ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 362

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
8 settembre 2021


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2020-2021
Sedute dal 17 al 19 giugno 2020
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 18 giugno 2020

2021/C 362/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sui fondi supplementari per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica (2020/2580(RSP))

2

2021/C 362/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa (2020/2657(RSP))

6

2021/C 362/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020 (2019/2975(RSP))

8

2021/C 362/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla politica di concorrenza — relazione annuale 2019 (2019/2131(INI))

22

 

Venerdì 19 giugno 2020

2021/C 362/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla riapertura dell'indagine a carico del Primo ministro della Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi (2019/2987(RSP))

37

2021/C 362/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2019 (2019/2130(INI))

45

2021/C 362/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 su turismo e trasporti nel 2020 e oltre (2020/2649(RSP))

55

2021/C 362/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd (2020/2685(RSP))

63

2021/C 362/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla legge della RPC sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la necessità che l'UE difenda l'elevato grado di autonomia di Hong Kong (2020/2665(RSP))

71

2021/C 362/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19 (2020/2640(RSP))

77

2021/C 362/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della Covid-19 (2020/2664(RSP))

82

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 18 giugno 2020

2021/C 362/12

Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

90

 

Venerdì 19 giugno 2020

2021/C 362/13

Raccomandazione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020 (2019/2209(INI))

114

2021/C 362/14

Raccomandazione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 al Consiglio europeo e al Consiglio sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020 (2019/2210(INI))

129


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 17 giugno 2020

2021/C 362/15

Decisione del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Gunnar Beck (2019/2154(IMM))

141

2021/C 362/16

Decisione del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Guy Verhofstadt (2019/2149(IMM))

143


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 17 giugno 2020

2021/C 362/17

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (05639/2/2020 — C9-0132/2020 — 2018/0178(COD)

145

2021/C 362/18

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (15300/1/2019 — C9-0102/2020 — 2018/0154(COD))

146

 

Giovedì 18 giugno 2020

2021/C 362/19

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (08662/1/2019 — C9-0004/2019 — 2019/0078(NLE))

147

2021/C 362/20

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (08662/2019 — C9-0004/2019 — 2019/0078M(NLE))

148

2021/C 362/21

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (08928/2019 — C9-0011/2019 — 2019/0090(NLE))

152

2021/C 362/22

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (08928/2019 — C9-0011/2019 — 2019/0090M(NLE))

153

2021/C 362/23

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (12199/2019 — C9-0001/2020 — 2019/0173(NLE))

158

2021/C 362/24

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite (12482/2019 — C9-0194/2019 — 2019/0196(NLE))

159

2021/C 362/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2020)0146 — C9-0112/2020 — 2020/2062(BUD))

160

2021/C 362/26

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria (COM(2020)0200 — C9-0127/2020 — 2020/2068(BUD))

164

2021/C 362/27

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2019 (07764/2020 — C9-0131/2020 — 2020/2061(BUD))

166

2021/C 362/28

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Portogallo, alla Spagna, all'Italia e all'Austria (08097/2020 — C9-0146/2020 — 2020/2069(BUD))

168

2021/C 362/29

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova (14205/2019 — C9-0192/2019 — 2012/0006(NLE))

170

2021/C 362/30

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (07048/2015 — C9-0195/2019 — 2015/0035(NLE))

171

2021/C 362/31

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (06198/2013 — C9-0006/2019 — 2007/0181(NLE))

172

2021/C 362/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (14209/2019 — C9-0193/2019 — 2010/0180(NLE))

173

2021/C 362/33

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese (14185/2019 — C9-0191/2019 — 2018/0155(NLE))

174

2021/C 362/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (09556/2019 — C9-0013/2019 — 2010/0186(NLE))

175

2021/C 362/35

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro (14207/2019 — C9-0196/2019 — 2012/0324(NLE))

176

2021/C 362/36

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura (C(2020)02908 — 2020/2636(DEA))

177

2021/C 362/37

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 maggio 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/101, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (C(2020)03428 — 2020/2668(DEA))

179

2021/C 362/38

P9_TA(2020)0157
Modifica dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 (COM(2020)0310 — C9-0122/2020 — 2020/0066(COD))
P9_TC1-COD(2020)0066
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2020 in vista dell'adozione del regolamento (EU) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19

180

2021/C 362/39

Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sull'istituzione di una sottocommissione per le questioni fiscali (2020/2681(RSO))

181

2021/C 362/40

Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla lotta contro il cancro (2020/2682(RSO))

182

2021/C 362/41

Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2020/2683(RSO))

186

2021/C 362/42

Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale (2020/2684(RSO))

189

 

Venerdì 19 giugno 2020

2021/C 362/43

Decisione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (2020/2690(RSO))

191

2021/C 362/44

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2021, sezione III — Commissione (2019/2213(BUD))

195

2021/C 362/45

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 (COM(2020)0197 — C9-0134/2020 — 2020/0081(CNS))

205

2021/C 362/46

P9_TA(2020)0171
Sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'epidemia di Covid-19 (modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19 (COM(2020)0186 — C9-0128/2020 — 2020/0075(COD))
P9_TC1-COD(2020)0075
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 giugno 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19

208

2021/C 362/47

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 giugno 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che, in considerazione della pandemia di Covid-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2020)0221 — C9-0142/2020 — 2020/0099(COD))

209


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020-2021

Sedute dal 17 al 19 giugno 2020

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 18 giugno 2020

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/2


P9_TA(2020)0140

Richiesta di finanziamenti per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sui fondi supplementari per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica (2020/2580(RSP))

(2021/C 362/01)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 168 e gli articoli da 179 a 181 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste l'interrogazione scritta alla Commissione del 2 settembre 2019 sul tema «Ricerca sull'encefalomielite mialgica (ME)» (E-002599/2019) e la risposta della Commissione del 28 ottobre 2019,

viste l'interrogazione scritta alla Commissione del 4 dicembre 2018 sul tema «Sindrome da affaticamento cronico» (E-006124/2018) e la risposta della Commissione del 30 gennaio 2019,

viste l'interrogazione scritta alla Commissione del 28 agosto 2018 sul tema «Encefalomielite mialgica: riconoscimento da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità e sostegno della Commissione a favore di ricerca e formazione» (E-004360/2018) e la risposta della Commissione del 1o novembre 2018,

viste l'interrogazione scritta alla Commissione del 9 novembre 2017 sul tema «Finanziamento della ricerca sulla ME/CFS» (E-006901/2017) e la risposta della Commissione del 18 dicembre 2017,

visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto diverse petizioni che esprimono preoccupazione per la mancanza di cure e l'attuale sottofinanziamento della ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica (EM/SSC) nell'UE;

B.

considerando che ai sensi dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni persona ha il diritto di «ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali», mentre altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, riconoscono il diritto alla salute o a elementi di essa, quali il diritto all'assistenza medica, o vi fanno riferimento;

C.

considerando che le azioni degli Stati membri e dell'Unione devono essere dirette verso il miglioramento della salute pubblica; che tale obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante il sostegno dell'Unione agli Stati membri, favorendo la cooperazione e promuovendo la ricerca sulle cause, la trasmissione e la prevenzione delle malattie;

D.

considerando che la ME/CFS è una malattia multisistemica cronica debilitante caratterizzata da un'eziologia sconosciuta, i cui sintomi, gravità e progressione sono estremamente variabili;

E.

considerando che la ME/CFS è classificata dall'Organizzazione mondiale della sanità come disturbo del sistema nervoso nel quadro della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11) con il codice 8E49 (sindrome da affaticamento post-virale);

F.

considerando che la ME/CFS è una malattia complessa, altamente invalidante, giacché l'affaticamento estremo e altri sintomi fisici possono rendere impossibile lo svolgimento delle attività quotidiane; che la qualità della vita può essere seriamente compromessa e che i pazienti affetti da ME/CFS possono essere costretti a rimanere a letto o in casa, con gravi sofferenze, effetti negativi sulle relazioni sociali e familiari e costi significativi per la società in termini di perdita di capacità lavorativa;

G.

considerando che occorre prestare particolare attenzione all'elevato rischio di esclusione sociale delle persone affette da ME/CFS; che, in tal senso, è fondamentale che gli occupati affetti dalla malattia possano mantenere il loro posto di lavoro per non trovarsi isolati;

H.

considerando che si dovrebbero adottare tutte le misure possibili per adeguare le condizioni e l'ambiente di lavoro degli occupati che soffrono di ME/CFS; che essi dovrebbero altresì avere diritto a un adeguamento del luogo e dell'orario di lavoro;

I.

considerando che non vi sono ancora test biomedici di diagnostica convalidati per la ME/CFS, né esistono trattamenti approvati dall'UE/EMA;

J.

considerando che l'incidenza e la prevalenza della ME/CFS nell'UE non sono note, come non lo è l'onere sociale ed economico complessivo che ne deriva, a causa della mancanza di una raccolta dati coordinata e globale a livello di Unione;

K.

considerando che, stando alla risposta della Commissione del 30 agosto 2019 alla petizione n. 0204/2019, la ME/CFS è diagnosticata a circa 24 milioni di persone in tutto il mondo ma si ritiene che questa cifra corrisponda solo al 10 % del numero effettivo di persone affette;

L.

considerando che l'American Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome Society stima che tra i 17 e i 24 milioni di persone al mondo soffrano di ME/CFS;

M.

considerando che si ritiene che circa due milioni di persone nell'UE, di qualunque etnia, età o genere, soffrano di ME/CFS; che tra gli adulti le donne sono maggiormente colpite;

N.

considerando che, ad oggi, vi è una scarsa consapevolezza in merito alla ME/CFS e, di conseguenza, le diagnosi sono insufficienti, a causa di una scarsa conoscenza della malattia da parte dei prestatori di assistenza sanitaria o ancora a causa delle difficoltà incontrate nell'individuazione dei sintomi e dell'assenza di test diagnostici adeguati; che l'incapacità di comprendere la malattia può ostacolare notevolmente il riconoscimento della disabilità professionale dei pazienti;

O.

considerando che la comunità dei pazienti si sente svantaggiata e ignorata dalle autorità pubbliche e dalla società in generale e chiede legittimamente una maggiore consapevolezza e maggiori finanziamenti per sostenere i progressi nella ricerca; che i pazienti denunciano di essere vittime di stigmatizzazione a causa della scarsa conoscenza di tale malattia; che la stigmatizzazione che interessa i diritti delle persone affette da ME/CFS e il disagio psicologico associato, che hanno un impatto drammatico su individui, famiglie e società e su ogni aspetto della vita dei cittadini, sono troppo spesso scarsamente riconosciuti;

P.

considerando che i bambini e i giovani affetti da ME/CFS potrebbero incontrare difficoltà nell'accedere all'istruzione;

Q.

considerando che è evidente la necessità di un maggiore riconoscimento di questo tipo di malattie a livello degli Stati membri; che dovrebbero essere fornite formazioni mirate specifiche per accrescere sensibilizzare le autorità pubbliche, i prestatori di assistenza sanitaria e i funzionari in genere;

R.

considerando che la petizione n. 0204/2019 ha ricevuto e continua a ricevere un numero significativo di firme di sostegno, dai pazienti e dalle loro famiglie nonché dalla comunità scientifica, che chiedono un aumento delle risorse da investire nella ricerca biomedica sulla ME/CFS e nel sostegno ai pazienti;

S.

considerando che nel corso degli anni diversi deputati al Parlamento europeo hanno presentato interrogazioni alla Commissione per quanto riguarda la disponibilità di finanziamenti dell'Unione per la ricerca su ME/CFS;

T.

considerando che le attività di ricerca sulla ME/CFS continuano a essere piuttosto frammentate e che manca un coordinamento della ricerca a livello di Unione; che, nonostante il sostegno concesso da Orizzonte 2020, il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), a diversi progetti di ricerca sui disturbi neurologici aventi diversa eziologia nonché alla ricerca sul dolore (come Help4Me, GLORIA e RTCure), la Commissione ha ammesso nella sua risposta del 30 gennaio 2019 all'interrogazione scritta E-006124/2018 che «ad oggi nessun progetto specifico concernente diagnosi/trattamenti relativi alla ME/CFS sono stati sostenuti dai programmi quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione»;

1.

esprime preoccupazione per l'elevata incidenza della ME/CFS all'interno dell'UE, malattia che si stima colpisca 2 milioni di cittadini;

2.

accoglie con favore il sostegno della Commissione all'organizzazione per la cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST), che ha recentemente creato una rete integrata di ricercatori che si occupano della ME/CFS (Euromene); ritiene che Euromene possa apportare «valore aggiunto» alle attività che non sarebbero altrettanto efficaci se svolte solo a livello nazionale;

3.

plaude al lavoro attualmente svolto dalla rete Euromene, volto a stabilire un approccio comune a livello europeo per affrontare le gravi lacune nella conoscenza di questa complessa malattia e a fornire informazioni sull'onere della malattia in Europa e sulla diagnosi clinica e sulle potenziali terapie per i prestatori di assistenza, i pazienti e altri soggetti interessati;

4.

accoglie con favore l'impegno assunto dalla commissione nella risposta del 28 ottobre 2019 all'interrogazione scritta E-002599/2019 di fornire ulteriori opportunità di ricerca sulla ME/SFC attraverso il prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione che sostituirà Orizzonte 2020, vale a dire Orizzonte Europa;

5.

si rammarica, tuttavia, che le iniziative di finanziamento adottate finora dalla Commissione non siano sufficienti; è preoccupato per l'attuale sottofinanziamento della ricerca sulla ME/SFC, una malattia che nell'UE può essere considerata un problema di salute pubblica occulto; sottolinea la necessità sempre più urgente di affrontare le conseguenze umane e socioeconomiche del fatto che sempre più persone vivono e lavorano con queste condizioni invalidanti a lungo termine e croniche, che incidono sulla sostenibilità e sulla continuità del loro lavoro e dell'occupazione;

6.

invita la Commissione a stanziare fondi supplementari e ad accordare priorità agli inviti a presentare progetti specificamente incentrati sulla ricerca biomedica sulla ME/CFS, allo scopo di sviluppare e convalidare un test biomedico di diagnostica e trattamenti biomedici efficaci che consentano di curare la malattia o alleviarne gli effetti;

7.

ritiene che l'attuale sottofinanziamento della ricerca biomedica sulla ME/CFS non sia giustificato, tenuto conto del numero elevato stimato di pazienti e del conseguente impatto economico e sociale di tale malattia;

8.

sottolinea la necessità di attuare progetti innovativi in grado di garantire la raccolta di dati coordinati e completi su tale malattia all'interno degli Stati membri e chiede un obbligo di comunicazione in tutti gli Stati membri interessati dalla ME/CFS;

9.

invita tutti gli Stati membri ad adottare con determinazione le misure necessarie per garantire il debito riconoscimento della ME/CFS;

10.

invita la Commissione a promuovere la cooperazione e lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda i metodi di screening, la diagnosi e il trattamento e a creare un registro europeo della prevalenza dei pazienti affetti da ME/CFS;

11.

chiede che la Commissione fornisca finanziamenti per garantire un'istruzione e una formazione medica adeguata e migliorata per i professionisti del settore sanitario e dell'assistenza sociale che lavorano con pazienti affetti da ME/CFS; chiede pertanto alla Commissione di studiare la fattibilità di un fondo dell'UE per la prevenzione e il trattamento della ME/CFS;

12.

invita la Commissione a garantire il finanziamento del necessario sostegno logistico per i ricercatori al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca in tale ambito all'interno dell'UE, in particolare per individuare la complessità delle diagnosi della ME/CFS e le sfide legate alla cura dei pazienti, e di sfruttare appieno il potenziale dell'accesso ai dati relativi all'innovazione e alla salute raccolti tramite il contributo degli esperti e il coinvolgimento di tutte le parti interessate, per dare priorità alla politica adeguata;

13.

chiede una maggiore cooperazione internazionale in materia di ricerca sulla ME/CFS, al fine di accelerare lo sviluppo di norme diagnostiche oggettive e di forme efficaci di trattamento;

14.

invita la Commissione a commissionare uno studio che valuti i costi sociali ed economici complessivi attribuibili alla ME/CFS nell'Unione europea;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione tra gli operatori sanitari e il pubblico al fine informare la popolazione in merito all'esistenza e ai sintomi della ME/CFS;

16.

invita il Consiglio, nel contesto dei negoziati in corso sul prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione, ad accettare la richiesta del Parlamento di aumentare il bilancio di Orizzonte Europa e di adottare rapidamente tale bilancio affinché i lavori possano iniziare in tempo al fine di assicurare la ricerca sulla ME/SFC;

17.

invita la Commissione a riconoscere le sfide particolari cui devono far fronte i ricercatori che si occupano di patologie di origine ignota, come la ME/CFS, e a garantire che nonostante tali difficoltà la ricerca biomedica su tali malattie goda di un accesso equo ai finanziamenti forniti da Orizzonte Europa;

18.

sottolinea l'importanza di sensibilizzare in merito alla questione promuovendo ulteriormente le attività a livello dell'UE e di Stati membri nel contesto della «Giornata delle malattie rare», che si celebra l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/6


P9_TA(2020)0153

Conferenza sul futuro dell'Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa (2020/2657(RSP))

(2021/C 362/02)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (1), del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (2), del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro (3) e del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa (4),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali (5),

vista la proposta presentata il 16 luglio 2019 da Ursula von der Leyen, allora Presidente designata della Commissione europea, nel quadro degli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 in merito all'organizzazione di una conferenza sul futuro dell'Europa (in appresso, la «conferenza»),

vista la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2020 dal titolo «Dare forma alla conferenza sul futuro dell'Europa» (COM(2020)0027),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 sull'approccio generale alla conferenza sul futuro dell'Europa,

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa (6),

vista la risoluzione del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2020 in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa,

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze (7),

vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa (8),

vista la dichiarazione della Conferenza dei presidenti sul 70o anniversario della dichiarazione Schuman,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando la necessità di raccogliere le sfide — interne ed esterne — che l'Europa si trova ad affrontare, come pure le nuove sfide sociali e transnazionali che non erano state del tutto previste al momento dell'adozione del trattato di Lisbona; che il numero di crisi rilevanti che l'Unione ha attraversato dimostra la necessità di riforme istituzionali e politiche in molteplici settori della governance;

B.

considerando che l'attuale crisi della Covid-19 ha dimostrato, esigendo un pesante tributo, che l'UE rimane un progetto incompleto e che la conferenza deve affrontare meglio l'incapacità di organizzare la solidarietà e il coordinamento, come anche gli shock economici, sanitari e sociali e i continui attacchi ai diritti fondamentali e allo Stato di diritto; che l'attuale crisi accresce quindi l'urgenza per l'Unione europea di avviare un processo volto a renderla più efficace, più democratica e più vicina ai cittadini;

C.

considerando che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio hanno affermato in maniera concorde la necessità di organizzare una conferenza sul futuro dell'Europa, indicando che il processo della conferenza dovrebbe rappresentare un'opportunità per coinvolgere strettamente i cittadini dell'UE in un processo dal basso verso l'alto, in cui la loro voce sia ascoltata e contribuisca alle discussioni sul futuro dell'Europa;

D.

considerando che la conferenza dovrebbe costituire un forum aperto di discussione per i diversi partecipanti senza un risultato prestabilito; che l'accordo comune fra le tre istituzioni dovrebbe pertanto riguardare soltanto il formato e l'organizzazione della conferenza;

1.

ritiene che, 10 anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, 70 anni dopo la dichiarazione Schuman e nel contesto della pandemia di Covid-19, i tempi siano maturi per ripensare l'Unione europea; è del parere che la crisi della Covid-19 abbia reso ancora più pressante la necessità di tenere la conferenza;

2.

ritiene che la crisi della Covid-19 abbia reso ancora più evidente la necessità di riformare l'Unione europea, dimostrando nel contempo l'urgente necessità di un'Unione efficace ed efficiente; è quindi del parere che il processo della conferenza debba tenere conto degli strumenti di ripresa esistenti dell'UE e della solidarietà già stabilita, garantendo nel contempo la sostenibilità ecologica, lo sviluppo economico, il progresso sociale, la sicurezza e la democrazia;

3.

ribadisce la posizione espressa nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 in tutti i suoi aspetti e reitera l'invito rivolto al Consiglio e alla Commissione ad avviare negoziati per raggiungere, prima della pausa estiva, un accordo comune riguardo all'istituzione della conferenza sul futuro dell'Europa;

4.

si rammarica che il Consiglio non abbia ancora adottato una posizione in merito alla conferenza e lo esorta, pertanto, a superare le sue divergenze e a presentare tempestivamente una posizione sul formato e sull'organizzazione della conferenza;

5.

si compiace dell'adozione di una posizione in merito alla conferenza da parte della Commissione e della sua disponibilità a progredire rapidamente;

6.

esorta il Consiglio a includere nel suo mandato un impegno a favore di un seguito significativo e di una partecipazione diretta significativa dei cittadini, e a mantenere l'ambito di intervento della conferenza aperto a tutti i possibili risultati, tra cui proposte legislative volte ad avviare modifiche dei trattati o cambiamenti di altra natura;

7.

sottolinea che, nonostante la pandemia, la partecipazione diretta dei cittadini, delle organizzazioni della società civile, delle parti sociali e dei rappresentanti eletti deve rimanere una priorità della conferenza; attende pertanto con interesse l'avvio della conferenza, per costruire insieme a tutti i cittadini dell'UE un'Unione più democratica, più efficace e più resiliente;

8.

riconosce che l'avvio della conferenza ha dovuto essere rimandato a causa della pandemia; osserva, tuttavia, che la pandemia ha evidenziato alcune debolezze nella nostra Unione; è pertanto determinato ad avviare la conferenza quanto prima nell'autunno 2020;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

(2)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.

(3)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 235.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2019)0098.

(5)  GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2020)0010.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2020)0124.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/8


P9_TA(2020)0156

Strategia europea sulla disabilità dopo il 2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020 (2019/2975(RSP))

(2021/C 362/03)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 2, 9, 10 e 19, nonché l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare gli articoli 3, 15, 20, 21, 23, 25, 26 e 47,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 17 sull'inclusione delle persone con disabilità, il principio 3 sulle pari opportunità e il principio 10 su un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e sulla protezione dei dati,

viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1),

viste le osservazioni generali del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (comitato CRPD) quali orientamenti autorevoli sull'attuazione della CRPD,

visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla convenzione stessa (2),

viste le osservazioni conclusive del 2 ottobre 2015 del comitato CRPD concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

viste le indagini strategiche del Mediatore europeo sul modo in cui la Commissione europea garantisce l'accessibilità dei propri siti web da parte delle persone con disabilità (OI/6/2017/EA) e sul modo in cui la Commissione europea tratta le persone con disabilità nell'ambito del regime comune di assicurazione malattia per il personale dell'UE (OI/4/2016/EA), nonché la decisione nell'indagine congiunta nei casi 1337/2017/EA e 1338/2017/EA relativi all'accessibilità per i candidati con disabilità visiva delle procedure di selezione per l'assunzione di funzionari dell'UE, organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale,

visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che l'UE si è impegnata ad attuare,

visti i riferimenti espliciti alla disabilità negli obiettivi di sviluppo sostenibile riguardanti l'istruzione (obiettivo 4), la crescita e l'occupazione (obiettivo 8), la disuguaglianza (obiettivo 10), l'accessibilità degli insediamenti umani (obiettivo 11) e la raccolta di dati (obiettivo 17),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

visto il parere esplorativo del Comitato economico e sociale europeo richiesto dal Parlamento su «La condizione delle donne con disabilità»,

vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (3),

vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (4),

vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (5),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (6),

vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro («direttiva sulla parità in materia di occupazione») (7),

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (8),

vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2010, intitolata «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» (COM(2010)0636),

vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo «Un'Europa sociale forte per transizioni giuste» (COM(2020)0014),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 febbraio 2017, dal titolo «Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020» (Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020) (SWD(2017)0029),

viste la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009 (9),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (10),

vista la sua risoluzione del 30 novembre 2017 sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità (11),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite (12),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea (13),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (14),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (15),

viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per sordi (16), del 18 novembre 1998 sul linguaggio gestuale (17) e del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti (18),

visto lo studio del 2016 della Direzione generale delle politiche interne del Parlamento europeo, Dipartimento tematico C, intitolato «European structural and investment funds and persons with disabilities in the European Union» (Fondi strutturali e di investimento europei e persone con disabilità nell'Unione europea),

visto il briefing del Servizio di ricerca del Parlamento europeo intitolato «The European Disability Strategy 2010-2020» (Strategia europea sulla disabilità 2010-2020),

vista la relazione annuale 2018 del Mediatore europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Definire l'agenda dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2020-2030»,

viste le relazioni 2019 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

viste le relazioni tematiche dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

vista la dichiarazione della Commissione del 17 dicembre 2019 sulla strategia dell'UE sulla disabilità post-2020,

viste le statistiche di Eurostat sulla disabilità riguardanti l'accesso al mercato del lavoro, l'accesso all'istruzione e alla formazione, la povertà e le disparità di reddito,

viste le relazioni e le raccomandazioni delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (19), in particolare gli articoli 4, 6 e 7,

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (20), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (21), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (22),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità hanno pari diritti in tutti gli ambiti della vita, ivi compreso l'accesso a un mercato del lavoro e a un'istruzione aperti, e godono del diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società, nel rispetto e nella valorizzazione del loro contributo al progresso sociale ed economico dell'UE; che oltre la metà degli Stati membri priva le persone con problemi di salute mentale o con disabilità intellettiva del loro diritto di voto;

B.

considerando che, secondo le stime, vi sono circa 100 milioni di persone con disabilità nell'Unione europea (23) che sono ancora private dei loro diritti umani fondamentali e sono quotidianamente ostacolate nel condurre una vita indipendente; che le donne rappresentano sia più del 60 % delle persone con disabilità sia la grande maggioranza di chi assiste le persone con disabilità; che il numero di minori con disabilità è sconosciuto a causa della mancanza di statistiche, ma può essere dell'ordine del 15 % del numero totale di minori nell'Unione europea; che una popolazione sempre più anziana vedrà un numero sempre maggiore di persone con disabilità e con necessità di un ambiente più accessibile e favorevole, compresi servizi adeguati;

C.

considerando che il TFUE impone all'Unione di combattere le discriminazioni fondate sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni (articolo 10) e a tal fine le conferisce il potere di legiferare (articolo 19);

D.

considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla vita della comunità;

E.

considerando che la CRPD è il primo trattato internazionale in materia di diritti umani ratificato dall'UE e da tutti i suoi Stati membri;

F.

considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea corrobora il fatto che la CRPD sia vincolante per l'UE e i suoi Stati membri in sede di adozione e attuazione del diritto dell'Unione, in quanto strumento di diritto secondario (24);

G.

considerando che l'UE e diversi Stati membri non hanno ratificato il protocollo facoltativo della CRPD;

H.

considerando che i minori con disabilità dovrebbero godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali al pari degli altri minori, compreso il diritto di crescere nella propria famiglia o in un ambiente familiare in linea con il loro interesse superiore, come definito nella Convenzione sui diritti del fanciullo; che i membri della famiglia sono spesso costretti a ridurre o sospendere le attività professionali per assistere familiari con disabilità; che lo studio della Commissione europea sulla fattibilità di una garanzia per l'infanzia rileva che le principali barriere individuate per i minori con disabilità sono problemi di accesso fisico, di mancanza di adattamento dei servizi e delle strutture alle esigenze dei minori e, in molti casi, semplicemente di assenza degli stessi; che nell'ambito dello stesso studio molti intervistati hanno segnalato problemi di discriminazione, in particolare riguardo a problemi nel campo dell'istruzione, nonché di accessibilità economica degli alloggi;

I.

considerando che i principi della CRPD vanno ben al di là della discriminazione e mirano a far sì che tutte le persone con disabilità e le loro famiglie godano appieno dei diritti umani in una società inclusiva;

J.

considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea prevede che una politica possa essere considerata indirettamente discriminatoria se, in pratica, la disposizione contestata incide negativamente su una percentuale sostanzialmente più elevata di persone con disabilità; che se una disposizione è anche sospettata di essere intrinsecamente discriminatoria e suscettibile di avere un simile effetto negativo, sarà altresì considerata discriminatoria;

K.

considerando che l'articolo 1 della CRPD annovera tra le persone con disabilità quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri; che a tale riguardo riveste particolare importanza l'articolo 9 della CRPD;

L.

considerando che nel 2018 il 37 % della popolazione dell'UE-28 dai 15 anni in su ha riferito di avere limitazioni fisiche o sensoriali moderate o gravi; che nell'UE-28, nel 2018, il 24,7 % della popolazione dai 16 anni in su ha segnalato di avere alcune o gravi limitazioni pregresse nello svolgimento delle proprie attività abituali a causa di problemi di salute; che il 17,7 % ha segnalato alcune limitazioni pregresse e il 7 % ha segnalato gravi limitazioni pregresse (25);

M.

considerando che la gravità delle principali malattie croniche è calcolata sulla base dell'attesa di vita corretta per disabilità (DALY); che, tuttavia, i quadri di riferimento relativi alle malattie croniche variano all'interno dell'UE e in alcuni Stati membri possono rientrare in programmi di disabilità più ampi;

N.

considerando che Eurofound ha segnalato assenza di chiarezza in merito all'inserimento del concetto di «malattia» (cronica) nella definizione di disabilità (26); che l'agenzia raccomanda un riesame della strategia europea sulla disabilità per trattare la questione;

O.

considerando che la strategia UE sulla disabilità 2010-2020 non è riuscita a integrare l'uguaglianza di genere e a includere e affrontare la situazione specifica, le forme di discriminazione e le privazioni dei diritti delle donne e delle minori con disabilità, che si trovano ad affrontare discriminazioni multiple e altre violazioni dei loro diritti; che gli effetti della discriminazione multipla sono la povertà, l'esclusione sociale, scolastica e dal mercato del lavoro (maggiore probabilità di lavoro a basso salario, temporaneo o precario), causando alle persone con disabilità, ai loro familiari e a chi le assiste ulteriore stress e aggravio psicologico; che la parità di trattamento può essere garantita applicando politiche e misure positive a favore delle donne con disabilità, delle madri e dei padri di minori con disabilità, dei genitori soli con disabilità e/o dei genitori soli di minori con disabilità; che includere la dimensione di genere nell'attesa strategia europea sulla disabilità post-2020 contribuirà a un approccio intersettoriale all'eliminazione delle discriminazioni a danno di donne e ragazze con disabilità;

P.

considerando che nel 2018 il 28,7 % di tutte le persone con disabilità nell'UE (di età pari o superiore a 16 anni) era a rischio di povertà e di esclusione sociale (27);

Q.

considerando che, nonostante l'articolo 19 CRPD statuisca che gli Stati parti della convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, 800 000 persone con disabilità nell'UE sono tuttora private del loro diritto di voto;

R.

considerando che le persone sordocieche soffrono di una specifica duplice disabilità che associa due carenze sensoriali, visiva e uditiva, il che limita la loro piena partecipazione e causa problemi specifici in termini di accesso alla comunicazione, alle informazioni, alla mobilità e alle interazioni sociali;

S.

considerando che le prestazioni sociali relative alla disabilità dovrebbero essere ritenute un sostegno dello Stato per aiutare le persone a eliminare le barriere derivanti dalla loro disabilità e/o situazione di salute e consentire la loro piena partecipazione nella società, in aggiunta alla sostituzione del reddito ove necessario;

T.

considerando che l'articolo 9 CRPD riconosce che occorre adottare misure adeguate volte a garantire che le persone con disabilità, in particolare le ragazze e le donne, possano godere di un reale accesso all'ambiente fisico, alle strutture di trasporto, all'informazione e alla comunicazione, comprese le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali;

U.

considerando che la direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, adottata nel giugno 2019 (28), stabilisce per la prima volta a livello dell'UE il diritto di ciascun lavoratore di usufruire di un congedo per prestatori di assistenza di cinque giorni lavorativi all'anno;

V.

considerando che la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (la strategia) è servita come quadro di riferimento per le proposte politiche e legislative per l'attuazione della CRPD, all'interno dell'UE e non solo;

W.

considerando che le persone con disabilità ancora non partecipano pienamente alla società né godono appieno dei loro diritti; che, conformemente all'articolo 29 CRPD, la partecipazione delle persone con disabilità può essere conseguita solamente se esse sono incluse nella vita politica e pubblica, dove sono spesso sottorappresentate;

X.

considerando che la strategia non è stata adeguata ai settori strategici emergenti, ad esempio non è stata allineata all'Agenda 2030, che l'UE e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati ad attuare, né al pilastro europeo dei diritti sociali;

Y.

considerando che, durante la crisi della Covid-19, le persone con disabilità hanno subito gravi difficoltà e violazioni dei loro diritti, come ad esempio interruzioni dell'assistenza personale e dei servizi di cura e di sostegno, disparità nell'accesso alle informazioni sanitarie e all'assistenza sanitaria, comprese le cure urgenti, e/o totale esclusione dalle stesse, la mancanza di informazioni generali e pubbliche in materia di sicurezza presentate in modo chiaro e semplice, anche in formati accessibili, privi di barriere e utilizzabili, la mancata adozione di misure precauzionali negli istituti residenziali, la disparità di accesso alle alternative offerte dagli istituti di istruzione, in particolare la didattica a distanza e online, e un aumento dei casi di violenza domestica; che vi è la possibilità che la pandemia e le difficoltà di cui sopra possano ripresentarsi nei prossimi mesi;

Z.

considerando che la strategia non integra tutte le disposizioni della CRPD;

AA.

considerando che sinora la Commissione non ha intrapreso un riesame completo e trasversale della sua legislazione al fine di garantire una piena armonizzazione con le disposizioni della CRPD;

AB.

considerando che la strategia ha conseguito progressi limitati;

AC.

considerando che in un gran numero di settori strategici dell'UE non sono stati integrati i diritti delle persone con disabilità;

AD.

considerando che esistono ancora atti legislativi, sia nuovi che riveduti, che non contengono alcun riferimento alla CRPD e all'accessibilità; che l'accessibilità costituisce un presupposto per una vita indipendente e per la partecipazione; che l'UE, in quanto parte della CRPD, ha il dovere di garantire il profondo coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative nell'elaborazione e nell'applicazione della legislazione e delle politiche, nel rispetto dei diversi concetti di disabilità;

AE.

considerando che è indispensabile garantire alle persone con disabilità un accesso pieno e paritario al mercato del lavoro, che continua ad essere problematico, dato che il loro tasso di disoccupazione si attesta al 50,6 % (53,3 % per gli uomini e 48,3 % per le donne), rispetto al 74,8 % delle persone senza disabilità (29), e per la fascia di età compresa i 20 e i 64 anni si attesta al 17 % delle persone con disabilità, a fronte del 10 % delle persone senza disabilità, il che impedisce a numerose persone con disabilità di vivere una vita indipendente e attiva; che una percentuale notevole dei quattro milioni di persone che ogni anno si trovano senza fissa dimora ha disabilità; che i dati variano notevolmente in base ai diversi tipi di disabilità ed esigenze di assistenza;

AF.

considerando che i datori di lavoro devono essere sostenuti e incoraggiati al fine di garantire che le persone con disabilità possano emanciparsi lungo l'intero percorso dall'istruzione al lavoro; che a tale scopo la sensibilizzazione dei datori di lavoro è uno dei modi per combattere la discriminazione nell'assunzione di persone con disabilità;

AG.

considerando che le misure nel luogo di lavoro sono essenziali per promuovere la salute mentale, prevenendo le patologie mentali e le disabilità psicosociali;

AH.

considerando che le azioni destinate ad affrontare le sfide del cambiamento demografico devono includere misure adeguate per mantenere attive le persone con disabilità e tenerle nel mercato del lavoro; che ciò include non solo misure preventive in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, ma anche misure incentrate sulla riabilitazione e la partecipazione dopo una malattia o un infortunio;

AI.

considerando che la partecipazione può essere conseguita pienamente solo con l'inclusione di una vasta gamma di persone con disabilità e di organizzazioni che le rappresentano e con la consultazione significativa di tutti i tipi di parti interessate, nel rispetto dei diversi concetti di disabilità;

1.

riconosce i progressi compiuti nell'attuazione della CRPD grazie alla strategia europea sulla disabilità 2010-2020; invita la Commissione a fare tesoro dei risultati raggiunti potenziando il suo impegno a favore dei diritti delle persone con disabilità attraverso un'ambiziosa strategia europea sulla disabilità per il periodo successivo al 2020 (strategia post-2020);

2.

ricorda che il comitato CRPD ha rilevato criticamente, nelle sue osservazioni conclusive, che le misure di austerità adottate dall'UE e dai suoi Stati membri hanno peggiorato gli standard di vita delle persone con disabilità, determinando un aumento dei livelli di povertà e di esclusione sociale nonché tagli ai servizi sociali, all'assistenza alle famiglie e ai servizi a livello di comunità;

3.

ricorda che il comitato CRPD ha espresso profonda preoccupazione per la situazione precaria delle persone con disabilità nel contesto dell'attuale crisi migratoria nell'UE, in particolare poiché i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo con disabilità sono trattenuti nell'UE in condizioni che non garantiscono un sostegno adeguato e soluzioni ragionevoli; chiede pertanto alla Commissione di rettificare la situazione fornendo orientamenti alle sue agenzie e agli Stati membri, in cui si dichiara che il trattenimento restrittivo delle persone con disabilità nel contesto della migrazione e della domanda di asilo non è conforme alla CRPD;

4.

esprime particolare preoccupazione per i giovani con disabilità e quelli che sono rimasti disoccupati per un periodo prolungato; invita gli Stati membri ad adoperarsi per inserirli nel mercato del lavoro in via prioritaria, ad esempio nell'ambito del programma di garanzia per i giovani;

5.

invita la Commissione a presentare una strategia europea sulla disabilità globale, ambiziosa e a lungo termine per il periodo successivo al 2020, la quale:

a)

includa aree prioritarie chiaramente designate che coprano tutte le disposizioni della CRPD e rispecchino le osservazioni generali del comitato CRPD, ivi incluse le definizioni dei termini chiave, in particolare una definizione comune a livello dell'UE di «disabilità», in tutti gli ambiti strategici dell'UE, e che diano seguito alle osservazioni conclusive del comitato CRPD all'UE, adottate nel 2015;

b)

contenga obiettivi ambiziosi, chiari e misurabili, tra cui un elenco delle azioni pianificate con chiari orizzonti temporali e risorse stanziate nei seguenti ambiti: uguaglianza, partecipazione, libera circolazione e vita indipendente, accessibilità, occupazione e formazione, istruzione e cultura, povertà ed esclusione sociale, azione esterna, libertà dalla violenza e dagli abusi, integrazione della disabilità e sensibilizzazione;

c)

contenga orizzonti temporali e scadenze di attuazione prestabiliti;

d)

rispecchi la diversità delle persone con disabilità e delle loro esigenze, anche attraverso azioni mirate;

e)

integri i diritti di tutte le persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti gli ambiti;

f)

riconosca e affronti le forme molteplici e trasversali di discriminazione cui sono esposte le persone con disabilità;

g)

preveda un approccio rispettoso del minore;

h)

salvaguardi l'integrazione della dimensione di genere;

i)

si rivolga agli adulti con disabilità prestando particolare attenzione alle persone con disabilità intellettiva e al loro futuro dopo il decesso del prestatore di assistenza;

j)

sia sostenuta da un meccanismo di monitoraggio adeguato e dotato di risorse sufficienti, con chiari parametri di riferimento e indicatori;

k)

agevoli i collegamenti tra diversi settori politici a livello dell'UE e l'adattabilità della strategia agli ambiti politici e alle sfide emergenti che vanno al di là delle disposizioni della CRPD, come la digitalizzazione e le nuove tecnologie, l'automazione e l'intelligenza artificiale;

l)

sia coerente con le altre iniziative e strategie dell'UE e integri il seguito della strategia Europa 2020 e delle iniziative nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e della tabella di marcia per un'Europa sociale;

m)

stanzi un bilancio adeguato per l'attuazione e il monitoraggio della strategia post-2020, ivi incluso un bilancio adeguato per il quadro dell'UE relativo alla CRPD, che promuove, tutela e monitora l'attuazione della CRPD nelle materie di competenza dell'UE, ossia nella legislazione e nelle politiche dell'UE nonché nella pubblica amministrazione europea;

n)

promuova la collaborazione con le autorità, le imprese, le parti sociali e la società civile a livello europeo, nazionale, regionale e locale al fine di garantire una corretta attuazione della strategia post-2020;

o)

integri la parità di accesso ai servizi per le persone con disabilità, ivi incluso l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'occupazione, ai trasporti pubblici, agli alloggi, alla cultura, allo sport e alle attività ricreative nonché ad altri ambiti, eliminando gli ostacoli alla partecipazione sociale e applicando i principi di progettazione universale nel quadro degli investimenti infrastrutturali e digitali in tutta l'UE;

p)

assicuri che la promozione e il sostegno effettivi dell'economia sociale rientrino tra le priorità della strategia;

6.

sottolinea la necessità di coerenza tra la strategia post-2020 e i quadri di riferimento rivolti alle persone con malattie croniche, anche per quanto riguarda le misure di promozione dell'occupazione, dal momento che non sempre le strategie a favore delle persone con disabilità affrontano le loro esigenze;

7.

evidenzia l'importanza di una definizione e applicazione olistiche di accessibilità e il suo valore quale base per garantire pari opportunità per le persone con disabilità, come riconosciuto nella CRPD e in linea con l'osservazione generale n. 2 della CRPD, tenuto conto della diversità delle esigenze delle persone con disabilità e della promozione di una progettazione universale quale principio dell'UE;

8.

invita gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente, compresi l'atto europeo sull'accessibilità (30), la direttiva sui servizi di media audiovisivi, il pacchetto telecomunicazioni e la direttiva sull'accessibilità del web (31), nonché le pertinenti normative in materia di trasporti e diritti dei passeggeri; insiste sul fatto che il monitoraggio dovrebbe essere condotto da un entità indipendente con la partecipazione di persone con disabilità, e non attraverso un'autovalutazione; invita pertanto la Commissione ad agevolare l'attuazione e a istituire un comitato europeo sull'accessibilità per monitorare l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di accessibilità;

9.

invita la Commissione a utilizzare l'atto europeo sull'accessibilità quale base per adottare un solido quadro europeo per un ambiente accessibile e inclusivo, in cui sia garantita la piena accessibilità degli spazi pubblici, dei servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, di comunicazione e finanziari, come pure dell'ambiente costruito; invita la Commissione a rafforzare i diritti dei passeggeri per evitare ulteriori discriminazioni;

10.

invita la Commissione a rivedere le norme per l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e l'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) al fine di tutelare i diritti dei passeggeri con disabilità, con particolare attenzione alla sicurezza e integrità della persona e delle attrezzature durante il trasporto, nonché al riconoscimento della necessità di posti aggiuntivi per un assistente personale o per le persone che viaggiano in posizione distesa;

11.

ricorda che l'attuazione di tutti gli obblighi in materia di accessibilità richiede finanziamenti idonei a livello europeo, nazionale e locale; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare gli investimenti pubblici per garantire che sia l'ambiente fisico sia quello digitale siano accessibili alle persone con disabilità;

12.

esprime preoccupazione per il fatto che la condizionalità ex ante in materia di appalti pubblici riguardo agli acquisti accessibili prima della firma di un contratto pubblico non sia attuata in modo sufficiente a livello nazionale; raccomanda a tale scopo di istituire un portale, analogamente a quanto avvenuto con gli appalti pubblici verdi, contenente tutti gli orientamenti in materia di accessibilità;

13.

invita la Commissione a collaborare con la Corte di giustizia dell'Unione europea sulle strategie di comunicazione e accessibilità per garantire che le persone con disabilità possano accedere al sistema giudiziario dell'UE;

14.

sottolinea che la strategia post-2020 dovrebbe basarsi su un riesame trasversale e globale di tutta la legislazione e la politica dell'UE al fine di garantire una piena armonizzazione con le disposizioni della CRPD; insiste sul fatto che essa dovrebbe includere una dichiarazione riveduta delle competenze che comprenda tutti i settori politici in cui l'UE ha legiferato o adottato misure non vincolanti che hanno un impatto sulle persone con disabilità e dovrebbe prevedere proposte legislative corredate di misure di attuazione e monitoraggio;

15.

chiede alla Commissione di assicurare l'inclusione di un approccio di genere e trasversale per combattere le molteplici forme di discriminazione cui sono esposte le donne e le ragazze con disabilità; insiste affinché siano raccolti dati disaggregati per genere allo scopo di individuare le forme di discriminazione multipla trasversale cui sono esposte le donne e le ragazze con disabilità in tutti i settori contemplati dalla Convenzione di Istanbul e ovunque sia opportuno; esorta la Commissione a presentare una proposta consolidata nell'ambito della strategia sulla disabilità post-2020 e ad adottare misure efficaci dirette alle famiglie, alle comunità, ai professionisti e alle istituzioni al fine di prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e dei minori con disabilità, comprese le molestie e gli abusi sessuali; esorta l'Unione europea e gli Stati membri che non hanno ancora provveduto in tal senso a ratificare la Convenzione di Istanbul;

16.

chiede che la strategia post-2020 sviluppi una struttura interistituzionale che sovrintenda alla sua attuazione, utilizzando le procedure stabilite nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (32); sottolinea che in tutte le istituzioni ed agenzie dell'UE dovrebbero essere presenti punti di contatto sulla disabilità e che il punto di contratto centrale dovrebbe essere ubicato presso il Segretariato generale della Commissione; sottolinea che tali punti di contatto dovrebbero essere sostenuti da un adeguato meccanismo interistituzionale per coordinare l'attuazione della CRPD nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE; sottolinea che esiste un meccanismo interistituzionale per agevolare la cooperazione tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, con un incontro tra i rispettivi presidenti all'inizio di ogni mandato; sottolinea, a tale riguardo, che le istituzioni dell'UE in quanto amministrazioni pubbliche devono conformarsi alla CRPD sotto tutti gli aspetti;

17.

esorta la Commissione a preparare la strategia post-2020 con il coinvolgimento stretto, significativo e sistematico delle persone con disabilità nonché dei familiari e delle organizzazioni che le rappresentano, e a garantire che la Commissione, unitamente agli Stati membri, lavori in stretta collaborazione con loro nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione della strategia post-2020, anche mediante finanziamenti adeguati e lo sviluppo delle capacità;

18.

invita la Commissione a prevedere un riesame della strategia ogni tre anni, attribuendo un ruolo preciso al quadro dell'UE relativo alla CRPD, e a coinvolgere in maniera sistematica e attiva le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, a livello europeo e nazionale, in tale riesame;

19.

sottolinea la necessità di un monitoraggio costante dell'attuazione della CRPD; chiede, in tal contesto:

a)

la raccolta (con garanzie stabilite giuridicamente) di dati solidi, disaggregati e ripartiti per tipo di disabilità, età, genere e fattori pertinenti per il monitoraggio dei progressi nell'attuazione della CRPD e per l'eliminazione delle barriere cui sono esposte le persone con disabilità nell'esercizio dei loro diritti;

b)

l'assegnazione di risorse adeguate al quadro dell'UE per il monitoraggio della CRPD, affinché esso possa espletare le proprie funzioni in maniera indipendente e adeguata;

c)

un meccanismo flessibile che possa fornire incentivi all'attuazione ottimale della CRPD, come il premio Access City Awards per le città accessibili;

d)

iniziative pertinenti a livello nazionale;

20.

invita la Commissione a provvedere affinché la strategia post-2020 promuova, in particolare, un accesso garantito all'occupazione, alla formazione professionale, a un'istruzione inclusiva, a servizi di assistenza sanitaria di qualità e a costi accessibili, ai servizi digitali e ad attività sportive per le persone con disabilità, assicurando tra l'altro che siano fornite soluzioni ragionevoli sul posto di lavoro e che le retribuzioni delle persone con disabilità siano allo stesso livello di quelle dei dipendenti senza disabilità, nonché evitando e prevenendo la possibilità di qualsiasi altra forma di discriminazione; invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente e/o ad attuare meglio le misure che promuovono la partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro e a provvedere affinché le persone con disabilità che lavorano in laboratori protetti siano formalmente riconosciute dalla legge come lavoratori e beneficino della stessa protezione sociale di cui godono gli altri lavoratori; invita la Commissione a incoraggiare l'elaborazione di quadri di qualità per i tirocini, nonché a promuovere e sviluppare le possibilità formative offerte dalle attività di apprendimento per persone con disabilità; invita la Commissione a includere nelle future relazioni le migliori prassi, onde consentire ai datori di lavoro di attuare efficacemente la legislazione in materia di disabilità; invita la Commissione a riconoscere, promuovere e tutelare le imprese inclusive, per creare occupazione permanente per le persone con disabilità sul mercato del lavoro; sottolinea il potenziale delle imprese e delle organizzazioni dell'economia sociale al fine di agevolare l'inclusione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità; invita la Commissione a fornire all'economia sociale un sostegno mirato a titolo del Fondo sociale europeo;

21.

sottolinea che è fondamentale garantire un livello elevato di servizi e assistenza alle persone con disabilità; ritiene pertanto necessario definire norme minime a livello dell'UE per garantire che siano soddisfatte tutte le esigenze delle persone con disabilità;

22.

invita la Commissione a rivedere la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera per renderla conforme alla CRPD, in modo da garantire alle persone con disabilità l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera di qualità e a costi accessibili;

23.

invita gli Stati membri ad assicurare per le persone con disabilità l'accesso a servizi sanitari attenti alla dimensione di genere, che comprendano i servizi di riabilitazione e, se del caso, l'assistenza di lungo periodo;

24.

ritiene che le donne e le ragazze con disabilità debbano avere pienamente accesso a cure mediche rispondenti alle loro particolari esigenze, tra cui le visite ginecologiche, le visite mediche, la pianificazione familiare e un sostegno adeguato durante la gravidanza; esorta l'UE a tenere conto di tali servizi in sede di attuazione della strategia per il periodo successivo al 2020;

25.

sottolinea che le persone sordocieche devono ricevere un'assistenza supplementare da parte di professionisti dotati di conoscenze specialistiche e qualificate, come pure di interpreti per sordociechi; invita gli Stati membri a riconoscere il bastone rosso e bianco come simbolo dei pedoni sordociechi in modo da renderli più visibili nel traffico;

26.

invita la Commissione ad assicurare che le persone private della loro capacità giuridica possano esercitare tutti i diritti sanciti nella legislazione e nei trattati dell'Unione europea;

27.

si rammarica che le attuali politiche europee sui diritti dell'infanzia non includano in misura sufficiente una strategia completa basata sui diritti a favore dei bambini e delle bambine con disabilità, né contengano salvaguardie volte a tutelarne i diritti, che non risultano sufficientemente contemplati e integrati dalle strategie sulla disabilità;

28.

invita la Commissione a migliorare l'accesso dei bambini vulnerabili ai servizi essenziali e ai diritti sociali (segnatamente assistenza sanitaria, istruzione, educazione e cura della prima infanzia, alimentazione e alloggio);

29.

invita la Commissione e gli Stati membri a far sì che l'UE abbia un ruolo guida nella promozione dei diritti delle persone con disabilità, nonché a promuovere la ratifica della CRPD a livello mondiale; invita la task force di esperti sull'uguaglianza della Commissione sotto la supervisione della Commissaria per l'Uguaglianza a integrare sistematicamente i diritti delle persone con disabilità in tutte le pertinenti leggi, decisioni e politiche e in tutti i pertinenti programmi dell'UE; chiede che la prospettiva dei diritti delle persone con disabilità sia integrata pienamente in tutti gli aspetti del pilastro europeo dei diritti sociali, nella strategia per la parità di genere, ponendo una particolare attenzione alla lotta contro la violenza, nel programma Erasmus+ e nella garanzia per i giovani, nel meccanismo per una transizione giusta, nella garanzia per l'infanzia, nel prossimo Libro verde sull'invecchiamento, nel semestre europeo e nella politica estera dell'UE e sottolinea la necessità di introdurre una garanzia per i diritti delle persone con disabilità per assistere tali persone nel lavoro, nei tirocini, negli inserimenti lavorativi e nella formazione continua; ricorda alla Commissione di monitorare tale aspetto anche all'interno delle istituzioni dell'UE;

30.

invita la Commissione a preparare una valutazione delle difficoltà e delle violazioni dei diritti subite dalle persone con disabilità durante la pandemia di Covid-19, delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia e delle lacune e carenze legislative; invita la Commissione a proporre, nella strategia sulla disabilità post-2020, misure pertinenti e specifiche di ripresa e di mitigazione per ovviare a tali carenze e impedire che si ripresentino in futuro; ricorda che tali misure devono essere sviluppate sulla base di consultazioni con le persone con disabilità e i loro familiari o le organizzazioni che li rappresentano, come pure con la rete CRPD del Parlamento europeo;

31.

invita la task force di esperti della Commissione a predisporre e mantenere consultazioni sistematiche con le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative;

32.

sottolinea che il diritto a una vita indipendente e a essere inclusi nella comunità è parte integrante della realizzazione di molti altri diritti sanciti nella CRPD, tra cui l'uguaglianza e la non discriminazione, l'autonomia e la libertà, la capacità giuridica e la libera circolazione;

33.

invita la Commissione a promuovere attivamente, in tutti gli strumenti politici e le iniziative politiche dell'UE, la transizione dall'assistenza istituzionale e/o segregante a un sostegno basato sulla comunità, ivi compresa l'assistenza personale, e a servizi inclusivi (sia tradizionali che mirati in base alle esigenze specifiche); invita inoltre la Commissione ad assicurare che il progresso complessivo nella deistituzionalizzazione sia inserito come indicatore nel quadro di valutazione della situazione sociale dell'UE;

34.

invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione accelerando il processo di deistituzionalizzazione entro un orizzonte temporale specifico e abolendo il processo decisionale con tutore a favore di un processo decisionale sostenuto; invita gli Stati membri a garantire che la deistituzionalizzazione non comporti in nessun caso, per le persone con disabilità, la deprivazione abitativa dovuta alla mancanza di alloggi adeguati e/o accessibili;

35.

invita la Commissione ad adottare una posizione forte sul fatto che la disponibilità generale di servizi tradizionali basati sulla comunità è essenziale per la transizione dall'assistenza istituzionale alla vita nella comunità;

36.

invita la Commissione a promuovere la libera circolazione delle persone con disabilità;

37.

invita la Commissione a sviluppare azioni a livello dell'UE per assicurare che tutte le persone con disabilità possano esercitare il loro diritto alla libera circolazione e godere di tale libertà, come anche della libertà di lavorare all'estero, alle stesse condizioni delle altre persone;

38.

invita la Commissione a salvaguardare un uso dei fondi dell'UE conforme alla CRPD e a garantire che i fondi dell'UE non contribuiscano alla costruzione o alla ristrutturazione di strutture di assistenza istituzionale, o di strutture di diverso tipo che possano essere facilmente trasformate in istituti, oppure a progetti che non coinvolgano in maniera significativa le persone con disabilità e i loro familiari o le organizzazioni che le rappresentano, e che non siano destinati a strutture che sono inaccessibili per le persone con disabilità;

39.

invita la Commissione a garantire che i fondi dell'UE non contribuiscano alla ricerca non etica, alla sterilizzazione involontaria o alla violazione dei diritti riproduttivi delle persone con disabilità;

40.

invita la Commissione a riconoscere che le persone con disabilità intellettive e psicosociali sono particolarmente vulnerabili agli approcci e ai trattamenti sperimentali che non hanno un solido fondamento costituito da prove scientifiche e possono causare un danno considerevole;

41.

insiste sul fatto che i fondi dell'UE dovrebbero mirare a promuovere ambienti, servizi, pratiche e dispositivi inclusivi e accessibili, che seguano un approccio basato sulla progettazione universale e favoriscano la deistituzionalizzazione, ivi compreso un forte sostegno all'assistenza personale e alla vita indipendente; invita la Commissione a promuovere iniziative volte ad assicurare che i servizi di sostegno finanziati dai fondi dell'UE soddisfino le esigenze delle persone con disabilità; sottolinea che i fondi dovrebbero essere investiti attivamente nella ricerca per sviluppare una tecnologia assistiva migliore e a costi più accessibili per le persone con disabilità; chiede l'attivo coinvolgimento delle persone con disabilità, nonché dei loro familiari e delle organizzazioni che le rappresentano, in tutti i programmi finanziati dall'UE;

42.

invita la Corte dei conti europea a esaminare se le opportunità finanziate dall'UE raggiungano le persone con disabilità;

43.

invita la Commissione ad assicurare che tutti i progetti e tutte le infrastrutture sostenuti dai fondi dell'UE nei paesi terzi siano accessibili per l'inclusione delle persone con disabilità e chiede che i fondi dell'UE siano impiegati per investimenti a favore dell'attuazione e del monitoraggio della CRPD e dello sviluppo delle capacità delle organizzazioni di persone con disabilità;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che la strategia europea e le azioni degli Stati membri siano pienamente allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quale importante quadro di azione globale, per un'azione a favore della sostenibilità, dell'uguaglianza e dell'inclusione, che comprenda la disabilità come questione orizzontale negli OSS 4, 8, 10, 11 e 17;

45.

invita la Commissione ad assumere un ruolo guida nell'attuare gli OSS nella sua azione esterna in modo inclusivo sul piano della disabilità, indipendentemente da una nuova strategia europea sulla disabilità, adottando una tabella di marcia chiara, trasparente e inclusiva, tesa al conseguimento degli obiettivi;

46.

si compiace della direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, di recente adozione, e in particolare dell'introduzione di un congedo di cinque giorni lavorativi all'anno per i prestatori di assistenza; invita gli Stati membri ad attuare la direttiva in tempi rapidi e li incoraggia ad andare oltre i requisiti minimi ivi stabiliti, anche istituendo il diritto al congedo di paternità retribuito, al congedo parentale retribuito e al congedo per i prestatori di assistenza retribuito; incoraggia gli Stati membri a introdurre disposizioni relative al congedo per i prestatori di assistenza, al congedo di paternità, al congedo parentale e a modalità di lavoro flessibili che siano adattate alle esigenze specifiche dei genitori che si trovano in situazioni particolarmente sfavorite, come ad esempio i genitori con disabilità o i genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso; invita tutti gli Stati membri ad assicurare un sostegno sufficiente, di tipo sia finanziario che professionale, per le persone che assistono familiari con disabilità che vivono nella stessa casa; sottolinea che il fatto di dover assistere i propri familiari spesso incide negativamente sulla famiglia e sulla vita professionale di coloro che prestano assistenza e può creare esclusione e discriminazione;

47.

invita la Commissione a creare meccanismi per il coordinamento della portabilità e dell'adattabilità delle prestazioni e dei servizi per le persone con disabilità tra gli Stati membri e ad ampliare il progetto pilota della tessera di disabilità dell'UE a tutti gli Stati membri, estendendolo oltre i settori della cultura e dello sport, nonché a garantire che la tessera di parcheggio dell'UE per i disabili sia pienamente rispettata in tutti gli Stati membri; sottolinea che tali misure sono fondamentali per garantire che le persone con disabilità in tutta l'UE possano accedere al sostegno per la disabilità senza che siano necessarie valutazioni distinte in ciascuno Stato membro; invita gli Stati membri a integrare nella loro legislazione il riconoscimento delle disabilità specifiche al fine di affrontare e soddisfare le relative esigenze specifiche (ad esempio la sordo-cecità);

48.

invita la Commissione a promuovere un coinvolgimento strutturale delle persone con disabilità, dei loro familiari e delle organizzazioni che le rappresentano in tutte le fasi decisionali, sia a livello nazionale che a livello di Unione, e a finanziare lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni di persone con disabilità, per consentire loro di partecipare in modo strutturato a tutte le decisioni che le riguardano; invita la Commissione a sviluppare iniziative che incentivano l'autopromozione e la partecipazione politica delle persone con disabilità e invita gli Stati membri a rafforzare le iniziative nazionali in tal senso;

49.

invita la Commissione a promuovere un migliore coordinamento dei servizi di sostegno tra gli Stati membri e l'istituzione di punti di contatto in tutti gli Stati membri, in modo da informare i cittadini dell'UE con disabilità in merito ai loro diritti sociali e ai servizi di sostegno di cui possono avvalersi;

50.

invita la Commissione a creare, in collaborazione con il settore privato, un portale che raccolga tutti gli strumenti finalizzati ad assicurare alle persone con disabilità una partecipazione sociale ottimale;

51.

rammenta che le persone con disabilità hanno diritto a un tenore di vita adeguato e alla protezione sociale, con particolare riferimento all'assistenza finanziaria e all'assistenza di sostegno; invita la Commissione a garantire che la strategia dell'UE per la disabilità 2030 preveda azioni specifiche per promuovere in tutta l'UE sistemi inclusivi di protezione sociale atti a garantire l'accesso alle prestazioni e ai servizi alle persone con disabilità nell'intero arco della loro vita; invita gli Stati membri a istituire un sistema di protezione sociale di base destinato alle persone con disabilità che garantisca loro un tenore di vita adeguato;

52.

invita la Commissione e il Consiglio a basarsi sulla raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale (33) e sulla proposta di regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2016)0815), per consentire a tutti i cittadini dell'UE di accedere ai servizi di sostegno sociali in tutta l'UE, in linea con una raccomandazione del comitato CRPD delle Nazioni Unite;

53.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare una campagna globale che coinvolga le persone con disabilità, i loro familiari e le organizzazioni che le rappresentano e che sia disponibile in formati accessibili, tra cui una versione di facile lettura e una versione nella lingua dei segni nazionale, al fine di sensibilizzare le persone con disabilità, i responsabili e la società in generale alla CRPD, ai diritti e alle esigenze delle persone con disabilità nonché agli ostacoli cui sono esposte; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, coordinare e creare materiali didattici che possano essere utilizzati negli Stati membri, al fine di contribuire a diffondere atteggiamenti positivi nei confronti delle persone con disabilità e migliorare la loro inclusione;

54.

invita l'UE e gli Stati membri a finanziare iniziative di formazione destinate a e da parte di persone con disabilità, le loro organizzazioni, i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, gli organismi per le pari opportunità e i funzionari pubblici in merito al principio di non discriminazione, compresa la discriminazione multipla e trasversale, e alle soluzioni ragionevoli;

55.

invita tutti gli Stati membri a sostenere e accrescere il prestigio del lavoro sociale (ovvero degli operatori sociali e delle persone attive nei servizi sociali);

56.

invita la Commissione a creare un chiaro meccanismo di responsabilità, controllo e sanzioni per le proprie strategie;

57.

invita tutti gli Stati membri ad affrontare con urgenza il problema dei senzatetto adottando, a livello nazionale, regionale e locale, strategie per i senzatetto integrate, a lungo termine e basate sugli alloggi, come pure a riconoscere i rischi particolari cui sono esposte le persone con disabilità, comprese quelle che soffrono di disturbi dello spettro autistico;

58.

invita gli Stati membri ad affermare il loro impegno a promuovere, tutelare e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità, compreso il diritto di libera circolazione e soggiorno e il diritto di voto alle elezioni, in linea con l'articolo 12 della CRPD, e a garantire il rispetto della loro dignità intrinseca attuando e monitorando attentamente l'attuazione della strategia post-2020 con la partecipazione significativa delle persone con disabilità e dei loro familiari o delle organizzazioni che le rappresentano, in collaborazione con le autorità, le parti sociali e la società civile a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE, come pure a stanziare risorse umane e finanziarie adeguate e sufficienti per la sua attuazione;

59.

invita tutti gli Stati membri a elaborare una propria strategia nazionale sulla disabilità per promuovere l'integrazione del tema dell'uguaglianza nei confronti della disabilità e per provvedere all'attuazione della CRPD;

60.

invita gli Stati membri a elaborare strategie nazionali che tengano conto delle migliori prassi di altri Stati membri per assicurare la corretta attuazione della CRPD;

61.

invita l'Unione europea e tutti gli Stati membri a ratificare il protocollo opzionale alla CRPD;

62.

invita tutti gli Stati membri a riferire in merito all'attuazione della strategia europea sulla disabilità;

63.

invita gli Stati membri a riferire in merito al seguito dato alle raccomandazioni nazionali formulate dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità dopo aver valutato la loro attuazione della CRPD;

64.

insiste sull'importanza di raggiungere quanto prima un accordo; invita il Consiglio a sbloccare l'impasse per muoversi verso una soluzione pragmatica ed accelerare senza ulteriore indugio l'adozione della direttiva orizzontale anti-discriminazione dell'UE proposta dalla Commissione nel 2008 e successivamente approvata dal Parlamento; considera la suddetta direttiva una condizione preliminare per garantire un quadro giuridico dell'Unione consolidato e coerente, che tuteli le persone dalla discriminazione per motivi di religione e credo, disabilità, età e orientamento sessuale anche al di fuori del luogo di lavoro; osserva che non dovrebbe essere accettata nessuna restrizione indebita del campo di applicazione della direttiva; ritiene che il consolidamento del quadro normativo dell'UE in materia di lotta contro i reati generati dall'odio sia anch'esso un elemento fondamentale, dato che simili reati sono diffusi anche nell'ambiente di lavoro;

65.

raccomanda all'UE di integrare strutturalmente la strategia europea sulla disabilità all'interno del processo del semestre europeo;

66.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, in vista della sua distribuzione ai parlamenti e ai consigli subnazionali, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.

(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  GU C 340 del 15.12.2010, pag. 11.

(3)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.

(4)  GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

(5)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

(6)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(7)  GU C 204 del 13.6.2018, pag. 179.

(8)  GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

(9)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2019)0032.

(11)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 110.

(12)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 138.

(13)  GU C 353 del 27.9.2016, pag. 41.

(14)  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

(15)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

(16)  GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.

(17)  GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.

(18)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 68.

(19)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(20)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

(21)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(22)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(23)  Questo numero comprende 99 milioni di persone secondo l'indagine EU-SILC del 2016 e 1 milione di persone che si stima siano segregate in istituti residenziali e non sono quindi rappresentate nell'indagine.

(24)  Sentenze dell'11 aprile 2013, cause riunite C-335/11 e C-337/11, punti 29-30; del 18 marzo 2014, causa C-363/12, punto 73; del 22 maggio 2014, causa C-356/12.

(25)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Functional_and_activity_limitations_statistics

(26)  Eurofound (2019), How to respond to chronic health problems in the workplace? (Come rispondere ai problemi cronici di salute sul posto di lavoro?), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.

(27)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191029-2

(28)  Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

(29)  Proposta di relazione comune sull'occupazione del 17 dicembre 2019 presentata dalla Commissione e dal Consiglio (COM(2019)0653).

(30)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.

(31)  GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

(32)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(33)  GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/22


P9_TA(2020)0158

Politica di concorrenza: relazione annuale 2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla politica di concorrenza — relazione annuale 2019 (2019/2131(INI))

(2021/C 362/04)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli da 101 a 109,

viste le pertinenti norme, linee guida, risoluzioni, consultazioni pubbliche, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,

visti la relazione della Commissione del 15 luglio 2019 sulla politica di concorrenza 2018 (COM(2019)0339) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato come documento giustificativo in pari data,

vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE (1),

vista la lettera di missione della Presidente eletta Ursula von der Leyen a Margrethe Vestager, in data 10 settembre 2019,

viste le risposte scritte e orali della Commissaria designata Margrethe Vestager in occasione dell'audizione dinanzi al Parlamento europeo dell'8 ottobre 2019,

vista la comunicazione della Commissione — Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2),

vista la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (3),

visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (4);

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2019 sulla relazione della Commissione, del 15 luglio 2019, relativa alla politica di concorrenza 2018,

visto il parere del Comitato delle regioni, del 5 dicembre 2019, sulla relazione della Commissione, del 15 luglio 2019, relativa alla politica di concorrenza 2018,

vista la relazione del 4 aprile 2019 degli esperti di alto livello della Commissione, dal titolo «La politica di concorrenza nell'era digitale»,

visti il parere preliminare del Garante europeo della protezione dei dati, del 26 marzo 2014, dal titolo «Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy» (vita privata e competitività nell'era dei megadati: l'interrelazione tra la protezione dei dati, il diritto in materia di concorrenza e la tutela dei consumatori nell'economia digitale) e il parere 8/2016 del Garante europeo della protezione dei dati, del 23 settembre 2016, dal titolo «Coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data» (applicazione coerente dei diritti fondamentali nell'era dei megadati),

vista la dichiarazione del 29 agosto 2018 del Garante europeo della protezione dei dati in merito alle ripercussioni delle concentrazioni economiche sulla protezione dei dati,

vista la lettera inviata alla Commissaria Margrethe Vestager in data 4 febbraio 2020 dai ministri dell'Economia e delle finanze di Francia, Germania, Italia e Polonia, nonché il contributo congiunto di Austria, Cechia, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia redatto in vista del prossimo Consiglio europeo di marzo 2020,

vista la proposta di Francia, Germania e Polonia, del 4 luglio 2019, dal titolo «Per una politica europea della concorrenza modernizzata»,

vista la relazione del 2019 dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) dal titolo «Il ruolo della politica di concorrenza nella tutela del benessere dei consumatori nell'era digitale»,

vista la decisione della Commissione del 7 gennaio 2019 di prorogare sette normative in materia di aiuti di Stato dell'UE (iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato per il periodo 2014-2020) fino alla fine del 2022 e di avviare valutazioni nel frattempo,

viste le conclusioni del Consiglio del 22 marzo e del 27 maggio 2019,

vista la dichiarazione di 18 Stati membri in occasione della 6a riunione ministeriale «Amici dell'industria», del 18 dicembre 2018,

vista la relazione del forum strategico per importanti progetti di comune interesse europeo, dal titolo «Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry» (rafforzare le catene del valore strategiche per un'industria dell'UE pronta per il futuro),

vista la revisione in corso delle linee direttrici sulla cooperazione orizzontale,

vista la consultazione pubblica sui regolamenti orizzontali di esenzione per categoria,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 19 giugno 2019, dal titolo «Towards an appropriate European legal framework for social economy enterprises» (verso un quadro giuridico europeo adeguato per le imprese dell'economia sociale),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

vista la lettera della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0022/2020),

A.

considerando che la concorrenza e un'efficace attuazione della politica di concorrenza devono offrire benefici a tutti i cittadini dell'UE, in particolare quanti si trovano in una situazione di debolezza come consumatori, promuovendo nel contempo l'innovazione e la concorrenza leale tra le imprese che operano all'interno del mercato unico, garantendo soprattutto che le piccole e medie imprese (PMI) abbiano l'opportunità di competere in condizioni eque;

B.

considerando che la politica di concorrenza deve essere adattata per affrontare le sfide digitali, ecologiche, geopolitiche, industriali e sociali e che deve risultare coerente con le priorità delineate dal Green Deal europeo e con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, al fine di garantire la parità di condizioni in tutti i settori quale pietra angolare dell'economia sociale di mercato dell'UE, tenendo in considerazione anche le imprese dell'economia sociale;

C.

considerando che la cooperazione globale in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza contribuisce a evitare incongruenze nelle misure correttive e nei risultati delle azioni di applicazione e aiuta le imprese a ridurre i costi di conformità;

D.

considerando che nei mercati digitali in rapida evoluzione la politica di concorrenza potrebbe in alcuni casi risultare eccessivamente lenta e pertanto rischiare di essere inefficace nel porre rimedio ai fallimenti sistemici del mercato e ripristinare la concorrenza; che la regolamentazione e il monitoraggio complementari ex ante potrebbero risultare vantaggiosi per garantire un controllo più efficace;

E.

considerando che le autorità europee garanti della concorrenza dovrebbero essere attente a evitare un'applicazione insufficiente nei mercati digitali, così come si dimostrano prudenti in merito all'eccessiva applicazione;

F.

considerando che l'obiettivo principale della politica europea di concorrenza consiste nell'evitare le distorsioni della concorrenza al fine di preservare l'integrità del mercato interno e proteggere i consumatori;

G.

considerando che alcuni scandali recenti in materia di dati e talune indagini e prove hanno mostrato in che modo i dati personali sono raccolti, utilizzati e venduti a terze parti dalle piattaforme e in che modo gli operatori e le piattaforme dominanti in ambito tecnologico monitorano sistematicamente le attività online dei consumatori;

Il ruolo della politica di concorrenza nei mercati globalizzati

1.

sottolinea che in un mondo globalizzato la cooperazione internazionale è essenziale per assicurare l'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza; invita la Commissione a rafforzare ulteriormente l'influenza della politica di concorrenza dell'UE nel mondo, in particolare proseguendo i pertinenti dialoghi e potenziando la cooperazione con USA, Cina, Giappone e altri paesi terzi, laddove possibile, mediante accordi di cooperazione di seconda generazione che consentano uno scambio di informazioni più efficace tra le autorità garanti della concorrenza; sostiene la partecipazione attiva della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza alla rete internazionale della concorrenza; incoraggia la Commissione ad adoperarsi con costanza per l'integrazione delle norme in materia di concorrenza (riguardanti anche gli aiuti di Stato) all'interno degli accordi di libero scambio dell'UE e in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al fine di garantire il rispetto reciproco della concorrenza leale; si rammarica dell'effetto negativo sortito sulla Commissione dalla situazione di stallo concernente l'organo di conciliazione dell'OMC;

2.

invita la Commissione a sviluppare strumenti volti ad agevolare un miglior controllo degli investimenti esteri diretti in tutti gli Stati membri, ad assicurare una rapida attuazione del meccanismo per il controllo degli investimenti esteri diretti, nonché a proporre uno strumento inteso a rafforzare l'attuale meccanismo, garantendo nel contempo che l'Unione europea rimanga aperta agli investimenti esteri diretti e sia una destinazione interessante per questi ultimi; richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che le imprese dei paesi terzi godono di un trattamento favorevole all'interno del proprio mercato nazionale, condizione che potrebbe distorcere la concorrenza al momento di investire nel mercato unico;

3.

chiede alla Commissione di garantire la reciprocità con i paesi terzi negli appalti pubblici, negli aiuti di Stato e nella politica d'investimento, tenendo anche conto del dumping sociale e ambientale; rammenta la necessità di aprire i mercati degli appalti pubblici di paesi terzi per i quali ancora non si dispone di un accesso; esorta la Commissione ad adoperarsi a favore dell'accesso dei più importanti paesi terzi, come la Cina, all'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC con un'offerta iniziale accettabile; sottolinea che qualsiasi strumento finalizzato al miglioramento dell'apertura dei mercati internazionali, come lo strumento per gli appalti internazionali dell'UE, il cui completamento è previsto entro il 2021, deve evitare ulteriori oneri burocratici e nuove distorsioni del mercato che si ripercuotono negativamente sulle imprese dell'Unione;

4.

invita la Commissione a garantire una concorrenza leale tra l'Unione europea e il Regno Unito a seguito del suo recesso dall'UE, al fine di assicurare condizioni di parità ed evitare il dumping;

5.

sostiene pienamente l'attuazione di importanti progetti di comune interesse europeo come l'alleanza europea per le batterie (European Battery Alliance); invita la Commissione a promuovere ulteriormente gli importanti progetti di comune interesse europeo principali in materia di tecnologie di rottura, a semplificare le pertinenti disposizioni e a ridurne i requisiti, affinché anche i progetti di ricerca industriale su scala ridotta possano essere approvati;

6.

rammenta la necessità che la Commissione effettui il controllo degli aiuti di Stato in modo equo tra operatori dell'UE e operatori terzi, onde evitare asimmetrie con le imprese concorrenti estere, e dedichi maggiore attenzione alle imprese statali aventi sede all'estero che ricevono sussidi dai propri governi con modalità proibite alle imprese dell'UE in base alle norme dell'Unione che disciplinano il mercato unico; esorta la Commissione a esaminare la recente proposta del governo neerlandese e a valutare la possibilità di aggiungere un pilastro al diritto dell'UE in materia di concorrenza onde dotare la Commissione di strumenti investigativi adeguati nel caso in cui si ritenga che un'azienda adotti un comportamento «distorsivo» a causa di sovvenzioni pubbliche o generi profitti eccessivi sulla base di una posizione di mercato dominante nel proprio paese di origine, ad esempio introducendo nelle norme dell'UE in materia di appalti pubblici una verifica sugli aiuti di Stato per le aziende dei paesi terzi;

7.

ribadisce la sua richiesta, rivolta alla Commissione, di valutare se il programma di acquisto di titoli societari generi possibili distorsioni della concorrenza, in particolare tra PMI e multinazionali;

8.

invita la Commissione ad adottare un approccio più favorevole ad una solida politica industriale dell'UE, al fine di garantire e mantenere elevata la competitività sui mercati globali; sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere e sostenere i progetti di interesse strategico dell'UE ed eliminare barriere e ostacoli, onde consentire l'affermarsi di leader innovativi dell'UE in settori prioritari specifici per l'Unione, rispettando nel contempo l'applicazione indipendente delle norme sulla concorrenza, che tutelano la parità di condizioni; chiarisce che il suddetto approccio non dovrebbe nuocere agli interessi delle PMI e dei consumatori e che dovrebbe essere incentrato sulla transizione verso un'economia più sostenibile e una maggior competitività dell'industria dei dati e delle infrastrutture digitali dell'UE, quali lo sviluppo del 5G;

9.

invita la Commissione a cogliere l'opportunità offerta dalla revisione delle linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontali per creare un quadro più flessibile e aumentare la certezza del diritto per le imprese; chiede alla Commissione di comunicare in modo più tempestivo ed efficiente con i titolari di progetti di cooperazione di una certa portata e di autorizzare la possibilità di porre nuove domande nel quadro di una procedura volontaria di notifica accelerata;

10.

accoglie con favore l'impegno della Commissione, espresso nella sua comunicazione del 9 dicembre 1997 (5), di rivedere la sua definizione di mercato pertinente, al fine di tener conto di una visione più a lungo termine che comprenda la dimensione globale, la digitalizzazione e la potenziale concorrenza futura; invita la Commissione a continuare a basarsi su validi principi economici e giuridici nelle sue indagini, seguendo i principi di proporzionalità e giusto processo, al momento di esaminare nuove tipologie di mercati;

11.

sottolinea che, in un sistema commerciale multilaterale regolamentato, che preserva il processo decisionale politico degli Stati, le condizioni di parità a livello internazionale sono fondamentali per l'Europa, ivi comprese le società europee e in particolare le PMI, nonché per i lavoratori e i consumatori europei; ritiene che ciò contribuisca a promuovere lo sviluppo economico sostenibile, garantendo un ambiente stabile e prevedibile, perseguendo una maggiore competitività e reciprocità, garantendo e creando posti di lavoro dignitosi nell'UE e nei paesi terzi e assicurando elevati standard in materia di lavoro e di ambiente, dal momento che un numero crescente di posti di lavoro dipende dalle catene globali del valore; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di aumentare la trasparenza, la sostenibilità e la responsabilità delle imprese nelle catene del valore globali e invita l'UE a considerare l'istituzione, fra le altre misure, di un quadro giuridico che preveda un obbligo di diligenza nelle catene del valore globali, quale passo necessario per conseguire tale obiettivo;

12.

invita la Commissione, alla luce del crescente dibattito, a riconciliare le regole dell'UE in materia di concorrenza, la politica industriale e il commercio internazionale, che devono andare di pari passo con la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente; sottolinea l'esigenza specifica di finanziamenti per la ricerca, quale base dell'innovazione e dello sviluppo delle imprese europee ed elemento fondamentale per potenziare il commercio e la competitività;

13.

sottolinea che le PMI svolgono un ruolo fondamentale nel commercio internazionale, in quanto si stima che rappresentino il 30 % delle esportazioni di beni dell'UE nel resto del mondo (6); ritiene che il mercato interno continui a essere di gran lunga il mercato più importante per le PMI; ricorda che, al fine di aiutare le PMI a far fronte alle importanti sfide legate all'ingresso in nuovi mercati e di consentire loro di competere sulla base dei propri meriti, la politica commerciale e di concorrenza dell'UE dovrebbe contribuire a creare un'economia diversificata e un ambiente commerciale favorevole alle PMI e che ciò dovrebbe comprendere la possibilità di modernizzare la definizione europea di PMI tenendo conto, in particolare, di criteri qualitativi;

14.

sostiene pienamente gli sforzi della Commissione nel contesto dell'attuale riforma dell'OMC, estesa anche al suo organo di appello e volta ad aggiornare e a rendere efficacemente applicabili le norme multilaterali sui sussidi o le iniziative settoriali, al fine di affrontare adeguatamente la questione dei sussidi a livello internazionale, con particolare riferimento ai sussidi industriali, alle imprese statali e ai trasferimenti forzati di tecnologia, e a intervenire per contrastare le politiche e le pratiche dei paesi terzi non orientate al mercato; invita la Commissione a coinvolgere pienamente il Parlamento e gli Stati membri in tale settore;

15.

sottolinea che l'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di sviluppo sostenibile degli accordi commerciali è importante per garantire una concorrenza leale e norme ambientali e sociali; si compiace, in tale prospettiva, dell'introduzione di criteri ambientali e sociali nella riforma delle misure antisovvenzioni e antidumping; ritiene che l'eventuale inserimento di norme fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) precise e azionabili in giudizio a norma del diritto dell'OMC possa essere esaminato anche nel contesto dell'attuale riforma dell'OMC, al fine di contribuire a creare condizioni di parità a livello globale;

16.

accoglie con favore, in tale contesto, i negoziati plurilaterali in corso presso l'OMC sul commercio elettronico e chiede di adottare un pacchetto di norme ambizioso e completo, in grado di affrontare gli ostacoli agli scambi digitali, garantire che le imprese possano competere in tutto il mondo in condizioni di parità e accrescere la fiducia dei consumatori nell'ambiente online, senza pregiudicare le norme europee in materia di protezione dei dati; sottolinea che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida in questi negoziati internazionali, con strette consultazioni che coinvolgano il Parlamento europeo, gli Stati membri e le parti interessate, compresa la società civile;

17.

ritiene che l'accesso al mercato interno dell'UE debba essere subordinato alla conformità alle norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali; invita la Commissione ad assicurare che la politica commerciale e di concorrenza dell'UE non pregiudichi il rispetto delle norme sociali ed ecologiche dell'UE o comprometta l'elaborazione di norme più ambiziose;

18.

invita la Commissione ad analizzare ed esaminare adeguatamente i mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi con cui ha sottoscritto, o sta negoziando, un accordo di libero scambio, al fine di negoziare le migliori condizioni di accesso per le società europee;

19.

invita la Commissione a coordinare le necessarie azioni delle direzioni generali interessate (DG Commercio e DG Concorrenza) per assicurare che le norme in materia di concorrenza e la relativa attuazione garantiscano una concorrenza leale per le società europee nei mercati dei paesi terzi e viceversa;

20.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione al ruolo della normazione internazionale per la concorrenza leale; insiste affinché l'UE rafforzi il suo approccio multilaterale alla normazione, in particolare nel quadro dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); mette in guardia contro la nazionalizzazione degli approcci di normazione, in particolare nell'ambito dell'iniziativa cinese «Nuova via della seta» e di altre strategie volte ad aumentare la connettività; invita la Commissione a istituire un coordinatore ad alto livello per la politica di normazione in tale contesto;

21.

sottolinea l'importanza di integrare una prospettiva di genere a livello sia multilaterale che bilaterale, includendo capitoli in materia di genere negli accordi commerciali ed elaborando misure sensibili alla dimensione di genere, ossia assicurando che le valutazioni d'impatto ex ante ed ex post comprendano l'impatto di genere della politica e degli accordi commerciali dell'UE, al fine di stimolare la concorrenza e promuovere una crescita economica inclusiva;

Adattare la concorrenza all'era digitale

22.

invita la Commissione a rivedere le regole sulle concentrazioni e sulle acquisizioni e a rafforzare le misure antitrust tenendo conto degli effetti del potere di mercato e della rete associati ai dati sia personali che finanziari; chiede alla Commissione, in particolare, di considerare il controllo di tali dati come un indicatore dell'esistenza del potere di mercato nel quadro dei suoi orientamenti sull'articolo 102 TFUE; invita la Commissione a trarre insegnamento dalla fusione tra Facebook e WhatsApp e ad adattare di conseguenza i suoi criteri; propone pertanto che tutte le concentrazioni che avvengono all'interno del mercato di tali dati siano soggette a una dichiarazione informale preventiva;

23.

invita la Commissione a rivedere il concetto di «abuso di posizione dominante» e la dottrina relativa alle «infrastrutture essenziali» per assicurare che siano adeguati allo scopo perseguito nell'era digitale; suggerisce un'analisi più ampia del potere di mercato in relazione agli effetti dei conglomerati e dei «gatekeeper» (ovvero del controllo degli accessi) allo scopo di contrastare l'abuso della posizione dominante dei principali operatori e la mancanza di interoperabilità; invita la Commissione a effettuare una consultazione delle parti interessate per riflettere l'andamento dell'economia digitale, ivi compresa la sua natura multilaterale;

24.

invita la Commissione a considerare la possibilità di rivedere le soglie utilizzate ai fini del controllo delle concentrazioni, onde includere fattori quali il numero dei consumatori interessati e il valore delle operazioni connesse nell'ambito della sua attuale valutazione del regolamento sulle concentrazioni (7);

25.

invita la Commissione a valutare livelli più elevati di concentrazione dovuti alla proprietà orizzontale da parte di grandi società di gestione patrimoniale nel quadro della sua attuale analisi del regolamento sulle concentrazioni e a considerare la possibilità, a tale riguardo, di fornire orientamenti sul ricorso agli articoli 101 e 102 TFUE;

26.

osserva che in vari mercati specifici dei dati finanziari (ad esempio scambi azionari, rating e indici di riferimento) la concentrazione oligopolistica può portare ad abusi di posizione dominante da parte dei fornitori nei confronti degli investitori e dei consumatori di dati finanziari; invita la Commissione a intraprendere un'azione risoluta contro tali abusi di posizione dominante, che compromettono la fluidità dei mercati finanziari e si pongono in contrasto con gli interessi dello sviluppo sostenibile;

27.

sottolinea che, sebbene numerose start-up siano create nella speranza di un'acquisizione da parte di una società più grande, l'acquisizione delle start-up da parte di operatori dominanti, tra cui le grandi società e piattaforme tecnologiche, potrebbe soffocare l'innovazione e minacciare la sovranità; invita la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza a esaminare le acquisizioni di questo tipo e le relative ripercussioni sulla concorrenza, con particolare riferimento alle cosiddette «acquisizioni killer», così come definite nella sua relazione di esperti ad alto livello, del 4 aprile 2019, dal titolo «La politica di concorrenza nell'era digitale»; invita la Commissione a condurre uno studio sull'inversione dell'onere della prova, conformemente alla legge sulla digitalizzazione della normativa tedesca sulla concorrenza («GWB-Digitalisierungsgesetz»), pubblicata nell'ottobre 2009;

28.

chiede alla Commissione di valutare in che modo sia possibile imporre regimi di accesso ai dati più rigorosi, ivi compresa l'interoperabilità dei dati, in particolare laddove l'accesso ai dati apra mercati secondari di servizi complementari o qualora i dati siano limitati ad aziende dominanti;

29.

sottolinea che alcuni soggetti, beneficiando del doppio status di piattaforma e fornitore, abusano della loro posizione per imporre condizioni sleali ai concorrenti, siano essi attivi online od offline; invita la Commissione a esaminare la questione della cosiddetta «auto-preferenza» (self-preferencing) e ad applicare le norme necessarie e servirsi degli strumenti richiesti in relazione alle entità che adottano l'auto-preferenza; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di imporre obblighi di regolamentazione ex ante laddove il diritto in materia di concorrenza non sia sufficiente ad assicurare la contendibilità in tali mercati, evitando così l'esclusione dei concorrenti e garantendo che le strozzature emergenti non siano perpetuate dalla monopolizzazione dell'innovazione futura;

30.

osserva che la Commissione sta riflettendo sulla necessità di una regolamentazione ex ante mirata relativa alle specifiche questioni sistemiche che potrebbero insorgere nei mercati digitali; chiede alla Commissione, pertanto, di introdurre un dispositivo centralizzato di controllo ex ante dei mercati (tenendo conto nel contempo dei risultati di una valutazione d'impatto), al fine di dotare le autorità di regolamentazione e le autorità garanti della concorrenza, a livello nazionale e di UE, dei mezzi necessari per raccogliere i dati in forma anonima, onde poter meglio rilevare i fallimenti del mercato in tempo utile e, se del caso, predisporre una regolamentazione mirata laddove tali pratiche diventino sistemiche;

31.

invita la Commissione, a tal fine, a individuare i principali operatori digitali e a stabilire una serie di indicatori per definirne la natura «sistemica»; sottolinea che potrebbero essere presi in considerazione i seguenti indicatori, ovvero l'abuso delle pratiche di talune reti di grandi dimensioni, il controllo di un volume significativo di dati non replicabili, una situazione inevitabile su un mercato multiforme o la capacità dell'operatore di definire esso stesso le regole di mercato;

32.

richiama l'attenzione della Commissione sulle acquisizioni da parte di monopoli esteri di operatori digitali di dati, tra cui dati sanitari, finanziari e relativi all'istruzione, e sui rischi in termini di protezione della vita privata, che si estendono ben oltre gli effetti anticoncorrenziali dannosi di tale tipo di operazioni; chiede alla Commissione di tenere in considerazione detti aspetti in relazione alla prossima strategia europea per i dati e di esaminare l'utilizzo trasversale dei dati, ovvero i casi in cui i dati provenienti da un servizio sono utilizzati per espandere l'offerta delle piattaforme a nuovi servizi;

33.

accoglie favorevolmente la strategia europea in materia di dati della Commissione presentata il 19 febbraio 2020, il cui obiettivo è migliorare l'utilizzo dei dati a vantaggio dei consumatori e delle imprese; sostiene l'intenzione della Commissione di legiferare sull'utilizzo dei dati e l'accesso agli stessi; sottolinea l'importanza di proteggere i dati personali dei consumatori e le modalità con cui vengono condivisi al fine di accrescere la sicurezza e la fiducia dei consumatori; sottolinea che i consumatori devono essere rassicurati in merito al fatto che i loro dati sono protetti, e che è pertanto necessario accordare la priorità alla cooperazione trasversale sulla protezione dei dati; evidenzia che, parimenti, una clausola sul divieto di vendere i dati personali a terzi senza il consenso della persona interessata dovrebbe costituire un elemento essenziale della strategia;

34.

sottolinea che, sebbene le piattaforme di intermediazione rivestano un ruolo di primo piano nell'accesso dei consumatori ai servizi online, alcune di esse abusano della loro posizione privilegiata agendo da «gatekeeper» (ovvero controllando gli accessi), anche in ecosistemi chiusi e mercati elettronici; chiede alla Commissione di prestare esplicita attenzione, nella sua politica di concorrenza, a tali «gatekeeper» e di concludere le indagini in corso quanto prima;

35.

esorta la Commissione ad aumentare la libertà di scelta dei consumatori e a rafforzare il ruolo della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net) e a condurre uno studio sulla necessità di un'autorità dell'UE per i consumatori; rileva, in tale contesto, che la politica in materia di concorrenza non consiste soltanto nel garantire prezzi equi ai consumatori ma anche nel fornire qualità, varietà e innovazione;

36.

sottolinea che è nell'interesse dell'Unione europea disporre di sistemi di pagamento paneuropei; invita la Commissione a sostenere iniziative che rispettino tale obiettivo, riconoscendo che il loro successo è subordinato sia alla natura innovativa del sistema per i consumatori e le imprese che alla fattibilità del suo modello economico;

Efficacia degli strumenti della politica di concorrenza

37.

sottolinea che le ammende possono ripercuotersi sulla reputazione delle società sanzionate; fa tuttavia notare che anche se sono inflitte pesanti ammende, esse spesso non sono sufficienti a costituire un deterrente e possono, in ultima analisi, essere fatte ricadere sui consumatori; invita la Commissione a ricorrere anche a rimedi comportamentali e, se necessario, a rimedi strutturali alternativi al fine di assicurare pienamente l'efficacia della politica di concorrenza dell'Unione europea; sottolinea che l'azione inibitoria dovrebbe essere molto più rigorosa nei rimedi futuri;

38.

ricorda che l'abuso di potere di mercato può aver luogo anche quando i prodotti o i servizi sono forniti gratuitamente; ritiene che l'inoltro di dati privati a terzi per finalità di marketing o commerciali sia frequentemente effettuato senza un adeguato consenso del consumatore, dal momento che spesso non sono fornite alternative alla condivisione dei dati; ritiene che nell'economia digitale la concentrazione dei dati in un numero esiguo di aziende provochi fallimenti del mercato, eccessiva percezione di rendite e blocco di nuovi operatori;

39.

ricorda che il mercato dei motori di ricerca online è particolarmente importante per garantire condizioni concorrenziali all'interno del mercato unico digitale; rileva con rammarico che un motore di ricerca che detiene circa il 92 % della quota del mercato dei motori di ricerca online nella maggior parte degli Stati membri è diventato un «guardiano» di Internet; chiede che i contributi forniti da tutti i soggetti interessati nei nove anni passati di storia dell'antitrust siano utilizzati per valutare con urgenza se i rimedi proposti siano effettivamente vantaggiosi per i consumatori, gli utenti di Internet e le imprese online sul lungo periodo; invita la Commissione a prendere in considerazione una proposta volta a separare i motori di ricerca, come indicato nella risoluzione del Parlamento del 27 novembre 2014 sul sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale (8), dai loro servizi commerciali per porre fine alla situazione attuale, azione che potrebbe rivelarsi un potenziale strumento a lungo termine per conseguire una concorrenza leale ed efficace nel mercato digitale europeo;

40.

pone l'accento sulla lentezza delle indagini antitrust, come nel caso «Google Shopping», rispetto alla velocità con cui evolvono i mercati digitali; evidenzia gli effetti negativi derivanti da questa situazione nonché i rischi finanziari e strutturali cui sono esposti alcuni attori qualora avviino procedure lunghe e costose; sottolinea la necessità di rispettare il diritto a un giusto processo, invita tuttavia la Commissione a impiegare procedure accelerate in materia di antitrust e a elaborare nuovi incentivi, come il programma di trattamento favorevole, per far sì che le società cooperino maggiormente nell'individuazione dei cartelli in tutta l'Unione;

41.

sottolinea la necessità di valutare periodicamente la possibilità di ricorrere a misure provvisorie per fermare pratiche in grado di compromettere gravemente la concorrenza; invita la Commissione a rendere meno rigidi i criteri relativi a tali misure, nel rispetto delle garanzie dello Stato di diritto, onde evitare danni irreversibili; invita la Commissione a rivedere la comunicazione concernente le misure correttive (9) tenendo conto degli sviluppi e dell'evoluzione del settore digitale nel corso degli ultimi anni;

42.

accoglie con favore i continui sforzi profusi dalla Commissione per far fronte al comportamento abusivo da parte di grandi piattaforme; invita la Commissione a riesaminare i casi in cui i rimedi offerti sono stati chiaramente inefficaci ai fini del ripristino della concorrenza sul mercato, come nel caso di «Google Shopping»; sottolinea che, in assenza di rimedi comportamentali mirati ed efficaci nonché preventivamente testati con l'impresa interessata, può essere necessaria una separazione strutturale completa dei servizi di ricerca generali da quelli specializzati, compresa la ricerca locale; sottolinea che, rispetto a quelli strutturali, i rimedi comportamentali potrebbero offrire una soluzione efficiente in termini di tempo, riducendo la possibilità che i concorrenti siano costretti a uscire dal mercato durante discussioni prolungate sulla cessione;

43.

evidenzia la necessità che la Commissione assegni di risorse adeguate per poter applicare efficacemente le norme dell'UE in materia di concorrenza; rileva la necessità di assicurare competenze specifiche soprattutto su questioni di crescente rilievo, quali le posizioni dominanti delle piattaforme online o l'intelligenza artificiale;

44.

invita la Commissione a formulare orientamenti sull'interpretazione del concetto di «ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva» quale figurante nel regolamento sulle concentrazioni, affinché nei casi di concentrazione la Commissione non solo esamini i prezzi, la produzione e l'innovazione, ma presti attenzione anche ai costi sociali e ambientali di tali operazioni alla luce dei principi del TFUE, prestando particolare attenzione alla protezione dell'ambiente;

45.

invita la Commissione a informarsi sul nuovo servizio di conto corrente che sarà fornito ai consumatori da alcune delle maggiori società tecnologiche al mondo nei prossimi anni; esorta la Commissione a concentrarsi in modo particolare sul loro ingresso in questo nuovo mercato finanziario digitale e sull'enorme quantità di dati che raccoglieranno dai consumatori, nonché sul potenziale utilizzo di tali dati;

Norme in materia di concorrenza a sostegno del Green Deal europeo

46.

si compiace della comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo e degli obiettivi ivi definiti, volti a sostenere una transizione efficace in termini di costi verso la neutralità climatica entro il 2050 e a eliminare gradualmente i combustibili fossili; sostiene l'impegno a rivedere gli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato entro il 2021 affinché rispecchino i suddetti obiettivi;

47.

sostiene il riesame da parte della Commissione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato in tutti i settori pertinenti, come quello dei trasporti, compreso il trasporto aereo e marittimo, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, applicando il principio della transizione giusta e riconoscendo il ruolo complementare dei governi degli Stati membri nel sostenere gli investimenti nella decarbonizzazione e nell'energia pulita, assicurando nel contempo condizioni di parità e l'assenza di squilibri di mercato; invita la Commissione a esaminare, nel quadro della revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (10), se le attuali esenzioni fiscali creino condizioni di concorrenza sleale tra i settori; chiede alla Commissione di valutare se l'esenzione fiscale per il cherosene determini una distorsione della concorrenza a vantaggio del settore dell'aviazione;

48.

invita la Commissione, nell'ambito della prossima revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore della protezione ambientale e dell'energia, a prevedere una maggiore flessibilità degli aiuti concessi all'energia rinnovabile generata dai cittadini, in linea con gli impegni dell'UE in ambito climatico;

49.

sottolinea la necessità che la Commissione impedisca potenziali effetti negativi, come l'impiego da parte di grandi società degli aiuti pubblici concessi per l'«inverdimento» dei loro modelli imprenditoriali per obiettivi diversi quali il rafforzamento della loro posizione dominante in un determinato settore;

50.

invita la Commissione a fornire ulteriori orientamenti e un quadro che favorisca maggiori investimenti nell'efficienza energetica e nella ristrutturazione degli edifici, nonché nel ripotenziamento, nei progetti ibridi e nello stoccaggio dell'energia;

51.

sottolinea, a tale riguardo, che perché il Green Deal europeo abbia successo, i produttori europei di prodotti e servizi sostenibili devono trarne dei vantaggi e non devono essere esposti alla concorrenza sleale delle imprese nei paesi terzi;

52.

osserva che il Green Deal europeo deve garantire la coerenza politica tra l'agricoltura, l'azione per il clima, l'ambiente e il commercio;

Politiche settoriali

53.

invita la Commissione a fare un ricorso più sistematico alle indagini nei settori che sono essenziali per la vita quotidiana dei cittadini, come la sanità, la mobilità, la pubblicità online, l'energia, il turismo, compreso il monitoraggio dei massimali tariffari delle piattaforme di alloggi online, la cultura, i servizi finanziari e di pagamento nonché i mezzi di comunicazione, nell'era digitale, mantenendo al contempo gli elevati standard dell'Unione;

54.

invita la Commissione a prendere atto della presenza di monopoli e oligopoli nazionali quale possibile segnale dell'esistenza di debolezze nel mercato unico o di ostacoli alla concorrenza leale;

55.

chiede che la Commissione effettui uno studio preliminare sulla concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione in Europa, anche nel contesto dell'acquisizione da parte di imprese multinazionali di fornitori di media europei;

56.

ribadisce che la tassazione è talvolta utilizzata per concedere aiuti di Stato indiretti, creando disparità di condizioni nel mercato interno; invita la Commissione ad aggiornare i suoi orientamenti esistenti sulla nozione di aiuti di Stato per assicurare che gli Stati membri non concedano aiuti di Stato sotto forma di vantaggio fiscale; deplora l'abuso dei ruling fiscali e accoglie favorevolmente le recenti sentenze del Tribunale che confermano che l'esame da parte della Commissione di un ruling fiscale dal punto di vista degli aiuti di Stato non costituisce un'armonizzazione fiscale; osserva che le decisioni della Commissione sono spesso impugnate dinanzi a un'autorità giudiziaria e devono essere pertanto preparate accuratamente; insiste affinché la Commissione abbia accesso alle informazioni scambiate tra le autorità fiscali degli Stati membri in modo da poter individuare meglio le violazioni delle norme in materia di concorrenza; chiede l'adozione della proposta relativa alla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e la rendicontazione pubblica paese per paese;

57.

invita la Commissione a esaminare la possibilità di sanzionare i paesi che violano le norme in materia di aiuti di Stato;

58.

invita la Commissione a esaminare rapidamente le discrepanze tra le norme sugli aiuti di Stato nel settore degli aiuti alla liquidazione e il regime di risoluzione ai sensi della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (11) («direttiva BRR»), nonché a rivedere di conseguenza la propria comunicazione del 30 luglio 2013 sul settore bancario (12), anche alla luce dei recenti casi, tenendo conto della necessità di tutelare i contribuenti;

59.

chiede alla Commissione di esaminare attentamente i casi nel settore bancario che potrebbero avere effetti sulla concorrenza in taluni Stati membri in cui sono applicati ai consumatori elevati tassi di interesse (13) e vi è una mancanza di trasparenza per quanto concerne i prestiti, potenzialmente a causa della concentrazione della proprietà nel settore bancario, che potrebbe comportare pratiche di vendita ingannevoli dei mutui ipotecari;

60.

invita la Commissione a verificare ogni anno se i requisiti per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE nel settore finanziario siano ancora rispettati;

61.

invita inoltre la Commissione condurre un esame approfondito e proporre ulteriori misure per affrontare il quasi monopolio delle quattro maggiori società contabili responsabili dell'audit delle principali società quotate, ad esempio la separazione dei servizi di revisione contabile da quelli di consulenza, l'istituzione della revisione congiunta obbligatoria per consentire ad altre aziende oltre alle quattro maggiori di sviluppare le capacità necessarie per sottoporre ad audit le principali società;

62.

invita la Commissione a garantire una concorrenza leale e una maggiore trasparenza nelle pratiche commerciali delle piattaforme offline, compresi i supermercati e gli ipermercati, in modo da garantire che i produttori dell'UE ricevano condizioni e prezzi equi per i loro prodotti; invita la Commissione a proseguire la sua analisi approfondita sulla portata e sugli effetti delle alleanze di acquisto, in relazione alle strategie sia tariffarie sia non tariffarie, sul funzionamento economico della filiera agricola e alimentare, prendendo in particolare considerazione gli effetti sui piccoli fornitori e sui piccoli agricoltori; si rammarica che la vendita sottocosto non figuri nell'elenco della pratiche vietate a livello dell'UE; sottolinea che la strategia Farm to Fork (dal produttore al consumatore) e il diritto dell'UE in materia di concorrenza devono riconoscere il contributo importante apportato dai produttori primari alla fornitura di prodotti alimentari di elevata qualità e di beni pubblici alla società;

63.

chiede un'applicazione più chiara, flessibile e prevedibile delle regole di concorrenza ai produttori e alle organizzazioni di produttori al fine di incrementare la certezza del diritto; invita pertanto la Commissione a valutare l'attuazione e a chiarire le disposizioni del regolamento recante organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento OCM unica) (14), in particolare per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di concorrenza concesse per taluni accordi e pratiche di associazioni di agricoltori; incoraggia una maggiore creazione di organizzazioni di produttori quale mezzo per consentire agli agricoltori di rafforzare la loro posizione, negoziare efficacemente i prezzi e affrontare gli squilibri di potere tra agricoltori e fabbriche;

64.

invita la Commissione ad esentare dal regime di aiuti di Stato le disposizioni fiscali introdotte in modo specifico dagli Stati membri per incoraggiare gli agricoltori a realizzare risparmi precauzionali volontari al fine di affrontare meglio i crescenti rischi climatici e sanitari nonché le crisi economiche; plaude alla conclusione della revisione del regolamento de minimis (15), che aiuterà gli agricoltori ad affrontare le sfide climatiche, prevenendo nel contempo eventuali distorsioni del mercato; evidenzia il particolare bisogno di orientamenti chiari per il settore agricolo, in considerazione dei requisiti ambientali e di sostenibilità; accoglie con favore il controllo dell'adeguatezza attualmente in corso sul pacchetto per la modernizzazione degli aiuti di Stato del 2012 e la revisione in corso del regolamento agricolo di esenzione per categoria (16);

65.

invita la Commissione a valutare l'attuazione e a chiarire il campo di applicazione dell'articolo 209 del regolamento OCM unica, in particolare per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di concorrenza concesse per taluni accordi e pratiche di associazioni di agricoltori, al fine di garantire una maggiore chiarezza e una maggiore certezza giuridica alle parti interessate, in fase di attuazione di tale articolo, e una maggiore flessibilità alla Commissione nell'attuazione dello stesso;

66.

riconosce il ruolo svolto dalle organizzazioni interprofessionali nella filiera in qualità di piattaforme per il dialogo, la ricerca e lo sviluppo, le migliori pratiche e la trasparenza di mercato;

67.

chiede che il ruolo delle organizzazioni interprofessionali sia rafforzato al fine di promuovere relazioni più equilibrate nella filiera alimentare ed è favorevole all'estensione della clausola di ripartizione del valore a tutti gli operatori anziché soltanto al primo acquirente, in linea con il progetto di relazione approvato nell'aprile 2019 dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento sulla nuova organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli nel quadro della prossima riforma della politica agricola comune (PAC);

68.

chiede che sia prevista una deroga esplicita e automatica all'articolo 101 TFUE a norma dell'articolo 210 del regolamento OCM unica, inserita nel quadro dei principi di necessità e di proporzionalità, affinché le organizzazioni interprofessionali agricole possano svolgere i compiti loro assegnati dal regolamento OCM unica, allo scopo di concorrere agli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

69.

invita la Commissione a garantire che le disposizioni dell'articolo 222 del regolamento OCM unica siano attivate rapidamente per far fronte a gravi squilibri di mercato;

70.

plaude al successo delle misure di gestione dell'offerta introdotte per i formaggi e i prosciutti di qualità su richiesta delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi di produttori; chiede che le disposizioni del regolamento OCM unica che autorizzano l'introduzione di norme di controllo dell'offerta siano estese a tutti i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), al fine di ottenere un migliore equilibrio tra domanda e offerta;

71.

chiede alla Commissione di avviare un dialogo con tutte le pertinenti parti interessate sul funzionamento della filiera agricola e alimentare e di adeguare la politica di concorrenza dell'UE agli ultimi sviluppi del contesto commerciale;

72.

accoglie con favore l'adozione della direttiva (UE) 2019/633, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (17), che costituisce un primo passo importante per garantire l'equità tra gli operatori e per porre rimedio agli squilibri di potere all'interno della filiera alimentare; esorta gli Stati membri a recepire la direttiva senza indugio e invita la Commissione a monitorare attentamente i progressi relativi al suo recepimento e a promuovere la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri; incoraggia gli Stati membri a indicare ulteriori pratiche sleali come vietate e stabilire norme più rigide;

73.

ricorda che è avvenuta una significativa ristrutturazione orizzontale e verticale che ha condotto a un ulteriore consolidamento nei settori, già concentrati, delle sementi, dell'agrochimica, dei fertilizzanti, della genetica animale e delle macchine agricole, nonché nei settori della trasformazione e del dettaglio; invita la Commissione, in fase di vaglio di fusioni in tali settori, a considerare le conseguenze al di là dei prezzi al consumo; sottolinea che la valutazione esaustiva e olistica dell'impatto a livello di azienda agricola delle fusioni e delle acquisizioni tra i fornitori agricoli, compresi i produttori di prodotti fitosanitari, deve tutelare gli interessi degli agricoltori e dei cittadini dell'UE nonché dell'ambiente;

74.

ritiene essenziale che la Commissione continui a monitorare attentamente il mercato dell'UE degli antiparassitari, delle sementi e dei tratti agronomici, così come l'impatto della digitalizzazione sul settore agricolo;

75.

esorta la Commissione a istituire una piattaforma permanente d'informazione a livello di UE sugli strumenti di gestione dei rischi a sostegno degli agricoltori, per aiutarli ad affrontare i rischi dovuti alle incertezze del clima, alla volatilità del mercato e di altra natura, dove le parti interessate possano scambiare le migliori pratiche, come indicato nella sua comunicazione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura del novembre 2017;

76.

sottolinea che le grandi disparità nei pagamenti diretti ostacolano iniziative sostenibili degli agricoltori a favore del clima e dell'ambiente e distorcono la concorrenza nell'UE; rammenta l'impegno assunto dal Consiglio europeo il 7-8 febbraio 2013 di armonizzare i pagamenti in tutta l'UE entro il 2020;

77.

richiama l'attenzione sul crescente numero di proteste degli agricoltori e osserva che l'impatto cumulativo degli accordi di libero scambio (ALS) sul settore agroalimentare dell'UE è una delle loro preoccupazioni; si chiede se gli accordi di libero scambio mettano i produttori agroalimentari dell'UE in una posizione di svantaggio competitivo, date le differenze con le norme sociali, sanitarie, lavorative, ambientali e di benessere degli animali nei paesi terzi; invita pertanto la Commissione a presentare, il prima possibile, la sua ultima relazione sull'impatto cumulativo degli accordi commerciali attuali e futuri e chiede l'applicazione dei principi di reciprocità e di conformità per ciò che riguarda i prodotti agricoli e la tutela dei settori vulnerabili nel quadro degli attuali e futuri negoziati commerciali, garantendo che siano effettuate tutte le necessarie ispezioni;

78.

accoglie con favore la proposta di regolamento sul programma per il mercato unico e, più specificatamente, le azioni nella filiera agricola e alimentare ivi sostenute, come le misure veterinarie e fitosanitarie volte ad affrontare la crisi relativa alla salute di piante e animali; esorta il Consiglio e il Parlamento a concludere celermente i negoziati e ad approvare il regolamento;

79.

sottolinea l'importanza di conclusioni puntuali sulle due proposte di regolamento transitorio presentate dalla Commissione, al fine di evitare ritardi e complicazioni che potrebbero causare l'instabilità dei mercati;

80.

ritiene essenziale mantenere all'interno della DG AGRI tutte le competenze connesse all'applicazione degli articoli 209 e 210 del regolamento OCM unica e relative agli aiuti di Stato per lo sviluppo dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali, garantendo in tal modo le competenze necessarie per affrontare e coordinare le questioni in tale ambito, il che è necessario data la natura specifica di tali settori ed è pienamente coerente con gli obiettivi e il sostegno previsti nel quadro della PAC;

81.

invita la Commissione a continuare a prestare particolare attenzione alla fornitura di servizi di interesse economico generale in sede di applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato, specialmente nel contesto delle regioni isolate, remote o periferiche e delle isole dell'Unione; rileva talune difficoltà nell'applicazione delle norme del pacchetto Almunia a determinati servizi di interesse economico generale, come nel caso del settore postale, le cui missioni di servizio pubblico possono, a norma del diritto dell'Unione, essere definite e organizzate a livello nazionale;

82.

ricorda la necessità di una tabella di marcia per aiuti di Stato più mirati, in particolare per la fornitura di servizi di interesse economico generale, tra cui energia, trasporti e telecomunicazioni;

83.

ribadisce il suo invito a identificare le regioni carbonifere come zone assistite affinché le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato possano essere adattate per consentire l'adozione di misure che facciano fronte ai necessari cambiamenti strutturali, a condizione che le imprese operanti in tali regioni si impegnino chiaramente a intraprendere azioni concrete a favore della neutralità in termini di emissioni di carbonio e degli obiettivi dell'UE in materia di clima; ricorda che le attività tradizionalmente incluse nella responsabilità sociale d'impresa non dovrebbero essere soggette a un trattamento privilegiato in termini di aiuti di Stato;

84.

si compiace che la Commissione abbia incluso nella sua revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria (18) l'estensione di tale regime ai progetti di cooperazione territoriale europea (definiti anche Interreg);

85.

esprime preoccupazione per il trattamento asimmetrico delle operazioni finanziate dall'UE a seconda che esse siano sostenute a livello dell'Unione da risorse della politica di coesione o da altri fondi o programmi dell'UE come Orizzonte 2020/Orizzonte Europa o EFSI2.0/InvestEU come proposto dalla Commissione nella sua revisione del regolamento generale di esenzione per categoria; ritiene che sia opportuno mantenere condizioni di parità per progetti analoghi per natura ma diversi nelle fonti di finanziamento, poiché ciò favorirebbe taluni regimi di finanziamento escludendone al contempo altri;

Maggiore attenzione ai cittadini attraverso il Parlamento

86.

chiede, senza modifiche del trattato, il ricorso regolare alla procedura legislativa ordinaria nella politica di concorrenza, in analogia alla procedura per la direttiva sulle azioni di risarcimento dei danni per violazione delle norme antitrust (19) e la direttiva REC+;

87.

invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento in merito all'attuazione e al monitoraggio degli accordi di cooperazione in materia di concorrenza nonché al controllo degli investimenti esteri diretti; esorta la Commissione a mantenere standard di trasparenza elevati;

88.

auspica di svolgere un ruolo maggiormente incisivo nella definizione e nell'elaborazione del quadro generale per la politica di concorrenza; osserva che il Parlamento dovrebbe essere maggiormente coinvolto nell'attività dei gruppi di lavoro e dei gruppi di esperti, come la rete internazionale della concorrenza (RIC), in qualità di osservatore per acquisire una migliore conoscenza della materia e per essere aggiornato sugli sviluppi ai fini di una migliore preparazione per svolgere il proprio ruolo di colegislatore; invita la Commissione a coinvolgere in modo particolare il Parlamento in sede di definizione degli strumenti normativi non vincolanti come le comunicazioni e gli orientamenti;

89.

invita la Commissione a organizzare forum multisettoriali e interistituzionali che coinvolgano l'industria, le autorità nazionali di regolamentazione, ivi comprese le autorità di protezione dei dati, le associazioni dei consumatori e altri soggetti interessati al fine di «decompartimentare» la politica di concorrenza;

90.

sottolinea che l'attuale modulo di denuncia per i casi di aiuti di Stato chiede molti dettagli specifici circa il momento in cui sono stati concessi gli aiuti di Stato, di cui i cittadini comuni potrebbero non essere a conoscenza; invita pertanto la Commissione a semplificare il modulo di denuncia, al fine di offrire ai cittadini comuni la possibilità di trasmettere le denunce;

91.

nota con rammarico l'assenza di informazioni fornite nel corso dell'indagine da parte della Commissione delle denunce presentate; invita la Commissione a fornire al denunciante una conferma dell'avvenuta ricezione nonché una notifica dell'avvio dell'indagine, ivi compresa una previsione della durata dell'indagine;

92.

ricorda l'importanza del coordinamento con le autorità nazionali garanti della concorrenza e invita la Commissione a presentare al Parlamento una valutazione dell'attuazione della direttiva REC+; ricorda che all'allegato della direttiva REC+ la Commissione ha individuato «misure provvisorie» quale «strumento chiave per le autorità garanti della concorrenza per garantire che la concorrenza non sia danneggiata mentre è in corso un'indagine»; ricorda la necessità di stabilire se vi sia il modo di semplificare l'adozione delle misure provvisorie nel quadro della rete europea della concorrenza entro due anni dalla data di recepimento della direttiva al fine di consentire alle autorità garanti della concorrenza di far fronte in maniera più efficace agli sviluppi nei mercati in rapida evoluzione;

93.

segnala che l'indipendenza politica delle autorità garanti della concorrenza è di estrema importanza per assicurare l'imparzialità e la credibilità della politica di concorrenza; riconosce che per impedire la distorsione della concorrenza è necessario un controllo pubblico delle attività di lobby in tutte le istituzioni dell'UE; ribadisce pertanto il suo invito a rafforzare il registro per la trasparenza dell'UE; insiste affinché vi sia uno scambio più regolare con la Commissione, in linea con l'accordo interistituzionale con il Parlamento; invita la vicepresidente esecutiva responsabile per la concorrenza a mantenere stretti contatti con la commissione ECON e con il suo gruppo di lavoro sulla concorrenza, che rappresenta una sede adeguata per avviare un dialogo più regolare;

94.

ricorda l'impegno assunto dalla vicepresidente esecutiva della Commissione per un'Europa pronta per l'era digitale durante la sua audizione di conferma dell'8 ottobre 2019 di mantenere strettamente separati la sua politica digitale e i portafogli della concorrenza;

Risposte della politica di concorrenza alla Covid-19

95.

accoglie con favore la tempestiva reazione della Commissione, la quale ha deciso di adottare un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, le due rispettive modifiche e le condizioni che il quadro stabilisce per il sostegno alle imprese colpite dalla crisi; sostiene la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione della piena flessibilità prevista dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato durante la crisi della Covid-19;

96.

sostiene l'applicazione del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per tutto il tempo necessario durante la ripresa; invita la Commissione a valutare, a tempo debito, se sia necessario estendere la validità di tale quadro temporaneo oltre la fine del 2020;

97.

si compiace delle condizioni stabilite dalla seconda modifica del quadro temporaneo in merito alla ricapitalizzazione degli aiuti alle imprese, con particolare riferimento al divieto di pagare dividendi, riacquistare azioni e distribuire bonus per le banche e altre società, così come alle misure di salvaguardia contro azioni predatorie nei confronti di altre imprese dell'UE da parte di aziende che hanno ricevuto sovvenzioni statali;

98.

accoglie con favore il fatto che gli aiuti di Stato concessi alle banche nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato garantiscano il finanziamento dell'economia e contribuiscano ad assicurare la stabilità finanziaria, operando nel contempo all'interno del solido quadro normativo esistente, fornito dalla direttiva BRR e dalle norme sulla risoluzione;

99.

pone in evidenza il rischio di creare distorsioni del mercato e di generare condizioni di concorrenza impari a causa delle accresciute divergenze tra i differenti livelli degli aiuti di Stato offerti dagli Stati membri; prende atto dello strumento di sostegno alla solvibilità, che figura nel programma per la ripresa «Next Generation EU», finalizzato ad affrontare i rischi che dette divergenze presentano in termini di integrità del mercato unico;

100.

accoglie con favore gli eccezionali mezzi finanziari e aiuti di Stato forniti a sostegno delle imprese e dei lavoratori per contrastare le ripercussioni economiche della pandemia; invita la Commissione a fissare norme minime comuni al fine di specificare l'obbligo, per le imprese che ricevono aiuti finanziari, di rispettare i criteri ESG e la trasparenza fiscale, onde evitare criteri nazionali diversi che danno luogo a ulteriori discrepanze, nonché di dimostrare come gli aiuti pubblici ricevuti siano utilizzati per allineare le loro attività agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione e all'accordo di Parigi; ricorda che gli aiuti dovrebbero essere concessi soltanto al fine di coprire le perdite subite a causa della Covid-19; sottolinea che gli aiuti di Stato dovrebbero essere forniti soltanto alle imprese che devono far fronte alle ripercussioni immediate della Covid-19 e non alle aziende che si trovavano già in condizioni finanziarie precarie prima della crisi; esorta a vietare che le imprese registrate in paradisi fiscali abbiano accesso agli aiuti di Stato o ai pacchetti di sostegno finanziario se non si impegnano a modificare il proprio comportamento;

101.

si compiace della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione commerciale in risposta all'attuale epidemia di Covid-19; sottolinea che la Commissione ha inviato la sua prima lettera di conformità dal 2003; pone in evidenza che la crisi attuale ha sottolineato la necessità di risposte rapide ed efficaci in un ambiente in rapido movimento e pone in rilievo i benefici di disposizioni antitrust partecipative e del fornire certezza giuridica alle imprese che avviano una cooperazione commerciale in settori strategici chiave;

102.

pone in evidenza, per quanto concerne le ripercussioni della pandemia, la necessità di rafforzare la resilienza economica dei principali settori europei, dando impulso alla ripresa economica attraverso la ricerca e l'innovazione; invita la Commissione ad adottare un approccio più dinamico nella revisione della comunicazione del 1997 sulla definizione del mercato, rendendo i criteri in materia di innovazione un elemento fondamentale della pertinente analisi di mercato in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese in Europa; invita la Commissione a valutare, all'interno della propria revisione di adeguatezza, la possibilità di adottare un approccio più favorevole rispetto alla cooperazione e agli accordi di ricerca e sviluppo;

103.

sottolinea che la pandemia ha reso le imprese vulnerabili alle offerte estere; osserva che la crisi della Covid-19 ha portato alla luce le lacune nelle catene di approvvigionamento dell'UE e la mancanza di sovranità strategica europea in settori quali i prodotti medici o alimentari, nonché la necessità di tutelare le imprese e le proprietà fondamentali dell'Unione da acquisizioni ostili da parte di grandi operatori dominanti;

104.

sottolinea che è della massima priorità intensificare gli sforzi dell'Unione volti a contrastare con decisione la concorrenza sleale e i comportamenti ostili da parte di organismi di proprietà di Stati esteri o imprese legate a governi esteri nei confronti di imprese europee vulnerabili, che stanno lottando per superare la crisi economica legata alla pandemia di Covid-19, poiché tali comportamenti hanno come obiettivo l'assunzione del controllo di tecnologie, infrastrutture e competenze europee essenziali; invita pertanto la Commissione a proporre immediatamente un divieto temporaneo di acquisizione straniera di imprese europee da parte di organismi di proprietà di Stati esteri o imprese legate a governi di paesi terzi;

105.

accoglie favorevolmente le iniziative adottate dalle piattaforme dei social media volte a contrastare le notizie false e diffondere informazioni ufficiali dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla Covid-19 attraverso le loro piattaforme; mette tuttavia in guardia contro queste piattaforme, che disponevano di un potere di mercato molto significativo già prima della crisi; sostiene la richiesta della Commissione di uno studio sulle piattaforme che generano importanti effetti di rete e agiscono come controllori dell'accesso, da svolgere nell'ambito dell'imminente proposta relativa a un quadro di regolamentazione ex ante, a condizione che non comporti ulteriori ritardi; invita la Commissione a vietare alle piattaforme di visualizzare pubblicità micro-mirata e ad accrescere la trasparenza per gli utenti; approva la cooperazione per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni di tracciamento dei contatti da parte di importanti operatori non europei nel mercato dei sistemi operativi per smartphone; invita la Commissione ad assicurare che la raccolta dei dati non rafforzi ulteriormente il potere di mercato di alcuni operatori dominanti;

106.

sottolinea che la crisi della Covid-19 comporta un rischio esistenziale per un numero senza precedenti di imprese in tutta l'Unione e ha causato un'enorme impennata dei tassi di disoccupazione; invita la Commissione a valutare se il concetto di eccezione dell'impresa in stato di crisi (failing firm defence) attualmente applicato sia adeguato allo scopo nel quadro dell'attuale crisi; è fermamente convinto che la politica in materia di concorrenza e la politica industriale, assieme, possano contribuire a formare la sovranità europea in modo sostenibile; accoglie con favore la strategia di politica industriale della Commissione;

107.

riconosce il lavoro efficiente ed efficace svolto dalla Commissione durante la crisi della Covid-19; sottolinea che, date le circostanze eccezionali, è stato necessario riassegnare una parte significativa delle risorse umane al controllo degli aiuti di Stato; chiede maggiori informazioni in merito alla situazione delle risorse umane presso la direzione generale della Concorrenza e alla sua evoluzione durante l'attuale mandato;

108.

esorta la Commissione a informare meglio il Parlamento in merito ai lavori in corso, con particolare riferimento alla revisione della definizione di mercato rilevante e alla revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato; invita la Commissione a fornire al Parlamento una valutazione dettagliata che indichi la ripartizione dell'importo globale di aiuti di Stato autorizzati nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per Stato membro, settore e tipologia di aiuto concesso (sovvenzioni, garanzie, ecc.) nonché eventuali condizioni supplementari applicate dagli Stati membri; ritiene che una valutazione globale e dettagliata fornirebbe ai deputati al Parlamento europeo una panoramica delle misure economiche adottate a livello nazionale nonché informazioni specifiche sul tipo di aiuto, tipo di beneficiario e metodo di approvazione, se del caso; sottolinea che il quadro di valutazione degli aiuti di Stato, che include diversi grafici e tabelle relativi agli aiuti di Stato e al loro impatto sul mercato interno, dovrebbe essere aggiornato in modo tempestivo;

109.

invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, dopo la crisi, una comunicazione riguardante gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla concorrenza di mercato nonché sull'applicazione del diritto di concorrenza, l'integrità del mercato unico e il futuro della politica di concorrenza;

110.

invita la Commissione a introdurre l'obbligo per le banche che ricevono aiuti di Stato di mantenere la totalità dei servizi bancari al dettaglio/per consumatori e a garantire che alle banche non sia consentito servirsi della crisi della Covid-19 come pretesto per una riduzione permanente di tali servizi;

o

o o

111.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali e alle autorità nazionali garanti della concorrenza.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0062.

(2)  GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1.

(3)  GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3.

(4)  GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57.

(5)  GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

(6)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

(7)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(8)  GU C 289 del 9.8.2016, pag. 65.

(9)  GU C 267 del 22.10.2008, pag. 1.

(10)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(11)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(12)  GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.

(13)  https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP?locations=RO&most_ recent_value_desc=false

(14)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(15)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.

(16)  GU C 213 dell'8.9.2009, pag. 9.

(17)  GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59.

(18)  GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

(19)  GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1.


Venerdì 19 giugno 2020

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/37


P9_TA(2020)0164

Riapertura dell'indagine a carico del Primo ministro della Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla riapertura dell'indagine a carico del Primo ministro della Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi (2019/2987(RSP))

(2021/C 362/05)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),

viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discarico alla Commissione per gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,

viste le indagini amministrative svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sul progetto in Repubblica ceca noto come «Nido della cicogna», da cui sono emerse «gravi irregolarità»,

vista la missione d'informazione in Repubblica ceca effettuata dalla commissione per il controllo dei bilanci il 26 e 27 marzo 2014,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sul conflitto di interessi e la protezione del bilancio dell'UE in Repubblica ceca (1),

vista la legge ceca n. 159/2006, del 16 marzo 2006, sui conflitti di interessi, il cui articolo 4, lettera c), è entrato in vigore nel febbraio 2017,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (2) (il nuovo regolamento finanziario), entrato in vigore il 2 agosto 2018, in particolare l'articolo 61,

visti gli articoli 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (3),

viste le interrogazioni e la denuncia trasmesse alla Commissione europea in merito al potenziale conflitto di interessi in Repubblica ceca (4),

visto il parere del Servizio giuridico della Commissione, del 19 novembre 2018, dal titolo «Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds» (Impatto dell'articolo 61 del nuovo regolamento finanziario (conflitto di interessi) sui pagamenti dei Fondi strutturali e di investimento europei),

vista la conferenza stampa del 4 dicembre 2019 del Procuratore capo riguardo alla riapertura dell'indagine a carico del Primo ministro della Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE,

vista la sua discussione in Aula del 18 dicembre 2019 sui conflitti di interesse e la corruzione che influenzano la tutela degli interessi finanziari dell'UE negli Stati membri,

vista la sua discussione in Aula del 15 gennaio 2020 sulla riapertura del procedimento giudiziario a carico del primo ministro della Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi,

vista la missione d'informazione in Repubblica ceca effettuata dalla commissione per il controllo dei bilanci dal 26 al 28 febbraio 2020,

vista la decisione Pl. ÚS 4/17 della Corte costituzionale ceca del 18 febbraio 2020,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'indagine penale a carico del Primo ministro ceco Andrej Babiš, avviata a seguito della relazione dell'OLAF sull'uso irregolare di sovvenzioni dell'UE destinate a piccole imprese e poi sospesa due anni più tardi, è stata riaperta di recente dal Procuratore capo della Repubblica ceca; ricordando che, nell'ambito del progetto «Nido della cicogna», Agrofert ha creato artificialmente una società di medie dimensioni, che è rimasta sotto il controllo di Agrofert, al fine di ottenere fondi destinati a piccole e medie imprese per un importo complessivo di circa 2 milioni di EUR;

B.

considerando che il Procuratore capo ceco ha denunciato la chiusura dell'indagine penale, definendola un atto «illegale e prematuro», dato che non si è tenuto conto del diritto dell'UE, e ha inoltre aggiunto che la procedura di assegnazione delle sovvenzioni non è stata sottoposta a sufficienti controlli;

C.

considerando che l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in combinato disposto con il paragrafo 61, paragrafo 3, impone agli agenti finanziari:

a)

l'obbligo negativo di evitare le situazioni di conflitto di interessi in relazione al bilancio dell'UE;

b)

l'obbligo positivo di adottare misure adeguate per prevenire l'insorgere di conflitti di interessi nel quadro delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto di interessi;

D.

considerando che l'articolo 63 del regolamento finanziario impone agli Stati membri di porre in essere sistemi di gestione e di controllo che, come richiesto dall'articolo 36, paragrafo 3, dovrebbero essere in grado di evitare i conflitti di interessi;

E.

considerando che nel febbraio 2017 la legge ceca n. 159/2006 sui conflitti di interessi è stata modificata per ampliare l'elenco di attività vietate e aggiungere disposizioni che impediscono a talune imprese di partecipare agli appalti pubblici, anche in qualità di subappaltatore, o di ricevere sovvenzioni; che tale legge mira a prevenire i conflitti d'interesse in tutte le loro forme;

F.

considerando che le norme in materia di appalti pubblici impongono agli Stati membri di evitare i conflitti di interesse (articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (5)), compresi gli interessi personali diretti o indiretti, e che sono in vigore norme concernenti le situazioni percepite come conflitti di interessi nonché gli obblighi specifici nell'ambito della gestione concorrente (ad esempio il regolamento (UE) n. 1303/2013);

G.

considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (6), «la confusione d'interessi costituisce di per sé e obiettivamente una grave disfunzione, senza che sia necessario tener conto, per definirla, delle intenzioni degli interessati e della loro buona o cattiva fede»;

H.

considerando che la Commissione è tenuta a sospendere i pagamenti dei fondi UE nei casi in cui sussistono gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e in cui sono emerse gravi irregolarità non rilevate, non segnalate e non corrette in relazione a conflitti di interessi;

I.

considerando che Agrofert è un conglomerato istituito dal Primo ministro ceco e composto da più di 230 società e oltre 34 000 dipendenti (2017); che Andrej Babiš si è rivelato essere il titolare effettivo di Agrofert, società che controlla il gruppo Agrofert, all'interno del quale figurano tra l'altro vari importanti mezzi di informazione cechi, mediante fondi fiduciari AB I e AB II di cui è il fondatore e, al contempo, il beneficiario unico; che, ogniqualvolta decide di sciogliere detti fondi fiduciari, Andrej Babiš riacquista la piena titolarità di tutti i beni che possiedono;

J.

considerando che nel gennaio e febbraio 2019 vari servizi della Commissione (DG REGIO/DG EMPL, DG AGRI (DG associata)) hanno svolto un audit coordinato e completo sull'applicazione del diritto unionale e nazionale; che un audit in corso di esecuzione da parte della DG AGRI sta esaminando presunti conflitti di interesse riguardanti il ministro ceco dell'Agricoltura;

K.

considerando che nel novembre 2019 la Commissione ha trasmesso alle autorità ceche la relazione finale di audit della DG REGIO e DG EMPL, dando seguito alle accuse di conflitti di interessi in Repubblica ceca sulla base dell'articolo 61 del regolamento finanziario, relazione che era stata rivelata ai mezzi di informazione cechi;

L.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha tenuto il 16 dicembre 2019 una riunione a porte chiuse con Johannes Hahn, commissario per il Bilancio e l'amministrazione;

M.

considerando che il commissario Hahn ha informato la commissione per il controllo dei bilanci che, solo dopo aver debitamente esaminato e analizzato in modo approfondito tutte le prove a disposizione, la Commissione renderà pubbliche le conclusioni dell'audit; che il 29 maggio 2020 le autorità ceche hanno fornito le loro risposte alla relazione finale di audit della DG REGIO;

N.

considerando che l'audit della Commissione è tuttora in corso e, come misura precauzionale in attesa che la situazione sia stata chiarita, nell'ambito dei fondi SIE non vengono al momento effettuati pagamenti a titolo del bilancio dell'Unione a favore di società direttamente o indirettamente di proprietà di Andrej Babiš che potrebbero essere potenzialmente coinvolte nel presunto conflitto di interessi;

O.

considerando che la Commissione non intende rimborsare alle autorità ceche i pagamenti effettuati a titolo del Fondo per lo sviluppo rurale in favore di progetti del gruppo Agrofert che potrebbero essere potenzialmente connessi al presunto conflitto di interessi;

P.

considerando che il parlamento ceco non ha alcun controllo su eventuali appalti pubblici, sovvenzioni ceche a livello nazionale o investimenti pubblici sostenuti dallo Stato di cui il gruppo Agrofert potrebbe continuare a beneficiare;

Q.

considerando che il gruppo Agrofert possiede due dei principali quotidiani cechi, Mladá fronta Dnes e Lidové Noviny, e controlla l'emittente televisiva Óčko e le stazioni radio Impuls e RockZone; che, stando a una relazione della Federazione europea dei giornalisti, Andrej Babiš è, di fatto, proprietario del 30 % dei mezzi di informazione privati della Repubblica ceca (7);

R.

considerando che le entrate del gruppo Agrofert sono aumentate in modo significativo durante il mandato di Andrej Babiš e che, nello stesso periodo, il gruppo Agrofert ha beneficiato di sovvenzioni agricole dell'UE per un totale di 970 414 000 CZK nel 2016, 1 048 685 000 CZK nel 2017 e 973 284 000 CZK nel 2018 nella sola Repubblica ceca; che il gruppo Agrofert ha presumibilmente ricevuto in Repubblica ceca sovvenzioni a titolo del Fondo di coesione dell'UE per un importo pari a 427 385 000 CZK per il periodo 2014-2020; che il gruppo Agrofert ha ricevuto con ogni probabilità ulteriori sovvenzioni in altri Stati membri, come la Slovacchia e la Germania;

S.

considerando che, nella decisione Pl. ÚS 4/17 di febbraio 2020, la Corte costituzionale della Repubblica ceca ha respinto il ricorso presentato dal Presidente della Repubblica ceca e dai membri del parlamento ceco sull'abrogazione della legge ceca che definisce i conflitti di interesse tra i funzionari pubblici; che, nella stessa decisione, la Corte costituzionale ha precisato che le elezioni non devono essere utilizzate come mezzo per assumere il controllo dello Stato al fine di sfruttare le sue capacità e risorse o persino di abusarne;

1.

accoglie con favore la riapertura delle indagini penali condotte nei confronti del primo ministro della Repubblica ceca per il suo coinvolgimento nel progetto «Stork Nest»; auspica che il sistema giudiziario nazionale proceda in modo indipendente e libero da qualsiasi possibile influenza politica;

2.

condanna qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa compromettere l'esecuzione del bilancio dell'UE e indebolire la fiducia dei cittadini dell'UE nella corretta gestione del denaro dei contribuenti dell'UE;

3.

chiede alla Commissione, come custode dei trattati, di contrastare tutte le forme di conflitti d'interesse e di valutare le misure preventive adottate dagli Stati membri per evitarle;

4.

invita la Commissione a istituire un meccanismo di controllo per affrontare la questione dei conflitti di interessi negli Stati membri e a definire la prevenzione attiva dei conflitti di interessi, compresa l'individuazione dei beneficiari finali dei sussidi dell'UE, come una delle sue priorità;

5.

invita la Commissione a garantire una politica di tolleranza zero nei confronti dei conflitti di interesse, a garantire il rapido recupero delle sovvenzioni pagate potenzialmente in modo irregolare, rispettando al contempo lo Stato di diritto e i requisiti procedurali, e ad intervenire con decisione, in particolare quando le autorità nazionali non agiscono per evitare conflitti d'interesse tra i loro massimi rappresentanti;

6.

sottolinea che la legislazione nazionale in materia di prevenzione dei conflitti di interesse deve essere compatibile con la lettera e lo spirito del nuovo regolamento finanziario; chiede alla Commissione di proporre orientamenti comuni per assistere gli Stati membri nell'evitare i conflitti d'interesse tra politici di primo piano;

7.

esorta il Consiglio e il Consiglio europeo ad adottare standard comuni per tutte le problematiche concernenti i conflitti d'interesse e ad adoperarsi per una visione comune in tutti gli Stati membri;

8.

invita la Commissione, in caso di inosservanza delle norme, ad adottare misure appropriate per tutelare il bilancio dell'UE, comprese azioni correttive volte a recuperare tutti i fondi illegalmente o irregolarmente versati, ove previsto;

9.

invita tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a incrementare la trasparenza di bilancio, garantendo che i dati pertinenti riguardanti le procedure di aggiudicazione degli appalti e la concessione di contratti finanziati con fondi pubblici siano disponibili e liberamente accessibili al pubblico;

10.

esprime preoccupazione per le segnalazioni provenienti da diverse parti dell'UE circa la crescente influenza politica esercitata dai politici con interessi di parte, vicini al governo o ad esso appartenenti, sull'attività legislativa e l'uso di denaro pubblico, con il potenziale obiettivo di servire l'interesse di soggetti specifici piuttosto che del grande pubblico;

11.

deplora il fatto che il primo ministro della Repubblica ceca sia stato e continui ad essere attivamente coinvolto nell'esecuzione del bilancio dell'UE nella Repubblica ceca in quanto primo ministro (ed ex presidente del Consiglio per i per i Fondi strutturali e d'investimento europei), pur controllando ancora il gruppo Agrofert in qualità di fondatore e beneficiario unico di due fondi fiduciari, in violazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario, e mette pertanto in discussione l'esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni; esprime profonda preoccupazione per le recenti segnalazioni dei media (8) secondo le quali il primo ministro continua ad esercitare il controllo sulle decisioni commerciali adottate in seno ad Agrofert;

12.

osserva che i media hanno recentemente rivelato che, apparentemente, che il sig. Babiš e sua moglie figurano ancora tra le sei persone attive con un'influenza o un controllo significativi sugli amministratori fiduciari di un fondo collegato a GreenChem Solutions Ltd, società controllata di Agrofert nel Regno Unito;

13.

insiste sul fatto che un conflitto di interessi al più alto livello di governo di uno Stato membro, se confermato, non può essere tollerato e deve essere risolto dalla persona o dalle persone interessate:

a)

adottando misure che garantiscano che tale persona non abbia più interessi economici o di altro tipo che rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 61 del regolamento finanziario in relazione a un'entità commerciale;

b)

facendo in modo che le entità commerciali sotto il loro controllo smettano di ricevere finanziamenti da fondi dell'UE, sovvenzioni pubbliche o finanziamenti distribuiti dal governo nazionale;

c)

astenendosi dalla partecipazione alle decisioni che riguardano i loro interessi; sottolinea, tuttavia, che, alla luce delle funzioni e dei poteri del primo ministro e dei membri del suo governo, sembra improbabile che tale misura possa affrontare in modo adeguato il conflitto di interessi ove le persone in questione continuino ad esercitare le loro funzioni pubbliche, e che le dimissioni dalla funzione pubblica costituiscano pertanto il mezzo più adeguato per affrontare il conflitto di interessi;

14.

invita la Commissione a vigilare attentamente sul processo di assegnazione dei pagamenti nella Repubblica ceca, in particolare per quanto riguarda i pagamenti a favore delle imprese direttamente e indirettamente di proprietà del primo ministro o di qualsiasi altro membro del governo coinvolto nell'esecuzione del bilancio;

15.

invita la Commissione a valutare, senza indebiti ritardi, se i casi in cui le società appartenenti al gruppo Agrofert continuano a ricevere sovvenzioni dal bilancio nazionale siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato; prende atto del rischio potenziale di danno finanziario che tali casi possono comportare e invita le autorità nazionali a valutare tali situazioni; ritiene che i contribuenti cechi e dell'UE debbano essere debitamente informati circa tale situazione;

16.

esprime profonda preoccupazione per le informazioni (9) circa la capacità delle società del gruppo Agrofert di trasferire artificialmente attivi tra società controllate in modo da soddisfare i criteri di ammissibilità per le sovvenzioni destinate alle piccole e medie imprese o, viceversa, di partecipare alle loro operazioni per presentarsi come una grande impresa e ottenere così appalti pubblici;

17.

deplora le segnalazioni secondo le quali i revisori contabili avrebbero rilevato gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e controllo nel settore dei fondi regionali e di coesione nella Repubblica ceca e avrebbero pertanto proposto una rettifica finanziaria pari a quasi il 20 %; invita la Commissione a determinare in modo critico se tali casi rappresentino casi di abuso sistemico dei fondi dell'UE;

18.

è preoccupato per la perdita finanziaria dovuta alle carenze riscontrate negli organismi pagatori e negli organismi di controllo nazionali; invita il Consiglio, in tale contesto, ad adottare con celerità la proposta di regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri;

19.

esprime profonda preoccupazione per il quadro giuridico della Repubblica ceca che nega all'Istituzione superiore di controllo nazionale il diritto di verificare la regolarità e i risultati della spesa pubblica a livello regionale e locale, impedendo in tal modo all'istituzione di conoscere gli effettivi titolari delle strutture aziendali complesse; deplora il fatto che, secondo le segnalazioni (10), l'Istituzione superiore di controllo non esegue controlli sistematici in loco sui beneficiari finali; esprime preoccupazione per le sprezzanti osservazioni formulate dal primo ministro ceco in merito all'operato dell'Istituzione superiore di controllo ceca;

20.

sottolinea che una composizione politicamente squilibrata del Consiglio di vigilanza del Fondo statale per gli interventi agricoli (SZIF) comporta il rischio di ingerenze politiche, compromettendo in tal modo la capacità di effettuare audit indipendenti;

21.

è preoccupato per le segnalazioni secondo cui funzionari pubblici (11) avrebbero ricevuto istruzioni e sarebbero stati indotti a non indagare su potenziali accuse di conflitto di interessi relative al gruppo Agrofert e sarebbero stati incaricati di valutare le offerte commerciali ricevute dall'Agrofert; esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni secondo le quali i funzionari pubblici avrebbero subito conseguenze negative, come ad esempio licenziamenti con il pretesto della sistematizzazione, in caso di rifiuto di seguire tali ordini; sottolinea che tali misure mettono in discussione l'imparzialità dell'amministrazione statale e l'esercizio indipendente delle funzioni pubbliche;

22.

si rammarica delle carenze sistemiche nell'individuazione dei conflitti di interesse; deplora il fatto che non vi siano controlli incrociati e che responsabilità divergenti promuovano strutture opache che ostacolano l'efficacia della prevenzione e dell'individuazione dei conflitti di interesse nella Repubblica ceca; ricorda che un approccio positivista, in base al quale i funzionari pubblici sono tenuti ad autocertificare l'assenza di conflitto di interessi, non è sufficiente per prevenire efficacemente situazioni di conflitto di interessi; invita le autorità ceche ad affrontare senza indugio tali carenze sistemiche, richiedendo in particolare una dichiarazione verificabile del conflitto di interessi, in base alla quale i funzionari pubblici forniscono un elenco dei rispettivi interessi finanziari;

23.

deplora che i fondi dell'UE interessati da rettifiche finanziarie connesse a irregolarità possano essere riutilizzati senza ulteriori conseguenze o restrizioni; è del parere che tale sistema minacci gli interessi finanziari dell'UE; invita la Commissione a monitorare attentamente il riutilizzo dei fondi dell'UE e a prendere in considerazione lo sviluppo di un sistema in cui le correzioni sono accompagnate anche da restrizioni al riutilizzo;

24.

prende atto della decisione della Commissione del 28 novembre 2019 di sospendere i pertinenti importi inclusi dalle autorità ceche nelle dichiarazioni di spesa intermedie del programma di sviluppo rurale ceco riguardo al quarto trimestre del 2018 e al primo trimestre del 2019;

25.

osserva che la Commissione ha confermato di aver effettuato pagamenti nell'ambito della politica agricola comune (PAC) relativi all'anno 2018 alle società appartenenti al gruppo Agrofert, nonché alle società aventi lo stesso beneficiario effettivo in diversi altri Stati membri al di fuori della Repubblica ceca; insiste affinché la Commissione fornisca all'autorità di discarico un quadro completo e affidabile di tutti i pagamenti effettuati al gruppo Agrofert e alle società con lo stesso beneficiario effettivo in tutti gli Stati membri per gli esercizi 2018 e 2019;

26.

invita le autorità ceche a garantire una distribuzione equa ed equilibrata dei fondi dell'UE, in modo che un'ampia maggioranza della popolazione possa beneficiare del denaro dei contribuenti dell'UE sul piano economico e sociale;

27.

è preoccupato per l'inadeguata attuazione delle direttive (UE) 2015/849 (12) e (UE) 2018/843 (13) relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (quarta e quinta direttiva antiriciclaggio); sottolinea l'obbligo di recepire in modo integrale e corretto le due direttive e di garantire che tutte le disposizioni siano attuate integralmente, comprese quelle sulla trasparenza della titolarità effettiva;

28.

esorta l'unità di analisi finanziaria ceca ad adottare un approccio più proattivo nella lotta contro i reati fiscali, la frode e la corruzione, nonché a garantire controlli efficaci dei beneficiari effettivi da parte dei soggetti responsabili ai sensi delle norme antiriciclaggio;

29.

esprime rammarico per il fatto che l'autorizzazione, la distribuzione e la revisione contabile dei fondi dell'UE in regime di gestione concorrente sono processi complessi e opachi in cui solo gli Stati membri hanno pieno accesso ai dati, il che significa che la Commissione non è in grado di fornire al Parlamento un quadro tempestivo ed esaustivo quando riceve richieste di informazioni sui pagamenti a favore di determinati beneficiari in diversi Stati membri; sottolinea che ciò ostacola gravemente l'efficienza e la capacità della commissione per il controllo dei bilanci e della Corte dei conti europea per quanto concerne lo svolgimento delle loro funzioni in veste di entità di controllo;

30.

invita la Commissione, in piena accettazione del principio della gestione concorrente, a stabilire mezzi uniformi e standardizzati che consentano agli Stati membri di comunicare le informazioni sui beneficiari finali dei fondi dell'UE; sottolinea che le informazioni sui beneficiari finali dovrebbero includere l'indicazione dei beneficiari effettivi delle società (persone fisiche e giuridiche); invita la Commissione a proporre un regolamento per l'istituzione di un sistema informatico che consenta una rendicontazione uniforme e standardizzata in tempo reale da parte delle autorità degli Stati membri, garantendo l'interoperabilità con i sistemi negli Stati membri, al fine di garantire una maggiore trasparenza e cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, migliorare ulteriormente la rendicontabilità dei pagamenti e, in particolare, contribuire alla tempestiva individuazione di errori sistemici e abusi;

31.

deplora che nessuno dei regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei fondi agricoli o di coesione impone alle autorità nazionali l'obbligo di pubblicare il beneficiario effettivo ultimo di una persona fisica o giuridica o di un trust che beneficia di fondi; invita i colegislatori a prestare particolare attenzione a tale questione e ad affrontarla in modo globale al momento di adottare decisioni sulle future norme in materia di trasparenza delle sovvenzioni dell'UE;

32.

insiste affinché il registro di informazioni sulla titolarità effettiva contenga solo informazioni pienamente verificate sulla persona o sulle persone che esercitano il controllo e sia pienamente accessibile al pubblico;

33.

disapprova fermamente la creazione e l'istituzione di strutture oligarchiche che attingono ai fondi agricoli e di coesione dell'UE, attraverso le quali una esigua minoranza di beneficiari riceve la stragrande maggioranza dei fondi dell'UE; invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a sviluppare strumenti giuridici efficaci per garantire il rispetto dello Stato di diritto e impedire la promozione di tali strutture;

34.

ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che i casi di conflitto di interessi danneggiano gli obiettivi della politica di coesione e della PAC, che hanno importanti dimensioni economiche, sociali e ambientali, creando un'immagine negativa di tali politiche;

35.

invita la Commissione a presentare una proposta che modifichi le norme della PAC ai fini di una ripartizione più equa dei fondi dell'UE, garantendo che i fondi della PAC siano assegnati in maniera equa agli agricoltori in attività che coltivano la terra e non sfocino in accordi fondiari a vantaggio di un gruppo selezionato di insider della politica o incentivino pratiche abusive durante le aste per privatizzare i terreni di proprietà dello Stato; prende atto della proposta della Commissione relativa a un nuovo modello di attuazione, che comprende un livellamento associato a un meccanismo degressivo; ritiene tuttavia che il livellamento, con l'introduzione di una compensazione per il costo del lavoro prima del livellamento, sia insufficiente a garantire una ripartizione più equa dei pagamenti diretti; sostiene l'idea di un meccanismo di ridistribuzione obbligatorio;

36.

prende atto del fatto che spesso i diritti di proprietà fondiaria non sono stati chiaramente definiti e che i terreni sono rimasti classificati come terreni statali sotto la supervisione dell'ufficio della proprietà fondiaria statale, che li ha tendenzialmente concessi in affitto alle grandi società agricole; riconosce gli sforzi compiuti dalle autorità ceche per individuare i legittimi proprietari entro il 2023; insiste sul fatto che l'asta dei terreni i cui legittimi proprietari non possono essere stabiliti deve essere realizzata in modo equo, offrendo pari opportunità ai piccoli e medi agricoltori e ai giovani agricoltori per acquisire i terreni;

37.

esorta la Commissione a presentare una proposta che preveda un importo massimo per i pagamenti diretti a favore di una persona fisica quale beneficiario effettivo di una o più società, applicando nel contempo una politica di tolleranza zero nei confronti di coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi; sottolinea che non dovrebbe essere possibile ricevere centinaia di milioni di sovvenzioni dell'UE nell'ambito di un periodo del quadro finanziario pluriennale (QFP);

38.

insiste sul fatto che i responsabili dell'uso improprio dei fondi dell'UE dovrebbero subire conseguenze, e che nel caso delle rettifiche finanziarie l'onere non dovrebbe essere trasferito ai contribuenti nazionali; invita le autorità nazionali ceche a recuperare da coloro che ne hanno beneficiato illegalmente le sovvenzioni indebitamente versate; è del parere che sia necessario introdurre una condizione abilitante per l'utilizzo dei fondi dell'UE per il prossimo periodo di programmazione, il che richiede che la legislazione nazionale includa disposizioni che obblighino il beneficiario responsabile a recuperare i fondi indebitamente richiesti;

39.

condanna fermamente l'uso pubblico del linguaggio diffamatorio e l'incitamento all'odio da parte del primo ministro, nell'ambito della sua conferenza stampa, ai danni dei partecipanti alla missione d'informazione dal 26 al 28 febbraio 2020; reputa inaccettabile che i deputati al Parlamento europeo che hanno partecipato alla missione d'informazione della commissione per il controllo dei bilanci nella Repubblica ceca abbiano ricevuto minacce di morte e altre aggressioni verbali nell'adempimento delle loro responsabilità in veste di deputati al Parlamento europeo;

40.

invita la commissione per il controllo dei bilanci a riferire al Parlamento in merito alle eventuali conoscenze acquisite nel corso della sua missione d'informazione e a informarne di conseguenza la Commissione e le autorità competenti;

41.

invita la Commissione a fare tutto il possibile per ultimare senza indebito ritardo le procedure di audit in corso e a rendere pubbliche le sue conclusioni non appena tutte le prove siano state debitamente valutate; incoraggia il Consiglio e il Consiglio europeo a esaminare i risultati di tali audit e a prestare la debita attenzione all'articolo 61 del regolamento finanziario per quanto riguarda i negoziati relativi al prossimo QFP;

42.

invita la Commissione a dare seguito alle accuse di conflitti di interessi irrisolti in altri Stati membri;

43.

ribadisce il suo rammarico per il fatto che la rendicontazione paese per paese sia stata sospesa nella seconda relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione a cura della Commissione (ARES (2017)455202); invita nuovamente la Commissione a riprendere a riferire, in modo distinto dal semestre economico, in merito alla situazione della corruzione negli Stati membri e a valutare l'efficacia degli sforzi anticorruzione sostenuti dall'UE; ribadisce il proprio invito alla Commissione a valutare gli sforzi anticorruzione non solo in termini di perdita economica;

44.

sottolinea l'importanza di sostenere lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura e l'indipendenza e il pluralismo dei media quale prerequisito per l'uso efficace dei finanziamenti dell'UE;

45.

sottolinea l'importanza dei mezzi d'informazione pubblici indipendenti, dei giornalisti investigativi e delle organizzazioni non governative che si adoperano per rafforzare lo Stato di diritto; evidenzia, a tale proposito, che il sostegno dell'UE a favore dei giornalisti indipendenti e delle organizzazioni della società civile è fondamentale, anche nel contesto del prossimo QFP; esprime preoccupazione per l'elevata concentrazione di media privati nelle mani di pochi nella Repubblica ceca;

46.

invita la Commissione a tenere conto delle preoccupazioni espresse nella presente risoluzione in sede di monitoraggio della situazione nel quadro del meccanismo per lo Stato di diritto;

47.

invita le autorità ceche a informare quanto prima possibile le istituzioni dell'UE in merito ai risultati della riapertura dell'inchiesta «Stork Nest»;

48.

invita il Consiglio e il Consiglio europeo ad adottare tutte le misure necessarie e appropriate per prevenire i conflitti di interessi nel contesto dei negoziati sul futuro bilancio dell'UE e sul prossimo QFP, in linea con l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

49.

esprime solidarietà nei confronti della popolazione ceca che chiede equità, giustizia e la risoluzione dell'incompatibilità degli interessi economici del primo ministro ceco con il suo ruolo e i suoi poteri politici;

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al governo e al parlamento della Repubblica ceca.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0530.

(2)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(4)  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_EN.html

(5)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(6)  Ismeri Europa Srl contro Corte dei conti delle Comunità europee, sentenza del 15.6.1999 nella causa T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(7)  https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf

(8)  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815

(9)  Segnalazioni ricevute dall'Associazione dell'agricoltura privata della Repubblica ceca durante la missione conoscitiva del 26-28 febbraio 2020.

(10)  Segnalazioni ricevute dall'Istituzione superiore di controllo della Repubblica ceca durante la missione conoscitiva del 26-28 febbraio 2020.

(11)  Segnalazioni da parte dei funzionari pubblici e dei rappresentanti delle ONG, portate all'attenzione dei membri della missione conoscitiva nella Repubblica ceca del 26-28 febbraio 2020.

(12)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(13)  Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/45


P9_TA(2020)0165

Unione bancaria: relazione annuale 2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2019 (2019/2130(INI))

(2021/C 362/06)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2018 (1),

visti i riscontri della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) riguardo alla risoluzione del Parlamento del 16 gennaio 2019 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2018,

vista l'approvazione del pacchetto per il settore bancario da parte del Parlamento europeo e del Consiglio,

vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 intitolata «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa»,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),

visto l'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 dal titolo «Un'Unione più ambiziosa — Il mio programma per l'Europa», presentati da Ursula von der Leyen il 16 luglio 2019,

viste la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III (2), e le conclusioni del Consiglio Ecofin del 12 luglio 2016,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane, presentata dalla Commissione il 24 maggio 2018 (COM(2018)0339),

visto il rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2018, pubblicato nel marzo 2019 (3),

vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del luglio 2019, dal titolo «EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019» (4) (Monitoraggio dei rischi di intermediazione finanziaria non bancaria nell'UE),

viste le conclusioni dell'Autorità bancaria europea (ABE) relative alla tabella di marcia in materia di Fintech tratte nel quadro della consultazione riguardo all'approccio dell'ABE nei confronti della tecnologia finanziaria (Fintech) del marzo 2018,

vista la relazione dell'ABE del novembre 2019 dal titolo «Risk Assessment of the European Banking System» (5) (Valutazione dei rischi del sistema bancario europeo),

vista la relazione dell'ABE del 18 luglio 2019 sul perimetro normativo, sullo status normativo e sugli approcci in materia di autorizzazione in relazione alle attività FinTech,

vista la relazione delle autorità europee di vigilanza (AEV) del gennaio 2019 dal titolo «FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs» (6) (FinTech: sperimentazioni normative e poli dell'innovazione),

visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2013 tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (7),

visto il memorandum d'intesa del 9 ottobre 2019 tra la BCE e la Corte dei conti europea per quanto riguarda gli audit relativi ai compiti di vigilanza della BCE (8),

vista l'approvazione da parte del Vertice euro del 14 dicembre 2018 della relazione dell'Eurogruppo nel suo formato inclusivo che istituisce un gruppo di lavoro ad alto livello,

vista l'approvazione da parte dello stesso Vertice euro del mandato per il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico,

vista la relazione della Commissione del 30 aprile 2019 sull'applicazione e sulla revisione della direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRMR)) (COM(2019)0213),

vista la dichiarazione convenuta dal Vertice euro nella sua riunione del 21 giugno 2019,

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea del 10 luglio 2019 sulle prove di stress a livello di UE per le banche (9),

visto l'annuncio da parte della BCE del 22 agosto 2019 sulla revisione delle aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati in seguito all'adozione del nuovo regolamento dell'UE sulle aspettative di vigilanza in materia di accantonamenti prudenziali (10),

vista la comunicazione della Commissione del 12 giugno 2019 intitolata «Quarta relazione sui progressi compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati e nell'ulteriore riduzione del rischio nell'Unione bancaria» (COM(2019)0278),

visto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 18 luglio 2019, rivolto alla Commissione europea e relativo alle considerazioni in materia di sostenibilità nel mercato dei rating del credito (11),

visto il documento di riflessione del Meccanismo europeo di stabilità dell'ottobre 2019 intitolato «Completing banking union to support Economic and Monetary Union» (Completare l'unione bancaria per sostenere l'Unione economica e monetaria) (12),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile» (COM(2018)0097),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle agenzie di rating del credito: prospettive future (13),

visto lo studio della Commissione del novembre 2019 sulle differenze tra le leggi in materia di insolvenza delle banche e la loro potenziale armonizzazione,

vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio dell'Unione (14),

visti i pareri dell'ABE dell'8 agosto 2019 sull'ammissibilità dei depositi, il livello di copertura e la cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi (SGD), del 30 ottobre 2019 sui rimborsi dei sistemi di garanzia dei depositi, e del 23 gennaio 2020 sul finanziamento del sistema di garanzia dei depositi e gli utilizzi dei fondi del sistema di garanzia dei depositi,

visto il parere comune delle autorità europee di vigilanza del 4 ottobre 2019 sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che incidono sul settore finanziario dell'Unione europea (15),

visto lo studio della Commissione del novembre 2019 sulle opzioni e le discrezionalità nazionali ai sensi della direttiva sul sistema di garanzia dei depositi e il loro trattamento nel contesto di un sistema europeo di assicurazione dei depositi,

visto l'accordo sullo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità competenti responsabili in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT),

visto il ritiro, da parte della Commissione, della sua proposta sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE (COM(2014)0043),

vista la relazione dell'ABE del novembre 2019 dal titolo «NPLs — progress made and challenges ahead» (16) (Crediti deteriorati — progressi compiuti e sfide future),

vista la valutazione della stabilità finanziaria del novembre 2019 a cura della BCE,

visto il parere congiunto delle autorità europee di vigilanza destinato alla Commissione europea, del 10 aprile 2019, sulla necessità di migliorare i requisiti in materia di gestione dei rischi relativi alle TIC nel settore finanziario dell'UE (17),

vista la relazione economica annuale 2018 della Banca dei regolamenti internazionali,

vista la relazione dell'ABE del 29 ottobre 2019 sui potenziali ostacoli nei confronti dell'offerta transfrontaliera di servizi bancari e di pagamento (18),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0026/2020),

A.

considerando che un'Unione economica e monetaria più stabile, competitiva e convergente richiede un'Unione bancaria solida e un'Unione dei mercati dei capitali più sviluppata e sicura, nonché la creazione di uno strumento di bilancio;

B.

considerando che il completamento dell'Unione bancaria è un contributo fondamentale nei confronti della percezione internazionale dell'euro e del suo accresciuto ruolo nei mercati globali;

C.

considerando che i rischi al ribasso per la crescita economica globale e della zona euro sono aumentati, in particolare dalla diffusione planetaria della pandemia da Covid-19, e continuano a creare sfide per la stabilità finanziaria;

D.

considerando che l'Unione bancaria rimane incompleta fino a quando non disporrà di un sostegno per il Fondo di risoluzione unico e di un Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) quale terzo pilastro dell'Unione bancaria;

E.

considerando che il buon funzionamento del mercato dei servizi finanziari al dettaglio è importante sia per l'economia che per i cittadini dell'UE;

F.

considerando che l'Unione bancaria non dispone ancora di strumenti efficaci per contrastare i problemi cui sono confrontati i consumatori: complessità artificiale, pratiche commerciali sleali, esclusione dei gruppi vulnerabili dall'utilizzo dei servizi di base e coinvolgimento limitato delle autorità pubbliche;

G.

considerando che, nonostante la riduzione complessiva dei crediti deteriorati negli ultimi anni, il livello dei crediti deteriorati in alcuni enti finanziari rimane comunque elevato;

H.

considerando che l'attribuzione alla BCE della vigilanza degli enti finanziari di importanza sistemica ha dato esito positivo; che la BCE può esercitare, ove necessario, i compiti di vigilanza in relazione a tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti e alle succursali ivi ubicate;

I.

considerando che il meccanismo di risoluzione unico, che mira a garantire norme e procedure uniformi e un processo decisionale comune per la risoluzione ordinata delle banche in dissesto con un impatto minimo sull'economia reale, è stato efficiente; che tuttavia resta ancora molto lavoro da fare per impedire efficacemente l'intervento finanziato dai contribuenti nelle banche in dissesto;

J.

considerando che i recenti scandali su vasta scala in materia di riciclaggio di denaro che hanno coinvolto enti finanziari nell'UE dimostrano che la vigilanza prudenziale e la vigilanza antiriciclaggio non possono essere trattate separatamente e che manca un adeguato sistema di vigilanza e applicazione della legislazione dell'UE;

K.

considerando che il settore bancario europeo rimane di gran lunga il principale fornitore di finanziamenti alle imprese, contrariamente ad altre giurisdizioni, dove i mercati dei capitali rappresentano una quota considerevole dei finanziamenti alle imprese;

L.

considerando che più di dieci anni dopo la crisi finanziaria, i problemi in materia di «troppo grandi per fallire» e «troppo interconnessi per fallire» rimangono insufficientemente affrontati e sotto esame da parte del Consiglio per la stabilità finanziaria;

Considerazioni generali

1.

ricorda i progressi compiuti in merito all'attuazione dell'Unione bancaria, ovvero nell'ambito della riduzione dei rischi; sottolinea, tuttavia, che occorre compiere ulteriori progressi in materia di condivisione dei rischi e di riduzione dei rischi al fine di affrontare le sfide che permangono all'interno di istituzioni specifiche;

2.

ricorda che l'Unione bancaria è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano aderirvi;

3.

accoglie con favore il sostegno della presidente della Commissione europea e della presidente della BCE per il completamento dell'Unione bancaria e, più in generale, dell'Unione economica e monetaria, mediante, ad esempio, la creazione di uno strumento di bilancio per ottenere un'Unione più stabile, competitiva e convergente;

4.

sottolinea che l'Eurogruppo non è un'istituzione, né un organo né un'agenzia dell'Unione europea, bensì un forum intergovernativo informale di discussione; si rammarica del fatto che gli Stati membri continuino ad agire al di fuori del quadro unionale, mettendo a repentaglio il ruolo del Parlamento come colegislatore e le sue prerogative di controllo democratico;

5.

sottolinea la mancanza di efficacia dei negoziati intergovernativi finora condotti, in particolare quelli riguardanti lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività e il gruppo di lavoro ad alto livello sull'Unione bancaria dell'Eurogruppo; esorta a portare avanti i negoziati in un contesto aperto che garantisca il coinvolgimento attivo del Parlamento, nel quadro dell'ordinamento giuridico dell'UE; sottolinea che tali cambiamenti comporterebbero una maggiore tutela giuridica, unitamente a requisiti più rigorosi in materia di trasparenza e accesso ai documenti;

6.

accoglie con favore l'accresciuta resilienza generale del sistema bancario europeo sancita dalla valutazione dei rischi del sistema bancario europeo condotta nel 2019 dall'ABE; accoglie con favore, in particolare, il fatto che le banche abbiano mantenuto stabili i loro coefficienti patrimoniali e che la qualità delle attività sia migliorata, come si evince da un'ulteriore diminuzione dei crediti deteriorati;

7.

sottolinea, tuttavia, che i livelli di redditività rimangono bassi e che il contesto macroeconomico si sta deteriorando, in particolare alla luce della pandemia da Covid-19, che ha dato luogo a sfide senza precedenti per l'economia globale, con ripercussioni sulla qualità degli attivi e, di conseguenza, sulla redditività delle banche; osserva inoltre che un elevato livello di concorrenza, in particolare nel settore delle tecnologie finanziarie (FinTech), nonché i maggiori rischi operativi dovuti alla digitalizzazione e all'innovazione e la mancanza di integrazione dei mercati a causa della rimanente frammentazione tra gli Stati membri, dovrebbero rappresentare un'ulteriore sfida per la redditività delle banche;

8.

prende atto delle attuali prospettive di basso rischio e bassa redditività nel settore bancario; sottolinea il fatto che i bassi tassi di interesse persistono in risposta all'attuale situazione macroeconomica; sottolinea inoltre che il rallentamento economico e le tensioni geopolitiche, compresi gli effetti della Brexit, nonché i rischi informatici e la sicurezza dei dati, rientrano tra le principali sfide che il settore bancario dell'UE si trova ad affrontare, oltre ai cambiamenti climatici e ai rischi riguardanti il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

9.

osserva che la redditività delle banche è in costante aumento dal 2012, con un rendimento sul capitale superiore al 6 % dal 2017; sottolinea, tuttavia, che tale evoluzione è inferiore al costo stimato del capitale per la maggior parte delle banche; sottolinea che il contesto di basso rischio e bassi tassi di interesse ha comportato una riduzione dei costi per accantonamenti e perdite; sottolinea che ciò non costituisce, tuttavia, un miglioramento strutturale e che le sfide in materia di redditività non dovrebbero ridursi di intensità nel breve periodo; ricorda la necessità di valutare costantemente i livelli di finanziamento a favore dell'economia, in particolare delle PMI, provenienti dal sistema finanziario in generale; chiede un'adeguata valutazione dell'impatto delle normative passate e future sul raggiungimento dell'obiettivo di finanziare l'economia;

10.

sottolinea che l'erogazione di crediti e liquidità da parte delle banche svolge un ruolo decisivo nel mitigare le conseguenze economiche più gravi dell'epidemia da Covid-19 per le persone nell'UE; rileva, in tale contesto, le misure legislative e di vigilanza che sono state proposte o adottate per garantire che le banche continuino a erogare prestiti nel corso di questa crisi; accoglie con favore la flessibilità concessa alle banche in relazione al trattamento prudenziale dei prestiti, all'applicazione delle norme contabili e alla liberazione delle riserve di capitale; sottolinea che qualsiasi agevolazione concessa dovrebbe essere resa pienamente disponibile per sostenere i clienti delle banche, le famiglie e le imprese; sostiene le azioni intraprese dalle autorità di vigilanza bancaria volte a introdurre forti restrizioni temporanee nei confronti del pagamento di dividendi e bonus e dell'acquisto di azioni proprie da parte delle banche;

11.

sottolinea il ruolo cruciale del settore bancario nel convogliare i finanziamenti verso l'economia reale, e in particolare verso investimenti sostenibili e socialmente responsabili, promuovendo in tal modo la crescita e l'occupazione e consentendo la transizione verso un'economia climaticamente neutra, senza compromettere nel contempo la stabilità finanziaria;

12.

accoglie con favore, a tale riguardo, l'accordo politico raggiunto sul regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili; chiede la revisione della direttiva riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario onde rispecchiare meglio gli obblighi di comunicazione in materia di ESG e di informativa;

13.

è preoccupato per il fatto che le vulnerabilità delle banche verso i rischi connessi al clima possano non essere pienamente comprese e accoglie con favore gli impegni dell'ABE volti a includere le considerazioni sul rischio climatico nella sua valutazione annuale dei rischi e a introdurre prove di stress relative ai cambiamenti climatici; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di un'informativa e di una valutazione dei rischi adeguate;

14.

invita altresì tutte le banche europee a sottoscrivere i principi a guida ONU relativi a un'attività bancaria responsabile e, di conseguenza, a riferire annualmente in merito ai rispettivi sforzi per attuare finanziamenti sostenibili e ridurre i rischi connessi ai cambiamenti climatici all'interno dei loro bilanci; invita l'UE e le autorità nazionali competenti responsabili del settore bancario a seguire e, ove possibile, ad attuare le raccomandazioni dei principi per un'attività bancaria responsabile, della rete per un'attività bancaria sostenibile e della rete delle banche centrali e delle autorità di vigilanza per l'inverdimento del sistema finanziario;

15.

chiede l'istituzione di uno standard in materia di obbligazioni verdi a livello dell'UE e la definizione di un quadro favorevole per lo sviluppo di tali obbligazioni al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e la credibilità degli investimenti sostenibili;

16.

prende atto dei lavori del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) sul rischio sovrano; sottolinea che il quadro normativo dell'UE sul trattamento prudenziale del debito sovrano dovrebbe essere coerente con le norme internazionali; chiede ulteriori discussioni sulla creazione di un'attività sicura europea, sulla base di una valutazione da parte della Commissione relativa alla proposta riguardante i titoli garantiti da obbligazioni sovrane e ai possibili sviluppi, al fine di rafforzare il ruolo internazionale dell'euro, stabilizzare i mercati finanziari e consentire alle banche di diversificare i loro portafogli;

17.

sottolinea il fatto che i mercati finanziari sono fortemente interconnessi; evidenzia l'importanza che le autorità di vigilanza bancaria siano preparate per ogni possibile esito della Brexit, tenendo presente che ciò integra la preparazione degli operatori privati stessi; accoglie con favore tutte le azioni significative e la cooperazione finora attuate; prende atto della prassi delle imprese del Regno Unito di stabilire succursali nell'UE al fine di continuare a fornire servizi; sottolinea, a tale proposito, il rischio di arbitraggio normativo dovuto alla diversa applicazione delle norme in ciascuno Stato membro; ritiene, pertanto, che sia necessaria un'ulteriore armonizzazione per evitare l'arbitraggio normativo e garantire che i rischi siano affrontati in modo adeguato; sottolinea l'importanza della parità di condizioni nelle normative finanziarie tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit e la necessità di evitare una corsa normativa al ribasso;

18.

ribadisce gli impegni assunti dall'UE insieme al Regno Unito nell'ambito della dichiarazione politica rivista; si impegna a mantenere una cooperazione stretta e strutturata nell'ambito delle questioni normative e di vigilanza, sia a livello politico che tecnico;

19.

deplora che la Commissione e l'ampia maggioranza dei governi dell'UE non siano stati finora in grado di garantire un pieno equilibrio di genere in seno alle istituzioni e agli organismi dell'UE, segnatamente per quanto riguarda le nomine di alto livello nei settori attinenti alle questioni economiche, finanziarie e monetarie; invita i governi degli Stati membri, il Consiglio europeo, l'Eurogruppo e la Commissione ad adoperarsi attivamente a favore dell'equilibrio di genere nelle loro imminenti proposte di elenchi ristretti e di nomine, cercando di includere almeno una candidata donna e un candidato uomo per ciascuna procedura di nomina; ribadisce la sua risoluzione sul rispetto dell'equilibrio di genere nei prossimi elenchi di candidati;

20.

sottolinea l'importanza di completare l'Unione dei mercati dei capitali, che integra l'Unione bancaria nel finanziamento dell'economia reale; sottolinea, inoltre, che un'Unione dei mercati dei capitali pienamente integrata, unitamente a un'Unione bancaria a pieno titolo, consentirebbe la condivisione dei rischi a livello pubblico e privato, rafforzerebbe inoltre il ruolo internazionale dell'euro, migliorerebbe ulteriormente la competitività dei mercati europei e promuoverebbe gli investimenti privati sostenibili; sottolinea, a tale proposito, la necessità di condizioni di parità che evitino svantaggi per le PMI in termini di accesso ai finanziamenti e la necessità di monitorare attentamente l'emissione di prodotti cartolarizzati;

Vigilanza

21.

accoglie con favore i progressi compiuti nel settore bancario per ridurre i rischi e aumentare la stabilità finanziaria; osserva, tuttavia, che permangono ancora fragilità in seno a specifiche istituzioni e che sono necessari ulteriori progressi; ricorda gli obiettivi dell'Unione bancaria intesi a garantire la stabilità finanziaria, a promuovere un vero mercato unico, condizioni di parità e la prevedibilità per gli attori del mercato;

22.

ritiene, tuttavia, che l'attuale quadro di vigilanza si sia concentrato principalmente sulle esposizioni al rischio di credito, a scapito delle esposizioni al rischio di mercato connesse ai titoli illiquidi, compresi i derivati; sollecita misure adeguate per migliorare l'esame della qualità delle attività e accoglie con favore, a tale proposito, l'inclusione degli strumenti di livello 2 e 3 nell'ambito delle prove di stress relative al 2018; ribadisce il suo invito all'MVU inteso a includere tra le sue principali priorità in materia di vigilanza la riduzione di questi strumenti finanziari complessi e illiquidi, compresi i derivati;

23.

accoglie con favore gli sforzi compiuti per rafforzare il settore finanziario e ridurre i crediti deteriorati a livello europeo e le misure di riduzione dei rischi conseguite nel recente pacchetto bancario; osserva che la percentuale di crediti deteriorati detenuti da enti significativi è diminuita di oltre la metà dall'inizio della vigilanza bancaria della BCE, nel novembre 2014, al mese di giugno 2019; sottolinea che la media dei crediti deteriorati nella zona euro è stata pari al 2,9 % nel settembre 2019, in calo rispetto al 6,5 % del dicembre 2014; si compiace di tale progresso significativo; sottolinea che il livello dei crediti deteriorati rimane comunque elevato in taluni enti e che sono necessari ulteriori sforzi per affrontare tale questione; prende atto dell'attività legislativa in corso riguardo alla direttiva relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, e sottolinea la necessità di garantire che lo sviluppo dei mercati secondari dei crediti e la creazione di un meccanismo di escussione extragiudiziale (AECE) includano un'adeguata protezione dei consumatori;

24.

sottolinea la necessità di tutelare i diritti dei clienti nel contesto delle operazioni in crediti deteriorati; rileva l'importanza della piena attuazione della direttiva sul credito ipotecario (2014/17/UE); invita gli Stati membri ad adottare misure per garantire che i mutuatari, che potrebbero trovarsi in situazioni finanziarie già vulnerabili, non siano soggetti a trattamenti e pratiche aggressivi e sleali da parte di acquirenti di debito o enti di recupero crediti scarsamente regolamentati; invita la Commissione, nell'imminente revisione della direttiva sul credito al consumo, a stabilire disposizioni più ambiziose in materia di tutela dei debitori contro le pratiche abusive, garantendo che tali diritti siano applicati allo stesso modo ai prestiti esistenti e futuri;

25.

sottolinea l'importanza di tutelare i diritti dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le commissioni bancarie e la trasparenza dei costi, la redditività e i rischi dei prodotti; invita, a tale proposito, l'ABE a prestare maggiore attenzione all'adempimento del suo mandato per quanto concerne la raccolta, l'analisi e la comunicazione in modo corretto delle tendenze dei consumatori, nonché l'esame e il coordinamento delle iniziative di alfabetizzazione e istruzione finanziaria da parte delle autorità competenti;

26.

osserva che le recenti crisi bancarie hanno rivelato che gli enti creditizi hanno venduto in maniera impropria obbligazioni e altri prodotti finanziari ai clienti al dettaglio; invita le autorità di vigilanza e di risoluzione ad applicare con determinazione le disposizioni della BRRD di nuova introduzione sulla protezione dei consumatori, in particolare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL); esorta la Commissione a valutare ulteriormente la questione della vendita impropria di prodotti finanziari da parte degli istituti bancari;

27.

invita le autorità europee di vigilanza a esercitare pienamente i loro poteri per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, compresi, se del caso, i poteri di intervento sui prodotti qualora i prodotti finanziari e creditizi abbiano arrecato pregiudizio o possano arrecare pregiudizio per i consumatori;

28.

constata che sono già iniziati i lavori sull'attuazione delle norme finali di Basilea III; sottolinea che le norme del BCBS dovrebbero essere recepite nel diritto europeo in modo tempestivo e nel rispetto dei loro obiettivi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche specifiche del sistema bancario europeo, se del caso, e del principio di proporzionalità; avverte che, a causa della diversità dei modelli bancari in tutta l'UE, una soluzione valida per tutti potrebbe essere inadeguata per il mercato europeo; sottolinea che la competitività e la stabilità finanziaria del settore bancario dell'UE dovrebbero essere garantite e che la sua capacità di finanziare l'economia, in particolare le PMI, non dovrebbe essere compromessa; è convinto che siano necessari enti finanziari solvibili e ben capitalizzati per il buon finanziamento dell'economia dell'UE e un'Unione bancaria stabile; ricorda la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III e invita la Commissione ad agire in merito alle raccomandazioni ivi contenute in sede di elaborazione delle nuove proposte legislative;

29.

prende atto dell'importanza della necessità di valutare l'adeguatezza dei modelli interni e di valutarli costantemente, al fine di garantire che siano affidabili e solidi; prende atto delle conclusioni dell'analisi mirata dei modelli interni (TRIM) svolta dalla BCE; invita le banche a migliorare di conseguenza l'utilizzo e l'attuazione dei loro modelli interni;

30.

è preoccupato per il fatto che l'ABE abbia messo in guardia contro la mancata presentazione delle sue proposte relative alla riduzione degli oneri amministrativi per gli enti di minori dimensioni entro il termine fissato dai colegislatori nel pacchetto per il settore bancario;

31.

ricorda che gli standard forniti dai consessi internazionali dovrebbero evitare la frammentazione normativa e contribuire a promuovere condizioni di parità per tutte le banche attive a livello internazionale;

32.

osserva che, nella sua relazione che valuta i rischi e le vulnerabilità del settore bancario dell'UE, l'ABE rileva differenze nell'applicazione e nella fissazione della riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) tra gli Stati membri; chiede pertanto un'ulteriore armonizzazione dell'applicazione delle riserve di capitale in tutta l'UE, al fine di creare condizioni di parità;

33.

accoglie con favore l'accordo su un memorandum d'intesa tra la Banca centrale europea e la Corte dei conti europea, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra le istituzioni in relazione ai loro rispettivi mandati;

34.

chiede norme più rigorose in materia di trasparenza riguardo alla vigilanza bancaria, ad esempio nei risultati del processo di analisi e valutazione prudenziale, al fine di rafforzare la fiducia dei mercati dei capitali e finanziari, delle imprese e dei cittadini, e garantire la coerenza del trattamento tra gli Stati membri; accoglie con favore il miglioramento e la messa a punto della condivisione delle informazioni tra le istituzioni di vigilanza e di risoluzione;

35.

osserva che le tecnologie finanziarie innovative stanno trasformando profondamente il settore finanziario, compresi i servizi bancari e i servizi di pagamento, e accoglie con favore l'efficienza e la gamma più ampia di scelte che esse offrono ai consumatori nel mercato; sostiene la neutralità tecnologica quale principio guida e incoraggia gli investimenti in materia di tecnologia finanziaria;

36.

sottolinea la necessità di affrontare le sfide poste da queste nuove tecnologie, tra cui la garanzia di modelli imprenditoriali sostenibili che siano interoperabili a livello transfrontaliero, condizioni di parità in termini di regolamentazione e vigilanza e la cibersicurezza; sottolinea la responsabilità degli enti finanziari nel garantire la protezione dei dati dei clienti e la loro sicurezza, conformemente al diritto dell'UE; rileva altresì la crescente dipendenza del settore bancario dal cloud computing ed esorta la Commissione a rispondere al parere congiunto delle autorità europee di vigilanza sulla necessità di miglioramenti legislativi relativi ai requisiti in materia di gestione dei rischi riguardanti le TIC nel settore finanziario dell'UE; ribadisce che un quadro legislativo equilibrato e la certezza del diritto possono rafforzare un ambiente propenso all'innovazione senza compromettere la stabilità finanziaria;

37.

riconosce il contributo che il settore dell'intermediazione finanziaria non bancaria, precedentemente noto come sistema bancario ombra, può apportare per diversificare ulteriormente i canali di finanziamento per l'economia; sottolinea, tuttavia, che vi è una notevole interconnessione tra il settore dell'intermediazione finanziaria non bancaria e il settore bancario «tradizionale», il che solleva preoccupazioni di rischio sistemico data la mancanza di un'adeguata regolamentazione e vigilanza del primo;

38.

chiede, a tale proposito, un'azione coordinata per affrontare tali rischi, tra cui la creazione di uno strumentario macroprudenziale e l'ulteriore messa in opera di strumenti esistenti per contrastare le minacce alla stabilità finanziaria poste dal crescente ruolo del sistema dell'intermediazione finanziaria non bancaria; ritiene che sia necessario valutare se i requisiti prudenziali relativi a grandi esposizioni, in particolare verso l'intermediazione finanziaria non bancaria, siano sufficienti per garantire la stabilità finanziaria; sottolinea inoltre i rischi evidenziati dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nella sua relazione «Monitoraggio dei rischi di intermediazione finanziaria non bancaria nell'UE», come quelli derivanti dalla trasformazione della liquidità, dall'assunzione di rischi e dalla leva che incidono sul settore più in generale;

39.

accoglie con favore l'accordo sullo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità responsabili in materia di antiriciclaggio (AML) e lotta al finanziamento del terrorismo (CFT); ricorda la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio dell'Unione; accoglie con favore il documento di posizione congiunta dell'8 novembre 2019, elaborato da vari ministri delle finanze della zona euro, che chiede l'armonizzazione del quadro normativo europeo relativo al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

40.

ricorda che, affinché gli sforzi in materia di AML/CFT siano efficaci, è necessario che le autorità competenti e gli enti finanziari agiscano in modo coordinato; sottolinea la necessità di allineare meglio la vigilanza prudenziale e antiriciclaggio; ricorda le sue gravi preoccupazioni in merito alla frammentazione della regolamentazione e della vigilanza in materia di AML/CFT, che non ha consentito di prevedere una vigilanza e risposte adeguate alle lacune delle autorità nazionali di vigilanza e compromette la loro capacità di monitorare la crescente attività transfrontaliera nell'UE;

41.

è convinto che anche il meccanismo di vigilanza unico abbia un ruolo da svolgere nella lotta contro il riciclaggio di denaro e accoglie con favore l'istituzione di un'apposita unità antiriciclaggio; prende atto, in particolare, della complessità di svolgere l'importante valutazione dell'adeguatezza degli alti dirigenti delle banche a causa del recepimento estremamente eterogeneo della direttiva sui requisiti patrimoniali; incoraggia, pertanto, l'integrazione dei requisiti di «competenza e onorabilità» nel regolamento sui requisiti patrimoniali;

42.

accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2019, che conferiscono alla Commissione il mandato di esaminare le modalità per garantire una migliore cooperazione tra le autorità e attribuiscono i compiti di AML a un organismo dell'UE, trasformando alcune parti della direttiva antiriciclaggio in un regolamento, al fine di garantire un corpus unico di norme; accoglie con favore la comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che definisce le proposte per armonizzare ulteriormente il corpus di norme AML/CFT e affrontare efficacemente i rischi posti dall'attività illecita transfrontaliera nei confronti dell'integrità del sistema finanziario dell'UE e della sicurezza dei cittadini dell'UE, ovvero attraverso la creazione di un nuovo organismo dell'UE;

43.

riconosce che è necessario intraprendere azioni legali e di vigilanza per affrontare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivanti dalle criptoattività; invita la Commissione a effettuare ulteriori valutazioni d'impatto in merito ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che possono derivare dalle vulnerabilità create dal crescente uso di nuove tecnologie da parte degli enti creditizi e finanziari e dalla rapida diffusione delle criptoattività in considerazione dell'assenza di un regime di regolamentazione comune e dell'anonimato associato a tali attività;

44.

invita la Commissione a valutare nel 2020 lo stato attuale del mercato delle agenzie di rating del credito, a esaminarlo in termini di concorrenza, asimmetrie informative e trasparenza nei confronti dei mercati; osserva che i rating di sostenibilità basati sui criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) possono diventare un'integrazione importante delle valutazioni dei rischi di credito; sottolinea l'importanza della standardizzazione riguardo ai criteri in materia di sostenibilità e di garantire che lo sviluppo di un mercato per la fornitura di rating di sostenibilità sia competitivo e non concentrato con un numero limitato di fornitori;

45.

rileva la necessità di sforzi per rendere l'attività dei mercati finanziari più coerente con gli obiettivi di sostenibilità e i criteri ESG, sottolineando il ruolo centrale delle autorità europee di vigilanza in merito a tali obiettivi; invita, a tale proposito, l'ABE, in coordinamento con il CERS, ad adottare misure a favore di una metodologia comune per misurare l'intensità dei rischi climatici cui le istituzioni finanziarie sono esposte, compresi i rischi connessi all'eventuale deprezzamento delle attività in caso di modifica del trattamento normativo derivante dalla mitigazione dei cambiamenti climatici e dall'adattamento agli stessi, dall'impatto macroeconomico di cambiamenti repentini nell'uso energetico e da un aumento dell'incidenza delle catastrofi naturali;

Risoluzione

46.

si compiace del fatto che il Comitato di risoluzione unico non sia stato obbligato ad avviare un'azione di risoluzione nel 2019; invita la Commissione a riflettere sul seguito appropriato da dare alla propria relazione sull'attuazione della BRRD e dell'SRMR dell'aprile 2019; esorta la Commissione a verificare se la legislazione sia adeguata per garantire che tutte le banche possano, se necessario, essere risolte senza la necessità di ricorrere al denaro dei contribuenti; invita la Commissione a tenere conto dell'esame del Consiglio per la stabilità finanziaria relativo alla normativa «troppo grande per fallire» e ad affrontare le potenziali carenze, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei depositi al dettaglio;

47.

invita il Comitato di risoluzione unico a completare il processo di definizione dei piani di risoluzione e ad esaminare se tutte le banche pertinenti dispongono di un MREL sufficiente; osserva che il Comitato di risoluzione unico non divulga periodicamente in che misura le banche rispettano gli obiettivi in materia di MREL;

48.

invita la Commissione a riflettere sulle potenzialità di un'ulteriore armonizzazione di aspetti specifici delle legislazioni nazionali vigenti in materia di insolvenza e a valutare in quale misura tale ulteriore armonizzazione sia necessaria per garantire un'applicazione coerente ed efficace del quadro di gestione delle crisi; invita la Commissione, nel quadro della revisione della direttiva relativa al sistema di garanzia dei depositi (DGSD), ad apportare maggiore chiarezza riguardo al principio del minor costo ai sensi della direttiva DGSD;

49.

chiede un'ulteriore riflessione riguardo al quadro del meccanismo di risoluzione unico e alla necessità di valutare l'applicabilità della comunicazione relativa al settore bancario del 2013 (19); prende atto della necessità di garantire condizioni di parità e l'applicazione coerente dell'esame relativo all'interesse pubblico;

50.

prende atto del ruolo importante che le misure di intervento precoce possono svolgere nel prevenire le crisi e i fallimenti bancari; osserva, tuttavia, che i requisiti per l'utilizzo delle misure di intervento precoce si sovrappongono ad alcune delle misure di intervento standard della BCE; sottolinea che in tali casi sono favorite le misure di intervento standard; ritiene pertanto che tale sovrapposizione dovrebbe essere eliminata attraverso un adeguato chiarimento della base giuridica di ogni strumento, al fine di garantire la graduale applicazione delle misure;

51.

prende atto della decisione dell'Eurogruppo riguardo all'«accordo di massima» relativo alla riforma del meccanismo europeo di stabilità e al suo mandato; chiede la creazione del sostegno al Fondo di risoluzione unico e la sua rapida messa in opera; esprime preoccupazione per la mancanza di un meccanismo nell'Unione bancaria volto a garantire la possibilità di fornire liquidità a una banca in caso di risoluzione onde garantire la regolare continuità dei servizi e la stabilità dei mercati finanziari, e invita la Commissione a cercare di colmare tale lacuna senza ulteriori indugi;

52.

sottolinea il fatto che le banche devono essere in grado di operare a livello transfrontaliero gestendo nel contempo il loro capitale e la loro liquidità a livello consolidato, al fine di diversificare i loro rischi e affrontare eventuali mancanze di redditività; evidenzia il proprio parere secondo cui le norme dovrebbero consentire una maggiore flessibilità per la società madre a tale riguardo, fornendo nel contempo meccanismi credibili e applicabili che impongono, in caso di crisi, alla società madre (entità di risoluzione) di fornire capitale, l'MREL e la liquidità alle controllate situate nel paese ospitante all'interno dell'Unione bancaria;

Assicurazione dei depositi

53.

sostiene che l'Unione bancaria è ancora priva del suo terzo pilastro; esorta a completare l'Unione bancaria attraverso la creazione di un Sistema europeo di assicurazione dei depositi pienamente attuato per proteggere i depositanti dalle perturbazioni del settore bancario, garantire la fiducia tra depositanti e investitori in tutta l'Unione bancaria e rafforzare la zona euro nel suo complesso; riconosce i vantaggi della condivisione dei rischi e dell'ulteriore riduzione dei rischi all'interno di enti specifici;

54.

esorta il Consiglio a riprendere quanto prima possibile i negoziati sull'EDIS, assicurando nel contempo un quadro coerente per la DGSD, al fine di conseguire l'obiettivo di rafforzare la stabilità finanziaria;

55.

invita la Commissione ad analizzare il quadro di funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale nel contesto dell'EDIS;

56.

prende atto del proseguimento delle discussioni sul completamento dell'Unione bancaria in seno al gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS, istituito nel gennaio 2019 per riferire all'Eurogruppo, nonché in merito a ulteriori miglioramenti del quadro di gestione delle crisi per le banche; esprime preoccupazione per il fatto che il Parlamento non sia stato tenuto informato sulle discussioni che hanno avuto luogo nel contesto del gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS il quale riferisce all'Eurogruppo; osserva che la Commissione partecipa al gruppo di lavoro ad alto livello e ricorda l'articolo 9 dell'accordo quadro del 2010, che prevede l'obbligo per la Commissione di garantire la parità di trattamento, in particolare in materia legislativa, tra il Parlamento e il Consiglio;

o

o o

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente relazione al Consiglio, alla Commissione, all'ABE, alla BCE, al Comitato di risoluzione unico, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0030.

(2)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 45.

(3)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2018~927cb99de4.it.html.

(4)  https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89.

(5)  https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2019/Risk%20Assessment%20Report_November%202019.PDF.

(6)  JC 2018 74.

(7)  GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1.

(8)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/ memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf.

(9)  «Relazione speciale n. 10/2019: Le prove di stress a livello di UE per le banche: è stata raccolta una quantità inedita di informazioni sulle banche, ma occorre migliorare il coordinamento e la focalizzazione sui rischi», Corte dei conti europea, 10 luglio 2019, https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=50393.

(10)  Comunicato stampa, «La BCE rivede le aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati in seguito all'adozione di un regolamento dell'UE», 22 agosto 2019, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.it.html.

(11)  ESMA 33-9-321.

(12)  Discussion Paper Series/7, Meccanismo europeo di stabilità, ottobre 2019.

(13)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 24.

(14)  Testi approvati, P9_TA(2019)0022.

(15)  JC 2019 59.

(16)  https://eba.europa.eu/file/233465/download?token=xH5hxq39.

(17)  JC 2019 26, https://eba.europa.eu/file/102634/download?token=ZR98JZp8.

(18)  https://eba.europa.eu/file/178124/download?token=7fFsD9og.

(19)  GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/55


P9_TA(2020)0169

Turismo e trasporti nel 2020 e oltre

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 su turismo e trasporti nel 2020 e oltre (2020/2649(RSP))

(2021/C 362/07)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il turismo è un'attività trasversale con un ampio impatto sulla crescita economica, sull'occupazione e sullo sviluppo sociale e sostenibile;

B.

considerando che il settore del turismo dà lavoro a 22,6 milioni di persone, il che corrisponde all'11,2 % dell'occupazione totale dell'UE, ha contribuito per il 9,5 % al PIL dell'UE nel 2019, concorre a promuovere una struttura regionale equilibrata e ha un impatto positivo sullo sviluppo regionale; constatando che almeno 6,4 milioni di posti di lavoro sono a rischio nell'UE;

C.

considerando che il turismo, e in particolare il sovraffollamento turistico, come tutte le attività umane, ha un impatto negativo sul cambiamento climatico nonché sull'impatto ambientale ed economico, ad esempio in termini di aumento dell'inquinamento, perdita di biodiversità, congestione, costi di manutenzione delle infrastrutture e aumento dei prezzi; che, tuttavia, il settore si è impegnato ad accelerare i progressi verso lo sviluppo sostenibile del turismo e a garantire che esso contribuisca agli obiettivi climatici europei e internazionali mediante iniziative volte a ridurre le emissioni;

D.

considerando che il turismo è costituito da una catena del valore complessa, formata da numerosi soggetti interessati, con un legame diretto con le attività di trasporto passeggeri;

E.

considerando che i settori dei trasporti, della cultura e del turismo sono stati tra i principali settori economici maggiormente colpiti dalla Covid-19, con una disoccupazione su larga scala che colpisce in particolare i lavoratori stagionali e i lavoratori in situazioni di vulnerabilità;

F.

considerando che i siti e i luoghi culturali, i festival e i musei sono stati particolarmente colpiti dalla crisi sanitaria, poiché quattro turisti su dieci scelgono la propria destinazione in base all'offerta culturale;

G.

considerando che, con l'adozione della comunicazione dal titolo «Turismo e trasporti nel 2020 e oltre» (COM(2020)0550) e del pacchetto sul turismo e i trasporti, il 13 maggio 2020, la Commissione ha compiuto il primo passo necessario per sostenere la ripresa del nostro prezioso settore turistico e dei trasporti dopo la pandemia di Covid-19;

H.

considerando che sono passati dieci anni da quando, nel giugno 2010, la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(2010)0352), che definisce una strategia e un piano d'azione per il turismo dell'UE;

I.

considerando che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, l'UE ha competenze di sostegno volte a coordinare e integrare le azioni degli Stati membri in questo settore (1);

Piani per la ripresa del turismo e dei trasporti europei dopo la pandemia di Covid-19

1.

ritiene che, per assicurare la sopravvivenza e la competitività del settore dei trasporti e del turismo, occorrano sia un sostegno rapido a breve termine sia un sostegno a lungo termine, e che per ridurre al minimo le perdite addizionali per il settore e garantire la sua sostenibilità a più lungo termine sia essenziale attuare, nel contempo, misure che ispirino ai turisti la fiducia necessaria per tornare a visitare l'Europa e viaggiare al suo interno; sottolinea che l'attuale crisi rappresenta anche un'opportunità senza precedenti per modernizzare il turismo nell'UE e renderlo più sostenibile e più accessibile per le persone con disabilità, e per iniziare a considerarlo un ecosistema industriale con obiettivi di investimento, capitale umano, esigenze di innovazione tecnologica e indicatori di rendimento, come pure un settore importante che potrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica per il 2050;

2.

sottolinea che nell'attuale crisi, in un momento in cui molte imprese del settore dei trasporti lottano per la sopravvivenza, è della massima importanza investire ulteriormente nelle infrastrutture strategiche dei trasporti a livello dell'UE; evidenzia, inoltre, che i piani di ripresa per i trasporti, unitamente al sostegno volto a salvare i settori dei trasporti esistenti, dovrebbero essere incentrati sulle opportunità di crescita innovative;

3.

accoglie con favore la comunicazione intitolata «Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne — Covid-19», adottata dalla Commissione nel quadro del pacchetto, e la proposta relativa a un approccio graduale e coordinato volto a ripristinare la libera circolazione delle persone senza restrizioni; chiede che sia istituito un meccanismo a livello dell'UE per stabilire un indice di trasmissione sufficientemente basso e che sia garantita un'applicazione uniforme di tale indice in tutta l'UE; chiede alla Commissione di sostenere la «ripartenza del turismo» con la raccomandazione di porre l'accento sul «turismo sostenibile» e di porre le imprese e le destinazioni dotate di una certificazione affidabile in prima linea per un turismo e dei viaggi rispettosi dell'ambiente, socialmente responsabili e solidi sotto il profilo economico; si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a garantire continuità al flusso di merci, in particolare dei generi alimentari e dei dispositivi medici, in tutta l'UE, e di tutte le iniziative volte a garantire il pieno funzionamento del mercato interno dell'UE senza controlli e ritardi ingiustificati;

4.

ribadisce l'importanza del principio di non discriminazione nella revoca graduale delle restrizioni nazionali e transfrontaliere, così come del riconoscimento reciproco delle misure concordate a livello dell'UE, e sottolinea l'importanza di evitare accordi tra i singoli Stati membri (i cosiddetti corridoi turistici), che inciderebbero ulteriormente sull'economia degli Stati membri che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi sanitaria, in particolare per quanto concerne il loro settore turistico; esprime preoccupazione per il fatto che diversi Stati membri hanno imposto di recente misure unilaterali, che non solo potrebbero compromettere il funzionamento del mercato unico e avere un impatto negativo sulla vita di milioni di cittadini dell'UE, ma potrebbero anche sferrare un ulteriore colpo al turismo e alla fiducia; sollecita pertanto la Commissione a impedire l'attuazione di qualsiasi tipo di misure discriminatorie e non epidemiologiche da parte degli Stati membri, che mettano in discussione l'integrità dello spazio Schengen e ostacolino la rapida ripresa dell'industria europea dei viaggi e del turismo;

5.

sottolinea la necessità di sostenere e promuovere le aree turistiche nell'UE attraverso, tra le altre cose, offerte interessanti per i visitatori, purché le condizioni epidemiologiche e socio-sanitarie nelle rispettive zone lo consentano; ritiene essenziale che tutti i requisiti igienico-sanitari e di salute, come le misure di distanziamento sociale, siano pienamente rispettati e attuati sia dalle imprese sia dai clienti, onde garantire condizioni di sicurezza per i visitatori; chiede che siano stabiliti criteri di valutazione uniformi in tutta l'UE al fine di evidenziare i settori che rappresentano un ambiente sicuro per il turismo in entrata e in uscita; sostiene la necessità di applicare e mantenere i più elevati livelli di sicurezza e protezione, per i quali potrebbero essere utilizzate tecnologie digitali interoperabili (ad esempio, un sito web di informazione dedicato della Commissione, oppure utilizzando i poli dell'innovazione digitale), al fine di prestare sostegno al settore dei viaggi e del turismo e agli stessi turisti, rispettando nel contempo la vita privata delle persone e i loro diritti in materia di protezione dei dati; sottolinea che occorre mettere a punto un sistema di allerta precoce che informi i turisti in modo efficiente sui potenziali rischi per la salute nel luogo di destinazione, affinché i protocolli di quarantena e di evacuazione siano immediati ed efficaci;

6.

riconosce l'importanza dei viaggiatori internazionali per il nostro settore turistico; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare se le restrizioni sui viaggi non essenziali possano essere revocate alle frontiere esterne dell'UE, senza pregiudicare la salute pubblica e la sicurezza, tenendo conto della situazione epidemiologica in ciascuno dei paesi terzi e adoperandosi per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione contro la Covid-19, soprattutto nel settore del trasporto aereo, conformemente alle norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e al documento congiunto dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) dal titolo «COVID-19 Aviation Health Safety Protocol: Operational Guidelines for the management of air passengers and aviation personnel in relation to the COVID-19 pandemic» (Protocollo sulla sicurezza sanitaria del trasporto aereo in relazione alla Covid-19: orientamenti operativi per la gestione dei passeggeri aerei e degli addetti aeroportuali nel contesto della pandemia di Covid-19) per una ripresa sicura del trasporto aereo in Europa, e chiede vivamente la loro rapida attuazione;

7.

sottolinea l'importanza dei lavoratori transfrontalieri e stagionali per la prestazione di servizi nel settore del turismo, quale componente chiave dello sforzo di ripresa economica, e chiede misure volte a incoraggiare la loro mobilità e proteggere i loro diritti, compresa una migliore attuazione della legislazione esistente;

8.

saluta con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Covid-19: orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività», nonché gli orientamenti basati su un quadro di principi e un pacchetto di strumenti comuni che contribuiranno alla ripresa di tutti i tipi di servizi di trasporto nell'UE, adottando misure coordinate, non discriminatorie e proporzionate;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri a concordare misure temporanee, proporzionate e non discriminatorie, in linea con le prove scientifiche, per agevolare il transito e gli spostamenti da un paese all'altro in tutta sicurezza, sulla base di una solida valutazione dei rischi e in conformità delle norme internazionali definite da organismi quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC); sottolinea l'importanza di garantire il mutuo riconoscimento delle misure concordate a livello dell'UE per la ripresa dei viaggi nell'UE e nel mondo; sottolinea inoltre che l'attuazione delle misure di contenimento, come pure il loro allentamento, non deve in nessun caso condurre a una riduzione dei livelli elevati di sicurezza nell'UE e delle norme di sicurezza nel settore dei trasporti;

10.

sottolinea che lo screening è un mezzo efficace per ridurre la diffusione del virus e per creare un clima di fiducia nei casi in cui il distanziamento sociale non è possibile, a condizione di disporre di metodi di screening veloci, affidabili ed accessibili; invita la Commissione, in collaborazione con l'ECDC e gli Stati membri, a valutare periodicamente l'esistenza di test che soddisfino tali condizioni e, se disponibili, a procedere ad appalti coordinati al fine di garantire le migliori condizioni e il miglior prezzo possibili; esorta la Commissione e gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti di finanziamento a disposizione per garantire che i cittadini possano essere testati gratuitamente;

11.

sottolinea che le restrizioni di viaggio e i controlli alle frontiere dovrebbero essere revocati per le regioni, le aree geografiche e gli Stati membri che presentano situazioni epidemiologiche in miglioramento e sufficientemente simili, una volta che saranno stati definiti criteri comuni per tale valutazione; sottolinea che il miglioramento della situazione epidemiologica è fondamentale per la ripresa di viaggi e trasporti in condizioni di sicurezza e per il ripristino dei servizi turistici; invita inoltre la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, a valutare la fattibilità e il valore aggiunto di misure di screening sanitario, tra cui test diagnostici (ad esempio test sierologici o tamponi) e controlli della temperatura dei passeggeri in partenza dai terminal di trasporto; chiede che siano elaborate norme e protocolli dettagliati per l'adozione di misure di igiene comuni per i diversi modi di trasporto; ritiene che ciascun operatore di trasporto dovrebbe applicare misure uniformi in modo armonizzato, onde assicurare prevedibilità e chiarezza; ritiene che i protocolli operativi tecnici dovrebbero essere considerati una condizione indispensabile per viaggi sicuri;

12.

si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo «Covid-19: orientamenti dell'UE per il progressivo ripristino dei servizi turistici e la definizione di protocolli sanitari nelle strutture ricettive» ed esorta gli Stati membri a condividere i suddetti orientamenti con le autorità competenti a livello regionale e locale; invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri a sostenere finanziariamente il settore dei viaggi e del turismo nell'attuazione di tali misure, in piena cooperazione con l'industria dei viaggi e del turismo e in linea con le ambizioni del Green Deal europeo e della transizione digitale;

13.

invita la Commissione a introdurre un sigillo di certificazione dell'UE in materia di sicurezza e protocolli sanitari chiari ed efficaci che garantiscano il rispetto dei più elevati standard di igiene e sicurezza da parte delle strutture e degli stabilimenti turistici e degli operatori di viaggio dell'Unione, in cooperazione con le autorità pubbliche degli Stati membri, i soggetti interessati del settore del turismo e le organizzazioni internazionali, con lo scopo di incoraggiare l'attuazione di misure specifiche basate sugli orientamenti dell'UE, rafforzare la fiducia, la sicurezza e la protezione dei viaggiatori che visitano gli Stati membri dell'UE e promuovere la ripresa del settore;

14.

invita la Commissione a proporre norme comuni dell'UE sui termini e le condizioni dei buoni emessi in relazione alla Covid-19 mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori, sempre subordinando detti buoni all'accettazione volontaria da parte dei consumatori stessi e senza pregiudicare l'obbligo per le imprese di rimborsare i loro viaggiatori entro i termini previsti dal diritto dell'UE, al fine di rendere i buoni più flessibili e quindi più attraenti e sostenibili, e di evitare un'altra attuazione frammentata che porterebbe a differenze di trattamento tra i consumatori e a distorsioni della concorrenza nel mercato dei trasporti e del turismo; esorta, inoltre, la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti di cui dispone per garantire una corretta attuazione e un'applicazione uniforme del diritto dell'UE e per promuovere il ricorso a norme armonizzate sui buoni volontari;

15.

invita la Commissione a valutare la possibilità di elaborare, sulla base dell'esperienza della crisi Covid-19 e di regimi analoghi degli Stati membri, un sistema europeo di garanzia per i viaggi a favore delle società, che garantisca la liquidità finanziaria necessaria per assicurare il rimborso dei viaggiatori nonché la copertura delle spese di rimpatrio, unitamente a un equo indennizzo per i danni subiti in caso di fallimento; è inoltre del parere che i viaggiatori dovrebbero essere incoraggiati a sottoscrivere un'assicurazione di viaggio;

16.

invita la Commissione a lanciare, anche per il tramite di un'app informativa a livello dell'UE, una specifica campagna di comunicazione dell'Unione sui viaggi e il turismo, che miri a promuovere i viaggi all'interno dell'UE, a ripristinare la fiducia dei cittadini nei viaggi e nel turismo durante la Covid-19, a educare i turisti alle vigenti misure sanitarie e di sicurezza, e a costruire valori sostenibili e coesivi attraverso un «Marchio UE del turismo»; chiede che il concetto di «destinazione sicura e intelligente» svolga un ruolo centrale nel garantire lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e accessibile;

17.

chiede che si predisponga a livello dell'UE un meccanismo per fissare, sulla base di prove scientifiche e dati affidabili e uniformi, una soglia relativa alla sicurezza e alla protezione, da prendere in considerazione ai fini della revoca o dell'introduzione di restrizioni di viaggio, che si stabilisca un adeguato livello di monitoraggio e che si elabori un piano d'azione in caso di evoluzione negativa della situazione epidemiologica; sottolinea a tale riguardo la necessità di un piano d'azione più concreto e dettagliato sul monitoraggio e la valutazione della strategia proposta per un'uscita graduale dalla crisi Covid-19;

18.

invita la Commissione, le autorità pubbliche degli Stati membri e le parti interessate a cooperare per stabilire quanto prima orientamenti chiari e piani d'azione di preparazione a un'eventuale seconda ondata della pandemia, affrontando le misure di prevenzione e controllo delle infezioni in relazione ai viaggi e al turismo, dal momento che, secondo le proiezioni, una proroga delle misure di blocco potrebbe portare quest'anno a un calo del PIL del 16 %;

19.

accoglie con favore il programma SURE, che aiuta gli Stati membri a coprire i costi dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di misure analoghe, consentendo alle imprese di salvaguardare i posti di lavoro nel settore del turismo; evidenzia, inoltre, l'importanza di investire nella riconversione professionale, nella formazione in materia di competenze digitali e nelle iniziative di sostegno al lavoro, cosa che consentirà di evitare continue perdite di posti di lavoro e le disuguaglianze sociali dovute alla pandemia;

Rafforzamento della solidarietà e del coordinamento nel settore del turismo dell'UE

20.

mette in evidenza l'importanza di una transizione verso un'autentica politica europea del turismo, che contribuirà in misura significativa a rafforzare la competitività dell'Unione in tale settore, promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e le regioni e creando possibilità di ulteriori investimenti e innovazioni; ricorda che è importante evitare l'eccesso di regolamentazione per i servizi turistici nel mercato unico, con l'obiettivo di eliminare e di evitare le norme confliggenti e i doppioni, garantendo così un migliore coordinamento delle politiche e delle normative che interessano il settore del turismo;

21.

accoglie con favore la proposta della Commissione di organizzare un vertice europeo sul turismo che coinvolga le istituzioni dell'UE, l'industria, le regioni, le città e le parti interessate, al fine di riflettere sul turismo europeo di domani, e sostiene l'elaborazione di una tabella di marcia per il 2050 verso un ecosistema europeo del turismo sostenibile, innovativo e resiliente («Agenda europea per il turismo 2050»); invita pertanto la Commissione ad adottare, sulla base delle conclusioni di tale dialogo, una nuova strategia e un nuovo piano d'azione per il turismo dell'UE nel 2021 al fine di mantenere la posizione dell'Europa quale destinazione turistica principale attraverso un «Marchio UE del turismo»; sottolinea che questa strategia di lungo termine deve includere un piano per la digitalizzazione del settore e programmi di rilancio delle zone turistiche; sottolinea inoltre che la strategia deve sostenere la transizione ecologica del settore adattando i processi e rinnovando le infrastrutture e i servizi; sottolinea altresì che la Commissione dovrebbe monitorare attentamente la sua corretta attuazione;

22.

plaude all'iniziativa della Commissione che prevede flessibilità nell'ambito delle norme relative agli aiuti di Stato; insiste, tuttavia, sulla necessità di progetti sostenibili e di competitività, di norme sociali ed ecologiche, come anche di orientamenti chiari e specifici nei settori dei trasporti e del turismo, onde consentire un coordinamento efficace fra tutti gli Stati membri e garantire che i sistemi di indennizzo nazionali siano utilizzati in modo equo, tempestivo e proporzionato, e siano applicati per un periodo di tempo limitato con lo scopo di far fronte alle perdite causate dalla pandemia di Covid-19, senza indebite distorsioni della concorrenza;

23.

sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione tra le autorità dell'UE, nazionali, regionali e locali e tutte le pertinenti parti interessante, al fine di affrontare le questioni trasversali relative al turismo; invita a tale proposito la Commissione a definire una strategia dell'UE per il turismo che includa un piano d'azione più concreto e dettagliato con obiettivi di breve, medio e lungo termine, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e che proponga agli Stati membri di fissare obiettivi chiari, strategici e orientati ai risultati; insiste sulla necessità di adottare un'adeguata strategia per un turismo sostenibile in coordinamento con il Parlamento e gli Stati membri, comprensiva di misure che devono essere applicate e rispettate da tutti gli Stati membri, i settori e i turisti;

24.

sottolinea che la proposta relativa a un piano dell'UE per la ripresa, presentata dalla Commissione il 27 maggio 2020, che include un bilancio dell'UE di lungo termine rafforzato (QFP 2021-2027) e un nuovo strumento per la ripresa con una dotazione di 750 miliardi di EUR, che dovrebbe essere subordinato all'attuazione di riforme strutturali e al rispetto di norme ecologiche e sociali, costituisce una buona base per ulteriori negoziati; giudica positivamente il fatto che il turismo sia stato riconosciuto come una delle attività economiche più duramente colpite dalla crisi Covid-19; sottolinea che il nuovo strumento per la ripresa, denominato «Next Generation EU», indica che nel secondo trimestre del 2020 il turismo potrebbe registrare un calo del fatturato superiore al 70 %, mentre i fabbisogni d'investimento fondamentali nel settore del turismo, che ammontano a 161 miliardi di EUR, occupano il primo posto tra i vari ecosistemi; invita la Commissione ad attribuire la dovuta importanza al settore del turismo nel pacchetto per la ripresa e a fornire orientamenti volti a garantire un accesso rapido ai finanziamenti, senza impedimenti imputabili a oneri amministrativi sproporzionati, nell'ambito dei programmi sia in corso che futuri; pone l'accento, in tale contesto, sull'importanza degli investimenti in questo settore a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che consentirà lo sviluppo di una strategia per un settore del turismo sostenibile, flessibile e competitivo in tutta l'UE; ritiene che il piano dell'UE per la ripresa debba contemplare la possibilità di prestare un sostegno finanziario addizionale al settore del turismo sulla base della quota con cui i viaggi e il turismo contribuiscono al PIL degli Stati membri;

25.

si rammarica del fatto che il prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP 2021-2027) non preveda una linea di bilancio specifica per il turismo sostenibile e dell'attuale mancanza di uno strumento finanziario concreto e mirato che possa contribuire a breve termine alla ripresa del settore; sottolinea che bisognerebbe prendere in considerazione un trattamento speciale e misure specifiche per le regioni ultraperiferiche (RUP) e le regioni insulari;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere con urgenza le imprese e i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, del settore dei trasporti, della cultura e del turismo, in particolare le PMI, senza escludere le macroimprese e le imprese a conduzione familiare, nella gestione della loro liquidità, e ad aiutarli a mantenere i posti di lavoro e a ridurre gli oneri amministrativi superflui; chiede, inoltre, che sia predisposto, in stretto dialogo con le parti sociali, un quadro europeo per i lavoratori lungo l'intera catena del valore dell'industria del turismo, che copra tutti i tipi di lavoratori;

27.

chiede una strategia europea rivista per le PMI che tenga conto dell'impatto della Covid-19 su dette imprese e proponga iniziative di ripresa concrete corredate di una tabella di marcia per sostenerle riducendo la burocrazia, tagliando i costi di accesso ai finanziamenti e promuovendo gli investimenti nelle catene del valore strategiche, in linea con la politica industriale europea basata sugli ecosistemi, il Green Deal e la transizione digitale; ricorda la necessità di apportare i dovuti adeguamenti per rispettare le nuove misure in materia di salute e sicurezza, fornendo investimenti sostanziali atti a garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto del distanziamento sociale e delle altre pertinenti misure precauzionali; sottolinea l'importanza di creare reti e poli in tutta l'UE, che possano condurre a un'armonizzazione delle migliori pratiche, delle strategie e delle sinergie nel settore delle PMI;

28.

sottolinea che migliaia di imprese, in particolare PMI, faticano a sopravvivere, e che molte di esse fronteggiano situazioni di insolvenza; invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare l'evolvere della situazione e a valutare la possibilità di potenziare il sostegno di emergenza, in relazione agli strumenti già annunciati, adottando misure adeguate per evitare i fallimenti di imprese;

Verso un settore del turismo dell'UE adeguato alle esigenze future

29.

sottolinea che il settore del turismo dipende in ampia misura da quello dei trasporti e che pertanto, migliorando l'accessibilità, la sostenibilità e la connettività di tutti i modi di trasporto, mantenendo nel contempo il massimo livello di sicurezza indipendentemente dalla modalità (trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e per vie navigabili interne), si contribuirebbe in maniera significativa al rafforzamento del settore del turismo dell'UE; sottolinea a tale proposito che nel contesto del 2021, Anno europeo delle ferrovie, e data la necessità di ridurre le emissioni dei trasporti, la Commissione dovrebbe promuovere ogni modalità di spostamento alternativa e sostenibile;

30.

evidenzia la necessità di favorire modi di trasporto sostenibili, ad esempio fornendo un maggiore sostegno alle infrastrutture del cicloturismo e ai treni notturni; pone l'accento sui vantaggi economici e ambientali che modi di trasporto sostenibili come la bicicletta possono apportare al turismo, e invita la Commissione a promuovere le infrastrutture ciclistiche e a investire in esse per agevolare questo tipo di turismo;

31.

sottolinea che tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di una rete di infrastrutture sviluppate, moderne, sicure e sostenibili, al fine di agevolare i viaggi in tutta l'UE e di rendere gli Stati membri periferici più accessibili per il turismo intraeuropeo e internazionale; invita pertanto la Commissione a sostenere il ripristino dei collegamenti transfrontalieri mancanti, a effettuare controlli dell'adeguatezza della rete infrastrutturale esistente e a proporre ulteriori misure immediate nelle zone remote e nelle zone meno avanzate, che spesso dispongono di reti meno sviluppate e necessitano di un'attenzione particolare; nota che le regioni frontaliere dell'UE rappresentano il 40 % del suo territorio e un terzo della sua popolazione; invita la Commissione ad assicurarsi che gli Stati membri dispongano di una pianificazione adeguata per completare l'intera rete centrale TEN-T entro il 2030 e le reti globali entro il 2050, indicando il calendario e la disponibilità di bilancio, e concentrandosi in particolare sulle sezioni transfrontaliere, in particolare negli Stati membri che non registrano progressi in queste aree; sottolinea che ciò include il tanto necessario progetto Single European Sky che, sebbene sia in una fase di stallo a livello dell'UE da molti anni, apporterebbe nel contempo sicurezza, efficienza e sostenibilità al trasporto aereo europeo;

32.

invita la Commissione a esaminare la fattibilità e i potenziali benefici di un meccanismo di gestione delle crisi per il settore turistico dell'UE, non solo per rispondere in modo adeguato e tempestivo all'attuale pandemia di Covid-19, ma anche per prepararsi a future sfide di natura ed entità analoghe; sottolinea l'importanza di prevedere soluzioni di finanziamento per le carenze finanziarie a breve termine e di definire quadri e strategie di medio e lungo periodo; invita la Commissione a pubblicare orientamenti basati sulle migliori pratiche nel settore del turismo in caso di crisi su vasta scala, come la pandemia in corso, e ad agevolare lo sviluppo e il coordinamento di piattaforme online adeguate in cui le parti interessate possano scambiare le migliori pratiche e condividere informazioni;

33.

esorta la Commissione a proporre un nuovo programma europeo di turismo inclusivo, sul modello dell'iniziativa Calypso, che consenta ai gruppi sociali vulnerabili di utilizzare i buoni turistici nazionali in strutture associate in altri Stati membri che offrono anche ai loro cittadini un programma di turismo sociale; osserva che molti Stati membri stanno attuando programmi di questo tipo con ottimi risultati e ritiene che sarebbe molto positivo rendere tali programmi interoperabili a livello dell'UE;

34.

pone l'accento sull'importanza di un approccio comune dell'UE per salvaguardare la competitività del settore, migliorando la sua strategia di comunicazione destinata ai cittadini; mette inoltre in evidenza il ruolo di coordinamento dell'Unione europea per il settore del turismo, che andrebbe migliorato adottando azioni a valore aggiunto dell'UE e agevolando ulteriormente lo scambio di migliori prassi tra Stati membri; chiede di ridurre gli oneri amministrativi e di bilancio ingiustificati, di sostenere la creazione di imprese e di promuovere le vendite e i servizi transfrontalieri;

35.

sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nel settore dei viaggi e del turismo e incoraggia le istituzioni dell'UE a continuare a promuovere il dialogo e la cooperazione con l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO);

36.

ritiene che l'emergere di nuove tecnologie e un'ulteriore digitalizzazione aumenterebbero notevolmente l'attrattiva del settore dei viaggi e del turismo e che piattaforme di facile utilizzo e nuovi modelli imprenditoriali rafforzerebbero la crescita, la competitività e la prosperità del settore; reputa, pertanto, che la formazione periodica e la riqualificazione dell'attuale forza lavoro del settore rivestano la massima importanza, con particolare riferimento alle competenze digitali e alle tecnologie innovative;

37.

invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire, pur mantenendo un elevato livello di protezione delle frontiere europee, una procedura online di domanda di visto, al fine di attrarre un maggiore afflusso di turisti internazionali verso l'Europa; osserva che la pandemia di Covid-19 ha messo in luce la necessità di accogliere l'innovazione e di ripensare al concetto di prestazione di servizi, compresi quelli che consentono di intensificare i contatti interpersonali; invita pertanto la Commissione a esaminare le possibilità di accesso, mediante visti elettronici a distanza, a basso costo ed efficienti in termini di tempo, alle destinazioni turistiche europee per i cittadini di paesi terzi in buona fede che necessitano del visto e i cui dati biometrici saranno in ogni caso raccolti una volta che il sistema di ingressi/uscite diventerà pienamente operativo;

38.

sottolinea l'importanza di promuovere il turismo sostenibile, contribuire alla creazione di posti di lavoro, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi naturali e della biodiversità nonché alla crescita e alla competitività, basandosi sui nuovi modelli imprenditoriali; invita la Commissione a facilitare l'accesso ai finanziamenti dell'UE per i soggetti interessati del settore del turismo, in particolare le piccole strutture ricettive in tutti i segmenti del mercato, che devono ricevere un'attenzione e un sostegno particolari; afferma che tali finanziamenti dovrebbero sostenere la rapida transizione a prodotti e servizi turistici più sostenibili, innovativi, resilienti e di elevata qualità, e contribuire ulteriormente alla sostenibilità, ai viaggi fuori stagione e alla dispersione geografica dei flussi turistici; ritiene che si debba garantire un sostegno e un coordinamento a livello dell'Unione al fine di migliorare l'amministrazione del turismo a livello nazionale, regionale e locale, introducendo anche una certificazione di sostenibilità del turismo; sottolinea l'importanza di promuovere il passaggio dal sovraffollamento turistico ad altre forme di turismo culturale e sostenibile che rispettino l'ambiente e il patrimonio culturale;

39.

pone l'accento sull'importanza del turismo per determinati paesi e aree geografiche dell'UE, dove i servizi legati al turismo sono spesso un importante fattore che garantisce occupazione, oltre a rappresentare una delle principali fonti di reddito per la popolazione locale; invita la Commissione a mettere a punto misure personalizzate al momento del ripristino della libertà di circolazione e dei collegamenti di trasporto tra le regioni ultraperiferiche e insulari e l'UE continentale; osserva che collegamenti specifici e ulteriori aiuti finanziari e amministrativi sono estremamente importanti per tali regioni; sottolinea l'importanza di inserire un filone costiero-marittimo nella strategia e nelle iniziative turistiche dell'UE, tra cui opportunità di finanziamento e strumenti di promozione e comunicazione, nonché di rafforzare il funzionamento dei pertinenti mercati, istituendo politiche su misura in cooperazione con le parti interessate e le autorità delle mete turistiche; ricorda che è importante sostenere le imprese a conduzione familiare che sviluppano i mercati locali o regionali e promuovono il turismo locale, in quanto rappresentano una quota significativa dell'occupazione nel settore privato europeo e sono gli incubatori naturali della cultura imprenditoriale;

40.

ricorda che il turismo culturale rappresenta il 40 % di tutto il turismo europeo e che il 68 % degli europei dichiara che la presenza del patrimonio culturale, che include gli itinerari culturali, tra cui il Cammino di Santiago di Compostela («Camino de Santiago») di cui si celebrerà nel 2021 il giubileo o «anno giacobeo», ha un'influenza sulla scelta della destinazione delle loro vacanze (2); invita pertanto la Commissione a proporre che gli Stati membri definiscano, nel prossimo piano di lavoro per la cultura, obiettivi strategici chiari e orientati ai risultati, nonché a migliorare l'attuale quadro strategico per la cultura; evidenzia che gli investimenti nei siti culturali dovrebbero essere considerati e trattati come una risorsa per migliorare la competitività e la crescita a livello locale, senza dimenticare il loro valore intrinseco quale parte del nostro patrimonio culturale che va protetto, in particolare dai cambiamenti climatici e dal sovraffollamento turistico; invita la Commissione a rafforzare la sostenibilità finanziaria dei siti culturali finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ed a promuovere lo sviluppo di programmi di finanziamento basati su fondi privati; chiede inoltre un aumento della dotazione per l'iniziativa Discover EU, che può dare un notevole impulso al turismo giovanile; richiama l'attenzione sulle esigenze specifiche delle istituzioni culturali che beneficiano di aiuti pubblici durante questo periodo di ripresa, in quanto esse devono garantire la sicurezza dei visitatori e sostenere il proprio modello economico; chiede alla Commissione di trovare meccanismi di sostegno alternativi per gli operatori culturali che dipendono fortemente dal turismo funzionale;

41.

mette in evidenza i vantaggi del turismo rurale, dell'agriturismo e dell'ecoturismo, e invita la Commissione a promuovere e sostenere ulteriormente iniziative che generino nuove fonti di reddito per le zone rurali, creino opportunità di lavoro, evitino lo spopolamento e aumentino i benefici sociali; pone l'accento sul ruolo che potrebbe svolgere il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare il programma LEADER, nel sostenere le iniziative del turismo locale e rurale e chiede che detto programma venga adeguatamente finanziato per il periodo di programmazione 2021-2027; reputa necessario rafforzare l'agriturismo nelle zone rurali al fine di diversificare le fonti di reddito degli agricoltori, in particolare per le aziende di piccole dimensioni, e prevenire quindi l'abbandono dei terreni e lo spopolamento nonché sostenere l'economia rurale; sottolinea, a tale proposito, la necessità di riservare una dotazione specifica per l'agriturismo, che svolge un ruolo essenziale nella diversificazione delle entrate degli agricoltori e nello sviluppo delle zone rurali;

42.

mette in evidenza l'importanza del turismo sanitario, che comprende il turismo medico, termale e del benessere; invita la Commissione a promuovere, ove opportuno, la prevenzione sanitaria, la balneologia, il turismo sanitario sostenibile e di montagna a livello europeo; sottolinea la necessità di effettuare ulteriori investimenti per migliorare le infrastrutture per il turismo sostenibile nonché l'importanza di accrescere la visibilità delle località europee del settore del turismo termale e del benessere; invita la Commissione a prevedere ulteriori opportunità di finanziamento basate su dati scientifici, dato che il turismo medico può contribuire a ridurre i costi sanitari attraverso misure di prevenzione e un minor consumo di prodotti farmaceutici, oltre a migliorare ulteriormente la sostenibilità e la qualità del lavoro;

43.

sottolinea l'importanza dell'accessibilità dei servizi turistici e di viaggi per la popolazione anziana nonché per le persone con disabilità e le persone con limitazioni funzionali; invita la Commissione e gli Stati membri a guidare attivamente lo sviluppo attualmente in corso della norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione su servizi turistici accessibili e a garantire che essa sia attuata rapidamente e correttamente una volta adottata, e a far sì che i fornitori di servizi rispettino le norme di accessibilità pertinenti che sono già state predisposte o che sono in fase di attuazione; invita altresì la Commissione a compiere sforzi per facilitare un'eventuale attuazione più ampia e il riconoscimento della tessera di invalidità dell'UE;

44.

sottolinea il ruolo di primo piano svolto dallo sport nel settore del turismo, ricordando l'importanza degli eventi e delle attività sportive per aumentare l'attrattività turistica delle regioni europee; mette in evidenza le opportunità derivanti dagli spostamenti degli atleti e degli spettatori per partecipare a eventi sportivi, che possono attrarre i turisti anche nelle regioni più periferiche; sottolinea l'importanza della gastronomia europea, degli itinerari gastronomici e del settore alberghiero, della ristorazione e del catering (Horeca) per l'industria del turismo e l'economia nel suo insieme; sottolinea che è pertanto necessario integrare tale settore nella strategia globale per il turismo;

o

o o

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio europeo e alla Presidenza di turno del Consiglio.

(1)  Articolo 195, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2)  Relazione speciale Eurobarometro 466 — Patrimonio culturale, 12/2017.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/63


P9_TA(2020)0173

Le proteste antirazzismo a seguito della morte di George Floyd

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd (2020/2685(RSP))

(2021/C 362/08)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo, quarto, quinto, sesto e settimo considerando del preambolo, nonché l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 6,

visti gli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 21,

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1),

vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (2),

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (3),

viste la relazione 2020 sui diritti fondamentali a cura dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), la seconda indagine dell'Unione europea su minoranze e discriminazione (EU-MIDIS II), pubblicata a dicembre 2017 dalla FRA, le indagini della FRA sul tema «Being black in the EU» (Essere neri nell'UE), pubblicate rispettivamente il 23 novembre 2018 e il 15 novembre 2019, e la relazione della FRA sulle esperienze di discriminazione razziale e violenza razzista tra le persone di origine africana nell'UE,

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (4),

viste le sue precedenti risoluzioni sul razzismo e l'odio nei confronti delle minoranze nel mondo,

vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (5),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul diritto di manifestazione pacifica e sull'uso proporzionato della forza (6),

vista l'istituzione, nel giugno 2016, del gruppo ad alto livello dell'UE sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza,

viste le raccomandazioni di politica generale della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI),

vista la video-conferenza stampa del 2 giugno 2020 alla presenza dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a seguito della morte di George Floyd,

visto il suo scambio di opinioni del 5 giugno 2020 sul caso di George Floyd svoltosi in seno alla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo,

vista la pubblicazione della FRA del 5 dicembre 2018 dal titolo «Preventing unlawful profiling today and in the future: a guide» (Una guida per prevenire la profilazione illecita odierna e futura),

visto il protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che vieta la discriminazione,

vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 19 settembre 2001 sul Codice europeo di etica della polizia,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,

vista la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e le raccomandazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD),

vista la dichiarazione rilasciata il 28 maggio 2020 dall'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, in cui condannava l'assassinio di George Floyd,

vista la dichiarazione del 5 giugno 2020 relativa alle proteste contro il razzismo sistematico negli Stati Uniti rilasciata dagli esperti indipendenti delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,

visti la dichiarazione di Durban e il programma d'azione del 2002 e il relativo seguito, nonché la relazione del relatore speciale sulle forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza sulla lotta al razzismo, alla discriminazione razziale, alla xenofobia e all'intolleranza,

visto il Decennio internazionale delle persone di origine africana,

vista la Costituzione degli Stati Uniti,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il 25 maggio 2020 George Floyd, un uomo afroamericano disarmato di 46 anni, è stato arrestato per il presunto utilizzo di una banconota falsa e ucciso a Minneapolis (Minnesota) dopo che un agente di polizia bianco ha tenuto premuto il ginocchio sul suo collo per 8 minuti e 46 secondi; che George Floyd ha ripetutamente detto di non riuscire a respirare;

B.

considerando che il decesso di George Floyd, che si aggiunge all'elenco di altri esempi di uso eccessivo della forza e omicidi da parte di agenti di polizia, ha scatenato manifestazioni e proteste di massa contro il razzismo e la brutalità della polizia in tutti gli Stati Uniti e in tutto il mondo;

C.

considerando che a seguito delle proteste di massa l'accusa iniziale di omicidio di terzo grado senza l'intenzione di uccidere a carico dell'agente di polizia Derek Chauvin è stata commutata in accusa di omicidio colposo di secondo grado, e che tali accuse comportano una pena massima combinata di 35 anni; che altri tre agenti di polizia coinvolti nell'arresto di George Floyd sono stati licenziati e accusati di favoreggiamento;

D.

considerando che la violenza e la distruzione di proprietà non risolveranno il problema della discriminazione radicata e devono essere fortemente stigmatizzate; che i manifestanti devono esprimere le loro richieste di giustizia in modo pacifico e che la polizia e le altre forze di sicurezza devono astenersi dall'intensificare ulteriormente l'attuale tensione attraverso l'uso di una forza eccessiva;

E.

considerando che le proteste a seguito della morte di George Floyd sono precedute da una lunga storia di proteste contro la brutalità della polizia e il razzismo negli Stati Uniti; che negli Stati Uniti i neri e le persone di colore costituiscono fino al 40 % della popolazione carceraria, mentre rappresentano il 13 % della popolazione totale; che il tasso di mortalità nei fermi di polizia negli Stati Uniti è per i neri sei volte superiore rispetto ai bianchi ed è tre volte più elevato per gli ispanici (7), così come l'uso della forza eccessiva o letale che ha colpito in modo sproporzionato le persone di colore;

F.

considerando che durante le proteste si sono verificati alcuni singoli episodi di violenza, anche a Minneapolis;

G.

considerando che il Presidente Trump ha inviato la Guardia nazionale;

H.

considerando che la reazione e la retorica incendiaria utilizzate dal Presidente degli Stati Uniti, comprese le minacce per lo schieramento dell'esercito degli Stati Uniti qualora le proteste in corso non si fossero fermate, sono servite soltanto a rafforzare le proteste;

I.

considerando che il giornalista della CNN, Omar Jimenez, e i suoi colleghi sono stati arrestati mentre seguivano la protesta di Minneapolis e sono stati successivamente rilasciati dopo la conferma di essere esponenti dei media; che a un elevato numero di giornalisti è stato impedito di riferire liberamente circa le manifestazioni, nonostante esibissero chiaramente le proprie credenziali di giornalisti, e che decine di giornalisti sono stati aggrediti dalle forze di polizia, alcuni dei quali riportando gravi lesioni;

J.

considerando che l'Unione europea si impegna a rispettare la libertà di espressione e di informazione, nonché la libertà di riunione e di associazione; che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), tutte le restrizioni dei diritti fondamentali e delle libertà civili devono rispettare i principi di legalità, necessità e proporzionalità;

K.

considerando che l'esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità e può quindi essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che, in una società democratica, costituiscono misure necessarie alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, come prescritto dall'articolo 10 della CEDU;

L.

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'UE «rispetta le funzioni essenziali [degli Stati membri], in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale»; che, «in particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro»;

M.

considerando che a seguito della morte di George Floyd e delle proteste negli Stati Uniti migliaia di persone hanno marciato nelle città europee e in altre città del mondo per sostenere le proteste negli Stati Uniti e per protestare contro il razzismo con il movimento «Black Lives Matter» (La vita dei neri conta); che il movimento «Black Lives Matter» non è nuovo;

N.

considerando che in alcuni Stati membri dell'UE le proteste hanno rafforzato il movimento contro il razzismo che prende di mira i neri e le persone di colore, oltre ad aver riportato alla memoria il passato coloniale europeo e il suo ruolo nella tratta transatlantica degli schiavi; che tali ingiustizie e crimini contro l'umanità dovrebbero essere riconosciuti a livello UE e nazionale ed essere affrontati a livello istituzionale e nell'ambito dell'istruzione;

O.

considerando che alcuni nella comunità internazionale hanno respinto con fermezza l'uso eccessivo della forza, hanno condannato ogni forma di violenza e di razzismo e hanno chiesto che tutti gli incidenti di questo tipo siano affrontati in modo rapido, efficace e nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani; che i leader delle istituzioni dell'UE dovrebbero condannare pubblicamente e senza riserve il razzismo e la brutalità della polizia che hanno condotto alla morte di George Floyd e altri;

P.

considerando che la democrazia, lo Stato di diritto e diritti fondamentali sono principi essenziali sanciti dal diritto dell'UE; che tali principi e valori condivisi dovrebbero unirci nella lotta contro l'ingiustizia, il razzismo e la discriminazione in qualsiasi forma;

Q.

che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali e dovrebbe essere pienamente rispettato;

R.

considerando che l'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali sancisce che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

S.

considerando che il motto dell'UE «Unita nella diversità» comprende non solo la nazionalità, ma anche tutti gli aspetti summenzionati;

T.

considerando che il razzismo è un problema preoccupante a livello planetario e che gli atteggiamenti razzisti e xenofobi persistono ovunque nel mondo;

U.

considerando che il razzismo strutturale si riflette anche nelle disuguaglianze socioeconomiche e nella povertà, e che tali fattori interagiscono e si rafforzano a vicenda; che tale fenomeno è particolarmente evidente nel mercato del lavoro, in cui le persone di colore hanno impieghi più precari, nonché nell'accesso agli alloggi e all'istruzione; che le azioni a favore dell'uguaglianza e quelle contro il razzismo strutturale devono andare di pari passo ed essere affrontate in modo sistematico;

V.

considerando che, secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), la discriminazione e le molestie a sfondo razziale continuano a essere un fenomeno comune in tutta l'Unione europea (8); che le minoranze razziali ed etniche sono oggetto di molestie, violenze e incitamento all'odio, sia online che offline; che le minoranze razziali ed etniche subiscono discriminazioni strutturali nell'UE in tutti i settori, compresi gli alloggi, l'assistenza sanitaria, l'occupazione e l'istruzione;

W.

considerando che l'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha indicato che i gruppi razziali maggiormente colpiti dal razzismo e dalla discriminazione in Europa sulla base dell'origine etnica o lo status di migrante sono i Rom e le persone provenienti dal Nord Africa e dall'area subsahariana (9); che dalle indagini svolte da suddetta agenzia emergono elevati livelli di discriminazione e razzismo nei confronti di musulmani (10) ed ebrei (11);

X.

che in tutta l'UE alcuni leader di opinione e politici adottano atteggiamenti razzisti e xenofobi favorendo un clima sociale che offre un terreno fertile alla proliferazione del razzismo, delle discriminazioni e dei reati generati dall'odio; che tale clima è alimentato ulteriormente dai movimenti populisti ed estremisti che cercano di dividere le nostre società; che queste posizioni sono contrarie ai valori europei comuni ai quali tutti gli Stati membri hanno aderito;

Y.

considerando che l'operato delle forze di polizia e delle forze dell'ordine mira a difendere la sicurezza delle persone nell'UE, a proteggerle dalla criminalità, dal terrorismo e da attività o azioni illegali e ad applicare la legge, talvolta in circostanze difficili; che gli agenti di polizia spesso mettono a repentaglio la propria vita per proteggere gli altri;

Z.

considerando che il razzismo, la discriminazione e l'uso eccessivo e letale della forza da parte della polizia esistono anche all'interno dell'UE; che le autorità di contrasto in diversi Stati membri sono state criticate per l'uso eccessivo della forza; che quando una persona viene interpellata dalla polizia o da altri agenti dello Stato, il ricorso alla forza fisica che non è strettamente necessario in ragione del comportamento della persona sminuisce la dignità umana e costituisce, in linea di principio, una violazione del diritto sancito dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo (CEDU) (12); che l'uso sproporzionato della forza dovrebbe essere condannato con fermezza;

AA.

considerando che la FRA ha riferito che i neri e le persone di colore nell'UE sono soggetti a una profilazione razziale e discriminatoria; che un quarto di tutte le persone di origine africana intervistate dalla FRA è stato fermato dalla polizia nei cinque anni precedenti il sondaggio e, di questi, il 41 % ha descritto l'ultimo episodio come profilazione razziale (13);

AB.

considerando che la maggioranza (il 63 %) delle vittime di aggressioni fisiche a sfondo razzista da parte della polizia non ha denunciato l'incidente, ritenendo che la denuncia non avrebbe cambiato nulla (il 34 %) o per sfiducia o timore della polizia (il 28 %) (14); che è necessario garantire la protezione e l'accesso alla giustizia per le vittime di violenze da parte della polizia;

AC.

considerando che la relazione annuale sui reati generati dall'odio, presentata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'OSCE, ha constatato che i neri e le persone di colore sono spesso vittima di violenza razzista e che, però, in vari paesi mancano l'assistenza legale e il sostegno finanziario per coloro i quali si stanno riprendendo da aggressioni violente;

AD.

considerando che le istituzioni dell'UE devono adottare misure concrete per affrontare il razzismo strutturale, la discriminazione e la sottorappresentanza delle minoranze razziali ed etniche nelle loro strutture;

AE.

considerando che occorre intensificare la lotta contro il razzismo e la discriminazione nelle nostre società poiché si tratta di una responsabilità condivisa; che l'Unione europea deve riflettere con urgenza e impegnarsi a combattere il razzismo e la discriminazione strutturali cui sono esposte molte minoranze;

1.

dichiara che la vita dei neri conta (Black Lives Matter);

2.

condanna fermamente l'atroce morte di George Floyd negli Stati Uniti, nonché le uccisioni analoghe dovunque nel mondo; esprime le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici e alle famiglie e agli amici delle altre vittime; invita le autorità a condurre indagini approfondite su questo e altri casi analoghi e ad assicurare i responsabili alla giustizia;

3.

condanna risolutamente tutte le forme di razzismo, odio e violenza, come pure qualsiasi aggressione fisica o verbale ai danni di persone di una determinata origine razziale o etnica, religione o convinzione personale e nazionalità, sia nella sfera pubblica che in quella privata; ricorda che nelle nostre società non sono ammessi il razzismo e la discriminazione; chiede alla Commissione, al Consiglio europeo e al Consiglio di adottare una posizione forte e decisa contro il razzismo, la violenza e l'ingiustizia in Europa;

4.

invita il governo e le autorità degli Stati Uniti ad adottare misure risolute per affrontare il razzismo e le disuguaglianze strutturali nel paese che si rispecchiano nella brutalità della polizia; condanna la repressione da parte della polizia statunitense di manifestanti pacifici e giornalisti e deplora vivamente la minaccia del Presidente degli Stati Uniti di dispiegare l'esercito;

5.

sostiene le recenti proteste di massa nelle capitali europee e nelle città di tutto il mondo contro il razzismo e la discriminazione in seguito alla morte di George Floyd; sottolinea l'appello dei manifestanti a prendere posizione contro l'oppressione e il razzismo strutturale in Europa; esprime solidarietà, rispetto e sostegno alle proteste pacifiche e ritiene che le nostre società debbano porre fine al razzismo e alle disuguaglianze strutturali; ricorda che il diritto di ogni individuo a manifestare pacificamente è sancito dai trattati internazionali; condanna i singoli episodi di violenza verificatisi;

6.

condanna il suprematismo bianco, in tutte le sue forme, compreso l'uso di slogan che hanno lo scopo di danneggiare o sminuire il movimento Black Lives Matter e ridurne l'importanza;

7.

condanna gli episodi di saccheggio, incendio doloso, vandalismo e distruzione della proprietà pubblica e privata causati da alcuni manifestanti violenti; denuncia le forze estremiste e antidemocratiche che hanno deliberatamente approfittato delle proteste pacifiche per esacerbare i conflitti con l'intenzione di diffondere disordine e anarchia;

8.

invita tutti i leader e i cittadini ad astenersi da qualsiasi arretramento sul piano dei valori e a rafforzare la promozione dei diritti umani, della democrazia, dell'uguaglianza dinanzi alla legge e dei media liberi e indipendenti; condanna le dichiarazioni e le azioni da parte di alcuni leader che rischiano di minare tali valori e approfondire le divisioni all'interno delle nostre società; osserva che questi valori sono comuni ai fondamenti dell'UE e degli Stati Uniti e alla nostra cooperazione transatlantica; sottolinea l'importanza di una più stretta cooperazione interparlamentare attraverso il dialogo legislativo transatlantico per scambiarsi opinioni e migliori prassi nel corso della prossima riunione di tale dialogo e individuare strumenti giuridici per la lotta al razzismo strutturale e la protezione dei diritti umani;

9.

chiede una più stretta cooperazione multilaterale per combattere il razzismo e la discriminazione; invita la Commissione a mantenere stretti contatti con attori internazionali quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, le Nazioni Unite, l'Unione africana e il Consiglio d'Europa e con altri partner internazionali per combattere il razzismo a livello internazionale; accoglie con favore la richiesta di 54 paesi africani di tenere un dibattito urgente in sede di Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 17 giugno 2020 sulle «attuali violazioni dei diritti umani che sono ispirate da ragioni razziali, razzismo sistemico, brutalità della polizia e violenza contro le proteste pacifiche»;

10.

sollecita le istituzioni, le agenzie e gli organi dell'UE e gli Stati membri a denunciare con fermezza e pubblicamente l'uso sproporzionato della forza da parte delle autorità di contrasto e gli atteggiamenti razzisti da queste assunti ogniqualvolta si verifichi un tale episodio nell'UE, negli Stati Uniti e nel resto del mondo;

11.

ritiene che la lotta al razzismo sia una questione orizzontale e debba essere presa in considerazione in tutti i settori della politica dell'Unione; ricorda che tutti i cittadini dovrebbero avere diritto a essere tutelati da tali disuguaglianze, sia come individui che come gruppo, e che tale protezione dovrebbe comprendere misure positive per la promozione e il pieno ed equo godimento dei loro diritti;

12.

ricorda la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di discendenza africana ed esorta l'UE e gli Stati membri ad attuarla con urgenza;

13.

esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni relative a casi di estremismo di destra nelle forze di sicurezza, portati alla luce negli ultimi anni nell'UE (15),

14.

chiede alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri di riconoscere ufficialmente le ingiustizie e i crimini contro l'umanità che in passato sono stati commessi nei confronti delle persone nere, di colore e Rom; dichiara che la schiavitù costituisce un reato contro l'umanità e chiede che la data del 2 dicembre sia designata come la Giornata europea di commemorazione dell'abolizione della tratta degli schiavi; incoraggia gli Stati membri a inserire nei loro programmi didattici la storia delle persone nere, delle persone di colore e dei Rom;

15.

ribadisce il ruolo cruciale che l'istruzione svolge per sfatare i pregiudizi e gli stereotipi e promuovere la tolleranza, la comprensione e la diversità, e sottolinea che l'istruzione è uno strumento chiave per porre fine alla discriminazione strutturale e al razzismo nelle nostre società;

16.

invita gli Stati membri a denunciare tradizioni razziste e afrofobe, quali la pratica del «blackface», e ad astenersi dal farvi ricorso;

17.

invita i leader dell'UE a indire, nel prossimo futuro, un vertice europeo contro il razzismo e sulla lotta alla discriminazione strutturale in Europa; sollecita la Commissione a presentare una strategia globale contro il razzismo e la discriminazione e un quadro dell'UE per i piani d'azione nazionali contro il razzismo dotati di una componente specifica relativa alla lotta a tali fenomeni in seno alle autorità di contrasto, adottando un approccio intersezionale; esorta il Consiglio a istituire una configurazione del Consiglio dedicata all'uguaglianza; invita le istituzioni dell'UE a istituire una task force interistituzionale incaricata di contrastare il razzismo e la discriminazione a livello dell'UE;

18.

invita gli Stati membri a promuovere politiche antidiscriminatorie in tutti i settori e a elaborare piani d'azione nazionali contro il razzismo che riguardino ambiti quali l'istruzione, gli alloggi, la salute, l'occupazione, il mantenimento dell'ordine pubblico, i servizi sociali, il sistema giudiziario e la partecipazione e la rappresentanza politica, in stretta collaborazione con la società civile e le comunità interessate;

19.

chiede che tutte le politiche antidiscriminazione siano dotate di un approccio intersettoriale e di genere al fine di affrontare la discriminazione multipla;

20.

esorta gli Stati membri a intensificare le misure volte a rafforzare la diversità all'interno delle forze di polizia e a istituire quadri per il dialogo e la cooperazione tra le forze di polizia e le comunità;

21.

esorta con urgenza a contrastare la discriminazione fondata su qualsiasi motivo nell'UE e invita pertanto il Consiglio a sbloccare e concludere senza indugio i negoziati sulla direttiva orizzontale sulla non discriminazione che è rimasta bloccata da quando è stata proposta dalla Commissione nel 2008;

22.

condanna tutti gli episodi di incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, sia online che offline, che si verificano quotidianamente nell'UE e reitera che il discorso razzista e xenofobo non rientra nella libertà di espressione;

23.

ribadisce la necessità che gli Stati membri procedano all'attuazione e alla corretta applicazione della decisione quadro del Consiglio 2008/913/GAI, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in modo particolare considerando il pregiudizio come movente per i reati basati sulla razza, la nazionalità o l'origine etnica e garantendo che i reati generati dall'odio siano registrati, indagati, perseguiti e puniti; invita altresì la Commissione a esaminare e, se del caso, rivedere la decisione quadro e la sua attuazione, nonché ad agire contro gli Stati membri che non la applicano integralmente;

24.

ricorda agli Stati membri che dovrebbero essere istituiti meccanismi indipendenti di gestione delle denunce contro la polizia onde condurre indagini riguardo ai casi di comportamenti scorretti e abusi; sottolinea che le attività democratiche di polizia impongono che la polizia risponda delle sue azioni dinanzi alla legge, alle autorità pubbliche e all'intero pubblico per cui opera; ritiene che il requisito fondamentale per la rendicontabilità sia il mantenimento di strumenti di vigilanza efficaci ed efficienti;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per la raccolta di ulteriori dati disaggregati per razza ed origine etnica (quali definiti dalla direttiva dell'UE sull'uguaglianza razziale), che siano forniti volontariamente e in forma anonima; ritiene che l'eventuale raccolta di dati sulle discriminazioni etniche e i reati generati dall'odio dovrebbe avvenire unicamente allo scopo di individuare le cause di discorsi e atti razzisti e discriminatori e combattere gli stessi, conformemente ai pertinenti quadri giuridici nazionali e alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati;

26.

osserva che la prima delle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto presenterà un ambito di applicazione limitato; ribadisce i suoi inviti a sviluppare un meccanismo globale in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, che dovrebbe comprendere il monitoraggio della situazione del razzismo e della discriminazione negli Stati membri dell'UE;

27.

condanna la profilazione razziale o etnica di cui si avvalgono le forze di polizia e le autorità di contrasto e ritiene che queste debbano avere una condotta esemplare quanto alla lotta contro il razzismo e la discriminazione; invita l'UE e gli Stati membri a elaborare politiche e misure volte a contrastare la discriminazione e a porre fine a qualsiasi forma di profilazione razziale o etnica nell'ambito dell'applicazione del diritto penale, delle misure antiterrorismo e dei controlli sull'immigrazione; sottolinea, in particolare, che le nuove tecnologie di cui le autorità incaricate dell'applicazione della legge sono tenute ad avvalersi devono essere concepite in modo tale da non generare rischi di discriminazione per le minoranze etniche e razziali; propone di realizzare azioni volte a consolidare la formazione dei membri delle forze di polizia e delle autorità incaricate dell'applicazione della legge relativamente alle strategie di lotta contro il razzismo e la discriminazione, nonché di prevenire, identificare e rispondere alla profilazione razziale; invita gli Stati membri a non lasciare che gli episodi di violenza e gli abusi da parte delle forze di polizia rimangano impunti e a indagare su tali casi, perseguendone e sanzionandone i responsabili;

28.

condanna l'uso di interventi violenti e sproporzionati da parte delle autorità statali; incoraggia le autorità competenti a garantire indagini trasparenti, imparziali, indipendenti ed efficaci in caso di sospetti o denunce di uso sproporzionato della forza; ricorda che le autorità di contrasto devono sempre rispondere delle loro azioni nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri e del rispetto dei pertinenti quadri giuridici e operativi, segnatamente i Principi fondamentali delle Nazioni Unite sul ricorso all'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei responsabili dell'applicazione della legge;

29.

invita gli Stati membri a garantire che l'uso della forza da parte delle autorità di contrasto sia sempre legittimo, proporzionato e necessario e avvenga come ultima ratio, e che preservi la vita umana e l'integrità fisica della persona; osserva che l'uso eccessivo della forza contro le folle è in contrasto con il principio di proporzionalità;

30.

ricorda il diritto dei cittadini di registrare le scene di violenza perpetrata dalla polizia che possono essere utilizzate come prova e che le persone non dovrebbero mai essere minacciate dalla polizia o dall'autorità competente quando registrano, né essere costrette a distruggere le prove o essere private di oggetti di loro proprietà per impedire loro di rilasciare testimonianze;

31.

chiede alla Commissione di istituire un gruppo di esperti indipendenti incaricato di elaborare un Codice europeo di etica della polizia che fornisca una serie di principi e orientamenti riguardo agli obiettivi, alle prestazioni, alla vigilanza e al controllo della polizia nelle società democratiche governate dallo Stato di diritto e possa aiutare le forze dell'ordine ad applicare correttamente nel loro lavoro quotidiano il divieto di atti razzisti, discriminatori e di profilazione etnica;

32.

rammenta che la libertà di stampa è un pilastro fondamentale di ogni democrazia; rileva l'importante ruolo che i giornalisti e i fotoreporter svolgono nel denunciare gli episodi di violenza sproporzionata e condanna tutti i casi in cui essi sono stati deliberatamente presi di mira;

33.

invita le pertinenti agenzie dell'UE, tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), nell'ambito dei rispettivi mandati, a intensificare gli sforzi volti a contrastare il razzismo e la discriminazione;

34.

chiede un serio impegno finanziario nel prossimo QFP per combattere il razzismo e la discriminazione in tutta l'UE; deplora il fatto che l'importo proposto per la voce «Giustizia, diritti e valori» sia stato significativamente ridotto nelle proposte riviste del quadro finanziario pluriennale della Commessione; invita la Commissione a rispondere efficacemente riguardo alla preoccupazione circa la crescente riduzione dello spazio per la società civile indipendente in alcuni Stati membri; rammenta l'importanza di garantire finanziamenti adeguati per sostenere le attività degli attori della società civile che si adoperano per lottare contro il razzismo e la discriminazione;

35.

sottolinea che i soggetti che svolgono attività discriminatorie nei confronti delle comunità vittime di episodi razzisti, o che prendono decisioni o applicano misure a tal fine, non dovrebbero essere ammissibili al finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione;

36.

condanna il fatto che forze politiche estremiste e xenofobe nel mondo ricorrano con sempre maggior frequenza alla distorsione dei fatti storici, statistici e scientifici e utilizzino simbologie e retoriche che richiamano aspetti della propaganda totalitaria, tra cui il razzismo, l'antisemitismo e l'odio nei confronti delle minoranze;

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, alle Nazioni Unite, al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alla sua amministrazione nonché al Congresso degli Stati Uniti.

(1)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(3)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2019)0032.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2019)0239.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2019)0127.

(7)  https://www.ncbi.nih.gov/pmc/articles/PMC5559881/

(8)  https://fra.europa.eu/en/news/2019/rising-inequalities-and-harassment-fundamental-rights-protection-falters

(9)  https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results/

(10)  https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-muslims-selected

(11)  https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate

(12)  Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 aprile 2012, causa Rizvanov c. Azerbaigian, paragrafo 49.

(13)  FRA, seconda indagine sulle minoranze e la discriminazione nell'Unione europea: Being black in the EU (Essere nero nell'UE), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c046fe4f-388-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en

(14)  FRA, seconda indagine sulle minoranze e la discriminazione nell'Unione europea: Being black in the EU (Essere nero nell'UE), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c046fe4f-388-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en

(15)  https://www.dw.com/en/germany-over-500-right-wing-extremists-suspected-in-bundeswehr/a-52152558


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/71


P9_TA(2020)0174

La legge della RPC sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la necessità che l'Unione europea difenda l'elevato grado di autonomia di Hong Kong

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla legge della RPC sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la necessità che l'UE difenda l'elevato grado di autonomia di Hong Kong (2020/2665(RSP))

(2021/C 362/09)

Il Parlamento europeo,

viste la sua risoluzione del 18 luglio 2019 sulla situazione a Hong Kong (1), le sue risoluzioni del 24 novembre 2016 sul caso di Gui Minhai, editore incarcerato in Cina (2) e del 4 febbraio 2016 sul caso della sparizione di editori a Hong Kong (3) e le sue precedenti raccomandazioni riguardanti Hong Kong, in particolare la raccomandazione del 13 dicembre 2017 su Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina (4),

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cina, in particolare quelle del 12 settembre 2018 (5) e del 16 dicembre 2015 (6) sulle relazioni UE-Cina,

vista l'adozione della risoluzione dell'Assemblea nazionale del popolo cinese sulla legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong, avvenuta il 28 maggio 2020,

viste le dichiarazioni rilasciate il 22 e 29 maggio 2020 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), a nome dell'Unione europea, su Hong Kong,

vista la dichiarazione congiunta del 21o vertice UE-Cina del 9 aprile 2019,

vista la Legge fondamentale della Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong, adottata il 4 aprile 1990 ed entrata in vigore il 1o luglio 1997,

viste la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR del 22 giugno 2016 sugli elementi per una nuova strategia dell'UE relativa alla Cina (JOIN(2016)0030), la comunicazione congiunta della Commissione europea e del VP/AR del 12 marzo 2019 dal titolo «UE-Cina — Una prospettiva strategica» (JOIN(2019)0005) e le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2016 su una strategia dell'UE relativa alla Cina,

viste le relazioni congiunte della Commissione e del VP/AR dell'8 maggio 2019 (JOIN(2019)008), del 26 aprile 2017 (JOIN(2016)0016) e del 25 aprile 2016 (JOIN(2016)0010) sulla Regione amministrativa speciale di Hong Kong: relazione annuale, nonché le altre 20 precedenti relazioni simili,

visti il 13o dialogo strutturato annuale tenutosi a Hong Kong il 28 novembre 2019 e il 37o ciclo del dialogo sui diritti umani UE-Cina tenutosi a Bruxelles il 1o e il 2 aprile 2019,

vista la dichiarazione congiunta del governo del Regno Unito e del governo della Repubblica popolare cinese sulla questione di Hong Kong, del 19 dicembre 1984, nota anche come dichiarazione congiunta sino-britannica,

vista la politica di «un'unica Cina» perseguita dall'UE,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 e la Legge fondamentale del 1990 della Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong stabiliscono che Hong Kong manterrà l'autonomia e l'indipendenza del potere esecutivo, legislativo e giudiziario nonché i diritti e le libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione, di riunione, di associazione e di stampa, per 50 anni dopo il trasferimento della sovranità; che la Legge fondamentale della RAS di Hong Kong prevede disposizioni che garantiscono la sua autonomia per quanto riguarda il mantenimento della sicurezza e dell'ordine e la promulgazione di leggi su qualsiasi atto di tradimento, secessione, sedizione, sovversione contro il governo popolare centrale; che sia la dichiarazione congiunta sia la Legge fondamentale sanciscono il principio «un paese, due sistemi» concordato tra la Cina e il Regno Unito; che la RPC ha altresì firmato e ratificato accordi internazionali su tali diritti, riconoscendo così l'importanza e l'universalità dei diritti umani; che Hong Kong ha sottoscritto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR);

B.

considerando che l'UE propugna la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto quali valori fondamentali che guidano le nostre relazioni di lunga data con la Repubblica popolare cinese, in linea con l'impegno dell'UE a sostenere tali valori nella sua azione esterna; che l'UE rimane una convinta fautrice del mantenimento della stabilità e della prosperità di Hong Kong nell'ambito del principio «un paese, due sistemi» e annette grande importanza al mantenimento dell'elevato grado di autonomia di Hong Kong, in linea con la Legge fondamentale e con gli impegni internazionali, nonché al rispetto di tale principio; che, in particolare dopo la protesta di Occupy, il principio «un paese, due sistemi» è stato indebolito dall'ingerenza delle autorità cinesi, sono stati incarcerati leader politici, la libertà di parola è stata erosa, le sparizioni forzate sono aumentate e librerie e mezzi di comunicazione sono stati acquisiti da proprietari vicini a Pechino;

C.

considerando che il 28 maggio 2020 l'Assemblea nazionale del popolo cinese (ANP) ha adottato una risoluzione che autorizza il Comitato permanente dell'ANP ad adottare leggi contro il separatismo, la sovversione del potere dello Stato, il terrorismo e le ingerenze straniere a Hong Kong e che cita anche altre misure da adottare, tra cui l'educazione alla sicurezza nazionale, l'istituzione di organi di sicurezza nazionale del governo popolare centrale (GPC) a Hong Kong e la rendicontazione periodica da parte del capo dell'esecutivo al GPC sui risultati ottenuti da Hong Kong riguardo al suo dovere di garantire la sicurezza nazionale;

D.

considerando che la comunità internazionale considera tale decisione una minaccia al principio «un paese, due sistemi», ritiene che essa ignori le disposizioni della Legge fondamentale e della dichiarazione congiunta sino-britannica, contrasti con gli impegni di Hong Kong in materia di diritti umani, aggiri completamente il processo legislativo di Hong Kong e costituisca il più recente e più palese dei continui tentativi in corso da anni, da parte di Pechino, di limitare la libertà e l'autonomia di Hong Kong e le libertà civili dei suoi cittadini;

E.

considerando che negli ultimi anni la popolazione di Hong Kong è scesa in piazza con una partecipazione senza precedenti, esercitando il suo diritto fondamentale di riunione e di protesta; che, anziché ridurre le attuali tensioni nella politica e nella società di Hong Kong, questa legge intensifica ulteriormente le tensioni esistenti; che nel febbraio 2019 il governo della RAS di Hong Kong ha presentato il disegno di legge 2019 relativo ai criminali latitanti e all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, inteso a modificare l'ordinanza sui criminali latitanti, che ha incontrato la massiccia opposizione dei cittadini di Hong Kong e ha dato vita alle proteste di massa verificatesi a Hong Kong nel 2019 e nel 2020, ma è stato successivamente ritirato dopo 20 settimane di proteste;

F.

considerando che nei mesi di aprile e maggio 2020 Pechino ha raddoppiato i suoi sforzi al fine di imporre la propria legge a Hong Kong, mettendo a tacere, arrestando e perseguendo centinaia di attivisti filodemocratici e gruppi di opposizione; che la polizia di Hong Kong ha goduto dell'impunità per tutte le brutalità commesse contro i manifestanti nel 2019 e nel 2020; che il 27 maggio 2020 oltre 360 attivisti filodemocratici di Hong Kong sono stati arrestati durante le manifestazioni contro la legge cinese anti-sedizione; che la polizia di Hong Kong ha usato le misure di distanziamento sociale legate alla Covid-19 come pretesto per esercitare la forza in modo non necessario ed eccessivo nei confronti della grande maggioranza pacifica, compreso l'utilizzo di gas lacrimogeni, proiettili di gomma, munizioni «beanbag» e spray al peperoncino;

G.

considerando che il 20 aprile 2020 i deputati al Parlamento europeo hanno esortato il capo dell'esecutivo a garantire che siano ritirate le accuse nei confronti di 15 attivisti filodemocratici che nel 2019 hanno partecipato a manifestazioni pacifiche a Hong Kong; che il 13 maggio 2020 gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno esortato le autorità della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ad archiviare immediatamente il procedimento penale nei confronti dei 15 attivisti filodemocratici;

H.

considerando che, in virtù del piano di sicurezza nazionale proposto, i gruppi di attivisti potrebbero essere vietati e perseguiti, i tribunali potrebbero imporre lunghe pene detentive per violazioni della sicurezza nazionale, le agenzie di sicurezza cinesi potrebbero operare apertamente nella città e nuove norme antiterrorismo conferiranno alle autorità e alle forze militari e di sicurezza cinesi un potere discrezionale ampio e senza controllo per agire a Hong Kong; che, secondo quanto riferito, le agenzie di contrasto della Cina continentale operano già a Hong Kong illegalmente; che qualsiasi operazione delle autorità di contrasto della RPC a Hong Kong costituisce una grave violazione del principio «un paese, due sistemi»;

I.

considerando che Carrie Lam, capo dell'esecutivo di Hong Kong, ha difeso la legislazione proposta da Pechino, ammettendo che a Hong Kong non avrà luogo alcuna consultazione pubblica sul piano di sicurezza e affermando al contempo che i diritti e le libertà non sono assoluti; che il capo dell'esecutivo ha rivolto un appello ai cittadini di Hong Kong con una lettera pubblicata sulla stampa il 29 maggio 2020, invitandoli a comprendere pienamente e a sostenere fermamente la decisione adottata dall'ANP;

J.

considerando che il 10 giugno 2014 il Consiglio di Stato della RPC ha pubblicato un libro bianco sulla pratica della politica «un paese, due sistemi» a Hong Kong, sottolineando che l'autonomia della RAS di Hong Kong è in ultima analisi soggetta all'autorizzazione del governo centrale della RPC; che il governo cinese ha incoraggiato il governo della RAS di Hong Kong ad adottare una nuova politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi menzione dei principi di «autodeterminazione» e «indipendenza», per motivi di sicurezza nazionale e in violazione della Legge fondamentale;

K.

considerando che il sistema giudiziario della Cina continentale non è indipendente dal governo e dal Partito comunista cinese ed è caratterizzato da detenzioni arbitrarie, torture e altri maltrattamenti, gravi violazioni del diritto a un processo equo, sparizioni forzate e diversi sistemi di detenzione in incommunicado senza processo;

L.

considerando che una coalizione internazionale interpartitica guidata dall'ex governatore di Hong Kong, Lord Patten, alla quale hanno finora aderito circa 900 parlamentari e responsabili politici di oltre 40 paesi, ha rilasciato una dichiarazione che condanna l'introduzione unilaterale da parte di Pechino della legislazione sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e invita i governi simpatizzanti a unirsi contro tale palese violazione della dichiarazione congiunta sino-britannica;

M.

considerando che il campo della pan-democrazia ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni distrettuali di Hong Kong del 24 novembre 2019; che le elezioni del Consiglio legislativo di Hong Kong sono previste per settembre 2020;

N.

considerando che il 2 giugno 2020 il ministro degli Esteri del Regno Unito, Dominic Raab, ha dichiarato nella Camera dei Comuni che se la Cina porterà avanti la sua proposta legislativa il governo emanerà nuove disposizioni per permettere ai titolari di un passaporto di cittadino britannico d'oltremare a Hong Kong l'ingresso nel Regno Unito senza l'attuale limite di sei mesi, consentendo loro di vivere e richiedere il permesso di studio e di lavoro per periodi rinnovabili di durata superiore a 12 mesi e offrendo altresì una via di accesso alla cittadinanza;

O.

considerando che, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), «[l]'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo»;

1.

deplora l'introduzione unilaterale della legislazione sulla sicurezza nazionale a Hong Kong da parte di Pechino, poiché ciò rappresenta un attacco globale all'autonomia della città, allo Stato di diritto e alle libertà fondamentali; sottolinea che l'integrità del principio «un paese, due sistemi» è gravemente minacciata; sottolinea che l'introduzione della prevista legislazione in materia di sicurezza nazionale sarebbe considerata una violazione degli impegni e degli obblighi assunti dalla Repubblica popolare cinese nell'ambito del diritto internazionale, in particolare della dichiarazione congiunta sino-britannica, e rischia di compromettere gravemente il rapporto di fiducia tra la Cina e l'UE e di incidere sulla loro futura cooperazione, nonché sulla fiducia delle imprese nei confronti di Hong Kong come importante centro finanziario globale;

2.

condanna fermamente l'ingerenza costante e crescente della Cina negli affari interni di Hong Kong, nonché la recente affermazione della Cina, secondo la quale la dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 è un documento storico e, pertanto, non ha più valore; sottolinea che la dichiarazione congiunta, registrata presso le Nazioni Unite come trattato giuridicamente vincolante, obbliga il governo cinese a rispettare l'elevato grado di autonomia di Hong Kong nonché i suoi diritti e le sue libertà; teme vivamente che la violazione continua del quadro di governo autonomo di Hong Kong frenerà gravemente la sua economia; invita il governo centrale della RPC a desistere dall'esercitare pressioni sulla comunità imprenditoriale affinché sostenga la legge sulla sicurezza nazionale e ad astenersi dal qualificare il sostegno internazionale all'autonomia e alle libertà di Hong Kong come «ingerenza negli affari interni» e atti di sovversione e separazione, dal momento che le preoccupazioni espresse riguardano obblighi internazionali vincolanti per la RPC;

3.

invita le autorità cinesi a rispettare gli obblighi internazionali della Cina ai sensi della dichiarazione congiunta sino-britannica; insiste sulla necessità che la Cina rispetti pienamente la Legge fondamentale e il principio «un paese, due sistemi», anche introducendo finalmente il suffragio universale; sottolinea che la Cina non deve pregiudicare l'elevato grado di autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong;

4.

sostiene la valutazione del VP/AR secondo cui occorre una nuova strategia più incisiva per far fronte a una Cina più risoluta, nonché un dialogo aperto e onesto; esorta il Consiglio e il SEAE ad adottare una posizione più ferma a sostegno del mantenimento dell'autonomia giuridica di Hong Kong; sottolinea che ciò è indispensabile affinché i sostenitori della democrazia a Hong Kong e la comunità internazionale in generale sappiano che l'UE continuerà a difendere i suoi valori fondanti di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e Stato di diritto;

5.

esorta vivamente il Consiglio e il VP/AR a garantire che tutti gli aspetti dei rapporti dell'UE con la Repubblica popolare cinese siano improntati ai principi e ai valori sanciti dall'articolo 21 TUE e ad affrontare la questione della legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong quale priorità assoluta all'ordine del giorno del previsto vertice UE-Cina e in occasione della riunione dei leader UE-Cina, nonché altre questioni in materia di diritti umani, come la situazione degli uiguri;

6.

sottolinea che l'UE è il principale mercato di esportazione della Cina; ritiene che l'UE debba sfruttare la propria influenza economica per contrastare con mezzi economici la repressione dei diritti umani da parte della Cina; sottolinea che l'attuale situazione rafforza la convinzione del Parlamento che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali debba essere un elemento importante dei negoziati su un accordo di investimento UE-Cina; invita la Commissione a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione, unitamente ai negoziati in corso per un accordo bilaterale sugli investimenti, al fine di esercitare pressione sulle autorità cinesi per preservare l'elevato grado di autonomia di Hong Kong, come pure i diritti e le libertà fondamentali dei suoi cittadini e delle organizzazioni della società civile indipendenti, e migliorare la situazione dei diritti umani sul continente e a Hong Kong; rinnova l'invito a inserire nell'accordo un capitolo vincolante e applicabile sullo sviluppo sostenibile; esorta l'UE, a norma dell'articolo 21 TUE, a includere una clausola sui diritti umani in qualsiasi futuro accordo commerciale con la Repubblica popolare cinese; incarica la Commissione di comunicare alla parte cinese che il Parlamento intende esaminare la situazione dei diritti umani in Cina, tra cui Hong Kong, quando gli verrà chiesto di approvare un accordo globale sugli investimenti o su futuri accordi commerciali con la RPC;

7.

sottolinea la necessità che la comunità internazionale collabori strettamente per esercitare pressioni su Pechino al fine di garantire che le sue azioni siano in linea con gli impegni internazionali assunti dal paese in virtù della dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984;

8.

osserva che la politica della RPC di abbandonare l'approccio basato sul principio «un paese, due sistemi» ha fortemente alienato la popolazione taiwanese e sottolinea la propria volontà di cooperare con partner internazionali per contribuire a rafforzare la democrazia a Taiwan;

9.

invita l'UE e i suoi Stati membri a prendere in considerazione, in caso di applicazione della nuova legge sulla sicurezza, la possibilità di presentare un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, sostenendo che la decisione della Cina di imporre a Hong Kong la legislazione sulla sicurezza nazionale viola la dichiarazione congiunta sino-britannica e l'ICCPR;

10.

esorta gli Stati membri dell'UE che sono membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU a convocare una «riunione Arria» per discutere della situazione di Hong Kong con gli attivisti, i rappresentanti delle ONG e i relatori speciali dell'ONU; chiede in tale contesto di valutare la possibilità che il Segretario generale delle Nazioni Unite o l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani designi un inviato speciale o un relatore speciale dell'ONU sulla situazione a Hong Kong, aderendo all'iniziativa dei presidenti delle commissioni per gli Affari esteri britannica, canadese, australiana e neozelandese;

11.

invita il Consiglio e il VP/AR a collaborare con la comunità internazionale per creare un gruppo di contatto internazionale su Hong Kong e coordinare le azioni con i partner internazionali, in particolare con il Regno Unito;

12.

invita il Consiglio, e in particolare la prossima presidenza del Consiglio, a ultimare nel 2020 i lavori su un meccanismo globale dell'UE per le sanzioni delle violazioni dei diritti umani, come sostenuto dal Parlamento nella sua risoluzione del 14 marzo 2019 (7), e invita il Consiglio a procedere a sanzioni mirate e al congelamento dei beni nei confronti dei funzionari cinesi responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione di politiche che violano i diritti umani; ritiene che tale quadro dei diritti umani possa essere utilizzato per imporre sanzioni in stile Magnitsky ai leader che sono responsabili della repressione ai danni di Hong Kong e dei suoi cittadini, nonché di gravi violazioni dei diritti umani; insiste sul fatto che tali sanzioni dovrebbero essere discusse e, ove possibile, coordinate con partner democratici quali l'Australia, il Canada, gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud;

13.

invita l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale ad adoperarsi per l'imposizione di idonei meccanismi per il controllo delle esportazioni, tra cui dispositivi per la sorveglianza informatica, onde impedire alla Cina, e in particolare a Hong Kong, l'accesso a tecnologie utilizzate per la violazione dei diritti fondamentali; invita i colegislatori, a tale riguardo, a trovare una posizione comune sulla riforma del regolamento sui prodotti a duplice uso; sottolinea di aver ulteriormente sviluppato e rafforzato la proposta della Commissione sull'inclusione di rigorosi controlli delle esportazioni per tecnologie di sorveglianza informatica, comprese o meno nei pertinenti elenchi;

14.

invita gli Stati membri dell'UE a valutare attentamente come evitare la dipendenza economica, e in particolare tecnologica, dalla RPC, anche per quanto riguarda le decisioni degli Stati membri dell'UE sullo sviluppo delle loro reti 5G;

15.

invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione la creazione di un sistema di «scialuppa di salvataggio» per i cittadini di Hong Kong, in caso di ulteriore deterioramento della situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

16.

condanna fermamente tutti i casi di violazione dei diritti umani a Hong Kong, in particolare gli arresti arbitrari, le consegne, le confessioni estorte, la custodia preventiva in isolamento e le violazioni della libertà di pubblicazione e di espressione; chiede che si ponga immediatamente fine alle violazioni dei diritti umani e all'intimidazione politica; esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni di pratiche di detenzioni segrete, torture e maltrattamenti e confessioni estorte; invita gli Stati membri dell'UE ad applicare pienamente le pertinenti linee guida dell'Unione in materia di diritti umani, mobilitando tutto il personale diplomatico per reagire con risolutezza agli arresti e alle condanne di attivisti, anche assicurando l'osservazione dei processi, chiedendo visite in carcere e rivolgendosi alle autorità competenti per sollecitare il rilascio delle persone detenute e condannate per l'esercizio pacifico della loro libertà di espressione;

17.

chiede un'indagine indipendente, imparziale, efficace e tempestiva sull'uso della forza da parte della polizia di Hong Kong nei confronti dei manifestanti; invita le autorità della Regione amministrativa speciale di Hong Kong a garantire che siano ritirate le accuse a carico dei 15 attivisti e politici filodemocratici, nonché di manifestanti pacifici, inclusi, tra gli altri, Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho e Leung Kwok-hung; e che sia sospeso il procedimento penale a loro carico;

18.

manifesta profonda inquietudine per il costante deterioramento dei diritti civili, dei diritti politici e della libertà di stampa; è profondamente preoccupato per l'abrogazione dei diritti dei giornalisti, le pressioni inaudite esercitate nei loro confronti e la loro crescente autocensura riguardo, in particolare, alla copertura mediatica delle questioni sensibili per la Cina continentale o di quelle relative al governo della RAS di Hong Kong;

19.

esprime crescente preoccupazione per l'accresciuto rischio che comporta l'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale per centinaia di migliaia di cittadini dell'UE a Hong Kong;

20.

esorta il VP/AR e le delegazioni degli Stati membri a seguire da vicino e a riferire regolarmente sulla preparazione delle elezioni al Consiglio legislativo attualmente previste per settembre, verificando in particolare se ai candidati è ingiustamente impedito di presentarsi alle elezioni tramite ostacoli procedurali o procedimenti giudiziari infondati, se tutti possono esercitare il diritto di riunirsi a fini di campagna elettorale e se gli elettori possono esprimere liberamente il loro voto; invita il governo della RAS di Hong Kong a garantire lo svolgimento di elezioni libere ed eque al Consiglio legislativo nel settembre 2020; esorta la Cina ad astenersi dall'interferire nei processi elettorali della RAS di Hong Kong; rinnova l'invito a realizzare una riforma sistematica per l'attuazione di elezioni dirette alla carica di capo dell'esecutivo e al Consiglio legislativo, come sancito dalla Legge fondamentale, e chiede di concordare un sistema elettorale complessivamente democratico, equo, aperto e trasparente che garantisca ai cittadini della RAS di Hong Kong il diritto di elettorato attivo e passivo nel processo di selezione di tutte le posizioni di responsabilità;

21.

chiede il rilascio immediato e incondizionato del libraio svedese Gui Minhai detenuto nella RPC;

22.

invita il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri a sollevare con fermezza tutti questi punti e ad assicurare un dialogo con i governi della RAS di Hong Kong e della Cina; ricorda l'importanza, in occasione di ogni dialogo politico e in materia di diritti umani con le autorità cinesi, che l'UE sollevi la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina, segnatamente il caso delle minoranze del Tibet e dello Xinjiang, in linea con l'impegno dell'Unione di esprimersi con una voce unica, forte e chiara nel suo approccio al paese; ricorda inoltre che, nel contesto del suo attuale processo di riforma e del suo crescente impegno internazionale, la Cina ha aderito al quadro internazionale sui diritti umani firmando una nutrita serie di trattati internazionali in materia; invita pertanto a proseguire il dialogo con la Cina per garantire che il paese onori tali impegni;

23.

plaude al coraggio del popolo cinese riunitosi nel giugno 1989 in Piazza Tienanmen, a Pechino, per sollecitare l'eliminazione della corruzione, le riforme politiche e le libertà civili; esorta le autorità cinesi ad autorizzare la commemorazione del massacro di Tienanmen, non solo a Hong Kong, ma anche in tutto il territorio della RPC;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese, nonché al capo dell'esecutivo e all'Assemblea della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2019)0004.

(2)  GU C 244 del 27.6.2018, pag. 78.

(3)  GU C 35 del 31.1.2018, pag. 46.

(4)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 156.

(5)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 103.

(6)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 92.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2019)0215.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/77


P9_TA(2020)0175

La situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19 (2020/2640(RSP))

(2021/C 362/10)

Il Parlamento europeo,

visti il 35o anniversario dell'Accordo di Schengen firmato il 14 giugno 1985 (1), il 30o anniversario della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen firmata il 19 giugno 1990 (2) e il 25o anniversario dell'entrata in vigore dell'Accordo di Schengen avvenuta il 26 marzo 1995,

visto l'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in virtù del quale l'Unione deve costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che «garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne»,

visto l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in virtù del quale ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 45, in virtù del quale ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (3), che è la versione codificata del regolamento (CE) n. 562/2006 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), il quale è stato il primo atto approvato con la procedura di codecisione nel settore della giustizia e degli affari interni,

visti la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (direttiva sulla libera circolazione) (5) e il principio di non discriminazione ivi contenuto,

visti gli orientamenti della Commissione (Covid-19 — Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali) del 16 marzo 2020 (C(2020)1753), approvati dai capi di Stato o di governo il 17 marzo 2020,

viste le conclusioni del Presidente del Consiglio europeo in seguito alla videoconferenza sulla Covid-19 del 17 marzo 2020 con i membri del Consiglio europeo, che hanno sottoscritto l'invito a rafforzare le frontiere esterne applicando una restrizione temporanea coordinata dei viaggi non essenziali verso l'UE per un periodo di 30 giorni, sulla base della comunicazione della Commissione «Covid-19 — Restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE» (COM(2020)0115) e la sua successiva proroga,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Covid-19 — Linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti» del 30 marzo 2020 (C(2020)2050),

vista la tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid-19 presentata dalla Presidente della Commissione e dal Presidente del Consiglio europeo,

vista la comunicazione della Commissione dell'8 aprile 2020 sulla valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE (COM(2020)0148),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Covid-19 — Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne» del 13 maggio 2020 (C(2020)3250),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (6),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania: abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree (7),

visti i lavori preparatori per tale risoluzione svolti dal gruppo di lavoro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni preposto alla verifica di Schengen,

viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19 (O-000037/2020 — B9-0010/20 and O-000038/2020 — B9-0011/2020),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, in risposta alla pandemia di Covid-19, la maggior parte degli Stati membri che, dato l'oggetto della presente risoluzione, comprendono i paesi associati Schengen hanno ripristinato i controlli alle frontiere interne, hanno proceduto alla chiusura parziale o totale di tali frontiere o hanno disposto la chiusura delle frontiere per alcuni tipi di viaggiatori, inclusi i cittadini dell'UE e i loro famigliari e i cittadini di paesi terzi che risiedono nel loro territorio o nel territorio di un altro Stato membro; che nell'introduzione di tali misure si è registrata una palese mancanza di coordinamento tra gli Stati membri e tra essi e le istituzioni dell'Unione;

B.

considerando che i controlli alle frontiere interne incidono sui diritti e le libertà delle persone quali definiti nel diritto dell'Unione; che la restrizione dei viaggi alle frontiere esterne non incide sul diritto di asilo;

C.

considerando che la libera circolazione delle persone, prevista nell'Accordo di Schengen e nella relativa Convenzione di applicazione, è accompagnata da misure compensative volte a garantire la sicurezza nel territorio degli Stati Schengen (8); che tali misure compensative includono strumenti come il sistema d'informazione Schengen (SIS) e altri sistemi IT su larga scala creati per garantire lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati Schengen e norme comuni per la protezione delle frontiere esterne;

D.

considerando che il requisito principale per il corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne è la fiducia reciproca tra gli Stati membri;

E.

considerando che dopo la prima eliminazione dei controlli alle frontiere interne, tali controlli sono stati ripristinati di rado; che tuttavia, dal 2015, vari Stati membri hanno mantenuto i controlli alle frontiere interne con la giustificazione di un aumento dei livelli dell'immigrazione e/o di minacce alla sicurezza; che il Parlamento ha sollevato dubbi circa la legalità e la proporzionalità di tali controlli alle frontiere interne;

F.

considerando che il ritorno a uno spazio Schengen pienamente operativo è della massima importanza per tutelare il principio della libera circolazione quale uno dei principali successi dell'integrazione europea e una condizione fondamentale per la ripresa economica dell'UE dopo la pandemia di Covid-19;

1.

ricorda che lo spazio Schengen è un successo tangibile e apprezzato al centro stesso del progetto dell'UE, che consente a 400 milioni di persone di spostarsi senza restrizioni, ha un valore inestimabile sia per i cittadini che per le imprese ed è unico nel suo genere nella storia e nel mondo;

2.

esprime preoccupazione circa la situazione attuale per quanto riguarda i controlli alle frontiere interne introdotti da numerosi Stati membri e le varie altre misure adottate, tra cui la chiusura totale o parziale delle frontiere e la chiusura delle frontiere per alcuni tipi di viaggiatori, inclusi i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi che risiedono nel territorio degli Stati membri, nonché circa l'impatto molto grave di tali misure sulle persone e sulle imprese, anche nel settore del turismo e del lavoro stagionale;

3.

sottolinea, pur sostenendo pienamente le misure sanitarie pubbliche introdotte per limitare la diffusione della Covid-19 per mezzo del distanziamento fisico, comprese le misure di confinamento imposte dagli Stati membri e applicabili nei loro territori, che le notifiche formali fornite dagli Stati membri a norma del codice frontiere Schengen contenevano poche giustificazioni sui motivi per cui i controlli alle frontiere costituirebbero uno strumento adeguato per limitare la diffusione della Covid-19; ricorda che i controlli di difesa sono definiti nel codice frontiere Schengen come «l'attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento, indipendentemente da qualunque altra ragione»; ritiene che restrizione più mirate applicabili a livello regionale, anche tra regioni transfrontaliere, sarebbero state più adeguate e meno intrusive;

4.

sottolinea che le norme che disciplinano i controlli interni dell'Unione sono stabilite nel codice frontiere Schengen e che gli Stati membri devono rispettare lo spirito e la lettera di tale codice nell'adozione di qualsiasi misura suscettibile di avere un impatto sull'attraversamento delle frontiere interne;

5.

ricorda che la formulazione del codice frontiere Schengen è inequivocabile: il controllo alle frontiere interne deve costituire un'eccezione, una misura di ultima istanza, essere basato su criteri obiettivi, in grado di rispondere in modo adeguato a una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, strettamente necessario e proporzionato, in misura e per una durata strettamente limitate; ritiene che molte delle notifiche trasmesse dagli Stati membri non siano sufficientemente dettagliate per consentire di verificare se tali principi siano stati rispettati;

6.

evidenzia che il concetto di «ultima istanza» richiede che si verifichi se altre misure possano essere ugualmente adeguate o migliori per conseguire l'obiettivo; invita gli Stati membri a riconoscere l'opzione dell'imposizione di controlli sanitari minimi quale alternativa migliore rispetto all'introduzione dei controlli alle frontiere interne; ricorda, a tale proposito, le misure di carattere sanitario descritte negli orientamenti della Commissione (9); ricorda inoltre la raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati (10), in cui si afferma che «qualora gli Stati membri, in caso di minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, prendano in considerazione l'eventualità di applicare il Titolo III, Capo II, del regolamento (UE) 2016/399, (introduzione dei controlli alle frontiere interne) dovrebbero in primo luogo valutare se è possibile affrontare adeguatamente la situazione rafforzando i controlli di polizia nel territorio, comprese le zone di frontiera»;

7.

riconosce che lo spazio Schengen non ha mai vissuto in precedenza lo scoppio di una pandemia così grave sul proprio territorio; ricorda che le disposizioni del codice frontiere Schengen stabiliscono in modo esplicito che una minaccia per la salute pubblica può costituire un motivo per il respingimento alla frontiera esterna, e ricorda inoltre che il codice non menziona, come già non faceva la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, la salute pubblica quale motivo per la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne, prevedendo la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne solo per far fronte a gravi minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna;

8.

si rammarica che alcuni Stati membri abbiano introdotto i controlli alle frontiere e altre restrizioni alle frontiere con breve preavviso senza fornire informazioni sufficienti alla loro popolazione e agli altri Stati membri; deplora inoltre le conseguenze collaterali dei controlli di frontiera osservate presso alcune frontiere interne, quali tempi di attesa eccessivi senza adeguati servizi igienici e un adeguato distanziamento fisico, creando in tal modo rischi per la salute sia delle persone sottoposte ai controlli di frontiera sia delle guardie di frontiera, e l'onere aggiuntivo imposto alle guardie di frontiera e ai funzionari di polizia già sotto estrema pressione, che non sono operatori sanitari formati; esprime inoltre preoccupazione per i numerosi ostacoli incontrati da molti lavoratori transfrontalieri nello spazio Schengen dallo scoppio della pandemia, tra cui la mancanza di informazioni chiare e disponibili in merito alle restrizioni loro applicabili all'attraversamento delle frontiere;

9.

osserva che, ai sensi della direttiva sulla libera circolazione, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di sanità pubblica; ribadisce, tuttavia, che le garanzie previste da tale direttiva devono essere garantite da tutti gli Stati membri e che, in particolare, è necessario assicurare la non discriminazione tra i cittadini degli Stati membri e i cittadini dell'UE residenti;

10.

considera della massima importanza un rapido ritorno a uno spazio Schengen pienamente funzionale e ritiene che ciò dipenda sia dalla volontà politica degli Stati membri sia dal loro impegno a coordinare le misure nell'ambito dell'acquis di Schengen; invita la Commissione ad assumere la guida nel coordinamento dell'azione a livello europeo, con l'obiettivo di affrontare la sfida che la Covid-19 rappresenta per la salute dei cittadini europei, facendo al contempo in modo che lo spazio Schengen rimanga uno spazio privo di controlli alle frontiere interne, nel pieno rispetto dei principi di solidarietà e fiducia reciproca; ritiene che la ricerca di risposte europee comporterà vantaggi reciproci; deplora profondamente e respinge qualsiasi azione non coordinata, bilaterale o multilaterale da Parte di singoli Stati membri, discussa al di fuori del quadro dell'Unione; esige che eventuali accordi rispettino il principio di non discriminazione;

11.

invita gli Stati membri a ridurre le restrizioni alla libertà di circolazione nella stessa misura in cui vengono allentate le misure di contenimento della Covid-19; ritiene che, con un adeguato coordinamento a livello di Unione, un approccio più regionale possa essere maggiormente proporzionato rispetto ai controlli nazionali alle frontiere e possa consentire di revocare le restrizioni alla libera circolazione laddove la situazione della salute pubblica nelle regioni vicine sia comparativamente migliorata;

12.

invita con urgenza gli Stati membri a discutere, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, un piano di ripresa per Schengen, che comprenda le modalità e i mezzi per ritornare a un spazio Schengen pienamente funzionante senza controlli alle frontiere interne e piani di emergenza nel caso di una potenziale seconda ondata, nei tempi più brevi possibile, al fine di evitare che i controlli temporanei alle frontiere interne divengano semipermanenti a medio termine;

13.

ricorda che, conformemente al codice frontiere Schengen, la valutazione della necessità di un controllo alle frontiere interne e la sua proroga se introdotto quale azione immediata dovrebbero essere monitorate a livello di Unione; invita la Commissione, a tale riguardo, a esercitare un adeguato controllo sull'applicazione dell'acquis di Schengen, in particolare a valutare le misure già adottate dagli Stati membri come pure la tempestività e la qualità delle notifiche trasmesse dagli Stati membri, a monitorare attentamente gli sviluppi e, se necessario, a ricordare agli Stati membri i loro obblighi giuridici nonché a formulare pareri; incoraggia la Commissione ad avvalersi delle sue prerogative per richiedere informazioni supplementari agli Stati membri; invita la Commissione a migliorare la sua comunicazione con il Parlamento sul modo in cui esercita le sue prerogative a norma dei trattati;

14.

deplora che la disposizione del codice frontiere Schengen, a norma della quale gli Stati membri, entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera, sono tenuti a presentare una relazione al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione, abbia perso la sua finalità, lasciando il Parlamento privo di informazioni; invita pertanto gli Stati membri che hanno introdotto controlli alle frontiere interne a riferire tempestivamente, almeno ogni sei mesi, al Parlamento fornendo dati precisi e dettagliati in merito ai motivi per la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne; si rammarica profondamente che la Commissione, dal 2015, non abbia pubblicato la relazione annuale sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne, cosa che è tenuta a fare ai sensi del codice frontiere Schengen;

15.

ricorda che è stata introdotta una restrizione temporanea dei viaggi che si applica a tutti i viaggi non essenziali dai paesi terzi verso lo spazio Schengen; sottolinea la necessità che tutte le decisioni di respingimento alle frontiere esterne siano conformi alle disposizioni del codice frontiere Schengen, compreso in particolare il rispetto dei diritti fondamentali come sancito all'articolo 4;

16.

invita il Consiglio e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per conseguire il completamento dell'integrazione nello spazio Schengen di tutti gli Stati membri dell'Unione; ribadisce il proprio invito al Consiglio a presentare quanto prima un nuovo progetto di decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania; è pronto, se consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 4 dell'atto di adesione, a esprimere il proprio parere sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Croazia; ritiene che la solidarietà e la responsabilità si applichino a tutti e che il futuro dello spazio Schengen possa essere solo privo di frammentazioni;

17.

ritiene che, a medio termine, sia necessaria una riflessione su come accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri e assicurare che gli strumenti legislativi dell'Unione consentano una governance davvero europea dello spazio Schengen, riuscendo in tal modo a dare un'efficace risposta coordinata europea a sfide quali la pandemia di Covid-19, mantenendo inalterati il diritto alla libera circolazione e il principio dell'assenza di controlli alle frontiere interne, che è al centro del progetto Schengen caro ai cittadini dell'Unione; chiede una proposta della Commissione a tal fine, per riformare la governance dello spazio Schengen alla luce delle nuove sfide;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Acquis di Schengen — Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13).

(2)  Acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

(3)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

(4)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(5)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(6)  GU C 76 del 9.3.2020, pag. 106.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2018)0497.

(8)  Dichiarazione del Comitato esecutivo del 26 giugno 1996 relativa all'estradizione (SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 435).

(9)  Raccomandazione della Commissione C(2020)1753, del 16 marzo 2020, sugli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali.

(10)  Raccomandazione della Commissione C(2017)3349 final, del 12 maggio 2017, relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/82


P9_TA(2020)0176

Protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi della Covid-19

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della Covid-19 (2020/2664(RSP))

(2021/C 362/11)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 4, 9, 26, paragrafo 2, 45, 46, 48, 151, 153 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 5, 6, 10, 12 e 16;

vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (1),

visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (2),

vista la direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (3),

vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (4),

visto il Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro (5),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (6),

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (7),

vista la direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (8),

vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (9),

vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (10),

vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (11),

vista la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (12),

vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (13),

vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (14),

vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2020 dal titolo «Covid-19 — Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera di circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne» (C(2020)3250),

vista la dichiarazione congiunta del 15 maggio 2020 delle parti sociali europee dell'agricoltura, il gruppo Datori di lavoro delle associazioni professionali agricole dell'UE (GEOA-COPA) e la Federazione europea dei sindacati del settore alimentare, dell'agricoltura e del turismo (EFFAT), sull'impiego di lavoratori stagionali provenienti da paesi europei nell'UE,

viste le dichiarazioni congiunte dell'11 marzo 2020 e del 27 aprile 2020 delle parti sociali del settore alberghiero e della ristorazione, EFFAT e l'associazione di coordinamento di alberghi, ristoranti e caffè (HOTREC),

visti gli orientamenti del 9 aprile 2020 delle parti sociali dell'industria alimentare, EFFAT e FoodDrinkEurope, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'industria alimentare durante la pandemia di Covid-19,

vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (15),

vista la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (16),

visto il patto mondiale del 2018 per una migrazione sicura, ordinata e regolare, in particolare gli obiettivi 5 e 22,

vista la tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid-19,

vista la dichiarazione congiunta del 26 marzo 2020 dei membri del Consiglio europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 13 marzo 2020 su una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 (COM(2020)0112),

vista la comunicazione della Commissione del 30 marzo 2020 su orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19,

vista la comunicazione della Commissione del 30 marzo 2020 sulla COVID-19: Linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti (C(2020)2050),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze (17),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria (18),

visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 3 e l'OSS 8,

viste le norme fondamentali del lavoro stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nonché le sue convenzioni e raccomandazioni in materia di condizioni di lavoro,

vista la convenzione 184 dell'OIL (Sicurezza e salute in agricoltura),

vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2020 intitolata «Turismo e trasporti nel 2020 e oltre» (COM(2020)0550),

visti gli orientamenti del 24 aprile 2020 dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) dal titolo «COVID-19: fare ritorno al luogo di lavoro — Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori»,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori è un diritto dei lavoratori e un principio fondamentale dell'Unione europea ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno; che la mobilità dei lavoratori non dovrebbe essere soltanto libera, ma anche equa; che il principio di parità di trattamento è sancito dall'articolo 45, paragrafo 2, del TFUE che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di impiego; che tale principio si applica anche ai lavoratori frontalieri e stagionali, ai quali deve essere garantita parità di trattamento rispetto ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, in linea con la legislazione dell'UE, che si tratti della parità di diritti, della parità di condizioni di lavoro o della parità di protezione;

B.

considerando che tra i lavoratori transfrontalieri rientrano le persone che esercitano il diritto alla libera circolazione per lavorare in uno Stato membro dell'UE pur essendo residenti in un altro Stato membro, i lavoratori frontalieri e i lavoratori distaccati; che un lavoratore frontaliero è un lavoratore occupato nella zona frontaliera di uno Stato membro dell'UE, ma che ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana nella zona frontaliera del paese vicino in cui vive e di cui ha la cittadinanza; che un lavoratore distaccato è un lavoratore che è stato inviato dal suo datore di lavoro a svolgere un servizio in un altro Stato membro dell'UE, su base temporanea, nell'ambito di un contratto di servizi, di un distacco infragruppo o di un contratto di assunzione tramite agenzia interinale; che i lavoratori stagionali comprendono i cittadini dell'UE e dei paesi terzi che si recano in via temporanea in uno Stato membro per vivere e svolgere un'attività soggetta al ritmo delle stagioni;

C.

considerando che vi sono oltre 17 milioni di cittadini dell'UE che vivono e lavorano all'estero in un paese dell'UE diverso da quello di cittadinanza (3,9 % della forza lavoro totale nel 2018); che nell'UE vi sono 1,5 milioni di lavoratori frontalieri; che vi sono oltre 2,3 milioni di persone distaccate per prestare servizi in un altro Stato membro;

D.

considerando che la pandemia di Covid-19 rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica e ha conseguenze per la vita e la salute di tutte le persone che risiedono nell'UE e per i sistemi sanitari e di assistenza degli Stati membri; che la crisi ha avuto ulteriori ripercussioni sulla società e l'economia europee, in particolare per i lavoratori e i settori in prima linea; che tutti i lavoratori sono interessati a prescindere dal loro status; che l'insorgenza della pandemia ha messo in luce il nesso intrinseco tra l'equità e la sicurezza della mobilità;

E.

considerando che molti lavoratori transfrontalieri e stagionali sono essenziali per garantire la fornitura di beni e servizi cruciali in settori economici chiave quali l'agricoltura e la produzione alimentare, i trasporti, la logistica, l'edilizia, i servizi sociali, ivi compresi l'assistenza, il lavoro sociale e il turismo, ma anche la trasformazione e l'imballaggio dei prodotti alimentari, la pesca, la silvicoltura, la sanità e la ricerca, l'industria informatica e farmaceutica, l'industria delle infrastrutture critiche e altri settori, e sono vitali ai fini di qualsiasi sforzo di ripresa economica; che, in questi settori, i modelli aziendali di talune agenzie interinali e taluni datori di lavoro possono basarsi sulla riduzione dei costi del lavoro e su condizioni di lavoro precarie; che gli ispettorati del lavoro hanno denunciato in più occasioni violazioni dei diritti del lavoro, in tali settori, di lavoratori transfrontalieri o stagionali;

F.

considerando che i lavoratori transfrontalieri e stagionali sono stati duramente colpiti sia dalla crisi che dalle misure adottate dagli Stati membri per contenere e prevenire la diffusione del virus, segnatamente la chiusura delle frontiere, le restrizioni temporanee e i controlli alle frontiere interne; che la pandemia di Covid-19 ha portato alla chiusura delle frontiere e alla cessazione o alla sospensione di numerose attività economiche, con un conseguente aumento della disoccupazione e gravi problemi di trasferimento per i lavoratori transfrontalieri e stagionali che si sono trovati bloccati negli Stati membri presso cui erano impiegati, senza fonti di reddito, protezione o trasporto e, a volte, senza un alloggio e senza accesso all'assistenza sanitaria o al cibo; che le lavoratrici e i giovani lavoratori transfrontalieri e stagionali possono risultare particolarmente vulnerabili;

G.

considerando che numerosi lavoratori transfrontalieri e stagionali sono assunti con contratti di lavoro a breve termine, che offrono loro poca o nessuna garanzia del posto di lavoro e una copertura previdenziale insufficiente o nulla, e che spesso li collocano al di sotto delle soglie di qualifica nazionali per beneficiare di prestazioni sociali; che numerosi lavoratori transfrontalieri e stagionali spesso provengono da regioni, minoranze e gruppi sociali impoveriti e vulnerabili, sono spesso a rischio di povertà sul lavoro ed esclusione sociale e possono essere vittimi di violazioni dei loro diritti da parte di reclutatori, agenzie o datori di lavoro, tutte situazioni che sono state esacerbate dalla pandemia; che i lavoratori con incarichi a breve termine spesso vivono in alloggi condivisi, il che rende difficile osservare il distanziamento sociale e aumenta il rischio di infezioni; che grandi focolai di infezioni da Covid-19 si sono verificati in settori quali la produzione alimentare ed è probabile che continuino a verificarsi in settori e luoghi di lavoro in cui può essere difficile osservare il distanziamento sociale, a meno che non siano introdotte misure adeguate;

H.

considerando che numerosi lavoratori stagionali e transfrontalieri si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità per quanto riguarda le condizioni di lavoro nonché la salute e la sicurezza sul lavoro nel contesto della crisi Covid-19; che durante la crisi sono emerse notizie allarmanti in merito a violazioni dei diritti dei lavoratori transfrontalieri e stagionali in termini di condizioni di vita e di lavoro, in particolare per quanto concerne l'orario di lavoro, salari minimi, licenziamenti ingiusti, norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui la mancanza di istruzioni scritte e di affissione di avvisi sul posto di lavoro, la mancanza di trasporti sicuri e di alloggi decenti che soddisfino i requisiti sanitari e in cui possano essere mantenute le misure di distanziamento sociale, una pressione elevata, ritmi di lavoro non adeguati, accordi di distacco e pratiche di subappalto, il mancato rispetto delle restrizioni imposte dalla quarantena e del sostegno al rimpatrio, e una fornitura inadeguata di dispositivi di protezione individuale (DPI); che tali segnalazioni e la crisi in generale hanno esposto ed esacerbato il dumping sociale e l'attuale precarietà delle situazioni di molti lavoratori transfrontalieri e stagionali, nonché le lacune nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione esistente preposta alla loro protezione; che molti lavoratori transfrontalieri e stagionali dipendono, di fatto, dal loro datore di lavoro o dall'agenzia interinale non solo per il loro reddito, ma anche per l'alloggio; che numerosi lavoratori transfrontalieri e stagionali sono finiti in strada dopo il loro licenziamento; che, in ragione della loro vulnerabilità, della mancanza di informazioni o del timore di perdere il proprio reddito, alloggio o status di residenza, questi lavoratori possono anche avere difficoltà a denunciare gli abusi o a non presentarsi a lavoro se si sentono male;

I.

considerando che anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori transfrontalieri sono stati duramente colpiti dalla crisi; che le azioni e le misure adottate dagli Stati membri durante la pandemia di Covid-19 per compensare finanziariamente i lavoratori, dipendenti o autonomi, e gli imprenditori si basano prevalentemente sul mercato del lavoro nazionale e spesso non prevedono disposizioni adeguate per i lavoratori dipendenti o autonomi transfrontalieri;

J.

considerando che un certo numero di lavoratori ha contratto la Covid-19 e che vi sono stati decessi in diversi Stati membri; che l'accesso di alcuni di questi lavoratori a assistenza, cure e strutture mediche adeguate, nonché alle assicurazioni sanitarie e sociali era problematico o, in alcuni casi, inesistente anche prima della crisi; che anche la promozione e l'accesso al congedo per malattia rappresenta un problema diffuso tra tali lavoratori;

K.

considerando che l'Autorità europea del lavoro (ELA) è stata fondata nel luglio 2019 allo scopo di sostenere gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione e attuazione efficaci del diritto dell'Unione in materia di mobilità del lavoro e di coordinamento della sicurezza sociale; che, secondo le previsioni, l'ELA dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa entro il 2024;

L.

considerando che le organizzazioni della società civile (OSC) e le parti sociali hanno svolto un ruolo determinate nel fornire aiuti ai lavoratori durante la crisi, sia nei paesi di origine che negli Stati membri di occupazione;

M.

considerando che la stragrande maggioranza dei lavoratori transfrontalieri e stagionali colpiti dagli effetti economici della pandemia di Covid-19 non ha ancora potuto accedere a diritti adeguati in materia di protezione e di sicurezza sociale, a causa delle difficoltà di coordinamento tra le istituzioni di previdenza sociale degli Stati membri che sono state esacerbate dalla Covid-19; che i lavoratori transfrontalieri e regionali si sono trovati in situazioni in cui potrebbero non essere ammissibili a misure di sostegno temporaneo, quali regimi di lavoro a orario ridotto, indennità di disoccupazione adeguate e misure volte a facilitare il lavoro da casa;

N.

considerando che durante la crisi alcuni Stati membri hanno adottato misure per affrontare le vulnerabilità che i lavoratori migranti transfrontalieri e stagionali devono affrontare nel contesto della crisi Covid-19 e prendere atto del loro ruolo nelle nostre società;

O.

considerando che anche i lavoratori frontalieri e le regioni di confine dell'UE sono stati gravemente colpiti dalla crisi in termini di occupazione, accesso al luogo di lavoro e regime di telelavoro, nonché di incertezza giuridica per quanto riguarda i regimi previdenziali e fiscali applicabili;

P.

considerando che il settore agricolo europeo registra talvolta un reddito inferiore alla media, accompagnato da un orario di lavoro elevato, da incidenti e malattie e da una scarsa partecipazione a programmi di istruzione e formazione, in particolare per i lavoratori transfrontalieri e stagionali; che le cattive condizioni di lavoro nel settore agricolo sono una delle principali cause della carenza di manodopera in alcuni Stati membri;

Q.

considerando che non esiste un sistema di raccolta sistematica dei dati o di tracciamento digitale a livello di UE per fornire dati adeguati sul numero totale di lavoratori transfrontalieri e stagionali interessati o per consentire ai lavoratori di stabilire facilmente e rapidamente lo stato della loro copertura previdenziale e di rivendicare i vari diritti maturati prima dell'inizio della crisi; che troppo spesso i comuni mancano di informazioni sui lavoratori transfrontalieri e stagionali che vi abitano e lavorano;

R.

considerando che vi è il rischio che la crisi continui ad aggravare i problemi legati al trattamento dei lavoratori transfrontalieri e stagionali da parte di alcune agenzie di collocamento e di datori di lavoro locali;

Proteggere i diritti, garantire la sicurezza e far rispettare la legislazione esistente

1.

si compiace del continuo orientamento della Commissione nell'ambito della risposta comune dell'UE all'epidemia di Covid-19, in particolare per quanto riguarda l'attuazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione e l'esercizio della libera ed equa circolazione dei lavoratori; sottolinea che i controlli alle frontiere, gli screening sanitari e le restrizioni alla circolazione devono rimanere proporzionati ed eccezionali e che occorre ripristinare tutte le libertà di circolazione non appena ciò sarà ritenuto possibile alla luce delle situazioni nazionali relative alla Covid-19; rammenta che il principio della parità di trattamento non si limita ai lavoratori transfrontalieri e stagionali solo nei settori e nelle professioni essenziali, ma si estende a tutti i lavoratori che hanno la necessità di attraversare le frontiere interne, posto che i settori in questione sono aperti anche ai lavoratori locali nello Stato membro ospitante in cui si svolge il lavoro; invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a revocare quanto prima le restrizioni di viaggio e le misure discriminatorie di confinamento e di quarantena per i lavoratori transfrontalieri e stagionali, al fine di evitare carenze di manodopera in settori chiave e di portare beneficio ai lavoratori, garantendone al contempo la salute e sicurezza;

2.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare misure volte a garantire che i lavoratori transfrontalieri e stagionali, nonché gli imprenditori e i lavoratori autonomi transfrontalieri, siano adeguatamente protetti dalla Covid-19 e dai suoi effetti, compreso un facile accesso ai test e alle informazioni sui rischi e le precauzioni da adottare in una lingua a loro comprensibile; sottolinea la particolare vulnerabilità delle lavoratrici e dei giovani lavoratori transfrontalieri e stagionali; chiede inoltre l'adozione di misure che assicurino la tutela della loro salute e sicurezza durante gli spostamenti, condizioni abitative dignitose per garantire il distanziamento sociale nei luoghi in cui lavorano qualora siano diversi da quelli in cui risiedono, nonché soluzioni di rimpatrio, se necessarie, che non siano a carico del lavoratore; pone l'accento sull'esigenza di rispettare la legislazione vigente in materia di accesso ai diritti sociali, compresa la loro esportazione; sottolinea che i lavoratori transfrontalieri e stagionali non devono essere lasciati indietro per aver esercitato la loro libertà di circolazione in quanto cittadini dell'UE;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il lavoro delle parti sociali e delle OSC che operano attivamente in questo settore, in modo da garantire che i lavoratori rimasti bloccati sul loro territorio a causa della crisi o per altri motivi dispongano di un accesso adeguato e urgente ai servizi pubblici, al sostegno dei sindacati, ad alloggi dignitosi, a dispositivi di protezione, a pasti e all'assistenza sanitaria; accoglie con favore l'impegno delle parti sociali ad affrontare questioni settoriali specifiche relative alla mobilità e ai diritti dei lavoratori transfrontalieri e stagionali;

4.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire, nel contesto della Covid-19, parità di trattamento dei lavoratori stagionali di paesi terzi rispetto ai cittadini dell'UE, conformemente alla direttiva 2014/36/UE, ricordando che tali lavoratori hanno gli stessi diritti lavorativi e sociali dei cittadini dell'Unione;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire, in via prioritaria, la corretta attuazione e applicazione della legislazione UE vigente in materia di diritti dei lavoratori transfrontalieri e stagionali, in particolare per quanto riguarda il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro nello stesso luogo, anche attraverso ispezioni del lavoro nazionali e transfrontaliere concertate e congiunte; insiste sulla necessità di adottare misure chiare per garantire che, prima della partenza, i lavoratori abbiano una chiara comprensione dei loro contratti, diritti e obblighi, informazioni complete al riguardo e un libero accesso agli stessi, e che tali contratti siano messi a disposizione degli enti di protezione del lavoro nell'ambito della loro area di occupazione; invita gli Stati membri a rafforzare la capacità degli ispettorati del lavoro e a dare priorità ai settori in cui i lavoratori sono a rischio;

6.

invita la Commissione a monitorare l'attuazione dei suoi orientamenti sulla libera circolazione dei lavoratori durante l'epidemia di Covid-19 e, in particolare, a pubblicare nuovi orientamenti specifici per i lavoratori transfrontalieri e stagionali, gli imprenditori transfrontalieri, i lavoratori autonomi, i datori di lavoro e gli Stati membri nel contesto della Covid-19, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio di una circolazione libera ed equa, alloggi dignitosi, le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili e i requisiti in materia di salute e sicurezza, compresa la necessità di garantire il distanziamento sociale nell'utilizzo dei trasporti, negli alloggi e sul posto di lavoro, la protezione sociale e il suo coordinamento, l'accesso a cure sanitarie e la fornitura delle stesse, la comunicazione di informazioni, come istruzioni scritte e affissioni sul luogo di lavoro destinate ai lavoratori e scritte in una lingua che possano comprendere, e lo scambio di migliori prassi in tale ambito; sottolinea la necessità di coinvolgere pienamente le parti sociali nell'elaborazione dei suddetti orientamenti;

7.

invita gli Stati membri a garantire alloggi di qualità per i lavoratori transfrontalieri e stagionali, che dovrebbero essere slegati dalla loro retribuzione, ad assicurare strutture dignitose, spazi privati per i locatari e contratti di locazione scritti, applicati dagli ispettori del lavoro, e a stabilire norme in materia;

8.

sollecita la Commissione a garantire in via prioritaria la piena operatività dell'ELA e ad assicurare che si adoperi per fornire informazioni pertinenti sui diritti e gli obblighi dei lavoratori in situazioni di mobilità transfrontaliera, anche attraverso un unico sito web per tutta l'Unione, che dovrebbe fungere da portale di accesso a fonti di informazione e servizi a livello nazionale e di UE; osserva la mancanza di un processo armonizzato di segnalazione di abusi e problemi; chiede pertanto all'ELA, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, di istituire uno strumento europeo per i lavoratori transfrontalieri al fine di consentire le segnalazioni anonime degli abusi e attuare l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1149, con l'obiettivo di effettuare ispezioni congiunte o concertate sui casi di possibile abuso portati alla sua attenzione;

9.

sollecita la Commissione a proporre soluzioni a lungo termine per affrontare le pratiche di subappalto illecite e tutelare i lavoratori stagionali e transfrontalieri impiegati nella catena di subappalto e di approvvigionamento;

Promuovere la mobilità equa e rafforzare il mercato interno

10.

invita gli Stati membri e la Commissione a prepararsi a possibili ondate future di Covid-19 e chiede ancora una volta il coordinamento delle misure nazionali alle frontiere e lo sviluppo di misure di sicurezza per i lavoratori mobili, compresi ripari sicuri; osserva che è necessario introdurre disposizioni permanenti sulla mobilità, individuando e mantenendo dei «corridoi verdi» provvisti di misure di sicurezza e condizioni di viaggio ben definite e chiaramente comunicate; sottolinea, a tale riguardo, il ruolo chiave delle autorità regionali e locali e delle istituzioni transfrontaliere esistenti, anche nel mantenimento e nell'aggiornamento periodico dei registri di tutti i lavoratori transfrontalieri e stagionali registrati presso i comuni in cui soggiornano; sottolinea che la salute e la sicurezza dei lavoratori, così come il rispetto di tutte le condizioni di lavoro applicabili e la loro efficace applicazione, dovrebbero essere i principi guida di qualsiasi misura adottata alla luce della crisi e della via verso la ripresa, riconoscendo la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori transfrontalieri e mobili durante e dopo l'epidemia di Covid-19;

11.

rammenta l'importanza e la necessità di una cooperazione soddisfacente con i paesi terzi in cui si registra un elevato numero di lavoratori transfrontalieri, come i paesi dello Spazio economico europeo, la Svizzera e il Regno Unito;

12.

sottolinea la necessità di una buona cooperazione tra gli Stati membri per quanto concerne la raccolta di dati sui lavoratori transfrontalieri e stagionali, onde colmare i divari nelle prassi nazionali, ottenere un migliore accesso alle informazioni disponibili e creare un mercato interno del lavoro prevedibile e accessibile; invita l'ELA ad assumere un ruolo attivo nella raccolta e nel coordinamento dei dati al fine di effettuare analisi sulla mobilità del lavoro e valutazioni dei rischi, in linea con i suoi compiti, come stabilito nel suo regolamento istitutivo;

13.

ritiene che, al fine di tutelare i lavoratori transfrontalieri e stagionali, i datori di lavoro abbiano bisogno di norme chiare e di chiarezza giuridica; esorta gli Stati membri a raccogliere e mantenere aggiornate le informazioni relative a tali norme, comprese quelle riguardanti la Covid-19 e le restrizioni di viaggio, sui siti web delle istituzioni nazionali competenti; invita la Commissione a valutare la creazione di un portale o di un'applicazione per dispositivi mobili in grado di raggruppare i dati dei vari Stati membri per offrire ai cittadini dell'UE informazioni accurate e in tempo reale sulle restrizioni di viaggio, comprese le opzioni di viaggio e i percorsi disponibili nel caso in cui le misure di emergenza fossero parzialmente o integralmente reintrodotte;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i lavoratori transfrontalieri, e in particolare i lavoratori frontalieri e i lavoratori autonomi colpiti dalla crisi, compresi quanti telelavorano dal proprio paese di residenza, abbiano accesso ai sistemi previdenziali, ai diritti del lavoro e ai regimi fiscali applicabili, ottengano certezze in merito all'autorità competente per la loro copertura, possano beneficiare di regimi di riduzione dell'orario lavorativo alle stesse condizioni degli altri dipendenti e non subiscano ripercussioni negative in termini di diritti fiscali o di sicurezza sociale a causa della loro permanenza nello Stato membro di residenza in ragione della pandemia; chiede che il tempo durante il quale una persona ha telelavorato dall'estero sia classificato come se fosse stato svolto nel paese di lavoro;

Resilienza, digitalizzazione e garanzie di trasparenza

15.

sollecita la Commissione a effettuare con urgenza uno studio sulla situazione generale in materia di occupazione e condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori transfrontalieri e stagionali, includendo il ruolo delle agenzie di lavoro interinale, le agenzie di collocamento e altri intermediari e subappaltatori, al fine di individuare le lacune in materia di protezione e l'eventuale necessità di rivedere il quadro legislativo esistente, come il quadro legislativo per la salute e la sicurezza sul lavoro, la direttiva 2014/36/UE sui lavoratori stagionali e la direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, e a integrare misure volte a far fronte alle pandemie; sottolinea che gli insegnamenti tratti non solo sono validi per la crisi della Covid-19 ma dovrebbero altresì rafforzare il processo di elaborazione di politiche basate su elementi concreti, con l'intento di far fronte alle carenze delle legislazioni nazionali e dell'UE in tempo di crisi e in condizioni di normalità;

16.

sottolinea che gli Stati membri sono tenuti a garantire che i loro sistemi previdenziali siano stabili, affidabili e resistenti alle crisi e che l'Unione prevede norme comuni per tutelare i diritti di sicurezza sociale negli spostamenti intraeuropei; invita l'attuale Presidenza del Consiglio, le future Presidenze e gli Stati membri a collaborare con il Parlamento per trovare un accordo rapido ed equilibrato sulla proposta di revisione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di previdenza sociale, al fine di elaborare norme aggiornate e adeguate allo scopo, che promuovano una mobilità equa e protezioni sociali per tutti i cittadini dell'UE, contrastando efficacemente le frodi sociali e gli abusi dei diritti sociali dei lavoratori mobili; invita gli Stati membri, a tale proposito, ad attuare con urgenza tutte le componenti del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) onde garantire una cooperazione più efficace tra gli istituti di previdenza sociale e una elaborazione digitalizzata e più rapida dei singoli casi a beneficio delle persone in situazioni transfrontaliere;

17.

sollecita la Commissione ad aggiornare le sue pagine web alla luce della Covid-19 e a promuoverle di conseguenza, offrendo informazioni sui diritti dei lavoratori e sulle legislazioni nazionali pertinenti per i lavoratori transfrontalieri e stagionali, nonché dettagli sulle autorità nazionali e regionali deputate alla protezione del lavoro, e la invita ad avviare, in collaborazione con gli Stati membri, campagne di informazione e sensibilizzazione accessibili destinate ai lavoratori transfrontalieri e stagionali, con il coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, onde diffondere ulteriormente le informazioni;

18.

ribadisce l'importanza di un'adeguata protezione degli informatori negli Stati membri, anche per i lavoratori transfrontalieri e stagionali; esorta gli Stati membri ad andare oltre i requisiti minimi previsti dalla direttiva 2019/1937 per tutti i lavoratori, a prescindere dal loro status, e a valutare possibili modalità di applicazione della legislazione nazionale in materia di protezione degli informatori ai lavoratori transfrontalieri e stagionali che segnalano abusi; sottolinea la necessità di integrare in modo trasparente nei contratti di lavoro le opzioni disponibili per la segnalazione di abusi e per ricevere sostegno, senza timore di possibili ritorsioni; pone in evidenza che è necessario garantire a tali lavoratori l'accesso ai sindacati e alle organizzazioni della società civile, anche nel paese ospitante;

19.

reputa che l'istituzione di un sistema digitale e dinamico per lo scambio di dati tra gli Stati membri potrebbe contribuire ad agevolare la lotta agli abusi dei diritti dei lavoratori transfrontalieri e stagionali e le relative questioni e al lavoro sommerso, e potrebbe aiutare a determinare la copertura del sistema di previdenza sociale competente; invita la Commissione, in tale contesto, ad elaborare una valutazione d'impatto esaustiva sull'introduzione di un numero di sicurezza sociale europeo digitale al fine di presentare una proposta; sottolinea che i dati personali devono essere utilizzati solo per lo scopo specifico previsto e solo dalle autorità competenti in materia di sicurezza sociale, conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati (19);

20.

invita gli Stati membri a recepire la revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori in modo adeguato, tempestivo e ambizioso, garantendo pari trattamento e protezione per i lavoratori distaccati, in particolare conformandosi agli obblighi previsti dall'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva, ovvero l'obbligo per il datore di lavoro di rimborsare i lavoratori distaccati per le indennità versate come rimborso delle spese derivanti dal distacco, come viaggi e spese di vitto e alloggio, conformemente alla legislazione nazionale e/o alle prassi applicabili al rapporto di lavoro;

21.

individua la necessità che la Commissione, unitamente agli Stati membri, affronti la mancanza di disposizioni chiare per l'istituzione di agenzie di lavoro interinale e agenzie di collocamento rivolte ai lavoratori transfrontalieri e stagionali nell'UE; rammenta le buone prassi esistenti, in base a cui dette imprese sono tenute a ottenere chiare certificazioni in materia di trasparenza da specifici enti amministrativi;

22.

esorta la Commissione ad assicurarsi che la strategia «dai campi alla tavola» e la prossima revisione della politica agricola comune diano risultati per i lavoratori agricoli in Europa, compresi i lavoratori stagionali, i migranti e altri lavoratori mobili;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare, se del caso, l'immagine negativa dei lavoratori stagionali e transfrontalieri; osserva che agli Stati membri di residenza incombe la responsabilità di fornire ai lavoratori stagionali e transfrontalieri un accesso adeguato a informazioni sul lavoro e la previdenza sociale; sottolinea l'importanza del sostegno ai lavoratori transfrontalieri e stagionali in caso di infortuni sul lavoro e dell'assistenza per il rimpatrio e il reinserimento, garantendo nel contempo che i loro diritti siano rispettati dalle agenzie di collocamento, dai subappaltatori e da altri intermediari operanti nel loro territorio;

o

o o

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Consiglio europeo e alla Commissione.

(1)  GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

(3)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375.

(4)  GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.

(5)  GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21.

(6)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(7)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)  GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.

(9)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(10)  GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16.

(11)  GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.

(12)  GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

(13)  GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

(14)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.

(15)  GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105.

(16)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1.

(17)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

(18)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 88.

(19)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 18 giugno 2020

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/90


P9_TA(2020)0152

Raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

(2021/C 362/12)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218 del TFUE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato (1) e le direttive contenute nell'addendum alla medesima per la negoziazione di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che sono stati resi pubblici,

viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2), del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (3), del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (4), del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (5), del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (6), del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso (7) e del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (8),

visto il progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito del 18 marzo 2020 (9);

vista la sua risoluzione legislativa del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (10),

visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (11) («l'accordo di recesso») nonché la dichiarazione politica che lo accompagna, che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (12) («la dichiarazione politica»),

visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la pesca, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,

viste le lettere della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica,

visti l'articolo 114, paragrafo 4, e l'articolo 54 del suo regolamento,

viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale ai sensi dell'articolo 58 del regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A9-0117/2020),

A.

considerando che la dichiarazione politica costituisce il criterio di valutazione per i negoziati e definisce i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile, che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, sull'attività di contrasto e la giustizia penale, la politica estera, la sicurezza e la difesa e settori più ampi di cooperazione; che il mandato dell'Unione europea (UE), adottato dal Consiglio il 25 febbraio 2020 su tale base, costituisce il quadro negoziale che prevede un partenariato forte e globale tra l'UE e il Regno Unito, volto a formare una struttura coerente e un quadro di governance globale; che l'UE non accetterà l'approccio frammentario del Regno Unito, inteso a negoziare una serie di accordi autonomi separati;

B.

considerando che il mandato dell'UE si basa sugli orientamenti del Consiglio europeo del 23 marzo 2018 e sulla dichiarazione politica;

C.

considerando che i negoziati sul futuro partenariato con il Regno Unito possono essere basati solo sull'effettiva e piena attuazione dell'accordo di recesso e dei suoi tre protocolli;

D.

considerando che l'UE dovrebbe proseguire i suoi sforzi e la sua determinazione a negoziare un accordo ambizioso, come chiaramente previsto nella dichiarazione politica che entrambe le parti, compreso il primo ministro britannico, hanno sottoscritto il 17 ottobre 2019, e il mandato dell'UE; che il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell'UE;

E.

considerando che l'attuale pressione riguardo ai tempi nei negoziati è solo il risultato delle scelte del Regno Unito;

F.

considerando che il futuro accordo dovrebbe essere integrato in un quadro di governance generale e che la Corte di giustizia dell'UE (CGUE) dovrebbe essere l'unico organismo responsabile dell'interpretazione del diritto dell'UE;

G.

considerando che, durante il periodo di transizione, il diritto dell'UE in tutti i settori strategici è ancora applicabile al Regno Unito e all'interno di quest'ultimo, ad eccezione delle disposizioni dei trattati e degli atti che non erano vincolanti per il Regno Unito e al suo interno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso; che il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti del Regno Unito per il mancato rispetto delle norme dell'UE sulla libera circolazione;

H.

considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE ha ripercussioni su milioni di cittadini; cittadini del Regno Unito che vivono, viaggiano o lavorano nell'UE; cittadini dell'UE che vivono, viaggiano o lavorano nel Regno Unito, nonché persone diverse dai cittadini dell'Unione e del Regno Unito;

I.

considerando che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non può godere degli stessi diritti e degli stessi benefici e non può essere soggetto agli stessi obblighi di uno Stato membro e che quindi la situazione sia nell'UE sia nel Regno Unito cambierà notevolmente al termine del periodo di transizione; che l'UE e il Regno Unito condividono principi e valori fondamentali; che la vicinanza geografica del Regno Unito, il livello di interconnessione e l'elevato livello esistente di allineamento e di interdipendenza con le norme dell'UE dovrebbero essere tenuti in considerazione nel futuro accordo di partenariato; e che, come l'UE ha chiarito fin dall'inizio, a un maggior numero di diritti e privilegi richiesti dal Regno Unito corrispondono maggiori obblighi;

J.

considerando che l'UE e il Regno Unito hanno convenuto nella dichiarazione politica di riunirsi ad alto livello nel giugno 2020 per fare un bilancio dei progressi, con l'obiettivo di concordare le azioni per il seguito dei negoziati sulle loro relazioni future; che, al termine della riunione ad alto livello del 15 giugno 2020, le parti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui è indicata, tra l'altro, la necessità di imprimere un nuovo slancio;

K.

considerando che l'unità dell'UE e dei suoi Stati membri nel corso dei negoziati è essenziale al fine di difendere nel miglior modo possibile gli interessi dell'UE, inclusi quelli dei suoi cittadini; che l'UE e i suoi Stati membri sono rimasti uniti nel corso dei negoziati e dell'adozione dell'accordo di recesso e che lo sono tuttora; che tale unità si riflette nell'adozione del mandato negoziale affidato al negoziatore dell'UE e capo della task force dell'UE Michel Barnier, che beneficia del forte sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri;

L.

considerando che l'UE e il Regno Unito hanno convenuto, nella dichiarazione politica, che le future relazioni si fondino su valori condivisi, quali il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi democratici, lo Stato di diritto, un ordine internazionale basato su regole, ivi compresa la Carta delle Nazioni Unite e il sostegno alla non proliferazione, i principi di disarmo, pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e tutela ambientale, e che tali valori costituiscono un prerequisito essenziale per la cooperazione nel quadro della dichiarazione politica e dovrebbero essere espressi sotto forma di clausole politiche vincolanti nonché derivare dalla fiducia reciproca; che, mentre l'UE resterà vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'accordo sulle relazioni future deve essere subordinato all'impegno costante del Regno Unito a rispettare il quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

M.

considerando che la pandemia di Covid-19 ha creato una nuova situazione totalmente imprevista e senza precedenti che si ripercuote in modo significativo sul ritmo e sull'efficienza dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito; che, qualora non si possa conseguire un accordo, entrambe le parti dovrebbero essere preparate per cambiamenti molto radicali delle loro economie, che saranno aggravati dalla pandemia di Covid-19 e dalle sue conseguenze economiche previste; che, di fronte a una pandemia mondiale e alle sue prevedibili conseguenze geopolitiche e socioeconomiche, aumenta la necessità di migliorare i meccanismi di cooperazione tra i partner e gli alleati;

Principi generali

1.

deplora che, a seguito di quattro cicli di negoziati, non siano stati conseguiti reali progressi, ad eccezione di aperture minime in un numero limitato di settori; prende atto delle divergenze sostanziali tra l'UE e il Regno Unito, anche per quanto riguarda la portata e l'architettura giuridica del testo da negoziare; esprime profonda preoccupazione per la portata limitata del futuro partenariato quale previsto dal governo del Regno Unito e per l'approccio frammentario di quest'ultimo ai negoziati solo nei settori che sono di suo interesse; ribadisce che tale approccio selettivo non è accettabile per l'UE; sottolinea che le proposte del Regno Unito non rispecchiano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di recesso e della dichiarazione politica approvati dal Regno Unito, incluso il suo rifiuto di negoziare un accordo in materia di sicurezza e difesa;

2.

ribadisce che l'UE mantiene fermamente la sua posizione secondo cui occorre conseguire progressi tangibili parallelamente in tutti i settori dei negoziati, anche per quanto riguarda la parità di condizioni, la pesca, la sicurezza interna e la governance, come sottolineato nella dichiarazione politica; sottolinea che tutti i negoziati sono indivisibili e che l'UE non approverà un accordo ad ogni costo, in particolare non un accordo di libero scambio (ALS) senza disporre di solide garanzie per quanto concerne la parità di condizioni e un accordo soddisfacente sulla pesca; sostiene quindi pienamente la Commissione nel difendere la necessità di un progetto di trattato globale quale proposto dall'UE nella fase iniziale, anziché accettare accordi separati come proposto dal Regno Unito;

3.

insiste sul fatto che qualsiasi accordo relativo a nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito deve essere coerente e adeguato alla vicinanza geografica delle due parti e all'elevato livello di interconnessione delle economie di entrambe;

4.

accoglie con favore la pubblicazione, sebbene tardiva, dei progetti di proposte legislative del Regno Unito; osserva che, contrariamente alle richieste del Regno Unito di utilizzare i precedenti esistenti, molte di queste proposte vanno notevolmente al di là di quanto negoziato dall'UE in altri ALS con i paesi terzi negli ultimi anni; ricorda che qualsiasi accordo definitivo deve basarsi su un equilibrio di diritti e obblighi;

5.

plaude al fatto che vi è un livello elevato di convergenza tra gli obiettivi negoziali indicati nella risoluzione del Parlamento del 12 febbraio 2020 e nella decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato (13) («le direttive di negoziato»); sottolinea che la Commissione ha il pieno sostegno del Parlamento nei negoziati con il Regno Unito conformemente alle direttive di negoziato, poiché tutte e tre le istituzioni condividono ampiamente gli stessi obiettivi che tali negoziati dovrebbero conseguire;

6.

accoglie con favore il progetto di testo dell'UE di accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito, pubblicato il 18 marzo 2020, nel quale si propone un accordo globale per un partenariato approfondito e stretto, che copre non solo il libero scambio di beni e servizi, ma anche modalità per prevenire le distorsioni e i vantaggi concorrenziali sleali, ivi compresi quelli connessi al settore agricolo, alle norme sanitarie e fitosanitarie e agli aiuti di Stato, e stabilire un clima favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti;

7.

invita la Commissione a continuare a condurre i negoziati in modo trasparente, dato che tale approccio, oltre a favorire il processo negoziale, è vantaggioso anche per i cittadini e le imprese poiché consente loro di prepararsi meglio alla fase di post-transizione; esorta la Commissione a garantire, al riguardo, una consultazione pubblica e un dialogo costante con le parti sociali e la società civile, nonché con i parlamenti nazionali; plaude alla prassi della Commissione di fornire informazioni periodiche e tempestive al Parlamento in merito ai negoziati, e auspica che tale prassi sia mantenuta, in linea con le informazioni che sono condivise con gli Stati membri;

8.

ricorda che qualsiasi futuro accordo di associazione concluso tra l'UE e il Regno Unito a norma dell'articolo 217 TFUE («l'accordo») deve essere pienamente conforme ai seguenti principi:

i)

il principio per cui un paese terzo non può godere degli stessi diritti e vantaggi e non è soggetto agli stessi obblighi di uno Stato membro dell'Unione europea o di un membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dello Spazio economico europeo (SEE);

ii)

la protezione della piena integrità e del corretto funzionamento del mercato interno e dell'unione doganale, l'indivisibilità delle quattro libertà; in particolare, il livello di cooperazione nel pilastro economico deve essere conforme agli impegni assunti per agevolare la mobilità delle persone, quali l'esenzione dal visto, la mobilità dei ricercatori, degli studenti, dei prestatori di servizi temporanei e dei viaggiatori d'affari, nonché la cooperazione nel settore della sicurezza sociale;

iii)

il mantenimento dell'autonomia del processo decisionale dell'Unione;

iv)

la salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE e del ruolo della CGUE quale organo supremo responsabile dell'interpretazione del diritto dell'Unione al riguardo;

v)

la costante adesione ai principi democratici, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, quali sanciti in particolare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla CEDU e dai relativi protocolli, dalla Carta sociale europea, dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e da altri trattati internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani, nonché il rispetto del principio dello Stato di diritto; ricorda, in particolare, che le future relazioni dovrebbero essere subordinate all'impegno costante del Regno Unito a rispettare il quadro della CEDU;

vi)

la parità di condizioni, anche per le imprese, che garantisca norme rigorose equivalenti in materia di protezione sociale, del lavoro, ambientale e dei consumatori, di lotta contro i cambiamenti climatici nonché di politiche fiscali, della concorrenza e degli aiuti di Stato, anche attraverso un quadro solido e completo in materia di concorrenza e controllo degli aiuti di Stato. Tale parità di condizioni deve essere garantita attraverso meccanismi efficaci di risoluzione delle controversie e di esecuzione, anche nel capitolo concernente il commercio e lo sviluppo sostenibile; rammenta, in particolare, che qualsiasi futuro accordo dovrebbe essere pienamente subordinato al rispetto dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (l'«accordo di Parigi»);

vii)

il principio di precauzione, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché il principio «chi inquina paga»;

viii)

la salvaguardia degli accordi dell'UE con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, fra cui l'accordo SEE, e il mantenimento dell'equilibrio generale di tali relazioni;

ix)

la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'UE e il rispetto del suo regime e delle sue norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché la loro applicazione;

x)

il giusto equilibrio tra diritti e obblighi, inclusi, ove opportuno, commisurati contributi finanziari;

xi)

la garanzia di un risultato adeguato ed equo per tutti gli Stati membri e nel miglior interesse dei cittadini dell'UE;

9.

sottolinea che il capo negoziatore dell'UE ha il pieno e fermo sostegno del Parlamento in merito alla convinzione che le garanzie per quanto concerne la parità di condizioni siano un elemento cruciale di qualsiasi accordo con il Regno Unito, poiché non si tratta di una posizione dogmatica o ideologica dell'UE, ma di un prerequisito per stabilire un partenariato ambizioso ed equilibrato con il Regno Unito e per preservare la competitività del mercato interno e delle imprese dell'UE, nonché per mantenere e sviluppare in futuro livelli elevati di protezione sociale, ambientale e dei consumatori;

10.

rispetta pienamente, a tale riguardo, la sovranità del Regno Unito, che l'UE non ha alcuna intenzione di compromettere negli attuali negoziati; ricorda, tuttavia, che il Regno Unito non sarà mai uguale ad altri paesi terzi a causa del suo status di ex Stato membro, dell'attuale allineamento normativo completo e del volume significativo di scambi tra le due parti, nonché della vicinanza geografica all'UE, fattori che spiegano la necessità di inserire nell'accordo disposizioni solide e rigorose in materia di parità di condizioni;

11.

sottolinea che l'UE dovrebbe proseguire gli sforzi e l'impegno a negoziare un accordo, come ha sempre indicato nella dichiarazione politica e nelle direttive di negoziato, sulle seguenti parti: cooperazione commerciale ed economica, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, politica estera, sicurezza e difesa e cooperazione tematica, per esempio la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile; chiede un approccio pragmatico e ragionevole da entrambe le parti;

12.

sottolinea l'importanza di essere pienamente preparati per il recesso del Regno Unito dal mercato interno e dall'unione doganale alla fine del periodo di transizione, indipendentemente dall'esito dei negoziati; sottolinea che le conseguenze saranno ancora più rilevanti in caso di assenza di un accordo; evidenzia, tuttavia, che l'UE è pronta per entrambi gli scenari;

13.

accoglie con favore, a tale proposito, gli avvisi di preparazione della Commissione specifici per i singoli settori, volti a garantire che l'industria dell'UE sia pronta per l'inevitabile shock che sarà causato dal recesso del Regno Unito dal mercato interno; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi al fine di informare in modo esaustivo i cittadini e le imprese dell'UE in merito al rischio che il periodo di transizione possa terminare prima che si giunga a un accordo, al fine di consentire un'adeguata preparazione;

14.

sottolinea l'importanza di rafforzare e finanziare adeguatamente le misure di preparazione e di emergenza molto prima della fine del periodo di transizione, specialmente nell'eventualità di uno stallo dei negoziati; sottolinea che tali misure di emergenza dovrebbero essere temporanee e unilaterali;

15.

ribadisce il suo sostegno alle direttive di negoziato, che indicano che Gibilterra non sarà inclusa nell'ambito di applicazione territoriale degli accordi da concludere tra l'UE e il Regno Unito e che qualsiasi accordo separato richiederà il previo consenso del Regno di Spagna;

16.

sottolinea l'importanza di attuare le disposizioni del protocollo su Gibilterra in merito ai lavoratori frontalieri, alla fiscalità, all'ambiente e alla pesca; invita il governo spagnolo e del Regno Unito a garantire che sia posta in essere la necessaria cooperazione per far fronte a tali questioni;

17.

rammenta che l'articolo 132 dell'accordo di recesso prevede la possibilità per il comitato misto di adottare, entro il 30 giugno 2020, una decisione che estenda il periodo di transizione oltre il 31 dicembre 2020; prende atto della decisione del Regno Unito, a seguito della riunione del comitato misto del 12 giugno 2020, di non prendere in considerazione una proroga del periodo di transizione; sottolinea che l'UE rimane aperta a tale proroga;

Attuazione dell'accordo di recesso

18.

ricorda che l'accordo di recesso giuridicamente vincolante è lo strumento per attuare le disposizioni per un recesso ordinato del Regno Unito dall'UE, che tale accordo non è soggetto ad alcuna rinegoziazione e che l'unico scopo del comitato misto UE-Regno Unito è controllarne l'attuazione; sottolinea che l'effettiva attuazione dell'accordo di recesso è un prerequisito e un elemento fondamentale per garantire la fiducia necessaria per la corretta conclusione di un accordo con il Regno Unito, nonché una cartina di tornasole della buona fede che il Regno Unito si è impegnato ad apportare al processo negoziale;

19.

insiste sulla necessità di constatare progressi tangibili il prima possibile e di disporre di solide garanzie che il Regno Unito attuerà l'accordo di recesso efficacemente e integralmente prima della fine del periodo di transizione, sottolinea che il monitoraggio della sua attuazione costituisce parte integrante dei lavori del Parlamento e ribadisce che, conformemente all'articolo 210, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato di tutte le discussioni tenute dal comitato misto e delle decisioni prese da quest'ultimo e che continuerà a vigilare ed eserciterà pienamente le sue prerogative; ricorda, in tale contesto, gli impegni assunti dalla presidente della Commissione europea dinanzi alla plenaria del Parlamento il 16 aprile 2019, nonché gli obblighi derivanti dalla decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020; invita i copresidenti del comitato misto a coinvolgere attivamente i cittadini e le organizzazioni della società civile nelle loro deliberazioni;

20.

ricorda che l'accordo di recesso prevede la protezione reciproca dei cittadini dell'UE e del Regno Unito e dei relativi familiari, che dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie in merito ai propri diritti e alle procedure da seguire per continuare a vivere, lavorare e viaggiare nel loro paese di residenza; ricorda che i cittadini interessati dal recesso del Regno Unito fanno affidamento su informazioni tempestive e affidabili in merito ai loro diritti e al loro status ed esorta sia gli Stati membri che il Regno Unito a dare priorità a tale questione; esorta gli Stati membri a rispettare e proteggere pienamente i diritti dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE in virtù dell'accordo di recesso, e a fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno nonché la certezza giuridica in merito alla loro situazione e ai loro diritti, compreso il caso in cui attuino un sistema di residenza costitutivo o dichiarativo;

21.

ribadisce che i diritti dei cittadini rimarranno una priorità assoluta ed è determinato ad assicurare che tali diritti siano garantiti dall'accordo di recesso, per i cittadini dell'UE e del Regno Unito e per le loro famiglie; esorta l'UE e il Regno Unito ad adoperarsi per raggiungere un elevato livello di diritti di mobilità nel futuro accordo; deplora il fatto che il Regno Unito abbia finora mostrato scarsa ambizione per quanto riguarda la mobilità dei cittadini, di cui il Regno Unito e i suoi cittadini hanno beneficiato in passato;

22.

esprime preoccupazione per le segnalazioni di casi di cittadini dell'UE aventi status di residente provvisorio cui sono state negate le prestazioni sociali nel Regno Unito a causa di ostacoli burocratici; sottolinea che tali situazioni costituiscono un'indebita discriminazione e hanno conseguenze significative, in particolare in un momento di grave incertezza economica e sociale;

23.

sottolinea che i cittadini dell'Unione europea nel Regno Unito stanno incontrando notevoli difficoltà a ottenere lo status di persona stabilmente residente, anche in conseguenza della pandemia di Covid-19; ritiene che il numero di casi a cui è stato attribuito lo status di residente provvisorio sia eccessivamente elevato rispetto al numero di casi cui è stato concesso lo status di persona stabilmente residente; esorta il ministero degli Interni britannico a dare prova di flessibilità nell'accettare le prove prodotte dai richiedenti per dimostrare di aver risieduto nel paese per i cinque anni necessari; esprime altresì preoccupazione in merito al fatto che i richiedenti non ricevano alcuna prova fisica dello status loro concesso;

24.

invita le parti a garantire la rigorosa attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, dal momento che ciò costituisce un prerequisito per la conclusione positiva del futuro accordo; ricorda che il protocollo è stato concepito e adottato al fine di rispettare il processo di pace e l'accordo del Venerdì santo, garantire l'assenza di una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda tutelando, nel contempo, l'integrità del mercato interno, ed è fondamentale per le imprese, in particolare per il settore agroalimentare, e per la tutela dei cittadini, dell'ambiente e della biodiversità; sottolinea l'importanza della libera circolazione dei cittadini dell'UE e della libera circolazione dei servizi sull'isola d'Irlanda al fine di limitare i danni all'economia dell'isola nel suo insieme ed evidenzia che un futuro accordo dovrebbe coprire tale aspetto; esorta le autorità del Regno Unito a garantire che non vi sia alcun indebolimento dei diritti dei cittadini dell'Irlanda del Nord;

25.

esprime preoccupazione per le dichiarazioni pubbliche del governo britannico che mostrano la mancanza della volontà politica di rispettare appieno i suoi impegni giuridici imposti dall'accordo di recesso, in particolare per quanto concerne i controlli sulle merci nel Mare d'Irlanda;

26.

ricorda che il comitato misto UE-Regno Unito dovrà operare importanti decisioni in merito all'attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione;

27.

auspica che si riesca a trovare un accordo tra l'UE e il Regno Unito su tutte le disposizioni istituzionali, come la creazione di un ufficio tecnico della Commissione europea a Belfast, nonostante il rifiuto espresso ripetutamente dalle autorità del Regno Unito di autorizzare l'apertura di tale ufficio; sottolinea che il Regno Unito deve presentare un calendario dettagliato e procedere con le misure necessarie, come la preparazione per l'attuazione del codice doganale dell'Unione e per l'introduzione di procedure doganali per le merci che entrano nell'Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna e la garanzia che tutti i controlli sanitari e fitosanitari necessari e gli altri controlli normativi possano essere espletati per le merci che entrano nell'Irlanda del Nord in provenienza dall'esterno dell'UE, il che è necessario anche per creare chiarezza per le imprese;

28.

sottolinea l'importanza di norme giuridiche chiare, di un'attuazione trasparente e di meccanismi di controllo efficaci per evitare rischi sistemici di frodi riguardanti l'IVA e le dogane, il traffico (commercio illegale) o altri usi fraudolenti di una soluzione potenzialmente poco chiara, incluso il rischio più elevato di dichiarazioni di origine false e di prodotti non destinati al mercato unico; invita la Commissione a effettuare verifiche e controlli regolari ed efficaci e a riferire regolarmente al Parlamento in merito alla situazione dei controlli alle frontiere;

29.

osserva che l'interpretazione dell'espressione «rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione» utilizzata all'articolo 5 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dipende da decisioni del comitato misto che saranno prese posteriormente e sottolinea che tali decisioni devono essere soggette al controllo del Parlamento europeo; chiede di essere tenuto pienamente informato riguardo all'applicazione di tale articolo e a qualsiasi proposta di decisione del comitato misto in merito all'applicazione di tale articolo, ad esempio la definizione dei criteri specifici per la merce che va considerata «a rischio», o alla modifica di una delle sue precedenti decisioni;

30.

ricorda che, fino al termine del periodo di transizione, il Regno Unito è obbligato a contribuire, tra l'altro, al finanziamento dell'Agenzia europea per la difesa, dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e del Centro satellitare dell'Unione europea, nonché ai costi delle operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) a cui partecipa;

31.

sottolinea che il Regno Unito deve attuare tutte le misure restrittive e le sanzioni dell'UE preesistenti o decise durante il periodo di transizione, sostenere le dichiarazioni e le posizioni dell'UE nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali e partecipare, caso per caso, alle operazioni militari e alle missioni civili dell'UE stabilite nell'ambito della PSDC, ma senza alcuna capacità di comando nell'ambito di un nuovo accordo quadro di partecipazione, rispettando al contempo l'autonomia decisionale dell'UE nonché le pertinenti decisioni e norme dell'UE, comprese quelle in materia di appalti e trasferimenti nel campo della difesa; afferma che tale cooperazione è subordinata al pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali dell'UE;

Partenariato economico

Commercio

32.

prende atto che il Regno Unito ha scelto di stabilire il suo futuro partenariato economico e commerciale con l'UE sulla base un accordo di libero scambio globale («Comprehensive Free Trade Agreement»), come previsto dal documento pubblicato dal governo del Regno Unito il 27 febbraio 2020 dal titolo «The Future Relationship with the EU — the UK's Approach to Negotiations» (Le future relazioni con l'UE — l'approccio del Regno Unito ai negoziati); sottolinea che, sebbene il Parlamento sostenga l'UE nella costruttiva negoziazione di un ALS equilibrato, ambizioso e globale con il Regno Unito, per sua natura un ALS non sarà mai equivalente a un commercio senza ostacoli; condivide la posizione delineata nelle direttive di negoziato, adottata congiuntamente dai 27 Stati membri, secondo cui la portata e l'ambizione di un ALS che l'UE potrebbe accettare è subordinata e deve essere direttamente collegata all'accettazione da parte del Regno Unito di disposizioni complete, vincolanti e applicabili sulle condizioni di parità, date le dimensioni, la vicinanza geografica, l'interdipendenza e i legami economici e l'integrazione dei mercati, nonché alla conclusione di un accordo bilaterale sulla pesca quale parte integrante del partenariato; ribadisce che è impossibile concludere un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito senza contemplare un accordo sulla pesca completo, sostenibile, bilanciato e a lungo termine, che sostenga il proseguimento in condizioni ottimali dell'attuale accesso alle acque, alle risorse e ai mercati, in conformità dei principi della politica comune della pesca (PCP), e che sia adottato prima della fine del periodo di transizione;

33.

osserva che, contrariamente alla richiesta del Regno Unito di basarsi sui precedenti esistenti, molti elementi dei progetti di proposte legislative del Regno Unito vanno notevolmente al di là di quanto negoziato dall'UE nell'ambito di altri ALS con i paesi terzi negli ultimi anni, ad esempio nel settore dei servizi finanziari, del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e della valutazione della conformità, dell'equivalenza del regime di norme sanitarie e fitosanitarie o del cumulo delle norme di origine; appoggia il sistema di cumulo bilaterale, che è il più appropriato, in quanto implica il sostegno all'integrazione tra l'UE e il Regno Unito e non con i paesi terzi con i quali l'UE ha concluso ALS, e ritiene che occorra prevedere un meccanismo ad hoc contro i rischi di «swap» (14);

34.

esprime profondo rammarico, a tale riguardo, per il fatto che il Regno Unito, nonostante gli impegni assunti nella dichiarazione politica, si sia finora rifiutato di partecipare, ad esempio in materia di appalti pubblici, trasporti marittimi e protezione delle indicazioni geografiche (IG) future, in particolare visto che il Regno Unito ha incluso alcuni di tali argomenti nei suoi mandati negoziali con gli Stati Uniti e il Giappone; si rammarica inoltre che il Regno Unito non abbia finora presentato una proposta riguardante le piccole e medie imprese (PMI);

35.

ricorda che l'impegno continuo condiviso per il conseguimento di un obiettivo di contingenti tariffari a dazio zero nel quadro delle relazioni commerciali rimane una condizione essenziale per la tempestiva conclusione di un accordo entro i tempi estremamente ridotti che il Regno Unito stesso ha imposto a tali negoziati, in particolare dal momento che l'esperienza precedente ha dimostrato chiaramente che un negoziato per linee tariffarie potrebbe richiedere diversi anni; esprime preoccupazione per l'intenzione del governo del Regno Unito di allontanarsi da tale obiettivo; sottolinea che i prodotti agricoli sarebbero probabilmente i più colpiti, visto che le restanti linee tariffarie per le quali non sono previsti dazi zero negli ASL colpiscono solitamente questo settore; ribadisce a tale riguardo che, indipendentemente dall'eliminazione di una percentuale pari o inferiore al 100 % delle linee tariffarie, ciò non modificherà la richiesta dell'UE di solide condizioni di parità; ribadisce che le disposizioni in materia di condizioni di parità devono mantenere le norme ambientali, sociali e occupazionali a livelli ugualmente elevati nel tempo, basandosi su norme internazionali e dell'UE adeguate e pertinenti e includendo meccanismi appropriati per garantire un'attuazione efficace a livello nazionale, nonché includere un quadro solido e completo in materia di concorrenza e controllo degli aiuti di Stato che impedisca indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza, anziché fare riferimento unicamente alle sovvenzioni, come purtroppo fa il Regno Unito;

36.

esorta la Commissione a tale riguardo a trarre vantaggio dalla dinamica innescata dai negoziati per rafforzare la competitività delle società e delle PMI europee; sottolinea che l'accordo dovrebbe mirare a consentire quanto più possibile l'accesso al mercato e l'agevolazione degli scambi, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi; incoraggia le parti a istituire punti di contatto per le PMI e chiede un quadro giuridico stabile, trasparente e prevedibile che non imponga oneri sproporzionati per le PMI;

37.

sottolinea che, affinché l'ALS possa effettivamente promuovere gli interessi dell'UE, è opportuno che i negoziati perseguano i seguenti obiettivi, quali indicati nella risoluzione del Parlamento del 12 febbraio 2020, in particolare al paragrafo 14, le cui disposizioni continuano ad essere pienamente valide; sottolinea inoltre che occorre coprire i seguenti aspetti:

i)

accesso ai mercati reciprocamente vantaggioso per i beni e i servizi, gli appalti pubblici e il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché le norme relative ai prodotti; sottolinea, inoltre, la necessità di catene di valore stabili, affidabili e sostenibili;

ii)

la Commissione dovrebbe valutare la necessità di clausole di salvaguardia per tutelare l'integrità e la stabilità del mercato unico dell'UE, ad esempio da aumenti imprevisti delle importazioni, da frodi e dall'elusione delle misure di difesa commerciale;

iii)

in questo settore gli impegni in materia di misure antidumping e misure compensative dovrebbero spingersi, se del caso, al di là delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ed essere commisurati agli impegni e alle possibilità di esecuzione in materia di concorrenza e aiuti di Stato;

iv)

norme che permettono di sviluppare e agevolare il commercio digitale e di eliminare per via elettronica gli ostacoli ingiustificati agli scambi, ivi compresi i requisiti di localizzazione dei dati, dovrebbero preservare l'autonomia normativa dell'UE nonché garantire un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori, a condizione che i dettaglianti online del Regno Unito rispettino le pertinenti norme del mercato unico e che il Regno Unito garantisca un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i successivi trasferimenti verso paesi terzi;

v)

tutte le misure sanitarie e fitosanitarie devono essere basate su valutazioni dei rischi, nel pieno rispetto del principio di precauzione;

vi)

la protezione delle IG sancita nell'accordo di recesso non è negoziabile; il futuro accordo dovrebbe altresì tutelare e mantenere le IG registrate dopo la fine del periodo di transizione;

vii)

includere rigorose misure prudenziali, al fine di garantire dal punto di vista giuridico i diritti di intervento normativo di entrambe le parti nell'interesse pubblico;

viii)

ricorda che si dovrebbe tener conto delle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'UE sull'uguaglianza di genere, anche garantendo condizioni di parità per gli interventi dell'UE intesi a tutelare e promuovere il ruolo delle donne nell'economia, ad esempio mediante misure volte a contrastare il divario retributivo di genere;

ix)

il partenariato deve conseguire gli obiettivi climatici a lungo termine;

x)

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le precauzioni e a compiere tutti i preparativi necessari in caso di scadenza dell'accordo di recesso senza un consenso sulle relazioni future, in particolare sulle relazioni commerciali ed economiche, che entreranno in vigore il 1o gennaio 2021, ivi comprese misure di emergenza volte a ridurre per quanto possibile il danno ai lavoratori e alle imprese interessate;

xi)

invita la Commissione a proporre misure volte a ridurre l'impatto sui paesi terzi con i quali l'Unione intrattiene rapporti commerciali, in particolare i paesi in via di sviluppo, nel caso in cui non si riesca a raggiungere alcun accordo con il Regno Unito, poiché le importazioni britanniche possono aver costituito una quota consistente delle loro esportazioni verso l'Unione europea;

Parità di condizioni

38.

deplora la posizione negoziale del Regno Unito nei confronti dell'UE, ovvero il mancato avvio di negoziati dettagliati sulla parità di condizioni; sottolinea che tale posizione non riflette il paragrafo 77 della dichiarazione politica firmata dall'UE e dal Regno Unito; esorta pertanto il governo britannico a rivedere con urgenza la sua posizione negoziale e a impegnarsi in maniera costruttiva nei negoziati sulla parità di condizioni, in quanto questa costituisce una condizione necessaria affinché il Parlamento dia il proprio consenso a un accordo commerciale con il Regno Unito;

39.

ribadisce che, data la vicinanza geografica e l'interdipendenza economica tra il Regno Unito e l'UE, l'ampiezza e la profondità dell'accordo sulla parità di condizioni saranno essenziali nel determinare la portata delle future relazioni globali tra l'UE e il Regno Unito; ritiene pertanto necessario che sia garantita una parità di condizioni adeguata al livello di ambizione e liberalizzazione dell'accordo per la convergenza normativa, conformemente alla dichiarazione politica, nonché la salvaguardia delle norme dell'UE onde evitare una «corsa al ribasso» e misure che abbiano un effetto dannoso ingiustificato e sproporzionato sui flussi commerciali, in vista di un allineamento dinamico, e sugli aiuti di Stato; sottolinea la necessità di garantire che il Regno Unito non ottenga un indebito vantaggio competitivo attraverso la riduzione dei livelli di protezione e di evitare l'arbitraggio regolamentare da parte degli operatori di mercato;

40.

rammenta la propria determinazione a impedire qualsiasi forma di «dumping» nel quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea che tra gli obiettivi chiave dei negoziati figura quello di garantire una parità di condizioni volta a preservare la competitività, un livello elevato degli standard sociali e di sostenibilità, tra cui la lotta contro i cambiamenti climatici e i diritti dei cittadini e dei lavoratori nel futuro, attraverso solidi impegni, disposizioni applicabili e clausole di non regressione al fine di conseguire un allineamento dinamico dinamica su:

i)

concorrenza e aiuti di Stato, nonché qualsiasi altra misura normativa generale o settoriale, che dovrebbero prevenire indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza e includere disposizioni sulle imprese di proprietà dello Stato e sulle misure di sostegno alla produzione agricola;

ii)

aspetti fiscali pertinenti (tra cui la lotta all'evasione e all'elusione fiscali, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo) e servizi finanziari;

iii)

pieno rispetto delle norme sociali e lavorative del modello sociale dell'UE (tra cui livelli equivalenti di tutela e salvaguardia dal dumping sociale), almeno ai livelli attualmente elevati, previsti dalle norme comuni in essere;

iv)

tutela ambientale e norme inerenti ai cambiamenti climatici, l'impegno a proseguire con efficacia l'attuazione dell'accordo di Parigi, e la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS);

v)

livello elevato di protezione dei consumatori, tra cui la qualità sanitaria dei prodotti del comparto alimentare;

vi)

sviluppo sostenibile;

41.

sottolinea che tali disposizioni dovrebbero garantire che le norme non siano allentate, permettendo nel contempo all'UE e al Regno Unito di modificare gli impegni nel corso del tempo al fine di stabilire norme più rigorose o includervi altri settori, nel pieno rispetto dei principi di necessità e proporzionalità; sottolinea altresì che gli impegni e le disposizioni dovrebbero essere applicabili mediante misure provvisorie autonome, un valido meccanismo di risoluzione delle controversie che riguardi tutti i settori e i mezzi di ricorso, tra cui la vigilanza giudiziaria, al fine di consentire all'UE di ricorrere a sanzioni in ultima istanza, anche in relazione allo sviluppo sostenibile, in vista di un allineamento dinamico; sottolinea che la parità di condizioni richiede un meccanismo orizzontale, come ad esempio un quadro di governance generale che copra tutti i settori della cooperazione;

42.

pone in particolare l'accento sulle clausole di non regressione nei seguenti settori: i) diritti fondamentali sul lavoro, ii) norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, iii) condizioni di lavoro e norme occupazionali eque; iv) diritti di informazione e consultazione a livello di impresa, e v) ristrutturazione;

43.

ritiene che la lotta contro i cambiamenti climatici, l'arresto e l'inversione della perdita di biodiversità, la promozione dello sviluppo sostenibile, l'ambiente e le principali questioni sanitarie debbano costituire elementi essenziali del partenariato previsto; osserva che la Commissione, nella sua comunicazione sul Green Deal europeo, si è impegnata a rendere il rispetto dell'accordo di Parigi un elemento essenziale di tutti i futuri accordi commerciali globali;

44.

sottolinea che una «clausola di irreversibilità» (ratchet) per i futuri livelli di protezione non è sufficiente, giacché non offre condizioni di parità o incentivi per innalzare i livelli di ambizione, e osserva che se l'UE o il Regno Unito dovessero rafforzare il proprio livello di protezione del clima o dell'ambiente, l'altra parte dovrebbe assicurare che le proprie norme o i propri obiettivi forniscano almeno un livello equivalente di protezione del clima o dell'ambiente;

45.

esprime la ferma convinzione che il Regno Unito debba aderire all'evoluzione normativa in materia di imposizione fiscale, lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell'acquis dell'Unione e a livello mondiale, tra cui trasparenza fiscale, scambio di informazioni in materia fiscale e misure antielusione, nonché affrontare la situazione dei suoi territori dipendenti, zone di sovranità e dipendenze della Corona e la loro conformità con i criteri di buongoverno e i requisiti di trasparenza dell'UE, in particolare a riguardo dello scambio di informazioni fiscali, della trasparenza fiscale, della tassazione equa, delle misure contro l'elusione fiscale e delle norme OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, al fine di garantire una fruttuosa collaborazione reciproca basata sulla fiducia; esorta inoltre l'UE e il Regno Unito a rispettare le norme della task force «Azione finanziaria»; rammenta, in relazione a Gibilterra, le direttive di negoziato e le disposizioni previste nel progetto di testo giuridico dell'UE;

46.

ribadisce la necessità di mantenere norme elevate, chiara tracciabilità, servizi di ispezione di elevata qualità e condizioni di parità nel settore dei medicinali, dei presidi medici, della sicurezza alimentare, dell'etichettatura nonché della salute e del benessere animali e vegetali, delle politiche e norme veterinarie, fitosanitarie e ambientali;

47.

invita la Commissione a garantire che i principi e gli strumenti presenti e futuri previsti nel quadro delle politiche in materia sociale, ambientale e climatica dell'Unione (ad esempio, le misure antidumping, la politica industriale europea, le disposizioni obbligatorie in materia di dovuta diligenza, la tassonomia europea per gli investimenti sostenibili, il principio del «non nuocere», il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, le informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) non possano essere legalmente contestati nel quadro dell'accordo di libero scambio UE-Regno Unito e negli accordi commerciali futuri;

Questioni settoriali specifiche e cooperazione tematica

Mercato interno

48.

sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE richiede, quale condizione preliminare, il pieno rispetto della legislazione relativa al mercato interno dell'UE;

49.

sottolinea che qualsiasi futuro accordo volto a garantire una parità di condizioni non può prescindere da elementi essenziali e insostituibili quali l'allineamento normativo dinamico e disposizioni che garantiscano una solida vigilanza del mercato, contribuiscano ad applicare le norme ai prodotti, comprese quelle sulla sicurezza e la tracciabilità dei prodotti, e assicurino certezza giuridica per le imprese dell'UE e un elevato livello di protezione dei consumatori dell'Unione;

50.

ricorda che, in ogni caso, un nuovo accordo condurrà a controlli e verifiche doganali prima che le merci entrino nel mercato interno e insiste sul fatto che è della massima importanza salvaguardare la conformità delle merci alle norme del mercato interno;

51.

pone l'accento sull'importanza di mantenere una cooperazione stretta e strutturata in materia di regolamentazione e di vigilanza, a livello sia politico che tecnico, nel rispetto del regime normativo e dell'autonomia decisionale dell'UE;

52.

sottolinea l'importanza di predisporre accordi reciproci per il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi e incoraggia entrambe le parti e, in particolare, gli organismi e le autorità professionali a sviluppare e fornire ulteriori raccomandazioni congiunte sul riconoscimento delle qualifiche professionali, segnatamente nel contesto del Consiglio di partenariato;

Servizi finanziari

53.

è del parere che il futuro accordo dovrebbe contenere disposizioni specifiche sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza europee e le autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito al fine di promuovere l'allineamento normativo, condividere i timori e le buone pratiche in materia di vigilanza, nonché garantire una cooperazione fluida e mantenere l'integrazione dei mercati dei capitali;

54.

ricorda che i diritti di passaporto, che sono basati sul riconoscimento reciproco, su norme prudenziali armonizzate e sulla convergenza della vigilanza nel mercato interno, cesseranno di applicarsi tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo transitorio, in quanto il Regno Unito diverrà un paese terzo; sottolinea che, in seguito, l'accesso al mercato finanziario europeo dovrà basarsi sul quadro di equivalenza autonomo dell'UE; ricorda, tuttavia, la portata limitata delle decisioni in materia di equivalenza;

55.

evidenzia che la Commissione effettuerà una valutazione dell'equivalenza delle normative finanziarie del Regno Unito e che tale equivalenza potrà essere concessa solo in presenza del pieno rispetto dell'autonomia del suo processo decisionale e solo se il regime e le norme regolamentari e di vigilanza del Regno Unito risulteranno pienamente equivalenti a quelli dell'UE; chiede che tale valutazione sia effettuata quanto prima per rispettare l'impegno della dichiarazione politica; ricorda che l'UE può revocare unilateralmente lo status di equivalenza in qualsiasi momento;

56.

ricorda che una parte sostanziale dei derivati denominati in euro è liquidata nel Regno Unito, il che potrebbe avere implicazioni in termini di stabilità finanziaria per l'Unione europea;

Dogane

57.

prende atto dell'intenzione del Regno Unito di non mirare a mantenere il suo status attuale nei confronti del mercato interno e dell'unione doganale; sottolinea l'importanza di preservare l'integrità dell'unione doganale e delle sue procedure, che garantiscono la sicurezza e la protezione dei consumatori e gli interessi economici dell'UE e delle imprese dell'UE; evidenzia la necessità di maggiori investimenti nelle strutture di controllo doganale nei punti di transito comuni presso le frontiere comuni e, ove pertinente e appropriato, di un ulteriore coordinamento e scambio di informazioni tra le parti, nonché di prevedere la possibilità di un ufficio permanente dell'UE in Irlanda del Nord che si occupi della conformità alle disposizioni doganali;

58.

sottolinea che qualsiasi futuro accordo dovrebbe istituire meccanismi globali di cooperazione doganale per facilitare gli scambi transfrontalieri e meccanismi di cooperazione tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato; invita inoltre l'UE e il Regno Unito, ove pertinente e appropriato, ad adoperarsi per semplificare le prescrizioni e le formalità delle procedure doganali per i commercianti o gli operatori, comprese le PMI;

59.

sottolinea che l'UE e il Regno Unito dovrebbero prodigarsi per mantenere un elevato livello di convergenza delle loro normative e pratiche doganali, al fine di garantire controlli doganali e operazioni di sdoganamento efficaci, l'attuazione della legislazione in materia doganale e la tutela degli interessi finanziari delle parti, permettendo loro di recuperare le imposte e i dazi pagati indebitamente, in aggiunta alla predisposizione di misure per le violazioni sistematiche della legislazione doganale applicabile;

60.

sottolinea che sarebbe altamente auspicabile che il Regno Unito mantenga l'attuale classificazione dei prodotti basata sulla tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC), al fine di mantenere semplici le procedure e ridurre l'onere normativo;

Politica dei consumatori

61.

sottolinea che le attuali norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori e i diritti dei cittadini nell'ambito dell'acquis dell'UE devono essere salvaguardati in qualsiasi accordo futuro da entrambe le parti; ritiene che l'accordo debba garantire un valore aggiunto per i consumatori dell'UE fornendo il quadro migliore per la tutela dei diritti dei consumatori e per l'applicazione degli obblighi degli operatori commerciali;

62.

ritiene che sia di fondamentale importanza garantire la sicurezza dei prodotti importati dal Regno Unito in modo che siano conformi alle norme dell'UE;

63.

sottolinea l'importanza della cooperazione normativa e amministrativa, accompagnata ove pertinente e opportuno dal controllo parlamentare e impegni di non regressione, come avviene con altri paesi terzi, al fine di affrontare le barriere non tariffarie e perseguire obiettivi di interesse pubblico, in modo da tutelare gli interessi dei consumatori dell'UE e anche per garantire un ambiente sicuro e affidabile per i consumatori e le imprese online, nonché per contrastare le pratiche commerciali sleali;

Pesca

64.

ribadisce che è impossibile concludere un accordo globale tra l'UE e il Regno Unito senza contemplare un accordo di pesca completo, bilanciato e di lungo termine che mantenga la possibilità per le parti interessate di continuare ad accedere in condizioni ottimali alle acque, alle risorse e ai mercati, nonché di proseguire le attività di pesca esistenti;

65.

ricorda che entrambe le parti potranno trarre massimi vantaggi tutelando gli ecosistemi condivisi e gestendone lo sfruttamento in maniera sostenibile, salvaguardando l'accesso reciproco alle acque e alle risorse, con l'obiettivo di difendere le attività di pesca esistenti, nonché definendo principi e norme comuni, uniformi, chiari e solidi che garantiscano il libero accesso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai mercati, senza provocare tensioni economiche o sociali dovute a una concorrenza squilibrata; insiste sulla necessità di un quadro generale di governance per garantire che le eventuali violazioni delle disposizioni sull'accesso reciproco alle acque e alle risorse comportino l'applicazione di sanzioni, tra cui la sospensione delle tariffe preferenziali per le merci del Regno Unito nel mercato dell'UE;

66.

sottolinea la necessità di includere nell'accordo le percentuali di ripartizione attualmente applicate per gli stock da condividere tra le due parti di cui all'allegato FISH-2 (ripartizione delle possibilità di pesca), in conformità del vigente principio della stabilità relativa;

67.

invita le parti a mantenere le quote di contingente esistenti e la ripartizione stabile e costante dei diritti di pesca; sottolinea l'importanza di una gestione a lungo termine delle risorse basata sul rispetto dei principi della PCP, quali il rendimento massimo sostenibile (MSY) e le misure tecniche, nonché degli strumenti di gestione regionale, quali i piani pluriennali per il Mare del Nord e le acque occidentali e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che finora hanno tutti contribuito a migliorare lo stato degli stock ittici a vantaggio delle flotte sia degli Stati membri dell'UE che del Regno Unito;

68.

sottolinea che l'accordo deve assicurare che le misure tecniche o le zone marine protette siano reciproche, non discriminatorie e proporzionate e che non costituiscano una modalità per escludere de facto le navi dell'UE dalle acque del Regno Unito; insiste sul fatto che l'accordo non può comportare un abbassamento delle norme ambientali e sociali dell'UE;

69.

esorta la Commissione a includere disposizioni in materia di prevenzione e contrasto delle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nelle acque dell'UE e del Regno Unito;

70.

sottolinea la necessità di opportuni meccanismi di cooperazione e consultazione e di un approccio scientifico comune, unitamente alla garanzia che il Regno Unito continui a contribuire alla raccolta dei dati e alla valutazione scientifica degli stock quali basi per le future decisioni in materia di gestione congiunta della pesca in tutti i bacini marittimi condivisi; esorta l'UE e il Regno Unito a continuare a cooperare attivamente e lealmente in materia di controllo della pesca e di contrasto alla pesca INN;

Diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone

71.

osserva con rammarico che il Regno Unito ha deciso che il principio della libera circolazione delle persone tra l'UE e il Regno Unito non sarà più applicato dopo il periodo di transizione; insiste sulla necessità che il futuro partenariato includa disposizioni ambiziose in merito alla circolazione delle persone, sulla base della piena reciprocità e della non discriminazione tra gli Stati membri; ribadisce che l'accesso del Regno Unito al mercato interno deve essere commisurato agli impegni assunti per facilitare la mobilità delle persone; sottolinea che il regime di attraversamento delle frontiere non dovrebbe creare un gravoso ostacolo amministrativo o finanziario;

72.

sottolinea la necessità di rivolgere particolare attenzione alle esigenze dei minori appartenenti a famiglie miste in cui soltanto uno dei genitori è un cittadino dell'UE e di prevedere meccanismi giuridici appropriati per la risoluzione di dispute tra genitori, ad esempio in caso di divorzio

73.

ritiene che gli accordi in materia di mobilità, compresa l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, dovrebbero essere basati sulla non discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e sulla piena reciprocità e dovrebbero includere l'acquis dell'UE in materia di mobilità, le norme sul distacco dei lavoratori e le norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

74.

ritiene che l'ulteriore codificazione dei diritti dei cittadini mediante disposizioni giuridicamente vincolanti debba costituire parte integrante del testo di un futuro accordo tra l'UE e il Regno Unito; ritiene che esso dovrà comprendere la situazione dei lavoratori transfrontalieri, la cui libertà di movimento dovrebbe essere garantita sulla base della non discriminazione e della reciprocità; chiede che si consideri di meglio disciplinare le condizioni di ingresso e soggiorno a fini di ricerca, studio, formazione, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, collocamento alla pari e servizio volontario nel Corpo europeo di solidarietà, che dovrebbero far parte del futuro accordo e non essere lasciate alla regolamentazione nazionale; ricorda che la crisi della Covid-19 ha evidenziato la dipendenza di settori essenziali del Regno Unito, tra cui la salute pubblica o l'agricoltura, da lavoratori dell'UE, compresi i lavoratori stagionali;

Lavoro, mobilità e coordinamento della sicurezza sociale

75.

deplora il fatto che il governo del Regno Unito non abbia ancora onorato il proprio impegno di emanare un nuovo disegno di legge sull'occupazione ed esorta il Regno Unito a farlo prima della fine del periodo di transizione; fa riferimento, in particolare, agli atti legislativi dell'UE adottati di recente, i cui termini di recepimento cadono durante il periodo di transizione; sottolinea che è della massima importanza evitare che si verifichino vuoti in cui i diritti dei lavoratori non sono tutelati né dal diritto vigente dell'UE, né dalla legge sull'occupazione del Regno Unito;

76.

ricorda l'importanza di mantenere i diritti di sicurezza sociale esistenti e futuri delle persone interessate, in tutte le dimensioni; invita i negoziatori dell'accordo a dare priorità, con ogni mezzo, a tali diritti dei cittadini in materia di coordinamento della sicurezza sociale e a prevedere la continuata applicazione delle norme di coordinamento della sicurezza sociale in tutti i capitoli;

77.

deplora tuttavia che non vi siano disposizioni speciali in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, e incoraggia pertanto l'UE e il Regno Unito a esaminare disposizioni adeguate in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri;

78.

sottolinea l'importanza di un accordo dinamico sul coordinamento della sicurezza sociale; sottolinea che le disposizioni dell'accordo finale sulla mobilità delle persone devono comprendere diritti proporzionati e solidi in materia di coordinamento della sicurezza sociale, in linea con la dichiarazione politica;

Protezione dei dati

79.

sottolinea l'importanza della protezione dei dati, sia come diritto fondamentale che come elemento chiave per l'economia digitale; ricorda che secondo la giurisprudenza della CGUE, affinché possa dichiarare l'adeguatezza del quadro per la protezione dei dati del Regno Unito, la Commissione deve dimostrare che il Regno Unito garantisce un livello di protezione «sostanzialmente equivalente» a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i successivi trasferimenti verso paesi terzi;

80.

ricorda che la legge del Regno Unito sulla protezione dei dati prevede un'esenzione ampia e generalizzata dai principi della protezione dei dati e dai diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini d'immigrazione; è preoccupato per il fatto che, quando i dati dei cittadini non britannici sono trattati nel quadro di tale esenzione, essi non sono tutelati allo stesso modo di quelli dei cittadini britannici, in contrasto con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (15); ritiene che il quadro giuridico del Regno Unito relativo alla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni elettroniche non soddisfi le condizioni del pertinente acquis dell'UE come interpretato dalla CGUE, e non possa quindi attualmente essere considerato adeguato;

81.

sottolinea e sostiene che il futuro partenariato poggi su impegni a rispettare i diritti fondamentali, compresa l'adeguata protezione dei dati personali, che costituisce un requisito essenziale per la cooperazione prevista, con una sospensione automatica dell'accordo sulla cooperazione nell'attività di contrasto qualora il Regno Unito dovesse abrogare disposizioni di diritto nazionale che danno attuazione alla CEDU; invita la Commissione a rivolgere particolare attenzione al quadro giuridico del Regno Unito nel valutare la sua adeguatezza ai sensi del diritto dell'UE; è favorevole a prendere in considerazione la giurisprudenza della CGUE in materia, come la causa Schrems, così come la giurisprudenza della CEDU;

82.

ritiene che, se il Regno Unito non si impegna esplicitamente ad applicare la CEDU e non accetta il ruolo della CGUE, non sarà possibile alcun accordo sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale; deplora che il Regno Unito si sia finora rifiutato di fornire solide garanzie sui diritti fondamentali e le libertà individuali e insista sull'abbassamento degli standard attuali e sulla deviazione dai meccanismi concordati in materia di protezione dei dati, anche ricorrendo alla sorveglianza di massa;

83.

invita la Commissione a tenere conto degli elementi di cui sopra nel valutare l'adeguatezza del quadro giuridico del Regno Unito per quanto riguarda il livello di protezione dei dati personali e a garantire che il Regno Unito abbia risolto i problemi individuati nella presente risoluzione prima di eventualmente dichiarare adeguato il diritto del Regno Unito in materia di protezione dei dati, in linea con il diritto dell'UE come interpretato dalla CGUE; invita la Commissione a chiedere inoltre il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati;

Sicurezza, cooperazione nell'attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale

84.

ribadisce che si dovrebbero compiere progressi tangibili in materia di sicurezza, attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo di cooperazione globale ed efficiente che sia reciprocamente vantaggioso per la sicurezza dei cittadini dell'UE e del Regno Unito;

85.

si oppone fermamente alla richiesta del Regno Unito di beneficiare di un accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni; torna a sottolineare a tale proposito che il Regno Unito, in quanto paese terzo non appartenente allo spazio Schengen, non può avere accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE; avverte che qualsiasi condivisione di informazioni con il Regno Unito, inclusi i dati personali, dovrebbe essere soggetta a rigorose condizioni di garanzia, audit e sorveglianza, compreso un livello di protezione dei dati personali equivalente a quello fornito dal diritto dell'UE;

86.

sottolinea che la legislazione relativa al sistema d'informazione Schengen (SIS) vieta esplicitamente l'accesso di paesi terzi al sistema e che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non può avere accesso al SIS; ricorda che il 5 marzo 2020 il Consiglio ha emanato una serie di raccomandazioni riguardo alle gravi carenze emerse nell'applicazione del SIS da parte del Regno Unito e che, nella risposta del Regno Unito, si ravvede scarsa volontà di applicare tali raccomandazioni, in violazione del diritto dell'UE; ritiene che la futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel campo dell'attività di contrasto e della cooperazione giudiziaria dovrebbe essere basata sulla fiducia reciproca; sottolinea che una tale cooperazione può essere concordata solo laddove siano stabilite norme solide in materia di protezione dei dati e siano presenti robusti meccanismi per la loro applicazione;

87.

sottolinea che lo scambio automatizzato di dati relativi al DNA con il Regno Unito nell'ambito del meccanismo di Prüm è stato avviato solo nel 2019 e che il Consiglio sta per decidere in merito all'adozione di una decisione di esecuzione che consentirebbe al Regno Unito di partecipare a scambi automatizzati di dati dattiloscopici; sottolinea a questo proposito che, in base alla procedura di consultazione speciale per gli atti dell'ex terzo pilastro, il 13 maggio 2020 il Parlamento ha respinto il progetto di decisione del Consiglio, a causa delle sue preoccupazioni in merito alla piena reciprocità dello scambio di dati dattiloscopici, alle garanzie sulla protezione dei dati e al periodo molto breve in cui si applicherebbe; invita il Consiglio a esaminare con attenzione gli argomenti presentati dal Parlamento riguardo a tale reiezione; ricorda ai negoziatori che, se adottate, le decisioni del Consiglio che autorizzano tali scambi automatizzati di dati decadranno alla fine del periodo di transizione; sottolinea la necessità di un accordo tempestivo su nuove disposizioni per le future relazioni, vista l'importanza dello scambio di informazioni nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e contro il terrorismo;

88.

teme che il mandato negoziale del Regno Unito sia poco ambizioso in importanti settori della cooperazione giudiziaria in materia penale; ritiene che l'UE e il Regno Unito potrebbero trovare una soluzione che consenta un livello di cooperazione più ambizioso di quello fornito dalla Convenzione europea di estradizione;

Migrazione, asilo e gestione delle frontiere

89.

sottolinea la necessità di concordare le condizioni di cooperazione in materia di migrazione di cittadini diversi da quelli delle due parti, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana e riconoscendo la necessità di proteggere i soggetti più vulnerabili; ribadisce la sua richiesta che tale cooperazione dovrebbe contenere quanto meno disposizioni atte a rafforzare percorsi sicuri e legali per l'accesso alla protezione internazionale, anche attraverso il ricongiungimento familiare;

90.

sottolinea la necessità di una forte cooperazione tra le parti al fine di lottare contro il traffico e la tratta di esseri umani in linea con il diritto internazionale, che rimarrà applicabile alla frontiera tra l'UE e il Regno Unito;

91.

insiste sul fatto che il Regno Unito non può scegliere selettivamente gli elementi dell'acquis dell'UE in materia di asilo e migrazione che vorrebbe mantenere;

92.

torna a sottolineare la necessità di adottare un piano in materia di ricongiungimento familiare, che sia pronto a entrare in vigore alla fine del periodo di transizione;

93.

ricorda ai negoziatori, nell'ambito di tale piano e più in generale, l'obbligo sia per l'UE che per il Regno Unito di tutelare tutti i minori sul loro territorio, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (UNCRC); invita gli Stati membri, una volta che il Regno Unito avrà formulato proposte concrete, a dare mandato alla Commissione di negoziare un piano di ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo;

94.

sottolinea l'importanza di un approccio coordinato dell'UE su tutti questi aspetti, dal momento che accordi bilaterali tra il Regno Unito e singoli Stati membri su questioni come il ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo o i profughi e sulle disposizioni in materia di ricollocazione o di riammissione, rischiano di ripercuotersi negativamente sulla coerenza della politica di asilo e migrazione dell'UE; chiede all'UE e al Regno Unito di adoperarsi per seguire un approccio equilibrato e costruttivo in tutte le questioni in parola;

Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

95.

invita l'UE e il Regno Unito a includere nel futuro accordo di partenariato disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), tra cui un meccanismo per lo scambio di informazioni; ricorda che, nella dichiarazione politica, l'UE e il Regno Unito si sono impegnati ad andare oltre gli standard della task force «Azione finanziaria» in materia di AML/CFT per quanto riguarda la trasparenza della titolarità effettiva e per porre fine all'anonimato associato all'uso di valute virtuali, anche attraverso controlli sulla dovuta diligenza nei confronti della clientela;

96.

invita l'UE e il Regno Unito a includere nel nuovo accordo di partenariato disposizioni specifiche riguardanti la vigilanza dei soggetti obbligati finanziari e non finanziari nel contesto del quadro antiriciclaggio;

Aspetti fiscali

97.

invita l'UE e il Regno Unito a privilegiare la lotta coordinata all'evasione e all'elusione fiscali; invita le parti a contrastare le pratiche fiscali dannose proseguendo la cooperazione nell'ambito del codice di condotta dell'UE in materia di tassazione delle imprese; rileva che, secondo la Commissione, il Regno Unito ha un punteggio elevato per quanto riguarda gli indicatori che identificano i paesi che presentano caratteristiche suscettibili di essere utilizzate dalle imprese a fini di elusione fiscale; chiede che il futuro accordo affronti la questione in modo specifico; constata che, al termine del periodo di transizione, il Regno Unito sarà considerato un paese terzo e dovrà essere controllato dal Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» in base ai criteri stabiliti per l'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative; invita l'UE e il Regno Unito a garantire piena cooperazione amministrativa onde assicurare il rispetto della legislazione in materia di IVA e la protezione e il recupero delle entrate IVA;

Lotta al cambiamento climatico e tutela dell'ambiente

98.

ritiene che il Regno Unito debba pienamente allinearsi al quadro attuale e futuro della politica climatica dell'UE, compresi gli obiettivi riveduti per il 2030, gli obiettivi per il 2040 e le traiettorie per conseguire la neutralità climatica entro il 2050;

99.

è del parere che il Regno Unito debba attuare un sistema di tariffazione del carbonio che abbia una portata e un'efficacia almeno pari a quelle previste dal sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (EU ETS), nonché applicare gli stessi principi riguardo all'utilizzo dei crediti esterni entro la fine del periodo di transizione; ritiene inoltre che, qualora il Regno Unito chieda che il suo sistema di scambio delle quote di emissione sia collegato a quello dell'Unione, debbano sussistere le due seguenti condizioni per l'esame di tale richiesta: il sistema di scambio delle quote di emissione del Regno Unito non dovrebbe compromettere l'integrità del sistema ETS dell'UE, in particolare l'equilibrio dei diritti e dei doveri, e dovrebbe invece riflettere il costante aumento della portata e dell'efficacia del sistema ETS dell'UE; insiste sulla necessità che un sistema di tariffazione del carbonio sia definito e in atto già prima del voto in Parlamento sull'approvazione del progetto di accordo;

100.

sottolinea l'importanza di assicurare che il Regno Unito disponga di un monitoraggio e una valutazione adeguati della qualità dell'aria e dell'acqua, oltre all'adozione delle norme e degli obiettivi comuni; sottolinea inoltre l'importanza che il Regno Unito attui e faccia rispettare i limiti di emissione e le altre disposizioni concordate nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e proceda all'allineamento dinamico con la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), compresi gli aggiornamenti dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili;

Sanità pubblica

101.

sottolinea che, qualora desideri essere inserito nell'elenco dei paesi autorizzati ad esportare verso l'UE le merci soggette alle misure SPS, il Regno Unito dovrà conformarsi pienamente ai requisiti dell'UE per tali merci, tra cui quelli relativi ai processi di produzione; sottolinea inoltre che dovrebbero essere pienamente osservate soprattutto le norme di origine per i prodotti alimentari e che dovrebbero essere adottate norme chiare in relazione alla trasformazione dei prodotti alimentari nel Regno Unito al fine di evitare l'elusione dei requisiti dell'UE, in particolare nel contesto di eventuali ALS tra il Regno Unito e altri paesi;

102.

sottolinea che il Regno Unito dovrà essere in linea con la legislazione dell'UE in materia di organismi geneticamente modificati e prodotti fitosanitari; ritiene che le parti debbano mirare a ridurre l'uso e i rischi degli antiparassitari; insiste sulla necessità che entrambe le parti si impegnino a ridurre l'uso di antibiotici nella produzione animale e continuino a vietarne l'impiego per favorire la crescita e a ridurne l'uso scorretto o non necessario nell'uomo;

103.

insiste sull'importanza di prevenire la carenza di medicinali e dispositivi medici; esorta le autorità nazionali e i portatori di interessi a garantire che il processo di ridistribuzione dei medicinali autorizzati a livello nazionale sia concluso entro la fine del periodo di transizione; invita pertanto l'UE e il Regno Unito a collaborare sul lungo periodo per prevenire, individuare, prepararsi e rispondere alle minacce esistenti ed emergenti alla sicurezza sanitaria; chiede, a tale proposito, una cooperazione costante tra l'UE e il Regno Unito per contrastare efficacemente la pandemia di Covid-19; ritiene che, qualora una delle parti non adotti misure adeguate per affrontare una minaccia sanitaria, l'altra parte possa adottare misure unilaterali a tutela della salute pubblica;

104.

insiste sull'importanza di rispettare la legislazione dell'UE in materia di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e sicurezza delle sostanze chimiche, tra cui gli interferenti endocrini, assicurando nel contempo un accesso continuo ai medicinali e ai dispositivi medici, e sottolinea il fatto che le imprese britanniche sarebbero comunque soggette agli stessi obblighi che incombono alle imprese al di fuori del SEE; insiste inoltre sulla necessità di stabilire condizioni rigorose per le misure SPS che vadano al di là dell'accordo OMC, onde tutelare il mercato interno dell'UE, in particolare i consumatori, da qualsiasi rischio connesso all'importazione o all'esportazione di prodotti con il Regno Unito;

Trasporti

105.

insiste sul fatto che il previsto partenariato fondato sugli stretti rapporti economici e interessi comuni dovrebbe garantire una connettività continua e senza ostacoli per tutti i modi di trasporto, purché vi sia reciprocità, e assicurare parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda le norme sociali, occupazionali e ambientali, nonché i diritti dei passeggeri; ricorda che tale partenariato dovrebbe includere altresì la situazione specifica del tunnel sotto la Manica, segnatamente in relazione gli aspetti del regime di sicurezza e autorizzazione;

106.

ritiene che la futura cooperazione con il Regno Unito debba prevedere progetti di trasporto d'interesse comune e promuovere buone condizioni commerciali e aziendali transfrontaliere, in particolare agevolando e assistendo le PMI ad evitare eventuali oneri amministrativi supplementari;

107.

è del parere che debba essere prevista la partecipazione del Regno Unito ai programmi di ricerca e sviluppo transfrontalieri dell'UE nel settore dei trasporti sulla base di interessi comuni;

108.

ricorda l'importanza del fatto che la Commissione sia l'unico rappresentante dell'Unione nell'ambito dei negoziati e che gli Stati membri non devono avviare negoziati bilaterali; esorta tuttavia la Commissione a rappresentare gli interessi di ogni Stato membro nell'accordo globale finale;

109.

sottolinea che i diritti e i privilegi comportano degli obblighi e che il grado di accesso al mercato interno dell'UE dovrebbe corrispondere pienamente al grado di convergenza normativa e degli impegni concordati relativamente all'osservanza della parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale, sulla base delle norme comuni minime applicabili nell'UE;

110.

ricorda che l'aviazione è l'unica modalità di trasporto che non dispone di alcun ripiego legale previsto dall'OMC in caso di mancato accordo prima della fine del periodo di transizione;

111.

ritiene che il partenariato previsto debba includere un capitolo ambizioso ed esaustivo sul trasporto aereo che garantisca gli interessi strategici dell'UE e preveda opportune disposizioni in materia di accesso al mercato, investimenti e flessibilità operativa e commerciale (ad esempio, il code sharing), riguardo all'equilibrio tra diritti e doveri, nonché una stratta cooperazione in materia di sicurezza aerea e gestione del traffico aereo;

112.

insiste sul fatto che eventuali concessioni di taluni elementi della cosiddetta «quinta libertà» (libertà di transito aereo) dovrebbero essere di portata limitata e devono includere obblighi equilibrati e commisurati nell'interesse dell'UE;

113.

rileva che l'attuale quadro della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, basato su un numero ristretto di permessi, non è adatto alle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, tenendo conto del volume delle merci trasportate su strada tra l'UE e il Regno Unito; insiste, a tale proposito, sulla necessità di porre in essere misure adeguate per scongiurare minacce all'ordine pubblico ed evitare perturbazioni dei flussi di traffico degli autotrasportatori di merci e degli operatori di servizi a mezzo autobus; sottolinea in tale contesto l'importanza di prevedere migliori rotte marittime dirette dall'Irlanda al continente, riducendo in tal modo la dipendenza dal «ponte terrestre» del Regno Unito;

114.

sottolinea che agli operatori del trasporto merci del Regno Unito non possono essere concessi gli stessi diritti e benefici degli operatori del trasporto di merci dell'UE per quanto riguarda le operazioni di autotrasporto di merci;

115.

ritiene che il partenariato previsto debba includere il diritto di transito dei tragitti con carico e a vuoto dal territorio di una parte al territorio della stessa parte passando attraverso il territorio dell'altra parte;

116.

ritiene che il partenariato previsto debba prevedere condizioni di parità per quanto riguarda, in particolare, il lavoro, i periodi di guida e di riposo, il distacco di conducenti, i tachigrafi, il peso e le dimensioni dei veicoli, il trasporto combinato e la formazione del personale, nonché disposizioni specifiche per garantire un grado di tutela comparabile in relazione a operatori e conducenti;

117.

esorta a privilegiare la fluidità degli scambi marittimi tra l'UE e il Regno Unito e la libera circolazione dei passeggeri, dei marittimi e del personale di mare e di terra; sottolinea, a tale proposito, che l'UE e il Regno Unito dovrebbero garantire la messa a punto di idonei sistemi doganali e di frontiera onde evitare ritardi e perturbazioni;

Cultura e istruzione

118.

ritiene che l'accordo debba indicare chiaramente che rispetterà la diversità culturale e linguistica ai sensi della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

119.

accoglie con favore la chiara affermazione contenuta nelle direttive di negoziato, secondo cui le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dovrebbero comprendere anche un dialogo e scambi nei settori dell'istruzione e della cultura; invita la Commissione a tenere conto della natura specifica del settore culturale al momento di negoziare le pertinenti disposizioni in materia di mobilità; esprime, inoltre, preoccupazione in relazione al fatto che le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche a fini professionali contenute nel progetto di testo dell'accordo pubblicato dalla Commissione non rispondono alle esigenze del settore culturale e creativo, e rischiano di ostacolare il proseguimento degli scambi culturali;

120.

sostiene senza riserve la chiarezza con cui le direttive di negoziato stabiliscono che i servizi audiovisivi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del partenariato economico ed esorta la Commissione a mantenere fermamente la propria posizione;

121.

sottolinea che l'accesso al mercato dei servizi audiovisivi nell'Unione può essere garantito solo in caso di piena attuazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), di modo che gli stessi diritti di ritrasmissione siano concessi a entrambe le parti; ricorda che i contenuti prodotti nel Regno Unito continueranno a essere classificati come «opere europee» dopo la fine del periodo di transizione, e ciò fintantoché le opere prodotte in paesi terzi e Stati non appartenenti al SEE che sono parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera saranno incluse nella quota di contenuti «opere europee»;

122.

accoglie favorevolmente l'inclusione delle questioni relative al rientro nei rispettivi paesi di origine o alla restituzione a questi stessi paesi dei beni culturali usciti illecitamente; sottolinea l'importanza di una cooperazione costante con il Regno Unito in tale ambito;

Governance finanziaria e quadro di controllo

123.

chiede che siano garantiti e rispettati il diritto di accesso dei servizi della Commissione, della Corte dei conti europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea, come pure il diritto di controllo del Parlamento; ricorda che la CGUE deve essere riconosciuta come l'organo giurisdizionale competente nei casi riguardanti l'osservanza e l'interpretazione del diritto dell'UE;

Partecipazione ai programmi dell'Unione

124.

raccomanda che la Commissione presti un'attenzione particolare ai seguenti principi e alle seguenti condizioni applicabili per quanto riguarda sia la «partecipazione ai programmi dell'Unione» che le «disposizioni orizzontali e la governance»:

a)

che adotti le misure necessarie per garantire che i principi, le modalità e le condizioni generali da stabilire, nel quadro del previsto partenariato, per la partecipazione a programmi dell'UE includano l'obbligo per il Regno Unito di fornire un contributo finanziario equo e adeguato, in termini sia di quote di partecipazione che di contributi operativi, ai programmi cui partecipa;

b)

che assicuri che la regola generale per la partecipazione del Regno Unito ai programmi sia in linea con le condizioni standard applicabili alla partecipazione di paesi terzi e sia valida per l'intera durata del programma in questione e per tutte le sue parti, tranne nei casi in cui una partecipazione parziale è giustificata da motivi quali la riservatezza; che garantisca prevedibilità ai partecipanti ai programmi dell'UE in essa stabiliti nonché stabilità sotto il profilo degli stanziamenti di bilancio;

c)

che garantisca che la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE non comporti un trasferimento globale netto al Regno Unito dal bilancio dell'UE e che quest'ultima possa sospendere o annullare unilateralmente la partecipazione del Regno Unito a qualsiasi programma qualora le condizioni per la sua partecipazione non siano soddisfatte o qualora il Regno Unito non versi il suo contributo finanziario;

d)

che assicuri che l'accordo con il Regno Unito contenga le misure necessarie per contrastare le irregolarità finanziarie, le frodi, il riciclaggio di denaro e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE;

125.

ritiene importante, in particolare, che la partecipazione del Regno Unito sia in linea con i principi generali previsti per la partecipazione dei paesi terzi a programmi dell'Unione transfrontalieri, culturali, di sviluppo, di istruzione e di ricerca quali Erasmus+, Europa creativa, Orizzonte, il Consiglio europeo della ricerca, il programma LIFE, la rete transeuropea di trasporto (TEN-T), il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), il cielo unico europeo (CUE), Interreg, iniziative tecnologiche congiunte come Clean Sky I e II, la ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR), gli ERIC, Galileo, Copernicus, il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), il quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST), e i partenariati pubblico-privati;

126.

si aspetta che l'accordo affronti le relazioni del Regno Unito con l'Euratom e il progetto ITER, nonché l'impatto del recesso sulle attività e le passività; si aspetta altresì che il Regno Unito rispetti le norme più rigorose in materia di sicurezza nucleare, sicurezza e radioprotezione;

127.

considera che, qualora in ultima istanza intendesse partecipare al mercato interno, il Regno Unito dovrebbe contribuire ai fondi di coesione per il periodo 2021-2027, come avviene per i paesi del SEE;

128.

ritiene che il nuovo accordo dovrebbe tenere conto delle necessità delle regioni dell'UE colpite dal recesso del Regno Unito dall'UE;

129.

sottolinea che è di fondamentale importanza che il programma PEACE rimanga operativo nell'Irlanda del Nord e nelle regioni frontaliere dell'Irlanda, e che sia gestito autonomamente dall'organismo per i programmi speciali dell'UE;

130.

ritiene che sarebbe opportuno proseguire la cooperazione sulle questioni di interesse comune tra le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare dell'UE, da un lato, e i paesi e territori d'oltremare (PTOM) del Regno Unito, dall'altro, in particolare nei Caraibi e nel Parifico; chiede l'introduzione di particolari disposizioni che consentano futuri progetti comuni a titolo del Fondo europeo di sviluppo e dei fondi di coesione, a seconda dei casi; chiede altresì di mantenere un livello adeguato di sostegno per i restanti PTOM;

131.

sottolinea che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), che mette a disposizione risorse finanziarie attraverso il bilancio dell'UE, costituisce una manifestazione tangibile di solidarietà quando una o più regioni dell'UE o di un paese candidato all'adesione sono interessate da gravi ripercussioni, ad esempio, di carattere economico;

132.

sottolinea la necessità di collegare la partecipazione ai programmi con un allineamento alle politiche correlate, ad esempio le politiche sul clima o le politiche informatiche;

133.

ritiene che un accordo sulla cooperazione nel settore dell'energia, che sia in linea con l'accordo globale sulle future relazioni e basato su una solida governance e parità di condizioni, sarebbe vantaggioso per entrambe le parti;

134.

sottolinea che, per garantire la continuità del mercato unico dell'elettricità sull'isola d'Irlanda dopo il recesso del Regno Unito, è necessario continuare ad applicare l'acquis dell'UE in materia di energia in Irlanda del Nord;

135.

è del parere che il Regno Unito potrebbe continuare a essere un partner importante nella politica spaziale dell'UE; sottolinea che la questione del suo futuro accesso al programma spaziale dell'UE deve essere affrontata durante i negoziati, preservando nel contempo gli interessi dell'UE e in linea con il quadro giuridico applicabile per la partecipazione dei paesi terzi al programma spaziale dell'UE;

Proprietà intellettuale

136.

sottolinea che l'accordo previsto dovrebbe contenere misure forti e applicabili sul riconoscimento e un elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche come anche dei diritti di proprietà intellettuale, quali il diritto d'autore e i diritti connessi, i marchi, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e i segreti commerciali, sulla base del quadro giuridico dell'UE attuale e futuro, senza compromettere l'accesso a medicinali a prezzi accessibili, ad esempio i medicinali generici; ritiene che esso dovrebbe anche assicurare la possibilità di una stretta cooperazione bilaterale tra l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e gli uffici per la proprietà intellettuale del Regno Unito;

Diritto societario

137.

osserva che, al fine di evitare un indebolimento delle norme e garantire la legittimità ad agire nel Regno Unito e nell'UE, è auspicabile che l'accordo previsto includa norme minime comuni riguardanti la creazione e l'effettuazione di operazioni, la protezione degli azionisti, dei creditori e dei dipendenti, regole in materia di relazioni, audit e trasparenza delle imprese, nonché il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia di ristrutturazione e fallimento o insolvenza;

Cooperazione giudiziaria in materia civile, anche in ambito familiare

138.

sottolinea che la cooperazione giudiziaria in materia civile è di fondamentale importanza per garantire le future interazioni commerciali e aziendali tra i cittadini e le imprese, e per offrire certezza e sufficiente protezione alle parti nelle operazioni transfrontaliere e in altre attività; è del parere che si dovrebbe pertanto valutare attentamente se la Convenzione di Lugano possa rappresentare una soluzione adeguata per consentire all'UE di mantenere l'equilibrio generale delle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, o se sia più appropriata una soluzione nuova atta a garantire un «allineamento dinamico» tra le due parti;

139.

evidenzia che l'accordo previsto dovrebbe trovare una soluzione significativa e globale in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e riguardo ad altre questioni familiari; rileva, in tale contesto, che qualsiasi disposizione reciproca di esecuzione riguardante le questioni familiari nell'accordo previsto dovrebbe basarsi non solo sul principio della fiducia reciproca dei sistemi giudiziari, ma anche sull'esistenza di talune garanzie costituzionali e di norme comuni in materia di diritti fondamentali;

Cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari

140.

osserva che il Regno Unito rimane uno dei principali donatori bilaterali del mondo e sottolinea che l'UE deve cogliere le opportunità di cooperazione con tale paese in uno spirito di partenariato; si rammarica che il recesso del Regno Unito dall'UE lasci lacune nella cooperazione allo sviluppo globale e nella politica di aiuto umanitario dell'UE;

141.

evidenzia il ruolo centrale svolto sia dell'UE che del Regno Unito per affrontare sfide comuni attraverso la politica di sviluppo e gli aiuti umanitari; sottolinea che, a tale riguardo, è importante perseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo;

142.

sottolinea l'importanza di un partenariato forte che sancisca l'approccio basato sui diritti e garantisca nel contempo un impegno e una collaborazione costanti nel conseguimento degli OSS, dei diritti umani, dell'eliminazione della povertà e dell'attuazione dell'accordo di Parigi; sottolinea inoltre l'importanza di risposte armonizzate alle crisi umanitarie e i principi fondamentali dell'aiuto umanitario;

143.

è convinto che il partenariato post-Cotonou e la strategia UE-Africa possano essere rafforzati collaborando efficacemente con il Regno Unito e basandosi sulla forte presenza di tale paese in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico; sottolinea che l'UE, il Regno Unito e i paesi ACP dovrebbero cooperare a tutti i livelli in linea con i principi di partenariato, solidarietà e complementarità;

Questioni di politica estera e di sicurezza

144.

fa osservare che gli obiettivi negoziali del Regno Unito pubblicati il 27 febbraio 2020 indicano che la politica estera sarà determinata solo in un contesto di dialogo e cooperazione più ampio e amichevole tra il Regno Unito e l'UE, riducendo così questo aspetto fondamentale a un rapporto non istituzionalizzato da concordare in una fase successiva;

145.

si rammarica del fatto che ciò sia in contrasto con le disposizioni della dichiarazione politica, che prevede un partenariato ambizioso, ampio, profondo e flessibile nel settore della politica estera, della sicurezza e della difesa e chiede l'istituzione di un futuro partenariato ampio, globale ed equilibrato in materia di sicurezza tra l'UE e il Regno Unito, cui il Regno Unito ha aderito;

146.

ricorda la posizione dell'UE secondo cui la politica estera, la sicurezza e la difesa dovrebbero essere parte di un accordo globale che disciplini le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;

147.

deplora il fatto che il Regno Unito non mostri alcuna ambizione per quanto riguarda le relazioni con l'UE in materia di politica estera, sicurezza e difesa e che tali relazioni non siano esplicitamente incluse nel mandato del Regno Unito e non rientrino pertanto nelle 11 tabelle di negoziato;

148.

ricorda che l'UE e il Regno Unito condividono principi, valori e interessi; sottolinea che è nell'interesse di entrambe le parti mantenere una cooperazione ambiziosa, stretta e duratura, rispettosa dell'autonomia dell'UE, sotto forma di un quadro comune di politica estera e di sicurezza basato sull'articolo 21 TUE e che tenga conto della Carta delle Nazioni Unite e della NATO nei seguenti settori:

a)

la promozione della pace;

b)

un approccio condiviso alle sfide comuni in materia di sicurezza e una stabilità globale, anche nel vicinato europeo;

c)

la promozione di un sistema internazionale basato su regole;

d)

il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto;

e)

la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f)

la promozione della prosperità globale, lo sviluppo sostenibile, la lotta al cambiamento climatico e la mitigazione della perdita di biodiversità;

149.

osserva che una cooperazione internazionale fortemente integrata e coordinata tra l'UE e il Regno Unito rappresenterebbe un grande vantaggio per entrambe le parti e per l'ordine mondiale in generale, giacché le parti condividono approcci simili a favore di un multilateralismo efficace, la salvaguardia della pace, della sicurezza e della sostenibilità, nonché la difesa e l'attuazione dei diritti umani; propone che tale coordinamento sia disciplinato da una piattaforma sistematica per consultazioni ad alto livello e il coordinamento in merito a questioni di politica estera; sottolinea l'importanza e il valore aggiunto della cooperazione interparlamentare sui problemi globali;

150.

sottolinea la necessità, per entrambe le parti, di fornire risposte comuni alle sfide in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa quali il terrorismo, la guerra informatica, la crisi nei paesi del vicinato, le questioni relative al rispetto dei diritti umani, le campagne di disinformazione e le minacce ibride; incoraggia un dialogo, una consultazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni e intelligence che siano efficaci, tempestivi e reciproci, nonché soggetti al controllo democratico da parte delle istituzioni del Regno Unito e dell'UE; rammenta che lo scambio di informazioni classificate deve essere organizzato nell'ambito di un quadro specifico;

151.

sottolinea che, a partire dalla fine del periodo di transizione, il Regno Unito diventerà un paese terzo senza un quadro specifico di relazioni, il che avrà un impatto significativo sulla cooperazione esistente in materia di politica estera e di sicurezza;

152.

invita sia l'UE che il Regno Unito a rafforzare la pace e la stabilità internazionali, anche mediante l'elaborazione di strategie congiunte atte a potenziare gli sforzi di mantenimento della pace delle Nazioni Unite; invita entrambe le parti a promuovere la cultura della pace e del dialogo quale strumento per la prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti, nonché per sostenere i diritti delle donne e i diritti di genere; è favorevole al proseguimento della cooperazione esistente in tali settori; chiede una cooperazione preferenziale sistematica nelle operazioni di mantenimento della pace; chiede una cooperazione rafforzata tra l'UE e il Regno Unito sulle questioni inerenti allo sviluppo democratico, ai processi di riforma e alle prassi parlamentari democratiche nei paesi terzi, compresa l'osservazione elettorale;

153.

sostiene il forte interesse dell'UE per un siffatto partenariato in materia di affari esteri e di sicurezza, considerando i vantaggi reciproci derivanti dal seggio permanente di Regno Unito e Francia in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal servizio diplomatico estremamente efficiente del Regno Unito e degli Stati membri dell'UE, e dal fatto che il Regno Unito possiede l'esercito più potente in Europa;

154.

propone di basare il futuro partenariato su una cooperazione e un coordinamento molto stretti e regolari in seno alle Nazioni Unite, in particolare a livello di Consiglio di sicurezza e di Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite;

155.

sottolinea la reciproca importanza che rivestono i temi della sicurezza e dello sviluppo; esorta l'UE e il Regno Unito a lavorare in stretta cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile e dell'aiuto umanitario; ricorda a entrambe le parti l'importanza di impegnarsi a raggiungere l'obiettivo dello 0,7 % di APS/RNL e di sostenere il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; è convinto che il partenariato post-Cotonou e la strategia UE-Africa possano trarre vantaggio da una cooperazione efficace con il Regno Unito volta a promuovere standard elevati in ambito sociale e in materia di diritti umani e protezione ambientale, al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi;

156.

ritiene che sia nel reciproco interesse del Regno Unito e dell'UE, e ancor più alla luce della loro vicinanza geografica, cooperare allo sviluppo di capacità di difesa efficaci e realmente interoperabili, anche con l'Agenzia europea per la difesa, con la quale sarebbe opportuno concludere un accordo amministrativo, e proseguire i validissimi partenariati esistenti nel quadro della NATO e dei programmi dell'UE in materia di difesa e sicurezza esterna, i programmi di sicurezza informatica Galileo e la lotta alle campagne mirate di disinformazione e agli attacchi informatici, come evidenziato dall'attuale pandemia di Covid-19; rammenta che è possibile e necessario raggiungere un accordo specifico per quanto riguarda la partecipazione al servizio pubblico regolamentato di Galileo; osserva inoltre che, in relazione al futuro Fondo europeo per la difesa, il Regno Unito potrebbe essere associato in base alle condizioni stabilite per i paesi terzi; invita l'UE e il Regno Unito a elaborare un approccio congiunto alla standardizzazione delle tecnologie di difesa;

157.

si attende che il Regno Unito sia in grado di proseguire la cooperazione e lo scambio di informazioni già consolidati con le autorità nazionali nel settore della cibersicurezza;

158.

ricorda che nel Regno Unito è attualmente in vigore una serie di misure restrittive (regimi sanzionatori) in virtù della legislazione dell'UE; riconosce l'efficacia del ricorso alle sanzioni relativamente ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite; sottolinea che il Regno Unito sarà ancora tenuto ad applicare i regimi di sanzioni delle Nazioni Unite dopo il suo recesso e chiede al Regno Unito di continuare ad allineare la sua politica in materia di sanzioni con l'UE; chiede altresì l'istituzione di un meccanismo di coordinamento adeguato per le sanzioni tra le due parti e una stretta cooperazione in materia di sanzioni nelle sedi internazionali, al fine di massimizzarne l'impatto e assicurarne la convergenza e per far sì che siano perseguiti e rispettati gli interessi reciproci nella promozione dei valori comuni;

159.

incoraggia il Regno Unito a partecipare alle agenzie competenti dell'UE e ad assumere un ruolo di primo piano nelle operazioni dell'UE di gestione delle crisi e alle missioni e operazioni della PSDC, comprese le missioni umanitarie e di salvataggio, la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace, la consulenza e l'assistenza in materia militare e la stabilizzazione al termine dei conflitti, nonché nei progetti nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO) ai quali è invitato a partecipare, e sottolinea che tale partecipazione dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose nel rispetto dell'autonomia decisionale dell'UE e della sovranità del Regno Unito, del principio di equilibrio tra diritti e obblighi e sulla base di una reciprocità effettiva, compreso un contributo finanziario equo e adeguato; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a informare regolarmente il Parlamento in merito al processo di dialogo politico con il Regno Unito e ai principali aspetti dello scambio di informazioni sulla PSDC e la gestione delle crisi;

160.

ricorda che il controllo degli armamenti, il disarmo e i regimi di non proliferazione efficaci a livello internazionale sono la chiave di volta della sicurezza globale ed europea; ricorda l'importanza di una strategia europea coerente e credibile per i negoziati multilaterali a livello globale e finalizzati a misure regionali di allentamento della tensione e di rafforzamento della fiducia; ricorda l'importante ruolo svolto dal Regno Unito per quanto concerne lo sviluppo e l'istituzione di siffatte norme, istituzioni e organizzazioni; invita il Regno Unito a elaborare una strategia congiunta con l'UE in merito a tale ambito di intervento, in particolare in linea con l'agenda delle Nazioni Unite in materia di disarmo; invita il Regno Unito a impegnarsi a rimanere vincolato da criteri equivalenti a quelli figuranti nella posizione comune 2008/944/PESC (19) e a promuovere, di concerto con l'UE, l'universalizzazione e la rigorosa attuazione del trattato sul commercio delle armi, del trattato di non proliferazione (TNP) e il rinnovo del nuovo trattato START;

161.

sottolinea la grande importanza della cooperazione consolare e diplomatica tra l'UE e il Regno Unito, in quanto ciò garantirebbe un'assistenza efficace per i reciproci cittadini e consentirebbe sia al Regno Unito sia all'UE di offrire ai propri cittadini la possibilità di beneficiare della protezione consolare nei paesi terzi nei quali lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, conformemente all'articolo 20, lettera c), TFUE;

162.

sottolinea come la pandemia di Covid-19 abbia evidenziato l'importanza dei mezzi e delle capacità militari e che le forze armate europee svolgono un ruolo fondamentale a sostegno degli sforzi civili volti a far fronte alla pandemia, adempiendo nel contempo ai propri compiti fondamentali; ribadisce che la pandemia ha messo in evidenza l'importanza dell'autonomia strategica dell'UE e della cooperazione europea in materia di difesa al fine di proteggere le popolazioni europee nelle emergenze e promuovere la resilienza degli Stati membri; ritiene che si debbano predisporre meccanismi che consentano una tempestiva cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito in caso di crisi future di natura e portata simili; è del parere che, sulla scorta degli insegnamenti tratti dalla pandemia di Covid-19, i servizi medici militari europei dovrebbero formare una rete per lo scambio di informazioni e il sostegno, al fine di promuovere un'ampia resilienza europea nei momenti di crisi ed emergenza; ritiene che la partecipazione del Regno Unito a una futura rete medica militare europea siffatta sarebbe di reciproco vantaggio;

Disposizioni istituzionali e governance

163.

sottolinea che l'intero accordo tra l'UE e il Regno Unito, con il Regno Unito in veste di paese terzo, comprese le disposizioni sulle condizioni di parità, le questioni settoriali specifiche, le aree tematiche di cooperazione e la pesca, dovrebbe prevedere l'istituzione di un sistema unico di governance coerente e solido, quale quadro generale che assicuri la supervisione e la gestione continue e congiunte dell'accordo nonché meccanismi trasparenti di risoluzione delle controversie, di conformità e di esecuzione, con sanzioni e misure provvisorie, ove necessario, in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'accordo;

164.

è del parere che un singolo meccanismo di governance, globale e orizzontale, dovrebbe essere applicabile alle future relazioni con il Regno Unito nel suo complesso, compresi gli eventuali accordi integrativi conclusi successivamente, assicurando nel contempo la coerenza con le disposizioni dell'accordo di recesso ed evitando le inefficienze; evidenzia che il meccanismo di risoluzione delle controversie dovrà essere solido e dovrebbe prevedere sanzioni graduali e mezzi di ricorso qualora sia accertato che una delle parti viola l'accordo, e che tale meccanismo dovrà garantire mezzi di ricorso efficaci, prontamente attuabili e dissuasivi; sottolinea che il Parlamento continuerà a vigilare sull'attuazione di tutte le disposizioni; ricorda che il Regno Unito, in quanto ex Stato membro, ha sviluppato importanti strutture di cooperazione istituzionale e dialogo con l'UE, che dovrebbero agevolare la messa a punto di tali meccanismi orizzontali; ribadisce che l'UE si aspetta dal Regno Unito un livello superiore di ambizione per quanto concerne la governance, per poter costruire un futuro partenariato solido;

165.

insiste sull'assoluta necessità che tale sistema di governance, nel rispetto dell'autonomia di entrambe le parti, preservi pienamente l'autonomia del processo decisionale dell'UE e del suo ordinamento giuridico e giudiziario, tra cui il ruolo del Parlamento e del Consiglio in quanto colegislatori del diritto dell'Unione, nonché il ruolo della CGUE quale unico interprete del diritto dell'UE e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; ritiene che, per le disposizioni basate su concetti di diritto dell'UE, i meccanismi di governance debbano prevedere il deferimento alla CGUE;

166.

si compiace della proposta di costituire un'Assemblea parlamentare di partenariato per i deputati al Parlamento europeo e al Parlamento britannico, alla quale sia conferito il diritto di ricevere informazioni dal Consiglio di partenariato e di presentargli raccomandazioni, e sottolinea che l'accordo dovrebbe fornire la base giuridica per disposizioni che consentano l'istituzione della suddetta Assemblea;

167.

chiede che il ruolo del Parlamento sia rispettato nel quadro dell'attuazione delle disposizioni sulla cooperazione normativa, onde assicurare che sia in grado di esercitare un adeguato controllo politico e che i suoi diritti e le sue prerogative in qualità di colegislatore siano garantiti; ricorda il diritto del Parlamento di essere informato sui meccanismi di revisione dell'accordo;

168.

sottolinea che l'intero accordo dovrebbe prevedere una serie di disposizioni in materia di dialogo con la società civile, coinvolgimento dei soggetti interessati e consultazione di entrambe le parti, conformemente al paragrafo 125 della dichiarazione politica, che dovrebbe includere in particolare le parti sociali, ivi comprese le organizzazioni e le associazioni di lavoratori che rappresentano sia i cittadini dell'UE che vivono e lavorano nel Regno Unito sia i cittadini del Regno Unito che vivono e lavorano nell'UE; insiste sulla necessità di creare gruppi consultivi nazionali che sovrintendano all'attuazione dell'accordo;

169.

è favorevole alla prosecuzione della partecipazione del Regno Unito, quale paese terzo osservatore senza alcun ruolo decisionale, alle agenzie non normative dell'UE, ad esempio nell'ambito dei trasporti, dell'ambiente o dell'occupazione, come pure a eventuali accordi di cooperazione del Regno Unito con agenzie di regolamentazione omologhe, come l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al fine di scambiare dati, migliori prassi e conoscenze scientifiche; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione, tenendo conto dello status del Regno Unito di paese terzo non appartenente allo spazio Schengen e di partner chiave nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, a prendere in considerazione la possibilità di una futura cooperazione pratica tra le autorità del Regno Unito e le agenzie dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni;

o

o o

170.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(1)  GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53.

(2)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 24.

(3)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 2.

(4)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 32.

(5)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 40.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2019)0016.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0006.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2020)0033.

(9)  UKTF(2020)14.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2020)0018.

(11)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(12)  GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.

(13)  GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53.

(14)  È necessario includere nel futuro accordo un meccanismo ad hoc contro i rischi di «swap», al fine di proteggere il mercato interno da una situazione in cui il Regno Unito potrebbe scegliere di importare merci a basso costo da paesi terzi (al fine di soddisfare il suo consumo interno) e di esportare la sua produzione interna in esenzione da dazi nel mercato più redditizio dell'UE. Tale fenomeno, che apporta benefici sia al Regno Unito che ai paesi terzi e che le norme di origine non possono evitare, destabilizzerebbe il settore agricolo dell'UE e richiede pertanto meccanismi operativi specifici.

(15)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(16)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(17)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(18)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(19)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.


Venerdì 19 giugno 2020

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/114


P9_TA(2020)0167

Partenariato orientale in vista del vertice di giugno 2020

Raccomandazione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020 (2019/2209(INI))

(2021/C 362/13)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3 e 8 e il titolo V, in particolare gli articoli 21, 22, 36 e 37, del trattato sull'Unione europea (TUE), e la parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'avvio del partenariato orientale a Praga, il 7 maggio 2009, quale impegno comune dell'UE e dei suoi sei partner dell'Europa orientale: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, repubblica di Moldova e Ucraina,

viste le dichiarazioni congiunte dei vertici sul partenariato orientale del 2009 a Praga, del 2011 a Varsavia, del 2013 a Vilnius, del 2015 a Riga e del 2017 a Bruxelles,

visti l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (2), e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (3), comprese le zone di libero scambio globali e approfondite (DCFTA), nonché l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (4),

viste le priorità del partenariato UE-Azerbaigian approvate dal consiglio di cooperazione il 28 settembre 2018 (5),

viste le dichiarazioni finali e le raccomandazioni delle riunioni delle commissioni parlamentari di associazione con l'Ucraina e la Moldova del 19 dicembre 2019,

vista la relazione annuale del Parlamento sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune del 18 dicembre 2019 (6),

visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo,

visti gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia (8) e la Repubblica dell'Azerbaigian (9) e la firma, avvenuta l'8 gennaio 2020, di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia (10),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e del vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 18 marzo 2020, al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, La politica del partenariato orientale oltre il 2020, dal titolo «Rafforzare la resilienza — Un partenariato orientale vantaggioso per tutti»,

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri sulla politica europea di vicinato e il partenariato orientale,

viste le raccomandazioni e le attività dell'Assemblea parlamentare Euronest, del Comitato economico e sociale europeo, del forum della società civile del partenariato orientale, del Comitato delle regioni e della Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale (CORLEAP),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare Euronest del 9 dicembre 2019 sul futuro della strategia Trio plus 2030: costruire un futuro di partenariato orientale,

viste la strategia globale dell'UE e la politica europea di vicinato rivista,

viste la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,

viste le sue risoluzioni del 20 maggio 2010 sull'esigenza di una strategia UE per il Caucaso meridionale (11), del 23 ottobre 2013, sulla politica europea di vicinato (12), del 18 settembre 2014 sulla situazione in Ucraina e sullo stato delle relazioni UE-Russia (13), del 15 gennaio 2015 sulla situazione in Ucraina (14), del 15 aprile 2015 sul centenario del genocidio armeno (15), del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato (16), del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione/le zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina (17), del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (18), del 13 dicembre 2016 sui diritti della donna negli Stati del partenariato orientale (19), del 16 marzo 2017 sui detenuti politici ucraini in Russia e la situazione in Crimea (20), del 19 aprile 2018 sulla Bielorussia (21), del 14 giugno 2018 sui territori georgiani occupati a 10 anni dall'invasione russa (22), del 4 luglio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (23), del 4 ottobre 2018 sul deterioramento della libertà dei media in Bielorussia, in particolare il caso Carta 97 (24), del 14 novembre 2018 sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova (25), del 14 novembre 2018 sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia (26) e del 12 dicembre 2018 sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Ucraina (27),

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, segnatamente quelle relative alle azioni della Russia nei territori dei paesi del partenariato orientale, alle violazioni dei diritti dei tatari di Crimea, all'occupazione di parti del territorio della Georgia e alle attività connesse di delimitazione delle frontiere e alla propaganda ostile e alla disinformazione nei confronti dell'UE e dei paesi del PO,

viste le sue raccomandazioni del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 (28) e la sua raccomandazione del 4 luglio 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza riguardo ai negoziati relativi all'accordo globale tra l'UE e l'Azerbaigian (29),

visto l'articolo 118 del suo regolamento,

vista la lettera della commissione per il commercio internazionale,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0112/2020),

A.

considerando che nel prossimo futuro l'UE rimane la potenza politica ed economica dominante dell'Europa, il che comporta responsabilità nei confronti dei suoi paesi vicini;

B.

considerando che la strategia globale dell'UE del giugno 2016 afferma che la priorità dell'UE consiste nel promuovere la resilienza, il buon governo, la prosperità e l'allineamento degli Stati nel vicinato;

C.

considerando che il partenariato orientale (PO) è inclusivo per natura, si fonda sulla comprensione e sugli interessi reciproci, sulla titolarità e sulla responsabilità condivise, sulla differenziazione e sulla condizionalità e mira ad un impegno condiviso tra Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova, Ucraina e Unione europea volto ad approfondire le loro relazioni e a rispettare il diritto internazionale e i valori fondamentali quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario, un'economia sociale di mercato, lo sviluppo sostenibile e la buona governance, con l'obiettivo di aumentare la stabilità e la prosperità;

D.

considerando che un aumento della cooperazione tra l'UE e i paesi del partenariato orientale non è un processo lineare e una cooperazione a pieno titolo può essere realizzata e mantenuta soltanto nella misura in cui i valori e i principi fondamentali europei siano rispettati durante il processo costituzionale e legislativo e se è garantita la lotta contro la corruzione, la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro, le strutture oligarchiche e il nepotismo; sottolinea, tuttavia, che la cooperazione può essere annullata in casi gravi di regressione;

E.

considerando che taluni paesi del partenariato orientale hanno scelto di perseguire una più stretta integrazione politica, umana ed economica con l'UE, sulla base del principio di differenziazione e in conformità delle aspirazioni e dei risultati in termini di prestazioni, e hanno concluso ambiziosi accordi di associazione (AA) corredati di zone di libero scambio globali e approfondite (DCFTA), nonché di regimi di esenzione dal visto e accordi sullo spazio aereo comune; hanno, inoltre, dichiarato l'obiettivo strategico dell'adesione all'UE e hanno già dimostrato la loro capacità di garantire maggiore stabilità, sicurezza, prosperità e resilienza nel vicinato orientale; che, nelle loro società, il sostegno pubblico all'integrazione europea resta molto elevato;

F.

considerando che altri paesi del partenariato orientale perseguono un livello più articolato di ambizione nei confronti dell'UE; che l'Armenia fa parte delle strutture di integrazione regionale economica e militare (Unione economica eurasiatica e Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva) guidate dalla Russia e ha concluso l'accordo di partenariato globale e rafforzato con l'UE; che l'Azerbaigian, a partire dal 2017, sta negoziando un nuovo accordo globale con l'UE che sostituirà l'accordo di partenariato e di cooperazione del 1999; che la Bielorussia non intrattiene alcun rapporto contrattuale con l'UE sancito dai trattati, ma che di recente sono stati firmati gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di riammissione;

G.

considerando che, dall'istituzione del PO, i paesi partner hanno mostrato un diverso ritmo di riforma politica ed economica, dovuto a fattori interni ed esterni, e non hanno ancora raggiunto un punto in cui tali riforme siano irreversibili;

H.

considerando che un mantenimento della prospettiva europea a lungo termine per i paesi interessati nell'ambito del partenariato orientale costituisce un catalizzatore della democratizzazione e di ulteriori riforme nei paesi del partenariato orientale;

I.

considerando che è necessario incoraggiare l'elaborazione di strategie ad hoc con tutti i paesi del partenariato orientale, nonché procedere a forme più ambiziose di cooperazione e integrazione, ove auspicato dai paesi partner, e supportare e sostenere un ritmo ambizioso di attuazione delle riforme in materia di integrazione europea;

J.

considerando che tale obiettivo può essere raggiunto ove i progressi in materia di rispetto dello Stato di diritto e di rafforzamento della democrazia siano conseguiti e riforme globali siano attuate in modo tempestivo, autentico, sostenibile ed efficace, con il sostegno di strumenti flessibili dell'UE e conformemente agli impegni e agli obblighi internazionali, rispettando altresì i diritti umani fondamentali e i diritti delle minoranze;

K.

considerando che i risultati e il rafforzamento della differenziazione nelle relazioni bilaterali tra l'UE e i paesi del partenariato orientale con cui essa ha firmato un accordo di associazione sono accolti con favore e che ora è il momento di fornire a tali paesi orientamenti più chiari su specifiche priorità di riforma, sui criteri di allineamento e sulle prossime fasi del processo di integrazione nell'UE;

L.

considerando che gli accordi di associazione e gli accordi di libero scambio globali e approfonditi (AA/DCFTA) si prefiggono principalmente l'obiettivo di creare le condizioni necessarie ad accelerare l'associazione politica e l'ulteriore integrazione economica tra l'UE e i paesi partner interessati;

M.

considerando che l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dei paesi del partenariato orientale sono tuttora violate da conflitti regionali irrisolti, da aggressioni esterne e dall'attuale occupazione dei territori di alcuni di questi paesi, che compromettono la situazione dei diritti umani, rappresentano un ostacolo al miglioramento della prosperità, della stabilità e della crescita del partenariato orientale e compromettono l'azione dell'UE, mettendo così in pericolo l'intero progetto del partenariato orientale; che, nella maggior parte di questi conflitti, la Russia svolge un ruolo attivo di aggressore, attraverso la sua guerra ibrida, la sua politica di occupazione illegale e di annessione, gli attacchi informatici, la propaganda e la disinformazione, che minacciano la sicurezza europea nel suo complesso;

N.

considerando che la prosperità e la sicurezza europee sono strettamente legate alla situazione dei paesi del vicinato, segnatamente i paesi del partenariato orientale; che il partenariato orientale persegue gli obiettivi comuni di relazioni di buon vicinato e di cooperazione regionale e che la politica europea di vicinato rivista dovrebbe promuovere e rafforzare le capacità per risolvere le controversie bilaterali e adoperarsi per la riconciliazione tra le società nel vicinato orientale;

O.

considerando che il Parlamento europeo condanna la violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dei paesi del partenariato orientale, non riconosce le modifiche apportate con la forza alle loro frontiere e il tentativo di annessione dei loro territori, e respinge l'uso della forza o la minaccia della forza, condividendo l'impegno dell'UE a sostenere una risoluzione pacifica dei conflitti attraverso strumenti diplomatici e in conformità delle norme e dei principi del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki, segnatamente nei conflitti cui partecipa la Russia;

P.

considerando che dall'istituzione del partenariato orientale l'UE ha ampliato e sostenuto la sua presenza politica, economica e in materia di sicurezza nei paesi del partenariato orientale, ottenendo così un aumento della sua influenza e delle opportunità di promuovere i suoi valori e i suoi principi e accrescendo l'interdipendenza tra l'UE e i paesi del partenariato orientale;

Q.

considerando che i paesi del partenariato orientale possono svolgere un ruolo significativo per l'accesso diretto all'Asia centrale e contribuire alla strategia dell'UE per l'Asia centrale in qualità di partner orientali europei affidabili;

R.

considerando che, attraverso il partenariato orientale, l'UE ha contribuito ad avviare riforme strutturali, compresa la riforma delle istituzioni e delle strutture di governance, e a gettare le basi per una profonda trasformazione socioeconomica e politica in tutto il vicinato orientale; che sono stati compiuti progressi nel ravvicinamento dei paesi del partenariato orientale al quadro normativo dell'UE e alle sue norme, disposizioni e prassi;

S.

considerando che il partenariato orientale ha avuto come conseguenza diretta il conferimento di poteri alla società civile e un aumento delle aspettative e delle richieste di responsabilità e trasparenza della stessa nei confronti dei governi dei paesi del partenariato orientale, il che si è rivelato un importante motore di riforma interno; considerando che il successo della trasformazione nei paesi del partenariato orientale, e in particolare nei tre paesi partner associati, può generare un esempio positivo per altri paesi;

T.

considerando che giudici e pubblici ministeri indipendenti, istituzioni e tribunali liberi, una società civile forte e media indipendenti, aventi tutti funzioni di controllo, sono elementi fondamentali che l'UE dovrebbe continuare a sostenere attivamente nel suo vicinato orientale;

U.

considerando che istituzioni forti e resilienti, la prevalenza dello Stato di diritto, l'attuazione delle riforme giudiziarie e la lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro, sono fondamentali nella creazione di un contesto equo, stabile e affidabile, che possa poi a sua volta attrarre e sostenere la crescita e gli investimenti a lungo termine nei paesi del partenariato orientale;

V.

considerando che in occasione del decimo anniversario del partenariato orientale il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza del partenariato strategico con i paesi del partenariato orientale e ha invitato la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a presentare proposte strategiche a lungo termine al fine di preparare il vertice di giugno 2020;

W.

considerando che il Parlamento europeo si è impegnato ad adottare risoluzioni annuali sull'attuazione degli accordi di associazione e degli accordi di libero scambio globali e approfonditi da parte dei paesi associati e raccomandazioni almeno semestrali sulle relazioni con gli altri paesi del partenariato orientale e sulla politica di partenariato orientale nel complesso;

1.

raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

a)

di riconoscere che i paesi del partenariato orientale hanno assunto sempre più spesso maggiore responsabilità e titolarità rispetto all'iniziativa del partenariato orientale; riconoscere l'importanza di promuovere un impulso continuo alla cooperazione efficace, al dialogo intenso e alla stretta collaborazione nell'ambito del partenariato orientale, potenziato dall'impatto trasformatore della politica del partenariato orientale a sostegno di riforme che generino un cambiamento politico, sociale, economico e giuridico positivo in tutti i paesi del partenariato orientale, tenendo conto del loro livello di ambizione nei confronti dell'UE; evidenziare i paesi associati che aspirano a una relazione sempre più stretta con l'UE; confermare il diritto sovrano dei paesi del partenariato orientale di scegliere liberamente il loro livello individuale di cooperazione o integrazione con l'UE e di respingere qualsiasi pressione esterna su tale scelta;

b)

di sottolineare che, a norma dell'articolo 49 TUE, qualsiasi Stato europeo può domandare di diventare membro dell'UE purché rispetti i valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, di cui all'articolo 2 TUE; riconoscere che, sebbene l'adesione non sia prevista nel quadro del partenariato orientale, la politica del partenariato orientale può facilitare un processo di graduale integrazione nell'UE; prendere in considerazione il fatto che, in vista di un eventuale processo di adesione, sia l'UE che il paese del partenariato orientale interessato devono essere ben preparati, tenendo conto del processo di future riforme dell'UE e dell'allineamento del paese partner all'acquis dell'UE, nonché della sua conformità ai criteri di adesione all'UE; assicurare che la piena attuazione degli attuali accordi tra l'UE e i paesi del partenariato orientale sarà il primo passo in questo processo di graduale integrazione;

c)

di adottare rapidamente una visione strategica e orientata al futuro per il prossimo decennio della politica del partenariato orientale oltre il 2020, al fine di offrire benefici innanzitutto ai cittadini, di potenziare la resilienza, di promuovere lo sviluppo sostenibile, di garantire risultati irreversibili e approfondire la cooperazione e il processo di integrazione tra l'UE e il partenariato orientale che è negli interessi della stessa UE sotto il profilo economico e della sicurezza;

d)

di garantire che le conclusioni del vertice di giugno 2020 comprendano una chiara strategia e una visione comune a lungo termine per l'ulteriore impegno e sviluppo del quadro del partenariato orientale oltre il 2020, il rafforzamento degli impegni degli incentivi politici dell'UE e l'impegno da parte dei paesi del partenariato orientale a fornire risultati autonomamente; incoraggiare le presidenze future del Consiglio dell'UE, in linea con le risoluzioni e le raccomandazioni del Parlamento europeo, a elaborare programmi dettagliati e ambiziosi di cooperazione con i paesi del partenariato orientale, che contribuiscano a plasmare le relazioni con i paesi del partenariato orientale in una direzione auspicata da entrambe le parti nei prossimi decenni;

e)

di riconoscere che il partenariato orientale dovrebbe continuare a rappresentare un quadro interessante di cooperazione e sostenere questo processo, in linea con il principio «dare di più per ricevere di più», al fine di continuare a coinvolgere i paesi del partenariato orientale nel processo di riforma e nel loro percorso verso l'UE;

f)

di riconoscere che il partenariato orientale procede nei due sensi visto che l'esperienza dei paesi del partenariato orientale può essere condivisa a beneficio reciproco dell'UE e dei suoi Stati membri e dei paesi del partenariato orientale;

g)

di mantenere un approccio equilibrato tra una differenziazione ad hoc nell'ambito del partenariato orientale e l'inclusività, la coerenza e l'uniformità del quadro multilaterale, che resta un punto di riferimento per tutti i paesi del partenariato orientale; evitare di dividere il partenariato orientale in base alle ambizioni dei vari paesi nei confronti dell'UE; tenere conto del fatto che la portata e il livello di cooperazione tra l'UE e i paesi del partenariato orientale devono essere determinati dalle ambizioni delle parti, nonché dall'attuazione delle riforme; riconoscere che gli accordi di associazione e gli accordi di libero scambio globali e approfonditi firmati con la Georgia, la Repubblica di Moldova e l'Ucraina testimoniano un approccio differenziato e dovrebbero portare a un ulteriore rafforzamento dei formati e delle tabelle di marcia delle relazioni bilaterali sulla base del principio «dare di più per ricevere di più»;

h)

alla luce di un approccio personalizzato, di prendere in considerazione la creazione, per i tre paesi associati, di una strategia di cooperazione rafforzata, che potrebbe istituire un programma di sostegno alle riforme e agli investimenti in settori quali lo sviluppo delle capacità, i trasporti, le infrastrutture, la connettività, l'energia, la giustizia e l'economia digitale, che potrebbe successivamente prevedere un'estensione ai restanti paesi del partenariato orientale sulla base di valutazioni individuali degli impegni in materia di riforma dell'Unione e dei progressi realizzati, tenendo presente la necessità di mantenere la coerenza del partenariato orientale e in linea con il principio di inclusione; tale dialogo potrebbe comprendere riunioni a margine del Consiglio europeo con i leader dei paesi associati su una base strutturata e la regolare partecipazione dei loro rappresentanti alle riunioni dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio europeo;

i)

di avviare un processo volto a creare uno spazio economico comune, in vista di un'integrazione con le quattro libertà, che faciliterebbe l'approfondimento dell'integrazione economica e la convergenza dei paesi del partenariato orientale con le politiche dell'UE e una più profonda cooperazione economica tra gli stessi paesi del partenariato orientale seguendo il percorso compiuto con i paesi dei Balcani occidentali;

j)

di stabilire ulteriori misure per un'integrazione più profonda e un'ulteriore cooperazione settoriale dei paesi del PO con l'UE e la loro partecipazione a determinate agenzie dell'UE, piattaforme quadro per gli investimenti e programmi e iniziative intra-UE, nel pieno rispetto delle condizionalità esistenti e in conformità dell'approccio dell'UE basato su incentivi, onde conseguire un'ulteriore convergenza nello spirito del principio «di più a chi fa di più» e tenendo conto delle migliori pratiche di sostegno alle riforme;

k)

di fornire ai paesi del PO maggiore assistenza finanziaria, subordinandola a condizioni, anche nel contesto dei negoziati legislativi in corso sugli strumenti finanziari esterni per il periodo 2021-2027; garantire che tale assistenza sia adattata alle esigenze specifiche dei singoli paesi del PO sotto la guida del Parlamento europeo mediante atti delegati e sia utilizzata per attuare le attività previste nel quadro del programma del PO; riconoscere che l'assistenza finanziaria dell'UE è anche un investimento nel futuro, poiché sostiene le riforme che aumentano la stabilità economica e sociale dei paesi del PO e pone le basi per una cooperazione futura proficua;

l)

di riconoscere la necessità di un quadro di sostegno politico, amministrativo e finanziario supplementare per i tre paesi associati nell'ambito del PO complessivo, sulla base di approcci individuali, che affronti le loro riforme strutturali specifiche, la loro modernizzazione e le loro esigenze in termini di rafforzamento delle istituzioni; osservare che tale accesso ai finanziamenti dell'UE dovrebbe essere connesso a impegni di riforma e dovrebbe includere una serie di parametri di riferimento ambiziosi;

m)

di privilegiare l'imperativo del principio «di più a chi fa di più» nell'ambito della democrazia e dello Stato di diritto alla luce dei recenti sviluppi sia nell'UE che nei paesi del PO, e assicurare che il funzionamento e la resilienza delle istituzioni democratiche, lo Stato di diritto, la buona governance, la lotta contro la corruzione e il nepotismo, la libertà dei media e il rispetto dei diritti umani rimangano i criteri e le condizioni fondamentali per un partenariato politico più stretto e l'assistenza finanziaria;

n)

di eseguire valutazioni d'impatto periodiche dei programmi di sostegno dell'UE al fine di aumentarne l'efficienza e applicare adeguamenti tempestivi; rispondere in maniera più rapida al deterioramento dello Stato di diritto e della responsabilità democratica nei paesi del PO e applicare una condizionalità intelligente, anche collegando la fornitura di assistenza macrofinanziaria alla democratizzazione e alle riforme, in modo da evitare un'ulteriore involuzione da parte dei governi partner; creare le condizioni per essere in grado di spostare l'assistenza in un determinato paese del PO dalle autorità centrali, qualora non rispettino gli impegni, alle autorità locali o agli attori della società civile;

o)

di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo nel controllo e nel monitoraggio dei programmi mediante atti delegati per quanto concerne l'applicazione degli strumenti finanziari esterni dell'UE;

p)

di rafforzare la diplomazia parlamentare e rivedere il funzionamento di Euronest, al fine di consentirgli di raggiungere il suo pieno potenziale;

Dialogo strutturato, costruzione dello Stato e responsabilità democratica

q)

di riconoscere, mantenendo nel contempo la natura inclusiva del partenariato e continuando a impegnarsi con tutti i paesi del PO, lo status associato dei paesi avanzati del PO, in particolare i firmatari di accordi di associazione che prevedono DCFTA, e istituire con essi più sedi per un dialogo politico rafforzato onde promuovere un'ulteriore integrazione economica e armonizzazione legislativa; includere ad esempio i paesi associati come osservatori nei lavori dei comitati istituiti a norma dell'articolo 291 TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011 quale mezzo per mostrare l'impegno dell'UE a favore di un'ulteriore integrazione e per rafforzare l'orientamento alle riforme e le competenze amministrative dei paesi;

r)

di impegnarsi con i paesi del PO in un'ulteriore assistenza nella costruzione dello Stato e nel rafforzamento delle istituzioni e della loro responsabilità, mettendo a disposizione di tutti i paesi del PO strumenti simili al gruppo di sostegno per l'Ucraina e attribuendo la priorità ai partner associati; sviluppare gli strumenti esistenti e nuovi dell'UE in materia di Stato di diritto e buona governance per monitorare e valutare i progressi da parte dei partner associati, in particolare il quadro di valutazione UE della giustizia e il meccanismo per lo Stato di diritto; fornire efficaci orientamenti e parametri di riferimento per le riforme, anche adottando tabelle di marcia per specificare gli impegni di associazione; elaborare documenti di lavoro dettagliati con una metodologia chiara e una prospettiva comparata attingendo alla pratica del piano d'azione per la liberalizzazione dei visti e al processo di adesione e al fine di integrare le attuali relazioni sui progressi compiuti e le agende di associazione;

s)

di includere il monitoraggio multipartecipativo nel processo di valutazione delle riforme nei paesi del PO e, sulla scorta della prassi già in uso in Ucraina, renderlo obbligatorio per i governi del PO; assicurare il proseguimento delle relazioni annuali di attuazione degli accordi di associazione da parte della Commissione e del SEAE sui progressi compiuti dai tre partner associati e applicare una metodologia di valutazione unificata, in particolare nell'esaminare le riforme negli stessi ambiti e settori; pubblicare relazioni periodiche, almeno semestrali, sulle relazioni con i paesi non associati del PO; fornire una relazione sull'attuazione degli accordi commerciali e di associazione tra l'Unione e i paesi del PO, con particolare riferimento allo sviluppo sociale, ambientale ed economico nelle società dei paesi del PO, anche nel quadro dell'accordo di Parigi;

t)

di riconoscere che istituzioni forti, indipendenti ed efficienti a livello centrale e locale sono fondamentali per la responsabilità democratica, la deoligarchizzazione e la lotta alla corruzione e «appropriazione» dello Stato; mirare pertanto a un rinnovato impegno da parte dei paesi del PO per attuare riforme globali del sistema giudiziario e della pubblica amministrazione onde garantire l'indipendenza, la competenza e l'assunzione meritocratica di giudici e dipendenti pubblici, e assegnare la priorità alla lotta alla corruzione, tra l'altro riducendo lo spazio per la corruzione mediante una maggiore trasparenza e responsabilità e la promozione di un comportamento corretto tra la popolazione in generale, rafforzando lo Stato di diritto e promuovendo la buona governance; riconoscere che senza il conseguimento degli obiettivi summenzionati sarà praticamente impossibile raggiungere una crescita sostenibile, rilanciare l'attività e lo sviluppo economici, ridurre la povertà, aumentare gli investimenti esteri diretti (IED) e migliorare la fiducia sociale e la stabilità politica;

u)

di portare avanti in uno spettro più ampio le riforme giuridiche ed economiche con un trasferimento di esperienze dagli Stati membri dell'UE tramite progetti di gemellaggio, in particolare estendendo il programma di gemellaggio ai governi locali e regionali;

v)

di sviluppare una pubblica amministrazione europea di qualità nei paesi associati del PO, avviando programmi di affiancamento lavorativo e offrendo ai dipendenti pubblici dei paesi del PO un distacco temporaneo nei servizi pertinenti delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE in settori specifici;

w)

di incoraggiare il lavoro delle fondazioni politiche nel favorire la prossima generazione di leader politici nei paesi del PO;

x)

di riconoscere le iniziative dei governi dei paesi associati volte a rilanciare la loro cooperazione reciproca e posizione comune all'interno del PO, e incoraggiare la loro espansione fino al livello multisettoriale, in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti, delle questioni digitali, della cibersicurezza, della protezione ambientale, dell'economia marittima, dei controlli alle frontiere, della cooperazione doganale, dell'agevolazione degli scambi e della giustizia e degli affari interni; un approccio simile dovrebbe essere applicato alla cooperazione tra tutti i paesi del PO su varie questioni;

y)

di promuovere il commercio intraregionale tra i paesi del PO, dato che un aumento del commercio con più partner contribuisce a sviluppare la resilienza dei paesi e delle loro economie; incoraggiare un maggiore coinvolgimento dei paesi del PO nell'attuazione di strategie macroregionali dell'UE e un dialogo di cooperazione interregionale e transfrontaliera efficiente per rafforzare le capacità nazionali e regionali dei partner e favorirne lo sviluppo sociale ed economico;

z)

di favorire le riforme elettorali al fine di assicurare elezioni libere, regolari, competitive e trasparenti e incoraggiare la piena conformità dei processi elettorali, in particolare riguardo all'adozione degli emendamenti legislativi nei confronti delle leggi elettorali e del finanziamento dei partiti, alle norme internazionali, alle raccomandazioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e ai pareri della Commissione di Venezia; sollecitare i paesi del PO a garantire il divieto di vessazioni a livello giudiziario, fisico o istituzionale ai danni degli attori politici non allineati al governo in carica, salvaguardando la libertà di espressione, associazione e riunione, ivi compreso il diritto a manifestare in maniera pacifica; elogiare gli Stati del PO che hanno convenuto l'attuazione di riforme politiche finalizzate alla democratizzazione e sostenere il rafforzamento del quadro legislativo elettorale attraverso dialoghi politici inclusivi;

aa)

di garantire che nel corso del processo di modifica della loro legislazione elettorale i paesi del PO creino pari possibilità di rappresentanza di tutte le minoranze etniche e nazionali;

ab)

di garantire missioni europee di osservazione elettorale nei paesi del PO al fine di sostenere il processo di rafforzamento delle istituzioni, i processi elettorali e la responsabilità democratica;

ac)

di contribuire a prevenire l'ingerenza di terzi nei processi politici, elettorali e negli altri processi democratici degli Stati del PO, al fine di influenzare un'elezione a favore di un candidato o partito o minare la fiducia nel sistema democratico, in particolare attraverso la disinformazione, il finanziamento politico illecito, gli attacchi informatici contro gli attori politici e dei mezzi d'informazione o attraverso qualsiasi altro mezzo illegale;

ad)

di adottare un meccanismo di sanzioni dell'UE per le violazioni dei diritti umani o un «atto Magnitsky» dell'UE applicabili a persone o entità che violano i diritti umani o le libertà fondamentali in particolare attraverso il coinvolgimento in arresti, rapimenti e percosse ai danni di attivisti della società civile o dell'opposizione e giornalisti e mediante la repressione violenta di proteste pacifiche, nonché nei confronti di coloro che sono coinvolti in casi di corruzione ad alto livello nei paesi del PO;

La cooperazione settoriale verso uno spazio economico comune

ae)

di incoraggiare l'attuazione continua ed efficace delle DCFTA al fine di creare gradualmente le condizioni per l'apertura del mercato unico dell'UE; prendere in considerazione la creazione di uno strumento speciale di ravvicinamento giuridico inteso ad assistere i paesi associati nell'armonizzazione della loro legislazione con l'acquis dell'UE e nei loro sforzi volti ad attuarlo; riconoscere che l'attuazione delle DCFTA ha fornito numerosi risultati positivi, sebbene persistano alcune questioni che devono essere adeguatamente affrontate;

af)

di prendere atto dell'importanza di approfondire la cooperazione economica e l'integrazione dei mercati con i paesi del PO mediante un'apertura graduale del mercato unico dell'UE, tra cui la piena attuazione delle DCFTA e il rispetto delle regolamentazioni e delle norme giuridiche, economiche e tecniche, e attraverso l'istituzione di uno spazio economico comune;

ag)

di mirare a esaminare e garantire la cooperazione e l'integrazione settoriale gradualmente differenziata dei paesi del PO ammissibili e interessati all'interno, tra gli altri settori, dell'Unione dell'energia, della Comunità dei trasporti e del Mercato unico digitale; porre l'accento sulle telecomunicazioni e dare priorità alla creazione di un regime di roaming senza tariffe tra l'UE e i paesi del PO e uno tra i paesi del PO il prima possibile; creare servizi fiduciari, tra cui le capacità informatiche per proteggere le infrastrutture critiche e i dati personali, e conseguire una maggiore cooperazione in materia di dogane, servizi bancari e finanziari, il che aiuterebbe i paesi del PO a lottare contro il riciclaggio di denaro e a rafforzare la vigilanza finanziaria, conducendo nel contempo alla possibile espansione dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) verso i paesi del PO;

ah)

di introdurre strumenti come lo screening giuridico e le tabelle di marcia settoriali per determinare la preparazione dei paesi del PO a conformarsi all'acquis dell'UE e confermare la loro disponibilità all'integrazione settoriale differenziata;

ai)

di promuovere lo sviluppo di servizi elettronici, sia commerciali che pubblici, e dell'economia digitale, nonché di una vasta gamma di capacità di telelavoro, al fine di rafforzare la resilienza e la resistenza in caso di crisi, come sperimentato con la pandemia;

aj)

di garantire il forte coinvolgimento e il contributo dei paesi del PO nell'ambito della lotta contro i cambiamenti climatici, anche attraverso la partecipazione al nuovo Green Deal europeo e assicurando che le DCFTA non siano in contraddizione con gli obiettivi e le iniziative in materia di clima ivi previste; far sì che tale impegno sia attuato attraverso il sostegno agli investimenti dell'UE, anche da parte della BERS e della BEI, e sia subordinato a una solida valutazione dell'impatto ambientale e degli effetti sulle comunità locali, prestando particolare attenzione ai settori che potrebbero essere interessati e necessitare di un sostegno supplementare;

ak)

di assicurare che siano destinate azioni e finanziamenti adeguati per il miglioramento della gestione delle acque reflue in linea con la capacità di assorbimento dei paesi partner e ai fini del miglioramento della sicurezza energetica e dell'interconnettività, in particolare per quanto concerne l'inversione del flusso di gas, l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili nei paesi del PO; riconoscere il ruolo importante dell'Azerbaigian nella diversificazione dell'approvvigionamento energetico verso l'UE, nonché il successo dell'Ucraina riguardo alla disaggregazione del sistema di trasporto del gas, e sostenere gli sforzi tesi all'indipendenza energetica e alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico in altri paesi del PO; incoraggiare i paesi del PO a completare le loro riforme nel settore energetico in conformità del diritto dell'UE, ivi comprese la politica ambientale e di sicurezza;

al)

di fornire un sostegno continuo nei confronti dell'adeguamento del sistema di gestione dei rifiuti solidi dei paesi del PO alle norme dell'UE stabilendo traguardi e sistemi di riciclaggio per soddisfare gli obiettivi; affrontare l'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute pubblica degli impianti per il trattamento dei rifiuti solidi obsoleti e non autorizzati; identificare gli strumenti finanziari per sostenere il finanziamento dei progetti di gestione dei rifiuti mediante i fondi nazionali/locali e dell'UE;

am)

di assicurare che gli impianti nucleari esistenti e nuovi nei paesi del PO rispettino le norme ambientali e di sicurezza nucleare più rigorose, conformemente alle convenzioni internazionali; assicurare che progetti energetici non sicuri come la centrale nucleare di Ostrovets non faranno parte della rete europea dell'elettricità;

an)

di adottare un piano globale per la costruzione delle infrastrutture, tra cui i valichi di frontiera, e sostenere l'attuazione dei progetti prioritari individuati nel piano indicativo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e in altri piani d'azione per gli investimenti al fine di migliorare la connettività nell'ambito dei trasporti, dell'energia e del digitale tra l'UE e i paesi del PO e tra gli stessi paesi del PO, garantendo nel contempo la sostenibilità ambientale durante il processo di attuazione; incoraggiare la convergenza normativa nel settore dei trasporti;

ao)

di sollecitare i paesi del PO, in collaborazione con la Commissione, a sfruttare appieno le opportunità offerte dal piano d'azione per gli investimenti della rete transeuropea di trasporto (TEN-T); sottolineare la necessità di sfruttare meglio il potenziale di connettività del Mar Nero e di sostenere i progetti infrastrutturali che sono essenziali per aumentare la connettività con la regione e l'Asia centrale; riconoscere, a tale riguardo, l'ubicazione geografica strategica dei paesi del PO quale legame tra l'Unione europea, l'Asia e il grande vicinato, che potrebbe comportare un valore maggiore per gli impegni di politica estera dell'UE;

ap)

di attuare l'ambiziosa strategia dell'UE per l'Asia centrale con il coinvolgimento attivo dei paesi del PO quali partner affidabili che beneficiano di un accesso diretto a tale regione;

aq)

di assicurare che il QFP confermi il sostegno finanziario dell'UE ai progetti infrastrutturali e di investimento dei paesi del PO, aumentando la loro resilienza alle minacce informatiche e migliorando e modernizzando i loro sistemi di istruzione; adottare misure attive per migliorare le capacità di assorbimento dei paesi del PO; applicare l'esperienza del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per attrarre e coordinare l'assistenza finanziaria e tecnica e aumentare l'efficienza dei progetti infrastrutturali;

ar)

di assegnare priorità alla necessità di investimenti sostenibili e credibili nei paesi del PO mediante l'elaborazione di una strategia per un impegno a lungo termine, incentrata non solo sulla stabilizzazione, ma anche sulla democratizzazione;

as)

di estendere ad altri partner associati l'approccio adottato dall'UE nei suoi sforzi volti a sostenere la ripresa dell'economia ucraina, anche mediante un'assistenza e strumenti macrofinanziari ad hoc e flessibili e l'impegno e il coordinamento delle istituzioni finanziarie e dei donatori internazionali, e attraverso il miglioramento del contesto in cui operano gli investimenti esteri diretti (IED), tenendo conto dei diritti sociali, del lavoro e ambientali; rendere la promozione degli IED dell'UE un aspetto fondamentale della politica del PO ed elaborare un piano d'azione a tal fine, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il contesto imprenditoriale e garantendo la certezza del diritto;

at)

di sostenere una maggiore diversificazione e competitività delle economie dei paesi del PO, attraverso un sostegno rafforzato alle PMI e lo smantellamento dei monopoli, la deoligarchizzazione e la privatizzazione, rafforzando e ampliando il campo di applicazione, la copertura geografica e la pertinenza rispetto alle esigenze dei destinatari di programmi come EU4Business; erogare in particolare prestiti alle PMI nelle valute locali, sviluppare nuove iniziative concepite per attrarre capitale di rischio nei paesi del PO, e fornire sostegno continuo per lo sviluppo delle industrie orientate alle esportazioni;

au)

di affrontare il divario tra zone urbane e zone rurali nei paesi del PO attraverso efficaci incentivi finanziari e tecnici alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), ai piccoli agricoltori e alle imprese a conduzione familiare nelle zone rurali e suburbane, e attraverso il miglioramento della connettività umana e delle infrastrutture tra le città e le zone rurali al fine di favorire la coesione sociale;

Promuovere il capitale umano

av)

di sostenere una maggiore mobilità dei lavoratori tra l'UE e i paesi del PO, nonché tra i paesi del PO, prestando particolare attenzione alla legalità e alla sostenibilità del processo, consentendo lo scambio di competenze ed esperienze ed evitando la fuga di cervelli e la carenza di manodopera locale; fare pienamente tesoro, a tale riguardo, dell'efficace attuazione dei regimi di esenzione dal visto con i tre paesi associati;

aw)

di tenere conto delle sfide poste ai paesi del PO dalla fuga di cervelli e affrontarle promuovendo programmi di istruzione e formazione professionale e altri programmi di formazione inclusivi e di qualità, e creando opportunità di lavoro al fine di fornire prospettive socioeconomiche ai giovani e alle famiglie nelle loro comunità locali;

ax)

di far fronte agli effetti dello spopolamento e della migrazione nei paesi del PO coinvolgendoli nell'agenda europea sulla migrazione;

ay)

di sostenere e avviare piani d'azione per paese onde combattere la disoccupazione e contrastare le disuguaglianze sociali e regionali; investire nei giovani, favorire l'imprenditorialità e creare nuovi programmi e incentivi affinché i giovani professionisti ritornino al mercato del lavoro dei paesi del PO;

az)

di incoraggiare i paesi del PO a perseguire riforme globali in materia di politica del lavoro al fine di migliorare le condizioni lavorative e i diritti dei lavoratori; sviluppare un piano d'azione per combattere il lavoro sommerso, sostenere la creazione di veri e propri sindacati e chiedere il recepimento nel diritto nazionale e l'attuazione delle convenzioni dell'ILO;

ba)

di affrontare le carenze in termini di attuazione degli impegni per quanto concerne le politiche sociali e i diritti del lavoro e proteggere il mercato del lavoro dell'UE dal dumping sociale; controllare non solo il recepimento delle direttive e delle norme pertinenti dell'UE nel diritto nazionale, ma anche la loro effettiva attuazione; creare insieme ai paesi del PO un sistema di monitoraggio per i diritti fondamentali del lavoro che coinvolga i sindacati e le organizzazioni della società civile; utilizzare l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria come effetto leva o la condizionalità per obbligare i paesi del PO a migliorare le condizioni di lavoro;

bb)

di fornire sostegno alle riforme nel settore dell'istruzione nei paesi del PO interessati, dal momento che ciò è fondamentale per il loro futuro, al fine di colmare le carenze tra la riforma dei sistemi di istruzione e la domanda del mercato del lavoro, e di promuovere, tra l'altro, la formazione professionale; di riconoscere l'importanza della mobilità transfrontaliera ai fini del rafforzamento dei contatti interpersonali, di ampliare i finanziamenti a favore dei paesi del PO e la loro partecipazione ai programmi pedagogici, di sviluppo delle competenze professionali e di scambio quali Erasmus+ ed Europa creativa, nonché di rafforzare la capacità di partecipazione dei paesi del PO a Orizzonte Europa;

bc)

di rafforzare la cooperazione accademica e in materia di istruzione tra l'UE e i paesi del PO, ivi compresa la cooperazione all'interno del partenariato orientale, mediante i) l'avvio di un programma regionale a sostegno dei centri di eccellenza accademica e di ricerca nella regione, ii) l'istituzione dell'Università del partenariato orientale in Ucraina, iii) la creazione di programmi mirati per il PO presso università specializzate e di una piattaforma didattica elettronica per corsi di formazione online incentrati sui valori europei e lo Stato di diritto, la buona governance, la pubblica amministrazione e l'eliminazione della corruzione nei paesi del PO, e iv) la messa a disposizione di uno spazio per la formazione congiunta dei funzionari pubblici dei paesi del PO, anche a livello delle autorità locali e regionali;

bd)

di avviare un progetto pilota volto a istituire il Centro per la scienza aperta e l'innovazione del partenariato orientale, una rete di centri tematici di competenza, con sede in ciascun paese del PO, per fornire sostegno e servizi in materia di ricerca e innovazione;

be)

di garantire che tutti i programmi di sostegno dell'UE includano una dimensione coerente in termini di uguaglianza di genere e diritti umani e siano rivolti e mirati ai gruppi più svantaggiati e vulnerabili della società, tra cui le minoranze etniche e di altro genere, come i rom, i rifugiati e gli sfollati interni provenienti da zone caratterizzate da conflitti violenti; di rafforzare le iniziative che mirano all'emancipazione politica e socioeconomica di tali gruppi e al miglioramento del loro accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e ad alloggi dignitosi;

bf)

di assicurare che l'assistenza e i programmi dell'UE raggiungano il livello locale, incluse le parti remote dei paesi del PO, in particolare le zone rurali, in modo da consentire alla popolazione di promuovere cambiamenti positivi nelle comunità, segnatamente in quelle più inclini a sentimenti post-sovietici e manipolazioni russe;

bg)

di insistere con forza sulla non discriminazione di tutte le persone LGBTI+, sulla loro protezione dalla discriminazione nel diritto e sul perseguimento di qualsiasi abuso, incitamento all'odio e violenza fisica commessa contro di loro; di riconoscere i paesi associati del PO che hanno allineato in tal senso il loro quadro giuridico;

bh)

di sostenere la libertà di pensiero, opinione ed espressione e il diritto di informazione nella lingua materna di tutti i cittadini; di condannare e contrastare l'incitamento all'odio e la discriminazione per motivi etnici o linguistici, come pure le notizie false e la disinformazione inconsapevole nei confronti delle minoranze etniche e nazionali;

bi)

di garantire il diritto fondamentale alla libertà di religione o di credo tutelando e promuovendo i diritti di tutte le componenti religiose presenti nella regione, sulla base del concetto della cittadinanza piena e paritaria;

bj)

di rafforzare il dialogo e la cooperazione con le Chiese e le comunità e le organizzazioni religiose in settori quali la costruzione della pace e la riconciliazione, consolidando così la fiducia in una società giusta e libera, nonché l'istruzione, l'assistenza sanitaria e i servizi sociali di base;

Sicurezza, stabilità, integrità territoriale e risoluzione dei conflitti

bk)

di riconoscere che, attraverso i suoi investimenti politici, culturali ed economici nei paesi del PO, l'UE investe nella sicurezza e nella stabilità della regione;

bl)

di prendere atto dell'accresciuta interdipendenza in materia di sicurezza tra l'UE e i paesi del PO, come pure dell'importanza della sicurezza, della stabilità e della pace per il futuro sviluppo dei paesi del PO, dal momento che negli ultimi anni tali paesi sono diventati oggetto dell'interesse e dell'ambizione di paesi terzi come la Cina, la Turchia o gli Stati del Golfo, che non condividono necessariamente i valori e gli interessi dell'UE; di potenziare pertanto la cooperazione UE-PO in materia di sicurezza e difesa, prestando particolare attenzione alla risoluzione pacifica dei conflitti regionali nonché alla prevenzione e alla risoluzione di nuove tipologie di sfide, quali le minacce ibride, gli attacchi informatici, inclusa l'ingerenza informatica nelle elezioni, le campagne propagandistiche e di disinformazione, come pure le interferenze di terzi nei processi politici, elettorali e in altri processi democratici; di rafforzare la cooperazione e il sostegno a favore della resilienza dei paesi del PO alla corruzione, al riciclaggio di denaro, al terrorismo e alla criminalità organizzata in generale, e di sottolineare la necessità di rinsaldare la resilienza delle persone, delle comunità e delle istituzioni statali;

bm)

di ribadire l'impegno dell'UE a favore della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica dei paesi del PO all'interno dei loro confini riconosciuti a livello internazionale, e di sostenere gli sforzi di tali paesi al fine di applicare appieno tali principi; di porre in evidenza l'importanza dell'unità e della solidarietà degli Stati membri a tale riguardo;

bn)

di condannare fermamente le continue violazioni dei principi e delle norme fondamentali di diritto internazionale commesse nella regione del PO, in particolare la destabilizzazione, l'invasione, l'occupazione e l'annessione di territori di diversi paesi del PO da parte della Federazione russa e il rifiuto di quest'ultima di rispettare le decisioni dei tribunali e delle corti internazionali; di istituire una politica maggiormente coordinata nei confronti della Federazione russa tra gli Stati membri dell'UE, in particolare in termini di impegno per quanto riguarda le questioni concernenti i paesi del PO;

bo)

di chiedere l'immediato ritiro delle truppe straniere da tutti i territori occupati e la cessazione delle ostilità militari, che costano inutilmente la vita a civili e soldati ostacolando al tempo stesso lo sviluppo socioeconomico, in modo da consentire a centinaia di migliaia di sfollati interni di tornare nei loro paesi di origine;

bp)

di prevedere un ruolo più attivo per l'UE, rappresentata dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella risoluzione pacifica dei conflitti in corso e nella prevenzione di eventuali conflitti futuri nel vicinato orientale, tenendo conto dei formati e dei processi di negoziato convenuti, come le discussioni internazionali di Ginevra, il gruppo di Minsk dell'OSCE, il formato Normandia e i negoziati 5+2; di nominare un inviato speciale dell'UE per la Crimea e la regione del Donbass;

bq)

di continuare a promuovere un contesto favorevole alla risoluzione dei conflitti e a sostenere attività che incentivano la fiducia e i contatti interpersonali tra le comunità divise da conflitti; di conferire priorità e ampliare i finanziamenti destinati agli sforzi nell'ambito della costruzione preventiva della pace, ivi compresa la diplomazia preventiva, nonché ai meccanismi di allarme e intervento rapidi;

br)

di riaffermare il suo sostegno agli sforzi dei copresidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE volti a risolvere il conflitto del Nagorno-Karabakh e ai loro principi fondamentali del 2009, al fine di conseguire una soluzione basata sulle norme e i principi del diritto internazionale, sulla Carta delle Nazioni Unite e sull'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'OSCE; di incoraggiare tutte le parti a intensificare il dialogo e ad astenersi da una retorica incendiaria che comprometterebbe ulteriormente qualsiasi prospettiva di risoluzione;

bs)

di adoperarsi per garantire attività efficaci e l'esecuzione di un pieno mandato per le seguenti missioni dell'UE in corso nella regione del PO, ivi compreso il coordinamento delle loro attività: la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, la missione consultiva dell'Unione europea in Ucraina, la missione dell'UE di assistenza alle frontiere per i valichi Moldova/Ucraina e la missione del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia;

bt)

di tenere conto delle richieste del governo ucraino relative a uno stazionamento prolungato della forza internazionale di mantenimento della pace lungo il confine ucraino-russo e nei distretti di Luhansk e Donetsk; di mettere a disposizione delle parti coinvolte nel conflitto, non appena la situazione lo consentirà e nel quadro della piena attuazione degli accordi di Minsk, una missione dell'UE in ambito PSDC, onde fornire assistenza nello svolgimento di compiti quali lo sminamento, la preparazione delle elezioni locali e la garanzia del libero accesso per le organizzazioni che forniscono aiuti umanitari;

bu)

di sostenere la libertà di navigazione e di opporsi fermamente al blocco del Mar d'Azov e all'annessione continua e insidiosa del Mar Nero da parte della Federazione russa;

bv)

di riconoscere l'esperienza e le competenze uniche dei paesi del PO; di prendere atto del contributo dei paesi del PO alle missioni, ai gruppi tattici e alle operazioni in ambito PSDC dell'UE; di continuare a sostenere la riforma del settore della sicurezza (SSR); di approfondire la cooperazione nelle politiche di difesa collegate all'UE, compresa la partecipazione alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) non appena sarà risolta la questione della partecipazione dei paesi terzi;

bw)

di riconoscere che la cibersicurezza è uno dei settori in cui l'Unione europea e i paesi del PO possono collaborare in maniera più efficace e che l'UE può trarre vantaggio dall'esperienza dei paesi del PO nel combattere le minacce ibride o alla cibersicurezza; di istituire un ciberdialogo formale con i paesi del PO interessati e di promuovere piattaforme di cooperazione tra i paesi nella regione del PO per affrontare le minacce ibride in modo più efficace, al fine di rafforzare la resilienza di tali paesi, in particolare a seguito dell'attacco informatico su vasta scala lanciato dalla Federazione russa contro la Georgia nell'ottobre 2019;

bx)

di condannare l'influenza dei paesi terzi nel minare l'ordine democratico dei paesi del PO, nonché nell'influenzare le elezioni, divulgare disinformazione e effettuare campagne di disinformazione mirate;

by)

di migliorare la cooperazione nello sviluppo della resilienza delle società e delle istituzioni dei paesi del PO, ponendo maggiormente l'accento sulla lotta alla disinformazione, alla propaganda, alla manipolazione e all'influenza ostile operate da forze esterne con il fine di dividere e destabilizzare i paesi del PO e minare l'integrità dei loro processi politici e delle loro relazioni con l'UE; di fornire assistenza ai paesi del PO interessati nell'ambito delle attività realizzate a livello dell'UE per contrastare le suddette ostilità, ivi inclusa l'attuazione di buone prassi e soluzioni, come il piano d'azione contro la disinformazione e il codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, facendo altresì ricorso alle competenze del Centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride di Helsinki, del Centro di eccellenza delle comunicazioni strategiche della NATO di Riga e della task force East StratCom dell'UE;

bz)

di promuovere la gestione integrata delle frontiere e la cooperazione tra l'UE e i paesi associati e di favorire la cooperazione nell'attività di contrasto;

ca)

di accogliere con favore la cooperazione rafforzata tra l'UE e i paesi del PO finalizzata a promuovere la stabilità e la sicurezza internazionali, in linea con la strategia globale dell'UE, e di proporre nuove forme di cooperazione volontaria nel settore della sicurezza e della difesa, considerandolo un settore in cui riporre ambizione per il prossimo futuro, tenuto conto della volontà dell'UE di creare gradualmente un'Unione europea della difesa;

cb)

di promuovere la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e la cooperazione industriale tra gli Stati membri dell'UE e i paesi del PO ai fini dello sviluppo degli armamenti nonché delle tecnologie e delle capacità militari;

cc)

di riconoscere che qualsiasi assenza o inazione dell'UE nei confronti dei partner del PO lasceranno spazio all'intervento di altri attori globali; di accrescere la cooperazione o di creare un forum di alleati democratici e attori internazionali affini e di contrastare l'influenza negativa delle potenze terze nella regione del PO;

Autorità locali e regionali e società civile

cd)

di riconoscere il contributo degli attori e delle organizzazioni della società civile del PO ai processi di democratizzazione e di riforma nei rispettivi paesi e nell'intera regione del PO, e di chiedere maggiore apertura e impegno nei loro confronti da parte dei governi dei paesi del PO, in particolare un coinvolgimento più significativo ed efficace nei processi di elaborazione delle politiche;

ce)

di portare avanti un ampio dialogo con gli attori della società civile del PO e di potenziare il sostegno dell'UE all'operato delle organizzazioni della società civile orientate alla democrazia, promuovendo le loro attività e la loro sicurezza e salvaguardando la protezione del loro ambiente di lavoro;

cf)

di aumentare gli sforzi profusi dall'UE per accrescere la propria partecipazione e il proprio sostegno alle iniziative di base nelle regioni e nelle zone rurali, in modo da sviluppare le capacità organizzative e di monitoraggio della società civile e le pratiche democratiche locali;

cg)

di rafforzare la capacità della società civile del PO di assumere funzioni di controllo sulle riforme e di chiamare le rispettive istituzioni statali a rispondere del loro operato, riducendo la burocrazia e garantendo che sia presente alle riunioni trilaterali, ivi inclusi tutti i dialoghi sui diritti umani e le riunioni dei consigli di associazione e di cooperazione;

ch)

di incoraggiare la cooperazione tra le società civili dei paesi del PO attraverso l'istituzione di un centro regionale per il potenziamento delle competenze e lo scambio delle migliori pratiche e degli approcci di lavoro nell'ambito del nuovo progetto dell'Università del partenariato orientale in Ucraina;

ci)

di continuare a fornire sostegno strutturale, finanziario e allo sviluppo delle capacità alle organizzazioni che assistono gli attori indipendenti della società civile che si battono a favore della democrazia; di insistere affinché l'UE, i suoi Stati membri e i programmi indipendenti a sostegno della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, ivi compreso il Fondo europeo per la democrazia, continuino a operare liberamente e senza vessazioni o limitazioni giudiziarie; di adottare tutte le misure possibili per evitare l'esclusione delle ONG indipendenti mediante l'imposizione di limitazioni giudiziarie e ostacoli finanziari, l'applicazione selettiva delle disposizioni giuridiche o la presenza rafforzata delle ONG organizzate dal governo (GONGO);

cj)

di sensibilizzare in merito agli attacchi contro gli attivisti civili nei paesi del PO perpetrati da forze estremiste nonché da autorità statali, che minano i valori dell'UE, le norme internazionali in materia di diritti umani e gli obblighi comuni previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

ck)

di intensificare il sostegno e le iniziative dell'UE per rafforzare e consentire alle autorità locali e alle loro associazioni di attuare riforme nazionali a livello locale; di promuovere il ruolo delle autorità locali quali responsabili delle politiche e delle decisioni e di incoraggiare scambi regolari tra il governo centrale e locale in materia di programmi di riforma, con la partecipazione attiva e inclusiva della società civile e di altri soggetti interessati pertinenti;

cl)

di elaborare tabelle di marcia e indicatori nazionali per la collaborazione con i governi locali e regionali, seguendo gli esempi di una simile collaborazione con la società civile;

cm)

di ampliare la rappresentanza della Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale (CORLEAP) nell'ambito della formulazione e dell'attuazione delle politiche del PO, e di aumentare le sue capacità di sostegno agli enti locali e regionali in interventi sostanziali; di elaborare, in collaborazione con la CORLEAP e il Comitato europeo delle regioni, un programma di sviluppo delle capacità per la governance locale e regionale nei paesi del PO, che preveda l'adozione di misure sistematiche per rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali;

cn)

di incoraggiare i cittadini dei paesi del PO a essere coinvolti in misura significativa nei progetti finanziati dall'UE e nella loro titolarità, in linea con un approccio dal basso verso l'alto basato sui valori e sulle norme dell'UE;

Una migliore gestione dei media, della comunicazione e delle politiche

co)

di riconoscere che l'assenza di un'adeguata campagna di comunicazione e informazione dinanzi all'ondata di disinformazione cui i paesi del PO sono esposti potrebbe comportare una perdita degli sforzi, degli investimenti e dei risultati decennali di tale partenariato; di intensificare gli sforzi di comunicazione strategica e, nel quadro di un dialogo aperto con i cittadini, aumentare la visibilità del sostegno fornito dall'UE nei paesi del PO, a livello sia nazionale che locale; di rivolgersi a tal fine alle persone che vivono in piccole comunità e nelle zone rurali, alle personalità di punta dell'imprenditoria e delle comunità nonché alle diaspore e alle minoranze nazionali, oltre ai gruppi già favorevoli all'UE;

cp)

di contrastare la disinformazione e la propaganda contro l'UE potenziando la resilienza alle informazioni e la consapevolezza dei cittadini dell'UE e dei paesi del PO in merito a tale partenariato nonché alle opportunità e ai vantaggi che comporta, in particolare quelli derivanti da una stretta cooperazione politica ed economica tra l'UE e i paesi del PO e dall'attuazione degli accordi di associazione/DCFTA, associandoli alla crescita economica e all'aumento degli scambi;

cq)

di utilizzare in maniera più efficiente le strutture esistenti dell'UE, come la task force East StratCom del SEAE, per individuare le campagne di disinformazione e propaganda che minano la relazione tra l'UE e i paesi del PO e i suoi obiettivi e rispondervi;

cr)

di potenziare le delegazioni dell'UE nei paesi del PO, consentendo loro di aiutare tali paesi a ultimare le riforme e di spiegare in modo più efficace in che modo l'UE assiste i cittadini di tale regione; di sviluppare legami più orizzontali e di promuovere la cooperazione tra le delegazioni dell'UE, nonché di incoraggiare scambi periodici di informazioni e competenze e di altri approcci di lavoro proficui;

cs)

di garantire che gli uffici di collegamento dell'UE negli Stati membri abbiano un ruolo più attivo nel promuovere l'importanza dei paesi del PO ai fini del progetto europeo;

ct)

di migliorare la condivisione delle informazioni tra le istituzioni dell'UE, segnatamente la Commissione e il SEAE, e di preservare la memoria istituzionale, in particolare per quanto riguarda il sostegno fornito e i progetti di assistenza tecnica attuati, in modo da potersi basare sui loro risultati al momento dell'avvio di nuovi progetti e programmi;

cu)

di sfruttare il programma Giovani ambasciatori e le borse di studio relative alla società civile del PO istituendo una rete attiva di ex partecipanti sulla base dei modelli esistenti rivelatisi efficaci;

cv)

di promuovere la libertà dei media e la libertà di espressione quale principio fondamentale e, pertanto, di sostenere un panorama mediatico democratico, indipendente, pluralistico ed equilibrato nei paesi del PO che garantisca che i giornalisti, i formatori di opinioni e i dissidenti locali siano protetti da molestie e intimidazioni, che consenta l'accesso non discriminatorio alle informazioni sia online che offline e una partecipazione civica significativa, e che tuteli e garantisca i diritti umani e civili;

cw)

di sostenere maggiormente la lotta locale contro le notizie false, la guerra ibrida in materia di comunicazione e il degrado dei programmi mediatici, che possono compromettere la lotta alla corruzione e alla diffusione di informazioni false allo scopo di ottenere vantaggi economici o politici; di sostenere lo sviluppo di azioni volte a garantire la piena trasparenza della titolarità dei media; di aiutare e monitorare costantemente l'agenzia di regolamentazione ufficiale locale in ogni paese del PO;

cx)

di sostenere programmi e riforme in materia di alfabetizzazione mediatica e informatica al fine di rispecchiare l'attuale era digitale;

cy)

di promuovere la trasmissione delle produzioni mediatiche europee nei paesi del PO, e viceversa, al fine di colmare le differenze generate dalla Storia e dalle informazioni false diffuse negli ultimi decenni; di sostenere gli organi di informazione locali nell'ottenere accesso ai programmi e alle iniziative europei in materia al fine di stabilire una stretta collaborazione tra gli organi di informazione dell'UE e del PO;

cz)

di denunciare l'uso improprio delle misure connesse alla pandemia da parte delle autorità per mettere a tacere l'opposizione politica, la società civile e i media limitandone i diritti legittimi;

da)

di rafforzare e, ove possibile, accrescere gli sforzi comuni profusi dall'UE e dai paesi del PO in materia di contatti e scambi interpersonali, al fine di creare un'immagine reciprocamente positiva tra la popolazione e far buon uso del sentimento europeista tra i cittadini del PO;

db)

di promuovere piattaforme inclusive e partecipative di dialogo e cooperazione che riuniscano le parti interessate di diversi settori e livelli, tra cui responsabili politici, attori economici, mondo accademico e società civile, nonché Chiese, comunità religiose e cittadini con minori possibilità, con l'obiettivo di contrastare le tendenze polarizzanti ed estremiste presenti nella politica e nella società e l'impatto delle campagne di disinformazione e propaganda;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(3)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(4)  GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.

(5)  Raccomandazione n. 1/2018 del Consiglio di cooperazione UE–Azerbaigian del 28 settembre 2018 sulle priorità del partenariato UE-Azerbaigian (GU L 265 del 24.10.2018, pag. 18).

(6)  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — relazione annuale (Testi approvati, P9_TA(2020)0008).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

(8)  GU L 289 del 31.10.2013, pag. 2.

(9)  GU L 128 del 30.4.2014, pag. 49.

(10)  12363/19 VISA 191 COEST 210.

(11)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 136.

(12)  GU C 208 del 10.6.2016, pag. 119.

(13)  GU C 234 del 28.6.2016, pag. 14.

(14)  GU C 300 del 18.8.2016, pag. 27.

(15)  GU C 328 del 6.9.2016, pag. 2.

(16)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 110.

(17)  GU C 11 del 12.1.2018, pag. 82.

(18)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 58.

(19)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 42.

(20)  GU C 263 del 25.7.2018, pag. 109.

(21)  GU C 390 del 18.11.2019, pag. 100.

(22)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 97.

(23)  GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 43.

(24)  GU C 11 del 13.1.2020, pag. 18.

(25)  Testi approvati, P8_TA(2018)0458.

(26)  Testi approvati, P8_TA(2018)0457.

(27)  Testi approvati, P8_TA(2018)0518.

(28)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 130.

(29)  GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 158.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/129


P9_TA(2020)0168

Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020

Raccomandazione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 al Consiglio europeo e al Consiglio sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020 (2019/2210(INI))

(2021/C 362/14)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2019 e le conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019, mediante le quali si rinviano le decisioni relative all'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania,

vista la dichiarazione di Zagabria del 6 maggio 2020,

visto l'accordo finale sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell'Accordo interinale del 1995 e l'istituzione di un partenariato strategico tra la Grecia e la Macedonia del Nord, noto anche come accordo di Prespa, del 17 giugno 2018,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26 marzo 2020 sull'avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania, in cui sono state approvate le conclusioni del Consiglio del 25 marzo 2020 sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione,

vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020, dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali» (COM(2020)0057),

vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2019)0260),

vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018, dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» (COM(2018)0065),

vista la strategia globale dell'UE del 2016, secondo cui una politica di allargamento credibile rappresenta un investimento strategico per la sicurezza e la prosperità dell'Europa e ha già contribuito in misura significativa alla pace in zone un tempo dilaniate dalla guerra,

vista la comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2013, dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014» (COM(2013)0700),

visto il rinnovato consenso sull'allargamento adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2006, che è stato successivamente approvato nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2019,

vista la dichiarazione finale del vertice di Zagabria del 24 novembre 2000,

vista la dichiarazione di Salonicco del vertice UE-Balcani occidentali, del 21 giugno 2003, concernente la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea,

visti la dichiarazione di Sofia del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

visti il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014, in particolare la dichiarazione dei ministri degli Affari esteri dei Balcani occidentali del 27 agosto 2015 sulla cooperazione regionale e le controversie bilaterali, e l'istituzione dell'Ufficio per la cooperazione regionale giovanile (RYCO), come pure i successivi vertici tenutisi a Vienna (2015), Parigi (2016), Trieste (2017), Londra (2018) e Poznan (2019),

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 29 e 30 aprile 1997 sull'applicazione della condizionalità al fine di sviluppare una coerente strategia dell'UE per le relazioni con i paesi della regione,

vista la dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri di 13 Stati membri dell'UE, dell'11 giugno 2019, sull'impegno dell'UE a favore dell'integrazione europea dei Balcani occidentali,

vista la dichiarazione congiunta resa al termine del vertice Parlamento europeo-presidenti dei parlamenti dei Balcani occidentali, organizzato dal Presidente del Parlamento europeo con i leader dei parlamenti dei Balcani occidentali il 28 gennaio 2020,

vista la riunione informale del 16 febbraio 2020, cui hanno partecipato i leader dei paesi dei Balcani occidentali, il presidente del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il primo ministro della Repubblica di Croazia, che detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione europea,

vista la risoluzione del Comitato economico e sociale europeo del 31 ottobre 2019, dal titolo «Avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania: è necessario difendere la credibilità e gli interessi geostrategici dell'UE» (1),

visto il parere del Comitato europeo delle regioni sul pacchetto Allargamento 2019, adottato il 13 febbraio 2020 (2),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulla commemorazione dei fatti di Srebrenica (3),

vista la sua risoluzione legislativa del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (4),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania (5),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa (6),

viste le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2020 sul rafforzamento della cooperazione con i partner dei Balcani occidentali nel settore della migrazione e della sicurezza,

vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020 sul sostegno ai Balcani occidentali nell'affrontare la Covid-19 e la ripresa post-pandemia (COM(2020)0315),

visto l'articolo 118 del suo regolamento,

vista la lettera della commissione per il commercio internazionale,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0091/2020),

A.

considerando che l'allargamento figura tra le politiche dell'UE più strategiche e di maggior successo ed è lo strumento di politica estera più efficace, in quanto contribuisce ad ampliare la diffusione dei valori fondamentali dell'Unione, tra cui il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, la promozione della pace, la prosperità, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze in tutta Europa;

B.

considerando che il processo di allargamento è parte integrante dell'integrazione europea e continua a rivestire un'importanza strategica per l'Unione europea;

C.

considerando che, a livello politico, di sicurezza ed economico, è nell'interesse dell'Unione prevedere una prospettiva di piena adesione all'UE, basata sul merito, per i paesi dei Balcani occidentali;

D.

considerando che la prospettiva dell'adesione all'UE costituisce il riconoscimento di una grande sfida geopolitica per l'unificazione del continente europeo e un incentivo fondamentale alle riforme nei paesi dei Balcani occidentali;

E.

considerando che i paesi dei Balcani occidentali appartengono all'Europa da un punto di vista geografico, storico e culturale e che il processo della loro integrazione nell'Unione europea è di fondamentale importanza per la stabilità e la sicurezza del continente nel suo complesso, in un clima di pace e libertà;

F.

considerando che il processo di allargamento dell'UE è un percorso bidirezionale in cui entrambe le parti sono tenute a rispettare i propri impegni e si fonda sul presupposto del rispetto degli obblighi assunti sia dall'Unione europea che dai paesi candidati;

G.

considerando che la metodologia migliorata proposta dalla Commissione punta a infondere nuovo dinamismo nel processo di allargamento e fornisce nuovi impulsi per la trasformazione dei paesi in fase di adesione;

H.

considerando che l'UE è il principale investitore, partner commerciale e donatore nella regione;

I.

considerando che nelle sue risoluzioni il Parlamento europeo si è compiaciuto dei progressi compiuti dalla Macedonia del Nord e dall'Albania; che, alla luce di tali progressi, il Parlamento ha deciso di attribuire alla Macedonia del Nord e all'Albania la ricompensa per i risultati ottenuti prevista dallo strumento di assistenza preadesione;

J.

considerando che il vertice di Zagabria del 2020 ha riconosciuto il primato della democrazia e dello Stato di diritto e ha invitato l'UE a intensificare ulteriormente il suo coinvolgimento nella regione;

K.

considerando che il Parlamento europeo ha biasimato il Consiglio europeo per non essere riuscito a raggiungere un accordo sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania nel 2019; che la mancata apertura dei negoziati, a seguito delle raccomandazioni formulate dalla Commissione nel 2018 e nel 2019 e approvate dal Parlamento, ha eroso la credibilità dell'Unione europea, ha contribuito all'ascesa del populismo, del nazionalismo e dell'euroscetticismo, ha compromesso gli sforzi compiuti dai paesi candidati, rischiando di creare un vuoto politico, e ha rafforzato i soggetti terzi che tentano di imporre la propria influenza politica nella regione, a discapito del processo di integrazione dell'UE;

L.

considerando che il processo di allargamento promuove e rafforza le capacità di risoluzione delle controversie bilaterali e ambisce alla riconciliazione tra le società nella regione;

M.

considerando che i paesi dei Balcani occidentali dovrebbero compiere maggiori sforzi per superare la polarizzazione politica e i prolungati boicottaggi parlamentari al fine di rafforzare il controllo parlamentare;

N.

considerando che il Parlamento europeo rimane un partner affidabile per i paesi interessati dal processo di adesione all'UE e un sostenitore del processo di allargamento quale valido meccanismo dell'Unione per incentivare riforme volte al rafforzamento istituzionale e socioeconomico di tali paesi, a beneficio dei loro cittadini;

O.

considerando che l'agenda di Salonicco e la dichiarazione di Sofia hanno sottolineato che verrà prestata un'attenzione particolare alla creazione di ulteriori opportunità per i giovani, garantendo nel contempo che ciò contribuisca allo sviluppo socioeconomico dei Balcani occidentali;

P.

considerando che il Parlamento europeo è impegnato a intensificare il suo sostegno politico e istituzionale a favore delle riforme democratiche ed economiche nella regione e ad assistere i paesi dei Balcani occidentali nel processo di adesione all'UE;

Q.

considerando che gli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2019-2024 ribadiscono la prospettiva europea dei Balcani occidentali;

R.

considerando che, durante le loro audizioni al Parlamento europeo, sia il vicepresidente/alto rappresentante Borrell che il commissario Várhelyi si sono impegnati a dare priorità al processo di allargamento, adoperandosi per accelerare le riforme strutturali e istituzionali e i processi di integrazione nei Balcani occidentali;

S.

considerando che una politica di allargamento ambiziosa richiede un bilancio adeguato; che il Consiglio dovrebbe garantire risorse di bilancio sufficienti a sostegno della politica di allargamento;

T.

considerando che l'UE deve inoltre rafforzare i meccanismi dello Stato di diritto all'interno dell'Unione e definire un'agenda ambiziosa per la conferenza sul futuro dell'Europa;

U.

considerando che la prosperità e la sicurezza dell'Europa sono strettamente connesse al processo di integrazione e alla diffusione della pace, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto nella regione dei Balcani occidentali, nonché al futuro dei paesi di tale regione in un'Unione europea forte e riformata;

V.

considerando che, nella sua comunicazione del 5 febbraio 2020, la Commissione si è impegnata a presentare una comunicazione che definisca azioni volte a portare avanti riforme fondamentali, comprese riforme in materia di Stato di diritto;

W.

considerando che l'UE ha mobilitato 3,3 miliardi di EUR per affrontare la pandemia di coronavirus nei Balcani occidentali, di cui 38 milioni di EUR per il sostegno immediato al settore sanitario, 389 milioni di EUR per la ripresa sociale ed economica, 750 milioni di EUR per l'assistenza macrofinanziaria, 455 milioni di EUR per la ripartenza economica e 1,7 miliardi di EUR in prestiti agevolati della Banca europea per gli investimenti;

X.

considerando che i paesi dei Balcani occidentali hanno beneficiato del meccanismo di protezione civile dell'Unione, dell'approvvigionamento congiunto di attrezzature mediche, di esenzioni dal regime dell'UE di autorizzazione all'esportazione per i dispositivi di protezione individuale, nonché di «corsie verdi» per i beni essenziali;

1.

raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

a)

di sostenere la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali e di consolidare il processo di adesione garantendo che rafforzi i valori fondamentali e lo Stato di diritto, contribuisca a una trasformazione democratica, economica ed ecologica sostenibile e alla convergenza sociale, e assicuri relazioni di buon vicinato e cooperazione regionale quali elementi essenziali del processo di allargamento nonché del processo di stabilizzazione e di associazione, provvedendo inoltre a che l'allargamento dell'Unione prosegua di pari passo con le discussioni sul futuro dell'Europa e sulla riforma interna dell'UE;

b)

di accrescere gli sforzi per consolidare la volontà politica degli Stati membri di progredire con l'allargamento ai Balcani occidentali, senza lasciare che processi interni all'UE costituiscano un ostacolo, e di migliorare gli orientamenti politici e strategici dell'UE di politica generale nella regione;

c)

di proseguire con l'allargamento, in quanto si tratta di una condizione necessaria per la credibilità, il successo e l'influenza dell'UE nella regione e oltre;

d)

di accelerare il processo di adesione dei paesi impegnati, da un punto di vista sia politico che amministrativo, a favore dell'attuazione delle riforme inerenti all'UE;

e)

di assicurare che la metodologia migliorata persegua come obiettivo finale l'adesione a pieno titolo all'UE e che l'Unione definisca norme e criteri più prevedibili, basati sulla condizionalità e la reversibilità, e li applichi in modo coerente, rendendo il processo di adesione più dinamico e ripristinando così la sua credibilità attraverso l'applicazione della metodologia rivista;

f)

di garantire che la maggiore attenzione prestata alla natura politica del processo, come previsto nella metodologia di allargamento rivista che è stata proposta dalla Commissione, non sostituisca le valutazioni sul raggiungimento dei parametri a livello di esperti né ostacoli l'impegno dell'UE a favore di un processo di allargamento basato sul merito;

g)

di assicurare che il raggruppamento degli ambiti di intervento migliori la portata, la qualità e la sostenibilità delle riforme, apportando risultati concreti nei paesi in fase di adesione e consentendo al tempo stesso la negoziazione simultanea di diversi capitoli;

h)

di prevedere parametri chiari, trasparenti e coerenti per l'adesione, nonché un sostegno politico e tecnico continuo durante l'intero processo, anche affinché i parlamenti assicurino la loro funzione di controllo indipendente, e di migliorare la misurazione dei progressi sul campo, garantendo che ciascun paese in fase di adesione sia valutato sulla base della condizionalità e del principio meritocratico;

i)

di assicurare la continuità, l'assunzione di responsabilità, la coerenza e la prevedibilità nell'ambito del processo di allargamento definendo la nuova metodologia della Commissione quale adeguamento strategico a lungo termine ed evitando revisioni ad hoc del processo e dei suoi parametri alla luce delle considerazioni politiche di uno Stato membro; di garantire che i parametri di adesione e il relativo sostegno si basino sugli insegnamenti appresi, al fine di evitare le lacune constatate in passato e migliorare il processo di adesione;

j)

di agevolare l'attuazione della metodologia migliorata per i paesi in fase di adesione i cui negoziati sono già iniziati laddove decidano di adottarla, al fine di permettere un allineamento effettivo e duraturo agli standard e alle norme dell'UE;

k)

di incrementare gli incentivi politici ed economici per i paesi dei Balcani occidentali e di migliorare la coerenza tra il processo di allargamento e le iniziative politiche nell'UE attraverso l'organizzazione di riunioni regionali annuali ai margini del Consiglio europeo con i leader dei Balcani occidentali, garantendo la partecipazione periodica di rappresentanti dei Balcani occidentali alle riunioni del Consiglio europeo, al comitato politico e di sicurezza e ai gruppi di lavoro della Commissione;

l)

di incoraggiare la graduale integrazione dei paesi in fase di adesione ai processi, alle politiche settoriali e ai programmi dell'UE prima della loro adesione, anche attraverso l'introduzione di misure di sostegno finanziario mirate a titolo dei fondi dell'UE, in modo da apportare benefici concreti ai cittadini, in particolare ai bambini e ai giovani, e rafforzare l'assistenza preadesione e la presenza dell'UE in tali paesi prima della loro piena adesione;

m)

di sostenere un ruolo parlamentare rafforzato nel processo di adesione attraverso i consessi esistenti e di incoraggiare costantemente nuove iniziative quali il vertice dei presidenti dei parlamenti, convocato per la prima volta dal Presidente del Parlamento europeo e dai leader dei parlamenti dei Balcani occidentali il 28 gennaio 2020;

n)

di facilitare e promuovere una associazione più stretta dei deputati dei paesi i cui negoziati sono già iniziati alle attività del Parlamento europeo;

o)

di coinvolgere i rappresentanti dei paesi dei Balcani occidentali nella conferenza sul futuro dell'Europa, prestando un'attenzione particolare alla partecipazione dei giovani;

p)

di rafforzare il meccanismo di condizionalità e di insistere sulla reversibilità del processo di adesione applicando criteri obiettivi nelle decisioni concernenti l'interruzione o la sospensione dei negoziati; di garantire che la Commissione dia inizio a tali procedure al termine di una valutazione approfondita e in risposta a una proposta degli Stati membri o del Parlamento europeo, tenendo altresì conto del fatto che il principio della clausola di squilibrio e di reversibilità è già applicabile agli attuali quadri di negoziato con la Serbia e il Montenegro; di assicurare che il meccanismo di condizionalità e sospensione sia accompagnato da una comunicazione chiara da parte delle istituzioni dell'UE per quanto riguarda le condizioni specifiche di un'eventuale sospensione;

q)

di rafforzare la titolarità degli Stati membri in relazione al processo di allargamento accrescendo la partecipazione in loco degli esperti degli Stati membri in materia di Stato di diritto e in altri settori, nonché della società civile e dei difensori dei diritti umani, e di migliorare la misurazione dei progressi complessivi continuando ad aderire alle norme oggettive esistenti da lungo tempo ed evitando la politicizzazione degli aspetti tecnici del processo di adesione, basandosi in particolare sulle relazioni di monitoraggio e sulle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e di altri organismi di normazione;

r)

di riconoscere che il processo di Berlino sostiene e integra la politica di allargamento dell'UE e non può essere trattato come un'alternativa all'adesione o come una duplicazione degli sforzi intrapresi nel quadro dell'allargamento;

s)

di riconoscere che l'avvio di negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord rientra tra gli interessi politici, di sicurezza ed economici dell'Unione;

t)

di riconoscere che la mancata apertura, da parte del Consiglio europeo, dei negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord nel giugno 2018, nel giugno 2019 e nell'ottobre 2019 ha avuto un effetto deleterio sul ruolo dell'UE nella regione e sull'opinione pubblica riguardo all'adesione all'UE, inviando un messaggio negativo ai paesi dei Balcani occidentali, e di prendere atto che l'avvio dei colloqui di adesione ripristina la credibilità del processo, come raccomandato dal Parlamento europeo e dalla Commissione;

u)

di concedere il prima possibile la liberalizzazione dei visti al Kosovo, dal momento che i parametri definiti sono rispettati sin dal luglio 2018;

v)

di accrescere il dinamismo dei negoziati per accelerare l'adesione del Montenegro e della Serbia;

w)

di riportare il primato della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani e delle libertà fondamentali al centro del processo di allargamento, aprendo per primi e chiudendo per ultimi i capitoli relativi alla magistratura, alla corruzione e alla criminalità organizzata, nonché quelli concernenti il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, della libertà dei media e della libertà di espressione;

x)

di concentrarsi sul consolidamento delle capacità istituzionali e amministrative per rafforzare la trasparenza e l'efficacia della buona governance a tutti i livelli;

y)

di sfruttare l'esperienza maturata con i recenti allargamenti, compresi gli insegnamenti appresi dai paesi dell'Europa centrale;

z)

di continuare a lavorare insieme ai paesi dei Balcani occidentali nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;

aa)

di assicurare che sia dedicata un'attenzione mirata al consolidamento delle capacità statali, all'attuazione delle decisioni giudiziarie, alle riforme giudiziarie e agli sforzi intesi a contrastare la corruzione e la criminalità organizzata;

ab)

di insistere sul rispetto e sulla piena attuazione delle decisioni giudiziarie nazionali e internazionali, comprese quelle delle corti costituzionali, e di tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e del successivo Meccanismo residuale dei tribunali penali internazionali (IRMCT), delle sezioni specializzate e della procura specializzata per il Kosovo, nonché delle raccomandazioni degli organismi di monitoraggio del Consiglio d'Europa, compresa la commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI);

ac)

di esortare i paesi dei Balcani occidentali a rispettare i loro obblighi internazionali nel perseguimento dei crimini di guerra e nell'accertamento del destino delle persone scomparse; di sostenere la piena cooperazione con l'IRCMT, con le sezioni specializzate e la procura specializzata per il Kosovo nonché sostenendo esplicitamente l'attività e le conclusioni dell'ICTY, promuovendo e facendone conoscere il lavoro e il retaggio ai loro cittadini; di condannare ogni tentativo di glorificare gli autori di crimini di guerra e di negare fatti storici e di sostenere, a tale riguardo, la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi a tutte le vittime di crimini di guerra e di altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nel territorio dell'ex Jugoslavia (iniziativa RECOM);

ad)

di accrescere il coinvolgimento dell'UE nella risoluzione delle questioni bilaterali rimaste in sospeso, promuovendo le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale attraverso sforzi di consolidamento della fiducia e di mediazione, e di esortare i paesi dei Balcani occidentali a impegnarsi a favore della riconciliazione e di soluzioni pacifiche alle controversie di lunga data;

ae)

di rafforzare il processo di adesione nell'ottica di approfondire la solidarietà tra i popoli dei paesi dei Balcani occidentali e degli Stati membri, rispettando nel contempo la loro storia, la loro cultura e le loro tradizioni;

af)

di sostenere il neonominato rappresentante speciale dell'UE per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali nel conseguimento di una generale normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo e nella promozione di relazioni di buon vicinato nella regione nel corso del suo mandato;

ag)

di promuovere un ampio sostegno nella società per la riconciliazione regionale, appoggiando tra l'altro il pieno coinvolgimento dei parlamenti nel dialogo Belgrado-Pristina e nel perseguimento di una riconciliazione regionale sostenibile;

ah)

di rafforzare e, ove possibile, aumentare gli sforzi comuni compiuti dall'UE e dai paesi dei Balcani occidentali per favorire i contatti interpersonali e gli scambi, affinché la popolazione di ciascuna delle due parti sviluppi un'immagine positiva dell'altra parte;

ai)

di promuovere la creazione di condizioni di parità al fine di creare contesti politici inclusivi e di agevolare in tutti i paesi dei Balcani occidentali gli sforzi intesi a superare la polarizzazione politica e i prolungati boicottaggi parlamentari; di sviluppare una cultura parlamentare inclusiva e costruttiva e di rafforzare la supervisione e il controllo parlamentari; di favorire altresì un approccio responsabile nei confronti della rappresentanza degli interessi dei cittadini in seno ai parlamenti, in modo da promuovere il controllo democratico e il miglioramento della qualità della legislazione;

aj)

di rilevare e facilitare il lavoro del Parlamento europeo connesso all'adesione e le sue attività di sostegno alla democrazia, comprese le attività delle sue commissioni e delegazioni permanenti, e di coinvolgere i relatori permanenti del Parlamento per i paesi dei Balcani occidentali nel processo di controllo e in loco;

ak)

di promuovere riforme elettorali che garantiscano elezioni libere, eque, competitive e trasparenti a livello centrale e locale, prive di intimidazioni e di campagne di disinformazione, in linea con le norme internazionali, anche in materia di trasparenza sul finanziamento dei partiti, e con le raccomandazioni delle missioni di osservazione internazionali; di dare seguito all'attuazione dei pareri della Commissione di Venezia; di contribuire ai programmi di sostegno alla democrazia promossi dal Parlamento europeo nella regione;

al)

di incoraggiare i parlamenti nazionali a utilizzare gli strumenti del Parlamento europeo a sostegno della democrazia, quali il dialogo Jean Monnet e il dialogo tra i partiti, per agevolare il lavoro politico sul dialogo parlamentare e rafforzare la rendicontabilità, la supervisione, il controllo democratico e la qualità dell'attività legislativa;

am)

di rafforzare e associare strettamente la società civile nel suo ruolo di attore indispensabile dei processi di consolidamento democratico, cooperazione regionale e riforme connesse all'adesione, con particolare attenzione alle forze filoeuropee e pro-democratiche presenti nella regione;

an)

di assicurare che i cittadini e le società dei paesi candidati siano più strettamente coinvolti nel processo di adesione e ne traggano benefici; di fornire particolare sostegno e incoraggiamento, in tale contesto, ai segmenti della società, alle opinioni e ai pareri filoeuropei e pro-democratici;

ao)

di assicurare che ciascuna misura adottata preveda un dialogo sostanziale e globale con le organizzazioni della società civile, il mondo accademico e i giovani dalla fase iniziale del processo decisionale fino alla fase di attuazione e valutazione, prestando particolare attenzione a non sostenere o finanziare le strutture di potere locali esistenti che adottino posizioni antieuropee o dalla dubbia reputazione democratica, e promuovendo così lo sviluppo dei valori dell'UE, lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e la creazione di istituzioni democratiche solide ed efficienti quali basi per il successo dell'adesione all'Unione;

ap)

di condannare con forza le campagne diffamatorie, le minacce e le intimidazioni nei confronti dei giornalisti e degli organi della stampa e di continuare a indagare e perseguire tali atti, in modo da creare un ambiente sicuro per i giornalisti, affrontando nel contempo problemi quali la concentrazione, le pressioni politiche ed economiche sul finanziamento dei mezzi d'informazione e la mancanza di trasparenza sulla proprietà degli stessi;

aq)

di sostenere attivamente e rafforzare un panorama mediatico più democratico, indipendente e diversificato, nonché la responsabilità e la governance dei media;

ar)

di aumentare le misure di sostegno a favore della resilienza alla disinformazione e alle campagne mediatiche destabilizzanti, comprese quelle realizzate attraverso operazioni soggette a influenze estere che mirano a indebolire i processi democratici e la sovranità dei paesi dei Balcani occidentali nonché il ruolo dell'UE nella regione mediante la guerra ibrida;

as)

di promuovere e sostenere attivamente l'attuazione di politiche contro la discriminazione e di insistere affinché i reati generati dall'odio siano perseguiti; di incoraggiare progressi più rapidi in materia di uguaglianza di genere nonché nel contrastare la discriminazione e garantire l'inclusione sociale delle minoranze etniche, nazionali e religiose, delle persone con disabilità, dei rom e delle persone LGBTQI+, con un'attenzione particolare ai minori, istituendo politiche inclusive che tutelino i diritti fondamentali dei cittadini;

at)

di chiedere un quadro giuridico più solido per prevenire e combattere attivamente il femminicidio, la violenza sulle donne e sui minori e altre forme di violenza domestica, anche rammentando gli obblighi sanciti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e adottando le misure necessarie per la ratifica della stessa; di prevenire e contrastare la tratta di esseri umani;

au)

di prendere atto delle difficoltà incontrate dai paesi dei Balcani occidentali nel gestire la migrazione e i flussi di rifugiati e degli sforzi sostanziali profusi dalla regione per garantire un alloggio e forniture umanitarie, principalmente con il sostegno dell'UE; di garantire un'attuazione efficiente degli accordi sullo status conclusi tra i paesi dei Balcani occidentali e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex);

av)

di sottolineare la rilevanza del contributo dei paesi dei Balcani occidentali alla protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea e di intensificare il sostegno europeo a favore della gestione delle frontiere nella regione; di rafforzare la capacità del sistema di asilo nella regione in cooperazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);

aw)

di sottolineare l'importanza cruciale della dimensione sociale e della coesione socioeconomica e il loro ruolo chiave durante tutto il processo di adesione;

ax)

di concentrarsi maggiormente sull'eliminazione della povertà, sul sostegno alla società civile e sull'attuazione degli impegni nell'ambito del diritto del lavoro;

ay)

di incoraggiare i paesi dei Balcani occidentali a elevare il livello dei loro diritti sociali e del lavoro, a promuovere la crescita e ad attuare l'acquis sociale dell'UE e di includere un'ampia gamma di portatori di interessi, quali i sindacati, le camere di commercio e le camere del lavoro, nel processo di negoziazione con i partner dell'UE;

az)

di affrontare il problema della fuga di cervelli adottando misure concrete quali la promozione di riforme dell'istruzione inclusive e di qualità, specialmente nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale (IFP), assicurando che il settore dell'istruzione risponda meglio ai criteri richiesti dal mercato del lavoro e contribuisca alla creazione di opportunità di lavoro a lungo termine e sostenibili per i giovani;

ba)

di sostenere la piattaforma «Bridging the Gap» per il dialogo regionale nel quadro del programma Giovani leader politici del Parlamento europeo nel tentativo di colmare il divario tra le politiche per i giovani, la partecipazione giovanile e i parlamentari nei Balcani occidentali e di incoraggiare azioni concrete volte a rafforzare la partecipazione giovanile alla politica e l'attuazione di politiche incentrate sui giovani in tutta la regione;

bb)

di promuovere opportunità di volontariato e impegno civico per i giovani e di investire maggiormente nei giovani della regione, accrescendo la partecipazione dei paesi in fase di adesione ai programmi di mobilità esistenti, come Erasmus+, Europa creativa e Orizzonte 2020, e istituendo nuovi programmi di mobilità intraregionale;

bc)

di rafforzare la cooperazione nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione attraverso un'apposita programmazione della Commissione europea;

bd)

di intensificare l'assistenza ai paesi dei Balcani occidentali al fine di migliorare la loro legislazione in materia di ambiente, efficienza energetica e clima e garantire che siano in grado di attuarla nel rispetto delle norme dell'UE e dell'accordo di Parigi, tra l'altro ottemperando pienamente e tempestivamente ai loro obblighi sanciti dal trattato della Comunità dell'energia per quanto riguarda il pieno allineamento all'acquis dell'Unione in maniera di energia e la piena attuazione dello stesso;

be)

di invitare le autorità ad adottare con urgenza misure per il monitoraggio, l'attenuazione e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e idrico; di provvedere a effettuare valutazioni ambientali strategiche ex ante e valutazioni d'impatto ambientale per assicurare uno sviluppo sostenibile dei settori dell'energia idroelettrica e del turismo, in equilibrio rispetto agli sforzi di conservazione;

bf)

di agevolare l'integrazione regionale nel settore dell'energia, aumentando la diversificazione e la sicurezza delle fonti di approvvigionamento, e di rafforzare la connettività delle infrastrutture energetiche e delle reti digitali;

bg)

di incoraggiare la necessaria transizione energetica verso fonti di energia rinnovabile più pulite e l'abbandono del carbone e della lignite, che provocano gravi rischi sociali e sanitari alle popolazioni locali e ai paesi limitrofi; di includere i paesi dei Balcani occidentali in fase di adesione nei processi del Green Deal europeo e del Fondo per una transizione giusta;

bh)

di ricordare che l'UE è il principale investitore estero nella regione, con un volume di investimenti esteri diretti pari a 12,7 miliardi di EUR tra il 2014 e il 2018; di attuare un piano strategico in materia di economia e investimenti al fine di migliorare la competitività, il contesto giuridico e imprenditoriale, la situazione delle PMI e lo sviluppo sostenibile nell'intera regione, in linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi e del Green Deal europeo, osservando al contempo che la crescita nei Balcani occidentali sta subendo un rallentamento, dopo una breve ripresa degli investimenti registrata negli anni precedenti, e che il contributo degli investimenti e delle esportazioni alla crescita sta diminuendo;

bi)

di promuovere e rafforzare l'integrazione economica regionale nei Balcani occidentali, che è già attuata nel quadro dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) e modellata sulla base dell'acquis dell'UE, e di sostenere attivamente l'integrazione economica tra l'UE e la regione estendendo le politiche dell'Unione e il mercato interno ai paesi dei Balcani occidentali allorché ne siano stati soddisfatti i presupposti;

bj)

di sostenere iniziative basate sul piano d'azione pluriennale per uno spazio economico regionale (MAP REA) adottato dai primi ministri dei paesi dei Balcani occidentali in occasione del vertice di Trieste del 2017, che comprende quattro pilastri — commercio, investimenti, mobilità e integrazione digitale — essenziali per lo sviluppo economico della regione e per accelerare la convergenza con l'UE;

bk)

di sostenere la cooperazione dei paesi dei Balcani occidentali con organizzazioni regionali e internazionali quali il Consiglio di cooperazione regionale (RCC), l'Ufficio regionale per la cooperazione giovanile (RYCO), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e con istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca europea per gli investimenti (BEI);

bl)

di continuare a fornire quanto prima il sostegno e l'assistenza necessari per completare i processi di adesione della Serbia e della Bosnia-Erzegovina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché di accogliere con favore le loro domande di ammissione all'OMC, presentate rispettivamente nel 1999 e nel 2005 e di rammentare l'importanza dell'adesione all'OMC per aprire opportunità commerciali e avvicinare i paesi candidati all'adesione all'UE;

bm)

di difendere gli interessi dell'Unione attenuando gli effetti negativi degli accordi di libero scambio con l'Unione economica eurasiatica firmati da paesi che hanno presentato domanda di adesione all'Unione europea e che hanno ottenuto la possibilità di concludere un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'UE, anche mediante una revisione del livello di assistenza concesso a tali paesi;

bn)

di incoraggiare la cooperazione regionale nel settore dello sviluppo infrastrutturale tra i paesi dei Balcani occidentali;

bo)

di attribuire elevata priorità alla regione nell'ambito della strategia dell'UE in materia di connessione, sottolineando l'importanza di migliorare le infrastrutture di trasporto del territorio, in particolare per agevolare gli scambi; di sostenere la costruzione di corridoi ferroviari e stradali europei in tempi rapidi in tutti i paesi dei Balcani occidentali; di incoraggiare la Commissione ad accelerare il finanziamento agli investimenti nelle infrastrutture;

bp)

di avvicinare i cittadini e le economie della regione all'UE integrando i paesi dei Balcani occidentali nelle reti TEN-T e TEN-E, fornendo sostegno alle azioni volte a garantire la qualità e la sicurezza dei servizi energetici e di trasporto, migliorando le infrastrutture e la connettività complessiva all'interno della regione, come pure tra la regione e l'UE, conformemente alla proposta avanzata dalla Commissione relativamente a un piano economico e di investimento strategico per i Balcani occidentali;

bq)

di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale per i Balcani occidentali in modo da apportare i vantaggi della trasformazione digitale ai cittadini; di aiutare i paesi della regione a migliorare le opportunità di finanziamento e sviluppo per le start-up e le PMI;

br)

di definire un calendario prevedibile per istituire una zona regionale senza costi di roaming e accelerarne l'attuazione, nonché ridurre ulteriormente le tariffe per la comunicazione con l'UE facendo leva sull'incremento della cooperazione e della connettività sia fisica che digitale a livello regionale;

bs)

di migliorare la coerenza, l'efficienza, la visibilità e la trasparenza dei finanziamenti dell'Unione nel settore dell'azione esterna, promuovendo così lo sviluppo dei valori dell'UE, lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e la creazione di istituzioni democratiche solide ed efficienti; di allineare, ove necessario, i finanziamenti destinati agli IPA III agli obiettivi del Green Deal europeo;

bt)

di garantire un sostegno preadesione adeguato, equo e proporzionato, basato sulle prestazioni e orientato ai risultati, che sia all'altezza delle esigenze di trasformazione dei beneficiari e aiuti questi ultimi ad adempiere gli obblighi di adesione all'UE; di attribuire priorità a progetti specifici a vantaggio della popolazione e dei paesi interessati e potenziare la capacità di assorbimento dei beneficiari;

bu)

di coordinare le questioni di governance economica in più stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali e migliorare la cooperazione reciproca al fine di ottimizzare gli sforzi di sostegno ed evitare la duplicazione dei finanziamenti;

bv)

di rafforzare la condizionalità tra l'assistenza macrofinanziaria e i progressi compiuti nella lotta contro la corruzione e rispettare Stato di diritto e i diritti umani;

bw)

di evitare tagli ai fondi totali dell'IPA che potrebbero rallentare le riforme relative all'UE e pregiudicare la capacità dell'Unione di conseguire il suo obiettivo strategico di stabilizzare e trasformare i paesi in fase di adesione e prepararli agli obblighi derivanti dall'adesione, limitando gravemente la capacità di affrontare le molteplici sfide correlate a Stato di diritto, riconciliazione, integrazione regionale e cambiamenti climatici, lasciando la regione ancora più esposta all'influenza di attori di paesi terzi; di garantire un sostegno adeguato e costante alla società civile;

bx)

di assicurare che l'IPA III sia incentrato su priorità politiche che, attraverso progetti concreti, abbiano un impatto diretto sulla vita dei cittadini e che i finanziamenti preadesione siano assegnati in modo trasparente, proporzionato e non discriminatorio e sulla base di solidi indicatori di rendimento, tenendo conto degli impegni assunti dai paesi beneficiari e dei progressi da essi compiuti in relazione all'attuazione delle riforme;

by)

di consolidare l'approccio basato sulla performance attraverso un meccanismo di sospensione, garantendo in tal modo coerenza con lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI); di integrare il regolamento IPA III con un «dialogo strategico» riformato e migliorato che garantisca che il Parlamento europeo sia informato e consultato in maniera tempestiva;

bz)

di sostenere la responsabilità democratica assicurando il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nel controllo, nella supervisione e nell'orientamento strategico della progettazione, della programmazione, del monitoraggio e della valutazione dell'IPA III mediante atti delegati;

ca)

di migliorare la visibilità complessiva e l'informazione in merito al sostegno dell'UE nella regione rafforzando la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica allo scopo di comunicare i valori dell'Unione e mettere in risalto il valore aggiunto dei progetti e dei programmi finanziati dall'UE; di elaborare una strategia di comunicazione congiunta in cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali; di sviluppare ulteriormente la comprensione dei benefici del processo di adesione e dell'unificazione del continente europeo;

cb)

di insistere sul progressivo allineamento dei paesi in fase di adesione con la politica estera e di sicurezza comune e con la politica commerciale comune dell'UE;

cc)

di aumentare in misura significativa la comunicazione relativa agli aiuti dell'UE, in particolare in merito al sostegno sostanziale che l'UE ha fornito ai Balcani occidentali nella lotta alla pandemia di Covid-19, e di assicurare che i beneficiari di tali aiuti non diffondano disinformazione e retorica negativa riguardo alla risposta dell'UE alla Covid-19;

cd)

di elogiare la cooperazione dei paesi dei Balcani occidentali nelle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) con l'UE;

ce)

di condannare le azioni dei paesi terzi volte a destabilizzare e compromettere la governance democratica nella regione dei Balcani occidentali;

cf)

di portare avanti la cooperazione nel settore della lotta contro le minacce ibride, comprese le misure volte a contrastare la propaganda russa;

cg)

di dare seguito al vertice UE-Balcani occidentali del 2020 per valutare e riesaminare il processo di adesione, infondendo nuovo dinamismo, e per fornire nuovi impulsi per la trasformazione dei paesi in fase di adesione;

ch)

di attuare rapidamente la metodologia di allargamento riveduta al fine di rilanciare il processo di adesione e di procedere, basandosi sul vertice UE-Balcani occidentali di Zagabria, all'adozione di quadri di negoziazione e alla convocazione di conferenze intergovernative intese ad avviare negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord;

ci)

sottolinea le quindici condizioni, decise dal Consiglio dell'Unione europea, che l'Albania deve soddisfare antecedentemente alla sua prima conferenza intergovernativa con gli Stati membri dell'UE;

cj)

di sostenere la cooperazione con il Regno Unito nei Balcani occidentali, tenendo conto dei legami britannici con la regione, nonché gli obiettivi comuni, tra cui l'avanzamento dello Stato di diritto, la lotta contro la criminalità organizzata, la lotta al terrorismo e gli altri obiettivi delle missioni PSDC;

ck)

di intensificare il dialogo politico di alto livello attraverso lo svolgimento periodico di vertici UE-Balcani;

cl)

di attuare le raccomandazioni della valutazione tematica del 2019 relativa al sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei paesi del vicinato e dell'allargamento (2010-2017), in aggiunta alla rapida adozione di una comunicazione della Commissione che affronti le gravi preoccupazioni in materia di Stato di diritto mediante un meccanismo di condizionalità e reversibilità;

cm)

di dare seguito al significativo sostegno fornito a tutti i paesi dei Balcani occidentali per affrontare le esigenze sanitarie e umanitarie immediate derivanti dalla Covid-19;

cn)

di continuare a sostenere i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE nei Balcani occidentali nel coordinamento della risposta e nell'attenuazione delle conseguenze socioeconomiche della pandemia di Covid-19 e di allineare le misure al pacchetto economico comune di emergenza messo a punto dall'UE in collaborazione con istituzioni finanziarie internazionali;

co)

di garantire che l'attuale QFP e quello di prossima generazione, unitamente al piano economico e di investimento per i Balcani occidentali, contribuiscano in misura significativa alla ripresa post-Covid-19 e facilitino la crescita economica e l'integrazione attraverso collegamenti digitali, energetici e di trasporto potenziati e sostenibili;

cp)

di garantire che il piano economico e di investimento per i Balcani occidentali non sia finanziato prevalentemente tramite fondi IPA esistenti e non possa così assorbire finanziamenti destinati ad altre politiche e programmi rilevanti; di allineare completamente tale piano al Green Deal europeo, in particolare all'obiettivo di decarbonizzazione dell'UE;

cq)

di dare priorità ai Balcani occidentali nella nuova garanzia per le azioni esterne e nel Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD+) nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI); di assicurare che venga aumentata del doppio la concessione di sovvenzioni tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, al fine di sostenere lo sviluppo del settore privato, la connettività, la digitalizzazione, l'agenda verde e gli investimenti sociali, e di aumentare in misura sostanziale le garanzie finanziarie a sostegno degli investimenti pubblici e privati nella regione attraverso lo strumento di garanzia;

cr)

di ampliare l'ambito geografico del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che già copre le crisi sanitarie pubbliche, a tutti i paesi dei Balcani occidentali;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi in fase di adesione.

(1)  GU C 47 dell'11.2.2020, pag. 15.

(2)  CdR 2727/2019.

(3)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 142.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2019)0299.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2019)0050.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2020)0010.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 17 giugno 2020

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/141


P9_TA(2020)0132

Richiesta di revoca dell'immunità di Gunnar Beck

Decisione del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Gunnar Beck (2019/2154(IMM))

(2021/C 362/15)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Gunnar Beck, trasmessa il 29 ottobre 2019 dal ministero federale tedesco della Giustizia e della Protezione dei consumatori, in relazione alla procedura n. 80 AR 137/19 e comunicata in Aula il 25 novembre 2019,

avendo ascoltato Gunnar Beck a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 30 aprile 2019 (1),

visto l'articolo 46 della Costituzione della Repubblica federale tedesca,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0036/2020),

A.

considerando che il Procuratore capo di Düsseldorf ha chiesto la revoca dell'immunità di Gunnar Beck, deputato al Parlamento europeo, in relazione a un'eventuale indagine su un presunto uso improprio di titoli, reato stabilito e punibile ai sensi della sezione 132a(1)(1) del codice penale tedesco;

B.

considerando che l'indagine non concerne opinioni o voti espressi da Gunnar Beck nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

C.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.

considerando che, sulla scheda elettorale per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo del 26 maggio 2019 Gunnar Beck figura come «Prof. Dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent [docente universitario], Barrister-at-Law für EU-Recht [specializzato in diritto dell'Unione europea], Neuss (NW)»; che nel 1996 Gunnar Beck ha conseguito un dottorato in filosofia a Oxford, Gran Bretagna, mentre in Germania non ha ottenuto il titolo né di professore né di dottore; che, prima della tornata costitutiva del Parlamento europeo, la Procura di Düsseldorf ha aperto un'indagine sulla base di comunicati stampa e denunce penali per il presunto uso improprio di un titolo ai sensi della sezione 132a(1)(1) del codice penale tedesco; che, poco dopo il 5 luglio 2019 e presumibilmente il 9 luglio 2019, l'indagine è stata sospesa in seguito all'elezione di Gunnar Beck al Parlamento europeo; che, il 4 settembre 2019, il Procuratore capo di Düsseldorf ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità di Gunnar Beck presso il ministero federale tedesco della Giustizia e della Protezione dei consumatori in vista di rilanciare l'indagine sul presunto uso improprio di un titolo ai sensi della sezione 132a(1)(1) del codice penale tedesco;

E.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento, la commissione giuridica «in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione»;

F.

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

G.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

H.

considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi effettivi dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;

1.

decide di revocare l'immunità di Gunnar Beck;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità tedesche e a Gunnar Beck.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/143


P9_TA(2020)0133

Richiesta di revoca dell'immunità di Guy Verhofstadt

Decisione del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Guy Verhofstadt (2019/2149(IMM))

(2021/C 362/16)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Guy Verhofstadt, trasmessa il 15 ottobre 2019 dal tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście, V sezione penale, nel quadro di un procedimento penale pendente in esito alla presentazione di un atto di accusa privato presso lo stesso tribunale (rif. X K 7/18), e comunicata in Aula il 13 novembre 2019,

avendo ascoltato Guy Verhofstadt, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 30 aprile 2019 (1),

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0037/2020),

A.

considerando che il giudice del tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście (Polonia), V sezione penale, ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Guy Verhofstadt in relazione a determinate dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo il 15 novembre 2017 nel corso di una discussione durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo; che nella motivazione della decisione del suddetto tribunale distrettuale si indica che «si deve ritenere che l'autorizzazione a procedere spetta al pubblico ministero, e in questo caso specifico al procuratore», che «se il procuratore non interviene nel procedimento in esame e, contemporaneamente, il Tribunale si rifiuta di presentare la richiesta di revoca dell'immunità, il ricorrente è privato della possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti delle persone protette dall'immunità del Parlamento europeo» e che «la disposizione esaminata [articolo 9, paragrafo 12, del suo regolamento] non stabilisce che il tribunale debba redigere la richiesta in questione ma che debba semplicemente trasmetterla. Quindi chiedere la revoca dell'immunità parlamentare equivale sostanzialmente a una mera trasmissione formale della richiesta del ricorrente privato»; che tale richiesta di revoca dell'immunità parlamentare è stata dunque trasmessa dall'autorità giudiziaria conformemente all'articolo 9, paragrafo 12, del suo regolamento, pur osservando che l'articolo 9, paragrafo 1, del suo regolamento prevede che ogni richiesta di revoca dell'immunità sia trasmessa da «un'autorità competente di uno Stato membro», non essendo i due concetti identici;

B.

considerando che Guy Verhofstadt è stato accusato, con atto di accusa privato presentato dal rappresentante del ricorrente privato presso detto tribunale, di avere insultato, agendo con dolo eventuale, il ricorrente; che, nel suo intervento durante una discussione in Aula sullo stato di avanzamento dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia, rilanciato dai mezzi di comunicazione, Guy Verhofstadt ha definito i partecipanti alla Marcia dell'indipendenza tenutasi nel 2017 a Varsavia «fascisti, neonazisti e suprematisti bianchi»; che il ricorrente era tra i partecipanti a tale marcia;

C.

considerando che, con tali dichiarazioni, Guy Verhofstadt avrebbe pubblicamente insultato il ricorrente in sua assenza, addebitandogli fatti che gli arrecano pregiudizio agli occhi dell'opinione pubblica — il che, secondo il ricorrente, rischierebbe di privarlo della fiducia necessaria per ricoprire una data funzione, esercitare professioni diverse o svolgere un dato tipo di attività — e commettendo il reato di cui all'articolo 216, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2, del codice penale polacco;

D.

considerando che l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

E.

considerando che, da un lato, il Parlamento non può essere equiparato a un organo giurisdizionale e, dall'altro, il deputato, nell'ambito di una procedura di revoca dell'immunità, non può essere considerato «imputato» (2);

F.

considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

G.

considerando che Guy Verhofstadt ha rilasciato le sue dichiarazioni nel corso di una sessione plenaria del Parlamento europeo, all'interno dell'Aula stessa, nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

H.

considerando che le dichiarazioni rese da Guy Verhofstadt rientrano quindi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato e della sua attività al Parlamento europeo;

1.

decide di non revocare l'immunità di Guy Verhofstadt;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Guy Verhofstadt.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza del Tribunale del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlement, T-214/18 ECLI:EU:T:2019:266.

(2)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019, Oriol Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Mercoledì 17 giugno 2020

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/145


P9_TA(2020)0130

Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (05639/2/2020 — C9-0132/2020 — 2018/0178(COD)

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 362/17)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05639/2/2020 — C9-0132/2020),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0353),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 58 del regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0107/2020),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 24.

(3)  Testi approvati del 28.3.2019, P8_TA(2019)0325.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/146


P9_TA(2020)0131

Statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (15300/1/2019 — C9-0102/2020 — 2018/0154(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 362/18)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (15300/1/2019 — C9-0102/2020),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0307),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0108/2020),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati del 16.4.2019, P8_TA(2019)0359.


Giovedì 18 giugno 2020

8.9.2021   

IT

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C 362/147


P9_TA(2020)0134

Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (08662/1/2019 — C9-0004/2019 — 2019/0078(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 362/19)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08662/1/2019),

visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (08668/2019),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0004/2019),

vista la sua risoluzione non legislativa del 18 giugno 2020 (1) sul progetto di decisione,

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci,

vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0024/2020),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Cabo Verde.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0135.


8.9.2021   

IT

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C 362/148


P9_TA(2020)0135

Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (Risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (08662/2019 — C9-0004/2019 — 2019/0078M(NLE))

(2021/C 362/20)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08662/2019),

visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (08668/2019),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 43, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)(C9-0004/2019),

vista la sua risoluzione legislativa del 18 giugno 2020 (1) sul progetto di decisione,

visto l'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (2),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 su norme comuni per quanto riguarda l'applicazione della dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca (3),

vista la relazione finale del febbraio 2018 dal titolo «Studio di valutazione ex-post ed ex-ante dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde»,

visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

visto il parere della commissione per lo sviluppo,

vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0023/2020),

A.

considerando che la Commissione e il governo di Capo Verde hanno negoziato un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS UE-Capo Verde) congiuntamente a un protocollo di attuazione per un periodo di cinque anni;

B.

considerando che l'obiettivo globale dell'APPS UE-Capo Verde è quello di intensificare la cooperazione in materia di pesca tra l'Unione europea e Capo Verde, nell'interesse delle due parti, promuovendo una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva (ZEE) di Capo Verde;

C.

considerando che il tasso di utilizzo delle possibilità di pesca nell'ambito del precedente APPS UE-Capo Verde oscillava tra il 58 % e il 68 %, con un buon utilizzo per i pescherecci a circuizione e un uso moderato per i pescherecci con palangari e i pescherecci con lenze e canne;

D.

considerando che gli squali costituiscono il 20 % delle catture, ma la mancanza di dati scientifici significa che il dato complessivo potrebbe non essere accurato ed essere molto più elevato;

E.

considerando che l'APPS UE-Capo Verde dovrebbe promuovere un più efficace sviluppo sostenibile delle comunità di pesca capoverdiane e delle industrie e attività correlate, comprese le conoscenze scientifiche in materia di pesca; che il sostegno previsto nel quadro del protocollo deve essere coerente con i piani di sviluppo nazionali e il piano d'azione per la crescita blu per lo sviluppo entro limiti ecologici, elaborato con le Nazioni Unite per aumentare la produzione e la professionalità del settore, al fine di soddisfare le esigenze alimentari e occupazionali della popolazione locale;

F.

considerando che gli impegni assunti dall'UE nel quadro degli accordi internazionali dovrebbero essere sostenuti anche nell'ambito dell'APPS, segnatamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), in particolare l'OSS 14, e che tutte le azioni dell'UE, compreso l'APPS, devono contribuire a tali obiettivi;

G.

considerando che l'UE, attraverso il Fondo europeo di sviluppo, fornisce a Capo Verde una dotazione pluriennale di 55 milioni di EUR, concentrandosi su un settore principale, vale a dire il contratto di buona governance e di sviluppo;

H.

considerando che l'APPS dovrebbe contribuire alla promozione e allo sviluppo del settore della pesca e che devono essere costruite o ristrutturate le infrastrutture di base di Capo Verde, come ad esempio porti, siti di sbarco, strutture di stoccaggio e impianti di trasformazione;

I.

considerando che il Parlamento deve essere immediatamente ed esaurientemente informato in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo o al suo rinnovo;

1.

ritiene che l'APPS UE-Capo Verde debba puntare a due obiettivi di pari rilevanza: 1) fornire possibilità di pesca ai pescherecci UE nella ZEE di Capo Verde, sulla base delle migliori conoscenze e opinioni scientifiche disponibili e senza interferire con le misure di conservazione e di gestione delle organizzazioni regionali cui appartiene Capo Verde — in particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) — né superare le eccedenze disponibili; e 2) promuovere ulteriormente la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica tra l'UE e Capo Verde nel settore della pesca sostenibile e dello sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella ZEE di Capo Verde, senza compromettere nel contempo le opzioni e le strategie sovrane di Capo Verde relativamente al suo stesso sviluppo; ritiene, allo stesso tempo e alla luce dell'elevato valore della biologia marina nelle acque di Capo Verde, che l'accordo dovrebbe garantire l'adozione di misure volte a limitare la pesca accidentale da parte dei pescherecci UE nella ZEE di Capo Verde;

2.

ritiene che sarebbe opportuno adottare misure volte a garantire che non venga superato il quantitativo di riferimento stabilito nell'accordo;

3.

richiama l'attenzione sui risultati delle valutazioni retrospettive e prospettiche del protocollo dell'APPS UE-Capo Verde 2014-2018, presentati nel maggio 2018, secondo le quali il protocollo si è dimostrato nel complesso efficace, efficiente e adeguato agli interessi in gioco e coerente con la politica settoriale di Capo Verde, ottenendo un elevato grado di accettabilità da parte dei portatori di interessi, e che raccomandano di concludere un nuovo protocollo; sottolinea che vi è spazio per un progresso più efficace nella cooperazione in materia di pesca tra l'UE e Capo Verde e, a tale proposito, ritiene importante che il nuovo protocollo vada i precedenti protocolli di attuazione di tale accordo, in particolare per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo del settore della pesca capoverdiano;

4.

sostiene la necessità di compiere progressi significativi nello sviluppo del settore della pesca di Capo Verde, anche a livello di industria della pesca e attività connesse, e invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie, fra cui l'eventuale revisione e il rafforzamento della componente di sostegno settoriale dell'accordo, unitamente alla creazione di condizioni che aumentino il tasso di assorbimento di tale sostegno;

5.

ritiene che l'APPS UE-Capo Verde non conseguirà i suoi obiettivi se non contribuisce ad accrescere il valore aggiunto di Capo Verde derivante dallo sfruttamento delle sue risorse alieutiche;

6.

sostiene che l'APPS UE-Capo Verde e il relativo protocollo devono essere allineati ai piani nazionali di sviluppo e al piano di crescita blu per lo sviluppo entro limiti ecologici del settore della pesca di Capo Verde, che rappresentano settori prioritari per il sostegno UE e per i quali occorre mobilitare la necessaria assistenza tecnica e finanzia, e che essi dovrebbero nello specifico:

rafforzare la capacità istituzionale e migliorare la governance: elaborare la legislazione, basarsi su piani di gestione e sostenere l'attuazione di tale legislazione e dei piani di gestione;

rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza nella ZEE di Capo Verde e nelle aree limitrofe;

rafforzare le misure di lotta alle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), anche nelle acque interne;

rafforzare i partenariati con altri paesi interessati alle attività di pesca nella ZEE di Capo Verde, segnatamente mediante accordi di pesca, e garantire la trasparenza mediante la pubblicazione dell'eventuale contenuto di tali accordi e l'istituzione di un programma regionale per la formazione e l'utilizzo di osservatori;

sostenere l'istituzione e il miglioramento di un programma di raccolta dei dati che consenta alle autorità capoverdiane di comprendere le risorse disponibili e sostenere la valutazione scientifica delle risorse, con un conseguente processo decisionale basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili;

consentire la costruzione e/o la ristrutturazione di infrastrutture essenziali per la pesca e le attività correlate quali banchine e porti di sbarco (sia industriali che artigianali, ad esempio presso il porto di Mindelo nell'isola di São Vicente), siti per lo stoccaggio e la lavorazione del pesce, mercati, infrastrutture di distribuzione e commercializzazione e laboratori di analisi della qualità;

sostenere e migliorare le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori, in particolare le donne, in tutte le attività correlate alla pesca, comprese non solo la commercializzazione, ma anche la trasformazione, la gestione della pesca e la scienza;

sostenere le conoscenze scientifiche necessarie per la creazione di zone marine protette, tra cui l'attuazione, il monitoraggio e il controllo delle stesse;

limitare le catture accessorie di specie sensibili, quali le tartarughe marine;

consentire il rafforzamento delle organizzazioni che rappresentano gli uomini e le donne operanti nel settore della pesca, in particolare quelli impegnati nella pesca artigianale su piccola scala, contribuendo in tal modo a rafforzare le capacità tecniche, di gestione e di negoziazione;

servire ad allestire e/o ad ammodernare i centri di formazione di base e di formazione professionale, innalzando così i livelli di qualifica dei pescatori, dei marittimi e delle donne nel settore della pesca e di altre attività associate all'economia blu;

rafforzare le misure volte a incoraggiare i giovani a praticare la pesca;

migliorare il potenziale di ricerca scientifica e la capacità di monitoraggio delle risorse alieutiche e dell'ambiente marino;

migliorare la sostenibilità delle risorse marine in generale;

7.

si compiace del fatto che l'accordo non riguarda i piccoli pesci pelagici che sono estremamente importanti per la popolazione locale e per i quali non esiste un'eccedenza;

8.

esprime preoccupazione per l'impatto potenzialmente negativo delle attività di pesca sulla popolazione degli squali nella ZEE di Capo Verde;

9.

ritiene che sia necessario effettuare una valutazione più dettagliata dei benefici che l'attuazione del protocollo apporta alle economie locali (occupazione, infrastrutture, miglioramenti sociali);

10.

ritiene auspicabile migliorare la quantità e l'accuratezza dei dati su tutte le catture (specie bersaglio e catture accessorie) e sullo stato di conservazione delle risorse della pesca, ma anche sull'impatto dell'attività di pesca sull'ambiente marino, nonché migliorare l'attuazione del finanziamento al sostegno settoriale, in modo da poter valutare più esattamente l'impatto dell'accordo sull'ecosistema marino, sulle risorse di pesca, ma anche sule comunità locali, compreso il suo impatto sociale ed economico;

11.

ritiene che, alla luce dell'eventuale chiusura o limitazione delle attività di pesca, occorra innanzitutto affrontare la questione delle esigenze locali in materia di pesca, sulla base di un valido parere scientifico, al fine di garantire la sostenibilità delle risorse;

12.

invita la Commissione e le autorità di Capo Verde a migliorare la raccolta dei dati e il monitoraggio degli stock nell'ambito dello sfruttamento eccessivo delle risorse della pesca, con particolare riferimento agli squali;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri, nelle loro politiche di cooperazione e di aiuto pubblico allo sviluppo incentrate su Capo Verde, a tener presente che il Fondo europeo di sviluppo e il sostegno settoriale previsti nel presente APPS dovrebbero integrarsi a vicenda, al fine di contribuire al rafforzamento del settore della pesca locale e garantire che il paese goda della piena sovranità sulle sue risorse; invita la Commissione ad agevolare, tramite il Fondo di sviluppo europeo e altri strumenti ritenuti pertinenti, le misure necessarie per l'allestimento di infrastrutture che, a motivo della loro entità e del costo, non possono essere realizzate unicamente con il sostegno settoriale nel quadro dell'APPS come, ad esempio, i porti di pesca (industriali e artigianali);

14.

sostiene la necessità di aumentare il contributo dell'APPS alla creazione locale di posti di lavoro diretti e indiretti, sia sui pescherecci che operano nel quadro di tale accordo sia nelle attività connesse alla pesca, a monte come a valle; ritiene che gli Stati membri possano svolgere un ruolo chiave e partecipare attivamente alla creazione di capacità e agli sforzi di formazione a tal fine;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare ulteriormente la loro cooperazione con Capo Verde, a valutare le possibilità di potenziare la futura assistenza allo sviluppo, principalmente nell'ambito del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), proposto nel quadro del bilancio UE per il periodo 2021-2027, tenendo conto in particolare del buon uso dei fondi dell'UE a Capo Verde e della stabilità politica del paese in un contesto geopolitico complesso, che occorre sostenere e ricompensare;

16.

invita la Commissione a esortare la Repubblica del Capo Verde a utilizzare il contributo finanziario previsto dal protocollo per rafforzare la propria industria nazionale della pesca a lungo termine, incoraggiare la domanda di investimenti locali e di progetti industriali, e favorire la crescita di un'economia blu sostenibile, creando in tal modo posti di lavoro a livello locale e stimolando l'attrattività delle attività di pesca presso le giovani generazioni;

17.

invita la Commissione a trasmettere al Parlamento e a mettere a disposizione del pubblico i verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo e le conclusioni delle valutazioni annuali; invita la Commissione a consentire ai rappresentanti del Parlamento di partecipare alle riunioni della commissione mista in qualità di osservatori e ad incoraggiare la partecipazione delle comunità di pescatori di Capo Verde e dei portatori di interessi associati;

18.

ritiene utile raccogliere informazioni sui benefici che l'attuazione del protocollo apporta alle economie locali (occupazione, infrastrutture, miglioramenti sociali);

19.

invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle loro competenze, a informare immediatamente ed esaurientemente il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo e, se del caso, in merito al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e all'articolo 218, paragrafo 10 TFUE;

20.

richiama l'attenzione della Commissione, e in particolare del Consiglio, sul fatto che continuare a procedere all'applicazione provvisoria degli accordi internazionali prima che il Parlamento abbia dato il suo consenso non è compatibile con i principi guida dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», che tale pratica limita notevolmente lo status del Parlamento quale unica istituzione UE direttamente eletta democraticamente e danneggia inoltre le credenziali democratiche dell'UE nel suo insieme;

21.

invita la Commissione a integrare meglio le raccomandazioni del Parlamento nell'APPS UE-Capo Verde, tenendone conto ad esempio nelle procedure di rinnovo del protocollo;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento della Repubblica del Capo Verde.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0134.

(2)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(3)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 93.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/152


P9_TA(2020)0136

Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e Guinea-Bissau (2019-2024) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (08928/2019 — C9-0011/2019 — 2019/0090(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 362/21)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08928/2019),

visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (08894/2019),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0011/2019),

vista la sua risoluzione non legislativa del 18 giugno 2020 (1) sul progetto di decisione,

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci,

vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0012/2020),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea-Bissau.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0137.


8.9.2021   

IT

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C 362/153


P9_TA(2020)0137

Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e Guinea-Bissau nel settore della pesca (2019-2024) (Risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (08928/2019 — C9-0011/2019 — 2019/0090M(NLE))

(2021/C 362/22)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08928/2019),

visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (08894/2019) («il protocollo»),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v, e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0011/2019),

visto l'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio (politica comune della pesca) (1),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 su norme comuni per quanto riguarda l'applicazione della dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca (2)

vista la sua risoluzione legislativa del 18 giugno 2020 (3) sul progetto di decisione,

visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

visto il parere della commissione per lo sviluppo,

vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0013/2020),

A.

considerando che l'obiettivo generale dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'UE e la Guinea-Bissau è di potenziare la cooperazione in materia di pesca tra l'Unione e la Guinea-Bissau, nell'interesse di entrambe le parti, promuovendo una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau, oltre allo sviluppo del settore della pesca di tale paese e della sua economia blu;

B.

considerando che l'utilizzo delle possibilità di pesca nell'ambito del precedente APPS è considerato nel complesso soddisfacente;

C.

considerando che l'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau ha acquisito un'importanza notevole nel contesto dei vari APPS conclusi dall'UE con paesi terzi, essendo attualmente il terzo più importante in termini di fondi mobilitati, oltre a essere uno dei tre soli accordi che consentono l'accesso alla pesca multispecifica;

D.

considerando che il contributo della pesca della Guinea-Bissau alla ricchezza del paese è molto basso (3,5 % del PIL nel 2015), sebbene i fondi trasferiti nel quadro dell'APPS a titolo di compensazione finanziaria per l'accesso alle risorse contribuiranno in modo significativo alle finanze pubbliche nazionali;

E.

considerando che, rispetto al protocollo precedente, il contributo finanziario dell'UE è passato da 9 a 11,6 milioni di EUR all'anno per quanto riguarda l'importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche e da 3 a 4 milioni di EUR all'anno per il sostegno alla politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau;

F.

considerando che, durante il periodo di applicazione del protocollo, le possibilità di pesca saranno espresse in due modi diversi: in termini di sforzo di pesca (misurato in tonnellate di stazza lorda (TSL)) per i primi due anni e di limiti di cattura (in tonnellate) per i restanti tre anni; che tale transizione dovrebbe essere accompagnata dall'attuazione, nei primi due anni del protocollo, di un sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS) e dal trattamento dei dati di cattura;

G.

considerando che, durante il primo periodo coperto dal protocollo, le possibilità di pesca concesse alle flotte dell'UE sono le seguenti: 3 700 TSL per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti, 3 500 TSL per i pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi e 15 000 TSL per i pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici, 28 tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari e 13 tonniere con lenze e canne; che, durante il secondo periodo, le possibilità di pesca concesse alle flotte dell'UE sono le seguenti: 2 500 tonnellate per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti, 11 000 tonnellate per i pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci, 1 500 tonnellate per i pescherecci da traino congelatori per la pesca di cefalopodi e 18 000 tonnellate per i pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici, 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangari e 13 tonniere con lenze e canne;

H.

considerando che il primo accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Guinea-Bissau risale al 1980; che l'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017; che la realizzazione della componente di tali accordi relativa alla cooperazione allo sviluppo (ossia il sostegno settoriale) non è stata complessivamente soddisfacente; che tuttavia sono stati registrati progressi nel monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e nella capacità di ispezione sanitaria, nonché nella partecipazione della Guinea-Bissau agli organismi regionali competenti per la pesca; che la cooperazione settoriale deve essere rafforzata al fine di promuovere più efficacemente lo sviluppo del settore locale della pesca, nonché delle industrie e attività connesse, in modo che una quota maggiore del valore aggiunto creato dallo sfruttamento delle risorse naturali del paese rimanga in Guinea-Bissau;

I.

considerando che, al fine di promuovere lo sviluppo del settore della pesca in Guinea-Bissau, si rende necessario predisporre infrastrutture di base quali porti, siti di sbarco e strutture per lo stoccaggio e la lavorazione del pesce, tuttora carenti, nel tentativo di attirare gli sbarchi del pesce catturato nelle acque della Guinea-Bissau;

J.

considerando che nel 2021 avrà inizio il decennio ONU delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (2021-2030); che è opportuno incoraggiare i paesi terzi ad assumere un ruolo chiave nell'acquisizione delle conoscenze;

K.

considerando che il commercio dei prodotti della pesca provenienti dalla Guinea-Bissau è vietato dall'Unione europea da molti anni a causa dell'incapacità del paese di rispettare le misure sanitarie imposte dall'UE; che il ritardo nel processo di certificazione del laboratorio di analisi (CIPA) costituisce il principale ostacolo all'esportazione di prodotti della pesca dalla Guinea-Bissau verso l'Unione europea; che le autorità guineane e la Commissione stanno lavorando insieme nel processo di certificazione per revocare tale divieto;

L.

considerando che è necessario garantire che una percentuale più elevata del valore aggiunto generato dallo sfruttamento delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau resti nel paese;

M.

considerando che la creazione di posti di lavoro diretti nel settore della pesca in Guinea-Bissau è limitata e circoscritta, anche per quanto riguarda l'equipaggio locale a bordo delle navi (il cui numero attuale è inferiore a quello registrato nel corso del precedente protocollo) o delle donne che lavorano nel settore della pesca e che vivono di tale attività;

N.

considerando che, rispetto al protocollo precedente, il numero di marittimi da imbarcare sulla flotta dell'UE è notevolmente aumentato; che gli armatori delle navi dell'Unione si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi guineani; che le autorità della Guinea-Bissau devono redigere e tenere aggiornato un elenco indicativo di marinai qualificati idonei all'imbarco sulle navi dell'UE;

O.

considerando i progressi compiuti nella lotta alla pesca INN (illegale, non dichiarata e non regolamentata) nelle acque territoriali della Guinea-Bissau, grazie al rafforzamento dei mezzi di sorveglianza della zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea-Bissau, in particolare quelli assegnati al FISPAC (sorveglianza e controllo delle attività di pesca), tra cui un corpo di osservatori e navi pattuglia rapide; che permangono lacune e carenze che devono essere superate, tra cui le questioni relative al sistema VMS («Vessel Monitoring System»);

P.

considerando i progressi compiuti nella definizione degli stock demersali della ZEE della Guinea-Bissau, in particolare la «relazione della campagna di valutazione degli stock demersali nella ZEE della Guinea-Bissau» del gennaio 2019;

Q.

considerando che la Guinea-Bissau è uno dei 13 paesi che rientrano nell'ambito del progetto «Miglioramento della governance della pesca a livello regionale nell'Africa occidentale (PESCAO)», adottato con decisione C (2017) 2951 della Commissione, del 28 aprile 2017, che mira, tra l'altro, a rafforzare la prevenzione e la risposta alla pesca INN migliorando il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza a livello nazionale e regionale;

R.

considerando che l'integrazione delle raccomandazioni precedentemente formulate dal Parlamento nell'attuale protocollo non è stata pienamente soddisfacente;

S.

considerando che il Parlamento europeo deve essere debitamente e prontamente informato in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo o al suo rinnovo;

1.

rileva l'importanza dell'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau, sia per la Guinea-Bissau che per le flotte dell'UE operanti nella zona di pesca di tale paese; sottolinea che vi è un margine di miglioramento nella cooperazione in materia di pesca tra l'UE e la Guinea-Bissau e invita nuovamente la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per andare oltre quanto già realizzato dai precedenti protocolli di attuazione dell'accordo, in modo che tale APPS consenta di conseguire complessivamente un soddisfacente livello di sviluppo del settore locale della pesca, e mantenere la coerenza con i traguardi menzionati nell'obiettivo di sviluppo delle Nazioni Unite (OSS) n. 14 per conservare e sfruttare in maniera sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine ai fini dello sviluppo sostenibile;

2.

ritiene che gli obiettivi dell'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau abbiano avuto diversi gradi di successo: se l'accordo ha offerto e offre notevoli possibilità di pesca per le navi dell'UE nella zona di pesca della Guinea-Bissau, di cui gli armatori europei hanno fatto ampio uso, i risultati ottenuti in termini di sviluppo del settore della pesca locale sono nel complesso insufficienti e insoddisfacenti;

3.

sottolinea che, al suo articolo 3, il protocollo contiene una clausola di non discriminazione in virtù della quale la Guinea-Bissau si impegna a non concedere condizioni tecniche più favorevoli ad altre flotte straniere operanti nella sua zona di pesca che presentino le stesse caratteristiche e operino sulle medesime specie; invita la Commissione a seguire da vicino gli accordi di pesca conclusi dall'UE con paesi terzi nella zona di pesca della Guinea-Bissau;

4.

accoglie con favore il contributo delle navi dell'UE alla sicurezza alimentare in Guinea-Bissau mediante sbarchi diretti, come specificato nel capo V dell'allegato al protocollo, a vantaggio delle comunità locali e per promuovere il commercio e il consumo interni di pesce;

5.

ritiene che una transizione nella gestione delle possibilità di pesca (da una gestione basata sullo sforzo di pesca a una gestione basata sui limiti di cattura) rappresenti una sfida per il presente protocollo; invita la Commissione e la Guinea-Bissau a promuovere senza indugio una transizione adeguata ed efficiente, che garantisca la necessaria affidabilità ed efficienza del sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS) e del trattamento dei dati relativi alle catture;

6.

sostiene la necessità di compiere progressi significativi nello sviluppo del settore della pesca della Guinea-Bissau, anche a livello delle industrie e delle attività connesse, e invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie, compresa l'eventuale revisione e rafforzamento della componente di sostegno settoriale dell'accordo, nonché misure atte ad aumentare il tasso di assorbimento del contributo finanziario, al fine di conseguire tale obiettivo;

7.

ritiene che l'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau non conseguirà i suoi obiettivi se non contribuisce all'attuazione di un sistema di gestione sostenibile di lungo termine per lo sfruttamento delle sue risorse alieutiche; reputa di vitale importanza rispettare le disposizioni del protocollo in materia di sostegno settoriale, in modo da contribuire alla piena attuazione della strategia nazionale a favore della pesca e dell'economia blu; individua, a tale proposito, settori prioritari che devono essere sostenuti dall'UE, mobilitando l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria allo scopo di:

a.

rafforzare la capacità istituzionale, segnatamente le strategie regionali e globali per la governance della pesca, in modo da tenere conto degli impatti cumulativi che i diversi accordi in materia di pesca conclusi dai paesi comportano per la regione;

b.

sostenere il rafforzamento delle aree marine protette per intraprendere una gestione integrata delle risorse alieutiche;

c.

costruire infrastrutture adatte alla pesca e alle attività connesse, quali porti (industriali e artigianali), siti preposti allo sbarco, allo stoccaggio e alla lavorazione del pesce, mercati, strutture di distribuzione e commercializzazione o laboratori di analisi della qualità, al fine di attirare gli sbarchi di pesce catturato nelle acque della Guinea-Bissau;

d.

rafforzare la capacità degli operatori locali nel settore della pesca, sostenendo le organizzazioni dei pescatori;

e.

formare professionisti della pesca;

f.

sostenere la pesca artigianale;

g.

contribuire al buono stato ecologico dell'ambiente marino, in particolare sostenendo gli attori locali nelle operazioni di raccolta dei rifiuti e degli attrezzi da pesca;

h.

riconoscere e valorizzare del ruolo delle donne e dei giovani nella pesca, oltre a rafforzare l'organizzazione dei loro ruoli, promuovendo le condizioni necessarie a tal fine;

8.

esorta la Commissione e gli Stati membri a tener conto, nelle loro politiche di cooperazione e di aiuto pubblico allo sviluppo, del fatto che il Fondo europeo di sviluppo (FES) e il sostegno settoriale previsto dall'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau dovrebbero essere complementari e pienamente coordinati, al fine di contribuire al rafforzamento del settore locale della pesca;

9.

esprime preoccupazione per il numero crescente di impianti di produzione di farine di pesce e di olio di pesce lungo le coste dell'Africa occidentale, che sono anch'essi riforniti di pesce proveniente dalle acque della Guinea-Bissau; sottolinea che la pesca del pesce foraggio contravviene al principio della sostenibilità e alla fornitura di preziose risorse proteiche alla comunità locale; accoglie con favore l'ampliamento delle strutture portuali e di sbarco in Guinea-Bissau, ma esprime al tempo stesso preoccupazione che a tale ampliamento possa seguire la costruzione di nuovi impianti di produzione di farina di pesce;

10.

invita la Commissione e le autorità della Guinea-Bissau a rafforzare la cooperazione al fine di stabilire le condizioni per l'esportazione di prodotti della pesca della Guinea-Bissau verso l'UE, in particolare per quanto riguarda la verifica delle condizioni sanitarie richieste e la certificazione del laboratorio di analisi (CIPA), in modo da superare l'attuale divieto, stimolare lo sviluppo del settore locale della pesca e, di conseguenza, compiere progressi nel conseguimento degli obiettivi prefissati dall'APPS;

11.

sostiene la necessità di rafforzare il contributo dell'APPS alla creazione locale di posti di lavoro diretti e indiretti, sia sulle navi che operano nell'ambito di tale accordo sia nelle attività connesse alla pesca, sia a monte che a valle; ritiene che gli Stati membri possano svolgere un ruolo importante e partecipare attivamente agli sforzi a favore della creazione di capacità e della formazione, in modo da conseguire gli obiettivi prefissati;

12.

ricorda che in Guinea-Bissau vi sono ecosistemi marini e costieri dalle caratteristiche uniche, quali le foreste di mangrovie che fungono da habitat di crescita per le risorse alieutiche e che necessitano di azioni mirate per la tutela e il ripristino della biodiversità;

13.

ritiene utile raccogliere informazioni sui benefici che l'attuazione del protocollo apporta alle economie locali (ad esempio in materia di occupazione, infrastrutture, miglioramenti sociali);

14.

reputa necessario migliorare la quantità e la qualità dei dati relativi a tutte le catture (specie bersaglio e catture accessorie), allo stato di conservazione delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau e, in generale, all'impatto dell'APPS sugli ecosistemi, nonché adoperarsi per sviluppare la capacità della Guinea-Bissau di acquisire tali dati; invita la Commissione europea a promuovere il regolare funzionamento degli organismi incaricati di sorvegliare l'attuazione dell'APPS, segnatamente la commissione mista, il comitato scientifico congiunto, con il coinvolgimento di associazioni di pescatori artigianali, associazioni di donne che lavorano nel settore della pesca, sindacati, rappresentanti delle comunità costiere e organizzazioni della società della Guinea-Bissau;

15.

ritiene che vi sia l'assoluta necessità di migliorare la raccolta dei dati sulle catture in Guinea-Bissau; chiede inoltre un miglioramento della trasmissione alle autorità africane dei dati generati dai sistemi VMS delle navi dell'UE tramite lo Stato di bandiera; chiede una migliore interoperabilità dei sistemi di dati;

16.

sollecita la pubblicazione di relazioni sulle azioni che hanno beneficiato di un sostegno settoriale, in vista di una maggiore trasparenza;

17.

ritiene che, in caso di chiusura delle attività di pesca o di introduzione di restrizioni alle stesse, al fine di garantire la sostenibilità delle risorse, come previsto dal protocollo, occorra innanzitutto soddisfare le esigenze della pesca locale, sulla base di pareri scientifici motivati;

18.

pone l'accento sull'importanza del criterio degli stock eccedentari per le navi dell'Unione che pescano nelle acque dei paesi terzi;

19.

sostiene la necessità di migliorare la governance, il controllo e la sorveglianza della zona di pesca della Guinea-Bissau e di contrastare la pesca INN, tra l'altro rafforzando il monitoraggio delle navi (attraverso il sistema VMS) al fine di migliorare la sostenibilità delle attività di pesca;

20.

sollecita l'inclusione di disposizioni in materia di trasparenza, che comporterebbero la pubblicazione di tutti gli accordi con gli Stati o le entità private che hanno accordato l'accesso alle navi straniere nella ZEE della Guinea-Bissau;

21.

sottolinea l'importanza di assegnare le possibilità di pesca previste dall'APPS sulla base dei principi di equità, equilibrio e trasparenza;

22.

sottolinea l'importanza che gli sbarchi di pesce nei porti della Guinea-Bissau contribuiscano alle attività locali di trasformazione e alla sicurezza alimentare, in termini sia di specie che di qualità;

23.

chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento i verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista, il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 5 del protocollo e i risultati delle sue valutazioni annuali, nonché informazioni sul nesso tra tale programma e il piano strategico per lo sviluppo della pesca in Guinea-Bissau (2015-2020), i verbali e le conclusioni delle riunioni del comitato scientifico congiunto, nonché informazioni sulla pesca INN nella zona di pesca della Guinea-Bissau, l'integrazione degli operatori economici dell'UE nel settore della pesca in Guinea-Bissau (articolo 10 del protocollo) e la verifica del rispetto degli obblighi da parte degli armatori (ad esempio per quanto riguarda il contributo in natura previsto al capo V dell'allegato al protocollo); invita la Commissione europea a presentare al Parlamento, nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua attuazione;

24.

invita la Commissione e le autorità della Guinea-Bissau a fornire informazioni più precise in merito allo sviluppo della pesca di pesci foraggio nella regione;

25.

invita la Commissione a integrare meglio le raccomandazioni del Parlamento nell'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau, tenendone conto nelle procedure di rinnovo del protocollo;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Guinea-Bissau.

(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 93.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0136.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/158


P9_TA(2020)0138

Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra São Tomé e Príncipe e la Comunità europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (12199/2019 — C9-0001/2020 — 2019/0173(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 362/23)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12199/2019),

visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (12202/2019),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0001/2020),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci,

vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0001/2020),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/159


P9_TA(2020)0139

Accordo UE-Confederazione svizzera sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC (articolo XXVIII del GATT 1994) per quanto riguarda le carni insaporite ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite (12482/2019 — C9-0194/2019 — 2019/0196(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 362/24)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12482/2019),

visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite (12483/2019),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0194/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0092/2020),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/160


P9_TA(2020)0141

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2020)0146 — C9-0112/2020 — 2020/2062(BUD))

(2021/C 362/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0146 — C9-0112/2020),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la sua risoluzione del 18 settembre 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2019/000 TA 2019 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (4),

vista la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (5),

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0109/2020),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel loro necessario e tempestivo reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che l'adozione del regolamento (UE) n. 1309/2013 riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.

considerando che il bilancio annuo massimo disponibile per il FEG è pari a 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1309/2013 stabilisce che un massimo dello 0,5 % di tale importo, ossia 179 264 000 EUR a prezzi 2020, può essere utilizzato per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per finanziare attività di preparazione, monitoraggio, raccolta di dati e creazione di una base di conoscenze, sostegno amministrativo e tecnico, attività di informazione e comunicazione, come pure l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del regolamento (UE) n. 1309/2013;

E.

considerando che l'importo proposto di 345 000 EUR corrisponde a circa lo 0,19 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2020;

1.

concorda sul fatto che le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1309/2013;

2.

riconosce l'importanza del monitoraggio e della raccolta dei dati; rammenta l'importanza di rendere facilmente accessibili e comprensibili delle serie statistiche solide adeguatamente raccolte; ribadisce la necessità di attività di ricerca e analisi aggiornate sulle attuali sfide poste dalla Covid-19 sul mercato globale;

3.

ribadisce che occorre mettere a punto un apposito sito web, accessibile a tutti i cittadini dell'Unione, che contenga informazioni dettagliate sul FEG;

4.

accoglie con favore l'impegno continuo sulle procedure standardizzate per le domande di intervento e la gestione del FEG, sfruttando le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (SFC), che consente di semplificare la presentazione delle domande, di accelerarne il trattamento e di migliorare la comunicazione;

5.

constata che la Commissione utilizzerà il bilancio disponibile per tenere due riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG (un membro per ciascuno Stato membro) e per organizzare, probabilmente intorno alle stesse date, due seminari con la partecipazione degli organismi di esecuzione del FEG e delle parti sociali al fine di promuovere attività di rete («networking») tra gli Stati membri;

6.

chiede alla Commissione di continuare a invitare sistematicamente il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione;

7.

sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la cooperazione e la comunicazione tra tutti coloro che si occupano delle domande di intervento del FEG, in particolare le parti sociali e i soggetti interessati a livello regionale e locale, in modo da creare il maggior numero possibile di sinergie; evidenzia che occorre rafforzare l'interazione tra la persona di contatto nazionale e i partner responsabili della gestione dei casi a livello regionale o locale, e che è opportuno esplicitare e concordare fra tutti i partner interessati le modalità di comunicazione e di sostegno così come i flussi di informazioni (divisioni interne, compiti e responsabilità);

8.

ricorda agli Stati membri richiedenti che sono principalmente tenuti, come stabilito all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1309/2013, a pubblicizzare ampiamente le azioni finanziate dal Fondo presso i beneficiari interessati, le autorità locali e regionali, le parti sociali, i mezzi di comunicazione e il grande pubblico;

9.

rammenta che, in base alle norme vigenti, è possibile mobilitare il FEG per sostenere i lavoratori licenziati definitivamente e gli autonomi nel contesto della crisi globale causata dalla Covid-19, senza modificare il regolamento (UE) n. 1309/2013;

10.

chiede pertanto alla Commissione di assistere in tutti i modi gli Stati membri che intendono preparare una domanda di intervento nelle settimane e nei mesi a venire;

11.

chiede altresì alla Commissione di adoperarsi al massimo per dare prova di flessibilità e abbreviare, nella misura del possibile, il periodo di valutazione della conformità delle domande alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario;

12.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

13.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2019)0015.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2019)0019.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2020/986.)


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/164


P9_TA(2020)0142

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria (COM(2020)0200 — C9-0127/2020 — 2020/2068(BUD))

(2021/C 362/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0200 — C9-0127/2020),

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 10,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 11,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0105/2020),

1.

si compiace della decisione in quanto gesto di solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti da catastrofi naturali;

2.

sottolinea l'urgente necessità di prestare assistenza finanziaria a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») alle regioni colpite dalle catastrofi naturali verificatesi nell'Unione nel corso del 2019;

3.

ritiene che l'assistenza finanziaria fornita agli Stati membri debba essere subordinata a un'equa ripartizione tra le regioni e le zone maggiormente colpite;

4.

sottolinea che, a causa dei cambiamenti climatici, le catastrofi naturali diventeranno sempre più violente e frequenti; chiede una riforma del Fondo nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale, al fine di tener conto delle future conseguenze dei cambiamenti climatici, sottolineando al contempo che il Fondo è solo uno strumento di cura e che i cambiamenti climatici richiedono principalmente una politica di prevenzione in linea con l'accordo di Parigi e con il Green Deal;

5.

ricorda che, a norma degli articoli 174 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione europea intraprende azioni intese a realizzare il rafforzamento della sua coesione territoriale e tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche; sottolinea che la stessa catastrofe naturale che si verifica in una regione ultraperiferica ha un impatto sociale ed economico maggiore rispetto a qualsiasi altra regione europea e che di conseguenza la riprese è più lenta; ritiene pertanto che le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di maggiori finanziamenti a titolo del Fondo;

6.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

7.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2020/1076.)


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/166


P9_TA(2020)0143

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020: iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2019 (07764/2020 — C9-0131/2020 — 2020/2061(BUD))

(2021/C 362/27)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 44,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, definitivamente adottato il 27 novembre 2020 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3),

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4),

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (5),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 adottato dalla Commissione il 15 aprile 2020 (COM(2020)0180),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 adottata dal Consiglio il 6 maggio 2020 e comunicata al Parlamento europeo il giorno successivo (07764/2020 — C9-0131/2020),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze (6),

visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0104/2020),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 è volto a iscrivere nel bilancio 2020 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2019, pari a 3 218,4 milioni di EUR;

B.

considerando che i principali elementi che hanno determinato tale eccedenza sono un'iscrizione in eccesso delle entrate pari a 2 414,8 milioni di EUR e una sottoesecuzione delle spese pari a 803,6 milioni di EUR;

C.

considerando che, sul versante delle entrate, la differenza maggiore deriva da interessi di mora e ammende (2 510,5 milioni di EUR) e che il risultato dell'esecuzione del bilancio è composto di ammende e di interessi di mora in materia di concorrenza, di altre penali e interessi connessi ad ammende e penali;

D.

considerando che, sul versante delle spese, la sottoesecuzione dei pagamenti da parte della Commissione raggiunge 592,3 milioni di EUR per il 2019 (di cui 351,5 milioni della riserva per gli aiuti d'urgenza e 94,5 milioni di EUR in riserva nella rubrica «Sicurezza e cittadinanza») e 86,3 milioni di EUR per i riporti dal 2018, e che la sottoesecuzione da parte delle altre istituzioni è pari a 82,4 milioni di EUR per il 2019 e a 39 milioni di EUR per i riporti dal 2017;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 presentato dalla Commissione, che è volto unicamente a iscrivere in bilancio l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2019, per un importo pari a 3 218,4 milioni di EUR, in conformità dell'articolo 18 del regolamento finanziario, e della posizione del Consiglio al riguardo;

2.

ribadisce la propria posizione secondo cui tutte le risorse disponibili e i fondi inutilizzati nel bilancio dell'Unione, compresa l'eccedenza, devono essere utilizzati per prestare una rapida assistenza finanziaria alle regioni e alle imprese maggiormente colpite dalla pandemia di Covid-19; invita, a tale riguardo, gli Stati membri a destinare le previste riduzioni dei loro contributi basati sull'RNL derivanti dall'eccedenza del 2019 interamente al bilancio per le azioni connesse alla Covid-19, preferibilmente a livello di Unione per garantire un'assegnazione ottimale dei fondi;

3.

osserva che, secondo la Commissione, nel 2019 le ammende nel settore della concorrenza sono ammontate a 2 510,5 milioni di EUR; ribadisce che il bilancio dell'Unione dovrebbe poter riutilizzare eventuali entrate derivanti da ammende o connesse a pagamenti tardivi, senza una corrispondente diminuzione dei contributi basati sul RNL; ricorda la propria posizione a favore di un aumento della riserva dell'Unione (margine globale per gli impegni) proposta nel prossimo Quadro finanziario pluriennale di un importo equivalente al gettito di ammende e sanzioni;

4.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020;

5.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2020 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 57 del 27.2.2019.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.


8.9.2021   

IT

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C 362/168


P9_TA(2020)0144

Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020: proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Portogallo, alla Spagna, all'Italia e all'Austria (08097/2020 — C9-0146/2020 — 2020/2069(BUD))

(2021/C 362/28)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 44,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, definitivamente adottato il 27 novembre 2019 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3) («regolamento QFP»),

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4),

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (5),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 adottato dalla Commissione il 30 aprile 2020 (COM(2020)0190),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 adottata dal Consiglio il 25 maggio 2020 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno (08097/2020 — C9-0146/2020),

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Portogallo, alla Spagna, all'Italia e all'Austria (COM(2020)0200),

visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0106/2020),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 riguarda la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Portogallo, alla Spagna, all'Italia e all'Austria in relazione alle calamità naturali che si sono verificate in tali Stati membri nel corso del 2019;

B.

considerando che la Commissione propone pertanto di modificare il bilancio 2020 e di aumentare la dotazione della linea di bilancio 13 06 01 «Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia» di un importo pari a 272 498 208 EUR, in stanziamenti sia di impegno che di pagamento;

C.

considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è uno strumento speciale, secondo la definizione del regolamento QFP, e che i corrispondenti stanziamenti di impegno e di pagamento devono essere iscritti in bilancio al di fuori dei massimali del quadro finanziario pluriennale;

1.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020;

2.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2020 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 57 del 27.2.2020.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/170


P9_TA(2020)0145

Conclusione dell'accordo UE-Moldova sullo spazio aereo comune ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova (14205/2019 — C9-0192/2019 — 2012/0006(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 362/29)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14205/2019),

visto il progetto di accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova (08185/2012),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0192/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0084/2020),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Moldova.

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/171


P9_TA(2020)0146

Modifica dell'accordo UE-Moldova sullo spazio aereo comune (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (07048/2015 — C9-0195/2019 — 2015/0035(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 362/30)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (07048/2015),

visto il progetto di protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (07047/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0195/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0083/2020),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica di Moldova.

8.9.2021   

IT

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C 362/172


P9_TA(2020)0147

Modifica dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'UE e il Marocco (adesione della Bulgaria e della Romania) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (06198/2013 — C9-0006/2019 — 2007/0181(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 362/31)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06198/2013),

visto il progetto di protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0006/2019),

vista la sua posizione, del 12 dicembre 2007, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (2),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0005/2020),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno del Marocco.

(1)  GU L 200 del 27.7.2012, pag. 25.

(2)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 259.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/173


P9_TA(2020)0148

Conclusione dell'accordo euromediterraneo UE-Giordania nel settore del trasporto aereo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (14209/2019 — C9-0193/2019 — 2010/0180(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 362/32)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14209/2019),

visto il progetto di accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (14366/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo, 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0193/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0086/2020),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno hascemita di Giordania.

8.9.2021   

IT

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C 362/174


P9_TA(2020)0149

Conclusione dell'accordo UE-Cina sulla sicurezza dell'aviazione civile ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese (14185/2019 — C9-0191/2019 — 2018/0155(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 362/33)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14185/2019),

visto il progetto di accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese (09702/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0191/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0087/2020),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica popolare cinese.

8.9.2021   

IT

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C 362/175


P9_TA(2020)0150

Conclusione dell'accordo UE-Georgia su uno spazio aereo comune ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (09556/2019 — C9-0013/2019 — 2010/0186(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 362/34)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (09556/2019),

visto il progetto di accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia (14370/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0013/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0082/2020),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Georgia.

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/176


P9_TA(2020)0151

Conclusione dell'accordo euromediterraneo UE-Israele nel settore del trasporto aereo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro (14207/2019 — C9-0196/2019 — 2012/0324(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 362/35)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14207/2019),

visto il progetto di accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro (16828/2012),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0196/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0085/2020),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato di Israele.

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/177


P9_TA(2020)0154

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sostegno all'ortofrutticoltura e alla viticoltura in collegamento con la pandemia di Covid-19

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura (C(2020)02908 — 2020/2636(DEA))

(2021/C 362/36)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato (C(2020)02908) della Commissione,

vista la lettera in data 27 maggio 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 2 giugno 2020 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 115, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare gli articoli 37, 53 e 173 e l'articolo 227, paragrafo 5,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

A.

considerando che, causa della pandemia di Covid-19 e delle conseguenti vaste restrizioni agli spostamenti, tutti gli Stati membri e tutti gli agricoltori dell'Unione incontrano difficoltà eccezionali a pianificare, attuare ed eseguire i regimi di aiuto previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, articoli da 32 a 38 per l'ortofrutticoltura e articoli da 39 a 54 per la vitivinicoltura;

B.

considerando che tale situazione ha causato difficoltà finanziarie, problemi di liquidità, perturbazioni del mercato e gravi disfunzioni nel funzionamento delle catene di approvvigionamento nell'ortofrutticoltura e nella vitivinicoltura;

C.

considerando che in tutti gli Stati membri le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo incontrano difficoltà anche nella pianificazione, gestione e attuazione dei programmi operativi mentre negli Stati membri in cui è praticata la vitivinicoltura s'incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, gestione e attuazione delle operazioni che rientrano nei programmi di sostegno al settore vitivinicolo;

D.

considerando che, essendo in presenza di un concorso di circostanze che non conosce precedenti, la Commissione ha adottato disposizioni che garantiscono flessibilità e consentono di derogare ai regolamenti delegati applicabili nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo;

E.

considerando che tali flessibilità e tali deroghe devono essere attuate celermente per garantire la loro efficienza ed efficacia nel rispondere alle difficoltà incontrate nella gestione dei regimi di aiuto in entrambi i settori, evitando ulteriori perdite economiche e affrontando le perturbazioni del mercato e le disfunzioni nel funzionamento delle catene di approvvigionamento nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


8.9.2021   

IT

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C 362/179


P9_TA(2020)0155

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 maggio 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/101, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (C(2020)03428 — 2020/2668(DEA))

(2021/C 362/37)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)03428),

vista la lettera in data 29 maggio 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 9 giugno 2020 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), e in particolare l'articolo 105, paragrafo 14,

visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE (2) della Commissione,

visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati il 22 aprile 2020 dall'Autorità bancaria europea (ABE/RTS/2020/04) in conformità dell'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

A.

considerando che l'atto delegato modifica temporaneamente il quadro bancario prudenziale in risposta all'epidemia di COVID19; in particolare per attenuare l'impatto dell'estrema volatilità dei mercati sul quadro di valutazione prudente, l'atto delegato aumenta il fattore di aggregazione utilizzato per calcolare l'importo totale aggiuntivo degli aggiustamenti di valutazione («AVA») nell'ambito dell' «approccio fondamentale» dal 50 % al 66 % fino al 31 dicembre 2020 per consentire agli enti di far fronte all'attuale estrema volatilità dei mercati; ciò ridurrà l'importo totale degli AVA, riducendo così l'importo detratto dal capitale primario di classe 1 degli enti;

B.

considerando che il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore quanto prima al fine di garantire un rapido alleggerimento dei requisiti patrimoniali per le istituzioni ancora in questo trimestre e fino alla fine dell'anno;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.


8.9.2021   

IT

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C 362/180


P9_TA(2020)0157

Modifica dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 (COM(2020)0310 — C9-0122/2020 — 2020/0066(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 362/38)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0310),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0122/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 20 maggio 2020 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2020 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 giugno 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0113/2020),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 180 del 29.5.2020, pag. 4.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P9_TC1-COD(2020)0066

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2020 in vista dell'adozione del regolamento (EU) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/873.)


8.9.2021   

IT

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C 362/181


P9_TA(2020)0159

Costituzione di una sottocommissione per le questioni fiscali

Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sull'istituzione di una sottocommissione per le questioni fiscali (2020/2681(RSO))

(2021/C 362/39)

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

vista la sua decisione del 15 gennaio 2014 sulle attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti (1),

visti gli articoli 206 e 212 del suo regolamento,

1.

decide di istituire una sottocommissione in seno alla commissione per i problemi economici e monetari;

2.

decide che tale sottocommissione è competente per le questioni fiscali, in particolare la lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e all'elusione fiscale nonché la trasparenza finanziaria a fini fiscali;

3.

decide di aggiungere il seguente paragrafo all'allegato VI, parte VI, del suo regolamento:

«La commissione è assistita da una sottocommissione competente per le questioni fiscali, in particolare la lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e all'elusione fiscale nonché la trasparenza finanziaria a fini fiscali»;

4.

decide che la sottocommissione sarà composta di 30 membri;

5.

decide, con riferimento alle decisioni della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2019 e del 9 gennaio 2020 sulla composizione degli uffici di presidenza delle sottocommissioni, che questi ultimi possono consistere di un massimo di quattro vicepresidenti;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 160.


8.9.2021   

IT

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C 362/182


P9_TA(2020)0160

Costituzione di una commissione speciale sulla lotta contro il cancro, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato

Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla lotta contro il cancro (2020/2682(RSO))

(2021/C 362/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (1),

visti i finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione 2021-2027 (Orizzonte Europa),

vista la missione dedicata al cancro nell'ambito di Orizzonte Europa;

vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2009«Lotta contro il cancro: un partenariato europeo» (COM(2009)0291),

vista la raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening del cancro (2),

viste le conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2008 sul tema «Riduzione dell'incidenza dei tumori»,

vista la relazione del maggio 2017 sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio sullo screening del cancro,

viste le linee guida europee sullo screening del cancro al seno, del cancro del collo dell'utero e del cancro dell'intestino,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulla lotta al cancro in una Unione europea allargata (3),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione «Lotta contro il cancro: un partenariato europeo» (4),

visto il Codice europeo contro il cancro (quarta edizione),

viste l'attività e le conclusioni del gruppo trasversale «Eurodeputati contro il cancro» (ECC),

visto l'articolo 207 del suo regolamento,

A.

considerando che la cooperazione europea in materia di prevenzione, diagnosi, trattamento, ricerca e altri settori va chiaramente a vantaggio della lotta contro il cancro;

B.

considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede una serie di basi giuridiche per l'azione dell'UE in materia di salute, tra cui l'articolo 114, in base al quale si persegue un livello di protezione elevato in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, tenuto conto in particolare di eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici, l'articolo 168, che prevede che, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione, sia garantito un livello di protezione elevato della salute umana e che l'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizzi al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale, l'articolo 181, che impone all'Unione e agli Stati membri di coordinare la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione e promuove iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori e allo scambio di migliori pratiche, nonché l'articolo 191, che stabilisce che la politica dell'Unione in materia ambientale deve contribuire a proteggere la salute umana sulla base del principio di precauzione, fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di salute;

C.

considerando che il cancro costituisce la seconda principale causa di mortalità negli Stati membri dopo le malattie cardiovascolari; che, nel 2015, vi sono stati 1,3 milioni di decessi per cancro nell'UE-28, il che equivale a oltre un quarto (25,4 %) del numero totale di decessi; che il cancro colpisce le persone in modo diverso a seconda dell'età, del genere, delle condizioni socioeconomiche, della genetica e di altri fattori; che i cambiamenti demografici aumenteranno l'incidenza del cancro nei prossimi decenni;

D.

considerando che il cancro colpisce non solo il singolo paziente, ma anche i suoi cari, la sua famiglia, i suoi amici, la comunità cui appartiene e i prestatori di assistenza; che anche le sfide cui si confrontano questi gruppi e le loro esigenze psicosociali richiedono un'attenzione particolare, in particolare l'impatto sulla salute mentale;

E.

considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) individua una serie di fattori di rischio evitabili quali il tabacco, l'inattività fisica, un'alimentazione malsana e l'obesità, il consumo di alcol, l'HPV e l'epatite B e C e le infezioni da Helicobacter pylori (H. pylori), l'inquinamento ambientale, compresa l'esposizione a sostanze chimiche e all'inquinamento atmosferico, gli agenti cancerogeni sul lavoro e le radiazioni; che, secondo l'OMS, tra il 30 e il 50 % di tutti i casi di cancro può essere prevenuto; che la prevenzione offre la strategia a lungo termine più efficace sotto il profilo dei costi per il controllo del cancro; che la prevenzione dei tumori connessi ai virus può dipendere dalla vaccinazione; che i programmi di prevenzione del cancro dovrebbero essere condotti nel contesto di un programma integrato di prevenzione delle malattie croniche, dal momento che la maggior parte dei singoli fattori determinanti sono fattori di rischio comuni ad altre malattie croniche; che la lotta contro l'inquinamento ambientale farà parte dell'ambiziosa strategia mirante a un inquinamento zero, come proposto nell'agenda politica della Commissione;

F.

considerando che è stata dimostrata la predisposizione genetica ai tumori dovuta a mutazioni di geni specifici; che è possibile rilevare queste mutazioni e che uno screening personalizzato offre un modo efficace per ridurre il rischio di alcuni tipi di cancro;

G.

considerando che i programmi di screening del cancro possono, se attuati nella giusta maniera, apportare enormi benefici e svolgere un ruolo nel contesto più ampio del controllo del cancro;

H.

considerando che gli Stati membri sono in difficoltà per quanto riguarda la prevenzione e il trattamento del cancro, dal momento che l'impatto economico di questa malattia è significativo e in aumento;

I.

considerando che la ricerca finanziata con fondi pubblici rappresenta una fonte essenziale di progressi scientifici; che un'industria solida a livello mondiale nel settore delle scienze della vita è altresì importante per garantire la ricerca e lo sviluppo a livello privato, che sono fondamentali nella lotta contro il cancro, ma che è essenziale che i responsabili politici definiscano un quadro adeguato, in modo che l'innovazione vada a beneficio di tutti i pazienti e protegga la popolazione in generale; che il settore pubblico e quello privato dovrebbero collaborare in tal senso;

J.

considerando che il cancro rimane una delle principali sfide future per i cittadini europei, dato che si prevede che oltre 100 milioni di europei saranno diagnosticati di cancro nei prossimi 25 anni; che è della massima importanza che i responsabili politici nazionali ed europei si adoperino per mettere in atto un maggiore controllo del cancro e contribuire al benessere di tutti gli europei;

K.

considerando che esistono notevoli disparità tra gli Stati membri e al loro interno per quanto riguarda la prevenzione del cancro, le strutture di screening e di trattamento, l'attuazione di orientamenti in materia di migliori prassi comprovate e la riabilitazione;

L.

considerando che i prezzi dei medicinali possono essere proibitivi per alcune persone e alcuni sistemi di assistenza sanitaria e che i farmaci antitumorali sono spesso particolarmente costosi; che uno studio ha rilevato che, dal 2010 al 2020, si stima che la spesa totale per il cancro sia aumentata del 26 % e che la spesa per i farmaci antitumorali sia aumentata del 50 % (5);

1.

decide di costituire una commissione speciale sulla lotta contro il cancro con le seguenti attribuzioni:

a)

esaminare azioni volte a rafforzare l'approccio in ogni fase chiave della malattia: prevenzione, diagnosi, trattamento, vita in quanto superstite e cure palliative, assicurando uno stretto legame con la missione di ricerca sul cancro nel futuro programma Orizzonte Europa e ponendo l'accento sulla competenza dell'UE;

b)

ascoltare le prove e i dati attuali disponibili e rispondere individuando politiche e priorità che rispondano alle esigenze dei pazienti;

c)

valutare le possibilità in cui, conformemente al TFUE, l'UE può adottare provvedimenti concreti per la lotta contro il cancro e in quali casi sono possibili solo raccomandazioni agli Stati membri e scambi di migliori prassi, e concentrarsi sulle azioni concrete;

d)

valutare le conoscenze scientifiche sulla migliore prevenzione possibile del cancro e individuare azioni specifiche, tra cui la rigorosa applicazione della legislazione vigente e l'individuazione di misure future in materia di lotta al tabagismo, misure volte a ridurre l'obesità e a migliorare le scelte nutrizionali, misure volte a ridurre l'uso di alcol, misure per aumentare la vaccinazione e il trattamento delle infezioni, misure per ridurre l'esposizione a sostanze chimiche, inclusi gli impatti cumulativi, l'inquinamento atmosferico menzionato nel Green Deal europeo e l'esposizione ad agenti cancerogeni sul posto di lavoro, nonché misure di protezione contro le radiazioni; valutare, ove possibile, gli effetti quantificabili di tali misure;

e)

analizzare e valutare l'individuazione precoce del cancro sotto forma di programmi di screening, per garantire che le future revisioni della raccomandazione siano assimilate in modo rapido ed efficiente;

f)

valutare il miglior modo possibile di sostenere la ricerca per rafforzare la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e l'innovazione, in particolare al fine di realizzare la nuova missione sul cancro nell'ambito di Orizzonte Europa; concentrarsi sui settori in cui gli Stati membri non possono da soli conseguire risultati sufficienti, ad esempio per quanto riguarda il cancro infantile o i tumori rari;

g)

esaminare, in particolare, modalità di sostegno a sperimentazioni cliniche senza scopo di lucro al fine di migliorare il trattamento nei settori che l'industria farmaceutica non sta studiando a causa del loro limitato rendimento;

h)

valutare il quadro attuale della legislazione in materia farmaceutica e se siano necessarie modifiche per meglio incentivare l'innovazione reale e i trattamenti innovativi per i pazienti, in particolare per valutare le possibilità di migliorare il trattamento del cancro nei bambini e per armonizzare nell'UE la valutazione scientifica dell'efficacia, del valore aggiunto e del rapporto costi-benefici di ciascun medicinale antitumorale, compresi i vaccini contro l'HPV e le applicazioni di sanità elettronica;

i)

valutare la possibilità di interventi, anche sul piano legislativo, volti a garantire lo sviluppo di norme comuni per migliorare l'interoperabilità dei sistemi di assistenza sanitaria, compresi i registri dei tumori e le necessarie strutture di assistenza sanitaria elettronica, per affrontare le diverse problematiche delle terapie specializzate ed evitare spostamenti inutili per i pazienti;

j)

valutare l'attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e, se necessario, proporre miglioramenti per consentire ai pazienti di vedere gli specialisti più appropriati per il loro trattamento senza imporre oneri superflui;

k)

analizzare e valutare il funzionamento delle reti di riferimento europee, compreso il loro ruolo nella raccolta e nella condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche nel settore della prevenzione e del controllo delle tipologie di cancro rare;

l)

valutare la possibilità di un'iniziativa dell'UE volta a facilitare la trasparenza dei prezzi dei trattamenti, al fine di migliorare l'accessibilità economica dei medicinali antitumorali e la loro disponibilità, evitare carenze di medicinali e ridurre le disuguaglianze tra gli Stati membri e al loro interno;

m)

valutare la possibilità, conformemente al TFUE, di migliorare i diritti dei pazienti, compresi i loro diritti sui propri dati personali (diritto all'oblio), e il loro diritto alla non discriminazione — affinché possano mantenere il proprio lavoro e tornare a lavorare — di garantire l'accesso ai trattamenti di fertilità e riproduttivi, la vigilanza lungo tutto l'arco della vita e cure palliative ottimali, nonché di evitare qualsiasi discriminazione psicologica o finanziaria dovuta a una predisposizione genetica a forme di cancro;

n)

valutare le possibilità di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie;

o)

valutare le possibilità di sostenere la ricerca in materia di cure palliative e di favorire uno scambio più intenso di migliori pratiche nell'ambito dei centri per le cure palliative e dei trattamenti palliativi;

p)

presentare le raccomandazioni che ritenga necessarie in relazione alla politica di lotta contro il cancro dell'Unione, al fine di conseguire un livello elevato di protezione della salute umana sulla base di un approccio orientato al paziente; effettuare visite e tenere audizioni a tal fine con le altre istituzioni dell'UE e con le agenzie competenti, nonché con istituzioni internazionali e nazionali, organizzazioni non governative e con le industrie interessate, tenendo conto della prospettiva di una gamma di parti interessate, tra cui gli operatori del settore, i pazienti e i loro cari; raccomandare in che modo dovrebbero essere mobilitati i fondi specifici dell'UE per conseguire tali obiettivi;

2.

sottolinea che qualsiasi raccomandazione alla commissione speciale sarà presentata alle competenti commissioni permanenti del Parlamento, che, se necessario, vi daranno seguito;

3.

decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione della commissione parlamentare permanente competente per l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore di competenza della commissione speciale non saranno influenzati o duplicati e rimangono pertanto invariati;

4.

decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;

5.

decide che l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;

6.

decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati secondo la procedura di cui all'articolo 221 del suo regolamento, e decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'elaborazione della relazione finale della commissione speciale;

7.

decide che la commissione speciale sarà composta di 33 membri;

8.

decide che il mandato della commissione speciale avrà una durata di 12 mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo prima della sua scadenza, e avrà inizio alla data della riunione costitutiva della commissione.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(2)  GU L 327 del 16.12.2003, pag. 34.

(3)  GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 11.

(4)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 95.

(5)  Prasad, V., Jesús, de K., Mailkanody, S., «L'alto prezzo dei farmaci antitumorali: origini, implicazioni, ostacoli, soluzioni», Nature Reviews Clinical Oncology, vol. 14 (2017), pagg. 381-390.

(6)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/186


P9_TA(2020)0161

Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato

Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2020/2683(RSO))

(2021/C 362/41)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 e 52,

visti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 16 e 17, e il protocollo addizionale della suddetta Convenzione, in particolare l'articolo 3,

visto l'articolo 207 del suo regolamento,

A.

considerando che i lavori della commissione speciale costituita con la presente decisione dovrebbero sfociare nell'elaborazione di un approccio comune, globale e a lungo termine inteso a far fronte alle prove di ingerenze straniere nelle istituzioni e nei processi democratici dell'UE e dei suoi Stati membri, non solo nel periodo che precede tutte le principali elezioni nazionali ed europee, ma in maniera continua in tutta l'UE, sotto molteplici forme, tra cui campagne di disinformazione sui media tradizionali e sui social media volte a plasmare l'opinione pubblica, attacchi informatici mirati a infrastrutture critiche, sostegno finanziario diretto e indiretto o coercizione economica nei confronti di soggetti politici e atti di sovversione nei confronti della società civile;

B.

considerando che tutti i casi noti di ingerenze straniere nei processi democratici e nelle istituzioni democratiche denotano una tendenza che si è ripresentata in maniera sistematica negli ultimi anni;

C.

considerando che i tentativi da parte di attori statali di paesi terzi e di attori non statali di interferire nel funzionamento della democrazia nell'UE e nei suoi Stati membri, nonché di esercitare pressioni sui valori sanciti dall'articolo 2 TUE mediante ingerenze malevole fanno parte di una tendenza più ampia osservata nelle democrazie di tutto il mondo;

D.

considerando che le ingerenze straniere sono usate in combinazione con pressioni economiche e militari per danneggiare l'unità europea;

1.

decide di costituire una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, con le seguenti attribuzioni:

a)

condurre un'analisi approfondita delle indagini secondo cui sono state violate o eluse norme elettorali fondamentali, in particolare le disposizioni vigenti in materia di trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali, con presunti finanziamenti politici provenienti da varie forme legali e illegali di società di comodo e donatori che utilizzano prestanome provenienti da paesi terzi;

b)

individuare potenziali settori in cui siano necessarie misure legislative e non legislative che possano condurre le piattaforme dei social media a intervenire al fine di contrassegnare i contenuti condivisi da sistemi automatici (bot), di rivedere gli algoritmi per renderli quanto più possibile trasparenti quanto ai criteri di pubblicazione, priorità, condivisione, retrocessione e rimozione di contenuti, e di chiudere i profili di coloro che intraprendono comportamenti non autentici coordinati online o attività illecite per nuocere sistematicamente ai processi democratici o alimentare l'odio, senza compromettere la libertà di espressione;

c)

contribuire al dibattito in corso su come rafforzare la responsabilità di contrastare le ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, compresa la disinformazione, non esclusivamente da parte delle autorità pubbliche, ma anche in cooperazione con le imprese del settore tecnologico e dei social media e il settore privato in generale, al fine di sensibilizzare in merito al ruolo, ai doveri e alla responsabilità che tali attori hanno nella lotta alle ingerenze straniere, senza compromettere la libertà di espressione;

d)

valutare azioni nazionali atte a imporre rigorose restrizioni alle fonti di finanziamento politico, dal momento che attori stranieri hanno trovato modalità legali e illegali per eludere le legislazioni nazionali e hanno offerto un sostegno occulto ai propri alleati contraendo prestiti presso banche estere, fornendo oggetti di valore in natura, sottoscrivendo contratti commerciali e di acquisto e ricorrendo a società di comodo, organizzazioni senza scopo di lucro, cittadini donatori prestanome, tecnologie emergenti in grado di assicurare l'anonimato, pubblicità online e organi d'informazione estremisti online, nonché facilitando attività finanziarie; individuare possibili settori in cui siano necessarie azioni in materia di finanziamento dei partiti politici e delle campagne politiche;

e)

suggerire un'azione coordinata a livello dell'UE per affrontare le minacce ibride, tra cui gli attacchi informatici rivolti a obiettivi militari e non militari, le operazioni di hack-and-leak (intrusione in siti informatici e diffusione di dati riservati) ai danni di legislatori, funzionari pubblici, giornalisti, candidati e partiti politici, come pure lo spionaggio informatico finalizzato al furto di proprietà intellettuale delle imprese e al furto di dati sensibili dei cittadini, giacché tali minacce non possono essere affrontate né esclusivamente da autorità nazionali che operano in modo isolato né mediante una pura autoregolamentazione del settore privato, ma necessitano di un approccio coordinato multipartecipativo e su più livelli; valutare l'aspetto relativo alla sicurezza di tali minacce, che possono avere gravi implicazioni politiche, economiche e sociali per i cittadini europei;

f)

esaminare la dipendenza dell'UE dalle tecnologie straniere nelle catene di approvvigionamento delle infrastrutture critiche, compresa l'infrastruttura di Internet, e fra l'altro in materia di hardware, software, applicazioni e servizi, e individuare le azioni necessarie per rafforzare la capacità di contrastare la comunicazione strategica da parte di soggetti terzi ostili e di scambiare informazioni e migliori prassi in tale ambito; sostenere e incoraggiare il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, conoscenze e buone prassi al fine di contrastare le minacce e affrontare le attuali carenze;

g)

individuare, valutare e proporre modalità per affrontare le violazioni della sicurezza all'interno delle istituzioni dell'UE;

h)

contrastare le campagne di informazione e la comunicazione strategica di paesi terzi malevoli, comprese quelle che si appoggiano ad attori e organizzazioni stabiliti in Europa, che ledono gli obiettivi dell'Unione europea e che sono concepite per influenzare l'opinione pubblica europea al fine di ostacolare il raggiungimento di una posizione comune dell'UE, anche per quanto riguarda le questioni inerenti alla PESC e alla PSDC;

i)

chiedere la collaborazione di tutti i servizi e le istituzioni competenti, a livello dell'UE e dei suoi Stati membri, che reputi pertinenti ed efficaci per l'adempimento del suo mandato;

2.

sottolinea che la raccomandazione della commissione speciale sarà tenuta in considerazione dalle commissioni permanenti competenti nella loro attività;

3.

decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione delle commissioni permanenti del Parlamento competenti per le questioni concernenti l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore di competenza della commissione speciale non saranno influenzati o duplicati e rimangono pertanto invariati;

4.

decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;

5.

decide che l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;

6.

decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati conformemente alla procedura di cui all'articolo 221 del suo regolamento; decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente al fine di elaborare la relazione finale della commissione speciale;

7.

decide che la commissione speciale sarà composta di 33 membri;

8.

decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di 12 mesi, e avrà inizio alla data della riunione costitutiva della commissione;

9.

decide che la commissione speciale può presentare al Parlamento una relazione intermedia e che presenterà una relazione finale in cui figureranno conclusioni di fatto e raccomandazioni in merito alle misure e alle iniziative da adottare, fatte salve le competenze delle commissioni permanenti di cui all'allegato VI del suo regolamento.

(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/189


P9_TA(2020)0162

Costituzione di una commissione speciale sul digitale e l'intelligenza artificiale, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato

Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale (2020/2684(RSO))

(2021/C 362/42)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

visto l'articolo 207 del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea ha competenze chiare nel settore dell'agenda digitale e dell'intelligenza artificiale ai sensi degli articoli 4, 13, 16, 26, 173, 179, 180, 181, 182, 186 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che la commissione speciale così istituita dovrebbe mirare a definire, secondo un approccio olistico, una posizione comune e a lungo termine che metta in evidenza i valori e gli obiettivi fondamentali dell'UE relativi all'intelligenza artificiale nell'era digitale;

C.

considerando che è importante garantire una transizione digitale antropocentrica e coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

D.

considerando che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale solleva sfide importanti in materia di diritti fondamentali quali, ma non solo, la protezione dei dati personali e il diritto al rispetto della vita privata, nonché sviluppi tecnologici significativi e la diffusione di soluzioni innovative;

E.

considerando che la transizione digitale avrà un impatto su ogni aspetto dell'economia e della società;

F.

considerando che la digitalizzazione trasformerà la nostra industria e i nostri mercati e la legislazione in vigore dovrebbe essere adeguata di conseguenza;

G.

considerando che è importante che l'Unione europea si esprima con una sola voce, per evitare la frammentazione del mercato unico, dovuta alle differenze tra le legislazioni nazionali;

1.

decide di costituire una commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale, investita delle seguenti attribuzioni rigorosamente definite:

a)

analizzare il futuro impatto dell'intelligenza artificiale nell'era digitale sull'economia dell'UE, in particolare in termini di competenze, occupazione, tecnologia finanziaria, istruzione, salute, trasporti, turismo, agricoltura, ambiente, difesa, industria, energia ed e-government;

b)

esaminare ulteriormente la sfida rappresentata dalla diffusione dell'intelligenza artificiale e il suo contributo al valore delle imprese e alla crescita economica;

c)

analizzare l'approccio dei paesi terzi e il loro contributo all'integrazione delle azioni dell'UE;

d)

presentare alle pertinenti commissioni permanenti del Parlamento una valutazione che definisca gli obiettivi comuni dell'UE a medio e lungo termine e includa le fasi principali necessarie per conseguirli, utilizzando come punto di partenza le seguenti comunicazioni della Commissione pubblicate il 19 febbraio 2020:

Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)0067),

Una strategia europea per i dati (COM(2020)0066),

Libro bianco sull'intelligenza artificiale — Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)0065),

Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità (COM(2020)0064),

inclusa una tabella di marcia su «Un'Europa pronta per l'era digitale», che dovrà fornire all'UE un piano strategico che definisca i suoi obiettivi comuni a medio e lungo termine e le principali fasi necessarie per conseguirli;

2.

sottolinea che qualsiasi raccomandazione alla commissione speciale sarà presentata alle competenti commissioni permanenti del Parlamento, che, se necessario, vi daranno seguito;

3.

decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione delle commissioni permanenti del Parlamento competenti per le questioni concernenti l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore di competenza della commissione speciale non saranno influenzati o duplicati e rimangono pertanto invariati;

4.

decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;

5.

decide che l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;

6.

decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati secondo la procedura di cui all'articolo 221 del suo regolamento; decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'elaborazione della relazione finale della commissione speciale;

7.

decide che la commissione speciale sarà composta di 33 membri;

8.

decide che il mandato della commissione speciale avrà una durata di 12 mesi e avrà inizio alla data della riunione costitutiva della commissione;

9.

decide che la commissione speciale può presentare al Parlamento una relazione intermedia e che presenterà al Parlamento una relazione finale in cui figureranno conclusioni di fatto e raccomandazioni in merito alle misure e alle iniziative da adottare, fatte salve le competenze delle commissioni permanenti di cui all'allegato VI del suo regolamento.

(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


Venerdì 19 giugno 2020

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/191


P9_TA(2020)0163

Costituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto all'interno e al di fuori dell'Unione, e fissazione delle sue attribuzioni, della composizione numerica e della durata del mandato

Decisione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (2020/2690(RSO))

(2021/C 362/43)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata da 183 deputati di costituire una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione che regola la protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1),

visto l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (2),

vista la sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2015 relativa alla causa C-424/13 (3),

visto l'articolo 208 del suo regolamento,

1.

decide di costituire una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'attuazione da parte degli Stati membri e al controllo dell'applicazione da parte della Commissione europea del regolamento (CE) n. 1/2005;

2.

decide che la commissione d'inchiesta sarà incaricata di:

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nell'agire sulla base delle prove di violazioni gravi e sistematiche del regolamento (CE) n. 1/2005 che si verificano quando gli animali sono trasportati vivi attraverso l'Unione e verso paesi terzi. La Commissione è stata regolarmente informata delle violazioni sistematiche e gravi che si verificano durante il trasporto di animali vivi. Dal 2007 la Commissione ha ricevuto circa 200 segnalazioni di violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005. Nel 2016 lo studio legale Conte & Giacomini, per conto della Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB), ha presentato alla Commissione una denuncia formale sulla violazione del regolamento (CE) n. 1/2005 durante il trasporto di animali dall'Europa alla Turchia su strada (4), invitando la Commissione ad avviare procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri coinvolti in pratiche illegali,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni in materia di spazio d'impiantito e altezza di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera g), nonché al capo II, punto 1.2, al capo III, punto 2.3, e al capo VII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative all'omologazione dei mezzi di trasporto su strada e delle navi adibite al trasporto di bestiame di cui agli articoli 7, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative all'abbeveraggio e all'alimentazione di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera h), nonché al capo V, punti 1.4 e 1.5 e punto 2.1, lettere a) e b), e al capo VI, punti 1.3 e 2.2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni in materia di lettiera di cui al capo II, punto 1.1, lettera h), e punto 1.5, nonché al capo VI, punto 1.2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative alla temperatura e al sistema di ventilazione di cui al capo II, punto 1.1, lettera b), al capo III, punto 2.6, e al capo VI, punto 3.1, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente il divieto di trasporto di animali non idonei per il viaggio previsto di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera b), e al capo I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative alla separazione di taluni animali di cui al capo III, punto 1.12, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni aggiuntive riguardanti viaggi di lunga distanza di cui all'articolo 14 e al capo VI dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative ai controlli da effettuare di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente l'obbligo delle autorità competenti degli Stati membri, in caso di violazioni, di adottare misure specifiche e notificare le violazioni, di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative all'obbligo dell'autorità competente di prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto, nonché alle misure appropriate da adottare in tal caso, di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative al trasporto di animali non svezzati, di cui al capo V, punto 1.4, lettera a), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative al trasporto di animali vivi via mare, ivi comprese le pratiche di carico e le strutture sulle navi, di cui agli articoli 19, 20 e 21, nonché al capo II, punti 1 e 3, al capo III, punto 1, e al capo IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni concernenti i mezzi di trasporto, di cui al capo II, punti 1, 2 e 5, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative all'accudimento degli animali, comprese le operazioni di carico e scarico, di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera e), e al capo III, punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, e 1.11, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative alla pianificazione della rotta e al giornale di viaggio, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 8, all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 21, paragrafo 2, nonché all'allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative ai doveri e agli obblighi delle autorità degli Stati membri di cui agli articoli 10 e 13 del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente il regolamento (CE) n. 1/2005 al di fuori dell'Unione europea, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia (Quinta sezione) del 23 aprile 2015 nella causa C-424/13; nella sentenza, la Corte di giustizia ricorda che il regolamento (CE) n. 1/2005 impone obblighi severi non solo per il trasporto di animali vertebrati vivi che si svolge interamente sul territorio dell'Unione europea, ma anche per le operazioni di trasporto che hanno il loro punto di partenza all'interno di tale territorio e la loro destinazione in un paese terzo. Nella stessa sentenza, la Corte ritiene che il rispetto di tali obblighi debba essere garantito dalle autorità competenti degli Stati membri quando autorizzano viaggi che si svolgono in paesi terzi,

indagare su potenziali violazioni del dovere di leale collaborazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, pertinenti ai fini dell'indagine; a tal fine, valutare, in particolare, se tale violazione possa derivare dalla presunta mancata adozione di misure appropriate per impedire la messa in atto di modi di trasporto tali da nascondere alle istituzioni dell'Unione, alle autorità competenti e ad altri intermediari l'identità dei loro titolari effettivi finali e da agevolare le violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel facilitare la missione dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) volta ad attuare le norme internazionali sul benessere degli animali durante il trasporto,

indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel rispettare i valori commerciali dell'Unione europea sanciti dalla nuova strategia commerciale dell'UE «Trade4All», soprattutto in relazione alle orrende pratiche di trasporto documentate nei paesi terzi, che sono fondamentali non solo dal punto di vista del benessere degli animali, ma anche in termini di sicurezza alimentare e di salute pubblica,

formulare ogni raccomandazione che ritenga necessaria in materia, anche per quanto riguarda l'attuazione, da parte degli Stati membri, della suddetta sentenza della Corte di giustizia;

3.

decide che la commissione d'inchiesta presenterà la sua relazione entro un termine di 12 mesi dalla data dell'approvazione della presente decisione;

4.

decide che la commissione d'inchiesta dovrebbe tenere conto nel proprio lavoro degli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero intervenire durante il suo mandato;

5.

decide che le eventuali raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta saranno esaminate in seno alle competenti commissioni permanenti;

6.

decide che la commissione d'inchiesta sarà composta di 30 membri;

7.

incarica il suo Presidente di provvedere alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(1)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

(2)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(4)  (CHAP(2016) 01703-01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-01716-01717-01718). Nell'ottobre 2016 lo Studio legale Conte & Giacomini ha inviato alla Commissione un'integrazione della denuncia.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/195


P9_TA(2020)0166

Orientamenti per il bilancio 2021 — Sezione III

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2021, sezione III — Commissione (2019/2213(BUD))

(2021/C 362/44)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) dell'8 ottobre 2018 sul riscaldamento globale di 1,5 o(1),

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4),

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (5),

visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 (6) e le dichiarazioni comuni messe a punto da Parlamento, Consiglio e Commissione e ad esso allegate,

viste la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo (7) e la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (8),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze (9),

vista la sua risoluzione del 13 maggio 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi dell'Unione: elaborazione di un piano di emergenza del QFP (10),

vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa (11),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) (12),

visti il pilastro europeo dei diritti sociali e la sua risoluzione al riguardo del 19 gennaio 2017 (13),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (14),

viste le conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2020 sugli orientamenti per il bilancio 2021 (06092/2020),

vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

visto l'articolo 93 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per gli affari esteri,

vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

viste le lettere della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere;

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0110/2020),

A.

considerando che l'Unione europea sta affrontando una crisi sanitaria, economica, sociale e ambientale inaspettata e senza precedenti a causa della pandemia di Covid-19;

B.

considerando che non si può far fronte a queste circostanze eccezionali con un bilancio stabilito per una situazione di normalità;

C.

considerando che, a norma dell'articolo 311 TFUE, l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche e che il bilancio è finanziato integralmente tramite risorse proprie;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 312 TFUE, il quadro finanziario pluriennale (QFP) è adottato dal Consiglio deliberando all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono;

E.

considerando che l'attuale QFP termina alla fine del 2020 e che il 2021 dovrebbe essere il primo anno di attuazione del prossimo QFP in una forma rivista e ridefinita;

F.

considerando che il Parlamento è disposto a negoziare il QFP dal novembre 2018, ma che il Consiglio finora non si è impegnato in colloqui significativi con il Parlamento che andassero oltre i contatti minimi a margine delle riunioni del Consiglio «Affari generali»; che il termine per giungere a un accordo in sede di Consiglio europeo è stato ripetutamente prorogato;

G.

considerando che il 27 maggio 2020 la Commissione ha presentato una proposta aggiornata relativa al prossimo QFP;

H.

considerando che gli scienziati dell'IPCC hanno lanciato un appello, nella loro ultima relazione, affinché si adottino misure radicali per recuperare il ritardo nella transizione ecologica, alla luce della loro segnalazione secondo cui, negli anni 2018-2019, il ritmo di crescita della concentrazione di CO2 è triplicato rispetto agli anni '60, sottolineando che rimangono solo pochi anni per evitare che i cambiamenti climatici e il loro impatto a livello ambientale divengano incontrollabili in maniera irreversibile;

I.

considerando che, nel contesto della pandemia di Covid-19, le vittime della violenza di genere possono essere esposte a chi abusa di loro per periodi di tempo più lunghi e non avere accesso al sostegno sociale e istituzionale, come dimostrano i dati in vari Stati membri dell'UE, e che le donne sono rappresentate in misura sproporzionata nelle professioni in cui il rischio di contagio è elevato;

Far fronte alla crisi della Covid-19: un bilancio per proteggere e innovare…

1.

sottolinea che il bilancio dell'UE è fondamentale per rispondere alle sfide a cui è confrontata l'Unione, che sono aggravate e rese ancora più visibili dalla crisi della Covid-19, e che esso deve rispecchiare il livello di ambizione degli Stati membri e delle istituzioni; sottolinea pertanto che il bilancio 2021 dovrebbe essere inteso principalmente ad attenuare gli effetti della pandemia di Covid-19 e a sostenere la ripresa, sulla base del Green Deal europeo e della trasformazione digitale;

2.

sottolinea che l'Unione e tutti i suoi Stati membri devono dimostrare piena solidarietà a coloro che ne hanno maggiormente bisogno, agendo in uno spirito di comunità e garantendo che nessun paese sia lasciato solo ad affrontare questa pandemia e le sue conseguenze, segnatamente mediante un bilancio 2021 che sia all'altezza di questa sfida storica;

3.

sottolinea, a tale riguardo, che il bilancio 2021 dovrebbe essere il primo bilancio di un QFP 2021-2027 aggiornato, ridefinito e molto ambizioso;

4.

in linea con la sua risoluzione del 13 maggio 2020, rinnova la propria richiesta alla Commissione di presentare, entro il 15 giugno 2020, una proposta relativa a un piano di emergenza del QFP, sulla base di una proroga automatica dei massimali del 2020, al fine di proteggere i beneficiari dei programmi dell'UE e di garantire la continuità dei finanziamenti; sottolinea che questo piano di emergenza del QFP dovrebbe consentire la continuazione dei programmi dell'UE in corso e il loro riorientamento inteso ad affrontare le conseguenze della crisi, nonché la creazione dei nuovi strumenti e delle nuove iniziative più urgenti; sottolinea la necessità di evitare qualsiasi rischio di discontinuità o di un'estensione disordinata dell'attuale QFP e dei programmi nel 2021, nonché di garantire che l'Unione sia in grado di svolgere le proprie attività e di fornire una risposta ambiziosa alla crisi e una strategia per la ripresa;

5.

sottolinea che nessuno Stato membro sarà in grado da solo di finanziare un massiccio piano di ripresa, per la durata necessaria, per far fronte alla crisi della Covid-19, e che il volume e la durata dei piani di ripresa nazionali sarebbero molto limitati se fossero finanziati esclusivamente tramite il debito; sottolinea che il piano di ripresa deve includere una forte componente di investimento finanziata dal bilancio dell'Unione a partire dal 2021 e chiede pertanto che il bilancio 2021 costituisca una parte importante di questo piano di ripresa;

6.

ritiene che il piano di ripresa debba essere basato sul Green Deal europeo e sulla trasformazione digitale delle nostre società per ricostruire la nostra economia, garantire la resilienza e l'inclusione, rispettando al contempo i limiti del pianeta, proteggere il benessere e la salute delle persone da nuovi rischi e impatti ambientali, creare posti di lavoro di elevata qualità e garantire la coesione sociale, economica e territoriale e la convergenza, segnatamente attraverso gli investimenti nelle PMI e nei settori maggiormente colpiti dalla crisi, come il turismo, e nello sviluppo di infrastrutture e servizi pubblici sostenibili e dei servizi strategici, come il settore sanitario, che sono in prima linea nel far fronte alla crisi; invita la Commissione a presentare un progetto di bilancio 2021 che tenga conto di queste priorità;

7.

ritiene che le entrate del bilancio dell'UE debbano essere considerate uno strumento per la realizzazione delle politiche dell'UE; sottolinea che, al fine di coprire le spese addizionali derivanti dalla crisi e di ridurre la predominanza dei contributi basati sull'RNL nel bilancio dell'UE, nuove risorse proprie che confluiscano direttamente nel bilancio dell'UE come entrate generali dovranno svolgere un ruolo fondamentale a partire dal 2021; ritiene che l'assenza di nuove risorse proprie avrà conseguenze politiche negative sul bilancio dell'Unione per il 2021 e comprometterà il nuovo programma politico della Commissione; ritiene, a tale riguardo, che le proposte della Commissione sulle risorse proprie del maggio 2018 costituiscano un buon punto di partenza che deve essere ampiamente approfondito alla luce delle sfide e della crisi attuali; ricorda, come ha indicato nella sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 e nella sua risoluzione del 10 ottobre 2019, che il Parlamento europeo non darà la propria approvazione al QFP 2021-2027 senza un accordo sulla riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE, ivi compresa l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie;

8.

è convinto che la crisi attuale non dovrebbe pregiudicare l'ambizione di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, che richiede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030; ricorda che la relazione 2019 sul divario delle emissioni del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) indica che le emissioni globali dei gas a effetto serra devono essere ridotte del 7,6 % all'anno, al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC, il che significa una riduzione di circa il 6,8 % all'anno a livello di UE; sottolinea che ciò rappresenta una sfida enorme, in particolare per quanto riguarda l'indispensabile transizione sostenibile e socialmente giusta, che dovrebbe tener conto dei diversi punti di partenza delle regioni e degli Stati membri dell'UE ed essere accompagnata dalla creazione di posti di lavoro su ampia scala; sottolinea che, al fine di far fronte con successo a questa sfida senza precedenti in soli dieci anni, sono necessarie misure urgenti con il sostegno di un bilancio dell'UE solido a partire dal 2021;

9.

è preoccupato per le ulteriori conseguenze economiche, sociali e politiche della crisi che si verificheranno se l'UE non si doterà rapidamente di nuovi strumenti efficaci per proteggere la coesione sociale, mantenere i posti di lavoro e prevenire i licenziamenti di massa; accoglie con favore, a tale riguardo, la proposta relativa allo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) e l'impegno assunto dalla Presidente della Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a un regime europeo di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione nell'ottica di attuarlo quanto prima;

… al fine di fornire soluzioni per le sfide sociali, ambientali, economiche e finanziarie aggravate

10.

accoglie con favore le proposte della Commissione relative al Green Deal europeo e al piano di investimenti per un'Europa sostenibile;

11.

rileva, tuttavia, che per conseguire l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) del 40 % entro il 2030, e il prossimo innalzamento di tale livello di ambizione, la Commissione stima che sarà necessario colmare un deficit di finanziamento di almeno 260 miliardi di EUR all'anno, oltre ai costi addizionali per la protezione dell'ambiente, la gestione delle risorse e le misure di adattamento sociale; ritiene che al fine di contribuire a ridurre le emissioni di GES dell'UE e l'impronta di carbonio complessiva, un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM), il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) e la legislazione dell'UE in materia di clima dovrebbero contribuire pienamente a intensificare notevolmente gli sforzi a livello politico e finanziario; ritiene che una transizione giusta, in quanto parte integrante della risposta alla crisi, richieda finanziamenti giusti e adeguati;

12.

ribadisce che il mandato del Parlamento per il QFP è stato definito nella sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 per quanto concerne i massimali, le dotazioni dei programmi, le risorse proprie e le disposizioni in materia di flessibilità, la revisione intermedia e i principi orizzontali, come l'integrazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), degli aspetti climatici e della parità di genere; rileva che l'esito dei negoziati sul QFP determinerà in misura significativa il livello di finanziamento dei programmi dell'UE per il prossimo periodo e ribadisce la propria posizione secondo cui gli stanziamenti di impegno per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere fissati a 1 324,1 miliardi di EUR a prezzi 2018, importo che rappresenterebbe l'1,3 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE-27; è determinato, in linea con tale posizione, a difendere un bilancio per il 2021 di 192,1 miliardi di EUR a prezzi correnti in stanziamenti di impegno; sottolinea che, oltre a questa posizione, sono necessari consistenti stanziamenti addizionali per rispondere alla crisi attuale;

13.

ricorda la sua posizione secondo cui l'integrazione degli aspetti climatici e della biodiversità nel QFP 2021-2027 deve superare i livelli delle quote di spesa mirate, come indicato nella sua relazione interlocutoria; mira pertanto a conseguire un livello di spesa per la biodiversità del 10 % e un livello di spesa per l'integrazione dell'azione per il clima del 30 % per il 2021; invita nuovamente la Commissione a stabilire chiaramente i criteri di ammissibilità di una nuova metodologia rigorosa e dettagliata, sotto forma di un regolamento quadro, per definire e controllare la spesa relativa al clima e alla biodiversità, in linea con il principio del «non nuocere», assieme alle corrispondenti misure correttive, se del caso, e il meccanismo di verifica al fine di individuare potenziali impatti nocivi delle azioni dell'UE sulla biodiversità e sul clima, in conformità degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi e del suo appello a una progressiva eliminazione degli aiuti diretti e indiretti per i combustibili fossili;

14.

sostiene le mobilitazioni di fondi e un approccio flessibile se si tratta di fondi per la ricerca e lo sviluppo (R&S) in relazione a misure legate alla Covid-19, come la messa a punto di vaccini, nuovi trattamenti, test diagnostici e sistemi medici intesi a impedire la diffusione del coronavirus e a salvare vite umane;

15.

sottolinea con forza che gli obiettivi climatici dell'Unione richiedono soluzioni sostenibili e di lungo termine; mette in luce il ruolo fondamentale della R&S nell'individuare soluzioni efficaci, realistiche e attuabili per i cittadini, le imprese e la società; evidenzia che Orizzonte Europa sarà il programma principale ai fini dello sviluppo di nuove soluzioni per il clima; chiede un aumento dei finanziamenti a favore di tutti i programmi di R&S che vi contribuiscono, al fine di affermare l'Unione quale leader mondiale per le tecnologie verdi e rafforzare la sua competitività globale su una più ampia scala, ridurre la sua dipendenza dalle tecnologie chiave straniere, farle assumere il ruolo di leader nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nell'intelligenza artificiale (AI) e nella sicurezza informatica, sviluppare nuove terapie per malattie gravi come il cancro e creare capacità per il supercalcolo e il trattamento dei dati;

16.

osserva con grande preoccupazione che molte proposte di ricerca eccellenti non possono essere attuate a causa non della cattiva qualità, ma del forte sottofinanziamento dei programmi pertinenti; sottolinea che la ricerca e l'innovazione sono mercati molto competitivi e che i ricercatori sono attratti in altre regioni del mondo come conseguenza della mancanza di opportunità di finanziamento in Europa; evidenzia che il Regno Unito passerà da principale beneficiario di numerosi programmi di R&S dell'Unione a forte concorrente; invita il Consiglio a tenere conto del fatto che ogni divario di 10 miliardi di EUR in Orizzonte Europa si tradurrà in una perdita di 110 miliardi di EUR in termini di PIL nei prossimi 25 anni; conclude che scarse ambizioni di bilancio per la R&S sarebbero in contraddizione con qualsiasi promessa a favore della competitività o della lotta al cambiamento climatico, in particolare per quanto riguarda gli sforzi che ancora ci attendono per raggiungere l'obiettivo di Europa 2020 del 3 % del PIL;

17.

sottolinea che gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto possono soddisfare sia gli obiettivi di sostegno dell'economia dell'UE nel contesto attuale, sia gli sforzi destinati a combattere il cambiamento climatico, come anche il passaggio a una mobilità sostenibile, basandosi in particolare sul completamento delle politiche relative alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T), a Shift2Rail e al meccanismo per collegare l'Europa (MCE); invita la Commissione ad allineare tutti i progetti dell'MCE agli obiettivi dell'accordo di Parigi;

18.

ribadisce che un'industria spaziale competitiva è fondamentale per il panorama imprenditoriale europeo, in quanto fornisce posti di lavoro di alta qualità e importanti attività di R&S, e assicura l'autonomia di un'infrastruttura satellitare europea; mette in evidenza i vantaggi dei dati generati nello spazio quale strumento essenziale per il monitoraggio del territorio e dell'ambiente;

19.

sottolinea che le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono il 99 % delle imprese degli Stati membri e contribuiscono in modo significativo alla creazione di posti di lavoro, alla stabilità economica e, in maniera crescente, agli sforzi di sostenibilità, e che queste imprese sono con ogni probabilità le più colpite dalla recessione economica dovuta alla pandemia di Covid-19; sottolinea inoltre che le PMI hanno difficoltà a trovare opportunità di finanziamento e ricorda il ruolo del programma dell'UE per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) a questo proposito; ricorda la posizione del Parlamento riguardo a un raddoppiamento della dotazione finanziaria delle linee di bilancio del suo successore nell'ambito del programma per il mercato unico per il prossimo QFP, che dovrebbe consentire un tasso di successo delle proposte di alta qualità pari ad almeno l'80 %; sottolinea altresì che il sostegno finanziario alle PMI dovrebbe essere convogliato anche attraverso lo sportello PMI di InvestEU, per preparare il mercato dei prodotti e dei servizi e consentire la loro rapida espansione sui mercati mondiali; ribadisce la necessità di ampliare ulteriormente le opportunità di creare start-up e di promuoverne la crescita, nonché di porre un accento particolare sulla trasformazione digitale delle PMI, sostenuta anche dal «Single Market Gateway» quale facilitatore delle attività di e-government, in conformità con le ambiziose politiche di protezione dei consumatori, così come sulla loro transizione ecologica; accoglie inoltre con favore, in questo contesto, le varie iniziative del gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), segnatamente la mobilitazione di 40 miliardi di EUR per le PMI colpite, i 5 miliardi di EUR disponibili per le imprese del settore sanitario e il fondo di garanzia di 25 miliardi di EUR che sarà finanziato dai suoi azionisti;

20.

sottolinea che la crisi attuale interesserà fortemente molte regioni e molti settori; è convinto, in questo contesto, che la politica di coesione svolgerà un ruolo chiave e sarà più che mai essenziale per stimolare la ripresa economica in tutti i territori dell'UE e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, e che necessiterà di finanziamenti aggiuntivi e di una maggiore flessibilità per rispondere alle complesse sfide ambientali, sociali, economiche e demografiche che ci attendono; sottolinea che, se l'adozione del QFP 2021-2027 e la pertinente base giuridica saranno ritardate, tra i due periodi di programmazione sarà indispensabile una fase di transizione;

21.

ritiene che il turismo, in quanto uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi, necessiti di una strategia globale sostenuta da una dotazione specifica attraverso un programma distinto dell'UE nell'ambito del prossimo QFP; sottolinea la necessità di fornire attenzione e sostegno particolari alle piccole imprese e alle imprese a conduzione familiare, in particolare nei casi dell'agriturismo e dei piccoli fornitori di ospitalità, che dovranno affrontare maggiori difficoltà per conformarsi alle nuove norme di sicurezza, come pure alle regioni insulari e alle regioni ultraperiferiche;

22.

rileva, in considerazione delle forti ripercussioni sociali negative della situazione attuale, sia immediate che di lungo termine, l'importanza di attuare pienamente il pilastro europeo dei diritti sociali nel bilancio dell'UE 2021 e il ruolo determinante di azioni sociali dell'UE rafforzate — segnatamente il Fondo sociale europeo Plus — nella ripresa economica e, in particolare, nella lotta contro la disoccupazione fra i giovani e fra gli anziani, la povertà infantile, il rischio di povertà e di esclusione sociale e la discriminazione, per assicurare un dialogo sociale rafforzato che affronti il cambiamento demografico strutturale a lungo termine e per garantire a tutti, in particolare alle popolazioni che invecchiano, l'accesso a servizi vitali e fondamentali come l'assistenza sanitaria, la mobilità, un'alimentazione adeguata e un alloggio dignitoso;

23.

chiede che il bilancio 2021 presti particolare attenzione alle esigenze dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e alle relazioni con essi, dal momento che possono essere particolarmente vulnerabili alle conseguenze negative del cambiamento climatico; sottolinea inoltre che occorre migliorare l'accesso ai finanziamenti per i PTOM, poiché questi ultimi possiedono risorse amministrative e competenze limitate, dati il loro status particolare e le loro dimensioni;

24.

sottolinea che la sicurezza interna è parte integrante delle aspettative dei cittadini dell'UE nei confronti di un'Unione che protegge; sottolinea altresì che le minacce alla sicurezza, ad esempio gli attacchi terroristici, la criminalità organizzata transfrontaliera e nuovi tipi di attività illecite come la criminalità informatica, rappresentano una minaccia costante per la coesione dell'Unione europea e richiedono una risposta europea forte e coordinata; ritiene che ciò necessiti di una cooperazione transfrontaliera intensificata tra le autorità competenti; sottolinea che il rafforzamento e la modernizzazione dei sistemi informatici, con un'attenzione particolare per una migliore interoperabilità dei sistemi, un accesso agevolato e la leggibilità dei dati, sono assolutamente necessari per garantire una cooperazione rapida ed efficace tra le autorità di polizia, le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti; osserva che si prevede che la Commissione avvii, nel 2021, una nuova strategia in materia di sicurezza dell'Unione comprensiva di una serie di iniziative in settori chiave legati a tali minacce;

25.

invita la Commissione a prevedere le necessarie risorse di bilancio al fine di assicurare una maggiore capacità del meccanismo di protezione civile dell'Unione, di modo che l'UE sia più preparata e in misura di far fronte a tutti i tipi di catastrofi naturali, pandemie ed emergenze, quali emergenze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari; ribadisce l'importanza che il meccanismo di protezione civile dell'Unione riveste per migliorare la protezione dei cittadini dalle catastrofi;

26.

sottolinea il successo del programma Erasmus+ nel migliorare la mobilità, la formazione e le competenze dei giovani; evidenzia la necessità di finanziare adeguatamente il programma, tra l'altro per renderlo accessibile a persone di ogni estrazione e fascia d'età;

27.

ricorda che la promozione delle culture e dei valori europei svolge un ruolo attivo nel sostenere la democrazia, la non discriminazione e l'uguaglianza di genere, e nell'affrontare la disinformazione e le notizie false; sottolinea, a questo proposito, la necessità di dotare di stanziamenti sufficienti i programmi Giustizia e Diritti e valori, e di aumentare le risorse destinate a sostenere le vittime della violenza di genere nel quadro di questo programma; sottolinea che il settore culturale e quello creativo, così come il turismo, sono e saranno tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi che l'UE sta attraversando; chiede misure di emergenza per questi settori e un rafforzamento del programma Europa creativa;

28.

si aspetta che entro il 2021 sia istituito un solido meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali; sottolinea che il QFP 2021-2027 dovrebbe includere una clausola di condizionalità per la tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, la quale garantirebbe che, per poter beneficiare dei finanziamenti dell'UE, gli Stati membri debbano rispettare pienamente l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;

29.

ritiene che il Corpo europeo di solidarietà sia uno strumento fondamentale per promuovere l'impegno civico in tutta l'UE e per rafforzare la cittadinanza dell'Unione; insiste affinché la dotazione di bilancio 2021 da destinare al Corpo europeo di solidarietà sia commisurata alle numerose aspettative che esso ha suscitato tra i giovani di tutta Europa, in particolare a livello della componente volontariato; chiede che siano stanziati fondi sufficienti per rispondere all'elevata domanda di collocamenti di volontariato;

30.

chiede che siano forniti a titolo prioritario finanziamenti sufficienti per sostenere l'attività delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti attivi nella promozione dei diritti e nel rafforzamento e nella promozione dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto, anche attraverso il futuro programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, in un momento in cui, in diversi Stati membri, si assiste a una riduzione dello spazio concesso alla società civile;

31.

mette in risalto il crescente e preoccupante regresso dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, e l'importanza che assumono gli strumenti dell'UE, fra cui lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), nel contrastare tale situazione; si rammarica che la Commissione non abbia incluso nella sua proposta un programma specifico sull'uguaglianza di genere e chiede assegnazioni di bilancio ambiziose e specifiche a sostegno dei difensori dei diritti umani delle donne e della protezione e promozione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; sottolinea pertanto la necessità di rafforzare gli stanziamenti di bilancio che sostengono l'accessibilità e il rispetto universali della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;

32.

rileva che la politica agricola comune (PAC) e la politica comune della pesca (PCP) sono colonne portanti dell'integrazione europea che mirano a garantire agli europei un approvvigionamento alimentare sicuro e di qualità come anche la sovranità alimentare, il corretto funzionamento dei mercati agricoli, lo sviluppo sostenibile delle regioni rurali, il ricambio generazionale, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la tutela della biodiversità; ricorda il ruolo chiave di queste politiche nel contribuire a un reddito stabile e dignitoso per gli agricoltori e i pescatori, soprattutto nel difficile contesto attuale; ricorda la sua posizione in vista dei negoziati sul QFP 2021-2027 volta a preservare i bilanci della PAC e della PCP; chiede che queste politiche siano rafforzate e che si presti un'attenzione particolare all'agricoltura e alla pesca su piccola scala; prende atto del fatto che la PAC, insieme ad altre politiche dell'Unione, avrà un ruolo importante da svolgere nella realizzazione delle ambizioni del Green Deal;

33.

invita la Commissione a tenere conto, nella sua proposta e nel successivo atto modificativo per il progetto di bilancio 2021, dell'esito dell'accordo politico che dovrà essere raggiunto sulle misure transitorie per il 2021 (di cui nella sua proposta COM(2019)0581 del 31 ottobre 2019); invita inoltre gli Stati membri ad assicurare l'assegnazione tempestiva di risorse sufficienti per continuare a migliorare la qualità dei dati e degli indicatori comunicati all'Unione, al fine di rispettare appieno l'iniziativa «bilancio dell'UE incentrato sui risultati» (BFOR); insiste sull'elevata qualità dei dati e degli indicatori necessaria per una corretta valutazione della PAC;

34.

prende atto degli ultimi sviluppi relativi alla situazione migratoria alla frontiera dell'UE con la Turchia, che ha portato alla recente adozione del bilancio rettificativo 1/2020 per rispondere all'aumento della pressione migratoria; sottolinea che è necessario garantire un livello adeguato di risorse nel bilancio 2021 per anticipare un possibile proseguimento della situazione o addirittura un suo peggioramento; ricorda che in questo settore, e in vista di una politica comune in materia di asilo, occorrono solidarietà e cooperazione fra tutti gli Stati membri; sottolinea che dalla pandemia di Covid-19 scaturisce l'ulteriore necessità di adottare misure specifiche per i migranti in quanto persone particolarmente vulnerabili, tra cui misure di evacuazione preventiva e di ricollocazione; ricorda che nell'ultimo periodo è stato regolarmente necessario rafforzare il Fondo Asilo e migrazione per aiutare gli Stati membri a far fronte alla crisi dei rifugiati e, a tal fine, mobilitare gli strumenti speciali a motivo di un massimale della rubrica 3 troppo basso, o fare ricorso a bilanci rettificativi; si aspetta dagli Stati membri che comprendano qual è il loro interesse e che compensino gli effetti del ritardo nell'adozione del regolamento Dublino IV approvando gli stanziamenti necessari e applicando il principio di solidarietà in questo settore; ricorda la necessità di un finanziamento adeguato per migliorare le condizioni di vita dei migranti e dei rifugiati nei campi di rifugiati dell'UE, nonché la necessità di autorità di contrasto, di una formazione per il personale in forza alle frontiere e le guardie costiere, così come di misure efficaci per l'integrazione dei migranti e dei rifugiati;

35.

evidenzia che una corretta gestione della migrazione legale è importante per assicurare una risposta adeguata a un mercato del lavoro in evoluzione;

36.

fa osservare che la Turchia continua a ospitare il maggior numero di rifugiati al mondo e che sono in corso discussioni sul modo in cui l'UE dovrebbe continuare a sostenere tale paese una volta giunti a termine gli impegni che esso aveva assunto nel quadro dello strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia;

37.

sottolinea che dovrebbero essere introdotte misure di solidarietà immediate, segnatamente un programma di ricollocazione, in attesa di una riforma significativa delle norme dell'UE in materia di asilo; chiede, inoltre, che il bilancio dell'UE continui a prevedere finanziamenti per il sostegno ai rifugiati in Turchia;

38.

chiede un bilancio 2021 ambizioso per le politiche esterne dell'UE che permetta all'Unione di far fronte alle sfide cui è confrontata; ricorda che la pace e la solidarietà costituiscono valori centrali che dovrebbero essere costantemente sostenuti dal bilancio dell'UE; pone in evidenzia la necessità di incrementare i finanziamenti a favore dei paesi dei Balcani occidentali e di quelli del vicinato orientale e meridionale, al fine di sostenere le riforme politiche ed economiche, nonché a favore di altre regioni che necessitano di aiuti finanziari per il loro sviluppo;

39.

ritiene che lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) debba concentrare i finanziamenti nei settori del funzionamento delle istituzioni democratiche, dello Stato di diritto, del buongoverno e della pubblica amministrazione; si compiace che sia stato dato il via libera all'apertura di negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord e chiede adeguate disposizioni finanziarie al fine di sostenere le riforme politiche e l'allineamento con l'acquis;

40.

sottolinea che le dotazioni finanziarie a titolo dell'IPA III dovrebbero essere subordinate al rispetto di valori europei quali lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, il processo democratico, il rispetto dei valori fondamentali e le relazioni di buon vicinato; invita la Commissione a monitorare il rispetto di questi valori; chiede alla Commissione di utilizzare i fondi attualmente stanziati nel quadro dell'IPA III per sostenere, mediante gestione diretta dell'UE, la società civile in Turchia, i difensori dei diritti umani e i giornalisti turchi, nonché per offrire maggiori opportunità in termini di contatti interpersonali, dialogo accademico, accesso degli studenti turchi alle università europee e dei giornalisti alle piattaforme mediatiche, allo scopo di proteggere e promuovere i valori e i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto;

41.

sottolinea di aver adottato la propria posizione sull'NDICI in prima lettura il 4 marzo 2019 e di aver riconfermato il proprio mandato relativo all'NDICI l'8 ottobre 2019; ricorda la propria posizione a favore di un contributo del 45 % del bilancio complessivo dell'NDICI per gli obiettivi climatici, la gestione e la tutela dell'ambiente, la biodiversità e la lotta alla desertificazione e per affrontare le cause profonde delle migrazioni e degli sfollamenti forzati, e pone un forte accento sulla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle donne, dei minori, dei profughi, degli sfollati, delle persone LGTBI, delle persone con disabilità, delle popolazioni indigene e delle minoranze etniche e religiose;

42.

ricorda che la soluzione duratura dell'attuale fenomeno migratorio consiste nello sviluppo politico, economico e sociale dei paesi di origine dei flussi migratori; chiede che i rispettivi programmi di politica esterna siano dotati di risorse finanziarie sufficienti per sostenere partenariati equi e reciprocamente vantaggiosi tra l'UE, i paesi di origine e i paesi di transito, tra cui quelli del continente africano; invita, nello stesso contesto, l'Unione europea, considerata la difficile situazione finanziaria in cui versa l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), a intensificare il proprio sostegno finanziario all'agenzia nel 2021, onde preservare la continuità dei servizi fondamentali per milioni di rifugiati palestinesi;

43.

esprime preoccupazione per la rapida diffusione planetaria della pandemia di Covid-19 e per le sue ricadute sui paesi colpiti; è convinto che la cooperazione internazionale sia indispensabile per superare questa crisi mondiale; ritiene che l'UE debba assumere un ruolo guida negli sforzi compiuti a livello mondiale per contenere la pandemia e attenuarne l'impatto; ritiene che l'Unione debba dar prova di solidarietà nei confronti dei paesi terzi colpiti, anche mobilitando ulteriori risorse per aiutarli a ricostruire le loro economie, attenuare l'incidenza socioeconomica della crisi e rafforzare le capacità dei sistemi sanitari in tutto il mondo;

44.

ricorda che i diritti umani sono parte integrante della politica dell'UE in materia di azione esterna; ribadisce la necessità di incrementare i finanziamenti dedicati al sostegno dei diritti umani in tutto il mondo, con particolare attenzione alla protezione dei difensori dei diritti umani e in particolare di quelli più a rischio; insiste, a tal proposito, sulla necessità di proseguire il Meccanismo di protezione dei difensori dei diritti umani (ProtectDefenders.eu) e di incrementare i finanziamenti ad esso destinati; ritiene che l'UE debba rigorosamente astenersi dal fornire assistenza attraverso il sostegno di bilancio a paesi che violano palesemente le norme internazionali in materia di diritti umani e democrazia o che non dimostrano di essere impegnati a combattere la corruzione; sottolinea l'importanza delle missioni di osservazione elettorale, in particolare ad opera di gruppi della società civile, e chiede un livello adeguato di finanziamento;

45.

chiede ulteriori finanziamenti per azioni di comunicazione strategica volte a contrastare le campagne di disinformazione, che sono sempre più utilizzate per minare l'ordine democratico nell'Unione e nei paesi limitrofi; sottolinea l'importanza del progetto faro del Servizio europeo per l'azione esterna «East StratCom Task Force — EUvsDisinfo» nella lotta contro la disinformazione, la propaganda e l'influenza straniera;

46.

sottolinea l'importanza di fornire un sostegno finanziario adeguato per costruire una vera e propria Unione europea della difesa, promuovere l'autonomia strategica e intensificare il ruolo dell'UE a livello mondiale; insiste in particolare sull'importanza di mantenere la propria posizione per quanto riguarda la dotazione del Fondo europeo per la difesa (FED) e quella della mobilità militare; sottolinea la necessità di garantire un costante sostegno e un maggiore coordinamento delle politiche e delle azioni nel settore difensivo nell'ambito dell'Agenzia europea per la difesa (AED), della cooperazione strutturata permanente (PESCO), del FED e di altre iniziative; esorta la Commissione a prevedere il finanziamento delle spese amministrative e operative dell'AED e del PESCO a titolo del bilancio dell'Unione, ripristinando in tal modo la funzione di bilancio del Parlamento, prevista dall'articolo 41 TUE;

47.

ribadisce che la nuova architettura degli strumenti di finanziamento esterno (SFE) dovrebbe rafforzare la coerenza, la rendicontabilità, l'efficienza e la sorveglianza democratica; sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo del Parlamento nella gestione strategica dei nuovi strumenti; si attende di essere coinvolto in una fase precoce della (pre)programmazione dei nuovi strumenti;

48.

esorta la Commissione a valutare e a prepararsi a tutti gli scenari possibili al fine di garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, definendo impegni e meccanismi chiari e tutelando il bilancio dell'UE; invita la Commissione ad assicurare che la partecipazione futura del Regno Unito ai programmi dell'UE garantisca un giusto equilibrio tra contributi e benefici;

49.

esprime il proprio auspicio che il Regno Unito continui a essere un partner quanto più stretto in quanti più programmi dell'UE possibile, in particolare Erasmus+ e Orizzonte Europa;

50.

ricorda il ruolo centrale svolto dalle agenzie dell'UE nell'attuazione degli obiettivi politici dell'Unione e riafferma l'importanza di dotare tali organismi di risorse finanziarie e umane sufficienti e prevedibili per lo svolgimento efficiente dei loro compiti, respingendo nel contempo eventuali tagli ingiustificati e arbitrari ai loro bilanci in termini reali; evidenzia il ruolo fondamentale svolto dall'Agenzia europea dell'ambiente ai fini della sensibilizzazione ai cambiamenti climatici, dall'Autorità europea del lavoro nella promozione della mobilità dei lavoratori, nonché dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e dall'Agenzia per i diritti fondamentali nel sostegno ai richiedenti asilo che cercano protezione in Europa;

51.

insiste contemporaneamente sulla forte necessità di combattere la tratta e il traffico di esseri umani, nonché di sostenere le agenzie dell'UE dei settori «Giustizia e affari interni» che prestano assistenza agli Stati membri alle frontiere esterne, come ad esempio l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex); prende atto del ruolo che Frontex è chiamata a svolgere nel contesto dell'attuale crisi migratoria in corso alle frontiere esterne dell'UE con la Turchia; chiede che nel bilancio 2021 siano garantiti livelli di finanziamenti adeguati per la gestione delle frontiere;

52.

rileva che le agenzie attive nel settore della sicurezza, del contrasto e della cooperazione giudiziaria in materia penale devono espletare un numero crescente di compiti; chiede maggiori risorse finanziarie e posti in organico per tali agenzie, in particolare per l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Accademia europea di polizia (CEPOL), l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), nonché risorse finanziarie e umane adeguate per quelle che si occuperanno del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;

53.

è preoccupato per il livello insufficiente di risorse finanziarie e umane previste per la Procura europea (EPPO) nel corso della procedura di bilancio 2020 e, in vista del 2021, invita la Commissione ad accrescere le risorse in questione per tale organo istituzionale e a tutelarne l'autonomia di bilancio; sottolinea la necessità che l'istituzione dell'EPPO non comprometta le capacità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

54.

chiede pertanto con urgenza alla Commissione, tenuto conto della recente epidemia di Covid-19 in Europa e della necessità di fornire una risposta coordinata e coerente dell'UE, di garantire adeguati finanziamenti necessari alle agenzie competenti dell'Unione chiamate a lavorare e a sostenere la Commissione e gli Stati membri nel tentativo di far fronte alla pandemia, in particolare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA); insiste affinché la Commissione e il Consiglio si astengano dal ridurre le risorse destinate all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

55.

sottolinea la necessità di accrescere sensibilmente le risorse dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), tenendo conto dei compiti aggiuntivi affidatile dalla recente legislazione, tra cui il pacchetto sull'Energia pulita; ricorda inoltre la necessità di ulteriori risorse per l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) affinché possa espletare i compiti previsti dall'apposito regolamento e dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

56.

ricorda che non è possibile attuare correttamente nessuna politica dell'Unione, che si tratti di far fronte alla crisi del Covid-19 o di realizzare il Green Deal europeo, senza il sostegno di una specifica funzione pubblica dell'Unione e senza finanziamenti adeguati;

57.

ritiene che, nell'attuale contesto politico ed economico, la Conferenza sul futuro dell'Europa debba essere adeguatamente sostenuta, anche a livello di bilancio, e che la Commissione, tra le altre istituzioni coinvolte in tale progetto, debba essere dotata dei mezzi necessari per assicurarne il successo;

58.

chiede alla Commissione europea di dare l'esempio nel garantire appalti di elevata qualità e socialmente responsabili, in modo da aggiudicare i contratti alle imprese che rispettano le norme ambientali e le norme fondamentali del lavoro e che applicano criteri migliori e più rigorosi per evitare i conflitti d'interesse;

59.

chiede una valutazione sensibile alla dimensione di genere del precedente periodo di bilancio e l'attuazione di un bilancio di genere nel bilancio dell'UE per il 2021; si attende pertanto che la Commissione includa nel progetto di bilancio un allegato che riunisca informazioni di genere in merito a obiettivi, contributi, realizzazioni e risultati e che illustri gli impegni finanziari per la parità di genere e le relative misure di tracciamento;

Un livello di pagamenti sufficiente e realistico

60.

è determinato a evitare una nuova crisi dei pagamenti, soprattutto nel contesto della pandemia di Covid-19; ribadisce la necessità che il massimale globale dei pagamenti tenga conto del volume senza precedenti degli impegni non liquidati alla fine del 2020 che dovranno essere saldati nell'ambito del prossimo QFP; osserva inoltre che nel 2021 gli stanziamenti di pagamento saranno destinati essenzialmente al completamento dei programmi 2014-2020; insiste tuttavia sul fatto che ciò non deve ostacolare l'avvio di nuovi programmi;

61.

insiste pertanto, in linea con le misure del 2020, sulla necessità di continuare a garantire un elevato livello di liquidità per gli Stati membri nell'ambito della risposta alla pandemia di Covid-19;

62.

sottolinea che la cooperazione tra gli Stati membri in materia di tassazione dei redditi restituirebbe ai rispettivi bilanci nazionali somme di gran lunga superiori a qualsiasi taglio alle spese dei bilanci annuali dell'UE;

63.

invita la Commissione ad assicurare che non sia concesso alcun finanziamento dell'Unione a eventuali parti soggette a misure restrittive dell'UE (tra cui contraenti o subappaltatori, partecipanti a seminari e/o corsi di formazioni né a soggetti che beneficiano del sostegno finanziario a favore di terzi);

64.

è convinto che a qualsiasi persona giuridica che sia titolare effettivo di entità giuridiche beneficiarie di crediti a titolo del bilancio dell'UE debba essere vietato ricevere fondi dell'attuale e futuro bilancio europeo in base alle norme del regolamento sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, compresi i pagamenti agricoli diretti ed eventuali esborsi, spese, garanzie o altri benefici ivi trattati qualora presenti un chiaro conflitto d'interessi di cui all'articolo 61 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046;

65.

ribadisce la propria posizione di lunga data, secondo cui le nuove priorità politiche e le future sfide dell'UE dovrebbero essere finanziate tramite nuovi stanziamenti e non riducendo gli importi degli stanziamenti destinati ai programmi esistenti; ritiene che tale principio debba valere anche per i bilanci rettificativi;

66.

rileva che, in quanto primo anno del prossimo QFP eventualmente approvato, il bilancio 2021 sarà il primo a presentare una nuova nomenclatura di bilancio; invita la Commissione a coinvolgere in maniera adeguata l'autorità di bilancio nella sua elaborazione; ritiene che la nuova nomenclatura debba essere meglio allineata alle priorità strategiche e al contempo sufficientemente dettagliata per consentire all'autorità di bilancio di svolgere efficacemente il suo ruolo decisionale e al Parlamento, in particolare, di adempiere alle sue funzioni di supervisione e controllo democratici;

67.

osserva che, in quanto ramo dell'autorità di bilancio eletto direttamente dai cittadini, il Parlamento svolgerà il proprio ruolo politico e presenterà proposte di progetti pilota e azioni preparatorie che esprimono la sua visione politica per il futuro; si impegna, a tale riguardo, a presentare un pacchetto di progetti pilota e azioni preparatorie elaborato in stretta collaborazione con ciascuna delle proprie commissioni, onde trovare il giusto equilibrio tra volontà politica e fattibilità tecnica, conformemente alla valutazione della Commissione;

o

o o

68.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

(1)  https://www.ipcc.ch/sr15/

(2)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

(6)  GU L 57 del 27.2.2020, pag. 1.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2018)0449.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2019)0032.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2020)0065.

(11)  Testi approvati, P9_TA(2020)0124.

(12)  Testi approvati, P9_TA(2020)0015.

(13)  GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.

(14)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/205


P9_TA(2020)0170

Cooperazione amministrativa nel settore fiscale: rinviare determinati termini a causa della pandemia di Covid-19 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 (COM(2020)0197 — C9-0134/2020 — 2020/0081(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 362/45)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0197),

visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0134/2020),

visti gli articoli 82 e 163 del suo regolamento,

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informare il Parlamento qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Al fine di determinare la durata del rinvio, occorre considerare che l'obiettivo è affrontare una situazione eccezionale , senza pregiudicare la struttura e il funzionamento stabiliti della direttiva 2011/16/UE. Di conseguenza, è opportuno limitare il rinvio ad un periodo di tempo proporzionale alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 per la comunicazione e lo scambio di informazioni.

(5)

Al fine di determinare la durata del rinvio, occorre considerare che l'obiettivo è affrontare una situazione eccezionale. Non dovrebbe compromettere la politica dell'Unione volta a combattere l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva mediante lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali e, pertanto, non dovrebbe pregiudicare la struttura e il funzionamento stabiliti della direttiva 2011/16/UE. Di conseguenza, è opportuno limitare il rinvio ad un periodo di tempo proporzionale alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 per la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Considerata l'incertezza che circonda l'evoluzione della pandemia, sarebbe opportuno prevedere anche la possibilità di un'ulteriore proroga del periodo di rinvio del termine per la comunicazione e lo scambio di informazioni. Questa necessità potrebbe sorgere se, durante una parte o l'intero periodo del rinvio, persistano le circostanze eccezionali di gravi rischi per la salute pubblica causati dalla pandemia di Covid-19 e gli Stati membri debbano attuare nuove misure di confinamento o prorogare quelle in atto. Tale proroga non dovrebbe interferire con la struttura e il funzionamento stabiliti della direttiva 2011/16/UE del Consiglio. Dovrebbe invece avere una durata limitata e prestabilita in proporzione alle difficoltà pratiche causate dal confinamento temporaneo. La proroga non dovrebbe pregiudicare gli elementi essenziali dell'obbligo di comunicazione e di scambio di informazioni ai sensi di tale direttiva. Essa si limita a prorogare il termine per il rispetto di tali obblighi, garantendo nel contempo che non restino informazioni non scambiate.

soppresso

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 27 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27 ter

soppresso

Proroga del periodo di rinvio

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 27 quater, al fine di prorogare il periodo di rinvio per la comunicazione e lo scambio di informazioni, conformemente all'articolo 8 bis ter, paragrafi 12 e 18, e all'articolo 27 bis, per un massimo di 3 mesi supplementari.

 

La Commissione può adottare l'atto delegato di cui al primo comma soltanto se durante una parte o la totalità del periodo di rinvio persistono le circostanze eccezionali di gravi rischi per la salute pubblica provocati dalla pandemia di Covid-19 e gli Stati membri devono attuare misure di confinamento.

 

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 27 quater

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27 quater

soppresso

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 27 ter è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.

 

2.     Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 27 ter è conferito alla Commissione esclusivamente per il periodo del rinvio dei termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni di cui all'articolo 8 bis ter, paragrafi 12 e 18, e all'articolo 27 bis.

 

3.     La delega di potere di cui all'articolo 27 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità dell'atto delegato già in vigore.

 

4.     Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

 

5.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio. La notifica dell'atto delegato al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

6.     Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 27 ter entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni da parte del Consiglio. Il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro cinque giorni lavorativi dalla notifica di tale atto. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Consiglio ha sollevato obiezioni.

 

7.     Il Parlamento europeo è informato dell'adozione di un atto delegato da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa allo stesso o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

 


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/208


P9_TA(2020)0171

Sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'epidemia di Covid-19 (modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19 (COM(2020)0186 — C9-0128/2020 — 2020/0075(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 362/46)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0186),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0128/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 giugno 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Parere dell'11 giugno 2020.


P9_TC1-COD(2020)0075

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 giugno 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/872.)


8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/209


P9_TA(2020)0172

Iniziativa dei cittadini europei: introduzione di misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame in considerazione della pandemia di Covid-19 ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 giugno 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che, in considerazione della pandemia di Covid-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2020)0221 — C9-0142/2020 — 2020/0099(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 362/47)

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha proclamato la Covid-19 pandemia mondiale. Gli Stati membri sono stati colpiti in maniera drammatica ed eccezionale dalla pandemia e dalle relative conseguenze. Hanno adottato una serie di restrizioni destinate ad arrestare o rallentare la trasmissione della Covid-19, tra le quali misure di confinamento volte a limitare la libera circolazione dei cittadini, il divieto di tenere eventi pubblici e la chiusura di negozi, ristoranti e scuole. Tali misure hanno portato pressoché a uno stallo della vita pubblica in quasi tutti gli Stati membri.

(1)

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha proclamato la Covid-19 pandemia mondiale. Gli Stati membri sono stati colpiti in maniera drammatica ed eccezionale dalla pandemia e dalle relative conseguenze. Hanno adottato una serie di restrizioni destinate ad arrestare o rallentare la trasmissione della Covid-19, tra le quali misure di confinamento volte a limitare la libera circolazione dei cittadini, il divieto di tenere eventi pubblici e la chiusura di negozi, ristoranti e scuole. Tali misure hanno portato a uno stallo della vita pubblica in quasi tutti gli Stati membri.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Gli Stati membri hanno dichiarato che ridurranno le restrizioni introdotte dalle misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19 soltanto gradualmente, al fine di monitorare e tenere sotto controllo la situazione sanitaria. Di conseguenza è opportuno prorogare di sei mesi il termine per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, in relazione al periodo di raccolta iniziato l'11 marzo 2020, data in cui l'Organizzazione mondiale della sanità ha proclamato pandemia l'epidemia di Covid-19. La proroga presuppone che almeno nei primi sei mesi a partire dall'11 marzo 2020 la maggior parte degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione abbia in vigore misure che ostacoleranno in maniera notevole la possibilità per gli organizzatori di condurre campagne locali e di raccogliere dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo. Il periodo di raccolta delle iniziative la cui fase di raccolta era in corso l'11 marzo 2020 dovrebbe pertanto essere prorogato di sei mesi. Il periodo di raccolta di un'iniziativa iniziato dopo l'11 marzo dovrebbe essere prorogato in maniera proporzionale.

(6)

Gli Stati membri hanno dichiarato che ridurranno le restrizioni introdotte dalle misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19 soltanto gradualmente, al fine di monitorare e tenere sotto controllo la situazione sanitaria. Di conseguenza è opportuno prorogare di sei mesi il termine per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, in relazione al periodo di raccolta iniziato l'11 marzo 2020, data in cui l'Organizzazione mondiale della sanità ha proclamato pandemia l'epidemia di Covid-19. La proroga presuppone che almeno nei primi sei mesi a partire dall'11 marzo 2020 almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione abbia in vigore misure che ostacoleranno in maniera notevole la possibilità per gli organizzatori di condurre campagne locali e di raccogliere dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo. Il periodo di raccolta delle iniziative la cui fase di raccolta era in corso l'11 marzo 2020 dovrebbe pertanto essere prorogato di sei mesi. Il periodo di raccolta di un'iniziativa iniziato dopo l'11 marzo dovrebbe essere prorogato in maniera proporzionale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Essendo difficile prevedere la fine della pandemia nell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione destinati a prorogare ulteriormente il periodo di raccolta per le iniziative la cui fase di raccolta sia ancora in corso l'11 settembre 2020 qualora persistano le circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di Covid-19. La proroga di sei mesi del periodo di raccolta di cui al presente regolamento dovrebbe lasciare alla Commissione un lasso di tempo sufficiente per decidere se sia giustificata un'ulteriore proroga. La delega di potere dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo di raccolta in caso di nuova crisi sanitaria collegata a una nuova ondata di Covid-19, se la maggioranza degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione ha adottato misure che avranno verosimilmente il medesimo effetto di quelle precedenti.

(7)

Essendo difficile prevedere la fine della pandemia nell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione destinati a prorogare ulteriormente il periodo di raccolta per le iniziative la cui fase di raccolta sia ancora in corso l'11 settembre 2020 qualora persistano le circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di Covid-19. La proroga di sei mesi del periodo di raccolta di cui al presente regolamento dovrebbe lasciare alla Commissione un lasso di tempo sufficiente per decidere se sia giustificata un'ulteriore proroga. La delega di potere dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo di raccolta in caso di nuova crisi sanitaria collegata a una nuova ondata di Covid-19, a condizione che almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione abbia adottato misure che avranno verosimilmente il medesimo effetto di quelle precedenti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione informa gli organizzatori e gli Stati membri in merito alla proroga concessa per ciascuna iniziativa interessata e pubblica la sua decisione nel registro elettronico di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788. La Commissione pubblica inoltre un elenco completo di tali iniziative e il nuovo periodo di raccolta per ciascuna iniziativa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

La Commissione può adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo massimo di raccolta delle iniziative di cui al paragrafo 1 se , dopo l'11 settembre 2020, la maggioranza degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione continua ad applicare misure in risposta alla pandemia di Covid-19 che ostacolano notevolmente la possibilità per gli organizzatori di raccogliere le dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo e di informare i cittadini delle iniziative in corso.

(2)

La Commissione può adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo massimo di raccolta delle iniziative di cui al paragrafo 1 qualora , dopo l'11 settembre 2020, almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione continui ad applicare misure in risposta alla pandemia di Covid-19 che ostacolano notevolmente la possibilità per gli organizzatori di raccogliere le dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo e di informare i cittadini delle iniziative in corso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo massimo di raccolta delle iniziative per le quali la raccolta è in corso nel momento in cui si verifica una nuova ondata di Covid-19 che impone alla maggioranza degli Stati membri o  a un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione di applicare misure che comportino per gli organizzatori di tali iniziative effetti analoghi alle misure precedenti.

La Commissione può adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo massimo di raccolta delle iniziative per le quali la raccolta è in corso nel momento in cui si verifica una nuova ondata di Covid-19 , laddove almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione applichi misure che comportino per gli organizzatori di tali iniziative effetti analoghi alle misure precedenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e indicano le iniziative interessate e la nuova data di scadenza del relativo periodo di raccolta.

Gli atti di esecuzione di cui al primo e secondo comma indicano le iniziative per le quali il periodo di raccolta è prolungato insieme alla nuova data di scadenza del relativo periodo di raccolta e i risultati della valutazione di cui al quinto comma .

 

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Per permetterle di valutare se sussistano le condizioni di cui al primo e al secondo comma, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, informazioni sulle misure che hanno adottato o intendono adottare in risposta alla pandemia di Covid-19.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, informazioni sulle misure che hanno adottato o intendono adottare in risposta alla pandemia di Covid-19 o in risposta a una nuova epidemia di Covid-19.

 

Al fine di valutare se i criteri di cui al primo e al secondo comma siano rispettati, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri dettagliati per tale valutazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788,il Parlamento europeo o la Commissione, se dall'11 marzo 2020 hanno incontrato difficoltà per organizzare, rispettivamente, un'audizione pubblica o una riunione con gli organizzatori a causa delle misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19 dallo Stato membro nel quale intendono organizzare l'audizione o riunione, organizzano l'audizione o la riunione non appena la situazione sanitaria nello Stato membro interessato lo consenta.

(1)   In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788, il Parlamento europeo o la Commissione, se dall'11 marzo 2020 hanno incontrato difficoltà per organizzare, rispettivamente, un'audizione pubblica o una riunione con gli organizzatori a causa delle misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19 dallo Stato membro nel quale intendono organizzare l'audizione o riunione, organizzano l'audizione o la riunione non appena la situazione sanitaria nello Stato membro interessato lo consenta, oppure, qualora gli organizzatori decidano di partecipare a distanza all'audizione o alla riunione, non appena siano in grado di concordare una data con le istituzioni .


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali.