ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 251

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
28 giugno 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 251/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10061 — Coca Cola Hellenic Bottling Company/Heineken/Stockday) ( 1 )

1

2021/C 251/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10246 — Hellman & Friedman/Cordis) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 251/03

Tassi di cambio dell’euro — 25 giugno 2021

3

2021/C 251/04

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Costi medi delle prestazioni in natura

4

 

Corte dei conti

2021/C 251/05

Relazione speciale n. 11/2021 — Sostegno eccezionale ai produttori di latte dell’UE nel periodo 2014-2016 È possibile migliorare l’efficienza futura

6

 

Garante europeo della protezione dei dati

2021/C 251/06

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l’UE e l’Interpol (Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2021/C 251/07

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 7, lettera e), del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti

11

2021/C 251/08

Procedure di liquidazione — Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di Gefion Finans A/S, CVR-nr- 36 01 64 93 (Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II))

16


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2021/C 251/09

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese

17

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 251/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10231 — AerCap/GECAS/SES) ( 1 )

28

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 251/11

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

30


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10061 — Coca Cola Hellenic Bottling Company/Heineken/Stockday)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 251/01)

Il 30 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10061. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10246 — Hellman & Friedman/Cordis)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 251/02)

Il 31 maggio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10246. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.6.2021   

IT

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C 251/3


Tassi di cambio dell’euro (1)

25 giugno 2021

(2021/C 251/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1950

JPY

yen giapponesi

132,27

DKK

corone danesi

7,4363

GBP

sterline inglesi

0,85950

SEK

corone svedesi

10,1103

CHF

franchi svizzeri

1,0956

ISK

corone islandesi

147,10

NOK

corone norvegesi

10,1360

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,487

HUF

fiorini ungheresi

351,88

PLN

zloty polacchi

4,5132

RON

leu rumeni

4,9263

TRY

lire turche

10,3887

AUD

dollari australiani

1,5726

CAD

dollari canadesi

1,4696

HKD

dollari di Hong Kong

9,2751

NZD

dollari neozelandesi

1,6881

SGD

dollari di Singapore

1,6035

KRW

won sudcoreani

1 346,35

ZAR

rand sudafricani

16,8359

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7139

HRK

kuna croata

7,4975

IDR

rupia indonesiana

17 245,40

MYR

ringgit malese

4,9664

PHP

peso filippino

57,960

RUB

rublo russo

86,1880

THB

baht thailandese

38,013

BRL

real brasiliano

5,8635

MXN

peso messicano

23,6766

INR

rupia indiana

88,6824


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


28.6.2021   

IT

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C 251/4


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

(2021/C 251/04)

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2018

Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 (1)

I.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2018 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti

x = 0,20

Irlanda

meno di 20 anni

1 867,35 EUR

124,49 EUR

20 – 64 anni

2 937,04 EUR

195,80 EUR

65 anni e più

9 180,80 EUR

612,05 EUR

Portogallo

meno di 20 anni

902,55 EUR

60,17 EUR

20 – 64 anni

782,65 EUR

52,18 EUR

65 anni e più

1 757,88 EUR

117,19 EUR

Regno Unito

meno di 20 anni

852,72 GBP

56,85 GBP

20 – 64 anni

1 906,10 GBP

127,07 GBP

65 anni e più

5 458,43 GBP

363,90 GBP

Norvegia

meno di 20 anni

21 482,74  NOK

1 432,18  NOK

20 – 64 anni

39 227,30  NOK

2 615,15  NOK

65 anni e più

127 067,89  NOK

8 471,19  NOK

II.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2018 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti x = 0,20

Mensili netti

x = 0,15 (3)

Irlanda

meno di 20 anni

1 867,35 EUR

124,49 EUR

132,27 EUR

20 – 64 anni

2 937,04 EUR

195,80 EUR

208,04 EUR

65 anni e più

9 180,80 EUR

612,05 EUR

650,31 EUR

Portogallo

meno di 20 anni

902,55 EUR

60,17 EUR

63,93 EUR

20 – 64 anni

782,65 EUR

52,18 EUR

55,44 EUR

65 anni e più

1 757,88 EUR

117,19 EUR

124,52 EUR

Regno Unito

meno di 20 anni

852,72 GBP

56,85 GBP

60,40 GBP

20 – 64 anni

1 906,10 GBP

127,07 GBP

135,02 GBP

65 anni e più

5 458,43 GBP

363,90 GBP

386,64 GBP

Norvegia

meno di 20 anni

21 482,74  NOK

1 432,18  NOK

1 521,69  NOK

20 – 64 anni

39 227,30  NOK

2 615,15  NOK

2 778,60  NOK

65 anni e più

127 067,89  NOK

8 471,19  NOK

9 000,64  NOK


(1)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(2)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è «pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento di base» (articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009).


Corte dei conti

28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/6


Relazione speciale n. 11/2021

Sostegno eccezionale ai produttori di latte dell’UE nel periodo 2014-2016 È possibile migliorare l’efficienza futura

(2021/C 251/05)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 11/2021: «Sostegno eccezionale ai produttori di latte dell’UE nel periodo 2014-2016 – È possibile migliorare l’efficienza futura».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu


Garante europeo della protezione dei dati

28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/7


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l’UE e l’Interpol

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2021/C 251/06)

Il 14 aprile 2021 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio dei negoziati per un accordo di cooperazione tra l’UE e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol).

Nonostante la cooperazione esistente con l’Interpol, la Commissione ha individuato settori nei quali la cooperazione potrebbe e dovrebbe essere intensificata, o addirittura istituita in settori nuovi, al fine di rispondere a una serie di esigenze operative indispensabili nonché di attuare gli atti giuridici esistenti, con l’obiettivo di sostenere meglio gli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Tali esigenze operative richiedono la conclusione di un accordo di cooperazione con l’Interpol.

Il GEPD desidera sottolineare che l’obiettivo di sostenere la cooperazione (attuale e futura) tra l’UE e l’Interpol in un’ampia gamma di attività in un unico strumento giuridico rende la natura dell’accordo previsto estremamente eterogenea. Di conseguenza sottolinea la necessità di effettuare una valutazione approfondita dell’impatto e che l’approccio non dovrebbe portare a un indebolimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare per quanto concerne i loro diritti alla protezione dei dati e della vita privata.

Il regime giuridico dell’UE in materia di protezione dei dati prevede, in linea di principio, che i trasferimenti di dati verso un’organizzazione internazionale possano avvenire senza necessità di soddisfare ulteriori requisiti soltanto se tale organizzazione internazionale assicura un livello di protezione adeguato. Qualora l’organizzazione internazionale non sia stata dichiarata adeguata, si applicano eccezioni per trasferimenti specifici, purché siano offerte garanzie adeguate. Di conseguenza il GEPD formula altresì tre raccomandazioni principali per assicurare che l’accordo previsto sia in grado di fornire garanzie adeguate:

nelle direttive di negoziato dovrebbe essere chiarito che è necessario assicurare che l’accordo previsto sia in generale conforme alla Carta, alla pertinente legislazione orizzontale in materia di protezione dei dati [regolamento (UE) 2018/1725, regolamento (UE) 2016/679 e direttiva (UE) 2016/680] nonché ai requisiti e alle garanzie specifici in materia di protezione dei dati contenuti negli atti di base che istituiscono le agenzie o i sistemi IT dell’UE;

il futuro accordo dovrebbe chiarire esplicitamente che non vi sarà alcun accesso reciproco, diretto o indiretto, da parte dell’Interpol alle banche dati dell’UE;

nel contesto dei trasferimenti successivi, è opportuno stabilire esplicitamente che i dati personali trasferiti dall’UE all’Interpol non saranno utilizzati per richiedere o per emettere una sentenza che impone una pena di morte oppure per eseguire una tale pena o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano.

Infine, in considerazione dell’oggetto del futuro accordo, il GEPD raccomanda che i visti nel preambolo della raccomandazione non facciano riferimento soltanto alla base giuridica procedurale adeguata, ma anche alla pertinente base giuridica sostanziale, nella quale figura l’articolo 16 TFUE.

Il GEPD rimane inoltre disponibile a fornire ulteriori pareri durante i negoziati e la consultazione formale che deve aver luogo sulla proposta al Consiglio per la firma e la conclusione dell’accordo a norma dell’articolo 218 TFUE, conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.

1.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.

L’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) (1), con 194 paesi membri, è la più grande organizzazione intergovernativa di polizia criminale globale. L’UE e l’Interpol stanno già attuando una cooperazione intensa e di lunga data in una serie di settori connessi all’applicazione della legge. L’Interpol è un partner fondamentale per l’UE nel settore della sicurezza interna ed esterna, compresa la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, nonché nella gestione integrata delle frontiere.

2.

La strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza (2) del 2020 invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione tra l’UE e l’Interpol, trattandosi di un aspetto essenziale per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni. Tale strategia riconosce che l’Interpol ha un ruolo importante da svolgere a tale proposito. Oltre alla cooperazione esistente con l’Interpol, sono stati individuati settori nei quali la cooperazione potrebbe essere intensificata o addirittura istituita al fine di rispondere a una serie di esigenze operative e di attuare gli atti giuridici esistenti, con l’obiettivo di sostenere meglio gli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

3.

Di conseguenza, il 14 aprile 2021 la Commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio dei negoziati per un accordo di cooperazione tra l’UE e l’Interpol (3) (in appresso: «la raccomandazione»).

4.

Secondo la relazione (4), il previsto accordo di cooperazione UE-Interpol perseguirebbe i seguenti obiettivi:

regolamentare la cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) (5) e l’Interpol, tenendo conto degli sviluppi più recenti nella lotta contro il terrorismo, delle forme gravi di criminalità transfrontaliera e transnazionale, delle esigenze operative correnti, del mandato di Europol e del regime più recente di protezione dei dati dell’UE;

stabilire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per concedere un accesso controllato alle banche dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (banca dati SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (banca dati TDAWN) attraverso il portale di ricerca europeo (ESP), da parte degli Stati membri dell’UE e delle agenzie dell’UE, laddove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, in linea con i loro diritti di accesso, con il diritto dell’Unione o con il diritto nazionale che disciplina tale accesso così come nel pieno rispetto dei requisiti fissati dall’UE in materia di protezione dei dati nonché dei diritti fondamentali (6);

stabilire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per consentire agli Stati membri dell’UE e a Frontex (7) [la sua unità centrale del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)] di accedere alle banche dati dell’Interpol tramite l’ESP, nel rispetto dei requisiti dell’UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali;

stabilire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per attuare un regolamento riveduto sul sistema d’informazione visti (8) che consenta agli Stati membri dell’UE di accedere alle banche dati SLTD e TDAWN attraverso l’ESP durante l’esame delle domande di visto o di soggiorno, nel pieno rispetto dei requisiti fissati dall’UE in materia di protezione dei dati nonché dei diritti fondamentali;

istituire e regolamentare la cooperazione tra la Procura europea («EPPO»), istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 («regolamento EPPO») (9), e l’Interpol, in linea con i loro mandati e nel pieno rispetto dei requisiti fissati dall’UE in materia di protezione dei dati nonché dei diritti fondamentali;

stabilire la base giuridica per autorizzare Europol, il personale di categoria 1 di Frontex (personale statutario del corpo permanente (10)) e l’EPPO ad accedere alle banche dati pertinenti dell’Interpol ai fini dello svolgimento dei loro compiti, nel pieno rispetto dei requisiti fissati dall’UE in materia di protezione dei dati nonché dei diritti fondamentali;

stabilire la base giuridica per autorizzare Eurojust ( (11)) e l’EPPO a scambiare informazioni operative con l’Interpol, nel pieno rispetto dei requisiti fissati dall’UE in materia di protezione dei dati nonché dei diritti fondamentali;

5.

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione deve consultare il GEPD dopo l’adozione di una raccomandazione al Consiglio a norma dell’articolo 218 TFUE, qualora essa incida sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali. Il GEPD è stato inoltre consultato informalmente durante il processo di preparazione della raccomandazione e ha comunicato le sue osservazioni informali nell’agosto del 2020. Il GEPD accoglie con favore il fatto che le sue opinioni siano state richieste (e attuate in una certa misura) in una fase iniziale della procedura e incoraggia la Commissione a proseguire questa buona pratica.

6.

Il GEPD è stato consultato formalmente il 14 aprile 2021 e si attende l’inclusione di un riferimento al presente parere nel preambolo della decisione del Consiglio. Il presente parere lascia impregiudicate eventuali osservazioni o raccomandazioni supplementari future da parte del GEPD, in particolare qualora siano individuate ulteriori questioni o si rendano disponibili nuove informazioni anche in relazione alla consultazione formale che deve aver luogo sulle proposte al Consiglio per la firma e la conclusione dell’accordo a norma dell’articolo 218 TFUE, conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. A tale riguardo, il GEPD accoglie con favore il considerando 19 della raccomandazione secondo il quale la Commissione dovrebbe consultarlo durante la negoziazione dell’accordo o, in ogni caso, prima della conclusione dell’accordo. Inoltre, il presente parere lascia impregiudicata qualsiasi azione futura che possa essere intrapresa dal GEPD nell’esercizio dei suoi poteri a norma dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2018/1725.

5.   CONCLUSIONI

43.

Il GEPD accoglie con favore il fatto che l’accordo dovrebbe rispettare pienamente i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47 della Carta.

44.

Tuttavia, nel mandato dovrebbe essere chiarito che l’accordo dovrebbe comprendere i tre livelli di conformità che seguono:

in via generale, rispetto alla Carta;

rispetto alla legislazione orizzontale pertinente in materia di protezione dei dati: regolamento (UE) 2018/1725, direttiva (UE) 2016/680 e regolamento (UE) 2016/679;

rispetto ai requisiti e alle garanzie specifici in materia di protezione dei dati di cui negli atti di base che istituiscono le agenzie o i sistemi IT dell’UE.

45.

Inoltre, l’obiettivo di sostenere una parte significativa della cooperazione (attuale e futura) tra l’UE e l’Interpol tramite un unico strumento giuridico rende l’accordo previsto estremamente eterogeneo per natura, dato che contempla un’ampia gamma di attività. Il GEPD sottolinea pertanto la necessità di una valutazione approfondita dell’impatto così come che l’approccio non dovrebbe portare a un indebolimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare dei loro diritti alla protezione dei dati e alla tutela della vita privata.

46.

In assenza di una decisione di adeguatezza riguardante l’Interpol, l’accordo previsto potrebbe costituire una base giuridica in grado di consentire il trasferimento di dati personali all’Interpol, a condizione che sia giuridicamente vincolante e azionabile nei confronti di tutte le parti dell’accordo e che includa garanzie adeguate in materia di protezione dei dati.

47.

Il GEPD ritiene che fornire garanzie adeguate implichi il fatto che l’accordo internazionale concluso con l’Interpol dovrebbe:

assicurare il rispetto delle garanzie introdotte nella vigente legislazione dell’UE per quanto concerne il trasferimento da parte delle agenzie e degli organismi dell’UE interessati e i trasferimenti successivi di dati personali, comprese le disposizioni specifiche relative al trasferimento di dati operativi da parte di Europol e dell’EPPO. In particolare, nel contesto dei trasferimenti successivi, dovrebbe essere stabilito esplicitamente che i dati personali trasferiti dall’UE all’Interpol non saranno utilizzati per richiedere o per emettere una sentenza che impone una pena di morte oppure per eseguire una tale pena o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano;

chiarire esplicitamente che non vi sarà alcun accesso reciproco, diretto o indiretto, da parte dell’Interpol alle banche dati dell’UE;

specificare quando e in quali circostanze le decisioni individuali automatizzate sono consentite (o meno);

contenere maggiori dettagli sull’obbligo di notifica da parte dell’Interpol in caso di violazione dei dati personali;

contenere maggiori dettagli operativi sulle misure tecniche e organizzative per la sicurezza dei dati personali.

48.

Inoltre, il GEPD raccomanda di specificare nel mandato la possibilità di sospendere o risolvere l’accordo in caso di violazione delle sue disposizioni in materia di dati personali a opera di una delle parti e che i dati personali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo trasferiti prima della sua sospensione o risoluzione possono continuare a essere trattati conformemente all’accordo.

49.

Infine, il GEPD raccomanda che i visti nel preambolo della raccomandazione non facciano riferimento soltanto alla base giuridica procedurale adeguata, ma anche alla pertinente base giuridica sostanziale, nella quale figura l’articolo 16 TFUE.

Bruxelles, 25 maggio 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Costituzione del ICPO-Interpol [I/CONS/GA/1956 (2017)].

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza [COM(2020) 605 final], Bruxelles, 24 luglio 2020.

(3)  COM(2021) 177 final.

(4)  Pagina 8.

(5)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53) («il regolamento Europol»). Secondo la relazione, esiste già un accordo di cooperazione con l’Interpol che prevede lo scambio di dati personali, concluso nel 2001, ossia ben prima del regolamento Europol. Tuttavia, tale accordo non dà accesso diretto o indiretto a Europol a informazioni e banche dati dell’Interpol, in particolare agli avvisi contenenti informazioni concernenti terroristi. Inoltre, l’Agenzia scambia informazioni con l’Interpol e accede alle banche dati di quest’ultima soltanto per lo svolgimento dei propri compiti, tramite il funzionario di collegamento dell’Interpol presso Europol o il funzionario di collegamento dell’Agenzia presso l’Interpol. Tale accordo è stato successivamente integrato da vari documenti relativi alla cooperazione concordati o conclusi tra le organizzazioni, ad esempio sulla cooperazione tramite funzionari di collegamento e sull’istituzione, sull’attuazione e sul funzionamento di una linea di comunicazione sicura per lo scambio di informazioni.

(6)  A seguito dell’adozione dei regolamenti sull’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nei settori delle frontiere e dei visti, ossia il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27) e il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(7)  Frontex riferisce all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1) («il regolamento Frontex).

(8)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60); proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull’interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio (COM/2018/302 final) e cfr. accordo politico: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5537-2021-INIT/en/pdf

(9)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1) («il regolamento EPPO»).

(10)  Ai sensi dell’articolo 54 del regolamento Frontex, il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea deve essere composto da quattro categorie di personale operativo. La categoria 1 comprende il personale statutario impiegato come membri delle squadre nelle aree operative ai sensi dell’articolo 55 di tale regolamento. L’Agenzia deve fornire membri del proprio personale statutario (categoria 1) al corpo permanente da impiegare nelle aree operative in qualità di membri delle squadre cui sono conferiti i compiti e le competenze di cui all’articolo 82 di tale regolamento. I loro compiti includono la lotta contro la criminalità transfrontaliera e il terrorismo transfrontaliero.

(11)  () Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138) («il regolamento Eurojust»).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/11


Elenco delle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 7, lettera e), del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (1)

(2021/C 251/07)

Stato membro

Autorità competenti

BELGIO

Finanze del servizio pubblico federale

Tesoro

Avenue des Arts 30 / Kunstlaan 30

1040 Bruxelles

BELGIO/BELGIO

Fax +32 25795838

Sito web: https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/blocking-statute

Indirizzo email: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Servizio pubblico federale per l’Economia, le PMI, i lavoratori autonomi e l’energia

Direzione generale Analisi economica ed economia internazionale

Dipartimento Licenze

Rue du Progrès 50 / Vooruitgangstraat 50

1210 Bruxelles

BELGIO/BELGIO

Tel. 0800 12033

Fax 0800 12057

Sito web: https://economie.fgov.be/fr/themes/politique-commerciale/licences/mesures-restrictives

Indirizzo email: info.eco@economie.fgov.be

BULGARIA

Diversi ministeri

Punto di contatto: ministero degli Affari esteri

2 Alexander Zhendov Str.

Sofia 1113

Bulgaria

Sito web: www.mfa.bg

Indirizzo email: cfsp@mfa.bg (Direzione UE/PESC presso il ministero degli Affari esteri)

CECHIA

Ministero dell’Industria e del commercio

Na Františku 32

110 15 Praga 1

Repubblica ceca

Sito web: https://www.mpo.cz/

Indirizzo email: investment@mpo.cz

DANIMARCA

Autorità danese per il commercio

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenaghen Ø

Danimarca

Sito web: https://danishbusinessauthority.dk/

Indirizzo email: eksportkontrol@erst.dk

GERMANIA

Attuazione del regolamento di blocco:

Ministero federale dell’Economia e dell’energia

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Kontaktstelle Iran

Scharnhorststraße 34-37

10115 Berlino

Germania

Sito web: www.bmwi.de

Indirizzo email: buero-vb2@bmwi.bund.de

Punto di contatto Iran: KONTAKTSTELLE-IRAN@bmwi.bund.de

Azioni penali e sanzioni:

Ministero federale delle Finanze

www.bundesfinanzministerium.de

Uffici doganali principali

www.zoll.de

ESTONIA

Autorità competente per le sanzioni finanziarie:

Unità di informazione finanziaria

Tööstuse 52

10416 Tallinn

Estonia

Sito web: https://fiu.ee/en

Indirizzo email: rahapesu@fiu.ee

Autorità competenti per altri tipi di sanzioni:

https://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRLANDA

Trade Licensing and Control Unit (Unità Licenze e controllo)

Department of Enterprise, Trade e Employment (Dipartimento per le Imprese, il commercio e l’occupazione)

1 Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublino 2, D02 PW01

Irlanda

Tel. +353 16312121

Sito web: https://enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/Exporter-Notifications/Exporter-Notifications.html#USSanctions

Indirizzo email: exportcontrol@enterprise.gov.ie

GRECIA

Ministero degli Affari esteri

Direzione generale Politiche internazionali, economiche e commerciali

Direzione Politica commerciale internazionale

1, Kornarou str,

Syntagma, Atene

Grecia

Sito web: https://www.mfa.gr/

Indirizzo email: elb@mfa.gr

SPAGNA

Ministero dell’Industria, del commercio e del turismo

Segretariato di Stato per il Commercio

Direzione generale Politica commerciale e competitività

Paseo de la Castellana 162, 7o piano

28046 Madrid

Spagna

Sito web: www.comercio.gob.es/

Indirizzo email: secretariadgpolcom@mincotur.es

FRANCIA

Ministère de l’Économie et des Finances (ministero dell’Economia e delle finanze)

Direction générale du Trésor (Direzione generale del Tesoro)

139, rue de Bercy

75012 Parigi

Francia

Sito web: https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques

Indirizzo email: sanctions-gel-avoirs@dgtresor.gouv.fr

CROAZIA

Ministero degli Affari esteri ed europei della Repubblica di Croazia

Trg N.Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagabria

Croazia

Sito web: http://www.mvep.hr/en

ITALIA

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale

Direzione generale per la Mondializzazione e le questioni globali

Ufficio I – Cooperazione finanziaria internazionale e politiche globali per la stabilità e la crescita - Unità Sanzioni

Piazzale della Farnesina 1

00135 Roma

ITALIA

Sito web: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe/

Indirizzo email: dgmo-01@esteri.it

CIPRO

Diversi ministeri

Per ulteriori informazioni, consultare il seguente sito:

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTONIA

Ministero delle Finanze della Repubblica di Lettonia

Smilšu iela 1

Riga, LV-1050

Lettonia

Sito web: https://www.fm.gov.lv

Indirizzo email: eslietas@fm.gov.lv

LITUANIA

Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania

J.Tumo-Vaižganto Str. 2

LT-01511 Vilnius

Lituania

Sito web: www.urm.lt/sanctions

Indirizzo email: urm@urm.lt

LUSSEMBURGO

Ministero degli Affari esteri, Direzione Affari europei e relazioni economiche internazionali

9, rue du Palais de Justice

L-1841 Lussemburgo

Lussemburgo

Sito web: https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

Indirizzo email: sanctions@mae.etat.lu

Ministero delle Finanze

3, rue de la Congrégation

L-1352 Lussemburgo

Lussemburgo

Indirizzo email: sanctions@fi.etat.lu

UNGHERIA

Diversi ministeri

Per ulteriori informazioni: https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

Ministro degli Affari esteri ed europei

Consiglio di monitoraggio delle sanzioni

Palazzo Parisio

Merchants Street

La Valletta

Malta

Sito web: https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

Indirizzo email: sanctions.mfea@gov.mt

PAESI BASSI

Ministero del Commercio estero e della cooperazione allo sviluppo

Dipartimento Politica commerciale internazionale e governance economica

Postbus 20061

2500 EB L’Aia

Paesi Bassi

Sito web: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties/beleid-voor-internationale-sancties

Indirizzo email: IMH@minbuza.nl

AUSTRIA

Ministero federale degli Affari europei e internazionali

Minoritenplatz 8

1010 Vienna

Austria

Sito web: https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/

Indirizzo email: abti5@bmeia.gv.at

POLONIA

Ministero degli Affari esteri

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Varsavia

Polonia

Tel. +48 225239000

Sito web: https://www.gov.pl/web/diplomacy

PORTOGALLO

Ministero dell’Economia e della transizione digitale

Direzione generale delle Attività economiche

Dipartimento per il Commercio internazionale

Av. Visconde Valmor 72

1069-041 Lisbona

Portogallo

Tel. +351 217919184

Sito web: www.dgae.gov.pt

Indirizzo email: sancoes@dgae.gov.pt

ROMANIA

Ministero degli affari esteri della Romania

Ufficio per l’applicazione delle sanzioni internazionali (2)

Aleea Alexandru 31

1o Distretto

011822 Bucarest

Romania

Tel. +4021 3192199

Fax +4021 3192354

Sito web: https://www.mae.ro/en

Indirizzo email: oisi@mae.ro

SLOVENIA

Attuazione del regolamento di blocco:

Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Slovenia

Prešernova cesta 25

SI-1001 Lubiana P.P. 481

Slovenia

Sito web: http://www.mzz.gov.si/en/

Autorità di vigilanza:

Banca di Slovenia

Slovenska cesta 35

SI-1505 Lubiana

Slovenia

Sito web: https://www.bsi.si/en/

Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia

Agenzia delle Dogane

Šmartinska cesta 55

SI-1000 Lubiana

Slovenia

Sito web: https://www.fu.gov.si/en/

SLOVACCHIA

Ministero delle Finanze della Repubblica slovacca

Direzione Mercato finanziario

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Sito web

della Repubblica slovacca: https://www.finance.gov.sk/sk/

Ministero dell’economia della Repubblica slovacca

Dipartimento per la Cooperazione commerciale bilaterale

Mlynské nivy 44/A

827 15 Bratislava 212

Repubblica slovacca

Sito web: https://www.mhsr.sk/

FINLANDIA

Ministero degli Affari esteri

P.O. Box 176

FI-00023 Government

Finlandia

Sito web: https://um.fi/frontpage

Indirizzo email: pakotteet.um@formin.fi

SVEZIA

Ministero degli Affari esteri

SE-103 33 Stoccolma

Svezia

Sito web:https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/

Indirizzo email: utrikesdepartementet.registrator@gov.se

Articolo 2 del regolamento di blocco:

Kommerskollegium

Drottninggatan 89

SE-113 60 Stoccolma

Svezia

Sito web: https://www.kommerskollegium.se/

Indirizzo email: registrator@kommerskollegium.se


(1)  GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.

(2)  La nomina permanente è in fase di revisione e sarà aggiornata a tempo debito.


28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/16


Procedure di liquidazione

Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di Gefion Finans A/S, CVR-nr- 36 01 64 93

(Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II))

(2021/C 251/08)

Impresa di assicurazione

Gefion Finans A/S

Østergade 10

2200 Copenaghen N

DANIMARCA

Data, entrata in vigore e natura della decisione

7 giugno 2021, fallimento

Autorità competenti

Tribunale marittimo e commerciale

Amaliegade 35, 2

1256 Copenaghen K

DANIMARCA

Autorità di vigilanza

Nessuna

Amministratori straordinari nominati

Søren Aamann Jensen

Tuborg Boulevard I

2900 Hellerup

DANIMARCA

Boris K. Frederiksen

Kalvebod Brygge 32

1560 Copenaghen V

DANIMARCA

Legge applicabile

Danimarca

Codice fallimentare danese, art. 17


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/17


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese

(2021/C 251/09)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (in seguito «il paese interessato» o «la RPC»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 23 marzo 2021 da Plansee SE («il richiedente»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati cavi di molibdeno.

Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm («il prodotto oggetto del riesame») attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102960011 e 8102960019). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese istituito a seguito a un riesame in previsione della scadenza dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1046 della Commissione (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1    Asserzione del rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping

Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno della Repubblica popolare cinese, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni di distorsioni significative, il richiedente si è rimesso al documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alle distorsioni significative nell’economia della RPC (Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the PRC) del 20 dicembre 2017 («la relazione della Commissione»), in particolare ai capitoli sulle distorsioni generali relative a energia, terreni e lavoro. Nella domanda il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che il molibdeno e i produttori di molibdeno fanno parte di un’industria che gode di sostegno nell’ambito del tredicesimo piano quinquennale. Il tredicesimo piano quinquennale per i metalli non ferrosi definisce l’industria dei metalli non ferrosi come una delle principali industrie di base del settore manifatturiero. Quella del molibdeno è espressamente menzionata come una delle industrie che godono di sostegno nell’ambito di tale piano. L’industria dei metalli non ferrosi è inoltre un’industria incentivata anche nel contesto dell’iniziativa Made in China 2025 e può quindi beneficiare di considerevoli finanziamenti statali. Infine, il governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») riserva anche abbondanti risorse per sostenere e ristrutturare le imprese statali nel settore dei metalli non ferrosi. Il richiedente si rimette infine alle risultanze e alle conclusioni dell’inchiesta antidumping sugli elettrodi di tungsteno originari della Cina, che hanno permesso di effettuare un’ampia analisi da cui emerge tra l’altro che il governo della RPC controlla e limita gli investimenti, fornisce materie prime a prezzi più bassi e limita le esportazioni, con conseguenti distorsioni dei costi e dei prezzi sul mercato cinese. Quelle del tungsteno (elettrodi) e del molibdeno (cavi) sono industrie non ferrose tra loro collegate. I principali produttori cinesi noti di molibdeno figurano anche tra i principali produttori cinesi di tungsteno di proprietà statale.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (4).

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato nazionale della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’asserzione di persistenza e/o reiterazione del dumping si fonda su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, venduto per l’esportazione nell’Unione e nei principali paesi terzi non soggetti a misure. Il margine di dumping così calcolato è significativo per la RPC e i prezzi all’esportazione verso i principali mercati dei paesi terzi sono inferiori al valore normale.

4.2    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, date l’esistenza di sostanziali capacità inutilizzate dei produttori esportatori della RPC e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) (5), entrato in vigore l’8 giugno 2018, ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antidumping. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle ulteriori comunicazioni della Commissione. La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (6) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.1    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda (7) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8).

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori (9) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o no tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della RPC coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R744_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità della RPC ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Contestualmente la Commissione metterà a disposizione il questionario per i produttori del paese interessato nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2537). Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.2   Procedura supplementare relativa al paese interessato soggetto a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nel paese interessato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall’inchiesta dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per il paese interessato è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese interessato, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull’energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R744_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Le informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, devono provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo del paese interessato un questionario.

5.3.3   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (10) (11)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione. Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione. La Commissione, quando aggiungerà al fascicolo la nota sulla selezione del campione, metterà a disposizione una copia del questionario per gli importatori indipendenti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2537).

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.4.1   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell’Unione ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell’Unione, vale a dire a: Plansee SE e Osram GmbH.

I produttori dell’Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data in cui esso sarà accessibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2537), salvo diverse disposizioni.

I produttori dell’Unione e le associazioni rappresentative non indicati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.5    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione.

I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire informazioni alla Commissione comunicando se la proroga della misura sia contraria o no all’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le informazioni relative alla valutazione dell’interesse dell’Unione possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, sarà resa disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2537) entro il 1° ottobre 2021. Le informazioni relative alla valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data in cui il questionario sarà accessibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2537). Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione unicamente se sostenute, all’atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrino la validità.

5.6    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (12).

5.7    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.9    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (13). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf). Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail:

Per le questioni relative al dumping:

TRADE-R744-DUMPING@ec.europa.eu

Per le questioni relative al pregiudizio e all’interesse dell’Unione:

TRADE-R744-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. In tal caso la parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le parti interessate sono invitate a seguire i calendari indicati al punto 5.7 del presente avviso anche per quanto riguarda gli interventi, comprese le audizioni, del consigliere-auditore. Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  GU C 327 del 5.10.2020, pag. 18.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1046 della Commissione, del 28 giugno 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 19).

(4)  I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

(5)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(6)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.

(7)  Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi della domanda di riesame disponibile sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).

(8)  Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

(9)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(10)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(11)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(12)  In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al Tel. +32 22979797.

(13)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

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(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI CAVI DI MOLIBDENO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell’avviso di apertura.

La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail

 

Telefono

 

Sito web

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso in tonnellate delle importazioni nell’Unione e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla RPC, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, dei cavi di molibdeno quali definiti nell’avviso di apertura.

 

Tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/28


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10231 — AerCap/GECAS/SES)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 251/10)

1.   

In data 18 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

AerCap Holdings N.V. («AerCap», Paesi Bassi),

GE Capital Aviation Services («GECAS», Stati Uniti), appartenente al gruppo GE,

Shannon Engine Support Limited («SES», Irlanda), congiuntamente controllata da GE e Safran Aircraft Engines.

AerCap acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di GECAS e, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di SES.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

AerCap: opera essenzialmente nel leasing degli aeromobili commerciali, su scala mondiale. AerCap vende inoltre aeromobili usati e fornisce servizi accessori per le sue attività di compravendita di aeromobili su scala mondiale,

GECAS: opera nel leasing degli aeromobili commerciali e nei servizi finanziari, proponendo un’ampia gamma di prodotti e di servizi di leasing e di finanziamento per aeromobili commerciali, turbopropulsori, motori, elicotteri e materiali su scala mondiale,

SES: opera nel leasing di aeromobili commerciali su scala mondiale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10231 — AerCap/GECAS/SES

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 222964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/30


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 251/11)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«NIZZA»

PDO-IT-01896-AM01

Data della comunicazione: 30 aprile 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Norme di viticoltura - Giacitura ed esposizione dei vigneti

Descrizione: vengono modificate le condizioni per la giacitura e l’esposizione dei vigneti includendo anche vigneti non esposti esclusivamente a sud- sud est--sud ovest e pertanto si ammettono i vigneti ricompresi nell’arco di esposizione da +45° a +315° gradi sessagesimali, nonché le sommità collinari e i versanti nord compresi fra -45° e +45° sessagesimali i cui terreni abbiano pendenze non superiori all’8%.

Motivazione: grazie alle esposizioni esclusivamente collinari anche i vigneti con i quadranti orientati verso le esposizioni descritte usufruiscono di una ottimale intercettazione della radiazione solare permettendo una buona maturazione e qualità delle uve e concentrazione di zuccheri e sostanze polifenoliche.

La modifica è stata richiesta in quanto con le nuove condizioni createsi a seguito dei cambiamenti climatici, è stato modificato nettamente lo stato delle cose in viticoltura, per cui nell’ambiente si ricreano e si riscontrano le condizioni ottimali per le produzioni con le caratteristiche qualitative ricercate nella denominazione. Il periodo di vegetazione della vite non è l’anno solare, ma in essenza, i mesi da maggio a settembre; il riscaldamento del clima ha portato mediamente ad un anticipo della vendemmia rispetto al passato, inoltre si deve considerare che l’incidenza della luce solare su un pendio esposto a nord varia in modo non lineare, ma più che proporzionale rispetto alla durata del giorno in quanto cambiano, non solo le ore di luce, ma l’elevazione del sole sull’orizzonte e quindi l’angolo di incidenza, concetti già sviluppati da importanti climatologi ed ormai applicabili nel contesto delle produzioni vitivinicole. Pertanto, in particolare nella penisola italiana, la maggiore radiazione solare anche nel quadrante superiore, verso il nord della rosa dei venti, produce un’ottima maturazione, sia a livello di espressione zuccherina che polifenolica, delle uve e una buona resa qualitativa dei vini.

La modifica interessa l’art.4 comma 2 del disciplinare – norme per la viticoltura -giacitura ed esposizione dei vigneti , l’art.9 «legame con l’ambiente» lettera A) e B) del disciplinare di produzione e la sezione «1.8-legame con l’ambiente» lettera B) e C) del Documento unico

2.   Norme di viticoltura - Raccolta delle uve

Viene eliminato l’obbligo di raccolta esclusivamente a mano delle uve. Con l’eliminazione dell’obbligo di raccolta a mano, i produttori potranno adottare , in base alle proprie esigenze, le modalità più idonee per la raccolta delle uve da destinare alla produzione dei vini della DOP, pur restando la pratica della raccolta a mano tradizionale nella zona di produzione del Nizza. La possibilità di utilizzare anche macchine raccoglitrici va incontro a particolari esigenze dei produttori intesa a velocizzare la raccolta delle uve, a supplire ad eventuali carenze di personale, a ridurre costi di gestione nonché a poter usufruire dell’innovazione tecnologica legata alla meccanizzazione della viticoltura che si è notevolmente arricchita, grazie alla possibilità di vendemmia meccanica, con macchine semoventi o portate,a scuotimento orizzontale e particolarmente efficienti su forme di allevamento a parete verticale come il Guyot o il cordone speronato, tipiche della zona di produzione. Sono macchine che permettono l’operazione di lavoro anche in collina e assicurano un’alta qualità delle uve raccolte.

La modifica interessa l’art. 4 comma 2 “norme per la viticoltura del disciplinare di produzione e la sezione «1.8-legame con l’ambiente» lettera C) del Documento unico

3.   Disposizioni in etichettatura

Nell’etichettatura e presentazione dei vini della DOP Nizza è consentito l’utilizzo del nome dell’unità geografica più ampia “Piemonte

Motivazione: si intende fornire al consumatore una ulteriore informazione sulla collocazione geografica della zona delimitata, rendendo maggiormente identificabile il più ampio contesto geografico ,ambientale, storico e amministrativo, della regione Piemonte, nell’ambito del quale è situato il territorio di produzione dei vini della DOP Nizza.

La modifica interessa l’art. 7 comma 4 del disciplinare di produzione e la sezione «Ulteriori condizioni» Disposizioni supplementari in materia di etichettatura- del Documento unico.

4.   Modifiche formali

Aggiornata la sezione Altre informazioni- del documento unico «Dettagli Contatti» relativi ai punti 2.1 ; 2.2;. 2.3; 2.5 .

nel disciplinare di produzione sono stati eliminate le indicazioni a specifiche leggi e decreti facendo genericamente riferimento alla normativa vigente in materia.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Nizza

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini:

1.   Nizza e Nizza riserva (Cat.Vino 1)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

 

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

2.   Nizza con menzione Vigna e NIzza riserva con menzione vigna(Cat.Vino 1)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 28 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

 

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Invecchiamento

Pratica enologica specifica

Nizza :durata invecchiamento minimo 18 mesi, di cui minimo 6 mesi in botti di legno a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

Nizza «vigna»:durata invecchiamento minimo 18 mesi, di cui minimo 6 mesi in botti di legno a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

Nizza riserva :durata invecchiamento minimo 30 mesi, di cui minimo 12 mesi in botti di legno a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

Nizza riserva « Vigna» : durata invecchiamento minimo 30 mesi, di cui minimo 12 mesi in botti di legno a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

2.   Colmatura

Pratica enologica specifica

E’ ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata, conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.

3.   Arricchimento

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Per i vini a DOCG Nizza non è prevista alcuna forma di arricchimento per l’aumento della gradazione

5.2.   Rese massime:

1.   Nizza anche riserva

49 ettolitri per ettaro

2.   Nizza con menzione vigna al terzo anno di impianto

26,60 ettolitri per ettaro

3.   Nizza con menzione vigna al quarto anno di impianto

30,80 ettolitri per ettaro

4.   Nizza con menzione vigna al quinto anno di impianto

35 ettolitri per ettaro

5.   Nizza con menzione vigna al sesto anno di impianto

39,90 ettolitri per ettaro

6.   Nizza con menzione vigna dal settimo anno di impianto in poi

44,10 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Barbera N.

8.   Descrizione del legame/dei legami

DOP Nizza (Cat.Vino 1)

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’area di produzione comprende 18 comuni in Provincia di Asti, limitrofi al comune di Nizza, zona tradizionale, di elezione per la coltivazione del vitigno Barbera.

Si tratta di un sistema collinare poco elevato, compreso tra i 150 e i 400 metri di altitudine, caratterizzato da clima temperato, poco ventoso e con piovosità annuale media intorno ai 700 mm. I suoli sono prevalentemente calcarei, di media profondità e poggianti su matrici rocciose calcareo-arenaceo marnose. I terreni del «Nizza» appartengono geologicamente al bacino pliocenico astigiano, hanno origine per lo più sedimentaria con formazioni prevalentemente marnoso arenacee terziarie. Si tratta di suoli con elevato contenuto in carbonato di calcio, con sostanza organica generalmente ridotta, elementi nutritivi in quantità contenuta, ma in equilibrio ideale tra di loro

DOP Nizza

Fattori umani rilevanti per il legame

La perfetta sinergia tra l’ambiente e l’uomo nell’area del Nizza trova la sua sintesi nell’allevamento della vite con il tradizionale sistema a girapoggio, nella controspalliera con sistema di potatura a Guyot e talvolta a cordone speronato, con contenimento delle rese ed una razionale gestione della chioma che unite all’esposizione a mezzogiorno massimizzano l’espressione qualitativa dell’uva Barbera. Il paesaggio vitivinicolo dell’area del «Nizza» è il risultato eccezionale di una «tradizione del vino» che si è trasmessa ed evoluta dall’antichità sino ad oggi, costituendo il fulcro della struttura socio-economica del territorio.

Questa tradizione culturale si manifesta attraverso un consolidato patrimonio di saperi, tecniche di coltivazione e vinificazione-affinamento che si basano sulla profonda conoscenza di un vitigno storicamente coltivato quale il Barbera, e della sua capacità di adattamento a queste peculiari condizioni ambientali.

DOP Nizza

B)

Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

La Dop Nizza rappresenta la produzione di vino di maggior pregio di quest’area. Le caratteristiche dei terreni presenti nella zona di produzione contraddistinguono il prodotto finale. In particolare i vini Nizza provenienti da zone con terreni prevalentemente costituiti da marne argilloso-sabbiose hanno maggiore intensità e tonalità colorante, ph medio-alto ed acidità più contenuta, profumi molto intensi anche «di terra» («tuf» è il nome dialettale locale delle marne), eleganti, da strutturati a molto strutturati, longevi. Quelli provenienti da zone con terreni a prevalenza sabbiosa del suolo, hanno acidità medie più accentuate, una minor intensità colorante ed una variegatura di profumi fini ed eleganti con sentori più balsamici, di erbe aromatiche, abbinati ad un’armonica struttura.

Grazie alle esposizioni e alle condizioni pedoclimatiche ottimali si ottengono vini molto strutturati, ricchi di colore, adatti all’affinamento che si mantengono a lungo nel tempo .L’esposizione dei vigneti, esclusivamente collinare e con le migliori esposizioni atte a intercettare le radiazioni solari, influenza positivamente la maturazione e la qualità dell’uva, aumentando la concentrazione in zuccheri e sostanze polifenoliche.

DOP Nizza

C)

Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le peculiari caratteristiche qualitative dei vini «Nizza» sono dovute all’interazione dell’ambiente naturale con i fattori umani di tradizione e conoscenza nei processi di coltivazione, vinificazione ed affinamento. In particolare i produttori hanno perseguito delle scelte altamente qualitative per la produzione delle uve (limitate rese, segnatamente per le tipologie qualificate con la menzione vigna) e per l’elaborazione dei vini DOCG «Nizza», rinunciando ad avvalersi della pratica dell’arricchimento.

L’antica sapienza colturale con l’allevamento della vite a girapoggio, con forma a controspalliera, gestita attraverso accurate potature tradizionalmente a Guyot e con adeguati diradamenti dei grappoli, attestano il vigneto Nizza su rese ad ettaro molto basse, al massimo 7 tonnellate o meno. Questi fattori, uniti alle escursioni termiche giornaliere piuttosto elevate, permettono alle uve di maturare in modo ottimale determinando le caratteristiche organolettiche e tipiche del Nizza. Massima cura è posta nella raccolta delle uve, effettuate sia tradizionalmente a mano sia con l’utilizzo di moderni macchinari di raccolta che permettono questa operazioni anche in collina, assicurando un’alta qualità delle uve raccolte al fine di preservarne al massimo le caratteristiche qualitative. La tecnica di vinificazione è stata perfezionata su questa materia prima di eccellenza, seguita da un adeguato periodo minimo di maturazione di 18 mesi fino ad oltre i 30 mesi per il Nizza Riserva.

Il comprensorio di Nizza è infatti un nucleo storico della produzione di vini base Barbera in Piemonte con una notevole tradizione nella trasformazione, affinamento e commercializzazione del prodotto finito, presupposto per la produzione e la successiva affermazione sui mercati di vini rossi strutturati destinati al medio-lungo invecchiamento.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Imbottigliamento nella zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

La connessione alla zona geografica d’origine, nonché l’immagine della denominazione, sono meglio assicurate con l’imbottigliamento in zona, in quanto l’applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l’imbottigliamento possono essere affidate alle aziende della zona autorizzata. Pertanto tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo della Denominazione al fine di offrire al consumatore la garanzia sull’origine, qualità e rispondenza al disciplinare di produzione.

Disposizioni per letichettatura-Utilizzo del nome dell unità geografica più ampia

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nell’etichettatura e presentazione dei vini di della DOP NIzza è consentito l’utilizzo del nome dell’unità geografica più ampia “Piemonte

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16848


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.