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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Mercoledì 12 febbraio 2020 |
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2021/C 294/01 |
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2021/C 294/02 |
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2021/C 294/03 |
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2021/C 294/04 |
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2021/C 294/05 |
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2021/C 294/06 |
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Giovedì 13 febbraio 2020 |
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2021/C 294/07 |
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2021/C 294/08 |
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2021/C 294/09 |
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III Atti preparatori |
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Parlamento europeo |
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Mercoledì 12 febbraio 2020 |
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2021/C 294/10 |
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2021/C 294/11 |
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2021/C 294/12 |
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2021/C 294/13 |
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Giovedì 13 febbraio 2020 |
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2021/C 294/14 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti del Parlamento: Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. |
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IT |
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2019-2020
Sedute dal 10 al 13 febbraio 2020
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 261 del 2.7.2021.
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Mercoledì 12 febbraio 2020
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/2 |
P9_TA(2020)0030
Obiezione a un atto di esecuzione: piombo e suoi composti
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti (D063675/03 — 2019/2949(RPS))
(2021/C 294/01)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti (D063675/03, |
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visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1) (il regolamento REACH), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1, |
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vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (2), |
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vista la sua risoluzione del 3 aprile 2001 sul Libro verde della Commissione relativo alle problematiche ambientali del PVC (3), |
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vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (4), |
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vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione XXX riguardo alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
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vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (6), |
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vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (7), |
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vista la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 nella causa T-837/16 (8), |
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visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9), |
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visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento, |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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A. |
considerando che il progetto di regolamento della Commissione si propone di limitare il livello di piombo quando questa sostanza è utilizzata come stabilizzante nei polimeri e copolimeri del cloruro di vinile (PVC); |
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B. |
considerando che il piombo è una sostanza tossica che, anche a dosi basse, può avere gravi effetti sulla salute, inclusi danni neurologici irreversibili (10); che per il piombo non esiste un livello di sicurezza (11), (12); che il piombo è nocivo anche per l'ambiente in quanto è altamente tossico per gli organismi acquatici (13) e persiste nell'ambiente (14); |
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C. |
considerando che il problema dell'uso del piombo come stabilizzante del PVC era già stato sollevato dalla Commissione nel suo Libro verde del 26 luglio 2000 sulle problematiche ambientali del PVC (15); |
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D. |
considerando che nel Libro verde la Commissione dichiarava di essere favorevole a una riduzione dell'uso del piombo come stabilizzante nei prodotti in PVC e prevedeva una serie di misure, inclusa l'adozione di una normativa per la sua graduale eliminazione, ma alla fine ha ripiegato su un impegno volontario da parte dell'industria del PVC a cessare di utilizzare il piombo come stabilizzante del PVC entro il 2015 (16); |
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E. |
considerando che tale approccio è contrario alla posizione del Parlamento, che in risposta al Libro verde ha invitato la Commissione a vietare totalmente l'uso del piombo quale stabilizzante del PVC (17); |
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F. |
considerando che, a causa della strategia adottata all'epoca dalla Commissione, ossia non fare nulla, dal 2000 al 2015 sono stati prodotti milioni di tonnellate di PVC stabilizzato con diverse centinaia di migliaia di tonnellate di piombo (18); che gli articoli realizzati con tale PVC contenente piombo diventano gradualmente rifiuti; |
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G. |
considerando che quando, nel 2015, l'impegno volontario assunto dall'industria del PVC è divenuto realtà, la Commissione si è resa conto che il piombo continuava e essere utilizzato negli articoli in PVC importati; che la Commissione ha chiesto pertanto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l'Agenzia») di elaborare una relazione di restrizione a norma dell'allegato XV; |
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H. |
considerando che l'Agenzia ha confermato l'importanza primaria della restrizione per gli articoli in PVC importati constatando che, dal momento che l'industria europea del PVC aveva già iniziato a eliminare gradualmente i composti di piombo utilizzati come stabilizzanti del PVC, circa il 90 % delle emissioni stimate di piombo erano riconducibili agli articoli in PVC importati nell'UE nel 2016 (19); |
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I. |
considerando che il progetto di regolamento della Commissione propone di limitare l'uso e la presenza del piombo e dei suoi composti negli articoli fabbricati con PVC, fissando per la concentrazione di piombo un limite massimo pari allo 0,1 % del peso del materiale in PVC (20); |
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J. |
considerando che tale proposta si basa sulla conclusione che nell'Unione il rischio per gli esseri umani posto dagli stabilizzanti al piombo presenti negli articoli in PVC non è adeguatamente controllato (21); che nella caratterizzazione dei rischi del piombo nel contesto della proposta di limitazione del rischio non sono stati considerati i rischi per l'ambiente (22); |
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K. |
considerando che tale limite è stato applicato sulla base del ragionamento seguente: «considerato che i composti del piombo non possono stabilizzare il PVC in modo efficace a concentrazioni inferiori allo 0,5 % circa in peso, il limite di concentrazione dello 0,1 % proposto dall'Agenzia dovrebbe garantire che l'aggiunta intenzionale di composti del piombo come stabilizzanti durante la compoundizzazione del PVC non possa più avere luogo nell'Unione» (23); |
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L. |
considerando che è importante comprendere che la soglia dello 0,1 % non rappresenta un «livello di sicurezza», quanto piuttosto una soglia di tipo amministrativo fissata per evitare che il piombo venga utilizzato come stabilizzante nel PVC; |
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M. |
considerando che il progetto di regolamento della Commissione prevede due deroghe, della durata di 15 anni, per i materiali in PVC recuperato: una che consente una concentrazione di piombo fino al 2 % in peso per il PVC rigido (24), e una che consente una concentrazione di piombo fino all'1 % in peso per il PVC flessibile/morbido (25); |
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N. |
considerando che concentrazioni di piombo pari rispettivamente all'1 % o al 2 % in peso non corrispondono certo a «livelli di sicurezza», ma sono limiti stabiliti per consentire all'industria di continuare a ottimizzare i benefici finanziari derivanti dal riciclaggio dei rifiuti di PVC contenenti piombo (26); |
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O. |
considerando che tali deroghe perpetuano l'uso, attraverso gli articoli fabbricati con PVC di recupero, di una sostanza tossica ereditata dal passato, benché la Commissione riconosca esplicitamente la disponibilità di alternative (27); |
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P. |
considerando che tali deroghe sono contrarie alla posizione che il Parlamento sostiene da tempo e che è stata ribadita in numerose risoluzioni, da ultimo il 15 gennaio 2020; che il Parlamento ha già sottolineato chiaramente nel 2001 che «il riciclaggio del PVC non deve perpetuare il problema dei metalli pesanti» (28); che nella sua risoluzione del 9 luglio 2015 dal titolo «efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare» il Parlamento ha rimarcato che «il riciclaggio non deve giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose» (29); che nel 2015 il Parlamento ha agito di conseguenza opponendosi all'autorizzazione di un'altra sostanza tossica ereditata dal passato, il DEHP, in relazione al riciclaggio del PVC (30); che nel 2018 ha ribadito che, «nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, la prevenzione è prioritaria rispetto al riciclaggio e che, di conseguenza, il riciclaggio non deve giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose» (31); che il 15 gennaio 2020, nella sua risoluzione sul Green Deal europeo, il Parlamento ha affermato esplicitamente che le sostanze vietate non dovrebbero essere reintrodotte nel mercato dei prodotti di consumo dell'Unione attraverso attività di riciclaggio; |
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Q. |
considerando che il progetto di regolamento della Commissione giustifica le deroghe per il PVC di recupero affermando che «l'alternativa al riciclaggio di tali articoli, vale a dire lo smaltimento dei rifiuti di PVC attraverso il conferimento in discarica e l'incenerimento, aumenterebbe le emissioni nell'ambiente e non ridurrebbe il rischio» (32); |
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R. |
considerando che il ragionamento alla base del progetto di regolamento della Commissione non tiene conto del fatto che il riciclaggio non è in realtà un'alternativa al conferimento in discarica o all'incenerimento, poiché il riciclaggio del PVC non può continuare all'infinito, e che in questo modo il problema dello smaltimento definitivo del PVC contenente piombo e delle emissioni a esso collegate viene dunque semplicemente rinviato, creando al contempo ulteriori emissioni durante il riciclaggio e la successiva fase di utilizzo; |
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S. |
considerando che, di fatto, il progetto di regolamento della Commissione limiterebbe, da un lato, l'importazione di circa 1 000 — 4 000 tonnellate di piombo negli articoli in PVC importati e, dall'altro, consentirebbe di (continuare a) immettere sul mercato attraverso il PVC di recupero circa 2 500 — 10 000 tonnellate di piombo l'anno (33); |
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T. |
considerando che, in altre parole, il progetto di regolamento della Commissione limiterebbe l'importazione di piombo attraverso gli articoli in PVC solo per indebolire gli effetti di tale restrizione reimmettendo sul mercato una quantità doppia di piombo attraverso articoli realizzati con PVC di recupero contenente piombo; |
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U. |
considerando che le deroghe per il PVC di recupero contenute nel progetto di regolamento della Commissione contrastano dunque con l'obiettivo primario del regolamento REACH di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente (34); |
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V. |
considerando che tali deroghe violano anche gli impegni assunti in virtù del Settimo programma d'azione per l'ambiente adottato nel 2013, in cui si chiede esplicitamente lo sviluppo di cicli di materiali non tossici affinché i rifiuti riciclati possano essere utilizzati come fonte principale e affidabile di materie prime per l'Unione (35); |
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W. |
considerando che tali deroghe porterebbero a un mercato a due livelli di qualità, vale a dire, da un lato, prodotti fabbricati con PVC vergine, privi di piombo, e, dall'altro, prodotti fabbricati con PVC di recupero, contenenti notevoli quantità di piombo; che una siffatta tolleranza relativamente alla presenza di piombo nei prodotti realizzati con PVC di recupero scredita il recupero dei prodotti; |
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X. |
considerando che non è opportuno rimandare al futuro i problemi di una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di PVC contenenti piombo, tanto meno diluendo il piombo nella prossima generazione di articoli; |
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Y. |
considerando che il progetto di regolamento della Commissione limita a talune applicazioni le deroghe per il PVC recuperato e introduce l'obbligo di rivestire il piombo di uno strato di PVC di nuova produzione per un sottoinsieme degli articoli interessati, facendo scattare tale obbligo cinque anni più tardi per il PVC flessibile; |
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Z. |
considerando che il carattere circoscritto delle deroghe non affronta la questione delle emissioni di piombo durante lo smaltimento definitivo dei rifiuti, che rappresentano il 95 % delle emissioni; |
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AA. |
considerando che il progetto di regolamento della Commissione prevede inoltre che gli articoli in PVC contenenti PVC di recupero rechino la dicitura «Contiene PVC recuperato»; che il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia ha affermato che tale dicitura non è di per sé sufficiente per distinguere tra materiale riciclato privo di piombo e materiale riciclato contenente piombo (36); |
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AB. |
considerando che tale dicitura è effettivamente fuorviante, poiché l'indicazione del contenuto riciclato ha una connotazione positiva, mentre in questo caso significa in realtà che i prodotti di recupero contengono notevoli quantità di piombo rispetto ai prodotti realizzati con PVC vergine, privo di piombo; |
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AC. |
considerando che tale etichettatura promozionale ingannevole degli articoli in PVC recuperato contenente piombo contrasta con l'obiettivo del regolamento REACH di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente; |
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AD. |
considerando che il progetto di regolamento della Commissione prevede inoltre un sistema di certificazione delle indicazioni attestanti che il PVC è PVC di recupero, per distinguere gli articoli che lo contengono dagli articoli fabbricati con PVC vergine, al quale si applica un valore limite diverso; |
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AE. |
considerando che la dipendenza da un livello aggiuntivo di certificati solleva dubbi quanto all'applicabilità di tale disposizione ed è quindi in contrasto con il disposto dell'allegato XV del regolamento REACH, a norma del quale la restrizione deve essere attuabile, applicabile e gestibile; |
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AF. |
considerando che il progetto di regolamento della Commissione esclude due pigmenti a base di piombo dall'ambito di applicazione della restrizione, in quanto essi sono soggetti ad autorizzazione a norma del regolamento REACH; |
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AG. |
considerando che il comitato per la valutazione dei rischi ha esplicitamente riconosciuto che i rischi si porrebbero anche per i composti del piombo non utilizzati come stabilizzanti (37); |
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AH. |
considerando che, come il comitato per la valutazione dei rischi ha esplicitamente riconosciuto, è difficile stabilire l'identità e la funzione specifica dei composti del piombo nel PVC (38); |
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AI. |
considerando che tale deroga crea pertanto dei problemi di applicazione, ed è dunque contraria al disposto dell'allegato XV del regolamento REACH, in base al quale la restrizione deve essere attuabile, applicabile e gestibile; |
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AJ. |
considerando che la deroga non tiene conto neppure della sentenza nella causa T-837/16, che ha di fatto annullato l'autorizzazione relativa a questi due pigmenti a base di piombo; |
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AK. |
considerando che il progetto di regolamento della Commissione concede agli operatori un periodo di 24 mesi affinché possano fra l'altro «smaltire le scorte» (39); |
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AL. |
considerando che la scelta di consentire agli importatori di vendere per altri 24 mesi articoli in PVC contenenti migliaia di tonnellate di piombo, mentre all'interno dell'Unione non vengono più prodotti articoli con PVC contenente piombo, contrasta con l'obiettivo del regolamento REACH di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente; |
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AM. |
considerando che nel 2001 il Parlamento ha ritenuto «necessario continuare a sviluppare la ricerca tecnologica, in primo luogo nel settore del riciclaggio chimico in grado di separare il cloro dai metalli pesanti (…) in modo da incrementare la percentuale di rifiuti di PVC riciclato» (40); |
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AN. |
considerando che l'Agenzia e la Commissione hanno entrambe omesso di valutare la fattibilità del riciclaggio chimico/delle materie prime dei rifiuti di PVC, che consentirebbe la separazione e lo smaltimento sicuro del piombo; che secondo l'industria del PVC tali tecnologie sono disponibili (41), (42); |
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AO. |
considerando che l'Associazione dell'industria chimica europea sostiene il riciclaggio chimico quale soluzione per gestire le sostanze che destano preoccupazione (43); |
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AP. |
considerando che, in sintesi, il progetto di regolamento della Commissione arriva con 18 anni di ritardo e presenta vari elementi che non sono compatibili con la finalità o il contenuto del regolamento REACH, quali le deroghe per il PVC di recupero, la dicitura positiva per il PVC di recupero malgrado il suo contenuto di piombo, le deroghe per i pigmenti al piombo e il lungo periodo di tolleranza; |
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AQ. |
considerando che la Commissione ha presentato il suo progetto di regolamento con più di un anno di ritardo rispetto alla scadenza fissata nel regolamento REACH (44); |
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1. |
si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione; |
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2. |
ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento REACH; |
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3. |
chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento e di presentare senza indugio al comitato un nuovo progetto; |
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4. |
ritiene che il recupero dei rifiuti di PVC non debba in alcun caso dar luogo al trasferimento dei composti di piombo in una nuova generazione di prodotti; |
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5. |
invita la Commissione a modificare l'allegato del progetto di regolamento sopprimendo le lettere a) e b) del paragrafo 14 e i paragrafi 15, 16, 17 e 19, nonché riducendo a 6 mesi al massimo il periodo di tolleranza di cui al paragrafo 13, in modo che la restrizione possa essere effettiva anche prima di quanto previsto nel progetto di regolamento; |
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6. |
invita la Commissione a rispettare le scadenze fissate nel regolamento REACH; |
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7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
(3) GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 112.
(4) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.
(5) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 96.
(6) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.
(7) Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
(8) Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 nella causa T-837/16, Regno di Svezia contro Commissione europea, ECLI:EU:T:2019:144, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3DE9187FAF56F2A2616EA9541DE1D2B2?text=&docid=211428&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5232553
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(10) Cfr. la relazione di restrizione a norma dell'allegato XV (in appresso, «fascicolo a norma dell'allegato XV») pubblicata dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche il 16 dicembre 2016, pag. 3. In essa si osserva che è assodato che l'esposizione al piombo, anche a piccole dosi, può avere gravi effetti neurocomportamentali e sul neurosviluppo. Il piombo è considerato una sostanza neurotossica senza soglia cui sono associate ripercussioni negative sullo sviluppo del sistema nervoso centrale dei bambini. L'EFSA ha individuato nella polvere e nei pavimenti domestici possibili importanti fonti di esposizione dei bambini al piombo e ha raccomandato che ci si continui ad impegnare per ridurre l'esposizione umana al piombo da fonti alimentari e non alimentari. https://echa.europa.eu/documents/10162/f639cc6f-7403-63de-9407-135544f33d86
(11) Cfr. il sopracitato passaggio del fascicolo a norma dell'allegato XV, dove il piombo è definito una «sostanza senza soglia».
(12) Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, non esiste un livello di esposizione al piombo che sia noto per essere privo di effetti nocivi, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
(13) Fascicolo a norma dell'allegato XV, pag. 11.
(14) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329953/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.7-eng.pdf?ua=1
(15) COM(2000)0469.
(16) https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/vc2001_en.pdf
(17) Risoluzione del Parlamento europeo del 3 aprile 2001 sul Libro verde della Commissione relativo alle problematiche ambientali del PVC (GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 112).
(18) Secondo il Libro verde, nel 1998 la produzione interna annua di PVC ammontava a 5,5 milioni di tonnellate, mentre le tonnellate di PVC utilizzate come stabilizzante sono state 112 000.
(19) Fascicolo a norma dell'allegato XV, pag. 4.
(20) Paragrafi 11 e 12 dell'allegato del progetto di regolamento della Commissione.
(21) Fascicolo a norma dell'allegato XV, pag. 4, e considerando 1 del progetto di regolamento della Commissione.
(22) Parere del 5 dicembre 2017 del comitato per la valutazione dei rischi e parere del 15 marzo 2018 del comitato per l'analisi socioeconomica su un fascicolo a norma dell'allegato XV che propone restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza all'interno dell'UE, pag. 10, https://echa.europa.eu/documents/10162/bf4394ef-7b75-99ec-13c1-134ba7ed713d.
(23) Considerando 4 del progetto di regolamento della Commissione.
(24) Paragrafo 14, lettera a), dell'allegato del progetto di regolamento della Commissione.
(25) Paragrafo 14, lettera b), dell'allegato del progetto di regolamento della Commissione.
(26) Come spiegato alla pag. 35 del fascicolo a norma dell'allegato XV, l'industria (ESPA, EuPC, ECVM) ha osservato che per il PVC riciclato si dovrebbe prevedere un limite più elevato, pari all'1 % p/p (anziché il generico 0,1 % p/p), dati i quantitativi di piombo ancora presenti nei rifiuti in PVC. In generale, gli operatori che riciclano/trasformano il PVC hanno sottolineato che, per rispettare il limite dello 0,1 %, solo il 10 % di un articolo potrebbe essere realizzato con PVC riciclato (più economico), e che dunque il riciclaggio del PVC non sarebbe più economicamente sostenibile e dovrebbe essere abbandonato (a causa dei costi fissi e variabili per il co-processing e gli estrusori).
(27) Considerando 6 del progetto di regolamento della Commissione.
(28) GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 112.
(29) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.
(30) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 96.
(31) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.
(32) Considerando 7 del progetto di regolamento della Commissione.
(33) Calcolo basato su 500 000 tonnellate di rifiuti di PVC con un contenuto di piombo compreso tra lo 0,5 e il 2 %.
(34) Articolo 1 e considerando 1 del regolamento REACH.
(35) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
(36) Parere del 5 dicembre 2017 del comitato per la valutazione dei rischi e parere del 15 marzo 2018 del comitato per l'analisi socioeconomica su un fascicolo a norma dell'allegato XV che propone restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza all'interno dell'UE, pag. 48.
(37) Parere del 5 dicembre 2017 del comitato per la valutazione dei rischi e parere del 15 marzo 2018 del comitato per l'analisi socioeconomica su un fascicolo a norma dell'allegato XV che propone restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza all'interno dell'UE, pag. 6.
(38) Parere del 5 dicembre 2017 del comitato per la valutazione dei rischi e parere del 15 marzo 2018 del comitato per l'analisi socioeconomica su un fascicolo a norma dell'allegato XV che propone restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza all'interno dell'UE, pag. 9. Il comitato per la valutazione dei rischi osserva che è possibile che il piombo sia presente nel PVC a causa di usi diversi da quelli come stabilizzante (ad esempio, l'uso di due pigmenti a base di cromato di piombo è stato autorizzato a norma del regolamento REACH). La restrizione della presenza di piombo nel PVC (a prescindere dalla funzione prevista) contribuirebbe a far fronte ai rischi identificati nella proposta. Inoltre, le ragioni della presenza di piombo in un articolo potrebbero non essere immediatamente chiare, per cui specificare un particolare uso potrebbe non essere utile dal punto di vista dell'applicazione (il Forum sull'applicazione ha indicato nel suo parare che sarà più semplice applicare la restrizione se le autorità preposte non dovranno dimostrare la funzione del piombo rilevato nel PVC in percentuali superiori al limite di concentrazione pertinente).
(39) Cfr. il considerando 17 del progetto di regolamento della Commissione.
(40) GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 112.
(41) https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/ok_brochure_pvc_14-03-2014.pdf
(42) https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/pe_recovery_options.pdf
(43) Cefic, «Molecule Managers», 2019, pag. 33, dove si osserva che, alle giuste condizioni, l'industria investirà in tutta Europa nel riciclaggio chimico, che può assorbire i molti materiali di valore che vengono attualmente sprecati, tra cui la plastica e i polimeri. Tali materiali possono essere ritrasformati in materie prime idrocarburiche facendo attenzione nel contempo alle sostanze che destano preoccupazione. https://cefic.org/app/uploads/2019/06/Cefic_Mid-Century-Vision-Molecule-Managers-Brochure.pdf
(44) Conformemente all'articolo 73 del regolamento REACH, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 68, la Commissione elabora un progetto di modifica dell'allegato XVII, entro tre mesi dalla ricezione del parere del comitato per l'analisi socioeconomica. Detto comitato ha reso il suo parere il 15 marzo 2018; la Commissione ha presentato il progetto di modifica al comitato REACH solo nel settembre 2019.
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/8 |
P9_TA(2020)0031
Una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 su una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo (2019/2988(RSP))
(2021/C 294/02)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (direttiva sui diritti delle vittime) (1), le cui disposizioni si applicano anche alle vittime di mutilazioni genitali femminili (MGF), |
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visti gli articoli 11 e 21 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva sulle condizioni di accoglienza) (2), in cui si menzionano espressamente le vittime di MGF tra le categorie di persone vulnerabili che dovrebbero ricevere un'adeguata assistenza sanitaria durante le procedure di asilo, |
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visto l'articolo 20 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva qualifiche) (3), in cui le MGF come forma grave di violenza psicologica, fisica o sessuale sono incluse come criterio da prendere in considerazione per la concessione di protezione internazionale, |
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vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili (4), in cui si chiedeva di porre fine alle MGF in tutto il mondo attraverso misure di prevenzione e protezione e la legislazione, |
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vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo: «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (5), |
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vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF) (6), |
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viste le relazioni annuali dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo, in particolare la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 (7), |
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viste le conclusioni del Consiglio del giugno 2014 su «Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile», |
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viste le conclusioni del Consiglio dell'8 marzo 2010 sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea, |
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vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2013 dal titolo «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (COM(2013)0833), |
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vista la dichiarazione congiunta del 6 febbraio 2013 relativa alla Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, in cui il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e cinque commissari hanno ribadito l'impegno dell'UE a lottare contro le MGF nell'ambito delle sue relazioni esterne, |
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visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, in particolare l'obiettivo n. 14(b) che menziona espressamente le MGF, e tenendo conto della revisione in corso del piano d'azione e dei negoziati per il suo rinnovo, |
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vista l'esperienza acquisita attraverso l'attuazione dell'impegno strategico della Commissione per la parità di genere 2016-2019 e il proseguimento delle misure stabilite nel piano d'azione previsto dalla comunicazione della Commissione del 25 novembre 2013, |
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vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 5.3 sull'eradicazione di tutte le pratiche dannose, come il matrimonio infantile, precoce e forzato, e le mutilazioni genitali femminili, |
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visti la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) tenutasi al Cairo nel 1994 e il suo programma d'azione, nonché l'esito delle successive conferenze di revisione, in particolare il Vertice di Nairobi sulla ICPD25 e il suo impegno a favore dell'eradicazione delle MGF, |
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visti la piattaforma d'azione di Pechino e l'esito delle sue successive conferenze di revisione, |
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visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II), in particolare la priorità tematica B che contiene un indicatore specifico sulle MGF, e tenendo conto della revisione in corso del piano d'azione e dei negoziati per il suo rinnovo, |
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visto l'impegno assunto dalla Presidente della Commissione europea ad adottare misure di lotta alla violenza contro le donne, come indicato nei suoi orientamenti politici, |
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vista la nuova strategia dell'UE per la parità di genere che sarà annunciata prossimamente, |
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viste la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) del 2013 su «Mutilazioni genitali femminili nell'Unione europea e in Croazia», nonché le due relazioni successive dal titolo «Stima delle bambine e adolescenti a rischio di mutilazioni genitali femminili nell'Unione europea» rispettivamente del 2015 su Irlanda, Portogallo e Svezia, e del 2018 su Belgio, Grecia, Francia, Italia, Cipro e Malta, |
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vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) del 2014, il cui articolo 38 chiede la penalizzazione delle MGF da parte di tutti gli Stati firmatari, |
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vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE)) (8), |
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vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (9), |
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vista la dichiarazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 13 settembre 2017 sulla necessità di intensificare gli sforzi per prevenire e combattere la mutilazione genitale femminile e il matrimonio forzato in Europa, |
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viste le linee guida dell'OMS sulla gestione delle complicazioni sanitarie derivanti dalle mutilazioni genitali femminili, |
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vista la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del 5 luglio 2018 sull'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, |
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vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 27 luglio 2018 dal titolo «Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili», |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 novembre 2018 dal titolo «Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili», |
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visti l'Accordo di Cotonou e il suo attuale processo di revisione, |
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vista l'iniziativa Spotlight UE-ONU del settembre 2017 sull'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze, |
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visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che le MGF sono considerate a livello internazionale una grave e sistematica violazione dei diritti umani, una forma di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, nonché una manifestazione di disuguaglianza di genere, non legata a una religione o a una cultura specifica, e sono oggi riconosciute come un problema globale che interessa almeno 200 milioni di donne e ragazze in 30 paesi, secondo le relazioni statistiche dell'UNICEF, del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) e dell'OMS; che tuttavia esistono prove attestanti la pratica delle MGF in più di 90 paesi di tutti i continenti; |
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B. |
considerando che, secondo i dati dell'UNFPA del 2018, se non vi sarà un'inversione di rotta delle attuali tendenze demografiche, 68 milioni di ragazze in tutto il mondo saranno a rischio di subire MGF entro il 2030, con un aumento annuale che si stima passerà da 4,1 milioni nel 2019 a 4,6 milioni all'anno entro il 2030; |
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C. |
considerando che, stando ai più recenti dati nazionali disponibili per l'Europa, circa 600 000 donne e ragazze in Europa sarebbero costrette a convivere con le conseguenze fisiche e psicologiche permanenti delle MGF, e che altre 180 000 ragazze, in solamente 13 paesi europei, sarebbero esposte a un elevato rischio di subire MGF; |
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D. |
considerando che le MGF comprendono tutte le pratiche che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili, quali la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e altre pratiche dannose, e che intenzionalmente alterano o causano lesioni agli organi genitali femminili per motivi non medici, causando complicazioni sanitarie di natura fisica, sessuale e psicologica che possono condurre alla morte; |
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E. |
considerando che le MGF sono praticate principalmente su bambine di età compresa tra la prima infanzia e i 15 anni; che, inoltre, una ragazza o una donna può essere sottoposta a MGF in vari momenti nel corso della sua vita, ad esempio prima del matrimonio o della partenza per un viaggio all'estero; |
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F. |
considerando che il recente aumento della percentuale delle donne e delle ragazze che potrebbero già aver subito MGF, secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) del 2018, indica che il problema sta assumendo una sempre maggiore importanza e che il numero delle persone colpite o a rischio continua a crescere; che, secondo l'UNHCR, solo negli ultimi cinque anni sono arrivate in Europa oltre 100 000 donne richiedenti asilo che potrebbero aver subito MGF; |
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G. |
considerando che, secondo l'UNICEF, sono stati compiuti progressi per quanto riguarda il numero delle ragazze a rischio di MGF, che attualmente è ridotto di un terzo rispetto a 30 fa; che ciononostante, alla luce di tutti i dati disponibili, a 10 anni dal 2030, l'obiettivo di sviluppo sostenibile 5.3 sull'eliminazione delle MGF è lungi dall'essere stato raggiunto; che il numero in termini assoluti delle donne e delle ragazze colpite sembra invece essere in aumento e continuerà ad aumentare a meno che non vengano urgentemente intensificati gli sforzi per contrastare tale evoluzione; |
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H. |
considerando che, per accelerare il cambiamento e raggiungere l'obiettivo di eliminare le MGF in tutto il mondo entro il 2030, è urgentemente necessario intensificare e coordinare gli sforzi in atto per porre fine a tale pratica a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, far leva su tali sforzi e realizzare un cambiamento radicale e duraturo attraverso strategie efficaci e globali; |
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I. |
considerando che le MGF sono una forma di violenza di genere e che per porvi fine è essenziale affrontare le cause profonde delle disuguaglianze di genere a livello di comunità, compresi gli stereotipi di genere e le norme sociali dannose; |
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J. |
considerando che le MGF sono spesso indissociabili da altre questioni di disuguaglianza di genere e non sono altro che una delle tante violazioni dei diritti delle donne, come la mancanza di accesso all'istruzione per le ragazze, compresa un'educazione sessuale completa, la mancanza di lavoro per le donne, l'impossibilità di possedere o ereditare proprietà, il matrimonio infantile forzato o precoce, la violenza sessuale e fisica, e la mancanza di assistenza sanitaria di qualità, compresi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa connessi; |
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K. |
considerando che la «medicalizzazione» delle MGF è la pratica delle MGF eseguita da un operatore sanitario o in un ospedale o in una struttura medica; che la medicalizzazione delle MGF è un tentativo pericoloso di legittimare tale pratica e persino di trarne potenzialmente profitto; |
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1. |
ribadisce il suo impegno a contribuire all'eliminazione della pratica delle MGF in tutto il mondo, in quanto costituisce una forma di violenza di genere che ha conseguenze fisiche e psicologiche di lunga durata per le donne e le ragazze e in alcuni casi ne provoca la morte; |
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2. |
rileva che il riconoscimento delle «Restorers» come finaliste del Premio Sacharov segna un passo importante in questo senso e nella lotta contro le MGF; riconosce inoltre l'importante ruolo dei giovani nell'emancipare se stessi e gli altri diventando modelli di riferimento all'interno delle loro comunità; |
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3. |
sottolinea che l'obiettivo primario di ogni azione riguardante le MGF deve essere la loro prevenzione attraverso un cambiamento sostenibile della società e l'emancipazione delle comunità, e in particolare delle donne e delle ragazze al loro interno, nonché attraverso l'offerta di istruzione e di informazione e la creazione delle condizioni preliminari per l'emancipazione economica delle donne e delle ragazze; sottolinea che la protezione e la cura delle donne che sono sopravvissute alle MGF deve essere una priorità che va realizzata offrendo una protezione e un'informazione appropriate, nonché l'accesso a un'assistenza e a un sostegno professionali e adeguati dal punto di vista fisico, psicologico, medico e sessuologico alle donne sopravvissute a questa pratica attraverso un aumento degli investimenti; |
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4. |
sottolinea che coinvolgere gli uomini e i ragazzi nel processo di ridefinizione delle relazioni di genere e di modifica dei comportamenti, come anche nel sostegno all'emancipazione delle donne e delle ragazze, è altrettanto decisivo ai fini dell'eliminazione di questa pratica dannosa; sottolinea, inoltre, l'importanza di coinvolgere i leader delle comunità nell'eliminazione delle MGF, dal momento che queste si trasmettono attraverso le tradizioni e la cultura, tramite gli escissori e i circoncisori tradizionali, che spesso hanno ruoli influenti all'interno delle comunità, e il ricorso a diverse religioni per legittimarne la pratica e la diffusione; |
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5. |
sottolinea che le MGF devono essere affrontate con un approccio olistico e intersettoriale, affrontando le cause profonde delle disuguaglianze di genere che sono alla base di tutte le forme di violenza di genere nei confronti di tutte le donne e le ragazze, comprese le violazioni dei loro diritti umani, della loro integrità fisica e della loro salute sessuale e riproduttiva, nonché dei diritti ad essa connessi, e segnatamente collegando le MGF ad altre pratiche dannose come il matrimonio precoce e forzato, lo stiramento del seno, l'imenoplastica e i test di verginità; |
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6. |
è preoccupato per il fenomeno sempre più diffuso della «medicalizzazione» delle MGF in alcuni paesi — anche quelli in cui le MGF sono illegali — e per il crescente coinvolgimento dei professionisti sanitari in tale pratica; insiste sul fatto che questa è una risposta inaccettabile nell'ambito della lotta contro le cause profonde delle MGF, come già stabilito dalle Nazioni Unite e dall'OMS; invita i paesi interessati a vietare esplicitamente la medicalizzazione delle MGF e contemporaneamente a sensibilizzare il personale medico al problema attraverso l'informazione e la formazione, nonché mediante un'adeguata vigilanza e applicazione della legge; |
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7. |
sottolinea che, a norma dell'articolo 38 della Convenzione di Istanbul, gli Stati membri hanno l'obbligo di perseguire penalmente le MGF, nonché l'atto di indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subirle, e che la Convenzione protegge non solo le ragazze e le donne esposte al rischio di subire MGF, ma anche le ragazze e le donne che subiscono le conseguenze permanenti di tali pratiche; è lieto di notare che in tutti gli Stati membri il diritto penale protegge le ragazze e le donne dalle MGF, ma è estremamente preoccupato per la sua evidente inefficacia, visto il numero estremamente ridotto di casi che arrivano in tribunale nell'UE; |
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8. |
osserva che in molti paesi dell'UE è anche possibile perseguire penalmente le MGF eseguite all'estero, conformemente al principio di extraterritorialità, in base al quale è quindi anche vietato portare le bambine in paesi terzi per sottoporle a MGF; osserva che la criminalizzazione deve essere accompagnata da procedimenti penali e indagini; sottolinea che l'interesse superiore del minore deve sempre rimanere una considerazione primaria e che, nel processo di perseguire penalmente e condannare i familiari che praticano le MGF, è necessario anche garantire che le ragazze e le bambine coinvolte non debbano subire ulteriori rischi in conseguenza di ciò; |
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9. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il futuro bilancio dell'UE, nelle sue dimensioni sia interna che esterna, continui ad appoggiare la sostenibilità dell'impegno delle comunità in progetti e programmi attraverso un finanziamento adeguato, che tenga conto delle realtà operative delle organizzazioni radicate nelle comunità e delle organizzazioni e iniziative guidate dalle donne sopravvissute e da giovani; invita, a tal fine, la Commissione e il Consiglio a garantire la flessibilità, l'accessibilità e la sostenibilità dei finanziamenti sulla base di un sostegno finanziario strutturale a più lungo termine nell'ambito delle discussioni di bilancio sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); |
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10. |
si compiace del lavoro già svolto mediante il programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il futuro bilancio dell'UE tenga conto della necessità di una maggiore flessibilità e di sinergie tra programmi di finanziamento interni ed esterni, al fine di promuovere bilanci che affrontino la complessità della questione, nonché interventi transnazionali e transfrontalieri più completi per conseguire l'eliminazione globale delle MGF; |
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11. |
incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il loro impegno nei confronti delle reti europee e nazionali di professionisti, comprese quelle attive nei settori della salute, dell'assistenza sociale, delle attività di contrasto e della società civile, e a far sì che i finanziamenti dell'UE siano destinati a progetti finalizzati alla formazione e a campagne di sensibilizzazione per professionisti sulle modalità per prevenire, individuare e rispondere efficacemente ai casi di MGF e di violenza contro le donne e le ragazze; |
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12. |
sollecita la Commissione ad assicurare che tutti gli Stati membri recepiscano nel proprio diritto nazionale la direttiva sui diritti delle vittime e la attuino pienamente, al fine di assicurare che le donne sopravvissute alle MGF possano accedere a servizi di supporto specialistici confidenziali, anche di assistenza e consulenza post-traumatiche, nonché a centri di accoglienza, in situazioni di emergenza nell'UE; |
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13. |
rileva che l'accesso all'assistenza sanitaria specialistica, compresa l'assistenza psicologica, per le donne richiedenti asilo e le rifugiate sopravvissute alle MGF deve essere considerato una priorità a livello sia dell'UE che degli Stati membri, alla luce dei dati più recenti dell'UNHCR; |
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14. |
invita la Commissione e il Consiglio a garantire che, nell'ambito della riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS), siano applicate in modo uniforme in tutta l'UE le più rigorose norme di protezione internazionale in materia di qualifica, condizioni di accoglienza e diritti procedurali, facilitando un'intensa cooperazione tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le donne vulnerabili richiedenti asilo che sono colpite o esposte al rischio di MGF e di altre forme di violenza di genere; |
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15. |
esorta la Commissione, alla luce dell'aumento del numero di donne e ragazze colpite da MGF, ad avviare una revisione della sua comunicazione del 2013 intitolata «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili», al fine di garantire che siano potenziate le azioni volte a contrastare tali pratiche in tutto il mondo e che siano profusi sforzi per affrontare le disparità nelle leggi, nelle politiche e nella prestazione di servizi tra gli Stati membri, in modo che le donne e le ragazze colpite o esposte al rischio di MGF possano avere accesso agli stessi standard di trattamento in tutta l'UE; |
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16. |
invita la Commissione ad assicurare che la prossima strategia per la parità di genere includa azioni volte a porre fine alle MGF e fornire assistenza alle donne sopravvissute e a provvedere affinché tale strategia contenga un linguaggio inclusivo, impegni forti e indicatori chiari in tutti i settori di competenza dell'UE, unitamente a relazioni periodiche e un solido meccanismo di monitoraggio, in modo da garantire la responsabilità di tutte le istituzioni dell'UE e degli Stati membri; |
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17. |
invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a intensificare la cooperazione con i paesi terzi al fine di incoraggiarli ad adottare leggi nazionali che vietino le MGF, a sostenere le autorità di contrasto nel garantire l'attuazione di tali leggi e a dare priorità alla questione delle MGF e di altre pratiche dannose per le donne e le ragazze nella sua politica esterna in materia di diritti umani, in particolare nei suoi dialoghi bilaterali e multilaterali sui diritti umani e in altre forme di impegno diplomatico; sottolinea che l'UE può contribuire a eliminare le MGF in tutto il mondo, istituendo e incoraggiando le migliori pratiche qui nell'UE; |
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18. |
invita la Commissione a garantire che il prossimo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere (III) continui a includere tra le sue azioni fondamentali l'eliminazione delle MGF e la prestazione di assistenza alle donne sopravvissute, nell'ambito della lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, attraverso indicatori concreti e rintracciabili; |
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19. |
invita la Commissione, compreso il SEAE, a garantire che il prossimo nuovo piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia continui a includere tra i suoi obiettivi l'eliminazione delle MGF e la prestazione di assistenza alle donne sopravvissute; |
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20. |
ribadisce il suo invito al Consiglio a concludere con urgenza la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'UE sulla base di un'ampia adesione senza limitazioni e a promuovere la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri; invita il Consiglio e la Commissione a garantire la piena integrazione della Convenzione nel quadro legislativo e politico dell'UE per assicurare la prevenzione delle MGF, la protezione delle donne e i procedimenti penali contro i responsabili, nonché la prestazione di servizi adeguati in risposta alle MGF da parte di tutti gli Stati contraenti; |
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21. |
ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a integrare la prevenzione delle MGF in tutti i settori, in particolare in quello sanitario, tra cui la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, il lavoro sociale, l'asilo, l'istruzione, compresa l'educazione sessuale, l'occupazione, l'applicazione della legge, la giustizia, la tutela dei minori, i media, la tecnologia e la comunicazione; chiede la creazione di piattaforme multilaterali tra i diversi settori per coordinare meglio la cooperazione; |
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22. |
si compiace degli sforzi della Commissione e della sua promozione attiva dell'eliminazione delle MGF attraverso discussioni interne con la società civile e politiche esterne condotte attraverso il dialogo con i paesi partner, come pure del suo impegno a favore di una valutazione annuale della lotta dell'UE contro le MGF; |
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23. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la predisposizione di meccanismi adeguati e strutturati per coinvolgere in modo significativo i rappresentanti delle comunità colpite da MGF e le organizzazioni femminili di base, comprese le organizzazioni guidate dalle donne sopravvissute, nell'elaborazione delle politiche e nel processo decisionale; |
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24. |
invita la Commissione a provvedere affinché, attraverso l'inclusione di clausole sui diritti umani, gli accordi commerciali e di cooperazione dell'UE con i paesi terzi siano negoziati e riveduti in base alla loro conformità alle norme internazionali in materia di diritti umani, compresa l'eliminazione delle MGF come violazione sistematica dei diritti umani e come forma di violenza che ostacola il pieno sviluppo delle donne e delle ragazze; |
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25. |
accoglie con favore la metodologia aggiornata contenuta nella «Stima delle bambine e adolescenti a rischio di mutilazioni genitali femminili nell'Unione europea: guida passo per passo (seconda edizione)» pubblicata dall'EIGE e volta a raccogliere dati più accurati e attendibili; invita la Commissione e gli Stati membri ad aggiornare i dati pertinenti e a risolvere il problema della mancanza di statistiche affidabili e comparabili a livello dell'UE sulla prevalenza delle MGF e sulle relative tipologie, nonché a coinvolgere gli accademici, come pure le comunità in cui tali pratiche sono diffuse e le donne sopravvissute, nel processo di raccolta dei dati e di ricerca, attraverso un approccio partecipativo e basato sulla comunità; esorta le organizzazioni, i governi e le istituzioni dell'UE a collaborare per fornire informazioni qualitative e quantitative più accurate sulle MGF e a renderle disponibili e accessibili al grande pubblico; incoraggia inoltre lo scambio delle migliori pratiche e la cooperazione tra le autorità competenti (polizia e magistratura), anche attraverso le segnalazioni internazionali; |
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26. |
invita la Commissione a investire maggiori fondi sostenibili nella ricerca sulle MGF, in quanto la produzione di ricerche qualitative e quantitative approfondite è l'unico modo per promuovere una migliore comprensione del fenomeno e garantire che sia affrontato in modo mirato ed efficace; |
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27. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio. |
(1) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(2) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96.
(3) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
(4) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 87.
(5) GU C 93 del 24.3.2017, pag. 142.
(6) GU C 463 del 21.12.2018, pag. 26.
(7) Testi approvati, P9_TA(2020)0007.
(8) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 167.
(9) Testi approvati, P9_TA(2019)0080.
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/14 |
P9_TA(2020)0032
Processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sui processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi (2019/2915(RSP))
(2021/C 294/03)
Il Parlamento europeo,
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vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale (1), |
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vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2), |
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vista la relazione dal titolo «Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies» (Responsabilità per l'intelligenza artificiale e altre tecnologie digitali emergenti), pubblicata il 21 novembre 2019 dal gruppo di esperti della Commissione sul tema Responsabilità e nuove tecnologie, |
|
— |
vista la relazione dal titolo «Policy and investment recommendations for trustworthy artificial intelligence» (Raccomandazioni strategiche e di investimento per un'intelligenza artificiale affidabile), pubblicata il 26 giugno 2019 dal gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sull'intelligenza artificiale, |
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— |
visti il documento intitolato «Ethics Guidelines for Trustworthy AI» (Orientamenti etici per un'IA affidabile), pubblicato l'8 aprile 2019 dal gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sull'intelligenza artificiale, nonché l'elenco di valutazione per un'IA affidabile, |
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vista la comunicazione della Commissione dell'8 aprile 2019 dal titolo «Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica» (COM(2019)0168), |
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vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2018 dal titolo «Piano coordinato sull'intelligenza artificiale» (COM(2018)0795), |
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vista la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 dal titolo «L'intelligenza artificiale per l'Europa» (COM(2018)0237), |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, |
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vista l'interrogazione alla Commissione sui processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi (O-000008/2020 — B9-0007/2020), |
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visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che i progressi tecnologici nel campo dell'intelligenza artificiale (IA), dell'apprendimento automatico, dei sistemi complessi basati su algoritmi e dei processi decisionali automatizzati hanno un ritmo sostenuto e che le applicazioni, le opportunità e le sfide derivanti da tali tecnologie sono numerose e riguardano praticamente tutti i settori del mercato interno; |
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B. |
considerando che, secondo le previsioni, lo sviluppo di processi decisionali automatizzati apporterà un contributo significativo all'economia della conoscenza e offrirà benefici per la società, grazie anche a migliori servizi pubblici, per i consumatori, grazie a prodotti e servizi innovativi, e per le imprese, grazie a prestazioni ottimizzate; |
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C. |
considerando che lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA e dei processi decisionali automatizzati comportano anche sfide per la fiducia e il benessere dei consumatori, soprattutto quando si tratta di porre questi ultimi nelle condizioni di individuare tali processi, comprendere come funzionano, prendere decisioni informate circa il loro impiego o rinunciarvi; |
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D. |
considerando che gli orientamenti etici, come ad esempio i principi adottati dal gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sull'intelligenza artificiale, rappresentano un punto di partenza; che, tuttavia, occorre esaminare l'attuale quadro giuridico dell'UE, compresi l'acquis in materia di diritto dei consumatori e la normativa sulla sicurezza dei prodotti e la vigilanza del mercato, nell'ottica di verificare se è in grado di rispondere all'emergere dell'IA e dei processi decisionali automatizzati e di fornire un elevato livello di protezione dei consumatori, come richiesto dall'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
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E. |
considerando che un approccio comune dell'UE allo sviluppo di processi decisionali automatizzati contribuirà a ottenere benefici da tali processi e a mitigare i rischi in tutta l'Unione, eviterà la frammentazione del mercato interno e consentirà all'Unione europea di promuovere meglio il suo approccio e i suoi valori in tutto il mondo; |
Scelta, fiducia e benessere dei consumatori
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1. |
valuta positivamente le potenzialità dei processi decisionali automatizzati nel fornire ai consumatori servizi innovativi e migliori, compresi nuovi servizi digitali quali assistenti virtuali e chatbot; ritiene tuttavia che, quando i consumatori interagiscono con un sistema che automatizza il processo decisionale, essi dovrebbero essere adeguatamente informati sul modo in cui detto sistema funziona, su come contattare un essere umano dotato di potere decisionale e su come sia possibile controllare e correggere le decisioni del sistema; |
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2. |
esorta la Commissione a monitorare attentamente l'applicazione delle nuove norme ai sensi della direttiva concernente una migliore attuazione (3), che impongono ai professionisti di informare i consumatori quando i prezzi dei beni o dei servizi sono stati personalizzati sulla base di processi decisionali automatizzati e di profilazione del comportamento dei consumatori che permettono ai professionisti di valutare il potere d'acquisto dei singoli consumatori; |
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3. |
esorta la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione del regolamento sui blocchi geografici (4), al fine di garantire che i processi decisionali automatici non siano utilizzati per discriminare i consumatori in base alla nazionalità, al luogo di residenza o all'ubicazione temporanea; |
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4. |
incoraggia la Commissione a verificare se gli obblighi in capo ai professionisti consentano ai consumatori di operare una scelta effettiva e offrano una sufficiente protezione degli stessi; invita la Commissione a verificare l'esistenza di eventuali lacune normative e a valutare se sono necessarie ulteriori misure volte a garantire una solida serie di diritti a tutela dei consumatori nel contesto dell'IA e dei processi decisionali automatizzati; |
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5. |
rileva che i sistemi decisionali automatizzati vengono utilizzati in meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie su varie piattaforme digitali per risolvere le controversie tra consumatori e professionisti; invita la Commissione a garantire che un'eventuale prossima revisione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (5) e del regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (6) tenga conto dell'impiego dei processi decisionali automatizzati e assicuri che gli esseri umani mantengano il controllo; |
Quadro di sicurezza e responsabilità per i prodotti
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6. |
sottolinea che il quadro dell'UE per la sicurezza dei prodotti obbliga le imprese a garantire l'immissione sul mercato unicamente di prodotti sicuri e conformi; riconosce che l'emergere di prodotti con capacità decisionali automatizzate pone nuove sfide, dal momento che tali prodotti possono evolvere e agire in un modo non previsto al momento della loro prima immissione sul mercato; esorta la Commissione a presentare proposte per adeguare le norme di sicurezza dell'UE per i prodotti disciplinati da una legislazione specifica dell'Unione che stabilisce requisiti armonizzati, tra cui la direttiva macchine (7), la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (8), la direttiva sulle apparecchiature radio (9) e la direttiva sulla bassa tensione (10), come pure per i «prodotti non armonizzati» contemplati dalla direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (11), in modo da garantire che le nuove norme siano adatte allo scopo, gli utenti e i consumatori siano protetti da eventuali danni, ai fabbricanti sia chiaro quali sono i loro obblighi e gli utenti conoscano con precisione le modalità di utilizzo dei prodotti dotati di capacità decisionali automatizzate; |
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7. |
pone l'accento sulla necessità di un approccio alla regolamentazione basato sul rischio, alla luce dell'eterogeneità e della complessità delle sfide poste dalle diverse tipologie e applicazioni dell'IA e dei sistemi decisionali automatizzati; invita la Commissione a elaborare un modello di valutazione dei rischi per l'IA e i processi decisionali automatizzati al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione della normativa sulla sicurezza dei prodotti nel mercato interno; evidenzia che gli Stati membri devono elaborare strategie armonizzate di gestione del rischio per l'IA nel contesto delle loro strategie nazionali di vigilanza del mercato; |
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8. |
osserva che la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (12) fornisce, da oltre 30 anni, una valida rete di sicurezza che tutela i consumatori dai danni causati da prodotti difettosi; riconosce la sfida rappresentata dal determinare la responsabilità nel caso in cui il danno arrecato ai consumatori derivi da processi decisionali autonomi; invita la Commissione a rivedere la predetta direttiva e a valutare la possibilità di adattare concetti come «prodotto», «danno» e «difetto», nonché di adeguare le norme che disciplinano l'onere della prova; esorta la Commissione a presentare proposte per aggiornare tali concetti e norme, ove necessario; |
Quadro normativo in materia di servizi
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9. |
ricorda che il quadro normativo esistente in materia di servizi, costituito dalla direttiva sui servizi (13), dalla direttiva sulle qualifiche professionali (14), dalla direttiva relativa a un test della proporzionalità (15), dalla direttiva sul commercio elettronico (16) e dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (17), comprende già molti aspetti strategici pertinenti per i servizi che integrano i processi decisionali automatizzati, tra cui norme in materia di protezione dei consumatori, etica e responsabilità; osserva che tali norme dovrebbero applicarsi sia ai servizi tradizionali che a quelli che integrano processi decisionali automatizzati; |
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10. |
sottolinea che, sebbene i processi decisionali automatizzati possano migliorare l'efficienza e la precisione dei servizi, gli esseri umani devono sempre essere responsabili, in ultima istanza, delle decisioni prese nell'ambito di servizi professionali quali le professioni mediche, forensi e contabili, e nel settore bancario, nonché essere in grado di revocare tali decisioni; ricorda l'importanza del controllo o della vigilanza indipendente da parte di professionisti qualificati nel caso di processi decisionali automatizzati dove sono in gioco legittimi interessi pubblici; |
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11. |
sottolinea l'importanza, in linea con la direttiva relativa a un test della proporzionalità, di valutare correttamente i rischi prima di automatizzare i servizi professionali; esorta le autorità competenti degli Stati membri a garantire che la formazione professionale tenga conto dei progressi scientifici nel campo dei processi decisionali automatizzati; |
Qualità e trasparenza nella governance dei dati
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12. |
osserva che i sistemi decisionali automatizzati si basano sulla raccolta di grandi quantità di dati e ritiene che il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali (18) contribuirà a rendere disponibili più dati in tutta l'Unione europea, consentendo così la creazione di servizi innovativi basati sui dati; riconosce, a tale riguardo, il potenziale della condivisione dei dati da fonti non solo pubbliche ma anche private, pur sottolineando la fondamentale necessità di proteggere i dati personali ai sensi del GDPR; pone l'accento sull'importanza di utilizzare unicamente serie di dati imparziali e di elevata qualità al fine di migliorare i risultati dei sistemi algoritmici e di accrescere la fiducia e l'accettazione da parte dei consumatori; |
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13. |
evidenzia che, alla luce del notevole impatto che i sistemi decisionali automatizzati possono avere sui consumatori, in particolare su coloro che si trovano in situazioni vulnerabili, è importante che tali sistemi non solo utilizzino serie di dati imparziali e di elevata qualità, ma si avvalgano anche di algoritmi spiegabili e imparziali; ritiene che siano necessarie strutture di revisione nell'ambito dei processi aziendali per correggere eventuali errori nelle decisioni automatizzate e che i consumatori debbano avere la possibilità di chiedere una verifica umana, e la correzione, delle decisioni automatizzate definitive e permanenti; |
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14. |
sottolinea che, al fine di valutare se i prodotti dotati di capacità decisionali automatizzate siano conformi alle pertinenti norme di sicurezza, è essenziale che gli algoritmi alla base di tali capacità siano sufficientemente trasparenti e possano essere illustrati in modo comprensibile alle autorità di vigilanza del mercato; invita la Commissione a valutare l'opportunità di conferire prerogative aggiuntive in tal senso alle autorità di vigilanza del mercato; |
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15. |
invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione del regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese (19), in particolare le norme sulla trasparenza dei posizionamenti, che implicano l'utilizzo di processi decisionali automatizzati; |
o
o o
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16. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2019)0081.
(2) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.
(3) Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
(4) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).
(5) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.
(6) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1.
(7) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
(8) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
(9) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(10) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
(11) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(12) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
(13) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(14) Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.
(15) Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).
(16) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(17) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(18) Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).
(19) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/18 |
P9_TA(2020)0033
Proposta di mandato per i negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2557(RSP))
(2021/C 294/04)
Il Parlamento europeo,
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— |
visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»), |
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— |
viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (1), del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (2), del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (3), del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (4), del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (5), e del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso (6), |
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— |
vista la sua risoluzione legislativa del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (7), |
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— |
visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (8) («l'accordo di recesso») nonché la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (9) che accompagna l'accordo di recesso («la dichiarazione politica»), |
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— |
viste le lettere della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per le libertà civili, della commissione per la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della sottocommissione per la sicurezza e la difesa, |
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— |
visti la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che designa la Commissione come negoziatore dell'Unione, e il relativo allegato contenente le direttive di negoziato per un nuovo partenariato (COM(2020)0035) («direttive di negoziato»), |
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— |
visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il Regno Unito ha cessato di essere membro dell'Unione europea il 31 gennaio 2020 a mezzanotte (ora dell'Europa centrale); |
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B. |
considerando che la dichiarazione politica definisce i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio (ALS) globale ed equilibrato, attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più ampi di cooperazione e prevede che, laddove nei negoziati le parti lo ritengano di interesse reciproco, le future relazioni possono interessare settori di cooperazione non figuranti nella dichiarazione politica; |
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C. |
considerando che le future relazioni dovrebbero basarsi su un equilibrio tra diritti e obblighi, nel rispetto dell'integrità del mercato unico e dell'unione doganale nonché dell'indivisibilità delle «quattro libertà»; che lo Stato non membro dell'UE che non rispetta gli stessi obblighi di uno Stato membro non può disporre degli stessi diritti e godere degli stessi benefici di uno Stato membro; |
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D. |
considerando che la dichiarazione politica afferma che il futuro partenariato economico si fonderà su disposizioni che garantiscano condizioni di parità per una concorrenza libera e leale; |
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E. |
considerando che l'Unione europea e il Regno Unito rimarranno vicini stretti e continueranno ad avere numerosi interessi in comune; |
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F. |
considerando che uno stretto rapporto di questo genere, consistente in un ampio accordo di partenariato tra l'UE e il Regno Unito, potrebbe essere considerato un quadro idoneo per le future relazioni che può tutelare e promuovere tali interessi comuni, compresa una nuova relazione commerciale; |
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G. |
considerando che l'accordo sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dovrebbe fornire un quadro flessibile che consenta diversi livelli di cooperazione in un'ampia gamma di settori d'intervento, sulla base di una struttura di governance comune con adeguate disposizioni in materia di risoluzione delle controversie; |
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H. |
considerando che tale cooperazione obbligherà le due parti a mantenere standard elevati e a tener fede ai propri impegni internazionali in una serie di settori d'intervento; |
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I. |
considerando che il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord nell'accordo di recesso prevede un quadro giuridico che preservi in tutte le sue parti l'accordo del Venerdì santo e i diritti della popolazione dell'Irlanda del Nord e salvaguardi l'integrità del mercato unico e l'economia dell'intera isola, evitando quindi una frontiera fisica finché il meccanismo del consenso ne preveda il proseguimento; che l'obbligo del Regno Unito di garantire l'applicazione dell'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti si applica in tutte le circostanze; |
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J. |
considerando opportuno che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, unitamente ad istituzioni pubbliche e private, si adoperino per essere preparati a tutte le eventualità che potrebbero verificarsi in esito ai negoziati tra l'UE e il Regno Unito; |
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K. |
considerando che la ferma unità delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri è fondamentale per difendere gli interessi dell'Unione e dei suoi cittadini nel corso delle successive fasi dei negoziati, ma anche per garantire la riuscita e tempestiva conclusione di tali negoziati; |
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1. |
sottolinea la sua determinazione a stabilire una relazione quanto più stretta possibile con il Regno Unito; osserva, tuttavia, che tale relazione dovrà essere diversa da quella di cui ha goduto il Regno Unito in quanto Stato membro dell'UE e dovrà attenersi ai principi enunciati in appresso; |
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2. |
ricorda che qualsiasi accordo di associazione concluso a norma dell'articolo 217 TFUE tra l'UE e il Regno Unito («l'accordo») deve essere pienamente conforme ai seguenti principi:
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3. |
ribadisce che l'accordo dovrebbe costituire un quadro idoneo per le future relazioni basate su tre pilastri principali: partenariato economico, partenariato per gli affari esteri, questioni settoriali specifiche e cooperazione tematica; sottolinea che l'accordo dovrebbe altresì garantire un quadro di governance coerente che dovrebbe includere un solido meccanismo di risoluzione delle controversie, evitando in tal modo una proliferazione di accordi bilaterali e le carenze che caratterizzano le relazioni tra l'UE e la Svizzera; ricorda che l'accordo deve essere conforme all'articolo 3, paragrafo 5 TUE; |
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4. |
osserva che, considerando la base condivisa di valori comuni dell'UE e del Regno Unito, i loro stretti legami e l'attuale allineamento normativo, l'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea per 47 anni, nonché il suo status di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione dell'Atlantico settentrionale (NATO), il Regno Unito continuerà a essere un importante partner dell'UE in tutti i pilastri sopramenzionati e che è nell'interesse reciproco di entrambe le parti definire un partenariato che garantisca la prosecuzione della cooperazione; |
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5. |
ricorda che l'accordo potrà essere concluso soltanto con la piena partecipazione e approvazione finale del Parlamento europeo; sottolinea che esso dovrà essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura conformemente agli articoli 207, 217 e 218 TFUE, alla giurisprudenza pertinente e alle migliori prassi consolidate, e che le sue posizioni dovrebbero essere tenute in debita considerazione in tutte le fasi, assicurando che il Parlamento europeo e le sue commissioni competenti siano in grado di esercitare il controllo democratico e di decidere in merito all'accordo in piena cognizione di causa; invita il Consiglio e la Commissione a prendere pienamente in considerazione la posizione del Parlamento europeo in sede di definizione delle direttive di negoziato e a renderle pubbliche; |
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6. |
invita la Commissione a condurre i negoziati in modo trasparente; esorta la Commissione a garantire, a tale proposito, la consultazione pubblica e il dialogo costante con le parti sociali e la società civile nonché con i parlamenti nazionali; |
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7. |
ritiene che l'UE debba fare tutto il possibile nei suoi negoziati con il Regno Unito per garantire gli interessi dell'UE e fare in modo che l'influenza dell'UE sia costantemente preservata e sia garantita l'unità, come avvenuto in occasione dei negoziati sulle condizioni del recesso del Regno Unito dall'UE; insiste sul fatto che tale unità deve essere salvaguardata per i negoziati sul futuro partenariato e ricorda pertanto l'importanza che la Commissione sia l'unico negoziatore UE nel corso dei negoziati e quindi la necessità che gli Stati membri non intraprendano alcun negoziato bilaterale; |
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8. |
chiede che i negoziati siano avviati al più presto su tutti i punti contemplati dal progetto di direttive di negoziato; ritiene, tuttavia, che il livello di profondità e di ambizione sarà necessariamente commisurato al rigido cronogramma scelto dal Regno Unito, che non riflette la complessità dei negoziati e aumenta i rischi di «vicinanza a un precipizio» in alcuni settori in cui le misure di emergenza o il quadro internazionale potrebbero non costituire un quadro giuridico sufficiente per prevenire gravi perturbazioni; |
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9. |
è preoccupato per l'interpretazione, da parte del primo ministro del Regno Unito, delle disposizioni del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso in materia di controlli di frontiera nel Mare d'Irlanda; ritiene che la fiducia sia un elemento essenziale di qualsiasi negoziato e che il Primo ministro del Regno Unito debba immediatamente chiarire in modo soddisfacente l'approccio previsto dal Regno Unito all'attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord; |
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10. |
sostiene le direttive di negoziato secondo le quali Gibilterra non rientrerà nel campo di applicazione territoriale degli accordi da concludere tra l'UE e il Regno Unito e che qualsiasi accordo separato richiederà l'accordo preventivo del Regno di Spagna; |
I. PARTENARIATO ECONOMICO
Commercio e parità di condizioni
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11. |
prende atto del fatto che il Regno Unito ha scelto di definire il suo futuro partenariato economico e commerciale con l'UE sulla base di un ALS; sottolinea che, sebbene il Parlamento europeo sostenga l'UE nel costruttivo negoziato di un ALS equilibrato, ambizioso e globale con il Regno Unito, per sua natura un ALS non sarà mai equivalente a un commercio senza intoppi; |
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12. |
ribadisce che, al fine di preservare l'integrità dell'UE e del suo mercato unico, dell'unione doganale e l'indivisibilità delle quattro libertà, è fondamentale garantire che il livello di libero accesso ai contingenti e ai dazi al maggior mercato unico del mondo corrisponda pienamente alla portata della convergenza normativa e degli impegni assunti a fini del rispetto di condizioni di parità per una concorrenza libera e leale in vista di un allineamento dinamico; sottolinea che ciò richiede una combinazione di norme e misure sostanziali, fra cui clausole di non regresso e meccanismi per garantire un'attuazione, un'applicazione e una risoluzione delle controversie efficaci; |
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13. |
sottolinea che un ALS dovrebbe mirare a consentire un accesso al mercato e una facilitazione degli scambi quanto più vicini a quelli esistenti prima del recesso del Regno Unito dall'UE e che esso deve peraltro continuare a creare posti di lavoro dignitosi e a promuovere le opportunità di esportazione dell'UE, incoraggiare lo sviluppo sostenibile, sostenere le norme dell'UE e rispettare le procedure democratiche; sottolinea che dovrebbero essere garantite condizioni di parità e salvaguardate le norme dell'UE per evitare una «corsa al ribasso», in vista di un allineamento dinamico, e la necessità di garantire che il Regno Unito non ottenga un indebito vantaggio competitivo attraverso la riduzione dei livelli di protezione e di evitare l'arbitraggio regolamentare da parte degli operatori di mercato; |
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14. |
sottolinea che, affinché l'accordo di libero scambio (ALS) promuova effettivamente gli interessi dell'UE, è opportuno includere i seguenti obiettivi nelle direttive negoziali:
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15. |
sottolinea che l'intero ALS dovrebbe prevedere disposizioni in materia di dialogo con la società civile, coinvolgimento dei soggetti interessati e consultazione di entrambe le parti; insiste sulla necessità di creare gruppi consultivi nazionali che sovrintendano all'attuazione dell'accordo; |
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16. |
ribadisce che l'accordo dovrebbe garantire un quadro di governance coerente, che includerebbe idealmente un valido meccanismo per la composizione delle controversie e strutture di governance; evidenzia, a tale proposito, la competenza della CGUE nell'interpretazione delle questioni connesse al diritto dell'UE onde garantire l'uniformità di tali interpretazioni; |
Parità di condizioni
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17. |
ricorda che il Regno Unito deve continuare a rispettare e attuare le norme esistenti in virtù dei suoi impegni internazionali ai fini di un allineamento dinamico della legislazione e delle politiche, in modo tale da riflettere l'ampiezza e l'intensità delle future relazioni; |
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18. |
rammenta la propria determinazione ad impedire qualsiasi tipo di «dumping» nel quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito e ricorda altresì, a tale proposito, che l'elemento fondamentale per evitarlo è rappresentato dall'allineamento nei settori ambientale, sociale e lavorativo nonché fiscale, come pure delle politiche in materia di aiuti di Stato; |
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19. |
osserva che l'ampiezza e la profondità dell'accordo sulla parità di condizioni sarà essenziale nel determinare la portata delle future relazioni globali tra l'UE e il Regno Unito; rammenta che il continuo rispetto del modello sociale dell'Unione da parte del Regno Unito svolgerà un ruolo cruciale in tal senso; ribadisce la necessità di predisporre garanzie per assicurare il mantenimento di norme rigorose e di condizioni di parità nei settori delle norme sociali e lavorative come minimo allo stesso elevato livello previsto dalla normativa vigente; |
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20. |
sottolinea che una relazione più approfondita richiederà un quadro solido ed esaustivo per i controlli sulla concorrenza e gli aiuti di Stato, che impedisca un'indebita distorsione degli scambi e della concorrenza, onde garantire che il Regno Unito non ricorra a pratiche scorrette e anticoncorrenziali che rechino pregiudizio agli attori economici dell'UE; |
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21. |
esprime la ferma convinzione che il Regno Unito debba aderire all'evoluzione normativa in materia di imposizione fiscale e lotta al riciclaggio nell'acquis dell'Unione, tra cui trasparenza fiscale, scambio di informazioni in materia fiscale e misure antielusione, nonché affrontare la situazione dei suoi territori dipendenti, zone di sovranità e dipendenze della Corona, nonché della loro mancata conformità con i criteri di buongoverno e i requisiti di trasparenza dell'UE; |
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22. |
ribadisce la necessità di mantenere norme elevate e condizioni di parità nel settore dei medicinali, dei presidi medici, della sicurezza alimentare, dell'etichettatura nonché delle politiche e norme veterinarie, fitosanitarie e ambientali; |
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23. |
rileva che, come per l'intero accordo, le disposizioni sulle condizioni di parità richiederanno robuste strutture di governance che includano meccanismi adeguati di gestione, supervisione, composizione delle controversie ed esecuzione, con sanzioni e misure provvisorie ove necessario e con l'obbligo per entrambe le parti di stabilire o, se del caso, mantenere istituzioni indipendenti che siano in grado di controllare e far rispettare efficacemente l'attuazione; sottolinea la necessità di garantire ai cittadini e alle ONG l'accesso alla giustizia e a un adeguato meccanismo di denuncia per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di lavoro e ambiente; |
II. QUESTIONI SETTORIALI SPECIFICHE E COOPERAZIONE TEMATICA
Pesca
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24. |
insiste inoltre sul fatto che la questione del libero accesso alle acque e ai porti è indissociabile dalla questione del libero scambio e dell'accesso al mercato dell'UE dei prodotti ittici del Regno Unito e che i negoziati con il Regno Unito sulla pesca non possono essere disgiunti e devono essere direttamente legati ai negoziati sul partenariato economico globale, in particolare sul commercio; |
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25. |
ricorda e sostiene fermamente le disposizioni in materia di pesca da concordare entro il 1o luglio 2020 e ritiene che il futuro regime britannico per la gestione della pesca non dovrebbe essere meno rigoroso delle vigenti norme e obbligazioni della politica comune della pesca (PCP); |
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26. |
sottolinea che il recesso dall'UE non esonera il Regno Unito dalla sua responsabilità di collaborare, in quanto Stato costiero, alla gestione congiunta e sostenibile degli stock ittici condivisi, conformemente ai suoi obblighi internazionali; |
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27. |
ricorda che il principio fondamentale di un accesso libero e paritario dei pescatori dell'UE a tutte le acque degli Stati membri nell'ambito della PCP, nonché il mercato unico dell'UE e il suo principio di libera circolazione delle merci (tra cui i prodotti della pesca) garantiscono da decenni diritti e vantaggi alle comunità costiere, agli operatori del settore della pesca e ai consumatori; |
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28. |
pone in evidenza l'importanza di instaurare un partenariato globale e reciprocamente vantaggioso tra l'UE e il Regno Unito, che includa, in maniera indissociabile e in via prioritaria prima della fine del periodo di transizione, un accordo sulla pesca e questioni affini, nel rispetto degli obblighi reciproci previsti dal diritto internazionale; |
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29. |
insiste sulla necessità che l'accordo sia fondato sui principi stabiliti nella PCP dello sfruttamento sostenibile e della conservazione delle risorse biologiche marine, nonché a vantaggio socioeconomico dei pescatori, degli operatori del settore della pesca e dei consumatori; |
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30. |
chiede che l'accordo garantisca in particolare il continuo accesso reciproco alle acque e mantenga l'attuale ripartizione stabile del contingente tra l'UE e il Regno Unito degli stock sfruttati in comune; evidenzia, in tale contesto, l'importanza di mantenere principi e misure di gestione della pesca stabiliti di comune accordo sulla falsariga di quelli fissati dalla PCP; |
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31. |
insiste sulla necessità di opportuni meccanismi di consultazione e di un approccio scientifico comune, unitamente alla garanzia del continuo contributo del Regno Unito alla raccolta dei dati e alla valutazione scientifica degli stock; esorta entrambe le parti a proseguire la cooperazione in materia di controllo della pesca e contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); |
Protezione dei dati
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32. |
ricorda che, secondo la giurisprudenza della CGUE (10), affinché possa dichiarare l'adeguatezza del quadro per la protezione dei dati del Regno Unito, la Commissione deve dimostrare che il Regno Unito garantisce un livello di protezione «sostanzialmente equivalente» a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i successivi trasferimenti verso paesi terzi; ricorda che la legge del Regno Unito sulla protezione dei dati prevede un'esenzione ampia e generalizzata dai principi della protezione dei dati e dai diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini dell'immigrazione; è preoccupato per il fatto che, allorché i dati dei cittadini non britannici sono trattati nel quadro di tale esenzione, i cittadini in oggetto non sono tutelati allo stesso modo dei cittadini britannici; è del parere che tale esenzione contrasti con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); ritiene inoltre che il quadro giuridico del Regno Unito relativo alla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni elettroniche non soddisfi le condizioni del pertinente acquis dell'UE così come interpretato dalla CGUE, e non possa essere pertanto considerato attualmente adeguato; |
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33. |
ritiene necessario prestare particolare attenzione al quadro giuridico nel Regno Unito nei settori della sicurezza nazionale o del trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto; ricorda che i programmi di sorveglianza di massa potrebbero non essere adeguati ai sensi del diritto dell'UE e incoraggia vivamente a prendere in considerazione la giurisprudenza della CGUE in questo settore, come ad esempio la causa Schrems, nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; |
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34. |
incarica la Commissione di valutare attentamente il quadro giuridico del Regno Unito in materia di protezione dei dati e di garantire che il Regno Unito abbia risolto i problemi individuati nella presente risoluzione prima di considerare il diritto del Regno Unito in materia di protezione dei dati conforme al diritto dell'UE così come interpretato dalla CGUE (12); la incarica altresì di chiedere il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati, fornendo loro tutte le informazioni pertinenti e lasciando loro sufficiente tempo perché possano espletare il loro compito; |
Cambiamenti climatici e ambiente
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35. |
ritiene che le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito debbano basarsi non solo su fattori economici, ma anche su un elevato livello di ambizione ambientale, sostenuto dalla cooperazione nei pertinenti consessi internazionali, al fine di affrontare le sfide transfrontaliere e mondiali; |
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36. |
reputa che l'UE e il Regno Unito debbano garantire che il livello di tutela dell'ambiente prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle prassi non scenda al di sotto del livello assicurato dalle norme comuni applicabili nell'Unione e nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione per quanto riguarda: l'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia sulle questioni ambientali; la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica; le emissioni degli impianti industriali; gli obiettivi e i limiti di emissione atmosferica e di qualità dell'aria; la conservazione della natura e della biodiversità; la gestione dei rifiuti; la tutela e la preservazione dell'ambiente acquatico; la tutela e la preservazione dell'ambiente marino; la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dei rischi per la salute umana o l'ambiente derivanti dalla produzione, dall'uso, dal rilascio e dallo smaltimento di sostanze chimiche e prodotti fitosanitari; i cambiamenti climatici e il principio di precauzione; |
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37. |
invita i negoziatori ad assicurare che il Regno Unito si impegni ad attuare le norme, compresi gli obiettivi, e le altre disposizioni concordate a livello dell'Unione durante il periodo di transizione; |
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38. |
esorta a dare priorità assoluta alla cooperazione nel settore della lotta ai cambiamenti climatici, vista l'estrema importanza di produrre risultati positivi in tale ambito, partendo dal successo della 26a sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) a Glasgow; ritiene che l'opzione migliore sarebbe il completo allineamento del Regno Unito e dell'UE in questo settore; esprime, a tale riguardo, una netta preferenza a che il Regno Unito si allinei pienamente al quadro attuale e futuro della politica climatica dell'Unione, nonché agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, e chiede che i massimali delle emissioni dell'UE stabiliti mediante il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) e il regolamento sulla condivisione degli sforzi, compresi uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura, si applichino integralmente; |
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39. |
invita il Regno Unito a mantenere un sistema di fissazione dei prezzi del carbonio in linea con le norme e gli obiettivi comuni in essere alla fine del periodo di transizione e invita i negoziatori a esaminare la possibilità di collegare il futuro sistema nazionale del Regno Unito di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra all'EU ETS, a condizione che l'integrità del sistema EU ETS venga pienamente rispettata; |
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40. |
sottolinea che qualsiasi relazione tra il Regno Unito e la Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe essere subordinata, tra le altre cose, all'allineamento del Regno Unito agli obiettivi rinnovati dell'Unione in materia di clima e ambiente nonché al rispetto, da parte del Regno Unito, del regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili nonché della nuova e ambiziosa strategia climatica e della nuova politica di prestiti nel settore dell'energia, adottate dalla BEI; |
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41. |
evidenzia che vi sarebbe un rischio di perdita di biodiversità nell'UE se si dovesse ridurre la protezione garantita nel Regno Unito, dal momento che molte specie (uccelli, pipistrelli, farfalle e cetacei) migrano tra l'UE e il Regno Unito, e per molte specie non migratorie esiste un flusso genico regolare tra il Regno Unito e l'Unione; |
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42. |
sottolinea l'importanza che il Regno Unito resti allineato alla legislazione in materia di sicurezza delle sostanze chimiche (REACH (13)) e garantisca la cooperazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA); |
Energia
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43. |
chiede che l'accordo garantisca un accesso non discriminatorio alle reti per gli operatori del mercato, un'effettiva disaggregazione degli operatori di rete, condizioni paritarie e la non regressione, anche per quanto riguarda una fissazione efficace del prezzo del carbonio, gli aiuti di Stato e la protezione dell'ambiente; |
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44. |
chiede l'istituzione di meccanismi volti a garantire, per quanto possibile, la sicurezza dell'approvvigionamento e scambi efficienti attraverso gli interconnettori in archi temporali diversi; |
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45. |
si attende che il Regno Unito rispetti le norme rigorose in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione; si attende che l'accordo contempli le relazioni del Regno Unito con l'Euratom e il progetto ITER, nonché l'impatto del recesso sulle attività e passività, consentendo la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'Euratom, il Regno Unito e le sue autorità nazionali; chiede che l'accordo includa un impegno a consentire condizioni di parità nelle norme in materia di sicurezza nucleare al termine del periodo di transizione, garantendo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali, comprese le convenzioni di Aarhus ed Espoo, e dei trattati; |
Sanità pubblica e sicurezza alimentare
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46. |
sottolinea che per i consumatori dell'UE e del Regno Unito è importante mantenere standard elevati in materia di sicurezza alimentare ed etichettatura degli alimenti; ricorda che qualsiasi alimento importato nell'UE da un paese terzo deve rispettare le rigorose norme dell'Unione in materia di sicurezza alimentare, anche per quanto riguarda l'uso di OGM; segnala il reciproco vantaggio derivante dal proseguimento della partecipazione del Regno Unito al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi; ricorda che sarà necessario effettuare verifiche e controlli rigorosi tra l'UE e il Regno Unito, visto lo status di paese terzo di quest'ultimo; |
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47. |
sottolinea che, al fine di prevenire la trasmissione di malattie zoonotiche tra animali e persone, in particolare nel caso delle specie migratorie, è importante che il Regno Unito mantenga norme equivalenti in materia di sanità animale, a beneficio della salute umana e animale; reputa necessario mantenere il regime di passaporto per gli spostamenti di animali, sia per gli animali domestici che per quelli da allevamento, tra l'UE e il Regno Unito, sulla base delle attuali e future norme dell'UE; |
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48. |
sottolinea l'importanza di assicurare norme rigorose e condizioni di parità a riguardo della protezione del benessere e della salute degli animali lungo tutta la catena alimentare e di garantire una concorrenza leale tra gli agricoltori della Gran Bretagna e quelli dell'UE; esclude la possibilità che l'UE importi animali vivi, carni e uova che non rispettano le norme dell'UE sul benessere degli animali; |
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49. |
pone l'accento sull'importanza di garantire un adeguato approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti sanitari; invita pertanto l'UE e il Regno Unito a garantire l'adozione di misure volte a limitare le penurie e i potenziali gravi effetti sulla salute umana; chiede in particolare azioni mirate intese a garantire un accesso rapido e ininterrotto a farmaci e dispositivi medici sicuri per i pazienti, compreso un approvvigionamento sicuro e costante di radioisotopi; |
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50. |
caldeggia la prosecuzione della cooperazione su questioni relative alla salute e alla sanità pubblica; sottolinea che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non potrà partecipare alle procedure di autorizzazione dei prodotti medici nell'UE; |
Diritti dei cittadini e mobilità delle persone
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51. |
invita le parti negoziali ad adoperarsi per la piena continuità dei diritti dei cittadini garantiti dall'accordo di recesso per i cittadini dell'UE e del Regno Unito e le loro famiglie; sottolinea che eventuali future disposizioni in materia di mobilità dovrebbero basarsi sulla non discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e sulla piena reciprocità; ritiene, in termini più generali, che l'ulteriore concretizzazione dei diritti dei cittadini, compresa la libera circolazione per i cittadini del Regno Unito nell'UE basata su un approccio reciproco, debba rappresentare la pietra angolare e la parte indivisibile del testo di un futuro accordo internazionale tra l'UE e il Regno Unito; reputa altresì essenziale che gli Stati membri dell'UE chiariscano il quadro che ciascuno di essi è tenuto ad applicare nei confronti dei cittadini del Regno Unito che desiderano ottenere lo status di soggiorno, e ritiene fondamentale che tali misure siano di facile comprensione e trasparenti, in modo da agevolare il processo, nonché gratuite, e che la Commissione e il Parlamento europeo monitorino gli sviluppi del caso; |
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52. |
chiede l'istituzione di adeguati meccanismi di coordinamento della sicurezza sociale, compresi i diritti pensionistici, alla luce della futura circolazione delle persone; plaude, a tale riguardo, alle disposizioni dettagliate sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nell'accordo di recesso, che tutelano i diritti derivanti dai periodi di contribuzione previdenziale; |
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53. |
sollecita il governo del Regno Unito ad approvare un nuovo disegno di legge sull'occupazione prima della fine del periodo di transizione, al fine di evitare lacune per cui i diritti dei lavoratori non sarebbero tutelati né dalla vigente legislazione dell'Unione né dal disegno di legge sull'occupazione del Regno Unito; |
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54. |
insiste, a tale riguardo, sulla piena e corretta attuazione della legislazione dell'UE con termini di attuazione durante il periodo di transizione, come ad esempio la revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori, la direttiva sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata o la direttiva su condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili; |
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55. |
invita a tenere pienamente conto della situazione particolare dell'isola d'Irlanda e ad affrontare le questioni in sospeso riguardanti i cittadini dell'Irlanda del Nord; esorta le autorità del Regno Unito a garantire che non vi sia alcuna limitazione dei diritti per i cittadini dell'Irlanda del Nord e a rispettare pienamente l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti; |
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56. |
è favorevole a che il Regno Unito continui ad applicare il regolamento sul roaming a vantaggio dei cittadini dell'UE e del Regno Unito, in particolare per agevolare la circolazione transfrontaliera delle persone nell'isola d'Irlanda; |
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57. |
prende atto dell'intenzione del Regno Unito di aderire alla convenzione dell'Aia del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari e caldeggia una cooperazione e un livello di ambizione adeguati per le questioni afferenti al diritto civile e di famiglia, in particolare per quanto riguarda i diritti dei minori e il loro rimpatrio; rammenta che il futuro accordo dovrebbe altresì tenere conto di talune categorie di cittadini attualmente disciplinate dal diritto dell'UE nell'interpretazione datane dalla CGUE, ad esempio i cittadini del Regno Unito che ritornano nel Regno Unito con familiari di paesi terzi, le persone con disabilità e i prestatori di assistenza, i cittadini di paesi terzi che vivono nel Regno Unito che hanno forti legami giuridici con gli Stati membri come i cittadini di paesi terzi nati nell'UE, i rifugiati riconosciuti e gli apolidi; |
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58. |
ritiene che le disposizioni in materia di mobilità debbano basarsi sulla non discriminazione e sulla piena reciprocità; ricorda che, una volta adottato il mandato negoziale, gli Stati membri non possono negoziare accordi bilaterali; |
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59. |
deplora, in tale contesto, che il Regno Unito abbia annunciato che non sarà più applicato il principio della libera circolazione delle persone tra l'Unione e il Regno Unito; ritiene che qualsiasi accordo sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dovrebbe includere disposizioni ambiziose intese a garantire il mantenimento dei diritti per i cittadini dell'UE e del Regno Unito e per i relativi familiari, in particolare per quanto riguarda la circolazione delle persone e dei lavoratori; ricorda che i diritti alla libera circolazione sono direttamente collegati anche alle tre altre libertà fondamentali del mercato unico e sono particolarmente rilevanti per i servizi e le qualifiche professionali; |
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60. |
ritiene che l'accordo debba prevedere l'esenzione dal visto per le visite di breve durata, compresi gli spostamenti di breve durata per motivi di lavoro, sulla base della piena reciprocità e della non discriminazione, e debba stabilire condizioni di ingresso e soggiorno per scopi di ricerca, studio e formazione e scambi di giovani; |
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61. |
sottolinea che, per quanto riguarda la futura cooperazione su politiche in materia di asilo e migrazione tra il Regno Unito e l'UE a 27, essa dovrebbe perlomeno prevedere disposizioni volte a rafforzare percorsi sicuri e legali per l'accesso alla protezione internazionale, anche attraverso il ricongiungimento familiare; incoraggia l'adozione di un piano per il ricongiungimento familiare, che dovrebbe entrare in vigore dopo il periodo di transizione, al fine di evitare eventuali divari con conseguenze umanitarie e di rispettare il diritto alla vita familiare dei richiedenti asilo, in conformità dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che il ricongiungimento familiare continua a essere importante per i richiedenti asilo che risiedono nel Regno Unito e hanno una famiglia all'interno dei confini dell'UE; |
Equivalenza nei servizi finanziari
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62. |
rammenta che le società con sede nel Regno Unito perderanno i diritti di passaporto; |
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63. |
ritiene che l'accesso al mercato dovrebbe basarsi sulle decisioni di equivalenza, a condizione che l'Unione europea ritenga che il regime e le norme del Regno Unito in materia di regolamentazione e vigilanza siano e continuino a essere pienamente equivalenti a quelli dell'UE, rispecchiando le disposizioni concordate in materia di parità di condizioni; è del parere che, una volta concessa l'equivalenza al Regno Unito, sarà necessario mettere in atto un meccanismo efficace per garantire il mantenimento dell'equivalenza nel tempo, e ricorda che l'UE può revocare unilateralmente e in qualsiasi momento lo status di equivalenza; |
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64. |
reputa che qualsiasi quadro futuro dovrebbe salvaguardare la stabilità finanziaria dell'UE e rispettarne il regime e le norme di regolamentazione e di vigilanza e la relativa applicazione, mantenendo nel contempo l'autonomia normativa e decisionale dell'UE; |
Trasporti
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65. |
invita i negoziatori a garantire la continuità della connettività tra il Regno Unito e l'UE, sulla base del requisito di reciprocità nell'accesso vicendevole ai mercati dei trasporti, tenendo conto della differenza di dimensioni dei due rispettivi mercati; |
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66. |
ricorda, a tale proposito, che il sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) è attualmente inadeguato per rispondere appieno alle esigenze in materia di trasporto di merci su strada tra l'UE e il Regno Unito, e che è opportuno adottare misure adeguate per scongiurare minacce all'ordine pubblico ed evitare interruzioni dei flussi di traffico di trasportatori di merci su strada e di operatori di servizi a mezzo autobus; |
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67. |
sottolinea la necessità di garantire che i negoziati includano anche un accordo in materia di trasporto aereo ambizioso, equilibrato, di alto livello e globale, in particolare per quanto riguarda i diritti di traffico aereo, la sicurezza aerea e la sicurezza aeroportuale, aspetti che andrebbero affrontati di conseguenza; ricorda, a tale proposito, che la futura connettività del trasporto aereo tra il Regno Unito e l'UE non può equivalere de jure o de facto alla partecipazione del Regno Unito al mercato unico dell'aviazione; |
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68. |
sottolinea che il futuro partenariato tra il Regno Unito e l'UE dovrebbe affrontare la situazione specifica del tunnel sotto la Manica, in particolare a riguardo del quadro normativo sulla sicurezza ferroviaria; |
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69. |
ritiene auspicabile garantire l'accesso intra-UE tra l'Irlanda e gli altri Stati membri dell'Unione, compresi i diritti di transito per il trasporto stradale all'interno dell'UE tra l'Irlanda e gli altri Stati membri dell'Unione; |
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70. |
evidenzia che le future relazioni tra il Regno Unito e l'UE devono garantire condizioni di parità rigorose in tutti i settori dei trasporti, con particolare attenzione agli aiuti di Stato, alla tutela dell'ambiente, ai diritti dei passeggeri, alla flessibilità commerciale e agli aspetti sociali, compresi i periodi di guida e di riposo; |
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71. |
pone l'accento sulla necessità di continuare a finanziare i progetti infrastrutturali decisi congiuntamente, in particolare nell'ambito della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e del cielo unico europeo (CUE), nonché le iniziative tecnologiche congiunte quali Clean Sky I e II e la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR); ritiene inoltre fondamentale che il Regno Unito onori integralmente i suoi impegni e obblighi finanziari, anche se dovessero andare oltre la durata della sua adesione all'UE; |
Programmi e agenzie
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72. |
sottolinea che le norme di partecipazione del Regno Unito alle agenzie e ai programmi dell'UE saranno le norme applicabili ai paesi terzi esterni al SEE; incoraggia la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE nel rispetto di tutti i meccanismi e delle norme pertinenti nonché delle condizioni di partecipazione; |
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73. |
sottolinea che qualsivoglia tipo di partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE non dovrebbe comportare alcun trasferimento netto al Regno Unito dal bilancio dell'UE; ritiene altresì che qualsiasi ulteriore partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE debba garantire un giusto equilibrio in relazione ai contributi e ai benefici del paese terzo che prende parte al programma dell'UE e che detta partecipazione non dovrebbe conferire al paese terzo alcun potere decisionale; invita la Commissione a garantire che vi siano disposizioni vincolanti e garanzie sufficienti per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e la sana gestione finanziaria per i programmi a cui il Regno Unito parteciperebbe, quali, tra gli altri, il controllo e l'audit, le indagini in caso di frode, il rispetto del diritto di accesso dei servizi della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Procura europea, della Corte dei conti europea nonché il diritto di controllo del Parlamento europeo; |
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74. |
ritiene fondamentale, in particolare, che il Regno Unito partecipi ai programmi transfrontalieri, culturali, di sviluppo, di istruzione e ricerca quali Erasmus+, Europa creativa, Orizzonte, il Consiglio europeo della ricerca, il programma LIFE, il TEN-T, l'MCE, il CUE, Interreg, le iniziative tecnologiche congiunte come Clean Sky I e II, l'impresa comune SEASR, i consorzi ERIC, Galileo, Copernicus, il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), il quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) e i partenariati pubblico-privati; |
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75. |
accoglie con favore il contributo che il programma PEACE ha apportato al conseguimento della pace e della stabilità nell'Irlanda del Nord e chiede che il processo di pace in Irlanda del Nord e i benefici dell'attuale programma PEACE IV e del Fondo internazionale per l'Irlanda siano salvaguardati; |
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76. |
ritiene della massima importanza che l'UE e il Regno Unito esplorino le possibilità di cooperazione tra le autorità britanniche e le agenzie dell'UE, in particolare con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea dell'ambiente, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'Agenzia europea per i medicinali; sottolinea che il Regno Unito non avrà autorità decisionale sulle agenzie dell'UE; sollecita la Commissione, in tale contesto, a definire la natura, la portata e i limiti di tale potenziale cooperazione; |
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77. |
reputa necessario chiarire i termini pratici della futura cooperazione tra le autorità del Regno Unito e le agenzie dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni; |
III. PARTENARIATO NEI SETTORI DELLA SICUREZZA E DEGLI AFFARI ESTERI
Politica estera, sfide in materia di sicurezza e difesa
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78. |
è dell'avviso che, anche se sarà escluso dalle strutture decisionali dell'UE, il Regno Unito è un partner cruciale e il suo coinvolgimento è altrettanto fondamentale quanto la necessità di fornire risposte comuni alle sfide in materia di politica estera, sicurezza e di difesa nell'immediato vicinato dell'UE e sulla scena internazionale; |
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79. |
sottolinea che le nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito richiederanno un'intensa cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, dal momento che l'UE e il Regno Unito condividono numerosi interessi ed esperienze e difendono molti degli stessi valori; sottolinea che è nell'interesse di entrambe le parti mantenere una cooperazione ambiziosa che garantisca la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini e contribuisca alla stabilità globale, alla protezione dei diritti umani e alla pace, in linea con gli obiettivi e i principi sanciti dall'articolo 21 TUE; |
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80. |
osserva che, in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), le posizioni comuni e le azioni dell'UE possono essere adottate solo dagli Stati membri dell'UE; sottolinea, tuttavia, che ciò non esclude meccanismi di consultazione che consentiranno al Regno Unito di allinearsi con le posizioni di politica estera e le azioni comuni dell'UE, in particolare per la salvaguardia dell'ordine globale basato su regole, della cooperazione multilaterale e dei diritti umani, segnatamente nel quadro delle Nazioni Unite, della NATO, dell'Organizzazione per sicurezza e la cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa; sostiene la consultazione e il coordinamento nell'ambito della politica in materia di sanzioni, con la possibilità di adottare sanzioni che si rafforzino reciprocamente quando gli obiettivi di politica estera delle parti sono allineati; pone l'accento sul valore aggiunto di una stretta cooperazione nell'ambito della PESC, visto il ruolo chiave che il Regno Unito riveste per la sicurezza; |
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81. |
sottolinea che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito dovrà attuare le misure restrittive dell'Unione esistenti o decise durante detto periodo, sostenere le dichiarazioni e le posizioni dell'UE nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali e partecipare, caso per caso, alle operazioni militari e alle missioni civili dell'UE stabilite nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), ma senza alcuna capacità di comando nell'ambito di un nuovo accordo quadro di partecipazione, rispettando al contempo l'autonomia decisionale nonché le pertinenti decisioni e norme dell'UE, comprese quelle in materia di appalti e trasferimenti nel campo della difesa; osserva che tale cooperazione è subordinata al pieno rispetto del diritto internazionale sui diritti umani, del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali dell'UE; |
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82. |
ricorda che il controllo degli armamenti, il disarmo e i regimi di non proliferazione efficaci a livello internazionale sono la chiave di volta della sicurezza globale ed europea; invita l'UE e il Regno Unito ad avviare una strategia coerente e credibile per i negoziati multilaterali a livello globale su misure regionali di allentamento della tensione e misure volte a rafforzare la fiducia; invita il Regno Unito a continuare a sentirsi vincolato posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari; |
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83. |
sottolinea che tale cooperazione si rafforzerebbe in maniera reciproca, in quanto consentirebbe di mantenere le competenze e le capacità del Regno Unito nelle operazioni e missioni PSDC; incoraggia vivamente il Regno Unito a contribuire alle missioni civili e alle operazioni militari nell'ambito della PSDC; sottolinea che, in quanto paese terzo e in base alla dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni con l'UE, il Regno Unito non potrà partecipare alla pianificazione o al comando delle missioni e operazioni dell'UE e che la sua capacità e il suo livello di partecipazione alla pianificazione o al comando/partecipazione alle missioni e operazioni dell'UE nonché lo scambio di informazioni e l'interazione con l'UE devono essere proporzionati al suo contributo a ciascuna missione od operazione; |
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84. |
si attende che il Regno Unito continui a rispettare pienamente gli impegni assunti nel quadro del gruppo E3 + 3 relativo al piano d'azione congiunto globale (PACG) con l'Iran, sanciti dalla risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quale pilastro del regime internazionale di non proliferazione e base per allentare le tensioni nelle regioni del Medio Oriente e del Golfo; |
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85. |
sottolinea che la cooperazione in materia di politica di sicurezza e di difesa dovrebbe costituire parte integrante dell'accordo globale di partenariato previsto per disciplinare le future relazioni; rileva che tale accordo non pregiudicherebbe l'autonomia decisionale dell'Unione o la sovranità del Regno Unito; |
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86. |
ritiene che sia nell'interesse comune del Regno Unito e dell'UE cooperare allo sviluppo delle capacità di difesa, anche all'interno dell'Agenzia europea per la difesa, e cooperare per contrastare le minacce ibride, rafforzando in tal modo la base tecnologica e industriale della difesa europea e promuovendo l'effettiva interoperabilità e l'efficacia congiunta delle forze armate europee e alleate; |
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87. |
osserva che la cooperazione nei settori succitati, che comporta lo scambio di informazioni classificate dell'UE, anche in materia di intelligence, è subordinata a un accordo relativo alle informazioni in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate dell'UE; sottolinea che è opportuno incoraggiare lo scambio di informazioni, comprese quelle in materia di intelligence, nel rispetto del principio di reciprocità; osserva che ciò richiede un accordo specifico sulle informazioni classificate e l'ulteriore sviluppo della valutazione autonoma dei dati di intelligence; incoraggia lo scambio di agenti di collegamento e di addetti consolari al fine di garantire la continuità dello scambio di informazioni; |
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88. |
osserva che, dall'avvio della cooperazione strutturata permanente (PESCO), il Regno Unito non ha partecipato a nessuno dei progetti selezionati; ritiene che la sua partecipazione, in via eccezionale e con l'obiettivo fondamentale di favorire l'interoperabilità tra i partner, debba essere presa in considerazione quando l'invito è formulato dal Consiglio dell'Unione europea in formato PESCO; |
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89. |
ricorda che il Regno Unito rimane un membro chiave della NATO e sarà in grado di portare avanti i partenariati di grande valore che ha sviluppato sia con altri membri europei della NATO a livello bilaterale sia attraverso la cooperazione UE-NATO; |
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90. |
osserva che il Regno Unito potrebbe partecipare a programmi dell'Unione a sostegno della difesa e della sicurezza esterna (come il Fondo per la difesa europea, Galileo e i programmi di cibersicurezza) sulla base di altri accordi simili con paesi terzi, purché ciascuno strumento sia oggetto di rispettivi negoziati e sia mantenuto il giusto equilibrio tra obblighi e diritti; mette in risalto la possibilità che il Regno Unito continui a contribuire agli strumenti di finanziamento esterno dell'UE per il perseguimento di obiettivi comuni; |
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91. |
pone l'accento sulla dimensione strategica del settore spaziale per l'Europa e osserva che una politica spaziale ambiziosa può contribuire efficacemente al miglioramento dell'azione esterna dell'UE; sottolinea altresì la necessità di progredire nello sviluppo di tecnologie con applicazioni sia civili che militari, in grado di garantire l'autonomia strategica dell'Europa; |
Sicurezza, cooperazione nell'attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale
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92. |
considera di estrema importanza, in ragione della vicinanza geografica e delle minacce condivise cui l'UE e il Regno Unito si confrontano, che entrambi si adoperino per mantenere disposizioni efficaci per la cooperazione nell'attività di contrasto, per far sì che questa risulti efficace e reciprocamente vantaggiosa per la sicurezza dei propri cittadini, tenendo conto del fatto che il Regno Unito è un paese terzo non appartenente allo spazio Schengen e, pertanto, non può godere degli stessi diritti e delle stesse agevolazioni di uno Stato membro; |
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93. |
sottolinea che il Regno Unito non può avere accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE o partecipare alle strutture di gestione delle agenzie dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che qualsivoglia tipo di condivisione di informazioni, inclusi i dati personali con il Regno Unito, dovrebbe essere soggetta a rigorose condizioni di tutela, controllo e monitoraggio, compreso un livello di protezione dei dati personali equivalente rispetto a quello previsto dal diritto dell'UE; |
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94. |
rileva che il Regno Unito, in quanto paese terzo, non può avere accesso al sistema d'informazione Schengen (SIS); invita il Regno Unito a porre immediatamente rimedio alle gravi carenze riscontrate nell'uso del SIS e invita il Consiglio e la Commissione a monitorare da vicino il processo per garantire che tutte le carenze siano affrontate correttamente senza ulteriori indugi; ritiene che le modalità della futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel settore dell'attività di contrasto debbano essere discusse solo dopo che le lacune sono state colmate; chiede di essere debitamente informato in merito a tutti gli sviluppi al riguardo; |
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95. |
sottolinea che qualsiasi accordo reciproco per uno scambio tempestivo, efficace ed efficiente dei dati del codice di prenotazione (PNR), per l'archiviazione dei risultati del trattamento di tali dati nei rispettivi sistemi nazionali di trattamento dei dati PNR, per il trattamento dei dati relativi al DNA, alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veicoli (Prüm) nonché per la cooperazione operativa attraverso Europol e Eurojust, deve basarsi su garanzie e condizioni solide e rispettare appieno il parere n. 1/15 della CGUE, che ha stabilito che l'accordo PNR UE-Canada viola la Carta; |
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96. |
si attende che il Regno Unito sia in grado di proseguire la cooperazione consolidata e lo scambio di informazioni con le autorità nazionali nel settore della cibersicurezza; |
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97. |
ritiene che l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale debbano essere garantiti senza indebite formalità; |
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98. |
rileva che il Regno Unito è un importante attore della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari e che una stretta cooperazione in tali settori apporterebbe notevoli benefici a entrambe le parti; suggerisce di invitare il Regno Unito a contribuire agli strumenti e ai meccanismi dell'UE, rispettando al contempo l'autonomia dell'UE; ritiene che il partenariato previsto debba anche promuovere lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà, nonché continuare a favorire l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e del consenso europeo in materia di sviluppo; |
IV. GOVERNANCE DEL FUTURO ACCORDO
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99. |
sottolinea che qualsiasi futuro accordo tra l'UE e il Regno Unito, con il Regno Unito in veste di paese terzo, dovrebbe prevedere l'istituzione di un sistema di governance coerente e solido, quale quadro generale che assicuri la continua supervisione/gestione congiunta dell'accordo nonché i meccanismi di risoluzione delle controversie e di esecuzione in ordine all'applicazione e interpretazione delle disposizioni dell'accordo stesso; è del parere che alle future relazioni con il Regno Unito nel suo insieme dovrebbe essere applicato un simile meccanismo di governance orizzontale; ricorda a tale proposito la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 e considera la piena attuazione dell'accordo di recesso una priorità assoluta; sottolinea a tale proposito che il Parlamento europeo continuerà a vigilare sull'attuazione di tutte le disposizioni; osserva che il meccanismo di risoluzione dei conflitti dovrà essere solido e dovrà garantire rimedi efficaci, prontamente attuabili e dissuasivi; |
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100. |
insiste sull'assoluta necessità che tale sistema di governance preservi pienamente l'autonomia del processo decisionale dell'UE e del suo ordinamento giuridico, e in particolare il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea quale unico interprete del diritto dell'UE; |
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101. |
sottolinea che i meccanismi di governance devono essere concepiti in modo commisurato alla natura, alla portata e alla profondità delle future relazioni e tener conto del livello di interconnessione, cooperazione e prossimità, garantendo al contempo un'applicazione effettiva ed efficace del futuro accordo nel suo complesso; |
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102. |
appoggia l'idea di istituire un organo direttivo incaricato di controllare l'attuazione dell'accordo, far fronte alle divergenze di interpretazione e applicare le misure correttive convenute, quali le tutele e le misure settoriali dissuasive, che garantisca pienamente l'autonomia normativa dell'UE, comprese le prerogative legislative del Parlamento europeo e del Consiglio; sottolinea che i rappresentanti dell'UE in seno a tale organo direttivo dovrebbero essere sottoposti ad adeguati meccanismi di responsabilità che coinvolgano il Parlamento europeo; ricorda l'impegno assunto dal Presidente della Commissione dinanzi alla plenaria del Parlamento europeo il 16 aprile 2019, ossia di assicurare che la Commissione coinvolga il Parlamento europeo ogniqualvolta tale organo direttivo prenda una decisione, tenendo nella massima considerazione il punto di vista del PE, e che nulla possa essere deciso sulla Brexit senza tenere pienamente conto della posizione del Parlamento; |
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103. |
insiste inoltre sul fatto che l'accordo dovrebbe prevedere l'istituzione di un organo parlamentare misto tra l'UE e il Regno Unito incaricato di monitorare l'attuazione del futuro accordo; |
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104. |
ritiene che, per le disposizioni basate su concetti di diritto dell'UE, i meccanismi di governance debbano prevedere il deferimento alla CGUE; ribadisce che, per l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni dell'accordo non inerenti al diritto dell'Unione, può essere preso in considerazione un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie purché offra garanzie di indipendenza e imparzialità equivalenti a quelle offerte dalla CGUE; |
o
o o
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105. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Regno Unito. |
(1) GU C 298 del 23.8.2018, pag. 24.
(2) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 2.
(3) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 32.
(4) GU C 162 del 10.5.2019, pag. 40.
(5) Testi approvati, P9_TA(2019)0016.
(6) Testi approvati, P9_TA(2020)0006.
(7) Testi approvati, P9_TA(2020)0018.
(8) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(9) GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.
(10) Causa C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
(11) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(12) Causa C-362/14 Maximillian Schrems contro/Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650, parere 1/15 PNR Canada. ECLI:EU:C:2017:592, cause C 293/12 e C 594/12, Digital Rights Ireland e altri, EU:C:2014:238, Tele2 e Watson; cause C-203/15 — Tele2 Sverige e C-698/15 Watson, ECLI:EU:C:2016:970
(13) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/33 |
P9_TA(2020)0034
Banca centrale europea — relazione annuale 2018
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sul rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2018 (2019/2129(INI))
(2021/C 294/05)
Il Parlamento europeo,
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visto il rapporto annuale della Banca centrale europea (BCE) per il 2018, |
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visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE, in particolare l'articolo 15, |
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visto l'articolo 127, paragrafi 1 e 2, l'articolo 130 e l'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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vista l'audizione del 4 settembre 2019 con Christine Lagarde, candidata alla carica di presidente della Banca centrale europea, |
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visto il dialogo monetario di Mario Draghi con il Parlamento europeo, in data 23 settembre 2019, in veste di presidente della Banca centrale europea, |
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vista la relazione del 18 ottobre 2019 del gruppo di lavoro del G7 sulle stablecoin dal titolo «Investigating the impact of global stablecoins» (Esaminare l'impatto delle stablecoin globali), |
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viste le risposte della BCE ai contributi offerti dal Parlamento europeo nell'ambito della sua risoluzione sul rapporto annuale della BCE per il 2017, |
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vista la relazione finale del 31 gennaio 2018 del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile dal titolo «Financing a Sustainable European Economy» (Finanziare un'economia europea sostenibile), |
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viste la sua risoluzione del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (1) e la sua risoluzione legislativa del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (2), |
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visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, |
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visto l'accordo di Parigi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), |
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visto l'articolo 142, paragrafo 1, del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0016/2020), |
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A. |
considerando che, secondo le previsioni economiche dell'autunno 2019 della Commissione, gli ultimi dati del 2019 riflettono un rallentamento nella crescita del PIL nella zona euro rispetto al 2018, dall'1,9 % all'1,1 % nel 2019, e nell'UE-27 dal 2,1 % nel 2018 all'1,4 % nel 2019, in seguito alla recente escalation delle tensioni commerciali, all'incertezza che ne è derivata e alla Brexit; |
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B. |
considerando che, secondo i dati Eurostat, nel mese di agosto 2019 il tasso di disoccupazione si è attestato al 6,2 % nell'UE e al 7,4 % nella zona euro, e che si tratta dei tassi più bassi registrati dal luglio 2008; che il tasso di disoccupazione è rimasto disomogeneo all'interno dell'Unione europea; che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile, pari a più del doppio del tasso medio, resta un problema serio che deve essere affrontato nell'UE; che le eccezionali disuguaglianze regionali persistono in termini di disoccupazione sia all'interno degli Stati membri che tra di essi; |
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C. |
considerando che, secondo le proiezioni macroeconomiche del settembre 2019 formulate dagli esperti dell'Eurosistema, l'inflazione annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per la zona euro dovrebbe raggiungere l'1,2 %, l'1,0 % e l'1,5 % rispettivamente nel 2019, nel 2020 e nel 2021, senza riuscire così a mantenere tassi di inflazione al di sotto ma prossimi al 2 %; che le proiezioni sull'inflazione mostrano una varianza sostanziale all'interno della zona euro; |
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D. |
considerando che alla fine del 2018 il bilancio dell'Eurosistema ha raggiunto il massimo storico di 4 700 miliardi di EUR, superando così il 40 % del PIL della zona euro e registrando una crescita del 4,25 % (200 miliardi) rispetto alla fine del 2017; |
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E. |
considerando che nel 2018 l'utile netto della BCE ammontava a 1,575 miliardi di EUR rispetto a un importo di 1,275 miliardi di EUR nel 2017; che tale aumento può essere attribuito principalmente all'aumento del reddito netto da interessi nell'ambito del portafoglio in dollari statunitensi e del portafoglio relativo al programma di acquisto di attivi (PAA); |
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F. |
considerando che un ruolo più forte dell'euro e il suo maggiore utilizzo come valuta di riserva aumenterebbero la capacità dell'UE di definire in maniera indipendente il proprio orientamento politico nei confronti delle altre potenze mondiali e costituiscono un elemento fondamentale per proteggere la sovranità economica europea; |
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G. |
considerando che, affinché l'euro ottenga un ruolo più forte a livello mondiale, la zona euro deve prima dimostrare di essere in grado di sostenere una recessione senza che nessuno degli Stati membri ricorra a una svalutazione (volontaria o meno) del debito pubblico; |
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H. |
considerando che l'articolo 127, paragrafo 5, del TFUE prevede che il SEBC contribuisca al mantenimento della stabilità finanziaria; |
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I. |
considerando che è necessario sostenere maggiormente le PMI, che restano la struttura portante dell'economia e delle collettività nell'UE e rafforzano la coesione economica e sociale; |
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J. |
considerando che l'emissione globale di obbligazioni verdi è aumentata da meno di 1 miliardo di EUR nel 2008 a oltre 120 miliardi di EUR nel 2017 e che dal 2013 l'emissione netta di obbligazioni verdi denominate in euro è aumentata di dieci volte; che il divario tra i differenziali delle obbligazioni verdi e quelli del settore industriale nel suo insieme si è gradualmente colmato; |
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K. |
considerando che nonostante tale andamento positivo le obbligazioni verdi rappresentano comunque solo l'1 % dell'offerta complessiva di obbligazioni denominate in euro; |
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L. |
considerando che il volume delle operazioni effettuate con valute virtuali è aumentato drasticamente e costituisce una sfida per la predominanza dei tradizionali sistemi di valuta a corso legale; che le valute virtuali costituiscono delle alternative di pagamento e non hanno corso legale; |
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M. |
considerando che, stando all'Eurobarometro del dicembre 2018, il sostegno popolare a favore dell'euro è aumentato al 75 % nel 2018; |
Quadro generale
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1. |
accoglie con favore il ruolo della BCE nel salvaguardare la stabilità dell'euro; sottolinea che l'indipendenza statutaria della BCE, come stabilito nei trattati, è un prerequisito per l'adempimento del suo mandato volto a mantenere la stabilità dei prezzi; |
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2. |
evidenzia che l'euro è un progetto politico, oltre che puramente economico; sottolinea la natura irreversibile della moneta unica; richiama l'attenzione sull'obbligo sancito dai trattati, in capo ad ogni Stato membro, fatta eccezione per la Danimarca, di adottare la moneta unica una volta soddisfatti i criteri di convergenza di Maastricht; è dell'avviso che la partecipazione all'unione bancaria debba essere considerata un vantaggio per i paesi che desiderano entrare a far parte della zona euro; |
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3. |
esprime preoccupazione per il fatto che, dopo una breve ripresa economica, la crescita abbia subito un rallentamento, attestandosi all'1,1 % del PIL nella zona euro; esprime altresì preoccupazione per il calo nella crescita della produzione industriale e del commercio mondiale; rileva, pertanto, come sottolineato da Mario Draghi, la necessità di mantenere sia condizioni di liquidità appropriate che un livello di accomodamento monetario; |
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4. |
sottolinea che la crescita sostenibile e la stabilità dei prezzi non possono essere conseguite soltanto attraverso la politica monetaria e che sono altresì necessarie riforme strutturali di sostegno in materia di politica di bilancio che siano socialmente equilibrate e intese a rafforzare la produttività; |
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5. |
sottolinea che una politica monetaria accomodante non deve essere considerata sostitutiva delle riforme strutturali; |
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6. |
sottolinea le conclusioni del gruppo di esperti del SEBC sulla bassa crescita dei salari (3), che ha analizzato il divario tra la crescita dei salari e la ripresa del mercato del lavoro; dalle conclusioni emerge che il basso livello di crescita dei salari nel corso degli ultimi anni può essere riconducibile principalmente alla tecnologia e agli shock nella contrattazione salariale (la quale risente dei cambiamenti nella struttura della contrattazione salariale, riducendo il potere contrattuale dei dipendenti) nonché alle normative riguardanti il mercato del lavoro, soprattutto nei paesi più colpiti dalla crisi, e alla combinazione tra sottoutilizzo del lavoro, dati di inflazione bassi e crescita modesta della produttività; |
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7. |
sottolinea che il rafforzamento del ruolo dell'euro richiede le giuste condizioni strutturali, tra cui:
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8. |
sottolinea l'obbligo per ogni Stato membro dell'UE, fatta eccezione per la Danimarca, di adottare la moneta unica una volta soddisfatti i criteri di convergenza di Maastricht; invita la BCE a proseguire la sua fruttuosa cooperazione anche con gli Stati membri dell'UE che non fanno parte della zona euro; |
Politica monetaria
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9. |
sottolinea che le operazioni di mercato aperto e le misure non convenzionali di politica monetaria attuate dalla BCE hanno contribuito alla ripresa economica, a un miglioramento delle condizioni di finanziamento mediante diversi canali di trasmissione e a comprimere i rendimenti all'interno di un'ampia gamma di classi di attività; chiede alla BCE di continuare a monitorare i potenziali rischi per i suoi bilanci, l'inflazione dei prezzi delle attività, la potenziale allocazione inefficiente delle risorse e gli svantaggi per i risparmiatori; |
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10. |
osserva che il 12 settembre 2019 la BCE ha annunciato un ampio pacchetto di misure di stimolo che include acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività (PAA) da 20 miliardi di EUR al mese, un taglio di 10 punti base del tasso sui depositi, un sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve e condizioni più semplici per le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III); prende atto della mancanza di unanimità e ritiene che il ruolo guida della BCE e la presidente Lagarde debbano adoperarsi per colmare le divisioni all'interno del consiglio direttivo della BCE; |
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11. |
osserva che il limite del 33 % per emittente applicato al programma di allentamento quantitativo della BCE può limitare la capacità della BCE di acquistare obbligazioni di vari Stati membri; ritiene che potrebbe essere necessario modificare tale limite, dal momento che il nuovo programma di allentamento quantitativo ha durata indefinita e può richiedere l'acquisto di obbligazioni che per alcuni Stati membri vanno oltre il limite del 33 %; osserva che il programma di allentamento quantitativo è stato concepito per l'acquisto di obbligazioni degli Stati membri proporzionalmente alle dimensioni dell'economia e della popolazione; |
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12. |
prende atto dell'intenzione del consiglio direttivo della BCE di continuare a reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza finché sarà necessario; |
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13. |
osserva che gli effetti negativi sul reddito netto da interessi delle banche sono stati finora compensati dai benefici derivanti dall'aumento dei prestiti bancari e dalla riduzione dei costi per accantonamenti e perdite; è preoccupato in particolare per le difficoltà incontrate dalle piccole banche; invita la BCE a monitorare il potenziale di una bolla dei prezzi delle attività; |
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14. |
sottolinea che tassi di interesse molto bassi o negativi offrono opportunità ai consumatori, alle imprese, comprese le PMI, ai lavoratori e ai debitori, che possono beneficiare di un maggiore dinamismo dell'attività economica, di una disoccupazione più bassa e di costi di indebitamento inferiori; tuttavia vi sono preoccupazioni in relazione al potenziale impatto sui sistemi pensionistici e assicurativi a causa dei bassi rendimenti, delle disuguaglianze economiche e delle sfide per i singoli risparmiatori; osserva inoltre che alcuni Stati membri non si sono avvalsi del contesto di bassi tassi di interesse per consolidare i loro bilanci e realizzare riforme strutturali; |
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15. |
prende atto dell'intenzione del consiglio direttivo della BCE di continuare a reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario; |
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16. |
esprime preoccupazione per il protrarsi di una pressione inflazionistica modesta, l'eccessiva dipendenza dalla politica monetaria della BCE per sostenere la crescita e le opzioni sempre più limitate nell'ambito del suo attuale pacchetto di strumenti; |
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17. |
prende atto della richiesta del presidente Draghi di migliorare l'allineamento tra le politiche monetarie della BCE e le politiche di bilancio degli Stati membri, sottolineando che una combinazione più equilibrata di politiche macroeconomiche consentirebbe ai tassi di interesse bassi di fornire lo stesso grado di stimolo come avvenuto in passato ma con minori effetti collaterali; |
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18. |
sottolinea l'importanza della cooperazione tra le banche centrali, sia nell'Unione europea che a livello globale, per il conseguimento degli obiettivi di inflazione nel medio periodo; |
Azioni contro il cambiamento climatico
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19. |
ricorda che, in quanto istituzione dell'UE, la BCE è vincolata dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e che ciò dovrebbe riflettersi nelle sue politiche, pur rispettando appieno il suo mandato e la sua indipendenza; plaude al fatto che si cominci a discutere del ruolo delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nel sostegno alla lotta contro il cambiamento climatico; invita la BCE, nel pieno rispetto del suo mandato e della sua indipendenza, ad applicare nelle sue politiche i principi ambientali, sociali e di governance (principi ESG); |
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20. |
fa eco alle posizioni espresse dai membri del comitato esecutivo della BCE riguardo all'importanza di sviluppare sistemi di pagamento veramente europei che siano immuni da perturbazioni esterne (anche di natura politica); invita la BCE a proseguire i lavori sul progetto relativo all'iniziativa di pagamento europeo (EPI) con l'obiettivo di preservare la sovranità dell'UE, l'efficienza economica per tutti gli utenti e i fornitori e garantire una concorrenza leale; |
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21. |
prende debitamente atto della dichiarazione della presidente della BCE Christine Lagarde del 4 settembre 2019 in cui ha approvato la graduale transizione per eliminare le attività di carbonio dal portafoglio della BCE e ha accolto con favore la partecipazione della BCE alla rete per l'inverdimento del sistema finanziario (NGFS) e l'impegno ad aiutare a identificare e misurare l'esposizione del sistema finanziario ai rischi legati al clima e a promuovere un sistema finanziario più verde agendo nel pieno rispetto del mandato relativo alla stabilità dei prezzi e degli altri obiettivi della BCE; |
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22. |
suggerisce alla BCE di includere tra le sue priorità di ricerca la questione di come le banche centrali e la vigilanza bancaria possono contribuire a un'economia sostenibile e alla lotta contro il cambiamento climatico; propone a tal fine che la BCE cooperi non soltanto con la NGFS ma anche con altre reti internazionali, in particolare la rete di banche sostenibili e l'iniziativa delle Nazioni Unite relativa ai principi per un'attività bancaria responsabile; |
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23. |
è preoccupato per il fatto che il 62,1 % degli acquisti di obbligazioni societarie della BCE avviene nei settori che sono responsabili del 58,5 % delle emissioni di gas a effetto serra nella zona euro; invita la BCE a realizzare uno studio che esamini l'impatto del PAA sui cambiamenti climatici e, in particolare, del programma di acquisto per il settore societario (CSPP), come passo preliminare verso una ridefinizione del CSPP in maniera sostenibile sul piano sociale e ambientale; suggerisce, in tale contesto, un quadro per il coordinamento tra la BCE e la Banca europea per gli investimenti, tra cui InvestEU; |
Altri aspetti
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24. |
riconosce l'importanza delle micro, piccole e medie imprese nell'UE; invita la BCE continuare a prestare attenzione all'accesso al credito per tali imprese, in particolare alla luce del lento miglioramento della loro situazione finanziaria; sottolinea, a tale proposito, la necessità di incoraggiare gli investimenti pubblici e privati nell'UE, e chiede pertanto ulteriori sforzi per garantire il finanziamento dell'economia reale; |
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25. |
invita la BCE a portare avanti i suoi sforzi preparatori per garantire la stabilità dei mercati finanziari dell'UE per tutte le possibili evenienze e conseguenze negative, in particolare per quelle relative al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, tenendo conto del fatto che alcune regioni e alcuni paesi sono più direttamente interessati rispetto ad altri; |
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26. |
è preoccupato per i rischi derivanti dal ritardo nella creazione dell'unione bancaria e chiede il suo rapido completamento; prende atto dei ripetuti inviti della BCE volti a istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) quale terzo pilastro dell'unione bancaria; |
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27. |
sottolinea che i principi operativi particolari e la missione specifica delle banche cooperative e mutue dovrebbero essere rispettati e rispecchiati nelle politiche e negli approcci della BCE; |
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28. |
invita ad accelerare il progetto dell'unione dei mercati dei capitali al fine di rafforzare l'integrazione finanziaria, migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, consentire un'efficace mobilitazione dei capitali in Europa per contribuire a promuovere la crescita sostenibile nell'economia reale a vantaggio di tutti i cittadini e per migliorare la stabilità finanziaria e la resilienza dell'Unione agli shock; riconosce il forte sostegno fornito dalla BCE nella creazione di una vera unione dei mercati dei capitali; accoglie con favore il contributo del gruppo di lavoro NextCMU apportato in tale contesto; |
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29. |
invita la BCE e tutte le autorità di vigilanza a intensificare il monitoraggio delle cripto-attività e dei maggiori rischi in termini di cibersicurezza e riciclaggio di denaro per evitare effetti negativi sulla stabilità, l'integrità e la sicurezza del settore finanziario; concorda con il parere 2014/08 dell'ABE che suggerisce di non utilizzare il termine «valute virtuali», in quanto l'uso del termine «valuta» può essere fuorviante per una serie di motivi; |
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30. |
prende atto delle osservazioni formulate da Christine Lagarde in occasione della riunione della commissione per gli affari economici del 4 settembre 2019 sul tema della nuova regolamentazione in materia di cripto-attività e secondo cui «la BCE e le banche centrali in generale dovrebbero monitorare con chiarezza questi sviluppi e contribuire alle attività internazionali in corso concernenti le risposte politiche»; chiede alla BCE di valutare, in collaborazione con la Commissione, il quadro giuridico e normativo dell'UE in materia di moneta elettronica, strumenti finanziari e attività virtuali al fine di disporre di un quadro globale per la vigilanza relativa a strumenti, entità o infrastrutture finanziari, a fini di antiriciclaggio e stabilità e per la cooperazione e il coordinamento transfrontalieri; chiede alla BCE di adoperarsi con la Commissione per creare un quadro per queste nuove valute atto a conciliare innovazione, esigenze dei cittadini, salvaguardia della stabilità finanziaria e Stato di diritto; |
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31. |
accoglie con favore gli sforzi costanti profusi dalla BCE per rafforzare ulteriormente le proprie capacità di risposta e recupero in caso di attacchi informatici ai danni della sua stessa organizzazione; |
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32. |
invita la BCE a garantire un equilibrio appropriato tra l'innovazione finanziaria, tra cui l'ambito Fintech, e la stabilità finanziaria; |
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33. |
incoraggia la BCE ad adoperarsi con la Commissione e tutte le parti interessate pertinenti per promuovere il ruolo dell'euro come valuta di riserva; ritiene che ciò possa essere conseguito attraverso vari canali quali la rappresentanza istituzionale o prodotti finanziari europei efficienti; |
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34. |
concorda con la dichiarazione della presidente della BCE Christine Lagarde secondo cui un riesame del quadro di politica monetaria della BCE è tempestivo e giustificato al fine di garantire che la BCE disponga degli strumenti adeguati per sostenere meglio le politiche generali nell'UE senza pregiudizio per il suo obiettivo primario di mantenere la stabilità dei prezzi; invita la BCE a organizzare una consultazione pubblica nell'ambito di tale processo onde garantire che il riesame sia aperto ai contributi e ai riscontri provenienti da un'ampia gamma di parti interessate; invita la BCE a coinvolgere anche il Parlamento in tale processo di riesame; concorda inoltre con la presidente della BCE sul fatto che la BCE dovrà migliorare la sua comunicazione rivolta ai cittadini relativa all'impatto delle sue politiche; |
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35. |
sottolinea l'importanza del denaro contante come mezzo di pagamento per i cittadini dell'UE; invita la BCE, fatte salve le prerogative degli Stati membri, a istituire un sistema per monitorare meglio le operazioni rilevanti al fine di combattere il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale, il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata; |
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36. |
accoglie con favore il fatto che dal 2017 la BCE pubblica l'elenco completo di tutti i titoli detenuti nel quadro del CSPP, compresi i nomi degli emittenti, nonché i dati aggregati sui titoli suddivisi per paese, rischio, rating e settore; deplora il fatto che una politica analoga non sia stata attuata in merito al programma di acquisto di titoli garantiti da attività (ABSPP) e al terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3); ribadisce che è necessaria una maggiore trasparenza, in particolare per il CBPP3, vista l'entità significativa del programma; |
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37. |
accoglie con favore l'introduzione dell'euro short-term rate, il nuovo tasso di riferimento overnight per i mercati monetari della zona euro; chiede alla BCE di includere nel suo prossimo rapporto annuale una prima valutazione della sua evoluzione e del suo funzionamento nel mercato; |
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38. |
osserva che la BCE non ha ancora incluso i titoli greci nel programma di acquisto del settore pubblico (PSPP), nonostante i miglioramenti compiuti dalla Grecia in termini di sostenibilità del debito e ritorno ai mercati obbligazionari; |
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39. |
sottolinea la natura tecnica delle decisioni di fissazione dei tassi della BCE e l'importanza del sostegno pubblico per il processo decisionale in materia guidato da esperti; critica pertanto la politicizzazione delle decisioni strategiche della BCE; invita tutti i politici e i governatori delle banche centrali nazionali ad essere cauti nel rendere dichiarazioni pubbliche che possono minare la fiducia e il sostegno nei confronti delle politiche della BCE; |
Responsabilità
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40. |
accoglie con favore l'accresciuta responsabilità della BCE nei confronti del Parlamento europeo sotto la presidenza di Mario Draghi, e attende con interesse una responsabilità, un dialogo e un'apertura persino maggiori con la presidente Christine Lagarde, sulla base degli impegni da lei assunti nel corso dell'audizione dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari in data 4 settembre 2019; |
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41. |
ritiene che la BCE debba consentire un accesso adeguato ai documenti e alle informazioni per le verifiche della Corte dei conti europea connesse alla vigilanza bancaria; accoglie con favore, in tale contesto, il memorandum d'intesa tra la Corte dei conti europea e la BCE dell'ottobre 2019, che definisce le modalità pratiche per la condivisione delle informazioni durante gli audit della Corte dei conti europea relativi alle attività di vigilanza della BCE; |
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42. |
ricorda che le nomine dei membri del comitato esecutivo dovrebbero essere preparate con attenzione, in piena trasparenza e insieme al Parlamento in linea con i trattati; invita il Consiglio a elaborare una lista ristretta equilibrata sotto il profilo del genere per tutti i posti vacanti futuri e a condividerla con il Parlamento, onde consentire a quest'ultimo di svolgere un ruolo consultivo più significativo nella procedura di nomina; deplora che a tutt'oggi non sia stato compiuto alcun progresso soddisfacente; ricorda l'importanza del paragrafo 4 della risoluzione del Parlamento del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'UE (4), in cui il Parlamento si impegna a non tenere conto degli elenchi ristretti che non rispettano il principio dell'equilibrio di genere; |
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43. |
chiede, pur riconoscendo che la banca ha registrato nell'ultimo decennio un ampliamento delle sue funzioni e la necessità di un maggior numero di personale impiegato in base a condizioni disomogenee per svolgere i compiti prefissati, che i problemi sorti e legati alle risorse umane siano risolti in modo equo, trasparente e rapido per tutti i membri del personale; |
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44. |
sottolinea la necessità di rafforzare e rendere più efficace la responsabilità della BCE in un contesto in cui le sue missioni si sono ampliate fin dall'inizio della crisi finanziaria globale; ribadisce l'appello per una maggiore trasparenza e responsabilità da parte della BCE nei confronti del Parlamento; è pronto, a tal fine, a migliorare il formato del dialogo monetario con la presidente della BCE; riconosce le misure adottate su questo fronte dalla BCE, in particolare l'adozione del codice di condotta unico per tutti i funzionari di alto livello della BCE, che prevede l'obbligo di pubblicare le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio direttivo e stabilisce orientamenti chiari e requisiti di trasparenza, nonché opportune restrizioni per quanto concerne le riunioni con le parti interessate; è del parere che il miglioramento delle disposizioni in materia di trasparenza debbano contenere almeno i seguenti elementi:
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45. |
accoglie con favore il riscontro sostanziale, dettagliato e sezione per sezione fornito dalla BCE nei confronti della risoluzione del Parlamento sul rapporto annuale della BCE per il 2017; invita la BCE a proseguire e a migliorare ulteriormente l'impegno relativo alla responsabilità e a continuare a pubblicare ogni anno le sue osservazioni scritte nei confronti della risoluzione del Parlamento sul rapporto annuale della BCE; |
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46. |
sottolinea che la BCE ha migliorato la sua comunicazione; ritiene tuttavia che dovrebbe portare avanti il proprio impegno a rendere le sue decisioni disponibili e comprensibili per tutti i cittadini, così come le sue azioni adottate per mantenere la stabilità dei prezzi nella zona euro e, di conseguenza, per salvaguardare il potere di acquisto della valuta comune; |
o
o o
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47. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2018)0215.
(2) Testi approvati, P8_TA(2019)0325.
(3) ECB Occasional Paper Series n. 232 / settembre 2019: Understanding low wage growth in the euro area and European countries (Comprendere la bassa crescita dei salari nella zona euro e nei paesi europei): https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf.
(4) Testi approvati, P8_TA(2019)0211.
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/40 |
P9_TA(2020)0035
Commercio illegale di animali da compagnia nell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sulla protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni negative del commercio illegale di animali da compagnia (2019/2814(RSP))
(2021/C 294/06)
Il Parlamento europeo,
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vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), |
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visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede che l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, |
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visti l'articolo 114 TFUE sull'instaurazione e il funzionamento del mercato unico e l'articolo 169 TFUE sulle misure di protezione dei consumatori, |
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visti il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili («normativa in materia di sanità animale») (2), nonché i poteri delegati e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione da tale regolamento, |
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— |
visti il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (3), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
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— |
vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri (5), |
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visto lo studio finanziato dalla Commissione (SANCO 2013/12364) sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali, realizzato in conformità della dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (UE) n. 576/2013 (6), |
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visti i risultati del piano di controllo coordinato dell'UE sulle vendite online di cani e gatti (7), |
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viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sulla protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni negative del commercio illegale di animali da compagnia (O-000011/2020 — B9-0004/2020 e O-000010/2020 — B9-0003/2020), |
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visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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A. |
considerando che ONG, servizi di contrasto, autorità competenti e veterinari hanno fornito prove a dimostrazione del crescente numero di animali da compagnia che è oggetto di commercio illegale tra Stati membri, spesso per mano di reti della criminalità organizzata, mediante l'elusione dei controlli, la falsificazione dei documenti e il diffuso uso improprio del regolamento (UE) n. 576/2013, che disciplina i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, quando invece il loro trasporto dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio; |
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B. |
considerando che, secondo le stime, il commercio illegale di animali da compagnia nell'UE può generare profitti molto cospicui per i soggetti coinvolti (segnatamente gli allevatori non autorizzati), che corrono un rischio minimo di essere scoperti, il che si ripercuote negativamente sulla redditività del settore dell'allevamento legale; |
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C. |
considerando che molti annunci online di animali in vendita provengono da fonti illegali; |
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D. |
considerando che non esistono norme comuni a livello dell'UE sull'allevamento degli animali da compagnia e che le divergenze legislative tra i diversi Stati membri per quanto riguarda le norme relative al benessere degli animali negli allevamenti hanno comportato profonde differenze di prezzo tra gli animali da compagnia venduti sul mercato interno, differenze di cui gli allevatori non autorizzati approfittano; |
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E. |
considerando che nelle grandi strutture di allevamento di massa gli animali non sono trattati in modo adeguato alle loro esigenze, con conseguenze gravi e durature per la loro salute, il loro benessere e il loro sviluppo comportamentale; |
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F. |
considerando che, nella maggior parte dei casi, i trafficanti e i venditori illegali agiscono nella più completa impunità in quanto sono consapevoli del fatto che la maggior parte dei clienti che hanno acquistato un animale da compagnia in cattiva salute non avvierà un'azione legale; |
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G. |
considerando che l'allevamento illegale di cani e gatti spesso ha luogo in condizioni deplorevoli, minimizzando i costi; che i cuccioli nati in allevamenti illegali sono spesso separati dalla madre in età precoce, non socializzano a sufficienza, sono soggetti a malattie, soffrono di stress, malnutrizione e disidratazione e sono maggiormente esposti al rischio di ipotermia durante i lunghi viaggi che devono affrontare nell'UE in condizioni insalubri e di sovraffollamento, senza acqua, cibo o aria condizionata e senza effettuare soste; che i giovani cuccioli di cane e gatto arrivano di norma nel paese di destinazione senza essere stati svezzati e privi delle capacità di socializzazione di base; |
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H. |
considerando che, nonostante alcuni miglioramenti, permangono gravi preoccupazioni in merito ai passaporti per animali domestici, come la verifica dell'età dei singoli animali e la possibilità di cambiare passaporto; che si registra un numero elevato di passaporti per animali domestici contraffatti e che spesso i veterinari colludono con i trafficanti in questa pratica illegale, rendendo più complessi i controlli e le indagini (8); |
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I. |
considerando che spesso gli animali da compagnia allevati in modo illegale non sono affatto o del tutto vaccinati o non vengono debitamente curati in caso di malattia; che il traffico illegale di animali da compagnia comporta diversi rischi zoonotici, tra cui l'introduzione della rabbia da zone endemiche dell'Europa in paesi in cui tale malattia è stata debellata, nonché di parassiti come l'Echinococcus multilocularis, che si diffonde facilmente ed è difficile da controllare (9); |
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J. |
considerando che la normativa in materia di sanità animale, che sarà applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, favorirà una maggiore trasparenza del commercio online di cani e gatti e migliorerà la salute e il benessere degli animali; che tale normativa obbliga rigorosamente tutti i venditori, gli allevatori, i trasportatori e i centri di raccolta di cani e gatti a registrarsi presso le autorità nazionali competenti; |
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K. |
considerando che il traffico illegale di animali da compagnia non solo arreca pregiudizio al benessere degli animali, ma incide negativamente anche sulla protezione dei consumatori, sul corretto funzionamento del mercato interno dell'UE, creando concorrenza sleale, nonché sulle finanze pubbliche mediante una perdita di gettito fiscale; |
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L. |
considerando che un metodo attualmente molto diffuso per acquistare animali da compagnia nell'UE consiste nel consultare annunci catalogati online o, in misura leggermente minore, sui social media (10); che i diritti dei consumatori che acquistano animali da compagnia tramite annunci online godono di scarsa protezione, a livello sia nazionale sia dell'UE; che un numero elevato di animali da compagnia allevati illegalmente viene venduto sui mercati degli Stati membri o lungo le frontiere interne dell'UE, dove la vendita avviene direttamente presso le automobili in cui sono tenuti gli animali; |
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M. |
considerando che il 65 % delle persone intervistate nell'ambito di un'indagine Eurobarometro flash sui contenuti illeciti online non ritiene che Internet sia sicura per gli utenti, mentre il 90 % di essi concorda sul fatto che i servizi di hosting online dovrebbero rimuovere immediatamente i contenuti segnalati come illeciti dalle autorità pubbliche o di contrasto; che il 60 % degli utenti di Internet afferma di utilizzare un social network online almeno una volta alla settimana e che la maggior parte di loro utilizza i mercati online quantomeno saltuariamente, mentre il 30 % li utilizza almeno una volta alla settimana; che il 69 % degli utenti di Internet nell'UE afferma di effettuare acquisti online e che tale cifra aumenta ogni anno, anche per quanto riguarda l'acquisto di animali (11); |
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N. |
considerando che il maltrattamento degli animali da compagnia, compresi gli animali allevati, detenuti e venduti per diventare animali domestici nelle famiglie, degli animali da compagnia utilizzati per l'intrattenimento, lo sport e il lavoro, come i levrieri e i galgo, nonché degli animali randagi continua a suscitare enorme preoccupazione in molti cittadini; che identificare e registrare (meglio) gli animali domestici può essere un utile strumento nella lotta contro i maltrattamenti sugli animali e nella promozione del possesso responsabile di animali da compagnia; che l'identificazione e la registrazione sono elementi fondamentali per una gestione umana e non letale degli animali randagi e per una progressiva riduzione delle popolazioni di animali randagi; |
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O. |
considerando che più del 70 % delle nuove malattie umane manifestatesi negli ultimi decenni è di origine animale e che gli animali comunemente tenuti come animali da compagnia sono portatori di 41 zoonosi, fra cui la rabbia (12); |
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P. |
considerando che gli animali da compagnia appartenenti alle specie elencate nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, possono essere spostati da uno Stato membro all'altro solo se dotati di marcatura mediante l'impianto di un transponder; che non vi è alcun requisito in termini di identificazione obbligatoria armonizzata dei cani e dei gatti che restano all'interno dei confini nazionali e che non vengono trasferiti in un altro Stato membro; che negli Stati membri sono molti i cani e i gatti che continuano a non essere identificati né registrati; |
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Q. |
considerando che il piano di controllo coordinato dell'UE sulle vendite online di cani e gatti ha rilevato incongruenze tra le attività e lo status dei commercianti nel 42 % degli annunci ispezionati (13); |
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R. |
considerando che alcuni siti web di annunci catalogati stanno iniziando ad adottare, su base volontaria, regole più severe per verificare l'identità dei venditori online e migliorare il benessere degli animali venduti; |
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S. |
considerando che la maggioranza degli Stati membri ha già definito un qualche tipo di requisiti per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti; che la mancata armonizzazione dei requisiti per l'identificazione di cani, gatti e furetti ha comportato, tra l'altro, l'utilizzo improprio dei codici paese e l'utilizzo di codici duplicati e incorretti (14); che nella maggior parte dei casi le banche dati di registrazione non sono interconnesse, il che limita la tracciabilità nell'UE; |
1.
evidenzia che il commercio illegale di cani e gatti comporta non solo effetti disastrosi sul benessere degli animali, ma anche rischi per la salute pubblica e la protezione dei consumatori;
Identificazione e registrazione di cani e gatti
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2. |
sottolinea che un sistema armonizzato a livello dell'UE per l'identificazione e la registrazione obbligatorie di cani e gatti costituisce un primo passo fondamentale e necessario nella lotta contro il commercio illegale di animali da compagnia e che la registrazione e l'identificazione sono condizioni essenziali per assicurare il controllo, l'applicazione della legislazione pertinente e la tracciabilità; |
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3. |
ritiene essenziale che gli animali da compagnia siano dotati di un microchip applicato da un veterinario e siano registrati in una banca dati nazionale per l'identificazione e la registrazione degli animali al fine di garantire la loro effettiva tracciabilità; reputa di fondamentale importanza che tali banche dati riportino i numeri di registrazione di tutte le persone che hanno avuto un ruolo nella vita dell'animale, inclusi gli allevatori, i venditori, i veterinari, i trasportatori e i proprietari; |
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4. |
esorta la Commissione a esercitare appieno i poteri delegati di cui dispone a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, e dell'articolo 118 della normativa in materia di sanità animale, e ad avanzare una proposta concernente sistemi dettagliati e compatibili a livello dell'UE per quanto riguarda gli strumenti e i metodi per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti che definisca una soglia minima per le informazioni richieste per l'identificazione dei singoli animali e che introduca norme relative allo scambio di dati elettronici tra le banche dati degli Stati membri, che dovrebbero essere interconnesse entro la fine dell'attuale legislatura; |
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5. |
invita a creare un nesso chiaro tra il passaporto europeo per animali domestici e la registrazione con microchip di questi ultimi, in modo da garantire che l'origine degli animali sia evidente anche in caso di sostituzione del suddetto passaporto; |
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6. |
invita gli Stati membri a introdurre politiche finalizzate alla marcatura e alla registrazione di default di tutti i cani e i gatti nel quadro della lotta ai maltrattamenti sugli animali; |
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7. |
evidenzia che le informazioni raccolte per l'identificazione degli animali da compagnia devono includere dati personali e dovrebbero essere protette in piena conformità delle norme dell'UE in materia di riservatezza e protezione dei dati; ritiene che tali dati personali non dovrebbero essere utilizzati a fini commerciali; |
Piano d'azione dell'UE per contrastare il commercio illegale di animali da compagnia
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8. |
invita la Commissione a elaborare un piano d'azione intersettoriale dell'UE per contrastare il commercio illegale di animali da compagnia nell'Unione; ritiene che detto piano d'azione dovrebbe tenere conto dei punti di vista del Parlamento europeo, degli Stati membri e dei soggetti interessati pertinenti nonché definire chiaramente le responsabilità di tutti i soggetti interessati e i decisori politici, in particolare gli Stati membri, la Commissione, le autorità di frontiera, doganali e veterinarie, i veterinari e le organizzazioni della società civile; |
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9. |
raccomanda alla Commissione di coinvolgere nel piano d'azione le diverse direzioni generali che si occupano di benessere degli animali, sanità pubblica, protezione dei consumatori, mercato interno e questioni relative al traffico illecito; |
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10. |
ritiene che, al fine di contrastare il commercio illegale di animali da compagnia, sia necessario definire in maniera uniforme e a livello dell'UE le strutture di allevamento commerciale su larga scala note come fabbriche di cuccioli; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a vietare le pratiche di allevamento e commercializzazione dannose per la salute, il benessere e lo sviluppo comportamentale degli animali da compagnia; |
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11. |
reputa necessario informare meglio i cittadini in merito al commercio di animali da compagnia e ai possibili rischi correlati all'acquisto di animali laddove la vendita avvenga online o senza rispettare le procedure legali; |
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12. |
invita la Commissione, nell'ambito della sua agenda digitale, ad assicurare un maggiore livello di protezione ai consumatori che acquistano animali da compagnia ricorrendo ad annunci online; |
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13. |
sostiene l'esclusione della vendita di animali vivi tra il professionista e il consumatore dall'ambito di applicazione della futura direttiva relativa ai contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni; |
Controlli e migliore applicazione della legislazione dell'UE
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14. |
si appella agli Stati membri affinché migliorino l'applicazione della legge e impongano sanzioni più severe — che dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive — nei confronti degli operatori economici, dei veterinari e delle autorità nazionali competenti (nei paesi di origine, transito e destinazione) che concorrono alla contraffazione dei passaporti per animali domestici, al fine di porre efficacemente un freno al traffico illegale di animali da compagnia; |
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15. |
invita gli Stati membri ad applicare sanzioni pecuniarie a norma del regolamento (UE) 2017/625 (15) che superino i benefici perseguiti dagli operatori economici, compresi gli allevatori e i venditori, che pubblicizzano animali online in cambio di un guadagno economico e in violazione della normativa dell'UE e nazionale; |
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16. |
si rivolge alla Commissione e agli Stati membri affinché sviluppino strategie volte a regolamentare o ad autoregolamentare gli annunci online di animali da compagnia, in modo da porre fine alla pratica della pubblicità ingannevole e controllare meglio la vendita online di cani e gatti; |
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17. |
invita la Commissione a introdurre requisiti obbligatori per le piattaforme online affinché effettuino controlli minimi di convalida dell'identità degli utenti che pubblicizzano la vendita online di animali da compagnia; sottolinea che qualsiasi eventuale revisione del quadro legislativo in materia deve portare a una migliore tutela dei consumatori e degli animali; |
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18. |
chiede che i programmi di ispezione della direzione Audit e analisi in materia di salute e prodotti alimentari (Commissione europea, DG Salute e sicurezza alimentare) includano controlli della conformità degli Stati membri al regolamento (UE) n. 576/2013; |
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19. |
invita la Commissione a proporre standard comuni in materia di allevamento e commercializzazione di cani e gatti ai fini della loro attuazione in tutta l'UE, allo scopo di prevenire pratiche commerciali sleali e la vendita abusiva di tali animali da compagnia, limitare la persistenza di problemi di salute e di benessere propri di ciascuna razza e stabilire condizioni di parità per gli operatori economici; |
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20. |
invita gli Stati membri a garantire l'introduzione di norme specifiche per il monitoraggio degli allevatori di animali da compagnia e l'adeguato controllo da parte dei veterinari; |
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21. |
sostiene che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a istituire un registro obbligatorio degli allevatori e dei venditori di animali da compagnia autorizzati che sia accessibile alle autorità responsabili degli altri Stati membri; |
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22. |
chiede che, in aggiunta ai controlli alle frontiere previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 (16), gli Stati membri introducano un sistema nazionale di monitoraggio della conformità effettuando controlli regolari presso i commercianti e i titolari di autorizzazione, come i negozi di animali da compagnia, gli allevatori, i centri di ricerca e i vivai; |
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23. |
ritiene che le ispezioni dovrebbero essere effettuate con una frequenza armonizzata in tutta l'UE e in cooperazione con i servizi doganali, di polizia e veterinari degli Stati membri; |
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24. |
invita le autorità competenti degli Stati membri a rispettare rigorosamente le procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 576/2013 in caso di inosservanza dello stesso e ad assicurare il reinserimento di tutti gli animali da compagnia sequestrati; invita inoltre gli Stati membri a sostenere adeguatamente i centri di soccorso per animali; |
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25. |
accoglie con favore i risultati ottenuti nel quadro della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali e del sottogruppo di iniziativa volontaria sulla salute e il benessere degli animali da compagnia destinati al commercio; chiede il coinvolgimento del Parlamento europeo e una rappresentanza equilibrata della società civile, delle autorità competenti, delle imprese e degli scienziati nei futuri lavori in materia di benessere degli animali a livello dell'UE, nonché un livello di risorse sufficiente per garantire progressi ottimali; |
Cooperazione, comunicazione e formazione
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26. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare e diffondere i risultati ottenuti dal sottogruppo di iniziativa volontaria sulla salute e il benessere degli animali da compagnia destinati al commercio nel quadro della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali, nonché ad adottare, entro il 2024, misure volte a contrastare il commercio illegale di animali da compagnia nell'ambito della futura attività legislativa e non legislativa; ritiene, in tale contesto, che una cooperazione attiva e lo scambio delle migliori pratiche tra tutti gli Stati membri costituiscano necessità impellenti; |
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27. |
si appella agli Stati membri affinché informino in modo sistematico gli altri Stati membri interessati quando avviano un'azione legale contro un commerciante illegale di cani e gatti le cui attività potrebbero riguardare detti Stati membri; |
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28. |
incoraggia metodi di lavoro collaborativi tra le diverse agenzie al fine di contrastare il commercio illegale di animali da compagnia e attenuare il rischio zoonotico associato, in particolare mettendo a punto un sistema di informazioni per la raccolta e la condivisione di dati in merito alle partite di animali venduti illegalmente, nonché un sistema di allarme in caso di rilevamento di anomalie; |
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29. |
invita la Commissione a proporre misure — prevedendo l'uso di tecnologie e programmi di formazione ad hoc — finalizzate a dotare le autorità doganali e veterinarie di strumenti migliori per intercettare il contrabbando di animali da compagnia; |
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30. |
invita la Commissione e gli Stati membri a dare seguito alle raccomandazioni del piano di controllo coordinato dell'UE sulle vendite online di cani e gatti mediante lo sviluppo di partenariati tra autorità, banche dati, siti web e organizzazioni che si occupano di benessere degli animali al fine di proporre misure mirate contro la pubblicità ingannevole e il commercio illegale online di cani e gatti; |
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31. |
riconosce che le associazioni e le ONG che si occupano di protezione degli animali svolgono un ruolo importante nella lotta contro il traffico illegale di animali da compagnia; invita altresì gli Stati membri a fornire finanziamenti adeguati e altro sostegno materiale e non materiale ai centri di soccorso per animali e alle associazioni/ONG per la protezione degli animali; |
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32. |
invita gli Stati membri a stanziare risorse sufficienti per garantire che gli operatori di tutti gli stabilimenti che allevano, detengono o commercializzano animali rispettino l'obbligo di registrazione previsto dalla normativa in materia di sanità animale, in modo da porre un freno al commercio illegale online di animali da compagnia; |
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33. |
ritiene che sia necessario intensificare gli sforzi al fine di sensibilizzare maggiormente i potenziali acquirenti e gli operatori economici, in particolare i fornitori di servizi online, sul tema della vendita illegale di animali da compagnia e sullo scarso livello di benessere animale associato a tale pratica; |
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34. |
sottolinea che sono già attive banche dati nazionali e, in alcuni casi, regionali che contengono informazioni per l'identificazione degli animali da compagnia; ritiene che tali banche dati dovrebbero essere utilizzate in quanto sistemi interconnessi, compatibili e interoperabili, al fine di consentire la tracciabilità in tutta l'UE; |
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35. |
evidenzia che gli Stati membri dovrebbero garantire che il personale alle frontiere sia adeguatamente formato in merito alle procedure e alle norme applicabili all'importazione di animali da compagnia da paesi terzi presenti o meno in elenco, e che detto personale applichi tali norme; |
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36. |
invita gli Stati membri a organizzare un maggior numero di campagne di informazione e sensibilizzazione al fine di incoraggiare l'adozione di animali da compagnia provenienti da centri di soccorso per animali affidabili, piuttosto che il loro acquisto, e di informare i cittadini in merito agli effetti negativi del commercio illegale di animali da compagnia e dell'importanza di acquistare solo animali da compagnia che siano stati allevati, detenuti e commercializzati in modo responsabile e nel rispetto del benessere degli animali; |
o
o o
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37. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(3) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
(4) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109.
(5) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 139.
(6) Studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali (2015), finanziato dalla Commissione nell'ambito del contratto specifico SANCO 2013/12364,
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
(7) Commissione europea (2019), analisi dei risultati del piano di controllo coordinato dell'UE sulle vendite online di cani e gatti,
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en
(8) Relazione del 2013 a cura di Four Paws, dal titolo «Puppy trade in Europe» (Il commercio di cuccioli in Europa),
http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf.
(9) Studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali (2015), finanziato dalla Commissione nell'ambito del contratto specifico SANCO 2013/12364, pagg. 55 e 56,
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf;
EU Dog and Cat Alliance (2016), «Briefing on the review of pet movement legislation under the 'Animal Health Law'» (Briefing sulla revisione della legislazione concernente la circolazione degli animali domestici nel quadro della normativa in materia di sanità animale),
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat__briefing_AHL_pet_movement_review.pdf.
(10) EU Dog and Cat Alliance e Blue Cross (2017), «Online Pet Sales in the EU: What's the cost?» (Vendita online di animali domestici nell'UE: a quale costo?),
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_report_spreads.pdf.
(11) Relazione Eurobarometro flash n. 469/2018 sui contenuti illeciti online, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669
(12) Michael J. Day et al (2012), «Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals» (Sorveglianza delle zoonosi trasmesse dai piccoli animali da compagnia),
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article
(13) «EU Coordinated Control Plan on online sales of dogs and cats» (Piano di controllo coordinato dell'UE sulle vendite online di cani e gatti), https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf
(14) Relazione del 2016 a cura di Four Paws, dal titolo «Identification, vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How to improve the Pet Passport and TRACES systems?» (Identificazione, vaccinazione e circolazione di cani e gatti nell'UE: come migliorare il sistema dei passaporti per animali domestici e il sistema TRACES?),
http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf
(15) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(16) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).
Giovedì 13 febbraio 2020
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/47 |
P9_TA(2020)0036
Repubblica di Guinea, in particolare la violenza nei confronti dei manifestanti
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2020 sulla Repubblica di Guinea, segnatamente la violenza nei confronti dei manifestanti (2020/2551(RSP))
(2021/C 294/07)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica di Guinea, |
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vista la dichiarazione congiunta delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e delle ambasciate degli Stati Uniti e della Francia nella Repubblica di Guinea del 5 novembre 2019, |
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visto il comunicato della Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) del 4 novembre 2019 a seguito degli incidenti di Conakry, |
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visto il comunicato stampa della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, del 9 novembre 2019, sulla repressione delle dimostrazioni nella Repubblica di Guinea; |
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vista la trentacinquesima sessione del gruppo di lavoro sul riesame periodico universale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite tenutasi dal 20 al 31 gennaio 2020, |
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visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966, |
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visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (accordo di Cotonou), |
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vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata il 27 giugno 1981 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1986, |
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vista la Costituzione della Repubblica di Guinea, approvata dal Consiglio nazionale di transizione il 19 aprile 2010 e approvata il 7 maggio 2010, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
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visto l'11o programma indicativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo per il periodo 2015-2020 che stanzia fondi per la Repubblica di Guinea, |
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visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il presidente Alpha Condé è al potere nella Repubblica di Guinea dalla sua elezione nel 2010 e dalla sua rielezione nel 2015; che, dalla metà di ottobre 2019, ci sono state manifestazioni di protesta di massa nel paese, principalmente da parte del Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (FNDC), in un contesto di timori da parte dell'opposizione quanto al tentativo del Presidente Condé di ampliare i suoi poteri costituzionali; che la Costituzione della Repubblica di Guinea limita a due i mandati presidenziali; che il secondo mandato del presidente Condé scade alla fine del 2020; |
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B. |
considerando che la sua elezione alla presidenza nel 2010 è stata il primo passo verso riforme democratiche e trasparenza dopo anni di governo militare; che il presidente Condé è accusato di corruzione e di imporre restrizioni alla libertà politica; che una riforma costituzionale con l'unico scopo di estendere i limiti del mandato presidenziale per permettere ad Alpha Condé di restare al potere ha innescato la violenza; |
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C. |
considerando che, recentemente, il presidente Condé ha anche cercato di sovvertire gli ostacoli istituzionali alla sua riforma, influenzando la Corte costituzionale e la Commissione elettorale della Repubblica di Guinea; che, nel marzo 2018, il presidente della Corte costituzionale, Kéléfa Sall, è stato rimosso dall'incarico; che il ministro della giustizia, Cheick Sako, si è dimesso a causa della sua opposizione a modifiche costituzionali che consentano un terzo mandato presidenziale; |
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D. |
considerando che il partito al governo, l'Unione del popolo di Guinea, non detiene la maggioranza parlamentare di due terzi necessaria per modificare la costituzione; che un referendum sulla riforma costituzionale aggirerebbe il parlamento della Repubblica di Guinea; |
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E. |
considerando che, il 19 dicembre 2019, il Presidente Condé ha annunciato l'intenzione di indire un referendum sulla riforma costituzionale per il 1o marzo 2020; che le elezioni legislative originariamente previste per il 16 febbraio 2020 sono state posticipate e avranno luogo lo stesso giorno del referendum; che la nuova proposta di costituzione prevede una proroga del mandato presidenziale da cinque a sei anni, con un limite di due mandati; che si prevede che il Presidente Condé utilizzerà questa modifica della Costituzione per cercare un terzo mandato presidenziale; |
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F. |
considerando che il Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (FNDC), un'alleanza di partiti di opposizione, organizzazioni della società civile e sindacati, ha tenuto proteste e pianifica scioperi contro la modifica della Costituzione; che almeno sette membri del FNDC sono stati arrestati tra il 12 ottobre e il 28 novembre 2019 e sono stati perseguiti perché i loro appelli a protestare contro il nuovo progetto di costituzione costituivano atti o azioni passibili di perturbare l'ordine pubblico e mettere in pericolo la sicurezza pubblica, prima di essere infine assolti a seguito della pressione internazionale; |
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G. |
considerando che la situazione nel paese è molto tesa, con forti tensioni politiche e scoppi di violenta protesta; che la risposta del governo a questi ultimi è stata brutale, che la polizia ha reagito con una forza eccessiva, indebita e illegale contro i manifestanti, e che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, ci sono state barricate, sparatorie e lanci di gas lacrimogeni, prevalentemente nella capitale Conakry e nella roccaforte settentrionale dell'opposizione Mamou; che la polizia di Wanindara avrebbe utilizzato una donna come scudo umano per proteggersi dalle pietre lanciate dai dimostranti; |
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H. |
considerando che Fodé Oussou Fofana, vicepresidente del principale partito di opposizione, l'Unione delle forze democratiche della Repubblica di Guinea, ha accusato il Presidente di «colpo di Stato costituzionale» e di «frode»; che i partiti dell'opposizione si sono impegnati a boicottare le elezioni legislative in segno di protesta; |
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I. |
considerando che sia l'ECOWAS che la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli hanno chiesto che i diritti fondamentali dei manifestanti siano rispettati e che le forze di sicurezza migliorino la loro gestione delle manifestazioni; |
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J. |
considerando che la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani ha rilevato che le forze di sicurezza, nella loro reazione alle proteste iniziate a Conakry il 14 e il 15 ottobre 2019, non hanno rispettato le norme e gli standard internazionali sull'uso della forza; che il funerale dei manifestanti uccisi durante tali proteste è stato turbato da ulteriori violenze e morti; |
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K. |
considerando che la Repubblica di Guinea occupa il 101o posto su 180 paesi nell'indice sulla libertà di stampa a livello mondiale; che dal 2015 almeno 20 giornalisti sono stati convocati, posti in detenzione o hanno subito procedimenti giudiziari; che dall'inizio delle manifestazioni, nell'ottobre 2019, giornalisti, difensori dei diritti umani e attivisti della società civile sono stati arrestati, compreso Abdoulrahmane Sanoh (coordinatore del FNDC), che è stato successivamente rilasciato, mentre altri sono ancora detenuti e sottoposti a violenza; che almeno 28 civili e un gendarme sono rimasti uccisi durante le proteste; che le organizzazioni per i diritti umani ritengono che, dal 2015, almeno 70 tra manifestanti e passanti siano rimasti uccisi, tra cui Amadou Boukarou Balé, uno studente che è stato percosso a morte da agenti di polizia durante le proteste all'università del Labé nel maggio 2019; |
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L. |
considerando che varie ONG locali hanno condannato le condizioni carcerarie della Repubblica di Guinea, in particolare le gravi carenze in termini di sovraffollamento, cibo e alimentazione, e la mancanza di formazione impartita alla maggior parte delle guardie carcerarie (secondo la relazione di Human Rights Watch); che tali condizioni destano preoccupazione in tutto il paese, ma sono particolarmente gravi nella prigione centrale di Conakry; |
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M. |
considerando che la Repubblica di Guinea è uno dei paesi più poveri dell'Africa e subisce ancora le conseguenze di anni di cattiva gestione economica e corruzione, nonostante detenga la maggiore riserva mondiale di bauxite nelle miniere situate in prossimità di Boke; che due terzi dei suoi 12,5 milioni di abitanti vivono in condizioni di povertà e la crisi dell'Ebola tra il 2013 e il 2 016 ha notevolmente indebolito l'economia del paese; che i giovani di età inferiore ai 25 anni, che rappresentano oltre il 60 % della popolazione, sono particolarmente colpiti dalla disoccupazione; |
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N. |
considerando che, nell'attuale contesto di proteste contro la riforma della Costituzione, che ha esacerbato il confronto tra governo e partiti di opposizione, l'OGDH (l'Organizzazione della Repubblica di Guinea per i diritti umani e i diritti dei cittadini) ha denunciato le ripetute violazioni dei diritti umani nel paese; che tali violazioni comportano la distruzione di edifici e strutture pubbliche, il tentativo di agitare divisioni etniche e sgomberi forzati dalla proprietà privata; che tra febbraio e maggio 2019, il governo della Repubblica di Guinea ha espulso con la forza oltre 20 000 persone da quartieri di Conakry per fornire terreni a ministeri, ambasciate estere, imprese e altri progetti di opere pubbliche; |
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O. |
considerando che, tra il 2014 e il 2020, l'Unione europea ha prestato sostegno alla Repubblica di Guinea attraverso l'11o programma indicativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo (FES), per un importo di 244 000 000 EUR, destinato principalmente alla riforma istituzionale e alla modernizzazione dell'amministrazione, al risanamento urbano, alla sanità, al trasporto stradale e al sostegno all'ordinatore nazionale; |
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1. |
deplora le violenze in corso nella Repubblica di Guinea; condanna fermamente le violazioni della libertà di riunione e della libertà di parola nonché gli atti di violenza, le uccisioni e altre violazioni dei diritti umani; chiede che le forze governative diano immediatamente prova di moderazione e che proteste legittime e pacifiche siano autorizzate senza intimidazioni; |
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2. |
chiede al governo della Repubblica di Guinea di avviare un'indagine tempestiva, imparziale, trasparente e indipendente sulla morte e il ferimento di dimostranti, sulle accuse di uso sproporzionato della forza o altre violazioni dei diritti umani da parte di agenti delle forze dell'ordine, e chiede che i responsabili, anche tra gli agenti di polizia e le forze di sicurezza, rispondano delle loro azioni e non beneficino dell'impunità; ricorda al governo della Repubblica di Guinea che la lotta contro la corruzione e la fine dell'impunità devono essere delle priorità; |
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3. |
esprime profondo rammarico per qualsiasi progetto di modifica delle disposizioni della Costituzione del paese relative ai limiti del mandato presidenziale; ribadisce con forza che una democrazia funzionante deve includere il rispetto dello Stato di diritto e di tutte le disposizioni costituzionali, compresi, se del caso, limiti al mandato presidenziale; invita il presidente della Repubblica di Guinea a rispettare la Costituzione della Repubblica di Guinea, in particolare l'articolo 27; |
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4. |
chiede il rispetto del diritto alla libertà di manifestazione, riunione, associazione ed espressione garantito dalle norme internazionali e dai trattati e dalle convenzioni delle Nazioni Unite ratificati dalla Repubblica di Guinea; invita il governo della Repubblica di Guinea ad adottare misure urgenti per garantire il rispetto del diritto di manifestare liberamente e pacificamente e a creare un ambiente sicuro, esente da molestie, violenze e intimidazioni, e a facilitare il dialogo con l'opposizione; |
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5. |
esorta tutte le parti interessate a impedire un'ulteriore escalation della tensione e della violenza; invita il governo della Repubblica di Guinea, così come i gruppi di opposizione e la società civile, a dar prova di moderazione e senso di responsabilità e impegnarsi in un dialogo costruttivo, al fine di pervenire a una soluzione duratura, consensuale e pacifica; invita l'UE a proseguire gli sforzi volti a potenziare il ruolo della società civile e a incoraggiare gli attori non statali a svolgere un ruolo attivo; |
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6. |
esorta il governo della Repubblica di Guinea a garantire lo svolgimento tempestivo di elezioni legislative e presidenziali trasparenti, credibili e libere, con la piena partecipazione dei partiti di opposizione, anche consentendo loro di registrarsi, fare campagna elettorale, avere accesso ai media e godere della libertà di riunione; |
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7. |
ricorda l'importanza di una commissione elettorale nazionale autonoma, che agisca in modo indipendente dal governo e da qualsiasi partito politico; sollecita il governo della Repubblica di Guinea e il Presidente Condé a garantire che la Commissione elettorale nazionale indipendente (CENI) nella Repubblica di Guinea possa operare in piena trasparenza e libera da interferenze, intimidazioni o coercizioni da parte di politici che ricoprono una carica o partiti; |
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8. |
esorta le autorità della Repubblica di Guinea a rispettare appieno tutti gli obblighi nazionali e internazionali in relazione ai diritti civili e politici, incluso il diritto alla libertà di parola, riunione e associazione, il diritto alla libertà dalla tortura, dai maltrattamenti e dalla detenzione arbitraria e il diritto a un processo equo; sottolinea che il rispetto dei diritti umani deve essere al centro di qualsiasi soluzione politica della crisi; |
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9. |
chiede alle autorità della Repubblica di Guinea di indagare e perseguire, conformemente alle norme internazionali, i membri delle forze di sicurezza contro i quali sussistono prove di responsabilità penale per gli abusi passati e attuali; |
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10. |
ricorda che una società civile dinamica in grado di operare senza timori, intimidazioni e violenze è un presupposto necessario per consolidare la democrazia; sollecita il governo e le forze di sicurezza a promuovere un ambiente favorevole alla sicurezza e alla protezione dei rappresentanti delle organizzazioni non governative e della società civile, inclusa una revisione della legislazione sull'uso della forza nelle riunioni pubbliche; |
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11. |
sottolinea l'importanza di garantire e promuovere un panorama mediatico pluralistico, indipendente e libero al servizio della democrazia; sollecita le autorità della Repubblica di Guinea a porre immediatamente fine a qualsiasi molestia e intimidazione nei confronti dei giornalisti nonché alla sospensione arbitraria delle licenze dei media, a rispettare i diritti individuali dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani nel paese e a garantirne la sicurezza affinché possano coprire o monitorare la situazione politica e dei diritti umani nel paese; |
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12. |
critica duramente l'arresto di Abdourahmane Sanoh e di altri leader dell'opposizione e della società civile; chiede il rilascio immediato dei prigionieri politici nel paese e un'indagine sulle accuse diffuse di maltrattamento dei detenuti; |
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13. |
invita le autorità della Repubblica di Guinea a cessare ogni ulteriore espulsione della popolazione dai suoi terreni o immobili fino a quando non sarà in grado di garantire il rispetto dei diritti dei residenti, compresi un adeguato preavviso, nonché un risarcimento e un reinsediamento prima degli sfratti; sottolinea che un adeguato risarcimento dovrebbe essere concesso a tutte le persone sfrattate con la forza che non hanno ancora ricevuto tale compensazione; |
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14. |
ricorda l'importanza per la Repubblica di Guinea di cooperare con i partner regionali per rafforzare collettivamente la democrazia, lo sviluppo e la sicurezza; esorta le autorità della Repubblica di Guinea a cooperare strettamente con le organizzazioni regionali, compresa l'ECOWAS, per ripristinare le libertà fondamentali, indagare appieno sulle violazioni dei diritti umani commesse durante le manifestazioni e conseguire una transizione democratica pacifica; ricorda che la soluzione all'attuale crisi può essere trovata solo in un dialogo interguineano aperto e accessibile tra il governo e i gruppi di opposizione; ricorda altresì che l'ECOWAS e i paesi confinanti con la Repubblica di Guinea possono svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere il dialogo interguineano e garantirne il proseguimento; invita il governo della Guinea e l'ECOWAS a cooperare strettamente per garantire che le elezioni del 2020 si svolgano in modo pacifico e siano rappresentative; invita la Commissione e gli Stati membri a dare seguito alle raccomandazioni formulate nel riesame periodico universale (UPR) concernente la Repubblica di Guinea del gennaio 2020, in particolare per quanto riguarda il diritto alla vita, l'integrità fisica, la libertà di espressione e la libertà di riunione pacifica, nonché l'uso della forza e l'impunità; esorta le autorità della Repubblica di Guinea a partecipare in modo significativo alla prossima verifica periodica universale del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, anche fornendo pieno accesso alle Nazioni Unite sul terreno, e ad attuare pienamente le successive raccomandazioni del gruppo di lavoro; |
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15. |
invita l'Unione europea a monitorare attentamente la situazione nella Repubblica di Guinea e a obbligare il governo a rispondere di eventuali violazioni degli impegni assunti in relazione alle leggi e agli accordi in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda gli articoli 8, 9 e 96 dell'accordo di Cotonou; |
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16. |
invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a mantenere il dialogo politico, compreso il dialogo tenutosi nel quadro dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, al fine di ridurre rapidamente le tensioni nel paese e di assistere, ove richiesto, nei preparativi per elezioni pacifiche, anche attraverso la mediazione e misure per combattere la violenza pre e post-elettorale; invita inoltre il VP/AR e il SEAE a cooperare con le autorità della Repubblica di Guinea, l'ECOWAS, l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani nella Repubblica di Guinea, la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il rappresentante speciale del Segretario generale per l'Africa occidentale e il Sahel per definire una strategia comune per risolvere l'attuale crisi politica; |
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17. |
plaude al fatto che l'11o FES ponga l'accento sul sostegno allo Stato di diritto nella Repubblica di Guinea; esorta la Commissione e il SEAE a mantenere il sostegno al rafforzamento della società civile e di istituzioni statali indipendenti; |
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18. |
invita la delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Guinea a monitorare costantemente la situazione della società civile indipendente nel paese, osservare i processi dei prigionieri politici e continuare a monitorare la situazione dei diritti umani nel paese nel suo dialogo con le autorità della Repubblica di Guinea; invita la Commissione a seguire attentamente la situazione della Repubblica di Guinea e a riferire regolarmente al Parlamento; |
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19. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente e al parlamento della Repubblica di Guinea, alle istituzioni dell'ECOWAS, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni. |
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/51 |
P9_TA(2020)0037
Lavoro minorile nelle miniere in Madagascar
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2020 sul lavoro minorile nelle miniere del Madagascar (2020/2552(RSP))
(2021/C 294/08)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sul Madagascar, in particolare quelle del 9 giugno 2011 (1) e del 16 novembre 2017 (2), |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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viste la Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e la sua adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1959, |
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visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti del bambino, |
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visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, che riconosce esplicitamente la promozione dei diritti dei minori negli affari interni ed esterni quale obiettivo dell'UE, |
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viste la convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del 6 giugno 1973, sull'età minima per l'accesso al lavoro e la convenzione n. 182 dell'OIL, del 1o giugno 1999, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, |
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vista la sua posizione approvata in prima lettura il 16 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio (3) (regolamento sui minerali originari di zone di conflitto), |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), |
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visto il Comitato sui diritti del fanciullo, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul lavoro minorile, |
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visti l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), |
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visti i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani: attuare il quadro delle Nazioni Unite «Proteggere, rispettare e rimediare» del 2011, |
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vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30o anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (4), |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 luglio 2019 che proclama il 2021 Anno internazionale dell'eliminazione del lavoro minorile, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 dal titolo «Costruire un'Europa sostenibile entro il 2030» (5), |
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viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, inclusi i relativi allegati e supplementi, |
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vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (6), |
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vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore (7), |
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visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani (PGNU, 2011), |
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vista l'osservazione generale n. 24 (2017) del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR) sugli obblighi dello Stato a norma del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali nel contesto delle attività commerciali (E/C.12/GC/24), |
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visti i diritti dei minori e i principi delle imprese elaborati dall'UNICEF, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2016 sull'UE e le catene globali del valore responsabili, |
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vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi (8), |
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vista la relazione stilata nel novembre 2019 dalla federazione internazionale Terre des Hommes dal titolo «Child Labour in Madagascar's Mica Sector from November 2019» (Lavoro minorile nel settore della mica in Madagascar) (9), |
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visto l'articolo 26 dell'accordo di Cotonou, |
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visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'articolo 32 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che stabilisce che «gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo a essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale»; |
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B. |
considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è una delle convenzioni internazionali sui diritti umani più ratificate, essendo stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, e fissa chiari obblighi in termini di promozione, protezione e realizzazione dei diritti di ciascun minore nelle giurisdizioni dei paesi firmatari; |
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C. |
considerando che l'Unione europea si è impegnata a promuovere e tutelare i diritti del minore nel quadro delle sue azioni interne ed esterne e ad agire in linea con il diritto internazionale, ivi comprese le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e i relativi protocolli opzionali (10); |
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D. |
considerando che la Carta impone che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le azioni dell'UE, vieta il lavoro minorile, precisando che l'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, e afferma che i giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione; |
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E. |
considerando che l'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'articolo 24 della Carta rispettano il diritto dei minori a essere ascoltati e di veder prese in considerazione le loro opinioni sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità; |
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F. |
considerando che l'UE si è impegnata ad attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, raggiungendone gli obiettivi e i traguardi, compreso l'OSS n. 8.7 volto a «prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire la proibizione ed eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l'impiego dei bambini soldato, nonché porre fine entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma» (11); |
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G. |
considerando che il fenomeno del lavoro minorile interessa, a livello mondiale, circa 152 milioni di minori di entrambi i sessi di età compresa tra i 5 e i 17 anni (12), di cui la percentuale più elevata vive nei paesi meno sviluppati; che l'Africa, con 72,1 milioni di vittime del lavoro minorile, e l'Asia e il Pacifico, con 62,1 milioni, sono le regioni che registrano il maggior numero di vittime del lavoro minorile a livello mondiale; che l'agricoltura, i servizi e l'industria, compresa l'attività estrattiva, sono i tre principali settori che si avvalgono del lavoro minorile; che, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi nella riduzione del lavoro minorile, l'OIL stima che, con l'attuale ritmo di riduzione, circa 121 milioni di minori di entrambi i sessi saranno ancora vittime del lavoro minorile entro il 2025; |
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H. |
considerando che l'articolo 3, lettera d), della convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione definisce come lavoro minorile pericoloso «un lavoro che, per la sua natura o le condizioni nelle quali è esercitato, può nuocere alla salute, alla sicurezza o alla moralità del minore»; che il Madagascar ha ratificato tutti i principali trattati internazionali sul lavoro minorile, tra cui la Convenzione sui diritti del fanciullo (e i due protocolli opzionali), la convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima di ammissione al lavoro, nonché la convenzione n. 182 dell'OIL sulle peggiori forme di lavoro minorile; che il governo ha elaborato un piano d'azione nazionale per combattere il lavoro minorile nel Madagascar, in collaborazione, tra l'altro, con organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di lavoratori; che tali impegni e misure non producono risultati efficaci sul campo: |
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I. |
considerando che, nel definire il concetto di «lavoro minorile», l'Organizzazione internazionale del lavoro sostiene che non tutte le forme di lavoro svolte dai bambini dovrebbero essere classificate quale lavoro minorile da eliminare; che il lavoro che viene svolto da bambini e adolescenti senza comprometterne la salute e lo sviluppo personale o interferire con la loro istruzione è solitamente considerato in modo positivo; che attraverso l'Agenda 2063 dell'Unione africana e il piano d'azione decennale per l'eliminazione del lavoro minorile, del lavoro forzato, della tratta di esseri umani e della schiavitù moderna in Africa (2020-2030), firmato di recente, i paesi africani si sono impegnati a eliminare tutte le forme di lavoro minorile nel continente conformemente all'obiettivo di sviluppo sostenibile 8.7 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite; |
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J. |
considerando che tra le peggiori forme di lavoro minorile la più diffusa è il lavoro minorile pericoloso, in cui sono coinvolti circa 73 milioni di minori di età compresa tra i 5 e i 17 anni che lavorano in condizioni pericolose in svariati settori, incluso quello minerario (13); che nel 2018 il 47 % dei minori malgasci di età compresa tra i 5 e i 17 anni erano coinvolti nel lavoro minorile, di cui circa 86 000 nel settore minerario (14); che in tale settore si registra il più elevato tasso di mortalità minorile, con una media di 32 decessi ogni 100 000 minori di età compresa tra i 5 e i 17 anni; |
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K. |
considerando che il Madagascar si classifica al quinto posto a livello mondiale per numero di minori che non frequentano la scuola (15); che nel paese la metà dei bambini di età inferiore ai 5 anni soffre di ritardo della crescita e solo il 13 % ha accesso all'energia elettrica (16); che il 74 % della popolazione totale vive al di sotto della soglia nazionale di povertà e l'80 % risiede in zone rurali (17); che tre quarti dei malgasci vivono con meno di 1,90 USD al giorno; che, secondo l'UNICEF, solo il 30 % dei bambini ha accesso alla scuola primaria; che l'istruzione è fondamentale per prevenire il lavoro minorile e tenere i bambini lontani dalle strade, dove rischiano di diventare vittime della tratta e dello sfruttamento; |
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L. |
considerando che il Madagascar è il terzo più importante esportatore di mica al mondo (con un valore stimato di 6,5 milioni di USD nel 2017) e che rappresenta uno dei paesi in cui si registra il più elevato rischio di violazioni dei diritti dei minori nel settore dell'estrazione della mica, insieme a India, Cina, Sri Lanka, Pakistan e Brasile; |
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M. |
considerando che il termine mica si riferisce a un gruppo di vari minerali utilizzati nell'industria elettronica e automobilistica nonché in un'ampia gamma di prodotti, dalle vernici agli ammendanti, dai cosmetici agli smartphone; |
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N. |
considerando che il settore della mica in Madagascar impiega circa 11 000 minori; che questo tipo di lavoro minorile si concentra per la maggior parte nelle tre regioni meridionali di Anosy, Androy e Ihorombe, dove i minori sono colpiti da forti carenze in termini di salute, alimentazione e istruzione; |
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O. |
considerando che i minori impiegati nel settore della mica in Madagascar lavorano in condizioni difficili e pericolose, a causa delle quali soffrono di dolori alla schiena, emicranie dovute alle elevate temperature e alla mancanza di acqua o di ossigeno nelle miniere, dolori muscolari legati al trasporto ripetuto e gravoso di carichi pesanti nonché tosse e problemi respiratori frequenti causati dalle polveri sottili di mica respirate all'interno o nelle vicinanze di miniere e centri di trasformazione, e che essi rischiano altresì la morte in caso di crollo delle miniere o di frane; che le autorità del Madagascar non sono in grado di fornire a molte delle comunità minerarie un adeguato accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione o all'acqua potabile; |
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P. |
considerando che tra le cause profonde del lavoro minorile figurano la povertà, la migrazione, la guerra, il degrado ambientale e i cambiamenti climatici, la mancanza di accesso a un'istruzione di qualità, l'assenza di lavori dignitosi per i genitori e la mancanza di protezione sociale e di norme sociali; che per contrastare il fenomeno del lavoro minorile sono pertanto necessari un approccio pluridimensionale e un'analisi delle caratteristiche del lavoro minorile in uno specifico contesto; |
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Q. |
considerando che il Madagascar si colloca agli ultimi posti dell'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (161o su 189 paesi nel 2017), che secondo l'indice di povertà multidimensionale il 57 % della popolazione si trova in una situazione di grave povertà multidimensionale e che nel marzo 2019 1,3 milioni di persone erano fortemente colpite dall'insicurezza alimentare (18); che il lavoro minorile è un sintomo di cause profonde che si rafforzano a vicenda, tra cui la povertà, la diseguaglianza e la mancanza di accesso ai servizi sociali di base; che il lavoro minorile non può pertanto essere considerato un fenomeno a sé stante; |
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R. |
considerando che il settore della mica in Madagascar viene tassato attraverso una serie di complessi meccanismi in base ai quali i livelli di imposizione delle esportazioni sono relativamente ridotti e non sempre garantiscono benefici diretti per le comunità minerarie; che sono state rilasciate solo circa 40 licenze di esportazione, il che lascia pensare che le attività di estrazione della mica vengano per la maggior parte condotte illegalmente presso siti non regolamentati, provvisori e artigianali; che l'aumento delle esportazioni e la significativa diminuzione del prezzo per tonnellata hanno aggravato il rischio di sfruttamento della manodopera; |
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S. |
considerando che il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2015-2019 mira a combattere il lavoro minorile, in particolare aiutando i paesi partner a promuovere, tutelare e rispettare i diritti dei minori, con particolare attenzione ai diritti economici, sociali e culturali, quali il diritto all'istruzione, alla salute e nutrizione, alla protezione sociale, e la lotta contro le peggiori forme di lavoro minorile, sempre guidati dall'interesse superiore del minore (19); |
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T. |
considerando che, nella sua osservazione generale n. 16, il Comitato sui diritti del fanciullo riconosce che il dovere e la responsabilità di rispettare i diritti dei minori si estendono nella pratica al di là dello Stato e dei servizi e organi da esso controllati e si applicano anche agli attori e alle imprese commerciali del settore privato; che tutte le imprese devono adempiere alle proprie responsabilità in materia di diritti dei minori e gli Stati devono garantire il rispetto di tale obbligo; |
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U. |
considerando che la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è impegnata a includere una politica di tolleranza zero in materia di lavoro minorile negli accordi commerciali dell'UE (20) e ha invitato la vicepresidente designata per la Democrazia e la demografia Dubravka Šuica a mettere a punto una strategia globale sui diritti dell'infanzia (21); |
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V. |
considerando che negli ultimi anni l'UE ha iniziato ad adottare una legislazione volta a rafforzare la responsabilità delle imprese e ad integrare nella legislazione elementi di dovuta diligenza in materia di diritti umani, ad esempio attraverso il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto e la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; che gli Stati membri hanno iniziato ad adottare norme nazionali aventi lo stesso obiettivo, ad esempio la legge del Regno Unito sulle moderne forme di schiavitù, la legge francese sul dovere di diligenza per le società multinazionali, la legge dei Paesi Bassi sul dovere di diligenza in materia di lavoro minorile e i piani d'azione nazionali di Germania e Italia per l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite; che la Commissione ha annunciato che intende valutare nuove strategie per migliorare la trasparenza dell'intera catena di approvvigionamento, inclusi gli obblighi relativi al dovere di diligenza; |
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W. |
considerando che il Parlamento ha esortato la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di vietare le importazioni nell'UE di prodotti realizzati sfruttando il lavoro minorile in una risoluzione del 2010 e ha ribadito tale invito in una risoluzione del 2016 in cui ha chiesto «una proposta legislativa equilibrata e realistica» che comprenda misure quali l'etichettatura dei prodotti con la dicitura «senza ricorso al lavoro minorile» e il divieto di importazione per i prodotti fabbricati ricorrendo al lavoro minorile; |
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1. |
condanna fermamente l'inaccettabile ricorso a qualsiasi forma di lavoro minorile; |
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2. |
esprime profonda preoccupazione per l'elevato numero di minori che lavorano nelle miniere del Madagascar e per la violazione dei loro diritti; ricorda alle autorità malgasce che hanno la responsabilità di rispettare i diritti dei minori e di garantire la loro sicurezza e integrità; |
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3. |
valuta positivamente il fatto che l'eliminazione del lavoro minorile figuri tra le priorità della nuova Commissione e la invita a fornire maggiori informazioni su come intende contrastare tale fenomeno attraverso la politica, la legislazione e i finanziamenti dell'UE, anche per mezzo di nuove iniziative; |
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4. |
accoglie con favore l'impegno della nuova Commissione a presentare una nuova strategia globale sui diritti dei minori e invita la Commissione a garantire che detta strategia contribuisca ad affrontare le cause profonde del lavoro minorile, anche nelle sue forme peggiori; invita l'Unione europea ad assicurare che il rispetto dei diritti umani, compresa la lotta contro il lavoro e lo sfruttamento minorili, rimanga un elemento centrale del suo dialogo politico con il Madagascar; |
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5. |
si compiace del fatto che gli Stati membri abbiano sottolineato la necessità di accelerare le azioni sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea, onde realizzare la visione e gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (22); ribadisce l'urgente necessità di far fronte in modo efficace alle violazioni dei diritti umani da parte delle società transnazionali; accoglie pertanto con favore i negoziati in corso per l'elaborazione di un trattato vincolante delle Nazioni Unite per le società transnazionali e i diritti umani; ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri ad impegnarsi in maniera costruttiva in tali negoziati e a svolgere un ruolo attivo e a contribuire allo sviluppo di proposte concrete, compreso l'accesso ai mezzi di ricorso; invita pertanto gli Stati membri a incaricare la Commissione di partecipare attivamente ai negoziati; |
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6. |
si compiace del fatto che l'UE abbia intrapreso iniziative intese a elaborare regolamenti vincolanti in materia di dovere di diligenza delle imprese in settori specifici, dove sussiste un elevato rischio di violazioni dei diritti umani, per esempio nei settori del legname e dei minerali provenienti da zone di conflitto; osserva che taluni Stati membri hanno elaborato atti legislativi, come la legge francese sul dovere di diligenza delle società multinazionali e il progetto di legge olandese sul dovere di diligenza in materia di lavoro minorile; rileva inoltre che l'Unione europea ha sviluppato una serie di iniziative finalizzate alla promozione del dovere di diligenza e che in numerose risoluzioni del Parlamento europeo si invita l'UE a elaborare ulteriori norme vincolanti in questo settore; |
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7. |
invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a collaborare strettamente con i differenti settori per garantire un monitoraggio efficiente delle diverse catene di approvvigionamento, onde evitare l'immissione di prodotti e servizi legati al lavoro minorile nei mercati dell'Unione; ribadisce il suo appello all'armonizzazione e al rafforzamento dei controlli delle importazioni e della catena di approvvigionamento, anche adoperandosi per elaborare disposizioni vincolanti in materia di dovere di diligenza e attuando le norme dell'OCSE; |
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8. |
ricorda che le attività minerarie figurano tra i settori con il più elevato rischio di abusi dei diritti dei lavoratori; prende atto del fatto che il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto entrerà in vigore nel gennaio 2021, mentre si prevede che la Commissione riferisca al Parlamento in merito alla sua attuazione entro gennaio 2023; ritiene che la revisione debba tenere conto dell'impatto concreto del regolamento e valutare la possibilità di includere minerali quali la mica; |
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9. |
sollecita l'UE e gli Stati membri a lavorare con il Madagascar per sostenere l'adozione e l'attuazione di atti legislativi, politiche, bilanci e programmi d'azione che contribuiscano alla piena realizzazione di tutti i diritti di ogni bambino, compresi i bambini lavoratori, e al miglioramento delle condizioni di lavoro di quanti sono coinvolti nelle attività estrattive; invita la delegazione dell'UE in Madagascar a continuare a monitorare attentamente la situazione dei diritti dei minori nel paese; |
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10. |
sottolinea l'importanza che il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 rifletta l'impegno dell'UE a favore dell'eliminazione della povertà e delle forme peggiori di lavoro minorile e il suo impegno a porre fine al lavoro minorile entro il 2025 come previsto dagli OSS, anche in Madagascar (23), nei termini previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (24); chiede al governo malgascio di rispettare pienamente gli impegni presi nell'ambito della convenzione dell'OIL n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile e della convenzione dell'OIL n. 138 sull'età minima di ammissione al lavoro, in particolare potenziando la sua capacità finanziaria di monitorare e verificare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori delle miniere e, più in generale, fornendo un accesso adeguato all'istruzione di base, all'assistenza sanitaria, alle strutture igienico-sanitarie e all'acqua potabile; invita il governo del Madagascar a tutelare i diritti dei minori e a favorire l'eliminazione del lavoro minorile; |
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11. |
esorta la Commissione a sollevare con il Madagascar la questione del lavoro minorile nelle società minerarie malgasce, onde accertarsi che la loro produzione non sia importata in alcuna misura all'interno dell'UE, direttamente o indirettamente; |
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12. |
chiede una riforma dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione, il Madagascar e altri partner dell'Africa orientale e meridionale in modo da includere un solido capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, che sancisca il rispetto delle norme concordate a livello internazionale in materia di diritti dei lavoratori, tra cui la lotta al lavoro minorile; |
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13. |
invita tutte le imprese internazionali e dell'UE a rispettare i principi del commercio equo e della provenienza eticamente responsabile di beni e materiali; |
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14. |
raccomanda la futura applicazione del regolamento sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) all'ambito dell'eliminazione del lavoro minorile, per esempio nel settore dell'inclusione sociale e dello sviluppo umano, garantendo in tal modo che l'UE investa nell'istruzione, nella salute, nell'alimentazione, nella protezione sociale e nel rafforzamento globale dei sistemi di tutela dei minori; |
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15. |
esorta la Commissione e le delegazioni dell'UE ad assicurare consultazioni significative con le organizzazioni della società civile a livello locale e internazionale, al fine di garantire che i dati raccolti dai programmi e le esperienze dei bambini lavoratori siano tenuti in considerazione nel processo di programmazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, anche per il processo di programmazione relativo al Madagascar; |
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16. |
raccomanda alla Commissione di continuare a sostenere l'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, a contrastare il lavoro minorile e le forme moderne di lavoro forzato e a proteggere i difensori dei diritti umani attraverso il programma tematico dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sui diritti umani e la democrazia; |
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17. |
invita l'Unione europea, in quanto principale attore per la promozione dei diritti umani nel mondo, ad assumere un ruolo guida nell'eliminazione del lavoro minorile e nell'adozione tempestiva di misure efficaci intese a porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme entro il 2025; |
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18. |
raccomanda al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) di accordare la priorità alla protezione e alla promozione dei diritti dei minori, nonché all'eliminazione del lavoro minorile, nel prossimo piano d'azione dell'UE per la democrazia e i diritti umani; |
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19. |
raccomanda al SEAE di elaborare il prossimo piano d'azione dell'UE per la democrazia e i diritti umani avvalendosi della significativa ed efficace partecipazione delle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni per i diritti dei minori, nonché dei bambini stessi; |
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20. |
invita la Commissione a garantire che la prossima strategia dell'UE per l'Africa sia guidata dall'ambizione di conseguire gli OSS e di investire in un ampio ventaglio di diritti dei minori, garantendo nel contempo che l'eliminazione del lavoro minorile sia al centro di tale strategia; raccomanda alla Commissione di riservare ai diritti dei bambini un ruolo centrale nell'accordo post-Cotonou; |
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21. |
invita la Commissione a sviluppare una strategia globale di attuazione per l'Agenda 2030 e a fissare come obiettivo principale l'eliminazione del lavoro minorile; sottolinea la necessità di attuare pienamente il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, sancito dall'articolo 208 TFUE, e di applicare l'approccio del «non nuocere» ai diritti dei minori; sottolinea l'importanza, a tal fine, di includere la lotta contro il lavoro forzato e il lavoro minorile in tutti gli accordi partenariato economico dell'UE, attraverso capitoli vincolanti e applicabili sullo sviluppo sostenibile, che riflettano le più elevate norme ambientali e sociali, segnatamente in materia di lavoro minorile, in linea con l'impegno assunto dalla presidente della Commissione von der Leyen a favore di una politica di «tolleranza zero» nei confronti del lavoro minorile; |
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22. |
ricorda che una delle principali sfide dei paesi in via di sviluppo è quella di risalire lungo le catene globali del valore (CGV) tramite la diversificazione economica, il che necessita di norme commerciali globali eque e favorevoli allo sviluppo; sottolinea, in tale contesto, che l'UE dovrebbe astenersi dall'adottare una politica commerciali che vieti in generale ai paesi in via di sviluppo di imporre tasse sulle esportazioni di materie prime nell'ambito degli accordi di partenariato economico, nella misura in cui ciò sia compatibile con l'OMC; invita la Commissione a lavorare attivamente in seno all'OMC per promuovere norme multilaterali per la gestione sostenibile delle CGV, anche per quanto riguarda l'obbligo di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento; |
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23. |
chiede al Madagascar di integrare l'inclusione dei giovani nei programmi nazionali per lo sviluppo, di introdurre meccanismi atti a rafforzarne la rappresentanza a tutti i livelli del processo decisionale e a prevedere dotazioni di bilancio specifiche e adeguate nei programmi, onde consentire a tutti i giovani di beneficiare dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria; |
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24. |
prende atto dell'attuale revisione del codice minerario malgascio e invita il governo a dare priorità al rispetto degli impegni internazionali, anche in termini di norme sociali e ambientali, lavoro dignitoso e rispetto dei diritti umani, in generale, e dei diritti dei minori, in particolare, basandosi su iniziative esistenti quali l'«iniziativa mica responsabile»; |
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25. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio ACP-UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla Comunità di sviluppo dell'Africa australe, alla Commissione dell'Unione africana e al governo del Madagascar. |
(1) GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 129.
(2) GU C 356 del 4.10.2018, pag. 58.
(3) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 371.
(4) Testi approvati, P9_TA(2019)0066.
(5) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14835-2019-INIT/it/pdf
(6) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 19.
(7) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 33.
(8) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.
(9) https://www.terredeshommes.nl/sites/tdh/files/visual_select_file/tdh_mica_madagascar_rapport.pdf
(10) Articolo 3 del trattato sull'Unione europea.
(11) Nazioni Unite, 2015, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), documento delle Nazioni Unite A/RES/70/1. Disponibile al seguente indirizzo: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(12) OIL, 2017, Global Estimates of Child Labour: Results and trends, 2012-2016. (Stime globali del lavoro minorile: risultati e tendenze, 2012-2016). https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang--en/index.htm
(13) https://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsofChildLabour/Hazardouschildlabour/lang--en/index.htm
(14) INSTAT/UNICEF, Madagascar 2018, Lavoro minorile, indagini su campione a indicatori multipli (Multiple Indicator Cluster Surveys, MICS), presentazione PowerPoint.
(15) Sito web della Banca mondiale, iscrizioni alla scuola primaria, https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=MG
(16) Sito web della Banca mondiale, «Where We Work/Madagascar», «Overview» (Dove lavoriamo/Madagascar, Panoramica), https://www.worldbank.org/en/country/madagascar/overview
(17) Ministero dell'Economia e della pianificazione, «Rapport National sur le Développement Humain» (Relazione nazionale sullo sviluppo umano), RNDH n. 6, 2018, https://bit.ly/2IWdx8o
(18) OCHA, «Madagascar, Aperçu de la situation humanitaire» (Madagascar, panoramica della situazione umanitaria), marzo-aprile 2019, https://tinyurl.com/y4z3zrbo
(19) Consiglio dell'Unione europea, 2015, Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, azione 15.b, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
(20) «A Union that strives for more. My agenda for Europe by candidate for President of the European Commission Ursula von der Leyen. Political Guidelines for the Next European Commission 2019-2024» (Un'Unione più ambiziosa — Il mio programma per l'Europa, a cura della candidata alla presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen. Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024). Disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
(21) Ursula von der Leyen, Presidente eletta della Commissione europea, lettera di incarico a Dubravka Šuica, vicepresidente designata per la Democrazia e la demografia, 10 settembre 2019. Disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-dubravka-suica_en.pdf
(22) https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf
(23) https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category-madagascar.html
(24) Nuovo consenso europeo in materia di sviluppo: «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro». 2017. https://www.consilium.europa.eu/media/24011/european-consensus-for-development-st09459en17.pdf
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/58 |
P9_TA(2020)0039
Le priorità dell'UE per la 64a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2020 sulle priorità dell'UE in vista della 64a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (2019/2967(RSP))
(2021/C 294/09)
Il Parlamento europeo,
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vista la 64a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (CSW), che sarà incentrata in via prioritaria sull'esame e sulla valutazione dell'attuazione della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino, |
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visti la quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione per l'emancipazione delle donne adottata a Pechino, nonché i successivi documenti finali delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino + 5, + 10, + 15 e + 20 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottati rispettivamente il 9 giugno 2000, l'11 marzo 2005, il 2 marzo 2010 e il 9 marzo 2015, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), |
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visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015, e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare gli OSS 3 e 5, |
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visto l'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, |
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vista la relazione pubblicata nel 2019 dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) dal titolo «Beijing + 25 — The 5th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pechino + 25: quinto esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE), |
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vista la risoluzione della Commissione economica per l'Europa ECE/AC.28/2019/3 sulla riunione regionale di riesame «Pechino + 25», |
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visti il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II), adottato dal Consiglio il 26 ottobre 2015, e la relativa relazione annuale di attuazione per il 2018, pubblicata l'11 settembre 2019 dalla Commissione e dall'Alto rappresentante, |
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vista l'iniziativa Spotlight dell'UE e delle Nazioni Unite volta a eliminare tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2018 sul tema «Donne, pace e sicurezza», |
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viste le conclusioni del Consiglio del 9 e 10 dicembre 2019 sul tema «Parità di genere nelle economie dell'UE: la via da seguire», |
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viste le conclusioni della Presidenza del 6 dicembre 2018 sul tema «Parità di genere, giovani e digitalizzazione», |
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vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE (1), |
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vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE (2), |
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vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea (3), |
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vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (4), |
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visto l'articolo 157, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista l'interrogazione al Consiglio sulle priorità dell'UE in vista della 64a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (O-000006/2020 — B9-0005/2020), |
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visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'UE sancito dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali e che l'integrazione della dimensione di genere costituisce pertanto un importante strumento ai fini dell'inclusione di questo principio in tutte le politiche, le misure e le azioni dell'UE, ivi compreso nella sua dimensione esterna; |
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B. |
considerando che i diritti delle donne e la parità di genere non rappresentano soltanto diritti umani fondamentali, che uomini e donne dovrebbero difendere in egual misura, ma anche una condizione essenziale per l'avanzamento dello sviluppo sociale ed economico e la riduzione della povertà, nonché un fondamento necessario per un mondo pacifico, prospero e sostenibile; |
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C. |
considerando che, sebbene la piattaforma d'azione di Pechino sia stata istituita 25 anni fa, molte delle sfide individuate nel 1995 sono tuttora attuali (ad esempio il divario retributivo e pensionistico di genere, i bassi tassi di occupazione delle donne, la loro insufficiente rappresentazione nei processi decisionali, gli squilibri nella ripartizione del lavoro non retribuito, la violenza di genere e molte altre); che la 64a sessione della CSW sarà incentrata sull'esame e sulla valutazione dell'attuazione della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino, sui risultati della 23a sessione speciale dell'Assemblea generale e sul pieno conseguimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; |
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D. |
considerando che il quinto obiettivo di sviluppo sostenibile consiste nel conseguire la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze nel mondo; che l'OSS5 è un obiettivo indipendente, il che significa che deve essere integrato nell'intera Agenda 2030 e nella realizzazione di tutti gli OSS; che l'emancipazione delle donne implica fornire loro gli strumenti necessari per diventare economicamente indipendenti, essere rappresentate equamente nella società, svolgere un ruolo paritario in tutti gli ambiti della vita e acquisire più potere nella vita pubblica e un controllo maggiore su tutte le decisioni aventi un impatto sulle loro vite; |
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E. |
considerando che le «coalizioni d'azione» sono partenariati globali, innovativi e multipartecipativi che mobiliteranno i governi, la società civile, le organizzazioni internazionali e il settore privato; che le tematiche per la coalizione d'azione di «Generazione uguaglianza» sono la violenza di genere, la giustizia e i diritti economici, l'autonomia fisica e la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, l'azione delle donne per la giustizia climatica, la tecnologia e l'innovazione per la parità di genere, i movimenti e la leadership femminista, che sono selezionati sulla base dei principi in materia di diritti umani e attraverso un processo di consultazione basato sui dati con i gruppi femministi internazionali, le organizzazioni di attivisti di base, i governi e altri partner; che le coalizioni d'azione rispecchiano uno degli obiettivi del forum «Generazione uguaglianza», che consiste nel conseguire risultati tangibili sulla parità di genere durante il decennio di azione dell'ONU (2020-2030) al fine di realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile; che ciascuna coalizione d'azione lancerà una serie di azioni concrete, ambiziose e immediate nel periodo 2020-2025 al fine di conseguire un impatto tangibile sulla parità di genere e sui diritti umani delle ragazze e delle donne; |
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F. |
considerando che l'UE svolge un ruolo guida a livello mondiale, dal momento che è il principale donatore di aiuti per lo sviluppo e insieme ai suoi Stati membri fornisce oltre la metà dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) in tutto il mondo, che sostiene con forza l'Agenda 2030 e che è impegnata a garantirne l'attuazione; che il consenso europeo in materia di sviluppo include la parità di genere e i diritti umani delle donne e delle ragazze, nonché la loro emancipazione e protezione, quali principi e priorità fondamentali in tutti i settori dell'azione esterna dell'UE; |
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G. |
considerando che in tutto il mondo si osserva un regresso organizzato e preoccupante dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+; che tale regresso si registra anche negli Stati membri, dove movimenti contrari alla parità di genere cercano di limitare la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, vietare l'educazione sessuale e gli studi di genere e promuovere campagne diffamatorie contro la convenzione di Istanbul; che tale regresso dei diritti delle donne e della parità di genere deve essere equiparato a un attacco alla democrazia stessa; |
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H. |
considerando che, sebbene nell'UE il divario retributivo di genere e il divario pensionistico di genere siano in diminuzione dal 2013, il loro livello è tuttora elevato (pari rispettivamente a circa il 16 % e il 37 %); che il divario di genere nei livelli di occupazione rimane stabile a 11,5 punti percentuali; che le probabilità per le donne di lavorare a tempo parziale sono ancora quasi quattro volte superiori a quelle degli uomini, e che questo dato è praticamente immutato dal 2013; |
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I. |
considerando che, in Europa e in tutto il mondo, la responsabilità della cura dei bambini e dei familiari anziani continua a ricadere più sulle donne che sugli uomini; che si stima ad esempio che nell'UE le donne svolgano in media 13 ore di lavoro non retribuito alla settimana in più degli uomini; che, nonostante alcuni progressi, gli obiettivi di Barcellona relativi alla fornitura di assistenza formale all'infanzia non sono ancora stati completamente conseguiti in alcuni Stati membri e che per quasi un terzo delle famiglie dell'UE è ancora difficile permettersi tale tipo di assistenza; che si registrano lacune considerevoli nella disponibilità di servizi di assistenza formale a lungo termine per gli anziani e le persone con disabilità come pure notevoli differenze circa il livello di spesa degli Stati membri per tali servizi; |
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J. |
considerando che, nonostante la percentuale di donne che ricoprono ruoli decisionali abbia registrato un generale aumento dal 2013, i progressi sono stati per lo più lenti e incostanti; che l'entità della sottorappresentazione femminile varia tra i settori e gli Stati membri come pure all'interno degli stessi; che si registrano livelli particolarmente ridotti di rappresentazione femminile (pari o inferiori al 20 %) in molte posizioni decisionali del mondo economico e imprenditoriale, nello sport, nel settore diplomatico e in seno alla Corte di giustizia dell'Unione europea; |
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K. |
considerando quasi una persona single su tre è a rischio di povertà o di esclusione sociale e che le donne rappresentano l'ampia maggioranza (87 %) dei genitori soli; che circa una persona su due proveniente da un contesto migratorio extra UE e quasi un terzo delle donne con disabilità sono a rischio di povertà e di esclusione sociale; che quattro membri della comunità rom su cinque hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà del paese in cui risiedono e meno di una donna rom su cinque (di almeno 16 anni) ha un lavoro; |
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L. |
considerando che, ai sensi della convenzione di Istanbul, la «violenza nei confronti delle donne» è definita come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne; che la violenza di genere continua a essere una realtà quotidiana per milioni di donne e ragazze; che nell'UE ben una donna su due è stata vittima di molestie sessuali e una su tre ha subito violenze fisiche e/o sessuali; che donne e ragazze rappresentano oltre i due terzi delle vittime della tratta di esseri umani; che la vulnerabilità di alcuni gruppi di donne a forme di discriminazione multipla e intersezionale ne aumenta ulteriormente la vulnerabilità a diversi tipi di violenza di genere; che combattere la discriminazione nel diritto e nella pratica e contrastare norme e atteggiamenti discriminatori in campi quali il matrimonio di minori e altre pratiche consuetudinarie rafforza i diritti e l'emancipazione delle donne; che rifiutare i servizi per la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti rappresenta una forma di violenza nei confronti delle donne; |
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M. |
considerando che l'emergere della violenza online (inclusi l'incitamento all'odio online, gli atti persecutori, il bullismo o le molestie online e la condivisione non consensuale di immagini esplicite) desta crescente preoccupazione in quanto è suscettibile di mettere a tacere le donne e scoraggiarle dall'assumere un ruolo di spicco nella vita pubblica; che le donne che ricoprono funzioni pubbliche, quali le politiche, le giornaliste e le attiviste per i diritti delle donne e delle minoranze, sono sempre più spesso vittime di molestie online a sfondo sessista; che le donne subiscono altresì bullismo e molestie di genere sul posto di lavoro, come dimostrato e riconosciuto con chiarezza dal recente movimento globale #MeToo; |
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N. |
considerando che l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti varia sensibilmente nel mondo, come pure all'interno dei singoli Stati membri e tra uno Stato membro e l'altro; che negare o limitare l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti arreca particolare pregiudizio alle persone che si trovano nelle situazioni più vulnerabili; che ogni paese esaminato dall'Atlante della contraccezione del 2019 deve adoperarsi maggiormente per migliorare l'accesso all'informazione e alle forniture di contraccettivi onde garantire la possibilità di scelta riguardo alla propria vita riproduttiva; |
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O. |
considerando che le donne sono promotrici di cambiamento positivo e contribuiscono alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, alla costruzione della pace, ai negoziati di pace e alla ricostruzione dopo i conflitti; |
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P. |
considerando che la parità di genere è una condizione essenziale per lo sviluppo sostenibile e la gestione efficace delle sfide climatiche al fine di realizzare una transizione equa e giusta, che non lasci indietro nessuno; che tutte le azioni per il clima devono includere una prospettiva di genere e intersezionale; che le donne devono svolgere un ruolo più preminente nel settore dei cambiamenti climatici in quanto leader, professioniste e operatrici tecniche del cambiamento; |
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Q. |
considerando che l'emancipazione economica delle donne è fondamentale per una crescita economica e uno sviluppo sostenibili; che è importante sostenere l'imprenditoria femminile, il ruolo delle donne nelle politiche e negli accordi commerciali e l'inclusione delle donne nei settori economici emergenti, quali le TIC, le discipline STEM, il settore digitale, l'intelligenza artificiale e l'economia verde, in quanto motori della crescita sostenibile e dell'indipendenza economica delle donne; |
1.
rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
Osservazioni generali
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a. |
confermare il proprio impegno risoluto nei confronti della piattaforma d'azione di Pechino e successive conferenze di revisione come pure della serie di azioni a favore dell'uguaglianza di genere ivi contemplate; ribadire che adoperarsi per realizzare i diritti delle donne e la parità di genere richiede un approccio coordinato e multisettoriale che coinvolga tutte le parti interessate e che affronti le molteplici forme di discriminazione tuttora esistenti, gli stereotipi di genere prevalenti e la mancanza di parità tra donne e uomini; |
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b. |
sottolineare l'importanza di un esito positivo della 64a sessione della CSW, che si terrà dal 9 al 20 marzo 2020, tra l'altro attraverso l'adozione di una serie di impegni ambiziosi e lungimiranti definiti nella dichiarazione politica; |
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c. |
garantire che l'UE assuma una posizione unitaria e intervenga con fermezza per denunciare inequivocabilmente il regresso della parità di genere e le misure che compromettono i diritti, l'autonomia e l'emancipazione delle donne in tutti i campi: riconoscere che un modo importante per combattere tale regresso consiste nel sostenere proattivamente la parità di genere basata sui diritti e nell'integrare la dimensione di genere in tutti i settori; |
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d. |
impegnarsi a sostenere fermamente le attività di UN Women, che svolge un ruolo centrale nel sistema delle Nazioni Unite nel promuovere i diritti delle donne e riunire tutte le parti interessate al fine di consentire un cambiamento delle politiche e il coordinamento delle azioni; invitare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e l'UE ad assicurare finanziamenti adeguati a favore di UN Women; |
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e. |
impegnarsi con forza nelle coalizioni d'azione, insieme alla Commissione, e sottolineare l'importanza di Pechino + 25 e del forum «Generazione uguaglianza»; riconoscere il suo impegno a sostenere il monitoraggio e la comunicazione annuali nel quadro della relazione sullo stato di avanzamento della coalizione d'azione; |
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f. |
garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento e della sua commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere nel processo decisionale sulla posizione dell'Unione alla 64a sessione della CSW; |
L'UE quale attore globale
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g. |
garantire coerenza e complementarità tra tutti gli strumenti e tutte le politiche per l'azione esterna dell'UE esistenti con riferimento all'integrazione della dimensione di genere, ivi compresi la politica commerciale dell'UE, il nuovo consenso in materia di sviluppo, il pacchetto di risorse dell'UE sull'integrazione della dimensione di genere nella cooperazione allo sviluppo e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia; |
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h. |
condurre una politica commerciale basata sui valori, il che comprende non soltanto la garanzia di un livello elevato di protezione dei diritti del lavoro e ambientali, ma anche il rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali, tra cui l'uguaglianza di genere; ricordare che tutti gli accordi commerciali e di investimento dell'UE devono integrare la dimensione di genere e includere un capitolo ambizioso e applicabile in materia di commercio e sviluppo sostenibile (CSS); accogliere con favore l'impegno della Commissione a garantire, per la prima volta per l'UE, l'inclusione di un capitolo specifico sul genere nell'ammodernamento dell'accordo di associazione tra il Cile e l'UE e promuovere e sostenere l'inclusione di tali capitoli in qualsiasi futuro accordo commerciale e di investimento dell'UE, sulla base degli esempi internazionali esistenti; riconoscere che gli impegni commerciali contenuti negli accordi dell'UE non dovrebbero mai prevalere sui diritti umani, sui diritti delle donne o sulla protezione dell'ambiente e dovrebbero tener conto dell'ambiente sociale ed economico locale; |
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i. |
assumere un forte ruolo guida nella realizzazione dei diritti delle ragazze e delle donne e della parità di genere nella sua azione esterna, in particolare nella politica estera, di sicurezza, di sviluppo e di cooperazione, e rinnovare il piano d'azione sulla parità di genere nelle relazioni esterne dopo il 2020 rendendolo ancora più ambizioso; tenere conto dell'invito del Parlamento a garantire che l'Unione continui a sostenere l'iniziativa Spotlight, un partenariato tra l'UE e le Nazioni Unite volto ad eliminare tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze entro il 2030; |
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j. |
raddoppiare i suoi sforzi nell'attuazione dell'Agenda 2030 e di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare gli obiettivi 3 e 5, onde garantire che nessuna donna o ragazza sia oggetto di discriminazione, violenza o esclusione e abbia accesso alla salute, all'alimentazione, all'istruzione e ad opportunità di lavoro; |
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k. |
fare tutto il possibile per porre fine alla pratica dello stupro come arma di guerra e strumento di oppressione e, per quanto riguarda sia l'Unione europea sia i suoi Stati membri, fare pressione sui governi dei paesi terzi e su tutte le parti interessate pertinenti nelle regioni in cui si verificano tali violenze di genere, onde porre fine a tale pratica, assicurare alla giustizia i responsabili e cooperare con le persone sopravvissute e le donne e le comunità interessate, per aiutarle a guarire e ristabilirsi; |
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l. |
incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne ai processi di mantenimento della pace, di consolidamento della pace e di mediazione e alle missioni dell'UE di gestione militare e civile delle crisi, in conformità della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, con particolare attenzione alla violenza sessuale connessa ai conflitti; ricordare che l'analisi dei conflitti sensibile alle specificità di genere, in consultazione con gli attori nell'ambito delle comunità e le organizzazioni femminili, può facilitare una migliore comprensione del ruolo delle donne in situazioni di conflitto; |
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m. |
includere una prospettiva di parità di genere nelle azioni dell'UE e degli Stati membri in materia di aiuti umanitari, e una prospettiva sulla salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, dato che l'accesso all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva è un'esigenza di base delle persone nelle situazioni di crisi umanitaria; |
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n. |
condannare fermamente la norma «global gag», che vieta alle organizzazioni internazionali di ricevere dagli Stati Uniti finanziamenti per la pianificazione familiare se offrono servizi per l'aborto, consulenza e vi fanno riferimento o esercitano attività lobbistiche in materia; ritenere tale norma un attacco diretto e un passo indietro nei confronti dei progressi conseguiti nell'ambito dei diritti delle donne e delle ragazze; invitare con urgenza l'UE e i suoi Stati membri a contrastare l'impatto dell'obbligo di riservatezza («gag rule») sostenendo in modo significativo i finanziamenti a favore della salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e a colmare il deficit di finanziamenti; |
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o. |
tenere conto del fatto che, nei paesi in via di sviluppo, le donne e le ragazze subiscono più degli altri gli effetti negativi del cambiamento climatico, che aumenta le disuguaglianze esistenti e minaccia la salute, la sicurezza e il benessere economico delle donne e delle ragazze; ricordare che l'azione a favore del clima è più efficace quando le donne e le ragazze vi svolgono un ruolo attivo, dato che esse sono potenti agenti del cambiamento; |
Emancipazione economica e politica delle donne
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p. |
intensificare gli sforzi per una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro e migliorare il sostegno all'imprenditoria femminile, dato che si tratta di fattori chiave per conseguire una crescita economica inclusiva a lungo termine, combattere le disuguaglianze e promuovere l'indipendenza finanziaria delle donne; adottare misure per affrontare la disoccupazione femminile, in particolare la disoccupazione di lunga durata; |
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q. |
intensificare gli sforzi legislativi e non legislativi per colmare definitivamente il divario retributivo di genere e i divari pensionistici e applicare rigorosamente il principio della parità retributiva, garantendo che i salari dei lavoratori a tempo parziale siano in linea con il loro equivalente a tempo pieno, e adottando una legislazione che rafforzi la trasparenza retributiva e migliori la chiarezza giuridica per individuare i pregiudizi e la discriminazione di genere nelle strutture retributive, combattere la segregazione professionale verticale e orizzontale e lottare contro i pregiudizi dei datori di lavoro nelle decisioni di assunzione e promozione; promuovere nuovi investimenti in infrastrutture di assistenza, nell'istruzione e nell'assistenza sanitaria, nonché nella fornitura di servizi pubblici di assistenza accessibili, a prezzi abbordabili e di qualità lungo tutto l'arco della vita, compresa l'assistenza destinata ai minori, alle persone a carico e anziane e garantire una tutela forte e i diritti lavorativi delle donne durante e dopo i periodi di gravidanza; |
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r. |
sostenere politiche che favoriscano un'equa ripartizione delle responsabilità domestiche e di assistenza tra donne e uomini e lottare contro gli stereotipi di genere e le diverse aspettative di genere per quanto riguarda l'assistenza, attraverso l'attuazione di politiche adeguate che coinvolgano gli uomini nel cambiamento necessario; |
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s. |
riconoscere l'impatto variabile delle politiche fiscali sulle donne e su diversi tipi di nuclei familiari (ad esempio nuclei familiari con due percettori di reddito, nuclei familiari con un singolo percettore di reddito, donna o uomo, ecc.) e garantire che i sistemi fiscali promuovano e proteggano la parità di genere e l'equità fiscale per le donne, eliminando le discriminazioni fiscali di genere e gli incentivi che perpetuano i ruoli di genere iniqui; |
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t. |
intensificare gli sforzi volti a contrastare la segmentazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro e la femminilizzazione del lavoro precario, e garantire disposizioni adeguate per le donne che affrontano molteplici forme di discriminazione; garantire che siano adottati provvedimenti adeguati per le donne anziane, comprese misure quali crediti per periodi di assistenza, pensioni minime adeguate, prestazioni di reversibilità e diritti a periodi di congedo per motivi familiari per gli uomini, al fine di prevenire la femminilizzazione della povertà; |
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u. |
sottolineare il diritto delle lavoratrici domestiche, incluse le lavoratrici domestiche migranti e rifugiate, di usufruire di condizioni di lavoro dignitose e di una protezione sociale paritaria; garantire la ratifica e l'attuazione della convenzione n. 189 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro dignitoso per i lavoratori domestici; |
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v. |
riconoscere l'importanza di rafforzare le politiche e le misure intese a promuovere l'istruzione delle ragazze e le relative implicazioni per la loro emancipazione economica; ricordare che è necessaria un'attenzione specifica per garantire l'accesso delle ragazze e delle donne a tutti i livelli di istruzione sul piano globale; sostenere, a tale riguardo, iniziative di consulenza professionale e di sensibilizzazione che tengano conto della dimensione di genere per promuovere una maggiore partecipazione delle donne alle carriere STEM e degli uomini nei settori della salute, del benessere e dell'istruzione; sottolineare la necessità dell'inclusione e della rappresentanza delle donne in settori economici emergenti importanti per lo sviluppo sostenibile, tra cui i settori delle TIC, il settore digitale e dell'intelligenza artificiale; |
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w. |
garantire la piena integrazione delle donne su un piano di parità con gli uomini a tutti i livelli e in tutti i settori e promuovere attivamente una rappresentanza equilibrata in termini di genere e una rappresentazione equa di tutte le preoccupazioni e gli interessi delle donne a tutti i livelli del processo decisionale; dare l'esempio e sbloccare la direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione in seno al Consiglio europeo e raccomandare l'introduzione di requisiti in materia di equilibrio di genere nelle leggi elettorali; |
Eliminare la violenza di genere e garantire i diritti fondamentali delle donne
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x. |
condannare tutte le forme di violenza di genere e il fatto che le donne e le ragazze continuino a essere esposte a violenze psicologiche, fisiche, sessuali ed economiche, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, la violenza online, gli atti persecutori, lo stupro, il matrimonio precoce e forzato, la mutilazione genitale femminile, i crimini commessi in nome del cosiddetto «onore», l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata, lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani e altre forme di violenza che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; prendere atto della seria preoccupazione del Parlamento per il fenomeno del femminicidio, che rappresenta la forma più estrema di violenza contro le donne; |
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y. |
ultimare con urgenza il processo di ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE sulla base di un'adesione ampia e senza alcuna limitazione e promuoverne la ratifica da parte di tutti gli Stati membri; assicurare la corretta attuazione e applicazione della convenzione e destinare risorse finanziarie e umane adeguate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere nonché alla protezione delle vittime; tenere in considerazione le raccomandazioni del Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) e migliorare la legislazione per allinearla maggiormente alle disposizioni della convenzione di Istanbul; chiedere alla Commissione di presentare un atto legislativo sulla prevenzione e la soppressione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e di violenza di genere; |
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z. |
ratificare la convenzione n. 190 dell'OIL sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e intraprendere azioni positive per attuare la prima raccomandazione in assoluto del Consiglio europeo sulla prevenzione e la lotta al sessismo, che propone modalità concrete per individuare e affrontare il sessismo; |
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aa. |
assicurarsi che tutti gli Stati membri recepiscano e attuino in modo efficiente la direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (5); |
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ab. |
garantire il rispetto e l'accesso universali all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva e ai diritti riproduttivi, come convenuto nel programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, nella piattaforma d'azione di Pechino e nei documenti finali delle conferenze di riesame della stessa, riconoscendo che contribuiscono al conseguimento di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi alla salute, quali l'assistenza prenatale e le misure per evitare le nascite ad alto rischio e ridurre la mortalità neonatale e infantile; riconoscere che l'accesso alla pianificazione familiare, ai servizi per la salute materna e all'aborto legale in condizioni di sicurezza sono elementi importanti per salvare la vita delle donne; |
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ac. |
fornire alle ragazze e ai ragazzi in ambito scolastico un'educazione completa in materia di sessualità e rapporti affettivi, basata su dati reali e adeguata all'età, al fine di consentire ai bambini e ai giovani di sviluppare conoscenze, attitudini e competenze adeguate, necessarie per instaurare relazioni sicure, sane e rispettose; ricordare che tale istruzione dovrebbe fondarsi sul rispetto dei diritti e della parità di genere e della diversità; prendere atto che tale educazione dovrebbe includere aspetti quali l'orientamento sessuale e l'identità di genere, l'espressione di genere, gli stereotipi di genere, le relazioni e il consenso affermativo, la prevenzione della violenza sessuale e basata sul genere e di pratiche dannose come l'adescamento e le mutilazioni genitali femminili, la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST), l'HIV, le gravidanze indesiderate, e fornire informazioni sull'accesso all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare, i metodi contraccettivi e un aborto sicuro e legale; |
Politiche e istituzioni inclusive e che tengano conto della dimensione di genere
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ad. |
garantire l'attuazione dell'integrazione sistematica della dimensione di genere come strategia chiave per sostenere la realizzazione dell'uguaglianza di genere nella pratica; prendere atto che l'integrazione della dimensione di genere deve essere attuata in tutti i settori politici e riconoscere la particolare importanza di effettuare valutazioni dell'impatto di genere; |
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ae. |
migliorare il monitoraggio e la raccolta di dati comparabili, anonimi e disaggregati per età e per genere, al fine di migliorare l'analisi qualitativa della situazione delle donne e adottare di conseguenza politiche di genere meglio fondate; invitare l'UE e gli Stati membri a investire di più nella raccolta di dati disaggregati e aiutare a rafforzare le capacità e i meccanismi statistici nazionali nei paesi partner; |
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af. |
introdurre l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'UE in materia di ambiente e cambiamenti climatici e garantire sostegno finanziario e istituzionale, competenze di genere e misure politiche forti, e istituire punti di contatto sul genere e i cambiamenti climatici tra le istituzioni governative; prendere atto che una partecipazione significativa e paritaria delle donne presso gli organi decisionali come pure alle politiche e alle azioni in materia di clima a livello nazionale e locale è essenziale per conseguire gli obiettivi climatici a lungo termine, e riconoscere e sostenere il ruolo delle donne e delle ragazze quali agenti del cambiamento; |
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ag. |
adottare e attuare un bilancio, prassi e tabelle di marcia sensibili alle tematiche di genere, onde garantire che finanziamenti adeguati siano destinati alla promozione della parità di genere; istituire finanziamenti affidabili, sistematici e adeguati dai bilanci nazionali per attuare gli impegni internazionali e nazionali in materia di parità di genere e di emancipazione delle donne; |
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ah. |
integrare una prospettiva di genere nella politica dell'UE in materia di migrazione che garantisca i diritti delle donne e delle ragazze rifugiate, introdurre immediatamente procedure di asilo e migrazione attente al genere e intensificare i lavori intesi a garantire un'identificazione e una protezione adeguate delle potenziali vittime della tratta presso i centri di accoglienza in tutta l'UE; |
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ai. |
porre l'accento sulla necessità di tutelare e promuovere i diritti dei gruppi che sono vittime di forme multiple e intersettoriali di discriminazione, incluse le donne con disabilità, le donne nere e di colore, le donne migranti e appartenenti a minoranze etniche, le donne anziane, le donne in zone rurali e spopolate, le madri sole e le persone LGBTIQ+, e lavorare per promuovere il concetto di lotta contro la discriminazione multipla e istituzionalizzare l'analisi intersettoriale in tutti gli organi delle Nazioni Unite e dell'UE e nei rispettivi Stati membri; |
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aj. |
garantire che le organizzazioni di base per i diritti delle donne e i difensori dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+ siano sostenuti mediante finanziamenti adeguati e l'eliminazione delle restrizioni che impediscono loro di operare e di controllare i potenti; promuovere una partecipazione ampia e significativa della società civile, delle organizzazioni femminili e dei gruppi emarginati ai processi decisionali e politici a tutti i livelli; incoraggiare la partecipazione delle giovani donne e dei giovani in particolare; |
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ak. |
adottare la proposta di direttiva antidiscriminazione intesa ad attuare, tenendo conto della dimensione di genere, il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione. |
(1) GU C 162 del 10.5.2019, pag. 9.
(2) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 6.
(3) Testi approvati, P8_TA(2019)0014.
(4) Testi approvati, P9_TA(2019)0080.
III Atti preparatori
Parlamento europeo
Mercoledì 12 febbraio 2020
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/66 |
P9_TA(2020)0026
Conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (06050/2019 — C9-0023/2019 — 2018/0356(NLE))
(Approvazione)
(2021/C 294/10)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto di decisione del Consiglio (06050/2019), |
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— |
visto il progetto di accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (06051/2019), |
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— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0023/2019), |
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— |
vista la sua risoluzione non legislativa del 12 febbraio 2020 (1) sul progetto di decisione, |
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— |
visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento, |
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— |
visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per la pesca, |
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— |
vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0003/2020), |
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1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica socialista del Vietnam. |
(1) Testi approvati, P9_TA(2020)0027.
|
23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/67 |
P9_TA(2020)0027
Conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (risoluzione)
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (06050/2019 — C9-0023/2019 — 2018/0356M(NLE))
(2021/C 294/11)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (06050/2019), |
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— |
visto il progetto di accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (06051/2019), |
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vista la decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (05931/2019), |
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— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C9-0023/2019), |
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— |
visto l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012 ed entrato in vigore nell'ottobre 2016 (1), |
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— |
visto l'accordo quadro di partecipazione, firmato il 17 ottobre 2019, che agevolerà la partecipazione del Vietnam alle operazioni civili e militari di gestione delle crisi sotto la guida dell'Unione europea e che testimonia il forte impegno di entrambe le parti a favore di un approccio multilaterale basato su norme per quanto riguarda pace e sicurezza internazionali, |
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visto il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017 nel procedimento 2/15 (2), emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, richiesto dalla Commissione il 10 luglio 2015, |
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vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti (3), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile», |
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vista la decisione del Consiglio del 22 dicembre 2009 di avviare negoziati bilaterali per ALS con singoli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), |
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viste le direttive di negoziato del 23 aprile 2007 per un ALS interregionale con gli Stati membri dell'ASEAN, |
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vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 sul Vietnam (4), |
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vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2017 sulla libertà di espressione in Vietnam, in particolare il caso di Nguyen Van Hoa (5), |
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vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sul Vietnam, in particolare la situazione dei prigionieri politici (6), |
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vista la decisione del Mediatore europeo, del 26 febbraio 2016, nel caso 1409/2014/MHZ sulla mancata esecuzione da parte della Commissione europea di una valutazione d'impatto sui diritti umani prima della conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (7), |
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visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V sull'azione esterna dell'Unione, |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 91, 100, 168 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul lavoro minorile, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 su imprese e diritti umani, |
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visto l'impatto economico dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (8), |
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visto l'esame periodico universale del 2019 sul Vietnam svolto dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, |
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viste le conclusioni facenti seguito alla sua missione di informazione in Vietnam (dal 28 ottobre al 1o novembre 2018) e la valutazione pubblicata dalla Commissione nel maggio 2018 in merito ai progressi compiuti dal paese nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) a seguito della notifica da parte della Commissione di un «cartellino giallo» il 23 ottobre 2017, |
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vista la sua risoluzione legislativa del 12 febbraio 2020 (9) sul progetto di decisione, |
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visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per la pesca, |
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vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0017/2020), |
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A. |
considerando che il Vietnam è un partner strategico per l'Unione europea e che l'UE e il Vietnam condividono un'agenda comune, segnatamente stimolare la crescita e l'occupazione, migliorare la competitività, combattere la povertà e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), ed entrambi sono fortemente impegnati a conseguire un commercio aperto e basato su norme e ad aderire al sistema commerciale multilaterale; |
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B. |
considerando che si tratta del secondo accordo commerciale bilaterale concluso tra l'UE e uno Stato membro dell'ASEAN e che rappresenta un importante passo avanti verso un ALS interregionale; che tale accordo, unitamente all'ALS tra l'UE e la Repubblica di Singapore, cui il Parlamento ha dato la propria approvazione il 13 febbraio 2019, fungerà altresì da parametro di riferimento per gli accordi che l'UE sta attualmente negoziando con le altre principali economie dell'ASEAN; |
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C. |
considerando che, secondo le previsioni, il 90 % della futura crescita economica mondiale sarà generato al di fuori dell'Europa e che una parte significativa di tale crescita avverrà in Asia; |
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D. |
considerando che il Vietnam ha aderito all'OMC nel 2007 ed è oggi un'economia aperta e favorevole al libero scambio, come dimostrano i 16 accordi commerciali conclusi con 56 paesi; |
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E. |
considerando che il Vietnam è membro fondatore dell'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico (CPTPP) e ha partecipato ai negoziati conclusi di recente relativi al partenariato economico regionale globale (RCEP); |
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F. |
considerando che il Vietnam è un'economia in piena espansione, competitiva e interconnessa, con quasi 100 milioni di cittadini, una classe media in crescita e una forza lavoro giovane e dinamica, sebbene continui a essere un'economia a reddito medio-basso che si trova di fronte a sfide specifiche in materia di sviluppo, come illustrato dalla posizione occupata nell'indice di sviluppo umano dell'UNDP, che attualmente colloca il paese al 116o posto su 189 paesi; |
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G. |
considerando che il Vietnam è altresì uno dei paesi dell'ASEAN in più rapido sviluppo, con una crescita media del PIL di circa il 6,51 % tra il 2000 e il 2018; che si stima che il Vietnam continuerà a crescere a tassi altrettanto sostenuti nei prossimi anni; |
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H. |
considerando che l'UE rappresenta attualmente il terzo maggiore partner commerciale del Vietnam, dopo la Cina e la Corea del Sud, e il suo secondo maggiore mercato di esportazione dopo gli Stati Uniti; che, negli ultimi dieci anni, le esportazioni dell'UE verso tale paese sono cresciute annualmente a un tasso medio compreso tra il 5 e il 7 %; che la valutazione di impatto economico realizzata dalla Commissione prevede un incremento delle esportazioni delle imprese dell'UE pari a 8 miliardi di EUR entro il 2035 e una crescita delle esportazioni del Vietnam verso l'UE pari a 15 miliardi di EUR; che è importante massimizzare le opportunità offerte dall'accordo nella maniera più inclusiva per le imprese, in particolare le PMI; |
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I. |
considerando che il Consiglio ha sottolineato che è nell'interesse dell'UE continuare a svolgere un ruolo di primo piano nell'attuazione dell'Agenda 2030 in modo coerente, globale ed efficace quale priorità fondamentale dell'UE, a beneficio dei suoi cittadini e per difendere la sua credibilità in Europa e nel mondo; che, nella lettera di incarico inviata a tutti i commissari designati, la presidente eletta von der Leyen ha insistito affinché ciascun commissario assicuri la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nel proprio ambito di competenza; |
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J. |
considerando che il Vietnam continua ad affrontare sfide in materia di sviluppo sostenibile e diritti umani, politici e civili, in particolare per quanto concerne la situazione delle minoranze, delle libertà fondamentali, della libertà di confessione religiosa e della libertà di stampa, nonché in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali (ad esempio sabbia, risorse ittiche e legname), alla gestione dei rifiuti e all'inquinamento; che l'UE e il Vietnam continuano ad avere posizioni diverse rispetto alle raccomandazioni degli organi internazionali che si occupano di diritti umani concernenti il Vietnam e all'attuazione di tali raccomandazioni, ad esempio quelle riguardanti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR); che il lavoro forzato dei prigionieri desta ancora preoccupazione in Vietnam; |
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K. |
considerando che, malgrado le riforme economiche e politiche avviate nel 1986, il Vietnam è ancora uno Stato monopartitico che non riconosce le libertà fondamentali come la libertà di associazione, la libertà di parola, la libertà di religione e la libertà di stampa; che la natura repressiva del regime e la violazione grave e sistematica dei diritti umani in Vietnam sono state documentate dal Servizio europeo per l'azione esterna nella relazione annuale dell'UE per il 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo, nella quale si evidenzia in particolare l'aumento del numero di prigionieri politici nel paese; |
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L. |
considerando che, nella sua risoluzione del 15 novembre 2018, ha invitato il governo vietnamita «ad abrogare, rivedere o modificare tutte le leggi repressive, in particolare il codice penale»; che il Vietnam non ha risposto a suddetto invito; che il paese non ha accettato alcuna delle raccomandazioni formulate nel quadro dell'ultimo esame periodico universale del marzo 2019 concernenti la modifica o l'abrogazione delle disposizioni illecite della legislazione penale; |
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M. |
considerando che l'ALS tra l'UE e il Vietnam riconosce l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi, come pure la promozione dell'acquacoltura sostenibile, e che l'articolo 13.9 prevede la cooperazione nella lotta contro la pesca INN; |
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N. |
considerando che alcuni prodotti a base di pesce, come i prodotti con i codici NC 1604 14 21 e 1604 14 26, non sono inclusi nel regime di esenzione dai dazi dell'ALS in ragione della sensibilità di tali prodotti per l'Unione europea; |
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O. |
considerando che è riconosciuto che la pesca INN costituisce una forma di criminalità organizzata dei mari che ha conseguenze ambientali e socioeconomiche disastrose in tutto il mondo e che crea concorrenza sleale per l'industria della pesca europea; |
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P. |
considerando che il Vietnam è il quarto maggiore produttore di pesce al mondo, seguito dall'Unione europea, e il quarto produttore di prodotti dell'acquacoltura; |
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Q. |
considerando che, in termini di valore, l'UE è il più grande operatore commerciale al mondo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con un volume di scambi pari a oltre 2,3 miliardi di EUR nel 2017; che l'UE importa oltre il 65 % dei prodotti della pesca che consuma e figura tra i maggiori investitori stranieri in Vietnam; |
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R. |
considerando che ad oggi il Vietnam ha assicurato la protezione di un prodotto ad indicazione geografica (IG) — Phú Quðc, una varietà di salsa di pesce — come denominazione di origine protetta (DOP) nell'ambito dei regimi di qualità dell'UE; che l'ALS prevede la protezione di 169 IG dell'UE per vini, bevande spiritose e prodotti alimentari in Vietnam e la protezione reciproca di 39 IG vietnamite nell'UE; |
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S. |
considerando che il Vietnam ha un mercato di 95 milioni di persone con tradizioni consolidate nel consumo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed è il secondo partner commerciale dell'UE nella regione dell'ASEAN; che la pesca potrebbe offrire un forte potenziale di crescita e benefici significativi alle piccole e medie imprese europee; che tale settore è di vitale interesse per la prosperità e l'innovazione europee; |
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1. |
sottolinea che l'ALS UE-Vietnam è l'accordo più moderno, completo e ambizioso mai concluso tra l'UE e un paese in via di sviluppo e dovrebbe fungere da punto di riferimento per l'impegno dell'UE nei confronti dei paesi in via di sviluppo, in particolare con la regione ASEAN; ricorda che il Vietnam continuerà a beneficiare del sistema di preferenze generalizzate (SPG) per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore dell'ALS; |
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2. |
osserva che i negoziati sono iniziati nel giugno 2012 e si sono conclusi, dopo 14 cicli negoziali, nel dicembre 2015; si rammarica dei successivi ritardi registrati nella presentazione dell'accordo per la firma e la ratifica, in particolare del ritardo da parte del Consiglio nel chiedere l'approvazione del Parlamento europeo in tempo utile prima delle elezioni europee; |
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3. |
pone in rilievo l'importanza economica e strategica dell'accordo, dal momento che l'UE e il Vietnam condividono obiettivi comuni, quali stimolare la crescita e l'occupazione, potenziare la competitività, combattere la povertà, rafforzare il sistema commerciale multilaterale basato su norme, conseguire gli OSS e sostenere i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori; sottolinea le considerazioni di ordine geopolitico che rendono i partner dell'UE nell'Estremo Oriente attori fondamentali con cui collaborare in un contesto geoeconomico locale complesso; |
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4. |
ricorda che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; sottolinea la necessità di rispettare il principio della coerenza delle politiche con gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, come previsto dall'articolo 208 TFUE; |
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5. |
evidenzia l'importanza dell'accordo in termini di competitività delle imprese dell'UE nella regione; osserva che le imprese europee fanno fronte a un aumento della concorrenza dei paesi con cui il Vietnam ha già concluso ALS, segnatamente il CPTPP; |
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6. |
auspica che l'accordo, unitamente all'ALS UE-Singapore, consentirà di compiere ulteriori progressi nella definizione di norme e standard elevati nella regione ASEAN, contribuendo a gettare le basi per un futuro accordo interregionale in materia di scambi e di investimenti; sottolinea che l'accordo trasmette inoltre un forte messaggio a favore di un commercio libero, equo e reciproco in un periodo segnato da crescenti tendenze protezionistiche e da importanti sfide per il commercio multilaterale basato su norme; evidenzia che l'accordo aiuta l'UE a rafforzare la propria presenza nella regione ASEAN, in considerazione della recente conclusione del RCEP e dell'entrata in vigore del CPTPP; sottolinea inoltre che l'accordo consente all'UE di promuovere i propri standard e i propri valori nella regione; ribadisce il suo pieno sostegno al multilateralismo e l'importanza di realizzare una riforma sostenibile e ambiziosa dell'OMC in grado di assicurare un commercio internazionale basato su norme; |
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7. |
sottolinea che l'accordo eliminerà oltre il 99 % delle tariffe (10); osserva che il Vietnam liberalizzerà il 65 % dei dazi all'importazione sulle esportazioni dell'UE non appena l'accordo entrerà vigore, mentre i dazi restanti saranno gradualmente eliminati nell'arco di 10 anni; rileva inoltre che l'UE liberalizzerà il 71 % delle sue importazioni al momento dell'entrata in vigore dell'accordo e che il 99 % delle importazioni sarà esente da dazi dopo un periodo di sette anni; segnala che l'accordo conterrà anche disposizioni specifiche per affrontare la questione degli ostacoli non tariffari alle esportazioni dell'UE, che spesso costituiscono una notevole difficoltà per le PMI; ritiene che l'ALS UE-Vietnam possa contribuire a far fronte al disavanzo commerciale dell'UE con il Vietnam, sfruttando il potenziale di crescita del paese ASEAN nei prossimi anni; |
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8. |
evidenzia l'importanza di garantire l'efficacia e la certezza dei controlli, anche attraverso una rafforzata cooperazione doganale in Europa, al fine di evitare che l'accordo diventi un ponte d'ingresso per le merci di altri paesi sul territorio europeo; |
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9. |
prende atto del miglioramento dell'accesso agli appalti pubblici vietnamiti nel quadro del presente accordo, in linea con l'accordo sugli appalti pubblici (AAP), in quanto il Vietnam non è ancora membro dell'AAP; evidenzia che il capitolo sugli appalti pubblici dell'ALS UE-Vietnam raggiunge un grado di trasparenza e di equità procedurale paragonabile ad altri ALS che l'UE ha sottoscritto con paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo più avanzati; sottolinea che l'accordo non deve limitare le norme nazionali in materia di appalti o lo spazio di manovra nel settore degli appalti per quanto riguarda la fissazione dei requisiti riguardanti l'oggetto dell'appalto e le rivendicazioni relative, ad esempio, alle condizioni ambientali, lavorative e di occupazione; |
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10. |
si compiace del fatto che le disposizioni relative alle norme in materia di origine incluse nell'ALS UE-Vietnam seguano l'approccio dell'UE e che le loro caratteristiche principali siano identiche a quelle previste dall'SPG dell'UE, nonché dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e Singapore; invita la Commissione a controllare l'attuazione corretta e fedele di tali norme, prestando particolare attenzione ai contenuti nazionali, e a intensificare la lotta contro qualsiasi tipo di manipolazione e abuso, come il riconfezionamento dei prodotti provenienti da paesi terzi; |
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11. |
osserva che il Vietnam non potrà più ricorrere al cumulo da altri partner commerciali beneficiari dell'SPG nella regione al fine di potersi conformare alle norme in materia di origine; sottolinea che le norme in materia di origine negli ALS non dovrebbero interrompere inutilmente le catene del valore esistenti, in particolare con i paesi che attualmente beneficiano dell'SPG, dell'SPG+ o del regime «Tutto tranne le armi»; |
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12. |
pone in evidenza il fatto che circa 169 indicazioni geografiche dell'UE beneficeranno del riconoscimento e della protezione sul mercato vietnamita a un livello comparabile a quello della legislazione dell'UE, in considerazione del fatto che il Vietnam è un importante mercato di esportazione in Asia per le esportazioni di prodotti alimentari e bevande dell'UE; ritiene che tale elenco dovrebbe essere ampliato nel prossimo futuro; sottolinea inoltre che le disposizioni dell'ALS potrebbero avere un'incidenza negativa su alcuni settori agricoli dell'UE, tra cui quello del riso; invita a tale riguardo la Commissione a monitorare costantemente il flusso di importazioni di tali prodotti sensibili e ad avvalersi appieno delle disposizioni del regolamento sulla clausola di salvaguardia ogniqualvolta siano rispettati i requisiti giuridici ed economici, al fine di evitare eventuali effetti negativi sui settori agricoli dell'UE quale conseguenza diretta dell'attuazione dell'ALS; |
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13. |
accoglie con favore il solido capitolo relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie, che istituirà un'unica procedura trasparente per l'approvazione delle esportazioni di generi alimentari dall'Unione europea in Vietnam al fine di accelerare l'approvazione delle domande relative alle esportazioni dell'UE ed evitare un trattamento discriminatorio; si congratula per l'impegno del Vietnam ad applicare gli stessi requisiti in materia di importazione ai prodotti simili provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE; |
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14. |
ricorda che, in termini di servizi, il Vietnam supera già gli impegni assunti nell'ambito dell'OMC, prevede un accesso notevolmente migliore in una serie di sottosettori di attività e offre un nuovo accesso al mercato in settori quali i servizi di imballaggio, le fiere commerciali, i servizi di esposizione o il noleggio/leasing; sottolinea che il Vietnam ha istituito per la prima volta servizi transfrontalieri di istruzione superiore; accoglie con favore l'utilizzo di un elenco positivo nel piano dei servizi; |
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15. |
rammenta che una celere ratifica dell'ALS UE-Vietnam può contribuire a che il Vietnam compia progressi nel miglioramento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e può garantire i più elevati standard di produzione e la migliore qualità per i consumatori; evidenzia che il Vietnam aderirà ai trattati Internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), che fissano norme per prevenire l'accesso o l'uso non autorizzato del lavoro creativo online, proteggere i diritti dei titolari e affrontare le sfide per i DPI poste dalle nuove tecnologie e dai nuovi metodi di comunicazione; sottolinea l'importanza strategica della capacità di definire norme in una regione che assiste a tendenze di dissociazione sul fronte normativo e della standardizzazione; ribadisce che l'assenza di solidi quadri normativi potrebbe determinare una corsa al ribasso e una concorrenza negativa per quanto riguarda importanti disposizioni giuridiche; evidenzia che la promozione dell'accesso ai medicinali rimane un pilastro essenziale della politica dell'UE e che le disposizioni in materia di DPI contenute nell'accordo per quanto riguarda i prodotti farmaceutici sono specificamente adattate al livello di sviluppo, all'attuale quadro normativo e alle preoccupazioni in termini di salute pubblica del Vietnam; |
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16. |
si rammarica che l'accordo non contenga un capitolo dedicato alle PMI, ma osserva tuttavia che diverse sue parti includono disposizioni relative alle PMI; sottolinea che la fase di attuazione sarà cruciale per l'introduzione di un piano d'azione che aiuti le PMI a sfruttare le opportunità offerte dall'accordo, iniziando da un aumento della trasparenza e dalla diffusione di tutte le informazioni pertinenti, dal momento che questo settore dell'economia è di vitale interesse per la prosperità e l'innovazione in Europa; ritiene che, nell'ambito di un'eventuale revisione dell'accordo, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di introdurre un capitolo dedicato alle PMI; |
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17. |
accoglie con favore le disposizioni relative alla cooperazione in materia di benessere degli animali, ivi inclusi l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità ai fini dell'elaborazione di norme rigorose in questo settore, e incoraggia le parti ad avvalersi appieno di tali disposizioni; esorta le parti a definire quanto prima un piano d'azione per la cooperazione in materia di benessere degli animali, incluso un programma di formazione, sviluppo delle capacità e assistenza nel quadro dell'accordo, al fine di salvaguardare il benessere degli animali durante l'abbattimento e migliorare la tutela degli animali in azienda e durante il trasporto in Vietnam; |
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18. |
sottolinea che l'accordo specifica il diritto dell'UE di applicare le proprie norme a tutti i beni e servizi venduti nell'UE, ricordando il principio di precauzione dell'Unione; pone in evidenza che le rigorose norme dell'UE, presenti anche nei contratti collettivi, nei regolamenti e nelle leggi nazionali, non dovrebbero mai essere considerate ostacoli al commercio; |
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19. |
deplora che l'accordo non contenga una disposizione sui trasferimenti transfrontalieri di dati; ritiene che in una revisione futura dell'accordo si debba includere tale disposizione, rispettando la normativa dell'UE in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata, e sottolinea che qualsiasi risultato futuro deve ottenere l'approvazione del Parlamento; osserva, a tale riguardo, che il regolamento generale sulla protezione dei dati è pienamente compatibile con le eccezioni generali previste dal GATS; |
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20. |
evidenzia che l'ALS UE-Vietnam comprende un capitolo esaustivo e vincolante sul commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS), che tratta questioni ambientali e lavorative, sulla base di convenzioni e norme multilaterali ampiamente accettate; sottolinea che l'applicabilità del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile potrebbe essere notevolmente migliorata, anzitutto prendendo in considerazione come ultima risorsa, tra i vari metodi di esecuzione, un meccanismo basato su sanzioni e, in secondo luogo, mediante una riforma del sistema del gruppo consultivo interno, come ripetutamente chiesto dal Parlamento e come indicato nella lettera di incarico del nuovo commissario dell'UE per il commercio; sottolinea che il capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile è concepito per contribuire agli obiettivi più ampi delle politiche dell'UE, segnatamente concernenti la crescita inclusiva, la lotta ai cambiamenti climatici, la promozione dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori, e, più in generale, la tutela dei valori dell'UE; evidenzia che l'accordo rappresenta anche uno strumento per lo sviluppo e il progresso sociale in Vietnam, sostenendo gli sforzi del paese per migliorare i diritti dei lavoratori e rafforzare la protezione sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente; chiede che dei gruppi consultivi interni ampi e indipendenti siano tempestivamente creati e resi operativi e invita la Commissione a collaborare strettamente con le autorità vietnamite, fornendo loro il sostegno necessario; invita il comitato misto ad adoperarsi immediatamente per rafforzare l'applicazione delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile; |
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21. |
chiede di istituire un comitato misto dell'Assemblea nazionale vietnamita e del Parlamento europeo al fine di migliorare il coordinamento e la revisione delle misure contenute nel capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, nonché l'attuazione dell'accordo nel suo complesso; si compiace della posizione espressa dal presidente dell'Assemblea nazionale vietnamita a favore di tale invito a intervenire, e chiede la rapida negoziazione di un memorandum d'intesa tra i due parlamenti; |
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22. |
accoglie con favore le misure concrete finora adottate dal governo vietnamita, tra cui la modifica della legislazione sul lavoro e del quadro giuridico relativo all'età minima sul lavoro, volte all'abolizione del lavoro minorile e all'assunzione di impegni in materia di non discriminazione e parità di genere sul lavoro; si attende che tale nuova legislazione sia completata da decreti attuativi e sia pienamente applicata dalle autorità vietnamite quanto prima; |
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23. |
prende atto della diminuzione del lavoro minorile in Vietnam negli ultimi anni, ricordano che il Vietnam è stato il primo paese in Asia e il secondo nel mondo a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; invita inoltre il governo vietnamita a presentare una tabella di marcia ambiziosa per l'eliminazione del lavoro minorile entro il 2025 e a porre fine al lavoro forzato, alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani entro il 2030; attende con interesse la valutazione dell'ILO in tempo utile prima della ratifica dell'accordo; chiede all'UE e al Vietnam di collaborare al fine di elaborare un piano d'azione per la lotta al lavoro minorile, accompagnato dai programmi dell'UE esistenti, che comprenda il necessario quadro in materia di dovere di diligenza per le imprese; |
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24. |
sottolinea tuttavia che, nonostante detti progressi, rimangono ancora da affrontare sfide importanti, esorta le autorità vietnamite a impegnarsi maggiormente a favore di un programma progressivo in materia di diritti dei lavoratori attraverso misure concrete e si compiace, a tal proposito, dell'approvazione della riforma del codice del lavoro, avvenuta il 20 novembre 2019; accoglie inoltre con favore la ratifica della fondamentale convenzione dell'ILO n. 98 (contrattazione collettiva), del 14 giugno 2019, e l'impegno assunto dal governo vietnamita di ratificare altre due convenzioni fondamentali non ancora ratificate, segnatamente la n. 105 (abolizione del lavoro forzato) nel 2020 e la n. 87 (libertà di associazione) nel 2023, chiedendo altresì alle autorità del paese di fornire una tabella di marcia attendibile per dette ratifiche; pone in evidenza il ruolo chiave dei decreti attuativi nell'attuazione del codice del lavoro rivisto e delle convenzioni ILO ratificate e sottolinea, pertanto, la necessità che i decreti attuativi del codice del lavoro rivisto integrino i principi delle convenzioni ILO n. 105 e 87; evidenzia la sua volontà di prendere parte a un dialogo attivo su tale questione; invita il governo vietnamita a informare regolarmente l'UE in merito ai progressi compiuti relativamente alla ratifica e all'attuazione di tali convenzioni ancora in sospeso; ricorda l'importanza di detti impegni, che rappresentano tendenze realmente positive in un paese in via di sviluppo, sottolineando al contempo il ruolo essenziale di un'efficace attuazione delle disposizioni in materia di diritti umani, delle convenzioni ILO e della tutela dell'ambiente; sottolinea che i criteri specifici previsti nella legislazione di attuazione, quali soglie e formalità di registrazione, non dovrebbero impedire, nella pratica, alle organizzazioni indipendenti di competere con le organizzazioni statali; pone inoltre in evidenza che la legislazione penale dovrebbe essere allineata alle pertinenti convenzioni dell'ILO; sottolinea che gli obblighi del Vietnam derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e il codice del lavoro recentemente rivisto dovrebbero essere applicati in modo da non rendere praticamente impossibile l'esercizio delle libertà, in particolare per quanto riguarda la libertà di riunione di sindacati indipendenti; elogia la posizione assunta dall'UE per quanto riguarda le condizioni previe alla ratifica; |
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25. |
accoglie con favore l'obiettivo di cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio dell'agenda dell'ILO per il lavoro dignitoso, in particolare i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva per tutti, compresi i giovani, le donne e le persone con disabilità; chiede di garantire un avvio rapido e significativo di tale cooperazione; |
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26. |
osserva che il Vietnam è uno dei paesi più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare i fenomeni metereologici estremi, come le tempeste e le inondazioni; esorta il governo vietnamita a introdurre efficaci misure di adattamento e a garantire l'adeguata applicazione della legislazione relativa alla protezione dell'ambiente e della biodiversità; |
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27. |
si compiace dell'impegno ad attuare in modo efficace gli accordi multilaterali in materia di ambiente, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, e a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile della fauna selvatica, della biodiversità e delle foreste; ricorda che il Vietnam è uno dei paesi maggiormente attivi, all'interno della più ampia regione dell'ASEAN, nel mostrare il proprio impegno a favore dell'agenda dell'accordo di Parigi; pone in evidenza che una celere ratifica dell'ALS UE-Vietnam, così come il pieno rispetto e l'efficace attuazione dell'accordo di Parigi, contribuirà a garantire i più elevati standard possibili in materia di protezione dell'ambiente nella regione; |
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28. |
sottolinea l'importanza strategica del Vietnam quale partner essenziale dell'UE nel Sud-est asiatico e tra i paesi dell'ASEAN, in particolare, ma non esclusivamente, in relazione ai negoziati in materia di cambiamenti climatici, buona governance, sviluppo sostenibile, progresso economico e sociale e lotta al terrorismo; pone l'accento sulla necessità che il Vietnam diventi un partner per la promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche; osserva che il Vietnam detiene la presidenza dell'ASEAN per il 2020; sottolinea la necessità di rispettare e attuare pienamente l'accordo di Parigi da parte dell'UE e del Vietnam; |
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29. |
si compiace dell'accordo tra l'UE e il governo del Vietnam, firmato il 17 ottobre 2019, che istituisce un quadro per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi; sottolinea che il Vietnam è stato il secondo paese partner in Asia a firmare un accordo quadro di partecipazione con l'UE; evidenzia che l'accordo rappresenta un significativo passo in avanti nelle relazioni tra l'UE e il Vietnam; |
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30. |
ricorda che l'accordo prevede misure specifiche per la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e per promuovere un settore della pesca sostenibile e responsabile, compresa l'acquacoltura; riconosce, in tal senso, l'impegno del Vietnam nella lotta alla pesca INN mediante la domanda di adesione, come membro a pieno titolo, alla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), l'adesione ufficiale all'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, l'adozione, nel 2017, della legge riveduta sulla pesca, che tiene in considerazione gli obblighi e gli accordi internazionali e regionali, nonché le raccomandazioni della Commissione, e l'attuazione di un piano d'azione nazionale per contrastare la pesca INN; |
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31. |
riconosce, tuttavia, le enormi sfide cui le autorità vietnamite devono ancor far fronte in relazione alla sovraccapacità della flotta peschereccia del paese, che è estremamente frammentata, e all'eccessivo sfruttamento delle risorse marine, osservando che il Vietnam ha ricevuto un «cartellino giallo» e constatando anche le misure già intraprese per migliorare la situazione; chiede ulteriori azioni, in linea con i risultati della missione di valutazione del novembre 2019, e un monitoraggio continuo e controlli scrupolosi in relazione agli sforzi del Vietnam intesi a garantire che il paese continui a compiere progressi nella lotta alla pesca INN e ad assicurare la piena tracciabilità dei prodotti della pesca che entrano nel mercato dell'Unione, al fine di escludere le importazioni illegali; ricorda che la revoca del cartellino giallo deve essere subordinata alla piena ed efficace attuazione di tutte le raccomandazioni formulate dall'Unione nel 2017; invita la Commissione a prevedere misure di salvaguardia per i prodotti della pesca nel quadro di futuri accordi, come la possibilità di sospendere le tariffe preferenziali, fino a quando il cartellino giallo per la pesca INN non sarà revocato; |
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32. |
prende atto dell'impegno del Vietnam di far fronte al disboscamento illegale e alla deforestazione mediante la conclusione di un accordo di partenariato volontario sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio (VPA/FLEGT) con l'UE; osserva che tale accordo è in vigore dal 1o giugno 2019 e introduce obblighi vincolanti relativi al dovere di diligenza per gli importatori; accoglie con favore la partecipazione aperta e costruttiva a tale processo di tutte le pertinenti parti interessate del Vietnam; |
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33. |
sottolinea l'importanza fondamentale dell'efficace attuazione di tutti i capitoli e di tutte le disposizioni dell'accordo, dall'accesso al mercato allo sviluppo sostenibile e al rispetto di tutti gli impegni; ritiene che tutte le disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile debbano essere interpretate come fonti di obblighi giuridici nel diritto internazionale e nell'accordo di libero scambio; sottolinea, in tale contesto, il nuovo ruolo di responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali, che lavorerà direttamente sotto la guida del commissario per il commercio, e l'impegno della commissione per il commercio internazionale del Parlamento ad assumere un ruolo attivo nel monitoraggio dell'attuazione degli impegni a titolo dell'ALS UE-Vietnam; evidenzia altresì che le imprese europee, in particolare le PMI, devono essere incoraggiate a sfruttare appieno i vantaggi offerti dall'accordo e che occorre risolvere immediatamente qualsiasi ostacolo in merito all'attuazione; |
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34. |
sottolinea che l'entrata in vigore dell'accordo creerà le condizioni per una cooperazione importante e proficua tra le due parti, al fine di un'efficace attuazione delle disposizioni sullo sviluppo sostenibile, che potrebbe migliorare la situazione politica e dei diritti umani nel paese; sottolinea che una corretta attuazione dell'ALS UE-Vietnam può far progredire quest'ultimo relativamente al rispetto delle norme europee in materia di ambiente, diritti umani, buona governance e responsabilità sociale delle imprese; accoglie con favore, in tale contesto, l'impegno del Vietnam a presentare il suo piano nazionale di attuazione per conformarsi alle disposizioni dell'ALS UE-Vietnam; |
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35. |
ricorda l'esperienza precedente, la quale dimostra che una corretta attuazione degli ALS e la presenza delle imprese dell'UE sul campo possono determinare miglioramenti della situazione dei diritti umani, della responsabilità sociale delle imprese e delle norme ambientali; chiede alle imprese dell'UE di continuare a svolgere un ruolo importante nel connettere le norme alle buone prassi, al fine di creare il contesto imprenditoriale più adatto e sostenibile in Vietnam mediante l'ALS UE-Vietnam; |
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36. |
invita a impostare un monitoraggio dettagliato e rigoroso dell'accordo e ad adoperarsi al fine di garantire che le carenze siano rapidamente affrontate insieme al nostro partner commerciale; sollecita l'UE a sostenere le necessarie misure di sviluppo delle capacità e chiede un'assistenza tecnica specifica per aiutare il Vietnam a rispettare i propri impegni tramite progetti e competenze, in particolare in relazione alle disposizioni ambientali e in materia di lavoro; ricorda alla Commissione l'obbligo di informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'attuazione dell'ALS UE-Vietnam; |
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37. |
sottolinea che il coinvolgimento della società civile indipendente e delle parti sociali nel controllo dell'attuazione dell'accordo è fondamentale e chiede la preparazione e la rapida istituzione di gruppi consultivi interni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, nonché una rappresentanza ampia ed equilibrata, in seno a detti gruppi, delle organizzazioni della società civile indipendenti, libere e diversificate, ivi compresi i difensori dei diritti umani e le organizzazioni vietnamite indipendenti che operano nei settori dell'ambiente e del lavoro; sostiene gli sforzi delle organizzazioni della società civile in Vietnam volti a elaborare proposte in tal senso e le azioni finalizzate allo sviluppo di capacità; |
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38. |
ricorda che le relazioni tra UE e Vietnam si fondano sull'accordo di partenariato e cooperazione (APC), che comprende ambiti non economici, tra cui il dialogo politico, i diritti umani, l'istruzione, la scienza e la tecnologia, la giustizia e l'asilo, e la migrazione; |
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39. |
prende atto del legame giuridico e istituzionale tra l'ALS e l'APC, che garantisce che i diritti umani occupino un posto centrale nelle relazioni UE-Vietnam; sottolinea l'importanza di tendenze realmente positive in termini di diritti umani ai fini di una rapida ratifica dell'accordo in esame e invita le autorità vietnamite ad approvare misure concrete per migliorare la situazione come indice del loro impegno; ricorda la sua richiesta del 15 novembre 2018, segnatamente in merito alla riforma del diritto penale, alla pena di morte, ai prigionieri politici e alle libertà fondamentali; esorta le Parti ad avvalersi appieno degli accordi al fine di migliorare l'urgente situazione dei diritti umani in Vietnam e sottolinea l'importanza di un ambizioso dialogo in materia di diritti umani tra UE e Vietnam; evidenzia che l'articolo 1 dell'APC contiene una clausola standard sui diritti umani che può attivare misure adeguate, compresa, in ultima istanza, la sospensione immediata dell'APC, e implicitamente dell'ALS UE-Vietnam, o di parti dello stesso; |
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40. |
deplora che la Commissione non sia riuscita a realizzare una valutazione d'impatto esaustiva dell'ALS per quanto concerne i diritti umani; invita la Commissione a effettuare tale valutazione; chiede alla Commissione di integrare sistematicamente e gradualmente i diritti umani nelle sue valutazioni d'impatto, segnatamente per gli accordi commerciali che hanno conseguenze economiche, sociali e ambientali significative; evidenzia che la Commissione si è altresì impegnata a effettuare una valutazione ex post dell'impatto economico, sociale e ambientale; |
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41. |
invita l'UE e il Vietnam a istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio in materia di diritti umani nonché un meccanismo indipendente per il trattamento delle denunce, che fornisca ai cittadini coinvolti e alle parti interessate locali coinvolte un efficace mezzo di ricorso e uno strumento per far fronte alle potenziali conseguenze negative per i diritti umani, in particolare tramite l'applicazione del meccanismo di composizione delle controversie tra Stati al capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile; |
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42. |
esprime preoccupazione in merito all'attuazione della nuova legge sulla sicurezza informatica, segnatamente per quanto riguarda la localizzazione e gli obblighi di informativa, la sorveglianza e il controllo online e le misure per la protezione dei dati personali, che non sono compatibili con l'agenda commerciale dell'UE per la liberalizzazione e basata su valori; accoglie con favore la volontà di impegnarsi a favore di un dialogo intenso, compreso l'impegno del presidente dell'Assemblea nazionale del Vietnam di includere entrambi i parlamenti nella discussione e nella deliberazione dei decreti attuativi; invita altresì le autorità vietnamite ad adottare misure concrete e plaude all'assistenza dell'UE in tal senso; |
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43. |
ricorda che l'articolo 8 TFUE dispone che «in tutte le sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne»; accoglie con favore il fatto che sia il Vietnam sia l'UE abbiano firmato la dichiarazione di Buenos Aires dell'OMC sulle donne e sul commercio e invita le Parti a rafforzare gli impegni in materia di genere e commercio nell'ambito dell'accordo; chiede un miglioramento delle condizioni delle donne affinché possano trarre beneficio da tale accordo, anche attraverso lo sviluppo delle capacità delle donne sul lavoro e nelle imprese, la promozione della rappresentanza femminile nel processo decisionale e nelle posizioni di autorità, nonché il miglioramento dell'accesso, della partecipazione e della leadership femminili negli ambiti della scienza, della tecnologia e dell'innovazione; ricorda l'impegno della Commissione a includere dei capitoli relativi al genere nei futuri accordi commerciali dell'UE, compresi quelli concordati successivamente alla conclusione dell'accordo in esame; invita l'UE e il Vietnam a impegnarsi a valutare l'attuazione dell'accordo e a inserire un capitolo specifico relativo al genere e al commercio nella sua revisione futura; |
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44. |
chiede l'immediato rilascio di tutti i prigionieri politici e dei membri della società civile quali blogger o sindacalisti indipendenti, attualmente detenuti o condannati, segnatamente quelli elencati nelle risoluzioni del Parlamento del 14 dicembre 2017 e del 15 novembre 2018; |
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45. |
invita la Commissione e il SEAE a riferire formalmente al Parlamento in merito all'impegno profuso dal Vietnam per compiere progressi su una serie di questioni riguardanti i diritti umani, come riferito nella sua risoluzione del 17 dicembre 2015 (11); |
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46. |
sottolinea che l'accordo ha già promosso cambiamenti in molti settori tramite il dialogo e ritiene che l'accordo costituisca la base per apportare ulteriori miglioramenti a favore delle persone tramite il dialogo; |
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47. |
accoglie con favore l'accordo, che creerà maggiori opportunità di scambi commerciali liberi ed equi tra l'UE e il Vietnam; ritiene che l'approvazione del Parlamento europeo sia giustificata, visto che il Vietnam si adopera per migliorare la situazione dei diritti civili e del lavoro nella prospettiva dell'adempimento dei propri impegni; |
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48. |
invita il Consiglio ad adottare rapidamente l'accordo; |
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49. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al SEAE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica socialista del Vietnam. |
(1) GU L 329 del 3.12.2016, pag. 8.
(2) Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(3) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
(4) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 122.
(5) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 73.
(6) Testi approvati, P8_TA(2018)0459.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/en/64308
(8) Cfr.: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
(9) Testi approvati, P9_TA(2020)0026.
(10) Esportazioni dell'UE verso il Vietnam: il 65 % dei dazi scomparirà non appena l'ALS entrerà in vigore, mentre i restanti dazi saranno progressivamente eliminati nell'arco di un periodo massimo di 10 anni (ad esempio, al fine di proteggere il settore automobilistico vietnamita dalla concorrenza europea, i dazi sulle autovetture rimarranno attivi per l'intero periodo di 10 anni); esportazioni vietnamite verso l'UE: il 71 % dei dazi scomparirà al momento dell'entrata in vigore, mentre i dazi restanti saranno progressivamente eliminati nell'arco di sette anni.
(11) Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2015 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 141).
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/77 |
P9_TA(2020)0028
Accordo UE-Vietnam sulla protezione degli investimenti ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (05931/2019 — C9-0020/2019 — 2018/0358(NLE))
(Approvazione)
(2021/C 294/12)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (05931/2019), |
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— |
visto il progetto di accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (05932/2019), |
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— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0020/2019), |
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— |
vista la sua risoluzione non legislativa del 12 febbraio 2020 (1) sul progetto di decisione, |
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— |
visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento, |
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— |
visto il parere della commissione per lo sviluppo, |
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— |
vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0002/2020), |
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1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica socialista del Vietnam. |
(1) Testi approvati, P9_TA(2020)0029.
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/78 |
P9_TA(2020)0029
Accordo UE-Vietnam sulla protezione degli investimenti (risoluzione)
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (05931/2019 — C9-0020/2019 — 2018/0358M(NLE))
(2021/C 294/13)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (05931/2019), |
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— |
visto il progetto di accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (05932/2019), |
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— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C9-0020/2019), |
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— |
viste le direttive di negoziato del 23 aprile 2007 per un accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), che sono state integrate nell'ottobre 2013 al fine di includere la protezione degli investimenti, |
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— |
vista la decisione del Consiglio del 22 dicembre 2009 di avviare negoziati bilaterali per accordi di libero scambio con i singoli Stati membri dell'ASEAN, |
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visto l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012 ed entrato in vigore nell'ottobre 2016 (1), |
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vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (2), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (3), |
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— |
vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti (4), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497), |
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visto il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017 nel procedimento 2/15 (5), emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, richiesto dalla Commissione il 10 luglio 2015, |
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vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 sul Vietnam (6), |
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vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2017 sulla libertà di espressione in Vietnam, in particolare il caso di Nguyen Van Hoa (7), |
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vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sul Vietnam, in particolare la situazione dei prigionieri politici (8), |
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— |
vista la decisione della Mediatrice europea, del 26 febbraio 2016, nel caso 1409/2014/MHZ sulla mancata esecuzione da parte della Commissione europea di una valutazione d'impatto sui diritti umani prima della conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (9), |
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— |
vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2018 sul contributo dell'UE a uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali ed altre imprese con caratteristiche transnazionali con riferimento ai diritti umani (10), |
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viste le norme della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) in materia di trasparenza nell'arbitrato tra investitore e Stato basato sui trattati (11), |
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— |
visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il suo titolo V sull'azione esterna dell'Unione, |
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— |
viste le conclusioni del Consiglio sul lavoro minorile, del 20 giugno 2016, che hanno invitato la Commissione a continuare a esplorare modalità per utilizzare in modo più efficiente gli strumenti commerciali dell'Unione europea, tra cui gli accordi di libero scambio, al fine di contrastare il lavoro minorile, |
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— |
viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 su imprese e diritti umani, che hanno stabilito che «l'UE riconosce che il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e la sua integrazione nelle catene di valore e di approvvigionamento e nelle operazioni delle imprese sono indispensabili per lo sviluppo sostenibile e il conseguimento degli SDG» e che «tutti i partenariati volti all'attuazione degli SDG dovrebbero basarsi sul rispetto dei diritti umani e sulla condotta responsabile delle imprese» e hanno altresì incoraggiato «le imprese dell'UE a istituire meccanismi di reclamo a livello operativo o a creare iniziative congiunte in materia di reclamo tra imprese», |
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— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare la parte quinta, titoli I, II e V, e in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), |
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— |
vista la sua risoluzione legislativa del 12 febbraio 2020 (12) sulla proposta di decisione del Consiglio, |
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— |
visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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— |
visti i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo, |
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— |
vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0014/2020), |
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A. |
considerando che l'UE è il principale destinatario e la principale fonte di investimenti esteri diretti (IED) al mondo; |
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B. |
considerando che l'UE si colloca al quinto posto su 80 investitori esteri diretti in Vietnam; |
|
C. |
considerando che il Vietnam è un'economia dinamica, che vanta la classe media in più rapida crescita dell'ASEAN ed è caratterizza da una forza lavoro giovane e dinamica, da un alto tasso di alfabetizzazione, da un elevato livello di istruzione, da salari relativamente bassi, da una buona connettività e da una posizione centrale all'interno dell'ASEAN; |
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D. |
considerando che le esigenze del Vietnam in termini di infrastrutture e investimenti superano di gran lunga i fondi pubblici attualmente disponibili; |
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E. |
considerando che, nel 2017, il Vietnam ha ricevuto IED per un valore pari all'8 % del suo PIL, ossia più del doppio del tasso percepito da economie di scala simile nella regione; |
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F. |
considerando che il notevole miglioramento, verificatosi in Vietnam nel corso degli ultimi decenni, del contesto commerciale, imprenditoriale e relativo agli investimenti è accolto favorevolmente; |
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G. |
considerando che attualmente sono in vigore più di 3 000 trattati internazionali di investimento e che gli Stati membri dell'UE sono parti di circa 1 400 trattati; |
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H. |
considerando che, dopo l'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'UE e Singapore, il presente accordo rappresenta il secondo accordo dedicato esclusivamente alla protezione degli investimenti concluso tra l'UE e un paese terzo, a seguito di discussioni tra le istituzioni sulla nuova architettura degli ALS dell'UE, sulla base del parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 maggio 2017, che servirà come punto di riferimento per i futuri impegni dell'UE con i suoi partner commerciali; |
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I. |
considerando che l'accordo annullerà e sostituirà i vigenti trattati bilaterali in materia di investimenti tra 21 Stati membri dell'UE e il Vietnam, che non comprendevano il nuovo approccio dell'UE in materia di protezione degli investimenti e il relativo meccanismo di attuazione, il sistema giurisdizionale pubblico per gli investimenti (ICS); |
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J. |
considerando che l'ICS è stato integrato nell'accordo CETA già ultimato, ratificato dal Parlamento il 15 febbraio 2017 e in attesa della ratifica da parte di diversi Stati membri, e che sostituisce così il sistema di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS); |
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K. |
considerando che il 30 aprile 2019 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che il meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati previsto dal CETA è compatibile con il diritto dell'UE (13); |
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L. |
considerando che le parti si sono impegnate a istituire un tribunale multilaterale per gli investimenti, iniziativa sostenuta attivamente e con continuità dal Parlamento; |
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M. |
considerando che il 20 marzo 2018 il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato che autorizzano la Commissione a negoziare, a nome dell'UE, una convenzione che istituisce un tribunale multilaterale per gli investimenti; che dette direttive di negoziato sono state rese pubbliche; |
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1. |
accoglie con favore il nuovo approccio dell'UE in materia di protezione degli investimenti e il relativo meccanismo di attuazione (ICS), che ha riformato l'ISDS e migliora la qualità degli approcci individuali dei trattati bilaterali in materia di investimenti conclusi dagli Stati membri dell'UE; sottolinea il fatto che l'ICS rappresenta un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di investimenti moderno, innovativo e riformato per quanto concerne le carenze procedurali dell'ISDS; osserva, inoltre, che si tratta di un cambiamento significativo nel livello di protezione sostanziale concesso agli investitori e nel modo in cui vengono risolte le controversie investitore-Stato; esprime preoccupazione per il fatto che l'ambito di applicazione si estenda poco oltre la mera non discriminazione tra investitori nazionali ed esteri; ricorda che l'istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti indipendente offrirebbe maggiore certezza giuridica a tutte le parti; accoglie con favore il solido impegno del Vietnam a favore del sistema commerciale multilaterale disciplinato da regole; |
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2. |
osserva che l'accordo garantirà un elevato livello di protezione degli investimenti e di certezza giuridica, salvaguardando al contempo il diritto delle parti di regolamentare e perseguire i legittimi obiettivi di politica pubblica, come la sanità pubblica, i servizi pubblici e la tutela dell'ambiente; evidenzia che l'accordo garantirà anche la trasparenza e la responsabilità; invita la Commissione a tenere ulteriormente conto della lotta ai cambiamenti climatici e del rispetto dell'accordo di Parigi nella tutela del diritto delle parti a legiferare, come avvenuto con il CETA; insiste sulla necessità di monitorare e riferire regolarmente al Parlamento europeo in merito all'utilizzo di tale disposizione da parte degli investitori europei; |
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3. |
sottolinea che l'accordo garantisce che gli investitori dell'UE in Vietnam ricevano un trattamento giusto ed equo, il che costituisce uno standard di tutela più elevato rispetto al trattamento riservato agli investitori nazionali; osserva che l'accordo protegge adeguatamente gli investitori dell'UE da un'espropriazione illegittima; ritiene che ciò dovrebbe andare di pari passo con la responsabilità per gli investitori di esercitare la dovuta diligenza per quanto concerne le prassi aziendali sostenibili, nel rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti umani e sul lavoro, nonché delle norme ambientali; |
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4. |
sottolinea che lo sviluppo economico e il multilateralismo sono strumenti importanti per migliorare la vita delle persone; fa notare che uno degli obiettivi dell'accordo sulla protezione degli investimenti (API) è quello di rafforzare le relazioni economiche, commerciali e di investimento tra l'Unione europea e il Vietnam conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, e di promuovere il commercio e gli investimenti nel pieno rispetto degli accordi e delle norme internazionalmente riconosciuti in materia di diritti umani, ambiente e lavoro; |
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5. |
ricorda che il Vietnam è un paese in via di sviluppo; evidenzia che, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'OSS 1 sull'eliminazione della povertà, l'OSS 8 sul lavoro dignitoso e l'OSS 10 relativo alla riduzione delle disuguaglianze, gli investimenti devono contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità, sostenere l'economia locale e rispettare pienamente la normativa nazionale, compresi i requisiti fiscali; |
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6. |
ricorda che l'ICS prevede l'istituzione di un tribunale permanente di primo grado per gli investimenti e di un tribunale di appello, i cui membri dovranno possedere qualifiche comparabili a quelle dei giudici della Corte internazionale di giustizia e dovranno dimostrare di possedere competenze in materia di diritto internazionale pubblico e non solo di diritto commerciale, oltre a soddisfare rigorose norme di indipendenza, imparzialità, integrità e di comportamento etico attraverso un codice di condotta vincolante inteso a prevenire conflitti di interesse diretti o indiretti; sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea ritiene che l'ICS rispetti pienamente il diritto dell'UE, come espresso nel suo parere 1/17; |
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7. |
accoglie con favore norme in materia di trasparenza applicabili ai procedimenti dinanzi ai tribunali, comprendenti le disposizioni che garantiscono che i documenti relativi alle cause siano accessibili al pubblico, che le udienze si tengano in pubblico e che le parti interessate siano autorizzate a presentare osservazioni; ritiene che una maggiore trasparenza contribuirà a infondere ai cittadini fiducia nel sistema, nonché a garantire che i tribunali per gli investimenti tengano effettivamente conto di tutti gli aspetti in materia di diritti umani e sviluppo sostenibile; accoglie inoltre con favore la chiarezza circa i motivi in base ai quali un investitore può presentare richiesta di impugnazione, il che garantisce un processo più trasparente ed equo; |
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8. |
sottolinea che soggetti terzi, quali le organizzazioni del lavoro e dell'ambiente, possono contribuire alla definizione di un ICS mediante note a titolo di amicus curiae; |
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9. |
sottolinea che il «forum shopping» (ricerca del foro più vantaggioso) non sarà possibile e che saranno evitate procedure multiple e parallele; |
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10. |
ricorda che l'accordo rappresenta un miglioramento rispetto alle disposizioni in materia di protezione degli investimenti nell'ambito del CETA, in quanto integra disposizioni relative agli obblighi per gli ex giudici, un codice di condotta per prevenire i conflitti di interessi e un tribunale d'appello pienamente operativo al momento della sua conclusione; |
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11. |
ritiene che l'istituzione di un tribunale d'appello potrebbe migliorare la qualità e la coerenza delle decisioni rispetto alla situazione attuale; |
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12. |
osserva che l'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'UE e il Vietnam non contiene un capitolo distinto sul commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS), poiché quest'ultimo si applica all'accesso al mercato degli investimenti in virtù dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam; sottolinea che l'accordo sulla protezione degli investimenti contiene altresì una disposizione che istituisce un collegamento istituzionale e giuridico con l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione (APC), nonché, nel suo preambolo, riferimenti precisi ai valori e ai principi in materia di commercio e di sviluppo sostenibile, come sancito dall'accordo di libero scambio UE-Vietnam, e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, garantendo in tal modo che i diritti umani occupino un posto centrale nella relazione UE-Vietnam; sottolinea la necessità che le parti e gli investitori rispettino tutte le pertinenti norme e tutti i pertinenti obblighi internazionali in materia di diritti umani; sottolinea le responsabilità degli investitori, come indicato nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; sottolinea inoltre che le disposizioni dell'accordo sulla protezione degli investimenti e dell'accordo di libero scambio tra UE e Vietnam devono essere attuate in modo complementare, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, ambientali e sociali e lo sviluppo sostenibile, quando esse sono applicate a norma del diritto delle parti di legiferare; sottolinea inoltre la necessità di garantire la coerenza con gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); |
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13. |
sottolinea l'importanza di tendenze realmente positive in termini di diritti umani ai fini di una rapida ratifica del presente accordo e invita le autorità vietnamite a delineare misure concrete per migliorare la situazione, in quanto segnale del loro impegno; rinnova le sue richieste relative alla riforma della legislazione penale, all'uso della pena di morte, ai prigionieri politici e alle libertà fondamentali; esorta le parti a servirsi pienamente degli accordi al fine di migliorare la situazione dei diritti umani in Vietnam e sottolinea l'importanza di un ambizioso dialogo in materia di diritti umani tra l'UE e il Vietnam; evidenzia che l'articolo 1 dell'APC contiene una clausola standard sui diritti umani che può attivare misure adeguate, compresa, in ultima istanza, la sospensione immediata dell'APC e, per estensione, dell'API, o di elementi dello stesso; |
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14. |
ribadisce che l'articolo 35 dell'APC e l'articolo 13 dell'ALS, abbinati a un sistema di valutazioni periodiche, forniscono gli strumenti per affrontare le questioni in materia di diritti umani legate all'attuazione dell'API ma devono essere accompagnati dal controllo da parte dell'UE e dei suoi Stati membri nonché di un meccanismo indipendente di monitoraggio e di denuncia, che fornisca ai cittadini e alle parti interessate coinvolti un efficace mezzo di ricorso e uno strumento per far fronte alle potenziali conseguenze negative per i diritti umani; |
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15. |
esprime preoccupazione in merito all'attuazione della nuova legge sulla sicurezza informatica, segnatamente per quanto riguarda la localizzazione o gli obblighi di informativa, la sorveglianza e il controllo online e le misure per la protezione dei dati personali, che non sono compatibili con l'agenda commerciale dell'UE per la liberalizzazione e basata su valori; accoglie con favore la volontà di impegnarsi per un dialogo intenso, compreso l'impegno del presidente dell'Assemblea nazionale del Vietnam di includere entrambi i parlamenti nella discussione e nella deliberazione dei decreti attuativi; invita le autorità vietnamite ad adottare misure concrete e plaude all'assistenza dell'UE in tal senso; |
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16. |
ricorda che l'articolo 8 TFUE sancisce che «nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne»; accoglie con favore il fatto che sia il Vietnam che l'UE abbiano firmato la dichiarazione di Buenos Aires dell'OMC sulle donne e sul commercio e invita le parti a rafforzare il proprio impegno in materia di genere e di scambi commerciali nel quadro del presente accordo; chiede un miglioramento delle condizioni delle donne affinché possano trarre beneficio da tale accordo, anche attraverso lo sviluppo delle capacità delle donne sul lavoro e nelle imprese, la promozione della rappresentanza femminile nel processo decisionale e nelle posizioni di autorità, nonché il miglioramento dell'accesso, della partecipazione e della leadership femminili negli ambiti della scienza, della tecnologia e dell'innovazione; |
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17. |
chiede all'UE e al Vietnam di collaborare al fine di elaborare un piano d'azione per la lotta contro il lavoro minorile, che comprenda il necessario quadro per le imprese; |
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18. |
accoglie con favore la decisione del Consiglio di rendere pubbliche le direttive di negoziato del 20 marzo 2018 sul tribunale multilaterale per gli investimenti e invita il Consiglio a rendere pubbliche tutte le precedenti direttive di negoziato sugli accordi in materia di scambi e investimenti; |
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19. |
sottolinea il fatto che l'accordo sostituirà i 21 trattati di investimento bilaterali esistenti tra gli Stati membri dell'UE e il Vietnam; ritiene che ciò costituisca un passo importante per aumentare la legittimità e l'accettazione del regime degli investimenti internazionali; |
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20. |
invita la Commissione ad adottare misure di accompagnamento per le piccole e medie imprese (PMI) al fine di rendere il presente accordo trasparente e accessibile; incoraggia la Commissione a proseguire i suoi lavori volti a rendere l'ICS più accessibile alle PMI; sottolinea il potenziale di crescita e i significativi benefici messi in questo modo a disposizione delle PMI europee, le quali sono di vitale interesse per la prosperità e l'innovazione europee; |
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21. |
sottolinea l'importanza che l'API potrebbe avere nel contribuire al miglioramento del tenore di vita, promuovere la prosperità e la stabilità e favorire l'avanzamento dello Stato di diritto, della buona governance, dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti umani in Vietnam, consentendo al contempo all'Unione di promuovere i suoi obiettivi di pace e stabilità nella regione; sottolinea che la tutela inequivocabile di tali valori universali è una condizione di qualsiasi accordo tra l'UE e un paese terzo; |
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22. |
ritiene che l'approvazione dell'accordo in oggetto proteggerà con forza gli investitori di entrambe le parti e i loro investimenti, salvaguardando nel contempo il diritto dei governi a legiferare, e creerà maggiori opportunità per lo sviluppo di un commercio libero ed equo tra l'UE e il Vietnam; invita gli Stati membri a ratificare rapidamente l'accordo al fine di garantire che tutte le parti interessate possano trarre vantaggio da esso il prima possibile, alla luce degli sforzi compiuti dal Vietnam per migliorare la situazione dei diritti civili e del lavoro conformemente agli impegni assunti; |
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23. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica socialista del Vietnam. |
(1) GU L 329 del 3.12.2016, pag. 8.
(2) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.
(3) GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40.
(4) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
(5) Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(6) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 122.
(7) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 73.
(8) Testi approvati, P8_TA(2018)0459.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
(10) GU C 11 del 13.1.2020, pag. 36.
(11) https://uncitral.un.org/fr/texts/arbitration/contractualtexts/transparency
(12) Testi approvati, P9_TA(2020)0028.
(13) Parere della Corte di giustizia del 30 aprile 2019, 1/17.
Giovedì 13 febbraio 2020
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23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/83 |
P9_TA(2020)0038
Sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0631 — C8-0150/2019 — 2018/0330B(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2021/C 294/14)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2018)0631), |
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vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 21 marzo 2019 di scindere la proposta della Commissione e di autorizzare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a elaborare una relazione legislativa distinta per le disposizioni concernenti il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO), segnatamente i considerando da 80 a 83, 102, 114 e 115 e l'articolo 80 della proposta della Commissione; |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0150/2019), |
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visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, |
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visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1), |
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visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019 (2), |
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visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2019, di approvare detta posizione, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visti gli articoli 59 e 40 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0022/2019), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2018)0330B
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/493.)