ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 365

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
10 settembre 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 365/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10163 — United Internet/Morgan Stanley/Tele Columbus) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 365/02

Tassi di cambio dell’euro — 9 settembre 2021

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2021/C 365/03

Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 365/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10452 — CPP Investments/FountainVest/ — Langdi Pharmaceutical) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2021/C 365/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10392 — H.I.G. Capital/Cesar/SDA/VDM) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2021/C 365/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10467 — Insight/Francisco Partners/NMI) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2021/C 365/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10469 — GS/Charlesbank/MDVIP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2021/C 365/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10419 — Brookfield/Telia Company/Telia Towers) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2021/C 365/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10397 — Tecpetrol/Oaktree/Litoral Gas/ECS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 365/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10163 — United Internet/Morgan Stanley/Tele Columbus)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 365/01)

Il 12 aprile 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10163. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 365/2


Tassi di cambio dell’euro (1)

9 settembre 2021

(2021/C 365/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1838

JPY

yen giapponesi

130,10

DKK

corone danesi

7,4362

GBP

sterline inglesi

0,85555

SEK

corone svedesi

10,1863

CHF

franchi svizzeri

1,0861

ISK

corone islandesi

150,80

NOK

corone norvegesi

10,2648

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,398

HUF

fiorini ungheresi

350,88

PLN

zloty polacchi

4,5335

RON

leu rumeni

4,9466

TRY

lire turche

10,0272

AUD

dollari australiani

1,6035

CAD

dollari canadesi

1,5002

HKD

dollari di Hong Kong

9,2072

NZD

dollari neozelandesi

1,6617

SGD

dollari di Singapore

1,5901

KRW

won sudcoreani

1 382,73

ZAR

rand sudafricani

16,7458

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6402

HRK

kuna croata

7,4859

IDR

rupia indonesiana

16 858,46

MYR

ringgit malese

4,9123

PHP

peso filippino

59,085

RUB

rublo russo

86,2760

THB

baht thailandese

38,687

BRL

real brasiliano

6,2670

MXN

peso messicano

23,5363

INR

rupia indiana

87,0705


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

10.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 365/3


Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2021/C 365/03)

La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell’articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della Direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

SVIZZERA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 150 del 28.4.2021, pag. 5.

Permessi di soggiorno ai sensi dell’articolo 2, punto 16, lettera a), del regolamento (UE) 2016/399 (modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002)

Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno (L, B, C).

Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno (L, B, C) recante menzione «familiare» per i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino svizzero.

Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno (L, B, C) con menzione «familiare di un cittadino UE/EFTA» per i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino UE o EFTA che esercita il diritto alla libera circolazione.

Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno (L, B, C) recante menzione « Selon l’accord CH-UK du 25 février 2019» / «Gemäss Abkommen CH-UK vom 25. Februar 2019» / «Secondo l’accordo CH-UK del 25 febbraio 2019»: rilasciato ai cittadini del Regno Unito e loro familiari ai quali si applica l’Accordo del 25 febbraio 2019 fra la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno (G) recante menzione « accord CH-UK 25 febbraio 2019» / « Abkommen CH-UK 25 febbraio 2019» / « accordo CH-UK 25 febbraio 2019»: rilasciato ai frontalieri cittadini del Regno Unito che non sono domiciliati in uno Stato Schengen, ma in uno Stato non vincolato da uno degli accordi di associazione a Schengen o in uno Stato che non applica integralmente l’acquis di Schengen, e ai quali si applica l’Accordo del 25 febbraio 2019 fra la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Titre de séjour Ci / Aufenthaltstitel Ci / Permesso di soggiorno Ci (permesso di soggiorno per i coniugi e i figli, fino a 25 anni, dei funzionari di organizzazioni internazionali e dei membri di rappresentanze straniere in Svizzera che esercitano un’attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero), valido dal 1° novembre 2019 (sostituisce il libretto per stranieri Ci).

Permessi di soggiorno rilasciati il modello uniforme istituito dal regolamento n. 1030/2002 del 13 giugno 2002Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

Livret pour étrangers L/Ausländerausweis L/Libretto per stranieri L (permesso di soggiorno di breve durata; titolo di soggiorno L, colore viola);

Livret pour étrangers B/Ausländerausweis B/Libretto per stranieri B/Legitimaziun d’esters B (permesso di soggiorno temporaneo di tipo B, rilasciato in tre o quattro versioni linguistiche, colore grigio);

Livret pour étrangers C/Ausländerausweis C/Libretto per stranieri C (permesso di soggiorno permanente di tipo C, colore verde);

Livret pour étrangers Ci/Ausländerausweis Ci/Libretto per stranieri Ci (permesso di soggiorno di tipo Ci per i coniugi e i figli, fino a 25 anni, dei funzionari di organizzazioni internazionali e dei membri di rappresentanze straniere in Svizzera che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera, colore rosso), valido fino alla data di scadenza;

Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des Affaires étrangères/Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten/Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri (cfr. allegato 20).

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

 

GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1.

 

GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.

 

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

 

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

 

GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 31.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

 

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

 

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

 

GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 5.

 

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

 

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

 

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

 

GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 15.

 

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

 

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

 

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

 

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

 

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6.

 

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

 

GU C 201 dell’8.7.2011, pag. 1.

 

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

 

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

 

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

 

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

 

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

 

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

 

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

 

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

 

GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.

 

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

 

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

 

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

 

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.

 

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

 

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.

 

GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.

 

GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.

 

GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.

 

GU C 297 dell’8.9.2017, pag. 3.

 

GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.

 

GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.

 

GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.

 

GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.

 

GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.

 

GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.

 

GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.

 

GU C 345 del 27.9.2018, pag. 5.

 

GU C 27 del 22.1.2019, pag. 8.

 

GU C 31 del 25.1.2019, pag. 5.

 

GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.

 

GU C 46 del 5.2.2019, pag. 5.

 

GU C 330 del 6.10.2020, pag. 5.

 

GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.

 

GU C 140 del 21.4.2021, pag. 2.

 

GU C 150 del 28.4.2021, pag. 5.


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

10.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 365/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10452 — CPP Investments/FountainVest/

Langdi Pharmaceutical)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 365/04)

1.   

In data 2 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Canada Pension Plan Investment Board («CPP Investments», Canada),

FountainVest Capital Partners GP4 Ltd. («FountainVest», Cayman Islands), e

Beijing Zhendong Langdi Pharmaceutical Co., Ltd., e sue controllate («Langdi Pharmaceutical», Cina).

CPP Investments e FountainVest acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Langdi Pharmaceutical.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CPP Investments è un’organizzazione professionale di gestione degli investimenti che investe in public equity, private equity, beni immobili, infrastrutture e strumenti a reddito fisso.

FountainVest è un’impresa di private equity indipendente, specializzata nei settori dei consumatori, dei media e della tecnologia, dell’assistenza sanitaria, dei prodotti industriali e dei servizi finanziari.

Langdi Pharmaceutical è una società farmaceutica che opera principalmente nella produzione e nella fornitura di integratori di calcio per bambini, donne in gravidanza e allattamento, donne in menopausa e anziani. Questi prodotti sono destinati alla prevenzione e al trattamento dell’osteoporosi e vengono registrati come prodotti da banco.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10452 — CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


10.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 365/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10392 — H.I.G. Capital/Cesar/SDA/VDM)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 365/05)

1.   

In data 3 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

H.I.G. Capital, LLC («H.I.G. Capital», Stati Uniti),

Cesar di Barbarossa Enio e F.lli S.r.l. («Cesar», Italia),

Gruppo SDA S.r.l. Servizi Distribuzione Associati («SDA», Italia),

VDM Vaccaro Distribuzione Merci S.r.l. («VDM», Italia).

H.I.G. Capital acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Cesar, SDA e VDM.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

H.I.G. Capital: impresa di investimento di private equity e attività alternative a livello mondiale, che fornisce sia capitale di debito che capitale azionario alle piccole e medie imprese;

Cesar: commercio al dettaglio di un’ampia gamma di prodotti sanitari, di prodotti cosmetici e di altri beni di largo consumo in Italia;

SDA: commercio al dettaglio di un’ampia gamma di prodotti sanitari, di prodotti cosmetici e di altri beni di largo consumo in Italia;

VDM: commercio al dettaglio di un’ampia gamma di prodotti sanitari, di prodotti cosmetici e di altri beni di largo consumo in Italia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10392 — H.I.G. Capital/Cesar/SDA/VDM

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


10.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 365/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10467 — Insight/Francisco Partners/NMI)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 365/06)

1.   

In data 2 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Insight Venture Management, LLC, interamente di proprietà di Insight Holdings Group, LLC («Insight», Stati Uniti),

Francisco Partners Management, L.P. («Francisco Partners», Stati Uniti),

NMI Topco LLC («NMI», Stati Uniti).

Insight e Francisco Partners acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di NMI.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Insight: impresa di venture capital e private equity a livello mondiale specializzata in investimenti in capitale di crescita, operazioni di buyout, capitale per fusioni e acquisizioni e operazioni di ricapitalizzazione e di scorporo per imprese in fase avanzata/del middle market/mature. Insight investe principalmente nel settore tecnologico, concentrandosi sulla tecnologia rivolta ai consumatori e sulle infrastrutture di software come servizio (SaaS).

Francisco Partners: impresa di private equity che investe esclusivamente in tecnologie e imprese basate sulla tecnologia.

NMI: piattaforma software per l’attivazione dei pagamenti per conto di società di software o venditori di software indipendenti (ISV), organizzazioni di vendita indipendenti (ISO), istituti finanziari e facilitatori di pagamento (PayFacs). NMI fornisce l’infrastruttura di pagamento come servizio con funzionalità di pagamento omnichannel. NMI è attualmente controllata da Francisco Partners.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10467 — Insight/Francisco Partners/NMI

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


10.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 365/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10469 — GS/Charlesbank/MDVIP)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 365/07)

1.   

In data 2 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Goldman Sachs Group, Inc. («GS», Stati Uniti),

Charlesbank Capital Partners, LLC («Charlesbank», Stati Uniti),

MDVIP, Inc. («MDVIP», Stati Uniti).

GS e Charlesbank acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di MDVIP.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

GS: società globale di investment banking, gestione titoli e investimenti che fornisce a livello mondiale una serie di servizi a società, istituzioni finanziarie, governi e persone con ampie disponibilità patrimoniali. Le attività di GS a livello mondiale si articolano generalmente in quattro segmenti: i) mercati globali/reddito fisso, valute e prodotti di base, ii) investment banking, iii) gestione di attività, iv) consumatori e gestione patrimoniale,

Charlesbank: impresa di private equity del cui portafoglio fanno parte imprese attive nei settori dei servizi alle imprese, dei consumatori, della sanità, dell’industria, della tecnologia e delle infrastrutture tecnologiche, principalmente in Nord America,

MDVIP: gestione di una rete di medici negli Stati Uniti che fornisce ai pazienti iscritti servizi di assistenza primaria incentrati sulla fornitura di assistenza medica personalizzata, assistenza incentrata sul paziente e cure preventive.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10469 — GS/Charlesbank/MDVIP

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


10.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 365/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10419 — Brookfield/Telia Company/Telia Towers)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 365/08)

1.   

In data 6 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Brookfield Asset Management Inc («Brookfield», Canada),

Telia Company AB («Telia Company», Svezia),

Telia Towers AB («Telia Towers», Svezia).

Brookfield, attraverso controllate sotto il suo indiretto controllo, e Telia Company acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Telia Towers e delle sue controllate, Telia Towers Finland Oy e Telia Towers Norway AS («operazione»). Telia Towers ha anche una controllata in Svezia, Telia Towers Sverige AB, che sarà scorporata prima della chiusura dell’operazione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Brookfield: offerta di una gamma di prodotti e di servizi di investimento pubblici e privati relativi a beni immobili, infrastrutture, energia rinnovabile e private equity, a livello internazionale;

Telia Company: fornitura di servizi di telecomunicazione mobile e fissa e di servizi televisivi e a banda larga in Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia;

Telia Towers: proprietà, gestione e noleggio di piloni e torri per il posizionamento di apparecchiature di comunicazione in Finlandia e Norvegia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M. 10419 — Brookfield/Telia Company/Telia Towers

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


10.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 365/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10397 — Tecpetrol/Oaktree/Litoral Gas/ECS)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 365/09)

1.   

In data 2 agosto 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Tecpetrol Internacional S.L.U., appartenente a Techint Group («Tecpetrol», Spagna),

Oaktree Capital Group, LLC («Oaktree», Stati Uniti),

Litoral Gas S.A. («Litoral Gas», Argentina),

Energy Consulting Services S.A. («ECS», Argentina).

Tecpetrol e Oaktree acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Litoral Gas e ECS.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Tecpetrol: prospezione, produzione, trasporto e distribuzione di idrocarburi e generazione di energia elettrica in numerosi paesi dell’America latina,

Oaktree: opera a livello mondiale nella gestione di fondi di investimento alternativi e non tradizionali,

Litoral Gas: distribuzione di gas in Argentina,

ECS: servizi di commercializzazione di gas.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10397 — Tecpetrol/Oaktree/Litoral Gas/ECS

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.