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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 365/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10163 — United Internet/Morgan Stanley/Tele Columbus) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 365/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2021/C 365/03 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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10.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10163 — United Internet/Morgan Stanley/Tele Columbus)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 365/01)
Il 12 aprile 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10163. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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10.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/2 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
9 settembre 2021
(2021/C 365/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1838 |
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JPY |
yen giapponesi |
130,10 |
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DKK |
corone danesi |
7,4362 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85555 |
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SEK |
corone svedesi |
10,1863 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0861 |
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ISK |
corone islandesi |
150,80 |
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NOK |
corone norvegesi |
10,2648 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,398 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
350,88 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,5335 |
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RON |
leu rumeni |
4,9466 |
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TRY |
lire turche |
10,0272 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6035 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5002 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2072 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6617 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5901 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 382,73 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,7458 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6402 |
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HRK |
kuna croata |
7,4859 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 858,46 |
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MYR |
ringgit malese |
4,9123 |
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PHP |
peso filippino |
59,085 |
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RUB |
rublo russo |
86,2760 |
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THB |
baht thailandese |
38,687 |
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BRL |
real brasiliano |
6,2670 |
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MXN |
peso messicano |
23,5363 |
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INR |
rupia indiana |
87,0705 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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10.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/3 |
Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2021/C 365/03)
La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell’articolo 39 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della Direzione generale della Migrazione e degli affari interni.
ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI
SVIZZERA
Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 150 del 28.4.2021, pag. 5.
Permessi di soggiorno ai sensi dell’articolo 2, punto 16, lettera a), del regolamento (UE) 2016/399 (modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002)
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Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno (L, B, C). |
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Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno (L, B, C) recante menzione «familiare» per i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino svizzero. |
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Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno (L, B, C) con menzione «familiare di un cittadino UE/EFTA» per i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino UE o EFTA che esercita il diritto alla libera circolazione. |
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Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno (L, B, C) recante menzione « Selon l’accord CH-UK du 25 février 2019» / «Gemäss Abkommen CH-UK vom 25. Februar 2019» / «Secondo l’accordo CH-UK del 25 febbraio 2019»: rilasciato ai cittadini del Regno Unito e loro familiari ai quali si applica l’Accordo del 25 febbraio 2019 fra la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. |
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Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno (G) recante menzione « accord CH-UK 25 febbraio 2019» / « Abkommen CH-UK 25 febbraio 2019» / « accordo CH-UK 25 febbraio 2019»: rilasciato ai frontalieri cittadini del Regno Unito che non sono domiciliati in uno Stato Schengen, ma in uno Stato non vincolato da uno degli accordi di associazione a Schengen o in uno Stato che non applica integralmente l’acquis di Schengen, e ai quali si applica l’Accordo del 25 febbraio 2019 fra la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. |
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Titre de séjour Ci / Aufenthaltstitel Ci / Permesso di soggiorno Ci (permesso di soggiorno per i coniugi e i figli, fino a 25 anni, dei funzionari di organizzazioni internazionali e dei membri di rappresentanze straniere in Svizzera che esercitano un’attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero), valido dal 1° novembre 2019 (sostituisce il libretto per stranieri Ci). |
Permessi di soggiorno rilasciati il modello uniforme istituito dal regolamento n. 1030/2002 del 13 giugno 2002Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
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Livret pour étrangers L/Ausländerausweis L/Libretto per stranieri L (permesso di soggiorno di breve durata; titolo di soggiorno L, colore viola); |
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Livret pour étrangers B/Ausländerausweis B/Libretto per stranieri B/Legitimaziun d’esters B (permesso di soggiorno temporaneo di tipo B, rilasciato in tre o quattro versioni linguistiche, colore grigio); |
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Livret pour étrangers C/Ausländerausweis C/Libretto per stranieri C (permesso di soggiorno permanente di tipo C, colore verde); |
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Livret pour étrangers Ci/Ausländerausweis Ci/Libretto per stranieri Ci (permesso di soggiorno di tipo Ci per i coniugi e i figli, fino a 25 anni, dei funzionari di organizzazioni internazionali e dei membri di rappresentanze straniere in Svizzera che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera, colore rosso), valido fino alla data di scadenza; |
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Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des Affaires étrangères/Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten/Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri (cfr. allegato 20). |
Elenco delle precedenti pubblicazioni
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(1) Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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10.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10452 — CPP Investments/FountainVest/
Langdi Pharmaceutical)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 365/04)
1.
In data 2 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Canada Pension Plan Investment Board («CPP Investments», Canada), |
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— |
FountainVest Capital Partners GP4 Ltd. («FountainVest», Cayman Islands), e |
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— |
Beijing Zhendong Langdi Pharmaceutical Co., Ltd., e sue controllate («Langdi Pharmaceutical», Cina). |
CPP Investments e FountainVest acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Langdi Pharmaceutical.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
CPP Investments è un’organizzazione professionale di gestione degli investimenti che investe in public equity, private equity, beni immobili, infrastrutture e strumenti a reddito fisso. |
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— |
FountainVest è un’impresa di private equity indipendente, specializzata nei settori dei consumatori, dei media e della tecnologia, dell’assistenza sanitaria, dei prodotti industriali e dei servizi finanziari. |
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— |
Langdi Pharmaceutical è una società farmaceutica che opera principalmente nella produzione e nella fornitura di integratori di calcio per bambini, donne in gravidanza e allattamento, donne in menopausa e anziani. Questi prodotti sono destinati alla prevenzione e al trattamento dell’osteoporosi e vengono registrati come prodotti da banco. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10452 — CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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10.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10392 — H.I.G. Capital/Cesar/SDA/VDM)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 365/05)
1.
In data 3 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
H.I.G. Capital, LLC («H.I.G. Capital», Stati Uniti), |
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Cesar di Barbarossa Enio e F.lli S.r.l. («Cesar», Italia), |
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— |
Gruppo SDA S.r.l. Servizi Distribuzione Associati («SDA», Italia), |
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— |
VDM Vaccaro Distribuzione Merci S.r.l. («VDM», Italia). |
H.I.G. Capital acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Cesar, SDA e VDM.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
H.I.G. Capital: impresa di investimento di private equity e attività alternative a livello mondiale, che fornisce sia capitale di debito che capitale azionario alle piccole e medie imprese; |
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— |
Cesar: commercio al dettaglio di un’ampia gamma di prodotti sanitari, di prodotti cosmetici e di altri beni di largo consumo in Italia; |
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— |
SDA: commercio al dettaglio di un’ampia gamma di prodotti sanitari, di prodotti cosmetici e di altri beni di largo consumo in Italia; |
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— |
VDM: commercio al dettaglio di un’ampia gamma di prodotti sanitari, di prodotti cosmetici e di altri beni di largo consumo in Italia. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10392 — H.I.G. Capital/Cesar/SDA/VDM
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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10.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10467 — Insight/Francisco Partners/NMI)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 365/06)
1.
In data 2 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Insight Venture Management, LLC, interamente di proprietà di Insight Holdings Group, LLC («Insight», Stati Uniti), |
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— |
Francisco Partners Management, L.P. («Francisco Partners», Stati Uniti), |
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— |
NMI Topco LLC («NMI», Stati Uniti). |
Insight e Francisco Partners acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di NMI.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Insight: impresa di venture capital e private equity a livello mondiale specializzata in investimenti in capitale di crescita, operazioni di buyout, capitale per fusioni e acquisizioni e operazioni di ricapitalizzazione e di scorporo per imprese in fase avanzata/del middle market/mature. Insight investe principalmente nel settore tecnologico, concentrandosi sulla tecnologia rivolta ai consumatori e sulle infrastrutture di software come servizio (SaaS). |
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— |
Francisco Partners: impresa di private equity che investe esclusivamente in tecnologie e imprese basate sulla tecnologia. |
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— |
NMI: piattaforma software per l’attivazione dei pagamenti per conto di società di software o venditori di software indipendenti (ISV), organizzazioni di vendita indipendenti (ISO), istituti finanziari e facilitatori di pagamento (PayFacs). NMI fornisce l’infrastruttura di pagamento come servizio con funzionalità di pagamento omnichannel. NMI è attualmente controllata da Francisco Partners. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10467 — Insight/Francisco Partners/NMI
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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10.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/11 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10469 — GS/Charlesbank/MDVIP)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 365/07)
1.
In data 2 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Goldman Sachs Group, Inc. («GS», Stati Uniti), |
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— |
Charlesbank Capital Partners, LLC («Charlesbank», Stati Uniti), |
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— |
MDVIP, Inc. («MDVIP», Stati Uniti). |
GS e Charlesbank acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di MDVIP.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
GS: società globale di investment banking, gestione titoli e investimenti che fornisce a livello mondiale una serie di servizi a società, istituzioni finanziarie, governi e persone con ampie disponibilità patrimoniali. Le attività di GS a livello mondiale si articolano generalmente in quattro segmenti: i) mercati globali/reddito fisso, valute e prodotti di base, ii) investment banking, iii) gestione di attività, iv) consumatori e gestione patrimoniale, |
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— |
Charlesbank: impresa di private equity del cui portafoglio fanno parte imprese attive nei settori dei servizi alle imprese, dei consumatori, della sanità, dell’industria, della tecnologia e delle infrastrutture tecnologiche, principalmente in Nord America, |
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— |
MDVIP: gestione di una rete di medici negli Stati Uniti che fornisce ai pazienti iscritti servizi di assistenza primaria incentrati sulla fornitura di assistenza medica personalizzata, assistenza incentrata sul paziente e cure preventive. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10469 — GS/Charlesbank/MDVIP
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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10.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10419 — Brookfield/Telia Company/Telia Towers)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 365/08)
1.
In data 6 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Brookfield Asset Management Inc («Brookfield», Canada), |
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Telia Company AB («Telia Company», Svezia), |
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— |
Telia Towers AB («Telia Towers», Svezia). |
Brookfield, attraverso controllate sotto il suo indiretto controllo, e Telia Company acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Telia Towers e delle sue controllate, Telia Towers Finland Oy e Telia Towers Norway AS («operazione»). Telia Towers ha anche una controllata in Svezia, Telia Towers Sverige AB, che sarà scorporata prima della chiusura dell’operazione.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Brookfield: offerta di una gamma di prodotti e di servizi di investimento pubblici e privati relativi a beni immobili, infrastrutture, energia rinnovabile e private equity, a livello internazionale; |
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— |
Telia Company: fornitura di servizi di telecomunicazione mobile e fissa e di servizi televisivi e a banda larga in Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia; |
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— |
Telia Towers: proprietà, gestione e noleggio di piloni e torri per il posizionamento di apparecchiature di comunicazione in Finlandia e Norvegia. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M. 10419 — Brookfield/Telia Company/Telia Towers
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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10.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10397 — Tecpetrol/Oaktree/Litoral Gas/ECS)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 365/09)
1.
In data 2 agosto 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Tecpetrol Internacional S.L.U., appartenente a Techint Group («Tecpetrol», Spagna), |
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Oaktree Capital Group, LLC («Oaktree», Stati Uniti), |
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Litoral Gas S.A. («Litoral Gas», Argentina), |
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Energy Consulting Services S.A. («ECS», Argentina). |
Tecpetrol e Oaktree acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Litoral Gas e ECS.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
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Tecpetrol: prospezione, produzione, trasporto e distribuzione di idrocarburi e generazione di energia elettrica in numerosi paesi dell’America latina, |
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Oaktree: opera a livello mondiale nella gestione di fondi di investimento alternativi e non tradizionali, |
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Litoral Gas: distribuzione di gas in Argentina, |
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ECS: servizi di commercializzazione di gas. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10397 — Tecpetrol/Oaktree/Litoral Gas/ECS
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).