ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 227

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
14 giugno 2021


Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

2021/C 227/01

Posizione (UE) n. 21/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale
Adottata dal Consiglio il 27 maggio 2021

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2021/C 227/02

Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 21/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

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2021/C 227/03

Posizione (UE) n. 22/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti
Adottata dal Consiglio il 27 maggio 2021

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2021/C 227/04

Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 22/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti

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IT

 


III Atti preparatori

CONSIGLIO

14.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/1


POSIZIONE (UE) N. 21/2021 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

Adottata dal Consiglio il 27 maggio 2021

2021/C 227/01

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

I 2 140 uffici doganali situati alle frontiere esterne dell’Unione devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell’unione doganale. La necessità di adeguati controlli doganali con risultati equivalenti è sempre più urgente, non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane di riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell’Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, bensì agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi.

(2)

Lunione doganale costituisce uno dei pilastri fondamentali dellUnione, uno dei principali blocchi commerciali al mondo. Poiché lunione doganale è essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno sono necessarie misure costanti per rafforzarla, a beneficio sia delle imprese che dei cittadini.

(3)

Esiste attualmente uno squilibrio nell’esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze tra gli Stati membri in termini sia di caratteristiche geografiche che delle relative capacità e risorse. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità e dal corretto funzionamento delle attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. Anche sfide quali limpennata nel commercio elettronico, l’aumento della digitalizzazione e la necessità di migliorare la resilienza agli attacchi informatici, faranno aumentare la domanda di controlli doganali efficaci. La fornitura di attrezzature equivalenti per il controllo doganale è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio attuale. Migliorerà l’equivalenza nell’esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri e contribuirà così a prevenire la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli del sistema di controllo doganale, spesso denominata «scelta opportunistica del punto di importazione». Di conseguenza, le merci che entrano nel territorio doganale dellUnione dovrebbero essere soggette a controlli basati sui rischi conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («codice doganale dellUnione»).

(4)

Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e hanno chiesto unanalisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle conclusioni sul finanziamento delle dogane, del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione e a migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti.

(5)

A norma del codice doganale dell’Unione, i controlli doganali devono essere intesi non solo come l’applicazione della normativa doganale, ma anche come l’applicazione di altre norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell’Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell’Unione di merci non unionali e di merci in regime di uso finale. Tale altra normativa attribuisce alle autorità doganali il potere di svolgere compiti specifici di controllo e contiene disposizioni in materia di imposizione, in particolare per quanto riguarda le accise e l’imposta sul valore aggiunto, aspetti esterni del mercato interno, politica commerciale comune e altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il commercio, la sicurezza della catena di approvvigionamento e la tutela degli interessi economici e finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri.

(6)

Sostenere il raggiungimento di un livello adeguato ed equivalente di risultati nei controlli doganali alle frontiere esterne dell’Unione consente di massimizzare i vantaggi dell’unione doganale, fornendo così ulteriore sostegno alle autorità doganali nella loro azione congiunta a tutela degli interessi dell’Unione. Un fondo specifico per le attrezzature per il controllo doganale volto a correggere gli squilibri attuali contribuirebbe alla coesione globale tra gli Stati membri. Tale fondo specifico terrebbe conto delle diverse esigenze riscontrate nei diversi tipi di frontiere, vale a dire quelle marittime e su altre vie navigabili, aeree e terrestri, comprese le frontiere ferroviarie e stradali, come anche a livello di centri postali. In considerazione delle sfide a livello mondiale, in particolare la necessità di continuare a tutelare gli interessi economici e finanziari dell’Unione e degli Stati membri, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi, è indispensabile disporre di attrezzature moderne e affidabili per il controllo alle frontiere esterne.

(7)

È opportuno pertanto istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario alle attrezzature per il controllo doganale destinate a essere utilizzate a tutti i tipi di frontiere. Lo Strumento dovrebbe sostenere l’unione doganale e l’attività delle autorità doganali, in particolare aiutandole a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione, a garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e a tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, come la contraffazione delle merci, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. Dovrebbe contribuire a risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali. Inoltre, le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo dello Strumento dovrebbero sostenere l’attuazione del quadro in materia di gestione del rischio doganale di cui al codice doganale dell’Unione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento in condizioni di trasparenza di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all’avanguardia, tenendo debitamente conto della protezione dei dati, della resilienza agli attacchi informatici e di considerazioni in materia di sicurezza e di ambiente, compreso uno smaltimento delle attrezzature sostituite che sia rispettoso dell’ambiente.

(8)

Alle autorità doganali degli Stati membri è stato affidato un numero crescente di responsabilità che vengono svolte alla frontiera esterna e che spesso si estendono al settore della sicurezza. È pertanto importante fornire sostegno finanziario dell’Unione agli Stati membri per consentire loro di garantire l’equivalenza nell’esecuzione del controllo di frontiera e del controllo doganale alle frontiere esterne dell’Unione. È altrettanto importante promuovere, alle frontiere dell’Unione, per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone, la cooperazione inter-agenzia tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere, al fine di massimizzare il valore aggiunto dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere e dei controlli doganali.

(9)

È necessario pertanto istituire un Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo»).

(10)

A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.

(11)

Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere costituito dallo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale («Strumento»), istituito dal presente regolamento, e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (1).

(12)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici e in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5) e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25 settembre 2015, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione di spendere almeno il 30 % dell’importo complessivo del bilancio dell’Unione per sostenere gli obiettivi in materia di clima e dell’ambizione dell’Unione di destinare il 7,5 % del bilancio annuale dell’Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità.

(13)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata dello Strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (6). Tale dotazione finanziaria dovrebbe poter coprire le spese, necessarie e debitamente giustificate, per le attività di gestione dello Strumento e di valutazione delle sue prestazioni, nella misura in cui dette attività siano connesse all’obiettivo generale e a quello specifico dello Strumento.

(14)

Al presente Strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull’esecuzione del bilancio dell’Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni.

(15)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione. I finanziamenti a titolo del presente Strumento dovrebbero essere soggetti ai principi di cui al regolamento finanziario e garantire l’utilizzo ottimale delle risorse finanziarie nel conseguimento dei suoi obiettivi.

(16)

Il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale («programma Dogana») a sostegno dell’unione doganale e delle autorità doganali. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale delle azioni di cooperazione relative alle dogane e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tali azioni nell’ambito di un unico atto giuridico, vale a dire il programma Dogana, contenente un’unica serie di norme. Pertanto, il presente Strumento dovrebbe finanziare unicamente l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale ammissibili, mentre tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare le necessità o la formazione relativa alle attrezzature in questione, dovrebbero essere sostenute dal programma Dogana.

(17)

Inoltre, e ove opportuno, lo Strumento dovrebbe anche sostenere l’acquisto o l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di testare nuovi elementi delle attrezzature o nuove funzionalità per elementi esistenti delle attrezzature in condizioni operative prima che gli Stati membri inizino ad acquistare su larga scala tali nuove attrezzature. I test in condizioni operative dovrebbero in particolare dare seguito ai risultati della ricerca sulle attrezzature per il controllo doganale nell’ambito del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (2). La Commissione dovrebbe incoraggiare lo svolgimento di appalti e test comuni delle attrezzature per i controlli doganali da parte di due o più Stati membri, avvalendosi degli strumenti di cooperazione previsti dal programma Dogana.

(18)

La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente adatta per i controlli di conformità con altre normative dell’Unione, come quella sulla gestione delle frontiere, i visti o la cooperazione di polizia. Il Fondo è stato pertanto concepito come due strumenti complementari per l’acquisto di attrezzature, con un ambito di applicazione distinto ma complementare. Da un lato, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti sosterrà finanziariamente solo i costi delle attrezzature la cui finalità o effetto principale è la gestione integrata delle frontiere, ma consentirà anche che tali attrezzature siano utilizzate per altri scopi, come i controlli doganali. Dall’altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, sosterrà finanziariamente solo i costi delle attrezzature la cui finalità o effetto principale sono i controlli doganali, ma consentirà che le attrezzature siano utilizzate anche per altre finalità, come i controlli alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli tra i due strumenti promuoverà la cooperazione inter-agenzia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), quale componente dell’approccio di gestione europea integrata delle frontiere, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l’impatto del bilancio dell’Unione attraverso la condivisione e l’interoperabilità delle attrezzature di controllo. La condivisione delle attrezzature tra autorità doganali e altre autorità di frontiera non dovrebbe avvenire sistematicamente.

(19)

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Sebbene in tali casi i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione in linea di principio non siano ammissibili, ciò dovrebbe essere possibile in via eccezionale, tenuto conto dell’entrata in vigore tardiva del presente regolamento rispetto all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Al fine di consentire l’attuazione sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e di evitare rinvii nel sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio all’interesse dell’Unione di essere adeguatamente attrezzata per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell’unione doganale, dovrebbe essere possibile, per un periodo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, prevedere nella decisione di finanziamento che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento siano considerate ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

(20)

In deroga al regolamento finanziario, il finanziamento di un’azione da parte di diversi programmi o strumenti dell’Unione dovrebbe essere possibile al fine di permettere e sostenere, se del caso, la cooperazione e l’interoperabilità in tutti i settori. Tuttavia, in conformità al principio del divieto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento finanziario, in tali casi non è consentito che i contributi riguardino gli stessi costi. Se a uno Stato membro è già stato riconosciuto o erogato un contributo a titolo di un altro programma dell’Unione ovvero il sostegno di un fondo dell’Unione per l’acquisizione della stessa attrezzatura, tale contributo o sostegno dovrebbe essere comunicato alla Commissione, in conformità dell’articolo 191 del regolamento finanziario.

(21)

Qualsiasi finanziamento superiore al massimale del tasso di cofinanziamento dovrebbe essere concesso solo in casi debitamente giustificati, che potrebbero includere casi di appalti congiunti e di test di attrezzature per il controllo doganale da parte di due o più Stati membri.

(22)

In considerazione della rapida evoluzione delle tecnologie, delle minacce e delle priorità doganali, i programmi di lavoro non dovrebbero estendersi su periodi più lunghi. Allo stesso tempo, i programmi di lavoro annuali non sarebbero necessari per l’attuazione dello Strumento e aumenterebbero l’onere amministrativo per la Commissione e gli Stati membri. Alla luce di tale contesto, in linea di principio i programmi di lavoro dovrebbero riguardare più di un esercizio finanziario, ma non più di tre.

(23)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma di lavoro a titolo del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(24)

Nonostante l’attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell’obiettivo specifico di garantire risultati equivalenti dei controlli doganali, la natura tecnica del presente Strumento implica che sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto, l’attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni delle necessità. Tali valutazioni delle necessità dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle autorità doganali. Esse dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe utilizzare tali informazioni per determinare l’assegnazione dei fondi agli Stati membri tenendo conto in particolare del volume degli scambi, dei rischi pertinenti e della capacità amministrativa delle autorità doganali di utilizzare e mantenere le attrezzature, al fine di conseguire l’uso più efficiente possibile delle attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento. Per contribuire alla disciplina di bilancio, le condizioni per l’attribuzione di priorità alle sovvenzioni dovrebbero essere definite in modo chiaro e basate su una tale valutazione delle necessità.

(25)

Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni a esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori quantitativi e qualitativi che misurino gli effetti delle azioni nell’ambito dello Strumento. Gli obblighi di rendicontazione dovrebbero comprendere l’obbligo di fornire alla Commissione informazioni sulle attrezzature per il controllo doganale qualora il costo di un elemento di tali attrezzature superi i 10 000 EUR tasse escluse. Tali informazioni dovrebbero essere distinte dalle informazioni che devono essere fornite al pubblico in generale e ai media al fine di promuovere le azioni e i risultati dello Strumento.

(26)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12), è opportuno che lo Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare, in maniera comparabile ed esaustiva, gli effetti dello Strumento sul terreno. La valutazione intermedia e quella finale, che dovrebbero essere effettuate entro quattro anni rispettivamente dall’inizio dell’attuazione dello Strumento e dal suo completamento, dovrebbero contribuire a un efficiente processo decisionale riguardo al sostegno finanziario alle attrezzature per il controllo doganale nell’ambito dei prossimi quadri finanziari pluriennali. È pertanto della massima importanza che la valutazione intermedia e quella finale includano informazioni soddisfacenti e sufficienti e che tali valutazioni siano fornite a tempo debito. La Commissione dovrebbe includere, nella valutazione intermedia e in quella finale, informazioni dettagliate relative alla condivisione tra autorità doganali e altre autorità di frontiera delle attrezzature finanziate a titolo dello Strumento, nella misura in cui gli Stati membri abbiano fornito le informazioni pertinenti. Oltre a tali valutazioni dello Strumento, nell’ambito del sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbero essere elaborate anche relazioni annuali sullo stato di avanzamento al fine di sorvegliare l’attuazione dello Strumento. Tali relazioni dovrebbero includere una sintesi degli insegnamenti tratti e, se del caso, degli ostacoli incontrati e delle lacune riscontrate, nel contesto delle attività dello Strumento che sono state svolte nell’anno in questione. Tali relazioni annuali sui progressi compiuti dovrebbero essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27)

Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale che possono essere utilizzate per conseguire le finalità di controllo doganale e dell’elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento dell’obiettivo specifico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e pienamente trasparenti, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(28)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (14), (Euratom, CE) n. 2185/96 (15) e (UE) 2017/1939 (16) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(29)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di esecuzione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l’obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tali tipologie di finanziamento e tali metodi di esecuzione dovrebbero prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(30)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di uno Strumento che sostiene l’unione doganale e le autorità doganali fornendo sostegno finanziario per l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa degli squilibri oggettivi che esistono fra loro a livello geografico, ma, a motivo del livello e della qualità equivalenti dei risultati dei controlli doganali che un approccio coordinato e un finanziamento centralizzato contribuiranno a realizzare, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)

I destinatari dei finanziamenti dell’Unione dovrebbero rendere nota l’origine di tali finanziamenti e garantirne la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. Tali informazioni dovrebbero mostrare il valore aggiunto dello Strumento nel sostenere l’unione doganale e, in particolare, in che modo aiuta le autorità doganali a svolgere le proprie missioni, nonché gli sforzi della Commissione per garantire la trasparenza di bilancio. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza, la Commissione dovrebbe fornire periodicamente informazioni al pubblico sullo Strumento, sulle sue azioni e risultati, con riferimento, tra l’altro, ai programmi di lavoro adottati a norma del presente regolamento.

(32)

Al fine di garantire la continuità nel fornire sostegno al settore d’intervento pertinente e di consentire che la sua attuazione cominci sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Unitamente al regolamento (UE) …/… (3), il presente regolamento istituisce un Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo») per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Nell’ambito di tale Fondo, il presente regolamento istituisce uno strumento allo scopo di fornire un sostegno finanziario per l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale («Strumento») per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. La durata dello Strumento è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi dello Strumento, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di attribuzione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

2)

«controlli doganali»: i controlli doganali quali definiti all’articolo 5, punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013;

3)

«attrezzature per il controllo doganale»: le attrezzature destinate principalmente allo svolgimento di controlli doganali;

4)

«attrezzature mobili per il controllo doganale»: qualsiasi mezzo di trasporto che, oltre alle sue capacità mobili, è destinato a costituire un elemento delle attrezzature per il controllo doganale o è interamente equipaggiato con attrezzature per il controllo doganale;

5)

«manutenzione»: interventi preventivi, correttivi e predittivi, compresi controlli operativi e funzionali, assistenza, riparazione e revisione di un elemento delle attrezzature per il controllo doganale necessari per mantenere o ripristinare, alle condizioni di operabilità specificate per conseguire la sua vita utile massima, ma escluso l’aggiornamento;

6)

«aggiornamento»: gli interventi evolutivi necessari per portare un elemento esistente di attrezzatura per il controllo doganale divenuto obsoleto a condizioni specificate di operabilità all’avanguardia.

Articolo 3

Obiettivi dello Strumento

1.   Nell’ambito del Fondo e al fine di conseguire la finalità a lungo termine dell’applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri, l’obiettivo generale dello Strumento è: sostenere l’unione doganale e le autorità doganali nella loro missione di tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e tutelare l’Unione dal commercio illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

2.   L’obiettivo specifico dello Strumento è di contribuire a ottenere risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali mediante l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento in condizioni di trasparenza di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all’avanguardia, che siano sicure e rispettose dell’ambiente, aiutando in tal modo le autorità doganali a tutelare gli interessi dell’Unione.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 è fissata a 1 006 407 000 EUR a prezzi correnti.

2.   L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può anche coprire i costi connessi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, che si riferiscono agli obiettivi dello Strumento, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.

Articolo 5

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2.   Lo Strumento può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni.

3.   Quando le azioni sovvenzionate nell’ambito dello Strumento comportano l’acquisto o l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l’interoperabilità delle attrezzature per il controllo doganale acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell’Unione e, di conseguenza, il suo uso efficiente.

CAPO II

Ammissibilità

Articolo 6

Azioni ammissibili

1.   Per essere ammissibili al finanziamento nell’ambito dello Strumento, tali azioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

attuare gli obiettivi stabiliti all’articolo 3; e

b)

sostenere l’acquisto, la manutenzione o l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale, comprese attrezzature innovative che impiegano tecnologie di rilevazione, aventi una o più delle finalità seguenti di controllo doganale:

1)

ispezione non invasiva;

2)

indicazione di oggetti nascosti sulle persone;

3)

rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi;

4)

analisi di campioni in laboratori;

5)

campionamento e analisi in loco di campioni;

6)

ispezione con apparecchi portatili.

L’allegato I contiene un elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale che possono essere utilizzate per conseguire le finalità di controllo doganale di cui al primo comma, punti da 1 a 6.

2.   In casi debitamente giustificati, le azioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono riguardare anche l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento in condizioni di trasparenza di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di testare nuovi elementi delle attrezzature o nuove funzionalità per gli elementi esistenti delle attrezzature in condizioni operative.

3.   A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto dell’entrata in vigore tardiva del presente regolamento e al fine di evitare rinvii nel sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio all’interesse dell’Unione di essere adeguatamente attrezzata per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell’unione doganale, i costi sostenuti in relazione ad azioni che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento possono, per un periodo limitato, essere considerati in via eccezionale ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 al fine di modificare il presente regolamento aggiornando, se necessario, l’elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale di cui all’allegato I.

5.   Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento dovrebbero essere utilizzate principalmente per i controlli doganali, ma possono essere utilizzate anche per altre finalità, a sostegno delle autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e di indagini, fra cui il controllo di persone. Tali attrezzature per il controllo doganale non sono scambiate sistematicamente tra le autorità doganali e altre autorità di frontiera.

6.   La Commissione incoraggia lo svolgimento di appalti e di test comuni riguardo alle attrezzature per il controllo doganale da parte di due o più Stati membri.

Articolo 7

Soggetti ammissibili

In deroga all’articolo 197 del regolamento finanziario, i soggetti ammissibili sono le autorità doganali a condizione che forniscano le informazioni necessarie per le valutazioni delle necessità di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 8

Tasso di cofinanziamento

1.   Lo Strumento può finanziare fino all’80 % dei costi totali ammissibili di un’azione.

2.   I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in casi eccezionali debitamente giustificati.

Articolo 9

Costi ammissibili

I costi direttamente connessi alle azioni di cui all’articolo 6 sono ammissibili a finanziamenti nell’ambito dello Strumento.

I costi seguenti non sono ammissibili a finanziamenti nell’ambito dello Strumento:

a)

costi relativi all’acquisto di terreni;

b)

costi relativi alla formazione o all’aggiornamento delle competenze diverse dalla formazione introduttiva inclusa nel contratto di acquisto o di aggiornamento;

c)

costi relativi a infrastrutture, quali edifici o strutture esterne, nonché ad arredi;

d)

costi associati a sistemi elettronici, a eccezione del software e degli aggiornamenti di software direttamente necessari per l’uso delle attrezzature per il controllo doganale e a eccezione del software elettronico e della programmazione necessari per collegare tra loro software esistenti con le attrezzature per il controllo doganale;

e)

costi di reti, quali canali di comunicazione protetti o non protetti, o di abbonamenti, a eccezione delle reti o degli abbonamenti necessari esclusivamente per utilizzare le attrezzature per il controllo doganale;

f)

costi di mezzi di trasporto, quali veicoli, aeromobili o navi, a eccezione delle attrezzature mobili per il controllo doganale;

g)

costi di beni di consumo, ivi compresi materiali di riferimento o di taratura, per le attrezzature per il controllo doganale;

h)

costi relativi a dispositivi di protezione individuale.

CAPO III

Sovvenzioni

Articolo 10

Concessione, complementarità e finanziamenti combinati

1.   Le sovvenzioni nell’ambito dello Strumento sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Conformemente all’articolo 195, primo comma, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono attribuite senza invito a presentare proposte ai soggetti ammissibili a norma dell’articolo 7 del presente regolamento.

3.   Un’azione che è stata finanziata nell’ambito dello Strumento può beneficiare anche di un contributo dal programma Dogana o da un altro programma dell’Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

4.   Il lavoro del comitato di valutazione di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario si basa sui principi generali applicabili alle sovvenzioni di cui all’articolo 188 di tale regolamento, in particolare sui principi di parità di trattamento e trasparenza di cui a tale articolo, nonché sul principio di non discriminazione.

5.   Il comitato di valutazione valuta le proposte sulla base dei criteri di attribuzione, tenendo conto, se del caso, della pertinenza dell’azione proposta rispetto agli obiettivi perseguiti, della qualità dell’azione proposta, del suo impatto, anche sotto il profilo economico, sociale e ambientale, nonché del relativo bilancio e della sua efficacia in termini di costi.

CAPO IV

Programmazione, sorveglianza e valutazione

Articolo 11

Programma di lavoro

1.   Lo Strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione volti a stabilire detti programmi di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

3.   I programmi di lavoro mirano a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 mediante le azioni di cui all’articolo 6. I programmi di lavoro stabiliscono l’importo totale del piano di finanziamento per tutte le azioni. Inoltre, essi stabiliscono:

a)

per ciascuna azione:

i)

gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, in conformità dell’obiettivo generale e di quello specifico di cui all’articolo 3;

ii)

una descrizione dei progetti da finanziare;

iii)

se del caso, un’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna azione; e

iv)

il metodo di esecuzione e un calendario di esecuzione indicativo;

b)

per le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all’articolo 8.

4.   L’elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione delle necessità delle autorità doganali. Tale valutazione delle necessità è basata su:

a)

una categorizzazione comune dei valichi di frontiera;

b)

una descrizione completa delle attrezzature per il controllo doganale disponibili;

c)

un elenco comune delle attrezzature per il controllo doganale che dovrebbero essere disponibili con riferimento alla categoria di valico di frontiera; e

d)

una stima del fabbisogno finanziario.

La valutazione delle necessità è basata sulle azioni svolte nell’ambito del programma Dogana 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o nell’ambito del programma Dogana ed è aggiornata periodicamente almeno ogni tre anni.

Articolo 12

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire l’obiettivo generale e quello specifico di cui all’articolo 3 sono elencati nell’allegato II.

2.   Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per modificare l’allegato II con riguardo agli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione.

4.   Se il costo di un elemento delle attrezzature per il controllo doganale supera 10 000 EUR al netto delle imposte, gli obblighi di rendicontazione di cui al paragrafo 3 comprendono almeno la comunicazione annuale alla Commissione delle seguenti informazioni:

a)

un elenco dettagliato delle attrezzature per il controllo doganale finanziate nell’ambito dello Strumento;

b)

informazioni sull’uso delle attrezzature per il controllo doganale, compresi i relativi risultati, e corroborate, se del caso, da statistiche pertinenti.

Articolo 13

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività nella misura in cui possono essere usate nel processo decisionale.

2.   Una valutazione intermedia dello Strumento è effettuata dalla Commissione non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio di tale attuazione. Nella valutazione intermedia la Commissione analizza la performance dello Strumento, anche per quanto riguarda aspetti quali l’efficacia, l’efficienza, la coerenza e la pertinenza, nonché le sinergie nell’ambito dello Strumento e il valore aggiunto dell’Unione.

3.   Al termine dell’attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti appresi, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO V

Esercizio della delega e procedura di comitato

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima di tale data. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma Dogana istituito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/444.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 16

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni intraprese nell’ambito dello Strumento e sui risultati ottenuti.

3.   Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

Articolo 17

Disposizione transitoria

Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascunodegli Stati membri.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 67.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021. Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (GU …).

(1)  Regolamento di cui al documento ST 6487/21 [2018/0249(COD)].

(5)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(6)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L … del …, pag. …).

(2)  Regolamento di cui al documento ST 7064/20 [2018/0224(COD)].

(10)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(3)  Regolamento di cui al documento ST 6487/21 [2018/0249(COD)].

(18)  Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma d’azione doganale nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).


ALLEGATO I

Elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale che possono essere utilizzate per conseguire le finalità di controllo doganale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

FINALITÀ DEL CONTROLLO DOGANALE

ATTREZZATURA PER IL CONTROLLO DOGANALE

CATEGORIA

APPLICAZIONE

1.

Ispezione non invasiva

Scanner a raggi X - alta energia

Container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli

Scanner a raggi X - bassa energia

Palette, cassette e pacchi

Bagagli dei passeggeri

Veicoli

Scanner a retrodiffusione a raggi X

Container

Autocarri

Veicoli

Altro

Sistemi di riconoscimento automatico dei numeri di targa/dei container

Bilance per veicoli

Carrelli elevatori e analoghe attrezzature mobili per il controllo doganale

2.

Indicazione di oggetti nascosti sulle persone (1)

Portale a retrodiffusione basato su raggi X

Utilizzato principalmente negli aeroporti per individuare oggetti nascosti sulle persone (droga, esplosivi, contante)

Scanner corporeo

Scanner di sicurezza basato su onde millimetriche

3.

Rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi

Rilevamento radiologico e nucleare

Rilevatore/portale di radiazioni personale (PRM)

Rilevatore di radiazioni portatile

Dispositivo di identificazione degli isotopi (RIID)

Portale di rilevamento delle radiazioni (RPM)

Portale di rilevamento spettrometrico per l’identificazione degli isotopi (SPM)

4.

Analisi di campioni in laboratorio

Attrezzature per l’identificazione, la quantificazione e la verifica di tutte le merci possibili

Gascromatografia e cromatografia liquida (GC, LC, HPLC ecc

Spettrometria e tecniche combinate con la spettrometria (IR, Raman, UV-VIS, fluorescenza, GC-MS ecc

Attrezzature a raggi X (XRF ecc.)

Spettrometria di risonanza magnetica nucleare (NMR) e analisi degli isotopi stabili

Altre attrezzature di laboratorio (spettroscopia di assorbimento atomico (AAS), analizzatore di distillazione, calorimetria differenziale a scansione (DSC), elettroforesi, microscopio, contatore a scintillazione liquida (LSC), macchina per fumo ecc.

5.

Campionamento e analisi in loco dei campioni

Rilevamento di tracce mediante spettrometria a mobilità ionica (IMS)

Attrezzature portatili per il rilevamento di tracce di materiali pericolosi specifici

Rilevamento di tracce mediante cani

Applicato a una serie di rischi su piccoli e grandi oggetti

Campionamento

Strumenti per prelevare campioni, cappa aspirante, scatola a guanti (glovebox)

Laboratori mobili

Veicolo contenente le attrezzature complete per l’analisi in loco dei campioni

Rilevatori portatili

Analisi di materiali organici, metalli e leghe

Test chimici colorimetrici

Spettroscopia Raman

Spettroscopia infrarossa

Fluorescenza a raggi X

Rilevatori di gas per container

6.

Ispezione con attrezzature portatili

Strumenti portatili individuali

Strumenti tascabili

Kit di strumenti meccanici

Specchio telescopico

Dispositivi

Endoscopio

Rilevatore di metalli fisso o portatile

Apparecchi video per il controllo della parte sottostante dei veicoli

Dispositivo a ultrasuoni

Densimetro

Altro

Ricerca subacquea


(1)  Ferme restando le disposizioni legislative applicabili e altre raccomandazioni relative alla protezione della salute e al rispetto della vita privata.


ALLEGATO II

Indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello strumento nel conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3

Per riferire sui progressi dello Strumento verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3, sono utilizzati i seguenti indicatori:

Attrezzature disponibili

a)

disponibilità nei valichi di frontiera terrestri di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

b)

disponibilità nei valichi di frontiera marittimi di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

c)

disponibilità nei valichi di frontiera aerei di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

d)

disponibilità nei valichi di frontiera postali di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

e)

disponibilità nei valichi di frontiera ferroviari di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)


14.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/18


Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 21/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

(2021/C 227/02)

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 12 giugno 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (1).

2.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 17 ottobre 2018 (2).

3.

Il 16 aprile 2019 il Parlamento europeo ha adottato la sua risoluzione legislativa sulla proposta (3), concludendo in tal modo la prima lettura.

4.

Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha conferito alla presidenza il mandato parziale (4) per avviare negoziati informali con il Parlamento; alcune disposizioni sono rimaste tra parentesi a causa del loro legame con le discussioni generali sul QFP o della loro natura orizzontale.

5.

A seguito del primo trilogo politico tenutosi il 26 novembre 2019, la presidenza ha raggiunto una comprensione comune (5) con i rappresentanti del Parlamento europeo. Alcuni elementi sono stati esclusi dall'ambito dei negoziati poiché il Consiglio, per poter definire la propria posizione, doveva attendere la conclusione dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

6.

Il mandato completo per i negoziati, che tiene conto delle conclusioni del Consiglio europeo sul QFP 2021-2027 e sul pacchetto per la ripresa adottato il 21 luglio 2020 (6), è stato approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 16 dicembre 2020 (7).

7.

In occasione del secondo trilogo politico del 16 marzo 2021, i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento. Il 31 marzo 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il compromesso finale risultante dai triloghi (8).

8.

Il 14 aprile 2021 la commissione IMCO del Parlamento europeo ha approvato il testo. Successivamente, il 16 aprile 2021, la presidente di detta commissione ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti nella quale ha comunicato che avrebbe raccomandato alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento.

II.   OBIETTIVO

9.

La proposta fa parte delle proposte settoriali che integrano il pacchetto di proposte orizzontali sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027.

10.

Lo Strumento ha l'obiettivo di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

11.

Esso mira a contribuire a ottenere risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali mediante l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A.   Aspetti generali

12.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo in seconda lettura sulla base di una posizione in prima lettura del Consiglio che il Parlamento possa approvare senza modifiche. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai colegislatori.

B.   Questioni fondamentali

13.

I principali elementi del compromesso raggiunto con il Parlamento europeo sono di seguito illustrati:

è stato raggiunto un accordo sulla durata dello Strumento e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027;

la dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 sarà fissata a 1 006 407 000 EUR a prezzi correnti;

sono stati specificati e ulteriormente elaborati gli obiettivi dello Strumento;

sono stati ulteriormente sviluppati i costi e le azioni ammissibili al finanziamento;

lo Strumento sarà attuato tramite programmi di lavoro adottati mediante atti di esecuzione;

sono stati ulteriormente chiariti i criteri e le modalità relativi alla preparazione dei programmi di lavoro;

sono stati rafforzati gli obblighi di rendicontazione;

è stato ulteriormente precisato l'ambito di applicazione della valutazione intermedia;

è stata introdotta una nuova clausola relativa all'obbligo di rendicontazione e alla proroga della delega di potere;

è stata concordata l'applicazione retroattiva del regolamento.

IV.   CONCLUSIONI

14.

La posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio con il contributo della Commissione. Tale compromesso è confermato dalla lettera inviata il 16 aprile 2021 dalla presidente della commissione IMCO al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti.

(1)  Documento ST 10325/18.

(2)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 67.

(3)  Documento 8057/19.

(4)  Documento ST 15513/1/18 REV 1.

(5)  Documento 15010/19.

(6)  Documento ST 10/20.

(7)  Documento 13822/20.

(8)  Documento 7266/21.


14.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/20


POSIZIONE (UE) N. 22/2021 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti

Adottata dal Consiglio il 27 maggio 2021

2021/C 227/03

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio (3) per fungere da soluzione tecnologica allo scambio di dati sui visti tra gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa lo scopo, le funzionalità e le competenze del VIS nonché le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in materia di domande di visto per soggiorno di breve durata e di decisioni adottate al riguardo, al fine di agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni. Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme per la registrazione degli identificatori biometrici nel VIS. L'accesso al VIS delle autorità di contrasto degli Stati membri e dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è disciplinato dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio (6). Tale decisione dovrebbe essere integrata nel regolamento (CE) n. 767/2008 per allinearlo all'attuale quadro del trattato.

(2)

L'interoperabilità tra taluni sistemi di informazione dell'UE è stata istituita con i regolamenti (UE) 2019/817 (7) e (UE) 2019/818 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio affinché tali sistemi e i relativi dati si integrino reciprocamente per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli di frontiera delle frontiere esterne dell’Unione, contribuire a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale e concorrere a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.

(3)

L'interoperabilità consente ai sistemi di informazione dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, contribuire alla lotta contro la frode d'identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei pertinenti sistemi di informazione dell'UE, agevolare l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE attuali e futuri da parte degli Stati membri, rafforzare e semplificare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai pertinenti sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare l'accesso al VIS, al sistema di ingressi/uscite (EES), al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità del VIS, del sistema d'informazione Schengen (SIS), dell'EES, dell'ETIAS, dell'Eurodac, e del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali dei cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN).

(4)

Le componenti dell'interoperabilità includono il VIS, il SIS, l'EES, l'ETIAS, l'Eurodac, l’ECRIS-TCN, nonché i dati Europol, e rendono possibile la consultazione simultanea dei dati Europol con quelli di tali sistemi di informazione dell'UE. È pertanto opportuno usare tali componenti dell'interoperabilità per eseguire le interrogazioni automatizzate e quando si accede al VIS a fini di contrasto. Il portale di ricerca europeo (ESP), istituito mediante regolamento (UE) 2019/818, dovrebbe essere utilizzato per consentire l'accesso rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato da parte delle autorità degli Stati membri ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol necessari per svolgere i compiti assegnati, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e per sostenere gli obiettivi del VIS.

(5)

Tramite l’ESP sarà possibile interrogare in parallelo i dati conservati nel VIS e quelli conservati negli altri sistemi di informazione dell'UE in questione.

(6)

Il confronto dei dati conservati nel VIS con i dati conservati in altri sistemi di informazione e banche dati dovrebbe essere automatizzato. Se da tale confronto emerge l’esistenza di una corrispondenza, nota come riscontro positivo, tra uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali contenuti nelle domande e in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente in tali altri sistemi di informazione o banche dati, o con i dati personali dell'elenco di controllo ETIAS, è opportuno che la domanda sia verificata manualmente da un operatore dell'autorità competente. La valutazione dei riscontri positivi svolta dall'autorità competente dovrebbe essere considerata per la decisione di rilasciare o meno un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno.

(7)

Il presente regolamento stabilisce in che modo devono essere attuate l'interoperabilità e le condizioni per la consultazione dei dati conservati nel SIS, nell'Eurodac e in ECRIS-TCN nonché dei dati Europol mediante il processo automatizzato del VIS al fine dell'individuazione di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (UE) n. 603/2013 (9), (UE) 2016/794 (10), (UE) 2018/1862 (11), (UE) 2019/816 (12) e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il VIS agli altri sistemi di informazione dell'UE e ai dati Europol.

(8)

È opportuno garantire le condizioni alle quali, da un lato, le autorità competenti per i visti sono in grado di consultare i dati conservati nell'Eurodac e, dall'altro, le autorità designate per il VIS sono in grado di consultare i dati Europol, alcuni dati SIS e i dati conservati in ECRIS-TCN ai fini del VIS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l'assolvimento dei compiti di tali autorità. Analogamente, i dati conservati nel fascicolo relativo alla domanda VIS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che utilizzano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione.

(9)

Il regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio (13) (1) assegna nuovi compiti all'Europol, come la formulazione di pareri in seguito a richieste di consultazione da parte delle autorità designate per il VIS e delle unità nazionali ETIAS. Per assolvere tali compiti, è pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/794.

(10)

Al fine di sostenere l'obiettivo del VIS di valutare se un richiedente un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, il VIS dovrebbe essere in grado di verificare se esistano coincidenze tra i dati contenuti nei fascicoli relativi alla domanda VIS e i dati di ECRIS-TCN conservati nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dal regolamento (UE) 2019/818 in relazione agli Stati membri che sono in possesso di informazioni a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi relative a condanne pronunciate per un reato di terrorismo o altri reati gravi elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale.

(11)

Un riscontro positivo rilevato dall’ECRIS-TCN non dovrebbe di per sé implicare che il cittadino di paese terzo interessato sia stato condannato negli Stati membri che sono indicati. La conferma che esistono precedenti condanne dovrebbe risultare unicamente dalle informazioni ricevute dai casellari giudiziali degli Stati membri interessati.

(12)

Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(13)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui riguarda il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(14)

Nella misura in cui riguarda il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, l'Irlanda partecipa al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (16). Inoltre, nella misura in cui riguarda Europol, l'Eurodac ed ECRIS-TCN, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(15)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (17), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (18).

(16)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (19), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (20).

(17)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (21), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (22).

(18)

Per integrare il presente regolamento nel quadro giuridico esistente, è opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 603/2013

Il regolamento (UE) n. 603/2013 è così modificato:

1)

è inserito il capo seguente:

«CAPO VI bis

Accesso delle autorità competenti per i visti

Articolo 22 bis

Accesso all'Eurodac delle autorità competenti per i visti

Le autorità competenti per i visti hanno accesso all'Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi generati dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS ai sensi dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), nonché di esaminare e di decidere in merito alle domande di visto in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 (*2).

Articolo 22 ter

Interoperabilità con il VIS

A decorrere dalla data di entrate in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) (2), l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) per consentire il trattamento automatizzato ai sensi dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

(*1)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, del 15.9.2009, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L …)."

(*4)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).»;"

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 28 bis

Conservazione delle registrazioni ai fini dell'interoperabilità con il VIS

Allorché si consulta l'Eurodac conformemente all'articolo 22 bis del presente regolamento è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nell'Eurodac e nel VIS, in conformità dell'articolo 28 del presente regolamento e dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2016/794

Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:

1)

all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«q)

formulare un parere a seguito di una richiesta di consultazione di cui all'articolo 9 sexies, paragrafo 4, all'articolo 9 octies, paragrafo 4, e all'articolo 22 ter, paragrafi 14 e 16, del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

(*5)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;"

2)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Accesso di Eurojust, dell'OLAF e, ai soli fini dell'ETIAS, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, solo ai fini del VIS, delle autorità designate per il VIS, alle informazioni conservate da Europol»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 ter.   Europol adotta tutte le misure opportune affinché le autorità designate per il VIS ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008 abbiano accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit), ai dati forniti per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, fatte salve eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall'organismo dell'Unione, dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale che ha fornito le informazioni in questione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento.

In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato tale riscontro può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione a Europol. Tale informazione può essere condivisa solo nella misura in cui i dati che hanno generato il riscontro positivo siano necessari per lo svolgimento dei compiti delle autorità designate per il VIS relativi al VIS.

I paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applicano di conseguenza.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862

Il regolamento (UE) 2018/1862 è così modificato:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con il VIS

I registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel SIS e nel VIS ai sensi dell'articolo 50 bis del presente regolamento sono conservati in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

(*6)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;"

2)

all'articolo 44, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

della verifica manuale dei riscontri positivi generati da interrogazioni automatizzate del VIS e della valutazione se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, in conformità degli articoli 9 quater e 9 quater bis ter o dell'articolo 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 50 bis

Interoperabilità con il VIS

A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) (3), il sistema centrale del SIS è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato ai sensi degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.

(*7)  Regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L …).»."

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2019/816

Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«d)

le condizioni alle quali i dati nell’ECRIS-TCN possono essere utilizzati dalle autorità designate per il VIS di cui all'articolo 9 quinquies e all'articolo 22 ter, paragrafo 13 del regolamento n .767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) al fine di valutare se un richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa costituire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.

(*8)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;"

2)

all'articolo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Il presente regolamento sostiene inoltre l'obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

3)

all'articolo 3, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6)

“autorità competenti”, le autorità centrali, Eurojust, Europol ed EPPO, nonché le autorità designate per il VIS di cui all'articolo 9 quinquies e all'articolo 22 ter, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 767/2008, che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;»

4)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«c)

un indicatore che segnali, ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato per un reato di terrorismo o altri reati gravi elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale, compreso il codice dello Stato membro di condanna.»;

b)

il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis.   Il CIR contiene i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dati di cui al paragrafo 1, lettera a): cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita (città e paese), la o le cittadinanze, sesso, se del caso, nomi precedenti e, ove disponibili, pseudonimi o alias, come pure, ove disponibili, tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio dell'interessato, nonché denominazione dell'autorità di rilascio.

Il CIR può inoltre contenere i dati di cui al paragrafo 3, nonché, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il codice dello Stato membro di condanna. I rimanenti dati di ECRIS-TCN sono conservati nel sistema centrale.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Qualora siano identificati riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 27 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, gli indicatori e il codice dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono accessibili e consultabili solo dal sistema centrale del VIS ai fini delle verifiche a norma dell'articolo 7 bis del presente regolamento in combinato disposto con l'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), o l'articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 767/2008.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, gli indicatori e il codice dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono visibili a nessun'altra autorità a eccezione dell'autorità centrale dello Stato membro di condanna che ha creato la registrazione oggetto di un indicatore.»;

5)

all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   In caso di riscontro positivo il sistema centrale o il CIR trasmette automaticamente all'autorità competente informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e alle corrispondenti informazioni sull'identità. Tali informazioni sull'identità sono utilizzate al solo scopo di verificare l'identità del cittadino di paese terzo interessato. Il risultato di un'interrogazione del sistema centrale può essere utilizzato soltanto allo scopo di:

a)

rivolgere una richiesta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI;

b)

presentare una richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento; oppure

c)

valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Utilizzo dell’ECRIS-TCN per le verifiche VIS

1.   A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) (4), ECRIS-TCN è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato ai sensi degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 per interrogare ECRIS-TCN e confrontare i dati pertinenti nel VIS con i dati pertinenti di ECRIS-TCN conservati nel CIR, corredati di indicatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.

2.   Ai fini dell'adempimento dei compiti previsti dal regolamento (CE) n. 767/2008, le autorità designate per il VIS di cui all'articolo 9 quinquies e all'articolo 22 ter, paragrafo 13, di tale regolamento dispongono del diritto di accesso unicamente a quei dati di ECRIS-TCN conservati nel CIR cui sia stato aggiunto un indicatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.

(*9)  Regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L …).»;"

7)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella dal sistema centrale e dal CIR la registrazione di dati, inclusi i dati relativi alle impronte digitali, le immagini del volto o gli indicatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Qualora dal casellario giudiziale nazionale siano cancellati i dati relativi a una condanna per un reato di terrorismo o altro reato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), ma siano conservate informazioni su altre condanne pronunciate a carico della stessa persona, è unicamente rimosso dalla registrazione di dati l'indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Ove possibile, tale cancellazione avviene automaticamente, e in ogni caso non oltre un mese dalla scadenza del periodo di conservazione.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli indicatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sono cancellati automaticamente 25 anni dopo la creazione dell'indicatore, in merito a condanne per reati di terrorismo, e 15 anni dopo la creazione dell'indicatore, in merito a condanne per altri reati.»;

8)

all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati ai soli fini di individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi o di sostenere l'obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma del regolamento (CE) n. 767/2008. I dati inseriti nel CIR sono inoltre trattati in conformità del regolamento (UE) 2019/818 al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN in conformità del presente regolamento»;

9)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 31 bis

Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con il VIS

Per le consultazioni di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento è conservato un registro di ciascun trattamento dei dati di ECRIS-TCN eseguito nel CIR e nel VIS, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.».

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2019/818

Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:

1)

all'articolo 4, il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20)

“autorità designate”: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 4, punto 3 bis), del regolamento (CE) n. 767/2008, e all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;»;

2)

all'articolo 18 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   Ai fini degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, il CIR conserva inoltre, separati per logica dai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816. I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816 sono accessibili unicamente nel modo indicato all'articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento.»;

3)

all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, unicamente ai fini del trattamento automatizzato di cui agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, l'ESP entra in funzione a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) (5).

(*10)  Regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L …).»."

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/… (6).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 154.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021. Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(5)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(6)  Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

(7)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(8)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(9)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, p. 56).

(12)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019 pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L …).

(1)  Regolamento contenuto nel documento ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(14)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(15)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(16)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(17)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(18)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(19)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(20)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(21)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(22)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(2)  Regolamento contenuto nel documento ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(3)  Regolamento contenuto nel documento ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(4)  Regolamento contenuto nel documento ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(5)  Regolamento contenuto nel documento ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(6)  Regolamento contenuto nel documento ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].


14.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/29


Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 22/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti

(2021/C 227/04)

I.   INTRODUZIONE

1.

A seguito di una valutazione approfondita del VIS, il 16 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta legislativa intesa a modificare il regolamento VIS (1) (di seguito «regolamento che modifica il VIS»).

2.

Nella riunione del 19 dicembre 2018, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha adottato un mandato per l'avvio di negoziati con il Parlamento europeo (2).

3.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 19 settembre 2018 (3).

4.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 12 dicembre 2018 (4).

5.

Su richiesta del Parlamento europeo, il 30 agosto 2018 l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha formulato un parere (5).

6.

Il 13 marzo 2019 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura (6).

7.

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno avviato negoziati nell'ottobre 2019 al fine di raggiungere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura («accordo rapido in seconda lettura»).

8.

Nel corso dei negoziati è emerso che nella proposta della Commissione mancano talune disposizioni, ossia le cosiddette «modifiche consequenziali al VIS». Si tratta delle modifiche che devono essere apportate agli atti giuridici riguardanti i sistemi di informazione e le banche dati dell'UE in conseguenza delle interrogazioni automatizzate effettuate dal VIS in tali altri sistemi. Analoghe modifiche consequenziali erano state proposte dalla Commissione per l'ETIAS (7).

9.

A causa della geometria variabile della partecipazione degli Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è stato giuridicamente possibile includere nel regolamento che modifica il VIS solo una serie di modifiche consequenziali riguardanti gli strumenti giuridici nell'ambito dell'acquis di Schengen connesso alle frontiere esterne, mentre è stato necessario includere in uno strumento giuridico distinto altre disposizioni non facenti parte di tale acquis, segnatamente il regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS (oggetto della presente motivazione del Consiglio).

10.

Il 17 giugno 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha modificato il mandato del Consiglio per includere le «modifiche consequenziali al VIS» (8). Poiché il Parlamento europeo aveva già adottato la sua posizione in prima lettura, la sua squadra negoziale ha indicato che avrebbe definito la propria posizione su tale nuova serie di disposizioni nel corso dei negoziati interistituzionali.

11.

Dopo sei triloghi politici e numerose riunioni tecniche, i negoziati si sono conclusi con successo l'8 dicembre 2020, quando il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un compromesso sul testo di due regolamenti:

regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS) (di seguito «regolamento che modifica il VIS»), e

regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS (di seguito «regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS», oggetto della presente motivazione del Consiglio).

12.

Il 22 gennaio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha effettuato un'analisi del testo di compromesso finale in vista di un accordo.

13.

Il 27 gennaio 2021 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (commissione LIBE) del Parlamento europeo ha confermato l'accordo politico e il 1o febbraio il presidente della commissione LIBE ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti confermando che, qualora il Consiglio avesse approvato i due regolamenti in prima lettura, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Parlamento avrebbe approvato in seconda lettura la posizione del Consiglio.

14.

Il 3 febbraio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo politico sul testo di compromesso dei regolamenti.

15.

La Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca deciderà, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

16.

Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, l'Irlanda partecipa al regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS. Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano l'Europol, l'Eurodac e ECRIS-TCN, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

17.

Per quanto riguarda l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein, il regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS costituisce, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen.

II.   OBIETTIVO

18.

Il VIS – istituito con la decisione 2004/512/CE del Consiglio (decisione VIS) e il regolamento (CE) n. 767/2008 – è il sistema di informazione dell'UE inteso ad agevolare la procedura di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata («Schengen») e ad aiutare le autorità competenti per i visti, le frontiere, l'asilo e la migrazione a effettuare verifiche sui cittadini di paesi terzi che necessitano del visto per recarsi nello spazio Schengen. Il VIS collega i consolati degli Stati membri nel mondo e tutti i loro valichi di frontiera esterni.

19.

Il regolamento che modifica il VIS è inteso a sviluppare ulteriormente il VIS per rispondere meglio alle nuove sfide legate alle politiche in materia di visti, frontiere e sicurezza.

20.

Il regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS stabilisce a quali condizioni il VIS consulta i dati conservati nell'Eurodac, nel SIS e in ECRIS-TCN nonché i dati Europol, ai fini dell'individuazione di riscontri positivi nell'ambito delle interrogazioni automatizzate di cui al regolamento che modifica il VIS.

21.

Nella proposta della Commissione non figuravano le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione e banche dati dell'UE interrogate dal VIS, principalmente perché la suddetta era stata presentata prima dell'adozione di vari atti giuridici relativi agli altri sistemi di informazione e banche dati dell'UE e dei regolamenti sull'interoperabilità.

22.

La posizione del Consiglio in prima lettura colma tale lacuna e tiene conto del nuovo panorama legislativo in materia di interoperabilità, che è cambiato dalla presentazione della proposta.

23.

Mentre le modifiche tecniche dei regolamenti che fanno parte dell'acquis di Schengen connesso alle frontiere (VIS (9), EES (10), ETIAS (11), SIS rimpatri (12), SIS frontiere (13) e interoperabilità frontiere (14)) sono incluse nel regolamento che modifica il VIS, le modifiche dei regolamenti che non fanno parte dell'acquis di Schengen o costituiscono testi di cooperazione di polizia Schengen (Eurodac (15), regolamento Europol (16), SIS polizia (17), ECRIS-TCN (18) e interoperabilità nel settore della cooperazione di polizia (19)) sono incluse in questo strumento giuridico distinto a causa della geometria variabile della partecipazione degli Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

24.

Tuttavia i due regolamenti sono stati negoziati sotto forma di pacchetto e sono destinati a operare in piena sintonia per consentire il funzionamento e l'uso generale del sistema VIS.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A.   Aspetti generali

25.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo sulla base di una posizione del Consiglio in prima lettura che il Parlamento potesse approvare senza modifiche in seconda lettura. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura riguardante il regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori, assistiti dalla Commissione europea.

B.   Questioni fondamentali

Modifiche del regolamento (UE) n. 603/2013

26.

La posizione del Consiglio in prima lettura modifica il regolamento Eurodac al fine di:

fornire alle autorità competenti per i visti accesso all'Eurodac per la consultazione dei dati in modalità di sola lettura;

collegare l'Eurodac al portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 per consentire il trattamento automatizzato da parte del VIS; e

conservare una registrazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nell'Eurodac e nel VIS.

Modifiche del regolamento (UE) 2016/794

27.

La posizione del Consiglio in prima lettura modifica il regolamento Europol al fine di:

consentire a Europol di formulare un parere a seguito di una consultazione da parte del VIS nell'ambito del trattamento automatizzato; e

consentire alle autorità designate per il VIS, ai fini del regolamento VIS, di avere accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit), ai dati Europol.

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862

28.

La posizione del Consiglio in prima lettura modifica il regolamento SIS in materia di polizia al fine di:

conservare i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel SIS e nel VIS;

dare accesso alle autorità nazionali competenti ai dati inseriti nel SIS allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi generati dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS e valutare se un richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica; e

collegare il sistema centrale del SIS al portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato del VIS.

Modifiche del regolamento (UE) 2019/816

29.

La posizione del Consiglio in prima lettura modifica il regolamento ECRIS-TCN al fine di:

inserire nella registrazione di dati relativa a un cittadino di paese terzo condannato un indicatore che segnali, ai fini del VIS, se il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato per un reato di terrorismo o altro reato grave;

precisare che tale indicatore sarà cancellato automaticamente 25 anni dopo la sua creazione, in merito a condanne per reati di terrorismo, e 15 anni dopo la sua creazione, in merito a condanne per altri reati gravi;

qualora siano identificati riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato del VIS, rendere gli indicatori e il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna accessibili e consultabili dal sistema centrale del VIS ai fini delle verifiche;

in caso di riscontro positivo, consentire al sistema centrale o al CIR di trasmettere automaticamente all'autorità competente informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo;

collegare ECRIS-TCN al portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 per consentire il trattamento automatizzato da parte del VIS;

dare alle autorità designate per il VIS il diritto di accesso ai dati di ECRIS-TCN conservati nel CIR ai fini dell'adempimento dei compiti previsti dal regolamento VIS; e

conservare un registro di ciascun trattamento dei dati eseguito nel CIR e nel VIS.

30.

Inizialmente, il Parlamento europeo aveva richiesto di inserire nel regolamento ECRIS-TCN una disposizione atta a incaricare la Commissione di esaminare, entro un anno dall'entrata in funzione di ECRIS-TCN, se l'interrogazione di ECRIS-TCN da parte del VIS fosse necessaria a sostenere l'obiettivo del VIS di valutare se un richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2008. La posizione del Consiglio in prima lettura integra la valutazione volta a stabilire l'eventuale contributo dell'interrogazione di ECRIS-TCN da parte del VIS al sostegno dell'obiettivo sopra indicato con la relazione che la Commissione è tenuta a presentare tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS riveduto.

Modifiche del regolamento (UE) 2019/818

31.

La posizione del Consiglio in prima lettura modifica il regolamento sull'interoperabilità (polizia) per adeguarlo agli obiettivi del VIS riveduto.

IV.   CONCLUSIONE

32.

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con il contributo della Commissione. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un pacchetto equilibrato e che, una volta adottato, il regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS renderà possibile collegare il VIS e i dati di altri sistemi di informazione dell'UE e di Europol e, in tal modo, consentirà ai sistemi di integrarsi reciprocamente per migliorare la gestione delle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale e concorrere ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.

33.

Tale compromesso è confermato dalla lettera inviata il 1o febbraio 2021 dal presidente della commissione LIBE al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti. In tale lettera il presidente della commissione LIBE comunica che raccomanderà ai membri della sua commissione, e successivamente alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.

(1)  8853/18.

(2)  15726/18.

(3)  EESC 2018/03954, GU C 440 del 6.12.2018, pag. 154.

(4)  Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di un nuovo regolamento relativo al sistema di informazione visti, GU C 50 dell'8.2.2019, pag. 4.

(5)  Parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali – 2/2018, https://fra.europa.eu/en/publication/2018/revised-visa-information-system-and-its-fundamental-rights-implications.

(6)  T8-0174/2019, 7401/19.

(7)  Cfr. COM(2019) 3 final e COM(2019) 4 final.

(8)  8787/20.

(9)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(10)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

(14)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(15)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(17)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(18)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).