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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2021/C 228/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2021/C 228/02 |
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2021/C 228/03 |
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2021/C 228/04 |
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2021/C 228/05 |
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2021/C 228/06 |
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2021/C 228/07 |
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2021/C 228/08 |
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2021/C 228/11 |
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2021/C 228/12 |
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2021/C 228/13 |
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2021/C 228/14 |
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2021/C 228/15 |
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2021/C 228/16 |
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2021/C 228/17 |
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2021/C 228/18 |
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2021/C 228/19 |
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2021/C 228/20 |
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2021/C 228/21 |
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2021/C 228/22 |
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2021/C 228/23 |
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2021/C 228/25 |
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2021/C 228/26 |
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2021/C 228/30 |
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2021/C 228/31 |
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2021/C 228/32 |
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2021/C 228/33 |
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2021/C 228/34 |
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2021/C 228/35 |
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2021/C 228/36 |
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2021/C 228/37 |
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Tribunale |
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2021/C 228/38 |
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2021/C 228/39 |
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2021/C 228/40 |
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2021/C 228/41 |
Causa T-157/21: Ricorso proposto il 22 marzo 2021 — RG / Consiglio |
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2021/C 228/42 |
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2021/C 228/43 |
Causa T-172/21: Ricorso proposto il 31 marzo 2021 — Valve / Commissione |
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2021/C 228/44 |
Causa T-207/21: Ricorso proposto il 16 aprile 2021 — Polynt / ECHA |
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2021/C 228/45 |
Causa T-208/21: Ricorso proposto il 16 aprile 2021 — Dorit/EUIPO — Erwin Suter (DORIT) |
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2021/C 228/46 |
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2021/C 228/47 |
Causa T-213/21: Ricorso proposto il 16 aprile 2021 — Mlékárna Hlinsko / Commissione |
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2021/C 228/48 |
Causa T-217/21: Ricorso proposto il 20 aprile 2021 — SB / eu-LISA |
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2021/C 228/49 |
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2021/C 228/50 |
Causa T-221/21: Ricorso proposto il 25 aprile 2021 — Italia/Commissione |
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2021/C 228/51 |
Causa T-222/21: Ricorso proposto il 26 aprile 2021 — Shopify/EUIPO — Rossi e a. (Shoppi) |
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2021/C 228/52 |
Causa T-224/21: Ricorso proposto il 27 aprile 2021 — PepsiCo/EUIPO (Smartfood) |
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2021/C 228/53 |
Causa T-225/21: Ricorso proposto il 27 aprile 2021 — Ryanair/Commissione |
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2021/C 228/54 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2021/C 228/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 aprile 2021 — thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commissione europea
(Causa C-572/18 P) (1)
(Impugnazione - Unione doganale - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Articolo 211, paragrafo 6 - Autorizzazione di perfezionamento attivo di taluni prodotti di acciaio elettrico a grani orientati - Rischio di pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione - Esame delle condizioni economiche - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 - Articolo 259 - Conclusioni della Commissione europea sulle condizioni economiche - Articolo 263 TFUE - Atto non impugnabile)
(2021/C 228/02)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (rappresentanti: M. Günes e L. C. Heinisch, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione nella causa C-572/18 P è respinta. |
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2) |
La thyssenkrupp Electrical Steel GmbH e la thyssenkrupp Electrical Steel Ugo sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 aprile 2021 — Consiglio dell’Unione europea / Kurdistan Workers' Party (PKK), Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-46/19 P) (1)
(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Lotta al terrorismo - Misure restrittive contro determinate persone ed entità - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC - Articolo 1, paragrafi 3, 4 e 6 - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Articolo 2, paragrafo 3 - Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici - Presupposti - Decisione di un’autorità competente - Persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Decisione di riesame della decisione nazionale che ha giustificato l’inserimento iniziale nell’elenco - Obbligo di motivazione)
(2021/C 228/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Van Overmeire, agenti)
Altre parti nel procedimento: Kurdistan Workers' Party (PKK) (rappresentanti: A.M. van Eik e T.M.D. Buruma, advocaten), Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot, T. Ramopoulos e J. Norris, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Brandon, agente, assistito da P. Nevill, barrister, successivamente F. Shibli e S. McCrory, agenti, assistiti da P. Nevill, barrister)
Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, B. Fodda e J.-L. Carré, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman e J. Langer, agenti)
Dispositivo
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1) |
I punti da 1 a 11, 13 e 14 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 novembre 2018, PKK/Consiglio (T-316/14, EU:T:2018:788), sono annullati. |
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2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — LH / Profi Credit Slovakia s.r.o.
(Causa C-485/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Pagamento effettuato in base a una clausola illecita - Arricchimento ingiustificato del creditore - Prescrizione del diritto alla restituzione - Principi del diritto dell’Unione - Principio di effettività - Articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 - Informazioni da inserire nel contratto di credito - Soppressione di taluni requisiti nazionali sulla base della giurisprudenza della Corte - Interpretazione della vecchia versione della normativa nazionale conformemente a tale giurisprudenza - Effetti nel tempo)
(2021/C 228/04)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Prešove
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: LH
Convenuta: Profi Credit Slovakia s.r.o.
Dispositivo
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1) |
Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in applicazione della quale un’azione proposta da un consumatore ai fini della restituzione di somme indebitamente versate nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di credito, sul fondamento di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, o di clausole contrarie ai requisiti di cui alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, è soggetta a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dal giorno in cui l’arricchimento ingiustificato ha avuto luogo. |
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2) |
L’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretati dalla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15, EU:C:2016:842), sono applicabili a un contratto di credito che è stato stipulato prima della pronuncia di tale sentenza e prima di una modifica della normativa nazionale operata al fine di conformarsi all’interpretazione adottata nella suddetta sentenza. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 aprile 2021 — Commissione europea / Repubblica d’Austria
(Causa C-537/19) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici di lavori - Contratto tra un ente pubblico e un’impresa privata, avente ad oggetto la locazione di un edificio non ancora costruito - Articolo 1 - Esecuzione di un’opera rispondente alle esigenze specificate dal locatario - Articolo 16 - Esclusione)
(2021/C 228/05)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers e P. Ondrůšek, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: inizialmente M. Fruhmann, successivamente J. Schmoll, agenti)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — J.K. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
(Causa C-703/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98, paragrafo 2 - Facoltà per gli Stati membri di applicare una o due aliquote IVA ridotte a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi - Qualificazione di un’attività commerciale come «prestazione di servizi» - Allegato III, punto 12 bis - Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articolo 6 - Nozione di «servizi di ristorazione e catering» - Pasti pronti per il consumo immediato in loco nei locali del venditore o in un’area di ristorazione - Pasti pronti per il consumo immediato da asporto)
(2021/C 228/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: J.K.
Convenuto: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
con l’intervento di: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dispositivo
L’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, in combinato disposto con l’allegato III, punto12 bis, di tale direttiva e con l’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «servizi di ristorazione e catering» la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato di tali cibi da parte del cliente finale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ove il cliente finale scelga di non beneficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione dal soggetto passivo per accompagnare il consumo dei cibi forniti, si dovrà considerare che la fornitura di tali cibi non è accompagnata da alcun servizio di supporto.
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — WZ / Austrian Airlines AG
(Causa C-826/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 6 - Volo ritardato - Articolo 8, paragrafo 3 - Dirottamento di un volo verso un altro aeroporto che serve la stessa città o regione - Nozione di «cancellazione» - Circostanze eccezionali - Compensazione dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo - Obbligo di presa in carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo effettivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione)
(2021/C 228/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Korneuburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: WZ
Convenuta: Austrian Airlines AG
Dispositivo
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1) |
L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un volo sia dirottato verso un aeroporto che serve la stessa città dell’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione, la presa in carico delle spese di trasferimento dei passeggeri tra i due aeroporti, prevista da tale disposizione, non è subordinata alla condizione che il primo aeroporto sia situato nel territorio della stessa città o della stessa regione del secondo aeroporto. |
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2) |
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che un volo dirottato che atterra in un aeroporto diverso da quello per il quale era stata effettuata la prenotazione, ma che serve la stessa città o regione, non è idoneo a conferire al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria a titolo di cancellazione del volo. Tuttavia, il passeggero di un volo dirottato verso un aeroporto sostitutivo che serve la stessa città o regione dell’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione ha, in linea di principio, diritto ad una compensazione pecuniaria ai sensi di tale regolamento qualora egli raggiunga la propria destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo operativo. |
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3) |
Gli articoli 5 e 7 nonché l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare l’entità del ritardo subito all’arrivo da parte di un passeggero di un volo dirottato che è atterrato in un aeroporto diverso da quello per il quale era stata effettuata la prenotazione, ma che serve la stessa città o regione, occorre prendere come riferimento l’orario in cui il passeggero giunge effettivamente, dopo il suo trasferimento, all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, ad un’altra destinazione vicina, concordata con il vettore aereo operativo. |
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4) |
L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo, un vettore aereo operativo può avvalersi di una «circostanza eccezionale» che ha inciso non su detto volo ritardato, bensì su un precedente volo da lui stesso operato col medesimo aeromobile nell’ambito della terzultima rotazione di tale aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza e il ritardo prolungato del volo successivo all’arrivo, elemento che spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto in particolare delle modalità di esercizio dell’aeromobile di cui trattasi da parte del vettore aereo operativo interessato. |
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5) |
L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 dev’essere interpretato nel senso che, qualora un volo dirottato atterri in un aeroporto diverso da quello per il quale era stata effettuata la prenotazione, ma che serve la stessa città o regione, il vettore aereo operativo è tenuto a proporre di propria iniziativa al passeggero la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina, concordata con tale passeggero. |
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6) |
L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che la violazione da parte del vettore aereo operativo del suo obbligo di prendere in carico le spese di trasferimento di un passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, non conferisce a quest’ultimo un diritto a compensazione pecuniaria forfettaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento. Una simile violazione fa invece sorgere, in favore di detto passeggero, un diritto al rimborso delle somme da lui sostenute e che, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali — Malta) — Repubblika / Il-Prim Ministru
(Causa C-896/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 2 TUE - Valori dell’Unione europea - Stato di diritto - Articolo 49 TUE - Adesione all’Unione - Non regressione del livello di tutela dei valori dell’Unione - Tutela giurisdizionale effettiva - Articolo 19 TUE - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Ambito di applicazione - Indipendenza dei giudici di uno Stato membro - Procedura di nomina - Potere del Primo Ministro - Partecipazione di un Comitato per le nomine in magistratura)
(2021/C 228/08)
Lingua processuale: il maltese
Giudice del rinvio
Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Repubblika
Convenuto: Il-Prim Ministru
Con l’intervento di: WY
Dispositivo
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1) |
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile in una causa in cui un giudice nazionale sia investito di un ricorso previsto dal diritto nazionale e diretto a che tale giudice si pronunci sulla conformità al diritto dell’Unione di disposizioni nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici dello Stato membro cui detto giudice appartiene. Ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, deve essere debitamente preso in considerazione l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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2) |
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali che conferiscono al Primo ministro dello Stato membro interessato un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo al contempo l’intervento, in tale processo, di un organo indipendente incaricato, segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un parere a tale Primo ministro. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — ZM in qualità di curatore fallimentare della Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH / E. A. Frerichs
(Causa C-73/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Articolo 4 - Legge applicabile alla procedura di insolvenza - Legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura - Articolo 13 - Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori - Eccezione - Presupposti - Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza - Atto non impugnabile in base a tale legge - Regolamento (CE) n. 593/2008 - Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) - Ambito della legge del contratto - Esecuzione delle obbligazioni che discendono da quest’ultimo - Pagamento effettuato in esecuzione di un contratto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza - Esecuzione da parte di un terzo - Azione di restituzione di tale pagamento nell’ambito di una procedura di insolvenza - Legge applicabile al pagamento medesimo)
(2021/C 228/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: ZM in qualità di curatore fallimentare della Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH
Convenuta: E. A. Frerichs
Dispositivo
L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, e l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile al contratto in forza di quest’ultimo regolamento disciplina parimenti il pagamento effettuato da un terzo in esecuzione dell’obbligazione contrattuale di pagamento di una delle parti del contratto, qualora, nell’ambito di una procedura di insolvenza, tale pagamento sia contestato in quanto atto pregiudizievole per la massa dei creditori.
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/8 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Lifosa» UAB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-75/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 29, paragrafo 1 - Articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i) - Codice doganale dell’Unione - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Articolo 70, paragrafo 1 - Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i) - Determinazione del valore in dogana - Valore di transazione - Rettifica - Prezzo comprendente la consegna alla frontiera)
(2021/C 228/10)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti nel procedimento principale
Ricorrente:«Lifosa» UAB
Convenuto: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
con l’intervento di: Kauno teritorinė muitinė, «Transchema» UAB
Dispositivo
L’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché l’articolo 70, paragrafo 1, e l’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare il valore in dogana di merci importate, non occorre aggiungere al valore di transazione di queste ultime le spese effettivamente sostenute dal produttore per il trasporto di tali merci fino al luogo della loro introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea quando, secondo le condizioni di consegna pattuite, l’obbligo di coprire tali spese incomba al produttore, e ciò anche qualora dette spese eccedano il prezzo effettivamente pagato dall’importatore, allorché tale prezzo corrisponda al valore reale di dette merci, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/9 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Audiencia Provincial de Zaragoza — Spagna) — Ibercaja Banco, SA / TJ, UK
(Causa C-13/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Contratto di mutuo ipotecario - Clausole abusive - Clausola di limitazione della variabilità del tasso di interesse (clausola detta «di tasso minimo») - Contratto di novazione - Rinuncia alle azioni giudiziarie contro le clausole del contratto - Assenza di carattere vincolante - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1)
(2021/C 228/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Zaragoza (Corte provinciale di Saragozza, Spagna)
Parti
Ricorrente: Ibercaja Banco, SA
Convenuti: TJ, UK
Dispositivo
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1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore il cui carattere abusivo sia suscettibile di essere accertato giudizialmente possa essere oggetto di un contratto di novazione tra detto professionista e detto consumatore, con il quale il consumatore rinuncia agli effetti che comporterebbe la dichiarazione del carattere abusivo di detta clausola, a condizione che tale rinuncia risulti da un consenso libero e informato del consumatore, verifica questa che spetta al giudice nazionale. Di contro, la clausola con la quale questo stesso consumatore rinuncia, per quanto riguarda controversie future, alle azioni in giustizia fondate sui diritti che gli spettano ai sensi della direttiva 93/13, non vincola il consumatore medesimo. |
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2) |
L’articolo 3 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un professionista e un consumatore, che è intesa a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra gli stessi o prevede che detto consumatore rinunci a qualsivoglia azione in giustizia nei confronti di tale professionista, può essere considerata come una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale, dal momento che questo stesso consumatore non ha potuto influire sul contenuto della nuova clausola, verifica questa che spetterà al giudice del rinvio. |
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3) |
Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che l’esigenza di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, all’atto di conclusione di un contratto di novazione che, da una parte, è inteso a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto precedentemente concluso e, dall’altra, prevede che il consumatore rinunci a qualsivoglia azione in giustizia contro il professionista, detto consumatore debba essere posto in grado di comprendere tutte le conseguenze giuridiche ed economiche determinanti che derivano nei suoi confronti dalla conclusione di detto contratto di novazione. |
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4) |
Le questioni decima e tredicesima poste dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (Corte provinciale di Saragozza, Spagna) sono manifestamente irricevibili. |
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14.6.2021 |
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C 228/10 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 41 de Madrid — Spagna) — JL / Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(Causa C-841/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2006/54/CE - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4 - Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4 - Lavoratori a tempo parziale, essenzialmente di sesso femminile - Organismo nazionale che garantisce ai lavoratori di cui trattasi il pagamento dei diritti non pagati dai loro datori di lavoro insolventi - Massimale per il pagamento di tali diritti - Importo del massimale ridotto per i lavoratori a tempo parziale in funzione del rapporto tra il tempo di lavoro di quest’ultimi e il tempo di lavoro dei lavoratori a tempo pieno - Principio del pro rata temporis)
(2021/C 228/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 41 de Madrid
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: JL
Convenuto: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, per quanto riguarda il pagamento, da parte dell’organismo nazionale responsabile, dei salari e delle indennità non pagati ai lavoratori a causa dell’insolvenza del loro datore di lavoro, prevede un massimale a tale pagamento per quanto riguarda i lavoratori a tempo pieno, che, nel caso di lavoratori a tempo parziale, è ridotto proporzionalmente al tempo di lavoro compiuto da questi ultimi rispetto al tempo di lavoro compiuto dai lavoratori a tempo pieno.
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14.6.2021 |
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C 228/11 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék — Ungheria) — FGSZ Földgázszállító Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-507/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Riduzione della base imponibile - Mancato pagamento totale o parziale del prezzo - Credito divenuto definitivamente inesigibile - Termine di prescrizione per chiedere la riduzione successiva della base imponibile dell’IVA - Dies a quo di decorrenza del termine)
(2021/C 228/13)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Pécsi Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: FGSZ Földgázszállító Zrt.
Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositivo
L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale e di effettività, deve essere interpretato nel senso che, quando uno Stato membro fissa un termine di prescrizione alla scadenza del quale il soggetto passivo, che dispone di un credito divenuto definitivamente inesigibile, non può più far valere il suo diritto di ottenere una riduzione della base imponibile, tale termine deve iniziare a decorrere non già dalla data dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento inizialmente prevista, bensì da quella in cui il credito è divenuto definitivamente inesigibile.
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14.6.2021 |
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C 228/11 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Törvényszék — Ungheria) — Koppány 2007 Kft. / Vas Megyei Kormányhivatal
(Causa C-523/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Previdenza sociale - Regolamento (UE) n. 1231/2010 - Normativa applicabile - Certificato A 1 - Articolo 1 - Estensione del beneficio del certificato A 1 ai cittadini di paesi terzi legalmente residenti sul territorio di uno Stato membro - Residenza legale - Nozione)
(2021/C 228/14)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Győri Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Koppány 2007 Kft.
Convenuta: Vas Megyei Kormányhivatal
Dispositivo
L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, deve essere interpretato nel senso che cittadini di paesi terzi che soggiornino temporaneamente in uno Stato membro in forza di un titolo di soggiorno, dispongono di una dichiarazione del luogo di abitazione convalidata dall’autorità competente per gli stranieri e lavorano in diversi Stati membri per un datore di lavoro stabilito in detto Stato membro, possono invocare il beneficio delle norme di coordinamento previste dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, e dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, al fine di determinare a quale legislazione in materia di previdenza sociale sono soggetti, purché risiedano e lavorino legalmente nel territorio degli Stati membri.
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Düsseldorf (Germania) l’11 novembre 2020 — NT, RV, BS, ER / British Airways plc
(Causa C-592/20)
(2021/C 228/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrenti: NT, RV, BS, ER
Convenuta: British Airways plc
Con ordinanza del 22 aprile 2021, la Corte (Nona Sezione), ha dichiarato che l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1) devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi di un collegamento aereo con coincidenza, composto da due segmenti di volo ed oggetto di un’unica prenotazione, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale pari o superiore a tre ore, causato dalla cancellazione del secondo segmento di volo, il quale avrebbe dovuto essere assicurato da un vettore diverso da quello con cui il passeggero ha concluso il contratto di trasporto, può esperire un’azione di compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento nei confronti di detto vettore e chiedere, a spese di quest'ultimo, il versamento della compensazione pecuniaria prevista da tale disposizione, determinata sulla base della distanza totale di tale volo con corrispondenza dal punto di partenza del primo segmento di volo sino al punto di arrivo della seconda tratta del volo.
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/12 |
Impugnazione proposta il 16 dicembre 2020 dalla smart things solutions GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2020, causa T-48/19, smart things solutions/EUIPO — Samsung Electronics (smart:)things
(Causa C-681/20 P)
(2021/C 228/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: smart things solutions GmbH (rappresentante: R. Dissmann, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Samsung Electronics GmbH
Con ordinanza del 24 marzo 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la smart things solutions GmbH a farsi carico delle proprie spese.
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/13 |
Impugnazione proposta il 26 gennaio 2021 dalla Allergan Holdings France avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2020, causa T-664/19, Allergan Holdings France / EUIPO — Dermavita (JUVEDERM ULTRA)
(Causa C-41/21 P)
(2021/C 228/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Allergan Holdings France (rappresentanti: T. de Haan, avocat, e J. Day, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Dermavita Co. Ltd
Con ordinanza del 29 aprile 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Allergan Holdings France a farsi carico delle proprie spese.
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 29 gennaio 2021 — Prestige and Limousine, S.L. / Área Metropolitana de Barcelona
(Causa C-50/21)
(2021/C 228/18)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parti
Ricorrente: Prestige and Limousine, S.L.
Resistente: Área Metropolitana de Barcelona
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 49 e 107, paragrafo 1, TFUE ostino a disposizioni nazionali — legislative e regolamentari — che, senza alcuna ragione plausibile, limitano le autorizzazioni NCC (1) a una ogni trenta licenze di taxi o meno. |
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2) |
Se gli articoli 49 e 107, paragrafo 1, TFUE ostino a una disposizione nazionale che, senza alcuna ragione plausibile, prevede una seconda autorizzazione e requisiti aggiuntivi per i veicoli NCC che intendono prestare servizi urbani. |
(1) Noleggio con conducente.
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) il 29 gennaio 2021 — Konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., «Pectore-Eco» sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska — Państwowy Instytut Badawczy / Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Causa C-54/21)
(2021/C 228/19)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Krajowa Izba Odwoławcza
Parti
Ricorrenti: Konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., «Pectore-Eco» sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska — Państwowy Instytut Badawczy
Resistente: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i principi, previsti all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva 2014/24/UE»), di trattamento paritario e non discriminatorio degli operatori economici e di trasparenza ammettano l’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 e dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (2) (in prosieguo: la «direttiva 2016/943»), in particolare delle espressioni ivi contenute «non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili» e «hanno valore commerciale in quanto segrete» nonché della disposizione secondo cui «l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni (…) considerate dagli operatori economici riservate», in conseguenza della quale un operatore economico può applicare la riservatezza, in quanto segreto commerciale, a qualsiasi informazione poiché non la vuole rendere nota agli operatori economici concorrenti. |
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2) |
Se i principi, previsti all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, di trattamento paritario e non discriminatorio degli operatori economici e di trasparenza ammettano l’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 e dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943 secondo la quale operatori economici che concorrono per aggiudicarsi un appalto pubblico possono applicare la riservatezza ai documenti indicati agli articoli 59 e 60 della direttiva 2014/24 nonché nell’allegato XII della direttiva 2014/24/UE, per intero o in parte, in quanto segreto commerciale, in particolare per quanto riguarda l’indicazione dell’esperienza acquisita, le referenze, l’elenco del personale incaricato di eseguire l’appalto e le sue competenze professionali, i nomi e le capacità dei soggetti sui quali fanno affidamento o dei subappaltatori, qualora tali documenti siano richiesti al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura di aggiudicazione o al fine di valutare, in base ai criteri di valutazione, le offerte o al fine di accertare la sussistenza di altre condizioni imposte dall’amministrazione aggiudicatrice e indicate negli atti della procedura (bando d’appalto, capitolato d’oneri dell’appalto). |
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3) |
Se i principi, previsti all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, di trattamento paritario e non discriminatorio degli operatori economici e di trasparenza in combinato disposto con gli articoli 58, paragrafo 1, 63, paragrafo 1, e 67, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/24 ammettano che un’amministrazione aggiudicatrice possa acquisire contestualmente una dichiarazione in cui un operatore economico attesta di disporre delle risorse personali richieste dall’amministrazione aggiudicatrice o dichiarate dallo stesso, dai soggetti su cui intende fare affidamento o dai subappaltatori, disponibilità che deve essere dimostrata all’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni normative, e una dichiarazione secondo cui già la mera divulgazione dei dati riguardanti tali persone o soggetti (cognomi, nomi, esperienza, capacità) agli operatori economici concorrenti potrebbe provocare la loro «captazione» da parte di detti operatori economici, il che implica la necessità che dette informazioni siano coperte dal segreto commerciale. Alla luce di quanto sopra, se un legame così instabile tra l’operatore economico e tali persone e soggetti possa configurare la prova che lo stesso operatore dispone di dette risorse e, in particolare, che all’operatore possono essere assegnati dei punti aggiuntivi previsti nell’ambito dei criteri di valutazione delle offerte. |
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4) |
Se i principi, previsti all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, di trattamento paritario e non discriminatorio degli operatori economici e di trasparenza ammettano l’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 e dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943 secondo la quale gli operatori economici che concorrono per aggiudicarsi un appalto pubblico possono applicare la riservatezza in quanto segreto commerciale ai documenti richiesti al fine di esaminare la conformità dell’offerta ai requisiti imposti dall’amministrazione aggiudicatrice indicati nel capitolato d’oneri dell’appalto (tra cui nella descrizione dell’oggetto dell’appalto) o al fine di valutare l’offerta secondo i criteri di valutazione delle offerte, in particolare, quando questi documenti si riferiscono alla sussistenza dei requisiti richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d’oneri, nelle disposizioni di legge o in altri documenti generalmente accessibili o accessibili agli interessati, in particolare, quando tale valutazione non avviene in base a schemi oggettivamente comparabili e in base a indicatori suscettibili di misurazione e di comparazione in termini matematici e fisici, ma in base ad una valutazione individuale dell’amministrazione aggiudicatrice. Di conseguenza, se l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 e l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943 possano essere interpretati nel senso che si può considerare segreto commerciale di un determinato operatore economico una dichiarazione dallo stesso depositata, nell’ambito della sua offerta, di eseguire l’oggetto dell’appalto secondo i criteri indicati dall’amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d’oneri dell’appalto, controllati e valutati dall’amministrazione aggiudicatrice dal punto di vista della conformità con tali requisiti, anche se la scelta delle modalità di realizzazione dell’obiettivo richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice (oggetto dell’appalto) spetta all’operatore economico. |
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5) |
Se i principi, sanciti all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, di trattamento paritario e non discriminatorio degli operatori economici e di trasparenza, in combinato disposto con l’articolo 67, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, ai sensi dei quali i criteri di aggiudicazione non possono implicare che all’amministrazione aggiudicatrice sia concessa una libertà di scelta illimitata ma devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e consentire una verifica efficace delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, permettano ad un’amministrazione aggiudicatrice di prevedere un determinato criterio di valutazione delle offerte, in particolare un criterio che dipenda da un giudizio proprio dell’amministrazione aggiudicatrice, anche se già al momento della previsione di tale criterio è noto che gli operatori economici invocheranno la riservatezza della parte dell’offerta relativa a tale criterio come segreto commerciale, senza che l’amministrazione aggiudicatrice si opponga a ciò, con la conseguenza che gli operatori economici concorrenti, non potendo verificare le offerte dei concorrenti e confrontarle con le proprie, avranno l’impressione che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti un’assoluta discrezionalità nell’esaminare e valutare le offerte. |
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6) |
Se i principi, previsti all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, di trattamento paritario e non discriminatorio degli operatori economici e di trasparenza, in combinato disposto con l’articolo 67, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, ai sensi dei quali i criteri di aggiudicazione non possono implicare che all’amministrazione aggiudicatrice sia concessa una libertà di scelta illimitata ma devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e consentire una verifica efficace delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, possano essere interpretati nel senso che permettono all’amministrazione aggiudicatrice di prevedere un criterio di valutazione delle offerte come nella presente fattispecie, ossia «concezione dello sviluppo del progetto» e «descrizione del metodo di realizzazione dell’appalto». |
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7) |
Se l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (3), che impone agli Stati membri di garantire agli operatori economici la possibilità di proporre un ricorso efficace avverso le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici nonché di rendere accessibili le procedure di ricorso a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione, debba essere inteso nel senso che l’accertamento da parte di un organo giudicante del fatto che i documenti, indicati da un operatore economico in un determinato procedimento come riservati, non siano coperti da segreto commerciale e di conseguenza ne sia ordinata la divulgazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice e l’esibizione agli operatori economici concorrenti — sempre che tale effetto non derivi direttamente dalla legge — comporti che l’organo giudicante sia tenuto ad adottare una decisione che permetta al ricorrente di proporre un ulteriore ricorso, relativo al contenuto dei documenti di cui non aveva alcuna conoscenza previa e riguardo ai quali, per questa ragione, non poteva avvalersi efficacemente degli strumenti di tutela giurisdizionale, avverso un atto non più impugnabile per il decorso del relativo termine, ad esempio mediante l’annullamento dell’atto di verifica e di valutazione delle offerte alle quali si riferiscono i documenti in oggetto riservati in quanto segreto commerciale. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/16 |
Impugnazione proposta il 2 febbraio 2021 dalla sig.ra Laure Camerin avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 novembre 2020, causa T-367/19, Camerin / Commissione
(Causa C-63/21 P)
(2021/C 228/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Laure Camerin (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocata)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare l’ordinanza del Tribunale emanata il 24 novembre 2020 nella causa T-367/19; |
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— |
Condannare la Commissione all’integralità delle spese, ivi incluse quelle sostenute dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è diretta a ottenere l’annullamento dell’ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale vi ha pronunciato un non luogo a statuire e l’irricevibilità del ricorso inteso al parziale annullamento della decisione del PMO del 17 aprile 2019, nonché al risarcimento del danno morale subìto e dovuto alle irregolarità commesse dal PMO, che non hanno consentito alla ricorrente di vivere dignitosamente.
Nella sua impugnazione, la ricorrente contesta in particolare i punti da 50 a 52 e 54 dell’ordinanza impugnata, i punti da 57 a 62, e 67, nonché i punti 73 e 74.
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente sviluppa un unico motivo, vertente sullo snaturamento delle circostanze in fatto e su errori manifesti di valutazione che hanno comportato una motivazione inesatta in diritto.
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/16 |
Impugnazione proposta il 12 febbraio 2021 da Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2020, causa T-247/19, Thunus e a. / BEI
(Causa C-90/21P)
(2021/C 228/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (rappresentante: L. Levi, avvocata)
Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
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— |
Annullare la sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020, causa T-247/19; |
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— |
di conseguenza, accogliere le domande dei ricorrenti in prima grado e, pertanto:
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— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
Violazione del diritto di consultazione del Collegio — Snaturamento del fascicolo |
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2) |
Violazione dell’obbligo di motivazione — Snaturamento del fascicolo — Violazione da parte del giudice del suo obbligo di motivazione |
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3) |
Violazione del dovere di sollecitudine e del principio di proporzionalità |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/17 |
Impugnazione proposta il 12 febbraio 2021 dal Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2020, causa T-318/19, Thunus e a / BEI
(Causa C-91/21 P)
(2021/C 228/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (rappresentante: L. Levi, avvocata)
Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
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— |
Annullare la sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020, causa T-318/19; |
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— |
di conseguenza, accogliere le domande dei ricorrenti in prima grado e, pertanto:
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— |
annullare la decisione contenuta nei fogli paga dei ricorrenti del febbraio 2019, che fissa l’adeguamento annuale dello stipendio base limitato allo 0,8 % per il 2019, e, pertanto, annullare le decisioni analoghe contenute nei fogli paga successivi; |
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— |
pertanto, condannare la convenuta, quale risarcimento del danno materiale, i) del saldo salariale corrispondente all’applicazione dell’adeguamento annuale per il 2019, ossia un aumento dell’1,2 %, per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ii) del saldo salariale corrispondente alle conseguenze dell’applicazione dell’adeguamento annuale dello 0,8 % per il 2019 sull’importo delle retribuzioni da pagare dal gennaio 2019; iii) di interessi di mora sui saldi salariali dovuti fino al pagamento integrale delle somme dovute, il tasso di interesse di mora dovendosi calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel periodo considerato, maggiorato di tre punti; |
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— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
Violazione delle regole di competenza dell’autore dell’atto — Violazione dell’articolo 18 del regolamento interno — Snaturamento del fascicolo — Violazione da parte del giudice del suo obbligo di motivazione |
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2) |
Violazione del diritto di consultazione del Collegio — Snaturamento del fascicolo |
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3) |
Violazione dell’obbligo di motivazione — Snaturamento del fascicolo — Violazione da parte del giudice del suo obbligo di motivazione |
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4) |
Violazione del dovere di sollecitudine e del principio di proporzionalità |
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 25 febbraio 2021 — BT / Laudamotion GmbH
(Causa C-111/21)
(2021/C 228/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente in primo grado e per cassazione: BT
Resistente in primo grado e per cassazione: Laudamotion GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i disturbi psichici di un passeggero manifestatisi in conseguenza di un incidente e aventi carattere patologico costituiscano una «lesione personale» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per suo conto con decisione 2001/539/CE (1) del Consiglio, del 5 aprile 2001. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: Se l’articolo 29 della Convenzione di Montreal osti ad un’azione di risarcimento per danni ammessa dalla normativa nazionale applicabile. |
(1) Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU 2001, L 194, pag. 38).
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 3 marzo 2021 — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice / VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti -Serviciul Soluţionare Contestaţii 1
(Causa C-146/21)
(2021/C 228/24)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti
Impugnante: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice
Resistenti: VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti — Serviciul Soluţionare Contestaţii 1
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 2006/112/CE (1) e il principio di neutralità ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ad una normativa nazionale o ad una prassi tributaria secondo cui non sarebbe applicabile ad un soggetto sottoposto ad accertamento e registrato ai fini dell’IVA successivamente a tale controllo il meccanismo di inversione contabile (misure di semplificazione) — previsto in modo inderogabile per la vendita di legname in piedi –, per il motivo che il soggetto sottoposto al controllo non aveva chiesto e non aveva ottenuto, prima di effettuare operazioni o alla data di superamento della soglia massima, la registrazione ai fini dell’IVA.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. l).
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l’11 marzo 2021 — GM / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e altri
(Causa C-159/21)
(2021/C 228/25)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: GM
Resistenti: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 11, paragrafo 2, 12, paragrafi 1, lettera d), e 2, 23, paragrafo 1, lettera b), e 45, paragrafi 1 e da 3 a 5, della direttiva sulle procedure d’asilo (1) — alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») — debbano essere interpretati nel senso che impongono che, nel caso in cui sia applicabile la deroga di cui all’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, riguardante un motivo di sicurezza nazionale, l’autorità di uno Stato membro che ha adottato una decisione in materia di protezione internazionale di diniego o di revoca dello status per ragioni di sicurezza nazionale e l’autorità specializzata che ha dichiarato la natura riservata devono provvedere affinché sia comunque garantito al richiedente, rifugiato o straniero che beneficia della protezione sussidiaria, o al suo rappresentante legale, il diritto di accedere almeno al contenuto essenziale delle informazioni o dei dati riservati o classificati su cui si basa la decisione fondata su tali motivi e di fare uso di tali informazioni o dati nel procedimento relativo alla decisione, nel caso in cui l’autorità responsabile sostenga che tale comunicazione sarebbe contraria al motivo di sicurezza nazionale. |
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2) |
In caso di risposta affermativa, che cosa si debba intendere esattamente per «il contenuto essenziale» dei motivi di riservatezza su cui si basa tale decisione, nell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulle procedure d’asilo, alla luce degli articoli 41 e 47 della Carta. |
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3) |
Se l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo (2), nonché l’articolo 45, paragrafi 1, lettera a), e da 3 a 4, della direttiva sulle procedure d’asilo e il considerando 49 della medesima debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la revoca o esclusione dallo status di rifugiato o di straniero che beneficia della protezione sussidiaria avviene sulla base di una decisione non motivata, basata esclusivamente sul rinvio automatico al parere vincolante e imperativo dell’autorità specializzata, anch’esso non motivato, il quale stabilisce che esiste un pericolo per la sicurezza nazionale. |
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4) |
Se i considerando 20 e 34 e gli articoli 4 e 10, paragrafi 2 e 3, lettera d), della direttiva sulle procedure d’asilo e gli articoli 14, [paragrafo] 4, lettera a), e 17, [paragrafo] 1, lettera d), della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in base alla quale la predetta autorità specializzata procede all’esame del motivo di esclusione e adotta una decisione nel merito in un procedimento che non è conforme alle disposizioni sostanziali e procedurali della direttiva sulle procedure d’asilo e della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo. |
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5) |
Se l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo debba essere interpretato nel senso che osta a un’esclusione fondata su una circostanza o un reato di cui si era a conoscenza già prima dell’adozione della sentenza o della decisione definitiva sul riconoscimento dello status di rifugiato, ma che non costituiva un motivo di esclusione né in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato né in relazione alla protezione sussidiaria. |
(1) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
(2) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 marzo 2021 — Procureur général près la cour d’appel d’Angers / KL
(Causa C-168/21)
(2021/C 228/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Procureur général près la cour d’appel d’Angers
Convenuto: KL
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (1) debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminazione è soddisfatta in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la consegna è richiesta per atti che sono stati qualificati, nello Stato emittente, come devastazione e saccheggio, consistenti in fatti di devastazione e saccheggio idonei a provocare una violazione dell’ordine pubblico, quando nello Stato di esecuzione esistono le fattispecie di reato di furto con danneggiamento, distruzione e deterioramento che non richiedono tale elemento di violazione dell’ordine pubblico. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una pena, qualora esso constati che l'interessato è stato condannato dalle autorità giudiziarie dello Stato emittente a tale pena per la commissione di un reato unico, la cui prevenzione contemplava diverse azioni, e solo alcune di tali azioni costituiscono un reato per lo Stato di esecuzione. Se occorra distinguere a seconda che le autorità giurisdizionali dello Stato emittente abbiano considerato tali diverse azioni come separabili o meno. |
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3) |
Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali imponga all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo qualora, da un lato, esso sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena unica inflitta per reprimere un unico reato e, dall'altro, poiché alcuni dei fatti per i quali è stata pronunciata tale pena non costituiscono reato secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, la consegna possa essere concessa solo per alcuni di tali fatti. |
(1) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 19 marzo 2021 — EF / Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-172/21)
(2021/C 228/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente in primo grado e in appello: EF
Convenuta in primo grado e in appello: Deutsche Lufthansa AG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se una tariffa aziendale agevolata rispetto alla tariffa normale (nel caso di specie, EUR 152 invece di EUR 169), risultante da un accordo quadro tra un vettore aereo e un’altra impresa e prenotabile solo dai dipendenti dell’impresa interessata per viaggi d’affari, rappresenti una tariffa ridotta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se una tariffa aziendale del genere non rappresenti nemmeno un programma di fidelizzazione o altro programma commerciale di un vettore aereo o di un operatore turistico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 261/2004. |
(1) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 23 marzo 2021 — - Maxxus Group GmbH & Co. KG / Globus Holding GmbH & Co. KG
(Causa C-183/21)
(2021/C 228/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Saarbrücken
Parti
Ricorrente: Maxxus Group GmbH & Co. KG
Resistente: Globus Holding GmbH & Co. KG
Questioni pregiudiziali
Se il diritto dell’Unione, con specifico riguardo alla/e direttiva/e marchi, vale a dire
Direttiva 2008/95/CE (1), in particolare, articolo 12, o, rispettivamente:
Direttiva (UE) 2015/2436 (2) del parlamento europeo e del consiglio, del 16 dicembre 2015, , in particolare, articoli 16, 17, 19
debba essere interpretato nel senso che l’effetto utile di dette disposizioni osti ad un’interpretazione del diritto processuale nazionale, la quale
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1) |
impone al ricorrente, in un procedimento civile di cancellazione di un marchio nazionale registrato a causa di decadenza per mancato uso, un onere di allegazione distinto dall’onere della prova; e |
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2) |
nell’ambito di tale onere di allegazione, impone al ricorrente
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(1) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).
(2) Direttiva 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 25 marzo 2021 — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-187/21)
(2021/C 228/29)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: FAWKES Kft.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1), che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che possono e devono essere presi in considerazione come valore in dogana soltanto i valori che figurano nella banca dati istituita sulla base degli sdoganamenti effettuati dalla stessa autorità doganale dello Stato membro. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se, ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), occorra rivolgersi alle autorità doganali di altri Stati membri al fine di ottenere il valore in dogana di merci similari che figurano nelle loro banche dati e/o se occorra consultare una banca dati comunitaria e ottenere i valori in dogana che vi figurano. |
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3) |
Se l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92 possa essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore in dogana, non possono essere presi in considerazione i valori di transazione relativi a transazioni del medesimo richiedente lo sdoganamento, anche qualora non siano stati contestati né dall’autorità doganale nazionale né dalle autorità nazionali di altri Stati membri. |
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4) |
Se il requisito relativo allo «stesso momento o pressappoco lo stesso momento», di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che esso può limitarsi a un periodo di +/- 45 giorni precedenti e successivi allo sdoganamento. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 25 marzo 2021 — Megatherm-Csillaghegy Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-188/21)
(2021/C 228/30)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: Megatherm-Csillaghegy Kft.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto nonché [il considerando 30] e gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 273 della direttiva IVA (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano all’ultima frase dell’articolo 137, paragrafo 3, della az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge CXXVII del 2007 sull’imposta sul valore aggiunto), nella versione in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, secondo la quale «anche nel caso in cui l’amministrazione fiscale revochi il numero di registrazione fiscale del soggetto passivo senza averlo sospeso, lo stesso perde il diritto alla detrazione dell’imposta il giorno in cui diventa definitivo il provvedimento di revoca di tale numero», e all’articolo 137 della medesima legge, nella versione in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2018 fino al 26 novembre 2020, secondo il quale «se l’amministrazione fiscale e doganale dello Stato revoca il numero di registrazione fiscale del soggetto passivo, quest’ultimo perde il diritto alla detrazione dell’imposta il giorno in cui il provvedimento di revoca di tale numero diventa definitivo». |
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2) |
Se l’articolo 273 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta, come conseguenza giuridica obbligatoria, eccede (in modo sproporzionato) quanto necessario per raggiungere l’obiettivo della riscossione dell’imposta e del contrasto all’evasione fiscale. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 26 marzo 2021 — R. en R. / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Causa C-189/21)
(2021/C 228/31)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti
Ricorrente: R. en R.
Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Questione pregiudiziale
Se il criterio di gestione obbligatorio (CGO) 10, quale enunciato all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in cui si rinvia all’articolo 55, prima e seconda frase, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), debba essere interpretato nel senso che tale criterio riguarda anche la situazione in cui viene utilizzato un prodotto fitosanitario che nello Stato membro di cui trattasi non è autorizzato ai sensi di quest’ultimo regolamento.
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 29 marzo 2021 — Staatssecretaris van Financiën / X
(Causa C-194/21)
(2021/C 228/32)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Resistente: X
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 184 e 185 della direttiva IVA 2006 (1) debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo che all’acquisto di un bene o di un servizio abbia omesso di effettuare la detrazione dell’imposta a monte («la detrazione iniziale»), in virtù del previsto impiego per operazioni soggette a imposta, entro il termine di decadenza nazionale applicabile, ha il diritto di effettuare detta detrazione in sede di rettifica — in occasione della prima immissione in uso di tale bene o servizio — qualora al momento della suddetta rettifica l’uso effettivo non sia diverso dall’uso previsto. |
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2) |
Se per rispondere alla prima questione sia rilevante la circostanza che la mancata effettuazione della detrazione iniziale non sia dovuta a elusione o abuso di diritto e che non siano stati accertati effetti negativi per l’Erario. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen Sad Lukovit (Bulgaria) il 26 marzo 2021 — LB / Smetna palata na Republika Bulgaria
(Causa C-195/21)
(2021/C 228/33)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen Sad Lukovit
Parti
Ricorrente: LB
Resistente: Smetna palata na Republika Bulgaria
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE (1) debba essere interpretato nel senso che i requisiti imposti nei criteri di selezione quanto alle capacità professionali del personale degli operatori economici in un appalto in un settore edile specializzato possano essere più severi rispetto ai requisiti minimi di formazione e qualifica professionale previsti dalla lex specialis nazionale [articolo 163a, paragrafo 4, dello ZUT (legge sulla pianificazione territoriale)], senza che risultino a priori restrittivi della concorrenza, e più in concreto: se il requisito della «proporzionalità» delle condizioni di partecipazione imposte con riferimento all’oggetto dell’appalto a) richieda una valutazione da parte del giudice nazionale sulla base delle prove raccolte e dei parametri concreti dell’appalto, anche nei casi in cui la normativa nazionale determini una serie di soggetti specializzati qualificati, in linea di principio, per svolgere le attività nell’ambito dell’appalto, oppure b) consenta di limitare il controllo giurisdizionale alla sola verifica se le condizioni di partecipazione non siano eccessivamente severe rispetto a quelle previste nella lex specialis nazionale. |
|
2) |
Se le disposizioni del titolo II «Misure e sanzioni amministrative» del regolamento n. 2988/95 (2) debbano essere interpretate nel senso che la stessa violazione dello Zakon za obshtestvenite porachki (legge sugli appalti pubblici, ZOP), che recepisce la direttiva 2014/24/UE (compresa la violazione compiuta nella definizione dei criteri di selezione, per la quale il ricorrente è stato sanzionato), possa comportare conseguenze giuridiche diverse a seconda del fatto che la violazione sia colposa oppure intenzionale o causata da negligenza. |
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3) |
Se i principi di certezza del diritto ed effettività consentano, alla luce dell’obiettivo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 e ai considerando 43 e 122 del regolamento n. 1303/13 (3), che le diverse autorità nazionali chiamate a salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione europea valutino in modo diverso gli stessi fatti nell’ambito della procedura di appalto, più concretamente: che l’autorità amministrativa del programma operativo non accerti alcuna violazione nella definizione dei criteri di selezione, mentre la Corte dei conti consideri, nel successivo controllo, senza che sussistano particolari circostanze o ne siano intervenute di nuove, che tali criteri restringono la concorrenza e per tale motivo infligga una sanzione amministrativa all’amministrazione aggiudicatrice. |
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4) |
Se il principio di proporzionalità osti a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 247, paragrafo 1, dello ZOP, secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice che violi formalmente il divieto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, della medesima legge sia punita con un’ammenda pari al 2 per cento del valore dell’appalto, IVA compresa, tuttavia con un massimale di Leva (BGN) 10 000, senza necessità di accertare la gravità della violazione e le sue conseguenze effettive o potenziali per gli interessi dell’Unione. |
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad — Burgas (Bulgaria) il 31 marzo 2021 — Procedimento penale a carico di «DELTA STROY 2003» EOOD
(Causa C-203/21)
(2021/C 228/34)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Okrazhen sad — Burgas
Parte nel procedimento penale principale
«DELTA STROY 2003» EOOD
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 4 e 5 della decisione quadro 2005/212/GAI e l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che consentono una normativa di uno Stato membro in base alla quale, in un procedimento come quello principale, il giudice nazionale può infliggere una sanzione a carico di una persona giuridica per un determinato reato la cui commissione non è stata ancora accertata perché oggetto di un procedimento penale parallelo non ancora concluso in via definitiva. |
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2) |
Se gli articoli 4 e 5 della decisione quadro 2005/212/GAI e l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che consentono una normativa di uno Stato membro in base alla quale, in un procedimento come quello principale, il giudice nazionale può infliggere una sanzione a carico di una persona giuridica fissando l’importo di tale sanzione nell’importo del profitto che sarebbe stato ottenuto mediante un determinato reato la cui commissione non è stata ancora accertata perché oggetto di un procedimento penale parallelo non ancora concluso in via definitiva. |
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14.6.2021 |
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C 228/26 |
Impugnazione proposta il 19 aprile 2021 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata), 03 febbraio 2021 causa T-17/19, Giulia Moi / Parlamento Europeo
(Causa C-246/21 P)
(2021/C 228/35)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian, agenti)
Altra parte nel procedimento: Giulia Moi
Conclusioni
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— |
Annullare la sentenza impugnata; |
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— |
statuire definitivamente sulla controversia sottoposta al Tribunale, accogliendo le conclusioni presentate dal Parlamento europeo nella procedura in primo grado; |
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— |
condannare la ricorrente in primo grado all'integrità delle spese in primo grado e in fase di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
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— |
Primo motivo, secondo il quale il Tribunale ha ecceduto nei suoi poteri e si è pronunciato ultra petita poiché ha incluso, nell'oggetto della controversia, la decisione del Presidente del Parlamento europeo che accerta l'esistenza di una situazione di molestie e ha annullato tale decisione (punti 34, 37, 38 e 76 della sentenza impugnata); |
|
— |
secondo motivo, secondo il quale il Tribunale ha violato i diritti della difesa del Parlamento (punti 35 e 36 della sentenza impugnata); |
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— |
terzo motivo, secondo il quale il Tribunale ha violato l'articolo 263, sesto comma, TFUE poiché ha ignorato il termine ivi previsto per proporre un ricorso di annullamento e ha incluso nell'oggetto della controversia la decisione, nel frattempo divenuta definitiva, del Presidente del Parlamento europeo che accerta l'esistenza di una situazione di molestie (punti 76 e 77 della sentenza impugnata); |
|
— |
quarto motivo, secondo il quale il Tribunale ha violato l'articolo 232 TFUE dal momento che non ha tenuto conto del potere del Parlamento di organizzare liberamente le proprie modalità di funzionamento, come previsto dalle norme interne sulla procedura relativa alle molestie per i casi che coinvolgono deputati e dal regolamento del Parlamento, in particolare dagli articoli 166 e 167, applicabili all'epoca dei fatti, sull'irrogazione di sanzioni (punti 12, 13, 63, 66, 129 e 132 della sentenza impugnata). |
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/27 |
Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 4 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento avviato dalla All in One Star Ltd
(Causa C-469/19) (1)
(2021/C 228/36)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/27 |
Ordinanza del presidente della Corte del 26 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — EZ / Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal
(CausaCausa C-606/20) (1)
(2021/C 228/37)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/28 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Crédit lyonnais/BCE
(Causa T-504/19) (1)
(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Calcolo del coefficiente di leva finanziaria - Rifiuto parziale della BCE di autorizzare l’esclusione delle esposizioni che soddisfano talune condizioni - Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 - Assenza di esame di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie - Autorità di cosa giudicata - Articolo 266 TFUE»)
(2021/C 228/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Crédit lyonnais (Lione, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocate)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: J. Poscia, R. Ugena e F. Bonnard, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB-SSM-2019-FRCAG-39 della BCE, del 3 maggio 2019, adottata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6), nella parte in cui essa rifiuta di di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del suo coefficiente di leva finanziaria talune esposizioni
Dispositivo
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1) |
La decisione ECB-SSM-2019-FRCAG-39 della Banca centrale europea (BCE), del 3 maggio 2019, è annullata nei limiti in cui essa ha negato al Crédit lyonnais l’esclusione dal calcolo del suo coefficiente di leva finanziaria del 34 % delle sue esposizioni verso la Caisse des dépôts et consignations. |
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2) |
La BCE è condannata alle spese. |
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/29 |
Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2021 — Laroni / Parlamento
(Causa T-415/19) (1)
(«Diritto istituzionale - Statuto unico del deputato europeo - Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane - Adozione da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) della deliberazione n. 14/2018, in materia di pensioni - Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani - Correlativa modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di alcuni ex deputati europei eletti in Italia - Decesso del ricorrente - Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto - Non luogo a statuire»)
(2021/C 228/39)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Nereo Laroni (Venezia, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e S. Alves, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della nota dell’11 aprile 2019 redatta dal Parlamento e riguardante l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui il ricorrente beneficia a seguito dell’entrata in vigore, il 1o gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
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2) |
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/29 |
Ordinanza del Tribunale dell’8 aprile 2021 — CRII-GEN e a. / Commissione
(Causa T-496/20) (1)
(«Ricorso di annullamento - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva glifosato - Domanda di riesame ai fini della revoca o della modifica dell’approvazione - Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Rigetto - Atto non impugnabile»)
(2021/C 228/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN) (Parigi, Francia), e altri 6 ricorrenti, i cui nomi sono riportati in allegato all’ordinanza (rappresentante: C. Lepage, avocate)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, G. Gattinara, I. Naglis e G. Koleva, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 17 giugno 2020 che respinge la domanda dei ricorrenti, proposta a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1), e volta ad ottenere la revoca o la modifica dell’approvazione della sostanza attiva glifosato.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della Bayer Agriculture BV. |
|
3) |
Il Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN) e gli altri 6 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sono condannati alle spese, fatta eccezione per quelle sostenute dalla Bayer Agriculture, attinenti alla sua domanda di intervento. |
|
4) |
La Bayer Agriculture sopporterà le proprie spese afferenti alla sua domanda di intervento. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/30 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2021 — RG / Consiglio
(Causa T-157/21)
(2021/C 228/41)
Lingua processuale: l’inglese.
Parti
Ricorrente: RG (rappresentante: R. Purcell, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
disporre l’annullamento della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio del 29 dicembre 2020 (1) relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (2), nella misura in cui la decisione applica provvisoriamente all’Irlanda la parte terza, titolo VII, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione; |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, affermando che il Consiglio ha agito in assenza di competenza, in violazione di un requisito procedurale fondamentale, e in violazione dei Trattati, nell’adottare una decisione che aveva lo scopo di vincolare l’Irlanda nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza un esplicito consenso ai sensi del protocollo 21.
|
— |
Il protocollo fa parte del diritto primario dell’Unione. Esso rispecchia altresì una disposizione democratica chiave nel diritto costituzionale irlandese; |
|
— |
il testo del protocollo 21, e la sua disposizione corrispondente nella Costituzione irlandese, dimostrano che l’Irlanda conserva una competenza esclusiva nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; |
|
— |
l’accordo sugli scambi e la cooperazione è un accordo internazionale ai sensi del protocollo. Un consenso esplicito è pertanto richiesto, affinché le misure relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia siano vincolanti per l’Irlanda; |
|
— |
nella sua giurisprudenza la CGUE sostiene la tesi secondo la quale il titolo riguardante la consegna non è una misura accessoria e ha come valida base giuridica lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/31 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2021 — Ubisoft Entertainment/EUIPO — Huawei Technologies (FOR HONOR)
(Causa T-171/21)
(2021/C 228/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ubisoft Entertainment (Carentoir, Francia) (rappresentante: J. Bourgeois, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «FOR HONOR» — Domanda di registrazione n. 14 744 338
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 gennaio 2021 nel procedimento R 1297/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente a farsi carico di tutte le spese nonché a rimborsare alla ricorrente tutte le spese da essa sostenute nell’ambito dei procedimenti di opposizione e di ricorso, incluse le tasse di ricorso. |
Motivi invocati
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— |
Erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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14.6.2021 |
IT |
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C 228/32 |
Ricorso proposto il 31 marzo 2021 — Valve / Commissione
(Causa T-172/21)
(2021/C 228/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Valve Corp. (Bellevue, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: L. Kjølbye, S. Völcker e G. Caldini, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione del 20 gennaio 2021 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (casi AT.40413 — Focus Home, AT.40414 — Koch Media, AT.40420 — ZeniMax, AT.40422 — Bandai Namco e AT.40424 — Capcom — C(2021) 75 final); e |
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto nell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in relazione alla constatazione di accordi e di pratiche concordate tra la Valve e ciascuno dei cinque editori di videogiochi, derivanti da un’ingiustificata estensione da parte della Commissione europea della giurisprudenza rilevante in modo da ricomprendere una condotta che non rileva una «concertazione» e su un’errata valutazione della condotta di cui trattasi. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto nell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in relazione alla dichiarazione della Commissione secondo cui i presunti accordi e le presunte pratiche concordate tra la Valve e ciascuno dei cinque editori di videogiochi limiterebbero la concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, a causa della mancata considerazione, da parte della Commissione, del carattere innovativo della condotta in questione, e su un’errata valutazione del contesto giuridico ed economico pertinente, ossia la rilevanza della direttiva sul diritto d’autore, il ruolo della Valve come piattaforma bilaterale e la natura dei prodotti e dei servizi in questione (videogiochi digitali). |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/32 |
Ricorso proposto il 16 aprile 2021 — Polynt / ECHA
(Causa T-207/21)
(2021/C 228/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italia) (rappresentanti: C. Mereu, P. Sellar e S. Abdel-Qader, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare tale ricorso ricevibile e fondato; |
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’ECHA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche del 9 febbraio 2021 con la quale è stata confermata la decisione dell’ECHA che richiede di condurre test aggiuntivi come parte della valutazione della sostanza anidride esaidro-4-metilftalica (procedimento A-015-2019) a norma dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («Regolamento REACH»). A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso è incorsa in errore di diritto quando ha effettuato un controllo di legittimità della decisione dell’ECHA TPE-D-2114483466-38-01/F, del 4 settembre 2019, su una proposta di sperimentazione per la sostanza anidride esaidro-4-metilftalica (numero CE 243-072-0 e numero CAS 19438-60-9) («4-MHHPA»); |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso è incorsa in errore di diritto quando ha concluso che l’esame delle proposte di sperimentazione è lo stesso dell’esame per controllo di conformità; |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha omesso di applicare il criterio giuridico corretto e di considerare gli argomenti della ricorrente, ha invertito l’onere della prova in relazione ai requisiti della colonna 2 della sezione 8.7.3. dell’allegato X al regolamento REACH e ha omesso di esaminare gli argomenti della ricorrente riguardo agli accertamenti contenuti nel documento dell’OMS «Concise International Chemical Assessment Document 75»; |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha violato/applicato erroneamente gli articoli da 91 a 93 del regolamento REACH; |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha omesso di considerare gli argomenti della ricorrente vertenti sulla violazione dell’articolo 13 TFUE, dell’articolo 25 del regolamento REACH e dei principi di protezione del benessere degli animali, di proporzionalità e di buona amministrazione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/33 |
Ricorso proposto il 16 aprile 2021 — Dorit/EUIPO — Erwin Suter (DORIT)
(Causa T-208/21)
(2021/C 228/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dorit-DFT Fleischereimaschinen GmbH (Ellwangen, Germania) (rappresentante: E. Strauß, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Erwin Suter AG, Maschinenfabrik Retus (Kölliken, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale del marchio denominativo DORIT che designa l’Unione europea — Registrazione internazionale n. 878 792
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 febbraio 2021 nel procedimento R 127/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
modificare la decisione impugnata e accogliere la domanda di cancellazione del marchio controverso; |
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— |
in subordine, annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare la controinteressata alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO e, se del caso, il convenuto alle spese del presente procedimento giurisdizionale. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/34 |
Ricorso proposto il 19 aprile 2021 — Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO — R. Lopez de Heredia Viña Tondonia (LOPEZ DE HARO)
(Causa T-210/21)
(2021/C 228/46)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Vintae Luxury Wine Specialists SLU (Logroño, Spagna) (rappresentanti: L. Broschat García e L. Polo Flores, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: R. Lopez de Heredia Viña Tondonia SA (Haro, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LOPEZ DE HARO — Domanda di registrazione n. 17 909 326
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 febbraio 2021 nel procedimento R 1741/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
concedere la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 17 909 326, LÓPEZ DE HARO (fig.) nella classe 33; |
|
— |
condannare alle spese chiunque si opponga a tale ricorso. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
|
14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/35 |
Ricorso proposto il 16 aprile 2021 — Mlékárna Hlinsko / Commissione
(Causa T-213/21)
(2021/C 228/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mlékárna Hlinsko a.s. (Hlinsko, Repubblica ceca) (rappresentanti: S. Sobolová e O. Billard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il divieto di concedere sovvenzioni imposto con la lettera della convenuta del 22 ottobre 2020, ARES (2020) 5759350; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che i diritti fondamentali della ricorrente sarebbero stati violati, direttamente e indirettamente, dalla convenuta, in quanto la ricorrente non ha mai potuto esercitare il proprio diritto di essere ascoltata nel corso dell’indagine che ha portato all’adozione della misura contestata. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe alcuna competenza a sottoporre ad audit specifiche sovvenzioni e a decidere su specifiche domande di sovvenzioni a carico dei Fondi strutturali e di investimento europei, in quanto essa sarebbe legittimata ad esaminare soltanto la conformità generale dei sistemi di gestione e di controllo attuati dagli Stati membri, ma non avrebbe alcun potere di effettuare un audit minuzioso e di decidere su specifiche domande di sovvenzioni presentate da singole società. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe alcuna competenza a interpretare e applicare il diritto interno degli Stati membri, in quanto le sue competenze sono strettamente limitate dal principio di attribuzione enunciato agli articoli 5 e 13 del Trattato sull’Unione europea; ogni deroga a tale principio deve essere valutata restrittivamente, e il principio di attribuzione e le disposizioni dei trattati considerati congiuntamente implicano chiaramente che la convenuta non è competente ad applicare il diritto interno di uno Stato membro. In ogni caso, le disposizioni di diritto ceco fatte valere dalla convenuta non possono essere oggetto di controllo ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 (1), il quale costituisce la base giuridica della procedura di audit che ha portato all’adozione della misura contestata. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe dimostrato il contenuto del diritto ceco e avrebbe errato nell’interpretazione e nell’applicazione di quest’ultimo. La convenuta, anziché dimostrare il contenuto del diritto ceco, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, avrebbe interpretato in modo manifestamente errato il diritto ceco e in particolare l’articolo 4c della legge sul conflitto di interessi (2), omettendo deliberatamente di tener conto della giurisprudenza dei giudici cechi nonché della decisione finale, vincolante ed esecutiva delle autorità ceche, relativa all’oggetto della procedura di audit che ha portato all’adozione della misura contestata. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe errato anche nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto dell’Unione, in quanto essa avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza di una violazione dell’articolo 61 del regolamento finanziario (3) e non avrebbe preso in considerazione il fatto che le norme ceche sul conflitto di interessi sono in contrasto con i principi basilari del diritto dell’Unione. |
(1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).
(2) Legge ceca n. 159/2006 sul conflitto di interessi, come modificata.
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/36 |
Ricorso proposto il 20 aprile 2021 — SB / eu-LISA
(Causa T-217/21)
(2021/C 228/48)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: SB (rappresentante: H. Tagaras, avvocato)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il ricorso; |
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— |
annullare gli atti impugnati; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso di annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), del 3 agosto 2020, con cui al termine del periodo di prova il ricorrente è stato licenziato, quest’ultimo deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto il rapporto sul periodo di prova, in particolare, non attesterebbe nessun fatto concreto e si limiterebbe a valutazioni astratte, assolutamente non suffragate da fatti o da riferimenti ad asserite carenze del ricorrente nell’adempimento dei suoi obiettivi. Il ricorrente contesta inoltre all’autorità abilitata a concludere contratti di avere controfirmato il rapporto sul periodo di prova senza precisare quali valutazioni dei redattori del rapporto medesimo essa sottoscrivesse per conto proprio. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione della norma che impone che il periodo di prova si svolga in «condizioni normali», nei limiti in cui sarebbero contestate al ricorrente l’esecuzione insoddisfacente di mansioni che non gli sarebbero mai state assegnate, nonché conoscenze insufficienti della lingua inglese, malgrado la convenuta avesse verificato dette conoscenze in due momenti prima di assumere il ricorrente. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato, poiché il ricorrente non sarebbe stato autorizzato a commentare il resoconto del dialogo formale con il valutatore del suo periodo di prova, e sarebbe stato invitato ad un’audizione da parte dell’autorità abilitata a concludere contratti solo dopo che essa aveva preso la decisione del licenziamento. |
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4. |
Quarto motivo, vertente su irregolarità procedurali che consistono, tra l’altro, nel mancato rispetto dei termini per la procedura di redazione del rapporto sul periodo di prova, in presenza di una persona non prevista in occasione del dialogo formale di valutazione, in assenza di consultazione del diretto superiore del ricorrente e in assenza di ogni riferimento nel rapporto sul periodo di prova all’assegnazione dei nuovi obiettivi al ricorrente durante il periodo di prova. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza e dell’articolo 84 del regime applicabile agli altri agenti, sul fatto di avere incoraggiato il ricorrente a fare uno sforzo per un miglioramento intenso verso la fine del suo periodo di prova, perché egli potesse essere confermato in tale posto, poi di avergli annunciato che il suddetto miglioramento era tardivo, nonostante l’amministrazione avesse iniziato le procedure in ritardo. Nello stesso ambito, il ricorrente contesta alla convenuta di non avere prolungato il suo periodo di prova, circostanza che avrebbe permesso di «misurare» il suo miglioramento, tenendo anche conto delle limitazioni legate alla crisi sanitaria. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione per le ragioni sopra citate. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/37 |
Ricorso proposto il 23 aprile 2021 — Agora Invest/EUIPO — Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSA)
(Causa T-219/21)
(2021/C 228/49)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Agora Invest, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. Alejos Cutuli, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Transportes Maquinaria y Obras, SA (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TRAMOSA — Domanda di registrazione n. 17 236 531
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 febbraio 2021 nel procedimento R 566/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
respingere l’opposizione B 3 029 199 alla domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 236 531; |
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— |
disporre la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 17 236 531 TRAMOSA (con grafico); |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/38 |
Ricorso proposto il 25 aprile 2021 — Italia/Commissione
(Causa T-221/21)
(2021/C 228/50)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, G. Rocchitta, C. Gerardis, e E. Feola, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la Decisione di esecuzione della Commissione 2021/261 del 17.2.2021, nella parte in cui applica, a carico dell’Italia, le correzioni finanziarie relative alle indagini AA/2017/013 (Aiuti per superficie — TUTTI OP — Esercizio finanziario 2018 — euro 67 368 272,99) e CEB/2018/057 (Esercizio finanziario 2017 e ritardi di pagamento — TUTTI OP — importo netto di euro 74 978 660,98 — importo lordo di euro 75 696 497,283; |
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— |
in subordine, annullare la medesima decisione nella parte in cui applica la rettifica forfetaria di € 67 368 272,99, relativa all’indagine di audit AA/2017/013 (Aiuti per superficie — TUTTI OP — Esercizio finanziario 2018 — euro 67 368 272,99), in luogo della rettifica puntuale quantificata da AGEA in euro 27 848 824,26; |
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— |
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, riguardante l’indagine AA/2017/013, relativa ad aiuti per superficie, vertente sulla violazione dell’articolo 4, lett. H), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013 L 347, pag. 608), con riguardo alla definizione di «prati permanente» adottata a livello nazionale sulla base del D. M. 18/11/2014. |
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2. |
Secondo motivo, riguardante l’indagine AA/2017/013, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 GU 2013 L 347, pag. 549), nonché dell’articolo 12, paragrafi 2 e 6), del Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU 2014 L 255, pag. 18), con riguardo all’applicazione di un tasso forfetario, pur essendo calcolabile il rischio effettivo per il bilancio dell’Unione. |
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3. |
Terzo motivo, riguardante l’indagine AA/2017/013, vertente sulla violazione degli articoli 296, paragrafo 2, TFUE, e 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, con riguardo all’applicazione della clausola generale dello «sforzo sproporzionato», sulla cui base è giustificata la rettifica forfetaria. |
|
4. |
Quarto motivo, riguardante l’indagine CEB/2018/057, relativa a ritardi di pagamento, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 907/2014, con riguardo agli assunti ritardi nei pagamenti riferiti alla domanda unica 2015 pur in presenza delle «particolari condizioni» di gestione connesse all’applicazione della riforma della PAC 2015 — 2020. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/39 |
Ricorso proposto il 26 aprile 2021 — Shopify/EUIPO — Rossi e a. (Shoppi)
(Causa T-222/21)
(2021/C 228/51)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Shopify Inc. (Ottawa, Ontario, Canada) (rappresentanti: S. Völker e M. Pemsel, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Massimo Carlo Alberto Rossi (Fiano, Italia), Salvatore Vacante (Berlino, Germania), Shoppi Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolari del marchio controverso: Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo «Shoppi» nei colori blu scuro, bianco, rosso e arancione — Marchio dell’Unione europea n. 16 684 797
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 febbraio 2021 nel procedimento R 785/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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— |
respingere il ricorso dei controinteressati dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento del 6 febbraio 2020 (procedimento di dichiarazione di nullità 000034203 C); |
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— |
condannare l’EUIPO e i controinteressati dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO alle spese, ivi comprese le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/40 |
Ricorso proposto il 27 aprile 2021 — PepsiCo/EUIPO (Smartfood)
(Causa T-224/21)
(2021/C 228/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PepsiCo, Inc. (Raleigh, Carolina del Nord, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «Smartfood» a colori — Domanda di registrazione n. 18 170 180
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2021 nel procedimento R 1947/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/40 |
Ricorso proposto il 27 aprile 2021 — Ryanair/Commissione
(Causa T-225/21)
(2021/C 228/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F-C. Laprévote, S. Rating, V. Blanc e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della convenuta del 4 settembre 2020 sull’aiuto di Stato SA.58114 (2020/N) — Italia — COVID-19 aid to Alitalia (1); e |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce 5 motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe abusato del proprio potere e avrebbe applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, dando priorità all’esame dell’aiuto e congelando le proprie indagini sugli aiuti al salvataggio illegittimi concessi all’Alitalia nel 2017 e nel 2019. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe applicato in maniera erronea l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e avrebbe commesso manifesti errori di valutazione nel suo esame del carattere proporzionato dell’aiuto rispetto al danno causato dalla crisi COVID-19. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta di specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto dell’Unione che hanno presieduto alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ’80 (ossia, di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi — applicati al trasporto aereo dal regolamento 1008/2008 (2) — e di libertà di stabilimento). |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficoltà e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’obbligo di motivare la propria decisione. |
(2) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 , recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008 L 293, pagg. 3–20).
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14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/41 |
Ricorso proposto il 27 aprile 2021 — Retail Royalty/EUIPO — Fashion Energy (Raffigurazione di un’aquila)
(Causa T-226/21)
(2021/C 228/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Bogatz e Y. Stone, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fashion Energy Srl (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di un’aquila) — Marchio dell’Unione europea n. 5 066 113
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2021 nel procedimento R 2813/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 58, paragrafo 2, e dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |