ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 351/10 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2021/C 351/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10440 — SEGRO/PSPIB/Varia Class Logistics) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2021/C 351/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10368 – Advent/Eurazeo/Hoist) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 351/13 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Guida all’attuazione del protocollo dell’accordo CETA tra il Canada, l’Unione europea e i suoi Stati membri sulla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità
(2021/C 351/01)
Introduzione
L’accordo economico e commerciale globale («CETA») tra l’Unione europea (UE) e il Canada prevede, nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi, un ambizioso protocollo sulla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità («il protocollo») (1).
Dal 1998 il Canada e l’UE riconoscono i risultati dei rispettivi organismi di valutazione della conformità attraverso un accordo di reciproco riconoscimento (2). Tale cooperazione è possibile perché sia nell’UE che nel Canada vigono prescrizioni di sicurezza e salute simili. Mediante la conclusione di un accordo di reciproco riconoscimento, le parti hanno pertanto garantito la sicurezza e la salute dei consumatori, riducendo nel contempo i costi aggiuntivi ridondanti a carico delle rispettive imprese grazie alla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità.
Il protocollo, che sostituisce l’accordo di reciproco riconoscimento del 1998, si spinge oltre in quanto amplia il novero dei settori dei prodotti interessati e, per la prima volta nella cooperazione in materia di valutazione della conformità, rende obbligatorio l’accreditamento degli organismi responsabili di tale valutazione. In tal modo il protocollo rafforza la vigilanza pubblica e diventa un punto di riferimento per la cooperazione internazionale futura nelle attività di valutazione della conformità.
Il presente documento intende facilitare una rapida attuazione degli elementi fondamentali del protocollo fornendo una guida pratica sulle azioni e sui passi che devono compiere gli organismi di accreditamento dell’UE, la Commissione, le autorità di notifica degli Stati membri e le autorità canadesi.
Il presente documento di orientamento è stato redatto in consultazione con il gruppo di lavoro sull’accreditamento e la valutazione della conformità del gruppo di esperti sul mercato interno per i prodotti («gruppo di esperti IMP») nelle riunioni dell’8 dicembre 2020 e del 20 gennaio 2021.
Il documento si concentra sui passi che l’UE e i suoi Stati membri devono compiere quando gli organismi di valutazione della conformità interessati chiedono il riconoscimento per poter eseguire la valutazione della conformità secondo le prescrizioni legislative dell’UE e del Canada per il mercato dell’Unione e del Canada, comprese le informazioni sulla vigilanza del mercato e sulle misure di salvaguardia. Inoltre, per gentile concessione delle autorità canadesi, il documento di orientamento spiega anche come queste ultime tratteranno le richieste provenienti dall’UE previste nell’ambito del protocollo.
Guida pratica all’attuazione del protocollo CETA sulla valutazione della conformità
Indice
A) |
Ambito di applicazione del protocollo | 3 |
B) |
Accreditamento, designazione, (mancanza di) obiezioni e prescrizioni aggiuntive per il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità | 4 |
Riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità canadesi | 4 |
Accreditamento | 5 |
Designazione | 6 |
Obiezioni | 6 |
Prescrizioni aggiuntive per il riconoscimento: | 7 |
Designazione e riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità dell’UE | 9 |
C) |
Riconoscimento degli organismi di accreditamento delle parti | 8 |
Informazioni sulla procedura relativa alle richieste di riconoscimento dello Standards Council of Canada | 10 |
Informazioni sulla procedura relativa alle richieste di riconoscimento di organismi di accreditamento dell’UE | 11 |
D) |
Contestazione e revoca della designazione degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di accreditamento | 11 |
Contestazione della designazione di organismi di valutazione della conformità | 11 |
Revoca della designazione degli organismi di valutazione della conformità e cessazione dei riconoscimenti | 12 |
Contestazione e cessazione del riconoscimento di organismi di accreditamento | 12 |
E) |
Sorveglianza del mercato, applicazione dei regolamenti e salvaguardie | 13 |
F) |
Accordi bilaterali in relazione al processo di accreditamento | 14 |
G) |
Accettazione dei risultati degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti | 14 |
A) Ambito di applicazione del protocollo
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, l’ambito di applicazione del protocollo riguarda i gruppi di prodotti elencati nell’allegato 1 (3). Di conseguenza gli organismi di accreditamento dell’UE e, in alcuni casi, lo Standards Council of Canada (4) possono accreditare gli organismi di valutazione della conformità canadesi ai fini della valutazione della conformità nell’ambito della seguente legislazione armonizzata dell’UE:
— |
Direttiva 2014/53/UE: apparecchiature radio |
— |
Direttiva 2014/30/UE: compatibilità elettromagnetica |
— |
Direttiva 2009/48/CE: sicurezza dei giocattoli |
— |
Regolamento (UE) n. 305/2011: prodotti da costruzione |
— |
Direttiva 2006/42/CE: macchine |
— |
Direttiva 2014/32/UE: strumenti di misura |
— |
Direttiva 92/42/CEE: caldaie ad acqua calda |
— |
Direttiva 2014/34/UE: apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) |
— |
Direttiva 2000/14/CE: emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto |
— |
Direttiva 2013/53/UE: imbarcazioni da diporto |
È più complesso elencare gli atti normativi del Canada che disciplinano i settori corrispondenti alla legislazione dell’UE di cui sopra, in quanto la legislazione canadese non è composta da direttive, bensì da regolamenti e leggi, entrambi contenenti prescrizioni normative obbligatorie. A seconda del settore del prodotto, spetta al governo nazionale o alle province e ai territori determinare le prescrizioni regolamentari applicabili nelle rispettive giurisdizioni.
Di conseguenza per alcune categorie di prodotti di cui all’allegato 1 spetta alle province e ai territori determinare le prescrizioni regolamentari per la rispettiva provincia o il rispettivo territorio, mentre altre categorie di prodotti sono determinate dal governo nazionale e quindi applicate nella totalità delle province e dei territori.
Maggiori informazioni, inclusa l’indicazione delle autorità federali per una serie di leggi federali, sono reperibili all’indirizzo: http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca03084.html
Inoltre le norme e i codici volontari sono spesso inclusi mediante un riferimento alle leggi e ai regolamenti, il che li rende obbligatori e giuridicamente vincolanti. A tale riguardo, i «codici nazionali» del Canada sono formulati a livello nazionale ma attuati a livello delle province e dei territori con le modifiche ritenute necessarie per scopi legittimi.
Maggiori informazioni sui codici nazionali canadesi sono disponibili all’indirizzo:
https://nrc.canada.ca/en/certifications-evaluations-standards/codes-canada/codes-development-process/how-national-codes-are-developed
Un altro aspetto importante per gli organismi di valutazione della conformità europei che operano sul mercato canadese è stabilire e mantenere relazioni con le cosiddette «Authorities Having Jurisdiction» (autorità competenti) a livello federale o delle province e dei territori per una determinata categoria di prodotti per i quali si chiede l’accreditamento. In alternativa questa esigenza può essere soddisfatta instaurando una relazione con il «Regulatory Authority Advisory Body» competente (organismo consultivo dell’autorità di regolamentazione), composto dalle autorità di regolamentazione canadesi competenti in un campo specifico.
L’elenco degli organismi consultivi delle autorità di regolamentazione è reperibile all’indirizzo:
https://www.scc.ca/en/accreditation/scc-accreditation-regulatory-authority-advisory-bodies
Data la natura del sistema canadese, lo Standards Council of Canada non mantiene una base di conoscenze delle prescrizioni regolamentari per la certificazione dei prodotti. Al contrario, quando il cliente di un organismo di valutazione della conformità richiede la certificazione del suo prodotto allo scopo di soddisfare le prescrizioni regolamentari, è responsabilità di tale cliente – con o senza l’assistenza dell’organismo di valutazione della conformità – individuare la norma tecnica appropriata prescritta dalle autorità canadesi. Per gli organismi di valutazione della conformità e gli organismi di accreditamento dell’UE, il gruppo direttivo Cooperazione europea per l’accreditamento – Standards Council of Canada, descritto nelle sezioni C e F del presente documento, è disponibile a fornire assistenza nel reperire informazioni sulle prescrizioni regolamentari. Inoltre lo Standards Council of Canada rimane a disposizione degli organismi di accreditamento e degli organismi di valutazione della conformità dell’UE interessati e offre loro assistenza per quanto riguarda il sistema regolamentare in Canada.
Per quanto concerne le prescrizioni canadesi, è importante sottolineare che lo Standards Council of Canada può accreditare gli organismi di valutazione della conformità dell’UE interessati alla stessa stregua degli omologhi organismi canadesi. Poiché l’accreditamento dello Standards Council of Canada è disponibile al di fuori di quanto previsto dal protocollo, alcuni organismi di valutazione della conformità dell’UE ne hanno già tratto vantaggio per ottenere l’accreditamento da parte dello Standards Council of Canada prima dell’applicazione provvisoria del protocollo. Secondo le disposizioni del protocollo, gli organismi di accreditamento nazionali dell’UE potranno ora accreditare gli organismi di valutazione della conformità nel loro territorio affinché questi possano certificare in base alle prescrizioni canadesi per i settori di prodotti pertinenti.
Il protocollo prevede che l’UE e il Canada si consultino al fine di ampliare l’ambito di applicazione del protocollo stesso modificando l’allegato 1. In proposito l’articolo 2, paragrafo 2 prevede che sia data priorità ai gruppi di prodotti elencati nell’allegato 2.
L’allegato 2 prevede le seguenti categorie di prodotti:
— |
dispositivi medici, compresi gli accessori; |
— |
attrezzature a pressione, compresi recipienti, tubazioni, accessori e assemblaggi; |
— |
apparecchi a gas, compresi i relativi accessori; |
— |
dispositivi di protezione individuale; |
— |
sistemi ferroviari, sottosistemi, componenti di interoperabilità; |
— |
equipaggiamento sistemato a bordo di una nave. |
B) Accreditamento, designazione, (mancanza di) obiezioni e prescrizioni aggiuntive per il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità
Rispetto ai tradizionali accordi di reciproco riconoscimento sulla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità, il protocollo introduce un nuovo requisito relativo all’obbligo per gli organismi di valutazione della conformità di essere accreditati da organismi di accreditamento riconosciuti. Rendendo l’accreditamento obbligatorio per gli organismi di valutazione della conformità canadesi e dell’UE, il protocollo rafforza la vigilanza pubblica sulle attività di valutazione della conformità tra il Canada e l’UE.
L’articolo 4 del protocollo prevede che gli organismi di valutazione della conformità siano accreditati da un organismo di accreditamento del proprio territorio se l’altra parte ha riconosciuto tale organismo di accreditamento a norma degli articoli 12 o 15. Tuttavia, se non esistono organismi di accreditamento riconosciuti ai sensi degli articoli 12 o 15, gli organismi di valutazione della conformità possono chiedere l’accreditamento nel territorio dell’altra parte. L’articolo 4 del protocollo prevede quindi come «via preferenziale» che gli organismi di valutazione della conformità chiedano l’accreditamento all’interno del proprio territorio presso gli organismi di accreditamento ivi riconosciuti.
Le sezioni seguenti si propongono di illustrare dapprima l’iter di riconoscimento per gli organismi di valutazione della conformità canadesi e in seguito quello per gli organismi di valutazione della conformità dell’UE. Il riconoscimento degli organismi di accreditamento canadesi e dell’UE è spiegato ulteriormente nella sezione C.
Riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità canadesi
L’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo stabilisce la procedura di riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità canadesi. Una volta che un organismo di valutazione della conformità canadese ha superato la procedura prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o b), tale organismo sarà inserito nell’elenco figurante sul sito web pubblico del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) con il numero di identificazione assegnatogli e potrà quindi operare sul mercato dell’UE per le categorie di prodotti per cui è stato designato.
Le procedure di riconoscimento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), sono pressoché identiche e divergono di fatto soltanto per quanto riguarda la prima fase del processo di accreditamento.
Le procedure prevedono le seguenti cinque fasi cumulative: i) accreditamento, ii) designazione, iii) (mancanza di) obiezioni; iv) assenza di revoca, e v) conformità continua nel tempo.
1) Accreditamento
oppure:
|
Secondo l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i), gli organismi canadesi di valutazione della conformità possono chiedere l’accreditamento da parte degli organismi di accreditamento degli Stati membri dell’UE.
Come già indicato, qualora esista un organismo di accreditamento canadese riconosciuto ai sensi dell’articolo 12 o dell’articolo 15 e l’organismo di valutazione della conformità sia in possesso di un certificato di accreditamento rilasciato da tale organismo, il processo di riconoscimento sarà quello di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b, punto i). Per ulteriori informazioni sul riconoscimento degli organismi di accreditamento canadesi, si veda la sezione C.
L’articolo 4 del protocollo prevede che gli organismi di accreditamento accreditino gli organismi di valutazione della conformità canadesi a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate agli organismi di valutazione della conformità dell’UE. Di conseguenza, per accreditare gli organismi di valutazione della conformità canadesi, gli organismi di accreditamento dell’UE devono applicare esattamente le stesse condizioni e procedure che applicherebbero agli organismi di valutazione della conformità dell’UE che chiedono l’accreditamento.
L’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo stabilisce gli elementi qualitativi necessari affinché gli organismi canadesi di valutazione della conformità siano accreditati nell’UE. A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), gli organismi canadesi di valutazione della conformità devono soddisfare le prescrizioni stabilite nell’articolo R17 dell’allegato I della decisione 768/2008/CE e disporre di un certificato di accreditamento.
Tabella delle prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità (elenco non esaustivo (5)):
1 |
L’organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale e ha la personalità giuridica. |
2 |
L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto che valuta. |
3 |
L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utente o il responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. |
4 |
Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo. |
5 |
L’organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base a... [riferimento alla relativa normativa UE] e per cui è stato notificato. |
6 |
Il personale responsabile dell’esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue: a) una formazione tecnica e professionale solida; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità; c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della [normativa pertinente dell’UE]; d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. |
7 |
È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. |
8 |
Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità. |
9 |
Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. |
10 |
Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della relativa normativa [UE], o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. |
È importante rilevare che tali prescrizioni hanno carattere continuativo: anche qualora l’UE riconosca un organismo canadese di valutazione della conformità che può iniziare a operare sul mercato UE, tale organismo continuerà a dover soddisfare le prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 2. Se l’organismo di valutazione della conformità non soddisfa più tali prescrizioni dopo il suo riconoscimento, le autorità canadesi revocano la sua designazione conformemente all’articolo 8 o le autorità degli Stati membri possono contestare la sua designazione conformemente all’articolo 7 del protocollo. Cfr. l’approfondimento su questi punti alla sezione D.
2) Designazione:
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L’articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che il Canada potrà utilizzare lo strumento elettronico di notifica dell’Unione (NANDO) al fine di designare un organismo di valutazione della conformità. Nel designare un organismo di valutazione della conformità, le autorità canadesi dovranno fornire le informazioni elencate nell’allegato 3 del protocollo, vale a dire:
«i) |
l’ambito della designazione (che non può esulare dall’ambito di competenza dell’organismo di accreditamento); |
ii) |
il certificato di accreditamento e il relativo ambito di accreditamento; |
iii) |
l’indirizzo dell’organismo e le coordinate della persona di riferimento;». |
Pertanto un organismo canadese di valutazione della conformità, per poter essere designato, dovrà essere in possesso di un certificato di accreditamento.
Mediante la designazione dell’organismo di valutazione della conformità, l’autorità competente assicura la vigilanza pubblica sulla competenza dell’organismo di valutazione della conformità candidato.
Per quanto riguarda le singole fasi di designazione nel sistema NANDO, si vedano anche le pagine 50-72 della «Guida all’uso del sistema NANDO-INPUT / New Approach Notified and Designated Organisations» del 21 settembre 2017, che delinea i passaggi tecnici concreti mediante i quali le autorità canadesi designano gli organismi canadesi di valutazione della conformità nella banca dati NANDO.
3) Obiezioni
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L’articolo 6 prevede la possibilità di presentare obiezioni alla designazione di un organismo canadese di valutazione della conformità entro 30 giorni dalla notifica/designazione nella banca dati NANDO.
Come accade nell’ambito del diritto dell’UE, le autorità di notifica possono sollevare tali obiezioni attraverso la banca dati NANDO.
La procedura e la valutazione di tali obiezioni dovrebbero essere conformi all’articolo 6. La Commissione e le autorità di notifica degli Stati membri possono quindi presentare obiezioni se il Canada non ha fornito le informazioni descritte nell’allegato 3 o se vi è motivo di ritenere che l’organismo canadese di valutazione della conformità non rispetti l’articolo 5, paragrafi da 2 a 4, del protocollo. A tale riguardo l’organismo di valutazione della conformità designato deve soddisfare essenzialmente le prescrizioni di cui all’articolo R17 dell’allegato I della decisione 768/2008/CE (cfr. l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del protocollo).
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione e le autorità di notifica degli Stati membri possono anche chiedere informazioni supplementari alle autorità canadesi per quanto riguarda la conformità all’articolo 5, paragrafi da 2 a 4, del protocollo da parte di un organismo di valutazione della conformità canadese designato. A questo proposito, dopo la risposta delle autorità canadesi, la Commissione e le autorità di notifica degli Stati membri disporranno di ulteriori 30 giorni per valutare tali informazioni nonché per opporsi alla designazione dell’organismo di valutazione della conformità canadese. A questo scopo sarà resa disponibile una funzione nel sistema NANDO.
Prescrizioni aggiuntive per il riconoscimento:
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Tali prescrizioni sono di immediata comprensione: qualora il Canada revochi la designazione, l’organismo di valutazione della conformità canadese sarà successivamente ritirato dalla banca dati NANDO.
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Analogamente, come spiegato in precedenza, per essere riconosciuti e figurare nell’elenco della banca dati NANDO, gli organismi di valutazione della conformità canadesi devono continuare a soddisfare tutte le condizioni descritte nell’articolo 5, paragrafo 2.
Designazione e riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità dell’UE
L’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo riguarda il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità stabiliti nell’UE. Le procedure ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono significativamente diverse e si discostano anche dal processo di riconoscimento degli organismi canadesi di valutazione della conformità illustrato sopra.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), un organismo di valutazione della conformità dell’UE accreditato dallo Standards Council of Canada è immediatamente riconosciuto come competente a certificare la conformità dei prodotti alle norme tecniche rientranti nel suo ambito di accreditamento prescritte dalle autorità di regolamentazione nelle giurisdizioni dei mercati di destinazione in Canada. Di conseguenza la procedura di riconoscimento a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non prevede né un termine per presentare obiezioni, né la designazione o altri requisiti cumulativi.
Una volta ottenuto l’accreditamento dallo Standards Council of Canada, l’organismo di valutazione della conformità dell’UE viene inserito dalle autorità canadesi nell’elenco figurante sul sito web dello Standards Council of Canada per il tramite di quest’ultimo. Il link a tale elenco sarà anche reso disponibile pubblicamente nel sistema NANDO.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), se un organismo di accreditamento dell’UE riconosciuto accredita l’organismo di valutazione della conformità dell’UE, le cinque fasi cumulative sopra illustrate per gli organismi di valutazione della conformità canadesi sono quasi analoghe.
Pertanto, oltre a richiedere l’accreditamento da parte di un organismo di accreditamento dell’UE riconosciuto (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)), l’organismo di valutazione della conformità dell’UE dovrà inoltre essere designato da un’autorità di notifica di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 5.
— |
Per le autorità di notifica degli Stati membri ciò comporta garantire la conformità all’articolo 5, paragrafi 1 e 5. Le autorità di notifica degli Stati membri devono quindi includere le informazioni di cui all’allegato 3 descritte sopra e assicurarsi che l’organismo di valutazione della conformità UE sia accreditato da un organismo di accreditamento UE riconosciuto (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)). |
— |
Le autorità di notifica degli Stati membri designano gli organismi di valutazione della conformità dell’UE tramite comunicazione diretta alle autorità canadesi attraverso la seguente casella di posta elettronica funzionale: cetainfo@scc.ca Si noti che per i settori delle telecomunicazioni e della compatibilità elettromagnetica si applica una procedura specifica (6). |
— |
Nel designare gli organismi di valutazione della conformità dell’UE, le autorità di notifica degli Stati membri devono ricordare di informare e mettere in copia la Commissione tramite la seguente casella di posta elettronica: GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu |
— |
Per quanto riguarda l’organismo di valutazione della conformità dell’UE, nessuna delle obiezioni formulate dalle autorità canadesi dovrà permanere irrisolta dopo il termine di 30 giorni per la presentazione di obiezioni previsto all’articolo 6, paragrafo 1 (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii)). Durante il periodo di 30 giorni, lo Standards Council of Canada contatterà l’autorità di regolamentazione opportuna del Canada competente per il settore del prodotto in questione e agevolerà i processi amministrativi necessari per il riconoscimento in Canada. |
— |
L’organismo di valutazione della conformità dell’UE dovrà rispettare le prescrizioni aggiuntive analoghe a quelle applicabili agli organismi di valutazione della conformità canadesi sopra illustrate (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punti da iv) a v)). |
Entro 30 giorni dal ricevimento della designazione da parte dell’autorità di notifica di uno Stato membro, le autorità canadesi riconosceranno l’organismo di valutazione della conformità dell’UE oppure, conformemente all’articolo 6 del protocollo, ne rifiuteranno il riconoscimento. Le autorità canadesi forniranno la loro risposta direttamente all’autorità di notifica dello Stato membro tramite email. Se riconosce l’organismo di valutazione della conformità dell’UE, il Canada provvede a inserirlo nell’elenco pubblicato sul sito web pertinente.
In caso di risposta negativa, l’autorità di notifica dello Stato membro dovrebbe informare la Commissione tramite la seguente casella di posta elettronica funzionale:
GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu
Se la risposta negativa solleva questioni di interesse per tutti gli Stati membri, la Commissione convoca una riunione del gruppo di esperti IMP.
Analogamente a quanto descritto sopra per gli organismi di valutazione della conformità canadesi, l’autorità di notifica dello Stato membro che designa l’organismo di valutazione della conformità dell’UE garantirà la vigilanza pubblica sulla competenza di quest’ultimo, indipendentemente dal luogo in cui questo ha ottenuto il certificato di accreditamento.
C) Riconoscimento degli organismi di accreditamento delle parti
La novità rispetto ai tradizionali accordi di reciproco riconoscimento è che il protocollo rende l’accreditamento obbligatorio per il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità a norma dello stesso, rafforzando così la vigilanza pubblica. Per tale motivo gli organismi di valutazione della conformità dovranno chiedere l’accreditamento da parte di un organismo di accreditamento riconosciuto nel proprio territorio oppure da parte di organismi di accreditamento dell’altra parte.
Gli articoli 12 e 15 del protocollo stabiliscono la procedura di riconoscimento mediante la quale gli organismi di accreditamento accreditano gli organismi di valutazione della conformità per il mercato dell’altra parte. L’articolo 15 stabilisce che per i regolamenti tecnici relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell’informazione, alle apparecchiature di radiocomunicazione e alla compatibilità elettromagnetica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo (7) il Canada riconosce tutti gli organismi nazionali di accreditamento degli Stati membri dell’UE e, del pari, l’UE riconosce lo Standards Council of Canada (SCC).
L’SCC è quindi già abilitato ad accreditare organismi di valutazione della conformità canadesi nei seguenti ambiti: direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio e direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica. A tale proposito, alcuni organismi canadesi di valutazione della conformità figurano già nell’elenco del sistema NANDO oggi e operano nel mercato dell’UE (8).
Analogamente, tutti gli organismi di accreditamento dell’UE sono già in grado di accreditare gli organismi di valutazione della conformità dell’UE per le leggi «Canadian Telecommunications Act» (legge sulle telecomunicazioni) e «Radiocommunication Act» (legge sulle radiocomunicazioni) e per i regolamenti «Radio Communication Regulations» (regolamenti sulle radiocomunicazioni), compresi i requisiti tecnici per gli apparecchi radio e le relative procedure in materia di innovazione, scienza e sviluppo economico (9)
Per tutti gli altri settori di prodotti elencati nell’allegato 1, l’articolo 12 del protocollo stabilisce una procedura di riconoscimento degli organismi di accreditamento interessati (10)
Per chiedere il riconoscimento dei rispettivi organismi di accreditamento, le autorità canadesi e dell’UE (11) possono trasmettere le une alle altre, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, una richiesta di riconoscimento che deve includere un elenco esaustivo di informazioni, in particolare, nel caso di un organismo di accreditamento:
— |
nome, indirizzo e dati delle persone di riferimento; |
— |
elementi che comprovano che la fonte della sua autorità sono le amministrazioni statali; |
— |
la conferma che non agisce a fini di lucro né in regime di concorrenza; |
— |
elementi che comprovano la sua indipendenza dagli organismi di valutazione della conformità che valuta e da pressioni commerciali, così da garantire che non insorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità; |
— |
elementi che comprovano modalità organizzative e di gestione tali da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività e la riservatezza delle informazioni ottenute; |
— |
elementi che comprovano che ogni decisione riguardante l’attestazione di competenza degli organismi di valutazione della conformità è presa da persone competenti diverse da quelle che effettuano la valutazione; |
— |
ambito per cui è richiesto il riconoscimento; |
— |
elementi che comprovano la competenza a accreditare organismi di valutazione della conformità nell’ambito per cui è richiesto il riconoscimento, facendo riferimento a norme, linee guida e raccomandazioni internazionali applicabili, norme europee e canadesi applicabili, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità; |
— |
elementi che comprovano la validità delle procedure interne intese ad assicurare l’efficienza della gestione e l’adeguatezza dei controlli interni, per esempio le procedure per documentare le funzioni, le responsabilità e i poteri del personale che potrebbe influire sulla qualità della valutazione e dell’attestazione di competenza; |
— |
elementi che comprovano la disponibilità di un numero di dipendenti competenti, sufficiente a svolgere adeguatamente gli incarichi affidatigli e comprovanti l’esistenza di procedure volte a monitorare le prestazioni e la competenza del personale coinvolto nel processo di accreditamento; |
— |
la conferma della sua designazione nell’ambito per il quale è richiesto il riconoscimento nel territorio della parte che nomina; |
— |
elementi che ne comprovano lo status di firmatario degli accordi multilaterali sul riconoscimento (International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) o Forum internazionale per l’accreditamento (IAF)) e a ogni altro eventuale accordo sul riconoscimento a livello regionale; e |
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ogni altra informazione ritenuta necessaria dalle parti. |
L’articolo 12, paragrafo 3, del protocollo offre soluzioni nei casi in cui le parti riconoscano che possono esistere differenze tra le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità rispettivi. A tale proposito lo Standards Council of Canada e l’associazione Cooperazione europea per l’accreditamento (EA) hanno concluso un accordo di cooperazione bilaterale in conformità all’articolo 12, paragrafo 3. Cfr. la sezione F per maggiori informazioni.
Secondo l’accordo di cooperazione bilaterale sottoscritto dallo Standards Council of Canada e dall’associazione Cooperazione europea per l’accreditamento, le richieste di riconoscimento devono essere basate su una raccomandazione del «Gruppo direttivo EA - Standards Council of Canada». Quest’ultimo è stato istituito nel 2018 per valutare la competenza dello Standards Council of Canada e degli organismi di accreditamento dell’UE ad accreditare organismi di valutazione della conformità per i mercati del Canada e dell’UE (12).
Una volta ricevuta la notifica di una richiesta di riconoscimento, il Canada e l’UE dispongono di 60 giorni per rispondere per iscritto e fornire le informazioni previste dall’articolo 12, paragrafo 5, del protocollo. In tale risposta scritta, una parte può informare l’altra parte che:
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riconosce l’organismo di accreditamento come competente per accreditare organismi di valutazione della conformità nell’ambito proposto (articolo 12, paragrafo 5, lettera a)); |
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sono necessarie modifiche legislative o regolamentari per riconoscere l’organismo di accreditamento (articolo 12, paragrafo 5, lettera b)); |
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mancano le informazioni specifiche prescritte dall’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo (articolo 12, paragrafo 5, lettera c)); |
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rifiuta di riconoscere l’organismo di accreditamento per l’ambito proposto ed espone le ragioni di tale rifiuto (articolo 12, paragrafo 5, lettera d)). |
Inoltre, conformemente all’articolo 12, paragrafo 6, l’UE e il Canada pubblicano i nomi degli organismi di accreditamento che riconoscono e, per ciascun organismo di accreditamento, l’ambito di applicazione delle norme tecniche per le quali riconoscono tale organismo. A tal fine l’UE utilizzerà il sistema NANDO, mentre il Canada pubblicherà l’elenco degli enti di accreditamento UE riconosciuti sul sito web dello Standards Council of Canada.
Informazioni sulla procedura relativa alle richieste di riconoscimento dello Standards Council of Canada
Al fine di gestire adeguatamente le richieste di notifica di riconoscimento entro il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, sarà sviluppata nel sistema NANDO una nuova funzione che consentirà alle autorità canadesi di notificare, attraverso tale banca dati, la loro richiesta di riconoscimento di un organismo di accreditamento, comprese tutte le informazioni richieste elencate nell’articolo 12, paragrafo 2. Qualora non siano sollevate obiezioni entro 60 giorni dal ricevimento della notifica pertinente, le autorità canadesi riceveranno una risposta scritta con cui viene riconosciuta la competenza dell’organismo di accreditamento ad accreditare organismi di valutazione della conformità nell’ambito proposto (articolo 12, paragrafo 5, lettera a)).
La Commissione terrà i contatti con l’EA in relazione al processo che conduce alla richiesta di riconoscimento e informerà gli Stati membri della valutazione da parte dell’EA di tale richiesta; la valutazione dell’EA è preceduta dai lavori del comitato direttivo dell’EA e dello Standards Council of Canada. Per maggiori informazioni cfr. le sezioni C e F del presente documento. Se necessario, la Commissione convocherà una riunione del gruppo di esperti IMP.
Lo Stato membro che intenda sollevare obiezioni indipendentemente dalle risultanze dell’EA potrà farlo tramite la propria autorità di notifica. Le obiezioni possono essere inserite direttamente nella banca dati NANDO, allegando una dichiarazione che permetterà di informare gli altri Stati membri e la Commissione. A tal fine lo Stato membro motiva le proprie obiezioni ed è tenuto a indicare le condizioni alle quali il riconoscimento potrebbe a suo parere essere concesso.
Una volta ricevuta l’obiezione di tale Stato membro e se lo ritengono necessario, i servizi della Commissione convocheranno immediatamente una riunione del gruppo di esperti IMP per discutere delle preoccupazioni sollevate dallo Stato membro in questione. Al fine di rispettare il termine di 60 giorni, gli Stati membri potranno presentare obiezioni soltanto entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di notifica di riconoscimento presentata dalle autorità canadesi.
Se le obiezioni permangono alla scadenza del termine di 60 giorni, nel sistema NANDO viene generata una risposta scritta automatica indirizzata alle autorità canadesi, in cui viene inserita la dichiarazione dello Stato membro o degli Stati membri che sollevano obiezioni e vengono fornite le informazioni richieste all’articolo 12, paragrafo 5, lettere b), c) e/o d). La Commissione guiderà il successivo dialogo con le autorità canadesi.
Informazioni sulla procedura relativa alle richieste di riconoscimento di organismi di accreditamento dell’UE
Gli organismi di accreditamento dell’UE interessati a chiedere il riconoscimento in Canada dovrebbero informarne l’EA e la Commissione. Qualsiasi richiesta di notifica del riconoscimento di organismi di accreditamento dell’UE è subordinata a una raccomandazione positiva del gruppo direttivo EA - Standards Council of Canada. Per maggiori informazioni cfr. la sezione F.
La Commissione presenterà a nome dell’UE la richiesta di notifica di riconoscimento al Canada tramite il sistema NANDO, che informerà automaticamente gli Stati membri inviando un avviso tramite email.
La notifica della richiesta di riconoscimento e le informazioni di accompagnamento saranno trasmesse alle autorità canadesi conformemente all’articolo 12 del protocollo. Le autorità canadesi disporranno di 60 giorni per fornire una risposta scritta alla richiesta di riconoscimento.
A seguito della notifica della richiesta di riconoscimento le autorità canadesi, che hanno accesso al sistema NANDO, risponderanno conformemente all’articolo 12, paragrafo 5, del protocollo inviando un’email alla seguente casella di posta elettronica funzionale: GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu
Una volta ricevuta la risposta, i servizi della Commissione la invieranno allo Stato membro in questione e all’organismo di accreditamento dell’UE interessato e ne informeranno l’EA e gli altri Stati membri. Inoltre, se le autorità canadesi respingono la richiesta di notifica, richiedono variazioni o modifiche legislative e regolamentari o chiedono ulteriori informazioni specifiche, i servizi della Commissione possono convocare una riunione del gruppo di esperti IMP per discutere della decisione di rifiuto o della richiesta di informazioni aggiuntive.
D) Contestazione e revoca della designazione degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di accreditamento
A seguito del riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità, è possibile contestarne la competenza o revocarne la designazione in conformità agli articoli 7 e 8 del protocollo. Inoltre gli articoli 13 e 14 del protocollo riguardano la cessazione o la contestazione del riconoscimento di un organismo di accreditamento canadese riconosciuto.
Contestazione della designazione di organismi di valutazione della conformità
L’articolo 7 del protocollo riguarda le contestazioni e stabilisce la procedura di contestazione, anche per i casi di cui all’articolo 7, paragrafo 5, per le parti che cessano di riconoscere un organismo di valutazione della conformità interessato.
L’articolo 7, paragrafo 1 stabilisce che la competenza degli organismi di valutazione della conformità può essere contestata se le autorità competenti non prendono provvedimenti a seguito della procedura di reclamo prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, del protocollo (cfr. la successiva sezione E per maggiori informazioni sull’articolo 11, paragrafo 3, del protocollo). Inoltre può essere contestata la competenza degli organismi di valutazione della conformità se vi sono motivi di ritenere che i risultati delle attività di valutazione della conformità di tali organismi non forniscano sufficienti garanzie in merito alla conformità dei prodotti valutati alla pertinente legislazione.
Le autorità di notifica degli Stati membri possono presentare le loro contestazioni direttamente tramite il sistema NANDO, informandone in tal modo gli altri Stati membri e la Commissione. Trascorsi 15 giorni in assenza di reazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, una funzione automatica del sistema NANDO invierà immediatamente la contestazione alle autorità canadesi. Tale processo consentirà la trasparenza tra la Commissione e le altre autorità di notifica degli Stati membri e garantirà che sia dato il seguito pertinente nella banca dati NANDO laddove occorra intervenire in conseguenza del processo di contestazione.
Prima di notificare una contestazione alle autorità canadesi conformemente all’articolo 7 paragrafo 2, i servizi della Commissione forniranno assistenza nella verifica dei requisiti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, in collaborazione con lo Stato membro interessato.
Dopo aver notificato la contestazione alle autorità canadesi, a fini di coordinamento i servizi della Commissione agevoleranno il dialogo previsto dall’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo tra le autorità canadesi e l’autorità di notifica che ha presentato la contestazione.
Lo Stato membro interessato che intenda adottare provvedimenti conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del protocollo ne informa i servizi della Commissione affinché possa essere stabilito un approccio coordinato tra tutti gli Stati membri.
Analogamente, i servizi della Commissione guideranno qualsiasi azione prevista a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, del protocollo, in stretto coordinamento con le autorità di notifica degli Stati membri. A tale proposito, i servizi della Commissione intendono avvalersi del gruppo di esperti IMP come sede per qualsiasi discussione relativa all’articolo 7, paragrafo 5.
Le autorità canadesi presenteranno le loro contestazioni degli organismi di valutazione della conformità dell’UE alla Commissione, la quale successivamente comunicherà tale contestazione all’autorità di notifica dello Stato membro interessato, all’EA e, ove opportuno, all’organismo di accreditamento dell’UE. Se necessario e di interesse per gli altri Stati membri, la Commissione convocherà una riunione del gruppo di esperti IMP.
Revoca della designazione degli organismi di valutazione della conformità e cessazione dei riconoscimenti
L’articolo 8 del protocollo riguarda le revoche e stabilisce i casi in cui le parti revocano o modificano l’ambito di una precedente designazione di un organismo di valutazione della conformità. Ad esempio, le parti revocano la designazione di un organismo di valutazione della conformità se quest’ultimo non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo.
Le autorità di notifica degli Stati membri che hanno bisogno di revocare o modificare l’ambito di un organismo di valutazione della conformità UE precedentemente designato possono farlo dandone comunicazione diretta alle autorità canadesi tramite la seguente casella di posta elettronica funzionale: cetainfo@scc.ca
L’autorità di notifica dello Stato membro invia copia di tale comunicazione ai servizi della Commissione tramite la seguente casella di posta elettronica funzionale:
GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu
Il Canada chiederà la revoca o effettuerà la modifica dell’ambito del suo organismo di valutazione della conformità designato direttamente tramite il sistema NANDO.
Inoltre l’articolo 8, paragrafo 5, del protocollo disciplina cinque scenari, fatto salvo quanto disposto all’articolo 7, paragrafo 5, in cui le parti possono immediatamente cessare di riconoscere un organismo di valutazione della conformità precedentemente designato. Se, ad esempio, l’accreditamento di un organismo di valutazione della conformità canadese scade e le autorità canadesi non ne revocano la designazione o non presentano un nuovo certificato di accreditamento, la Commissione e gli Stati membri possono adottare misure conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, del protocollo e cessare di riconoscere l’organismo di valutazione della conformità la cui competenza è contestata. Gli Stati membri che intendono cessare di riconoscere un organismo di valutazione della conformità canadese ne informano la Commissione, la quale può sopprimere l’organismo di valutazione della conformità in questione dall’elenco degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti contenuto nel sistema NANDO e informare di conseguenza le autorità canadesi.
Contestazione e cessazione del riconoscimento di organismi di accreditamento
Gli articoli 13 e 14 del protocollo prevedono la possibilità di cessare o di contestare il riconoscimento di un organismo di accreditamento.
L’articolo 13 stabilisce che se l’organismo di accreditamento cessa di essere parte di uno degli accordi multilaterali o di livello regionale di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera l), o di un accordo di cooperazione specificato all’articolo 12, paragrafo 3, la parte che riconosce può cessare di riconoscere tale organismo di accreditamento.
L’articolo 14 stabilisce la procedura per contestare il riconoscimento di un organismo di accreditamento dopo il suo riconoscimento.
Lo Stato membro che intenda contestare il riconoscimento dell’organismo di accreditamento canadese deve informarne i servizi della Commissione, l’EA e gli altri Stati membri tramite email e giustificare in modo obiettivo e argomentato le ragioni alla base della sua richiesta.
Il processo di contestazione o cessazione del riconoscimento dello Standards Council of Canada nonché il processo volto a risolvere una contestazione, dipendono in larga misura dall’operato dell’EA e dello Standards Council of Canada, come previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, del protocollo. Pertanto l’EA terrà la Commissione e gli Stati membri debitamente informati di ogni eventuale sviluppo che possa dar luogo a una contestazione o alla cessazione del riconoscimento dello Standards Council of Canada e degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti su tale base.
Una volta ricevute tali informazioni, i servizi della Commissione convocheranno immediatamente una riunione del gruppo di esperti IMP per discutere su come procedere.
Analogamente, se intende contestare o cessare il riconoscimento di un organismo di accreditamento dell’UE e di qualsiasi organismo di valutazione della conformità riconosciuto su tale base, il Canada ne informerà la Commissione, la quale informerà immediatamente e terrà i contatti con l’EA e lo Stato membro e l’organismo di accreditamento dell’UE interessati e, se del caso, convocherà una successiva riunione del gruppo di esperti IMP.
E) Sorveglianza del mercato, applicazione dei regolamenti e salvaguardie
L’articolo 11 del protocollo stabilisce in che modo le autorità preposte alla vigilanza del mercato o all’applicazione dei regolamenti verificano la conformità dei prodotti valutati da un organismo di valutazione della conformità riconosciuto stabilito nel territorio dell’altra parte e quali provvedimenti di applicazione dei regolamenti e di salvaguardia possono adottare a tal fine.
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, la verifica della conformità di un prodotto alla legislazione pertinente è effettuata a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate alle verifiche svolte per i prodotti valutati dagli organismi di valutazione della conformità presenti nel proprio territorio.
L’articolo 11, paragrafo 2, del protocollo stabilisce che le autorità nazionali possono prendere o mantenere provvedimenti in relazione a un prodotto, quali il ritiro del medesimo dal mercato, qualora l’immissione nel mercato o l’uso del prodotto si rivelino atti a compromettere il raggiungimento di un legittimo obiettivo. A norma dell’articolo 1 del protocollo, gli obiettivi legittimi sono quelli elencati all’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell’OMC, ad esempio la tutela della salute e della sicurezza delle persone o dell’ambiente. Il provvedimento o i provvedimenti adottati in relazione a un determinato prodotto dovranno essere coerenti con il CETA e in particolare con il protocollo. A tale proposito, oltre al ritiro del prodotto dal mercato, alcuni altri esempi di provvedimenti opportuni sono esplicitamente elencati all’articolo 11, paragrafo 2, del protocollo. Si tratta di provvedimenti che vietano l’immissione nel mercato o l’uso del prodotto o che ne limitano la circolazione.
È importante sottolineare che, se l’autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato o all’applicazione dei regolamenti intende prendere o mantenere provvedimenti in relazione a un determinato prodotto che è stato valutato da un organismo di valutazione della conformità designato dalle autorità canadesi ai sensi del protocollo, tale autorità ne informa senza indugio le autorità canadesi tramite la seguente casella di posta elettronica funzionale: cetainfo@scc.ca
Nelle loro comunicazioni scritte con le autorità canadesi, gli Stati membri mettono sistematicamente in copia la Commissione utilizzando la seguente casella di posta elettronica funzionale:
GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu
Ove le autorità canadesi lo richiedano, l’autorità dello Stato membro che ha già trasmesso la comunicazione ai servizi della Commissione può essere invitata a motivare l’adozione o il mantenimento di tali provvedimenti. A fini di coordinamento, i servizi della Commissione faranno da tramite per il dialogo previsto tra le autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e il Canada.
Inoltre l’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del protocollo prevede la possibilità per le autorità degli Stati membri e gli organismi di accreditamento dell’UE di presentare un reclamo scritto al Canada qualora vi siano prove che i prodotti valutati da un organismo di valutazione della conformità canadese non siano conformi alla legislazione applicabile dell’UE in relazione alla quale tale organismo è riconosciuto. Tale reclamo scritto deve essere suffragato da elementi di prova, quali l’indicazione dei provvedimenti precedenti adottati a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del protocollo. Infine può essere utilizzato un reclamo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, per contestare la designazione dell’organismo di valutazione della conformità interessato a norma dell’articolo 7 (cfr. la sezione D).
Le autorità degli Stati membri o gli organismi di accreditamento dell’UE che intendono presentare un reclamo scritto ne informano i servizi della Commissione e chiedono loro di presentare tale reclamo per proprio conto. Tali reclami scritti sono presentati ai servizi della Commissione utilizzando la seguente casella di posta elettronica funzionale: GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu
I servizi della Commissione monitoreranno e faranno valere il reclamo presso le autorità canadesi in stretto coordinamento con l’autorità dello Stato membro, l’EA e l’organismo di accreditamento dell’UE interessato, oltre a informare del reclamo le autorità degli altri Stati membri e gli organismi di accreditamento dell’UE.
Analogamente la Commissione contatterà lo Stato membro e l’organismo di accreditamento dell’UE interessati nel caso in cui il Canada adotti provvedimenti a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del protocollo o presenti un reclamo scritto a norma dell’articolo 11, paragrafi 3 o 4, del protocollo. A tal fine i servizi della Commissione si avvarranno del gruppo di esperti IMP come sede pertinente per la discussione di qualsiasi questione relativa all’articolo 11 del protocollo, sebbene possano consultare le autorità preposte alla vigilanza del mercato degli Stati membri, se del caso, attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti.
F) Accordi bilaterali in relazione al processo di accreditamento
L’articolo 12, paragrafo 3, del protocollo prevede la possibilità di un accordo di cooperazione tra i sistemi di accreditamento europei e canadesi oppure, in assenza di un simile accordo, tra l’organismo di accreditamento nominato e un organismo di accreditamento riconosciuto come competente dalla parte che riconosce. Tale accordo dovrebbe garantire che l’organismo di accreditamento nominato abbia la competenza per accreditare organismi di valutazione della conformità come competenti a valutare la conformità ai regolamenti pertinenti dell’autorità che riconosce. A tal fine, il 10 giugno 2016 l’associazione Cooperazione europea per l’accreditamento (EA) e lo Standards Council of Canada (SCC) hanno firmato un accordo di cooperazione bilaterale (13) per stabilire le condizioni e le procedure in termini di assistenza tecnica per il reciproco riconoscimento degli organismi di accreditamento e degli organismi di valutazione della conformità accreditati che operano nell’UE e in Canada.
Il 18 giugno 2018 l’EA e l’SCC hanno stabilito un modello/quadro di riferimento per il reciproco riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di accreditamento canadesi e dell’UE (14). Tale quadro di riferimento istituisce un gruppo direttivo congiunto EA - SCC, che sorveglia il processo di riconoscimento e garantisce la competenza degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di accreditamento per i mercati dell’UE e del Canada. Il gruppo direttivo gestisce quindi i processi che portano al reciproco riconoscimento per ogni categoria di prodotto tra l’SCC e l’EA, tra cui figurano le seguenti attività:
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elaborare un elenco delle categorie di prodotti e delle relative prescrizioni per le quali è stato stabilito il riconoscimento a livello di accreditamento nazionale; |
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stilare un elenco degli organismi di accreditamento riconosciuti indicante il relativo ambito di riconoscimento; |
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aggiornare, se del caso, la documentazione e i relativi moduli da utilizzare per i processi di riconoscimento; |
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mantenersi aggiornato sull’evoluzione normativa e comunicare con le autorità di regolamentazione; |
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fungere da punto di contatto centrale per le domande sull’attuazione del protocollo e sui processi di reciproco riconoscimento in applicazione del protocollo. |
Inoltre, in mancanza del riconoscimento dell’organismo di accreditamento canadese ai sensi dell’articolo 12, l’SCC può cercare di concludere accordi di cooperazione bilaterale con organismi di accreditamento degli Stati membri dell’UE per facilitare l’accreditamento di organismi canadesi di valutazione della conformità attraverso organismi di accreditamento dell’UE. Tali accordi di cooperazione bilaterale possono facilitare l’applicazione dell’articolo 4 del protocollo. Un accordo in tal senso potrebbe ad esempio prevedere lo svolgimento di controlli in loco da parte dell’SCC e dell’organismo nazionale di accreditamento dell’UE all’interno dei propri territori e altre misure in grado di ridurre proporzionalmente i costi dell’accreditamento, garantendo nel contempo la conformità alle pertinenti prescrizioni UE e canadesi.
Sebbene la conclusione di tali accordi non costituisca un obbligo o una condizione preliminare indispensabile a norma del protocollo, tali accordi potrebbero agevolare ulteriormente l’attuazione del protocollo in attesa del riconoscimento dell’organismo di accreditamento canadese per specifici settori di prodotti.
G) Accettazione dei risultati degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti
Gli articoli 9 e 10 del protocollo stabiliscono che l’UE riconosce i risultati delle attività di valutazione della conformità svolte da organismi di valutazione della conformità riconosciuti a norma dell’articolo 3 (cfr. sezione B) e da organismi interni accreditati stabiliti in Canada, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate a tali organismi nell’UE. Per contro, se un organismo di valutazione della conformità ha cessato di essere riconosciuto, anche le autorità degli Stati membri possono cessare di riconoscerne le attività di valutazione della conformità e i risultati conseguenti.
L’articolo 9, paragrafo 2, precisa che tale rifiuto può decorrere dalla data in cui l’organismo di valutazione della conformità ha cessato di essere riconosciuto oppure, se vi sono motivi per ritenere che la mancanza di competenza che ha determinato la revoca del riconoscimento sia precedente a tale data, da una data anteriore alla data di cessazione. Se non vi è motivo di ritenere che la mancanza di competenza sia precedente alla data di cessazione, le autorità dello Stato membro accettano i risultati delle pertinenti attività di valutazione della conformità svolte fino alla data di cessazione.
Per quanto riguarda gli organismi interni accreditati, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, il trattamento non meno favorevole è riservato soltanto agli organismi interni accreditati da un organismo di accreditamento dell’UE o, in alternativa, dallo Standards Council of Canada.
(1) Il CETA è applicato a titolo provvisorio dal 2017, compreso il protocollo. Cfr. la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
(2) GU L 280 del 16.10.1998, pag. 1, GU L 278 del 16.10.2002, pag. 19.
(3) Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della legislazione UE pertinente, il protocollo precisa che i gruppi di prodotti dipendono dal riconoscimento, da parte dell’Unione, degli organismi non governativi ai fini della valutazione della conformità delle merci alla legislazione armonizzata dell’UE. Attualmente tale obbligo di riconoscere solo gli organismi non governativi non ha alcuna implicazione per i gruppi di prodotti elencati nell’allegato 1.
(4) Attualmente, a norma dell’articolo 15 del protocollo, lo Standards Council of Canada può accreditare gli organismi canadesi di valutazione della conformità in relazione alla direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio e alla direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica; tuttavia, per la restante legislazione UE elencata, lo Standards Council of Canada dovrà essere riconosciuto a norma dell’articolo 12 del protocollo. Per maggiori dettagli cfr. la sezione C.
(5) Si ricorda che le prescrizioni non sono riportate integralmente e pertanto si invita a consultare direttamente l’articolo R17 dell’allegato I della decisione 768/2008/CE per l’elenco esaustivo delle prescrizioni.
(6) Se l’organismo di valutazione della conformità verifica la conformità di un’apparecchiatura alla norma RSS-102, non è necessario alcun riconoscimento e il laboratorio è semplicemente tenuto a registrarsi secondo le modalità indicate di seguito:
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Se l’organismo di valutazione della conformità intende certificare un’apparecchiatura, occorre seguire le procedure CB-01 e CB-02. |
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I codici aziendali possono essere ottenuti creando un nuovo account web attraverso lo Spectrum Management System
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Se si possiede già un account web è possibile richiedere codici aziendali aggiuntivi.
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(7) Il CETA è applicato a titolo provvisorio dal 2017, compreso il protocollo. Cfr. nota 1.
(8) Un elenco completo degli organismi canadesi di valutazione della conformità attualmente riconosciuti è reperibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=124.
(9) Tali leggi sono consultabili mediante i collegamenti ipertestuali seguenti: Telecommunications Act, Radiocommunication Act e Radiocommunication Regulations. Per un elenco completo dei requisiti tecnici rilevanti per gli apparecchi radio e le relative procedure in materia di innovazione, scienza e sviluppo economico è possibile rivolgersi allo Standards Council of Canada.
(10) Si precisa che il 18 febbraio 2021 lo Standards Council of Canada è stato abilitato ad accreditare organismi di valutazione della conformità per attrezzature, macchinari, apparecchiature, dispositivi, componenti di controllo, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i relativi strumenti e sistemi di prevenzione e individuazione da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX). Cfr. il seguente sito web per un elenco completo dei settori in cui lo Standards Council of Canada è riconosciuto: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=243324
(11) Per la procedura pertinente e le autorità dell’UE coinvolte, cfr. il seguente sottotitolo: «Informazioni sulla procedura relativa alle richieste di riconoscimento degli organismi di accreditamento dell’UE».
(12) Un modello/quadro di riferimento per il reciproco riconoscimento degli organismi di accreditamento del Canada e dell’UE è stato concordato dall’EA e dallo Standards Council of Canada il 18 giugno 2018. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione F.
(13) Maggiori informazioni sono reperibili online nell’opuscolo allegato, elaborato dall’associazione Cooperazione europea per l’accreditamento: https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/ceta-agreementand-conformity-assessment-accreditation-a-tool-to-enhance-tradebetween-the-european-union-and-canada.pdf
(14) Modello/quadro di riferimento per il reciproco riconoscimento – Protocollo CA, CETA, EA, Standards Council of Canada, 18 giugno 2018.
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/15 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10164 — CVC/Stark Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 351/02)
Il 29 aprile 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10164. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/16 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10263 — Ardian/Deli Home)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 351/03)
Il 16 luglio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10263. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/17 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10204 — Total Produce/Dole Food Company)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 351/04)
Il 7 giugno 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10204. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/18 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10291 — Arçelik/Whirlpool Beyaz)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 351/05)
Il 18 giugno 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10291. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/19 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10227 — KPS Capital Partners/Hydro Rolling)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 351/06)
Il 27 aprile 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10227. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/20 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10236 — Goldman Sachs/Oikos)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 351/07)
Il 4 maggio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10236. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/21 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10010 — Investindustrial Group/CSM Ingredients)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 351/08)
Il 22 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10010. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/22 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10293 — Gilde Fund VI/EDCO)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 351/09)
Il 29 luglio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10293. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/23 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
31 agosto 2021
(2021/C 351/10)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1834 |
JPY |
yen giapponesi |
129,95 |
DKK |
corone danesi |
7,4360 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85875 |
SEK |
corone svedesi |
10,1625 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0799 |
ISK |
corone islandesi |
149,60 |
NOK |
corone norvegesi |
10,2600 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,523 |
HUF |
fiorini ungheresi |
348,80 |
PLN |
zloty polacchi |
4,5296 |
RON |
leu rumeni |
4,9359 |
TRY |
lire turche |
9,8310 |
AUD |
dollari australiani |
1,6156 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4896 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2086 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6760 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5897 |
KRW |
won sudcoreani |
1 370,03 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,2282 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6465 |
HRK |
kuna croata |
7,4900 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 879,69 |
MYR |
ringgit malese |
4,9194 |
PHP |
peso filippino |
58,765 |
RUB |
rublo russo |
86,7600 |
THB |
baht thailandese |
38,129 |
BRL |
real brasiliano |
6,1386 |
MXN |
peso messicano |
23,7864 |
INR |
rupia indiana |
86,3850 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/24 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10440 — SEGRO/PSPIB/Varia Class Logistics)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 351/11)
1.
In data 24 agosto 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
SEGRO plc («SEGRO», Regno Unito), |
— |
Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada), |
— |
Varia Class Logistics SL («attività oggetto dell’operazione», Spagna). |
SEGRO e PSPIB acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme delle attività oggetto dell’acquisizione.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
SEGRO: proprietà, gestione di attivi e sviluppo di proprietà moderne destinate a servizi di deposito e industria leggera, ubicate attorno a grandi aree urbane e hub di trasporto nevralgici in diversi Stati membri dell’UE; |
— |
PSPIB: gestione di un portafoglio globale e diversificato di investimenti comprendente azioni, obbligazioni e titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture, risorse naturali e debito privato; |
— |
attività oggetto dell’operazione: possesso di un sito industriale situato a Martorelle, Barcellona. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10440 — SEGRO/PSPIB/Varia Class Logistics
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/26 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10368 – Advent/Eurazeo/Hoist)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 351/12)
1.
In data 24 agosto 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Advent International Corporation («Advent», Stati Uniti), |
— |
Eurazeo SE («Eurazeo», Francia); e |
— |
Hoist Group Holding Intressenter AB («Hoist», Svezia). |
Advent e Eurazeo acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Hoist.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Advent: investitore di private equity che opera prevalentemente: i) nell’acquisizione di partecipazioni azionarie (di controllo e non) in imprese nelle quali ritiene che un conferimento di capitale potrebbe migliorare le prospettive future di crescita; ii) nella gestione di fondi di investimento. In quanto investitore di private equity, Advent detiene partecipazioni in diversi settori tra cui l’industria, il commercio al dettaglio, i media, le comunicazioni, le tecnologie dell’informazione, Internet, l’assistenza sanitaria e i prodotti farmaceutici; |
— |
Eurazeo: società di investimento quotata in borsa con un portafoglio di attività diversificate per un valore di diversi miliardi di euro. Il suo scopo è individuare, accelerare e potenziare la trasformazione delle imprese di tutte le dimensioni in cui investe. Opera in tre settori principali: private equity, debito privato e attività reali; e |
— |
Hoist: partner nel settore alberghiero per alberghi e attività pubbliche che fornisce soluzioni di accesso a Internet ad alta velocità, servizi di conferenza, sistemi di gestione immobiliare e software interni («back of house»), nonché altri servizi destinati alla clientela. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10368 – Advent/Eurazeo/Hoist
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/28 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio
(2021/C 351/13)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
REQUISITI PRINCIPALI DELLA SCHEDA TECNICA
«BAYERISCHER BLUTWURZ»
N. UE: PGI-DE-02581 – 7 giugno 2019
1. Indicazione geografica da registrare
«Bayerischer Blutwurz»
2. Categoria della bevanda spiritosa
32. |
Liquore |
3. Descrizione della bevanda spiritosa
Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche |
Il «Bayerischer Blutwurz» è un liquore prodotto in Baviera, in particolare nella regione della foresta bavarese, che viene elaborato in maniera tradizionale a partire dalla radice di tormentilla (Potentilla erecta (L.) Raeusch). La radice di tormentilla (in tedesco Blutwurz) è talvolta chiamata colloquialmente Blutwurzel.
|
||||||||||||
Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria) |
|
4. Zona geografica interessata
Il «Bayerischer Blutwurz» è prodotto in molte regioni della Baviera, in particolare nelle regioni con suoli magri. La Baviera (zona NUTS DE2) è pertanto designata come zona geografica delimitata.
5. Metodo di produzione della bevanda spiritosa
Titolo - Tipo di metodo |
Produzione del «Bayerischer Blutwurz» |
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Metodo |
La prima fase consiste nello sminuzzare le radici di tormentilla, aggiungendo eventualmente altri ingredienti, come erbe aromatiche e succhi di frutta, e acqua. Se vengono mescolati altri ingredienti alle radici di tormentilla, occorre fare in modo che non alterino il gusto predominante di Blutwurz. La seconda fase consiste nel macerare le radici di tormentilla sminuzzate ed eventuali altri ingredienti utilizzando alcole etilico o distillato di origine agricola. Il macerato alcolico ottenuto viene talvolta conservato o maturato in appositi contenitori per un periodo di tempo non specificato. Al macerato alcolico vengono poi aggiunti zucchero o altri prodotti edulcoranti. La fase finale di completamento del processo di produzione consiste in quanto segue:
Per garantire la qualità, tutte le fasi della produzione summenzionate devono avere luogo nella zona geografica. Dopo la riduzione del tenore alcolico gli oli essenziali del prodotto si volatilizzano rapidamente, il che può compromettere la qualità del «Bayerischer Blutwurz» pronto per la consumazione. Al fine di mantenere la qualità, è pertanto necessario che l’imbottigliamento sia eseguito rapidamente nella zona geografica, subito dopo la riduzione del titolo alcolometrico. Il «Bayerischer Blutwurz» è molto apprezzato anche per la sua qualità. L’imbottigliamento rapido e tracciabile nella zona geografica è particolarmente importante per l’affidabilità e il controllo della qualità. |
6. Legame con l’ambiente geografico o con l’origine
Informazioni sulla zona geografica o sull’origine rilevanti per il legame |
La foresta bavarese è una delle principali zone di produzione tradizionale del «Bayerischer Blutwurz» grazie alla naturale presenza dell’ingrediente che la caratterizza. Tuttavia esso è prodotto anche nelle prealpi bavaresi, nella regione alpina e nelle altre zone di Mittelgebirge (bassi rilievi) della Baviera, in cui l’ingrediente è presente. La tradizione è nata nelle zone summenzionate, in quanto vi cresce la tormentilla che è stata quindi sempre disponibile come materia prima per la preparazione di rimedi curativi e beni di consumo. Dal punto di vista geografico la succitata zona di bassi rilievi della Baviera è caratterizzata da foreste miste, brughiere, prati magri e, in alcuni casi, torbiere con suoli moderatamente acidi. Oltre al clima prevalentemente fresco e umido tipico dei bassi rilievi orientali, queste regioni presentano condizioni geografiche e climatiche uniche per la tormentilla. La pianta è generalmente considerata un indicatore di suoli magri. |
Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa attribuibili alla zona geografica |
Il legame tra il «Bayerischer Blutwurz» e la zona geografica si basa principalmente sulla reputazione del prodotto. Viste le buone condizioni geografiche e climatiche e la conseguente abbondanza di tormentilla, nelle suddette regioni montane sono presenti tradizionalmente numerosi produttori di «Bayerischer Blutwurz». La concentrazione regionale ha consentito ai singoli produttori, attraverso un continuo scambio di idee, di perfezionare le capacità di produzione del «Bayerischer Blutwurz». La tradizione di produzione risale al XVII secolo. Il «Bayerischer Blutwurz» era utilizzato come soluzione alcolica acquosa, in particolare a scopo terapeutico, ma anche come bene di consumo. Molti riferimenti alla tradizione si ritrovano anche in documenti storici. Il semplice fatto che il «Bayerischer Blutwurz» sia presente nella maggior parte delle carte delle bevande (spiritose) dei bar e dei ristoranti della foresta bavarese, la principale regione di produzione, e altrove ne testimonia lo status di elemento consolidato del patrimonio culturale della Baviera. La stampa locale si occupa regolarmente della produzione di «Bayerischer Bärwurz» da parte dei produttori tradizionali. L’uso del «Bayerischer Blutwurz» è menzionato anche nei libri di cucina, ad esempio in «Das Original Bayerischer Blutwurz Kochbuch» di Anna M. Fraunhofer (ISBN: 978-3896820822). Il primo museo bavarese della grappa, in cui è allestita una mostra che ripercorre la produzione tradizionale del «Bayerischer Blutwurz», si trova a Hauzenberg, nella regione della foresta bavarese. Il radicamento della produzione di Blutwurz nella regione è uno dei motivi per cui due località sono state ufficialmente riconosciute come centri gastronomici. Il Blutwurz, in quanto prodotto tradizionale, è stato quindi incluso nelle due voci «Kulinarisches Schaufenster Zwiesel» ["Zwiesel: una vetrina culinaria] e «Viechtach» nel concorso statale «100 Genussorte Bayern» [«100 centri gastronomici della Baviera»] ed è stato perciò preso in considerazione nella valutazione del gruppo di esperti (www.100genussorte.bayern). Il «Bayerischer Blutwurz» è elencato come specialità tradizionale bavarese nella banca dati delle specialità bavaresi (www.spezialitaetenland-bayern.de). Per figurare nella banca dati, un prodotto, un piatto o una bevanda deve soddisfare una serie di requisiti. La specialità deve essere prodotta o coltivata nella regione da almeno 50 anni. Deve inoltre avere una storia (di produzione) che dimostri che il prodotto è strettamente legato alla regione in cui viene prodotto o trasformato. Infine i consumatori devono percepire il prodotto come tipicamente bavarese o tipico di una regione della Baviera. |
7. Disposizioni dell’Unione europea o disposizioni nazionali/regionali
8. Richiedente
Nome e titolo del richiedente |
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 414 (Wein, Bier, Getränkewirtschaft) [ministero federale dell’Alimentazione e dell’agricoltura, unità 414 (settore vino, birra e altre bevande)] |
||
Status giuridico, dimensione e composizione (in caso di persone giuridiche) |
Ente di diritto pubblico facente parte del governo federale |
||
Nazionalità |
Tedesca |
||
Indirizzo |
|
||
Paese |
Germania |
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Telefono |
+49 022899529-0 |
||
|
poststelle@bmel.bund.de; 414@bmel.bund.de |
9. Aggiunte all’indicazione geografica
Norme specifiche in materia di etichettatura
a) Norme di base sulle aggiunte all’indicazione geografica «Bayerischer Blutwurz»
L’attuale legislazione dell’Unione in materia di bevande spiritose prevede che alla denominazione «Bayerischer Blutwurz» possano essere aggiunti solo:
— |
termini indicati alla lettera b) oppure |
— |
termini diversi da quelli indicati alla lettera b) di cui è possibile dimostrare un uso corrente al 20 febbraio 2008. |
b) Aggiunte di altri termini non geografici
Se al nome «Bayerischer Blutwurz» vengono aggiunte indicazioni riguardanti la maturazione, l’invecchiamento o la conservazione, i prodotti devono essere stati invecchiati o maturati per almeno sei mesi.
L’indicazione dell’invecchiamento è soggetta alle norme indicate di seguito.
I prodotti invecchiati per sei mesi possono recare in etichettata la dicitura «invecchiato».
I prodotti invecchiati per almeno 1 anno possono recare in etichetta la dicitura «vecchio» (nella forma declinata «alter» anteposta al nome commerciale «Bayerischer Blutwurz»).
Se al nome «Bayerischer Blutwurz» vengono aggiunti termini relativi alla qualità (ad esempio «feiner» [di qualità], «Edel-» [premium] o «Tafel-» [da tavola]), tali prodotti devono essere di qualità notevolmente superiore rispetto alle varianti standard. Ad esempio, per via dell’utilizzo di una quantità maggiore di radici di tormentilla rispetto all’alcole utilizzato per la macerazione oppure della maturazione in contenitori di rovere o di altri materiale (gres o terracotta).
I prodotti elaborati interamente (ossia macerati, diluiti per ridurne il tenore alcolico e imbottigliati) in un unico stabilimento possono recare in etichetta, nel caso di una distilleria, la dicitura aggiuntiva «Prodotto e imbottigliato in distilleria» o, altrimenti, «Prodotto e imbottigliato in loco».
c) Aggiunta di termini quali «Likör» [liquore] o «Kräuter-Likör» [liquore alle erbe].
Per informare i consumatori (in particolare al di fuori della foresta bavarese, principale luogo di commercializzazione) che il «Bayerischer Blutwurz» – a differenza della Bärwurz e di altre bevande spiritose analoghe a basso tenore di estratto di radice di tormentilla – è sempre un liquore, i produttori di «Bayerischer Blutwurz» possono indicare in etichetta, in aggiunta al nome commerciale «Bayerischer Blutwurz», anche termini come «Likör» o «Kräuter-Likör» o espressioni analoghe.