ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 263

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
5 luglio 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 263/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 263/02

Cause riunite C-294/19 e C-304/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa — Romania) — Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea / SC Piscicola Tulcea SA (C-294/19), Ira Invest SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea (C-304/19) [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Regimi di sostegno diretto – Ettaro ammissibile – Impianto di piscicoltura – Destinazione d’uso catastale – Utilizzo effettivo a fini agricoli – Uso conforme alle iscrizioni nel registro catastale]

2

2021/C 263/03

Causa C-383/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim — Polonia) — Powiat Ostrowski / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, primo comma – Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione – Portata – Ente territoriale che ha acquisito un veicolo sulla base di una decisione giudiziaria – Veicolo immatricolato che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione)

3

2021/C 263/04

Causa C-480/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da E [Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito – Redditi da capitale – Rendimenti distribuiti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) residente, avente forma contrattuale – Rendimenti distribuiti da un OICVM stabilito in un altro Stato membro e avente forma statutaria – Differenza di trattamento – Articolo 65 TFUE – Situazioni oggettivamente comparabili]

3

2021/C 263/05

Causa C-617/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Granarolo SpA / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera e) – Nozione di impianto – Articolo 3, lettera f) – Nozione di gestore – Allegato I, punti 2 e 3 – Regola dell’aggregazione – Somma delle capacità delle attività di un impianto – Cessione di un’unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale – Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria – Aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)

4

2021/C 263/06

Causa C-704/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 aprile 2021 — Commissione europea / Regno di Spagna [Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto a favore della diffusione della televisione digitale terrestre nelle zone remote e meno urbanizzate della Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, Spagna) – Decisione (UE) 2016/1385 – Aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno – Mancata esecuzione entro il termine impartito]

5

2021/C 263/07

Causa C-192/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 26 marzo 2021 — Clemente / Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública)

5

2021/C 263/08

Causa C-196/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov (Romania) il 26 marzo 2021 — SR / EW

6

2021/C 263/09

Causa C-201/21 P: Impugnazione proposta il 30 marzo 2021 dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2021, causa T-328/17 RENV, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI)

6

2021/C 263/10

Causa C-230/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) il 9 aprile 2021 — X, che agisce in nome proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dei suoi figli minorenni Y e Z / Belgische Staat

7

2021/C 263/11

Causa C-240/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 14 aprile 2021 — SA e a. / Daimler AG

7

2021/C 263/12

Causa C-247/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 20 aprile 2021 — Luxury Trust Automobil GmbH

9

2021/C 263/13

Causa C-261/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 aprile 2021 — F. Hoffmann-La Roche Ltd e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

9

2021/C 263/14

Causa C-265/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio) il 26 aprile 2021 — AB, AB-CD / Z EF

10

2021/C 263/15

Causa C-266/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 26 aprile 2021 — Procedimento penale a carico di HV

11

2021/C 263/16

Causa C-270/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 27 aprile 2021 — A.

12

 

Tribunale

2021/C 263/17

Causa T-119/17 RENV: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Alba Aguilera e a./SEAE (Funzione pubblica – Funzionari – Agenti temporanei – Agenti contrattuali — Retribuzione – Personale del SEAE – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Articolo 10 dell’allegato X dello Statuto – Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Decisione recante riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale con sede di servizio in Etiopia dal 30 al 25 % – Coerenza regionale – Errori manifesti di valutazione)

13

2021/C 263/18

Cause T-816/17 e T-318/18: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Luxembourg e Amazon / Commissione [Aiuti di Stato – Aiuto attuato dal Lussemburgo a favore di Amazon – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegittimo e ne ordina il recupero – Decisione fiscale anticipata (tax ruling)) – Prezzi di trasferimento – Vantaggio fiscal selettivo – Metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento – Analisi funzionale]

13

2021/C 263/19

Causa T-218/18: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Deutsche Lufthansa/Commissione [Aiuti di Stato – Settore aereo – Aiuto al funzionamento concesso dalla Germania all’aeroporto di Francoforte-Hahn – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Qualità di parte interessata – Salvaguardia dei diritti procedurali – Ricevibilità – Orientamenti in materia di aiuti all’aviazione – Dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589 – Serie difficoltà]

14

2021/C 263/20

Causa T-254/18: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./ Commissione (Dumping – Importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Associazione – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire – Determinazione del danno – Calcolo del volume delle importazioni – Indicatori macroeconomici e microeconomici – Campionamento – Calcolo del costo di produzione dell’industria dell’Unione – Prezzi fatturati infragruppo – Nesso di causalità – Analisi d’imputazione e di non imputazione – Mancata analisi del danno per segmento – Valutazione dell’importanza della sottoquotazione – Trattamento riservato di informazioni – Diritti della difesa – Metodo NCP per NCP – Comparabilità dei prodotti – Calcolo del valore normale – Paese analogo – Adeguamento IVA – Determinazione dei costi di vendita, dei costi generali e delle spese amministrative, nonché dei profitti)

15

2021/C 263/21

Cause T-516/18 e T-525/18: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Lussemburgo e a. / Commissione (Aiuti di Stato – Aiuto cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Engie – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegittimo e ne ordina il recupero – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Risorse statali – Vantaggio – Effetto combinato di due misure fiscali – Esenzione dei redditi da partecipazione – Tassazione delle distribuzioni degli utili – Abuso di diritto – Carattere selettivo – Contesto di riferimento – Constatazione di una deroga – Comparabilità delle situazioni – Regime controllata-controllante – Gruppo di società – Recupero – Armonizzazione indiretta – Diritti procedurali – Obbligo di motivazione)

16

2021/C 263/22

Causa T-387/19: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — DF e DG / BEI (Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Decisione di diniego del diritto all'indennità di prima sistemazione in occasione del ritorno in sede – Responsabilità)

17

2021/C 263/23

Causa T-510/19: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Puma/EUIPO — Gemma Group (Rappresentazione di un felino balzante) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un felino balzante – Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino balzante – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]]

18

2021/C 263/24

Causa T-789/19: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Moerenhout e a./Commissione [Diritto istituzionale – Iniziativa dei cittadini europei – Scambi commerciali con i territori soggetti ad occupazione militare – Diniego di registrazione – Manifesto difetto di competenza della Commissione – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Politica commerciale comune – Articolo 207 TFUE – Politica estera e di sicurezza comune – Articolo 215 TFUE – Obbligo di motivazione – Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 211/2011]

18

2021/C 263/25

Causa T-256/20: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Steinel/EUIPO (GluePro) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GluePro – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]

19

2021/C 263/26

Causa T-324/20: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Yongkang Kugooo Technology/EUIPO — Ford Motor Company (kugoo) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo kugoo – Marchi dell’Unione europea e nazionale denominativi anteriori KUGA e dell’Unione europea denominativo KUGA ENERGI – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001)]

20

2021/C 263/27

Causa T-465/20: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair / Commissione (TAP; Covid-19) (Aiuti di Stato – Mercato portoghese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Portogallo alla TAP a causa della pandemia di COVID-19 – Prestito di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Punto 22 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Società facente parte di un gruppo – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione)

20

2021/C 263/28

Causa T-535/20: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Müller / EUIPO (TIER SHOP) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TIER SHOP – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Interesse ad agire – Obbligo di motivazione – Articolo 72, paragrafo 4, e articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001]

21

2021/C 263/29

Causa T-628/20: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair/Commissione (Spagna; Covid-19) (Aiuti di Stato – Spagna – Misure di ricapitalizzazione a sostegno delle imprese sistemiche e strategiche per l’economia spagnola in risposta alla pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Misura riguardante l’insieme dell’economia di uno Stato membro – Principio di non discriminazione – Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento – Proporzionalità – Criterio secondo cui i beneficiari dell’aiuto devono essere stabiliti in Spagna – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Nozione di regime di aiuti – Obbligo di motivazione)

22

2021/C 263/30

Causa T-643/20: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair / Commissione (KLM; Covid-19) (Aiuti di Stato – Paesi Bassi – Garanzia di Stato sui prestiti e prestito subordinato dello Stato a favore della KLM nel contesto della pandemia di COVID-19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Aiuto concesso in precedenza a un’altra società del medesimo gruppo di imprese – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione)

22

2021/C 263/31

Causa T-158/20: Ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2021 — TrekStor/EUIPO — Yuneec Europe (Breeze) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Breeze – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Breeze – Impedimento alla registrazione relativo – Comparazione dei prodotti – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

23

2021/C 263/32

Causa T-672/20: Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2021 — Kerstens/Commissione (Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Domanda di assistenza – Rigetto del reclamo – Termine di ricorso – Dies a quo – Data in cui l’interessato poteva prendere conoscenza del contenuto della decisione – Tardività – Irricevibilità)

24

2021/C 263/33

Causa T-38/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 maggio 2021 — Inivos e Inivos / Commissione (Procedimento sommario – Appalti pubblici – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

24

2021/C 263/34

Causa T-235/21: Ricorso proposto il 28 aprile 2021 — Bulgaria/Commissione

25

2021/C 263/35

Causa T-242/21: Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Pshonka / Consiglio

26

2021/C 263/36

Causa T-243/21: Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Pshonka / Consiglio

27

2021/C 263/37

Causa T-251/21: Ricorso proposto l’11 maggio 2021 — Tigercat International/EUIPO — Caterpillar (Tigercat)

28

2021/C 263/38

Causa T-252/21: Ricorso proposto l’11 maggio 2021 — Hrebenyuk/EUIPO (Forma di un collo alto)

29

2021/C 263/39

Causa T-260/21: Ricorso proposto il 12 maggio 2021 — E. Breuninger / Commissione

29

2021/C 263/40

Causa T-246/21: Ricorso proposto il 17 maggio 2021 — Établissement Amra/EUIPO — eXpresio (Forma di una scarpa da rimbalzo con gli elementi denominativi Aerower Jumper1 M)

30

2021/C 263/41

Causa T-265/21: Ricorso proposto il 18 maggio 2021 — Sunshine Smile/EUIPO (PlusDental+)

31

2021/C 263/42

Causa T-266/21: Ricorso proposto il 17 maggio 2021 — Casanova / BEI

31

2021/C 263/43

Causa T-267/21: Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Amort e a./ Commissione europea

32

2021/C 263/44

Causa T-271/21: Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Ortis / Commissione

33

2021/C 263/45

Causa T-274/21: Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Synadiet e a. / Commissione

35

2021/C 263/46

Causa T-275/21: Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — Louis Vuitton Malletier / EUIPO — Wisniewski (Rappresentazione di un motivo a scacchiera)

36

2021/C 263/47

Causa T-198/18: Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Chrysses Demetriades & Co. et Provident Fund of the Employees of Chrysses Demetriades & Co. / Consiglio e a.

37

2021/C 263/48

Causa T-199/18: Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2021 — SCF Terminal (Cyprus) e SHB / Consiglio e a.

37

2021/C 263/49

Causa T-588/20: Ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2021 — MP / Commissione

37


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 263/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 252 del 28.6.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 242 del 21.6.2021

GU C 228 del 14.6.2021

GU C 217 del 7.6.2021

GU C 206 del 31.5.2021

GU C 189 del 17.5.2021

GU C 182 del 10.5.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/2


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa — Romania) — Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea / SC Piscicola Tulcea SA (C-294/19), Ira Invest SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea (C-304/19)

(Cause riunite C-294/19 e C-304/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune (PAC) - Regimi di sostegno diretto - Ettaro ammissibile - Impianto di piscicoltura - Destinazione d’uso catastale - Utilizzo effettivo a fini agricoli - Uso conforme alle iscrizioni nel registro catastale)

(2021/C 263/02)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanţa

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea (C-294/19), Ira Invest SRL (C-304/19)

Convenute: SC Piscicola Tulcea SA (C-294/19), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea (C-304/19)

Dispositivo

L’articolo 2, lettera h), e l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento n. 73/2009, devono essere interpretati nel senso che superfici classificate, nel diritto nazionale, come destinate alla piscicoltura, ma che sono o sono state effettivamente utilizzate a fini agricoli, sono superfici agricole.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim — Polonia) — Powiat Ostrowski / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

(Causa C-383/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 2009/103/CE - Articolo 3, primo comma - Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione - Portata - Ente territoriale che ha acquisito un veicolo sulla base di una decisione giudiziaria - Veicolo immatricolato che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione)

(2021/C 263/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Powiat Ostrowski

Convenuto: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Dispositivo

L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile.


(1)  GU C 280 del 19.08.2019.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da E

(Causa C-480/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Imposta sul reddito - Redditi da capitale - Rendimenti distribuiti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) residente, avente forma contrattuale - Rendimenti distribuiti da un OICVM stabilito in un altro Stato membro e avente forma statutaria - Differenza di trattamento - Articolo 65 TFUE - Situazioni oggettivamente comparabili)

(2021/C 263/04)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

E

Con l’intervento di: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Dispositivo

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi fiscale di uno Stato membro secondo la quale, ai fini della tassazione dei redditi di una persona fisica residente in tale Stato membro, i rendimenti corrisposti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) avente forma statutaria stabilito in un altro Stato membro non sono assimilati ai rendimenti corrisposti dagli OICVM stabiliti nel primo Stato membro, per il fatto che questi ultimi non rivestono la stessa forma giuridica.


(1)  GU C 295 del 2.9.2019.


5.7.2021   

IT

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C 263/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Granarolo SpA / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

(Causa C-617/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Articolo 3, lettera e) - Nozione di «impianto» - Articolo 3, lettera f) - Nozione di «gestore» - Allegato I, punti 2 e 3 - Regola dell’aggregazione - Somma delle capacità delle attività di un impianto - Cessione di un’unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale - Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria - Aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)

(2021/C 263/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Granarolo SpA

Resistenti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

nei confronti di: E.ON Business Solutions Srl, già E.ON Connecting Energies Italia Srl

Dispositivo

L’articolo 3, lettere e) e f), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in combinato disposto con i punti 2 e 3 dell’allegato I della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il proprietario di uno stabilimento produttivo dotato di una centrale termica la cui attività rientra nell’ambito di applicazione di tale allegato I possa ottenere un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva, se ha ceduto un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di tale stabilimento ed esercente un’attività con una capacità inferiore alla soglia stabilita in detto allegato I ad un’impresa specializzata nel settore dell’energia, concludendo con tale impresa un contratto che prevede, in particolare, la fornitura a detto stabilimento dell’energia prodotta da tale unità di cogenerazione, sempre che la centrale termica e l’unità di cogenerazione non costituiscano un solo ed unico impianto, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), di detta direttiva, e che, in ogni caso, il proprietario dello stabilimento produttivo non sia più il gestore dell’unità di cogenerazione, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della medesima direttiva.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


5.7.2021   

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C 263/5


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 aprile 2021 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-704/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuto a favore della diffusione della televisione digitale terrestre nelle zone remote e meno urbanizzate della Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, Spagna) - Decisione (UE) 2016/1385 - Aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno - Mancata esecuzione entro il termine impartito)

(2021/C 263/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, P. Arenas e P. Němečková, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: S. Jiménez García, agente)

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna, non avendo adottato nei termini impartiti tutte le misure necessarie per recuperare da Telecom Castilla-La Mancha S.A. l’aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno dall’articolo 1 della decisione (UE) 2016/1385 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate, non avendo dimostrato di aver annullato tutti i pagamenti in sospeso di tali aiuti e non avendo comunicato alla Commissione europea, entro il termine impartito, le misure adottate per conformarsi a tale decisione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 288, comma 4, TFUE e degli articoli 3 e 4 della decisione.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 413 del 09.12.2019.


5.7.2021   

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C 263/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 26 marzo 2021 — Clemente / Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública)

(Causa C-192/21)

(2021/C 263/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti

Ricorrente: Clemente

Resistente: Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública)

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), che figura come allegato della direttiva 1999/70 del Consiglio, del 28 giugno 1999 (1), debba essere interpretata nel senso che, nell’ambito della stabilizzazione del grado individuale, i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo da parte di un dipendente pubblico di ruolo, prima di acquisire tale status, debbano essere equiparati a quelli prestati da un altro dipendente pubblico di ruolo.

2)

Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), che figura come allegato della direttiva 1999/70 del Consiglio, del 28 giugno 1999, debba essere interpretata nel senso che tanto il fatto che tale periodo sia già stato valutato e conteggiato per accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo, quanto la configurazione della carriera verticale dei dipendenti pubblici nella legislazione nazionale costituiscono ragioni obiettive che giustificano che i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo da un dipendente pubblico di ruolo, prima di acquisire tale status, non vengano presi in considerazione per la stabilizzazione del grado individuale.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).


5.7.2021   

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C 263/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov (Romania) il 26 marzo 2021 — SR / EW

(Causa C-196/21)

(2021/C 263/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Ilfov

Parti

Appellante — attrice: SR

Appellante — convenuto: EW

Intervenienti: FB, CX, IK

Questione pregiudiziale

Se, qualora l’organo giurisdizionale decida e stabilisca la citazione delle parti intervenienti in un procedimento civile, il «richiedente», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1393/2007 (1), sia l’organo giurisdizionale dello Stato membro che decide di citare gli intervenienti oppure la parte in causa nel giudizio pendente dinanzi a detto organo giurisdizionale.


(1)  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).


5.7.2021   

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C 263/6


Impugnazione proposta il 30 marzo 2021 dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2021, causa T-328/17 RENV, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Causa C-201/21 P)

(2021/C 263/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (rappresentanti: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), M. J. Dairies EOOD

Per ordine del vicepresidente del 21 maggio 2021, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’impugnazione non è ammissibile e che la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi dovrà sopportare le sue spese.


5.7.2021   

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C 263/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) il 9 aprile 2021 — X, che agisce in nome proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dei suoi figli minorenni Y e Z / Belgische Staat

(Causa C-230/21)

(2021/C 263/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X, che agisce in nome proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dei suoi figli minorenni Y e Z

Resistente: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 2, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE (1) del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, debba essere interpretato nel senso che un rifugiato «minore non accompagnato», che soggiorna in uno Stato membro, deve essere «non coniugato» secondo la sua legge nazionale per avere diritto al ricongiungimento familiare con ascendenti diretti di primo grado.

2)

In caso affermativo, se un rifugiato minorenne, il cui matrimonio contratto all’estero non viene riconosciuto per motivi di ordine pubblico, possa essere considerato un «minore non accompagnato», ai sensi degli articoli 2, lettera f), e 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/86/CE.


(1)  GU 2003, L 251, pag. 12.


5.7.2021   

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C 263/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 14 aprile 2021 — SA e a. / Daimler AG

(Causa C-240/21)

(2021/C 263/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti

Ricorrenti: SA, FT, LH, IL, TN

Resistente: Daimler AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, l’articolo 46 della direttiva 2007/46/CE (1) in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 (2) siano parimenti volti a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di autoveicoli.

In caso di risposta affermativa:

2)

Se sia parimenti ricompreso l’interesse del singolo acquirente di un veicolo a non acquistare un veicolo non conforme alle prescrizioni di diritto dell’Unione e che sia, in particolare, dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni pregiudiziali 1 e 2:

3)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che un acquirente, il quale abbia involontariamente acquistato un veicolo immesso in commercio dal costruttore munito di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, possa far valere nei confronti del costruttore del veicolo stesso il proprio diritto al risarcimento del danno da illecito civile, in particolare anche il diritto alla restituzione del prezzo d’acquisto corrisposto per il veicolo contestualmente alla consegna e al trasferimento del veicolo medesimo, solo eccezionalmente, nel caso in cui il costruttore abbia agito in modo doloso e fraudolento.

In caso di risposta affermativa:

4)

Se il diritto dell’Unione esiga il riconoscimento del diritto dell’acquirente di un veicolo al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo medesimo per qualsiasi attività illecita (colposa o dolosa) di quest’ultimo riguardante l’immissione in commercio di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni pregiudiziali da 1 a 4:

5)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che l’acquirente del veicolo sia tenuto, in base alla normativa nazionale, a riconoscere un’indennità per l’uso effettivo del veicolo in caso di restituzione, da parte del costruttore, del prezzo di acquisto di un veicolo immesso in commercio con un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 previ consegna e trasferimento del veicolo stesso.

In caso di risposta negativa:

6)

Se sia incompatibile con il diritto dell’Unione il fatto che tale beneficio derivato dall’uso venga calcolato sulla base del prezzo totale, senza operare alcuna detrazione in ragione della diminuzione di valore del veicolo determinata dalla presenza di un impianto illecito di manipolazione e/o in considerazione dell’uso non intenzionale da parte dell’acquirente di un veicolo non conforme al diritto dell’Unione.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni pregiudiziali da 1 a 6:

7)

Se l’articolo 348, paragrafo 3, punto 2, della ZPO debba essere disapplicato nella parte relativa all’emanazione di decisioni di rinvio pregiudiziale ex articolo 267, paragrafo 2, TFUE, ove risulti incompatibile con il potere di rinvio dei giudici nazionali previsto da quest’ultima disposizione.


(1)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).


5.7.2021   

IT

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C 263/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 20 aprile 2021 — Luxury Trust Automobil GmbH

(Causa C-247/21)

(2021/C 263/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Luxury Trust Automobil GmbH.

Resistente: Finanzamt Österreich, Dienststelle Baden Mödling

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 42, lettera a), della direttiva 2006/112/EG del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con il successivo articolo 197, paragrafo 1, lettera c), (come modificato dalla direttiva 2010/45/UE (2)) debba essere interpretato nel senso che sussista una designazione del destinatario quale debitore dell’imposta anche nel caso in cui la fattura, nella quale non è esposto l’importo dell’IVA, rechi la seguente dicitura: «Operazione triangolare intracomunitaria esente».

2.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

a)

Se un’indicazione di tal genere nella fattura possa essere validamente rettificato a posteriori (tramite la seguente indicazione: «Operazione triangolare intracomunitaria ai sensi dell’articolo 25 dell’Umsatzsteuergesetz [legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari]. Il debito d’imposta è traferito al destinatario»).

b)

Se sia necessario, ai fini della validità della rettifica, che la fattura rettificata venga trasmessa al destinatario della fattura.

c)

Se la rettifica retroagisca al momento della fatturazione iniziale.

3.

Se l’articolo 219 bis della direttiva 2006/112/CE (come modificata dalla direttiva 2010/45/UE e successiva rettifica (3)) debba essere interpretato nel senso che trovino applicazione le norme dello Stato membro in materia di fatturazione che si applicherebbero qualora nella fattura non figuri (ancora) la designazione di un «acquirente» come debitore dell’imposta; oppure se vadano applicate le norme dello Stato membro che si applicherebbero qualora si consideri valida la designazione dell’«acquirente» come debitore dell’imposta.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (GU 2010, L 189, pag. 1).

(3)  Rettifica della direttiva 2010/45/UE, recante modifica della direttiva 2006/112/CE (GU 2010, L 299, pag. 46).


5.7.2021   

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C 263/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 aprile 2021 — F. Hoffmann-La Roche Ltd e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-261/21)

(2021/C 263/13)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA

Resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questioni pregiudiziali

1)

Se il giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, in un giudizio in cui la domanda della parte sia direttamente rivolta a far valere la violazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nel medesimo giudizio al fine di ottenere l’annullamento della sentenza impugnata, possa verificare la corretta applicazione nel caso concreto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nel medesimo giudizio, oppure se tale valutazione spetti alla Corte di Giustizia;

2)

Se la sentenza del Consiglio di Stato n. 4990/2019 abbia violato, nel senso prospettato dall[e] parti, i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 gennaio 2018 in relazione a) all’inclusione nel medesimo mercato rilevante dei due farmaci senza tener conto delle prese di posizione di autorità che avrebbero accertato l’illiceità della domanda e dell’offerta di Avastin off-label; b) alla mancata verifica della pretesa ingannevolezza delle informazioni diffuse dalle società;

3)

Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, del TUE e 2, paragrafi 1 e 2, e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino ad un sistema come quello concernente gli articoli 106 del codice del processo amministrativo e 395 e 396 del codice di procedura civile, nella misura in cui non consente di usare il rimedio del ricorso per revocazione per impugnare sentenze del Consiglio di Stato confliggenti con sentenze della Corte di Giustizia, ed in particolare con i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale.


5.7.2021   

IT

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C 263/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio) il 26 aprile 2021 — AB, AB-CD / Z EF

(Causa C-265/21)

(2021/C 263/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Ricorrenti in appello: AB, AB-CD

Appellato: Z EF

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»):

a)

debba essere interpretata nel senso che impone di accertare un obbligo giuridico liberamente assunto da una persona nei confronti di un’altra e sulla quale si fonda l’azione del ricorrente, anche qualora l’obbligo non sia stato liberamente assunto dal convenuto e/o nei confronti del ricorrente;

b)

in caso di risposta affermativa, quale debba essere il grado di collegamento tra l’obbligo giuridico liberamente assunto e il ricorrente e/o il convenuto;

2)

Se la nozione di «azione» sulla quale «si fonda» il ricorrente implichi, al pari del criterio utilizzato per distinguere se un’azione rientri nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento Bruxelles I o nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento ([sentenza del 24 novembre 2020, Wikingerhof,] C-59/19, [EU:C:2020:950,] punto 32), che occorre accertare se l’interpretazione dell’obbligo giuridico liberamente assunto risulti indispensabile per valutare il fondamento dell’azione.

3)

Se l’azione in giudizio con cui il ricorrente intende far dichiarare la sua proprietà di un bene di cui è in possesso basandosi su un duplice contratto di vendita, il primo stipulato dal comproprietario iniziale di tale bene (coniuge del convenuto, parimenti comproprietario iniziale) con la persona dalla quale il ricorrente ha acquistato il bene e il secondo stipulato tra questi ultimi due, rientri nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento Bruxelles I.

a.

Se la risposta sia diversa nel caso in cui il convenuto faccia valere il fatto che il primo contratto non era un contratto di vendita bensì un contratto di deposito.

b.

Nel caso in cui una di tali fattispecie rientri nella materia contrattuale, quale contratto debba essere preso in considerazione per stabilire il luogo dell’obbligazione dedotta in giudizio.

4)

Se l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (2), debba essere interpretato nel senso che esso si applica alla fattispecie di cui alla terza questione pregiudiziale e, in caso affermativo, quale contratto vada preso in considerazione.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.

(2)  GU 2008, L 177, pag. 6.


5.7.2021   

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C 263/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 26 aprile 2021 — Procedimento penale a carico di HV

(Causa C-266/21)

(2021/C 263/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad.

Parte nel procedimento penale principale

HV

Questioni pregiudiziali

1)

Se le decisioni giudiziarie penali che, nei casi di trasgressioni della normativa sulla circolazione stradale e di lesioni personali moderate cagionate in modo colposo, condannano il trasgressore alla sanzione amministrativa della sospensione del diritto di guida per un periodo determinato, rientrino nell'ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 4, e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

2)

Se le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 e paragrafo 4, dal primo al terzo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, costituiscano, per lo Stato membro in cui il titolare di una patente di guida rilasciata da tale Stato risiede abitualmente, un fondamento per rifiutare di riconoscere ed eseguire una sanzione amministrativa, sotto forma di sospensione della patente di guida, inflitta in un altro Stato membro per il reato di trasgressione della normativa sulla circolazione stradale e per aver cagionato in modo colposo lesioni personali moderate, qualora la trasgressione sia stata commessa in un periodo in cui l’autore era titolare di una patente di guida rilasciata dallo Stato di residenza a seguito di una sostituzione della patente di guida originariamente rilasciata dallo Stato di emissione.


5.7.2021   

IT

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C 263/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 27 aprile 2021 — A.

(Causa C-270/21)

(2021/C 263/16)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Altra parte nel procedimento: Opetushallitus

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (in prosieguo: la «direttiva sulle qualifiche professionali»), nella versione modificata dalla direttiva 2013/55/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, debba essere interpretato nel senso che si deve considerare come professione regolamentata una professione per la quale, da un lato, i requisiti di idoneità sono fissati in un regolamento adottato dal Ministro dell’Istruzione di uno Stato membro, il contenuto delle competenze pedagogiche richieste a un maestro di scuola materna è disciplinato in una norma professionale e lo Stato membro ha fatto inserire la professione di maestro di scuola materna nella banca dati delle professioni regolamentate istituita dalla Commissione europea, ma per la quale, dall’altro lato, in base alla formulazione del regolamento riguardante i requisiti di idoneità per tale professione, viene concesso al datore di lavoro un margine discrezionale ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di idoneità, in particolare in relazione al requisito della competenza pedagogica, e il tipo di prova per la sussistenza della competenza pedagogica non viene stabilito né nel regolamento in questione né in altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, che si riferisce a una qualifica professionale il cui ottenimento presuppone un’esperienza lavorativa nella professione di cui trattasi, possa essere considerato come attestato di competenza o altro titolo di formazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sulle qualifiche professionali, qualora l’esperienza professionale che giustifica il conferimento di tale certificato sia stata acquisita nello Stato di origine in un periodo in cui esso era una repubblica socialista sovietica e nello Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d’origine in un periodo successivo alla sua riacquistata indipendenza.

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva sulle qualifiche professionali debba essere interpretato nel senso che una qualifica professionale, che si fonda su un titolo conseguito presso un istituto di formazione situato nel territorio geografico di uno Stato membro in un periodo in cui detto Stato membro non esisteva come Stato indipendente, ma come repubblica socialista sovietica, e su un’esperienza professionale acquisita in detta repubblica socialista sovietica prima della riacquistata indipendenza dello Stato membro, deve essere considerata come una qualifica professionale conseguita in un paese terzo, cosicché per avvalersi di tale qualifica professionale occorrono in aggiunta tre anni di esperienza professionale acquisiti nello Stato membro d’origine nel periodo successivo alla sua riacquistata indipendenza.


(1)  Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU 2013, L 354, pag. 132).


Tribunale

5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/13


Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Alba Aguilera e a./SEAE

(Causa T-119/17 RENV) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Agenti temporanei - Agenti contrattuali — Retribuzione - Personale del SEAE - Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo - Articolo 10 dell’allegato X dello Statuto - Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita - Decisione recante riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale con sede di servizio in Etiopia dal 30 al 25 % - Coerenza regionale - Errori manifesti di valutazione»)

(2021/C 263/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ruben Alba Aguilera (Addis-Abeba, Etiopia) e 27 altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, C. García Fernández e F.-M. Hislaire, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento della decisione del ADMIN(2016) 7 del SEAE del 19 aprile 2016, relativa alla fissazione dell’indennità correlata alle condizioni di vita di cui all’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto — Esercizio 2016, in quanto recante riduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2016, dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell’Unione europea con sede di servizio in Etiopia.

Dispositivo

1)

La decisione ADMIN(2016) 7 del direttore generale per il bilancio e l’amministrazione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), del 19 aprile 2016, relativa alla fissazione dell’indennità correlata alle condizioni di vita di cui all’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto — Esercizio 2016, è annullata in quanto recante riduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2016, dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell’Unione europea con sede di servizio in Etiopia.

2)

Il SEAE è condannato alle spese relative alle cause T-119/17, C-427/18 P et T-119/17 RENV.


(1)  GU C 129 del 24.4.2017.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/13


Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Luxembourg e Amazon / Commissione

(Cause T-816/17 e T-318/18) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuto attuato dal Lussemburgo a favore di Amazon - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegittimo e ne ordina il recupero - Decisione fiscale anticipata (tax ruling)) - Prezzi di trasferimento - Vantaggio fiscal selettivo - Metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento - Analisi funzionale»)

(2021/C 263/18)

Lingua processuale: l'inglese e il francese

Parti

Ricorrente nella causa T-816/17: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: T. Uri, agente, assistito da D. Waelbroeck, A. Steichen e J. Bracker, avvocati)

Ricorrenti nella causa T-318/18: Amazon EU Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Amazon.com, Inc. (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Paemen, M. Petite e A. Tombiński, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti nella causa T-816/17: P. Stancanelli, P.-J. Loewenthal e F. Tomat, agenti, assistiti da M. Chammas, avvocata, e, nella causa T-318/18: P.-J. Loewenthal e F. Tomat, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente nella causa T-816/17: Irlanda (rappresentanti: J. Quaney e A. Joyce, agenti, assistiti da P. Gallagher, SC, B. Doherty, barrister, e S. Kingston, SC)

Oggetto

Domande fondate sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2018/859 della Commissione, del 4 ottobre 2017, relativa all'aiuto di stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon (GU 2018, L 153, pag. 1).

Dispositivo

1)

Le cause T-816/17 e T-318/18 sono riunite ai fini della presente sentenza.

2)

La decisione (UE) 2018/859 della Commissione, del 4 ottobre 2017, relativa all'aiuto di stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon, è annullata.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle del Granducato di Lussemburgo, di Amazon.com, Inc. e di Amazon EU Sàrl.

4)

L’Irlanda sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 72 del 26.2.2018.


5.7.2021   

IT

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C 263/14


Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Deutsche Lufthansa/Commissione

(Causa T-218/18) (1)

(«Aiuti di Stato - Settore aereo - Aiuto al funzionamento concesso dalla Germania all’aeroporto di Francoforte-Hahn - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Qualità di parte interessata - Salvaguardia dei diritti procedurali - Ricevibilità - Orientamenti in materia di aiuti all’aviazione - Dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno - Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589 - Serie difficoltà»)

(2021/C 263/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, T. Maxian Rusche e S. Noë, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, R. Kanitz, S. Heimerl e S. Costanzo, agenti), Land Rheinland-Pfalz (Germania) (rappresentanti: R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 5289 final della Commissione, del 31 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47969 (2017/N), cui la Germania ha dato esecuzione riguardante un aiuto al funzionamento concesso all’aeroporto di Francoforte-Hahn.

Dispositivo

1)

La decisione C(2017) 5289 final della Commissione, del 31 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47969 (2017/N), cui la Germania ha dato esecuzione riguardante un aiuto al funzionamento concesso all’aeroporto di Francoforte-Hahn, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Deutsche Lufthansa AG.

3)

La Repubblica federale di Germania e il Land Rheinland-Pfalz (Land Renania-Palatinato, Germania) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 190 del 4.6.2018.


5.7.2021   

IT

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C 263/15


Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./ Commissione

(Causa T-254/18) (1)

(«Dumping - Importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Cina - Dazio antidumping definitivo - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Associazione - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Determinazione del danno - Calcolo del volume delle importazioni - Indicatori macroeconomici e microeconomici - Campionamento - Calcolo del costo di produzione dell’industria dell’Unione - Prezzi fatturati infragruppo - Nesso di causalità - Analisi d’imputazione e di non imputazione - Mancata analisi del danno per segmento - Valutazione dell’importanza della sottoquotazione - Trattamento riservato di informazioni - Diritti della difesa - Metodo NCP per NCP - Comparabilità dei prodotti - Calcolo del valore normale - Paese analogo - Adeguamento IVA - Determinazione dei costi di vendita, dei costi generali e delle spese amministrative, nonché dei profitti»)

(2021/C 263/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Pechino, Cina) e le altre 9 ricorrenti i cui nomi sono contenuti in allegato alla sentenza (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche P. Němečková, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: EJ Picardie (Saint-Crépin-Ibouvillers, Francia) e le altre 7 parti intervenienti il cui nome è contenuto in allegato alla sentenza (rappresentanti: U. O’Dwyer, B. O’Connor, solicitors, e M. Hommé, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (GU 2018, L 25, pag. 6), nella parte in cui riguarda le ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e le altre parti ricorrenti il cui nome è contenuto in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 211 del 18.6.2018.


5.7.2021   

IT

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C 263/16


Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Lussemburgo e a. / Commissione

(Cause T-516/18 e T-525/18) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuto cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Engie - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegittimo e ne ordina il recupero - Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) - Risorse statali - Vantaggio - Effetto combinato di due misure fiscali - Esenzione dei redditi da partecipazione - Tassazione delle distribuzioni degli utili - Abuso di diritto - Carattere selettivo - Contesto di riferimento - Constatazione di una deroga - Comparabilità delle situazioni - Regime controllata-controllante - Gruppo di società - Recupero - Armonizzazione indiretta - Diritti procedurali - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 263/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente nella causa T-516/18: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: T. Uri, agente, assistito da D. Waelbroeck, avocat)

Ricorrenti nella causa T-525/18: Engie Global LNG Holding Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Engie Invest International SA (Lussemburgo), Engie, (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: B. Le Bret, M. Struys e C. Rydzynski, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente nella causa T-516/18: Irlanda (rappresentanti: J. Quaney, M. Browne e A. Joyce, agenti, assistiti da P. Gallagher, S. Kingston, SC, e B. Doherty, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2019/421 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativa all'aiuto di Stato SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Engie (GU 2019, L 78, p. 1).

Dispositivo

1)

Le cause T-516/18 e T-525/18 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Il Granducato di Lussemburgo sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nella causa T-516/18.

4)

La Engie Global LNG Holding Sàrl, la Engie Invest International SA e la Engie sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione nella causa T-525/18.

5)

L’Irlanda sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/17


Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — DF e DG / BEI

(Causa T-387/19) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Retribuzione - Decisione di diniego del diritto all'indennità di prima sistemazione in occasione del ritorno in sede - Responsabilità»)

(2021/C 263/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: DF e DG (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocate)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: M. Loizou e K. Carr, agenti, assistiti da J. Currall e B. Wägenbaur, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, delle decisioni della BEI del 6 marzo 2018 e del 28 febbraio 2019 di non concedere ai ricorrenti il beneficio dell'indennità di prima sistemazione, in secondo luogo, delle decisioni della BEI del 19 e del 27 marzo 2019 che confermano la decisione di non concedere il beneficio dell'indennità di prima sistemazione e che respingono la loro domanda di avvio di una procedura di conciliazione, in terzo luogo, delle decisioni della BEI del 14 giugno 2019 che confermano la decisione di non concedere il beneficio dell'indennità di prima sistemazione e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito a causa delle menzionate decisioni.

Dispositivo

1)

Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 6 marzo 2018 e del 19 marzo 2019 di non concedere a DF il pagamento dell'indennità di prima sistemazione prevista all’articolo 5 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI sono annullate.

2)

Le decisioni della BEI del 28 febbraio e del 27 marzo 2019 di non concedere a DG il pagamento dell'indennità di prima sistemazione prevista all’articolo 5 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI sono annullate.

3)

La BEI è condannata a versare a DF e a DG, previo calcolo degli importi, l'indennità di prima sistemazione prevista agli articoli 5 e 17 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI, aumentata degli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, calcolati al tasso della Banca centrale europea (BCE) aumentato di due punti, e ciò fino al completo pagamento da parte della BEI.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

La BEI è condannata alle spese.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


5.7.2021   

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C 263/18


Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Puma/EUIPO — Gemma Group (Rappresentazione di un felino balzante)

(Causa T-510/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un felino balzante - Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino balzante - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 263/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gemma Group Srl (Cerasolo Ausa, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 aprile 2019 (procedimento R 2057/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Puma e la Gemma Group.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Puma SE è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


5.7.2021   

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C 263/18


Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Moerenhout e a./Commissione

(Causa T-789/19) (1)

(«Diritto istituzionale - Iniziativa dei cittadini europei - Scambi commerciali con i territori soggetti ad occupazione militare - Diniego di registrazione - Manifesto difetto di competenza della Commissione - Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 - Politica commerciale comune - Articolo 207 TFUE - Politica estera e di sicurezza comune - Articolo 215 TFUE - Obbligo di motivazione - Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 211/2011»)

(2021/C 263/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Tom Moerenhout (Humbeek, Belgio) e gli altri 6 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral e S. Delaude, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2019/1567 della Commissione, del 4 settembre 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» (GU 2019, L 241, pag. 12).

Dispositivo

1)

La decisione (UE) 2019/1567 della Commissione, del 4 settembre 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


5.7.2021   

IT

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C 263/19


Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Steinel/EUIPO (GluePro)

(Causa T-256/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GluePro - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 263/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinel GmbH (Herzebrock-Clarholz, Germania) (rappresentanti: M. Breuer e K. Freudenstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2020 (procedimento R 2516/2019-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo GluePro come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Steinel GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 215 del 29.6.2020.


5.7.2021   

IT

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C 263/20


Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Yongkang Kugooo Technology/EUIPO — Ford Motor Company (kugoo)

(Causa T-324/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo kugoo - Marchi dell’Unione europea e nazionale denominativi anteriori KUGA e dell’Unione europea denominativo KUGA ENERGI - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001)»)

(2021/C 263/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd (Yongkang, Cina) (rappresentante: P. Pérot, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Ford Motor Company (Dearborn, Michigan, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 marzo 2020 (procedimento R 65/2019-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ford Motor Company e la Yongkang Kugooo Technology.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


5.7.2021   

IT

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C 263/20


Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair / Commissione (TAP; Covid-19)

(Causa T-465/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Mercato portoghese del trasporto aereo - Aiuto concesso dal Portogallo alla TAP a causa della pandemia di COVID-19 - Prestito di Stato - Decisione di non sollevare obiezioni - Punto 22 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Società facente parte di un gruppo - Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo - Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso - Obbligo di motivazione - Mantenimento degli effetti della decisione»)

(2021/C 263/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis e V. Blanc, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, V. Bottka e S. Noë, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: P. Dodeller e E. de Moustier, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa e S. Jaulino, agenti, assistiti da N. Mimoso Ruiz, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 3989 final della Commissione, del 10 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) — COVID-19 — Portogallo — Aiuto concesso alla TAP.

Dispositivo

1)

La decisione C(2020) 3989 final della Commissione, del 10 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) — COVID-19 — Portogallo — Aiuto concesso alla TAP, è annullata.

2)

Si devono sospendere gli effetti dell’annullamento di detta decisione fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 TFUE. Detti effetti sono sospesi per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza per il caso in cui la Commissione decida di adottare la menzionata nuova decisione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e per un periodo supplementare ragionevole qualora la Commissione decida di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

3)

La Commissione è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Ryanair DAC.

4)

La Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica portoghese si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/21


Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Müller / EUIPO (TIER SHOP)

(Causa T-535/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TIER SHOP - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Interesse ad agire - Obbligo di motivazione - Articolo 72, paragrafo 4, e articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 263/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Müller GmbH & Co. KG (Ulm, Germania) (rappresentante: S. Mühlberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 giugno 2020 (procedimento R 2600/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo TIER SHOP come marchio dell’Unione europea

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Müller GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 348 del 19.10.2020.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/22


Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair/Commissione (Spagna; Covid-19)

(Causa T-628/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Spagna - Misure di ricapitalizzazione a sostegno delle imprese sistemiche e strategiche per l’economia spagnola in risposta alla pandemia di COVID-19 - Decisione di non sollevare obiezioni - Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato - Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro - Misura riguardante l’insieme dell’economia di uno Stato membro - Principio di non discriminazione - Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento - Proporzionalità - Criterio secondo cui i beneficiari dell’aiuto devono essere stabiliti in Spagna - Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata - Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE - Nozione di “regime di aiuti” - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 263/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F.-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, I.-G. Metaxas-Maranghidis e S. Rating, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e F. Tomat, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: L. Aguilera Ruiz e S. Centeno Huerta, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: P. Dodeller e T. Stehelin, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 5414 final della Commissione, del 31 luglio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57659 (2020/N) Spagna — COVID-19 — Fondo di ricapitalizzazione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Spagna e la Repubblica francese si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 414 del 30.11.2020.


5.7.2021   

IT

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C 263/22


Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair / Commissione (KLM; Covid-19)

(Causa T-643/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Paesi Bassi - Garanzia di Stato sui prestiti e prestito subordinato dello Stato a favore della KLM nel contesto della pandemia di COVID-19 - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato - Decisione di non sollevare obiezioni - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Aiuto concesso in precedenza a un’altra società del medesimo gruppo di imprese - Obbligo di motivazione - Mantenimento degli effetti della decisione»)

(2021/C 263/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F.-C. Laprévote, V. Blanc, E. Vahida, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e C. Georgieva, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier e P. Dodeller, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: J. Langer, agente, assistito da I. Rooms, avvocata), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Schillemans, H. Vanderveen e P. Huizing, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione C(2020) 4871 final della Commissione, del 13 luglio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57112 (2020/N) — Paesi Bassi — COVID-19: Garanzia di Stato e prestito di Stato a favore della KLM.

Dispositivo

1)

La decisione C(2020) 4871 final della Commissione, del 13 luglio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57116 (2020/N) — Paesi Bassi — COVID-19: Garanzia di Stato e prestito di Stato a favore della KLM, è annullata.

2)

Si devono sospendere gli effetti dell’annullamento di detta decisione fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 TFUE. Detti effetti sono sospesi per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza per il caso in cui la Commissione decida di adottare la menzionata nuova decisione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e per un periodo supplementare ragionevole qualora la Commissione decida di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

3)

La Commissione è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Ryanair DAC.

4)

Il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica francese e la Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 423 del 7.12.2020.


5.7.2021   

IT

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C 263/23


Ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2021 — TrekStor/EUIPO — Yuneec Europe (Breeze)

(Causa T-158/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Breeze - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Breeze - Impedimento alla registrazione relativo - Comparazione dei prodotti - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 263/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich e N. Achilles, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Yuneec Europe GmbH (Kaltenkirchen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 gennaio 2020 (procedimento R 470/2020-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Yuneec Europe e la TrekStor.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La TrekStor Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


5.7.2021   

IT

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C 263/24


Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2021 — Kerstens/Commissione

(Causa T-672/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Funzionari - Domanda di assistenza - Rigetto del reclamo - Termine di ricorso - Dies a quo - Data in cui l’interessato poteva prendere conoscenza del contenuto della decisione - Tardività - Irricevibilità»)

(2021/C 263/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (La Forclaz, Svizzera) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: T. Bohr, agente)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni della Commissione del 20 e del 31 gennaio 2020, recanti rigetto, rispettivamente, della domanda di assistenza D/517/19 e della domanda di assistenza D/516/19 presentate dal ricorrente ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Petrus Kerstens è condannato alle spese.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2021.


5.7.2021   

IT

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C 263/24


Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 maggio 2021 — Inivos e Inivos / Commissione

(Causa T-38/21 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2021/C 263/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Inivos Ltd (Londra, Regno Unito), Inivos BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Martens e L. Hoet, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: Araujo Arce e M. Ilkova, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dei «contratti-quadro relativi a robot per la disinfezione per gli ospedali europei (COVID-19)» FW-00103506 e FW-00103507, stipulati dalla Commissione il 19 novembre 2020 con due offerenti.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


5.7.2021   

IT

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C 263/25


Ricorso proposto il 28 aprile 2021 — Bulgaria/Commissione

(Causa T-235/21)

(2021/C 263/34)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: Ts. Mitova e L. Zahariev)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione, del 17 febbraio 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nella parte riguardante la voce di bilancio 6200, in quanto esclude dal finanziamento dell’Unione europea riguardante il FEAGA spese della Repubblica di Bulgaria per un ammontare di EUR 7 656 848,97, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 (2) in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento n. 908/2014 (3) e gli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie del 2015 (4), dei diritti della difesa e dei principi di leale cooperazione, del contraddittorio e di buona amministrazione, a causa di una modifica della base giuridica riguardo alla procedura di verifica di conformità in forza della quale alcune spese, oggetto della decisione controversa, sono state escluse dal finanziamento dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE a causa della contraddittorietà e dell’insufficienza di motivazione della decisione 2021/261.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 54, paragrafo 5, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 a causa di un’interpretazione errata della Commissione europea secondo la quale, nel caso di specie, il termine di 18 mesi previsto all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, ha iniziato a decorrere dal «ricevimento da parte dell'organismo pagatore» delle relazioni finali dell’OLAF.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, dell’articolo 325 TFUE e dei principi di sicurezza e autonomia processuale, a causa della conclusione infondata ed errata della Commissione europea secondo cui l’organismo pagatore non ha agito con la diligenza necessaria per recuperare gli importi controversi e ha dato prova di negligenza non avendo avviato il procedimento amministrativo di recupero nel termine previsto all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013.

5.

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che l’importo accertato nella decisione controversa delle spese escluse dal finanziamento dell’Unione non è conforme alle disposizioni dell’articolo 54 del regolamento n. 306/2013 e viola il principio di proporzionalità.


(1)  GU L 59, 2021, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347, 2013, pag. 549).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255, 2014, pag. 59).

(4)  C(2015) 3675 final.


5.7.2021   

IT

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C 263/26


Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Pshonka / Consiglio

(Causa T-242/21)

(2021/C 263/35)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Artem Viktorovych Pshonka (Kramatorsk, Ukraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio del 4 marzo 2021 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio del 4 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2), nella parte in cui tale decisione e tale regolamento si applicano al ricorrente.

condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla buona amministrazione

il ricorrente fonda il suo ricorso, tra l’altro, sulla circostanza che, nell’adottare la decisione impugnata, il Consiglio dell’Unione europea non ha agito con la dovuta diligenza, in quanto prima di adottarla non ha esaminato le affermazioni del ricorrente e le prove presentate da quest’ultimo, che depongono a suo favore, ma ha preso fondamentalmente le mosse da una breve sintesi del Procuratore generale dell’Ucraina senza valutare alcuna informazione supplementare sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

a tal riguardo il ricorrente sostiene che le limitazioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, eccessive e violano la garanzia, di diritto internazionale, della protezione del diritto di proprietà del ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente che gli sono garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

a tal riguardo il ricorrente sostiene che con l’adozione nei suoi confronti delle misure restrittive sono stati violati il diritto ad un processo equo, la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa e la tutela della proprietà privata.


(1)  GU 2021, L 77, pag. 29.

(2)  GU 2021, L 77, pag. 2.


5.7.2021   

IT

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C 263/27


Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Pshonka / Consiglio

(Causa T-243/21)

(2021/C 263/36)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Viktor Pavlovych Pshonka (Kiev, Ukraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio del 4 marzo 2021 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio del 4 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2), nella parte in cui tale decisione e tale regolamento si applicano al ricorrente.

condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla buona amministrazione

il ricorrente fonda il suo ricorso, tra l’altro, sulla circostanza che, nell’adottare la decisione impugnata, il Consiglio dell’Unione europea non ha agito con la dovuta diligenza, in quanto prima di adottarla non ha esaminato le affermazioni del ricorrente e le prove presentate da quest’ultimo, che depongono a suo favore, ma ha preso fondamentalmente le mosse da una breve sintesi del Procuratore generale dell’Ucraina senza valutare alcuna informazione supplementare sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

a tal riguardo il ricorrente sostiene che le limitazioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, eccessive e violano la garanzia, di diritto internazionale, della protezione del diritto di proprietà del ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente che gli sono garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

a tal riguardo il ricorrente sostiene che con l’adozione nei suoi confronti delle misure restrittive sono stati violati il diritto ad un processo equo, la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa e la tutela della proprietà privata.


(1)  GU 2021, L 77, pag. 29.

(2)  GU 2021, L 77, pag. 2.


5.7.2021   

IT

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C 263/28


Ricorso proposto l’11 maggio 2021 — Tigercat International/EUIPO — Caterpillar (Tigercat)

(Causa T-251/21)

(2021/C 263/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tigercat International Inc. (Cambridge, Ontario, Canada) (rappresentanti: S. Weidert, M. Pemsel e H. Bug, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Caterpillar Inc. (Peoria, Illinois, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «Tigercat» — Domanda di registrazione n. 12 124 368

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 febbraio 2021 nel procedimento R 16/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e le controinteressate dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO alle spese, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 85, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.7.2021   

IT

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C 263/29


Ricorso proposto l’11 maggio 2021 — Hrebenyuk/EUIPO (Forma di un collo alto)

(Causa T-252/21)

(2021/C 263/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anna Hrebenyuk (Griesheim, Germania) (rappresentante: H.-J. Ruhl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di un collo alto) — Domanda di registrazione n. 17 975 716

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 febbraio 2021 nel procedimento R 1902/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nonché la decisione del 3 marzo 2020 emessa in primo grado dall’Ufficio;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 6, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/29


Ricorso proposto il 12 maggio 2021 — E. Breuninger / Commissione

(Causa T-260/21)

(2021/C 263/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: E. Breuninger GmbH & Co. (Stoccarda, Germania) (rappresentante: M. Vetter, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 1 TFUE, la decisione della convenuta del 20 novembre 2020 (Aiuti di Stato n. SA.59289) nella versione modificata dalla decisione della convenuta del 12 febbraio 2021 (Aiuti di Stato n. SA.61744),

condannare la convenuta a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Il regime di aiuti tedesco «Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020» autorizzato dalla convenuta è incompatibile con il mercato interno in quanto distorce la concorrenza, senza essere eccezionalmente giustificato nel caso di specie. La convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nel ritenere che il regime di aiuti previsto, che richiede una diminuzione del fatturato dell’impresa di almeno il 30 %, sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. L’approccio a livello dell’impresa del regime di aiuti porterebbe a privare imprese come la ricorrente, con vari settori di attività colpiti in modo diverso dalla pandemia di COVID-19, la cui attività di base supera di gran lunga un calo del fatturato del 30 % a causa delle chiusure, della possibilità di presentare una domanda, solo perché un altro settore di attività non subisce alcun calo del fatturato e, mediante il calcolo di una media aritmetica dei fatturati dei diversi settori di attività, non è raggiunta la soglia del 30 %. Tali imprese potrebbero, quindi — a differenza delle imprese con un solo settore di attività — eventualmente non ricevere alcun aiuto e dovrebbero sovvenzionare in modo incrociato i costi fissi non coperti della loro attività chiusa con le loro altre attività. Ciò porterebbe a una distorsione della concorrenza sia rispetto ai concorrenti del settore di attività interessato dal COVID-19 sia rispetto ai concorrenti del settore di attività non interessato dal COVID-19.]

2.

La convenuta ha violato i diritti procedurali della ricorrente ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, non dandole la possibilità di esprimere i suoi dubbi sulla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno durante la procedura di esame preliminare.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/30


Ricorso proposto il 17 maggio 2021 — Établissement Amra/EUIPO — eXpresio (Forma di una scarpa da rimbalzo con gli elementi denominativi «Aerower Jumper1 M»)

(Causa T-246/21)

(2021/C 263/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Établissement Amra (Vaduz, Liechtenstein) (rappresentante: M. Gómez Calvo, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: eXpresio, estudio creativo, SL (La Nucía, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una scarpa da rimbalzo con gli elementi denominativi «Aerower Jumper1 M») — Marchio dell’Unione europea n. 17 417 015

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 marzo 2021 nel procedimento R 1083/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/31


Ricorso proposto il 18 maggio 2021 — Sunshine Smile/EUIPO (PlusDental+)

(Causa T-265/21)

(2021/C 263/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sunshine Smile GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: D. Kirschner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PlusDental+, nei colori blu e rosso — Domanda di registrazione n. 18 126 826

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2021 nel procedimento R 1834/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ordinare la pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 126 826;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione del diritto di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/31


Ricorso proposto il 17 maggio 2021 — Casanova / BEI

(Causa T-266/21)

(2021/C 263/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Casanova (Fort-de-France, Francia) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare la decisione del 12 giugno 2020 con la quale il ricorrente è stato informato che il suo contratto non è stato confermato al termine del periodo di prova e quindi è terminato il 30 giugno 2020;

per quanto necessario, annullare la decisione della BEI dell'8 febbraio 2021 che respinge la domanda di conciliazione e il ricorso amministrativo presentati dal ricorrente l'11 agosto 2020, confermando così la decisione del 12 giugno 2020;

risarcire i danni materiali e morali del ricorrente;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da un lato, dell'articolo 24 della convezione sulla rappresentanza del personale presso la Banca europea per gli investimenti (BEI) e, dall’altro, del principio della certezza del diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sull’incompetenza dell'autore dell’atto, sulla violazione del principio di imparzialità e sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione durante il periodo di prova iniziale e durante il prolungamento del periodo di prova.

4.

Quarto motivo, vertente sull’abuso di potere da parte della BEI.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/32


Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Amort e a./ Commissione europea

(Causa T-267/21)

(2021/C 263/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Heidi Amort (San Genesio Atesino, Italia) e altri 22 ricorrenti (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione impugnata come modificata e integrata.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso avverso la decisione di esecuzione C(2021) 698 (final) della Commissione europea, dell’11 marzo 2021, recente concessione dell’autorizzazione condizionata ad immettere in commercio, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, il medicinale per uso umano «COVID-19 Vaccine Janssen — Vaccino contro la COVID-19 (Ad26.COV2-S[ricombinante])», si fonda sui seguenti motivi.

1.

Primo motivo: vertente sul fatto che la decisione di esecuzione impugnata violerebbe l’articolo 2, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 507/2006 (1). Secondo i ricorrenti, sarebbe scientificamente provato che il panico diffuso a livello mondiale in relazione ad una presunta alta mortalità in connessione con l’infezione da SARS-CoV-2 non sia giustificato. Inoltre, l’OMS e l’UE non avrebbero correttamente accertato la sussistenza di una situazione di emergenza nel senso di una minaccia per la salute pubblica.

2.

Secondo motivo: vertente sul fatto che la decisione di esecuzione impugnata violerebbe l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 507/2006 in ragione:

della mancanza di un rapporto positivo tra rischi e benefici, ai sensi dell’articolo 1, punto 28 bis), della direttiva 2001/83/CE (2);

della mancanza del requisito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 507/2006, in quanto probabilmente il richiedente non sarà in grado di fornire in seguito dati clinici completi;

della mancanza del requisito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 507/2006, in quanto il medicinale non risponderebbe ad esigenze mediche insoddisfatte;

della mancanza del requisito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 507/2006.

3.

Terzo motivo: vertente su una violazione del regolamento (CE) n. 1394/2007 (3), della direttiva 2001/83/CE nonché del regolamento (CE) n. 726/2004 (4).

4.

Quarto motivo: vertente su una grave violazione degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.


(1)  Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6).

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

(3)  Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU 2007, L 324, pag. 121).

(4)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).


5.7.2021   

IT

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C 263/33


Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Ortis / Commissione

(Causa T-271/21)

(2021/C 263/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ortis (Bütgenbach, Belgio) (rappresentante: A. de Brosses, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468 della Commissione viola l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/2002 e l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006, e che risulta pertanto viziato da errori di diritto;

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468 è viziato da sviamento di potere;

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468, ed il suo fondamento scientifico, ossia il parere dell’EFSA del 22 novembre 2017, sono viziati da errori manifesti di valutazione;

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468 viola il principio di certezza del diritto;

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468 viola il principio di proporzionalità,

e, di conseguenza,

annullare il regolamento (UE) n. 2021/468 della Commissione del 18 marzo 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene,

condannare la Commissione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di diritto. La ricorrente deduce a tal proposito il fatto che il regolamento impugnato viola l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 (1), che esige che vi sia un rischio identificato, ove classifica nella parte A dell’allegato III di tale regolamento le sostanze e le preparazioni di cui trattasi, nonostante vi siano delle incertezze scientifiche, e ove classifica nella parte C dell’allegato III prodotti diversi da sostanze, e viola l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/2002 (2), poiché si basa su una valutazione dei rischi parziale e non conforme.

2.

Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere, in quanto numerosi indizi precisi, plausibili e concordanti dimostrerebbero che l’obiettivo di protezione della salute dei consumatori, addotto dalla Commissione, non corrisponderebbe alla realtà. La ricorrente sostiene che il regolamento impugnato ha, in particolare, l’effetto di riservare ai soli medicinali la possibilità di utilizzare le preparazioni e le sostanze contenenti alcuni derivati dall’idrossiantracene (in prosieguo: «HAD»), collocati nella parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, mentre non è questa la finalità perseguita.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione. Secondo la ricorrente, il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 22 novembre 2017, sul quale si basa il regolamento impugnato, è viziato da diversi errori manifesti di valutazione, nella misura in cui l’EFSA ha valutato il rischio genotossico e cancerogeno delle HAD, non rispettando né i suoi propri metodi di valutazione del rischio, né i metodi di valutazione del rischio dell’OCSE, e traendo conclusioni discordanti rispetto a quelle dell'Agenzia europea per i medicinali. Il regolamento impugnato risulta dunque viziato da errori manifesti di valutazione, poiché, da un lato, la Commissione avrebbe collocato nella parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 sostanze e preparazioni nonostante il parere dell’EFSA del 22 novembre 2017 denotasse l’esistenza di incertezze scientifiche, dall’altro lato, essa non avrebbe applicato il principio ALARA («As Low As Reasonably Achievable») alle misure di gestione del rischio e, infine, la stessa non avrebbe tenuto in considerazione l’evoluzione delle conoscenze scientifiche intervenuta successivamente al parere dell’EFSA del 22 novembre 2017.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto, poichè la redazione del regolamento impugnato risulterebbe incoerente nella misura in cui, da un lato, si riferisce al termine «preparazioni», nonostante questo termine non trovi definizione in testo alcuno, dall’altro lato, alcune sostanze HAD sembrerebbero essere al contempo proibite e autorizzate, ma solo se sotto controllo, e, infine, lo Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi), ha dovuto apportare precisazioni al testo.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto il regolamento impugnato classificherebbe nella parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 alcune sostanze senza fissare alcuna soglia, il che equivale a vietarle, mentre tale divieto non è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito di protezione della salute pubblica.


(1)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU 2006, L 404, pag. 26).

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/35


Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Synadiet e a. / Commissione

(Causa T-274/21)

(2021/C 263/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Syndicat national des compléments alimentaires (Synadiet) (Parigi, Francia) e altri 21 ricorrenti (rappresentante: A. de Brosses, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468 della Commissione viola l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/2002 e l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006, e che risulta pertanto viziato da errori di diritto;

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468 è viziato da sviamento di potere;

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468, ed il suo fondamento scientifico, ossia il parere dell’EFSA del 22 novembre 2017, sono viziati da errori manifesti di valutazione;

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468 viola il principio di certezza del diritto;

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468 viola il principio di proporzionalità,

e, di conseguenza,

annullare il regolamento (UE) n. 2021/468 della Commissione del 18 marzo 2021, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene,

condannare la Commissione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di diritto. I ricorrenti deducono a tal proposito il fatto che il regolamento impugnato viola l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 (1), che esige che vi sia un rischio identificato, ove classifica nella parte A dell’allegato III di tale regolamento le sostanze e le preparazioni di cui trattasi, nonostante vi siano incertezze scientifiche, e ove classifica nella parte C dell’allegato III prodotti diversi da sostanze, e viola l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/2002 (2), poiché si basa su una valutazione dei rischi parziale e non conforme.

2.

Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere, in quanto numerosi indizi precisi, plausibili e concordanti dimostrerebbero che l’obiettivo di protezione della salute dei consumatori, addotto dalla Commissione, non corrisponderebbe alla realtà. I ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato ha, in particolare, l’effetto di riservare ai soli medicinali la possibilità di utilizzare le preparazioni e le sostanze contenenti derivati dell’idrossiantracene (in prosieguo: «HAD»), collocati nella parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, mentre non è questa la finalità perseguita.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione. Secondo i ricorrenti, il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 22 novembre 2017, sul quale si basa il regolamento contestato, è viziato da diversi errori manifesti di valutazione, nella misura in cui l’EFSA ha valutato il rischio genotossico e cancerogeno delle HAD non rispettando né i suoi propri metodi di valutazione del rischio, né i metodi di valutazione del rischio dell’OCSE, e traendo conclusioni discordanti rispetto a quelle dell'Agenzia europea per i medicinali. Il regolamento impugnato risulterebbe dunque viziato da errori manifesti di valutazione, poiché, da un lato, la Commissione avrebbe collocato nella parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 alcune sostanze e alcuni preparati, nonostante il parere dell’EFSA del 22 novembre 2017 denotasse l’esistenza di incertezze scientifiche, dall’altro lato, essa non avrebbe applicato il principio ALARA («As Low As Reasonably Achievable») alle misure di gestione del rischio e, infine, la stessa non avrebbe tenuto in considerazione l’evoluzione delle conoscenze scientifiche intervenuta successivamente al parere dell’EFSA del 22 novembre 2017.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto, poichè la redazione del regolamento impugnato risulterebbe incoerente nella misura in cui, da un lato, si riferisce al termine «preparazioni», nonostante questo termine non trovi definizione in testo alcuno, dall’altro lato, alcune sostanze HAD sembrerebbero essere al contempo proibite e autorizzate, ma solo se sotto controllo, e, infine, lo Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi), ha dovuto apportare precisazioni al testo.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto il regolamento impugnato classificherebbe nella parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 alcune sostanze senza fissare alcuna soglia, il che equivale a vietarle, mentre tale divieto non è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito di protezione della salute pubblica.


(1)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU 2006, L 404, pag. 26).

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/36


Ricorso proposto il 20 maggio 2021 — Louis Vuitton Malletier / EUIPO — Wisniewski (Rappresentazione di un motivo a scacchiera)

(Causa T-275/21)

(2021/C 263/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, N. Parrotta e P.-Y. Gautier, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Norbert Wisniewski (Varsavia, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo rappresentante un motivo a scacchiera — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 986 207

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 febbraio 2021 nel procedimento R 1307/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

modificare la decisione impugnata, dichiarando che la ricorrente ha dimostrato il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento;

condannare il sig. Norbert Wisniewski alle spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 7, paragrafo 3, e 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/37


Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Chrysses Demetriades & Co. et Provident Fund of the Employees of Chrysses Demetriades & Co. / Consiglio e a.

(Causa T-198/18) (1)

(2021/C 263/47)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/37


Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2021 — SCF Terminal (Cyprus) e SHB / Consiglio e a.

(Causa T-199/18) (1)

(2021/C 263/48)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 231 del 2.7.2018.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/37


Ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2021 — MP / Commissione

(Causa T-588/20) (1)

(2021/C 263/49)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 414 del 30.11.2020.