ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 369

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
14 settembre 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 369/01

Tassi di cambio dell’euro — 13 settembre 2021

1


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 369/02

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

2


 

Rettifiche

 

Rettifica del bando di concorso generale ( GU C 363 del 9.9.2021 )

13


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/1


Tassi di cambio dell’euro (1)

13 settembre 2021

(2021/C 369/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1780

JPY

yen giapponesi

129,62

DKK

corone danesi

7,4362

GBP

sterline inglesi

0,85120

SEK

corone svedesi

10,1853

CHF

franchi svizzeri

1,0873

ISK

corone islandesi

151,40

NOK

corone norvegesi

10,1885

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,348

HUF

fiorini ungheresi

349,58

PLN

zloty polacchi

4,5518

RON

leu rumeni

4,9453

TRY

lire turche

9,9468

AUD

dollari australiani

1,6015

CAD

dollari canadesi

1,4931

HKD

dollari di Hong Kong

9,1641

NZD

dollari neozelandesi

1,6575

SGD

dollari di Singapore

1,5821

KRW

won sudcoreani

1 383,74

ZAR

rand sudafricani

16,7103

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6059

HRK

kuna croata

7,4775

IDR

rupia indonesiana

16 787,94

MYR

ringgit malese

4,8893

PHP

peso filippino

58,819

RUB

rublo russo

85,8875

THB

baht thailandese

38,762

BRL

real brasiliano

6,1563

MXN

peso messicano

23,4010

INR

rupia indiana

86,8440


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

14.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/2


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 369/02)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Cava»

PDO-ES-A0735-AM10

Data della comunicazione: 25 giugno 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Introduzione di condizioni riguardanti il vigneto di «Guarda Superior»

DESCRIZIONE

Come requisito per la produzione di «Cavas de Guarda Superior» («Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado») si stabilisce che il vigneto disponga di una certificazione biologica, fissando un periodo transitorio di cinque anni per la sua effettiva applicazione, e abbia un’età minima di 10 anni.

La sezione 3.a) del disciplinare è pertanto modificata. La modifica incide sulla sezione 5.a) del documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

La climatologia specifica della regione del «Cava», considerando fattori quali la pluviometria, le temperature medie e il soleggiamento, permette la coltivazione della vite secondo le linee guida dell’agricoltura biologica, aumentando la biodiversità dell’ambiente circostante. Nel frattempo, la richiesta da parte del consumatore di prodotti biologici ottenuti in modo sostenibile e nel rispetto dell’ambiente circostante, del paesaggio e della natura aumenta sempre di più.

Tenendo conto di questi aspetti, il fatto che la fascia alta della produzione provenga esclusivamente da vigneti catalogati come biologici differenzia il «Cava» dal resto dei vini spumanti suoi concorrenti diretti nel mondo, i quali difficilmente potranno diventare biologici, essenzialmente a causa delle caratteristiche climatiche intrinseche della zona geografica in cui sono prodotti.

Per agevolare l’adattamento dal punto di vista della proporzionalità, del minor costo e della parità da parte di tutti gli operatori che lo desiderino, è fissato un lungo periodo transitorio di cinque anni.

D’altra parte, un vigneto di 10 anni d’età dispone già di un apparato radicale sufficientemente sviluppato, il che comporta una miglior resistenza della vite alle fluttuazioni pluviometriche tipiche del clima della zona. Si ritiene che la produzione di un vigneto di 10 anni si sia già regolarizzata e che sia il viticoltore sia la cantina abbiano potuto monitorare per diversi anni la qualità e il potenziale delle uve per stabilirne l’eventuale idoneità alla produzione di «Cava» a lungo affinamento.

2.   Aumento del tempo di affinamento minimo del Cava «Reserva»

DESCRIZIONE

Il tempo di affinamento minimo dei Cava «Reserva» aumenta da 15 a 18 mesi.

La sezione 3.b.3 del disciplinare è pertanto modificata. Il documento unico rimane invariato.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Lo scopo è quello di dotare il Cava «Reserva» di un periodo di affinamento più lungo e di un maggior valore qualitativo e, quindi, di differenziarlo maggiormente dal segmento «Guarda».

3.   Creazione di unità geografiche minori (zone e sottozone) e delimitazione dei siti «Paraje Calificado»

DESCRIZIONE

All’interno della zona geografica delimitata della denominazione di origine sono definiti, come unità geografiche minori, zone, sottozone e «Parajes Calificados» («siti classificati»). Per questi ultimi, già presenti nel disciplinare, è aggiunta la lista di quelli già riconosciuti, con una loro delimitazione precisa.

La sezione 4 del disciplinare è pertanto modificata. La modifica incide sulla sezione 6 del documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

L’origine di un vino costituisce uno degli aspetti che consentono di riconoscerne maggiormente e in modo più immediato il valore. Per questo motivo si ritiene necessario suddividere il territorio della denominazione di origine in zone, così da facilitare il consumatore e il mercato nell’individuazione dell’origine del «Cava» consumato, conferendogli quindi un ulteriore elemento di valore.

La suddivisione in zone va quindi intesa come attributo di valore e di qualità per le cantine che desiderano avvalersene; la menzione in etichetta è pertanto facoltativa.

I livelli di suddivisione sono tre: il primo livello, che fa riferimento alle caratteristiche climatiche e geografiche più generali, frutto della configurazione stessa della denominazione di origine, porta alla delimitazione di tre zone distinte; il secondo livello è quello delle sottozone, che devono essere definite da caratteristiche climatiche, orografiche, storiche o umane specifiche che le giustifichino; il terzo livello, infine, è quello del «Paraje Calificado» (sito qualificato), definito dall’individuazione delle parcelle che lo compongono e necessariamente basato su caratteristiche edafiche, climatiche e colturali proprie che lo distinguano dall’ambiente circostante.

4.   Limitazione della resa massima dei vigneti per il «Cava de Guarda Superior»

DESCRIZIONE

Come requisito per la produzione di «Cavas de Guarda Superior» («Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado») si stabilisce una resa massima del vigneto di 10 000 kg/ha.

La sezione 5 del disciplinare è pertanto modificata. La modifica incide sulla sezione 5.b del documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Si tratta di una misura di tipo chiaramente qualitativo volta alla cura e alla gestione del vigneto, al fine di ottenere uva di miglior qualità e con concentrazioni zuccherine più elevate. Produzioni minori permettono di ottenere uve da cui produrre vini più equilibrati, con livelli attesi di acidità più elevati, un titolo alcolometrico probabilmente maggiore e un tenore di zuccheri più elevato, fattori che si adattano molto bene ai vini destinati a un lungo affinamento. Le operazioni di lavorazione del terreno e le pratiche colturali dovranno adeguarsi a una produzione minore affinché i vini che ne derivano risultino più equilibrati, riducendo lo stress sulla pianta.

5.   Creazione del registro dei vigneti di «Guarda Superior»

DESCRIZIONE

È creato un registro specifico per i vigneti la cui uva è adatta alla produzione di «Cavas de Guarda Superior» («Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado») e si stabiliscono le condizioni per la loro iscrizione in tale registro e le conseguenze di un mancato rispetto di dette condizioni.

Le sezioni 3.a) e 8.b.i) del disciplinare sono pertanto modificate. Il documento unico rimane invariato.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Scopo della modifica è individuare i vigneti che soddisfano i requisiti stabiliti per la produzione di «Cavas de Guarda Superior» e facilitare il controllo di certificazione del prodotto. Si intende inoltre promuovere la specializzazione a partire dalla stessa viticoltura, ossia all’origine, e incoraggiare l’impegno ad allevare vigneti di «Guarda Superior» e a mantenere gli elementi qualitativi ad essi collegati. In tal modo, le operazioni di potatura, aggiunta di fertilizzanti, lavorazione del terreno e vendemmia e le altre pratiche colturali mireranno ad ottenere uve di qualità, specifiche per la produzione di vino spumante «Cava», incentrandosi sugli aspetti richiesti dalle cantine per ottenere vini di base destinati a un lungo affinamento e sulle caratteristiche di acidità, titolo alcolometrico e di altro tipo previste dalla regolamentazione della DOP «Cava».

Nel contempo, la modifica vuol creare un legame più stretto tra il vigneto, il viticoltore, l’enologo, la cantina e il prodotto da ottenere.

6.   Introduzione di obblighi di manipolazione separata delle uve e del vino «Guarda Superior»

DESCRIZIONE

Come requisito per la produzione di «Cavas de Guarda Superior» («Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado») si stabilisce che, all’interno del processo di tracciabilità della produzione del prodotto protetto, l’uva proveniente da vigneti di «Guarda Superior», per potersi avvalere della suddetta dicitura «Guarda Superior» e delle diciture «Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado», sia scaricata in cantina separatamente dal resto delle uve.

Ai fini dell’utilizzo della suddetta dicitura «Guarda Superior» e delle diciture «Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado», si introduce inoltre il requisito secondo il quale il vino di base destinato alla produzione di «Cavas de Guarda Superior» sia prodotto, classificato e commercializzato nella cantina separatamente dal resto del vino di base adatto alla produzione di «Cava».

La sezione 8.b.iii) del disciplinare è pertanto modificata. Il documento unico rimane invariato.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Le condizioni stabilite per il vigneto relativamente a iscrizione specifica, certificazione biologica, età minima di 10 anni e riduzione delle rese devono essere fattori distintivi della qualità dei «Cavas de Guarda Superior» da ottenere.

Per questo motivo è necessario che le uve provenienti da tali parcelle siano raccolte separatamente da quelle delle parcelle che non soddisfano i predetti requisiti. Non sarà perciò consentito mescolare le uve in rimorchi provenienti da parcelle del segmento «Guarda Superior» con quelle di parcelle non catalogate come tali e, di conseguenza, lo scarico in cantina avverrà separatamente, in tramogge di ricezione differenti, così da garantire la trasformazione separata delle uve e la loro tracciabilità.

Poiché lo scarico in cantina avverrà separatamente e in tramogge di ricezione differenti, l’intero processo di produzione del vino di base, la sua classificazione e commercializzazione dovranno avvenire anch’essi in modo separato, garantendo la tracciabilità dal vigneto fino all’ottenimento del vino di base «Cava» finale. Non è consentito miscelare vini del segmento «Guarda Superior» e del segmento «Guarda». Nel caso in cui ciò si verifichi, la miscela risultante sarà considerata come appartenente al segmento «Guarda».

7.   Introduzione di un tappo di tiraggio specifico per il «Cava de Guarda Superior»

DESCRIZIONE

È introdotto l’obbligo di identificazione del tappo di tiraggio per le bottiglie per cui si desideri ricorrere all’indicazione «Guarda Superior» e «Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado».

La sezione 8.b.iii) del disciplinare è pertanto modificata. Il documento unico rimane invariato.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Per facilitare la tracciabilità e garantire il controllo dell’affinamento, è necessario poter distinguere, tra i lotti di bottiglie di «Cava» in fase di affinamento, le bottiglie del segmento «Guarda Superior» da quelle del segmento «Guarda». Sarà pertanto obbligatorio apporre un contrassegno specifico sul tappo corona delle bottiglie di «Cava» ottenute a partire da vini di base del segmento «Guarda Superior».

Il contrassegno permetterà ai servizi di controllo di monitorare i lotti durante il processo produttivo e di controllare le scorte e l’affinamento delle bottiglie effettuando un conteggio materiale e valutando le diverse dichiarazioni a cui è soggetto l’operatore.

8.   Limitazione concernente la data di tiraggio per i «Cava de Guarda Superior»

DESCRIZIONE

Il tiraggio dei vini aventi diritto all’indicazione «Guarda Superior» («Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado») dovrà avvenire dopo il 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia corrispondente.

La sezione 8.b.iv) del disciplinare è pertanto modificata. Il documento unico rimane invariato.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

L’obiettivo è produrre vini di base del segmento alto («Guarda Superior») contraddistinti da una maggior espressività, senza la fretta che determinate operazioni realizzate in cantina o pratiche enologiche potrebbero comportare a discapito della qualità.

9.   Spostamento dell’obbligo di indicazione dell’annata nei Cava «Paraje Calificado» e delle limitazioni concernenti la circolazione del prodotto in posizione orizzontale («rima») o capovolta («punta»)

DESCRIZIONE

L’obbligo di indicazione dell’annata nei Cava «Paraje Calificado» è spostato dalla sezione 8.b.iv) alla sezione 8.b.vii), in quanto quest’ultima riguarda l’etichettatura.

Allo stesso modo il divieto di commercializzare i Cava «Paraje Calificado» e «Gran Reserva» in posizione orizzontale («rima») o capovolta («punta») è spostato alla sezione 8.b.x), in quanto riguardante la circolazione dei prodotti.

Le sezioni 8.b.iv), 8.b.vii) e 8.b.x) del disciplinare sono pertanto modificate. Il documento unico rimane invariato.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Il nuovo ordine del testo del disciplinare mira a fornire maggior chiarezza e sistematicità e si configura come un miglioramento redazionale.

10.   Introduzione di condizioni per l’utilizzo in etichetta delle unità geografiche minori (zona, sottozona e «Paraje Calificado»)

DESCRIZIONE

Sono indicate le modalità e le condizioni di utilizzo delle unità geografiche minori nella presentazione di un «Cava».

La modifica è inserita nella sezione 8.b.vi) del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Dall’introduzione in questa modifica del disciplinare di zone e sottozone come unità geografiche minori scaturisce l’esigenza di regolare l’uso di tali nomi nella presentazione del «Cava».

11.   Introduzione dell’obbligo di indicare l’annata per i Cava «Reserva»

DESCRIZIONE

L’obbligo di indicare in etichetta l’anno di raccolta, già stabilito per i «Cava» recanti la dicitura «Gran Reserva» e «Paraje Calificado», è esteso anche ai «Cava» che si fregiano della dicitura «Reserva».

La sezione 8.b.vii) del disciplinare è pertanto modificata. La modifica incide sulla sezione 9 del documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Si rende obbligatoria l’indicazione dell’annata per il Cava «Reserva», oltre che per il Cava «Gran Reserva» e «Paraje Calificado». L’intero segmento «Guarda Superior» recherà quindi l’indicazione dell’annata in etichetta. In tal modo si intende valorizzare i prodotti di questo segmento, evidenziando le diverse annate come accade per i grandi vini di altre denominazioni e della stessa DO «Cava».

12.   Creazione dei segmenti di prodotto: «Guarda» e «Guarda Superior»

DESCRIZIONE

La segmentazione consiste nel differenziare due grandi segmenti di prodotti all’interno del marchio di qualità che distingue il «Cava».

Da una parte, all’interno della dicitura «Guarda» si mantiene un segmento «Cava» con le attuali caratteristiche di produzione e, dall’altra, se ne crea uno nuovo, denominato «Guarda Superior», che comprende i «Cava Reserva», «Cava Gran Reserva» e «Cava de Paraje Calificado».

La sezione 8.b.vii) del disciplinare è pertanto modificata. La modifica incide sulla sezione 9 del documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

I vari tipi e gamme di prodotto inclusi nel disciplinare di produzione della DOP «Cava» sono distinti in maniera più netta per consentire al consumatore una miglior identificazione degli elementi qualitativi che contraddistinguono ognuno di essi. Per tutti questi tipi di prodotto, la proposta presentata introduce nuove regolamentazioni di qualità e di etichettatura, così da migliorare gli elementi identificativi e distintivi di ogni categoria.

13.   Introduzione di nuovi contrassegni

DESCRIZIONE

Nei contrassegni sono inserite le diciture relative ai segmenti «Guarda» e «Guarda Superior» e la menzione dell’origine o dell’unità geografica minore. Riportare in etichetta le diciture relative alle unità geografiche minori e quelle di «Guarda» e «Guarda Superior» implicherà inoltre l’obbligo di utilizzare il contrassegno corrispondente.

La sezione 8.b.viii) del disciplinare è pertanto modificata. Il documento unico rimane invariato.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

È necessario stabilire una nuova veste grafica per il contrassegno numerato di controllo, così da rendere più evidente per il consumatore la distinzione di entrambi i segmenti «Guarda» e «Guarda Superior» e, se del caso, l’identificazione dell’unità geografica minore. Si tratta di fornire al consumatore informazioni più precise e più chiare, sempre grazie alla garanzia del marchio di denominazione di origine protetta «Cava».

14.   Introduzione della dicitura «elaborador integral»

DESCRIZIONE

È introdotta una nuova dicitura specifica per una categoria di cantine in cui il modello di produzione integrale preveda il 100 % della torchiatura e della vinificazione all’interno della proprietà, nella cantina stessa.

È pertanto aggiunta al disciplinare la sezione 8.b.ix) relativa alla dicitura «Elaborador Integral» («Produttore integrale»). La modifica incide sulla sezione 9 del documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Si introduce un contrassegno specifico per la cantina, da apporre nell’etichetta della bottiglia, che permetterà al consumatore di distinguere le cantine che elaborano il 100 % del vino di base di propria produzione nei propri impianti. Si vuol così offrire al consumatore un modo per poter distinguere il prodotto basandosi non sulla sua tipologia, ma sul tipo di cantina e sul modello di produzione utilizzato da quest’ultima, associato in determinati ambiti di consumo a un tipo di produzione più artigianale e vincolata a un dato territorio, vale a dire ad elementi che possono connotare la qualità stessa del prodotto. In tal modo è inoltre possibile, con la denominazione di origine, tutelare e assegnare il giusto riconoscimento a questo tipo di produttori.

15.   Precisazione riguardante le dichiarazioni obbligatorie

DICHIARAZIONI

Le norme interne della denominazione di origine vengono aggiunte a motivazione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni all’organismo di controllo (Consejo Regulador) da parte degli operatori registrati.

La sezione 8.b.xi) del disciplinare è pertanto modificata. Il documento unico rimane invariato.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

La modifica è introdotta per rafforzare il legame degli operatori con le norme interne della denominazione di origine e il rigoroso rispetto di queste ultime al fine di ottenere un miglior controllo nell’ambito della produzione del prodotto protetto.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Cava

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vino spumante di qualità

Breve descrizione testuale

«Cava» bianco o rosato: vini limpidi e brillanti a rilascio continuo di biossido di carbonio sotto forma di un fine cordone di bollicine. Il colore del «Cava» bianco va dal giallo pallido al giallo paglierino, quello del «Cava» rosato ha diverse intensità, tranne quelle violacee. Questi vini sono caratterizzati da aromi fruttati, leggermente acidi, freschi ed equilibrati, con un leggero sentore di lievito nella parte aromatica.

«Cava»«Gran Reserva», bianco o rosato: vini equilibrati, con note di frutta matura e di frutta secca tostata, con aromi schietti e complessi e sfumature tipiche del contatto prolungato con i lieviti.

«Cava»«Paraje Calificado», bianco o rosato: aromi complessi con sottili note minerali, tipiche del terroir, e aromi perfettamente amalgamati di frutta secca e tostata. Il passaggio in bocca rivela un equilibrio perfetto in termini di struttura, cremosità e acidità del vino.

Per quanto riguarda i parametri analitici per i quali il presente documento unico non fissa dei limiti, si applica la legislazione dell’UE in materia.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,8

Acidità totale minima

5 grammi/litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10,83

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

Per l’elaborazione del vino di base del «Cava» possono essere utilizzate solo le prime frazioni della torchiatura con una resa massima di 1 ettolitro di mosto/vino per 150 kg di uva. A seconda delle zone, si utilizzano partite di uve sane con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 8,5 o 9 % vol. I vini di base sono vinificati in bianco, mentre i vini rosati sono prodotti con almeno il 25 % di uve rosse.

Per il «Cava»«Paraje Calificado»:

la resa massima di estrazione è di 0,6 hl di mosto per 100 kg di uva;

è vietato aumentare artificialmente il titolo alcolometrico naturale dei mosti e/o dei vini di base, acidificarli e decolorarli;

l’acidità totale minima del vino di base è di 5,5 g/l (5 g/l per gli altri «Cava»);

il pH massimo del vino di base è di 3,3 (3,4 per gli altri «Cava»).

Pratica colturale

La parcella di varietà autorizzata a partire dal terzo ciclo vegetativo è considerata una parcella di vigne che produce uve idonee all’elaborazione di «Cava». La densità di impianto sarà compresa tra 1 500 e 3 500 ceppi per ettaro con un sistema di allevamento tradizionale ad alberello o a spalliera.

Per produrre vini aventi diritto all’indicazione «Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado» l’uva deve provenire da vigneti certificati come biologici dall’autorità competente e con un’età minima di 10 anni.

5.2.   Rese massime

1.

Cava

12 000 kg di uva per ettaro

2.

 

80 ettolitri per ettaro

3.

Cava «Paraje Calificado»

8 000 kg di uva per ettaro

4.

 

48 ettolitri per ettaro

5.

Cava «Reserva» e «Gran Reserva»

10 000 kg di uve per ettaro

6.

 

66,66 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica di produzione dell’uva, del vino di base e del «Cava» è delimitata dai seguenti comuni, separati nel testo in base alla provincia di appartenenza:

Álava:

Laguardia, Moreda de Álava e Oyón.

Badajoz:

Almendralejo.

Barcellona:

Abrera, Alella, Artés, Avinyonet del Penedès, Begues, Cabrera d’Igualada, Cabrils, Canyelles, Castellet i la Gornal, Castellvi de la Marca, Castellvi de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cubelles, El Masnou, Font-Rubí, Gelida, La Granada, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, Les Cabanyes, Martorell, Martorelles, Masquefa, Mediona, Mongat, Odena, Olérdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Pacs del Penedès, Piera, Els Hostelets de Pierola, El Pla del Penedès, Pontons, Premià de Mar, Puigdalber, Rubí, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve Sesrovires, Sant Fost de Campsentelles, Vilassar de Dalt, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de Riudevitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Miralles, Sitges, Subirats, Teià, Tiana, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vallbona d’Anoia, Vallirana, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilobí del Penedès.

Girona:

Blanes, Capmany, Masarac, Mollet de Perelada, Perelada.

La Rioja:

Alesanco, Azofra, Briones, Casalarreina, Cihuri, Cordovín, Cuzcurrita de Rio Tirón, Fonzaleche, Grávalos, Haro, Hormilla, Hormilleja, Nájera, Sajazarra, San Asensio, Tirgo, Uruñuela e Villalba de Rioja.

LLeida:

Lleida, Fulleda, Guimerà, L’Albi, L’Espluga Calva, Maldà, Sant Martí de Riucorb, Tarrés, Verdú, El Vilosell e Vinaixa.

Navarra:

Mendavia e Viana.

Tarragona:

Aiguamurcia, Albinyana, Alió, Banyeres del Penedès, Barberà de la Conca, Bellvei, Blancafort, Bonastre, Bràfim, Cabra del Camp, Calafell, Creixell, Cunit, El Catllar, El Pla de Santa Maria, El Vendrell, Els Garidells, Figuerola del Camp, Els Pallaresos, La Bisbal del Penedès, La Nou de Gaià, L’Arboç, La Riera de Gaià, La Secuita, L’Espluga de Francolí, Llorenç del Penedès, Masllorenç, Montblanc, Montferri, El Montmell, Nulles, Perafort, Pira, Puigpelat, Renau, Rocafort de Queralt, Roda de Berà, Rodonyà, Salomó, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva, Sarral, Solivella, Vallmoll, Valls, Vespella, Vilabella, Vila-rodona, Vilaseca de Solcina, Vilaberd e Vimbodí.

Valencia:

Requena.

Saragozza:

Ainzón e Cariñena.

In quest’area sono definite tre zone («Comtats de Barcelona», «Valle del Ebro» e «Viñedos de Almendralejo»); le prime due sono suddivise in sottozone e possono essere delimitati anche «parajes calificados». Tutte queste zone si caratterizzano come unità geografiche minori.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

CHARDONNAY

 

GARNACHA TINTA

 

MACABEO – VIURA

 

PARELLADA

 

PINOT NOIR

 

TREPAT

 

XARELLO

8.   Descrizione del legame/dei legami

a)   Fattori naturali e umani

FATTORI NATURALI: I terreni sono prevalentemente calcarei, poco sabbiosi e relativamente argillosi. Sono generalmente poveri di materia organica e poco fertili.

Questa zona presenta alcune caratteristiche generali tipiche dell’ambiente mediterraneo: una stagione estiva molto lunga, con un elevato grado di soleggiamento e temperature elevate in primavera e in estate che danno luogo a notevoli variazioni di temperatura permettendo alle varietà, anche quelle a ciclo lungo, di maturare bene. Inoltre le precipitazioni sono rare e mal distribuite tra le stagioni, tanto che durante il periodo di attività vegetativa piove raramente e l’umidità relativa è molto bassa; di conseguenza, il deficit idrico è pronunciato, soprattutto durante la fase di maturazione. La zona gode di un clima mediterraneo di transizione tra la costa, dove è più mite per la vicinanza del mare, e l’entroterra, dove il clima è di tipo continentale, ovvero più rigido, più freddo d’inverno e più caldo d’estate. Le precipitazioni annue sono di circa 500 mm e si concentrano maggiormente in autunno e in primavera. La luce è abbondante, con una media di circa 2 500 ore di sole che favorisce una buona maturazione dell’uva.

FATTORI UMANI: Nella seconda metà del XIX secolo diverse famiglie di viticoltori hanno iniziato a produrre vini spumanti nella zona interna della provincia di Barcellona seguendo il cosiddetto metodo champenois in base al quale la seconda fermentazione, che porta alla presa di spuma, avviene in bottiglia. Le prime bottiglie di «Cava» sono state prodotte nel Comune di Sant Sadurní d’Anoia nel 1872. Una volta effettuato il tiraggio, le bottiglie di vino spumante venivano conservate in grotte sotterranee o cave («cavas») con un livello di umidità relativa adeguato e con una temperatura ambiente costante per tutto l’anno intorno ai 13/15 °C, che contribuiscono all’assenza di vibrazioni dannose per la produzione di vini spumanti di qualità. Queste sono le condizioni ideali per il corretto svolgimento della seconda fermentazione e dell’affinamento dei vini spumanti. Nel tempo il nome «cava», che indicava il luogo in cui venivano conservate le bottiglie di vino spumante durante la fase di affinamento, ha finito per designare il vino stesso. Le varietà più coltivate sono Macabeo, Xarello e Parellada, che rappresentano l’85 % della produzione del «Cava». La presenza di questi tre vitigni in proporzioni diverse è una costante dei vini di base ottenuti nella zona geografica delimitata. La bassa densità di impianto, compresa tra 1 500 e 3 500 ceppi per ettaro, consente di ottenere una migliore qualità del vino di base. Inoltre la scarsa piovosità della zona e l’allevamento del vigneto ad alberello o a spalliera consentono un carico moderato delle gemme produttive, limitando le rese a 12 000 kg per ettaro. Inoltre per produrre il vino di base possono essere utilizzate solo le prime frazioni della torchiatura, con una resa massima di 100 litri di mosto per 150 kg di uva. Le altre caratteristiche della produzione sono la scalarità di maturazione, la vendemmia separata delle diverse varietà di uve, un titolo alcolometrico potenziale del vino di base compreso tra 9,5 e 11,5 % vol, un’acidità totale superiore a 5 g/l e indicatori analitici che garantiscono la qualità sanitaria della raccolta. Inoltre il rapporto tra acido malico e acido tartarico è vicino all’unità; condizioni di elaborazione che consentono uno sviluppo lento della seconda fermentazione e l’interazione tra il vino e il lievito (autolisi) che produce aromi delicati che conferiscono a questi vini caratteristiche organolettiche uniche.

b)   Informazioni dettagliate sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto

Dopo le fasi di elaborazione, di seconda fermentazione e di affinamento in bottiglia, i vini della DOP «Cava» raggiungono, a contatto con le fecce, un titolo alcolometrico compreso tra 10,8 e 12,8 % vol. Il «Cava» presenta un pH basso, compreso tra 2,8 e 3,4, che garantisce una buona evoluzione del vino nel tempo, riducendo il rischio di dannose ossidazioni. Si tratta di vini a basso contenuto di acido gluconico: un indicatore della qualità sanitaria delle uve.

c)   Legame causale tra la zona geografica e le caratteristiche del prodotto

I terreni e le condizioni climatiche, con un clima mite e secco a fine estate e in autunno, consentono una corretta evoluzione, soprattutto nelle fasi precedenti la vendemmia, favorendo una maturazione graduale delle diverse varietà autorizzate per ottenere vini di base adatti alla produzione del «Cava», con un titolo alcolometrico moderato, un’acidità elevata, un pH basso e una buona qualità sanitaria. La ricchezza del prodotto in aromi terziari e l’adeguato rilascio di bollicine sono determinati dalle condizioni in cui avviene la fase di produzione: dall’imbottigliamento allo sboccamento, si utilizzano impianti appositamente attrezzati per garantire che la seconda fermentazione e l’affinamento del vino avvengano lentamente.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

 

Quadro normativo:

 

nel diritto nazionale

 

Tipo di condizione ulteriore:

 

deroga al requisito di produrre nella zona geografica delimitata

 

Descrizione della condizione:

La produzione di «Cava» è ammessa in cinque cantine situate al di fuori della zona geografica delimitata che producevano vino di base e/o «Cava» prima dell’entrata in vigore del decreto del 27 febbraio 1986. Tale produzione è stata pertanto autorizzata dai decreti ministeriali del 14 novembre 1991 e del 9 gennaio 1992.

 

Quadro normativo:

 

nel diritto nazionale

 

Tipo di condizione ulteriore:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

 

Descrizione della condizione:

Il tappo di spedizione deve recare la dicitura «Cava» e il numero dell’imbottigliatore.

È obbligatorio l’uso di un marchio registrato nel registro spagnolo della proprietà intellettuale o dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.

Per il «Cava»«Gran Reserva» e «Paraje Calificado» possono essere utilizzati solo i termini Brut Nature, Extra Brut e Brut.

Per il «Cava»«Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado» è obbligatorio indicare l’anno di raccolta.

Per i «Cava» che non siano «Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado» è introdotta l’indicazione «Guarda».

Per i «Cava»«Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado» è introdotta l’indicazione «Guarda Superior».

È introdotta la dicitura «Elaborador Integral», solo per le cantine che, producendo sia vino di base sia «Cava», torchiano ed elaborano il 100 % del vino di base della loro produzione di «Cava» ed elaborano il 100 % dei loro «Cava» nella stessa proprietà (cantina) e non acquistano bottiglie in posizione orizzontale («rima») o capovolta («punta») da altri produttori.

È fatto obbligo di utilizzare specifici segni distintivi di controllo.

L’indicazione «Paraje Calificado» («sito classificato») non deve superare i 4 mm di altezza, né superare le dimensioni del marchio, e deve figurare accanto al nome del sito.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/htm/documentos_dop_cava.aspx


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


Rettifiche

14.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/13


Rettifica del bando di concorso generale

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 363 del 9 settembre 2021 )

(2021/C 369/03)

Pagina 2:

anziché:

«Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C ... A del 9 settembre 2021.»,

leggasi:

«Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 363 A del 9 settembre 2021.».