ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 236/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10221 — PLD/NBIM/Target Assets) ( 1 ) |
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2021/C 236/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9936 — Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 236/03 |
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2021/C 236/04 |
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale —, Decisione n. S11, del 9 dicembre 2020, riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 ( 2 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2021/C 236/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10315 — BCI/ABP/TIG/Certain assets of Arauco) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2021/C 236/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10317 — Macquarie/Warburg Pincus/PTSG) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2021/C 236/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10280 — ABP/Slaney/Linden) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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(2) Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
18.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10221 — PLD/NBIM/Target Assets)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 236/01)
Il 14 giugno 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10221. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
18.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9936 — Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 236/02)
Il 16 dicembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9936. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
18.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236/3 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
17 giugno 2021
(2021/C 236/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1937 |
JPY |
yen giapponesi |
132,09 |
DKK |
corone danesi |
7,4369 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85525 |
SEK |
corone svedesi |
10,1905 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0925 |
ISK |
corone islandesi |
146,80 |
NOK |
corone norvegesi |
10,1973 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,510 |
HUF |
fiorini ungheresi |
354,30 |
PLN |
zloty polacchi |
4,5375 |
RON |
leu rumeni |
4,9243 |
TRY |
lire turche |
10,3103 |
AUD |
dollari australiani |
1,5763 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4718 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2694 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7025 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6000 |
KRW |
won sudcoreani |
1 354,06 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,8057 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6877 |
HRK |
kuna croata |
7,4950 |
IDR |
rupia indonesiana |
17 266,58 |
MYR |
ringgit malese |
4,9419 |
PHP |
peso filippino |
57,842 |
RUB |
rublo russo |
86,4188 |
THB |
baht thailandese |
37,482 |
BRL |
real brasiliano |
6,0286 |
MXN |
peso messicano |
24,4406 |
INR |
rupia indiana |
88,4810 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
18.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236/4 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
DECISIONEn. S11
del 9 dicembre 2020
riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera)
(2021/C 236/04)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d’interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 (2),
visti gli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004,
visti gli articoli 66, 67 e 68 del regolamento (CE) n. 987/2009,
deliberando secondo le modalità stabilite dall’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
considerando quanto segue:
(1) |
I costi delle prestazioni in natura erogate dall’istituzione di uno Stato membro per conto di un’istituzione di un altro Stato membro vanno rimborsati integralmente. |
(2) |
I rimborsi fra le istituzioni, se non altrimenti concordato, devono essere effettuati rapidamente e in modo efficiente così da evitare l’accumulo di crediti non liquidati per lunghi periodi. |
(3) |
L’accumulo di crediti può ostacolare il funzionamento efficiente del sistema dell’Unione e compromettere i diritti dei singoli. |
(4) |
La decisione n. S1 della Commissione amministrativa ha stabilito che all’istituzione del luogo di dimora vanno rimborsati i costi delle cure sanitarie erogate dietro presentazione di una tessera europea di assicurazione malattia valida. |
(5) |
Avere presente l’obiettivo delle disposizioni finanziare per accelerare le procedure è considerato necessario al fine di stabilire i termini per l’avvio della procedura di cui all’articolo 67, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009. |
(6) |
L’applicazione di buone pratiche stabilite di comune accordo contribuirebbe al regolamento rapido ed efficiente dei rimborsi fra le istituzioni, |
DECIDE:
A. Rimborso in base alle spese effettivamente sostenute (articolo 62 del regolamento (CE) n. 987/2009)
Articolo 1
L’istituzione che chiede un rimborso in base alle spese effettivamente sostenute presenta la richiesta al più tardi entro il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 (di seguito «regolamento di applicazione»). L’istituzione che riceve la richiesta di rimborso ne garantisce il pagamento entro il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione, ma anche prima di tale termine se ne ha la possibilità.
Articolo 2
1. Le richieste di rimborso delle prestazioni erogate dietro presentazione di una tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), di un documento che la sostituisca o di altri documenti attestanti il diritto alle prestazioni, possono essere respinte e rinviate all’istituzione creditrice qualora, ad esempio, la richiesta:
— |
sia incompleta e/o compilata in modo non corretto; |
— |
riguardi prestazioni che non sono state erogate entro il periodo di validità della TEAM (o del documento attestante il diritto alle prestazioni) presentata dalla persona che ha ricevuto le prestazioni. |
2. Se le prestazioni sono state erogate durante il periodo di validità del documento presentato dal beneficiario, la richiesta di rimborso non può essere respinta con la motivazione che la persona non è più assicurata presso l’istituzione che ha emesso la TEAM o il documento attestante il diritto alle prestazioni.
3. Un’istituzione tenuta a rimborsare i costi delle prestazioni erogate dietro presentazione di una TEAM può chiedere che l’istituzione presso cui la persona era correttamente iscritta nel periodo di erogazione delle prestazioni, rimborsi alla prima istituzione i costi di tali prestazioni, oppure, nel caso in cui la persona ha utilizzato la TEAM senza averne diritto, risolvere la questione con la persona interessata.
Articolo 3
L’istituzione debitrice non può effettuare verifiche inerenti la conformità della richiesta all’articolo 19 e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo che vi siano validi motivi di sospettare comportamenti abusivi, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (3). L’istituzione debitrice è quindi tenuta ad accettare le informazioni addotte a motivazione del credito e a rimborsare quanto richiesto. Qualora si sospettino comportamenti abusivi, l’istituzione debitrice può respingere la richiesta per motivi pertinenti, come previsto dall’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione.
Articolo 4
Ai fini dell’applicazione degli articoli 2 e 3, se l’istituzione debitrice mette in dubbio l’esattezza dei fatti addotti a motivazione del credito, spetta all’istituzione creditrice riesaminare la correttezza della richiesta ed eventualmente ritirare la richiesta o rettificare l’importo del credito.
Articolo 5
Non vengono prese in considerazione le richieste presentate dopo il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.
B. Rimborso in base ad importi forfettari (articolo 63 del regolamento di applicazione)
Articolo 6
L’inventario di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione viene presentato all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro la fine dell’anno seguente l’anno di riferimento; le richieste di rimborso di crediti riferite a tale inventario vengono presentate allo stesso organismo appena possibile dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea degli importi forfettari annui per persona, comunque entro il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
Articolo 7
Se possibile, l’istituzione creditrice presenta all’istituzione debitrice le richieste di rimborso di crediti relative a un dato anno civile in un’unica soluzione.
Articolo 8
L’istituzione debitrice che riceve la richiesta di un rimborso determinato in base a importi forfettari assicura il pagamento del credito entro il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione, ma anche prima di tale termine non appena è in grado di provvedere.
Articolo 9
Non vengono prese in considerazione le richieste inoltrate dopo il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
Articolo 10
Una richiesta di rimborso determinata in base a importi forfettari può essere respinta e rinviata all’istituzione creditrice qualora, ad esempio:
— |
sia incompleta e/o compilata in modo non corretto; |
— |
riguardi un lasso di tempo non coperto da un’iscrizione dimostrata da un valido documento attestante il diritto alle prestazioni. |
Articolo 11
Se l’istituzione debitrice mette in dubbio l’esattezza degli elementi a supporto della motivazione del credito, spetta all’istituzione creditrice riesaminare la correttezza della richiesta ed eventualmente ritirare la richiesta o rettificare l’importo del credito.
C. Pagamento dei crediti (articolo 67 del regolamento di applicazione)
Articolo 12
1. In linea con l’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione, nessun credito può essere contestato trascorsi 18 mesi dalla fine del mese nel quale la relativa richiesta è stata presentata all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore.
2. Se l’organismo di collegamento dello Stato membro creditore non ha risposto e presentato la documentazione richiesta entro i 12 mesi dalla fine del mese nel quale la contestazione è stata ricevuta dall’organo di collegamento dello Stato membro creditore, la contestazione si considera accettata dallo Stato membro creditore e il credito o le sue parti pertinenti sono ritenuti definitivamente respinti.
D. Anticipi e interessi di mora (articolo 68 del regolamento di applicazione)
Articolo 13
Se si versa un anticipo a norma dell’articolo 68 del regolamento di applicazione, l’importo dell’anticipo viene determinato separatamente per le domande di rimborso di crediti in base alle spese effettivamente sostenute (articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione) e per le domande di rimborso in base a importi forfettari (articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di applicazione).
Articolo 14
1. Un anticipo a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di applicazione costituisce almeno il 90 % dell’importo totale del credito inizialmente vantato dall’organismo di collegamento dello Stato membro creditore.
2. Se lo Stato membro creditore ha dichiarato in linea generale di accettare anticipi, questi ultimi si considerano automaticamente accettati. La commissione di controllo dei conti redige un elenco degli Stati membri che hanno dichiarato di accettare gli anticipi.
3. Gli Stati membri che non hanno dichiarato in linea generale di accettare anticipi si esprimono di volta in volta in relazione ad ogni specifica offerta di anticipo entro sei mesi dalla fine del mese nel quale è stata presentata la richiesta di rimborso. In assenza di una risposta entro il termine indicato, gli anticipi valgono come accettati e vanno versati.
Articolo 15
1. Nel liquidare un credito per il quale è già stato versato un anticipo l’istituzione debitrice è tenuta a corrispondere unicamente la differenza tra l’importo accertato del credito e l’anticipo.
2. Se l’importo del credito è inferiore all’anticipo definito in base all’importo originario del credito, lo Stato membro creditore può:
a) |
restituire allo Stato membro debitore l’importo incassato in eccesso. Tale operazione di liquidazione viene effettuata dall’organismo di collegamento dello Stato membro creditore quanto prima e comunque entro sei mesi dalla fine del mese nel quale l’importo del credito è stato definito; o |
b) |
convenire con lo Stato membro debitore che l’importo in eccesso sia restituito mediante compensazione di un credito successivo. Il documento accompagnatorio indica puntualmente l’importo versato in eccesso da compensare su un credito successivo. |
3. Gli interessi prodotti da un anticipo non riducono il debito dello Stato membro debitore e costituiscono una partita attiva dello Stato membro creditore.
Articolo 16
1. Gli interessi di mora applicati a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di applicazione si calcolano su base mensile secondo la seguente formula:
nella quale:
— |
I = interessi di mora, |
— |
PV («valore presente») = valore del pagamento tardivo; tale valore corrisponde all’importo ancora insoluto del credito, non liquidato entro i termini di cui all’articolo 67, paragrafi 5 e 6, del regolamento di applicazione, né parzialmente estinto da un anticipo a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Il valore presente comprende solo il credito (o le quote dello stesso) che gli Stati debitore e creditore abbiano riconosciuto valido, anche nel caso che la totalità del credito, o parte di esso, sia stata oggetto di contestazione. |
— |
i = tasso di interesse annuo stabilito dalla Banca centrale europea per le proprie operazioni di rifinanziamento principali, vigente il primo giorno del mese in cui il pagamento è dovuto. |
— |
n = durata (in mesi), a decorrere dal primo mese dopo i termini di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di applicazione e fino al mese (incluso) precedente il mese dell’effettiva ricezione del pagamento. Tale durata non viene sospesa dalla procedura di cui all’articolo 67, paragrafo 7, del regolamento di applicazione. |
2. La richiesta di interessi di mora viene presentata dall’organismo di collegamento dello Stato membro creditore all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i sei mesi successivi al mese nel quale viene effettuato il pagamento tardivo.
3. Non vengono prese in considerazione le richieste di interessi di mora presentate dopo il termine di cui al paragrafo 2.
Articolo 17
1. Gli interessi di mora vengono versati all’organismo di collegamento dello Stato membro creditore entro dodici mesi dalla fine del mese nel quale è stata presentata richiesta all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore.
2. Su richiesta giustificata di una delle parti, nei casi in cui non sia stato possibile giungere a una composizione in merito agli interessi di mora richiesti entro i termini di cui al paragrafo 1, la commissione di controllo dei conti agevola la chiusura finale dei conti. La commissione di controllo dei conti presenta il proprio parere motivato entro i sei mesi successivi al mese nel quale essa è stata adita.
E. Disposizioni varie
Articolo 18
1. Ai fini dei pagamenti oggetto della presente decisione, vale come data di pagamento la data di valuta dell’operazione registrata dall’istituto bancario dell’organismo di collegamento dello Stato membro creditore.
2. L’organismo di collegamento dello Stato membro debitore conferma la ricezione di ogni richiesta di pagamento presentata entro due mesi dalla data di ricevimento. Tale conferma indica la data in cui la richiesta è stata ricevuta.
3. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti o i loro organi di collegamento, possono rinunciare al rimborso o prevedere altre modalità di rimborso delle voci oggetto della presente decisione.
4. Il parere della commissione di controllo dei conti, espresso a norma dell’articolo 67, paragrafo 7, del regolamento di applicazione, può esimere dall’effettuare il rimborso o prevedere altre modalità di rimborso delle voci oggetto della presente decisione, tenendo conto del principio di buona cooperazione tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri.
F. Liquidazione definitiva dei crediti
Articolo 19
1. I crediti contestati che non sono stati liquidati entro il periodo indicato all’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di applicazione e per i quali nessuna parte ha avviato la procedura di cui all’articolo 67, paragrafo 7, del regolamento di applicazione entro 24 mesi dalla fine di tale periodo, sono considerati obsoleti. Durante questo periodo di 24 mesi entrambe le parti continuano a perseguire una risoluzione definitiva di questi casi fino all’avvio della procedura a norma dell’articolo 67, paragrafo 7, del regolamento di applicazione.
2. In deroga al paragrafo 1, per l’avvio della procedura a norma dell’articolo 67, paragrafo 7, del regolamento di applicazione si applicano i termini seguenti:
a) |
i crediti contestati presentati dall’1o maggio 2010 al 31 dicembre 2013 sono considerati obsoleti se nessuna parte avvia la procedura a norma dell’articolo 67, paragrafo 7, del regolamento di applicazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente decisione; |
b) |
i crediti contestati presentati dall’1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 sono considerati obsoleti se nessuna parte avvia la procedura a norma dell’articolo 67, paragrafo 7, del regolamento di applicazione entro 36 mesi dall’entrata in vigore della presente decisione; |
c) |
i crediti contestati presentati dall’1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 sono considerati obsoleti se nessuna parte avvia la procedura a norma dell’articolo 67, paragrafo 7, del regolamento di applicazione entro 48 mesi dall’entrata in vigore della presente decisione. |
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano solo ai crediti soggetti alle regole di procedura in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 del regolamento di applicazione.
4. Gli organismi di collegamento degli Stati membri possono concordare bilateralmente la liquidazione definitiva dei crediti per le istituzioni rientranti nella rispettiva sfera di competenza. Tali accordi possono anche comprendere soluzioni generali, senza prendere in considerazione i singoli casi.
G. Disposizioni finali
Articolo 20
1. Le istituzioni instaurano tra di loro una buona cooperazione e agiscono come se applicassero la propria legislazione.
2. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal primo giorno successivo alla pubblicazione per tutte le richieste di rimborso basate su spese effettivamente sostenute iscritte nella contabilità dello Stato membro creditore dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009, nonché per tutte le richieste di rimborso basate sugli importi forfettari pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.
3. La presente decisione sostituisce la decisione S9 del 20 giugno 2013 (4).
4. In deroga al paragrafo 2, l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 18, paragrafo 2, si applicano alle richieste di cui al paragrafo 2 presentate all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore dopo il 27 settembre 2013.
La presidente della commissione amministrativa
Moira KETTNER
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1
(3) Sentenza del 12 aprile 2005 nella causa C-145/03 «Eredi di Annette Keller contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)» ECLI:EU:C:2005:211.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
18.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10315 — BCI/ABP/TIG/Certain assets of Arauco)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 236/05)
1.
In data 4 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
British Columbia Investment Management Corporation («BCI», Canada); |
— |
Stichting Pensioenfonds ABP («ABP», Paesi Bassi); |
— |
Timberland Investment Group, LLC («TIG»), controllata da Banco BTG Pactual S.A. («BTG Pactual», Brasile); |
— |
BTG Pactual Inversiones Forestales Fondo de Inversión («Newco», Cile); e |
— |
attivi che comprendono circa 80 000 ettari di terreni forestali nelle regioni cilene di Maule, Araucanía e Los Lagos («impresa oggetto dell’operazione», Cile). |
BCI, ABP e TIG acquisiscono, attraverso le loro rispettive quote di partecipazione in Newco, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa oggetto della concentrazione.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di attivi e la creazione di Newco per acquisire e sfruttare tali attivi.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
BCI: investe in una serie di classi di attività, tra cui reddito fisso, public equity, private equity, infrastrutture, risorse rinnovabili, immobili e mutui ipotecari non residenziali; |
— |
ABP: fondo pensioni per dipendenti delle amministrazioni pubbliche e della scuola nei Paesi Bassi; |
— |
TIG: organizzazione della gestione degli investimenti in terreni forestali; |
— |
Newco: nuovo fondo di investimento pubblico cileno, controllato congiuntamente da BCI, APB e TIG, creato allo scopo di acquisire e sfruttare l’impresa oggetto dell’operazione; |
— |
impresa oggetto dell’operazione: circa 80 000 ettari di terreni forestali nelle regioni cilene di Maule, Araucanía e Los Lagos. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10315 — BCI/ABP/TIG/Certain assets of Arauco
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
18.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10317 — Macquarie/Warburg Pincus/PTSG)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 236/06)
1.
In data 11 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Warburg Pincus LLC («Warburg Pincus», Stati Uniti), |
— |
Macquarie Group Limited («Macquarie», Regno Unito), |
— |
Premier Technical Services Group Limited («PTSG», Regno Unito). |
Warburg Pincus e Macquarie acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di PTSG.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Warburg Pincus: gestione di fondi di private equity. Le imprese del portafoglio di Warburg Pincus operano in diversi settori tra cui energia, servizi finanziari, sanità, servizi industriali e commerciali, tecnologia, media e telecomunicazioni; |
— |
Macquarie: gestione patrimoniale, servizi finanziari, bancari e di consulenza, soluzioni per la gestione del rischio e del capitale in relazione al debito, all’equity e ai prodotti di base. Macquarie detiene partecipazioni in una serie di imprese in vari settori industriali tra cui imprese di pubblica utilità del settore energetico in Europa; |
— |
PTSG: fornitura di attrezzature di sicurezza e servizi di manutenzione per edifici, comprese le attrezzature di accesso alle facciate e dispositivi anticaduta, la protezione dai fulmini, i controlli elettrici, l’accesso specializzato agli edifici e le soluzioni antincendio. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10317 — Macquarie/Warburg Pincus/PTSG
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
18.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10280 — ABP/Slaney/Linden)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 236/07)
1.
In data 10 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
ABP Food Group («ABP», Irlanda), |
— |
Slaney Foods International («Slaney», Irlanda), attualmente sotto il controllo congiunto di ABP e Fane Valley, |
— |
Linden Foods Limited («Linden», Irlanda), attualmente sotto il controllo congiunto di ABP e Fane Valley. |
ABP acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Slaney e Linden. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
ABP: macellazione di bovini e ovini (agnelli e pecore), trasformazione delle loro carni e raccolta e trasformazione dei relativi sottoprodotti di origine animale, |
— |
Slaney e Linden: macellazione di bovini e ovini, trasformazione delle loro carni e raccolta e trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in Irlanda e Belgio per Slaney e nel Regno Unito per Linden. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10280 - ABP/Slaney/Linden
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).