ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 320

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
9 agosto 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 320/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 320/02

Cause riunite C-682/18 e C-683/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Frank Peterson / Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH (C-682/18) e Elsevier Inc. / Cyando AG (C-683/18) (Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Messa a disposizione e gestione di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file – Responsabilità del gestore per violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse dagli utenti della sua piattaforma – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di comunicazione al pubblico – Direttiva 2000/31/CE – Articoli 14 e 15 – Condizioni per beneficiare dell’esonero dalla responsabilità – Mancata conoscenza di violazioni concrete – Notifica di tali violazioni quale condizione per l’ottenimento di un provvedimento inibitorio)

2

2021/C 320/03

Causa C-439/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa — Lettonia) — Procedimento promosso da B [Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 5, 6 e 10 – Normativa nazionale che prevede l’accesso del pubblico ai dati personali relativi ai punti di penalità inflitti in caso di infrazioni stradali – Liceità – Nozione di dati personali relativi a condanne penali e reati – Divulgazione al fine di migliorare la sicurezza stradale – Diritto di accesso del pubblico ai documenti ufficiali – Libertà d’informazione – Conciliazione con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei diritti personali – Riutilizzo dei dati – Articolo 267 TFUE – Effetti nel tempo di una pronuncia pregiudiziale – Possibilità per un giudice costituzionale di uno Stato membro di mantenere gli effetti giuridici di una normativa nazionale non compatibile con il diritto dell’Unione – Principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto]

3

2021/C 320/04

Causa C-550/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 14 de Madrid — Spagna) — EV / Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore edile cosiddetti fijos de obra – Nozione di ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di simili contratti – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento d’impresa – Articolo 3, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Subentro nei contratti di lavoro che avviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo – Contratto collettivo che limita i diritti e gli obblighi dei lavoratori trasferiti ai diritti e agli obblighi risultanti dall’ultimo contratto concluso con l’impresa uscente)

4

2021/C 320/05

Causa C-559/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2021 — Commissione europea / Regno di Spagna [Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Area naturale protetta di Doñana (Spagna) – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i), articolo 5 e articolo 11, paragrafi 1, 3, lettere a), c) ed e), e 4 – Deterioramento dei corpi idrici sotterranei – Assenza di una caratterizzazione ulteriore per i corpi idrici sotterranei che sono stati definiti a rischio di deterioramento – Misure di base e complementari adeguate, – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 2 – Degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie]

5

2021/C 320/06

Causa C-719/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — FS / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 15 – Fine del soggiorno temporaneo di un cittadino dell’Unione nel territorio dello Stato membro ospitante – Provvedimento di allontanamento – Partenza fisica di tale cittadino dell’Unione da detto territorio – Effetti nel tempo del provvedimento di allontanamento – Articolo 6 – Possibilità per tale cittadino dell’Unione di godere di un nuovo diritto di soggiorno al suo ritorno in detto territorio)

6

2021/C 320/07

Causa C-872/19 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021 — Repubblica bolivariana del Venezuela / Consiglio dell’Unione europea [Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Condizione per cui il ricorrente deve essere direttamente interessato dalla misura oggetto del suo ricorso – Nozione di persona giuridica – Interesse ad agire – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione]

7

2021/C 320/08

Causa C-12/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — DB Netz AG / Bundesrepublik Deutschland [Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Corridoi internazionali per il trasporto merci ferroviario – Regolamento (UE) n. 913/2010 – Articolo 13, paragrafo 1 – Istituzione di uno sportello unico per ciascun corridoio merci – Articolo 14 – Natura del quadro relativo all’assegnazione della capacità di infrastruttura sul corridoio merci definito dal comitato esecutivo – Articolo 20 – Organismi di regolamentazione – Direttiva 2012/34/UE – Articolo 27 – Procedura di presentazione delle domande di capacità di infrastruttura – Ruolo dei gestori dell’infrastruttura – Articoli 56 e 57 – Funzioni dell’organismo di regolamentazione e cooperazione tra organismi di regolamentazione]

8

2021/C 320/09

Causa C-167/20 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 giugno 2021 — WD/Autorità europea per la sicurezza alimentare (Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di non reinquadramento – Mancanza di rapporti informativi – Decisione di non rinnovo del contratto)

9

2021/C 320/10

Causa C-920/19: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 18 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI / Landespolizeidirektion Steiermark) (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Gioco d’azzardo – Sistema duale di organizzazione del mercato – Monopolio sulle lotterie e i casino – Autorizzazione preventiva di utilizzo di macchine automatiche di giochi d’azzardo – Pratiche pubblicitarie del titolare del monopolio – Criteri di valutazione – Giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione)

9

2021/C 320/11

Causa C-88/20: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Bordeaux — Francia) — procedimento penale a carico di ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Cumulo di sanzioni amministrative e penali per fatti identici – Telemarketing – Pratica commerciale ingannevole – Giustificazione insufficiente del rinvio pregiudiziale – Irricevibilità manifesta)

10

2021/C 320/12

Causa C-248/20: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione Sezione) del 18 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket / Skellefteå Industrihus AB [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta pagata a monte nel corso della fase di costruzione di un edificio – Regime di responsabilità fiscale volontaria – Abbandono dell’attività inizialmente considerata – Regolarizzazione della detrazione dell’imposta pagata a monte – Risposta alla questione pregiudiziale che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza]

11

2021/C 320/13

Causa C-571/20: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza — Italia) — OM / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Rinvio pregiudiziale vertente sulla validità di una disposizione del Trattato FUE – Manifesta incompetenza della Corte – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Articolo 45 TFUE – Differenza di status e di retribuzione tra docenti universitari e docenti appartenenti al sistema nazionale di alta formazione artistica e musicale – Situazione puramente interna – Irricevibilità manifesta)

11

2021/C 320/14

Causa C-185/21 P: Impugnazione proposta il 25 marzo 2021 dalla Turk Hava Yollari AO avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 gennaio 2021, causa T-382/19, Turk Hava Yollari/EUIPO — Sky (skylife)

12

2021/C 320/15

Causa C-200/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 31 marzo 2021 — TU, SU / BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

12

2021/C 320/16

Causa C-215/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) il 6 aprile 2021 — Zulima / Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

13

2021/C 320/17

Causa C-216/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Ploieşti (Romania) il 6 aprile 2021 — Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, YN / Consiliul Superior al Magistraturii

13

2021/C 320/18

Causa C-219/21 P: Impugnazione proposta il 1o aprile 2021 dalla Olimp Laboratories sp. zo.o. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 gennaio 2021, causa T-817/19, Olimp Laboratories / EUIPO

14

2021/C 320/19

Causa C-233/21 P: Impugnazione proposta il 9 aprile 2021 dalla Germann Avocats LLC avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 4 febbraio 2021, causa T-352/18, Germann Avocats LLC / Commissione europea

15

2021/C 320/20

Causa C-252/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 22 aprile 2021 — Facebook Inc. e altri / Bundeskartellamt

16

2021/C 320/21

Causa C-274/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 28 aprile 2021 — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republik Österreich e Bundesbeschaffung GmbH.

18

2021/C 320/22

Causa C-275/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 28 aprile 2021 — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republik Österreich e Bundesbeschaffung GmbH.

21

2021/C 320/23

Causa C-290/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 5 maggio 2021 — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger regGenmbH (AKM) / Canal+ Luxembourg Sàrl

24

2021/C 320/24

Causa C-300/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 maggio 2021 — UI contro Österreichische Post AG

25

2021/C 320/25

Causa C-310/21 P: Impugnazione proposta il 17 maggio 2021 da Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 marzo 2021, causa T-885/19, Aquind e a./Commissione

26

2021/C 320/26

Causa C-311/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 18 maggio 2021 — CM / TimePartner Personalmanagement GmbH

26

2021/C 320/27

Causa C-316/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 21 maggio 2021 — Monument Vandekerckhove NV / Stad Gent, altre parti: Denys NV, Aelterman BVBA

28

2021/C 320/28

Causa C-323/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 maggio 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / B.

28

2021/C 320/29

Causa C-324/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 maggio 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/F.

29

2021/C 320/30

Causa C-325/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 maggio 2021 — K./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

30

2021/C 320/31

Causa C-343/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 2 giugno 2021 — PV/ Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie

30

2021/C 320/32

Causa C-352/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 28 maggio 2021 — A1 e A2 / I

31

2021/C 320/33

Causa C-365/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Bamberg (Germania) l’11 giugno 2021 — Procedimento penale a carico di MR

32

2021/C 320/34

Causa C-389/21 P: Impugnazione proposta il 24 giugno 2021 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 aprile 2021, causa T-504/19, Crédit lyonnais / BCE

32

2021/C 320/35

Causa C-1/20: Ordinanza del presidente della Corte del 19 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — B/ Finanzamt Österreich, già Finanzamt Wien 9/18/19

33

2021/C 320/36

Causa C-115/20 P: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 20 maggio 2021 — Vanda Pharmaceuticals Ltd / Commissione europea

33

2021/C 320/37

Causa C-578/20: Ordinanza del presidente della Corte dell’11 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portogallo) — NM, NR, BA, XN, FA / Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

34

 

Tribunale

2021/C 320/38

Causa T-554/16: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — BZ / BCE (Funzione pubblica – Personale della BCE – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Articoli da 6.3.11 a 6.3.13 delle regole applicabili al personale della BCE – Irregolarità del procedimento – Assenza della relazione d’indagine – Responsabilità extracontrattuale)

35

2021/C 320/39

Causa T-641/19: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — FD / Impresa comune Fusion for Energy (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo – Molestie psicologiche – Sviamento di potere – Dovere di sollecitudine – Parità di trattamento – Responsabilità)

35

2021/C 320/40

Causa T-709/19: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — GW/Corte dei conti (Funzione pubblica – Funzionari – Funzionario colpito da invalidità totale permanente – Visita medica periodica – Modalità – Domanda di adizione della commissione di invalidità – Diniego – Articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto – Conclusione n. 273/15 del collegio dei capi di amministrazione – Dovere di sollecitudine)

36

2021/C 320/41

Causa T-746/19: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — GY/BCE (Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Assegno di famiglia – Modificazione del regime applicabile – Rigetto della domanda per il 2019 – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Insussistenza di misure transitorie)

37

2021/C 320/42

Causa T-51/20: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Mélin / Parlamento (Diritto delle istituzioni – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Eccezione di illegittimità – Diritti della difesa – Errore di fatto)

37

2021/C 320/43

Causa T-95/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 giugno 2021– Portogallo/ Commissione [Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira – Applicazione di tale regime di aiuti in violazione delle decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final della Commissione – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e che dispone il recupero degli aiuti – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza]

38

2021/C 320/44

Causa T-207/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 giugno 2021 — Polynt / ECHA (Procedimento sommario – REACH – Sostanza anidride esaidro-4-metilftalica – Obbligo di registrazione – Valutazione dei fascicoli – Esame delle proposte di sperimentazione – Obbligo di fornire talune informazioni che necessitano di sperimentazione sugli animali – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenzav)

38

2021/C 320/45

Causa T-295/21: Ricorso proposto il 18 maggio 2021 — eSlovensko/Commissione

39

2021/C 320/46

Causa T-296/21: Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — SU / EIOPA

40

2021/C 320/47

Causa T-304/21: Ricorso proposto il 30 maggio 2021 — eSlovensko Bratislava / Commissione

41

2021/C 320/48

Causa T-309/21: Ricorso proposto il 24 maggio 2021 — TC/Parlamento

42

2021/C 320/49

Causa T-328/21: Ricorso proposto il 9 giugno 2021 — Airoldi Metalli / Commissione

43

2021/C 320/50

Causa T-330/21: Ricorso proposto il 12 giugno 2021 — EWC Academy / Commissione

44

2021/C 320/51

Causa T-331/21: Ricorso proposto il 14 giugno 2021 — mBank/EUIPO — European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank)

45

2021/C 320/52

Causa T-334/21: Ricorso proposto il 12 giugno 2021 — Mendes de Almeida/Consiglio

46

2021/C 320/53

Causa T-336/21: Ricorso proposto il 15 giugno 2021 — Mendus/EUIPO (CENSOR.NET)

47

2021/C 320/54

Causa T-338/21: Ricorso proposto il 18 giugno 2021 — F I S I/EUIPO — Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie (ECODOWN)

48

2021/C 320/55

Causa T-341/21: Ricorso proposto il 21 giugno 2021 — Rauff-Nisthar/Commissione

49

2021/C 320/56

Causa T-347/21: Ricorso proposto il 21 giugno 2021 — Hypo Vorarlberg Bank/SRB

50

2021/C 320/57

Causa T-348/21: Ricorso proposto il 22 giugno 2021 — Volkskreditbank/SRB

51

2021/C 320/58

Causa T-353/21: Ricorso proposto il 25 giugno 2021 — KTM Fahrrad/EUIPO — KTM (R2R)

52

2021/C 320/59

Causa T-360/21: Ricorso proposto il 25 giugno 2021 — Portigon/SRB

53

2021/C 320/60

Causa T-364/21: Ricorso proposto il 25 giugno 2021 — Essity Hygiene and Health / EUIPO (Rappresentazione di una foglia)

54


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

9.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 320/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 310 del 2.8.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 297 del 26.7.2021

GU C 289 del 19.7.2021

GU C 278 del 12.7.2021

GU C 263 del 5.7.2021

GU C 252 del 28.6.2021

GU C 242 del 21.6.2021.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

9.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Frank Peterson / Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH (C-682/18) e Elsevier Inc. / Cyando AG (C-683/18)

(Cause riunite C-682/18 e C-683/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Messa a disposizione e gestione di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file - Responsabilità del gestore per violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse dagli utenti della sua piattaforma - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 3 - Nozione di «comunicazione al pubblico» - Direttiva 2000/31/CE - Articoli 14 e 15 - Condizioni per beneficiare dell’esonero dalla responsabilità - Mancata conoscenza di violazioni concrete - Notifica di tali violazioni quale condizione per l’ottenimento di un provvedimento inibitorio)

(2021/C 320/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Frank Peterson (C-682/18), Elsevier Inc. (C-683/18)

Resistenti: Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH (C-682/18), Cyando AG (C-683/18)

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file, sulla quale utenti possono mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, non effettua una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi di tale disposizione, salvo che esso contribuisca, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d’autore. Ciò si verifica, in particolare, qualora tale gestore sia concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l’accesso ad esso, o nel caso in cui detto gestore, anche se sa o dovrebbe sapere che, in generale, contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico tramite la sua piattaforma da utenti di quest’ultima, si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d’autore su tale piattaforma, o ancora nel caso in cui esso partecipi alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico, fornisca sulla propria piattaforma strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita di siffatti contenuti o promuova scientemente condivisioni del genere, il che può essere attestato dalla circostanza che il gestore abbia adottato un modello economico che incoraggia gli utenti della sua piattaforma a procedere illecitamente alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti sulla medesima.

2)

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione, purché detto gestore non svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma.

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che per essere escluso, in forza di tale disposizione, dal beneficio dell’esonero dalla responsabilità previsto da detto articolo 14, paragrafo 1, un siffatto gestore deve essere al corrente degli atti illeciti concreti dei suoi utenti relativi a contenuti protetti che sono stati caricati sulla sua piattaforma.

3)

L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in forza del diritto nazionale, il titolare di un diritto d’autore o di diritti connessi possa ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti dell’intermediario, il cui servizio sia stato utilizzato da terzi per violare il suo diritto senza che tale intermediario ne sia stato al corrente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/31, soltanto nel caso in cui, prima dell’avvio del procedimento giudiziario, tale violazione sia stata previamente notificata a detto intermediario e quest’ultimo non sia intervenuto immediatamente per rimuovere il contenuto in questione o bloccare l’accesso ad esso e per garantire che siffatte violazioni non si ripetessero. Spetta tuttavia ai giudici nazionali verificare, nell’applicare una condizione siffatta, che quest’ultima non comporti che la cessazione effettiva della violazione sia ritardata in modo da cagionare danni sproporzionati a tale titolare.


(1)  GU C 82 del 4.3.2019.


9.8.2021   

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C 320/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa — Lettonia) — Procedimento promosso da B

(Causa C-439/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articoli 5, 6 e 10 - Normativa nazionale che prevede l’accesso del pubblico ai dati personali relativi ai punti di penalità inflitti in caso di infrazioni stradali - Liceità - Nozione di «dati personali relativi a condanne penali e reati» - Divulgazione al fine di migliorare la sicurezza stradale - Diritto di accesso del pubblico ai documenti ufficiali - Libertà d’informazione - Conciliazione con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei diritti personali - Riutilizzo dei dati - Articolo 267 TFUE - Effetti nel tempo di una pronuncia pregiudiziale - Possibilità per un giudice costituzionale di uno Stato membro di mantenere gli effetti giuridici di una normativa nazionale non compatibile con il diritto dell’Unione - Principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto)

(2021/C 320/03)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Satversmes tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: B

con l’intervento di: Latvijas Republikas Saeima

Dispositivo

1)

L’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al trattamento dei dati personali relativi ai punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali.

2)

Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 10 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che obbliga l’organismo pubblico responsabile del registro in cui sono iscritti i punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali a rendere tali dati accessibili al pubblico senza che la persona che richiede l’accesso sia tenuta a dimostrare un interesse specifico all’ottenimento di tali dati.

3)

Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 10 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che autorizza l’organismo pubblico responsabile del registro nel quale sono iscritti i punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali a comunicare tali dati a operatori economici a fini di riutilizzo.

4)

Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice costituzionale di uno Stato membro, investito di un ricorso avverso una normativa nazionale che si rivela, alla luce di una decisione della Corte pronunciata su rinvio pregiudiziale, incompatibile con il diritto dell’Unione, decida, in applicazione del principio della certezza del diritto, che gli effetti giuridici di tale normativa sono mantenuti fino alla data della pronuncia della sentenza con la quale esso statuisce definitivamente su tale ricorso costituzionale.


(1)  GU C 280 del 19.08.2019.


9.8.2021   

IT

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C 320/4


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 14 de Madrid — Spagna) — EV / Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A.

(Causa C-550/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore edile cosiddetti «fijos de obra» - Nozione di «ragioni obiettive» per la giustificazione del rinnovo di simili contratti - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Trasferimento d’impresa - Articolo 3, paragrafo 1 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Subentro nei contratti di lavoro che avviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo - Contratto collettivo che limita i diritti e gli obblighi dei lavoratori trasferiti ai diritti e agli obblighi risultanti dall’ultimo contratto concluso con l’impresa uscente)

(2021/C 320/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 14 de Madrid

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EV

Convenute: Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A.

Dispositivo

1)

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che spetta al giudice nazionale valutare, conformemente a tutte le norme di diritto nazionale applicabili, se la limitazione a tre anni consecutivi, fatte salve particolari condizioni, dell’impiego di lavoratori a tempo determinato in forza di contratti cosiddetti «fijos de obra» da parte di una stessa impresa in diversi luoghi di lavoro siti nella stessa provincia e la concessione a tali lavoratori di un’indennità di cessazione, supponendo che tale giudice nazionale constati che dette misure sono effettivamente adottate nei confronti dei suddetti lavoratori, costituiscono misure adeguate — per prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi risultanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato — o «norme equivalenti», ai sensi di tale clausola 5, punto 1. In ogni caso, una simile normativa nazionale non può essere applicata dalle autorità dello Stato membro interessato in modo tale che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato cosiddetti «fijos de obra» consecutivi sia considerato giustificato da «ragioni obiettive», ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, per il solo motivo che ciascuno di tali contratti è concluso in generale per un solo cantiere, indipendentemente dalla sua durata, poiché una simile normativa nazionale non impedisce in pratica al datore di lavoro interessato di soddisfare, con un rinnovo di tal genere, esigenze permanenti e durevoli di personale.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di trasferimento di personale nell’ambito di contratti pubblici, i diritti e gli obblighi del lavoratore trasferito che l’impresa entrante è tenuta a rispettare si limitano esclusivamente a quelli risultanti dall’ultimo contratto che tale lavoratore ha concluso con l’impresa uscente, a condizione che l’applicazione di tale normativa non abbia l’effetto di mettere detto lavoratore in una posizione meno favorevole per il solo fatto di tale trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


9.8.2021   

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C 320/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2021 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-559/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Area naturale protetta di Doñana (Spagna) - Direttiva 2000/60/CE - Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i), articolo 5 e articolo 11, paragrafi 1, 3, lettere a), c) ed e), e 4 - Deterioramento dei corpi idrici sotterranei - Assenza di una caratterizzazione ulteriore per i corpi idrici sotterranei che sono stati definiti a rischio di deterioramento - Misure di base e complementari adeguate, - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6, paragrafo 2 - Degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie)

(2021/C 320/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Hermes, E. Manhaeve ed E. Sanfrutos Cano, successivamente C. Hermes, E. Manhaeve e M. Jáuregui Gómez, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente L. Aguilera Ruiz, successivamente J. Rodríguez de la Rúa Puig e M-J. Ruiz Sánchez, agenti)

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti:

in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla direttiva 2013/64/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, in combinato disposto con il punto 2.2, dell’allegato II, di detta direttiva, non avendo preso in considerazione l’estrazione illegale di acqua e l’estrazione di acqua destinata all’approvvigionamento urbano in occasione della stima dell’estrazione delle acque sotterranee della regione di Doñana (Spagna) nell’ambito della caratterizzazione ulteriore del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021 (piano idrologico del Guadalquivir 2015-2021), approvato con Real Decreto 1/2016 por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro (regio decreto 1/2016 che approva la revisione dei piani idrografici dei Distretti Idrografici della Cantabria Occidentale, del Guadalquivir, di Ceuta, di Melilla, del Segura e dello Júcar, e della parte spagnola dei distretti idrografici della Cantabria Orientale, del Miño-Sil, del Duero, del Tago, del Guadiana e dell’Ebro), dell’8 gennaio 2016,

in forza dell’articolo 11 della direttiva 2000/60, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, non avendo previsto, nel programma di misure istituito nell’ambito del piano idrologico del Guadalquivir 2015-2021, alcuna misura per prevenire una perturbazione dei tipi di habitat protetti situati nella zona protetta «Doñana» recante il codice ZEPA/LIC ES0000024, tramite l’estrazione delle acque sotterranee ai fini delle esigenze della zona turistica di Matalascañas (Spagna), e

in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, non avendo adottato le opportune misure per evitare le perturbazioni significative dei tipi di habitat protetti, situati nella zona protetta «Doñana» recante il codice ZEPA/LIC ES0000024, nella zona protetta «Doñana Norte y Oeste» recante il codice ZEPA/LIC ES6150009 e nella zona protetta «Dehesa del Estero y Montes de Moguer» recante il codice ZEC ES6150012, causate dell’estrazione delle acque sotterranee dell’area naturale protetta di Doñana a partire dal 19 luglio 2006.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 348 del 14.10.2019.


9.8.2021   

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C 320/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — FS / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-719/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Direttiva 2004/38/CE - Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Articolo 15 - Fine del soggiorno temporaneo di un cittadino dell’Unione nel territorio dello Stato membro ospitante - Provvedimento di allontanamento - Partenza fisica di tale cittadino dell’Unione da detto territorio - Effetti nel tempo del provvedimento di allontanamento - Articolo 6 - Possibilità per tale cittadino dell’Unione di godere di un nuovo diritto di soggiorno al suo ritorno in detto territorio)

(2021/C 320/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FS

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositivo

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione dal territorio dello Stato membro ospitante, adottato sul fondamento di tale disposizione per il motivo che il medesimo cittadino dell’Unione non beneficia più di un diritto di soggiorno temporaneo in detto territorio in forza della menzionata direttiva, non è pienamente eseguito per il solo fatto che tale cittadino dell’Unione ha lasciato fisicamente detto territorio nel termine impartito dal provvedimento in parola per la sua partenza volontaria. Per beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva nello stesso territorio, il cittadino dell’Unione che è stato oggetto di un siffatto provvedimento di allontanamento deve non soltanto aver lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro ospitante, ma anche aver posto fine in modo reale ed effettivo al suo soggiorno nel territorio di cui trattasi, cosicché, in occasione del suo ritorno in detto territorio, il suo soggiorno non possa essere considerato, in realtà, come una continuazione del suo precedente soggiorno nello stesso territorio. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la situazione specifica del cittadino dell’Unione interessato. Se da una siffatta verifica risulta che il cittadino dell’Unione non ha posto fine al suo soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato membro ospitante in modo reale ed effettivo, tale Stato membro non è tenuto ad adottare un nuovo provvedimento di allontanamento sulla base dei medesimi fatti che hanno dato luogo al provvedimento di allontanamento già adottato nei confronti di suddetto cittadino dell’Unione, ma può basarsi su quest’ultimo provvedimento al fine di obbligare lo stesso a lasciare il suo territorio.


(1)  GU C 19 del 20.1.2020.


9.8.2021   

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C 320/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021 — Repubblica bolivariana del Venezuela / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-872/19 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela - Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo - Ricevibilità - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Legittimazione ad agire - Condizione per cui il ricorrente deve essere direttamente interessato dalla misura oggetto del suo ricorso - Nozione di «persona giuridica» - Interesse ad agire - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione)

(2021/C 320/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica bolivariana del Venezuela (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič e A. Antoniadis, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2019, Venezuela/Consiglio (T-65/18, EU:T:2019:649), è annullata nei limiti in cui respinge il ricorso della Repubblica bolivariana del Venezuela volto all’annullamento degli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul merito.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


9.8.2021   

IT

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C 320/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — DB Netz AG / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-12/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti ferroviari - Corridoi internazionali per il trasporto merci ferroviario - Regolamento (UE) n. 913/2010 - Articolo 13, paragrafo 1 - Istituzione di uno sportello unico per ciascun corridoio merci - Articolo 14 - Natura del quadro relativo all’assegnazione della capacità di infrastruttura sul corridoio merci definito dal comitato esecutivo - Articolo 20 - Organismi di regolamentazione - Direttiva 2012/34/UE - Articolo 27 - Procedura di presentazione delle domande di capacità di infrastruttura - Ruolo dei gestori dell’infrastruttura - Articoli 56 e 57 - Funzioni dell’organismo di regolamentazione e cooperazione tra organismi di regolamentazione)

(2021/C 320/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DB Netz AG

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

1)

L’articolo 13, paragrafo 1, l’articolo 14, paragrafo 9, e l’articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, nonché l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, in combinato disposto con l’allegato IV, punto 3, lettera a), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che il gestore dell’infrastruttura, definito all’articolo 3, punto 2, di detta direttiva, è l’autorità competente ad adottare, nell’ambito del prospetto informativo della rete nazionale, le regole applicabili alla procedura di presentazione delle domande di capacità di infrastruttura, anche per quanto concerne l’uso esclusivo di un determinato sistema elettronico di prenotazione, presso lo sportello unico previsto in tale articolo 13, paragrafo 1.

2)

Il controllo, da parte di un organismo nazionale di regolamentazione, delle regole relative alla procedura di presentazione delle domande di capacità di infrastruttura presso lo sportello unico previste nel prospetto informativo della rete è disciplinato dalle disposizioni dell’articolo 20 del regolamento n. 913/2010, e tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che l’organismo di regolamentazione di uno Stato membro non può opporsi a tali regole senza conformarsi agli obblighi di cooperazione derivanti dal predetto articolo 20 e, in particolare, senza consultare gli organismi di regolamentazione degli altri Stati membri che partecipano al corridoio merci al fine di giungere, per quanto possibile, ad un approccio comune.

3)

L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 913/2010 deve essere interpretato nel senso che il quadro relativo all’assegnazione della capacità di infrastruttura sul corridoio merci, definito dal comitato esecutivo in forza di tale disposizione, non costituisce un atto di diritto dell’Unione.


(1)  GU C 137 del 27.4.2020.


9.8.2021   

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C 320/9


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 giugno 2021 — WD/Autorità europea per la sicurezza alimentare

(Causa C-167/20 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di non reinquadramento - Mancanza di rapporti informativi - Decisione di non rinnovo del contratto)

(2021/C 320/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WD (rappresentante: L. Levi, avocate)

Altra parte nel procedimento: Autorità europea per la sicurezza alimentare (rappresentanti: D. Detken e F. Volpi, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, C. Dekemexhe e A. Duron, avocats)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

WD è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese relative all’impugnazione, delle spese sostenute dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).


(1)  GU C 271 del 17.8.2020.


9.8.2021   

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C 320/9


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 18 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI / Landespolizeidirektion Steiermark)

(Causa C-920/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Gioco d’azzardo - Sistema duale di organizzazione del mercato - Monopolio sulle lotterie e i casino - Autorizzazione preventiva di utilizzo di macchine automatiche di giochi d’azzardo - Pratiche pubblicitarie del titolare del monopolio - Criteri di valutazione - Giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione)

(2021/C 320/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI

Convenuto: Landespolizeidirektion Steiermark

con l’intervento di: Finanzpolizei Team 96

Dispositivo

1)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un sistema duale di organizzazione del mercato del gioco d’azzardo per il solo motivo che le pratiche pubblicitarie del titolare del monopolio sulle lotterie e i casino sono dirette a incoraggiare un’attiva partecipazione al gioco, ad esempio banalizzandolo, conferendogli un’immagine positiva in ragione dell’impiego dei ricavi per attività di interesse generale oppure aumentando il suo potere di attrattiva mediante messaggi pubblicitari accattivanti, che allettino con la prospettiva di lauti guadagni.

2)

Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice di uno Stato membro di disapplicare una disposizione di diritto interno contraria all’articolo 56 TFUE, anche nel caso in cui un organo giurisdizionale superiore di tale medesimo Stato membro ha considerato che tale disposizione era conforme al diritto dell’Unione.


(1)  GU C 161 dell’11.05.2020.


9.8.2021   

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C 320/10


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Bordeaux — Francia) — procedimento penale a carico di ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(Causa C-88/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Diritti fondamentali - Principio del ne bis in idem - Cumulo di sanzioni amministrative e penali per fatti identici - Telemarketing - Pratica commerciale ingannevole - Giustificazione insufficiente del rinvio pregiudiziale - Irricevibilità manifesta)

(2021/C 320/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Parti nel procedimento penale principale

ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal correctionnel de Bordeaux (Francia), con decisione del 12 dicembre 2019, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 161 dell’11.05.2020.


9.8.2021   

IT

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C 320/11


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione Sezione) del 18 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket / Skellefteå Industrihus AB

(Causa C-248/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta pagata a monte nel corso della fase di costruzione di un edificio - Regime di responsabilità fiscale volontaria - Abbandono dell’attività inizialmente considerata - Regolarizzazione della detrazione dell’imposta pagata a monte - Risposta alla questione pregiudiziale che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza)

(2021/C 320/12)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Skatteverket

Convenuta: Skellefteå Industrihus AB

Dispositivo

Gli articoli 137, 168, da 184 a 187, 189 e 192 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale la quale prevede l’obbligo per il proprietario di un immobile, cui sia stato concesso il beneficio del regime di responsabilità fiscale volontaria nel corso della fase di costruzione di un edificio che doveva concedere in locazione e che ha detratto l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte gravante su acquisti destinati a detto progetto immobiliare, di rimborsare immediatamente l’importo totale dell’imposta in parola, eventualmente maggiorato degli interessi, sulla base del rilievo che il progetto considerato all’origine del diritto alla detrazione non ha dato luogo ad alcuna attività soggetta a imposizione, ma non ostano ad una normativa nazionale la quale prevede, in una situazione del genere, l’obbligo di regolarizzare l’imposta sul valore aggiunto IVA versata a monte.


(1)  GU C 279 del 24.08.2020


9.8.2021   

IT

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C 320/11


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza — Italia) — OM / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conservatorio di Musica «E.R. Duni» di Matera

(Causa C-571/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Rinvio pregiudiziale vertente sulla validità di una disposizione del Trattato FUE - Manifesta incompetenza della Corte - Libera circolazione dei lavoratori - Parità di trattamento - Articolo 45 TFUE - Differenza di status e di retribuzione tra docenti universitari e docenti appartenenti al sistema nazionale di alta formazione artistica e musicale - Situazione puramente interna - Irricevibilità manifesta)

(2021/C 320/13)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Potenza

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: OM

Convenuti: Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conservatorio di Musica «E.R. Duni» di Matera

Dispositivo

1)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale proposte dal Tribunale di Potenza (Italia).

2)

La terza questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


9.8.2021   

IT

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C 320/12


Impugnazione proposta il 25 marzo 2021 dalla Turk Hava Yollari AO avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 gennaio 2021, causa T-382/19, Turk Hava Yollari/EUIPO — Sky (skylife)

(Causa C-185/21 P)

(2021/C 320/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Turk Hava Yollari AO (rappresentante: R. Almaraz Palmero, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Sky Ltd

Con ordinanza del 29 giugno 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Turk Hava Yollari AO a farsi carico delle proprie spese.


9.8.2021   

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C 320/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 31 marzo 2021 — TU, SU / BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

(Causa C-200/21)

(2021/C 320/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Appellanti: TU, SU

Appellate: BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 93/13 (1) osti a una norma di diritto nazionale, come quella risultante dall'articolo 712 e seguenti del capo VI del Codice di procedura civile, che prevede un termine di 15 giorni entro il quale il debitore può invocare, in sede di opposizione all'esecuzione forzata, il carattere abusivo di una clausola contrattuale del titolo esecutivo, dal momento che un’azione mirante all'accertamento dell'esistenza di clausole abusive contenute nel titolo esecutivo non è soggetta a nessun termine e nell'ambito di quest'ultima è prevista la facoltà, per il debitore, di chiedere la sospensione dell’esecuzione forzata del titolo, conformemente all'articolo 638, paragrafo 2, del Codice di procedura civile.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


9.8.2021   

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C 320/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) il 6 aprile 2021 — Zulima / Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(Causa C-215/21)

(2021/C 320/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Zulima

Convenuta: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Questione pregiudiziale

Nelle azioni dei consumatori contro le clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13/CE (1) e nel caso di adempimento stragiudiziale, l’articolo 22 della Ley de Enjuiciamiento Civil suppone che i consumatori debbano sostenere le spese processuali senza che si tenga conto della previa condotta del professionista che non ha soddisfatto le precedenti richieste. Si chiede se tale normativa processuale spagnola costituisca un ostacolo significativo in grado di dissuadere i consumatori dall’esercitare il diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo della clausola contrattuale contrario al principio di effettività e agli articol[i] 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 93, L 95, pag. 29).


9.8.2021   

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C 320/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Ploieşti (Romania) il 6 aprile 2021 — Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România», YN / Consiliul Superior al Magistraturii

(Causa C-216/21)

(2021/C 320/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Ploieşti

Parti

Ricorrente: Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România», YN

Resistente: Consiliul Superior al Magistraturii

Questioni pregiudiziali

1)

Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito conformemente alla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 (1), debba essere considerato un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Se il contenuto, il carattere e la portata temporale dell’MCV, istituito conformemente alla decisione n. 2006/928/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2006, ricadano nel Trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, firmato dalla Romania a Lussemburgo il 25 aprile 2005. Se i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro dell’MCV siano vincolanti per lo Stato rumeno.

2)

Se il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, [paragrafo] 1, secondo [comma], del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con riferimento all’articolo 2 TUE, possa essere interpretato nel senso che esso riguarda anche i procedimenti relativi alla promozione dei giudici in funzione.

3)

Se tale principio sia pregiudicato attraverso l’istituzione di un sistema di promozione all’organo giurisdizionale superiore basato esclusivamente su una valutazione sommaria dell’attività e della condotta realizzata da una commissione composta dal presidente dell’organo giurisdizionale di controllo giudiziario e da giudici di quest’ultimo, che effettua, separatamente, oltre alla valutazione periodica dei giudici, tanto la valutazione dei giudici per la promozione, quanto il controllo giurisdizionale delle sentenze da essi pronunciate.

4)

Se il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, [paragrafo] 1, secondo [comma], del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con riferimento all’articolo 2 TUE, sia pregiudicato qualora lo Stato rumeno non rispetti la prevedibilità e la certezza giuridica del diritto dell’Unione europea, accettando l’MCV e le sue relazioni e conformandosi ad esse per più di 10 anni, e poi modificando senza preavviso la procedura di promozione dei giudici con funzioni non direttive, in contrasto con le raccomandazioni dell’MCV.


(1)  Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).


9.8.2021   

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C 320/14


Impugnazione proposta il 1o aprile 2021 dalla Olimp Laboratories sp. zo.o. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 gennaio 2021, causa T-817/19, Olimp Laboratories / EUIPO

(Causa C-219/21 P)

(2021/C 320/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Olimp Laboratories sp. zo.o. (rappresentante: M. Kondrat, adwokat)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 24 giugno 2021 la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato non ammessa l’opposizione e statuito che la Olimp Laboratories sp. z o.o. sopporterà le proprie spese.


9.8.2021   

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C 320/15


Impugnazione proposta il 9 aprile 2021 dalla Germann Avocats LLC avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 4 febbraio 2021, causa T-352/18, Germann Avocats LLC / Commissione europea

(Causa C-233/21 P)

(2021/C 320/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Germann Avocats LLC (rappresentante: N. Scandamis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

confermare i punti da 24 a 48 dell’ordinanza impugnata, respingendo interamente l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione;

annullare integralmente la parte residua dell’ordinanza impugnata;

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione della Commissione contenuta in una nota priva di data, ricevuta il 2 aprile 2018, con la quale è stata rigettata l’offerta congiunta presentata dalla ricorrente per uno studio di controllo sulle pratiche sindacali in materia di non discriminazione e diversità sul posto di lavoro (appalto JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042; GU/S S215 — 09/11/2017 — 2017/S 215-446067);

condannare la Commissione al risarcimento dei danni, pari a EUR 1;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; in ogni caso

condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo, manifesto snaturamento dei fatti ed errori di diritto in relazione allo sviamento di potere, nonché violazione dei principi di parità delle armi e del diritto al contraddittorio.

In secondo luogo, violazione dell’obbligo di motivazione e manifesti errori di valutazione.

In terzo luogo, sviamento di potere per violazione dei principi di parità di trattamento, certezza del diritto, buona amministrazione e buona fede.

In quarto luogo, sviamento di potere per violazione dei principi di trasparenza e di tutela del legittimo affidamento in materia di concorrenza.


9.8.2021   

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C 320/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 22 aprile 2021 — Facebook Inc. e altri / Bundeskartellamt

(Causa C-252/21)

(2021/C 320/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd, Facebook Deutschland GmbH

Resistente: Bundeskartellamt

Con l’intervento di: Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se sia compatibile con gli articolo 51 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 (1) (RGPD) il fatto che un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro — come il Bundeskartellamt (autorità federale tedesca garante della concorrenza) –, che non sia un’autorità di controllo ai sensi degli articoli 51 e seguenti del RGPD e nel cui Stato membro un’impresa stabilita al di fuori dell’Unione europea disponga di una filiale di supporto alla filiale principale nel settore della pubblicità, della comunicazione e delle relazioni pubbliche — e la filiale principale di tale impresa è situata in un altro Stato membro e ha la responsabilità esclusiva per il trattamento dei dati personali per l’intero territorio dell’Unione europea –, constati, nell’ambito dell’esercizio di un controllo degli abusi di posizione dominante ai sensi del diritto della concorrenza, che le condizioni contrattuali operate dalla filiale principale relativamente al trattamento dei dati e la relativa attuazione violano il RGPD, e disponga di porre fine a tale violazione.

b)

In caso affermativo, se ciò sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE se, nel contempo, l’autorità di controllo capofila nello Stato membro in cui si trova la filiale principale ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del RGPD sottopone a un procedimento di indagine le condizioni contrattuali per il trattamento dei dati operate da quest’ultima.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

a)

Se, nel caso di un utente di Internet che si limiti a visitare siti Internet o applicazioni («app») che fanno riferimento ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD — come app di incontri, siti per incontri omosessuali, siti di partiti politici, siti relativi alla salute — o vi immetta dati al fine di registrarvisi o di effettuare degli ordini, e di un’altra società, come Facebook Ireland, che raccolga i dati relativi all’accesso ai siti e alle app e alle informazioni ivi immesse da parte dell’utente — tramite interfacce integrate nei siti e nelle app, come «Strumenti di Facebook Business», o tramite marcatori temporanei («cookies») o simili tecnologie di memorizzazione utilizzate sul computer o sul dispositivo terminale mobile dell’utente –, li colleghi ai dati dell’account Facebook.com dell’utente e li utilizzi, la raccolta e/o il collegamento e/o l’utilizzo configurino un trattamento di dati sensibili ai sensi di detto articolo.

b)

In caso affermativo: se l’accesso a tali siti e app e/o l’inserimento di dati e/o l’azionamento di pulsanti («plug-in social» come «Mi piace», «Condividi» o «Facebook Login» o «Account Kit») integrati in tali siti o app da un fornitore come Facebook Ireland costituiscano una manifesta modalità di rendere pubblici i dati relativi all’accesso di per sé e/o i dati immessi da parte dell’utente, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del RGPD.

3)

Se un’impresa come Facebook Ireland, che gestisce un social network digitale finanziato dalla pubblicità e che offre, nelle sue condizioni d’uso, la personalizzazione dei contenuti e della pubblicità, la sicurezza della rete, il miglioramento dei prodotti e l’utilizzo coerente e senza interruzioni di tutti i prodotti del gruppo, possa invocare la giustificazione della necessità per l’esecuzione di un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del RGPD, o la giustificazione della tutela dei legittimi interessi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, quando a tali fini essa raccoglie dati generati da altri servizi del gruppo e da siti e app di terzi tramite interfacce in essi integrate, come «Strumenti di Facebook Business», oppure tramite cookies o simili tecnologie di memorizzazione applicati al computer o al dispositivo terminale mobile dell’utente, li collega all’account Facebook.com dell’utente e li utilizza.

4)

Se, in tal caso, possano essere considerati legittimi interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD anche:

la minore età dell’utente, ai fini della personalizzazione dei contenuti e della pubblicità, del miglioramento dei prodotti, della sicurezza della rete e delle comunicazioni non commerciali con l’utente,

la fornitura di misurazioni, dati statistici e altri servizi per le aziende a inserzionisti, sviluppatori e altri partner, affinché questi possano valutare e migliorare le proprie prestazioni,

l’offerta di comunicazioni di marketing con l’utente affinché l’impresa possa migliorare i suoi prodotti e condurre marketing diretto,

ricerca e innovazione per il bene della società per far progredire lo stato dell’arte o la comprensione scientifica relativamente a importanti temi sociali e per avere un impatto positivo sulla società e sul mondo,

informazioni alle autorità preposte all’applicazione e all’esecuzione della legge e la risposta a richieste legali, al fine di prevenire, individuare e perseguire reati penali, usi non autorizzati, violazioni delle condizioni d’uso e delle normative [aziendali] ed altri comportamenti dannosi,

quando a tali fini l’impresa raccoglie dati generati da altri servizi del gruppo e da siti e app di terzi tramite interfacce in essi integrate, come «Strumenti di Facebook Business», o tramite cookies o simili tecnologie di memorizzazione utilizzati sul computer o sul dispositivo terminale mobile dell’utente, li collega all’account Facebook.com dell’utente e li utilizza.

5)

Se, in tal caso, possano essere giustificati la raccolta di dati provenienti da altri servizi del gruppo e da siti internet e app di terzi tramite interfacce in essi integrate, come «Strumenti di Facebook Business», oppure tramite cookies o simili tecnologie di memorizzazione applicati al computer o al dispositivo terminale mobile dell’utente, il collegamento con l’account Facebook.com dell’utente e l’utilizzo, oppure l’utilizzo di dati già altrimenti e legittimamente raccolti e collegati, caso per caso, anche ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) del RGPD, ad esempio per rispondere ad una legittima richiesta di dati specifici [lettera c)], per contrastare comportamenti dannosi e promuovere la sicurezza [lettera d)], per ricerche a beneficio della società e per promuovere protezione, integrità e sicurezza [lettera e)].

6)

Se nei confronti di un’impresa in posizione dominante sul mercato come Facebook Ireland sia possibile esprimere un consenso valido, e in particolare libero ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 11, del RGPD, in conformità con gli articoli 6, paragrafo 1, lettera a), e 9, paragrafo 2, lettera a), del RGPD.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

7)

a)

Se un’autorità nazionale garante della concorrenza di uno Stato membro — come il Bundeskartellamt –, che non sia un’autorità di controllo ai sensi degli articoli 51 e seguenti del RGPD e che esamini una violazione del divieto di abuso di posizione dominante ai sensi del diritto della concorrenza da parte di un’impresa in posizione dominante, che non consista in una violazione del RGPD da parte delle sue condizioni per il trattamento dei dati e della loro attuazione, possa effettuare accertamenti, ad esempio nell’ambito della ponderazione degli interessi, in merito alla conformità con il RGPD delle condizioni per il trattamento dei dati di tale impresa e della loro attuazione.

b)

In caso affermativo: se, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ciò valga anche qualora, nel contempo, l’autorità di controllo capofila competente ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del RGPD sottoponga le condizioni per il trattamento dei dati di tale impresa ad un procedimento di indagine.

Per poter rispondere affermativamente alla settima questione, occorre prima rispondere alle questioni da 3 a 5 per quanto riguarda i dati generati dall’utilizzo del servizio Instagram, appartenente al gruppo.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag, 1).


9.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 28 aprile 2021 — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republik Österreich e Bundesbeschaffung GmbH.

(Causa C-274/21)

(2021/C 320/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H..

Resistenti: Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH

Questioni pregiudiziali

1.

Se un procedimento diretto all’adozione di un provvedimento cautelare, previsto nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE (1), come modificata dalla direttiva 2014/23/UE (2), contemplato in Austria a livello nazionale anche dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, nell’ambito del quale può altresì essere ottenuto, ad esempio, l’inibitoria provvisoria di conclusione di accordi quadro o di contratti di fornitura, rappresenti una controversia in materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I bis). Se un procedimento di cui alla precedente questione, diretto all’adozione di un provvedimento cautelare, ricada quantomeno nelle materie civili a norma dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Se il procedimento diretto all’adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, costituisca un procedimento diretto all’adozione di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I bis).

2.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso di riconoscere al singolo diritti soggettivi nei confronti dello Stato membro e osti all’applicazione di disposizioni nazionali austriache a norma delle quali l’autorità giudiziaria — prima di pronunciarsi su una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera ao, della direttiva 89/665/CEE, nel testo di cui alla direttiva 2014/23/UE — debba accertare la tipologia della procedura di aggiudicazione, il valore (stimato) dell’appalto e il valore complessivo delle decisioni separatamente impugnabili oggetto di impugnazione adottate nell’ambito di determinate procedure di aggiudicazione o, eventualmente, anche i lotti di una determinata procedura di aggiudicazione, al fine, se del caso, di pronunciarsi successivamente, tramite il presidente della competente Sezione dell’autorità giudiziaria, sull’integrazione ex post delle spese e, in caso di loro mancato pagamento, di fissare, a pena di decadenza dal diritto azionato — anteriormente o, al più tardi, contestualmente al rigetto della domanda di provvedimenti cautelari per mancato pagamento integrativo delle spese — le spese processuali tramite la sezione dell’autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda stessa, tenuto conto del fatto che in Austria, altrimenti, nell’ambito delle controversie in materia civile, quali ad esempio nel caso di domande di risarcimento del danno o di inibitoria per violazione delle regole della concorrenza, il mancato pagamento delle spese non osta alla decisione della causa, a prescindere dalla questione degli eventuali diritti e spese processuali in qualche misura dovuti e, sempre in un’ottica comparativa a livello austriaco, il mancato pagamento dei diritti di impugnazione in caso di impugnazione di decisioni amministrative o, altresì, dei diritti di impugnazione o di ricorso di annullamento (Revision) per le impugnazioni proposte avverso decisioni dei giudici amministrativi dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) o al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) non comporta il rigetto dell’impugnazione stessa per mancato pagamento dei diritti. e, ad esempio, non implica nemmeno che, nell’ambito di detti procedimenti di impugnazione o di annullamento (Revision), le richieste di riconoscimento dell’effetto sospensivo possano divenire definitive unicamente per effetto della declaratoria di inammissibilità.

2.1.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di disposizioni nazionali austriache in base alle quali, in caso di mancato sufficiente versamento di diritti forfettari, prima della pronuncia su una domanda di adozione di un provvedimento cautelare di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, il presidente della Sezione, in veste di giudice unico, debba emanare un ordine di integrazione dei diritti e, in caso di loro mancato pagamento, debba dichiarare l’inammissibilità della domanda stessa, allorché negli altri casi, in Austria, a norma del Gerichtsgebührengesetz (legge sui diritti e le spese giudiziarie) nel caso di azioni civili, la domanda di adozione di un provvedimento d’urgenza presentata unitamente a un ricorso non comporta, in linea di principio, la debenza di diritti forfettari aggiuntivi oltre a quelli dovuti per il ricorso, e anche nel caso delle domande di riconoscimento dell’effetto sospensivo, presentate unitamente all’impugnazione di una decisione dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo), a un ricorso di annullamento (Revision) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof o a un ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshof (che, dal punto di vista funzionale, hanno finalità di tutela identica o analoga a una richiesta di provvedimenti cautelari), non sono dovuti diritti specifici per dette domande accessorie di riconoscimento dell’effetto sospensivo.

3.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’imperativo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, del 30.12.1989, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/24/UE (4), secondo cui occorre prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvoltile, debba essere interpretato nel senso che tale imperativo di celerità conferisca un diritto soggettivo ad ottenere una decisione immediata su una richiesta di adozione di un provvedimento cautelare ostando all’applicazione di disposizioni nazionali austriache in base alle quali il giudice, anche in caso di procedure di aggiudicazione condotte in maniera non trasparente, prima di pronunciarsi su una domanda di adozione di un provvedimento cautelare volto a impedire ulteriori acquisti da parte dell’autorità aggiudicatrice, debba in ogni caso accertare — anche se irrilevanti ai fini della decisione — la tipologia della procedura di aggiudicazione, il valore (stimato) dell’appalto e il valore complessivo delle decisioni separatamente impugnabili oggetto di impugnazione adottate nell’ambito di determinate procedure di aggiudicazione o eventualmente anche i lotti di una determinata procedura di aggiudicazione, al fine, se del caso, di pronunciarsi successivamente, tramite il presidente della Sezione dell’autorità giudiziaria, sull’integrazione ex post delle spese e, in caso di loro mancato pagamento, di fissare, a pena di decadenza dal diritto azionato — anteriormente o, al più tardi, contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di adozione di un provvedimento cautelare per mancato pagamento integrativo delle spese — le spese processuali tramite la sezione dell’autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda stessa.

4.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il diritto a un processo equo dinanzi a un tribunale a norma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (5) debba essere interpretato nel senso che conferisca al singolo diritti soggettivi e osti all’applicazione di disposizioni nazionali austriache in base alle quali il giudice, anche in caso di procedure di aggiudicazione condotte in maniera non trasparente, prima di pronunciarsi su una domanda di adozione di un provvedimento cautelare volto a impedire ulteriori acquisti da parte dell’autorità aggiudicatrice, debba in ogni caso accertare — anche qualora non rilevino ai fini della decisione — la tipologia della procedura di aggiudicazione, il valore (stimato) dell’appalto e il valore complessivo delle decisioni separatamente impugnabili oggetto di impugnazione adottate nell’ambito di determinate procedure di aggiudicazione o eventualmente anche i lotti di una determinata procedura di aggiudicazione, al fine, se del caso, di pronunciarsi successivamente, tramite il presidente della Sezione dell’autorità giudiziaria, sull’integrazione ex post delle spese e, in caso di loro mancato pagamento, di fissare, a pena di decadenza dal diritto azionato — anteriormente o, al più tardi, contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di adozione di un provvedimento cautelare per mancato pagamento integrativo delle spese — le spese processuali tramite la sezione dell’autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda stessa.

5.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso di conferire al singolo diritti soggettivi nei confronti dello Stato membro e osta all’applicazione di disposizioni nazionali austriache a norma delle quali, in caso di mancato versamento di diritti forfettari per la richiesta di adozione di un provvedimento cautelare ai sensi della direttiva 89/665/CEE nel testo vigente, spetti unicamente ad una sezione giudiziale di un tribunale amministrativo quale organo giurisdizionale la fissazione dei diritti forfettari (con conseguente riduzione dei possibili mezzi di ricorso riconosciuti al soggetto obbligato al loro versamento), mentre, di norma, in caso di mancato pagamento, i diritti di ricorso, i diritti per la richiesta di provvedimenti cautelari e i diritti di impugnazione sono fissati nel procedimento civile mediante provvedimento a norma del Gerichtliches Einbringungsgesetz (legge sulla riscossione delle somme dovute all’autorità giudiziaria) e, nel diritto amministrativo, i diritti di impugnazione per le impugnazioni proposte dinanzi a un giudice amministrativo o al Verfassungsgerichtshof o i diritti per il ricorso di annullamento (Revision) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, in caso di mancato versamento, sono fissati di norma mediante decisione dell’amministrazione tributaria (vale a dire, il provvedimento di liquidazione dei diritti) contro la quale può sempre essere esperito un mezzo di ricorso dinanzi a un giudice amministrativo e, successivamente, a sua volta, un ricorso di annullamento (Revision) al Verwaltungsgerichtshof o un ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshof.

6.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, debba essere interpretato nel senso che la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE costituisca la conclusione di un contratto ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE come modificata dalla direttiva 2014/23/UE.

6.1.

Se la locuzione: «gli appalti basati su tale accordo quadro», contenuta nell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, debba essere intesa nel senso che un appalto basato sull’accordo quadro sussista nel caso in cui l’autorità aggiudicatrice assegni un singolo appalto fondandosi espressamente sull’accordo quadro concluso. Ovvero, se il menzionato passo «gli appalti basati su tale accordo quadro» debba essere interpretato nel senso che, una volta esaurito il quantitativo complessivo dell’accordo quadro ai sensi della sentenza della Corte, C-216/17 (6), punto 64, non sussista più alcun appalto fondato sull’accordo quadro originariamente concluso.

7.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il diritto a un processo equo dinanzi a un tribunale a norma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326/02 IT, pag. 391; in prosieguo: la «Carta») debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una disposizione in base alla quale l’amministrazione aggiudicatrice indicata nella controversia sull’aggiudicazione degli appalti pubblici sia tenuta a fornire, nell’ambito di un procedimento diretto all’emanazione di provvedimenti cautelari, tutte le informazioni necessarie e a presentare tutti i documenti occorrenti — ferma restando, in difetto, la possibilità di sua condanna per carenza –, qualora i rappresentanti o i collaboratori dell’autorità aggiudicatrice medesima — chiamati a comunicare tali informazioni per suo conto — fornendo le relative informazioni o producendo i relativi documenti possano eventualmente esporsi persino al rischio di auto-incriminarsi per condotte penalmente rilevanti .

8.

Se, tenuto conto anche del diritto a un ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta e delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’imperativo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/24/UE, secondo cui le procedure di ricorso devono essere condotte in particolare in maniera efficace, debba essere interpretato nel senso che le disposizioni considerate conferiscano diritti soggettivi ostando all’applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali incomba al ricorrente che chieda di essere tutelato mediante l’adozione di un provvedimento cautelare l’onere di indicare — nella propria richiesta di adozione di un provvedimento di tal genere — la specifica procedura di aggiudicazione e la specifica decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, sebbene, di norma, nell’ambito di procedure di aggiudicazione senza previa pubblicazione, il ricorrente stesso non sappia quante procedure di aggiudicazione non trasparenti siano state condotte dall’autorità aggiudicatrice e quante decisioni di aggiudicazione siano già state adottate nell’ambito di dette procedure non trasparenti.

9.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’imperativo dell’equo processo dinanzi a un Tribunale a norma dell’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esame conferisca diritti soggettivi ostando all’applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali incomba al ricorrente che chieda tutela l’onere di indicare nella propria richiesta di adozione di un [provvedimento] cautelare la specifica procedura di aggiudicazione e la specifica decisione dell’amministrazione aggiudicatrice separatamente impugnabile ed anche impugnata, sebbene, di norma, nel caso di una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione per il medesimo non trasparente, il ricorrente non sia in grado di sapere quante procedure di aggiudicazione non trasparenti siano state condotte dall’autorità aggiudicatrice e quante decisioni di aggiudicazione siano già state adottate nell’ambito di dette procedure non trasparenti.

10.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’imperativo dell’equo processo dinanzi a un Tribunale a norma dell’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esame conferisca diritti soggettivi ostando all’applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali il ricorrente che chieda di essere tutelato mediante l’adozione di un provvedimento cautelare sia tenuto al versamento di diritti forfettari di cui non possa prevedere a priori il quantum, poiché, di norma, nel caso di una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione per il medesimo non trasparente, il ricorrente non sia in grado di conoscere se ed eventualmente quante procedure di aggiudicazione non trasparenti e con quale valore stimato dell’appalto siano state condotte dall’amministrazione aggiudicatrice e quante decisioni di aggiudicazione siano già state adottate nell’ambito delle procedure non trasparenti stesse.


(1)  Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge (ABl. 1989, L 395, S. 33).

(2)  Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. 2014, L 94, S. 1).

(3)  Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 2012, L 351, S. 1).

(4)  Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. 2014, L 94, S. 65).

(5)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326/02 IT, pag. 391)

(6)  Urteil vom 19. Dezember 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust et Coopservice, ECLI:EU:C:2018:1034.


9.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 28 aprile 2021 — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republik Österreich e Bundesbeschaffung GmbH.

(Causa C-275/21)

(2021/C 320/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.

Resistenti: Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH

Questioni pregiudiziali

1.

Se un ricorso dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, previsto in attuazione della direttiva 89/665/CEE (1), come modificata dalla direttiva 2014/23/UE (2), rappresenti una controversia in materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I bis). Se un ricorso del genere indicato nella presente questione ricada quantomeno nelle materie civili a norma dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso di riconoscere al singolo diritti soggettivi nei confronti dello Stato membro e osti all’applicazione di disposizioni nazionali austriache a norma delle quali l’autorità giudiziaria — prima di pronunciarsi su una domanda necessariamente diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di una singola decisione separatamente impugnabile di un’amministrazione aggiudicatrice — debba accertare la tipologia della procedura di aggiudicazione, il valore (stimato) dell’appalto e il valore complessivo delle decisioni separatamente impugnabili oggetto di impugnazione adottate nell’ambito di determinate procedure di aggiudicazione o, eventualmente, anche i lotti di una determinata procedura di aggiudicazione, al fine, se del caso, di pronunciarsi successivamente, tramite il presidente della competente Sezione dell’autorità giudiziaria, sull’integrazione ex post delle spese e, in caso di loro mancato pagamento, di fissare, a pena di decadenza dal diritto azionato — anteriormente o, al più tardi, contestualmente al rigetto della domanda di revisione per mancato pagamento integrativo delle spese — le spese processuali tramite la sezione dell’autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda stessa, tenuto conto del fatto che in Austria, altrimenti, nell’ambito delle controversie in materia civile, quali ad esempio nel caso di domande di risarcimento del danno o di inibitoria per violazione delle regole della concorrenza, il mancato pagamento delle spese non osta alla decisione della causa, a prescindere dalla questione degli eventuali diritti e spese processuali in qualche misura dovuti e, sempre in un’ottica comparativa a livello austriaco, il mancato pagamento dei diritti di impugnazione in caso di impugnazione di decisioni amministrative o, altresì, dei diritti di impugnazione o di ricorso in cassazione (Revision) per le impugnazioni proposte avverso decisioni dei giudici amministrativi dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) o al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) non comporta il rigetto dell’impugnazione stessa per mancato pagamento dei diritti.

2.1.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di disposizioni nazionali austriache in base alle quali, in caso di mancato sufficiente versamento di diritti forfettari, prima della pronuncia su una domanda di adozione di un provvedimento cautelare di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, il presidente della Sezione, in veste di giudice unico, debba emanare un ordine di integrazione dei diritti e, in caso di loro mancato pagamento, debba dichiarare l’inammissibilità della domanda stessa, allorché negli altri casi, in Austria, a norma del Gerichtsgebührengesetz (legge sui diritti e le spese giudiziarie) nel caso di azioni civili, la domanda di adozione di un provvedimento d’urgenza presentata unitamente a un ricorso non comporta, in linea di principio, la debenza di diritti forfettari aggiuntivi oltre a quelli dovuti per il ricorso, e anche nel caso delle domande di riconoscimento dell’effetto sospensivo, presentate unitamente a un’impugnazione di una decisione dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo), a un ricorso in cassazione (Revision) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof o a un ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshof (che, dal punto di vista funzionale, hanno una finalità di tutela identica o simile a una richiesta di provvedimenti cautelari), non sono dovuti diritti specifici per queste domande accessorie di riconoscimento dell’effetto sospensivo.

3.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’imperativo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, del 30.12.1989, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/24/UE, secondo cui le procedure di ricorso devono essere condotte, in particolare, in maniera quanto più rapida possibile, debba essere interpretato nel senso che tale imperativo di celerità conferisca un diritto soggettivo a rimedi giuridici rapidi ostando all’applicazione di disposizioni nazionali austriache in base alle quali il giudice, anche in caso di procedure di aggiudicazione condotte in maniera non trasparente, prima di pronunciarsi su una domanda necessariamente diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di una singola decisione separatamente impugnabile di un’amministrazione aggiudicatrice, debba in ogni caso accertare la tipologia della procedura di aggiudicazione, il valore (stimato) dell’appalto e il valore complessivo delle decisioni separatamente impugnabili oggetto di impugnazione adottate nell’ambito di determinate procedure di aggiudicazione o eventualmente anche i lotti di una determinata procedura di aggiudicazione, al fine, se del caso, di pronunciarsi successivamente, tramite il presidente della Sezione dell’autorità giudiziaria, sull’integrazione ex post delle spese e, in caso di loro mancato pagamento, di fissare, a pena di decadenza dal diritto azionato — anteriormente o, al più tardi, contestualmente al rigetto della domanda di revisione per mancato pagamento integrativo delle spese — l spese processuali tramite la sezione dell’autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda stessa.

4.

Se, tenuto conto dell’imperativo di trasparenza di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE (4) e delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il diritto a un processo equo dinanzi a un tribunale a norma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (5) debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di disposizioni nazionali austriache in base alle quali il giudice, sempre e anche in caso di procedure di aggiudicazione condotte in maniera non trasparente, prima di pronunciarsi su una domanda necessariamente diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di una singola decisione impugnabile separatamente di un’amministrazione aggiudicatrice, debba accertare la tipologia della procedura di aggiudicazione, il valore (stimato) dell’appalto e il valore complessivo delle decisioni separatamente impugnabili oggetto di impugnazione adottate nell’ambito di determinate procedure di aggiudicazione o, eventualmente, anche i lotti di una determinata procedura di aggiudicazione, al fine, se del caso, di pronunciarsi successivamente, tramite il presidente della competente Sezione dell’autorità giudiziaria, sull’integrazione ex post delle spese e, in caso di loro mancato pagamento, di fissare, a pena di decadenza dal diritto azionato — anteriormente o, al più tardi, contestualmente al rigetto della domanda di revisione per mancato pagamento integrativo delle spese — le spese processuali tramite la sezione dell’autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda stessa.

5.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso di conferire al singolo diritti soggettivi nei confronti dello Stato membro ostando all’applicazione di disposizioni nazionali austriache a norma delle quali, in caso di mancato versamento di diritti forfettari per la presentazione di un ricorso giudiziale contro decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 89/665/CEE nel testo vigente (o, se del caso, anche di un ricorso giudiziale diretto a ottenere l’accertamento dell’illegittimità di un appalto ai fini del risarcimento del danno), spetti (unicamente) ad una sezione giudiziale di un tribunale amministrativo quale organo giurisdizionale la fissazione dei diritti forfettari non versati ma dovuti (con conseguente riduzione dei possibili mezzi di ricorso riconosciuti al soggetto obbligato al loro versamento), mentre, di norma, in caso di mancato pagamento, i diritti di ricorso e i diritti di impugnazione sono fissati nel procedimento civile mediante provvedimento dell’autorità amministrativa a norma del Gerichtliches Einbringungsgesetz (legge sulla riscossione delle somme dovute all’autorità giudiziaria) e, nel diritto amministrativo, anche i diritti di impugnazione per le impugnazioni proposte dinanzi a un giudice amministrativo o al Verfassungsgerichtshof o i diritti per il ricorso in cassazione (Revision) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, in caso di mancato versamento, sono fissati di norma mediante decisione di un’autorità amministrativa (vale a dire, il provvedimento di liquidazione dei diritti) contro la quale può sempre essere esperito un mezzo di ricorso dinanzi a un giudice amministrativo e, successivamente, a sua volta, un ricorso per cassazione (Revision) al Verwaltungsgerichtshof o un ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshof.

6.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, debba essere interpretato nel senso che la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE costituisca la conclusione di un contratto ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, e, quindi, la decisione dell’autorità aggiudicatrice con cui viene stabilito con quale unico operatore economico concludere detto accordo quadro ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, costituisce una decisione di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE.

6.1.

Se la locuzione: «gli appalti basati su tale accordo quadro», contenuta nell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, debba essere intesa nel senso che un appalto basato sull’accordo quadro sussista nel caso in cui l’autorità aggiudicatrice assegni un singolo appalto fondandosi espressamente sull’accordo quadro concluso. Ovvero, se il menzionato passo «gli appalti basati su tale accordo quadro» debba essere interpretato nel senso che, una volta esaurito il quantitativo complessivo dell’accordo quadro ai sensi della sentenza della Corte, C-216/17 (6), punto 64, non sussista più alcun appalto fondato sull’accordo quadro originariamente concluso.

6.2.

In caso di risposta affermativa alla questione 6.1.:

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, gli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/24/UE debbano essere interpretati nel senso che il valore stimato di un singolo appalto fondato sull’accordo quadro sia costituito sempre dal valore stimato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE. Ovvero se, nel caso di un singolo appalto fondato su un accordo quadro, il valore stimato a norma dell’articolo 4 di detta direttiva sia quello risultante dall’applicazione del successivo articolo 5 ai fini della determinazione del valore stimato del singolo appalto di fornitura fondato sul contratto quadro.

7.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il diritto a un processo equo dinanzi a un tribunale a norma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326/02 IT, pag. 391; in prosieguo: la «Carta») debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una disposizione in base alla quale l’amministrazione aggiudicatrice indicata nella controversia sull’aggiudicazione degli appalti pubblici sia tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie e a presentare tutti i documenti occorrenti — ferma restando, in difetto, la possibilità di sua condanna per carenza –, qualora i rappresentanti o i collaboratori dell’autorità aggiudicatrice medesima — chiamati a comunicare tali informazioni per suo conto — fornendo le relative informazioni o producendo i relativi documenti possano eventualmente esporsi persino al rischio di auto-incriminarsi per condotte penalmente rilevanti.

8.

Se, tenuto conto anche del diritto a un ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta e delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’imperativo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, del 30.12.1989, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/24/UE, secondo cui le procedure di ricorso devono essere condotte, in particolare, in maniera efficace, debba essere interpretato nel senso che le disposizioni considerate conferiscano diritti soggettivi e ostino all’applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali incomba al ricorrente che chiede di essere tutelato l’onere di indicare, nel proprio ricorso, la specifica procedura di aggiudicazione e la specifica decisione dell’amministrazione aggiudicatrice separatamente impugnabile, sebbene, di norma, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione, il ricorrente non sappia se l’autorità aggiudicatrice si sia avvalsa di procedure di affidamento diretto ai sensi della normativa nazionale o di procedure di aggiudicazione senza previa pubblicazione entrambe per il medesimo non trasparenti o se siano state condotte una o più procedure di aggiudicazione non trasparenti con adozione di una o più decisioni impugnabili.

9.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’imperativo dell’equo processo dinanzi a un Tribunale a norma dell’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esame conferisca diritti soggettivi e osti all’applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali incomba al ricorrente che chieda di essere tutelato l’onere di indicare nel proprio ricorso la specifica procedura di aggiudicazione e la specifica decisione dell’amministrazione aggiudicatrice separatamente impugnabile, sebbene, di norma, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione, detto ricorrente non sappia se l’autorità aggiudicatrice si sia avvalsa di procedure di affidamento diretto ai sensi della normativa nazionale o di procedure di aggiudicazione senza previa pubblicazione entrambe per il medesimo non trasparenti o se siano state condotte una o più procedure di aggiudicazione non trasparenti con adozione di una o più decisioni impugnabili separatamente.

10.

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’imperativo dell’equo processo dinanzi a un Tribunale a norma dell’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esame conferisca diritti soggettivi ostando all’applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali il ricorrente che chieda di essere tutelato sia tenuto al pagamento di diritti forfettari di cui non possa prevedere il quantum all’atto della presentazione del ricorso poiché, di norma, nel caso di una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione per esso non trasparente, il ricorrente non può sapere se l’amministrazione aggiudicatrice si sia avvalsa di procedure di affidamento diretto ai sensi della normativa nazionale o di procedure di aggiudicazione senza previa pubblicazione per il medesimo non trasparenti, né il valore stimato dell’appalto della procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione eventualmente condotta o quante decisioni impugnabili separatamente siano già state adottate.


(1)  Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge (ABl. 1989, L 395, S. 33).

(2)  Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. 2014, L 94, S. 1).

(3)  Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 2012, L 351, S. 1).

(4)  Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. 2014, L 94, S. 65).

(5)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326/02 IT, pag. 391)

(6)  Urteil vom 19. Dezember 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust et Coopservice, ECLI:EU:C:2018:1034.


9.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 5 maggio 2021 — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger regGenmbH (AKM) / Canal+ Luxembourg Sàrl

(Causa C-290/21)

(2021/C 320/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger regGenmbH (AKM)

Resistente: Canal+ Luxembourg Sàrl

Intervenienti: Tele 5 TM-TV GmbH, Österreichische Rundfunksender GmbH & Co. KG, Seven.One Entertainment Group GmbH, ProsiebenSat 1 PULS 4 GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (1), debba essere interpretato nel senso che non soltanto l’organismo di radiodiffusione, ma anche un offerente di bouquet via satellite, concorrente nella realizzazione dell’atto di radiodiffusione unico e indivisibile, realizzi un’utilizzazione (comunque soggetta ad autorizzazione) unicamente nello Stato in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi siano inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra, con la conseguenza che l’interazione dell’offerente di bouquet via satellite nell’atto di radiodiffusione non possa costituire una violazione dei diritti d’autore nello Stato di ricezione.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU 1993, L 248, pag. 15), nonché all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione (2) (GU 2001, L 167, pag. 10), debba essere interpretata nel senso che l’offerente di bouquet via satellite il quale, interagendo come ulteriore attore in una comunicazione al pubblico via satellite, riunisca in un pacchetto di sua ideazione diversi segnali ad alta definizione crittografati di programmi televisivi in chiaro e a pagamento di svariati organismi di diffusione radiotelevisiva e offra ai propri clienti a titolo oneroso il prodotto audiovisivo autonomo così creato, necessiti di un’autorizzazione specifica del titolare dei diritti interessati, anche in relazione ai contenuti protetti dei programmi televisivi gratuiti contenuti nel pacchetto medesimo, sebbene in tal modo dia comunque meramente accesso ai propri clienti ad opere già accessibili gratuitamente per chiunque nell’area di radiodiffusione, seppure con un livello qualitativo inferiore di definizione standard.


(1)  GU 1993, L 248, pag. 15.

(2)  GU 2001, L 167, pag. 10.


9.8.2021   

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C 320/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 maggio 2021 — UI contro Österreichische Post AG

(Causa C-300/21)

(2021/C 320/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: UI

Convenuto: Österreichische Post AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se ai fini del riconoscimento di un risarcimento ai sensi dell’articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679 (1) (RGPD) occorra, oltre a una violazione delle disposizioni dell’RGPD, che il ricorrente abbia patito un danno, o se sia già di per sé sufficiente la violazione di disposizioni dell’RGPD per ottenere un risarcimento.

2)

Se esistano, per quanto riguarda il calcolo del risarcimento, altre prescrizioni di diritto dell’Unione, oltre ai principi di effettività e di equivalenza.

3)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione la tesi secondo cui il presupposto per il riconoscimento di un danno immateriale è la presenza di una conseguenza o di un effetto della violazione di un diritto avente almeno un certo peso e che vada oltre l’irritazione provocata dalla violazione stessa.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


9.8.2021   

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C 320/26


Impugnazione proposta il 17 maggio 2021 da Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 marzo 2021, causa T-885/19, Aquind e a./Commissione

(Causa C-310/21 P)

(2021/C 320/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS (rappresentanti: S. Goldberg, E. White, C. Davis, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Regno di Spagna, Repubblica francese

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corta voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

dichiarare fondato il ricorso in primo grado e annullare il regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione (1) nella parte in cui le riguarda; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione avrebbe dovuto essere considerato un atto definitivo il giorno in cui è stato adottato e non in giorno della sua entrata in vigore, la quale era soggetta all’assenza di obiezioni del Parlamento o del Consiglio. Pertanto, il regolamento in questione avrebbe potuto essere impugnato anche prima della data della sua pubblicazione. Le ricorrenti ritengono quindi che il Tribunale abbia applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte riguardante gli atti non impugnabili.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2020, L 74, pag. 1).


9.8.2021   

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C 320/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 18 maggio 2021 — CM / TimePartner Personalmanagement GmbH

(Causa C-311/21)

(2021/C 320/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente, appellante e ricorrente in cassazione: CM

Resistente, appellata e resistente in cassazione: TimePartner Personalmanagement GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Come si definisce il concetto di «protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale» di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104/CE (1) e, in particolare, se include più di quanto il diritto nazionale e il diritto dell’Unione europea prescrivono a protezione di tutti i lavoratori.

2)

Quali condizioni e criteri devono essere soddisfatti per ritenere che le disposizioni contenute in un contratto collettivo relative alle condizioni di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, che derogano al principio della parità di trattamento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE, siano previste nel rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale.

a)

Se l’esame del rispetto della protezione globale debba avvenire, in astratto, in riferimento alle condizioni di lavoro concordate collettivamente dei lavoratori tramite agenzia interinale che rientrano nel campo di applicazione di un tale contratto collettivo o è necessaria un’analisi comparata tra le condizioni di lavoro concordate collettivamente e le condizioni di lavoro esistenti nell’impresa alla quale i lavoratori tramite agenzia interinale sono forniti (impresa utilizzatrice).

b)

Se, in caso di deroga al principio della parità di trattamento in materia di retribuzione, il rispetto della protezione globale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104/CE, richieda la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’agenzia interinale e il lavoratore tramite agenzia interinale.

3)

Se le condizioni e i criteri per il rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale, come definiti dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104/CE, debbano essere imposti dal legislatore nazionale alle parti sociali, nel caso in cui conceda loro di concludere contratti collettivi che contengono disposizioni che derogano all’obbligo di parità di trattamento in relazione alle condizioni di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, e il sistema nazionale di contrattazione collettiva prevede requisiti che facciano presumere un adeguato bilanciamento degli interessi tra le parti del contratto collettivo (cosiddetta garanzia di correttezza dei contratti collettivi).

4)

Nel caso di risposta affermativa alla terza questione:

a)

Se il rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale, ai sensi dell’ articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104/CE, sia assicurato da disposizioni di legge che, come l’Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (legge relativa alla messa a disposizione di manodopera) nella versione in vigore dal 1o aprile 2017, prevedono per i lavoratori tramite agenzia interinale un minimo salariale, una durata massima della missione presso la stessa impresa utilizzatrice, un limite temporale alla deroga al principio della parità di trattamento in materia di retribuzione, la non applicazione di una disposizione del contratto collettivo che deroga al principio della parità di trattamento ai lavoratori tramite agenzia interinale che, nei sei mesi precedenti la missione presso l’impresa utilizzatrice, hanno cessato il rapporto di lavoro presso questo datore di lavoro o presso un datore di lavoro dello stesso gruppo di imprese ai sensi dell’ articolo 18 dell’Aktiengesetz (legge sulle società per azioni), e un obbligo da parte dell’impresa utilizzatrice di concedere al lavoratore tramite agenzie interinali l’accesso a strutture o a servizi collettivi (quali, in particolare, strutture per l’infanzia, ristorazione collettiva e trasporto) in linea di principio alle stesse condizioni di quelle applicabili ai lavoratori a tempo indeterminato.

b)

Nel caso di risposta affermativa:

se ciò valga anche nel caso in cui nelle corrispondenti disposizioni di legge, come quelle dell’Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (legge relativa alla messa a disposizione di manodopera) nella versione in vigore fino al 31 marzo 2017, non sia previsto un limite temporale alla deroga al principio della parità di trattamento in materia di retribuzione e il requisito che la missione sia solo «temporanea» non sia specificato in termini di tempo.

5)

In caso di risposta negativa alla terza questione:

se, nel caso di regolamentazioni introdotte con contrattazione collettiva che derogano al principio della parità di trattamento in relazione alle condizioni di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104/CE, i giudici nazionali possano esaminare tali contratti collettivi senza limitarsi a stabilire se le deroghe siano state fatte nel rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale o se l’articolo 28 [della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] e/o il riferimento all’«autonomia delle parti sociali», di cui al considerando 19 della direttiva 2008/104/CE, conceda alle parti dei contratti collettivi solo un margine di controllo giurisdizionale limitato in relazione al rispetto della protezione globale dei lavoratori interinali e, in caso affermativo, fino a che punto si estenda tale margine.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).


9.8.2021   

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C 320/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 21 maggio 2021 — Monument Vandekerckhove NV / Stad Gent, altre parti: Denys NV, Aelterman BVBA

(Causa C-316/21)

(2021/C 320/27)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Monument Vandekerckhove NV

Convenuta: Stad Gent

Intervenienti: Denys NV, Aelterman BVBA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, considerato in sé e in relazione alla portata dei principi di diritto europeo, ossia i principi di parità di trattamento, di non-discriminazione e di trasparenza in materia di appalti pubblici, debba essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice, allorché accerti che un soggetto alle cui capacità un operatore economico intende affidarsi non soddisfa i criteri di selezione, è tenuta ad esigere dall’operatore la sostituzione di detto soggetto oppure se disponga della possibilità di esigere detta sostituzione se l’operatore desidera essere selezionato.

2)

Se esistano circostanze in cui l’amministrazione aggiudicatrice, in forza dei principi di parità di trattamento, di non-discriminazione e di trasparenza, tenendo anche conto dello svolgimento della procedura di aggiudicazione, non debba (più) o non possa (più) esigere che si proceda alla sostituzione.


(1)  GU 2014, L 94, pag. 65.


9.8.2021   

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C 320/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 maggio 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / B.

(Causa C-323/21)

(2021/C 320/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Convenuto: B.

Questioni pregiudiziali

1.

a)

Se la nozione di «Stato membro richiedente», di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180 (1)), debba essere interpretata nel senso che viene con essa inteso lo Stato membro (nel caso di specie lo Stato membro terzo, ossia i Paesi Bassi) che ha presentato da ultimo presso un altro Stato membro una domanda di ripresa o di presa in carico.

b)

In caso di risposta negativa: se la circostanza che in precedenza sia intervenuto un accordo di presa in carico tra due Stati membri (nella fattispecie la Germania e l’Italia) abbia ancora effetti per gli obblighi giuridici del terzo Stato membro (nella fattispecie i Paesi Bassi) nei confronti dello straniero in forza del regolamento di Dublino oppure per gli Stati membri parti del precedente accordo di presa in carico, e in tal caso quali.

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, alla luce del considerando 19 dello stesso regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un richiedente la protezione internazionale nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento possa validamente invocare che detto trasferimento non può avere luogo in quanto è scaduto il termine per un trasferimento precedentemente convenuto tra due Stati membri (nella fattispecie la Germania e l’Italia).


(1)  Pag. 31.


9.8.2021   

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C 320/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 maggio 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/F.

(Causa C-324/21)

(2021/C 320/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Convenuto: F.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180 (1)), debba essere interpretato nel senso che un termine di trasferimento in corso, ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, inizia nuovamente a decorrere nel momento in cui lo straniero, dopo aver ostacolato il trasferimento ad opera di uno Stato membro rendendosi irreperibile, presenta una nuova domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro (nel caso di specie uno Stato membro terzo).


(1)  Pag. 31.


9.8.2021   

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C 320/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 maggio 2021 — K./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-325/21)

(2021/C 320/30)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Appellante: K.

Appellato: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180 (1)), debba essere interpretato nel senso che un termine di trasferimento in corso, ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, inizia nuovamente a decorrere nel momento in cui lo straniero, dopo aver ostacolato il trasferimento ad opera di uno Stato membro rendendosi irreperibile, presenta una nuova domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro (nel caso di specie uno Stato membro terzo).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, alla luce del considerando 19 dello stesso regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un richiedente la protezione internazionale, nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, possa validamente invocare che detto trasferimento non può avere luogo in quanto è scaduto il termine per un trasferimento precedentemente convenuto tra due Stati membri (nella fattispecie la Francia e l’Austria), con la conseguenza che è scaduto il termine entro il quale i Paesi Bassi possono effettuare il trasferimento.


(1)  Pag. 31.


9.8.2021   

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C 320/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 2 giugno 2021 — PV/ Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

(Causa C-343/21)

(2021/C 320/31)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti del procedimento principale

Ricorrente: PV

Resistente: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’interpretazione dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 (1), permetta di ritenere che, in un caso come quello presente, si sia in presenza di una «operazione di ricomposizione fondiaria» ovvero di un «intervento di riassetto fondiario», da cui derivi come conseguenza che il beneficiario si trovi impedito ad adempiere gli impegni da esso assunti.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il fatto che uno Stato membro non abbia adottato i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni del beneficiario alla nuova situazione dell’azienda autorizzi a non pretendere alcuna restituzione dei fondi per l’effettiva durata di validità degli impegni.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, come debba essere interpretato l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (2), alla luce della situazione di fatto accertata nel procedimento principale, e quale sia la natura del termine previsto dall’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3).


(1)  Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2006, L 368, pag. 15).

(2)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

(3)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).


9.8.2021   

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C 320/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 28 maggio 2021 — A1 e A2 / I

(Causa C-352/21)

(2021/C 320/32)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: A1 e A2

Convenuta: I

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 15, punto 5, del regolamento Bruxelles I (1), in combinato disposto con l’articolo 16, punto 5, dello stesso, debba essere interpretato nel senso che le assicurazioni su corpi di imbarcazioni da diporto che non siano utilizzate a fini commerciali rientrano nell’eccezione prevista all’articolo 16, punto 5, di tale regolamento e se, pertanto, un contratto di assicurazione contenente una clausola attributiva di competenza in deroga al principio stabilito all’articolo 11 di tale regolamento sia valido ai sensi dell’articolo 15, punto 5, del medesimo regolamento.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012 L 351, pag. 1).


9.8.2021   

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C 320/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Bamberg (Germania) l’11 giugno 2021 — Procedimento penale a carico di MR

(Causa C-365/21)

(2021/C 320/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Bamberg

Parti nel procedimento principale

MR

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 55 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) (1) sia compatibile con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ancora valido, nella misura in cui esso consente di derogare al principio del ne bis in idem, nel senso che una parte contraente può, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione di detta convenzione, dichiarare di non essere vincolata dall’articolo 54 della stessa quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza dello Stato o contro altri interessi egualmente essenziali di quella parte contraente.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se gli articoli 54 e 55 della CAAS e gli articoli 50 e 52 della Carta ostino ad un’interpretazione, da parte dei giudici tedeschi, della dichiarazione resa dalla Repubblica federale di Germania all’atto della ratifica della CAAS in riferimento all’articolo 129 dello StGB (Strafgesetzbuch) [Codice penale] (Bundesgesetzblatt [Gazzetta ufficiale federale] 1994 II, pag. 631), in virtù della quale tale dichiarazione comprende anche quelle organizzazioni criminali — come quella in discussione nel presente caso — che commettono esclusivamente reati contro il patrimonio e che, oltre a ciò, non perseguono obiettivi politici, ideologici, religiosi o filosofici, né intendono esercitare con mezzi illeciti un’influenza sulla politica, sui media, sulla pubblica amministrazione, sugli apparati di giustizia o sull’economia.


(1)  Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19).


9.8.2021   

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C 320/32


Impugnazione proposta il 24 giugno 2021 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 aprile 2021, causa T-504/19, Crédit lyonnais / BCE

(Causa C-389/21 P)

(2021/C 320/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard, agenti)

Altra parte nel procedimento: Crédit lyonnais

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

condannare il Crédit lyonnais alle spese.

Motivi e principali argomenti

La BCE sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il Tribunale avrebbe:

superato i limiti del sindacato giurisdizionale, sostituendo la propria valutazione di elementi economici complessi alla valutazione della BCE, in violazione del criterio stabilito dal giudice dell’Unione in materia;

violato il suo obbligo di motivazione, non consentendo alla BCE di comprendere in che modo la sua valutazione della doppia garanzia dello Stato concessa nell’ambito del risparmio regolamentato poteva essere viziata da errore;

snaturato gli elementi presentatigli nel corso della controversia, dando un’interpretazione manifestamente errata tanto della decisione impugnata in primo grado (decisione ECB-SSM-2019-FRCAG-39 del 3 maggio 2019), quanto della metodologia applicata dalla BCE, sulla cui scorta era stata esaminata la domanda di esenzione presentata dal Crédit lyonnais;

avrebbe travisato l’articolo 4, paragrafo 1, punto 94), del CRR (1), aggiungendo alla definizione del rischio di leva finanziaria eccessiva criteri che non compaiono in esso, nonché avrebbe travisato l’articolo 429, paragrafo 14, del CRR relativo all’esenzione di talune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria, privando la BCE del potere discrezionale che tale articolo le concede.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU 2015, L 11, pag. 37)


9.8.2021   

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C 320/33


Ordinanza del presidente della Corte del 19 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — B/ Finanzamt Österreich, già Finanzamt Wien 9/18/19

(Causa C-1/20) (1)

(2021/C 320/35)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 137 del 27.4.2020.


9.8.2021   

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C 320/33


Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 20 maggio 2021 — Vanda Pharmaceuticals Ltd / Commissione europea

(Causa C-115/20 P) (1)

(2021/C 320/36)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 137 del 27.4.2020.


9.8.2021   

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C 320/34


Ordinanza del presidente della Corte dell’11 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portogallo) — NM, NR, BA, XN, FA / Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

(Causa C-578/20) (1)

(2021/C 320/37)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


Tribunale

9.8.2021   

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C 320/35


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — BZ / BCE

(Causa T-554/16) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia - Articoli da 6.3.11 a 6.3.13 delle regole applicabili al personale della BCE - Irregolarità del procedimento - Assenza della relazione d’indagine - Responsabilità extracontrattuale»)

(2021/C 320/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BZ (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE, del 23 luglio 2014, che ha chiuso il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiale e morale che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di tale decisione.

Dispositivo

1)

La decisione della Banca centrale europea (BCE), del 23 luglio 2014, che ha chiuso il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia di BZ, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La BCE è condannata alle spese.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-79/15 e trasferita dinanzi al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).


9.8.2021   

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C 320/35


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — FD / Impresa comune Fusion for Energy

(Causa T-641/19) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di non rinnovo - Molestie psicologiche - Sviamento di potere - Dovere di sollecitudine - Parità di trattamento - Responsabilità»)

(2021/C 320/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FD (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (rappresentanti: R. Hanak e G. Poszler, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento, in sostanza, della decisione dell’Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, del 3 dicembre 2018, di non rinnovare il contratto a tempo determinato del ricorrente e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiale e morale che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito di tale decisione, concernente una strategia globale di molestie psicologiche di cui ritiene di essere stato vittima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

FD è condannato alle spese.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


9.8.2021   

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C 320/36


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — GW/Corte dei conti

(Causa T-709/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Funzionario colpito da invalidità totale permanente - Visita medica periodica - Modalità - Domanda di adizione della commissione di invalidità - Diniego - Articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto - Conclusione n. 273/15 del collegio dei capi di amministrazione - Dovere di sollecitudine»)

(2021/C 320/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GW (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Corte dei conti europea (rappresentante: C. Lesauvage, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE, diretta all’annullamento della decisione della Corte dei conti del 22 maggio 2019 recante rigetto della domanda della ricorrente di adizione della commissione di invalidità.

Dispositivo

1)

La decisione della Corte dei conti europea del 22 maggio 2019 recante rigetto della domanda di GW di adizione della commissione di invalidità è annullata.

2)

La Corte dei conti è condannata alle spese.


(1)  GU C 413 del 9.12.2019.


9.8.2021   

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C 320/37


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — GY/BCE

(Causa T-746/19) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Retribuzione - Assegno di famiglia - Modificazione del regime applicabile - Rigetto della domanda per il 2019 - Eccezione di illegittimità - Parità di trattamento - Insussistenza di misure transitorie»)

(2021/C 320/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: GY (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e D. Nessaf, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta all’annullamento della decisione della BCE del 28 gennaio 2019 di non concedere l’assegno di famiglia al ricorrente per il 2019.

Dispositivo

1)

La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 28 gennaio 2019 è annullata nella misura in cui non concede a GY l’assegno di famiglia per il 2019.

2)

La BCE è condannata alle spese.


(1)  GU C 36 del 3.2.2020.


9.8.2021   

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C 320/37


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Mélin / Parlamento

(Causa T-51/20) (1)

(«Diritto delle istituzioni - Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Eccezione di illegittimità - Diritti della difesa - Errore di fatto»)

(2021/C 320/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joëlle Mélin (Aubagne, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento del 17 dicembre 2019 relativa al recupero nei confronti della ricorrente di una somma di EUR 130 339,35 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare e della relativa nota di addebito del 18 dicembre 2019

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Joëlle Mélin è condannata alle spese.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


9.8.2021   

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C 320/38


Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 giugno 2021– Portogallo/ Commissione

(Causa T-95/21 R)

(«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira - Applicazione di tale regime di aiuti in violazione delle decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final della Commissione - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e che dispone il recupero degli aiuti - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)

(2021/C 320/43)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, L. Borrego, P. Barros da Costa, M. Marques e A. Soares de Freitas, agenti, assistiti da M. Gorjão-Henriques e A. Saavedra, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas e G. Braga da Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla concessione di provvedimenti provvisori volti, da un lato, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira (ZFM) — Regime III e, dall’altro, a che sia ordinato alla Commissione di non pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tale decisione fino a che non sia emessa una sentenza nel procedimento principale.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


9.8.2021   

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C 320/38


Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 giugno 2021 — Polynt / ECHA

(Causa T-207/21 R)

(«Procedimento sommario - REACH - Sostanza anidride esaidro-4-metilftalica - Obbligo di registrazione - Valutazione dei fascicoli - Esame delle proposte di sperimentazione - Obbligo di fornire talune informazioni che necessitano di sperimentazione sugli animali - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenzav»)

(2021/C 320/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italia) (rappresentanti: C. Mereu, P. Sellar e S. Abdel Qader, avvocati)

Resistente: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e N. Knight, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione A-015-2019 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 9 febbraio 2021, che invita la ricorrente a effettuare uno studio esteso della tossicità per la riproduzione su una generazione (EOGRTS) della sostanza anidride esaidro-4-metilftalica o alla concessione di qualsiasi altro provvedimento provvisorio che fosse considerato appropriato.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


9.8.2021   

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C 320/39


Ricorso proposto il 18 maggio 2021 — eSlovensko/Commissione

(Causa T-295/21)

(2021/C 320/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: eSlovensko (Lučenec, Slovacchia) (rappresentante: B. Fridrich, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, nello specifico l’atto giuridico individuale «Recovery Order and Debit Note» (Ordine di recupero e nota di addebito), adottato dalla DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie della Commissione europea, Ref. ARES(2021)1955613, il 18 marzo 2021;

rimettere le domande finanziarie al processo di audit della Commissione europea e richiedere le spese ammissibili pertinenti conformemente alla convenzione di sovvenzione «Slovak Safer Internet», SI-2010-SIC-1231002;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, volto all’annullamento della decisione della convenuta e dell’ordine di recupero ARES(2021)1955613 per violazione di forme sostanziali, violazione dei Trattati o di qualsiasi norma di diritto relativa alla loro applicazione, o sviamento di potere, in particolare per valutazione giuridica erronea dei fatti e dei rilievi (violazioni dei diritti della difesa, del diritto a una buona amministrazione, del principio di proporzionalità, del principio della certezza del diritto, dello Stato di diritto, del principio del legittimo affidamento e dell’irretroattività, valutazione giuridica erronea dei fatti e dei rilievi dell’audit 12-INFS-024 e del dell’audit successivo 15-NR01-044).

2.

Secondo motivo, volto a ottenere la condanna della convenuta al pagamento delle spese ammissibili alla ricorrente, in qualità di beneficiario originario e parte contrattuale della convenzione di sovvenzione SI-2010-SIC-123002 — «Slovak Safer Internet», conformemente alla convenzione di sovvenzione valida ed efficace, in quanto la convenuta ha competenza in merito alle problematiche sull’attuazione del progetto e sui trasferimenti finanziari in relazione al contratto valido ed efficace concluso tra la medesima e la ricorrente.

3.

Terzo motivo, volto alla condanna della convenuta al rimborso delle spese e dei costi del procedimento. Conformemente ai suesposti argomenti e al presunto carattere arbitrario della decisione impugnata, la ricorrente chiede il rimborso delle spese e dei costi relativi al procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nonché delle spese e degli onorari di assistenza legale per il presente ricorso.


9.8.2021   

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C 320/40


Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — SU / EIOPA

(Causa T-296/21)

(2021/C 320/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SU (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 15 luglio 2020 di non rinnovare il contratto della ricorrente;

annullare il rapporto informativo della ricorrente per l’anno 2019;

per quanto necessario, annullare la decisione dell’11 febbraio 2021 di respingere il reclamo;

risarcire il danno materiale subito dalla ricorrente, come calcolato nel presente ricorso;

risarcire il danno morale subito dalla ricorrente, valutato ex aequo et bono nell’importo di EUR 10 000;

condannare la convenuta all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi, i quali fanno tutti valere l’asserita illegittimità del rapporto informativo per l’anno 2019 e della decisione di non rinnovo, ma sulla base di diversi motivi, come esposto di seguito.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il rapporto informativo per l’anno 2019 non era debitamente completato e che il rapporto sul rinnovo del contratto (RRC) si basava su un rapporto informativo non debitamente completato.

La ricorrente ritiene che il rapporto informativo per l’anno 2019 sia illegittimo nella misura in cui non era debitamente completato da una decisione motivata del valutatore d’appello. Essa considera altresì che la decisione di non rinnovo è illegittima nella misura in cui si basava su un rapporto informativo per l’anno 2019 che non era completato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di imparzialità, dell’articolo 11 dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In base alla ripartizione dei compiti e delle responsabilità all’interno dell’EIOPA, il direttore esecutivo è stato incaricato di agire in qualità di valutatore d’appello e di autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) nel caso di specie, circostanza questa che non garantisce l’imparzialità né della procedura di valutazione per l’anno 2019 né della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato e dell’obbligo di motivazione, sulla violazione dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei paragrafi 6.7, 6.9 e 6.10 della procedura di rinnovo dei contratti dell’EIOPA.

La ricorrente considera che il suo diritto di essere ascoltata nonché l’obbligo di motivazione sono stati violati con riferimento tanto alla decisione di non rinnovare il contratto quanto alla sua valutazione per l’anno 2019.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, sull’assenza di una valutazione diligente di tutti gli aspetti del caso di specie e sulla violazione dell’articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, unitamente alla violazione degli articoli 4 e 6.5 della procedura di rinnovo dei contratti.

Nel caso di specie, la valutazione della convenuta è illegittima, è inficiata da un errore manifesto di valutazione e dalla violazione dell’obbligo di buona amministrazione, per due motivi principali. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta non abbia tenuto in debito conto gli altri criteri di cui all’articolo 4 della procedura di rinnovo dei contratti e, in particolare, dei precedenti rapporti informativi positivi della ricorrente. In secondo luogo, la motivazione fornita dalla convenuta in merito alle prestazioni professionali della ricorrente per gli anni 2019 e 2020 è manifestamente erronea e infondata.

5.

Quinto motivo, vertente su una discriminazione di genere e sulla situazione familiare — violazione dell’articolo 1d dello Statuto dei funzionari e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La ricorrente considera di essere stata soggetta a una discriminazione a causa dei suoi periodi di congedo e delle sue modalità di lavoro, e che la decisione di non rinnovare il suo contratto è inficiata da una tale discriminazione e costituisce una ritorsione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del dovere di prudenza.

In base al dovere di prudenza, l’amministrazione deve prendere in considerazione non solo l’interesse del servizio, ma anche gli interessi del personale. La ricorrente sostiene che così non è avvenuto nel caso di specie.


9.8.2021   

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C 320/41


Ricorso proposto il 30 maggio 2021 — eSlovensko Bratislava / Commissione

(Causa T-304/21)

(2021/C 320/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: eSlovensko Bratislava (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: B. Fridrich, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea, segnatamente il documento legale specifico «Cessazione dell’azione» adottato dalla Commissione europea, INEA, No. ARES(2021)1953853, datato 30 marzo 2021;

rinviare l’azione alla Commissione europea e all’INEA e considerare l’azione e la convenzione di sovvenzione valide e non cessate conformemente alla convenzione di sovvenzione n. INEA/CEF/ICT/A2015/1154788 per il progetto «Slovak Safer Internet Centre IV», n. 2015-SK-IA-0038;

condannare la Commissione a rimborsare i costi e le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo con cui si chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea «Cessazione dell’azione» Ref. ARES(2021)1953853 per violazione delle forme sostanziali, violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, segnatamente per un’errata valutazione giuridica di fatti e constatazioni (violazione del diritto ad una buona amministrazione, violazione dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto, di legalità, del legittimo affidamento, nonché errata valutazione giuridica di fatti e constatazioni relativamente alla richiesta per il pagamento finale nel progetto 2015-SK-IA-0038 Slovak Safer Internet Centre IV).

2.

Secondo motivo con cui si chiede che la richiesta per il pagamento finale relativa al progetto «Slovak Safer Internet Centre IV» sia rinviata alla Commissione e all’INEA affinché la valutino e effettuino il controllo di loro competenza, nonché affinché adempiano alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla convenzione di sovvenzione n. INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, e che sia ingiunto alla Commissione di procedere al pagamento finale dei costi ammissibili della ricorrente, sulla base della convenzione di sovvenzione valida ed efficace, in quanto la Commissione ha la competenza a trattare le questioni relative all’attuazione del progetto e ai trasferimenti finanziari ai sensi del contratto valido ed efficace tra la Commissione e la ricorrente.

3.

Terzo motivo con cui si chiede che la Corte sia condannata a rimborsare i costi e le spese del procedimento. In considerazione dei summenzionati argomenti e del carattere arbitrario della decisione della Commissione, la ricorrente chiede il rimborso di costi e spese connessi al procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nonché di costi e spese incorsi per l’assistenza legale relativamente a questa domanda.


9.8.2021   

IT

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C 320/42


Ricorso proposto il 24 maggio 2021 — TC/Parlamento

(Causa T-309/21)

(2021/C 320/48)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: TC (rappresentante: D. Aukštuolytė, lawyer)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 16 marzo 2021;

annullare la nota di addebito n. 7010000523 emessa dal Parlamento europeo il 31 marzo 2021;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Parlamento ha adottato la sua decisione con un ritardo ingiustificato, irragionevole ed iniquo, non rispettando il principio del termine ragionevole nei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, i diritti della difesa del ricorrente sono stati violati per effetto del tardivo avvio del procedimento di recupero nei suoi confronti, poiché la durata di tale procedimento lo ha privato della possibilità di difendersi efficacemente dagli addebiti formulati nei suoi confronti e di produrre prove.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo, su cui si fonda la nota di addebito, in quanto atto giuridico che colpisce il ricorrente, è stata adottata in violazione dei principi di imparzialità e di equità del procedimento, di parità delle armi nonché dei diritti della difesa del ricorrente:

il Parlamento ha violato l'obbligo di motivazione e il diritto del ricorrente di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e c), della Carta, basando la decisione impugnata su constatazioni fatte dal Tribunale in una causa in cui il ricorrente non era coinvolto ed in merito alla quale non ha avuto la possibilità di essere sentito;

il Parlamento non ha fornito al ricorrente le prove sulle quali ha indirettamente basato la decisione impugnata, né ha fornito al ricorrente ulteriori informazioni necessarie per consentirgli di esercitare correttamente il suo diritto di essere ascoltato (presentare osservazioni), in violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione da parte del Parlamento, in quanto non ha valutato gli elementi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno del fatto che gli elementi menzionati dall’assistente dinanzi al Tribunale, sui quali il Parlamento si basa, e sul fondamento dei quali è stata avviata l'azione di recupero, sono errati (conferma che l'indagine è stata avviata senza giustificazione) e configurano una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del Parlamento del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, in quanto l'importo da rimborsare è stato fissato in EUR 78 838,21. L'importo da restituire non è stato interamente comprovato e, per tale motivo, la decisione impugnata presuppone che l'assistente parlamentare non abbia mai lavorato per il ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che le informazioni del Parlamento pubblicamente disponibili confermano che l’assistente parlamentare ha svolto le sue funzioni fino a non oltre il 15 dicembre 2015, il che indica che non era ragionevole avviare il procedimento di recupero dei fondi, con la conseguenza che la decisione deve essere annullata.


9.8.2021   

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C 320/43


Ricorso proposto il 9 giugno 2021 — Airoldi Metalli / Commissione

(Causa T-328/21)

(2021/C 320/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italia) (rappresentanti: M. Campa, M. Pirovano, D. Rovetta, G. Pandey, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione del 29 marzo 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (1);

condannare la Commissione alle spese legali della ricorrente e alle proprie spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità delle armi e della buona amministrazione, su un manifesto errore di valutazione e sulla violazione dei diritti della difesa e di divulgazione della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione da parte della Commissione nella valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità in relazione alla metodologia, ai dati e alla procedura applicata, e sulla violazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (in prosieguo: il «regolamento di base»), (2).

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base a causa di una errata definizione del prodotto in questione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento di base nonché su un manifesto errore di valutazione concernente la definizione del prodotto in esame così come la valutazione delle importazioni dal paese interessato ai fini dell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità (codice NC 7610 90 90).

5.

Quinti motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, in quanto la Commissione ha operato una scelta errata del paese della «competente rappresentanza».

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base concernente lo status giuridico della relazione mediante la quale la Commissione stabilisce l’esistenza di distorsioni significative del mercato in un determinato paese o in un determinato settore di tale paese. La ricorrente sostiene che sussiste una violazione del regolamento n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (3) e dei suoi diritti fondamentali, dato che non ha potuto ricevere la suddetta relazione in lingua italiana.


(1)  GU 2021 L 109, pag. 1.

(2)  GU 2016 L 176, pag. 21.

(3)  GU 1958, n. 17, pag. 385.


9.8.2021   

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C 320/44


Ricorso proposto il 12 giugno 2021 — EWC Academy / Commissione

(Causa T-330/21)

(2021/C 320/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: EWC Academy GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: H. Däubler-Gmelin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di diniego della Commissione dell’Unione europea, direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione (EMPL), EMPL.B.2/AP/ab; Ref. Ares (2021) del 14 aprile 2021;

ordinare alla Commissione di rilasciare una legittima decisione di approvazione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

L’impugnata decisione di diniego della Commissione del 14 aprile 2021 è basata su un’errata valutazione della portata dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (1) in rapporto al bando VP/2020/008, ed applica tali disposizioni in modo giuridicamente scorretto nei confronti dei comitati aziendali europei. Il requisito, che impone ai comitati aziendali europei richiedenti, a dimostrazione della stabilità e dell’adeguatezza delle proprie disponibilità finanziarie, di documentare rispettivamente il bilancio annuale ed il conto bancario, comporterebbe l’esclusione aprioristica dal sostegno della grande maggioranza dei comitati aziendali europei, ai quali le norme nazionali di recepimento della direttiva 2009/38/CE (2) non riconoscono un’autonoma personalità giuridica. Ciò viola il principio fondamentale di parità di trattamento e non discriminazione e allo stesso tempo contrasta totalmente con la finalità del programma di sostegno.

2.

Poiché la limitazione della cerchia dei soggetti legittimati alla richiesta non è contemplata nel bando ed esso è persino rivolto espressamente e senza limitazione fra l’altro anche ai comitati aziendali europei britannici, tale limitazione violerebbe inoltre il principio fondamentale di trasparenza dell’Unione.

3.

L’interpretazione accolta nella decisione di diniego e la sua applicazione ai comitati aziendali europei comporterebbe inoltre un’indebita preferenza nei riguardi delle imprese, che — in quanto parti sociali — nel bando VP/2020/008 in linea di principio sono invitate a presentare progetti di sostegno adeguati.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

(2)  Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (GU 2018, L 122, pag. 28)


9.8.2021   

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C 320/45


Ricorso proposto il 14 giugno 2021 — mBank/EUIPO — European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank)

(Causa T-331/21)

(2021/C 320/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: mBank S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: European Merchant Bank UAB (Vilnius, Lituania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo EMBANK European Merchant Bank — Marchio dell’Unione europea n. 18 048 966

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 marzo 2021 nel procedimento R 1845/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.


9.8.2021   

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C 320/46


Ricorso proposto il 12 giugno 2021 — Mendes de Almeida/Consiglio

(Causa T-334/21)

(2021/C 320/52)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Ana Carla Mendes de Almeida (Sobreda, Portogallo) (rappresentanti: R. Leandro Vasconcelos e M. Marques de Carvalho, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

anullare la decisione del Consiglio dell’8 marzo 2021, riguardante il reclamo e il reclamo integrativo presentati dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea contro la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio dell’Unione europea, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, nella parte in cui nomina procuratore europeo per la Procura europea quale agente temporaneo nel grado AD 13, per un periodo non rinnovabile di tre anni a decorrere dal 29 luglio 2020, José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra, uno dei tre candidati inizialmente designati dal Portogallo (GU 2020, L 244, pag. 18);

anullare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, nella parte in cui nomina procuratore europeo per la Procura europea quale agente temporaneo nel grado AD 13, per un periodo non rinnovabile di tre anni a decorrere dal 29 luglio 2020, José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra;

condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento delle spese di ambo le parti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi:

1)

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Consiglio ritiene di non essere l’«autorità che ha il potere di nomina» («APN») ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari, letto in combinato disposto con l’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, quando procede alla nomina dei procuratori europei a norma dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle norme applicabili alla nomina dei procuratori europei, garanti del principio d’indipendenza della procura europea. La ricorrente sostiene che la contestazione del governo portoghese, mediante lettera inviata al Consiglio dell’Unione europea il 29 novembre 2019, della graduatoria fatta dal comitato di selezione, cui fa riferimento l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, dei candidati proposti dallo stesso governo, con l’indicazione di un candidato diverso da quello di sua preferenza e il suo accoglimento da parte del Consiglio, mette in discussione l’architettura del procedimento di nomina dei procuratori europei.

3)

Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto relativo ai presupposti della decisione. La ricorrente afferma, in particolare, che la lettera del 29 novembre 2019, inviata dal governo portoghese al Consiglio, conteneva due errori gravi, peraltro riconosciuti dal governo portoghese stesso. Detti errori consistevano nella menzione del candidato preferito dal governo portoghese, ripetuta sei volte, come «il vice procuratore generale José Guerra», e, nell’affermazione che il medesimo procuratore aveva esercitato funzioni di indagine e accusatorie in un importante processo in materia di reati contro gli interessi finanziari dell’Unione europea.

4)

Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere. La ricorrente sostiene che gli obiettivi per i quali sono state attribuite competenze al Consiglio dell’Unione europea, nel contesto della selezione e della nomina dei procuratori europei, consistono nel garantire l’indipendenza dell'organo nonché nel nominare i candidati nazionali più qualificati e che offrano tutte le garanzie di indipendenza per esercitare la carica di procuratore europeo.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione. La ricorrente afferma che, nella misura in cui il Consiglio si è discostato dal parere del comitato di selezione e, pertanto, dall’ordine di priorità basato sul risultato della valutazione di tale comitato, una motivazione di carattere generale sotto forma di mero riferimento a una «diversa valutazione dei meriti dei candidati effettuata nell’ambito dei pertinenti organi preparatori del Consiglio» equivale ad un’assenza totale di motivazione, che non consente alla ricorrente di conoscere i motivi di detto discostamento.

6)

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione. La ricorrente fa valere che il Consiglio, nel procedere a una «diversa valutazione dei meriti dei candidati effettuata nell’ambito dei pertinenti organi preparatori del Consiglio», per quanto la concerne, ha violato il principio della parità di trattamento e di non discriminazione.


9.8.2021   

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C 320/47


Ricorso proposto il 15 giugno 2021 — Mendus/EUIPO (CENSOR.NET)

(Causa T-336/21)

(2021/C 320/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Iaroslav Mendus (Kiev, Ucraina) (rappresentante: P. Kurcman, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: la domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CENSOR.NET — domanda di registrazione n. 17 975 929

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 aprile 2021 nel procedimento R 1225/2020-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata con riferimento ai servizi per i quali la registrazione è stata respinta;

annullare la decisione della divisione Operazioni, del 17 aprile 2020, in applicazione del procedimento n. 17 975 929, con riferimento ai servizi per i quali la registrazione è stata respinta;

rinviare la causa all’EUIPO, affinché modifichi la decisione nel merito e registri il marchio dell’Unione europea n. 17 975 929 con rifermento a tutti i servizi inclusi;

condannare l’EUIPO alle spese dei procedimenti dinanzi alla divisione Operazioni, alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivo invocato

La violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


9.8.2021   

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C 320/48


Ricorso proposto il 18 giugno 2021 — F I S I/EUIPO — Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie (ECODOWN)

(Causa T-338/21)

(2021/C 320/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: F I S I Fibre sintetiche SpA (Oggiono, Italia) (rappresentanti: G. Cartella e B. Cartella, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie (Magonza, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo ECODOWN — Marchio dell’Unione europea n. 2 756 740

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 aprile 2021 nel procedimento R 216/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

e per l’effetto, statuire nel merito a favore della validità della registrazione del marchio dell’Unione europea n. 2 756 740

condannare la controinteressata alle spese del procedimento, comprese quelle del procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Errata considerazione delle prove offerte dalla ricorrente sul carattere distintivo acquisito dal segno in ragione dell’uso.


9.8.2021   

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C 320/49


Ricorso proposto il 21 giugno 2021 — Rauff-Nisthar/Commissione

(Causa T-341/21)

(2021/C 320/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nadya Rauff-Nisthar (Pfinztal, Germania) (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 9 marzo 2020, nonché la decisione sul riesame del 19 agosto 2020, del comitato di selezione dell’Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO), relativa al concorso EPSO/AD/371/19 (AD7) — 6 — Amministratori nell’ambito della ricerca scientifica, di non includere il nominativo della ricorrente nell’elenco di riserva;

nei limiti del necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo del 15 marzo 2021;

sollecitare la produzione dei test e dei risultati, per ogni test, del concorso relativi alla ricorrente, nonché i risultati della fase successiva, per consentire la valutazione concreta dei risultati connessi ad ogni irregolarità e dell’importanza delle conseguenze dello stress indotto dalle irregolarità constatate, in conformità all’articolo 91 del regolamento di procedura del Tribunale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla disparità di trattamento dovuta alle irregolarità che hanno avuto luogo durante le prove e hanno influenzato i risultati del concorso. Tale motivo consta di quattro parti.

1.

Prima parte, vertente sull’insorgenza di errori tecnici nell’organizzazione delle prove del concorso EPSO/AD/371/19 (AD7) — 6 — Amministratori nell’ambito della ricerca scientifica, errori riconosciuti dall’amministrazione e che hanno costituito fonte di acuto stress per la ricorrente nel corso delle prove.

2.

Seconda parte, vertente sulla carenza di diligenza da parte dell’amministrazione e sull’assenza di una sua reazione atta a correggere tali errori.

3.

Terza parte, vertente sulla mancata presa in considerazione degli errori nella valutazione della prestazione della ricorrente e sulla mancata attuazione di procedure idonee a garantire la parità di trattamento tra i candidati.

4.

Quarta parte, vertente sull’errore manifesto di valutazione delle prestazioni della ricorrente.


9.8.2021   

IT

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C 320/50


Ricorso proposto il 21 giugno 2021 — Hypo Vorarlberg Bank/SRB

(Causa T-347/21)

(2021/C 320/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger e A. Brenneis, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021 sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), nonché i relativi allegati, e comunque nella parte in cui tale decisione, con i relativi allegati, riguarda l’importo dovuto dalla ricorrente;

sospendere il procedimento ai sensi dell’articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale fino alla pronuncia definitiva delle cause (riunite) C-584/20 P (1) e C-621/20 P (2), C-663/20 P (3) e C-664/20 P (4), poiché le questioni di diritto sollevate nell’ambito di tali giudizi d’impugnazione, pendenti già da tempo, sono in gran parte le stesse;

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo: Violazione di forme sostanziali essenziali per notifica incompleta della decisione impugnata.

La decisione impugnata sarebbe stata notificata alla ricorrente in maniera incompleta, in violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, TUE, degli articoli 15, 296 e 298 TFUE, nonché degli articoli 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). La conoscenza dei dati non comunicati, in quanto componente fondamentale della decisione, sarebbe necessaria per poter comprendere e controllare i calcoli dei contributi.

2.

Secondo motivo: Violazione di forme sostanziali essenziali per difetto di motivazione della decisione impugnata.

La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, poiché sarebbero stati resi noti solo alcuni risultati parziali selezionati dei calcoli. Per quanto riguarda il potere discrezionale del convenuto, non sarebbe stato indicato quali valutazioni erano state effettuate da quest’ultimo, e per quali ragioni.

3.

Terzo motivo: Violazione di forme sostanziali per mancata audizione e inosservanza del diritto di essere ascoltato.

In violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, alla ricorrente non sarebbe stato accordato il diritto di essere ascoltata né prima dell’adozione della decisione impugnata né prima dell’emissione dell’avviso di pagamento del contributo su di essa fondato. Un’effettiva possibilità di formulare osservazioni non sarebbe stata fornita nemmeno dalla procedura di consultazione introdotta di recente.

4.

Quarto motivo: illegittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63 (5) come fondamento normativo della decisione impugnata e illegittimità del metodo di adeguamento del rischio stabilito nel regolamento delegato (UE) 2015/63.

Con il quarto motivo la ricorrente fa valere che gli articoli da 4 a 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato 2015/63 — su cui si fonderebbe la decisione impugnata — istituirebbero un sistema non trasparente di determinazione dei contributi, che sarebbe contrario agli articoli 16, 17, 41 e 47 della Carta e che non garantirebbe l’osservanza degli articoli 20 e 21 della Carta né il rispetto dei principi di proporzionalità e della certezza del diritto.

5.

Quinto motivo: illegittimità della direttiva 2014/59/UE (6) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (7) come fondamento normativo del regolamento delegato (UE) 2015/63 e quindi della decisione impugnata.

Nell’ambito del suo quinto motivo la ricorrente eccepisce in subordine l’illegittimità di quelle disposizioni della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 che avrebbero imposto il sistema di contributi istituito con il regolamento delegato 2015/63 e non potrebbero essere interpretate in maniera conforme al diritto primario e che sarebbero pertanto contrarie al principio dell’obbligo di motivazione degli atti giuridici, al principio della certezza del diritto nonché ai Trattati (in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, TUE, gli articoli 15, 296 e 298 TFUE) e alla Carta (in particolare gli articoli 16, 17, 41, 42 e 47 della Carta).


(1)  GU 2020, C 423, pag. 32.

(2)  GU 2020, C 443, pag. 17.

(3)  GU 2021, C 44, pag. 33.

(4)  GU 2021, C 44, pag. 35.

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(6)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(7)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


9.8.2021   

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C 320/51


Ricorso proposto il 22 giugno 2021 — Volkskreditbank/SRB

(Causa T-348/21)

(2021/C 320/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkskreditbank AG (Linz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger e A. Brenneis, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), inclusi gli allegati, e comunque nella parte in cui detta decisione, con i relativi allegati, riguarda il contributo dovuto dalla ricorrente;

sospendere il procedimento ai sensi dell’articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale fino alla pronuncia definitiva sulle cause (riunite) C-584/20 P (1) e C-621/20 P (2), C-663/20 P (3) e C-664/20 P (4), poiché tali procedimenti di impugnazione, pendenti già da tempo, riguardano in ampia misura le stesse questioni giuridiche;

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su cinque motivi, che sono identici a quelli invocati nella causa T-347/21, Hypo Vorarlberg Bank/SRB.


(1)  GU 2020, C 423, pag. 32.

(2)  GU 2020, C 443, pag. 17.

(3)  GU 2021, C 44, pag. 33.

(4)  GU 2021, C 44, pag. 35.


9.8.2021   

IT

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C 320/52


Ricorso proposto il 25 giugno 2021 — KTM Fahrrad/EUIPO — KTM (R2R)

(Causa T-353/21)

(2021/C 320/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: KTM Fahrrad GmbH (Mattighofen, Austria) (rappresentante: V. Hoene, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: KTM AG (Mattighofen, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo R2R — Marchio dell’Unione europea n. 17 886 364

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2021 nel procedimento R 261/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di annullamento n. 22964C della divisione di annullamento del 4 dicembre 2019 nonché la decisione della quinta commissione di ricorso del 20 aprile 2021 che la conferma, inclusa la condanna alle spese, e respingere la domanda di annullamento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso;

in subordine, annullare la decisione di annullamento n. 22964C della divisione di annullamento del 4 dicembre 2019 nonché la decisione della quinta commissione di ricorso del 20 aprile 2021 che la conferma, inclusa la condanna alle spese, e respingere la domanda di annullamento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, nella parte riguardante veicoli e loro parti — rientranti nella classe 12 –, in particolare, veicoli terrestri e loro parti;

in ulteriore subordine, annullare la decisione di annullamento n. 22964C della divisione di annullamento del 4 dicembre 2019 nonché la decisione della quinta commissione di ricorso del 20 aprile 2021 che la conferma, inclusa la condanna alle spese, e respingere la domanda di annullamento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, nella parte riguardante veicoli e loro parti, rientranti nella classe 12, in particolare biciclette e veicoli a due ruote e loro parti.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


9.8.2021   

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C 320/53


Ricorso proposto il 25 giugno 2021 — Portigon/SRB

(Causa T-360/21)

(2021/C 320/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener, V. Jungkind e F. Geber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto del 14 aprile 2021, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (n. di riferimento: SRB/ES/2021/22), nella parte riguardante la ricorrente;

sospendere il procedimento ai sensi dell’articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, fino alla pronuncia definitiva sulle cause T-413/18 (1), T-481/19 (2), T-339/20 (3) e T-424/20 (4) e C-664/20 P (5) o fino a che le stesse siano state concluse in altro modo;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa sui seguenti motivi.

1.

Primo motivo: violazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio (7) e del TFUE, per effetto dell’assoggettamento della ricorrente al regime dei contributi al Fondo

Il convenuto avrebbe illegittimamente assoggettato la ricorrente all’obbligo di contribuzione, in quanto il regolamento n. 806/2014 e la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non contemplerebbero un siffatto obbligo per gli enti soggetti a risoluzione.

Il legislatore, in assenza di un collegamento con il mercato interno, non sarebbe stato legittimato a fondare l’obbligo di contribuzione sull’articolo 114 TFUE. L’armonizzazione a livello dell’Unione delle norme che disciplinano i contributi non agevolerebbe l’esercizio delle libertà fondamentali, né porrebbe rimedio alle sensibili distorsioni della concorrenza relative agli enti che si ritirerebbero dal mercato.

Il convenuto avrebbe illegittimamente assoggettato la ricorrente all’obbligo di contribuzione, in quanto l’ente non sarebbe esposto a rischi, una sua risoluzione ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 sarebbe esclusa ed esso non inciderebbe sulla stabilità del sistema finanziario.

Il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (9) violerebbe l’articolo 114 TFUE nonché l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE quale disciplina essenziale per il calcolo dei contributi (articolo 290, paragrafo 1, frase 2, TFUE).

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto il metodo di calcolo non consentirebbe una motivazione completa del calcolo dei contributi. Il regolamento delegato (UE) 2015/63 sarebbe parzialmente inefficace.

3.

Terzo motivo: violazione degli articoli 16 e 20 della Carta, in quanto, considerata la particolare situazione della ricorrente, la decisione impugnata violerebbe il principio generale di uguaglianza e il diritto fondamentale alla libertà di impresa.

4.

Quarto motivo: violazione delle forme sostanziali ed eventualmente dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, in quanto non sarebbe certo se la decisione dell’SRB sia stata adottata. Inoltre, il convenuto non avrebbe adeguatamente illustrato i fatti, non avrebbe ascoltato la ricorrente prima dell’adozione della propria decisione, né avrebbe motivato sufficientemente la decisione stessa.

5.

Quinto motivo (in subordine): violazione dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, essendo stato sovrastimato il livello-obiettivo, in quanto il convenuto avrebbe potuto fissare il livello-obiettivo ad un massimo di EUR 55 000 000 000.

6.

Sesto motivo (in subordine): violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, in quanto il convenuto, in sede di calcolo dell’importo dei contributi, avrebbe dovuto escludere le passività prive di rischio dalle passività rilevanti.

7.

Settimo motivo (in subordine): violazione dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63, poiché il convenuto avrebbe erroneamente calcolato gli importi a carico della ricorrente sulla base di una valutazione al lordo dei contratti sugli strumenti derivati.

8.

Ottavo motivo (in subordine): violazione dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, in quanto il convenuto avrebbe erroneamente considerato la ricorrente un ente in riorganizzazione.


(1)  GU 2018, C 294, pag. 41.

(2)  GU 2019, C 305, pag. 60.

(3)  GU 2020, C 240, pag. 34.

(4)  GU 2020, C 279, pag. 70.

(5)  GU 2021, C 44, pag. 35.

(6)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

(8)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


9.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/54


Ricorso proposto il 25 giugno 2021 — Essity Hygiene and Health / EUIPO (Rappresentazione di una foglia)

(Causa T-364/21)

(2021/C 320/60)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Essity Hygiene and Health AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: U. Wennermark, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio di cui trattasi: Domanda di registrazione di un marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta una foglia — Domanda di registrazione n. 16 709 305

Decisione contestata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 marzo 2021, procedimento R 2196/2017-1

Conclusioni della ricorrente

In primo luogo, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione contestata nei limiti in cui respinge la domanda;

riformare la decisione contestata ammettendo il ricorso contro la decisione dell’esaminatore di non accogliere la domanda riguardo ai beni della classe 16; e

condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi all’EUIPO.

In subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 165, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, nonché dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.