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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 397 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2021/C 397/01 |
Codice di condotta dei membri ed ex membri della Corte di giustizia dell’Unione europea |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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30.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 397/1 |
Codice di condotta dei membri ed ex membri della Corte di giustizia dell’Unione europea
(2021/C 397/01)
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 253, 254, 257 e 339;
visti gli articoli 2, 4, 6, 8, 18 e 47 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli articoli da 4 a 6 del regolamento di procedura della Corte di giustizia nonché gli articoli da 5 a 7 del regolamento di procedura del Tribunale;
considerando che è opportuno precisare in un codice di condotta gli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari applicabili ai membri e agli ex membri della Corte di giustizia dell’Unione europea;
ADOTTA IL PRESENTE CODICE DI CONDOTTA:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il codice di condotta si applica ai membri e agli ex membri degli organi giurisdizionali che compongono o hanno composto la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo 2
Principi
1. I membri si dedicano pienamente all’adempimento del loro mandato.
2. I membri esercitano il loro mandato in piena indipendenza, integrità, dignità e imparzialità e con lealtà e discrezione, nel rispetto delle norme enunciate in prosieguo.
Articolo 3
Indipendenza, integrità e dignità
1. I membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza e integrità, senza tenere in considerazione un qualsivoglia interesse personale o nazionale. Essi non chiedono né seguono nessuna istruzione proveniente dalle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da organismi pubblici o privati.
2. I membri non accettano doni, di qualsiasi natura, che possano far dubitare della loro indipendenza.
3. I membri rispettano la dignità delle loro funzioni.
4. I membri vigilano a non comportarsi e a non esprimersi, con qualsivoglia mezzo, in un modo che possa intaccare la percezione del pubblico in merito alla loro indipendenza, alla loro integrità e alla dignità delle loro funzioni.
Articolo 4
Imparzialità
1. I membri evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi, o che possa essere oggettivamente percepita come tale.
2. I membri non partecipano al trattamento di una causa in cui abbiano un interesse che possa dar luogo a un conflitto di interessi. Quando sono chiamati a conoscere di una causa di tale natura, informano di ciò il presidente dell’organo giurisdizionale di cui fanno parte.
3. I membri vigilano a non comportarsi o a non esprimersi, con qualsivoglia mezzo, in un modo che possa intaccare la percezione del pubblico in merito alla loro imparzialità.
Articolo 5
Dichiarazione sugli interessi
1. All’atto della loro entrata in funzione e in occasione di ogni rinnovo parziale triennale dell’organo giurisdizionale, i membri trasmettono al presidente dell’organo giurisdizionale di cui fanno parte una dichiarazione relativa ai loro interessi, diretta a evitare qualunque conflitto di interessi eventuale, o che possa essere oggettivamente percepito come tale, in sede di trattamento di una causa.
2. La dichiarazione sugli interessi di cui al paragrafo 1, che è trasmessa mediante il formulario che compare in allegato al presente codice di condotta nel termine massimo di un mese dall’entrata in funzione del membro o dal rinnovo parziale dell’organo giurisdizionale di cui egli fa parte, indica:
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gli enti nei quali il membro, il suo coniuge o partner (1), o i suoi figli minorenni detengono un interesse finanziario diretto. Per interesse finanziario diretto occorre intendere qualsiasi partecipazione finanziaria come, in particolare, azioni, quote societarie, obbligazioni o certificati di investimento, detenuta a titolo di proprietà o di usufrutto, fatta eccezione per le partecipazioni che costituiscono oggetto di gestione discrezionale da parte di terzi e degli interessi immobiliari da dichiarare in osservanza del secondo trattino del presente paragrafo; |
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l’esistenza di interessi immobiliari detenuti dal membro, dal suo coniuge o partner, o dai suoi figli minorenni. Per interesse immobiliare occorre intendere qualsiasi diritto di proprietà o di usufrutto su un bene immobile, a prescindere dalla sua natura o dal suo impiego, detenuto direttamente o indirettamente, sotto forma di quote societarie in seno a una società immobiliare. In caso di detenzione di un siffatto interesse, la dichiarazione precisa il paese in cui si trova l’immobile su cui verte detto interesse. Ulteriori informazioni riguardanti la natura e l’ubicazione dei beni immobili in questione sono comunicate, in via riservata, al presidente dell’organo giurisdizionale; |
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qualsiasi attività remunerata del coniuge o partner del membro. Ulteriori informazioni riguardanti l’ente in cui tale attività è esercitata e la natura delle funzioni assunte sono comunicate, in via riservata, al presidente dell’organo giurisdizionale. |
3. La dichiarazione sugli interessi di cui al paragrafo 1 indica inoltre:
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le funzioni non remunerate esercitate dai membri in fondazioni od organismi analoghi e in istituti di insegnamento o di ricerca ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del presente codice di condotta; e |
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le funzioni conferite a titolo onorario o a vita, nonché le decorazioni od onorificenze conferite al membro, sia prima che dopo la sua entrata in funzione. |
4. In caso di modifica relativa alle informazioni da dichiarare ai sensi dei paragrafi 2 e 3, una nuova dichiarazione dev’essere presentata tempestivamente e, al più tardi, entro un mese dalla modifica in questione.
5. I membri sono responsabili delle proprie dichiarazioni.
6. Il presidente dell’organo giurisdizionale interessato esamina le dichiarazioni da un punto di vista formale. La dichiarazione del presidente è esaminata dal vicepresidente dell’organo giurisdizionale interessato.
7. Il presidente dell’organo giurisdizionale interessato tiene debitamente conto del contenuto della dichiarazione sugli interessi di cui al paragrafo 1 in sede di attribuzione delle cause, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, reale o apparente, del membro in una causa specifica.
8. Le dichiarazioni sugli interessi sono pubblicate sul sito Internet dell’istituzione, nel rispetto rigoroso della protezione dei dati personali.
Articolo 6
Lealtà
1. I membri rispettano l’obbligo di lealtà verso l’istituzione.
2. I membri fanno ricorso in modo rispettoso ai servizi dei funzionari e degli altri agenti dell’istituzione, in particolare di quelli assegnati al loro gabinetto.
3. I membri gestiscono, in modo responsabile, le risorse materiali dell’istituzione.
4. I membri si astengono, all’esterno dell’istituzione, da qualsiasi commento che possa nuocere alla sua reputazione.
Articolo 7
Discrezione
1. I membri rispettano il segreto delle deliberazioni.
2. I membri rispettano il dovere di discrezione nel trattamento dei procedimenti giudiziari e amministrativi.
3. I membri osservano, nel loro comportamento e nelle loro dichiarazioni, il riserbo richiesto dalle loro funzioni.
Articolo 8
Attività esterne
1. I membri si impegnano a rispettare in qualsiasi circostanza il loro obbligo di disponibilità al fine di dedicarsi pienamente all’adempimento del loro mandato.
2. I membri possono svolgere attività esterne solo qualora queste ultime siano compatibili con i loro doveri derivanti dagli articoli da 2 a 4, 6 e 7 del presente codice di condotta. È incompatibile con questi doveri lo svolgimento di qualsiasi attività professionale diversa da quella derivante dall’esercizio del loro mandato, fatta eccezione per la deroga prevista dall’articolo 4, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. I membri possono essere autorizzati a svolgere attività che presentino uno stretto collegamento con l’esercizio del loro mandato. In quest’ambito:
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possono essere autorizzati a rappresentare l’istituzione o l’organo giurisdizionale di cui fanno parte in occasione di eventi o manifestazioni protocollari o ufficiali; |
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possono essere autorizzati a partecipare ad attività di interesse europeo nel campo, segnatamente, della diffusione del diritto dell’Unione e del dialogo con gli organi giurisdizionali nazionali e internazionali. I membri, a tale titolo, possono essere autorizzati ad intervenire nell’ambito di un insegnamento, di una conferenza, di un seminario o di un convegno. |
Solo gli interventi nell’ambito di un insegnamento possono dar luogo a una remunerazione conformemente alla regolamentazione dell’istituto di insegnamento interessato.
Le attività dei membri, che siano state autorizzate dall’organo giurisdizionale di cui essi fanno parte, sono pubblicate sul sito Internet dell’istituzione dopo il loro svolgimento.
4. Peraltro, i membri possono essere autorizzati a svolgere funzioni non remunerate presso fondazioni od organismi analoghi in ambito giuridico, culturale, artistico, sociale, sportivo o caritativo e presso istituti di insegnamento o di ricerca. A tal fine, essi si impegnano a non svolgere attività di gestione tali da compromettere la loro indipendenza o la loro disponibilità o che possano dare adito a conflitto di interessi. Per fondazioni od organismi analoghi occorre intendere istituti o associazioni senza fini di lucro, che svolgono attività di pubblica utilità nei settori menzionati.
5. Quando desiderano partecipare a un’attività disciplinata dai paragrafi 3 e 4, i membri chiedono, mediante uno specifico formulario, una previa autorizzazione da parte dell’organo giurisdizionale di cui fanno parte.
6. Le pubblicazioni nonché i profitti a titolo di diritti d’autore che ne derivano sono consentiti senza bisogno di previa autorizzazione.
Articolo 9
Obblighi dei membri dopo la cessazione dalle loro funzioni
1. Dopo la cessazione dalle loro funzioni i membri continuano ad essere vincolati dai doveri di integrità, dignità, lealtà e discrezione.
2. I membri si impegnano a non partecipare, dopo la cessazione dalle loro funzioni:
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in qualunque maniera a cause pendenti dinanzi al loro organo giurisdizionale di appartenenza al momento della cessazione dalle funzioni; |
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in qualunque maniera a cause connesse, in forma diretta ed evidente, a cause, anche già definite, da essi trattate in qualità di giudici o avvocati generali; |
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e, per un periodo di tre anni a partire da tale data, in quanto rappresentanti delle parti, vuoi con atti scritti, vuoi con difese orali, a cause che si svolgano dinanzi agli organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea. |
3. Nelle cause diverse da quelle previste nei tre trattini del paragrafo 2, gli ex membri possono intervenire in qualità di agenti, consulenti o esperti, fornire un parere giuridico o svolgere la funzione di arbitro, a condizione tuttavia di rispettare gli obblighi derivanti dal paragrafo 1.
4. In caso di dubbi sull’applicazione del presente articolo, l’ex membro può rivolgersi al presidente della Corte di giustizia, il quale decide dopo aver sentito il parere del comitato previsto dall’articolo 10.
Articolo 10
Applicazione del codice
1. Il presidente della Corte di giustizia, assistito da un comitato consultivo, cura la buona applicazione del presente codice di condotta.
Il comitato è composto dai tre membri della Corte di giustizia aventi la maggiore anzianità nelle funzioni nonché dal vicepresidente della Corte di giustizia quando quest’ultimo non compare tra detti membri.
Qualora sia in discussione la posizione di un membro o di un ex membro del Tribunale, il presidente, il vicepresidente e un altro membro del Tribunale partecipano alle deliberazioni del comitato.
Il comitato è assistito dal cancelliere della Corte di giustizia.
2. Il comitato, in un caso specifico, fatte salve le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, può comunicare il proprio parere al membro o all’ex membro interessato dopo averlo ascoltato.
Articolo 11
Entrata in vigore
1. Il presente codice di condotta abroga e sostituisce il precedente codice di condotta (2). Esso entra in vigore il 7 ottobre 2021.
2. La dichiarazione sugli interessi dei membri che svolgono le loro funzioni alla data di entrata in vigore del presente codice di condotta dev’essere trasmessa al presidente dell’organo giurisdizionale di cui i membri fanno parte entro un mese a partire da tale data.
(1) Membro stabile di un’unione di fatto, quale definito nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea.
ALLEGATO
Dichiarazione sugli interessi dei Membri della Corte di giustizia dell’Unione europea
(Dichiarazione resa pubblica, ex articolo 5 del codice di condotta)
COGNOME, Nome:
I. Enti presso i quali sono detenuti interessi finanziari
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Apponete un segno su questa casella se Voi stessi, il vostro coniuge o partner, o i vostri figli minorenni detenete interessi finanziari diretti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, primo trattino, del codice di condotta (1). Se detenete interessi di questa natura, siete pregati di elencare tutti gli enti presso i quali detti interessi sono detenuti. |
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Nome dell’ente da indicare (Nome della società di diritto civile o commerciale, nome dello Stato o dell’ente territoriale…) |
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II. Interessi immobiliari
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Apponete un segno su questa casella se Voi stessi, il vostro coniuge o partner, o i vostri figli minorenni detenete interessi immobiliari ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, del codice di condotta (2). Se detenete interessi di questa natura, siete pregati di elencare tutti i paesi in cui si trovano gli immobili sui quali vertono detti interessi. |
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Ulteriori informazioni, comunicate in via riservata al presidente dell’organo giurisdizionale di cui fate parte, vi saranno chieste in allegato al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse eventuale, o che possa oggettivamente essere percepito come tale, in sede di trattamento di una causa. |
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Paesi da indicare |
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III. Attività esterne
1. Funzioni non retribuite presso fondazioni od organismi analoghi e presso istituti di insegnamento o di ricerca
Siete invitati a indicare le funzioni non remunerate da Voi svolte presso fondazioni od organismi analoghi (3) e presso istituti di insegnamento o di ricerca ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del codice di condotta.
Siete pregati di precisare la denominazione delle funzioni e il nome dell’ente in seno al quale esse sono svolte nonché, eventualmente, qualunque informazione rilevante al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse eventuale, o che possa oggettivamente essere percepito come tale, in sede di trattamento di una causa.
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Funzioni (ad es., Membro del comitato scientifico, presidente del comitato di redazione, membro fondatore…) |
Nome dell’ente da indicare |
Ulteriori informazioni (ad es., Associazione destinata a promuovere la conoscenza dell’UE nella regione X) |
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2. Funzioni, decorazioni od onorificenze
Siete pregati di indicare le funzioni conferite a titolo onorario o a vita, nonché le decorazioni od onorificenze che Vi sono state conferite, sia prima che dopo la vostra entrata in funzione.
Siete pregati di precisare la denominazione delle funzioni, della decorazione o dell’onorificenza, l’ente che Ve le ha conferite, l’anno di conferimento nonché, eventualmente, qualunque informazione rilevante al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse eventuale, o che possa oggettivamente essere percepito come tale, in sede di trattamento di una causa.
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Anno |
Funzione od onorificenza (ad es., Professore onorario, medaglia d’onore) |
Nome dell’ente che ha conferito l’onorificenza |
Ulteriori informazioni (ad es., onorificenza che premia l’impegno a difesa dello Stato di diritto) |
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IV. Attività professionale remunerata del coniuge o del partner
Siete pregati di indicare qualunque attività professionale remunerata esercitata dal vostro coniuge o partner.
Ulteriori informazioni, comunicate in via riservata al presidente dell’organo giurisdizionale di cui fate parte, vi saranno chieste in allegato al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse eventuale, o che possa oggettivamente essere percepito come tale, in sede di trattamento di una causa.
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Attività professionale (ad es., Docente scolastico, giurista d’impresa, capo unità, avvocato, consulente scientifico) |
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Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.
Data: Firma del Membro:
(1) Per interesse finanziario diretto occorre intendere qualsiasi partecipazione finanziaria come, in particolare azioni, quote societarie, obbligazioni o certificati di investimento, detenuta a titolo di proprietà o di usufrutto, fatta eccezione per le partecipazioni che costituiscono oggetto di gestione discrezionale da parte di terzi e degli interessi immobiliari da dichiarare nel punto II.
(2) Per interesse immobiliare occorre intendere qualsiasi diritto di proprietà o di usufrutto su un bene immobile, a prescindere dalla sua natura o dal suo impiego, detenuto direttamente o indirettamente, sotto forma di quote societarie in seno a una società immobiliare.
(3) Per fondazioni od organismi analoghi occorre intendere istituti o associazioni senza fini di lucro, che svolgono attività di pubblica utilità in ambito giuridico, culturale, artistico, sociale, sportivo o caritativo.
Allegato della dichiarazione sugli interessi dei Membri della Corte di giustizia dell’Unione europea
(Allegato comunicato in via riservata unicamente al presidente dell’organo giurisdizionale di cui fa parte il dichiarante)
COGNOME, Nome:
II. Interessi immobiliari
Siete pregati di precisare la natura e l’ubicazione degli immobili riguardo ai quali avete dichiarato di detenere un interesse immobiliare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, del Codice di condotta.
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Natura dell’immobile (ad es., Abitazione destinata a uso residenziale e familiare; appartamento in locazione; immobile a uso commerciale; terreno non edificato…) |
Ubicazione dell’immobile (Città, regione, paese) |
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IV. Attività professionale remunerata del coniuge o del partner
Siete pregati di precisare la denominazione e la natura delle funzioni svolte dal vostro coniuge o partner nell’ambito della sua attività professionale, il nome, la natura e l’ambito di attività dell’ente presso il quale dette funzioni sono svolte nonché, eventualmente, qualunque informazione rilevante al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse eventuale, o che possa oggettivamente essere percepito come tale, in sede di trattamento di una causa.
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Denominazione e natura delle funzioni svolte (ad es., Direttore finanziario, membro, in quanto tale, del consiglio d’amministrazione della società; avvocato specialista di diritto lussemburghese della famiglia; farmacista ospedaliero) |
Nome dell’ente, natura e ambito di attività (ad es., Società Srl, specializzata nella progettazione di aeronavi; X, studio legale internazionale; università di Y, facoltà di lettere; Z, associazione caritativa per la promozione dell’integrazione) |
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