ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 270

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
7 luglio 2021


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2019-2020
Sedute dal 13 al 16 gennaio 2020
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 239 del 18.6.2021 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 15 gennaio 2020

2021/C 270/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP))

2

2021/C 270/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso (2020/2505(RSP))

21

2021/C 270/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2018 (2019/2125(INI))

25

2021/C 270/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — Relazione annuale (2019/2136(INI))

41

2021/C 270/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune — relazione annuale (2019/2135(INI))

54

2021/C 270/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa (2019/2990(RSP))

71

 

Giovedì 16 gennaio 2020

2021/C 270/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sul Burundi, in particolare la libertà di espressione (2020/2502(RSP))

76

2021/C 270/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla Nigeria, in particolare i recenti attacchi terroristici (2020/2503(RSP))

83

2021/C 270/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla situazione in Venezuela in seguito all'elezione illegale della nuova presidenza e del nuovo Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale (golpe parlamentare) (2020/2507(RSP))

88

2021/C 270/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria (2020/2513(RSP))

91

2021/C 270/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) (2019/2824(RSP))

94

2021/C 270/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018 (2019/2134(INI))

105

2021/C 270/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica (2019/2950(RSP))

113


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 15 gennaio 2020

2021/C 270/14

Decisione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sulla composizione numerica delle commissioni permanenti (2020/2512(RSO))

117

2021/C 270/15

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (15791/2018 — C9-0155/2019 — 2018/0419(NLE))

119

2021/C 270/16

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei (11033/2019 — C9-0049/2019 — 2018/0147(NLE))

120

2021/C 270/17

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (13952/2019 — C9-0166/2019 — 2018/0006(CNS))

121


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


7.7.2021   

IT

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C 270/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2019-2020

Sedute dal 13 al 16 gennaio 2020

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 239 del 18.6.2021.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 15 gennaio 2020

7.7.2021   

IT

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C 270/2


P9_TA(2020)0005

Green Deal europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP))

(2021/C 270/01)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018, dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773),

visti il programma d'azione dell'UE per l'ambiente fino al 2020 e la sua visione per il 2050,

visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), il protocollo di Kyoto all'UNFCCC e l'accordo di Parigi,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica,

visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,

vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) del 4 dicembre 2019, dal titolo «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020»,

viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dal titolo «Riscaldamento globale di 1,5 oC», la sua quinta relazione di valutazione (AR5) e la relativa relazione di sintesi, la relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici e suolo e la sua relazione speciale sull'oceano e la criosfera in un clima che cambia,

visti l'Emissions Gap Report 2019, del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, pubblicato il 26 novembre 2019, e la sua prima relazione di sintesi sulla produzione di combustibili fossili, del dicembre 2019 (Production Gap Report 2019),

vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa politica e scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), del 31 maggio 2019,

viste le prospettive in termini di risorse globali (Global Resources Outlook) 2019 dell'International Resource Panel del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),

vista la Carta sociale europea riveduta del Consiglio d'Europa,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali,

vista la 26a Conferenza delle parti dell'UNFCCC prevista per il dicembre 2020, durante la quale tutte le parti dell'UNFCCC dovranno incrementare i rispettivi contributi determinati a livello nazionale in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi,

vista la 15a Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica (COP15) che si terrà a Kunming (Cina) nell'ottobre 2020, nel corso della quale le parti dovranno definire il quadro globale post-2020 per arrestare la perdita di biodiversità,

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi (1),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi nel 2019 a Madrid (Spagna) (COP 25) (3),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la presente risoluzione costituisce la prima reazione generale del Parlamento alla comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo; considerando la propria intenzione, con l'avanzamento dei lavori sul Green Deal, di pronunciarsi con posizioni più dettagliate sulle misure ed azioni specifiche e di avvalersi pienamente dei propri poteri legislativi per esaminare e modificare eventuali proposte della Commissione onde garantire che sostengano tutti gli obiettivi del Green Deal;

1.

sottolinea l'urgente necessità di interventi ambiziosi per far fronte al cambiamento climatico e alle sfide ambientali, allo scopo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC ed evitare una perdita massiccia di biodiversità; si compiace pertanto della comunicazione della Commissione sul «Green Deal europeo»; condivide l'impegno della Commissione di trasformare l'UE in una società più sana, sostenibile, equa e prospera, con zero emissioni nette di gas a effetto serra (GES); chiede la necessaria transizione verso una società europea climaticamente neutra entro il 2050 e che tale obiettivo diventi una storia di successo europea;

2.

sottolinea che tutte le persone che vivono in Europa dovrebbero godere senza discriminazioni del diritto fondamentale a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e a un clima stabile, e che tale diritto deve essere garantito mediante politiche ambiziose e deve essere pienamente applicabile attraverso il sistema giudiziario a livello nazionale e dell'UE;

3.

ritiene fermamente che il Green Deal europeo debba promuovere un approccio integrato e scientificamente fondato e abbracci tutti i settori affinché imbocchino lo stesso percorso verso il medesimo obiettivo; ritiene che l'integrazione delle diverse politiche in una visione olistica rappresenti il vero valore aggiunto del Green Deal europeo e che tale aspetto vada pertanto rafforzato; considera il Green Deal un catalizzatore per una transizione sociale inclusiva e non discriminatoria, i cui obiettivi chiave siano la neutralità climatica, la tutela dell'ambiente, l'impiego sostenibile delle risorse, la salute e la qualità di vita dei cittadini all'interno dei confini planetari;

4.

sottolinea che il Green Deal dovrebbe essere al centro della strategia europea per una nuova crescita sostenibile, pur nel rispetto dei confini planetari della Terra, nonché per creare opportunità economiche, stimolare gli investimenti e offrire posti di lavoro di qualità; è del parere che ciò avvantaggerà i cittadini e le imprese europei, dando vita a un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica sarà dissociata dalle emissioni globali di GES, dall'impiego delle risorse e dalla produzione di rifiuti nell'UE; sottolinea la necessità che il Green Deal conduca al progresso sociale, migliorando il benessere generale e riducendo le disuguaglianze sociali, gli squilibri economici tra gli Stati membri e le disparità di genere e generazionali; ritiene che una transizione equa non debba lasciare indietro nessun individuo e nessun luogo e che debba invece ovviare alle disparità sociali ed economiche;

5.

ritiene che gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite debbano essere al centro del processo di definizione e attuazione delle politiche dell'Unione europea, in modo che quest'ultima promuova un modello di sviluppo umano compatibile con un pianeta sano; sottolinea, a tale riguardo, la necessità che il Green Deal europeo combini diritti sociali, integrità ambientale, coesione regionale, sostenibilità e industrie a prova di futuro e competitive a livello mondiale, a vantaggio di tutti;

6.

sottolinea la necessità che il Green Deal sia finalizzato alla creazione di un'economia prospera, equa, sostenibile e competitiva, che sia al servizio di tutti, in tutte le regioni d'Europa; ritiene che il Green Deal debba creare opportunità economiche e garantire equità tra le generazioni; insiste sull'importanza del rispetto e dell'intensificazione del dialogo sociale a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, al fine di garantire una transizione giusta; pone in evidenza la necessità di una prospettiva di genere riguardo alle azioni e agli obiettivi del Green Deal, tra cui l'integrazione della dimensione di genere e azioni attente alle questioni di genere; ribadisce che il passaggio a un'economia climaticamente neutra e a una società sostenibile deve essere realizzato contestualmente all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e insiste sulla necessità che tutte le iniziative intraprese nell'ambito del Green Deal europeo siano pienamente compatibili con il pilastro europeo dei diritti sociali;

7.

sottolinea la necessità, perché l'Unione possa conseguire gli obiettivi del Green Deal, di mobilitare ingenti investimenti pubblici e privati e considera questo fatto un presupposto imprescindibile per la riuscita del Green Deal; ritiene che l'Unione debba garantire agli investitori a lungo termine certezza e prevedibilità normativa, nonché un idoneo quadro finanziario, e sufficienti risorse e incentivi fiscali e di mercato per la riuscita di una transizione ecologica a favore di un cambiamento sociale, industriale ed economico positivo e sostenibile; ribadisce che il Green Deal dovrebbe riportare l'Europa sulla via di una crescita sostenibile a lungo termine, della prosperità e del benessere, adoperandosi affinché le nostre politiche ambientali, economiche e sociali siano definite garantire una transizione equa;

8.

sottolinea che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono sfide mondiali che richiedono una risposta mondiale; insiste sulla necessità che l'UE dia prova di ambizione e che convinca altre regioni del mondo a lavorare nella stessa direzione; sottolinea il ruolo dell'UE quale leader mondiale in termini di interventi per l'ambiente e per il clima;

9.

propone che tutte le azioni nell'ambito del Green deal adottino un approccio scientifico e siano basate su valutazioni d'impatto olistiche;

10.

riconosce la sua responsabilità istituzionale di ridurre la propria impronta di carbonio; propone di adottare proprie misure volte a ridurre le emissioni, inclusa la sostituzione del suo parco veicoli con veicoli a emissioni zero, e invita con urgenza tutti gli Stati membri a trovare un accordo su una sede unica per il Parlamento europeo;

Rafforzare l'ambizione climatica dell'UE per il 2030 e il 2050

11.

ritiene che un impegno giuridicamente vincolante dell'Unione a favore della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 rappresenti un poderoso strumento per mobilitare le necessarie forze sociali, politiche, economiche e tecnologiche per la transizione; sottolinea con forza che la transizione è uno sforzo condiviso di tutti gli Stati membri e che ogni Stato membro deve contribuire al conseguimento della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050; invita la Commissione a presentare una proposta di normativa europea sul clima entro il marzo 2020;

12.

chiede una normativa ambiziosa in materia di clima che preveda un obiettivo nazionale giuridicamente vincolante e applicabile all'intera economia di realizzare l'azzeramento delle emissioni nette di GES entro il 2050 al più tardi, nonché obiettivi intermedi dell'UE per il 2030 e il 2040 da ultimare, nell'ambito di tale normativa, al più tardi al momento della sua adozione da parte dei colegislatori, sulla base di valutazioni d'impatto e di un solido quadro di governance; sottolinea la necessità che la normativa sul clima rifletta le migliori conoscenze scientifiche disponibili, al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC, e che sia aggiornata in funzione degli sviluppi del quadro giuridico dell'Unione e del ciclo di revisione dell'accordo di Parigi; ritiene che la legge per il clima debba includere anche elementi specifici sull'adattamento, in particolare esigendo che tutti gli Stati membri adottino piani d'azione in materia;

13.

chiede di portare al 55 % rispetto ai livelli del 1990 l'obiettivo dell'UE per il 2030 in materia di riduzione delle emissioni interne di GES; esorta la Commissione a presentare quanto prima una proposta in tal senso onde consentire all'Unione di adottare tale obiettivo come suo contributo aggiornato stabilito a livello nazionale (NDC) con largo anticipo rispetto alla COP26; chiede altresì che tale obiettivo sia successivamente integrato nella normativa europea sul clima;

14.

ritiene che l'Unione debba svolgere un ruolo attivo e dimostrare una robusta leadership nell'ambito dei preparativi per la COP26, in occasione della quale le parti dovrebbero aumentare gli impegni collettivi in materia di clima, rispecchiando il livello più elevato possibile di ambizione; ritiene, a tale proposito, che l'Unione debba adottare quanto prima nel 2020 un NDC rafforzato al fine di incoraggiare altri paesi terzi, in particolare i principali produttori di emissioni, a fare altrettanto; sottolinea, in tale contesto, la necessità di concordare un rafforzamento degli NDC con largo anticipo rispetto al vertice UE-Cina di settembre, nonché al vertice UE-Africa;

15.

riconosce che gli Stati membri potrebbero seguire diversi percorsi per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 in modo equo ed efficace in termini di costi, tenuto conto del fatto che non tutti i paesi hanno lo stesso punto di partenza e le stesse risorse e che alcuni di essi stanno avanzando più rapidamente di altri, ma ritiene che la transizione verde debba essere trasformata in un'opportunità economica e sociale per tutte le regioni d'Europa;

16.

sottolinea che le emissioni nette dovranno essere pressoché azzerate in tutti i comparti dell'economia, affinché possano contribuire congiuntamente al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica; invita la Commissione a presentare, se del caso, proposte basate su valutazioni d'impatto, in vista di una revisione delle misure legislative dell'UE inerenti al clima e all'energia entro il giugno 2021, allo scopo di concretizzare la maggiore ambizione a medio e lungo termine in materia di clima; invita la Commissione ad avvalersi altresì delle potenzialità aggiuntive di altre normative esistenti dell'Unione per contribuire agli interventi per il clima, tra cui la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, le misure relative all'economia circolare e il regolamento sui gas fluorurati; sottolinea, inoltre, che le soluzioni naturali possono aiutare gli Stati membri a conseguire i loro obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di GES e di biodiversità, ma insiste sul fatto che siffatte soluzioni devono essere aggiuntive rispetto alla riduzione delle emissioni di GES alla fonte;

17.

ritiene che nuovi obiettivi di maggiore portata in materia di GES presuppongano che il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS) sia adeguato allo scopo; invita la Commissione a riesaminare rapidamente la direttiva ETS, anche affrontando il fattore di riduzione lineare, le norme per l'assegnazione di quote gratuite e l'eventuale necessità di fissare un prezzo minimo per il carbonio;

18.

è favorevole, data la persistenza di diversi gradi di ambizione in campo climatico su scala mondiale, all'intenzione della Commissione di lavorare a un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere compatibile con l'OMC; ritiene che lo sviluppo di un siffatto meccanismo si iscriva in una strategia di più ampio respiro per un'economia dell'Unione competitiva e decarbonizzata, che sostenga le ambizioni climatiche dell'Unione e garantisca nel contempo parità di condizioni; prende atto del punto di vista della Commissione secondo cui tale meccanismo costituirebbe un'alternativa alle misure in materia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio attualmente previste dall'EU ETS; insiste sul fatto che le attuali misure per far fronte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non debbano essere abrogate fintantoché non sarà stato introdotto un nuovo sistema e chiede alla Commissione, prima di presentare eventuali proposte, di procedere a un'analisi approfondita delle diverse forme che potrebbe assumere il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere prima del riesame della legislazione sul clima prevista per il giugno 2021; ritiene che un futuro meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere debba mantenere gli incentivi economici per una transizione verde efficace, come pure per i pionieri climatici, sostenere un mercato per i prodotti a basse emissioni di CO2 all'interno dell'Unione e garantire una tariffazione efficace del carbonio nell'Unione, promuovendo nel contempo la fissazione del prezzo del carbonio in altre parti del mondo; ritiene che il meccanismo in oggetto debba tenere conto delle specificità di ciascun settore e che possa essere introdotto gradualmente in determinati settori, evitando nel contempo indebiti costi amministrativi supplementari, in particolare per le PMI europee;

19.

plaude alla proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia per quanto riguarda le questioni ambientali, al fine di applicare il principio «chi inquina paga», tenendo conto nel contempo delle politiche fiscali nazionali ed evitando di aggravare le disuguaglianze;

20.

chiede una nuova e più ambiziosa strategia dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici; ricorda che occorrono maggiori sforzi per l'immunizzazione dagli effetti del clima, il rafforzamento della resilienza, la prevenzione e la preparazione nell'UE e negli Stati membri; evidenzia la necessità di mobilitare investimenti pubblici e privati negli interventi di adattamento e chiede la massima coerenza delle politiche in materia di spesa dell'UE, in modo che l'adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici siano valutati come criteri chiave nell'ambito di tutti i pertinenti finanziamenti dell'UE; ritiene al contempo che la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi debbano formare un solido strumento di solidarietà, dotato di risorse sufficienti; chiede un'assegnazione coerente e sufficiente dei fondi nel bilancio dell'Unione e la messa in comune di risorse per il meccanismo di protezione civile dell'Unione;

21.

si compiace dell'annunciata intenzione della Commissione di lanciare un Patto europeo per il clima; sottolinea la necessità che tale patto metta insieme cittadini, regioni, comunità locali, la società civile, imprese (tra cui le PMI) e sindacati come partecipanti attivi alla transizione verso la neutralità climatica, sulla base di un dialogo autentico e di processi trasparenti e partecipativi, anche per quanto riguarda la concezione, l'attuazione e la valutazione delle politiche; ritiene importante cooperare con i portatori di interesse dei settori ad alta intensità energetica e le rispettive parti sociali, specialmente i datori di lavoro, i lavoratori, le ONG e il mondo accademico, al fine di contribuire alla ricerca di soluzioni sostenibili nella transizione verso economie neutre in termini di emissioni di carbonio;

Fornire energia pulita, economica e sicura

22.

sottolinea il ruolo centrale dell'energia nella transizione verso un'economia a zero emissioni nette di GES e plaude all'obiettivo della Commissione di continuare a decarbonizzare il sistema energetico affinché l'UE possa conseguire l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 al più tardi; chiede la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili al fine di conformarla a tale ambizione e fissare obiettivi nazionali vincolanti per ciascuno Stato membro; si compiace inoltre della priorità annessa all'efficienza energetica; invita la Commissione e gli Stati membri, in tale contesto, ad attuare il principio dell'«efficienza energetica al primo posto» in tutti i settori e in tutte le politiche, in quanto ciò è fondamentale per ridurre la dipendenza energetica dell'UE e le emissioni derivanti dalla produzione di energia e per creare nel contempo posti di lavoro a livello locale per gli interventi di ristrutturazione e ridurre la bolletta energetica dei cittadini; chiede la revisione della direttiva sull'efficienza energetica (DEE) e della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici, in linea con crescente ambizione climatica dell'UE, e il rafforzamento della loro attuazione, mediante obiettivi nazionali vincolanti, prestando particolare attenzione ai cittadini vulnerabili, pur tenendo conto nel contempo della necessaria prevedibilità economica per i settori interessati;

23.

sottolinea che, per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, occorrono provvedimenti di esecuzione a livello nazionale e dell'UE; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che i piani nazionali per l'energia e il clima siano pienamente in linea con gli obiettivi dell'UE; ricorda la competenza degli Stati membri nel decidere il proprio mix energetico nel quadro dell'UE per il clima e l'energia;

24.

sottolinea che per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e di sostenibilità, tutti i settori devono ricorrere maggiormente all'energia da fonti rinnovabili ed eliminare gradualmente i combustibili fossili; chiede la revisione degli orientamenti in materia di reti transeuropee dell'energia (RTE-E) prima dell'adozione del prossimo elenco di progetti di interesse comune (PIC), onde allineare il quadro legislativo alla priorità della diffusione delle reti intelligenti ed evitare di impegnare risorse in investimenti ad alta intensità di carbonio; sottolinea la necessità di adottare un approccio strategico ai cluster energetici dell'UE, allo scopo di utilizzare gli investimenti più efficaci nelle fonti energetiche rinnovabili; si compiace pertanto dell'annuncio di una strategia per l'energia eolica offshore; ritiene che le politiche dell'UE debbano promuovere in particolare l'innovazione e la diffusione dello stoccaggio dell'energia sostenibile e dell'idrogeno verde; sottolinea la necessità di garantire che l'uso di fonti energetiche come il gas naturale sia soltanto temporaneo, considerato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050;

25.

sottolinea la fondamentale importanza di garantire in Europa il corretto funzionamento di un mercato dell'energia pienamente integrato, incentrato sui consumatori e competitivo; sottolinea altresì l'importanza delle interconnessioni transfrontaliere per un mercato dell'energia pienamente integrato; accoglie con favore l'annunciata intenzione della Commissione di proporre misure sull'integrazione intelligente entro la metà del 2020 e sottolinea che l'ulteriore integrazione del mercato energetico dell'Unione avrà un ruolo importante nel migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e nel conseguire un'economia a zero emissioni nette di GES; evidenzia la necessità di un'agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia dotata di sufficienti risorse finanziarie per intensificare la cooperazione regionale tra gli Stati membri;

26.

insiste su una rapida abrogazione delle sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili entro il 2020 tanto a livello di UE che di singoli Stati membri;

27.

accoglie con favore l'annunciata ondata di ristrutturazioni di edifici pubblici e privati e incoraggia a incentrare l'attenzione sulle ristrutturazioni di scuole e ospedali, nonché di case popolari e abitazioni in affitto per aiutare le famiglie a basso reddito; sottolinea la necessità di ristrutturare il parco immobiliare esistente, dando vita a edifici a energia quasi zero per poter conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050; sottolinea che il settore edilizio presenta un elevato potenziale di risparmio energetico, come pure un potenziale di produzione in loco di energia rinnovabile, che può stimolare l'occupazione e contribuire alla crescita delle PMI; considera indispensabile un quadro normativo intelligente e lungimirante; accoglie pertanto con favore le proposte volte a ridurre gli ostacoli normativi nazionali alle ristrutturazioni di edifici e a rivedere il regolamento sui prodotti da costruzione; chiede l'applicazione rigorosa degli obblighi degli Stati membri di ristrutturare gli edifici pubblici in linea con la DEE; incoraggia la promozione delle costruzioni in legno e di materiali da costruzione ecologici;

28.

sottolinea la necessità che la transizione energetica sia socialmente sostenibile e non aggravi la povertà energetica, ragion per cui si compiace dell'impegno della Commissione in tal senso; è del parere che le comunità che combattono la povertà energetica debbano disporre degli strumenti necessari per partecipare alla transizione verde grazie all'istruzione e ai servizi di consulenza, nonché incentivando gli investimenti a lungo termine; chiede azioni mirate in stretta cooperazione con gli Stati membri e lo scambio di prassi corrette per ridurre la povertà energetica, sostenendo al contempo la parità di accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica; ritiene che i costi delle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica non debbano essere sostenuti dalle famiglie a basso reddito; sottolinea inoltre il ruolo del teleriscaldamento nel fornire energia a prezzi accessibili;

29.

sostiene in generale l'idea di misure basate sul mercato come uno degli strumenti per conseguire gli obiettivi climatici; esprime tuttavia alcune riserve sull'eventuale inclusione delle emissioni degli edifici nell'EU ETS, dato che ciò potrebbe deresponsabilizzare l'azione pubblica e portare a bollette energetiche più elevate per locatari e proprietari; ritiene che tali proposte richiedano un'ulteriore analisi;

Mobilitare l'industria a favore di un'economia pulita e circolare

30.

ritiene che la transizione dell'UE verso una base industriale moderna, a impatto climatico zero, altamente efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva entro il 2050 al più tardi rappresenti sia una sfida sia un'opportunità di fondamentale importanza e accoglie con favore l'annuncio che la Commissione presenterà una nuova strategia industriale, come pure una strategia per le PMI, nel marzo 2020; sottolinea che la competitività industriale e la politica climatica si rafforzano reciprocamente e che un'industria innovativa e a impatto climatico zero creerà posti di lavoro a livello locale e garantirà la competitività dell'economia europea;

31.

sottolinea che la strategia industriale dovrebbe porre l'accento sullo sviluppo di catene del valore per prodotti, processi e modelli imprenditoriali sostenibili, anche sul piano economico, intesi a conseguire la neutralità climatica, l'efficienza in termini di risorse, la circolarità e un ambiente non tossico, mantenendo e sviluppando nel contempo la competitività internazionale ed evitando la delocalizzazione delle industrie europee; conviene con la Commissione sul fatto che le industrie ad alta intensità energetica, come l'industria siderurgica, chimica e cementiera, sono cruciali per l'economia europea, e che al contempo sono fondamentali la modernizzazione e decarbonizzazione;

32.

invita la Commissione a garantire la coesione economica, sociale e territoriale delle transizioni, prestando una particolare attenzione alle regioni più svantaggiate, alle aree interessate dalla transizione industriale (principalmente le regioni carbonifere e le aree dipendenti da industrie ad alta intensità di carbonio, come la lavorazione dell'acciaio), alle aree scarsamente popolate e ai territori vulnerabili sotto il profilo ambientale;

33.

sottolinea che le strategie industriali e per le PMI devono stabilire tabelle di marcia chiare che includano un insieme completo di incentivi e opportunità di finanziamento per l'innovazione e la diffusione di tecnologie innovative e per nuovi modelli imprenditoriali sostenibili, nonché per l'eliminazione di tutti gli ostacoli normativi superflui; chiede un sostegno dell'UE a coloro che sono in prima linea nell'ambito del clima e delle risorse, mediante un approccio neutro sotto il profilo tecnologico e coerente con le migliori conoscenze scientifiche disponibili e con gli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di clima e di ambiente; sottolinea il ruolo dei sistemi ecologici di cattura e stoccaggio del carbonio nel rendere l'industria pesante neutra dal punto di vista climatico, laddove non siano disponibili possibilità di riduzione diretta delle emissioni;

34.

ricorda il ruolo fondamentale delle tecnologie digitali nel sostenere la transizione verde, per esempio migliorando l'efficienza sotto il profilo delle risorse e dell'energia e mediante un migliore monitoraggio ambientale, e attraverso i benefici per il clima derivanti da una piena digitalizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione e da applicazioni intelligenti; ritiene che la strategia industriale dovrebbe integrare, come proposto, le trasformazioni verdi e digitali e dovrebbe individuare gli obiettivi fondamentali e gli ostacoli che impediscono il pieno sfruttamento del potenziale delle tecnologie digitali; invita la Commissione a sviluppare strategie e finanziamenti per la diffusione di tecnologie digitali innovative; sottolinea nel contempo l'importanza di migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni dell'economia circolare dello stesso settore digitale e plaude all'impegno della Commissione a tale riguardo; chiede alla Commissione di stabilire una metodologia di monitoraggio e quantificazione del crescente impatto ambientale delle tecnologie digitali, senza creare inutili oneri burocratici;

35.

ritiene che tale strategia industriale debba dedicare la dovuta considerazione agli effetti sulla forza lavoro, nonché alla riqualificazione e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori; invita la Commissione a esaminare attentamente la dimensione regionale di tale strategia, garantendo che nessuno e nessuna regione sia lasciata indietro; insiste affinché la strategia includa un dialogo sociale nel quale i lavoratori siano pienamente coinvolti;

36.

chiede un ambizioso nuovo piano d'azione per l'economia circolare, che deve mirare a ridurre l'impronta complessiva in termini di ambiente e risorse della produzione e del consumo dell'UE, fornendo nel contempo forti incentivi per l'innovazione, per le imprese sostenibili e per i mercati dei prodotti a impatto climatico zero e i prodotti circolari, con l'efficienza nell'uso delle risorse, l'inquinamento zero e la prevenzione dei rifiuti quali priorità fondamentali; sottolinea le forti sinergie tra l'azione per il clima e l'economia circolare, in particolare nei settori dell'energia e delle industrie ad alta intensità di carbonio; chiede l'istituzione di un obiettivo a livello dell'UE per l'efficienza nell'uso delle risorse;

37.

invita la Commissione a proporre obiettivi per la raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti, il riutilizzo e il riciclaggio, nonché altre azioni specifiche quali la responsabilità estesa del produttore, in settori prioritari quali i rifiuti commerciali, i prodotti tessili, la plastica, l'elettronica, l'edilizia e l'alimentazione; esorta la Commissione a sviluppare misure volte a sostenere il mercato dei materiali riciclati in Europa, tra cui norme comuni di qualità nonché obiettivi obbligatori per l'utilizzo dei materiali recuperati nei settori prioritari, ove possibile; sottolinea l'importanza di sviluppare cicli di materiali non tossici, intensificando la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti, e di promuovere la ricerca e l'innovazione al fine di sviluppare prodotti più puliti; invita la Commissione a prendere in considerazione misure volte ad affrontare i prodotti importati contenenti sostanze o componenti che sono vietati nell'UE e ritiene che tali misure non dovrebbero essere reintrodotte nel mercato dell'UE per quanto riguarda i prodotti di consumo attraverso attività di riciclaggio;

38.

sostiene le misure strategiche per i prodotti sostenibili, compresa l'estensione dell'ambito di applicazione della progettazione ecocompatibile con una legislazione che renda i prodotti più durevoli, riparabili, riutilizzabili e riciclabili, e un solido programma di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura ecologica dal 2020 in poi, che comprenda anche gli smartphone e altre nuove apparecchiature informatiche; chiede proposte legislative sul diritto alla riparazione, l'eliminazione dell'obsolescenza programmata e caricabatterie universali per le apparecchiature informatiche mobili; approva i piani della Commissione per le proposte legislative volte a garantire una catena del valore sicura, circolare e sostenibile per tutte le batterie e si attende che la proposta includa almeno misure in materia di progettazione ecocompatibile e obiettivi per il riutilizzo e il riciclaggio nonché per l'approvvigionamento sostenibile e socialmente responsabile; sottolinea la necessità di creare un cluster forte e sostenibile per le batterie e lo stoccaggio in Europa; sottolinea la necessità di promuovere il consumo e la produzione locali sulla base dei principi di rifiuto, riduzione, riutilizzo, riciclo e riparazione al fine di porre un termine alle strategie aziendali di obsolescenza programmata per cui i prodotti sono progettati per avere una vita utile breve e per essere sostituiti, e di adattare il consumo ai limiti del pianeta; ritiene imprescindibile il diritto alla riparazione e all'assistenza continua per i servizi informatici al fine di giungere a un consumo sostenibile; chiede che tali diritti siano sanciti dalla legislazione dell'UE;

39.

esorta la Commissione a rafforzare ulteriormente le misure dell'UE contro l'inquinamento da plastica, in particolare nell'ambiente marino, e chiede una più ampia limitazione e la sostituzione degli articoli di plastica monouso; sostiene lo sviluppo della legislazione per affrontare il problema degli imballaggi eccessivi e per garantire che, al più tardi entro il 2030, tutti gli imballaggi che non sono riutilizzabili o riciclabili in un modo economicamente sostenibile non siano autorizzati sul mercato dell'UE, garantendo nel contempo la sicurezza alimentare; chiede misure per il coordinamento transfrontaliero dei sistemi di restituzione dei depositi; esorta la Commissione ad affrontare il problema delle microplastiche in modo completo, anche adottando un'eliminazione graduale globale della microplastica aggiunta intenzionalmente e attraverso nuove misure, anche di tipo normativo, contro il rilascio accidentale di plastica, ad esempio dai tessuti, dagli pneumatici e dai pellet di plastica; osserva che la Commissione intende sviluppare un quadro normativo per le plastiche biodegradabili e le bioplastiche; sottolinea la necessità di un'economia della plastica pienamente circolare;

40.

chiede che sia istituito un mercato unico verde dell'UE per stimolare la domanda di prodotti sostenibili con disposizioni specifiche come l'espansione dell'uso degli appalti pubblici verdi; si compiace, a tale riguardo, del fatto che la Commissione si sia impegnata a proporre ulteriori atti legislativi e orientamenti sugli appalti pubblici verdi; invita le istituzioni dell'UE a dare l'esempio per quanto riguarda gli appalti; sottolinea inoltre la necessità di esaminare e rivedere le norme UE in materia di appalti pubblici onde garantire condizioni di effettiva parità per le imprese dell'Unione, in particolare per quelle che producono prodotti o servizi sostenibili, ad esempio nel settore dei trasporti pubblici;

41.

sottolinea l'importanza di consumatori consapevoli e bene informati; chiede misure volte a garantire che i consumatori ricevano informazioni trasparenti, comparabili e armonizzate sui prodotti, compresa l'etichettatura dei prodotti, sulla base di dati solidi e di ricerche condotte sui consumatori, al fine di aiutarli a compiere scelte più sane e sostenibili e assicurare che siano informati in merito alla durabilità e alla possibilità di riparare i prodotti e alla loro impronta ambientale; sottolinea la necessità di dotare i consumatori di mezzi di ricorso efficaci, facilmente comprensibili e applicabili, che tengano conto degli aspetti legati alla sostenibilità e che diano priorità al riutilizzo o alla riparazione rispetto allo scarto dei prodotti che non funzionano correttamente;

42.

ritiene che i materiali rinnovabili da fonti sostenibili svolgeranno un ruolo importante nella transizione verso un'economia a impatto climatico zero e sottolinea la necessità di stimolare gli investimenti nello sviluppo di una bioeconomia sostenibile in cui i materiali a forte intensità di risorse fossili siano sostituiti da materiali rinnovabili e materiali a base biologica, ad esempio negli edifici, nei tessili, nei prodotti chimici, negli imballaggi, nella costruzione navale e, laddove è possibile garantire la sostenibilità, nella produzione di energia; sottolinea che ciò dovrà avvenire in modo sostenibile e rispettoso dei limiti ecologici; sottolinea le potenzialità della bioeconomia in termini di creazione di nuovi posti di lavoro verdi, anche nelle zone rurali della nostra Unione, e di stimolo dell'innovazione; chiede un sostegno a favore della ricerca e dell'innovazione in relazione a soluzioni sostenibili per la bioeconomia, che tengano conto della necessità di proteggere la biodiversità e gli ecosistemi unici; invita ad attuare in modo efficiente la strategia per la bioeconomia dell'UE, nel quadro del Green Deal europeo;

Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente

43.

accoglie con favore la futura strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e concorda con la Commissione sul fatto che tutte le diverse modalità di trasporto (trasporto stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili) dovranno contribuire pienamente alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, in linea con l'obiettivo di conseguire un'economia climaticamente neutra, riconoscendo nel contempo che si tratta sia di una sfida sia di un'opportunità; sostiene l'applicazione del principio «chi inquina paga»; chiede una strategia globale a lungo termine per una transizione giusta, che tenga anche conto del contributo del settore dei trasporti all'economia dell'UE e della necessità di garantire un livello elevato di connettività di trasporti accessibili e a costi contenuti, nonché degli aspetti sociali e della protezione dei diritti dei lavoratori;

44.

accoglie con favore la proposta della Commissione di promuovere il trasporto multimodale al fine di aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni; ritiene, tuttavia, che il modo migliore per conseguire la multimodalità sia solamente tramite proposte legislative concrete; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proporre misure volte ad aumentare l'interconnettività tra il trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile, realizzando un vero cambiamento modale; chiede che gli investimenti a favore della connettività delle reti ferroviarie dell'UE siano rafforzati e sostenuti, al fine di consentire pari accesso in tutta l'UE al trasporto ferroviario pubblico e rendere più attraente il trasporto passeggeri mediante ferrovia; insiste sul fatto che lo spazio ferroviario europeo unico è un presupposto inderogabile per il trasferimento modale e invita la Commissione a presentare una strategia entro la fine del 2020, cui facciano seguito proposte legislative concrete per porre fine alla frammentazione del mercato interno;

45.

sottolinea che il trasporto per vie navigabili a emissioni zero è fondamentale per lo sviluppo di un trasporto multimodale sostenibile; esorta la Commissione a sviluppare un quadro normativo europeo coordinato per le vie navigabili interne; chiede alla Commissione di sostenere attivamente l'intermodalità che includa le vie navigabili interne, in particolare il collegamento transfrontaliero dei sistemi di vie navigabili nazionali, che deve essere migliorato;

46.

ribadisce che il cielo unico europeo (CUE) è in grado di ridurre le emissioni del trasporto aereo senza costi ingenti, ma non porterà di per sé riduzioni significative delle emissioni del trasporto aereo in linea con l'obiettivo a lungo termine dell'UE; chiede una chiara tabella di marcia normativa per la decarbonizzazione del settore del trasporto aereo, basata su soluzioni tecnologiche, infrastrutture, requisiti per i combustibili alternativi ed efficienza delle operazioni, in combinazione con incentivi per un trasferimento modale;

47.

plaude alla proposta della Commissione di riesaminare la direttiva sulle infrastrutture per i combustibili alternativi e il regolamento sulla rete transeuropea di trasporto (RTE-T), al fine di accelerare la diffusione di veicoli e navi a basse e a zero emissioni; si compiace dell'attenzione rivolta all'aumento delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici; chiede tuttavia un piano più vasto di mobilità urbana al fine di ridurre il traffico e migliorare la vivibilità nelle città, per esempio mediante il sostegno ai trasporti pubblici a emissioni zero e alle infrastrutture ciclistiche e pedonali, in particolare nelle aree urbane;

48.

ritiene sia cruciale garantire investimenti sufficienti al fine di sviluppare infrastrutture adeguate per una mobilità a zero emissioni e che tutti i pertinenti fondi UE (meccanismo per collegare l'Europa, InvestEU ecc.) nonché i prestiti per i trasporti della Banca europea per gli investimenti debbano essere adeguarsi a tale obiettivo; invita gli Stati membri a impegnarsi a garantire idonei finanziamenti e accelerare l'introduzione di strategie innovative, delle infrastrutture di ricarica e di combustibili alternativi; ritiene che le entrate provenienti da imposte o tasse sui trasporti debbano essere destinate a sostenere la transizione per rendere tali costi più socialmente accettabili; accoglie con favore la proposta della Commissione di sviluppare sistemi intelligenti per la gestione del traffico e soluzioni per la «mobilità come servizio», in particolare nelle aree urbane; invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di applicazioni innovative, nuove tecnologie, nuovi modelli di business e nuovi e innovativi sistemi di mobilità in tutta Europa; esorta la Commissione a coinvolgere le città con la loro esperienza pratica e le loro competenze nella discussione sull'attuazione delle future politiche in materia di mobilità a livello dell'UE;

49.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di includere il settore marittimo nell'ETS; sottolinea che l'UE dovrebbe conservare un elevato livello di ambizione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore marittimo a livello sia internazionale sia dell'UE, mentre le nuove misure dell'UE non dovrebbero compromettere la competitività internazionale delle navi battenti bandiere dell'UE; ritiene che le misure dell'UE e internazionali dovrebbero andare di pari passo al fine di evitare la creazione di doppi regolamenti per l'industria e che qualsiasi azione, o inazione, a livello globale non dovrebbe ostacolare la possibilità dell'UE di intraprendere azioni più ambiziose all'interno dell'Unione; sottolinea inoltre la necessità di misure volte ad abbandonare l'uso dell'olio combustibile pesante e di investimenti urgenti nella ricerca sulle nuove tecnologie per decarbonizzare i settori del trasporto marittimo e nello sviluppo di navi verdi e a zero emissioni;

50.

sostiene le misure proposte per ridurre le emissioni nel settore dell'aviazione e il rafforzamento del sistema ETS in linea con l'ambizione dell'UE in ambito climatico, come pure l'eliminazione graduale dell'assegnazione di quote a titolo gratuito alle compagnie aeree per voli all'interno dell'UE; invita nel contempo la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi il più possibile per rafforzare il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) ed a sostenere l'adozione da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) di un obiettivo a lungo termine per la riduzione delle emissioni settoriali del trasporto aereo, salvaguardando nel contempo l'autonomia legislativa dell'UE nell'attuazione della direttiva ETS; sottolinea che, in qualità di colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio sono le uniche istituzioni a decidere in merito a eventuali modifiche future della direttiva ETS; sottolinea che qualsiasi modifica della direttiva ETS dovrebbe essere apportata solo se coerente con l'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di tutta l'economia dell'UE;

51.

sottolinea l'importanza di garantire condizioni di parità tra le diverse modalità di trasporto; invita pertanto la Commissione a presentare proposte per misure coordinate per rimuovere le esenzioni fiscali per quanto riguarda i combustibili nel settore del trasporto aereo e marittimo negli Stati membri, nel contesto della revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, evitando al contempo conseguenze negative indesiderate dal punto di vista ambientale, economico o sociale;

52.

attende con interesse le prossime proposte della Commissione relative a norme più rigorose in materia di emissioni di inquinanti atmosferici per i veicoli con motore a combustione interna (Euro 7) e per la revisione delle norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli commerciali leggeri e i furgoni, nonché per gli autocarri, garantendo un percorso verso una mobilità a zero emissioni dal 2025 in poi; invita la Commissione a sviluppare metodologie di valutazione del ciclo di vita; ricorda il risultato dell'analisi approfondita inclusa nella comunicazione della Commissione dal titolo «Un pianeta pulito per tutti: Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», secondo la quale tutte le nuove automobili immesse sul mercato dell'UE dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2040 negli scenari che prevedono il raggiungimento di una neutralità climatica nel 2050 e chiede un quadro politico coerente e piani di transizione per sostenere tale sviluppo; osserva che sarà necessaria una revisione delle norme attuali per consentire ai paesi precursori di applicare misure più rigorose a livello nazionale, se gli Stati membri decideranno in tal senso;

53.

accoglie con favore i piani della Commissione per affrontare il problema dell'inquinamento atmosferico causato dal trasporto marittimo e dall'aviazione, anche per regolamentare l'accesso delle navi più inquinanti verso i porti dell'UE e l'azione normativa volta ad affrontare l'inquinamento prodotto dalle navi ormeggiate nei porti; sottolinea l'importanza di promuovere lo sviluppo di porti a emissioni zero che utilizzano energie rinnovabili; sottolinea che la diffusione di nuove zone di controllo delle emissioni, quali previste dalla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), e la riduzione della velocità per il trasporto marittimo sono soluzioni pertinenti per ridurre le emissioni che possono essere facilmente attuate;

54.

prende atto dell'intenzione della Commissione di valutare la possibilità di estendere lo scambio di quote di emissione dell'Unione alle emissioni provenienti dal trasporto su strada; respinge un'inclusione diretta nello schema ETS dell'UE e la creazione di qualsivoglia tipo di schema parallelo; sottolinea con forza che nessun sistema di tariffazione dovrebbe sostituire o svigorire le norme vigenti o future sulle emissioni di CO2 per autovetture e camion andando a gravare direttamente sui consumatori;

«Dal produttore al consumatore»: concepire un sistema alimentare equo, sano ed ecocompatibile

55.

accoglie con favore la proposta della Commissione di presentare una strategia «dal produttore al consumatore» nel 2020, al fine di realizzare una politica alimentare più sostenibile, che riunisca gli sforzi per affrontare i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente e preservare e ripristinare la biodiversità con l'ambizione di garantire che i cittadini europei ricevano alimenti accessibili, di alta qualità e sostenibili, garantendo al contempo un tenore di vita dignitoso per gli agricoltori e i pescatori e la competitività del settore agricolo; ritiene che la politica agricola comune (PAC) dovrebbe essere pienamente in linea con gli obiettivi più ambiziosi dell'UE in materia di clima e biodiversità; si compiace dell'impegno assunto dalla Commissione di garantire che i prodotti alimentari europei diventino un riferimento globale per la sostenibilità; invita la Commissione a utilizzare la strategia «dal produttore al consumatore» per costruire una visione realmente a lungo termine per un sistema alimentare europeo sostenibile e competitivo, promuovendo al contempo la reciprocità delle norme di produzione dell'UE negli accordi commerciali;

56.

evidenzia il fatto che un'agricoltura sostenibile e gli agricoltori svolgeranno un ruolo importante nell'affrontare le sfide del Green Deal europeo; sottolinea l'importanza dell'agricoltura europea e il suo potenziale di contribuire all'azione per il clima, all'economia circolare e al rafforzamento della biodiversità e di promuovere l'utilizzo sostenibile delle materia prime rinnovabili; sottolinea che gli agricoltori devono ricevere gli strumenti necessari per contrastare i cambiamenti climatici e adattarsi agli stessi, per esempio investendo nel passaggio a sistemi agricoli più sostenibili; sottolinea che la strategia «dal produttore al consumatore» dovrebbe ambire a obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni agricole di gas a effetto serra e del degrado del suolo;

57.

sottolinea che occorre rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare; evidenzia che si dovrebbe affrontare l'impatto del diritto della concorrenza dell'UE sulla sostenibilità della filiera alimentare, per esempio contrastando le pratiche sleali e premiando i produttori che forniscono alimenti e beni pubblici di elevata qualità quali norme rigorose in materia ambientale e di benessere degli animali, benefici che attualmente non sono rispecchiati in maniera sufficiente nei prezzi al di fuori delle aziende agricole;

58.

caldeggia una PAC sostenibile che sostenga attivamente gli agricoltori e li incoraggi, mediante le sue misure, a realizzare maggiori benefici ambientali e climatici e gestire meglio la volatilità e le crisi; chiede alla Commissione di analizzare il contributo dell'attuale proposta di riforma della PAC agli impegni dell'UE in materia di ambiente, clima e protezione della biodiversità, al fine di allinearla agli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo, tenendo conto della necessità di mantenere condizioni di parità in Europa e consentire una produzione agricola forte, resiliente e sostenibile; sottolinea che i piani strategici della PAC devono rispecchiare appieno le ambizioni del Green Deal europeo e invita la Commissione ad essere ferma su questo punto nella sua valutazione dei piani strategici, e in particolare a verificare il grado di ambizione ed efficacia dei regimi ecologici degli Stati membri nonché a monitorare da vicino i risultati della loro applicazione; sottolinea l'importanza, nel quadro del nuovo modello di attuazione, di un approccio mirato e basato sui risultati, con una maggiore semplificazione e trasparenza in merito ai risultati concreti e agli obiettivi di valore aggiunto; ritiene necessario aiutare gli agricoltori a realizzare la transizione verso un'agricoltura più sostenibile e, a tal fine, è favorevole a dotare la PAC di un bilancio che consenta di conseguire tutti i suoi obiettivi, realizzando anche le ambizioni ambientali dell'UE;

59.

ribadisce che la riduzione della dipendenza dai pesticidi è uno degli obiettivi prioritari per un'agricoltura sostenibile; accoglie con favore, a tale riguardo, l'impegno della Commissione di affrontare la pressione esercitata dai pesticidi sull'ambiente e sulla salute e di ridurre significativamente l'uso di pesticidi chimici e il rischio che rappresentano, nonché l'uso di fertilizzanti e antibiotici, anche mediante misure a livello legislativo; sottolinea che la strategia «Dal produttore al consumatore» dovrebbe includere obiettivi vincolanti di riduzione dei pesticidi pericolosi; chiede una strategia dell'UE per facilitare l'accesso al mercato di alternative sostenibili e scientificamente corroborate; invita la Commissione a dare seguito alle richieste avanzate nella risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione (4);

60.

osserva con preoccupazione che l'agricoltura, la pesca e la produzione alimentare continuano a essere i principali fattori che contribuiscono alla perdita di biodiversità terrestre e marina; è dell'opinione che la perdita di impollinatori, in particolare le api, sia motivo di particolare preoccupazione dal punto di vista della sicurezza alimentare, in quanto le colture che dipendono dagli impollinatori svolgono un ruolo importante nella nostra alimentazione; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire con urgenza la piena adozione degli orientamenti sulle api del 2013, a cura dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ed esorta gli Stati membri ad allineare di conseguenza le loro valutazioni dei pesticidi;

61.

sottolinea che tecniche agricole e metodi di produzione intelligenti sono necessari per garantire alimenti nutrienti sufficienti per una popolazione in crescita e ridurre la perdita di cibo e gli sprechi alimentari; sollecita la Commissione e gli Stati membri a potenziare le azioni volte a ridurre gli sprechi alimentari e combattere le frodi alimentari; chiede un obiettivo di riduzione degli sprechi alimentari del 50 % entro il 2013, applicabile in tutta l'UE e basato su una metodologia comune; pone l'accento sugli effetti positivi che le filiere alimentari corte possono avere nel ridurre gli sprechi alimentari;

62.

sottolinea che la legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti e sui livelli massimi di residui di pesticidi andrebbe rivista e dovrebbe basarsi sulle più recenti conclusioni scientifiche; esorta la Commissione a vietare gli additivi alimentari nocivi per la salute umana; ricorda il ruolo cruciale che gli alimenti sani svolgono nella riduzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori; sottolinea l'importanza di istituire un quadro giuridico, ivi compresi meccanismi di applicazione, che garantisca la conformità dei prodotti alimentari importati alle norme ambientali europee;

63.

osserva che i cittadini dell'UE ritengono che «fornire alimenti sicuri, sani e di buona qualità» per tutti i consumatori dovrebbe essere la priorità assoluta della PAC e della politica comune della pesca (PCP); ritiene che le modalità digitali per fornire informazioni possano integrare ma non sostituire le informazioni sull'etichetta; accoglie pertanto con favore l'intenzione della Commissione di esplorare nuove modalità per fornire migliori informazioni ai consumatori; invita la Commissione a prendere in considerazione una migliore etichettatura dei prodotti alimentari, ad esempio in termini di etichettatura nutrizionale, indicazione del paese d'origine sull'etichetta per determinati prodotti alimentari ed etichettatura relativa all'ambiente e al benessere animale, con l'obiettivo di evitare la frammentazione del mercato unico e fornire informazioni obiettive, trasparenti e di facile consultazione per i consumatori;

64.

sottolinea l'agricoltura può aiutare l'UE a ridurre le proprie emissioni attraverso pratiche sostenibili, quali l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura, l'aumento del benessere degli animali e la prevenzione delle malattie umane e delle malattie degli animali, compresa la gestione sostenibile delle foreste, la cattura del carbonio e il miglioramento della gestione dei nutrienti per contribuire a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo; sottolinea l'importanza di incentivare gli agricoltori ad adottare metodi che porteranno a un aumento dei benefici in termini di clima, ambiente e biodiversità in modo equo, tempestivo ed economicamente sostenibile; plaude al fatto che la strategia «Dal produttore al consumatore» si occuperà anche dei vantaggi delle nuove tecnologie, compresi la digitalizzazione, e migliorerà l'efficienza, l'utilizzo delle risorse e la sostenibilità ambientale, apportando nel contempo benefici economici al settore; ribadisce il suo invito ad attuare un vasto piano strategico europeo per la produzione e l'approvvigionamento di proteine vegetali, basato sullo sviluppo sostenibile di tutte le colture presenti in tutta l'Unione;

65.

invita la Commissione a integrare i prodotti agricoli e alieutici nella strategia «Dal produttore al consumatore» al fine di potenziare la catena del valore sostenibile nel settore ittico (dalla pesca al consumo); riconosce il potenziale del settore della pesca nel contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo; sottolinea con forza la necessità che il settore sia in linea con gli obiettivi ambientali, climatici e di sostenibilità dell'UE e con la scienza; evidenzia l'importanza di garantire un adeguato sostegno per i pescatori europei, sia uomini che donne, nella loro transizione verso attività di pesca sostenibili; invita la Commissione a presentare una proposta volta a migliorare la tracciabilità di tutti i prodotti ittici, anche mediante l'etichettatura d'origine dei prodotti ittici in conserva e il rifiuto dei prodotti che danneggiano o impoveriscono l'ambiente marino;

66.

ritiene importante inasprire le norme vigenti in materia di benessere degli animali e, se del caso, elaborarne di nuove sulla base di nuovi risultati scientifici e avviare procedure di infrazione contro la non conformità sistematica negli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione della legislazione in vigore in materia di benessere degli animali; invita la Commissione a presentare senza indebiti ritardi una nuova strategia sul benessere degli animali, che apra la strada a una legge quadro in materia e a garantire che la sensibilità degli animali sia presa in considerazione in tutte le politiche pertinenti;

Preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità

67.

deplora vivamente che l'Europa e il mondo continuino a subire perdite di biodiversità a un ritmo allarmante e che non riescano a conseguire gli attuali obiettivi, compresi gli obiettivi di Aichi per arrestare la perdita di biodiversità; sottolinea la necessità di preservare e ripristinare la biodiversità, e si compiace dell'impegno della Commissione a presentare una strategia per la biodiversità entro il marzo 2020, in vista della 15a Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica; sottolinea che l'UE dovrebbe premere per un accordo globale ambizioso e vincolante sul quadro post-2020 in materia di biodiversità, con obiettivi chiari e traguardi vincolanti per le zone protette in tutta l'UE e nel mondo; ritiene fondamentale arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030, sia all'interno dell'UE che a livello globale, anche con azioni specifiche per i territori europei d'oltremare;

68.

sottolinea che la strategia per la biodiversità del 2030 deve includere misure giuridiche ambiziose e applicabili così come obiettivi vincolanti per potenziare la protezione e il ripristino degli ecosistemi vulnerabili, nonché misure globali per affrontare le cause della perdita di biodiversità; sottolinea l'importanza di aumentare l'efficacia e le dimensioni delle reti di zone protette ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della mitigazione dei loro effetti, nonché per consentire alla biodiversità di riprendersi; invita la Commissione a includere nella strategia sulla biodiversità un obiettivo di eliminazione progressiva delle sostanze chimiche pericolose e a creare un nesso tra tale strategia e la strategia per un ambiente non tossico; prende atto dei piani della Commissione volti a individuare misure per migliorare e ripristinare gli ecosistemi danneggiati e a proporre un piano di ripristino della natura; ritiene che le aree ricche di biodiversità delle infrastrutture verdi urbane forniscano un contributo nell'affrontare l'inquinamento atmosferico e acustico, l'impatto dei cambiamenti climatici, le canicole, le alluvioni e i problemi di salute pubblica; si compiace che la Commissione presenterà proposte volte a inverdire le città europee e accrescere la biodiversità negli spazi urbani;

69.

evidenzia che la coerenza delle politiche a livello sia dell'UE che nazionale è fondamentale per una politica di successo volta a proteggere la natura e la biodiversità; reputa importante, ai fini dell'attuazione, lo scambio di prassi di eccellenza e di esperienze tra Stati membri; esorta la Commissione ad avviare procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri che non rispettano la legislazione in materia di protezione della natura; invita la Commissione a consolidare la direttiva sulla responsabilità ambientale in linea con le raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 ottobre 2017;

70.

ritiene che le cause della perdita di biodiversità si inseriscano in un contesto mondiale e non siano limitate ai confini nazionali; sostiene pertanto la proposta della Commissione di definire, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità in programma a ottobre del 2020, un obiettivo globale vincolante per proteggere e ripristinare la biodiversità; invita la Commissione e gli Stati membri a unire gli sforzi per raggiungere un accordo su un obiettivo globale ambizioso in materia di zone protette per le zone marine e terrestri;

71.

ricorda che le foreste sono indispensabili per il nostro pianeta e la biodiversità; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di contrastare la deforestazione mondiale e le chiede di intensificare le sue azioni in tal senso; invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta relativa a un quadro giuridico europeo basato sul dovere di diligenza onde garantire catene di approvvigionamento sostenibili e a deforestazione zero per i prodotti immessi sul mercato dell'UE, avendo particolare cura di affrontare le principali cause della deforestazione importata e incoraggiare piuttosto le importazioni che non creano una deforestazione in paesi terzi;

72.

esorta la Commissione a presentare una nuova e ambiziosa strategia dell'UE per le foreste al fine di dare il dovuto riconoscimento all'importante ruolo multifunzionale e trasversale che le foreste europee, il settore e la gestione sostenibile delle foreste svolgono nella lotta contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, prendendo in considerazione anche gli aspetti sociali, economici e ambientali; ribadisce la necessità di agire per combattere il disboscamento illegale in Europa; evidenzia che gli sforzi di imboschimento, rimboschimento e ripristino dovrebbero mirare a rafforzare la biodiversità e lo stoccaggio di carbonio;

73.

sottolinea che il traffico e il commercio illegali di specie selvatiche sono due delle principali cause della perdita di biodiversità; rammenta che il piano di azione 2016 contro il traffico illegale di specie selvatiche termina nel 2020; esorta la Commissione a rinnovare e rafforzare le disposizioni di tale piano, a integrarle pienamente nella strategia per la biodiversità del 2030 e a garantire finanziamenti adeguati; invita la Commissione a fare della cooperazione con i paesi partner un elemento essenziale della lotta contro il declino della biodiversità e i reati contro le specie selvatiche;

74.

riconosce il ruolo dell'economia blu nella lotta ai cambiamenti climatici; sottolinea che è necessario che l'economia blu, ivi compresi le energie rinnovabili, il turismo e l'industria, sia davvero sostenibile, in quanto l'uso delle risorse marine dipende direttamente o indirettamente dalla qualità e dalla resilienza degli oceani sul lungo periodo; ritiene che gli oceani dovrebbero figurare tra le priorità del programma del Green Deal europeo; esorta la Commissione a dotare il Green Deal di una dimensione «blu» e a includere pienamente l'aspetto degli oceani quale elemento essenziale del Green Deal, riconoscendo appieno i servizi ecosistemici prestati dagli oceani mediante l'elaborazione di un piano di azione per gli oceani e l'acquacoltura, che comprenda azioni concrete per instaurare una visione strategica integrata verso le questioni della politica marittima, quali i trasporti, l'innovazione e le conoscenze, la biodiversità, l'economia blu, le emissioni, i rifiuti e la governance;

75.

ritiene che la PCP dovrebbe mirare a porre fine alla pesca eccessiva e a ricostituire la biomassa degli stock ittici oltre il rendimento massimo sostenibile, a sviluppare sistemi di acquacoltura sostenibili per l'acqua dolce e l'acqua marina e a istituire un sistema di gestione, fondato sugli ecosistemi, efficace e integrato che tenga conto di tutti i fattori che influiscono sugli stock ittici e sull'ecosistema marino, compresi i cambiamenti climatici e l'inquinamento; invita la Commissione a presentare una proposta relativa alla revisione della PCP in tal senso;

76.

sottolinea la necessità di profondere sforzi di conservazione degli oceani e delle zone costiere, in termini sia di adattamento ai cambiamenti climatici che di mitigazione dei loro effetti, nell'ottica di proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini e costieri e chiede una proposta volta a fissare l'obiettivo vincolante di estendere la rete delle aree marine protette di almeno il 30 % a livello di UE nella strategia sulla diversità per il 2030, al fine di aumentare la protezione degli oceani; sottolinea la necessità di potenziare le risorse finanziarie e le capacità per migliorare le conoscenze marine relative alla biodiversità, al clima e all'inquinamento, al fine di comprendere meglio gli effetti delle attività sugli ecosistemi marini e sullo stato degli stock ittici e di istituire piani di azione adeguati di adattamento e mitigazione;

77.

sottolinea quanto sia importante promuovere il ruolo dell'UE quale leader mondiale della governance degli oceani, anche nella dimensione commerciale, sostenendo l'adozione di un meccanismo internazionale nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per proteggere la biodiversità e gli ecosistemi marini al di là degli ambiti di giurisdizione nazionale e della politica di tolleranza zero verso la pesca illegale, compresa una strategia comune con i paesi vicini volta a prevenire e ridurre l'inquinamento; sottolinea la necessità di rafforzare il contributo dell'UE al decennio ONU delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile ai fini di un maggiore impegno a favore delle scienze oceaniche e del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche

78.

plaude ai progetti della Commissione di presentare un piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo, che dovrebbe affrontare anche la questione dell'inquinamento dal suolo all'acqua, comprendere un monitoraggio rafforzato e concentrare le proprie azioni sulla prevenzione dell'inquinamento; si rammarica che la presentazione della strategia per un ambiente non tossico sia stata ritardata e invita la Commissione a proporre quanto prima nel 2020 una strategia per un ambiente non tossico che sia ambiziosa e intersettoriale, al fine di garantire un'adeguata protezione di tutti gli europei dalle sostanze nocive, compresi i consumatori, i lavoratori e le popolazioni vulnerabili;

79.

ritiene che la strategia per un ambiente non tossico dovrebbe colmare tutte le lacune normative nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche e contribuire efficacemente alla rapida sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti e di altre sostanze chimiche pericolose, tra cui gli interferenti endocrini, le sostanze chimiche molto persistenti, le sostanze neurotossiche e quelle immunotossiche, nonché contrastare gli effetti combinati delle sostanze chimiche, le nanoforme delle sostanze e l'esposizione alle sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti; ribadisce che un eventuale divieto di tali prodotti chimici dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti della sostenibilità; sottolinea la necessità di un chiaro impegno a garantire il finanziamento per migliorare la ricerca in alternative più sicure e a promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche nocive, la produzione pulita e l'innovazione sostenibile; insiste sulla necessità di ridurre la sperimentazione sugli animali nelle valutazioni dei rischi e chiede maggiori sforzi e maggiori fondi a tal fine;

80.

caldeggia una proposta legislativa ambiziosa entro il giugno 2020 per contrastare gli interferenti endocrini, in particolare nei settori della cosmesi, dei giocattoli e degli imballaggi alimentari, nonché un piano d'azione che fornisca un quadro globale con obiettivi e termini per ridurre al minimo l'esposizione dei cittadini alle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino; sottolinea che il nuovo quadro globale in materia di interferenti endocrini deve garantire che si tenga conto degli effetti derivanti dalle miscele e delle esposizioni combinate;

81.

invita la Commissione ad adottare un'azione legislativa chiara che affronti il problema dei prodotti farmaceutici nell'ambiente, come risultato sia del processo di fabbricazione che del loro uso e smaltimento; osserva con preoccupazione il ruolo che svolgono i farmaci nel contribuire al fenomeno della resistenza agli antibiotici una volta che vengono immessi nell'ambiente attraverso lo scarico di concime animale;

82.

sottolinea che il Piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo deve costituire una strategia globale e trasversale per proteggere la salute dei cittadini dal degrado ambientale e dall'inquinamento; invita la Commissione a innalzare il livello di protezione della qualità dell'aria, in linea con i più recenti dati scientifici e gli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); chiede un monitoraggio migliore dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri, grazie all'attuazione di metodi di misurazione solidi e armonizzati, e un facile accesso alle informazioni per i cittadini europei; chiede un'azione globale contro tutti gli inquinanti pertinenti, con l'obiettivo di ripristinare le funzioni naturali delle acque sotterranee e superficiali; sottolinea che la revisione della direttiva relativa alle emissioni industriali dovrebbe porre l'accento sulla prevenzione dell'inquinamento, la coerenza con le politiche sull'economia circolare e la decarbonizzazione; chiede inoltre una revisione della direttiva Seveso;

Finanziare il Green Deal europeo e garantire una transizione giusta

83.

accoglie con favore il riconoscimento delle notevoli esigenze in termini di finanziamenti per conseguire gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo; si compiace che sia stato riconosciuto nella comunicazione che la sostenibilità dovrebbe essere maggiormente integrata in tutti i settori; ritiene che la Commissione dovrebbe presentare un piano di finanziamento globale, basato su una serie coerente di proposte e mirante a stimolare gli investimenti pubblici e privati a tutti i livelli; ritiene che tale piano sia necessario per soddisfare il considerevole fabbisogno di finanziamenti e di investimenti supplementari necessari per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo, il cui conseguimento richiede molto più che l'importo prudenziale di 260 miliardi di euro dichiarato dalla Commissione, la quale non considera, ad esempio, il fabbisogno di investimenti per l'adattamento al clima e per altre sfide ambientali quali la biodiversità, o gli investimenti pubblici necessari per affrontare i costi sociali; sottolinea che i costi della profonda decarbonizzazione sono di gran lunga inferiori ai costi legati agli effetti dei cambiamenti climatici;

84.

sostiene i programmi per un piano di investimento sostenibile al fine di contribuire a colmare le carenze di investimenti, concorrere a finanziare la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio e garantire una transizione giusta in tutte le regioni dell'UE; sottolinea che il piano dovrebbe tenere conto delle esperienze acquisite con i precedenti programmi (il «piano Juncker») e incentrarsi in particolare sugli investimenti che sono veramente aggiuntivi e presentano un valore aggiunto europeo; chiede azioni coordinate per affrontare la carenza di investimenti in tutta l'UE, anche attraverso il bilancio dell'UE o finanziamenti della BEI e di altri istituti finanziari e programmi dell'UE, ad esempio attraverso InvestEU;

85.

plaude alla nuova politica di prestiti nel settore dell'energia e alla nuova strategia per l'azione per il clima e la sostenibilità ambientale, adottate dalla BEI il 14 novembre 2019, in quanto si tratta di un contributo positivo alla realizzazione del Green Deal europeo; plaude al fatto che la BEI si trasformerà nella nuova banca dell'UE per il clima, il che significa che il 50 % delle sue operazioni dovranno essere dedicate all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale entro il 2025, che il suo sostegno ai progetti relativi ai combustibili fossili dovrà cessare entro il 2021 e che tutte le sue attività di finanziamento dovranno essere allineate ai principi e agli obiettivi dell'accordo di Parigi entro il 2020; incoraggia la BEI a svolgere un ruolo attivo per sostenere i progetti che contribuiscono a una transizione giusta, come la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione, l'accesso delle PMI ai finanziamenti, gli investimenti sociali e le competenze; chiede che la politica di investimento della BEI fornisca in via prioritaria finanziamenti mirati alle iniziative del Green Deal europeo, tenendo conto dell'addizionalità che i finanziamenti della BEI possono fornire combinati con altre fonti; sottolinea che il coordinamento con altri strumenti di finanziamento è fondamentale, dato che la BEI non può finanziare da sola tutte le iniziative del Green Deal europeo; accoglie con favore le recenti dichiarazioni del nuovo Presidente della Banca centrale europea (BCE) secondo cui l'istituzione, nel quadro dei suoi ruoli di politica monetaria e di vigilanza bancaria, dovrebbe contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici; esorta la Commissione a cooperare con la BCE in tal senso per garantire l'attuazione delle azioni coerenti promesse nella comunicazione relativa al Green Deal, senza pregiudicare il mandato della BCE previsto dai trattati;

86.

sottolinea che l'attuale squilibrio del mercato tra la bassa offerta e l'alta domanda di prodotti finanziari sostenibili deve essere affrontato; ribadisce il ruolo della finanza sostenibile e ritiene essenziale che le grandi istituzioni finanziarie internazionali adottino e sviluppino rapidamente la finanza sostenibile al fine di garantire la piena trasparenza in relazione al grado di sostenibilità del sistema finanziario dell'UE e di conseguire una decarbonizzazione efficace dell'economia globale; insiste sulla necessità di sfruttare il successo della strategia per la finanza sostenibile, sottolinea la necessità di attuare rapidamente il piano d'azione dell'UE sulla finanza sostenibile, compresi un marchio ecologico per i prodotti finanziari, la norma per le obbligazioni verdi e l'integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel quadro prudenziale per le banche, e si compiace dell'istituzione di una piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile;

87.

sottolinea la necessità di sostenere una transizione giusta e accoglie con favore gli impegni della Commissione a tale riguardo; ritiene che un meccanismo per una transizione giusta ben concepito, comprensivo di un fondo per una transizione giusta, costituisca un importante strumento che faciliterebbe la transizione e il conseguimento di ambiziosi obiettivi climatici, affrontando nel contempo l'impatto sociale; sottolinea che il solido finanziamento di questo strumento, comprese risorse di bilancio aggiuntive, sarà un elemento chiave per attuare con successo il Green Deal europeo; ritiene che la transizione giusta non si limiti soltanto a un fondo, ma sia un approccio politico complessivo sostenuto da investimenti che deve garantire che nessuno sia lasciato indietro, e sottolinea il ruolo delle politiche sociali degli Stati membri in tale contesto; ritiene che il meccanismo non debba essere semplicemente un trasferimento netto a favore dei governi nazionali o delle imprese, né debba essere utilizzato per pagare le passività delle imprese, ma che debba aiutare concretamente i lavoratori di tutti i settori e le comunità dell'UE più colpite dalla decarbonizzazione, quali le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio, a compiere la transizione verso l'economia pulita del futuro, senza avere al contempo un effetto deterrente per progetti e iniziative proattivi; ritiene che il fondo debba, tra l'altro, promuovere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione per preparare e adattare i lavoratori alle nuove prospettive, ai nuovi requisiti e alle nuove competenze del mondo del lavoro, nonché sostenere la creazione di posti di lavoro sostenibili e di alta qualità; sottolinea con forza che i finanziamenti per una transizione giusta devono essere subordinati ai progressi compiuti su piani concreti e vincolanti di decarbonizzazione in linea con l'accordo di Parigi, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione progressiva del carbone e la trasformazione delle regioni economiche ad alta intensità di carbonio; ritiene importante garantire un quadro di monitoraggio adeguato per controllare l'utilizzo dei fondi negli Stati membri; sottolinea, tuttavia, che i fondi non possono garantire da soli la transizione e che è necessaria una strategia globale dell'UE basata su un dialogo autentico e su un partenariato con le persone e le comunità interessate, compresi i sindacati;

88.

sottolinea il ruolo strumentale del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 per la realizzazione del Green Deal europeo e l'urgente necessità di un ulteriore salto di qualità riguardo agli sforzi politici e finanziari, compresi nuovi stanziamenti di bilancio, per raggiungere i suoi obiettivi, nonché di una transizione giusta verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio basata sui più alti criteri in materia di giustizia sociale, in modo che nessuno e nessun luogo siano lasciati indietro; si aspetta che le risorse di bilancio per il prossimo periodo di programmazione finanziaria siano commisurate a tale ambizione, sottolineando nel contempo che un QFP ridotto rappresenterebbe ovviamente un passo indietro;

89.

chiede che sia istituito un meccanismo che garantisca il buon coordinamento, la coerenza e la concordanza tra tutte le politiche dell'UE, gli strumenti di finanziamento e gli investimenti disponibili, compresa la BEI, al fine di evitare le duplicazioni e di potenziare le sinergie, le complementarità e l'addizionalità del loro finanziamento nonché di mobilitare investimenti pubblici e privati sostenibili, ottimizzando e integrando più efficacemente il sostegno finanziario per il Green Deal europeo; sottolinea, a tale riguardo, il suo sostegno al principio dell'integrazione degli obiettivi nel QFP, al fine di conseguire la coerenza delle politiche; ritiene che la lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro rivesta un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo e nella creazione di una società equa e di un'economia forte;

90.

chiede l'istituzione di un obiettivo di spesa ambizioso e vincolante per la biodiversità e di obiettivi ambiziosi di integrazione delle questioni climatiche, che superino i livelli delle quote di spesa mirate che figurano nella relazione intermedia del Parlamento sul QFP, compresa una metodologia rigorosa e globale per la definizione e il monitoraggio delle spese relative al clima e alla biodiversità; chiede alla Commissione di garantire che nessun finanziamento pubblico dell'UE, a titolo di qualsiasi politica dell'UE, sia contrario all'obiettivo dell'accordo di Parigi e agli altri obiettivi ambientali, impegni e obblighi internazionali dell'Unione;

91.

è favorevole all'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie verdi mirate che corrispondano agli obiettivi del Green Deal europeo e che promuovano e facilitino una transizione verde e socialmente equa, compresi la lotta contro i cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente; considera le proposte della Commissione un punto di partenza a tale riguardo;

92.

ritiene che la prevista revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato dovrebbe rispecchiare gli obiettivi politici del Green Deal europeo e mirare a rafforzare e semplificare la capacità di investimento in soluzioni sostenibili, assicurando una rapida eliminazione delle sovvenzioni dirette e indirette per il carbone e i combustibili fossili nell'UE e fornendo orientamenti pienamente coerenti con la riduzione dei gas a effetto serra e con gli obiettivi ambientali per le autorità nazionali, regionali e locali, il cui ruolo sarà determinante per un'attuazione efficace e innovativa del Green Deal europeo; ritiene che la revisione dovrebbe consentire il sostegno nazionale alle modifiche strutturali dovute all'eliminazione del carbone alle stesse condizioni applicate nel caso del Fondo per una transizione giusta; sottolinea che tale revisione non dovrebbe indebolire il solido insieme di regole di concorrenza dell'UE;

93.

sottolinea che una parte sostanziale dei finanziamenti richiesti dal Green Deal dovrà provenire dai bilanci degli Stati membri; accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di lavorare con gli Stati membri in vista di un'impostazione ecologica dei bilanci nazionali; esprime il timore che, in assenza di una politica di bilancio sostenibile e di una situazione finanziaria credibile negli Stati membri, qualsiasi futuro modello di finanziamento del Green Deal possa essere compromesso; chiede, pertanto, l'introduzione di un quadro favorevole per gli investimenti pubblici sostenibili al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo, ma sottolinea che qualunque sia il modello di finanziamento scelto, esso non deve compromettere la sostenibilità delle finanze pubbliche nell'UE; sottolinea, tuttavia, che gli investimenti sostenibili nell'ambito del Green Deal europeo dovrebbero essere realmente aggiuntivi e non avere un effetto di spiazzamento dei finanziamenti di mercato; sottolinea, a tale riguardo, le possibilità degli investimenti privati e pubblici di trarre vantaggio dal contesto di bassi tassi di interesse;

94.

chiede che il programma di riforme del Green Deal europeo si rifletta in un semestre europeo più verde; sottolinea che le attuali modalità di funzionamento del semestre europeo non dovrebbero essere indebolite; ritiene che gli SDG dell'ONU debbano essere integrati per rendere il processo un motore di cambiamento verso un benessere sostenibile per tutti in Europa; è pertanto favorevole a integrare ulteriori indicatori e obiettivi sociali e ambientali nel semestre europeo, imponendo agli Stati membri di presentare piani nazionali per conseguire tali obiettivi; invita inoltre la Commissione a fornire valutazioni della coerenza dei bilanci degli Stati membri con gli obiettivi climatici aggiornati dell'UE;

Stimolare la ricerca e l'innovazione

95.

sottolinea che un settore leader della ricerca e dell'innovazione a livello mondiale è fondamentale per il futuro dell'Europa ed essenziale per il conseguimento dei suoi obiettivi ambientali e climatici, assicurando una strategia basata sulla scienza per conseguire un'Europa neutra in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050 e la transizione pulita della società, oltre a garantire al contempo la competitività economica e la prosperità; plaude al fatto che la Commissione abbia sottolineato la necessità di operare in modo orizzontale tra settori e discipline; sottolinea la necessità di un'integrazione sistematica degli aspetti climatici e della resilienza ai cambiamenti climatici in tutti i programmi dell'agenda dell'UE per la ricerca e l'innovazione; rileva il ruolo delle nuove tecnologie nell'apportare benefici supplementari nella transizione a un'economia sostenibile; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere la ricerca sulle tecnologie di adattamento;

96.

sottolinea l'importanza del programma Orizzonte Europa 2021-2027 orientato alle missioni, che offre l'opportunità di coinvolgere un ampio ventaglio di attori, compresi i cittadini europei, nell'affrontare la pressante sfida mondiale dei cambiamenti climatici e di passare a pratiche più collaborative nel settore della ricerca e dell'innovazione per ottenere i risultati previsti dal Green Deal europeo; sottolinea la necessità di mantenere per Orizzonte Europa una dotazione ambiziosa di 120 miliardi di EUR a prezzi correnti, al fine di raccogliere le considerevoli sfide dell'innovazione per la transizione verso la neutralità climatica, tenendo conto del fatto che almeno il 35 % del bilancio di Orizzonte Europa dovrebbe contribuire agli obiettivi climatici; sottolinea la necessità che altri fondi dell'UE destinino percentuali più elevate del loro bilancio alla ricerca e all'innovazione nel settore delle tecnologie pulite; chiede alla Commissione di massimizzare le opportunità derivanti dal contesto più ampio dell'innovazione, dato che molte nuove tecnologie abilitanti fondamentali saranno essenziali per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;

97.

sottolinea che l'UE deve mantenere e sviluppare ulteriormente i suoi programmi spaziali civili Copernicus e Galileo, così come l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale, che apporta un contributo prezioso al monitoraggio ambientale e alla raccolta di dati; evidenzia che i servizi del programma Copernicus relativi ai cambiamenti climatici dovrebbero diventare pienamente operativi il prima possibile e fornire così il flusso continuo di dati necessario per azioni efficaci di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi;

98.

sottolinea l'importanza di rafforzare il trasferimento tecnologico e la condivisione della conoscenza nei settori della mitigazione dei cambiamenti climatici, dell'adattamento, della protezione e del ripristino della biodiversità, dell'efficienza delle risorse e della circolarità, delle tecnologie a basse emissioni di carbonio e a zero emissioni, compresa la raccolta di dati a sostegno della realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo; insiste sull'importanza di sostenere l'immissione sul mercato, che è un fattore chiave per trasformare il cospicuo capitale di conoscenze dell'UE in innovazioni; ritiene che il Green Deal europeo rappresenti anche un'opportunità per stabilire collegamenti tra i diversi settori in gioco, cosa che dovrebbe produrre benefici simbiotici; ritiene, a tale proposito, che la bioeconomia offra l'opportunità di creare tali benefici simbiotici tra diversi settori integrando l'economia circolare;

99.

ribadisce che le politiche dell'UE dovrebbero sostenere l'eccellenza scientifica e la scienza partecipativa, rafforzare la collaborazione tra il mondo accademico e l'industria e promuovere l'innovazione e una definizione delle politiche basata su dati fattuali, promuovendo nel contempo la cooperazione internazionale nel settore, anche mediante la facilitazione degli scambi di buone pratiche al fine di potenziare le competenze connesse alla transizione ecologica nelle nuove professioni ad essa associate, per i lavoratori, gli insegnanti e i giovani; plaude all'intenzione della Commissione di aggiornare la nuova agenda per le competenze e la garanzia per i giovani al fine di potenziare l'occupabilità nell'economia verde e incoraggia gli Stati membri a investire nei sistemi di istruzione e di formazione, comprese le attività connesse alla formazione professionale; ritiene che la promozione della «mobilità verde» all'interno del programma Erasmus+ 2021-2027 sia una questione di coerenza con gli obiettivi della comunicazione;

«Non nuocere» — Integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE

100.

accoglie con favore il concetto del principio del «non nuocere» e l'impegno della Commissione a garantire che tutte le azioni dell'UE contribuiscano a creare un futuro sostenibile e a realizzare una transizione giusta, compreso l'uso di strumenti di bilancio verdi, e ad aggiornare di conseguenza gli orientamenti per legiferare meglio; insiste su un approccio coerente per quanto concerne l'attuazione dell'accordo di Parigi, della Convenzione sulla diversità biologica e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sia nelle politiche interne che in quelle esterne; esorta la Commissione ad assistere gli Stati membri nell'attuare pienamente e correttamente la legislazione climatica e ambientale attuale e futura negli Stati membri e a garantire che i casi di non conformità non restino senza conseguenze;

101.

sottolinea il ruolo essenziale del principio di precauzione nel guidare le azioni dell'UE in tutti gli ambiti politici, insieme al principio del «non nuocere», nel massimo rispetto del principio della coerenza delle politiche; ritiene che il principio di precauzione dovrebbe essere alla base di tutte le azioni intraprese nel contesto del Green Deal europeo, al fine di contribuire alla salvaguardia della salute e dell'ambiente; insiste affinché l'UE applichi il principio «chi inquina paga» al momento di presentare proposte di misure eque e coordinate per affrontare le sfide climatiche e ambientali;

102.

sottolinea la necessità di basare tutte le future proposte legislative su valutazioni d'impatto globali, che individuino gli effetti socioeconomici, ambientali e sanitari delle diverse opzioni, tra cui l'insieme degli impatti climatici ambientali, il costo dell'assenza di azione, nonché gli effetti sulla competitività internazionale delle imprese dell'Unione, comprese le PMI, e la necessità di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di CO2, gli effetti su diversi Stati membri, regioni e settori, gli effetti sull'occupazione e gli effetti sulla certezza a lungo termine degli investimenti; sottolinea la necessità di dimostrare al pubblico i vantaggi di ciascuna proposta, assicurando al contempo la coerenza delle politiche con gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra e con l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 oC e garantendo che tali proposte non contribuiscano alla perdita di biodiversità; accoglie con favore il fatto che le relazioni che accompagnano tutte le proposte legislative e gli atti delegati includeranno una sezione specifica intesa a spiegare in che modo ciascuna iniziativa contribuisce al principio del «non nuocere»; chiede di estendere detto approccio agli atti di esecuzione e alle misure rientranti nella procedura di regolamentazione con controllo (PRC);

103.

ribadisce che è essenziale garantire ai cittadini dell'UE il reale accesso alla giustizia e ai documenti sancito dalla convenzione di Aarhus; invita pertanto la Commissione ad assicurare che l'UE rispetti la convenzione e si compiace del fatto che la Commissione prenda in considerazione la revisione del regolamento Aarhus;

104.

chiede alla Commissione di realizzare lo scenario 1 del documento di riflessione intitolato «Verso un'Europa sostenibile entro il 2030», come chiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 marzo 2019 dal titolo «Relazione strategica annuale sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile» (5), scenario che richiede, tra l'altro, che il principio «sustainability first» (privilegiare la sostenibilità) sia integrato nell'agenda «Legiferare meglio» dell'UE e dei suoi Stati membri;

105.

sottolinea che l'8o programma d'azione ambientale deve riflettere l'ambizione presentata nel Green Deal europeo, essere pienamente allineato all'attuazione degli SDG e portarla avanti;

106.

sottolinea la grande impronta climatica e ambientale dei consumi dell'UE nei paesi terzi; invita la Commissione a sviluppare un obiettivo di riduzione dell'impronta globale dei consumi e della produzione dell'UE nel rispetto dei limiti del pianeta Terra; accoglie con favore, a tale riguardo, l'intenzione della Commissione di promuovere catene di approvvigionamento sostenibili al fine di aumentare i benefici dell'economia circolare a livello nazionale e globale;

L'UE come leader mondiale

107.

sottolinea che l'UE, il mercato unico più grande al mondo, può fissare norme che si applicano lungo tutte le catene del valore globali e ritiene che l'UE dovrebbe rafforzare la sua opera di sensibilizzazione sulla base della «diplomazia del Green Deal» nonché della «diplomazia climatica»; ritiene che l'UE dovrebbe stimolare il dibattito in altri paesi per aumentare le loro ambizioni in materia di clima e dovrebbe potenziare la propria ambizione fissando nuove norme sulla crescita sostenibile e sfruttare la sua importanza economica per determinare norme internazionali che siano almeno in linea con le sue ambizioni ambientali e climatiche; sottolinea che l'UE ha un ruolo da svolgere nel garantire una transizione equa e ordinata in tutto il mondo, in particolare nelle regioni fortemente dipendenti dalla produzione di combustibili fossili;

108.

accoglie con favore i movimenti globali per il clima, come il movimento «Venerdì per il futuro», che pongono la crisi climatica al centro del dibattito pubblico e della coscienza pubblica;

109.

considera il Green Deal europeo un'opportunità per dare nuovo slancio al dibattito pubblico europeo; sottolinea l'importanza di coinvolgere i cittadini, i parlamenti nazionali e regionali, la società civile e i portatori di interesse, quali le ONG, i sindacati e le imprese, nell'elaborazione e nell'attuazione del Green Deal europeo;

110.

sottolinea che il commercio può essere uno strumento importante per promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a lottare contro i cambiamenti climatici; è del parere che il Green Deal europeo dovrebbe garantire che tutti gli accordi commerciali e di investimento internazionali includano capitoli rigorosi, vincolanti e applicabili sullo sviluppo sostenibile, compresi il clima e l'ambiente, che rispettino pienamente gli impegni internazionali, in particolare l'accordo di Parigi, e siano conformi alle norme dell'OMC; si compiace dell'intenzione della Commissione di rendere l'accordo di Parigi un elemento essenziale di tutti i futuri accordi commerciali e di investimento e di garantire che tutti i materiali, le sostanze chimiche, gli alimenti e gli altri prodotti immessi sul mercato europeo siano pienamente conformi ai regolamenti e alle norme dell'UE pertinenti;

111.

ritiene che l'incapacità di raggiungere un consenso su un livello maggiore di ambizione climatica a livello globale, in occasione della COP25 di Madrid, e il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi mettano in evidenza la necessità crescente di una leadership europea sulla scena mondiale e reputa che a tal fine l'UE debba potenziare la sua diplomazia climatica e ambientale e rafforzare gli impegni bilaterali con i paesi partner, in particolare in vista della COP26 di Glasgow e della COP15 di Kunming, in Cina; ritiene che la COP26 rappresenterà un momento cruciale, che significherà per indebolire o rafforzare l'integrità dell'accordo di Parigi;

112.

accoglie con favore l'importanza attribuita alla diplomazia climatica e insiste sul fatto che, al fine di ottenere risultati, l'UE deve parlare con una sola voce, garantendo la coerenza tra tutte le sue politiche e nell'intero ciclo politico, conformemente al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, e deve affrontare la diplomazia climatica e ambientale dell'UE in modo olistico creando collegamenti tra cambiamenti climatici, protezione della biodiversità, sviluppo sostenibile, agricoltura, risoluzione dei conflitti e sicurezza, migrazione, diritti umani e questioni umanitarie e di genere; sottolinea che tutte le attività esterne dell'UE dovrebbero essere sottoposte a uno «screening verde»;

113.

invita la Commissione, nell'ambito dei suoi sforzi tesi a promuovere il ruolo di leader dell'UE in relazione ai negoziati internazionali sul clima e la biodiversità, a concepire un piano d'azione concreto per rispettare gli impegni presi nel quadro del rinnovato piano d'azione quinquennale sulla parità di genere, concordato in occasione della COP 25 (programma di lavoro di Lima rafforzato), a promuovere la parità di genere nel processo UNFCCC e a nominare un punto di riferimento permanente dell'UE per le questioni di genere e i cambiamenti climatici, dotato di risorse di bilancio sufficienti, al fine di attuare e monitorare misure climatiche responsabili dal punto di vista del genere, sia nell'UE che nel resto del mondo;

114.

ricorda che i cambiamenti climatici compromettono i progressi nello sviluppo e nella riduzione della povertà e potrebbero costringere milioni di persone a vivere in condizioni di povertà estrema entro il 2030; insiste pertanto sul fatto che il Green Deal europeo e l'attuazione dell'Agenda 2030 dovrebbero essere strettamente interrelati;

115.

ribadisce la necessità di affrontare le drammatiche conseguenze dei cambiamenti climatici sullo sviluppo economico di lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS) e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS); ritiene che gli Stati che emettono grandi quantità di CO2, come gli Stati membri dell'UE, abbiano il dovere morale di aiutare i paesi in via di sviluppo ad adattarsi ai cambiamenti climatici; ritiene che la cooperazione dell'UE con i paesi in via di sviluppo dovrebbe integrare le strategie climatiche come parte essenziale, all'interno di un approccio concepito su misura e basato sulle esigenze, e garantire il coinvolgimento dei soggetti interessati locali e regionali, compresi i governi, il settore privato e la società civile, nonché essere in linea con i piani nazionali e le strategie climatiche dei paesi partner;

116.

sottolinea che l'UE dovrebbe fornire un'assistenza tecnica e finanziaria aggiuntiva ai paesi in via di sviluppo per sostenerli nella transizione verde; invita in particolare l'UE ad aumentare i suoi finanziamenti per il clima a favore dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei PMS, dei SIDS e dei paesi fragili, e a dare la priorità agli investimenti a favore dello sviluppo della resilienza, dell'innovazione, dell'adattamento e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio e delle infrastrutture rispettose del clima e resilienti, per rispondere all'intensificarsi dei disastri naturali; ritiene che siano necessari maggiori sforzi in termini di condivisione delle conoscenze, di sviluppo delle capacità e di trasferimento di tecnologie ai paesi in via di sviluppo;

117.

sottolinea che la strategia globale per l'Africa e il futuro accordo di partenariato ACP-UE rappresentano opportunità uniche per concretizzare gli aspetti esterni del Green Deal europeo, rivedere il partenariato dell'UE con i paesi in via di sviluppo in termini di clima e ambiente e allineare le politiche dell'UE ai suoi più recenti impegni internazionali;

118.

sostiene l'ambizione della Commissione di porre fine alle esportazioni di rifiuti dell'UE e di potenziare l'economia circolare a livello mondiale; chiede l'introduzione di un divieto mondiale sulla plastica monouso;

119.

invita la Commissione a prendere l'iniziativa per un accordo internazionale volto a contrastare la diffusione della resistenza antimicrobica e l'insorgenza crescente delle malattie infettive; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare in modo adeguato il rischio di carenze di medicinali;

o

o o

120.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0217.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2019)0079.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2019)0023.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2019)0220.


7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/21


P9_TA(2020)0006

Attuazione e monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso del Regno Unito

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso (2020/2505(RSP))

(2021/C 270/02)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 («la Carta»), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,

viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (1), del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (2), del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (3), del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (4), e del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (5),

visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 29 aprile 2017 a seguito della notifica inviata dal Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'allegato alla decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 contenente le direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea,

visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 15 dicembre 2017 e l'allegato alla decisione del Consiglio del 29 gennaio 2018 che integra la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017, la quale autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea,

vista la relazione congiunta, dell'8 dicembre 2017, dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito sui progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea,

visto il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, approvato dal Consiglio europeo del 25 novembre 2018 e le dichiarazioni iscritte a verbale della riunione del Consiglio europeo di tale data,

visto il progetto di accordo relativo al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, approvato dal Consiglio europeo del 17 ottobre 2019 («l'accordo di recesso») (6),

visto il disegno di legge sull'accordo di recesso presentato dinanzi al parlamento del Regno Unito il 19 dicembre 2019,

vista la Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (7),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Parlamento europeo rappresenta tutti i cittadini dell'Unione europea (UE) e agirà, sia prima che dopo il recesso del Regno Unito dall'UE, in modo da proteggere i loro interessi;

B.

considerando che, al momento, nel Regno Unito risiedono circa 3,2 milioni di cittadini provenienti dai rimanenti 27 Stati membri dell'Unione (UE-27), mentre 1,2 milioni di cittadini del Regno Unito risiedono nell'UE-27; che i cittadini dell'Unione che si sono stabiliti in un altro Stato membro lo hanno fatto in virtù dei diritti di cui godono in forza della legislazione dell'UE e in base al presupposto di poter godere di tali diritti per tutta la vita;

C.

considerando che vi sono inoltre 1,8 milioni di cittadini nati in Irlanda del Nord i quali, in virtù dell'accordo del Venerdì santo, hanno diritto alla cittadinanza irlandese e, quindi, alla cittadinanza dell'UE e ai diritti che essa comporta nel luogo in cui risiedono;

D.

considerando che l'UE e il Regno Unito hanno convenuto, nella Parte due dell'accordo di recesso, un approccio globale e reciproco alla tutela dei diritti dei cittadini dell'UE-27 che vivono nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE-27;

E.

considerando che il Regno Unito ha anticipato l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di recesso sul rilascio di documenti di soggiorno tramite il suo regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE;

F.

considerando che alcuni Stati membri dell'UE-27 devono ancora legiferare sulle modalità di attuazione dell'articolo 18 dell'accordo di recesso sul rilascio di documenti di soggiorno;

G.

considerando che, al termine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito non godranno più dei diritti di cui hanno beneficiato a norma dell'articolo 20 TFUE, in particolare del diritto alla libera circolazione, a meno che l'UE e il Regno Unito non decidano diversamente in un accordo sulle future relazioni reciproche;

H.

considerando che, ai sensi dell'articolo 132 dell'accordo di recesso, il periodo di transizione può essere prorogato solo mediante un'unica decisione del comitato misto entro il 1o luglio 2020;

Parte due dell'accordo di recesso

1.

ritiene che la Parte due dell'accordo di recesso sia equa ed equilibrata;

2.

osserva che la Parte due dell'accordo di recesso prevede:

che tutti i cittadini dell'UE-27 legalmente residenti nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito legalmente residenti in uno degli Stati membri dell'UE-27, comprese i membri delle rispettive famiglie al momento del recesso, godano di tutti i diritti sanciti dall'accordo di recesso quali stabiliti dal diritto dell'UE e interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE);

che i familiari in senso stretto dei cittadini e le persone che hanno con essi una relazione stabile e che sono attualmente residenti al di fuori del paese ospitante, siano tutelati dall'accordo di recesso e che ciò si applichi anche ai loro figli nati successivamente e al di fuori del paese ospitante;

che saranno mantenuti tutti i diritti in materia di previdenza sociale previsti dal diritto dell'UE, compresa l'esportazione di tutte le prestazioni esportabili;

che il mantenimento dei diritti dei cittadini sarà garantito per l'intera durata della vita dei cittadini;

che le procedure amministrative che danno attuazione alla Parte due dell'accordo di recesso saranno trasparenti, agevoli e snelle e che i moduli saranno brevi, semplici e di facile utilizzo;

che le disposizioni in materia di diritti dei cittadini presenti nell'accordo di recesso saranno inserite nel diritto del Regno Unito e che tali diritti avranno un effetto diretto;

Diritti dei cittadini durante il periodo di transizione

3.

osserva che, durante il periodo transitorio che dovrebbe concludersi il 31 dicembre 2020, spetterà alla Commissione, in virtù dell'articolo 131 dell'accordo di recesso, monitorare l'attuazione della Parte due dell'accordo di recesso, comprese le procedure di domanda di residenza istituite ai sensi del suo articolo 19, sia nel Regno Unito che negli Stati membri dell'UE-27;

4.

osserva che, durante il periodo di transizione, i cittadini dell'UE-27 continueranno a godere dei diritti alla libera circolazione derivanti dall'articolo 20 TFUE e dal pertinente diritto dell'UE, nei confronti del Regno Unito, così come i cittadini del Regno Unito nei confronti dell'UE-27;

5.

ricorda che, durante il periodo di transizione, la Commissione sarà responsabile di garantire il rispetto dei diritti alla libera circolazione nel Regno Unito e nell'UE-27 e chiede alla Commissione di stanziare risorse sufficienti per indagare e risolvere eventuali casi di mancato rispetto di tali diritti, in particolare i casi di discriminazione nei confronti di cittadini dell'UE-27 o di cittadini del Regno Unito;

6.

sottolinea che il periodo di transizione è più breve di quanto previsto; invita pertanto l'UE e il Regno Unito a rendere operativi in via prioritaria gli aspetti della Parte due dell'accordo di recesso riguardanti i cittadini e i loro diritti;

Attuazione della Parte due dell'accordo di recesso

7.

sottolinea che la sua decisione sull'approvazione dell'accordo di recesso terrà conto dell'esperienza acquisita e delle garanzie fornite in relazione all'attuazione delle disposizioni fondamentali dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda il regime del Regno Unito per la residenza permanente dei cittadini dell'UE;

8.

prende atto dell'elevata percentuale di cittadini dell'UE che hanno fatto richiesta a titolo del regime di residenza permanente nel Regno Unito ai quali è stato concesso solo lo status di residente provvisorio; ricorda che ciò potrebbe essere evitato se il Regno Unito optasse per una procedura amministrativa di tipo dichiarativo, come consentito dall'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo di recesso; esorta pertanto il Regno Unito a rivedere il suo approccio ed esorta altresì gli Stati membri dell'UE-27 a optare anch'essi per una procedura di tipo dichiarativo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4;

9.

esprime profonda preoccupazione per i recenti e contraddittori annunci relativi ai cittadini dell'UE-27 nel Regno Unito che non rispetteranno il termine del 30 giugno 2021 per fare richiesta nell'ambito del regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE; osserva che tali annunci hanno generato incertezza e ansie tutt'altro che costruttive per i cittadini interessati; esorta il governo del Regno Unito a chiarire come intende applicare l'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda quelli che considera «motivi ragionevoli per il mancato rispetto del termine»;

10.

sottolinea che i cittadini dell'UE-27 nel Regno Unito beneficerebbero di maggiore certezza e di un maggiore senso di sicurezza se fosse loro rilasciato un documento fisico a prova del loro diritto di risiedere nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione; ribadisce che l'assenza di una tale prova fisica aumenterà ulteriormente il rischio di discriminazione nei confronti dei cittadini dell'UE-27 da parte di potenziali datori di lavoro o di proprietari di immobili che potrebbero voler evitare gli oneri amministrativi supplementari comportati dalla verifica online, o temono erroneamente di mettersi in una situazione di illegalità;

11.

continua a essere preoccupato per il numero limitato di servizi di scansione dei documenti d'identità nel quadro del regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE, per la limitata copertura geografica dell'assistenza fornita nel territorio del Regno Unito e per il livello di assistenza fornita ai cittadini più anziani e vulnerabili, segnatamente quanti potrebbero avere difficoltà a utilizzare applicazioni digitali;

12.

esprime la propria preoccupazione per la proposta di istituire un'autorità indipendente del Regno Unito, di cui all'articolo 159 dell'accordo di recesso; si attende che il Regno Unito garantisca che tale autorità sia realmente indipendente; ricorda, a tale proposito, che l'autorità dovrebbe essere operativa a decorrere dal primo giorno successivo alla fine del periodo di transizione;

13.

si aspetta chiarezza dal governo del Regno Unito sulla questione dell'applicabilità del regime del Regno Unito per la residenza permanente dei cittadini dell'UE ai cittadini dell'UE-27 in Irlanda del Nord che non hanno richiesto la cittadinanza del Regno Unito ai sensi dell'accordo del Venerdì santo;

14.

ribadisce il proprio impegno a monitorare attentamente il modo in cui gli Stati membri dell'UE-27 metteranno in atto la Parte due dell'accordo di recesso, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 4, per quanto riguarda i diritti dei cittadini del Regno Unito che vivono nel loro territorio;

15.

incoraggia l'UE-27 ad adottare misure che garantiscano la certezza del diritto ai cittadini del Regno Unito residenti nell'UE-27; ricorda la sua posizione secondo cui l'UE-27 dovrebbe perseguire un approccio coerente e generoso, tutelando i diritti dei cittadini del Regno Unito residenti nell'UE-27;

16.

invita il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE-27 a intensificare gli sforzi per sensibilizzare i cittadini sugli effetti del recesso del Regno Unito dall'UE e ad avviare o intensificare campagne di informazione mirate per informare tutti i cittadini cui si applica l'accordo di recesso in merito ai loro diritti e ad eventuali modifiche del loro status;

I diritti dei cittadini nel quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

17.

accoglie con favore l'impegno espresso nella dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, che «tali relazioni dovrebbero operare nell'interesse dei cittadini dell'Unione e del Regno Unito, oggi e in futuro»;

18.

deplora, in tale contesto, che il Regno Unito abbia annunciato che non sarà più applicato il principio della libera circolazione delle persone tra l'Unione e il Regno Unito; reputa che qualsiasi accordo sulle relazioni future tra l'UE e il Regno Unito debba prevedere ambiziose disposizioni in materia di circolazione delle persone; ribadisce che tali diritti dovrebbero essere commisurati al grado di cooperazione futura in altri settori; ricorda che i diritti alla libera circolazione sono direttamente collegati anche alle tre altre libertà fondamentali del mercato interno e sono particolarmente rilevanti per i servizi e le qualifiche professionali;

19.

chiede che siano garantiti i diritti futuri alla libera circolazione in tutta l'UE per i cittadini del Regno Unito cui si applica l'accordo di recesso, nonché il diritto a vita, per tali cittadini, di fare ritorno nel Regno Unito o nell'UE; invita gli Stati membri dell'UE-27 a garantire che i diritti di voto alle elezioni locali del paese di residenza siano garantiti a tutti i cittadini cui si applica l'accordo di recesso;

20.

rammenta che molti cittadini del Regno Unito, sia residenti nel Regno Unito che residenti nell'UE-27, hanno espresso una forte opposizione alla perdita dei diritti di cui godono attualmente a norma dell'articolo 20 TFUE; propone che l'UE-27 esamini il modo per attenuare tale perdita di diritti entro i limiti del diritto primario dell'Unione, rispettando pienamente i principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione;

21.

ricorda che il comitato misto di cui all'articolo 164 sarà responsabile dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo di recesso;

22.

ritiene che sarebbe utile un controllo congiunto da parte del Parlamento europeo e del parlamento del Regno Unito sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, e accoglierebbe favorevolmente la creazione di strutture comuni a tal fine;

o

o o

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e al governo del Regno Unito.

(1)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 24.

(2)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 2.

(3)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 32.

(4)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 40.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2019)0016.

(6)  GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1.

(7)  GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 178.


7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/25


P9_TA(2020)0007

Relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2018 (2019/2125(INI))

(2021/C 270/03)

Il Parlamento europeo,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 17 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, presentata il 28 giugno 2016,

visti il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, approvato dal Consiglio il 20 luglio 2015, e la relativa revisione intermedia del giugno 2017,

visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, approvati il 24 giugno 2013,

visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati il 24 giugno 2013,

visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, sulla libertà di espressione online e offline nonché sui difensori dei diritti umani,

visti gli orientamenti riveduti dell'Unione per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottati il 16 settembre 2019,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari, adottati il 17 giugno 2019,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in appresso «Convenzione di Istanbul») dell'11 maggio 2011, che non tutti gli Stati membri hanno ratificato,

viste le Convenzioni del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197) e per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201),

viste la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie,

visti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II (GAP II) dal titolo «Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020» del 21 settembre 2015,

visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e i suoi due protocolli opzionali,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 30 marzo 2007,

viste le dichiarazioni delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche e sui diritti delle popolazioni indigene,

vista la relazione a cura del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e destinata al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, dell'8 agosto 2017 (1),

visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani del 16 giugno 2011,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, adottata il 9 dicembre 1998,

visti la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), la piattaforma d'azione di Pechino e il Programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, nonché gli esiti delle rispettive conferenze di revisione,

vista la dichiarazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani rilasciata in occasione del Terzo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 ottobre 2019,

visti i principi di Yogyakarta (sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere), adottati nel novembre 2006, e i 10 principi complementari («+10») adottati il 10 novembre 2017,

vista la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 maggio 2019, che ha dichiarato il 22 agosto Giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo,

viste le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),

visto il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 e 11 dicembre 2018,

visto il patto globale sui rifugiati approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2018,

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (2),

visto il protocollo del Consiglio d'Europa del 10 ottobre 2018 che modifica la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,

viste le conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2018 sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 73a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

viste le conclusioni del Consiglio del 17 luglio 2018 sulla Corte penale internazionale in occasione del 20o anniversario dell'adozione dello Statuto di Roma,

viste la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2016 dal titolo «Vivere in dignità: dalla dipendenza dagli aiuti all'autonomia» (COM(2016)0234) e le successive conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2016 sull'approccio dell'UE agli sfollamenti forzati e allo sviluppo,

viste le conclusioni del Consiglio sulla democrazia, adottate il 14 ottobre 2019,

vista la dichiarazione comune del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e dei ministri degli Affari esteri o dei rappresentanti dei 13 Stati membri partecipanti delle Nazioni Unite del 27 settembre 2018 sull'iniziativa «Good Human Rights Stories» (storie positive nell'ambito dei diritti umani),

vista la relazione annuale 2018 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

viste la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia (3), ,, , nonché le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,

viste la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (4) e la sua raccomandazione del 13 marzo 2019 al Consiglio e al VP/AR sul bilancio del seguito dato dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a due anni dalla relazione del PE sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (5),

vista la sua relazione del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e sul mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea (6),

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni (7),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024) (8),

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (9),

viste tutte le sue risoluzioni approvate nel 2018 relative alle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (note come «risoluzioni di urgenza») conformemente all'articolo 144 del suo regolamento,

visto il premio Sacharov per la libertà di pensiero conferito nel 2018 a Oleh Sencov, un regista ucraino e prigioniero politico trattenuto in Russia,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la lettera della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0051/2019),

A.

considerando che nel corso della celebrazione del 70o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 2018 l'Unione europea ha sottolineato l'importanza politica di sviluppare un ordine mondiale basato sul rispetto dei diritti umani e ha ribadito il proprio profondo e fermo impegno a promuovere e tutelare i diritti umani in tutto il mondo; che il Parlamento europeo ha tenuto per la prima volta la Settimana dei diritti umani nel novembre 2018, evidenziando gli obiettivi conseguiti sin dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché le attuali sfide in materia di diritti umani;

B.

considerando che il rispetto, la promozione, l'indivisibilità e la tutela dell'universalità dei diritti umani, nonché la promozione dei principi e dei valori democratici, tra cui lo Stato di diritto, il rispetto della dignità umana e i principi di uguaglianza e di solidarietà, costituiscono i capisaldi dell'acquis etico e giuridico dell'UE e della sua politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché di tutta la sua azione esterna; che l'UE dovrebbe portare avanti gli sforzi intrapresi per diventare un soggetto di riferimento a livello globale nella promozione e nella protezione universali dei diritti umani, anche sul piano della cooperazione multilaterale, in particolare svolgendo un ruolo attivo e costruttivo in seno a diversi organismi delle Nazioni Unite e nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto internazionale, come pure degli obblighi in materia di diritti umani e degli impegni assunti nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

C.

considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, quale insieme di valori, principi e norme universali che guidano gli Stati membri delle Nazioni Unite, pone la tutela dei diritti umani al centro della buona governance; che, nello spirito della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'articolo 21 TUE, l'Unione è in prima linea nel perseguire politiche basate sui diritti umani ed è costantemente impegnata a far fronte alle violazioni dei diritti umani;

D.

considerando che l'Unione, attraverso azioni a livello bilaterale e multilaterale, ha continuato a sostenere la promozione dei diritti umani nel 2018, in particolare rafforzando il dialogo politico con i paesi terzi, compresi quelli che perseguono l'integrazione europea, e con altre istituzioni regionali come l'Unione africana, nonché istituendo nuovi accordi internazionali tra cui partenariati commerciali ed economici; che un impegno ambizioso impone all'UE di essere coerente e fungere da esempio;

E.

considerando che occorre che le politiche dell'UE garantiscano la tutela dei diritti umani dei gruppi più vulnerabili, come le minoranze etniche, linguistiche e religiose, le persone con disabilità, la comunità LGBTI, le donne, i bambini, i richiedenti asilo e i migranti; che in occasione della celebrazione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, l'UE ha riconosciuto il ruolo essenziale di tali difensori nel rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto; che il summit mondiale dei difensori dei diritti umani del 2018 ha portato all'elaborazione di un piano d'azione recante le priorità per la difesa dei diritti umani; che nel 2018 un numero elevato di difensori dei diritti umani è stato oggetto di attacchi, minacce e persecuzioni e ha perso la vita; che alcune società militari e di sicurezza private sono state implicate in diversi casi di violazione dei diritti umani, su cui è opportuno condurre le debite indagini per assicurare i responsabili alla giustizia;

F.

considerando che nel decennio in corso stiamo assistendo a limitazioni visibili della parità di genere e dei diritti delle donne e ad offensive nei loro confronti a livello internazionale; che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti si fondano su diritti umani basilari e sono aspetti essenziali della dignità umana; considerando che la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse al mondo, che interessa tutti i livelli sociali e costituisce una barriera di prim'ordine al raggiungimento della parità di genere; che è necessario che una strategia globale e vincolante dell'UE per l'uguaglianza di genere, proprio come richiesto dal Parlamento, preveda l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'Unione e consolidi l'impatto del futuro piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III;

G.

considerando che la promozione della pace e della sicurezza internazionali è parte integrante della ragion d' essere dell'Unione; che l'UE si è impegnata ad agire sulla scena internazionale in nome dei principi che ne hanno ispirato la creazione, nonché nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e con il sostegno degli stessi;

H.

considerando che le emergenze ambientali, inclusi il riscaldamento globale e la deforestazione, sono il risultato di azioni dell'uomo e provocano violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone direttamente interessate, tramite la perdita delle loro case e dei loro habitat, e dell'intera umanità; che è importante riconoscere il legame tra diritti umani, salute e protezione dell'ambiente; che garantire l'accesso all'acqua è fondamentale per prevenire le tensioni in determinate regioni;

I.

considerando che una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione, come pure tra queste ultime, costituisce un requisito indispensabile per una politica dell'UE in materia di diritti umani positiva ed efficace; che le politiche a sostegno dei diritti umani e della democrazia dovrebbero essere integrate in tutte le altre politiche dell'UE che presentano una dimensione esterna, come quelle in materia di sviluppo, migrazione, sicurezza, lotta al terrorismo, diritti delle donne e uguaglianza di genere, allargamento e commercio, in particolare attraverso l'applicazione di clausole sui diritti umani negli accordi tra l'UE e i paesi terzi; che una maggiore coerenza dovrebbe consentire all'UE di rispondere in modo più rapido sin dai primi segni di violazioni dei diritti umani e di svolgere un ruolo più attivo e credibile nella difesa dei diritti umani a livello globale;

J.

considerando che la transizione democratica e l'instaurazione o il consolidamento dello Stato di diritto in molti paesi costituiscono processi lunghi e laboriosi, e il sostegno esterno per un periodo di tempo prolungato, anche da parte dell'Unione, è essenziale affinché abbiano un esito positivo;

Diritti umani e democrazia: tendenze generali e sfide principali

1.

esprime profonda preoccupazione per gli attacchi contro la democrazia e lo Stato di diritto perpetrati in tutto il mondo nel 2018, che riflettono l'ascesa dell'autoritarismo in quanto progetto politico, il quale incarna l'inosservanza dei diritti umani, la repressione del dissenso, una giustizia politicizzata, elezioni predeterminate, il restringimento dello spazio d'azione per la società civile e la limitazione della libertà di riunione e della libertà di espressione; evidenzia l'importanza della società civile nel fornire risposte flessibili, tempestive ed efficaci ai regimi che violano il diritto internazionale, i diritti umani e i principi democratici;

2.

è del parere che i paesi che diventano regimi autoritari siano maggiormente inclini a instabilità, conflitti, corruzione, estremismo violento e coinvolgimento in conflitti militari esteri; esprime preoccupazione per il fatto che esistono ancora regimi che negano l'esistenza stessa dei diritti umani universali sanciti dal diritto internazionale; accoglie favorevolmente il fatto che alcuni paesi abbiano tuttavia avviato processi di pace e democratizzazione, abbiano attuato riforme costituzionali e giudiziarie e abbiano avviato con la società civile dibattiti aperti e pubblici con l'obiettivo di promuovere le libertà fondamentali e i diritti umani, compresa l'abolizione della pena di morte; deplora il fatto che, nonostante la crescente tendenza verso l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo, alcuni paesi non abbiano ancora introdotto una moratoria;

3.

sostiene che tutti gli Stati che rispettano le libertà fondamentali riconosciute a livello internazionale in quanto pilastri della democrazia debbano essere in prima linea nel diffondere pratiche di governance democratica basate sui diritti umani e sullo Stato di diritto in tutto il mondo, nonché nel rafforzare gli strumenti legislativi internazionali per la protezione dei diritti umani; evidenzia le sfide poste dal ricorso a influenze nocive che mettono a rischio la governance democratica e i valori intrinseci dei diritti umani, compromettendo in tal modo gli sforzi positivi degli Stati democratici; è fortemente preoccupato per i legami tra regimi autoritari e partiti e governi nazionalpopulisti; ritiene che tali legami compromettano la credibilità degli sforzi profusi dall'UE per promuovere i valori fondamentali;

4.

rammenta che non può esistere una gerarchia dei diritti umani; sottolinea la necessità di garantire il pieno rispetto e la piena adesione al principio secondo cui i diritti umani sono universali e inalienabili, indivisibili, interdipendenti e correlati; sottolinea che i tentativi di utilizzare i diritti di taluni gruppi per giustificare l'emarginazione di altri sono assolutamente inaccettabili;

5.

pone l'accento sulla piaga dei conflitti armati e degli attacchi militari finalizzati, tra l'altro, alla pulizia etnica, che continua a causare la morte di civili e a provocare uno sfollamento di massa, in un contesto in cui gli Stati e gli attori non statali si sottraggono alla loro responsabilità di rispettare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani; sottolinea che le regioni in guerra o coinvolte in situazioni di conflitto si trovano ad affrontare gravi violazioni dei diritti umani, di natura eccezionale e volte a negare la dignità umana e che sono al tempo stesso devastanti per le vittime e degradanti per chi le commette; evidenzia, a titolo esemplificativo, il ricorso alla tortura e ad altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti, alle sparizioni forzate, alle uccisioni extragiudiziali, alla violenza e alla pratica di lasciar deliberatamente morire di fame quali armi di guerra finalizzate a distruggere, destabilizzare e demoralizzare gli individui, le famiglie, le comunità e le società, in particolare i bambini; sottolinea la particolare vulnerabilità delle donne appartenenti a minoranze etniche e religiose alla violenza sessuale, con particolare riferimento alle donne convertite; condanna fermamente gli attacchi mortali contro ospedali, scuole e altri obiettivi civili che hanno avuto luogo in tutto il mondo in conflitti armati nel 2018; rammenta che il diritto alla vita è un importante diritto umano, e che pertanto le azioni di guerra illegali devono sempre essere unanimemente condannate e contrastate in maniera efficace;

6.

denuncia il rifiuto del multilateralismo e dell'ordine internazionale basato su regole, che costituisce una grave minaccia per i diritti umani in tutto il mondo; crede fermamente negli approcci e nelle decisioni adottati in cooperazione nell'ambito di un quadro multilaterale, in particolare in seno agli organismi delle Nazioni Unite e nell'ambito dei formati negoziali concordati in seno alle organizzazioni regionali quale l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), ritenendoli i mezzi più efficaci per servire gli interessi dell'umanità, trovare soluzioni sostenibili ai conflitti sulla base delle norme e dei principi di diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki, e promuovere progressi nel settore dei diritti umani; è estremamente preoccupato per il fatto che paesi con un passato di gravi violazioni comprovate dei diritti umani siedano in diversi organismi delle Nazioni Unite che si occupano dei diritti umani, tra cui il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

7.

è seriamente preoccupato per l'aumento dei casi di omicidio, nonché gli attacchi sia fisici che diffamatori e il ricorso alla pena di morte, alle persecuzioni, alla reclusione, alle molestie e alle intimidazioni nei confronti delle persone che difendono i diritti umani in tutto il mondo, in particolare giornalisti, accademici, avvocati, politici e attivisti della società civile, tra cui attivisti per i diritti delle donne, ambientalisti e difensori dei terreni, nonché difensori delle minoranze religiose, principalmente nei paesi in cui si registrano elevati livelli di corruzione e risultati deludenti per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto e il controllo giurisdizionale; esprime particolare preoccupazione per gli attacchi sempre più sfrontati commessi in territorio estero, talvolta in violazione delle leggi e delle consuetudini in materia di privilegi e immunità diplomatici; chiede giustizia e responsabilità ai massimi livelli decisionali nei confronti di tali attacchi; osserva che tutti i difensori dei diritti umani, in particolare le donne, sono soggetti a rischi specifici e necessitano di una protezione adeguata; denuncia il fatto che taluni governi abbiano adottato una legislazione che limita le attività della società civile o del movimento sociale, compresa la chiusura delle ONG o il congelamento dei loro beni; è molto preoccupato per l'uso repressivo della legislazione in materia di sicurezza informatica e antiterrorismo per reprimere i difensori dei diritti umani;

8.

sottolinea l'importanza di promuovere la parità di genere e i diritti delle donne e delle ragazze in tutto il mondo; evidenzia che, nonostante i progressi, le donne e le ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze; sottolinea che la maggior parte delle società fatica ancora a fornire alle donne e alle ragazze pari diritti per legge e pari accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, a un lavoro dignitoso, alla parità retributiva, nonché alla rappresentanza politica ed economica; esprime preoccupazione per i diffusi attacchi in corso contro i diritti delle donne e la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, nonché per la legislazione limitativa di tali diritti in molte parti del mondo; sottolinea che la mutilazione genitale femminile e il matrimonio infantile sono tra le più diffuse violazioni dei diritti umani; esprime preoccupazione per il fatto che le donne che manifestano una religione o un credo siano doppiamente esposte alla persecuzione; accoglie con favore l'iniziativa Spotlight UE-ONU finalizzata a porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze e chiede che sia rafforzata;

9.

sottolinea che il rispetto e la promozione dei diritti dei minori, la lotta contro ogni forma di abuso, abbandono, maltrattamento, la tratta e lo sfruttamento dei minori, compresi i matrimoni forzati e il reclutamento o il ricorso ai bambini soldato nei conflitti armati, e la fornitura di assistenza e istruzione ai minori sono questioni essenziali per il futuro dell'umanità; sostiene, al riguardo, il meccanismo di monitoraggio e di segnalazione istituito con risoluzione 1612 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati;

10.

pone l'accento sull'importanza di tenere pienamente conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità; invita l'Unione a integrare la lotta alla discriminazione basata sulla disabilità nella sua azione esterna e nelle sue politiche di aiuto allo sviluppo e ad adoperarsi per la parità di accesso al mercato del lavoro e di accesso all'istruzione e alla formazione nonché a promuovere soluzioni che facilitino la partecipazione nella società delle persone con disabilità;

11.

richiama l'attenzione sui casi di persecuzione e discriminazione in relazione ad etnia, nazionalità, classe sociale, casta, religione, credo, lingua, età, sesso, sessualità e identità di genere, che sono ancora diffusi in molti paesi e società; è seriamente preoccupato per le risposte sempre più intolleranti e colme di odio rivolte alle persone vittime di tali violazioni dei diritti umani; chiede che i responsabili di tali violazioni siano assicurati alla giustizia;

12.

osserva che il numero di persone vittime di sfollamenti forzati nel 2018 ha superato i 70 milioni, tra cui 26 milioni di rifugiati, 41 milioni di sfollati interni e 3,5 milioni di richiedenti asilo (10); osserva inoltre che in tutto il mondo vi sono circa 12 milioni di apolidi; ritiene che le guerre, i conflitti, il terrorismo, la violenza, l'oppressione politica, la persecuzione basata sulla religione o sul credo, la povertà nonché l'insicurezza idrica e alimentare alimentino i rischi di nuovi conflitti e ulteriori sfollamenti; riconosce che le conseguenze ambientali dei cambiamenti climatici, come l'accesso più limitato all'acqua potabile sicura, possono aggravare lo sfollamento delle popolazioni;

13.

sottolinea che l'emergenza climatica e una massiccia perdita di biodiversità costituiscono una grave minaccia per le popolazioni; ricorda che, senza un ambiente sano, sono a rischio i diritti umani fondamentali, quali il diritto alla vita, alla salute, al cibo e all'acqua potabile; richiama l'attenzione sugli effetti della devastazione ambientale sui diritti umani, sia per le popolazioni interessate sia in termini di diritto all'ambiente per tutta l'umanità; sottolinea l'obbligo e la responsabilità essenziali degli Stati e di altri decisori di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015 di lottare contro i cambiamenti climatici, contrastarne gli effetti, prevenirne l'impatto negativo sui diritti umani e di promuovere politiche appropriate conformemente agli obblighi in materia di diritti umani; ricorda gli obblighi per gli Stati di proteggere la biodiversità e fornire accesso a mezzi di ricorso efficaci in caso di perdita e degrado della biodiversità; esprime sostegno agli sforzi legislativi incipienti a livello internazionale in relazione ai reati ambientali;

14.

sottolinea che la libertà di parola e di espressione nonché il pluralismo dei media, sia online che offline, sono al centro di società democratiche resilienti; condanna l'uso improprio di finalità legittime quali la lotta al terrorismo, la sicurezza dello Stato e l'applicazione della legge al fine di limitare la libertà di espressione; condanna la propaganda dei media e la disinformazione nei confronti delle minoranze; chiede che siano istituite le migliori salvaguardie possibili contro l'incitamento all'odio e la radicalizzazione, le campagne di disinformazione e la propaganda ostile, soprattutto ad opera di Stati autoritari e attori non statali, quali i gruppi terroristici, sviluppando un quadro giuridico a livello sia dell'Unione che internazionale per far fronte alle minacce ibride, tra cui la guerra informatica e quella dell'informazione, senza che siano compromessi i diritti fondamentali; ricorda che i media dovrebbero riflettere una pluralità di opinioni differenti nonché sostenere e rispettare il principio della non discriminazione; sottolinea, a tale proposito, che le persone appartenenti a minoranze dovrebbero avere un accesso indiscriminato ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva, anche nella loro lingua;

Rendere più efficace la politica estera dell'UE in materia di diritti umani

15.

ricorda che l'Unione si è impegnata a porre i diritti umani e la democrazia al centro delle sue relazioni con i paesi terzi; sottolinea pertanto che l'obiettivo di promuovere i diritti umani e la democrazia nel mondo deve essere integrato in tutte le politiche dell'Unione dotate di una dimensione esterna; invita l'Unione a mantenere fede a tali impegni e a garantire che il proprio impegno non rafforzi inavvertitamente i regimi autoritari;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un nuovo piano d'azione per i diritti umani e la democrazia ambizioso, esaustivo e vincolante per i prossimi cinque anni; insiste sulla necessità di affrontare adeguatamente nel futuro piano d'azione tutte le sfide emergenti connesse ai diritti umani, tra cui i diritti digitali, i diritti ambientali, i diritti degli anziani, lo sport e i diritti umani nonché i diritti dei migranti; chiede la creazione di un solido meccanismo di monitoraggio per valutare l'attuazione e l'impatto del piano d'azione; invita gli Stati membri ad acquisire una maggiore titolarità del piano d'azione e a riferire in merito alla sua attuazione;

17.

evidenzia l'importanza delle sue risoluzioni sulle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto e del lavoro svolto dalla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo; raccomanda vivamente alla Commissione e al SEAE di rafforzare la collaborazione con la sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento, onde consentirle di partecipare al futuro piano d'azione e di monitorarne l'attuazione; invita il SEAE a trasmettere al Parlamento periodiche relazioni sulle azioni di seguito adottate relativamente alle risoluzioni di urgenza e/o alle relative raccomandazioni;

18.

evidenzia il fatto che il commercio, le politiche dell'Unione in tale ambito e i diritti umani possono e devono rafforzarsi reciprocamente e che la comunità imprenditoriale svolge un ruolo importante nell'offrire incentivi positivi per la promozione dei diritti umani, della democrazia e della responsabilità delle imprese; esorta la Commissione e il SEAE a fare un uso efficace delle clausole sui diritti umani negli accordi internazionali, non solo attraverso il dialogo politico, valutazioni periodiche dei progressi e il ricorso alle procedure di consultazione su richiesta, ma anche creando un meccanismo efficace per monitorare le gravi violazioni dei diritti umani che potrebbero verificarsi attraverso le attività commerciali; chiede che le clausole sui diritti umani siano debitamente applicate e monitorate di conseguenza, anche attraverso parametri di riferimento misurabili, con la partecipazione del Parlamento, della società civile e delle pertinenti organizzazioni internazionali; chiede l'istituzione di un meccanismo di denuncia efficace e indipendente per gruppi di cittadini e parti interessate vittime di violazioni dei diritti umani; sottolinea che l'Unione e i suoi Stati membri devono impedire qualsiasi tipo di violazioni dei diritti umani da parte delle imprese e l'impatto negativo delle attività commerciali;

19.

sostiene i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi quale strumento essenziale per l'impegno bilaterale nella promozione e nella protezione dei diritti umani; ricorda che le linee direttrici dell'UE per i dialoghi con i paesi terzi in materia di diritti umani definiscono una serie di criteri per l'avvio di un dialogo, tra cui la volontà del governo di migliorare tale situazione, l'impegno del governo in relazione alle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, la disponibilità del governo a cooperare con le procedure e i meccanismi delle Nazioni Unite nel settore dei diritti umani e l'atteggiamento del governo nei confronti della società civile; invita il SEAE a effettuare una valutazione periodica di ciascun dialogo, come previsto dalle suddette linee direttrici, e a garantire che, in mancanza di progressi tangibili, l'UE adegui i propri obiettivi e riconsideri il proprio approccio; invita la Commissione e il SEAE, con una maggiore partecipazione dei gruppi della società civile e delle pertinenti organizzazioni internazionali, a unire le forze per affrontare la questione dei diritti umani e dei relativi obblighi nei dialoghi o nei negoziati in qualsiasi ambito politico ed economico con i governi dei paesi terzi, al fine di rafforzare l'impatto dei dialoghi sui diritti umani; raccomanda di dare ascolto alle preoccupazioni espresse in merito alla situazione dei diritti umani in tali paesi e di adottare misure adeguate, anche sollevando singoli casi nel contesto dei dialoghi sui diritti umani; chiede un coinvolgimento più attivo del Parlamento in sede di elaborazione dei programmi dei dialoghi sui diritti umani; sottolinea che le strategie nazionali sui diritti umani e le relative relazioni di attuazione annuali costituiscono uno strumento essenziale per garantire la coerenza politica, individuare le principali priorità strategiche, stabilire gli obiettivi a lungo e breve termine nonché definire azioni concrete per far progredire i diritti umani; ribadisce la propria richiesta di concedere ai deputati al Parlamento europeo l'accesso ai contenuti delle strategie nazionali sui diritti umani; accoglie con favore i seminari della società civile che precedono i dialoghi sui diritti umani e chiede che sia dato seguito alle loro conclusioni, con il coinvolgimento specifico delle organizzazioni della società civile;

20.

invita con forza l'UE ad affrontare coerentemente la discriminazione utilizzando al meglio gli strumenti di cui dispone in materia di diritti umani, anche attraverso il dialogo, emettendo condanne, e sostenendo la società civile e le iniziative comuni a livello di Nazioni Unite, in linea con gli orientamenti recentemente adottati dall'UE sulla non discriminazione nell'azione esterna e con lo strumento di orientamento delle Nazioni Unite sulla discriminazione fondata sulla discendenza pubblicato nel 2017;

21.

sostiene fermamente il lavoro e gli sforzi compiuti dal rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (RSUE) nella protezione e promozione dei diritti umani nel mondo; sottolinea l'importante obiettivo, nell'ambito del mandato dell'RSUE, di rafforzare l'efficacia dell'Unione in tale ambito; invita l'RSUE ad agire sulla base del proprio mandato per concorrere a rafforzare il contributo dell'UE al consolidamento della democrazia; ribadisce la sua richiesta di rivedere il mandato dell'RSUE onde rendere permanente e maggiormente responsabile il suo ruolo nonché conferirgli poteri d'iniziativa, risorse adeguate e la capacità di intervenire pubblicamente al fine di riferire in merito ai risultati conseguiti nell'ambito delle visite effettuate nei paesi terzi e comunicare le posizioni dell'UE sulle questioni relative ai diritti umani; rinnova la sua richiesta di maggiore trasparenza sulle attività e le missioni dell'RSUE e ribadisce che le relazioni periodiche di quest'ultimo al Consiglio devono essere condivise anche con il Parlamento; accoglie con favore l'ampliamento del mandato dell'RSUE al fine di includere la promozione del sostegno alla giustizia penale internazionale e si attende che l'RSUE sia particolarmente attivo in tale ambito;

22.

plaude agli sforzi compiuti dal SEAE e dalla Commissione per rafforzare continuamente la consapevolezza dei funzionari dell'UE in merito ai diritti umani; accoglie con favore il fatto che in tutte le delegazioni dell'UE siano ora presenti punti focali in materia di diritti umani e funzionari di collegamento con i difensori dei diritti umani; invita il SEAE a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sul completamento di tale rete di punti focali al fine di valutarla e garantire che sia attuata in modo coerente in tutte le delegazioni dell'UE; invita tutte le delegazioni dell'UE e i loro rispettivi punti focali in materia di diritti umani a osservare con coerenza il loro obbligo di incontrare i difensori dei diritti umani, far visita agli attivisti detenuti, monitorare i processi a loro carico e perorare la loro protezione sul campo;

23.

riconosce i progressi compiuti in termini di procedura e di formato della relazione annuale 2018 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo, ma auspica che il Consiglio e il VP/AR tengano maggiormente conto delle posizioni espresse dal Parlamento nelle sue pertinenti risoluzioni e/o raccomandazioni al fine di garantire una più profonda ed efficace interazione tra le istituzioni dell'UE sulle questioni inerenti ai diritti umani; chiede al Consiglio di continuare ad adoperarsi affinché tali relazioni annuali siano ultimate con maggiore anticipo; incoraggia il Consiglio a far sì che l'adozione della prossima relazione annuale si basi su un adeguato processo di consultazione;

Sviluppare soluzioni volte a promuovere e proteggere i diritti umani e la democrazia

Governance democratica e spazio favorevole alla società civile

24.

invita l'UE e gli Stati membri a continuare a seguire da vicino gli sviluppi che si ripercuotono negativamente sulla governance e sullo spazio della società civile a livello mondiale, senza eccezioni, nonché a rispondere in modo sistematico, avvalendosi di tutti i mezzi appropriati, ai cambiamenti politici e legislativi portati avanti da governi autoritari che sono intesi a compromettere la governance fondata sui principi democratici fondamentali e a ridurre lo spazio della società civile; è del parere che dovrebbero esservi maggiori sinergie tra la Commissione, il SEAE e il Parlamento al riguardo; si compiace dell'assistenza inestimabile fornita alle organizzazioni della società civile in tutto il mondo dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), che continua a essere lo strumento faro dell'UE per l'attuazione della sua politica esterna in materia di diritti umani; chiede di incrementare ulteriormente i finanziamenti alla società civile e ai diritti umani nell'ambito dello strumento che sostituirà l'EIDHR; sottolinea che nel 2018 centinaia di manifestanti pacifici della società civile sono stati arrestati, sottoposti a maltrattamenti e detenzioni arbitrarie e costretti a pagare ammende a seguito dei relativi processi;

Approccio dell'UE ai conflitti e responsabilità per le violazioni dei diritti umani

25.

sottolinea il legame tra l'aumento delle violazioni dei diritti umani e la diffusa impunità e mancanza di responsabilità nelle regioni e nei paesi devastati dai conflitti o caratterizzati da intimidazioni, discriminazioni, molestie e aggressioni politicamente motivati, sequestri, operazioni di polizia violente, arresti arbitrari, casi di tortura e uccisioni; invita la comunità internazionale a sostenere azioni intese a combattere l'impunità e promuovere la responsabilità in particolare nelle regioni e nei paesi in cui la dinamica dell'impunità ricompensa coloro che sono maggiormente responsabili e indebolisce le vittime; sottolinea inoltre che le minoranze e i gruppi emarginati sono spesso particolarmente colpiti dai conflitti;

26.

ricorda le sue risoluzioni in cui denuncia specifiche responsabilità per i conflitti che nel 2018 hanno provocato centinaia di vittime tra i minori, nel corso di attacchi deliberati nei confronti della popolazione civile e delle infrastrutture umanitarie; invita tutti gli Stati membri dell'UE ad attenersi scrupolosamente al codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi e, in particolare, a interrompere qualsiasi trasferimento di armi e apparecchiature di sorveglianza e di intelligence che possano essere usati dai governi per reprimere i diritti umani, specialmente nel contesto dei conflitti armati; insiste sulla necessità di una piena trasparenza e di una comunicazione periodica da parte degli Stati membri dell'UE sui loro trasferimenti di armi; ricorda la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati (11); esprime profonda preoccupazione per l'utilizzo di droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale; chiede inoltre alla Commissione di tenere il Parlamento adeguatamente informato in merito all'impiego di fondi dell'UE per tutti i progetti di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni; esorta il VP/AR a vietare lo sviluppo, la produzione e l'impiego di armi completamente autonome che consentono di sferrare attacchi senza alcun intervento umano;

27.

condanna fermamente tutti i crimini efferati e le violazioni dei diritti umani a opera di attori statali e non statali, anche contro i cittadini che esercitano pacificamente i loro diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri ad avvalersi di tutto il loro peso politico per prevenire qualsiasi atto che possa essere considerato genocidio, crimine di guerra o crimine contro l'umanità, per reagire in modo efficiente e coordinato qualora vengano perpetrati tali crimini, per mobilitare tutte le risorse necessarie ad assicurare alla giustizia tutti i responsabili, per assistere le vittime e per sostenere i processi di stabilizzazione e di riconciliazione; invita la comunità internazionale a mettere a punto strumenti volti a ridurre al minimo l'intervallo intercorrente tra allerta e reazione, come il sistema di allerta precoce dell'Unione, al fine di prevenire l'insorgere, il riemergere e l'aggravarsi di conflitti violenti; invita il SEAE e la Commissione a includere una strategia ambiziosa sulla lotta contro l'impunità nel terzo piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia; raccomanda vivamente l'istituzione di un osservatorio europeo sulla prevenzione, la responsabilità e la lotta contro l'impunità; invita nuovamente il VP/AR a nominare un rappresentante speciale dell'UE in materia di diritto umanitario internazionale e giustizia internazionale incaricato di promuovere, inserire e rappresentare l'impegno dell'Unione in materia di lotta contro l'impunità;

28.

plaude agli sforzi compiuti dall'UE per promuovere l'universalità dello Statuto di Roma nel 2018, anno in cui è stato celebrato il 20o anniversario della sua adozione, e ribadisce il suo fermo sostegno alla Corte penale internazionale (CPI); osserva che il diritto internazionale è attualmente sottoposto a forti pressioni; è preoccupato per il fatto che, a causa dell'ampia giurisdizione della CPI, dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite solo 122 sono suoi membri e solo 38 hanno ratificato l'emendamento di Kampala che conferisce alla CPI i poteri di perseguire il crimine di aggressione; invita l'UE e i suoi Stati membri a incoraggiare tutti i paesi membri delle Nazioni Unite a ratificare e attuare lo Statuto di Roma ed è costernato per i casi di paesi che si ritirano dallo Statuto o che minacciano di farlo; invita inoltre tutti i firmatari dello Statuto di Roma a coordinarsi e a cooperare con la CPI; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere sistematicamente le indagini, le inchieste e le decisioni della CPI e ad adottare le misure necessarie a impedire i casi di mancata cooperazione con la Corte; chiede assistenza finanziaria per le organizzazioni che raccolgono, conservano e proteggono le prove, digitali o di altro tipo, dei crimini commessi dalle parti coinvolte in tali conflitti, al fine di facilitare le azioni penali nei loro confronti a livello internazionale; invita gli Stati membri e la rete dell'UE sul genocidio a sostenere la squadra investigativa delle Nazioni Unite nel raccogliere, preservare e conservare le prove dei crimini commessi attualmente o di recente, affinché non vadano perse; invita la Commissione e il SEAE a esaminare le modalità e presentare nuovi strumenti per aiutare le vittime di violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario ad accedere alla giustizia internazionale e ad ottenere risarcimento e riparazione, anche attraverso il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di applicare il principio di giurisdizione universale nei loro sistemi giuridici nazionali;

29.

accoglie favorevolmente l'avvio, e ne chiede il proseguimento, delle discussioni esplorative in seno al Consiglio in merito all'istituzione di un meccanismo sanzionatorio dell'UE in materia di diritti umani (la cosiddetta «lista Magnitskij»), che consentirebbe di imporre sanzioni mirate nei confronti di individui coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani, come chiesto dal Parlamento in svariate occasioni, in particolare nel marzo 2019; invita il Consiglio ad accelerare le discussioni al fine di adottare la legislazione necessaria, istituire il meccanismo e dotarlo di fondi adeguati quanto prima; sottolinea l'importanza che tale sistema sia conforme al meccanismo dell'UE di controllo giurisdizionale; sottolinea inoltre, come esempio da seguire, la promulgazione da parte di alcuni Stati membri dell'UE di leggi che prevedono l'imposizione di sanzioni nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di violazioni dei diritti umani;

30.

invita il VP/AR e il Consiglio a prestare particolare attenzione alla situazione dei diritti umani nei territori occupati illegalmente; ribadisce che l'occupazione illegale di un territorio o di parte di esso costituisce una violazione ricorrente del diritto internazionale; sottolinea la responsabilità della potenza occupante nei confronti della popolazione civile a norma del diritto internazionale umanitario; deplora la reintegrazione dei rappresentanti di un paese che occupa il territorio di un altro Stato nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

Difensori dei diritti umani

31.

pone l'accento sul prezioso ed essenziale ruolo svolto dai difensori dei diritti umani a rischio della loro vita, in particolare i difensori dei diritti umani delle donne; evidenzia che è necessario che l'UE dia prova di forte coordinamento nei suoi contatti con le autorità di paesi terzi in materia di difensori dei diritti umani; evidenzia che nel 2018 è stato celebrato il 20o anniversario della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani; raccomanda di rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri, consentendo loro di fornire un sostegno e una protezione costanti ai difensori dei diritti umani; loda il meccanismo «ProtectDefenders.eu», istituito per proteggere i difensori dei diritti umani che si trovano in pericolo, e ne chiede il rafforzamento;

32.

sottolinea la necessità di un approccio dell'UE alla tutela dei difensori dei diritti umani strategico, visibile e orientato ai risultati; invita il Consiglio a pubblicare conclusioni annuali del Consiglio «Affari esteri» sull'azione dell'UE intesa a promuovere e tutelare i difensori dei diritti umani nel quadro della politica estera dell'Unione; invita il Consiglio e la Commissione a istituire una procedura coordinata per conferire i visti ai difensori dei diritti umani e, se del caso, facilitare l'accoglienza temporanea; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti sufficienti per la tutela dei difensori dei diritti umani nei pertinenti programmi tematici del prossimo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e ad assicurare che sia accessibile e raggiunga coloro che ne hanno maggiormente bisogno, che sono i più emarginati; invita la Commissione ad avvalersi appieno di tale strumento in futuro e insiste affinché le delegazioni e gli Stati membri dell'UE aumentino i loro finanziamenti e la loro capacità di protezione e sostegno d'emergenza dei difensori dei diritti umani a rischio; deplora la continua imposizione di divieti di viaggio agli attivisti per i diritti umani che desiderano assistere alle sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra e di altre istituzioni internazionali; invita i governi interessati ad abolire tali divieti;

Diritti delle donne e uguaglianza di genere

33.

sostiene fermamente l'impegno strategico dell'Unione a favore della parità di genere e i suoi continui sforzi per migliorare la situazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; evidenzia che la parità di genere dovrebbe essere una priorità fondamentale in tutte le relazioni di collaborazione, le politiche e le azioni esterne dell'UE, in quanto rappresenta un principio anche per l'UE e i suoi Stati membri a norma dei trattati; invita l'UE ad adottare una strategia globale in materia di parità di genere alla scadenza dell'impegno strategico; invita la Commissione a preparare e adottare una comunicazione per rinnovare il piano d'azione sulla parità di genere dopo il 2020, quale strumento importante dell'UE inteso a contribuire ai diritti delle donne e delle ragazze in tutto il mondo; invita gli Stati membri ad approvare il piano d'azione sulla parità di genere III nelle conclusioni del Consiglio; invita la Commissione e il SEAE a contribuire ulteriormente alla parità di genere e all'emancipazione delle ragazze e delle donne lavorando a stretto contatto con le organizzazioni internazionali, con i paesi terzi e la società civile, al fine di sviluppare e attuare nuovi quadri giuridici per quanto riguarda la parità di genere;

34.

sottolinea l'aumento allarmante della violenza nei confronti delle donne e delle ragazze; condanna ogni forma di violenza di genere, fisica, sessuale e psicologica; esprime profonda preoccupazione per l'aumento del ricorso alla tortura sotto forma di violenza sessuale e di genere quale arma di guerra; ricorda che i reati sessuali e la violenza di genere sono considerati dallo Statuto di Roma quali crimini di guerra, crimini contro l'umanità o atti costitutivi di genocidio o tortura; esorta i paesi a migliorare la loro legislazione al fine di affrontare tali questioni; ribadisce il suo invito agli Stati membri dell'UE e ai membri del Consiglio d'Europa che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare quanto prima la Convenzione di Istanbul; chiede ulteriori azioni per eliminare tutte le forme di violenza di genere e le pratiche dannose nei confronti di donne e ragazze, come matrimoni forzati o precoci, mutilazioni genitali femminili, violenze sessuali e conversioni religiose forzate; sostiene il proseguimento dell'iniziativa congiunta Spotlight UE-ONU; invita le delegazioni dell'UE ad assicurare la raccolta dei dati sulla violenza nei confronti delle donne, a formulare raccomandazioni specifiche per paese e a promuovere meccanismi di protezione e strutture di sostegno per le vittime;

35.

afferma che l'accesso alla sanità è un diritto umano, che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti si fondano su diritti umani fondamentali e sono elementi essenziali della dignità umana; fa notare che l'accesso insufficiente a beni e servizi sociali essenziali (ad esempio l'acqua, l'alimentazione, la salute, l'istruzione e i servizi igienico-sanitari), nonché le difficoltà di accesso alla salute sessuale e riproduttiva, rappresentano una violazione inaccettabile dei diritti umani; condanna le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, compresa la negazione dell'accesso ai servizi pertinenti; sottolinea che è opportuno che a tutte le donne siano garantiti un'assistenza sanitaria adeguata e a prezzi accessibili, ivi compresa l'assistenza sanitaria mentale come il sostegno psicologico, nonché il rispetto dei diritti sessuali e riproduttivi e l'accesso universale agli stessi e all'istruzione, e che esse dovrebbero poter prendere decisioni libere e responsabili concernenti la loro salute, compresa la salute sessuale e riproduttiva; sottolinea che tali servizi sono importanti per salvare la vita delle donne e ridurre la mortalità infantile e post-infantile; considera inaccettabile che i diritti sessuali e riproduttivi delle donne e delle ragazze rimangano un campo di battaglia, anche in sedi multilaterali; sottolinea che le donne e le ragazze vittime di conflitti armati hanno il diritto di ricevere le cure mediche necessarie; richiama l'attenzione sul ruolo delle donne nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, nelle operazioni di mantenimento della pace, di aiuto umanitario e di ricostruzione postbellica nonché nella promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche;

36.

invita l'UE a collaborare con altri paesi per intensificare le loro azioni nel settore dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e dei servizi sociali, della raccolta dei dati, dei finanziamenti e della programmazione, per meglio prevenire e contrastare la violenza sessuale e di genere in tutto il mondo; osserva che l'istruzione è uno strumento essenziale per combattere la discriminazione e la violenza contro le donne e i bambini; chiede misure volte a facilitare l'accesso delle donne e delle ragazze all'istruzione e al mercato del lavoro, e che sia prestata particolare attenzione all'equilibrio di genere nella copertura delle posizioni dirigenziali da parte delle imprese; chiede inoltre l'inclusione dell'istruzione delle ragazze negli accordi dell'UE con i paesi in via di sviluppo;

Diritti dei minori

37.

sottolinea che i minori subiscono spesso specifiche forme di abusi, quali i matrimoni infantili forzati, la prostituzione infantile, l'impiego dei bambini soldato, la mutilazione genitale, il lavoro minorile e la tratta di minori, segnatamente in occasione di crisi umanitarie e nei conflitti armati e, pertanto, necessitano di maggiore protezione; rivolge un'attenzione particolare ai bambini apolidi, ai migranti e ai bambini rifugiati; invita l'UE a cooperare con i paesi terzi per porre fine ai matrimoni precoci, ai matrimoni infantili e forzati, fissando a 18 anni l'età minima legale per il matrimonio, imponendo la verifica dell'età di entrambi i coniugi e del loro pieno e libero consenso, introducendo registri matrimoniali obbligatori e garantendo il rispetto di tali norme; chiede nuove iniziative dell'Unione volte a promuovere e tutelare i diritti dei minori, comprese quelle atte a impedire e contrastare gli abusi sui minori nel mondo, a riabilitare e a reintegrare i minori coinvolti nei conflitti, in particolare quelli che sono vittime di gruppi estremisti e i minori esposti a discriminazioni multiple e intersettoriali, nonché a fornire loro un ambiente protetto, basato sulla famiglia e la comunità, quale contesto naturale in cui vivere, in cui l'assistenza e l'istruzione svolgano un ruolo fondamentale; invita l'Unione a dar vita a un movimento internazionale per difendere i diritti dei minori, anche organizzando una conferenza internazionale sulla protezione dei minori in contesti fragili; ribadisce l'urgente necessità di una ratifica universale e di una efficace attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dei suoi protocolli opzionali;

Diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI)

38.

condanna le detenzioni arbitrarie, le torture, le persecuzioni e le uccisioni di cui sono oggetto le persone LGBTI; osserva che in diversi paesi del mondo le persone LGBTI continuano a essere vittima di violenze e di persecuzione a motivo del loro orientamento sessuale; deplora il fatto che l'omosessualità sia tuttora sanzionata penalmente in molti paesi, alcuni dei quali prevedono la pena di morte per l'omosessualità; ritiene che le pratiche e gli atti di violenza contro singole persone a causa del loro orientamento sessuale non debbano rimanere impuniti e debbano essere eliminati; chiede l'attuazione degli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali;

Diritti delle persone con disabilità

39.

accoglie favorevolmente la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; ribadisce l'importanza di una sua efficace attuazione da parte sia degli Stati membri sia delle istituzioni dell'Unione; sottolinea l'importanza della non discriminazione e la necessità di integrare in modo credibile il principio dell'accessibilità universale e di garantire la totalità dei diritti delle persone con disabilità in tutte le pertinenti politiche dell'Unione, compresa la politica di sviluppo; chiede la creazione di un centro globale di eccellenza per le competenze a prova di futuro e imprenditoriali per le persone con disabilità;

Lotta contro la discriminazione di casta

40.

prende atto con grande preoccupazione della portata e delle conseguenze delle gerarchie di casta, della discriminazione basata sulla casta e del perpetuarsi delle violazioni dei diritti umani basate sulle caste, fra cui il rifiuto di accesso al sistema giuridico o al lavoro, la segregazione persistente, la povertà e la stigmatizzazione, nonché delle barriere legate alla casta che ostacolano l'esercizio dei diritti umani di base e l'agevolazione dello sviluppo umano; ribadisce il suo invito a sviluppare una politica dell'UE in materia di discriminazione di casta ed esorta l'UE ad agire in merito alle sue gravi preoccupazioni per quanto riguarda la discriminazione di casta; chiede l'adozione di uno strumento dell'UE per prevenire ed eliminare la discriminazione di casta; ribadisce il proprio invito all'UE e agli Stati membri a intensificare gli sforzi e ad appoggiare le iniziative a livello delle Nazioni Unite e delle delegazioni volte a eliminare la discriminazione legata alla casta; osserva che tali iniziative dovrebbero includere la promozione di indicatori specifici, dati disaggregati e misure speciali per far fronte alla discriminazione di casta in sede di attuazione e monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, come pure il rispetto del nuovo strumento di orientamento delle Nazioni Unite sulla discriminazione fondata sulla discendenza e il sostegno agli Stati;

Popoli indigeni

41.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che i popoli indigeni affrontano discriminazioni e persecuzioni diffuse e sistematiche in tutto il mondo, tra cui arresti arbitrari e uccisioni di difensori dei diritti umani, trasferimenti forzati, accaparramento delle terre e violazioni dei loro diritti da parte delle imprese; osserva che la maggior parte dei popoli indigeni vive al di sotto della soglia di povertà; invita tutti gli Stati a includere i popoli indigeni nel processo decisionale sulle strategie di lotta ai cambiamenti climatici; invita i paesi a ratificare le disposizioni della convenzione n. 169 dell'OIL sui popoli indigeni e tribali;

Libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo

42.

sottolinea che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo (nota più comunemente come libertà di religione o di credo), che include il diritto a non credere, ad aderire a convinzioni teiste, non teiste, agnostiche o ateiste e il diritto all'apostasia e a non professare alcuna religione deve essere garantito in tutto il mondo e preservato senza condizioni; esorta la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a incrementare le attività di sensibilizzazione in relazione alla libertà di religione o di credo e ad avviare un dialogo con gli Stati e i rappresentanti della società civile e dei gruppi religiosi, non confessionali, umanistici e filosofici e delle chiese, delle associazioni e comunità religiose, al fine di impedire atti di violenza, persecuzioni, intolleranza e discriminazioni nei confronti delle persone fondati su pensiero, coscienza, opinioni filosofiche e religione o credo; deplora le leggi anti-conversione e sulla blasfemia, che di fatto limitano e persino sopprimono la libertà di religione o di credo delle minoranze religiose e degli atei; esorta inoltre la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a dare piena attuazione agli orientamenti dell'UE in materia di libertà di religione o di credo;

43.

invita l'Unione e gli Stati membri a continuare a stringere alleanze e a intensificare la cooperazione con un'ampia gamma di paesi e organizzazioni regionali onde apportare cambiamenti positivi per quanto riguarda la libertà di religione o di credo, in particolare nelle zone di conflitto dove i gruppi religiosi, come i cristiani in Medio Oriente, sono più vulnerabili; sostiene pienamente la prassi dell'Unione europea di prendere l'iniziativa di elaborare risoluzioni tematiche al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, e sulla libertà di religione o di credo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

44.

sostiene il lavoro e gli sforzi dell'inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE; ribadisce il suo invito al Consiglio e alla Commissione a effettuare una valutazione trasparente e globale dell'efficacia e del valore aggiunto della posizione dell'inviato speciale nel quadro del rinnovo e del rafforzamento del suo mandato e posizione da parte della Commissione; insiste sulla necessità che il suo lavoro sia dotato di risorse adeguate per migliorare l'efficacia dell'UE in questo settore; ricorda al Consiglio e alla Commissione la necessità di sostenere adeguatamente, in consultazione permanente con le organizzazioni religiose e filosofiche, il mandato istituzionale, la capacità e i compiti dell'inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE, esplorando la possibilità di un mandato pluriennale soggetto a revisione annuale e sviluppando reti di lavoro in tutte le pertinenti istituzioni dell'UE, in linea con la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e il mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea;

Libertà espressione, libertà dei media e diritto all'informazione

45.

denuncia con fermezza e condanna l'uccisione, il rapimento, l'incarcerazione e l'intimidazione di numerosi giornalisti, blogger e informatori, e gli attacchi nei loro confronti, anche con mezzi fisici e giudiziari, nonché le minacce cui hanno dovuto far fronte nel 2018; invita l'Unione ad adoperarsi al massimo per proteggerli in futuro; ricorda che la libertà di espressione e la libertà dei media favoriscono una cultura del pluralismo e sono elementi essenziali delle fondamenta di una società democratica; ricorda che i giornalisti dovrebbero essere liberi di esercitare la loro professione senza temere di essere perseguiti o incarcerati; sottolinea che qualsiasi restrizione all'esercizio della libertà di espressione e della libertà dei media, come la rimozione di contenuti online, deve essere eccezionale, con particolare attenzione ai principi di necessità e proporzionalità, e deve essere prescritta per legge e stabilita da un tribunale;

46.

invita l'UE, i suoi Stati membri e il suo RSUE, in particolare, a prestare particolare attenzione alla protezione della libertà di espressione e della libertà, indipendenza e pluralismo dei media in tutto il mondo, a monitorare meglio tutti i tipi di restrizioni — online o offline — alla libertà di espressione e dei media, a condannare sistematicamente tali restrizioni e a utilizzare tutti i mezzi e gli strumenti diplomatici disponibili per porre fine a tali restrizioni; richiama l'attenzione sull'importanza di condannare e lottare contro i discorsi che incitano all'odio e alla violenza online e offline e che rappresentano una minaccia diretta per lo Stato di diritto e i valori incarnati dai diritti umani; sostiene le iniziative che contribuiscono a distinguere tra le notizie false o la disinformazione propagandistica e le informazioni raccolte nel quadro di un'attività giornalistica reale e indipendente; sottolinea l'importanza di garantire un'attuazione efficace e sistematica degli orientamenti dell'UE sulla libertà di espressione online e offline e di controllarne regolarmente l'impatto;

Pena di morte, tortura e altre forme di maltrattamento

47.   condanna il ricorso alla tortura, ai trattamenti inumani o degradanti e alla pena di morte, che continuano a essere attuati da molti paesi in tutto il mondo; esprime preoccupazione per il numero di condanne ed esecuzioni per motivi che non corrispondono alla definizione di reati gravi, contravvenendo al diritto internazionale; invita i paesi che non vi hanno ancora provveduto a introdurre immediatamente una moratoria sulla pena di morte come misura intermedia verso la sua abolizione; invita l'UE a intensificare gli sforzi per eliminare la tortura e la pena di morte; esorta l'UE e i suoi Stati membri a esercitare una particolare vigilanza nei confronti degli Stati che minacciano di ripristinare la pena di morte de iure o de facto; chiede di porre fine al commercio globale di merci utilizzate per la tortura e la pena di morte;

48.   considera essenziale contrastare ogni forma di tortura e maltrattamento, compresa la violenza psicologica, delle persone in carcere o in altri luoghi di detenzione, e intensificare gli sforzi per garantire il rispetto del pertinente diritto internazionale in materia nonché assicurare il risarcimento delle vittime; esprime profonda preoccupazione per lo stato delle carceri e le condizioni di detenzione in diversi paesi, compreso l'accesso alle cure e ai medicinali, in particolare per malattie quali l'epatite o l'HIV; ricorda che il rifiuto di consentire ai detenuti di accedere all'assistenza sanitaria costituisce maltrattamento o persino tortura e forse negata assistenza a persone in pericolo; accoglie con favore la politica rivista dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti; invita gli Stati membri a integrare le salvaguardie contro la tortura e altri maltrattamenti in tutte le loro azioni e politiche;

49.   accoglie con favore la creazione nel 2017 del gruppo di coordinamento contro la tortura dell'UE; si compiace, a tale riguardo, degli aggiornamenti della normativa dell'UE richiesti nella sua risoluzione legislativa del 29 novembre 2018 relativa al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli (12); mette in evidenza l'importanza di rafforzare ulteriormente la cooperazione con i meccanismi delle Nazioni Unite, gli organismi regionali e gli attori pertinenti come la Corte penale internazionale, le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani nella lotta contro la tortura e altri maltrattamenti;

Imprese e diritti umani

50.

ribadisce che le attività di tutte le imprese, che operino a livello nazionale o transfrontaliero, devono avvenire nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani; ribadisce inoltre l'importanza di promuovere la responsabilità sociale delle imprese; sottolinea che è importante che le imprese europee svolgano un ruolo di primo piano nella promozione di norme internazionali su imprese e diritti umani; ricorda la responsabilità delle imprese nell'assicurare che le loro operazioni e catene di approvvigionamento non siano coinvolte in violazioni dei diritti umani, quali il lavoro forzato e minorile, la violazione dei diritti dei popoli indigeni, l'accaparramento dei terreni, le minacce e gli attacchi nei confronti dei difensori dei diritti umani e il degrado ambientale;

51.

sottolinea la necessità di istituire uno strumento internazionale vincolante volto a disciplinare, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese; chiede una proposta legislativa sui diritti umani per le imprese e il dovere di diligenza per evitare gli abusi nelle operazioni globali delle imprese e per migliorare l'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionale per le vittime di violazioni dei doveri professionali; sottolinea l'importanza che tutti i paesi attuino appieno i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e invita gli Stati membri dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto ad adottare quanto prima piani d'azione nazionali su imprese e diritti umani; incoraggia l'UE e gli Stati membri a partecipare in modo costruttivo ai lavori del gruppo di lavoro intergovernativo delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese commerciali per quanto riguarda i diritti umani; ritiene che si tratti di un passo avanti necessario per la promozione e la tutela dei diritti umani;

52.

esorta la Commissione ad assicurare che i progetti sostenuti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) siano in linea con la politica e gli impegni dell'UE in materia di diritti umani e che vi siano meccanismi di responsabilità a disposizione degli individui per denunciare le violazioni connesse alle attività della BEI e della BERS; ritiene che una task force interistituzionale dell'UE su imprese e diritti umani rappresenterebbe un utile strumento aggiuntivo; invita il settore privato, in particolare le imprese finanziarie, assicurative e di trasporto, a fornire i loro servizi agli operatori umanitari che svolgono attività di soccorso, nel pieno rispetto delle deroghe umanitarie e delle deroghe previste nella legislazione dell'UE; accoglie con favore l'istituzione del mediatore canadese indipendente per l'impresa responsabile;

53.

è favorevole al sistema di preferenze SPG+ quale strumento per stimolare l'effettiva attuazione di 27 convenzioni internazionali fondamentali sui diritti umani e le norme in materia di lavoro; riconosce che le catene del valore mondiali contribuiscono al rafforzamento delle norme internazionali fondamentali in materia di lavoro, ambientali e sociali e rappresentano un'opportunità di progresso sostenibile, in particolare nei paesi in via di sviluppo e nei paesi esposti a un rischio maggiore a causa dei cambiamenti climatici; sottolinea che i paesi terzi che beneficiano del sistema di preferenze SPG + dovrebbero registrare progressi in relazione a tutti gli aspetti dei diritti umani; osserva che meccanismi di monitoraggio rafforzati ed efficaci potrebbero incrementare la capacità di esercitare un effetto leva dei sistemi di preferenze commerciali in risposta alle violazioni dei diritti umani; sostiene l'introduzione e l'attuazione di clausole di condizionalità in materia di diritti umani negli accordi internazionali tra l'UE e i paesi terzi, anche in materia di commercio e investimenti; invita la Commissione a monitorare sistematicamente l'attuazione di tali clausole per garantire che siano rispettate dai paesi beneficiari e a riferire periodicamente al Parlamento in merito al rispetto dei diritti umani da parte dei paesi partner;

Nuove tecnologie e diritti umani

54.

sottolinea l'importanza di elaborare una strategia dell'Unione per mettere le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, al servizio delle persone e per affrontare le potenziali minacce per i diritti umani poste dalle nuove tecnologie, tra cui la disinformazione, la sorveglianza di massa, le notizie false, l'incitamento all'odio, le restrizioni sponsorizzate dallo Stato e l'abuso dell'intelligenza artificiale; pone inoltre l'accento sulla specifica minaccia che tali tecnologie potrebbero comportare in termini di controllo, limitazione e deterioramento delle attività legittime; sottolinea l'importanza di trovare il giusto equilibrio tra diritti umani, in particolare il diritto alla vita privata, e altre considerazioni legittime quali la sicurezza o la lotta contro la criminalità, il terrorismo e l'estremismo; esprime preoccupazione per il crescente impiego di talune tecnologie di sorveglianza informatica a duplice uso nei confronti di attivisti per i diritti umani, giornalisti, oppositori politici e avvocati;

55.

invita l'UE e gli Stati membri a dialogare con i governi dei paesi terzi per porre fine alle pratiche e alla normativa repressive in materia di cibersicurezza e lotta al terrorismo; ricorda l'obbligo di aggiornare annualmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (13), che elenca i prodotti a duplice uso per i quali è richiesta l'autorizzazione; sottolinea la necessità di una cooperazione digitale efficace tra governi, settore privato, società civile, mondo accademico e comunità tecnica, parti sociali e altri portatori di interessi per garantire un futuro digitale sicuro e inclusivo per tutti, in linea con il diritto internazionale in materia di diritti umani.

Migranti e rifugiati

56.

sottolinea l'urgente necessità di affrontare le cause profonde dei flussi migratori, come le guerre, i conflitti, i regimi autoritari, le persecuzioni, le reti di migrazione illegale, la tratta di esseri umani, il contrabbando, la povertà, le disuguaglianze economiche e i cambiamenti climatici, e di trovare soluzioni a lungo termine fondate sul rispetto dei diritti umani e sulla dignità; sottolinea la necessità di creare canali e vie legali di migrazione e di facilitare i rimpatri volontari, ove possibile, anche in linea con il principio di non respingimento;

57.

chiede che sia affrontata la dimensione esterna della crisi dei rifugiati, anche trovando soluzioni sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo della cooperazione e partenariati con i paesi terzi interessati; ritiene che la conformità al diritto internazionale in materia di rifugiati e diritti umani sia un elemento costitutivo essenziale per la cooperazione con i paesi terzi; sottolinea la necessità di compiere reali passi, in linea con il patto globale sulla migrazione e i rifugiati, per accrescere l'autonomia dei rifugiati, estendere l'accesso a soluzioni che prevedono il coinvolgimento di paesi terzi, migliorare le condizioni dei diritti umani nella gestione della migrazione, in particolare nei paesi di origine o di transito, e garantire un ritorno sicuro e dignitoso; chiede che l'UE e i suoi Stati membri siano pienamente trasparenti in merito alle politiche di cooperazione con i paesi terzi e all'assegnazione ad essi di fondi per la cooperazione in materia di migrazione; ritiene importante che le risorse destinate allo sviluppo e alla cooperazione non siano distolte dai loro obiettivi e non vadano a vantaggio dei responsabili delle violazioni dei diritti umani; invita l'UE a sostenere l'iniziativa dell'UNHCR intesa a porre fine all'apolidia entro il 2024 all'interno e al di fuori dell'UE;

58.

denuncia la morte di rifugiati e migranti e le violazioni dei diritti umani cui sono sottoposti nel Mar Mediterraneo; denuncia inoltre gli attacchi contro le ONG che aiutano queste persone; chiede che l'UE e i suoi Stati membri aumentino l'assistenza umanitaria per le vittime di sfollamenti forzati; chiede che l'UE e i suoi Stati membri forniscano sostegno alle comunità che ospitano i rifugiati; ribadisce che l'attuazione dei patti globali sulla migrazione e sui rifugiati deve pertanto andare di pari passo con l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, come stabilito negli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché con maggiori investimenti nei paesi in via di sviluppo;

59.

sottolinea che l'emergenza climatica e una massiccia perdita di biodiversità costituiscono una grave minaccia per i diritti umani; invita la Commissione e il SEAE ad adoperarsi per una strategia dell'UE che protegga un ambiente sano, collaborando strettamente con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, come l'UNHCR, che ha recentemente avviato una strategia comune con il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP); sottolinea che, secondo le stime delle Nazioni Unite, entro il 2050 vi sarà un numero elevato di persone sfollate per motivi ambientali; ricorda gli obblighi e le responsabilità a cui devono adempiere gli Stati e gli altri soggetti responsabili per attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici ed evitare che abbiano ripercussioni negative sui diritti umani; accoglie con favore l'impegno internazionale teso a promuovere l'integrazione delle problematiche ambientali, delle calamità naturali e dei cambiamenti climatici nel contesto dei diritti umani; invita l'UE a partecipare attivamente al dibattito internazionale su un possibile quadro normativo per la protezione delle persone sfollate a causa dell'ambiente e del clima;

Sostegno alla democrazia

60.

sottolinea che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere attivamente un pluralismo politico democratico ed efficace in seno a istituzioni favorevoli ai diritti umani, media indipendenti, parlamenti e la società civile, e dovrebbe sostenere i loro sforzi tesi a promuovere la democratizzazione in maniera adeguata al contesto, tenendo conto al contempo del contesto culturale e nazionale dei paesi terzi interessati al fine di rafforzare il dialogo e il partenariato; ricorda che i diritti umani sono un pilastro fondamentale dei processi di democratizzazione; prende atto con soddisfazione del costante impegno profuso dal Fondo europeo per la democrazia nei Balcani occidentali e nel vicinato orientale e meridionale dell'UE al fine di promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali; ricorda che l'esperienza acquisita e gli insegnamenti tratti dalle transizioni alla democrazia nel quadro delle politiche di allargamento e di vicinato possono fornire un contributo positivo all'individuazione delle migliori prassi che potrebbero essere utilizzate per sostenere e consolidare altri processi di democratizzazione in tutto il mondo; rammenta che l'allargamento dell'UE si è rivelato lo strumento più efficace a sostegno della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani nel continente europeo, pertanto l'opzione dell'adesione all'UE dovrebbe rimanere aperta per i paesi che intendono aderirvi e hanno attuato riforme secondo quanto stabilito dall'articolo 49 TUE; esorta l'UE a seguire da vicino l'attuazione delle disposizioni a tutela dei diritti umani e dei diritti delle persone appartenenti a minoranze durante l'intero processo di allargamento;

61.

accoglie con favore le conclusioni del Consiglio sulla democrazia del 14 ottobre 2019, quale inizio del processo di aggiornamento e potenziamento dell'approccio dell'Unione in materia di rafforzamento della democrazia; sottolinea, a tale riguardo, il ruolo dell'educazione in materia di diritti umani e democratizzazione quale strumento essenziale per consolidare tali valori sia all'interno che all'esterno dell'Unione; sottolinea l'importanza di adottare norme di finanziamento specifiche per i programmi di sostegno alla democrazia dell'UE tenendo conto della natura dei cambiamenti democratici; sottolinea la necessità di investire in risorse adeguate per migliorare il coordinamento dei programmi di sostegno alla democrazia e delle priorità strategiche; sostiene gli sforzi volti a garantire la trasparenza degli aiuti dell'UE in questo settore; si impegna a promuovere una maggiore trasparenza dei processi democratici, in particolare per quanto riguarda il finanziamento di campagne politiche e tematiche da parte di diversi attori non statali;

62.

ribadisce la propria opinione positiva del costante sostegno dell'Unione ai processi elettorali e della sua prestazione di assistenza elettorale e di sostegno agli osservatori nazionali; accoglie con favore e sostiene pienamente, in tale contesto, il lavoro del gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale del Parlamento; ricorda l'importanza di un adeguato seguito alle relazioni e alle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale quale modo per migliorarne l'impatto e rafforzare il sostegno dell'Unione europea agli standard democratici nei paesi interessati; sottolinea la necessità di sostenere la democrazia in tutto il ciclo elettorale attraverso programmi flessibili e a lungo termine che tengano conto della natura del cambiamento democratico; sollecita un monitoraggio rigoroso dei casi di violazione dei diritti umani nei confronti dei candidati durante i processi elettorali, in particolare contro coloro che appartengono a gruppi vulnerabili o minoranze;

o

o o

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 74a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.

(1)  https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2

(2)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0515.

(4)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 58.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2019)0187.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2019)0013.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2018)0279.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2019)0129.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2019)0111.

(10)  UNHCR — relazione Global Trends 2018 (19 giugno 2019).

(11)  GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2018)0467.

(13)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.


7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/41


P9_TA(2020)0008

Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — Relazione annuale (2019/2136(INI))

(2021/C 270/04)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune,

visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti la Carta delle Nazioni Unite e l'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

visti il trattato del Nord-Atlantico del 1949 e la dichiarazione congiunta, del 10 luglio 2018, sulla cooperazione UE-NATO,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla responsabilità politica (1),

vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 7 giugno 2017, dal titolo «Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2017)0021),

viste la dichiarazione di Sofia del 17 maggio 2018 e le conclusioni del Consiglio sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione del 26 giugno 2018 e del 18 giugno 2019,

vista la risoluzione A/RES70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite «Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), del 25 settembre 2015,

vista la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha istituito l'agenda sulle donne, la pace e la sicurezza nel 2000,

vista la sua raccomandazione del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 (2),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0054/2019),

A.

considerando che il Parlamento ha il dovere e la responsabilità di esercitare il controllo democratico sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e dovrebbe ricevere i mezzi necessari ed efficaci per svolgere tale ruolo;

B.

considerando che l'azione esterna dell'Unione ha un impatto diretto sul benessere dei suoi cittadini, all'interno e all'esterno dell'Unione europea, e mira a garantire la sicurezza e la stabilità promuovendo nel contempo i valori europei di libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani; che la credibilità dell'Unione europea in quanto attore globale di pace e sicurezza dipende dalla sua adesione, nella pratica, ai suoi valori e che pertanto una politica estera fondata sui valori è nell'immediato interesse dell'Unione;

C.

considerando che l'Unione europea potrà essere promotrice dei propri valori fondamentali solo a condizione che essi siano tutelati e rispettati in tutti i suoi Stati membri;

D.

considerando che stiamo oggi assistendo al ritiro dei partner tradizionali dalla scena mondiale, il che aumenta la pressione sulla cooperazione e le istituzioni multilaterali, e alla crescente affermazione dei poteri regionali;

E.

considerando che l'ambiente strategico dell'Unione è andato deteriorandosi già da qualche tempo, rendendo il più urgente mai la necessità di un'Europa più forte, che agisca in modo univoco nell'ambito delle sue relazioni esterne per fare fronte alle molteplici sfide che, direttamente o indirettamente, incidono sulla sicurezza dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini; che le questioni che incidono sulla sicurezza dei cittadini dell'Unione comprendono conflitti armati immediatamente a Est e a Sud del continente europeo e Stati fragili, terrorismo — in particolare jihadismo — attacchi informatici e campagne di disinformazione, ingerenze straniere nei processi politici ed elettorali europei, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la messa in discussione degli accordi sulla non proliferazione delle armi, l'inasprirsi di conflitti regionali che hanno portato a sfollamenti forzati e flussi migratori incontrollati, tensioni riguardo all'approvvigionamento energetico degli Stati membri, competizione per le risorse naturali, la dipendenza energetica e la sicurezza energetica, l'aumento della criminalità organizzata alle frontiere e in Europa, l'indebolimento degli sforzi di disarmo e i cambiamenti climatici;

F.

considerando che il terrorismo jihadista è oggi una delle principali sfide che minaccia la sicurezza dei cittadini dell'Unione e che un'azione rapida, ferma e coordinata dovrebbe essere ingaggiata sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea;

G.

considerando che nessuno Stato membro è in grado di affrontare da solo le sfide che confrontano il continente europeo e il suo ambiente immediato; che il principio dell'uguaglianza tra gli Stati membri nella definizione di politiche e azioni inerenti alla politica estera e di sicurezza dell'Unione dovrebbe essere rispettato e garantito; che è opportuno rispettare le prerogative dei parlamenti nazionali nell'ambito delle rispettive politiche nazionali estere e di sicurezza; che una politica estera comune ambiziosa, credibile ed efficace deve essere sostenuta da risorse finanziarie adeguate e da azioni tempestive e decisive da parte dell'Unione; che gli strumenti della politica esterna dell'Unione devono essere utilizzati in modo più coerente e coeso;

H.

considerando che il multilateralismo rappresenta l'unica garanzia di pace, sicurezza e sviluppo sostenibile ed inclusivo in un contesto internazionale notevolmente polarizzato; che le sue fondamenta sono minacciate quando le norme e i valori universali, compresi i diritti umani fondamentali, il diritto internazionale e il diritto umanitario, sono messi in discussione o sono violati; che il multilateralismo è al centro dell'approccio adottato dall'Unione europea riguardo alla sua PESC quale sancita dal TUE;

I.

considerando che il mondo si confronta con un cambiamento globale dei poteri e che la concorrenza geopolitica, che costituisce una delle principali tendenze della politica estera, richiede meccanismi e capacità di risposta rapidi, unificati e adeguati; che, a causa della mancanza di unità tra i suoi Stati membri, l'Unione europea è in larga misura assente da tale processo di cambiamento globale dei poteri e dalla concorrenza geopolitica;

J.

considerando che gli attori statali e le nuove potenze economiche emergenti perseguono ambizioni a livello mondiale e regionale potenzialmente destabilizzanti, mettendo in pericolo la pace e la stabilità nel vicinato europeo, con conseguenze imprevedibili per la pace, oltre che per la sicurezza europea e globale; che l'Unione europea rischia di restare al margine delle sfere decisionali e di trovarsi pertanto in una situazione di grave svantaggio; che questa nuova configurazione globale facilita l'emergere di leader autocratici, attori non statali violenti e movimenti di protesta popolari;

K.

considerando che l'ambiente di sicurezza dell'Unione, che dipende dalla pace e dalla stabilità nel suo vicinato, è più volatile, imprevedibile, complesso e vulnerabile alle pressioni esterne — il che già si manifesta sotto forma di guerre ibride, compresa la propaganda ostile da parte della Russia e di altri attori, e di crescenti minacce provenienti da gruppi terroristici radicali, che impediscono all'Unione europea di esercitare la propria sovranità e la propria autonomia strategica; che l'instabilità e l'imprevedibilità alle frontiere dell'Unione e nelle immediate vicinanze rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza del continente; che il legame tra sicurezza interna ed esterna è inseparabile; che tale pressione esterna implica una dimensione sia fisica che online; che la disinformazione e altre forme di interferenza straniera da parte di forze esterne pongono gravi rischi per la sovranità europea e costituiscono una seria minaccia per la stabilità e la sicurezza dell'Unione;

L.

considerando che le disuguaglianze socioeconomiche, l'oppressione, i cambiamenti climatici e una mancanza di inclusione partecipativa sono le principali cause dei conflitti globali; che gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) sono stati adottati nel 2015 da tutti gli Stati membri dell'ONU al fine di fornire una tabella di marcia verso una cooperazione globale equa, giusta, sostenibile e inclusiva;

M.

considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici hanno ripercussioni sempre più gravi su diversi aspetti della vita umana, sulle opportunità di sviluppo, sull'ordine geopolitico mondiale e sulla stabilità globale; che coloro che dispongono di minori risorse per adattarsi ai cambiamenti climatici risentiranno maggiormente dell'impatto degli stessi; che la politica estera dell'Unione dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla promozione di attività multilaterali tramite la cooperazione su specifiche questioni climatiche, stabilendo partenariati strategici e rafforzando la cooperazione e le interazioni tra attori statali e non statali, compresi i soggetti che contribuiscono in larga misura all'inquinamento globale;

N.

considerando che i diritti umani stanno perdendo terreno a livello globale; che, quando non sono assistite dai propri governi, le persone di ogni regione mondiale si rivolgono all'Europa affinché le sostenga nel garantire la difesa dei loro diritti umani;

O.

considerando che la politica di allargamento dell'UE rappresenta uno strumento di politica estera efficace dell'Unione; che la politica europea di vicinato (PEV) è uno strumento fondamentale nei rapporti con i paesi del vicinato orientale e meridionale;

P.

considerando che oltre la metà della crescita demografica mondiale entro il 2050 dovrebbe registrarsi in Africa, il che dovrebbe corrispondere a 1,3 miliardi dei 2,4 miliardi di persone supplementari sul pianeta; che il concentrarsi di tale crescita in alcuni dei paesi più poveri, unitamente agli effetti dei cambiamenti climatici, comporterà una serie di nuove sfide che, se non affrontate fin da subito, avranno conseguenze estremamente problematiche sia per i paesi in questione che per l'Unione europea; che la recente relazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) sul commercio e lo sviluppo del 2019 calcola che ogni anno saranno necessari 2,5 bilioni di USD supplementari per garantire il conseguimento degli obiettivi delineati nell'Agenda 2030 dell'ONU relativa agli OSS;

Q.

considerando che alla luce del fallimento di importanti accordi sul controllo degli armamenti e sul disarmo, ma anche alla luce delle «tecnologie emergenti», quali la tecnologia informatica e il disarmo dalle armi autonome, il controllo degli armamenti e la non proliferazione dovrebbero diventare prioritari nell'ambito della politica estera e di sicurezza dell'Unione; che la posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC (3) deve essere rivista e aggiornata ai fini della rigorosa applicazione e attuazione dei suoi criteri e che occorre istituire un meccanismo sanzionatorio;

Il multilateralismo a rischio: occorre urgentemente un'Europa unita e più forte

1.

ricorda che, in un momento in cui le potenze concorrenti mettono sempre più in discussione l'ordine mondiale fondato su regole, noi, in quanto europei, dobbiamo difendere i valori, le regole e i principi universali, in particolare il multilateralismo, il diritto internazionale, lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il commercio libero ed equo, la risoluzione non violenta dei conflitti e gli interessi comuni europei, tanto all'esterno, come all'interno dell'Unione; sottolinea che, al fine di mantenere credibilità in quanto portatrice di valori universali quali la democrazia, l'Unione europea deve agire in modo coerente ai suoi principi;

2.

sottolinea che il multilateralismo dev'essere al centro degli sforzi dell'Unione volti a prevenire, mitigare e risolvere i conflitti in base alle norme e ai principi del diritto internazionale, alla Carta delle Nazioni Unite e all'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'OSCE e che esso rappresenta il modo migliore per garantire il dialogo politico transnazionale, la pace e la stabilizzazione dell'ordine mondiale; sottolinea la sua profonda convinzione che, in un ambiente strategico che è andato notevolmente deteriorandosi, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno una crescente responsabilità nel contribuire alla sicurezza internazionale;

3.

sottolinea che il multilateralismo è la chiave di volta della politica estera e di sicurezza dell'Unione e rappresenta il modo migliore per assicurare pace, sicurezza, diritti umani e prosperità; evidenzia che tale approccio porta a benefici per le persone in Europa e in tutto il mondo; riconosce un approccio triplice del multilateralismo fondato sui seguenti principi: sostenere il diritto internazionale e garantire che l'azione dell'Unione europea sia basata sulle norme e le regole del diritto internazionale e della cooperazione, estendere il multilateralismo a una nuova realtà globale che favorisca un approccio collettivo e consideri il potenziale di sfruttare la capacità normativa, l'autonomia e l'influenza dell'Unione in seno alle organizzazioni internazionali, preservandone e ampliandone l'influenza e riformare le organizzazioni internazionali, al fine di rendere le organizzazioni multilaterali idonee alle loro finalità; riconosce inoltre che, affinché il multilateralismo possa essere efficace, deve essere affrontata e risolta la questione delle disuguaglianze di potere tra attori statali e non statali; accoglie positivamente l'azione ingaggiata dall'Unione per il suo decisivo sostegno all'accordo di Parigi, ad accordi di pace regionali e al disarmo nucleare;

4.

deplora il progressivo disimpegno degli Stati Uniti dall'ordine mondiale multilaterale, in particolare il loro ritiro dall'accordo di Parigi, dal piano d'azione congiunto globale (JCPOA), dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e dall'UNESCO e la loro decisione di sospendere i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA); appoggio fermamente il mantenimento e la piena attuazione del JCPOA da parte di tutte le parti, quale elemento integrante di un ordinamento mondiale multilaterale, di un regime di non proliferazione, nonché quale contributo alla sicurezza regionale in Medio Oriente; respinge la nuova imposizione unilaterale ed extraterritoriale di sanzioni da parte degli Stati Uniti in seguito al loro ritiro dal JCPOA, in quanto interferisce gravemente con i legittimi interessi economici e di politica estera dell'Unione; invita l'Unione e gli Stati membri a sviluppare la loro unità, capacità dissuasiva e resilienza nei confronti delle sanzioni secondarie imposte da paesi terzi e a essere preparati ad adottare contromisure nei confronti di qualsiasi paese che leda gli interessi legittimi dell'Unione tramite sanzioni secondarie;

5.

esprime il proprio rammarico per il fatto che il partenariato transatlantico stia affrontando un significativo numero di sfide e perturbazioni, pur rimanendo indispensabile per la sicurezza e la prosperità su entrambe le sponde dell'Atlantico; esprime il proprio rammarico per il progressivo ritiro degli Stati Uniti dall'ordine mondiale multilaterale basato sulle regole;

6.

chiede ancora una volta agli Stati membri di sostenere le riforme della composizione e del funzionamento del Consiglio di sicurezza; sottolinea che l'Unione europea è impegnata a rafforzare il ruolo internazionale delle Nazioni Unite;

7.

chiede un'Unione europea più forte, unita, efficace, proattiva e strategica, soprattutto in considerazione del fatto che è appena iniziato un nuovo ciclo politico europeo e che la politica estera e di sicurezza dell'Unione è soggetta a cambiamenti; ritiene che nessuno Stato membro dell'Unione possa, da solo, fornire una risposta efficace alle sfide globali odierne; sottolinea la necessità di una cooperazione europea al fine di esercitare un'influenza sullo scenario mondiale, il che richiede un approccio unitario e non sarebbe possibile con un'Unione europea divisa; invita l'Unione a intensificare gli sforzi volti a proteggere i suoi interessi e valori, agendo nel contempo come partner internazionale affidabile; ritiene che sia importante promuovere l'efficacia e le competenze esecutive della stessa Unione europea a livello internazionale e chiede che le istituzioni dell'Unione pongano al centro i cittadini e agiscano negli interessi delle persone; sottolinea che l'Unione dovrebbe comunicare gli obiettivi politici, fissare priorità e traguardi coinvolgendo i cittadini, concentrarsi sulle persone e non sulle procedure, fornire risultati concreti ed evitare il proliferare della burocrazia; invita l'Unione europea a migliorare il dialogo con gli attori governativi e non governativi dei paesi terzi all'atto di elaborare proposte strategiche aventi una dimensione internazionale, al fine di consentire all'Unione di esprimersi con una sola voce;

8.

ribadisce l'urgente necessità di rafforzare la resilienza e l'indipendenza dell'Unione potenziando una PESC impegnata a favore della pace, della sicurezza regionale e internazionale, dei diritti umani, della giustizia sociale, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto in Europa, nel suo vicinato e nel mondo; sottolinea che la credibilità dell'Unione europea a livello mondiale dipende dalla tutela e dall'adesione a tali principi; ritiene che questa PESC rafforzata dovrebbe essere più coerente, comprendere non solo il potere di persuasione tradizionale, ma anche una forte PSDC, una politica efficace in materia di sanzioni e una cooperazione antiterrorismo a livello transfrontaliero; torna a chiedere di istituire rapidamente un meccanismo sanzionatorio dell'Unione europea in materia di diritti umani (ossia una versione UE della cosiddetta «legge Magnitsky»), che consenta di imporre sanzioni mirate nei confronti di individui implicati in gravi violazioni dei diritti umani;

9.

ritiene che l'Unione europea debba diventare un attore credibile ed efficace a livello mondiale in modo da poter assumere un ruolo guida globale responsabile, tangibile, proattivo e di rilievo sulla scena internazionale e sbloccare il proprio potenziale politico di pensare e agire come un potere geopolitico che produce un impatto significativo, difendendo e promuovendo gli obiettivi dell'articolo 21 TUE, i suoi principi e norme universali, i suoi valori e interessi comuni nel mondo, a partire dalla pace e i diritti umani, e contribuendo a risolvere i conflitti in tutto il mondo e a plasmare la governance mondiale; ribadisce la necessità di assicurare l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare migliorando il processo decisionale e strumenti e capacità di difesa adeguati, come riconosciuto nella strategia globale dell'Unione europea e riconfermato nel giugno 2018 dai 28 capi di Stato e di governo, e di mirare a promuovere un'Unione più capace e indipendente in un'epoca di crescente concorrenza geopolitica;

10.

appoggia pienamente la decisione della Presidente della Commissione di trasformare l'esecutivo dell'Unione in una «Commissione geopolitica», incentrata nella costruzione di un attore esterno credibile che affronti sistematicamente le problematiche di azione esterna; si compiace dell'impegno preso dall'AR/VP di coordinare le dimensioni esterne dell'azione della Commissione e di garantire un migliore collegamento tra gli aspetti interni ed esterni delle nostre politiche; sottolinea che ci si aspetterebbe pertanto che una Commissione geopolitica adotti un approccio proattivo piuttosto che uno basato sulla risposta in merito alle problematiche mondiali e che il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) rispecchi un tale mandato; ritiene, al riguardo, che l'Unione europea debba prodigarsi per diventare un attore più determinato, fatta salva la sua posizione di potenza normativa; ritiene che una Commissione geopolitica dovrà proteggere i propri interessi nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei suoi stessi valori; sottolinea che l'Unione dovrà dialogare con tutte le potenze in uno spirito di cooperazione e apertura, riservandosi al contempo il diritto di reagire qualora necessario;

11.

ribadisce il suo impegno nell'ambito della strategia globale dell'UE, quale passo avanti decisivo da una gestione ad hoc delle crisi a un approccio integrato alla politica estera dell'Unione europea; ritiene che una revisione strategica della strategia globale dell'Unione sia opportuna e necessaria, in particolare alla luce di alcuni profondi cambiamenti geopolitici verificatisi in seguito alla sua adozione (ad esempio divergenze politiche in seno al partenariato transatlantico, l'emergere di nuove e più determinate potenze quali la Cina, l'aggravarsi dell'emergenza climatica), ognuno dei quali crea serie implicazioni per gli obiettivi di politica estera dell'Unione e per la politica di sicurezza mondiale; invita pertanto l'AR/VP a dare avvio a un processo di consultazioni inclusive globali, iniziando con gli Stati membri e i principali esperti di politica estera dell'UE esterni alle istituzioni dell'Unione e coinvolgendo le organizzazioni della società civile;

12.

ritiene che l'Unione europea debba fare maggiore affidamento su strumenti di commercio e sviluppo quali gli accordi bilaterali e di libero scambio con i paesi terzi, subordinando la ratifica di un accordo alla firma dell'accordo di Parigi e al rispetto dei valori europei fondamentali;

13.

ritiene inoltre che l'Unione, al fine di mantenere la sua credibilità esterna, dovrebbe porre il rispetto delle clausole sui diritti umani al centro dei suoi accordi con i paesi terzi, rendendo tali clausole condizionali e applicandole ove necessario;

14.

ritiene che l'Unione debba essere in grado di rispondere, con tutti gli strumenti diplomatici ed economici in suo possesso, in modo più veloce ed efficace alle crisi e che dovrebbe integrare un maggior numero di missioni civili e militari nell'ambito della PSDC; ricorda, a tal fine, che dovrebbe porre maggiormente l'accento sulla prevenzione dei conflitti, affrontando le cause all'origine delle instabilità e creando gli strumenti per farvi fronte; rammenta, a questo proposito, la necessità di potenziare significativamente le risorse di bilancio dell'Unione in tale ambito per il prossimo QFP e di raddoppiare, come minimo, i fondi destinati alla prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la mediazione; rammenta il ruolo fondamentale dell'Unione europea nel promuovere la democrazia all'interno del vicinato europeo, in particolare tramite i programmi di sostegno del Fondo europeo per la democrazia;

15.

sottolinea che l'Unione europea deve passare da un approccio di risposta a un approccio preventivo e l'importanza di associarsi con partner strategici dell'Unione che ne condividono i principi, in particolare la NATO e i paesi emergenti, per difendere l'ordine mondiale basato sulle regole e fondato sul diritto internazionale e umanitario e sui trattati multilaterali; ricorda che la PESC dell'Unione si basa sul partenariato e sul multilateralismo, che contribuiscono a unire le pertinenti potenze regionali e mondiali; sottolinea l'urgente necessità di esplorare nuove forme di cooperazione flessibile fondata sull'alleanza, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo dei flussi di tecnologia, commercio e investimenti e di individuare meccanismi innovativi e inclusivi di cooperazione sviluppando un multilateralismo intelligente; chiede che siano intrapresi sforzi congiunti per riformare le organizzazioni multilaterali al fine di renderle idonee alle loro finalità;

16.

promuove una politica estera dell'Unione capace di unire le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a sostegno di una politica estera comune e forte a livello dell'Unione, in modo da conferirle maggiore credibilità; condivide l'idea che una tale politica debba sostenere con convinzione il ruolo essenziale svolto dal VP/AR; incoraggia l'istituzione di coalizioni ad hoc tra gli Stati membri che contribuiscano a una maggiore flessibilità e a una migliorata reattività dell'azione esterna dell'Unione, riducendo la pressione creata dalla necessità di raggiungere un consenso tra gli Stati membri; incoraggia il ripristino di forme di cooperazione più stretta tra l'AR/VP e i ministri degli Esteri, affinché sia delegata a questi ultimi la facoltà di agire per conto dell'Unione al fine di rafforzare la coesione e la legittimità democratica dell'Unione; invita l'Unione a comunicare meglio la sua visione e gli obiettivi politici della PESC ai suoi cittadini;

17.

chiede una maggiore solidarietà e un miglior coordinamento tra l'Unione europea e gli Stati membri; rammenta la necessità che le politiche esterne dell'Unione siano coerenti tra loro e con le altre politiche aventi una dimensione esterna, nonché coordinate con i partner internazionali; ritiene che sia essenziale una cooperazione tra gli Stati membri per salvaguardare la democrazia, i valori comuni, le libertà e le norme sociali e ambientali dell'Unione; sottolinea la necessità di estendere la cooperazione tra gli Stati membri, i paesi partner e le organizzazioni internazionali; ribadisce l'importanza dell'articolo 24, paragrafo 3 TUE, che recita «gli Stati membri sostengono senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione»; sottolinea che, come previsto dal trattato, il Consiglio «Affari esteri» dell'Unione è il consesso in cui i ministri nazionali presentano le loro opinioni e concordano politiche e che, una volta che una politica è concordata, gli Stati membri devono pienamente sostenere l'AR/VP nella sua esecuzione, anche nel quadro della loro attività diplomatica;

18.

sottolinea che l'Unione deve dare piena attuazione alle disposizioni del trattato di Lisbona e utilizzare i suoi strumenti esistenti in maniera più efficace; invita l'Unione ad agire in modo più armonizzato e coerente al fine di migliorare i suoi processi decisionali e diventare un attore esterno efficace e credibile, nell'ambito del quale il SEAE svolga un ruolo fondamentale;

Rafforzare il Parlamento europeo quale pilastro della PESC

19.

sottolinea che l'Unione europea può dispiegare appieno il proprio potenziale solo quando parla e agisce con una sola voce e quando il processo decisionale è gradualmente trasferito dal livello nazionale a quello sovranazionale, sfruttando pienamente le possibilità offerte dai trattati e dalle istituzioni dell'Unione e dalle loro procedure, agendo nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e rispettando le competenze degli Stati membri; sottolinea che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti i mezzi disponibili per raggiungere tale obiettivo, compresi quelli offerti dalla diplomazia parlamentare;

20.

ribadisce, a tale proposito, che nel corso degli anni il Parlamento ha sviluppato una serie di strumenti e di reti nel campo dell'azione esterna, quali commissioni parlamentari miste e commissioni parlamentari di cooperazione con paesi terzi, nonché il lavoro delle delegazioni interparlamentari, delegazioni ad hoc e missioni di osservazione elettorale, che sono distinti e complementari rispetto a quelli del ramo esecutivo dell'Unione; rimarca i poteri di supervisione e di controllo del Parlamento e sottolinea che le sue relazioni e risoluzioni meritano maggiore attenzione; mette in evidenza l'importanza delle assemblee parlamentari quali spazi di cooperazione e dialogo istituzionale e del loro prezioso contributo all'azione esterna dell'Unione, anche in materia di sicurezza e difesa; sottolinea la necessità di promuovere le loro attività e di garantire il corretto svolgimento del loro lavoro;

21.

rimarca il ruolo vitale delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione; mette in risalto la responsabilità politica degli osservatori capo, nominati tra le fila dei deputati al Parlamento europeo; chiede pertanto un approccio più integrato alla politica estera e di sicurezza dell'Unione, che includa una dimensione parlamentare; chiede una maggiore cooperazione interistituzionale all'atto di elaborare strategie nei confronti di paesi e regioni terzi, con particolare attenzione ai Balcani occidentali e ai paesi del partenariato orientale; ricorda l'importanza della diplomazia parlamentare e delle relazioni interparlamentari a sostegno di tali obiettivi; afferma che il Parlamento deve svolgere un ruolo più incisivo nell'ambito della PESC e sulla scena internazionale; sottolinea che è necessario che l'Unione e gli Stati membri collaborino al fine di definire una strategia politica globale per una diplomazia parlamentare ripensata che comprenda un approccio maggiormente integrato della politica estera e di sicurezza dell'Unione, e di adeguare il loro modo di operare;

22.

sottolinea il ruolo di ogni istituzione coinvolta nella PESC/PSDC nella revisione dei propri metodi di lavoro e nella valutazione del miglior modo di svolgere la propria funzione a norma dei trattati;

23.

chiede una migliore collaborazione interistituzionale grazie alla quale il Parlamento riceva, in tempo utile, informazioni atte a consentirgli di esprimere il suo parere e a permettere alla Commissione e al SEAE di tener conto del parere del Parlamento; chiede una condivisione efficace e completa delle informazioni da parte della Commissione e del SEAE per consentire al Parlamento di esercitare il proprio ruolo di controllo in modo efficiente e tempestivo, anche nel settore della PESC; si rallegra dell'impegno del AR/VP di informare, coinvolgere e consultare meglio e più tempestivamente il Parlamento sulle scelte fondamentali relative alla PESC;

24.

chiede il rafforzamento del ruolo del Parlamento di supervisione e controllo dell'azione esterna dell'Unione, anche continuando a tenere consultazioni regolari con il VP/AR, il SEAE e la Commissione; chiede la conclusione dei negoziati sull'accesso del Parlamento a informazioni sensibili del Consiglio nel settore della PESC e della PSDC;

25.

osserva che, se/quando la Brexit avrà luogo, la commissione per gli affari esteri del Parlamento (AFET), in quanto commissione responsabile per le relazioni con i paesi terzi, dovrebbe ricevere da parte dell'esecutivo dell'Unione tutte le informazioni necessarie per consentirle di esaminare, a nome del Parlamento, il processo negoziale in linea con l'articolo 218 TFUE e di fornire tempestivamente un contributo sul futuro accordo con il Regno Unito, per il quale occorre il consenso del Parlamento; sottolinea l'importanza della futura cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito nel settore della PESC e della PSDC e riconosce la necessità di trovare soluzioni creative;

26.

sottolinea gli sforzi dell'Unione affinché un ordinamento internazionale libero e aperto fondato sul rispetto dello Stato di diritto sia mantenuto e rafforzato in modo coerente;

27.

chiede che, prima dell'adozione di una strategia o di una comunicazione connessa alla PESC da parte della Commissione e del SEAE, sia istituito un meccanismo di consultazione con la commissione per gli affari esteri e gli organi competenti;

28.

chiede un approccio più strategico e una maggiore coerenza e complementarità, come stabilito dai trattati, tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e la PESC, per consentire all'Unione europea di affrontare le crescenti sfide in materia di sicurezza e di politica estera; sottolinea che una PESC credibile ed efficace deve essere sostenuta da risorse finanziarie adeguate; chiede che tali risorse siano messe a disposizione per l'azione esterna dell'Unione nell'ambito del prossimo QFP (2021-2027) e che l'Unione concentri le proprie risorse sulle priorità strategiche;

29.

prende atto della proposta della Commissione di riunire la maggior parte degli strumenti attuali di azione esterna in un unico strumento, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI); ribadisce che la fusione degli strumenti di azione esterna in un unico fondo può condurre a sinergie, a processi decisionali e un'erogazione di finanziamenti efficaci e rapidi, ma non dovrebbe deviare i fondi dell'Unione dagli obiettivi di politica estera globali e di lunga data della stessa Unione europea, quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e la tutela dei diritti umani; accoglie con favore la struttura semplificata degli strumenti esterni proposta nell'ambito dello NDICI; chiede un adeguato sistema di bilanciamento dei poteri, un sufficiente livello di trasparenza, un contributo politico strategico e un controllo regolare dell'applicazione da parte del Parlamento; sottolinea l'importanza del principio di differenziazione nell'assistenza destinata ai paesi del vicinato con un maggiore impegno per le riforme europee, in base al principio del «di più a chi fa di più» e «di meno a chi fa di meno»;

30.

sottolinea la necessità di un ruolo rafforzato del Parlamento nel controllo e nella gestione di tutti gli strumenti esteri dell'Unione, compreso lo strumento di assistenza preadesione per il periodo 2021-2027 (IPA III); sottolinea il ruolo dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), in particolare nel sostenere la pace e la stabilità in tutto il mondo; auspica un'adozione tempestiva degli strumenti post-2020, compreso lo strumento europeo per la pace (EPF), al fine di evitare inutili lacune di finanziamento;

31.

ritiene che nei prossimi anni dovrebbe essere data priorità alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace, alla mediazione e alla risoluzione pacifica dei conflitti irrisolti, in particolare nell'immediato vicinato dell'Unione; sottolinea che un tale approccio assicurerebbe un cospicuo valore aggiunto dell'UE in termini politici, sociali, economici e di sicurezza; rammenta che le attività di prevenzione dei conflitti e di mediazione contribuiscono ad affermare la presenza e la credibilità dell'Unione sulla scena internazionale e devono essere articolate in un approccio d'insieme che combini sicurezza, diplomazia e sviluppo; sottolinea la necessità di consolidare l'Unione europea quale influente attore globale e di investire nella prevenzione dei conflitti e nella mediazione; chiede che l'Unione conferisca maggiore priorità alla prevenzione dei conflitti e alla mediazione; sottolinea il prezioso contributo del Parlamento nel settore della risoluzione dei conflitti e il suo apporto alla mediazione, al dialogo e alla promozione dei valori della democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto delle minoranze e dei diritti fondamentali, in particolare nei Balcani occidentali, nei paesi del partenariato orientale e del vicinato meridionale e chiede l'ulteriore sviluppo della cooperazione interistituzionale per la mediazione; accoglie positivamente il rafforzato ruolo dell'Unione nell'ambito della soluzione dei conflitti e della costruzione della fiducia, nell'ambito o a sostegno dei formati e dei principi negoziali concordati esistenti;

32.

rammenta l'importanza di una forte PEV, nell'ambito della quale l'Unione si impegni per gli interessi sociali, politici ed economici comuni con i paesi partner orientali e meridionali; sottolinea il ruolo strategico che l'Unione può svolgere attraverso la PEV per rafforzare in linea prioritaria la resilienza dei partner dell'Unione a fronte delle minacce e delle pressioni con cui essi si confrontano attualmente; riconosce che per essere un forte attore globale, l'Unione europea deve essere un attore rilevante per i paesi del vicinato;

33.

rammenta che le democrazie moderne richiedono un ramo legislativo pienamente funzionante e, al riguardo, sottolinea l'importanza di sostenere l'operato dei parlamenti nei Balcani occidentali e nei paesi del vicinato;

34.

riconosce l'importanza della stabilità del vicinato orientale per la stabilità dell'Unione stessa e il potenziale trasformativo dell'Unione per le regioni e i paesi vicini; ribadisce il proprio sostegno al partenariato orientale, che ha celebrato il suo decimo anniversario nel 2019; sottolinea tuttavia che, per essere maggiormente efficace, esso necessita di nuovi impegni e iniziative da entrambe le parti (cioè l'Unione europea e i suoi partner); incoraggia lo sviluppo di relazioni sempre più strette con il partenariato orientale, comprese strategie mirate per l'Ucraina, la Georgia e la Moldova, e l'importanza di prendere atto di idee quali la strategia Trio 2030 e quelle dei paesi associati più avanzati del partenariato orientale; sottolinea che un tale approccio dovrebbe essere basato sul principio del «di più a chi fa di più» e «di meno a chi fa di meno», condotto dalle istituzioni dell'Unione e da una coalizione di Stati membri che condividono gli stessi principi (il cosiddetto processo del trio europeo), rivolgendo particolare attenzione a progetti e programmi tangibili per seguire le migliori pratiche del processo di Berlino e dell'integrazione dello Spazio economico europeo; ritiene che una trasformazione positiva dei paesi del partenariato orientale, segnatamente dei paesi associati all'Unione — Ucraina, Georgia e Moldova — possa produrre effetti positivi suscettibili di ripercuotersi anche sulla società della vicina Russia;

35.

rammenta e sottolinea che la cooperazione con i paesi del partenariato orientale e con altri paesi del vicinato dell'Unione dovrebbe essere prioritaria per la PESC, dato l'interesse vitale dell'Unione per lo sviluppo e la democratizzazione di tali paesi; invita la Commissione e il SEAE a continuare a rafforzare i legami economici e di connettività, a ricorrere ad accordi commerciali e di associazione, all'accesso al mercato unico e a contatti interpersonali approfonditi, anche mediante l'agevolazione e la liberalizzazione dei visti, qualora tutti i requisiti siano soddisfatti; sottolinea che quanto sopra potrà servire da incentivo per la promozione di riforme democratiche e l'adozione di regole e norme dell'Unione;

36.

ribadisce l'impegno dell'Unione a sostenere la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica dell'Ucraina e di tutti i paesi del partenariato orientale all'interno dei loro confini riconosciuti a livello internazionale a norma del diritto, delle norme e dei principi internazionali, al fine di aumentare il sostegno per i cittadini residenti nelle zone di conflitto, per gli sfollati interni e per i rifugiati e di contrastare i tentativi di destabilizzazione da parte di paesi terzi, in particolare la Russia; respinge l'uso o la minaccia della forza nella risoluzione dei conflitti e ribadisce la sua visione secondo cui gli attuali conflitti in tutti i paesi del partenariato orientale dovrebbero essere risolti in conformità delle norme e dei principi di diritto internazionale; permane pienamente a favore della politica di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea; sottolinea con vigore l'importanza della posizione proattiva basata sul diritto internazionale nei confronti dei conflitti di lunga durata nel vicinato orientale; condanna, inoltre, la continua militarizzazione nei territori georgiani occupati della regione dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud ed esorta la Russia a rispettare i propri obblighi derivanti dal diritto internazionale; sottolinea che, a oltre un decennio dalla fine dell'aggressione russa in Georgia e dal successivo cessate il fuoco mediato dall'Unione europea, i russi continuano ad agire in manifesta violazione di alcune delle sue disposizioni e che il processo di frontierizzazione continua; chiede il rafforzamento del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM) e la sua maggiore visibilità; esorta la Federazione russa, in quanto potenza occupante, a onorare i propri obblighi internazionali e ad accordare all'EUMM un accesso senza restrizioni alle regioni occupate;

37.

accoglie con favore la riaffermazione da parte della Presidente della Commissione della prospettiva europea dei Balcani occidentali e sottolinea il suo impegno a favore dell'allargamento, che rimane una politica fondamentale e serve da forza propulsiva dell'Unione; ribadisce la necessità di una posizione ambiziosa e credibile dell'Unione europea in merito all'allargamento;

38.

chiede una credibile strategia di allargamento dell'Unione europea nei Balcani occidentali, fondata su una condizionalità rigorosa ed equa, in linea con l'applicazione dei criteri di Copenaghen, e che permane, per motivi di politica estera, uno strumento importante di promozione della sicurezza, rafforzando la resilienza dei paesi in una regione di importanza strategica per l'Unione;

39.

ribadisce che, a parte la PESC nel suo complesso, l'obiettivo della politica dell'Unione europea relativamente ai paesi dei Balcani occidentali consiste nel guidarli verso l'adesione; sottolinea che tale processo di allargamento è fondato sul merito e dipende dal rispetto dei criteri di Copenaghen, dei principi della democrazia, delle libertà fondamentali, dei diritti umani, delle minoranze e dello Stato di diritto, nonché dai loro risultati individuali nel soddisfare i criteri imposti;

40.

sottolinea la rilevanza di un processo di riforma continuo associato agli effetti trasformativi sui paesi candidati; rimane pienamente impegnato nel sostegno di riforme e progetti orientati all'Unione europea, concentrati in particolare sull'ulteriore rafforzamento dello Stato di diritto e della buona governance, sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla promozione della riconciliazione, di buone relazioni di vicinato e della cooperazione regionale; rileva con rammarico il rallentamento di tale processo;

Rafforzare la PESC per contrastare le minacce globali

41.

chiede il rafforzamento della capacità dell'Unione e degli Stati membri di agire autonomamente nel settore della sicurezza e della difesa; sottolinea che una cooperazione efficiente e uno stretto partenariato con organizzazioni partner come l'ONU o la NATO, nonché con altre organizzazioni internazionali quali l'Unione africana e l'OSCE, è più importante che mai; evidenzia che la NATO è il partner di sicurezza fondamentale dell'Unione europea; evidenzia l'importanza di una stretta cooperazione con la NATO in tutte le questioni connesse alla difesa e nell'affrontare le sfide di sicurezza che confrontano l'Europa e il suo vicinato, specialmente quelle riguardanti la risposta alle minacce ibride;

42.

accoglie con favore gli sforzi dell'Unione volti a potenziare la sicurezza e la difesa europee al fine di proteggere meglio l'Unione e i suoi cittadini e di contribuire alla pace e alla stabilità nel vicinato e oltre, conformemente alla dichiarazione congiunta UE-NATO del 10 luglio 2018;

43.

sottolinea il ruolo della NATO quale importante pilastro della sicurezza europea e si compiace dell'attuale processo di allargamento della NATO, che contribuisce alla stabilità e al benessere dell'Europa;

44.

ritiene che il voto a maggioranza qualificata renderebbe la politica estera e di sicurezza dell'Unione più efficace e accelererebbe il processo decisionale; invita il Consiglio a utilizzare regolarmente il voto a maggioranza qualificata nei casi previsti all'articolo 31, paragrafo 2, TUE, e a prendere questa iniziativa ricorrendo alla «clausola passerella» di cui all'articolo 31, paragrafo 3, TUE; incoraggia il Consiglio a considerare la possibilità di estendere il voto a maggioranza qualificata ad altri settori della PESC;

45.

è favorevole a un dibattito in seno all'Unione sulle nuove strutture, come un Consiglio UE della sicurezza, con pieno dialogo e in cooperazione con gli Stati membri, e a mezzi di coordinamento più stretto, all'interno dell'Unione e con gli organismi internazionali, al fine di migliorare il processo decisionale e portare a una più efficace cooperazione intergovernativa in questo settore;

46.

accoglie con favore la decisione della Presidente della Commissione di costruire, entro cinque anni, un'autentica e operativa unione europea della difesa e chiede scambi trasparenti con il Parlamento e gli Stati membri ai fini della creazione di una tale unione; ritiene che, in tale contesto, l'Unione europea debba utilizzare al meglio i meccanismi e gli strumenti già esistenti, quali la cooperazione strutturata permanente (PESCO), la mobilità militare e il Fondo europeo per la difesa (FED), che mira a migliorare le capacità nazionali ed europee e a sostenere il potenziamento dell'efficienza delle industrie europee della difesa; chiede la creazione di un meccanismo per il controllo democratico parlamentare di tutti i nuovi strumenti nel settore della difesa;

47.

sottolinea la necessità di garantire una costante valutazione della PESCO e del FED e della loro capacità di contribuire agli obiettivi della PESC, al fine di garantire la disponibilità di risorse adeguate in linea con gli impegni della PESCO e di attuare in modo coerente ed efficace le decisioni dell'Unione, anche tramite una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) più integrata, in modo da garantire che l'Unione rimanga aperta alla cooperazione;

48.

rammenta che l'articolo 20, paragrafo 2, TUE, che stabilisce le disposizioni per la cooperazione rafforzata, fornisce agli Stati membri ulteriori possibilità di compiere passi avanti in materia di PESC e dovrebbe pertanto essere utilizzato;

49.

ricorda che i cambiamenti climatici hanno un impatto su tutti gli aspetti della vita umana e che, tra l'altro, aumentano la probabilità di conflitti e violenze; sottolinea che le preoccupazioni in materia di sicurezza climatica e la volontà di attuare una governance ambientale globale dovrebbero essere integrate nell'ambito della politica estera dell'Unione europea;

50.

sottolinea che l'Unione dovrebbe sviluppare capacità per monitorare i rischi legati ai cambiamenti climatici, che dovrebbero includere politiche di sensibilizzazione ai conflitti e prevenzione delle crisi; riconosce, in tale contesto, che collegando l'adattamento climatico e le misure di costruzione della pace si rafforza la prevenzione dei conflitti; sottolinea la necessità di sviluppare un approccio globale e preventivo ai cambiamenti climatici; invita l'Unione e gli Stati membri a intervenire con un alto livello di ambizione alla conferenza internazionale sul clima e ad adempiere ai loro obblighi; sottolinea il valore della diplomazia climatica al riguardo;

51.

sottolinea la necessità di sviluppare un approccio globale in materia di cambiamenti climatici e sicurezza in linea con gli OSS, in particolare l'OSS 13 e l'OSS 16, al fine di garantire flussi equi e sufficienti di finanziamenti per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi e di destinare maggiori livelli di finanziamento di tali azioni nell'ambito dell'attuale strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e dell'imminente NDICI;

52.

sottolinea la crescente importanza geopolitica dell'Artico e i suoi effetti sulla situazione di sicurezza tanto nell'Unione che a livello globale; esorta l'Unione a lavorare per una politica dell'UE interna ed esterna più coerente, una strategia per l'Artico e un piano d'azione concreto sull'impegno dell'Unione nell'Artico, che tenga conto anche degli aspetti geostrategici e di sicurezza; rileva la capacità dell'Unione di contribuire al superamento delle potenziali sfide geostrategiche e in materia di sicurezza;

53.

chiede un maggiore sostegno alla strategia per la sicurezza marittima dell'Unione, in quanto la libertà di navigazione costituisce una sfida crescente nei paesi del vicinato e a livello mondiale; insiste sul fatto che la libertà di navigazione deve essere sempre rispettata e che le misure devono concentrarsi sull'allentamento della tensione e sulla prevenzione di conflitti armati e incidenti militari;

54.

esprime il proprio rammarico per il fatto che le tensioni si inaspriscano e che le violazioni del diritto marittimo e del diritto marittimo internazionale continuino a verificarsi attorno a molti dei principali punti di crisi marittimi mondiali, quali il Mar cinese meridionale, lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Aden e il Golfo di Guinea; ricorda la situazione instabile nel Mar d'Azov; rileva che molte di tali tensioni sono di natura geopolitica;

55.

invita l'Unione ad adottare misure attive e a prendere in esame misure restrittive in risposta a gravi violazioni della libertà di navigazione e del diritto marittimo internazionale;

56.

rammenta che il controllo degli armamenti, il disarmo e regimi di non proliferazione efficaci a livello internazionale sono la chiave di volta della sicurezza globale ed europea; rileva che i trasferimenti irresponsabili di armamenti a paesi terzi minano e indeboliscono la PESC, in particolare gli sforzi profusi dall'Unione per la pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile; chiede il rigoroso rispetto degli otto criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC sul controllo delle esportazioni di armi e un meccanismo per il monitoraggio e il controllo a livello di Unione europea al riguardo; sottolinea la necessità di un settore della difesa che impieghi le risorse dei contribuenti in modo efficace ed efficiente, nonché la necessità che l'Unione promuova un mercato interno più integrato per i beni dell'industria della difesa e una politica coordinata di sostegno alla ricerca e allo sviluppo in detto settore; invita gli Stati membri dell'Unione a rendere il disarmo nucleare multilaterale una priorità della politica estera e di sicurezza dell'Unione; ritiene che l'Unione debba proseguire i propri sforzi per mantenere vivo l'accordo sul nucleare iraniano; esorta il VP/AR a utilizzare tutti i mezzi politici e diplomatici disponibili per salvaguardare il piano d'azione globale congiunto (JCPOA) e il nuovo trattato sulla riduzione delle armi strategiche (nuovo START) e ad avviare una strategia coerente e credibile per i negoziati multilaterali su misure regionali di allentamento della tensione e misure miranti a rafforzare la fiducia nel Golfo, che coinvolga tutti gli attori della regione; sottolinea che la capacità dell'Unione di ingaggiare un dialogo diplomatico con tutti gli attori interessati rappresenta un solido vantaggio, che dovrebbe essere pienamente utilizzato a tal fine;

57.

esorta gli Stati membri a rispettare pienamente la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio sul controllo delle esportazioni di armi, a rispettare rigorosamente i loro obblighi derivanti da tale posizione comune, in particolare il criterio 4 in materia di pace, sicurezza, e stabilità regionale per quanto riguarda la loro politica di esportazione di armamenti verso la Turchia e a imporre un embargo sulle armi alla Turchia in seguito alla sua invasione illegale della Siria settentrionale e alle sue azioni illecite nel Mediterraneo orientale, segnatamente l'invasione della zona economica esclusiva e delle acque territoriali della Repubblica di Cipro; ribadisce la sua opinione che la posizione comune deve essere rivista e aggiornata ai fini della rigorosa applicazione e attuazione dei criteri e che occorre istituire un meccanismo sanzionatorio; invita il VP/AR a trattare tale fascicolo in via prioritaria;

58.

chiede al VP/AR di promuovere una strategia multidimensionale di cooperazione biregionale con l'America latina e i Caraibi in materia di sicurezza e difesa che sostenga la difesa congiunta dell'ordine multilaterale, il rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, il contrasto dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze sulla stabilità sociale, politica ed economica, favorendo al contempo il dialogo quale strumento per trovare soluzioni negoziate e pacifiche ai conflitti politici di cui siamo testimoni;

59.

invita a esplorare la possibilità di creare un nuovo consesso per la cooperazione multilaterale tra gli alleati occidentali, tra cui Unione europea, USA, Giappone, Canada, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, partendo dai risultati raggiunti dalla commissione di coordinamento dei controlli multilaterali sulle esportazioni strategiche; sottolinea che il mandato di un nuovo consesso dovrebbe coprire il monitoraggio e il controllo delle esportazioni di tecnologie, dei flussi commerciali e degli investimenti sensibili nei paesi che destano preoccupazioni;

60.

sottolinea che il rafforzamento delle relazioni sostanziali con l'Asia orientale e il Sud-est asiatico è fondamentale per una strategia dell'Unione in materia di connessione basata sulle regole, globale e sostenibile e viceversa; promuove pertanto la sostenibilità, un approccio basato sulle regole e il QFP, quale strumento decisivo;

61.

prende atto del potenziamento militare nella regione e invita tutte le parti interessate a rispettare la libertà di navigazione, a risolvere le divergenze attraverso mezzi pacifici e ad astenersi dall'adottare azioni unilaterali per cambiare lo status quo, anche nel Mar cinese orientale, nel Mar cinese meridionale e nello stretto di Taiwan; esprime preoccupazione per il fatto che le interferenze estere da parte di regimi autocratici nelle prossime elezioni politiche, tramite azioni di disinformazione e attacchi informatici, minacciano le democrazie asiatiche e la stabilità della regione; ribadisce il suo sostegno alla partecipazione significativa di Taiwan a organizzazioni, meccanismi e attività internazionali;

62.

sottolinea che la Commissione dovrebbe integrare una strategia di sicurezza informatica negli sforzi di digitalizzazione dell'Unione e promuovere tale iniziativa in tutti gli Stati membri, quale impegno politico ed economico forte nell'ambito dell'innovazione digitale;

63.

invita il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi volti a far fronte alle minacce informatiche e ibride, che costituiscono una combinazione di posizioni ambigue, rafforzando i meccanismi di difesa informatica dell'Unione e degli Stati membri e la loro resilienza alle minacce ibride, mediante la costruzione di infrastrutture critiche resilienti a tali minacce; chiede, a questo proposito, che siano sviluppati capacità e metodi comuni di ampia portata per analizzare i rischi e le vulnerabilità; sottolinea che è necessario un migliore coordinamento per superare efficacemente tali sfide; rammenta che la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica dovrebbero rafforzare l'influenza geopolitica dell'Unione e la sua immagine globale nel mondo, nonché proteggere i suoi interessi;

64.

sottolinea che le interferenze straniere negli affari dell'UE pongono gravi rischi alla sicurezza e alla stabilità dell'Unione; sostiene fermamente il rafforzamento delle capacità di comunicazione strategica dell'Unione europea; chiede, a tale proposito, un ulteriore sostegno alle tre task force di comunicazione strategica (Balcani orientali, meridionali e occidentali); chiede di sostenere ulteriormente la divisione per le comunicazioni strategiche del SEAE, che svolge un ruolo vitale, trasformandola in una unità a pieno titolo all'interno del SEAE, responsabile per il vicinato orientale e meridionale, dotandola di idoneo personale e adeguate risorse di bilancio, eventualmente mediante la creazione di una linea di bilancio supplementare a essa dedicata;

65.

invita gli Stati membri a rafforzare le loro capacità e a incoraggiare la cooperazione e la condivisione di informazioni al fine di impedire ad attori statali e non statali di paesi terzi di esercitare interferenze ostili sui processi decisionali dell'Unione e degli Stati membri; ritiene che maggiori capacità di comunicazione strategica dell'Unione potrebbero contribuire a tale obiettivo;

66.

sottolinea che le interferenze nelle elezioni sono parte di una strategia più ampia di guerra ibrida e che pertanto darvi una risposta rimane una questione centrale di politica estera e di sicurezza; invita il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a elaborare una strategia globale sulla lotta alle interferenze elettorali straniere e alla disinformazione nell'ambito dei processi democratici nazionali ed europei, compresi quelli provenienti dalla propaganda russa sponsorizzata dallo Stato;

67.

rileva che la Russia è la fonte più prossima di minacce ibride e convenzionali alla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e che si sta impegnando attivamente per minare l'unità e l'indipendenza europee, i valori universali e le norme internazionali; ritiene che, anche se non ci si può aspettare un cambiamento di tale politica aggressiva sotto l'attuale leadership di Mosca, un mutamento positivo verso un paese più democratico e di stile europeo sarà possibile in un futuro più lontano; invita pertanto ad aumentare gli sforzi per rafforzare la resilienza dell'Unione e degli Stati membri e per l'elaborazione di una strategia di lungo termine nei confronti della Russia che sia fondata sui tre pilastri di dissuasione, contenimento e trasformazione;

68.

invita il Consiglio a integrare i dispositivi sui diritti umani e sulla politica estera dell'Unione con un regime di sanzioni globale ispirato alla «legge Magnitsky» al fine di rafforzare quello già esistente consentendo di imporre il congelamento dei beni e il divieto di visto a individui implicati in gravi violazioni dei diritti umani;

69.

sottolinea la necessità di trarre beneficio dal vantaggio competitivo dell'Unione in modo che essa possa definire rapidamente una posizione strategica nella corsa internazionale alle tecnologie emergenti, all'informazione, alla difesa, alle industrie delle energie rinnovabili, al dispiego del 5G, all'ecosistema dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC) e all'accesso autonomo, affidabile ed economicamente sostenibile dell'Unione allo spazio, al fine di evitare che l'Unione divenga dipendente da colossi del mercato digitale e tecnologico di paesi terzi non europei; sottolinea che lo sviluppo di tecnologie affidabili di intelligenza artificiale è essenziale per assicurare l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare nell'ambito dei processi e delle capacità decisionali; invita pertanto l'Unione a mantenere e aumentare i propri investimenti in questo settore;

70.

riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle missioni civili e militari nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, che devono essere dotate delle necessarie risorse umane e materiali, per il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti, il rafforzamento della sicurezza internazionale, dell'identità europea e dell'autonomia strategica dell'Unione; deplora, tuttavia, che l'efficacia di tali missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune sia compromessa da persistenti carenze strutturali, da una grande disparità nei contributi degli Stati membri e dai limiti dei suoi mandati;

71.

ritiene che l'Unione europea non abbia ancora utilizzato in modo adeguato le sue abbondanti risorse nel settore della PSDC; invita l'AR/VP, la Commissione e gli Stati membri a incrementare i propri sforzi nel settore della cooperazione in materia di PESC, al fine di rendere più robuste le missioni civili e militari della PSDC, di migliorare la loro capacità operativa tramite una maggiore flessibilità, di aumentare l'efficienza e l'efficacia sul terreno e di rendere i loro mandati più globali, chiari e ottimizzati; ritiene che i nuovi strumenti quali lo strumento europeo per la pace potrebbero migliorare la solidarietà e la condivisione degli oneri tra gli Stati membri all'atto di contribuire alle missioni della PSDC e, più in generale, potrebbero aiutare ad aumentare l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione;

72.

ricorda che un approccio inclusivo alla prevenzione, all'attenuazione e alla risoluzione dei conflitti è fondamentale per la loro sostenibilità a lungo termine e rammenta il maggiore successo della risoluzione dei conflitti quando la parità di genere e l'uguaglianza sono rispettate nell'ambito del processo; chiede una maggiore partecipazione delle donne e una loro maggiore presenza nelle posizioni manageriali, in tali missioni, come anche nei processi decisionali e nei negoziati; sottolinea che una prospettiva di genere dovrebbe essere integrata in modo più sistematico nelle missioni e operazioni della PSDC e contribuire attivamente all'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza e le sue risoluzioni di follow-up sulle donne, la pace e la sicurezza e la risoluzione 2250 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui giovani, la pace e la sicurezza; invita pertanto la Commissione a provvedere all'inclusione strutturale di donne, giovani, difensori dei diritti umani e minoranze etniche e religiose in tutte le sue attività connesse alla gestione dei conflitti;

73.

invita a un'efficace integrazione della parità di genere e dei diritti delle minoranze negli aspetti strategici e operativi dell'azione esterna dell'Unione, che potrebbe comprendere una programmazione mirata del nuovo strumento finanziario NDICI; si compiace dell'impegno dell'AR/VP di conseguire l'obiettivo del 40 % di donne in posizioni dirigenziali e nel ruolo di capo delegazione entro la fine del suo mandato; in tale contesto, invita il SEAE a fornire al Parlamento aggiornamenti periodici sull'esecuzione di tale impegno;

74.

sottolinea che la minaccia terroristica rimane presente in Europa e oltre; ritiene fermamente che la lotta al terrorismo debba rimanere una priorità per l'Unione europea nei prossimi anni; invita la nuova Commissione a presentare un piano d'azione dell'Unione contro il terrorismo;

75.

sottolinea l'importanza di rafforzare e garantire la cooperazione in materia di intelligence nell'Unione, dal momento che il terrorismo costituisce una minaccia al cuore dei nostri valori europei e alla nostra sicurezza che richiede un approccio multidimensionale che coinvolga le autorità di frontiera, di polizia, giudiziarie e di intelligence di tutti gli Stati membri oltre che dei paesi terzi;

o

o o

76.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché agli Stati membri.

(1)  GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2017)0440.

(3)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.


7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/54


P9_TA(2020)0009

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune — relazione annuale (2019/2135(INI))

(2021/C 270/05)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

viste le conclusioni del Consiglio europeo 20 dicembre 2013, 26 giugno 2015, 15 dicembre 2016, 22 giugno 2017, 28 giugno 2018, 14 dicembre 2018 e 20 giugno 2019,

viste le conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune 25 novembre 2013, 18 novembre 2014, 18 maggio 2015, 27 giugno 2016, 14 novembre 2016, 18 maggio 2017, 17 luglio 2017, 25 giugno 2018 e 17 giugno 2019,

visto il documento dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte — Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentato dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,

viste le dichiarazioni congiunte dell'8 luglio 2016 e del 10 luglio 2018 dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione nonché del Segretario generale della NATO,

viste la serie comune di 42 proposte approvata dal Consiglio dell'Unione europea e dal Consiglio della NATO il 6 dicembre 2016 e le relazioni del 14 giugno e del 5 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento nonché la nuova serie di 32 proposte, approvata dai due Consigli il 5 dicembre 2017,

visto il documento di riflessione della Commissione sul futuro della difesa europea del 7 giugno 2017(COM(2017)0315),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 dal titolo «Strutture militari dell'UE: situazione attuale e prospettive future» (1),

visti la Carta delle Nazioni Unite e l'Atto finale di Helsinki del 1o agosto 1975 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 su una strategia spaziale per l'Europa (2),

viste le sue raccomandazioni del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 (3),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa (4),

vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 dal titolo «Implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica comune di sicurezza e di difesa: possibilità offerte dal trattato di Lisbona» (5),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2017 sul mandato per il trilogo sul progetto di bilancio 2018 (6),

vista la sua risoluzione del 11 dicembre 2018 sulla mobilità militare (7),

visto il regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (8),

vista la sua risoluzione legislativa del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (9),

viste le sue risoluzioni del 23 novembre 2016 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (sulla base della relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (10), del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (11) e del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (12),

visto il documento dal titolo «Piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa», presentato dal VP/AR il 14 novembre 2016,

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulle relazioni UE-NATO (13),

vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2016 sul piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)0950),

visto il nuovo pacchetto Difesa presentato dalla Commissione il 7 giugno 2017 nel comunicato stampa «Un'Europa che difende: La Commissione apre il dibattito sulla transizione verso un'Unione di sicurezza e di difesa»,

viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 2016 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (14), del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (15) e del 12 dicembre 2018 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (16),

viste l'invasione e l'annessione illegali della Crimea da parte della Russia,

visti il trattato per l'eliminazione dei missili a medio e corto raggio (trattato INF), le sue ripetute violazioni da parte della Russia, compresi lo sviluppo e l'impiego di sistemi di missili da crociera 9M729 lanciati da terra, e il ritiro degli Stati Uniti e della Russia dal trattato,

vista la violazione dello spazio aereo e delle frontiere marittime degli Stati membri da parte della Russia,

visto l'aumento della presenza economica e militare della Cina nei paesi mediterranei e africani,

vista la minaccia del terrorismo interno ed esterno, in particolare da parte di gruppi come l'ISIS e Al Qaida,

viste le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, le capacità spaziali e l'informatica quantistica, che offrono nuove opportunità per l'umanità, ma pongono anche nuove sfide in materia di politica estera e difesa, per le quali sono necessari una strategia chiara e il consenso tra gli alleati,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), del 24 giugno 2014, nella causa C-658/11, Parlamento europeo, sostenuto dalla Commissione europea, contro il Consiglio dell'Unione europea (17),

visto il piano d'azione dell'UE sulla mobilità militare, pubblicato il 28 marzo 2018,

viste le conclusioni «Rafforzare il partenariato strategico UE-ONU sulle operazioni di pace e la gestione delle crisi: priorità per il periodo 2019-2021», adottate il 18 settembre 2018,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0052/2019),

Costante incertezza e imprevedibilità del quadro di sicurezza

1.

prende atto del costante deterioramento del quadro di sicurezza dell'Unione, esposta a molteplici sfide che, direttamente o indirettamente, incidono sulla sicurezza degli Stati membri e dei cittadini UE: conflitti armati e paesi fragili sul continente europeo e nelle sue vicinanze, che provocano massicci spostamenti di popolazioni e violazioni dei diritti umani, favoriti dalle reti della criminalità organizzata transnazionale, dal terrorismo jihadista, da attacchi informatici, da minacce ibride e dalle guerre contro paesi europei, dall'indebolimento degli sforzi di disarmo e dei regimi internazionali di controllo delle armi, da crescenti minacce alle risorse naturali, dall'insicurezza energetica e dai cambiamenti climatici;

2.

ritiene che l'instabilità e l'imprevedibilità alle frontiere dell'Unione e nel suo immediato vicinato (Africa settentrionale, Medio Oriente, Caucaso, Balcani, Mediterraneo orientale, aggressione russa contro l'Ucraina e la Georgia, ecc.), come pure nel suo esteso vicinato (Sahel, Corno d'Africa, ecc.), rappresentino una minaccia diretta e indiretta per la sicurezza del continente; sottolinea il legame indissolubile tra sicurezza interna ed esterna; riconosce che un coinvolgimento attivo nel vicinato è nell'interesse dell'Unione europea;

3.

rileva che gli attori globali (Stati Uniti, Cina e Russia), ma anche un numero crescente di attori regionali (Turchia, Iran, Arabia Saudita, Pakistan, India, ecc.) stanno cercando di affermare il proprio potere attraverso la combinazione di posizioni diplomatiche unilaterali, cambi di alleanze, destabilizzazione di attività di carattere principalmente ibrido e potenziamento delle capacità militari;

4.

sottolinea la crescente importanza geopolitica dell'Artico e i suoi effetti sulla situazione di sicurezza nell'UE e a livello globale; esorta l'UE a lavorare per una politica interna ed esterna più coerente, una strategia per l'Artico e un piano d'azione concreto sull'impegno dell'Unione nell'Artico, tenendo altresì conto degli aspetti geostrategici e di sicurezza; rileva la capacità dell'UE di contribuire al superamento delle potenziali sfide geostrategiche e in materia di sicurezza;

5.

manifesta profondi timori per la condotta generalmente destabilizzante della Turchia, comprese le sue attività illegali nella zona economica esclusiva (ZEE)/nella piattaforma continentale di Cipro, che viola il diritto internazionale e le relazioni di buon vicinato e minaccia la pace e la stabilità in una regione già fragile;

6.

deplora che, in tale contesto, alcuni di questi attori eludano deliberatamente o tentino di distruggere i meccanismi multilaterali, i principi della Carta delle Nazioni Unite e le disposizioni pertinenti del diritto internazionale, indispensabili per il mantenimento della pace; osserva che essi potrebbero diventare una minaccia diretta per la sicurezza dell'UE e mettere a repentaglio le relazioni bilaterali tra l'UE e i paesi partner;

7.

sottolinea l'importanza dei negoziati multilaterali tra l'UE e le parti interessate, al fine di far fronte alla minaccia della proliferazione nucleare; sollecita il rispetto dei trattati nucleari; esorta inoltre a sostenere la conclusione di un nuovo trattato che sostituisca il trattato INF e a rinnovare il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP) nel 2020;

8.

sottolinea che il rafforzamento di solide relazioni con l'Asia orientale e il Sud-est asiatico è fondamentale per una strategia dell'UE in materia di connessione basata sulle regole, globale e sostenibile; prende atto del potenziamento militare nella regione e invita tutte le parti interessate a rispettare la libertà di navigazione, a risolvere le divergenze attraverso mezzi pacifici e ad astenersi dall'adottare azioni unilaterali per cambiare lo status quo, anche nel Mar cinese orientale, nel Mar cinese meridionale e nello stretto di Taiwan; esprime preoccupazione per il fatto che le interferenze esterne da parte di regimi autocratici nel quadro delle prossime elezioni politiche, tramite azioni di disinformazione e attacchi informatici, minacciano le democrazie asiatiche e la stabilità della regione; ribadisce il suo sostegno ad un'adeguata partecipazione di Taiwan a organizzazioni, meccanismi e attività internazionali;

9.

manifesta preoccupazione per le attività e le politiche adottate dalla Russia che continuano a destabilizzare e alterare il contesto della sicurezza; sottolinea che l'occupazione dell'Ucraina orientale da parte della Russia è ancora in corso, che gli accordi di Minsk non sono stati applicati e che proseguono l'annessione illegale e la militarizzazione della Crimea e del Donbass; esprime preoccupazione per gli attuali conflitti congelati che la Russia mantiene in Europa (Moldova e Georgia); sottolinea la necessità di parlare con una sola voce sulla politica dell'UE in tale contesto;

10.

continua a condannare l'intervento militare della Russia e l'annessione illegale della penisola di Crimea; esprime il proprio sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina;

11.

ricorda l'importanza di garantire la coerenza della politica dell'UE rispetto a situazioni di occupazione o annessione di territori;

12.

osserva che l'Unione è stata lenta nel reagire e adattarsi — dal punto di vista politico, diplomatico e militare — alle nuove crisi e a questo nuovo contesto internazionale; ritiene che, nello specifico settore della difesa, la carenza degli investimenti, la mancanza di capacità e la mancanza di interoperabilità, ma anche e soprattutto la riluttanza politica ad attuare le solide disposizioni previste dai trattati europei e da numerosi accordi di cooperazione tra gli Stati membri ostacolino la capacità dell'UE di svolgere un ruolo decisivo nelle crisi esterne e di realizzare appieno il proprio potenziale; riconosce e sottolinea peraltro che nessun paese è in grado di affrontare da solo le sfide in materia di sicurezza nel continente europeo e nel suo ambiente immediato; chiede al Consiglio europeo di ricorrere al voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) come priorità politica, qualora il TUE lo consenta; invita gli Stati membri a mettere a punto un efficace approccio integrato alle crisi e ai conflitti, che combini i mezzi civili e militari nel migliore e più equilibrato modo possibile; ritiene che la capacità dell'Unione di reagire adeguatamente alle crisi e ai conflitti emergenti dipenda anche dalla velocità del processo decisionale; rileva che misure restrittive mirate possono rappresentare degli strumenti efficaci, ma sottolinea che non dovrebbero colpire persone innocenti e dovrebbero essere in linea con i principi della Carta delle Nazioni Unite e della politica estera e di sicurezza comune (PESC);

13.

si compiace del riconoscimento di interessi condivisi in materia di sicurezza e della crescente volontà politica, da parte degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri paesi europei e delle istituzioni europee, di agire collettivamente per la loro sicurezza con più strumenti di azione e in maniera più preventiva, rapida, efficace e autonoma; osserva che, solo attraverso un approccio collettivo, l'UE potrà diventare più forte ed essere in grado di assumere maggiori responsabilità in relazione alla propria sicurezza e difesa;

14.

sottolinea che i paesi affrontano meglio queste sfide insieme, non singolarmente; ritiene essenziale che l'UE affronti queste sfide in modo rapido, coerente ed efficace, con una sola voce e di concerto con alleati, partner e altre organizzazioni internazionali;

15.

è convinto che la risposta alle sfide dell'UE in materia di sicurezza si basi principalmente sulla definizione e sul rafforzamento della sua autonomia strategica, delle sue capacità e possibilità di operare nell'ambito di partenariati strategici con altri;

16.

sottolinea che il partenariato strategico tra l'UE e la NATO è fondamentale per affrontare le sfide di sicurezza cui l'UE e il suo vicinato devono far fronte; evidenzia che l'autonomia strategica dell'UE non costituisce una sfida alla NATO e non compromette l'attuale architettura della sicurezza in Europa; sottolinea che un'Europa più forte rafforza la NATO e consente all'UE di affrontare con la NATO sfide più globali;

17.

si compiace dei risultati conseguiti negli ultimi cinque anni in termini di rafforzamento della PSDC e invita il Consiglio e la Commissione a sviluppare ulteriormente la capacità dell'Unione di agire come partner globale, rappresentando gli interessi dei cittadini europei e fungendo da forza positiva nelle relazioni internazionali;

18.

accoglie con favore e sostiene l'operazione Atlantic Resolve e la presenza avanzata rafforzata della NATO nel continente europeo; riconosce altresì l'importanza delle truppe NATO per gli sforzi volti a scoraggiare ulteriori aggressioni da parte della Russia e fornire sostegno cruciale in caso di conflitto;

19.

prende atto del coinvolgimento e del sostegno europeo all'operazione Resolute Support in Afghanistan; riconosce inoltre l'importanza di tale missione per la stabilità e la sicurezza dell'Afghanistan e della regione;

Necessità di sviluppare e rafforzare l'autonomia strategica europea

20.

osserva che l'ambizione di conseguire l'autonomia strategica europea è stata presentata per la prima volta nell'ambito delle conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 e riconosciuta per la prima volta nella «Strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentata il 28 giugno 2016 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), che ha definito l'autonomia strategica europea come obiettivo a lungo termine e ha chiesto una graduale sincronizzazione e un adeguamento reciproco dei cicli di pianificazione della difesa nazionale e delle pratiche di sviluppo delle capacità;

21.

ritiene che l'autonomia strategica europea si fondi sulla capacità dell'Unione di rafforzare la propria facoltà di valutare la sua capacità operativa indipendente, composta di forze militari credibili, la sua capacità industriale di produrre le attrezzature di cui le sue forze hanno bisogno e la sua capacità politica di adottare decisioni laddove le circostanze lo richiedano, e riflette l'obiettivo di assumere maggiori responsabilità per la sicurezza europea, al fine di difendere i propri interessi e valori comuni, con i partner, ove possibile, e da sola, se necessario; sottolinea che la sicurezza energetica è una componente importante ai fini del conseguimento dell'autonomia strategica; è fortemente convinto che l'autonomia strategica europea dovrebbe implicare la capacità di dispiegare forze militari alla periferia dell'UE;

22.

ritiene quindi che l'autonomia strategica europea si basi innanzitutto sulla capacità dell'Unione di valutare una situazione di crisi e di adottare autonomamente una decisione, il che implica necessariamente un processo decisionale indipendente ed efficiente, la disponibilità di strumenti di valutazione e libertà di analisi e di intervento; ritiene inoltre che l'autonomia strategica europea si basi sulla capacità dell'Unione di agire da sola, quando sono in gioco i suoi interessi (teatri di operazione considerati come prioritari dai suoi Stati membri) o nel quadro di accordi di cooperazione esistenti; evidenzia che l'autonomia strategica europea fa parte di un quadro multilaterale rispettoso degli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite e complementare alle alleanze e ai partenariati cui ha aderito la maggior parte degli Stati membri; sottolinea che l'autonomia strategica non significa che l'Unione agirà sistematicamente da sola, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento;

23.

ritiene che l'affermazione dell'autonomia strategica europea dipenda dalla definizione di una PSDC globale, sostenuta dalla cooperazione europea di difesa in campo tecnologico, delle capacità, industriale e operativo; ritiene che solo una cooperazione concreta e flessibile basata su iniziative pragmatiche permetterà di superare gradualmente le difficoltà, di fondare una vera e propria cultura strategica comune e di predisporre risposte comuni adeguate alle principali sfide di sicurezza e di difesa dell'UE;

24.

sottolinea che, per rafforzare l'autonomia strategica dell'UE, gli Stati membri devono incrementare la loro spesa per la difesa e puntare all'obiettivo del 2 % del PIL; ritiene che l'incremento degli investimenti nella sicurezza e nella difesa rivesta carattere d'urgenza per gli Stati membri e per l'UE e che la solidarietà e la cooperazione in materia di difesa dovrebbero diventare la norma;

25.

sottolinea che l'autonomia strategica europea può essere realmente conseguita solo se gli Stati membri dimostrano volontà politica, coesione e solidarietà, il che si riflette in particolare nella necessità di privilegiare l'acquisizione di capacità europee quando le attrezzature sono effettivamente conformi agli standard più elevati e sono disponibili e competitive, onde ottenere al contempo l'accesso reciproco a mercati della difesa ampiamente protetti;

26.

ribadisce che l'autonomia strategica europea costituisce un'ambizione legittima e necessaria e deve rimanere un obiettivo prioritario della PSDC e della politica europea di difesa; sottolinea che la sua attuazione pratica e operativa spetta all'Unione europea come ai suoi Stati membri;

Progressi reali da consolidare per conseguire l'autonomia strategica europea

27.

sostiene che l'autonomia strategica europea deve articolarsi nei settori della politica estera e di sicurezza, dell'industria, delle capacità (programmi comuni, investimenti nelle tecnologie di difesa) e nei settori operativi (finanziamento delle operazioni, rafforzamento delle capacità dei partner, capacità di pianificazione e di svolgimento delle missioni);

28.

ritiene opportuno perseguire una politica restrittiva in materia di esportazione di tutti i tipi di armamenti, compresi i prodotti a duplice uso; esorta gli Stati membri a rispettare il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi; ribadisce la necessità che gli Stati membri applichino rigorosamente le norme sancite nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 (18) sulle esportazioni di armi, compresa la ferma applicazione del criterio 2 sul rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale;

Missioni e operazioni PSDC

29.

ritiene che la difesa dell'Europa si basi in larga misura sulla capacità dell'Unione e sulla volontà politica degli Stati membri di intervenire militarmente, in modo credibile, nei teatri delle operazioni esterne; ritiene che l'Unione disponga di considerevoli risorse umane, finanziarie, tecniche e militari, che le conferiscono una capacità unica di condurre operazioni militari e civili e di rispondere prontamente e preventivamente alle future sfide in materia di sicurezza, ad esempio attraverso missioni attive di mantenimento della pace;

30.

sottolinea che, dall'adozione della strategia globale dell'UE nel 2016, la proliferazione di conflitti regionali e locali, anche in prossimità dell'immediato vicinato dell'UE, pone varie sfide per la sicurezza dell'Unione, dato che tali conflitti spesso hanno effetti di ricaduta; ritiene, a tale proposito, che l'Unione dovrebbe assumere un ruolo di maggiore rilevanza nella gestione delle crisi, nella risoluzione dei conflitti e nel mantenimento della pace, ogniqualvolta possibile di concerto con altre organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e l'Unione africana, in linea con i suoi impegni a favore del multilateralismo, ma anche in autonomia quando la situazione lo richieda;

31.

incoraggia il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri ad introdurre un approccio più lungimirante alla pianificazione e allo sviluppo delle capacità e ad anticipare le future esigenze per una forte risposta dell'UE alle crisi e ai conflitti;

32.

osserva che l'Unione è attualmente presente in tre continenti, dove sono schierate 16 missioni civili o militari (10 civili e 6 militari, di cui tre missioni esecutive e tre missioni senza compiti esecutivi); riconosce il contributo di tali missioni alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali; sottolinea che la loro attuazione deve essere accompagnata da una trasformazione di determinati strumenti sanciti dal trattato di Lisbona e introdotti negli ultimi anni, al fine di renderli più efficaci e aumentare la sicurezza dei cittadini europei; promuove l'obiettivo di conseguire un livello più elevato di efficacia delle missioni PSDC raggiungendo l'obiettivo del 70 % per la quota di personale distaccato e invita gli Stati membri a fornire maggiori contributi;

33.

si compiace del coinvolgimento della Corte dei conti europea nello svolgimento di audit delle missioni e delle operazioni PSDC e incoraggia l'elaborazione di ulteriori relazioni speciali su altre missioni e operazioni;

34.

invita gli Stati membri e gli organi europei a mantenere un impegno prioritario e sostenuto in Africa; accoglie pertanto con favore la decisione del Consiglio del luglio 2018 di prorogare di due anni il mandato della missione militare di addestramento dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) e la volontà del Consiglio di avviare una missione civile ad integrazione della componente militare; osserva che questi recenti sviluppi rappresentano un segnale positivo di rinnovato impegno degli Stati membri, ma sottolinea che la condizione della sicurezza e dei diritti umani nel paese resta altamente problematica;

35.

sottolinea l'impegno globale dell'UE nel Sahel e nel Corno d'Africa attraverso sei missioni civili (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) e militari (EUTM Mali, EUTM Somalia, ATALANTA); accoglie con favore e incoraggia gli sforzi compiuti per regionalizzare il funzionamento delle missioni civili nel Sahel dinanzi a sfide in materia di sicurezza che vanno oltre il quadro dei paesi in cui sono dispiegate le missioni europee; accoglie inoltre con favore il sostegno UE all'operazione G5 Sahel; critica a tale riguardo il fatto che il SEAE non abbia stabilito indicatori adeguati per monitorare i risultati delle missioni EUCAP Niger e EUCAP Mali e che il controllo e la valutazione delle attività delle missioni siano stati inadeguati e inadatti a tener conto delle loro implicazioni;

36.

è profondamente preoccupato per le decine di casi di gravissime violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza del Mali, indagati e segnalati dalla missione multidimensionale integrata di stabilizzazione nel Mali (MINUSMA) delle Nazioni Unite, che potrebbero equivalere a crimini di guerra nel quadro del diritto umanitario; esorta il VP/HR a garantire che i partner dell'UE rispettino rigorosamente il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani oltre a regolamenti UE giuridicamente vincolanti e che tali casi siano assicurati prontamente alla giustizia; invita il SEAE a riferire con urgenza al Parlamento in merito a detti casi;

37.

è preoccupato per il deteriorarsi della situazione in Burkina Faso e per le ripercussioni geopolitiche nella regione del Sahel e in Occidente, le quali possono giustificare una missione civile e/o militare al fine di rafforzare la governance del settore della sicurezza, il rispetto dei diritti umani e il ripristino della fiducia dei cittadini nelle loro forze di sicurezza;

38.

ribadisce l'importanza strategica dei Balcani occidentali per la sicurezza e la stabilità dell'UE; sottolinea la necessità di migliorare l'impegno, l'integrazione e il coordinamento dell'UE nella regione, anche attraverso il mandato delle missioni PSDC dell'Unione; ribadisce che la politica dell'UE nei Balcani occidentali si prefigge di portare i paesi della regione in linea con l'acquis dell'Unione e di assisterli lungo il percorso verso l'adesione, migliorando la gestione della pace e la stabilità a vantaggio dell'Europa nel suo insieme;

39.

ribadisce l'importanza strategica dell'Europa orientale e dei Balcani occidentali per la stabilità e la sicurezza dell'UE ed evidenzia la necessità di concentrare l'attenzione e rafforzare l'impegno politico dell'UE verso tali regioni, anche attraverso un forte mandato delle missioni PSDC dell'UE;

40.

mette in risalto il ruolo centrale dell'operazione EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina per progredire verso la pace e la sicurezza nel paese e nella regione e mantenerle; accoglie con favore le conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2019 a favore della continuità della presenza di forze militari europee in Bosnia-Erzegovina;

41.

chiede la rapida ed efficace attuazione del Patto sulle missioni civili, adottato nel novembre 2018 dal Consiglio e dagli Stati membri, al fine di rafforzare le risorse civili della PSDC, onde raggiungere i livelli degli organici concordati e rendere le missioni più flessibili e operative, garantendo che l'azione dell'UE sul campo sia efficace e credibile; esorta gli Stati membri a effettuare una solida verifica annuale che aiuti a fare il punto sui progressi compiuti nell'attuazione del patto civile della PSDC e che sia in grado di sostenere l'ulteriore professionalizzazione delle missioni civili della PSDC dopo il 2023, comprese misure volte a garantire la responsabilità di tutti gli attori coinvolti nei risultati delle missioni; invita gli Stati membri a mettere quanto prima alla prova il progetto recentemente introdotto per il dispiegamento di squadre specializzate sul campo attraverso misure pilota, utilizzandole per rendere disponibili capacità specializzate per un periodo di tempo limitato e colmare le attuali carenze di capacità, e a valutare gli insegnamenti tratti dai primi dispiegamenti;

42.

sottolinea che attualmente vi sono 10 missioni civili PSDC con un elevato valore aggiunto in termini di pace e sicurezza, dispiegate nel vicinato dell'UE, in particolare in Africa e Medio Oriente, nei Balcani occidentali e in Europa orientale;

43.

sottolinea che l'attuazione del patto sulla dimensione civile della PSDC non dovrebbe rappresentare la fine del rafforzamento della dimensione civile della PSDC;

44.

constata, tuttavia, che l'efficacia delle missioni e delle operazioni della PSDC si scontra generalmente con persistenti carenze strutturali e con una crescente riluttanza da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee a rendere tali missioni e operazioni più solide, sia in termini di risorse umane che di mandato e sollecita la creazione di una soluzione comune europea per farvi fronte; constata quindi che le operazioni militari della PSDC tendono a configurarsi sempre di più come missioni finalizzate all'addestramento delle forze armate (EUTM) senza dimensione esecutiva e ritiene che, pur prendendo atto dell'ottimo lavoro del personale dell'EUTM, i limiti in materia di formazione e l'assenza di armi comportino un funzionamento insufficiente delle unità formate, le quali sono incapaci di contenere l'avanzata del terrorismo jihadista e le ribellioni armate;

45.

deplora che i processi decisionali e di attuazione procedano a velocità molto diverse, a seconda della volontà politica comune; ricorda che, di recente, pochissime operazioni militari hanno potuto disporre di un mandato esecutivo in quanto i processi decisionali non hanno potuto compensare la mancanza di volontà politica e chiede a tale proposito che gli Stati membri, di fronte a una crisi, mostrino la volontà politica necessaria per avvalersi attivamente delle attuali strutture e procedure PSDC, in modo che le missioni possano essere dispiegate in modo più rapido, flessibile e coerente; invita il VP/AR a illustrare al Parlamento europeo la logica alla base di uno strumento chiaramente nuovo di gestione delle crisi, vale a dire l'avvio di mini-missioni ai sensi dell'articolo 28 TUE;

46.

sottolinea la mancanza di flessibilità delle procedure amministrative e di bilancio che penalizzano seriamente il personale inviato sul campo;

47.

sottolinea la necessità di valutare periodicamente le missioni e le operazioni al fine di migliorarne l'efficienza; invita il SEAE e la Commissione a stabilire mandati, bilanci, norme di partecipazione e procedure operative che siano adeguate alle operazioni e a prevedere una strategia di uscita; sollecita, in tale contesto, scambi di informazioni e consultazioni più regolari con le commissioni parlamentari competenti prima, durante e dopo le missioni, e invita le commissioni a concentrare le loro missioni e le loro delegazioni nelle zone in cui sono dispiegate le missioni e le operazioni della PSDC; insiste affinché il Parlamento europeo — insieme ai parlamenti nazionali — ottenga un ruolo rafforzato in relazione alla PSDC, al fine di garantire il controllo parlamentare della PSDC e del relativo bilancio;

48.

sottolinea l'importanza di organizzare ed effettuare addestramenti ed esercitazioni congiunte tra le forze armate europee nonché esercitazioni parallele e coordinate tra le forze dell'UE e della NATO, promuovendo in tal modo l'interoperabilità organizzativa, procedurale e tecnica nonché la mobilità militare, al fine di preparare al meglio le missioni, assicurare complementarità, evitare inutili duplicazioni e affrontare un'ampia gamma di minacce, sia convenzionali che non convenzionali; si compiace, a tale proposito, dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali (Erasmus militare — EMILYO), gestita dall'Accademia europea per la sicurezza e la difesa, che ha lo scopo di consentire agli istituti nazionali di istruzione e formazione militare di vagliare le possibilità di scambi quantitativi e qualitativi di conoscenze e competenze; si compiace del fatto che sia stato riconosciuto che non è possibile garantire la sicurezza senza le donne e sottolinea l'importanza della partecipazione delle donne ai negoziati e alle missioni;

49.

sottolinea la costante carenza delle attrezzature delle forze armate dei paesi in favore dei quali intervengono le missioni dell'UE, che rappresenta un ostacolo al buon esito delle missioni di formazione; prende atto della difficoltà di fornire attrezzature adeguate in tempi ragionevoli, soprattutto a causa della lentezza delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici; ritiene che il conseguimento di risultati positivi in termini di formazione e consulenza a favore delle forze armate di paesi terzi non sarà possibile in futuro senza la capacità di accompagnare tali sforzi con programmi di fornitura di attrezzature utili e coordinati; accoglie con favore l'iniziativa per il potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD), che ha comportato la revisione dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace («IcSP +») nel 2017, consentendo di finanziare azioni di formazione e la fornitura di attrezzature non letali alle forze armate di paesi terzi; osserva che, ad oggi, sono stati eseguiti tre progetti nel Mali, nella Repubblica centrafricana e nel Burkina Faso; sottolinea la forte domanda di sostegno da parte delle popolazioni locali nel settore della formazione e della fornitura di attrezzature;

50.

invita l'UE ad affrontare le costanti e crescenti minacce alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale e a contrastare il traffico di beni culturali, in particolare nelle zone di conflitto; osserva che privare le società del loro patrimonio culturale e delle loro radici storiche le rende più vulnerabili alla radicalizzazione e più suscettibili nei confronti delle ideologie jihadiste globali; invita l'UE a sviluppare una strategia di ampia portata per contrastare tali minacce;

51.

è preoccupato per il problema della costituzione delle forze, in particolare in occasione dell'avvio di missioni militari; sottolinea che l'EUTM Somalia stenta a raccogliere le forze necessarie; osserva che l'ultima conferenza generale di costituzione delle forze, del 4 giugno 2019, ha evocato l'eventuale fallimento della missione per mancanza di personale; osserva che le operazioni militari in corso dell'Unione interessano in media solo una dozzina di Stati membri; sottolinea che la competenza, la professionalità e la dedizione del personale sul campo sono gli elementi chiave per il successo di una missione; invita gli Stati membri a impegnarsi maggiormente in materia di qualità del personale dispiegato nelle missioni e ad aumentare il tasso di copertura dei posti assegnati alle missioni;

52.

invita il Consiglio a spiegare il motivo per cui alcune missioni proseguono, pur essendo già stato conseguito il loro limitato scopo a livello militare o civile; ritiene opportuno che si effettui una valutazione di tutte le missioni in essere per determinare quali siano ancora pertinenti; ritiene che l'Unione debba concentrare i propri sforzi sulle missioni in cui consegue il massimo valore aggiunto; è favorevole alla definizione e al rispetto di criteri oggettivi che consentano di misurare tale valore aggiunto e di decidere in merito alla prosecuzione di una missione;

53.

prende atto della decisione del 26 settembre 2019 di prorogare di sei mesi, fino al 31 marzo 2020, l'operazione marittima dell'UE nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED Operazione Sophia); esprime profondo rammarico per la prosecuzione della sospensione della presenza navale; sottolinea l'urgente esigenza di raggiungere un accordo tra gli Stati membri e chiede il ripristino dei mezzi navali e la piena attuazione del mandato;

54.

ritiene che la questione del finanziamento delle missioni e delle operazioni PSDC sia essenziale per la sostenibilità di tale politica; evidenzia l'importanza di rivedere il meccanismo Athena al fine di rendere più efficace il meccanismo di finanziamento delle operazioni e missioni militari PSDC; sostiene a tale proposito la proposta del VP/AR, sostenuta dalla Commissione, di istituire uno strumento europeo per la pace, che finanzierebbe in parte i costi delle attività di difesa dell'Unione, compresi i costi comuni delle operazioni militari PSDC e quelli relativi al rafforzamento delle capacità militari dei partner; auspica che gli Stati membri trovino un accordo in tempi rapidi per attuare questo strumento; sottolinea l'importanza di una maggiore flessibilità delle norme finanziarie dell'Unione, al fine di migliorarne la capacità di rispondere alle crisi e attuare le disposizioni del trattato di Lisbona; invita gli Stati membri e la Commissione a riflettere su un meccanismo flessibile che consenta di aiutare gli Stati membri che desiderano partecipare a una missione PSDC a sostenerne i costi, facilitando in tal modo la loro decisione di avviare o rafforzare una missione; osserva che tale strumento risponderebbe perfettamente agli obiettivi dell'UE in materia di autonomia strategica nel settore operativo;

55.

invita il VP/AR a consultare regolarmente il Parlamento europeo sull'insieme degli aspetti e delle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune; ritiene, a tale proposito, che il Parlamento debba essere preventivamente consultato sulla pianificazione strategica delle missioni PSDC, sulla modifica del loro mandato e sulla possibilità di porvi fine;

56.

sostiene l'istituzione della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) per le missioni esecutive che consenta di condurre tutte le operazioni militari PSDC; chiede il rafforzamento della cooperazione tra la MPCC e la capacità civile di pianificazione e condotta; richiama l'attenzione sui problemi del reclutamento e della messa a disposizione degli strumenti che devono essere risolti perché l'MPCC sia pienamente effettivo; invita il SEAE a trasformare l'MPCC da entità virtuale, con posti dalle molteplici assegnazioni, a solida entità militare di pianificazione e di condotta dell'intero spettro delle operazioni militari di cui all'articolo 43, paragrafo 1 TUE;

57.

prende atto del fallimento del progetto riguardante i gruppi tattici dell'Unione — che non sono mai stati ancora dispiegati dalla loro creazione nel 2007 e sono stati utilizzati solo come strumento per trasformare le forze armate europee, a causa soprattutto della reticenza degli Stati membri, della complessità della loro attuazione e del loro finanziamento, che sono in contrasto con l'obiettivo iniziale di rapidità ed efficienza; ritiene che il sistema dei gruppi tattici dell'UE dovrebbe essere ristrutturato, ulteriormente sviluppato a livello politico e dotato di finanziamenti sufficienti per renderlo funzionale, utilizzabile, rapido ed efficiente; chiede una rivalutazione e un rilancio del progetto riguardante i gruppi tattici sulla base delle esperienze acquisite;

58.

osserva che la clausola di assistenza reciproca (articolo 42, paragrafo 7 TUE), che è stata invocata una volta, segnatamente in risposta a un attacco armato sul territorio di uno Stato membro, dimostra la solidarietà esistente tra gli Stati membri; rileva, tuttavia, che le condizioni per l'attivazione dell'articolo e le modalità dell'assistenza richiesta non sono mai stati chiaramente definiti; chiede orientamenti precisi al fine di fornire un quadro ben definito per l'attivazione in futuro e una maggiore attuazione operativa di tale strumento, per una maggiore discussione sull'esperienza acquisita nel far valere tale clausola giuridica e per gli sforzi congiunti volti a chiarirne la portata;

59.

ricorda che la clausola di solidarietà (articolo 222 TFUE) conferisce inoltre all'Unione e agli Stati membri la possibilità di fornire assistenza a uno Stato membro che abbia subito un attacco terroristico o una calamità naturale o di origine antropica; ricorda che la strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza del 2013 afferma che «il verificarsi di ciberincidenti o ciberattacchi particolarmente gravi costituirebbe un motivo sufficiente perché uno Stato membro invochi la clausola di solidarietà (articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)»; ricorda che la decisione 2014/415/EU del Consiglio relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà stabilisce che la clausola di solidarietà impone all'Unione di mobilitare tutti gli strumenti di cui dispone, tra cui le strutture istituite nel quadro della PSDC; invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'attivazione della clausola di solidarietà in futuro;

60.

ritiene che l'attuazione delle missioni e delle operazioni PSDC debba essere accompagnata da strumenti flessibili per facilitare la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di impegnarsi a garantire l'autonomia strategica europea a servizio della stabilità del continente europeo; sottolinea, a tale proposito, l'efficacia di strutture modulari, polivalenti e realmente operative come il corpo europeo (Eurocorps); rileva che le missioni di tale struttura di comando si sono ampliate e diversificate con successo: tra il 2015 e il 2018 il corpo europeo è stato inviato quattro volte nel quadro delle missioni di formazione dell'Unione nel Mali e nella Repubblica centrafricana (EUTM Mali e EUTM RCA); invita gli Stati membri e la Commissione a seguire questo esempio di cooperazione flessibile e operativa che ha già dato prova di utilità ed efficacia;

61.

si attende che l'Unione utilizzi in modo efficace tutti gli strumenti politici della PESC e della PSDC esistenti nei settori della diplomazia, della cooperazione, dello sviluppo, dell'aiuto umanitario, della gestione dei conflitti e del mantenimento della pace; ricorda che gli strumenti militari e civili della PSDC non possono in alcun caso essere l'unica soluzione ai problemi di sicurezza e che dovrebbe essere sempre adottato un «approccio integrato»; ritiene che solo l'utilizzo di tutti questi strumenti sulla base di questo «approccio integrato» consentirà di acquisire la flessibilità necessaria per conseguire efficacemente gli obiettivi di sicurezza più ambiziosi;

62.

ricorda che la risoluzione dei conflitti è più fruttuosa quando la parità e l'uguaglianza di genere sono rispettate nel corso dell'intero processo; chiede che si aumenti la partecipazione delle donne e il numero di posizioni dirigenziali ricoperte da donne in tali missioni, che una prospettiva di genere sia integrata in modo più sistematico nelle missioni PSDC e che si contribuisca attivamente all'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; invita il SEAE e gli Stati membri ad avviare azioni ambiziose per accrescere la rappresentanza delle donne tra gli esperti internazionali a tutti i livelli delle missioni e delle operazioni della PSDC, eventualmente attraverso un piano d'azione dedicato, incentivi mirati, misure di pianificazione della carriera destinati alle donne o meccanismi di assunzione che assicurino una rappresentanza migliore;

63.

invita il VP/AR a consultare regolarmente il Parlamento su questioni urgenti relative all'attuazione della PSDC; ritiene che il VP/AR, o un funzionario preposto del SEAE in grado di esercitare un controllo diretto sulle strutture di comando della PSDC e coinvolto nella progettazione, attuazione e valutazione delle attuali operazioni civili e militari, dovrebbe informare prontamente il Parlamento di eventuali cambiamenti importanti della struttura di tali operazioni, in particolare per quanto riguarda la loro natura complessiva, il loro mandato, la loro durata o la loro cessazione anticipata;

64.

insiste sul ruolo crescente e indispensabile delle donne nelle missioni di mantenimento della pace e nella politica di sicurezza e di difesa e invita l'AR/VP a dialogare con il Parlamento sugli strumenti e le azioni da mettere in campo;

65.

mette in risalto la necessità di sviluppare ulteriormente la natura e la dimensione parlamentare e democratica della PSDC; ritiene che una PSDC efficace e all'altezza delle sfide in materia di sicurezza del XXI secolo vada di pari passo con una solida componente di controllo parlamentare e rigorose norme di trasparenza a livello sia nazionale che dell'UE; ritiene che il rafforzamento della dimensione parlamentare della PSDC corrisponda alle richieste di sicurezza, pace e più cooperazione tra gli Stati membri nei settori della sicurezza e della difesa, avanzate dai cittadini dell'UE;

Settore delle capacità e industriale

66.

sottolinea che il conseguimento dell'autonomia strategica europea si basa necessariamente su un aumento delle capacità degli Stati membri e del loro bilancio dedicato alla difesa e sul rafforzamento di una base industriale e tecnologica di difesa europea;

67.

osserva che con l'emergere di tecnologie di punta (robotica, intelligenza artificiale, cibertecnologia, ecc.), le industrie della difesa e del settore aerospaziale affrontano una concorrenza mondiale senza precedenti e sfide tecnologiche importanti;

68.

accoglie con favore la significativa inversione di tendenza registrata nei bilanci della difesa a favore delle forze armate; invita a tale proposito gli Stati membri a investire in modo intelligente l'aumento della spesa in programmi di cooperazione; è del parere che essa debba essere sostenuta e incoraggiata a livello dell'Unione; incoraggia gli Stati membri a incrementare la loro spesa per la difesa, portandola al 2 % del PIL;

69.

accoglie con favore i recenti sforzi delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri che hanno seguito la pubblicazione della «Strategia globale dell'UE» per restituire vigore agli attuali strumenti della PSDC e per attuare pienamente le disposizioni previste dal trattato di Lisbona; sottolinea che queste ambizioni promettenti devono ora essere consolidate e seguite da azioni concrete, in modo tale che esse possano contribuire efficacemente alla sicurezza del continente europeo e del suo immediato vicinato;

70.

prende atto con soddisfazione della proposta della Commissione europea, del 2 maggio 2018, di creare una linea di bilancio di 13 miliardi di EUR dedicata alla cooperazione per la difesa nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), che sostenga la ricerca collaborativa e lo sviluppo delle capacità nel settore della difesa; osserva che tale proposta, che riflette un impegno senza precedenti della Commissione, rimane subordinata all'accordo unanime degli Stati membri e successivamente del Parlamento europeo nel prossimo QFP;

71.

accoglie con favore la proposta della Commissione, del giugno 2017, di istituire un Fondo europeo per la difesa (FED) che coordini, completi e amplifichi gli investimenti nazionali nella difesa, incoraggi la cooperazione tra gli Stati membri ai fini dello sviluppo di tecnologie e attrezzature di difesa ultramoderne e interoperabili e sostenga, in tutta l'Unione, un'industria della difesa innovativa e competitiva, che comprenda PMI transfrontaliere; osserva che la presente proposta costituisce la prima iniziativa per la quale fondi comunitari sono utilizzati per sostenere direttamente progetti comuni cooperativi dell'UE nel settore della difesa; riconosce che si tratta di un risultato importante per la difesa europea, sia sul piano politico che su quello industriale; osserva che il FED potrebbe contribuire al finanziamento della ricerca e dello sviluppo per progetti strutturali quali il futuro sistema aereo europeo di combattimento, i carri armati europei del futuro, l'aereo europeo del futuro per carichi pesanti o una difesa antimissilistica europea, nonché progetti piccoli e medi intesi a creare soluzioni innovative per la difesa orientate al futuro; accoglie con favore il programma di lavoro 2019 per l'azione preparatoria, che destinerà 25 milioni di EUR alla ricerca sulla prevalenza dello spettro elettromagnetico e le future tecnologie di rottura nel settore della difesa, due settori chiave per mantenere l'indipendenza tecnologica dell'Europa nel lungo termine; accoglie, altresì, con favore l'adozione da parte della Commissione, nel marzo 2019, del primo programma EDIDP (programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa), che prevede un cofinanziamento di 500 milioni di EUR per lo sviluppo comune di capacità di difesa nel periodo 2019-2020, e la pubblicazione di nove inviti a presentare proposte per il 2019, tra cui Eurodrone, che rappresenta una capacità fondamentale per l'autonomia strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 2020, seguiranno altri dodici inviti a presentare proposte riguardanti tematiche prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, ciberspazio e spazio); prende atto del nesso esistente tra le decisioni di acquisizione adottate oggi dagli Stati membri e le prospettive di cooperazione industriale e tecnologica nel quadro del FED;

72.

accoglie con favore l'attuazione di una cooperazione strutturata permanente (CSP), tappa essenziale verso una cooperazione rafforzata tra Stati membri in materia di sicurezza e difesa; sottolinea che tale disposizione, introdotta nel trattato di Lisbona del 2009 (articolo 46 TUE), è giuridicamente vincolante e comprende una serie di impegni ambiziosi per consentire ai paesi europei che lo desiderino di progredire più rapidamente in progetti di difesa comuni; riconosce la parte che può svolgere la CSP nello strutturare la domanda europea; osserva che un numero significativo di progetti ammissibili al programma EDIDP viene sviluppato nell'ambito della CSP e potrà anche beneficiare di tassi di sovvenzione più elevati; è favorevole alla piena coerenza tra i progetti CSP e il FED;

73.

sottolinea che è indispensabile assicurare la coerenza tra la CSP, la revisione annuale coordinata in materia di difesa (CARD) avviata nel 2017 e il FED per rafforzare le capacità di difesa dei paesi europei e ottimizzare le loro spese di bilancio in questo settore; critica ancora una volta il fatto che finora le misure non siano scaturite strategicamente da considerazioni di politica di difesa; invita, a tale riguardo, il Consiglio e la Commissione, di concerto con il Parlamento europeo, a elaborare un Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa quale forma di accordo interistituzionale e un documento strategico sull'industria della difesa 2021-2027; sottolinea che i nuovi progetti dovranno far parte del piano di sviluppo delle capacità (PSC), che permetterà di rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri al fine di colmare il divario di capacità, nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa; ritiene che la CARD dovrebbe contribuire efficacemente all'armonizzazione e alla complementarità degli investimenti e delle capacità delle forze armate nazionali, garantendo così l'autonomia strategica e operativa dell'Unione e consentendo agli Stati membri di investire in modo più efficace nel settore della difesa;

74.

prende atto con soddisfazione del pieno coordinamento tra il piano di sviluppo delle capacità attuato dall'Agenzia europea per la difesa e la programmazione delle capacità posta in essere sino ad oggi, che garantiscono un'interoperabilità aggiuntiva tra gli eserciti degli Stati europei che sono membri della NATO;

75.

sottolinea l'importanza della mobilità militare; accoglie con favore la proposta della Commissione di destinare 6,5 miliardi di EUR a progetti di mobilità militare nel prossimo QFP; sottolinea l'interesse a compiere progressi in materia di mobilità militare al servizio sia dell'UE che della NATO; si compiace che tale progetto faccia parte della CSP; sottolinea che la mobilità militare presenta due sfide: semplificare le procedure ed espandere le infrastrutture; ricorda che la sicurezza e la difesa collettive degli Stati membri dell'UE e la loro capacità di intervenire nelle crisi estere dipendono in modo sostanziale dalla loro facoltà di spostare, rapidamente e senza impedimenti, truppe alleate e personale, materiali e attrezzature per la gestione civile delle crisi attraverso i rispettivi territori e oltre i confini dell'Unione; sottolinea che la mobilità militare è uno strumento strategico che consentirà all'UE di perseguire i propri interessi di sicurezza e difesa efficacemente e in modo complementare al lavoro di altre organizzazioni come la NATO;

76.

si interroga quanto alla lentezza registrata nella partenza dei 34 progetti PESCO e ai ritardi registrati nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, dal momento che nessuno di essi è stato ancora avviato e sottolinea la necessità di scadenze concrete per la realizzazione dei progetti e di una panoramica più chiara del contenuto dei loro prodotti finali; osserva che solo quattro progetti raggiungeranno la loro capacità operativa iniziale nel 2019; sottolinea la mancanza di ambizione e di forza riscontrata in alcuni progetti che non permettono di ovviare alle più evidenti lacune in materia di capacità, in particolare quelli della prima fase che sono principalmente progetti in materia di capacità che coinvolgono il maggior numero di Stati membri; invita il VP/AR a comunicare senza indugio al Parlamento quali progetti PESCO dovrebbero essere interrotti anticipatamente e su quali basi; osserva che l'auspicata inclusione della partecipazione ai progetti della CPS non deve compromettere un'ambizione di alto livello da parte degli Stati membri partecipanti; ritiene che la partecipazione di paese terzi ed entità di paesi terzi alla PESCO debba essere soggetta a condizioni rigorose stabilite fin dall'inizio e basate su una reciprocità definita ed efficace; richiama l'attenzione, a tale proposito, sui diritti del Parlamento europeo derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-658/11; invita gli Stati membri a presentare progetti con una dimensione strategica europea, rafforzando così la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB), al fine di rispondere direttamente alle esigenze delle forze armate europee;

77.

invita il Consiglio ad adottare la posizione del Parlamento sull'articolo 5 del futuro regolamento sul FED; sottolinea la necessità di mettere a punto il FED quanto prima; ricorda che tale strumento non è ancora stato approvato in via definitiva, ma che solo l'accordo parziale e politico è stato attuato nell'aprile 2019; sottolinea l'importanza di mantenere la posizione del Parlamento europeo sull'importo del Fondo, l'apertura ai paesi terzi e l'istituzione di un'adeguata politica in materia di proprietà intellettuale connessa alla sicurezza e alla difesa, al fine di tutelare i risultati della ricerca; ricorda che il mercato europeo della difesa è molto aperto ai fornitori di paesi terzi; ribadisce che il FED non può in alcun modo essere confuso con nessun tipo di strumento protezionistico; invita i paesi alleati dell'Unione europea a prendere in considerazione una reciproca apertura dei rispettivi mercati della difesa; ricorda, a tale proposito, la natura altamente sensibile e strategica, sia per la competitività industriale che per l'autonomia strategica dell'UE, della ricerca nel settore della difesa; chiede che si tenga debitamente conto dei primi insegnamenti tratti dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle deroghe per le entità ammissibili, del progetto pilota e dell'azione preparatoria dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; chiede che gli Stati membri siano sempre pienamente associati al processo decisionale in quanto sono i clienti finali delle industrie della difesa, al fine di garantire che i programmi corrispondano alle esigenze strategiche della PSDC e degli Stati membri; ritiene che la riuscita del FED dipenderà dalla sua capacità di integrare le esigenze specifiche della difesa degli Stati partecipanti, di promuovere il materiale di difesa che può essere utilizzato e di assicurare la disponibilità di risorse di bilancio sufficienti, garantendo al contempo che il know-how industriale non venga duplicato, che gli investimenti in materia di difesa nazionali siano integrati e la cooperazione non diventi eccessivamente complessa e si basi sulla standardizzazione e sull'interoperabilità degli armamenti e delle attrezzature militari comuni dell'UE; ritiene che sviluppare l'industria europea della difesa, disciplinando l'accesso delle entità controllate da terzi all'UE ai progetti finanziati dal Fondo, sia pienamente coerente con l'ambizione europea di autonomia strategica e non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e difesa dell'UE e dei suoi Stati membri;

78.

auspica che in nessun caso le decisioni sulla partecipazione di terzi a progetti della CSP mettano in discussione le condizioni concordate nei negoziati sul FED e l'EDIDP, in quanto il finanziamento di tali programmi evidenzia il valore aggiunto europeo;

79.

sottolinea la dimensione strategica del settore spaziale per l'Europa, ritiene che una politica spaziale ambiziosa possa contribuire efficacemente al miglioramento della PSDC e sottolinea la necessità di progredire nello sviluppo di tecnologie con applicazioni sia civili che militari, in grado di garantire l'autonomia strategica dell'Europa; accoglie con favore l'introduzione nel prossimo QFP della proposta di regolamento della Commissione che istituisce il programma spaziale dell'UE e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale, al fine di dare impulso alla leadership spaziale dell'UE; ribadisce la sua proposta di finanziare il programma fino all'importo massimo di 16,9 miliardi di EUR; si compiace dei progressi compiuti a livello di servizi satellitari dell'UE (Galileo, Copernicus, EGNOS); sottolinea la necessità, ai fini dell'autonomia decisionale e operativa dell'Unione europea, di disporre di strumenti satellitari adeguati nei settori delle riprese spaziali, della raccolta di informazioni, delle comunicazioni e della sorveglianza dello spazio; sottolinea l'importanza per l'UE di disporre di un accesso autonomo allo spazio; ritiene che i servizi basati sulla tecnologia dovrebbero essere pienamente operativi al fine di sostenere le missioni e le operazioni della PSDC nell'ambito di immagini satellitari ad alta risoluzione; sottolinea la necessità di finanziare, attraverso il FED, progetti industriali con una dimensione spaziale in cui l'UE possa avere un reale valore aggiunto;

80.

sottolinea che le comunicazioni via satellite sono elementi essenziali per la difesa, la sicurezza, l'aiuto umanitario, gli interventi urgenti e le comunicazioni diplomatiche e che costituiscono un elemento fondamentale per le missioni civili e le operazioni militari; accoglie con favore la nuova iniziativa in materia di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM) che contribuirà in modo significativo a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione fornendo agli Stati membri un accesso garantito a telecomunicazioni satellitari sicure;

81.

chiede di analizzare con urgenza le possibili applicazioni civili delle capacità geospaziali del Centro satellitare dell'Unione europea; ritiene che, al di là della sicurezza, le capacità satellitari dell'UE dovrebbero essere dispiegate a sostegno delle attività dell'Unione e degli Stati membri nel monitoraggio dei settori della migrazione, dell'agricoltura, della gestione forestale, della ricerca di risorse naturali, della sicurezza delle frontiere, dello stato degli iceberg e di molti altri aspetti;

82.

sottolinea la vulnerabilità delle infrastrutture spaziali nei confronti di interferenze, attacchi e di una serie di altre minacce, comprese le collisioni con detriti spaziali e altri satelliti; ribadisce che è importante garantire la sicurezza delle infrastrutture e dei mezzi di comunicazione critici nonché sviluppare tecnologie resilienti; ritiene necessario rafforzare le capacità per affrontare l'emergere di minacce in ambito spaziale e accoglie con favore la proposta della Commissione nel quadro del programma spaziale volto a rafforzare gli attuali servizi di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST);

83.

sottolinea che oggi un numero crescente di potenze possiede capacità militari nello spazio; ricorda il principio di «non arsenalizzazione» dello spazio sancito dal diritto internazionale; osserva, tuttavia, che alcune potenze hanno abbandonato tale visione e presentato una proposta di legge tesa a istituire un «esercito dello spazio» (Space Force) a pieno titolo specializzato nell'ambiente spaziale, e ora definiscono lo spazio come un ambito di conflitto armato; ritiene che l'Unione debba denunciare questa arsenalizzazione dello spazio nonché l'adozione di logiche di dissuasione spaziale tese a colpire duramente i mezzi spaziali degli avversari, in quanto questi fenomeni sono il tratto caratteristico di una situazione di instabilità strategica;

84.

ritiene che la futura direzione generale «Difesa e spazio» in seno alla Commissione dovrebbe analizzare le sinergie tra i programmi spaziali europei e il piano d'azione europeo in materia di difesa del novembre 2016, per garantire la coerenza d'insieme di questo settore strategico;

85.

è convinto che l'Unione abbia un interesse vitale nella creazione di un ambiente marittimo sicuro e aperto che consenta il libero passaggio di merci e persone; sottolinea che la libertà di navigazione è fondamentale e non può essere compromessa; osserva che i beni strategici, le infrastrutture e le capacità di importanza critica sono in gran parte sotto il controllo degli Stati membri e che la volontà di questi ultimi di rafforzare la cooperazione è fondamentale per la sicurezza europea; riafferma il ruolo dell'UE in quanto garante della sicurezza marittima globale e sottolinea l'importanza di sviluppare pertinenti capacità militari e civili; accoglie con favore, a tale riguardo, l'adozione nel giugno 2018 della revisione del piano d'azione della strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea;

86.

ritiene che l'UE e i suoi Stati membri si trovino a far fronte a una minaccia senza precedenti sotto forma di attacchi informatici, criminalità e terrorismo informatici da parte di attori statali e non statali; sottolinea che gli incidenti informatici presentano molto spesso una caratteristica transfrontaliera e, quindi, riguardano più di uno Stato membro dell'Unione europea; ritiene che la natura degli attacchi informatici li renda una minaccia che esige una risposta a livello di UE che includa capacità comuni di sostegno analitico; incoraggia gli Stati membri a fornirsi assistenza reciproca in caso di attacco informatico lanciato contro uno di loro;

87.

reputa essenziale che l'UE e la NATO non solo continuino ma intensifichino la condivisione di intelligence per consentire l'attribuzione formale degli attacchi informatici e, di conseguenza, l'imposizione di sanzioni restrittive ai responsabili di tali attacchi; ritiene necessario mantenere un'interazione attiva tra l'UE e la NATO attraverso la partecipazione a esercitazioni informatiche e formazioni congiunte nel settore della sicurezza e della difesa informatica;

88.

chiede una fonte di finanziamento stabile della divisione per la comunicazione strategica del SEAE, con dotazioni sostanziali per la task force East StratCom;

89.

esorta il SEAE e il Consiglio a intensificare gli sforzi in atto per migliorare la sicurezza informatica, in particolare per le missioni della PSDC, tra l'altro adottando misure a livello di UE e di Stati membri per mitigare le minacce alla PSDC, ad esempio rafforzando la resilienza tramite l'istruzione, la formazione e le esercitazioni, e semplificando l'offerta di istruzione e formazione per la difesa informatica dell'UE;

90.

accoglie con favore gli sforzi volti a rafforzare la capacità dell'UE di lottare contro minacce definite «ibride», che sono combinazioni di posizioni ambigue, pressioni dirette e indirette e associazione di capacità militari e non militari e si iscrivono in una continuità tra le sfide interne ed esterne dell'UE in materia di sicurezza cui l'UE si trova confrontata; prende atto delle riflessioni circa l'attivazione della clausola di assistenza reciproca per quanto riguarda le minacce ibride, al fine di dotare l'UE di una risposta comune efficace;

91.

riconosce la crescente importanza delle capacità di intelligence informatica ed automatizzata; sottolinea che queste rappresentano minacce per tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE; esorta tutte le istituzioni e tutti gli Stati membri dell'UE a continuare a migliorare le loro tecnologie informatiche e automatizzate; incoraggia ulteriormente la cooperazione in merito a tali progressi tecnologici;

92.

riconosce il ruolo sempre più importante dell'intelligenza artificiale nella difesa europea; osserva, in particolare, le numerose applicazioni militari che derivano dalla padronanza dell'intelligenza artificiale che permette di gestire e di stimolare l'ambiente operativo, di sostenere il processo decisionale, di individuare le minacce e di trattare le informazioni raccolte; sottolinea che lo sviluppo di una intelligenza artificiale affidabile nel campo della difesa è una tecnologia indispensabile per garantire l'autonomia strategica europea nei settori capacitari e operativi; invita l'Unione non solo a sostenere ma anche ad aumentare i suoi investimenti in questo settore e, in particolare, nelle tecnologie di rottura attraverso gli strumenti esistenti (Fondo europeo per la difesa, Consiglio europeo per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, programma per un'Europa digitale); invita l'Unione a partecipare attivamente alla regolamentazione mondiale dei sistemi di armi letali autonomi;

93.

osserva che occorre sviluppare e applicare le tecnologie emergenti, tra cui l'intelligenza artificiale, utilizzate nei sistemi d'arma, secondo i principi dell'innovazione responsabile e i principi etici, come la responsabilità e il rispetto del diritto internazionale; sottolinea che l'UE deve esaminare le possibilità offerte dall'intelligenza artificiale e garantire, al contempo, il pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, tenendo conto del concetto altamente controverso di sistemi d'arma pienamente autonomi;

94.

osserva che, secondo la relazione di Europol del 2019 sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo dell'UE, nel 2018 si è registrato un aumento generale della propaganda terroristica, delle presentazioni e delle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN) e sono stati ridotti gli ostacoli all'acquisizione della conoscenza sull'uso delle armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di aumentare la sicurezza CBRN in Europa;

95.

riconosce una nuova capacità che offrirà alle unità nel teatro delle operazioni nuove opportunità di collaborare in un ambiente digitale immersivo e di continuare a essere protette quasi in tempo reale, in particolare quando il 5G è associato ad altre innovazioni come il cloud della difesa e sistemi di difesa ipersonici;

96.

sottolinea che, poiché il rischio di proliferazione e utilizzo di armi chimiche rappresenta una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali, l'UE deve continuare a sostenere con vigore e in modo coerente l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'attuazione del suo mandato, sia a livello politico che finanziario, e deve intensificare la sua resilienza alle minacce ibride e in ambito CBRN;

97.

riconosce che la cooperazione nel settore della capacità è ancora al suo inizio prima che l'Unione e i suoi Stati membri possano trarre vantaggio dai risultati concreti di una cooperazione sostenuta e approfondita; è convinto che l'attuazione operativa delle ambizioni europee sia a lungo termine e si basi su una volontà politica costante da parte degli Stati membri; sottolinea la necessità di una cooperazione flessibile attraverso strumenti flessibili e modulari che facilitino il ravvicinamento delle culture strategiche e l'interoperabilità tra partner volontari e che dispongano di capacità; incoraggia le cooperazioni spontanee o i meccanismi di reciprocità quali l'EATC (Comando europeo del trasporto aereo), che ha già dimostrato la propria efficacia, e ne sostiene l'estensione ad altri settori (elicottero, supporto medico);

98.

sottolinea la necessità di applicare la prospettiva di genere all'azione della PSDC dell'UE considerando il ruolo che le donne svolgono nella guerra, nella stabilizzazione al termine dei conflitti e nei processi di pace; sottolinea la necessità di far fronte alla violenza di genere quale strumento di guerra nelle regioni in situazioni di conflitto; evidenzia che le donne sono colpite in maniera più grave dalla guerra rispetto agli uomini; invita l'UE e i suoi partner internazionali a coinvolgere attivamente le donne nei processi di pace e stabilizzazione e ad affrontare le loro specifiche esigenze di sicurezza;

99.

prende atto della crescente importanza della sicurezza nello spazio e dei satelliti; sottolinea l'importanza del Centro satellitare dell'Unione europea e chiede all'agenzia di esaminare e produrre una relazione in merito alla sicurezza dei satelliti dell'UE e dello Stato membro e/o alle loro vulnerabilità ai detriti spaziali, agli attacchi informatici e agli attacchi missilistici diretti;

Cooperazione in materia di difesa e partenariati PSDC

100.

sottolinea che l'ambizione di autonomia strategica europea dipende dalla capacità degli europei di agire per difendere i loro interessi, autonomamente o, preferibilmente, nel quadro di una cooperazione istituzionale (NATO, Nazioni Unite);

101.

ritiene che il multilateralismo sia un valore essenziale per la sicurezza e la difesa e sottolinea che l'UE emergerà quale attore efficace e credibile della sicurezza solo se le sue azioni si articolano intorno a cooperazioni sostenibili e a partenariati strategici con paesi e organizzazioni che condividono i valori dell'Unione; accoglie inoltre con favore i contributi dei partner della PSDC alle missioni e alle operazioni dell'Unione;

102.

sottolinea che i partenariati e la cooperazione con i paesi e le organizzazioni che condividono i valori dell'UE contribuiscono a una PSDC più efficace; accoglie con favore i contributi dei partner della PSDC alle missioni e alle operazioni dell'UE attualmente in corso che contribuiscono ad accrescere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali;

103.

sottolinea che, dopo la Brexit, l'UE e il Regno Unito condivideranno ancora lo stesso ambiente strategico e le stesse minacce per la loro pace e sicurezza e ritiene quindi essenziale mantenere una cooperazione forte, stretta e privilegiata nel settore della difesa e della sicurezza tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit; sottolinea che i lavori in cooperazione con il Regno Unito consentiranno all'Unione di disporre di capacità ai massimi livelli nei settori delle capacità e operativi; è del parere che non sia il caso di prevedere cooperazioni in materia di difesa che escludano sistematicamente i britannici; propone la conclusione di un trattato in materia di difesa e sicurezza con il Regno Unito che gli consenta di partecipare, per quanto possibile, agli strumenti dell'Unione;

104.

ricorda il ruolo fondamentale della NATO nella difesa collettiva, come esplicitamente riconosciuto nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è convinto che il partenariato strategico UE-NATO sia essenziale per affrontare le sfide in materia di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato devono affrontare; ritiene che la cooperazione UE-NATO debba rafforzarsi reciprocamente, tener pienamente conto delle specificità e dei ruoli di ciascuna delle due istituzioni e continuare nel pieno rispetto dei principi di inclusività e reciprocità e autonomia decisionale di entrambe le organizzazioni, segnatamente quando si tratta di interessi comuni o dell'UE; accoglie con favore la cooperazione UE-NATO attraverso l'esercitazione Defender-Europe 20 e ritiene che questo esercizio costituisca una reale opportunità di sperimentare la capacità dell'Europa di reagire ad atti di aggressione, ma anche di esaminare gli sviluppi e i miglioramenti dell'attraversamento delle frontiere e della mobilità militare;

105.

prende atto dell'importanza del partenariato UE-ONU nella risoluzione dei conflitti internazionali e nelle attività di consolidamento della pace; invita entrambe le organizzazioni a coordinare ulteriormente i loro sforzi nelle zone in cui svolgono importanti missioni civili e militari, al fine di evitare duplicazioni e massimizzare le sinergie;

106.

sottolinea l'importanza della cooperazione tra l'Unione e altre istituzioni internazionali, in particolare con l'Unione africana e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); ritiene che l'UE dovrebbe altresì potenziare il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi che condividono i suoi valori e le sue priorità strategiche nonché con le organizzazioni regionali e subregionali;

107.

parallelamente alle cooperazioni e ai partenariati istituzionali, sostiene la combinazione di diversi schemi di cooperazione flessibili, multiformi, aperti e al tempo stesso operativi, ambiziosi e impegnativi, sia all'interno che all'esterno delle strutture dell'UE, della NATO e dell'ONU, che possano facilitare gli impegni congiunti nelle operazioni e rafforzare in tal modo gli obiettivi operativi dell'Unione; sottolinea, a tale proposito, che gli esempi di cooperazione quali l'iniziativa europea di intervento, la cooperazione nordica per la difesa (NORDEFCO), il gruppo di Visegrad o la crescente integrazione delle forze armate tedesche e olandesi si iscrivono in questa logica di rafforzamento della cooperazione militare tra gli Stati membri;

108.

riconosce che la stabilità politica ed economica, unitamente alle capacità militari e alla cooperazione nell'Africa subsahariana, sono fondamentali per attenuare la crescita dell'attività jihadista e le crisi dei migranti e per contrastare la diffusione e l'influenza dell'estremismo;

109.

riconosce e sostiene la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere (EUBAM Libia), che ha assistito nella transizione alla democrazia, fornendo formazione e servizi di consulenza nel settore della sicurezza delle frontiere e lavorando per sviluppare la sicurezza delle frontiere ai confini libici di terra, aria e mare;

110.

invita l'UE a tener fede agli impegni assunti nel quarto vertice UE-Africa per sostenere la stabilità economica e politica e le capacità della Forza di pronto intervento africana;

111.

incoraggia gli Stati membri a proseguire la cooperazione con l'Unione africana e a onorare gli impegni assunti sinora;

112.

riconosce il crescente valore politico, economico, ambientale, della sicurezza e strategico del circolo artico; esorta gli Stati membri a continuare la cooperazione con il Consiglio artico su tutte le questioni di interesse per l'UE e a elaborare una strategia globale per la regione;

Quadro istituzionale

113.

ritiene che i progressi in materia di difesa europea spianino la strada a importanti cambiamenti strutturali; accoglie con favore l'annuncio della creazione di una direzione generale «Industria della difesa e dello spazio» in seno alla Commissione europea posta sotto la responsabilità del commissario per il mercato interno; accoglie con favore il fatto che questa nuova DG sarà responsabile del sostegno, del coordinamento e del completamento delle azioni degli Stati membri nel settore della difesa europea, contribuendo in tal modo al rafforzamento dell'autonomia strategica europea; prende atto della definizione dei suoi cinque compiti principali (attuazione e controllo del FED, creazione di un mercato europeo delle attrezzature di difesa aperto e competitivo, attuazione del piano d'azione sulla mobilità militare, rafforzamento di un'industria spaziale forte e innovativa, attuazione del futuro programma spaziale); invita la Commissione a precisare ulteriormente il ruolo e le responsabilità della nuova DG; invita la Commissione a presentare un piano che illustri come coordinerà il suo lavoro con altre strutture attive in materia di politica di difesa con altre responsabilità (Agenzia europea per la difesa, SEAE, ecc.), al fine di ottimizzare l'efficienza dell'utilizzo delle risorse disponibili e garantire una cooperazione efficace;

114.

si impegna a garantire un seguito e un controllo parlamentare rigoroso delle missioni, degli strumenti e delle iniziative sviluppati nell'ambito della difesa europea; invita il VP/AR, il Consiglio e le varie strutture europee interessate a riferire regolarmente alla sottocommissione per la sicurezza e la difesa in merito all'espletamento del loro mandato;

115.

auspica l'elaborazione di una strategia europea di difesa, in quanto necessario complemento della Strategia globale del 2016 e un quadro per l'orientamento e la programmazione indispensabili all'efficace attuazione dei nuovi strumenti e mezzi;

116.

evidenzia che, pur rispettando le tradizioni di neutralità militare in diversi Stati membri, è essenziale assicurare l'appoggio dei cittadini dell'UE per sostenere l'ambizione politica della politica di difesa dell'Unione; sottolinea che, secondo gli ultimi sondaggi di opinione, tre quarti dei cittadini dell'Unione sono a favore di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza e difesa, sostenendo in tal modo una politica di sicurezza e di difesa comune degli Stati membri, una percentuale che dal 2004 si mantiene superiore al 70 %;

117.

chiede che siano intrapresi passi progressivi verso una politica di difesa comune (articolo 42, paragrafo 2, TUE) e, in seguito, verso una difesa comune, rafforzando al contempo gli approcci di prevenzione e risoluzione dei conflitti, anche attraverso un aumento delle risorse finanziarie, amministrative e umane dedicate alla mediazione, al dialogo, alla riconciliazione, alla costruzione della pace e alla risposta immediata alle crisi;

118.

ritiene che un Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa costituirebbe uno strumento strategico essenziale per rafforzare la governance della politica di difesa dell'UE e che, definendo progressivamente l'Unione europea della difesa, permetterebbe una pianificazione strategica a lungo termine nonché la graduale sincronizzazione dei cicli di difesa degli Stati membri; invita il Consiglio e il VP/AR a redigere tale strumento, al fine di includerlo, tra l'altro, nella pianificazione del QFP, con l'ulteriore obiettivo di garantire la coerenza tra il piano di attuazione della strategia globale dell'UE in materia di sicurezza e difesa, la CARD e la PESCO;

119.

ricorda l'esistenza dell'articolo 44 TUE, che prevede una maggiore flessibilità e introduce la possibilità di affidare l'esecuzione di compiti di gestione delle crisi a un gruppo di Stati membri, i quali svolgerebbero il compito a nome dell'UE e sotto il controllo politico e la guida strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e del SEAE;

120.

sottolinea che la prossima conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe includere riflessioni sulla futura Unione europea della difesa e, in particolare, sulla necessità di creare una forza di intervento europea dotata di capacità di difesa sufficientemente efficaci per il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai compiti previsti all'articolo 43, paragrafo 1, TUE;

121.

mette in guardia contro la molteplicità di attori istituzionali e le sovrapposizioni dell'ambiente di difesa dell'UE; invita tutte le parti interessate a riflettere su come sia possibile migliorare tale ambiente al fine di renderlo più comprensibile per i cittadini, più logico e coerente sul piano istituzionale e più efficace nel conseguire gli obiettivi;

122.

chiede una riflessione sul ruolo che l'Agenzia europea per la difesa dovrebbe svolgere nella progressiva definizione di una politica di difesa comune dell'UE;

o

o o

123.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, al commissario per il mercato interno, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, alle agenzie dell'UE che operano nei settori spaziale, della sicurezza e della difesa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 144.

(2)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 11.

(3)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 130.

(4)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 18.

(5)  GU C 263 del 25.7.2018, pag. 125.

(6)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 253.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2018)0498.

(8)  GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2019)0430.

(10)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 50.

(11)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 36.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2018)0514.

(13)  Testi approvati, P8_TA(2018)0257.

(14)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 89.

(15)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 47.

(16)  Testi approvati, P8_TA(2018)0513.

(17)  Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 24 giugno 2014, Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea, C-658/11, ECLI:EU:C:2014:2025.

(18)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/71


P9_TA(2020)0010

Posizione del Parlamento europeo sulla conferenza sul futuro dell'Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa (2019/2990(RSP))

(2021/C 270/06)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (1), del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (2), del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro (3) e del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa (4),

vista la proposta della Presidente designata della Commissione, Ursula von der Leyen, del 16 luglio 2019 nel quadro degli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 e dell'organizzazione di una conferenza sul futuro dell'Europa (in appresso, la «conferenza»),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 sull'approccio generale alla conferenza sul futuro dell'Europa,

visto il parere sotto forma di lettera della commissione per gli affari costituzionali, del 9 dicembre 2019, relativo all'organizzazione della conferenza sul futuro dell'Europa,

visto l'esito della riunione del gruppo di lavoro della Conferenza dei presidenti del 19 dicembre 2019 sull'organizzazione della conferenza sul futuro dell'Europa,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando l'incremento dell'affluenza alle urne alle elezioni europee del 2019, che dimostra il crescente coinvolgimento e interesse dei cittadini per il processo di integrazione europea, oltre all'attesa che l'Europa affronti le sfide attuali e future;

B.

considerando la necessità di raccogliere le sfide interne ed esterne che l'Europa si trova ad affrontare, come pure le nuove sfide sociali e transnazionali che non erano state del tutto previste al momento dell'adozione del trattato di Lisbona; che il numero di crisi rilevanti che l'Unione ha attraversato dimostra la necessità di processi di riforma in molteplici settori della governance;

C.

considerando che il principio dell'integrazione europea dopo la creazione della Comunità economica europea nel 1957, successivamente ribadito da tutti i capi di Stato e di governo nonché da tutti i parlamenti nazionali degli Stati membri durante ogni ciclo di integrazione e modifica successive dei trattati, è sempre stato la creazione di una «unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa»;

D.

considerando che esiste un consenso sul fatto che il mandato di una conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe essere un processo di durata biennale, i cui lavori dovrebbero iniziare preferibilmente il giorno della Festa dell'Europa, il 9 maggio 2020 (ricorrenza del 70o anniversario della dichiarazione Schuman), e concludersi entro l'estate del 2022;

E.

considerando che tale conferenza dovrebbe costituire un'occasione per coinvolgere strettamente i cittadini dell'UE in un processo dal basso verso l'alto, in cui la loro voce viene ascoltata e contribuisce ai dibattiti sul futuro dell'Europa;

F.

considerando che il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'UE direttamente eletta dai cittadini europei e che deve pertanto svolgere un ruolo guida nell'ambito della conferenza in oggetto;

Obiettivo e ambito della conferenza

1.

plaude alla proposta di conferenza sul futuro dell'Europa e ritiene che il decimo anniversario dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sia il momento opportuno per offrire ai cittadini europei una nuova possibilità di tenere un acceso dibattito sul futuro dell'Europa, in modo da plasmare insieme l'Unione che vogliamo;

2.

ritiene che la conferenza rappresenti un'occasione per individuare gli aspetti positivi dell'UE e le nuove misure che essa deve adottare per fare meglio, potenziare la propria capacità d'intervento e farsi più democratica; ritiene altresì che il suo scopo debba consistere nell'adottare un approccio dal basso verso l'alto per interagire direttamente con i cittadini attraverso un dialogo costruttivo ed è del parere che, sul lungo periodo, debba essere previsto un meccanismo permanente di dialogo con i cittadini sul futuro dell'Europa;

3.

è del parere che, prima di dare inizio alla conferenza, debba essere avviata una fase di ascolto che permetta ai cittadini dell'intera Unione europea di esprimere le proprie idee, formulare proposte e proporre la propria visione di ciò che l'Europa significa per loro; propone che le metodologie utilizzate per la raccolta e il trattamento dei contributi dei cittadini siano uniformi e coerenti in tutti gli Stati membri e a livello dell'UE;

4.

ritiene che la partecipazione dei cittadini alla conferenza debba essere organizzata in modo tale da garantire la piena rappresentanza della diversità delle nostre società; è del parere che le consultazioni debbano essere organizzate avvalendosi delle piattaforme più efficienti, innovative e appropriate, tra cui strumenti online, e che debbano raggiungere tutte le parti dell'UE, onde garantire che ogni cittadino possa esprimersi durante i lavori della conferenza; ritiene che garantire la partecipazione dei giovani sarà un elemento essenziale degli effetti di lunga durata della conferenza;

5.

sottolinea che la conferenza deve essere un processo aperto e trasparente, basato su un approccio inclusivo, partecipativo e ben equilibrato per i cittadini e i soggetti interessati; insiste sulla necessità che il coinvolgimento dei cittadini, della società civile organizzata e di una serie di portatori di interessi a livello europeo, nazionale, regionale e locale costituisca l'elemento chiave di questo processo innovativo e originale;

6.

propone che la conferenza sia un processo guidato da una serie di organismi con responsabilità definite/ad hoc, tra cui gli organi istituzionali, oltre al coinvolgimento diretto dei cittadini;

7.

propone che il plenum della conferenza costituisca un forum aperto di discussione per i diversi partecipanti senza un risultato prestabilito, pur includendo l'apporto delle agorà dei cittadini, e senza limitarne l'ambito a settori d'intervento o a metodi di integrazione predefiniti; suggerisce la possibilità di individuare, tuttalpiù, alcune priorità d'intervento predefinite ma non esaustive, quali ad esempio:

i valori europei, i diritti e le libertà fondamentali,

gli aspetti democratici e istituzionali dell'UE,

le sfide ambientali e la crisi climatica,

la giustizia sociale e l'uguaglianza,

le questioni economiche e occupazionali, tra cui la fiscalità,

la trasformazione digitale,

la sicurezza e il ruolo dell'UE sulla scena mondiale;

sottolinea che si tratta di un insieme non esaustivo di politiche che potrebbero guidare i lavori della conferenza; propone di utilizzare speciali indagini Eurobarometro a sostegno della definizione del programma e dei dibattiti nell'ambito della conferenza;

8.

ritiene che la conferenza debba fare tesoro delle iniziative intraprese in vista delle elezioni del 2019; ritiene che, per preparare con largo anticipo le prossime elezioni europee del 2024, nel corso della conferenza si debbano prendere in considerazione i lavori su tematiche quali il sistema dei candidati capifila e le liste transnazionali, tenendo conto delle scadenze esistenti e avvalendosi di tutti gli strumenti interistituzionali, politici e legislativi a disposizione;

Organizzazione, composizione e governance della conferenza

9.

propone che la conferenza sia composta da una serie di organi con diverse responsabilità, tra cui: un plenum della conferenza, agorà dei cittadini, agorà dei giovani, un comitato direttivo e un consiglio esecutivo di coordinamento; chiede che sia garantito un equilibrio di genere nella composizione di tutti gli organi a tutti i livelli della conferenza;

10.

propone che nel corso dell'intera conferenza si tengano diverse agorà tematiche dei cittadini, che rispecchino le priorità di intervento e che siano composte al massimo da 200-300 cittadini con un minimo di tre per Stato membro, calcolandone la composizione secondo il principio della proporzionalità degressiva; insiste sulla necessità che tali agorà si tengano in diverse località dell'Unione e che siano rappresentative (in termini geografici, di genere, di età, di contesto socioeconomico e/o grado di istruzione);

11.

propone inoltre che la selezione dei cittadini partecipanti, sulla totalità dei cittadini dell'UE, sia effettuata su base casuale da istituzioni indipendenti negli Stati membri, conformemente ai criteri summenzionati, e che siano definiti criteri per garantire che i politici eletti, i rappresentanti governativi di alto rango e i rappresentanti di interessi professionali non possano partecipare alle agorà dei cittadini; chiede che le agorà dei cittadini siano composte da partecipanti diversi nelle diverse località, ma che ogni singola agorà tematica dei cittadini sia composta dagli stessi partecipanti a ciascuna delle sue riunioni, onde garantire la massima coerenza; insiste su un minimo di due riunioni per ciascuna agorà tematica dei cittadini, affinché possa dare un contributo al plenum della Conferenza e ottenere un riscontro generale sulle deliberazioni nell'ambito di un'altra riunione sotto forma di dialogo; sottolinea che le agorà dei cittadini devono cercare di trovare un accordo per consenso e, ove ciò non sia possibile, può essere espresso un parere di minoranza;

12.

propone che, oltre all'agorà dei cittadini, si tengano almeno due agorà dei giovani: una all'inizio della conferenza e una verso la fine della stessa, e ciò perché i giovani si meritano un proprio forum, visto che le giovani generazioni sono il futuro dell'Europa e saranno quelle su cui incideranno maggiormente le decisioni adottate oggi sulla futura direzione dell'UE; chiede che l'età dei partecipanti sia compresa tra 16 e 25 anni e che la selezione, le dimensioni, lo status e le modalità di lavoro siano basati sugli stessi criteri utilizzati per l'agorà dei cittadini;

13.

chiede l'adozione di idonee disposizioni per garantire che tutti i cittadini (compresi i giovani) che partecipano alla conferenza siano assistiti in termini di rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e, se del caso, abbiano diritto a un'aspettativa dal lavoro e ad una compensazione per i costi sociali (ad esempio perdita di reddito, assistenza diurna e disposizioni speciali per persone con disabilità);

14.

chiede che il plenum della conferenza sia così composto:

il Parlamento europeo in rappresentanza dei cittadini dell'Unione, con un massimo di 135 membri;

il Consiglio in rappresentanza degli Stati membri, con 27 membri,

i parlamenti degli Stati membri, con due-quattro deputati per parlamento nazionale;

la Commissione, rappresentata dai tre relativi commissari;

il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, con quattro membri ciascuno;

le parti sociali a livello di UE, con due membri per parte;

15.

sottolinea che, per garantire un riscontro, i rappresentanti delle agorà tematiche dei cittadini e dei giovani saranno invitati alla plenaria della conferenza per illustrare e discutere le loro conclusioni, in modo che queste ultime possano essere prese in considerazione in occasione delle deliberazioni della plenaria della conferenza;

16.

insiste sulla necessità che la rappresentanza del Consiglio sia a livello ministeriale e che i rappresentanti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali garantiscano una rappresentanza politica equilibrata, che tenga conto della loro rispettiva diversità; sottolinea che le parti istituzionali della conferenza parteciperanno in qualità di partner paritari e che sarà garantita una rigorosa parità tra il Parlamento europeo, da un lato, e il Consiglio e i parlamenti nazionali, dall'altro; insiste sulla necessità di trovare un consenso sulle raccomandazioni del plenum della conferenza o, quanto meno, sul fatto che le raccomandazioni rispecchino la posizione della maggioranza dei rappresentanti di ciascuna delle tre istituzioni dell'UE e dei parlamenti nazionali;

17.

propone che la conferenza si riunisca in sessione plenaria almeno due volte a semestre presso il Parlamento europeo; propone che, in occasione della sua prima riunione, la conferenza adotti un programma di lavoro e che, dopo ciascuna riunione plenaria della conferenza, una relazione sulla plenaria contenente le conclusioni e le relazioni dei gruppi di lavoro sia messa a disposizione dei partecipanti alla conferenza e del grande pubblico; è del parere che le conclusioni definitive debbano essere adottate nell'ultima riunione del plenum della conferenza, in modo da riepilogare i risultati della conferenza in generale;

18.

sottolinea la necessità di fornire assistenza mediante sessioni preparatorie e a cura di organizzazioni della società civile affermate e competenti, nonché di altri esperti; riconosce l'importanza delle competenze delle ONG, delle università, dei centri di ricerca e dei gruppi di riflessione di tutta Europa e li invita a sostenere la conferenza ai vari livelli e a prestare assistenza ai diversi organi;

19.

ritiene che la conferenza debba individuare modi per coinvolgere i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione all'UE nelle discussioni sul futuro dell'Europa;

20.

è del parere che un patrocinio di alto livello debba essere assicurato dalle tre principali istituzioni dell'UE ai massimi livelli, vale a dire dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e della Commissione; ritiene che tale patrocinio di alto livello debba garantire il processo e assicurare l'avvio e la supervisione della conferenza;

21.

è del parere che, per garantire un orientamento efficiente del processo nel suo insieme e per tutti gli organismi interessati, la governance della conferenza debba essere assicurata da un comitato direttivo e da un consiglio esecutivo di coordinamento;

22.

propone che il comitato direttivo sia così costituito:

rappresentanti del Parlamento (tutti i gruppi politici rappresentati, come pure un rappresentante della commissione per gli affari costituzionali e un rappresentante dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo);

rappresentanti del Consiglio (Presidenze dell'UE);

rappresentanti della Commissione (tre commissari competenti);

chiede che la composizione del comitato direttivo assicuri l'equilibrio politico e istituzionale e che tutte le componenti del comitato direttivo abbiano lo stesso peso;

23.

è del parere che il comitato direttivo debba occuparsi della preparazione delle riunioni del plenum della conferenza (redazione degli ordini del giorno, delle relazioni e conclusioni del plenum), nonché delle agorà dei cittadini e dei giovani e provvedere alla supervisione delle attività e dell'organizzazione della Conferenza;

24.

propone inoltre che il consiglio esecutivo di coordinamento sia composto dalle tre principali istituzioni dell'UE sotto la guida del Parlamento; insiste affinché i membri del consiglio esecutivo di coordinamento facciano parte del comitato direttivo; raccomanda che il consiglio si occupi della gestione quotidiana della conferenza, in particolare dell'organizzazione pratica della stessa, dei gruppi di lavoro, delle agorà dei cittadini e di qualsiasi altra iniziativa stabilita dal comitato direttivo;

25.

propone che la conferenza sia coadiuvata da una segreteria i cui membri dovrebbero essere scelti tra le tre principali istituzioni dell'UE;

Comunicazioni nell'ambito della conferenza e memorandum politico

26.

è del parere che la comunicazione con i cittadini, la loro partecipazione alla conferenza e i lavori e i risultati della conferenza stessa rivestano un'importanza fondamentale; sottolinea che tutti gli attuali e i nuovi strumenti di comunicazione per la partecipazione fisica e digitale dovrebbero essere coordinati tra le tre istituzioni, a partire dalle risorse esistenti del Parlamento europeo e dei suoi Uffici di collegamento (UCPE), in modo che i cittadini possano ricevere aggiornamenti sulla conferenza per l'intera durata della stessa e seguire i lavori delle sessioni plenarie come pure delle agorà dei cittadini e dei giovani;

27.

è del parere che tutte le riunioni della conferenza (tra cui le riunioni plenarie e le agorà dei cittadini e dei giovani) debbano essere trasmesse in streaming e aperte al pubblico; insiste sulla necessità di pubblicare tutti i documenti relativi alla conferenza, tra cui i contributi dei soggetti interessati, e di garantire che tutti i lavori si svolgano nelle lingue ufficiali dell'Unione;

28.

è del parere che la Conferenza, il suo concetto, la sua struttura, la sua tempistica e il suo ambito debbano essere stabiliti di comune accordo dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio in un memorandum d'intesa;

Risultati

29.

invita la conferenza a formulare raccomandazioni concrete che dovranno essere discusse dalle istituzioni e tradotte in azioni pratiche al fine di rispondere alle aspettative dei cittadini e degli interessati dopo un processo e dibattiti biennali;

30.

chiede che tutti i partecipanti alla conferenza si impegnino a garantire un seguito adeguato dei risultati, ciascuno secondo le rispettive funzioni e competenze;

31.

si impegna a dare senza indugio un seguito effettivo alla conferenza, con proposte legislative, dando inizio a eventuali modifiche del trattato o con altre modalità; invita le altre due istituzioni ad assumersi lo stesso impegno;

o

o o

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio europeo e alla presidenza di torno del Consiglio.

(1)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

(2)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.

(3)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 235.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2019)0098.


Giovedì 16 gennaio 2020

7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/76


P9_TA(2020)0011

Burundi, in particolare la libertà di espressione

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sul Burundi, in particolare la libertà di espressione (2020/2502(RSP))

(2021/C 270/07)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Burundi, in particolare quelle del 9 luglio 2015 (1), del 17 dicembre 2015 (2), del 19 gennaio 2017 (3), del 6 luglio 2017 (4) e del 5 luglio 2018 (5),

vista la decisione della Commissione, del 30 ottobre 2019, sul finanziamento del programma d'azione annuale 2019 per la Repubblica del Burundi,

vista la dichiarazione rilasciata il 29 novembre 2019 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), a nome dell'UE, sull'adesione di taluni paesi terzi in relazione alle misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi,

viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite del 23 febbraio 2017, del 25 gennaio 2018 e del 24 ottobre 2019 sulla situazione in Burundi,

vista la relazione della commissione d'inchiesta sul Burundi del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del settembre 2019,

vista la lettera, in data 9 dicembre 2019, firmata da 39 deputati al Parlamento europeo dove si chiede il rilascio dei giornalisti del canale di informazioni burundese Iwacu,

vista la dichiarazione rilasciata il 10 dicembre 2019 dal VP/AR, a nome dell'UE, sulla Giornata dei diritti umani,

viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2248 del 12 novembre 2015 e 2303 del 29 luglio 2016, relative alla situazione in Burundi,

vista la relazione della commissione d'inchiesta sul Burundi presentata al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 15 giugno 2017,

vista la dichiarazione alla stampa rilasciata il 13 marzo 2017 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Burundi,

vista la relazione dell'indagine indipendente delle Nazioni Unite sul Burundi (UNIIB), pubblicata il 20 settembre 2016,

visto l'accordo di pace e riconciliazione di Arusha per il Burundi (accordo di Arusha) del 28 agosto 2000,

vista la dichiarazione sul Burundi adottata in occasione del vertice dell'Unione africana del 13 giugno 2015,

vista la risoluzione 36/19 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 29 settembre 2017, sul rinnovo del mandato della commissione d'inchiesta sul Burundi,

visti il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1o ottobre 2015 (6), nonché le decisioni (PESC) 2015/1763, del 1o ottobre 2015 (7), (PESC) 2016/1745, del 29 settembre 2016 (8), e (PESC) 2019/1788, del 24 ottobre 2019 (9), del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi,

vista la dichiarazione, dell'8 maggio 2018, del VP/AR a nome dell'Unione europea sulla situazione politica in Burundi in vista del referendum costituzionale,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Carabi e del Pacifico (ACP), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou),

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata il 27 giugno 1981, entrata in vigore il 21 ottobre 1986 e ratificata dal Burundi,

vista la decisione (UE) 2016/394 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (10),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la sezione sul Burundi contenuta nella relazione annuale 2019 (World Report 2019) di Human Rights Watch,

visto l'indice mondiale della libertà di stampa del 2019 di Reporter senza frontiere,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le elezioni presidenziali del 2015 in Burundi hanno provocato tensioni civili, sono state caratterizzate, secondo il giudizio della missione di osservazione elettorale delle Nazioni Unite in Burundi, da un deterioramento delle condizioni essenziali per l'esercizio effettivo del diritto di voto, e sono state boicottate dall'opposizione;

B.

considerando che le emittenti radiofoniche indipendenti continuano a essere chiuse, decine di giornalisti non possono ancora fare ritorno dall'esilio autoimposto e coloro che sono rimasti hanno difficoltà a lavorare liberamente, spesso a causa di vessazioni per mano delle forze di sicurezza, fenomeno incoraggiato da un dibattito ufficiale che associa i media non allineati ai nemici della nazione;

C.

considerando che la situazione in Burundi rimane preoccupante, dal momento che vengono denunciate numerose violazioni delle libertà civili e politiche fondamentali, mentre l'aumento dei prezzi si ripercuote negativamente sui diritti economici e socioculturali, come il diritto a un tenore di vita adeguato, il diritto all'istruzione, i diritti a un'alimentazione adeguata e a non soffrire la fame, i diritti delle donne, il diritto al lavoro e i diritti sindacali;

D.

considerando che lo stallo nel raggiungere una soluzione politica attraverso il dialogo interburundese minaccia seriamente l'organizzazione delle elezioni in programma nel maggio 2020; che, in assenza di un dialogo politico significativo, tali elezioni potrebbero consolidare ulteriormente la degenerazione del paese in una forma di autoritarismo; che persiste l'incertezza circa la partecipazione di tutte le parti interessate al processo, alla luce di uno spazio politico sempre più ristretto e della necessità di creare un ambiente favorevole a elezioni pacifiche, trasparenti e credibili;

E.

considerando che la commissione d'inchiesta sul Burundi incaricata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (COIB) ha sottolineato, nella sua relazione del 4 settembre 2019, che a soli pochi mesi dalle elezioni presidenziali e parlamentari del 2020 si è diffuso un sentimento di paura e intimidazione tra coloro che si sono opposti al partito al potere CNDD-FDD, e che, in un clima caratterizzato da un continuo aumento delle tensioni con l'avvicinarsi delle elezioni di maggio 2020, le autorità locali e i membri della nota lega giovanile del partito al potere, gli Imbonerakure, hanno continuato a commettere violenze di matrice politica e gravi violazioni dei diritti umani; che, nonostante le ripetute richieste della COIB, il governo del Burundi ha rifiutato di cooperare con essa;

F.

considerando che l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in Burundi, che ha collaborato con il governo del paese su questioni come il consolidamento della pace, la riforma del settore della sicurezza e del settore della giustizia e ha contribuito a sviluppare la capacità istituzionale e della società civile in materia di diritti umani, è stato chiuso nel marzo 2019 su insistenza del governo del Burundi, che aveva già sospeso ogni forma di cooperazione con l'Ufficio nell'ottobre 2016;

G.

considerando che la Banca mondiale stima per il 2019 una crescita economica del Burundi dell'1,8 %, contro l'1,7 % del 2018; che il bilancio generale dello Stato per il periodo 2019-2020 mostra un disavanzo di 189,3 miliardi di franchi del Burundi (FBu) (14,26 %), mentre nel periodo compreso tra il 2018 e il 2019 il dato ammontava 163,5 miliardi di FBu; che, secondo l'UNHCR, al 30 settembre 2019 si trovavano nei paesi confinanti 369 517 rifugiati burundesi; che, dal settembre 2017, un totale di 78 000 rifugiati sono tornati in Burundi su base volontaria; che al 28 febbraio 2019 vi erano 130 562 persone sfollate all'interno del paese;

H.

considerando che il Burundi occupa il 159o posto su 180 nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo stilato da Reporter senza frontiere per il 2019; che la libertà di espressione e di parola sono fondamentali per garantire elezioni libere e informate; che il giornalismo libero, indipendente e non parziale rappresenta un'estensione del diritto umano fondamentale alla libertà di parola; che i mezzi d'informazione tradizionali controllati dallo Stato, quali la radio e i giornali, restano le fonti d'informazione dominanti; che il rafforzamento dell'alfabetizzazione mediatica e dell'accesso a Internet e ai media sociali è necessario per consentire l'accesso alle informazioni, potenziare la stabilità sociale e politica e il dialogo e assicurare così elezioni libere, informate e giuste;

I.

considerando che il Burundi è uno dei paesi più poveri al mondo, poiché il 74,7 % della sua popolazione vive in condizioni di povertà, e che il paese si colloca alla 185a posizione su 189 per quanto concerne l'indice di sviluppo umano; che oltre il 50 % della popolazione burundese vive in condizioni di insicurezza alimentare cronica, che quasi la metà della popolazione ha meno di 15 anni, e che, solo nel 2019, oltre otto milioni di persone hanno contratto la malaria, 3 000 delle quali hanno perso la vita; che la povertà, la scarsa qualità dei servizi sociali, l'elevata disoccupazione giovanile e la mancanza di opportunità continuano ad alimentare violenze nel paese;

J.

considerando che il 27 settembre 2018 il Consiglio di sicurezza nazionale del Burundi ha annunciato una sospensione di tre mesi delle organizzazioni non governative internazionali (ONG), pregiudicando dunque in maniera grave le operazioni di circa 130 ONG internazionali, alcune delle quali stavano fornendo aiuti per la sopravvivenza;

K.

considerando che il 18 luglio 2019 il governo ha adottato due decreti che istituiscono un comitato interministeriale incaricato di monitorare e valutare le ONG operanti in Burundi;

L.

considerando che, dalla chiusura dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) in Burundi il 28 febbraio 2019, il governo si è rifiutato di riconoscere eventuali violazioni dei diritti umani e non ha dato prova di un impegno a mantenere una qualsivoglia forma di cooperazione con l'Ufficio; che la COIB è attualmente l'unico meccanismo internazionale indipendente che indaga sulle violazioni dei diritti umani e sugli abusi commessi in Burundi;

M.

considerando che le autorità del Burundi hanno continuato a respingere in modo totale e sistematico il lavoro della COIB e si sono rifiutate di concederle l'accesso al paese, ritenendola politicamente faziosa, senza fornire alcun elemento di prova a sostegno delle loro accuse;

N.

considerando che nell'ottobre 2017 il Burundi si è ritirato dallo Statuto di Roma che istituisce la Corte penale internazionale; che, malgrado l'appello della comunità internazionale ad avviare una procedura per aderire nuovamente allo Statuto di Roma, il governo del Burundi non ha intrapreso alcuna azione in tal senso;

O.

considerando che nel 2019 la Tanzania e il Burundi hanno firmato un accordo per riportare nel proprio paese, su base volontaria o meno ed entro il 31 dicembre 2019, i 180 000 rifugiati burundesi che si trovavano Tanzania; che nell'agosto 2019 l'UNHCR ha riferito che le condizioni in Burundi non erano favorevoli a promuovere i rimpatri in quanto rimpatriati risultano tra le principali vittime di violazioni dei diritti umani;

P.

considerando che il 30 dicembre 2019 il procuratore generale del Burundi ha chiesto una condanna a 15 anni per quattro giornalisti di Iwacu Press Group, Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Térence Mpozenzi, Egide Harerimana e il loro autista Adolphe Masabarakiza, che sono stati arrestati il 22 ottobre 2019 nel comune di Musigati, nella provincia di Bubanza, mentre stavano documentando gli scontri tra i ribelli e le forze governative nel Burundi nord-occidentale, con l'accusa di complicità nell'indebolimento della sicurezza interna dello Stato;

Q.

considerando che il reporter del gruppo Iwacu, Jean Bigirimana, è scomparso dal 22 luglio 2016 che e, in base a quanto riferito, sarebbe stato visto per l'ultima volta nelle mani dei membri del servizio segreto nazionale (SNR) a Muramvya, a 45 km ad est della capitale Bujumbura; che le autorità del Burundi non hanno mai riferito nulla in merito alla sua scomparsa;

R.

considerando che il 13 ottobre 2015 il giornalista Christophe Nkezabahizi, sua moglie e i suoi due figli sono stati assassinati nella loro casa a Bujumbura; che le autorità non hanno profuso sforzi reali per indagare su questo crimine violento e consegnare alla giustizia i responsabili;

S.

considerando che l'articolo 31 della costituzione del Burundi garantisce la libertà di espressione, compresa la libertà di stampa; che il Burundi è altresì firmatario della Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli, che garantisce a ogni cittadini burundese il diritto a ricevere e diffondere informazioni; che il governo del Burundi ha la responsabilità di promuovere e tutelare i diritti alla libertà di espressione e di associazione sanciti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui il Burundi è parte;

T.

considerando che negli ultimi anni lo spazio per la società civile e i media è diventato molto più limitato e che molti attivisti della società civile e giornalisti indipendenti restano in esilio; che molti di coloro che sono rimasti in Burundi subiscono intimidazioni, incarcerazioni o processi sulla base di accuse infondate;

U.

considerando che il governo e i membri dell'ala giovanile del partito al potere, gli Imbonerakure, hanno orchestrato una campagna nazionale volta a raccogliere contributi «volontari» dalla popolazione per contribuire a finanziare le elezioni del 2020; che la relazione del 6 dicembre 2019 di Human Rights Watch ha rilevato che, a tal fine, i membri degli Imbonerakure e i funzionari pubblici locali hanno spesso fatto ricorso alla violenza e all'intimidazione e hanno limitato la circolazione e l'accesso ai servizi pubblici, picchiando chi si rifiutava di obbedire;

V.

considerando che l'attivista per i diritti umani Germain Rukuki, membro dell'Azione dei cristiani per l'abolizione della tortura (ACAT), è stato condannato a 32 anni di reclusione nell'aprile 2019, con l'accusa di ribellione e minaccia per la sicurezza dello Stato, partecipazione a un movimento insurrezionale e attacchi ai danni del capo dello Stato; che nell'agosto 2018 l'attivista Nestor Nibitanga, osservatore dell'Associazione per la protezione dei diritti umani e dei detenuti (APRODH), è stato condannato a cinque anni di carcere per aver minacciato la sicurezza dello Stato;

W.

considerando che alla BBC e a Voice of America (VOA) è vietato trasmettere in Burundi dal maggio 2019, quando sono state sospese le loro licenze, inizialmente per un periodo di sei mesi, come riferito al tempo dal Comitato per la protezione dei giornalisti; che il 29 marzo 2019 l'organo di regolamentazione dei media, il Consiglio nazionale delle comunicazioni (CNC), ha annunciato di aver ritirato la licenza di esercizio alla BBC e di aver rinnovato la sospensione di VOA; che il CNC ha inoltre proibito a qualsiasi giornalista in Burundi di «fornire direttamente o indirettamente informazioni che possano essere trasmesse» dalla BBC o da VOA;

X.

considerando che il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha prorogato fino al 24 ottobre 2020 le misure restrittive dell'UE nei confronti del Burundi;

Y.

considerando che tali misure consistono nel divieto di viaggio e nel congelamento dei beni nei confronti di quattro persone le cui attività sono state ritenute tali da compromettere la democrazia o ostacolare la ricerca di una soluzione politica alla crisi in Burundi;

Z.

considerando che gli sforzi della Comunità dell'Africa orientale (EAC) intesi a trovare una soluzione mediata alla crisi politica scatenata dalla decisione presa nel 2015 dal Presidente di candidarsi per un terzo mandato sono rimasti in una fase di stallo; che il Presidente Pierre Nkurunziza ha ribadito in varie occasioni che non si candiderà per un nuovo mandato, ma il partito al potere deve ancora designare il proprio candidato per le prossime elezioni presidenziali;

1.

condanna con forza le attuali limitazioni della libertà di espressione in Burundi, compreso l'insieme più ampio delle limitazioni delle libertà pubbliche, nonché le violazioni su vasta scala dei diritti umani, le intimidazioni e gli arresti arbitrari di giornalisti e i divieti di trasmissione che hanno aggravato il clima di paura per i media del Burundi, hanno aumentato i vincoli sull'informazione e hanno impedito la copertura mediatica adeguata, in particolare in vista delle elezioni del 2020;

2.

rimane profondamente preoccupato per la situazione dei diritti umani in Burundi, che compromette qualunque iniziativa di riconciliazione, pace e giustizia, in particolare per il persistere di arresti arbitrari ed esecuzioni extragiudiziali;

3.

condanna profondamente il costante deteriorarsi della situazione dei diritti umani nel paese, in particolare per i reali sostenitori dell'opposizione e coloro che sono sospettati di esserlo, anche per i burundesi che rientrano dall'estero; ricorda che il Burundi è vincolato dalla clausola relativa ai diritti umani dell'accordo di Cotonou; esorta le autorità burundesi a invertire immediatamente tale tendenza agli abusi e a rispettare gli obblighi del paese in materia di diritti umani, compresi quelli sanciti dalla Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli, dall'ICCPR e da altri meccanismi internazionali ratificati dal governo;

4.

ricorda al governo del Burundi che le condizioni per lo svolgimento di elezioni inclusive, credibili, pacifiche e trasparenti implicano il diritto alla libertà di espressione, l'accesso alle informazioni, la libertà di stampa, la libertà dei media e l'esistenza di uno spazio libero in cui i difensori dei diritti umani possano esprimersi senza intimidazioni o paura di ritorsioni; esorta pertanto le autorità burundesi a revocare le misure che limitano o ostacolano il lavoro della società civile e che limitano l'accesso ai media indipendenti tradizionali e moderni e la libertà degli stessi;

5.

invita le autorità burundesi a ritirare le accuse nei confronti dei giornalisti dell'Iwacu recentemente incarcerati e di tutte le altre persone arrestate per aver esercitato i propri diritti fondamentali, e a rilasciarli immediatamente e senza condizioni;

6.

sottolinea il ruolo essenziale svolto dalla società civile e dai giornalisti in una società democratica, in particolare nel contesto delle prossime elezioni, e invita le autorità burundesi a porre fine alle intimidazioni, alle vessazioni e agli arresti arbitrari di giornalisti, attivisti per i diritti umani e membri dell'opposizione; invita inoltre le autorità a consentire agli attivisti per i diritti umani e ai giornalisti di svolgere il loro dovere legittimo di indagare e di informare senza impedimenti in merito alle violazioni dei diritti umani;

7.

rileva con grande preoccupazione l'aumento del numero di sfollati interni dal Burundi e dai paesi limitrofi; invita l'UE ad aumentare i finanziamenti e a potenziare gli altri sforzi umanitari per i burundesi che sono sfollati interni o rifugiati;

8.

invita le autorità burundesi a porre fine alle estorsioni a danno dei cittadini e a garantire che a nessun individuo sia impedito l'accesso a beni e servizi pubblici quali l'assistenza sanitaria, il cibo, l'acqua e l'istruzione, nonché a consentire agli attori umanitari di operare in modo indipendente e di fornire assistenza sulla base del dovere di rispondere ai bisogni più urgenti;

9.

sottolinea che per consentire elezioni credibili sono necessari notevoli miglioramenti della situazione politica e dei diritti umani, in particolare riguardo a libertà fondamentali quali la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà di riunione e di associazione, nonché progressi in merito alla riconciliazione; invita il governo del Burundi ad assicurare che si indaghi in modo imparziale sulle violazioni di tali diritti e che i responsabili siano sottoposti a processi che rispettino le norme internazionali;

10.

esorta le autorità a condurre indagini complete e trasparenti per assicurare alla giustizia, con processi equi e credibili, tutti i presunti autori di omicidi, sparizioni, estorsioni, pestaggi, arresti arbitrari, minacce, vessazioni o altri tipi di abusi; esprime profonda preoccupazione per il perdurare dell'impunità dei responsabili delle violazioni dei diritti umani commesse dagli Imbonerakure; esorta le autorità burundesi ad avviare un'indagine indipendente sui casi dei giornalisti Jean Bigirimana, scomparso dal 22 luglio 2016, e Christophe Nkezabahizi, assassinato insieme a sua moglie e ai suoi due figli il 13 ottobre 2015;

11.

riconosce il ruolo chiave della regione, segnatamente dell'EAC e dell'Unione africana (UA), nel conseguire una soluzione sostenibile della crisi politica in Burundi e sottolinea la necessità di un approccio più attivo e di maggiori sforzi intesi a porre fine alla crisi e a proteggere la popolazione burundese, onde evitare un'ulteriore escalation regionale; invita l'UA a inviare urgentemente i suoi osservatori dei diritti umani in Burundi e a garantire che abbiano libero accesso a tutto il paese per poter svolgere il loro mandato;

12.

esprime rammarico per il fatto che l'attuazione dell'accordo di Arusha si trovi in stallo ed esorta i garanti dell'accordo ad adoperarsi per una riconciliazione; esprime il proprio impegno per il dialogo interburundese; invita il VP/AR a sostenere l'EAC nella facilitazione del dialogo interburundese; esorta tutti i partecipanti a tale dialogo a collaborare in modo costruttivo e a consentire la partecipazione senza impedimenti dell'opposizione, dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile;

13.

esorta il Burundi a fare riferimento agli ordini del giorno delle riunioni della comunità regionale e internazionale al fine di concordare un compromesso per l'attuazione delle decisioni esistenti a livello di ONU e di UA, segnatamente l'attuazione della risoluzione 2303, la firma del memorandum d'intesa con gli osservatori dell'UA e la ripresa della cooperazione con l'OHCHR;

14.

si rammarica che il Burundi abbia continuato a rifiutarsi di cooperare con la commissione d'inchiesta dell'ONU e di consentire la ripresa delle attività dell'ufficio locale dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite;

15.

invita l'ONU a proseguire le indagini imparziali su tutte le presunte violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, comprese quelle commesse da agenti statali e dalla lega giovanile degli Imbonerakure, e a perseguire adeguatamente i responsabili; sottolinea che i criminali e gli assassini devono essere assicurati alla giustizia, a prescindere dal gruppo cui appartengono, e che devono essere forniti risarcimenti adeguati per le vittime e i sopravvissuti a seguito di gravi violazioni dei diritti umani in Burundi;

16.

esorta gli Stati membri dell'UE a fornire un sostegno finanziario flessibile e diretto alle organizzazioni della società civile e dei media, comprese le organizzazioni femminili, che lavorano ancora sul campo, ma anche a quelle in esilio, in particolare quelle che operano per la promozione e la tutela dei diritti politici, civili, economici, sociali e dei media;

17.

invita i diplomatici dell'UE e degli Stati membri dell'UE in Burundi a garantire la piena attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, anche, in particolare, partecipando alle udienze dei processi di tutti i giornalisti, i prigionieri politici e i difensori dei diritti umani in Burundi, soprattutto i giornalisti dell'Iwacu, nonché facendo visita ai difensori dei diritti umani, agli attivisti e ai giornalisti in carcere;

18.

chiede l'estensione delle sanzioni mirate dell'UE ed esorta il Consiglio di sicurezza dell'ONU a imporre anch'esso sanzioni mirate, compresi divieto di viaggio e congelamento dei beni, nei confronti di persone responsabili di gravi e persistenti violazioni dei diritti umani in Burundi; invita il VP/AR a elaborare con urgenza un elenco ampliato di nomi dei responsabili della pianificazione, dell'organizzazione e dell'esecuzione di violazioni dei diritti umani, al fine di aggiungerli all'elenco dei funzionari burundesi già sottoposti alle sanzioni dell'UE;

19.

si rammarica profondamente del fatto che non sia stata intrapresa alcuna azione da parte del Burundi per aderire nuovamente allo Statuto di Roma; esorta il governo burundese ad avviare immediatamente tale procedura; invita l'UE a sostenere tutti gli sforzi compiuti dalla Corte penale internazionale per indagare sui reati commessi in Burundi e per assicurare alla giustizia i responsabili;

20.

si rammarica della persistente penuria di risorse finanziarie per affrontare la crisi dei rifugiati burundesi, che incide pesantemente sulla sicurezza e sul benessere dei rifugiati; invita la comunità internazionale e le agenzie umanitarie a rafforzare la loro assistenza a favore di tutti coloro che sono attualmente rifugiati o sfollati a causa del conflitto; esorta l'UE e gli Stati membri, come raccomandato dalla commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sul Burundi, a concedere lo status di rifugiati ai richiedenti asilo del Burundi e a seguire da vicino la situazione in Burundi in relazione alle elezioni del 2020;

21.

esprime profonda preoccupazione in merito alle notizie relative a un aumento delle pressioni esercitate sui rifugiati burundesi affinché facciano ritorno a casa prima delle elezioni del 2020; invita i governi della regione a garantire che il rimpatrio dei rifugiati sia volontario, basato su decisioni informate ed effettuato in condizioni di sicurezza e dignità; rammenta che l'UNHCR ritiene che non siano state soddisfatte le condizioni per rimpatri sicuri, dignitosi e volontari;

22.

invita il governo del Burundi a consentire agli oppositori politici in esilio di rimpatriare e di svolgere la propria campagna elettorale liberamente e senza intimidazioni, arresti e violenze, e a permettere a osservatori esterni di seguire i preparativi delle elezioni, nonché le procedure di voto e di spoglio;

23.

ribadisce che un dialogo politico inclusivo in un quadro di mediazione internazionale e nel rispetto dell'accordo di Arusha e della costituzione del Burundi rimane l'unico modo per assicurare una pace duratura in Burundi; invita dunque l'EAC, in qualità di coordinatore chiave del dialogo interburundese, ad adottare misure appropriate per coinvolgere il governo burundese, con fermezza e senza indugio, in un dialogo inclusivo per una soluzione pacifica e duratura dell'attuale crisi;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente della Repubblica del Burundi, al presidente del parlamento del Burundi, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.

(1)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 137.

(2)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 190.

(3)  GU C 242 del 10.7.2018, pag. 10.

(4)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 146.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0305.

(6)  GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.

(7)  GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37.

(8)  GU L 264 del 30.9.2016, pag. 29.

(9)  GU L 272 del 25.10.2019, pag. 147.

(10)  GU L 73 del 18.3.2016, pag. 90.


7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/83


P9_TA(2020)0012

Nigeria, in particolare i recenti attacchi terroristici

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla Nigeria, in particolare i recenti attacchi terroristici (2020/2503(RSP))

(2021/C 270/08)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Nigeria, in particolare quella più recente del 18 gennaio 2018 (1),

vista la dichiarazione del 24 dicembre 2019 (sulla Nigeria), attribuibile al portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite,

vista la relazione dell'inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea, del 25 novembre 2019,

vista la dichiarazione rilasciata il 2 settembre 2019 dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, al termine della sua visita in Nigeria,

vista la dichiarazione rilasciata alla stampa il 31 luglio 2019 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sugli atti di terrorismo nella Nigeria nordorientale,

vista la dichiarazione rilasciata il 29 luglio 2018 dal portavoce della VP/AR sugli attacchi terroristici di Boko Haram a Borno, nella Nigeria nordorientale,

vista la sezione sulla Nigeria contenuta nella relazione annuale 2019 (World Report 2019) di Human Rights Watch,

viste le osservazioni conclusive della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla Nigeria, del 29 agosto 2019, in assenza della sua seconda relazione periodica,

vista la dichiarazione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione e sul credo;

visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo del 2013,

vista l'assegnazione del premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero al difensore dei diritti umani, Hauwa Ibrahim, nel 2005,

visto l'indice globale sul terrorismo (Global Terrorism Index) del 2019,

vista la lettera sulle restrizioni degli interventi umanitari nella Nigeria nordorientale destinata al VP/AR e al Commissario responsabile per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi da parte del presidente della commissione per lo sviluppo,

vista la Costituzione della Repubblica federale della Nigeria, in particolare le disposizioni del titolo IV sulla protezione della libertà di religione e del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell'infanzia, ratificata dalla Nigeria nel 1991,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979,

visto l'accordo di Cotonou,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le condizioni di sicurezza in Nigeria sono nettamente peggiorate negli ultimi anni, rappresentando una grave minaccia per la sicurezza regionale e internazionale; che le violazioni dei diritti umani e gli omicidi di massa sono ampiamente diffusi, segnatamente nella regione nordorientale del paese; che dal 2009 sono state uccise oltre 36 000 persone in Nigeria a causa dell'insurrezione di Boko Haram;

B.

considerando che il paese è afflitto da dieci anni da un conflitto armato regionalizzato; che sono in aumento, in particolare, l'estremismo violento e le attività terroristiche, con i gruppi jihadisti come Boko Haram e lo Stato islamico nella provincia dell'Africa occidentale (ISWAP), il cui potere e influenza stanno aumentando; che Boko Haram ha attaccato la polizia, l'esercito, politici, scuole, edifici religiosi, istituzioni pubbliche e civili in Nigeria con crescente regolarità dal 2009; che la grande maggioranza delle vittime è rappresentata da musulmani;

C.

considerando che la Nigeria si colloca al terzo posto su 163 paesi nell'indice globale di terrorismo dopo l'Iraq e l'Afghanistan, il che colloca il paese al terzo posto nell'elenco dei paesi maggiormente colpiti dal terrorismo;

D.

considerando che le condizioni di sicurezza sono peggiorate in ragione dell'escalation della violenza religiosa ed etnica in alcune parti del paese, tra cui il conflitto nella fascia agricola centrale, in cui gli agricoltori e i pastori nomadi si contendono la terra e le risorse idriche;

E.

considerando che l'ISWAP tiene attualmente prigioniere decine di persone, tra cui leader cristiani, forze di sicurezza e operatori umanitari;

F.

considerando che la popolazione nigeriana, che è la più numerosa dell'Africa, è pressoché equamente suddivisa tra musulmani e cristiani; che il paese ospita la più grande comunità cristiana della regione, con quasi 30 milioni di cristiani insediati nel nord della Nigeria; che la rivalità storica tra il nord prevalentemente musulmano e il sud cristiano si è fortemente intensificata con la diffusione dell'Islam radicale;

G.

considerando che l'ISWAP ha rivendicato l'esecuzione di 11 persone in un video divulgato il 26 dicembre 2019; che, secondo le dichiarazioni del gruppo, tutte le vittime sarebbero cristiani e che l'attacco sarebbe stato perpetrato come ritorsione per la morte del leader dello Stato islamico (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, in Siria;

H.

considerando che tali uccisioni rientrano in una serie più ampia di atti terroristici, tra cui l'attentato del 24 dicembre 2019 contro un villaggio cristiano vicino a Chibok, che ha provocato la morte di sette abitanti del villaggio e il rapimento di una ragazza, l'uccisione di tre civili al di fuori di Biu il 23 dicembre 2019 e l'uccisione di sette civili a Nganzai il 22 dicembre 2019;

I.

considerando che, secondo l'organizzazione Humanitarian Aid Relief Trust, oltre 6 000 cristiani sarebbero stati assassinati dal 2015 da gruppi jihadisti o avrebbero perso la vita a causa della politica «Your Land or Your Blood» (la vostra terra o il vostro sangue) portata avanti da militanti Fulani; che nei paesi della Sharia i cristiani sono costantemente discriminati e spesso considerati cittadini di seconda classe;

J.

considerando che, sebbene il presidente Muhammadu Buhari abbia condannato le uccisioni e abbia esortato la popolazione a non dividersi su base religiosa, gli attacchi sono stati perpetrati in totale impunità e raramente i responsabili sono chiamati a rispondere delle loro azioni; che una relazione di Amnesty International ha dimostrato negligenza deliberata da parte delle forze di sicurezza nigeriane per quanto riguarda gli attacchi mortali contro le comunità degli agricoltori;

K.

considerando che, secondo quanto riferito da Human Rights Watch, l'esercito nigeriano avrebbe detenuto oltre 3 600 minori, metà dei quali ragazze, sospettate di essere legate a gruppi islamisti e attori armati non statali, spesso sulla base di prove scarse o inesistenti; che molti detenuti hanno subito abusi, tra cui violenze sessuali, e sono morti in detenzione per malattia, fame, disidratazione o ferite da arma da fuoco; che l'esercito ha sistematicamente negato l'accesso ai centri di detenzione per verificare le condizioni di detenzione dei minori;

L.

considerando che la situazione delle ragazze e delle donne in Nigeria rappresenta un particolare problema a causa di pratiche discriminatorie generalizzate, dell'accesso limitato ai servizi sanitari e all'istruzione, nonché dell'ampia diffusione delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni infantili;

M.

considerando che la Corte penale internazionale (CPI) ha dichiarato che sussistono validi motivi per ritenere che in Nigeria Boko Haram e le forze di sicurezza nigeriane si siano macchiate di crimini contro l'umanità di cui all'articolo 7 dello Statuto di Roma, tra cui omicidi e persecuzioni; che, nella sua relazione sugli esami preliminari del 2019, la CPI constata che, nonostante una serie di misure adottate dalle autorità nigeriane per accertare la responsabilità penale dei presunti responsabili, le misure investigative o giudiziarie adottate finora nei confronti dei membri di Boko Haram e delle forze di sicurezza nigeriane sembrano essere state limitate in termini sia di portata che di incisività;

N.

considerando che dal 2015 il governo è stato criticato per il modo inadeguato in cui ha affrontato l'insurrezione islamica in tutto il paese; che l'esercito e la polizia della Nigeria si trovano confrontati a una miriade di minacce alla sicurezza e sembrano trovarsi sotto estrema pressione e incapaci di affrontare contemporaneamente le crisi di sicurezza;

O.

considerando che, sin dalla sua creazione nel 2015, la task force comune multinazionale ha respinto i gruppi terroristici da molte zone che erano sotto il loro controllo, sebbene la regione permanga fortemente instabile; che il recente ritiro di 1 200 soldati del Ciad, in concomitanza con un'ondata di violenze nella regione nordorientale, ha destato preoccupazione tra la popolazione; che centinaia di civili nigeriani residenti nelle vicinanze ha abbandonato la zona temendo nuovi attacchi dei jihadisti dopo il ritiro delle truppe;

P.

considerando che nell'ottobre 2019 l'UE, la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) hanno avviato il progetto «Peace and Security Architecture and Operations» (architettura e operazioni di pace e sicurezza) (EPSAO); che l'obiettivo del progetto consiste nel rafforzare i meccanismi e le capacità dell'ECOWAS di gestire i conflitti e sostenere un clima postbellico nell'Africa occidentale;

Q.

considerando che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), la situazione in Nigeria ha provocato una crisi umanitaria senza precedenti e lo sfollamento di oltre 2 milioni di persone nel nord-est del paese; che secondo Human Rights Watch la maggior parte degli sfollati interni non può esercitare i propri diritti fondamentali all'alimentazione, a un alloggio, all'istruzione, alla salute, alla tutela dell'integrità fisica, nonché il diritto alla libertà di movimento; che l'UE ha stanziato 28,3 milioni di EUR per sostenere l'assistenza umanitaria nel paese; che le necessità in materia di aiuti umanitari sono lungi dall'essere soddisfatte con i fondi attuali;

R.

considerando che, secondo la sezione del rapporto World Report 2019 di Human Rights Watch sulla Nigeria, oltre 35 000 sfollati interni sono tornati nelle comunità nordorientali nel 2018, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza e la mancanza di beni di prima necessità, tra cui cibo e alloggio;

S.

considerando che quasi la metà della popolazione nigeriana vive in condizioni di estrema povertà; che, secondo le stime, oltre sette milioni di nigeriani hanno urgente bisogno di assistenza di primo soccorso;

T.

considerando che migliaia di nigeriani rischiano la vita sulle rotte migratorie verso l'UE nella speranza di una vita in migliori condizioni economiche, sociali e di sicurezza;

U.

considerando che lo spazio umanitario nel paese si è contratto in ragione del rapimento e dell'uccisione di diversi operatori umanitari; che otto operatori umanitari sono stati uccisi nel 2019, su un totale di 26 persone che hanno perso la vita nel conflitto dal 2011; che i rischi di sicurezza ostacolano spesso la prestazione degli aiuti e hanno spinto alla fuga numerose organizzazioni umanitarie;

V.

considerando, inoltre, che il governo ha sospeso una serie di agenzie e associazioni per gli aiuti internazionali, sostenendo che avevano riciclato denaro per conto di gruppi islamisti; che nel settembre 2019 le forze armate nigeriane hanno chiesto la chiusura delle organizzazioni Action Against HungerMercy Corps senza dare alcun preavviso, impedendo a 400 000 persone di beneficiare degli aiuti;

W.

considerando che, a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, l'Unione europea intrattiene un regolare dialogo politico con la Nigeria sui diritti umani e i principi democratici, nonché su questioni come la discriminazione per motivi etnici, religiosi e razziali;

1.

deplora gli attentati terroristici avvenuti nel paese; ribadisce la propria preoccupazione per il protrarsi della crisi in Nigeria e per la volatilità della situazione della sicurezza nel nord-est del paese, e condanna fermamente le ripetute violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale e umanitario, siano esse per ragioni religiose o etniche;

2.

condanna in particolare la recente recrudescenza della violenza nei confronti delle comunità etniche e religiose, compresi gli attacchi contro istituzioni religiose e fedeli;

3.

esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria solidarietà al popolo nigeriano che da oltre un decennio subisce le conseguenze del terrorismo nella regione;

4.

esorta le autorità nigeriane a garantire il rispetto dei diritti umani nel paese e a proteggere la popolazione civile dal terrorismo e dalla violenza; insiste affinché tali sforzi siano condotti nel pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, in linea con gli obblighi internazionali del paese;

5.

ritiene qualsiasi forma di sterminio di esseri umani o di pulizia etnica una barbarie e un crimine contro l'umanità; esorta il governo nigeriano ad affrontare le cause profonde della violenza garantendo pari diritti a tutti i cittadini e una legislazione antidiscriminazione; insiste, a tale proposito, sulla necessità di promuovere ulteriormente il dialogo interreligioso e la coesistenza pacifica dei cittadini indipendentemente dalla loro religione, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti, compreso il Consiglio interreligioso della Nigeria;

6.

ricorda che le donne e i minori sono più vulnerabili agli effetti del conflitto, del terrorismo e della violenza nel paese; deplora il fatto che i minori siano sempre più spesso reclutati dai gruppi terroristici e utilizzati come bambini soldato o attentatori suicidi;

7.

è profondamente preoccupato per le segnalazioni di maltrattamenti di minori detenuti nelle strutture militari; invita le autorità nigeriane a consentire l'accesso delle Nazioni Unite alle sue strutture di detenzione militari, a firmare un protocollo formale di consegna per garantire che i minori detenuti dall'esercito siano consegnati rapidamente ad appropriate autorità di tutela dei minori e a porre fine alla detenzione militare dei minori; insiste sulla necessità di adattare la risposta al terrorismo, nonché il sistema giudiziario e il quadro di contrasto, per proteggere i diritti delle popolazioni più vulnerabili, compresi i bambini;

8.

ricorda alle autorità nigeriane il loro obbligo di proteggere i diritti dei minori, garantire la protezione e prestare assistenza alle persone vittime del terrorismo o di conflitti, garantendone anche l'accesso all'istruzione; ricorda inoltre che l'istruzione e le opportunità economiche sono strumenti efficaci contro la radicalizzazione ed esorta i partner internazionali a sostenere la garanzia di un'istruzione accessibile e di qualità nell'ambito di una strategia antiterrorismo nella regione;

9.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che le donne nigeriane continuino ad essere vittime di discriminazioni, violenze, abusi sessuali e stupri; esorta la Nigeria ad attuare pienamente la CEDAW; sollecita un maggiore sostegno nei confronti delle vittime della diffusa violenza sessuale e di genere, compresa l'assistenza psicologica;

10.

sottolinea che la lotta contro l'impunità è fondamentale per la stabilità del paese e per la costruzione di una pace duratura; invita pertanto le autorità nigeriane a svolgere senza indugio indagini approfondite e trasparenti per assicurare i responsabili alla giustizia e far sì che rispondano delle loro azioni; chiede altresì misure per migliorare la capacità e l'indipendenza del sistema giudiziario nigeriano quale mezzo per promuovere efficacemente la giustizia penale nella lotta contro la violenza, il terrorismo e la corruzione;

11.

deplora lo stallo dei progressi nella lotta contro Boko Haram, l'ISWAP e la maggiore frequenza e gravità degli attacchi suicidi e degli attacchi diretti contro le postazioni militari; ricorda che il presidente della Nigeria, Buhari, è stato rieletto nel 2019 con la promessa di sconfiggere l'estremismo violento promosso da Boko Haram e da altri gruppi terroristici ed esorta il presidente ad attuare le promesse formulate durante la campagna elettorale;

12.

sostiene gli obiettivi del progetto relativo all'architettura e alle operazioni di pace e di sicurezza condotto dall'UE e dall'ECOWAS; incoraggia un forte sostegno degli Stati membri affinché contribuiscano alla creazione di capacità e alla risoluzione dei conflitti nell'Africa occidentale;

13.

ribadisce il proprio sostegno alla task force comune multinazionale regionale e plaude agli sforzi compiuti per combattere efficacemente il terrorismo e ripristinare la stabilità nella regione del lago Ciad; ricorda che il terrorismo non conosce confini e invita i paesi della regione a continuare a coordinare i loro sforzi per rendere sicura l'intera regione;

14.

incoraggia l'ulteriore riforma del settore della sicurezza in Nigeria al fine di rafforzare la capacità degli attori nazionali e regionali di combattere il terrorismo; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a portare avanti l'assistenza tecnica dell'UE in materia;

15.

mette in guardia contro una strumentalizzazione del conflitto tra agricoltori e pastori quale mezzo per diffondere l'odio per ragioni religiose; esorta il governo nigeriano ad attuare il piano nazionale di trasformazione del bestiame, che mira a proteggere gli interessi sia degli agricoltori che dei pastori; ritiene che siano necessarie ulteriori misure come il rafforzamento dei meccanismi di mediazione dei conflitti, risoluzione, riconciliazione e costruzione della pace;

16.

sottolinea l'interdipendenza tra sviluppo, democrazia, diritti umani, buon governo e sicurezza nel paese; ritiene che l'azione militare da sola non sia sufficiente a combattere efficacemente il terrorismo; invita il governo nigeriano a sviluppare una strategia globale che affronti le cause profonde del terrorismo, concentrandosi su un approccio preventivo teso a eliminare l'attrattiva esercitata dall'ideologia terrorista, a limitare le opportunità di reclutamento e radicalizzazione e a sospenderne gli aiuti finanziari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento a favore di programmi delle organizzazioni della società civile incentrati sulle comunità;

17.

invita l'UE, l'Unione africana e la comunità internazionale a intensificare gli sforzi volti a sostenere la lotta contro il terrorismo in Nigeria e a portare avanti l'assistenza politica e in materia di sicurezza nel paese e nell'intera regione;

18.

è profondamente preoccupato per l'impatto della situazione della sicurezza nel paese sull'efficacia degli aiuti umanitari e allo sviluppo; invita l'UE a portare avanti i suoi sforzi umanitari e in materia di sviluppo non solo in Nigeria, ma anche nell'intera regione; accoglie con favore i 50 milioni di EUR supplementari promessi dall'UE nel 2019 per sostenere la ripresa e la resilienza in Nigeria;

19.

riconosce le pressioni che subiscono la Nigeria e i paesi vicini a causa dello sfollamento regionale; chiede un maggiore sostegno e un maggiore coordinamento dei donatori per gli sfollati in Nigeria, comprese risorse finanziarie supplementari da parte della comunità internazionale; ricorda che i fondi per lo sviluppo non dovrebbero essere deviati dal loro obiettivo originario di eliminare la povertà in tutte le sue forme;

20.

condanna tutti gli attacchi contro il personale o le strutture per gli aiuti umanitari e sollecita l'adozione di misure per garantire la sicurezza degli operatori umanitari e un contesto sicuro, affinché le organizzazioni umanitarie possano svolgere le loro attività essenziali;

21.

è estremamente preoccupato per il rapido intensificarsi del cambiamento climatico e il suo impatto sulla vita e sui mezzi di sussistenza, in particolare nella fascia centrale del paese; ribadisce la necessità di trovare soluzioni a lungo termine per proteggere le risorse naturali e garantire l'accesso alle stesse; ricorda che affrontare l'emergenza climatica è una componente essenziale per garantire la stabilità economica e la pace nella regione;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente e al Parlamento della Nigeria, all'Unione africana, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Parlamento panafricano.

(1)  GU C 458 del 19.12.2018, pag. 43.


7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/88


P9_TA(2020)0013

Situazione in Venezuela in seguito all'elezione illegale del nuovo presidente e del nuovo Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale (golpe contro il parlamento)

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla situazione in Venezuela in seguito all'elezione illegale della nuova presidenza e del nuovo Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale (golpe parlamentare) (2020/2507(RSP))

(2021/C 270/09)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare quella del 31 gennaio 2019 (1) che riconosce Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela,

viste le dichiarazioni sul Venezuela rilasciate dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), in particolare la dichiarazione del 9 gennaio 2020 a nome dell'UE sugli ultimi sviluppi relativi all'Assemblea nazionale e la dichiarazione del suo portavoce, del 5 gennaio 2020, sugli eventi verificatisi nell'Assemblea nazionale in Venezuela,

vista la dichiarazione rilasciata il 9 gennaio 2020 dal Gruppo di contatto internazionale per il Venezuela,

vista la decisione (PESC) 2019/1893 del Consiglio, dell'11 novembre 2019, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (2), che proroga fino al 14 novembre 2020 le misure restrittive mirate attualmente in vigore,

viste la dichiarazione del 5 gennaio 2020 del Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) sulla situazione in Venezuela e la risoluzione del 10 gennaio 2020 adottata dal Consiglio permanente dell'OAS sui recenti avvenimenti in Venezuela,

vista la dichiarazione del gruppo di Lima del 5 gennaio 2020,

vista la Costituzione venezuelana,

visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE, i suoi Stati membri e il Parlamento europeo hanno ribadito che l'Assemblea nazionale è l'unico organo legittimo e democraticamente eletto in Venezuela; che, secondo l'articolo 194 della Costituzione venezuelana, l'Assemblea nazionale elegge tra i suoi membri un presidente e un comitato esecutivo per un mandato di un anno;

B.

considerando che nel gennaio 2019 Juan Guaidó è stato eletto a presidente dell'Assemblea nazionale e ha successivamente prestato giuramento quale presidente ad interim del Venezuela, a norma dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana; che è stato riconosciuto come presidente ad interim del Venezuela da oltre cinquanta paesi, tra cui venticinque Stati membri dell'UE, nonché dall'UE stessa;

C.

considerando che gli eventi verificatisi nel contesto dell'elezione del presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela programmata per il 5 gennaio 2020 hanno costituto un golpe parlamentare orchestrato dal regime illegale di Nicolás Maduro, caratterizzato da gravi irregolarità ed azioni contrari al funzionamento democratico e costituzionale dell'Assemblea nazionale;

D.

considerando che al presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidó, è stato brutalmente impedito dalle forze armate di presiedere la sessione, che numerosi parlamentari dell'opposizione non hanno potuto accedere all'Assemblea nazionale e che anche l'accesso della stampa all'edificio è stato bloccato;

E.

considerando che il tentativo di nominare Luis Parra alla testa di un nuovo Ufficio di presidenza pro-Maduro era nullo e privo di effetti, in quanto non è mai stato dato formalmente inizio alla sessione, non vi è stata alcuna presidenza della riunione, non è stato effettuato alcun conteggio del quorum e non è stata verificata alcuna votazione formale per appello nominale, come previsto dagli articoli 7, 8 e 11 del regolamento dell'Assemblea nazionale e dall'articolo 221 della Costituzione venezuelana;

F.

considerando che alcune ore dopo, a causa delle circostanze forzose, una stragrande maggioranza dei parlamentari ha tenuto una riunione straordinaria presso la sede del quotidiano El Nacional, in conformità della Costituzione venezuelana e del regolamento dell'Assemblea nazionale, che consentono lo svolgimento di sessioni al di fuori dei locali regolamentari; che 100 dei 167 parlamentari, in ottemperanza dei requisiti che disciplinano la condizione del quorum e la votazione per appello nominale di cui all'articolo 221 della Costituzione venezuelana, hanno votato per rieleggere Juan Guaidó e il suo Ufficio di presidenza a capo dell'Assemblea nazionale per l'ultimo anno della legislatura 2015-2020;

G.

considerando che il 7 gennaio 2020 si è tenuta una seduta ufficiale dell'Assemblea nazionale, conclusasi con il giuramento di Juan Guaidó a presidente, nonostante i tentativi di forze sostenitrici del regime di Maduro di impedire lo svolgimento della sessione, anche ostruendo l'ingresso dell'edificio e staccando l'elettricità al suo interno;

H.

considerando che i membri dell'Assemblea nazionale devono poter esercitare il proprio mandato parlamentare, conferito loro dal popolo venezuelano, senza alcuna forma di intimidazione o rappresaglia;

I.

considerando che le elezioni presidenziali tenutesi il 20 maggio 2018 si sono svolte senza rispettare le norme minime internazionali per un processo credibile; che l'UE, unitamente ad altre organizzazioni regionali e ad altri paesi democratici, non ha riconosciuto né le elezioni, né le autorità insediatesi mediante tale processo illegittimo;

J.

considerando che le azioni in corso contro i membri dell'Assemblea nazionale, comprese le vessazioni e le intimidazioni di 59 parlamentari da parte di gruppi irregolari e di organismi di sicurezza, 29 detenzioni arbitrarie e 27 esili forzati, così come casi di tortura e sparizioni forzate, ostacolano l'attività costituzionale dell'Assemblea nazionale;

K.

considerando che la situazione dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia in Venezuela va significativamente deteriorandosi da diversi anni e, in particolare, da quando Nicolás Maduro è salito al potere a seguito di elezioni oggetto di contestazioni tenutesi nel 2013; che la crisi politica, economica, istituzionale, sociale e umanitaria multidimensionale del paese è notevolmente peggiorata;

1.

riconosce e sostiene Juan Guaidó quale legittimo presidente dell'Assemblea nazionale e legittimo presidente ad interim della Repubblica bolivariana del Venezuela, in conformità dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana, a seguito del voto trasparente e democratico dell'Assemblea nazionale;

2.

condanna fermamente il tentativo di golpe parlamentare orchestrato dal regime di Maduro e dai suoi alleati, così come condanna i loro sforzi per impedire all'Assemblea nazionale — l'unico organo democratico legittimo del Venezuela — di adempiere correttamente al mandato costituzionale conferitole dal popolo venezuelano;

3.

deplora queste gravi violazioni, che sono incompatibili con il legittimo processo di elezione del presidente dell'Assemblea nazionale e rappresentano un ulteriore aggravarsi della crisi venezuelana; respinge fermamente le violazioni del funzionamento democratico, costituzionale e trasparente dell'Assemblea nazionale, come pure i continui atti di intimidazione, corruzione, estorsione, violenza, tortura e le sparizioni forzate, nonché le decisioni arbitrarie nei confronti dei suoi membri;

4.

ribadisce il suo pieno sostegno all'Assemblea nazionale, che è l'unico organo democratico legittimamente eletto del Venezuela e i cui poteri devono essere rispettati, come vanno rispettate le prerogative e la sicurezza dei suoi membri; insiste sul fatto che una soluzione pacifica e politica può essere raggiunta solo nel pieno rispetto delle prerogative costituzionali dell'Assemblea nazionale;

5.

ricorda che l'UE è pronta a sostenere un reale processo verso una risoluzione pacifica e democratica della crisi sulla base della tabella di marcia adottata dall'Assemblea nazionale del Venezuela; sottolinea che i precedenti tentativi di risolvere la crisi attraverso un processo di negoziato e di dialogo non hanno prodotto risultati concreti; chiede che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) continui a lavorare attraverso iniziative quali il Gruppo di contatto internazionale;

6.

ricorda che il rispetto delle istituzioni e dei principi democratici e la difesa dello Stato di diritto sono condizioni essenziali per trovare una soluzione pacifica e sostenibile alla crisi del Venezuela che vada a beneficio del suo popolo;

7.

invita il VP/AR a rafforzare la risposta dell'UE al ripristino della democrazia in Venezuela, anche attraverso l'estensione di sanzioni mirate nei confronti di persone responsabili di violazioni dei diritti umani e della repressione, ed estendendo tali sanzioni ai loro familiari; si associa alla dichiarazione dell'UE a tale proposito;

8.

chiede agli Stati membri che non l'hanno ancora fatto di riconoscere il legittimo mandato del presidente Guaidó e si compiace della dichiarazione dell'alto rappresentante, che lo indica quale unica autorità democratica riconosciuta dall'UE; chiede pertanto che siano riconosciuti i rappresentanti politici nominati da Juan Guaidó;

9.

chiede l'invio di una missione conoscitiva nel paese per valutare la situazione;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al legittimo presidente ad interim della Repubblica e presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, ai governi e ai parlamenti dei paesi del gruppo di Lima, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0061.

(2)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 42.


7.7.2021   

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C 270/91


P9_TA(2020)0014

Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardo alla Polonia e all'Ungheria

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria (2020/2513(RSP))

(2021/C 270/10)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (1),

vista la proposta motivata della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) sullo Stato di diritto in Polonia, del 20 dicembre 2017: proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835),

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia (2),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia (3),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI (4),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (5),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (6),

vista la sua risoluzione legislativa del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (7),

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

viste le modalità standard per le audizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, approvate dal Consiglio il 18 luglio 2019,

vista l'adozione da parte della Dieta polacca, in data 20 dicembre 2019, di un progetto di legge che ha introdotto una serie di modifiche alla legge sui tribunali ordinari, alla legge sulla Corte suprema e a talune altre leggi, vista la richiesta del Senato polacco alla Commissione di Venezia affinché esprima un parere d'urgenza sul progetto di legge,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati internazionali in materia di diritti umani; che tali valori, comuni agli Stati membri e approvati liberamente da tutti gli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono quanti vivono nell'Unione;

B.

considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori enunciati all'articolo 2 TUE non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si manifesta il rischio ma ha un impatto anche sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra questi e sulla natura stessa dell'Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell'Unione;

C.

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE costituisce una fase preventiva, riconoscendo all'Unione la capacità di intervenire in caso di evidente rischio di violazione grave dei valori comuni; che tale azione preventiva prevede un dialogo con lo Stato membro interessato e mira a evitare eventuali sanzioni;

D.

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE è stato attivato dalla Commissione e dal Parlamento nei confronti rispettivamente della Polonia e dell'Ungheria in seguito alla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori su cui si fonda l'Unione;

E.

considerando che il Consiglio ha finora organizzato tre audizioni della Polonia e due audizioni dell'Ungheria nell'ambito del Consiglio «Affari generali»;

F.

considerando che l'11 dicembre 2019 la presidenza finlandese ha chiesto una spiegazione scritta in merito a una presunta violazione da parte di un funzionario pubblico della delegazione ungherese dell'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio sulla riservatezza delle riunioni;

1.

prende atto delle audizioni organizzate dal Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE in risposta alle minacce ai valori comuni europei in Polonia e Ungheria; osserva con preoccupazione che le audizioni non sono organizzate in modo regolare, strutturato e aperto; esorta la presidenza croata e le altre future presidenze a organizzare periodicamente le audizioni; sottolinea che le audizioni devono essere obiettive, basate sui fatti e trasparenti e che gli Stati membri interessati devono cooperare in buona fede durante l'intero processo, conformemente al principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE; raccomanda che il Consiglio rivolga raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione, come sancito all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, quale seguito dato alle audizioni, e indichi i termini per l'attuazione di tali raccomandazioni; fa notare che la fiducia reciproca tra gli Stati membri può essere ripristinata solo una volta garantito il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE e invita il Consiglio ad agire in tale direzione; invita gli Stati membri a rispettare il primato del diritto dell'Unione;

2.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che le modalità standard per le audizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE non garantiscano al Parlamento lo stesso trattamento riservato alla Commissione e a un terzo degli Stati membri ai fini della presentazione della proposta motivata; ricorda che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE, prevede pari diritti e status procedurale per un terzo degli Stati membri, il Parlamento e la Commissione per quanto riguarda l'avvio della procedura; accoglie con favore gli sforzi profusi dalla presidenza finlandese per avviare un dialogo informale con il Parlamento, ma ritiene che il dialogo informale non possa sostituire la presentazione formale della proposta motivata in sede di Consiglio; ribadisce che l'invito del Parlamento a una riunione formale del Consiglio è ancora dovuto sulla base del diritto di iniziativa e del principio di leale cooperazione tra le istituzioni sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE; ribadisce il suo invito al Consiglio a informare in modo tempestivo e completo il Parlamento in tutte le fasi della procedura;

3.

esprime rammarico per il fatto che le audizioni non abbiano ancora portato a progressi significativi da parte dei due Stati membri in questione per quanto riguarda l'eliminazione dei rischi evidenti di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE; osserva con preoccupazione che le relazioni e le dichiarazioni della Commissione e degli organismi internazionali, quali l'ONU, l'OSCE e il Consiglio d'Europa, indicano che la situazione sia in Polonia che in Ungheria si è deteriorata sin dall'attivazione dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; fa notare che l'incapacità del Consiglio di applicare efficacemente l'articolo 7 TUE continua a compromettere l'integrità dei valori comuni europei, la fiducia reciproca e la credibilità dell'Unione nel suo complesso; ribadisce la sua posizione in merito alla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE, relativamente alla situazione della Polonia e alla propria proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione; invita pertanto il Consiglio a garantire che le audizioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE considerino anche i nuovi sviluppi e valutino i rischi di violazione dell'indipendenza della magistratura, della libertà di espressione, compresa la libertà dei media, della libertà delle arti e delle scienze, della libertà di associazione e del diritto alla parità di trattamento; invita la Commissione ad avvalersi appieno degli strumenti disponibili per far fronte a un evidente rischio di violazione grave da parte della Polonia e dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione, con particolare riferimento alle procedure d'infrazione accelerate e alle domande di provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte di giustizia;

4.

osserva che la proposta motivata della Commissione relativa allo Stato di diritto in Polonia ha un ambito di applicazione limitato; invita il Consiglio a valutare in che modo sia possibile affrontare le presunte violazioni dei diritti fondamentali in Polonia nel contesto delle sue attuali audizioni;

5.

è del parere che i più recenti sviluppi nel contesto delle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, evidenzino ancora una volta l'imminente necessità di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (DSD), quale proposto dal Parlamento, sotto forma di accordo interistituzionale consistente in un esame annuale indipendente, basato su riscontri oggettivi e non discriminatorio, che valuti, su un piano di parità, il rispetto da parte di tutti gli Stati membri dell'UE dei valori stabiliti all'articolo 2 TUE, con raccomandazioni specifiche per paese cui fa seguito una discussione interparlamentare, e un ciclo programmatico DSD permanente in seno alle istituzioni dell'UE; invita, a tale proposito, la Commissione e il Consiglio ad avviare senza indugio con il Parlamento i negoziati sull'accordo interistituzionale in conformità dell'articolo 295 TFUE; ribadisce che il meccanismo deve integrare e rafforzare, e non sostituire, i procedimenti in corso e futuri a norma dell'articolo 7 TUE;

6.

ribadisce la sua posizione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, e invita il Consiglio ad avviare quanto prima negoziati interistituzionali;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, ai rispettivi presidenti, governi e parlamenti della Polonia e dell'Ungheria nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.

(2)  GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2019)0058.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2019)0101.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2019)0032.

(6)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2019)0349.


7.7.2021   

IT

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C 270/94


P9_TA(2020)0015

Conferenza delle parti (COP15) della Convenzione sulla diversità biologica (Kunming 2020)

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) (2019/2824(RSP))

(2021/C 270/11)

Il Parlamento europeo,

viste la revisione intermedia della strategia dell'UE in materia di biodiversità e la sua risoluzione del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità (1),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia (2),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla 14a riunione della conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica (COP14) (3),

vista la relazione della Commissione del 20 maggio 2015 dal titolo «Lo stato della natura nell'Unione europea — Relazione sullo stato e sulle tendenze dei tipi di habitat e delle specie contemplati dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva Habitat per il periodo 2007-2012, come richiesto a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat e dell'articolo 12 della direttiva Uccelli» (COM(2015)0219),

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (4) (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino),

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (5) (direttiva quadro sulle acque),

vista la relazione di valutazione globale dell'IPBES del 31 maggio 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici,

vista la lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura,

vista la Carta di Metz sulla biodiversità del 6 maggio 2019,

visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, nonché il documento di riflessione della Commissione del 30 gennaio 2019 dal titolo «Verso un'Europa sostenibile entro il 2030» (COM(2019)0022),

viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri, e la sua relazione speciale del 25 settembre 2019 in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, nonché la relazione speciale dell'IPCC dal titolo «Global Warming of 1,5 oC» (riscaldamento globale di 1,5 oC), la sua quinta relazione di valutazione (AR5) e la relativa relazione di sintesi del settembre 2018,

viste la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (COM(2019)0352) e la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2013 dal titolo «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale» (COM(2013)0659),

vista la relazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura del 2019 intitolata «Lo stato della biodiversità mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura»,

vista la dichiarazione resa dall'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani il 15 ottobre 2019 in sede di Terzo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York,

visto l'appello di Pechino sulla conservazione della biodiversità e sui cambiamenti climatici del 6 novembre 2019,

vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019, dal titolo «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020» (SOER 2020),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio riguardanti la COP15 della Convenzione sulla diversità biologica, che si terrà a Kunming, Cina, nel 2020 (O-000044/2019 e O-000043/2019),

A.

considerando che, secondo la definizione della sua missione, il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 è inteso a intervenire efficacemente e urgentemente per arrestare la perdita di biodiversità, in modo da far sì che entro il 2020 gli ecosistemi siano resilienti e continuino a fornire servizi essenziali, garantendo e conservando così la varietà di forme di vita del pianeta e contribuendo al benessere dell'umanità e all'eliminazione della povertà;

B.

considerando che la visione per la biodiversità per il 2050 (in appresso «visione per il 2050»), adottata nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), consiste nel vivere in armonia con la natura e nel far sì che, entro il 2050, la biodiversità sia valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo vantaggi essenziali per tutte le persone e per le generazioni future;

C.

considerando che la visione per il 2050 adottata nel quadro della CBD è sostenuta da cinque finalità generali che inquadrano altresì gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità: a) affrontare le cause profonde della perdita di biodiversità integrando la biodiversità nell'attività di governo e nella società; b) ridurre le pressioni dirette sulla biodiversità e promuovere l'uso sostenibile; c) migliorare la situazione della biodiversità salvaguardando gli ecosistemi, le specie e la diversità genetica; d) aumentare per tutti i benefici derivanti dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici; e) migliorare l'attuazione attraverso la pianificazione partecipativa, la gestione delle conoscenze e la costruzione di capacità;

D.

considerando che, come sottolineato nella valutazione globale dell'IPBES sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, le attuali tendenze negative in termini di biodiversità e di ecosistemi ostacoleranno i progressi verso l'80 % dei traguardi valutati degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) in materia di povertà, fame, salute, acqua, città, clima, oceani e terra; che, secondo le previsioni, le popolazioni indigene e molte delle comunità più povere del mondo saranno colpite per prime e più duramente; che, pertanto, la perdita e il degrado della biodiversità devono essere considerati non solo come problemi ambientali, ma anche di sviluppo nonché di natura economica, sociale e morale;

E.

considerando che all'uso massiccio di erbicidi sistemici ad ampio spettro come il glifosato è direttamente imputabile una perdita massiccia di biodiversità;

F.

considerando che, secondo l'IPCC e la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici, non esistono soluzioni durature per affrontare i cambiamenti climatici senza una maggiore attuazione di soluzioni coerenti ed efficaci basate sulla natura;

G.

considerando che i cambiamenti climatici sono riconosciuti quali fattori determinanti dell'aumento degli eventi meteorologici estremi che causano catastrofi naturali in tutto il mondo, inclusi gli incendi;

H.

considerando che il protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici (ABS) fornisce un quadro giuridico trasparente per la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali ad esse associate;

I.

considerando che la strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2020 mira ad arrestare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici nell'UE e a contribuire a bloccare la perdita di biodiversità a livello mondiale entro il 2020;

J.

considerando che l'UE e gli Stati membri hanno adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi diciassette OSS e sono pienamente impegnati nella loro attuazione;

K.

considerando che l'ambizione sancita dalla Commissione 2019-2024 nei suoi orientamenti politici è che l'UE collabori con i suoi partner globali per limitare la perdita di biodiversità entro i prossimi cinque anni;

L.

considerando che le foreste sono indispensabili per il sostentamento mondiale e che, pur coprendo soltanto il 30 % della superficie terrestre, ospitano l'80 % della biodiversità del pianeta;

M.

considerando che gli habitat e le specie sono minacciati dai cambiamenti climatici, come evidenziato dalla morte di gran parte della grande barriera corallina in Australia e dagli eventi meteorologici estremi come i grandi incendi australiani, che hanno ucciso più di un miliardo di animali; che la conservazione della natura e l'arresto della perdita di biodiversità sono essenziali ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento agli stessi;

N.

considerando che quattro dei nove limiti del pianeta, definiti dal Centro per la resilienza di Stoccolma, sono stati oltrepassati;

Osservazioni generali

1.

osserva con preoccupazione che la relazione di valutazione globale dell'IPBES sulla biodiversità e i servizi ecosistemici evidenzia chiaramente l'entità della crisi ecologica e la necessità di compiere urgentemente sforzi concertati che promuovano cambiamenti profondi, dal momento che la natura è in declino su scala mondiale a un ritmo senza precedenti nella storia dell'umanità, il tasso di estinzione delle specie sta accelerando e quasi un milione di specie animali e vegetali sono a rischio di estinzione, con gravi ripercussioni sulle popolazioni di tutto il mondo che incideranno sulla vita delle nostre future generazioni;

2.

esprime profonda preoccupazione per le ulteriori pressioni esercitate dai cambiamenti climatici sulla biodiversità terrestre, come indicato nella relazione speciale dell'IPCC dell'8 agosto 2019; esprime altresì profonda preoccupazione, alla luce della relazione speciale dell'IPCC del 24 settembre 2019, circa il declino dei mammiferi marini e di altri stock ittici nonché la drammatica scomparsa delle barriere coralline, oltre il 99 % delle quali dovrebbe ridursi nell'ipotesi di un riscaldamento di 2 oC, secondo la relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5 oC;

3.

esprime profonda preoccupazione in seguito alla pubblicazione della relazione dell'IPCC in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, che riconosce nei cambiamenti climatici uno dei principali fattori diretti della perdita di biodiversità e sottolinea che nei prossimi decenni si prevede un significativo aggravamento degli impatti negativi dei cambiamenti climatici sulla natura e sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici, sugli oceani e sulla sicurezza alimentare; sottolinea inoltre che, come avverte l'IPCC, la salute degli ecosistemi oceanici e marini risente attualmente del riscaldamento globale, dell'inquinamento, dello sfruttamento eccessivo della biodiversità marina, dell'aumento dei livelli del mare, dell'acidificazione, della desossigenazione, delle ondate marine di calore, dello scioglimento senza precedenti dei ghiacciai e della banchisa, dell'erosione costiera e di catastrofi naturali più frequenti, che danneggiano gli ecosistemi marini e costieri alterandone il funzionamento e accelerando il declino dei mammiferi marini e delle risorse alieutiche, nonché la drammatica scomparsa di barriere coralline e mangrovie; ricorda che gli oceani fanno parte della soluzione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e per adattarsi a essi; invita pertanto l'UE a porre gli oceani tra le priorità della sua strategia sulla biodiversità e invita tutte le parti della CBD (in appresso «le parti») a riconoscere gli oceani come un bene comune dell'umanità, al fine di sviluppare un nuovo approccio che ponga le responsabilità individuali e collettive ben al di sopra dei principi tradizionali della libertà e proprietà degli oceani per garantirne la conservazione;

4.

ritiene che ci troviamo di fronte a un'emergenza ambientale, che richiede azioni significative in Europa e nel mondo; invita la Commissione a garantire che la protezione e il ripristino della natura siano una massima priorità del Green Deal europeo, insieme ai cambiamenti climatici;

5.

esprime preoccupazione per il fatto che con le attuali tendenze di perdita di biodiversità gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità per il 2020 non saranno raggiunti, e invita nuovamente tutte le parti a intensificare con urgenza gli sforzi; si rammarica del fatto che l'UE non sia sulla buona strada per conseguire l'obiettivo principale di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi entro il 2020; esorta la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi a compiere sforzi obbligatori immediati, sostanziali e supplementari per la conservazione e il ripristino della biodiversità in modo da conseguire gli obiettivi mondiali e dell'UE e da contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Aichi;

6.

ricorda che la biodiversità e gli ecosistemi sani, compresi gli oceani, che assorbono oltre il 25 % delle emissioni di CO2 e sono la principale fonte di ossigeno, sono fondamentali per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e per rafforzare le capacità di resilienza e adattamento dell'UE di fronte dei cambiamenti climatici; osserva con rammarico che solo il 7 % degli oceani è formalmente protetto; ricorda l'importanza di sviluppare e attuare soluzioni basate sulla natura per preservare la biodiversità, mitigando e adattandosi al tempo stesso ai cambiamenti climatici, e in particolare per l'assorbimento del carbonio; chiede pertanto un miglioramento della coerenza e delle sinergie fra le tre convenzioni di Rio (6), nonché un loro migliore allineamento con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a garantire la pinea integrazione della biodiversità nelle sue politiche in materia di clima;

7.

plaude all'appello di Pechino sulla conservazione della biodiversità e sui cambiamenti climatici del 6 novembre 2019;

8.

sottolinea che i compromessi tra la protezione del clima e la tutela della biodiversità dovrebbero sempre essere evitati, in particolare nel settore della bioeconomia, che può svolgere un ruolo centrale nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, a condizione che non minacci la qualità degli ecosistemi; esprime preoccupazione per il fatto che tali compromessi non siano stato sufficientemente affrontati nelle recenti discussioni politiche; invita la Commissione e tutti i soggetti interessati a sviluppare un approccio coeso al fine di costruire una bioeconomia realmente sostenibile, fondata sulla conservazione della natura e su altre soluzioni basate sugli ecosistemi, in quanto un tale approccio apporta i migliori risultati sia per il clima che per la biodiversità;

9.

sottolinea che la biodiversità non solo è indispensabile per la produzione alimentare, di carburante e medicinali, ma è anche importante, insieme a un ambiente naturale sano, per lo sviluppo economico a lungo termine;

10.

accoglie con favore gli impegni assunti da Ursula von der Leyen negli orientamenti politici della Commissione 2019-2024 e nella lettera di incarico del 10 settembre 2019 indirizzata al commissario per l'Ambiente e gli oceani, al fine di presentare, entro i primi 100 giorni del mandato della nuova Commissione, una strategia ambiziosa in materia di biodiversità per il 2030 quale parte del Green Deal europeo, nonché la sua intenzione che l'UE assuma un ruolo di leader mondiale in occasione della conferenza delle parti della CBD del 2020, come ha fatto alla conferenza di Parigi sul clima del 2015; insiste affinché la nuova Commissione consideri tale questione altamente prioritaria e l'UE incoraggi, in vista della COP15, l'ambizione globale in materia di biodiversità; invita la Commissione, alla luce della crisi globale della biodiversità evidenziata dalla recente relazione dell'IPBES, ad adottare un nuovo approccio, abbandonando gli impegni volontari e proponendo una strategia ambiziosa e inclusiva sulla biodiversità per il 2030 che stabilisca obiettivi giuridicamente vincolanti per l'UE e i suoi Stati membri, tra cui obiettivi specifici per la protezione di almeno il 30 % delle zone terrestri e marine e il ripristino degli ecosistemi danneggiati a livello dell'Unione entro il 2030;

11.

ritiene che in questa nuova strategia si debba prestare particolare attenzione al ripristino degli ecosistemi, degli habitat e delle specie, in particolare attraverso la ricerca e l'innovazione volte a promuovere lo sviluppo di modelli economici basati sulla natura in tutti i settori, i quali rivestono un'importanza fondamentale per il conseguimento degli obiettivi in materia di biodiversità;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a chiedere che la COP15 adotti disposizioni in materia di esame delle prospettive, valutazione delle tecnologie e monitoraggio dei nuovi sviluppi tecnologici, compresi quelli derivanti dalla biologia di sintesi;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a chiedere, in occasione della COP15, una moratoria globale sull'introduzione in natura di organismi modificati con gene drive, ivi incluse le sperimentazioni sul campo, al fine di impedire che queste nuove tecnologie siano introdotte prematuramente e di difendere il principio di precauzione, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché dalla CBD;

14.

sottolinea che la protezione e la conservazione della biodiversità a livello mondiale costituiscono una sfida fondamentale e una questione di interesse strategico per l'Unione, cui dovrebbe essere data la massima attenzione politica; chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare attivamente con i paesi terzi, in particolare attraverso i loro strumenti esterni, quali lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), al fine di promuovere le misure di protezione, conservazione e ripristino della biodiversità e la governance, in particolare nel quadro di tutti gli accordi multilaterali e commerciali e delle misure contro le inadempienze, e di fissare gli obiettivi pertinenti; invita pertanto la Commissione a includere capitoli vincolanti e applicabili in materia di commercio e sviluppo sostenibile in tutti i futuri accordi commerciali;

15.

rammenta la sua posizione secondo cui il 45 % dei fondi NDICI dovrebbero essere destinati agli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici, alla gestione e alla protezione dell'ambiente, alla biodiversità e alla lotta alla desertificazione;

16.

sottolinea la necessità di un approccio di governance globale multilivello per la protezione, la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici; invita l'UE e gli Stati membri a mantenere il proprio fermo impegno per l'ulteriore rafforzamento della CBD e ad assumere un ruolo guida nella preparazione del quadro post-2020, in particolare in vista della COP15, a impegnarsi per un equivalente in materia di biodiversità dell'obiettivo di 1,5 oC dell'accordo di Parigi sul clima nonché a definire in modo trasparente le loro visioni e le loro priorità per il quadro globale post-2020 in materia di biodiversità;

17.

ricorda che la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi è intrinsecamente sinergica e fondamentale per il raggiungimento degli OSS; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare un'integrazione efficace dell'ambiente naturale e della biodiversità con gli obiettivi relativi alla biodiversità in tutti i settori, a modificare il modello economico verso una maggiore sostenibilità facendo fronte all'impronta dell'UE, nonché a garantire una maggiore coerenza in materia di politiche ambientali in tutte le politiche interne ed esterne dell'UE, comprese l'agricoltura, la pesca, le energie rinnovabili, i trasporti, il commercio e il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, e sottolinea la necessità di tali azioni; ritiene che sia necessaria una maggiore collaborazione in tutti i settori al fine di integrare meglio la protezione, la conservazione e il ripristino della biodiversità; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione al ciclo di vita dei beni, dalla concezione al consumo, al fine di proteggere le risorse naturali e la biodiversità, e di tenere conto degli impatti cumulativi, anche per quanto riguarda il trasporto;

18.

ritiene fondamentale affrontare le cause principali della perdita di biodiversità con un approccio strategico a lungo termine e identificare e salvaguardare urgentemente i punti più critici e strategici in termini di biodiversità e di servizi ecosistemici e gli ecosistemi ad alto livello di integrità in funzione della sensibilità di ciascuna zona, della presenza di specie a rischio di estinzione o di lacune in termini di conoscenze e/o gestione efficace e della presenza di specie comuni fondamentali per i processi ecologici, nonché limitare le perdite di biodiversità e gli effetti negativi sui territori e sui mezzi di sussistenza delle comunità autoctone e locali;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a insistere affinché la COP15 garantisca che qualsiasi tecnologia che possa influire sulle conoscenze tradizionali, l'innovazione, le pratiche, il sostentamento nonché l'uso dei terreni, delle risorse e dell'acqua dei popoli indigeni e delle comunità locali sia introdotta soltanto previa richiesta e previo ottenimento del libero consenso informato di tali popoli e tali comunità; sottolinea che ciò deve avvenire in maniera partecipativa, con il coinvolgimento di tutte le comunità potenzialmente interessate, prima che una tecnologia venga diffusa;

20.

ribadisce che, nonostante l'importanza del ripristino, questo aspetto rimane praticamente ignorato dagli Stati membri nel quadro della sfida di Bonn;

21.

sottolinea che l'emergenza climatica e le conseguenze di una massiccia perdita di biodiversità costituiscono una grave minaccia ai diritti umani; ricorda che, senza un ambiente sano, sono a rischio i diritti umani fondamentali alla vita, alla salute, al cibo e all'acqua potabile; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad adoperarsi per una strategia dell'UE che protegga il diritto a un ambiente sano, collaborando strettamente con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, come l'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), che ha recentemente avviato una strategia comune con il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP);

Attuazione della Convenzione sulla diversità biologica e del piano strategico per la biodiversità 2011-2020

22.

accoglie con favore la decisione adottata in occasione della COP14 in Egitto che esorta le parti, tra l'altro, ad accelerare in modo significativo gli sforzi tesi ad attuare il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 e a prendere in considerazione l'effettuazione di valutazioni nazionali della biodiversità nonché delle funzioni e dei servizi ecosistemici; ritiene della massima importanza intensificare gli sforzi di attuazione del piano strategico per la biodiversità 2011-2020, concentrarsi sul conseguimento degli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità e sul protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici (ABS) nonché lavorare a un piano strategico ambizioso post-2020 e a un meccanismo di attuazione che includa formalmente le autorità locali e regionali, come pure, per quanto riguarda lo scenario per il 2050, tener conto delle nuove sfide nel settore della biodiversità, in linea con l'Agenda 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

23.

osserva con preoccupazione che, secondo le valutazioni (7) dello stato di conservazione delle specie e dei tipi di habitat di interesse per la conservazione, nell'UE solo il 7 % delle specie marine e il 9 % dei tipi di habitat marino presentano uno «stato di conservazione soddisfacente» e che il 27 % delle valutazioni delle specie e il 66 % delle valutazioni dei tipi di habitat indicano uno «stato di conservazione sfavorevole»; sottolinea inoltre che, secondo le stesse valutazioni, il 48 % delle specie animali e vegetali marine di cui è nota l'evoluzione demografica è calato costantemente nell'ultimo decennio, determinando un aumento del rischio di estinzione delle specie monitorate;

Quadro globale post-2020 in materia di biodiversità

24.

accoglie con favore i progressi compiuti in occasione della COP14 relativamente a un processo globale e partecipativo per lo sviluppo di un quadro globale post-2020 in materia di biodiversità; appoggia la Carta di Metz sulla biodiversità adottata dal G7;

25.

sottolinea la necessità di rafforzare le ambizioni e l'inclusività e di migliorare il funzionamento del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i meccanismi di attuazione della CBD, a perseguire attivamente l'elaborazione di obiettivi ambiziosi e giuridicamente vincolanti, calendari dettagliati, chiari indicatori di prestazione, strumenti di monitoraggio e meccanismi di revisione inter pares o di segnalazione sulla base di norme comuni — idealmente in collaborazione con le amministrazioni subnazionali –, al fine di garantire una completa trasparenza e la responsabilità delle parti, nonché l'efficacia complessiva del prossimo piano strategico globale per la biodiversità;

26.

sottolinea che è necessario un quadro internazionale sotto forma di un accordo globale giuridicamente vincolante per salvaguardare la biodiversità mondiale, interrompere il suo attuale declino e ripristinarla sotto tutti gli aspetti; ritiene che tale quadro debba essere fondato su obiettivi specifici, misurabili, quantificabili, ambiziosi, realistici, settoriali e con scadenze ben precise nonché su impegni risoluti, comprendenti una strategia nazionale e piani d'azione rafforzati a favore della diversità biologica e altri strumenti adeguati, quali piani d'azione subnazionali, impegni finanziari e migliori garanzie per lo sviluppo di capacità, oltre a un meccanismo quinquennale di monitoraggio e riesame, e che debba essere posto l'accento su un percorso sempre più ambizioso; sottolinea la necessità di relazioni periodiche delle parti, nonché di procedere a una raccolta e a un trattamento armonizzati di dati e indicatori comparabili e coerenti per un buon processo di monitoraggio;

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a chiedere che il quadro globale post-2020 in materia di biodiversità sancisca quali principali pilastri il principio di precauzione, un approccio basato sui diritti nonché l'esame delle prospettive, la valutazione delle tecnologie e il monitoraggio relativo all'adozione di nuove tecnologie;

28.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la definizione di un nuovo obiettivo globale che preveda l'inversione, entro 2030, della curva di perdita di biodiversità a livello mondiale, permettendo alla natura di avviare una rigenerazione a beneficio di tutti e in modo tale da contribuire alla protezione della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, alla lotta alla desertificazione e al degrado del suolo, nonché per contribuire alla sicurezza alimentare; invita l'UE a insistere, nel quadro dei negoziati, per un aumento del livello di ambizione e, possibilmente, a sollecitare la protezione di metà del pianeta entro il 2050; è del parere che un chiaro obiettivo globale di conservazione per il 2030 pari ad almeno il 30 % delle aree naturali e l'obiettivo di ripristinare almeno il 30 % degli ecosistemi danneggiati che possono essere ripristinati dovrebbero essere sanciti nel quadro post-2020 e che l'UE dovrebbe fissare internamente obiettivi analoghi;

29.

sottolinea che gli sforzi e gli accordi a livello internazionale si realizzeranno solo con la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati; invita alla creazione di una coalizione di soggetti interessati, provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato, per la realizzazione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità; pone l'accento sull'utilità dell'«Agenda delle soluzioni» elaborata nell'ambito dell'accordo di Parigi per sviluppare un'agenda positiva per tutti i soggetti interessati pertinenti nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e invita a includere azioni analoghe nel quadro post-2020;

30.

sottolinea l'importanza di ridurre al minimo i ritardi che potrebbero insorgere tra l'adozione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità e la sua trasposizione negli obiettivi nazionali in materia di biodiversità e nei piani d'azione subnazionali, al fine di evitare ritardi nell'adozione di azioni concrete volte ad arrestare la perdita di biodiversità;

Strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030

31.

esorta la Commissione a elaborare una strategia che affronti le principali cause della perdita di biodiversità, sia all'interno dell'Unione che a livello mondiale;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza dell'iniziativa «dal produttore al consumatore» e dell'obiettivo «inquinamento zero» con la politica agricola comune post-2020, segnatamente nell'ottica di ridurre l'uso dei pesticidi;

33.

invita la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) a includere elementi di controllo in materia di biodiversità nei loro strumenti finanziari onde evitare effetti negativi sulla biodiversità; invita la BEI ad aggiornare le sue norme ambientali e sociali conformemente alle disposizioni della strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030;

34.

invita a istituire un obiettivo giuridicamente vincolante a livello di UE per ripristinare gli habitat danneggiati entro il 2030, tramite il ripristino delle foreste naturali, delle torbiere, delle aree d'inondazione, delle zone umide, dei pascoli ricchi di biodiversità, delle zone costiere e delle aree marine; si rammarica che la strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2020 non abbia consentito di raggiungere l'obiettivo di ripristinare il 15 % degli ecosistemi danneggiati;

35.

esorta la Commissione e la BEI a includere la verifica in materia di biodiversità nella loro azione esterna, in particolare nell'ambito dello strumento finanziario esterno, al fine di assicurare che nessun fondo o regime di finanziamento dell'UE contribuisca alla perdita netta di biodiversità;

36.

ritiene che l'ambizione globale dell'UE dovrà essere coerente con la sua azione interna nel quadro della strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030;

37.

invita la Commissione a includere la riduzione dell'impronta globale dell'UE come elemento importante della strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030, al fine di evitare incoerenze tra le sue azioni a livello interno e internazionale;

Considerazioni economiche e finanziamenti

38.

accoglie con favore l'accordo raggiunto da 196 governi in occasione della COP14, volto a incrementare gli investimenti nella natura e nelle persone per il 2020 e oltre; sottolinea che la crescita economica può agevolare lo sviluppo sostenibile solo se completamente dissociata dal degrado della biodiversità e della capacità degli ambienti naturali di contribuire al benessere degli esseri umani;

39.

sottolinea la necessità di finanziamenti adeguati e sufficienti per la biodiversità; chiede che nel prossimo QFP siano incluse misure per il miglioramento della biodiversità e l'immunizzazione dagli effetti del clima e che la biodiversità sia maggiormente integrata in tutti i settori politici, al fine di compiere progressi positivi e significativi verso la visione per il 2050; invita la Commissione e il Consiglio a istituire un obiettivo di spesa chiaro per l'integrazione della biodiversità nel QFP di un minimo del 10 %, in aggiunta all'obiettivo di spesa per l'integrazione della dimensione climatica; sottolinea, inoltre, la necessità di istituire una metodologia più trasparente, globale e rigorosa per tracciare la spesa relativa alla biodiversità e al clima; chiede nuovamente di duplicare, come minimo, l'attuale livello di finanziamento del programma LIFE; invita inoltre a eliminare progressivamente le sovvenzioni dannose e ad assicurare la coerenza tra tutti i fondi e i programmi dell'UE affinché nessuna spesa all'interno del bilancio dell'UE possa contribuire alla perdita di biodiversità;

40.

sottolinea che l'integrazione della biodiversità deve essere accompagnata dalla raccolta di dati; osserva con preoccupazione che la ricerca di base, compresa la tassonomia, che è cruciale a tale scopo, accusa una notevole carenza di risorse e non beneficia di un livello adeguato di finanziamenti per le strategie e la ricerca; chiede che nel quadro di Orizzonte Europa siano assegnate risorse adeguate ai progetti di ricerca di base e alla costruzione di capacità e che a tal fine siano utilizzate gli assi dedicati all'assistenza tecnica di altri fondi dell'UE;

41.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'istituzione di meccanismi finanziari internazionali aggiuntivi per la protezione e la conservazione della biodiversità collegati alla CBD, compiendo nel contempo tutti gli sforzi possibili al fine di integrare la biodiversità nei fondi esistenti; osserva che le attività economiche possono contribuire notevolmente al declino della biodiversità globale e alla perdita di capitale naturale; invita pertanto le imprese e le organizzazioni finanziarie ad assumere forti impegni comuni e a contribuire in modo significativo alla biodiversità, anche sottoponendo le loro attività a controlli in materia di biodiversità, e sottolinea l'importanza di stimolare iniziative di finanziamento privato in tal senso; deplora l'incoerenza degli insiemi di dati relativi ai flussi finanziari per la biodiversità provenienti da fonti nazionali e internazionali, pubbliche e private, che mette a rischio i sistemi di monitoraggio e segnalazione e incide negativamente su qualsiasi potenziale riforma; invita pertanto la Commissione, gli Stati membri e la BEI a elaborare norme coerenti sugli insiemi di dati relativi ai flussi finanziari per la biodiversità; sottolinea che il futuro piano sulla finanza sostenibile dovrà aiutare i partecipanti dei mercati finanziari a comprendere i rischi legati alla perdita di biodiversità, includendo la biodiversità negli obblighi di informazione finanziaria;

42.

pone l'accento sull'importanza di incrementare gli investimenti, anche a favore di soluzioni basate sulla natura e iniziative corrispondenti, che generino benefici sia per la biodiversità sia per l'azione per il clima, che, a sua volta, ridurrà l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, come pure, al contempo, di eliminare gradualmente gli investimenti dannosi per l'ambiente; ricorda che la maggioranza degli investimenti realizzati nel quadro dell'accordo di Parigi deve essere utilizzata per conservare e ripristinare la biodiversità; deplora tuttavia che, nonostante il potenziale delle soluzioni climatiche naturali, gli sforzi di cattura a terra di CO2 ricevano solo il 2,5 % circa del bilancio globale per la mitigazione dei cambiamenti climatici; chiede un maggiore utilizzo dei fondi climatici dell'UE e internazionali per la conservazione e il ripristino degli ecosistemi naturali in modo conseguire benefici sia per la biodiversità sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi;

43.

accoglie con favore la decisione del Gruppo BEI di allineare tutte le sue attività di finanziamento agli obiettivi dell'accordo di Parigi e di destinare almeno il 50 % dei finanziamenti della BEI all'azione per il clima; invita la BEI a continuare ad ampliare le misure di protezione e conservazione della biodiversità nell'ambito della sua dotazione finanziaria; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri e il settore finanziario per allineare le rispettive attività all'accordo di Parigi e ad assicurare la verifica in materia di clima e biodiversità nelle transazioni e negli investimenti a livello di UE e oltre;

44.

sottolinea che organizzazioni internazionali quali il Fondo monetario internazionale (FMI), l'UNEP e l'OCSE concordano sul fatto che la tassazione ambientale rappresenta uno strumento essenziale per far fronte alle sfide ambientali quali la perdita di biodiversità; accoglie con favore le iniziative, quali la Green Fiscal Policy Network dell'UNEP e dell'FMI, volte a facilitare la condivisione delle conoscenze e il dialogo sulla riforma fiscale verde; richiama l'attenzione sull'obiettivo 3 di Aichi e la necessità di incentivi positivi per la conservazione e l'utilizzo sostenibile della biodiversità, come pure sull'OSS 15 e la necessità di mobilitare e aumentare in modo considerevole le risorse finanziarie provenienti da tutte le fonti al fine di conservare e utilizzare in modo sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi; sottolinea pertanto le potenzialità di una tassazione ambientale equa, in linea con il principio «chi inquina paga», quale mezzo per ridurre i danni all'ambiente e generare risorse finanziarie per la protezione della natura; invita l'UE e i suoi Stati membri a riorientare i sistemi fiscali verso un maggiore uso della tassazione ambientale;

45.

constata con preoccupazione che soltanto l'8,3 % del totale degli impegni finanziari riguarda misure volte a invertire il declino della biodiversità e che si tratta della percentuale più bassa dal 2015, nonostante si osservi un tasso di estinzione delle specie senza precedenti e in rapida accelerazione; chiede che la Commissione aumenti le risorse stanziate per garantire una protezione della biodiversità coerente e a lungo termine in tutta l'UE; insiste sul fatto che il prossimo QFP dovrebbe basarsi su una solida metodologia che permetta di monitorare la biodiversità ed evitare il rischio di sovrastimare le azioni a favore di quest'ultima;

Silvicoltura, agricoltura, pesca e suolo

46.

sottolinea che le attività agricole e di pesca, la salute del suolo e la conservazione della biodiversità sono strettamente collegati; rileva le ripercussioni negative dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca non sostenibili sulla biodiversità; evidenzia, tuttavia, che l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca sostenibili possono ridurre gli effetti negativi sulle specie, sugli habitat e sugli ecosistemi nonché gli effetti dei cambiamenti climatici;

47.

invita pertanto l'UE e le parti ad assumere impegni forti a favore di sistemi alimentari sostenibili nonché di un'agricoltura, una silvicoltura e una pesca sostenibili, in particolare adottando requisiti e strategie per l'uso sostenibile di prodotti fitosanitari e nutrienti, per la riduzione dell'uso di pesticidi e per la protezione del suolo, degli habitat e delle specie che forniscono servizi fondamentali per gli ecosistemi, come l'impollinazione, nonché per una maggiore selettività al fine di ridurre l'impatto cumulativo sugli ecosistemi marini e costieri e contribuire alla ricostituzione di stock ittici nelle zone sensibili e in cui vi è uno sfruttamento eccessivo; invita la Commissione a includere nella prossima revisione della direttiva dell'UE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (direttiva 2009/128/CE) obiettivi di riduzione vincolanti a livello dell'UE ed esorta la Commissione, gli Stati membri e le amministrazioni regionali a orientare il sostegno destinato all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca verso pratiche sostenibili e regimi ecologici;

48.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere finanziariamente le pratiche agricole e forestali che sono coerenti con gli obiettivi in materia di biodiversità, come la difesa fitosanitaria e dei nutrienti integrata, l'agricoltura biologica, le pratiche agro-ecologiche, le pratiche di conservazione del suolo e delle acque, l'agricoltura di conservazione, l'agroforestazione, i sistemi silvopastorali, la gestione dell'irrigazione, i sistemi di piccole dimensioni o per appezzamenti e le pratiche per migliorare il benessere degli animali;

49.

ricorda che, secondo la comunicazione della Commissione dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», le foreste sono indispensabili per i sistemi di sostegno alla vita del pianeta, in quanto coprono il 30 % della superficie delle terre del pianeta e ospitano l'80 % della sua biodiversità; sottolinea che la deforestazione è una delle principali cause della perdita di biodiversità e che le emissioni derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento d'uso del suolo e dalla silvicoltura associati alla deforestazione sono una causa significativa dei cambiamenti climatici; esprime preoccupazione per l'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione, dal momento che l'UE è il consumatore finale del 10 % dei prodotti connessi alla deforestazione; invita la Commissione ad adottare una sola definizione unificata di «deforestazione zero»;

50.

invita la Commissione a proporre una serie completa di misure volte a ridurre l'impronta dei consumi dell'UE sul suolo, compresa una normativa, basata sul dovere di diligenza e atta a garantire catene di approvvigionamento sostenibili e a deforestazione zero per i prodotti immessi sul mercato dell'UE, nonché un piano d'azione dell'UE sull'olio di palma; è del parere che l'azione dell'UE contro la deforestazione debba concentrarsi sui suoi principali fattori, quali l'olio di palma, la soia, le carni bovine e il cacao; chiede alla Commissione di procedere il prima possibile alla graduale eliminazione dei biocarburanti utilizzati nell'UE che sono altamente suscettibili di causare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni;

51.

evidenzia che le politiche forestali devono essere coerenti, combattere la perdita di biodiversità e gli effetti dei cambiamenti climatici in egual misura e aumentare i pozzi naturali dell'UE, proteggendo, conservando e rafforzando nel contempo la biodiversità;

52.

sottolinea che nessun effetto di sostituzione dei prodotti della silvicoltura può compensare la perdita di foreste primordiali e primarie, la cui insostituibilità è riconosciuta (8) e che dovrebbero essere protette tramite strumenti giuridici e di incentivo, orientati alla loro complessità, connettività e rappresentatività;

53.

sottolinea che, secondo il World Population Prospects del giugno 2019, la popolazione mondiale dovrebbe aumentare di 2 miliardi di persone nei prossimi 30 anni, incrementando gli impatti dell'uso del suolo e del mare sulla biodiversità e il sequestro del carbonio; osserva che l'aumento della perdita di biodiversità mette a rischio la sicurezza alimentare e l'alimentazione; invita le parti a promuovere l'uso sostenibile della biodiversità nei programmi che contribuiscono alla sicurezza alimentare e al miglioramento dell'alimentazione, concorrendo nel contempo al conseguimento degli OSS, con particolare attenzione all'OSS 2 (Fame zero);

Zone urbane

54.

osserva che l'inquinamento, l'espansione urbana, l'impermeabilizzazione del suolo e la distruzione degli habitat sono altre cause principali di distruzione della biodiversità; ricorda che, secondo la valutazione globale dell'IPBES sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, dal 1992 la superficie delle zone urbane è raddoppiata e due cittadini dell'UE su tre vivono in zone urbane; chiede una migliore valutazione del ruolo delle zone urbane e delle città nella salvaguardia della biodiversità e un maggiore coinvolgimento delle città e delle autorità locali nella definizione delle politiche in materia di tutela e conservazione della biodiversità e di servizi ecosistemici e per quanto concerne il monitoraggio, la segnalazione e la verifica;

55.

insiste sul fatto che le potenzialità delle città in termini di protezione della biodiversità e dei servizi ecosistemici sono sottovalutate; ricorda che il miglioramento dei benefici derivanti dalla biodiversità, dai servizi ecosistemici e dall'infrastruttura urbana verde nelle città e nelle aree periurbane migliora la salute umana; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'inclusione e l'ulteriore integrazione della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche nella progettazione, nella politica e nella pianificazione urbane, riducendo nel contempo le emissioni di carbonio e rafforzando l'adattamento ai cambiamenti climatici;

56.

osserva che le zone urbane possono promuovere la trasformazione nell'UE in termini di biodiversità; sottolinea che l'inquinamento da plastica e dell'acqua sono fattori importanti della perdita di biodiversità; ritiene che una forte economia circolare, nel contesto del nuovo piano d'azione per l'economia circolare, potrebbe essere determinante per gli sforzi dell'UE a favore del ripristino della biodiversità;

57.

deplora il fatto che la plastica e l'inquinamento derivante, ad esempio, da impianti di trattamento delle acque, prodotti farmacologici e pratiche agricole non sostenibili, come l'uso intensivo di nutrienti, incidano profondamente sulla salute degli ecosistemi oceanici;

Zone protette dell'UE

58.

chiede di procedere a un'analisi approfondita di tutte le zone protette dell'UE, compresi i siti Natura 2000, nonché al miglioramento, alla migliore connessione e all'ampliamento di tali zone; evidenzia la necessità di un metodo standardizzato per il calcolo delle zone protette e di una definizione chiara di ciò che costituisce una «zona protetta» nell'UE; sottolinea che, alla luce della recente relazione dell'IPCC in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, sono necessari una valutazione globale e un aumento significativo delle zone costiere e marine protette dell'UE e della loro governance; chiede l'estensione delle zone marine protette dell'UE al fine di includere un maggior numero di acque d'alto mare; sottolinea che, oltre alla quantità, anche la qualità delle aree protette è essenziale per impedire la perdita di biodiversità e che, pertanto, è necessario porre maggiormente l'accento su una gestione efficiente e sostenibile;

59.

invita la Commissione a continuare ad adottare provvedimenti giuridici quando constata che la legislazione dell'UE in materia di protezione della natura non è rispettata; sottolinea che le procedure devono essere più efficienti nel settore delle violazioni in materia di ambiente, a causa del rischio di danni irreversibili all'ambiente; sottolinea che è necessario garantire con urgenza la corretta applicazione delle direttive sulla tutela della natura e dare seguito in modo trasparente alle denunce relative a violazioni della legislazione;

60.

osserva che il quadro per la conservazione della natura potrebbe potenzialmente creare, in caso di attuazione carente, un ambiente ostile per ambientalisti ed ecologisti e mettere direttamente o indirettamente in pericolo la loro vita; sottolinea che gli omicidi di ambientalisti e ecologisti dovrebbero essere condannati attivamente dall'UE;

61.

sottolinea che le infrastrutture verdi forniscono servizi ecosistemici che sostengono la biodiversità, ad esempio aumentando la quantità di corridoi ecologici negli ambienti urbani;

Innovazione, ricerca e istruzione

62.

rammenta l'importanza dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo al fine di conseguire gli obiettivi della visione per il 2050; sottolinea l'importanza di sostenere la ricerca e le scienze partecipative per rafforzare le conoscenze, in particolare per quanto riguarda gli oceani, la maggior parte dei quali non è ancora stata esplorata; invita la Commissione e il Consiglio a incrementare la dotazione di bilancio per Orizzonte Europa a 120 miliardi di EUR nel prossimo QFP, a vantaggio in particolare del polo tematico relativo alle risorse naturali, ivi inclusa la ricerca di base e applicata, ad esempio nel campo della tassonomia, e ad avviare una missione per la protezione e il ripristino della biodiversità nell'ambito di Orizzonte Europa; chiede alle parti di concentrarsi in particolare sui nessi tra la conservazione della biodiversità e i benefici per la salute umana e il benessere economico, nonché di coordinare le misure di raccolta dati;

63.

invita la Commissione a sostenere ulteriori ricerche sugli effetti dell'uso del suolo e del cambiamento della destinazione dei terreni, tra cui la deforestazione e la produzione di bioenergia, sulle emissioni di gas a effetto serra e a tener conto dei risultati nella futura elaborazione delle politiche;

64.

osserva che, secondo la strategia europea per la plastica nell'economia circolare, adottata il 16 gennaio 2018, i 150 milioni di tonnellate di plastica che si sono accumulate negli oceani del mondo potrebbero raddoppiare entro il 2030, mettendo in pericolo più di 660 specie e danneggiando il nostro ambiente; invita la Commissione a presentare iniziative faro contro l'inquinamento da plastica e i suoi effetti sulla biodiversità; sottolinea il caso specifico delle microplastiche, che rappresentano oltre l'80 % dei rifiuti marini raccolti e mettono in pericolo la biodiversità marina; accoglie pertanto con favore l'impegno di Ursula von der Leyen inteso ad aprire un nuovo fronte nella nostra lotta contro i rifiuti di plastica contrastando le microplastiche; sottolinea la necessità di un approccio all'economia circolare che ponga l'accento sulla ricerca e l'innovazione in materia di prodotti sostenibili;

65.

sottolinea l'importanza dell'educazione ai fini della sensibilizzazione alla biodiversità e della protezione dell'ambiente; osserva che le zone protette didattiche sono uno strumento pertinente ed efficiente per sensibilizzare l'opinione pubblica e rafforzare la conservazione;

Sviluppo di capacità, sensibilizzazione del pubblico e partecipazione di tutti gli attori

66.

sottolinea che lo sviluppo di capacità e le attività di sensibilizzazione sono fondamentali ai fini di un'attuazione efficace e per promuovere una maggiore comprensione dell'importanza della biodiversità; accoglie pertanto con favore la decisione della COP14 che invita le parti, gli altri governi e i donatori che siano in grado di farlo a fornire risorse finanziarie per lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e il trasferimento tecnologico;

67.

evidenzia l'importanza di fornire informazioni complete e di ricercare un maggiore coinvolgimento della società civile e dei cittadini di diverse fasce di età per conseguire gli obiettivi globali e dell'UE;

68.

invita le parti a promuovere la sensibilizzazione del pubblico e la partecipazione di molteplici soggetti interessati al fine di definire soluzioni su misura in collaborazione con le comunità locali e le popolazioni indigene allo scopo di promuovere l'uso sostenibile dei terreni per una maggiore biodiversità, in modo tale che le differenze regionali in termini di paesaggi e habitat siano pienamente rispettate;

69.

accoglie con favore l'intenzione di perseguire attivamente un approccio multipartecipativo, che è fondamentale per valorizzare, proteggere, preservare, utilizzare in maniera sostenibile e ripristinare la biodiversità, e sottolinea che una maggiore collaborazione con i vari livelli di governance, i vari settori e attori privati, nonché tra di essi, creerà opportunità di integrazione degli obiettivi in materia di biodiversità nelle altre politiche; ritiene fondamentale coinvolgere le imprese e le organizzazioni finanziarie e, a tale proposito, accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a coinvolgere il settore privato nella conservazione della biodiversità, in particolare attraverso la piattaforma UE per le imprese e la biodiversità; accoglie con favore, in tale prospettiva, l'avvio di iniziative del settore privato come la coalizione «One Planet Business for Biodiversity» in occasione del vertice delle Nazioni Unite sull'azione per il clima a New York;

70.

invita la Commissione a prendere in considerazione una metodologia armonizzata per il calcolo dell'impronta ecologica delle imprese dell'UE e del loro impatto sulla biodiversità;

71.

ritiene che nelle società siano necessari mutamenti trasformativi per affrontare i cambiamenti climatici, il degrado dell'ambiente e la perdita di biodiversità; sottolinea l'importanza di seguire il principio di una transizione equa che garantisca un processo inclusivo ed equo;

72.

osserva che la sensibilizzazione del pubblico e l'accesso a informazioni complete e facilmente comprensibili consentono ai consumatori di effettuare scelte d'acquisto consapevoli e promuovono un consumo sostenibile e sottolinea che, pertanto, dovrebbero far parte di un insieme completo di misure riguardanti, in particolare, i prodotti che conducono alla deforestazione, alla distruzione degli ecosistemi e alle violazioni dei diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la tracciabilità e il controllo dei prodotti attraverso le loro catene di valore e di approvvigionamento, garantendo in tal modo la totale trasparenza per i consumatori;

73.

sottolinea la necessità di migliorare l'etichettatura ecologica e la certificazione anti-deforestazione;

74.

accoglie con favore la riunione dell'Unione internazionale per la conservazione della natura prevista nel 2020 a Marsiglia; invita la Commissione a inviare segnali evidenti di sostegno in relazione ai suoi impegni in materia di biodiversità in occasione di tale forum;

o

o o

75.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 35 del 31.1.2018, pag. 2.

(2)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 38.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0431.

(4)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(5)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(6)  La Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

(7)  Relazione di valutazione regionale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici per l'Europa e l'Asia centrale https://www.ipbes.net/system/tdf/downloads/spm_2b_eca_digital_20180622. pdf?file=1&type=node&id=28318

(8)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 23 luglio 2019, dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», (COM(2019)0352).


7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/105


P9_TA(2020)0016

Attività del Mediatore europeo nel 2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018 (2019/2134(INI))

(2021/C 270/12)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018,

visti gli articoli 15, 24, terzo comma, e l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 11, 41, 42 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD),

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (1),

visto il codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato dal Parlamento europeo il 6 settembre 2001,

visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento e il Mediatore europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1o aprile 2006,

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE (2),

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018 (3),

viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

visti l'articolo 54 e l'articolo 232, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la lettera della commissione per gli affari costituzionali,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0032/2019),

A.

considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il 2 ottobre 2019 e che il Mediatore, Emily O'Reilly, l'ha presentata alla commissione per le petizioni il 4 settembre 2019 a Bruxelles;

B.

considerando che gli articoli 24 e 228 TFUE abilitano il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

C.

considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce che «ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione» e che «le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini»;

D.

considerando che l'articolo 15 TFUE stabilisce che «al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile» e che «qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»;

E.

considerando che l'articolo 41, paragrafo 1, della Carta stabilisce che «ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»;

F.

considerando che l'articolo 43 della Carta stabilisce che «ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali»;

G.

considerando che nel 2018 il Mediatore ha avviato 490 indagini, di cui 482 basate su denunce e 8 avviate di propria iniziativa, e ha archiviato 545 indagini (534 basate su denunce e 11 avviate di propria iniziativa); che la maggior parte delle indagini riguardava la Commissione (285 indagini, pari al 58,2 %), che il seguente numero più elevato riguardava le agenzie dell'UE (43 indagini, pari all'8,8 %) e che il resto era ripartito come segue: Parlamento (30 indagini, pari al 6,1 %), Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) (23 indagini, pari al 4,7 %), Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (23 indagini, pari al 4,7 %), Banca europea per gli investimenti (16 indagini, pari al 3,3 %), Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (14 indagini, pari al 2,8 %) e altre istituzioni (56 indagini, pari all'11,4 %);

H.

considerando che le tre principali questioni su cui vertevano le indagini archiviate dal Mediatore nel 2018 erano la trasparenza, la responsabilità e l'accesso alle informazioni e ai documenti (24,6 %), la cultura del servizio (19,8 %) e il corretto ricorso alla discrezionalità (16,1 %); che altre questioni includevano il rispetto dei diritti procedurali quali il diritto di essere ascoltati, il rispetto dei diritti fondamentali, l'assunzione, le problematiche etiche, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE, anche durante le procedure di infrazione, la sana gestione finanziaria degli appalti, delle sovvenzioni e dei contratti dell'UE, l'assunzione e la buona gestione delle questioni relative al personale dell'Unione;

I.

considerando che il tasso di conformità della Commissione europea alle raccomandazioni del Mediatore per la buona amministrazione relativo al 2018, pari al 76 %, evidenzia una diminuzione costante dai livelli del 2016 e del 2017, pari rispettivamente all'82 % e al 77 %;

J.

considerando che, nel 2018, 17 996 cittadini hanno chiesto aiuto ai servizi del Mediatore; che 14 596 cittadini hanno ottenuto consigli attraverso la guida interattiva presente sul sito web del Mediatore; che 1 220 richieste sono state trasmesse ad altri servizi per richieste di informazioni; che il Mediatore ha esaminato 2 180 denunce;

K.

considerando che, nel suo lavoro strategico del 2018, l'ufficio del Mediatore ha avviato cinque nuove indagini strategiche, rispettivamente sul trattamento delle persone con disabilità nell'ambito del regime comune di assicurazione malattia, sull'accessibilità dei siti web della Commissione per le persone con disabilità, sulle attività dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) prima della presentazione di una domanda, sulla gestione da parte della Commissione dei casi di «porta girevole» riguardanti il personale dell'UE e sulla responsabilità dell'attività legislativa del Consiglio; che nel 2018 il Mediatore ha lanciato dieci iniziative strategiche riguardanti, tra l'altro, l'uso delle lingue nella funzione pubblica dell'UE, le politiche antimolestie nella funzione pubblica dell'UE e la tutela dei minori migranti;

L.

considerando che il Mediatore svolge un ruolo fondamentale nel rendere il processo legislativo dell'UE più aperto e responsabile nei confronti dei cittadini, in modo da consentire loro di esercitare il loro diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, aumentando così il loro impegno e la loro fiducia;

M.

considerando che il Mediatore svolge un ruolo cruciale nel garantire l'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni dell'UE, nonché nel conseguimento del massimo livello di trasparenza e di imparzialità dell'amministrazione e dei meccanismi decisionali dell'UE, al fine di tutelare i diritti dei cittadini, così da accrescere la fiducia, l'impegno e la partecipazione degli stessi alla vita democratica dell'Unione;

N.

considerando che la principale priorità del Mediatore europeo è garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini;

O.

considerando che nel 2018 il Mediatore ha lanciato un nuovo sito web, che comprende un'interfaccia riveduta e di facile utilizzo per i potenziali denuncianti; che la procedura «accelerata» del Mediatore per il trattamento delle denunce in materia di accesso del pubblico ai documenti riflette l'impegno del Mediatore ad assistere quanti chiedono aiuto e a prendere decisioni entro 40 giorni, in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE; che questa nuova iniziativa rientra in una strategia volta a migliorare l'efficacia del suo ufficio;

P.

considerando che l'indagine strategica OI/2/2017/TE del Mediatore ha rilevato la mancanza di trasparenza del Consiglio per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai suoi documenti legislativi nonché le sue attuali prassi in materia di trasparenza del processo decisionale, in particolare durante la fase preparatoria a livello di comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e di gruppo di lavoro; che, a seguito della riluttanza del Consiglio ad attuare le sue raccomandazioni, il 16 maggio 2018 il Mediatore ha presentato al Parlamento la relazione speciale OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio; che, il 17 gennaio 2019, il Parlamento ha approvato la relazione sull'indagine strategica del Mediatore, che sostiene appieno le raccomandazioni del Mediatore; che la Presidenza finlandese ha espresso il suo impegno a migliorare l'apertura e la trasparenza legislativa del Consiglio;

Q.

che il 12 febbraio 2019 il Parlamento ha approvato un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (4), per il quale il Parlamento è il principale responsabile a livello legislativo; che questo nuovo regolamento è in attesa dell'approvazione del Consiglio;

R.

considerando che un maggior livello di apertura e trasparenza sulle posizioni adottate dai governi degli Stati membri in seno al Consiglio incrementerà la fiducia nell'UE e ridurrà l'euroscetticismo e il populismo;

S.

considerando che una maggiore trasparenza del processo decisionale nei triloghi accrescerà la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE;

T.

considerando che nel 2018 il Mediatore ha lanciato un'iniziativa strategica antimolestie che prevede il controllo delle politiche antimolestie varate dall'amministrazione dell'UE; che nel 2018 il Mediatore ha deciso di scrivere a 26 istituzioni e agenzie dell'UE chiedendo informazioni dettagliate su tali politiche e sul modo in cui sono attuate;

U.

considerando che nel 2018 il Mediatore ha avviato un'indagine riguardante problemi di discriminazione di genere e pari opportunità presso la Banca europea per gli investimenti (BEI); che la BEI ha seguito le raccomandazioni e i suggerimenti del Mediatore in merito alle pari opportunità e alla parità di genere;

V.

considerando che il Mediatore fa parte del quadro europeo nell'ambito dell'UNCRPD, il cui compito è di tutelare, promuovere e monitorare l'attuazione della Convenzione a livello delle istituzioni dell'UE;

W.

considerando che nel marzo 2018 si è tenuta una conferenza che ha riunito la rete europea dei difensori civici e la commissione per le petizioni del Parlamento europeo e che uno dei principali temi della discussione verteva sui modi in cui i mediatori potrebbero rafforzare la loro cooperazione;

1.

accoglie con favore la relazione annuale per il 2018 presentata dal Mediatore europeo;

2.

si congratula con Emily O'Reilly per l'eccellente lavoro da lei svolto e per gli sforzi costruttivi da lei profusi per migliorare la qualità dell'amministrazione dell'UE come pure l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini;

3.

pone l'accento sull'importanza della trasparenza e dell'accesso del pubblico ai documenti detenuti dal Consiglio; sottolinea che un livello elevato di trasparenza del processo legislativo è essenziale per consentire ai cittadini, ai media e alle parti interessate di chiamare a rispondere i loro rappresentanti e governi eletti; riconosce l'importante ruolo svolto dal Mediatore di contatto e mediazione tra le istituzioni dell'UE e i cittadini; ritiene che il Consiglio debba rivedere la propria politica di riservatezza; sottolinea il lavoro del Mediatore nel rendere il processo legislativo dell'UE più responsabile nei confronti del pubblico;

4.

sottolinea la necessità e l'importanza di una più attiva partecipazione dei cittadini al processo decisionale e di una maggiore trasparenza nell'operato dell'amministrazione, quali misure volte a rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione e intese a ripristinare la fiducia;

5.

sollecita il Mediatore a garantire maggiore trasparenza nel processo decisionale dei triloghi;

6.

sottolinea che il ripristino della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni dell'Unione costituisce un compito prioritario del Parlamento europeo, avente la massima importanza a livello sociopolitico ed etico;

7.

sottolinea la necessità di migliorare e rafforzare il dialogo sociale, come pure il dialogo tra gli organi, le istituzioni e i cittadini dell'Unione;

8.

condivide pienamente le raccomandazioni rivolte dal Mediatore europeo al Consiglio ed esorta quest'ultimo ad adottare tutte le misure necessarie al fine di attuare tali raccomandazioni il più rapidamente possibile;

9.

incoraggia il Mediatore a fornire ulteriori orientamenti alle istituzioni dell'UE su come comunicare meglio con i cittadini in tutte le lingue ufficiali dell'UE; esorta il Mediatore a fornire orientamenti alle istituzioni in merito alle modalità di sviluppo della loro politica linguistica, in modo tale da produrre contenuti e informazioni pertinenti nel maggior numero di lingue possibile;

10.

valuta positivamente la strategia del Mediatore, che mira ad aumentare la visibilità e l'impatto del suo mandato tra i cittadini dell'UE;

11.

accoglie con favore la ristrutturazione del sito web del Mediatore europeo, che lo ha reso uno strumento più funzionale e accessibile per i cittadini;

12.

chiede che il Consiglio, in qualità di colegislatore, allinei i propri metodi di lavoro alle norme di una democrazia parlamentare, come richiesto dai trattati, anziché agire quale forum diplomatico, ruolo che non gli è destinato; ricorda che, a seguito dell'indagine strategica OI/2/2017/TE, il Mediatore ha concluso che le prassi del Consiglio in materia di trasparenza costituiscono un caso di cattiva amministrazione; esorta il Consiglio ad attuare immediatamente tutte le raccomandazioni del Mediatore presenti nella sua indagine strategica, ivi comprese quelle formulate dal Parlamento nella sua relazione concernente la relazione speciale; invita il Mediatore a continuare a seguire gli sviluppi della sua indagine strategica;

13.

ribadisce l'invito a procedere a un aggiornamento della legislazione dell'UE sull'accesso ai documenti e chiede una revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5), allo scopo di facilitare l'attività del Mediatore nel verificare la concessione dell'accesso ai documenti da parte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione; si rammarica del fatto che il Consiglio abbia bloccato la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e lo esorta a riprendere le sue discussioni sulla base della posizione adottata dal Parlamento europeo in seconda lettura, come stabilito nella risoluzione del 12 giugno 2013 sulla situazione di stallo della revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 (6);

14.

ribadisce l'invito a procedere a una revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001, poiché risulta estremamente obsoleto e non rispecchia più l'attuale situazione giuridica e le prassi istituzionali messe in atto dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione;

15.

accoglie con favore l'avvio formale della procedura accelerata per le indagini in materia di accesso ai documenti e riconosce i risultati positivi per i denuncianti;

16.

sottolinea con forza l'importanza del fatto che il Mediatore continui a monitorare attentamente la trasparenza della Commissione e a svolgere indagini strategiche al riguardo; prende atto che il fenomeno delle «porte girevoli» esiste ancora, in particolare tra i funzionari ai vertici delle istituzioni; esorta il Mediatore a continuare a monitorare l'attuazione delle norme rivedute della Commissione in materia di «porte girevoli», entrate in vigore nel settembre 2018 a seguito della sua indagine di iniziativa;

17.

sottolinea che la questione dei conflitti di interesse non è limitata ai casi di «porte girevoli» e insiste sulla necessità di elaborare ulteriori norme e criteri più rigorosi al fine di garantire in modo sicuro che le decisioni e la normativa siano adottate tenendo conto degli interessi dei cittadini;

18.

ricorda che i principi di disponibilità pubblica, apertura e trasparenza sono inerenti al processo legislativo dell'UE al fine di consentire ai cittadini di conoscere le considerazioni che motivano le azioni legislative, assicurando pertanto l'esercizio effettivo dei loro diritti democratici (7); riconosce la necessità di trasparenza nel processo decisionale dell'UE; sostiene lo sviluppo, tra i servizi delle tre istituzioni, del portale legislativo congiunto, volto a fornire un canale di facile consultazione mediante il quale anche i non specialisti potranno accedere alle informazioni sulle procedure legislative in corso;

19.

sostiene la pubblicazione dei documenti di trilogo definitivi; sottolinea che la sentenza della Corte di giustizia nella causa De Capitani (T-540/15) del marzo 2018 afferma che le posizioni delle istituzioni riprese nei documenti «a quattro colonne» non rientravano in una presunzione generale di non divulgazione; osserva che la natura sensibile del contenuto dei documenti di trilogo non è stata considerata di per sé un motivo sufficiente per rifiutare l'accesso al pubblico; ritiene che, per garantire la trasparenza nei triloghi, tutte e tre le istituzioni dovrebbero fornire il loro contributo; riconosce che il diritto di accesso del pubblico ai documenti degli organi dell'Unione è un diritto garantito e inalienabile di tutti i suoi cittadini che deriva direttamente dal principio democratico e del diritto fondamentale di libertà di espressione, così da determinare un obbligo corrispondente da parte dell'Unione, quanto al suo rispetto e all'assunzione di responsabilità; sottolinea la necessità di promuovere ulteriormente le relative istituzioni preposte alla trasparenza, come il Mediatore, al fine di garantire il rispetto, da parte dell'Unione, dell'obbligo di cui sopra;

20.

ribadisce che l'integrità della Banca centrale europea (BCE) e la sua indipendenza da interessi finanziari privati devono essere garantite; sottolinea che i membri del Comitato esecutivo devono astenersi dallo svolgere simultaneamente il ruolo di membri di consessi o di altre organizzazioni che includano dirigenti di banche controllate dalla BCE e non devono partecipare ai consessi non aperti al pubblico; accoglie con favore il parere espresso dal Mediatore il 5 luglio 2018;

21.

si rammarica che l'adozione e l'applicazione di norme minime in materia di rendicontabilità da parte della BCE, come raccomandato, non si siano ancora concretizzate; ritiene che il fatto di non garantire la trasparenza delle attività della BCE potrebbe far sì che la sua indipendenza da interessi finanziari privati sia messa in discussione;

22.

sostiene le raccomandazioni del Mediatore del 15 gennaio 2018 riguardanti l'appartenenza del Presidente della Banca centrale europea e dei membri dei suoi organi decisionali al «Gruppo dei Trenta» ed esorta la BCE a modificare le pertinenti norme per garantire la concreta attuazione delle più rigorose norme etiche e di responsabilità;

23.

invita la Commissione, nella fase di dialogo informale con gli Stati membri, a garantire un alto livello di trasparenza e l'accesso a documenti e informazioni in merito alle procedure EU Pilot e di infrazione, in particolare quelle relative alle petizioni ricevute, nonché l'accesso integrale mediante strumenti appropriati alle procedure EU Pilot e di infrazione già concluse; invita la Commissione ad adottare un approccio diverso per quanto riguarda le indagini sulle violazioni del diritto dell'UE e ad avviare procedure di infrazione senza basarsi esclusivamente sul meccanismo EU Pilot;

24.

sottolinea l'importanza delle misure introdotte per migliorare la trasparenza delle decisioni adottate nelle procedure di infrazione; ricorda che nel 2014 la Commissione ha istituito una piattaforma centralizzata sul sito web Europa, con informazioni complete sulle infrazioni; sottolinea che la Commissione, nelle sue relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE, fornisce informazioni al Parlamento europeo e al pubblico in merito al meccanismo EU Pilot e ai fascicoli relativi alle procedure di infrazione;

25.

sostiene pienamente l'impegno del Mediatore a migliorare la trasparenza delle attività di lobbying a livello dell'UE; sostiene l'impegno della Commissione ad attuare le norme orizzontali riviste sui gruppi di esperti, incluse quelle riguardanti la trasparenza e il conflitto di interessi; sottolinea l'importanza di iscrivere le persone e le organizzazioni che rappresentano interessi privati nel registro per la trasparenza, in modo che le nomine possano essere effettuate conformemente alle norme orizzontali;

26.

sottolinea la necessità di un accordo tripartito tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, il quale rappresenterebbe un passo in avanti nel rafforzamento delle norme esistenti in materia di lobbying e nel colmare le lacune; ritiene, tuttavia, che le istituzioni non dovrebbero fermarsi a ciò, ma dovrebbero continuare ad adoperarsi per conseguire misure legislative vincolanti per tutte le istituzioni e agenzie dell'UE;

27.

sottolinea l'importanza di assicurare che tutte le informazioni sull'influenza dei lobbisti siano gratuitamente disponibili, pienamente comprensibili e di facile accesso per i cittadini, migliorando la precisione dei dati figuranti nel registro per la trasparenza dell'UE; evidenzia che deve essere garantita la totale trasparenza circa il finanziamento di tutti i rappresentanti di interessi e chiede la sospensione di qualsiasi organizzazione che violi le norme in materia di «porte girevoli»;

28.

sottolinea la necessità di adottare un atto giuridico che renda il registro per la trasparenza completamente obbligatorio e giuridicamente vincolante per tutte le istituzioni e agenzie dell'UE e parti terze, garantendo in tal modo la piena trasparenza delle attività di lobbying; incoraggia le istituzioni dell'UE a valutare quali modalità pratiche potrebbero portare a un accordo rapido ed efficace;

29.

deplora che la discriminazione e la rappresentanza di genere costituiscano ancora un problema all'interno delle istituzioni dell'UE; osserva con preoccupazione le conclusioni del caso 366/2017/AMF ed esorta fermamente la BEI a conformarsi appieno alle raccomandazioni del Mediatore per conseguire una rappresentanza equilibrata di tutti i generi nelle posizioni dirigenziali;

30.

accoglie con favore l'indagine svolta nel 2018 dal Mediatore sulla procedura di nomina dell'ex Segretario generale della Commissione e prende atto dei suoi risultati in merito a quattro casi di cattiva amministrazione; si rammarica del fatto che la precedente Commissione non abbia attuato le raccomandazioni del Mediatore, nonostante il sostegno espresso dal Parlamento a tali raccomandazioni; osserva con particolare preoccupazione che la Commissione non ha istituito una specifica procedura di nomina e chiede alla nuova Commissione di farlo, garantendo in tal modo l'applicazione delle più rigorose norme in termini di trasparenza, etica e Stato di diritto;

31.

osserva con preoccupazione il tasso di conformità decrescente da parte della Commissione alle raccomandazioni, alle soluzioni e ai suggerimenti proposti dal Mediatore; invita la Commissione a mostrare maggiore impegno nel risolvere tutti i casi di cattiva amministrazione individuati dal Mediatore nel corso delle sue attività;

32.

esorta il Mediatore a monitorare l'attuazione del nuovo regolamento del Parlamento per le audizioni dei commissari designati, in particolare le disposizioni di cui all'allegato VII, articolo 2, riguardante l'esame della dichiarazione di interessi finanziari, alla luce della trasparenza e dell'obiettività;

33.

prende atto della proposta adottata dalla Commissione il 31 gennaio 2018 relativa a un nuovo codice di condotta per i membri della Commissione europea; ritiene che le disposizioni del codice debbano essere ulteriormente rafforzate;

34.

ribadisce ed è fermamente dell'avviso che in tutte le istituzioni dell'UE debbano essere applicate rigide norme ed etiche onde garantire il rispetto del dovere di integrità;

35.

ritiene fermamente che la trasparenza sia una componente essenziale dello Stato di diritto e che debba essere rispettata durante l'intero processo legislativo, dato che influisce sull'effettiva concretizzazione del diritto di voto e del diritto di eleggibilità, oltre ad altri diritti (libertà di espressione, libertà di parola e libertà di ricevere informazioni); ritiene che la formazione di una cittadinanza dell'UE attiva necessiti di controllo pubblico, di revisione e valutazione del processo e della possibilità di contestare l'esito; sottolinea che ciò aiuterebbe i cittadini ad acquisire sempre maggiore familiarità con le nozioni basilari del processo legislativo e a promuovere la partecipazione alla vita democratica dell'Unione;

36.

accoglie con favore i continui sforzi del Mediatore per influenzare il cambiamento presso le istituzioni dell'UE mediante la partecipazione a consultazioni pubbliche riguardanti le sue attività; accoglie con favore i suoi suggerimenti per migliorare la trasparenza del modello di analisi del rischio dell'UE nella filiera alimentare, tra cui la pubblicazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare degli ordini del giorno e dei processi verbali delle riunioni relative all'analisi del rischio;

37.

incoraggia il Mediatore a portare avanti la sua indagine di iniziativa in merito alla trasparenza dell'EMA, ai rapporti della stessa con le società farmaceutiche prima della presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio e alla consultazione pubblica svoltasi fino a gennaio 2019;

38.

accoglie con favore la sua indagine in merito alle relazioni sulla sicurezza dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), indagine che ha determinato dei cambiamenti nelle prassi dell'Agenzia, cosicché coloro che segnalano problemi di sicurezza ricevono ora un riscontro;

39.

esorta il Mediatore a continuare a monitorare la conformità del regime comune di assicurazione malattia (RCAM) all'UNCRPD; esorta la Commissione ad aggiornare il testo delle disposizioni generali di esecuzione che disciplinano il funzionamento dell'RCAM per quanto riguarda le spese mediche e le spese relative a sistemazioni adeguate presso i luoghi di lavoro delle persone con disabilità o malattie gravi; invita il Mediatore a garantire la piena attuazione dell'UNCRPD in tutta l'amministrazione dell'Unione europea;

40.

accoglie con favore le raccomandazioni pratiche del Mediatore in merito all'accessibilità delle procedure di selezione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) per le persone con disabilità visive; invita il Mediatore a monitorare il pieno rispetto da parte dell'EPSO dei requisiti di accessibilità per le procedure di selezione online; invita il Mediatore a dare seguito alle sue proposte concernenti le tecnologie di assistenza durante i test al computer che si svolgono in tutto il mondo;

41.

sostiene il Mediatore nel sensibilizzare le istituzioni dell'UE in merito all'introduzione di politiche antimolestie più incisive;

42.

sostiene l'iniziativa del Mediatore di dare seguito al movimento #MeToo e chiede un ulteriore controllo delle politiche antimolestie in essere presso l'amministrazione dell'UE;

43.

sostiene gli sforzi del Mediatore per agevolare la partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche dell'Unione; chiede al Mediatore di continuare a seguire l'utilizzo dello strumento di iniziativa dei cittadini europei (ICE), compreso il monitoraggio dell'attuazione del regolamento riveduto sull'iniziativa dei cittadini europei;

44.

rileva che il ruolo del Mediatore europeo ha subito un'evoluzione nel corso del tempo, passando dalla prevenzione della cattiva amministrazione alla promozione della buona amministrazione; ritiene che l'evoluzione logica di tale tendenza consista nel proseguire gli sforzi volti a promuovere in maniera attiva una migliore amministrazione e le migliori prassi amministrative in modo tempestivo;

45.

accoglie con favore l'iniziativa del Mediatore in merito all'assegnazione di un premio per la buona amministrazione, che riconosce gli sforzi compiuti dalla funzione pubblica dell'UE nella ricerca di modalità innovative per attuare politiche favorevoli ai cittadini;

46.

rinnova l'invito che promuove da tempo a rafforzare il vigente codice di buona condotta amministrativa affinché diventi un regolamento adeguatamente vincolante per tutte le istituzioni e agenzie dell'UE;

47.

ricorda l'impegno del Mediatore a favore della massima trasparenza, da parte dell'UE, nel corso dei negoziati sull'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

48.

incoraggia il Mediatore a proseguire la sua cooperazione con i difensori civici nazionali attraverso la rete europea dei difensori civici; ribadisce la necessità di sviluppare ulteriormente tali esempi di cooperazione fra i vari difensori civici nazionali;

49.

rammenta che il nuovo progetto di statuto del Mediatore europeo, adottato recentemente dal Parlamento, contiene una disposizione di incompatibilità che fissa un periodo di 3 anni prima che un membro del Parlamento europeo sia eleggibile per la carica di Mediatore;

50.

insiste sull'importanza fondamentale di preservare l'indipendenza e l'integrità del Mediatore e di garantire che la carica sia ricoperta da una persona che non presenti alcuna evidente affiliazione a partiti politici, né conflitti di interessi, e con un forte senso etico;

51.

esprime apprezzamento per l'eccellente e proficua cooperazione portata avanti dal Mediatore e dalla sua équipe con la commissione per le petizioni;

52.

riconosce l'eccellente cooperazione attuata dal Mediatore durante il suo mandato e invita il futuro Mediatore a portare avanti tale cooperazione e dialogo strutturale con la commissione per le petizioni, al fine di migliorare ulteriormente la qualità dell'amministrazione dell'UE, nonché l'accessibilità e la qualità dei servizi che essa offre ai nostri cittadini;

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o autorità analoghe.

(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2019)0045.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2019)0114.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2019)0080.

(5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2013)0271.

(7)  Cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, Regno di Svezia e Maurizio Turco contro Consiglio dell'Unione europea, Raccolta 2008 I-04723.


7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/113


P9_TA(2020)0017

Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica (2019/2950(RSP))

(2021/C 270/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità europea dell'Energia Atomica («lo statuto»), in particolare gli articoli 11 bis, 12, 16 e 17 (1),

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2011 sul discarico 2009: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE (2),

vista la relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei conti europea dal titolo «"La gestione del conflitto di interessi in quattro Agenzie UE» (3),

vista la decisione della Commissione del 29 giugno 2018 sulle attività e gli incarichi esterni e sulle attività professionali dopo la cessazione dal servizio (C(2018)4048);

visto il comunicato stampa dell'Autorità bancaria europea (ABE) del 17 settembre 2019 sull'annuncio delle dimissioni di Adam Farkas dalla carica di direttore esecutivo dell'ABE, che saranno effettive al 31 gennaio 2020 (4),

viste l'interrogazione alla Commissione sulla nomina del direttore esecutivo dell'ABE, Adam Farkas, ad amministratore delegato dell'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME) (O-000031/2019 — B9-0054/2019) e le risposte fornite dalla Commissione il 24 ottobre 2019 (5),

viste le risposte fornite dal presidente dell'ABE nel corso dell'audizione organizzata dalla commissione per i problemi economici e monetari il 4 novembre 2019,

vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in data 23 agosto 2010 dal titolo «Buone pratiche in materia di prevenzione dei conflitti di interesse dopo una carica pubblica» (6),

visto il documento di lavoro 6/2010 di Transparency International dal titolo: «Regolamentazione delle porte girevoli» (7),

visti i progetti di raccomandazione del Mediatore europeo nell'indagine sulla denuncia 775/2010/ANA contro l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) (8),

vista la lettera del Mediatore al direttore dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in data 13 giugno 2017 sull'applicazione dell'articolo 16 dello statuto dei funzionari UE (9),

vista la lettera del Mediatore al direttore dell'ABE in data 13 giugno 2017 sull'applicazione dell'articolo 16 dello statuto dei funzionari UE (10),

vista la relazione del Mediatore europeo in data 28 febbraio 2019 sulla pubblicazione di informazioni relative agli ex funzionari di inquadramento superiore ai fini del rispetto del divieto annuale sulle attività di lobbying e consulenza: SI/2/2017/NF (11),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo) (12),

visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 (13),

vista l'interrogazione alla Commissione dal titolo «Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica» (O-000048/2019 — B9-0001/2020),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari,

A.

considerando che l'articolo 298, paragrafo 1 TFUE stabilisce: «Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente»;

B.

considerando che l'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 (14) stabilisce: «Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini della loro applicazione»;

C.

considerando in particolare che gli articoli 16 e 17 dello statuto dei funzionari dell'UE stabiliscono i principi per il personale che lascia le istituzioni, comprese le disposizioni sulla prevenzione dei conflitti di interesse;

D.

considerando che il direttore esecutivo dell'ABE ha accettato la nomina ad amministratore delegato dell'AFME a partire dal 1o febbraio 2020 e ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico di direttore esecutivo dell'ABE, che saranno effettive al 31 gennaio 2020;

E.

considerando che il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE hanno deciso di approvare il nuovo incarico del direttore esecutivo dell'ABE in qualità di amministratore delegato dell'AFME; che il consiglio delle autorità di vigilanza ha deciso di imporre restrizioni assai leggere al suo direttore esecutivo le quali, secondo l'ABE, affrontano il conflitto di interessi derivante dalla sua accettazione del nuovo incarico presso l'AFME; che tali restrizioni si applicano alle attività esercitate al servizio dell'ABE e dopo averla lasciata;

F.

considerando che, nel corso di un'audizione dinanzi al Parlamento europeo, il presidente dell'ABE ha sottolineato la difficoltà di applicare restrizioni a tali attività esercitate dopo aver ricoperto una carica pubblica;

G.

considerando che i quadri superiori che lasciano le autorità di vigilanza non beneficiano attualmente di un'indennità temporanea;

H.

considerando che le situazioni di conflitto di interesse dopo una carica pubblica o i casi di «porte girevoli» sono problemi ricorrenti che sono stati valutati e analizzati da organi internazionali e dell'UE, in particolare dal Mediatore europeo e dalla Corte dei conti europea;

I.

considerando che tali casi di «porte girevoli» offrono ai gruppi di interesse l'opportunità di ricompensare le autorità di regolamentazione per il comportamento tenuto in passato, aprendo così la porta a incentivi dannosi;

1.

sottolinea l'importanza di un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente per l'UE nel suo insieme, compresi le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione economica e monetaria;

2.

è preoccupato per il conflitto di interessi sorto a seguito della nomina del direttore esecutivo dell'ABE ad amministratore delegato dell'AFME a partire dal 1o febbraio 2020; osserva che tale attività dopo una carica pubblica senza prevedere alcun periodo di restrizione costituisce un rischio non solo per la reputazione e l'indipendenza dell'ABE, ma per tutte le istituzioni dell'UE e per il progetto europeo nel suo complesso;

3.

ricorda che le situazioni irrisolte di conflitto di interessi potrebbero non solo compromettere l'applicazione di elevati standard etici a livello dell'intera amministrazione europea, ma pregiudicare altresì il diritto a una buona amministrazione, minacciando quindi le condizioni di parità necessarie per il corretto funzionamento del mercato unico;

4.

chiede l'applicazione efficace e coerente dello statuto dei funzionari, in particolare dell'articolo 16, al fine di evitare conflitti di interesse, in particolare — ma non solo — per quanto riguarda i funzionari di inquadramento superiore; sottolinea che l'articolo 16 consente alle istituzioni dell'UE di respingere la richiesta di un ex funzionario di assumere un incarico specifico qualora le restrizioni non siano sufficienti a tutelare gli interessi legittimi delle istituzioni; sottolinea che, nel caso del sig. Farkas, il divieto di spostamento diretto all'AFME avrebbe potuto essere preso in considerazione nel quadro dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), della decisione C(2018)4048 della Commissione, in quanto l'AFME può essere considerata «parte avversa»;

5.

teme che spesso non sia possibile applicare le condizioni imposte alle attività dopo una carica pubblica; incoraggia pertanto le istituzioni e le agenzie dell'UE a prendere in considerazione l'intera gamma degli strumenti di cui all'articolo 16 dello statuto dei funzionari;

6.

mette in discussione la decisione del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE e del consiglio di amministrazione dell'ABE di consentire al sig. Farkas di assumere la posizione di amministratore delegato dell'AFME; li invita a rivedere la loro decisione;

7.

osserva che, sebbene l'esperienza nel settore privato possa essere preziosa per lavorare presso le istituzioni, il sistema delle «porte girevoli» può verificarsi anche a seguito di un impiego nel settore privato precedente la carica pubblica, quando esiste un legame diretto tra l'ex datore di lavoro e la nuova posizione presso l'istituzione, e che ciò può compromettere l'integrità delle istituzioni dell'UE e danneggiare la fiducia dei cittadini in esse; sottolinea, pertanto, la necessità emergente di valutare le modalità in cui possono insorgere conflitti di interesse anche da posizioni ricoperte prima di una carica pubblica o prima di una nomina a posti che comportano poteri e responsabilità di regolamentazione o esecutivi e raccomanda di esaminare ulteriormente tale situazione;

8.

sottolinea che le situazioni di conflitto di interessi per le attività esercitate dopo una carica pubblica e il fenomeno delle «porte girevoli» sono un problema comune a tutte le istituzioni, organi e organismi a livello di UE e dei suoi Stati membri; sottolinea pertanto la necessità di un quadro giuridico unificato per affrontare efficacemente tali questioni;

9.

prende atto dell'opera svolta a livello internazionale (OCSE) al fine di garantire un quadro armonizzato per le attività esercitate dopo una carica pubblica; prende atto, a livello dell'UE, dell'opera svolta a tal fine dalla Corte dei conti europea e dal Mediatore europeo; osserva che un'attuazione tempestiva di tali raccomandazioni potrebbe prevenire questioni analoghe in futuro;

10.

evidenzia che, sebbene l'esperienza di lavoro acquisita nel settore privato da parte dai membri del suo personale possa essere preziosa per un organo di regolamentazione o di vigilanza, gli organi e le istituzioni dell'Unione dovrebbero ispirarsi a una rigorosa etica del servizio pubblico, in modo da servire al meglio i cittadini europei;

11.

invita la Corte dei conti europea ad effettuare un'analisi globale dell'approccio degli organi e delle agenzie dell'Unione economica e monetaria per quanto riguarda la gestione delle situazioni che presentano potenziali conflitti di interesse; invita la Corte dei conti europea a individuare le migliori pratiche;

12.

invita la Commissione a valutare la prassi attuale in materia di attività dopo una carica pubblica a livello UE e nazionale, al fine di individuare misure più incisive per la prevenzione dei conflitti di interesse che insorgono quando funzionari di inquadramento superiore degli organi dell'UE lasciano l'incarico per occupare posti di lavoro nel settore privato o quando soggetti provenienti dal settore privato sono nominati a posizioni di alto livello in un organo dell'UE, e a tenere conto dei risultati cui perviene nell'esame di un quadro giuridico armonizzato per la prevenzione dei conflitti di interesse dopo una carica pubblica;

13.

ricorda l'impegno assunto dalla Commissione in occasione della discussione in Aula del 24 ottobre 2019 di riesaminare il quadro giuridico applicabile alla fine di un rapporto di lavoro; invita la Commissione a istituire un quadro giuridico armonizzato per la prevenzione delle situazioni di conflitto d'interesse dopo una carica pubblica, al fine di garantire elevati standard etici; sottolinea la necessità di allineare la prassi dell'UE alle norme internazionali; evidenzia che le stesse norme dovrebbero essere applicate a livello nazionale e dell'UE;

14.

invita la Commissione a definire, nell'ambito della revisione del quadro delle attività dopo una carica pubblica, specifici settori di rischio che potrebbero richiedere un rafforzamento, compresa l'estensione della possibilità di bloccare i cambiamenti di lavoro, e a prendere in considerazione una possibile estensione dei periodi di restrizione dei funzionari di inquadramento superiore, proporzionati al caso specifico, al fine di garantire parità di trattamento in linea con l'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che l'obbligo di comunicazione ex ante dei conflitti di interesse di cui all'articolo 11 dello statuto dei funzionari dovrebbe essere attuato in modo da garantire che i potenziali conflitti di interesse di un candidato emergano ben prima di assumere un incarico presso un organo dell'UE; sottolinea inoltre che tutti gli organi dell'UE dovrebbero pubblicare le proprie norme interne in materia di conflitti di interesse sui loro siti web e tener conto delle raccomandazioni del Mediatore europeo del 2017 in merito alla pubblicazione delle informazioni annuali richieste a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, dello statuto dei funzionari;

15.

invita la Commissione a estendere tale riesame ai conflitti di interesse precedenti una carica pubblica e a valutare l'opportunità di rafforzare le misure esistenti, quali la cessione obbligatoria di partecipazioni in imprese soggette all'autorità dell'istituzione cui appartiene un funzionario di nuova nomina o che intrattengono rapporti con tale istituzione, nonché a prendere in considerazione nuovi tipi di misure preventive, quali la ricusazione obbligatoria per le questioni che interessano un ex datore di lavoro del settore privato;

16.

ritiene che il divieto di cambiamento di lavoro qualora l'interessato occupi attualmente un incarico e qualora il divieto sia sufficientemente mirato e giustificato non costituisca una violazione del diritto al lavoro;

17.

sottolinea che, se si introducessero periodi di restrizione più lunghi per i funzionari di inquadramento superiore che lasciano un'agenzia, potrebbe essere altresì presa in considerazione la possibilità di concedere loro un'adeguata indennità transitoria; sottolinea che tali indennità temporanee dovrebbero cessare qualora il nuovo incarico sia assunto durante il periodo di restrizione;

18.

invita la Commissione a valutare se sia opportuno che le agenzie dell'UE interessate decidano autonomamente in merito all'applicazione delle norme in materia di prevenzione dei conflitti di interesse e come sia possibile garantire un'applicazione coerente delle norme; ritiene che l'organo etico indipendente previsto dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen sia l'organo più adatto ad adottare decisioni relative ai conflitti di interesse riguardanti il personale dell'UE in futuro;

19.

suggerisce a tutti i deputati al Parlamento europeo e a tutti i rappresentanti della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea di astenersi per un periodo di due anni da contatti con l'attuale direttore esecutivo se e quando assumerà la sua funzione di amministratore delegato dell'AFME; invita i servizi responsabili del rilascio dei tesserini permanenti di accesso ai locali del Parlamento («badge marroni») ad esaminare a fondo il caso del sig. Farkas, tenendo conto della possibilità di non concedere tale badge per lo stesso periodo (due anni), al fine di evitare un potenziale conflitto di interessi;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché alla Corte dei Conti e al Mediatore europeo.

(1)  GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385.

(2)  GU L 250 del 27.9.2011, pag. 268.

(3)  https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF

(4)  https://eba.europa.eu/adam-farkas-steps-down-as-eba-executive-director

(5)  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000031_EN.html

(6)  https://read.oecd-ilibrary.org/governance/post-public-employment_9789264056701-en#page7

(7)  https://www.transparency.org/whatwedo/publication/working_paper_06 _2010_regulating_the_revolving_door

(8)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/11089

(9)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80697

(10)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80699

(11)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/110521

(12)  Testi approvati, P8_TA(2019)0080.

(13)  https://ec.europa.eu/info/files/political-guidelines-next-commission-2019-2024-union-strives-more-my-agenda-europe_it

(14)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Mercoledì 15 gennaio 2020

7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/117


P9_TA(2020)0001

Composizione numerica delle commissioni

Decisione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sulla composizione numerica delle commissioni permanenti (2020/2512(RSO))

(2021/C 270/14)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

vista la sua decisione del 15 gennaio 2014 sulle attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti (1),

visto l'articolo 206 del suo regolamento,

1.

decide di fissare come segue la composizione numerica delle commissioni permanenti e delle sottocommissioni dopo il recesso del Regno Unito dall'UE:

I.

Commissione per gli affari esteri: 71 membri,

II.

Commissione per lo sviluppo: 26 membri,

III.

Commissione per il commercio internazionale: 43 membri,

IV.

Commissione per i bilanci: 41 membri,

V.

Commissione per il controllo dei bilanci: 30 membri,

VI.

Commissione per i problemi economici e monetari: 60 membri,

VII.

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali: 55 membri,

VIII.

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: 81 membri,

IX.

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia: 78 membri,

X.

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori: 45 membri,

XI.

Commissione per i trasporti e il turismo: 49 membri,

XII.

Commissione per lo sviluppo regionale: 43 membri,

XIII.

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: 48 membri,

XIV.

Commissione per la pesca: 28 membri,

XV.

Commissione per la cultura e l'istruzione: 31 membri,

XVI.

Commissione giuridica: 25 membri,

XVII.

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: 68 membri,

XVIII.

Commissione per gli affari costituzionali: 28 membri,

XIX.

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere: 35 membri,

XX.

Commissione per le petizioni: 35 membri,

Sottocommissione per i diritti dell'uomo: 30 membri,

Sottocommissione per la sicurezza e la difesa: 30 membri;

2.

decide, con riferimento alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2019 sulla composizione degli uffici di presidenza delle commissioni, che questi ultimi possono consistere di un massimo di quattro vicepresidenti;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 160.


7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/119


P9_TA(2020)0002

Protocollo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia dell'accordo relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (15791/2018 — C9-0155/2019 — 2018/0419(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 270/15)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15791/2018),

visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto (15792/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0155/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0053/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dell'Islanda e del Regno di Norvegia.

7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/120


P9_TA(2020)0003

Accordo UE-Cina su alcuni aspetti dei servizi aerei ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei (11033/2019 — C9-0049/2019 — 2018/0147(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 270/16)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11033/2019),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (09685/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0049/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0041/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica popolare cinese.

7.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/121


P9_TA(2020)0004

Sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (13952/2019 — C9-0166/2019 — 2018/0006(CNS))

(Procedura legislativa speciale — nuova consultazione)

(2021/C 270/17)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (13952/2019),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0021),

vista la sua posizione dell'11 settembre 2018 (1),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C9-0166/2019),

visti gli articoli 82 e 84 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0055/2019),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 203.