ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 222

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
11 giugno 2021


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2021/C 222/01

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 30 aprile 2021, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario, (CERS/2021/3)

1

2021/C 222/02

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 24 marzo 2021, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2021/2)

13


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2021/C 222/03

Avviso all’attenzione di determinate persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

22

 

Commissione europea

2021/C 222/04

Tassi di cambio dell’euro — 10 giugno 2021

23


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2021/C 222/05

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

24

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 222/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10289 — PSP/Aviva/10 Station Road) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

2021/C 222/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10312 — Astorg Asset Management/Solina) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

27

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 222/08

Pubblicazione del disciplinare modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

28

2021/C 222/09

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

31


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Comitato europeo per il rischio sistemico

11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 30 aprile 2021

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2021/3)

(2021/C 222/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l’articolo 458, paragrafo 8,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (3), e in particolare l’articolo 134, paragrafo 5,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), e in particolare gli articoli 18 e 20,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (5), e in particolare l’allegato IX,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario.

(2)

La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (6) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno Stato membro (7) siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3)

La decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/2133 (8) ha integrato la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 nell’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) con effetto a partire dal 1o gennaio 2020. La direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e il regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che introducono modifiche significative alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013, non sono ancora stati integrati nell’accordo SEE.

(4)

Il Ministero delle Finanze norvegese (Finansdepartementet) funge da autorità designata ai fini sia dell’articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE sia dell’articolo 458, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, in quanto tale direttiva e tale regolamento si applicavano rispettivamente alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE (di seguito rispettivamente «CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020» e «CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020»). Il 5 novembre 2020 il Finansdepartementet ha notificato al CERS, in base all’articolo 133, paragrafo 11, della CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, la propria intenzione di fissare un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile agli enti creditizi e livelli minimi applicati al fattore medio di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni relative a immobili residenziali e non residenziali degli enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB).

(5)

Il 4 dicembre 2020 il CERS ha adottato la raccomandazione CERS/2020/14 del Comitato europeo per il rischio sistemico (11), in cui raccomanda che il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico proposto da applicare in Norvegia sia ritenuto giustificato, adeguato, proporzionato, efficace ed efficiente rispetto al rischio preso in considerazione dal Finansdepartementet. A norma dell’articolo 458, paragrafo 10, del CRR, come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, nonostante la procedura di cui all’articolo 458, paragrafo 4, di tale regolamento, gli Stati membri possono aumentare i fattori di ponderazione del rischio oltre quelli previsti da tale regolamento.

(6)

Sin dal 31 dicembre 2020, gli enti creditizi autorizzati in Norvegia sono soggetti a: (i) un obbligo di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per esposizioni in Norvegia applicato a un tasso del 4,5% ai sensi dell’articolo 133 della CRD applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1° gennaio 2020; (ii) un livello minimo del 20% applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi) della CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1° gennaio 2020; e (iii) un livello minimo del 35% applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi) della CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1° gennaio 2020. Tuttavia, per gli enti creditizi che non si avvalgono del metodo IRB avanzato, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a tutte le esposizioni è stabilito al 3% fino al 31 dicembre 2022; successivamente, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile alle esposizioni nazionali è stabilito al 4,5%.

(7)

Il 2 febbraio 2021 il Finansdepartementet ha presentato al CERS una richiesta di riconoscimento del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 4, della CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, e per i livelli minimi applicati al fattore medio di ponderazione del rischio, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 8, del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1° gennaio 2020.

(8)

A seguito della richiesta del Finansdepartementet al CERS e al fine di: (i) prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare, che potrebbero derivare dall’attuazione delle misure di politica macroprudenziale applicate in Norvegia; e (ii) preservare la parità di condizioni tra gli erogatori di mutui ipotecari dell’Unione, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tali misure nella lista di misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(9)

Dato che gli enti creditizi autorizzati in Norvegia non sono ancora soggetti alla direttiva (UE) 2019/878, le autorità competenti negli Stati membri che hanno già dato attuazione a tale direttiva dovrebbero poter riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico norvegese in un modo e a un livello che tenga conto di eventuali sovrapposizioni o differenze tra i requisiti patrimoniali applicabili nel loro Stato membro e in Norvegia, fino a quando anche la direttiva (UE) 2019/878 non verrà integrata nell’accordo SEE.

(10)

Alla luce dei perduranti effetti della pandemia di COVID-19 sul settore bancario e dell’entità del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, è opportuno concedere un periodo sufficiente per il riconoscimento delle misure notificate.

(11)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.

La subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell’allegato:

Belgio:

una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio applicato in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Finlandia, utilizzando il metodo basato sui rating interni (IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari e composta da:

(a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

(b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio;

Francia:

un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario;

Lussemburgo

limiti alla copertura del finanziamento (loan-to value, LTV) giuridicamente vincolanti per nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con diversi limiti all’LTV applicabili a diverse categorie di mutuatari:

a)

un limite all’LTV del 100% per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b)

un limite all’LTV del 90% per gli altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15% del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90% ma inferiore all’LTV massimo del 100%.

c)

un limite all’LTV dell’80% per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

Norvegia:

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % per le esposizioni in Norvegia applicato a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, conformemente alle disposizioni dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (*1) (Accordo SEE) (di seguito “CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020”);

un livello minimo del 20% applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020 conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE (di seguito “CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020”);

un livello minimo del 35% applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia, che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020.

Svezia:

un requisito minimo del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.»;

(*1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3."

2.

L’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 aprile 2021.

Il capo del segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(4)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(5)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(6)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

(7)  Il paragrafo 14, lettera a) e il paragrafo 14 bis, lettera a), dell’allegato 9 all’accordo sullo Spazio economico europeo dispongono che con i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» si intendono, in aggiunta al loro significato nella direttiva 2013/36/UE e nel regolamento (UE) n. 575/2013, rispettivamente gli Stati AELS e le loro autorità competenti.

(8)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 170.

(9)  Direttiva (EU) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

(10)  Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

(11)  Raccomandazione CERS/2020/14 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 4 dicembre 2020, relativa alla notifica da parte della Norvegia della sua intenzione di stabilire un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in conformità all’articolo 133 della direttiva (UE) 2013/36/UE, disponibile sul sito Internet del CERS.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Belgio

Una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo IRB e applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione consta di due componenti:

a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura belga, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo IRB, consiste in una maggiorazione del fattore di ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che consta di due componenti:

a)

la prima componente consiste in una maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio ottenuta dopo aver computato la seconda parte della maggiorazione della ponderazione del rischio ai sensi del punto b).

b)

La seconda componente consiste in una maggiorazione della ponderazione del rischio del 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio. La media ponderata per l’esposizione è la media delle ponderazioni per i rischi dei singoli prestiti calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

2.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura belga applicandola alle succursali degli enti creditizi autorizzate a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB, situate in Belgio, entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Belgio dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

5.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro specifica per ente per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura.

6.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo (IRB con esposizioni al dettaglio non significative garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio al di sotto della soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura belga agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro sia superata.

7.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Belgio o con esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che utilizzino il metodo IRB e che abbiano esposizioni pari o superiori a 2 miliardi di euro sul mercato degli immobili residenziali in Belgio, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura belga. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura belga nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 2 miliardi di euro.

8.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Francia

Un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura francese, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta ai G-SII e agli O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario (non a livello sub-consolidato), consiste in un inasprimento del limite delle grandi esposizioni al 5 per cento del capitale ammissibile, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia.

2.

Una società non finanziaria è definita quale persona fisica o giuridica di diritto privato con sede in Francia, e che, al proprio livello e al massimo livello di consolidamento, appartiene al settore delle società non finanziarie come definito al punto 2.45 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

3.

La misura si applica alle esposizioni verso società non finanziarie con sede in Francia e alle esposizioni verso gruppi di società non finanziarie connesse, come segue:

a)

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma delle esposizioni nette nei confronti del gruppo e di tutte le entità ad esso connesse ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede al di fuori della Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma:

i)

delle esposizioni verso le società non finanziarie con sede in Francia;

ii)

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero controllate direttamente o indirettamente dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

iii)

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero economicamente dipendenti dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le società non finanziarie che non abbiano sede in Francia e che non siano una filiazione o un’entità economicamente dipendente da una società non finanziaria con sede in Francia, né siano controllate direttamente o indirettamente da una tale società, non rientrano pertanto nel campo di applicazione della misura.

In conformità all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la misura è applicabile tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Un G-SII o un O-SII deve considerare una società non finanziaria con sede in Francia come grande se la propria esposizione originaria verso la società non finanziaria o verso il gruppo di società non finanziarie connesse ai sensi del paragrafo 3, è pari o superiore a 300 milioni di euro. Il valore dell’esposizione originaria è calcolato ai sensi degli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 (*2).

5.

Una società non finanziaria è considerata fortemente indebitata se il suo coefficiente di leva finanziaria è superiore al 100 per cento e il suo coefficiente di copertura degli oneri finanziari è inferiore a tre, calcolato al massimo livello di consolidamento del gruppo, come segue:

a)

il coefficiente di leva finanziaria è il rapporto fra debiti totali al netto delle disponibilità liquide e il capitale proprio; e

b)

il coefficiente di copertura degli oneri finanziari è il rapporto tra, da un lato, il valore aggiunto maggiorato delle sovvenzioni per il funzionamento meno: i) la massa salariale; ii) le imposte e tasse per l’esercizio; iii) le altre spese nette di esercizio ordinario senza interessi netti e oneri assimilati; e iv) deprezzamento e ammortamento e, dall’altro lato, gli interessi e gli oneri assimilati.

I coefficienti sono calcolati in base ad aggregati contabili definiti in conformità alle norme applicabili, come presentati nella situazione contabile della società non finanziaria, certificata, se del caso, da un revisore contabile.

II.   Riconoscimento

6.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura francese applicandola ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

7.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

8.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza combinata per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura, che si compone di:

(a)

una soglia di 2 miliardi di euro per le esposizioni originarie totali dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario verso il settore francese delle società non finanziarie;

(b)

una soglia di 300 milioni di euro applicabile ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale che raggiungono o superano la soglia di cui al punto a) per:

(i)

una singola esposizione originaria verso una società non finanziaria con sede in Francia;

(ii)

la somma delle esposizioni originarie verso un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, calcolato ai sensi del paragrafo 3, lettera a);

(iii)

la somma delle esposizioni originarie verso società non finanziarie con sede in Francia appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede al di fuori della Francia al massimo livello di consolidamento come segnalato nei modelli C 28.00 e C 29.00 dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

(c)

una soglia del 5 per cento del capitale ammissibile del G-SII o dell’O-SII al massimo livello di consolidamento, per le esposizioni identificate al punto b) tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni ai sensi degli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le soglie di cui ai punti b) e c) devono essere applicate indipendentemente dal fatto che l’entità interessata o la società non finanziaria sia fortemente indebitata o meno.

Il valore dell’esposizione originaria di cui ai punti a) e b) deve essere calcolato conformemente agli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come segnalato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i G-SII o gli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario che non siano in violazione della soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura francese ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario nel momento in cui la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 sia superata. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

10.

In assenza di G-SII e O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario autorizzati negli Stati membri interessati e aventi esposizioni verso il settore francese delle società non finanziarie che superino la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 8, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura francese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura francese nel momento in cui un G-SII o un O-SII al massimo livello di consolidamento del suo perimetro prudenziale bancario supera la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

11.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Lussemburgo

Limiti alla copertura del finanziamento (loan-to-value, LTV) giuridicamente vincolanti per nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con diversi limiti all’LTV applicabili alle diverse categorie di mutuatari:

a)

un limite all’LTV del 100% per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b)

un limite all’LTV del 90% per gli altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15% del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90% ma inferiore all’LTV massimo del 100%.

c)

un limite all’LTV dell’80% per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

I.   Descrizione della misura

1.

Le autorità del Lussemburgo hanno attivato limiti all’LTV giuridicamente vincolanti per i nuovi mutui ipotecari sugli immobili residenziali situati in Lussemburgo. A seguito della raccomandazione del Comité du Risque Systémique (Comitato per il rischio sistemico) (1), la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Commissione di sorveglianza del settore finanziario) (2), agendo di concerto con la Banque centrale du Luxembourg, ha attivato limiti all’LTV che sono diversi per tre categorie di mutuatari. I limiti all’LTV per ciascuna delle tre categorie sono:

a)

un limite all’LTV del 100% per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b)

un limite all’LTV del 90% per altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15% del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90% ma inferiore all’LTV massimo del 100%;

c)

un limite all’LTV dell’80% per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

2.

L’LTV è il rapporto tra la somma di tutti i prestiti o delle tranches di prestiti garantiti da parte del mutuatario con immobili residenziali al momento della concessione del prestito e il valore dell’immobile nello stesso momento.

3.

Il limite all’LTV si applica indipendentemente dalla tipologia di proprietà (per esempio piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà).

4.

La misura si applica a qualsiasi mutuatario privato che contrae un mutuo ipotecario per acquistare un immobile residenziale in Lussemburgo a fini non commerciali. La misura si applica altresì se il mutuatario utilizza una struttura giuridica simile a una società di investimento immobiliare per completare l’operazione, e in caso di domande congiunte. Gli “immobili residenziali” includono i terreni edificabili, indipendentemente dal fatto che i lavori di costruzione avvengano immediatamente a seguito dell’acquisto o anni dopo. La misura si applica altresì se un prestito è concesso a un mutuatario per acquistare una proprietà con un contratto di locazione a lungo termine. La proprietà immobiliare può essere destinata all’uso del proprietario o acquistata a fini locativi.

II.   Riconoscimento

5.

Si raccomanda agli Stati membri i cui enti creditizi, imprese di assicurazione e professionisti che esercitano attività di prestito (erogatori di mutui ipotecari) hanno significative e rilevanti esposizioni creditizie in Lussemburgo tramite crediti diretti transfrontalieri di riconoscere la misura del Lussemburgo nella loro giurisdizione. Se la stessa misura non è disponibile nella loro giurisdizione per tutte le rilevanti esposizioni transfrontaliere, le autorità competenti dovrebbero applicare le misure disponibili che abbiano un effetto il più possibile equivalente alla misura di politica macroprudenziale attivata.

6.

Gli Stati membri dovrebbero notificare al CERS il riconoscimento della misura del Lussemburgo oppure utilizzare le esenzioni de minimis in conformità alla raccomandazione D della raccomandazione CERS/2015/2. La notifica dovrebbe essere inviata non oltre un mese dopo l’adozione della misura di riconoscimento, utilizzando il rispettivo modello pubblicato sul sito Internet del CERS. Il CERS pubblicherà le notifiche sul sito Internet del CERS, comunicando le decisioni nazionali di riconoscimento al pubblico. Tale pubblicazione includerà qualsiasi esenzione effettuata dagli Stati membri di riconoscimento, nonché il loro impegno a monitorare le propagazioni e ad agire ove necessario.

7.

Si raccomanda agli Stati membri di riconoscere una misura entro tre mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

8.

La misura è integrata da due soglie di rilevanza per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte degli Stati membri di riconoscimento: una soglia di rilevanza nazionale e una soglia di rilevanza specifica per istituzione. La soglia di rilevanza nazionale per il totale dei crediti ipotecari transfrontalieri al Lussemburgo è di 350 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente all’1% del mercato totale nazionale dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale nazionali nel dicembre 2020. La soglia di rilevanza specifica per istituzione per il totale dei crediti ipotecari transfrontalieri al Lussemburgo è di 35 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente allo 0,1% del mercato totale nazionale dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale in Lussemburgo nel dicembre 2020. Il riconoscimento è richiesto esclusivamente ove sia la soglia nazionale che la soglia specifica per istituzione siano superate.

Norvegia

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % per le esposizioni in Norvegia applicato a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, conformemente alle disposizioni dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) (di seguito “CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020”);

un livello minimo del 20% applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020 conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE (di seguito “CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1° gennaio 2020”);

un livello minimo del 35% applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia, che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020.

I.   Descrizione delle misure

1.

Dal 31 dicembre 2020, il Ministero delle finanze norvegese (Finansdepartementet) ha introdotto tre misure, ovvero (i) un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per le esposizioni in Norvegia, ai sensi dell’articolo 133 della CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, (ii) un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020; e (iii) un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR, applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020.

2.

Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è fissato al 4,5% e si applica alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia. Tuttavia, per gli enti creditizi che non si avvalgono di un metodo IRB avanzato, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a tutte le esposizioni è fissato al 3% fino al 31 dicembre 2022; successivamente, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile alle esposizioni nazionali è fissato al 4,5%.

3.

La misura relativa al livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili residenziali è un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio specifico per ente per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB. Il livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio relativo a immobili residenziali riguarda il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione nel portafoglio immobiliare residenziale. Per esposizioni relative a immobili residenziali norvegesi si intendono le esposizioni al dettaglio garantite da immobili in Norvegia.

4.

La misura relativa al livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili non residenziali è un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio specifico per ente per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB. Il livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio relativo a immobili non residenziali riguarda il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione nel portafoglio immobiliare non residenziale. Per esposizioni relative a immobili non residenziali norvegesi si intendono le esposizioni verso imprese garantite da immobili in Norvegia.

II.   Riconoscimento

5.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure norvegesi per le esposizioni situate in Norvegia, a norma rispettivamente dell’articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico entro 18 mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione, come modificata dalla raccomandazione CERS/2021/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (*3) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diversa disposizione ai sensi del paragrafo 7 che segue. I livelli minimi applicati al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni immobiliari residenziali e non residenziali in Norvegia dovrebbero essere riconosciuti entro il normale periodo di transizione di tre mesi previsto dalla raccomandazione CERS/2015/2.

6.

Qualora le stesse misure di politica macroprudenziale non siano disponibili nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, le misure di politica macroprudenziale utilizzabili nella loro giurisdizione che conseguano l’effetto il più possibile equivalente alle predette misure di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare le misure equivalenti per il riconoscimento dei livelli minimi applicati al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni immobiliari residenziali e non residenziali entro 12 mesi e per il riconoscimento del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico entro 18 mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rispettivamente, salvo diversa disposizione del successivo paragrafo 7 per la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

7.

Fino a quando la direttiva (UE) 2019/878 non sarà applicabile alla Norvegia e in Norvegia in conformità ai termini dell’accordo SEE, le autorità competenti possono riconoscere la misura norvegese relativa alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in un modo e a un livello che tenga conto di eventuali sovrapposizioni o differenze nei requisiti patrimoniali applicabili nel loro Stato membro e in Norvegia, a condizione che rispettino i seguenti principi:

a)

copertura del rischio: le autorità competenti dovrebbero assicurare che il rischio sistemico che la misura norvegese intende attenuare sia affrontato in maniera adeguata;

b)

evitare l’arbitraggio regolamentare e garantire condizioni di parità: le autorità competenti dovrebbero ridurre al minimo la possibilità di propagazioni e arbitraggio regolamentare e colmare tempestivamente eventuali lacune normative, se necessario; le autorità competenti dovrebbero assicurare la parità delle condizioni tra enti creditizi.

Il presente paragrafo non si applica alle misure relative al livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni immobiliari residenziali e non residenziali.

III.   Soglia di rilevanza

8.

Le misure sono integrate da una soglia di rilevanza specifica per ente sulla base delle esposizioni situate in Norvegia per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento, come segue:

a)

per il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, la soglia di rilevanza è fissata a un importo dell’esposizione ponderato per il rischio di 32 miliardi di corone norvegesi (NOK), corrispondente a circa l’1 % dell’importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio degli enti creditizi in Norvegia;

b)

per il livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per gli immobili residenziali, la soglia di rilevanza è fissata a un prestito lordo di 32,3 miliardi di NOK, corrispondente a circa l’1 % dei prestiti lordi a clienti norvegesi garantiti da immobili residenziali;

c)

per il livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per gli immobili non residenziali, la soglia di rilevanza è fissata a un prestito lordo di 7,6 miliardi di NOK, corrispondente a circa l’1 % dei prestiti lordi a clienti norvegesi garantiti da immobili non residenziali.

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale con esposizioni non significative in Norvegia Le esposizioni sono considerate non rilevanti se sono inferiori alle soglie di rilevanza specifiche per ente stabilite al paragrafo 8 di cui sopra. Nell’applicazione delle soglie di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse l’applicazione delle misure norvegesi ai singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui le soglie di rilevanza stabilite al paragrafo 8 di cui sopra siano superate.

10.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, si raccomandano le soglie di rilevanza stabilite al summenzionato paragrafo 8 come livelli di soglia massima. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare le soglie raccomandate, stabilirne di inferiori, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere le misure senza alcuna soglia di rilevanza.

11.

Qualora non vi siano enti creditizi autorizzati negli Stati membri che abbiano esposizioni rilevanti in Norvegia, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere le misure norvegesi. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento delle misure norvegesi nel momento in cui un ente creditizio superi la rispettiva soglia di rilevanza.

Svezia

Un limite minimo del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia secondo il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura svedese applicabile ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB, consiste in un limite minimo specifico per ente creditizio del 25 per cento applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio ai debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili.

2.

La media ponderata per l’esposizione è la media dei fattori di ponderazione del rischio delle singole esposizioni calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

3.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura svedese applicandola alle succursali ubicate in Svezia degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura svedese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Svezia dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

5.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. . Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

III.   Soglia di rilevanza

6.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi (SEK) specifica per ente per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura.

7.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che applicano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio non significative verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili al di sotto della soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura svedese ai singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK sia superata.

8.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Svezia o con esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, che utilizzano il metodo IRB e che hanno esposizioni al dettaglio pari o superiori a 5 miliardi di SEK verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura svedese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura svedese nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 5 miliardi di SEK.

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.


(*1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(*3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.”


(1)  Recommandation du comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005).

(2)  CSSF Regulation N.20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg.


11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/13


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 24 marzo 2021

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2021/2)

(2021/C 222/02)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario.

(2)

La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3) mira ad assicurare che il medesimo insieme di requisiti macroprudenziali si applichi allo stesso tipo di esposizioni al rischio in un determinato Stato membro, a prescindere dalla condizione giuridica e dalla sede del prestatore di servizi finanziari.

(3)

La raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4) raccomanda all’autorità competente all’attivazione di proporre una soglia massima di rilevanza quando richiede il riconoscimento al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), al di sotto della quale l’esposizione di un singolo prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione può essere considerata non significativa. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

(4)

Dal 1o gennaio 2021, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e i professionisti che esercitano attività di prestito (erogatori di mutui ipotecari) in Lussemburgo sono tenuti a rispettare limiti alla copertura del finanziamento (loan-to value, LTV) su nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con limiti alla copertura del finanziamento differenti per le varie categorie di mutuatari: (i) un limite alla copertura del finanziamento del 100% per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale; (ii) un limite alla copertura del finanziamento del 90% per altri acquirenti (ossia per coloro che non acquistano per la prima volta) che acquistano la loro residenza principale, soggetto a un’indennità di portafoglio (ossia i prestatori possono emettere il 15% del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con una copertura del finanziamento superiore al 90%, ma inferiore alla massima copertura del finanziamento del 100%) e (iii) un limite alla copertura del finanziamento dell’80% per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

(5)

A seguito della richiesta di riconoscimento da parte del Comité du Risque Systémique (Comitato per il rischio sistemico) al CERS il 18 dicembre 2020 e per: (i) prevenire la materializzazione di effetti negativi transfrontalieri nella forma di propagazioni e arbitraggio normativo che potrebbero derivare dall’attuazione di misure di politica macroprudenziale applicate in Lussemburgo; (ii) mantenere la parità di condizioni tra le istituzioni finanziarie rilevanti e la complessiva capacità di tenuta di tali istituzioni finanziarie; il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tale misura nella lista di misure di politica macroprudenziale di cui si raccomanda il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(6)

La misura di politica macroprudenziale attivata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Commissione di sorveglianza del settore finanziario) è una misura non armonizzata ai sensi del diritto dell’Unione. In linea con la subraccomandazione C(2) della raccomandazione CERS/2015/2, si raccomanda alle autorità competenti che applicano il riconoscimento di attuare la stessa misura di politica macroprudenziale attuata dall’autorità competente all’attivazione, oppure, se la stessa misura di politica macroprudenziale non è disponibile nella normativa nazionale, di adottare, a seguito di una consultazione con il CERS, una misura di politica macroprudenziale disponibile nella loro giurisdizione che abbia un effetto il più possibile equivalente alla misura di politica macroprudenziale attivata.

(7)

Il Consiglio generale del CERS ha inoltre deciso di raccomandare una soglia specifica per istituzione e una soglia di rilevanza nazionale per orientare l’applicazione del principio de minimis da parte degli Stati membri di riconoscimento.

(8)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.

La subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell’allegato:

 

Belgio:

una maggiorazione della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari e composta da:

a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio;

 

Francia:

un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario;

 

Lussemburgo

limiti alla copertura del finanziamento (loan-to value, LTV) giuridicamente vincolanti per nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con diversi limiti all’LTV applicabili a diverse categorie di mutuatari:

a)

un limite all’LTV del 100% per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b)

un limite all’LTV del 90% per gli altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15% del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90% ma inferiore all’LTV massimo del 100%.

c)

un limite all’LTV dell’80% per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

 

Svezia:

un limite minimo del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.»;

2.

L’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 marzo 2021.

Il capo del segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(3)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

(4)  Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Belgio

Una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo IRB e applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione consta di due componenti:

a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura belga, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo IRB, consiste in una maggiorazione del fattore di ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che consta di due componenti:

a)

la prima componente consiste in una maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio ottenuta dopo aver computato la seconda parte della maggiorazione della ponderazione del rischio ai sensi del punto b).

b)

La seconda componente consiste in una maggiorazione di 33 punti percentuali della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio. La media ponderata per l’esposizione è la media delle ponderazioni per i rischi dei singoli prestiti calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

2.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura belga applicandola alle succursali situate in Belgio degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Belgio dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

5.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro specifica per ente per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura.

6.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio non significative garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio al di sotto della soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura belga agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro sia superata.

7.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Belgio o con esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che utilizzino il metodo IRB e che abbiano esposizioni pari o superiori a 2 miliardi di euro sul mercato degli immobili residenziali in Belgio, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura belga. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura belga nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 2 miliardi di euro.

8.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Francia

Un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato in conformità con l’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura francese, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta ai G-SII e agli O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario (non a livello sub-consolidato), consiste in un inasprimento del limite delle grandi esposizioni al 5 per cento del capitale ammissibile, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia.

2.

Una società non finanziaria è definita quale persona fisica o giuridica di diritto privato con sede in Francia, e che, al proprio livello e al massimo livello di consolidamento, appartiene al settore delle società non finanziarie come definito al punto 2.45 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

3.

La misura si applica alle esposizioni verso società non finanziarie con sede in Francia e alle esposizioni verso gruppi di società non finanziarie connesse, come segue:

a)

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma delle esposizioni nette nei confronti del gruppo e di tutte le entità ad esso connesse ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede al di fuori della Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma:

a.

delle esposizioni verso le società non finanziarie con sede in Francia;

b.

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero controllate direttamente o indirettamente dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013;

c.

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero economicamente dipendenti dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le società non finanziarie che non abbiano sede in Francia e che non siano una filiazione o un’entità economicamente dipendente da una società non finanziaria con sede in Francia, né siano controllate direttamente o indirettamente da una tale società, non rientrano pertanto nel campo di applicazione della misura.

In conformità all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la misura è applicabile tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Un G-SII o un O-SII deve considerare una società non finanziaria con sede in Francia come grande se la propria esposizione originaria verso la società non finanziaria o verso il gruppo di società non finanziarie connesse ai sensi del paragrafo 3, è pari o superiore a 300 milioni di euro. Il valore dell’esposizione originaria è calcolato ai sensi degli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 (*2).

5.

Una società non finanziaria è considerata fortemente indebitata se il suo coefficiente di leva finanziaria è superiore al 100 per cento e il suo coefficiente di copertura degli oneri finanziari è inferiore a tre, calcolato al massimo livello di consolidamento del gruppo, come segue:

(a)

il coefficiente di leva finanziaria è il rapporto fra debiti totali al netto delle disponibilità liquide e il capitale proprio; e

(b)

il coefficiente di copertura degli oneri finanziari è il rapporto tra, da un lato, il valore aggiunto maggiorato delle sovvenzioni per il funzionamento meno: i) la massa salariale; ii) le imposte e tasse per l’esercizio; iii) le altre spese nette di esercizio ordinario senza interessi netti e oneri assimilati; e iv) deprezzamento e ammortamento e, dall’altro lato, gli interessi e gli oneri assimilati.

I coefficienti sono calcolati in base ad aggregati contabili definiti in conformità alle norme applicabili, come presentati nella situazione contabile della società non finanziaria, certificata, se del caso, da un revisore contabile.

II.   Riconoscimento

6.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura francese applicandola ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

7.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

8.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza combinata per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura, che si compone di:

a)

una soglia di 2 miliardi di euro per le esposizioni originarie totali dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario verso il settore francese delle società non finanziarie;

b)

una soglia di 300 milioni di euro applicabile ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale che raggiungono o superano la soglia di cui al punto a) per:

i)

una singola esposizione originaria verso una società non finanziaria con sede in Francia;

ii)

la somma delle esposizioni originarie verso un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, calcolato ai sensi del paragrafo 3, lettera a);

iii)

la somma delle esposizioni originarie verso società non finanziarie con sede in Francia appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede al di fuori della Francia al massimo livello di consolidamento come segnalato nei modelli C 28.00 e C 29.00 dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

c)

una soglia del 5 per cento del capitale ammissibile del G-SII o dell’O-SII al massimo livello di consolidamento, per le esposizioni identificate al punto b) tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni ai sensi degli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le soglie di cui ai punti b) e c) devono essere applicate indipendentemente dal fatto che l’entità interessata o la società non finanziaria sia fortemente indebitata o meno.

Il valore dell’esposizione originaria di cui ai punti a) e b) deve essere calcolato conformemente agli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come segnalato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i G-SII o gli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario che non siano in violazione della soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura francese ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario nel momento in cui la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 sia superata. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

10.

In assenza di G-SII e O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario autorizzati negli Stati membri interessati e aventi esposizioni verso il settore francese delle società non finanziarie che superino la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 8, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura francese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura francese nel momento in cui un G-SII o un O-SII al massimo livello di consolidamento del suo perimetro prudenziale bancario supera la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

11.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Lussemburgo

Limiti alla copertura del finanziamento (loan-to-value, LTV) giuridicamente vincolanti per nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con diversi limiti all’LTV applicabili alle diverse categorie di mutuatari:

a)

un limite all’LTV del 100% per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b)

un limite all’LTV del 90% per gli altri acquirenti, ossia non per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15% del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90% ma inferiore all’LTV massimo del 100%.

c)

un limite all’LTV dell’80% per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

I.   Descrizione della misura

1.

Le autorità del Lussemburgo hanno attivato limiti all’LTV giuridicamente vincolanti per i nuovi mutui ipotecari sugli immobili residenziali situati in Lussemburgo. A seguito della raccomandazione del Comité du Risque Systémique (Comitato per il rischio sistemico) (1), la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Commissione di sorveglianza del settore finanziario) (2), agendo di concerto con la Banque centrale du Luxembourg, ha attivato limiti all’LTV che sono diversi per tre categorie di mutuatari. I limiti all’LTV per ciascuna delle tre categorie sono:

a)

Un limite all’LTV del 100% per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b)

un limite all’LTV del 90% per altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15% del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90% ma inferiore all’LTV massimo del 100%.

c)

Un limite all’LTV dell’80%; per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

2.

L’LTV è il rapporto tra la somma di tutti i prestiti o delle tranches di prestiti garantiti da parte del mutuatario con immobili residenziali al momento della concessione del prestito e il valore dell’immobile nello stesso momento.

3.

I limiti all’LTV si applicano indipendentemente dalla tipologia di proprietà (per esempio piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà).

4.

La misura si applica a qualsiasi mutuatario privato che contrae un mutuo ipotecario per acquistare un immobile residenziale in Lussemburgo a fini non commerciali. La misura si applica altresì se il mutuatario utilizza una struttura giuridica simile a una società di investimento immobiliare per completare l’operazione, e in caso di domande congiunte. Gli «immobili residenziali» includono i terreni edificabili, indipendentemente dal fatto che i lavori di costruzione avvengano immediatamente a seguito dell’acquisto o anni dopo. La misura si applica altresì se un prestito è concesso a un mutuatario per acquistare una proprietà con un contratto di locazione a lungo termine. La proprietà immobiliare può essere destinata all’uso del proprietario o acquistata a fini locativi.

II.   Riconoscimento

5.

Si raccomanda agli Stati membri i cui enti creditizi, imprese di assicurazione e professionisti che esercitano attività di prestito (erogatori di mutui ipotecari) hanno significative e rilevanti esposizioni creditizie in Lussemburgo tramite crediti diretti transfrontalieri di riconoscere la misura del Lussemburgo nella loro giurisdizione. Se la stessa misura non è disponibile nella loro giurisdizione per tutte le rilevanti esposizioni transfrontaliere, le autorità competenti dovrebbero applicare le misure disponibili che abbiano un effetto il più possibile equivalente alla misura di politica macroprudenziale attivata.

6.

Gli Stati membri dovrebbero notificare al CERS il riconoscimento della misura del Lussemburgo oppure utilizzare le esenzioni de minimis in conformità alla raccomandazione D della raccomandazione CERS/2015/2. La notifica dovrebbe essere inviata non oltre un mese dopo l’adozione della misura di riconoscimento, utilizzando il rispettivo modello pubblicato sul sito Internet del CERS. Il CERS pubblicherà le notifiche sul sito Internet del CERS, comunicando le decisioni nazionali di riconoscimento al pubblico. Tale pubblicazione includerà qualsiasi esenzione effettuata dagli Stati membri di riconoscimento, nonché il loro impegno a monitorare le propagazioni e ad agire ove necessario.

7.

Si raccomanda agli Stati membri di riconoscere una misura entro tre mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

8.

La misura è integrata da due soglie di rilevanza per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte degli Stati membri di riconoscimento: una soglia di rilevanza nazionale e una soglia di rilevanza specifica per istituzione. La soglia di rilevanza nazionale per il totale dei crediti ipotecari transfrontalieri al Lussemburgo è di 350 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente all’1% del mercato totale nazionale dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale nel dicembre 2020. La soglia di rilevanza specifica per istituzione per il totale dei crediti ipotecari transfrontalieri al Lussemburgo è di 35 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente allo 0,1% del mercato totale nazionale dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale in Lussemburgo nel dicembre 2020. Il riconoscimento è richiesto esclusivamente ove sia la soglia nazionale che la soglia specifica per istituzione siano superate.

Svezia

Un limite minimo del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia secondo il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura svedese applicabile ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB, consiste in un limite minimo specifico per ente creditizio del 25 per cento applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio ai debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili.

2.

La media ponderata per l’esposizione è la media dei fattori di ponderazione del rischio delle singole esposizioni calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

3.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura svedese applicandola alle succursali ubicate in Svezia degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura svedese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Svezia dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

5.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

6.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi (SEK) specifica per ente per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura.

7.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che applicano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio non significative verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili al di sotto della soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura svedese ai singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK sia superata.

8.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Svezia o con esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, che utilizzano il metodo IRB e che hanno esposizioni al dettaglio pari o superiori a 5 miliardi di SEK verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura svedese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura svedese nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 5 miliardi di SEK.

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.
.

(*1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).»


(1)  Recommandation du comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005).

(2)  CSSF Regulation N.20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/22


Avviso all’attenzione di determinate persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

(2021/C 222/03)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (n. 4), Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (n. 17), Sergei Ivanovich MENYAILO (n. 37), Vladimir Nikolaevich PLIGIN (n. 51), Oleg Grigorievich KOZYURA (n. 53), Roman Viktorovich LYAGIN (n. 58), Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV (n. 79), Fyodor Dmitrievich BEREZIN (n. 84), Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (n. 108), Vladimir Stepanovich NIKITIN (n. 111), Alexander Mikhailovich BABAKOV (n. 119), Oleg Konstantinovich AKIMOV (n. 121), Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (n. 130), Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (n. 131), Eduard Aleksandrovich BASURIN (n. 137), Alexandr Vasilievich SHUBIN (n. 138), Andrey Vladimirovich CHEREZOV (n. 158) e Aleksandr Yurevich PETUKHOV (n. 164), persone che figurano nell’allegato della decisione 2014/145/PESC (1) del Consiglio e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 (2) del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle suddette persone presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni della loro designazione, prima del 24 giugno 2021, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.


Commissione europea

11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/23


Tassi di cambio dell’euro (1)

10 giugno 2021

(2021/C 222/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2174

JPY

yen giapponesi

133,35

DKK

corone danesi

7,4364

GBP

sterline inglesi

0,86293

SEK

corone svedesi

10,0715

CHF

franchi svizzeri

1,0909

ISK

corone islandesi

146,80

NOK

corone norvegesi

10,1118

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,391

HUF

fiorini ungheresi

346,14

PLN

zloty polacchi

4,4818

RON

leu rumeni

4,9223

TRY

lire turche

10,3284

AUD

dollari australiani

1,5731

CAD

dollari canadesi

1,4739

HKD

dollari di Hong Kong

9,4467

NZD

dollari neozelandesi

1,6932

SGD

dollari di Singapore

1,6129

KRW

won sudcoreani

1 358,76

ZAR

rand sudafricani

16,6091

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7828

HRK

kuna croata

7,4985

IDR

rupia indonesiana

17 375,34

MYR

ringgit malese

5,0163

PHP

peso filippino

58,129

RUB

rublo russo

87,8666

THB

baht thailandese

37,947

BRL

real brasiliano

6,1432

MXN

peso messicano

23,9905

INR

rupia indiana

88,9732


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/24


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

(2021/C 222/05)

1.   A norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure compensative sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Alcuni sistemi di elettrodi di grafite

India

Dazio antisovvenzioni

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 64 del 10.3.2017, pag. 10)

11.3.2022


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La misura scade alla mezzanotte (00:00) del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/25


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10289 — PSP/Aviva/10 Station Road)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 222/06)

1.   

In data 4 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Public Sector Pension Investment Board («PSP», Canada),

Aviva Plc Group («Aviva», Regno Unito),

10 Station Road (Regno Unito).

PSP e AVIVA acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di 10 Station Road.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PSP: organismo che gestisce gli investimenti connessi ai piani pensionistici della funzione pubblica federale canadese, delle Canadian Forces, della Royal Canadian Mounted Police e della Reserve Force. Gestisce un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture, risorse naturali e credito;

Aviva: società britannica quotata in borsa che opera nel settore delle assicurazioni. Aviva Plc è quotata sul mercato principale della borsa di Londra. Il gruppo Aviva fornisce un’ampia gamma di prodotti di assicurazione, risparmio e investimento in 16 paesi. Opera principalmente nel Regno Unito, in Francia e in Canada, ma è presente anche nel resto dell’Europa e in Asia;

10 Station Road: edificio adibito a ubicato all’indirizzo 10 Station Road, Cambridge, CB1, Regno Unito.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10289 — PSP/Aviva/10 Station Road

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/27


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10312 — Astorg Asset Management/Solina)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 222/07)

1.   

In data 4 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Astorg Asset Management S.à.r.l. («Astorg», Lussemburgo) e

Solina Corporate S.A.S. («Solina», Francia).

Astorg acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Solina.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Astorg: investimenti in private equity. I fondi gestiti da Astorg hanno investito in un’ampia gamma di settori.

Solina: fornitura di ingredienti aromatici e funzionali per l’industria agroalimentare, l’industria nutrizionale, il catering, i dettaglianti e i clienti dei servizi di ristorazione.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10312 — Astorg Asset Management/Solina

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/28


Pubblicazione del disciplinare modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2021/C 222/08)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«KALAKUKKO»

N. UE: TSG-FI-0013-AM01 – 22 giugno 2020

Stato membro: Finlandia

1.   Nome da registrare

«Kalakukko»

2.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 2.24. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.   Motivi della registrazione

3.1.   Specificare se il prodotto:

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Il metodo tradizionale di preparazione del kalakukko prevede un ripieno di pesce e pancetta, attorno al quale viene avvolto strettamente un involucro compatto e abbastanza spesso di pasta di segala, sigillato ripiegando i lati della sfoglia sopra il ripieno. La preparazione prevede anche una cottura lenta del pesce e della carne nel modo tradizionale, ovvero utilizzando il forno e il suo calore residuo. Il prodotto finito può essere di forma rotonda, ovale o oblunga.

3.2.   Specificare se il nome:

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

L’involucro del kalakukko viene anzitutto rassodato e reso più consistente con una breve cottura ad alta temperatura. Il ripieno di pesce e pancetta al suo interno viene ben cotto, diventando succoso e tenero grazie a una cottura lenta a bassa temperatura.

Poiché si conserva a lungo, il kalakukko era il pranzo al sacco perfetto per i finlandesi che, lavorando nella silvicoltura e nell’agricoltura, trascorrevano le giornate lontano da casa. La crosta e il ripieno costituiscono assieme un pasto completo. Secondo la tradizione, il kalakukko è originario di Savo e della Carelia e risale al Medioevo; questa denominazione si riferiva a prodotti cotti in forno e con un involucro di segala preparato nel modo sopra descritto.

4.   Descrizione

4.1.   Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

Il kalakukko è un prodotto di panetteria di forma rotonda, ovale o oblunga, con una crosta compatta e abbastanza spessa di pasta di segala, la cui superficie viene anzitutto rassodata e resa più consistente mediante una breve cottura ad alta temperatura. Tale involucro circonda completamente il ripieno di pesce e pancetta durante la cottura iniziale (ad alta temperatura) e la successiva cottura lenta, consentendo così al ripieno di cuocere lentamente, fino a diventare succoso e morbido. Lo spessore della crosta impedisce al ripieno di seccarsi (e lo protegge dai microrganismi) durante il trasporto, lo stoccaggio e la vendita. La crosta e il ripieno costituiscono assieme un pasto completo.

L’impasto viene steso per ricavarne una sfoglia rotonda, ovale o oblunga; il ripieno di pesce viene disposto in un mucchietto compatto al centro della sfoglia e ricoperto di pancetta; infine, l’involucro viene chiuso ripiegando i lati della sfoglia sul ripieno. Tutti questi elementi sono essenziali per la produzione tradizionale di questa specialità.

4.2.   Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

La preparazione è suddivisa in due fasi distinte: preparazione della crosta e preparazione del ripieno.

Preparazione della crosta

Mescolare le farine (principalmente farina di segala, una piccola farina di frumento ed eventualmente un po’ di farina di avena e/o orzo). Aggiungere acqua stando attenti che l’impasto non diventi troppo morbido. Aggiungere sale e burro o margarina. Per preparare l’impasto ci vogliono circa 80-100 grammi di burro o margarina per 1 kg circa di farina. Stendere la pasta fino ad ottenere una sfoglia rotonda, ovale o oblunga, di diametro compreso tra 15 e 50 cm e dello spessore di circa 1,5 cm al centro, assottigliandola un po’ ai bordi. Eventualmente spolverizzare il centro della sfoglia con altra farina di segala per evitare che il succo del ripieno vi passi attraverso.

Ripieno:

Il ripieno è costituito da pesce pulito e asciugato (come persico, coregone bianco, triotto, sperlano o salmone), salato o non salato. Sistemare il pesce (intero o sfilettato) in un mucchietto compatto al centro della sfoglia. Aggiungere sale e burro/margarina a piacere tra gli strati di pesce. Coprire il pesce con fette di pancetta e spolverare di sale quanto basta.

La fase successiva consiste nella chiusura del kalakukko: tirare due lati della sfoglia sopra il ripieno e unirne i bordi con le dita inumidite; terminare la chiusura del kalakukko facendo combaciare gli altri lembi della sfoglia. Infine, aiutandosi con un coltello e dell’acqua, creare una forma rotonda, ovale o oblunga.

Il kalakukko una volta veniva cotto lentamente, utilizzando il calore residuo del forno dopo la normale cottura: lo si lasciava al suo interno tutta la notte. Attualmente si procede nel modo seguente: lo si mette in forno a 250-300 °C per 20 minuti - 1 ora, stando attenti che la crosta non si spacchi (eventualmente chiudere le fenditure con altra sfoglia). Lo si estrae poi dal forno, la cui temperatura viene abbassata a 125-150 oC. Il kalakukko viene quindi spennellato con burro o margarina e può anche essere avvolto in un foglio di alluminio.

Per l’impasto, il ripieno e per imburrare possono anche essere utilizzati margarina/burro senza lattosio.

La cottura del ripieno comincia nel forno a temperatura moderata; sono necessarie diverse ore, anche tutta la notte. Al termine della cottura, tradizionalmente il kalakukko veniva avvolto in un panno di lana o in un giornale, nel quale proseguiva la cottura per altre 2-3 ore. Al giorno d’oggi la fase finale di cottura avviene in forno a una temperatura inferiore a 100 °C o in un cassetto scaldavivande per una durata di 2-3 ore.

Il kalakukko non deve essere cotto lentamente a temperatura troppo elevata, perché diventerebbe troppo asciutto, con una crosta dura; in tal caso le caratteristiche organolettiche non corrisponderebbero al kalakukko tradizionale.

4.3.   Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

L’arte di preparare il kalakukko risalirebbe all’epoca in cui l’agricoltura iniziò a soppiantare la pesca e la caccia. Nella «regione dei laghi» finlandese si volevano sfruttare i pesci commestibili di piccole dimensioni, difficili da preparare altrimenti, come il coregone, il persico, il triotto e lo sperlano. È quindi nata l’idea di far cuocere questi pesci in un involucro a base di pasta di segala. Con la diffusione dell’allevamento dei suini si è poi scoperto che le fette di pancetta aumentavano il valore energetico ed esaltavano il sapore del kalakukko, il quale diventò un perfetto pranzo al sacco per i finlandesi che ogni giorno dovevano lavorare nei campi o nei boschi lontano da casa. Per preparare il kalakukko bisogna far cuocere lentamente pesce e carne nel modo tradizionale. Secondo la tradizione questo piatto è originario di Savo e della Carelia e risale al Medioevo. Dopo la Seconda guerra mondiale una parte della Carelia è passata all’allora Unione sovietica e la popolazione della regione è stata trasferita in altre regioni della Finlandia. L’arte e la tradizione di preparare il kalakukko si sono così diffuse in tutto il paese. Tradizionalmente, tuttavia, il piatto viene apprezzato maggiormente nelle province di Savo e della Carelia.


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/31


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 222/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«SALATĂ TRADIȚIONALĂ CU ICRE DE CRAP»

N. UE: TSG-RO-02457 – 16 aprile 2019

Stato membro o paese terzo: Romania

1.   Nome (nomi) da registrare

«Salată tradițională cu icre de crap»

2.   Tipo di prodotto

Classe 1.7 Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.   Motivi della registrazione

3.1   Specificare se il prodotto:

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

La «Salata tradițională cu icre de crap» è un prodotto ottenuto da uova di carpa salate, uova di pesci d’acqua dolce salate, olio di girasole, acqua gassata e succo di limone. La «Salata tradițională cu icre de crap» esiste in due varianti: con cipolle cotte in acqua o senza.

Per preparare la «Salata tradițională cu icre de crap» sono utilizzate uova di carpa selvatica o d’allevamento. Esse devono essere giunte a maturazione ed essere di prima freschezza. Non devono presentare alcuna pellicola, né squame o grumi di sangue. La consistenza delle uova dev’essere omogenea ed elastica.

3.2   Specificare se il nome:

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

Il nome «Salata tradițională cu icre de crap» denota che, nell’arco delle generazioni, sono sempre stati utilizzati determinate materie prime e determinati ingredienti per elaborare il prodotto. L’indicazione «tradizionale» all’interno del nome pone in evidenza la principale caratteristica del prodotto, determinata dalle materie prime utilizzate.

A partire dalla normalizzazione del prodotto a mezzo della norma dipartimentale N.I.D. 927-70 N 23, «Salată cu icre de crap», il gruppo richiedente continua a rispettare il metodo di preparazione, utilizzando le medesime materie prime e i medesimi ingredienti.

4.   Descrizione

4.1.   Descrivere il prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto

Caratteristiche organolettiche

La «Salată tradițională cu icre de crap» è caratterizzata dal suo aspetto, dalla sua consistenza, dal suo colore, dal suo aroma e dal suo gusto. Questo caviale di carpa si presenta sotto forma di una crema omogenea di uova di pesce e di olio, nella quale si distingue un elevatissimo numero di uova. Ha una consistenza cremosa, senza olio in sospensione. Il colore del prodotto è uniforme. Si tratta di una miscela bianco crema nella quale spiccano le uova di carpa, di colore arancione. Qualora il prodotto contenga cipolle, queste devono essere cotte in acqua e il loro utilizzo conferisce al prodotto un gusto lievemente zuccherato. Le uova di pesce conferiscono al prodotto il suo gusto e il suo aroma predominanti.

Caratteristiche chimico-fisiche

1.

Tenore d’acqua (umidità)

massimo 30 %

2.

Materia grassa (grassi)

minimo 63 %

3.

Sale (cloruro di sodio)

massimo 5 %

4.

Proteine

minimo 4 %

5.

Acidità

massimo 1 %

La percentuale minima di uova utilizzata è pari al 24,5 %, di cui il 12,5 % come minimo sono uova di carpa e il 12 % come minimo sono una miscela di uova di pesci d’acqua dolce.

La «Salata tradițională cu icre de crap» si distingue da altri prodotti affini per le materie prime utilizzate, per la percentuale di uova impiegate (uova di carpa e miscela di uova di pesci d’acqua dolce) e per l’assenza di conservanti, coloranti, acidificanti, aromi e stabilizzanti.

4.2.   Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare e che specifica, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto

a)   Natura e caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti

Le uova di carpa presentano l’aspetto di una massa densa composta da granelli uniformi di media dimensione (aventi la grandezza di una capocchia di spillo), di colore grigio-verde quando sono fresche; giunte a maturazione, hanno colore arancione, consistenza omogenea a viscosità media nonché un odore e un gusto normali e gradevoli.

La miscela di uova di pesci d’acqua dolce è caratterizzata da granelli interi di piccola dimensione provenienti da varie specie della famiglia dei Cyprinidae (carpa di Prussia, rutilo, scardola europea, uova di carpa non formate), della famiglia dei Percidae (lucioperca, pesce persico) e della famiglia dei Bramidae (abramide comune), i quali presentano una consistenza omogenea e un colore tendente al rosso. La salatura dei due tipi di uova è effettuata unicamente con salgemma macinato non iodato, senza antiagglomeranti.

Gli ingredienti utilizzati sono l’olio di girasole, il succo di limone naturale, l’acqua gassata e, per la variante del prodotto, sono aggiunte cipolle cotte. È escluso l’utilizzo di coloranti, conservanti, emulsionanti, stabilizzanti, sostanze omogeneizzanti o additivi alimentari.

L’olio di girasole ha un aspetto chiaro, non presenta né elementi in sospensione né sedimenti e ha una consistenza liquida e un colore giallo. L’aroma, il gusto e l’odore sono quelli specifici dell’olio vegetale di girasole. Il succo di limone ha un aspetto chiaro, un gusto specifico, non potendo presentare alcuna impurità, una consistenza liquida e un colore giallastro. Il gusto è acido e l’aroma di limone. L’acqua gassata ha un aspetto chiaro, non presenta alcuna sospensione né alcun sedimento ed è incolore e inodore. Qualora il prodotto contenga cipolle, esse sono tritate finemente e hanno una consistenza solida e un colore bianco-giallo. L’aroma, il gusto e l’odore sono quelli specifici della cipolla.

Per ottenere 100 kg di prodotto finito, sono utilizzati gli ingredienti elencati a seguire, nelle quantità indicate accanto, ai sensi della norma interna dipartimentale N.I.D. 927-70 N. 23:

uova di carpa salate – minimo 12,5 kg

miscela di uova di pesci d’acqua dolce salate – minimo 12 kg

olio di girasole – all’incirca da 68 a 69 kg, da 74 a 75 l

acqua gassata– da 5,8 a 6,8 l

succo di limone – da 0,5 a 1,5 l

qualora il prodotto contenga cipolle, cipolle cotte in acqua, tritate – 0,5 kg

b)   Metodo di preparazione del prodotto

Le fasi della preparazione ricomprendono il prelievo delle uova, la separazione delle uova, la raccolta delle uova, la salatura delle uova, la maturazione delle uova, il confezionamento delle uova salate, il trattamento preliminare e il preraffreddamento delle uova salate, lo stoccaggio delle uova salate, la preparazione delle cipolle gialle cotte, l’introduzione delle uova salate nel processo di produzione, il dosaggio e la miscelazione degli ingredienti, il confezionamento del prodotto e l’etichettatura. Tutte le operazioni sono applicate tanto alle uova di carpa quanto alla miscela di uova di pesci d’acqua dolce.

b.1)   Prelievo delle uova

Il prelievo delle uova di carpa e delle uova di pesce d’acqua dolce è effettuato secondo i metodi tradizionali, più precisamente mediante l’estrazione delle uova successivamente al sezionamento e alla mungitura del pesce.

b.2)   Separazione e raccolta delle uova

Le uova sono separate dalla membrana ovarica nella quale sono avvolte a mezzo di una leggera pressione esercitata a mano su un setaccio in plastica oppure in acciaio inossidabile, con maglie di 3 mm, teso su un telaio in legno o in acciaio inossidabile del tipo del tamburo per ricamo. Le uova passano attraverso le maglie del setaccio e sono raccolte in recipienti di plastica/di acciaio inossidabile puliti, mentre le aderenze rimangono sul setaccio. Tali fasi sono effettuate manualmente.

b.3)   Salatura e maturazione delle uova

Alle uova raccolte è in seguito addizionato salgemma macinato non iodato; inoltre, esse sono accuratamente miscelate servendosi di una paletta finché, girando la paletta stessa, si constatano l’omogeneizzazione del prodotto e lo scioglimento della totalità del sale. Per 1 kg di uova occorre aggiungere 80 g di sale. Tale fase è effettuata manualmente. In generale, la salatura delle uova richiede 3 giorni. Qualora la salatura non abbia avuto luogo entro 3 giorni, si mescola e si lascia a riposo per un giorno in più.

Per ottenere il colore e la forma delle uova salate, si lasciano maturare le uova a temperatura ambiente (tra i + 14 °C come minimo e i + 18 °C come massimo). Si stima che il prodotto giunga a maturazione completa entro i 10 giorni successivi alla salatura. Il gusto, l’odore e il colore consentono di sincerarsi che il processo di maturazione si sia concluso correttamente. Il gusto dev’essere quello specifico delle uova maturate; non è ammesso il gusto di pesce crudo. L’odore è quello specifico delle uova maturate, senza odore estraneo. Il colore varia a seconda della specie: le uova di carpa sono di color rosso mattone (sfumatura scura), mentre la miscela di uova di pesci d’acqua dolce è di color rosso mattone (sfumatura chiara).

b.4)   Confezionamento delle uova salate

Conclusa la maturazione, le uova salate sono confezionate in recipienti oppure in sacchetti di plastica di capacità differenti.

b.5)   Trattamento preliminare e preraffreddamento

Questa fase consta di due operazioni: il trattamento termico e il preraffreddamento. L’effetto di tali due operazioni è quello di rafforzare la membrana e il colore delle uova. Il trattamento termico consiste nel portare la temperatura a 40 °C per un massimo di 3 ore. Successivamente a questa fase, le uova salate sono preraffreddate in acqua ghiacciata ai fini di un ulteriore utilizzo.

b.6)   Stoccaggio delle uova salate

Le uova salate sono stoccate in vasi di vetro oppure in sacchetti sottovuoto da 2 kg. Lo stoccaggio può essere effettuato all’interno di spazi frigoriferi e il periodo di conservazione è pari a 6 mesi. Qualora siano collocate all’interno di spazi di congelamento, possono essere conservate per un anno fino al periodo di prelievo successivo. Tale fase è effettuata manualmente.

b.7)   Preparazione delle cipolle gialle cotte

Possono essere eventualmente utilizzate cipolle cotte quale ingrediente aggiunto al prodotto: in tal caso, si ottiene una «Salată tradițională cu icre de crap și ceapă». Le cipolle gialle sono sbucciate manualmente con un coltello e ogni pezzo è tagliato in due. La fase successiva alla sbucciatura delle cipolle fresche è il trattamento termico mediante ebollizione, che ha luogo subito dopo la sbucciatura oppure dopo aver prelevato la quantità necessaria nello spazio di refrigerazione. Le cipolle sono cotte in acqua con 15 g di salgemma non iodato per ogni chilogrammo di cipolle. Il tempo di cottura non deve superare i 10 minuti. Successivamente alla cottura, si fa sgocciolare l’acqua e le cipolle sono poste a raffreddare prima di essere tritate. Le cipolle, cotte e tritate, sono trasferite nella stanza di preparazione delle insalate di uova di pesce.

b.8)   Introduzione nel processo di produzione

Le uova salate, conservate all’interno di locali freschi, sono portate nella stanza di preparazione delle insalate. Qualora siano state congelate, si lasciano scongelare per 48 ore. Sono portati nella stanza anche le cipolle cotte e tritate, l’olio di girasole, l’acqua gassata e il succo di limone. Tale fase è effettuata manualmente.

b.9)   Dosaggio e miscelazione degli ingredienti

Il dosaggio delle uova e degli ingredienti nella vasca è effettuato manualmente. La miscelazione è effettuata avviando la frusta, la quale lavora per un certo lasso di tempo senza olio, fino all’ottenimento di una crema viscosa che presenta tracce biancastre dovute allo scoppio delle uova. Si continua a miscelare aggiungendo consecutivamente talvolta piccole quantità d’olio e dell’acqua gassata, talaltra qualche cucchiaiata di succo di limone per evitare la separazione dell’olio. L’operazione prosegue fino all’esaurimento delle quantità d’olio e d’acqua gassata dosate e il prodotto ottenuto è assaggiato per determinare se deve esservi ancora addizionato del succo di limone naturale. Qualora siano aggiunte cipolle, queste sono cipolle cotte in acqua e tritate. L’unica operazione meccanica è quella del mescolamento, mentre tutte le altre operazioni sono effettuate manualmente.

b.10)   Confezionamento del prodotto

Il confezionamento è effettuato in recipienti di plastica o di vetro, di capacità differenti, chiusi ermeticamente con coperchi. Queste operazioni sono eseguite in modo semiautomatico, vale a dire che il dosaggio dell’insalata e la termosaldatura (l’elemento di sigillatura) sono effettuati con l’ausilio di macchine.

4.3.   Descrivere i principali elementi che conferiscono il carattere tradizionale del prodotto, una composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto, elaborato da materie prime o da ingredienti utilizzati tradizionalmente

Nella preparazione della «Salată tradițională cu icre de crap» sono utilizzati soltanto i seguenti ingredienti tradizionali: uova di carpa, miscela di uova di pesci d’acqua dolce, olio di girasole, acqua gassata, succo di limone, sale. La miscela di uova di pesci d’acqua dolce salata e stagionata è utilizzata come addensante, secondo la tradizione. Nella «Salată tradițională cu icre de crap», l’acqua gassata è invece utilizzata al fine di evitare che questa assuma una consistenza viscosa.

Le uova di carpa salate sono la principale materia prima utilizzata, quella che dà al prodotto il suo nome «Salată tradițională cu icre de crap». Dalle ricerche svolte emerge che le uova di carpa sono citate fin dal 1916 nell’opera di Grigore Antipa intitolata «Pescăria și Pescuitul în România» (Pesca e tipi di pesca in Romania), segnatamente a pagina 706, alla sezione c) «Uova di luccio, di carpa e di vari pesci d’acqua dolce», nella citazione secondo cui «[l]e uova di carpa e di luccio sono prelevate con cura all’atto del sezionamento del pesce, ai fini della loro salatura, e sono conservate in un piccolo fusto oppure in un bariletto per rimuoverne le pellicole. La pulizia delle pellicole è effettuata con l’ausilio di uno strumento denominato nella regione del Delta “Priboiu” o “Praboiu” (gli abitanti di Turtucaia lo chiamano “mazza per sbattere le uova di carpa”). Si tratta di un bastone dagli 80 ai 90 cm di lunghezza, che termina con due crocette (fig. 377) e che consente di sbattere bene le uova - come quando si sbatte la panna per fare il burro - con le pellicole che s’impigliano nelle crocette e con le sole uova che rimangono nel bariletto. Si procede in seguito alla salatura, si versa il tutto in speciali fusti e si immette il prodotto sul mercato». (Antipa, 1916)

La seconda materia prima importante nella ricetta del prodotto è la «miscela di uova di pesci d’acqua dolce». Anche tale miscela è citata nell’opera del 1916 di Grigore Antipa intitolata «Pescăria și Pescuitul în România» (Pesca e tipi di pesca in Romania), segnatamente a pagina 706, alla sezione c) «Uova di luccio, di carpa e di vari pesci d’acqua dolce», sotto il nome di «Tarama», nella citazione secondo cui «[l]e uova delle altre specie di ciprinidi, eccezion fatta per quelle dei barbi, che sono spesso tossiche, sono tutte miscelate, quindi sbattute per bene con l’ausilio di una specie di bacchetta (“Priboi”) prima di essere salate, confezionate e vendute quali uova di qualità inferiore che, nel commercio, portano il nome di “Tarama”». (Antipa, 1916) Dal 2010, al fine di evitare qualunque confusione fra questo tipo di miscela di uova di pesci d’acqua dolce e la miscela di uova di pesci di mare greca, commercializzata sotto il medesimo nome, i produttori dell’associazione elaborano e utilizzano tale ingrediente sotto l’attuale nome di miscela di uova di pesci d’acqua dolce. La miscela di uova di pesci d’acqua dolce serve per conferire al prodotto la sua consistenza e a esaltare il gusto delle uova di carpa salate, dato che tali uova sono in particolare composte da uova di specie della famiglia dei ciprinidi, salate e stagionate.

Gli altri quattro elementi utilizzati nella composizione del prodotto tradizionale sono ingredienti che si ritrovano nelle prove documentali a seguire, le quali descrivono la ricetta della «Salată tradițională cu icre de crap» e le sue tecniche di preparazione. Così, nel 1937, la «Salată tradițională cu icre de crap» era considerata un antipasto, (Thevenin, 1937) un prodotto rappresentativo della gastronomia rumena che compariva nel libro di promozione turistica, edito in lingua francese e intitolato «Les bons plats roumains» (I buoni piatti rumeni), di Léon Thevenin, nonché nella sua edizione posteriore in lingua inglese con il titolo «Savoury Romanian dishes and Choice Wines» (Piatti rumeni gustosi e vini d’eccellenza rumeni), del 1939.

Nell’edizione francese dell’opera sopracitata, la «Salată tradițională cu icre de crap» era descritta come segue: «CAVIALE DI CARPA. Il caviale di carpa ha uova più piccole. [...] Cospargetele con sale e lasciatele riposare per 24 ore prima di strofinarle delicatamente, in un recipiente con acqua calda, e aggiungete a poco a poco olio e limone, come per una maionese. Il colore diventa gradualmente rosso gamberetto. Il prodotto si consuma con qualche pezzetto di cipolle tritate, a seconda del gusto.» (Thevenin, 1937)

Nel 1970, l’autrice Lucreția Oprean ha pubblicato un’opera intitolata «Minuturi alimentare și alte rețete culinare» (Stuzzichini e altre ricette culinarie) nella quale descrive, a pagina 137, il metodo di preparazione del caviale di uova di carpa. Per preparare il prodotto erano utilizzati uova di carpa, olio vegetale, sale, succo di limone naturale e cipolle, con l’aggiunta delle cipolle che, come dice l’autrice, era facoltativa a seconda dei gusti. «Salată cu icre de crap sau ştiucă (dai 15 ai 20 minuti). 100 g di uova di carpa o di luccio, 200 g di olio vegetale, sale, succo di limone, una cucchiaiata di cipolle tritate finemente.» (Oprean, 1970)

Nel 1970, il ministero dell’Industria alimentare ha normalizzato il prodotto recante il nome di «Salată tradițională cu icre de crap» adottando la norma interna dipartimentale - N.I.D. 927-70 N.23, che disciplina le materie prime e gli ingredienti obbligatori per l’elaborazione dei caviali di pesce: «La presente norma interna si riferisce al prodotto recante il nome di “Salată de icre” (caviale di uova) preparato con uova salate di carpa, tarama [...] miscelate con olio di girasole commestibile. Il prodotto “Salată de icre” è preparato con uova salate, olio commestibile raffinato, acido citrico e gelatina alimentare.»

L’opera «Rețetar-tip pentru preparate culinare» (Ricettario di ricette tipo per preparazioni culinarie), pubblicata nel 1982, è destinata all’organizzazione della ristorazione. Contiene 1 245 ricette, tra cui quella del prodotto tradizionale che reca il nome di «Salată cu icre de crap». Il documento è stato adottato ed edito dal ministero del Commercio interno (direzione della Ristorazione) e ne era obbligatorio l’utilizzo in tutti gli esercizi di ristorazione. Per la ricetta n. 99 del caviale di carpa, era obbligatorio l’utilizzo: «[...] di uova di carpa, di olio di girasole raffinato, di acqua di Seltz, di limone o di sale al limone». Le ricette che compaiono nel ricettario provengono dal patrimonio culinario rumeno e, nel preambolo di quest’opera, è possibile leggere quanto segue: «[...] l’opera si ispira alla cucina tradizionale del nostro paese (la Romania N.d.R.) e utilizza i metodi della moderna tecnologia culinaria». (Ministerul Comerţului Interior, 1982)

Nel 1988, nell’opera intitolata «Semipreparatele în bucătăria modernă» (I piatti precotti nella cucina moderna), scritta da Stere Stavrositu ed Ecaterina Stavrositu, il caviale di carpa è presentato come preparato partendo da uova di carpa, acqua di Seltz, limone e sale. (Stavrositu & Stavrositu, 1988)

Tutti i suddetti riferimenti documentali, i quali abbracciano parecchi decenni, consacrano la tradizione delle materie prime utilizzate nella preparazione della «Salata tradițională cu icre de crap».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.