ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 278

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
12 luglio 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 278/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

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V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 278/02

Causa C-499/18 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 maggio 2021 — Bayer CropScience AG, Bayer AG / Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM) e a. [Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Articoli 4 e 21 – Criteri di approvazione – Riesame dell’approvazione – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 – Sostanze attive clothianidin e imidacloprid – Sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive – Divieto di uso non professionale – Principio di precauzione]

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2021/C 278/03

Causa C-120/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — X / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend [Rinvio pregiudiziale – Trasporto interno di merci pericolose – Direttiva 2008/68/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di prescrizione di costruzione – Divieto di prevedere prescrizioni di costruzione più rigorose – Autorità di uno Stato membro che impone alle stazioni di servizio di rifornirsi in gas di petrolio liquefatto (GPL) solo mediante veicoli cisterna che dispongano di un particolare rivestimento termico non previsto dall’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) – Illiceità – Decisione non impugnabile da una categoria di singoli – Possibilità rigorosamente disciplinata di ottenere l’annullamento di una siffatta decisione in caso di manifesta contrarietà al diritto dell’Unione – Principio della certezza del diritto – Principio di effettività]

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2021/C 278/04

Causa C-128/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Azienda Sanitaria Provinciale di Catania / Assessorato della Salute della Regione Siciliana [Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Settore agricolo – Abbattimento di animali affetti da malattie infettive – Indennizzo degli allevatori – Obblighi di notifica e di standstill – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Nozioni di aiuti esistenti e di nuovi aiuti – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Esenzioni per categorie di aiuti – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Aiuti de minimis – Regolamento (UE) n. 1408/2013]

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2021/C 278/05

Causa C-504/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Banco de Portugal, Fundo de Resolução, Novo Banco SA, Sucursal en España / VR (Rinvio pregiudiziale – Vigilanza bancaria – Risanamento e liquidazione degli enti creditizi – Direttiva 2001/24/CE – Provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato da un’autorità dello Stato membro d’origine – Trasferimento di diritti, di attività o di obbligazioni a un istituto ponte – Ritrasferimento all’ente creditizio sottoposto al provvedimento di risanamento – Articolo 3, paragrafo 2 – Lex concursus – Effetto di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Reciproco riconoscimento – Articolo 32 – Effetti di un provvedimento di risanamento sulle cause pendenti – Deroga all’applicazione della lex concursus – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio della certezza del diritto)

4

2021/C 278/06

Causa C-505/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — WS / Bundesrepublik Deutschland [Rinvio pregiudiziale – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione delle persone – Avviso rosso dell’Interpol – Direttiva (UE) 2016/680 – Liceità del trattamento di dati personali contenuti in un simile avviso]

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2021/C 278/07

Cause riunite C-551/19 P e C-552/19 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 maggio 2021 — ABLV Bank AS (C-551/19 P), Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA, (C-552/19 P) / Banca centrale europea [Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico (MRU) e del Fondo di risoluzione unico – Articolo 18 – Procedura di risoluzione – Presupposti – Dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Dichiarazione della Banca centrale europea (BCE) di una situazione di dissesto o rischio di dissesto – Atto preparatorio – Atto non impugnabile – Irricevibilità]

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2021/C 278/08

Causa C-707/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi — Polonia) — K.S. / A.B. (Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3 – Obbligo di copertura per i danni alle cose – Portata – Normativa di uno Stato membro che limita l’obbligo di copertura delle spese di traino del veicolo sinistrato a quelle sostenute nel territorio di tale Stato membro e le spese di stazionamento a quelle rese necessarie da un’indagine penale o per qualsiasi altro motivo)

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2021/C 278/09

Causa C-709/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Vereniging van Effectenbezitters / BP plc [Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo della concretizzazione del danno – Danno che consiste esclusivamente in una perdita economica]

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2021/C 278/10

Causa C-815/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Natumi GmbH / Land Nordrhein-Westfalen [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura e pesca – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Articolo 19, paragrafo 2 – Articoli 21 e 23 – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Articolo 27, paragrafo 1 – Articolo 28 – Allegato IX, punto 1.3 – Trasformazione degli alimenti biologici – Ingredienti non biologici di origine agricola – Alga lithothamnium calcareum – Polvere ottenuta dai sedimenti di tale alga puliti, macinati e essiccati – Qualificazione – Utilizzo negli alimenti biologici ai fini del loro arricchimento in calcio – Autorizzazione – Presupposti]

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2021/C 278/11

Causa C-844/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, già Finanzamt Graz-Stadt / Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, già Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile – Articolo 183 – Rimborso dell’eccedenza di IVA – Interessi di mora – Assenza di normativa nazionale – Principio della neutralità fiscale – Applicabilità diretta delle disposizioni del diritto dell’Unione – Principio di interpretazione conforme]

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2021/C 278/12

Causa C-847/19 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 aprile 2021 — Achemos Grupė UAB, Achema AB / Commissione europea, Repubblica di Lituania, Klaipėdos Nafta AB (Impugnazione – Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Articolo 108 TFUE – Diritti degli interessati – Principio di buona amministrazione – Esame diligente e imparziale – Portata del sindacato del Tribunale – Obbligo di motivazione)

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2021/C 278/13

Causa C-879/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie [Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Determinazione della normativa applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 14, paragrafo 2 – Persona che esercita di norma un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri – Contratto di lavoro unico – Datore di lavoro stabilito nello Stato membro di residenza del lavoratore – Attività subordinata esercitata esclusivamente in altri Stati membri – Lavoro effettuato in diversi Stati membri durante periodi consecutivi – Presupposti]

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2021/C 278/14

Causa C-890/19 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 aprile 2021 — Fortischem a.s. / Commissione europea, AlzChem AG, (Impugnazione – Aiuti di Stato – Vantaggio – Recupero – Continuità economica)

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2021/C 278/15

Causa C-913/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku — Polonia) — CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Gefion Insurance A/S [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 10 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Possibilità di convenire l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro in un altro Stato membro dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario – Articolo 13, paragrafo 2 – Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore – Ambito di applicazione ratione personae – Nozione di persona lesa – Professionista del settore assicurativo – Competenze speciali – Articolo 7, punti 2 e 5 – Nozioni di succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività]

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2021/C 278/16

Causa C-4/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — ALTI OOD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 205 – Debitore dell’IVA verso l’Erario – Responsabilità in solido del destinatario di una cessione imponibile che ha esercitato il suo diritto alla detrazione dell’IVA consapevole che il debitore di tale imposta non l’avrebbe assolta – Obbligo di tale destinatario di pagare l’IVA non assolta da tale debitore d’imposta nonché gli interessi di mora dovuti in forza del mancato pagamento di tale imposta da parte di quest’ultimo]

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2021/C 278/17

Causa C-6/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Sotsiaalministeerium / Riigi Tugiteenuste Keskus, già Innove SA [Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di forniture – Direttiva 2004/18/CE – Articoli 2 e 46 – Progetto finanziato dal Fondo di aiuti europei agli indigenti – Criteri di selezione degli offerenti – Regolamento (CE) n. 852/2004 – Articolo 6 – Requisito della registrazione o del riconoscimento presso l’autorità nazionale per la sicurezza alimentare del paese di esecuzione dell’appalto]

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2021/C 278/18

Causa C-8/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Germania) — L.R. / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi d’inammissibilità – Articolo 2, lettera q) – Nozione di domanda reiterata – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a motivo del rigetto di una domanda precedente presentata dall’interessato in uno Stato terzo che ha concluso con l’Unione europea un accordo relativo ai criteri e ai meccanismi che consentono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati parti di tale accordo – Decisione definitiva adottata dal Regno di Norvegia)

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2021/C 278/19

CausaC-11/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2021 — Commissione europea / Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE – Condizioni climatiche avverse – Perdite subite dagli agricoltori – Pagamenti compensativi – Obbligo di recupero – Obbligo di informazione – Mancata esecuzione)

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2021/C 278/20

Causa C-19/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku — Polonia) — I.W., R.W. / Bank BPH S.A. (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario denominato in una valuta estera – Determinazione del tasso di cambio tra le valute – Contratto di novazione – Effetto dissuasivo – Obblighi del giudice nazionale – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1)

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2021/C 278/21

Causa C-27/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Rennes — Francia) — PF, QG / Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF) (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Tetti massimi collegati alle risorse – Presa in considerazione delle risorse percepite il penultimo anno precedente il periodo di pagamento di assegni – Lavoratore che ritorna nel suo Stato membro di origine – Riduzione dei diritti agli assegni familiari)

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2021/C 278/22

Causa C-47/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — F. / Stadt Karlsruhe (Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Patente di guida – Ritiro della patente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio – Rinnovo della patente da parte dello Stato membro di rilascio successivamente alla decisione di ritiro – Assenza di automaticità del riconoscimento reciproco)

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2021/C 278/23

Causa C-56/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — AR / Stadt Pforzheim (Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Patente di guida – Mutuo riconoscimento – Ritiro della patente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio – Apposizione di una menzione sulla patente di guida indicante la sua assenza di validità nel territorio di tale Stato membro)

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2021/C 278/24

Causa C-63/20 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 maggio 2021 — Sigrid Dickmanns / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato contenente una clausola risolutiva – Non iscrizione nell’elenco di riserva di un concorso – Atto meramente confermativo – Termine per la presentazione del reclamo)

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2021/C 278/25

Causa C-70/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — YL / Altenrhein Luftfahrt GmbH (Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 1 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente – Nozione di incidente [evento] – Atterraggio duro rientrante nell’ambito del normale funzionamento dell’aeromobile – Pretese lesioni personali subite da un passeggero durante tale atterraggio – Assenza di incidente)

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2021/C 278/26

Causa C-87/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt B / XY [Rinvio pregiudiziale – Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Regolamenti (CE) nn. 338/97 e 865/2006 – Caviale delle specie di storione – Introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea a titolo di oggetti personali o domestici – Licenza di importazione – Deroga – Quantitativo massimo di 125 grammi per persona – Superamento – Intenzione di donare a terzi]

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2021/C 278/27

Causa C-122/20 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 maggio 2021 — Bruno Gollnisch / Parlamento europeo (Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Nozione di decisione individuale adottata nei confronti di un deputato al Parlamento – Articolo 72 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo – Articolo 263, sesto comma, TFUE – Termine di ricorso)

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2021/C 278/28

Causa C-130/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Spagna) — YJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sul sesso – Normativa nazionale che prevede il riconoscimento di un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto un certo numero di figli – Esclusione dal beneficio di tale integrazione della pensione per le donne che abbiano chiesto il pensionamento anticipato – Ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE)

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2021/C 278/29

Causa C-142/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Analisi G. Caracciolo srl / Regione Siciliana — Assessorato regionale della salute — Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia — Assessorato della salute — Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia — Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 765/2008 – Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti – Unico organismo nazionale di accreditamento – Rilascio del certificato di accreditamento agli organismi di valutazione della conformità – Organismo di accreditamento avente sede in uno Stato terzo – Articolo 56 TFUE – Articolo 102 TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità]

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2021/C 278/30

Causa C-202/20 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 maggio 2021 — Claudio Necci / Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea [Impugnazione – Funzione pubblica – Ex agente contrattuale – Previdenza sociale – Regime comune d’assicurazione malattia (RCAM) – Articolo 95 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA) – Mantenimento dell’affiliazione dopo il pensionamento – Condizione di aver lavorato per oltre tre anni – Domanda di affiliazione al RCAM in seguito al trasferimento dei diritti pensionistici – Assimilazione delle annualità di pensione abbuonate ad anni di servizio – Rigetto della domanda – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Ordinanza del Tribunale che dichiara irricevibile il ricorso – Annullamento]

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2021/C 278/31

Causa C-209/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — Renesola UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Sindacato di validità – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 – Determinazione del paese di origine dei moduli solari assemblati in un paese terzo a partire da celle solari fabbricate in un altro paese terzo – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 24 – Origine delle merci alla cui produzione hanno contribuito più paesi terzi – Nozione di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale]

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2021/C 278/32

Causa C-230/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 maggio 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia] — BTA Baltic Insurance Company AAS / Valsts ieņēmumu dienests [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 195 – Articolo 232, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 221, paragrafo 3 – Tariffa doganale comune – Recupero dell’importo dell’obbligazione doganale – Comunicazione dell’importo dei dazi al debitore – Termine di prescrizione – Chiamata in garanzia del fideiussore – Esecuzione forzata ai fini del pagamento – Termine ragionevole]

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2021/C 278/33

Causa C-665/20 PPU: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso contro X (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4, punto 5 – Persona ricercata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti in un paese terzo – Condanna che sia stata eseguita o che non possa più essere eseguita secondo le leggi del paese della condanna – Attuazione – Margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Nozione di stessi fatti – Sconto di pena concesso da un’autorità non giurisdizionale in virtù di una misura di clemenza di carattere generale)

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2021/C 278/34

Causa C-428/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) l’11 settembre 2020 — A.K. / Skarb Państwa

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2021/C 278/35

Causa C-580/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Neamţ (Romania) il 3 novembre 2020 — Ministerul Public –D.N.A. — Serviciul Teritorial Bacău / XXX, YYY

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2021/C 278/36

Causa C-190/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania) il 26 marzo 2021 — Paypal (Europe) Sàrl e Cie, SCA / PQ

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2021/C 278/37

Causa C-206/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Dijon (Francia) il 31 marzo 2021 — M. X / Préfet de Saône-et-Loire

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2021/C 278/38

Causa C-245/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 aprile 2021 — Repubblica federale di Germania rappresentata dal Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / MA, PB

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2021/C 278/39

Causa C-248/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 21 aprile 2021 — Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / LE

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2021/C 278/40

Causa C-254/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma (Italia) il 22 aprile 2021 — DG / Ministero dell'Interno — Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione — Direzione Centrale dei Servizi Civili per L’Immigrazione e l’Asilo — Unità Dublino

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2021/C 278/41

Causa C-256/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania) il 22 aprile 2021— KP / TV e Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

29

2021/C 278/42

Causa C-264/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 22 aprile 2021 — Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia / Koninklijke Philips N.V.

30

2021/C 278/43

Causa C-277/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) il 29 aprile 2021 — Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL / Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

30

2021/C 278/44

Causa C-278/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 28 aprile 2021 — Dansk Akvakultur per conto dell’AquaPri A/S / Miljø- og Fødevareklagenævnet

31

2021/C 278/45

Causa C-279/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 28 aprile 2021 — X / Udlændingenævnet

32

2021/C 278/46

Causa C-280/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 30 aprile 2021 — P. I. / Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

33

2021/C 278/47

Causa C-287/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 5 maggio 2021 — FC/ FTI Touristik GmbH

33

2021/C 278/48

Causa C-288/21 P: Impugnazione proposta il 5 maggio 2021 dall’Universität Koblenz-Landau avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 24 febbraio 2021, nella causa T-108/18, Universität Koblenz-Landau / Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura

34

2021/C 278/49

Causa C-291/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 7 maggio 2021 — Starkinvest SRL

35

2021/C 278/50

Causa C-297/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) il 10 maggio 2021 — XXX.XX / Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità Dublino

36

2021/C 278/51

Causa C-303/21: Ricorso presentato l’11 maggio 2021 — Commissione europea / Repubblica italiana

37

2021/C 278/52

Causa C-342/21: Ricorso presentato il 3 giugno 2021 — Commissione europea — Repubblica slovacca

37

 

Tribunale

2021/C 278/53

Causa T-769/16: Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2021 — Picard/Commissione (Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Riforma dello Statuto del 2014 – Misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione – Cambiamento di regime a seguito della firma di un nuovo contratto di agente contrattuale – Nozione di impiegati)

39

2021/C 278/54

Causa T-223/18: Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo / Commissione [Aiuti di Stato – Servizi sanitari – Sovvenzioni dirette concesse agli ospedali pubblici nella Regione Lazio (Italia) – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Incidenza diretta – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Nozione di attività economica]

39

2021/C 278/55

Causa T-854/19: Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Franz Schröder/EUIPO — RDS Design (MONTANA) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo MONTANA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto al contraddittorio – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 — Esame d’ufficio dei fatti – Ammissione delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001]

40

2021/C 278/56

Causa T-855/19: Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Franz Schröder/EUIPO — RDS Design (MONTANA) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo MONTANA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto al contraddittorio – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Esame d’ufficio dei fatti – Ammissione delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001]

41

2021/C 278/57

Causa T-856/19: Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Franz Schröder/EUIPO — RDS Design (MONTANA) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo MONTANA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto al contraddittorio – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Esame d’ufficio dei fatti – Ammissione delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001]

41

2021/C 278/58

Causa T-17/20): Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — adp Gauselmann / EUIPO — Gameloft (GAMELAND) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GAMELAND – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Gameloft – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Limitazione dei servizi designati nella domanda di marchio]

42

2021/C 278/59

Causa T-177/20: Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Himmel/EUIPO — Ramirez Monfort (Hispano Suiza) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Hispano Suiza – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore HISPANO SUIZA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

43

2021/C 278/60

Causa T-183/20: Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Schneider/EUIPO — Raths (Teslaplatte) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo Teslaplatte – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

43

2021/C 278/61

Causa T-233/20: Ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2021 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

44

2021/C 278/62

Causa T-261/20: Ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2021 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

44

2021/C 278/63

Causa T-262/20: Ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2021 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

45

2021/C 278/64

Causa T-263/20: Ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2021 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

46

2021/C 278/65

Causa T-328/20: Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2021 — Electrodomesticos Taurus/EUIPO — Shenzhen Aukey E-Business (AICOOK) (Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di natura dichiarativa – Domanda di ingiunzione – Irricevibilità)

46

2021/C 278/66

Causa T-482/20: Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2021 — LG e a. / Commissione (Ricorso di annullamento – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Indagine dell'OLAF – Segreto della corrispondenza tra avvocato e cliente – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità)

47

2021/C 278/67

Causa T-54/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 maggio 2021 — OHB System / Commissione (Procedimento sommario – Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Fornitura di satelliti di transizione Galileo – Rigetto dell’offerta di un candidato – Domanda di provvedimenti provvisori – Fumus boni juris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi)

47

2021/C 278/68

Causa T-92/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 maggio 2021 — Darment / Commissione [Procedimento sommario – Ambiente – Gas fluorurati a effetto serra – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Immissione in commercio di idrofluorocarburi – Decisione che infligge una sanzione ad un'impresa che ha superato la quota assegnatale – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza]

48

2021/C 278/69

Causa T-223/21: Ricorso proposto il 27 aprile 2021 — SE/Commissione

48

2021/C 278/70

Causa T-231/21: Ricorso proposto il 30 aprile 2021 — Praesidiad/EUIPO Zaun (Post)

50

2021/C 278/71

Causa T-249/21: Ricorso proposto il 7 maggio 2021 — SN / Parlamento

51

2021/C 278/72

Causa T-250/21: Ricorso proposto il 10 maggio 2021 — Zdút/EUIPO — Nehera e altri (nehera)

52

2021/C 278/73

Causa T-256/21: Ricorso proposto il 15 maggio 2021 — Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO (Siwek i Didyk (Poltrone)

53

2021/C 278/74

Causa T-262/21: Ricorso proposto il 13 maggio 2021 — Yanukovych / Consiglio

54

2021/C 278/75

Causa T-263/21: Ricorso proposto il 13 maggio 2021 — Yanukovych / Consiglio

55

2021/C 278/76

Causa T-270/21: Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Estetica Group Iwona Michalak/EUIPO (PURE BEAUTY)

56

2021/C 278/77

Causa T-272/21: Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Puigdemont i Casamajó e a. / Parlamento

56

2021/C 278/78

Causa T-273/21: Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — The Topps Company/EUIPO — Trebor Robert Bilkiewicz (Forma di un biberon)

57

2021/C 278/79

Causa T-276/21: Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — Moio/EUIPO — Paul Hartmann (moio.care)

58

2021/C 278/80

Causa T-277/21: Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — Daimler/EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero I)

59

2021/C 278/81

Causa T-278/21: Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — Daimler/EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero II)

60

2021/C 278/82

Causa T-279/21: Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — Daimler/EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero IV)

60

2021/C 278/83

Causa T-280/21: Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — Daimler/EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero III)

61

2021/C 278/84

Causa T-283/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Pejovič/EUIPO — ETA živilska industrija (TALIS)

61

2021/C 278/85

Causa T-284/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Pejovič /EUIPO — ETA živilska industrija (RENČKI HRAM)

62

2021/C 278/86

Causa T-285/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Alliance française de Bruxelles — Europe e a./Commissione

63

2021/C 278/87

Causa T-286/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Pejovič /EUIPO — ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM)

64

2021/C 278/88

Causa T-287/11: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Pejovič /EUIPO — ETA živilska industrija (SALATINA)

65

2021/C 278/89

Causa T-288/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — ALO jewelry CZ /EUIPO — Cartier International (ALOve)

66

2021/C 278/90

Causa T-289/21: Ricorso proposto il 25 maggio 2021 — Bastion Holding e a. / Commissione

66

2021/C 278/91

Causa T-293/21: Ricorso proposto il 25 maggio 2021 — Muschaweck/EUIPO — Conze (UM)

67

2021/C 278/92

Causa T-294/21: Ricorso proposto il 24 maggio 2021 — Joules / EUIPO — Star Gold (Jules Gents)

68

2021/C 278/93

Causa T-298/21: Ricorso proposto il 27 maggio 2021 — Bodegas Beronia/EUIPO — Bodegas Carlos Serres (ALEGRA DE BERONIA)

69

2021/C 278/94

Causa T-306/21: Ricorso proposto il 31 maggio 2021 — Falke / Commissione

70

2021/C 278/95

Causa T-376/20: Ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2021 — Poupart / Commissione

71

2021/C 278/96

Causa T-25/21: Ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2021 — Corman / Commissione

71

2021/C 278/97

Causa T-121/21: Ordinanza del Tribunale del 27 maggio 2021 — Suez / Commissione

71


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 278/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 263 del 5.7.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 252 del 28.6.2021

GU C 242 del 21.6.2021

GU C 228 del 14.6.2021

GU C 217 del 7.6.2021

GU C 206 del 31.5.2021

GU C 189 del 17.5.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 maggio 2021 — Bayer CropScience AG, Bayer AG / Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM) e a.

(Causa C-499/18 P) (1)

(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Articoli 4 e 21 - Criteri di approvazione - Riesame dell’approvazione - Prodotti fitosanitari - Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 - Sostanze attive clothianidin e imidacloprid - Sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive - Divieto di uso non professionale - Principio di precauzione)

(2021/C 278/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Bayer CropScience AG, Bayer AG (rappresentanti: M. Zdzieborska, Solicitor, A. Robert, avocate, K. Nordlander, advokat, C. Zimmermann, avocat, e P. Harrison, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), The National Farmers’ Union (NFU) (rappresentanti: inizialmente H. Mercer, QC, e J. Robb, barrister, su incarico di N. Winter, solicitor, successivamente H. Mercer, QC, J. Robb e K. Tandy, advocate), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (rappresentanti: inizialmente D. Abrahams, E. Mullier e I. de Seze, avocats, successivamente D. Abrahams e E. Mullier, avocats), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, European Seed Association (ESA) (rappresentanti: inizialmente P. de Jong, avocat, K. Claeyé, advocaat e E. Bertolotto, avocate, successivamente P. de Jong, avocat e K. Claeyé, advocaat), Agricultural Industries Confederation Ltd (rappresentanti: inizialmente P. de Jong, avocat, K. Claeyé, advocaat, e E. Bertolotto, avocate, successivamente J. Gaul e P. de Jong, avocats e K. Claeyé, advocaat), Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers, P. Ondrůšek, X. Lewis e I. Naglis, agenti), Union nationale de l’apiculture française (UNAF) (rappresentanti: B. Fau e J.-F. Funke, avocats), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, Österreichischer Erwerbsimkerbund (rappresentanti: B. Tschida e A. Willand, Rechtsanwälte), Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), Buglife — The Invertebrate Conservation Trust, Stichting Greenpeace Council (Greenpeace) (rappresentanti: B. Kloostra, advocaat), Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente C. Meyer-Seitz, A. Falk, H. Shev, J. Lundberg e E. Karlsson, successivamente C. Meyer-Seitz, H. Shev e E. Karlsson, agenti)

Interveniente a sostegno della Commissione europea: Stichting De Bijenstichting (rappresentante: L. Smale, advocate)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è irricevibile nella parte in cui è stata proposta dalla Bayer AG.

2)

L’impugnazione è respinta nella parte in cui è stata proposta dalla Bayer CropScience AG.

3)

La Bayer CropScience AG e la Bayer AG sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), dal Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, dall’Österreichischer Erwerbsimkerbund, dal Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), dalla Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), dal Buglife — The Invertebrate Conservation Trust e dalla Stichting Greenpeace Council (Greenpeace).

4)

La The National Farmers’ Union (NFU), l’Agricultural Industries Confederation Ltd e la Stichting De Bijenstichting sopportano le proprie spese.

5)

Il Regno di Svezia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — X / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend

(Causa C-120/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto interno di merci pericolose - Direttiva 2008/68/CE - Articolo 5, paragrafo 1 - Nozione di «prescrizione di costruzione» - Divieto di prevedere prescrizioni di costruzione più rigorose - Autorità di uno Stato membro che impone alle stazioni di servizio di rifornirsi in gas di petrolio liquefatto (GPL) solo mediante veicoli cisterna che dispongano di un particolare rivestimento termico non previsto dall’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) - Illiceità - Decisione non impugnabile da una categoria di singoli - Possibilità rigorosamente disciplinata di ottenere l’annullamento di una siffatta decisione in caso di manifesta contrarietà al diritto dell’Unione - Principio della certezza del diritto - Principio di effettività)

(2021/C 278/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Convenuto: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend

Con l’intervento di: Tamoil Nederland BV

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, come modificata dalla direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’emanazione di prescrizioni di costruzione più rigorose di quelle contenute negli allegati A e B dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, nella sua versione in vigore il 1o gennaio 2015, come un requisito, imposto dalle autorità di uno Stato membro a una stazione di servizio in forza di una decisione amministrativa sotto forma di autorizzazione ambientale, in base al quale la medesima deve essere rifornita di gas di petrolio liquefatto soltanto da veicoli cisterna dotati di un particolare rivestimento termico come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

2)

Il diritto dell’Unione, segnatamente il principio di effettività, non osta a una norma procedurale del diritto amministrativo nazionale ai sensi della quale, affinché una prescrizione contraria al diritto dell’Unione imposta da una decisione amministrativa in linea di principio non impugnabile da una categoria di singoli possa essere annullata per il motivo che essa non sarebbe eseguibile se fosse attuata da una decisione successiva, il singolo deve dimostrare che la prescrizione di cui trattasi non poteva, con tutta evidenza, sulla base di un esame sommario che non dia adito a dubbi, essere adottata alla luce del diritto dell’Unione, a condizione tuttavia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che tale norma non sia applicata tanto restrittivamente da vanificare, di fatto, la possibilità per un singolo di ottenere l’annullamento effettivo della prescrizione di cui trattasi.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Azienda Sanitaria Provinciale di Catania / Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(Causa C-128/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Settore agricolo - Abbattimento di animali affetti da malattie infettive - Indennizzo degli allevatori - Obblighi di notifica e di standstill - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Nozioni di «aiuti esistenti» e di «nuovi aiuti» - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Esenzioni per categorie di aiuti - Regolamento (UE) n. 702/2014 - Aiuti de minimis - Regolamento (UE) n. 1408/2013)

(2021/C 278/04)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Convenuto: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Intimato: AU

Dispositivo

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev’essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di EUR 20 milioni, da un lato, un’indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall’altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev’essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.


(1)  GU C 182 del 27.5.2019.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Banco de Portugal, Fundo de Resolução, Novo Banco SA, Sucursal en España / VR

(Causa C-504/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Vigilanza bancaria - Risanamento e liquidazione degli enti creditizi - Direttiva 2001/24/CE - Provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato da un’autorità dello Stato membro d’origine - Trasferimento di diritti, di attività o di obbligazioni a un «istituto ponte» - Ritrasferimento all’ente creditizio sottoposto al provvedimento di risanamento - Articolo 3, paragrafo 2 - Lex concursus - Effetto di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri - Reciproco riconoscimento - Articolo 32 - Effetti di un provvedimento di risanamento sulle cause pendenti - Deroga all’applicazione della lex concursus - Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Tutela giurisdizionale effettiva - Principio della certezza del diritto)

(2021/C 278/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Banco de Portugal, Fundo de Resolução, Novo Banco SA, Sucursal en España

Convenuto: VR

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 32 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, letti alla luce del principio della certezza del diritto e dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al riconoscimento, senza ulteriori condizioni — nell’ambito di un procedimento giudiziario di merito pendente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, vertente su un elemento delle passività di cui un ente creditizio era stato spossessato con un primo provvedimento di risanamento adottato in quest’ultimo Stato — degli effetti di un secondo provvedimento di risanamento volto a ritrasferire, con effetto retroattivo, a una data anteriore all’avvio di un simile procedimento, detto elemento delle passività al suddetto ente creditizio, qualora un simile riconoscimento comporti la perdita, con effetto retroattivo, della legittimazione passiva, ai fini di tale procedimento pendente, dell’ente creditizio al quale le passività erano state trasferite dal primo provvedimento, rimettendo così in discussione decisioni giudiziarie già emesse a favore del ricorrente oggetto di questo stesso procedimento.


(1)  GU C 363 del 28.10.2019.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — WS / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-505/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen - Articolo 54 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Articolo 21 TFUE - Libera circolazione delle persone - Avviso rosso dell’Interpol - Direttiva (UE) 2016/680 - Liceità del trattamento di dati personali contenuti in un simile avviso)

(2021/C 278/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: WS

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

1)

L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, nonché l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’arresto provvisorio, da parte delle autorità di uno Stato parte dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, o da parte di quelle di uno Stato membro, di una persona interessata da un avviso rosso pubblicato dall’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) su richiesta di uno Stato terzo, a meno che non sia accertato, in una decisione giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte di detto accordo o in uno Stato membro, che tale persona è già stata giudicata in via definitiva rispettivamente da uno Stato parte del suddetto accordo o da uno Stato membro per gli stessi fatti su cui si basa detto avviso rosso.

2)

Le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, lette alla luce dell’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, firmata il 19 giugno 1990, e dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano al trattamento dei dati personali contenuti in un avviso rosso emesso dall’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol), fintanto che non sia stato accertato, con decisione giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, o in uno Stato membro, che con riferimento ai fatti su cui detto avviso si basa si applica il principio del ne bis in idem, purché un simile trattamento soddisfi le condizioni previste da tale direttiva, in particolare in quanto esso è necessario per l’esecuzione di un compito di un’autorità competente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

3)

La quinta questione pregiudiziale è irricevibile.


(1)  GU C 357 del 21.10.2019.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 maggio 2021 — ABLV Bank AS (C-551/19 P), Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA, (C-552/19 P) / Banca centrale europea

(Cause riunite C-551/19 P e C-552/19 P) (1)

(Impugnazione - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico (MRU) e del Fondo di risoluzione unico - Articolo 18 - Procedura di risoluzione - Presupposti - Dissesto o rischio di dissesto di un’entità - Dichiarazione della Banca centrale europea (BCE) di una situazione di dissesto o rischio di dissesto - Atto preparatorio - Atto non impugnabile - Irricevibilità)

(2021/C 278/07)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ABLV Bank AS (C-551/19 P), Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA, (C-552/19 P) (rappresentanti: inizialmente O. Behrends e M. Kirchner, Rechtsanwälte, successivamente O. Behrends)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (rappresentanti: inizialmente E. Koupepidou e G. Marafioti, agenti, assistite da J. Rodríguez Cárcamo, abogado, successivamente E. Koupepidou, G. Marafioti e R. Ugena, agenti)

Interveniente a sostegno della Banca centrale europea: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, K.-P. Wojcik e A. Steiblytė, successivamente D. Triantafyllou, A. Nijenhuis e A. Steiblytė, agenti)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

Le conclusioni della Commissione europea volte a ottenere che la Corte sostituisca il ragionamento di cui al punto 34 delle ordinanze del Tribunale dell’Unione europea del 6 maggio 2019, ABLV Bank/BCE (T-281/18, EU:T:2019:296), e del 6 maggio 2019, Bernis e a./BCE (T-283/18, non pubblicata, EU:T:2019:295), oggetto delle impugnazioni, sono respinte in quanto irricevibili.

3)

L’ABLV Bank AS è condannata alle spese nella causa C-551/19 P.

4)

Il sig. Ernest Bernis, il sig. Oļegs Fiļs, la OF Holding SIA e la Cassandra Holding Company SIA sono condannati alle spese nella causa C-552/19 P.

5)

La Commissione europea si fa carico delle proprie spese.


(1)  GU C 305 del 9.9.2019.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi — Polonia) — K.S. / A.B.

(Causa C-707/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 2009/103/CE - Articolo 3 - Obbligo di copertura per i danni alle cose - Portata - Normativa di uno Stato membro che limita l’obbligo di copertura delle spese di traino del veicolo sinistrato a quelle sostenute nel territorio di tale Stato membro e le spese di stazionamento a quelle rese necessarie da un’indagine penale o per qualsiasi altro motivo)

(2021/C 278/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Łodzi

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: K.S.

Convenuta: A.B.

Dispositivo

L’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che:

osta a una disposizione di uno Stato membro ai sensi della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre obbligatoriamente i danni costituiti dalle spese di traino del veicolo danneggiato solo qualora il traino abbia luogo nel territorio di tale Stato membro. Tale constatazione non pregiudica il diritto di detto Stato membro di limitare, senza ricorrere a criteri relativi al suo territorio, il rimborso delle spese di traino e

non osta a una disposizione di uno Stato membro ai sensi della quale tale assicurazione copre obbligatoriamente i danni costituiti dalle spese di stazionamento del veicolo danneggiato solo qualora lo stazionamento fosse necessario nell’ambito di un’indagine in un procedimento penale o per qualsiasi altro motivo, a condizione che tale limitazione di copertura si applichi senza differenza di trattamento a seconda dello Stato membro di residenza del proprietario o del detentore del veicolo danneggiato.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


12.7.2021   

IT

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C 278/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Vereniging van Effectenbezitters / BP plc

(Causa C-709/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 2 - Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Luogo della concretizzazione del danno - Danno che consiste esclusivamente in una perdita economica)

(2021/C 278/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vereniging van Effectenbezitters

Convenuta: BP plc

Dispositivo

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che l’insorgenza diretta, su un conto d’investimento, di un danno puramente economico risultante da decisioni d’investimento adottate a seguito di informazioni facilmente accessibili a livello mondiale, ma inesatte, incomplete o fuorvianti provenienti da una società internazionale quotata in borsa non consente di presupporre, sulla base della concretizzazione del danno, la competenza internazionale di un giudice dello Stato membro ove è stabilita la banca o la società d’investimento sul cui registro è iscritto il conto, laddove detta società non era sottoposta a obblighi legali di pubblicità in tale Stato membro.


(1)  GU C 19 del 20.1.2020.


12.7.2021   

IT

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C 278/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Natumi GmbH / Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-815/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura e pesca - Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici - Regolamento (CE) n. 834/2007 - Articolo 19, paragrafo 2 - Articoli 21 e 23 - Regolamento (CE) n. 889/2008 - Articolo 27, paragrafo 1 - Articolo 28 - Allegato IX, punto 1.3 - Trasformazione degli alimenti biologici - Ingredienti non biologici di origine agricola - Alga lithothamnium calcareum - Polvere ottenuta dai sedimenti di tale alga puliti, macinati e essiccati - Qualificazione - Utilizzo negli alimenti biologici ai fini del loro arricchimento in calcio - Autorizzazione - Presupposti)

(2021/C 278/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Natumi GmbH

Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen

con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, deve essere interpretato nel senso che osta all’utilizzo di una polvere ottenuta a partire da sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum puliti, essiccati e macinati, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1584, nella trasformazione di alimenti biologici quali bevande biologiche a base di soia e di riso, ai fini del loro arricchimento in calcio.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


12.7.2021   

IT

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C 278/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, già Finanzamt Graz-Stadt / Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, già Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

(Causa C-844/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Riduzione della base imponibile - Articolo 183 - Rimborso dell’eccedenza di IVA - Interessi di mora - Assenza di normativa nazionale - Principio della neutralità fiscale - Applicabilità diretta delle disposizioni del diritto dell’Unione - Principio di interpretazione conforme)

(2021/C 278/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, già Finanzamt Graz-Stadt

Convenuti: Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, già Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Dispositivo

L’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che un rimborso risultante da una rettifica della base imponibile ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva medesima deve dar luogo, al pari di un rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 183 di detta direttiva, alla corresponsione di interessi qualora non venga effettuato entro un termine ragionevole. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di tali disposizioni provvedendo ad un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


12.7.2021   

IT

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C 278/10


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 aprile 2021 — Achemos Grupė UAB, Achema AB / Commissione europea, Repubblica di Lituania, Klaipėdos Nafta AB

(Causa C-847/19 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Decisione di non sollevare obiezioni - Articolo 108 TFUE - Diritti degli interessati - Principio di buona amministrazione - Esame diligente e imparziale - Portata del sindacato del Tribunale - Obbligo di motivazione)

(2021/C 278/12)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Achemos Grupė UAB, Achema AB (rappresentanti: R. Martens e V. Ostrovskis, advokatas)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente É. Gippini Fournier, N. Kuplewatzky e L. Armati, agenti, successivamente É. Gippini Fournier, A. Bouchagiar e L. Armati, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: R. Dzikovič e K. Dieninis, agenti), Klaipėdos Nafta AB (rappresentanti: K. Kačerauskas e V. Vaitkutė Pavan, advokatai)

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale è respinta.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’impugnazione incidentale.

3)

L’Achemos Grupė UAB e l’Achema AB sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea relative all’impugnazione principale.

4)

L’Achemos Grupė UAB e l’Achema AB nonché la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’impugnazione incidentale.

5)

La Repubblica di Lituania nonché la Klaipėdos Nafta AB sopporteranno ciascuna le proprie spese relative sia all’impugnazione principale sia all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 19 del 20.01.2020


12.7.2021   

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C 278/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(Causa C-879/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Determinazione della normativa applicabile - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) - Articolo 14, paragrafo 2 - Persona che esercita di norma un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri - Contratto di lavoro unico - Datore di lavoro stabilito nello Stato membro di residenza del lavoratore - Attività subordinata esercitata esclusivamente in altri Stati membri - Lavoro effettuato in diversi Stati membri durante periodi consecutivi - Presupposti)

(2021/C 278/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Con l’intervento di: UA

Dispositivo

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una persona che, nell’ambito di un solo contratto di lavoro concluso con un solo datore di lavoro che preveda l’esercizio di un’attività professionale in più Stati membri, lavora, per diversi mesi consecutivi, unicamente nel territorio di ciascuno di tali Stati membri, quando la durata dei periodi ininterrotti di lavoro effettuati da tale persona in ciascuno di tali Stati membri è superiore a dodici mesi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.


12.7.2021   

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C 278/11


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 aprile 2021 — Fortischem a.s. / Commissione europea, AlzChem AG,

(Causa C-890/19 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Vantaggio - Recupero - Continuità economica)

(2021/C 278/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fortischem a.s. (rappresentanti: C. Arhold, Rechtsanwalt, P. Hodál e M. Staroň, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, P. Arenas e G. Conte, agenti), AlzChem AG (rappresentanti: A. Borsos, avocat, e V. Dolka, dikigoros)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Fortischem a.s. sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nonché dall’AlzChem AG.


(1)  GU C 54 del 17.02.2020


12.7.2021   

IT

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C 278/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku — Polonia) — CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Gefion Insurance A/S

(Causa C-913/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza in materia di assicurazioni - Articolo 10 - Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) - Possibilità di convenire l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro in un altro Stato membro dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario - Articolo 13, paragrafo 2 - Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore - Ambito di applicazione ratione personae - Nozione di «persona lesa» - Professionista del settore assicurativo - Competenze speciali - Articolo 7, punti 2 e 5 - Nozioni di «succursale», «agenzia» o «qualsiasi altra sede d’attività»)

(2021/C 278/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Convenuta: Gefion Insurance A/S

Dispositivo

1)

L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 10 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica in caso di controversia tra, da un lato, un professionista che ha acquisito un credito originariamente detenuto da una persona lesa nei confronti di un’impresa di assicurazione per la responsabilità civile e, dall’altro, quella stessa impresa di assicurazione della responsabilità civile, cosicché esso non osta a che la competenza giurisdizionale a conoscere della suddetta controversia sia fondata, eventualmente, sull’articolo 7, punto 2, o sull’articolo 7, punto 5, del regolamento.

2)

L’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una società che esercita, in uno Stato membro, in forza di un contratto concluso con un’impresa di assicurazione stabilita in un altro Stato membro, in nome e per conto di quest’ultima, un’attività di liquidazione di danni nell’ambito dell’assicurazione per la responsabilità civile auto deve essere considerata una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra filiale ai sensi di tale disposizione, allorché tale società

si manifesta in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione dell’impresa di assicurazioni e

dispone di una direzione ed è materialmente attrezzata in modo da poter trattare con terzi, cosicché questi ultimi sono dispensati dal rivolgersi direttamente all’impresa di assicurazione.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.


12.7.2021   

IT

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C 278/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «ALTI» OOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-4/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 205 - Debitore dell’IVA verso l’Erario - Responsabilità in solido del destinatario di una cessione imponibile che ha esercitato il suo diritto alla detrazione dell’IVA consapevole che il debitore di tale imposta non l’avrebbe assolta - Obbligo di tale destinatario di pagare l’IVA non assolta da tale debitore d’imposta nonché gli interessi di mora dovuti in forza del mancato pagamento di tale imposta da parte di quest’ultimo)

(2021/C 278/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«ALTI» OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositivo

L’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale la persona ritenuta responsabile in solido ai sensi di tale articolo deve pagare, oltre all’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non pagato dal debitore di tale imposta, gli interessi di mora dovuti da quest’ultimo su tale importo, qualora sia accertato che, nell’esercitare essa stessa il suo diritto a detrazione, tale persona sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe assolto tale imposta.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


12.7.2021   

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C 278/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Sotsiaalministeerium / Riigi Tugiteenuste Keskus, già Innove SA

(Causa C-6/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di forniture - Direttiva 2004/18/CE - Articoli 2 e 46 - Progetto finanziato dal Fondo di aiuti europei agli indigenti - Criteri di selezione degli offerenti - Regolamento (CE) n. 852/2004 - Articolo 6 - Requisito della registrazione o del riconoscimento presso l’autorità nazionale per la sicurezza alimentare del paese di esecuzione dell’appalto)

(2021/C 278/17)

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tallinna Ringkonnakohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Sotsiaalministeerium

Convenuta: Riigi Tugiteenuste Keskus, già Innove SA

Con l’intervento di: Rahandusministeerium

Dispositivo

1)

Gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve esigere, in un bando di gara e quale criterio di selezione qualitativa, che gli offerenti forniscano la prova, sin dal deposito della loro offerta, di disporre di una registrazione o di un riconoscimento richiesti dalla normativa applicabile all’attività oggetto dell’appalto pubblico di cui trattasi e rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione dell’appalto, ove siano già in possesso di una registrazione o un riconoscimento analoghi nello Stato membro nel quale sono stabiliti.

2)

Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che non può essere invocato da un’amministrazione aggiudicatrice che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, per conformarsi alla normativa nazionale relativa ai prodotti alimentari, abbia imposto agli offerenti di disporre, sin dalla presentazione della loro offerta, di una registrazione o di un riconoscimento rilasciati dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione dell’appalto.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


12.7.2021   

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C 278/14


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Germania) — L.R. / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-8/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione - Politica d’asilo - Direttiva 2013/32/UE - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Domanda di protezione internazionale - Motivi d’inammissibilità - Articolo 2, lettera q) - Nozione di «domanda reiterata» - Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) - Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a motivo del rigetto di una domanda precedente presentata dall’interessato in uno Stato terzo che ha concluso con l’Unione europea un accordo relativo ai criteri e ai meccanismi che consentono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati parti di tale accordo - Decisione definitiva adottata dal Regno di Norvegia)

(2021/C 278/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: L.R.

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, rivolta a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui precedente domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, rivolta a uno Stato terzo che attua il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia — Dichiarazioni, sia stata respinta da tale Stato terzo.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


12.7.2021   

IT

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C 278/14


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2021 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(CausaC-11/20) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno - Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE - Condizioni climatiche avverse - Perdite subite dagli agricoltori - Pagamenti compensativi - Obbligo di recupero - Obbligo di informazione - Mancata esecuzione)

(2021/C 278/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e T. Ramopoulos, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Tsaousi, E. Leftheriotou, e A. Vasilopoulou, agenti)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per l’esecuzione della decisione 2012/157/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009, e non avendo informato a sufficienza la Commissione europea delle misure adottate in applicazione di detta decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli da 2 a 4 a di detta decisione nonché del Trattato de FUE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


12.7.2021   

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C 278/15


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku — Polonia) — I.W., R.W. / Bank BPH S.A.

(Causa C-19/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola - Contratto di mutuo ipotecario denominato in una valuta estera - Determinazione del tasso di cambio tra le valute - Contratto di novazione - Effetto dissuasivo - Obblighi del giudice nazionale - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1)

(2021/C 278/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: I.W., R.W.

Convenuta: Bank BPH S.A.

Con l’intervento di: Rzecznik Praw Obywatelskich

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che al giudice nazionale spetta dichiarare l’abusività di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, anche se la stessa è stata modificata contrattualmente da tali parti. Una siffatta dichiarazione comporta il ripristino della situazione che sarebbe stata quella del consumatore in assenza della clausola di cui è stata dichiarata l’abusività, fatta eccezione per il caso in cui quest’ultimo abbia rinunciato mediante la modifica della clausola abusiva a tale ripristino con un consenso libero e informato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Tuttavia, da tale disposizione non risulta che la dichiarazione di abusività della clausola iniziale avrebbe, in linea di principio, come effetto l’annullamento del contratto, qualora la modifica di tale clausola abbia consentito di ristabilire l’equilibrio tra gli obblighi e i diritti di tali parti derivanti dal contratto e di escludere il vizio che lo inficiava.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi non ostano a che il giudice nazionale sopprima unicamente l’elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore qualora l’obiettivo dissuasivo perseguito da tale direttiva sia garantito da disposizioni legislative nazionali che ne disciplinano l’utilizzo, purché tale elemento consista in un obbligo contrattuale distinto, idoneo ad essere oggetto di un esame individualizzato del suo carattere abusivo. Dall’altro lato, tali disposizioni ostano a che il giudice del rinvio sopprima unicamente l’elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, qualora una siffatta soppressione equivalga a rivedere il contenuto di detta clausola incidendo sulla sua sostanza, circostanza che spetterà a tale giudice verificare.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le conseguenze della dichiarazione in giudizio della presenza di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto nazionale, mentre la questione della sopravvivenza di un siffatto contratto deve essere valutata d’ufficio dal giudice nazionale secondo un approccio oggettivo sulla base di tali disposizioni.

4)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale, che dichiari abusiva una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, informare quest’ultimo, nell’ambito delle norme processuali nazionali e a seguito di un dibattimento in contraddittorio, delle conseguenze giuridiche che può comportare l’annullamento di tale contratto, indipendentemente dal fatto che il consumatore sia assistito da un rappresentante professionale.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


12.7.2021   

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C 278/16


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Rennes — Francia) — PF, QG / Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(Causa C-27/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Tetti massimi collegati alle risorse - Presa in considerazione delle risorse percepite il penultimo anno precedente il periodo di pagamento di assegni - Lavoratore che ritorna nel suo Stato membro di origine - Riduzione dei diritti agli assegni familiari)

(2021/C 278/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Rennes

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: PF, QG

Convenuta: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro che considera come anno di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari da attribuire il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, di modo che, in caso di aumento sostanziale dei redditi percepiti da un funzionario nazionale in occasione di un distacco presso un’istituzione dell’Unione europea situata in un altro Stato membro, l’importo degli assegni familiari si trova, al ritorno di tale funzionario nello Stato membro di origine, notevolmente ridotto per due anni.


(1)  GU C 95 del 23.3.2020.


12.7.2021   

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C 278/17


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — F. / Stadt Karlsruhe

(Causa C-47/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Patente di guida - Ritiro della patente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio - Rinnovo della patente da parte dello Stato membro di rilascio successivamente alla decisione di ritiro - Assenza di automaticità del riconoscimento reciproco)

(2021/C 278/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: F.

Convenuta: Stadt Karlsruhe

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato membro sia stato privato del diritto di guidare per aver commesso un’infrazione, durante un soggiorno temporaneo in tale territorio avvenuto in un momento successivo al rilascio di tale patente, si rifiuti in seguito di riconoscere la validità di tale patente di guida dopo che essa è stata rinnovata, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, dallo Stato membro in cui il titolare di detta patente ha la sua residenza normale ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della stessa direttiva. Spetta, nondimeno, al giudice del rinvio esaminare se, conformemente al principio di proporzionalità, le norme previste dalla legislazione del primo Stato membro, che stabiliscono le condizioni alle quali il titolare della patente di guida deve assoggettarsi per riacquistare il diritto di guidare sul proprio territorio, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.


(1)  GU C 161 dell’11.5.2020.


12.7.2021   

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C 278/17


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — AR / Stadt Pforzheim

(Causa C-56/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Patente di guida - Mutuo riconoscimento - Ritiro della patente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio - Apposizione di una menzione sulla patente di guida indicante la sua assenza di validità nel territorio di tale Stato membro)

(2021/C 278/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: AR

Convenuto: Stadt Pforzheim

Dispositivo

La direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro che abbia adottato, in forza dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2011/94, una decisione che rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro a causa di un’infrazione, commessa dal suo titolare in occasione di un soggiorno temporaneo nel territorio del primo Stato membro in un momento successivo al rilascio di tale patente, apponga altresì su detta patente una menzione recante il divieto, per tale titolare, di guidare nel suddetto territorio, allorché il medesimo titolare non abbia stabilito la sua residenza normale, ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della stessa direttiva, nel territorio di quest’ultimo.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


12.7.2021   

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C 278/18


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 maggio 2021 — Sigrid Dickmanns / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-63/20 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato contenente una clausola risolutiva - Non iscrizione nell’elenco di riserva di un concorso - Atto meramente confermativo - Termine per la presentazione del reclamo)

(2021/C 278/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sigrid Dickmanns (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: A. Lukošiūtė, agente, assistita da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Sigrid Dickmanns è condannata alle spese del presente procedimento.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


12.7.2021   

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C 278/18


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — YL / Altenrhein Luftfahrt GmbH

(Causa C-70/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Convenzione di Montreal - Articolo 17, paragrafo 1 - Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente - Nozione di «incidente» [evento] - Atterraggio duro rientrante nell’ambito del normale funzionamento dell’aeromobile - Pretese lesioni personali subite da un passeggero durante tale atterraggio - Assenza di incidente)

(2021/C 278/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: YL

Resistente: Altenrhein Luftfahrt GmbH

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «incidente» prevista da tale disposizione non comprende un atterraggio che sia avvenuto conformemente alle procedure e alle limitazioni operative applicabili all’aeromobile in questione, comprese le tolleranze e i margini previsti riguardanti i fattori incidenti in modo significativo sull’atterraggio, nonché tenendo conto delle regole professionali e delle migliori pratiche nel settore dell’esercizio degli aeromobili, quand’anche tale atterraggio sia stato percepito dal passeggero interessato come un evento imprevisto.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


12.7.2021   

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C 278/19


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt B / XY

(Causa C-87/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio - Regolamenti (CE) nn. 338/97 e 865/2006 - Caviale delle specie di storione - Introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea a titolo di oggetti personali o domestici - Licenza di importazione - Deroga - Quantitativo massimo di 125 grammi per persona - Superamento - Intenzione di donare a terzi)

(2021/C 278/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hauptzollamt B

Convenuto: XY

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, come modificato dal regolamento (UE) n. 1320/2014 della Commissione, del 1o dicembre 2014, deve essere interpretato nel senso che il caviale delle specie di storione, al momento della sua introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea, può essere considerato un «oggetto personale o domestico» ai sensi di tale disposizione, qualora sia destinato a essere regalato a terzi, purché da nessun elemento emerga una finalità commerciale, e può pertanto beneficiare della deroga, prevista da detta disposizione, all’obbligo per il suo importatore di presentare una licenza di importazione.

2)

L’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 338/97, come modificato dal regolamento (UE) 2015/870 della Commissione, del 5 giugno 2015, deve essere interpretato nel senso che, ove il quantitativo di caviale delle specie di storione introdotto nel territorio doganale dell’Unione europea superi il quantitativo massimo di 125 grammi per persona e l’importatore non sia in possesso di una licenza rilasciata ai fini dell’importazione effettuata, l’intero quantitativo di caviale delle specie di storione in tal modo importato dovrà essere confiscato dall’autorità doganale competente.


(1)  GU C 175 del 25.5.2020.


12.7.2021   

IT

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C 278/20


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 maggio 2021 — Bruno Gollnisch / Parlamento europeo

(Causa C-122/20 P) (1)

(Impugnazione - Diritto delle istituzioni - Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo - Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario - Nozione di «decisione individuale adottata nei confronti di un deputato al Parlamento» - Articolo 72 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo - Articolo 263, sesto comma, TFUE - Termine di ricorso)

(2021/C 278/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e Z. Nagy, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Bruno Gollnisch è condannato alle spese.


(1)  GU C 175 del 25.05.2020.


12.7.2021   

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C 278/20


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Spagna) — YJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-130/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Discriminazione fondata sul sesso - Normativa nazionale che prevede il riconoscimento di un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto un certo numero di figli - Esclusione dal beneficio di tale integrazione della pensione per le donne che abbiano chiesto il pensionamento anticipato - Ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE)

(2021/C 278/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: YJ

Convenuto: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Dispositivo

La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non trova applicazione nel caso di una normativa nazionale che prevede, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati, un’integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all’età prevista dalla legge oppure di pensionamento anticipato per taluni motivi previsti dalla legge, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario dell’interessata.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


12.7.2021   

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C 278/21


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Analisi G. Caracciolo srl / Regione Siciliana — Assessorato regionale della salute — Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia — Assessorato della salute — Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia — Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

(Causa C-142/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 765/2008 - Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti - Unico organismo nazionale di accreditamento - Rilascio del certificato di accreditamento agli organismi di valutazione della conformità - Organismo di accreditamento avente sede in uno Stato terzo - Articolo 56 TFUE - Articolo 102 TFUE - Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Validità)

(2021/C 278/29)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Parti nel procedimento principale

Appellante: Analisi G. Caracciolo srl

Appellati: Regione Siciliana — Assessorato regionale della salute — Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia — Assessorato della salute — Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia — Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Con l’intervento di: Perry Johnson Laboratory Accreditation Inc.

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’interpretazione di una legislazione nazionale secondo la quale l’attività di accreditamento può essere svolta da organismi diversi dall’unico organismo nazionale di accreditamento, ai sensi dello stesso regolamento, aventi sede in uno Stato terzo, quand’anche tali organismi garantiscano il rispetto delle norme internazionali e dimostrino, in particolare mediante accordi di mutuo riconoscimento, di essere in possesso di una qualifica equivalente a quella di detto unico organismo nazionale di accreditamento.

2)

L’esame della seconda questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità delle disposizioni del capo II del regolamento n. 765/2008 alla luce degli articoli 56 e 102 TFUE nonché degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


12.7.2021   

IT

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C 278/22


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 maggio 2021 — Claudio Necci / Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-202/20 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Ex agente contrattuale - Previdenza sociale - Regime comune d’assicurazione malattia (RCAM) - Articolo 95 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA) - Mantenimento dell’affiliazione dopo il pensionamento - Condizione di aver lavorato per oltre tre anni - Domanda di affiliazione al RCAM in seguito al trasferimento dei diritti pensionistici - Assimilazione delle annualità di pensione abbuonate ad anni di servizio - Rigetto della domanda - Ricorso di annullamento - Atto lesivo - Ordinanza del Tribunale che dichiara irricevibile il ricorso - Annullamento)

(2021/C 278/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claudio Necci (rappresentanti: inizialmente S. Orlandi e T. Martin, avocats, successivamente S. Orlandi, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e T.S. Bohr, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e I. Terwinghe, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Alver, agenti)

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 25 marzo 2020, Necci/Commissione (T-129/19, non pubblicata, EU:T:2020:131), è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 304 del 14.9.2020.


12.7.2021   

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C 278/22


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — Renesola UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-209/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Sindacato di validità - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 - Determinazione del paese di origine dei moduli solari assemblati in un paese terzo a partire da celle solari fabbricate in un altro paese terzo - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Articolo 24 - Origine delle merci alla cui produzione hanno contribuito più paesi terzi - Nozione di «ultima trasformazione o lavorazione sostanziale»)

(2021/C 278/31)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in appello: Renesola UK Ltd

Resistenti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

Dall’esame della prima questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.


(1)  GU C 262 del 10.8.2020.


12.7.2021   

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C 278/23


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 maggio 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia] — «BTA Baltic Insurance Company» AAS / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-230/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Articolo 195 - Articolo 232, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 221, paragrafo 3 - Tariffa doganale comune - Recupero dell’importo dell’obbligazione doganale - Comunicazione dell’importo dei dazi al debitore - Termine di prescrizione - Chiamata in garanzia del fideiussore - Esecuzione forzata ai fini del pagamento - Termine ragionevole)

(2021/C 278/32)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«BTA Baltic Insurance Company» AAS

Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositivo

1)

L’articolo 195 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, deve essere interpretato nel senso che il fideiussore di un’obbligazione doganale di cui a tale articolo non può essere qualificato come «debitore», ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1186/2009, e, pertanto, non può essergli applicato il termine di prescrizione di tre anni da che è sorta l’obbligazione doganale previsto in tale disposizione.

2)

L’articolo 232, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1186/2009, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo per gli Stati membri, previsto in tale disposizione, di avvalersi di tutte le possibilità offerte loro dalle disposizioni in vigore per ottenere il pagamento dei dazi si applica non soltanto al debitore, ma anche al fideiussore, e quest’ultimo può quindi essere considerato, in forza di detto articolo 232, paragrafo 1, lettera a), come la persona contro cui è diretta l’esecuzione forzata e che è sottoposta alle norme dello Stato membro, comprese quelle relative ai termini, in materia di esecuzione.

3)

La norma derivante dal principio della certezza del diritto secondo la quale occorre rispettare un termine di prescrizione ragionevole deve essere interpretata nel senso che essa si applica all’azione intentata contro il fideiussore per garantire il recupero di un’obbligazione doganale.


(1)  GU C 255 del 3.8.2020


12.7.2021   

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C 278/24


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso contro X

(Causa C-665/20 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Motivi di non esecuzione facoltativa - Articolo 4, punto 5 - Persona ricercata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti in un paese terzo - Condanna che sia stata eseguita o che non possa più essere eseguita secondo le leggi del paese della condanna - Attuazione - Margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione - Nozione di «stessi fatti» - Sconto di pena concesso da un’autorità non giurisdizionale in virtù di una misura di clemenza di carattere generale)

(2021/C 278/33)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parte nel procedimento principale

X

Dispositivo

1)

L’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando uno Stato membro sceglie di recepire tale disposizione nel suo diritto interno, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve disporre di un margine di discrezionalità al fine di determinare se occorra o meno rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo per il motivo previsto da detta disposizione.

2)

L’articolo 3, punto 2, e l’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che la nozione di «stessi fatti», contenuta in queste due disposizioni, deve essere oggetto di un’interpretazione uniforme.

3)

L’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, che subordina l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale disposizione alla condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna, deve essere interpretato nel senso che tale condizione è soddisfatta qualora la persona ricercata sia stata condannata per gli stessi fatti con sentenza definitiva a una pena detentiva che ha parzialmente scontato nel paese terzo della condanna e che per il resto le è stata condonata da un’autorità non giudiziaria di quel paese, in virtù di una misura di clemenza di carattere generale che vale anche per persone condannate per fatti gravi e che non è fondata su considerazioni oggettive di politica penale. Spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone, operare un bilanciamento tra, da un lato, la prevenzione dell’impunità e la lotta contro la criminalità e, dall’altro, la garanzia della certezza del diritto per la persona interessata.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


12.7.2021   

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C 278/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) l’11 settembre 2020 — A.K. / Skarb Państwa

(Causa C-428/20)

(2021/C 278/34)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti

Attrice: A.K.

Convenuto: Skarb Państwa

Questione pregiudiziale

Se, conformemente all'articolo 2 della direttiva 2005/14/CE, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (1), lo Stato membro che avesse stabilito un periodo transitorio per l'adeguamento degli importi minimi di copertura, fosse obbligato ad aumentare, entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva, gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 84/5/CEE, come modificato:

in relazione a tutti i contratti di assicurazione autoveicoli che erano in vigore dopo la scadenza dei suddetti 30 mesi, compresi i contratti conclusi prima dell'11 dicembre 2009 ma ancora vigenti dopo tale data — relativamente ai sinistri verificatisi dopo l'11 dicembre 2009,

relativamente ai sinistri verificatisi dopo l’11 dicembre 2009 o soltanto in relazione ai nuovi contratti di assicurazione autoveicoli conclusi dopo l'11 dicembre 2009.


(1)  GU 2005, L 149, pag. 14.


12.7.2021   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Neamţ (Romania) il 3 novembre 2020 — Ministerul Public –D.N.A. — Serviciul Teritorial Bacău / XXX, YYY

(Causa C-580/20)

(2021/C 278/35)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Neamţ

Parti

Imputati: XXX, YYY

Altra parte nel procedimento: Ministerul Public — D.N.A. — Serviciul Teritorial Bacău

Con ordinanza dell’11 maggio 2021, la Corte (Sesta Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunalul Neamț (Tribunale superiore di Neamț, Romania), con decisione del 14 ottobre 2020, manifestamente irricevibile.


12.7.2021   

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C 278/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania) il 26 marzo 2021 — Paypal (Europe) Sàrl e Cie, SCA / PQ

(Causa C-190/21)

(2021/C 278/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Paypal(Europe) Sàrl e Cie, SCA

Resistente: PQ

Questioni pregiudiziali

1.

Se un’azione per responsabilità extracontrattuale, considerata isolatamente e interpretata autonomamente, possa essere già qualificata quale azione ex contractu ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis (1), qualora l’azione stessa si collochi, sotto un qualche profilo, in concorso con un’azione ex contractu, senza che ai fini dell’esistenza dell’azione per responsabilità extracontrattuale rilevi l’interpretazione del contratto.

2.

In caso di risposta negativa alla prima questione: quale dei seguenti possa essere individuato come luogo in cui l’evento è avvenuto ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, qualora un prestatore di servizi di pagamento trasferisca moneta elettronica dal conto di un cliente al conto beneficiario di una società di gioco d’azzardo aperto presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento e la cooperazione di quest’ultimo nei pagamenti effettuati a favore di detta società possa essere considerato un illecito civile:

2.1

la sede del prestatore di servizi di pagamento quale luogo dell’operazione con moneta elettronica.

2.2

Il luogo in cui l’operazione (quantomeno nel caso di sua legittimità) faccia sorgere una richiesta di rimborso delle relative somme da parte del prestatore di servizi di pagamento nei confronti del cliente che abbia ordinato il pagamento.

2.3

Il domicilio del cliente che ha ordinato il pagamento.

2.4

Il luogo in cui si trovi il conto bancario del cliente al quale il prestatore di servizi di pagamento possa accedere per effetto dell’autorizzazione di addebito finalizzata alla ricarica del conto di moneta elettronica.

2.5

Il luogo in cui, nel gioco, si realizzi la perdita del denaro trasferito dal prestatore di servizi di pagamento sul conto scommesse del giocatore aperto presso le società di gioco d’azzardo, segnatamente la sede legale della società di gioco d’azzardo.

2.6

Il luogo in cui il cliente partecipi a giochi d’azzardo vietati (purché il luogo del gioco coincida con il domicilio del cliente).

2.7

Nessuno dei luoghi summenzionati.

2.8

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2.2 e di rilevanza del luogo in cui l’operazione faccia sorgere una richiesta di rimborso delle relative somme da parte del prestatore di servizi di pagamento nei confronti del cliente: in quale luogo sorga la pretesa nei confronti del cliente che ordini il pagamento. Se possa rilevare, ai fini della localizzazione di tale obbligazione, il luogo di esecuzione del contratto inerente ai servizi di pagamento oppure il domicilio del debitore.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


12.7.2021   

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C 278/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Dijon (Francia) il 31 marzo 2021 — M. X / Préfet de Saône-et-Loire

(Causa C-206/21)

(2021/C 278/37)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Dijon

Parti

Ricorrente: M. X

Resistente: Préfet de Saône-et-Loire

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), nonché l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004 (1), richiedendo un’assicurazione malattia e risorse sufficienti per non diventare un onere per il sistema di assistenza sociale, istituiscano una discriminazione indiretta, contraria alle disposizioni citate supra al punto 7 della presente sentenza, a detrimento delle persone che, a causa della loro disabilità, non sono in grado di esercitare un’attività lavorativa o possono esercitare solo un’attività limitata e possono quindi trovarsi nell’impossibilità di disporre di risorse sufficienti per provvedere alle loro esigenze senza ricorrere in misura significativa o perfino incongrua al sistema di assistenza sociale dello Stato membro nel quale risiedono.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).


12.7.2021   

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C 278/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 aprile 2021 — Repubblica federale di Germania rappresentata dal Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / MA, PB

(Causa C-245/21)

(2021/C 278/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Repubblica federale di Germania

Resistenti in cassazione: MA, PB

Questioni pregiudiziali

1)

Se una sospensione amministrativa dell’attuazione della decisione di trasferimento, adottata con possibilità di revoca solo in considerazione dell’effettiva impossibilità (temporanea) dei trasferimenti dovuta alla pandemia di COVID-19, in pendenza di un procedimento di ricorso giurisdizionale, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III (1).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se una siffatta decisione di sospensione determini un’interruzione del termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se ciò valga anche nel caso in cui un organo giurisdizionale abbia rigettato, anteriormente all’inizio della pandemia da COVID 19, la domanda del richiedente protezione, presentata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III, volta ad ottenere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del procedimento di ricorso.


(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).


12.7.2021   

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C 278/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 21 aprile 2021 — Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / LE

(Causa C-248/21)

(2021/C 278/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania

Resistente: LE

Questioni pregiudiziali

1)

Se una sospensione amministrativa dell’attuazione della decisione di trasferimento, adottata con possibilità di revoca solo in considerazione dell’effettiva impossibilità (temporanea) dei trasferimenti dovuta alla pandemia di COVID-19, in pendenza di un procedimento di ricorso giurisdizionale, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III (1).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se una siffatta decisione di sospensione determini un’interruzione del termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se ciò valga anche nel caso in cui un organo giurisdizionale abbia rigettato, anteriormente all’inizio della pandemia da COVID-19, la domanda del richiedente protezione, presentata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III, volta ad ottenere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del procedimento di ricorso.


(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).


12.7.2021   

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C 278/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma (Italia) il 22 aprile 2021 — DG / Ministero dell'Interno — Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione — Direzione Centrale dei Servizi Civili per L’Immigrazione e l’Asilo — Unità Dublino

(Causa C-254/21)

(2021/C 278/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: DG

Convenuto: Ministero dell'Interno — Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione — Direzione Centrale dei Servizi Civili per L’Immigrazione e l’Asilo — Unità Dublino

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea impone di ritenere che gli articoli 4 e 19 della stessa Carta, nelle circostanze di cui alla causa principale, offrano protezione anche contro il rischio di refoulement indiretto a seguito di un trasferimento verso uno Stato membro dell’Unione che non ha carenze sistemiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento Dublino (1) (in assenza di altri Stati membri competenti sulla base dei criteri di cui al Capo III e IV) che ha già esaminato e respinto la prima domanda di protezione internazionale.

2)

Se il giudice del Paese membro dove è stata presentata la seconda domanda di protezione internazionale, investito di un ricorso ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento Dublino — e quindi competente a valutare il trasferimento all’interno dell’Unione ma non a decidere la domanda di protezione — debba valutare come esistente il rischio di refoulement indiretto verso un paese terzo, allorquando il Paese membro dove è stata presentata la prima domanda di protezione internazionale abbia diversamente valutato la nozione di «Protezione all’interno del Paese d’origine» ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 2011/95/UE (2).

3)

Se la valutazione del [rischio di] refoulement indiretto, a seguito della diversa interpretazione del bisogno di «Protezione all’interno del paese di origine» tra due Stati membri, sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 1 (seconda parte) del Regolamento e con il generale divieto per i cittadini di un paese terzo di decidere il Paese dell’Unione dove presentare la domanda di protezione internazionale.

4)

In caso di risposta affermativa ai precedenti quesiti:

a)

Se la valutazione dell’esistenza del [rischio di] refoulement indiretto, operata dall’autorità giurisdizionale dello Stato dove il richiedente ha presentato la seconda domanda di protezione internazionale a seguito del rigetto della prima domanda, obblighi all’applicazione della clausola di cui all’articolo 17, paragrafo 1, definita dal Regolamento «clausola discrezionale».

b)

Quali siano i criteri che il giudice adito [ai sensi dell’] articolo 27 del Regolamento debba utilizzare, per poter valutare il rischio di refoulement indiretto, oltre quelli individuati al Capo III e IV, tenuto conto che tale rischio è stato già escluso dal Paese che ha esaminato la prima domanda di protezione internazionale.


(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31.).

(2)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9.).


12.7.2021   

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C 278/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania) il 22 aprile 2021— KP / TV e Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

(Causa C-256/21)

(2021/C 278/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: KP

Resistenti: TV e Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 124, lettera d), e l’articolo 128 del regolamento 2017/1001 (1) debbano essere interpretati nel senso che il tribunale dei marchi dell’Unione conservi la propria competenza a pronunciarsi sulla nullità di un marchio dell’Unione invocata mediante una domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 128 del suddetto regolamento ancorché l’azione per contraffazione fondata su detto marchio sia stata validamente ritirata ai sensi dell’articolo 124, lettera a).


(1)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).


12.7.2021   

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C 278/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 22 aprile 2021 — Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia / Koninklijke Philips N.V.

(Causa C-264/21)

(2021/C 278/42)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Resistente: Koninklijke Philips N.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di produttore di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (1) presupponga che una persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o ne ha autorizzato l’apposizione si presenti anche in altro modo come fabbricante del prodotto.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: in base a quali criteri si debba valutare se il titolare del marchio si presenti come fabbricante del prodotto. Se sia rilevante ai fini di tale valutazione il fatto che il prodotto è stato fabbricato da una società controllata del titolare del marchio e commercializzato da un’altra controllata.


(1)  Direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1999, L 141, S. 20).


12.7.2021   

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C 278/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) il 29 aprile 2021 — Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL / Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(Causa C-277/21)

(2021/C 278/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio)

Parti

Ricorrenti: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Convenuti: Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (1), debba essere interpretato nel senso che una regolamentazione con cui un’amministrazione pubblica competente in materia di istruzione:

approva i programmi di studio,

disciplina sia la struttura degli studi sia i compiti prioritari e specifici, organizza il controllo delle condizioni di iscrizione e di espulsione degli studenti, delle decisioni dei consigli di classe e della partecipazione finanziaria, organizza il raggruppamento degli istituti scolastici all’interno di reti strutturate e richiede l’elaborazione di programmi educativi, pedagogici e scolastici nonché la consegna di relazioni sulle attività svolte,

organizza controlli e ispezioni in particolare sulle materie oggetto d’insegnamento, sul livello degli studi e sull’applicazione delle leggi linguistiche, esclusi i metodi pedagogici, e

impone per classe, sezione, grado o altre suddivisioni un numero minimo di alunni, salvo deroga ministeriale;

debba essere considerata «eccessiva» ai sensi di tale disposizione, al punto da dettare o vincolare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità operanti nel settore di attività interessato.

2.

Se l’allegato A, punto 20.15, al medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che esso include nella nozione di regolamentazione generale norme specifiche costitutive di uno «status», applicabili ai membri del personale di istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’istruzione finanziate da una pubblica amministrazione.


(1)  GU 2013, L 174, pag. 1.


12.7.2021   

IT

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C 278/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 28 aprile 2021 — Dansk Akvakultur per conto dell’AquaPri A/S / Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Causa C-278/21)

(2021/C 278/44)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Dansk Akvakultur per conto dell’AquaPri A/S

Resistente: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Interveniente: Landbrug & Fødevarer (a sostegno dell’AquaPri A/S)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 3, [prima frase], della direttiva 92/43 del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva «habitat») (1), debba essere interpretato nel senso che esso si applica in una situazione come quella del caso di specie in cui è richiesta un’autorizzazione a continuare l’operatività di un allevamento ittico esistente, laddove l’attività e le emissioni di azoto e di altri nutrienti di tale allevamento ittico sono rimaste invariate rispetto all’attività e alle emissioni autorizzate nel 2006, ma in cui, in relazione all’autorizzazione precedente dell’allevamento ittico, non è stata effettuata una valutazione dell’attività complessiva e degli effetti cumulativi di tutti gli allevamenti ittici nella zona, dal momento che le autorità competenti hanno valutato unicamente le emissioni aggiuntive totali di azoto e di altre sostanze provenienti dall’allevamento ittico interessato.

2)

Se, ai fini della risposta alla prima questione, sia rilevante il fatto che il piano nazionale di gestione del bacino idrografico per gli anni dal 2015 al 2021 tenga conto della presenza degli allevamenti ittici nella zona, nella misura in cui tale piano prevede un quantitativo determinato di azoto al fine di garantire che gli allevamenti ittici esistenti nella zona possano sfruttare le loro attuali autorizzazioni di emissione e le emissioni effettive degli allevamenti ittici si mantengono nei limiti stabiliti.

3)

Qualora in una situazione come quella del caso di specie debba essere effettuata una valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, [prima frase], della direttiva «habitat», se l’autorità competente sia tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito di tale valutazione, i limiti delle emissioni di azoto previsti nel piano di gestione del bacino idrografico per gli anni dal 2015 al 2021 e ogni altra informazione e valutazione pertinente che possa risultare dal piano di gestione del bacino idrografico e dal piano Natura 2000 per la zona.


(1)  GU 1992, L 206, pag. 7.


12.7.2021   

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C 278/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 28 aprile 2021 — X / Udlændingenævnet

(Causa C-279/21)

(2021/C 278/45)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Udlændingenævnet

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola di «standstill» di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80 (1) osti all'introduzione e all’applicazione di una normativa nazionale che, come condizione per il ricongiungimento dei coniugi, impone — salvo ricorrano in un caso concreto ragioni molto specifiche — il requisito del superamento di un test di lingua nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante da parte del coniuge/convivente che, in qualità di lavoratore turco nello Stato membro dell’Unione interessato, sia soggetto all’Accordo di associazione e alla decisione n. 1/80, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il lavoratore turco ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro dell’Unione interessato ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, che non prevedevano il requisito del superamento di un test nella lingua dello Stato membro interessato per l’acquisizione di tale diritto.

2)

Se lo specifico divieto di discriminazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 si estenda a una normativa nazionale che, come condizione per il ricongiungimento dei coniugi, impone — salvo ricorrano in un caso concreto ragioni molto specifiche — il requisito del superamento di un test di lingua nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante da parte del coniuge/convivente che, in qualità di lavoratore turco nello Stato membro dell’Unione interessato, sia soggetto all’Accordo di associazione e alla decisione n. 1/80, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il lavoratore turco ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro dell’Unione interessato ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, che non prevedevano il requisito del superamento di un test nella lingua dello Stato membro interessato per l’acquisizione di tale diritto.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se il divieto di discriminazione generale di cui all’articolo 9 dell'Accordo di associazione osti quindi a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il lavoratore turco ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro dell'Unione interessato ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, che non prevedevano il requisito del superamento di un test di lingua nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante per l'acquisizione di tale diritto, quando tale requisito non è imposto ai cittadini degli Stati membri nordici interessati (in questo caso, la Danimarca) e degli altri paesi nordici, né a coloro che sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione (e non è quindi imposto ai cittadini UE/SEE).

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se il divieto di discriminazione generale di cui all'articolo 9 dell’Accordo di associazione possa essere invocato direttamente dinanzi ai giudici nazionali.


(1)  Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione CEE-Turchia (non pubblicata).


12.7.2021   

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C 278/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 30 aprile 2021 — P. I. / Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Causa C-280/21)

(2021/C 278/46)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Appellante: P. I.

Appellato: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Questione pregiudiziale

Se opporsi a un gruppo che agisce con mezzi illeciti ed esercita influenza mediante la corruzione, il quale opprime un richiedente asilo avvalendosi dell’apparato dello Stato e contro il quale non è possibile difendersi per vie legali a causa dell’ampia estensione della corruzione nello Stato, debba considerarsi equivalente a un’opinione politica attribuita, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2011/95/UE (1).


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).


12.7.2021   

IT

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C 278/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 5 maggio 2021 — FC/ FTI Touristik GmbH

(Causa C-287/21)

(2021/C 278/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salisburgo)

Parti

Ricorrente: FC

Convenuta: FTI Touristik GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (1) (in prosieguo: la «direttiva») debba essere interpretato nel senso che la risoluzione, da parte del viaggiatore, del contratto di pacchetto turistico sulla base di «circostanze inevitabili e straordinarie» è in linea di principio consentita soltanto immediatamente prima dell’inizio del viaggio oppure se tale risoluzione possa, in base al singolo caso, aver luogo anche tre o quattro mesi prima di tale inizio.

2)

Ove la dichiarazione di risoluzione sia in linea di principio consentita senza limiti di tempo, si sollevano le seguenti ulteriori questioni:

a)

se per la valutazione prognostica, che va effettuata dal punto di vista del viaggiatore in relazione al periodo di viaggio programmato nell’ambito di una ponderazione ex ante, sia sufficiente che le suddette circostanze ed il conseguente pregiudizio siano già stimabili con ragionevole probabilità e che, in caso di una situazione di rischio già esistente, non ci si possa attendere con elevata probabilità un notevole miglioramento, e

b)

se la risoluzione comunque dichiarata prematuramente non vada posta a carico del viaggiatore, qualora circostanze che già esistevano al momento della dichiarazione di risoluzione soltanto nell’imminenza dell’inizio programmato del viaggio si presentino tali per cui il viaggio in definitiva non possa affatto essere eseguito dall’operatore turistico, oppure la partecipazione al viaggio sia inaccettabile per il viaggiatore.

3)

Se nella valutazione della sussistenza di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze e del conseguente pregiudizio rilevante per l’esecuzione del viaggio a pacchetto si debba tenere conto

a)

soltanto di circostanze oggettive, oppure occorra tenere conto anche di circostanze soggettive relative al viaggiatore, come lo specifico scopo del viaggio e la partecipazione di due bambini piccoli, e

b)

se nella valutazione della prevedibile situazione di rischio nel periodo del viaggio occorra tenere conto, oltre che del viaggio di andata e di ritorno, prioritariamente del fatto che il viaggio abbia per destinazione la Sardegna e non il resto dell’Italia.

4)

Se il diritto di risoluzione gratuita non sussista laddove le circostanze invocate dal viaggiatore sussistessero già o fossero almeno prevedibili al momento della prenotazione oppure se ciò debba almeno condurre a impiegare un criterio più rigoroso nella valutazione della ragionevolezza del pregiudizio.

5)

Ove non siano integrate le condizioni per l’esercizio della risoluzione gratuita, si pone la questione di sapere se le «spese di risoluzione standard ragionevoli» pattuite ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva siano solamente quelle riconducibili all’ambito delle percentuali usualmente applicate nel settore di riferimento, come desunte da rilievi empirici, oppure se occorra sempre una verifica dei risparmi e degli introiti previsti derivanti dalla riassegnazione dei servizi turistici nel singolo caso concreto, sulla base della produzione degli elementi di calcolo impiegati dall’operatore turistico.

6)

Se nella valutazione dell’adeguatezza delle spese di risoluzione pattuite in via forfettaria si possa fare riferimento al diritto nazionale, qualora esso consenta la determinazione dell’importo dovuto secondo il libero apprezzamento del giudice per i casi in cui si prevedano oneri procedurali sproporzionati.

7)

Se l’ultima frase dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva, a mente della quale su richiesta del viaggiatore l’operatore turistico fornisce una motivazione dell’importo delle spese di risoluzione, si riferisca anche alle spese di risoluzione pattuite in via forfettaria con la fissazione di una percentuale e quali conseguenze giuridiche derivino dal mancato o insufficiente adempimento di tale obbligazione da parte dell’operatore turistico.

8)

Se spetti all’operatore turistico l’onere di allegare e di provare l’adeguatezza delle spese di risoluzione pattuite in via forfettaria con la fissazione di una percentuale oppure se incomba sempre al viaggiatore sollevare l’eccezione e fornire la prova dei risparmi solitamente conseguiti dall’operatore turistico in funzione della data della risoluzione e dei proventi solitamente ottenibili da quest’ultimo con la vendita ad altri dei servizi turistici.


(1)  Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).


12.7.2021   

IT

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C 278/34


Impugnazione proposta il 5 maggio 2021 dall’Universität Koblenz-Landau avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 24 febbraio 2021, nella causa T-108/18, Universität Koblenz-Landau / Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura

(Causa C-288/21 P)

(2021/C 278/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universität Koblenz-Landau (rappresentanti: C. von der Lühe, Rechtsanwalt, e R. Di Prato, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 febbraio 2021 relativa alla causa T-108/18 e dichiarare l’infondatezza delle richieste restitutorie avanzate nei confronti della ricorrente con la decisione della convenuta del 21 dicembre 2017 (Az. OF/2016/0720 e del 7 febbraio 2018 (Az. OF/2016/0720;

in subordine, annullare la suddetta sentenza del Tribunale dell’Unione Europea con rinvio allo stesso Tribunale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo: censura di carattere procedurale derivante dalla mancata riapertura della fase orale del procedimento.

La ricorrente sostiene che i nuovi elementi di fatto invocati in primo grado, di cui è venuta a conoscenza soltanto dopo la conclusione della fase orale del procedimento e che fino a quel momento non aveva potuto dedurre in giudizio, privano del suo supporto argomentativo la decisione impugnata sotto profili sostanziali, in quanto essa si fonda su circostanze di fatto non confermate da accertamenti degli organi investigativi penali nazionali.

È stato inoltre commesso un errore di valutazione nel rigettare la richiesta della ricorrente di riaprire la fase orale del procedimento in ragione di fatti nuovi sino ad allora ignoti. Tali fatti rivestono rilevanza giuridica per l’esito della controversia, in quanto sono idonei ad influire sulla sorte del contenzioso in favore della parte.

2.

Secondo motivo: Disconoscimento della portata del principio del diritto di essere ascoltato

Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la convenuta è pervenuta ad un accertamento sfavorevole per la ricorrente in merito alla regolarità dell’utilizzo dei fondi, per il fatto che al momento dell’adozione della decisione contestata la ricorrente si è trovata senza propria colpa nell’obiettiva impossibilità di produrre la documentazione probatoria relativa al regolare impiego dei fondi.

3.

Terzo motivo: Inosservanza del principio di tutela dell’affidamento e disconoscimento della portata del principio di proporzionalità

Il Tribunale ha omesso di valutare o comunque non ha valutato in modo corretto il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente da una conferma scritta della convenuta attestante la regolare esecuzione del progetto finanziato sul quale verte la controversia.

Non è stato accertato da parte del Tribunale che si sia manifestata in seguito un’effettiva divergenza del quadro fattuale rispetto a quanto posto a fondamento della dichiarazione di conferma del regolare impiego dei fondi rilasciata dalla convenuta, dato che soltanto tale divergenza sarebbe idonea a porre in discussione l’iniziale valutazione positiva delle attività di esecuzione e la loro adeguatezza.

Infine non risulta compatibile con il principio di proporzionalità il fatto che le indicazioni concernenti la possibile divergenza del quadro fattuale non siano state vagliate in modo completo, utilizzando tutti gli elementi informativi accessibili alla convenuta ed al Tribunale, prima che fosse adottata da parte della stessa convenuta la più incisiva tra tutte le possibili misure, in specie la richiesta di completa restituzione della totalità dei finanziamenti concessi ed erogati.


12.7.2021   

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C 278/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 7 maggio 2021 — Starkinvest SRL

(Causa C-291/21)

(2021/C 278/49)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: Starkinvest SRL

Questioni pregiudiziali

1)

Se una decisione giudiziaria notificata che condanna una parte al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisca una decisione che impone al debitore il pagamento del credito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (1).

2)

Se una decisione giudiziaria che condanna una parte al pagamento di una penalità, benché esecutiva nel paese d’origine, rientri nella nozione di «decisione giudiziaria» ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, sebbene il suo ammontare non sia stato fissato conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).


(1)  Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59).

(2)  GU 2012, L 351, pag. 1.


12.7.2021   

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C 278/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) il 10 maggio 2021 — XXX.XX / Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità Dublino

(Causa C-297/21)

(2021/C 278/50)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Firenze

Parti nella causa principale

Ricorrente: XXX.XX

Convenuta: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità Dublino

Questioni pregiudiziali

1)

1. In via principale, se l’articolo 17, paragrafo 1 del Regolamento UE 604/2013 (1) debba essere interpretato, in ossequio agli articoli 19 e 47 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] e 27 del Regolamento UE 604/2013 nel senso che al giudice dello Stato membro, investito dell’impugnazione del provvedimento dell’Unità Dublino, sia consentito affermare la competenza dello Stato nazionale che dovrebbe eseguire il trasferimento in base all’articolo 18, paragrafo 1 lettera d), qualora accerti la sussistenza, nello Stato membro competente, del rischio di violazione del principio di non refoulement per respingimento del richiedente verso il proprio paese di origine, dove il richiedente sarebbe esposto a pericolo di morte o di trattamenti inumani e degradanti.

2)

In via subordinata, se l’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento UE 604/2013 debba essere interpretato in ossequio agli articoli 19 e 47 della [Carta] e 27 del Regolamento UE 604/2013, nel senso che sia consentito al giudice di affermare la competenza dello Stato tenuto ad eseguire il trasferimento ai sensi della lettera d) dell’articolo 18, paragrafo 1 del medesimo regolamento, qualora risulti accertata:

a)

la sussistenza nello Stato membro competente del rischio di violazione del principio di non refoulement per respingimento del richiedente verso il proprio paese di origine, dove sarebbe esposto a pericolo di morte o di subire trattamenti inumani o degradanti;

b)

l’impossibilità di eseguire il trasferimento verso altro Stato designato [in] base ai criteri di cui al capo III del Regolamento UE 604/2013.


(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31.).


12.7.2021   

IT

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C 278/37


Ricorso presentato l’11 maggio 2021 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-303/21)

(2021/C 278/51)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Roels, A. Spina, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione si pregia di concludere che la Corte voglia:

dichiarare che, escludendo i cittadini dell’Unione europea non italiani che non intendono stabilirsi in Italia dal regime dell’aliquota ridotta per l’acquisto della loro prima abitazione non di lusso sul territorio italiano, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 18 e 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Un’aliquota ridotta dell’imposta di registro per l’acquisto in Italia di un immobile da destinare ad abitazione (cd. «prima casa») viene applicata a determinate condizioni, tra cui quella per cui il bene sia situato nel territorio comunale in cui il contribuente risiede o dove intende stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, tale condizione si applica in modo indifferenziato tanto ai cittadini italiani che ai cittadini di altri Stati Membri. Tuttavia, in base alle disposizioni oggetto del presente ricorso, tale requisito non è necessario per i soli cittadini di nazionalità italiana che, per motivi di lavoro, sono espatriati all’estero.

Secondo la Commissione, nel prevedere, ai fini dell’agevolazione fiscale, che la cittadinanza italiana dei contribuenti sia il fattore determinante all’origine della distinzione tra cittadini italiani e quelli di altri Stati membri, la legislazione nazionale in oggetto presenta una discriminazione diretta effettuata in base alla nazionalità che è vietata dall’Articolo 18 TFEU.

La Commissione ritiene, inoltre, che, essendo l’acquisto di un immobile sul territorio di uno Stato membro da parte di un non residente un investimento immobiliare che rientra nella categoria dei movimenti di capitali tra Stati Membri, il trattamento preferenziale ai cittadini di uno Stato Membro previsto dalla legislazione nazionale in questione costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali vietata dall’articolo 63, primo paragrafo, del TFEU, che non può essere oggettivamente giustificata in base all’Articolo 65, primo e terzo paragrafo, del TFEU.


12.7.2021   

IT

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C 278/37


Ricorso presentato il 3 giugno 2021 — Commissione europea — Repubblica slovacca

(Causa C-342/21)

(2021/C 278/52)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti:

Ricorrente: Commissione europea (rappresentata da: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni

dichiarare che la Repubblica slovacca, superando in modo sistematico e costante i valori limite giornalieri di PM10 a partire dal 2005 nella zona SKBB01 regione di Banská Bystrica (ad eccezione del 2016) e nell’agglomerato SKKO0.1 Košice (ad eccezione del 2009, 2015 e 2016), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa e dell’allegato XI di quest’ultima.

dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo previsto nei propri piani per la qualità dell’aria misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile nella zona SKBB01 regione di Banská Bystrica, nell’agglomerato SKKO0.1 Košice e nella zona SKKO02 regione di Košice, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE in combinato disposto con l’allegato XV di quest’ultima;

condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2008/50/CE fissa un valore limite di PM10 per il valore di concentrazione giornaliera (50 μg/m3). Il valore della concentrazione giornaliera non può essere superato più di 35 volte per anno civile. La Repubblica slovacca ha violato in modo sistematico e costante l’articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2008/50 nella zona Banskobystrický kraj (regione di Banská Bystrica) e nell’agglomerato Košice, come emerge dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria presentate dalla Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 27 della direttiva.

Inoltre, l'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 2008/50/CE prevede che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite specificato nell’allegato XI. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. La Commissione sostiene che la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti di predisporre, in caso di superamento dei valori limite, piani per la qualità dell’aria, per quanto riguarda la zona — regione di Banská Bystrica e la zona — regione di Košice e l’agglomerato Košice, che stabilissero misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite fosse il più breve possibile. Tale violazione risulta, da un lato, dal fatto stesso che in tali due zone e nell’agglomerato la Repubblica slovacca, con il superamento dei valori limite giornalieri di PM10, ha violato in modo sistematico e costante l’articolo 13, paragrafo 1, della summenzionata direttiva; dall’altro lato, la violazione dell’articolo 23, paragrafo 1 della stessa direttiva, risulta anche dall’inadeguatezza dei piani per la qualità dell’aria, dalla carente strategia per la qualità dell’aria, dall’insufficienza dei provvedimenti ulteriori e dalle lacune della normativa slovacca.


(1)  GU 2008, L 152, pag. 1.


Tribunale

12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/39


Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2021 — Picard/Commissione

(Causa T-769/16) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Riforma dello Statuto del 2014 - Misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione - Cambiamento di regime a seguito della firma di un nuovo contratto di agente contrattuale - Nozione di “impiegati”»)

(2021/C 278/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maxime Picard (Hettange-Grande, Francia) (rappresentanti: M.-A. Lucas e M. Bertha, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento, da un lato, della risposta del responsabile del settore «Pensioni» dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione del 4 gennaio 2016 e, dall’altro, ove occorra, della decisione del 25 luglio 2016 del direttore della Direzione E della Direzione generale delle risorse umane della Commissione di respingere il reclamo del ricorrente del 1o aprile 2016 contro la decisione o la mancanza di decisione risultante dalla risposta del 4 gennaio 2016.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Maxime Picard è condannato alle spese.


(1)  GU C 14 del 16.1.2017.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/39


Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo / Commissione

(Causa T-223/18) (1)

(«Aiuti di Stato - Servizi sanitari - Sovvenzioni dirette concesse agli ospedali pubblici nella Regione Lazio (Italia) - Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato - Ricorso di annullamento - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione - Incidenza diretta - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Nozione di attività economica»)

(2021/C 278/54)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo (Albano Laziale, Italia) (rappresentante: F. Rosi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e F. Tomat, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 7973 final della Commissione, del 4 dicembre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.39913 (2017/NN) Italia — Presunta compensazione delle strutture ospedaliere pubbliche in Lazio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 190 del 4.6.2018.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/40


Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Franz Schröder/EUIPO — RDS Design (MONTANA)

(Causa T-854/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo MONTANA - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Diritto al contraddittorio - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 — Esame d’ufficio dei fatti - Ammissione delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 278/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Franz Schröder GmbH & Co. KG (Delbrück, Germania) (rappresentanti: L. Pechan e N. Fangmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: RDS Design ApS (Allerød, Danimarca) (rappresentante: J. Viinberg, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 ottobre 2019 (procedimento R 2393/2018–4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Franz Schröder e la RDS Design.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Franz Schröder GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La RDS Design ApS sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/41


Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Franz Schröder/EUIPO — RDS Design (MONTANA)

(Causa T-855/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo MONTANA - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Diritto al contraddittorio - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Esame d’ufficio dei fatti - Ammissione delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 278/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Franz Schröder GmbH & Co. KG (Delbrück, Germania) (rappresentanti: L. Pechan e N. Fangmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: RDS Design ApS (Allerød, Danimarca) (rappresentante: J. Viinberg, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 ottobre 2019 (procedimento R 1006/2019–4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Franz Schröder e la RDS Design.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Franz Schröder GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La RDS Design ApS sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/41


Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Franz Schröder/EUIPO — RDS Design (MONTANA)

(Causa T-856/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo MONTANA - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Diritto al contraddittorio - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Esame d’ufficio dei fatti - Ammissione delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 278/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Franz Schröder GmbH & Co. KG (Delbrück, Germania) (rappresentanti: L. Pechan e N. Fangmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: RDS Design ApS (Allerød, Danimarca) (rappresentante: J. Viinberg, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 ottobre 2019 (procedimento R 2394/2018–4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Franz Schröder e la RDS Design.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Franz Schröder GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La RDS Design ApS sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/42


Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — adp Gauselmann / EUIPO — Gameloft (GAMELAND)

(Causa T-17/20)) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GAMELAND - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Gameloft - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Limitazione dei servizi designati nella domanda di marchio»)

(2021/C 278/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: K. Mandel, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gameloft SE (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Decker, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 novembre 2019 (procedimento R 2502/2018-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gameloft e l’adp Gauselmann.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’adp Gauselmann GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/43


Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Himmel/EUIPO — Ramirez Monfort (Hispano Suiza)

(Causa T-177/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Hispano Suiza - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore HISPANO SUIZA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 278/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Erwin Leo Himmel (Walchwil, Svizzera) (rappresentante: A. Gomoll, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Gonzalo Andres Ramirez Monfort (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2020 (procedimento R 67/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra i sigg. Erwin Leo Himmel e Gonzalo Andres Ramirez Monfort.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 gennaio 2020 (procedimento R 67/2019-1) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannata alle spese.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


12.7.2021   

IT

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C 278/43


Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Schneider/EUIPO — Raths (Teslaplatte)

(Causa T-183/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Teslaplatte - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 278/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Christian Schneider (Leverkusen, Germania) (rappresentante: R. Buttron, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Oliver Raths (Männedorf, Svizzera) (rappresentanti: G. Jacobs e M. Maybaum, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 gennaio 2020 (procedimento R 247/2019-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Raths e il sig. Schneider.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Christian Schneider è condannato alle spese.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/44


Ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2021 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)

(Causa T-233/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2021/C 278/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rochem Marine Srl (Genova, Italia) (rappresentanti: R. Gioia e L. Mansi, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 febbraio 2020 (procedimento R 1544/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Rochem Marine e la Rochem Group.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Rochem Group AG e dalla Rochem Marine Srl.


(1)  GU C 215 del 29.6.2020.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/44


Ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2021 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

(Causa T-261/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2021/C 278/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rochem Marine Srl (Genova, Italia) (rappresentanti: R. Gioia e L. Mansi, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2020 (procedimento R 1547/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Rochem Marine e la Rochem Group.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Rochem Group AG e dalla Rochem Marine Srl.


(1)  GU C 222 del 6.7.2020.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/45


Ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2021 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

(Causa T-262/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2021/C 278/63)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rochem Marine Srl (Genova, Italia) (rappresentanti: R. Gioia e L. Mansi, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2020 (procedimento R 1546/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Rochem Marine e la Rochem Group.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Rochem Group AG e dalla Rochem Marine Srl.


(1)  GU C 222 del 6.7.2020.


12.7.2021   

IT

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C 278/46


Ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2021 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)

(Causa T-263/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2021/C 278/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rochem Marine Srl (Genova, Italia) (rappresentanti: R. Gioia e L. Mansi, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2020 (procedimento R 1545/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Rochem Marine e la Rochem Group.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Rochem Group AG e dalla Rochem Marine Srl.


(1)  GU C 215 del 29.6.2020.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/46


Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2021 — Electrodomesticos Taurus/EUIPO — Shenzhen Aukey E-Business (AICOOK)

(Causa T-328/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di natura dichiarativa - Domanda di ingiunzione - Irricevibilità»)

(2021/C 278/65)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Electrodomésticos Taurus, SL (Oliana, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Shenzhen Aukey E-Business Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2020 (procedimento R 2212/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Electrodomésticos Taurus e la Shenzhen Aukey E-Business.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Electrodomésticos Taurus, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 240 del 20.7.2020.


12.7.2021   

IT

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C 278/47


Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2021 — LG e a. / Commissione

(Causa T-482/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione - Indagine dell'OLAF - Segreto della corrispondenza tra avvocato e cliente - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»)

(2021/C 278/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: LG e gli altri 5 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: A. Sigal e M. Teder, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Adamopoulos e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) avrebbe adottato tacitamente in un messaggio di posta elettronica del 26 maggio 2020, con la quale l’OLAF avrebbe respinto la domanda di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti concernente le comunicazioni tra i ricorrenti e i loro avvocati

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

LG e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese


(1)  GU C 348 del 19.10.2020


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/47


Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 maggio 2021 — OHB System / Commissione

(Causa T-54/21 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Fornitura di satelliti di transizione Galileo - Rigetto dell’offerta di un candidato - Domanda di provvedimenti provvisori - Fumus boni juris - Urgenza - Bilanciamento degli interessi»)

(2021/C 278/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: OHB System AG (Brema, Germania) (rappresentanti: W. Würfel e F. Hausmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, J. Estrada de Solà, L. Mantl e L. André, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 278 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell'esecuzione delle decisioni dell'Agenzia spaziale europea (ESA), che agisce in nome e per conto della Commissione, del 19 e 22 gennaio 2021, di non accogliere l'offerta della ricorrente per l'appalto pubblico 2018/S 091-206089 e di aggiudicare tale appalto pubblico a due altri offerenti, nonché, dall’altro, ad ordinare alla Commissione di concedere accesso ai documenti di gara.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le ordinanze del 31 gennaio 2021, OHB System/Commissione (T-54/21 R), e del 26 febbraio 2021, OHB System/Commissione (T-54/21 R), sono revocate.

3)

Le spese sono riservate, ad eccezione di quelle sostenute da Airbus Defence and Space GmbH. Quest’ultima sopporterà le spese relative alla propria istanza d’intervento.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/48


Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 maggio 2021 — Darment / Commissione

(Causa T-92/21 R)

(«Procedimento sommario - Ambiente - Gas fluorurati a effetto serra - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Immissione in commercio di idrofluorocarburi - Decisione che infligge una sanzione ad un'impresa che ha superato la quota assegnatale - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)

(2021/C 278/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Darment Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: C. Ginter, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. De Meester e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 279 TFUE diretta, da un lato, ad ordinare alla Commissione di cessare di applicare alla ricorrente, per l'anno 2021 e per i periodi di assegnazione successivi, una sanzione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU 2014, L 150, pag. 195) e, dall’altro, che si disponga che la Commissione assegni alla ricorrente un contingente di importazione di idrofluorocarburi sfusi per il periodo di assegnazione 2021 e per i periodi di assegnazione successivi.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


12.7.2021   

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C 278/48


Ricorso proposto il 27 aprile 2021 — SE/Commissione

(Causa T-223/21)

(2021/C 278/69)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SE (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione recante rigetto della sua domanda a candidatura per il posto COM/2020/1474, del quale è venuto a conoscenza, al più tardi, il 15 settembre 2020;

annullare la decisione del 28 ottobre 2020 recante rigetto della sua richiesta, formulata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, attinente alla sua ammissibilità alla promozione e ad essere riassegnato o ricollocato ad un nuovo posto;

nei limiti del necessario, annullare le decisioni del 18 gennaio 2021 e del 3 marzo 2021 recanti rispettivamente rigetto delle denunce del ricorrente del 16 settembre 2020 e del 2 novembre 2020;

disporre il risarcimento del danno materiale risultante dalla perdita dell’opportunità di essere collocato o assegnato al posto COM/2020/1474 a partire dal 1o settembre 2020, data stimata nella domanda suddetta;

disporre il risarcimento del danno materiale risultante dalla perdita dell’opportunità di essere promosso dal 16 maggio 2020, data stimata nella domanda suddetta;

disporre il risarcimento del danno materiale risultante dalla perdita dell’opportunità di diventare funzionario di ruolo, basata sulla partecipazione a concorsi interni riservati ad agenti temporanei di [cui all’articolo 2, lettera b) del RAA] di livello AD, come stimato nella domanda suddetta;

condannare la convenuta all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due parti di motivi che constano di otto motivi totali.

La prima parte di motivi si riferisce al ricorso proposto dal ricorrente, in quanto diretto contro il rigetto della sua domanda al posto COM/2020/1474, mentre la seconda parte di motivi riguarda il suo ricorso, in quanto diretto contro la decisione che gli nega la possibilità di essere promosso, ricollocato, riclassificato e/o assegnato ad un altro posto.

1.

Primo motivo di ricorso (prima parte dei motivi), vertente sul difetto di notifica e sul difetto di motivazione della decisione.

Il ricorrente asserisce di non aver mai ricevuto una notifica formale relativa all’esito della sua domanda per il posto vacante COM/2020/1474, in contrasto con l’obbligo previsto dall’articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari e con l’obbligo di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il 15 settembre 2020, egli ha appreso che un’altra persona ha iniziato il proprio servizio in quella qualifica come agente temporaneo 2(b). Tale decisione non è stata, neanch’essa, correttamente motivata.

2.

Secondo motivo di ricorso (prima parte dei motivi) vertente sulla circostanza che il rigetto della domanda per il posto COM/2020/1474 è illegittimo perché basato su una interpretazione scorretta dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA) — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA, con riferimento al contratto del ricorrente e all’interesse del servizio.

Dai vari scambi di messaggi di posta elettronica risulta che l’amministrazione nutre l’erronea convinzione che non sia possibile che un agente temporaneo alla Commissione ottenga un secondo contratto come agente temporaneo presso la Commissione stessa durante la sua carriera e che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del RAA, un agente temporaneo [TA2(b)] può concludere soltanto un contratto. In ogni caso, il ricorrente sostiene che il RAA non contiene alcun elemento a sostegno dell’opinione della convenuta.

3.

Terzo motivo di ricorso (prima parte dei motivi), vertente sull’inadempienza dell’obbligo di seguire prassi amministrative consolidate, su un trattamento discriminatorio e su una discriminazione in base all’età.

Il ricorrente sostiene che, in diversi casi, agenti temporanei 2b sono stati riassegnati a posti diversi in cui hanno svolto varie mansioni e assolto varie responsabilità senza bisogno di un nuovo contratto, come ad esempio nel vigore del Junior Professionals Program [Programma per giovani professionisti] (JPP).

4.

Quarto motivo di ricorso (prima parte dei motivi), che adduce mancanza di trasparenza, diniego del diritto al contraddittorio e diniego di un ricorso giurisdizionale effettivo.

Egli sostiene che l’amministrazione non è stata trasparente nel trattare il procedimento. Essa si è immessa in dubbie prassi procedurali che sono risultate nella negazione del diritto del ricorrente al contraddittorio e all’opportunità di avvalersi di un ricorso giurisdizionale effettivo.

5.

Primo motivo di ricorso (seconda parte dei motivi), vertente su un’interpretazione scorretta dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA, con riferimento al contratto del ricorrente e all’interesse del servizio.

Il ricorrente sostiene che la posizione dell’amministrazione recante diniego della sua promozione, ricollocamento, riclassificazione e assegnazione a un altro posto è manifestamente errata e priva di una base legale per le ragioni chiarite in rapporto alla prima decisione contestata.

6.

Secondo motivo di ricorso (seconda parte dei motivi), vertente su un trattamento discriminatorio e su una discriminazione in base all’età tra agenti temporanei 2(b) alla Commissione.

Riguardo all’ammissibilità del ricorrente a fare domanda e ad essere assegnato ad altri posti per agenti temporanei, e specificamente per posti vacanti di agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2(b) del RAA, egli sostiene che l’amministrazione pone in essere prassi discriminatorie tra candidati in regime di JPP, che sono anche agenti temporanei 2(b), e il ricorrente che è, anch’egli, agente temporaneo 2(b).

7.

Terzo motivo di ricorso (seconda parte dei motivi), vertente su un trattamento discriminatorio tra agenti temporanei 2(b) di diversi organi dell’Unione.

La possibilità di promozione degli agenti temporanei 2(b) è stata espressamente riconosciuta da altre istituzioni e organismi dell’Unione europea. Venendo meno al compito di organizzare esercizi di promozione e non provvedendo al medesimo diritto di promozione per gli agenti temporanei 2(b), la Commissione europea tratta tali agenti temporanei in modo meno favorevole di altre istituzioni e organismi.

8.

Quarto motivo di ricorso (seconda parte dei motivi), vertente sul trattamento discriminatorio tra agenti temporanei 2(b) e altri agenti temporanei alla Commissione.

Con riferimento alla promozione o alla riclassificazione, l’inadempimento dell’amministrazione dell’obbligo di organizzare esercizi di promozione o di consentire promozioni individuali, comporta un trattamento discriminatorio tra il ricorrente, in quanto agente temporaneo 2(b), rispetto ad altre categorie di agenti temporanei e, in particolare, gli agenti temporanei 2(a) e 2(c).


12.7.2021   

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C 278/50


Ricorso proposto il 30 aprile 2021 — Praesidiad/EUIPO Zaun (Post)

(Causa T-231/21)

(2021/C 278/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Praesidiad Holding (Zwevegem, Belgio) (rappresentanti: M. Rieger-Janson e D. Op de Beeck, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zaun Ltd (Wolverhampton, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea 127 204-0001 (Post)

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2021 nel procedimento R 2068/2019-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

confermare la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO del 19 luglio 2019 di rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato;

condannare l’EUIPO (e, se la controinteressata dinanzi all’EUIPO interviene, l’interveniente) alle spese del procedimento e a quelle del titolare del disegno.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha effettuato un’erronea applicazione della sentenza DOCERAM nella sua interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 in quanto non ha correttamente identificato il prodotto;

La commissione di ricorso ha effettuato un’erronea applicazione della sentenza DOCERAM nella sua interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 in quanto ha omesso di prendere in considerazione la prova di circostanze oggettive indicanti considerazioni diverse dalla funzione tecnica;

La commissione di ricorso ha effettuato un’erronea applicazione della sentenza DOCERAM nella sua interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 in quanto ha omesso di effettuare l’esame alla luce delle circostanze oggettive, e ha, per contro, indicato che era necessaria la prova alla luce delle circostanze soggettive del disegno;

La commissione di ricorso ha omesso di motivare, contrariamente all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, perché le prove fornite dal titolare del disegno sono state respinte come irrilevanti e/o infondate.;

La commissione di ricorso ha erroneamente imposto al titolare del disegno, e non al richiedente la nullità, l'onere della prova.


12.7.2021   

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C 278/51


Ricorso proposto il 7 maggio 2021 — SN / Parlamento

(Causa T-249/21)

(2021/C 278/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SN (rappresentante: P. Eleftheriadis, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo. del 21 dicembre 2020,

annullare in toto la nota di addebito nei confronti del ricorrente, per un importo pari a EUR 196 199,84, n. 7010000021, del 15 gennaio 2021 e

condannare il Parlamento a pagare le spese del procedimento sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Parlamento europeo ha agito in violazione dell’articolo 137 dello Statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (1).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Parlamento europeo ha commesso un errore di diritto e non ha applicato il criterio corretto di «indebito versamento» ai sensi degli articoli 32 e 68 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Parlamento europeo non ha tenuto conto del diritto di libertà e indipendenza di un deputato, ai sensi degli articoli 2 e 21 dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo (3).

4.

Quarto motivo, vertente sul difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE del rigetto di sessantotto dei settantotto documenti presentati dal deputato come prove «irricevibili» , sul difetto di motivazione della considerazione che l’intera retribuzione sia stata «indebitamente versata» , sebbene solo sei dei trenta mesi di contratto siano stati oggetto di un’indagine completa, e sul difetto di motivazione della contestazione delle conclusioni dell’OLAF che scagionavano il ricorrente da ogni accusa di condotta disonesta.

5.

Quinto motivo, vertente su manifesti errori di fatto.


(1)  Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU 1962 45, pag. 1385)

(2)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2009/C 159/01) (GU 2009 C 159, pag. 1)

(3)  Decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom) (GU 2005 L 262, pag. 1).


12.7.2021   

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C 278/52


Ricorso proposto il 10 maggio 2021 — Zdút/EUIPO — Nehera e altri (nehera)

(Causa T-250/21)

(2021/C 278/72)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ladislav Zdút (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: Y. Echevarría García, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Isabel Nehera (Sutton, Ontario, Canada), Jean-Henri Nehera (Burnaby, British Columbia, Canada), Natasha Sehnal (Montferrier-sur-Lez, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo/figurativo di colore nero nehera — Marchio dell’Unione europea n. 11 794 112

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 marzo 2021 nel procedimento R 1216/2020-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi ad esso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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C 278/53


Ricorso proposto il 15 maggio 2021 — Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO (Siwek i Didyk (Poltrone)

(Causa T-256/21)

(2021/C 278/73)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Domator24.com Paweł Nowak (Zielona Góra, Polonia) (rappresentante: T. Gawliczek, consulente giuridico)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Piotr Siwek (Danzica, Polonia), Sebastian Didyk (Danzica)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 3 304 021-0001 (poltrone)

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 marzo 2021 nel procedimento R 1275/2020-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il soccombente a rimborsare alla ricorrente sia le spese del procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea sia, ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili dalla medesima sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO;

in caso di intervento dei controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso, condannarli a sopportare le proprie spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, per aver dichiarato che il disegno o modello era privo di carattere individuale alla data di deposito;

violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, per aver dichiarato che il disegno o modello anteriore, dedotto come prova nella controversia, poteva essere divenuto sufficientemente noto nell’ambito della normale attività degli ambienti specializzati nel settore dei giochi;

violazione delle norme sull’onere della prova;

violazione delle norme sulla libera valutazione delle prove;

violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002;

violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.


12.7.2021   

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C 278/54


Ricorso proposto il 13 maggio 2021 — Yanukovych / Consiglio

(Causa T-262/21)

(2021/C 278/74)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov sul Don, Russia) (rappresentante: B. Kennelly, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2) (in prosieguo: i «noni atti di modifica» o le «sanzioni del 2021»), nella parte in cui essi riguardano il ricorrente.

Il ricorrente chiede inoltre il pagamento delle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe verificato né avrebbe potuto verificare se la/e decisione/i delle autorità ucraine su cui esso si è basato al momento dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco fossero state adottate nel rispetto dei suoi diritti fondamentali della difesa e a una tutela giurisdizionale effettiva.

2.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione in cui il Consiglio sarebbe incorso nello stabilire che il criterio di designazione era stato soddisfatto. In particolare, il Consiglio avrebbe accettato gli elementi forniti dall’Ufficio del procuratore generale ucraino senza procedere a un adeguato esame e/o senza tener conto delle inesattezze individuate dal ricorrente. Il Consiglio avrebbe dovuto effettuare controlli aggiuntivi e richiedere ulteriori prove alle autorità ucraine, in considerazione delle osservazioni che il ricorrente ha presentato e delle prove a discarico dal medesimo prodotte; tuttavia, le indagini limitate del Consiglio sarebbero state insufficienti rispetto a quanto richiesto. Di conseguenza, le sanzioni del 2021 non avrebbero una base fattuale solida.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il diritto di proprietà del ricorrente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbe stato violato, atteso che, in particolare, le misure restrittive costituirebbero una restrizione ingiustificata, non necessaria e sproporzionata di tale diritto, in quanto: i) nulla suggerirebbe che i capitali asseritamente distratti dal ricorrente siano stati trasferiti al di fuori dell’Ucraina; ii) le misure interne ucraine sarebbero chiaramente adeguate e sufficienti; e iii) le misure restrittive sarebbero ormai in vigore da sette anni e sarebbero state imposte sulla base di un’indagine preliminare che sarebbe in realtà archiviata o quantomeno in una fase di totale ristagno.


(1)  GU 2021, L 77, pag. 29.

(2)  GU 2021, L 77, pag. 2.


12.7.2021   

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C 278/55


Ricorso proposto il 13 maggio 2021 — Yanukovych / Consiglio

(Causa T-263/21)

(2021/C 278/75)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: B. Kennelly, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2) (in prosieguo: i «noni atti di modifica» o le «sanzioni del 2021»), nella parte in cui essi riguardano il ricorrente.

Il ricorrente chiede inoltre il pagamento delle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe verificato né avrebbe potuto verificare se la/e decisione/i delle autorità ucraine su cui esso si è basato al momento dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco fossero state adottate nel rispetto dei suoi diritti fondamentali della difesa e a una tutela giurisdizionale effettiva.

2.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione in cui il Consiglio sarebbe incorso nello stabilire che il criterio di designazione era stato soddisfatto. In particolare, il Consiglio avrebbe accettato gli elementi forniti dall’Ufficio del procuratore generale ucraino senza procedere a un adeguato esame e/o senza tener conto delle inesattezze individuate dal ricorrente. Il Consiglio avrebbe dovuto effettuare controlli aggiuntivi e richiedere ulteriori prove alle autorità ucraine, in considerazione delle osservazioni che il ricorrente ha presentato e delle prove a discarico dal medesimo prodotte; tuttavia, le indagini limitate del Consiglio sarebbero state insufficienti rispetto a quanto richiesto. Di conseguenza, le sanzioni del 2021 non avrebbero una base fattuale solida.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il diritto di proprietà del ricorrente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbe stato violato, atteso che, in particolare, le misure restrittive costituirebbero una restrizione ingiustificata, non necessaria e sproporzionata di tale diritto, in quanto: i) nulla suggerirebbe che i capitali asseritamente distratti dal ricorrente siano stati trasferiti al di fuori dell’Ucraina; ii) le misure interne ucraine sarebbero chiaramente adeguate e sufficienti; e iii) le misure restrittive sarebbero ormai in vigore da sette anni e sarebbero state imposte sulla base di un’indagine preliminare che sarebbe in realtà archiviata o quantomeno in una fase di totale ristagno.


(1)  GU 2021, L 77, pag. 29.

(2)  GU 2021, L 77, pag. 2.


12.7.2021   

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C 278/56


Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Estetica Group Iwona Michalak/EUIPO (PURE BEAUTY)

(Causa T-270/21)

(2021/C 278/76)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Estetica Group Iwona Michalak (Varsavia, Polonia) (rappresentante: P. Gutowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PURE BEAUTY — Domanda di registrazione n. 18 160 933

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16/03/2021 nel procedimento R 1456/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione impugnata dichiarando che, in relazione al marchio richiesto, non sussiste un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, per il fatto che la commissione di ricorso non ha tenuto conto della precedente prassi decisionale dell’Ufficio, che consentiva la registrazione di segni denominativi e figurativi aventi un grado di fantasia simile a quello del marchio richiesto, mentre non sussistevano circostanze particolari che giustificassero una deroga a tale prassi.


12.7.2021   

IT

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C 278/56


Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Puigdemont i Casamajó e a. / Parlamento

(Causa T-272/21)

(2021/C 278/77)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgio), Antoni Comín i Oliveres (Waterloo), Clara Ponsatí i Obiols (Waterloo) (rappresentanti: P. Bekaert, J. Costa i Rosselló, G. Boye e S. Bekaert, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell’immunità del sig. Carles Puigdemont i Casamajó (P9_TA(2021)0059 — [2020/2024(IMM)]), del sig. Antoni Comín i Oliveres (P9_TA(2021)0060 — [2020/2025(IMM)]) e della sig.ra Clara Ponsatí Obiols (P9_TA(2021)0061 — [2020/2031(IMM)]);

condannare il convenuto a farsi integralmente carico delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Parlamento non avrebbe adempiuto al suo obbligo di motivare sufficientemente e adeguatamente le decisioni impugnate, così violando l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], in combinato disposto con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno del Parlamento europeo, in combinato disposto con gli articoli 20, 21 e 47 della Carta, per quanto riguarda il diritto a un giudice precostituito per legge, poiché la richiesta di revoca non sarebbe stata presentata al Parlamento da un’autorità competente di uno Stato membro.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a che le questioni che riguardano i singoli siano trattate in modo imparziale ed equo previsto dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, che configurerebbe altresì una violazione dell’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con un difetto di motivazione per quanto concerne diverse decisioni procedurali, con conseguente violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, nonché una violazione dell’articolo 15 TFUE e dell’articolo 47 della Carta.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato previsto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta, in combinato disposto con il diritto d’accesso ai documenti ai sensi dell’articolo 42 della Carta, nonché con i diritti della difesa e con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di leale cooperazione, derivante dalla mancanza di chiarezza delle decisioni impugnate quanto alla portata delle revoche decise, in combinato disposto con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e con i diritti della difesa previsti [rispettivamente] dagli articoli 47 e 48 della Carta.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione delle immunità di cui all’articolo 343 TFUE e all’articolo 9 del protocollo n. 7, in combinato disposto con gli articoli 6, 39, paragrafo 2, e 45 della Carta, con l’articolo 21 TFUE e con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno, giacché il Parlamento avrebbe disatteso i criteri stabiliti dalla legge per decidere su una richiesta di revoca dell’immunità oppure sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione per quanto attiene ai suddetti criteri stabiliti dalla legge.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta e del principio di uguaglianza sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 343 TFUE, con l’articolo 9 del Protocollo n. 7 e con gli articoli 6, 39, paragrafo 2, e 45 della Carta, in quanto il Parlamento si sarebbe discostato dai criteri aggiuntivi stabiliti dal suo stesso precedente per decidere su una richiesta di revoca dell’immunità oppure sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del principio della parità di trattamento, in combinato disposto con gli articoli 6, 20, 21, 39, paragrafo 2, e 45 della Carta, per quanto riguarda il precedente che dimostra che il Parlamento non revoca l’immunità dei propri membri ai fini del loro arresto in assenza di condanna, nonché per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento interno.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/57


Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — The Topps Company/EUIPO — Trebor Robert Bilkiewicz (Forma di un biberon)

(Causa T-273/21)

(2021/C 278/78)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Topps Company, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Wieddekind e D. Wiemann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Trebor Robert Bilkiewicz (Danzica, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale — Marchio dell’Unione europea n. 1 400 407

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 marzo 2021 nel procedimento R 1326/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/58


Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — Moio/EUIPO — Paul Hartmann (moio.care)

(Causa T-276/21)

(2021/C 278/79)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Moio GmbH (Fürth, Germania) (rappresentante: E. Grande García, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo moio.care — Domanda di registrazione n. 17 938 097

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 marzo 2021 nel procedimento R 1034/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nella parte in cui essa è sfavorevole alla ricorrente;

in subordine, annullare la decisione impugnata, nella parte in cui è stata dichiarata la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, derivante dal marchio dell’Unione europea anteriore n. 16 395 055 «Molicare»;

in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata, nella parte in cui è stata dichiarata la sussistenza di un rischio di confusione per i prodotti designati della classe 5 nonché per i prodotti Dispositivi per l'elaborazione dati, Unità periferiche per la riproduzione di dati; Applicazioni per cellulari, Ricevitori mobili per dati, Apparecchi mobili di comunicazione dati, Trasmettitori [telecomunicazione], Software sensoriale, Software per le telecomunicazioni, della classe 9;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.7.2021   

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C 278/59


Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — Daimler/EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero I)

(Causa T-277/21)

(2021/C 278/80)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: N. Siebertz, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero I) — Domanda di registrazione n. 18 206 090

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2021 nel procedimento R 1895/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento nonché del procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.7.2021   

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C 278/60


Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — Daimler/EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero II)

(Causa T-278/21)

(2021/C 278/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: N. Siebertz, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero II) — Domanda di registrazione n. 18 206 086

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2021 nel procedimento R 1896/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento nonché del procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.7.2021   

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C 278/60


Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — Daimler/EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero IV)

(Causa T-279/21)

(2021/C 278/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: N. Siebertz, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero IV) — Domanda di registrazione n. 18 206 087

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2021 nel procedimento R 1898/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento nonché del procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.7.2021   

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C 278/61


Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — Daimler/EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero III)

(Causa T-280/21)

(2021/C 278/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: N. Siebertz, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero III) — Domanda di registrazione n. 18 206 085

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2021 nel procedimento R 1897/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento nonché del procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.7.2021   

IT

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C 278/61


Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Pejovič/EUIPO — ETA živilska industrija (TALIS)

(Causa T-283/21)

(2021/C 278/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edvin Pejovič (Pebegi, Slovenia) (rappresentante: U. Pogačnik, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Slovenia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «TALIS» — Marchio dell’Unione europea n. 15 632 871

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2021 nel procedimento R 888/2020-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso

riformare la decisione impugnata in modo da accogliere l’impugnazione del ricorrente e riformare la decisione emessa nel procedimento di dichiarazione di nullità n. 26 909 C del 17 marzo 2020 in modo da accogliere domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso TALIS e dichiarare nullo il marchio controverso nella sua interezza;

in via subordinata, annullare la decisione impugnata;

rinviare la causa all’EUIPO per una nuova delibera;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.7.2021   

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C 278/62


Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Pejovič /EUIPO — ETA živilska industrija (RENČKI HRAM)

(Causa T-284/21)

(2021/C 278/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edvin Pejovič (Pebegi, Slovenia) (rappresentante: U. Pogačnik, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Slovenia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo RENČKI HRAM — Marchio dell’Unione europea n. 15 297 336

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2021 nel procedimento R 1050/2020-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

riformare la decisione impugnata in modo da accogliere l’impugnazione del ricorrente e riformare la decisione emessa nel procedimento di dichiarazione di nullità n. 34 709 C del 12 maggio 2020 in modo da accogliere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso RENČKI HRAM e dichiarare nullo il marchio controverso nella sua interezza;

in via subordinata, annullare la decisione impugnata;

rinviare la causa all’EUIPO per una nuova delibera;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.7.2021   

IT

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C 278/63


Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Alliance française de Bruxelles — Europe e a./Commissione

(Causa T-285/21)

(2021/C 278/86)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alliance française de Bruxelles — Europe (Bruxelles, Belgio) e 7 altri ricorrenti (rappresentante: E. van Nuffel d’Heysenbroeck, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

disporre, sino alla pronuncia dell’ordinanza conclusiva del procedimento sommario, la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea di aggiudicare il lotto 4 (lingua francese) dell’appalto avente per oggetto i contratti quadro relativi alla formazione linguistica per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione europea (n. HR/2020/OP/0014), collocando nella prima posizione della graduatoria il raggruppamento di imprese CLL Centre de Langues — Allingua e in seconda posizione il raggruppamento Alliance Europe Multilingue, costituito dai ricorrenti, ed adottare ogni altra misura necessaria, con particolare riguardo agli effetti di tale sospensione sul contratto eventualmente concluso in violazione del periodo di status quo previsto dall’articolo 175 del regolamento finanziario;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’omessa comunicazione di motivi sufficienti, in violazione dell’articolo 170, paragrafo 3 del regolamento finanziario. I ricorrenti lamentano, a tal proposito, che dall’esame della motivazione comunicata in ordine alle qualità dell’offerta presentata dagli stessi, nonché alle caratteristiche ed ai vantaggi dell’offerta del concorrente anteposto in graduatoria non emerge alcuna correlazione tra la valutazione e il punteggio attribuito, sicché non è possibile comprendere per quale ragione l’offerta dei ricorrenti abbia ricevuto un punteggio inferiore rispetto all’offerta del concorrente meglio collocato in graduatoria.

2.

Secondo motivo, vertente sull’omesso esercizio effettivo del potere di valutazione in quanto la Commissione europea ha escluso dalla propria valutazione alcuni elementi della proposta tecnica di cui all’offerta dei ricorrenti, che erano stati resi accessibili mediante un collegamento ipertestuale codificato e costituente parte integrante della loro offerta, sulla base del rilievo che tali elementi potevano essere stati prodotti o modificati dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle offerte, benché non sia stata concretamente verificata l’esistenza di un rischio siffatto.

3.

Terzo motivo, fatto valere in via subordinata, vertente sulla manifesta omessa valutazione, in quanto non sussiste una chiara correlazione tra la valutazione delle qualità intrinseche dell’offerta presentata dai ricorrenti e il punteggio attribuito ai criteri di qualità.


12.7.2021   

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C 278/64


Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Pejovič /EUIPO — ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM)

(Causa T-286/21)

(2021/C 278/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edvin Pejovič (Pobegi, Slovenia) (rappresentante: U. Pogačnik, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ETA živilska industrija (Kamnik, Slovenia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «RENŠKI HRAM» — Marchio dell’Unione europea n. 15 297 302

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2021 nel procedimento R 679/2020-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso;

riformare la decisione impugnata in modo da accogliere l’impugnazione del ricorrente e riformare la decisione emessa nel procedimento di dichiarazione di nullità n. 26 907 C del 17 marzo 2020 in modo da accogliere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso RENŠKI HRAM e dichiarare nullo il marchio controverso nella sua interezza;

in via subordinata, annullare la decisione impugnata;

rinviare la causa all’EUIPO per una nuova delibera;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.7.2021   

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C 278/65


Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Pejovič /EUIPO — ETA živilska industrija (SALATINA)

(Causa T-287/11)

(2021/C 278/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edvin Pejovič (Pobegi, Slovenia) (rappresentante: U. Pogačnik, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Slovenia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SALATINA» — Marchio dell’Unione europea n. 15 940 141

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2021 nel procedimento R 889/2020-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso

riformare la decisione impugnata in modo da accogliere l’impugnazione del ricorrente e riformare la decisione emessa nel procedimento di dichiarazione di nullità n. 26 905 C del 17 marzo 2020 in modo da accogliere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso SALATINA e dichiarare nullo il marchio controverso nella sua interezza;

in via subordinata, annullare la decisione impugnata;

rinviare la causa all’EUIPO per una nuova delibera;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/66


Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — ALO jewelry CZ /EUIPO — Cartier International (ALOve)

(Causa T-288/21)

(2021/C 278/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: ALO jewelry CZ s.r.o. (Praga, Repubblica Ceca) (rappresentante: K. Čermák, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cartier International AG (Steinhausen, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALOve — Domanda di registrazione n. 16 724 701

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2021 nel procedimento R 2679/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/66


Ricorso proposto il 25 maggio 2021 — Bastion Holding e a. / Commissione

(Causa T-289/21)

(2021/C 278/90)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Bastion Holding (Amsterdam, Paesi Bassi) e altre 35 ricorrenti (rappresentanti: B. Braeken e X.Y.G. Versteeg, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione della Commissione C(2021) 1872 final del 15 marzo 2021 relativa alla terza modifica del regime di sovvenzioni dirette a sostegno dei costi fissi delle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 [(SA.62241 (2021/N) — Paesi Bassi], nella parte in cui riguarda l’importo massimo di EUR 600 000 per le grandi imprese;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella sua integralità;

condannare, inoltre, la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale decidendo erroneamente che la misura di aiuto di Stato non solleva dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno.

Con tale motivo le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la misura di aiuto di Stato non è idonea a perseguire il suo obiettivo, che è quello di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia olandese, mediante la compensazione dei costi fissi delle imprese che hanno subito una perdita del fatturato del 30 % a causa dell’epidemia di COVID-19 e delle misure governative successivamente imposte. L’importo massimo dell’aiuto è, secondo le ricorrenti, inadeguato a raggiungere l’obiettivo perseguito dalla misura di aiuto di Stato. La misura di aiuto di Stato concede un massimo di EUR 600 000 alle grandi imprese. Un tale importo è insufficiente per porre rimedio al grave turbamento dell’economia olandese garantendo che le imprese rimangano economicamente redditizie. Soprattutto per le grandi imprese come le ricorrenti, l’importo di EUR 600 000 non è sufficiente per rispondere efficacemente alla perdita di fatturato subita a causa dell’epidemia di COVID-19.

In secondo luogo le ricorrenti sostengono che la misura di aiuto di Stato è sproporzionata. L’attuale regime va oltre quanto necessario per prevenire le carenze di liquidità delle PMI e sostenere i loro costi fissi. In effetti, l’importo sproporzionato concesso alle PMI consente loro di essere più competitive, poiché non sono così limitate dai costi fissi. Inoltre, le PMI che hanno ricevuto l’aiuto non sono tenute, tanto quanto le ricorrenti (1), a ricorrere al capitale proprio per rimanere competitive. Le ricorrenti ricevono un importo massimo di EUR 600 000 per mantenere in funzione trentatré alberghi. Le PMI, invece, possono ricevere quasi lo stesso importo di aiuti per far fronte alle carenze di liquidità di un solo albergo di piccole o medie dimensioni.

2.

Secondo motivo, vertente su carenze procedurali della Commissione, in quanto la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata.

Il secondo motivo di annullamento riguarda le carenze procedurali della decisione impugnata. La decisione, secondo le ricorrenti, contiene una motivazione insufficiente, poiché non affronta la questione della (giustificazione della) differenza sproporzionata tra l’aiuto massimo tra le PMI e le imprese più grandi. Non affronta nemmeno l’adeguatezza della misura stessa, né il fatto che le PMI avevano potuto ricevere aiuti nell’ambito di due precedenti misure aiuto. Con la sua decisione la Commissione non ha, quindi, permesso alle ricorrenti di conoscere le ragioni per cui ha deciso che la misura di aiuto di Stato era considerata compatibile con il mercato interno. Ciò viola l’articolo 296 TFUE.


(1)  Nota editoriale: la domanda si riferisce alla circostanza che le società interessate sono tenute a «consultare» il loro capitale proprio.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/67


Ricorso proposto il 25 maggio 2021 — Muschaweck/EUIPO — Conze (UM)

(Causa T-293/21)

(2021/C 278/91)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ulrike Muschaweck (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: C. Konle, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Joachim Conze (Monaco di Baviera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «UM» — Marchio dell’Unione europea n. 9 305 731

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 marzo 2021 nel procedimento R 2260/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO del 6 agosto 2019 nella misura in cui è stato deciso di mantenere la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 9 305 731 per i servizi rimanenti, in particolare per:

Classe 44: servizi medici nel settore della chirurgia dell’ernia;

accogliere integralmente la domanda di decadenza del marchio dell’Unione europea n. 9 305 731;

dichiarare la decadenza del marchio dell’Unione europea n. 9 305 731 con effetto dal 20 giugno 2017 per tutti i prodotti e servizi, in particolare per:

Classe 10: apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari; Occhi, arti e denti artificiali; Articoli ortopedici; Materiale di sutura.

Classe 41: Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali, Tutti i suddetti servizi nel settore della medicina;

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; Servizi di analisi e di ricerche industriali; Progettazione e sviluppo di hardware e software.; Tutti i suddetti servizi nel settore della medicina.

Classe 44: Servizi medici e veterinari; Cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o gli animali; Servizi per l’agricoltura, l’orticoltura e la silvicoltura;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Irregolarità formale della decisione impugnata: mancanza di rappresentanza effettiva della controparte; presentazione tardiva del titolare del marchio;

irregolarità materiale della decisione impugnata: mancanza di consenso da parte della titolare iniziale del marchio all’uso del marchio; assenza di un uso effettivo del marchio dell’Unione europea «UM»; uso del marchio dell’Unione europea «UM» con l’aggiunta «Dr. Muschaweck».


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/68


Ricorso proposto il 24 maggio 2021 — Joules / EUIPO — Star Gold (Jules Gents)

(Causa T-294/21)

(2021/C 278/92)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Joules Ltd (Market Harborough, Regno Unito) (rappresentante: P. Martini-Berthon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Star Gold GmbH (Pforzheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «Jules Gents» — Domanda di registrazione n. 15 719 305

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 marzo 2021 nel procedimento R 1123/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

violazione degli articoli 71, paragrafo 1, e 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/625 e dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/69


Ricorso proposto il 27 maggio 2021 — Bodegas Beronia/EUIPO — Bodegas Carlos Serres (ALEGRA DE BERONIA)

(Causa T-298/21)

(2021/C 278/93)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas Beronia, SA (La Rioja, Spagna) (rappresentante: J. Mora Cortés, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Carlos Serres, SL (La Rioja)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ALEGRA DE BERONIA — Domanda di registrazione n. 18 012 451

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 marzo 2021 nel procedimento R 2013/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nella parte in cui respinge il ricorso R 2013/2020-1 e rifiuta integralmente la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 18.012.451 ALEGRA DE BERONIA (denominativo) per tutti i prodotti contestati;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/70


Ricorso proposto il 31 maggio 2021 — Falke / Commissione

(Causa T-306/21)

(2021/C 278/94)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Falke KGaA (Schmallenberg, Germania) (rappresentante: avvocato M. Vetter)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

conformemente all’articolo 264, primo comma, TFUE, dichiarare nulla la decisione della convenuta del 20 novembre 2020 (aiuti n. SA.59289), come modificata dalla decisione della convenuta del 12 febbraio 2021 (aiuti n. SA.61744);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si fonda su due motivi.

1.

La disciplina tedesca per la concessione di aiuti «Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020», autorizzata dalla convenuta, non sarebbe compatibile con il mercato interno, in quanto distorcerebbe la concorrenza, senza che ciò sia giustificato in via eccezionale nel caso di specie. La convenuta sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel dichiarare che la disciplina per la concessione di aiuti, la quale presuppone una perdita di fatturato di almeno il 30 % a livello di impresa complessivamente considerata, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. L’approccio dalla disciplina suddetta consistente nel considerare ogni impresa nel suo insieme porterebbe al risultato che imprese come la ricorrente, che operano in più settori di attività colpiti in modo diverso dalla pandemia da Covid-19 e nel cui ambito le attività commerciali svolte attraverso punti vendita fisici hanno subito un crollo del fatturato di ben oltre il 30 % a causa della chiusura, non sarebbero legittimate a presentare una domanda di aiuto soltanto per il fatto che un altro settore di attività non subisce alcuna perdita di fatturato e tramite il calcolo di una media aritmetica delle vendite dei diversi settori di attività non viene raggiunta la soglia del 30 %. Così, a differenza di imprese che operano in un unico settore di attività, le suddette imprese non riceverebbero in ipotesi nessun aiuto o solo per una frazione del periodo di tempo in cui si applica il beneficio dell'aiuto e dovrebbero sovvenzionare in modo incrociato i costi fissi non coperti del loro settore di attività colpito dalla chiusura attingendo agli altri settori di attività in cui operano. Ciò determinerebbe una distorsione della concorrenza tanto con riferimento ai concorrenti operanti nel settore di attività colpito dalla pandemia quanto rispetto ai concorrenti operanti nel settore di attività non colpito dalla pandemia.

2.

La convenuta avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto non le avrebbe concesso alcuna possibilità di esprimere, durante il procedimento di esame preliminare, il suo punto di vista in merito alla compatibilità della disciplina per la concessione di aiuti con il mercato interno.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/71


Ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2021 — Poupart / Commissione

(Causa T-376/20) (1)

(2021/C 278/95)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 262 del 10.8.2020.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/71


Ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2021 — Corman / Commissione

(Causa T-25/21) (1)

(2021/C 278/96)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 72 del 1o.3.2021.


12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/71


Ordinanza del Tribunale del 27 maggio 2021 — Suez / Commissione

(Causa T-121/21) (1)

(2021/C 278/97)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 138 del 19.4.2021.