ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 280

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
13 luglio 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 280/01

Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU

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IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE —

Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU

(2021/C 280/01)

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Scopo della presente comunicazione è fornire orientamenti tecnici sull'esame e la verifica della sostenibilità dei progetti che ricevono il sostegno del Fondo InvestEU, conformemente al considerando 13 e all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento InvestEU.

Il presente documento è stato elaborato dalla Commissione con il sostegno di JASPERS e in collaborazione con potenziali partner esecutivi. La dimensione climatica in esso trattata è coerente con gli orientamenti «Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027». Il presente documento riflette anche, per quanto possibile e pertinente, i risultati di due studi: uno, dal titolo «Technical Support Document for Environmental Proofing of Investments under the InvestEU Programme», è stato condotto dalla DG Ambiente; il secondo, intitolato «InvestEU Programme: Guidance on social sustainability proofing of investment and financing operations», è stato condotto dalla DG Occupazione.

Gli orientamenti sulla verifica della sostenibilità dovrebbero essere utilizzati dai partner esecutivi, dagli intermediari finanziari e dai promotori di progetti/destinatari finali coinvolti nell'attuazione del Fondo InvestEU, ma potrebbero essere pertinenti anche per altri programmi.

Gli orientamenti possono essere aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della pertinente legislazione dell'UE e possono essere integrati da considerazioni o indicazioni internazionali, nazionali o settoriali.

INDICE

1.

INTRODUZIONE 5

1.1.

Ambito di applicazione 5

1.2.

Conformità giuridica 6

1.3.

Soglie 7

1.4.

Orientamenti sulla verifica della sostenibilità e criteri della tassonomia dell'UE 7

1.5.

Valutazione e riesame intermedi dei presenti orientamenti 10

2.

VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DIRETTO 10

2.1.

Principi generali e approccio globale alla verifica 10

2.2.

Dimensione climatica 12

2.2.1.

Introduzione 12

2.2.2.

Approccio generale alla verifica della sostenibilità climatica 13

2.2.3.

Conformità giuridica 15

2.2.4.

Resilienza climatica 16

2.2.5.

Neutralità climatica e mitigazione dei cambiamenti climatici 21

2.2.6.

Relazioni e monitoraggio 25

2.3.

Dimensione ambientale 26

2.3.1.

Approccio generale alla verifica ambientale 26

2.3.2.

Conformità giuridica 29

2.3.3.

Esame InvestEU della dimensione ambientale 33

2.3.4.

Verifica: mitigazione, quantificazione e monetizzazione 35

2.3.5.

Agenda positiva 37

2.3.6.

Relazioni e monitoraggio 37

2.4.

Dimensione sociale 38

2.4.1.

Approccio generale alla verifica della sostenibilità sociale 38

2.4.2.

Quadro di conformità giuridica per la dimensione sociale 40

2.4.3.

Esame sociale delle operazioni 40

2.4.4.

Categorizzazione del rischio sociale 44

2.4.5.

Verifica sociale 47

2.4.6.

Agenda positiva 54

2.4.7.

Relazioni e monitoraggio 56

2.5.

Disposizioni orizzontali per le tre dimensioni 56

2.5.1.

Capacità del promotore del progetto 56

2.5.2.

Accordi contrattuali 57

2.6.

Valutazione economica delle operazioni 57

2.6.1.

Forme di valutazione economica 58

2.6.2.

Pratiche esistenti in materia di valutazione economica 59

2.6.3.

Raccomandazioni per InvestEU 59

2.7.

Finanziamenti alle imprese per scopi generali 60

3.

APPROCCIO ALLA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO INDIRETTO 61

3.1.

Requisiti generali di verifica 61

3.2.

Tipi di finanziamento 62

3.2.1.

Fondi infrastrutturali 62

3.2.2.

Fondi azionari o di debito non infrastrutturali 64

3.2.3.

Linee di credito intermediate o altri prodotti di debito destinati alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e ad altri soggetti ammissibili 65

4.

RUOLI, RESPONSABILITÀ E IL PROCESSO INVESTEU 66

4.1.

Ruoli e responsabilità 66

4.1.1.

Ruolo e responsabilità del promotore del progetto/destinatario finale 66

4.1.2.

Ruolo e responsabilità del partner esecutivo 67

4.1.3.

Ruolo dell'intermediario finanziario 68

4.1.4.

Ruolo del comitato per gli investimenti 68

4.1.5.

Ruolo della Commissione 68

4.1.6.

Autorità pubbliche competenti 69

4.2.

Processo InvestEU 69

4.2.1.

Verifica della conformità 69

4.2.2.

Modulo di richiesta della garanzia 70

4.2.3.

Quadro di valutazione 70

4.2.4.

Comunicazioni alla Commissione 70

Allegato 1 —

Elenco dei requisiti giuridici 72

Allegato 2 —

Informazioni da fornire al comitato per gli investimenti di InvestEU (capo 2) 76

Allegato 3 —

Liste di controllo della verifica che i partner esecutivi dovranno utilizzare ai fini della verifica in ciascuna dimensione 79

Allegato 4 —

Risorse e documenti di orientamento supplementari di cui si può tenere conto ai fini della verifica della sostenibilità di InvestEU 108

Allegato 5 —

Glossario 111

Allegato 6 —

Orientamenti supplementari sui finanziamenti intermediati (capo 3) 114

1.   INTRODUZIONE

Il regolamento InvestEU (1) introduce la sostenibilità delle operazioni di finanziamento e di investimento quale elemento importante del processo decisionale al momento dell'approvazione dell'uso della garanzia dell'Unione. Ai fini del presente documento, la sostenibilità (2) è riferita alle tre dimensioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento InvestEU: climatica, ambientale e sociale.

Per garantire che le operazioni di finanziamento e di investimento che ricevono il sostegno del Fondo InvestEU siano in linea con i più ampi impegni dell'UE in materia di sostenibilità o contribuiscano al loro conseguimento, il regolamento InvestEU richiede che sia svolta una verifica della sostenibilità ex ante per individuare e affrontare gli eventuali impatti significativi (negativi e positivi) che dette operazioni potrebbero avere sulle tre dimensioni.

Lo scopo dei presenti orientamenti è aiutare i partner esecutivi, gli intermediari finanziari e i promotori di progetti/destinatari finali a rispettare gli obblighi in materia di verifica della sostenibilità previsti dal regolamento InvestEU. Sebbene i presenti orientamenti siano stati elaborati specificamente per il Fondo InvestEU, potrebbero essere utilizzati in un contesto più ampio da qualsiasi soggetto (ad esempio un promotore di progetti, un ente finanziario o un'autorità pubblica) che desideri tenere conto degli aspetti legati alla sostenibilità nella propria attività. I presenti orientamenti sono stati elaborati in collaborazione con potenziali partner esecutivi.

Gli orientamenti rispettano i principi di proporzionalità, trasparenza e prevenzione di indebiti oneri amministrativi. Gli approcci proposti per le dimensioni climatica, ambientale e sociale tengono conto delle pratiche esistenti e delle esigenze specifiche di tali settori.

Gli orientamenti sono composti come segue:

il capo 1 definisce il contesto giuridico generale e chiarisce alcuni dei concetti utilizzati negli orientamenti;

il capo 2 illustra l'approccio alla verifica della sostenibilità delle operazioni finanziate direttamente. Tale capo fornisce: i) orientamenti dettagliati su come eseguire l'analisi per ciascuna delle tre dimensioni della sostenibilità; e ii) raccomandazioni su come includere i risultati di tali analisi nella valutazione economica del progetto;

il capo 3 fornisce orientamenti sugli aspetti della verifica della sostenibilità relativi alle operazioni finanziate indirettamente. Detti orientamenti sono basati sui diversi tipi di finanziamento e i requisiti applicabili tengono conto delle relative specificità;

il capo 4 descrive i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti e presenta informazioni sul modo in cui la verifica della sostenibilità potrebbe essere allineata ai processi globali di InvestEU;

gli allegati comprendono le liste di controllo, redatte per sostenere i partner esecutivi e i promotori di progetti nell'esecuzione della verifica della sostenibilità, e una sintesi delle ulteriori risorse disponibili.

1.1.   Ambito di applicazione

Le operazioni di finanziamento e di investimento che rientrano in tutti gli ambiti di intervento del Fondo InvestEU dovrebbero essere soggette a verifica in relazione alle dimensioni della sostenibilità. Tuttavia saranno necessarie alcune differenziazioni tra operazioni e ambiti di intervento per garantire la proporzionalità e ridurre indebiti oneri amministrativi. L'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento InvestEU definisce i requisiti pertinenti per la verifica della sostenibilità.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento InvestEU, le operazioni di finanziamento e di investimento («operazioni») le cui dimensioni superano una certa soglia (definita nei presenti orientamenti alla sezione 1.3) e per le quali è stata presentata una domanda di finanziamento nell'ambito di InvestEU devono in primo luogo essere sottoposte all'esame InvestEU (3), il cui obiettivo è aiutare i partner esecutivi a determinare se le operazioni hanno un impatto ambientale, climatico o sociale (negativo e positivo).

Se, a seguito dell'esame InvestEU, il partner esecutivo conclude che un'operazione ha un impatto significativo su una qualsiasi delle tre dimensioni, tale operazione deve essere sottoposta a una verifica della sostenibilità. La portata della verifica dipenderà dall'esito dell'esame InvestEU e potrebbe riguardare una o più dimensioni. La verifica mira a ridurre al minimo gli impatti negativi dell'operazione e a sfruttarne al massimo i benefici per una qualsiasi delle tre dimensioni.

Ai fini dei presenti orientamenti, per progetto si intende un investimento in attività materiali e/o in attività con una portata e obiettivi chiaramente definiti, quali: i) infrastrutture; ii) acquisto di attrezzature, macchinari o altre spese in conto capitale; iii) sviluppi tecnologici; iv) attività specifiche nel settore digitale, della ricerca e/o dell'innovazione; v) ristrutturazioni ai fini dell'efficienza energetica. Oggetto dell'esame e della verifica devono essere il progetto e i relativi impatti.

Per quanto riguarda i finanziamenti per scopi generali (ad esempio quelli destinati alle imprese per scopi generali) o gli investimenti azionari diretti, la valutazione riguarderà: i) l'approccio generale del destinatario finale all'integrazione delle considerazioni relative alla sostenibilità nei suoi processi; e ii) la capacità del destinatario finale di affrontare i relativi aspetti ed impatti derivanti dalle sue attività.

1.2.   Conformità giuridica

Le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dal Fondo InvestEU, indipendentemente dalle loro dimensioni e dall'espletamento o meno della verifica, devono rispettare la pertinente legislazione dell'UE e nazionale, tra cui gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Il partner esecutivo (o l'intermediario finanziario per i finanziamenti indiretti) dovrebbe individuare i pertinenti requisiti giuridici (5) applicabili all'operazione e verificare (6) la conformità alla legislazione e ai regolamenti ambientali e sociali.

La verifica della sostenibilità effettuata ai fini del regolamento InvestEU non sostituirà il controllo di conformità ai requisiti giuridici previsti dalla legislazione dell'UE e dal diritto nazionale. Le valutazioni effettuate in applicazione della normativa dell'UE e nazionale forniranno i dati necessari (ossia stime delle emissioni di riferimento, descrizioni dei probabili effetti significativi del progetto, effetti positivi ecc.) che, se del caso, saranno utilizzati ai fini della verifica. La verifica della sostenibilità individuerà gli eventuali impatti residui. Inoltre quantificherà e, ove possibile, monetizzerà l'impatto residuo il cui rischio è stato valutato di livello alto e/o medio. Successivamente la verifica affronterà gli eventuali impatti residui nella valutazione economica del progetto, unitamente ai benefici attesi derivanti dagli effetti positivi del progetto. Si tratta del reale valore aggiunto della verifica della sostenibilità che va oltre il rispetto degli obblighi di legge.

I colegislatori hanno espressamente previsto che i partner esecutivi effettuino la verifica della sostenibilità degli investimenti nell'ambito del Fondo InvestEU, il che implica l'idea di «alzare l'asticella» e andare oltre il semplice obbligo di rispettare la legislazione vigente. I colegislatori forniscono orientamenti al riguardo nel regolamento InvestEU. Ad esempio, alcuni considerando fanno riferimento al pilastro europeo dei diritti sociali (7), all'accordo di Parigi (8), agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (9) e alla relazione 2018 sui rischi globali (2018 Global Risks Report) (10), L'articolo 8, paragrafo 5, stabilisce che i progetti incompatibili con gli obiettivi climatici non sono ammissibili al sostegno previsto dal Fondo InvestEU. Inoltre l'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento InvestEU fa riferimento alla valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio per affrontare le questioni dell'adattamento e della resilienza ai cambiamenti climatici, al costo delle emissioni di gas a effetto serra, alla presa in considerazione degli impatti sulle principali componenti del capitale naturale, all'impatto sociale dei progetti e all'individuazione dei progetti incompatibili con gli obiettivi climatici.

1.3.   Soglie

Conformemente al principio di proporzionalità e come previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento InvestEU, le operazioni le cui dimensioni non superano una soglia stabilita sono esentate dall'obbligo di essere sottoposte all'esame e alla verifica della sostenibilità. Tale soglia si applica specificamente alla verifica della sostenibilità di InvestEU e non sostituisce in alcun modo gli obblighi giuridici che incombono ai promotori di progetti ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) concernente la valutazione dell'impatto ambientale (in appresso «direttiva sulla VIA») o di altre normative dell'UE o nazionali applicabili.

Sulla base della prassi corrente e dell'esperienza acquisita nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e della verifica della sostenibilità dei progetti infrastrutturali, le soglie al di sotto delle quali non saranno richieste verifiche della sostenibilità sono indicate nei due punti che seguono.

i)

Per le operazioni dirette:

a.

per i progetti (di investimento), sulla base del costo totale dell'investimento del progetto, la soglia è fissata a 10 milioni di EUR (12);

b.

per i finanziamenti generali alle imprese/gli investimenti diretti nel capitale, sulla base del finanziamento totale concesso dal partner esecutivo al destinatario finale, la soglia è fissata a 10 milioni di EUR.

ii)

Per le operazioni intermediate:

a.

per i fondi infrastrutturali, ai progetti sottostanti si applica la stessa soglia prevista per le operazioni dirette. Sulla base del costo totale dell'investimento del progetto, tale soglia è fissata a 10 milioni di EUR;

b.

per il finanziamento delle PMI, delle piccole imprese a media capitalizzazione e di altre imprese ammissibili non sono richiesti alcun esame né alcuna verifica completa della sostenibilità (13). Tuttavia saranno applicabili una forma semplificata di verifica della sostenibilità e garanzie di salvaguardia specifiche al fine di assicurare un allineamento minimo agli impegni dell'UE, cercando al contempo di non sovraccaricare i piccoli operatori economici con requisiti complessi. L'approccio alla verifica della sostenibilità per i finanziamenti intermediati è descritto in dettaglio al capo 3 dei presenti orientamenti.

1.4.   Orientamenti sulla verifica della sostenibilità e criteri della tassonomia dell'UE (14)

Il requisito della verifica della sostenibilità di cui al regolamento InvestEU mira a incoraggiare e premiare i progetti che hanno impatti positivi sul clima, sull'ambiente e sulla società, riducendone nel contempo gli impatti negativi. La verifica della sostenibilità consente di: i) individuare gli impatti di un progetto; ii) introdurre misure di mitigazione per far fronte a tali impatti; e iii) ove possibile, riconoscere le opportunità di miglioramento delle prestazioni in termini di sostenibilità del progetto.

La tassonomia dell'UE consente di classificare talune attività economiche come sostenibili sotto il profilo ambientale (ossia quelle attività che contribuiscono in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali (15) definiti nel regolamento sulla tassonomia, che non arrecano un danno significativo ad alcuno degli altri cinque obiettivi ambientali e che rispettano le garanzie minime di salvaguardia sociale). La verifica della sostenibilità può tenere conto di questa classificazione e quindi provvedere a un'individuazione più approfondita (granulare) degli impatti positivi e negativi. Per questo motivo, una volta entrati in vigore, ove pertinente e nella misura del possibile, i criteri di vaglio tecnico della tassonomia dell'UE, compreso il principio di non arrecare un danno significativo, saranno applicati in maniera opportuna durante l'intero processo di esame e di verifica.

Tuttavia giova osservare che il Fondo InvestEU contempla una gamma di investimenti ammissibili più ampia rispetto alle attività economiche che rientrano nella tassonomia dell'UE. Il Fondo InvestEU mira anche ad adottare un approccio equilibrato nei confronti di diverse priorità politiche dell'UE, alcune delle quali potrebbero non avere un forte potenziale in termini di sostenibilità, mentre la tassonomia dell'UE è un sistema di classificazione istituito per determinare le attività che in primo luogo contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi ambientali.

Criteri relativi al principio di «non arrecare un danno significativo» (DNSH)

Per garantire che i progetti non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali dell'UE, come nel caso della tassonomia dell'UE, il punto di partenza è il rispetto della pertinente legislazione ambientale dell'UE. Inoltre occorre rispettare la normativa nazionale pertinente in materia di ambiente e aver ottenuto i permessi ambientali necessari per la realizzazione e la gestione dei progetti, compresi quelli individuati nei criteri DNSH della tassonomia dell'UE. Tenendo conto delle disposizioni del regolamento InvestEU e dei presenti orientamenti, il rispetto degli obblighi di legge è indispensabile affinché qualsiasi operazione di finanziamento o di investimento possa beneficiare del sostegno di InvestEU.

Gli altri criteri DNSH che non fanno riferimento alla legislazione ambientale dovrebbero essere utilizzati, se in vigore, come riferimento per proporre misure di mitigazione o per individuare i progetti incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici, per quanto possibile e con la massima diligenza possibile, per i casi in cui è richiesta una verifica conformemente ai presenti orientamenti (sia per i finanziamenti diretti che per quelli indiretti, come ulteriormente specificato nei Capi 2 e 3).

In pratica dovrebbero essere intraprese le azioni seguenti:

1.

il partner esecutivo, sulla base dell'esame InvestEU, determina se sia necessaria una verifica per determinati criteri o una certa dimensione;

Image 1

2.

verifica se l'attività rientra nell'ambito della tassonomia dell'UE (16);

Image 2

3.

verifica se esistono criteri DNSH per l'attività;

Image 3

4.

utilizza i criteri DNSH, con la massima diligenza possibile, per proporre, se del caso, misure di mitigazione supplementari.

Tutte le operazioni di finanziamento (sia diretto che indiretto) e di investimento nell'ambito di InvestEU (17) dovrebbero rispettare le quattro condizioni seguenti, basate sui criteri DNSH per la mitigazione dei cambiamenti climatici e le garanzie minime di salvaguardia sociale, con il chiaro obiettivo di non alterare i criteri generali di ammissibilità di InvestEU definiti nel regolamento InvestEU e negli orientamenti sugli investimenti. Le quattro condizioni sono indicate nei punti che seguono.

Per i progetti che riguardano le attività seguenti: digestione anaerobica di rifiuti organici; cattura e utilizzo dei gas di discarica — dovrebbe essere predisposto un piano di monitoraggio per le perdite di metano nell'impianto.

Per i progetti riguardanti il trasporto di CO2 e lo stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO2 — dovrebbe essere predisposto un piano di monitoraggio dettagliato in linea con le disposizioni della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio e della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS).

Per i progetti che riguardano le attività seguenti: trasporto ferroviario di merci; trasporto di merci per vie d'acqua interne; riqualificazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne; trasporto marittimo e costiero di merci; servizi di trasporto merci su strada — non dovrebbe essere concesso alcun sostegno di InvestEU per il finanziamento di navi, veicoli o materiali rotabili appositamente dedicati (20) al trasporto di combustibili fossili (come il materiale rotabile utilizzato per l'estrazione di carbone o le navi petroliere).

Rispettare le garanzie minime di salvaguardia sociale di cui all'articolo 18 del regolamento sulla tassonomia (21). Tali garanzie minime di salvaguardia non pregiudicano l'applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di sostenibilità lavorativa, sanitaria, sociale e della sicurezza stabiliti nel diritto dell'Unione.

In particolare i partner esecutivi/gli intermediari finanziari dovrebbero chiedere al promotore del progetto/destinatario finale, in merito alle sue operazioni, la conferma che (22):

1.

dispone di misure efficaci, commisurate alla natura e alla portata dell'operazione e ai suoi potenziali rischi e impatti ambientali e sociali, per garantire:

a.

il rispetto dei diritti sociali, vale a dire evitare violazioni dei diritti sociali sanciti dalla legislazione dell'UE e affrontare eventuali rischi e impatti negativi in materia di diritti umani causati dall'operazione;

b.

un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi (23), compreso un meccanismo adeguato per registrare e trattare i reclami, a seconda dei casi e in base a quanto richiesto dalla legislazione pertinente;

2.

i suoi addetti al progetto (24):

a.

non sono soggetti al lavoro forzato o coatto né al lavoro minorile;

b.

godono di parità di trattamento e di pari opportunità (parità di retribuzione tra uomini e donne per un lavoro di pari valore);

c.

non sono discriminati in base alla razza, al colore, al sesso, alla religione, all'opinione politica, all'ascendenza nazionale o all'origine sociale;

d.

godono della libertà di associazione (libertà di costituire un sindacato e di farvi parte) e del diritto sindacale (diritto di organizzare scioperi); e

e.

godono del diritto alla contrattazione collettiva.

1.5.   Valutazione e riesame intermedi dei presenti orientamenti

A norma dell'articolo 29 del regolamento InvestEU, entro il 30 settembre 2024 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia indipendente sul programma InvestEU. La valutazione deve riguardare anche l'applicazione della verifica della sostenibilità. In base ai risultati di questa valutazione e tenendo conto dell'andamento del mercato finanziario, dell'entrata in vigore della tassonomia dell'UE (25) e dell'aggiornamento della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (26), gli obblighi descritti nei presenti orientamenti potrebbero essere modificati nel tempo (sia per i finanziamenti diretti che per quelli indiretti).

Pertanto si raccomanda vivamente ai partner esecutivi e agli intermediari finanziari di tenere conto di questi probabili sviluppi in quanto potrebbero incidere sulle operazioni future.

2.   VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DIRETTO

2.1.   Principi generali e approccio globale alla verifica

Il presente capo illustra ai partner esecutivi le metodologie e gli strumenti di cui hanno bisogno per effettuare l'esame InvestEU e la verifica delle operazioni di finanziamento diretto e di investimento proposte in relazione alle tre dimensioni della sostenibilità, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento InvestEU (27). L'articolo 8, paragrafo 6, fornisce ulteriori dettagli in merito all'obiettivo degli orientamenti, che devono consentire di:

a)

per quanto riguarda l'adattamento, assicurare la resilienza ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici, mediante una valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui mediante pertinenti misure di adattamento, e, per quanto riguarda la mitigazione, integrare nell'analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici;

b)

tener conto dell'impatto consolidato dei progetti in termini di principali componenti del capitale naturale: aria, acqua, suolo e biodiversità;

c)

stimare l'impatto sociale dei progetti, tra l'altro sulla parità di genere, sull'inclusione sociale di determinate regioni o popolazioni e sullo sviluppo economico di aree e settori interessati da sfide strutturali quali le esigenze di decarbonizzazione dell'economia;

d)

individuare i progetti incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici;

e)

fornire ai partner esecutivi orientamenti ai fini dell'esame previsto al paragrafo 5.

La figura 1 fornisce una rappresentazione visiva dell'approccio proposto per la verifica della sostenibilità delle operazioni di finanziamento diretto e di investimento di InvestEU. Detto approccio prevede i passaggi seguenti:

valutazione della conformità alla legislazione dell'UE e nazionale. Si tratta di una condizione essenziale per il finanziamento di tutte le operazioni che comprende la valutazione della conformità ai requisiti giuridici nell'ambito delle tre dimensioni della sostenibilità (climatica, ambientale, sociale) e può essere effettuata durante l'intero processo di verifica parallelamente alla procedura di dovuta diligenza, se necessario. Detta valutazione dovrebbe essere completata, in linea generale, prima di richiedere la garanzia dell'Unione. Qualora ciò non sia possibile, nella documentazione giuridica dovrebbero essere poste le opportune condizioni che garantiscano la piena conformità del progetto alla legislazione applicabile;

esame InvestEU per individuare potenziali rischi e impatti sulle tre dimensioni delle operazioni proposte;

ulteriore valutazione e verifica dei pertinenti elementi a rischio per ciascuna dimensione, sulla base dei potenziali rischi e impatti individuati, comprese l'individuazione di misure di mitigazione e la valutazione della compatibilità con gli obiettivi climatici (28);

conclusione della verifica della sostenibilità e comunicazione al comitato per gli investimenti di InvestEU, allo scopo di contribuire al processo decisionale relativo alla richiesta di garanzia dell'Unione.

Figura 1

Schema dell'approccio alla verifica della sostenibilità

Image 4

Tutte le operazioni sostenute da InvestEU, indipendentemente dalla loro dimensione, devono rispettare la legislazione dell'UE e nazionale applicabili. Per questo motivo sarà necessario valutare e confermare la conformità giuridica di tutte le operazioni.

Come descritto nel capo precedente, si applicano soglie, basate sulla dimensione dell'operazione di investimento totale, al di sotto della quale non saranno necessari ulteriori esami e verifiche. L'eccezione a questa regola è rappresentata dai progetti per i quali è prevista una valutazione dell'impatto ambientale in applicazione della direttiva sulla VIA (progetti di cui all'allegato I o progetti sottoposti a valutazione di cui all'allegato II), per cui la verifica relativa alle dimensioni ambientale, sociale e climatica sarà necessaria, indipendentemente dal costo totale del progetto, per gli impatti individuati nella relazione VIA (29), e si baserà su detta relazione. Tale approccio è coerente con i requisiti posti dal regolamento InvestEU.

Per i progetti di dimensioni inferiori alla soglia, i partner esecutivi e i promotori di progetti sono tuttavia fortemente incoraggiati a valutare caso per caso se: i) la specifica operazione di investimento presenta potenziali rischi significativi nell'ambito di una o più dimensioni della sostenibilità; e ii) sarebbe utile sottoporre l'operazione di investimento in questione quantomeno alla fase di esame descritta nelle sezioni che seguono.

Al fine di incoraggiare l'adozione dell'agenda positiva si raccomanda vivamente ai partner esecutivi, in collaborazione con i promotori di progetti/destinatari finali, di valutare la possibilità di accrescere gli impatti positivi dei progetti che finanziano, migliorandone così le prestazioni complessive in termini di sostenibilità. Per contribuire a individuare le opportunità di accrescere gli impatti positivi sono state elaborate liste di controllo (cfr. l'allegato 3) da utilizzare su base volontaria.

Infine i presenti orientamenti raccomandano di effettuare la valutazione delle tre dimensioni in modo integrato, prestando particolare attenzione ai collegamenti e alle sinergie tra le varie dimensioni (30).

Per i progetti infrastrutturali occorre un periodo relativamente lungo per completare tutte le procedure legali relative a permessi e autorizzazioni. Per i progetti in cui l'esito della verifica ha individuato misure supplementari e che hanno già ricevuto tutte le autorizzazioni e i permessi pertinenti, resta inteso che in alcuni casi possono essere raccomandate e attuate solo misure supplementari limitate (ad esempio, le misure che avrebbero potuto essere attuate in fasi precedenti del ciclo di sviluppo del progetto non possono più essere attuate). Pertanto, per i progetti che si trovano in una fase di sviluppo così avanzata, il partner esecutivo e i promotori del progetto si troveranno nella situazione di poter proporre solo le misure supplementari che possono realisticamente essere realizzate. Tali situazioni dovrebbero essere specificamente evidenziate e adeguatamente spiegate nella documentazione da presentare al comitato per gli investimenti (in particolare se sono state raccomandate e attuate misure supplementari).

Per evitare confusioni riguardo alla terminologia utilizzata nel contesto generale del programma InvestEU (ad esempio gli orientamenti sugli investimenti), si propone di utilizzare in questo capitolo il termine progetto come definito nella sezione 1.1 in relazione alle operazioni sottostanti che saranno oggetto dell'esame e, se del caso, della verifica InvestEU (31).

2.2.   Dimensione climatica

2.2.1.   Introduzione

La presente sezione riguarda la metodologia da seguire quando si effettua la verifica della sostenibilità della dimensione climatica nel contesto dei finanziamenti diretti di InvestEU.

Come previsto dall'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento InvestEU, questa metodologia mira a indicare ai partner esecutivi i principi e gli strumenti per: a) per quanto riguarda l'adattamento, assicurare la resilienza ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici mediante una valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio e l'attuazione di pertinenti misure di adattamento commisurate, e b) per quanto riguarda la mitigazione, valutare la coerenza con le ambizioni e gli impegni dell'UE in materia di clima, integrare il costo delle emissioni di gas a effetto serra connesse ai progetti proposti, nonché indicare gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici nell'analisi delle opzioni, nella valutazione economica e/o nell'analisi costi-benefici.

La metodologia qui presentata rispecchia in gran parte quella descritta in dettaglio dalla comunicazione della Commissione sugli orientamenti tecnici sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027 («Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027») (32). Di conseguenza si basa su metodologie riconosciute a livello internazionale sia per la valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio climatico, sia per la valutazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Questa metodologia mira a: i) individuare il modo e la misura in cui i cambiamenti climatici e i loro impatti possono danneggiare un determinato progetto, al fine di definire misure di adattamento commisurate; e ii) stabilire in che modo un progetto può contribuire agli obiettivi generali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra anche quando fa parte di un quadro di pianificazione coerente (ad esempio di un piano di sviluppo urbano integrato) e del relativo programma di investimento. Sebbene la metodologia sia stata elaborata per i progetti infrastrutturali, gli approcci e gli strumenti raccomandati potrebbero essere utilizzati in ambiti che vanno oltre ciò che può essere considerato strettamente «infrastrutturale» per individuare i rischi cui un progetto è esposto in termini di cambiamenti climatici o per valutare le emissioni di gas a effetto serra connesse al progetto in relazione agli obiettivi climatici dell'UE.

Come descritto nel documento «Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027», per l'adattamento ai cambiamenti climatici è comunque possibile ricorrere ad altri approcci e/o quadri metodologici recenti e riconosciuti a livello internazionale (ad esempio la quinta relazione di valutazione dell'IPCC, AR5) (33) per effettuare le valutazioni del rischio climatico dei progetti, oltre a quelli su cui si basano gli orientamenti, in quanto dovrebbero consentire all'utilizzatore di giungere a conclusioni equivalenti.

Per la mitigazione dei cambiamenti climatici, come raccomandato nel documento «Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027», il riferimento principale per valutare le emissioni di gas a effetto serra è la metodologia per il calcolo dell'impronta di carbonio definita dalla BEI (34). In alternativa si possono utilizzare metodologie per il calcolo dell'impronta di carbonio concordate e pubblicate a livello internazionale. Possono essere applicate anche le metodologie interne dei partner esecutivi, purché siano coerenti con il quadro delle istituzioni finanziarie internazionali per un approccio armonizzato alla contabilizzazione dei gas a effetto serra (35).

La metodologia applicata, qualunque essa sia, dovrebbe essere indicata in maniera esplicita. Le emissioni assolute (lorde) e relative (nette) associate ai progetti dovrebbero essere comunicate in ogni caso. La portata della comunicazione relativa a un progetto (ossia riguardante l'intero progetto o soltanto una parte) e la scelta dello scenario di riferimento per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra relative dovrebbero essere rese pubbliche.

L'accordo di Parigi (36) stabilisce l'obiettivo, concordato a livello internazionale, di limitare l'aumento della temperatura media mondiale e l'obiettivo mondiale di adattamento o di uno sviluppo resiliente al clima. L'approccio presentato nell'intero capo mira a sostenere lo sviluppo di operazioni di investimento in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e del diritto ambientale dell'UE, una volta adottato.

2.2.2.   Approccio generale alla verifica della sostenibilità climatica

«Verifica climatica» è una pratica espressione sintetica per indicare un processo che integra le considerazioni relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli stessi nello sviluppo delle attività esistenti e/o delle operazioni di investimento previste. La figura 2 illustra le principali fasi della verifica climatica.

Figura 2

Schema del processo di verifica climatica

Image 5

Fonte:

«Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027».

Il diagramma mostra i due pilastri della verifica climatica. Il pilastro a destra è incentrato sulla resilienza climatica e sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Il pilastro a sinistra è incentrato sulla neutralità climatica e sulla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Ciascun pilastro dell'analisi è diviso in due fasi. La prima fase rappresenta una fase di esame volta a individuare, da un lato, l'entità dei potenziali rischi climatici per l'investimento in esame (per l'adattamento) e, dall'altro, a valutare la coerenza con gli impegni dell'UE in materia di clima e a quantificare le rispettive emissioni di gas a effetto serra (per la mitigazione). L'esito della fase di esame determina se sia necessaria una seconda fase di ulteriore valutazione dettagliata.

Nell'ambito di InvestEU la verifica climatica per i finanziamenti diretti è incentrata su singoli progetti che si trovano in fasi di sviluppo diverse e che coinvolgono tipi diversi di portatori di interessi (pubblici o privati). Detto questo, integrare le considerazioni climatiche nella preparazione di un investimento è un processo continuo che deve essere preso in considerazione, ove possibile, fin dall'inizio e poi in tutte le fasi del ciclo di progetto (37) e nei relativi processi e analisi.

Il documento «Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027» fornisce maggiori informazioni sul processo di verifica climatica nelle varie fasi del ciclo di progetto (38).

2.2.3.   Conformità giuridica

Come indicato nei considerando 8, 9 e 10 del regolamento InvestEU, i progetti finanziati dal Fondo InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento delle ambizioni e degli impegni assunti dall'UE in materia di clima, compreso l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e i nuovi obiettivi climatici dell'Unione per il 2030. Inoltre l'articolo 8, paragrafo 5, stabilisce che i progetti incompatibili con gli obiettivi climatici non sono ammissibili al sostegno previsto dal regolamento InvestEU.

Anche le considerazioni relative ai cambiamenti climatici sono una componente importante della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di un progetto (cfr. la sezione 2.3 sulla verifica ambientale). Ciò vale per entrambi i pilastri della verifica climatica, ossia la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi.

Per il sottoinsieme di operazioni di investimento per cui è prevista una VIA (allegato I o operazioni sottoposte a valutazione di cui all'allegato II), effettuata conformemente ai requisiti della direttiva sulla VIA come successivamente modificata, i risultati della verifica climatica devono essere riportati anche nella relazione VIA. La VIA e le altre valutazioni ambientali dovrebbero di norma essere pianificate e integrate nel ciclo di vita del progetto, tenendo in debita considerazione il processo di verifica climatica.

A seguito della verifica del rispetto dei requisiti di conformità giuridica, e in funzione del costo totale del progetto dell'investimento, il progetto passa alla fase di esame.

Per le operazioni di dimensioni inferiori alla soglia di 10 milioni di EUR che non richiedono una VIA (progetti non sottoposti a valutazione di cui all'allegato II o che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva dell'UE sulla VIA) non è richiesta alcuna verifica climatica. Tuttavia, al fine di promuovere un approccio positivo per affrontare le considerazioni relative ai cambiamenti climatici e sensibilizzare in merito ai rischi climatici e agli impatti degli investimenti proposti in materia, i promotori di progetti e i partner esecutivi sono fortemente incoraggiati a:

considerare l'opportunità di eseguire l'operazione di esame della resilienza climatica descritta nelle sezioni che seguono al fine di individuare i potenziali rischi legati al clima per il progetto proposto (e le relative attività). Se del caso, dovrebbero anche pianificare adeguate misure di adattamento da includere nel progetto;

per quanto riguarda la valutazione dell'impronta di carbonio, i partner esecutivi e i promotori di progetti potrebbero sottoporre a valutazione anche i progetti di investimento di dimensioni inferiori alla soglia di 10 milioni di EUR, in particolare quando: a) sussistono dubbi sul fatto che l'investimento proposto possa portare ad aumenti/riduzioni delle emissioni al di sopra delle soglie descritte alla sezione 2.2.5.1, e b) quando il progetto proposto fa parte di un più ampio programma di investimento per il quale è stata effettuata una valutazione globale delle emissioni di gas a effetto serra (39).

Per le operazioni di dimensioni superiori alla soglia di 10 milioni di EUR, indipendentemente dal fatto che richiedano o meno una VIA, la valutazione deve proseguire con il processo di esame e verifica InvestEU, se del caso, coerentemente con gli orientamenti sulla resilienza climatica e la neutralità climatica descritti nelle sezioni seguenti.

2.2.4.   Resilienza climatica

2.2.4.1.   Esame della resilienza climatica — adattamento ai cambiamenti climatici

Come raccomandato dal documento «Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027», la fase di esame della resilienza climatica rappresenta la prima fase del processo di verifica ed è finalizzata a individuare e valutare i potenziali rischi (attuali e futuri) legati ai cambiamenti climatici per i progetti proposti come beneficiari del sostegno di InvestEU.

La valutazione di esame è suddivisa nelle tre fasi seguenti:

Image 6

L'obiettivo della valutazione della vulnerabilità (40) è individuare i pericoli climatici rilevanti (41) per un dato tipo di progetto specifico nel luogo previsto per lo stesso.

La vulnerabilità di un progetto è determinata dalla combinazione di due aspetti: i) la sensibilità delle componenti del progetto ai pericoli climatici in generale (sensibilità); e ii) la probabilità che questi pericoli si verifichino ora e in futuro nel luogo prescelto per il progetto (esposizione). Questi due aspetti possono essere valutati in dettaglio separatamente (come descritto di seguito) o congiuntamente.

L'analisi della sensibilità ha lo scopo di individuare i pericoli climatici pertinenti per il tipo di investimento specifico, indipendentemente dalla sua ubicazione. Dovrebbe riguardare il progetto nel suo insieme, analizzandone le varie componenti e il modo di operare all'interno della rete o del sistema più ampi.

Si dovrebbe attribuire un punteggio «alto», «medio» o «basso» per ciascun tema e pericolo climatico:

sensibilità alta: il pericolo climatico può avere un impatto significativo su attività e processi, fattori di produzione, risultati e collegamenti di trasporto;

sensibilità media: il pericolo climatico può avere un leggero impatto su attività e processi, fattori di produzione, risultati e collegamenti di trasporto;

sensibilità bassa: il pericolo climatico non ha alcun impatto (o tale impatto è insignificante).

Figura 3

Analisi della sensibilità ai pericoli climatici

Image 7

Fonte:

«Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027».

L'analisi dell'esposizione ha lo scopo di individuare i pericoli pertinenti per il luogo previsto per il progetto, indipendentemente dal tipo di progetto. L'analisi dell'esposizione può essere suddivisa in due parti: i) l'esposizione al clima attuale; e ii) l'esposizione al clima futuro atteso. I dati storici e attuali disponibili per il luogo pertinente dovrebbero essere impiegati per valutare l'esposizione climatica presente e passata. Le proiezioni dei modelli climatici (42) possono essere utilizzate per capire in che modo il livello di esposizione possa cambiare in futuro, prestando particolare attenzione alle variazioni della frequenza e dell'intensità degli eventi meteorologici estremi.

Si dovrebbe attribuire un punteggio («alto», «medio» o «basso») per ciascun pericolo climatico legato alle esposizioni attuale e futura.

Figura 4

Analisi dell'esposizione

Image 8

Fonte:

«Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027».

L'analisi della vulnerabilità combina rispettivamente i risultati delle analisi della sensibilità e dell'esposizione per individuare i pericoli più rilevanti per l'investimento proposto (si possono annoverare tra questi le vulnerabilità di livello «medio» o «alto»).

Figura 5

Analisi della vulnerabilità

Image 9

Fonte:

«Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027».

Se il punteggio è «basso» sia per la sensibilità che per l'esposizione o se dalla valutazione combinata della vulnerabilità emerge, sulla base di una giustificazione motivata, che tutte le vulnerabilità sono considerate basse o insignificanti, può non essere necessaria alcuna ulteriore valutazione del rischio (climatico). In tali casi il processo di esame InvestEU può dunque concludersi qui e i risultati dell'analisi effettuata devono essere comunicati unitamente alle informazioni e motivazioni necessarie.

Se la sensibilità e/o l'esposizione (o la vulnerabilità complessiva se valutate congiuntamente) ottengono punteggi da «medio» ad «alto», il progetto deve essere sottoposto a una valutazione del rischio climatico secondo la metodologia descritta nella sezione seguente.

In ogni caso la decisione definitiva di procedere a una valutazione dettagliata del rischio basata sulle vulnerabilità individuate deve essere fondata su una valutazione motivata, da parte del partner esecutivo (da espletarsi con il sostegno del promotore del progetto e/o del gruppo incaricato di effettuare la valutazione climatica), della situazione specifica dell'investimento proposto (43) (44).

Per orientamenti metodologici più dettagliati sulla fase di esame si invitano i partner esecutivi e i promotori di progetti a fare riferimento al documento «Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027».

2.2.4.2.   Valutazione del rischio climatico e adattamento ai cambiamenti climatici

Per i progetti la cui valutazione della vulnerabilità ha individuato un potenziale rischio climatico «medio» o «alto» è opportuno effettuare una valutazione dettagliata del rischio climatico.

La valutazione del rischio climatico garantisce un metodo strutturato per analizzare i pertinenti pericoli climatici e i relativi impatti, allo scopo di fornire informazioni per contribuire al processo decisionale dell'investimento proposto. Qualsiasi potenziale rischio significativo per il progetto dovuto ai cambiamenti climatici dovrebbe essere gestito e ridotto a un livello accettabile mediante misure di adattamento pertinenti e commisurate da integrare nel progetto.

Questo processo si svolge tramite:

la valutazione della probabilità e della gravità degli impatti associati ai pericoli individuati nella valutazione della vulnerabilità effettuata nella fase di esame;

la valutazione dell'entità dei potenziali rischi individuati per la specifica operazione di investimento;

l'individuazione di misure di adattamento per far fronte a potenziali rischi climatici significativi.

La probabilità indica quante possibilità vi sono che i pericoli climatici individuati si verifichino entro un determinato arco di tempo, ad esempio la durata del progetto. Può essere sintetizzata in una stima qualitativa o quantitativa per ciascuno dei pericoli climatici pertinenti. Si osserva che la probabilità può essere soggetta a variazioni significative nel corso della durata del progetto.

L'impatto (definito anche come gravità o entità) indica cosa accadrebbe se il rischio climatico individuato si verificasse e quali sarebbero le conseguenze per l'investimento, e dovrebbe essere valutato sulla base di una scala che lo misuri in funzione del pericolo. Di norma tale valutazione terrà conto, tra l'altro, degli aspetti seguenti: i) le operazioni e le attività materiali; ii) salute e sicurezza; iii) gli impatti ambientali; iv) gli impatti sociali; v) le incidenze finanziarie; e vi) il rischio per la reputazione. La valutazione deve riguardare la capacità di adattamento del progetto e del sistema in cui esso opera, ad esempio della misura in cui il progetto può far fronte all'impatto e di quanta parte del rischio può tollerare. Deve inoltre considerare l'importanza del progetto di investimento nell'ambito della rete o del sistema più ampi (ossia la sua strategicità) e valutare se possa comportare ulteriori impatti di più ampia portata ed effetti a cascata.

Il livello dell'entità di ciascun rischio potenziale può essere determinato combinando i due fattori di probabilità e impatto. I rischi possono essere riportati in una griglia del rischio per individuare i potenziali rischi più significativi e quelli che richiedono un intervento futuro per mezzo di misure di adattamento.

Figura 6

Quadro della valutazione del rischio

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Fonte:

«Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027».

Il giudizio su quale sia un livello di rischio accettabile e su che cosa sia significativo o meno spetta al promotore del progetto e al gruppo di esperti che effettua la valutazione, in funzione delle circostanze specifiche del progetto. in ogni caso tale valutazione dovrebbe sempre essere descritta in modo chiaro e logico, integrandola in maniera coerente nella valutazione globale del rischio del progetto. Queste informazioni sono molto importanti anche per il partner esecutivo, in quanto la materializzazione dei rischi avrà un impatto significativo sull'investimento proposto e potrebbe comportare l'insuccesso dell'operazione finanziata.

Se dalla valutazione del rischio si giunge alla conclusione che il progetto presenta potenziali rischi significativi a causa dei cambiamenti climatici, tali rischi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile (45).

Figura 7

Fasi di individuazione, valutazione e pianificazione/integrazione delle pertinenti opzioni di adattamento

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Fonte:

«Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027».

Per ogni rischio significativo individuato occorre considerare e valutare le pertinenti misure di adattamento. L'adattamento comporterà spesso l'adozione di una combinazione di misure strutturali (ad esempio modifiche alla progettazione o alle specifiche delle attività materiali e delle infrastrutture, oppure l'adozione di soluzioni alternative o migliori) e non strutturali (ad esempio pianificazione del territorio, programmi rafforzati di monitoraggio o di risposta di emergenza, formazione del personale e condivisione delle conoscenze, messa a punto di valutazioni strategiche del rischio climatico, soluzioni finanziarie come l'assicurazione).

Per trovare la giusta misura o combinazione di misure è opportuno valutare diverse opzioni di adattamento o anche prendere in considerazione tempi di attuazione differiti (misure flessibili/adattive) che permettano di ridurre il rischio a un livello accettabile. Le misure preferite dovrebbero quindi essere integrate nelle fasi di definizione e/o operatività del progetto, al fine di migliorarne la resilienza climatica (46).

Infine, come buona pratica gestionale, si raccomanda al promotore del progetto di provvedere a un monitoraggio costante, per tutta la durata operativa dell'investimento, al fine di: i) verificare l'accuratezza della valutazione e contribuire a valutazioni e progetti futuri; e ii) determinare la probabilità di raggiungere specifiche soglie di intervento oltre le quali si rendono necessarie ulteriori misure di adattamento.

2.2.5.   Neutralità climatica e mitigazione (47) dei cambiamenti climatici

2.2.5.1.   Esame della mitigazione dei cambiamenti climatici

Per «mitigazione dei cambiamenti climatici» si intendono gli sforzi compiuti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra o aumentare il sequestro dei gas a effetto serra. Detti sforzi sono guidati dagli obiettivi dell'UE in materia di riduzione delle emissioni per il 2030 e il 2050. Per conseguire gli obiettivi dell'UE e, a livello mondiale, gli obiettivi dell'accordo di Parigi è necessario che nelle nostre economie avvenga una profonda transizione da attività ad alto tenore di carbonio alla diffusione di soluzioni a basse emissioni di carbonio e a zero emissioni nette, tra cui le energie rinnovabili e il sequestro di CO2, in combinazione con significativi progressi nell'efficienza energetica e delle risorse. Il principio dell'«efficienza energetica al primo posto» pone in risalto la necessità di privilegiare misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi, in particolare risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi ecc. (48). al momento di adottare decisioni di investimento. La quantificazione e la monetizzazione delle emissioni di gas a effetto serra possono avallare le decisioni di investimento basate su tale principio.

Al fine di verificare e valutare la compatibilità dei progetti proposti con gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica, i partner esecutivi e i promotori di progetti possono utilizzare, nella misura del possibile, i criteri relativi al principio di «non arrecare un danno significativo» alla mitigazione dei cambiamenti climatici previsti dal regolamento sulla tassonomia dell'UE. In alternativa i partner esecutivi e i promotori di progetti potrebbero fare riferimento ai criteri di basse emissioni di carbonio per l'allineamento all'accordo di Parigi elaborati dalla BEI, pubblicati nel documento «EIB Group Climate Bank Roadmap», oppure applicare un'altra metodologia riconosciuta e pubblicata a livello internazionale per valutare l'allineamento degli obiettivi in materia di basse emissioni di carbonio all'accordo di Parigi.

Inoltre molti progetti sostenuti da InvestEU nel periodo 2021-2027 riguarderanno attività la cui durata va oltre il 2050. È pertanto necessaria un'analisi di esperti per verificare se il progetto è compatibile, ad esempio, con il funzionamento, la manutenzione e lo smantellamento finale nel contesto generale dell'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra e della neutralità climatica. Un'attenzione precoce e costante alle emissioni di gas a effetto serra nelle varie fasi di sviluppo dei progetti contribuirà alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Una serie di scelte, in particolare durante le fasi di pianificazione e di definizione, può incidere sulle emissioni totali di gas a effetto serra del progetto nel corso della sua durata, dalla costruzione e dal funzionamento fino allo smantellamento.

In tale contesto l'esame di un'operazione InvestEU sotto il profilo delle emissioni di gas a effetto serra mira a individuare se un progetto proposto debba essere sottoposto a una valutazione dell'impronta di carbonio. Ciò è importante per stabilire se sia necessario procedere a una valutazione più approfondita al riguardo e includere i valori monetari di tali esternalità nella valutazione economica dell'investimento.

Sebbene le emissioni di CO2 dovrebbero essere stimate per tutti i progetti, la tabella 1 fornisce un'indicazione delle categorie di progetti in cui è molto probabile che le emissioni siano (o non siano) significative, da utilizzarsi come base per l'esecuzione dell'esame InvestEU.

Conformemente al documento «Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021 2027», i progetti InvestEU dovranno essere sottoposti a una valutazione dell'impronta di carbonio se è probabile che comportino:

emissioni assolute superiori a 20 000 tonnellate di CO2e/anno (positive o negative);

emissioni relative superiori a 20 000 tonnellate di CO2e/anno (positive o negative).

A tale riguardo si osserva che la classificazione dei progetti presentata nella tabella 1 è puramente orientativa.

I partner esecutivi e i promotori di progetti possono avvalersi di una valutazione quantitativa, di conoscenze specialistiche basate su progetti precedenti o di altre fonti pubblicate per stabilire la probabilità che un progetto si attesti al di sopra o al di sotto delle suindicate soglie. In caso di incertezza si dovrebbe effettuare un calcolo dell'impronta di carbonio per valutare la probabilità che un progetto si attesti al di sopra o al di sotto delle soglie.

Tabella 1

Elenco degli esami dell'impronta di carbonio

Esame

Categorie di progetti

In generale, a seconda della portata del progetto, la valutazione dell'impronta di carbonio NON È NECESSARIA per queste categorie, a meno che non si preveda che il progetto comporterà emissioni significative di CO2 o di altri gas a effetto serra.

Servizi di telecomunicazione

Reti di approvvigionamento di acqua potabile

Reti di raccolta delle acque piovane e delle acque reflue

Trattamento delle acque reflue industriali su piccola scala e trattamento delle acque reflue urbane

Progetti immobiliari (49)

Impianti di trattamento dei rifiuti meccanici/organici

Attività di ricerca e sviluppo

Prodotti farmaceutici e biotecnologia

Progetti di qualsiasi altra categoria o portata per i quali è chiaro e può essere confermato senza dubbio alcuno che le emissioni assolute e/o relative sono inferiori a 20 000 tonnellate di CO2e/anno (positive o negative) (50)

In generale la valutazione dell'impronta di carbonio SARÀ necessaria

Discariche di rifiuti solidi urbani

Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani

Impianti di trattamento delle acque reflue di grandi dimensioni

Industria manifatturiera

Prodotti chimici e raffinazione

Attività minerarie e metalli di base

Pasta per carta e carta

Acquisti di materiale rotabile, navi, mezzi di trasporto

Infrastrutture stradali e ferroviarie (51), trasporti urbani

Porti e piattaforme logistiche

Linee di trasmissione di energia elettrica

Fonti di energia rinnovabili

Produzione, trattamento, stoccaggio e trasporto di combustibile

Produzione di cemento e calce

Produzione di vetro

Impianti di produzione di calore ed energia elettrica

Reti di teleriscaldamento

Impianti di liquefazione e rigassificazione di gas naturale

Infrastrutture di trasmissione di gas

Progetti di qualsiasi altra categoria o portata per i quali le emissioni assolute e/o relative potrebbero superare le 20 000 tonnellate di CO2e/anno (positive o negative)

Fonte:

«Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027».

I progetti i cui livelli di emissione attesi sono superiori alle soglie devono essere ulteriormente valutati nella fase successiva della verifica della mitigazione dei cambiamenti climatici (52).

2.2.5.2.   Impronta di carbonio e monetizzazione delle emissioni di gas a effetto serra

Come descritto in precedenza, la mitigazione dei cambiamenti climatici prevede la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la limitazione del riscaldamento globale. I progetti e altri tipi di investimenti possono apportare un contributo in tal senso, ad esempio mediante la definizione e la selezione di alternative a basse emissioni di carbonio.

Nei presenti orientamenti l'impronta di carbonio è utilizzata non solo per stimare le emissioni di gas a effetto serra di un investimento pronto per l'attuazione, ma anche, aspetto questo non meno importante, per favorire la presa in considerazione e l'integrazione di soluzioni a basse emissioni di carbonio durante le fasi di pianificazione e di progettazione, anche durante la valutazione e selezione di opzioni di investimento alternative, al fine di promuovere considerazioni e soluzioni a basse emissioni di carbonio (53). Si raccomanda pertanto di integrare la verifica climatica fin dall'inizio nella preparazione degli investimenti proposti e di tenere in debita considerazione le stime delle emissioni di gas a effetto serra legate all'investimento anche nell'analisi delle opzioni e nella valutazione economica o nell'analisi costi-benefici.

Per i progetti che secondo l'esame InvestEU potrebbero comportare emissioni assolute e/o relative significative, i partner esecutivi saranno invitati a confermare la compatibilità dei progetti proposti con gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica e a effettuare (in collaborazione con il promotore del progetto), o a chiedere al promotore del progetto, una quantificazione delle emissioni di gas a effetto serra del progetto, utilizzando una metodologia per il calcolo dell'impronta di carbonio accettata a livello internazionale (54).

Tali emissioni dovrebbero dunque essere monetizzate e integrate nella valutazione economica e nella selezione delle opzioni a basse emissioni di carbonio e comunicate al comitato per gli investimenti nell'ambito dell'esercizio di verifica della sostenibilità.

Il documento «Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027» utilizza quale riferimento principale per il calcolo dell'impronta di carbonio la metodologia per il calcolo dell'impronta di carbonio definita dalla BEI (55). Tale metodologia raccomandata prevede approcci predefiniti al calcolo delle emissioni per diversi settori, tra cui:

trattamento delle acque reflue e dei fanghi;

impianti di trattamento e gestione dei rifiuti;

discariche di rifiuti solidi urbani;

trasporti su strada;

trasporti ferroviari;

trasporti urbani;

riqualificazione di edifici;

porti;

aeroporti;

silvicoltura.

Come indicato in precedenza, per calcolare l'impronta di carbonio è possibile anche utilizzare metodologie alternative documentate e concordate a livello internazionale, purché come sottolineato nella sezione 2.2.1 siano rispettati i requisiti minimi.

Per un'esposizione più dettagliata della metodologia per il calcolo dell'impronta di carbonio si invitano i partner esecutivi a consultare il documento «Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027».

Il calcolo dell'impronta di carbonio comporta molte forme di incertezza, tra cui incertezze relative all'individuazione degli effetti secondari, agli scenari di riferimento e alle stime delle emissioni di riferimento. Pertanto le stime relative ai gas a effetto serra sono per definizione approssimative. Le incertezze che accompagnano le stime o i calcoli relativi ai gas a effetto serra dovrebbero essere ridotte, nei limiti del possibile, e i metodi di stima dovrebbero evitare distorsioni.

Laddove vi siano incertezze, i dati e le ipotesi utilizzati per quantificare le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere prudenti. I valori e le ipotesi prudenti sono quelli che hanno maggiori probabilità di sovrastimare le emissioni assolute e le emissioni relative «positive» (aumenti netti) e sottostimare le emissioni relative «negative» (riduzioni nette).

Una volta quantificate, le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere monetizzate e incluse nella valutazione economica dell'operazione di investimento proposta. Tale monetizzazione dovrebbe essere effettuata utilizzando un «costo implicito» (shadow cost) del carbonio stabilito e concordato a livello internazionale. L'applicazione di un costo implicito del carbonio alla variazione delle emissioni dovute a un progetto ha l'effetto di monetizzarne l'intensità di carbonio e di premiare i progetti che determinano una riduzione delle emissioni.

I presenti orientamenti raccomandano l'uso del costo implicito del carbonio recentemente stabilito dalla BEI come migliore dato disponibile sul costo implicito per raggiungere l'obiettivo dell'accordo di Parigi in materia di temperature (ossia l'obiettivo di 1,5 °C) (56). Tale raccomandazione è in linea con il documento «Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027» e contribuisce a garantire la comparabilità dei dati tra i diversi progetti sottoposti all'approvazione del comitato per gli investimenti.

Per i singoli anni del periodo compreso tra il 2020 e il 2050 il costo implicito del carbonio è indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Costo implicito del carbonio per le emissioni di gas a effetto serra e riduzioni in EUR/tCO2e, prezzi del 2016

Anno

EUR/tCO2e

Anno

EUR/tCO2e

Anno

EUR/tCO2e

Anno

EUR/tCO2e

2020

80

2030

250

2040

525

2050

800

2021

97

2031

278

2041

552

 

 

2022

114

2032

306

2042

579

 

 

2023

131

2033

334

2043

606

 

 

2024

148

2034

362

2044

633

 

 

2025

165

2035

390

2045

660

 

 

2026

182

2036

417

2046

688

 

 

2027

199

2037

444

2047

716

 

 

2028

216

2038

471

2048

744

 

 

2029

233

2039

498

2049

772

 

 

Fonte:

«Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027».

Il costo di abbattimento del carbonio di cui sopra rappresenta il valore minimo raccomandato da utilizzare per monetizzare le emissioni di gas a effetto serra. L'uso di valori più elevati per il costo del carbonio è consentito (57), ad esempio quando tali valori sono utilizzati in uno specifico Stato membro o dal partner esecutivo interessato. Inoltre il costo implicito del carbonio può essere adeguato nel momento in cui divengono disponibili altre informazioni.

La valutazione monetaria degli impatti prodotti dal progetto a livello di cambiamenti climatici si inserisce nel quadro della valutazione economica più completa generalmente effettuata dai partner esecutivi. Ulteriori informazioni su come includere le emissioni di gas a effetto serra monetizzate nella valutazione economica prevista per gli investimenti InvestEU figurano nella sezione 2.6.

2.2.6.   Relazioni e monitoraggio

I risultati della verifica della resilienza climatica dovrebbero essere comunicati dal partner esecutivo nell'ambito della documentazione da presentare al comitato per gli investimenti in relazione ai risultati della verifica della sostenibilità complessiva, come ulteriormente esposto nella sezione 4.2.2.

Per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici è opportuno includere una sintesi dei risultati del processo svolto, con conclusioni chiare sui potenziali rischi individuati per l'investimento in relazione ai cambiamenti climatici, e descrivere:

la metodologia utilizzata per la verifica della resilienza climatica, specificando in modo conciso le fonti di dati e informazioni impiegate nella valutazione;

l'iter procedurale seguito e le possibili incertezze nei dati e nelle analisi sottostanti;

la fase di sviluppo del progetto in cui è stata effettuata la valutazione della vulnerabilità e del rischio; e

le pertinenti misure di adattamento individuate e incluse nell'ambito dell'investimento per ridurre i rischi a livelli accettabili, se del caso.

I livelli di vulnerabilità e di rischio devono essere suffragati da spiegazioni dettagliate per motivare e corroborare le conclusioni della valutazione. Il livello di dettaglio della valutazione del rischio dipenderà dalla portata del progetto (tipo, dimensioni e importanza relativa di questo) e dalla fase di sviluppo del progetto. Per ciascun rischio significativo individuato la documentazione illustra anche in che modo le misure di adattamento preferite sono state o saranno integrate nelle fasi di definizione e operatività del progetto per rafforzarne la resilienza nelle pertinenti fasi di sviluppo.

La documentazione deve anche presentare, se del caso, i risultati della verifica degli aspetti relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici, chiarendone le modalità di esecuzione. Per i progetti che sono stati oggetto di una valutazione completa della mitigazione dei cambiamenti climatici, il partner esecutivo riferisce anche in merito a quanto segue:

compatibilità dei progetti proposti con gli obiettivi di riduzione dell'UE;

metodologia utilizzata per la stima e la monetizzazione delle emissioni di gas a effetto serra, contenuto della relazione (ossia quali componenti del progetto sono incluse nel calcolo/escluse dal calcolo) e dettagli dello scenario di riferimento utilizzato;

quantificazione delle emissioni di gas a effetto serra assolute (lorde) e relative (nette) prodotte dall'investimento;

i prezzi del carbonio utilizzati per la monetizzazione delle emissioni quantificate di gas a effetto serra e il modo in cui la monetizzazione delle emissioni di gas a effetto serra è stata inclusa nella valutazione economica complessiva dell'investimento.

Durante la fase operativa dell'investimento si raccomanda al promotore del progetto di rivedere la verifica climatica e le ipotesi di base, effettuando un controllo incrociato con le pertinenti osservazioni, le ultime informazioni scientifiche sul clima, le proiezioni e i dati nonché gli adeguamenti degli obiettivi della politica climatica, e di comunicare i risultati al partner esecutivo.

2.3.   Dimensione ambientale

2.3.1.   Approccio generale alla verifica ambientale

Nell'ambito di InvestEU la verifica ambientale indica un metodo per tener conto dell'impatto consolidato di un progetto in termini delle principali componenti del capitale naturale, ossia aria, acqua, suolo (58) e biodiversità, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento InvestEU. Sono compresi gli impatti positivi e negativi, che siano diretti o indiretti.

Il capitale naturale produce un gran numero di servizi o benefici ecosistemici (59). Tali servizi possono recare benefici economici, sociali, ambientali, culturali o di altro tipo e il loro valore può essere inteso in termini qualitativi o quantitativi (anche monetari), in funzione del contesto.

Di seguito è fornita una spiegazione dei principali termini ambientali presi in considerazione ai fini della verifica.

Capitale naturale: è un altro modo per definire il patrimonio di risorse rinnovabili e non rinnovabili (ad esempio piante, animali, aria, acqua, suolo e minerali). I progetti possono incidere sia sull'entità di tali risorse (ad esempio modificando la destinazione d'uso del suolo) sia sulla loro qualità (ad esempio lo stato degli habitat).

Servizi ecosistemici: il capitale naturale fornisce servizi ecosistemici quali alimenti, legname, aria pulita, acqua pulita, regolazione del clima e attività ricreative.

Impatti: si tratta di variazioni a livello del capitale naturale o dei servizi ecosistemici che esso fornisce. La contabilizzazione del capitale naturale comporta la misurazione di tali impatti allo scopo di migliorarne la presa in considerazione nel processo decisionale:

attraverso la quantificazione, spesso sotto forma di flussi. Ad esempio, l'estrazione di acqua influisce sulle riserve idriche e può incidere sulla futura disponibilità di acqua nel tempo (misurabile n m3/anno). Un altro esempio è lo scarico di inquinanti, che incide sulle condizioni dell'aria o dell'acqua (e può essere misurato come superamento dei valori limite giornalieri). Le modifiche della destinazione d'uso del suolo sono un altro flusso quantificabile: possono incidere sul numero di viaggi ricreativi effettuati verso un luogo (numero di viaggi all'anno) o sulla riduzione del gradimento di tali viaggi (livello di gradimento per viaggio);

se proporzionato (possibile e ragionevole), esprimendo gli impatti in termini monetari. La valutazione monetaria contribuisce a convertire gli impatti in una stima dei costi del danno (o dei benefici), ad esempio: i) il valore dell'acqua non più disponibile per l'uso (espresso in EUR per m3/anno); ii) i costi sostenuti a causa del numero maggiore di problemi sanitari derivanti dall'inquinamento atmosferico (espressi in EUR per caso di malattia/anno); o iii) la perdita di biodiversità (in EUR).

La tabella 3 fornisce esempi dei collegamenti tra capitale naturale e impatti.

Tabella 3

collegare gli impatti ai pertinenti cambiamenti dell'ambiente fisico e ai danni o benefici

Capitale naturale

Cambiamenti del capitale naturale o dei servizi ecosistemici

Esempi di impatti (positivi e negativi)

Aria

Inquinamento atmosferico

Volume di inquinanti emessi

Impatti sulla salute umana

Impatti sugli edifici (ad esempio corrosione)

Acqua

Inquinamento delle acque

Volume di inquinanti scaricati

Impatti sulla salute umana

Impatti sulla qualità delle acque interne o marine

Consumo di acqua

Volume di acqua estratta

Impatti sulle attività che dipendono dall'acqua

Impatti sugli ambienti fisici che dipendono dall'acqua

Impatti sul ciclo idrologico (ad esempio inondazioni, eventi di magra)

Suolo

Produzione di rifiuti

Quantità di rifiuti prodotti

Impatti sui costi per la gestione dei rifiuti

Impatti sull'ambiente fisico (ad esempio a causa di discariche o di emissioni derivanti dall'incenerimento) e quindi flussi

Modifica della destinazione d'uso del suolo

Suoli soggetti a edificazione o a un'intensificazione del loro utilizzo (in ettari)

Variazioni nei prodotti e nei materiali ottenuti dal terreno

Variazioni nel sequestro e nello stoccaggio del carbonio

Variazioni nei costi della fornitura di servizi che sarebbero stati forniti naturalmente

Impatti sulle interazioni in situ e all'esterno

Variazioni nel valore culturale dei terreni

Biodiversità

Effetti sulle specie

Percentuale di specie interessate, livello di minaccia e/o protezione delle specie interessate

Variazioni nella popolazione locale e nello stato di conservazione delle specie

Variazioni nel valore delle risorse genetiche (ad esempio il costo di opportunità)

Variazioni nei costi della fornitura di servizi che sarebbero stati forniti naturalmente (ad esempio controllo degli organismi nocivi)

Variazioni nel valore culturale delle specie

Effetti sugli habitat e sugli ecosistemi

Area dell'habitat o dell'ecosistema persa o in condizioni ridotte

Variazioni nello stato di conservazione dell'habitat o nelle condizioni dell'ecosistema (60)

Variazioni nei prodotti e nelle risorse provenienti dal terreno e dal mare

Variazioni nei costi della fornitura di servizi che sarebbero stati forniti naturalmente

Variazioni nel valore culturale del terreno e del mare

Variazioni nella resilienza (ad esempio catastrofi naturali)

Fonte:

«Technical Support Document for Environmental Proofing of Investments under the InvestEU Programme».

Conformemente alla sezione 2.1, l'approccio alla verifica della sostenibilità per la dimensione ambientale si fonda su diverse fasi, tra cui un punto di decisione (in base al livello di rischio individuato in relazione a uno o più elementi durante l'esame di un progetto) in corrispondenza del quale si possa stabilire che non è necessaria alcuna ulteriore verifica per gli impatti il cui rischio potenziale è basso (ossia gli impatti che non dovrebbero essere significativi) (61).

Per i progetti per cui è prevista una VIA (allegato I o progetto sottoposto a valutazione di cui all'allegato II), il partner esecutivo:

esamina gli impatti e i rischi individuati e le misure proposte per evitare, prevenire o ridurre (misure di mitigazione) e, come ultima risorsa, compensare (misure di compensazione) i probabili impatti negativi significativi sull'ambiente. Quanto precede dovrebbe essere disponibile nella relazione VIA e in altri documenti quali permessi, studi supplementari o relazioni di altre valutazioni;

verifica l'avvenuta valutazione dei rischi di permanenza di eventuali impatti negativi significativi dopo l'attuazione delle misure di mitigazione (vale a dire che gli impatti residui avrebbero dovuto essere valutati nell'ambito della relazione VIA):

se nella relazione VIA sono stati individuati impatti residui a medio e/o alto rischio, il partner esecutivo dovrebbe procedere alla verifica di tali impatti negativi significativi. Ove possibile, la verifica dovrebbe provvedere a quantificare e monetizzare tali impatti. Come spiegato più avanti nel capitolo, questa ulteriore valutazione potrebbe determinare l'attuazione di misure aggiuntive (compensazione);

se nella relazione VIA l'impatto residuo è stato valutato a basso rischio, non sono necessarie ulteriori verifiche.

Per i progetti non sottoposti a valutazione per cui sono previste misure di mitigazione, il partner esecutivo:

esamina gli impatti e i rischi individuati e le misure di attenuazione proposte nella decisione di esame e nella relativa documentazione, al fine di evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti costituire impatti negativi significativi sull'ambiente:

se sono stati individuati impatti residui a medio e/o alto rischio (ad esempio nella documentazione relativa all'esame o durante il processo di riesame), si procede alla verifica di detti impatti negativi significativi. Ove possibile, la verifica dovrebbe provvedere a quantificare e monetizzare tali impatti;

se sono stati individuati solo impatti residui a basso rischio, non sono necessarie ulteriori verifiche.

Per i progetti non sottoposti a valutazione per cui non sono previste misure di mitigazione e per i progetti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla VIA, il partner esecutivo:

in collaborazione con il promotore del progetto, valuta se siano necessari studi o relazioni supplementari ed esamina gli impatti e i rischi individuati in tali studi e relazioni supplementari, vagliando eventuali misure di mitigazione per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti costituire impatti negativi significativi sull'ambiente;

se proporzionato (possibile e ragionevole), quantifica e monetizza gli impatti individuati.

Per tutti i progetti:

si raccomanda vivamente al partner esecutivo di utilizzare la lista di controllo positiva al fine di individuare le possibilità di miglioramento delle prestazioni del progetto;

il partner esecutivo deve riferire al comitato per gli investimenti di InvestEU e monitorare il progetto.

È necessario garantire la coerenza degli obblighi tra le diverse componenti del capitale naturale, tenendo conto nel contempo della necessità di assicurare che la verifica sia proporzionata (possibile e ragionevole). Nell'esaminare i progetti ai fini del finanziamento con il sostegno del Fondo InvestEU, il partner esecutivo effettuerà tali valutazioni sulla base della documentazione fornita dal promotore del progetto (ossia decisioni, permessi, relazioni ambientali). Se necessario, tale documentazione può essere integrata da questionari compilati dal promotore del progetto (ad esempio sulla base delle procedure di dovuta diligenza del partner esecutivo) o da altri studi e relazioni.

Infine, la conformità giuridica è un requisito che si applica a tutti i progetti.

Figura 8

Schema dell'esame ambientale — Verifica

Image 12

Le sezioni che seguono forniscono orientamenti su come i partner esecutivi, con il sostegno del promotore del progetto, possono affrontare ciascuna fase della valutazione.

2.3.2.   Conformità giuridica

Tutte le operazioni sostenute da InvestEU, indipendentemente che siano o meno soggette alla verifica della sostenibilità, devono rispettare la normativa nazionale e dell'UE applicabile. La conformità giuridica è una condizione essenziale per qualsiasi finanziamento. I partner esecutivi devono istituire o rivedere le rispettive procedure esistenti per verificare (62) detta conformità.

Per garantire che tutti i partner esecutivi applichino norme accettabili, la presente sezione:

delinea i principi generali dei controlli di conformità giuridica; e

propone controlli specifici per verificare il rispetto delle principali direttive ambientali dell'UE.

I principi generali sono elencati nei punti seguenti:

la conformità giuridica richiesta seguirà lo stato di avanzamento della procedura di dovuta diligenza normalmente applicata dal partner esecutivo (63);

si raccomanda che sia i progetti appartenenti alle categorie elencate nell'allegato I della direttiva sulla VIA sia i progetti di cui all'allegato II per cui è richiesta una VIA (ossia i progetti con impatti significativi e/o probabilmente significativi) siano esaminati ai fini del finanziamento nell'ambito di InvestEU quando si trovano in una fase ragionevolmente matura. In questo modo il partner esecutivo potrà eseguire la maggior parte dei controlli di conformità prima che i fondi siano impegnati. In casi eccezionali si potrebbe garantire un certo grado di flessibilità in relazione a tale raccomandazione e i progetti potrebbero essere esaminati ai fini del finanziamento anche in una fase precedente. In tali casi eccezionali la messa a punto delle procedure e il rispetto dei requisiti di conformità costituirebbero quindi una condizione per il versamento in questione (64). Tuttavia i progetti elencati nell'allegato I della direttiva sulla VIA possono essere presentati al comitato per gli investimenti solo se hanno raggiunto una fase di maturità ragionevole, vale a dire una volta terminato la relazione VIA e completata la consultazione pubblica;

nei casi eccezionali di progetti non maturi (ad esempio progetti le cui valutazioni ambientali e/o procedure di autorizzazione non sono state completate), un progetto dovrebbe essere valutato sulla base delle informazioni disponibili. In un primo tempo tale valutazione potrebbe essere limitata all'individuazione delle principali direttive ambientali applicabili e a una chiara indicazione del momento in cui si potrebbe confermare la conformità giuridica. Per i progetti elencati nell'allegato II della direttiva sulla VIA la decisione di esame delle autorità competenti dovrebbe essere di norma disponibile nel momento in cui il progetto viene sottoposto all'approvazione del comitato per gli investimenti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, il progetto può non aver raggiunto tale livello di maturità (ad esempio se i rischi previsti sono ridotti, come nel caso dei progetti riguardanti stazioni di ricarica) In tali casi la verifica può essere eseguita dal partner esecutivo avvalendosi soltanto delle liste di controllo proposte nei presenti orientamenti. Per i progetti potenzialmente problematici (ad esempio a causa dei loro probabili effetti significativi su siti Natura 2000 o dell'opposizione pubblica), le condizioni ambientali specifiche del progetto dovrebbero essere proposte dal partner esecutivo e incluse nel contratto di finanziamento. Indipendentemente dalle condizioni specifiche del progetto (se richieste), come già indicato, il contratto di finanziamento dovrebbe sempre includere, per tali progetti immaturi, una condizione generale standard per la presentazione di valutazioni e/o permessi mancanti. Dette condizioni devono essere soddisfatte al più tardi prima del relativo versamento e la verifica della conformità giuridica dovrebbe essere completata in quella fase e comunicata al comitato per gli investimenti (65). Se dalla valutazione emerge che non è sufficientemente maturo e che comporta troppi rischi, il progetto non dovrebbe ricevere sostegno e il partner esecutivo dovrebbe richiedere la garanzia dell'Unione in una fase successiva;

le direttive ambientali dell'UE recepite nella legislazione nazionale dovrebbero costituire il punto di riferimento principale per l'esecuzione di controlli di conformità giuridica;

il completamento del controllo della conformità di un progetto alla pertinente normativa ambientale dell'UE dovrebbe fornire un'indicazione chiara circa la natura «conforme» o «non conforme» del progetto. Detto controllo dovrebbe essere suffragato da prove sotto forma di permessi, approvazioni, licenze o autorizzazioni forniti dalle autorità competenti in riferimento alle direttive pertinenti o alla legislazione nazionale di recepimento;

se sussistono seri dubbi sulla conformità di un progetto alla legislazione dell'UE e/o nazionale, i partner esecutivi dovrebbero consultare gli Stati membri e/o la Commissione (66).

Le sottosezioni seguenti trattano le direttive ambientali più importanti ai fini dei controlli di conformità giuridica.

a)   Direttiva sulla VIA

La direttiva sulla VIA si applica a un'ampia gamma di progetti pubblici e privati, che sono elencati nei rispettivi allegati I e II:

VIA obbligatoria: tutti i progetti elencati nell'allegato I sono considerati aventi effetti significativi sull'ambiente e sono pertanto obbligatoriamente soggetti a una VIA;

VIA a seguito di una determinazione da parte degli Stati membri (screening): per i progetti elencati nell'allegato II la decisione di sottoporre un progetto a VIA spetta alle autorità nazionali. La decisione viene presa attraverso la «procedura di screening», che determina gli effetti dei progetti sulla base di soglie/criteri o di un esame caso per caso. Le autorità nazionali devono tenere conto dei criteri di cui all'allegato III della direttiva sulla VIA.

Il controllo di conformità alla VIA dovrebbe confermare che il progetto soddisfa i requisiti fondamentali della direttiva sulla VIA. A tale riguardo è importante osservare che alcuni progetti potrebbero essere stati autorizzati nell'ambito del precedente regime di VIA «non riveduto» (direttiva 2011/92/UE) e non nell'ambito dell'attuale regime di VIA «riveduto» [direttiva 2011/92/UE modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (67).] Il controllo di conformità alla VIA dovrebbe essere effettuato sulla base della direttiva applicabile in vigore al momento in cui è stata avviata la procedura di VIA (cfr. in dettaglio l'articolo 3 della direttiva 2014/52/UE).

La lista di controllo 0 (cfr. l'allegato 3) propone un elenco di quesiti per orientare i partner esecutivi nella verifica della conformità alla direttiva sulla VIA.

b)   Le direttive Uccelli e Habitat

La rete Natura 2 000 è stata istituita ai sensi della direttiva Habitat (68). A norma di tale direttiva gli Stati membri devono designare zone speciali di conservazione (ZSC) per garantire uno stato di conservazione soddisfacente: i) dei tipi di habitat elencati nell'allegato I della direttiva in tutta la loro area di ripartizione nell'UE; e ii) delle specie elencate nell'allegato II della direttiva in tutta la loro area di ripartizione nell'UE. Ai sensi della direttiva Uccelli (69) la rete deve includere le zone di protezione speciale (ZPS) designate per 194 specie particolarmente minacciate di estinzione e tutte le specie di uccelli migratori.

Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito di Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione da parte dello Stato membro (a norma dell'articolo 6). Tale valutazione deve determinare l'incidenza che il progetto o il piano ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (70). Le autorità competenti possono dare il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa [articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat (71).]

In circostanze eccezionali un progetto può comunque essere autorizzato, nonostante una valutazione negativa, se: i) non esistono soluzioni alternative; e ii) il piano o progetto è considerato giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica. In tali casi lo Stato membro deve adottare adeguate misure compensative per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata (articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat). La Commissione deve essere informata di tali misure tramite il modulo di notifica standard dal titolo «Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat» (72). In alcuni casi, quando un habitat o una specie prioritari sono colpiti in modo significativo e il progetto è giustificato da motivi socioeconomici, è necessario un parere della Commissione. Gli orientamenti metodologici sulle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat (92/43/CEE) (73) contengono ulteriori informazioni a complemento della presente sezione.

Per i partner esecutivi, nel verificare la conformità alle direttive Habitat e Uccelli sono possibili tre scenari:

un progetto è stato esentato dall'obbligo di essere sottoposto a un'opportuna valutazione dalle autorità dello Stato membro, ossia è improbabile che il progetto abbia effetti negativi significativi sui siti Natura 2000; o

un progetto è stato oggetto di un'opportuna valutazione che ha indotto le autorità dello Stato membro a giungere a una conclusione positiva secondo cui il progetto non avrà effetti significativi sui siti Natura 2000 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat); o

un progetto è stato oggetto di un'opportuna valutazione che ha indotto le autorità dello Stato membro a giungere a una conclusione negativa, ossia che il progetto ha effetti negativi significativi sui siti Natura 2000 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat).

La lista di controllo 0 (cfr. l'allegato 3) propone un elenco di quesiti che orientano la verifica della conformità alla direttiva Habitat e alla direttiva Uccelli, a seconda dello scenario (come sopra descritto) applicabile a una singola operazione.

c)   Direttiva quadro sulle acque

La direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) assicura la piena inclusione delle considerazioni di natura economica ed ecologica nella gestione della qualità e della quantità delle risorse idriche. Si applica alle acque dolci, costiere e di transizione e garantisce un approccio integrato alla gestione delle risorse idriche che rispetta l'integrità di interi ecosistemi.

L'obiettivo principale della direttiva è il raggiungimento [entro il 2015 (74) ] di un buono stato per le oltre 111 000 acque superficiali (ad esempio fiumi, laghi, acque costiere) e le oltre 13 000 acque sotterranee presenti nel territorio dell'UE. Per raggiungimento di un «buono stato» si intende il conseguimento di un buono stato ecologico e chimico delle acque superficiali e un buono stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee (queste ultime sono le principali fonti per la produzione di acqua potabile).

La direttiva quadro sulle acque introduce inoltre l'obbligo di garantire che la gestione dei fiumi sia basata sui bacini idrografici (ossia l'unità geografica e idrologica naturale) e non sui confini amministrativi o politici. Il piano di gestione del bacino idrografico precisa in che modo gli obiettivi fissati per il bacino idrografico (stato ecologico, quantitativo, stato chimico e obiettivi relativi alle aree protette) devono essere raggiunti entro i termini fissati.

Per i partner esecutivi, nel verificare la conformità alla direttiva quadro sulle acque sono possibili due scenari:

nel primo scenario il progetto comporta una nuova modifica delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o alterazioni del livello di corpi idrici sotterranei tali da NON determinare un deterioramento dello stato del corpo idrico o il mancato raggiungimento di un buono stato/un buon potenziale delle acque. In questo caso il partner esecutivo deve esaminare la motivazione fornita dal promotore del progetto a sostegno di tale conclusione;

nel secondo scenario il progetto comporta una nuova modifica delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o alterazioni del livello di corpi idrici sotterranei tali da determinare un deterioramento dello stato del corpo idrico o il mancato raggiungimento di un buono stato/un buon potenziale delle acque. In questi casi i partner esecutivi dovrebbero verificare se è stata soddisfatta ciascuna delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, ossia:

è stato fatto tutto il possibile per mitigare gli impatti negativi;

i benefici del progetto sono superiori ai vantaggi derivanti dal conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e/o il progetto è di prioritario interesse pubblico;

non esistono soluzioni notevolmente migliori sul piano ambientale per conseguire l'obiettivo del progetto che siano tecnicamente fattibili e non abbiano costi sproporzionati; e

il progetto e le motivazioni di cui sopra figurano nel piano di gestione del bacino idrografico.

La lista di controllo 0 (cfr. l'allegato 3) propone quesiti per orientare la verifica della conformità alla direttiva quadro sulle acque.

d)   Altre direttive pertinenti

In funzione della natura delle operazioni che rientrano in una linea specifica di sostegno, i partner esecutivi sono tenuti a verificare il rispetto di specifiche direttive sulla base di autorizzazioni, permessi, licenze ecc. forniti dai promotori del progetto. Tra dette direttive possono figurare quelle indicate di seguito.

Direttiva 2001/42/CE (75)direttiva sulla valutazione ambientale strategica

Nel caso di alcune operazioni sensibili sotto il profilo ambientale a causa della loro natura, portata o ubicazione, il partner esecutivo è invitato a verificare se un progetto è coerente con un quadro di pianificazione (ad esempio un piano settoriale o regolatore), in particolare per quanto riguarda le alternative o gli effetti cumulativi.

Direttiva 2010/75/UE (76)direttiva relativa alle emissioni industriali

Il partner esecutivo dovrebbe confermare la conformità del progetto alla direttiva relativa alle emissioni industriali sulla base:

di un'autorizzazione (non sempre applicabile e disponibile al momento della presentazione della domanda), vale a dire se è conforme ai valori limite di emissione fissati conformemente alla direttiva e ai livelli di emissione associati stabiliti nelle decisioni di esecuzione sulle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), a seconda dei casi; o

della documentazione ambientale relativa al progetto presentata nell'ambito della domanda (ad esempio autorizzazioni ambientali ecc.).

Direttiva 2008/98/CE (77)direttiva quadro sui rifiuti

Il partner esecutivo verificherà la conformità del progetto alla direttiva quadro sui rifiuti, compresa la motivazione, con riferimento ai principali requisiti della direttiva. In particolare la motivazione deve spiegare:

in che modo il progetto è coerente con la gerarchia dei rifiuti (articolo 4);

in che modo il progetto contribuisce al conseguimento degli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (articolo 11, paragrafo 2);

se il progetto è coerente con il pertinente piano di gestione dei rifiuti (ed è incluso in esso come condizione essenziale) e con il programma di prevenzione dei rifiuti (articoli 28 e 29).

Direttiva 2012/18/UE (78)direttiva Seveso III

La direttiva Seveso III (2012/18/UE) mira a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Tuttavia, poiché gli incidenti possono comunque verificarsi, essa mira anche a limitarne le conseguenze non solo per la salute umana ma anche per l'ambiente. La direttiva riguarda gli stabilimenti in cui possono essere presenti sostanze pericolose (ad esempio durante la lavorazione o lo stoccaggio) in quantità superiori a determinate soglie. Sono escluse dalla direttiva alcune attività industriali soggette ad altre normative che prevedono un livello di protezione analogo (ad esempio gli stabilimenti nucleari o il trasporto di sostanze pericolose).

In funzione della quantità di sostanze pericolose presenti, gli stabilimenti sono classificati in un livello inferiore o superiore: questi ultimi sono soggetti a requisiti più rigorosi. Il partner esecutivo verificherà la conformità del progetto alla direttiva Seveso III sulla base della documentazione ambientale presentata nell'ambito della domanda (ad esempio VIA, autorizzazioni ambientali ecc.). In particolare il partner esecutivo verificherà se i progetti che, una volta completati, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso dovranno soddisfare i requisiti di livello inferiore o superiore (in particolare l'obbligo per il promotore di elaborare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti o una relazione sulla sicurezza che dovrà essere presentata all'autorità competente dello Stato membro).

2.3.3.   Esame InvestEU della dimensione ambientale

Per i progetti che sono oggetto di VIA o che sono soggetti alla determinazione della necessità di una VIA si prevede che tale procedura e questo esercizio apportino un contributo fondamentale al processo di esame e verifica InvestEU, in quanto la direttiva prevede quanto segue:

per i progetti per i quali è prevista, la relazione VIA contiene una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste al fine di evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente;

per i progetti per i quali è stata determinata la mancanza di necessità di una VIA, la determinazione preciserà le caratteristiche del progetto e/o le misure, se proposte, previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti costituire impatti negativi significativi sull'ambiente.

Per questi casi la fase di esame InvestEU valuterebbe gli impatti residui individuati nella relazione VIA (in seguito alle misure di mitigazione individuate nel corso della procedura ambientale) per le quattro matrici ambientali (aria, acqua, suolo e terreno, biodiversità), nonché per i temi trasversali di rumore e odori.

Per i progetti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla VIA o per i progetti che non sono sottoposti a valutazione per cui non sono previste misure di mitigazione a fronte dell'attuazione di soglie o criteri stabiliti a livello nazionale, la fase di esame InvestEU valuterà anche gli impatti sui medesimi elementi e temi trasversali.

In primo luogo gli impatti [residui (79) ] sull'ambiente dovrebbero essere esaminati avvalendosi della lista di controllo 1 (80) (cfr. l'allegato 3). La colonna (1) della lista di controllo 1 dovrebbe indicare l'esistenza o l'assenza di impatti (residui).

Come già indicato in precedenza, tale esame sarà svolto sulla base della documentazione ambientale fornita dal promotore del progetto, tra cui relazioni di valutazione ambientale, decisioni e autorizzazioni, studi o relazioni supplementari se ritenuti necessari. Una volta individuato, un impatto (residuo) dovrebbe essere qualificato in termini di rischio sulla base della combinazione della sua entità e della sua probabilità di verificarsi.

Il partner esecutivo dovrebbe utilizzare tre qualifiche per indicare l'entità dell'impatto (residuo) (colonna 2 della lista di controllo 1) sulla base delle informazioni fornite dal promotore del progetto:

modesto Image 13 moderato Image 14 significativo/negativo

Per classificare l'entità dell'impatto il partner esecutivo si avvarrà della documentazione ambientale sottostante, delle relazioni supplementari, se ritenute necessarie, nonché del giudizio di esperti, tenendo conto di elementi quali i volumi di emissione, la natura dell'impatto individuato ecc. Per ciascuno degli elementi del capitale naturale sono fornite indicazioni più dettagliate nel documento «Technical Support Document for the Environmental Proofing of Investments» e nelle tabelle:

Tabella Air S3 - 1

Per gli impatti sulla qualità dell'aria

Tabelle Water S2 - 5 e Water S3 - 3

Per gli impatti sull'ambiente acquatico

Tabelle Land S2 - 2 e Land S3 - 1

Per gli impatti sul suolo/sul terreno

Tabelle Biodiversity S2 - 1 e Biodiversity S3 - 1

Per gli impatti sulla biodiversità

Tabella CC S3 - 1

Per gli impatti a livello acustico

Tabella CC S3 - 2

Per gli impatti a livello di odori

Il partner esecutivo dovrebbe inoltre indicare, sulla base delle informazioni e delle valutazioni effettuate dal promotore del progetto, la probabilità dell'impatto (colonna 3 della lista di controllo 1):

bassa (è probabile che non si verifichi) Image 15 moderata (vi sono pari probabilità che si verifichi o non si verifichi) Image 16 alta (è probabile che si verifichi)

Per ciascun impatto il livello di rischio (colonna 4 della lista di controllo 1) sarà dunque valutato combinandone l'entità individuata e la probabilità (cfr. la griglia nella figura 8). Per i progetti sottoposti a VIA le corrispondenti relazioni dovrebbero includere una valutazione dell'entità degli impatti residui.

Figura 9

Qualifica del rischio per ciascun impatto individuato

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In caso di impatti a medio e/o alto rischio il partner esecutivo deve procedere alla verifica. Non saranno necessarie ulteriori verifiche in caso di impatto a basso rischio.

In aggiunta a quanto precede, si raccomanda vivamente al partner esecutivo di procedere a una verifica dell'agenda positiva (cfr. la sezione 2.3.5).

2.3.4.   Verifica: mitigazione, quantificazione e monetizzazione

Per i progetti per i quali è prevista una VIA o che non sono sottoposti a valutazione per cui sono previste misure di mitigazione: per ciascuno degli impatti residui a medio e/o alto rischio individuati il partner esecutivo chiederà al promotore del progetto di esaminare (su base volontaria) la fattibilità di misure supplementari (ad esempio di mitigazione) che potrebbero ridurre il rischio residuo a un livello inferiore.

Per i progetti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla VIA o che non sono sottoposti a valutazione e per cui non sono previste misure di mitigazione: se utilizzando la lista di controllo 1 il partner esecutivo, in collaborazione con il promotore del progetto, individua impatti a medio e/o alto rischio, egli dovrebbe individuare misure di mitigazione, ove possibile, per ridurre il rischio a un livello inferiore.

Tutte le misure derivanti da quanto sopra dovrebbero seguire i principi della gerarchia di mitigazione pertinenti per l'elemento del capitale naturale:

prevenzione degli impatti negativi (se possibile);

riduzione della portata di eventuali impatti inevitabili, tenendo conto della durata, dell'intensità e del tipo di impatto (diretto, indiretto e cumulativo);

recupero e ripristino al fine di garantire che le riserve degradate o danneggiate da un progetto siano ripristinate o rinnovate;

compensazione quale ultima risorsa per impatti negativi (a medio/alto rischio) che non possono essere evitati, ridotti al minimo o compensati mediante il ripristino.

Figura 10

La gerarchia di mitigazione

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Fonte:

Commissione europea, «Technical Support Document for the Environmental Proofing of Investments».

Una buona mitigazione varia in base al contesto e al luogo e dipende anche dall'impatto da mitigare. Nel documento «Technical Support Document for the Environmental Proofing of Investments» sono presentati esempi di misure di mitigazione.

Se il promotore del progetto è in grado di proporre misure supplementari realizzabili, il partner esecutivo dovrebbe chiedere al promotore del progetto di rivalutare il rischio residuo (cfr. la lista di controllo 1).

Sulla base della documentazione esistente (relazione ambientale, autorizzazioni ecc.) e in collaborazione con il promotore del progetto, il partner esecutivo fornirà, se e ove disponibile, una quantificazione degli impatti residui che, dopo la mitigazione (mitigazione a seguito delle procedure ambientali e/o mitigazione proposta nel contesto della verifica della sostenibilità di InvestEU), presentano un rischio medio e/o alto.

Per orientamenti sulla quantificazione si veda il documento «Technical Support Document for the Environmental Proofing of Investments» e le tabelle:

Tabella Air S3 - 1

Per gli impatti sulla qualità dell'aria

Tabella Water S3 - 3

Per gli impatti sull'ambiente acquatico

Tabella Land S3 - 1

Per gli impatti sul suolo/sul terreno

Tabelle Biodiversity S3 - 1 e S3 - 2

Per la biodiversità

Tabella CC S3 - 1

Per gli impatti a livello acustico

Tabella CC S3 - 2

Per gli impatti a livello di odori

La quantificazione consente ai partner esecutivi di comprendere l'entità degli impatti ambientali (residui) dopo che tutte le misure di mitigazione sono state determinate e incluse nel progetto proposto. La quantificazione è inoltre un requisito essenziale per includere la valutazione monetaria di tali impatti (ove sia proporzionato e ragionevole effettuare tale valutazione) nella valutazione economica complessiva del progetto.

Come esposto nei documenti «Technical Support Document for the Environmental Proofing of Investments» e «Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects» (2014) della Commissione europea, la valutazione monetaria degli impatti ambientali si basa di norma sul concetto di valore economico totale, che consiste in valori connessi all'utilizzo e al mancato utilizzo (81). Per misurare detto valore si possono utilizzare tecniche di valutazione diverse, spesso (ma non esclusivamente) basate su metodi che prevedono indagini e/o esperimenti di scelta.

Queste tecniche sono in genere ad alta intensità di risorse (richiedono una grande quantità di analisi e dati specifici per il progetto). Pertanto si ricorre più frequentemente a un approccio basato sul trasferimento dei benefici in cui gli studi presenti in letteratura forniscono già valori di riferimento specifici per il paese (ossia costi unitari) relativamente agli impatti ambientali che possono essere utilizzati nel processo di valutazione.

Le sezioni da 4 a 8 del documento «Technical Support Document for the Environmental Proofing of Investments» presentano un'analisi dei valori unitari atta a facilitare il ricorso al trasferimento dei benefici per la valutazione monetaria (82). Inoltre l'imminente «Economic Appraisal Vademecum», attualmente in corso di preparazione dalla DG REGIO con il sostegno di JASPERS, illustra le buone pratiche nella valutazione economica degli impatti ambientali per un certo numero di settori selezionati.

L'uso della monetizzazione dipende pertanto da vari fattori, tra cui i dati disponibili, le dimensioni del progetto, il tipo di impatto ecc.

L'applicabilità di tali tecniche è demandata al giudizio professionale del partner esecutivo/promotore del progetto, compresa la decisione volta a stabilire se e come effettuare una valutazione monetaria degli impatti ambientali dopo la mitigazione, secondo il principio di proporzionalità.

Una volta effettuata, la valutazione monetaria degli impatti ambientali prodotti dal progetto deve dunque essere inclusa nella valutazione economica più completa del progetto, che nel contesto dei progetti sostenuti dall'UE è generalmente effettuata dai partner esecutivi, come illustrato nei presenti orientamenti alla sezione 2.6 (valutazione economica).

2.3.5.   Agenda positiva

I promotori di progetti sono fortemente incoraggiati a tenere conto della lista di controllo 2 per l'agenda positiva (elaborata per ogni elemento ambientale, cfr. l'allegato 3) per individuare possibili azioni che potrebbero contribuire a rafforzare gli effetti positivi del progetto. La lista di controllo per l'agenda positiva, il cui uso è facoltativo, può essere utilizzata per tutti i tipi di progetti, anche quelli con dimensioni inferiori e superiori alla soglia, e per tutte le categorie di rischio. A seguito del completamento della lista di controllo per l'agenda positiva, i promotori dei progetti sono incoraggiati a proporre azioni supplementari per migliorare le prestazioni ambientali dell'operazione. Quando nel progetto sono individuate e incluse azioni supplementari volte a migliorarne le prestazioni ambientali, i promotori sono incoraggiati a quantificare gli impatti positivi che ne derivano e, ove proporzionato e ragionevole, a monetizzarli ai fini dell'inclusione nella valutazione economica complessiva del progetto.

La lista di controllo per l'agenda positiva può comprendere, tra l'altro:

aria (promozione dell'efficienza energetica e dell'uso delle energie rinnovabili, riduzione al minimo delle emissioni inquinanti e dell'uso di sostanze pericolose);

ambiente acquatico (miglioramento della qualità delle acque dolci e marine, promozione di un uso efficiente dell'acqua, limitazione dell'estrazione e dello scarico);

suolo e terreno (promozione della riduzione dell'erosione, miglioramento della materia organica del suolo e della biodiversità, riduzione del degrado del suolo, risanamento dei siti contaminati);

biodiversità (conservazione delle aree ricche di biodiversità e/o protette, ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, maggiore resilienza degli ecosistemi, controllo o rimozione delle specie esotiche, conservazione delle specie autoctone o della diversità genetica);

rumori (riduzione dei livelli di rumore);

odori (riduzione delle emissioni odorose).

2.3.6.   Relazioni e monitoraggio

Come descritto al capo 4, al termine del processo di esame e verifica ambientale il partner esecutivo è tenuto a presentare al comitato per gli investimenti di InvestEU una sintesi della verifica della sostenibilità che contempli gli elementi chiave seguenti:

per tutti i progetti, una conferma della conformità giuridica alla principale legislazione ambientale dell'UE (come indicato nella lista di controllo 0);

il risultato di eventuali esercizi di esame:

eventuali impatti a medio e/o alto rischio individuati (colonna 4 della lista di controllo 1);

eventuali misure volontarie di mitigazione (supplementari) per tali impatti a medio e/o alto rischio (colonna 5 della lista di controllo 1) e l'eventuale riduzione del rischio in conseguenza di dette misure;

il rischio (residuo) dopo l'eventuale ulteriore mitigazione proposta nel contesto della verifica di InvestEU (colonna 6 della lista di controllo 1);

una valutazione (preferibilmente quantificata) degli impatti residui a medio e/o alto rischio (colonna 6 della lista di controllo 1) e, se proporzionato (ossia ragionevole e possibile), la monetizzazione di tali impatti;

eventuali considerazioni relative all'agenda positiva (cfr. la lista di controllo 2).

Nel contesto del monitoraggio richiesto nell'ambito di InvestEU il partner esecutivo dovrebbe confermare e comunicare, sulla base del monitoraggio effettuato nell'ambito delle proprie procedure interne e/o richiesto ai promotori di progetti:

eventuali modifiche significative dell'esito della verifica indicato in origine che deriverebbero dal completamento delle procedure di autorizzazione;

l'attuazione di misure di mitigazione connesse a impatti negativi e ad alto rischio;

il rispetto delle condizioni e degli impegni in materia di ambiente, se del caso, da parte del promotore del progetto.

2.4.   Dimensione sociale

2.4.1.   Approccio generale alla verifica della sostenibilità sociale

Le operazioni di finanziamento e di investimento di InvestEU mirano a generare un impatto sociale positivo per la società in generale. Tuttavia vi possono anche essere progetti che comportano effetti negativi per alcuni individui o comunità. Ad esempio, un progetto infrastrutturale potrebbe avere un potenziale impatto sull'aumento delle disuguaglianze territoriali o sulla salute pubblica, con modifiche della destinazione d'uso del suolo e/o impatti su diversi aspetti della vita dei cittadini. I potenziali effetti negativi sulle condizioni di ordine sociale dovrebbero essere individuati quanto prima e, se possibile, la definizione di tali progetti dovrebbe essere adattata al fine di evitare o ridurre al minimo tali impatti e/o dovrebbero essere individuate opportune misure di mitigazione per gestire gli impatti inevitabili. Il processo di verifica garantirà che tali situazioni siano individuate, valutate e adeguatamente affrontate dai promotori di progetti.

Le norme settoriali per la valutazione della dimensione sociale sono in larga misura allineate tra loro; tuttavia permangono lievi variazioni tra i diversi operatori del mercato. Per quanto possibile l'esame iniziale delle operazioni dovrebbe mirare a individuare gli impatti diretti, indiretti e cumulativi sugli aspetti sociali fondamentali. La verifica sociale, ossia il miglioramento della proposta iniziale, contribuirebbe, ove necessario, a ridurre al minimo gli impatti negativi e a sfruttare al massimo i benefici della dimensione sociale.

A tal fine il riesame degli aspetti sociali dei progetti dovrebbe prevedere almeno le componenti fondamentali seguenti:

esame e determinazione degli impatti positivi dei progetti e dei rischi associati;

categorizzazione dei rischi, per i progetti finanziati direttamente le cui dimensioni superano la soglia, sulla base di una valutazione dei potenziali impatti negativi;

esame delle prestazioni sociali del progetto sulla base dei criteri di esame sociale descritti nelle sezioni seguenti e, se necessario, aggiunta di eventuali condizioni per il progetto;

raccomandazioni per migliorare gli impatti sociali positivi sulla base della lista di controllo per l'agenda positiva di cui alla sezione 2.4.6 dei presenti orientamenti.

Il diagramma seguente illustra l'intero processo di verifica della sostenibilità sociale.

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2.4.2.   Quadro di conformità giuridica per la dimensione sociale

La concezione e la progettazione di InvestEU lo rendono un programma che contribuirà anche alla sostenibilità sociale nell'UE, promuovendo il rinnovamento dell'economia, la creazione di posti di lavoro di qualità e migliori condizioni di vita e di lavoro. I requisiti giuridici dell'UE e degli Stati membri che si applicano ai progetti e alle operazioni da sostenere nell'ambito di uno qualsiasi degli ambiti di intervento del Fondo InvestEU costituiscono la base delle garanzie di salvaguardia necessarie per conseguire impatti socialmente sostenibili.

Analogamente agli aspetti ambientali, la pertinente legislazione sociale costituisce una base stabile per il processo di verifica della sostenibilità sociale. L'UE dispone di un solido quadro legislativo che garantisce i diritti degli europei in quanto cittadini, lavoratori (indipendentemente dalla loro nazionalità) e portatori di interessi in molti settori, tra cui la salute e la sicurezza sul lavoro, le condizioni di lavoro, la divulgazione delle informazioni e le consultazioni con i lavoratori e il pubblico, la parità di genere e la non discriminazione (83). Rispetto alla legislazione ambientale tuttavia le competenze dell'UE in campo sociale sono più limitate e gli aspetti sociali sono affrontati principalmente attraverso la legislazione nazionale. Ciò nonostante, il regolamento InvestEU prevede espressamente di stimare l'impatto sociale dei progetti, tra l'altro sulla parità di genere, sull'inclusione sociale di determinate regioni o popolazioni e sullo sviluppo economico di aree e settori interessati da sfide strutturali quali le esigenze di decarbonizzazione dell'economia.

Pertanto, tenendo conto del rispetto della pertinente normativa nazionale e dell'UE in questi settori, la ricerca dei progressi sociali compiuti grazie agli interventi di InvestEU costituirà la base per la verifica della sostenibilità sociale. L'esame della conformità proseguirà per l'intero processo, in quanto è possibile che non tutti i requisiti giuridici pertinenti siano noti nella fase iniziale (cfr. il quadro di conformità giuridica nell'allegato 1) (84). Per questo motivo il promotore del progetto sarà tenuto a garantire la conformità giuridica, a prestare attenzione alle opzioni offerte dall'agenda positiva (cfr. la sezione 2.4.6) e a presentare prove su richiesta dei partner esecutivi (85).

2.4.3.   Esame sociale delle operazioni

A seguito del controllo di conformità giuridica e in funzione del costo totale del progetto dell'investimento, le operazioni passano alla fase di esame.

Per individuare la portata e la complessità dei potenziali impatti e rischi sociali è opportuno che il partner esecutivo esamini il progetto proposto. La portata e la complessità delle questioni sociali variano da progetto a progetto. I progetti possono avere impatti sociali sia negativi che positivi. Il partner esecutivo deve garantire che: i) gli impatti sociali negativi dei progetti siano individuati attraverso il processo di esame descritto di seguito; e ii) i relativi impatti sociali positivi siano incoraggiati mediante l'uso della lista di controllo per l'agenda positiva (86). Dovrebbero essere prese in considerazione anche le possibilità di sfruttare al massimo gli impatti positivi eventualmente individuate nell'ambito del processo di esame.

Nello svolgimento del processo di verifica della sostenibilità sociale i partner esecutivi si baseranno sulle loro norme e procedure esistenti e le integreranno, se necessario, sulla base dei requisiti dei presenti orientamenti.

Per i progetti di dimensioni inferiori alla soglia di 10 milioni di EUR il processo di verifica, in linea di principio, termina qui. Per i progetti di dimensioni inferiori alla soglia che sono oggetto di una valutazione ai sensi della direttiva sulla VIA (87), alcuni aspetti sociali sarebbero valutati nell'ambito della procedura di VIA. In tali casi i partner esecutivi sono fortemente incoraggiati a integrare la procedura di VIA con l'esame sociale illustrato nei presenti orientamenti. Analogamente sono fortemente incoraggiati a tenere conto, sulla base della lista di controllo per l'agenda positiva, delle raccomandazioni per aumentare gli impatti sociali positivi, indipendentemente dalle dimensioni del progetto. In ogni caso devono essere rispettate le garanzie minime relative al lavoro, alla salute, alla sicurezza e ad altri requisiti pertinenti in materia di sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell'Unione.

Per i progetti di dimensioni superiori alla soglia di 10 milioni di EUR, il progetto verrebbe esaminato per individuare gli impatti e i rischi sociali rilevanti. Gli aspetti sociali fondamentali da prendere in considerazione quando si effettua una valutazione ex ante della dimensione sociale sono indicati nei punti seguenti:

1.

lavoro e condizioni di lavoro;

2.

salute pubblica e sul luogo di lavoro, sicurezza e protezione;

3.

protezione e inclusione di persone e/o gruppi vulnerabili (88);

4.

parità di genere;

5.

acquisto ed esproprio di terreni (89);

6.

protezione del patrimonio culturale;

7.

coinvolgimento dei portatori di interessi (90).

L'esame iniziale dei progetti è inteso ad aiutare il promotore del progetto a considerare e il partner esecutivo a individuare, nella misura del possibile, i principali impatti e rischi sociali previsti per il progetto. A tal fine il partner esecutivo dovrebbe tenere conto anche della capacità del promotore del progetto, del contesto, dell'ubicazione, del settore e del tipo di progetto.

Il processo di esame sociale sarà preso in considerazione insieme agli elementi climatici e ambientali e terrà conto di tutti gli elementi sociali pertinenti della procedura di VIA in caso di operazioni oggetto di una valutazione ai sensi della direttiva sulla VIA. Gli aspetti sociali corrisponderanno ai pertinenti requisiti per i promotori di progetti nella fase di verifica. Le informazioni fornite dovrebbero consentire ai partner esecutivi di accertare l'assenza di evidenti violazioni e di indagini in corso. L'esame iniziale di tali aspetti dovrebbe inoltre incoraggiare il partner esecutivo a proporre miglioramenti nella fase di definizione del progetto, compreso il sostegno da erogare mediante l'assistenza tecnica, al fine di gestire i potenziali impatti negativi e/o sfruttare al massimo gli impatti positivi.

A seguito del processo di esame InvestEU, il partner esecutivo potrebbe rilevare che uno o più degli aspetti sociali descritti di seguito non sono adeguatamente affrontati e comportano rischi medi o alti secondo la categorizzazione dei rischi di cui alla sezione 2.4.4 dei presenti orientamenti. In tal caso sarà avviata la verifica del settore in questione e il destinatario finale sarà invitato a effettuare un'ulteriore opportuna valutazione e a porre rimedio alla situazione.

Lavoro e condizioni di lavoro

L'obiettivo generale nell'ambito di questo aspetto sociale è garantire la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e promuovere rapporti efficienti tra lavoratori e dirigenza, basati sulla definizione di condizioni di lavoro eque e nel rispetto delle norme nazionali in materia di lavoro, occupazione e sicurezza sociale, nonché dei principi e delle norme cardine sanciti dal diritto dell'UE e dalle convenzioni fondamentali dell'ILO.

I promotori di progetti/destinatari finali saranno tenuti a garantire il rispetto della suindicata legislazione in materia di lavoro per tutti i lavoratori coinvolti nel progetto, compresi i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale, temporanei tramite agenzia, a tempo determinato, stagionali e migranti, siano essi assunti direttamente dal cliente o da terzi, nonché per i fornitori primari (91).

Nella fase di esame il partner esecutivo dovrebbe:

determinare la probabilità che si concretizzino rischi di: lavoro minorile, lavoro forzato, discriminazione e disparità di trattamento nei confronti di lavoratori migranti o stranieri, disparità di genere, discriminazione e/o restrizioni alla libertà di associazione o altri rischi di violazioni dei diritti fondamentali del lavoro, a causa del contesto nazionale, del settore, del promotore, dell'appaltatore o della catena di approvvigionamento (92);

nel caso in cui si individuino rischi in ambito lavorativo, valutare se i promotori del progetto dispongono di una capacità di gestione adeguata al personale e alle dimensioni del progetto e conforme alla legislazione nazionale.

Salute pubblica e sul luogo di lavoro, sicurezza e protezione  (93)

Coerentemente con il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, concernente un «ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e [la] protezione dei dati» dei lavoratori, l'obiettivo nell'ambito di questo aspetto sociale è garantire, promuovere e tutelare la salute, la sicurezza e la protezione delle persone coinvolte nel progetto. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito garantendo condizioni di lavoro sane, sicure e protette; valutando e gestendo i rischi per la salute, la sicurezza e la protezione; e prevenendo qualsiasi impatto negativo sulla salute, la sicurezza e la protezione. Gli aspetti specifici da considerare durante il processo di verifica sono legati alla sicurezza dei materiali pericolosi, ai pericoli naturali, alla sicurezza, all'esposizione a malattie, alla sicurezza stradale e alla preparazione alle emergenze, ove necessario e pertinente.

Nella fase di esame il partner esecutivo dovrebbe:

determinare la probabilità che si concretizzino gli impatti negativi e i rischi del progetto connessi alla salute pubblica e sul luogo di lavoro, alla sicurezza e alla protezione (94);

nel caso in cui si individuino rischi e impatti negativi, valutare la capacità di gestione del promotore del progetto in relazione alla salute pubblica e sul luogo di lavoro, alla sicurezza e alla protezione.

Protezione e inclusione di persone e/o gruppi vulnerabili  (95)

Coerentemente con i principi 2, 3 e 17 del pilastro europeo dei diritti sociali, concernenti «parità di genere», «pari opportunità» e «inclusione delle persone con disabilità», l'obiettivo generale nell'ambito di questo aspetto sociale è sostenere e promuovere i diritti e gli interessi dei gruppi e/o delle persone vulnerabili, individuare eventuali rischi e/o impatti negativi che possono riguardarli e garantire che tali gruppi e/o individui siano protetti da misure adeguate per tutta la durata del progetto. Se del caso, si dovrebbero considerare anche gli obblighi pertinenti e/o l'adozione di misure positive per eliminare gli ostacoli nei confronti di coloro che sono spesso esclusi dal processo di sviluppo a causa di disabilità, in modo che possano godere dei loro diritti e partecipare pienamente alla società e all'economia.

Per i progetti che interessano le popolazioni indigene (96) l'obiettivo è garantire che il progetto promuova il pieno rispetto dei loro diritti, aspirazioni, identità, cultura e mezzi di sostentamento, nonché avviare negoziati di buona fede con le popolazioni indigene interessate dal progetto e ottenere il loro consenso libero, previo e informato (97).

Nella fase di esame il partner esecutivo dovrebbe:

determinare la probabilità che il progetto abbia impatti negativi sproporzionati su persone e/o gruppi vulnerabili, emarginati e discriminati, ad esempio esacerbando le disuguaglianze pregiudicando l'accessibilità economica, la disponibilità e la qualità dei servizi e delle abitazioni, comprese l'energia, l'istruzione e la salute;

determinare la probabilità che si concretizzino rischi e/o impatti negativi connessi a un ambiente di lavoro equo, alla non discriminazione, alla prevenzione di qualsiasi forma di violenza e a potenziali ostacoli all'accesso ai servizi o ai benefici del progetto (98) che possono colpire in modo sproporzionato le persone con disabilità;

determinare la probabilità che il progetto abbia un impatto sulle popolazioni indigene;

se è probabile che il progetto abbia un impatto sulle persone o sui gruppi summenzionati, valutare la capacità del promotore del progetto di adottare misure di mitigazione in modo che tali persone e/o gruppi non siano colpiti in modo sproporzionato dal progetto.

Parità di genere

Coerentemente con il principio 2 del pilastro europeo dei diritti sociali, concernente la «parità di genere», l'obiettivo generale nell'ambito di questo aspetto sociale è garantire pari opportunità tra donne e uomini sul luogo di lavoro, prevenire qualsiasi discriminazione legata al genere, promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne e adottare misure in materia di salute, sicurezza e protezione uguali per tutti i lavoratori, indipendentemente dal sesso. Sebbene in Europa la partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia aumentata, continuano a persistere disparità, come i divari retributivi di genere, che incidono sull'emancipazione delle donne. La parità di genere, in quanto componente fondamentale della strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025 (99) e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (100), promuove la parità di opportunità, responsabilità e partecipazione tra donne e uomini.

Nella fase di esame il partner esecutivo dovrebbe:

determinare la probabilità che il progetto abbia impatti significativi che possono colpire in modo sproporzionato le donne e le ragazze o comportare specifici rischi di genere o norme sociali discriminatorie basate sul genere;

determinare la probabilità che il progetto presenti rischi significativi legati alla discriminazione di genere e/o alla violenza e alle molestie di genere, comprese le denunce passate riguardanti tali aspetti e la copertura negativa dei media/delle ONG sul progetto e/o il promotore del progetto;

in caso siano individuati rischi, valutare la capacità del promotore del progetto di gestirli adeguatamente.

Protezione del patrimonio culturale

L'obiettivo generale di questo aspetto è contribuire alla conservazione del patrimonio culturale nel contesto dei progetti InvestEU, proteggere il patrimonio culturale dagli impatti negativi delle attività legate al progetto promuovendo la valutazione e la gestione dell'impatto sul patrimonio culturale e promuovere la consapevolezza e la valorizzazione del patrimonio culturale, ove pertinente e fattibile. Il promotore del progetto avrà pertanto responsabilità in termini di gestione del patrimonio culturale. Tali responsabilità richiederanno al promotore del progetto di intraprendere azioni per individuare, valutare, adottare e attuare decisioni in merito all'impatto delle operazioni sostenute dal Fondo InvestEU sul patrimonio culturale.

Nella fase di esame il partner esecutivo dovrebbe:

determinare la probabilità che il progetto incida sul patrimonio culturale materiale e/o immateriale, anche in termini di importanza del patrimonio culturale;

nel caso in cui si individuino impatti, valutare la capacità del promotore del progetto di gestire gli eventuali impatti sul patrimonio culturale individuati e consultare i pertinenti portatori di interessi;

tenere conto del parere dell'autorità competente responsabile del patrimonio culturale nell'ambito della documentazione di autorizzazione (se disponibile in questa fase).

Acquisto ed esproprio di terreni

L'obiettivo generale nell'ambito di questo aspetto sociale è promuovere i diritti a un alloggio adeguato, a un tenore di vita adeguato e alla proprietà degli sfollati e gestire gli impatti negativi derivanti dalla perdita di beni o dall'accesso a beni e/o dalle restrizioni all'uso di terreni. Nei progetti in cui è richiesto lo sfollamento fisico o economico delle persone, il promotore del progetto dovrà rispettare la legislazione nazionale o regionale applicabile in materia di acquisto e/o esproprio di terreni. Il promotore del progetto dovrà inoltre rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in primo luogo l'articolo 17), la Carta sociale europea (in primo luogo l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 3) e il pilastro europeo dei diritti sociali n. 19. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti che richiedono lo sfollamento di persone che occupano o utilizzano in altro modo terreni o beni senza possedere alcun titolo formale, quali gli abitanti di baraccopoli, gli occupanti abusivi o altri gruppi vulnerabili.

Nella fase di esame il partner esecutivo dovrebbe:

determinare la probabilità che il progetto richieda l'acquisto e l'esproprio di terreni;

determinare la probabilità che il progetto richieda uno sfollamento o incida sull'uso dei terreni da parte di titolari o utilizzatori di terreni informali.

Coinvolgimento dei portatori di interessi  (101)

L'obiettivo generale nell'ambito di questo aspetto sociale sarà promuovere un coinvolgimento efficace e inclusivo dei portatori di interessi quale mezzo per sostenere i diritti di: i) accesso alle informazioni ambientali; ii) partecipazione del pubblico al processo decisionale; e iii) accesso alla giustizia (102). Tale coinvolgimento dovrebbe essere proporzionato alla natura e alle dimensioni del progetto nonché ai suoi potenziali impatti e rischi. Il promotore sarà tenuto a coadiuvare le autorità competenti nello svolgimento del pertinente processo di partecipazione del pubblico, anche in un contesto transfrontaliero.

Nella fase di esame il partner esecutivo dovrebbe:

determinare la probabilità che il progetto possa comportare rischi significativi per la reputazione, l'opposizione da parte delle comunità locali o problematiche pregresse (ad esempio cause giudiziarie in corso o attese, denunce, proteste e/o controllo delle organizzazioni della società civile);

nel caso in cui si individuino rischi, valutare la capacità del promotore del progetto di provvedere a un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi, se del caso, e/o coadiuvare le autorità competenti nello svolgimento del processo di partecipazione del pubblico;

in base agli impatti e ai rischi ambientali e sociali individuati, valutare i livelli di coinvolgimento dei portatori di interessi, compresa la divulgazione di informazioni sui progetti, la consultazione e l'accesso ai reclami, che potrebbero essere necessari per il progetto o, nel caso di progetti avanzati, il coinvolgimento dei portatori di interessi messo in atto fino a quel momento.

2.4.4.   Categorizzazione del rischio sociale

Una volta completato il processo di esame e sulla base degli impatti e dei rischi sociali con esso individuati, i partner esecutivi dovrebbero essere in grado di determinare i livelli di rischio sociale per il progetto proposto. Nel determinare i livelli di rischio sociale il partner esecutivo dovrebbe inoltre considerare la capacità dei promotori del progetto di mitigare tali impatti e rischi sociali.

Tale esame iniziale dovrebbe anche indicare l'ammissibilità del progetto al sostegno di InvestEU. Ad esempio, se, a seguito dell'esame, il partner esecutivo conclude che il progetto proposto avrebbe alcuni impatti permanenti significativi che non possono essere mitigati né compensati e comporterebbe rischi sociali residui molto alti, il progetto non potrebbe beneficiare del finanziamento previsto nell'ambito di InvestEU. La tabella che segue fornisce una panoramica del metodo di categorizzazione dei rischi sociali prima dell'applicazione di eventuali misure di mitigazione.

Tabella 4

Categorizzazione dei rischi sociali

Categoria di rischio

Definizione

Esempi di tipi di impatti e rischi

Potenziali implicazioni per la verifica

Basso rischio

Non vi sono impatti sociali negativi temporanei o, se presenti, sono trascurabili, oppure vi sono alcuni impatti sociali negativi permanenti che non producono danni significativi e i cui effetti possono essere pienamente mitigati.

Il progetto non interessa persone e/o gruppi vulnerabili o il numero di persone e/o gruppi vulnerabili interessati è molto esiguo.

Il progetto non comporta rischi significativi in ambito lavorativo.

Il rischio per la salute e la sicurezza è minimo.

Il coinvolgimento dei portatori di interessi messo in atto fino a questo momento è stato adeguato e non sono stati individuati rischi.

Un'operazione di questo tipo non richiederebbe ulteriori verifiche.

Medio rischio

Gli impatti sociali possono essere individuati facilmente, ma le misure correttive e/o di mitigazione dovrebbero ridurre o limitare i principali effetti negativi.

Il progetto prevede uno sfollamento di occupanti abusivi o utilizzatori informali di terreni il cui impatto è limitato in termini di portata e prontamente attutito mediante misure di mitigazione.

Il progetto colpisce in modo negativo e diretto le persone vulnerabili, ma i potenziali impatti sono limitati e prontamente attutiti mediante misure di mitigazione.

Il rischio per la salute e la sicurezza è medio.

È probabile che il progetto abbia un impatto sul patrimonio culturale che richiederà adeguate misure di mitigazione.

Un'operazione di questo tipo può richiedere ulteriori misure di valutazione e/o gestione per gli impatti e i rischi individuati; può anche essere oggetto di specifiche condizioni contrattuali in materia sociale e richiedere un monitoraggio e/o una comunicazione periodici in merito alle questioni sociali individuate.

Alto rischio

Possono verificarsi impatti sociali molto significativi, negativi e/o a lungo termine la cui gravità è difficile da determinare nella fase di esame.

Il progetto prevede uno sfollamento di occupanti abusivi o utilizzatori informali di terreni il cui impatto è significativo in termini di portata e richiede misure di mitigazione adeguate.

Il progetto comporta forti impatti negativi diretti sulle persone vulnerabili che richiederanno misure di mitigazione adeguate.

È probabile che il progetto colpisca in modo significativo popolazioni indigene (interessandone ad esempio i terreni, le abitazioni, i mezzi di sussistenza o il patrimonio culturale).

A causa del contesto nazionale, del settore, del promotore, dell'appaltatore o della catena di approvvigionamento (103) vi sono rischi di lavoro minorile, lavoro forzato, discriminazione e/o restrizioni alla libertà di associazione o altri rischi di violazioni dei diritti fondamentali del lavoro.

Il rischio per la salute e la sicurezza è elevato.

Il progetto provocherà la distruzione permanente di un sito del patrimonio culturale.

Il progetto comporta un rischio significativo per la reputazione (ad esempio cause giudiziarie in corso o attese, denunce, proteste e/o controllo delle organizzazioni della società civile).

Di norma un'operazione di questo tipo richiederà un'ulteriore opportuna valutazione e misure di gestione per gli impatti e i rischi individuati; può anche essere oggetto di specifiche condizioni contrattuali in materia sociale e richiedere un monitoraggio e/o una comunicazione periodici in merito alle questioni sociali individuate.

Non accettabile

L'entità dei rischi o degli impatti sociali permanenti non è accettabile.

Il progetto è associato al ricorso al lavoro minorile e al lavoro forzato o coatto.

Il progetto può comportare una limitazione dei diritti e della libertà individuali delle persone o violare i diritti umani.

Un'operazione di questo tipo non potrebbe beneficiare del finanziamento previsto nell'ambito di InvestEU.

Sulla base del livello di rischio sociale del progetto, determinato secondo la metodologia di cui sopra, i partner esecutivi dovranno valutare la possibilità di passare alla fase di verifica, come specificato nella sezione successiva, e attuare le azioni indicate di seguito.

i.

Progetti ad alto rischio sociale

È prevista una valutazione approfondita degli impatti e dei rischi sociali individuati e potrebbero essere necessarie misure di mitigazione o correttive:

il partner esecutivo individua i requisiti giuridici applicabili e si accerta che il promotore del progetto conosca e segua tutte le procedure necessarie per ottenere tutti i permessi, le autorizzazioni ecc. e che agisca in conformità del diritto nazionale e delle norme internazionali;

il partner esecutivo individua i rischi sociali potenzialmente significativi, i portatori di interessi che saranno interessati dal progetto, le autorità competenti da contattare/consultate e:

a.

garantisce che il coinvolgimento dei portatori di interessi, compresa la consultazione pubblica, sia avvenuto conformemente ai requisiti giuridici e che la relativa documentazione sia pubblicamente disponibile, a seconda dei casi;

b.

in funzione della fase in cui si trova il progetto (definizione iniziale o già autorizzato), potrebbero essere opportune modifiche progettuali o misure di attenuazione secondo quanto descritto nella sezione seguente;

il promotore del progetto è responsabile della realizzazione della VIA, se del caso, o di qualsiasi altro studio ritenuto necessario dal partner esecutivo;

il contratto di finanziamento può essere integrato da accordi, i versamenti potrebbero essere subordinati all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni previsti dalla legge, all'attuazione delle misure di mitigazione concordate ecc.

ii.

Progetti a medio rischio sociale

Per questi progetti sarà necessaria una valutazione limitata basata sui settori in cui sono stati individuati impatti specifici. Anche in questo caso potrebbe essere necessario un certo livello di misure correttive/di mitigazione, ma la portata è ridotta a interventi puntuali:

a.

il partner esecutivo individua i requisiti giuridici applicabili e si accerta che il promotore conosca e segua tutte le procedure necessarie per ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni, compresa se del caso la preparazione della relazione VIA ecc.;

b.

la valutazione sociale continua a essere richiesta per i settori pertinenti;

c.

il partner esecutivo potrebbe chiedere che siano condotti studi specifici per i particolari impatti individuati;

d.

potrebbero ancora essere individuate misure di mitigazione/correttive ad hoc e il partner esecutivo potrebbe consigliare il promotore del progetto in merito alla loro attuazione.

iii.

Progetti a basso rischio sociale

Tali progetti sono esentati dall'analisi approfondita e dall'ulteriore verifica della dimensione sociale e possono procedere alla fase che prevede la presa in considerazione della lista di controllo per l'agenda positiva.

2.4.5.   Verifica sociale (104)

Dopo che l'esame InvestEU ha stabilito che un progetto ha un impatto sociale che richiede un esame più approfondito, la dimensione sociale deve essere sottoposta a una valutazione della sostenibilità. In altre parole verranno sottoposti a verifica solo gli aspetti individuati che subiranno un impatto significativo in ragione dell'operazione sostenuta. A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento InvestEU, laddove concluda che non occorre svolgere una verifica della sostenibilità il partner esecutivo deve fornire una motivazione al comitato per gli investimenti.

Il promotore del progetto/destinatario finale dovrebbe garantire che le norme dell'UE e internazionali applicabili nei sette settori di cui alla sezione 2.4.2 siano adeguatamente prese in considerazione nella definizione del progetto, sia per i progetti nuovi che per quelli che si trovano in una fase di sviluppo iniziale. Gli impatti dovrebbero essere valutati e la loro gestione dovrebbe essere integrata da altre componenti della valutazione ambientale e/o sociale, al fine di favorire un approccio olistico e globale alla gestione del rischio (nella misura del possibile).

Tra i fattori che influenzano i progetti e che sono da prendere in considerazione nell'ambito di tale esercizio figurano, tra l'altro:

la capacità del promotore del progetto di gestire gli impatti individuati e le relative norme e pratiche interne;

la gravità dell'impatto definita in funzione della portata (ossia il tipo di impatto), dell'entità (ossia il numero di persone colpite e la durata degli effetti) e del grado di riparabilità (ossia in che misura l'impatto può essere evitato o mitigato);

l'attività comprovata degli appaltatori e dei fornitori di servizi di sicurezza pubblici/privati associati al progetto;

possibili problematiche pregresse.

I progetti i cui rischi sociali individuati sono medi e alti saranno sottoposti a ulteriori verifiche dei medesimi aspetti sociali, con l'obiettivo di:

i)

condurre un'ulteriore opportuna valutazione dell'impatto o studi pertinenti; e/o

ii)

definire misure di mitigazione adeguate per gli impatti individuati nella fase di esame.

La verifica sociale basata sugli aspetti sociali sarà effettuata secondo quanto indicato di seguito.

Lavoro e condizioni di lavoro. Nell'ambito di questo aspetto il partner esecutivo verificherà che il progetto disponga dei sistemi necessari per garantire il rispetto delle pertinenti norme dell'UE e internazionali applicabili al lavoro e alle condizioni di lavoro. In presenza di rischi e impatti potenzialmente significativi connessi ai diritti del lavoro individuali e/o collettivi degli addetti al progetto, è opportuno effettuare un'ulteriore opportuna valutazione e adottare misure di mitigazione adeguate. Per i progetti che presentano rischi elevati in ambito lavorativo, il partner esecutivo può chiedere al promotore del progetto di fornirgli le relazioni o il parere più recenti emessi dall'ispettorato nazionale del lavoro, se disponibili, di ricorrere a valutazioni del lavoro durante la preparazione del progetto o di effettuare audit periodici sul lavoro durante l'attuazione del progetto.

Se le valutazioni confermano gli impatti e i rischi potenziali, il promotore del progetto dovrebbe adottare misure per porvi rimedio. In funzione dell'ambito interessato, il promotore del progetto potrebbe dover mettere in atto procedure per garantire che i diritti contrattuali dei lavoratori siano ben definiti e rispettati, che esistano meccanismi per la risoluzione delle controversie e che sia stato predisposto un buon sistema di comunicazione per consentire ai lavoratori di accedere ai meccanismi disponibili.

Nello specifico il partner esecutivo valuterà se il promotore del progetto dispone di procedure interne commisurate alle dimensioni e al tipo di progetto, a seconda dei casi, per quanto riguarda:

politiche in materia di risorse umane, ad esempio l'adozione e il mantenimento di politiche scritte in materia di risorse umane e di sistemi o procedure di gestione che riguardano, tra l'altro, i rischi connessi al lavoro minorile e al lavoro forzato;

orientamenti in materia di non discriminazione e di pari opportunità, ossia decisioni occupazionali adottate sulla base di caratteristiche personali non correlate alle esigenze intrinseche del lavoro, quali genere, razza, nazionalità, opinione politica, condizione di migrante, appartenenza a un sindacato, origine etnica, sociale o indigena, religione o convinzioni personali, stato coniugale o familiare, disabilità, età, orientamento sessuale o identità di genere;

l'esistenza di un meccanismo per la risoluzione delle controversie o di canali alternativi che consentano ai lavoratori di sollevare preoccupazioni inerenti al luogo di lavoro.

Esempi di verifica relativa al lavoro e alle condizioni di lavoro

Impatti e rischi individuati

Esempi di possibili ulteriori valutazioni in caso di individuazione di rischi

Esempi di potenziali misure di mitigazione in caso di individuazione di rischi

Risorse umane, personale e accordi contrattuali

Elevato numero di lavoratori migranti [esclusi gli espatriati altamente qualificati] impiegati a condizioni diverse da quelle dei cittadini del paese in questione.

Coinvolgimento dei lavoratori e libertà di associazione

Sono stati segnalati (pubblicamente) episodi di discriminazione o rappresaglia nei confronti dei membri del sindacato.

Forme di coercizione

I documenti dei lavoratori sono trattenuti dal datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti a pagare una quota di assunzione o a rimborsare le spese di viaggio al datore di lavoro.

Giovani lavoratori

Al progetto lavorano giovani di età inferiore a 18 anni.

Per i progetti che si trovano nella fase iniziale è possibile effettuare una valutazione del lavoro al fine di individuare e valutare ulteriormente i rischi in ambito lavorativo.

Per i progetti in fase di attuazione è possibile condurre audit periodici sul lavoro.

Misure di mitigazione adeguate per affrontare le carenze percepite (ad esempio i lavoratori migranti sono assunti alle stesse condizioni del personale locale con un processo di selezione equo) e indicatori per la segnalazione dei miglioramenti (ad esempio migliori condizioni di lavoro, sostegno ai gruppi vulnerabili).

Può essere necessario prestare particolare attenzione al modo in cui gli appaltatori, i subappaltatori e/o i fornitori trattano il loro personale.

Il partner esecutivo e il promotore del progetto possono concordare disposizioni atte a garantire norme minimi accettabili prima del versamento dei fondi e inserirle, a discrezione del partner esecutivo, nella documentazione contrattuale.

Salute pubblica e sul luogo di lavoro, sicurezza e protezione. Nell'ambito di questo aspetto sociale il partner esecutivo verificherà se i promotori del progetto/destinatari finali proteggono e promuovono la salute, la sicurezza e la protezione dei lavoratori, mettendo in atto piani e misure di gestione adeguati per garantire condizioni di lavoro sicure, sane e protette e tutelare le comunità e i consumatori interessati dal progetto dai rischi per la salute, la sicurezza e la protezione derivanti da attività sia ordinarie che straordinarie durante il ciclo di vita del progetto.

Ad esempio, il partner esecutivo dovrebbe verificare e chiedere al promotore del progetto/destinatario finale di garantire che i lavoratori dispongano di attrezzature adeguate che ne assicurino la protezione durante l'attuazione del progetto, che siano in atto procedure per affrontare le questioni relative alla salute e alla sicurezza e che esistano meccanismi di compensazione finanziaria, a seconda dei casi.

In particolare il partner esecutivo verificherà che il destinatario finale abbia provveduto, se pertinente e commisurato alle dimensioni e al tipo di progetto, a:

effettuare una valutazione del rischio per esaminare le minacce e gli impatti negativi sulla salute pubblica e sul luogo di lavoro, la sicurezza e la protezione relativamente alle attività del progetto;

predisporre un piano di gestione della salute, della sicurezza e della protezione che dovrebbe essere regolarmente aggiornato;

mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati al fine di garantirne la protezione durante l'attuazione del progetto; fornire gratuitamente in dotazione a qualsiasi persona presente nei siti del progetto, compresi lavoratori, visitatori, clienti e subappaltatori, attrezzature adeguate conformemente al piano di gestione della salute, della sicurezza e della protezione;

mettere in atto una vigilanza efficace durante tutto il ciclo di vita del progetto, che garantisca la salute, la sicurezza e la protezione dei lavoratori;

organizzare una risposta di emergenza connessa alle attività del progetto in collaborazione con le autorità locali e le comunità interessate al fine di adottare misure efficaci in caso di situazioni di emergenza;

valutare il rischio di malattie trasmissibili, compresa la COVID-19, e preparare un piano di gestione nel caso in cui si individuino malattie del tipo COVID durante il riesame del progetto.

Esempi di verifica relativa alla salute pubblica e sul luogo di lavoro, alla sicurezza e alla protezione

Impatto e rischio individuati

Esempi di possibili ulteriori valutazioni in caso di individuazione di rischi

Esempi di potenziali misure di mitigazione in caso di individuazione di rischi

Impatti significativi del progetto sulla salute della popolazione locale.

Rischi medi o alti per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Valutazione dei rischi per la salute pubblica e/o sul luogo di lavoro, la sicurezza e la protezione, a seconda dei casi, sotto forma di valutazioni e relazioni indipendenti o più ampie (come la relazione VIA).

Preparazione e attuazione dei pertinenti piani di gestione della salute e della sicurezza, compresi i piani di prevenzione, preparazione e risposta di emergenza e di prevenzione e contenimento delle malattie, gestione del traffico, piani di gestione della sicurezza e gestione degli afflussi. Ne possono far parte anche una formazione e codici di condotta adeguati per le forze di sicurezza e tutte le altre disposizioni in materia di gestione della sicurezza in loco.

Protezione e inclusione di persone e/o gruppi vulnerabili. Nell'ambito di questo aspetto sociale il partner esecutivo adotterà le misure necessarie per individuare ed evitare potenziali rischi e impatti del progetto sulla vita e sui mezzi di sussistenza delle persone e dei gruppi vulnerabili, emarginati o discriminati e delle popolazioni indigene. Qualora non sia possibile evitare tali impatti e rischi, il partner esecutivo, insieme al promotore del progetto, adotterà misure per limitare, ridurre al minimo, mitigare o compensare/rettificare efficacemente tali impatti. Tale verifica dovrebbe prendere in esame il tipo di investimento proposto come beneficiario del sostegno di InvestEU, tenendo conto che è più pertinente per progetti specifici (come le infrastrutture sociali). Per i potenziali impatti sulle popolazioni indigene il partner esecutivo chiederà ai promotori del progetto di verificare la presenza di queste nell'area proposta per il progetto o il loro legame collettivo con tale area. In caso di presenza di popolazioni indigene i promotori del progetto provvederanno a ottenere il loro consenso libero, previo e informato ed elaboreranno piani adeguati per la mitigazione e la compensazione dell'impatto, compresi meccanismi di ripartizione dei benefici.

In particolare il partner esecutivo verificherà che il destinatario finale disponga, se pertinente e commisurato alle dimensioni e al tipo di progetto, di:

misure adeguate, adottate dal promotore del progetto/destinatario finale, per evitare e/o ridurre al minimo i rischi e gli impatti negativi sulle persone e/o sui gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità (ad esempio per garantire la parità di trattamento ed evitare la discriminazione e/o ridurne al minimo l'impatto lungo tutto il ciclo del progetto);

per i progetti che interessano le popolazioni indigene, i) un processo soddisfacente per l'ottenimento di un consenso libero, previo e informato, ii) un piano adeguato per la mitigazione degli impatti e/o la ripartizione dei benefici con le comunità indigene, iii) un accordo sottoscritto che attesti il consenso (condizionato o incondizionato) da parte della popolazione indigena al progetto con il relativo piano (che deve essere realistico e adeguatamente preventivato).

Esempi di verifica relativa alla protezione e all'inclusione di persone e/o gruppi vulnerabili

Impatto e rischio individuati

Esempi di possibili ulteriori valutazioni in caso di individuazione di rischi

Esempi di potenziali misure di mitigazione in caso di individuazione di rischi

Potenziali impatti negativi sproporzionati derivanti dalle attività del progetto e/o dagli impianti associati sui gruppi vulnerabili, comprese le popolazioni indigene.

Il progetto può rafforzare ulteriormente gli ostacoli all'accesso ai servizi per persone e/o gruppi già emarginati ed esclusi, come le persone con disabilità.

Una valutazione sociale (indipendente o nell'ambito della VIA) riguardante il tipo, la portata, la natura e l'entità degli impatti sia positivi che negativi del progetto su tali persone e/o gruppi (105).

Se il progetto ha un impatto sulle popolazioni indigene sarebbe opportuno provvedere a una valutazione sociale adeguata alle specificità culturali e socioeconomiche e alle sensibilità delle comunità indigene.

Misure volte a prevenire, ridurre al minimo, mitigare o rettificare gli impatti negativi e, se del caso, rafforzare gli effetti positivi per le persone e/o i gruppi vulnerabili, compresa l'individuazione di opportunità e azioni per promuovere modalità di ripartizione dei benefici per le comunità colpite, compresi tali gruppi.

Se l'operazione ha un impatto sulle popolazioni indigene, occorre:

i)

mettere in atto un processo soddisfacente per l'ottenimento di un consenso libero, previo e informato;

ii)

elaborare un piano adeguato per la mitigazione degli impatti e/o la ripartizione dei benefici con le comunità della popolazione indigena; e

iii)

sottoscrivere un accordo che attesti il consenso (condizionato o incondizionato) da parte della comunità indigena al progetto con il relativo piano, che deve essere realistico e adeguatamente preventivato.

Parità di genere. Per i progetti in cui si individuano potenziali impatti e rischi negativi legati al genere, il partner esecutivo chiederà al promotore del progetto di valutare ulteriormente il potenziale impatto degli investimenti sia sulle donne che sugli uomini, in modo tale da porre in risalto le disparità esistenti, i divari retributivi, la discriminazione, le sfide, le vulnerabilità e i rischi altrimenti nascosti di arrecare un danno che sono pertinenti per un'operazione.

Il promotore del progetto dovrà inoltre individuare eventuali e pertinenti azioni e misure correttive che tengano conto della dimensione di genere per prevenire e affrontare efficacemente qualsiasi forma di violenza, molestia, comprese le molestie, lo sfruttamento e gli abusi sessuali, violenza di genere, bullismo, intimidazione e/o sfruttamento. Tali misure possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i) lo sviluppo di una cultura organizzativa di sostegno che prenda in seria considerazione le segnalazioni di violenza di genere/molestie, sfruttamento e abusi sessuali; ii) la predisposizione di meccanismi di reclamo accessibili che consentano ai lavoratori, agli utenti dei servizi e alle comunità di segnalare incidenti o sollevare preoccupazioni in merito a violenza di genere/molestie, sfruttamento e abusi sessuali; e iii) l'organizzazione di attività di formazione e sensibilizzazione rivolte ai dipendenti e ai portatori di interessi esterni affinché possano venire a conoscenza della politica di tolleranza zero nei confronti di violenza di genere/molestie, sfruttamento e abusi sessuali adottata dalla società e sappiano cosa si intende per violenza di genere/molestie, sfruttamento e abusi sessuali.

In particolare il partner esecutivo verificherà che il promotore del progetto/destinatario finale abbia provveduto, se pertinente e commisurato alle dimensioni e al tipo di progetto, a:

adottare politiche e procedure volte a garantire la parità di trattamento tra donne e uomini, prevenire la violenza e le molestie di genere e tutte le forme di discriminazione di genere durante l'intero ciclo del progetto. Tali politiche e procedure possono includere una politica aziendale in materia di genere, diversità e inclusione che contempli la violenza e le molestie di genere come politica separata o integrata in politiche di più vasta portata;

predisporre misure di risposta adeguate nel caso in cui si verifichi qualsiasi forma di violenza, come la violenza di genere, l'intimidazione, lo sfruttamento, il bullismo, le molestie, comprese le molestie e/o gli abusi sessuali.

Esempi di verifica relativa alla parità di genere

Impatto e rischio individuati

Esempi di possibili ulteriori valutazioni in caso di individuazione di rischi

Esempi di potenziali misure di mitigazione in caso di individuazione di rischi

Il progetto aumenta la vulnerabilità delle donne causata da problemi quali discriminazione, atteggiamenti sociali ed emarginazione dal processo decisionale.

Discriminazione e disparità di opportunità tra gli addetti al progetto e rischio di violenza di genere/molestie, sfruttamento e abusi sessuali nel contesto del progetto.

Si può svolgere un'analisi di genere per valutare l'impatto che l'operazione può avere sulle donne e sugli uomini e sui rapporti di genere (i rapporti economici e sociali tra maschi e femmine che sono costruiti e rafforzati dalle istituzioni sociali).

Un piano d'azione sulla parità di genere o un documento analogo che definisca gli interventi che affrontano le disparità di genere e soddisfano le diverse esigenze delle donne e degli uomini.

Piani di gestione che integrino la dimensione di genere e il coinvolgimento significativo delle donne nella definizione e nell'attuazione dei progetti.

Sviluppo di sistemi, politiche e codici di condotta efficaci per mitigare i rischi di violenza di genere/molestie, sfruttamento e abusi sessuali.

Acquisto ed esproprio di terreni. Per i progetti che richiedono l'acquisto o l'esproprio di terreni, il partner esecutivo raccoglierà dal promotore informazioni pertinenti circa la conformità del progetto alla legislazione nazionale o regionale applicabile in materia di acquisto e/o esproprio di terreni, a seconda dei casi.

Per i progetti che incidono sull'utilizzo delle risorse naturali – o –sull'accesso alle stesse da parte delle comunità, il partner esecutivo dovrebbe verificare se tali impatti siano stati debitamente valutati e mitigati nelle relazioni disponibili (ad esempio la relazione VIA). Se tali impatti non sono stati presi in considerazione, i partner esecutivi dovrebbero chiedere ai promotori del progetto di effettuare le pertinenti valutazioni.

Per i progetti che richiedono lo sfollamento di persone che occupano terreni o beni senza possedere alcun titolo formale (quali gli abitanti di baraccopoli o gli occupanti abusivi) il partner esecutivo verificherà che il promotore del progetto/destinatario finale abbia provveduto, se pertinente e commisurato alle dimensioni e al tipo del progetto, a:

definire un approccio documentato per la conduzione dello sfollamento e le modalità di attuazione e monitoraggio da adottare per garantire che il processo sia svolto in conformità della legislazione nazionale o regionale applicabile in materia di acquisto e/o esproprio di terreni e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 17), della Carta sociale europea (in primo luogo l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 3) e del pilastro europeo dei diritti sociali (principio 19).

Esempi di verifica relativa all'acquisto di terreni e al reinsediamento involontario

Impatto e rischio individuati

Possibili ulteriori valutazioni in caso di individuazione di rischi

Potenziali misure di mitigazione in caso di individuazione di rischi

Sfollamento fisico o economico di persone senza diritto di proprietà fondiaria, occupanti abusivi o abitanti di baraccopoli.

In alcuni casi potrebbero essere necessari un censimento (106) e un'indagine socioeconomica di riferimento (107) per determinare il numero di persone che devono essere sfollate, i mezzi di sostentamento interessati e i beni immobili da risarcire.

Misure di mitigazione e/o di compensazione (eventualmente sotto forma di piano d'azione) volte a garantire che almeno le condizioni di vita delle persone interessate dal progetto siano ripristinate e, idealmente, migliorate.

Patrimonio culturale. Nell'ambito di questo aspetto sociale il partner esecutivo garantirà che il promotore del progetto/destinatario finale integri la gestione del patrimonio culturale nelle proprie operazioni in modo da evitare o mitigare gli impatti negativi dei progetti/delle attività sul patrimonio culturale. Qualora tali impatti siano inevitabili, il partner esecutivo introdurrà requisiti a sostegno della preservazione del patrimonio culturale da impatti negativi nel contesto delle operazioni InvestEU, promuovendo la valutazione e la gestione dell'impatto sul patrimonio culturale, l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'uso del patrimonio culturale e la consapevolezza e la valorizzazione del patrimonio culturale. Per i progetti per i quali è prevista una VIA, gli impatti sul patrimonio culturale materiale (ossia le risorse culturali fisiche) dovrebbero essere trattati nel processo di autorizzazione e le informazioni dovrebbero essere rese disponibili nella relazione VIA.

A tal fine il partner esecutivo verificherà che il promotore del progetto/destinatario finale disponga, se pertinente, di:

una valutazione degli impatti del progetto sul patrimonio culturale materiale e immateriale, anche in termini di importanza del patrimonio culturale;

un parere dell'autorità competente responsabile del patrimonio culturale e della conferma della consultazione dei portatori di interessi;

misure di mitigazione e di una procedura e un programma in caso di scoperte fortuite.

Esempi di verifica relativa al patrimonio culturale

Impatto e rischio individuati

Esempi di possibili ulteriori valutazioni in caso di individuazione di rischi

Esempi di potenziali misure di mitigazione in caso di individuazione di rischi

L'operazione comporta interventi significativi sotto forma di scavi, demolizioni, spostamenti di terra, inondazioni o altre variazioni dell'ambiente fisico.

L'operazione ha luogo in un sito del patrimonio culturale riconosciuto dal paese in cui si svolge l'operazione o in prossimità di un tale sito.

L'operazione produce impatti negativi sulla cultura, sulla conoscenza e sulle pratiche delle comunità locali.

Una valutazione da parte di esperti dell'importanza del patrimonio culturale, dei requisiti della legislazione nazionale e delle convenzioni internazionali pertinenti, nonché dei risultati delle consultazioni con le comunità interessate.

La valutazione e la mitigazione degli impatti sul patrimonio culturale saranno effettuate in conformità delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari e dei piani di gestione delle aree protette vigenti a livello nazionale e/o locale, degli obblighi nazionali previsti dal diritto internazionale e delle buone pratiche accettate a livello internazionale.

Misure di mitigazione adeguate al fine di ridurre e attenuare eventuali impatti negativi sul patrimonio culturale, unitamente al calendario di attuazione e al bilancio necessario per tali misure.

Definizione di norme per la gestione delle scoperte fortuite.

Procedure e sistemi per gestire il patrimonio culturale in maniera adeguata al contesto operativo e del patrimonio culturale.

Integrazione delle considerazioni relative alla gestione del patrimonio culturale in tutti i piani e procedure operativi pertinenti, quali sistemi di autorizzazioni a eseguire perturbazioni del suolo, politiche in materia di risorse umane e procedure in materia di salute e sicurezza.

Coinvolgimento dei portatori di interessi. Nell'ambito di questo aspetto sociale il partner esecutivo garantirà che i progetti proposti prevedano processi di coinvolgimento dei portatori di interessi commisurati ai rischi ambientali e sociali del progetto. Tali processi dovrebbero basarsi su un approccio inclusivo e sistematico volto a favorire un dialogo costruttivo con i portatori di interessi. Il partner esecutivo valuterà se il promotore del progetto stia collaborando con i portatori di interessi già nelle prime fasi del processo decisionale in materia ambientale, quando tutte le opzioni sono ancora aperte, allo scopo di consentire loro di apportare un contributo significativo e di garantire che i loro pareri, interessi e preoccupazioni siano presi in considerazione per raggiungere un risultato ottimale.

Per i progetti che prevedono requisiti giuridici relativi alla partecipazione del pubblico, il partner esecutivo dovrebbe raccogliere informazioni sul dialogo in corso o previsto tra il promotore, le comunità interessate e le altre portatori di interessi lungo l'intero ciclo di vita del progetto.

I progetti particolarmente complessi o che presentano rischi significativi possono richiedere l'elaborazione di un piano di coinvolgimento dei portatori di interessi o di un processo equivalente documentato per individuare i principali portatori di interessi e definire le forme e i livelli di coinvolgimento adeguati.

In particolare il partner esecutivo verificherà che il promotore del progetto/destinatario finale abbia provveduto, se pertinente e commisurato alla portata e agli impatti, a:

fornire in modo tempestivo prove della comunicazione delle informazioni pertinenti per via elettronica o con altri mezzi appropriati, consentendo al pubblico di accedere a tali informazioni in modo semplice ed efficace. Tra queste figurano lo scopo del progetto, i suoi rischi, gli impatti negativi e le opportunità, il processo di coinvolgimento dei portatori di interessi, il meccanismo di reclamo e, se necessario, le consultazioni pubbliche previste;

definire disposizioni dettagliate per il processo di consultazione, anche in un contesto transfrontaliero, se del caso;

elaborare una sintesi dei risultati dell'intero processo di consultazione e del modo in cui tali risultati sono stati incorporati o altrimenti affrontati, come risulta dalle decisioni delle autorità competenti pertinenti che soddisfano i requisiti stabiliti nel quadro giuridico dell'UE;

mettere a punto un piano di coinvolgimento dei portatori di interessi o un processo equivalente documentato per definire le strategie di dialogo con gli stessi. In caso di modifiche tale documento dovrebbe essere aggiornato durante l'attuazione del progetto;

garantire la disponibilità di un meccanismo di reclamo efficace per permettere ai portatori di interessi di sollevare preoccupazioni e assicurare un buon processo di trattamento dei reclami, anche adottando misure di riservatezza e protezione ove necessario;

prevedere misure per esaminare eventuali denunce di atti illeciti o abusivi che riguardano i portatori di interessi. Dovrebbero essere adottate misure adeguate, compresa, se necessario, una segnalazione alle autorità competenti al fine di evitare eventuali reiterazioni.

Esempi di verifica relativa al coinvolgimento dei portatori di interessi

Impatto e rischio individuati

Esempi di possibili ulteriori valutazioni in caso di individuazione di rischi

Esempi di potenziali misure di mitigazione in caso di individuazione di rischi

Impatti ambientali e/o sociali significativi che richiedono la divulgazione di informazioni sul progetto e/o la partecipazione del pubblico.

L'operazione comporta grandi rischi per la reputazione, ha suscitato l'opposizione delle comunità locali o presenta problematiche pregresse.

Al di là dei requisiti giuridici, una buona prassi sarebbe quella di effettuare un'analisi dei portatori di interessi, al fine di individuare, analizzare e documentare i diversi portatori di interessi, sia quelli che sono o che possono essere direttamente o indirettamente interessati, in modo positivo o negativo, dal progetto, sia quelli che possono avere interesse nel progetto o influenzarlo (altri portatori di interessi). Tale esercizio può essere svolto nell'ambito della procedura di VIA.

Per i progetti complessi e rischiosi, un piano di coinvolgimento dei portatori di interessi o un documento equivalente che descrive l'intero processo di coinvolgimento dei portatori di interessi nel progetto, specifica le attività, delinea i ruoli, le risorse e le tempistiche e funge da documento di riferimento per tutto il ciclo del progetto.

Un meccanismo di reclamo a livello del progetto per ricevere e facilitare i ricorsi a fronte di segnalazioni e reclami presentati dai portatori di interessi durante l'intero ciclo del progetto.

2.4.6.   Agenda positiva

L'obiettivo dell'attuale processo di verifica della sostenibilità è garantire che i progetti sostenuti da InvestEU siano adeguatamente esaminati utilizzando una serie minima di criteri sociali. Tale processo sarà attuato in un contesto estremamente eterogeneo, con promotori di progetti e controparti finanziarie che applicano livelli diversi di valutazione sociale e progetti che presentano questioni sociali di varia complessità.

I criteri sociali si concentrano sull'individuazione, la valutazione e la gestione dei potenziali effetti negativi. Tuttavia si raccomanda vivamente ai promotori del progetto di tenere conto anche della lista di controllo per l'agenda positiva per individuare le potenziali azioni che potrebbero contribuire a rafforzare gli effetti positivi del progetto. L'utilizzo della lista di controllo per l'agenda positiva costituirà un passaggio volontario ma altamente raccomandato in tutti gli scenari (ossia per i progetti con dimensioni sia inferiori che superiori alla soglia e per tutte le categorie di rischio). L'uso della lista di controllo positiva comporterebbe un punteggio supplementare per l'operazione (108).

L'agenda positiva si concentrerà sui tre elementi chiave indicati di seguito.

Parità di genere ed emancipazione femminile: i promotori di progetti/destinatari finali, in collaborazione con i partner esecutivi, sono incoraggiati a valutare la pianificazione e la definizione di progetti che tengano conto delle diverse esigenze di donne, uomini, ragazze e ragazzi. I progetti così pianificati e definiti si traducono in operazioni migliori e più sostenibili che migliorano la vita di un maggior numero di persone, con un significativo effetto moltiplicatore. Tale attenzione alla dimensione di genere aumenta l'accesso ai beni o ai servizi forniti dagli investimenti e il loro utilizzo, migliorando in tal modo le ricadute sociali.

Ad esempio, l'attenzione alla dimensione di genere nel settore dei trasporti può contribuire ad assicurare un impatto maggiore. Tragitti casa-lavoro lunghi, inaffidabili o non sicuri allontanano le donne dai posti di lavoro formali e meglio retribuiti, che tendono a essere raggruppati presso i centri di commercio e d'affari, spingendole invece verso posti di lavoro informali e meno retribuiti o a tempo parziale più vicini a casa. In questo caso tenere conto delle questioni di genere aumenta l'uso dei servizi di trasporto, rendendoli più efficaci. Inoltre offre alle donne maggiori possibilità di scelta in materia di occupazione. Analogamente, nel settore idrico vi sono ampie prove del fatto che la partecipazione delle donne in qualità di responsabili dell'approvvigionamento idrico locale e di diffusori di buone pratiche igienico-sanitarie contribuisce a rendere più sostenibili l'approvvigionamento idrico e i sistemi igienico-sanitari.

La diversificazione della forza lavoro e la partecipazione delle donne al processo decisionale societario possono avere un'influenza significativa sui rendimenti degli investimenti e sui risultati delle imprese. Le imprese con una maggiore diversità di genere hanno maggiori probabilità di ottenere rendimenti finanziari più elevati rispetto alla media nazionale del settore in cui operano. I dati indicano inoltre che le imprese e i paesi conseguono risultati migliori quando sono in grado di sfruttare al meglio l'innovazione e la creatività tanto delle donne quanto degli uomini.

Nello specifico i partner esecutivi dovrebbero valutare la possibilità di sostenere:

progetti il cui obiettivo primario è colmare un divario di genere riconosciuto o i cui beneficiari sono prevalentemente donne (ad esempio cliniche per la salute riproduttiva o il sostegno alle agricoltrici per l'accesso al credito);

un settore che avrà un impatto trasformativo sulla parità di genere e farà risparmiare tempo alle donne (ad esempio l'economia dell'assistenza o la ricerca sul cancro della cervice uterina);

l'integrazione di caratteristiche progettuali nei progetti infrastrutturali per garantire la parità di accesso per donne e uomini (ad esempio linee e orari di autobus adatti ai modelli e alle esigenze di viaggio delle donne, pianificazione architettonica o urbanistica sensibile al genere);

la creazione di posti di lavoro per le donne, diretta e indiretta. Sono comprese misure speciali per attrarre le donne nella forza lavoro o per abbattere la segregazione professionale a livello del promotore e/o durante l'operatività del progetto (ad esempio strutture per l'assistenza all'infanzia, politiche in materia di diversità che vanno oltre il semplice rispetto della normativa vigente).

Inclusione sociale: i promotori di progetti/destinatari finali, in collaborazione con i partner esecutivi, sono incoraggiati a valutare la pianificazione e la definizione di progetti che promuovano l'inclusione sociale e l'uguaglianza. L'esclusione sociale e la povertà continuano a essere un problema nell'UE (109). Conformemente all'impegno mondiale a favore dell'Agenda 2030, qualsiasi progetto che traduce in azione il principio di «non lasciare indietro nessuno» otterrebbe punti supplementari.

Nello specifico i partner esecutivi dovrebbero valutare la possibilità di sostenere progetti che promuovano:

accessibilità economica: servizi o infrastrutture a prezzi accessibili intesi a raggiungere le popolazioni più vulnerabili o ad aumentare la parità di accesso (ad esempio tariffe/pedaggi per i trasporti pubblici, alloggi sociali, sanità e/o istruzione laddove vi siano commissioni per gli utenti, garanzie per il credito);

accessibilità e compensazione delle disparità: connessione a servizi di pubblica utilità (ad esempio connessioni domestiche da zone svantaggiate dal punto di vista socioeconomico), compensazione delle disparità geografiche nell'accesso a servizi quali la sanità e l'istruzione, collegamento di zone isolate ed eliminazione delle lacune nei servizi rivolti a zone o i gruppi scarsamente serviti, come il trasporto gratuito verso le scuole;

non discriminazione: attenzione rivolta a gruppi specifici che incontrano ostacoli nell'accesso ai servizi, adozione di misure specifiche per promuovere l'inclusione (ad esempio superamento delle norme sociali che limitano l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria garantendo l'accesso alle donne professioniste) e progettazione di infrastrutture accessibili (ad esempio per consentire l'accesso alle persone con disabilità).

Rafforzamento della resilienza: i promotori di progetti/beneficiari finali, in collaborazione con i partner esecutivi, sono incoraggiati a sostenere investimenti che ridurranno la probabilità di shock futuri e accresceranno la resilienza della società a questi ultimi nel caso in cui si verifichino. La frequenza e l'intensità di tali shock, tra cui la pandemia, le crisi economiche mondiali, le catastrofi naturali e gli impatti dei cambiamenti climatici, sono aumentate nel corso degli anni. L'attenzione al benessere e all'inclusività dovrebbe essere al centro dell'approccio volto a garantire il tanto necessario rafforzamento della resilienza.

Nello specifico i partner esecutivi dovrebbero valutare la possibilità di sostenere progetti che promuovano:

un'azione per il clima socialmente inclusiva: non lasciare indietro nessuno garantendo che l'azione per il clima promuova una transizione inclusiva ed equa verso una società a basse emissioni di carbonio, anche per le persone maggiormente colpite dai cambiamenti climatici (ad esempio adattamento ai cambiamenti climatici, assicurazione climatica a prezzi accessibili, tecnologie intelligenti sotto il profilo climatico per gli agricoltori, energie rinnovabili non collegate alla rete ecc.);

resilienza economica: sviluppare la capacità di resistere a shock imprevisti, investendo in infrastrutture in aree geografiche con una maggiore vulnerabilità agli shock (ossia aree con una maggiore esposizione agli shock e una minore capacità di assorbirli) o in quelle che potrebbero essere sottoposte a forti pressioni in futuro, e creare ecosistemi sostenibili del settore privato mediante investimenti nell'inclusione finanziaria e nella creazione di posti di lavoro.

2.4.7.   Relazioni e monitoraggio

Come descritto al capo 4, al termine del processo di esame il partner esecutivo sarà tenuto a presentare al comitato per gli investimenti di InvestEU una sintesi della verifica della sostenibilità che contempli gli elementi chiave seguenti:

conferma del controllo di conformità giuridica;

categorizzazione dei rischi, per i progetti finanziati direttamente le cui dimensioni superano la soglia, sulla base di una valutazione dei potenziali impatti negativi;

per i progetti a basso rischio, motivazione del mancato svolgimento di ulteriori verifiche;

risultati di un'ulteriore valutazione in fase di verifica e realizzazione di un quadro di valutazione sociale;

se necessari, piani per gestire i rischi e gli impatti individuati;

se del caso, sintesi delle misure volte a rafforzare gli impatti sociali positivi.

La fase cruciale successiva è il monitoraggio da parte del promotore del progetto, che nel caso della dimensione sociale non consiste in un'azione unica ma in un processo continuo e iterativo. Pertanto è essenziale che le questioni di carattere ambientale e sociale siano prese in considerazione nel monitoraggio generale del progetto.

Qualora individui impatti significativi che possono incidere sulle prestazioni sociali del progetto, il partner esecutivo può raccomandare misure di mitigazione in collaborazione con il promotore del progetto (come quelle presentate nelle sezioni precedenti) e ottenere un'approvazione condizionata dell'operazione. Alcuni obblighi di monitoraggio potrebbero anche essere inclusi nell'accordo contrattuale con il destinatario finale.

2.5.   Disposizioni orizzontali per le tre dimensioni

Questa sezione contiene alcune raccomandazioni generali per i partner esecutivi, valide per tutte e tre le dimensioni, che riguardano: i) come valutare la capacità del promotore del progetto/destinatario finale di affrontare tutti gli aspetti climatici, ambientali e sociali descritti nei presenti orientamenti; e ii) quale tipo di accordi contrattuali potrebbero eventualmente essere presi in considerazione dal partner esecutivo.

2.5.1.   Capacità del promotore del progetto

Nella procedura di dovuta diligenza in materia climatica, ambientale e sociale un fattore fondamentale che determina il successo di qualsiasi misura o la gestione agevole delle questioni legate alla sostenibilità è la capacità del promotore del progetto/destinatario finale di soddisfare tutti i requisiti pertinenti. Più un promotore del progetto/beneficiario finale ha esperienza, maggiori sono le probabilità che sia in grado di far fronte agli impatti climatici, ambientali e sociali.

Nel considerare la capacità del promotore del progetto/destinatario finale, il partner esecutivo potrebbe verificare (110):

se il promotore del progetto dispone di procedure e sistemi per affrontare le questioni legate alla sostenibilità e se assume un impegno chiaro a favore di un uso efficiente delle risorse naturali, del rispetto dei diritti umani, della parità di trattamento e di altri aspetti sociali;

se il promotore del progetto ha obiettivi al riguardo, se il consiglio di amministrazione è coinvolto e se gli impegni sono riconosciuti a livello di organizzazione;

se il promotore del progetto dispone di strumenti adeguati per attuare gli impegni, di metodi e strumenti per valutare i diversi impatti, della capacità di dare seguito a eventuali risultanze, monitorarle e riferire in merito;

se il promotore del progetto dispone di un sistema di gestione ambientale e sociale o equivalente che è conforme all'EMAS o alla norma ISO 14001, ISO 45001 o a una norma equivalente, oppure che ha ottenuto una di queste certificazioni; se il sistema di gestione ambientale e sociale è sottoposto ad audit;

se vi sono risorse umane e finanziarie sufficienti per affrontare i problemi di sostenibilità;

i risultati ottenuti nell'affrontare gli aspetti della sostenibilità e nel trattare con il partner esecutivo.

2.5.2.   Accordi contrattuali

Nel corso della procedura di dovuta diligenza relativa alla sostenibilità, il partner esecutivo potrebbe giungere alla conclusione che: i) il promotore del progetto/destinatario finale deve adottare misure supplementari (ad esempio attuare un sistema di gestione ambientale e sociale, misure di mitigazione); o ii) alcune licenze e autorizzazioni possono essere presentate solo in una fase successiva; o iii) alcune azioni concordate devono essere monitorate ecc. In tal caso il partner esecutivo potrebbe procedere come indicato di seguito.

Introdurre clausole contrattuali e accordi volti a garantire che siano attuate le misure di sostenibilità adeguate e che siano comminate sanzioni in caso di non conformità o di mancata attuazione. Tali clausole/accordi potrebbero riguardare:

condizioni per la firma: gli aspetti in sospeso dovrebbero essere ultimati prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento;

condizioni per il versamento: l'erogazione di fondi può essere effettuata solo se vengono rispettate talune condizioni;

accordi specifici: il mancato rispetto di determinati impegni potrebbe comportare una qualche forma di sanzione che potrebbe persino portare, in casi estremi, al recupero del finanziamento.

Introdurre obblighi di monitoraggio e comunicazione per il progetto (ad esempio attuazione di misure preventive, correttive, di mitigazione e di compensazione sulla base delle quali gli impatti negativi sono stati ridotti/eliminati/compensati, relazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione di diverse misure e sulle prestazioni in termini di sostenibilità dell'operazione, informazioni su questioni di contenzioso ecc.).

Tali requisiti dovrebbero essere formulati in modo chiaro al fine di evitare malintesi per quanto riguarda i ruoli, il contenuto e le aspettative dei promotori del progetto/destinatari finali.

2.6.   Valutazione economica delle operazioni

La valutazione degli impatti prodotti dal progetto sull'ambiente, sulla società e a livello di cambiamenti climatici si inserisce nel quadro della valutazione economica più completa generalmente effettuata per i progetti sostenuti pubblicamente dall'UE.

La valutazione economica mira a valutare in che misura un progetto di investimento contribuisce al benessere sociale e alla crescita economica generali. Tiene conto dei benefici e dei costi che il progetto comporta per la società e misura il valore che il progetto genera per tutti i portatori di interessi, al fine di determinare se la società nel suo insieme ne tragga giovamento.

La valutazione economica può essere utilizzata per classificare i progetti di investimento in base al loro valore socioeconomico e potrebbe contribuire a ripartire i limitati finanziamenti e risorse disponibili tra diverse opzioni di investimento o di consumo. Gli strumenti che possono essere utilizzati per la valutazione economica variano in funzione dei dati disponibili e individuabili sui costi e i benefici del progetto e comprendono, ad esempio, analisi costi-benefici, analisi dell'efficacia in termini di costi, analisi dei costi minimi e, in una misura più limitata, analisi multicriterio (111).

Per le operazioni di finanziamento e di investimento di InvestEU il comitato per gli investimenti terrà conto di molteplici criteri al momento di decidere in merito alla concessione della garanzia dell'Unione. Uno di questi criteri sarà il contributo del progetto alla crescita sostenibile. Per verificare il soddisfacimento di tale criterio si possono utilizzare i risultati della valutazione economica. Ad esempio, quando si utilizza l'analisi costi-benefici il tasso di rendimento economico (TRIE) fornisce un'indicazione del benessere generato dal progetto. In altri casi i risultati economici del progetto possono essere verificati sulla base di parametri di riferimento.

Le sezioni seguenti presentano le forme principali e le attuali pratiche in materia di valutazione economica. Per InvestEU l'analisi costi-benefici non è una condizione essenziale e si accettano approcci alternativi alla valutazione economica.

2.6.1.   Forme di valutazione economica

L'analisi costi-benefici è l'approccio preferito per la valutazione dei progetti di investimento, in quanto offre un quadro analitico solido, obiettivo e basato su dati empirici per la valutazione dei progetti. Detta analisi si basa sulla quantificazione in termini monetari dei flussi di costi e benefici attesi dal progetto ed è solitamente utilizzata per valutare un'ampia gamma di investimenti pubblici e privati. Quando i benefici superano i costi, nella misura in cui il TRIE atteso supera il tasso di rendimento minimo per la società, il progetto è considerato economicamente solido.

Quando si utilizza l'analisi costi-benefici la valutazione degli impatti ambientali, sociali e climatici è effettuata in termini monetari (laddove la monetizzazione di detti impatti sia possibile e ragionevole) e assume la forma di elementi dei flussi di cassa dell'analisi (positiva o negativa) che entra a far parte del calcolo degli indicatori di prestazione economica, compreso il TRIE (112).

Di norma l'analisi costi-benefici assume la forma di un confronto tra uno scenario «con progetto» e uno «senza progetto».

L'analisi dell'efficacia in termini di costi (CEA) è raccomandata soltanto quando il risultato del progetto è unico e i decisori desiderano confrontare le opzioni che permettono di conseguire lo stesso obiettivo, anche se con intensità diverse, al minimo costo. Di norma è utilizzata per progetti di piccole dimensioni o per progetti che non costituiscono un'unità di analisi indipendente bensì rappresentano una componente necessaria nell'ambito di un investimento più ampio, come la scelta della tecnologia, l'acquisto di attrezzature o macchinari o lo sviluppo di un'attività o di un programma specifici. L'analisi dell'efficacia in termini di costi è utilizzata quando le opzioni producono lo stesso risultato con la medesima intensità, ma con costi diversi. In tal caso le opzioni sono confrontate sulla base dei costi comportati durante il ciclo di vita.

Spesso, quando si utilizza l'analisi dell'efficacia in termini di costi (o l'analisi dei costi minimi), la valutazione degli impatti ambientali e climatici non è inclusa nell'analisi economica perché non è considerata proporzionata al tipo e alle dimensioni/all'importanza del progetto (o perché gli impatti sono ritenuti equivalenti per tutte le opzioni di progetto considerate). In questo caso, o qualora non venga effettuato alcun tipo di valutazione economica, si raccomanda di esaminare tali impatti separatamente (nell'ambito di una valutazione ambientale, sociale e climatica del progetto, seguendo i principi illustrati nei presenti orientamenti). In alternativa il risultato dell'analisi dell'efficacia in termini di costi (solitamente sotto forma di rapporto costi-risultato) può essere adattato per tener conto delle principali esternalità economiche del progetto, come le emissioni di CO2 e di inquinanti atmosferici (come avviene ad esempio nel settore dell'energia). Se negative, queste esternalità possono essere incluse come costi (vale a dire che si può inserire il numeratore del rapporto costi-efficacia).

L'analisi multicriterio è uno strumento che informa i responsabili decisionali della misura in cui il progetto e le sue opzioni sono adatte al quadro politico generale e contribuiscono agli obiettivi strategici. Di norma viene utilizzata per progetti multisettoriali o con numerosi risultati/impatti che non sempre possono essere monetizzati. L'analisi multicriterio è particolarmente utile, nella fase di pianificazione del ciclo di sviluppo del progetto, per valutare diversi scenari di investimento.

Quando si utilizza l'analisi multicriterio la valutazione degli impatti ambientali, sociali e climatici è effettuata in termini quantitativi e qualitativi. Tali impatti possono essere definiti come obiettivi strategici cui si applicano criteri, ponderazioni e indicatori di punteggio (per valutare in che misura il progetto possa essere in grado di conseguirli). La metodologia dell'analisi multicriterio può includere tra i criteri gli aspetti quantitativi delle prestazioni del progetto. Ad esempio, un criterio potrebbe essere la valutazione monetaria dell'impatto sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e potrebbe essere fissato un valore minimo. In tal modo alcuni risultati tipici dell'analisi costi-benefici sono integrati nell'analisi multicriterio.

2.6.2.   Pratiche esistenti in materia di valutazione economica

Nell'ambito della politica di coesione il regolamento relativo ai fondi SIE 2014-2020 prevedeva, per i grandi progetti, l'obbligo rigoroso di intraprendere un'analisi costi-benefici. Detta analisi doveva seguire la metodologia descritta nel documento della Commissione europea «Guide to Cost-Benefit Analysis of the Investment Projects» (2014) (113). Per il periodo 2021-2027 si propone un approccio più flessibile e proporzionale, coerente con l'approccio alla valutazione economica adottato dalla BEI e da altri potenziali partner esecutivi (cfr. infra). Il nuovo approccio sarà presentato nell'imminente «Economic Appraisal Vademecum» che la DG REGIO sta elaborando in coordinamento con altre DG della Commissione e con il sostegno di JASPERS e che sarà pubblicato nei primi mesi del 2021.

L'«Economic Appraisal Vademecum» integrerà, ma non sostituirà, gli orientamenti sull'analisi costi-benefici redatti dalla Commissione nel 2014 ed è inteso come una risorsa che può essere utilizzata nell'ambito di diversi fondi nella prospettiva finanziaria 2021-2027. Sebbene l'analisi costi-benefici rimarrà lo strumento di valutazione predefinito per diverse iniziative finanziate dalla Commissione, in circostanze specifiche si raccomanda l'uso di altri strumenti.

Nel contesto di InvestEU alcuni potenziali partner esecutivi potrebbero anche utilizzare la valutazione economica nell'ambito del normale processo di valutazione dei progetti, come descritto di seguito per un campione di istituzioni finanziarie internazionali selezionate.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) effettua una valutazione economica dei progetti che finanzia. La BEI utilizza l'analisi costi-benefici come metodologia predefinita per stimare un TRIE che tenga conto dei benefici e dei costi del progetto per la società, comprese le esternalità ambientali. La BEI utilizza anche l'analisi dell'efficacia in termini di costi e, più di recente, l'analisi multicriterio, tenendo conto dell'evoluzione delle circostanze di ciascun settore. La valutazione degli impatti ambientali e sociali dei progetti si basa sulle norme pubblicate nel manuale delle pratiche ambientali e sociali della banca. I risultati della valutazione economica entrano a far parte del quadro generale di valutazione dei progetti per i quali si chiede un prestito alla BEI. Il documento «The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB» (2013) definisce i metodi di valutazione economica che la banca utilizza per valutare la solidità economica dei progetti (114).

L'approccio alla sostenibilità seguito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) prevede l'integrazione di requisiti ambientali e sociali nella valutazione e nell'attuazione di tutti i progetti finanziati dalla banca. Ogni progetto finanziato dalla BERS è soggetto a una valutazione ambientale e sociale rispetto alla politica ambientale e sociale della BERS e ai relativi requisiti di prestazione, nonché alle norme ambientali sostanziali dell'UE. Inoltre nel gennaio 2019 la BERS ha cominciato a sottoporre a valutazione economica i progetti con emissioni di gas a effetto serra elevate. In generale quando si applica la valutazione economica si procede a un'analisi costi-benefici, a meno che in alcune circostanze specifiche non si ritenga più appropriata un'analisi dell'efficacia in termini di costi, come descritto nel documento «Methodology for the economic assessment of EBRD projects with high greenhouse gas emissions» (2019) (115).

Analogamente la Banca nordica per gli investimenti (NIB) esamina l'impatto potenziale e i rischi ambientali e sociali dei progetti in base alla sua politica e ai suoi orientamenti in materia di sostenibilità (116). La banca esamina le pertinenti informazioni fornite dai mutuatari, quali una valutazione dell'impatto ambientale e le autorizzazioni e le licenze applicabili. Oltre alla sostenibilità, la NIB esamina anche la qualità tecnica ed economica dei progetti in base a una valutazione quantitativa e qualitativa.

2.6.3.   Raccomandazioni per InvestEU

L'impiego dell'analisi costi-benefici e/o di altri metodi di valutazione economica nel contesto di InvestEU dipenderà dal processo di valutazione del progetto (in corso o pianificato) normalmente messo in atto dai partner esecutivi. La scelta degli strumenti più appropriati è di norma lasciata al giudizio professionale del partner esecutivo, tenendo conto del settore interessato, della disponibilità di dati empirici e della complessità del progetto.

Per i partner esecutivi che (ancora) non dispongono di un approccio o di una procedura consolidati per effettuare la valutazione economica (nell'ambito del loro normale processo di valutazione dei progetti), l'imminente «Economic Appraisal Vademecum» e gli altri documenti di riferimento di cui all'allegato 4 possono fornire un quadro utile (in cui si raccomanda il metodo di valutazione economica più appropriato in base al tipo di investimento).

Come illustrato nella sezione 2.2 in relazione alla verifica climatica, la metodologia raccomandata per la valutazione monetaria degli impatti sui cambiamenti climatici si basa sulla metodologia per il calcolo dell'impronta di carbonio definita dalla BEI. Detta metodologia consiste nella stima, mediante adeguati fattori di emissione, dei volumi di emissioni di gas a effetto serra generati (o evitati) dal progetto, che sono poi valutati utilizzando un costo implicito del carbonio.

Dal punto di vista della verifica climatica è importante che l'analisi economica del progetto abbia una base di riferimento credibile coerente con l'orientamento generale della politica climatica dell'UE. Sebbene permanga un elemento di giudizio professionale riguardo alla rapidità e alla natura della transizione, le buone pratiche richiedono che le ipotesi di base siano chiarite. In particolare è improbabile che si consideri credibile uno scenario di riferimento che prevede il mantenimento di attività ad alta intensità di carbonio fino al 2050.

Come illustrato nella sezione 2.3 in relazione alla verifica ambientale, la valutazione monetaria degli impatti ambientali si basa di norma sull'approccio del valore economico totale, che può essere stimato con diverse tecniche e riferimenti esterni. Per alcuni impatti specifici quali l'inquinamento acustico o atmosferico, gli studi disponibili in letteratura forniscono valori di riferimento specifici per paese (costi unitari) che possono essere utilizzati per monetizzare gli impatti (sia negativi che positivi) quantificabili e includerli nel processo di valutazione (117).

La monetizzazione degli impatti ambientali e sociali (ove possibile e proporzionato) e delle emissioni di gas a effetto serra generate/evitate dal progetto dovrebbe di norma essere inclusa nella valutazione economica (118) per determinare il TRIE del progetto o i pertinenti indicatori alternativi da comunicare al comitato per gli investimenti di InvestEU.

2.7.   Finanziamenti alle imprese per scopi generali

Nel caso in cui un'operazione di finanziamento per scopi generali (119) possa beneficiare del sostegno di InvestEU, nel rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento InvestEU e negli orientamenti sugli investimenti (in termini di priorità politiche, addizionalità, carenze del mercato o situazioni di investimento subottimale ecc.), oltre la soglia si dovrebbe applicare una versione semplificata della verifica. In questo caso non vi sono attività o scopi specifici che possano essere analizzati e i cui impatti possano essere individuati e valutati.

In questa situazione la valutazione del partner esecutivo dovrebbe vertere: i) sull'approccio del destinatario finale all'integrazione delle considerazioni relative alla sostenibilità nei propri processi; e ii) sulla capacità generale del destinatario finale di gestire i rischi ambientali e sociali.

In tali casi si raccomandano al partner esecutivo le azioni indicate di seguito.

Verificare se il destinatario finale è attivo in un settore che di norma è associato a rischi ambientali e sociali più elevati.

Verificare se il destinatario finale dispone di un sistema di gestione ambientale e sociale, comprese una politica in materia di responsabilità ambientale e sociale e competenze/capacità comprovate nel gestire e nell'affrontare i pertinenti rischi e impatti climatici, ambientali o sociali (della sua attività o delle sue operazioni). Ad esempio, il partner esecutivo potrebbe verificare quanto segue:

l'esistenza di procedure e strutture organizzative con ruoli e responsabilità definiti e personale qualificato designato, anche in termini di comunicazione esterna;

la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per un'efficace attuazione del sistema di gestione ambientale e sociale che è conforme all'EMAS o alla norma ISO 14001, ISO 45001 o a una norma equivalente, oppure che ha ottenuto una di queste certificazioni;

se il sistema di gestione ambientale e sociale è sottoposto ad audit esterno, l'ultima relazione dei revisori ecc.;

in funzione del destinatario finale e qualora venga prodotta una relazione annuale, se tale relazione comprende informazioni in materia ambientale, sociale e di governance e il grado di ampiezza/dettaglio/adeguatezza delle informazioni ivi contenute.

Verificare l'attività comprovata del destinatario finale in materia di sostenibilità:

conformità giuridica alla legislazione ambientale e sociale pertinente per la sua attività e le sue operazioni (ad esempio sulla base dei permessi operativi);

precedenti di inosservanza dei requisiti giuridici ambientali e sociali negli ultimi anni (120): eventuali ammende e sanzioni per violazioni o incidenti verificatisi negli ultimi anni che hanno comportato danni ambientali significativi o lesioni gravi o decessi, eventuali ricorsi/impugnazioni avviati da portatori di interessi o da altri terzi (ad esempio, fuoriuscite accidentali di sostanze inquinanti, incendi, incidenti sul lavoro ecc.);

eventuali questioni sociali e rapporti con la comunità, proteste pubbliche, reclami o denunce, scioperi dei lavoratori ecc.

Lo stesso approccio illustrato sopra può essere preso in considerazione anche per gli investimenti azionari diretti, se questo tipo di intervento sarà possibile nell'ambito dei prodotti finanziari negoziati e sarà incluso negli accordi di garanzia. Oltre ai punti di cui sopra, per gli investimenti azionari diretti sarà necessario, a seconda dei casi, quanto segue:

imprese che rientrano nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) (121) in cui InvestEU ha sostenuto investimenti in una misura inferiore al 30 %: devono essere attivamente incoraggiate ad adottare piani di transizione verde/decarbonizzazione;

imprese che rientrano nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) in cui InvestEU ha sostenuto investimenti in una misura superiore al 30 %: devono essere attivamente chiamate ad adottare piani di transizione verde/decarbonizzazione.

3.   APPROCCIO ALLA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO INDIRETTO

Nei finanziamenti intermediati il partner esecutivo non valuta direttamente i singoli progetti od operazioni sottostanti, in quanto esiste almeno un intermediario finanziario tra il partner esecutivo e il beneficiario finale (122). Inoltre il processo di approvazione dei finanziamenti intermediati è diverso da quello previsto per i finanziamenti diretti (123): per i primi infatti i singoli progetti o attività sottostanti finanziati [di seguito «le operazioni» (124) ] non sono sottoposti all'approvazione del comitato per gli investimenti.

Nei finanziamenti intermediati la responsabilità di garantire la sostenibilità delle operazioni sottostanti nelle tre dimensioni è delegata all'intermediario finanziario. Il livello dei requisiti di verifica dipenderà dal tipo di finanziamento fornito, dal tipo e dal livello di rischio (125) potenziali delle operazioni sottostanti e dal tipo di destinatari finali (126).

3.1.   Requisiti generali di verifica

Indipendentemente dal tipo di finanziamento intermediato, l'approccio alla verifica della sostenibilità deve comportare:

una valutazione, da parte del partner esecutivo, della capacità dell'intermediario finanziario e dei suoi sistemi e/o procedure di esaminare, valutare e gestire i rischi ambientali, climatici e sociali associati alle sue attività commerciali; e

una serie di requisiti minimi per le operazioni sottostanti proporzionati al livello di rischio che esse comportano.

3.2.   Tipi di finanziamento

Il finanziamento intermediato copre un'ampia gamma di tipologie di finanziamento e una serie di intermediari finanziari con diverse attività commerciali. È pertanto necessario operare un distinguo tra i diversi tipi di intermediazione, in quanto le operazioni sottostanti potrebbero determinare impatti e approcci diversi. È opportuno distinguere tra i tipi di finanziamento intermediato presentati di seguito al fine di determinare l'approccio adeguato alla verifica della sostenibilità: i) fondi infrastrutturali; ii) fondi non infrastrutturali; e iii) linee di credito intermediate o altri prodotti di debito destinati alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e ad altri soggetti ammissibili.

3.2.1.   Fondi infrastrutturali

I progetti infrastrutturali sono quelli che hanno maggiori probabilità di incidere negativamente sulle tre dimensioni; per questo motivo i requisiti che si applicano ai fondi infrastrutturali sono più rigorosi.

Sulla base del costo totale dell'investimento del progetto, la verifica della sostenibilità sarà necessaria per i progetti sottostanti con un costo totale pari o superiore a 10 milioni di EUR (IVA esclusa).

In questo caso il partner esecutivo e il gestore del fondo hanno responsabilità diverse.

3.2.1.1.   Obblighi spettanti al partner esecutivo

Nell'ambito della sua procedura di dovuta diligenza, il partner esecutivo deve valutare la capacità del gestore del fondo di eseguire una valutazione degli aspetti ambientali, sociali e climatici conformemente ai principi e agli obiettivi della verifica della sostenibilità di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento InvestEU (127).

A tal fine il partner esecutivo deve valutare se esista un sistema di gestione ambientale e sociale (128), verificando inoltre i seguenti aspetti in relazione a tale sistema:

le strategie e le politiche di investimento del fondo tenendo conto dei fattori climatici, ambientali e sociali. Verificherà inoltre che tali strategie di investimento siano in linea con gli obiettivi in materia di temperature e adattamento definiti nell'accordo di Parigi e siano coerenti con i percorsi verso uno sviluppo a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;

la capacità e la competenza organizzative del fondo, compreso un controllo atto a verificare se il personale del gestore del fondo sia formato, dedicato e impegnato;

le procedure predisposte che saranno attuate dal fondo durante l'intero processo di valutazione e monitoraggio per individuare e gestire eventuali rischi associati alle operazioni sostenute;

la procedura di dovuta diligenza del fondo, compresi i relativi strumenti e processi esistenti per valutare un'operazione di investimento e riferire in merito a detta procedura agli organi direttivi del fondo nonché la coerenza con i principi e l'obiettivo di verifica della sostenibilità;

adeguati strumenti e processi di comunicazione e monitoraggio.

Se, sulla base dei controlli di cui sopra, il partner esecutivo non adotta alcuna riserva materiale in merito all'adeguatezza del sistema di gestione ambientale e sociale del fondo né alla capacità del fondo di individuare e gestire i rischi ambientali, climatici e sociali dei relativi investimenti sottostanti, il partner esecutivo può fare affidamento sul sistema di gestione ambientale e sociale del fondo per valutare i progetti sostenuti dal fondo nell'ambito di InvestEU.

Il gestore del fondo sarà tenuto a riferire al partner esecutivo in merito alle prestazioni ambientali, climatiche e sociali dei progetti sottostanti. Il partner esecutivo si riserverà il diritto di chiedere al gestore del fondo informazioni (129) sui singoli progetti per verificare in che modo il fondo svolge la procedura di dovuta diligenza climatica, ambientale e sociale.

Se, al momento della valutazione da parte del partner esecutivo, il gestore del fondo non dispone di un sistema di gestione ambientale e sociale o qualora il partner esecutivo individui determinate lacune (130), il gestore del fondo dovrà porre in atto un sistema di gestione ambientale e sociale appropriato o migliorare quello esistente entro il primo prelievo o al più tardi entro la chiusura definitiva.

3.2.1.2.   Obblighi spettanti al gestore del fondo

La sezione che segue descrive l'approccio raccomandato ai gestori di fondi per lo sviluppo del loro sistema di gestione ambientale e sociale.

Il gestore del fondo dovrebbe istituire un sistema di gestione ambientale e sociale e mantenerlo in funzione per tutta la durata del fondo o quantomeno per il periodo in cui sarà utilizzato il sostegno di InvestEU. Il sistema di gestione ambientale e sociale definirà le politiche, la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure e le risorse. In questo modo si garantirà la valutazione sistematica e strutturata degli investimenti e il monitoraggio della loro costante conformità ai requisiti ambientali, climatici e sociali come esposto di seguito:

i.

esaminare tutti i progetti sulla base dell'elenco delle attività escluse dal sostegno di InvestEU e sulla base di qualsiasi altro elenco di esclusione stabilito dal partner esecutivo in applicazione delle proprie politiche interne;

ii.

verificare il rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e nazionali in materia ambientale, climatica e sociale (compresi gli obblighi applicabili in materia ambientale, climatica, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione);

iii.

garantire la coerenza con i principi e gli obiettivi della verifica della sostenibilità; e

iv.

garantire la coerenza con le norme e le procedure interne del partner esecutivo.

Nell'ambito del processo di investimento, il partner esecutivo chiederà al gestore del fondo di:

i.

individuare i rischi ambientali, climatici e sociali potenzialmente significativi;

ii.

categorizzare i rischi associati all'investimento in base alla rispettiva entità;

iii.

esaminare le misure di mitigazione che il promotore deve mettere in atto sulla base dei requisiti ambientali, climatici e sociali;

iv.

concordare un piano d'azione con il promotore del progetto nel caso in cui un progetto sottostante non sia conforme ai requisiti ambientali, climatici e sociali.

Nella sua valutazione il gestore del fondo può anche tenere conto, per quanto possibile e con la massima diligenza possibile, dei criteri «non arrecare un danno significativo» stabiliti dalla tassonomia dell'UE.

Dimensione climatica

Il gestore del fondo sarà tenuto, attraverso il suo impegno con i promotori di progetti, a integrare nel sistema di gestione ambientale e sociale le considerazioni climatiche (131) indicate di seguito.

Per l'adattamento ai cambiamenti climatici: per i progetti di dimensioni superiori alla soglia il sistema di gestione ambientale e sociale dovrebbe predisporre processi adeguati per valutare l'entità dei rischi in materia di adattamento e vulnerabilità ai cambiamenti climatici e integrare detti rischi, prevedendo, se del caso, misure di progettazione/mitigazione adeguate. Qualora siano individuati rischi significativi, il gestore del fondo dovrebbe verificare che il promotore del progetto attui misure di adattamento ai cambiamenti climatici adeguate (132).

Per la mitigazione dei cambiamenti climatici: il sistema di gestione ambientale e sociale deve garantire un'analisi, una quantificazione e una comunicazione adeguate delle emissioni di gas a effetto serra per i progetti che emettono più di 20 000 tonnellate di CO2e/anno.

Dimensione ambientale

Per i progetti per i quali è prevista una VIA il gestore del fondo dovrebbe essere invitato a: i) verificare che le procedure ambientali siano svolte conformemente alla legislazione nazionale; ii) raccogliere la relativa documentazione; iii) verificare lo svolgimento della consultazione pubblica e il coinvolgimento dei portatori di interessi; e iv) assicurare che il promotore del progetto attui le misure di mitigazione incluse nella valutazione.

Per i progetti di cui all'allegato II che non sono sottoposi a valutazione (a seguito di un esame caso per caso) il gestore del fondo dovrebbe chiedere la decisione di esame e verificare che il promotore del progetto attui le misure di mitigazione incluse dalle autorità competenti.

Per i progetti soggetti ai requisiti della direttiva Habitat e/o della direttiva Uccelli (133) il gestore del fondo deve verificare in particolare il rispetto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat e che l'autorità competente abbia concluso che:

un progetto è stato esentato dall'obbligo di essere sottoposto a un'opportuna valutazione dalle autorità dello Stato membro, ossia è improbabile che il progetto abbia effetti negativi significativi sui siti Natura 2000; o

un progetto è stato oggetto di un'opportuna valutazione da parte delle autorità dello Stato membro che le ha indotte a giungere a una conclusione positiva secondo cui il progetto non avrà effetti significativi sui siti Natura 2000 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat); o

un progetto è stato oggetto di un'opportuna valutazione che ha indotto le autorità dello Stato membro a giungere a una conclusione negativa, ossia che il progetto ha effetti negativi significativi sui siti Natura 2000 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat).

Per i progetti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla VIA si raccomanda vivamente al gestore del fondo di ricorrere agli orientamenti di cui al capo 2 per individuare i potenziali impatti (e la lista di controllo 1) o di applicare norme riconosciute a livello internazionale, come gli standard di prestazione dell'IFC, le norme ambientali e sociali della BEI, gli standard di prestazione della BERS o i principi Equator.

Dimensione sociale

I progetti dovrebbero essere in linea con le garanzie minime di salvaguardia sociale di cui alla sezione 1.4.

Inoltre il gestore del fondo dovrebbe verificare che il promotore del progetto disponga di procedure adeguate per garantire il rispetto, come minimo, delle normative nazionali (tra cui quelle in materia di occupazione, lavoro e salute e sicurezza sul lavoro e della collettività). Il gestore del fondo deve anche verificare che il promotore del progetto disponga di sistemi atti a proteggere e promuovere la salute, la sicurezza e la protezione dei lavoratori. Ove pertinente è opportuno prendere in considerazione aspetti specifici in relazione alla sicurezza dei materiali pericolosi, ai pericoli naturali, alla sicurezza, all'esposizione a malattie, alla sicurezza stradale e alla preparazione alle emergenze.

Il gestore del fondo dovrebbe inoltre verificare se i portatori di interessi siano stati coinvolti e la consultazione pubblica effettuata, come richiesto dalle pertinenti direttive ambientali e sociali.

Se, nel caso dei progetti per i quali è prevista una VIA, vengono individuati impatti sociali significativi, il gestore del fondo deve verificare che il promotore del progetto attui le misure di mitigazione indicate nella relazione VIA o nelle decisioni di esame.

Si raccomanda al gestore del fondo di considerare l'opportunità di ampliare l'analisi degli aspetti sociali coerentemente con le disposizioni della sezione 2.4 (134).

Per promuovere l'adozione dell'agenda positiva il gestore del fondo, in collaborazione con i promotori di progetti/destinatari finali, è incoraggiato a valutare anche la possibilità di potenziare gli impatti ambientali, climatici e sociali positivi dei progetti finanziati, migliorandone così le prestazioni complessive in termini di sostenibilità (135).

Il gestore del fondo deve riferire periodicamente al partner esecutivo in merito alle principali prestazioni ambientali, climatiche e sociali degli investimenti del fondo, compresi i pertinenti indicatori settoriali ambientali, climatici e sociali (quali le emissioni di gas a effetto serra, la creazione di posti di lavoro, l'assenza di impatti sulla biodiversità ecc.) e i benefici economici, ove possibile sia a livello qualitativo che quantitativo.

3.2.2.   Fondi azionari o di debito non infrastrutturali

Il potenziale impatto negativo sulle tre dimensioni degli investimenti InvestEU in fondi non infrastrutturali dipende dall'esposizione al rischio per la sostenibilità che il fondo dovrebbe gestire, ossia dal profilo di rischio per la sostenibilità delle operazioni sottostanti previste.

Il partner esecutivo dovrà valutare se siano stati predisposti un sistema di gestione ambientale e sociale o procedure analoghe (ad esempio procedure per la gestione dei rischi ambientali, climatici e sociali); e verificare che il sistema di gestione ambientale e sociale o le procedure siano proporzionati al profilo di rischio per la sostenibilità del fondo.

Il gestore del fondo deve quantomeno disporre della capacità di:

i.

esaminare tutte le operazioni sulla base dell'elenco delle attività escluse dal sostegno di InvestEU e sulla base di qualsiasi altro elenco di esclusione stabilito dal partner esecutivo in applicazione delle proprie politiche interne;

ii.

esigere che tutte le operazioni finanziate rispettino le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale, climatica e sociale, tra cui, a seconda dei casi, le norme in materia di ambiente, lavoro e salute e sicurezza sul lavoro, i permessi di pianificazione, le licenze e i permessi operativi;

iii.

individuare le operazioni che presentano un rischio ambientale, climatico o sociale significativo e, per questi progetti ad alto rischio, garantire, a seconda dei casi, almeno le garanzie di salvaguardia seguenti:

a.

per i progetti per i quali è prevista una valutazione dell'impatto ambientale, il gestore del fondo deve verificare che siano stati ottenuti tutti i permessi e che le valutazioni e le autorizzazioni siano conformi alla legislazione nazionale applicabile;

b.

qualora sia probabile che il fondo investa in imprese che rientrano nell'ambito del sistema ETS (136), si applicheranno i requisiti seguenti:

i.

per i fondi in cui InvestEU ha sostenuto investimenti in una misura inferiore al 30 %: le imprese che rientrano nell'ambito del sistema ETS devono essere attivamente incoraggiate ad adottare piani di transizione verde/decarbonizzazione;

ii.

per i fondi in cui InvestEU ha sostenuto investimenti in una misura superiore al 30 %: le imprese che rientrano nell'ambito del sistema ETS devono essere attivamente chiamate ad adottare piani di transizione verde/decarbonizzazione;

c.

per gli investimenti in fondi i cui obiettivi di impatto sociale sono intrinseci alla strategia perseguita dall'intermediario finanziario (investimenti a impatto sociale), occorre garantire la responsabilità per il conseguimento del rispettivo impatto.

3.2.3.   Linee di credito intermediate o altri prodotti di debito destinati alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e ad altri soggetti ammissibili

Coerentemente con il principio di proporzionalità e tenendo conto del fatto che lo sviluppo di competenze a livello ambientale, climatico e sociale richiede tempo e investimenti da parte degli intermediari finanziari, sarà attuato un approccio semplificato alla verifica della sostenibilità.

Il partner esecutivo dovrà valutare se l'intermediario finanziario dispone di procedure adeguate per la gestione dei rischi ambientali, climatici e sociali che coprano gli aspetti indicati di seguito, nonché determinare la sua capacità di:

i.

esaminare tutte le operazioni sulla base dell'elenco delle attività escluse dal sostegno di InvestEU e di qualsiasi altro elenco di esclusione stabilito dal partner esecutivo in applicazione delle proprie politiche interne;

ii.

esigere che, a seconda dei casi, tutte le operazioni siano conformi alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale, climatica e sociale (tra cui le norme in materia di ambiente, lavoro e salute e sicurezza sul lavoro, i permessi di pianificazione, le licenze e i permessi operativi);

iii.

individuare le operazioni per le quali è prevista una valutazione dell'impatto ambientale e verificare che siano stati ottenuti tutti i permessi e che tutte le valutazioni e le autorizzazioni siano conformi alla legislazione nazionale applicabile;

iv.

inoltre per le operazioni i cui clienti finali sono costituiti da segmenti di individui con un obiettivo di politica sociale (ad esempio gruppi vulnerabili o imprese sociali) può essere necessaria un'adeguata protezione basata su elevati principi di finanza etica, come avviene già oggi per le operazioni di microfinanza oggetto del codice europeo di buona condotta per le operazioni di microfinanza. Quanto precede dovrebbe essere ulteriormente specificato nell'accordo di garanzia con il partner esecutivo.

Il partner esecutivo incoraggerà l'intermediario finanziario ad applicare le migliori pratiche di tutte e tre le dimensioni della sostenibilità a tutte le sue attività commerciali, indipendentemente dal fatto che queste siano sostenute o meno nell'ambito di InvestEU.

In particolare l'intermediario finanziario è incoraggiato a:

elaborare e mantenere sane pratiche di gestione ambientale, climatica e sociale mediante l'attuazione di un sistema di gestione ambientale e sociale, compreso lo sviluppo e il mantenimento della capacità organizzativa necessaria per gestire i rischi ambientali, climatici e sociali e procedere all'assegnazione di risorse umane e finanziarie adeguate a tale funzione;

se del caso, esaminare le opportunità di sviluppo di soluzioni di finanziamento con elevati benefici ambientali, climatici e/o sociali, coerentemente con le disposizioni dei documenti orientativi in materia di indicatori climatici e ambientali e le disposizioni relative ai prodotti finanziari di InvestEU, tenendo conto, ove possibile, della tassonomia dell'UE per una finanza sostenibile e a sostegno del Green Deal europeo. L'intermediario finanziario dovrebbe inoltre esaminare le possibilità di sviluppare soluzioni di finanziamento che contribuiscano alla parità di genere, all'inclusione sociale e allo sviluppo economico delle aree e dei settori particolarmente esposti a sfide di carattere strutturale.

Qualora il partner esecutivo individui lacune, queste possono essere colmate ricorrendo all'assistenza tecnica.

4.   RUOLI, RESPONSABILITÀ E IL PROCESSO INVESTEU

4.1.   Ruoli e responsabilità

Il presente documento è redatto prevalentemente per aiutare i partner esecutivi a soddisfare i requisiti in materia di verifica della sostenibilità di cui al regolamento InvestEU. È tuttavia importante fornire un quadro chiaro dei ruoli e delle responsabilità dei diversi attori coinvolti. La verifica della sostenibilità è un esercizio che coinvolge vari portatori di interessi e la responsabilità primaria spetterà sempre al promotore del progetto/destinatario finale.

Questa sezione, che contiene informazioni sul modo in cui ciascuna parte è coinvolta nel processo, non intende essere esaustiva e opera un distinguo tra finanziamenti diretti e indiretti.

4.1.1.   Ruolo e responsabilità del promotore del progetto/destinatario finale

Il promotore del progetto/destinatario finale è il principale responsabile dello sviluppo e dell'attuazione del progetto. Tenendo conto degli orientamenti sulla verifica per i finanziamenti diretti e indiretti di cui ai capi 2 e 3, sul promotore del progetto/beneficiario finale incombono le responsabilità indicate di seguito.

Per i finanziamenti diretti o i fondi infrastrutturali il promotore del progetto/destinatario finale:

ha la responsabilità di: i) garantire il rispetto della pertinente legislazione dell'UE, nazionale o internazionale; ii) informarsi circa le formalità necessarie; iii) ottenere i permessi o le autorizzazioni necessari e rispettare le condizioni da essi stabilite;

ha la responsabilità di fornire al partner esecutivo (o al gestore del fondo) tutte le informazioni e la documentazione, con un adeguato livello di dettaglio, necessarie per consentirgli di esercitare la dovuta diligenza e di soddisfare i requisiti dei presenti orientamenti;

ha la responsabilità di condurre ulteriori studi o valutazioni dell'impatto secondo quanto previsto dalla legge (ad esempio ai sensi della direttiva sulla VIA), se richiesto dalle autorità competenti o dal partner esecutivo (o dal gestore del fondo). Il promotore del progetto/beneficiario finale ha altresì la responsabilità di procedere alle eventuali consultazioni/all'eventuale coinvolgimento dei portatori di interessi secondo quanto previsto dalla legge (ad esempio ai sensi della direttiva sulla VIA), se richiesto dalle autorità competenti o dal partner esecutivo (o dal gestore del fondo);

in funzione del contenuto delle autorizzazioni concesse, ha la responsabilità di monitorare, valutare e gestire gli impatti climatici, ambientali e/o sociali del progetto su base continuativa. Il promotore del progetto/il destinatario finale ha inoltre la responsabilità di predisporre un piano di gestione climatica, ambientale e/o sociale o una soluzione equivalente (in quanto tale piano non è specificamente richiesto nella direttiva sulla VIA) per far fronte agli eventuali impatti individuati. Tale piano potrebbe stabilire misure di mitigazione volte a ridurre gli impatti negativi o azioni tese ad accrescere gli effetti positivi del progetto;

deve rispettare il contratto finanziario e gli eventuali obblighi contrattuali in materia climatica, ambientale e sociale, compreso il rispetto dell'obbligo di presentare al partner esecutivo (o al gestore del fondo) relazioni periodiche (se necessario) sulle prestazioni climatiche, ambientali e/o sociali del progetto, come richiesto sulla base dei presenti orientamenti o conformemente alle norme e procedure vigenti;

potrebbe dover creare strutture organizzative per individuare e gestire in maniera efficace le questioni ambientali e sociali;

informa il partner esecutivo (o il gestore del fondo) in modo tempestivo e documentato di qualsiasi modifica sostanziale che possa incidere in modo significativo sulla condizione di sostenibilità del progetto o sulla sua concezione originaria e modificare la valutazione effettuata (ad esempio la sospensione amministrativa o giudiziaria o la revoca di autorizzazioni, incidenti) o di eventuali contenziosi che potrebbero insorgere durante la durata del finanziamento;

informa il partner esecutivo (o il gestore del fondo) in modo tempestivo e documentato di qualsiasi incidente che possa avere un impatto potenziale sulle prestazioni climatiche, ambientali e/o sociali del progetto o sui suoi rapporti con i portatori di interessi/le comunità;

fa fronte a qualsiasi altro obbligo che possa derivare dalla verifica della sostenibilità del progetto.

Per i finanziamenti indiretti (esclusi i fondi infrastrutturali)

A eccezione dei fondi infrastrutturali (trattati sopra), per il resto dei finanziamenti intermediati si applica un approccio semplificato come descritto nel capo 3. In questo caso, come minimo, sul destinatario finale incombono gli obblighi seguenti:

ha la responsabilità di: i) garantire il rispetto della pertinente legislazione dell'UE, nazionale o internazionale; ii) informarsi circa le formalità necessarie; iii) ottenere i permessi o le autorizzazioni necessari e rispettare le condizioni da essi stabilite;

presenta all'intermediario finanziario la prova dell'espletamento delle procedure di autorizzazione formale (sotto forma di permessi, decisioni o autorizzazioni secondo quanto richiesto dalla legislazione nazionale), in base a quanto richiesto dall'intermediario finanziario o a seconda dei casi;

conferma la conformità giuridica, se del caso mediante autodichiarazione;

ha la responsabilità di fornire all'intermediario finanziario tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di esercitare la dovuta diligenza e soddisfare i requisiti dei presenti orientamenti;

se del caso (in base a quanto previsto nella sezione 3.2.2), ha la responsabilità di attuare i piani di decarbonizzazione.

4.1.2.   Ruolo e responsabilità del partner esecutivo

Finanziamenti diretti

Per quanto riguarda i finanziamenti diretti, il partner esecutivo avrà le responsabilità seguenti:

esaminare tutti i progetti sulla base dell'elenco delle attività escluse dal sostegno di InvestEU (allegato V, punto B, del regolamento InvestEU);

verificare la conformità del progetto al pertinente quadro giuridico e accertarsi che siano stati ottenuti tutti i permessi/le licenze in conformità dei requisiti giuridici;

se del caso, effettuare l'esame e la verifica InvestEU coerentemente con i presenti orientamenti. Tale esercizio può prevedere, ad esempio:

la verifica della documentazione presentata dal promotore del progetto/destinatario finale;

l'individuazione e la verifica dell'esistenza di eventuali impatti negativi residui causati dal progetto; la quantificazione e, ove possibile, la monetizzazione degli impatti negativi e positivi da includere nella valutazione economica del progetto;

la necessità di studi e relazioni supplementari, in funzione dell'esito della valutazione, e la verifica delle misure di mitigazione proposte dal promotore per gli impatti individuati;

la fornitura di consulenza e sostegno al promotore del progetto/destinatario finale, se del caso e nella misura del possibile, in relazione alla gestione dei rischi climatici, ambientali e/o sociali del progetto;

la valutazione della capacità del promotore del progetto/destinatario finale di soddisfare e attuare tutti i requisiti relativi alla verifica;

se del caso, lo svolgimento della valutazione economica del progetto;

il monitoraggio del progetto e della sua condizione di sostenibilità per l'intera durata del contratto con il promotore del progetto, nonché il rispetto delle condizioni previste nel contratto finanziario;

la trasmissione al comitato per gli investimenti di una sintesi della verifica della sostenibilità (o di una motivazione che ne giustifichi il mancato svolgimento) e, qualora si rendano necessari ulteriori chiarimenti, l'avvio di un dialogo.

Finanziamenti indiretti

Per i finanziamenti intermediati il partner esecutivo dovrebbe promuovere InvestEU come strumento a sostegno dei principi di finanza sostenibile e incoraggiare gli intermediari finanziari ad adottare un comportamento responsabile sotto il profilo della sostenibilità. Tale esercizio, in funzione del tipo di intermediazione, può prevedere:

per i fondi infrastrutturali, la valutazione della capacità del gestore del fondo di soddisfare i requisiti di verifica della sostenibilità, a seconda dei casi, conformemente ai requisiti di cui al capo 3;

la valutazione della capacità e dei sistemi e/o delle procedure di cui dispone l'intermediario finanziario di esaminare, valutare e gestire i rischi ambientali, climatici e sociali associati alle sue attività commerciali e conformemente ai requisiti dei presenti orientamenti;

l'integrazione di requisiti specifici negli accordi con gli intermediari finanziari, ove necessario per garantire che le disposizioni applicabili dei presenti orientamenti siano adeguatamente rispettate.

Ove possibile, si raccomanda al partner esecutivo di assistere gli intermediari finanziari nell'elaborazione dei rispettivi sistemi ambientali e sociali e di incoraggiarli a sviluppare prodotti finanziari che contribuiscano al Green Deal europeo.

4.1.3.   Ruolo dell'intermediario finanziario

I ruoli e le responsabilità dell'intermediario finanziario sono descritti in dettaglio nel capo 3.

4.1.4.   Ruolo del comitato per gli investimenti (137)

Per le operazioni dirette, nel processo decisionale il comitato per gli investimenti deve tenere conto delle informazioni fornite dai partner esecutivi conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 4.2.

Ove lo ritenga necessario o consideri insufficiente la motivazione che giustifica il mancato svolgimento della verifica, il comitato per gli investimenti ha il diritto di chiedere ai partner esecutivi informazioni supplementari sugli aspetti relativi alla sostenibilità e sui risultati della verifica.

4.1.5.   Ruolo della Commissione

La Commissione, in collaborazione con i partner esecutivi, controllerà che i presenti orientamenti siano applicati in modo coerente in tutti gli ambiti di intervento del Fondo InvestEU.

La Commissione informerà i partner esecutivi, attraverso i pertinenti organi di governance e la relativa documentazione, in merito alla definizione delle priorità politiche dell'UE e degli impegni in materia di sostenibilità e al modo in cui questi si riflettono in InvestEU.

La Commissione ha la responsabilità di aggiornare i presenti orientamenti, in particolare al fine di includere i risultati della valutazione da effettuare in occasione della revisione intermedia. Inoltre ha la responsabilità di aggiornarli con eventuali sviluppi metodologici o giuridici pertinenti che possano migliorare l'applicazione della verifica della sostenibilità o le prestazioni in termini di sostenibilità delle operazioni di finanziamento e di investimento sostenute.

4.1.6.   Autorità pubbliche competenti (138)

Quella delle autorità pubbliche competenti è una categoria particolare di portatori di interessi che svolge un ruolo importante nel processo di verifica della sostenibilità, sebbene non vi sia direttamente coinvolta: dette autorità devono infatti garantire che i requisiti giuridici siano correttamente attuati e rispettati da tutti gli operatori economici. Sono responsabili dell'applicazione della legge, dell'esecuzione di tutte le verifiche necessarie e dell'emissione dei permessi, delle licenze o di qualsiasi altro tipo di autorizzazione.

In alcuni casi le autorità pubbliche competenti potrebbero, in linea di principio, assistere i promotori di progetti nell'intera proceda giuridica. Potrebbero anche aiutare i partner esecutivi o gli intermediari finanziari a comprendere gli impatti ambientali o sociali dei progetti e il loro contesto più ampio per quanto riguarda gli impatti cumulativi su tali dimensioni.

4.2.   Processo InvestEU

I risultati della verifica della sostenibilità saranno integrati in diversi filoni di attività correlati e contribuiranno al processo decisionale. La sezione seguente spiega in che modo la verifica potrebbe essere allineata a questi altri processi, trattando anche la distinzione tra finanziamenti diretti e finanziamenti indiretti. In ogni caso la verifica della sostenibilità fa parte di un quadro più ampio e qualsiasi requisito derivante dai presenti orientamenti dovrebbe essere allineato ai processi complessivi del programma InvestEU (139).

4.2.1.   Verifica della conformità

Tutte le operazioni di finanziamento e di investimento saranno sottoposte a una verifica della conformità e i partner esecutivi devono presentare alla Commissione un modulo di domanda di verifica della conformità al riguardo (140). Per la BEI si applica la procedura di cui all'articolo 19. L'obiettivo della procedura è garantire che l'operazione proposta rispetti, in linea generale, i requisiti giuridici dell'UE (141) e sia conforme o contribuisca agli obiettivi e alle ambizioni politiche dell'UE, compresi quelli in materia di sostenibilità. Solo le operazioni che hanno superato la verifica della conformità saranno presentate al comitato per gli investimenti. Questa fase di verifica della conformità si inserisce nel più generale processo InvestEU di presentazione e approvazione delle operazioni di finanziamento e di investimento (142).

Nel caso dei finanziamenti diretti la verifica della conformità sarà effettuata per i singoli investimenti (progetti di investimento, finanziamenti generali alle imprese ecc.). Al momento della verifica della conformità le informazioni a disposizione dei partner esecutivi potrebbero non consentire una valutazione più approfondita né lo svolgimento dell'analisi completa InvestEU finalizzata all'individuazione dei possibili impatti sulla sostenibilità. Pertanto il partner esecutivo fornirà, con la massima diligenza possibile, informazioni preliminari sul quadro giuridico e normativo applicabile all'operazione proposta per quanto riguarda le tre dimensioni della sostenibilità.

Le informazioni ambientali e sociali incluse ai fini della verifica della conformità dovrebbero essere concise e fornire alla Commissione un quadro chiaro degli aspetti giuridici e normativi pertinenti per il progetto. Tra le informazioni supplementari che potrebbero essere fornite figurano, per quanto possibile: i) indicazioni specifiche circa il luogo prescelto e le aree protette nelle vicinanze; ii) le consultazioni pubbliche avviate e altri dettagli analoghi. Basandosi su tali informazioni il partner esecutivo dovrebbe essere in grado di individuare il quadro giuridico e regolamentare applicabile, in particolare se il progetto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva sulla VIA o se è applicabile una legislazione settoriale (ad esempio la direttiva Habitat, la direttiva quadro sulle acque o la direttiva relativa alle emissioni industriali).

Nel corso della consultazione la Commissione può fornire un riscontro sulle particolarità di diversi settori o aree o sull'applicabilità della legislazione ambientale dell'UE. Il processo di consultazione sarà descritto e analizzato in ulteriore dettaglio nell'accordo di garanzia.

In sintesi, nel modulo di domanda di verifica della conformità il partner esecutivo potrebbe fornire le informazioni seguenti:

il quadro giuridico e normativo generale applicabile al progetto, nella misura in cui può essere individuato in questa fase (143), in funzione della maturità del progetto (ad esempio qualsiasi normativa dell'UE, internazionale o nazionale che sia pertinente per le tre dimensioni, per quanto possibile);

se il progetto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva sulla VIA (allegato I o allegato II) e se il processo decisionale riguardante la VIA è stato ultimato. Nel caso in cui rientri nell'ambito dell'allegato II, se l'autorità competente ha completato la procedura di esame e, in caso affermativo, se è necessaria una VIA;

se al progetto si applica la direttiva sulla VIA riveduta, se sono rispettate le rispettive disposizioni in materia di cambiamenti climatici;

se del caso e nella misura del possibile, i riferimenti alla direttiva quadro sulle acque, alla direttiva Habitat, alla direttiva Uccelli e alla direttiva relativa alle emissioni industriali.

4.2.2.   Modulo di richiesta della garanzia

Per le operazioni dirette si può stabilire che, sulla base dell'esame InvestEU, non è necessaria alcuna verifica. In tal caso occorre fornire una motivazione al comitato per gli investimenti (cfr. il modello nell'allegato 2).

Nei casi in cui la verifica è necessaria, il partner esecutivo deve redigere, coerentemente con i presenti orientamenti, una sintesi della verifica della sostenibilità (144) riguardante le dimensioni climatica, ambientale e sociale. Tale sintesi deve essere presentata sotto forma di allegato al modulo di richiesta della garanzia. Il modello per detta sintesi è quello concordato nel contesto del processo di approvazione e della governance del programma InvestEU.

La sintesi dovrebbe contenere informazioni concise sulle prestazioni in termini di sostenibilità del progetto proposto che aiuteranno il comitato per gli investimenti a comprendere meglio il profilo climatico, ambientale e sociale dell'operazione, con informazioni dettagliate sulle dimensioni pertinenti. Nel caso in cui per una o due dimensioni non sia richiesta alcuna verifica, tali informazioni saranno incluse nella motivazione di cui sopra.

La sintesi in oggetto è finalizzata a illustrare: i) gli impatti individuati (negativi o positivi); ii) le principali misure attuate; e iii) i rischi residui (145) dopo l'attuazione di tutte le misure di mitigazione. Dovrebbe inoltre spiegare perché tali rischi residui o impatti mitigati siano accettabili per proseguire con il finanziamento del progetto e in linea con gli obiettivi di InvestEU. Se del caso, dovrebbero essere prese in esame anche la monetizzazione e l'inclusione degli impatti negativi e positivi (comprese le esternalità di cui alla valutazione economica). Si raccomanda di non utilizzare un linguaggio troppo tecnico, in modo da attirare un pubblico più vasto e fornire al comitato per gli investimenti un quadro chiaro della condizione di sostenibilità del progetto proposto.

Indicazioni più dettagliate sugli elementi che potrebbero essere inclusi nella sintesi della verifica della sostenibilità figurano nell'allegato 2.

4.2.3.   Quadro di valutazione

I risultati della verifica della sostenibilità del progetto devono essere inclusi anche nel quadro di valutazione che accompagnerà il modulo di richiesta della garanzia. La verifica della sostenibilità è uno degli aspetti di cui occorre tenere conto, tra molte altre considerazioni, nella valutazione delle operazioni proposte come beneficiarie della garanzia dell'Unione. I requisiti e i criteri specifici per il quadro di valutazione figurano nel pertinente atto delegato.

4.2.4.   Comunicazioni alla Commissione

Il regolamento InvestEU contiene disposizioni relative agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio (cfr. gli articoli 17 e 28 e l'allegato III).

In linea di principio occorre comunicare alla Commissione i risultati del processo di verifica della sostenibilità indicati di seguito:

1.

la sintesi della verifica della sostenibilità, che andrebbe trasmessa ogni anno unitamente alle relazioni dei partner esecutivi alla Commissione per ogni progetto sottoposto a verifica (ex post) — finanziamenti diretti.

Per quanto riguarda i fondi infrastrutturali occorre trasmettere ogni anno una versione semplificata della sintesi della verifica della sostenibilità (conformemente agli altri obblighi di comunicazione stabiliti tra il partner esecutivo e il gestore del fondo e in linea con l'insieme delle attività in materia di comunicazione). Tale versione semplificata dovrebbe contenere come minimo informazioni sul tipo di operazione, sul settore, sulla conferma del rispetto dei requisiti giuridici, sugli impatti individuati e sulle misure di mitigazione messe in atto (se del caso), le metodologie utilizzate per il calcolo dell'impronta di carbonio e, ove possibile, raccomandazioni per rafforzare l'agenda positiva;

2.

eventuali modifiche sostanziali del profilo di sostenibilità dell'operazione approvata o delle relative prestazioni in termini di sostenibilità, eventuali contenziosi che possano insorgere, non appena si verificano, o eventuali violazioni del contratto da parte del destinatario finale, qualora nell'accordo di finanziamento siano state incluse clausole condizionali, non appena si verificano. Se possibile, potrebbero essere incluse anche informazioni sulle azioni correttive messe in atto.

Quanto precede è obbligatorio nel caso dei finanziamenti diretti. Per i finanziamenti indiretti i partner esecutivi dovrebbero applicare le proprie norme e procedure e non sono tenuti a rendere conto alla Commissione;

3.

emissioni annue di gas a effetto serra causate dal progetto, qualora superino le soglie utilizzate per calcolare l'impronta di carbonio — da specificare negli obblighi di comunicazione operativa. Quanto precede è obbligatorio nel caso dei finanziamenti diretti e dei fondi infrastrutturali;

4.

emissioni annue di gas a effetto serra ridotte/evitate in tonnellate di CO2 equivalente (livello aggregato) — da specificare negli obblighi di comunicazione operativa. Quanto precede è obbligatorio nel caso dei finanziamenti diretti;

5.

il numero di progetti che sono oggetto di una valutazione completa della vulnerabilità climatica e del rischio climatico per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Quanto precede è obbligatorio nel caso dei finanziamenti diretti e dei fondi infrastrutturali;

6.

per quanto riguarda i finanziamenti intermediati, i partner esecutivi dovrebbero riferire in merito al numero di intermediari finanziari che hanno predisposto sistemi di gestione ambientale e sociale.

Gli obblighi di comunicazione saranno ulteriormente precisati nell'accordo di garanzia.


(1)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=EN).

(2)  Il presente documento non esamina l'idoneità finanziaria delle operazioni di finanziamento e di investimento che ricevono il sostegno di InvestEU.

(3)  Quello di «esame InvestEU» è un concetto utilizzato unicamente ai fini dei presenti orientamenti e non va confuso con gli esami effettuati dalle pertinenti autorità competenti, ad esempio, nel contesto della direttiva sulla VIA e di altre normative pertinenti.

(4)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN).

(5)  L'allegato 1 dei presenti orientamenti contiene un elenco non esaustivo dei requisiti giuridici da considerare e rispettare, a seconda dei casi. La legislazione applicabile può variare in funzione del settore di attività e del paese.

(6)  Ai partner esecutivi o agli intermediari finanziari non è chiesto di sostituire le autorità competenti incaricate dell'applicazione dei requisiti giuridici. Dovrebbero verificare l'esistenza di una prova che attesti la conformità giuridica sotto forma di permesso, autorizzazione o autodichiarazione, a seconda dei casi ecc.

(7)  https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it

(8)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=IT

(9)  https://sdgs.un.org/goals

(10)  https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018

(11)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

(12)  IVA esclusa.

(13)  Ciò lascia impregiudicati i criteri specifici di ammissibilità elaborati per prodotti diversi.

(14)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(15)  I sei obiettivi ambientali previsti dal regolamento sulla tassonomia sono: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

(16)  Coerentemente con i presenti orientamenti la verifica della sostenibilità è applicabile a tutte le attività contemplate da InvestEU, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nell'ambito della tassonomia dell'UE.

(17)  Le operazioni dovrebbero rispettare i criteri di ammissibilità stabiliti negli orientamenti sugli investimenti, nelle schede finanziarie dei prodotti o nell'accordo di garanzia.

(18)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(19)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(20)  Per «dedicato» si intende costruito e acquistato con l'esplicita intenzione di trasportare o immagazzinare prevalentemente combustibili fossili durante il ciclo di vita del progetto (fonte:«EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025»).

(21)  Le garanzie minime di salvaguardia sociale prevedono anche l'obiettivo di garantire la coerenza «con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo». Poiché i requisiti specifici di conformità devono ancora essere definiti, questa parte non è attualmente applicabile alle operazioni InvestEU.

(22)  Tale conferma può essere ottenuta sotto forma di autodichiarazione da parte del destinatario finale, oppure inserendo tali riferimenti negli accordi contrattuali: i) tra il partner esecutivo e il destinatario finale; o ii) tra il partner esecutivo e l'intermediario finanziario e tra l'intermediario finanziario e il destinatario finale, a seconda dei casi.

(23)  Noto anche come processo di partecipazione del pubblico (compresi l'accesso alle informazioni e il processo di consultazione) e accesso alla giustizia nel quadro giuridico dell'UE, come previsto nella direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva sulla VIA), come successivamente modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

(24)  Il termine «addetti al progetto» si riferisce a: i) persone impiegate o assunte direttamente dal promotore (compresi il soggetto che propone il progetto e le agenzie responsabili dell'attuazione di quest'ultimo) per lavorare specificamente al progetto (lavoratori diretti); e ii) persone impiegate o assunte attraverso terzi per lavorare alle funzioni fondamentali del progetto, indipendentemente dal luogo (lavoratori incaricati). Inoltre è opportuno esaminare e gestire i rischi del lavoro minorile e/o del lavoro forzato nella catena di approvvigionamento, se individuati.

(25)  Al momento dell'esecuzione del riesame intermedio la tassonomia dell'UE sarà in vigore e i criteri di vaglio tecnico saranno stati definiti. Vi saranno probabilmente anche alcuni orientamenti supplementari su come soddisfare tali criteri.

(26)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive

(27)  Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento InvestEU, «[l]e operazioni di finanziamento e di investimento [sostenute dal Fondo InvestEU] sono esaminate per stabilire se abbiano un impatto ambientale, climatico o sociale. In caso affermativo, sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità climatica, ambientale e sociale, al fine di ridurne al minimo l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i benefici per le dimensioni climatica, ambientale e sociale. […] I progetti incompatibili con gli obiettivi climatici non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento».

(28)  Azioni supplementari volte a evitare o ridurre eventuali effetti negativi residui o a prendere in considerazione un'«agenda positiva» (ossia azioni volte a migliorare le credenziali di tipo ambientale, sociale e climatico dell'operazione).

(29)  Per gli impatti individuati nella relazione VIA, in cui la procedura di VIA fungerà da contributo fondamentale alla verifica della sostenibilità. Cfr. anche la sezione 2.4.3, che fornisce raccomandazioni per progetti di dimensioni inferiori alla soglia.

(30)  Ad esempio, per il sottoinsieme di progetti per cui è prevista una VIA (allegato I o progetti sottoposti a valutazione di cui all'allegato II), effettuata conformemente ai requisiti della direttiva sulla VIA come successivamente modificata, i risultati della verifica climatica devono essere illustrati anche nella relazione VIA.

(31)  La valutazione delle dimensioni ambientale, climatica e/o sociale deve tenere conto altresì delle infrastrutture e degli impianti associati/ausiliari che possono essere considerati parte integrante del progetto o senza i quali il progetto non sarà realizzabile, come di norma fanno i partner esecutivi nel contesto delle loro procedure interne di dovuta diligenza (cfr. ad esempio il manuale delle pratiche ambientali e sociali della BEI e la politica ambientale e sociale della BERS). Alcuni orientamenti generali in materia sono consultabili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf

(32)  Il documento «Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027» sarà pubblicato nel primo semestre 2021.

(33)  Cfr. anche il quadro metodologico elaborato nell'ambito del gruppo di lavoro delle istituzioni finanziarie europee sull'adattamento ai cambiamenti climatici (EUFIWACC): https://www.eib.org/attachments/press/integrating-climate-change-adaptation-in-project-development.pdf

(34)  https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf

(35)  Il gruppo delle istituzioni finanziarie internazionali sulla contabilizzazione dei gas a effetto serra è attualmente al lavoro su un documento che fornirà ulteriori orientamenti in materia di buone pratiche e che sarà pubblicato nel 2021.

(36)  Accordo di Parigi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=IT

(37)  La gestione del ciclo di progetto è il processo di pianificazione, organizzazione, coordinamento e controllo efficaci ed efficienti di un progetto durante tutte le sue fasi, dalla pianificazione all'attuazione, allo svolgimento e fino allo smantellamento.

(38)  Cfr. anche EUFIWACC (2016) — consultabile all'indirizzo: http://www.eib.org/attachments/press/integrating-climate-change-adaptation-in-project-development.pdf

(39)  Cfr. la sezione relativa all'esame. In determinati settori (ad esempio in quello dei trasporti urbani) i progetti sono spesso inseriti in un documento di pianificazione integrata (ad esempio un piano di mobilità urbana sostenibile) volto a definire un programma di investimenti coerente.

(40)  Esistono varie definizioni di vulnerabilità e di rischio, cfr. l'AR4 dell'IPCC (2007) sulla vulnerabilità e l'SREX dell'IPCC (2012) e l'AR5 dell'IPCC (2014) sul rischio (in funzione della probabilità e delle conseguenze del pericolo) (http://ipcc.ch/).

(41)  Per un quadro strutturato degli indicatori dei cambiamenti climatici e degli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici (pericoli), cfr. ad esempio le relazioni dell'AEA «Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016», https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016, e «Climate change adaptation and disaster risk reduction in Europe», https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-adaptation-and-disaster, il documento tecnico dell'ETC CCA «Extreme weather and climate in Europe» (2015), http://cca.eionet.europa.eu/reports, e https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cca/products/etc-cca-reports/extreme-20weather-20and-20climate-20in-20europe, nonché https://www.eea.europa.eu/soer-2020/intro (capo 7)http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation

(42)  Ulteriori informazioni sulle proiezioni di modellizzazione del clima raccomandate figurano nel documento «Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027».

(43)  La valutazione della vulnerabilità climatica può essere effettuata in una fase relativamente precoce del ciclo di sviluppo del progetto e, in funzione della maturità del progetto, in alcuni casi può essere il promotore del progetto a dover adottare la decisione di procedere a una valutazione dettagliata del rischio climatico. In tali casi, prima di giungere alla fase di decisione sul finanziamento, la valutazione potrebbe essere sottoposta a una verifica indipendente (o a una verifica interna da parte del partner esecutivo).

(44)  Come raccomandato nel documento «Guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027», può essere opportuno considerare l'investimento in un contesto più ampio. I cambiamenti climatici incideranno anche sui sistemi ambientali e sociali circostanti le attività finanziate dall'investimento di InvestEU e sulle loro interazioni con tali sistemi. Inoltre le operazioni dell'investimento potrebbero risentire in maniera fortemente negativa dell'impatto dei cambiamenti climatici su altre infrastrutture che ne sostengono le attività, compresi gli impianti associati. Ciò pone in evidenza l'importanza di pensare in modo integrato e intersettoriale, per tenere conto dei rischi e della resilienza climatici in un contesto più ampio di ecosistemi e sistemi sociali.

(45)  Vi possono anche essere elementi di un progetto di investimento considerati non essenziali e per cui i costi delle misure di adattamento superano i benefici derivanti dalla prevenzione dei rischi; in queste circostanze l'opzione migliore potrebbe essere quella di non intraprendere le infrastrutture non essenziali. Anche questa è una forma di gestione del rischio.

(46)  La letteratura e l'esperienza in materia di opzioni di adattamento, valutazione e pianificazione nonché le relative risorse per specifici Stati membri sono sempre più vaste. I partner esecutivi interessati possono ad esempio consultare:

Climate-ADAPT (http://climate-adapt.eea.europa.eu/), riguardante l'adattamento, per esempi di misure di adattamento e casi di studio;

studio della DG REGIO «Climate change adaptation of major infrastructure projects»: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/climate-change-adaptation-of-major-infrastructure-projects;

relazione dell'AEA n. 8/2014 «Adaptation of transport to climate change in Europe»: http://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-of-transport-to-climate;

relazione dell'AEA n. 1/2019 «Adaptation challenges and opportunities for the European energy system — Building a climate-resilient low-carbon energy system»: https://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-in-energy-system.

(47)  Nei presenti orientamenti la parola «mitigazione» assume un significato specifico a seconda che si riferisca alla verifica climatica o alla verifica ambientale. Ad esempio, nel contesto della verifica climatica per «mitigazione» si intende l'intervento umano volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o a potenziare i pozzi di assorbimento dei gas a effetto serra.

(48)  Il principio dell'efficienza energetica al primo posto è definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1),(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=IT).

(49)  Compresi, tra l'altro, le aree di parcheggio sicure e i controlli alle frontiere esterne.

(50)  In determinati settori (ad esempio in quello dei trasporti urbani) i progetti sono spesso inseriti in un documento di pianificazione integrata (ad esempio un piano di mobilità urbana sostenibile) volto a definire un programma di investimenti coerente. Anche se i singoli investimenti/progetti inclusi in tali programmi di investimento possono non avere dimensioni superiori alle soglie, potrebbe essere utile valutare le emissioni di gas a effetto serra a livello dell'intero programma allo scopo di coglierne l'importante contributo complessivo alla mitigazione dei gas a effetto serra.

(51)  Possono essere escluse le misure relative alla sicurezza stradale e alla riduzione del rumore nel trasporto di merci.

(52)  A causa degli effetti cumulativi alcune piccole emissioni di gas a effetto serra possono determinare il passaggio dalla categoria di impatto non significativo a quella di impatto significativo e dovrebbero quindi essere prese in considerazione.

(53)  Si raccomanda di adottare lo stesso approccio per la fase di pianificazione, ad esempio nel settore dei trasporti, in cui le scelte più pertinenti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra avvengono nell'ambito delle opzioni relative all'assetto operativo della rete e alla selezione dei modi e delle politiche.

(54)  L'impronta di carbonio può essere calcolata dal partner esecutivo sulla base delle informazioni ricevute dal promotore del progetto, oppure può essere chiesta al promotore del progetto. Se il calcolo dell'impronta di carbonio è effettuato dal promotore del progetto, sarebbe opportuno chiedere una verifica da parte del partner esecutivo o di un esperto esterno indipendente. In alternativa l'impronta di carbonio può essere calcolata da un esperto indipendente.

(55)  «EIB Project Carbon Footprint Methodologies — Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations», luglio 2020 (https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf).

(56)  EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-25 (https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_climate_bank_roadmap_en.pdf). Si noti che quanto precede si riferisce all'intero costo implicito del conseguimento degli obiettivi in tutta l'economia, piuttosto che ai costi, espliciti o impliciti, delle diverse politiche climatiche (imposte, permessi, regolamenti, norme ecc.).

(57)  L'utilizzo di un costo del carbonio più elevato deve essere debitamente giustificato da una metodologia valida basata su principi riconosciuti a livello internazionale.

(58)  Ai fini dei presenti orientamenti il suolo è considerato unitamente al terreno.

(59)  Definizione tratta dalla «Natural Capital Coalition».

(60)  Coerentemente con gli orientamenti dell'UE sull'integrazione degli ecosistemi e dei loro servizi nel processo decisionale, SWD(2019) 305 final.

(61)  Per maggiori informazioni sui ruoli e sulle responsabilità consultare la sezione 4.1.

(62)  Compresa la richiesta di dichiarazioni di conformità ai destinatari finali.

(63)  Il processo decisionale in materia ambientale potrebbe essere ancora in corso quando i partner esecutivi iniziano a confrontarsi con il promotore. Pertanto all'inizio potrebbero essere in grado soltanto di individuare il quadro giuridico applicabile al progetto, mentre il processo decisionale in materia ambientale potrebbe svolgersi parallelamente all'intera procedura di dovuta diligenza e la conformità potrà essere confermata in una fase successiva.

(64)  Per i progetti a più componenti, la conformità giuridica di ogni componente sarà verificata nella relativa fase di sviluppo. In taluni casi a ogni versamento potrebbero applicarsi condizioni precedenti pertinenti per la rispettiva componente del progetto. Gli studi per lo sviluppo di progetti e i versamenti associati a tali studi sono esentati da tale obbligo.

(65)  Se, sulla base dei risultati del processo decisionale in materia ambientale, intervengono cambiamenti significativi rispetto alla valutazione iniziale del partner esecutivo, la verifica dovrebbe essere aggiornata per tenere conto di tali variazioni. Conformemente alle disposizioni della sezione 4.2, la Commissione dovrebbe esserne messa al corrente.

(66)  Cfr. il capo 4 per le modalità di tale consultazione con la Commissione.

(67)  Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124, 25.4.2014, pag. 1.)

(68)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043).

(69)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147).

(70)  Secondo gli orientamenti della Commissione sulla fissazione degli obiettivi di conservazione (2012), gli obiettivi di conservazione specifici per un sito stabiliscono le condizioni che le specie e i tipi di habitat di un sito devono raggiungere affinché il sito in questione possa contribuire all'obiettivo generale di uno stato di conservazione soddisfacente di tali specie e tipi di habitat a livello nazionale, biogeografico o europeo (cfr. articolo 2, paragrafo 2, della direttiva).

(71)  L'articolo 6, paragrafo 3, si applica anche alle zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva Uccelli.

(72)  https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/form_art_6_4_en.doc

(73)  https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf

(74)  L'esito del controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque dimostra che la direttiva è riuscita a istituire un quadro di governance per la gestione integrata delle acque per gli oltre 110 000 corpi idrici dell'UE, rallentando il deterioramento dello stato delle acque e riducendo l'inquinamento chimico.

D'altra parte l'attuazione della direttiva è stata oggetto di forti ritardi e meno della metà dei corpi idrici dell'UE è in buono stato, nonostante il termine per il raggiungimento di tale obiettivo fosse il 2015, salvo casi debitamente giustificati.

(75)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(76)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(77)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(78)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(79)  Per le operazioni soggette a VIA o le operazioni esentate dall'obbligo di essere sottoposte a VIA per cui sono previste misure di attenuazione.

(80)  Le liste di controllo fornite possono essere adattate dal partner esecutivo in base ai requisiti di un progetto o di una categoria di progetto specifici.

(81)  Cfr. in particolare la sezione 4.3 relativa a risanamento ambientale, protezione e prevenzione dei rischi.

(82)  Detti valori unitari variano tuttavia in termini di solidità e accettazione. Ad esempio, nell'UE è ormai accettato e consolidato l'uso dei valori unitari esistenti per calcolare i costi dei danni associati all'aumento delle emissioni atmosferiche e del rumore. Per contro i valori unitari esistenti relativi agli impatti sull'acqua, sul suolo e sulla biodiversità sono usati con minore frequenza, in quanto sono considerati più variabili in funzione del luogo.

(83)  I principi e le norme sociali più pertinenti al riguardo sono contenuti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché in varie direttive che gli Stati membri sono tenuti a recepire nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.

(84)  InvestEU sosterrà principalmente le operazioni condotte all'interno dell'UE. Tuttavia, in casi limitati, potrebbero essere coinvolti paesi vicini (ad esempio in progetti transfrontalieri o simili). In questi casi limitati i promotori del progetto saranno invitati a prendere in considerazione gli aspetti sociali secondo lo spirito e i principi della pertinente legislazione dell'UE.

(85)  Tali prove possono essere presentate sotto forma di copie di eventuali decisioni, pareri o autorizzazioni legali o, in loro assenza, di un'autodichiarazione da parte del promotore del progetto relativa al rispetto dei pertinenti requisiti giuridici.

(86)  Cfr. l'allegato 3.

(87)  Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

(88)  In alcuni casi taluni individui o gruppi sono vulnerabili, emarginati, sistematicamente discriminati o esclusi sulla base delle loro caratteristiche socioeconomiche. Tali caratteristiche comprendono, tra l'altro, il sesso, l'orientamento sessuale, il genere, l'identità di genere, l'etnia, la casta, l'origine indigena o sociale, l'età, la disabilità, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'attivismo, l'appartenenza a un sindacato o a qualsiasi altra forma di organizzazione dei lavoratori, la nazionalità, la lingua, lo stato civile o familiare, l'istruzione e/o l'alfabetizzazione, le condizioni mediche, la condizione di migrante/rifugiato, l'appartenenza a una minoranza o la condizione economica (in termini di reddito e accesso ai servizi).

(89)  Compreso lo sfollamento sia fisico che economico.

(90)  Noto anche come processo di partecipazione del pubblico (compresi l'accesso alle informazioni e il processo di consultazione) nel quadro giuridico dell'UE [ad esempio direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)].

(91)  I fornitori primari sono i fornitori che, su base continuativa, forniscono direttamente al progetto beni o materiali necessari per le funzioni essenziali dello stesso.

(92)  In particolare per i progetti che prevedono lo svolgimento di operazioni al di fuori dell'UE in ragione di catene di approvvigionamento internazionali.

(93)  L'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha costituito la base per l'adozione di una vasta gamma di misure dell'UE in materia de sicurezza e salute sul lavoro. Le direttive europee sono giuridicamente vincolanti e devono essere recepite negli ordinamenti nazionali dagli Stati membri. Ulteriori informazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono disponibili sul sito web della DG Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea.

(94)  Per i progetti soggetti a VIA alcuni di questi aspetti, compresi quelli relativi a eventuali impatti e rischi connessi alla sicurezza e alla salute pubbliche e della collettività, possono essere trattati nel processo di autorizzazione e le informazioni al riguardo possono essere incluse nella relazione VIA, se disponibile in questa fase.

(95)  Cfr. la nota 84 per la relativa definizione.

(96)  Tra le popolazioni indigene che vivono nell'Artico europeo figurano i Saami e gli Inuit (Kalaallit). In particolare i Saami vivono nelle zone circumpolari di Finlandia, Svezia, Norvegia e Russia nordoccidentale, i Nenets, Evenk e Chukchi in Russia e gli Inuit (Kalaallit) in Groenlandia. Le popolazioni indigene possono essere presenti anche nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare dell'Unione.

(97)  La FAO ha elaborato un manuale di buone pratiche in materia di consenso libero, previo e informato: https://www.refworld.org/pdfid/57fdec864.pdf

(98)  Conformemente alla strategia europea sulla disabilità 2010-2020. Una nuova strategia sarà adottata per il periodo 2021-2030.

(99)  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en

(100)  Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5: «raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze».

(101)  I portatori di interessi sono persone e/o comunità che: i) sono direttamente e indirettamente interessate dal progetto, compresi i loro legittimi rappresentanti; ii) hanno un interesse nel progetto e/o sono in grado di influenzarne l'esito in modo positivo o negativo; e iii) partecipano al progetto: a) istituzioni, gruppi e individui che svolgono ruoli diversi nel progetto; e b) addetti al progetto. Noti anche come «pubblico interessato» nell'UE come definito nel pertinente quadro giuridico dell'UE [ad esempio direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)].

(102)  Conformemente alla convenzione di Aarhus della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (nota come convenzione di Aarhus), (https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf). Cfr. l'allegato 1 per la definizione di «informazioni ambientali».

(103)  In particolare per quanto riguarda i fornitori primari.

(104)  Esempi di misure di mitigazione figurano nel documento «Guidance on social sustainability proofing of investment and financing operations».

(105)  Conformemente ai principi internazionali per la valutazione d'impatto dell'IAIA,

(http://www.socialimpactassessment.com/documents/IAIA%202015%20Social%20Impact%20Assessment%20guidance%20document.pdf).

(106)  Il censimento dovrebbe includere un inventario delle perdite (attività, accesso a risorse o servizi ecc.), un'indagine di misurazione dettagliata e una valutazione delle attività perdute che riguardino la totalità della popolazione colpita.

(107)  L'indagine socioeconomica di riferimento può essere ricavata da un'indagine a campione ed è fondamentale per individuare l'attuale profilo socioeconomico, culturale e politico delle persone colpite; i loro livelli generali di resilienza o vulnerabilità; e il grado e la tipologia di impatti che ne derivano.

(108)  Per i dettagli cfr. l'allegato 3.

(109)  Nel 2017 il 22,4 % della popolazione dell'UE era ancora a rischio di povertà o di esclusione sociale, tra cui il 24,9 % di tutti i bambini in Europa, il 23,3 % delle donne e il 18,2 % delle persone di età superiore ai 65 anni. Circa il 7 % di tutti gli europei viveva ancora in condizioni di grave deprivazione materiale, una cifra destinata ad aumentare a causa delle ripercussioni economiche della pandemia.

(110)  Le informazioni presentate nella sezione 2.7 potrebbero essere utili anche per valutare la capacità del promotore del progetto.

(111)  È opportuno sottolineare che questi strumenti non sono necessariamente alternativi e possono essere utilizzati a integrazione l'uno dell'altro. Ad esempio, un'analisi multicriterio può essere utilizzata per esaminare le opzioni strategiche nella fase preliminare del ciclo del progetto. Una volta individuata l'opzione strategica si può dunque procedere a un confronto tra le soluzioni tecniche specifiche tramite un'analisi costi-benefici, un'analisi dell'efficacia in termini di costi o un'analisi dei costi minimi.

(112)  Per il periodo 2014-2020 il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione (GU L 38 del 13.2.2015, pag. 1) ha fornito parametri per i tassi di attualizzazione sociale (5 % per gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione e 3 % per gli altri Stati membri) che rimangono un utile riferimento per il periodo 2021-2027. Valori analoghi sono raccomandati anche dagli orientamenti sull'analisi costi-benefici redatti dalla Commissione nel 2014. Alcune buone pratiche in materia saranno descritte anche nell'imminente «Economic Appraisal Vademecum» in corso di preparazione dalla DG REGIO in coordinamento con altre DG della Commissione e con il sostegno di JASPERS.

(113)  Cfr.: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

(114)  Cfr. https://www.eib.org/attachments/thematic/economic_appraisal_of_investment_projects_en.pdf

(115)  Cfr.: https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/methodology-for-the-economic-assessment-of-ebrd-projects-with-high-greenhouse-gasemissions.html

(116)  Cfr.: https://www.nib.int/filebank/a/1332328414/506da9436eb1c0d4ec17b8b5a929d820/56-Sustainability_Policy_Guidelines-2012.pdf

(117)  Il documento «Technical Support Document for the Environmental Proofing of Investments» elaborato dalla DG Ambiente presenta un'analisi dei valori unitari atta a facilitare l'uso di un approccio basato sul trasferimento dei benefici per la valutazione monetaria. Alcune informazioni e alcuni riferimenti alla letteratura in materia figurano anche negli orientamenti sull'analisi costi-benefici della Commissione europea. Inoltre l'imminente «Economic Appraisal Vademecum», attualmente in corso di preparazione dalla G REGIO con il sostegno di JASPERS, illustra le buone pratiche nella valutazione economica degli impatti ambientali per un certo numero di settori selezionati.

(118)  Utilizzando il tasso di attualizzazione scelto, che deve essere descritto e giustificato nella documentazione relativa alla verifica della sostenibilità.

(119)  Si tratta di un'operazione che non ha una portata precisa e concreta, bensì mira prevalentemente a fornire finanziamenti correnti a un'impresa per coprirne le esigenze operative a breve termine (ad esempio linee di capitale di esercizio).

(120)  Tale esercizio può essere svolto controllando la copertura mediatica, le relazioni delle ONG e i siti web, i social media, le banche dati accessibili al pubblico ecc. Si raccomanda un orizzonte temporale che comprenda gli ultimi cinque anni (se non fosse possibile dovrebbero essere coperti almeno gli ultimi due anni).

(121)  I settori che rientrano nell'ambito del sistema ETS figurano nell'allegato I della direttiva ETS (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-20200101&qid=1604659666744&from=EN#tocId68).

(122)  Per maggiori dettagli sugli intermediari finanziari che potrebbero essere coinvolti, cfr. gli orientamenti sugli investimenti (sezioni 2.3.1, 6.1.2.1, 6.2.2.1, 6.3.2.1 e 6.4.2.1).

(123)  Relativamente alla documentazione da presentare al comitato per gli investimenti.

(124)  A eccezione della sezione relativa ai fondi infrastrutturali, in cui sarà utilizzato il termine «progetto» oppure «operazione di investimento».

(125)  In questa sezione il «rischio» si riferisce agli aspetti ambientali e sociali, non al rischio finanziario. Per orientamenti indicativi sulla categorizzazione dei rischi ambientali e sociali si veda l'elenco di categorizzazione dei rischi ambientali e sociali della BERS (https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-emanual-toolkit.html).

(126)  I destinatari finali non sono noti nel momento in cui avviene la procedura di dovuta diligenza dell'intermediario finanziario.

(127)  Come spiegato in maggiore dettaglio nel capo 2.

(128)  Il sistema di gestione ambientale e sociale è definito come un insieme di politiche, procedure e pratiche adatte per individuare, valutare, gestire e monitorare i rischi e gli impatti ambientali, climatici e sociali associati ai progetti o alle attività sottostanti finanziati dall'intermediario finanziario.

(129)  La richiesta di informazioni deve essere commisurata e proporzionata ai progetti sottostanti e tenere conto di eventuali obblighi giuridici e di riservatezza.

(130)  Relativamente alla capacità del gestore del fondo di effettuare la valutazione dei progetti sottostanti coerentemente con i principi e gli obiettivi della verifica della sostenibilità descritti nei presenti orientamenti e con le norme e le procedure interne del partner esecutivo.

(131)  Cfr. anche la sezione 2.2 per ulteriori indicazioni.

(132)  Ad esempio, nel contesto di una procedura di VIA in cui siano stati individuati rischi climatici significativi, il gestore del fondo deve verificare che il promotore del progetto attui le misure di mitigazione indicate nella relazione VIA o nelle decisioni di esame.

(133)  Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione 2.3.2.

(134)  Si raccomanda inoltre di tenere in debita considerazione i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali.

(135)  Ulteriori orientamenti sull'agenda positiva figurano nel capo 2 e nell'allegato 3.

(136)  I settori che rientrano nell'ambito del sistema ETS figurano nell'allegato I della direttiva ETS (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-20200101&qid=1604659666744&from=EN#tocId68).

(137)  Le norme e le procedure relative al comitato per gli investimenti e il processo di approvazione non rientrano nell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti. Le informazioni qui presentate mirano a mappare i risultati della verifica nelle diverse fasi o con i vari portatori di interessi, ma hanno pura finalità informativa.

(138)  Questa sezione è inclusa al solo scopo di riconoscere l'importanza del ruolo delle autorità competenti. Non intende in alcun modo aggiungere ulteriori requisiti di verifica per i partner esecutivi.

(139)  Gli obblighi specifici figureranno nell'accordo di garanzia.

(140)  Conformemente all'articolo 22 del regolamento InvestEU.

(141)  In questo caso la conformità giuridica riguarda la conformità complessiva, non si riferisce alla conformità giuridica in relazione al processo di verifica, che è esposta in dettaglio nei capi 2 e 3.

(142)  Occorre seguire il processo globale definito per InvestEU come indicato nel filone di attività separato sul processo di presentazione e approvazione.

(143)  Il partner esecutivo dovrebbe indicare, con la massima diligenza possibile, ciò che in quel momento risulta ragionevolmente possibile.

(144)  Ai fini della pubblicazione, se del caso, saranno tenute in debita considerazione le norme e le pratiche relative alle informazioni riservate e sensibili sotto il profilo commerciale.

(145)  Qualora siano calcolati dalle autorità competenti, i rischi residui devono essere presentati solo per i progetti per i quali è prevista una VIA.


ALLEGATO 1

Elenco dei requisiti giuridici

La lista di controllo che segue è puramente indicativa, non costituisce un elenco esaustivo di tutti i requisiti giuridici applicabili alle diverse operazioni di finanziamento e di investimento per quanto riguarda le tre dimensioni. La lista mira ad assistere i partner esecutivi e, se del caso, gli intermediari finanziari ai fini dell'esecuzione dell'esame della conformità giuridica delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte nell'ambito di InvestEU.

Dimensione climatica — Quadro di conformità giuridica

Direttiva ETS (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814).

Direttiva CCS (Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Dimensione ambientale — Quadro di conformità giuridica

Di seguito si riportano le principali direttive menzionate negli orientamenti applicabili alla dimensione ambientale.

In funzione della natura delle operazioni che rientrano in una linea specifica di sostegno, nel caso di finanziamenti diretti i partner esecutivi sono tenuti a verificare il rispetto di specifiche direttive sulla base di autorizzazioni, permessi, licenze ecc. forniti dai promotori del progetto.

Direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0042

Direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009) - https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147

Direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32000L0060

Direttiva relativa alle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32010L0075

Direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0098

Direttiva Seveso III (direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0018

Dimensione sociale — Quadro di conformità giuridica

L'UE e i suoi Stati membri dispongono di un quadro giuridico solido per quanto concerne le norme in materia di diritti umani, lavoro e protezione sociale. Nel contesto del processo di dovuta diligenza, i promotori del progetto/i destinatari finali che chiedono il sostegno di InvestEU devono fornire al partner esecutivo le prove che dimostrino che le operazioni proposte sono conformi alla legislazione applicabile nazionale e dell'UE.

La lista di controllo seguente è intesa ad assistere i partner esecutivi e, se del caso, gli intermediari finanziari nell'esecuzione dell'esame della conformità giuridica delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte nell'ambito di InvestEU per quanto concerne la dimensione sociale.

Il partner esecutivo dovrebbe verificare se l'operazione proposta è conforme alla legislazione dell'UE indicata di seguito, a seconda dei casi:

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

I principali testi della legislazione dell'UE in materia di occupazione, affari sociali e inclusione nei seguenti settori:

diritto del lavoro

salute e sicurezza sul lavoro

libera circolazione dei lavoratori

coordinamento della sicurezza sociale

I testi integrali della legislazione europea (direttive, regolamenti, decisioni ecc.) e altri documenti ufficiali (comunicazioni ecc.) sono disponibili sul sito web Eur-Lex dell'UE.

Strumento giuridico

Ambito di applicazione

Direttiva 2000/43/CEE del Consiglio, del 29 giugno 2000

Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010

Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, sull'orario di lavoro

Direttiva sull'orario di lavoro

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea, del 28 giugno 1999

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

Direttiva 97/81/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1997

Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008

Lavoro temporaneo tramite agenzia

Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 1998, nel quadro della cooperazione allo sviluppo della Comunità e degli Stati membri

Popoli indigeni

Direttiva 89/391/CEE — «direttiva quadro» in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Ulteriore legislazione dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro

Ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali

Ambiente di lavoro che consente di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro

Direttiva 89/654/CEE, del 30 novembre 1989

Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro

Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009

Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989

Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro

Direttiva 94/33/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1994

Protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992

Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Direttiva (UE) 2019/882

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità

Decisione 2010/48/CE del Consiglio

Adozione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 (direttiva sulla VIA)

Modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

Partecipazione del pubblico nell'ambito del processo di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010

Partecipazione del pubblico in relazione alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 (valutazione ambientale strategica)

Partecipazione del pubblico nell'ambito della valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003

Accesso del pubblico all'informazione ambientale

Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus, Aarhus 1988)

Accesso alle informazioni ambientali, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia

Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo, Espoo 1991)

Partecipazione e consultazione del pubblico in un contesto transfrontaliero

Direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

Informazioni sugli elementi del lavoro

Periodi di prova

Occupazione supplementare

Legislazione intesa a impedire gli illeciti in materia di contratti a zero ore

Domande di trasferimento

Direttiva (UE) 2011/98

Insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro

Direttiva 2006/54/CE

Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione, promozione, retribuzione e condizioni di lavoro

Direttiva 2002/14/CE

Quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea

Direttiva 2000/78/CE

Condizioni di accesso alle attività di lavoro sia dipendente che autonomo

Occupazione e condizioni di lavoro

Affiliazione e attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione

Discriminazione e parità di trattamento

Soluzioni per i disabili

Direttiva 94/33/CE

Lavoro dei bambini

Vulnerabilità dei giovani

Orario di lavoro e lavoro notturno per i giovani

Riposo annuale e pause

«The Examination of Grievances Recommendations», 1967 (n. 130), ILO

I diritti dei lavoratori in merito alla presentazione di reclami senza pregiudizio

Procedure per l'esame dei reclami

Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio

Obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio


ALLEGATO 2

Informazioni da fornire al comitato per gli investimenti di InvestEU (capo 2)

I.   Motivazione del mancato svolgimento della verifica — in base ai requisiti del regolamento InvestEU (considerando 13 e articolo 8, paragrafo 5)

Individuazione del progetto

Costo totale del progetto (al netto dell'IVA):

Image 20 inferiore a 10 milioni di EUR

Image 21 superiore a 10 milioni di EUR

Risultati dell'esame InvestEU  (1)

Se il progetto è esentato dall'esame/dalla verifica in virtù della soglia, occorre farlo presente accompagnando la dichiarazione con una breve conferma della conformità giuridica.

In caso contrario:

Dimensione climatica

Adattamento:

Descrivere sommariamente il motivo per cui non è stata effettuata la valutazione del rischio climatico sulla base dei risultati della valutazione della vulnerabilità climatica.

Mitigazione

Si raccomanda di sottoporre il progetto al calcolo dell'impronta di carbonio in applicazione della sezione 2.2 degli orientamenti in materia di verifica della sostenibilità?

Image 22Image 23 No

Indicazione sommaria del motivo per cui il calcolo dell'impronta di carbonio non è necessario o qualsiasi altra considerazione di cui si è tenuto conto.

Dimensione ambientale

Descrivere sommariamente il quadro giuridico relativo alle questioni ambientali pertinenti per il progetto.

Ad esempio: fornire informazioni concise se un progetto è coerente con un quadro di pianificazione (ad esempio se deriva da un piano/programma che è stato oggetto di una valutazione ambientale); se il progetto rientra (o non rientra) nell'ambito di applicazione della direttiva sulla VIA, delle direttive Habitat e Uccelli, della direttiva quadro sulle acque, della direttiva relativa alle emissioni industriali ecc.

Descrivere sommariamente i risultati dell'esame InvestEU effettuato sulla base della lista di controllo 1 di cui all'allegato 3 degli orientamenti in materia di verifica della sostenibilità.

Ad esempio, indicare brevemente il motivo per cui: i) si ritiene che il progetto non abbia alcun impatto o abbia solo un impatto limitato sugli elementi del capitale naturale e sui due temi trasversali;

ii) il progetto richiede una VIA, ma non sono stati individuati impatti residui significativi.

Dimensione sociale

Descrivere sommariamente i risultati dell'esame InvestEU effettuato sulla base della lista di controllo di cui all'allegato 3 degli orientamenti in materia di verifica della sostenibilità.

Ad esempio, indicare brevemente il motivo per cui si ritiene che il progetto non abbia alcun impatto o ha solo un impatto limitato sui criteri della dimensione sociale descritta nella sezione 2.4 degli orientamenti in materia di verifica della sostenibilità.

II.   Informazioni che potrebbero essere incluse nella sintesi della verifica della sostenibilità

a)

Individuazione del progetto: informazioni generali sul progetto (settore e ambito di ammissibilità, tipo di finanziamento, importo, costo totale del progetto, destinatario finale, ubicazione ecc.).

b)

Direttiva sulla VIA: progetto soggetto a VIA (che richiede la verifica ambientale indipendentemente dal costo totale del progetto);

c)

Descrizione sommaria del processo di verifica della sostenibilità: questa parte sarà ripresa nel modulo di richiesta della garanzia e comprenderà i principali aspetti del progetto in materia di sostenibilità:

conformità e coerenza dell'operazione con la legislazione e le politiche dell'UE applicabili nei pertinenti settori, nonché con altre convenzioni internazionali pertinenti e con il diritto nazionale o, (eventuali) problematiche legate alla conformità;

risultati del processo di verifica della sostenibilità: i) una sintesi degli impatti climatici/ambientali/sociali, sia positivi che negativi; ii) le misure di mitigazione o compensazione proposte e dei relativi costi (se disponibili); iii) i rischi residui (se presenti); e iv) gli aspetti legati alla monetizzazione (se del caso) ecc.;

disposizioni specifiche, se del caso: ad esempio, disposizioni contrattuali speciali riguardanti le condizioni sospensive e accordi, disposizioni speciali in materia di monitoraggio ecc.; individuazione di progetti infrastrutturali per i quali il partner esecutivo ha individuato solo misure di mitigazione limitate e se tali misure siano state raccomandate e attuate.

d)

Dimensione climatica, se applicabile e pertinente per il progetto, in questa sezione saranno fornite informazioni più dettagliate sulla dimensione climatica:

il quadro giuridico applicabile al progetto da una prospettiva climatica, ad esempio se la direttiva sulla VIA riveduta (2014) si applica al progetto e se le considerazioni climatiche sono state debitamente affrontate nella relazione VIA;

adattamento ai cambiamenti climatici: una descrizione sintetica della valutazione della vulnerabilità climatica e relativi risultati, descrizioni dei rischi individuati e della valutazione del rischio climatico, misure di adattamento messe in atto e relativi costi, rischi residui (se presenti) e modalità impiegate per affrontare tali rischi durante la fase operativa e di attuazione del progetto;

mitigazione dei cambiamenti climatici: base per il calcolo dell'impronta di carbonio, se l'impronta di carbonio è stata calcolata dal partner esecutivo o da un'altra parte (promotore del progetto o esperto indipendente), metodologia impiegata, base per la monetizzazione (o meno) delle emissioni di gas a effetto serra e l'individuazione di opzioni a basse emissioni di carbonio, costi impliciti del carbonio utilizzato e metodologia sottostante (se diversa da quella raccomandata), indicazione della durata prevista dell'infrastruttura e descrizione della compatibilità del progetto con le condizioni di neutralità climatica;

misure volontarie che il destinatario finale ha accettato di attuare per migliorare le prestazioni climatiche del progetto (adattamento ai cambiamenti climatici al di sotto della soglia, uso di tecnologie migliori per ridurre le emissioni di gas a effetto serra ecc.).

e)

Dimensione ambientale, se applicabile e pertinente per il progetto, in questa sezione saranno fornite informazioni più dettagliate sulla dimensione ambientale:

rispetto del quadro normativo e giuridico applicabile al progetto, direttiva sulla VIA (decisioni sulla VIA o decisioni di esame disponibili), altre direttive pertinenti, situazione a livello di permessi e autorizzazioni necessari e, se del caso, eventuali problematiche legate alla conformità;

se le informazioni necessarie allo svolgimento della verifica sono state riprese dalle relazioni formali previste dalla legislazione e/o se il partner esecutivo ha chiesto che venissero condotti studi supplementari;

descrizione sommaria degli impatti individuati per qualunque delle matrici ambientali indicati nei presenti orientamenti, valutazione delle alternative, impatti cumulativi, misure di attenuazione e compensazione proposte e relativi costi, quantificazione e monetizzazione dei rischi residui inclusi nella valutazione economica del progetto, se del caso;

motivazione per cui i rischi residui o gli impatti individuati/mitigati sono ritenuti accettabili e descrizione di eventuali misure di mitigazione individuate e attuate (oltre a quelle necessarie in virtù degli obblighi di legge);

misure volontarie basate sulla lista di controllo positiva di cui all'allegato 3 che sono state intraprese dal promotore del progetto/destinatario finale per migliorare le prestazioni ambientali del progetto e relativi costi, nonché una conferma della loro inclusione nella valutazione economica del progetto.

f)

Dimensione sociale, se applicabile e pertinente per il progetto, in questa sezione saranno fornite informazioni più dettagliate sulla dimensione sociale:

conformità dell'operazione alla legislazione sociale e del lavoro applicabile e conformità alle convenzioni e carte internazionali, (eventuali) problematiche legate alla conformità;

descrizione sommaria degli impatti individuati per qualunque dei criteri sociali precisati nei presenti orientamenti, misure di mitigazione e compensazione proposte e relativi costi, relazioni supplementari richieste dal partner esecutivo (se del caso);

motivazione per cui i rischi residui o gli impatti individuati/mitigati sono ritenuti accettabili e conformi agli obiettivi di InvestEU;

misure volontarie basate sulla lista di controllo positiva di cui all'allegato 3 che sono state intraprese dal promotore del progetto/destinatario finale per migliorare le prestazioni sociali del progetto e relativi costi;

obiettivi di investimenti ad impatto sociale, in particolare in materia di parità di genere, inclusione sociale o resilienza sociale e/o in aree e settori interessati da sfide strutturali, a seconda dei casi.

g)

Altri aspetti legati alla sostenibilità, altri aspetti pertinenti per la valutazione della sostenibilità, se applicabili al progetto:

consultazioni pubbliche e altre forme di coinvolgimento dei portatori di interessi: se sono state svolte nell'ambito di una procedura di VIA o dal promotore su base volontaria, gli eventuali obblighi da esse derivanti e il modo in cui sono stati rispettati, ulteriori misure di mitigazione attuate per proteggere il patrimonio culturale ecc.;

informazioni sulla capacità del promotore del progetto/destinatario finale di far fronte agli impatti individuati e di attuare le misure raccomandate, i sistemi di cui si dispone, e se tali sistemi sono soggetti a qualche tipo di audit o seguono norme specifiche;

informazioni su accordi contrattuali, clausole condizionali introdotte nel contratto di finanziamento, ulteriori impegni che devono essere rispettati dal promotore del progetto/beneficiario finale, condizioni speciali per il versamento, inserimento di obblighi di sostenibilità nel contratto di finanziamento, obblighi di comunicazione e monitoraggio.


(1)  Conformemente ai requisiti degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità per quanto riguarda la proporzionalità


ALLEGATO 3

Liste di controllo della verifica che i partner esecutivi dovranno utilizzare ai fini della verifica in ciascuna dimensione

Liste di controllo della verifica — Dimensione climatica (capo 2)

Dimensione climatica — Liste di controllo per l'esame e la verifica

Resilienza climatica — adattamento ai cambiamenti climatici

Fase di esame

Lista di controllo

Sì / No

Osservazioni e informazioni che il partner esecutivo deve indicare nella documentazione relativa agli orientamenti in materia di verifica della sostenibilità da trasmettere al comitato per gli investimenti

Sono state fornite informazioni per spiegare in quali fasi dello sviluppo del progetto sono state affrontate le questioni relative all'adattamento/alla resilienza ai cambiamenti climatici e il modo in cui ciò è stato fatto?

 

 

Esiste una descrizione della metodologia utilizzata per il processo di valutazione della vulnerabilità e del rischio? Tale metodologia appare logica e completa e, in ultima analisi, coerente con gli orientamenti in materia di verifica della sostenibilità?

 

 

Vi sono riferimenti a previsioni climatiche e fonti di dati pertinenti (1), riguardanti sia il clima attuale che quello futuro? Se del caso, si tratta di scenari sia a breve che a lungo termine (vale a dire scenari che coprono l'intera durata del progetto e/o il periodo analizzato)?

 

 

Sono stati presi in considerazione tutti i pericoli pertinenti (fattori legati ai cambiamenti climatici)?

 

 

La vulnerabilità del progetto (e delle sue componenti) è stata valutata (sulla base del tipo di progetto e del luogo prescelto per il progetto)?

 

 

Indicare in modo dettagliato le conclusioni della valutazione della vulnerabilità e una motivazione approfondita della scelta di a) interrompere il processo di verifica o b) procedere alla fase di valutazione del rischio.

 

 

Valutazione del rischio climatico

Se il progetto è stato giudicato vulnerabile a determinati fattori climatici (ad esempio se la fase di esame ha concluso che esistono potenziali rischi per il clima), è stata effettuata una valutazione del rischio (che tenga conto sia della probabilità che dell'impatto dei rischi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici)?

 

 

Sono stati individuati rischi significativi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici per il progetto?

 

 

In caso affermativo, sono state attuate misure pertinenti nell'ambito del progetto (integrate nelle fasi di definizione e/o operatività e di manutenzione)?

 

 

Le misure hanno dimostrato di ridurre i rischi a un livello accettabile?

 

 

Indicare in modo dettagliato le conclusioni della valutazione del rischio climatico.

 

 

È stata verificata e confermata la coerenza con le strategie e i piani dell'UE e, se del caso, nazionali, regionali e locali in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e con altri documenti strategici e di pianificazione pertinenti?

 

 


Neutralità climatica — mitigazione dei cambiamenti climatici

Fase di esame

Lista di controllo

Sì / No

Osservazioni e informazioni che il partner esecutivo deve indicare nella documentazione relativa agli orientamenti in materia di verifica della sostenibilità da trasmettere al comitato per gli investimenti

Il progetto rientra in una delle categorie di progetti con livelli di emissione previsti limitati e per i quali NON è richiesta la valutazione dell'impronta di carbonio?

 

 

Si prevede che le emissioni assolute e/o relative siano inferiori a 20 000 tonnellate di CO2e/anno (positive o negative)?

 

 

Indicare in modo dettagliato le conclusioni dell'esame e una motivazione approfondita della scelta di a) interrompere il processo di verifica della mitigazione dei cambiamenti climatici, o b) procedere alla stima e alla monetizzazione delle emissioni di gas a effetto serra.

 

 

Coerenza con gli obiettivi climatici dell'UE e con il calcolo dell'impronta di carbonio

Il progetto è compatibile con gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica sulla base dell'applicazione dei criteri DNSH di cui alla tassonomia o di un'altra metodologia accettata a livello internazionale? Fornire informazioni dettagliate sulla metodologia utilizzata per confermare la compatibilità e sulle conclusioni raggiunte.

 

 

Le emissioni di gas a effetto serra del progetto sono state calcolate secondo una metodologia riconosciuta a livello internazionale? Fornire le informazioni richieste negli orientamenti in materia di verifica della sostenibilità.

 

 

Sono state indicate le stime delle emissioni annue di gas a effetto serra del progetto in un anno tipo (o medio) di funzionamento, in termini sia a) assoluti che b) relativi (ossia rispetto a uno scenario di riferimento «senza progetto»), in tonnellate di CO2 equivalente all'anno?

 

 

Le emissioni incrementali di gas a effetto serra associate al progetto sono state monetizzate (utilizzando un prezzo ombra standard del carbonio) e incluse nella valutazione economica o nell'analisi costi-benefici?

 

 

Il progetto comporta un aumento o una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra? Fornire dettagli in merito.

 

 

È stata verificata e confermata la compatibilità del progetto con un percorso credibile verso gli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050? In tale contesto, per le infrastrutture con un ciclo di vita che supera il 2050, è stata verificata e confermata la compatibilità del progetto con il funzionamento, la manutenzione e l'eventuale smantellamento in condizioni di neutralità climatica?

 

 

Liste di controllo della verifica — Dimensione ambientale (capo 2)

Dimensione ambientale — Conformità giuridica — Lista di controllo 0

A.1.

Coerenza dell'operazione con un quadro di pianificazione

Sì/No

A.1.1.

L'operazione fa parte di un piano/un programma/una strategia a livello locale, regionale o nazionale?

 

A.1.2.

In caso affermativo, tale piano/programma/strategia è stato oggetto di una valutazione ambientale coerentemente con la direttiva sulla VAS (2001/42/CE)?

 

(Il partner esecutivo si baserà su un'autodichiarazione del promotore del progetto)

 

A.2.

Applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la «direttiva sulla VIA») come successivamente modificata

 

A.2.1.

L'operazione è elencata negli allegati della direttiva sulla VIA:

 

nell'allegato I della direttiva sulla VIA? (passare alla domanda A.2.2)

 

nell'allegato II della direttiva sulla VIA? (passare alla domanda A.2.3)

 

in nessuno dei due allegati? (passare alla domanda A.2.4)

 

(Occorre indicare brevemente il motivo per cui si ritiene che l'operazione non sia elencata in nessuno degli allegati)

 

A.2.2.

Se si tratta di un'operazione di cui all'allegato I della direttiva sulla VIA, includere la relazione VIA, il riepilogo non tecnico e la decisione dell'autorità competente che conclude la procedura di VIA  (2) e utilizzare il riquadro sottostante per fornire ulteriori informazioni e spiegazioni:

 

1)

la relazione VIA è stata preparata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'allegato IV della direttiva sulla VIA?

 

2)

le consultazioni con le autorità ambientali, le autorità con competenze regionali e locali interessate dal progetto, il pubblico e, se del caso, le consultazioni con altri Stati membri sono state svolte a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva sulla VIA?

 

3)

la decisione dell'autorità competente (se già adottata) è stata resa accessibile al pubblico?

 

 

 

A.2.3.

Se si tratta di un'operazione di cui all'allegato II della direttiva sulla VIA:

 

1)

se è stata effettuata una VIA, allegare i documenti necessari elencati al punto A.2.2,

 

2)

se non è stata effettuata alcuna VIA, includere la determinazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b)  (3), della direttiva sulla VIA (spesso denominata «decisione di esame») e confermare che è stata messa a disposizione del pubblico e che si è tenuto conto dei criteri di cui all'allegato III;

 

3)

Se non è stata effettuata alcuna determinazione, indicare le soglie o i criteri utilizzati conformemente al diritto nazionale e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sulla VIA.

 

 

 

A.2.4.

Se l'operazione rientra nell'ambito di applicazione degli allegati della direttiva sulla VIA, fornire il permesso di costruzione (o un altro permesso di autorizzazione pertinente), se disponibile.

 

 

 

A.3.

Applicazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1) (direttive Habitat e Uccelli); valutazione degli effetti sui siti della rete Natura 2000

 

A.3.1.

L'operazione è stata oggetto di un'opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3  (4), della direttiva Habitat?

 

A.3.2.

Se la risposta alla domanda A.3.1 è «Sì», fornire:

 

1)

l'opportuna valutazione effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat;

 

2)

se del caso, una copia del modulo di notifica standard Informazioni alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, come notificato alla Commissione (DG Ambiente); e/o:

 

3)

un parere della Commissione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat per progetti che hanno impatti significativi su habitat e/o specie prioritari e la cui realizzazione è giustificata da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi dalla salute umana e dalla sicurezza pubblica o da conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente.

 

A.3.3.

Se la risposta alla domanda A.3.1 è «No», fornire:

 

1)

il motivo per cui non è stata ritenuta necessaria un'opportuna valutazione (nell'ambito delle decisioni sulla VIA o come documento indipendente);

 

2)

una mappa (in scala 1:100 000 o nella scala più vicina possibile) che indichi l'ubicazione dell'operazione e i siti Natura 2 000 interessati.

 

A.4.

Applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva quadro sulle acque»); valutazione degli effetti sui corsi d'acqua

 

A.4.1.

L'operazione deteriorerà lo stato di un corpo idrico o sarà causa del mancato raggiungimento di un buono stato/potenziale delle acque?

 

1)

Se la risposta alla domanda A.4.1 è «Sì»  (5), fornire la valutazione e una spiegazione dettagliata di come dovevano/devono essere soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque.

 

2)

Se la risposta alla domanda A.4.1 è «No», indicare il motivo per cui il ricorso alle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, non è ritenuto necessario (ad esempio, tutti i potenziali effetti dell'operazione si sono dimostrati temporanei o insignificanti, ai sensi della direttiva quadro sulle acque, a livello del corpo idrico e non sono stati individuati possibili effetti combinati né impatti residui sul corpo idrico in caso di attuazione delle misure di mitigazione individuate ecc.).

 

 

 

A.5.

Se pertinente, informazioni sulla conformità ad altre direttive in materia ambientale

 

A.5.1.

Applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la «direttiva relativa alle emissioni industriali»)

 

Spiegare in che modo il progetto è conforme ai requisiti della direttiva 2010/75/UE, in particolare all'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) e, se del caso, ai valori limite di emissione stabiliti in tale direttiva.

 

 

 

A.5.2.

Ogni altra direttiva pertinente in materia ambientale (fornire spiegazioni di seguito).

 

 

 

Dimensione ambientale—Esame e verifica degli elementi ambientali—Lista di controllo 1 (Capo 2)

Lista di controllo per l'individuazione di impatti negativi potenzialmente significativi sull'atmosfera

 

ESAME

VERIFICA

Domanda

Sì/No/Descrizione sommaria  (6)

[1]

Qual è l'entità dell'impatto?

[2]  (7)

Qual è la probabilità dell' impatto?

[3]  (8)

Qual è il livello di rischio dell'impatto?

[4]  (9)

Mitigazione (supplementare) proposta

[5]

Livello di rischio residuo dopo la mitigazione (supplementare)

[6]

1)

Il progetto/l'operazione comporterà azioni che incideranno sulla qualità dell'aria, ad esempio a causa delle emissioni di polveri, del consumo energetico e delle emissioni derivanti dai processi di fabbricazione, o modifiche significative a livello dei modi di trasporto o delle infrastrutture?

 

 

 

 

 

 

2)

Il progetto/l'operazione si situa in una zona di qualità dell'aria che non soddisfa gli obiettivi fissati nel piano per la qualità dell'aria regionale/nazionale? Le emissioni del progetto riguarderebbero gli stessi obiettivi?

 

 

 

 

 

 

3)

Vi sono altri fattori da considerare, quale lo sviluppo conseguente, che potrebbero avere ripercussioni sulla qualità dell'aria o potenziali impatti cumulativi con altre attività esistenti o pianificate nello stesso luogo (ad esempio attraverso l'intensificazione di altre attività manifatturiere nell'ambito della creazione di un cluster manifatturiero)?

 

 

 

 

 

 

4)

Il progetto richiederebbe altre attività che potrebbero comportare un aumento delle emissioni atmosferiche?

 

 

 

 

 

 


Lista di controllo per l'individuazione di impatti negativi potenzialmente significativi sull'ambiente acquatico

 

ESAME

VERIFICA

Domanda

Sì/No/Descrizione sommaria

[1]

Qual è l'entità dell'impatto?

[2]

Qual è la probabilità dell' impatto?

[3]

Qual è il livello di rischio dell' impatto?

[4]

Mitigazione (supplementare) proposta

[5]

Livello di rischio residuo dopo la mitigazione (supplementare)

[6]

1)

Il progetto prevede azioni che avranno un impatto (temporaneo o permanente) sulle acque superficiali, sotterranee o marine?

 

 

 

 

 

 

2)

Il progetto comporterà rischi di contaminazione dell'ambiente acquatico dovuta agli scarichi di inquinanti nelle acque superficiali, sotterranee, costiere o marine? Oppure comporterà scarichi significativi negli impianti di trattamento delle acque reflue?

 

 

 

 

 

 

3)

Il progetto prevede l'uso, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento o la produzione di sostanze/miscele (compresi biocidi e pesticidi) che potrebbero essere dannose per l'ambiente acquatico? Nel rispondere a questa domanda, tenere conto della loro classe di pericolo e di qualsiasi altra classificazione ai sensi del regolamento REACH (ad esempio come sostanza estremamente preoccupante a causa di proprietà PBT/vPvB o che perturbano il sistema endocrino).

 

 

 

 

 

 

4)

Vi sono altri fattori da considerare, quale lo sviluppo conseguente, che potrebbero avere ripercussioni sulla qualità delle acque o potenziali impatti cumulativi con altre attività esistenti o pianificate nello stesso luogo/area (ad esempio attraverso l'intensificazione di altre attività manifatturiere nell'ambito della creazione di un cluster manifatturiero)?

 

 

 

 

 

 

5)

All'interno o in prossimità del sito vi sono zone già soggette a inquinamento o danni ambientali, ad esempio zone in cui i valori limite delle norme ambientali vigenti vengono superati, che potrebbero essere interessate dal progetto?

 

 

 

 

 

 

6)

Il luogo prescelto per il progetto è soggetto a fenomeni di erosione, inondazione o siccità che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente acquatico?

 

 

 

 

 

 


Lista di controllo per l'individuazione di impatti negativi potenzialmente significativi su suoli e terreni

 

ESAME

VERIFICA

Domanda

Sì/No/Descrizione sommaria

[1]

Qual è l'entità dell'impatto?

[2]

Qual è la probabilità dell' impatto?

[3]

Qual è il livello di rischio dell' impatto?

[4]

Mitigazione (supplementare) proposta

[5]

Livello di rischio residuo dopo la mitigazione (supplementare)

[6]

1)

Il progetto/l'operazione prevede azioni che possono causare erosione?

Questo fenomeno può essere causato da:

perturbazione del suolo, ad esempio aratura a monte e a valle;

rimozione della copertura vegetativa del suolo e/o delle siepi;

uso improprio di macchinari pesanti.

 

 

 

 

 

2)

Il progetto/l'operazione prevede azioni che possono provocare perdite della materia organica del suolo?

Questo fenomeno può essere causato da:

conversione dell'uso del suolo;

prosciugamento di zone umide;

disboscamento.

 

 

 

 

 

3)

Il progetto/l'operazione prevede azioni che possono causare compattazione?

Questo fenomeno può essere causato da:

uso improprio di macchinari pesanti;

elevata densità di bestiame;

grandi lavori di costruzione.

 

 

 

 

 

4)

Il progetto/l'operazione prevede azioni che possono causare salinizzazione?

Questo fenomeno può essere causato da:

tecnologia di irrigazione di scarsa qualità;

drenaggio inadeguato;

eccessivo sfruttamento delle acque sotterranee.

 

 

 

 

 

5)

Il progetto/l'operazione prevede azioni che possono causare frane?

Questo fenomeno può essere causato da:

interruzione della topografia dovuta a lavori di costruzione;

modifiche della destinazione d'uso del suolo, ad esempio deforestazione;

estrazione di materiali.

 

 

 

 

 

6)

Il progetto/l'operazione prevede azioni che possono causare la contaminazione del suolo?

Questo fenomeno può essere causato da:

impianti industriali;

impianti di estrazione;

stoccaggio di sostanze chimiche;

deposizione atmosferica di sostanze chimiche pericolose.

 

 

 

 

 

7)

Il progetto/l'operazione prevede azioni che possono causare impermeabilizzazione?

Questo fenomeno può essere causato da:

espansione urbana;

aumento dei trasporti.

 

 

 

 

 

8)

Esistono zone o elementi di importanza storica o culturale all'interno o in prossimità del sito che potrebbero essere interessate dal progetto?

 

 

 

 

 

 

9)

Il progetto incide sull'uso delle risorse naturali o sull'accesso alle stesse da parte delle comunità?

 

 

 

 

 

 

10)

Vi sono altri fattori da considerare, quale lo sviluppo conseguente, che potrebbero avere ripercussioni sull'occupazione di terreni e potenziali impatti cumulativi con altre attività esistenti o pianificate nello stesso luogo/area (ad esempio attraverso l'intensificazione di altre attività manifatturiere nell'ambito della creazione di un cluster manifatturiero)?

 

 

 

 

 

 

11)

Il progetto richiederebbe altre attività che potrebbero comportare l'uso di suoli e terreni?

 

 

 

 

 

 


Lista di controllo per l'individuazione di impatti negativi potenzialmente significativi sulla biodiversità

 

ESAME

VERIFICA

Domanda

Sì/No/Descrizione sommaria

[1]

Qual è l'entità dell'impatto?

[2]

Qual è la probabilità dell'impatto?

[3]

Qual è il livello di rischio dell'impatto?

[4]

Mitigazione (supplementare) proposta

[5]

Livello di rischio residuo dopo la mitigazione (supplementare)

[6]

1)

Esistono siti designati che potrebbero essere interessati dal progetto?

 

 

 

 

 

 

2)

La costruzione o lo smantellamento del progetto prevede azioni che avranno un impatto temporaneo su un sito o ecosistema naturale designato?

 

 

 

 

 

 

3)

La costruzione o lo smantellamento del progetto prevede azioni che avranno un impatto su siti protetti o siti importanti a livello locale o un ecosistema naturale?

 

 

 

 

 

 

4)

Il progetto, durante la sua fase operativa, potrebbe avere un impatto su un sito designato o su un sito importante a livello locale o un ecosistema naturale?

 

 

 

 

 

 

5)

Il progetto comporterà rischi di contaminazione dei siti designati o un ecosistema naturale?

 

 

 

 

 

 

6)

Il progetto prevede l'uso, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento o la produzione di sostanze/miscele (compresi biocidi e pesticidi) che potrebbero essere dannose per la flora e la fauna?

 

 

 

 

 

 

7)

Vi sono altre zone all'interno o in prossimità del sito che sono importanti o sensibili per motivi ecologici e che potrebbero essere interessate dal progetto, compresa la presenza di specie minacciate?

 

 

 

 

 

 

8)

Vi sono habitat o ecosistemi naturali importanti (ad esempio per la nidificazione) o sensibili che non sono designati ma che potrebbero essere interessati dal progetto?

 

 

 

 

 

 

9)

Vi sono altri fattori da considerare, quale lo sviluppo conseguente, che potrebbero avere ripercussioni sulla biodiversità circostante?

 

 

 

 

 

 

10)

All'interno o in prossimità del sito vi sono zone designate o habitat o ecosistemi naturali importanti a livello locale già soggetti a inquinamento o danni ambientali, ad esempio zone in cui i valori limite delle norme ambientali vigenti vengono superati, che potrebbero essere interessati dal progetto?

 

 

 

 

 

 


Lista di controllo per l'individuazione di impatti negativi potenzialmente significativi sui livelli di rumore

 

ESAME

VERIFICA

Domanda

Sì/No/Descrizione sommaria

[1]

Qual è l'entità dell'impatto?

[2]

Qual è la probabilità dell'impatto?

[3]

Qual è il livello di rischio dell'impatto?

[4]

Mitigazione (supplementare) proposta

[5]

Livello di rischio residuo dopo la mitigazione (supplementare)

[6]

1)

Il progetto/l'operazione prevede azioni che potrebbero generare livelli di rumore e vibrazioni superiori ai livelli che causano fastidio o effetti nocivi sulla salute? Tenere conto sia degli effetti diurni che di quelli notturni.

 

 

 

 

 

 

2)

Il progetto sarà ubicato in una zona urbanizzata o residenziale e comporterà un aumento significativo dei livelli di rumore diurno o notturno quando sarà operativo?

 

 

 

 

 

 

3)

Se il progetto comporta modifiche delle infrastrutture di trasporto o del materiale rotabile, si è tenuto conto delle questioni relative a rumori e vibrazioni nell'ambito della definizione del progetto o della progettazione delle attrezzature?

 

 

 

 

 

 

4)

Vi sono rotte di trasporto all'interno o in prossimità del sito che possono essere soggette ad elevati livelli di traffico o congestione o che causano problemi di rumore ambientale e che potrebbero essere influenzate dal progetto?

 

 

 

 

 

 

5)

Vi sono altri fattori da considerare, quale lo sviluppo conseguente, che potrebbero comportare potenziali impatti cumulativi con altre attività esistenti o pianificate nello stesso luogo/area (ad esempio attraverso un aumento del traffico o l'intensificazione di altre attività manifatturiere nell'ambito della creazione di un cluster manifatturiero)?

 

 

 

 

 

 

6)

Vi sono zone all'interno o in prossimità del sito che sono considerate ubicazioni sensibili, come ospedali, scuole, luoghi di culto o strutture comunitarie, che potrebbero essere interessate dal progetto?

Vi sono zone all'interno o in prossimità del sito che sono già soggette a un eccessivo inquinamento acustico o a impatti legati alle vibrazioni, ad esempio in cui gli attuali obiettivi dell'UE non sono raggiunti, e che potrebbero essere interessate dal progetto?

 

 

 

 

 

 


Lista di controllo per l'individuazione di impatti negativi potenzialmente significativi sui livelli di odore

 

ESAME

VERIFICA

Domanda

Sì/No/Descrizione sommaria

[1]

Qual è l'entità dell'impatto?

[2]

Qual è la probabilità dell'impatto?

[3]

Qual è il livello di rischio dell'impatto?

[4]

Mitigazione (supplementare) proposta

[5]

Livello di rischio residuo dopo la mitigazione (supplementare)

[6]

1)

L'operatività del progetto darà luogo all'emissione di cattivi odori?

 

 

 

 

 

 

2)

Esiste la possibilità che gli odori siano di natura e intensità tali da causare fastidio o effetti negativi sulla salute?

 

 

 

 

 

 

3)

Il sito sarà ubicato in una zona in cui, tenendo conto della direzione del vento ecc., le popolazioni residenti e altre popolazioni vulnerabili possono essere interessate in quanto recettori?

 

 

 

 

 

 

4)

Vi sono altri fattori da considerare, quale lo sviluppo conseguente, che potrebbero comportare potenziali impatti cumulativi con altre attività esistenti o pianificate nello stesso luogo/area (ad esempio attraverso un aumento delle attività nell'ambito di un cluster)?

 

 

 

 

 

 

Dimensione ambientale — Agenda positiva — Lista di controllo 2 (Capo 2)

Agenda positiva - Qualità dell'aria

Domanda

Sì/No/Descrizione sommaria

È probabile che abbia un impatto positivo significativo?

Sì / No — Perché

Impegni volontari di integrare misure supplementari per migliorare le prestazioni ambientali dell'operazione.

1)

Il progetto contribuirà a migliorare l'efficienza energetica? I miglioramenti potrebbero derivare da:

riduzione dell'intensità energetica delle attività manifatturiere;

riduzione dell'intensità energetica dei trasporti;

riduzione della domanda di trasporti/energia;

ecc.

 

 

 

2)

Il progetto comporterà l'uso di fonti di energia rinnovabili?

 

 

 

3)

Il risultato del progetto comporterà la cattura di energia nei materiali di scarto?

 

 

 

4)

Il progetto aumenterà il potenziale di riutilizzo o riciclaggio dei prodotti finiti, riducendo in tal modo il consumo energetico associato alla produzione di materiali grezzi?

 

 

 

5)

Le tecnologie di produzione sono state selezionate in modo tale da ridurre al minimo il potenziale di emissioni atmosferiche alla fonte?

 

 

 

6)

Le tecnologie di produzione sono state selezionate in conformità della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e dei regolamenti sull'etichettatura energetica?

 

 

 

7)

Le tecnologie di produzione e i prodotti chimici sono stati selezionati in modo tale da ridurre al minimo l'uso di sostanze pericolose che sarebbero emesse nell'atmosfera attraverso scarichi gassosi o emissioni di processo?

 

 

 

8)

Sono state intraprese altre azioni nell'ambito della definizione del progetto per limitare le emissioni nell'atmosfera?

 

 

 

9)

Esistono altri aspetti che dimostrano le buone pratiche ambientali nella gestione e nella realizzazione del progetto? Ad esempio, sensibilizzare maggiormente i residenti e altre imprese, cogliere un'opportunità in un settore ambientale in crescita ecc.

 

 

 


Agenda positiva - Ambiente acquatico

Domanda

Sì/No/Descrizione sommaria

È probabile che abbia un impatto positivo significativo?

Sì / No — Perché

Impegni volontari di integrare misure supplementari per migliorare le prestazioni ambientali dell'operazione.

1)

Il progetto contribuirà a migliorare l'efficienza delle risorse idriche? I miglioramenti potrebbero derivare da:

modifiche delle tecnologie di produzione a favore di tecnologie più efficienti;

installazione di altri dispositivi di risparmio idrico;

aumento del riutilizzo o del riciclaggio delle risorse idriche.

 

 

 

2)

Il progetto comporterà una riduzione delle estrazioni dall'ambiente idrico nelle zone soggette a un eccesso di estrazioni (stagionali o annuali)? Ad esempio, realizzazione di un bacino di accumulo invernale.

 

 

 

3)

Il progetto comporterà una riduzione degli scarichi nell'ambiente acquatico che avvengono attraverso le fognature o in maniera diretta?

 

 

 

4)

Il progetto aumenterà il potenziale di riutilizzo o riciclaggio dei prodotti finiti, riducendo in tal modo la domanda di materiali grezzi ad alta intensità d'acqua?

 

 

 

5)

Le tecnologie di produzione e i prodotti chimici sono stati selezionati in modo tale da ridurre al minimo il potenziale di rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente acquatico?

 

 

 

6)

Sono state intraprese altre azioni nell'ambito della definizione del progetto per limitare gli impatti sull'ambiente acquatico?

 

 

 

7)

Esistono altri aspetti che dimostrano le buone pratiche ambientali nella gestione e nella realizzazione del progetto? Ad esempio, sensibilizzare maggiormente i residenti e altre imprese, cogliere un'opportunità in un settore ambientale in crescita?

 

 

 


Agenda positiva - Suolo/terreno

Domanda

Sì/No/Descrizione sommaria

È probabile che abbia un impatto positivo significativo?

Sì / No — Perché

Impegni volontari di integrare misure supplementari per migliorare le prestazioni ambientali dell'operazione.

1)

Il progetto contribuirà ad arrestare l'erosione? Ciò potrebbe derivare da:

rimboschimento.

 

 

 

2)

Il progetto migliorerà la qualità della materia organica nel suolo e ne aumenterà la quantità?

 

 

 

3)

Il progetto ridurrà o arresterà la salinizzazione?

 

 

 

4)

Il progetto ridurrà il rischio idrogeologico?

 

 

 

5)

Il progetto contribuirà al risanamento dei siti contaminati?

 

 

 

6)

Il progetto riconvertirà siti industriali/urbani in siti naturali?

 

 

 

7)

Il progetto arricchirà la biodiversità del suolo?

 

 

 

8)

Il progetto contribuirà all'elevato valore paesaggistico del luogo prescelto per la sua realizzazione o in prossimità di esso?

 

 

 

9)

Il progetto creerà o proteggerà percorsi o strutture all'interno o in prossimità del luogo prescelto che sono utilizzati dal pubblico per attività ricreative?

 

 

 

10)

Il progetto proteggerà zone o elementi di importanza storica o culturale all'interno o in prossimità del luogo prescelto per la sua realizzazione?

 

 

 

11)

Il progetto migliorerà la qualità o aumenterà la quantità di risorse scarse, ad esempio acque sotterranee, acque superficiali, silvicoltura, agricoltura, pesca?

 

 

 

12)

Il progetto migliorerà la qualità dell'aria o contribuirà al rispetto dei limiti nazionali di emissione per gli inquinanti atmosferici?

 

 

 


Agenda positiva – Biodiversità

Domanda

Sì/No/Descrizione sommaria

È probabile che abbia un impatto positivo significativo?

Sì / No — Perché

Impegno volontario ad integrare misure supplementari per migliorare le prestazioni ambientali dell'operazione.

1)

Il progetto comporterà mutamenti fisici nel luogo prescelto che:

contribuiscono al controllo o alla rimozione di specie esotiche?

contribuiscono alla conservazione delle specie autoctone o alla diversità genetica?

contribuiscono alla conservazione di zone ricche di biodiversità e/o protette e/o di specie selvatiche autoctone, in particolare specie protette e/o minacciate?

contribuiscono alla creazione di aree protette?

contribuiscono al ripristino degli ecosistemi naturali?

 

 

 

2)

Il progetto darà luogo a nuovi processi/sistemi che riducono o evitano l'uso di sostanze o materiali pericolosi o tossici per l'ambiente (flora, fauna)?

 

 

 

3)

Il progetto comporterà una riduzione della produzione di rifiuti solidi? O una migliore qualità dei rifiuti che vengono applicati sul terreno (ad esempio i fanghi di depurazione)?

 

 

 

4)

Il progetto ridurrà il rischio che siti protetti o zone ricche di biodiversità o ecosistemi naturali siano contaminati da sostanze inquinanti?

 

 

 

5)

Sono state intraprese altre azioni nell'ambito della definizione del progetto per limitare gli impatti sulla biodiversità?

 

 

 

6)

Il progetto integra soluzioni basate sulla natura nella sua concezione? (ad esempio tetti verdi, pareti verdi ecc.)

 

 

 

7)

Esistono altri aspetti che dimostrano le buone pratiche ambientali nella gestione e nella realizzazione del progetto? Ad esempio, sensibilizzare maggiormente i residenti e altre imprese, cogliere un'opportunità in un settore ambientale in crescita?

 

 

 


Agenda positiva — relativa alla riduzione del rumore, delle vibrazioni e degli odori

Domanda

Sì/No/Descrizione sommaria

È probabile che abbia un impatto positivo significativo?

Sì / No — Perché

Impegno volontario ad integrare misure supplementari per migliorare le prestazioni ambientali dell'operazione.

Domande per individuare gli impatti positivi a livello di rumori o vibrazioni

 

1)

Il progetto comporterà una riduzione degli impatti legati a rumori e/o vibrazioni? I miglioramenti potrebbero derivare da:

misure specifiche per ridurre rumori e vibrazioni;

riduzioni indirette dei rumori notturni o diurni dovute a cambiamenti nelle attività;

miglioramento delle infrastrutture, con conseguente riduzione degli effetti legati alle vibrazioni.

 

 

 

2)

Il progetto comporterà lo spostamento di attività generatrici di rumori al di fuori di un'area residenziale o di un sito circondato da popolazioni vulnerabili, ad esempio un ospedale?

 

 

 

3)

Il progetto prevede misure specifiche per ridurre i rumori o le vibrazioni?

 

 

 

4)

Le tecnologie di produzione sono state selezionate in modo tale da ridurre al minimo il potenziale di impatti alla fonte?

 

 

 

5)

Sono state intraprese altre azioni nel luogo prescelto per il progetto o nell'ambito della definizione del progetto per limitare gli impatti?

 

 

 

Domande per individuare gli impatti positivi sulla riduzione degli odori

 

Il progetto comporterà una riduzione dell'emissione di cattivi odori attraverso l'installazione di un nuovo impianto? In caso affermativo, gli impianti inciderebbero sulla frequenza, durata degli odori ecc.?

 

 

 

Il progetto comporterà lo spostamento di attività che generano cattivi odori al di fuori di un sito densamente popolato o circondato da popolazioni sensibili e/o vulnerabili?

 

 

 

Il progetto prevede misure specifiche per ridurre l'emissione di cattivi odori?

 

 

 

Le tecnologie di produzione sono state selezionate in modo tale da ridurre al minimo il potenziale di impatti alla fonte?

 

 

 

Sono state intraprese altre azioni nel luogo prescelto per il progetto o nell'ambito della definizione del progetto per limitare gli impatti, ad esempio l'uso di sistemi di ventilazione locali e metodi di trattamento dei gas di scarico?

 

 

 

Liste di controllo della verifica — Dimensione sociale (capo 2)

Dimensione sociale — Lista di controllo per l'esame

Nella fase di esame delle dimensioni sociali di un progetto si raccomanda ai partner esecutivi di utilizzare come guida la lista di controllo seguente. La lista di controllo è intesa a individuare possibili impatti negativi in base ai sette aspetti sociali precisati negli orientamenti.

I partner esecutivi dovrebbero indicare la pertinenza di determinati impatti e rischi sociali nelle colonne «Sì» e «No» riportate di seguito basandosi sugli orientamenti forniti nella sezione 2.4.3 sull'esame sociale delle operazioni e sulle domande di esame proposte di seguito. In caso di risposta affermativa ad alcune domande, si raccomanda ai partner esecutivi di consultare la tabella di categorizzazione dei rischi sociali di cui alla sezione 2.4.4 sulla categorizzazione dei rischi sociali per determinare il livello di rischio e classificarlo come basso, medio o alto. Nel caso in cui uno o più aspetti sociali siano considerati a rischio medio o alto, il partner esecutivo dovrebbe passare alla fase di verifica.

Aspetti sociali/impatti

No

Informazione non disponibile.

Livello di rischio (alto/medio/ basso) Descrizione sintetica

Lavoro e condizioni di lavoro

Vi sono possibili problemi evidenti per quanto concerne il rispetto della legislazione applicabile dell'UE e nazionale in base al quadro di conformità giuridica, ad esempio in relazione ai rapporti di lavoro e alla retribuzione del personale?

Il progetto presenta rischi di lavoro minorile, lavoro forzato, discriminazione e/o restrizioni alla libertà di associazione o altri rischi di violazioni dei diritti fondamentali del lavoro a causa del contesto nazionale, del settore, del promotore, dell'appaltatore o della catena di approvvigionamento (10)?

Nel caso in cui si individuino rischi in ambito lavorativo, il promotore del progetto dispone di una capacità di gestione adeguata al personale e alle dimensioni del progetto e conforme alla legislazione nazionale?

 

 

 

 

Salute pubblica e sul luogo di lavoro, sicurezza e protezione

Il progetto può avere un impatto significativo (diretto/indiretto) sulla salute, la sicurezza e la protezione sul luogo di lavoro?

Il progetto può avere un impatto significativo (diretto/indiretto) sulla salute, la sicurezza e la protezione della collettività?

In caso di impatti individuati, il promotore del progetto dispone di un'adeguata capacità in materia di salute, sicurezza e protezione sul luogo di lavoro proporzionata ai probabili impatti del progetto?

 

 

 

 

Protezione e inclusione di persone e/o gruppi vulnerabili

Il progetto può avere ripercussioni negative su persone e/o gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità? (ad esempio esacerbando le disuguaglianze pregiudicando l'accessibilità economica, la disponibilità e la qualità dei servizi e delle abitazioni, comprese l'energia, l'istruzione e la salute)

Il progetto include elementi che potrebbero eliminare gli ostacoli all'accesso ai servizi da parte delle persone con disabilità? In caso affermativo, il promotore dispone della capacità necessaria per attuarli?

Il progetto assicura che l'argomento sia accessibile alle persone con disabilità?

È probabile che il progetto colpisca un gruppo di popolazioni indigene (interessandone ad esempio i terreni, le abitazioni, i mezzi di sussistenza o il patrimonio culturale)?

In caso di impatti individuati, il promotore del progetto dispone di una capacità adeguata per affrontarli in maniera opportuna?

 

 

 

 

Parità di genere

Il progetto tiene conto della prospettiva di genere nella sua concezione, attuazione, gestione e valutazione, compresi i dati disaggregati per genere?

Il progetto può avere impatti significativi che potrebbero colpire in modo sproporzionato le donne e le ragazze?

Il progetto comporta specifici rischi di genere o norme sociali discriminatorie basate sul genere?

Il progetto può presentare rischi significativi legati alla discriminazione di genere e/o alla violenza e alle molestie di genere (comprese le denunce passate riguardanti tali aspetti e la copertura negativa dei media/delle ONG sul progetto e/o il promotore del progetto)?

In caso di rischi individuati, il promotore del progetto dispone della capacità necessaria per mitigare tali rischi?

Il promotore ha la capacità di assicurare la parità di accesso ai benefici generati dal progetto sia per gli uomini che per le donne (ad eccezione dei progetti destinati specificamente alle donne)?

 

 

 

 

Protezione del patrimonio culturale

Il progetto può avere un impatto negativo sui beni culturali non replicabili (ad esempio siti archeologici, storici o religiosi), su siti con valori naturali unici o sul patrimonio culturale immateriale (ad esempio pratiche sociali, rituali e festività)? In caso affermativo, il parere dell'autorità competente responsabile per il patrimonio culturale è disponibile?

Se sono individuati rischi, il progetto dispone della capacità di gestire eventuali impatti individuati sul patrimonio culturale?

 

 

 

 

Acquisto, esproprio e modifica della destinazione d'uso del suolo

Il progetto richiederà l'acquisto, l'esproprio e la modifica della destinazione d'uso del suolo?

Il progetto può richiedere lo sfollamento di titolari informali od occupanti di terreni, oppure limitarne o precluderne l'accesso al terreno?

 

 

 

 

Coinvolgimento dei portatori di interessi

Il progetto può comportare rischi significativi per la reputazione, l'opposizione da parte delle comunità locali o problematiche pregresse (ad esempio cause giudiziarie in corso o attese, indagini, denunce, proteste e/o controllo delle organizzazioni della società civile)?

Il promotore del progetto dispone della capacità necessaria per provvedere a un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi, se del caso, e/o coadiuvare le autorità competenti nello svolgimento del processo di partecipazione del pubblico?

 

 

 

 

Altri aspetti pertinenti

Nel complesso le prestazioni ambientali e sociali/la capacità del promotore di gestire le questioni di carattere ambientale e sociale sono soddisfacenti?

Il promotore dispone di un sistema di gestione adeguato ed efficace?

Nell'esperienza passata dei progetti o dei promotori di progetti (simili) ci sono state denunce o campagne sfavorevoli da parte dei media o delle ONG su uno o più aspetti sociali? In caso affermativo, spiegare perché e come sono state affrontate (mitigazione/compensazione/altro).

 

 

 

 

Dimensione sociale — Lista di controllo per l'agenda positiva (Capo 2)

Il partner esecutivo e, se del caso, gli intermediari finanziari sono incoraggiati a individuare e utilizzare sistematicamente la lista di controllo per l'agenda positiva riportata di seguito per qualsiasi progetto che comporti, direttamente o indirettamente:

investimenti in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce a sostenere persone o gruppi vulnerabili, a contrastare le disuguaglianze o che promuove la parità di genere e l'emancipazione femminile, la coesione sociale, l'integrazione sociale e i rapporti di lavoro; o

investimenti in capitale umano o in comunità o gruppi economicamente o socialmente svantaggiati.

Ai fini dell'obiettivo dell'impatto sociale positivo è necessario:

1.

che il conseguimento di un impatto sociale positivo e misurabile, unitamente ad altri scopi dell'investimento, sia espressamente menzionato nella proposta di investimento o in altri documenti pertinenti, tra cui, ad esempio, l'impegno delle imprese ad aderire ai principi della finanza sostenibile e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS); e

2.

che il piano di lavoro per l'investimento o qualsiasi altro documento appositamente elaborato:

a.

definisca ex ante gli obiettivi di impatto sociale cui il progetto o l'operazione contribuirà; e

b.

introduca obblighi di comunicazione adeguati per presentare i risultati ottenuti ex post.

L'operazione ottiene un punteggio supplementare nel quadro di valutazione di InvestEU se tratta in modo positivo uno o più degli aspetti elencati nella tabella seguente. La categorizzazione presentata nella tabella è puramente indicativa e dovrà essere verificata sulla base della versione finale del quadro di valutazione di InvestEU.

 

Abbastanza buona

Buono

Ottima

Eccellente

Parità di genere ed emancipazione economica delle donne

Il progetto non comporterebbe alcun impatto positivo diretto, specifico o significativo sulla parità di genere.

Esempio : sostegno alle grandi imprese esistenti le cui politiche in materia di risorse umane sono conformi alla legislazione e i cui prodotti sono neutri dal punto di vista del genere - batterie.

Alcuni effetti positivi sul tenore di vita delle donne, come un maggiore accesso alle prestazioni sociali o ai vantaggi economici generati dal progetto.

Assenza di elementi specifici per affrontare la questione della parità di genere o raggiungere meglio le donne.

Esempio : nuovo ospedale generale.

Elementi progettuali specifici per raggiungere le donne beneficiarie/affrontare la questione della parità di genere, politiche occupazionali inclusive, maggiore sicurezza e protezione che vanno oltre il rispetto degli obblighi di legge, analisi di genere/piani d'azione.

Esempio : programmazione dei trasporti pubblici basata su un'analisi dei modelli di trasporto di donne e uomini; creazione di posti di lavoro per le donne quale elemento chiave delle fasi di realizzazione e/o di operatività del progetto.

La parità di genere è il principale impatto auspicato dell'operazione e il progetto ha l'obiettivo generale di promuovere la parità di genere e/o ridurre un divario di genere riconosciuto.

Il progetto/servizio:

è concepito per soddisfare esigenze uniche delle donne o delle ragazze;

affronta un problema che colpisce in modo sproporzionato le donne e/o le ragazze; e/o

riduce in modo significativo la scarsità di tempo che affligge le donne e i lavori ingrati cui sono esposte.

Si basa su un'analisi di genere contestuale e prevede indicatori per i risultati in materia di parità di genere.

Esempio : sostegno alle cliniche per la salute riproduttiva; trasporti verso zone in cui l'occupazione è prevalentemente femminile; istruzione delle bambine e delle ragazze; imprenditoria femminile.

Inclusione sociale

Il progetto non comporterebbe alcun impatto positivo diretto, specifico o significativo sull'inclusione sociale. Nessuna pertinenza e nessuna misura specifica in atto per migliorare l'equità, l'inclusione, l'abbordabilità economica o l'accessibilità oltre il livello previsto dal rispetto degli obblighi della legislazione nazionale.

I vantaggi del progetto riguardano l'impatto in termini di accesso e disponibilità di servizi o infrastrutture non precedentemente disponibili per i beneficiari del progetto.

Esempio : ospedale che offre cure non precedentemente disponibili a prezzi ragionevoli; maggiore disponibilità di servizi sociali/strutture per l'istruzione/trasporti pubblici a prezzi accessibili/alloggi sociali; soluzioni per un accesso poco oneroso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il progetto prevede elementi volti a migliorare l'inclusione sociale o nel mercato del lavoro di gruppi specifici o l'accessibilità di aree specifiche o a migliorare il tenore di vita delle popolazioni vulnerabili, comprese le persone con disabilità. Può essere inclusa la garanzia dell'accesso a infrastrutture e sistemi per la mobilità e il trasporto sicuri, inclusivi, efficienti, sostenibili e a prezzi ragionevoli, oppure la promozione inclusiva ed equa di un'istruzione accessibile e di qualità e di opportunità di apprendimento permanente.

Tali elementi possono comprendere misure e/o caratteristiche di progettazione fisica volte a superare la discriminazione e i pregiudizi nella fornitura di servizi e/o misure volte a rendere tale fornitura economicamente più conveniente per i gruppi socioeconomici di fascia più bassa e/o più accessibile alle persone che vivono in zone più svantaggiate.

Il progetto assicura l'accesso delle persone con disabilità su base paritaria rispetto agli altri.

Esempio : sostegno ad alloggi sociali adeguati, sicuri ed economicamente accessibili destinati a gruppi vulnerabili specifici; infrastrutture adeguate per eliminare gli ostacoli all'accesso per le persone con disabilità; creazione mirata di posti di lavoro per i giovani.

L'obiettivo/l'intenzione principale del progetto è affrontare le disuguaglianze specifiche e riconosciute, siano esse geografiche e/o sociali, anche attraverso misure mirate volte a raggiungere soprattutto gruppi specifici, ad esempio persone vulnerabili o comunità che rischiano l'esclusione sociale, quali principali beneficiari del progetto o destinate a specifiche aree geografiche in difficoltà.

Esempio : sostegno ai comuni che ospitano un gran numero di rifugiati; recupero delle periferie svantaggiate; investimenti nelle imprese sociali; sostegno alle strategie integrate in materia di alloggi per combattere l'emarginazione sociale.

Rafforzamento della resilienza

Nessun impatto positivo diretto, specifico o significativo sull'impegno a non lasciare indietro nessuno/sullo sviluppo della resilienza. Nessuna pertinenza né misure specifiche in atto per quanto concerne l'azione per il clima e la resilienza economica.

I vantaggi del progetto riguardano l'impatto in termini di accesso a servizi o infrastrutture non precedentemente disponibili per i beneficiari del progetto, non vi sono misure di progettazione specifiche volte a garantire che nessuno sia lasciato indietro e non si ravvisa alcuna particolare attenzione a specifiche aree geografiche o gruppi più bisognosi nella zona interessata.

Esempio : accesso alle energie rinnovabili ma senza tener conto delle esigenze e del reddito nella fissazione dei prezzi.

Il progetto prevede elementi volti a rafforzare l'inclusione di gruppi specifici o l'accessibilità di zone specifiche o a migliorare il tenore di vita e la capacità di adattamento, promuovendo l'accessibilità a un'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso, anche per le popolazioni vulnerabili (deve andare oltre il rispetto degli obblighi di legge).

Tali elementi possono comprendere caratteristiche di progettazione fisica e/o analisi specifiche/mappature regionali per orientare la definizione del progetto e le scelte di investimento verso la verifica futura.

Esempio: efficienza energetica negli alloggi sociali, riducendo le bollette energetiche per i residenti economicamente/socialmente emarginati; efficienza energetica nelle case di cura per anziani, negli ospedali e negli edifici scolastici.

Lo scopo/l'intenzione principale del progetto è:

ricostruzione in seguito a una catastrofe;

adattamento ai cambiamenti climatici per le persone più vulnerabili agli effetti di tali cambiamenti;

resilienza economica nelle regioni in una situazione di difficoltà riconosciuta e vulnerabili agli shock esterni;

sviluppo urbano nelle regioni che devono far fronte a un forte afflusso di migrazione rurale;

infrastrutture mediche a sostegno degli interventi in tempi di pandemia.

L'obiettivo può essere raggiunto anche attraverso misure mirate volte a raggiungere gruppi specifici quali principali beneficiari del progetto o destinate a specifiche aree geografiche in difficoltà.

Esempio : investimenti nelle imprese attive nel settore della biodiversità e della silvicoltura «prossima alla natura» che sono gestite da donne; alloggi resilienti ai cambiamenti climatici e infrastrutture urbane nei quartieri svantaggiati e miglioramento dei servizi di base; infrastrutture pubbliche resilienti ai cambiamenti climatici nei comuni più svantaggiati colpiti da calamità naturali, per rafforzare la loro resilienza agli shock futuri come l'afflusso di rifugiati.


(1)  Commisurati ai limiti del progetto, compresa la durata prevista delle attività materiali.

(2)  Tale decisione può assumere la forma di una conclusione motivata (articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva sulla VIA) o di un'autorizzazione (articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sulla VIA).

(3)  Articolo 4, paragrafo 4, per gli esami effettuati nell'ambito della direttiva sulla VIA, prima della sua revisione nel 2014.

(4)  Si noti che l'articolo 6, paragrafo 3, si applica anche alle zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva Uccelli.

(5)  Si noti che se il progetto/l'operazione non comporta una nuova modifica delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico o alterazioni del livello di un corpo idrico sotterraneo, l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque è limitata a corpi idrici superficiali di stato elevato e ad attività umane sostenibili. Escluse queste ultime, le operazioni che deteriorano lo stato di un corpo idrico (od ostacolano il conseguimento dell'obiettivo fissato) saranno considerate non conformi.

(6)  Per i progetti soggetti a VIA o esentati dalla VIA in esito ad esame, la risposta «Sì» o «No» dovrebbe essere data sulla base dell'impatto dopo la mitigazione (a seguito del processo decisionale in materia ambientale).

(7)  L'entità degli impatti (colonna 2) da valutare in base alla scala seguente: modesto — moderato — significativo/negativo.

(8)  La probabilità dell'impatto (colonna 3) da valutare in base alla scala seguente: bassa (è probabile che non si verifichi); moderata (vi sono pari probabilità che si verifichi e non si verifichi); alta (è probabile che si verifichi).

(9)  Per ciascun impatto il livello di rischio (colonna 4) sarà valutato combinandone l'entità individuata e la probabilità (cfr. la griglia nella figura 8 a pagina 29).

(10)  Compresi i progetti che prevedono lo svolgimento di operazioni al di fuori dell'UE, anche in ragione di catene di approvvigionamento internazionali.


ALLEGATO 4

Risorse e documenti di orientamento supplementari di cui si può tenere conto ai fini della verifica della sostenibilità di InvestEU

Clima

Commissione europea, (di prossima pubblicazione - 2021), «Commission notice on technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027».

«Non-paper Guidelines for Project Managers — Making vulnerable investments climate resilient» (https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf).

Gruppo di lavoro delle istituzioni finanziarie europee sull'adattamento ai cambiamenti climatici (EUFIWACC) (https://www.eib.org/attachments/press/integrating-climate-change-adaptation-in-project-development.pdf).

Quadro delle istituzioni finanziarie internazionali per un approccio armonizzato alla contabilizzazione dei gas a effetto serra.

Metodologia per il calcolo dell'impronta di carbonio della BEI (https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf).

EIB Group Climate Bank Roadmap (https://www.eib.org/en/publications/the-eib-group-climate-bank-roadmap).

Ambiente

Commissione europea, (di prossima pubblicazione - 2021), «Technical Support Document for Environmental Proofing of Investments funded under the InvestEU Programme».

Sito web della DG Ambiente, orientamenti sulla valutazione dell'impatto ambientale (https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm).

Sito web della DG Ambiente, orientamenti sui siti Natura 2000 (https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm).

Sito web della DG Ambiente, orientamenti sulla direttiva quadro sulle acque (https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm).

Strumento « JASPERS checklist» per la direttiva quadro sulle acque (http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?documentId=441).

Documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) e le relative conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) elaborati a norma della direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali) (https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference).

Ambiente e clima

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'unione europea (https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html).

Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi (https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm).

Documenti di riferimento settoriali adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm).

Dimensione sociale

Commissione europea (2021), «InvestEU Programme: Guidance on social sustainability proofing of investment and financing operations»

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8380&furtherPubs=yes).

Valutazione economica

Risorse

Boardmand, A. E., Greenberg, D. H, Vining, A. R.e Weimer, D. L. (2018), «Cost-Benefit Analysis, Concept and Practice», 5a edizione, Cambridge University Press.

CEDEX. «Economic evaluation of transport projects – Guidelines» (2010) (https://www.evaluaciondeproyectos.es/EnWeb/Results/Manual/PDF/EnManual.pdf).

De Rus, G. (2010), Introduction to cost-benefit analysis: looking for reasonable shortcuts». Edward Elgar Publishing.

DG Mobilità e trasporti. «Handbook on the external costs of transport» (2019) (https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/internalisation-transport-external-costs_en).

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (2019), «Methodology for the economic assessment of EBRD projects with high greenhouse gas emissions. Technical note» (https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/methodology-for-the-economic-assessment-of-ebrd-projects-with-high-greenhouse-gasemissions.html).

Commissione europea, (2014), «Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects» (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf).

Commissione europea (di prossima pubblicazione - 2021), «Economic Appraisal Vademecum».

Banca europea per gli investimenti (2013), «The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB» (https://www.eib.org/attachments/thematic/economic_appraisal_of_investment_projects_en.pdf).

Florio, M. (2014), «Applied welfare economics: Cost-benefit analysis of projects and policies». Routledge.

Laird, J. J., & Venables, A. J. (2017), «Transport investment and economic performance: A framework for project appraisal». Politica in materia di trasporti, 56, 1-11.

Markandya, A. (2016), «Cost benefit analysis and the environment: How to best cover impacts on biodiversity and ecosystem services», documenti di lavoro dell'OCSE sull'ambiente, n. 101, pubblicazioni dell'OCSE, Parigi (https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jm2f6w8b25l-en.pdf?expires=1604056519&id=id&accname=guest&checksum=41F76E5FE73B4454CBB4C8ACED91173A).

Banca nordica per gli investimenti (2012), «Sustainability Policy and Guidelines» (https://www.nib.int/filebank/a/1332328414/506da9436eb1c0d4ec17b8b5a929d820/56-Sustainability_Policy_Guidelines-2012.pdf).

OCSE (2018), «Cost-Benefit Analysis and the Environment: Further Developments and Policy Use», pubblicazioni dell'OCSE, Parigi (https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085169-en.pdf?expires=1604056484&id=id&accname=ocid194786&checksum=3E0F811740359FD0A586F82414D62EBD).

Risorse per lo sviluppo di capacità

DG REGIO – Forum JASPERS CBA sui settori dei trasporti (2015)

DG REGIO – Forum JASPERS CBA sulle infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione (2016)

DG REGIO – Forum JASPERS CBA sui settori ambientali (2017)

DG REGIO – Forum JASPERS CBA sui settori energetici (2018)

DG REGIO – Forum JASPERS CBA sul settore della banda larga (2019)

Risorse supplementari

1.   Orientamenti sull'ambiente, la salute e la sicurezza del Gruppo della Banca mondiale

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines/ehsguidelines

«Environmental, Health, and Safety General Guidelines» (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p).

Gli orientamenti generali sull'ambiente, la salute e la sicurezza contengono le informazioni in materia di:

ambiente,

salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

salute e sicurezza della collettività;

costruzione e smantellamento;

riferimenti e fonti aggiuntive.

Orientamenti per il settore industriale:

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines/ehsguidelines

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_ehshydropwer

2.   Risorse della BEI

https://www.eib.org/en/publications/environmental-and-social-standards

https://www.eib.org/en/publications/guidance-note-on-indegenous-and-local-community

https://www.eib.org/en/publications/environmental-climate-and-social-guidelines-on-hydropower-development

https://www.eib.org/en/publications/the-eib-in-the-circular-economy-guide

https://www.eib.org/attachments/thematic/climate_solutions_en.pdf

https://www.eib.org/en/publications/guidance-note-on-biodiversity-and-ecosystems

https://www.eib.org/en/publications/the-eib-group-climate-bank-roadmap.htm

3.   Risorse della BERS

https://www.ebrd.com/key-sustainability-downloads.html

https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/implementation.html

4.   Finanziamenti intermediati

https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-emanual-information.html

https://firstforsustainability.org/

5.   Altre risorse utili:

Orientamenti della Commissione sull'integrazione degli ecosistemi e dei loro servizi nel processo decisionale;

l'OCSE ha elaborato un documento sulle sovvenzioni dannose per la biodiversità e una recente relazione dell'OCSE al G7 fornisce informazioni più generali sui finanziamenti a favore della biodiversità, pur comprendendo stime delle sovvenzioni dannose per la biodiversità a livello mondiale e raccomandazioni fondamentali;

la relazione dell'OCSE sulle sovvenzioni dannose per l'ambiente (2005);

una relazione francese sulle sovvenzioni pubbliche dannose per la biodiversità;

principi Equator: https://equator-principles.com/best-practice-resources/;

UNEP, «Guide to banking and sustainability» (https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/CONSOLIDATED-BANKING-GUIDE-MAY-17-WEB.pdf);

UNEP FI, «The Principles for Responsible Banking» (https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/);

https://www.unpri.org/pri/about-the-pri


ALLEGATO 5

Glossario

Le definizioni seguenti devono essere utilizzate solo nel contesto di InvestEU e sono fornite a fini di chiarezza e per agevolare la consultazione. Non sostituiscono alcuna definizione ufficiale. Alcune definizioni sono tratte dagli orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027 e sono derivate dal glossario dell'IPCC (1) o da fonti altrimenti indicate.

Adattamento: nei sistemi umani, il processo di adeguamento alla situazione climatica reale o prevista e ai suoi effetti, al fine di moderare i danni o cogliere le opportunità vantaggiose. Nei sistemi naturali, il processo di adeguamento alla situazione climatica reale e ai suoi effetti; l'intervento umano può facilitare l'adeguamento alla situazione climatica prevista e ai suoi effetti.

Opzioni di adattamento: la gamma di strategie e misure disponibili e adeguate per affrontare il problema dell'adattamento. Tra queste figura una vasta gamma di azioni che possono essere classificate come strutturali, istituzionali, ecologiche o comportamentali.

Capacità di adattamento: la capacità di sistemi, istituzioni, esseri umani e altri organismi di adattarsi ai danni potenziali, di cogliere le opportunità o di reagire alle conseguenze.

Cambiamenti climatici: per «cambiamenti climatici» si intende un cambiamento dello stato del clima che può essere individuato (per esempio mediante prove statistiche) mediante alterazioni della media e/o della variabilità delle sue proprietà e che persiste per un lungo periodo, solitamente per decenni o periodi maggiori. I cambiamenti climatici possono essere dovuti a processi interni naturali o agli effetti legati a forze esterne, come le modulazioni dei cicli solari, le eruzioni vulcaniche e le modifiche persistenti di origine antropica nella composizione dell'atmosfera o nell'uso del suolo. Si noti che la convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC), all'articolo 1, definisce i cambiamenti climatici come «qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili». L'UNFCCC opera quindi una distinzione tra i cambiamenti climatici attribuibili ad attività umane che alterano la composizione atmosferica e la variabilità del clima attribuibile a cause naturali.

Estremo climatico (evento meteorologico o climatico estremo): la registrazione di un valore di una variabile meteorologica o climatica superiore (o inferiore) a un valore soglia prossimo alle estremità superiori (o inferiori) dell'intervallo dei valori osservati della variabile. Per semplicità, sia i fenomeni meteorologici estremi che gli eventi climatici estremi sono collettivamente definiti «estremi climatici».

Neutralità climatica: concetto relativo ad uno stato in cui le attività umane non producono effetti netti sul sistema climatico. Per raggiungere tale stato sarebbe necessario bilanciare le emissioni residue tramite l'assorbimento delle emissioni (biossido di carbonio) e tenere conto degli effetti biogeofisici regionali o locali delle attività umane che, ad esempio, incidono sull'albedo della superficie terrestre o sul clima locale.

Proiezione climatica: una proiezione climatica è la risposta simulata del sistema climatico a uno scenario di emissioni o concentrazioni future di gas a effetto serra e aerosol, generalmente ottenuta utilizzando modelli climatici. Le proiezioni climatiche si distinguono dalle previsioni climatiche per la loro dipendenza dallo scenario di forzatura delle emissioni/concentrazioni/radiazioni utilizzato, che a sua volta si basa su ipotesi riguardanti, ad esempio, futuri sviluppi socioeconomici e tecnologici che potrebbero o meno realizzarsi.

Valutazione dell'impatto ambientale (VIA): la procedura di esecuzione di una VIA secondo quanto stabilito dalla direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Le fasi principali della procedura VIA sono le seguenti: preparazione della relazione VIA, svolgimento di consultazioni con le autorità e il pubblico interessato, processo decisionale e informazioni sulla decisione adottata.

Sistema di gestione ambientale e sociale (2) : un insieme di politiche, procedure e pratiche adatte per individuare, valutare, gestire e monitorare i rischi ambientali, climatici e sociali e gli impatti associati alle attività commerciali di un'organizzazione o ai progetti o alle attività sottostanti finanziati nel caso di un intermediario finanziario.

Esposizione (3) : la presenza di persone, mezzi di sussistenza, risorse e servizi ambientali, infrastrutture, o attività economiche, sociali o culturali in luoghi che potrebbero subire ripercussioni negative.

Destinatario finale: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che beneficia in ultima istanza del sostegno finanziario di InvestEU erogato da un partner esecutivo, anche mediante intermediari finanziari, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nel pertinente prodotto finanziario di InvestEU.

Operazioni di finanziamento e di investimento: operazioni intese a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti mediante prodotti finanziari e nella forma di qualsiasi tipo di finanziamento di cui all'articolo 15 del regolamento InvestEU, realizzate dal partner esecutivo in nome proprio, previste dal partner esecutivo conformemente alle proprie regole, politiche e procedure interne e contabilizzate nel bilancio del partner esecutivo o, se del caso, riportate nelle note al bilancio. Corrispondono ai finanziamenti di InvestEU.

Esame InvestEU: si tratta del processo previsto a norma del regolamento InvestEU per individuare gli eventuali impatti che un progetto potrebbe avere su una qualsiasi delle tre dimensioni. L'esame InvestEU prevede una valutazione globale delle informazioni ex ante connesse agli aspetti della sostenibilità. È effettuato dal partner esecutivo o dall'intermediario finanziario (a seconda dei casi) sulla base delle informazioni fornite dal destinatario finale.

L'esame InvestEU non dovrebbe essere confuso con quello svolto dalle pertinenti autorità competenti conformemente a quanto previsto nella direttiva sulla VIA.

Verifica InvestEU: metodo per valutare, comunicare e trattare le prestazioni in termini di sostenibilità del progetto proposto. Si tratta di una valutazione, in termini sia quantitativi che qualitativi, dei probabili impatti dei progetti sull'ambiente circostante (ad esempio impatti positivi e/o negativi sul clima, sull'ambiente e/o sulla società), ma anche degli impatti dei cambiamenti climatici, ambientali e sociali sul progetto (ad esempio gli impatti sul progetto dovuti all'esposizione ai rischi relativi ai cambiamenti climatici o alla disponibilità di risorse).

Progetto: un investimento in attività materiali e/o in attività con una portata e obiettivi chiaramente definiti, quali infrastrutture, acquisto di attrezzature, macchinari o altre spese in conto capitale, sviluppi tecnologici, attività specifiche nel settore della ricerca e/o dell'innovazione, ristrutturazioni ai fini dell'efficienza energetica.

Promotore del progetto: il mutuatario che figura nel contratto di finanziamento, la persona giuridica che ha avviato il progetto.

Impatto residuo: impatto negativo che permane anche dopo l'adozione di misure di mitigazione.

Rischio: il potenziale di conseguenze negative che metterebbero in pericolo qualcosa di valore e che sono connesse ad un evento il cui verificarsi e la cui entità sono incerti. Nel contesto della valutazione degli impatti climatici, il termine «rischio» è spesso utilizzato per indicare le potenziali conseguenze negative di un pericolo connesso al clima, oppure delle risposte di adattamento a tale pericolo o di mitigazione dello stesso, sulla vita, sui mezzi di sussistenza, sulla salute e sul benessere, sugli ecosistemi e sulle specie, sulle attività economiche, sociali e culturali, sui servizi (compresi i servizi ecosistemici) e sulle infrastrutture. Il rischio deriva dall'interazione della vulnerabilità (del sistema interessato), dalla sua esposizione nel tempo (al pericolo), nonché dal pericolo (connesso al clima) e dalla probabilità che si verifichi.

Valutazione del rischio: la stima scientifica del rischio dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo.

Gestione del rischio: piani, azioni, strategie o politiche atti a ridurre la probabilità e/o le conseguenze dei rischi o per reagire alle conseguenze.

Sensibilità (4) : il grado in cui un sistema è interessato, in modo negativo o positivo, dalla variabilità climatica o dai cambiamenti climatici. L'effetto può essere diretto (ad esempio, una variazione della resa delle colture in risposta a un'alterazione della media, dell'intervallo o della variabilità delle temperature) o indiretto (ad esempio, danni causati da un aumento della frequenza delle inondazioni costiere dovute all'aumento del livello del mare).

Valutazione ambientale strategica (VAS): la procedura di esecuzione di una valutazione ambientale secondo quanto stabilito dalla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Le fasi principali della procedura VAS sono la preparazione della relazione VAS, la pubblicità, la consultazione e il processo decisionale.

Resilienza urbana: la capacità misurabile di qualsiasi sistema urbano, con i suoi abitanti, di mantenere la continuità attraverso tutti gli shock e le sollecitazioni, adattandosi positivamente e incanalandosi verso la sostenibilità.

Vulnerabilità [IPCC AR4 (5)]: il grado in cui un sistema è soggetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, tra cui la variabilità climatica e gli estremi climatici, ed è incapace di farvi fronte. La vulnerabilità è una funzione del carattere, della portata e del tasso delle variazioni e dei cambiamenti climatici a cui un sistema è esposto, della sua sensibilità e della sua capacità di adattamento.

Vulnerabilità [IPCC AR5 (6)]: propensione o predisposizione a subire ripercussioni negative. La vulnerabilità comprende una serie di concetti ed elementi, tra cui la sensibilità o la vulnerabilità ai danni e la mancanza di capacità di farvi fronte e di adattarsi.

Gruppi vulnerabili: In alcuni casi taluni individui o gruppi sono vulnerabili, emarginati, sistematicamente discriminati o esclusi sulla base delle loro caratteristiche socioeconomiche. Tali caratteristiche comprendono, tra l'altro, il sesso, l'orientamento sessuale, il genere, l'identità di genere, l'etnia, la casta, l'origine indigena o sociale, l'età, la disabilità, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'attivismo, l'appartenenza a un sindacato o a qualsiasi altra forma di organizzazione dei lavoratori, la nazionalità, la lingua, lo stato civile o familiare, l'istruzione e/o l'alfabetizzazione, le condizioni mediche, la condizione di migrante/rifugiato, l'appartenenza a una minoranza o la condizione economica (in termini di reddito e accesso ai servizi).


(1)  Glossario dell'IPCC che accompagna la relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C: https://www.ipcc.ch/report/sr15/glossary/

(2)  https://firstforsustainability.org/risk-management/managing-environmental-and-social-risk-2_2/managing-environmental-and-social-risk-2_2_2/what-is-an-esms/

(3)  Glossario SREX dell'IPCC: https://archive.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX-Annex_Glossary.pdf

(4)  IPCC, AR4 WG2 (glossario): https://archive.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg2.pdf

(5)  IPCC, «AR4 Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability», appendice I: glossario, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg2-app-1.pdf.

(6)  IPCC AR5 SYR, relazione di sintesi, allegato II: glossario, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/01/SYRAR5-Glossary_en.pdf.


ALLEGATO 6

Orientamenti supplementari sui finanziamenti intermediati (capo 3)

Conformità alle norme ambientali — Lista di controllo 0 semplificata per gli intermediari finanziari

A.1. Applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la «direttiva sulla VIA») come successivamente modificata

Sì/No

A.1.1. L'operazione è elencata negli allegati della direttiva sulla VIA:

 

nell'allegato I della direttiva sulla VIA? (passare alla domanda A.1.2)

 

nell'allegato II della direttiva sulla VIA? (passare alla domanda A.1.3)

 

 

A.1.2. Se si tratta di un'operazione di cui all'allegato I della direttiva sulla VIA, confermare quanto segue:

 

1)

a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'allegato IV della direttiva sulla VIA è stato preparato una relazione VIA;

 

2)

la decisione dell'autorità competente che conclude la procedura di VIA  (1) è stata messa a disposizione del pubblico (se già disponibile).

 

 

A.1.3. Se si tratta di un'operazione di cui all'allegato II della direttiva sulla VIA:

 

1)

se è stata effettuata una VIA, confermare i punti elencati al punto A.1.2;

 

2)

se non è stata effettuata alcuna VIA, confermare che la determinazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) (2), della direttiva sulla VIA (spesso denominata «decisione di esame») è stata messa a disposizione del pubblico (se disponibile).

 

 

 

A.2. Applicazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1) («direttiva Habitat»); valutazione degli effetti sui siti della rete Natura 2000

 

A.2.1. L'operazione è stata oggetto di un'opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat  (3) ?

 

 

A.2.2. Se la risposta alla domanda A.2.1 è «Sì», confermare l'esistenza della documentazione seguente:

 

1)

l'opportuna valutazione effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat;

 

2)

se del caso, il modulo di notifica standard Informazioni alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, come notificato alla Commissione (DG Ambiente) e/o:

 

3)

un parere della Commissione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat per progetti che hanno impatti significativi su habitat e/o specie prioritari e la cui realizzazione è giustificata da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi dalla salute umana e dalla sicurezza pubblica o da conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente.

 

 

A.2.3. Se la risposta alla domanda A.2.1 è «No», confermare l'esistenza della documentazione seguente:

 

1)

il motivo per cui non è stata ritenuta necessaria un'opportuna valutazione (nell'ambito delle decisioni sulla VIA o come documento indipendente).

 

Informazioni sul sistema di gestione ambientale e sociale negli intermediari finanziari

Si raccomanda vivamente agli intermediari finanziari di sviluppare un sistema di gestione ambientale e sociale basato su norme e prassi riconosciute a livello internazionale e proporzionato al livello dei rischi per la sostenibilità cui l'ente è esposto attraverso il suo portafoglio.

Nel valutare la capacità dell'intermediario finanziario di far fronte ai rischi e agli impatti climatici, ambientali e sociali, il partner esecutivo potrebbe verificare (4):

se l'intermediario finanziario dispone di politiche e procedure ambientali e sociali;

se sono state assegnate risorse umane e finanziarie sufficienti per attuare le politiche e procedure di cui sopra, e se il personale dispone di capacità e competenze sufficienti nei settori della sostenibilità;

se i ruoli e le responsabilità sono chiaramente definiti e noti all'interno dell'organizzazione. Se altri uffici, come quello legale e del rischio/credito, sono a conoscenza dei requisiti in materia ambientale e sociale. Nel migliore dei casi la valutazione del rischio ambientale e sociale è integrata nel processo globale di gestione del credito e del rischio (in modo proporzionato al rischio per la sostenibilità cui l'ente è esposto);

se esistono sistemi e tecnologie adeguati per tenere conto degli aspetti ambientali e sociali e della relativa dovuta diligenza;

se la dirigenza è coinvolta e verifica periodicamente i risultati;

se esistono procedure di monitoraggio e sono stati definiti indicatori chiave di prestazione;

i risultati ottenuti dall'intermediario finanziario per quanto riguarda gli aspetti ambientali, sociali e di governance.

I punti di cui sopra possono essere integrati, se del caso, dalle norme interne dei partner esecutivi in materia.

Ulteriori informazioni e orientamenti sono reperibili nelle informazioni disponibili al pubblico indicate di seguito:

https://firstforsustainability.org/risk-management/

https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/14-env-social.pdf

https://www.eib.org/en/publications/environmental-and-social-standards.htm

Altre risorse:

Il manuale di gestione del rischio ambientale e sociale della BERS (E-Manual) fornisce agli intermediari finanziari materiali e orientamenti completi per svolgere attività di gestione del rischio ambientale e sociale per le operazioni di prestito e di investimento in conformità dei pertinenti requisiti di prestazione della BERS (https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-emanual-information.html).

Orientamenti per gli intermediari finanziari su come soddisfare il requisito di prestazione 2 (lavoro e condizioni di lavoro).

Orientamenti per gli intermediari finanziari su come soddisfare il requisito di prestazione 4 (salute, sicurezza e protezione).

Principi dei meccanismi di reclamo per i dipendenti per gli intermediari finanziari.

Orientamenti — Introduzione ai rischi ambientali e sociali.

Sistemi di gestione ambientale e sociale negli intermediari finanziari.

Orientamenti — Visite in loco e lista di controllo per gli intermediari finanziari.

Orientamenti — Verifica del rispetto della normativa.

Orientamenti — Ricorso a esperti in campo ambientale e sociale.


(1)  Tale decisione può assumere la forma di una conclusione motivata (articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva sulla VIA) o di un'autorizzazione (articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sulla VIA).

(2)  Articolo 4, paragrafo 4, per gli esami effettuati nell'ambito della direttiva sulla VIA, prima della sua revisione nel 2014.

(3)  Quando un'operazione è oggetto di un'opportuna valutazione, la relativa relazione costituisce di norma una parte distinta della relazione VIA e la decisione dell'autorità competente fa parte della decisione che conclude la procedura di VIA. Per le operazioni per le quali la direttiva sulla VIA modificata non era applicabile, potrebbero esservi casi in cui la relazione sull'opportuna valutazione e la decisione dell'autorità competente costituiscono documenti separati.

(4)  Alcune informazioni sono presentate anche nel Capo 3.