ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 247

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
25 giugno 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2021/C 247/01

Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2021, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell’Unione europea per l’esercizio 2021

1

2021/C 247/02

Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Parlamento europeo

2021/C 247/03

Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2022/01) — CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI

7

2021/C 247/04

Invito a presentare proposte (n. IX-2022/02) — SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

20


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

25.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 247/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2021

che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell’Unione europea per l’esercizio 2021

(2021/C 247/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 44,

considerando quanto segue:

il bilancio dell’Unione per l’esercizio 2021 è stato adottato definitivamente il 18 dicembre 2020 (2);

il 15 aprile 2021 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale per l’esercizio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell’Unione europea per l’esercizio 2021 è stata adottata il 21 giugno 2021.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/

Fatto a Bruxelles, 21 giugno 2021.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 17.3.2021, pag. 1.


25.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 247/3


Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale

(2021/C 247/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

1.

RICORDANDO

le conclusioni del Consiglio, del 10 novembre 2020, sulla politica in materia di proprietà intellettuale e sulla revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell’Unione (1);

la comunicazione della Commissione, del 25 novembre 2020, dal titolo«Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE» (2), che definisce la proprietà intellettuale (PI) come una risorsa fondamentale per l’UE, pur riconoscendo che, ai fini della sua efficacia, occorre attuare politiche ben calibrate per aiutare le imprese a capitalizzare le loro invenzioni e creazioni, garantendo che queste siano messe al servizio dell’economia e della società in generale;

le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio 2021 (3), in particolare l’invito a intensificare i lavori per garantire un accesso globale ed equo ai vaccini anti COVID-19 e la determinazione dell’UE e degli Stati membri ad accelerare la condivisione dei vaccini per sostenere i paesi bisognosi e a contribuire allo sviluppo delle capacità produttive locali, in linea con la dichiarazione di Roma del vertice mondiale sulla salute;

le conclusioni del Consiglio, del 23 aprile 2021, dal titolo «Team Europa» (4) riguardanti gli aspetti globali della pandemia di COVID-19, in cui si afferma che è essenziale garantire un accesso tempestivo, giusto ed equo a livello mondiale a vaccini, terapie e strumenti diagnostici contro la COVID-19 che siano sicuri, efficaci e a prezzi accessibili. In tale contesto, nelle conclusioni si afferma che l’UE e i suoi Stati membri sono al centro degli sforzi multilaterali in tal senso, in particolare per quanto riguarda l’acceleratore per l’accesso agli strumenti COVID-19 e il relativo strumento COVAX;

la comunicazione della Commissione, del 17 febbraio 2021, dal titolo «HERA Incubator: uniti per battere sul tempo la minaccia delle varianti della COVID-19» (5), nella quale si ritiene che uno dei sistemi più rapidi per aumentare la produzione di vaccini è rafforzare le capacità produttive e di «riempimento e imballaggio», il che potrebbe comportare una condivisione volontaria del know-how e della PI alla base dei vaccini e della relativa tecnologia, al fine di ridurre i tempi necessari per il trasferimento di tale tecnologia;

l’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (IG), che ha contribuito a migliorare e modernizzare i sistemi di protezione delle IG a livello mondiale; il Consiglio ricorda che è pronto a considerare l’eventualità di introdurre un sistema di protezione sui generis dei prodotti non agricoli a livello dell’UE, sulla base di un’approfondita valutazione d’impatto dei potenziali costi e benefici e sulla scorta dei riscontri delle parti interessate in merito alla valutazione d’impatto iniziale e alla consultazione pubblica realizzate di recente dalla Commissione;

le conclusioni del Consiglio del 21 settembre 2020 (6), in cui si chiedono interventi atti a consentire alle PMI di beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mercato unico, anche consentendo investimenti a favore della crescita agevolando quelli nella proprietà intellettuale per le PMI; in tali conclusioni il Consiglio accoglie inoltre con favore la comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2020, dal titolo «Piano d’azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» (7), in cui si sottolinea la necessità di rafforzare l’applicazione dei diritti di PI e dei divieti e delle restrizioni all’immissione di merci illegali o contraffatte nel mercato unico;

Piano d’azione sulla proprietà intellettuale

2.

ACCOGLIE CON FAVORE il piano d’azione della Commissione sulla proprietà intellettuale e le iniziative ivi annunciate riguardanti una migliore protezione della proprietà intellettuale, la promozione di un uso e di una diffusione efficaci della PI, un più agevole accesso ai beni cui si applica la protezione della PI e la loro condivisione, la lotta alle violazioni dei DPI e il fair play a livello mondiale.

3.

ESORTA la Commissione a dare priorità alla presentazione tempestiva delle proposte legislative corrispondenti, compresa una proposta, da elaborare quanto prima, sulla revisione e la modernizzazione della legislazione dell’UE in materia di disegni e modelli industriali per renderla più accessibile, in particolare alle PMI; ATTENDE CON INTERESSE che si compiano progressi riguardo al programma non legislativo annunciato nel piano d’azione, tra cui il prossimo pacchetto di strumenti dell’UE contro la contraffazione e i lavori nei settori dell’intelligenza artificiale, della condivisione dei dati e di una migliore «infrastruttura per il diritto d’autore».

Ruolo della PI nel contribuire ad affrontare la pandemia di COVID-19

4.

CONSAPEVOLE che la pandemia di COVID-19 ha avuto e continua ad avere gravi ripercussioni sull’economia mondiale e riconoscendo che misure urgenti sono state e sono necessarie per sostenere l’R & S e aumentare le capacità di produzione dei vaccini affinché l’UE recuperi la sua competitività a livello globale e la sua economia torni a crescere nel prossimo futuro;

5.

SOTTOLINEANDO che, anche in un periodo di crisi, l’innovazione e la creatività non hanno subito una battuta d’arresto nell’Unione e che il sistema di PI si è dimostrato essere, e dovrebbe rimanere, un motore per l’innovazione, la competitività, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile, oltre a un quadro fondamentale a sostegno della cooperazione e del trasferimento di conoscenze e tecnologie;

6.

CONSIDERANDO che una stretta cooperazione tra tutti i pertinenti attori pubblici e privati che si affidano, ove necessario, a soluzioni volontarie per la condivisione di PI, know-how e dati, è un modo promettente per affrontare eventuali sfide e aumentare rapidamente le capacità di produzione e l’offerta a livello mondiale, nonché per garantire l’accesso a prodotti essenziali per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione della COVID-19, compresi i vaccini;

7.

CONSIDERANDO che l’Unione partecipa attivamente a un dialogo globale nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e di altri consessi internazionali per esaminare il modo in cui approcci efficaci e pragmatici, come il pool di brevetti, iniziative in materia di concessione di licenze e piattaforme per la condivisione di conoscenze/vaccini possano sostenere al meglio un accesso equo e a prezzi accessibili ai medicinali, agli strumenti diagnostici, ai vaccini e alle cure per la COVID-19, al fine di dare una risposta vigorosa, rapida e universale alla pandemia; CONSIDERANDO che l’Unione è altresì pronta a discutere di altri strumenti, comprese le flessibilità previste agli articoli 31 e 31 bis dell’accordo TRIPS;

8.

RICONOSCENDO che la pandemia ha avuto ripercussioni anche sul lavoro svolto dagli uffici di PI; CONSIDERANDO che gli uffici di PI si sono adeguati per rispondere a tale sfida, in particolare con la promozione di procedure online e prive di supporto cartaceo, garantendo così la sicurezza degli utenti del sistema di PI e del personale degli uffici di PI e assicurando nel contempo un buon funzionamento nell’UE, al servizio dell’innovazione;

9.

ACCOGLIE CON FAVORE le misure di sostegno della Commissione relative alla COVID-19, che consentono la creazione di un sistema di PI solido, forte ed equilibrato, fondato su una base verde e digitale, che contribuirà a un’economia più sostenibile.

10.

ATTENDE CON INTERESSE ulteriori discussioni riguardo a eventuali strumenti e opzioni di PI che consentano un migliore coordinamento per far fronte a situazioni di crisi transfrontaliere; RICONOSCE la disponibilità della Commissione a fornire sostegno, nell’ambito dei lavori della task force per l’aumento della produzione industriale di vaccini contro la COVID-19, riguardo a eventuali questioni relative alla PI.

11.

RICORDANDO che l’UE è il principale esportatore di vaccini a livello mondiale, dato che metà della sua produzione complessiva è esportata nel resto del mondo, ed è uno dei principali contributori finanziari allo strumento COVAX, SOTTOLINEA la necessità di accrescere il sostegno globale a favore dello strumento COVAX e INVITA tutti i paesi produttori di vaccini a consentire le esportazioni e a evitare qualsiasi misura che perturbi le catene di approvvigionamento, contribuendo così attivamente agli sforzi globali volti ad aumentare l’offerta su scala mondiale.

Le PMI e la loro ripresa economica

12.

CONSAPEVOLE che l’aggravarsi della situazione epidemiologica ha portato all’adozione di numerose misure restrittive volte a prevenire e a contrastare la pandemia;

13.

CONSIDERANDO l’urgenza di elaborare e attuare nuovi strumenti per aiutare le PMI a sostenere i loro costi operativi, compresi quelli relativi alla protezione e alla gestione dei loro diritti di PI, al fine di attenuare gli effetti negativi sulla loro situazione finanziaria complessiva;

14.

RICONOSCE le crescenti difficoltà causate dall’attuale crisi e le inevitabili ripercussioni sugli attori economici, in particolare sulle PMI, segnatamente per quanto riguarda la definizione di strategie commerciali volte a rafforzare la loro competitività e ad accelerare la crescita economica.

15.

SOTTOLINEA che la tutela e la valorizzazione dei diritti di PI e dei segreti commerciali sono fattori essenziali per le PMI in termini di competitività, innovazione, creazione di valore e garanzia di sostenibilità.

16.

RICONOSCE che le infrastrutture di ricerca creano valore aggiunto se utilizzate simultaneamente per finalità di ricerca e applicazioni tecnologiche, settore in cui la PI svolge un ruolo importante per la collaborazione con le imprese, in particolare le PMI, liberando in tal modo il potenziale innovativo per realizzare le più ampie priorità strategiche dell’UE.

17.

CONDIVIDE la valutazione del piano d’azione sulla PI secondo cui gran parte delle PMI e dei ricercatori non sfrutta ancora appieno le opportunità offerte dalla protezione della PI e dalla sua valorizzazione, e INVITA pertanto all’adozione di ulteriori misure per promuovere l’utilizzo e l’attuazione efficienti della PI nelle PMI.

18.

PLAUDE pertanto all’avvio e all’attuazione del fondo di sostegno alle PMI da parte della Commissione e dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), che offre finanziamenti per consulenze sul ruolo della PI nell’ambito delle strategie commerciali delle PMI, nonché per la registrazione dei marchi e dei disegni e modelli industriali, attraverso sistemi di proprietà intellettuale a livello nazionale, regionale e dell’UE; RITIENE che in futuro sarebbe utile estendere tale sostegno ai brevetti.

19.

RICONOSCE che il lavoro svolto dall’EUIPO e dagli uffici per la proprietà intellettuale nazionali e regionali nell’ambito della rete dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPN) sarà fondamentale per il buon esito di tale nuova iniziativa, in particolare in concorso con gli strumenti generali di sostegno alle imprese, come la rete Enterprise Europe, le iniziative dei cluster e altre reti di sostegno relative alla PI, come i centri di informazione sui brevetti.

20.

INVITA la Commissione a sviluppare e a rafforzare la cooperazione con l’EUIPN e i vari fornitori di servizi e reti di sostegno connessi alla PI, per garantire la coerenza e la complementarità delle attuali e future misure di sostegno alla PI destinate alle PMI in tutti gli Stati membri dell’UE, affinché siano contemplati tutti i diritti di PI, promuovendo in tal modo la competitività e l’innovazione delle piccole imprese nonché il loro accesso ai mercati esteri.

Tecnologie verdi e digitali

21.

CONSIDERANDO che un futuro sostenibile, più promettente per la prossima generazione, richiede interazioni efficaci ed efficienti tra la PI e l’innovazione che siano basate sulla scienza e sulle imprese;

22.

RICONOSCE la necessità di discutere dell’importanza di tutelare le soluzioni innovative nel settore delle tecnologie verdi e digitali quale mezzo per promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile delle società moderne.

23.

RICONOSCE il ruolo essenziale dei diritti di proprietà intellettuale quale incentivo allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie sostenibili e rispettose dell’ambiente a seguito delle conclusioni del 2019 della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che hanno motivato i paesi e le organizzazioni imprenditoriali ad assumere un atteggiamento di maggiore responsabilità sociale e ambientale, determinando anche l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale quale strumento per la creazione di strategie collaborative per la condivisione delle tecnologie.

24.

RIMARCANDO l’importanza dei settori verde e digitale per la ripresa economica e lo sviluppo delle imprese, comprese le PMI, in particolare attraverso le tecnologie verdi e digitali e l’innovazione aperta quale strategia, che sono incluse nel piano d’azione sulla PI;

25.

SOTTOLINEA che l’UE deve sfruttare al massimo i suoi eccellenti risultati in termini di ricerca e innovazione per sostenere la transizione verde e digitale della sua economia, anche mediante un utilizzo efficace della protezione e della gestione intelligente della PI attraverso meccanismi efficienti per la condivisione della PI e il trasferimento di tecnologie.

26.

RITIENE urgente garantire che la PI rimanga un fattore abilitante per le transizioni digitale e verde, riconoscendo che tale aspetto dovrebbe essere al centro di un’UE resiliente, prospera e sostenibile.

27.

INVITA la Commissione e gli Stati membri a massimizzare gli incentivi per sfruttare il potenziale di creatività e innovazione nell’ambito delle tecnologie verdi e digitali in tutta l’UE.

Rispetto dei diritti di PI

28.

ACCOGLIE CON FAVORE gli sforzi in atto nel settore pubblico e privato per combattere le violazioni della PI, sia offline che online, e per invertire le crescenti tendenze di tale piaga, sostenendo in tal modo la chiara necessità di intensificare gli sforzi e tenendo conto del ruolo fondamentale che le nuove tecnologie possono svolgere per conseguire gli obiettivi perseguiti in detto settore.

29.

RITIENE che la lotta contro le violazioni della PI debba necessariamente comportare un’applicazione efficace del quadro giuridico vigente e SOTTOLINEA l’importanza del fatto che, nell’ambito di tale lotta, le autorità di contrasto dispongano di una capacità adeguata.

30.

Per contribuire a garantire che possano essere adottate misure più efficaci contro le violazioni dei DPI, RITIENE necessario favorire riflessioni sulla prevenzione e il contrasto delle violazioni penali dei diritti di PI, in particolare la contraffazione e la pirateria, e sul loro legame con la criminalità economica e finanziaria internazionale, a causa del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati, nonché sull’eventuale necessità di effettuare una valutazione delle differenze giuridiche esistenti tra i quadri di diritto penale degli Stati membri, delle eventuali lacune in materia di diritto penale e sul piano giudiziario e degli ostacoli giuridici e pratici alla cooperazione transfrontaliera all’interno dell’UE.

31.

ACCOGLIE CON FAVORE la relazione della Commissione sul funzionamento del protocollo d’intesa sulla vendita di merci contraffatte via Internet (8); PRENDENDO ATTO del fatto che i firmatari considerano il memorandum d’intesa uno strumento valido per scambiare informazioni e buone prassi e per garantire un’efficace cooperazione tra i titolari dei diritti e le piattaforme online. Dato che il volume di merci contraffatte rimane inaccettabilmente elevato sui mercati online, È DEL PARERE che tali sforzi saranno saldamente rafforzati dalla legge sui servizi digitali e dal prossimo pacchetto di strumenti dell’UE contro la contraffazione.

32.

RITIENE essenziale che l’UE cerchi di ridurre al minimo le vulnerabilità esistenti valutando la necessità di modernizzare il quadro giuridico vigente, garantendo in tal modo l’utilizzo intelligente e strategico della PI e l’efficacia della lotta contro le violazioni della PI.

33.

SOTTOLINEA l’importanza di includere la lotta contro le violazioni della PI, comprese la contraffazione e la pirateria, fra le priorità di tutte le pertinenti politiche dell’Unione.

Brevetti

34.

RIBADISCE il proprio apprezzamento per le utili discussioni tenutesi in sede di consiglio di amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, nonché nel relativo comitato per la legislazione dei brevetti, in merito alla brevettabilità dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o animali e dei prodotti ottenuti mediante tali procedimenti, al fine di una comprensione approfondita, sulla base di un approccio fondato su elementi concreti, della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e delle corrispondenti disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo; ACCOGLIE CON FAVORE l’esercizio di monitoraggio e rendicontazione avviato dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in relazione alle sue pratiche di concessione dei brevetti conformemente al parere G 3/19 della commissione allargata di ricorso dell’UEB del 14 maggio 2020.

35.

RICORDANDO che i certificati protettivi complementari (CPC) mirano a compensare gli innovatori per la perdita di un’efficace protezione brevettuale dovuta al periodo di tempo necessario per le sperimentazioni cliniche obbligatorie e le procedure di autorizzazione all’immissione in commercio, promuovendo in tal modo l’innovazione nell’Unione e contribuendo a impedire che tali industrie si allontanino dall’Unione;

36.

CONSIDERANDO che la protezione dei CPC è fornita a livello nazionale, il che può dar luogo a decisioni diverse all’interno dell’UE e, di conseguenza, a procedure giudiziarie parallele, che potrebbero causare inefficienza, incertezza giuridica come pure mancanza di chiarezza e prevedibilità nell’UE;

37.

RICONOSCE l’importanza di continuare ad adoperarsi per un sistema più coerente e, in tale contesto, di valutare ulteriori soluzioni più armonizzate per superare gli ostacoli esistenti; ACCOGLIE CON FAVORE gli sforzi intrapresi nel piano d’azione sulla PI per migliorare il sistema dei CPC.


(1)  GU C 379I del 10.11.2020, pag. 1.

(2)  Doc. 13354/20.

(3)  Doc. EUCO 5/21, punto 3.

(4)  Doc. 7894/21.

(5)  Doc. 6375/21.

(6)  Doc. 10698/20.

(7)  Doc. 6778/20.

(8)  Doc. 10189/20.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

25.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 247/7


Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2022/01)

CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI

(2021/C 247/03)

Indice

A.

INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO 8

B.

OBIETTIVO DELL’INVITO 8

C.

FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO 9

D.

BILANCIO DISPONIBILE 9

E.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO 9

F.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO 10

F.1.

Criteri di esclusione 10

F.2.

Criteri di ammissibilità 10

F.3.

Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti 10

G.

CONTROLLO CONDIVISO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E L’AUTORITÀ 11

H.

TERMINI E CONDIZIONI 11

I.

CALENDARIO 11

J.

DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 12

K.

ALTRE INFORMAZIONI 12

A.   INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO

1.

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione».

2.

In conformità dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio determinano mediante regolamenti lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), e successive modifiche.

3.

A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure del regolamento medesimo, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle modalità e ai termini e alle condizioni pubblicati dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi.

4.

Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare domande di contributi in vista della concessione di contributi ai partiti politici europei («l’invito»).

5.

Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:

a)

regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1° luglio 2019 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (2) («Decisione dell’Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019»);

c)

regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3) («regolamento finanziario»);

d)

regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (4);

e)

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro (5);

f)

regolamento del Parlamento europeo (6).

B.   OBIETTIVO DELL’INVITO

6.

L’obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione (le «domande di finanziamento»).

C.   FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO

7.

La finalità del finanziamento è quella di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del partito politico europeo beneficiario nell’esercizio finanziario che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai termini e alle condizioni stabiliti nell’accordo di contributo concluso tra detto partito politico europeo e il Parlamento europeo.

8.

La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario («contributi»). Il contributo assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

9.

L’importo massimo erogato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare né il 90 % delle spese rimborsabili indicate nel bilancio di previsione né il 90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

D.   BILANCIO DISPONIBILE

10.

Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2022 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento dei partiti politici europei» ammonta a 46 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da distribuire saranno stabiliti dall’autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l’esercizio 2022.

E.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

11.

Le domande di finanziamento sono ricevibili se:

a)

sono presentate per iscritto tramite il modulo di domanda figurante in allegato al presente invito, compresi tutti i documenti giustificativi richiesti;

b)

contengono l’accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la dichiarazione allegato al presente invito, dei termini e delle condizioni indicati nell’allegato 1 a della decisione dell’Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019;

c)

contengono una lettera di un rappresentante legale attestante l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente;

d)

sono inviate al Presidente del Parlamento europeo entro il 30 settembre 2021, di preferenza in formato pdf, in copia digitale o come originale in formato digitale (contenente la firma elettronica qualificata1), alla seguente casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

I documenti delle domande devono recare o firme manoscritte o firme elettroniche qualificate (FEQ), queste ultime in conformità del regolamento sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari (eIDAS) (7).

Ove le domande siano presentate in modalità elettronica e taluni documenti rechino firme manoscritte, il richiedente conserva ed esibisce gli originali, in toto o in parte, su richiesta dei servizi del Parlamento europeo e li trasmette al seguente indirizzo fisico:

Presidente del Parlamento europeo

Att.ne del sig. Didier Kléthi, Direttore generale della DG Finanze

ADENAUER 04T003

L-2929 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

12.

Qualora, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019, l’ordinatore delegato inviti il richiedente a fornire chiarimenti o a trasmettere i documenti giustificativi originali in formato cartaceo per quanto riguarda la domanda, il richiedente utilizza l’indirizzo fisico di cui al paragrafo 11. Sono accettati anche i documenti elettronici recanti una firma elettronica qualificata, che devono essere inviati alla casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

Per qualsiasi altra corrispondenza relativa alla domanda si utilizza la succitata casella funzionale di posta elettronica.

13.

Le domande ritenute incomplete possono essere respinte.

F.   CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

F.1.   Criteri di esclusione

14.

I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

a)

si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, all’articolo 136, paragrafo 2, o all’articolo 141 del regolamento finanziario;

b)

siano soggetti a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2.   Criteri di ammissibilità

15.

Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

a)

deve essere registrato presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (8) («l’Autorità») conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno un deputato;

c)

deve osservare gli obblighi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire deve aver presentato il bilancio annuale (9), la relazione di revisione contabile esterna e l’elenco dei donatori e dei contribuenti, come ivi specificato;

d)

deve osservare gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, cioè deve aver presentato gli elementi comprovanti che i partiti dell’Unione europea che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, per il periodo tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021.

16.

Inoltre, conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, se un deputato al Parlamento europeo è affiliato a diversi partiti politici europei, è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

17.

I partiti membri di partiti politici europei sono incoraggiati a includere nei propri siti web informazioni sull’equilibrio di genere.

F.3.   Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti

18.

In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono suddivisi tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:

a)

il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari;

b)

il 90 % sarà suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo; a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 1141/2014, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

G.   CONTROLLO CONDIVISO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E L’AUTORITÀ

19.

L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (10), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso tra il Parlamento europeo e l’Autorità.

20.

Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette le pertinenti parti delle domande di finanziamento all’Autorità.

21.

Nel corso dei controlli e delle verifiche che ne derivano, i richiedenti forniscono all’Autorità, su richiesta, documentazione o chiarimenti, in formato originale o elettronico, comprese parti delle domande originali di finanziamento conservate conformemente al precedente paragrafo 11.

22.

L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati.

H.   TERMINI E CONDIZIONI

23.

I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo, entro due settimane dalla modifica, qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente o pubblicate attraverso altri canali.

24.

In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l’onere della prova spetta al richiedente.

25.

I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all’allegato 1a della decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019.

26.

Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 23 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato allo stesso. I termini e le condizioni sono vincolanti per il beneficiario al quale è stato concesso il finanziamento e sono stabiliti nell’accordo di contributo.

I.   CALENDARIO

27.

Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2021.

28.

L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presentare domande di contributi. A seguito di tale decisione, le singole decisioni firmate dal Presidente del Parlamento europeo sono notificate ai richiedenti.

29.

Si prevede che i candidati selezionati riceveranno nel gennaio 2022 il progetto di accordo di contributo che dovranno firmare; i candidati esclusi saranno informati contestualmente. L’erogazione del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla successiva firma dell’accordo di contributo a nome del Parlamento europeo.

J.   DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

30.

Il Parlamento europeo e l’Autorità pubblicano, anche su internet, le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

31.

I dati a carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (11) , nonché conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

32.

I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l’Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

33.

Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Con riferimento al trattamento dei suoi dati personali, l’interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.

34.

Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

K.   ALTRE INFORMAZIONI

35.

Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

36.

La normativa di base di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/).

Allegato: modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d’identificazione finanziaria, la dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni nonché ai criteri di esclusione e il modello di bilancio di previsione


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1., e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.

(2)  GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2.

(3)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(4)  GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.

(5)  GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.

(6)  Regolamento del Parlamento europeo del gennaio 2021.

(7)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(8)  Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(9)  A meno che il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione).

(10)  Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Norme generali in materia di controllo:

«1.

Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento è esercitato, in collaborazione, dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2.

L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e lettera g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.»

(11)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.


ALLEGATO a

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

CONTRIBUTI (1) AI PARTITI POLITICI EUROPEI

PER L’ESERCIZIO [INSERIRE]

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come checklist per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

N. del documento

Documenti da fornire

 

 

Documenti che devono essere forniti ma che non sono inclusi nel presente modello di domanda di finanziamento

 

1.

Lettera di accompagnamento indicante l’importo del contributo richiesto per l’anno n, firmata dal rappresentante legale

2.

Lettera di un rappresentante legale attestante l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente

3.

Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell’organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere (2)

4.

Prova della registrazione da parte dell’Autorità alla data della domanda di finanziamento (solo per i richiedenti per i quali la decisione di registrazione non è ancora pubblicamente disponibile, ossia non è stata ancora pubblicata sul sito web dell’Autorità o nella Gazzetta ufficiale)

5.

Elenco dei deputati al Parlamento europeo appartenenti al partito politico europeo, con prova aggiornata dell’adesione e indicazione del nome, del paese di origine, dell’affiliazione diretta o indiretta al partito politico europeo (3) e del nome del partito nazionale o regionale (se del caso) (4)

6.

Elementi comprovanti che i partiti dell’UE che sono membri del partito politico europeo hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, per il periodo tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021

7.

Solo nel caso di un nuovo richiedente che non abbia potuto soddisfare le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014: il più recente bilancio d’esercizio sottoposto a audit e redatto da un esperto contabile professionista

 

Documenti che devono essere forniti e che sono inclusi nel presente modello di domanda di finanziamento

 

8.

Modulo di identificazione finanziaria (solo nel caso di un nuovo richiedente o in caso di cambiamento di nome, indirizzo o conto bancario)

9.

Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione

10.

Bilancio di previsione in pareggio

MODULO D’IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA

Image 1

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:

di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali stabilite nel modello di accordo di contributo;

che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1 (*), e all’articolo 141 (*) del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario») (5),

che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a) (*), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

che le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e che nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo.

Firma autorizzata:

Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. …), cognome e nome:

 

Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento:

 

Luogo/Data:

 

Firma:

 

(*)

in appresso figurano gli articoli sopra menzionati:

 

Articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario

L’ordinatore responsabile esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l’esecuzione dei fondi dell’Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:

(a)

la persona o l’entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale;

(b)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;

(c)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

(i)

per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell’esecuzione dell’impegno giuridico;

(ii)

per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

(iii)

per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

(iv)

per aver tentato di influenzare l’iter decisionale dell’ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

(v)

per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell’ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

(d)

è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l’entità è colpevole di:

(i)

frode, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

(ii)

corruzione, quale definita all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

(iii)

comportamenti connessi a un’organizzazione criminale, di cui all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

(iv)

riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(v)

reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all’articolo 4 di detta decisione;

(vi)

lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(e)

la persona o l’entità ha mostrato significative carenze nell’adempiere ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:

(i)

hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;

(ii)

hanno comportato l’applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali o

(iii)

sono state evidenziate da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

(f)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

(g)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale;

(h)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un’entità con l’intento di cui alla lettera g).

 

Articolo 141, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore responsabile respinge un partecipante che:

(a)

si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136;

(b)

abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;

(c)

abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) del medesimo regolamento.

 

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 1:

Conformemente all’articolo 16, l’Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

(a)

qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

(b)

qualora, secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 o 2;

(b bis)

qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; o

(c)

quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

 

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii):

L’Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

(a)

violazioni non quantificabili:

(v)

qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

(vi)

qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

(vii)

qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all’articolo 10 bis, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.


(1)  La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Ad esempio con riferimento alle pertinenti disposizioni dello statuto del richiedente, se del caso.

(3)  Per i deputati che sono direttamente affiliati a un partito politico europeo su base individuale deve essere fornito un modulo di adesione per ciascuno dei deputati dichiarati dal richiedente. Per i deputati che sono indirettamente affiliati a un partito politico europeo tramite il loro partito membro, sono necessari i seguenti documenti: un modulo di adesione per ciascun partito membro, firmato da una persona legalmente autorizzata a rappresentare il partito membro o, in alternativa, una prova di pagamento della quota di iscrizione relativa al 2020, sotto forma di bonifico bancario proveniente da ciascun partito membro, o ancora, in alternativa, un modulo di adesione per ciascuno dei deputati al Parlamento europeo dichiarati dal richiedente. I modelli di modulo di adesione per i deputati e per i partiti membri possono essere richiesti all’Autorità.

(4)  Se un partito politico europeo ha recentemente fornito una parte della documentazione di cui sopra all’Autorità, il PE non chiederà nuovamente di produrre tale documentazione. Spetta tuttavia a ciascun richiedente indicare chiaramente, nella domanda di finanziamento, quale documentazione abbia fornito all’Autorità e in quale momento.

(5)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(6)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.


ALLEGATO b

BILANCIO DI PREVISIONE

Spese

 

Entrate

Spese rimborsabili

Bilancio

Effettive

 

 

Bilancio

Effettive

A.1:

Spese di personale

1.

Retribuzioni

2.

Oneri sociali

3.

Formazione professionale

4.

Spese di missione del personale

5.

Altre spese di personale

 

 

 

D.1-1.

Finanziamento del Parlamento europeo riportato dall’anno n-1

non pertinente

 

D.1-2.

Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l’anno n

 

 

 

 

 

D.1.

Finanziamento del PE utilizzato per coprire il 90 % delle spese rimborsabili nell’anno n

 

 

D.2

Contributi dei membri

 

 

2.1

dei partiti membri

2.2

dei singoli membri

 

 

A.2:

Spese d’infrastruttura e di gestione

1.

Affitti, oneri e spese di manutenzione

2.

Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature

3.

Spese di ammortamento di beni mobili e immobili

4.

Cancelleria e forniture per ufficio

5.

Affrancatura e telecomunicazioni

6.

Spese di stampa, traduzione e riproduzione

7.

Altre spese d’infrastruttura

 

 

D.3

Donazioni

 

 

 

 

 

D.4

Altre risorse proprie

 

 

 

(precisare)

 

 

A.3:

Spese di funzionamento

1.

Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)

2.

Spese per studi e ricerche

3.

Spese giuridiche

4.

Spese di contabilità e di revisione contabile

5.

Spese varie di funzionamento

6.

Sostegno ad entità associate

 

 

 

 

 

A.4:

Riunioni e spese di rappresentanza

1.

Spese per riunioni

2.

Partecipazione a seminari e conferenze

3.

Spese di rappresentanza

4.

Spese per inviti

5.

Altre spese per riunioni

 

 

A.5:

Spese d’informazione e pubblicazione

1.

Spese per pubblicazioni

2.

Creazione e gestione di siti internet

3.

Spese di pubblicità

4.

Materiale di comunicazione (gadget)

5.

Seminari e mostre

6.

Campagne elettorali

7.

Altre spese d’informazione

 

 

A.

TOTALE DELLE SPESE RIMBORSABILI

 

 

Spese non rimborsabili

1.

Dotazioni ad altri accantonamenti

2.

Oneri finanziari

3.

Perdite di cambio

4.

Crediti dubbi

5.

Altre spese (da precisare)

6.

Conferimenti in natura

 

 

B.

TOTALE DELLE SPESE NON RIMBORSABILI

 

 

D.5

Conferimenti in natura

 

 

C.

TOTALE DELLE SPESE

 

 

D:

TOTALE DELLE ENTRATE

 

 

 

 

E.

Profitti/perdite (D-C)

 

 

 

 

 

 

F.

Assegnazione di risorse proprie al conto di riserva

 

 

G.

Profitti/perdite a fini di verifica della conformità alla norma sull’assenza di profitto (E-F)

 

 

H.

Interessi generati da prefinanziamenti

 

 

I.

Finanziamento del PE europeo riportato all’anno n+1

 

 


25.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 247/20


Invito a presentare proposte (n. IX-2022/02)

«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»

(2021/C 247/04)

Indice

A.

Introduzione e quadro giuridico 20

B.

Obiettivo dell’invito 21

C.

Finalità, categorie e forma di finanziamento 21

D.

Bilancio disponibile 21

E.

Criteri di ammissibilità per le domande di finanziamento 22

F.

Criteri di valutazione delle domande di finanziamento 22

F.1.

Criteri di esclusione 4

F.2.

Criteri di ammissibilità 4

F.3.

Criteri di selezione 5

F.4.

Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti 5

G.

Controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell’Autorità 23

H.

Termini e condizioni 24

I.

Calendario 24

J.

Divulgazione e trattamento dei dati personali 24

K.

ALTRE INFORMAZIONI 25

A.   INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO

1.

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione».

2.

In applicazione dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), e successive modifiche.

3.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea è «un’entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l’Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo».

4.

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.

5.

Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni a fondazioni politiche europee («l’invito»).

6.

Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:

a)

regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1° luglio 2019 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (2) («Decisione dell’Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019»);

c)

regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3) («regolamento finanziario»);

d)

regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (4);

e)

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro (5);

f)

regolamento del Parlamento europeo (6).

B.   OBIETTIVO DELL’INVITO

7.

L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»).

C.   FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO

8.

La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l’esercizio finanziario che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione conclusa tra la fondazione politica europea beneficiaria e il Parlamento europeo.

9.

La categoria del finanziamento è quella della sovvenzione alle fondazioni politiche europee a norma del titolo VIII del regolamento finanziario («sovvenzione»). La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

10.

L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non supera il 95 % delle spese ammissibili indicate nel bilancio di previsione, né il 95 % delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

D.   BILANCIO DISPONIBILE

11.

Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2022 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 23 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da ripartire saranno stabiliti dall’autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l’esercizio 2022.

E.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

12.

Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:

a)

sono presentate per iscritto tramite il modulo di domanda figurante in allegato al presente invito, compresi tutti i documenti giustificativi richiesti;

b)

contengono l’accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la dichiarazione allegato al presente invito, dei termini e delle condizioni, così come dei criteri di esclusione, riportati nell’allegato 1b della decisione dell’Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019;

c)

contengono una lettera di un rappresentante legale attestante l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente;

d)

sono inviate al Presidente del Parlamento europeo entro il 30 settembre 2021, di preferenza in formato PDF, in copia digitale o come originale in formato digitale (contenente la firma elettronica qualificata), alla seguente casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu;

I documenti delle domande devono recare firme manoscritte o firme elettroniche qualificate (FEQ), queste ultime in conformità del regolamento sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari (eIDAS) (7).

Qualora le domande siano presentate in modalità elettronica e taluni documenti rechino firme manoscritte, il richiedente conserva ed esibisce gli originali, in toto o in parte, su richiesta dei servizi del Parlamento europeo e li trasmette al seguente indirizzo fisico:

Presidente del Parlamento Europeo

All’attenzione di: Sig. Didier Kléthi, Direttore generale della DG Finanze

ADENAUER 04T003

L-2929 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

13.

Qualora, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019, l’ordinatore delegato inviti il richiedente a fornire chiarimenti o a inviare i documenti giustificativi originali in formato cartaceo per quanto riguarda la domanda, quest’ultimo utilizza l’indirizzo fisico indicato al paragrafo 12. Sono accettati anche i documenti elettronici recanti una firma elettronica qualificata, che devono essere inviati alla casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

Per qualsiasi altra corrispondenza relativa alla domanda si utilizza la succitata casella funzionale di posta elettronica.

14.

Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte.

F.   CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

F.1.   Criteri di esclusione

15.

I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

a)

si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, all’articolo 136, paragrafo 2, o all’articolo 141 del regolamento finanziario;

b)

siano soggetti a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2.   Criteri di ammissibilità

16.

Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

a)

deve essere registrato presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (8) («l’Autorità») conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

deve essere affiliato a un partito politico europeo che soddisfi tutti i criteri per ottenere un contributo ai partiti politici europei (9);

c)

deve essere conforme agli obblighi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, ovvero deve aver presentato il bilancio d’esercizio (10), la relazione di revisione esterna e l’elenco dei donatori e dei contribuenti, come ivi specificato.

F.3.   Criteri di selezione

17.

A norma dell’articolo 198 del regolamento finanziario «il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento (“capacità finanziaria”). Il richiedente deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l’azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, salvo disposizioni speciali dell’atto di base (“capacità operativa”).»

F.4.   Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti

18.

In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:

a)

il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra le fondazioni politiche europee beneficiarie;

b)

il 90 % sarà ripartito tra fondazioni politiche europee beneficiarie, in funzione del numero di deputati eletti al Parlamento europeo dei partiti politici europei beneficiari ai quali i richiedenti sono affiliati.

G.   CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ

19.

L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (11), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell’Autorità.

20.

Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette la pertinente documentazione all’Autorità.

21.

Nel corso dei controlli e delle verifiche che ne derivano, i richiedenti forniscono all’Autorità, su richiesta, documentazione o chiarimenti, in formato originale o elettronico, comprese parti delle domande originali di finanziamento conservate conformemente al paragrafo 12.

22.

L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo l’esito dei controlli e delle verifiche effettuati.

H.   TERMINI E CONDIZIONI

23.

I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente o pubblicate attraverso altri canali.

24.

In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l’onere della prova spetta al richiedente.

25.

I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all’allegato 1b della decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019.

26.

Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 23 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato allo stesso. I presenti termini e condizioni sono vincolanti per i beneficiari ai quali è concesso il finanziamento e sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

I.   CALENDARIO

27.

Il temine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2021.

28.

L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presentare proposte. A seguito di tale decisione, le decisioni individuali firmate dal Presidente del Parlamento europeo sono notificate ai richiedenti.

29.

Si prevede che i candidati selezionati riceveranno nel gennaio 2022 il progetto di accordo di sovvenzione che dovranno firmare; i candidati esclusi saranno informati contestualmente. L’erogazione del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla firma dell’accordo di sovvenzione per conto del Parlamento europeo.

J.   DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

30.

Il Parlamento europeo e l’Autorità pubblicano, anche su Internet, le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

31.

I dati di carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (12), nonché conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

32.

I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l’Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

33.

Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, l’interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.

34.

Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

K.   ALTRE INFORMAZIONI

35.

Eventuali domande in merito al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

36.

La normativa di base di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/).

Allegati: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d’identificazione finanziaria, la dichiarazione sui termini e le condizioni nonché sui criteri di esclusione, il modello di bilancio di previsione e la dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato.


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1., e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.

(2)  GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2.

(3)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(4)  GU L 333 del 19.12.2015, pag.50.

(5)  GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.

(6)  Regolamento del Parlamento europeo del gennaio 2021.

(7)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(8)  Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(9)  A norma del titolo XI del regolamento finanziario.

(10)  Salvo laddove il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione, ecc.).

(11)  Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 - Norme generali in materia di controllo:

«1.

Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2.

L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.»

(12)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.


ALLEGATO a

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

SOVVENZIONI (1) ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

PER L’ESERCIZIO [INSERIRE]

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come lista di controllo per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

Numero del documento

Documenti da fornire

 

 

Documenti che devono essere forniti ma che non sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento

 

1.

Lettera di accompagnamento indicante l’importo della sovvenzione richiesta per l’esercizio n, firmata dal rappresentante legale

2.

Lettera di un rappresentante legale attestante l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente

3.

Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell’organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere (2)

4.

Prova della registrazione da parte dell’Autorità alla data della domanda di finanziamento (solo per i richiedenti per i quali la decisione di registrazione non è ancora pubblicamente disponibile, ossia non è stata ancora pubblicata sul sito web dell’Autorità o nella Gazzetta ufficiale)

5.

Programma di lavoro

6.

Solo nel caso di un nuovo richiedente che non abbia potuto soddisfare le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014: il più recente bilancio d’esercizio sottoposto ad audit e redatto da un esperto contabile professionista

 

Documenti che devono essere forniti e che sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento

 

7.

Modulo di identificazione finanziaria (solo nel caso di un nuovo richiedente o in caso di cambiamento di nome, indirizzo o conto bancario)

8.

Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione

9.

Bilancio di previsione in pareggio

10.

Dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato

MODULO DI IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA

Image 2

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:

di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali stabiliti nel modello di convenzione di sovvenzione,

che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1(*), e all’articolo 141(*) del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario») (3),

che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1(*), e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii)(*), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio,

che l’organizzazione richiedente dispone delle capacità finanziarie ed organizzative per attuare la convenzione di sovvenzione,

che le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo.

Firma autorizzata

Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. …), cognome e nome:

 

Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento:

 

Luogo/Data:

 

Firma:

 

(*)

In appresso figurano gli articoli sopra menzionati:

Articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

 

L’ordinatore responsabile esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l’esecuzione dei fondi dell’Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:

a)

la persona o l’entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale;

b)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;

c)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

i)

per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell’esecuzione dell’impegno giuridico;

ii)

per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii)

per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

iv)

per aver tentato di influenzare l’iter decisionale dell’ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

v)

per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell’ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

d)

è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l’entità è colpevole di:

i)

frode, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

ii)

corruzione, quale definita all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

iii)

comportamenti connessi a un’organizzazione criminale, di cui all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

iv)

riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

v)

reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all’articolo 4 di detta decisione;

vi)

lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e)

la persona o l’entità ha mostrato significative carenze nell’adempiere ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:

i)

hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;

ii)

hanno comportato l’applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali o

iii)

sono state evidenziate da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

g)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un’entità con l’intento di cui alla lettera g).

Articolo 141, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

 

Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore responsabile respinge un partecipante che:

a)

si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136;

b)

abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;

c)

abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) del medesimo regolamento.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 1:

 

Conformemente all’articolo 16, l’Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

a)

qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

b)

qualora, secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 o 2;

b bis)

qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; oppure

c)

quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii):

 

L’Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

a)

violazioni non quantificabili:

v)

qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

vi)

qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

vii)

qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all’articolo 10 bis, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.


(1)  La categoria del finanziamento è la sovvenzione di funzionamento, a norma del titolo VIII del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Ad esempio con riferimento alle pertinenti disposizioni dello statuto del richiedente, se del caso.

(3)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(4)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.


ALLEGATO b

BILANCIO DI PREVISIONE

Costi

 

Entrate

Costi ammissibili

Bilancio

Reale

 

Bilancio

Reale

A.1:

Costi di personale

1.

Retribuzioni

2.

Oneri sociali

3.

Formazione professionale

4.

Spese di missione del personale

5.

Altre spese di personale

 

 

D.1

Dissoluzione dell’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N»

non pertinente

 

D.2

Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l’esercizio N

 

 

D.3

Contributi dei membri

 

 

3.1

delle organizzazioni membri

3.2

dei singoli membri

 

 

A.2:

Spese d’infrastruttura e di gestione

1.

Affitti, oneri e spese di manutenzione

2.

Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature

3.

Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili

4.

Cancelleria e forniture per ufficio

5.

Affrancatura e telecomunicazioni

6.

Spese di stampa, traduzione e riproduzione

7.

Altre spese d’infrastruttura

 

 

D.4

Donazioni

 

 

 

 

 

D.5

Altre risorse proprie

 

 

(specificare)

 

 

A.3:

Spese amministrative

1.

Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)

2.

Spese per studi e ricerche

3.

Spese legali

4.

Spese di contabilità e di revisione contabile

5.

Spese amministrative varie

6.

Sostegno a favore di terzi

 

 

A.4:

Riunioni e spese di rappresentanza

1.

Spese per riunioni

2.

Partecipazione a seminari e conferenze

3.

Spese di rappresentanza

4.

Spese per inviti

5.

Altre spese per riunioni

 

 

A.5:

Spese d’informazione e pubblicazione

1.

Spese per pubblicazioni

2.

Creazione e gestione di siti Internet

3.

Spese di pubblicità

4.

Materiale di comunicazione (gadget)

5.

Seminari e mostre

6.

Altre spese d’informazione

 

 

A.6:

Assegnazione all’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N+1»

 

 

A.

TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI

 

 

Spese non ammissibili

1.

Dotazioni ad altri accantonamenti

2.

Oneri finanziari

3.

Perdite di cambio

4.

Crediti dubbi

5.

Altri (da specificare)

6.

Contributi in natura

 

 

B.

TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI

 

 

C.

COSTI TOTALI

 

 

D.6.

Interessi generati da prefinanziamenti

 

 

D.7.

Conferimenti in natura

 

 

 

D.

TOTALE DELLE ENTRATE

 

 

E.

Conto profitti e perdite (D-C)

 

 

 

F.

Dotazione di risorse proprie al conto di riserva

 

 

G.

Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell’assenza di profitto (E-F)

 

 

DICHIARAZIONE CHE LA DOMANDA È PRESENTATA ATTRAVERSO IL PARTITO POLITICO EUROPEO AFFILIATO

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del partito], dichiara che, a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la presente domanda di finanziamento di [inserire il nome del richiedente] per l’esercizio 2022 è presentata attraverso il suo partito politico affiliato [inserire nome del partito politico europeo affiliato].

Firma autorizzata

Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. …), cognome e nome:

 

Funzione nel partito politico europeo:

 

Luogo/Data:

 

Firma: