ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 255

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
29 giugno 2021


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2019-2020
Seduta dell’11 dicembre 2019
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 213 del 4.6.2021 .
Sedute dal 16 al 19 dicembre 2019
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 224 dell’11.6.2021 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 18 dicembre 2019

2021/C 255/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (D064213/02 — 2019/2925(RSP))

2

2021/C 255/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI (2019/2933(RSP))

7

2021/C 255/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sull'equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP))

13

2021/C 255/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sullo Stato di diritto a Malta, dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia (2019/2954(RSP))

22

2021/C 255/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sull'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori (2019/2803(RSP))

29

2021/C 255/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana (2019/2804(RSP))

37

 

Giovedì 19 dicembre 2019

2021/C 255/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sulle violazioni dei diritti umani, incluse le libertà religiose, in Burkina Faso (2019/2980(RSP))

45

2021/C 255/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sull'Afghanistan, in particolare le accuse di abusi sessuali ai danni di bambini nella provincia di Logar (2019/2981(RSP))

51

2021/C 255/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sulla legge russa sugli agenti stranieri (2019/2982(RSP))

54

2021/C 255/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sulla commemorazione del 30o anniversario della rivoluzione rumena del dicembre 1989 (2019/2989(RSP))

58

2021/C 255/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sulla situazione degli uiguri in Cina (China Cables) (2019/2945(RSP))

60

2021/C 255/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sulla situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua (2019/2978(RSP))

65

2021/C 255/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sulla violenta repressione delle recenti proteste in Iran (2019/2993(RSP))

69

 

PARERI

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 18 dicembre 2019

2021/C 255/14

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale 39 e i principi internazionali d'informativa finanziaria 7 e 9 (D064618/01 — 2019/2912(RPS))

72

2021/C 255/15

Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sulla chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2017 (2019/2909(RSP))

74


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 17 dicembre 2019

2021/C 255/16

P9_TA(2019)0085
Assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (COM(2019)0411 — C9-0116/2019 — 2019/0192(COD))
P9_TC1-COD(2019)0192
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

76

2021/C 255/17

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (08730/2019 — C9-0018/2019 — 2019/0013(NLE))

77

2021/C 255/18

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (08732/2019 — C9-0019/2019 — 2019/0012(NLE))

78

2021/C 255/19

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (15783/2018 — C9-0025/2019 — 2018/0418(NLE))

79

2021/C 255/20

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (09405/2019 — C9-0010/2019 — 2019/0099(NLE))

80

2021/C 255/21

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento (COM(2018)0812 — C8-0015/2019 — 2018/0412(CNS))

81

2021/C 255/22

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA (COM(2018)0813 — C8-0016/2019 — 2018/0413(CNS))

88

2021/C 255/23

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (decisione sull'associazione d'oltremare) (COM(2019)0359 — C9-0118/2019 — 2019/0162(CNS))

98

2021/C 255/24

Decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla raccomandazione del Consiglio concernente la nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (12451/2019 — C9-0149/2019 — 2019/0817(NLE))

99

2021/C 255/25

Decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla raccomandazione del Consiglio concernente la nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (13651/2019 — C9-0173/2019 — 2019/0818(NLE))

101

 

Mercoledì 18 dicembre 2019

2021/C 255/26

Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sull'elezione del Mediatore europeo (2019/2042(INS))

103

2021/C 255/27

P9_TA(2019)0097
PAC: Disciplina finanziaria a partire dall'esercizio finanziario 2021 e flessibilità fra pilastri per l'anno civile 2020 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019)0580 — C9-0163/2019 — 2019/0253(COD))
P9_TC1-COD(2019)0253
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020

105

2021/C 255/28

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato (08974/2019 — C9-0106/2019 — 2019/0076(NLE))

106


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2019-2020

Seduta dell’11 dicembre 2019

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 213 del 4.6.2021.

Sedute dal 16 al 19 dicembre 2019

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 224 dell’11.6.2021.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 18 dicembre 2019

29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/2


P9_TA(2019)0099

Sostanze attive, tra cui dimossistrobina e mancozeb

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (D064213/02 — 2019/2925(RSP))

(2021/C 255/01)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-p, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (D064213/02,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma, e l'articolo 21,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (2),

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (4),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che la dimossistrobina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (5) del Consiglio il 1o ottobre 2006 in forza della direttiva 2006/75/CE (6) della Commissione ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

B.

considerando che dal 2013 è in corso una procedura per il rinnovo dell'approvazione della dimossistrobina a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (7) della Commissione;

C.

considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, la cui scadenza era originariamente prevista per il 30 settembre 2016, è già stato prorogato di 16 mesi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione (8), di un altro anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 (9) della Commissione, di un ulteriore anno dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1796 della Commissione (10) e adesso nuovamente di un anno mediante il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione in oggetto, che prorogherebbe il periodo di approvazione fino al 31 gennaio 2021;

D.

considerando che la sostanza mancozeb è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio il 1o luglio 2006 in forza della direttiva 2005/72/CE (11) della Commissione ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

E.

considerando che dal 2013 è in corso una procedura per il rinnovo dell'approvazione del mancozeb a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione;

F.

considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva mancozeb, la cui scadenza era originariamente prevista per il 30 giugno 2016, è già stato prorogato di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione (12), di un altro anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, di un ulteriore anno dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1796 e adesso ancora di un anno dal progetto di regolamento di esecuzione della Commissione in oggetto, che prorogherebbe il periodo di approvazione fino al 31 gennaio 2021;

G.

considerando che la Commissione non ha motivato le ragioni delle proroghe, limitandosi a dichiarare che, dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo;

H.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne in gravidanza, neonati e bambini;

I.

considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

J.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 indica che per motivi di sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che tale periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che in questi casi tale proporzionalità è chiaramente inesistente;

K.

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione quando venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga un'incertezza scientifica, adottando misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;

L.

considerando che, più in particolare, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione può in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4; che tale riesame può comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;

Sostanze con proprietà d'interferente endocrino e tossiche per la riproduzione di categoria 1B

M.

considerando che nel 2015 la dimossistrobina è stata inserita nell'elenco delle sostanze «candidate alla sostituzione» dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, perché la dose acuta di riferimento (DAR) per tale sostanza attiva è notevolmente inferiore a quella della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito dei rispettivi gruppi e perché deve essere considerata come avente proprietà d'interferente endocrino che può causare effetti avversi negli esseri umani;

N.

considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate se si ritiene che abbiano proprietà d'interferente endocrino in grado di avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore per difetto stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

O.

considerando che in occasione della 47a riunione del comitato per la valutazione dei rischi (RAC), tenutasi il 27 febbraio 2019, è stato deciso di classificare il mancozeb come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B;

P.

considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate quando sono sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B, salvo nei casi in cui, sulla base di prove documentate incluse nella domanda, una sostanza attiva sia necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, compresi i metodi non chimici, nel qual caso devono essere adottate misure di mitigazione del rischio per ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente a tale sostanza attiva;

Q.

considerando che l'esposizione al mancozeb è legata all'aumento del rischio di morbo di Parkinson tra gli agricoltori e altre persone nelle zone rurali dei Paesi Bassi e della Francia; (14);

R.

considerando che il mancozeb è una combinazione di altri due ditiocarbammati, il maneb e lo zineb, che non sono più autorizzati nell'Unione europea a causa dei rischi che comportano per la salute umana e ambientale;

S.

considerando che il mancozeb è molto tossico per la vita acquatica, è sospettato di danneggiare il feto umano e può causare reazioni allergiche cutanee;

T.

considerando che è inaccettabile che l'uso di sostanze di cui è nota la rispondenza ai criteri di esclusione delle sostanze attive mutagene, cancerogene e/o tossiche per la riproduzione o che hanno proprietà di interferenza endocrina, criteri stabiliti per proteggere la salute umana e ambientale, continui a essere consentito nell'Unione, mettendo così a rischio la salute della popolazione e dell'ambiente;

U.

considerando che i richiedenti possono approfittare del sistema automatico insito nei metodi di lavoro della Commissione, che proroga immediatamente i periodi di approvazione delle sostanze attive quando non è stata portata a termine la nuova valutazione dei rischi, prolungando deliberatamente il processo di riesame fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, il che comporta rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute umana, in quanto durante tale periodo persiste l'esposizione alla sostanza pericolosa;

V.

considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a «garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina»;

W.

considerando che il parlamento dei Paesi Bassi ha espresso preoccupazione in merito alle proroghe dei periodi di approvazione e chiesto che sia posto termine alle proroghe per le sostanze di cui è noto che costituiscono una minaccia significativa per la biodiversità, in particolare per le api e i bombi, o che sono cancerogene, mutagene, interferenti con il sistema endocrino o tossiche per la riproduzione (15);

X.

considerando che il termine per la consultazione pubblica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sul mancozeb era il 28 aprile 2018; che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili nell'ambito della valutazione dei rischi dell'Unione, il collegio olandese per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi (Ctgb) ritiene che siano disponibili dati sufficienti per decidere rapidamente se rinnovare o meno l'approvazione del mancozeb (16);

1.

ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009;

2.

ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non rispetti il principio di precauzione;

3.

ritiene che la decisione di prorogare i periodi di approvazione della dimossistrobina e del mancozeb non sia conforme ai criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tali sostanze possano essere utilizzate in modo sicuro, né su una comprovata e urgente necessità di utilizzarle nella produzione alimentare nell'Unione;

4.

chiede alla Commissione di ritirare la sua proposta di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto che tenga conto delle prove scientifiche riguardo alle proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare della dimossistrobina e del mancozeb;

5.

invita la Commissione a presentare proposte per il non rinnovo della dimossistrobina e del mancozeb nella prossima riunione del comitato permanente per ile piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;

6.

invita la Commissione a presentare progetti di regolamenti di attuazione volti a prorogare i periodi di approvazione solo nei casi in cui si ritiene improbabile che lo stato attuale della scienza induca la Commissione a proporre di non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva in questione;

7.

invita la Commissione a revocare l'approvazione di sostanze se sussistono prove o ragionevoli dubbi circa il fatto che esse non soddisfino i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;

8.

invita gli Stati membri a garantire il riesame corretto e tempestivo delle approvazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori, e a garantire che gli attuali ritardi siano risolti in modo efficace quanto prima possibile;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0356.

(5)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(6)  Direttiva 2006/75/CE della Commissione, dell'11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 34).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 8).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 15).

(11)  Direttiva 2005/72/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos-metile, mancozeb, maneb e metiram (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 63).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 14).

(13)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(14)  https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/risico-op-ziekte-van-parkinson-bij-blootstelling-aan-landbouwgif, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23713084, https://academic.oup.com/ije/article/47/1/299/4609336

(15)  TK 21501-32, n. 1176.

(16)  TK 27858, n. 485.


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/7


P9_TA(2019)0101

Discriminazione in pubblico e incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, incluse le zone libere da LGBTI

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI (2019/2933(RSP))

(2021/C 255/02)

Il Parlamento europeo,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), entrambi adottati il 16 dicembre 1966 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso «la Carta»),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC),

visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti l'articolo 207 e i titoli IV e V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 45 della Carta,

visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio nel 2013,

visti i principi di Yogyakarta (sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere), adottati nel novembre 2006, e i relativi 10 principi complementari («YP+10, Principi complementari e obblighi degli Stati per quanto riguarda l'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'espressione di genere e alle caratteristiche di genere») adottati il 10 novembre 2017,

vista la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 31 marzo 2010, sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere,

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (1),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024) (3),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (4),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30o anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (5),

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (6),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia (7),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel settore dei media nell'UE (8),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione (9),

visti i risultati dell'indagine sulle persone LGBT nell'UE, avviata nel 2012 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta che dovrebbe essere pienamente rispettato;

B.

considerando che tutti gli Stati membri hanno assunto obblighi e doveri, nel quadro del diritto internazionale e dei trattati dell'Unione, di rispettare, garantire, tutelare e soddisfare i diritti fondamentali;

C.

considerando che da ricerche, indagini e relazioni (10) emerge che la discriminazione in pubblico e l'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI stanno crescendo in tutta l'UE; che i reati di odio motivati da fobia nei confronti delle persone LGBTI sono in aumento in tutta l'UE; che tali attacchi violano i diritti fondamentali delle persone LGBTI e che troppo spesso le risposte delle autorità pubbliche rimangono inadeguate;

D.

considerando che gli attacchi ai diritti fondamentali delle persone LGBTI rappresentano una seria minaccia per il rispetto dei diritti fondamentali nell'UE e che tali attacchi sono spesso accompagnati da attacchi contro i diritti delle donne e delle minoranze;

E.

considerando che l'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI da parte delle autorità pubbliche ha un impatto più ampio in termini di legittimazione e creazione delle condizioni di persecuzione, violenza e discriminazione nei confronti delle persone LGBTI nella società nel suo complesso;

F.

considerando che la sicurezza della comunità LGBTI non è disgiunta dalla sicurezza di tutti coloro che vivono in Europa e che l'erosione di tale sicurezza costituisce un indicatore dell'erosione di tutti i diritti fondamentali; che la retorica xenofoba ha anche contribuito a creare un ambiente sempre più insicuro e insostenibile per le organizzazioni e i difensori dei diritti umani che operano a favore dei diritti delle persone LGBTI;

G.

considerando che vi è una reazione negativa contro la parità di genere nell'UE e oltre, che mira direttamente alle persone LGBTI e che esercita un impatto su di esse, oltre alle donne in generale; che tale reazione è stata alimentata dall'ascesa del populismo e dell'estremismo di estrema destra;

H.

considerando che in tutta l'UE persiste una stigmatizzazione basata sull'effettivo o presunto orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulle caratteristiche sessuali;

I.

considerando che manca seriamente un esercizio sistematico di monitoraggio, documentazione e raccolta di dati per quanto riguarda l'odio e la violenza nei confronti delle persone LGBTI;

J.

considerando che troppi reati motivati da fobia nei confronti delle persone LGBTI non vengono denunciati; che la denuncia comporta il rischio e il timore di divulgazione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, delle caratteristiche sessuali e dell'espressione di genere;

K.

considerando che, in gran parte degli Stati membri, sono in vigore misure giuridiche contro la discriminazione e la violenza; che l'attuazione continua però ad essere insufficiente, il che rende le persone LGBTI vulnerabili a reati di odio, incitamento all'odio e discriminazioni, in particolare in materia di assistenza sanitaria, istruzione, occupazione e alloggio;

L.

considerando che vari attacchi condotti dalle autorità pubbliche contro le persone LGBTI hanno preso di mira gli istituti di istruzione e le scuole; che ciò è particolarmente dannoso per i giovani LGBTI;

M.

considerando che l'orientamento sessuale e l'identità di genere rientrano nell'ambito del diritto individuale alla privacy, garantito dal diritto internazionale, europeo e nazionale in materia di diritti umani, e che l'uguaglianza e la non discriminazione dovrebbero essere promosse dalle autorità pubbliche (11);

N.

considerando che la libertà di espressione dovrebbe essere garantita offline e online per i media, le organizzazioni culturali, le organizzazioni non governative (ONG) e le persone fisiche, in particolare alla luce della preoccupante tendenza verso la rimozione e il divieto di contenuti LGBTI sui social network;

O.

considerando che la discriminazione e la violenza nei confronti delle persone LGBTI hanno assunto molteplici forme, i cui esempi recenti includono dichiarazioni omofobe nella campagna per un referendum inteso a restringere la definizione di famiglia in Romania, attacchi ai centri sociali LGBTI in diversi Stati membri come l'Ungheria e la Slovenia, dichiarazioni omofobe e incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, come recentemente osservato in Estonia, Spagna, Regno Unito, Ungheria e Polonia, in particolare nel contesto delle elezioni, come pure strumenti giuridici che potrebbero essere applicati per limitare i media, la cultura, l'istruzione e l'accesso ad altre forme di contenuti con una conseguente indebita restrizione della libertà di espressione per quanto riguarda le questioni LGBTI, come in Lituania e Lettonia;

P.

considerando che, dall'inizio del 2019, si sono registrati in Polonia oltre 80 casi in cui regioni, province o comuni hanno approvato risoluzioni con le quali si dichiarano indenni dalla cosiddetta «ideologia LGBT» o hanno adottato «Carte regionali dei diritti della famiglia» o disposizioni fondamentali contenute in tali carte, discriminando in particolare le famiglie monoparentali e LGBTI; che tali risoluzioni chiedono ai governi locali di astenersi dall'intraprendere azioni volte a promuovere la tolleranza nei confronti delle persone LGBTI, dal fornire sostegno finanziario alle ONG che operano per promuovere la parità di diritti, dall'organizzare l'istruzione in materia di lotta alla discriminazione o dal sostenere, in qualsiasi altro modo, le persone LGBTI; che la creazione di zone esenti da LGBTI, pur non determinando l'introduzione di una frontiera fisica, rappresenta una misura estremamente discriminatoria che limita la libertà di circolazione dei cittadini dell'UE; che tali risoluzioni rientrano in un più ampio contesto di attacchi contro la comunità LGBTI in Polonia, tra i quali un crescente incitamento all'odio da parte di funzionari pubblici ed eletti e di media pubblici, attacchi e divieti alle marce dell'orgoglio gay nonché a programmi e ad azioni di sensibilizzazione come il Venerdì arcobaleno;

Q.

considerando che, secondo l'indagine della FRA sulle persone LGBT (12), il 32 % degli intervistati si è sentito discriminato in settori diversi da quello dell'occupazione, come l'istruzione; che il rischio di suicidio tra i minori LGBTI è più elevato di quanto non lo sia per i minori non LGBTI; che un'istruzione inclusiva è fondamentale per creare ambienti scolastici sicuri dove tutti i bambini possano crescere sani, compresi quelli appartenenti a minoranze, come i bambini LGBTI e i bambini appartenenti a famiglie LGBTI; che le principali vittime di attacchi contro i diritti delle persone LGBTI sono i bambini e i giovani che vivono in zone rurali e piccoli centri urbani, che sono particolarmente vulnerabili alla violenza e sono spesso esposti al rifiuto e ad incertezza e richiedono pertanto un sostegno e un'assistenza speciali da parte delle istituzioni statali e locali o delle ONG;

R.

considerando che la mancanza di una legge sulla non-discriminazione in molti Stati membri espone le popolazioni più emarginate al rischio di discriminazione e violenza; che la direttiva orizzontale sulla non discriminazione colmerebbe questa lacuna in materia di protezione, ma è bloccata in Consiglio da 11 anni; che esiste una lacuna legislativa nella protezione dai reati generati da pregiudizi basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nell'UE e in molti Stati membri;

S.

considerando che le persone possono essere esposte a discriminazioni multiple e intersettoriali; che le politiche volte a contrastare una determinata forma di discriminazione dovrebbero prestare ascolto alla situazione di gruppi specifici che sono suscettibili di subire discriminazioni multiple basate, tra gli altri motivi, sull'età, la razza, la religione, l'orientamento sessuale, il genere o la disabilità;

T.

considerando che le persone LGBTI subiscono discriminazioni e violenze in tutto il mondo;

1.

ricorda che i diritti delle persone LGBTI sono diritti fondamentali e che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri hanno pertanto il dovere di rispettarli e proteggerli conformemente ai trattati e alla Carta, nonché al diritto internazionale;

2.

esprime profonda preoccupazione per il numero crescente di attacchi contro la comunità LGBTI che si può osservare nell'UE, attacchi provenienti da Stati, funzionari statali, governi a livello nazionale, regionale e locale e personaggi politici;

3.

condanna fermamente qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone LGBTI e dei loro diritti fondamentali da parte di autorità pubbliche, compreso l'incitamento all'odio da parte di autorità pubbliche e funzionari eletti, nel contesto elettorale, nonché le recenti dichiarazioni di zone polacche esenti dalla cosiddetta «ideologia LGBT» e chiede alla Commissione di condannare fermamente tali discriminazioni pubbliche; invita la Commissione a condannare fermamente tali atti pubblici di discriminazione;

4.

si rammarica del fatto che le persone LGBTI subiscano bullismo e molestie che iniziano a scuola ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare azioni concrete per porre fine alla discriminazione nei confronti delle persone LGBTI, che può renderle vittime di bullismo, abusi o isolamento, in particolare nei contesti educativi; denuncia con fermezza il fatto che le autorità pubbliche, in taluni Stati membri, abbiano impedito alle scuole di svolgere il loro ruolo di promozione dei diritti fondamentali e di protezione delle persone LGBTI e ricorda che le scuole non dovrebbero essere soltanto luoghi sicuri, ma dovrebbero anche rafforzare e proteggere i diritti fondamentali di tutti i bambini; sottolinea l'importanza dell'educazione sanitaria e sessuale, in particolare per le ragazze e i giovani LGBTI, che sono particolarmente colpiti da norme di genere inique; sottolinea che detta educazione deve prevedere che si insegnino ai giovani relazioni basate sull'uguaglianza di genere, sul consenso e sul rispetto reciproco come mezzo per prevenire e combattere gli stereotipi di genere, la fobia LGBTI e la violenza di genere;

5.

ricorda che la fobia nei confronti delle persone LGBTI in occasione di eventi sportivi resta diffusa e che mancano misure per contrastarla; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione al modo in cui l'omofobia nello sport colpisce i giovani LGBTI al fine di migliorare l'inclusione e sensibilizzare;

6.

invita la Commissione ad adottare misure concrete per garantire la libera circolazione di tutte le famiglie, comprese le famiglie LGBTI, in linea con la sentenza emessa nel giugno 2018 dalla Corte di giustizia dell'UE in relazione alla causa Coman (13); invita gli Stati membri a introdurre una legislazione in materia di pari riconoscimento dei matrimoni e dei partenariati tra persone dello stesso sesso, in modo da garantire il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare senza discriminazioni;

7.

è profondamente preoccupato per l'aumento del razzismo e della xenofobia; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il lavoro per lo scambio delle migliori prassi e a rafforzare la loro cooperazione nella lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'omofobia, la transfobia e altre forme di intolleranza, con il pieno coinvolgimento della società civile e il contributo delle parti interessate, quali l'ADF;

8.

condanna gli episodi di incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, sia offline che online, fondati sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti della disabilità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le caratteristiche sessuali o lo status minoritario, nonché la tendenza verso la rimozione e il divieto di contenuti LGBTI sui social network, che si verificano quotidianamente nell'UE; deplora i crescenti livelli di incitamento all'odio da parte di determinati autorità pubbliche, partiti politici e media; invita l'UE a fungere da esempio lottando contro l'incitamento all'odio all'interno delle sue istituzioni; è preoccupato per la presenza di un numero sempre maggiore di incitamenti all'odio su Internet e raccomanda agli Stati membri di attuare procedure semplici che permettano ai cittadini di segnalare la presenza di contenuti di odio online;

9.

esprime preoccupazione per la riluttanza delle vittime a denunciare reati generati dall'odio alla luce delle garanzie insufficienti e dell'incapacità delle autorità di condurre indagini adeguate e ottenere condanne per i reati generati dall'odio negli Stati membri; invita gli Stati membri a sviluppare e a divulgare strumenti e meccanismi per denunciare i reati e i discorsi generati dall'odio e a garantire che tutti i casi di presunti reati o discorsi generati dall'odio siano effettivamente oggetto d'indagine, perseguiti e giudicati;

10.

invita la Commissione a sostenere programmi di formazione destinati alle autorità giudiziarie e di contrasto, oltre che alle agenzie dell'UE competenti, allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche discriminatorie e i reati generati dall'odio;

11.

riconosce che, in assenza di dati confrontabili e disaggregati sull'uguaglianza raccolti dagli Stati membri, l'effettiva portata della disuguaglianza nell'UE rimane sconosciuta; considera essenziale la raccolta di tali dati da parte degli Stati membri onde formulare politiche significative per l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di uguaglianza; invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere la necessità di disporre di dati affidabili e comparabili in materia di uguaglianza in grado di suggerire misure contro la discriminazione, disaggregate secondo i motivi di discriminazione, al fine di contribuire all'elaborazione delle politiche; invita le due istituzioni a definire principi coerenti per la raccolta di dati sull'uguaglianza, fondati sull'auto-identificazione, le disposizioni europee in materia di protezione dei dati e la consultazione delle relative comunità;

12.

condanna ogni forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o le caratteristiche sessuali; incoraggia la Commissione europea a presentare un programma che garantisca parità di diritti e opportunità a tutti i cittadini nel rispetto delle competenze degli Stati membri e a monitorare l'adeguata trasposizione e attuazione della legislazione dell'UE pertinente in materia di persone LGBTI; accoglie a tale proposito l'elenco di azioni della Commissione per fare progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI, inclusa la sua campagna di comunicazione per combattere gli stereotipi e migliorare l'accettazione sociale delle persone LGBTI; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad agire in stretta cooperazione con le organizzazioni della società civile che lavorano per i diritti delle persone LGBTI; invita la Commissione a mettere a disposizione finanziamenti adeguati per sostenere tali organizzazioni attive a livello nazionale e locale, in particolare mediante il programma Diritti e valori; osserva che la ricerca sul campo condotta dall'ADF evidenzia che i funzionari pubblici considerano la legislazione e la politica dell'UE come fattori importanti a sostegno degli sforzi nazionali per la promozione della parità LGBTI;

13.

ricorda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritti delle persone LGBTI; invita la Commissione e gli Stati membri a condividere le migliori prassi in materia di protezione dei diritti fondamentali e incoraggia gli Stati membri a informare le persone LGBTI in merito ai loro diritti;

14.

ribadisce il suo appello per un meccanismo dell'UE globale, permanente e obiettivo per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che comprenda la protezione dei diritti LGBTI; sottolinea che la necessità di disporre di tale meccanismo è ora più urgente che mai; ribadisce la necessità di una valutazione imparziale e regolare della situazione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri e chiede alla Commissione di monitorare le violazioni dei diritti fondamentali nel quadro del ciclo di esame dello Stato di diritto annunciato;

15.

invita la Commissione e il Consiglio a utilizzare tutti gli strumenti e le procedure a loro disposizione per garantire la piena e corretta applicazione dei principi e dei valori del trattato, quali le procedure di infrazione, le procedure di bilancio, il meccanismo dello Stato di diritto e la procedura di cui all'articolo 7, comprese quelle in corso;

16.

invita la Commissione a valutare se la creazione di zone esenti da LGBTI costituisca una violazione della libertà di circolazione e di soggiorno nell'UE, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, TUE, dell'articolo 21 TFUE, dei titoli IV e V della parte terza TFUE e dell'articolo 45 della Carta; invita la Commissione a valutare se la Polonia abbia mancato a uno degli obblighi previsti dai trattati e se debba emettere un parere motivato in materia, conformemente all'articolo 258 TFUE;

17.

invita la Commissione a monitorare l'utilizzo di tutti i flussi di finanziamento dell'UE, compresi i fondi strutturali e di investimento dell'UE, e a utilizzare dialoghi regolari con le autorità nazionali, regionali e locali per ricordare ai soggetti interessati il loro impegno a favore della non discriminazione e che tali fondi non possono in alcun caso essere utilizzati a fini discriminatori; invita la Commissione ad adottare misure concrete per affrontare le violazioni chiare e dirette delle norme anti-discriminazione, in particolare il divieto dell'ordine di praticare una discriminazione ai sensi della direttiva 2000/78/CE, da parte dei consigli locali che adottano regolamenti che attaccano i diritti delle persone LGBTI;

18.

ribadisce il proprio invito alla Commissione ad adottare una strategia dell'UE per le persone LGBTI che tenga conto delle richieste precedenti del Parlamento, assicurando la continuità e un forte seguito del lavoro della precedente Commissione con l'elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI;

19.

invita la Commissione a privilegiare la garanzia efficace che tutti dispongano di una protezione giuridica pari e solida per tutti i motivi previsti dall'articolo 19 del TFUE; invita il Consiglio a sbloccare e concludere immediatamente i negoziati sulla direttiva orizzontale sulla non discriminazione e accoglie con favore i nuovi impegni della Commissione in questo ambito;

20.

invita la Commissione a continuare a collaborare con gli Stati membri per migliorare le indagini sui crimini basati sull'odio, quali i crimini motivati dalla fobia LGBTI, e il sostegno alle vittime; osserva che alcuni Stati membri hanno esteso la protezione concessa alle vittime di discriminazione fondata su altri motivi, come l'orientamento sessuale, l'identità di genere o le caratteristiche sessuali, in sede di attuazione della decisione quadro dell'UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, e incoraggia tali misure; ribadisce il proprio invito alla Commissione a rivedere, in seguito a una valutazione d'impatto, la decisione quadro attualmente in vigore, al fine di includervi l'incitamento all'odio sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e delle caratteristiche sessuali;

21.

invita il Comitato delle regioni, in qualità di rappresentante delle autorità locali e regionali dell'UE, ad esaminare provvedimenti, nell'ambito delle sue competenze, in risposta alla creazione di zone esenti dalla cosiddetta «ideologia LGBT» in Polonia;

22.

sostiene l'opera dell'UE nella difesa e promozione dei diritti umani, anche LGBTI, nella sua azione esterna; chiede che il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, che dovrà essere adottato a breve, mantenga il suo forte impegno in relazione alle questioni relative alle persone LGBTI, focalizzandosi su di esse, nei prossimi cinque anni, come ha fatto per il periodo 2015-2019;

23.

invita tutti gli Stati membri a rispettare il loro dovere di proteggere senza eccezioni i diritti e le libertà fondamentali di tutti i cittadini dell'UE, a livello nazionale e locale; invita gli Stati membri ad adottare misure positive per aumentare l'accettazione sociale nei confronti della comunità LGBTI;

24.

invita la Polonia a condannare con fermezza la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI, anche quando proviene da autorità locali, e a revocare le risoluzioni che attaccano i diritti delle persone LGBTI, comprese le disposizioni locali contro l'«ideologia LGBT», in conformità del diritto nazionale e degli obblighi sanciti dal diritto dell'UE e internazionale;

25.

condanna l'uso improprio delle leggi sulle informazioni disponibili ai minori, in particolare nel settore dell'istruzione e dei media, al fine di censurare i contenuti e i materiali di argomento LGBTI, in particolare l'articolo 4, (2) (16) della legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione in Lituania e l'articolo 10.1 della legge sull'istruzione in Lettonia; invita gli Stati membri a modificare tale legislazione in modo tale da rispettare pienamente i diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'UE e internazionale; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire tale rispetto;

26.

invita tutti gli Stati membri a monitorare l'incitamento all'odio da parte delle autorità pubbliche e dei funzionari eletti, anche durante le elezioni locali, regionali e nazionali, e ad adottare misure e sanzioni rigorose e concrete nei confronti di tale fenomeno;

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri menzionati nella presente risoluzione, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni.

(1)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(2)  GU C 93 del 24.3.2017, pag. 21.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2019)0129.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2019)0032.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2019)0066.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2019)0111.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2019)0058.

(8)  GU C 390 del 18.11.2019, pag. 19.

(9)  GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 18.

(10)  Relazione sui diritti fondamentali, FRA, 2019, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf; Indagine della FRA sulle persone LGBT nell'UE; 2019 Rainbow Europe report, ILGA-Europe, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2019

(11)  Causa CEDU S. e Marper/Regno Unito, 4 dicembre 2008 (domande nn. 30562/04 e 30566/04), punto 66, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{«itemid»:[«001-90051»]}; parere dell'Avvocato generale Sharpston, 17 luglio 2014 sulle cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13, punti 38 e 39, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522gender%2Bidentity%2522&docid=155164&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4735298#ctx1

(12)  Indagine FRA sulle persone LGBT nell'UE, sintesi dei risultati, https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/infographics/eu-lgbt-survey

(13)  ECLI: UE: C 2018:385.


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/13


P9_TA(2019)0102

Equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata — BEPS 2.0

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sull'equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP))

(2021/C 255/03)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 4 e 13 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 107, 108, 113, 115 e 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il piano d'azione BEPS dell'OCSE dell'ottobre 2015, in particolare l'azione 1,

visto il programma di lavoro dell'OCSE, del 29 maggio 2019, per sviluppare una soluzione consensuale nei confronti delle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia,

visti i documenti di consultazione pubblica dell'OCSE del 9 ottobre 2019 e dell'8 novembre 2019 intitolati rispettivamente «Proposta del segretariato per un “Approccio unificato” nell'ambito del pilastro I» e «Proposta intesa a contrastare l'erosione della base imponibile a livello globale (GloBE) — pilastro II» (entrambe del segretariato dell'OCSE),

viste la risoluzione della sua commissione TAXE del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (1), la risoluzione della sua commissione TA X 2 del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (2), la raccomandazione della sua commissione PANA del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (3) e la risoluzione della sua commissione TA X 3 del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (4),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (5),

visto il seguito dato dalla Commissione a ciascuna delle summenzionate risoluzioni del Parlamento europeo (6),

visti gli esiti dei vari vertici G7, G8 e G20 relativi a questioni fiscali internazionali,

visto il documento orientativo del Fondo monetario internazionale «Corporate Taxation in the Global Economy» (Tassazione delle società nell'economia globale) (7),

viste le numerose rivelazioni dei giornalisti investigativi come nei casi di LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers e, più recentemente, gli scandali cum-ex, nonché i casi di riciclaggio di denaro con il coinvolgimento, in particolare, di banche in Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Paesi Bassi e Regno Unito,

visto il suo studio dal titolo «Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies» (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali: sfide e soluzioni) (8),

visti gli studi della Commissione sugli indicatori in materia di pianificazione fiscale aggressiva (9),

viste le prove raccolte dalla commissione TAX3 nel corso delle sue 34 audizioni con esperti o negli scambi di opinioni intrattenuti con commissari e ministri e durante le missioni nei seguenti paesi: Stati Uniti, Lettonia, Isola di Man, Estonia e Danimarca,

visto il quadro ammodernato e più solido relativo all'imposta sulle società introdotto durante l'attuale legislatura, in particolare le direttive anti-elusione (ATAD I (10) e ATAD II (11)),

viste le proposte della Commissione in attesa di adozione, in particolare per quanto concerne la base imponibile (consolidata) comune per l'imposta sulle società CC(C)TB (12), il pacchetto sulla tassazione del digitale (13) e la rendicontazione pubblica paese per paese (CBCR) (14), nonché la posizione del Parlamento relativa a tali proposte,

viste la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, adottata il 1o dicembre 1997, relativa a un codice di condotta per la tassazione delle imprese (15), e le relazioni periodiche del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» indirizzate al Consiglio ECOFIN,

vista la comunicazione della Commissione del 21 marzo 2018 sui nuovi requisiti contro l'elusione fiscale nella legislazione dell'UE che disciplina in particolare le operazioni di finanziamento e d'investimento (C(2018)1756),

viste le indagini e le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato (16),

vista la comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2016 su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024), in cui la Commissione ha chiesto all'UE di «dare il buon esempio»,

viste le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,

vista la nota della presidenza, del 28 ottobre 2019, sullo stato dei lavori in merito alla tassazione del digitale,

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo (17),

vista la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2019 dal titolo «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE» (COM(2019)0008),

viste le lettere d'incarico e le audizioni della vicepresidente esecutiva per un'Europa pronta per l'era digitale, del vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone e del commissario per gli Affari economici e monetari e l'euro (18),

vista l'interrogazione alla Commissione sull'equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata: BEPS 2.0 (O-000040/2019 — B9-0060/2019),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le attuali norme internazionali in materia di imposta sulle società potrebbero essere disfunzionali e necessitare di essere aggiornate in quanto risalgono all'inizio del XX secolo e non sono state concepite per rispondere alle sfide dell'economia digitale, inducendo i paesi ad adottare misure unilaterali per far fronte a tali sfide;

B.

considerando che, a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009 e di una serie di rivelazioni da parte di giornalisti e organizzazioni della società civile in merito a pratiche di evasione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva, elusione fiscale e riciclaggio di denaro, i paesi del G20 hanno convenuto di affrontare tali questioni globalmente a livello dell'OCSE attraverso il progetto sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), che ha condotto al piano d'azione BEPS; che vi sono stati vari livelli di partecipazione e impegno nell'applicazione delle norme BEPS dell'OCSE;

C.

considerando che il piano d'azione BEPS è riuscito a stabilire un consenso globale su molti aspetti per combattere l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale; che, tuttavia, non vi è stato alcun accordo per affrontare le sfide in materia fiscale poste dalla digitalizzazione dell'economia, il che ha condotto a una distinta relazione finale del 2015 in merito all'azione 1 del piano BEPS;

D.

considerando che il Parlamento europeo, nelle sue risoluzioni TAXE, TAX2, TAX3 e PANA, nonché nel suo parere sulla base imponibile comune per l'imposta sulle società, ha ripetutamente chiesto una riforma del sistema internazionale di imposta sulle società per contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale e affrontare le sfide della tassazione dell'economia digitale, e ha invitato la Commissione e gli Stati membri a concordare una posizione comune europea a livello di OCSE/G20 o ad agire a livello di UE qualora non sia possibile un accordo internazionale;

E.

considerando che nel 2018, durante i negoziati in corso per trovare un accordo internazionale, la Commissione ha presentato due proposte relative alla tassazione dell'economia digitale; che il Parlamento europeo ha sostenuto tali proposte, le quali tuttavia non sono state adottate in sede di Consiglio a causa dell'opposizione di un numero esiguo di Stati membri, il che ha impedito di conseguire un accordo unanime: una soluzione a breve termine che introduce un'imposta sui servizi digitali (ISD), e una soluzione a lungo termine che definisce una presenza digitale significativa quale nesso per la tassazione delle società e che dovrebbe sostituire l'ISD;

F.

considerando che, a seguito del mandato conferito dai ministri delle finanze del G20 nel marzo 2017, il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sul BEPS, operando attraverso la sua task force sull'economia digitale, ha presentato una relazione interlocutoria nel marzo 2018 intitolata «Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione»;

G.

considerando che nel maggio 2019 il quadro inclusivo ha adottato un programma di lavoro per conseguire un consenso, approvato dal G20, allo scopo di raggiungere un accordo entro la fine del 2020;

H.

considerando che il quadro inclusivo suggerisce di raggruppare le proposte dei membri per affrontare le sfide della digitalizzazione in esame in due pilastri: il pilastro I è incentrato sulla ripartizione dei diritti impositivi attraverso una nuova allocazione degli utili e nuove norme in materia di nesso, mentre il pilastro II affronta le rimanenti questioni riguardanti il BEPS, introducendo misure per garantire un livello minimo d'imposta;

I.

considerando che il 9 ottobre 2019 il segretariato dell'OCSE ha avviato una consultazione pubblica sulla base della sua proposta per un «Approccio unificato», con l'obiettivo di conseguire un consenso tra le tre alternative stabilite nel pilastro 1; che il 18 ottobre 2019 il G20 (19) ha accolto con favore gli sforzi del segretariato dell'OCSE intesi a presentare l'approccio unificato proposto nell'ambito del pilastro 1, pur non avendo formalmente approvato la proposta; che l'8 novembre 2019 il segretariato dell'OCSE ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta «GloBE» nell'ambito del pilastro II;

J.

considerando che un sistema impositivo equo ed efficiente è fondamentale per affrontare le iniquità e garantisce la certezza e la stabilità, che sono prerequisiti per la competitività, nonché condizioni di parità tra le imprese, in particolare tra le piccole e medie imprese; che un sistema di tassazione equo ed efficiente è altresì fondamentale per gli Stati membri al fine di garantire gettiti fiscali che consentano loro di attuare politiche solide, il che a sua volta comporta benefici per l'UE nel suo insieme attraverso una maggiore stabilità;

K.

considerando che le aliquote nominali d'imposta sulle società sono diminuite a livello di UE passando da una media del 32 % nel 2000 al 21,7 % nel 2019 (20), il che rappresenta una diminuzione del 32 %; che tale diminuzione può incidere sulla sostenibilità degli stati sociali dell'UE e può avere potenziali effetti di ricaduta su altri paesi; che in 22 dei 38 paesi presi in esame nella relazione 2018 dell'OCSE sulle riforme della politica fiscale (21) vigono ora aliquote d'imposta legali combinate sul reddito delle società pari o inferiori al 25 %, rispetto a soli sei paesi nel 2000;

L.

considerando che in alcune relazioni per paese la Commissione ha sollevato critiche contro le carenze nei sistemi fiscali nazionali che facilitano la pianificazione fiscale aggressiva, sostenendo che compromettono l'integrità del mercato unico europeo;

M.

considerando che vi è stato un graduale passaggio dalla produzione di beni tangibili alle attività immateriali nelle catene di valore delle imprese multinazionali, come riflesso nei relativi tassi di crescita delle entrate da royalty e diritti di licenza negli ultimi cinque anni (quasi il 5 % all'anno) rispetto agli scambi di beni e agli investimenti esteri diretti (meno dell'1 % all'anno); che alcune multinazionali non pagano quasi alcuna imposta in alcuni Stati membri ricorrendo a strategie legali di pianificazione fiscale, nonostante la loro presenza digitale significativa e le considerevoli entrate maturate in tali Stati membri;

N.

considerando che un trasferimento di competenze nel settore della tassazione dal livello nazionale a quello dell'UE richiederebbe una modifica del trattato;

Trovare una soluzione consensuale nei confronti delle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia

1.

prende atto dei progressi compiuti con il piano d'azione BEPS e la sua attuazione nell'UE attraverso la direttiva anti-elusione (ATAD), ma riconosce che alcune sfide, in particolare quelle legate alla globalizzazione e alla digitalizzazione dell'economia, non sono ancora state affrontate;

2.

sottolinea che l'ATAD è andata oltre il piano d'azione BEPS, in particolare con le nuove norme dell'UE sulle società controllate estere che consentono di tassare nel paese dell'UE in cui ha sede l'impresa multinazionale gli utili parcheggiati nei paradisi fiscali; osserva che questi tipi di misure limitano la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale; invita la nuova Commissione a valutare l'attuazione dell'ATAD da parte degli Stati membri, ad analizzare possibili nuovi metodi di elusione della direttiva e a presentare nuove proposte legislative per contrastarli, ove necessario;

3.

ricorda che anche le proposte dell'UE per una C(C)CTB vanno ben al di là delle alternative dell'OCSE a livello di UE, in particolare discostandosi dal principio dell'entità separata; ricorda la posizione del Parlamento sulla C(C)CTB;

4.

ritiene che le proposte dell'UE per una C(C)CTB apportino benefici sia alle imprese che ai cittadini, poiché semplificherebbero il quadro fiscale e contribuirebbero alla lotta contro l'elusione fiscale; sottolinea l'importanza del consolidamento nel ridurre gli oneri amministrativi, i costi di adempimento e gli ostacoli fiscali per le società transfrontaliere nell'UE ed eliminare la necessità di disposizioni complesse sui prezzi di trasferimento; esorta pertanto il Consiglio ad adottare rapidamente le due proposte;

5.

ricorda che l'UE è stata pioniera negli sforzi volti ad affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione, in particolare attraverso le proposte in materia di C(C)CTB, imposta sui servizi digitali e presenza digitale significativa;

6.

deplora che gli Stati membri dell'UE non siano stati in grado di concordare un approccio comune riguardo alla C(C)CTB, all'imposta sui servizi digitali e alla presenza digitale significativa; osserva che l'OCSE mira ad affrontare le sfide fiscali connesse alla digitalizzazione dell'economia e a raggiungere, entro la fine del 2020, una soluzione a lungo termine basata sul consenso; ritiene che una soluzione globale permetterebbe di affrontare tali sfide in maniera più efficiente;

7.

osserva che alcuni Stati membri hanno istituito, o stanno valutando la possibilità di istituire, un'imposta sui servizi digitali o una norma in materia di presenza digitale significativa a livello nazionale come potenziale soluzione di intervento, qualora i negoziati a livello di OCSE e UE non abbiano esito positivo;

8.

accoglie con favore il programma di lavoro del quadro inclusivo quale passo importante verso un accordo internazionale in seno all'OCSE/quadro inclusivo sulla riforma del sistema internazionale di imposta sulle società, come richiesto dal Parlamento;

9.

accoglie con favore la partecipazione in condizioni di parità di tutti i paesi coinvolti nel quadro inclusivo, che riunisce oltre 130 paesi e giurisdizioni al fine di collaborare all'attuazione del pacchetto OCSE/G20 BEPS e negoziare soluzioni congiunte per affrontare le rimanenti sfide in materia di BEPS; ricorda, tuttavia, che i paesi in via di sviluppo sono stati coinvolti nel processo BEPS solo nelle fasi successive dei negoziati; accoglie pertanto con favore l'inclusività dei negoziati in corso; ricorda la posizione del Parlamento riguardo alla creazione di un organismo fiscale intergovernativo nel quadro delle Nazioni Unite;

10.

osserva che le conclusioni preliminari della valutazione d'impatto del segretariato dell'OCSE indicano che l'effetto combinato del pilastro I e del pilastro II comporterebbe un aumento significativo dei gettiti fiscali globali e una ridistribuzione dei diritti di imposizione alle giurisdizioni del mercato; osserva in particolare che il pilastro II produrrebbe un aumento significativo delle entrate fiscali provenienti dall'imposta sul reddito delle società a livello globale; rileva che i due pilastri non influirebbero negativamente sulla questione cruciale del contesto degli investimenti (22); invita gli Stati membri a insistere affinché l'OCSE ampli l'ambito di applicazione delle sue valutazioni d'impatto, includendovi diverse versioni delle proposte e un'analisi del modo in cui il nesso inciderebbe sulle entrate fiscali provenienti dall'imposta sul reddito delle società nei singoli paesi, e pubblichi tali valutazioni d'impatto, una volta ultimate, al fine di fornire i necessari orientamenti sulle riforme proposte;

11.

sottolinea le specificità del mercato unico, che prevede la libera circolazione di beni e servizi, e ritiene pertanto che qualsiasi riforma dell'imposta sulle società a livello internazionale debba assicurare il corretto funzionamento del mercato unico, segnatamente salvaguardando condizioni di parità per tutte le imprese, in particolare le PMI, anche garantendo che le imprese paghino la giusta quota di imposte lì dove hanno luogo l'attività economica sostanziale e reale e la creazione di valore e che il gettito fiscale sia equamente distribuito tra tutti gli Stati membri; ritiene che l'accesso al mercato unico, che è uno dei più grandi bacini di consumatori al mondo e accresce la competitività dell'UE, vada di pari passo con la responsabilità fiscale;

12.

attira l'attenzione sulla necessità di mantenere la concorrenza fiscale tra Stati membri equa e trasparente, e pertanto favorevole alla crescita e all'occupazione;

Pilastro I — Verso un approccio unificato per un'attribuzione più equa dei diritti di imposizione

13.

si compiace della proposta del segretariato dell'OCSE di fondere nel pilastro I tutte e tre le alternative in esame, dal momento che esse condividono i seguenti obiettivi:

riattribuire i diritti di imposizione a favore della giurisdizione dell'utente/del mercato,

prevedere una nuova norma relativa al nesso che non dipenda dalla presenza fisica nella giurisdizione dell'utente/del mercato,

partire dagli utili globali delle multinazionali e abbandonare il principio dell'entità separata,

puntare alla semplicità, alla stabilizzazione del sistema fiscale e all'aumento della certezza fiscale in fase di attuazione;

Ambito di applicazione

14.

chiede di non isolare l'economia digitale, dal momento che le sfide fiscali che il sistema fiscale internazionale sta affrontando attualmente non sono soltanto dovute alla digitalizzazione dell'economia ma sono anche connesse a un'economia globalizzata ancora più grande;

15.

è del parere che l'ambito di applicazione della riforma, oltre a impedire che le PMI siano gravate da oneri ulteriori e superflui, dovrebbe comprendere tutte le grandi imprese che hanno la possibilità di attuare pratiche BEPS utilizzando regimi legali di pianificazione fiscale in diversi Stati membri e paesi terzi; osserva che l'attuale proposta del segretariato dell'OCSE limita l'ambito di applicazione della riforma alle imprese altamente digitali o a diretto contatto con i consumatori, un concetto ancora non chiaramente definito, e interessa solo un numero limitato di imprese multinazionali coinvolte in operazioni di pianificazione fiscale aggressiva;

16.

raccomanda che, di norma, gli utili di esercizio siano ricavati dai conti finanziari consolidati a seguito di uno studio di fattibilità; riconosce tuttavia l'esistenza di scarti temporali nel caso in cui si faccia affidamento sui conti finanziari consolidati e invita gli Stati membri a chiarire tale punto durante i negoziati a livello di quadro inclusivo;

17.

prende atto che l'attuale proposta del segretariato dell'OCSE prevede l'esclusione di settori specifici, quali il settore estrattivo e il settore delle materie prime, ed esorta la Commissione a inserire tali esclusioni nella sua valutazione d'impatto, in particolare per garantire che la riforma internazionale rispetti l'iniziativa dell'UE per la coerenza delle politiche per lo sviluppo;

18.

esorta l'OCSE a operare nella sua proposta una distinzione chiara tra settori e dimensioni delle imprese;

19.

ritiene che il quadro fiscale debba essere in grado di trovare il giusto equilibrio tra le diverse situazioni, segnatamente per le rendite di monopolio e le imprese innovative con forti potenzialità di crescita;

Nuovo nesso

20.

plaude all'idea di sviluppare un nuovo nesso che vada al di là del concetto della presenza fisica in un paese per attribuire a quel paese i diritti di imposizione; ritiene che il nesso debba essere progettato in modo da includere tutte le imprese che interagiscono con i clienti e gli utenti in tale paese, anche con mezzi digitali;

21.

plaude all'idea di elaborare una soglia di entrate specifica per paese, calibrata in modo da garantire che anche le economie più piccole ottengano una giusta quota di diritti di imposizione; ricorda, in tale contesto, la proposta dell'UE sulla presenza digitale significativa;

22.

accoglie con favore l'idea che il nuovo nesso costituirebbe una disposizione a sé stante, eliminando così la necessità di rivedere tutti i trattati fiscali;

Nuova attribuzione dei diritti di imposizione

23.

plaude all'idea di elaborare una nuova attribuzione dei diritti di imposizione che superi il principio di libera concorrenza e che attribuisca nuovi diritti di imposizione alle giurisdizioni del mercato;

24.

ritiene che operare una distinzione tra utili ordinari e non ordinari, concetti non ancora chiaramente definiti che potrebbero portare a una distinzione solo artificiosa, e mantenere norme in materia di prezzi di trasferimento basate sul principio di libera concorrenza per gran parte dell'attribuzione degli utili significherà aggiungere un notevole onere in termini di complessità e incertezza a carico delle imprese, in particolare per quanto riguarda le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento; crede che sarebbe opportuna una revisione più completa delle norme in materia di prezzi di trasferimento; esprime preoccupazione per il fatto che ciò potrebbe creare ulteriori opportunità di aggirare le nuove norme concordate;

25.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di chiarire in che modo il nuovo nesso e la nuova attribuzione dei diritti di imposizione possano coesistere con le attuali norme in materia di prezzi di trasferimento, come suggerito dall'OCSE; auspica pertanto una soluzione che favorisca l'attribuzione frazionata degli utili globali, sulla base di fattori che rappresentino l'attività economica sostanziale e reale e la creazione di valore, in particolare le vendite, i dipendenti, le attività e gli utenti; ricorda dunque, a tale riguardo, la sua posizione in merito alle proposte sulla C(C)CTB e sulla presenza digitale significativa, compresi gli investimenti in R&S;

26.

si compiace della volontà di garantire la certezza fiscale e di limitare le controversie che potrebbero emergere dall'attuazione del nuovo nesso e dalla nuova attribuzione dei diritti di imposizione; invita, pertanto, a vagliare la fattibilità di un meccanismo, quale uno sportello unico, che semplifichi il calcolo e il pagamento dell'imposta dovuta e riduca l'onere amministrativo sia per le imprese che per le autorità fiscali, rispettando al contempo gli obblighi delle amministrazioni fiscali; sottolinea, tuttavia, che il modo migliore per conseguire la certezza fiscale sarebbe stabilire norme semplici, chiare e armonizzate che evitino le controversie a monte; solleva preoccupazioni in merito alla proposta del segretariato dell'OCSE sull'Importo C per quanto concerne l'arbitrato obbligatorio, tenuto conto dell'esistenza del meccanismo di risoluzione della controversie a livello dell'UE (23);

Pilastro II — Una proposta intesa a contrastare l'erosione della base imponibile a livello mondiale (GloBE)

27.

si compiace dell'accordo sul pilastro II del programma di lavoro, raggiunto (24) dai membri del quadro inclusivo, che prevede «di vagliare un approccio che conceda alle giurisdizioni la libertà di stabilire il proprio sistema fiscale, comprese l'applicazione di un'imposta sul reddito delle società e la definizione delle loro aliquote fiscali, ma che prenda in considerazione il diritto di altre giurisdizioni di applicare le norme analizzate di seguito laddove il reddito sia tassato a un'aliquota effettiva inferiore a un'aliquota minima» (25);

28.

prende atto degli impegni del G7, dove, «nell'ambito del pilastro II, i ministri hanno convenuto che un livello minimo di tassazione efficace, come ad esempio il regime GILTI degli Stati Uniti, contribuirebbe a garantire che le imprese paghino la loro giusta quota di imposte» (26);

29.

accoglie con favore la proposta GloBE, che è intesa a garantire che un livello minimo d'imposta sia pagato nel luogo in cui è creato il valore e in cui si svolge l'attività economica; ritiene che il fine ultimo delle misure del pilastro II debba essere affrontare le rimanenti questioni relative al BEPS e impedire al contempo la concorrenza fiscale dannosa, segnatamente mediante la riduzione delle pressioni per la concessione di incentivi fiscali ingiustificati senza alcun impatto economico positivo, oltre alle misure esistenti volte a contrastare l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale; invita la Commissione a valutare e monitorare l'impatto di questa futura norma minima su una potenziale riduzione generalizzata dell'aliquota legale dell'imposta sul reddito delle società in tutta l'UE;

30.

invita gli Stati membri ad assicurare che la proposta GloBE preveda il quadro più semplice possibile, che non porti allo sviluppo di regimi fiscali dannosi; ricorda la richiesta del Parlamento di stilare un elenco delle misure fiscali dannose; sottolinea che il ricorso a eccezioni ed esenzioni comprometterebbe l'intento strategico e l'efficacia della proposta GloBE; raccomanda di inserire nella proposta GloBE tutte le pratiche fiscali dannose contenute nell'azione 5 del piano BEPS;

31.

prende atto che la proposta GloBE costituirebbe un insieme di misure difensive, quali una norma sull'inclusione dei redditi, una norma sullo switch-over, una norma sui pagamenti sottotassati e una norma sull'assoggettamento all'imposta; ricorda, a tale riguardo, la sua risoluzione legislativa sull'ATAD (27);

32.

ritiene che il calcolo delle basi imponibili, nel quadro della proposta GloBE, debba avvenire secondo principi concordati a livello internazionale al fine di evitare l'erosione della base imponibile e una concorrenza dannosa tra paesi che rischi di compromettere l'efficacia di un'eventuale decisione adottata in merito a un livello minimo di tassazione;

33.

ritiene che qualsiasi discussione a livello di OCSE/G20 su un'aliquota d'imposta minima debba comprendere riflessioni sulla definizione della base associata a tale aliquota; ritiene che un'eventuale aliquota minima debba essere fissata a un livello equo e sufficiente per scoraggiare il trasferimento degli utili ed evitare la concorrenza fiscale dannosa;

34.

ritiene che, riguardo alla norma sull'inclusione dei redditi, debba essere stabilito un livello minimo di tassazione per ciascuna giurisdizione in cui sono ubicate imprese multinazionali, per limitare la possibilità di continuare ad attuare una pianificazione fiscale aggressiva e, di conseguenza, per mantenere la competitività della nostra economia;

Conclusioni

35.

si rammarica della mancanza di un orientamento comune a livello dell'UE in relazione ai negoziati internazionali attualmente in corso; invita ciascuno Stato membro e la Commissione a rendere pubblicamente note le loro posizioni in merito alle proposte del segretariato dell'OCSE sul pilastro I e sul pilastro II;

36.

invita la Commissione e gli Stati membri a concordare una posizione dell'UE comune e ambiziosa per i negoziati in sede di OCSE, assicurando che l'UE parli con una sola voce e dia il buon esempio per garantire un'attribuzione più equa dei diritti di imposizione e un livello minimo di tassazione, favorendo l'equità nel contesto fiscale internazionale al fine di contrastare l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale;

37.

invita la Commissione a fornire sostegno nell'elaborazione della posizione dell'UE; invita la Commissione a presentare una valutazione d'impatto sulle entrate di ciascuno Stato membro per entrambi i pilastri, compresi gli effetti di ricaduta, in particolare per salvaguardare l'approccio della coerenza delle politiche per lo sviluppo dell'UE; invita la Commissione a informare il Consiglio e il Parlamento delle sue conclusioni;

38.

si attende che gli Stati membri condividano sia con l'OCSE che con la Commissione tutti i dati pertinenti che possono essere utilizzati per elaborare con la massima precisione le valutazioni d'impatto e le analisi del caso;

39.

incoraggia fortemente la Commissione e gli Stati membri a raggiungere a livello internazionale un accordo da recepire successivamente a livello dell'UE attraverso la pertinente legislazione unionale e nazionale; sostiene altresì l'impegno della presidente della Commissione a proporre una soluzione dell'UE qualora non si raggiunga un accordo internazionale entro la fine del 2020, a condizione che tale soluzione dell'UE non si limiti alle imprese digitali; rileva che tale soluzione rafforzerebbe il mercato unico, stabilendo un livello minimo d'imposta che eviterebbe misure unilaterali;

40.

ricorda che la riforma dell'imposta sulle società attualmente in corso si compone di due pilastri di pari importanza e che tali pilastri sono complementari; invita pertanto gli Stati membri a negoziare tali due pilastri come un unico pacchetto di riforme necessarie;

41.

invita la Commissione e il Consiglio a elaborare la base giuridica per integrare l'esito di un accordo internazionale nella legislazione dell'UE e a presentare quanto prima una proposta legislativa;

42.

invita il Consiglio, con il sostegno della Commissione, a valutare i criteri della lista UE di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali una volta che saranno adottate le norme internazionali e/o le riforme dell'UE recentemente concordate, nonché a valutare se sia necessario un aggiornamento;

43.

invita la Commissione a vagliare la possibilità di evitare una base giuridica che richieda l'unanimità in sede di Consiglio; ricorda il contributo della Commissione nella sua comunicazione dal titolo «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE», che propone un calendario per il passaggio al voto a maggioranza qualificata;

44.

sottolinea che una riforma internazionale efficiente e completa deve essere accompagnata dalla trasparenza; si compiace dei recenti sforzi della presidenza del Consiglio intesi a rilanciare le discussioni sulla proposta di rendicontazione pubblica paese per paese; deplora che il Consiglio non sia tuttora riuscito a concordare un orientamento generale sulla proposta; invita gli Stati membri a concordare quanto prima un orientamento generale; sottolinea che la rendicontazione pubblica paese per paese renderebbe più efficace la riforma del BEPS 2.0;

o

o o

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al segretariato dell'OCSE e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.

(2)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.

(3)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2019)0240.

(5)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 74.

(6)  Seguito congiunto, adottato dalla Commissione il 16 marzo 2016, alla risoluzione del Parlamento europeo (ECON) recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione e alla risoluzione (TAXE) del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto; seguito, adottato dalla Commissione il 16 novembre 2016, alla risoluzione del Parlamento europeo (TAX2) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, e seguito, adottato dalla Commissione nell'aprile 2018, alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo (PANA), del 12 dicembre 2017, sul progetto di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale.

(7)  Policy Paper n. 19/007, Fondo monetario internazionale, 10 marzo 2019.

(8)  Hadzhieva, E., Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies, Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico A — Politica economica e scientifica e qualità di vita, febbraio 2019.

(9)  «Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators — Final Report» (Studio sulle strutture di pianificazione fiscale aggressiva e sugli indicatori — relazione finale) (Taxation paper n. 61, 27 gennaio 2016), «The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates» (L'impatto della pianificazione fiscale sulle aliquote d'imposta effettive prospettiche) (Taxation paper n. 64, 25 ottobre 2016) e «Aggressive tax planning indicators — Final Report» (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva — relazione finale) (Taxation paper n. 71, 7 marzo 2018).

(10)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

(11)  Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 1).

(12)  Proposta di direttiva del Consiglio del 25 ottobre 2016 relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB) (COM(2016)0685), e del 25 ottobre 2016 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016)0683).

(13)  Il pacchetto è costituito dalla comunicazione della Commissione, del 21 marzo 2018, dal titolo «È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale» (COM(2018)0146), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018)0147), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (COM(2018)0148) e dalla raccomandazione della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018)1650).

(14)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2016 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198).

(15)  GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2.

(16)  Relative a Fiat, Starbucks e ai ruling belgi sugli utili in eccesso e le decisioni di avviare indagini in materia di aiuti di Stato riguardo a McDonald's, Apple e Amazon.

(17)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 59.

(18)  I resoconti integrali dell'audizione di Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione europea, di Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, e di Paolo Gentiloni, commissario, sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019

(19)  Comunicato del G20: https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/g20_191018it.htm.

(20)  Data on Taxation, Taxation Trends in the European Union, Sheet 3 (Dati e tendenze in materia di tassazione nell'Unione europea), tabella 3): Top statutory corporate income tax rates (including surcharges) (Aliquote massime legali delle imposte sul reddito delle società (comprese le sovrattasse)), 1995-2018, Commissione europea, 2019, disponibile al seguente indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2019_statutory_rates.xlsx.

(21)  OECD and Selected Partner Economies, Tax Policy Reforms 2018 (Riforme di politica fiscale 2018, l'OCSE ed economie di partner selezionati); vale anche la pena di notare che, secondo la Commissione, l'UE-28 è già nettamente al di sotto di tale livello, con un'aliquota media d'imposta sul reddito delle società del 21,9 % nel 2018, in flessione rispetto al 32 % nel 2000: Taxation Trends in the European Union — Data for the EU Member States, Iceland and Norway (Tendenze in materia di tassazione nell'Unione europea — Dati per gli Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia), edizione 2018 (pag. 36) e Taxation Trends in the European Union — Data for the EU Member States, Iceland and Norway, edizione 2015 (pag. 147).

(22)  Relazione del segretario generale dell'OCSE in materia di fiscalità ai ministri delle Finanze e ai governatori delle banche centrali del G20, ottobre 2019, OCSE, Parigi.

(23)  Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 1).

(24)  Approvato dal quadro inclusivo BEPS dell'OCSE/G20 nella 7a sessione tenutasi il 28 e 29 maggio 2019.

(25)  Programma di lavoro dell'OCSE volto a elaborare una soluzione consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, OCSE, 2019, Parigi, pag. 25, paragrafo 50.

(26)  G7, sintesi della presidenza: riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G7, tenutasi il 17 e 18 luglio 2019 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/locale/piece-jointe/2019/07/g7_chairs_summary.pdf

(27)  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 176).


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/22


P9_TA(2019)0103

Stato di diritto a Malta, dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sullo Stato di diritto a Malta, dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia (2019/2954(RSP))

(2021/C 255/04)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il parere in materia di disposizioni costituzionali e separazione dei poteri e indipendenza della magistratura e degli organismi di contrasto a Malta, adottato dalla commissione di Venezia in occasione della 117a sessione plenaria (Venezia, 14 e 15 dicembre 2018),

vista la relazione del 23 gennaio 2019 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea» (COM(2019)0012),

viste la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita (1) e la dichiarazione stampa comune del 29 gennaio 2014, rilasciata dalla Commissione e dalle autorità maltesi sul Programma per gli investitori individuali di Malta (IIP),

viste la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2) e la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (3),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sullo Stato di diritto a Malta (4),

vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea (5),

vista la relazione dell'11 gennaio 2018 sulla visita a Malta della delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (commissione PANA), svoltasi dal 30 novembre al 1o dicembre 2017,

vista la relazione del 16 novembre 2018 sulla visita a Malta e in Slovacchia della delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, svoltasi dal 17 al 20 settembre 2018,

visti le audizioni e gli scambi di opinione tenuti dal gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali successivamente alla sua costituzione da parte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il 4 giugno 2018,

vista la lettera del Primo ministro di Malta in data 13 marzo 2019,

vista la risoluzione 2293 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 26 giugno 2019, dal titolo «Daphne Caruana Galizia's assassination and the rule of law in Malta and beyond — ensuring that the whole truth emerges» (L'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta e oltre — garantire che emerga tutta la verità),

vista l'interrogazione alla Commissione sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia (6),

vista la visita a Malta della delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, svoltasi da 3 al 4 dicembre 2019,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e che questi valori sono universali e comuni agli Stati membri;

B.

considerando che lo Stato di diritto e il rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dei valori e dei principi sanciti dai trattati dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani sono obblighi che incombono all'Unione e ai suoi Stati membri e vanno pertanto osservati; che, in conformità dell'articolo 2, dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 7 TUE, l'Unione ha la facoltà di agire per tutelare i valori comuni su cui si fonda e che il meccanismo dello Stato di diritto dovrebbe essere applicato con lo stesso rigore a tutti gli Stati membri;

C.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è una fonte di diritto primario dell'UE; che la libertà di espressione così come la libertà e il pluralismo dei media sono sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

D.

considerando che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 19, paragrafo 1, TFUE, dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della CEDU ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri;

E.

considerando che il rifiuto sistematico da parte di uno Stato membro di rispettare i valori fondamentali dell'Unione europea e i trattati ai quali ha liberamente aderito ha ripercussioni sull'Unione europea nel suo complesso;

Indagini

F.

considerando che Daphne Caruana Galizia, giornalista investigativa e blogger maltese impegnata nella lotta alla corruzione, è stata assassinata in un attentato con autobomba il 16 ottobre 2017;

G.

considerando che le indagini sull'omicidio condotte dalle autorità maltesi con il supporto di Europol hanno finora portato all'identificazione e all'incriminazione di varie persone sospettate e di un potenziale ideatore dell'omicidio, segnatamente il proprietario della società 17 Black Ltd., con sede a Dubai, che è stato arrestato il 20 novembre 2019 mentre tentava apparentemente di fuggire da Malta a bordo del suo yacht;

H.

considerando che uno dei presunti complici e il presunto ideatore dell'omicidio hanno indicato che l'ex capo di Gabinetto del Primo ministro è implicato nella pianificazione e nel finanziamento dell'omicidio;

I.

considerando che queste rivelazioni hanno dato luogo a numerose ed estese manifestazioni e proteste della società civile a Malta, per chiedere giustizia, responsabilità e rispetto dello Stato di diritto;

J.

considerando che il capo di Gabinetto del Primo ministro aveva accesso alle informazioni contenute in briefing sulla sicurezza della polizia e del servizio di sicurezza maltese; che il 26 novembre 2019 ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato interrogato dalla polizia sul caso di Daphne Caruana Galizia; che da allora è stato nuovamente arrestato, interrogato e rilasciato più volte dalla polizia senza che siano state formulate accuse nei suoi confronti;

K.

considerando che il ministro del Turismo si è a sua volta dimesso il 26 novembre 2019; che il ministro dell'Economia si è autosospeso dalle funzioni ministeriali lo stesso giorno, ma è stato reinsediato il 1o dicembre 2019;

L.

considerando che il Primo ministro maltese ha annunciato che si dimetterà dopo le elezioni per la leadership del partito che si terranno il 12 gennaio 2020 in un contesto di crescente instabilità politica legata alle indagini sull'omicidio;

M.

considerando che il governo maltese ha annunciato l'avvio di un'«indagine pubblica indipendente sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia» il 20 settembre 2019; che, a seguito delle aspre critiche espresse dalla famiglia Caruana Galizia e da osservatori internazionali, il Primo ministro ha nominato due nuovi membri nella commissione d'inchiesta e ha modificato in misura significativa l'ambito delle indagini di modo da soddisfare ora tutte le parti;

N.

considerando che la persona sospettata di aver svolto il ruolo di intermediario nell'omicidio ha ottenuto la grazia presidenziale il 25 novembre 2019, ad esclusiva discrezione del Primo ministro, in cambio di informazioni che consentono di identificare l'ideatore dell'omicidio, a condizione che tutte le informazioni fornite siano corroborate da prove; che il sospettato ideatore dell'omicidio — il cui avvocato ha pubblicamente affermato che il suo assistito poteva fornire informazioni sul complotto dell'omicidio e sulla corruzione riguardanti persone vicine al Primo ministro, tra cui l'ex capo di Gabinetto e l'ex ministro del Turismo — si è visto respingere la richiesta di grazia una prima volta dallo stesso Primo ministro e una seconda volta dal governo su indicazione del capo della polizia e del Procuratore generale;

O.

considerando che decine di organizzazioni della società civile, agenzie di media, organizzazioni studentesche nonché sindacati e associazioni professionali, come l'associazione maltese dei datori di lavoro, la Camera di commercio e dell'industria e l'Ordine degli avvocati, hanno chiesto pubblicamente al Primo ministro di dimettersi con effetto immediato;

P.

considerando che persistono serie preoccupazioni per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata a Malta; che ciò rischia di compromettere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche, il che potrebbe condurre a pericolose interconnessioni tra gruppi criminali e autorità pubbliche;

Q.

considerando che, nonostante le ripetute richieste da parte del Parlamento europeo e di altre istituzioni internazionali, non è stata trovata alcuna soluzione per quanto riguarda il memoriale improvvisato alla Valletta, visto che le leggi e l'approccio del governo rimangono immutati e che gli oggetti in ricordo della giornalista sono rimossi quasi quotidianamente da dipendenti pubblici;

Libertà dei media

R.

considerando che la famiglia di Daphne Caruana Galizia è tuttora confrontata a campagne di odio e a numerose querele per diffamazione, anche da parte di membri del governo maltese, e che vari esponenti del governo, incluso il Primo ministro, hanno dichiarato di non ritenere necessario ritirare tali querele per diffamazione;

S.

considerando che l'indice mondiale della libertà di stampa di Reporter senza frontiere relativo al 2019 colloca Malta al 77o posto, in discesa rispetto al 65o posto che occupava nel 2018 e al 47o nel 2017 (7);

T.

considerando che la valutazione dello spazio civico a Malta nel CIVICUS Monitor per il 2019 è passata da «aperto» a «ristretto»; che CIVICUS indica che il contesto per i giornalisti è sempre più ostile, in particolare per quelli che denunciano la corruzione, e afferma che l'impunità dopo l'uccisione di Daphne Caruana Galizia ha creato uno spazio in cui lo Stato può intimidire e molestare gli attivisti e i difensori della giustizia (8);

U.

considerando che i giornalisti, in particolare ma non esclusivamente i giornalisti investigativi, sono sempre più spesso confrontati alle cosiddette «cause strategiche per scoraggiare la partecipazione pubblica», intentate nei loro confronti e intese unicamente a vanificare il loro lavoro;

V.

considerando che in seguito a una conferenza stampa tenuta presso l'ufficio del Primo ministro il 29 novembre 2019, ai giornalisti è stato temporaneamente vietato di lasciare la stanza e l'edificio; che la mancanza di sicurezza dei giornalisti e la riduzione dello spazio della società civile a causa delle molestie e delle intimidazioni stanno pregiudicando il controllo sul potere esecutivo e compromettendo l'impegno civico dei cittadini;

Riciclaggio/Corruzione

W.

considerando che sono in corso cinque indagini giudiziarie su accuse di corruzione, segnatamente un'indagine sulla Banca Pilatus, un'indagine riguardante una somma di denaro trasferita tra l'ex capo di Gabinetto del Primo ministro e il revisore contabile della Nexia BT, un'indagine su tangenti scambiate tra l'ex capo di Gabinetto e Adrian Hillman del quotidiano «Times of Malta», un'indagine sulla società 17 Black Ltd. e altre due società, Tillgate e Hearnville, nonché un'indagine su Vitals;

X.

considerando che tra il maggio 2016 e il novembre 2019, il capo di Gabinetto del Primo ministro e il ministro del Turismo e l'ex ministro dell'Energia sono stati gli unici esponenti governativi di alto livello in carica in uno Stato membro dell'UE che siano risultati essere i proprietari effettivi di una società rivelata dai Panama Papers;

Y.

considerando che uno dei presunti ideatori dell'omicidio è il proprietario della società 17 Black Ltd., con sede a Dubai, ed ex membro del consiglio di amministrazione della società Electrogas Malta Ltd. coinvolta nell'attuazione dell'accordo a lungo termine per la fornitura di gas dall'Azerbaigian a Malta;

Z.

considerando che nella sua relazione del 12 settembre 2019 l'organo del Consiglio d'Europa per la lotta al riciclaggio MONEYVAL ha invitato le autorità maltesi a rafforzare l'applicazione pratica delle loro misure di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ha deciso di applicare la sua procedura di follow-up rafforzata e ha invitato Malta a riferire nel dicembre del 2020; che, secondo la relazione, le autorità di contrasto non sono attualmente in grado di perseguire in modo efficace e tempestivo casi di riciclaggio complessi e ad alto livello connessi a reati finanziari e di corruzione, attiva e passiva (9);

AA.

considerando che nella sua relazione del 22 marzo 2019 l'organo anticorruzione del Consiglio d'Europa, il GRECO, ha concluso che l'efficacia delle istituzioni pubbliche coinvolte nel sistema di bilanciamento dei poteri è messa in discussione, in quanto negli ultimi anni il paese si è trovato ad affrontare un'ondata di controversie senza precedenti riguardanti l'integrità di alti funzionari governativi fino ai più alti livelli (10);

AB.

considerando che nella relazione elaborata, nell'ambito del Semestre europeo 2019, relativamente a Malta (SWD(2019)1017) la Commissione indica che il quadro istituzionale anticorruzione presenta delle carenze e che esiste un rischio di conflitto di interessi a vari livelli di potere;

AC.

considerando che da una relazione della Commissione del settembre 2019 emerge che Malta registra il tasso di evasione fiscale di gran lunga più elevato d'Europa e che i cittadini maltesi detengono cospicue ricchezze offshore e collocano i loro beni all'estero (11);

AD.

considerando che una relazione della Banca centrale europea, pubblicata nell'estate 2019, avrebbe segnalato gravi lacune che potrebbero aver permesso che il riciclaggio o altre attività criminali continuassero per anni alla Bank of Valletta, nonostante i ripetuti avvertimenti;

AE.

considerando che il GRECO ha inoltre concluso che la Commissione permanente contro la corruzione non può essere considerata un organo specializzato destinato a facilitare le indagini sulla corruzione e che il suo contributo agli sforzi di Malta contro la corruzione è stato trascurabile (12);

Programma di soggiorno e di cittadinanza per investitori

AF.

considerando che nel 2019 sono stati segnalati almeno cinque casi in cui i clienti del programma maltese di soggiorno e di cittadinanza per investitori erano accusati di gravi reati finanziari;

AG.

considerando che un rappresentante dell'agenzia di passaporti Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. ha lasciato intendere, in un'intervista sotto copertura al programma televisivo francese «Enquête exclusive», che le sue relazioni personali con il Primo ministro, il ministro della Giustizia e il Segretario parlamentare per le riforme, la cittadinanza e la semplificazione dei processi amministrativi potrebbero rivelarsi utili ai fini della procedura di domanda, anche per i clienti con precedenti penali; che tali rivelazioni sollevano seri dubbi quanto all'affidabilità e al controllo dei programmi maltesi di soggiorno e di cittadinanza;

AH.

considerando che l'8 novembre 2019 il governo maltese ha pubblicato una relazione dell'Ufficio del regolatore del Programma per gli investitori individuali (IIP), concernente un'indagine condotta sullo studio Chetcuti Cauchi Advocates nella sua qualità di agente dell'IIP; che tale relazione indica, nella sua sintesi, che l'analisi non ha rilevato alcun segnale d'allerta che possa confermare, in tutto o in parte, le presunte accuse (13);

AI.

considerando che Chetcuti Cauchi Advisors Ltd ha presentato la prima domanda con esito positivo nell'ambito del nuovo Programma per gli investitori individuali a Malta e ha ricevuto lo status privilegiato di «agente autorizzato» nel 2016, avendo soddisfatto i requisiti di qualità, affidabilità e volume stabiliti da Identity Malta; che un video promozionale della società è stato girato all'Auberge de Castille, l'ufficio del Primo ministro, video in cui compare anche il Segretario parlamentare per la cittadinanza; che il governo ha sospeso le licenze di agente di cittadinanza n. IIP 001 e n. IIP 124 il 23 settembre 2019, a motivo del fatto che la società aveva diffuso «informazioni fuorvianti»;

AJ.

considerando che il ricorso, da parte degli Stati membri dell'UE, a «programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori» pone seri rischi per la lotta al riciclaggio, compromette la fiducia reciproca e l'integrità dello spazio Schengen, consente l'ammissione di cittadini di paesi terzi unicamente sulla base del patrimonio accumulato anziché sulla base di conoscenze o competenze utili o di considerazioni umanitarie, e si traduce concretamente nella vendita della cittadinanza dell'UE; che la Commissione ha esplicitamente dichiarato di non appoggiare i programmi maltesi di soggiorno e di cittadinanza per investitori;

Riforma costituzionale

AK.

considerando che la commissione di Venezia, nel suo parere su Malta adottato in occasione della 117a sessione plenaria del 14 e 15 dicembre 2018 (14), ha definito una serie di proposte per riforme costituzionali;

AL.

considerando che Malta ha avviato discussioni su un processo di riforme costituzionali, sotto la supervisione del suo Presidente, cui partecipano diverse forze politiche e la società civile, e che la maggior parte di tali riforme richiederà una maggioranza di due terzi in Parlamento per essere attuata; che è in corso un processo di riforma che affronta il controverso ruolo costituzionale del Procuratore generale e l'attuale sistema di nomine giudiziarie;

AM.

considerando che il Parlamento europeo e numerose altre istituzioni internazionali hanno ripetutamente espresso timori quanto all'imparzialità dell'applicazione della legge, alla separazione dei poteri e all'indipendenza della magistratura a Malta, soprattutto in relazione alla politicizzazione e alla mancanza di trasparenza dei processi di selezione e di nomina, ad esempio per la carica di capo della polizia;

AN.

considerando che il 17 luglio 2019 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo «Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione — Programma d'azione» (COM(2019)0343), sulla scorta di numerose risoluzioni del Parlamento europeo che hanno ottenuto ampio sostegno (15) e che propongono un meccanismo globale e indipendente finalizzato a monitorare su base annua la situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri;

1.

è profondamente preoccupato in relazione all'integrità e alla credibilità delle indagini sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia; constata che le azioni del governo a tale riguardo sono ampiamente percepite come negative e che la credibilità delle istituzioni e la fiducia nelle stesse sono in declino; sottolinea che la fiducia incontestata nel processo investigativo, da parte sia dei cittadini maltesi che della comunità europea, è di fondamentale importanza; riconosce i progressi compiuti nelle indagini sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia; sottolinea, tuttavia, che il caso è ancora aperto in quanto le indagini sono tuttora in corso;

2.

sottolinea che qualsiasi rischio di compromettere le indagini, sia esso percepito o reale, deve essere escluso con ogni mezzo; sottolinea inoltre che tale rischio sussisterà finché il Primo ministro rimarrà in carica;

3.

è profondamente preoccupato per il fatto che numerose altre indagini su casi connessi di riciclaggio e corruzione non hanno registrato progressi o non sono state nemmeno avviate, in particolare per quanto riguarda l'ex capo di Gabinetto del Primo ministro e l'ex ministro del Turismo; invita le autorità maltesi ad avviare e a far avanzare dette indagini;

4.

ribadisce la sua richiesta di coinvolgere pienamente e costantemente Europol in tutti gli aspetti dell'indagine sull'omicidio e in tutte le indagini connesse; chiede che il coinvolgimento di Europol venga rafforzato, in considerazione dei risultati prodotti;

5.

si rammarica profondamente del fatto che gli sviluppi registrati negli ultimi anni a Malta abbiano portato a gravi e persistenti minacce allo Stato di diritto, alla democrazia e ai diritti fondamentali, compresa la libertà dei media, l'indipendenza della polizia e della magistratura e la libertà di riunione pacifica; deplora la mancanza di garanzie costituzionali adeguate per quanto riguarda la separazione dei poteri;

6.

si rammarica del fatto che negli ultimi anni la Commissione si sia astenuta dall'adottare misure concrete nei confronti del governo maltese, nonostante le ripetute richieste del Parlamento europeo; esorta la nuova Commissione ad avviare senza ulteriori indebiti ritardi un dialogo con il governo maltese nel contesto del quadro per lo Stato di diritto;

7.

rileva che il processo di riforma che affronta il controverso ruolo costituzionale del Procuratore generale e l'attuale sistema di nomine giudiziarie e di sviluppo delle carriere, quale proposto dalla commissione di Venezia, è giunto nella sua fase finale; esorta il parlamento e il governo maltesi a dare piena attuazione, a tempo debito, a tutte le restanti raccomandazioni della commissione di Venezia e del GRECO;

8.

prende atto delle osservazioni della Vicepresidente della Commissione Jourová, secondo la quale la mancata attuazione di riforme giudiziarie da parte di Malta potrebbe far scattare una procedura a norma dell'articolo 7;

9.

rileva che la tutela dei giornalisti investigativi e degli informatori è di interesse vitale per la società; invita le autorità maltesi a garantire in ogni momento e a tutti i costi la protezione della sicurezza personale e dei mezzi di sussistenza dei giornalisti e degli informatori, e quindi la loro indipendenza;

10.

invita gli Emirati Arabi Uniti (AE) a cooperare con le autorità maltesi ed europee e a garantire che i fondi congelati sui conti bancari della 17 Black rimangano tali fino a quando non sarà condotta un'indagine approfondita; invita la Commissione e le autorità maltesi a utilizzare tutti gli strumenti di cui dispongono per garantire la cooperazione delle autorità degli AE e un'adeguata assistenza legale in tutte le indagini;

11.

ribadisce l'imminente necessità di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali quale proposto dal Parlamento, sotto forma di patto interistituzionale DSD consistente in un esame annuale indipendente, basato su riscontri oggettivi e non discriminatorio, che valuti, su un piano di parità, il rispetto da parte di tutti gli Stati membri dell'UE dei valori stabiliti all'articolo 2 TUE, con raccomandazioni specifiche per paese (la relazione europea DSD), cui fa seguito una discussione interparlamentare, e un ciclo programmatico DSD in seno alle istituzioni dell'UE (16); ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare proposte atte a prevenire le cosiddette «azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica» (SLAPP);

12.

invita nuovamente il governo di Malta a porre fine ai suoi programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori e a commissionare un'indagine internazionale indipendente sull'impatto di tali vendite di cittadinanza e soggiorno sulle capacità maltesi di contrastare il riciclaggio, su altre fattispecie di criminalità transfrontaliera e sull'integrità dello spazio Schengen; invita la Commissione a continuare a monitorare e a valutare tutti gli attuali programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori e ad adottare misure adeguate, come proposto in precedenti risoluzioni; invita il Consiglio a discutere la questione (17);

13.

invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti e tutte le procedure a sua disposizione per garantire il pieno rispetto del diritto dell'UE per quanto riguarda la lotta al riciclaggio (in particolare nei settori delle indagini e dell'applicazione della normativa antiriciclaggio e dell'indipendenza delle autorità competenti), la vigilanza bancaria, l'indipendenza della magistratura, gli appalti pubblici e la pianificazione e lo sviluppo urbano; invita le autorità maltesi a rispettare tutte le raccomandazioni MONEYVAL;

14.

si rammarica del fatto che, nonostante i ripetuti appelli, il governo non abbia compiuto alcun passo avanti nel trovare una soluzione per il memoriale improvvisato che chiede giustizia per Daphne Caruana Galizia; invita il Primo ministro a porre immediatamente fine alla distruzione quasi quotidiana del memoriale improvvisato alla Valletta;

15.

accoglie con favore l'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza del Parlamento dell'istituzione di un «premio europeo Daphne Caruana Galizia per il giornalismo investigativo», da assegnare annualmente a esempi eccellenti di giornalismo d'inchiesta in Europa, e invita l'Ufficio di presidenza ad adottare quanto prima le disposizioni necessarie;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e al Presidente della Repubblica di Malta.

(1)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 117.

(2)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0456.

(4)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 29.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0204.

(6)  Interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione (O-000015/2019 — B8-0017/2019).

(7)  https://rsf.org/en/malta

(8)  The Civicus Monitor, People Power Under Attack 2019.

(9)  Comitato di esperti selezionati per la valutazione delle misure contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL), Misure contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo — Malta — Quinto ciclo di valutazioni reciproche, luglio 2019.

(10)  GRECO, Quinto ciclo di valutazione — Prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità in seno ai governi centrali (alte funzioni dell'esecutivo) e ai servizi di contrasto — Relazione di valutazione — Malta, 3 aprile 2019.

(11)  Commissione europea, Taxation Papers, Working Paper No 76 — 2019 — Estimating International Tax Evasion by Individuals, settembre 2019.

(12)  GRECO, Quinto ciclo di valutazione — Prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità in seno ai governi centrali (alte funzioni dell'esecutivo) e ai servizi di contrasto — Relazione di valutazione — Malta, 3 aprile 2019.

(13)  Ufficio del regolatore del Programma per gli investitori individuali (IIP), Analisi delle domande IIP presentate da Chetcuti Cauchi Advocates, 8 novembre 2019.

(14)  Malta — Parere sulle disposizioni costituzionali e la separazione dei poteri, adottato dalla commissione di Venezia in occasione della 117a sessione plenaria (Venezia, 14 e 15 dicembre 2018).

(15)  Risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali — GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162; risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali — Testi approvati, P8_TA(2018)0456.

(16)  Risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali — GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162; risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, Testi approvati, P8_TA(2018)0456.

(17)  Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, Testi approvati, P8_TA(2019)0240; risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia, Testi approvati P8_TA(2019)0328; risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita, Testi approvati, P7_TA(2014)0038.


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/29


P9_TA(2019)0104

Iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sull'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori (2019/2803(RSP))

(2021/C 255/05)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 1o giugno 2018 sull'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori (COM(2018)0395),

vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità (1),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia (2),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione (3),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che la Commissione ha lanciato l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori il 1o giugno 2018 per rispondere alle richieste del Parlamento e del Consiglio di far fronte alla diminuzione degli impollinatori;

B.

considerando che sono già state condotte numerose ricerche sui motivi della diminuzione degli impollinatori; che l'applicazione delle relative conclusioni lascia molto a desiderare;

C.

considerando che gli impollinatori selvatici svolgono un ruolo essenziale per l'impollinazione delle colture; che le api mellifere contribuiscono in tal senso;

D.

considerando che l'impollinazione effettuata dalle api mellifere integra soltanto e non sostituisce l'impollinazione garantita da un'ampia gamma di specie di insetti (4), tra cui le api solitarie, le farfalle, i sirfidi e i coleotteri;

E.

considerando che l'11 ottobre 2019 l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) ha lanciato un appello urgente invitando ad aumentare in modo massiccio le azioni di conservazione delle specie in risposta alla sempre più grave crisi della biodiversità; che l'IUCN ha esortato i governi di tutto il mondo ad arrestare la diminuzione delle specie e a prevenire le estinzioni causate dall'uomo entro il 2030, nonché a migliorare lo stato di conservazione delle specie minacciate al fine di produrre un esteso recupero entro il 2050;

F.

considerando che gli impollinatori prestano servizi diretti e indiretti essenziali per l'ecosistema, quali l'impollinazione, il controllo dei parassiti, il mantenimento della qualità del suolo e dell'acqua nonché l'estetica del paesaggio;

G.

considerando che sono necessari sforzi continui per garantire il riconoscimento dell'importanza degli impollinatori per la produttività agricola;

H.

considerando che, soltanto nell'UE, il 78 % delle specie di fiori selvatici dipende, almeno in parte, dall'impollinazione animale (5);

I.

considerando che i dati e le informazioni disponibili sugli insetti impollinatori diversi da api o farfalle sono inadeguati;

J.

considerando che nella categoria degli impollinatori rientrano insetti, come api, sirfidi, farfalle, falene, coleotteri, vespe e tisanotteri, mammiferi, ad esempio i pipistrelli, e uccelli;

K.

considerando che la salute degli impollinatori è fondamentale per l'attività agricola nell'Unione europea, dato che l'84 % delle specie di colture (6) e il 76 % della produzione alimentare europea dipendono dall'impollinazione effettuata dagli insetti; che una quota della produzione agricola annuale dell'UE pari a sino 15 miliardi di EUR può essere attribuita direttamente agli impollinatori (7);

L.

considerando che gli impollinatori rappresentano uno degli indicatori più importanti della salute dell'ambiente; che le statistiche e le tendenze registrate in Europa, sebbene a volte parziali, indicano tutte una diminuzione preoccupante delle popolazioni di impollinatori;

M.

considerando che il cattivo stato di conservazione delle farfalle e dei loro habitat erbosi seminaturali è evidente e costituisce un buon indicatore della situazione delle api selvatiche, dei sirfidi, delle falene e di altri impollinatori;

N.

considerando che solo 56 specie di impollinatori sono tutelate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (la direttiva Habitat) (8) e che la valutazione del 67 % di esse è negativa,

O.

considerando che il Parlamento ha avviato vari progetti pilota e azioni preparatorie per condurre ulteriori ricerche sulla diminuzione degli impollinatori e sviluppare soluzioni concrete preposte a rallentare il preoccupante declino che si registra nelle popolazioni di impollinatori (9);

P.

considerando che, per proteggere adeguatamente e ripristinare gli impollinatori, occorrerà ridurre drasticamente l'utilizzo di pesticidi dannosi per gli impollinatori e per i loro alimenti;

Q.

considerando che l'uso di alcuni pesticidi è stato collegato a effetti ambientali negativi, tra cui rischi elevati per le api domestiche e selvatiche, responsabili dell'impollinazione della maggior parte delle colture in tutto il mondo;

R.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (10) prevede che gli utilizzatori professionali di pesticidi tengano, per almeno tre anni, registri sui pesticidi che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto fitosanitario, la data e la dose dell'applicazione, nonché l'area e la coltura su cui esso è stato utilizzato;

S.

considerando che, nell'aprile 2018, l'Unione ha deciso di vietare completamente l'uso fuori serra di imidacloprid, clothianidin e tiametoxam, noti come neonicotinoidi;

T.

considerando che vari Stati membri hanno notificato deroghe di emergenza per quanto riguarda l'uso dei suddetti neonicotinoidi nel loro territorio; che dette notifiche dovrebbero essere di buona qualità ed essere rese pubbliche; che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che erano disponibili alternative per circa un terzo dei prodotti ai quali è stata concessa un'autorizzazione di emergenza; che l'EFSA può svolgere un ruolo nell'esame delle autorizzazioni di emergenza (11);

U.

considerando che è stato dimostrato che l'uso del glifosato è nocivo per i batteri delle api mellifere e che contribuisce alla diminuzione degli impollinatori e alla perdita del loro habitat; che taluni fungicidi possono raddoppiare la tossicità acuta degli insetticidi (12);

V.

considerando che il documento dell'EFSA contenente linee guida sulla valutazione dei rischi dei prodotti fitosanitari per le api (orientamenti dell'EFSA sulle api del 2013), approvato nel 2013, pur rappresentando la metodologia scientifica più aggiornata dei rischi dei pesticidi per le api (Apis mellifera, Bombus spp. e api solitarie), non è stato avallato pienamente dagli Stati membri; che tale situazione pregiudica l'opportuna applicazione dei criteri di approvazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e conseguentemente impedisce di garantire una migliore protezione di tali specie;

W.

considerando che, al di là dell'impatto degli insetticidi sugli impollinatori, gli erbicidi ad ampio spettro utilizzati a livello di paesaggio, ad esempio i diserbanti preventivi o i disseccanti, distruggono le risorse alimentari degli impollinatori al di fuori dei periodi di fioritura delle colture principali e contribuiscono ai cali della popolazione;

X.

considerando che le farfalle, le falene e i sirfidi continuerebbero a non essere protetti dal regime di approvazione dei pesticidi, anche qualora gli orientamenti dell'EFSA del 2013 sulle api venissero applicati integralmente;

Y.

considerando che gli habitat connessi degli impollinatori, come le fasce tampone, le siepi e i corsi d'acqua erbosi, possono contribuire al controllo dell'erosione del suolo e, in generale, al miglioramento della biodiversità e che sono potenzialmente utili per migliorare la qualità del cibo disponibile sia per le api domestiche che per gli impollinatori selvatici;

Z.

considerando che numerosi habitat degli impollinatori sono ormai altamente frammentati e che le specie specializzate sono sempre più minacciate dalla mala gestione degli habitat e dai cambiamenti climatici;

AA.

considerando che la presenza, la conservazione e il ripristino di aree con fiori autoctoni, anche nelle zone urbane, sono fondamentali per la salute delle popolazioni degli impollinatori selvatici;

AB.

considerando che gli impollinatori selvatici e gli apicoltori europei forniscono servizi di impollinazione quasi interamente a titolo gratuito; che ciò è in netto contrasto con altre parti del mondo, dove il costo dell'impollinazione è coerente con altri fattori di produzione agricola, quali sementi, fertilizzanti e pesticidi;

AC.

considerando che gli impollinatori apportano benefici di natura sociale e culturale sotto forma di trattamenti, prodotti, arte e tradizioni;

AD.

considerando che tale servizio di impollinazione, per lo più gratuito, integra quello degli impollinatori selvatici ed è possibile solo in quanto la principale fonte di reddito degli apicoltori è la vendita di miele e di altri prodotti apicoli; che le importazioni di miele adulterato minacciano la base economica dell'apicoltura nell'UE;

AE.

considerando che nell'UE non sono state attuate misure agroambientali su scala sufficiente per compensare la perdita di habitat degli impollinatori e la riduzione della qualità di tali habitat; che l'inverdimento non ha portato a un miglioramento significativo;

AF.

considerando che l'introduzione di un indicatore sull'impatto degli impollinatori è stata richiesta nella posizione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e in quella della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nel contesto della proposta di regolamento concernente i piani strategici nell'ambito della PAC (COM(2018)0392);

AG.

considerando che l'introduzione di un indicatore sugli impollinatori può contribuire a ottimizzare i processi decisionali, a rendere la spesa pubblica più efficace, ad aumentare l'assunzione delle responsabilità e a comprendere l'impatto delle politiche e della legislazione;

AH.

considerando che l'eccessiva fertilizzazione delle colture contribuisce a ridurre la presenza delle piante da fiore, che costituiscono una potenziale fonte di cibo per gli impollinatori;

AI.

considerando che le emissioni di nitrato causano l'eutrofizzazione e la crescita di erbe infestanti, che eliminano le erbe e i fiori nelle zone erbose, coprono i terreni spogli utilizzati da molti impollinatori come habitat di nidificazione e causano un'ombra bassa che a sua volta crea un microclima fresco inadatto per molte specie autoctone;

Osservazioni generali

1.

riconosce il valore aggiunto dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori nella definizione di obiettivi strategici e di una serie di azioni urgenti che l'UE e i suoi Stati membri devono intraprendere per proteggere gli impollinatori; plaude al lavoro che viene già svolto a livello locale per proteggere gli habitat degli impollinatori;

2.

ritiene tuttavia che l'iniziativa non affronti in maniera sufficiente le numerose cause della diminuzione degli impollinatori, che comprendono i cambiamenti nell'uso del suolo, la perdita di habitat e della loro interconnessione, le pratiche di gestione agricola intensiva, i prodotti fitosanitari, l'inquinamento ambientale, gli effetti di agenti patogeni e parassiti quali l'acaro Varroa destructor, i cambiamenti climatici e le specie esotiche invasive (13); ritiene che l'attuazione della «Priorità II: affrontare le cause della diminuzione degli impollinatori» sia della massima urgenza;

3.

ritiene che gli impollinatori siano una componente essenziale della biodiversità e siano indispensabili per la riproduzione della maggioranza delle specie vegetali; riconosce che la diminuzione della popolazione di impollinatori si ripercuote sulla qualità e la quantità delle rese agricole e sul rendimento economico per gli agricoltori;

4.

sottolinea l'importanza degli impollinatori per l'agricoltura, la minaccia che la loro diminuzione attualmente in corso rappresenta per la produzione alimentare e la necessità di intraprendere azioni urgenti e trasformative per proteggere e ripristinare la popolazione di impollinatori e i loro servizi;

5.

sottolinea l'importanza di adottare un approccio olistico e di valutare l'impatto delle misure politiche esistenti per affrontare efficacemente la diminuzione degli impollinatori nell'Unione; sottolinea la necessità di applicare il principio di precauzione per tutelare gli impollinatori in generale, sia domestici che selvatici;

6.

sottolinea la necessità di proteggere la diversità delle specie di impollinatori in Europa e nel resto del mondo, comprese le circa 2 000 specie di api selvatiche e altri insetti, tra cui mosche, coleotteri, falene e farfalle;

7.

pone in evidenza l'importanza di promuovere misure intese a favorire la biodiversità sia nelle zone rurali che in quelle urbane, dato che la salute e la sopravvivenza degli impollinatori dipendono da habitat ricchi di specie che offrano risorse alimentari diversificate e continue, quali nettare e polline, in quantità sufficiente, come pure da habitat per la nidificazione, l'accoppiamento e lo svernamento;

8.

esorta la Commissione a integrare l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori e i relativi risultati nell'elaborazione della strategia dell'UE per la biodiversità post-2020 e a trasformare le intenzioni contenute nell'iniziativa in un programma di azione su vasta scala per gli impollinatori che sia dotato di risorse sufficienti in tal senso;

9.

invita la Commissione ad affrontare la diminuzione degli impollinatori a livello internazionale e a sostenere misure incisive per proteggere gli impollinatori e i loro habitat in tutto il mondo;

Biodiversità e pratiche agricole

10.

sottolinea che promuovere la biodiversità, favorendo in tal modo l'aumento della presenza e della qualità degli habitat degli impollinatori sui terreni agricoli, deve diventare un obiettivo chiave nello sviluppo della futura politica agricola comune, che deve sostenere in particolare la conservazione delle aree agricole ad alto valore naturalistico, la creazione di terreni messi a riposo per fini ecologici e la riduzione dell'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti minerali, nonché incoraggiare le policolture e la rotazione dei raccolti;

11.

osserva che ridurre la dipendenza dai pesticidi rappresenta un obiettivo chiave della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (14); sottolinea che il piano di riduzione dei pesticidi, con obiettivi, tappe e tempistiche chiari, dovrebbe essere stabilito in ogni piano di azione nazionale degli Stati membri adottato nel quadro di tale direttiva, e che la riduzione dei pesticidi dovrebbe essere definita come «indicatore comune» in base al quale monitorare l'esito positivo delle misure; ritiene che gli obiettivi di riduzione obbligatori in tutta l'UE dovrebbero essere inclusi nella prossima revisione della direttiva 2009/128/CE a seguito di un'adeguata valutazione di impatto;

12.

invita la Commissione a riesaminare i piani di azione nazionali rivisti adottati nel quadro della direttiva 2009/128/CE e a intraprendere tutte le misure possibili per assicurare che gli Stati membri si impegnino adeguatamente a perseguire gli obiettivi di riduzione dell'uso dei pesticidi e ad effettuare il monitoraggio necessario;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che agli agricoltori siano fornite consulenze di elevata qualità sulla promozione e la protezione della biodiversità e degli impollinatori, tramite sistemi di consulenza agricola nazionali e regionali;

14.

ribadisce che l'impollinazione è essenziale per la produzione agricola e che pertanto il sostegno a titolo del primo pilastro della PAC non dovrebbe comportare l'indebolimento o la perdita dei servizi di impollinazione; invita la Commissione ad approvare soltanto i piani strategici in cui tale fattore è tenuto debitamente in considerazione negli elementi di condizionalità pertinenti e nei regimi ecologici nell'ambito del primo pilastro;

15.

sottolinea che numerosi programmi nazionali per lo sviluppo rurale includono già misure volte a favorire la biodiversità e ad assistere gli impollinatori; osserva che per il proseguimento e l'ulteriore ampliamento di programmi e misure di questo tipo è necessario assicurare, in primo luogo, una dotazione sufficiente per il secondo pilastro della PAC; evidenzia che, a tal proposito, è essenziale rispettare la diversità delle regioni, degli habitat e della molteplicità di impollinatori esistenti, il che richiede un approccio nazionale e regionale;

16.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di accogliere la richiesta del Parlamento di inserire un indicatore relativo agli impollinatori nella PAC;

17.

sottolinea che nel 2017 le vendite di insetticidi (15) sono aumentate rispetto al 2016 in 18 paesi dell'UE; esprime preoccupazione in merito al fatto che nel 2017 nella categoria «altri insetticidi» (16) è stato osservato un aumento delle vendite rispetto al 2016 in 9 dei 13 paesi per cui erano disponibili i dati disaggregati e che l'iniziativa a favore degli impollinatori non ritiene che tale tendenza sia rilevante;

18.

sottolinea che le misure a favore della biodiversità e la riduzione dell'uso di pesticidi dovrebbero inoltre essere fissate come obiettivi nei piani strategici degli Stati membri nell'ambito della PAC e che la riduzione dei pesticidi, come pure l'aumento della biodiversità, dovrebbero essere definiti come «indicatori comuni» in base ai quali monitorare l'esito positivo degli interventi;

19.

pone in evidenza che lo sviluppo dell'indicatore che misura la diversità e l'abbondanza degli impollinatori, attualmente in corso, consentirà la valutazione delle prestazioni della PAC in tale ambito;

20.

sottolinea che, in base alla direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, i metodi non chimici di controllo dei parassiti devono essere utilizzati in primo luogo in sostituzione dei pesticidi, al fine di proteggere gli impollinatori;

21.

invita la Commissione a estendere il divieto imposto su imidacloprid, clothianidin e tiametoxam a tutti i pesticidi a base di neonicotinoidi;

22.

invita la Commissione a chiedere sistematicamente il parere dell'EFSA qualora gli Stati membri concedano un'autorizzazione di emergenza per un pesticida, sulla base dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009; ritiene importante che l'EFSA analizzi anche l'effetto dei sostituti, così come la disponibilità di metodi non chimici;

23.

invita la Commissione a garantire che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano applicate correttamente, e, così facendo, ad assicurare, tra l'altro, norme minime per le notifiche delle autorizzazioni di emergenza dei pesticidi, tra cui l'obbligo per gli Stati membri di fornire spiegazioni complete e dettagliate e di rendere pubbliche tali notifiche; plaude al ruolo dell'EFSA nell'esame di dette deroghe;

24.

sottolinea che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovrebbero tenere dei registri dettagliati relativi all'uso, all'area, alla data e alla dose di applicazione dei prodotti per almeno tre anni; osserva che le informazioni pertinenti registrate dovrebbero essere messe a disposizione dell'autorità competente su richiesta, al fine di monitorare il rispetto delle norme di condizionalità e osservare i risultati della PAC in termini di riduzione dell'uso di pesticidi nell'UE;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere le opportunità di finanziamento in tale settore e a favorire la sensibilizzazione al riguardo; sottolinea che gli strumenti e i modelli comuni per lo sviluppo di strategie e piani per gli impollinatori basati sulle migliori prassi esistenti incoraggeranno l'adozione di misure supplementari a livello nazionale, regionale e locale;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire con urgenza la piena adozione degli orientamenti dell'EFSA sulle api del 2013, compresi i requisiti concernenti la tossicità cronica e delle larve, nonché le specie diverse dalle api mellifere;

27.

invita gli Stati membri, in attesa della piena adozione degli orientamenti dell'EFSA sulle api a livello dell'UE, ad armonizzare di conseguenza le rispettive valutazioni dei pesticidi;

28.

invita la Commissione a richiedere all'EFSA un documento contenente le linee guida sui pesticidi che stabilisca prove previe all'omologazione per garantire la tutela di farfalle, falene e sirfidi;

29.

sottolinea che la presenza degli habitat degli impollinatori aumenta la produttività dei terreni;

30.

invita la Commissione a introdurre delle limitazioni all'obiettivo della PAC di aumentare la produttività, a regolamentare le pratiche agricole intensive e a incoraggiare l'adozione di misure di inverdimento che migliorino qualitativamente e quantitativamente l'habitat e lo spazio di foraggio per gli impollinatori e contrastino l'omogeneizzazione dei paesaggi europei;

31.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'uso di pascoli e habitat pastorizi, compresi i pascoli arborati e altri sistemi agroforestali, in quanto prerequisito fondamentale per la creazione di substrati di nidificazione, riproduzione e svernamento per gli impollinatori, in sinergia con il mantenimento di comunità prative di elevato valore naturale limitate al pascolo e a forme tradizionali di agricoltura estensiva;

32.

sottolinea, a tale riguardo, che la rotazione delle colture, l'uso di varietà forti e il diserbo meccanico/controllo biologico delle specie nocive aiuteranno a ripristinare gli habitat degli impollinatori, mentre i vasti terreni dedicati a monocolture contribuiscono alla diminuzione degli impollinatori;

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere infrastrutture verdi che ricreino e ripristinino i mosaici di habitat e la connettività funzionale degli impollinatori nei paesaggi rurali e urbani;

34.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il mantenimento di siepi ben gestite nonché il concetto di fasce tampone, per esempio le fasce erbose/fiorite lungo i corsi d'acqua e le aree fiorite perenni, come misure per favorire la biodiversità, al fine di proteggere le opportunità di sostentamento e gli habitat per gli impollinatori e gli agenti di controllo biologico, così come di offrire un migliore controllo dell'erosione nelle aree rurali, semiurbane e urbane;

35.

invita gli Stati membri a sostenere l'inclusione tempestiva nella lista dell'Unione delle specie che rappresentano un rischio per gli impollinatori, a fornire una risposta rapida volta a controllare ed eliminare dette specie, a potenziare la sorveglianza e adottare misure restrittive una volta identificati i vettori;

36.

invita la Commissione a proporre misure per contribuire a far fronte alle potenziali pressioni derivanti dall'abbandono dei terreni agricoli a cui gli impollinatori sono soggetti;

37.

sottolinea che è necessario introdurre misure di biosicurezza efficaci per le piante e il terreno in vaso prima del loro spostamento attraverso grandi distanze e invita gli organismi pubblici responsabili della gestione delle zone verdi a utilizzare varietà di piante locali, massimizzando i benefici per gli impollinatori locali e riducendo al minimo la diffusione di specie esotiche invasive;

38.

invita la Commissione a stabilire i criteri necessari a istituire un marchio Ecolabel dell'UE per le piante in vaso rispettose degli impollinatori che riportano il luogo di origine, sono collocate in un contenitore sostenibile, non fanno uso di torba e non contengono insetticidi;

39.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il settore dell'apicoltura rafforzando le ispezioni delle importazioni, in modo da evitare l'importazione di miele adulterato, e adottando un'etichettatura obbligatoria relativa all'origine del miele, in cui figuri il nome di ogni paese, per le miscele di mieli;

40.

invita alla promozione e allo sviluppo degli habitat degli impollinatori nelle aree urbane;

Ricerca, formazione e sorveglianza

41.

insiste in particolare, per quanto riguarda le api da miele (Apis mellifera), sul ruolo della ricerca per indagare le cause della diminuzione dell'aspettativa di vita delle api regine, che rappresenta un fenomeno preoccupante;

42.

ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo delle linee guida per i test non ancora disponibili, in particolare per quanto concerne la tossicità acuta e cronica per le api solitarie, la tossicità cronica per i bombi, gli effetti subletali, l'esposizione simultanea a molteplici composti (effetti cumulativi e sinergici), nonché i test per altre specie di impollinatori;

43.

sottolinea che il programma di ricerca dell'iniziativa non tiene in considerazione i sistemi basati sui risultati, dotati di una modalità di monitoraggio integrata, che potrebbero risultare utili, coprendo in parte le esigenze di monitoraggio, e fornire pertinenti incentivi agli agricoltori; pone in evidenza che tali sistemi possono essere condotti e ampliati nel quadro di numerosi strumenti finanziari e politiche dell'UE, tra cui la PAC;

44.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di aumentare i finanziamenti per la ricerca di base e applicata sugli impollinatori e lo sviluppo di trattamenti contro i nuovi parassiti, virus e malattie che li colpiscono, e di investire nel rafforzamento e nell'ampliamento dell'insieme delle conoscenze tassonomiche, in particolare attraverso il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea; chiede di porre maggiore enfasi sulla ricerca sul campo e sugli impollinatori diversi dalle api mellifere e dalle farfalle;

45.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di istituire un monitoraggio sistematico e standardizzato degli impollinatori selvatici in condizioni reali e delle principali pressioni a cui sono sottoposti, al fine di comprendere la portata della loro diminuzione e le relative cause e di consentire una valutazione completa dell'efficacia delle pertinenti politiche nazionali e dell'UE;

46.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'inclusione delle esigenze di finanziamento per il monitoraggio degli impollinatori selvatici nei piani strategici della PAC, al fine di ottenere dati affidabili per sviluppare un indicatore della PAC relativo agli impollinatori, conformemente all'impegno assunto nel quadro dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori;

47.

ritiene opportuno promuovere l'ecoinnovazione (17) in ambito agricolo e incoraggiare l'istituzione di partenariati con il mondo accademico e la cooperazione con i ricercatori in diversi ambiti per sostenere lo sviluppo di pesticidi a basso rischio, innocui per gli impollinatori;

48.

ritiene necessario sostenere la ricerca relativa alla transizione agroecologica dell'agricoltura e l'ulteriore sviluppo di metodi di contenimento delle specie nocive che siano innocui per gli impollinatori, tra cui tecniche di coltivazione adeguate, la rotazione delle colture e una fertilizzazione equilibrata;

49.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere il coinvolgimento del pubblico nella ricerca scientifica incentrata sulla registrazione e il monitoraggio degli impollinatori e la formazione degli apicoltori per promuovere una sorveglianza non intrusiva delle api da parte dell'Unione attraverso lo sviluppo di indicatori di vitalità delle colonie;

o

o o

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 35 del 31.1.2018, pag. 2.

(2)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 38.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2019)0023.

(4)  Garibaldi, L. A. et al., «Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance», 2013.

(5)  Potts, S., et al., «Status and Trends of European Pollinators. Key Findings of the STEP Project», Pensoft Publishers, Sofia, 72 pp.

(6)  Potts, S., et al., «Status and Trends of European Pollinators. Key Findings of the STEP Project», Pensoft Publishers, Sofia, 72 pp.

(7)  Gallai, N., et al., «Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with Pollinator Decline», Ecological Economics 68:3, pagg. 810-821.

(8)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(9)  In particolare il sistema di monitoraggio degli impollinatori dell'UE e i relativi indicatori, il monitoraggio ambientale dell'uso di pesticidi mediante le api mellifere, la misurazione del polso della biodiversità utilizzando l'indice della Lista rossa e lo sviluppo di un pacchetto di strumenti destinato agli agricoltori sulle pratiche di gestione integrata delle specie nocive di tutta l'Unione europea.

(10)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(11)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en

(12)  Tsvetkov, N., Samson-Robert, O., Sood, K., Patel, H. S., Malena, D. A., Gajiwala, P. H., Maciukiewicz, P., Fournier, V., Zayed, A. (2017): «Chronic exposure to neonicotinoids reduces honey bee health near corn crops», Science, Vol. 356, n. 6345, pagg. 1395–1397, https://doi.org/10.1126/science.aam7470.

(13)  Potts, S.G., et al., (2016), «The Assessment Report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on Pollinators, Pollination and Food Production», segretariato della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici, Bonn, Germania, 552 pp.

(14)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(15)  Sono disponibili dati Eurostat per la categoria degli insetticidi e acaricidi. Esistono altri dati per diverse categorie di insetticidi (piretrinoidi, idrocarburi clorurati, organofosfati, carbammati, oximo-carbammati e altri insetticidi), consultabili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/product?code=aei_fm_salpest09

(16)  Sono inclusi anche i neonicotinoidi.

(17)  Definita dalla Commissione come qualsiasi innovazione che comporti un significativo progresso verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riducendo l'impatto dei nostri modelli di produzione sull'ambiente, migliorando la resilienza della natura alle pressioni ambientali o conseguendo un utilizzo più efficiente e responsabile delle risorse naturali.


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/37


P9_TA(2019)0105

Consentire la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana (2019/2804(RSP))

(2021/C 255/06)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana (COM(2018)0233),

vista la comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004 dal titolo «Sanità elettronica — migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio europeo della sanità elettronica» (COM(2004)0356),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 21 dicembre 2007 dal titolo «Action plan of the lead market initiative in the area of eHealth» (Piano d'azione dell'iniziativa sui mercati guida nel settore della sanità elettronica), allegato I della comunicazione «Mercati guida: un'iniziativa per l'Europa» (COM(2007)0860, SEC(2007)1730),

vista la raccomandazione della Commissione del 2 luglio 2008 sull'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche (notificata con il numero C(2008)3282) (1),

vista la comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società (COM(2008)0689),

vista la comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, dal titolo «Piano d'azione 'Sanità elettronica' 2012-2020 — Una sanità innovativa per il 21esimo secolo» (COM(2012)0736),

vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (2),

vista la relazione speciale n. 7/2019 della Corte dei conti europea dal titolo «Le azioni intraprese dall'UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera sono molto ambiziose, ma devono essere gestite meglio»,

vista la raccomandazione (UE) 2019/243 della Commissione, del 6 febbraio 2019, relativa a un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche (3),

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (4),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (5),

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2017 sulla salute nella società digitale — Progredire nell'innovazione basata sui dati nel settore della sanità (6),

vista l'interrogazione alla Commissione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana (O-000042/2019 — B9-0062/2019),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che l'emergere di nuove tecnologie crea opportunità ma anche sfide per lo sviluppo di una migliore assistenza sanitaria; che i sistemi sanitari e di assistenza europei sono esposti a gravi sfide nel contesto di una società in via di invecchiamento, di un'aspettativa di vita più lunga e di una costante riduzione dei tassi di natalità, il che suscita preoccupazioni sulla sostenibilità delle future prestazioni sanitarie; che, d'altro canto, emergono nuove tecnologie che stanno creando nuove opportunità; che, in tale contesto, è necessario un cambiamento di paradigma verso sistemi sanitari proattivi e reattivi, la cui priorità sia il mantenimento di buone condizioni di salute anziché la gestione delle malattie;

B.

considerando che la spesa sanitaria cresce rapidamente e rappresenta il 9,6 % (7) del PIL a livello globale UE; che i sistemi sanitari devono massimizzare l'efficacia e l'efficienza di servizi sanitari accessibili, resilienti e sostenibili e dell'assistenza di lunga durata, garantire un accesso equo a tali servizi e fornire nuovi servizi in linea con l'evoluzione della società, prestare un'assistenza senza interruzioni tra servizi e prestatori e conseguire miglioramenti che interessano i pazienti e le loro mutevoli e crescenti necessità di assistenza e cure, benessere e qualità della vita, tenendo conto ad un tempo del loro divario in termini di connettività Internet, competenze digitali e alfabetizzazione sanitaria;

C.

considerando che soluzioni digitali innovative per la salute e l'assistenza possono favorire la prevenzione delle malattie e la promozione di stili di vita sani, migliorare la qualità della vita dei cittadini e preparare il terreno a modalità più efficienti di organizzazione e prestazione di servizi sanitari e assistenziali;

D.

considerando che i dati sulla salute dei cittadini dell'UE costituiscono un fattore chiave per la trasformazione digitale e devono essere rigorosamente protetti da un loro utilizzo improprio; che la disponibilità di dati varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro e che, a causa della mancanza di interoperabilità e della frammentazione del mercato tra sistemi sanitari, i cittadini non possono ancora beneficiare appieno del mercato unico digitale;

E.

considerando che la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria non sarà limitata a un maggior ricorso alle applicazioni mobili nel settore della sanità, ma comprenderà altresì l'estrazione di dati, cioè l'analisi di grandi insiemi di dati che serve da base per l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico;

F.

considerando che l'organizzazione e la prestazione di assistenza sanitaria e sociale spettano agli Stati membri; che l'Unione può sostenere la cooperazione tra gli Stati membri promuovendo la sanità pubblica e la prevenzione delle malattie, migliorando la complementarità dei loro servizi sanitari a livello transfrontaliero, nonché sostenendo e consentendo la ricerca e lo sviluppo nel settore della sanità intelligente in Europa;

G.

considerando che stanno aumentando le aspettative dei pazienti e il loro desiderio di monitorare la propria salute e che è inoltre sempre più importante la necessità di responsabilizzare i cittadini in relazione alla loro salute attraverso la messa a disposizione di servizi incentrati sull'utente e modalità più preventive, personalizzate e reattive di interazione con i servizi sanitari e gli operatori del settore sanitario;

H.

considerando che la progressiva digitalizzazione della società porterà sempre più i pazienti, i prestatori di assistenza, gli operatori sanitari e potenzialmente tutti gli attori della catena dell'assistenza sanitaria ad affrontare le sfide connesse all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e dell'infrastruttura digitale delle cartelle cliniche, il che solleva questioni di sicurezza e riservatezza dei dati personali;

I.

considerando che i dati sanitari personali sono di natura particolarmente sensibile e dovrebbero essere soggetti a rigorosi requisiti etici e al consenso informato dei cittadini per quanto riguarda la raccolta, il trattamento, l'uso e lo stoccaggio;

J.

considerando che la fiducia dei cittadini nella sicurezza e nella riservatezza della raccolta, del trattamento, dell'uso e dello stoccaggio dei propri dati sanitari personali riveste estrema importanza;

K.

considerando che l'attuazione e l'utilizzo dei sistemi di sanità digitale si trovano a livelli diversi in ogni Stato membro, ad esempio per quanto riguarda l'uso della tecnologia aggiornata, le infrastrutture di supporto alla trasformazione digitale e l'utilizzo delle cartelle cliniche elettroniche nei servizi sanitari;

L.

considerando che la creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari figura nella lettera di incarico al commissario designato per la salute, al fine di promuovere lo scambio dei dati sanitari e sostenere la ricerca sulle nuove strategie preventive, come pure sui trattamenti, i medicinali, i dispositivi medici e i risultati;

M.

considerando che la scienza, la ricerca e l'innovazione possono svolgere un ruolo cruciale per la competitività e la resilienza dell'Europa; che i progressi esponenziali registrati in materia di disponibilità di dati e informatica stimolano iniziative di ricerca volte a comprendere, prevenire e trattare malattie e patologie; che le tecniche di gestione dei dati possono contribuire a individuare lacune, rischi, tendenze e modelli assistenziali in modo complementare o più efficace;

N.

considerando che le persone a più basso gradiente sociale tendono ad avere maggiori necessità sanitarie e sono altresì più vulnerabili all'esclusione dalla digitalizzazione dell'assistenza sanitaria;

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla trasformazione digitale della salute e dell'assistenza nel mercato unico digitale, che mira a promuovere la salute, la prevenzione e il controllo delle malattie, contribuire a rispondere alle esigenze non soddisfatte dei cittadini, così come a fornire un'opportunità per migliorare la sostenibilità dei sistemi sanitari e a facilitare ai cittadini l'accesso paritario e conveniente a un'assistenza di qualità elevata attraverso un opportuno uso delle innovazioni digitali;

2.

osserva che la sanità digitale, pur avendo un notevole potenziale, lascia comunque varie questioni irrisolte per quanto riguarda la privacy, la sicurezza e la protezione;

3.

sottolinea che, per beneficiare appieno del potenziale degli strumenti sanitari digitali, è estremamente importante attuare aspetti della sanità digitale che tengano pienamente conto della riservatezza dei dati, della sicurezza, dell'accuratezza e dell'integrazione delle necessità dei pazienti;

4.

ricorda che il rispetto della legislazione europea in materia di protezione dei dati deve rappresentare la condizione essenziale di tale trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale;

5.

ritiene che le azioni proposte dalla Commissione abbiano la potenzialità non solo di contribuire a prestare ai cittadini europei un'assistenza sanitaria più preventiva, personalizzata e reattiva, a rafforzare l'efficienza, l'accesso equo, la sostenibilità e la resilienza dei sistemi sanitari e di assistenza dell'Europa, ma anche di stimolare la crescita e promuovere l'industria europea del settore, in particolare contribuendo a massimizzare le potenzialità del mercato unico digitale con una più ampia diffusione dei prodotti e dei servizi digitali nel settore sanitario e assistenziale, nonché con lo sviluppo di nuovi servizi, soprattutto a favore delle zone remote e inaccessibili, che attualmente registrano organici medici e servizi inadeguati;

6.

è del parere che la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza debba sostenere i servizi incentrati sui cittadini e responsabilizzare questi ultimi a svolgere un ruolo più attivo nella prevenzione delle malattie e nella promozione della salute, compreso nei servizi sanitari e assistenziali, e rispondere alle loro esigenze; ritiene inoltre che tale trasformazione dovrebbe consentire lo scambio di informazioni tra il personale sanitario interessato, previo consenso del paziente, in conformità del pertinente quadro UE in materia di protezione dei dati, per quanto riguarda le cartelle cliniche dei pazienti, le prescrizioni elettroniche, i risultati di laboratorio, la diagnostica per immagini e le schede di dimissione; sottolinea peraltro che ciò non può avvenire a discapito delle esigenze dei pazienti che non sono in grado di tenersi al passo con la trasformazione digitale; evidenzia inoltre che la salute digitale non dovrebbe costituire la porta d'ingresso verso un'assistenza disumanizzata;

7.

ritiene sia necessario garantire un ruolo fondamentale delle organizzazioni e delle reti dei cittadini e dei sistemi sanitari pubblici nella governance e nell'elaborazione delle politiche in materia di sanità e assistenza digitali, a livello regionale, nazionale ed europeo; sottolinea, in tale contesto, l'importanza della cooperazione e dell'interconnessione tra le banche dati delle strutture sanitarie;

8.

ritiene che i sistemi sanitari pubblici rappresentino le autorità nella migliore posizione per gestire e/o supervisionare la raccolta, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione, la custodia e l'utilizzo dei dati sanitari, tutelando allo stesso tempo la riservatezza dei pazienti e garantendo l'efficienza, l'accessibilità e la sostenibilità del settore sanitario e assistenziale; ritiene che l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione consentano di utilizzare dati sensibili nella ricerca sanitaria ed evidenzia altresì che le tecniche di pseudonimizzazione permettono di identificare nuovamente i titolari dei dati quando sia a rischio la loro salute; invita la Commissione a sostenere progetti volti a sviluppare tali tecniche, nonché le tecnologie necessarie per creare dati sintetici per la formazione degli algoritmi di intelligenza artificiale;

9.

sottolinea che i dati sanitari anonimizzati e pseudonimizzati potrebbero essere utilizzati per la ricerca, per attuare politiche sanitarie basate sulle evidenze e conseguire una migliore comprensione delle malattie e l'individuazione precoce di eventi che minacciano la salute pubblica, garantendo comunque i principi in materia di rispetto della privacy;

10.

sottolinea che è necessaria una proposta della Commissione sulla condivisione delle informazioni e la governance dei dati per affrontare le implicazioni per i sistemi sanitari nazionali;

Esigenza di garantire l'accesso ai dati sanitari personali e la loro condivisione, applicando nel contempo in maniera scrupolosa le norme del regolamento generale sulla protezione dei dati

11.

sottolinea che i cittadini hanno il diritto di accedere ai propri dati sanitari personali e di condividerli, in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati, e dovrebbero essere in grado di attendersi che tali dati siano disponibili in modo rapido e semplice e in un formato che anche un profano possa capire; osserva che il recente regolamento sulla protezione dei dati dell'Unione europea rafforza il diritto dei pazienti di accedere alle informazioni relative agli aspetti della loro salute e di tutelare la loro vita privata; sottolinea che l'obiettivo di un sistema basato sui pazienti consiste nel migliorare la salute dei cittadini e che i sistemi sanitari nazionali devono garantire tale obiettivo per il bene comune;

12.

ritiene che la natura sensibile dei dati sanitari richieda misure specifiche intese a evitare non solo gli attacchi informatici, ma anche un uso inappropriato di tali dati da parte dei servizi;

13.

riconosce che esistono notevoli interessi economici implicati nello sfruttamento dei dati dei settori sanitario e assistenziale; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a definire chiaramente le responsabilità in materia di governance dei dati;

14.

deplora che, allo stato attuale, molti cittadini d'Europa dispongano di un limitato accesso elettronico ai propri dati sanitari personali o non ne dispongano affatto, in particolare per quanto riguarda la prestazione di assistenza sanitaria a livello transfrontaliero;

15.

invita la Commissione a continuare a migliorare la sicurezza informatica, riducendo quindi il rischio di violazioni della privacy e l'uso non autorizzato dei dati sanitari a livello dell'intera Unione;

16.

concorda con la Commissione sul fatto che i cittadini dovrebbero disporre di un accesso sicuro a un registro elettronico completo dei propri dati sanitari e che dovrebbero mantenerne il controllo ed avere la possibilità di condividere in sicurezza le proprie informazioni sanitarie con i soggetti autorizzati, vietando comunque l'accesso non autorizzato in linea con la normativa in materia di protezione dei dati;

17.

invita la Commissione a continuare a promuovere la cooperazione delle autorità sanitarie degli Stati membri per il collegamento all'infrastruttura digitale della sanità elettronica, al fine di estenderne l'utilizzo onde comprendere altresì l'interoperabilità dei sistemi di registrazione elettronica degli Stati membri, sostenendo lo sviluppo e l'adozione di un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche, tenendo conto del multilinguismo dell'UE, come pure degli utenti con disabilità, soprattutto qualora i pazienti ricorrano all'assistenza sanitaria a livello transfrontaliero, che dovrebbero includere le informazioni sanitarie più complete nell'interesse dei pazienti;

18.

sottolinea l'importanza di monitorare l'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati e del regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (8);

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche in materia di condivisione dei dati sanitari, come ad esempio quelle già esistenti per le cure mediche, i servizi o la ricerca preventivi, ponendo comunque un forte accento sulla privacy dei cittadini, nonché ad elaborare norme e sistemi reciprocamente riconosciuti di certificazione/accreditamento a livello europeo, compresi gli audit in materia di sicurezza e di sicurezza dei dati;

20.

invita le autorità sanitarie degli Stati membri a sfruttare gli strumenti di finanziamento dell'UE, come i fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, ai fini dell'introduzione di registri clinici elettronici interoperabili a livello nazionale e regionale, che consentiranno ai cittadini di accedere ai loro dati sanitari personali, e per investimenti nella costruzione di infrastrutture solide e più affidabili che sostengano la trasformazione digitale e contribuiscano a ridurre il divario digitale tra tutti gli Stati membri; chiede che i vantaggi dell'informatizzazione e digitalizzazione delle cartelle cliniche siano utilizzati per contribuire a migliorare la disponibilità e la qualità dell'assistenza medica nelle zone urbane e rurali;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere progetti che utilizzino dati del mondo reale e a elaborare criteri per la qualità dei dati raccolti in un ambiente non controllato affinché i dati del mondo reale contribuiscano a conseguire risultati positivi in materia sanitaria; invita inoltre la Commissione, in tale contesto, a elaborare orientamenti per promuovere l'uso secondario dei dati a fini di ricerca e assicurare un accesso equo, trasparente e non discriminatorio ai dati in tutta Europa;

22.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare dati del mondo reale per adottare decisioni normative sui farmaci in modo da integrare i dati degli studi clinici controllati randomizzati;

23.

invita la Commissione ad avviare un'ampia riflessione a livello europeo sugli aspetti etici della trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza, che coinvolga attivamente i cittadini e tutti gli altri attori della catena dell'assistenza sanitaria, al fine di elaborare norme e regolamentazioni etiche per tutelare i diritti dei cittadini, garantendo al contempo sicurezza ai ricercatori e all'industria della tecnologia medica, in particolare per quanto riguarda l'uso dei dati sanitari e dell'intelligenza artificiale;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la formazione e lo sviluppo di competenze adeguate in materia di privacy e misure di sicurezza per coloro che trattano dati sanitari personali, che siano conformi alle norme e alle tecniche prevalenti di trattamento dei dati; invita inoltre la Commissione ad avviare una campagna educativa a livello UE sui vantaggi della condivisione dei dati sanitari e sui relativi meccanismi, per abbattere i pregiudizi e sostenere le azioni proposte nella sua comunicazione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale;

Esigenza di migliorare i dati sanitari

25.

ritiene che occorra incrementare la qualità dei dati sanitari, standardizzare la raccolta dei dati, promuovere l'interoperabilità dei registri europei delle malattie e portare avanti l'analisi dei dati, attraverso l'utilizzo di calcoli e modellazioni ad elevata prestazione, come pure garantire la protezione dei dati riservati o sensibili;

26.

sottolinea l'importanza di uniformare la regolamentazione dei dispositivi sanitari come la sanità mobile e i dispositivi di sanità elettronica, garantendone quindi l'accuratezza e la precisione in termini di dati;

27.

invita la Commissione a istituire una piattaforma per le autorità competenti, gli organismi notificati e l'industria farmaceutica e della tecnologia medica in merito all'applicazione del regolamento relativo ai dispositivi medici (9) alle terapie digitali e ai prodotti combinati, prestando particolare attenzione alle esigenze delle start-up e delle PMI;

28.

invita la Commissione a rafforzare l'azione di coordinamento a livello europeo a sostegno dell'attuazione di uno scambio e di un collegamento sicuri dei dati genomici e di altri dati sanitari, al fine di favorire i progressi dei ricercatori e della medicina personalizzata, allo scopo di individuare i migliori trattamenti, garantendo nel contempo il pieno rispetto della legislazione sulla protezione dei dati e dei principi etici;

29.

invita la Commissione, unitamente agli Stati membri e alle istituzioni accreditate, a procedere con la sperimentazione di applicazioni specifiche per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari ad elevata sicurezza a fini di ricerca e politica sanitaria, onde migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie, allo scopo di aiutare i sistemi sanitari ad affrontare le sfide attuali e future;

30.

ritiene che il passaggio alla digitalizzazione costituisca un'occasione per lanciare un ambizioso programma di rafforzamento delle capacità per i cittadini, migliorare l'accesso all'assistenza medica, soprattutto nelle zone rurali, e incrementare le opportunità industriali nel settore della tecnologia e dell'innovazione in materia di invecchiamento in buona salute; ritiene inoltre che la promozione dello sviluppo di competenze per la diffusione e l'uso efficace di prodotti e servizi sanitari intelligenti rivesta estrema importanza a tutti i livelli della catena di valore della sanità (pazienti, operatori sanitari, organismi di regolamentazione, contribuenti e autorità);

31.

è del parere che la garanzia dell'idoneità del quadro normativo sia un elemento fondamentale per tutelare la sanità pubblica e fornire accesso a medicinali di qualità elevata; è inoltre del parere che l'uso efficace dei sistemi informatici migliorerà l'efficienza della regolamentazione in tutta Europa; esorta pertanto la Commissione a ottimizzare il quadro normativo europeo, armonizzando i progetti telematici di regolamentazione con particolare attenzione alla qualità dei dati, all'interoperabilità e all'interdipendenza del quadro normativo europeo;

32.

ritiene che lo sviluppo di un quadro condiviso per armonizzare la raccolta, lo stoccaggio e l'uso dei dati sanitari nell'UE potrebbe migliorare la qualità dei servizi di ricerca e di sanità forniti ai cittadini, agevolando altresì l'accesso universale;

Esigenza di migliorare gli strumenti digitali

33.

ritiene che sia necessario favorire meglio la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la prestazione di servizi integrati basati sulle necessità dei cittadini, soprattutto durante le pandemie, per cui il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) dovrebbe svolgere il ruolo principale; chiede lo sviluppo di soluzioni digitali e strumenti adeguati legati a una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, al fine di evitare situazioni in cui si verifichino carenze di farmaci;

34.

ritiene che gli strumenti sanitari digitali, come le tessere portatili contenenti le informazioni sui pazienti, possano affrontare le sfide dell'accessibilità all'informazione e all'alfabetizzazione sanitaria, entrambe essenziali per la promozione della salute, una migliore prevenzione delle malattie e una gestione più efficace delle malattie; ritiene che tali strumenti, purché siano realizzati con il contributo di idonei operatori della sanità, dei cittadini e degli utenti finali e siano conformi all'intero corpus della normativa pertinente, consentano una maggiore accuratezza e completezza delle informazioni necessarie a promuovere sane abitudini e attività di prevenzione, nonché un sostegno alle decisioni in materia di salute e aderenza del paziente ai trattamenti;

35.

sottolinea l'importanza di mantenere il ruolo nazionale/regionale nell'organizzazione dei sistemi sanitari e di assistenza, anche utilizzando soluzioni e strumenti digitali che hanno grande potenzialità di migliorare la qualità, l'equità e la sostenibilità dei servizi sanitari, ma anche la salute e il benessere della persona, rafforzando altresì la responsabilizzazione dei pazienti;

36.

sottolinea l'importanza di fornire informazioni ai pazienti e aiutarli ad adottare opportune decisioni in merito alla loro salute; rileva che le piattaforme digitali devono essere intuitive e accessibili per via digitale e devono fornire informazioni senza ostacoli per i pazienti e gli operatori sanitari in più lingue;

37.

invita la Commissione a sostenere la digitalizzazione delle agenzie di regolamentazione e a collaborare con i soggetti interessati, in particolare i sistemi sanitari nazionali, onde sostenere una maggiore cooperazione transfrontaliera e ampliare il ricorso a modelli di assistenza a livello digitale, modelli di assistenza domiciliare e tecnologie di assistenza a domicilio adatte agli anziani, senza per questo invadere le competenze degli Stati membri; ritiene, a tale riguardo, che le reti di riferimento europee possano costituire strumenti eccellenti per dimostrare come la sanità digitale può contribuire a migliorare i risultati in termini sanitari e il benessere al di là delle frontiere, in quanto offrono un ambiente affidabile in cui gli operatori sanitari e i pazienti già collaborano e scambiano dati sanitari al di là delle frontiere per conseguire i loro obiettivi;

38.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che gli operatori sanitari migliorino le competenze e le capacità necessarie per raccogliere, analizzare e proteggere i dati sanitari, anche definendo i requisiti dei programmi sanitari digitali per gli operatori sanitari, creando centri di eccellenza in materia di formazione permanente per specifiche competenze digitali, intensificando gli scambi di buone pratiche in materia nonché armonizzando, se del caso, la formazione e rafforzando la capacità degli organismi di regolamentazione di valutare i prodotti e i servizi sanitari intelligenti in un contesto tecnologico in rapida evoluzione;

39.

invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri e le autorità regionali e locali competenti onde sviluppare reti di formazione dei cittadini all'utilizzo dell'assistenza sanitaria digitale, consentendo l'accesso equo e universale; ritiene che, per conseguire tale obiettivo, sia necessario migliorare l'interoperabilità dei sistemi e le competenze degli utenti, con il massimo livello di protezione dei dati sensibili grazie agli strumenti e ai meccanismi messi a disposizione dai sistemi sanitari pubblici;

40.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutte le misure atte a migliorare le capacità digitali dei cittadini nonché l'accesso ai loro dati sanitari e il relativo uso tengano conto delle categorie sensibili come i cittadini anziani, le persone escluse dalla società dell'informazione e le persone con disabilità;

41.

ritiene che occorra conseguire un equilibrio positivo per i cittadini tra l'uso degli strumenti digitali e la consultazione diretta dei professionisti del settore sanitario; ritiene inoltre che un accesso sicuro e la condivisione transfrontaliera dei dati sanitari costituiscano un positivo passo in avanti;

42.

ritiene che i pazienti dovrebbero beneficiare delle informazioni più aggiornate in merito ai farmaci che utilizzano; esorta pertanto la Commissione a elaborare ulteriori informazioni elettroniche sul prodotto, compreso l'utilizzo dei foglietti illustrativi elettronici, per migliorare l'efficienza normativa e responsabilizzare i pazienti con informazioni aggiornate sui farmaci;

43.

invita la Commissione ad assistere gli Stati membri e le autorità regionali competenti nell'opera di sensibilizzazione in merito alle possibilità innovative in materia di appalti e investimenti per la trasformazione digitale della sanità pubblica e dell'assistenza e a favorire gli investimenti pubblici e privati per la diffusione su larga scala di cure digitali integrate incentrate sulla persona;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'espansione di progetti pilota e dimostrativi intelligenti nel settore sanitario al fine di accelerare le curve di apprendimento;

45.

invita la Commissione ad esaminare la possibilità di istituire un polo intelligente europeo dell'innovazione nel settore sanitario per valutare e promuovere iniziative sanitarie intelligenti e fornire una piattaforma mediante la quale tutti gli attori della catena sanitaria possano istituire consorzi per realizzare ambiziosi progetti su larga scala;

46.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la condivisione delle migliori pratiche e delle evidenze dei pionieri nell'uso di soluzioni innovative in materia di assistenza sanitaria, in particolare avvalendosi pienamente dei progetti INTERREG Europe e della sua piattaforma di apprendimento delle politiche;

47.

invita la Commissione a monitorare, valutare e promuovere costantemente la condivisione delle buone pratiche tra gli Stati membri e le regioni, onde creare incentivi per riforme efficaci e seguire i progressi compiuti verso un'assistenza sanitaria basata sui valori e sistemi di assistenza sanitaria sostenibili;

48.

invita la Commissione ad assistere gli Stati membri nella creazione e nell'attuazione di strategie di emergenza volte ad affrontare un'eventuale mancanza temporanea o permanente di dati sanitari derivante da un incidente o un attacco all'infrastruttura, ai sistemi o al software utilizzati per la raccolta, il trattamento o lo stoccaggio di tali dati;

49.

sostiene gli sforzi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nell'elaborazione di strategie per il miglior utilizzo dei sistemi informatici esistenti, l'utilizzo di dati per il controllo della diffusione di malattie infettive e l'assistenza agli Stati membri per la raccolta e il trattamento dei dati;

50.

sottolinea che una riuscita transizione verso un'assistenza sanitaria digitale richiederà una forte leadership politica, una visione a lungo termine e investimenti sostenuti a livello nazionale ed europeo;

51.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare uno scadenzario chiaro sulle modifiche previste per la creazione di un'Europa della sanità digitale, che preveda valutazioni intermedie, e a fissare gli obiettivi da raggiungere;

52.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la raccomandazione della Commissione, del febbraio 2019, relativa a un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche;

53.

invita la Commissione a includere tali raccomandazioni nella proposta relativa a uno spazio europeo dei dati sanitari;

o

o o

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 190 del 18.7.2008, pag. 37.

(2)  GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

(3)  GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 18.

(4)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(5)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(6)  GU C 440 del 21.12.2017, pag. 3.

(7)  Nel 2017; OCSE/UE (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle (Uno sguardo alla sanità: Europa 2018: Stato di salute nel ciclo dell'UE), Pubblicazioni OCSE, Parigi.

(8)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(9)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).


Giovedì 19 dicembre 2019

29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/45


P9_TA(2019)0106

Violazioni dei diritti umani incluse le libertà religiose in Burkina Faso

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sulle violazioni dei diritti umani, incluse le libertà religiose, in Burkina Faso (2019/2980(RSP))

(2021/C 255/07)

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione rilasciata il 10 dicembre 2019 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), a nome dell'Unione europea, sulla Giornata dei diritti umani,

visto il comunicato stampa della Commissione del 13 novembre 2019 in cui è stato annunciato lo stanziamento di ulteriori 35 milioni di EUR di aiuti umanitari per la regione africana del Sahel,

vista la dichiarazione rilasciata il 7 novembre 2019 dal portavoce della VP/AR sugli attacchi in Burkina Faso,

visti la visita della VP/AR Federica Mogherini nella regione del Sahel nel luglio 2019 e il suo discorso pronunciato il 9 luglio 2019 in Burkina Faso,

visto il discorso pronunciato a nome della VP/AR Federica Mogherini il 17 settembre 2019 durante la discussione in Aula sulla situazione della sicurezza in Burkina Faso,

visto lo studio dal titolo «The Freedom of Religion or Belief and the Freedom of Expression» (La libertà di religione o di credo e la libertà di espressione), pubblicato dalla direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione nel febbraio 2009,

vista l'audizione pubblica della sottocommissione per i diritti dell'uomo dal titolo «Libertà di religione o credo: la situazione delle minoranze perseguitate, in particolare i cristiani», tenutasi il 22 novembre 2017,

vista la relazione dall'inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo del 21 novembre 2019 dal titolo «The mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside the European Union: activities and recommendations» (Il mandato dell'inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea: attività e raccomandazioni),

visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo del 2013,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (accordo di Cotonou),

vista la dichiarazione attribuibile al portavoce dell'alto rappresentante dell'alleanza delle civiltà delle Nazioni Unite, del 1o dicembre 2019, sull'attacco a una chiesa in Burkina Faso;

vista la relazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU dell'11 novembre 2019 sulla forza congiunta dei paesi del G5 Sahel,

visto l'aggiornamento operativo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) dell'ottobre 2019 sul Burkina Faso,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 13 ottobre 2019 sull'attacco a una moschea nel Burkina Faso settentrionale,

vista la relazione n. 8 dell'UNICEF sulla situazione umanitaria in Burkina Faso, dell'ottobre 2019,

visto il rapporto sullo sviluppo umano 2019 relativo alle disuguaglianze nello sviluppo umano nel 21o secolo, e in particolare il rapporto sullo sviluppo umano relativo al Burkina Faso,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, di cui il Burkina Faso è firmatario,

visto il piano d'azione delle Nazioni Unite per la salvaguardia dei siti religiosi, del 12 settembre 2019,

vista la Costituzione della Repubblica del Burkina Faso,

vista la dichiarazione rilasciata da vescovi, sacerdoti e delegati laici delle conferenze episcopali del Burkina Faso, del Niger, del Mali, della Costa d'Avorio e del Ghana a seguito del seminario interconferenze sulla sicurezza nel Sahel del 12 e 13 novembre 2019,

vista la dichiarazione resa dal vescovo di Dori, Laurent Birfuoré Dabiré, presso l'organizzazione caritatevole cattolica Aiuto alla chiesa che soffre il 5 luglio 2019,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata il 27 giugno 1981 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1986,

visto il forum per la pace di Parigi del 12 e 13 novembre 2019,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il Burkina Faso ha una solida tradizione di tolleranza religiosa e laicità ma è divenuto vulnerabile all'instabilità — in particolare a causa della radicalizzazione islamista che colpisce l'intera regione del Sahel — e deve fronteggiare una combinazione di crescenti violenze, sfollamenti, fame, povertà e cambiamenti climatici;

B.

considerando che la crescente insicurezza in Burkina Faso ha portato ad atroci crimini commessi sia da jihadisti che da altri gruppi armati; che, secondo la relazione di Human Rights Watch, tali gruppi armati in Burkina Faso hanno giustiziato persone sospettate di essere collaboratori del governo, hanno rivolto intimidazioni a insegnanti e hanno diffuso il terrore tra i civili in tutto il paese; che nel 2017 e nel 2018 le forze di sicurezza burkinabè hanno condotto operazioni antiterrorismo che hanno portato a uccisioni extragiudiziali, abusi su persone sospettate detenute in custodia cautelare e arresti arbitrari; che il governo burkinabè ha promesso di indagare su tali accuse;

C.

considerando che dal 2015 jihadisti e altri gruppi armati precedentemente attivi nel Mali, paese confinante, terrorizzano la popolazione burkinabè e compiono attacchi contro simboli dello Stato quali obiettivi militari, scuole e strutture sanitarie ma anche, in particolare, contro chiese e fedeli cristiani; che dal 2015 gli attacchi dei jihadisti e di altri gruppi armati hanno causato almeno 700 morti e migliaia di feriti a Ouagadougou e nelle province settentrionali, in particolare nella provincia di Soum, e nel 2018 si sono estesi anche alle province orientali e occidentali; che la violenza non colpisce esclusivamente i cristiani; che, per esempio, l'11 ottobre 2019 è stato compiuto un attacco contro una moschea nella cittadina di Salmossi, nel Burkina Faso settentrionale, durante le preghiere del venerdì;

D.

considerando che tra gennaio e novembre 2019 sono stati riferiti 520 incidenti di sicurezza, rispetto ai 404 registrati tra il 2015 e il 2018; che solo nell'ottobre 2019 si sono registrati 52 incidenti connessi a gruppi armati non statali, quasi il 70 % dei quali hanno colpito civili e forze di sicurezza;

E.

considerando che gli attacchi sono stati compiuti sia da gruppi armati transnazionali che operano da oltre i confini con il Mali e con il Niger, compresi Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimeen e lo Stato islamico nel Grande Sahara, sia da gruppi nazionali, principalmente Ansarul Islam, che operano dalle province settentrionali e orientali del Burkina Faso;

F.

considerando che nel 2019 oltre 60 cristiani sono stati uccisi nel Burkina Faso in diversi attacchi, compreso il più recente, avvenuto il 1o dicembre, che è stato rivolto contro i fedeli che assistevano a una funzione domenicale in una chiesa protestante nella città orientale di Hantoukoura, causando 14 vittime;

G.

considerando che numerosi sacerdoti, membri del clero e fedeli cristiani sono stati vittime di omicidi e rapimenti mirati in tutto il paese; che in conseguenza della crescente violenza molte persone, specialmente nel nord, hanno abbandonato le proprie case tradizionali, come, più di recente, nei villaggi di Hitté e Rounga, e sono fuggite nei campi per gli sfollati interni o in altre parti del paese, compresa la capitale Ouagadougou;

H.

considerando che la popolazione del Burkina Faso è prevalentemente sunnita malikita, con ampie minoranze cristiane e di religioni indigene; che i confini interreligiosi in Burkina Faso sono labili, dal momento che generalmente i fedeli di tutte le religioni sono dediti a pratiche sincretiche e che la tolleranza religiosa è la norma; che di recente luoghi di culto sia sunniti che cristiani sono stati oggetto di attacchi di guerriglia da parte di gruppi armati salafiti; che ciò ha contribuito all'aumento delle tensioni interreligiose e che la persecuzione delle comunità religiose, comprese persone appartenenti a un gran numero di confessioni cristiane, ha avuto come conseguenze la disgregazione del tessuto sociale e un aumento dei livelli di emigrazione;

I.

considerando che i gruppi jihadisti intendono esercitare pressioni sulla coesistenza interreligiosa in Burkina Faso, nell'ambito della loro strategia generale volta a fomentare i conflitti interetnici e religiosi e a causare lo sfollamento della popolazione;

J.

considerando che, a causa della mancanza della protezione da parte del governo, il vescovo Justin Kientega della diocesi di Ouahigouya, nel nordest del Burkina Faso, ha raccomandato misure di sicurezza per proteggere più efficacemente i fedeli cristiani;

K.

considerando che, in conseguenza delle violenze di agosto, il vescovo di Dori, Laurent Birfuoré Dabiré, presidente della conferenza episcopale del Burkina Faso e del Niger, ha invitato la comunità mondiale a rafforzare il suo sostegno ai cristiani in Burkina Faso al fine di prevenire «l'eliminazione della presenza cristiana»; che sono stati lanciati ripetuti appelli per la condanna delle minacce di censura e per il sostegno del proseguimento del dialogo interreligioso;

L.

considerando che nel suo piano d'azione per la salvaguardia dei siti religiosi, pubblicato il 12 settembre, il segretario generale delle Nazioni Unite ha sottolineato che i luoghi di culto in tutto il mondo devono essere rifugi sicuri di riflessione e di pace, non scenari di sanguinosa violenza e di terrore, e che alle persone deve essere consentito di osservare e praticare la propria fede in pace;

M.

considerando che le organizzazioni umanitarie, molte delle quali sono di ispirazione religiosa, svolgono un ruolo essenziale nell'aiutare le vittime di violenza, in particolare le donne, i minori e gli sfollati interni;

N.

considerando che il governo del Burkina Faso sembra non avere la capacità di attuare efficacemente soluzioni per le enormi sfide sociali, economiche e di sicurezza che il paese deve fronteggiare; che alcune regioni, in particolare nel nordest del paese, sono di fatto escluse dal governo centrale;

O.

considerando che il Burkina Faso è tra i dieci paesi più poveri al mondo; che l'instabilità, i cambiamenti climatici e il conflitto nel paese hanno ulteriormente ridotto le opportunità economiche, inasprito la povertà e comportato una grave penuria alimentare; che tali conseguenze sono esacerbate dalla rapida desertificazione della regione settentrionale e dalle carenze idriche, dal degrado del suolo e dalla penuria di risorse che ne derivano; che, a causa di ciò, oltre un milione di persone è a rischio di penuria alimentare e un milione e mezzo ha urgente necessità di assistenza umanitaria;

P.

considerando che nel 2014 il tasso di alfabetizzazione degli adulti era stimato al 34,5 %; che l'aumento dell'insicurezza e del terrorismo in alcune regioni del paese produce effetti negativi sui settori dell'istruzione e della sanità; che 85 strutture sanitarie e più di 2 000 scuole sono state costrette alla chiusura, con conseguenze, rispettivamente, per oltre un milione di pazienti e 300 000 studenti; che altre 93 strutture sanitarie sono al livello operativo minimo per via dell'attuale grave situazione della sicurezza;

Q.

considerando che la violenza in Burkina Faso ha comportato lo sfollamento di quasi mezzo milione di persone; che molte di loro sono vulnerabili e che i minori costituiscono il 44 % degli sfollati; che il Burkina Faso ospita inoltre 31 000 rifugiati maliani; che l'UNHCR incontra notevoli difficoltà nel raggiungere gli sfollati interni e i rifugiati in Burkina Faso; che gli sfollati interni e i rifugiati colpiti dalla crisi umanitaria nella regione sono esposti a rischi per la loro protezione e che la loro presenza potrebbe portare a conflitti con la popolazione locale sulle scarse risorse naturali qualora non siano adottate misure intese a fornire alloggi, occupazione e cibo; che i conseguenti conflitti sulle risorse rischiano di contribuire ulteriormente alla spirale di violenza presente nel paese;

R.

considerando che negli ultimi sette anni l'UE ha mobilitato più di un miliardo di EUR per programmi di sviluppo in Burkina Faso e ha recentemente stanziato 15,7 milioni di EUR per affrontare il grave problema dell'insicurezza alimentare e della malnutrizione tra gli sfollati interni; che il paese è uno dei maggiori beneficiari di sostegno finanziario (628 milioni di EUR) a titolo del Fondo europeo di sviluppo (FES), oltre a ricevere un notevole sostegno finanziario (245,8 milioni di EUR) dal Fondo fiduciario di emergenza, finanziato dal FES, per il periodo 2016-2020;

S.

considerando che il Burkina Faso partecipa alla missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA), alla missione congiunta Unione africana-Nazioni Unite in Darfur (UNAMID), al partenariato antiterrorismo transahariano (TSCTP) e al G5 Sahel; che la sua partecipazione a tali missioni e iniziative ha reso il paese uno dei principali bersagli dei gruppi armati non statali, che cercano di perturbare e scoraggiare il contributo del Burkina Faso alla sicurezza regionale; che in una relazione a cura del Segretario generale delle Nazioni Unite sono state poste in evidenza violazioni dei diritti umani commesse da truppe maliane appartenenti al G5 Sahel;

T.

considerando che l'UE contribuisce alla stabilità della regione del Sahel sia direttamente, attraverso le missioni civili EUCAP SAHEL in Mali e in Niger e attraverso la missione di formazione dell'Unione europea in Mali (EUTM Mali), sia indirettamente, attraverso la partecipazione degli Stati membri alla MINUSMA e all'operazione Barkhane; che il G5 Sahel — uno sforzo di difesa collaborativo tra Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger sostenuto dall'UE — favorisce il coordinamento dello sviluppo e della sicurezza regionali al fine di neutralizzare i gruppi armati e ridurre la loro attrattiva; che l'11 dicembre 2019 un attacco alla base militare di Tahoua, in Niger, ha causato la morte di 71 soldati nigeriani e ferito 12 persone, diventando l'incidente più sanguinoso avvenuto nella regione dal 2016;

U.

considerando che, durante il vertice del 14 settembre 2019 a Ouagadougou, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha annunciato un piano da un miliardo di dollari per contrastare l'aumento dell'insicurezza nella regione del Sahel;

V.

considerando che la politica estera e di sicurezza comune dell'UE mira a sviluppare e consolidare la democrazia e lo Stato di diritto, come pure il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

1.

condanna fermamente qualsiasi forma di violenza, le intimidazioni e il sequestro di civili messi in atto ai danni dei servizi di sicurezza, dei luoghi di culto e dei fedeli in Burkina Faso, in particolare la violenza contro comunità religiose specifiche, nonché la strumentalizzazione politica e l'uso distorto della religione per legittimare la persecuzione dei cristiani e di altre minoranze religiose;

2.

porge le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e al governo del Burkina Faso; esprime solidarietà al popolo burkinabè, che si trova a vivere situazioni di lutto con cadenza pressoché quotidiana a causa degli attacchi contro i civili, le forze di sicurezza e i membri delle comunità cristiane e di altre minoranze religiose;

3.

invita le autorità nazionali a investire maggiormente nel dialogo nazionale quale importante elemento costitutivo della coesione; evidenzia la necessità di promuovere l'unità e il dialogo tra tutte le comunità del Burkina Faso, inclusi i leader tradizionali e le organizzazioni della società civile, al fine di contrastare i tentativi di diffondere odio e creare tensioni tra le comunità;

4.

invita il governo del Burkina Faso a fornire maggiore sostegno e protezione alle comunità di musulmani, cristiani e animisti al fine di mantenere la tradizionale coesistenza pacifica tra islam e cristianesimo che perdura da tempo nel paese; chiede che sia fornito ulteriore sostegno alle vittime di violenza, in particolare a donne e bambini;

5.

ricorda che la lotta al terrorismo può produrre risultati solo a condizione che le forze di sicurezza rispettino lo Stato di diritto e i diritti umani; esorta in tale contesto il governo burkinabè a porre immediatamente fine alla sua strategia abusiva per contrastare le insurrezioni, in particolare l'esecuzione sommaria dei sospettati, che rischia di alimentare il conflitto avvicinando un maggior numero di persone ai reclutatori islamisti di militanti;

6.

invita il governo burkinabè a rispettare l'impegno di indagare i presunti abusi commessi dalle forze statali, ad adottare misure concrete per prevenire ulteriori casi analoghi e a basare la sua strategia di lotta al terrorismo e all'estremismo violento sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti fondamentali, conformemente agli obblighi previsti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto in materia di rifugiati;

7.

insiste su un approccio d'insieme alla prevenzione della radicalizzazione e del terrorismo che miri a rafforzare la coesione sociale e la prevenzione della criminalità; invita le autorità burkinabè a intensificare gli sforzi per ridurre la povertà, creare migliori prospettive occupazionali, in particolare per i giovani, nonché riconoscere i diritti della persona e rispettarli in modo tale da eliminare alla radice i risentimenti e le frustrazioni che potrebbero essere sfruttati da estremisti violenti; ribadisce che è essenziale investire nell'istruzione per prevenire i conflitti e ricostruire società pacifiche e inclusive;

8.

rammenta che la creazione di collegamenti tra politica, sicurezza e sviluppo sostenibile, ivi incluso il concetto di consapevolezza religiosa attraverso la promozione del dialogo interreligioso, sarà essenziale per trovare una soluzione duratura alle varie sfide che il Burkina Faso e la regione del Sahel si trovano ad affrontare;

9.

chiede un coordinamento internazionale in tutta la regione, segnatamente nel quadro dell'ECOWAS, con l'obiettivo politico di salvaguardare la sovranità territoriale e l'integrità dei suoi membri, le istituzioni democratiche regionali, la sicurezza di tutti i cittadini e la loro proprietà; ricorda che la situazione in Burkina Faso ha un impatto diretto sui paesi vicini; invita il governo burkinabè a intensificare ulteriormente la cooperazione con i paesi vicini, in particolare per quanto riguarda le regioni settentrionali del paese e gli Stati direttamente colpiti dalle violenze, come il Mali e il Niger;

10.

si congratula con l'UE e i suoi Stati membri per il sostegno fornito al G5 Sahel, alla missione MINUSMA e all'operazione Barkhane; si compiace inoltre degli sforzi profusi dalle missioni civili EUCAP SAHEL in Mali e in Niger e dalla missione militare di formazione EUTM Mali; invita l'UE ad accrescere ulteriormente il sostegno fornito al Burkina Faso in modo da affrontare le enormi sfide in materia di sicurezza che interessano il paese; sottolinea che in Burkina Faso è necessaria un'azione internazionale più ampia e coordinata in materia di sicurezza; invita i paesi del G5 Sahel e i donatori internazionali a potenziare i loro sforzi affinché la forza militare congiunta del G5 Sahel diventi senza ulteriori ritardi una forza operativa dotata delle risorse sufficienti, nel pieno rispetto dei diritti umani;

11.

sottolinea che la sicurezza è un elemento fondamentale, ma non è l'unica risposta alle sfide che il Burkina Faso deve affrontare; evidenzia pertanto che il coordinamento tra le politiche in materia di sicurezza e sviluppo e le politiche commerciali è una delle sfide principali; rileva che la sicurezza della popolazione locale dovrebbe costituire il principio cardine della riforma del settore della sicurezza dell'UE e degli sforzi di assistenza profusi nei paesi e nelle regioni fragili;

12.

osserva che i conflitti, lo sfollamento e la desertificazione rendono difficile l'esercizio di forme di lavoro tradizionali; evidenzia che il 65 % della popolazione burkinabè ha un'età inferiore ai 25 anni; ritiene che le operazioni di sicurezza in Burkina Faso debbano essere accompagnate da sforzi di sviluppo locale che mirino a ridurre le disuguaglianze e a migliorare le infrastrutture, la partecipazione politica, l'applicazione della giustizia, l'emancipazione femminile e le opportunità economiche;

13.

prende atto del deterioramento della situazione in Burkina Faso e delle implicazioni geopolitiche che ne conseguono sul piano internazionale; sottolinea che è imperativo che l'UE continui a fornire assistenza politica e in termini di sicurezza agli sforzi guidati dal G5 Sahel nella regione, anche in relazione al processo di pace in Mali; invita a fornire maggiore sostegno alle forze di sicurezza in Burkina Faso, in modo da consentire loro di rispondere alle minacce di attacchi e violenza di matrice jihadista, nonché a sostenere il controllo da parte del governo nelle regioni settentrionali e orientali;

14.

evidenzia che il coordinamento internazionale è altresì fondamentale e che l'UE dovrebbe essere disposta a collaborare ancora di più con l'intera regione e dovrebbe integrare tale impegno nella nuova «Strategia UE-Africa — Un partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo»;

15.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna a includere l'efficace pratica del dialogo interreligioso tra gli strumenti della sua strategia di comunicazione con i paesi terzi e a incoraggiare la mediazione nelle situazioni di conflitto, al fine di proteggere le minoranze religiose e la libertà di religione e di credo;

16.

accoglie con favore il piano d'azione delle Nazioni Unite a tutela dei siti religiosi, elaborato dall'Alleanza delle civiltà delle Nazioni Unite e annunciato dal Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres il 12 settembre 2019;

17.

sottolinea che l'obiettivo prioritario nella lotta al terrorismo è, da un lato, porre fine al finanziamento internazionale dei gruppi armati jihadisti e, dall'altro, affrontare le cause profonde della povertà e della disuguaglianza;

18.

ritiene che l'UE debba collaborare con l'ECOWAS, il governo e tutte le parti interessate in Burkina Faso al fine di potenziare gli sforzi in materia di sviluppo, istruzione e adattamento ai cambiamenti climatici, in modo da contrastare la povertà e prevenire un'ulteriore radicalizzazione; sottolinea che i cambiamenti climatici rappresentano un importante moltiplicatore di rischio per i conflitti, la siccità, la carestia e lo sfollamento; esorta il governo del Burkina Faso a conferire priorità alla lotta contro la corruzione e l'impunità;

19.

esprime particolare preoccupazione per l'impatto delle minacce alla sicurezza sull'efficacia dell'assistenza umanitaria e della cooperazione allo sviluppo; esorta gli Stati membri e la comunità internazionale a incrementare l'assistenza umanitaria al Burkina Faso, in particolare fornendo cibo, acqua e servizi medici; mette in guardia dalla possibilità che scoppi una nuova crisi umanitaria se le esigenze di base (cibo, acqua, alloggio, assistenza sanitaria, ecc.) delle comunità sfollate e di accoglienza non saranno soddisfatte;

20.

invita il governo del Burkina Faso a salvaguardare la fornitura di assistenza umanitaria e alimentare, in particolare nelle aree con un limitato accesso all'assistenza umanitaria, e ad adottare misure specifiche per rafforzare le azioni volte a prevenire e gestire la malnutrizione cronica nei campi di sfollati interni, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, inclusi donne e bambini;

21.

esorta il governo del Burkina Faso a garantire e ad agevolare i flussi di transumanza del bestiame onde prevenire conflitti a livello di comunità, nonché a migliorare l'accesso del bestiame a cibo, acqua e assistenza, accrescendo la disponibilità di tali risorse, nelle aree segnate da carenze significative in termini di foraggio;

22.

esprime la propria gratitudine per l'importante lavoro svolto dalle ONG, incluse quelle di ispirazione religiosa, e dalle istituzioni internazionali nel fornire sostegno alle numerose vittime di violenza, in particolar modo a donne e bambini;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente della Repubblica del Burkina Faso, al Presidente del parlamento burkinabè nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.

29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/51


P9_TA(2019)0107

Afghanistan, in particolare le accuse di abusi sessuali ai danni di bambini nella provincia di Logar

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sull'Afghanistan, in particolare le accuse di abusi sessuali ai danni di bambini nella provincia di Logar (2019/2981(RSP))

(2021/C 255/08)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan, in particolare quella del 14 dicembre 2017 (1),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30o anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (2),

viste le dichiarazioni del 3 dicembre 2019 del Gruppo di amici dei bambini nei conflitti armati, di cui l'Unione europea è membro, riguardanti le accuse di abusi sessuali ai danni di bambini nella provincia di Logar e le misure adottate in tale contesto contro difensori dei diritti umani,

vista la legge afghana sulla tutela dei diritti dei minori, ratificata il 5 marzo 2019,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,

visto il rapporto dell'UNICEF dal titolo «Convention on the Rights of the Child at a crossroads» (la Convenzione sui diritti del fanciullo è a un bivio) del novembre 2019,

viste le relazioni del Segretario generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale connessa ai conflitti del 23 marzo 2018 e del 29 marzo 2019 e la relazione sui bambini e i conflitti armati in Afghanistan del 10 marzo 2019,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, quelli sui bambini e i conflitti armati e quelli sui difensori dei diritti umani,

viste le conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan dell'8 aprile 2019,

visto l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan, firmato il 18 febbraio 2017,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati in Afghanistan, tra il 2015 e il 2018 in tale paese sono state commesse 14 000 violazioni ai danni di bambini; che almeno 12 599 bambini sono stati uccisi o mutilati, un numero che rappresenta quasi un terzo di tutte le vittime civili; che gli abusi sessuali, gli stupri e lo sfruttamento dei bambini, una pratica nota come bacha bazi che costituisce una forma di schiavitù sessuale infantile, è molto diffusa in numerose province dell'Afghanistan;

B.

considerando che la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) ha riferito che 136 ragazzi afghani in almeno sei scuole nella provincia di Logar hanno subito abusi sessuali da parte di una rete di pedofili; che finora le indagini hanno individuato oltre 100 video postati online; che almeno sette ragazzi che comparivano nei video sono stati trovati senza vita e che cinque sono stati uccisi dalle loro famiglie;

C.

considerando che i bachas, generalmente ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni, sono comperati o sottratti a famiglie impoverite da membri influenti dell'élite nelle zone rurali, tra cui esponenti politici e ufficiali dell'esercito; che i ragazzi devono travestirsi da donna ed esibirsi in danze in occasione di feste private, dopo le quali subiscono spesso abusi sessuali da parte di uomini;

D.

considerando che dirigenti scolastici, insegnanti e autorità locali della provincia di Logar sono implicati in tali abusi; che l'impunità per le violenze sessuali è diffusa a causa della posizione di potere spesso detenuta dai perpetratori, dell'incredulità da parte delle famiglie e delle comunità delle vittime, nonché di un sistema di valori che pone l'onore della famiglia al di sopra dell'interesse individuale del minore;

E.

considerando che i bambini in Afghanistan che sono vittima di stupri e di sfruttamento sessuale hanno un accesso molto limitato alla giustizia o a forme di sostegno; che stando alle informazioni avviene invece il contrario e che i bambini che riferiscono di aver subito abusi sessuali sono spesso vittima di ulteriori abusi, stigmatizzazione e ostracismo, quando non sono addirittura sono uccisi dai perpetratori, dalle autorità, dai capi della milizia e delle loro stesse famiglie, con conseguenti ulteriori traumi fisici e psicologici;

F.

considerando che l'organizzazione della società civile per i giovani nella provincia di Logar sta indagando sulla situazione in altre scuole della regione; che altre migliaia di bambini nella provincia sono probabilmente vittima del bacha bazi;

G.

considerando che l'Afghanistan ha rivisto il suo Codice penale nel 2018 introducendo il reato di abuso sessuale su minori; che nel 2019 le autorità afghane hanno adottato una legge sulla tutela dei diritti dei minori; che l'applicazione delle disposizioni che configurano come reato il reclutamento, l'impiego di minori reclutati, come pure la volenza e l'abuso sessuali nei confronti di minori è tuttora problematica;

H.

considerando che i difensori dei diritti umani Mohammad Musa Mahmudi e Ehsanullah Hamidi, attivisti dell'organizzazione della società civile per i giovani nella provincia di Logar, sono stati arrestati arbitrariamente dalla Direzione nazionale della sicurezza mentre si stavano recando a un incontro con l'ambasciatore dell'UE a Kabul; che entrambi sono stati liberati il 27 novembre 2019 e che la loro sicurezza continua a destare preoccupazione; che i due difensori dei diritti umani avevano precedentemente ricevuto minacce sui social media, anche da parte di pubblici ufficiali; che inoltre il governatore della provincia ha minacciato di punirli per aver diffuso informazioni false;

I.

considerando che i difensori dei diritti umani in Afghanistan sono esposti a crescenti attacchi da parte delle autorità afghane e di gruppi armati e subiscono molestie, intimidazioni, minacce e violenze; che il governo afghano ha ripetutamente omesso di indagare sugli attacchi nei confronti dei difensori dei diritti umani;

1.

deplora i diffusi e continui abusi sessuali e la schiavitù di cui sono vittima i ragazzi in Afghanistan; esprime pieno sostegno e solidarietà alle vittime; manifesta seria preoccupazione per la diffusione di pratiche profondamente radicate che consistono in abusi sessuali contro ragazzi, l'impunità dei responsabili e la posizione vulnerabile delle vittime;

2.

prende atto della recente reazione delle autorità afghane e della loro iniziativa di indagare e di perseguire i responsabili; ricorda alle autorità che la protezione dei minori e di altri gruppi vulnerabili deve essere al centro di qualsiasi politica di protezione dei diritti umani e invita le autorità centrali e locali afghane a continuare a perseguire misure attive per eliminare la pratica del bacha bazi nel paese;

3.

esprime profondo rammarico per il fatto che i presunti casi di abusi sessuali si siano verificati in scuole, istituzioni che godono di fiducia e rispetto, e che vi abbiano avuto un ruolo chiave insegnanti e dirigenti scolastici, i quali hanno un'enorme influenza sui loro allievi e una grande responsabilità per il loro sviluppo, sia intellettuale che psicologico;

4.

invita il governo afghano a sospendere immediatamente dai rispettivi incarichi, fino alla conclusione delle indagini, le persone di cui si sospetta l'implicazione in casi di abusi e violenze sessuali e a fornire alle vittime e alle loro famiglie il necessario sostegno medico, psicologico e sociale;

5.

invita l'Ufficio del procuratore generale ad avviare un'indagine indipendente e imparziale in merito alle accuse di abusi sessuali e violenze ai danni di ragazzi nella provincia di Logar, che garantisca alle vittime protezione e rispetto dei diritti; ricorda che, poiché le accuse sono state rivolte anche contro singoli individui in seno alle autorità nazionali, l'indagine dovrebbe essere condotta in cooperazione con organismi internazionali, tra cui l'UNAMA, e in totale trasparenza;

6.

esorta le autorità afghane a istituire immediatamente un meccanismo di protezione e di denuncia per le organizzazioni e gli attivisti che segnalano e denunciano le violazioni dei diritti dei minori; esorta le autorità afghane a istituire una linea telefonica nazionale di assistenza alle vittime dedicata alle violazioni dei diritti dei minori;

7.

invita le autorità afghane ad avvalersi pienamente del diritto nazionale e internazionale in materia di tutela dei diritti dei minori; esorta le autorità afghane a dare piena attuazione al nuovo Codice penale afghano del 2018 e alla legge sulla tutela dei diritti dei minori del 2019, al fine di garantire la piena responsabilità per i casi di abusi sessuali e di violenza contro i minori;

8.

esorta il governo afghano ad avviare una campagna nazionale per educare la società al divieto del bacha bazi e al diritto dei minori di essere protetti da siffatti abusi fisici e sessuali; sottolinea che solo associando l'applicazione della legge e l'educazione in materia sarà possibile realizzare il cambiamento culturale necessario nella società afghana per eliminare tale pratica; insiste affinché tali sforzi diano la priorità alla destigmatizzazione delle vittime delle pratiche di bacha bazi e impediscano che esse siano ostracizzate dalle loro comunità, espulse dalle loro famiglie o uccise;

9.

elogia il lavoro di Mohammad Musa Mahmudi, di Ehsanullah Hamidi e di tutti i difensori dei diritti umani in Afghanistan, i quali operano in uno degli ambienti più pericolosi del mondo, sono minacciati da attori sia statali che non statali e non ricevono la protezione di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro senza timore di rappresaglie; sottolinea che le autorità afghane devono garantire in qualsiasi circostanza che i difensori dei diritti umani siano nelle condizioni di svolgere il loro lavoro in materia di diritti umani senza subire minacce, intimidazioni o impedimenti;

10.

chiede vivamente che l'assistenza finanziaria dell'UE all'Afghanistan sia sottoposta a un controllo e a un monitoraggio più rigorosi, al fine di garantire che il sostegno di bilancio fornito promuova effettivamente un ambiente favorevole alla protezione e alla promozione dei diritti umani;

11.

esorta le autorità afghane a garantire la sicurezza di Mohammad Musa Mahmudi ed Ehsanullah Hamidi; invita inoltre le autorità a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i difensori dei diritti umani, i prigionieri di coscienza e i giornalisti detenuti e condannati solo per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica;

12.

invita l'Ufficio del procuratore generale ad avviare un'indagine indipendente e imparziale sulla detenzione arbitraria dei membri della società civile che sono stati arrestati dopo aver denunciato casi di abusi sessuali e violenze e che sono stati rilasciati diversi giorni dopo;

13.

invita gli Stati membri dell'UE con missioni diplomatiche in Afghanistan e le loro agenzie di sviluppo in loco ad assistere le autorità e gli attori della società civile locale che si adoperano per eliminare la pratica del bacha bazi dalla società afghana;

14.

invita gli Stati membri dell'UE con missioni diplomatiche in loco a dare piena attuazione agli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e a fornire tutto il sostegno adeguato ai difensori dei diritti umani detenuti, comprese le visite in carcere e l'osservazione dei processi; ricorda l'importanza che la delegazione dell'UE e gli Stati membri dell'UE attuino pienamente gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, nonché quelli sui bambini e i conflitti armati;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento dell'Afghanistan.

(1)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 85.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2019)0066.


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/54


P9_TA(2019)0108

Legge russa sugli «agenti stranieri»

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sulla legge russa sugli «agenti stranieri» (2019/2982(RSP))

(2021/C 255/09)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e sulle relazioni UE-Russia,

viste le dichiarazioni rese dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) il 23 novembre 2019 sulle modifiche alla legge sugli «agenti stranieri» nella Federazione russa e il 26 novembre 2017 sulla legge russa che consente la registrazione dei media stranieri come «agenti stranieri»,

vista la dichiarazione dell'11 dicembre 2019 della delegazione dell'UE al Consiglio d'Europa sulle modifiche alla legge sugli «agenti stranieri» nella Federazione russa,

vista la Dichiarazione universale dei diritti umani, in particolare l'articolo 19 sul diritto alla libertà di opinione e di espressione e l'articolo 20 sul diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, in particolare l'articolo 13 sulla libertà di associazione,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), in particolare l'articolo 22 sul diritto alla libertà di associazione,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo),

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli, in particolare l'articolo 10 sul diritto alla libertà di espressione e l'articolo 11 sul diritto alla libertà di riunione e di associazione,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani,

vista la Costituzione della Federazione russa, in particolare il capitolo 2 sui diritti e le libertà dei cittadini,

vista la dichiarazione del 20 novembre 2019 del rappresentante dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sulla libertà dei media,

visti il parere del 15 luglio 2013 del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa concernente la legislazione della Federazione russa sulle organizzazioni non commerciali alla luce delle norme del Consiglio d'Europa, nonché il parere aggiornato del 9 luglio 2015 concernente la legislazione e la prassi nella Federazione russa sulle organizzazioni non commerciali alla luce delle norme del Consiglio d'Europa;

visti il parere del 27 giugno 2014 della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) concernente la legge federale sulle organizzazioni non commerciali (legge sugli «agenti stranieri»), il parere del 13 giugno 2016 concernente la legge federale russa n. 129-FZ (sulle attività indesiderabili delle organizzazioni non governative straniere e internazionali) e la relazione del 18 marzo 2019 della Commissione di Venezia sul finanziamento delle associazioni,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che i diritti alla libertà di pensiero e di parola, di associazione e di riunione pacifica sono sanciti dalla Costituzione della Federazione russa;

B.

considerando che la Federazione russa è firmataria della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché membro del Consiglio d'Europa, e si è pertanto impegnata a rispettare le norme e i principi internazionali che disciplinano lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali;

C.

considerando che nel luglio 2012 il Parlamento russo ha adottato una legge sugli «agenti stranieri» che impone alle ONG russe di registrarsi presso il Ministero della Giustizia della Federazione russa come «organizzazioni che svolgono funzioni di agenti stranieri» qualora ricevano finanziamenti esteri ed esercitino attività vagamente descritte come «attività politiche»; che nel giugno 2014 la legge è stata modificata per consentire al Ministero della Giustizia di registrare di propria iniziativa le ONG come «agenti stranieri»; che nel novembre 2017 il campo di applicazione della legge è stato esteso per imporre l'uso dell'etichetta «agenti stranieri» a tutti i media stranieri che ricevono direttamente o indirettamente finanziamenti esteri;

D.

considerando che le ultime modifiche alla legge sugli «agenti stranieri», che estendono lo status di «agenti stranieri» alle persone fisiche, compresi i blogger e i giornalisti indipendenti, sono state approvate dal Parlamento russo il 21 novembre 2019 e firmate e promulgate il 2 dicembre 2019 dal Presidente Vladimir Putin; che la legge impone requisiti specifici per la registrazione, la contabilità e l'etichettatura delle pubblicazioni e rende reato il mancato rispetto di tali requisiti, prevedendo la possibilità di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie o la reclusione fino a due anni;

E.

considerando che, ai sensi di questa legge, i russi e gli stranieri che lavorano per organi di informazione etichettati come «agenti stranieri» o ne distribuiscono i contenuti verrebbero dichiarati «agenti stranieri», il che può esporre i giornalisti, le loro fonti o persino coloro che condividono materiale sulle reti sociali alla stigmatizzazione come «agenti stranieri» e condurre all'autocensura, dissuadendoli non solo dal pubblicare contenuti ma anche dal condividere pubblicazioni;

F.

considerando che la legge russa sugli «agenti stranieri» viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ossia l'accordo internazionale del Consiglio d'Europa che difende, tra l'altro, la libertà di parola e dei mezzi di informazione; che la Russia pertanto non sta adempiendo ai suoi obblighi in quanto membro del Consiglio d'Europa; che il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha giudicato questa legge incompatibile con le norme internazionali ed europee in materia di diritti umani; che la legge sugli «agenti stranieri» viola gli impegni della Russia in quanto membro dell'OSCE e firmataria della Dichiarazione universale dei diritti umani; che l'UE si aspetta che la Federazione russa, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispetti pienamente gli impegni internazionali che ha assunto;

G.

considerando che diverse organizzazioni di difesa dei diritti umani e ONG, quali Amnesty International e Human Right Watch, ritengono che la legge modificata avrà un impatto avverso sul contesto già restrittivo per il giornalismo indipendente in Russia, compromettendo quindi ulteriormente la libertà di espressione; che la legge prende di mira i mezzi di informazione di qualità, indipendenti da strutture governative o filogovernative, che lavorano con molti corrispondenti russi in tutto il paese e costituiscono spesso l'unica fonte di informazioni affidabili e un'alternativa ai media statali nelle regioni remote, ostacolando così il loro lavoro e quindi l'accesso a una copertura mediatica imparziale;

H.

considerando che le restrizioni legislative e le azioni penali mirate previste dalla legge sugli «agenti stranieri» in Russia hanno assunto negli ultimi mesi forme più repressive, che come conseguenza limitano l'accesso dei media e della società civile a finanziamenti indipendenti, ne offuscano la reputazione e ne ostacolano le attività, limitando così l'esercizio delle libertà fondamentali e riducendo lo spazio per gli attori indipendenti e dissidenti in Russia;

I.

considerando che la legge sugli «agenti stranieri» fa parte di una più ampia campagna per soffocare il dissenso, l'opposizione e la società civile in tutta la Russia; considerando che lo spazio sempre più ristretto per la società civile indipendente russa consente una maggiore presenza di organizzazioni non governative non indipendenti organizzate dal governo (GONGO); che il governo russo utilizza le GONGO per promuovere le proprie politiche e al tempo stesso mantenere la parvenza di una società civile indipendente;

J.

considerando che finora la legge ha preso di mira principalmente le ONG; che, ai sensi di questa legge, circa 80 ONG sono considerate «agenti stranieri», comprese praticamente tutte le principali ONG per i diritti umani in Russia; che 49 ONG russe hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sostenendo che la legge sugli «agenti stranieri» viola una serie di diritti umani, compresi i diritti alla libertà di espressione e di associazione, e protestando contro la qualità della legge e la persecuzione di cui sono vittime per non essersi registrati come «agenti stranieri», nonché contro l'eccessivo controllo statale;

K.

considerando che dal 2014 decine di organizzazioni che si occupano di questioni ambientali sono state inserite forzatamente nell'elenco degli «agenti stranieri», nonostante la sentenza della Corte costituzionale russa abbia escluso esplicitamente i gruppi ambientalisti dal campo di applicazione di tale legge; che molti dei gruppi interessati hanno dovuto chiudere per evitare di essere etichettati come «agenti stranieri» o perché non in grado di pagare le ammende;

L.

considerando che nell'ultimo decennio è emersa una tendenza globale allarmante, che vede un numero crescente di Stati introdurre e utilizzare le leggi per interferire con il diritto alla libertà di espressione, la quale include la libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee senza interferenze da parte delle autorità pubbliche e a prescindere dalle frontiere, nonché la libertà di riunione e di associazione; che tali leggi ostacolano anche il lavoro delle organizzazioni della società civile e delle singole persone;

M.

considerando che in diverse sue sentenze la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che il ruolo di controllo pubblico esercitato dalle ONG è fondamentale per una società democratica oltre a essere di importanza analoga al ruolo dei media;

N.

considerando che l'obiettivo legittimo di garantire la trasparenza delle ONG che ricevono finanziamenti esteri non può giustificare misure che limitano le attività delle ONG attive nel campo della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto;

1.

invita le autorità russe ad abrogare immediatamente la legge sugli «agenti stranieri» e ad allineare la legislazione esistente alla Costituzione della Russia e ai suoi obblighi nel quadro del diritto internazionale; esorta la Federazione russa a smettere deliberatamente di creare un'atmosfera ostile nei confronti della società civile e condanna pertanto il ricorso alla legge sugli «agenti stranieri» quale mezzo per vessare e reprimere le organizzazioni della società civile che cooperano con i donatori internazionali o esprimono opinioni politiche;

2.

condanna le modifiche recentemente approvate della legge sugli «agenti stranieri», che ampliano notevolmente il campo di applicazione della legge e consentiranno di stigmatizzare gli individui come «agenti stranieri», violando in tal modo i loro diritti umani, in particolare la loro libertà di espressione e di associazione, e i loro diritti di cittadini, limitando il loro impegno e contributo nei confronti della società civile russa e mettendo a rischio la loro sicurezza personale in quanto oggetto di tale stigmatizzazione;

3.

condanna i continui sforzi delle autorità russe volti a limitare il dibattito online e offline nonché il giornalismo indipendente; ricorda loro che la libertà di parola è un diritto umano fondamentale che rafforza tutti gli altri diritti umani, consentendo alla società di svilupparsi e progredire; invita la Federazione russa a riconoscere il contributo positivo di una società civile vitale e attiva a favore dello stato della democrazia e della società;

4.

ritiene che tale legge e il ricorso eccessivo a multe e alla messa in liquidazione nei confronti dei media, delle organizzazioni per i diritti umani e della società civile siano deliberatamente volte a costringerli a concentrare le loro risorse sul pagamento di ammende e delle spese legali, limitando in questo modo la libertà di espressione; è profondamente preoccupato per le azioni nei confronti delle organizzazioni e dei difensori dei diritti umani, che si aggiungono al deterioramento della situazione dei diritti umani in Russia; condanna, tra l'altro, lo scioglimento del movimento storicamente importante denominato «Per i diritti umani»;

5.

esprime preoccupazione per il rischio di applicabilità selettiva della legge al fine di prendere di mira singoli individui, in particolare giornalisti indipendenti e attivisti dell'opposizione politica, a causa della mancanza di criteri chiari e delle incertezze giuridiche circa i motivi e le conseguenze della sua applicazione ai comuni cittadini; invita le autorità russe a istituire un quadro per le attività delle organizzazioni non commerciali (ONG) il quale sia chiaro, coerente, uniforme e in linea con le norme europee e internazionali, in particolare mediante l'utilizzo di definizioni chiare, evitando l'uso di espressioni stigmatizzanti come «agenti stranieri» o di disposizioni giuridiche discriminatorie riguardo alle fonti di finanziamento, e impedendo l'azione penale contro le ONG, i media e i blogger, o contro singole persone che svolgono attività per le ONG o i media; esprime preoccupazione per l'estromissione delle organizzazioni indipendenti della società civile da parte delle ONG organizzate a livello governativo; prende atto con preoccupazione, in particolare, della situazione riguardante Anastasiya Shevchenko a Rostov sul Don;

6.

si oppone fermamente ai metodi delle autorità russe di utilizzare il potere dello Stato per sopprimere la libertà di espressione e di parola e infondere quindi paura nella società; invita le autorità russe a sostenere l'imparzialità dei canali mediatici, compresi quelli di proprietà di imprese statali russe, e a migliorare la sicurezza e l'ambiente di lavoro dei giornalisti in Russia, anche attraverso la promozione delle loro competenze professionali mediante il ricorso ai programmi internazionali esistenti; sottolinea la necessità di garantire procedure di ricorso legali ed efficienti per i giornalisti la cui libertà di lavorare sia stata minacciata, in modo da evitare l'autocensura;

7.

elogia e sostiene tutte le persone e organizzazioni che continuano ancora a svolgere il loro lavoro legittimo e pacifico per i diritti umani nonostante siano bersagli della repressione; esorta le autorità russe a porre fine alle vessazioni, alle intimidazioni e agli attacchi ai danni della società civile, dei media, delle organizzazioni e dei difensori dei diritti umani; condanna l'incapacità delle autorità russe di proteggere tali attori da attacchi, vessazioni e intimidazioni da parte di terzi o di indagare in modo imparziale contro tali attacchi;

8.

osserva che il registro russo dei mezzi di comunicazione qualificati come «agenti stranieri» è costituito da 10 voci, tutte sedi collegate a Radio Free Europe o Voice of America; ricorda che il governo russo ha criticato altri mezzi di comunicazione stranieri per aver riportato notizie sulle manifestazioni svoltesi nel paese;

9.

si attende che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), il Consiglio e la Commissione sollevino preoccupazioni in merito alla legge sugli «agenti stranieri» nei loro contatti, nelle riunioni e nelle comunicazioni con i rappresentanti russi, anche ai massimi livelli, e li invita a riferire al Parlamento in merito ai loro scambi con le autorità russe;

10.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione, al SEAE e agli Stati membri di continuare a monitorare attentamente la situazione dei diritti umani nella Federazione russa e invita la delegazione dell'UE in Russia e le ambasciate degli Stati membri a continuare a monitorare i procedimenti giudiziari che coinvolgono le organizzazioni e gli attivisti della società civile; invita inoltre il VP/AR e il SEAE a garantire che i casi delle persone perseguitate per motivi politici siano sollevati nelle loro comunicazioni con le autorità russe e che i rappresentanti russi siano formalmente chiamati a rispondere in tali casi; chiede al VP/AR e al SEAE di riferire al Parlamento in merito ai loro scambi con le autorità russe;

11.

invita il VP/AR ad avvalersi di tutte le possibilità per sostenere la società civile che promuove i valori democratici, lo Stato di diritto, le libertà fondamentali e i diritti umani in Russia e a rafforzare i contatti interpersonali con i cittadini russi;

12.

chiede agli Stati membri dell'UE di sollevare la questione della legge sugli «agenti stranieri» nelle istituzioni del Consiglio d'Europa, principalmente in seno al Comitato dei ministri e all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; chiede alla commissione di Venezia di esaminare la legge modificata sugli «agenti stranieri» al fine di elaborare un parere giuridico e raccomandazioni appropriate; invita le autorità russe ad attuare pienamente tutte le raccomandazioni della commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, in conformità degli obblighi internazionali della Russia in materia; invita gli Stati membri dell'UE ad esercitare una pressione costante sulle autorità russe in seno ai consessi OSCE al fine di rispettare le norme dell'OSCE in materia di diritti umani, democrazia, Stato di diritto e indipendenza della magistratura;

13.

incoraggia l'UE a chiedere continuamente alla Russia di abrogare o modificare tutte le leggi incompatibili con le norme internazionali; invita il VP/AR a elaborare una nuova strategia globale UE-Russia volta a rafforzare la pace e la stabilità; ribadisce che qualsiasi dialogo dovrebbe basarsi su principi rigorosi, tra cui il rispetto del diritto internazionale e l'integrità territoriale dei vicini della Russia; sottolinea che le sanzioni contro la Russia possono essere revocate solo quando la Russia rispetta pienamente i propri obblighi;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'OSCE e al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa.

29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/58


P9_TA(2019)0109

Celebrazione del 30o anniversario della rivoluzione rumena del dicembre 1989

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sulla commemorazione del 30o anniversario della rivoluzione rumena del dicembre 1989 (2019/2989(RSP))

(2021/C 255/10)

Il Parlamento europeo,

visti i principi universali dei diritti umani e i principi fondamentali dell'Unione europea in quanto comunità basata su valori comuni,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,

vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa (1),

viste le risoluzioni e le dichiarazioni sui crimini dei regimi totalitari comunisti, adottate da vari parlamenti nazionali,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che nel 2019 si commemora il 30o anniversario della rivoluzione rumena, innescata dalle rivolte di Timișoara che proseguirono successivamente in tutte le parti del paese e culminarono in una rivoluzione antitotalitaria a Bucarest, portando alla caduta del regime comunista e all'instaurazione della democrazia; che tale rivoluzione ha rappresentato la transizione del popolo rumeno verso la libertà e lo Stato di diritto, il cui tragico bilancio è stato di 1 142 morti, 3 138 feriti gravi e oltre 760 persone detenute illegalmente e torturate;

B.

considerando che la rivoluzione rumena del dicembre 1989 è stata la più violenta delle rivolte che hanno portato alla caduta del comunismo negli Stati oltre la cortina di ferro;

C.

considerando che la rivoluzione del dicembre 1989 e il sacrificio dei cittadini rumeni che si sono schierati coraggiosamente sulla linea del fuoco hanno aperto alla Romania la strada verso la NATO, l'Unione europea e il mondo democratico, dal quale il paese era stato strappato dopo la seconda guerra mondiale, contro la volontà del popolo rumeno;

D.

considerando che l'uso della forza nei confronti del popolo rumeno nel dicembre 1989 scosse dolorosamente e profondamente l'intera società rumena e che l'individuazione degli effettivi autori di tali crimini rimane una straziante questione irrisolta per le vittime, le loro famiglie e tutti i cittadini rumeni;

E.

considerando che nessun atto di aggressione militare nei confronti del proprio popolo dovrebbe rimanere impunito;

F.

considerando che le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Associazione «21 dicembre 1989» e altri c. Romania; Acatrinei e altri c. Romania; Șandru e altri c. Romania) riconoscono che durante la rivoluzione avvennero massicce violazioni dei diritti fondamentali, quali violazioni del diritto alla vita, della proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, e che tali violazioni furono perpetrate dalle forze del regime dittatoriale comunista che aprì il fuoco sui manifestanti pacifici e privò della libertà un gran numero di persone che manifestavano contro l'oppressione esercitata da Ceaușescu; che, dopo tutti questi anni, né le vittime né i loro eredi hanno ancora conosciuto la verità sulle esatte circostanze di tali tragedie;

G.

considerando che, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; che tali valori sono comuni a tutti gli Stati membri;

H.

considerando che lo Stato rumeno ha inutilmente ritardato il processo di accertamento della verità e di diffusione pubblica della stessa, fondamentale per garantire il diritto delle vittime e dei loro eredi a un risarcimento e a una riparazione equi; che le autorità nazionali hanno omesso di agire con la necessaria dovuta diligenza, imposta dalle norme internazionali in materia di diritti umani;

1.

commemora le vittime della rivoluzione del dicembre 1989, che hanno sacrificato le proprie vite per porre fine della dittatura totalitaria in Romania, e rende omaggio alle vittime e alle loro famiglie;

2.

riconosce che il sacrificio dei manifestanti pacifici del dicembre 1989 ha aperto la strada alla transizione della Romania verso la democrazia, lo Stato di diritto e l'istituzione di un'economia di mercato, nonché alla sua successiva integrazione nell'Alleanza dell'Atlantico del Nord e nell'Unione europea;

3.

invita lo Stato rumeno a potenziare i suoi sforzi per accertare la verità in relazione agli eventi della rivoluzione, una necessità assoluta per il paese, il popolo rumeno, l'Europa e l'Unione europea, alla luce del diritto del popolo rumeno di venire a conoscenza della verità, a 30 anni dalla rivoluzione del dicembre 1989;

4.

invita le istituzioni dell'Unione europea e i suoi Stati membri, compresa la Romania, a fare tutto il possibile per garantire che i crimini dei regimi comunisti siano ricordati e per far sì che tali crimini non siano mai più commessi;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2019)0021.


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/60


P9_TA(2019)0110

Situazione degli uiguri in Cina («China-cables»)

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sulla situazione degli uiguri in Cina («China Cables») (2019/2945(RSP))

(2021/C 255/11)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Cina, segnatamente quelle del 18 aprile 2019 sulla Cina, in particolare la situazione delle minoranze religiose ed etniche (1), del 4 ottobre 2018 sulla detenzione di massa arbitraria di uiguri e kazaki nella regione autonoma uigura dello Xinjiang (2), del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-Cina (3), del 15 dicembre 2016 sui casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti (4), del 10 marzo 2011 sulla situazione e il patrimonio culturale a Kashgar (regione autonoma uigura dello Xinjiang) (5) e del 26 novembre 2009 sulla situazione in Cina: diritti delle minoranze e applicazione della pena di morte (6),

vista la sua decisione di conferire il premio Sacharov 2019 a Ilham Tohti, un economista uiguro impegnato nella lotta pacifica per i diritti della minoranza uigura in Cina,

vista la dichiarazione congiunta del 21o vertice UE-Cina del 9 aprile 2019,

visto il 37o dialogo sui diritti umani UE-Cina tenutosi a Bruxelles il 1o e il 2 aprile 2019,

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 12 marzo 2019, dal titolo «UE-Cina — Una prospettiva strategica» (JOIN(2019)0005),

visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 24 giugno 2013,

vista la dichiarazione resa il 26 ottobre 2018 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla situazione nello Xinjiang,

vista la decisione adottata dal Consiglio «Affari esteri» il 9 dicembre 2019 sull'avvio dei lavori preparatori per un regime di sanzioni orizzontali per affrontare gravi violazioni dei diritti umani,

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 su un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani (7),

viste le dichiarazioni orali a titolo del punto 4 rilasciate dall'UE nel corso della 39a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, il 18 settembre 2018, e quelle rilasciate da Regno Unito, Germania, Francia, Finlandia e Canada, nelle quali sono state espresse preoccupazioni riguardo alla detenzione arbitraria degli uiguri in campi nella regione dello Xinjiang,

viste le dichiarazioni congiunte sulle violazioni dei diritti umani e gli abusi nello Xinjiang, rilasciate il 29 ottobre 2019 dal rappresentante permanente del Regno Unito presso le Nazioni Unite a nome di 23 Stati, tra cui 14 Stati membri dell'UE, al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale,

visti l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica popolare cinese, che garantisce a tutti i cittadini il diritto alla libertà di confessione religiosa, e l'articolo 4, che difende i diritti delle nazionalità minoritarie,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, che la Cina ha firmato nel 1998, ma mai ratificato,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani del 2011,

viste le osservazioni conclusive contenute nella relazione sulla Cina a cura del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero restare al centro della politica dell'UE nei confronti della Cina, conformemente all'impegno dell'UE a difendere questi stessi valori nella sua azione esterna e all'impegno della Cina ad aderire ai suddetti valori nell'ambito della sua cooperazione allo sviluppo e internazionale;

B.

considerando che, dall'ascesa al potere del Presidente Xi Jinping nel marzo 2013, la situazione dei diritti umani in Cina ha continuato a peggiorare; che l'ostilità del governo cinese nei confronti del dissenso pacifico, della libertà di espressione e di religione e dello Stato di diritto si è intensificata; che le autorità cinesi hanno arrestato e perseguito centinaia di difensori dei diritti umani, avvocati e giornalisti;

C.

considerando che la situazione nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, dove vivono più di 10 milioni di uiguri musulmani e persone di etnia kazaka, è peggiorata rapidamente negli ultimi anni, non ultimo da quando nel 2014 è stata lanciata una campagna di dura lotta al terrorismo, dal momento che il controllo dello Xinjiang è diventato una massima priorità per le autorità cinesi, fenomeno alimentato dalla presunta instabilità e dalle presunte minacce per la sicurezza che gli uiguri rappresenterebbero per lo Xinjiang, come pure per via della posizione strategica dello Xinjiang come regione centrale dell'iniziativa «Nuova via della seta» (in inglese «Belt and Road Initiative» — BRI), con ambiziosi obiettivi per il futuro nell'ambito della produzione tessile nonché di altri prodotti manifatturieri ad alta intensità di manodopera; che la guerra del governo cinese contro il terrorismo nello Xinjiang sta diventando sempre più una guerra contro la religione e i gruppi etnici; che alcune informazioni indicherebbero che il sistema dei campi di rieducazione dello Xinjiang è stato esteso ad altre parti della Cina;

D.

considerando che le autorità cinesi stanno conducendo una campagna sempre più intensa di internamento di massa, sorveglianza digitale invasiva (comprendente la tecnologia del riconoscimento facciale e la raccolta di dati), indottrinamento politico e assimilazione culturale forzata; che inoltre, secondo informazioni attendibili, gli uiguri e altre minoranze etniche prevalentemente musulmane della regione autonoma uigura dello Xinjiang sono stati soggetti a detenzione arbitraria, tortura e gravi restrizioni culturali e della pratica del loro culto, nonché a un sistema digitale di sorveglianza così invasivo da controllare ogni aspetto della loro vita quotidiana mediante telecamere per il riconoscimento facciale, scansione dei telefoni cellulari, raccolta di DNA e una presenza delle forze di polizia massiccia e intrusiva;

E.

considerando che, secondo numerose stime attendibili, potrebbe avvicinarsi addirittura a un milione il numero delle persone che sono o sono state detenute nei cosiddetti centri di «rieducazione politica» per periodi di tempo indeterminati, con il pretesto della lotta al terrorismo e all'estremismo religioso; che tali strutture di rieducazione sono definite anche «centri di formazione professionale»; che si tratta della più grande detenzione di massa di una minoranza etnica finora mai attuata a livello mondiale; che, stando ad alcuni ex detenuti, il trattamento e le condizioni nei suddetti campi sono caratterizzati da sovraffollamento e insalubrità, deprivazione alimentare, pestaggi e abusi sessuali; che, secondo quanto riferito, bambini piccoli sono stati mandati in orfanotrofi gestiti dallo Stato se anche uno solo dei loro genitori è detenuto nei campi di internamento; che all'interno di alcuni campi di rieducazione vi sarebbero fabbriche che producono beni destinati all'esportazione;

F.

considerando che le rivelazioni «China cables», divulgate nel novembre 2019, sono un'inchiesta sulla sorveglianza e l'internamento di massa, senza capi d'accusa né processi, di uiguri e altre minoranze musulmane nella provincia cinese dello Xinjiang, che si basa su documenti classificati del governo cinese trapelati; che i documenti segreti sono pervenuti al Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi attraverso una catena di uiguri in esilio e che la loro autenticità è stata confermata da diversi esperti di primo piano; che la pubblicazione di questi documenti ha anche portato alla luce informazioni classificate del governo cinese che rivelano il funzionamento interno dei campi, la gravità delle condizioni al di là delle recinzioni e il regime disumanizzante che disciplina la routine quotidiana dei detenuti; che tali documenti rivelano il sistematico lavaggio del cervello cui sono sottoposte in Cina centinaia di migliaia di musulmani in una rete di campi di prigionia ad alta sicurezza e i meccanismi del sistema di sorveglianza di massa e di polizia predittiva in atto nella regione dello Xinjiang, confermando così le conclusioni di esperti basate su immagini satellitari, dati e testimonianze oculari pubblicati negli ultimi anni; che il governo cinese ha sempre sostenuto che i campi offrono istruzione e formazione su base volontaria; che le rivelazioni «China Cables» contengono prove senza precedenti del fatto che il piano di attuare misure repressive contro uiguri, kazaki e altri gruppi etnici veniva preparato al più alto livello politico già nell'aprile 2014;

G.

considerando che la detenzione e la persecuzione degli uiguri e di altre minoranze musulmane nello Xinjiang ha costretto molte persone a interrompere le comunicazioni con i propri familiari e amici all'estero, anche in Europa, temendo ritorsioni da parte delle autorità;

H.

considerando che la repressione si è inasprita dopo l'entrata in vigore, nel febbraio 2018, delle disposizioni in materia di religione, le quali hanno limitato le attività dei gruppi religiosi, costringendoli ad allinearsi maggiormente alla politica del partito; che, in base a tali norme, le manifestazioni pubbliche o persino private di appartenenza religiosa e culturale possono essere considerate forme di estremismo; che le nuove disposizioni minacciano le persone associate a comunità religiose prive di status giuridico nel paese; che in Cina le comunità religiose sono sottoposte a una crescente repressione, il che fa della Cina uno dei paesi con il maggior numero di persone detenute per motivi religiosi;

I.

considerando che nell'agosto 2018 il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale ha contestato il governo della Repubblica popolare cinese per gli abusi nello Xinjiang, tra cui l'istituzione di campi di detenzione arbitraria di massa; che nel settembre 2018, durante il suo primo discorso pronunciato in veste di Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet ha preso atto delle inquietanti accuse di detenzioni arbitrarie su larga scala di uiguri e di altre comunità musulmane nei cosiddetti campi di rieducazione nello Xinjiang; che il governo cinese ha respinto le numerose richieste avanzate dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie (WGEID), dall'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché da altri mandati delle procedure speciali delle Nazioni Unite, con le quali si chiedeva di poter inviare investigatori indipendenti nello Xinjiang e che fosse loro consentito l'accesso ai campi in questione;

J.

considerando che i campi di internamento nello Xinjiang si sono rapidamente ampliati dopo la nomina di Chen Quanguo a leader di partito nella regione nell'agosto 2016; che il governatore dello Xinjiang, Shohrat Zakir, nel dicembre 2019 ha dichiarato, senza fornire alcuna prova, che tutti gli 1,5 milioni di persone detenute nei campi di rieducazione e internamento erano stati «restituiti alla società»;

K.

considerando che le comunità minoritarie cinesi residenti nell'UE sono state bersaglio di vessazioni da parte delle autorità cinesi; che sono state esercitate pressioni sugli uiguri residenti all'estero per farli ritornare in Cina; che i documenti «China Cables» contengono direttive esplicite concernenti l'arresto di uiguri con cittadinanza straniera e la ricerca di uiguri dello Xinjiang residenti all'estero, alcuni dei quali sono stati espulsi e costretti a tornare in Cina da governi autoritari; che i documenti indicano che le ambasciate cinesi hanno svolto un ruolo determinante in tale pratica;

L.

considerando che il 4 dicembre 2019 il Congresso statunitense ha adottato la legge sulla politica in materia di diritti umani degli uiguri, che invita il Segretario di Stato ad adottare misure immediate per proteggere i diritti umani e a valutare la possibilità di imporre il visto e sanzioni economiche, conformemente al Global Magnitsky Act, ai funzionari della Repubblica popolare cinese responsabili di abusi dei diritti umani nella provincia dello Xinjiang, proteggendo nel contempo gli uiguri residenti negli Stati Uniti dalle vessazioni e dalle persecuzioni cinesi;

M.

considerando che il premio Sacharov per la libertà di pensiero nel 2019 è stato conferito a Ilham Tohti, docente uiguro di economia, che il 23 settembre 2014 è stato condannato all'ergastolo con l'accusa di separatismo dopo essere stato arrestato nel gennaio dello stesso anno; che anche sette dei suoi ex studenti sono stati arrestati e condannati a pene detentive comprese tra i tre e gli otto anni per la loro presunta collaborazione con Ilham Tohti; che Ilham Tohti ha sempre respinto il separatismo e la violenza, mirando a una riconciliazione basata sul rispetto della cultura uigura;

N.

considerando che, nell'ambito del suo quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, l'UE si è impegnata a intensificare gli sforzi per promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto in tutti gli aspetti della sua azione esterna e a porre i diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, compresi i suoi partner strategici;

1.

esprime profonda preoccupazione in relazione al regime sempre più repressivo cui si trovano confrontati gli uiguri e altre minoranze etniche musulmane, e chiede che le autorità rispettino le loro libertà fondamentali, come raccomandato da relazioni attendibili; condanna fermamente il fatto che centinaia di migliaia di uiguri e persone di etnia kazaka siano stati inviati in «campi di rieducazione» politica sulla base di un sistema di polizia predittiva, anche per essersi recati all'estero o essere stati giudicati troppo devoti; invita le autorità cinesi dello Xinjiang a fornire informazioni sull'ubicazione e sulle condizioni mediche delle persone detenute; esorta il governo cinese a porre immediatamente fine alla pratica delle detenzioni arbitrarie di membri delle minoranze uigura e kazaka in assenza di capi d'accusa, di un processo o di condanne per reati, a chiudere tutti i campi e i centri di detenzione e a liberare immediatamente e incondizionatamente le persone detenute; sottolinea che qualsiasi tipo di detenzione, se applicata in violazione delle leggi internazionali fondamentali, le persecuzioni contro determinate persone o determinati gruppi per motivi etnici, culturali o religiosi, e altri atti inumani che causano grandi sofferenze o gravi lesioni, se commessi nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili, sono inaccettabili alla luce del quadro giuridico internazionale;

2.

invita le autorità cinesi a rilasciare immediatamente e senza condizioni l'accademico uiguro Ilham Tohti e tutti gli altri difensori dei diritti umani, gli attivisti, gli avvocati, i giornalisti e i firmatari di petizioni detenuti unicamente per aver esercitato pacificamente la loro libertà di espressione, e a porre fine alla repressione in corso, perpetrata sotto forma di detenzioni, vessazioni giudiziarie e intimidazioni; invita il governo cinese a garantire che essi abbiano un accesso regolare e illimitato alle loro famiglie e ad avvocati di loro scelta, e ad assicurare che né loro, né le loro famiglie, né i loro avvocati subiscano torture o altri maltrattamenti; insiste sul fatto che le condizioni di tutti i detenuti devono rispettare gli standard stabiliti nel Corpus di principi per la tutela di tutte le persone sottoposte a una qualsiasi forma di detenzione o di reclusione, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988, ivi compreso l'accesso all'assistenza medica; chiede che si conducano indagini immediate, efficaci e imparziali sulle torture cui sarebbe stato sottoposto Ilham Tohti e che i responsabili siano assicurati alla giustizia;

3.

invita nuovamente le autorità cinesi a garantire ai giornalisti e agli osservatori internazionali, tra cui l'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e i titolari dei mandati delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, un accesso libero, effettivo e senza restrizioni alla Regione autonoma uigura dello Xinjiang; rileva lo squilibrio tra l'UE e la Cina in termini di accesso e libertà della stampa; invita la Cina a garantire agli organi d'informazione dell'UE gli stessi diritti e lo stesso accesso di cui godono negli Stati membri gli organi d'informazione cinesi; ritiene che l'UE e gli Stati membri dovrebbero prendere l'iniziativa — in occasione della prossima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite — di una risoluzione sull'istituzione di una missione di informazione nello Xinjiang;

4.

esprime profonda preoccupazione dinanzi alle segnalazioni concernenti atti di vessazione commessi dalle autorità cinesi nei confronti degli uiguri residenti all'estero al fine di indurli a rivelare informazioni su altri uiguri, a fare ritorno nello Xinjiang o a non parlare della situazione in tale regione, talvolta ricorrendo alla detenzione dei loro familiari; sollecita la Commissione e tutti gli Stati membri a indagare con urgenza su tali segnalazioni, a prendere misure specifiche per garantire che i membri della diaspora dello Xinjiang siano protetti nei loro paesi rispettivi e ad accelerare il trattamento delle richieste di asilo presentate dagli uiguri e da altri musulmani di origine turca; accoglie con favore la decisione di alcuni Stati membri di sospendere il ritorno in Cina di tutte le persone di etnia uigura e kazaka, o di altri musulmani di origine turca, in considerazione del rischio di detenzione arbitraria, tortura o altri maltrattamenti, e invita tutti gli altri Stati membri a seguire tale esempio;

5.

rileva con preoccupazione che l'importanza critica della «stabilità a lungo termine» nello Xinjiang per il successo della «Nuova via della seta» ha portato a un'intensificazione delle abituali strategie di controllo mediante una serie di innovazioni tecnologiche e al rapido aumento della spesa per la sicurezza nazionale, nonché all'impiego di misure antiterrorismo per criminalizzare il dissenso e i dissidenti, attraverso l'applicazione di una definizione ampia di terrorismo; esprime profonda preoccupazione quanto alle misure adottate dallo Stato cinese per garantire la «vigilanza globale» dello Xinjiang attraverso l'installazione della sorveglianza elettronica Skynet nelle principali aree urbane e di localizzatori GPS su tutti i veicoli a motore, l'uso di scanner per il riconoscimento facciale presso i posti di controllo, le stazioni ferroviarie e le stazioni di servizio e un'azione di raccolta di campioni di sangue da parte della polizia dello Xinjiang per ampliare ulteriormente la banca dati cinese del DNA; manifesta inoltre il timore che la Cina stia esportando tali tecnologie in regimi autoritari di tutto il mondo;

6.

esprime profonda preoccupazione dinanzi alle segnalazioni riguardanti il possibile ricorso al lavoro forzato proveniente dai campi di internamento nella catena di approvvigionamento delle imprese internazionali che operano nello Xinjiang nonché dinanzi alle notizie relative alla collaborazione con le istituzioni cinesi coinvolte nella sorveglianza di massa o nella detenzione di membri della popolazione uigura; sottolinea che gli attori del settore privato dovrebbero valutare il loro impegno nello Xinjiang per controllare le loro catene di approvvigionamento onde accertarsi di non essere implicati in violazioni dei diritti umani, tra l'altro istituendo un solido sistema di dovuta diligenza in materia di diritti umani per assicurarsi di non essere coinvolti nei lavori forzati o complici di atti di repressione nei confronti degli uiguri; sottolinea che i prodotti fabbricati nei campi di rieducazione devono essere banditi dai mercati dell'UE;

7.

esorta il governo cinese a pubblicare immediatamente un elenco di tutte le persone detenute e di tutte quelle che sono state rilasciate, e a comunicare tutti i dettagli delle persone scomparse nello Xinjiang alle rispettive famiglie;

8.

sollecita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per persuadere il governo cinese a chiudere i campi e a porre fine a tutte le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, nonché a sostenere la libertà linguistica, culturale, religiosa e altre libertà fondamentali degli uiguri; esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), il SEAE e gli Stati membri a monitorare più intensamente i preoccupanti sviluppi in materia di diritti umani nello Xinjiang, tra cui l'aumento della repressione e della sorveglianza da parte governativa, e a denunciare le violazioni dei diritti umani in Cina, a livello sia privato che pubblico, e ai più alti livelli; esprime il proprio disappunto per il fatto che il 37o ciclo del dialogo UE-Cina sui diritti umani non ha prodotto risultati sostanziali, sebbene l'UE avesse sollevato la questione del sistema dei campi di rieducazione politica come uno sviluppo preoccupante; si rammarica che l'approccio adottato e gli strumenti utilizzati fino ad oggi dall'UE non abbiano prodotto progressi tangibili nella situazione dei diritti umani in Cina, situazione che negli ultimi dieci anni è soltanto peggiorata; invita il VP/AR a insistere affinché venga condotta un'indagine indipendente sull'entità e la natura del sistema dei campi di internamento nonché sulle numerose accuse di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani; esorta la nuova Commissione a elaborare e ad attuare una strategia globale dell'UE finalizzata a garantire progressi reali in materia di diritti umani in Cina;

9.

sottolinea che, nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine del 21o vertice UE-Cina, l'Unione europea e la Cina hanno ribadito che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati; sottolinea che la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto deve essere al centro dell'impegno dell'UE nei confronti della Cina;

10.

chiede che l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale valutino come sospendere qualsiasi esportazione e trasferimento tecnologico di beni e servizi utilizzati dalla Cina per ampliare e perfezionare la propria sorveglianza informatica, utilizzando efficacemente adeguati meccanismi di controllo delle esportazioni; invita a questo proposito i colegislatori a concludere una posizione comune sulla riforma del regolamento sui prodotti a duplice uso sulla base di considerazioni di sicurezza nazionale e di diritti umani; sottolinea che il Parlamento ha ulteriormente sviluppato e rafforzato la proposta della Commissione sull'inclusione di rigorosi controlli delle esportazioni per tecnologie di sorveglianza informatica, comprese o meno nei pertinenti elenchi;

11.

ricorda che è importante, in occasione di ogni dialogo in materia di politica e diritti umani con le autorità cinesi, che l'UE continui a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina, e segnatamente il caso delle minoranze dello Xinjiang, in linea con l'impegno dell'Unione di esprimersi con una voce unica, forte e chiara nel suo approccio al paese; ribadisce che, nel contesto del suo attuale processo di riforma e del suo crescente impegno globale, la Cina ha aderito al quadro internazionale sui diritti umani firmando una molteplicità di trattati internazionali in materia; chiede pertanto l'instaurazione di un dialogo con la Cina per incoraggiarla a tener fede a tali impegni; sollecita le autorità cinesi a continuare ad attuare le riforme nazionali necessarie per la ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, che la Cina ha firmato nel 1998, e l'attuazione delle raccomandazioni degli organi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani;

12.

accoglie con favore l'adozione da parte del Congresso statunitense della legge sulla politica dei diritti umani uiguri e la recente decisione del Consiglio «Affari esteri» di avviare i lavori su un regime globale di sanzioni dell'UE per violazioni dei diritti umani; invita il Consiglio ad adottare sanzioni mirate e il blocco dei beni, qualora lo si ritenga opportuno ed efficace, contro i funzionari cinesi responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione della politica di detenzione di massa degli uiguri e di altri musulmani di origine turca nello Xinjiang, e dell'organizzazione di una dura repressione della libertà religiosa, della libertà di movimento e di altri diritti fondamentali nella regione;

13.

invita il SEAE ad aggiungere le buone pratiche del dialogo interreligioso agli strumenti della sua strategia di comunicazione nei confronti dei paesi terzi e a promuovere la mediazione nelle situazioni di conflitto per la protezione delle minoranze religiose e della libertà di religione e di credo;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0422.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2018)0377.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0343.

(4)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 108.

(5)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 185.

(6)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 80.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2019)0215.


29.6.2021   

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C 255/65


P9_TA(2019)0111

Situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia in Nicaragua

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sulla situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua (2019/2978(RSP))

(2021/C 255/12)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quelle del 18 dicembre 2008 (1), del 26 novembre 2009 (2), del 16 febbraio 2017 (3), del 31 maggio 2018 (4) e del 14 marzo 2019 (5),

visto l'accordo di associazione del 2012 tra l'UE e l'America centrale,

visti il documento di strategia nazionale dell'UE e il programma indicativo pluriennale 2014-2020 sul Nicaragua,

viste le conclusioni del Consiglio sul Nicaragua, in particolare quelle del 14 ottobre 2019 che istituiscono un quadro per sanzioni mirate,

viste le dichiarazioni rilasciate il 20 novembre 2019 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), a nome dell'Unione europea, sulla situazione in Nicaragua,

vista la dichiarazione rilasciata il 19 novembre 2019 da Rupert Colville, portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR),

vista la relazione pubblicata il 19 novembre 2019 della commissione ad alto livello sul Nicaragua dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA),

visti i bollettini informativi del meccanismo speciale di monitoraggio per il Nicaragua (MESENI) istituito dalla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, del giugno 2004,

vista la Costituzione del Nicaragua,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che i difensori dei diritti umani e altri oppositori delle azioni del governo del Nicaragua in materia di diritti umani sono sempre più di frequente oggetto di minacce di morte, intimidazioni, campagne diffamatorie online, vessazioni, misure di sorveglianza, aggressioni e persecuzioni giudiziarie; che, secondo quanto riferito dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani, oltre 80 000 persone sono state costrette a lasciare il Nicaragua in ragione della crisi attuale e che la repressione nel paese si è intensificata;

B.

considerando che, in base agli ultimi dati del MESENI, 328 persone hanno perso la vita e centinaia sono state ferite, oltre 150 prigionieri politici sono ancora detenuti arbitrariamente per il solo fatto di aver esercitato i loro diritti e 144 studenti sono stati espulsi dalle università per aver partecipato a manifestazioni a favore della democrazia, di una maggiore libertà e del rispetto dei diritti umani; che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha riferito che oltre 100 giornalisti e operatori dei media hanno dovuto lasciare il paese; che il governo nicaraguense ha bloccato le importazioni di carta da giornale, costringendo diversi quotidiani a chiudere, tra cui l'iconico Nuevo Diario;

C.

considerando che il rispetto dell'indipendenza della magistratura, il pluralismo politico e la libertà di riunione e di espressione sono diritti fondamentali e rappresentano un pilastro essenziale della democrazia e dello Stato di diritto;

D.

considerando che il 14 novembre 2019 otto familiari di alcuni oppositori politici incarcerati hanno iniziato, insieme ad altri, uno sciopero della fame nella chiesa di San Miguel a Masaya, chiedendo il rilascio di 130 persone che sarebbero detenute nel contesto delle proteste; che la polizia ha circondato la chiesa e ha interrotto la fornitura di acqua ed energia elettrica; che la polizia non ha consentito a nessuno di entrare in chiesa e ha impedito la fornitura di assistenza medica e umanitaria;

E.

considerando che, nella stessa notte, un gruppo di almeno 13 membri dell'opposizione è stato detenuto dopo aver rifornito d'acqua quanti si trovavano nella chiesa circondata dalla polizia e che tra le persone detenute figura Amaya Eva Coppens, difensore dei diritti umani di nazionalità nicaraguense e belga che era stata detenuta per otto mesi nel contesto delle proteste per poi essere rilasciata l'11 giugno 2019, insieme a più di 100 prigionieri politici, in applicazione della legge di amnistia; che tale legge è incompatibile con le norme internazionali e perpetua l'impunità in quanto esclude la possibilità di indagare sui presunti reati commessi contro i manifestanti;

F.

considerando che la Procura del Nicaragua ha ingiustamente accusato il gruppo di diversi reati, tra cui sequestro di persona, detenzione illegale di armi da fuoco e terrorismo, il che costituisce una chiara violazione della garanzia di giusto processo e del diritto a un equo processo; che nemmeno le condizioni detentive in Nicaragua soddisfano le norme internazionali; che membri dell'opposizione nicaraguense hanno denunciato chiaramente il ricorso alla tortura e alla violenza sessuale in carcere;

G.

considerando che, secondo il MESENI, il governo del Nicaragua sta intensificando la persecuzione dei familiari delle vittime della crisi democratica, istituzionale e politica attraverso intimidazioni e misure di sorveglianza, con l'obiettivo di impedire loro di organizzare azioni private e pubbliche per commemorare i loro cari e chiedere giustizia;

H.

considerando che, secondo la Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, il governo del Nicaragua sta attuando rappresaglie nei confronti di quanti denunciano la situazione dei diritti umani nel paese e si rivolgono ai funzionari e ai meccanismi internazionali e nell'ambito delle Nazioni Unite;

I.

considerando che il governo del Nicaragua ha espulso dal paese organizzazioni internazionali come la Commissione interamericana dei diritti dell'uomo (IACHR) e l'Ufficio regionale dell'OHCHR per l'America centrale, che chiedevano il rispetto dei diritti umani nel paese e ricercavano una soluzione pacifica del conflitto e la riconciliazione nazionale; che il ritorno di tali organizzazioni fungerebbe da garanzia per l'adempimento degli accordi in sospeso con l'opposizione; che la repressione nei confronti delle organizzazioni della società civile si è intensificata e che tali organizzazioni sono state private del loro status giuridico in un paese dotato di un quadro istituzionale carente, sottoponendo così le vittime della repressione a una duplice punizione;

J.

considerando che agli alti funzionari di alcuni Stati membri dell'UE è stato rifiutato l'ingresso in Nicaragua in diverse occasioni; che il governo nicaraguense ha rifiutato l'ingresso nel paese alla commissione ad alto livello sul Nicaragua dell'OSA, la quale ha chiesto una riforma elettorale; che la riforma elettorale è un elemento fondamentale del processo per la regolare instaurazione di istituzioni democratiche nel paese;

K.

considerando che il governo del Nicaragua non ha mostrato alcun interesse a riprendere un dialogo credibile e inclusivo con l'Alleanza civica né ad attuare pienamente gli accordi del marzo 2019; che nel febbraio 2019 sono ripresi i negoziati tra il governo e l'Alleanza civica; che il 27 marzo 2019 è stato raggiunto un accordo sul rilascio delle persone private della loro libertà nel contesto delle proteste del 2018; che il 29 marzo 2019 è stato altresì raggiunto un accordo relativo al rafforzamento dei diritti e delle garanzie dei cittadini; che il 20 maggio 2019 l'Alleanza civica ha abbandonato il tavolo dei negoziati, in quanto riteneva che i due accordi fossero stati attuati in misura limitata; che l'11 giugno 2019 il governo ha rilasciato 492 persone che erano state detenute nel contesto delle proteste del 2018; che i negoziati rimangono in fase di stallo malgrado i tentativi di riprenderli;

L.

considerando che la commissione ad alto livello sul Nicaragua dell'OSA ritiene che le azioni intraprese o permesse dal governo nicaraguense sin dall'aprile 2018 siano incompatibili con i diritti e le garanzie tutelati dalla costituzione del Nicaragua del 1987 e che tali azioni stiano dando luogo a un'alterazione del regime costituzionale che pregiudica gravemente l'ordine democratico nel paese, secondo quanto indicato all'articolo 20 della Carta democratica interamericana;

M.

considerando che lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali devono formare parte integrante delle politiche esterne dell'UE, incluso l'accordo di associazione firmato nel 2012 tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale; che tale accordo comprende una clausola democratica, che ne costituisce un elemento essenziale; che, date le circostanze attuali, è opportuno attivare la clausola democratica mediante una sospensione del Nicaragua dall'accordo;

1.

esprime la propria solidarietà nei confronti della popolazione del Nicaragua e condanna tutte le misure repressive attuate dal governo del paese, in particolare le morti provocate, la restrizione generalizzata della libertà di espressione, di riunione e di manifestazione, la messa fuori legge di organizzazioni non governative e della società civile, l'espulsione di organizzazioni internazionali dal paese, la chiusura di mezzi di informazione e gli attacchi contro di essi, le limitazioni al diritto all'informazione e l'espulsione di studenti dalle università;

2.

esorta il governo del Nicaragua a porre fine alla continua repressione dei dissidenti e a pratiche ricorrenti quali l'arresto arbitrario, la tortura e la violenza sessuale, ad astenersi dal criminalizzare, perseguire e attaccare i difensori dei diritti umani, gli oppositori politici, i familiari delle vittime e qualsiasi altra voce di dissenso, nonché a smantellare immediatamente le forze paramilitari attive nel paese; chiede che le violenze siano oggetto di indagini tempestive, imparziali, trasparenti e approfondite;

3.

chiede che tutte le persone detenute in modo arbitrario, inclusa Amaya Eva Coppens, siano immediatamente rilasciate, che siano ritirate tutte le accuse a loro carico e che siano rispettate le loro garanzie giuridiche fondamentali; chiede che i responsabili di violazioni dei diritti umani e di attacchi alla democrazia e allo Stato di diritto siano chiamati a rispondere delle proprie azioni; sottolinea che le autorità nicaraguensi devono garantire la sicurezza e il benessere fisico e psicologico di tutti i detenuti e fornire loro cure mediche adeguate;

4.

chiede un riesame indipendente delle condanne e delle sentenze al fine di riformare il sistema giudiziario, comprese le nomine, in linea con le norme internazionali, quali i principi fondamentali sull'indipendenza della magistratura e le linee guida sul ruolo dei pubblici ministeri;

5.

chiede che la legge sull'amnistia e la legge sull'assistenza globale alle vittime siano riviste al fine di garantire il diritto delle vittime alla verità, alla giustizia e a un adeguato risarcimento;

6.

insiste sulla restituzione dei beni confiscati e sul ripristino delle licenze sospese alle agenzie di stampa e insiste affinché queste ultime possano svolgere il loro lavoro senza ostacoli o ritorsioni;

7.

accoglie con favore la decisione del Consiglio di adottare un quadro per misure restrittive destinate ai responsabili di violazioni dei diritti umani, abusi e atti di repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua; invita gli Stati membri a concordare rapidamente l'elenco dettagliato delle persone e delle entità da sanzionare, tra le quali il Presidente e il Vicepresidente;

8.

condanna la mancanza di volontà del governo del Nicaragua di rilanciare un dialogo significativo a livello nazionale; invita le autorità a riprendere il dialogo con l'Alleanza civica al fine di trovare una soluzione democratica, sostenibile e pacifica che consenta di attuare appieno gli accordi del marzo 2019; evidenzia la necessità di garantire le libertà politiche e civili di tutti i cittadini del Nicaragua, il ritorno degli esuli, il reinsediamento delle organizzazioni internazionali e la cooperazione con queste ultime, il ripristino della personalità giuridica delle organizzazioni per i diritti umani nonché l'istituzione di un processo elettorale credibile, con un Consiglio elettorale supremo riformato che assicuri l'organizzazione immediata di elezioni eque e trasparenti con la presenza di osservatori internazionali;

9.

chiede al VP/AR e alla delegazione dell'UE in Nicaragua di monitorare da vicino gli sviluppi nel paese e di continuare ad affrontare i problemi connessi ai diritti umani che interessano, tra gli altri, detenuti, studenti, manifestanti, familiari delle vittime e giornalisti, e che sono emersi in conseguenza della situazione venutasi a creare nel paese; invita la Commissione a garantire che la sua assistenza alla cooperazione rafforzi il suo sostegno alla società civile, in particolare ai difensori dei diritti umani, e che non contribuisca in alcun modo alle attuali politiche repressive delle autorità nicaraguensi;

10.

rammenta che, alla luce dell'accordo di associazione tra l'UE e i paesi dell'America centrale, il Nicaragua deve rispettare e consolidare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani e chiede, stanti le circostanze attuali, l'attivazione della clausola democratica dell'accordo di associazione;

11.

invita la delegazione dell'UE e gli Stati membri con missioni diplomatiche in loco ad attuare pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e a fornire tutto il sostegno adeguato ai difensori dei diritti umani detenuti, comprese le visite nelle carceri e l'osservazione dei processi;

12.

chiede che sia inviata quanto prima in Nicaragua una delegazione del Parlamento al fine di riprendere le attività di monitoraggio della situazione nel paese ed esorta le autorità del Nicaragua a consentire alla delegazione di entrare senza impedimenti nel paese e avere accesso a qualsiasi interlocutore e struttura;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento centroamericano, al gruppo di Lima nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua.

(1)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 89.

(2)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 74.

(3)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 189.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0238.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2019)0219.


29.6.2021   

IT

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C 255/69


P9_TA(2019)0112

Violenta repressione delle recenti proteste in Iran

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sulla violenta repressione delle recenti proteste in Iran (2019/2993(RSP))

(2021/C 255/13)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, tra cui la più recente del 19 settembre 2019 sulla situazione dei difensori dei diritti delle donne e dei detenuti con doppia cittadinanza UE-iraniana (1),

viste le conclusioni del Consiglio, del 4 febbraio 2019, sull'Iran,

vista la dichiarazione rilasciata l'8 dicembre 2019 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Josep Borrell Fontelles, a nome dell'Unione europea, sulle recenti proteste in Iran,

vista la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sugli sviluppi in Iran, del 21 novembre 2019,

vista la decisione del Consiglio, del 12 aprile 2018, di prorogare le sue misure restrittive per altri 12 mesi in risposta alle gravi violazioni dei diritti umani in Iran,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

visti i rispettivi orientamenti dell'UE sulla pena di morte e in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare (2),

vista la risoluzione 73/181 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 2018 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran del 30 gennaio 2019,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) del 1966, di cui l'Iran è firmatario,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che decine di migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran e appartenenti a tutti i segmenti della società hanno esercitato il loro diritto fondamentale alla libertà di riunione e hanno espresso il proprio malcontento economico dovuto a un rincaro del costo del carburante pari almeno al 50 %, in quella che è stata la protesta di più vasta portata degli ultimi 40 anni;

B.

considerando che, nonostante i ripetuti appelli internazionali alla moderazione, le forze di sicurezza iraniane hanno fatto ricorso a mezzi e forza sproporzionati contro i manifestanti, che, secondo quanto riportato dalla società civile, le forze di sicurezza iraniane hanno aperto il fuoco sui manifestanti disarmati, che non costituivano un rischio imminente, e avrebbero sparato con l'obiettivo di uccidere;

C.

considerando che, secondo Amnesty International, almeno 304 persone, tra cui minori, sono state uccise, che un numero molto più elevato di persone ha riportato ferite e migliaia di manifestanti, nonché giornalisti, difensori dei diritti umani e studenti, sono stati arrestati; che le autorità iraniane non hanno comunicato ufficialmente il numero di decessi e hanno rifiutato di consegnare i corpi delle vittime alle rispettive famiglie;

D.

considerando che il 16 novembre 2019 le autorità iraniane hanno messo in atto un'interruzione quasi completa delle comunicazioni via Internet per cinque giorni, negando l'accesso a pressoché tutti i mezzi di comunicazione online alle persone all'interno del paese e impedendo qualsiasi flusso di informazioni in relazione alla brutale repressione; che l'interruzione delle comunicazioni via Internet costituisce una violazione del diritto fondamentale all'accesso alle informazioni, in quanto rappresenta una restrizione sproporzionata della libertà di espressione, e che detto corso d'azione è diventato il consueto modus operandi delle autorità;

E.

considerando che la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare (3) evidenzia l'importanza di difendere gli orientamenti sui diritti umani dell'UE, anche per quanto riguarda i difensori dei diritti umani, nell'ambito delle relazioni UE-Iran;

F.

considerando che in Iran i difensori dei diritti umani, i giornalisti, gli avvocati e gli attivisti online sono continuamente soggetti a vessazioni, arresti arbitrari, detenzione e persecuzione per via del loro lavoro; che il ministro iraniano dell'Intelligence e altre forze hanno imposto una rigida repressione nei confronti della società civile; che 77 membri dell'opposizione riformista, principalmente appartenenti al partito Fronte di partecipazione, hanno rilasciato una dichiarazione aperta in cui condannano l'uso eccessivo della forza per sedare le proteste; che alcuni di essi sono stati portati dinanzi all'autorità giudiziaria iraniana per aver «diffuso la propaganda contro la Repubblica islamica» e che due di essi, Mohammad Kianoosh Rad e Mehdi Mahmoudian, sono stati arrestati;

G.

considerando che accade regolarmente che i tribunali iraniani non garantiscano un processo equo, negando l'accesso all'assistenza legale e le visite da parte dei rappresentanti consolari, dell'ONU o delle organizzazioni umanitarie, e che consentano l'uso di confessioni ottenute con la tortura come prove in aula; che non esistono meccanismi indipendenti per garantire l'assunzione di responsabilità all'interno del sistema giudiziario e che permangono profonde preoccupazioni in merito alla politicizzazione dei giudici, in particolare quelli che presiedono le corti rivoluzionarie;

H.

considerando che molti cittadini con doppia cittadinanza UE-iraniana sono detenuti per il loro attivismo a favore dei diritti umani o per il loro lavoro accademico; che dal giugno 2019 due ricercatori francesi sono imprigionati in Iran, ovvero Fariba Adelkhah e, come recentemente confermato, Roland Marchal;

1.

esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime; augura ai feriti una pronta guarigione;

2.

deplora il diffuso e sproporzionato ricorso alla forza da parte dell'Iran contro manifestanti non violenti che stavano solo esercitando il loro diritto alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica; sottolinea che tali azioni sono inaccettabili ed esorta le autorità iraniane a comunicare il numero totale di decessi e detenzioni, a condurre un'indagine tempestiva, imparziale, indipendente e trasparente in merito alle accuse di uso eccessivo della forza, compresi gli attacchi diretti delle forze di sicurezza nei confronti dei manifestanti, e a garantire che tutti i responsabili di tali atti di violenza siano chiamati a risponderne;

3.

chiede che tutti i manifestanti, i difensori dei diritti umani e i giornalisti attualmente in stato di arresto in Iran per aver esercitato i loro legittimi diritti alla libertà di espressione e di riunione siano rilasciati senza condizioni; chiede inoltre che le autorità informino tutte le famiglie dell'ubicazione dei rispettivi parenti reclusi e chiede che ai legali e agli osservatori internazionali sia consentito l'accesso senza restrizioni a tutte le persone arrestate durante le proteste e che l'identità dei detenuti sia comunicata alla comunità internazionale; ribadisce i precedenti appelli del Parlamento a favore del rilascio di Nazanin Zaghari-Ratcliffe e di molte altre persone detenute illegalmente;

4.

condanna fermamente la decisione dell'Iran di bloccare l'accesso Internet alle reti globali, il che ha impedito la comunicazione e il libero flusso di informazioni ai cittadini iraniani; evidenzia che tali azioni rappresentano una chiara violazione della libertà di parola; esorta le autorità iraniane a rimuovere tutti i blocchi delle comunicazioni e dei servizi online;

5.

sottolinea che i diritti fondamentali, quali la libertà di espressione e di riunione, devono sempre essere rispettati e chiede alle autorità iraniane di ottemperare ai propri obblighi internazionali, tra cui il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

6.

invita le Nazioni Unite, e in particolare il Consiglio dei diritti umani, ad avviare senza indugio un'indagine completa, guidata dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran, sugli avvenimenti verificatisi nelle ultime settimane, al fine di far luce sulle accuse di gravi violazioni dei diritti umani nel paese dall'inizio delle proteste, e a chiedere all'Iran di garantire un accesso totale e privo di restrizioni a quanti conducono detta indagine;

7.

ricorda la sua risoluzione del 19 settembre 2019; esprime profondo rammarico per la mancanza di progressi nei casi relativi ai cittadini aventi la doppia cittadinanza UE-iraniana detenuti in Iran; esorta le autorità iraniane a liberare immediatamente Roland Marchal e Fariba Adelkhah e tutti i difensori dei diritti umani incarcerati e condannati per aver semplicemente esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica;

8.

invita l'UE, compreso il VP/AR, a continuare a sollevare questioni relative ai diritti umani con le autorità iraniane nelle sedi bilaterali e multilaterali, in particolare nel quadro del dialogo politico ad alto livello tra l'UE e l'Iran;

9.

ribadisce il suo pieno sostegno a Nasrin Sotoudeh e Jafar Panahi, vincitori del premio Sakharov; deplora il fatto che Nasrin Sotoudeh sia tuttora imprigionata e stia scontando una condanna pari a 33 anni di reclusione e 148 frustate e insiste sul suo rilascio immediato e senza condizioni; invita le autorità iraniane a revocare il divieto di viaggio imposto a Jafar Panahi dal 2010;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, nonché al Presidente della Repubblica islamica dell'Iran e ai membri del Majlis iraniano.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2019)0019.

(2)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 86.

(3)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 86.


PARERI

Parlamento europeo

Mercoledì 18 dicembre 2019

29.6.2021   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/72


P9_TA(2019)0095

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto di esecuzione: modifiche al principio contabile internazionale 39 e ai principi internazionali d'informativa finanziaria 7 e 9

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale 39 e i principi internazionali d'informativa finanziaria 7 e 9 (D064618/01 — 2019/2912(RPS))

(2021/C 255/14)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione (D064618/01,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la lettera in data 7 novembre 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,

vista la lettera in data 3 dicembre 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

visti l'articolo 112, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,

A.

considerando che il 26 settembre 2019 l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) ha pubblicato modifiche al principio internazionale d'informativa finanziaria (IFRS) 9 — Strumenti finanziari e al principio contabile internazionale (IAS) 39 — strumenti finanziari; che tali modifiche mirano a fornire sgravi di ordine generale in vista della «prima fase» della sostituzione del tasso interbancario offerto (IBOR); che esse forniscono chiarezza alle società segnalanti secondo gli IFRS, così come ai loro revisori contabili, quanto al fatto che la sostituzione regolamentare, in tutto il mercato, dei tassi di riferimento con tassi di interesse migliorati (quasi) privi di rischio non altererà le relazioni di copertura a causa delle incertezze legate alla sostituzione; che tali modifiche garantiscono la certezza del diritto all'interno del quadro normativo degli IFRS e degli IAS in materia di informativa finanziaria ed evitano inutili tensioni nel sistema finanziario; che la Commissione ha esortato l'IASB ad accelerare la pubblicazione di tali modifiche affinché l'Unione possa omologarle tempestivamente;

B.

considerando che il 16 ottobre 2019 il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) ha trasmesso alla Commissione un parere positivo sull'omologazione;

C.

considerando che la Commissione è giunta alla conclusione che l'interpretazione soddisfa i criteri tecnici per l'adozione previsti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 e afferma che le modifiche proposte eviteranno una possibile interruzione delle relazioni di copertura conseguente alle incertezze connesse alla transizione all'IBOR, di modo che i bilanci redatti conformemente agli IFRS potranno rappresentare correttamente l'impatto della gestione del rischio ed evitare un'indebita volatilità dei profitti e delle perdite;

D.

considerando che il 5 novembre 2019 il comitato di regolamentazione contabile ha espresso parere favorevole su tali modifiche;

E.

considerando che l'IASB ha fissato al 1o gennaio 2020 la data di entrata in vigore di tali modifiche dell'IFRS 9 e dell'IAS 39, con la possibilità di un'applicazione anticipata; che gli istituti finanziari soggetti alle norme contabili IFRS e IAS non possono utilizzare per i propri bilanci 2019 il trattamento di cui alle modifiche proposte prima che esse siano state omologate e pubblicate; che le società dell'Unione si troverebbero in una posizione di svantaggio rispetto ai loro concorrenti in altre giurisdizioni qualora non potessero avvalersi degli sgravi previsti da tali modifiche; che le modifiche dovrebbero pertanto essere omologate e pubblicate entro la fine di dicembre del 2019 affinché siano applicabili agli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2020 o anteriormente o successivamente a tale data;

1.

dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.

(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


29.6.2021   

IT

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C 255/74


P9_TA(2019)0100

Chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per l'esercizio finanziario 2017

Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sulla chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2017 (2019/2909(RSP))

(2021/C 255/15)

Il Parlamento europeo,

visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2017,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Ufficio (1),

vista la dichiarazione attestante (2) l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Ufficio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 — C8-0098/2019),

viste la sua decisione del 26 marzo 2019 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2017 e le risposte del direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo,

vista la sua decisione del 23 ottobre 2019 (4) che rifiuta il discarico al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2017,

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l'articolo 208,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (6), in particolare l'articolo 70,

visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (7), in particolare l'articolo 36,

visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare l'articolo 108,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in particolare l'articolo 105,

visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

1.

approva la chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2017;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1)  GU C 434 del 30.11.2018, pag. 116.

(2)  GU C 434 del 30.11.2018, pag. 116.

(3)  GU L 249 del 27.9.2019, pag. 182.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2019)0039.

(5)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(6)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(7)  GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

(8)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

(9)  GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 17 dicembre 2019

29.6.2021   

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C 255/76


P9_TA(2019)0085

Assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (COM(2019)0411 — C9-0116/2019 — 2019/0192(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 255/16)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0411),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0116/2019),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le lettere della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari esteri,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0045/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15.


P9_TC1-COD(2019)0192

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2020/33.)


29.6.2021   

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C 255/77


P9_TA(2019)0086

Accordo UE-Svizzera sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (08730/2019 — C9-0018/2019 — 2019/0013(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 255/17)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08730/2019),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (08744/2019 e 10510/2019),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0018/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0043/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.

29.6.2021   

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P9_TA(2019)0087

Accordo UE-Liechtenstein sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (08732/2019 — C9-0019/2019 — 2019/0012(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 255/18)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08732/2019),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (08750/2019 e 10513/2019),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0019/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0044/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Principato del Liechtenstein.

29.6.2021   

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C 255/79


P9_TA(2019)0088

Protocollo all'accordo UE-Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (15783/2018 — C9-0025/2019 — 2018/0418(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 255/19)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15783/2018),

visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto (15781/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0025/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0025/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein.

29.6.2021   

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C 255/80


P9_TA(2019)0089

Adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale UE-Stati del Pacifico ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (09405/2019 — C9-0010/2019 — 2019/0099(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 255/20)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (09405/2019),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0010/2019),

vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2016 sul futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020 (1),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2011 sull'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico (2),

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

visto il parere della commissione per lo sviluppo,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0050/2019),

1.

dà la sua approvazione all'adesione delle Isole Salomone all'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Isole Salomone.

(1)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 2.

(2)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 19.


29.6.2021   

IT

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C 255/81


P9_TA(2019)0090

Requisiti per i prestatori di servizi di pagamento *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento (COM(2018)0812 — C8-0015/2019 — 2018/0412(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 255/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0812),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0015/2019),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0048/2019),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

In base alla relazione finale del 2019 nel contesto dello «Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE»  (44 bis) , elaborato per la Commissione, il divario dell'IVA nell'Unione, ossia la differenza tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscosso, ammontava a 137,5  miliardi di EUR nel 2017, pari a 267 EUR di entrate perse per cittadino dell'Unione. Vi sono tuttavia notevoli differenze tra gli Stati membri, con divari IVA che vanno da meno dello 0,7  % del totale delle entrate previste in alcuni Stati membri al 35,5  % in altri. Ciò evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione transnazionale per combattere meglio le frodi IVA, soprattutto quelle legate al commercio elettronico, ma anche in senso più generale (compresa la frode «carosello»).

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

La strategia di lotta contro le frodi IVA dovrebbe evolvere in parallelo con la crescente modernizzazione e digitalizzazione della nostra economia, semplificando al massimo nel contempo il sistema dell'IVA per imprese e cittadini. È quindi particolarmente importante che gli Stati membri continuino a investire in un sistema di riscossione delle imposte basato sulla tecnologia, in particolare collegando automaticamente i registratori di cassa e i sistemi di vendita delle imprese alle dichiarazioni IVA. Inoltre, le autorità fiscali dovrebbero proseguire i loro sforzi verso una cooperazione e uno scambio di migliori pratiche più stretti, anche attraverso il vertice dell'UE in materia di amministrazione fiscale (TADEUS), una rete di responsabili delle amministrazioni fiscali degli Stati membri che persegue un migliore coordinamento a livello strategico tra le amministrazioni fiscali. A tale riguardo, le autorità fiscali dovrebbero adoperarsi per una comunicazione e un'interoperabilità efficaci tra tutte le banche dati relative alle questioni fiscali a livello dell'Unione. La tecnologia blockchain potrebbe essere utilizzata anche per proteggere meglio i dati personali e migliorare lo scambio online di informazioni tra le autorità fiscali.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Attualmente, poiché i pagamenti sono eseguiti solo in un numero limitato di casi attraverso piattaforme di scambio delle valute virtuali, tali piattaforme non sono considerate prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) . Esiste tuttavia il rischio di frodi IVA, per quanto sia attualmente limitato. La Commissione dovrebbe pertanto valutare entro tre anni se nell'ambito di applicazione di tale direttiva debbano essere incluse le piattaforme di scambio delle valute virtuali.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

A norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (46), l'obbligo di un prestatore di servizi di pagamento di conservare e fornire le informazioni relative a un'operazione di pagamento transfrontaliera dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto è necessario affinché gli Stati possano combattere la frode IVA nel commercio elettronico. Inoltre le uniche informazioni relative al pagatore che dovrebbero essere conservate riguardano la sua localizzazione. Per quanto riguarda le informazioni relative al beneficiario e all'operazione di pagamento stessa, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a conservare e a trasmettere alle autorità fiscali unicamente le informazioni necessarie a queste ultime per individuare eventuali autori di frodi ed effettuare controlli sull'IVA. Pertanto i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti unicamente a conservare la documentazione relativa alle operazioni di pagamento transfrontaliere che con ogni probabilità indicano attività economiche. L'introduzione di un massimale sulla base del numero di pagamenti ricevuti da un beneficiario nel corso di un trimestre civile offrirebbe un'indicazione attendibile del fatto che tali pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica, il che escluderebbe i pagamenti a fini non commerciali. Il raggiungimento di tale massimale farebbe scattare l'obbligo contabile per il prestatore di servizi di pagamento.

(7)

A norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (46), l'obbligo di un prestatore di servizi di pagamento di conservare e fornire le informazioni relative a un'operazione di pagamento transfrontaliera dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto è necessario affinché gli Stati possano combattere la frode IVA nel commercio elettronico. Inoltre le uniche informazioni relative al pagatore che dovrebbero essere conservate riguardano la sua localizzazione. Per quanto riguarda le informazioni relative al beneficiario e all'operazione di pagamento stessa, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a conservare e a trasmettere alle autorità fiscali unicamente le informazioni necessarie a queste ultime per individuare eventuali autori di frodi ed effettuare controlli sull'IVA. Pertanto i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti unicamente a conservare la documentazione relativa alle operazioni di pagamento transfrontaliere che con ogni probabilità indicano attività economiche. L'introduzione di un massimale sulla base o del numero di pagamenti ricevuti da un beneficiario nel corso di un trimestre civile o di un importo minimo per pagamento offrirebbe un'indicazione attendibile del fatto che tali pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica, il che escluderebbe i pagamenti a fini non commerciali. Il raggiungimento di tale massimale farebbe scattare l'obbligo contabile per il prestatore di servizi di pagamento.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Considerato l'ingente volume di informazioni e la sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali, è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento transfrontaliere per un periodo di due anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi IVA nel commercio elettronico e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo rappresenta il minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi IVA o di individuare le frodi IVA.

(8)

Considerato l'ingente volume di informazioni e la sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali, è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento transfrontaliere per un periodo di tre anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi IVA nel commercio elettronico e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo rappresenta il minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi IVA o di individuare le frodi IVA.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

L'obbligo di conservazione e di comunicazione dovrebbe sorgere anche qualora un prestatore di servizi di pagamento riceva fondi o acquisisca operazioni di pagamento per conto del beneficiario e non solo quando un prestatore di servizi di pagamento trasferisca fondi o emetta strumenti di pagamento per il pagatore.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

È necessario adottare un mandato ambizioso per la Procura europea (EPPO) in collaborazione con le autorità giudiziarie nazionali onde assicurare l'efficace imputazione degli autori delle frodi dinanzi ai tribunali nazionali. Le frodi IVA transfrontaliere organizzate dovrebbero essere debitamente perseguite e gli autori delle frodi puniti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 ter — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

con riguardo al trasferimento di fondi di cui alla lettera a), il prestatore di servizi di pagamento esegue più di 25 operazioni di pagamento destinate allo stesso beneficiario nel corso di un trimestre civile.

(b)

con riguardo al trasferimento di fondi di cui alla lettera a), il prestatore di servizi di pagamento esegue più di 25 operazioni di pagamento destinate allo stesso beneficiario nel corso di un trimestre civile o esegue un trasferimento di fondi di un valore monetario minimo di 2 500 EUR in una singola operazione di pagamento .

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 ter — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di due anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui l'operazione di pagamento è stata eseguita;

(a)

è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui l'operazione di pagamento è stata eseguita;

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 quater — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o

(a)

all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e la sua localizzazione ;

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 quinquies — paragrafo 1 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

eventuali rimborsi di pagamenti eseguiti per le operazioni di pagamento di cui alla lettera g).

(h)

eventuali rimborsi di pagamenti eseguiti per le operazioni di pagamento di cui alla lettera g), se disponibili .

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Titolo XV — Capo 2 bis — Articolo 410 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

nel titolo XV, capo 2bis, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 410 quater

Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sul funzionamento del titolo XI, capo 4, sezione 2 bis, in particolare per quanto riguarda la necessità di includere le piattaforme di scambio delle valute virtuali nell'ambito di applicazione di tale sezione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.».

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2023 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022 .

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2024 .


(44 bis)   Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf .

(1 bis)   Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(46)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(46)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/88


P9_TA(2019)0091

Misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA (COM(2018)0813 — C8-0016/2019 — 2018/0413(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 255/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0813),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0016/2019),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0047/2019),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

In base alla relazione finale del 2019 nel contesto dello «Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE»  (3a) , elaborato per la Commissione, il divario dell'IVA nell'Unione, ossia la differenza tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscosso, ammontava a 137,5  miliardi di EUR nel 2017, pari a una perdita dell'11,2  % del gettito IVA totale atteso e a 267 EUR di entrate perse per cittadino dell'Unione. Vi sono tuttavia notevoli differenze tra gli Stati membri, con divari IVA che vanno dallo 0,6  % fino al 35,5  %. Ciò evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione transnazionale per combattere meglio le frodi IVA, soprattutto quelle legate al commercio elettronico, ma anche in senso più generale (compresa la frode «carosello»).

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

La frode in materia di IVA è spesso collegata alla criminalità organizzata e un numero molto ristretto di tali reti organizzate può essere responsabile di miliardi di euro di frodi IVA transfrontaliere, il che riguarda non solo la riscossione delle entrate negli Stati membri ma incide anche negativamente sulle risorse proprie dell'Unione. È pertanto necessario adottare un mandato ambizioso per la Procura europea (EPPO) in collaborazione con le autorità giudiziarie nazionali onde assicurare l'efficace imputazione degli autori delle frodi dinanzi ai tribunali nazionali. Le frodi IVA transfrontaliere organizzate dovrebbero essere debitamente perseguite e gli autori delle frodi puniti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater)

La strategia di lotta contro le frodi IVA dovrebbe evolvere in parallelo con la crescente modernizzazione e digitalizzazione dell'economia, nel contempo semplificando al massimo il sistema dell'IVA per imprese e cittadini. È quindi particolarmente importante che gli Stati membri continuino a investire in un sistema di riscossione delle imposte basato sulla tecnologia, in particolare collegando automaticamente i registratori di cassa e i sistemi di vendita delle imprese alle dichiarazioni IVA. Inoltre, le autorità fiscali dovrebbero proseguire i loro sforzi verso una cooperazione e uno scambio di migliori pratiche più stretti, anche attraverso il vertice dell'Unione in materia di amministrazione fiscale (TADEUS), una rete di responsabili delle amministrazioni fiscali degli Stati membri che persegue un migliore coordinamento a livello strategico tra le amministrazioni fiscali. A tale riguardo, le autorità fiscali dovrebbero adoperarsi per una comunicazione e un'interoperabilità efficaci tra tutte le banche dati relative alle questioni fiscali a livello dell'Unione. La tecnologia blockchain potrebbe essere utilizzata anche per proteggere meglio i dati personali e migliorare lo scambio online di informazioni tra le autorità fiscali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Un sistema elettronico centrale di informazioni («CESOP»), cui gli Stati membri trasmettono le informazioni sui pagamenti da essi archiviate a livello nazionale, conseguirebbe più efficacemente l’obiettivo di combattere la frode in materia di IVA nel commercio elettronico. Tale sistema dovrebbe aggregare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA riguardanti operazioni di pagamento trasmesse dagli Stati membri e dovrebbe fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri. Inoltre questo sistema di informazione dovrebbe riconoscere le registrazioni multiple delle stesse operazioni di pagamento, pulire le informazioni ricevute dagli Stati membri (ad esempio eliminando i duplicati, rettificando gli errori nei dati, ecc.) e consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri di effettuare controlli incrociati tra i dati di pagamento e le informazioni pertinenti ai fini dell'IVA di cui dispongono nonché di effettuare ricerche a fini di indagini su sospette frodi a danno dell’IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.

(8)

Un sistema elettronico centrale di informazioni («CESOP»), cui gli Stati membri trasmettono le informazioni sui pagamenti da essi archiviate a livello nazionale, conseguirebbe più efficacemente l’obiettivo di combattere la frode in materia di IVA nel commercio elettronico. Tale sistema dovrebbe aggregare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA riguardanti operazioni di pagamento trasmesse dagli Stati membri e dovrebbe fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri. Inoltre questo sistema di informazione dovrebbe riconoscere le registrazioni multiple delle stesse operazioni di pagamento, pulire le informazioni ricevute dagli Stati membri (ad esempio eliminando i duplicati, rettificando gli errori nei dati, ecc.) e consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri di effettuare controlli incrociati tra i dati di pagamento e le informazioni pertinenti ai fini dell'IVA di cui dispongono nonché di effettuare ricerche a fini di indagini su sospette frodi a danno dell’IVA o per individuare le frodi in materia di IVA. Tutti gli Stati membri dovrebbero partecipare a tutti i gruppi di lavoro di Eurofisc e nominare di conseguenza funzionari di collegamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Lo scambio di dati sui pagamenti tra le autorità fiscali è fondamentale per combattere efficacemente la frode. Solo i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero trattare le informazioni sui pagamenti e unicamente allo scopo di lottare contro la frode in materia di IVA. Tali informazioni non dovrebbero essere utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento, ad esempio per fini commerciali.

(11)

Lo scambio di dati sui pagamenti tra le autorità fiscali è fondamentale per combattere efficacemente la frode. Solo i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero trattare le informazioni sui pagamenti e unicamente allo scopo di lottare contro la frode in materia di IVA. Tali informazioni non dovrebbero essere utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento, ad esempio per fini commerciali , e dovrebbero essere utilizzate anche in sede di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio  (6 bis).

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

In considerazione del ridotto numero di Stati membri che pubblicano le stime delle perdite IVA dovute alle frodi intracomunitarie, la disponibilità di dati comparabili sulle frodi IVA intracomunitarie contribuirebbe a rendere più mirata la cooperazione tra gli Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto sviluppare insieme agli Stati membri un approccio statistico comune per quantificare e analizzare le frodi IVA.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

È necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa alle operazioni di pagamento per un periodo di due anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo rappresenta il minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o di individuare le frodi in materia di IVA ed è proporzionato tenuto conto dell’ingente volume di informazioni sui pagamenti e della loro sensibilità in termini di protezione dei dati personali.

(13)

È necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa alle operazioni di pagamento per un periodo di tre anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo rappresenta il minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o di individuare le frodi in materia di IVA ed è proporzionato tenuto conto dell’ingente volume di informazioni sui pagamenti e della loro sensibilità in termini di protezione dei dati personali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

I funzionari di collegamento di Eurofisc di ogni Stato membro dovrebbero avere la possibilità di accedere alle informazioni relative alle operazioni di pagamento e di analizzarle a fini di lotta alla frode in materia di IVA. Persone debitamente accreditate dalla Commissione dovrebbero avere accesso alle informazioni unicamente allo scopo di sviluppare e mantenere il sistema elettronico centrale di informazioni. Entrambe le categorie di utenti dovrebbero essere vincolate dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel presente regolamento.

(14)

I funzionari di collegamento di Eurofisc di ogni Stato membro dovrebbero avere la possibilità di accedere alle informazioni relative alle operazioni di pagamento e di analizzarle a fini di lotta alla frode in materia di IVA. Persone debitamente accreditate dalla Commissione dovrebbero avere accesso alle informazioni allo scopo di sviluppare e mantenere il sistema elettronico centrale di informazioni e di assicurare la corretta attuazione del presente regolamento . Entrambe le categorie di utenti dovrebbero essere vincolate dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel presente regolamento. Inoltre, la Commissione dovrebbe poter effettuare visite negli Stati membri per valutare le modalità di funzionamento degli accordi di cooperazione amministrativa.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

La gestione del CESOP e l'analisi delle informazioni fondamentali costituiscono compiti aggiuntivi per Eurofisc. La relazione annuale di Eurofisc dovrebbe esaminare se le risorse destinate a Eurofisc siano adeguate e sufficienti a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e a lottare in modo efficace contro le frodi IVA.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il … (17).

(18)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è stato consultato e ha espresso un parere il … (17). Poiché la protezione dei dati personali è un valore fondamentale dell'Unione, il GEPD dovrebbe essere consultato sulle misure da adottare a norma dell'articolo 24 sexies del regolamento (UE) n. 904/2010, quale modificato dal presente regolamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 904/2010

Capo II — sezione 2 — articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

al CAPO II, sezione 2, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Tutti gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure atte a ridurre la percentuale di risposte tardive e migliorare la qualità delle richieste di informazioni. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.»

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera d

Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 24 quater — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il CESOP conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e  b ), per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla scadenza dell'anno in cui le informazioni sono state trasferite nel sistema.

2.   Il CESOP conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) , b) c ), per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla scadenza dell'anno in cui le informazioni sono state trasferite nel sistema.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera d

Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 24 quinquies — comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Inoltre, la Commissione dovrebbe poter effettuare visite negli Stati membri al fine di valutare le modalità di funzionamento degli accordi di cooperazione in materia di frodi IVA transfrontaliere tra gli Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 36 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

 

(2 bis)

all'articolo 36, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2   I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano ad uno specifico ambito di attività di Eurofisc (in prosieguo “funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti”) designano, per un periodo di tempo determinato, un coordinatore (in prosieguo “coordinatore dell'ambito di attività di Eurofisc”) fra i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:»

«2   I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano al pertinente ambito di attività di Eurofisc (in prosieguo “funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti”) designano, per un periodo di tempo determinato, un coordinatore (in prosieguo “coordinatore dell'ambito di attività di Eurofisc”) fra i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:»

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 37 quinquies — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione annuale indica almeno, per ogni Stato membro, il numero di controlli effettuati e l'IVA supplementare accertata e riscossa a seguito delle informazioni trattate a norma dell’articolo 24 quinquies.";

La relazione annuale indica almeno, per ogni Stato membro:

 

il numero di controlli effettuati;

 

il numero di agenti autorizzati a essere presenti negli uffici delle autorità amministrative di un altro Stato membro e il numero di agenti presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato membro interpellato;

 

il numero di controlli simultanei organizzati con uno o più Stati membri e il numero di agenti partecipanti alle riunioni di preselezione per i controlli simultanei;

 

il numero di équipe di audit congiunte cui ciascuno Stato membro ha partecipato;

 

le azioni intraprese per informare i revisori in merito agli strumenti previsti dal presente regolamento;

 

il numero di risorse umane qualificate onde assicurare la presenza negli uffici amministrativi, la partecipazione alle indagini amministrative e i controlli simultanei (secondo quanto indicato agli articoli da 28 a 30);

 

il numero di dipendenti presenti nell'ufficio centrale di collegamento unico, altri servizi di collegamento designati e i funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento (secondo quanto indicato all'articolo 4), nonché il modo in cui le informazioni sono raccolte e scambiate tra tali organismi; nonché

 

l'IVA supplementare accertata e riscossa a seguito delle informazioni trattate a norma dell'articolo 24 quinquies.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 904/2010

Capo XIII — articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

al CAPO XIII è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 49 bis

Gli Stati membri e la Commissione istituiscono un sistema comune per la raccolta di statistiche sulle frodi IVA intracomunitarie e pubblicano le stime nazionali delle perdite di IVA dovute a tali frodi, nonché le stime per l'Unione nel suo insieme. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche relative a tale sistema statistico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 50 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

all'articolo 50 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.     Quando uno Stato membro fornisce a un paese terzo informazioni più ampie rispetto a quanto previsto ai capi II e III del presente regolamento, tale Stato membro non può rifiutarsi di fornire le informazioni in questione a qualsiasi altro Stato membro che chiede collaborazione o che ha interesse a riceverle.»


(3a)   Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf

(6 bis)   Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(17)  GU C […], […], pag. […].

(17)  GU C […], […], pag. […].


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/98


P9_TA(2019)0092

Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («decisione sull'associazione d'oltremare») *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (COM(2019)0359 — C9-0118/2019 — 2019/0162(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 255/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2019)0359),

visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0118/2019),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A9-0033/2019),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/99


P9_TA(2019)0093

Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla raccomandazione del Consiglio concernente la nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (12451/2019 — C9-0149/2019 — 2019/0817(NLE))

(Consultazione)

(2021/C 255/24)

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione del Consiglio in data 10 ottobre 2019 (12451/2019) (1),

visto l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C9-0149/2019),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine nel settore degli affari economici e monetari dell'UE (2),

visto l'articolo 130 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0049/2019),

A.

considerando che, con lettera del 16 ottobre 2019, il Consiglio europeo ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Fabio Panetta alla funzione di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea con un mandato di otto anni a decorrere dal 1o gennaio 2020;

B.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'imperativo di indipendenza totale della BCE quale risultante dall'articolo 130 del trattato; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dal candidato un curriculum vitae nonché le sue risposte al questionario scritto che gli era stato trasmesso;

C.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha poi proceduto, il 3 dicembre 2019, a un'audizione del candidato, nel corso della quale egli ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

D.

considerando che il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea nonché i diciannove governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro; che, a tutt'oggi, questi ultimi sono tutti uomini;

E.

considerando che il Parlamento ha ripetutamente espresso la sua insoddisfazione per la procedura di nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e chiesto che le procedure al riguardo venissero migliorate; che il Parlamento ha chiesto di ricevere in tempo utile un elenco ristretto equilibrato sotto il profilo di genere e comprendente almeno due nomi;

F.

considerando che il 17 settembre 2019 il Parlamento ha espresso parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare per la prima volta, con Christine Lagarde, una donna alla presidenza della Banca centrale europea;

G.

considerando che le donne continuano a essere sottorappresentate nel consiglio direttivo della Banca centrale europea; che il Parlamento deplora che gli Stati membri non abbiano preso sul serio la sua richiesta e invita le istituzioni nazionali e dell'Unione ad adoperarsi attivamente per conseguire l'equilibrio di genere nelle prossime nomine;

H.

considerando che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea così come tutte le istituzioni e gli organi nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;

1.

esprime parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Fabio Panetta membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2019)0211.


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/101


P9_TA(2019)0094

Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla raccomandazione del Consiglio concernente la nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (13651/2019 — C9-0173/2019 — 2019/0818(NLE))

(Consultazione)

(2021/C 255/25)

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione del Consiglio in data 8 novembre 2019 (13651/2019) (1),

visto l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C9-0173/2019),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine nel settore degli affari economici e monetari dell'UE (2),

visto l'articolo 130 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0046/2019),

A.

considerando che, con lettera del 14 novembre 2019, il Consiglio europeo ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Isabel Schnabel alla funzione di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea con un mandato di otto anni a decorrere dal 1o gennaio 2020;

B.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'imperativo di indipendenza totale della BCE quale risultante dall'articolo 130 del trattato; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dalla candidata un curriculum vitae nonché le sue risposte al questionario scritto che le era stato trasmesso;

C.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha poi proceduto, il 3 dicembre 2019, a un'audizione della candidata, nel corso della quale quest'ultima ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;

D.

considerando che il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea nonché i diciannove governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro; che, a tutt'oggi, questi ultimi sono tutti uomini;

E.

considerando che il Parlamento ha ripetutamente espresso la sua insoddisfazione per la procedura di nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e chiesto che le procedure al riguardo venissero migliorate; che il Parlamento ha chiesto di ricevere in tempo utile un elenco ristretto equilibrato sotto il profilo di genere e comprendente almeno due nomi;

F.

considerando che il 17 settembre 2019 il Parlamento ha espresso parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare per la prima volta, con Christine Lagarde, una donna alla presidenza della Banca centrale europea;

G.

considerando che le donne continuano a essere sottorappresentate nel consiglio direttivo della Banca centrale europea; che il Parlamento deplora che gli Stati membri non abbiano preso sul serio la sua richiesta e invita le istituzioni nazionali e dell'Unione ad adoperarsi attivamente per conseguire l'equilibrio di genere nelle prossime nomine;

H.

considerando che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, così come tutte le istituzioni e gli organi nazionali, dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;

1.

esprime parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Isabel Schnabel membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2019)0211.


Mercoledì 18 dicembre 2019

29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/103


P9_TA(2019)0096

Elezione del Mediatore europeo

Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sull'elezione del Mediatore europeo (2019/2042(INS))

(2021/C 255/26)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, terzo comma, e l'articolo 228,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (1),

visto l'articolo 231 del suo regolamento,

visto l'invito a presentare candidature (2),

vista la votazione svoltasi nella seduta del 18 dicembre 2019,

1.

elegge Emily O'Reilly alla carica di Mediatore europeo fino al termine della legislatura;

2.

invita Emily O'Reilly a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia;

3.

incarica il suo Presidente di pubblicare la decisione allegata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.

(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU C 293 del 30.8.2019, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 18 dicembre 2019

sull'elezione del Mediatore europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, terzo comma, e l'articolo 228,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e in particolare l'articolo 106 bis,

vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (1),

visto l'articolo 231 del suo regolamento,

visto l'invito a presentare candidature (2),

vista la votazione svoltasi nella seduta del 18 dicembre 2019,

DECIDE:

di eleggere Emily O'Reilly alla carica di Mediatore europeo fino al termine della legislatura.

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU C 293 del 30.8.2019, pag. 1.


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/105


P9_TA(2019)0097

PAC: Disciplina finanziaria a partire dall'esercizio finanziario 2021 e flessibilità fra pilastri per l'anno civile 2020 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019)0580 — C9-0163/2019 — 2019/0253(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 255/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0580),

visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0163/2019),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 novembre 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i bilanci,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0042/2019),

A.

considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2019)0253

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/127.)


29.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/106


P9_TA(2019)0098

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Gambia e relativo protocollo di attuazione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato (08974/2019 — C9-0106/2019 — 2019/0076(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 255/28)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08974/2019),

visto il progetto di accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia (08984/2019),

visto il progetto di protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia (09949/2019),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0106/2019),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i bilanci,

vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0026/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica della Gambia.