ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 311/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10321 — DSV/Agility) ( 1 ) |
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2021/C 311/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10157 — Aurubis/TSR Recycling/JV) ( 1 ) |
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2021/C 311/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10299 — DBS/JPMC/Temasek/Techco JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 311/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2021/C 311/05 |
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2021/C 311/06 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 311/07 |
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2021/C 311/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
3.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10321 — DSV/Agility)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 311/01)
Il 28 luglio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10321. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
3.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10157 — Aurubis/TSR Recycling/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 311/02)
Il 21 aprile 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10157. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
3.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10299 — DBS/JPMC/Temasek/Techco JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 311/03)
Il 29 luglio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10299. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
3.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/4 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,00 % al 1o agosto 2021
Tassi di cambio dell’euro (2)
2 agosto 2021
(2021/C 311/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1886 |
JPY |
yen giapponesi |
130,17 |
DKK |
corone danesi |
7,4381 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85568 |
SEK |
corone svedesi |
10,1910 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0761 |
ISK |
corone islandesi |
146,80 |
NOK |
corone norvegesi |
10,4515 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,476 |
HUF |
fiorini ungheresi |
356,01 |
PLN |
zloty polacchi |
4,5562 |
RON |
leu rumeni |
4,9180 |
TRY |
lire turche |
9,9181 |
AUD |
dollari australiani |
1,6141 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4816 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2398 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7041 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6069 |
KRW |
won sudcoreani |
1 367,67 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,0993 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6807 |
HRK |
kuna croata |
7,4963 |
IDR |
rupia indonesiana |
17 089,57 |
MYR |
ringgit malese |
5,0218 |
PHP |
peso filippino |
59,211 |
RUB |
rublo russo |
86,4182 |
THB |
baht thailandese |
39,152 |
BRL |
real brasiliano |
6,1459 |
MXN |
peso messicano |
23,5605 |
INR |
rupia indiana |
88,3960 |
(1) Tasso applicato all’operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
3.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/5 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2021/C 311/05)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
Alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione, del 24 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio |
26.4.2022 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte (00:00) del giorno indicato in questa colonna.
3.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/6 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa
(2021/C 311/06)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa («i paesi interessati»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 3 maggio 2021 da EUROFER («il richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211238019, 7211238095 e 7211238099), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211290019 e 7211290099), 7225 50 80 e 7226 92 00 («il prodotto oggetto del riesame»). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame:
— |
i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici, |
— |
i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»), |
— |
i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico» e |
— |
i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido. |
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione (4).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di reiterazione del dumping
4.1.1. Repubblica popolare cinese
Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Repubblica popolare cinese («la RPC»), data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
Per comprovare le asserzioni di distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato della Repubblica popolare cinese (5). Il richiedente ha fatto riferimento in particolare a distorsioni quali la presenza statale in maniera generale e più specificatamente nell’industria siderurgica, al diritto fallimentare e patrimoniale e alle distorsioni in termini di altri fattori produttivi materiali, finanziamenti, terreni, energia e manodopera.
Il richiedente ha fatto inoltre riferimento all’articolo What to expect in China’s 14th Five Year Plan di China Briefing, alla costituzione del partito comunista cinese, al progetto del quattordicesimo piano quinquennale per l’acciaio, al Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio, alla relazione ministeriale, alla relazione dell’FMI intitolata Resolving China’s Corporate debt problem nonché ai regolamenti che istituiscono misure definitive sui fogli e rotoli di acciai inossidabili laminati a caldo (6), sui prodotti piatti laminati a caldo (7) e sui prodotti d’acciaio a rivestimento organico (8). Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’asserzione di persistenza o reiterazione del dumping si fonda su un confronto tra un valore normale calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, venduto per l’esportazione nell’Unione.
Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (9).
In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping per le importazioni dalla RPC.
4.1.2. Federazione russa
L’asserzione del rischio di reiterazione del dumping da parte della Federazione russa si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all’esportazione in tutte le destinazioni, dato che attualmente i volumi delle importazioni nell’Unione in provenienza dalla Federazione russa non sono significativi.
In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping per le importazioni dalla Russia.
4.2. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, date l’esistenza di capacità inutilizzate negli impianti di fabbricazione dei produttori esportatori dei paesi interessati e l’attrattiva del mercato dell’Unione europea in termini di dimensioni e di vicinanza geografica (quest’ultimo punto si riferisce alla Russia).
Il richiedente sostiene inoltre che il pregiudizio come inizialmente stabilito è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sulla pubblicazione dell’avviso (10) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta
Tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda (11) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12).
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulle domande (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alle domande) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nei paesi interessati sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
Tutti i produttori (13) del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o no tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori dei paesi interessati oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Federazione Russa coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze fissate, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R745_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori dei paesi interessati, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori di tali paesi.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti dei paesi interessati, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori dei paesi interessati saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori dei paesi interessati è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2538
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.3.2. Procedura supplementare relativa alla Repubblica popolare cinese
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base le parti interessate sono informate dalla Commissione immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, con una nota aggiunta al fascicolo da queste consultabile, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall’inchiesta dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.
In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per la Repubblica popolare cinese è il Brasile. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Repubblica popolare cinese, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull’energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R745_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
Inoltre la Commissione invita tutte le parti interessate a proporre uno o più paesi rappresentativi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo della Repubblica popolare cinese un questionario.
5.3.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (14) (15)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese e dalla Federazione russa nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2538
5.4. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.4.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2538
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione.
I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.
Le informazioni riguardanti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2538
Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione unicamente se sostenute, all’atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori dei paesi interessati, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori dei paesi interessati, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (16).
5.7. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.8. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.
5.9. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (17). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti interessate che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione G |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
E-mail: TRADE-R745-CRF-PRC@ec.europa.eu (per gli elementi riguardanti la Repubblica popolare cinese)
TRADE-R745-CRF-RUSSIA@ec.europa.eu (per gli elementi riguardanti la Federazione russa)
TRADE-R745-CRF-INJURY@ec.europa.eu (per gli elementi riguardanti gli aspetti relativi al pregiudizio)
6. Calendario dell’inchiesta
In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
(1) GU C 389 del 16.11.2020, pag. 4.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 201 del 4.8.2016, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1).
(5) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations, del 20 dicembre 2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).
(9) Consultabile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29
(11) Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi della domanda di riesame disponibile sul sito web della DG Commercio: (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).
(12) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
(13) Per «produttore» si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(14) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(15) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(16) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al Tel. +32 22979797.
(17) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(18) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
☐ |
Versione «Sensibile» (1) |
☐ |
Versione «Consultabile dalle parti interessate» |
(barrare la casella corrispondente) |
RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI PIATTI DI ACCIAIO LAMINATI A FREDDO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DELLA FEDERAZIONE RUSSA
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell’avviso di apertura.
La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. Dati identificativi e di recapito
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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Telefono |
|
2. Fatturato e volume delle vendite
Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell’Unione (2) e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Repubblica popolare cinese e dalla Federazione russa, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo quali definiti nell’avviso di apertura. Indicare l’unità di peso o di volume utilizzata.
|
Specificare l’unità di misura |
Valore in EUR |
Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni cinesi nell’Unione del prodotto oggetto del riesame |
|
|
Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese |
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Importazioni russe nell’Unione del prodotto oggetto del riesame |
|
|
Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Federazione russa |
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3. Attività della propria società e delle società collegate (3)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. Altre informazioni
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Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione. |
5. Certificazione
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(2) I 27 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.
(3) A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALTRI ATTI
Commissione europea
3.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/18 |
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2021/C 311/07)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 (1).
La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.
DOCUMENTO UNICO
«MELOCOTÓN DE CALANDA»
N. UE: PDO-ES-0103-AM02 - 16 ottobre 2020
DOP (X) IGP ( )
1. Denominazione
«Melocotón de Calanda»
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Per «Melocotón de Calanda» si intendono i frutti freschi della specie Prunus persica Sieb. e Zucc. provenienti dalla varietà autoctona nota come «amarillo tardío» (gialla tardiva) coltivati attraverso le varietà tradizionali Jesca, Evaisa e Calante o attraverso i loro ibridi, di cui almeno una delle linee parentali appartiene a tale varietà autoctona, secondo la tecnica tradizionale dell’insacchettamento dei frutti sull’albero.
Varietà protette: le pesche che beneficiano della denominazione di origine protetta «Melocotón de Calanda» provengono dalla varietà autoctona della zona, più comunemente nota come «amarillo tardío» (gialla tardiva) e sono coltivate attraverso le varietà tradizionali Jesca, Evaisa e Calante o attraverso i loro ibridi, di cui almeno una delle linee parentali appartiene a tale varietà autoctona.
Caratteristiche del prodotto: le pesche tutelate dalla denominazione di origine protetta «Melocotón de Calanda» rientrano nelle categorie Extra e I di cui alle norme di qualità per le pesche stabilite dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli (2), e devono inoltre soddisfare le prescrizioni seguenti:
ASPETTO GENERALE |
I frutti devono essere interi, sani, puliti, privi di corpi estranei visibili, umidità, odore o sapore estranei, in quanto devono essere insacchettati sull’albero. |
COLORE |
Tra giallo crema e giallo paglierino, con una possibile colorazione rossa. Sono ammessi punti o striature antocianici minimi, ma sono escluse le colorazioni verde o giallo aranciato (che indicano un’eccessiva maturazione). |
CALIBRO |
Di una circonferenza minima del diametro di 73 mm, corrispondente alla categoria AA della norma di qualità. |
CONSISTENZA |
Si misura in kg/0,5 cm2 di resistenza alla pressione e deve essere superiore a 3 kg/0,5 cm2. |
ZUCCHERO |
Almeno 12 gradi Brix. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi della produzione devono avvenire nella zona geografica identificata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Il condizionamento e l’imballaggio devono avvenire nella zona di produzione per evitare il deterioramento del prodotto dovuto alle eccessive manipolazioni o al trasporto dei frutti quando non sono stati adeguatamente condizionati e imballati. Inoltre, poiché il «Melocotón de Calanda» è un frutto trattato con la massima cura sull’albero mediante la pratica dell’insacchettamento e la sua raccolta si effettua quando il frutto ha raggiunto un grado di maturità che consente alle caratteristiche organolettiche di evidenziare al massimo la qualità del prodotto, qualunque trasporto e stoccaggio supplementare possono compromettere le caratteristiche dell’aspetto generale e del colore, descritte al punto 3.2.
Di conseguenza è necessario che l’imballaggio si effettui nella zona di produzione al fine di mantenere le caratteristiche peculiari del prodotto e preservarne la qualità, garantendo nel contempo la tracciabilità e l’origine del prodotto mediante un sistema unico di controllo fino alla spedizione al consumatore finale.
Il «Melocotón de Calanda» si può commercializzare in imballaggi di uno o più strati purché si faccia in modo che il frutto non venga deteriorato. Tali imballaggi o vassoi sono monouso.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Le imprese di condizionamento e di imballaggio che hanno ottenuto il certificato di conformità appongono obbligatoriamente sulle etichette degli imballaggi la dicitura «Denominación de origen “Melocotón de Calanda”» («denominazione di origine “Melocotón de Calanda”») accanto alla controetichetta numerata, che funge da certificato e permette la tracciabilità del prodotto nella fase di commercializzazione.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione delle pesche tutelate dalla DOP «Melocotón de Calanda» è la regione naturale situata nella parte orientale della Comunità autonoma di Aragona, tra la provincia di Teruel e quella di Saragozza.
La zona geografica si compone dei seguenti comuni:
Aguaviva, Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Alloza, Andorra, Arens de Lledó, Ariño, Berge, Calaceite, Calanda, Caspe, Castelserás, Castelnou, Castellote, Chiprana, Cretas, Escatrón, Fabara, Fayón, Foz-Calanda, Fuentespalda, Híjar, Jatiel, La Fresneda, La Ginebrosa, La Puebla de Híjar, Lledó, Maella, Más de las Matas, Mazaleón, Mequinenza, Molinos, Nonaspe, Oliete, Parras de Castellote, Samper de Calanda, Sástago, Seno, Torre del Compte, Urrea de Gaén, Valderrobres, Valdeltormo e Valjunquera.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
Legame storico. Le varietà autorizzate per la produzione del «Melocotón de Calanda» sono varietà autoctone della zona di produzione, ottenute per selezione naturale con l’intervento dei frutticoltori, che nel corso del tempo hanno selezionato i cloni che meglio si adeguavano alle condizioni geografiche locali. Nei documenti medievali si constata che in Aragona la pesca era chiamata «presec» o «prisco», denominazione ancora oggi utilizzata nella zona di Calanda. Nel 1895 il botanico J. Pardo Sastrón lasciò uno scritto importante riguardante l’abbondanza di peschi in questa zona e l’invio di «orejones» (pesche a pezzi essiccate al sole) di Calanda all’esposizione di Parigi del 1867. Nell’edizione del 1933 dell’Enciclopedia universale illustrata Espasa Calpe, alla voce «Calanda», si fa riferimento all’importanza del pesco in questa zona della provincia di Teruel e all’attività dedicata alla fabbricazione di «orejones». Nelle statistiche ufficiali del 1953 si constata che nella zona di Calanda esisteva un’industria conserviera che trasformava in frutta sciroppata 4 000 casse di pesche della zona.
Secondo testimonianze storiche, la denominazione «Melocotón de Calanda» ha iniziato a diffondersi negli anni ’40 e, poiché questa coltura assumeva un’importanza crescente ed era difficile combattere la mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata), si è cominciato ad utilizzare l’insacchettamento dei frutti per evitare che fossero danneggiati da tali insetti. Nelle pubblicazioni dedicate alla frutta degli anni ’60 si comincia a far riferimento al «Melocotón de Calanda» e, negli anni ’70, la Fiera agricola nazionale di Lérida assegna premi per vari anni al frutto identificato con questo nome. All’inizio degli anni ’80 si fa sentire la necessità di chiedere la denominazione di origine per il «Melocotón de Calanda» e, nelle statistiche dei principali mercati nazionali, quali Mercamadrid e Mercabarna, questo frutto comincia ad essere identificato con il suo nome geografico.
Legame naturale: la zona di coltivazione del «Melocotón di Calanda» è situata nelle valli alluvionali dei fiumi Martín, Guadalope e Matarraña che, nascendo dalle pendici montuose del sistema iberico, drenano la zona nota come «bassa Aragona» e si riversano nell’Ebro. Questa zona si trova quindi nella parte sudorientale della depressione dell’Ebro.
Il terreno è pianeggiante o leggermente collinare, con un’altitudine che va dai 122 metri di Caspe ai 325 di Alcañiz, fino ai 466 di Calanda. Predominano i rilievi tabulari, più o meno frammentati dalle reti fluviali. I terreni sono calcarei con formazioni di orizzonti di carbonati e gesso, caratteristici delle sedimentazioni in zone lacustri e nel clima caldo e secco del miocene.
Le precipitazioni medie annue variano tra 327,9 mm a Caspe, 361,1 mm a Albalate del Arzobispo e 367,9 mm a Alcañiz. Le precipitazioni sono più abbondanti nei mesi di maggio e ottobre e le precipitazioni stagionali sono dell’ordine del 27 % in primavera, del 20 % in estate, del 34 % in autunno e del 19 % in inverno.
La temperatura media annua si aggira attorno ai 14,3 °C di Albalate del Arzobispo e Alcañiz e ai 15 oC di Caspe, in linea con i valori più elevati del centro della valle dell’Ebro. La media delle temperature massime è di 19,9 °C a Alcañiz, di 20,1 °C a Albalate del Arzobispo e di 20,6 °C a Caspe, mentre la media delle minime è rispettivamente di 8,8 o, 8,5 ° e 9,3 oC. La temperatura media più elevata si registra nel mese di luglio (24,4 °C a Alcañiz e 25,1 °C a Caspe), mentre la media più bassa si registra in gennaio e varia tra i 5,6 °C di Alcañiz e i 6,7 °C di Albalate del Arzobispo. Da tali dati risulta un’escursione termica annua elevata, superiore a 18 oC: tale escursione dei valori termici, tipica del clima continentale, è dovuta soprattutto alla localizzazione di questa zona nel centro della depressione dell’Ebro.
Da marzo a ottobre si registrano temperature massime che superano i 25 oC, anche se sono più frequenti tra maggio – mese in cui la metà dei giorni supera tale soglia termica – e ottobre, mese in cui si raggiungono tali temperature per 5-10 giorni. Durante i mesi estivi le temperature diurne sono superiori a 25 oC e la media delle massime supera i 35 oC (in luglio la temperatura massima è di 37,2 oC a Albalate e Alcañiz e di 38,3 oC a Caspe).
Un altro fenomeno tipico del clima della zona è l’«inversione termica». In inverno, in condizioni anticicloniche, l’aria fredda si deposita in strati bassi dando luogo alla formazione di nebbie fredde prolungate con massime inferiori a 6 °C, mentre ad altitudini superiori, dove non si formano nebbie, le temperature massime possono superare i 15 oC.
5.2. Specificità del prodotto
Condizioni di coltura. Le caratteristiche morfologiche e di identificazione varietale in base alle norme dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà di piante (UPOV) sono praticamente molto simili per tutte le varietà della popolazione «amarillo tardío» (gialla tardiva), in quanto le differenze riguardano piuttosto l’aspetto sanitario e quello della produttività, del calibro e della forma del frutto: per questo motivo nel 1980 è stato avviato un processo di selezione dei cloni volto a migliorare tali aspetti. Altre caratteristiche di queste varietà sono la maturazione tardiva, nel periodo compreso tra la metà di agosto e i primi di novembre, il colore giallo e la consistenza della polpa.
Dal punto di vista fisiologico, la varietà «amarillo tardío» (gialla tardiva) si compone di cloni che richiedono moltissime ore di freddo per uscire dalla latenza invernale (almeno 1 000 ore l’anno) pur avendo bisogno di un lungo periodo estivo per completare la maturazione, poiché hanno ciclo di maturazione assai lungo.
Secondo l’UPOV le loro caratteristiche morfologiche sono le seguenti:
Albero |
Vigoroso a portamento eretto, con ramificazioni forti del tipo Red Haven. A differenza di altre varietà, i bottoni floreali non si sviluppano su rami misti vigorosi, bensì su germogli deboli, tipo «mazzetti di maggio», per cui il tipo di potatura per la fruttificazione di questa varietà è necessariamente diverso. |
Foglia |
Di grandi dimensioni, con ghiandole nettarifere nei piccioli reniformi. In autunno la caduta delle foglie è tardiva e le foglie, con il loro caratteristico colore dorato, rimangono a lungo sull’albero. |
Fiore |
La fioritura è semitardiva, leggermente posteriore a quella del Red Haven, ma avviene nel mese di marzo. La densità dei bottoni floreali è elevata e la durata della fioritura varia tra 12 e 18 giorni. I petali sono grandi e arrotondati, di colore rosa pallido, e lo stigma del pistillo è alto quanto le antere degli stami. |
Frutto |
Di dimensioni grandi a molto grandi, di diametro superiore a 73 mm e di peso superiore a 200 g. Colorazione tra il giallo crema e il giallo paglierino, del tutto uniforme a causa della protezione del sacco di carta in cui si sviluppa, sebbene possa presentare una leggera pigmentazione antocianinica. Scarsamente pubescenti, hanno una polpa molto consistente, interamente gialla senza pigmentazione antocianinica, neppure attorno al nocciolo completamente aderente al frutto. Il nocciolo è di forma ovoidale e piccolo rispetto al frutto. |
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
L’impatto delle condizioni climatiche sulla qualità del frutto è un fenomeno ben noto, si tratta della nozione di «terroir» nelle colture permanenti. Infatti la climatologia abituale di alcune zone e le differenze annuali rispetto a una stessa località evidenziano il ruolo preponderante del clima per la qualità di un raccolto.
Per quanto riguarda questo criterio, sono soprattutto le temperature che determinano le principali caratteristiche organolettiche del frutto. Innanzitutto è opportuno segnalare che, tranne in situazioni estreme, le temperature esercitano un’influenza maggiore delle precipitazioni (insufficienza idrica) sulla produzione del pesco, poiché la maggior parte delle superfici destinate al pesco (95 %) è composta da colture irrigue.
Tra i principali fattori climatici che hanno favorito lo sviluppo e quindi la coltivazione di varietà autoctone di pesco a maturazione tardiva nella bassa Aragona figurano le temperature invernali della zona geografica, che consentono di accumulare le ore di freddo necessarie ad uscire dalla latenza (dalla caduta della foglia a prima dell’inizio della fioritura) di queste varietà tanto esigenti.
Dal punto di vista fisiologico, la varietà «amarillo tardío» (gialla tardiva) si compone di cloni che richiedono moltissime ore di freddo per uscire dalla latenza invernale, almeno 1 000 ore l’anno.
Nella bassa Aragona le ore di freddo accumulate nei mesi di novembre, dicembre e gennaio soddisfano ampiamente il fabbisogno massimo stabilito per questa coltura: i valori minimi della zona sono superiori a 950 ore di freddo.
Inoltre, durante la fioritura e l’allegagione dei frutti, le temperature negative non devono discostarsi troppo dallo zero, affinché possano svilupparsi normalmente le gemme floreali e, di conseguenza, il numero di frutti, poiché il calibro potenziale del frutto è direttamente connesso alle temperature registrate dopo la fioritura e in particolare tra la fioritura piena (F2) e F2 + 40 giorni. È chiaramente dimostrato (Warrington et al. 1999) che la crescita delle cellule è otto volte superiore a seconda se le temperature massime/minime passano da 9/3 oC a 25/15 oC. Tuttavia, se fa freddo, le cellule sono meno numerose e più piccole, il che limita il calibro finale del frutto.
Un altro aspetto importante è il verificarsi di temperature adeguate durante tutto il ciclo, in particolar modo nei mesi di settembre e di ottobre, poiché ciò consente di completare lo sviluppo vegetativo e riproduttivo di queste varietà.
Nella bassa Aragona da marzo ad ottobre si registrano temperature massime superiori a 25 oC, anche se sono più frequenti tra maggio - mese in cui la metà dei giorni supera tale soglia termica - e ottobre, mese in cui si raggiungono tali temperature per 5-10 giorni. Durante i mesi estivi le temperature diurne sono superiori a 25 oC e la media delle massime supera i 35 oC (in luglio la temperatura massima è di 37,2 oC a Albalate e Alcañiz e di 38,3 oC a Caspe).
Le temperature registrate durante l’anno nella zona geografica in questione consentono ai peschi della varietà «tardío amarillo de Calanda» (gialla tardiva di Calanda), di ciclo lungo, di completare lo sviluppo della propria attività vegetativa e riproduttiva.
Pertanto, mentre le temperature invernali rendono possibile accumulare le ore fredde necessarie a interrompere il riposo vegetativo, il perdurare del clima mite durante tutto il ciclo di attività vegetativa (da marzo a novembre) consente a tali varietà di produrre frutti di ottima qualità.
I risultati di un test di valutazione di cloni selezionati della varietà «tardío amarillo de Calanda» (gialla tardiva di Calanda) (Jesca, Calante ed Evaisa) effettuato in un’azienda sperimentale di proprietà del governo di Aragona, a Alcañiz (uno dei comuni della DOP in cui si coltiva il maggior numero di peschi) indicano che, nella zona d’origine, per quattro anni (2000, 2001, 2003 e 2004), si sono prodotti frutti di gradazione superiore a 14° Brix, di grosso calibro e di buona consistenza, ossia aventi le caratteristiche principali di queste pesche.
Il materiale vegetale ammesso per la produzione della DOP «Melocotón de Calanda» appartiene alla varietà «tardío amarillo» (gialla tardiva).
Questa varietà è autoctona della zona di produzione ed è stata ottenuta nel corso dei secoli, inizialmente per selezione naturale di alberi provenienti dalla semina di noccioli di frutti degli alberi aventi le migliori caratteristiche agronomiche e che, con gli anni, i coltivatori stessi hanno diffuso per moltiplicazione degli esemplari che meglio si adattavano alle condizioni pedoclimatiche della zona, creando così una vera e propria «varietà».
Nel 1980 è iniziato un processo di selezione clonale e sanitaria della varietà «tardío amarillo» (gialla tardiva) effettuato dalle autorità aragonesi (Servicios de Investigación Agraria y Extensión Agraria), con l’obiettivo di migliorare la qualità e di standardizzare il prodotto commercializzato come «Melocotón de Calanda». A tal fine si è percorsa la zona di produzione del «Melocotón de Calanda» per individuare i cloni più rappresentativi della varietà «tardío amarillo» (gialla tardiva) e che presentassero le migliori caratteristiche agronomiche e di qualità del frutto (Espada et al., 1991).
La selezione iniziale ha consentito di registrare tre varietà presso l’Ufficio spagnolo delle varietà vegetali (Oficina Española de Variedades Vegetales), che dipende dal ministero dell’agricoltura: «Jesca» (numero di registro: 1989/2450), «Calante» (numero di registro: 1989/2447) ed «Evaisa» (numero di registro: 1989/2449). Oggigiorno la produzione della DOP «Melocotón de Calanda» si basa su tali varietà.
CONCLUSIONE La varietà «Tardíos amarillos de Calanda» (gialla tardiva di Calanda) coltivata attraverso le varietà tradizionali Jesca, Evaisa e Calante o attraverso i loro ibridi, di cui almeno una delle linee parentali appartiene a tale varietà autoctona, è il risultato del suo adattamento all’ambiente di provenienza.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://www.aragon.es/documents/20127/20408990/Pliego+de+condiciones+modificado+DOP_Melocot%C3%B3n+de+Calanda+-+consolidado.pdf/e2877340-1cbd-fc3c-a9f5-0924479c0d18?t=1591269992936
3.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/24 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2021/C 311/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«ALHO DA GRACIOSA»
N. UE: PGI-PT-02605 – 11 maggio 2020
DOP ( ) IGP (X)
1. Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]
«Alho da Graciosa»
2. Stato membro o paese terzo
Portogallo
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L’«Alho da Graciosa» – aglio della specie Allium sativum L. – si presenta in forma di bulbi secchi, singoli o in treccia, ciascuno con un diametro di almeno 3 cm, misurato sul bulbo pelato.
I bulbi, di forma ovoidale e avvolti in vari strati di tegumenti esterni bianchi facili da togliere, sono costituiti da spicchi di consistenza compatta e liscia racchiusi in bucce di colore che va dal rosa al rossiccio.
Per quanto riguarda l’odore, gli spicchi di «Alho da Graciosa» si distinguono per l’aroma di intensità medio-bassa, anche quando non sono schiacciati.
Il sapore dell’«Alho da Graciosa» è intenso, con un gusto molto gradevole e un leggero retrogusto.
Tra gli aspetti importanti della sua composizione chimica figurano gli elevati livelli di zinco (oltre 7 mg/kg), ferro (oltre 8 mg/kg), magnesio (oltre 170 mg/kg) e allicina (oltre 3 500 mg/kg), che conferisce all’«Alho da Graciosa» proprietà di conservazione alimentare.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
–
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi della produzione (selezione dei migliori spicchi di aglio da piantare, coltivare e raccogliere)
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
–
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
–
4. Delimitazione concisa della zona geografica
L’isola di Graciosa nell’arcipelago delle Azzorre.
5. Legame con la zona geografica
Il legame si basa sulle caratteristiche e qualità specifiche dell’«Alho da Graciosa».
Per quanto riguarda la sua reputazione va sottolineato che l’«Alho da Graciosa» viene coltivato con successo sull’isola di Graciosa sin dall’arrivo dei primi coloni all’inizio del 15o secolo, grazie alle favorevoli condizioni pedoclimatiche.
Di generazione in generazione l’aglio di Graciosa è stato migliorato, grazie alla selezione operata dai produttori dei migliori esemplari per la riproduzione, ossia quelli che ne preservano le principali caratteristiche, quali il colore e le dimensioni.
Quando i primi coloni arrivarono sull’isola constatarono che le precipitazioni e il terreno fertile garantivano buone condizioni per la coltivazione di frutta e verdura. Ma l’aglio coltivato dagli isolani, che per lo più praticavano un’agricoltura di sussistenza, finì per distinguersi dalle altre colture.
Graciosa è da sempre conosciuta come la Terra do Alho («la terra dell’aglio») e l’aglio è raffigurato sullo stemma di una delle chiese più emblematiche dell’isola, quella di São Mateus.
È dalle circostanze sopradescritte che l’«Alho da Graciosa» deriva le sue peculiari qualità, caratterizzate da un aroma di intensità medio-bassa, anche non schiacciato, e dal gusto intenso e molto gradevole, con un leggero retrogusto; tali qualità non sono dovute soltanto alle condizioni pedoclimatiche dell’isola, ma anche alle attenzioni prodigate dai produttori nel corso degli anni, senza ricorrere a cultivar provenienti da altre regioni.
Sebbene il clima dell’isola di Graciosa, come quello delle altre isole dell’arcipelago, presenti caratteristiche oceaniche temperate, a Graciosa le precipitazioni sono le più basse di tutte le Azzorre e maggio e agosto sono i mesi più secchi. Ciò è dovuto alla topografia, caratterizzata da pianure situate a bassa altitudine, al riparo dai venti forti e caratterizzate da un’abbondante soleggiatura.
Graciosa è caratterizzata da suoli sottili, di colore marrone e con caratteristiche andiche standard e da suoli derivati da rocce basaltiche o da materiali piroclastici che ricoprono rocce basaltiche poco profonde.
Si tratta di suoli vulcanici, con un pH leggermente acido o neutro, ricchi di micronutrienti, come lo zinco e il ferro, essenziali per lo sviluppo delle giovani piante e per la formazione di clorofilla e la fotosintesi. Sono suoli ideali per la coltivazione dell’aglio in quanto favoriscono la formazione di allicina e di conseguenza lo sviluppo dell’aglio, conferendogli le caratteristiche illustrate nella sezione 3.2.
Il tenore di allicina varia notevolmente in funzione di determinati fattori ambientali e dell’elevato pH del suolo e il forte soleggiamento e la bassa piovosità ne aumentano la concentrazione nell’aglio (Eagling e Sterling, 2000).
Se il tenore medio di allicina dell’aglio varia da 1 800 mg/kg a 3 600 mg/kg, l’analisi dell’«Alho da Graciosa» mediante cromatografia liquida ad alta prestazione ha evidenziato un tenore medio di allicina superiore a 3 500 mg/kg.
Per quanto riguarda le condizioni di coltivazione, il pH medio del suolo sull’isola di Graciosa, pari a 6,2, unitamente alla bassa piovosità e all’elevato soleggiamento, favoriscono la formazione di allicina, che è il principale componente antimicrobico dell’«Alho da Graciosa».
Grazie a tali qualità, le persone che visitano l’isola ricercano spesso le specialità culinarie insaporite o preparate con l’«Alho da Graciosa», come la famosa salsa «molhanga» servita con pesce fresco, il piatto di pesce «molho à pescador», la salsiccia tipica di Graciosa («linguiça da Graciosa») o le patelle alla griglia («lapas grelhadas»). Tutto questo rende l’«Alho da Graciosa» un prodotto molto apprezzato e rinomato, utilizzato da cuochi famosi non solo per il suo gusto e aroma distinti ma anche per le sue caratteristiche riconosciute di conservante alimentare grazie all’elevato tenore di allicina.
L’«Alho da Graciosa», testato come inibitore della Listeria monocytogenes – un microrganismo patogeno in grado di sopravvivere e crescere sugli alimenti a temperature di refrigerazione, rendendone difficile il controllo – è risultato possedere una maggiore capacità inibitoria rispetto ad altri tipi di aglio a bulbo rosa presenti sul mercato (Voz do Campo, numero 224, e Pimentel, Paulo (2008) Università delle Azzorre).
Da analisi effettuate sulle carni macinate è emerso inoltre che l’«Alho da Graciosa» ha chiaramente rallentato la crescita della Listeria monocytogenes fino al terzo giorno di refrigerazione (Voz do Campo, numero 224, e Pimentel, Paulo (2008) Università delle Azzorre).
Per quanto riguarda la reputazione e la notorietà dell’«Alho da Graciosa», vale la pena di menzionare l’iniziativa intrapresa nel 2019 dalla Camera di commercio di Angra do Heroísmo e dal «business centre» di Graciosa per l’organizzazione del primo festival «Alho da Graciosa», con tavole rotonde, dimostrazioni di cucina, workshop, attività scolastiche, menù speciali con piatti (dagli antipasti ai dessert) a base di aglio, visite guidate e vendita di prodotti regionali, con l’obiettivo di promuovere e commercializzare l’«Alho da Graciosa».
In tale occasione numerosi articoli pubblicati su importanti quotidiani regionali e nazionali, ad esempio Público e Açoriano Oriental, e riviste specializzate, quali Vida Rural, Voz do Campo, Agrotec e Agronegócios, per non citarne che alcuni, non solo hanno dato grande rilievo al festival stesso, ma soprattutto hanno attirato l’attenzione sulle qualità dell’«Alho da Graciosa» esposte nel corso dell’evento.
Tra gli articoli si possono citare «E viva o alho! o da Graciosa que é diferente e único» («Evviva l’aglio di Graziosa! Differente e unico»), pubblicato nel quotidiano Público, «O Alho da Graciosa ainda vai dar que falar» («L’Alho da Graciosa continua a far parlare di sé»), pubblicato nel periodico Vida Rural, e «O Alho da Graciosa, um composto natural com propriedades conservantes» («’Alho da Graciosa’», un composto naturale con proprietà conservanti"), pubblicato nel periodico Negócios do Campo.
Il citato articolo, intitolato «E viva o Alho! o da Graciosa que é diferente e único», pubblicato nel quotidiano Público, conteneva il seguente estratto: «Da tempo immemorabile, Graciosa è nota come l’isola dell’aglio e, a partire dagli anni ’50, la coltivazione dell’aglio ha acquisito importanza a sostegno dell’economia familiare locale (insieme ai lupini, ai fagioli e ai cereali). L’aglio veniva distribuito tra le altre isole del gruppo centrale, note come le “ilhas de baixo”, dalla nave Fernão Magalhães che in quei giorni assicurava i collegamenti tra di esse. Tutto cambiò, però, dopo il devastante terremoto del 1° gennaio 1980 che costrinse gran parte della popolazione a lasciare l’isola. I campi e la produzione furono abbandonati e la coltivazione dell’aglio cessò quasi del tutto».
L’«Alho da Graciosa» è stato scelto di recente per rappresentare i prodotti delle Azzorre nel francobollo commemorativo emesso dalle poste portoghesi («CTT – Correios de Portugal S.A.») per celebrare la quarta edizione della giornata nazionale della gastronomia. Il francobollo è stato presentato nel corso delle celebrazioni della giornata nazionale della gastronomia organizzata dalla Confraria Gastrónomos dos Açores (Confraternita gastronomica delle Azzorre) che fa parte della Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (Federazione portoghese delle confraternite gastronomiche).
Date le sue caratteristiche, che lo rendono un prodotto estremamente apprezzato, la domanda di «Alho da Graciosa» non è limitata al mercato regionale. Al contrario, si può trovare in altre parti del Portogallo, dove è utilizzato da alcuni dei principali cuochi del paese, che ne valorizzano le proprietà culinarie senza il rischio di aromi o odori troppo pronunciati.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/horticolas/docs/CE_Alho_Graciosa_IGP.pdf