ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 313

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
5 agosto 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 313/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10283 — MEF 4/CDC/3i EOPF Topco/NGM) ( 1 )

1

2021/C 313/02

Comunicazione della Commissione — Cogliere appieno i vantaggi dei certificati COVID digitali dell’UE: sostenere la libera circolazione dei cittadini e la ripresa del settore del trasporto aereo attraverso orientamenti e raccomandazioni per gli Stati membri dell’UE

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 313/03

Tassi di cambio dell’euro — 4 agosto 2021

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2021/C 313/04

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 313/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10383 — Blackstone/Vista/Ellucian) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 313/06

Pubblicazione di una richiesta di cancellazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari

16

2021/C 313/07

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

18

2021/C 313/08

Pubblicazione di una domanda di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

25


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 313/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10283 — MEF 4/CDC/3i EOPF Topco/NGM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 313/01)

Il 29 luglio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10283. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


5.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 313/2


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Cogliere appieno i vantaggi dei certificati COVID digitali dell’UE:

sostenere la libera circolazione dei cittadini e la ripresa del settore del trasporto aereo attraverso orientamenti e raccomandazioni per gli Stati membri dell’UE

(2021/C 313/02)

1.   Introduzione

Il certificato COVID digitale dell’UE (1) (EU Digital COVID Certificate - DCC UE) è entrato in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione europea il 1o luglio 2021. È stato così introdotto con successo un sistema digitale dell’UE per rilasciare, verificare e accettare, senza nessun addebito, certificati che attestano l’avvenuta vaccinazione, il risultato negativo a un test per la SARS-COV-2 o la guarigione dalla COVID-19. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, nonché le autorità nazionali, lavorando di concerto, hanno istituito ex novo un sistema per contribuire a ripristinare la libera circolazione all’interno dell’Unione e sono riusciti a renderlo operativo in tempi record. Unitamente all’efficace campagna vaccinale, che è una pietra miliare nella lotta contro la pandemia, il certificato COVID digitale dell’UE avrà un considerevole impatto positivo sulla vita quotidiana dei cittadini e dei residenti dell’UE. Ad esso si aggiungono altre iniziative che aiutano i cittadini ad esercitare il loro diritto alla libera circolazione, come l’approccio comune alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 concordato nella raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio (2) e la mappa con codice cromatico «a semaforo» pubblicata settimanalmente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (3), la «piattaforma informativa Re-open EU» (4) e il marchio europeo di sicurezza sanitaria COVID-19 per le strutture turistiche (5).

Sono trascorsi appena quattro mesi da quando la Commissione europea ha presentato la sua proposta legislativa volta a rendere operativo il certificato COVID digitale dell’UE, evidenziando ancora una volta il reale valore aggiunto della cooperazione a livello europeo. Ciò è stato possibile grazie all’impegno e alla dedizione dei legislatori dell’UE e degli esperti tecnici a livello europeo e nazionale, in ciascuno Stato membro e nel settore pertinente. Il certificato COVID digitale dell’UE sta stabilendo nuovi record anche per quanto riguarda la sua diffusione: sono già stati rilasciati oltre 270 milioni di certificati digitali, il che dimostra il forte interesse per il suo utilizzo. I certificati sono già interoperabili in oltre 30 paesi. Grazie alla messa in funzione del certificato COVID digitale dell’UE, siamo molto più vicini al conseguimento dell’obiettivo generale di agevolare l’esercizio del diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione durante la pandemia di COVID-19, stabilito nei regolamenti relativi al certificato COVID digitale dell’UE.

Il certificato COVID digitale dell’UE è stato introdotto in un momento in cui quasi due terzi della popolazione adulta dell’Unione ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro la COVID-19 e l’Unione dispone ormai di dosi di vaccino sufficienti a raggiungere il suo obiettivo di vaccinare completamente almeno il 70 % della popolazione adulta prima della fine dell’estate 2021.

Il trasporto aereo è uno dei primi casi d’uso su vasta scala del certificato COVID digitale dell’UE. All’inizio del mese di luglio 2021 il traffico aereo era aumentato del 20 % e si prevedeva che, nel corso dello stesso mese, avrebbe superato il 60 % dei livelli di traffico registrati nel 2019 (6). I volumi di traffico aereo continuano ad aumentare progressivamente nel corso dell’estate, dato che i cittadini e i residenti dell’UE sono desiderosi di godere nuovamente della libertà di circolazione per andare in vacanza, visitare amici e parenti o spostarsi per motivi di lavoro. Si prevede che i settori dei viaggi e del turismo beneficeranno enormemente della diffusione del certificato. Il rapido aumento dei viaggi aerei testimonia che il certificato COVID digitale dell’UE può rafforzare la ripresa pur mantenendo la pandemia sotto controllo. Allo stesso tempo, dato il maggior numero di passeggeri del trasporto aereo, è necessario che tutti gli attori coinvolti garantiscano un’attuazione senza intoppi, in particolare per quanto riguarda la verifica dei certificati. Come illustrato di seguito, da un’indagine della Commissione è emerso che attualmente vi sono 15 diverse combinazioni di verifica del certificato COVID digitale dell’UE, alcune delle quali sembrano comportare duplicazioni evitabili. Come indicato nel protocollo dell’AESA e dell’ECDC per la sicurezza sanitaria del trasporto aereo in relazione alla COVID-19, se la verifica è stata completata in modo affidabile prima della partenza non sussistono motivi medici per procedere a ulteriori controlli dello stesso certificato in una fase successiva del viaggio. Un approccio coordinato contribuirebbe ad evitare potenziali pressioni sui sistemi di trasporto aereo e consentirebbe di usufruire appieno dei vantaggi offerti dal certificato COVID digitale dell’UE in termini sia di politica sanitaria sia di comodità e sicurezza sanitaria dei singoli viaggiatori.

Il numero di viaggi aerei da e verso i paesi terzi continua a essere ridotto. Sebbene sia stato sviluppato principalmente per agevolare gli spostamenti all’interno dell’Unione, il certificato COVID digitale dell’UE possiede il potenziale per diventare lo standard mondiale che facilita i viaggi internazionali. Sin dagli esordi il sistema è stato concepito come una soluzione «open source» per contribuire alla lotta congiunta contro la pandemia.

Tutti i partner dello Spazio economico europeo (SEE) e la Svizzera sono già integrati nel sistema del certificato COVID digitale dell’UE (7). Come previsto nel regolamento, la Commissione partecipa inoltre attivamente ai lavori multilaterali sui certificati digitali, in particolare con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), per garantire standard elevati e interoperabilità. Inoltre molti partner internazionali si sono rivolti all’UE a livello bilaterale per saperne di più sul sistema del certificato COVID digitale dell’UE. Tutte le specifiche tecniche sono disponibili al pubblico (8) e la Commissione europea sta già collaborando con i partner internazionali interessati che desiderano introdurre un sistema di verifica sicuro per i certificati COVID digitali e avvalersi del sistema dell’UE.

2.   Verifica del certificato COVID digitale dell’UE nel contesto del trasporto aereo

Il certificato COVID digitale dell’UE mira a facilitare il titolare nell’esercizio del suo diritto alla libera circolazione (9) durante la pandemia di COVID-19 e fornisce agli Stati membri uno strumento affidabile per verificare il rispetto delle restrizioni alla libera circolazione attuate in risposta alla pandemia di COVID-19 (10).

La verifica sicura è una delle principali caratteristiche del certificato COVID digitale dell’UE. Spetta agli Stati membri dell’UE, all’interno del quadro stabilito dal regolamento (UE) 2021/953 (11), decidere se, quando e in che modo i certificati COVID digitali dell’UE debbano essere sottoposti a verifica. Un approccio coordinato potrebbe contribuire a razionalizzare questo processo. Gli Stati membri dell’UE impiegano modalità diverse nello svolgimento di tale verifica al fine di attuare determinate misure di sanità pubblica, come i requisiti di ingresso per i viaggi transfrontalieri. L’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/953 stabilisce che gli operatori di servizio di trasporto passeggeri transfrontalieri incaricati della verifica garantiscono che la verifica del certificato COVID digitale dell’UE sia integrata nel funzionamento delle infrastrutture di trasporto transfrontaliere, quali aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e autostazioni, se del caso.

È di fondamentale importanza che gli Stati membri informino rapidamente i cittadini e gli operatori in merito alle misure adottate per revocare o introdurre restrizioni ai viaggi. Gli Stati membri che aderiscono alla rete eHealth, sostenuta dalla Commissione, hanno concordato una serie di orientamenti (12) per codificare le norme di convalida che contribuirebbero in modo significativo al processo di verifica.

Insieme all’obbligo di compilazione dei moduli di localizzazione dei passeggeri (PLF) introdotto dagli Stati membri dell’UE, la verifica digitale dei certificati digitali è intesa a evitare strozzature, riducendo così eventuali assembramenti e tempi di attesa negli aeroporti, in particolare nelle ore di punta. Gli assembramenti dovrebbero essere evitati per ridurre il rischio di potenziali infezioni da COVID-19. Le modalità e i tempi specifici della verifica incideranno sulla misura in cui le strozzature vengono evitate. Finora gli aeroporti e le compagnie aeree hanno adottato misure per gestire il crescente flusso di passeggeri, ad esempio riaprendo i terminal chiusi e aumentando il numero di addetti agli sportelli di accettazione delle compagnie aeree o ai banchi informazioni. In tal modo è stato possibile gestire il primo aumento del numero di passeggeri; sussiste tuttavia il rischio che più avanti, nel corso dell’estate 2021, le capacità non siano sufficienti. È probabile che gli aeroporti già congestionati nel 2019 raggiungano il loro limite di capacità con il 50 %-60 % dei livelli di traffico del 2019. Sebbene finora non si sia ancora verificata una congestione significativa, già dall’inizio del mese di luglio 2021 gli aeroporti dell’UE registrano il 45 % circa dei volumi di traffico aereo del 2019. Una gestione dei passeggeri fluida, senza interruzioni, consentirà agli operatori di far fronte all’aumento del traffico aereo di passeggeri nelle settimane a venire.

In alcuni Stati membri dell’UE gli operatori delle compagnie aeree svolgono la verifica dei certificati COVID digitali dell’UE ed è quindi importante che siano dotati del software a tale scopo necessario. Secondo una recente indagine condotta dall’Airports Council International Europe (ACI Europe), le principali problematiche incontrate dagli operatori sono la moltiplicazione dei controlli (64 %) e la verifica nelle strutture aeroportuali (54 %). Nella stessa indagine l’82 % degli operatori ha dichiarato che i certificati COVID digitali dell’UE non sono sottoposti a verifica all’esterno dell’area aeroportuale, prima della partenza (13). In alcuni Stati membri dell’UE alcune norme sono tuttora divergenti rispetto agli orientamenti altrimenti emanati dalla rete eHealth e adottati in tutta l’UE.

Da un’indagine condotta tra gli Stati membri dell’UE in merito alle modalità di verifica del certificato COVID digitale dell’UE per i viaggi aerei è emerso che attualmente il processo di verifica è organizzato in 15 modi diversi. Alcuni Stati membri dell’UE hanno deciso, ad esempio, di affidare agli aeroporti la responsabilità di verificare il certificato COVID digitale dell’UE, mentre altri hanno imposto tale obbligo alle compagnie aeree, e altri ancora ad entrambi. Molti Stati membri dell’UE hanno inoltre scelto di assegnare alle autorità pubbliche il compito di verificare il certificato COVID digitale dell’UE dei passeggeri in arrivo. Sebbene sia stato sviluppato, tra l’altro, quale strumento per agevolare spostamenti senza ostacoli, in particolare all’interno dello spazio Schengen, è importante sottolineare che il certificato COVID digitale dell’UE non è un documento di viaggio né un prerequisito per viaggiare (14).

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Il mercato unico del trasporto aereo dell’UE necessita del certificato COVID digitale dell’UE quale strumento per far fronte all’aumento dei flussi di passeggeri nei mesi estivi del 2021 e durante la ripresa. Dopo aver operato insieme con successo per rendere operativo il certificato COVID digitale dell’UE, il passo successivo deve essere quello di agevolare ulteriormente la sicurezza e la continuità degli spostamenti durante la pandemia.

Il 28 giugno 2021 i servizi della Commissione europea hanno pubblicato raccomandazioni operative contenute in una nota informativa dal titolo Making the most of the EU Digital COVID Certificates in aviation: Recommendations and guidance for Member States (15). Il 30 giugno 2021 la rete eHealth, di cui fanno parte esperti nazionali in materia di salute, ha adottato un documento di orientamento (16) che definisce gli elementi tecnici e operativi per l’utilizzo dei certificati COVID digitali dell’UE nel settore del trasporto aereo. Il documento presenta varie opzioni di verifica, possibili a livello sia giuridico (dal punto vista della protezione dei dati dell’UE, nel pieno rispetto del GDPR dell’UE (17)) sia tecnico.

La presente comunicazione mira a fornire principi generali, pratiche ottimali, raccomandazioni e orientamenti per gli Stati membri dell’UE al fine di agevolare la verifica dei certificati COVID digitali dell’UE nel settore del trasporto aereo man mano che si entra nel vivo della stagione turistica estiva e oltre. In un primo tempo ciò riguarderà sostanzialmente il settore del trasporto aereo, ma dovrebbe essere gradualmente adottato da altri modi di trasporto (ad es. traghetti, navi da crociera, trasporto ferroviario e stradale), ove possibile e tenuto conto delle rispettive specificità.

3.   Approccio raccomandato

La presente sezione illustra una serie di raccomandazioni e di orientamenti destinati agli Stati membri dell’UE. Anche alle compagnie aeree e agli aeroporti, essendo l’interfaccia più vicina ai passeggeri, spetteranno un ruolo importante e la responsabilità di realizzare appieno i benefici derivanti dal certificato COVID digitale dell’UE nel settore del trasporto aereo.

Il regolamento 2021/953 specifica che, fatta salva la competenza degli Stati membri dell’UE di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, qualora accettino il certificato COVID digitale dell’UE essi si astengono dall’imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali ulteriori test per l’infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l’autoisolamento in relazione ai viaggi, a meno che non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall’ECDC sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1475. La raccomandazione 2020/1475 specifica che, nell’adottare e applicare restrizioni alla libera circolazione, gli Stati membri dell’UE dovrebbero rispettare i principi del diritto dell’UE, segnatamene la proporzionalità e non discriminazione, e dovrebbero agire in modo coordinato.

Al fine di garantire maggiore chiarezza per i passeggeri e un’esperienza di viaggio senza intoppi e interruzioni, tutti gli operatori coinvolti nel processo di verifica devono essere pienamente consapevoli del loro ruolo e delle azioni che sono chiamati a svolgere. Per un’attuazione agevole del certificato COVID digitale dell’UE è essenziale che tutti gli Stati membri dell’UE forniscano ai portatori di interessi pertinenti e al grande pubblico informazioni chiare, complete e tempestive su eventuali restrizioni alla libera circolazione. Gli Stati membri dell’UE dovrebbero assicurarsi che le informazioni pubblicate sul sito web «Re-open EU» siano complete, aggiornate e facili da comprendere, per quanto riguarda sia gli Stati membri dell’UE sia i paesi terzi.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre aggiornare e pubblicare in piena trasparenza le norme di convalida applicabili. Le norme dovrebbero essere pubblicate sul gateway dedicato ai certificati COVID digitali dell’UE, che ne sostiene la funzionalità e distribuisce informazioni alle app di verifica e wallet, nonché rese disponibili sul sito Re-open EU. A fini di trasparenza, le norme dovrebbero comprendere chiaramente tutte le informazioni pertinenti, come gli elenchi dei vaccini per i quali si accettano i certificati. Le informazioni attualmente pubblicate dagli Stati membri non sempre sono chiare per i passeggeri.

Gli Stati membri dell’UE dovrebbero garantire che le compagnie aeree, il personale aeroportuale o altri operatori autorizzati a verificare i certificati COVID digitali dell’UE siano pienamente informati sull’importanza del loro ruolo e sulle azioni che sono chiamati a svolgere. Tali informazioni dovrebbero inoltre essere messe a disposizione del pubblico, in modo che i passeggeri siano informati riguardo ai punti in cui possono aspettarsi verifiche pertinenti.

Raccomandazione n. 1: gli Stati membri dell’UE dovrebbero fornire agli operatori e ai viaggiatori informazioni complete, comprensibili e tempestive in merito ai requisiti e ai processi di verifica.

Raccomandazione n. 2: gli Stati membri dell’UE dovrebbero garantire che le informazioni pubblicate sul sito web Re-open EU siano complete, aggiornate e facili da comprendere.

Lo sviluppo di certificati COVID digitali dell’UE interoperabili segna una svolta senza precedenti, tesa a evitare un mosaico di singoli certificati digitali basati su specifiche tecniche diverse in ciascuno Stato membro dell’UE. Gli Stati membri dell’UE hanno approvato, tramite la rete eHealth, un documento di orientamento sulle norme di convalida per il certificato COVID digitale dell’UE al fine di consentire non solo la verifica dell’autenticità del certificato, ma anche la sua conformità alle corrispondenti norme di viaggio. Qualora gli operatori delle compagnie aeree o degli aeroporti siano tenuti a verificare i certificati COVID digitali dell’UE, gli Stati membri dell’UE dovrebbero pubblicare e mantenere aggiornate le norme di convalida. Sebbene debba essere prevista la possibilità di presentare di persona il certificato COVID digitale dell’UE nell’aeroporto di partenza e di effettuare la verifica manuale delle norme operative applicabili, gli operatori e le autorità dovrebbero promuovere i processi di verifica elettronica delle norme operative, in modo da accelerarli.

Raccomandazione n. 3: gli Stati membri dell’UE dovrebbero integrare le norme di viaggio applicabili nei processi di verifica e mettere a disposizione degli operatori un’applicazione che verifichi le rispettive norme alla luce degli orientamenti sulle norme di convalida concordati dalla rete eHealth (18).

Raccomandazione n. 4: gli Stati membri dell’UE dovrebbero rendere disponibili e mantenere sempre aggiornate le norme di convalida dei viaggi nel gateway dedicato al certificato COVID digitale dell’UE.

Raccomandazione n. 5: gli Stati membri dell’UE dovrebbero avvalersi, ove possibile, di mezzi elettronici di verifica conformemente ai pertinenti orientamenti della rete eHealth.

I certificati COVID digitali dell’UE si basano su un quadro di fiducia concordato, istituito e gestito dalla Commissione e dagli Stati membri, in linea con le norme applicabili di cui al regolamento (UE) 2021/953. Tale quadro di fiducia garantisce l’affidabilità e la sicurezza dei processi di rilascio e verifica dei certificati. Come indicato nel protocollo dell’AESA e dell’ECDC per la sicurezza sanitaria del trasporto aereo in relazione alla COVID-19 (19), se la verifica è stata completata in modo affidabile prima della partenza da un punto di vista epidemiologico non sussistono motivi per effettuare ulteriori controlli dello stesso certificato in una fase successiva del viaggio. Tale duplicazione dei controlli dovrebbe essere evitata. Gli Stati membri dovrebbero pertanto verificare il certificato COVID digitale dell’UE in via prioritaria prima della partenza. Dal punto di vista della sicurezza sanitaria, ciò contribuirebbe inoltre a ridurre il rischio che viaggino passeggeri malati. La verifica all’arrivo potrebbe essere condotta secondo un approccio basato sul rischio.

Per evitare la duplicazione dei controlli da parte di diversi soggetti (ad es. gli operatori delle compagnie aeree e le autorità pubbliche), le autorità, gli aeroporti e le compagnie aeree dovrebbero, quanto più possibile, accordarsi per applicare la modalità dello «sportello unico» alla partenza. Gli Stati membri dell’UE dovrebbero pertanto evitare di esigere la verifica dei certificati COVID digitali dell’UE in più di un’occasione durante il viaggio aereo (ad es. durante l’accettazione in aeroporto e nuovamente al momento dell’imbarco). È opportuno osservare che gli obblighi di verifica dei certificati istituiti dal regolamento (UE) 2021/953 non giustificano, di per sé, il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne.

Secondo il summenzionato protocollo dell’AESA e dell’ECDC per la sicurezza sanitaria del trasporto aereo in relazione alla COVID-19, da un punto di vista medico l’opzione più efficace è quella di verificare il certificato COVID digitale dell’UE prima di arrivare all’aeroporto di partenza. Attualmente però l’82 % degli operatori aeroportuali riferisce che i certificati COVID digitali dell’UE non sono sottoposti a verifica all’esterno dell’area aeroportuale prima della partenza (20). Si raccomanda vivamente agli Stati membri dell’UE e agli operatori dei servizi di trasporto di assicurarsi che la verifica sia effettuata il prima possibile, preferibilmente durante la procedura di accettazione online di una compagnia aerea o tramite un portale/servizio web di uno Stato membro dell’UE, purché ciò avvenga in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

Laddove lo Stato membro di arrivo deroghi a determinate restrizioni di viaggio connesse alla salute per i viaggiatori in possesso di un certificato COVID digitale dell’UE o di un altro documento analogo, lo Stato membro di partenza dovrebbe assicurarsi che tutti i passeggeri abbiano presentato i loro certificati COVID digitali dell’UE prima dell’imbarco sull’aereo. Anche se si dovrebbero sempre preferire i controlli al di fuori dell’aeroporto, i certificati di tutti i passeggeri che non li hanno presentati all’esterno dell’area aeroportuale dovrebbero essere in tale eventualità verificati nell’aeroporto di partenza. Laddove i controlli siano effettuati negli aeroporti, dovrebbero essere impiegate risorse commisurate al numero di verifiche da effettuare, al fine di garantire in ogni momento un flusso scorrevole di passeggeri.

La cooperazione tra gli Stati membri e gli operatori dei servizi di trasporto è essenziale per attuare al meglio queste procedure, che richiedono un ulteriore impegno affinché siano basate su soluzioni sperimentate. In tal modo gli effetti positivi del certificato COVID digitale dell’UE sulla praticità e sulla scorrevolezza del flusso di passeggeri non sarebbero compromessi dal processo di verifica negli aeroporti e si limiterebbe il rischio potenziale per la sicurezza sanitaria. Secondo la rete eHealth, tale opzione potrebbe tuttavia richiedere lunghi tempi di sviluppo e sperimentazione, per cui l’attuazione potrebbe avere luogo dopo l’estate del 2021 (21).

Certificato COVID digitale dell’UE e protezione dei dati

Il quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell’UE garantisce il massimo livello di protezione dei dati, in linea con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio («GDPR») (22). Gli operatori dei trasporti, quali le compagnie aeree, sono autorizzati a trattare le informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di verifica stabiliti dal diritto nazionale applicabile, purché non conservino i dati personali contenuti nei codici QR, come espressamente stabilito nel regolamento. Ciò significa che la base giuridica necessaria per consentire alle compagnie aeree di verificare i certificati COVID digitali dell’UE si applica già durante il processo di accettazione online, che può evitare strozzature e assembramenti negli aeroporti.

Raccomandazione n. 6: gli Stati membri dell’UE dovrebbero garantire che la verifica del certificato COVID digitale dell’UE sia effettuata il prima possibile e preferibilmente prima che il passeggero arrivi all’aeroporto di partenza.

Raccomandazione n. 7: gli Stati membri dell’UE dovrebbero assicurarsi che gli operatori siano autorizzati a verificare il certificato COVID digitale dell’UE e che cooperino con le compagnie aeree per agevolare l’integrazione dei processi di verifica nelle procedure di accettazione conformemente alle disposizioni del regolamento relativo al certificato COVID digitale dell’UE.

Le misure relative ai viaggi, come il modulo di localizzazione dei passeggeri (PFL) o il certificato COVID digitale dell’UE, costituiscono strumenti complementari intesi a sostenere la ripresa in sicurezza delle attività di viaggio, potenziando al contempo le capacità di tracciamento dei contatti degli Stati membri dell’UE e riducendo i rischi di trasmissione. Idealmente, dovrebbero comportare il miglior disagio possibile per i viaggiatori e non turbare la loro esperienza di viaggio. Anche la raccolta del PFL, come la verifica del certificato COVID digitale dell’UE, dovrebbe essere effettuata il prima possibile, e preferibilmente prima che il passeggero arrivi all’aeroporto di partenza, per evitare che i passeggeri siano sottoposti a procedure multiple.

Scenari possibili

Prima di arrivare all’aeroporto di partenza, potrebbero essere presi in considerazione due possibili scenari di verifica del certificato COVID digitale dell’UE:

1)

la verifica durante l’accettazione online della compagnia aerea -

questo caso d’uso presenta il vantaggio operativo di verificare i documenti relativi alla salute dei passeggeri in un unico luogo e prima di arrivare all’aeroporto di partenza; inoltre non richiede un’attuazione tecnica eccessivamente complessa. Va altresì ricordato che il regolamento (UE) 2021/953 e il GDPR consentono agli operatori dei trasporti di trattare i dati sanitari, se questo caso d’uso è previsto dal diritto nazionale, purché i dati non siano conservati;

2)

la verifica dei documenti di viaggio mediante applicazioni specifiche e un servizio web sviluppato in conformità al regolamento (UE) 2021/953 - in questo scenario si potrebbe prevedere di combinare la verifica del certificato COVID digitale dell’UE, del modulo di localizzazione dei passeggeri (in formato digitale) e di altre misure/prescrizioni sanitarie. Anche questo caso d’uso presenterebbe il vantaggio di verificare i documenti sanitari dei passeggeri in un unico luogo e prima di arrivare all’aeroporto di partenza.

Poiché la seconda soluzione di cui sopra non è disponibile nella maggior parte degli Stati membri e richiede tempi di sviluppo e di sperimentazione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare nell’ottica di attuarla quanto prima dopo l’estate del 2021 (cfr. il punto 6.1 degli orientamenti emanati dalla rete eHealth Validation of EU Digital COVID Certificate in the context of air transport(23).

Raccomandazione n. 8: gli Stati membri dell’UE dovrebbero adoperarsi per migliorare il coordinamento della verifica del PFL e del certificato COVID digitale dell’UE. Gli Stati membri dell’UE dovrebbero garantire una stretta cooperazione con gli operatori dei servizi di trasporto per consentire la verifica dei certificati COVID digitali dell’UE contemporaneamente alla raccolta di altre informazioni relative al viaggio, come il PFL.

Raccomandazione n. 9: gli Stati membri dell’UE dovrebbero adoperarsi per trovare soluzioni che possano agevolare la verifica del certificato COVID digitale dell’UE e la raccolta dei dati relativi al PFL con l’obiettivo di introdurre tale soluzione nell’autunno di quest’anno.

4.   Conclusioni

Il rapido sviluppo e la messa in opera del certificato COVID digitale dell’UE sono una pietra miliare e rappresentano un contributo fondamentale nella lotta alla pandemia. Dimostrano in modo efficace in che modo l’Europa possa conseguire in tempi record risultati concreti che hanno un impatto positivo sulle vite di centinaia di milioni di cittadini, residenti e visitatori dell’UE. Il certificato COVID digitale dell’UE sostiene, grazie alla sua affidabilità e facilità d’uso, il ripristino della libera circolazione in Europa, mantenendo nel contempo un livello elevato di controllo della pandemia, e rappresenta un elemento chiave per rilanciare i settori dei viaggi e del turismo, che sono stati tra i più duramente colpiti dalla pandemia. Il certificato COVID digitale dell’UE è stato il frutto di un lavoro collettivo della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché degli Stati membri dell’UE, e dei loro enormi sforzi per sviluppare in tempo utile per la stagione estiva 2021 lo strumento necessario a tale scopo. Un ulteriore impegno è in corso per estendere il riconoscimento del certificato COVID digitale dell’UE e di analoghe credenziali sanitarie da e verso i paesi terzi, quale base per la riapertura reciproca dei viaggi internazionali, ove la situazione epidemiologica lo consenta.

L’armonizzazione e la digitalizzazione dei protocolli di verifica sono fondamentali per offrire ai viaggiatori europei un’esperienza di viaggio senza ostacoli. Gli orientamenti e i principi generali della presente comunicazione intendono contribuire a un’esperienza di viaggio agevole. La Commissione invita gli Stati membri e tutti gli attori coinvolti nell’ecosistema del trasporto aereo a collaborare ai fini di un migliore coordinamento nell’attuazione del certificato COVID digitale dell’UE sulla base delle raccomandazioni delineate nella presente comunicazione. Questo approccio raccomandato per il settore del trasporto aereo potrebbe essere gradualmente adottato anche da altri modi di trasporto.


(1)  Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1) e regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(2)  Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).

(3)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

(4)  https://reopen.europa.eu/it

(5)  https://ec.europa.eu/growth/content/new-european-tourism-covid-19-safety-seal-available_it

(6)  Eurocontrol, Daily traffic variation, Network Manager Area, 8 luglio 2021 (https://www.eurocontrol.int/Economics/DailyTrafficVariation-States.html?ectl-public).

(7)  I certificati di vaccinazione, di guarigione e per i test in relazione alla COVID-19 emessi dalla Svizzera in conformità all’ordinanza svizzera sui certificati COVID-19 sono già trattati come equivalenti a quelli rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1126 della Commissione, dell’8 luglio 2021, che stabilisce l’equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Svizzera ai certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 49).

(8)  Le specifiche relative al certificato COVID digitale dell’UE riguardanti la struttura dei dati e i meccanismi di codifica, compreso il codice QR, atto a garantire che tutti i certificati (digitali o in versione cartacea) possano essere letti e verificati, sono disponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_it

(9)  Come stabilito all’articolo 21 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e attuato dalla direttiva 2004/38/CE.

(10)  Considerando 6 del regolamento (UE) 2021/953.

(11)  Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/953, i dati personali inclusi nei certificati COVID digitali dell’UE devono essere trattati dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di transito, o dagli operatori di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri tenuti, a norma del diritto nazionale, ad attuare determinate misure di sanità pubblica durante la pandemia di COVID-19, unicamente per verificare e comprovare lo stato di vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare. A tal fine, i dati personali sono limitati allo stretto necessario. I dati personali consultati a norma di tale paragrafo non sono conservati. A norma del considerando 30 del regolamento, se i cittadini dell’Unione o i loro familiari non sono in possesso di un certificato di vaccinazione conforme ai requisiti del regolamento, occorre dare loro ogni ragionevole possibilità di dimostrare con altri mezzi che dovrebbero beneficiare della revoca delle pertinenti restrizioni alla libera circolazione concessa da uno Stato membro ai titolari di certificati di vaccinazione.

(12)  https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/eu-dcc_validation-rules_en.pdf

(13)  L’indagine ha coinvolto 27 operatori e 92 aeroporti situati in 19 paesi europei (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria). Tali aeroporti gestiscono il 58 % del numero totale di passeggeri dello spazio UE+SEE+CH.

(14)  Esso mira a facilitare l’esercizio del diritto di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri stabilendo un quadro comune vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Detto quadro comune dovrebbe contribuire ad agevolare, in modo coordinato, la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, conformemente al diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2. In ogni caso, a norma del punto 12 della raccomandazione 2020/1475 del Consiglio, gli Stati membri non dovrebbero limitare la libera circolazione delle persone che viaggiano da o verso le zone di un altro Stato membro classificate come «verdi». Pertanto tali persone non dovrebbero essere tenute a esibire un certificato COVID digitale dell’UE.

(15)  https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2021-06-28-eu-digital-covid-certificates-in-aviation_en

(16)  https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/covid-certificate_air-transport_en.pdf

(17)  Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR).

(18)  https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/eu-dcc_validation-rules_en.pdf

(19)  EASA/ECDC COVID-19 Aviation Health Safety Protocol: Operational Guidelines for the management of air passengers and aviation personnel in relation to the COVID-19 pandemic, del 17 giugno 2021, disponibile all’indirizzo: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Joint%20EASA-ECDC%20Aviation%20Health%20Safety%20Protocol%20issue%203.pdf

(20)  ACI Europe, Survey on Digital COVID Certificates Implementation, 8 luglio 2021.

(21)  Cfr. il punto 6.1 del documento della rete eHealth Guidelines on Validation of EU Digital COVID Certificates in the context of air transport, 30 giugno 2021.

(22)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(23)  Rete eHealth, Guidelines on Validation of EU Digital COVID Certificates in the context of air transport, 30 giugno 2021


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 313/8


Tassi di cambio dell’euro (1)

4 agosto 2021

(2021/C 313/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1861

JPY

yen giapponesi

129,31

DKK

corone danesi

7,4367

GBP

sterline inglesi

0,85153

SEK

corone svedesi

10,1970

CHF

franchi svizzeri

1,0729

ISK

corone islandesi

147,60

NOK

corone norvegesi

10,4550

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,440

HUF

fiorini ungheresi

354,24

PLN

zloty polacchi

4,5438

RON

leu rumeni

4,9185

TRY

lire turche

10,0115

AUD

dollari australiani

1,6002

CAD

dollari canadesi

1,4880

HKD

dollari di Hong Kong

9,2236

NZD

dollari neozelandesi

1,6784

SGD

dollari di Singapore

1,6000

KRW

won sudcoreani

1 355,44

ZAR

rand sudafricani

16,9211

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6638

HRK

kuna croata

7,5009

IDR

rupia indonesiana

16 965,65

MYR

ringgit malese

5,0077

PHP

peso filippino

58,988

RUB

rublo russo

86,5106

THB

baht thailandese

39,272

BRL

real brasiliano

6,1610

MXN

peso messicano

23,5576

INR

rupia indiana

87,9575


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

5.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 313/9


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

(2021/C 313/04)

La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha deciso, di propria iniziativa, di aprire un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), estese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), («il regolamento di base»), in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Il riesame intermedio parziale si limita alla verifica dell’esenzione concessa a un esportatore coreano, ossia Young Heung Iron & Steel Co. Ltd. («Young Heung») (codice addizionale TARIC A969).

1.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108119, 7312108319, 7312108519, 7312108919 e 7312109819), esteso agli stessi cavi spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

2.   Misure in vigore

La base giuridica dell’esenzione attualmente in vigore è costituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione (2). Inizialmente è stata introdotta come esenzione dalle misure antielusione istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio (3) e prorogata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (4).

3.   Motivazione del riesame

Vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che le circostanze sulla base delle quali è stata concessa l’esenzione a Young Heung sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

Il 6 maggio 2020 Young Heung ha chiesto di modificare il proprio nome in Youngwire. Tuttavia dalla documentazione fornita risulta che Young Heung è stata oggetto di un’importante riorganizzazione, anche attraverso l’acquisizione delle attività di un altro esportatore coreano che beneficia dell’esenzione, ossia Dae Heung Industrial Co. Ltd. («Dae Heung»).

Si ritiene che tali cambiamenti significativi, emersi nel contesto della richiesta di modifica del nome, avrebbero potuto incidere sul diritto della società di beneficiare di un’esenzione dalle misure antielusione in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica di Corea.

4.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato alla verifica dell’esenzione concessa a Young Heung, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo11, paragrafo 3 del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 4. L’obiettivo del riesame è stabilire se Youngwire abbia ancora diritto all’esenzione.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (5) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

4.1   Periodo dell’inchiesta di riesame

L’inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 giugno 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»).

4.2   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà un questionario a Youngwire. Il produttore esportatore Youngwire dovrà presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Copie dei questionari sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2544

4.3   Comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza della modifica dell’esenzione. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.4   Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

4.5   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

Nella fase delle risultanze definitive la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

4.6   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (6). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

Indirizzo e-mail: TRADE-R750-SRC@ec.europa.eu

5.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

6.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni.

Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale.

7.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata adducendo motivi validi.

In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata in questione dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. Tale parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione

9.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le parti interessate sono invitate a seguire i calendari indicati al punto 5.7 del presente avviso anche per quanto riguarda le domande di intervento, comprese le audizioni, del consigliere-auditore. Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione, del 19 aprile 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 40)

(3)  Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 400/2010, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malesia (GU L 117 dell’11.5.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

(5)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(6)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

5.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 313/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10383 — Blackstone/Vista/Ellucian)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 313/05)

1.   

In data 27 luglio 2021, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Blackstone Group Inc («Blackstone», Stati Uniti),

Vista Equity Partners Management, LLC («Vista», Stati Uniti),

Ellucian Company L.P. («Ellucian», Stati Uniti).

Blackstone e Vista acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Ellucian.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Blackstone: gestione di attivi alternativi a livello mondiale,

Vista: impresa di investimento privata che gestisce una serie di società in portafoglio che operano nella fornitura di servizi informatici ed è specializzata nello sviluppo e nel funzionamento di imprese nel settore dei software, dei dati e delle tecnologie,

Ellucian: fornitore di software e di servizi cloud a istituti di istruzione superiore, quali software per la pianificazione delle risorse aziendali, sistemi di informazione per gli studenti, software di gestione delle relazioni aziendali e strumenti di analisi. Ellucian è attualmente controllata da TPG Capital.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10383 — Blackstone/Vista/Ellucian

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

5.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 313/16


Pubblicazione di una richiesta di cancellazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari

(2021/C 313/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla cancellazione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (2), entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

Richiesta di cancellazione ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«Holsteiner Karpfen»

n. UE: PGI-DE-0343-CANCEL

DOP ( ) IGP (X) STG ( )

1.   Denominazione registrata di cui si propone la cancellazione

«Holsteiner Karpfen»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.7.

4.   Persona o organismo che presenta la domanda di cancellazione

Nome:

Verband der Binnenfischerei und Teichwirte Schleswig-Holstein e.V.

Indirizzo:

Grüner Kamp 15-17

24768 Rendsburg

GERMANIA

Telefono:

+49 43319453432

Fax

+49 43319453439

E-mail:

fischereiverband@lksh.de

Interesse legittimo:

L’organismo che presenta la richiesta è identico all’organismo e all’utilizzatore originario della denominazione geografica «Holsteiner Karpfen» e ha pertanto un legittimo interesse per quanto riguarda la richiesta di cancellazione.

5.   Tipo di cancellazione e relative motivazioni

In conformità dell’articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1151/2012

lettera a)

lettera b)

In conformità dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1151/2012

Motivi:

Da quando è stata concessa l’IGP «Holsteiner Karpfen» le condizioni per la produzione della carpa sono costantemente peggiorate. In particolare, la rigorosa protezione dei predatori come i cormorani, le aquile e, più di recente, le lontre hanno aumentato le perdite finanziarie, rendendo la produzione commerciale di carpe non più sostenibile. Al momento della registrazione della denominazione nel 2007, il rendimento della carpa da consumo era ancora di 250 tonnellate, ma nel 2018 era sceso a 65 tonnellate. Quest’anno alcune imprese prevedono di non poter più soddisfare il proprio fabbisogno di carpe da consumo destinate alla vendita diretta. Dopo oltre due anni di consultazioni e deliberazioni, gli allevatori di carpe dell’associazione hanno convenuto di chiedere la cancellazione dell’IGP «Holsteiner Karpfen».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


5.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 313/18


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 313/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Nostrano Valtrompia»

n. UE: PDO-IT-0823-AM01 – 24 novembre 2020

DOP (X) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio di Tutela del Nostrano Valtrompia con sede in via G. Matteotti, 327, 25063 Gardone V.T. PEC: dopnostranovaltrompia@legalmail.it

Il Consorzio di Tutela del Nostrano Valtrompia è costituito dai produttori di formaggio «Nostrano Valtrompia» ed è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto ministeriale (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) 14-10-2013, n. 12511.

2.   Stato membro o Paese Terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del Prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

5.1.    Descrizione del prodotto

La modifica riguarda la percentuale di grasso sul secco. Inoltre è stato eliminato il contenuto di grasso riferito al formaggio tal quale.

La modifica riguarda l’articolo 2 del disciplinare e il punto 3.2 del documento unico

Viene eliminato il contenuto di grasso, riferito al formaggio tal quale.

Dove è scritto:

«Il contenuto di grasso, riferito al formaggio tal quale, è compreso tra 18 e 28 %.

Il contenuto di grasso, espresso sulla sostanza secca, è compreso tra il 27,5 e 42,0 %.»,

è stato scritto:

«Il contenuto di grasso, espresso sulla sostanza secca, è compreso tra il 27,5 e 45,0 %.».

L’aumento della percentuale di grasso sul secco trova giustificazione dal fatto che dal 2012, anno in cui è stata ottenuta la DOP, l’interesse per questo formaggio ha portato molte aziende di montagna ad entrare nella filiera certificata.

Le nuove aziende sono spesso gestite da giovani allevatori che utilizzano tecniche più razionali rispetto ad un tempo, nella gestione della stalla.

La riduzione del numero di munte, il miglioramento genetico, l’aumento della dimensione media dell’allevamento, il miglior bilanciamento della razione alimentare, oltre a migliorare le condizioni igieniche sanitarie della mandria, porta ad ottenere un latte qualitativamente superiore con una percentuale in grasso che tende ad aumentare leggermente. Di conseguenza, il formaggio che si ottiene possiede un contenuto in grasso, espresso sul secco, tendenzialmente più alto.

Inoltre l’aumento della percentuale di grasso sul secco non influisce sulle caratteristiche del formaggio che rimane anche secondo lo standard Codex Alimentarius un formaggio semigrasso.

La scelta di eliminare la misurazione della percentuale di grasso riferita al formaggio tal quale deriva dal fatto che in questi anni la presenza di due riferimenti, il primo del grasso sul tal quale ed il secondo del grasso sul secco, ha generato difficoltà di interpretazione in sede di controllo, quando solo uno dei due parametri è stato rispettato.

Tale scelta trova giustificazione nello standard Codex Alimentarius, che dà la definizione generale di formaggio (Codex Stan 283/1978) classificando i formaggi in funzione del loro contenuto in grasso riferito alla sostanza secca, al fine di rendere il dato più oggettivo e non influenzabile dal tenore in acqua del formaggio.

5.2.    Metodo di ottenimento

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare punto 5.2 relativamente al sieroinnesto

Dove è scritto:

«È consentita l’aggiunta, fino ad un massimo del 2 % del latte in caldaia, di sieroinnesto ottenuto per incubazione di latte o di siero cotto di fine caseificazione, proveniente al massimo dalle lavorazioni dei tre giorni precedenti.»,

è stato scritto:

«È consentita l’aggiunta, fino ad un massimo del 2 % del latte in caldaia, di colture naturali ottenute per incubazione di latte o di siero cotto di fine caseificazione, proveniente al massimo dalle lavorazioni dei tre giorni precedenti.».

Al fine di ridurre il numero di forme di formaggio non conformi a causa di difetti strutturali (occhiature, spaccature, ecc.) conseguenti a fermentazioni anomale per la presenza di forme microbiche indesiderate, oltre all’aggiunta di fermenti lattici ottenuti da sieroinnesto, già prevista dal disciplinare in vigore, si vorrebbe consentire anche l’utilizzo di lattoinnesto naturale ottenuto dal riscaldamento di porzione del latte aziendale lasciato a maturare a temperature decrescenti per un massimo di 24 ore.

Questa tecnica consente di potenziare naturalmente i fermenti lattici migliori, presenti nell’ambiente stalla e caseificio, consentendo una selezione naturale dei fermenti più idonei all’ottenimento di formaggi privi di difetti. Tutta la biodiversità microbica naturale verrebbe così valorizzata e utilizzata al fine del miglioramento della qualità del prodotto finale.

Il processo di trasformazione del «Nostrano Valtrompia», che prevede l’utilizzo di latte crudo, ricco di una flora microbica che varia in conseguenza di mutevoli condizioni ambientali, può essere compromesso da fermentazioni anomale nel formaggio causate da parte di microflora indesiderata.

La presenza di fermentazioni non desiderate nel corso della stagionatura del «Nostrano Valtrompia» è un fenomeno non inusuale, soprattutto nei periodi di cambio di stagione e/o di cambio di alimentazione delle bovine (ad es. dal foraggio secco al foraggio verde). Tali fermentazioni hanno effetti sulla compattezza della pasta del formaggio, con formazione di occhiature, anche rilevanti, tali da compromettere la conformità del formaggio al disciplinare di produzione. Per evitare l’esclusione di numerose forme, con danni economici poco sopportabili da piccole aziende di montagna in seguito al deprezzamento del prodotto non marchiato, si propone di introdurre la tecnica del lattoinnesto. La tecnica del lattoinnesto naturale consente di «potenziare» la microflora autoctona partendo direttamente dal latte, con una capacità di selezione della microflora superiore a quella che si può avere durante la preparazione del sieroinnesto derivante da un formaggio la cui cagliata è cotta fino a 52 °C. Prevedendo l’utilizzo di entrambe le tipologie di starter naturale ogni azienda potrà tenere sotto controllo più agevolmente la flora microbica indesiderata nelle fasi di lavorazione e nel primo periodo della stagionatura, con maggiori garanzie di mantenimento della qualità del «Nostrano Valtrompia».

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare punto 5.2 relativamente al materiale con cui sono fatti gli attrezzi tradizionali usati nel processo produttivo

Dove è scritto:

«Dopo la rottura fine del coagulo con spino, fino ad ottenere granuli di cagliata dalle dimensioni di un chicco di riso, la cagliata è mantenuta in agitazione con la rotella, tradizionale attrezzo di legno formato da un disco di legno montato su un lungo manico, ed è quindi cotta a temperature comprese tra 47 e 52 °C. Al latte in caldaia o alla miscela di siero e cagliata prima della cottura è aggiunto zafferano in quantità comprese tra 0,05-0,2 g/100 kg di latte. La cagliata cotta, dopo giacenza sul fondo della caldaia per tempi compresi tra 15 e 60 min, viene estratta con telo o con la mastella, tradizionale recipiente di legno di forma cilindrica, ove permane fino al suo trasferimento in fascera.»,

è stato scritto:

«Dopo la rottura fine del coagulo con spino, fino ad ottenere granuli di cagliata dalle dimensioni di un chicco di riso, la cagliata è mantenuta in agitazione con la rotella, tradizionale attrezzo in legno o altro materiale idoneo all’utilizzo caseario, formato da un disco montato su un lungo manico, ed è quindi cotta a temperature comprese tra 47 e 52 °C. Al latte in caldaia o alla miscela di siero e cagliata prima della cottura è aggiunto zafferano in quantità comprese tra 0,05-0,2 g/100 kg di latte.

La cagliata cotta, dopo giacenza sul fondo della caldaia per tempi compresi tra 15 e 60 min, viene estratta con telo o con la mastella, tradizionale recipiente, in legno o altro materiale idoneo all’utilizzo caseario, di forma cilindrica, ove permane fino al suo trasferimento in fascera.».

Al fine di consentire l’ingresso nella filiera DOP di piccoli caseifici di montagna, che raccolgono e lavorano il latte degli allevatori della zona, gestiti da giovani produttori, si prevede di poter utilizzare attrezzi tradizionali come la rotella e la mastella ma fatti con materiale di comune uso caseario, ammesso dalle norme igienico sanitarie, diverso dal legno.

Questo consente di rendere più agevole l’operazione di lavaggio delle attrezzature riducendo l’impegno lavorativo già elevato, soprattutto nelle aziende di autotrasformazione del latte.

La modifica riguarda l’articolo 5 punto 5.3 del disciplinare di produzione relativamente alla salatura del formaggio

Dove è scritto:

«5.3

Salatura

La salatura del formaggio avviene per aspersione manuale ripetuta di sale secco sulle facce e sullo scalzo, e la durata della salatura è variabile da 5 fino a 20 giorni in funzione delle dimensioni della forma.»,

è stato scritto:

«5.3

Salatura

La salatura del formaggio avviene per aspersione manuale ripetuta di sale secco sulle facce e sullo scalzo o per immersione in soluzione salina e la sua durata è variabile da 5 fino a 20 giorni in funzione delle dimensioni della forma.»

Tale modifica consente di ridurre la quantità di sale in quanto c’è un più agevole controllo di questa fase. La salatura in salamoia non compromette il raggiungimento delle caratteristiche finali del formaggio stabilite dal disciplinare di produzione ed è più facilmente gestibile da giovani casari cui manca l’esperienza della gestione della salagione a secco.

La modifica riguarda l’articolo 5 punto 5.4 relativa alla stagionatura del formaggio del disciplinare di produzione, l’articolo 3 del disciplinare di produzione e il punto 3.2 del documento unico

Dove è scritto:

«5.4

Stagionatura

Durante la stagionatura, con intervalli di 3-10 giorni, viene effettuato il rivoltamento sulla faccia delle forme. Inoltre, a partire dal terzo mese e fino al termine della stagionatura, la cura periodica delle forme prevede, ogni 7-20 giorni, la raspatura e successivamente l’oliatura della crosta con olio di lino.

La durata minima della stagionatura è di 12 mesi dal momento in cui la forma è posta nella fascera. Al termine della durata minima di stagionatura sullo scalzo viene impresso a fuoco il logo identificativo di cui all’art. 8.»,

è stato scritto:

«5.4

Stagionatura

Il periodo considerato di lavorazione del latte termina con la fase della salatura e comunque non prima di 20 giorni dal momento in cui la forma è posta nella fascera.

Durante la stagionatura, della durata minima di 12 mesi calcolati a partire dalla fine del periodo di salatura, viene effettuato il rivoltamento sulla faccia delle forme, con intervalli di 3-10 giorni. Inoltre, a partire dal terzo mese e fino al termine della stagionatura, la cura periodica delle forme prevede, ogni 7-20 giorni, la raspatura e successivamente l’oliatura della crosta con olio di lino. La durata minima del processo di trasformazione per la produzione del “Nostrano Valtrompia”, comprensivo del periodo di lavorazione e del periodo di stagionatura, è di 13 mesi. Al termine della durata minima di stagionatura sullo scalzo viene impresso a fuoco il logo identificativo di cui all’art. 8.».

Punto 3.2 del documento Unico

Dove è scritto:

«la durata minima della stagionatura è di 12 mesi»,

è stato scritto:

«la durata minima della stagionatura è di 12 mesi mentre il periodo minimo prima di immettere il formaggio in commercio (comprensivo pertanto della fase di lavorazione, dalla mungitura alla fine della salatura) è di 13 mesi.».

Una parte delle aziende produttrici non stagiona in proprio il formaggio, ma lo conferisce a terzi subito dopo la fine della salatura, pertanto si è reso necessario chiarire meglio le fasi della lavorazione e della stagionatura che in questi anni ha comportato contestazioni in sede di controllo.

Si considera completato il periodo della lavorazione nel momento in cui è terminata l’addizione degli ingredienti del formaggio e quindi anche del sale. La stagionatura incomincia nel momento in cui tutte le fasi della trasformazione sono completate.

Sulla base di questa distinzione si integra anche la frase relativa alla durata del processo di trasformazione (13 mesi), che comprenderà la fase di lavorazione e la fase di stagionatura (12 mesi dalla fine della salatura).

La necessità di distinguere con chiarezza le fasi di lavorazione del latte e della cagliata da quelle di stagionatura del formaggio è importante per meglio gestire il piano dei controlli e il processo di certificazione deputato all’organismo di controllo. In questo modo si agevola e si favorisce la distinzione tra le figure degli operatori della filiera (trasformatore, stagionatore) nell’applicazione del piano di controllo e dei relativi impegni.

DOCUMENTO UNICO

«Nostrano Valtrompia»

n. UE: PDO-IT-0823-AM01 – 24 novembre 2020

DOP (X) IGP ( )

1.   Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

«Nostrano Valtrompia»

2.   Stato membro o Paese Terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.3 — Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il formaggio «Nostrano Valtrompia» DOP è un formaggio semigrasso a pasta extra dura, prodotto tutto l’anno a partire da latte crudo e con l’aggiunta di zafferano. Le caratteristiche del prodotto al momento dell’immissione al consumo sono forma cilindrica con scalzo quasi diritto: il diametro è compreso tra 30 e 45 cm e l’altezza dello scalzo varia da 8 a 12 cm; il peso della forma può variare da 8 a 18 kg; la crosta è dura e presenta colorazioni variabili dal giallo bruno al rossastro; la pasta si presenta dura, tuttavia non eccessivamente granulosa, e può presentare occhiatura di dimensione medio-fine uniformemente distribuita; la pasta ha gusto e aroma pieni ed intensi senza percezione di note acide a maturazione minima e quando molto stagionata anche note di pungente appena accennate; il colore della pasta è giallo paglierino con tendenza al giallo verde. Il contenuto di grasso espresso sulla sostanza secca è compreso tra 27,5 e 45 %; il contenuto massimo di umidità è pari al 36 % del formaggio tal quale; la durata minima della stagionatura è di 12 mesi mentre il periodo minimo prima di immettere il formaggio in commercio (comprensivo pertanto della fase di lavorazione, dalla mungitura alla fine della salatura) è di 13 mesi.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Almeno il 75 % della sostanza secca totale è costituita da erba o fieno di prato polifita, mentre concentrati di cereali, leguminose, sottoprodotti della lavorazione dei medesimi, sale pastorizio e complessi minerali e vitaminici usati quali integratori non superano il 25 % della sostanza secca della razione alimentare.

Gli animali devono essere alimentati con erba e/o fieno di prato polifita, costituiti da essenze prative spontanee tra le quali Dactylis glomerata, Festuca ovina, Poa annua, Phleum pratense e Trifolium montanum, provenienti dal territorio identificato al punto 4, in misura sufficiente a garantire almeno il 50 % del fabbisogno giornaliero della razione totale, espresso in sostanza secca. Durante il periodo compreso tra giugno e settembre viene praticato l’alpeggio o il pascolo per non meno di 60 giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Non è praticata l’alimentazione delle bovine con insilato di mais.

Il latte proviene dalla zona di produzione ed è ottenuto da vacche di razza Bruna italiana iscritte al libro genealogico per almeno il 90 % del totale. Il restante 10 % può derivare da soggetti di altre razze o meticci. È prevista l’aggiunta di zafferano in quantità comprese tra 0,05 e 0,2 g/100 kg di latte.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, le fasi della sua trasformazione, la stagionatura, la raspatura e l’oliatura delle forme di formaggio devono avvenire nell’area geografica delimitata nel rispetto dei tempi e delle metodiche di produzione tradizionali.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il formaggio «Nostrano Valtrompia» DOP è commercializzato in forma intera e/o porzionata. La porzionatura del formaggio può avvenire in spicchi di peso variabile comunque tali da comprendere una parte dello scalzo che testimoni l’origine del formaggio. Le porzioni potranno essere pre-confezionate sia sottovuoto che in atmosfera modificata.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il formaggio «Nostrano Valtrompia» DOP è commercializzato in forma intera e/o porzionata ed è immesso al consumo munito di logo identificativo, comprensivo della scritta «Nostrano Valtrompia» ripetuta più volte e dal numero di matricola impressi sullo scalzo in fascera. È possibile apporre un disco di carta su una delle facce, sul quale è riportato il logo identificativo comprensivo della scritta «Nostrano Valtrompia» DOP affiancato dal logo comunitario.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio «Nostrano Valtrompia» DOP appartiene ai comuni della Provincia di Brescia ricadenti nella Valle Trompia, quali Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Irma, Gardone Val Trompia, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina, nonché la zona montana del comune di Gussago comprendente le frazioni Quarone e Civine.

5.   Legame con la zona geografica

Il formaggio «Nostrano Valtrompia» DOP è prodotto in un ambiente geografico caratterizzato da ripidi versanti, angusti prati di fondo valle e acclivi pascoli montani, sui quali crescono essenze prative spontanee, quali Dactylis glomerata, Festuca ovina, Poa annua, Phleum pratense, Trifolium montanum, ecc. Tali essenze, mangiate fresche dagli animali prevalentemente di razza Bruna, quando al pascolo durante l’alpeggio estivo, o affienate nel restante periodo dell’anno, contribuiscono alle caratteristiche organolettiche del latte, in quanto le loro componenti aromatiche sono veicolate direttamente nel latte. I medesimi fattori geografici hanno fatto permanere una struttura produttiva costituita prevalentemente da piccole aziende individuali che producono il latte, lo trasformano in formaggio che quindi stagionano. Si perpetua in tal modo in Valle Trompia la tradizionale figura dell’allevatore che è allo stesso tempo casaro e stagionatore, garanzia di una forte identità di filiera corta. La dimensione familiare dell’organizzazione produttiva assicura il mantenimento della pluralità delle pratiche tradizionali della valle, quali ad esempio la capacità di autoprodurre attrezzi per la caseificazione o l’oliatura della crosta, ed è infine strumento per la trasmissione orale delle conoscenze.

Il formaggio «Nostrano Valtrompia» DOP si caratterizza per il ridotto contenuto di umidità e di grasso che contribuisce alla consistenza dura, anche se non eccessivamente granulosa. È caratteristica l’assenza di percezione di note acide al gusto, tipica dell’equilibrio fermentativo della microflora autoctona del latte crudo.

Il colore della pasta è giallo paglierino, anche per l’uso di zafferano, con tendenza al giallo verde, mentre la crosta è dura con colore variabile dal giallo bruno al rossastro, grazie anche al contributo dei trattamenti di oliatura della crosta che preservano il formaggio da una precoce ed eccessiva perdita di umidità.

La struttura irregolare e accidentata del territorio ha portato sia alla forzata parcellizzazione dell’attività produttiva che alla disincentivazione della trasformazione industriale del latte, consolidando nel tempo organizzazioni aziendali che vedono, quale fulcro del sistema, la piccola azienda zootecnica di autotrasformazione del proprio latte. Infatti, il complesso sistema orografico, che vede alpeggi situati a oltre 1 800 metri s.l.m., e le difficoltà di ordine viabilistico dell’area di produzione condizionano da sempre la modalità di raccolta e trasformazione del latte, che avvengono tuttora in secchi/bidoni e bacinelle nelle aziende di autotrasformazione. La somma dei fattori legati alla particolarità della zona geografica e alle tecniche di lavorazione tradizionali determinano la specificità del latte e contribuiscono quindi alle caratteristiche del «Nostrano Valtrompia». Nello specifico l’affioramento spontaneo della crema di latte permette una sensibile riduzione del contenuto in grasso del latte destinato alla caseificazione e nello stesso tempo contribuisce a che nel latte si sviluppi una microflora autoctona importante per i processi di stagionatura e per le caratteristiche gustative del formaggio. L’azione combinata della microflora autoctona presente nel latte crudo di caldaia permette la corretta acidificazione della cagliata e nel corso della stagionatura contribuisce a produrre un’importante quantità di peptidi ed aminoacidi liberi che caratterizzano le proprietà di gusto e sapore rendendo il formaggio privo di note acide al gusto.

Durante il periodo di maturazione del formaggio «Nostrano Valtrompia» DOP, i produttori mantengono la pratica tradizionale di oliatura della forma per evitare che una perdita di umidità troppo veloce (con il raggiungimento precoce del valore di umidità massimo (36 %)) influenzi negativamente le attività enzimatiche, modificandone le caratteristiche di gusto intenso.

Inoltre la pratica consolidata dell’aggiunta di zafferano nel latte o alla miscela di siero e cagliata permette di migliorare l’aspetto della pasta del formaggio che altrimenti, per fattori legati alla scrematura parziale del latte e all’alimentazione delle bovine, potrebbe assumere un eccesso di tonalità verde.

In Valle Trompia è prevalente la figura dell’allevatore del bestiame che è anche casaro e stagionatore. Si riunisce quindi in una sola figura gran parte della filiera. In questo contesto interviene l’uso di tecniche comuni che si tramandano di padre in figlio.

L’addizione di zafferano, l’uso di caldaie di rame e di attrezzi spesso prodotti dagli stessi casari, quali lo spino, la rotella e la spannarola, e la cura, ad opera dei produttori, nelle operazioni di oliatura delle forme con olio di lino durante la stagionatura sono l’evidenza del mantenimento dell’antico metodo di lavorazione del latte che permette di ottenere il «Nostrano Valtrompia», formaggio espressione della cultura umana e agricola del territorio di produzione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente alla home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


5.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 313/25


Pubblicazione di una domanda di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2021/C 313/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DELL’UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«SOAVE»

PDO-IT-A0472-AM04

Data della domanda: 21 marzo 2019

1.   Richiedente e interesse legittimo

Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave

Associazione di produttori della DOP Soave

2.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Categorie di prodotto vitivinicolo

Legame

Restrizioni in materia di commercializzazione

3.   Descrizione e motivazioni della modifica

Previsione dell’imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Articolo 5, paragrafo 1

Descrizione e motivazioni

La modifica riguarda la previsione dell’imbottigliamento in zona di produzione delimitata.

Con questa modifica i produttori della DOP «Soave» intendono colmare una lacuna che era presente nell’originario disciplinare di produzione, approvato fin dal 1968, cioè in un’epoca in cui la normativa generale in materia di denominazioni d’origine, sia nazionale che comunitaria, disciplinavano l’imbottigliamento ed il confezionamento in zona delimitata. Infatti, una tale normativa generale è stata prevista a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 maggio 2000, nella causa C-388/95.

La modifica è motivata dalla necessità di salvaguardare la qualità dei vini della DOP «Soave», garantirne l’origine e assicurare l’efficacia, la tempestività ed economicità dei controlli.

Infatti, si evidenzia che il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino «Soave», che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni in particolare possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).

Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. L’imbottigliamento nella zona di origine, con l’assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.

Questi aspetti, associati all’esperienza e la profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine «Soave», consentono di effettuare l’imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.

L’imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di assicurare il controllo, da parte del competente organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.

Infatti, l’organismo di controllo, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare, nella zona di produzione può programmare con la massima tempestività le visite ispettive presso tutte le ditte interessate al momento dell’imbottigliamento del vino Soave, in conformità al relativo piano dei controlli.

Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino «Soave», preventivamente certificate idonee agli esami chimico-fisici ed all’esame organolettico dallo stesso organismo di controllo, siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all’autenticità del vino confezionato.

La modifica riguarda il documento unico alla sez. 1.9.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Soave

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

«Soave» (compreso «Soave» classico e «Soave» Colli Scaligeri)

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol. per il «Soave» e 11,0 % vol. per il «Soave Classico» e per il «Soave Colli Scaligeri»;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l per il «Soave» e 16,0 g/l per il «Soave Classico» e per il «Soave Colli Scaligeri»;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

 

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Soave spumante» (compreso «Soave» spumante Classico e «Soave» spumante Colli Scaligeri

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

 

Acidità totale minima

5,0 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Spumantizzazione metodo italiano (autoclave) o con metodo classico

Pratica enologica specifica

Rifermentazione naturale in autoclave, secondo il metodo Charmat o Martinotti, oppure secondo il metodo classico (rifermentazione in bottiglia) in ottemperanza alle vigenti norme sulla produzione degli spumanti.

b.   Rese massime

Soave, Soave spumante

15 000 chilogrammi di uve per ettaro

Soave Classico, spumante «Soave Colli Scaligeri» e spumante

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

A

- Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

A sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino Buon Albergo e segue la statale n. 11 fino alla località di S. Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l’unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino a intersecare l’autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona sita in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza. La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora. Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all’altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo. Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo di sotto sino a superare l’abitato. Prosegue per località Chiavica, e quindi segue la strada che da Cazzano conduce a località Canova. Raggiunge l’abitato di Canova appena usciti dall’abitato si prosegue verso ovest da quota mt. 84 a mt. 73, oltrepassando il Pissolo e raggiungendo la Cantina Sociale (vedi dettaglio A1*). Da qui si raggiunge via Monti e si prosegue lungo la medesima giungendo a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135). Prosegue in direzione sud (vedi dettaglio A2*), fino ai Grisi, da qui in direzione est sud-est passa per Case Val dell’Oco e prosegue fino a raggiungere Cerèolo di Sopra, segue la strada che porta a Cereolo di Sotto e da qui segue la strada che in direzione ovest da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest’ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue per località Valnogara quindi per via Montecurto prima verso ovest fino all’incrocio con Via Cara, da cui seguendo una retta immaginaria verso ovest sud ovest (vedi dettaglio A3*) incrocia il confine comunale di Illasi, all’altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all’altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all’altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Ca’ Brusà e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l’Arcandole raggiunge San Martino Buon Albergo da dove è iniziata la delimitazione.

B

- Le uve atte a produrre il vino «Soave» Classico, devono essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d’Alpone ed è così delimitata: Partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l’abitato di Monteforte d’Alpone, seguendo nell’ordine: Via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27 Aprile, attraversa quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord ed infine via Roma per comprendere la zona di Monticello (vedi dettaglio B1*). Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere la Cantina Sociale di Monteforte. Segue via XX settembre in direzione sud per poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via della Fontana che percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso ovest e infine verso nord, e quindi segue le pendici del Monte Riondo (vedi dettaglio B2*). Segue per circa 530 metri la via Monte Riondo e quindi si spinge verso nord per escludere la parte alluvionale del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in direzione est, incontra il confine del foglio catastale 13 del comune di Monte Forte d’Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia. Comprende la borgata Casotti (vedi dettaglio B3*), incontra quindi la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e (vedi dettaglio B4*) verso ovest corre sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l’abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché‚ l’abitato di Costalunga. (vedi dettaglio B5*) A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, sino al confine del comune di Soave presso Moscatello. Segue questo confine e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Visco. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario delle Anguane (vedi dettaglio B6*), che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle ultime case Battocchi. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piè‚ del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all’incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l’abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

C

- Le uve atte a produrre i vini «Soave» designati con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Colli Scaligeri» devono essere prodotte nella zona che è così delimitata: partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno. Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, fino ad incrociare il Progno di Mezzane a quota mt. 92, seguendolo verso nord fino ad incrociare Via Leon che percorre verso est e quindi verso sud, in direzione di C. Spiazzi e quindi prosegue per Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti. Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per località San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l’unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale passando per località Fenil del Monte. Prosegue fino a via Molini (verso Cazzano di Tramigna) e prima di incrociare Via Siro Conti svolta in direzione Sud Sud – Est per località Chiavica, prosegue per la località Canova che supera ed arriva in comune di Soave località Costeggiola. Risale verso nord est seguendo il confine del Soave Classico per località Casa Nui, Villa Visco, valle Crivellara continuando poi verso est sempre costeggiando la zona classica per Meggiano e Ca’ Vecchie. La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà (vedi dettagli C1 e C2). Da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora. Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo di sotto sino a superare l’abitato. Prosegue per località Chiavica, e quindi segue la strada che dalla località Canova conduce Cazzano di Tramigna. Raggiunge il centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135). Prosegue in direzione sud (vedi dettaglio A2*), fino ai Grisi, da qui in direzione est sud-est passa per Case Val dell’Oco e prosegue fino a raggiungere Cerèolo di Sopra, segue la strada che porta a Cereolo di Sotto e da qui segue la strada che in direzione ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest’ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri (vedi dettaglio A3*), seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all’altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all’altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all’altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.

Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari del monte Rocca e del monte Gazzo in comune di Caldiero e del monte Bisson in comune di Soave così delimitati:

Delimitazione «Monte Gazzo» – «Monte Rocca» – Comune di Caldiero.

Partendo dalla Statale Padana n. 11 all’altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l’unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all’inizio della delimitazione.

Delimitazione «Monte Bisson» – Comune di Soave.

Partendo all’altezza del capitello in località Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all’incrocio della strada che porta all’abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l’unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in Comune di Colognola ai Colli.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Chardonnay B.

Garganega B.

Trebbiano di Soave B. - Trebbiano

8.   Descrizione del legame o dei legami

Soave DOP– per tutte le categorie (Vino e Vino Spumante di Qualità)

Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’area di produzione dei vini Soave DOC è compresa nella porzione centro-occidentale della regione dei Monti Lessini in posizione prossima alla Pianura Padana. I terreni tufacei basaltici di origine vulcanica sono costituiti prevalentemente da substrati di rocce basaltiche decomposte che hanno dato origine a loro volta a suoli franco-argillosi di colore tipicamente scuro, debolmente alcalini, ricchi di sostanze minerali, dal buon drenaggio ma con una buona capacità di conservare risorse idriche nel corso dell’anno. Tale carattere minerale dei suoli favorisce i processi fermentativi dei mosti ottenuti da uve Garganega e Trebbiano di Soave.

Dal punto di vista climatico la zona del Soave è favorita da un clima mite e temperato con precipitazioni annue comprese tra i 700 e i 1 000 mm, concentrate prevalentemente in primavera ed autunno. Il clima è tipicamente temperato-umido con estati calde.

L’altitudine dei vigneti varia dai 35 m s.l.m. dell’area pedecollinare ai 380 m s.l.m. delle colline più elevate con pendenza variabile e con esposizione prevalentemente verso est, sud ed ovest.

Fattori storici e umani rilevanti per il legame

Il territorio di Soave era già in epoca romana un «pagus» cioè un distretto campagnolo vitivinicolo circoscritto, noto per la sua buona posizione e per l’intensità delle coltivazioni. Dalle uve si ottenevano anche peculiari vini «acinatici», risultato di un tradizionale metodo di appassimento delle uve, come citato al tempo del Re goto Teodorico in alcune epistole (A.D. 503), che raccomandava ai produttori veronesi di ricercare per la mensa reale questi vini «soavissimi e corposi», e di non dimenticare quello ottenuto dalle uve bianche che «riluce come lattea bevanda, di chiara purità… di gioviale candidezza e di soavità incredibile». Nel 680 dC testimonianze indicano l’uso della pergola veronese, forma tradizionale di allevamento della vite in questa zona, utilizzata ancora oggi.

La crescita della produzione e della rinomanza dei vini «Soave» ha portato nel 1924 ad un primo provvedimento di tutela per la difesa di vini tipici, seguito dalla nascita del Consorzio per la difesa del Vino Tipico Soave e successivamente nel 1931 il Ministero italiano riconobbe la prima zona delimitata per la produzione del «Vino Tipico Soave». Il riconoscimento a DOP nell’anno 1968.

Da secoli gli operatori hanno identificato nella pergola veronese, la forma ideale di allevamento della vite. Questo sistema di coltivazione caratterizza fortemente non solo il paesaggio ma anche la qualità dei vini e le costanze di produzione.

Negli ultimi anni, l’evoluzione di questa forma di allevamento ha visto modificati alcuni parametri in rapporto agli obiettivi enologici che venivano perseguiti: i viticoltori sono passati da una pergola con distanze tra le file di 4,5 – 5 m ed un investimento sulle file da 0,8 a 1,5 m e caratterizzate da una copertura totale dell’interfilare da parte della vegetazione, ad una pergola con sesti d’impianto più stretti e potature notevolmente più corte con un numero di gemme per pianta molto inferiore.

Quindi i sistemi di allevamento a Pergola Veronese consentono una buona maturità e sanità delle uve.

Accanto a questa tradizionale forma di allevamento a pergola sono comunque presenti forme di allevamento a parete o spalliera soprattutto negli areali pianeggianti dove è più facile attivare forme di gestione meccanica del vigneto per quanto riguarda potatura e raccolta.

Nei terreni collinari, data la difficoltà di meccanizzare le operazioni in presenza di forti pendenze, la vendemmia, generalmente tardiva, viene effettuata prevalentemente a mano.

Attualmente il comprensorio del Soave esprime un considerevole numero di eccellenze enologiche che vengono ogni anno premiate dalle principali guide internazionali del settore. Notevoli e costanti i riconoscimenti ottenuti anche nei principali concorsi enologici in tutto il mondo.

Soave DOP– categoria Vino

Legame causale tra la qualità, le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico, con i fattori naturali ed umani.

Il vino «Soave» DOP, anche con le specificazioni «Classico» e «Colli Scaligeri» presenta un colore giallo paglierino tendente a volte al verdognolo, un odore intenso e gradevole, ed un sapore ricco di gusto con buon equilibrio acido; in particolare presenta sentori prevalenti di mandorla e fiori bianchi, di frutta esotica, agrumi e spezie.

I rilievi collinari del veronese sono un ambiente ideale per i prodotti della DOP Soave anche con le specificazioni «Classico» e «Colli Scaligeri». I suoli calcarei e vulcanici sono ricchi di elementi nutritivi e le fresche correnti che scendono dai Monti Lessini permettono di raggiungere la corretta maturazione ma con mantenimento dell’acidità dell’uva necessaria per i vini bianchi. Il metodo di allevamento tradizionale a pergola, le competenze tecniche dei viticoltori, la tradizione centenaria e gli investimenti in tecnologie moderne, consentono di ottenere vini di grande complessità olfattiva e longevità, ricchezza di gusto, nonché gradazioni zuccherine medio-alte e buoni equilibri acidi.

In particolare il vino «Soave» DOP, con la specificazione «Classico» è il vino della zona che vanta la tradizione più antica, presenta caratteristiche organolettiche minerali, con gusto pieno ed appagante, con basse note vegetali, olfattive e retro olfattive.

Soave DOP– categoria Vino Spumante di Qualità

Legame causale tra la qualità, le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico, con i fattori naturali ed umani.

Il vino «Soave» DOP spumante, anche con le specificazioni «Classico» e «Colli Scaligeri», presenta spuma fine e persistente, colore giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante, un odore delicato ed un gradevole equilibrio gustativo di estratti e zuccheri. Il tenore degli zuccheri varia da extra brut a dry.

Il clima temperato e le escursioni termiche fra giorno e notte, che caratterizzano la zona del Soave, determinano la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici dei diversi vitigni che compongono la base ampelografica del «Soave» DOP.

Inoltre il vino spumante presenta una piacevole vivacità accompagnata da spiccata acidità. La raccolta delle uve viene eseguita precocemente rispetto a quelle destinate alla produzione del vino «Soave» DOC in versione ferma, per mantenere livelli acidi sufficientemente elevati. L’acidità è inoltre garantita dai bassi PH dei suoli e dalle escursioni termiche che caratterizzano l’areale.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Soave DOP

Quadro giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

È autorizzata la vinificazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 2019/33, nel territorio della Provincia di Verona e nel territorio dei Comuni di Gambellara e Montebello in provincia di Vicenza.

Soave DOP

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

l’imbottigliamento in zona di produzione delimitata è motivato dalla necessità di salvaguardare la qualità dei vini della DOP «Soave», garantirne l’origine e assicurare la tempestività, l’efficacia ed economicità dei controlli.

Infatti, il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino «Soave», che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche, che possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).

Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa.

L’imbottigliamento nella zona di origine, con l’assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.

Questi aspetti, associati all’esperienza e la profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine «Soave», consentono di effettuare l’imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.

L’imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di assicurare il controllo, da parte del competente organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.

Infatti, l’organismo di controllo può programmare, nella zona di produzione, con la massima tempestività, le visite ispettive presso tutte le ditte interessate al momento dell’imbottigliamento del vino «Soave», in conformità al relativo piano dei controlli.

Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino DOP «Soave», siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all’autenticità del vino confezionato.

Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, è consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della DOP «Soave» per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica che introduce l’obbligo di imbottigliamento in zona.

Riferimento alle Unità Geografiche Aggiuntive

Quadro giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

nella designazione e presentazione dei vini «Soave», «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri è consentito fare riferimento alle seguenti Unità Geografiche Aggiuntive:

1.

Brognoligo

2.

Broia

3.

Ca’ del vento

4.

Campagnola

5.

Carbonare

6.

Casarsa

7.

Castelcerino

8.

Castellaro

9.

Colombara

10.

Corte del Durlo

11.

Costalta

12.

Costalunga

13.

Coste

14.

Costeggiola

15.

Croce

16.

Duello

17.

Fittà

18.

Froscà

19.

Foscarino

20.

Menini

21.

Monte di Colognola

22.

Monte Grande

23.

Paradiso

24.

Pigno

25.

Ponsara

26.

Pressoni

27.

Roncà - Monte Calvarina

28.

Rugate

29.

Sengialta

30.

Tenda

31.

Tremenalto

32.

Volpare

33.

Zoppega

Link al disciplinare di produzione

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16389


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.