ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 314

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
6 agosto 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 314/01

Avvio di procedura (Caso M.10262 — Facebook/Kustomer) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2021/C 314/02

Avviso all'attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/638/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/1305 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

2

2021/C 314/03

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2010/638/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

3

2021/C 314/04

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2021/1304 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1300 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

5

2021/C 314/05

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

6

 

Commissione europea

2021/C 314/06

Tassi di cambio dell’euro — 5 agosto 2021

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2021/C 314/07

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 314/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10307 — Oxford Properties/M7 Real Estate) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/1


Avvio di procedura

(Caso M.10262 — Facebook/Kustomer)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 314/01)

Il 2 agosto 2021 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L’avvio di procedura comporta l’apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1).

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.10262 — Facebook/Kustomer, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

6.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/2


Avviso all'attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/638/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/1305 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

(2021/C 314/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2010/638/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2021/1305 del Consiglio (2), e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 del Consiglio (4).

Il Consiglio dell'Unione europea ha modificato le informazioni sull'identità relative alle persone che figurano nei suddetti allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

(2)  GU L 283 del 6.8.2021, pag. 18.

(3)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

(4)  GU L 283 del 6.8.2021, pag. 9.


6.8.2021   

IT

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C 314/3


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2010/638/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

(2021/C 314/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2010/638/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2021/1305 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2010/638/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2021/1305, e del regolamento (UE) n. 1284/2009, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2010/638/PESC e nel regolamento (UE) n. 1284/2009.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

(3)  GU L 283 del 6.8.2021, pag. 18.

(4)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

(5)  GU L 283 del 6.8.2021, pag. 9.


6.8.2021   

IT

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C 314/5


Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2021/1304 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1300 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2021/C 314/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano negli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2021/1304 del Consiglio (2), e negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1300 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2021/1304, e al regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1300, debbano continuare ad applicarsi alle persone designate negli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 e negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509. I motivi che hanno determinato l'inserimento di queste persone negli elenchi sono specificati in tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).

Anteriormente al 28 febbraio 2022 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849 e dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1509.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  GU L 283 del 6.8.2021, pag. 13.

(3)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

(4)  GU L 283 del 6.8.2021, pag. 1.


6.8.2021   

IT

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C 314/6


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2021/C 314/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2021/1304 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1300 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2021/1304, e del regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1300.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati nella decisione (PESC) 2016/849 e nel regolamento (UE) 2017/1509.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(3)  GU L 283 del 6.8.2021, pag. 13.

(4)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

(5)  GU L 283 del 6.8.2021, pag. 1.


Commissione europea

6.8.2021   

IT

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C 314/8


Tassi di cambio dell’euro (1)

5 agosto 2021

(2021/C 314/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1850

JPY

yen giapponesi

129,79

DKK

corone danesi

7,4366

GBP

sterline inglesi

0,85060

SEK

corone svedesi

10,1983

CHF

franchi svizzeri

1,0733

ISK

corone islandesi

148,00

NOK

corone norvegesi

10,4410

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,415

HUF

fiorini ungheresi

353,95

PLN

zloty polacchi

4,5480

RON

leu rumeni

4,9159

TRY

lire turche

10,1155

AUD

dollari australiani

1,5990

CAD

dollari canadesi

1,4817

HKD

dollari di Hong Kong

9,2160

NZD

dollari neozelandesi

1,6759

SGD

dollari di Singapore

1,5996

KRW

won sudcoreani

1 353,34

ZAR

rand sudafricani

17,0232

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6555

HRK

kuna croata

7,5008

IDR

rupia indonesiana

16 993,36

MYR

ringgit malese

4,9977

PHP

peso filippino

59,660

RUB

rublo russo

86,5784

THB

baht thailandese

39,389

BRL

real brasiliano

6,1064

MXN

peso messicano

23,6112

INR

rupia indiana

87,8256


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

6.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/9


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2021/C 314/07)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Determinati tipi di carta termica leggera

Repubblica di Corea

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea

(GU L 114 del 3.5.2017, pag. 3)

4.5.2022


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La misura scade alla mezzanotte (00:00) del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10307 — Oxford Properties/M7 Real Estate)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 314/08)

1.   

In data 29 luglio 2021, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Oxford Properties Management (UK) Limited («Oxford Properties», Regno Unito), controllata da Oxford Properties Group (Canada) e appartenente al gruppo OMERS (Canada);

M7 Real Estate Ltd («M7 Real Estate», Regno Unito).

Oxford Properties acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di M7 Real Estate.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Oxford Properties: proprietà, sviluppo e gestione di attivi immobiliari in Europa,

M7 Real Estate: gestore di attivi d’investimento specializzato nel settore immobiliare e, in particolare, negli immobili commerciali affittati a diversi occupanti su scala europea.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10307 — Oxford Properties/M7 Real Estate

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.