ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 289

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
19 luglio 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 289/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 289/02

Causa C-635/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite annuali del biossido di azoto (NO2) in talune zone e agglomerati della Germania – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento il più breve possibile – Misure appropriate]

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2021/C 289/03

Causa C-650/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 giugno 2021 — Ungheria / Parlamento europeo (Ricorso di annullamento – Articolo 7, paragrafo 1, TUE – Risoluzione del Parlamento europeo su una proposta recante l’invito al Consiglio dell’Unione europea a constatare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori su cui si fonda l’Unione – Articoli 263 e 269 TFUE – Competenza della Corte – Ricevibilità del ricorso – Atto impugnabile – Articolo 354 TFUE – Norme relative al calcolo dei voti in Parlamento – Regolamento interno del Parlamento – Articolo 178, paragrafo 3 – Nozione di voti espressi – Astensioni – Principi di certezza del diritto, di parità di trattamento, di democrazia e di leale cooperazione)

3

2021/C 289/04

Cause riunite C-818/18 P e C-6/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 giugno 2021 — The Yokohama Rubber Co. Ltd / Pirelli Tyre SpA (C-818/18 P), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) / Pirelli Tyre SpA (C-6/19 P) [Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione o nullità della stessa – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) – Segno costituito da una forma che non rappresenta una parte significativa del prodotto]

3

2021/C 289/05

Causa C-326/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — EB / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Università degli Studi Roma Tre (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Utilizzo abusivo – Misure di prevenzione – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Ricercatori universitari)

4

2021/C 289/06

Causa C-546/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — BZ / Westerwaldkreis (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Cittadino di un paese terzo – Condanna penale nello Stato membro – Articolo 3, punto 6 – Divieto d’ingresso – Motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza – Revoca della decisione di rimpatrio – Legittimità del divieto d’ingresso)

5

2021/C 289/07

Causa C-563/19 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 giugno 2021 — Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA, Harz-Metall GmbH / Commissione europea (Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del riciclaggio delle batterie per autoveicoli – Comunicazione sulla clemenza del 2006 – Punto 26 – Immunità parziale – Altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell’infrazione – Fatti noti alla Commissione europea – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Classificazione ai fini della riduzione dell’ammenda – Ordine cronologico)

6

2021/C 289/08

Causa C-624/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Watford Employment Tribunal — Regno Unito) — K e a., L, M, N e a., O, P, Q, R, S, T / Tesco Stores Ltd (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Articolo 157 TFUE – Effetto diretto – Nozione di lavoro di pari valore – Domande volte ad ottenere una pari retribuzione per un lavoro di pari valore – Unica fonte – Lavoratori di sesso diverso che hanno lo stesso datore di lavoro – Stabilimenti diversi – Confronto)

6

2021/C 289/09

Causa C-726/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spagna) — Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario / JN (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Applicabilità – Nozione di successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Nozione di ragioni obiettive che giustificano tali contratti – Norme equivalenti – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Crisi economica)

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2021/C 289/10

Causa C-762/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija — Lettonia) –CV-Online Latvia SIA / Melons SIA (Rinvio pregiudiziale – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CE – Articolo 7 – Diritto sui generis dei costitutori di banche di dati – Divieto per qualsiasi terzo di estrarre o di reimpiegare, senza l’autorizzazione del costitutore, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca di dati – Banca di dati liberamente accessibile in Internet – Metamotore di ricerca specializzato nella ricerca di annunci di lavoro – Estrazione e/o reimpiego del contenuto di una banca di dati – Pregiudizio all’investimento rilevante nel conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto di una banca di dati)

8

2021/C 289/11

Causa C-784/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — TEAM POWER EUROPE EOOD / Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna [Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Distacco – Lavoratori interinali – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 2 – Certificato A 1 – Determinazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività – Nozione di attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna – Insussistenza della messa a disposizione di lavoratori interinali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro]

8

2021/C 289/12

Causa C-822/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală a Vămilor — Direcţia Regională Vamală Braşov — Biroul Vamal de Interior Sibiu / Flavourstream SRL (Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Sottovoci tariffarie 1702 90 95, 2912 49 00 e 3824 90 92 – Soluzione acquosa)

9

2021/C 289/13

Causa C-910/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Bankia SA / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS) (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/71/CE – Prospetto in caso di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 6 – Offerta rivolta sia ad investitori al dettaglio sia ad investitori qualificati – Contenuto delle informazioni fornite nel prospetto – Azione di responsabilità – Investitori al dettaglio e investitori qualificati – Conoscenza della situazione economica dell’emittente)

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2021/C 289/14

Causa C-914/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero della Giustizia / GN (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per l’accesso alla professione di notaio – Giustificazione)

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2021/C 289/15

Causa C-931/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — Titanium Ltd / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Wien [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 43 e 45 – Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE – Articoli 44, 45 e 47 – Prestazione di servizi – Luogo di collegamento fiscale – Nozione di stabile organizzazione – Locazione di un bene immobile in uno Stato membro – Proprietario di un bene immobile avente la sede sociale sull’isola di Jersey]

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2021/C 289/16

Causa C-942/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Aragón -Spagna) — Servicio Aragonés de Salud / LB (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Rigetto di una domanda di concessione di un distacco per svolgere un impiego nel settore pubblico previsto per il personale statutario permanente – Normativa nazionale che esclude il beneficio di tale distacco in caso di svolgimento di un impiego temporaneo – Ambito di applicazione – Inapplicabilità della clausola 4 – Incompetenza della Corte)

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2021/C 289/17

Causa C-39/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën / Jumbocarry Trading GmbH [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 29 – Comunicazione delle motivazioni alla persona interessata prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la medesima – Articolo 103, paragrafo 1, e articolo 103, paragrafo 3, lettera b) – Prescrizione dell’obbligazione doganale – Termine di notifica dell’obbligazione doganale – Sospensione del termine – Articolo 124, paragrafo 1, lettera a) – Estinzione dell’obbligazione doganale in caso di prescrizione – Applicazione nel tempo della disposizione che disciplina le cause di sospensione – Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento]

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2021/C 289/18

Causa C-76/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna, Bulgaria) — BalevBio EOOD / Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia Mitnitsi (Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Merci composte da materiali diversi – Fibre vegetali – Resina melamminica – Voci 3924 e 4419 – Merci descritte come bicchieri in bambù)

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2021/C 289/19

Causa C-182/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava — Romania) — BE, DT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava — in qualità di liquidatore giudiziario della BE, EP [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione – Rettifica delle detrazioni – Procedura fallimentare – Normativa nazionale che prevede il diniego automatico della detrazione dell’IVA relativa ad operazioni imponibili anteriori all’avvio di detta procedura]

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2021/C 289/20

Causa C-194/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf — Germania) — BY, CX, FU, DW, EV / Stadt Duisburg (Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Articoli 6 e 7 – Impiego regolare – Articolo 9 – Accesso all’istruzione dei figli di un lavoratore turco – Diritto di soggiorno – Diniego)

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2021/C 289/21

Causa C-210/20: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl / Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl (Rinvio pregiudiziale – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Svolgimento della procedura – Scelta dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti – Articolo 63 – Offerente che fa affidamento sulle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice – Articolo 57, paragrafi 4, 6 e 7 – Dichiarazioni non veritiere presentate da tale soggetto – Esclusione di detto offerente senza imporgli o consentirgli di sostituire tale soggetto – Principio di proporzionalità)

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2021/C 289/22

Causa C-280/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — ZN / Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Determinazione della competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro – Articolo 5, paragrafo 1 – Lavoratore cittadino di uno Stato membro – Contratto stipulato con una rappresentanza consolare di tale Stato membro in un altro Stato membro – Funzioni del lavoratore – Assenza di prerogative di pubblici poteri]

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2021/C 289/23

Causa C-364/19: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Galaţi — Romania) XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC, NL / SC Credit Europe Ipotecar IFN SA, Credit Europe Bank NV (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale – Articolo 4, paragrafo 2 – Eccezione alla valutazione del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Asserita violazione dell’obbligo di informazione gravante sul professionista – Esame preliminare da parte del giudice nazionale alla luce dell’articolo 1, paragrafo 2)

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2021/C 289/24

Causa C-108/20: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — HR / Finanzamt Wilmersdorf [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167 e 168 – Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte – Diniego – Evasione – Catena di cessioni – Diniego del diritto a detrazione quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava a un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA]

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2021/C 289/25

Causa C-471/20: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 23 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Mons — Belgio) — Centre d’Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies ASBL / FS (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Periodo di riferimento – Articolo 16 – Deroghe – Articolo 17 e 18 – Sorvegliante-educatore presso un convitto che svolge turni di guardia notturna – Modalità del riposo compensativo)

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2021/C 289/26

Causa C-573/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma — Italia) — Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate [Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Soggetto passivo misto – Prorata di detrazione – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti – Normativa nazionale che esclude la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di dette attività esenti]

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2021/C 289/27

Causa C-594/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 15 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus — Finlandia) — Kuluttaja-asiamies / MiGame Oy (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2011/83/UE – Contratti conclusi con i consumatori – Articolo 21 – Comunicazione telefonica – Gestione di una linea telefonica da parte di un professionista al fine di consentire ai consumatori di contattarlo per questioni attinenti ai contratti conclusi – Messa a disposizione da parte di una società, nell’ambito del suo servizio postvendita per i contratti conclusi, di due linee telefoniche, ossia una linea fissa a tariffa maggiorata e una linea mobile gratuita – Contenuto del materiale di comunicazione destinato alla clientela – Ammissibilità di una linea telefonica di assistenza che espone i clienti a una tariffa più elevata rispetto alla tariffa di base – Nozione di tariffa di base)

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2021/C 289/28

Causa C-92/21: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — VW / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Articolo 27 – Mezzi di impugnazione avverso la decisione di trasferimento – Carattere sospensivo del ricorso – Articolo 29 – Modalità e termini dei trasferimenti – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 18 – Misura nazionale di assegnazione a un richiedente che sia stato oggetto di una decisione di trasferimento di un posto in una specifica struttura di accoglienza nella quale gli ospiti beneficino di un accompagnamento per preparare il loro trasferimento]

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2021/C 289/29

Causa C-40/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara (Romania) il 26 gennaio 2021 — T.A.C. / ANI

21

2021/C 289/30

Causa C-109/21 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2021 dalla H.R. Participations SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-535/19, H.R. Participations / EUIPO — Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

21

2021/C 289/31

Causa C-181/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Katowicach (Polonia) il 23 marzo 2021 — G / M.S.

22

2021/C 289/32

Causa C-208/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 23 marzo 2021 — K.D. / Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

23

2021/C 289/33

Causa C-213/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 6 aprile 2021 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale / Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

24

2021/C 289/34

Causa C-214/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 6 aprile 2021 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale / Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

24

2021/C 289/35

Causa C-243/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 14 aprile 2021 — TOYA sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

25

2021/C 289/36

Causa C-250/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 21 aprile 2021 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty rappresentato da O S.A.

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2021/C 289/37

Causa C-253/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Hamburg (Germania) il 22 aprile 2021 — TUIfly GmbH / FI, RE

26

2021/C 289/38

Causa C-269/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Polonia) il 27 aprile 2021 — BC, DC / X

27

2021/C 289/39

Causa C-289/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 5 maggio 2021 — IG / Varhoven administrativen sad

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2021/C 289/40

Causa C-293/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 7 maggio 2021 — Vittamed technologijos UAB, in liquidazione / Valstybinė mokesčių inspekcija

29

2021/C 289/41

Causa C-295/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 10 maggio 2021 — Allianz Benelux SA / Stato belga, SPF Finances

29

2021/C 289/42

Causa C-296/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 maggio 2021 — A

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2021/C 289/43

Causa C-121/20: Ordinanza del presidente della Corte del 26 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam — Paesi Bassi) — VG / Minister van Buitenlandse Zaken

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2021/C 289/44

Causa C-317/20: Ordinanza del presidente della Corte del 26 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mainz — Germania) — KX / PY GmbH

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2021/C 289/45

Causa C-336/20: Ordinanza del presidente della Corte del 27 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg — Germania) — QY / Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH

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2021/C 289/46

Cause riunite da C-442/20 a C-445/20: Ordinanza del presidente della Corte del 16 aprile 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Amtsgericht Nürnberg — Germania) — flightright GmbH (C-442/20, C-443/20 e C-444/20), PN e LM (C-445/20) / Ryanair Designated Activity Company

31

2021/C 289/47

Causa C-591/20: Ordinanza del presidente della Corte dell’11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Reprensus GmbH / S-V Pavlovi Trejd EOOD

32

 

Tribunale

2021/C 289/48

Causa T-718/17: Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Italia / Commissione (Regime linguistico – Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti nel settore dell’edilizia – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità)

33

2021/C 289/49

Causa T-71/18: Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Italia / Commissione (Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nei settori dell’economia finanziaria e della macroeconomia – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 del concorso tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità)

33

2021/C 289/50

Causa T-169/19: Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Style & Taste/EUIPO — The Polo/Lauren Company (Raffigurazione di un giocatore di polo) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un giocatore di polo – Disegno o modello nazionale anteriore – Motivo relativo di nullità – Articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001]]

34

2021/C 289/51

Causa T-436/17: Ordinanza del Tribunale del 2 giugno 2021 — ClientEarth e a./Commissione [REACH – Decisione della Commissione che autorizza taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso – Articolo 64 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Riesame interno di una decisione di autorizzazione di immissione in commercio – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire]

35

2021/C 289/52

Causa T-260/18: Ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2021 — Makhlouf/Commissione e BCE (Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso tra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità – Ricorrente che ha cessato di rispondere alle sollecitazioni del Tribunale – Non luogo a statuire)

36

2021/C 289/53

Causa T-332/20: Ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2021 — König Ludwig International/EUIPO (Royal Bavarian Beer) [Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo Royal Bavarian Beer – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Diritto al contraddittorio – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Carattere unitario del marchio dell’Unione europea – Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

37

2021/C 289/54

Causa T-244/21: Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Luossavaara Kiirunavaara AB / Commissione

37

2021/C 289/55

Causa T-261/21: Ricorso proposto il 17 maggio 2021 — Sturz/EUIPO — Clatronic International (STEAKER)

39

2021/C 289/56

Causa T-281/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Nowhere/EUIPO — Junguo Ye (APE TEES)

40

2021/C 289/57

Causa T-282/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — SS e ST / Frontex

40

2021/C 289/58

Causa T-291/21: Ricorso proposto il 25 maggio 2021 — Cathay Pacific Airways / Commissione

41

2021/C 289/59

Causa T-292/21: Ricorso proposto il 25 maggio 2021 — Singapore Airlines Cargo / Commissione

42

2021/C 289/60

Causa T-297/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Troy Chemical e Troy / Commissione

44

2021/C 289/61

Causa T-302/21: Ricorso proposto il 27 maggio 2021 — ABOCA e altri / Commissione

45

2021/C 289/62

Causa T-303/21: Ricorso proposto il 31 maggio 2021 — FC / EASO

46

2021/C 289/63

Causa T-307/21: Ricorso proposto il 1o giugno 2021 — Classen Holz Kontor/EUIPO — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer (DRYTILE)

46

2021/C 289/64

Causa T-308/21: Ricorso proposto il 1o giugno 2021 — Classen Holz Kontor/EUIPO — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer (new type tiling DRYTILE)

47

2021/C 289/65

Causa T-310/21: Ricorso proposto il 2 giugno 2021 — Air Canada / Commissione

48

2021/C 289/66

Causa T-313/21: Ricorso proposto il 3 giugno 2021 — SAS Cargo Group e altri / Commissione

49

2021/C 289/67

Causa T-314/21: Ricorso proposto il 4 giugno 2021 — TA / Parlamento

50

2021/C 289/68

Causa T-315/21: Ricorso proposto il 4 giugno 2021 — Laboratorios Ern/EUIPO — Nordesta (APIAL)

50

2021/C 289/69

Causa T-316/21: Ricorso proposto il 6 giugno 2021 — Worldwide Machinery/EUIPO — Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING)

51

2021/C 289/70

Causa T-317/21: Ricorso proposto il 7 giugno 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Brito & Pereira (TINTAS BRICOR)

52

2021/C 289/71

Causa T-680/20: Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2021 — Novelis / Commissione

53


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 289/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 278 del 12.7.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 263 del 5.7.2021

GU C 252 del 28.6.2021

GU C 242 del 21.6.2021

GU C 228 del 14.6.2021

GU C 217 del 7.6.2021

GU C 206 del 31.5.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/2


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-635/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e persistente dei valori limite annuali del biossido di azoto (NO2) in talune zone e agglomerati della Germania - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento «il più breve possibile» - Misure appropriate)

(2021/C 289/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, E. Manhaeve e A. C. Becker, agenti)

Convenuta Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze et S. Eisenberg, agenti, assistiti da U. Karpenstein, F. Fellenberg e K. Dingemann, avvocati, successivamente da J. Möller e S. Eisenberg, agenti, assistiti da U. Karpenstein, F. Fellenberg e K. Dingemann, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: F. Shibli, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica federale di Germania,

avendo superato, in modo sistematico e persistente, dal 1o gennaio 2010 fino all’anno 2016 compreso, da un lato, i valori limite annuali del biossido di azoto (NO2) in 26 zone e agglomerati situati nel territorio tedesco, ovvero le zone DEZBXX0001A (agglomerato di Berlino), DEZCXX0007A (agglomerato di Stoccarda), DEZCXX0043S (provincia di Tubinga), DEZCXX0063S [provincia di Stoccarda (senza agglomerato)], DEZCXX0004A (agglomerato di Friburgo), DEZCXX0041S [provincia di Karlsruhe (senza agglomerati)], DEZCXX0006A (agglomerato di Mannheim/Heidelberg), DEZDXX0001A (agglomerato di Monaco), DEZDXX0003A (agglomerato di Norimberga/Fürth/Erlangen), DEZFXX0005S (Zona III Assia centrale e settentrionale), DEZFXX0001A [agglomerato I (Reno-Meno)], DEZFXX0002A [agglomerato II (Kassel)], DEZGLX0001A (agglomerato di Amburgo), DEZJXX0015A [Grevenbroich (bacino renano di lignite)], DEZJXX0004A (Colonia), DEZJXX0009A (Düsseldorf), DEZJXX0006A (Essen), DEZJXX0017A (Duisbourg, Oberhausen, Mülheim), DEZJXX0005A (Hagen), DEZJXX0008A (Dortmund), DEZJXX0002A (Wuppertal), DEZJXX0011A (Aquisgrana), DEZJXX0016S (aree urbane e zone rurali nella Renania Settentrionale Vestfalia), DEZKXX0006S (Magonza), DEZKXX0007S (Worms/Frankenthal/Ludwigshafen), DEZKXX0004S (Coblenza/Neuwied), e, dall’altro lato, il valore limite orario del NO2 in due di tali zone, ovvero gli agglomerati DEZCXX0007A (agglomerato di Stoccarda) nonché DEZFXX0001A [agglomerato I (Reno-Meno)], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,

e

non avendo adottato, dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per il NO2 nella totalità di tali zone, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, solo e in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50, e, in particolare, all’obbligo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, di provvedere a che i piani per la qualità dell’aria stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno Unito di gran Bretagna e Irlanda del nord sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 436 del 03.12.2018.


19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 giugno 2021 — Ungheria / Parlamento europeo

(Causa C-650/18) (1)

(Ricorso di annullamento - Articolo 7, paragrafo 1, TUE - Risoluzione del Parlamento europeo su una proposta recante l’invito al Consiglio dell’Unione europea a constatare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori su cui si fonda l’Unione - Articoli 263 e 269 TFUE - Competenza della Corte - Ricevibilità del ricorso - Atto impugnabile - Articolo 354 TFUE - Norme relative al calcolo dei voti in Parlamento - Regolamento interno del Parlamento - Articolo 178, paragrafo 3 - Nozione di «voti espressi» - Astensioni - Principi di certezza del diritto, di parità di trattamento, di democrazia e di leale cooperazione)

(2021/C 289/03)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: inizialmente M. Z. Fehér, G. Tornyai e Zs. Wagner, successivamente M. Z. Fehér, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, N. Görlitz e T. Lukácsi, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia [rappresentante: B. Majczyna, agente]

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ungheria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo.

3)

La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 giugno 2021 — The Yokohama Rubber Co. Ltd / Pirelli Tyre SpA (C-818/18 P), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) / Pirelli Tyre SpA (C-6/19 P)

(Cause riunite C-818/18 P e C-6/19 P) (1)

(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Impedimenti assoluti alla registrazione o nullità della stessa - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) - Segno costituito da una forma che non rappresenta una parte significativa del prodotto)

(2021/C 289/04)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

(Causa C-818/18 P)

Ricorrente: The Yokohama Rubber Co. Ltd (rappresentanti: D. Martucci e F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Pirelli Tyre SpA (rappresentanti: T. M. Müller e F. Togo, Rechtsanwälte), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: European Association of Trade Mark Owners (Marques) (rappresentante: M. Viefhues, Rechtsanwalt)

(Causa C-6/19 P)

Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Altre parti nel procedimento: Pirelli Tyre SpA (rappresentanti: T. M. Müller e F. Togo, Rechtsanwälte), The Yokohama Rubber Co. Ltd (rappresentanti: D. Martucci e F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: European Association of Trade Mark Owners (Marques) (rappresentante: M. Viefhues, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni nelle cause C-818/18 P e C6/19 P sono respinte.

2)

The Yokohama Rubber Co. Ltd e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sono condannati a farsi carico, in parti uguali, oltre alle proprie spese relative ai procedimenti di impugnazione nelle cause C-818/18 P e C-16/19 P, delle spese sostenute dalla Pirelli Tyre Spa in relazione agli stessi procedimenti.

3)

L’European Association of Trade Mark Owners (Marques) sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 148 del 29.4 2019.


19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/4


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — EB / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Università degli Studi Roma Tre

(Causa C-326/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato - Utilizzo abusivo - Misure di prevenzione - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Ricercatori universitari)

(2021/C 289/05)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EB

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Università degli Studi Roma Tre

Con l’intervento di: Federazione Lavoratori della Conoscenza – CGIL (FLC-CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Anief – Associazione Professionale e Sindacale, Confederazione Generale Sindacale, Cipur – Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo

Dispositivo

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale in forza della quale è prevista, per quanto riguarda l’assunzione dei ricercatori universitari, la stipulazione di un contratto a tempo determinato per un periodo di tre anni, con una sola possibilità di proroga per un periodo massimo di due anni, subordinando, da un lato, la stipulazione di tali contratti alla condizione che siano disponibili risorse «per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti», e, dall’altro, la proroga di tali contratti alla «positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte», senza che sia necessario che tale normativa stabilisca i criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se la stipulazione e il rinnovo di tali contratti rispondano effettivamente a un’esigenza reale, se essi siano idonei a conseguire l’obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


19.7.2021   

IT

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C 289/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — BZ / Westerwaldkreis

(Causa C-546/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica di immigrazione - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Direttiva 2008/115/CE - Articolo 2, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Cittadino di un paese terzo - Condanna penale nello Stato membro - Articolo 3, punto 6 - Divieto d’ingresso - Motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza - Revoca della decisione di rimpatrio - Legittimità del divieto d’ingresso)

(2021/C 289/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BZ

Resistente: Westerwaldkreis

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a un divieto di ingresso e di soggiorno, imposto da uno Stato membro, che non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi sul suo territorio e sia destinatario di un provvedimento di espulsione, per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, sulla base di una precedente condanna penale.

2)

La direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa osta al mantenimento in vigore di un divieto di ingresso e di soggiorno imposto da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo che si trovi sul suo territorio e sia oggetto di un provvedimento di espulsione, divenuto definitivo, adottato per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico sulla base di una precedente condanna penale, qualora la decisione di rimpatrio adottata nei confronti di tale cittadino dal suddetto Stato membro sia stata revocata, sebbene tale provvedimento di espulsione sia divenuto definitivo.


(1)  GU C 348 del 14.10.2019.


19.7.2021   

IT

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C 289/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 giugno 2021 — Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA, Harz-Metall GmbH / Commissione europea

(Causa C-563/19 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato del riciclaggio delle batterie per autoveicoli - Comunicazione sulla clemenza del 2006 - Punto 26 - Immunità parziale - Altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell’infrazione - Fatti noti alla Commissione europea - Riduzione dell’importo dell’ammenda - Classificazione ai fini della riduzione dell’ammenda - Ordine cronologico)

(2021/C 289/07)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA, Harz-Metall GmbH (rappresentanti: M. Wellinger, avocat, S. Reinart e K. Bongs, Rechtsanwältinnen)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Szczodrowski, I. Rogalski e F. van Schaik, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Recylex SA, la Fonderie et Manufacture de Métaux SA e la Harz-Metall GmbH sono condannate alle spese.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


19.7.2021   

IT

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C 289/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Watford Employment Tribunal — Regno Unito) — K e a., L, M, N e a., O, P, Q, R, S, T / Tesco Stores Ltd

(Causa C-624/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Articolo 157 TFUE - Effetto diretto - Nozione di «lavoro di pari valore» - Domande volte ad ottenere una pari retribuzione per un lavoro di pari valore - Unica fonte - Lavoratori di sesso diverso che hanno lo stesso datore di lavoro - Stabilimenti diversi - Confronto)

(2021/C 289/08)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Watford Employment Tribunal

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: K e a., L, M, N e a., O, P, Q, R, S, T

Convenuta: Tesco Stores Ltd

Dispositivo

L’articolo 157 TFUE deve essere interpretato nel senso che ha efficacia diretta nelle controversie tra privati in cui è dedotta l’inosservanza del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per un «lavoro di pari valore», sancito in tale articolo.


(1)  GU C 357 del 21.10.2019.


19.7.2021   

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C 289/7


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spagna) — Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario / JN

(Causa C-726/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Applicabilità - Nozione di «successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato» - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Nozione di «ragioni obiettive» che giustificano tali contratti - Norme equivalenti - Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale - Crisi economica)

(2021/C 289/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

Convenuto: JN

Dispositivo

1)

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, la quale, da un lato, consente, in attesa dell’espletamento delle procedure di assunzione avviate al fine di coprire definitivamente posti vacanti di lavoratori nel settore pubblico, il rinnovo di contratti a tempo determinato senza indicare un termine preciso per l’espletamento di tali procedure e, dall’altro, vieta sia l’equiparazione di detti lavoratori a «lavoratori a tempo indeterminato non permanenti» sia la concessione di un’indennità agli stessi lavoratori. Appare, infatti, che detta normativa nazionale, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, non preveda alcuna misura diretta a prevenire e, se del caso, a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato.

2)

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che considerazioni puramente economiche, legate alla crisi economica del 2008, non possono giustificare l’assenza, nel diritto nazionale, di qualsiasi misura destinata a prevenire e a sanzionare il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.


(1)  GU C 432 del 23.12.2019.


19.7.2021   

IT

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C 289/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija — Lettonia) –«CV-Online Latvia» SIA / «Melons» SIA

(Causa C-762/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela giuridica delle banche di dati - Direttiva 96/9/CE - Articolo 7 - Diritto «sui generis» dei costitutori di banche di dati - Divieto per qualsiasi terzo di «estrarre» o di «reimpiegare», senza l’autorizzazione del costitutore, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca di dati - Banca di dati liberamente accessibile in Internet - Metamotore di ricerca specializzato nella ricerca di annunci di lavoro - Estrazione e/o reimpiego del contenuto di una banca di dati - Pregiudizio all’investimento rilevante nel conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto di una banca di dati)

(2021/C 289/10)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«CV-Online Latvia» SIA

Resistente:«Melons» SIA

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che un motore di ricerca in Internet specializzato nella ricerca dei contenuti delle banche di dati, che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale di una banca di dati liberamente accessibile in Internet, e successivamente consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in tale banca di dati sul suo sito Internet secondo criteri pertinenti dal punto di vista del suo contenuto, procede a un’«estrazione» e a un «reimpiego» di tale contenuto, ai sensi di detta disposizione, che possono essere vietati dal costitutore di una siffatta banca di dati nei limiti in cui tali atti arrecano pregiudizio al suo investimento nel conseguimento, nella verifica o nella presentazione di tale contenuto, vale a dire costituiscono un rischio per le possibilità di ammortamento di tale investimento attraverso la normale gestione della banca di dati in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 423 del 16.12.2019.


19.7.2021   

IT

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C 289/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «TEAM POWER EUROPE» EOOD / Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna

(Causa C-784/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Lavoratori migranti - Sicurezza sociale - Legislazione applicabile - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 12, paragrafo 1 - Distacco - Lavoratori interinali - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 14, paragrafo 2 - Certificato A 1 - Determinazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività - Nozione di «attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna» - Insussistenza della messa a disposizione di lavoratori interinali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro)

(2021/C 289/11)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«TEAM POWER EUROPE» EOOD

Convenuto: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna

Dispositivo

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, affinché si possa ritenere che un’agenzia interinale stabilita in uno Stato membro «esercit[i] abitualmente le sue attività» — ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 — in tale Stato membro, essa deve svolgere una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavoratori interinali in favore di imprese utilizzatrici che sono stabilite ed esercitano le loro attività nel territorio di detto Stato membro.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/9


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală a Vămilor — Direcţia Regională Vamală Braşov — Biroul Vamal de Interior Sibiu / Flavourstream SRL

(Causa C-822/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Sottovoci tariffarie 1702 90 95, 2912 49 00 e 3824 90 92 - Soluzione acquosa)

(2021/C 289/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală a Vămilor — Direcţia Regională Vamală Braşov — Biroul Vamal de Interior Sibiu

Convenuta: Flavourstream SRL

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che una soluzione acquosa ottenuta dalla decomposizione termica del destrosio, composta, segnatamente, da aldeidi e chetoni solubili in acqua, non rientra nella sottovoce 1702 90 95 di tale nomenclatura, che riguarda in particolare lo zucchero invertito e altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco il 50 % di fruttosio, non classificati in altre sottovoci contenute nella voce 1702 di detta nomenclatura, né nella sottovoce 2912 49 00 di quest’ultima, che riguarda le «altre» aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate, ma nella sottovoce 3824 90 92 della medesima nomenclatura, che riguarda i «Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove», «in forma liquida a 20 oC», purché l’eventuale valore nutritivo di tale soluzione sia di ordine secondario rispetto alla funzione della stessa come prodotto chimico e additivo alimentare.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Bankia SA / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Causa C-910/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/71/CE - Prospetto in caso di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari - Articolo 3, paragrafo 2 - Articolo 6 - Offerta rivolta sia ad investitori al dettaglio sia ad investitori qualificati - Contenuto delle informazioni fornite nel prospetto - Azione di responsabilità - Investitori al dettaglio e investitori qualificati - Conoscenza della situazione economica dell’emittente)

(2021/C 289/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bankia SA

Convenuta: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Dispositivo

1)

L’articolo 6 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2008/11, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni rivolta tanto ad investitori al dettaglio quanto ad investitori qualificati, l’azione di responsabilità per le informazioni fornite nel prospetto può essere esercitata non solo dagli investitori al dettaglio, ma anche dagli investitori qualificati.

2)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/71, come modificata dalla direttiva 2008/11, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni di diritto nazionale le quali, nell’ambito di un’azione di responsabilità intentata da un investitore qualificato sulla base delle informazioni fornite nel prospetto, consentono, o addirittura impongono, al giudice di tener conto del fatto che tale investitore era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione economica dell’emittente dell’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni, in considerazione dei suoi rapporti con quest’ultimo e a prescindere dal prospetto, purché tali disposizioni non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni analoghe previste dal diritto nazionale e non rendano, in pratica, impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale azione.


(1)  GU C 95 del 23.3.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero della Giustizia / GN

(Causa C-914/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 6, paragrafo 1 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 21 - Divieto di discriminazione fondata sull’età - Normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per l’accesso alla professione di notaio - Giustificazione)

(2021/C 289/14)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ministero della Giustizia

Convenuta: GN

nei confronti di: HM, JL, JJ

Dispositivo

L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — Titanium Ltd / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Wien

(Causa C-931/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 43 e 45 - Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE - Articoli 44, 45 e 47 - Prestazione di servizi - Luogo di collegamento fiscale - Nozione di «stabile organizzazione» - Locazione di un bene immobile in uno Stato membro - Proprietario di un bene immobile avente la sede sociale sull’isola di Jersey)

(2021/C 289/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Titanium Ltd

Resistente: Finanzamt Österreich, già Finanzamt Wien

Dispositivo

Non costituisce una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, un immobile concesso in locazione in uno Stato membro, in circostanze in cui il proprietario di tale immobile non disponga di personale proprio per l’esecuzione della prestazione relativa alla locazione.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/12


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Aragón -Spagna) — Servicio Aragonés de Salud / LB

(Causa C-942/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Rigetto di una domanda di concessione di un distacco per svolgere un impiego nel settore pubblico previsto per il personale statutario permanente - Normativa nazionale che esclude il beneficio di tale distacco in caso di svolgimento di un impiego temporaneo - Ambito di applicazione - Inapplicabilità della clausola 4 - Incompetenza della Corte)

(2021/C 289/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Servicio Aragonés de Salud

Convenuto: LB

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni sollevate dal Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Corte superiore di giustizia di Aragona, Spagna), con decisione del 17 dicembre 2019.


(1)  GU C 103 del 30.03.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/13


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën / Jumbocarry Trading GmbH

(Causa C-39/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale dell’Unione - Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 29 - Comunicazione delle motivazioni alla persona interessata prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la medesima - Articolo 103, paragrafo 1, e articolo 103, paragrafo 3, lettera b) - Prescrizione dell’obbligazione doganale - Termine di notifica dell’obbligazione doganale - Sospensione del termine - Articolo 124, paragrafo 1, lettera a) - Estinzione dell’obbligazione doganale in caso di prescrizione - Applicazione nel tempo della disposizione che disciplina le cause di sospensione - Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento)

(2021/C 289/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Jumbocarry Trading GmbH

Dispositivo

L’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 124, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano a un’obbligazione doganale sorta prima del 1o maggio 2016 e non ancora prescritta a tale data.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/13


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna, Bulgaria) — «BalevBio» EOOD / Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia «Mitnitsi»

(Causa C-76/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Merci composte da materiali diversi - Fibre vegetali - Resina melamminica - Voci 3924 e 4419 - Merci descritte come «bicchieri in bambù»)

(2021/C 289/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«BalevBio» EOOD

Convenuta: Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia «Mitnitsi»

Con l’intervento di: Okrazhna prokuratura — Varnenska

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, deve essere interpretata nel senso che merci descritte come «bicchieri in bambù», composte per il 72,33 % da fibre vegetali e per il 25,2 % da resina melamminica, devono essere classificate, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, nella voce 3924 di tale nomenclatura, in particolare nella sottovoce 3924 10 00 di quest’ultima.


(1)  GU C 161 dell’11.5.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava — Romania) — BE, DT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava — in qualità di liquidatore giudiziario della BE, EP

(Causa C-182/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione - Rettifica delle detrazioni - Procedura fallimentare - Normativa nazionale che prevede il diniego automatico della detrazione dell’IVA relativa ad operazioni imponibili anteriori all’avvio di detta procedura)

(2021/C 289/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Suceava

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: BE, DT

Convenuti: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava — in qualità di liquidatore giudiziario della BE, EP

Dispositivo

Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l’obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l’avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell’attività economica di detto operatore, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell’impresa interessata.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf — Germania) — BY, CX, FU, DW, EV / Stadt Duisburg

(Causa C-194/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articoli 6 e 7 - Impiego regolare - Articolo 9 - Accesso all’istruzione dei figli di un lavoratore turco - Diritto di soggiorno - Diniego)

(2021/C 289/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: BY, CX, FU, DW, EV

Convenuta: Stadt Duisburg

Dispositivo

L’articolo 9, prima frase, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che non può essere invocato dai figli dei lavoratori turchi i cui genitori non soddisfino i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 della decisione medesima.


(1)  GU C 262 del 10.8.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/15


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl / Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl

(Causa C-210/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Svolgimento della procedura - Scelta dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti - Articolo 63 - Offerente che fa affidamento sulle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice - Articolo 57, paragrafi 4, 6 e 7 - Dichiarazioni non veritiere presentate da tale soggetto - Esclusione di detto offerente senza imporgli o consentirgli di sostituire tale soggetto - Principio di proporzionalità)

(2021/C 289/21)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl

Convenute: Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl

Nei confronti di: Azienda Unità Sanitaria Locale USL Toscana Centro

Dispositivo

L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva e alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/16


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — ZN / Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania

(Causa C-280/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Determinazione della competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro - Articolo 5, paragrafo 1 - Lavoratore cittadino di uno Stato membro - Contratto stipulato con una rappresentanza consolare di tale Stato membro in un altro Stato membro - Funzioni del lavoratore - Assenza di prerogative di pubblici poteri)

(2021/C 289/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ZN

Convenuto: Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il considerando 3 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso trova applicazione per stabilire la competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro a pronunciarsi su una controversia tra un lavoratore di uno Stato membro che non svolge funzioni rientranti nell’esercizio di pubblici poteri e un’autorità consolare di tale Stato membro situata nel territorio di un altro Stato membro.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/17


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Galaţi — Romania) XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC, NL / SC Credit Europe Ipotecar IFN SA, Credit Europe Bank NV

(Causa C-364/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Clausole abusive - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale - Articolo 4, paragrafo 2 - Eccezione alla valutazione del carattere abusivo di una clausola - Contratto di mutuo espresso in valuta estera - Asserita violazione dell’obbligo di informazione gravante sul professionista - Esame preliminare da parte del giudice nazionale alla luce dell’articolo 1, paragrafo 2)

(2021/C 289/23)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Galaţi

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC, NL

Convenute: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA, Credit Europe Bank NV

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che un giudice di uno Stato membro, quando è chiamato a pronunciarsi in una controversia vertente su una clausola contrattuale presunta abusiva che riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, è tenuto ad esaminare preliminarmente l’applicazione dell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista al suo articolo 1, paragrafo 2, e non l’applicazione dell’eccezione alla valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali di cui al successivo articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


19.7.2021   

IT

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C 289/17


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — HR / Finanzamt Wilmersdorf

(Causa C-108/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 167 e 168 - Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte - Diniego - Evasione - Catena di cessioni - Diniego del diritto a detrazione quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava a un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA)

(2021/C 289/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: HR

Resistente: Finanzamt Wilmersdorf

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non osta a una prassi nazionale in base alla quale il beneficio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte è negato a un soggetto passivo che ha acquistato beni oggetto di un’evasione dell’IVA commessa a monte nella catena di cessioni e che, pur non avendo partecipato attivamente a detta evasione, era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/18


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 23 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Mons — Belgio) — Centre d’Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies ASBL / FS

(Causa C-471/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Durata massima dell’orario settimanale di lavoro - Periodo di riferimento - Articolo 16 - Deroghe - Articolo 17 e 18 - Sorvegliante-educatore presso un convitto che svolge turni di guardia notturna - Modalità del riposo compensativo)

(2021/C 289/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Mons

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Centre d’Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies ASBL

Convenuto: FS

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che l’attività di un educatore presso un convitto, il quale è incaricato della sorveglianza notturna dei convittori, rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2021.


19.7.2021   

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C 289/19


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma — Italia) — Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate

(Causa C-573/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) - Soggetto passivo misto - Prorata di detrazione - Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti - Normativa nazionale che esclude la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di dette attività esenti)

(2021/C 289/26)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Casa di Cura Città di Parma SpA

Convenuta: Agenzia delle Entrate

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell’IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti.


(1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


19.7.2021   

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C 289/19


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 15 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus — Finlandia) — Kuluttaja-asiamies / MiGame Oy

(Causa C-594/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2011/83/UE - Contratti conclusi con i consumatori - Articolo 21 - «Comunicazione telefonica» - Gestione di una linea telefonica da parte di un professionista al fine di consentire ai consumatori di contattarlo per questioni attinenti ai contratti conclusi - Messa a disposizione da parte di una società, nell’ambito del suo servizio postvendita per i contratti conclusi, di due linee telefoniche, ossia una linea fissa a tariffa maggiorata e una linea mobile gratuita - Contenuto del materiale di comunicazione destinato alla clientela - Ammissibilità di una linea telefonica di assistenza che espone i clienti a una tariffa più elevata rispetto alla tariffa di base - Nozione di «tariffa di base»)

(2021/C 289/27)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Markkinaoikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Kuluttaja-asiamies

Resistente: MiGame Oy

Dispositivo

L’articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un professionista possa indicare ai suoi clienti, oltre a un numero telefonico per il quale può essere addebitata al massimo la tariffa di base, un numero telefonico soggetto a una tariffa superiore a quest’ultima e che il consumatore che abbia concluso un contratto con tale professionista può eventualmente utilizzare.


(1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


19.7.2021   

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C 289/20


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — VW / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Causa C-92/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione - Politica d’asilo - Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) - Articolo 27 - Mezzi di impugnazione avverso la decisione di trasferimento - Carattere sospensivo del ricorso - Articolo 29 - Modalità e termini dei trasferimenti - Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Direttiva 2013/33/UE - Articolo 18 - Misura nazionale di assegnazione a un richiedente che sia stato oggetto di una decisione di trasferimento di un posto in una specifica struttura di accoglienza nella quale gli ospiti beneficino di un accompagnamento per preparare il loro trasferimento)

(2021/C 289/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Liège

Parti del procedimento principale

Ricorrente: VW

Resistente: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Dispositivo

L’articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro adotti, nei confronti di un richiedente che abbia proposto ricorso contro una decisione di trasferimento verso un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento medesimo, misure preparatorie per tale trasferimento, quale l’assegnazione di un posto in una specifica struttura di accoglienza nella quale gli ospiti beneficino di un accompagnamento per preparare il loro trasferimento.


(1)  GU C 138 del 19.4.2021.


19.7.2021   

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C 289/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara (Romania) il 26 gennaio 2021 — T.A.C. / ANI

(Causa C-40/21)

(2021/C 289/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timişoara

Parti

Ricorrente: T.A.C.

Resistente: ANI

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio di proporzionalità delle pene, sancito all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche a fatti diversi da quelli definiti formalmente come reati dalla legge nazionale, ma che possono essere considerati come «accuse penali», ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare quello della severità della pena, come nel caso del procedimento principale per quanto riguarda la valutazione dei conflitti d'interesse, che può dar luogo all'applicazione della sanzione supplementare consistente nel divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo di tre anni.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il principio di proporzionalità delle pene, sancito all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione della legislazione nazionale di attuazione in forza della quale, in caso di constatazione di un conflitto di interessi di una persona che ricopre una carica pubblica elettiva, si applica automaticamente, sulla base della legge (ope legis), la sanzione complementare del divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo prefissato di tre anni, senza dare la possibilità di irrogare una sanzione proporzionata alla violazione commessa.

3)

Se il diritto di lavorare garantito dall'articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, garantito dall'articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione della legislazione nazionale di attuazione in forza della quale, in caso di constatazione di un conflitto di interessi di una persona che ricopre una carica pubblica elettiva, si applica automaticamente, sulla base della legge (ope legis), la sanzione complementare del divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo prefissato di tre anni, senza dare la possibilità di irrogare una sanzione proporzionata alla violazione commessa.


19.7.2021   

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C 289/21


Impugnazione proposta il 22 febbraio 2021 dalla H.R. Participations SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-535/19, H.R. Participations / EUIPO — Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

(Causa C-109/21 P)

(2021/C 289/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: H.R. Participations SA (rappresentanti: P. Wilhelm e J. Rossi, avocats)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Hottinger Investment Management Ltd

Con ordinanza del 2 giugno 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la H.R. Participations SA a farsi carico delle proprie spese.


19.7.2021   

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C 289/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Katowicach (Polonia) il 23 marzo 2021 — G / M.S.

(Causa C-181/21)

(2021/C 289/31)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Katowicach

Parti

Attore: G.

Convenuto: M.S.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE») nonché l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), debbano essere interpretati nel senso che:

a)

non costituisce un organo giurisdizionale costituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura — la cui composizione è, nella maggior parte dei casi, indipendente dai poteri esecutivo e legislativo — in una situazione in cui, alla luce dell'acquis costituzionale dello Stato membro, è necessario che alla procedura di nomina a giudice partecipi un organo di autogoverno della magistratura che soddisfi tali requisiti, tenuto conto del contesto istituzionale e strutturale, e considerato che:

l'obbligo di fornire un parere sulla candidatura alla funzione di giudice, che incombeva sulle assemblee dei giudici, è stato deliberatamente disatteso, contrariamente alle disposizioni nazionali e alla posizione di tale organo della magistratura;

l'attuale Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della magistratura»), eletta in contrasto con le disposizioni costituzionali e legislative polacche, non costituisce un organo indipendente e non è composta da rappresentanti della comunità giudiziaria nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, e di conseguenza non ha presentato validamente alcuna domanda di nomina alla funzione di giudice ai sensi del diritto nazionale;

i partecipanti al concorso di nomina non avevano accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

b)

non soddisfa i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente costituito per legge l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura condizionata da interferenze arbitrarie del potere esecutivo e che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura, la cui composizione è nella maggior parte dei casi indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, o di un altro organo idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato, tenendo conto del fatto che, nel contesto della tradizione giuridica europea, radicata nelle summenzionate disposizioni del TUE e della Carta e posta a fondamento dell’unione di diritto, qual è l'Unione europea, la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura o di un altro organo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo ed idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato nell’ambito di una procedura di nomina a giudice, è necessaria al fine di riconoscere che un organo giurisdizionale nazionale garantisce il livello richiesto di tutela giurisdizionale effettiva nelle cause rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, e, di conseguenza, che sono rispettati il principio della separazione tripartita e dell’equilibrio tra i poteri nonché il principio dello Stato di diritto;

2)

Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, qualora di un organo giurisdizionale faccia parte una persona nominata nelle circostanze descritte al punto 1:

a)

essi ostano all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice di tale persona ad una Sezione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), composta esclusivamente da persone nominate alla funzione di giudice nelle circostanze descritte al punto 1, e le quali, al contempo, prescrivono di soprassedere all’esame delle contestazioni relative alla nomina alla funzione di giudice, tenuto conto del contesto istituzionale e sistemico;

b)

essi richiedono, al fine di garantire l'efficacia del diritto europeo, un'interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale che consenta all’organo giurisdizionale di ricusare d'ufficio tale persona escludendola dall’esame della causa sulla base delle disposizioni, applicate per analogia, in materia di ricusazione dei giudici incapaci ad esercitare la funzione giudicante [iudex inhabilis].


19.7.2021   

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C 289/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 23 marzo 2021 — K.D. / Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

(Causa C-208/21)

(2021/C 289/32)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Attrice: K.D.

Convenuta: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE (1), debba essere inteso nel senso che concentra il significato della nozione di pratica commerciale sleale soltanto intorno alle circostanze collegate alla conclusione del contratto e alla presentazione del prodotto al consumatore o se nell’ambito della direttiva, e, di conseguenza, della nozione di pratica commerciale sleale, rientri la formulazione da parte del professionista, realizzatore del prodotto, di condizioni contrattuali generali ingannevoli, che costituiscono la base del funzionamento dell’offerta di vendita proposta da un altro professionista, che non è, pertanto, direttamente connesso con l’immissione del prodotto sul mercato.

2)

In caso di risposta in senso affermativo alla prima domanda, se debba ritenersi che il professionista responsabile, ai sensi delle direttiva 2005/29/CE, dell’adozione di una pratica commerciale sleale sia il professionista responsabile della formulazione delle condizioni contrattuali generali ingannevoli o il professionista che, in base a tali condizioni, propone il prodotto al consumatore ed è direttamente responsabile per l’immissione del prodotto sul mercato o se, in base alla direttiva 2005/29/CE, debbano invece ritenersi responsabili entrambi i professionisti.

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE osti alla disciplina di diritto nazionale (interpretazione di diritto nazionale) che concede al consumatore il diritto di chiedere, a un organo giurisdizionale nazionale, la dichiarazione di nullità del contratto concluso con il professionista con la restituzione reciproca delle prestazioni, nell’ipotesi in cui la dichiarazione del consumatore di voler concludere il contratto sia stata resa a causa di una pratica commerciale sleale del professionista.

4)

In caso di risposta in senso affermativo alla terza questione, se debba essere considerata fondamento giuridico adeguato, ai fini della valutazione dell’operato del professionista consistente nell’uso, nei rapporti con il consumatore, di condizioni contrattuali generali non chiare e non univoche, la direttiva 93/13 (2) e se, di conseguenza, la condizione di redazione delle condizioni contrattuali con un linguaggio chiaro e comprensibile, prevista dall’articolo 5 della direttiva 93/13, debba essere interpretata nel senso che nei contratti di assicurazione conclusi tra un fondo di investimento e un consumatore tale condizione sia rispettata da una clausola contrattuale, non negoziata individualmente, che non determina in modo diretto il grado di rischio dell’investimento durante la vigenza del contratto di assicurazione ma informa soltanto della possibilità di perdere, nel caso di rinuncia all’assicurazione prima della fine del periodo di responsabilità, una parte del premio iniziale e dei premi periodici versati.


(1)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

(2)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


19.7.2021   

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C 289/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 6 aprile 2021 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale / Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

(Causa C-213/21)

(2021/C 289/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Resistente: Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 UE (1) — e con esso il «considerando» 28 di tale direttiva — osti ad una normativa nazionale che preveda che i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza possano essere affidati tramite convenzionamento, in via prioritaria, alle sole organizzazioni di volontariato — sempreché iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché aderenti ad una rete associativa e accreditate secondo la normativa regionale di settore (ove esistente), ed a condizione che tale affidamento garantisca l’espletamento del servizio in un sistema di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione — senza contemplare, tra i possibili affidatari, le altre organizzazioni prive di scopo di lucro e, più specificamente, le cooperative sociali, quali imprese sociali non aventi finalità lucrative.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94 pag. 65).


19.7.2021   

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C 289/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 6 aprile 2021 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale / Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

(Causa C-214/21)

(2021/C 289/34)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Con l’intervento di: ANPAS — Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Odv

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 UE (1) — e con esso il «considerando» 28 di tale direttiva — osti ad una normativa nazionale che preveda che i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza possano essere affidati tramite convenzionamento, in via prioritaria, alle sole organizzazioni di volontariato — sempreché iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché aderenti ad una rete associativa e accreditate secondo la normativa regionale di settore (ove esistente), ed a condizione che tale affidamento garantisca l’espletamento del servizio in un sistema di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione — senza contemplare, tra i possibili affidatari, le altre organizzazioni prive di scopo di lucro e, più specificamente, le cooperative sociali, quali imprese sociali non aventi finalità lucrative, ivi comprese le cooperative sociali che gestiscono la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 bis, decreto legislativo 112 del 2017.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94 pag. 65).


19.7.2021   

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C 289/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 14 aprile 2021 — «TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Causa C-243/21)

(2021/C 289/35)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrenti:«TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (1), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, e con l’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (2), debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’autorità nazionale di regolamentazione possa imporre ad un operatore, che dispone di un’infrastruttura fisica ed è al contempo fornitore di un servizi pubblicamente accessibili o di reti di comunicazione elettronica, ma che non è stato designato come operatore detentore di un significativo potere di mercato, l’obbligo di applicare le condizioni, stabilite ex ante da tale autorità, che disciplinano le regole di accesso all’infrastruttura fisica dell’operatore in questione, comprese le norme e le procedure per la conclusione dei contratti nonché le tariffe di accesso applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una controversia relativa all’accesso all’infrastruttura fisica di tale operatore e dall’esistenza di una concorrenza effettiva sul mercato.

In subordine (opzione II)

2.

Se l’articolo 67, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (3), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, e con l’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’autorità nazionale di regolamentazione possa imporre ad un operatore, che dispone di un’infrastruttura fisica ed è al contempo fornitore di un servizi pubblicamente accessibili o di reti comunicazione elettronica, ma che non è stato designato come operatore detentore di un significativo potere di mercato, l’obbligo di applicare le condizioni, stabilite ex ante da tale autorità, che disciplinano le regole di accesso all’infrastruttura fisica dell’operatore in questione, comprese le norme e le procedure per la conclusione dei contratti nonché le tariffe di accesso applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una controversia relativa all’accesso all’infrastruttura fisica di tale operatore e dall’esistenza di una concorrenza effettiva sul mercato.


(1)  GU 2002, L 108, pag. 7.

(2)  GU 2014, L 155, pag. 1.

(3)  GU 2018, L 321, pag. 36.


19.7.2021   

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C 289/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 21 aprile 2021 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty rappresentato da O S.A.

(Causa C-250/21)

(2021/C 289/36)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Parte ricorrente: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Parte resistente: O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty rappresentato da O S.A.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (GU 2006, L 347, pag. 1, come modificata) debba essere interpreto nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione in relazione alle operazioni di concessione di crediti, di negoziazione di crediti o di gestione di crediti si applica anche al contratto di sub — partecipazione descritto nel procedimento principale.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


19.7.2021   

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C 289/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Hamburg (Germania) il 22 aprile 2021 — TUIfly GmbH / FI, RE

(Causa C-253/21)

(2021/C 289/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH

Convenuto: FI, RE

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) 261/2004 (1) debbano essere interpretati nel senso che sussiste un annullamento di un volo qualora il volo atterri in un altro aeroporto di arrivo, non previsto nella prenotazione, che non si trovi nella stessa città, nello stesso agglomerato o nella stessa regione dell’aeroporto di destinazione previsto nella prenotazione e i passeggeri vengano poi trasportati per mezzo di un pullman da tale aeroporto all’aeroporto previsto nella prenotazione originaria, con un ritardo all’arrivo inferiore a tre ore


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


19.7.2021   

IT

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C 289/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Polonia) il 27 aprile 2021 — BC, DC / X

(Causa C-269/21)

(2021/C 289/38)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Krakowie

Parti

Ricorrenti: BC, DC

Convenuto: X

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE») nonché l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), debbano essere interpretati nel senso che:

a)

non è un organo giurisdizionale costituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura — la cui composizione è, nella maggior parte dei casi, indipendente dai poteri esecutivo e legislativo — in una situazione in cui, alla luce dell'acquis costituzionale dello Stato membro, è necessario che alla procedura di nomina a giudice partecipi un organo di autogoverno della magistratura che soddisfi tali requisiti, tenuto conto del contesto istituzionale e strutturale, e considerato che:

l'obbligo di fornire un parere sulla candidatura alla funzione di giudice incombeva sul collegio dell’organo giurisdizionale, il quale è stato composto in modo tale che la maggior parte dei suoi membri era nominata da un rappresentante del potere esecutivo — il Minister Sprawiedliwości — Prokurator Generalny (Ministro della Giustizia — Procuratore Generale),

l'attuale Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della magistratura»), eletta in contrasto con le disposizioni costituzionali e legislative polacche, non costituisce un organo indipendente e non è composta da rappresentanti della comunità giudiziaria nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, e di conseguenza non ha presentato validamente alcuna domanda di nomina alla funzione di giudice ai sensi del diritto nazionale,

i partecipanti al concorso di nomina non avevano accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;

b)

non soddisfa i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente costituito per legge l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura condizionata da interferenze arbitrarie del potere esecutivo e che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura, la cui composizione è nella maggior parte dei casi indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, o di un altro organo idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato, tenendo conto del fatto che, nel contesto della tradizione giuridica europea, radicata nelle summenzionate disposizioni del TUE e della Carta e posta a fondamento dell’unione di diritto, qual è l'Unione europea, la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura o di un altro organo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo ed idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato nell’ambito di una procedura di nomina a giudice, è necessaria al fine di riconoscere che un organo giurisdizionale nazionale garantisce il livello richiesto di tutela giurisdizionale effettiva nelle cause rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, e, di conseguenza, che sono rispettati il principio della separazione tripartita e dell’equilibrio tra i poteri nonché il principio dello Stato di diritto;

2)

Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, qualora di un organo giurisdizionale faccia parte una persona nominata nelle circostanze descritte al punto 1:

a)

essi ostano all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice di tale persona ad una Sezione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), composta esclusivamente da persone nominate alla funzione di giudice nelle circostanze descritte al punto 1, e le quali, al contempo, prescrivono di soprassedere all’esame delle contestazioni relative alla nomina alla funzione di giudice, tenuto conto del contesto istituzionale e sistemico;

b)

essi richiedono, al fine di garantire l'efficacia del diritto europeo, un'interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale che consenta all’organo giurisdizionale di ricusare d'ufficio tale persona escludendola dall’esame della causa sulla base delle disposizioni, applicate per analogia, in materia di ricusazione dei giudici incapaci ad esercitare la funzione giudicante (iudex inhabilis).


19.7.2021   

IT

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C 289/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 5 maggio 2021 — IG / Varhoven administrativen sad

(Causa C-289/21)

(2021/C 289/39)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: IG

Resistente: Varhoven administrativen sad

Questioni pregiudiziali

1)

Se la modifica di una disposizione di un atto normativo nazionale, precedentemente dichiarata dal giudice dell’impugnazione incompatibile con una norma vigente del diritto dell’Unione, esoneri la Corte di cassazione dall’obbligo di esaminare tale disposizione nella versione in vigore prima della modifica e di valutarne la compatibilità con il diritto dell’Unione.

2)

Se la presunzione che la disposizione di cui trattasi sia stata revocata costituisca un rimedio giurisdizionale effettivo a tutela dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell’Unione (nel caso di specie gli articoli 9 e 10 della direttiva 2012/27/UE (1)), o se rappresenti un siffatto rimedio quando la possibilità prevista dal diritto nazionale di verificare se la norma nazionale in questione fosse conforme al diritto dell’Unione antecedentemente alla sua modifica sussiste esclusivamente qualora il giudice competente sia investito di una domanda di risarcimento concreta fondata su tale disposizione, e solo con riferimento alla persona che ha proposto l’azione.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se sia ammissibile che la disposizione controversa, nel periodo compreso tra la sua adozione e la sua modifica, continui a disciplinare i rapporti giuridici di una cerchia illimitata di persone che non abbiano proposto un ricorso per risarcimento danni in base a tale disposizione, e se sia ammissibile che la valutazione della conformità della disposizione giuridica nazionale con la norma di diritto dell’Unione per il periodo antecedente alla modifica non sia stata effettuata nei confronti di tali persone.


(1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU 2012, L 315, pag. 1).


19.7.2021   

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C 289/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 7 maggio 2021 — «Vittamed technologijos» UAB, in liquidazione / Valstybinė mokesčių inspekcija

(Causa C-293/21)

(2021/C 289/40)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Appellante: Vittamed technologijos’ UAB, in liquidazione

Appellata: Valstybinė mokesčių inspekcija

Questione pregiudiziale

Se gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo è (o non è) obbligato a rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato sull’acquisto di beni e servizi ai fini della produzione di beni d’investimento nel caso in cui tali beni non siano più destinati ad essere utilizzati nell’ambito di attività economiche soggette a imposta perché il proprietario (socio) del soggetto passivo decide di mettere tale soggetto passivo in liquidazione e quest’ultimo presenta una domanda di cancellazione dal registro dei soggetti passivi IVA. Se ai fini della risposta a tale questione siano rilevanti i motivi che hanno condotto alla decisione di mettere in liquidazione il soggetto passivo, vale a dire il fatto che la decisione di mettere in liquidazione tale soggetto sia stata presa a causa di crescenti perdite, dell’assenza di ordinativi e dei dubbi del socio [unico] circa la redditività dell’attività economica programmata (prevista).


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).


19.7.2021   

IT

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C 289/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 10 maggio 2021 — Allianz Benelux SA / Stato belga, SPF Finances

(Causa C-295/21)

(2021/C 289/41)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente in appello: Allianz Benelux SA

Resistente in appello: Stato belga, SPF Finances

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (1), letto o meno in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 78/855/CEE (terza direttiva) (2) e 82/891/CEE (sesta direttiva) (3) in materia di diritto societario, debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, per effetto della quale gli utili distribuiti, disciplinati della direttiva, siano ricompresi nella base imponibile della società beneficiaria dei dividendi prima di essere da essa dedotti a concorrenza del 95 % del loro importo e siano, se del caso, riportati ai periodi d’imposta successivi ma che, in assenza di specifica disposizione che preveda, nel caso di un’operazione di riorganizzazione societaria, che le deduzioni così riportate in capo alla società conferente siano integralmente trasferite alla società beneficiaria, implichi che gli utili medesimi siano tassati indirettamente all’atto di tale operazione in forza dell’applicazione di una disposizione che limiti il trasferimento di dette deduzioni in proporzione alla quota che l’attivo netto fiscale ante fusione degli elementi incorporati della società incorporata rappresenti rispetto al totale, anch’esso ante fusione, dell’attivo netto fiscale della società incorporante e del valore netto fiscale degli elementi incorporati.


(1)  GU 1990, L 225, pag. 6.

(2)  Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU 1978, L 295, pag. 36).

(3)  Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU 1982, L 378, pag. 47).


19.7.2021   

IT

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C 289/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 maggio 2021 — A

(Causa C-296/21)

(2021/C 289/42)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Intervenienti: Helsingin poliisilaitos e Poliisihallitus

Questioni pregiudiziali

In caso di un trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione e tenuto conto delle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (91/477/CEE), nella versione modificata dalla direttiva 2008/51/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 (2) della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili, in particolare dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento:

a)

se un organismo di verifica, confermato da un’autorità nazionale, che abbia rilasciato un certificato di disattivazione, possa essere considerato quale organismo ai sensi della direttiva armi e degli articoli 3 e 7 del regolamento sulla disattivazione pur non essendo indicato nell’elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, ove varie autorità di detto Stato membro abbiano comunicato al soggetto che ha trasferito le armi che l’organismo di verifica che ha rilasciato il certificato, operante sotto forma di S.r.l., sia autorizzato a farlo a norma del regolamento, e

b)

se, in luogo dell’iscrizione [Or. 11] nell’elenco pubblicato sulla pagina Internet della Commissione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, possa essere parimenti prodotta — per un organismo di verifica designato da uno Stato membro ai fini della disattivazione di armi — una prova diversa ottenuta dalle autorità nazionali, cosicché un certificato di disattivazione rilasciato da detto organismo di verifica soddisfa i requisiti previsti nel regolamento ai fini del riconoscimento in uno Stato membro del certificato di disattivazione rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento.


(1)  Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU 2008, L 179, pag. 5).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU 2015, L 333, pag. 62).


19.7.2021   

IT

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C 289/31


Ordinanza del presidente della Corte del 26 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam — Paesi Bassi) — VG / Minister van Buitenlandse Zaken

(Causa C-121/20) (1)

(2021/C 289/43)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/31


Ordinanza del presidente della Corte del 26 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mainz — Germania) — KX / PY GmbH

(Causa C-317/20) (1)

(2021/C 289/44)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 348 del 19.10.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/31


Ordinanza del presidente della Corte del 27 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg — Germania) — QY / Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH

(Causa C-336/20) (1)

(2021/C 289/45)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 423 del 7.12.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/31


Ordinanza del presidente della Corte del 16 aprile 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Amtsgericht Nürnberg — Germania) — flightright GmbH (C-442/20, C-443/20 e C-444/20), PN e LM (C-445/20) / Ryanair Designated Activity Company

(Cause riunite da C-442/20 a C-445/20) (1)

(2021/C 289/46)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


19.7.2021   

IT

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C 289/32


Ordinanza del presidente della Corte dell’11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Reprensus GmbH / S-V Pavlovi Trejd EOOD

(Causa C-591/20) (1)

(2021/C 289/47)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


Tribunale

19.7.2021   

IT

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C 289/33


Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Italia / Commissione

(Causa T-718/17) (1)

(«Regime linguistico - Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti nel settore dell’edilizia - Conoscenze linguistiche - Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi tra tre lingue - Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Discriminazione fondata sulla lingua - Interesse del servizio - Proporzionalità»)

(2021/C 289/48)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, D. Milanowska e L. Vernier, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: S. Jiménez García, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/342/17 (AD 6), organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di ingegneri per la gestione degli edifici (compresi ingegneri ambientali e impiantisti), ed EPSO/AST/141/17 (AST 3), organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva, in primo luogo, di coordinatori/tecnici edili (profilo 1), in secondo luogo, di coordinatori/tecnici edili in ingegneria climatica, elettromeccanica ed elettrotecnica (profilo 2) e, in terzo luogo, di assistenti per la sicurezza sul lavoro/sicurezza degli edifici (profilo 3) (GU 2017, C 242 A, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/342/17 (AD 6), organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di ingegneri per la gestione degli edifici (compresi ingegneri ambientali e impiantisti), ed EPSO/AST/141/17 (AST 3), organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva, in primo luogo, di coordinatori/tecnici edili (profilo 1), in secondo luogo, di coordinatori/tecnici edili in ingegneria climatica, elettromeccanica ed elettrotecnica (profilo 2), e, in terzo luogo, di assistenti per la sicurezza sul lavoro/sicurezza degli edifici (profilo 3), è annullato.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 424 dell’11.12.2017.


19.7.2021   

IT

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C 289/33


Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Italia / Commissione

(Causa T-71/18) (1)

(«Regime linguistico - Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nei settori dell’economia finanziaria e della macroeconomia - Conoscenze linguistiche - Limitazione della scelta della lingua 2 del concorso tra tre lingue - Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Discriminazione fondata sulla lingua - Interesse del servizio - Proporzionalità»)

(2021/C 289/49)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Vernier, G. Gattinara e D. Milanowska, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: S. Jiménez García, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo al concorso generale EPSO/AD/339/17, organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1) Economia finanziaria e 2) Macroeconomia (GU 2017, C 386 A, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il bando relativo al concorso generale EPSO/AD/339/17, organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1) Economia finanziaria e 2) Macroeconomia, è annullato.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


19.7.2021   

IT

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C 289/34


Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Style & Taste/EUIPO — The Polo/Lauren Company (Raffigurazione di un giocatore di polo)

(Causa T-169/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un giocatore di polo - Disegno o modello nazionale anteriore - Motivo relativo di nullità - Articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 289/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Style & Taste, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: L. Plaza Fernández-Villa, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: The Polo/Lauren Company LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: M. Garayalde Niño, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 gennaio 2019 (procedimento R 1272/2018-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Style & Taste e la The Polo/Lauren Company.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Style & Taste, SL, è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


19.7.2021   

IT

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C 289/35


Ordinanza del Tribunale del 2 giugno 2021 — ClientEarth e a./Commissione

(Causa T-436/17) (1)

(«REACH - Decisione della Commissione che autorizza taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso - Articolo 64 del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Riesame interno di una decisione di autorizzazione di immissione in commercio - Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire»)

(2021/C 289/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio), The International Chemical Secretariat (Göteborg, Svezia), International POPs Elimination Network (IPEN) (Göteborg) (rappresentante: A. Jones, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, H. Shev, L. Zettergren, A. Alriksson, J. Lundberg e H. Eklinder, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e F. Becker, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione C(2017) 2914 final della Commissione, del 2 maggio 2017, che respinge la richiesta di riesame interno, proposta ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), vertente sulla decisione di esecuzione C(2016) 5644 final della Commissione relativa all’autorizzazione di taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso conformemente all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3) e, in secondo luogo, di tale decisione di esecuzione.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da ClientEarth, European Environmental Bureau (EEB), The International Chemical Secretariat e International POPs Elimination Network (IPEN).

3)

Il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.


19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/36


Ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2021 — Makhlouf/Commissione e BCE

(Causa T-260/18) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso tra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità - Ricorrente che ha cessato di rispondere alle sollecitazioni del Tribunale - Non luogo a statuire»)

(2021/C 289/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, T. Materne e T. Maxian Rusche, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti: O. Heinz, G. Várhelyi e P. Papapaschalis, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica, concluso tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES).

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

Il sig. Rami Makhlouf è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


19.7.2021   

IT

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C 289/37


Ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2021 — König Ludwig International/EUIPO (Royal Bavarian Beer)

(Causa T-332/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo Royal Bavarian Beer - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Diritto al contraddittorio - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Carattere unitario del marchio dell’Unione europea - Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 289/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: König Ludwig International GmbH & Co. KG (Geltendorf, Germania) (rappresentanti: O. Spuhler e J. Stock, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1 aprile 2020 (procedimento R 1714/2019-4), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo Royal Bavarian Beer.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

La König Ludwig International GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 255 del 3.8.2020.


19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/37


Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Luossavaara Kiirunavaara AB / Commissione

(Causa T-244/21)

(2021/C 289/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Luossavaara Kiirunavaara AB (Luleå, Svezia) (rappresentanti: A. Bryngelsson, F. Sjövall e A. Johansson, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione della Commissione europea, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 (1);

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola la normativa che disciplina il sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), in particolare l’allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 (2) e l’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE (3).

La ricorrente afferma che la decisione impugnata — in particolare il considerando 13, l’articolo 1, paragrafo 3, nonché l’allegato III — viola l’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e l’allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2019/331. Il parametro di riferimento di prodotto per il minerale sinterizzato, che è stabilito nel regolamento delegato (UE) 2019/331, deve essere interpretato in maniera conforme alla direttiva 2003/87/CE, ai trattati e ai principi generali del diritto dell’Unione. In base alla suddetta direttiva ed alla giurisprudenza, i prodotti sostitutivi e i metodi di produzione alternativi dovrebbero essere inclusi nel medesimo parametro di riferimento di prodotto, al fine di promuovere le tecnologie più efficienti dal punto di vista climatico. Come dimostrato dal materiale probatorio prodotto, i pellet di ferro sinterizzato e i fini di ferro sinterizzato sono diretti sostituti reciproci. La Commissione, nel rifiutare l’inclusione nel parametro di riferimento degli impianti di produzione di pellet di ferro sinterizzato della ricorrente, avrebbe operato una falsa applicazione della direttiva 2003/87/CE e del regolamento delegato (UE) 2019/331 e sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione.

2.

Secondo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola i principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Si afferma che la decisione impugnata viola i principi succitati nell’operare una discriminazione tra imprese e settori, in modo da favorire indebitamente talune imprese. Tale doglianza riguarda sia il trattamento della produzione dei fini sinterizzati in rapporto a quella dei pellet sinterizzati sia il trattamento della produzione di pellet della ricorrente in rapporto alla restante produzione di pellet.

3.

Terzo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola gli obblighi previsti dal diritto ambientale internazionale.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata contrasta con gli impegni espliciti assunti dall’Unione nel suo contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell’accordo di Parigi.

4.

Quarto motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie.

La decisione impugnata rispecchia una posizione politica adottata dalla Commissione europea la quale, a detta della ricorrente, non è fondata su una valutazione tecnica obiettiva ed approfondita della sostituibilità dei prodotti e delle tecniche in questione, ma si basa invece esclusivamente sulle affermazioni di una delle parti interessate dalla decisione, vale a dire un’organizzazione dell’industria siderurgica, senza valutazione delle obiezioni tecniche sollevate, tra l’altro, dalla ricorrente e dall’agenzia svedese per la protezione dell’ambiente, né consultazione di alcuna terza parte neutrale.

5.

Quinto motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE.

Ad avviso della ricorrente, la decisione impugnata non fornisce la benché minima spiegazione in merito al rapporto di sostituibilità tecnica tra pellet sinterizzati e fini sinterizzati o in merito all’applicazione del principio di parità di trattamento, ma si riferisce invece unicamente al parametro di riferimento, che è «concepito» per escludere la produzione di pellet (della ricorrente). Ne consegue che è impossibile per gli interessati conoscere le ragioni della misura adottata basandosi sulla decisione stessa.

6.

Sesto motivo, dedotto in subordine, con cui si sostiene che il regolamento delegato (UE) 2019/331 deve essere dichiarato invalido nella parte in cui si applica alla decisione impugnata a decorrere dalla data della sentenza, ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

Con il sesto motivo, che viene proposto in subordine rispetto ai motivi precedenti, la ricorrente sostiene che se il regolamento delegato (UE) 2019/331 deve essere interpretato nel senso di escludere i pellet sinterizzati della ricorrente (ma non i pellet sinterizzati di un determinato produttore concorrente) (4), lo stesso regolamento deve essere dichiarato invalido per violazione della direttiva 2003/87/CE e dei principi generali del diritto dell’Unione.


(1)  Decisione (UE) 2021/355 della Commissione del 25 febbraio 2021 relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2021, L 68, pag. 221).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 59, pag. 8).

(3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

(4)  Nota editoriale: il nominativo del produttore è stato omesso.


19.7.2021   

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C 289/39


Ricorso proposto il 17 maggio 2021 — Sturz/EUIPO — Clatronic International (STEAKER)

(Causa T-261/21)

(2021/C 289/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Manfred Sturz (Schorndorf, Germania) (rappresentante: B. Bittner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clatronic International GmbH (Kempen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo STEAKER — Marchio dell’Unione europea n. 16 707 465

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 marzo 2021 nel procedimento R 214/2020-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese;

condannare qualsiasi eventuale interveniente alle spese;

in subordine: rinviare la causa dinanzi alle commissioni di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Mancanza del diritto di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Mancanza di esame completo e snaturamento dei fatti e delle prove ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Sviamento di potere da parte della commissione di ricorso per non aver ammesso le prove.


19.7.2021   

IT

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C 289/40


Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Nowhere/EUIPO — Junguo Ye (APE TEES)

(Causa T-281/21)

(2021/C 289/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nowhere Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: R. Kunze, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Junguo Ye (Elche, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda del marchio dell’Unione europea figurativo «APE TEES» nei colori nero e marrone — Domanda di registrazione n. 14 319 578

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2021 nel procedimento R 2474/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


19.7.2021   

IT

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C 289/40


Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — SS e ST / Frontex

(Causa T-282/21)

(2021/C 289/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: SS e ST (rappresentanti: M. Van den Broeck e L. Lambert, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ammettere il ricorso e esaminarlo nel merito;

dichiarare che, dopo che Frontex era stata invitata ad agire conformemente alla procedura specificata all’articolo 265 TFUE, essa ha omesso di agire, vuoi revocando il finanziamento, sospendendo o cessando, interamente o parzialmente, le sue attività nella regione del mar Egeo (Articolo 46, paragrafo 4, del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (1)), o fornendo giustificati motivi per non aver adottato la pertinente misura ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 6, o altrimenti definendo la sua posizione riguardo alla richiesta preliminare dei ricorrenti;

dichiarare che questa omissione di agire configura una violazione dei trattati ai sensi dell’articolo 265 TFUE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’esistenza di serie o persistenti violazioni dei diritti fondamentali e degli obblighi di protezione internazionale nella regione del mar Egeo, in relazione alle attività di Frontex, in seguito alle quali il direttore esecutivo era obbligato a sospendere o a cessare le suddette attività ai sensi dell’articolo 46 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. I ricorrenti deducono che le prove raccolte stabiliscono che le «nuove tattiche» nel contesto delle operazioni di controllo dei confini nella regione del mar Egeo, introdotte nel marzo 2020, consistono in una politica nazionale (Grecia) e istituzionale (Frontex) di attacco sistematico e generalizzato diretto contro i civili richiedenti asilo in UE, in violazione, inter alia, del diritto alla vita, del divieto di respingimenti collettivi, del principio di non-refoulement, e del diritto di asilo.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che Frontex è venuta meno ai ai suoi obblighi positivi ai sensi della Carta dei diritti fondamentali riguardo alla prevenzione di violazioni prevedibili dei diritti fondamentali sopra menzionati, che si verificano nella regione del mar Egeo nel contesto delle sue operazioni. Frontex è venuta meno ai suoi obblighi positivi di agire mediante manifestazioni concrete, che sono esplicitamente previsti in vari articoli oltre che nell’articolo 46 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, come gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione, e che sono correlati a o anche interconnessi con l’applicazione dell’articolo 46.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’omissione di agire dell’Agenzia nel contesto dell’articolo 265 TFUE riguarda i ricorrenti direttamente e individualmente, in quanto la loro situazione è già stata pregiudicata più volte dalla nuova politica nazionale e istituzionale di pratiche sistematiche e generalizzate di prelevamento dal territorio dell’UE e di respingimento forzato in mare, o di intercettazione in mare; abbandono in mare su imbarcazioni indegne, così causando un serio rischio alla vita; refoulement illegittimo, espulsioni collettive e ostacolo all’accesso al diritto di asilo. La continua omissione da parte di Frontex delle misure appropriate per prevenire queste violazioni — ivi incluse la sospensione o la cessazione delle sue attività come impone l’articolo 46 — aumenta in modo significativo il rischio per i ricorrenti di essere soggetti di nuovo, per la sesta volta, alle medesime violazioni dei Trattati, così come del diritto consuetudinario internazionale ed europeo e del diritto dei trattati.


(1)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU 2019, L 295, pag. 1).


19.7.2021   

IT

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C 289/41


Ricorso proposto il 25 maggio 2021 — Cathay Pacific Airways / Commissione

(Causa T-291/21)

(2021/C 289/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cathay Pacific Airways (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: M. Rees e E. Estellon, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in forza degli articoli 268 e 340 TFUE, ordinare all’Unione europea (rappresentata dalla Commissione europea) di pagare:

un risarcimento finanziario corrispondente agli interessi di mora sulla somma di EUR 57 120 000 al tasso di interesse della BCE per le sue operazioni di rifinanziamento al 1o novembre 2010 (ossia 1,0 punto percentuale), maggiorato di 3,5 punti percentuali, per il periodo tra il 10 febbraio 2011 e il 4 febbraio 2016, che conduce a un importo di EUR 14 211 026,51 o, in mancanza, al tasso di interesse che il Tribunale riterrà appropriato; e

gli interessi composti sull’importo degli interessi di mora per il periodo tra il 5 febbraio 2016 (o, in mancanza, dalla data che il Tribunale riterrà appropriata) e la data del pagamento effettivo da parte della Commissione europea dell’importo richiesto al trattino precedente, al tasso di interesse della BCE per le sue operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali o, in mancanza, al tasso di interesse che il Tribunale riterrà appropriato;

in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione europea a pagare tutte le spese della ricorrente nei presenti procedimenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso per risarcimento danni, la ricorrente deduce un unico motivo. La ricorrente afferma che l’Unione europea è tenuta in forza degli articoli 266, 268 e 340 TFUE a corrispondere alla ricorrente il risarcimento per danni da responsabilità extracontrattuale pari all’interesse di mora per il periodo di riferimento.

A sostegno del suo ricorso di annullamento, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale dovrebbe annullare la decisione impugnata in quanto essa, nel respingere per prescrizione la domanda di interessi, si basa su un errore di diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il regolamento della Commissione n. 2342/2002 (1) interpretato in conformità con l’articolo 266 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (2) intepretato in conformità con l’articolo 266 TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale dovrebbe annullare la decisione (3) impugnata poichè non sufficientemente motivata.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).

(3)  No Ares(2021)2113498 del 25 marzo 2021.


19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/42


Ricorso proposto il 25 maggio 2021 — Singapore Airlines Cargo / Commissione

(Causa T-292/21)

(2021/C 289/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Singapore Airlines Cargo (Singapore, Singapore) (rappresentanti: J. Wileur, J. Poitras, J. Ruiz Calzado e N. Solárová, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile;

ordinare all’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, di risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa del mancato pagamento degli interessi di mora da parte della Commissione in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in esecuzione della sentenza del 16 dicembre 2015 nella causa T-43/11, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd e Singapore Airlines Limited contro Commissione, e di pagare pertanto i seguenti importi, in forza dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 266, secondo comma, TFUE:

(i) un importo pari agli interessi di mora non pagati, ossia gli interessi sulla somma di EUR 74 800 000, al tasso d’interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento al 1o novembre 2010 (ossia 1 %), maggiorato del 3,5 %, per il periodo tra l’11 febbraio 2011 e l’8 febbraio 2016, meno l’importo già pagato dalla Commissione (EUR 1 635 368), il che dà luogo a un importo di EUR 15 185 410 o, in mancanza, per il periodo di tempo e al tasso d’interesse che il Tribunale riterrà appropriati;

(ii) un importo pari agli interessi dovuti sugli interessi di mora non pagati per il periodo tra il 9 febbraio 2016 e il 1o febbraio 2021 calcolato sulla base del tasso d’interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento al 1o novembre 2010 (ossia 1 %), maggiorato del 3,5 %, il che dà luogo a un ulteriore importo a titolo di interessi di EUR 3 407 356 o, in mancanza, per il periodo di tempo e al tasso d’interesse che il Tribunale riterrà appropriati; e

(iii) interessi composti, ossia interessi composti («capitalisation des intérêts») sull’importo degli interessi di mora non pagati e l’ulteriore interesse che ammonta in totale a EUR 18 592 766 (o qualsiasi altro importo che il Tribunale riterrà appropriato), per il periodo tra il 2 febbraio 2021 e la data dell’effettivo pagamento da parte della Commissione di tutti gli interessi non pagati al tasso d’interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento al 1o novembre 2010 (ossia 1 %), maggiorato del 3,5 % o, in mancanza, per il periodo di tempo e al tasso d’interesse che il Tribunale riterrà appropriati.

In aggiunta o in alternativa, annullare, in toto o in parte, in forza dell’articolo 263 TFUE, la decisione della Commissione europea del 25 marzo 2021 che respinge la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento per mancato pagamento degli interessi di mora e degli interessi composti.

Condannare la Commissione europea a pagare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso per risarcimento danni, la ricorrente deduce un unico motivo, affermando che l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, è tenuta in forza dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, dell’articolo 268 TFUE, e dell’articolo 266, secondo comma, TFUE, a pagare a titolo di responsabilità extracontrattuale un risarcimento pari agli interessi di mora che la Commissione avrebbe dovuto pagare alla ricorrente in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE allorché ha rimborsato l’importo principale dell’ammenda pagata provvisoriamente in ottemperanza alla decisione della Commissione nel caso COMP/39258 — Airfreight, dopo che tale decisione è stata annullata con sentenza del Tribunale nella causa T-43/11, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd e Singapore Airlines Limited contro Commissione. La ricorrente chiede anche il risarcimento pari agli interessi sull’importo degli interessi di mora, che la Commissione ha omesso di pagare, e agli interessi composti dalla data della richiesta della ricorrente alla Commissione di pagare gli interessi dovuti.

A sostegno del suo ricorso di annullamento, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione europea del 25 marzo 2021 di respingere la richiesta di interessi della ricorrente è errata in diritto poiché considera la richiesta della ricorrente prescritta. Le conclusioni della Commissione europea sono incompatibili con la giurisprudenza e non sono suffragate dalla sentenza della Corte del 20 gennaio 2021 nella causa C-301/19, Commissione/Printeos («Printeos») (EU:C:2021:39).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione europea è errata in diritto in quanto fondata esclusivamente sull’articolo 85 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1) e in quanto ha omesso di prendere in considerazione l’articolo 266, primo comma, TFUE così come interpretato dalle giurisdizioni dell’UE nella sentenza Printeos.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione europea del 25 marzo 2021 non è sufficientemente motivata in quanto manca un’adeguata motivazione in violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.


19.7.2021   

IT

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C 289/44


Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Troy Chemical e Troy / Commissione

(Causa T-297/21)

(2021/C 289/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Troy Chemical Co. BV (Delft, Paesi Bassi) e Troy Corp. (Florham Park, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Abrahams, H. Widemann e Ł. Gorywoda, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare integralmente il regolamento di esecuzione della convenuta (UE) 2021/348 del 25 febbraio 2021 (1);

adottare qualunque altro provvedimento ritenuto equo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto, sullo sviamento di potere, sulla violazione del legittimo affidamento (derivante dagli orientamenti applicabili), sulla violazione del principio di non discriminazione e sul manifesto errore di valutazione commessi dalla convenuta nello stabilire il periodo triennale di approvazione del carbendazim.

2.

Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione e sullo sviamento di potere commessi dalla convenuta nel raggiungere la conclusione che fossero necessarie «condizioni specifiche» per vietare l’autorizzazione all’uso di biocidi in vernici ed intonaci da utilizzare all’aperto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sull’errore di diritto commessi dalla convenuta nel raggiungere la conclusione che fossero necessarie «condizioni specifiche» per vietare l’immissione in commercio di specifici articoli trattati (vernici e intonaci contenenti carbendazim o trattati con esso) per l’utilizzo all’aperto.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto di diritto e di fatto commesso dalla convenuta nel raggiungere la conclusione che fossero necessarie «condizioni specifiche» per l’etichettatura di vernici e intonaci contenenti carbendazim o trattati con esso per l’utilizzo all’aperto, al fine di rammentare agli utenti il divieto di tale utilizzo.

(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 del 25 febbraio 2021 che approva il carbendazim come principio attivo esistente al fine del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2021, L 68, pag. 174).


19.7.2021   

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C 289/45


Ricorso proposto il 27 maggio 2021 — ABOCA e altri / Commissione

(Causa T-302/21)

(2021/C 289/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ABOCA SpA Società Agricola (Sansepolcro, Italia), Coswell SpA (Funo di Argelato, Italia), Associação portuguesa de suplementos alimentares (Apard) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: B. Kelly, Solicitor, K. Ewert, avvocato, D. Scannell, e C. Thomas, Barristers-at-law)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare, totalmente o (in alternativa) parzialmente, il regolamento (UE) 2021/468 della Commissione del 18 marzo 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene (1) (il «regolamento impugnato»), e condannare la Commissione a pagare le loro spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di procedere in forza del regolamento (CE) 1925/2006 («il regolamento sulle aggiunte») è illegittima:

l’uso della parola «preparazioni» nel regolamento impugnato sembra essere volto a proibire l’utilizzo di ingredienti derivanti dalla pianta intera e di estratti botanici naturali come alimenti. Il regolamento sulle aggiunte non conferisce alla Commissione il potere di vietare prodotti alimentari.

La Commissione avrebbe dovuto seguire la procedura più rigorosa e il criterio giuridico in forza della direttiva 2002/46/CE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è giuridicamente incerto:

le ricorrenti non possono determinare se i loro prodotti sono soggetti a un’ulteriore sorveglianza ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento impugnato perché il significato di «preparazioni» nel contesto del regolamento sulle aggiunte non è chiaro.

La relazione tra i due articoli del regolamento impugnato non è chiara.

In ogni caso, il regolamento impugnato viola il principio di non discriminazione focalizzandosi sui prodotti delle ricorrenti e non sui numerosi prodotti alimentari che contengono anch’essi HAD (derivati dell’idrossiantracene) in simili quantità.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’analisi del 2017 dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non è in grado di soddisfare il criterio giuridico richiesto dal regolamento sulle aggiunte:

il criterio giuridico applicabile richiede, per inserire le sostanze in questione nell’allegato al regolamento sulle aggiunte, un effetto nocivo identificabile sulla salute umana.

Le conclusioni della EFSA non hanno identificato un effetto nocivo sulla salute umana.

L’approccio della Commissione è sproporzionato perché non soddisfa il criterio di «necessità» previsto dal regolamento sulle aggiunte.

La Commissione non ha considerato i dati pubblicati dal 2017, che non dimostrano alcun effetto nocivo sulla salute umana derivante dal consumo delle sostanze in questione.


(1)  GU 2021, L 96, pag. 6.


19.7.2021   

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C 289/46


Ricorso proposto il 31 maggio 2021 — FC / EASO

(Causa T-303/21)

(2021/C 289/62)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: FC (rappresentante: B. Christianos, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente il 26 marzo 2021 ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, e

condannare il convenuto a tutte le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

La decisione impugnata è viziata dalla violazione del principio di economia processuale e dalla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente, sulla base dei seguenti argomenti:

1.

violazione dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto il convenuto continua a non collegare la procedura disciplinare con errori e violazioni dei diritti fondamentali compiuti dal convenuto in una fase anteriore, vale a dire nella fase iniziale della procedura disciplinare, che producono effetti anche nella seconda fase della procedura disciplinare, e

2.

violazione del diritto della ricorrente di essere sentita.


19.7.2021   

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C 289/46


Ricorso proposto il 1o giugno 2021 — Classen Holz Kontor/EUIPO — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer (DRYTILE)

(Causa T-307/21)

(2021/C 289/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Classen Holz Kontor GmbH (Kaisersesch, Germania) (rappresentanti: M. Bergermann e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG (Alfter, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo DRYTILE — Domanda di registrazione n. 17 999 950

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 marzo 2021 nel procedimento R 1226/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


19.7.2021   

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C 289/47


Ricorso proposto il 1o giugno 2021 — Classen Holz Kontor/EUIPO — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer (new type tiling DRYTILE)

(Causa T-308/21)

(2021/C 289/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Classen Holz Kontor GmbH (Kaisersesch, Germania) (rappresentanti: M. Bergermann e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG (Alfter, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo new type tiling DRYTILE — Domanda di registrazione n. 18 000 526

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 marzo 2021 nel procedimento R 1227/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


19.7.2021   

IT

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C 289/48


Ricorso proposto il 2 giugno 2021 — Air Canada / Commissione

(Causa T-310/21)

(2021/C 289/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Air Canada (Sain-Laurent, Quebec, Canada) (rappresentanti: T. Soames, I.-Z. Prodromou-Stamoudi, avvocati, e T. Johnston, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare all’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, di risarcire il danno subito da Air Canada a causa del mancato pagamento da parte della Commissione degli interessi di mora e degli interessi composti dovuti in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE in esecuzione della sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada contro Commissione (Causa T-9/11) e quindi pagare i seguenti importi, ai sensi dell’articolo 266, secondo comma, TFUE, dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE:

un importo pari agli interessi di mora dovuti, ossia interessi sulla somma di EUR 21 037 500 al tasso di interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento al 1o novembre 2010 (ossia 1 %), maggiorato del 3,5 %, per il periodo dal 10 febbraio 2011 all’8 febbraio 2016, meno il rendimento garantito già pagato di EUR 468 540,80, il che dà luogo a un importo di EUR 4 264 896,70 o, in mancanza, al tasso di interesse che il Tribunale riterrà appropriato;

un importo pari all’interesse dovuto sulla somma di EUR 4 264 896,70 al tasso di interesse di default, per il periodo dal 9 febbraio 2016 alla data della domanda di interessi (4 febbraio 2021) al tasso di interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento al 1o novembre 2010 (ossia 1 %), maggiorato del 3,5 %, il che dà luogo a un importo di EUR 958 550,14 (o, in mancanza, al tasso di interesse e per il periodo che il Tribunale riterrà appropriati); e

un importo pari all’interesse composto dovuto sull’importo dell’interesse non pagato sulla somma dovuta alla data della domanda di interessi (EUR 4 264 896,70 + EUR 958 550,14 = EUR 5 223 446,84 o qualsiasi altro importo che il Tribunale riterrà appropriato) per il periodo tra il 5 febbraio 2021 e la data nella quale la Commissione rimborserà a Air Canada gli importi degli interessi dovuti, al tasso di interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento al 1o novembre 2010 (ossia 1 %), maggiorato 3,5 %, o, in mancanza, per il periodo di tempo e al tasso d’interesse che il Tribunale riterrà appropriati.

Inoltre e/o in alternativa annullare la decisione impugnata; e

condannare la Commissione a pagare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’Unione europea è tenuta per responsabilità extracontrattuale a pagare date somme di interessi dovuti. La ricorrente afferma che l’8 febbraio 2016 la Commissione ha pagato alla ricorrente una somma a titolo di interessi per riflettere il «rendimento garantito» su un pagamento provvisorio effettuato dalla ricorrente il 10 febbraio 2011. La ricorrente afferma che il «rendimento garantito» non riflette le somme dovute alla ricorrente a titolo di interessi di mora. Di conseguenza, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato l’articolo 268 TFUE e chiede che la Commissione sia condannata a pagare gli interessi di mora e composti.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la domanda di interessi non era prescritta e, di conseguenza, il Tribunale dovrebbe annullare la decisione della Commissione del 25 marzo 2021 (1).


(1)  Rif. Ares(2021)2113744 del 25 marzo 2021


19.7.2021   

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C 289/49


Ricorso proposto il 3 giugno 2021 — SAS Cargo Group e altri / Commissione

(Causa T-313/21)

(2021/C 289/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danimarca), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stoccolma, Svezia), SAS AB (Stoccolma) (rappresentanti: B. Creve, M. Kofmann, J. Killick e G. Forwood, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ordinare all’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea:

(a)

di pagare alle ricorrenti un risarcimento di EUR 14 438 793,21 per il danno causato dal mancato pagamento da parte della Commissione del corretto importo degli interessi sull’ammenda rimborsata per il periodo tra il 15 febbraio 2011 e l’8 marzo 2016, in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in esecuzione della sentenza del 16 dicembre 2015, SAS Cargo Group A/S e a. contro Commissione (Causa T-56/11) o, in mancanza, un risarcimento per il periodo di tempo e al tasso di interesse che il Tribunale riterrà appropriati;

(b)

di pagare alle ricorrenti gli interessi al tasso imposto dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali, sul risarcimento di cui al punto (a), dall’8 marzo 2016 fino al pagamento integrale, da intendersi come interessi semplici fino al 4 febbraio 2021 e come interessi composti dal 5 febbraio 2021, o, in mancanza, di pagare gli interessi sul risarcimento di cui al punto (a) per il periodo di tempo, al tasso di interesse e secondo il metodo di calcolo (semplice o composto) che il Tribunale riterrà appropriati.

annullare la decisione della Commissione europea del 25 marzo 2021 che respinge la domanda di risarcimento delle ricorrenti per danni extracontrattuali.

condannare la Commissione europea a pagare le sue spese e quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso per risarcimento danni, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di pagare alle ricorrenti l’importo corretto degli interessi a seguito dell’annullamento della decisione della Commissione C(2010) 7694 final del 9 novembre 2010 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso C.39258 — Trasporto aereo).

A sostegno del ricorso di annullamento, le ricorrenti deducono due motivi:

1.

primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è incorsa in un errore di diritto nel considerare prescritta ai sensi dell’articolo 46 dello statuto la domanda per responsabilità extracontrattuale delle ricorrenti in forza dell’articolo 340 TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è incorsa in un errore di diritto basandosi sull’articolo 85bis, paragrafo 2, del regolamento della Commissione n. 2342/2002 per respingere la richiesta di risarcimento delle ricorrenti, nella situazione in cui (i) il regolamento n. 2342/2002 non era applicabile a quel tempo, e (ii) il rispetto dell’articolo 90 del regolamento n. 1268/2012 (e mutatis mutandis l’articolo 85bis, paragrafo 2, del regolamento della Commissione n. 2342/2002) non solleva la Commissione dal suo obbligo di pagare gli interessi di mora in virtù dell’articolo 266, primo comma, TFUE.


19.7.2021   

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C 289/50


Ricorso proposto il 4 giugno 2021 — TA / Parlamento

(Causa T-314/21)

(2021/C 289/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TA (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

disporre l’annullamento del rapporto informativo della ricorrente per l’esercizio relativo al 2019 e, per quanto necessario, l’annullamento della decisione del 29 marzo 2021 del sig. Welle, in esito al reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

condannare il convenuto all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 11, delle norme interne relative all’applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto, nonché sulla violazione degli articoli 15, paragrafo 2, e 87, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. La ricorrente afferma, in particolare, che non tenendo conto dell’assenza di obiettivi fissati per l’anno 2019, i valutatori hanno violato le disposizioni summenzionate.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inesattezza materiale dei fatti che ha portato a un errore manifesto di valutazione.


19.7.2021   

IT

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C 289/50


Ricorso proposto il 4 giugno 2021 — Laboratorios Ern/EUIPO — Nordesta (APIAL)

(Causa T-315/21)

(2021/C 289/68)

Lingua del procedimento: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: I. Miralles Llorca, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nordesta GmbH (Monaco di Baviera, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo APIAL — Domanda di registrazione n. 17 958 998

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2021 nel procedimento R 1560/2020-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

revocare la decisione impugnata e negare la concessione del marchio dell’Unione europea n.o17 958 998 APIAL per tutti i prodotti delle classi 3, 4 e 5;

condannare l’EUIPO e, nel caso in cui decida di intervenire nel presente procedimento, Nordesta GmbH, alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


19.7.2021   

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C 289/51


Ricorso proposto il 6 giugno 2021 — Worldwide Machinery/EUIPO — Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING)

(Causa T-316/21)

(2021/C 289/69)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Worldwide Machinery Ltd (Channelview, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: B. Woltering, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scaip SpA (Parma, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo SUPERIOR MANUFACTURING — Marchio dell’Unione europea n. 11 385 333

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2021 nel procedimento R 873/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata e annullare la decisione della divisione di annullamento del 12 marzo 2020 nel [procedimento] di annullamento n. 28 762 C, nella parte in cui è stata respinta la domanda di decadenza del marchio dell’Unione europea n. 11 385 333;

dichiarare la decadenza del marchio dell’Unione europea contestato relativamente ai seguenti prodotti della classe 12: macchine semoventi per la realizzazione di oleodotti, condotte di gas ed acqua, veicoli terrestri comprendenti attrezzature semoventi per la posatura di tubi, kit per la conversione di veicoli terrestri a cingoli in veicoli terrestri comprendenti attrezzature semoventi per la posatura di tubi, benne vaglianti, ventose per sollevatore, mandrini idraulici, macchine semoventi piegatubo;

ordinare il rimborso delle spese da essa sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


19.7.2021   

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C 289/52


Ricorso proposto il 7 giugno 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Brito & Pereira (TINTAS BRICOR)

(Causa T-317/21)

(2021/C 289/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brito & Pereira (Vizela, Portogallo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo TINTAS BRICOR — Domanda di registrazione n. 17 944 336

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 marzo 2021 nel procedimento R 882/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui, respingendo il ricorso dell’opponente, conferma la decisione della divisione di opposizione emessa nel procedimento di opposizione B 3 070 825, accogliendo la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 17 944 336 TINTAS BRICOR (figurativo), al fine di distinguere determinati prodotti e servizi delle classi 2 e 35;

condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

Motivi invocati

Errata valutazione delle prove dell’uso dei marchi opposti.

Incongruenza della motivazione a causa della sua incoerenza o contraddizione interna, riguardo, ad avviso della ricorrente, alle evidenti contraddizioni tra alcuni punti, quali i punti 44, 45 e 46, e la conclusione finale, laddove in essi si riconoscono le attività di promozione, pubblicità e gestione commerciale del marchio BRICOR, negate al punto 56.


19.7.2021   

IT

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C 289/53


Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2021 — Novelis / Commissione

(Causa T-680/20) (1)

(2021/C 289/71)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.