche avverse. Venivano per lo più alloggiati in «atafonas» (mulini), «palheiros» (fienili) e «lojas» (laboratori) presso le case, perché fornivano calore nei periodi più freddi dell’anno. Perciò venivano tenuti a stretto contatto con le persone e questo amore per gli animali è stato tramandato di generazione in generazione. Al giorno d’oggi si organizzano manifestazioni culturali (sfilate, concorsi e cortei folcloristici, spesso associati a riti religiosi in onore dello Spirito santo) che riuniscono gli allevatori di questi bovini, rafforzando i legami e avvicinando tra loro persone che apprezzano questi animali e sono orgogliose di allevarli. È importante evidenziare che, sebbene il numero medio di capi per azienda sia basso, la loro continua presenza è prova del forte legame affettivo con gli animali.
Le caratteristiche di sapore, tenerezza e succulenza della «Carne Ramo Grande» derivano dal sistema di allevamento degli animali. Le condizioni pedoclimatiche delle Azzorre, associate alla particolare tecnica di allevamento e alla docilità degli animali, fanno sì che questi possano pascolare durante tutto l’anno.
Poiché la carne è prelevata da animali allevati in un sistema di pascolo che consente loro di muoversi liberamente e di spostarsi da un appezzamento all’altro, tende ad avere un coloro più intenso. Secondo la categoria di età dell’animale, il colore della carne «Carne Ramo Grande» varia dal rosato dei capi più giovani al rosso via via più brillante con l’aumentare dell’età. Anche il colore del grasso varia secondo l’età dell’animale, dal bianco dei capi più giovani a quello più giallo dei maschi castrati e dei bovini adulti (tori e vacche).
Il clima (molto adatto all’allevamento bovino) e il terreno (fertile e facilmente lavorabile) si combinano per fornire pascoli di buona qualità. Questo ha consentito al bestiame portato nell’arcipelago delle Azzorre quando le isole sono state scoperte e popolate di adattarsi, svilupparsi ed evolversi, acquisendo i tratti genetici che caratterizzano oggi la razza Ramo Grande.
Gli allevatori di bovini Ramo Grande sono i custodi di un patrimonio genetico unico che con perseveranza difendono da generazioni e spesso in circostanze difficili così come tramandato dagli antenati. Si sono impegnati costantemente a preservare questo patrimonio e hanno sempre considerato il bestiame parte della famiglia. Nelle festività tradizionali delle varie isole dell’arcipelago delle Azzorre, in particolare quelle in onore dello Spirito santo, la carne di questi bovini è da sempre protagonista dei piatti tipici serviti in queste occasioni. Questi piatti esprimono la maestria e le ricette tradizionali di ciascuna isola o addirittura di ciascun villaggio, tramandate di generazione in generazione per mettere in risalto i sapori e gli aromi caratteristici della carne di questa razza.
Questi bovini sono molto importanti nell’arcipelago delle Azzorre, per il modo in cui sono tuttora utilizzati nell’agricoltura tradizionale e nelle manifestazioni folcloristiche, nonché per la loro importanza nelle specialità gastronomiche servite tanto ai residenti quanto ai turisti.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/carne/docs/CE_Carne_Ramo_Grande_DOP.pdf