ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 262

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
5 luglio 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 262/01

Comunicazione della Commissione — Orientamenti dell’UE per la ripresa in sicurezza delle attività nei settori culturali e creativi - COVID-19

1

2021/C 262/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10289 — PSP/Aviva/10 Station Road) ( 1 )

11


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 262/03

Tassi di cambio dell’euro — 2 luglio 2021

12

 

Corte dei conti

2021/C 262/04

Relazione speciale n. 14/2021 — Cooperazione nell’ambito di Interreg: il potenziale delle regioni transfrontaliere dell’Unione europea non è stato ancora sfruttato appieno

13


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 262/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10342 — Leonard Green & Partners/Goldman Sachs Group/AEA Investors/Visual Comfort) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2021/C 262/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10373 — Primonial/Samsung/ Target) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

2021/C 262/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10305 — CDPQ/DWS/Ermewa) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

2021/C 262/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10232 — Brose/Sitech) ( 1 )

20

2021/C 262/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10255 — Triton/Bergman Clinics) ( 1 )

21

2021/C 262/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10321 — DSV/Agility) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

22

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 262/11

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

24

2021/C 262/12

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33

33


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti dell’UE per la ripresa in sicurezza delle attività nei settori culturali e creativi - COVID-19

(2021/C 262/01)

I.   I SETTORI CULTURALI DELL’UE E LA PANDEMIA DI COVID-19

I settori e le industrie culturali e creativi (CCSI), noti anche come ecosistema industriale, hanno svolto un ruolo cruciale nella situazione senza precedenti dovuta alla pandemia di COVID-19. La crisi ha messo in luce l’importanza della cultura per il benessere (1) e la salute mentale delle persone, che la cultura ha aiutato a far fronte alle ripercussioni del lockdown e del distanziamento interpersonale grazie all’impegno e alla creatività dei CCSI, i quali hanno raggiunto il pubblico in ambienti virtuali innovativi. Le ampie restrizioni attuate dallo scoppio della pandemia hanno colpito i CCSI in modo particolarmente severo: molte attività si sono fermate, con la chiusura di locali e spazi, l’annullamento di eventi, festival e tournée, e con una drastica riduzione della mobilità dei professionisti della cultura e della circolazione delle opere culturali.

La relazione annuale sul mercato unico 2021 (2) ha confermato che quello in esame è uno degli ecosistemi industriali più severamente colpiti nell’UE. Nella relazione si afferma che questo vale in particolare per le attività il cui svolgimento richiede sedi e visite: le arti dello spettacolo e i settori del patrimonio culturale (ad esempio musica dal vivo, teatri, circhi, festival, cinema, musei e siti del patrimonio culturale). Ad esempio, gli operatori cinematografici nell’UE riferiscono un calo delle vendite di botteghino pari al 70 % nel 2020 e i luoghi per eventi musicali una riduzione del 76 % del pubblico (e del 64 % delle entrate), mentre i musei hanno perso fino al 75-80 % delle entrate (nelle regioni turistiche popolari). Queste ripercussioni sono ulteriormente illustrate da una diminuzione di circa il 35 % delle royalty riscosse dalle società di gestione collettiva per gli autori e gli artisti, le cui entrate dovrebbero continuare a diminuire nel 2021 e nel 2022 (3).

A un livello settoriale più aggregato i dati Eurostat sul valore aggiunto mostrano che nel 2020 le attività artistiche, di intrattenimento e ricreative sono quelle che hanno registrato il calo percentuale più netto rispetto al 2019 (cfr. figura 1). L’effetto è stato particolarmente sensibile nel secondo e quarto trimestre, periodo in cui si sono verificate le più importanti ondate della pandemia (4). Gran parte di tali attività rientra nell’ecosistema in esame.

Image 1

Variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Fonte: Eurostat.

Dati i loro punti di forza, la cultura e i CCSI sono importanti per la ripresa sostenibile dell’UE, la maggiore resilienza delle nostre società e, più in generale, il nostro stile di vita europeo. Occorre un impegno più coordinato e mirato in tutti gli Stati membri affinché il settore possa riprendere le sue attività in modo sicuro e graduale, diventare più resiliente e aumentare la preparazione alle crisi future. Nel contempo i CCSI hanno bisogno di una prospettiva chiara.

La Commissione ha adottato diverse misure che integrano e sostengono l’azione degli Stati membri per far fronte alle conseguenze della pandemia per il settore. I CCSI hanno beneficiato di misure di risposta dell’UE orizzontali e immediate e di un sostegno mirato a titolo degli strumenti di finanziamento dell’UE. Beneficeranno inoltre del sostegno per una ripresa e una resilienza inclusive e sostenibili nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (2021-2027) e di NextGenerationEU (5) (6).

Con l’aumento della diffusione dei vaccini, che induce all’ottimismo sul contributo della vaccinazione a ridurre in modo sensibile la diffusione della COVID-19, gli Stati membri hanno gradualmente iniziato a prendere in esame e ad attuare la revoca delle restrizioni, anche nel settore della cultura, consentendo la riapertura di luoghi, attività ed eventi culturali. Dato l’andamento dinamico della pandemia, queste misure si basano su scelte difficili. Esistono inoltre notevoli differenze tra le varie misure adottate a livello nazionale.

Per assistere gli Stati membri nel loro processo decisionale, la comunicazione «Un percorso comune per una riapertura in sicurezza e duratura» (7) ha annunciato che sarebbero stati elaborati orientamenti dell’UE per la riapertura in sicurezza del settore culturale nel campo della musica, delle arti audiovisive, delle arti dello spettacolo, degli spazi espositivi quali musei o gallerie, biblioteche e siti del patrimonio. Tali orientamenti, il cui obiettivo è agevolare gli Stati membri nelle loro scelte e facilitare il coordinamento delle loro misure a livello di UE, si concentrano su due dimensioni principali: la riapertura in sicurezza del settore culturale e la sua ripresa duratura.

Gli orientamenti sono presentati nel contesto di un graduale miglioramento della situazione della salute pubblica nell’UE (8), che si basa sui recenti aumenti dell’offerta di vaccini e dei livelli di vaccinazione, unitamente alla riduzione del numero dei nuovi casi e dei decessi, all’ampliamento dei gruppi di popolazione protetti dalla malattia e alle misure di mitigazione collettiva attuate in tutti gli Stati membri (9). Pur essendovi chiari margini di ottimismo, la trasmissione del SARS-CoV-2 rimane diffusa in gran parte dell’UE/SEE, con l’ulteriore minaccia di varianti che destano preoccupazione, che richiedono una sorveglianza e una vigilanza costanti e per le quali occorre continuare a svolgere un’attenta valutazione dei rischi.

II.   ORIENTAMENTI DELL’UE PER LA RIAPERTURA DEI SETTORI CULTURALI E CREATIVI IN SICUREZZA

È importante sottolineare che gli eventi di prova organizzati in varie sedi CCSI in tutta l’UE hanno dimostrato che pochi casi di COVID-19 sono stati associati alla trasmissione durante o in relazione agli eventi culturali. Per garantire un’organizzazione sicura di tali eventi è stato essenziale stabilire prescrizioni specifiche per la partecipazione e per il monitoraggio dei dati nel follow-up di tali eventi di prova.

I presenti orientamenti dell’UE definiscono un’impostazione comune a livello di Unione per una ripresa coordinata e in sicurezza delle attività nell’ambito dei CCSI. L’obiettivo è consentire la flessibilità necessaria per poter tenere conto delle diverse situazioni epidemiologiche negli Stati membri, adeguarsi ai progressi compiuti nell’attenuazione della pandemia e garantire l’interoperabilità con altri standard e strumenti dell’UE e a livello internazionale. I presenti orientamenti si basano sul contributo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e sugli scambi con il comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) che hanno avuto luogo nel maggio 2021.

Gli orientamenti dell’UE sono presentati di seguito sotto forma di:

principi generali e indicatori, e

raccomandazioni.

Gli Stati membri sono incoraggiati a seguire gli orientamenti che, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, rimangono facoltativi.

1.   Principi generali e indicatori per la riapertura del settore culturale in sicurezza

a)   Copertura vaccinale

Una copertura vaccinale sufficiente nella popolazione è essenziale per una riapertura generale e in sicurezza della società, comprese le istituzioni culturali. Ci stiamo progressivamente avvicinando all’obiettivo di vaccinare almeno il 70 % della popolazione adulta entro quest’estate (10), ma un numero elevato di persone non è ancora stato vaccinato. È pertanto essenziale pianificare la ripresa delle attività sociali secondo un criterio di gradualità, che tenga conto degli insegnamenti tratti in ciascuna fase su come ridurre efficacemente il rischio di infezione e della situazione epidemiologica sottostante.

b)   Ambienti e contesti

Le istituzioni culturali comprendono una varietà di ambienti diversi (ad esempio al chiuso o all’aperto, in cui gli ospiti si muovono liberamente oppure occupano posti preassegnati o liberi), nei quali le persone si riuniscono in misura diversa. È importante sapere in che misura i flussi di movimento possono essere controllati ed essere consapevoli dei livelli di interazione possibili. Provvedimenti come le misure di mitigazione collettiva riducono il rischio di trasmissione, ma non possono eliminarlo completamente. La decisione di autorizzare un determinato tipo di evento dovrebbe pertanto essere presa sulla base di un’attenta valutazione del rischio (11). Nel riaprire attività culturali precedentemente chiuse gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli indicatori di cui alle tabelle 1 (al livello della popolazione) (12), 2 (a livello individuale) e 3 (al livello di ogni istituzione culturale) (13).

Tabella 1

indicatori a livello di popolazione

Indicatore

Descrizione

Contesto della situazione epidemiologica

La circolazione virale nella comunità ha un’incidenza diretta sul rischio di trasmissione potenziale in qualsiasi ambiente, comprese le istituzioni culturali.

Copertura vaccinale al livello della popolazione

Garantire un’elevata copertura vaccinale al livello della popolazione, cominciando da coloro che sono maggiormente a rischio di contrarre una forma grave di COVID-19, è considerata l’unica soluzione sostenibile per la revoca delle misure e la riapertura della società, comprese le istituzioni culturali.

Circolazione delle varianti che destano preoccupazione in quanto possono sfuggire al vaccino (immunity escape).

Il rischio di trasmissione da parte di individui vaccinati o precedentemente infettati può essere più elevato nelle zone di trasmissione comunitaria di varianti che possono sfuggire al vaccino.


Tabella 2

indicatori a livello individuale

Indicatore

Descrizione

Combinazione di età e patologie pregresse

Aver superato i 60 anni di età ed essere affetti da patologie pregresse rappresentano fattori di rischio di contrarre una forma grave di COVID-19. Tra gli esempi segnalati di patologie pregresse figurano l’ipertensione, il diabete, le malattie cardiovascolari, le malattie respiratorie croniche, le malattie renali croniche, l’immunocompromissione, il cancro e l’obesità.

Test, stato vaccinale e persone precedentemente infettate

Un test antigenico rapido (RAD) negativo all’ingresso dei locali può ridurre il rischio di ingresso di persone infettate.

Le persone vaccinate presentano un rischio limitato di trasmissione della COVID-19 ad altri visitatori e partecipanti,

così come le persone per le quali esistono elementi comprovanti una precedente infezione. Non è chiara la durata di tale effetto protettivo dal momento dell’infezione. I test degli anticorpi con risultato positivo non sono considerati una prova adeguata della non contagiosità e non dovrebbero pertanto essere usati come criteri per l’accesso e la partecipazione ad attività culturali (14).

Attuazione delle misure di mitigazione collettiva

Si ritiene che evitare i contatti fisici e mantenere una distanza fisica di 1-2 m siano misure preventive fondamentali. Il distanziamento interpersonale è stato ampiamente promosso in Europa e nel mondo.

L’uso di mascherine protettive è associato a una leggera o moderata diminuzione della trasmissione e può rappresentare una misura complementare per ridurre la trasmissione negli ambienti al chiuso e negli spazi all’aperto affollati.

È fortemente raccomandato il rispetto di misure di igiene delle vie respiratorie per tutta la durata della pandemia e come buona pratica di prevenzione di tutte le malattie trasmissibili per contatto diretto con secrezioni respiratorie.

È fortemente raccomandato il rispetto di misure di igiene delle mani per tutta la durata della pandemia e come buona pratica di prevenzione di tutte le malattie trasmissibili per contatto diretto con secrezioni respiratorie o per via oro-fecale.


Tabella 3

indicatori al livello di ogni istituzione culturale

Indicatore

Descrizione

Tipo di evento

Gli eventi all’aperto sono associati a un rischio inferiore rispetto a quelli in ambienti al chiuso e sarebbero pertanto da preferire ove possibile. Negli ambienti al chiuso dovrebbe essere garantita una ventilazione ottimale conformemente alle normative edilizie applicabili, tenendo conto delle dimensioni dei locali e del numero di visitatori/partecipanti.

Distribuzione delle persone

Il virus SARS-CoV-2 è trasmissibile in modo particolare nelle situazioni di affollamento. Anche nelle situazioni in cui i partecipanti si muovono (rispetto agli eventi in cui stanno seduti) è più difficile garantire un adeguato distanziamento interpersonale. L’assegnazione di posti a sedere rappresenta un valore aggiunto qualora sia necessario il tracciamento dei contatti.

Dimensioni dell’evento

Le dimensioni dell’evento sono direttamente correlate alla complessità del tracciamento dei contatti che possa rendersi necessario qualora siano rilevati casi positivi in seguito all’evento. Il tracciamento dei contatti a seguito di grandi eventi con partecipanti può essere più difficile da gestire.

c)   Misure di coordinamento e comunicazione

È essenziale predisporre meccanismi per garantire il coordinamento e la comunicazione tra le autorità e gli operatori del settore culturale, come pure tra le amministrazioni locali e quelle nazionali/regionali. La comunicazione del rischio, anche con mezzi digitali, rappresenta un altro elemento essenziale per garantire che il pubblico sia ben informato sul contesto locale, sulle misure da seguire qualora si presentino casi sospetti di COVID-19 e sulle modalità di accesso all’assistenza sanitaria, dato che, in particolare per gli eventi o le istituzioni culturali di maggiori dimensioni, il pubblico potrebbe provenire da altre regioni o da altri paesi. Per sostenere il settore è essenziale garantire chiarezza quanto agli orientamenti e alle tempistiche di entrata in vigore o di attenuazione delle misure.

d)   Sorveglianza rigorosa e monitoraggio continuo

Sulla base di eventi organizzati in tutta l’UE e al fine di valutare se tali eventi possano essere organizzati in sicurezza, sono stati sottoposti a prova (15) i requisiti relativi alla partecipazione e al follow-up dei partecipanti ai fini del tracciamento dei contatti. Ne è emerso che gli Stati membri dovrebbero continuare a valutare la possibilità di consentire ai partecipanti di assistere ad eventi e di accedere a luoghi culturali a determinate condizioni, in combinazione con la valutazione dei rischi sopra indicata. Una sorveglianza e un monitoraggio rigorosi dovrebbero rimanere indispensabili per qualunque raduno di massa, per impedire che tali eventi diventino fonte di diffusione massiccia dei contagi.

2.   Raccomandazioni sui protocolli sanitari per le istituzioni culturali

Oltre alle valutazioni del rischio dell’ECDC e alle raccomandazioni delle autorità sanitarie competenti, in particolare dell’Organizzazione mondiale della sanità, le raccomandazioni che seguono dovrebbero guidare l’elaborazione e l’attuazione di misure e protocolli per la ripresa dei servizi e degli eventi culturali negli Stati membri. Hanno per obiettivo sostenere un’impostazione coordinata in linea con le specifiche condizioni nazionali/regionali/locali e garantire condizioni più sicure per il pubblico, i professionisti della cultura e i lavoratori attraverso l’uso di protocolli sanitari nei CCSI.

Nell’elaborazione di misure e protocolli per le istituzioni culturali, gli Stati membri sono invitati a:

collaborare strettamente con le parti interessate e garantire che le misure siano adeguate e proporzionate alle dimensioni e alla natura del servizio. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sostenerne l’attuazione;

riesaminare e adeguare periodicamente le misure volte a proteggere la salute del pubblico e dei lavoratori, tenendo conto di tutte le competenze e le considerazioni pertinenti, alla luce delle esigenze di sanità pubblica del momento;

garantire un coordinamento stretto a livello intersettoriale tra le autorità sanitarie pubbliche locali e/o nazionali e le istituzioni culturali al fine di garantire la diffusione e l’applicazione delle regole e norme più recenti in ogni determinata area geografica, nonché per monitorarne l’attuazione; e

applicare allo stesso modo le misure e i protocolli proposti agli enti/alle istituzioni culturali, indipendentemente dal fatto che siano di natura statale, privata, autonoma o di altro tipo.

È raccomandata l’adozione delle misure indicate di seguito (16).

1)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a seguire un’impostazione strategica graduale, partendo da aperture progressive con un numero ristretto di partecipanti, che potrà aumentare se la situazione epidemiologica non peggiorerà (anche per quanto riguarda un aumento della circolazione di varianti che destano preoccupazione) e la copertura vaccinale progredirà a sufficienza.

2)

Le istituzioni culturali dovrebbero disporre di un piano di preparazione che stabilisca le azioni da intraprendere per prevenire la trasmissione del SARS-CoV-2 durante un evento/all’interno dell’istituzione. Dovrebbe essere messo a disposizione di tutto il personale in ogni momento uno piano d’azione concreto che precisi i ruoli e le responsabilità del personale e che contenga i protocolli d’azione da applicare qualora siano rilevati casi di COVID-19.

3)

I datori di lavoro delle istituzioni culturali dovrebbero inoltre fare in modo che il personale possa seguire il maggior numero possibile di misure di mitigazione collettiva. Ciò può comprendere la fornitura di una protezione adeguata, la riduzione del numero di dipendenti presenti in loco, la riduzione al minimo del numero e della durata dei contatti fisici con altre persone, la concessione del telelavoro, la previsione di periodi di pausa scaglionati, l’uso di comunicazioni elettroniche nella massima misura possibile e una formazione adeguata per tutto il personale (17).

4)

I datori di lavoro dovrebbero agevolare e promuovere l’accesso dei loro dipendenti alla vaccinazione contro la COVID-19 conformemente ai piani nazionali, dato che il personale delle istituzioni culturali entra in contatto con il pubblico e con altri dipendenti.

5)

Il pubblico dovrebbe ricevere tutte le informazioni necessarie in modo accessibile, anche attraverso mezzi digitali, prima dell’arrivo e sul posto, su tutti gli orientamenti vigenti delle autorità sanitarie pubbliche locali e sulle misure specifiche adottate in loco.

6)

L’accesso alle istituzioni culturali potrebbe essere subordinato alla presentazione di un test per la COVID-19 con risultato negativo (test RT-PCR o test antigenico rapido) e/o di un certificato di vaccinazione e/o di una prova della diagnosi della COVID-19 entro determinati periodi di tempo, analogamente a quanto previsto per il certificato COVID digitale dell’UE. Le istituzioni possono anche prendere in considerazione la possibilità di fornire test antigenici rapidi all’entrata, se ciò è fattibile. A seconda della situazione epidemiologica locale (ad esempio per quanto riguarda la circolazione di varianti che possono sfuggire al vaccino), tale requisito potrebbe essere esteso alle persone completamente vaccinate.

7)

Le istituzioni dovrebbero garantire che siano disponibili i dati di contatto dei membri del pubblico, qualora sia necessario ricorrervi ai fini del tracciamento dei contatti. Le misure di tracciamento dei contatti dovrebbero essere strettamente limitate a quanto necessario per fronte alla pandemia di COVID-19. Le istituzioni culturali dovrebbero informare i partecipanti della possibilità di utilizzare applicazioni mobili per il tracciamento dei contatti, data la loro utilità per informare coloro che hanno avuto contatti stretti con le persone che si ammalano in seguito all’evento. Molti Stati membri mettono a disposizione applicazioni di questo tipo, create in conformità al pacchetto di strumenti UE della rete eHealth sulle applicazioni mobili per sostenere il tracciamento dei contatti nella lotta contro la COVID-19, e alcuni stanno lavorando per dotarle di ulteriori funzionalità, ad esempio il tracciamento digitale dei contatti del pubblico presente a fini di notifica dei focolai di COVID-19 alla moltitudine dei partecipanti.

8)

I partecipanti a eventi di grandi dimensioni dovrebbero essere monitorati e i focolai dovrebbero essere individuati ed esaminati per capire meglio come organizzare una riapertura delle attività culturali in sicurezza.

9)

Le istituzioni dovrebbero mettere in atto misure mirate per garantire che sia mantenuto il distanziamento interpersonale negli spazi comuni in cui le persone potrebbero riunirsi per periodi di tempo prolungati (ossia più di 15 minuti), prevedendo ad esempio un numero massimo di ospiti consentito in ciascuno degli ambienti comuni (ossia ristoranti, caffè, bar, atrio, file all’interno e all’esterno dei locali). Ove non sia possibile rispettare pienamente il distanziamento interpersonale, dovrebbe essere preso in seria considerazione l’uso di mascherine protettive anche in luoghi all’aria aperta.

10)

Oltre al distanziamento interpersonale, dovrebbero essere attuate misure specifiche di protezione personale (ad esempio igiene delle mani e delle vie respiratorie) e protocolli di pulizia e disinfezione (18).

11)

L’igiene delle mani è una misura di mitigazione collettiva essenziale la cui importanza dovrebbe essere comunicata chiaramente. Le istituzioni devono garantire l’accesso agevole a lavabi dotati di sapone liquido, asciugamani di carta monouso o asciugamani automatici e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani.

12)

L’uso di mascherine protettive da parte sia del personale sia del pubblico dovrebbe essere considerato una misura complementare (ove non sia possibile garantire una distanza di 1-2 m) e non sostitutiva delle misure preventive di base. Un uso appropriato delle mascherine protettive è importante e dovrebbe essere spiegato agli operatori e al pubblico, in particolare nei luoghi/nei momenti in cui non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale (19).

13)

Si raccomanda di cambiare l’aria più spesso e di far entrare la maggior quantità possibile di aria esterna negli spazi chiusi, ricorrendo alla ventilazione naturale o a quella meccanica, a seconda dell’istituzione (20).

14)

È fondamentale che le superfici che vengono toccate frequentemente siano pulite il più spesso possibile (almeno una volta al giorno, ma possibilmente più spesso). (21)

15)

Occorre sostenere con attenzione la sorveglianza e il monitoraggio dell’attuazione di tali requisiti.

III.   AZIONI A SOSTEGNO DELLA RIPRESA DURATURA DEI SETTORI CULTURALI

La riapertura degli ambienti culturali dovrebbe essere accompagnata da una serie di interventi volti a garantire una ripresa e una resilienza sostenibili dell’intero settore, in linea con il recente aggiornamento della strategia industriale dell’UE (22) e conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri potrebbero ricorrere a tali interventi in stretta cooperazione con i settori e i sottosettori culturali per sostenerne la ripresa e migliorarne la resilienza.

a)   Strumenti dell’UE per agevolare la riapertura

Su richiesta della Commissione, per prevenire la diffusione della COVID-19 nell’ecosistema turistico il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha presentato protocolli in materia di salute e sicurezza che riguardano specificamente alcuni settori culturali. L’iniziativa comprende anche un’apposita etichetta, il marchio di sicurezza sanitaria COVID-19 per le imprese del turismo dell’UE, che può essere reso disponibile dagli Stati membri. Questi ultimi possono anche assistere le organizzazioni culturali che desiderano beneficiare del marchio di sicurezza a utilizzare le varie opportunità di finanziamento dell’UE disponibili per il turismo e la cultura, al fine di coprirne i potenziali costi di attuazione (23).

Nell’ambito delle rispettive soluzioni nazionali gli Stati membri possono decidere di utilizzare il certificato COVID digitale dell’UE (24) per l’accesso e la partecipazione in sicurezza alle attività culturali (25), e sono anzi invitati a farlo. L’uso del certificato COVID digitale dell’UE semplificherà le formalità per i cittadini che si recano in altri Stati membri e partecipano a eventi culturali.

Gli Stati membri dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dalla piattaforma web Re-open EU (26), che fornisce informazioni essenziali, anche per quanto riguarda l’apertura degli ambienti culturali, consentendo ai cittadini europei di pianificare i propri viaggi con fiducia. Gli Stati membri dovrebbero continuare a fornire informazioni tempestive e convalidate sugli ambienti culturali per alimentare tale piattaforma.

Le amministrazioni locali degli Stati membri sono incoraggiate a utilizzare «Cultural gems» (27), una piattaforma di mappatura aperta dei luoghi culturali e creativi in Europa intesa a fornire ai visitatori informazioni sulla cultura nelle differenti città, sostenendo in tal modo il turismo culturale. Le amministrazioni locali potrebbero coinvolgere i residenti locali nel processo di mappatura.

b)   Ripristinare la fiducia coinvolgendo il pubblico perso

Gli Stati membri dovrebbero contribuire a progettare e agevolare nuovi modelli imprenditoriali e sistemi innovativi per rispondere all’esigenza di migliorare la capacità dei settori in esame di uscire dalla crisi.

Tali settori hanno inoltre sperimentato nuove forme di coinvolgimento del proprio pubblico attraverso le tecnologie digitali, ad esempio nel settore audiovisivo, che ha visto la collaborazione tra cinema e piattaforme online, o nei settori delle arti dello spettacolo e della musica. In tutti i settori anche i festival hanno collaudato modelli innovativi online per raggiungere il proprio pubblico.

Nell’ambito del programma Europa creativa è stato lanciato un nuovo strumento, «Perform Europe», inteso a sostenere modelli di distribuzione e di tournée innovativi, inclusivi e sostenibili nel settore delle arti dello spettacolo (28). Nel 2021 sarà reso disponibile anche un regime innovativo per sostenere la ripresa duratura del settore musicale europeo (29).

c)   Sperimentare nuovi modi di promuovere contenuti culturali e rispondere ai cambiamenti nel comportamento del pubblico

Gli Stati membri dovrebbero aiutare il settore in esame a adeguarsi alle nuove esigenze della società dopo la pandemia, combinando azioni destinate all’ambiente digitale e a quello fisico. Dovrebbero essere promosse misure volte ad agevolare il coinvolgimento e la comprensione del pubblico digitale.

Nella seconda metà del 2021 la Commissione istituirà un gruppo di esperti in materia di comprensione del pubblico digitale, che si concentrerà sugli insegnamenti tratti dalle pratiche e dalle innovazioni legate alla COVID-19 allo scopo di conservare il pubblico esistente e formare un nuovo pubblico online. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire le competenze necessarie per questo gruppo e ad attuare le buone pratiche pertinenti che emergeranno dalle sue attività.

d)   Adeguare l’offerta culturale a obiettivi specifici e ad ambienti diversi e rafforzare il legame tra cultura e benessere

Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere un collegamento più stretto tra cultura, istruzione e benessere. Dovrebbero sostenere gli sforzi compiuti dal settore per rispondere alle esigenze dei gruppi particolarmente colpiti dalla pandemia e garantire che l’accesso dei gruppi vulnerabili alla cultura rimanga una priorità. La Commissione ha lanciato un invito a sostenere lo sviluppo di una politica dal basso verso l’alto per la cultura e il benessere (30).

e)   Agevolare gli investimenti in strategie che promuovano la sostenibilità e la resilienza del settore

È essenziale che gli Stati membri sfruttino appieno il dispositivo per la ripresa e la resilienza (31) per rendere possibile la ripresa dagli effetti negativi della pandemia e rendere i CCSI più resilienti alle crisi future affrontando le sfide strutturali cui devono far fronte.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre operare in stretta collaborazione con le regioni e le autorità locali per sfruttare al meglio le opportunità per la cultura collegate alla politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 (32).

Gli Stati membri dovrebbero continuare a esaminare le possibilità di ottenere finanziamenti complementari per il patrimonio culturale. Insieme alle istituzioni culturali, dovrebbero riflettere sulle modalità per promuovere e attuare in tutta l’UE i risultati delle migliori pratiche recentemente individuate dalla Commissione (33).

Gli Stati membri dovrebbero inoltre esaminare misure volte a utilizzare fonti miste per contribuire ad alleggerire l’onere finanziario supplementare legato alla riapertura (ad esempio i costi di applicazione dei protocolli sanitari e di attuazione di misure quali la formazione del personale e la comunicazione al pubblico).

f)   Investire nelle competenze, nella formazione digitale e nello sviluppo delle capacità digitali

Gli Stati membri e i CCSI sono incoraggiati a promuovere nuovi modelli di formazione, apprendimento tra pari e sviluppo delle competenze per dotare i lavoratori e i professionisti della cultura delle nuove competenze necessarie per la ripresa digitale.

A livello di UE il «patto per le competenze» (34) agevolerà l’accesso delle parti interessate alle informazioni pertinenti. L’agenda per le competenze per l’Europa (35) sostiene le competenze digitali, compresi corsi accelerati per la digitalizzazione destinati alle PMI e il programma per «volontari digitali» volto a migliorare le competenze dell’attuale forza lavoro delle PMI in ambiti digitali.

Il programma Europa creativa continuerà a sostenere i professionisti dotandoli delle competenze necessarie per cogliere appieno le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, a fini sia creativi che commerciali. Nel 2021, nell’ambito della sezione Cultura, il sostegno allo sviluppo di strumenti digitali per incoraggiare la trasformazione e potenziare la competitività è stato individuato come una possibile priorità per tutti i settori e nel quadro dello sviluppo delle capacità pertinenti, in particolare per i professionisti della musica e del patrimonio culturale. L’azione per lo sviluppo delle competenze e dei talenti nell’ambito del programma MEDIA di Europa creativa continuerà a sostenere i professionisti del settore audiovisivo.

Il nuovo programma Europa digitale (36) costituirà una risorsa essenziale per consentire agli Stati membri e ai CCSI di creare sinergie tra i digital manager e rafforzare lo sviluppo delle capacità digitali.

Gli Stati membri sono incoraggiati a monitorare gli sviluppi e i risultati del progetto CHARTER, l’alleanza per le abilità settoriali nell’ambito di Erasmus+ attualmente in corso nel campo del patrimonio culturale (37).

g)   Diffusione dei dati e follow-up degli eventi di prova

Gli Stati membri sono incoraggiati a raccogliere e diffondere dati sui risultati e sulla sicurezza degli eventi culturali di prova per sostenere lo scambio di informazioni nell’ambito dei CCSI e, se del caso, con la comunità scientifica.

h)   Aumento delle risorse nell’ambito dei nuovi programmi dell’UE

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai CCSI informazioni sulle nuove opportunità di finanziamento nell’ambito della nuova generazione (2021-2027) di programmi UE. Le autorità e le organizzazioni culturali dovrebbero essere incoraggiate a sfruttare il potenziale di programmi quali Europa creativa e Orizzonte Europa, che hanno destinato una quota sostanziale del loro bilancio ai CCSI. Per rispondere alle esigenze più pressanti dei settori in esame il programma «Europa creativa», che ha beneficiato di un’integrazione di bilancio, anticiperà il sostegno previsto mettendo a disposizione 728 milioni di EUR nel 2021 e nel 2022.

Nell’autunno 2021, sulla base dello strumento interattivo online sviluppato nella primavera del 2021 per i settori audiovisivo e dei media, la Commissione pubblicherà una specifica guida online ai finanziamenti dell’UE per la cultura, che riguarderà oltre 15 fondi dell’UE e che gli Stati membri e le parti interessate sono incoraggiati a utilizzare.

i)   Aliquote IVA e altre misure

Gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in esame le specificità dei lavoratori dei settori culturali, con particolare riguardo agli artisti e ai professionisti con lavori estremamente precari. Al fine di promuovere la transizione verso un ecosistema culturale più digitale e sostenibile, gli Stati membri potrebbero voler ricorrere a una serie di misure che spaziano dagli investimenti alle sovvenzioni, conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, per contribuire a proteggere i posti di lavoro e i diritti dei lavoratori nei CCSI. Gli Stati membri hanno già accesso ad aliquote IVA più basse sui servizi prestati in particolare dal settore culturale, il che consente loro di applicare le aliquote IVA che ritengono più idonee a sostegno di questo settore.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, il quadro temporaneo a sostegno dell’economia in risposta alla crisi COVID-19 (38) riguarda tutti i settori, compresi i CCSI. Poiché la maggior parte dei regimi notificati ha interessato diversi settori, non è possibile indicare l’importo esatto degli aiuti concessi ai CCSI nell’ambito di tale quadro. Alla fine di maggio 2021 l’importo dei regimi di aiuti di Stato specifici notificati a sostegno dei CCSI era tuttavia pari a circa 268 milioni di EUR (39).

j)   Condizioni lavorative degli artisti

Lo status e le condizioni lavorative degli artisti saranno un tema importante per la cooperazione dell’UE in materia di cultura. Nell’aprile 2021 la Commissione ha convocato un dialogo «Voci della cultura» con 47 organizzazioni del settore culturale e creativo (40) e un nuovo gruppo di esperti degli Stati membri inizierà i propri lavori nell’autunno 2021. La Commissione mantiene un dialogo sociale settoriale con le organizzazioni delle arti dello spettacolo attraverso il comitato per lo spettacolo dal vivo (41). La Commissione ha inoltre avviato uno studio dell’UE sulla salute e il benessere dei creatori musicali (42).

IV.   PROSSIME TAPPE

La Commissione incoraggia gli Stati membri a fare uso degli orientamenti contenuti nella presente comunicazione per agevolare lo scambio tempestivo tra l’ECDC e i rappresentanti degli Stati membri di informazioni sull’attuazione delle misure per la riapertura in sicurezza dei settori culturali in Europa. Sarà organizzata una discussione mirata con i CCSI a livello di UE sull’uso delle presenti raccomandazioni, sui risultati degli eventi di prova e sulla loro pertinenza per una riapertura in sicurezza e duratura dei settori in esame. I risultati di tali discussioni dovrebbero ispirare anche la futura cooperazione politica dell’UE in materia di cultura.


(1)  La dimensione della salute mentale della pandemia di COVID-19 è stata affrontata in una conferenza tenutasi il 10 maggio 2021: https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_it

(2)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione annuale sul mercato unico 2021», che accompagna la comunicazione «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa» (SWD(2021)351), del 5 maggio 2021.

(3)  Rebuilding Europe – the cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis, Ernst & Young (gennaio 2021).

(4)  Relazione annuale sul mercato unico 2021.

(5)  https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it

(6)  Per rafforzare lo scambio di buone pratiche nei settori interessati e tra gli Stati membri dell’UE, nella primavera del 2020 la Commissione ha lanciato due nuove piattaforme: Creatives Unite, una piattaforma per i CCSI e da questi istituita, come pure una piattaforma per gli Stati membri dell’UE che consente ai rappresentanti dei ministeri della Cultura di scambiare buone pratiche.

(7)  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-safe-sustained-reopening_en.pdf

(8)  ECDC, pagina web contenente una panoramica settimanale sulla COVID-19 per paese: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews.

(9)  Valutazione rapida del rischio dell’ECDC: valutazione della circolazione del SARS-CoV-2, varianti che destano preoccupazione, interventi non farmaceutici e introduzione dei vaccini nell’UE/SEE - Quindicesimo aggiornamento, 10 giugno 2021, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-circulation-variants-concern

(10)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0035

(11)  È stato sviluppato uno strumento di valutazione dei rischi per i pianificatori di raduni di massa: https://www.who.int/publications/i/item/10665-333185; anche il polo europeo per le previsioni sulla COVID-19 può contribuire alla pianificazione di eventi di maggiori dimensioni fornendo previsioni sui focolai.

(12)  I dati sul contesto della situazione epidemiologica sono reperibili nella panoramica settimanale sulla COVID-19 per paese, a cura dell’ECDC; i dati sulla copertura vaccinale sono reperibili consultando la dashboard dello strumento di monitoraggio dei vaccini anti COVID-19, a cura dell’ECDC, mentre le informazioni sulla circolazione delle varianti sono consultabili sulla dashboard delle varianti del virus SARS-CoV-2, anch’essa a cura dell’ECDC.

(13)  Altri dati e indicatori che possono essere utili nella valutazione dei rischi comprendono: a) i dati sui risultati relativi alla trasmissione del SARS-CoV-2, ottenuti dagli eventi culturali di prova; b) i dati sul rischio di trasmissione del SARS-CoV-2 per i soggetti completamente vaccinati in assembramenti di dimensioni medie o grandi di individui con status vaccinale misto o sconosciuto, nel pieno rispetto delle norme dell’UE in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati; e c) i dati sul rischio di infezione da SARS-CoV-2, per i soggetti non vaccinati e precedentemente infettati, in assembramenti di dimensioni medie o grandi di individui con status vaccinale misto o sconosciuto, nel pieno rispetto delle norme dell’UE in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati.

(14)  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/use-antibody-tests-sars-cov-2-context-digital-green-certificates

(15)  I risultati di alcuni studi, come quello dell’Università tecnica di Berlino sui contagi attraverso le particelle aerosoliche nei luoghi culturali (GCF 2/2021 – link ufficiale: http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-11401), presentano ragioni scientifiche per incoraggiare la ripresa delle attività culturali. Una ricerca pubblicata nel dicembre 2020 dall’Institut Pasteur ha evidenziato che gli eventi culturali hanno avuto un’incidenza minima sulla diffusione del virus, e che solo il 2,2 % dei casi positivi sospetti (nessuno dei quali confermato) è riconducibile a eventi culturali. Cfr. la citazione a pagina 7, penultimo paragrafo, di questo documento, disponibile solo in francese. Due esempi principali di eventi culturali di prova sicuri sono: l’evento pilota, tenutosi a Barcellona il 27 marzo (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00268-1/fulltext) e il concerto tenutosi all’Accor Arena di Parigi il 29 maggio (https://www.culturematin.com/publics/securite-accueil/live-le-concert-test-de-l-accor-hotel-arena-s-est-il-bien-passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03).

Ulteriori esempi sono disponibili al seguente indirizzo: https://creativesunite.eu

(16)  In considerazione della situazione epidemiologica, sulla base dell’ultima valutazione rapida del rischio dell’ECDC (10 giugno 2021): https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-circulation-variants-concern

(17)  https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace

(18)  Orientamenti sull’attuazione delle misure di mitigazione collettiva contro la COVID-19 (https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions).

(19)  Uso delle mascherine protettive nella comunità: primo aggiornamento - efficacia nella riduzione della trasmissione della COVID-19, ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission).

(20)  Riscaldamento, ventilazione e sistemi di aria condizionata nel contesto della COVID-19: primo aggiornamento, ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/heating-ventilation-air-conditioning-systems-covid-19).

(21)  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19

(22)  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it La strategia industriale dell’UE ha identificato il settore come uno dei 14 ecosistemi industriali per una ripresa inclusiva e duratura e la duplice transizione (verde e digitale) dell’economia dell’UE.

(23)  https://ec.europa.eu/growth/content/new-european-tourism-covid-19-safety-seal-available_it Anche il nuovo CWA (CEN Workshop Agreement) per l’industria del turismo stabilisce protocolli per musei, siti del patrimonio, economia della notte, arti dello spettacolo ed esposizioni.

(24)  Certificato COVID digitale UE - Consilium (europa.eu).

(25)  A tal fine occorre prevedere la base giuridica necessaria per il trattamento dei dati personali nel diritto nazionale, che deve essere conforme al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.

(26)  Re-open EU (europa.eu).

(27)  https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu

(28)  Perform Europe.

(29)  Azione preparatoria 2020 - Music Moves Europe: regime di sostegno innovativo per un ecosistema musicale sostenibile.

(30)  Azione preparatoria - Sviluppo di una politica dal basso verso l’alto per la cultura e il benessere nell’UE. Cultura e creatività (europa.eu).

(31)  Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Commissione europea (europa.eu).

(32)  Politica di coesione 2021-2027 - Politica regionale - Commissione europea (europa.eu).

(33)  La Commissione ha contribuito a individuare modalità per aumentare i finanziamenti destinati alla cultura e al patrimonio culturale al di là delle sovvenzioni pubbliche in occasione del seminario sui finanziamenti complementari per il patrimonio culturale, tenutosi nel gennaio 2021. Sono state individuate e pubblicate oltre 100 buone pratiche. Due progetti finanziati dall’UE forniscono ulteriori indicazioni: il progetto CLIC (Circular models leveraging investments in cultural heritage adaptive reuse - Modelli circolari per mobilitare investimenti nel riutilizzo flessibile del patrimonio culturale), finanziato a titolo di Orizzonte 2020, e il progetto FINCH (Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation - Finanziare l’impatto della valorizzazione del patrimonio culturale sullo sviluppo regionale), finanziato a titolo di Interreg Europe. Per ulteriori informazioni cfr.: https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/funding-opportunities-cultural-heritage.

(34)  Patto per le competenze - Occupazione, affari sociali e inclusione - Commissione europea (europa.eu).

(35)  EUR-Lex - 52016DC0381 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

(36)  DIGITALEUROPE - La voce delle industrie in via di trasformazione digitale in Europa.

(37)  Home - CHARTER (charter-alliance.eu).

(38)  EUR-Lex - 52020XC0320(03) - IT - EUR-Lex (europa.eu).

(39)  L’elenco delle decisioni adottate nell’ambito del quadro temporaneo è disponibile al seguente indirizzo: Concorrenza - Aiuti di Stato - Norme in materia di aiuti di Stato e coronavirus - Commissione europea (europa.eu).

(40)  Status e condizioni lavorative degli artisti e dei professionisti culturali e creativi - Voci della cultura.

(41)  Dialogo sociale settoriale - Occupazione, affari sociali e inclusione - Commissione europea (europa.eu).

(42)  https://ec.europa.eu/culture/sectors/music/music-moves-europe


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/11


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10289 — PSP/Aviva/10 Station Road)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 262/02)

Il 29 giugno 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10289. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/12


Tassi di cambio dell’euro (1)

2 luglio 2021

(2021/C 262/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1823

JPY

yen giapponesi

131,74

DKK

corone danesi

7,4360

GBP

sterline inglesi

0,86003

SEK

corone svedesi

10,1583

CHF

franchi svizzeri

1,0945

ISK

corone islandesi

147,30

NOK

corone norvegesi

10,2375

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,606

HUF

fiorini ungheresi

352,10

PLN

zloty polacchi

4,5264

RON

leu rumeni

4,9283

TRY

lire turche

10,2780

AUD

dollari australiani

1,5836

CAD

dollari canadesi

1,4677

HKD

dollari di Hong Kong

9,1838

NZD

dollari neozelandesi

1,6988

SGD

dollari di Singapore

1,5969

KRW

won sudcoreani

1 343,49

ZAR

rand sudafricani

17,0787

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6594

HRK

kuna croata

7,4887

IDR

rupia indonesiana

17 191,94

MYR

ringgit malese

4,9225

PHP

peso filippino

58,423

RUB

rublo russo

87,1200

THB

baht thailandese

38,052

BRL

real brasiliano

5,9421

MXN

peso messicano

23,5936

INR

rupia indiana

88,3055


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

5.7.2021   

IT

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C 262/13


Relazione speciale n. 14/2021

Cooperazione nell’ambito di Interreg: il potenziale delle regioni transfrontaliere dell’Unione europea non è stato ancora sfruttato appieno

(2021/C 262/04)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 14/2021, dal titolo «Cooperazione nell’ambito di Interreg: il potenziale delle regioni transfrontaliere dell’Unione europea non è stato ancora sfruttato appieno».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

5.7.2021   

IT

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C 262/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10342 — Leonard Green & Partners/Goldman Sachs Group/AEA Investors/Visual Comfort)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 262/05)

1.   

In data 23 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Leonard Green & Partners, L.P. («LGP», Stati Uniti),

The Goldman Sachs Group, Inc. («GS», Stati Uniti),

AEA Investors LP («AEA», Stati Uniti), controllata congiuntamente da John Garcia e Brian Hoesterey,

Visual Comfort & Co («Visual Comfort», Stati Uniti), controllata da AEA.

LGP, GS e AEA acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Visual Comfort.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

LGP: investimenti in imprese che forniscono servizi, tra cui servizi ai consumatori, alle imprese e sanitari, o che sono attive nei settori del commercio al dettaglio, della distribuzione e dei prodotti industriali,

GS: attività di investment banking e di gestione titoli e investimenti a livello mondiale,

AEA: ricerca di opportunità per i fondi privati, strutturazione delle operazioni di investimento attraverso veicoli di investimento e gestione di tali investimenti al fine di generare utili per gli investitori che investono nei suoi fondi privati,

Visual Comfort: fornitura di prodotti per l’illuminazione decorativi e funzionali. La società vende vari tipi di sistemi di illuminazione decorativi (con i marchi Visual Comfort, Tech Lighting, Generation Lighting), ventilatori decorativi (con il marchio Monte Carlo) e prodotti che sono una combinazione di lampade decorative e ventilatori.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10342 — Leonard Green & Partners/Goldman Sachs Group/AEA Investors/Visual Comfort

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


5.7.2021   

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C 262/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10373 — Primonial/Samsung/ Target)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 262/06)

1.   

In data 23 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Primonial Real Estate Investment Management, appartenente al gruppo Primonial («Primonial», Francia),

Samsung SRA Asset Management, appartenente al gruppo Samsung («Samsung», Corea),

SCI TS Influence («Target», Francia).

Primonial e Samsung acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa oggetto dell’acquisizione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Primonial: gruppo di investimento immobiliare che opera principalmente in Francia, congiuntamente controllato da Bridgepoint Group (Regno Unito) e Latour Capital Management SAS (Francia), entrambi gruppi indipendenti di private equity;

Samsung: conglomerato che opera su scala mondiale in un gran numero di settori tra cui l’elettronica, la cantieristica, l’ingegneria e le assicurazioni;

impresa oggetto dell’operazione: società immobiliare attualmente controllata dal gruppo Tishman Speyer (Stati Uniti) e proprietaria di un unico edificio (denominato «Influence») situato a Saint-Ouen, Francia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10373 — Primonial/Samsung/Target

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


5.7.2021   

IT

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C 262/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10305 — CDPQ/DWS/Ermewa)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 262/07)

1.   

In data 28 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Caisse de dépôt et placement du Québec («CDPQ», Canada),

DWS Alternatives Global Limited («DWS», Regno Unito), controllata in ultima istanza da Deutsche Bank AG («DB», Germania),

Ermewa Holding SAS («Ermewa», Francia), appartenente al gruppo SNCF (Francia).

CDPQ e DWS acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Ermewa.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CDPQ: investitore istituzionale a lungo termine di livello mondiale che opera nella gestione di fondi, principalmente per piani pensionistici e assicurativi per i dipendenti dei settori pubblico e parastatale, investendoli in importanti mercati finanziari, private equity, titoli a reddito fisso, infrastrutture e beni immobili;

DWS: società di gestione patrimoniale con un ampio portafoglio di investimenti che comprende investimenti in attivi infrastrutturali in Europa;

Ermewa: gruppo di gestione di attivi di trasporto, che noleggia vagoni merci in Europa e container cisterna a livello mondiale, Europa compresa. Ermewa possiede cinque officine in Francia e tre in Germania per la manutenzione, la costruzione e la riparazione dei vagoni merci. Ermewa opera anche nella manutenzione, riparazione e stoccaggio di container cisterna e rimorchi cisterna, tramite una filiale situata nei Paesi Bassi.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10305 — CDPQ/DWS/Ermewa

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


5.7.2021   

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C 262/20


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10232 — Brose/Sitech)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 262/08)

1.   

In data 23 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft (Germania) (insieme alle società affiliate, «BROSE»),

SITECH Sp. z o. o. (Polonia) (insieme alle società affiliate, «SITECH»), appartenente al gruppo Volkswagen AG («VW», Germania).

BROSE acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di SITECH.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

sportelli, strutture dei sedili (compresi i componenti integrati dei sedili), motori elettrici e componenti elettronici, compresi i sistemi di sterzo, frenaggio, cambio e raffreddamento del motore, BROSE: produttore di componenti automotive e sistemi meccatronici per

SITECH: produttore di sedili completi per veicoli, strutture metalliche per sedili e componenti delle strutture dei sedili.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10232 — Brose/Sitech

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/21


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10255 — Triton/Bergman Clinics)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 262/09)

1.   

In data 28 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Triton Group («Triton», Jersey),

Bergman Healthcare Clinics B.V. («Bergman Clinics», Paesi Bassi),

Triton acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Bergman Clinics.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Triton: fondo di private equity che investe principalmente in medie imprese dell’Europa centrale e settentrionale, con particolare attenzione alle imprese di quattro settori principali: servizi alle imprese, industrie, consumatori e salute. Una delle società del portafoglio di Triton, Aleris Group AB, fornisce servizi oftalmologici in Svezia e in Norvegia;

Bergman Clinics: centri specializzati nei Paesi Bassi, in Svezia, in Danimarca, in Norvegia e in Germania che offrono cure mediche pianificabili nei settori dell’ortopedia, dell’oftalmologia, della ginecologia, della medicina estetica, della cardiologia, della gastroenterologia, della dermatologia e della medicina vascolare. Memira AB, una delle società del portafoglio di Bergman Clinics, fornisce servizi oftalmologici nei paesi nordici.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10255 — Triton/Bergman Clinics

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/22


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10321 — DSV/Agility)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 262/10)

1.   

In data 28 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

DSV Panalpina A/S («DSV», Danimarca),

Agility Logistics International B.V. (Paesi Bassi) e Agility International GIL Holdings I Limited (Emirati arabi uniti) (collettivamente denominate «GIL»), appartenenti alla società Agility Public Warehousing Company K.S.C.P («Agility», Kuwait).

DSV acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di GIL.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

DSV: fornisce e gestisce soluzioni lungo la catena di approvvigionamento, tra cui servizi di spedizione merci e servizi di logistica contrattuale. Il portafoglio di servizi di DSV è suddiviso in tre settori di attività: i) comparto aereo e marittimo, ii) comparto stradale e iii) soluzioni (servizi logistici, compreso il magazzinaggio). DSV opera in Europa, America settentrionale e meridionale, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa,

GIL: offre un portafoglio di servizi logistici, tra cui servizi di spedizione di merci per via aerea, marittima e stradale, logistica contrattuale, con particolare attenzione ai mercati emergenti. GIL opera nell’APAC, in Medio Oriente e in Africa, in Europa e in America settentrionale e meridionale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10321 — DSV/Agility

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 222964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

5.7.2021   

IT

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C 262/24


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 262/11)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 (1) della Commissione

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Bordeaux»

PDO-FR-A0821-AM06

Data della comunicazione: 7 maggio 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Riferimento al codice geografico ufficiale

L’elenco dei comuni è stato aggiornato tenendo conto del codice geografico ufficiale 2020.

La modifica è di carattere puramente redazionale e non comporta variazioni della zona geografica.

In seguito a tale variazione il documento unico è stato modificato ai punti 6 e 9.

2.   Introduzione di varietà a fini di adattamento

Tra i vitigni per i vini rossi, sono state aggiunte le varietà a fini di adattamento Arinarnoa, Castets, Marselan e Touriga nacional. Si tratta di vitigni tardivi, aspetto che può costituire un vantaggio nel contesto del riscaldamento climatico. Tali varietà sono inoltre poco sensibili al marciume, così come all’oidio e alla peronospera. Queste quattro varietà sono adatte a produrre vini colorati, complessi, corposi e strutturati, coerentemente con le tipicità dei vini rossi della denominazione Bordeaux.

Tra i vitigni per i vini bianchi, sono state aggiunte le varietà a fini di adattamento Alvarinho e Liliorila. Anche queste sono varietà tardive che resistono bene al marciume e presentano caratteristiche organolettiche adeguate alla denominazione Bordeaux.

Tra i vitigni per i vini rosati, sono state aggiunte le varietà a fini di adattamento Arinarnoa, Castets, Marselan, Touriga nacional, Alvarinho e Liliorila.

La percentuale di queste varietà è limitata al 5 % dei vitigni presenti nell’azienda agricola e al 10 % dell’uvaggio per il colore considerato.

Il documento unico non è interessato dalle modifiche in questione.

3.   Adattamento dell’intensità colorante modificata dei vini «Clairet»

L’intensità colorante modificata per i vini «Clairet» è stata adattata, passando da un massimo di 2,5 a un massimo di 3 (ciò corrisponde alla somma delle misure di densità ottica a 420 nm, 520 nm e 620 nm del vino) per tenere più adeguatamente conto della realtà dei vini prodotti a livello della denominazione Bordeaux.

Il documento unico non è interessato dalle modifiche in questione.

4.   Superficie parcellare delimitata

Nell’allegato che elenca le riunioni del comitato nazionale competente che ha approvato le delimitazioni delle parcelle è stata aggiunta la data dell’11 febbraio 2021.

Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato dalle modifiche in questione.

5.   Legame con l’origine

A causa della fusione di alcuni comuni il legame con l’origine è stato riveduto per aggiornare il numero dei comuni.

Il documento unico è modificato al punto 8.

6.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata riveduta al fine di armonizzare tale formulazione con i disciplinari delle altre denominazioni. Tale modifica è puramente redazionale. Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Bordeaux

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini bianchi secchi fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini bianchi secchi fermi presentano:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %;

un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 3 g/l. Questo tenore può essere portato a 5 g/l se l’acidità totale è ≥ 2,7 g/l H2SO4.

Dopo l’arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale è ≤ 13 %.

Prima del confezionamento questi vini presentano:

un’acidità volatile ≤ 13,26 meq/l;

un tenore di SO2 totale ≤ 180 mg/l.

Le altre norme analitiche rispettano la normativa europea.

I vini bianchi secchi del vitigno Sauvignon B sono molto aromatici, freschi e fruttati, con note floreali e agrumate. Il Sémillon B apporta una sensazione di grasso e di volume, mentre l’assemblaggio con il Muscadelle B conferisce aromi floreali. In uvaggio, i vitigni accessori apportano acidità e note agrumate. Questi vini dissetanti sono particolarmente adatti ad essere consumati giovani (uno o due anni).

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

Vini bianchi fermi con zuccheri residui

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini bianchi fermi con zuccheri fermentescibili presentano:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %;

un tenore di zuccheri fermentescibili > 5 g/l e ≤ 60 g/l.

Dopo l’arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale è ≤ 13,5 %.

Prima del confezionamento questi vini presentano:

un’acidità volatile ≤ 13,26 meq/l;

un tenore di SO2 totale ≤ 250 mg/l.

Le altre norme analitiche rispettano la normativa europea.

I vini bianchi con zuccheri fermentescibili sono a base di Sémillon B, che dà vini rotondi, ampi, di colore dorato e con aromi di frutta candita, mentre l’assemblaggio con il Sauvignon B contribuisce a portare freschezza. Questi vini resistono a qualche anno di invecchiamento, ma possono anche essere bevuti giovani.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

250

Vini rosati fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rosati fermi presentano:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %;

un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 3 g/l. Questo tenore può essere portato a 5 g/l se l’acidità totale è ≥ 2,7 g/l H2SO4;

un’intensità colorante modificata (DO 420 + DO 520 + DO 620) ≤ 1,1.

Dopo l’arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale è ≤ 13 %.

Prima del confezionamento,

un’acidità volatile ≤ 13,26 meq/l;

un tenore di SO2 totale ≤ 180 mg/l.

Le altre norme analitiche rispettano la normativa europea.

I vini rosati presentano un colore che va dal rosa pallido al rosa più intenso, a seconda della tecnica utilizzata (pressatura diretta, leggera macerazione o salasso), e una gamma aromatica fruttata o floreale sostenuta da una struttura equilibrata tra rotondità e vivacità. In bocca si esprimono generosamente. Questi vini sono molto adatti a essere consumati giovani (uno o due anni).

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

Vini rossi fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi fermi presentano:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %;

un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 3 g/l;

un tenore di acido malico ≤ 0,3 g/l.

Dopo l’arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale è ≤ 13,5 %.

Prima del confezionamento questi vini presentano:

un’acidità volatile ≤ 13,26 meq/l;

un tenore di SO2 totale ≤ 140 mg/l.

Le altre norme analitiche rispettano la normativa europea.

I vini rossi, nei quali il Merlot N è spesso il vitigno principale, sono morbidi, fruttati e poco acidi; possono essere rinfrescati in anni di grande maturità dall’acidità dei vitigni Petit Verdot N e Cot N, ma l’assemblaggio principale prevede il Merlot N e il Cabernet-Sauvignon N e, in misura minore, con il Cabernet franc N. Questi ultimi conferiscono ai vini una complessità aromatica e un potere tannico grazie ai quali possono conservare e sviluppare il proprio bouquet.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.    Pratiche enologiche specifiche

1.   Densità di impianto - Distanza

Pratica colturale

Per le parcelle piantate dal 1o agosto 2008 le vigne presentano una densità minima di impianto di 4 000 ceppi per ettaro. Le vigne non possono presentare una distanza tra i filari superiore a 2,50 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 0,85 metri. - Questa densità di impianto può essere ridotta a 3 300 ceppi per ettaro. In tal caso la distanza tra i filari non può essere superiore a tre metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,85 metri.

2.   Norme di potatura

Pratica colturale

È consentita soltanto la potatura a sperone (corta) o a rami lunghi (lunga). Per i vitigni Merlot N, Sémillon B e Muscadelle B, il numero di gemme franche in potatura non può essere superiore a 45 000 per ettaro e 18 per ceppo. Per gli altri vitigni, tra cui il Cabernet franc N, il Cabernet-Sauvignon N, il Sauvignon B e il Sauvignon gris G, il numero di gemme franche in potatura non può superare le 50 000 per ettaro e le 20 per ceppo. Dopo la spollonatura il numero di tralci fruttiferi per ceppo non può superare: - per i vitigni Merlot N, Sémillon B e Muscadelle B, 12 tralci per ceppo per le vigne con una densità di impianto superiore o pari a 4 000 ceppi per ettaro e 15 tralci per ceppo per le vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro; - per gli altri vitigni, tra cui il Cabernet franc N, il Cabernet-Sauvignon N, il Sauvignon B e il Sauvignon gris G, 14 tralci per ceppo per le vigne con una densità di impianto superiore o pari a 4 000 ceppi per ettaro e 17 tralci per ceppo per le vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro. La potatura è effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz). La spollonatura viene eseguita prima dell’allegagione.

3.   Pratica enologica specifica

Per l’elaborazione dei vini rosati diversi da quelli ammissibili alla dicitura «Clairet», l’utilizzo del carbone per uso enologico è autorizzato per i mosti fino a un massimo del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal viticoltore interessato per il raccolto in questione.

4.   Arricchimento

Pratica enologica specifica

È autorizzato l’arricchimento mediante concentrazione parziale dei vini rossi nel limite di una concentrazione del 15 % dei volumi arricchiti. In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale seguente: - i vini rossi e i vini bianchi con zuccheri fermentescibili non superano, dopo l’arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %; - in seguito all’arricchimento i vini rosati e bianchi secchi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

5.2.    Rese massime

Vini bianchi fermi (secchi e con zuccheri fermentescibili)

77 ettolitri per ettaro

Vini rosati fermi

72 ettolitri per ettaro

Vini rossi fermi - Vigne con densità di impianto ≥ 4 000 ceppi/ha

68 ettolitri per ettaro

Vini rossi fermi - Vigne con densità di impianto < 4 000 ceppi/ha

64 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda in base al codice geografico ufficiale del 26 febbraio 2020:

Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan-Prignac, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets et Castillon, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-sur-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Escoussans, Espiet, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l’Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Brède, La Lande-de-Fronsac, La Réole, La Rivière, La Roquille, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Le Bouscat, Le Fieu, Le Haillan, Le Nizan, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Le Pout, Le Puy, Le Taillan-Médoc, Le Tourne, Le Verdon-sur-Mer, Léogeats, Léognan, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Listrac-Médoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Margaux-Cantenac, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Porte-de-Benauge, Portets, Préchac, Preignac, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, Rimons, Riocaud, Rions, Roaillan, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Sainte-Colombe, Saint-Côme, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Sainte-Hélène, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Salaunes, Salleboeuf, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Uzeste, Val-de-Livenne, Val de Virvée, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Carmenère N

Cot N - Malbec

Merlot N

Muscadelle B

Petit Verdot N

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Sauvignon gris G - Fié gris

Semillon B

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica beneficia di condizioni climatiche privilegiate relativamente omogenee per la produzione vinicola: una posizione nei pressi di grandi specchi d’acqua (Oceano Atlantico, estuario della Gironda, valli della Garonna e della Dordogna) che svolgono un importante ruolo di termoregolazione. Tuttavia le influenze oceaniche che mitigano le gelate primaverili si attenuano man mano che ci si allontana dal mare e dalle grandi valli e che ci si avvicina ai massicci forestali delle Landes, di Saintonge e della Double Périgourdine. Queste caratteristiche spiegano il ridotto impianto di vigneti alle estremità nord e sud-sud-ovest della zona geografica. Quest’ultima si estende sul territorio di 494 comuni sui 535 del dipartimento della Gironda, esclusa la parte sud-occidentale del dipartimento che non ha vocazione viticola e che è riservata alla silvicoltura.

Le viti del Bordelais, coltivate in un clima oceanico, già nel XVII e nel XVIII secolo hanno necessitato di pali di sostegno, poi della generalizzazione del palizzamento per garantire una buona ripartizione della vendemmia e una superficie fogliare sufficiente a una corretta fotosintesi clorofilliana per una maturazione ottimale. I vari tipi di terreno e le diverse esposizioni hanno portato alla selezione e all’adattamento di diversi vitigni in base alle caratteristiche dell’ambiente. Se ne distinguono quattro tipi:

i terreni argilloso-calcarei e marnoso-calcarei, molto diffusi sulle pendici delle colline dove il Merlot N si esprime molto bene;

i terreni silicei misti di argille e di elementi calcarei, perfetti per il Merlot N e il Sauvignon B, ad esempio;

i terreni definiti «boulbènes» a limo argilloso con elementi silicei fini che sono terreni più leggeri, adatti alla produzione di vini bianchi secchi;

i terreni ghiaiosi, costituiti da ghiaia, ghiaia di quarzo e sabbia più o meno grossolana, che formano terrazze calde e ben drenate, perfette per la vite e soprattutto per il Cabernet-Sauvignon N.

L’equilibrio tra i vitigni, la varietà dell’ambiente biofisico e la modalità di gestione del vigneto e di vinificazione permettono di ottenere vini di particolare stile, caratterizzati da grande ricchezza aromatica. Grazie alla presenza del porto e agli stretti legami storici con altri paesi che già in epoca antica hanno dato vita a un commercio strutturato e potente, i vigneti di Bordeaux sono sempre stati orientati al resto del mondo, sfruttando o diffondendo innovazioni tecniche, favorendo il dinamismo delle aziende agricole e permettendo così di consolidare, sviluppare ed esportare il loro know-how, sempre nel rispetto delle pratiche secolari.

Con il matrimonio nel 1152 tra Eleonora, duchessa di Aquitania, ed Enrico Plantageneto, futuro re d’Inghilterra, lo sviluppo del commercio indusse gli inglesi a importare vini di Bordeaux che essi chiamarono «Claret» per il loro colore chiaro. Questa tradizione si è tramandata nel tempo e si ritrova oggi nelle diciture «Clairet» e «Claret».

Il XVII secolo segna l’inizio di una nuova era commerciale con la comparsa di nuovi consumatori. L’esportazione resta uno dei punti di forza della distribuzione dei vini di Bordeaux. Un terzo dei volumi prodotti è distribuito in oltre 150 paesi. La produzione viticola a denominazione di origine controllata, risorsa essenziale del dipartimento della Gironda, ha ampiamente contribuito alla formazione dei paesaggi rurali e urbani e all’aspetto dell’architettura locale (aziende vitivinicole, cantine).

Le principali città del dipartimento sono quelle con i porti sui fiumi, il cui sviluppo è stato possibile grazie al commercio del vino.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

 

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

 

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

 

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini ammissibili alla denominazione di origine controllata «Bordeaux», con o senza le diciture «Clairet» e «Claret», è costituita dal territorio dei seguenti comuni, sulla base del codice geografico ufficiale del 26 febbraio 2020:

dipartimento della Dordogne: Le Fleix, Fougueyrolles, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Minzac, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Razac-de-Saussignac, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Seurin-de-Prats, Saussignac, Thénac, Villefranche-de-Lonchat;

dipartimento di Lot-et-Garonne: Baleyssagues, Beaupuy, Cocumont, Duras, Esclottes, Lagupie, Loubès-Bernac, Sainte-Colombe-de-Duras, Savignac-de-Duras, Villeneuve-de-Duras.

Denominazioni geografiche - Diciture integrative

Quadro normativo:

 

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

la DOC «Bordeaux» può essere integrata dalle diciture «Claret» per i vini rossi e «Clairet» per i vini rosati scuri, secondo le disposizioni previste per questo tipo di vino, in particolare per quanto concerne le norme analitiche.

La DOC «Bordeaux» può essere integrata dalla denominazione geografica «Haut-Benauge» per i vini bianchi, conformemente alle disposizioni previste per questa denominazione geografica integrativa, in particolare per quanto riguarda la zona geografica, il tipo di vitigno, la resa e le norme analitiche.

Quadro normativo:

 

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

 

la denominazione geografica «Haut-Benauge» è indicata subito dopo il nome della denominazione di origine controllata «Bordeaux» in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri della suddetta denominazione di origine controllata.

Quadro normativo:

 

legislazione dell’UE

Tipo di condizione ulteriore:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

i vini bianchi con un tenore di zuccheri fermentescibili superiore a cinque grammi per litro e inferiore a 60 grammi per litro sono presentati con la dicitura corrispondente al tenore presente nel vino, quale definito dalla normativa comunitaria.

Unità geografica ampliata

Quadro normativo:

 

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Vin de Bordeaux». Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-f63da9a1-2281-41d3-9e85-431aa741ffa5


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/33


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33

(2021/C 262/12)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 (1) della Commissione

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Bordeaux supérieur»

PDO-FR-A0306-AM05

Data della comunicazione: 7 maggio 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Riferimento al codice geografico ufficiale

L’elenco dei comuni è stato aggiornato tenendo conto del codice geografico ufficiale 2020.

La modifica è di carattere puramente redazionale e non comporta variazioni della zona geografica.

In seguito a tale variazione il documento unico è stato modificato ai punti 6 e 9.

2.   Introduzione di varietà a fini di adattamento

Tra i vitigni per i vini rossi, sono state aggiunte le varietà a fini di adattamento Arinarnoa, Castets, Marselan e Touriga nacional. Si tratta di vitigni tardivi, aspetto che può costituire un vantaggio nel contesto del riscaldamento climatico. Tali varietà sono inoltre poco sensibili al marciume, così come all’oidio e alla peronospera. Queste quattro varietà sono adatte a produrre vini colorati, complessi, corposi e strutturati, coerentemente con le tipicità dei vini rossi della denominazione «Bordeaux supérieur».

Tra i vitigni per i vini bianchi, è stata aggiunta la varietà a fini di adattamento Liliorila. Anche questa è una varietà tardiva che resiste bene al marciume e presenta caratteristiche organolettiche adeguate alla denominazione «Bordeaux supérieur».

La percentuale di queste varietà è limitata al 5 % dei vitigni presenti nell’azienda agricola e al 10 % dell’uvaggio per il colore considerato.

Il documento unico non è interessato dalle modifiche in questione.

3.   Superficie parcellare delimitata

Nell’allegato che elenca le riunioni del comitato nazionale competente che ha approvato le delimitazioni delle parcelle è stata aggiunta la data dell’11 febbraio 2021.

Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato dalle modifiche in questione.

4.   Legame con l’origine

A causa della fusione di alcuni comuni il legame con l’origine è stato riveduto per aggiornare il numero dei comuni.

Il documento unico non è interessato dalle modifiche in questione.

5.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata riveduta al fine di armonizzare tale formulazione con i disciplinari delle altre denominazioni. Tale modifica è puramente redazionale. Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Bordeaux supérieur

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini bianchi fermi con zuccheri fermentescibili

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini bianchi fermi presentano:

un titolo alcolometrico naturale ≥ 12 %;

un tenore di zuccheri fermentescibili > 17 g/l.

Prima del confezionamento questi vini presentano:

un’acidità volatile ≤ 13,26 meq/l;

un tenore di SO2 totale ≤ 260 mg/l.

Dopo l’arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale è ≤ 15 %.

I vini bianchi con zuccheri fermentescibili sono a base di Sémillon B, che dà vini rotondi, ampi, di colore dorato e con aromi di frutta candita, mentre l’assemblaggio con il Sauvignon B e la Muscadelle B contribuisce a portare freschezza. Questi vini da invecchiamento (da quattro a otto anni) rivelano spesso aromi floreali, di miele e di spezie.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

300

Vini rossi fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi fermi presentano:

un titolo alcolometrico naturale ≥ 11 %;

un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 3 g/l;

tenore di acido malico ≤ 0,3 g/l.

Prima del confezionamento questi vini presentano:

un’acidità volatile ≤ 13,26 meq/l;

un tenore di SO2 totale ≤ 140 mg/l.

Dopo l’arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale è ≤ 13,5 %.

I vini rossi, ottenuti principalmente dall’assemblaggio di Merlot N e Cabernet-Sauvignon N, e in misura minore Cabernet franc N, sono rotondi, ampi e strutturati. Da giovani sviluppano solitamente aromi di frutti rossi freschi e canditi, che spesso evolvono con l’invecchiamento verso note speziate e di frutta cotta.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.    Pratiche enologiche specifiche

1.   Densità di impianto - Distanza

Pratica colturale

Per le parcelle piantate dal 1o agosto 2008 le viti presentano una densità minima di impianto di 4 500 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,20 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,85 metri.

Questa densità di impianto può essere ridotta a 3 300 ceppi per ettaro. In tal caso la distanza tra i filari non può essere superiore a tre metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a un metro.

2.   Norme di potatura

Pratica colturale

È consentita soltanto la potatura a sperone (corta) o a rami lunghi (lunga). Per i vitigni Merlot N, Sémillon B e Muscadelle B il numero di gemme franche in potatura non può essere superiore a 40 000 per ettaro e 17 per ceppo. Per gli altri vitigni, tra cui il Cabernet franc N, il Cabernet-Sauvignon N, il Sauvignon B e il Sauvignon gris G, il numero di gemme franche in potatura non può superare le 45 000 per ettaro e le 19 per ceppo. Dopo la spollonatura il numero di tralci fruttiferi per ceppo non può superare: - per i vitigni Merlot N, Sémillon B e Muscadelle B, 11 tralci per ceppo per le vigne con una densità di impianto superiore o pari a 4 500 ceppi per ettaro e 14 tralci per ceppo per le vigne con una densità di impianto inferiore a 4 500 ceppi per ettaro; - per gli altri vitigni, tra cui il Cabernet franc N, il Cabernet-Sauvignon N, il Sauvignon B e il Sauvignon gris G, 13 tralci per ceppo per le vigne con una densità di impianto superiore o pari a 4 500 ceppi per ettaro e 16 tralci per ceppo per le vigne con una densità di impianto inferiore a 4 500 ceppi per ettaro. La potatura è effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz).

La spollonatura viene eseguita prima dell’allegagione.

3.   Arricchimento

Pratica enologica specifica

In seguito all’arricchimento, i vini rossi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 % e i vini bianchi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 15 %.

È autorizzato l’arricchimento mediante concentrazione parziale dei vini rossi nel limite di una concentrazione del 15 % dei volumi arricchiti.

5.2.    Rese massime

Vini bianchi fermi con zuccheri fermentescibili

60 ettolitri per ettaro

Vini rossi fermi - Vigne con densità di impianto ≥ 4 500 ceppi/ha

66 ettolitri per ettaro

Vini rossi fermi -Vigne con densità di impianto ≥ 4 000 ceppi/ha e < 4 500 ceppi/ha

55 ettolitri per ettaro

Vini rossi fermi -Vigne con densità di impianto ≥ 3 300 ceppi/ha e < 4 000 ceppi/ha

50 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda in base al codice geografico ufficiale del 26 febbraio 2020: Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan-Prignac, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets et Castillon, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-sur-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Escoussans, Espiet, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l’Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Brède, La Lande-de-Fronsac, La Réole, La Rivière, La Roquille, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Le Bouscat, Le Fieu, Le Haillan, Le Nizan, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Le Pout, Le Puy, Le Taillan-Médoc, Le Tourne, Le Verdon-sur-Mer, Léogeats, Léognan, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Listrac-Médoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Margaux-Cantenac, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Porte-de-Benauge, Portets, Préchac, Preignac, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, Rimons, Riocaud, Rions, Roaillan, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Sainte-Colombe, Saint-Côme, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Sainte-Hélène, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Salaunes, Salleboeuf, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Uzeste, Val-de-Livenne, Val de Virvée, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Carmenère N

Cot N - Malbec

Merlot N

Muscadelle B

Petit Verdot N

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Sauvignon gris G - Fié gris

Semillon B

8.   Descrizione del legame/dei legami

I vitigni bordolesi, coltivati in un clima oceanico, hanno necessitato fin dal XVII e dal XVIII secolo di pali di sostegno e poi della generalizzazione del palizzamento per garantire una buona ripartizione della vendemmia e una superficie fogliare sufficiente a una corretta fotosintesi clorofilliana per una maturazione ottimale. I vari tipi di terreno e le diverse esposizioni hanno portato alla selezione e all’adattamento di diversi vitigni in funzione delle caratteristiche dell’ambiente e spiegano l’orientamento storico verso i vini di assemblaggio. Se ne distinguono quattro tipi:

i terreni argilloso-calcarei e marno-calcarei, molto diffusi sui pendii delle colline dove il Merlot N si esprime molto bene;

i terreni silicei misti di argille ed elementi calcarei, perfetti per il Merlot N e il Sauvignon B, ad esempio;

i terreni definiti «boulbènes» a limo argilloso con elementi silicei fini, che sono terreni più leggeri adatti alla produzione di vini bianchi;

i terreni ghiaiosi, costituiti da ghiaia, ghiaia di quarzo e sabbia più o meno grossolana, che costituiscono terrazze calde e ben drenate, perfette per la vite e soprattutto per il Cabernet-Sauvignon N.

La denominazione d’origine controllata «Bordeaux supérieur» soddisfa i requisiti che i produttori si sono imposti nel corso della storia in merito alla denominazione d’origine controllata «Bordeaux», in termini di densità del vigneto (più elevata), norme di potatura (numero inferiore di gemme) e produzione massima per parcella (più ridotta). Queste condizioni di produzione consentono di ottenere vini più concentrati, il cui tenore zuccherino minimo, come pure il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, sono superiori a quelli stabiliti per la denominazione d’origine controllata «Bordeaux». I vini rossi e bianchi della denominazione d’origine controllata «Bordeaux supérieur» presentano uno stile particolare. Si distinguono per l’armonia, l’indiscussa eleganza, il buon equilibrio e la ricchezza aromatica, qualità che derivano, tra l’altro, dalla diversità dell’ambiente biofisico e dai vitigni, ma anche dalle modalità di gestione del vigneto e dai tipi di vinificazione, che ne fanno vini da invecchiamento. Grazie alla presenza del porto e agli stretti legami storici con altri paesi che già in epoca antica hanno dato vita a un commercio strutturato e potente, i vigneti di Bordeaux sono sempre stati orientati al resto del mondo, sfruttando o diffondendo innovazioni tecniche, favorendo il dinamismo delle aziende agricole e permettendo così di consolidare, sviluppare ed esportare il loro know-how, sempre nel rispetto delle pratiche secolari. Nel 1152, con il matrimonio tra Eleonora, duchessa d’Aquitania, ed Enrico Plantageneto, futuro re d’Inghilterra, iniziarono a svilupparsi scambi commerciali molto importanti. L’Inghilterra esportava prodotti alimentari, tessili e metalli e importava invece i vini di Bordeaux. Il XVII secolo segna l’inizio di una nuova era commerciale con la comparsa di nuovi consumatori. L’esportazione resta uno dei punti di forza della distribuzione dei vini di Bordeaux; in tal modo si diffondono nel mondo pure il know-how, l’immagine e la notorietà della denominazione d’origine controllata «Bordeaux supérieur», i cui vini sono oggi, per due terzi, imbottigliati nelle aziende agricole di produzione. Presentano strutture più complesse e sono adatti a un invecchiamento più lungo rispetto alla denominazione d’origine controllata «Bordeaux», dal momento che l’invecchiamento può giungere fino a cinque o sei anni.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

 

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

 

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

 

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 26 febbraio 2020:

dipartimento della Dordogne: Le Fleix, Fougueyrolles, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Minzac, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Razac-de-Saussignac, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Seurin-de-Prats, Saussignac, Thénac, Villefranche-de-Lonchat;

dipartimento di Lot-et-Garonne: Baleyssagues, Cocumont, Duras, Esclottes, Loubès-Bernac, Sainte-Colombe-de-Duras, Savignac-de-Duras, Villeneuve-de-Duras.

Unità geografica ampliata

Quadro normativo:

 

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

 

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Vin de Bordeaux» o «Grand Vin de Bordeaux». Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-acf2cbea-d0b8-4acf-b65b-40814c3030e0


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.