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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 244A |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Parlamento europeo |
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2021/C 244 A/01 |
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IT |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Parlamento europeo Consiglio Commissione europea
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22.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CA 244/1 |
Bando di assunzione EUPP/2/S
Direttore dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
(Gruppo di funzioni AD, grado 12)
Agente temporaneo
(2021/C 244 A/01)
1. Posto vacante
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno deciso di avviare la procedura di assegnazione del posto di direttore dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (di seguito «l'Autorità») conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1) (di seguito «il regolamento»).
La presente procedura di selezione si svolgerà con il sostegno amministrativo del Parlamento europeo.
L'assunzione avverrà nel grado AD 12. Lo stipendio base ammonta a 11 671,70 EUR (2) mensili. Lo stipendio base, che è soggetto all'imposta a beneficio dell'Unione europea ed è esente da imposte nazionali, potrà essere integrato da varie indennità, secondo quanto disposto dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA) (3).
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, il direttore dell'Autorità è nominato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea per un periodo di cinque anni non rinnovabile conformemente alle disposizioni applicabili agli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera a), del RAA.
Il posto esige flessibilità e prevede numerosi contatti con persone interne ed esterne alle Istituzioni. Il direttore dell'Autorità sarà chiamato a effettuare frequenti missioni nei vari luoghi di lavoro delle Istituzioni e al di fuori degli stessi.
2. Sede di servizio
Bruxelles.
3. Pari opportunità
Le istituzioni europee applicano una politica di pari opportunità e accettano le candidature senza discriminazione alcuna, che si tratti di discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, lo stato civile o la situazione familiare.
4. Mansioni
Il direttore dell'Autorità esercita le mansioni previste dal regolamento ed è in particolare responsabile della registrazione e del controllo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché dell'irrogazione delle sanzioni a essi applicabili. L'Autorità è rappresentata dal suo direttore, che prende tutte le decisioni dell'Autorità a nome della medesima. A tal fine il direttore svolge i compiti previsti dal regolamento ed esercita i poteri che gli sono da esso attribuiti.
In particolare, il direttore dell'Autorità esercita le seguenti mansioni:
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rappresentare l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, |
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cooperare con le istituzioni europee, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri per garantire il controllo e il rispetto, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi previsti dal regolamento, |
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elaborare il progetto preliminare di bilancio dell'Autorità (definizione degli obiettivi e delle strategie) e valutare la fornitura di servizi onde assicurarne la qualità. Il direttore esercita la funzione di ordinatore delegato, |
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esercitare i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e i poteri conferiti all'autorità abilitata a stipulare contratti di altri agenti dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (4) («i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»). |
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gestire il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, |
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adottare le decisioni relative alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee conformemente alle disposizioni del regolamento, |
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adottare le decisioni relative alla cancellazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee dal registro conformemente alle procedure e alle condizioni previste dal regolamento, |
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verificare che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione previste dal regolamento, |
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adottare le decisioni relative all'irrogazione di sanzioni ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee conformemente alle disposizioni del regolamento, |
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presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, |
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rispettare gli obblighi di trasparenza e di protezione dei dati di cui al regolamento, |
L'autorità che ha il potere di nomina può assegnare al direttore dell'Autorità altri incarichi, a condizione che questi non siano incompatibili con il carico di lavoro derivante dalle sue funzioni di direttore dell'Autorità e che non siano suscettibili di creare conflitti di interessi o di compromettere la sua assoluta indipendenza.
5. Criteri di ammissione
Sono ammessi i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, soddisfano i seguenti requisiti.
a) Requisiti generali
Requisiti previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, del RAA:
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essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione, |
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godere dei diritti politici, |
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essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari, |
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offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere, |
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essere in grado di portare a termine l'intero mandato di cinque anni prima di raggiungere l'età pensionabile (5). |
b) Requisiti specifici
i) Titoli, diplomi ed esperienza professionale richiesti
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Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è almeno pari a quattro anni, oppure |
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un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno (6) quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni, |
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un'esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata dopo il conseguimento delle qualifiche soprammenzionate. |
ii) Conoscenze linguistiche
Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (7) e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra di tali lingue.
iii) Conflitti di interessi e indipendenza
I candidati non possono essere deputati al Parlamento europeo, non possono essere titolari di un mandato elettorale e non possono lavorare o aver lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea. Il candidato scelto non deve avere un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di direttore dell'Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali, in particolare nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del regolamento.
Il direttore dell'Autorità esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Quando agisce in nome dell'Autorità, non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organismo, ufficio o agenzia. Il direttore dell'Autorità si astiene da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.
6. Criteri di selezione
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Eccellenti capacità di analisi e di giudizio, |
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eccellente conoscenza del quadro regolamentare e finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, |
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conoscenza molto buona del regolamento finanziario e delle relative modalità di applicazione, |
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conoscenza molto buona del quadro istituzionale dell'Unione europea, |
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conoscenza molto buona dell'inglese o del francese, necessaria per le esigenze di comunicazione interna e interistituzionale, |
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capacità di sviluppare e comunicare una strategia, di riflettere in termini globali sui sistemi e processi e di proporre raccomandazioni concrete e soluzioni applicabili, |
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capacità, anche grazie a capacità direttive, di gestire il personale e le risorse finanziarie, nonché una comunità diversificata di portatori di interessi, |
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capacità di agire con indipendenza, |
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esperienza nei settori della comunicazione e della creazione di reti allo scopo di rappresentare l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee anche ai più alti livelli e sviluppare e mantenere relazioni efficaci con i portatori di interessi in seno ad altre istituzioni dell'Unione europea e negli Stati membri, un'istituzione, un organo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione europea; |
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esperienza comprovata nella gestione delle risorse umane e di bilancio presso un'istituzione, organismo, ufficio o agenzia europei, o altre organizzazioni pubbliche o private che interagiscono regolarmente con l'UE (costituisce titolo preferenziale). |
7. Procedura di selezione
Il comitato di selezione è composto dai segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea ed è presieduto dal segretario generale del Parlamento europeo. Il comitato di selezione istituisce un comitato di preselezione amministrativa composto da un rappresentante per ciascuna delle tre istituzioni, incaricato di assistere il comitato di selezione nella valutazione di tutte le candidature scritte in base ai pertinenti criteri di ammissione e nell'individuazione dei candidati aventi il profilo più rispondente ai criteri di selezione.
Sulla scorta di tale preselezione, il comitato di selezione stila un elenco dei candidati da invitare a un colloquio.
In base all'esito della procedura di preselezione e dei colloqui, il comitato di selezione stabilisce un elenco di tre candidati al massimo, in ordine di priorità, che è sottoposto per approvazione finale alle tre istituzioni.
8. Presentazione delle candidature
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al:
6 luglio 2021 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in formato pdf, una lettera di motivazione (recante la dicitura «All'attenzione del Segretario generale del Parlamento europeo, bando di assunzione EUPP/2/S») e un curriculum vitae in formato Europass (8), indicando il riferimento al bando di assunzione (EUPP/2/S) nell'oggetto del messaggio, al seguente indirizzo:
PERS-Director-APPF@europarl.europa.eu
Fanno fede la data e l'ora dell'invio della e-mail.
I candidati devono assicurarsi che i documenti scannerizzati siano leggibili.
Si richiama l'attenzione dei candidati invitati al colloquio sul fatto che la documentazione comprovante gli studi compiuti, l'esperienza professionale maturata e le funzioni attualmente esercitate, da produrre per la data del colloquio, deve essere presentata in copia o fotocopia. Nessuno di questi documenti sarà infatti restituito ai candidati.
9. Protezione dei dati personali
I dati personali trasmessi nell'ambito della procedura di selezione in esame saranno trattati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (9).
Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali dei candidati e sull'esercizio dei diritti delle persone interessate sono disponibili nell'informativa sulla privacy (si veda l'allegato).
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1 modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019 (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7).
(2) Dall'1 luglio 2020.
(3) Cfr. regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1) e da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).
(4) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(5) Per gli agenti temporanei dell'UE entrati in servizio a partire dal 1o gennaio 2014, l'età pensionabile è fissata alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 66 anni.
(6) L'anno di esperienza professionale non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione dell'esperienza professionale di cui al punto seguente.
(7) Le lingue ufficiali dell'Unione europea sono: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese.
(8) http://europass.cedefop.europa.eu/it/home
(9) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725).
ALLEGATO
Informativa sul trattamento dei dati personali
Al trattamento dei dati personali da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea si applicano gli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018.
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1) |
Chi effettua il trattamento dei Suoi dati personali?
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2) |
Qual è la finalità del trattamento dei Suoi dati personali?
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3) |
Qual è la base giuridica del trattamento dei dati?
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4) |
Quali dati personali sono trattati?
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5) |
Quali sono le modalità del trattamento dei Suoi dati personali?
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6) |
Per quanto tempo saranno conservati i Suoi dati personali?
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7) |
Chi sono i destinatari dei Suoi dati personali?
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8) |
I Suoi dati personali saranno condivisi con un paese non appartenente all'UE o con un'organizzazione internazionale?
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9) |
Vengono utilizzati processi automatizzati (2) e/o la profilazione (3) per adottare decisioni che La potrebbero riguardare?
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10) |
Quali sono i Suoi diritti?
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(1) Il titolare del trattamento è l'autorità pubblica, il servizio o altro organo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il titolare del trattamento è rappresentato dal capo dell'entità.
(2) I processi decisionali basati unicamente su mezzi automatizzati senza alcun coinvolgimento umano. {Esempi teorici: una pagina Internet in cui, selezionando determinate opzioni, l'utente è automaticamente iscritto a varie mailing list attraverso le quali riceve la corrispondente newsletter mensile / l'utilizzo di un sistema automatizzato per correggere le risposte a un test «a scelta multipla» e l'assegnazione di un punteggio in base al numero di risposte corrette}.
(3) La profilazione analizza aspetti della personalità, del comportamento, degli interessi e delle abitudini di una persona allo scopo di fare previsioni o prendere decisioni al suo riguardo. La profilazione è utilizzata per analizzare e prevedere aspetti concernenti il soggetto interessato, tra cui il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze e gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, ecc. {Esempio teorico: l'utilizzo degli strumenti dei social media per raccogliere dati e registrare le Sue tendenze. Tali dati sono quindi utilizzati per fare nuove/diverse previsioni per quanto La riguarda.}