ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 310

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
2 agosto 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 310/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 310/02

Causa C-597/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgio) — Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited / Telenet BVBA [Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Nozione di messa a disposizione del pubblico – Scaricamento mediante una rete tra pari (peer-to-peer) di un file contenente un’opera protetta e contemporanea messa a disposizione dei segmenti di tale file al fine di essere caricati – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Abuso di misure, procedure e mezzi di ricorso – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso – Articolo 8 – Diritto d’informazione – Articolo 13 – Nozione di pregiudizio – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Liceità del trattamento – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Disposizioni legislative volte a limitare la portata dei diritti e degli obblighi – Diritti fondamentali – Articoli 7 e 8, articolo 17, paragrafo 2, nonché articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

2

2021/C 310/03

Causa C-645/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit [Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Regolamento (UE) 2016/679 – Trattamento transfrontaliero di dati personali – Meccanismo dello sportello unico – Cooperazione leale ed efficace tra le autorità di controllo – Competenze e poteri – Potere di agire in sede giudiziale]

3

2021/C 310/04

Causa C-800/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Mittelbayerischer Verlag KG / SM [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Persona che afferma di aver subito una violazione dei diritti della personalità derivante dalla pubblicazione di un articolo su Internet – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tale persona]

5

2021/C 310/05

Causa C-862/19 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 giugno 2021 — Repubblica ceca / Commissione europea, Repubblica di Polonia [Impugnazione – Fondo sociale europeo (FSE) – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Annullamento parziale di contributi a programmi operativi in Repubblica ceca – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 16, lettera b) – Esclusione specifica – Appalti pubblici di servizi relativi a programmi destinati alla trasmissione]

5

2021/C 310/06

Causa C-23/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud — Danimarca) — Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland og Region Syddanmark [Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Accordo quadro – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 5, paragrafo 5 – Articolo 18, paragrafo 1 – Articoli 33 e 49 – Allegato V, parte C, punti 7, 8 e 10 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 – Allegato II, rubriche II.1.5 e II.2.6 – Procedure di aggiudicazione di appalti – Obbligo di indicare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, da un lato, la quantità stimata o il valore stimato e, dall’altro, la quantità massima o il valore massimo dei prodotti da fornire nell’ambito di un accordo quadro – Principi di trasparenza e di parità di trattamento – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 quinquies, paragrafo 1 – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici – Assenza di effetti del contratto – Esclusione]

6

2021/C 310/07

Cause riunite C-58/20 e C-59/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — K (C-58/20), DBKAG (C-59/20) / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1 – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Esternalizzazione – Prestazioni fornite da un terzo]

7

2021/C 310/08

Causa C-153/20 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 giugno 2021 — Repubblica di Lituania/Commissione europea, Repubblica ceca [Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica di Lituania – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Controllo amministrativo – Controllo in loco – Qualità dei controlli – Qualità dei richiedenti – Condizioni create artificialmente – Spese effettuate nell’ambito dei progetti]

8

2021/C 310/09

Causa C-641/20: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — VT/Centre public d’action sociale de Líège (CPAS) (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Diritto di soggiorno provvisorio e diritto alle prestazioni sociali durante il periodo di pendenza del ricorso)

8

2021/C 310/10

Causa C-684/20 P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2020 da Eleanor Sharpston avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2020, causa T-180/20, Sharpston / Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

9

2021/C 310/11

Causa C-685/20 P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2020 da Eleanor Sharpston avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2020, causa T-550/20, Sharpston / Consiglio e rappresentanti dei governi degli Stati membri

9

2021/C 310/12

Causa C-699/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Nysie (Polonia) il 21 dicembre 2020 — Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) / AP

10

2021/C 310/13

Causa C-283/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Germania) il 4 maggio 2021 — VA / Deutsche Rentenversicherung Bund

10

2021/C 310/14

Causa C-307/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Kleve (Germania) il 14 maggio 2021 — AB e a. / Ryanair DAC

11

2021/C 310/15

Causa C-319/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Venezia (Italia) il 21 maggio 2021 — Agecontrol SpA / ZR, Lidl Italia Srl

11

2021/C 310/16

Causa C-334/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rieti (Italia) il 26 maggio 2021 — Procedimento penale a carico di G.B., R.H.

12

2021/C 310/17

Causa C-341/21 P: Impugnazione proposta il 2 giugno 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 marzo 2021, causa T-374/20, KM / Commissione europea

13

2021/C 310/18

Causa C-357/21 P: Impugnazione proposta il 7 giugno 2021 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 24 marzo 2021, causa T-374/20, KM / Commissione europea

14

2021/C 310/19

Causa C-371/21 P: Impugnazione proposta il 14 giugno 2021 dalla SGI Studio Galli Ingegneria Srl avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 aprile 2021, causa T-285/19, SGI Studio Galli Ingegneria / Commissione

15

 

Tribunale

2021/C 310/20

Cause T-695/17 e T-704/17: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Italia e Spagna / Commissione (Regime linguistico – Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di traduttori di lingua tedesca, francese, italiana e neerlandese – Limitazione della scelta delle lingue 2 e 3 dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità – Obbligo di motivazione)

18

2021/C 310/21

Causa T-126/19: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji / Commissione [Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Eccezione di illegittimità – Articolo 16 e allegati V e VI del regolamento n. 517/2014 – Principio di non discriminazione – Obbligo di motivazione]

18

2021/C 310/22

Cause riunite T-281/19 e T-351/19: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Cipro/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion) [Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 – Marchi di certificazione nazionali denominativi anteriori ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001] – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001]]

19

2021/C 310/23

Causa T-316/19: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Lucaccioni / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Malattia professionale – Articolo 9 – Domanda di rimborso di spese mediche – Articolo 23 – Consultazione di un altro medico – Diniego di adire la commissione medica sulla base dell’articolo 22 – Mancata applicazione, per analogia, dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Applicazione della legge nel tempo)

20

2021/C 310/24

Causa T-355/19: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — CE / Comitato delle regioni (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Articolo 2, lettera c), del RAA – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione anticipata con preavviso – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Modalità del preavviso – Sviamento di procedura – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione)

20

2021/C 310/25

Causa T-586/19: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — PL/Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto di valutazione della carriera – Esercizio di valutazione 2017 – Designazione del valutatore – Articolo 22 bis dello Statuto – Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto – Dovere di sollecitudine – Termine ragionevole – Principio d’imparzialità – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Obbligo di motivazione – Articolo 26 dello Statuto – Diritti della difesa)

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2021/C 310/26

Causa T-678/19: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Health Product Group/EUIPO — Bioline Pharmaceutical (Enterosgel) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo Enterosgel – Assenza di malafede – Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

22

2021/C 310/27

Causa T-867/19: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — RA/Corte dei conti (Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2016 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 – Mancanza di rapporto informativo – Comparazione dei meriti – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Adozione di una nuova decisione di non promozione – Obbligo di motivazione – Articolo 45 dello Statuto – Errore manifesto di valutazione)

22

2021/C 310/28

Causa T-187/20: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Davide Groppi / EUIPO — Viabizzuno (Lampada da tavolo) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una lampada da tavolo – Disegno o modello comunitario anteriore – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002]

23

2021/C 310/29

Causa T-196/20: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Chanel / EUIPO– Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo INCOCO – Marchi nazionali denominativi anteriori COCO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

23

2021/C 310/30

Causa T-215/20: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Fidia farmaceutici / EUIPO — Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo HYAL – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Impedimento alla registrazione assoluto – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] – Diritto di essere ascoltato – Principio del contraddittorio – Obbligo di motivazione – Buona amministrazione e parità di trattamento – Articolo 165, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]

24

2021/C 310/31

Causa T-368/20: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Smiley Miley/EUIPO — Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MILEY CYRUS – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CYRUS – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

25

2021/C 310/32

Causa T-415/20: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — KT / BEI (Funzione pubblica – Personale della BEI – Procedimento disciplinare – Licenziamento per gravi motivi – Diritti della difesa – Audizione dei testimoni – Delega di potere – Preparazione della decisione impugnata – Termine ragionevole – Imparzialità – Protezione dei dati personali – Proporzionalità)

25

2021/C 310/33

Causa T-481/20: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Magnetec/EUIPO (CoolTUBE) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CoolTUBE – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

26

2021/C 310/34

Causa T-487/20: Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Rezon/EUIPO (imot.bg) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo imot.bg – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Decisione parzialmente confermativa]

26

2021/C 310/35

Causa T-198/20: Ordinanza del Tribunale dell’ 8 giugno 2021 — Shindler e a. / Consiglio (Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso – Cittadini del Regno Unito – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità)

27

2021/C 310/36

Causa T-231/20: Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2021 — David Price / Consiglio (Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso – Cittadini del Regno Unito – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità)

28

2021/C 310/37

Causa T-252/20: Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2021 — Silver e a. / Consiglio (Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso – Cittadini del Regno Unito – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità)

29

2021/C 310/38

Causa T-420/20: Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT8) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT8 – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore GT – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) – Pubblico di riferimento – Livello di attenzione – Ricorso manifestamente fondato]

29

2021/C 310/39

Causa T-421/20: Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT3) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT3 – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore GT – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) – Pubblico di riferimento – Livello di attenzione – Ricorso manifestamente fondato]

30

2021/C 310/40

Causa T-422/20: Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT5) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT5 – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore GT – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) – Pubblico di riferimento – Livello di attenzione – Ricorso manifestamente fondato]

31

2021/C 310/41

Causa T-423/20: Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT9) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT9 – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore GT – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) – Pubblico di riferimento – Livello di attenzione – Ricorso manifestamente fondato]

31

2021/C 310/42

Causa T-512/20: Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2021 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Custodia per dispositivi informatici) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una custodia per dispositivi informatici – Motivo di nullità – Utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro – Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Domanda di assunzione di testimoni – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

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2021/C 310/43

Causa T-558/20: Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT10) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT10 – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore GT – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) – Pubblico di riferimento – Livello di attenzione – Ricorso manifestamente fondato]

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2021/C 310/44

Causa T-564/20: Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2021 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Custodia per dispositivi informatici) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una custodia per dispositivi informatici – Motivo di nullità – Utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro – Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Domanda di assunzione di testimoni – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

33

2021/C 310/45

Causa T-565/20: Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2021 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Custodia per dispositivi informatici) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una custodia per dispositivi informatici – Motivo di nullità – Utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro – Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Domanda di assunzione di testimoni – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

34

2021/C 310/46

Causa T-663/20: Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2021 — One Voice/ECHA [Ricorso di annullamento – REACH – Sostanza omosalato – Utilizzo esclusivo per la fabbricazione di prodotti cosmetici – Controllo della conformità delle registrazioni – Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Termine di ricorso – Articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 771/2008 – Articolo 59 del regolamento di procedura – Irricevibilità]

35

2021/C 310/47

Causa T-664/20: Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2021 — One Voice / ECHA [Ricorsi di annullamento – REACH – Sostanza salicilato di 2-etilesile – Utilizzo esclusivo per la fabbricazione di prodotti cosmetici – Controllo della conformità delle registrazioni – Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Termine di ricorso – Articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 771/2008 – Articolo 59 del regolamento di procedura – Irricevibilità]

35

2021/C 310/48

Causa T-312/21: Ricorso proposto il 2 giugno 2021 — SY / Commissione

36

2021/C 310/49

Causa T-323/21: Ricorso proposto l’8 giugno 2021 — Castel Frères/EUIPO — Shanghai Panati (Raffigurazione di caratteri cinesi)

37

2021/C 310/50

Causa T-332/21: Ricorso proposto l’11 giugno 2021 — Wizz Air Hungary/Commissione

37

2021/C 310/51

Causa T-333/21: Ricorso proposto il 14 giugno 2021 — Ryanair/Commissione

38

2021/C 310/52

Causa T-335/21: Ricorso proposto il 15 giugno 2021 — PJ/EIT

39


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 310/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 297 del 26.7.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 289 del 19.7.2021

GU C 278 del 12.7.2021

GU C 263 del 5.7.2021

GU C 252 del 28.6.2021

GU C 242 del 21.6.2021

GU C 228 del 14.6.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgio) — Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited / Telenet BVBA

(Causa C-597/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3, paragrafi 1 e 2 - Nozione di «messa a disposizione del pubblico» - Scaricamento mediante una rete tra pari (peer-to-peer) di un file contenente un’opera protetta e contemporanea messa a disposizione dei segmenti di tale file al fine di essere caricati - Direttiva 2004/48/CE - Articolo 3, paragrafo 2 - Abuso di misure, procedure e mezzi di ricorso - Articolo 4 - Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso - Articolo 8 - Diritto d’informazione - Articolo 13 - Nozione di «pregiudizio» - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Liceità del trattamento - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 15, paragrafo 1 - Disposizioni legislative volte a limitare la portata dei diritti e degli obblighi - Diritti fondamentali - Articoli 7 e 8, articolo 17, paragrafo 2, nonché articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2021/C 310/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited

Convenuta: Telenet BVBA

con l’intervento di: Proximus NV, Scarlet Belgium NV

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una messa a disposizione del pubblico, ai sensi di tale disposizione, il caricamento, a partire dall’apparecchiatura terminale di un utente di una rete tra pari (peer-to-peer) verso apparecchiature terminali di altri utenti di tale rete, dei segmenti, previamente scaricati da detto utente, di un file multimediale contenente un’opera protetta, benché tali segmenti siano utilizzabili da soli soltanto a partire da una determinata percentuale di scaricamento. È irrilevante il fatto che, per via delle configurazioni del software di condivisione client-BitTorrent, tale caricamento sia automaticamente generato da quest’ultimo, qualora l’utente, dalla cui apparecchiatura terminale avviene detto caricamento, abbia acconsentito all’utilizzo di tale software dando il suo consenso all’applicazione di quest’ultimo dopo essere stato debitamente informato delle sue caratteristiche.

2)

La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretata nel senso che un soggetto contrattualmente titolare di taluni diritti di proprietà intellettuale, che tuttavia non li sfrutta esso stesso, ma si limita a chiedere il risarcimento del danno a presunti autori di violazioni, può beneficiare, in linea di principio, delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo II di tale direttiva, a meno che non si dimostri, in forza dell’obbligo generale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultima e sulla base di un esame globale e circostanziato, che la sua domanda è abusiva. In particolare, per quanto riguarda una richiesta di informazioni fondata sull’articolo 8 di tale direttiva, essa deve essere parimenti respinta se non è giustificata o proporzionata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, né alla registrazione sistematica, da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale nonché di un terzo per suo conto, di indirizzi IP di utenti di reti tra pari (peer-to-peer) le cui connessioni Internet sono state asseritamente utilizzate in attività di violazione, né alla comunicazione dei nomi e degli indirizzi postali di tali utenti a detto titolare o a un terzo al fine di consentirgli di proporre un ricorso per risarcimento dinanzi a un giudice civile per un danno asseritamente causato da tali utenti, a condizione, tuttavia, che le iniziative e le richieste in tal senso da parte di detto titolare o di un terzo siano giustificate, proporzionate e non abusive e abbiano il loro fondamento giuridico in una misura legislativa nazionale, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, che limita la portata delle norme di cui agli articoli 5 e 6 di tale direttiva, come modificata.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit

(Causa C-645/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7, 8 e 47 - Regolamento (UE) 2016/679 - Trattamento transfrontaliero di dati personali - Meccanismo dello «sportello unico» - Cooperazione leale ed efficace tra le autorità di controllo - Competenze e poteri - Potere di agire in sede giudiziale)

(2021/C 310/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA

Convenuta: Gegevensbeschermingsautoriteit

Dispositivo

1)

L’articolo 55, paragrafo 1, e gli articoli da 56 a 58 nonché da 60 a 66 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che un’autorità di controllo di uno Stato membro, la quale, in forza della normativa nazionale adottata in esecuzione dell’articolo 58, paragrafo 5, di tale regolamento, abbia il potere di intentare un’azione dinanzi ad un giudice di tale Stato membro e, se del caso, di agire in sede giudiziale in caso di presunta violazione di detto regolamento, può esercitare tale potere con riguardo al trattamento transfrontaliero di dati, pur non essendo l’«autorità di controllo capofila» ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, dello stesso regolamento con riguardo a siffatto trattamento di dati, purché ciò avvenga in una delle situazioni in cui il regolamento 2016/679 conferisce a tale autorità di controllo la competenza ad adottare una decisione che accerti che il trattamento in questione viola le norme in esso contenute, nonché nel rispetto delle procedure di cooperazione e di coerenza previste da tale regolamento.

2)

L’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, in caso di trattamento transfrontaliero di dati, l’esercizio del potere di un’autorità di controllo di uno Stato membro, diversa dall’autorità di controllo capofila, di intentare un’azione giudiziaria, ai sensi di tale disposizione, non esige che il titolare del trattamento o il responsabile per il trattamento transfrontaliero di dati personali, nei cui confronti tale azione viene intentata, disponga di uno stabilimento principale o di un altro stabilimento nel territorio di detto Stato membro.

3)

L’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che il potere di un’autorità di controllo di uno Stato membro, diversa dall’autorità di controllo capofila, di intentare un’azione dinanzi ad un giudice di tale Stato membro e, se del caso, di agire in sede giudiziale, ai sensi di tale disposizione, in caso di presunta violazione di detto regolamento può essere esercitato tanto nei confronti dello stabilimento principale del titolare del trattamento che si trovi nello Stato membro di appartenenza di tale autorità quanto nei confronti di un altro stabilimento di tale titolare, purché l’azione giudiziaria riguardi un trattamento di dati effettuato nell’ambito delle attività di detto stabilimento e l’autorità di cui trattasi sia competente ad esercitare siffatto potere, conformemente a quanto esposto in risposta alla prima questione pregiudiziale posta.

4)

L’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, qualora un’autorità di controllo di uno Stato membro, che non sia l’«autorità di controllo capofila» ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento, abbia intentato un’azione giudiziaria riguardante un trattamento transfrontaliero di dati personali prima del 25 maggio 2018, ossia prima della data in cui detto regolamento è divenuto applicabile, detta azione può, dal punto di vista del diritto dell’Unione, essere mantenuta in base alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la quale rimane applicabile per quanto riguarda le violazioni delle norme in essa contenute commesse fino alla data di abrogazione di detta direttiva. Tale azione può, inoltre, essere intentata da detta autorità per violazioni commesse dopo tale data sulla base dell’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento 2016/679, purché ciò avvenga in una delle situazioni in cui, a titolo di eccezione, tale regolamento conferisce a un’autorità di controllo di uno Stato membro, che non sia l’«autorità di controllo capofila», una competenza ad adottare una decisione che accerti che il trattamento di dati di cui trattasi viola le norme contenute in detto regolamento per quanto riguarda la tutela dei diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali e nel rispetto delle procedure di cooperazione e di coerenza previste dal medesimo regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

5)

L’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione ha effetto diretto, cosicché un’autorità di controllo nazionale può invocarla per intentare o proseguire un’azione nei confronti di privati, anche qualora detta disposizione non sia stata specificamente attuata nella normativa dello Stato membro interessato.


(1)  GU C 406 del 2.12.2019.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Mittelbayerischer Verlag KG / SM

(Causa C-800/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Articolo 7, punto 2 - Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire - Persona che afferma di aver subito una violazione dei diritti della personalità derivante dalla pubblicazione di un articolo su Internet - Luogo in cui il danno si è concretizzato - Centro degli interessi di tale persona)

(2021/C 310/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Mittelbayerischer Verlag KG

Convenuto: SM

Dispositivo

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona che sostiene che i suoi diritti della personalità sono stati violati da un contenuto messo in rete su un sito Internet è competente a conoscere, per la totalità del danno lamentato, di un’azione di risarcimento intentata da tale persona solo qualora tale contenuto contenga informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, tale persona in quanto individuo.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 giugno 2021 — Repubblica ceca / Commissione europea, Repubblica di Polonia

(Causa C-862/19 P) (1)

(Impugnazione - Fondo sociale europeo (FSE) - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Annullamento parziale di contributi a programmi operativi in Repubblica ceca - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 16, lettera b) - Esclusione specifica - Appalti pubblici di servizi relativi a programmi destinati alla trasmissione)

(2021/C 310/05)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil e I. Gavrilová, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek e P. Arenas, agenti), Repubblica di Polonia

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica ceca sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud — Danimarca) — Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland og Region Syddanmark

(Causa C-23/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Accordo quadro - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 5, paragrafo 5 - Articolo 18, paragrafo 1 - Articoli 33 e 49 - Allegato V, parte C, punti 7, 8 e 10 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 - Allegato II, rubriche II.1.5 e II.2.6 - Procedure di aggiudicazione di appalti - Obbligo di indicare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, da un lato, la quantità stimata o il valore stimato e, dall’altro, la quantità massima o il valore massimo dei prodotti da fornire nell’ambito di un accordo quadro - Principi di trasparenza e di parità di trattamento - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 2 quinquies, paragrafo 1 - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici - Assenza di effetti del contratto - Esclusione)

(2021/C 310/06)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Klagenævnet for Udbud

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Simonsen & Weel A/S

Resistente: Region Nordjylland og Region Syddanmark

con l’intervento di: Nutricia A/S

Dispositivo

1)

L’articolo 49 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, i punti 7 e 8 nonché il punto 10, lettera a), della parte C dell’allegato V di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 33 di detta direttiva e con i principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti dall’articolo 18, paragrafo 1, di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro e che, una volta raggiunto tale limite, detto accordo quadro avrà esaurito i suoi effetti.

2)

L’articolo 49 della direttiva 2014/24 nonché il punto 7 e il punto 10, lettera a), della parte C dell’allegato V di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 33 di detta direttiva e con i principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti dall’articolo 18, paragrafo 1, di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro complessivamente e che tale bando può fissare requisiti ulteriori che l’amministrazione aggiudicatrice decida di aggiungervi.

3)

L’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dev’essere interpretato nel senso che esso non è applicabile nell’ipotesi in cui un bando di gara sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, anche se, da un lato, la quantità stimata e/o il valore stimato dei prodotti da fornire in forza dell’accordo quadro previsto risulta non già da tale bando di gara, bensì dal capitolato d’oneri e, dall’altro, né detto bando di gara né tale capitolato d’oneri menzionano una quantità massima e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di detto accordo quadro.


(1)  GU C 95 del 23.3.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — K (C-58/20), DBKAG (C-59/20) / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz

(Cause riunite C-58/20 e C-59/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1 - Esenzioni - Gestione di fondi comuni d’investimento - Esternalizzazione - Prestazioni fornite da un terzo)

(2021/C 310/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: K (C-58/20), DBKAG (C-59/20)

Convenuto: Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz

Dispositivo

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/8


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 giugno 2021 — Repubblica di Lituania/Commissione europea, Repubblica ceca

(Causa C-153/20 P) (1)

(Impugnazione - Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica di Lituania - Regolamento (UE) n. 65/2011 - Controllo amministrativo - Controllo in loco - Qualità dei controlli - Qualità dei richiedenti - Condizioni create artificialmente - Spese effettuate nell’ambito dei progetti)

(2021/C 310/08)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: R. Dzikovič e K. Dieninio, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka e A. Steiblytė, agenti), Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica di Lituania è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica ceca sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 215 del 29.06.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/8


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — VT/Centre public d’action sociale de Líège (CPAS)

(Causa C-641/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Decisione di rimpatrio - Ricorso giurisdizionale - Diritto di soggiorno provvisorio e diritto alle prestazioni sociali durante il periodo di pendenza del ricorso)

(2021/C 310/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Liège

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VT

Convenuto: Centre public d’action sociale de Liège (CPAS)

Dispositivo

Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo automatico al ricorso proposto da un cittadino di un paese terzo avverso una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, punto 4, di detta direttiva, di cui questi sia destinatario a seguito della revoca del suo status di rifugiato da parte dell’autorità competente, in applicazione dell’articolo 11 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e, correlativamente, un diritto provvisorio di soggiorno e alla presa in carico dei suoi bisogni primari fino alla decisione sul ricorso, nel caso eccezionale in cui il cittadino interessato, affetto da una malattia grave, possa essere esposto, in conseguenza dell’esecuzione della decisione di cui trattasi, ad un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile del proprio stato di salute. In tale contesto, il giudice nazionale, investito di una controversia il cui esito sia legato a un’eventuale sospensione degli effetti della decisione di rimpatrio, deve considerare che il ricorso presentato avverso tale decisione è dotato, ipso iure, di effetto sospensivo, qualora il ricorso contenga un’argomentazione, che non appaia manifestamente infondata, volta a dimostrare che l’esecuzione della suddetta decisione esporrebbe il cittadino di un paese terzo ad un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile del suo stato di salute.


(1)  GU C 44 del 08.02.2021


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/9


Impugnazione proposta il 16 dicembre 2020 da Eleanor Sharpston avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2020, causa T-180/20, Sharpston / Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

(Causa C-684/20 P)

(2021/C 310/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eleanor Sharpston (rappresentanti: N. Forwood, Barrister-at-Law, J. Robb, Barrister, J. Flynn QC e H. Mercer QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

Con ordinanza del 16 giugno 2021 la Corte di giustizia (Prima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.


2.8.2021   

IT

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C 310/9


Impugnazione proposta il 16 dicembre 2020 da Eleanor Sharpston avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2020, causa T-550/20, Sharpston / Consiglio e rappresentanti dei governi degli Stati membri

(Causa C-685/20 P)

(2021/C 310/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eleanor Sharpston (rappresentanti: N. Forwood, Barrister-at-Law, J. Robb, Barrister, J. Flynn, QC, e H. Mercer, QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, rappresentanti dei governi degli Stati membri

Con ordinanza del 16 giugno 2021, la Corte di giustizia (Prima Sezione) ha deciso di respingere l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata, e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.


2.8.2021   

IT

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C 310/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Nysie (Polonia) il 21 dicembre 2020 — Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) / AP

(Causa C-699/20)

(2021/C 310/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Nysie

Parti

Ricorrente: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Resistente: AP

Con decisione dell’8 giugno 2021 la Corte (Sesta Sezione) ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Rejonowy w Nysie, II Wydział Karny (Tribunale circondariale di Nysia, II divisione penale, Polonia).


2.8.2021   

IT

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C 310/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Germania) il 4 maggio 2021 — VA / Deutsche Rentenversicherung Bund

(Causa C-283/21)

(2021/C 310/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: VA

Resistente: Deutsche Rentenversicherung Bund

Con l’intervento di: RB

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in base alla legislazione dei Paesi Bassi — in qualità di Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base [regolamento (CE) n. 883/2004] (1) –, un periodo di cura dei figli sia preso in considerazione, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 (2), per il fatto che il periodo di cura dei figli nei Paesi Bassi, in quanto mero periodo di residenza, fonda un diritto alla pensione.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2)

Se [l’articolo] 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, debba essere interpretato estensivamente, alla luce delle sentenze della Corte del 23 novembre 2000, Elsen (C-135/99 (3), EU:C:2000:647) e del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C-522/10 (4), EU:C:2012:475), nel senso che lo Stato membro competente deve prendere in considerazione il periodo di cura dei figli anche quando, prima e dopo il periodo di cura dei figli, la persona che provvede alla loro cura abbia effettivamente maturato periodi rilevanti ai fini pensionistici, a titolo di lavoro o di formazione, esclusivamente nel regime di tale paese, ma non abbia versato contributi nell’ambito di tale regime nel periodo immediatamente precedente o successivo al periodo di cura dei figli.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2000:647, Elsen

(4)  ECLI:EU:C:2012:475, Reichel-Albert.


2.8.2021   

IT

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C 310/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Kleve (Germania) il 14 maggio 2021 — AB e a. / Ryanair DAC

(Causa C-307/21)

(2021/C 310/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Kleve

Parti

Ricorrenti: AB e a.

Resistente: Ryanair DAC

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo sia tenuto a pagare la compensazione pecuniaria prevista in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora detto vettore abbia inviato la comunicazione in tempo utile prima della scadenza delle due settimane all’unico indirizzo di posta elettronica fornitogli al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale prenotazione fosse stata effettuata a mezzo di un intermediario oppure tramite la sua piattaforma Internet e che l’indirizzo di posta elettronica indicato dalla piattaforma di prenotazione consentisse di raggiungere al massimo l’intermediario, ma non direttamente il passeggero.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


2.8.2021   

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C 310/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Venezia (Italia) il 21 maggio 2021 — Agecontrol SpA / ZR, Lidl Italia Srl

(Causa C-319/21)

(2021/C 310/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Venezia

Parti nel procedimento principale

Appellante: Agecontrol SpA

Appellati: ZR, Lidl Italia Srl

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento UE n. 543/2011 della Commissione (1), letto in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 1, e 8 del medesimo regolamento e con gli articoli 113 e 113-bis del regolamento UE n. 1234/2007 (2) del Consiglio, del 22 ottobre 2007 debba essere interpretato nel senso di imporre la redazione di un documento di accompagnamento recante il nome ed il paese di origine dei prodotti ortofrutticoli freschi spediti preconfezionati o negli imballaggi originali predisposti dal produttore, durante il loro trasporto da una piattaforma di distribuzione di una società di commercializzazione ad un punto vendita della medesima società, indipendentemente dalla circostanza che su un lato dell’imballaggio sia presente la stampatura diretta indelebile o l’etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso, riportante le indicazioni esterne previste dal Capo I del regolamento UE n. 543/2011 (tra le quali quelle relative al nome ed al paese di origine dei prodotti) e che tali informazioni siano riportate anche nelle fatture emesse dal fornitore da cui la società che commercializza il prodotto l’ha acquistato e conservate presso gli uffici contabili di quest’ultima e su una scheda collocata in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto sul quale viaggia il prodotto.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2011, L 157, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1).


2.8.2021   

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C 310/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rieti (Italia) il 26 maggio 2021 — Procedimento penale a carico di G.B., R.H.

(Causa C-334/21)

(2021/C 310/16)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Rieti

Imputati nel procedimento principale

G.B., R.H.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 (1), letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza anche dei princìpi stabiliti dalla stessa [Corte di giustizia dell’Unione europea] nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, prevista dall’articolo 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, la quale renda il pubblico ministero, organo dotato di piene e totali garanzie di indipendenza e autonomia come previsto dalle norme del Titolo IV della Costituzione italiana, competente a disporre, mediante decreto motivato, l’acquisizione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale.

2)

Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se sia possibile fornire ulteriori chiarimenti interpretativi riguardanti una eventuale applicazione irretroattiva dei princìpi stabiliti nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, tenuto conto delle preminenti esigenze di certezza del diritto nell’ambito della prevenzione, accertamento e contrasto di gravi forme di criminalità o minacce alla sicurezza.

3)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza anche dei princìpi stabiliti dalla stessa [Corte di giustizia dell’Unione europea] nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, prevista dall’articolo 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, letto alla luce dell’articolo 267, comma 2, Codice di procedura penale, la quale consenta al pubblico ministero, in casi di urgenza, l’immediata acquisizione dei dati del traffico telefonico con successivo vaglio e controllo del giudice procedente.


(1)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37).


2.8.2021   

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C 310/13


Impugnazione proposta il 2 giugno 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 marzo 2021, causa T-374/20, KM / Commissione europea

(Causa C-341/21 P)

(2021/C 310/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente:: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e B. Mongin, agenti)

Altre parti nel procedimento: KM, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia,

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) del 24 marzo 2021, causa T-374/20, KM/Commissione;

rigettare il ricorso;

condannare la resistente alle spese del procedimento di primo grado;

condannare la resistente alle spese del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione la Commissione deduce tre motivi.

Con il primo motivo di impugnazione la Commissione deduce un errore di diritto in relazione ai criteri di valutazione della legittimità delle scelte operate dal legislatore e la violazione dell’obbligo di motivazione. Il Tribunale non ha rispettato il principio, secondo cui la valutazione della legittimità di un atto dell’Unione alla luce dei diritti fondamentali non può basarsi su allegazioni imperniate sulle conseguenze dell’atto nel singolo caso. L'illegittimità di una disposizione dello Statuto non può essere basata sul carattere «irragionevole» della scelta fatta dal legislatore. Il Tribunale ha violato i principi enunciati nella sentenza del 19 dicembre 2019, causa C-460/18 P (1), in quanto non ha tenuto conto di tutti gli elementi che hanno caratterizzato le due situazioni da confrontare.

Con il secondo motivo di impugnazione la Commissione deduce un errore di diritto nell’interpretazione del divieto di discriminazione, in base alla quale le situazioni menzionate agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto sono comparabili. La data del matrimonio non è l’unico criterio che distingue gli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII. La differenza si fonda su una serie di elementi, che il Tribunale ha rifiutato di prendere in considerazione. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare la finalità della condizione di durata minima del matrimonio di cui agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII, il che avrebbe reso chiara la differenza tra essi intercorrente. La stessa conclusione vale per la discriminazione in base all’età.

Con il terzo motivo di impugnazione, infine, la Commissione deduce un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali (2) e varie violazioni dell’obbligo di motivazione. Da una parte sussiste un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, a mente della quale le conseguenze del decesso del funzionario per il coniuge superstite non devono essere distinte a seconda che il matrimonio sia stato contratto prima o dopo la cessazione dal servizio; dall’altra parte il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’obiettivo della prevenzione delle frodi e ha violato l’obbligo di motivazione.


(1)  Sentenza del 19 dicembre 2019, HK / Commissione, ECLI:EU:C:2019:1119.

(2)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 391).


2.8.2021   

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C 310/14


Impugnazione proposta il 7 giugno 2021 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 24 marzo 2021, causa T-374/20, KM / Commissione europea

(Causa C-357/21 P)

(2021/C 310/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Alver, agenti)

Altre parti nel procedimento: KM, Commissione europea, Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) del 24 marzo 2021 causa T-374/20, KM / Commissione europea;

pronunciarsi sul merito e respingere il ricorso presentato in primo grado in quanto infondato;

condannare i ricorrenti in primo grado a sopportare le spese sostenute dal Consiglio nell’ambito dell’impugnazione e del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione il Consiglio deduce quattro motivi.

Con il primo motivo il Consiglio fa valere un l’errore di diritto relativo all‘attribuzione della pensione di reversibilità, ai sensi dell’articolo 18 o 20 dell’allegato VIII dello Statuto, commesso dal Tribunale nel trattare il coniuge superstite di un ex funzionario in maniera differente a seconda che il matrimonio fosse stato contratto prima o dopo la sua cessazione dal servizio. Il Tribunale non ha tuttavia valutato la comparabilità delle fattispecie in questione alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano, in particolare delle rispettive situazioni legali, tenuto conto dell’oggetto e della finalità dell’atto dell’Unione in esame. Il Tribunale ha perciò commesso un errore di diritto, in quanto ha dichiarato che la data del matrimonio è l’unico elemento rilevante al fine di stabilire se si debba applicare l’articolo 18 o l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, benché la disparità di trattamento sia giustificata dalla fondamentale differenza di fatto e di diritto tra la condizione giuridica del funzionario collocato in una posizione ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto e quella dell’ex funzionario.

Il secondo e il terzo motivo sono dedotti dal Consiglio in via subordinata.

Con il secondo motivo il Consiglio lamenta un errore di diritto commesso dal Tribunale in relazione alla portata del controllo giurisdizionale sulle scelte operate dal legislatore dell’Unione. Il Tribunale si è richiamato all’esistenza di un «semplice» potere discrezionale del legislatore dell’Unione, che implica l’obbligo di verificare se non risulti irragionevole che la disparità di trattamento stabilita sia ritenuta dal legislatore dell’Unione opportuna e necessaria ai fini del raggiungimento dell’obiettivo perseguito. A tal proposito il Tribunale non ha considerato che il giudice riconosce al legislatore dell’Unione un’ampia discrezionalità nell’ambito dell’esercizio delle competenze attribuitegli nelle materie in cui la sua azione richiede scelte di natura tanto politica quanto economica o sociale e in cui è chiamato ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi, il che si verifica nella predisposizione del sistema di previdenza sociale. Non si tratta pertanto di determinare se la misura adottata in una certa materia sia stata l’unica o la migliore possibile. Infatti solo la manifesta inidoneità della misura al conseguimento dell’obiettivo perseguito dalle istituzioni competenti determina l’illegittimità della medesima. Il Tribunale ha sostituito la propria valutazione a quella del legislatore e ha quindi ecceduto i limiti del suo controllo di legittimità, in quanto non ha circoscritto il suo sindacato alla sola questione della manifesta inadeguatezza della misura in esame.

Con il terzo motivo il Consiglio deduce un errore di diritto commesso dal Tribunale nella verifica della giustificazione della disparità di trattamento. In primo luogo tale verifica è inficiata dall’errore di diritto commesso dal Tribunale nella determinazione della portata del suo controllo sulle scelte operate dal legislatore. In secondo luogo il Tribunale non ha preso in considerazione la giurisprudenza, secondo cui spetta al ricorrente fornire la prova dell’incompatibilità di una normativa con il diritto primario, mentre non incombe alle istituzioni, in quanto autrici dell’atto, dimostrarne la legittimità. Il Tribunale è inoltre incorso in errore di diritto, in quanto ha valutato la giustificazione della disparità di trattamento sulla base di un indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la presunzione generale di frode non è sufficiente a giustificare una misura che pregiudichi gli obiettivi del Trattato FUE, e in quanto è giunto alla conclusione che con l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto è stata introdotta una presunzione generale ed assoluta di frode per i matrimoni di durata inferiore a cinque anni. Ne deriva, infine, che la possibilità, menzionata nella sentenza impugnata, di produrre prove oggettive a confutazione della presunzione di frode, è irrilevante nel presente caso, dato che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto non prevede alcuna presunzione di frode o di assenza di frode in relazione al matrimonio.

Con il quarto motivo infine il Consiglio fa valere un errore di diritto e la violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alle conclusioni del Tribunale sulla violazione del divieto di discriminazione basata sull’età. Nella sentenza impugnata il Tribunale fa riferimento alternativamente all’età del coniuge superstite, all’età del funzionario o dell’ex funzionario, trascurando in tal modo il proprio obbligo di motivazione. Inoltre, l’accertamento di uno specifico pregiudizio per soggetti di una determinata età o appartenenti ad una determinata fascia di età dipende segnatamente dalla prova che la normativa in esame abbia effetti sfavorevoli su una quota significativamente maggiore di persone di una determinata età rispetto alle persone di età differente; tale prova non è stata tuttavia fornita nel caso in esame. Anche supponendo l’esistenza di una disparità di trattamento siffatta, basata indirettamente sull’età dell’ex funzionario al momento del matrimonio, il Tribunale ha pur sempre omesso di verificare se tale disparità di trattamento fosse nondimeno compatibile con l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali (1) e soddisfacesse i criteri di cui all’articolo 52, paragrafo1, della Carta.


(1)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 391).


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/15


Impugnazione proposta il 14 giugno 2021 dalla SGI Studio Galli Ingegneria Srl avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 aprile 2021, causa T-285/19, SGI Studio Galli Ingegneria / Commissione

(Causa C-371/21 P)

(2021/C 310/19)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: SGI Studio Galli Ingegneria Srl (rappresentanti: F.S. Marini, V. Catenacci, R. Viglietta, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

annullare l’impugnata sentenza del Tribunale, sez. IX, pubblicata in data 14.04.2021 e notificata in pari data, resa nella causa T-285/19, SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l. c. Commissione europea, e per l’effetto accogliere le conclusioni rassegnate davanti al Tribunale da S.G.I., nella gradazione ivi articolata, e quindi:

Accertare e dichiarare che la ricorrente non è tenuta al pagamento in favore della Commissione europea delle somme dalla medesima richieste con la nota di debito n. 3241902288 ricevuta in data 22.2.2019 e da ultimo con la nota ricevuta in data 29.4.2019 — Ref. Ares(2019)2858540, pretese a titolo di recupero del contributo e di Liquidated damages per asserito inadempimento di Studio Galli Ingegneria del Grant Agreement n. 619120 per la sovvenzione del progetto denominato «MARSOL».

Accertare e dichiarare l’insussistenza degli inadempimenti contestati dalla Commissione.

Accertare e dichiarare l’illegittimità, invalidità, e comunque l’infondatezza della pre-information letter del 19.12.2018, del rapporto ispettivo OLAF, della nota di addebito del 22.2.2019, del successivo sollecito del 2.4.2019 e della nota finale di rideterminazione dell’importo richiesto e di rigetto delle ulteriori domande di SGI del 29.4.2019 — Ref. Ares(2019)2858540.

Accertare e dichiarare l’insussistenza del credito vantato dalla Commissione.

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al contributo effettivamente erogato dalla Commissione in forza del Grant Agreement n. 619120 per il progetto «MARSOL».

In subordine, accertare e dichiarare che la somma oggetto di recupero da parte della Commissione non può essere superiore a € 100 044,99, secondo quanto indicato nel terzo motivo di ricorso.

In via di ulteriore subordine, condannare la Commissione a corrispondere a SGI i costi sostenuti per l’esecuzione del progetto MARSOL a titolo di ingiustificato arricchimento.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo di impugnazione. Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso. Violazione/falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 47 CDFUE. Violazione del principio di buona fede contrattuale anche ai sensi dell’art. 1134 del codice civile belga.

Si impugna la sentenza del Tribunale per aver affermato che la Commissione, non tenendo conto della richiesta di sospensione del procedimento e di accesso agli atti del fascicolo ispettivo di OLAF formulata dalla ricorrente, non avrebbe violato i diritti di cui agli artt. 41, 42 e 47 CDFUE e il principio di buona fede contrattuale. Al contrario, dal momento che la società non era nella materiale possibilità di controdedurre al final report di OLAF a causa di vicende interne patologiche, tali diritti risultano violati nella loro effettività, sia in sede procedimentale sia, conseguentemente, in sede giurisdizionale.

2.

Secondo motivo di impugnazione. Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso. Violazione/falsa applicazione dell’art. 317 TFUE, dell’art. 172-bis, par. 1, regolamento n. 2342/2002 (1) , dell’art. 31, par. 3, lett. a) e c), regolamento n. 1906/2006 (2) , degli artt. ii. 5 e ii.14, par. 1 delle condizioni generali di cui al grant agreement. Violazione dei principi di presunzione di non colpevolezza, onere della prova, equità di cui al regolamento (Ue, Euratom) n. 883/2013 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.9.2013. Errore nella valutazione della prova in violazione dell’articolo 1315 del codice civile belga.

Si impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha concluso che la ricorrente non avrebbe dimostrato l’ammissibilità dei costi diretti e indiretti relativi al personale, né davanti a OLAF e Commissione, né in sede giurisdizionale. Al contrario, il Tribunale non ha tenuto conto che gli addebiti di OLAF non riguardavano il progetto in discussione ma altri progetti sovvenzionati, e dunque non ha fatto corretta applicazione dei principi di non colpevolezza e di onere della prova. Inoltre i timesheets prodotti in giudizio dovevano ritenersi elemento probatorio sufficiente, tenuto conto dell’assenza di altre contestazioni e dell’accertata conclusione del progetto, per affermare l’ammissibilità dei costi sostenuti e richiesti alla Commissione.

3.

Terzo motivo di impugnazione. Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso. Violazione del principio di proporzionalità, equità e buona fede contrattuale. Violazione art. 5, par. 4, TFUE. Violazione art. II.22 del Grant Agreement.

Si impugna la sentenza nella parte in cui, respingendo il terzo motivo di ricorso, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avrebbe violato il principio di proporzionalità richiedendo tutti i costi diretti e indiretti relativi al personale. Al contrario, dal momento che il procedimento ispettivo aveva riconosciuto incongruenze solo su due professionisti adibiti al progetto, avrebbero dovuto essere richiesti solo questi costi. Ciò anche in considerazione dell’accertata realizzazione del progetto e della verifica dei costi da parte di professionista esterno, accettata dalla Commissione. Subordinatamente, sempre in applicazione del principio di proporzionalità, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata di determinazione del quantum da recuperare.

4.

Quarto motivo di impugnazione. Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di ricorso. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, lett. b) regolamento n. 58/2003 (4) del Consiglio del 19 dicembre 2002 e del Grant Agreement. Difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui si pone in contrasto con i precedenti del Tribunale e della Cgue in materia di arricchimento senza causa.

Si impugna la sentenza nella parte in cui, respingendo il quarto motivo di ricorso, ha negato il diritto della ricorrente di trattenere il contributo erogato a titolo di costi diretti e indiretti per il personale, altrimenti determinandosi un ingiustificato arricchimento della Commissione. Dal momento che nella specie ricorrono le condizioni per la proposizione dell’azione, vale a dire l’arricchimento di una parte contrattuale e il depauperamento dell’altra, nonché il nesso di causalità tra l’arricchimento e il depauperamento, la statuizione del Tribunale è illegittima.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU 2006, L 391, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).


Tribunale

2.8.2021   

IT

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C 310/18


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Italia e Spagna / Commissione

(Cause T-695/17 e T-704/17) (1)

(«Regime linguistico - Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di traduttori di lingua tedesca, francese, italiana e neerlandese - Limitazione della scelta delle lingue 2 e 3 dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca - Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Discriminazione fondata sulla lingua - Interesse del servizio - Proporzionalità - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 310/20)

Lingue processuali: l’italiano e lo spagnolo

Parti

Ricorrente nella causa T-695/17: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Ricorrente nella causa T-704/17: Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, D. Milanowska, N. Ruiz García e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo ai concorsi generali organizzati ai fini della formazione di elenchi di riserva per l’assunzione di traduttori (AD 5) di lingua tedesca (EPSO/AD/343/17), di lingua francese (EPSO/AD/344/17), di lingua italiana (EPSO/AD/345/17) e di lingua neerlandese (EPSO/AD/346/17) (GU 2017, C 224 A, pag. 1)

Dispositivo

1)

Le cause T-695/17 e T-704/17 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Il bando relativo ai concorsi generali organizzati ai fini della formazione di elenchi di riserva per l’assunzione di traduttori (AD 5) di lingua tedesca (EPSO/AD/343/17), di lingua francese (EPSO/AD/344/17), di lingua italiana (EPSO/AD/345/17) e di lingua neerlandese (EPSO/AD/346/17) è annullato.

3)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana, nella causa T-695/17, e quelle sostenute dal Regno di Spagna, nella causa T-704/17.


(1)  GU C 424 dell’11.12.2017.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/18


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji / Commissione

(Causa T-126/19) (1)

(«Ambiente - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Gas fluorurati a effetto serra - Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi - Eccezione di illegittimità - Articolo 16 e allegati V e VI del regolamento n. 517/2014 - Principio di non discriminazione - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 310/21)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji (Varsavia, Polonia) (rappresentante: A. Galos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: J.-F. Brakeland, A. Becker, K. Herrmann e M. Jáuregui Gómez, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, A. Tamás e W. Kuzmienko, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Michoel e I. Tchórzewską, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione dell’11 dicembre 2018 che assegna alla ricorrente una quota di 4 096 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi per l’anno 2019

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo restano a loro carico.


(1)  GU C 148 del 29.4.2019.


2.8.2021   

IT

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C 310/19


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Cipro/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion)

(Cause riunite T-281/19 e T-351/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 - Marchi di certificazione nazionali denominativi anteriori ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001] - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001]»)

(2021/C 310/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, e V. Marsland, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia Imathias, Grecia)

Oggetto

Ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2019 (procedimento R 2298/2017-4) e del 9 aprile 2019 (procedimento R 2297/2017-4), relative a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Repubblica di Cipro e la Filotas Bellas & Yios.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Repubblica di Cipro è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


2.8.2021   

IT

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C 310/20


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Lucaccioni / Commissione

(Causa T-316/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Articolo 73 dello Statuto - Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale - Malattia professionale - Articolo 9 - Domanda di rimborso di spese mediche - Articolo 23 - Consultazione di un altro medico - Diniego di adire la commissione medica sulla base dell’articolo 22 - Mancata applicazione, per analogia, dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma - Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo - Applicazione della legge nel tempo»)

(2021/C 310/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Arnaldo Lucaccioni (San Benedetto del Tronto, Italia) (rappresentante: E. Bonanni, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e L. Vernier, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 2 agosto 2018 recante rigetto delle domande del ricorrente del 23 marzo e dell’8 giugno 2018 di adizione della commissione medica ai sensi dell’articolo 22 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee e, dall’altro, al risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Arnaldo Lucaccioni è condannato alle spese.


(1)  GU C 238 del 15.7.2019.


2.8.2021   

IT

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C 310/20


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — CE / Comitato delle regioni

(Causa T-355/19) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Articolo 2, lettera c), del RAA - Contratto a tempo indeterminato - Risoluzione anticipata con preavviso - Articolo 47, lettera c), i), del RAA - Cessazione del rapporto di fiducia - Modalità del preavviso - Sviamento di procedura - Diritto di essere ascoltato - Principio di buona amministrazione - Diritti della difesa - Errore manifesto di valutazione»)

(2021/C 310/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CE (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocata)

Convenuto: Comitato delle regioni (rappresentanti: S. Bachotet e M. Esparrago Arzadun, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento, in via principale, della decisione del 16 aprile 2019 con cui il Comitato delle regioni ha risolto il contratto di lavoro della ricorrente e, in subordine, della lettera del 16 maggio 2019 con la quale ha prorogato la data fino alla quale la ricorrente poteva recuperare i suoi effetti personali e accedere alla sua posta elettronica durante il periodo di preavviso e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente avrebbe subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

1)

La decisione del Comitato delle regioni del 16 aprile 2019 recante risoluzione del contratto di lavoro di CE è annullato per quanto riguarda le modalità particolari di esecuzione del preavviso.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 255 del 29.7.2019.


2.8.2021   

IT

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C 310/21


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — PL/Commissione

(Causa T-586/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto di valutazione della carriera - Esercizio di valutazione 2017 - Designazione del valutatore - Articolo 22 bis dello Statuto - Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto - Dovere di sollecitudine - Termine ragionevole - Principio d’imparzialità - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali - Obbligo di motivazione - Articolo 26 dello Statuto - Diritti della difesa»)

(2021/C 310/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PL (rappresentanti: J.-N. Louis e J. Van Rossum, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE, diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 12 ottobre 2018 con cui è stabilito il rapporto di valutazione della carriera del ricorrente per il 2017.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

PL è condannato alle spese.


(1)  GU C 363 del 28.10.2019.


2.8.2021   

IT

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C 310/22


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Health Product Group/EUIPO — Bioline Pharmaceutical (Enterosgel)

(Causa T-678/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo Enterosgel - Assenza di malafede - Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 310/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Health Product Group sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: M. Kondrat, M. Stępień e A. Przytuła, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bioline Pharmaceutical AG (Baar, Svizzera) (rappresentanti: T. Grucelski, H. Gajek e M. Furmańska, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione dell’EUIPO dell’8 agosto 2019 (procedimento R 482/2018-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Health Product Group e la Bioline Pharmaceutical.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Health Product Group sp. z o.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


2.8.2021   

IT

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C 310/22


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — RA/Corte dei conti

(Causa T-867/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2016 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 - Mancanza di rapporto informativo - Comparazione dei meriti - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Adozione di una nuova decisione di non promozione - Obbligo di motivazione - Articolo 45 dello Statuto - Errore manifesto di valutazione»)

(2021/C 310/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RA (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Corte dei conti europea (rappresentanti: C. Lesauvage e A.-M. Feipel-Cosciug, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE, diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 27 febbraio 2019 con cui la Corte dei conti ha deciso di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tale decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

RA è condannato alle spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


2.8.2021   

IT

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C 310/23


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Davide Groppi / EUIPO — Viabizzuno (Lampada da tavolo)

(Causa T-187/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una lampada da tavolo - Disegno o modello comunitario anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2021/C 310/28)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Davide Groppi Srl (Piacenza, Italia) (rappresentanti: F. Boscariol de Roberto, D. Capra e V. Malerba, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Viabizzuno Srl (Bentivoglio, Italia)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 23 gennaio 2020 (procedimento R 126/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Viabizzuno e la Davide Groppi

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Davide Groppi Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


2.8.2021   

IT

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C 310/23


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Chanel / EUIPO– Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

(Causa T-196/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo INCOCO - Marchi nazionali denominativi anteriori COCO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 310/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chanel (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: J. Passa, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Pétrequin, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Innovative Cosmetic Concepts LLC (Clifton, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Temiño Ceniceros, J. Oria Sousa-Montes e P. Revuelta Martos, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 gennaio 2020 (procedimento R 194/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Chanel e la Innovative Cosmetic Concepts.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 gennaio 2020 (procedimento R 194/2019-1) è annullata.

2)

L’EUIPO e la Innovative Cosmetic Concepts LLC sono condannati alle spese.


(1)  GU C 201 del 15.06.2020.


2.8.2021   

IT

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C 310/24


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Fidia farmaceutici / EUIPO — Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL)

(Causa T-215/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo HYAL - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Impedimento alla registrazione assoluto - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] - Diritto di essere ascoltato - Principio del contraddittorio - Obbligo di motivazione - Buona amministrazione e parità di trattamento - Articolo 165, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 310/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italia) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. P. Kunz-Hallstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Sliwinska, V. Ruzek e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA (Atene, Grecia) (rappresentanti: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia e A. Vasilogamvrou, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 gennaio 2020 (procedimento R 613/2019-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories e la Fidia farmaceutici

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fidia farmaceutici SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


2.8.2021   

IT

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C 310/25


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Smiley Miley/EUIPO — Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS)

(Causa T-368/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MILEY CYRUS - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CYRUS - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 310/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Smiley Miley, Inc. (Nashville, Tennessee, Stati Uniti) (rappresentante: J.-B. Devaureix, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Cyrus Trademarks Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2020 (procedimento R 2520/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cyrus Trademarks e la Smiley Miley.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 aprile 2020 (procedimento R 2520/2018-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 255 del 3.8.2020.


2.8.2021   

IT

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C 310/25


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — KT / BEI

(Causa T-415/20) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Procedimento disciplinare - Licenziamento per gravi motivi - Diritti della difesa - Audizione dei testimoni - Delega di potere - Preparazione della decisione impugnata - Termine ragionevole - Imparzialità - Protezione dei dati personali - Proporzionalità»)

(2021/C 310/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KT (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: K. Carr e M. Loizou, agenti, assistiti da A. Duron, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta all’annullamento della decisione della BEI del 24 marzo 2020 che infligge alla ricorrente, in via disciplinare, il licenziamento per gravi motivi, senza preavviso, ma con indennità una tantum.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

KT è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


2.8.2021   

IT

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C 310/26


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Magnetec/EUIPO (CoolTUBE)

(Causa T-481/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CoolTUBE - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 310/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Magnetec — Gesellschaft für Magnettechnologie mbH (Langenselbold, Germania) (rappresentanti: M. Kloth, R. Briske e D. Habel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2020 (procedimento R 1755/2019-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo CoolTUBE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 maggio 2020 (procedimento R 1755/2019-1) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Magnetec — Gesellschaft für Magnettechnologie mbH, incluse le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 304 del 14.9.2020.


2.8.2021   

IT

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C 310/26


Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Rezon/EUIPO (imot.bg)

(Causa T-487/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo imot.bg - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 - Decisione parzialmente confermativa»)

(2021/C 310/34)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rezon OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: M. Yordanova Harizanova, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard Monguiral e P. Angelova Georgieva, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 giugno 2020 (procedimento R 2270/2019 1), concernente la domanda di registrazione del segno figurativo imot.bg quale marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rezon OOD è condannata alle spese.


(1)  GU C 329 del 5.10.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/27


Ordinanza del Tribunale dell’ 8 giugno 2021 — Shindler e a. / Consiglio

(Causa T-198/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso - Cittadini del Regno Unito - Perdita della cittadinanza dell’Unione - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)

(2021/C 310/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d'Ascoli, Italia) ed altri 9 ricorrenti, i cui nominativi sono contenuti nell’allegato all’ordinanza (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer e J. Ciantar, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, totale o parziale, da una parte dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7) e, dall’altra parte, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Commissione europea e di British in Europe.

3)

Harry Shindler e gli altri ricorrenti, i cui nominativi sono contenuti nell’allegato, sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, fatta eccezione per quelle relative alle domande di intervento.

4)

Harry Shindler e gli altri ricorrenti, i cui nominativi sono contenuti nell’allegato, il Consiglio, la Commissione e British in Europe sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/28


Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2021 — David Price / Consiglio

(Causa T-231/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso - Cittadini del Regno Unito - Perdita della cittadinanza dell’Unione - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)

(2021/C 310/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: David Price (Le Dorat, Francia) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer e M.-M. Joséphidès, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento parziale, da un lato, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Grand Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7) e, dall’altro, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Commissione europea.

3)

Il sig. David Price è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario e ad eccezione di quelle riguardanti la domanda d’intervento.

4)

Il sig. Price, il Consiglio e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alla domanda d’intervento.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/29


Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2021 — Silver e a. / Consiglio

(Causa T-252/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso - Cittadini del Regno Unito - Perdita della cittadinanza dell’Unione - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)

(2021/C 310/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Joshua Silver (Bicester, Regno Unito) e gli altri 6 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: P. Tridimas, barrister, D. Harrison e A. von Westernhagen, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer e J. Ciantar, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle domande d’intervento della Commissione europea, di British in Europe, di Plaid Cymru — The Party of Wales, di European Democracy Lab, di ECIT e di European Alternatives Ltd.

3)

Il sig. Joshua Silver e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle relative alle domande d’intervento.

4)

Il sig. Silver e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, il Consiglio, la Commissione, British in Europe, Plaid Cymru — The Party of Wales, European Democracy Lab, ECIT e European Alternatives Ltd sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande d’intervento.


(1)  GU C 215 del 29.6.2020.


2.8.2021   

IT

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C 310/29


Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT8)

(Causa T-420/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT8 - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore GT - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) - Pubblico di riferimento - Livello di attenzione - Ricorso manifestamente fondato»)

(2021/C 310/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020 (procedimento R 1611/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sony Interactive Entertainment Europe e la Huawei Technologies.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 aprile 2020 (procedimento R 1611/2019-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


2.8.2021   

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C 310/30


Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT3)

(Causa T-421/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT3 - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore GT - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) - Pubblico di riferimento - Livello di attenzione - Ricorso manifestamente fondato»)

(2021/C 310/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020 (procedimento R 1609/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sony Interactive Entertainment Europe e la Huawei Technologies.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 aprile 2020 (procedimento R 1609/2019-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/31


Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT5)

(Causa T-422/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT5 - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore GT - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) - Pubblico di riferimento - Livello di attenzione - Ricorso manifestamente fondato»)

(2021/C 310/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020 (procedimento R 1600/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sony Interactive Entertainment Europe e la Huawei Technologies.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 aprile 2020 (procedimento R 1600/2019-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


2.8.2021   

IT

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C 310/31


Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT9)

(Causa T-423/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT9 - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore GT - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) - Pubblico di riferimento - Livello di attenzione - Ricorso manifestamente fondato»)

(2021/C 310/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020 (procedimento R 1610/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sony Interactive Entertainment Europe e la Huawei Technologies.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 aprile 2020 (procedimento R 1610/2019-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/32


Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2021 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Custodia per dispositivi informatici)

(Causa T-512/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una custodia per dispositivi informatici - Motivo di nullità - Utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro - Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Domanda di assunzione di testimoni - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 310/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TrekStor GmbH (Bensheim, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zagg Inc. (Midvale, Utah, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Schmitz e M. Breuer, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2020 (procedimento R 294/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la TrekStor e la Zagg.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La TrekStor GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 378 del 9.11.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/33


Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT10)

(Causa T-558/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT10 - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore GT - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) - Pubblico di riferimento - Livello di attenzione - Ricorso manifestamente fondato»)

(2021/C 310/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 luglio 2020 (procedimento R 2554/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sony Interactive Entertainment Europe e la Huawei Technologies.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 luglio 2020 (procedimento R 2554/2019-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.


(1)  GU C 371 del 3.11.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/33


Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2021 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Custodia per dispositivi informatici)

(Causa T-564/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una custodia per dispositivi informatici - Motivo di nullità - Utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro - Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Domanda di assunzione di testimoni - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 310/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TrekStor GmbH (Bensheim, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zagg Inc. (Midvale, Utah, Stati Uniti) (rappresentati: T. Schmitz et M. Breuer, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 giugno 2020 (procedimento R 296/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la TrekStor e la Zagg.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La TrekStor GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 378 del 9.11.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/34


Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2021 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Custodia per dispositivi informatici)

(Causa T-565/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una custodia per dispositivi informatici - Motivo di nullità - Utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro - Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Domanda di assunzione di testimoni - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 310/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TrekStor GmbH (Bensheim, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zagg Inc. (Midvale, Utah, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Schmitz e M. Breuer, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’17 giugno 2020 (procedimento R 297/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la TrekStor e la Zagg.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La TrekStor GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 378 del 9.11.2020.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/35


Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2021 — One Voice/ECHA

(Causa T-663/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - REACH - Sostanza omosalato - Utilizzo esclusivo per la fabbricazione di prodotti cosmetici - Controllo della conformità delle registrazioni - Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Termine di ricorso - Articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 771/2008 - Articolo 59 del regolamento di procedura - Irricevibilità»)

(2021/C 310/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: One Voice (Strasburgo, Francia) (rappresentante: A. Ghersi, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: W. Broere e L. Bolzonello, agenti, assistiti da S. Raes, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione A-009-2018 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 18 agosto 2020, relativa al controllo di conformità di un fascicolo di registrazione per l’omosalato.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La One Voice è condannata alle spese.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2021.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/35


Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2021 — One Voice / ECHA

(Causa T-664/20) (1)

(«Ricorsi di annullamento - REACH - Sostanza salicilato di 2-etilesile - Utilizzo esclusivo per la fabbricazione di prodotti cosmetici - Controllo della conformità delle registrazioni - Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Termine di ricorso - Articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 771/2008 - Articolo 59 del regolamento di procedura - Irricevibilità»)

(2021/C 310/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: One Voice (Strasburgo, Francia) (rappresentante: A. Ghersi, avvocata)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: W. Broere e L. Bolzonello, agenti, assistiti da S. Raes, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione A-010-2018 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 18 agosto 2020, relativa al controllo di conformità di un fascicolo di registrazione per il salicilato di 2-etilesile.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La One Voice è condannata alle spese.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2021.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/36


Ricorso proposto il 2 giugno 2021 — SY / Commissione

(Causa T-312/21)

(2021/C 310/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SY (rappresentante: T. Walberer, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, degli articoli 263 e 265 del TFUE, che il Tribunale voglia:

1. Annullare l'elenco di riserva del concorso EPSO/AD/374/19-1, le decisioni di assunzione dei candidati iscritti nell'elenco di riserva, le decisioni della commissione giudicatrice del 21 aprile 2021 e del 14 gennaio 2021 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva nel settore del diritto europeo della concorrenza, l'«addendum» al bando di concorso EPSO/AD/374/19-1 del 5 novembre 2020 e la convocazione del ricorrente del 20 novembre 2020,

in subordine, annullare le decisioni della commissione giudicatrice del 21 aprile 2021 e del 14 gennaio 2021 riguardanti il ricorrente e, nella sentenza, fornire alla convenuta i necessari orientamenti concreti per ristabilire legittimamente la posizione giuridica del ricorrente prima delle violazioni, consentendo alla convenuta di inserire immediatamente il ricorrente nell'elenco di riserva o, eventualmente, dopo una nuova valutazione dei suoi meriti, annullare l'«addendum» al bando di concorso EPSO/AD/374/19-1 del 5 novembre 2020 e la convocazione del ricorrente del 20 novembre 2020,

dichiarare che la convenuta ha violato l’articolo 265 TFUE non avendo indirizzato al ricorrente una decisione in risposta al reclamo amministrativo del ricorrente del 17 gennaio 2021,

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull'illegittimità della modifica retroattiva della procedura di selezione per mancanza di base giuridica e per violazione di diritti, nonché per violazione della chiarezza giuridica, dell'obbligo di motivazione e dei diritti di partecipazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in relazione alla condizione preesistente del ricorrente, in quanto la convenuta non gli ha concesso le disposizioni speciali necessarie per l'esame.

3.

Terzo motivo, vertente sulla discriminazione che avrebbe subito il ricorrente a causa del ritardo nel tempo subito rispetto agli altri partecipanti all’Assessment center unicamente elettronico.

4.

Quarto motivo, vertente sulla discriminazione che avrebbe subito il ricorrente rispetto ai dipendenti della convenuta.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/37


Ricorso proposto l’8 giugno 2021 — Castel Frères/EUIPO — Shanghai Panati (Raffigurazione di caratteri cinesi)

(Causa T-323/21)

(2021/C 310/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Castel Frères (Blanquefort, Francia) (rappresentante: T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shanghai Panati Co. (Shanghai, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di caratteri cinesi) — Marchio dell’Unione europea n. 6 785 109

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 marzo 2021 nel procedimento R 753/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla quinta commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/37


Ricorso proposto l’11 giugno 2021 — Wizz Air Hungary/Commissione

(Causa T-332/21)

(2021/C 310/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: E. Vahida, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 2 ottobre 2020 sull’aiuto di Stato SA.56810 (2020/N) — Romania — COVID-19: Aid to TAROM (1); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e ha commesso errori manifesti di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto al danno causato dalla crisi COVID-19.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta di specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto europeo che sono stati alla base della liberalizzazione del trasporto aereo nell’UE dalla fine degli anni ‘80 (vale a dire, i principi di non discriminazione, di libera prestazione di servizi — applicati al trasporto aereo attraverso il regolamento (CE) n. 1008/2008 (2) — e di libertà di stabilimento).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’obbligo di motivazione.


(1)  GU 2021 C 94, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008 L 293, pagg. 3–20).


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/38


Ricorso proposto il 14 giugno 2021 — Ryanair/Commissione

(Causa T-333/21)

(2021/C 310/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F.-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 29 dicembre 2020 sull’aiuto di Stato SA.59188 (2020/NN) — Italia — Alitalia COVID-19 Damage Compensation II (1); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha abusato dei suoi poteri e ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE dando priorità al riesame dell’aiuto e congelando la sua indagine sull’aiuto al salvataggio illegittimo concesso ad Alitalia nel 2017 e nel 2019.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto al danno causato dalla crisi COVID-19.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta di specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto europeo che sono stati alla base della liberalizzazione del trasporto aereo nell’UE dalla fine degli anni ‘80 (vale a dire, i principi di non discriminazione, di libera prestazione di servizi — applicati al trasporto aereo attraverso il regolamento 1008/2008 (2) — e di libertà di stabilimento).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’obbligo di motivazione.


(1)  GU 2021 C 134, pag. 2.

(2)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008 L 293, pagg. 3–20).


2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/39


Ricorso proposto il 15 giugno 2021 — PJ/EIT

(Causa T-335/21)

(2021/C 310/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PJ (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 13 ottobre 2020 del direttore esecutivo che le nega il beneficio del telelavoro dal suo luogo di origine;

se necessario, annullare la decisione del 9 marzo 2021 del direttore esecutivo recante rigetto del reclamo della ricorrente presentato il 10 novembre 2020;

condannare il convenuto a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di imparzialità, di oggettività e di neutralità dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e sull’adozione delle norme interne da parte di un’autorità incompetente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione delle norme interne e sull’interpretazione arbitraria e irragionevole delle stesse, nonché sull’assenza di prevedibilità e di certezza del diritto.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine, sulla mancata considerazione degli interessi sia dell’istituzione sia della ricorrente e sulla non proporzionalità della decisione rispetto all’interesse reale dell’istituzione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo la «Carta»), nonché del diritto alla conciliazione tra vita privata e vita professionale, sancito dall’articolo 33 della Carta.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto effettivo al lavoro e a eque condizioni di lavoro.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla mancata considerazione di un evento di forza maggiore.