ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 219I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
9 giugno 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 219 I/01

Decisione della Commissione, del 7 giugno 2021, che abroga la decisione 2009/17/CE

1

2021/C 219 I/02

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 giugno 2021, che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio

3

2021/C 219 I/03

Membri della rete di operatori principali

7

2021/C 219 I/04

Decisione di esecuzione della Commissione, del 8 giugno 2021, che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio

9


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 219/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2021

che abroga la decisione 2009/17/CE

(2021/C 219 I/01)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/17/CE della Commissione (1) ha istituito un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori («il comitato») al fine di sostenere e assistere gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi derivati dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Nel 2019 il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito l’Autorità europea del lavoro («l’Autorità») allo scopo di assistere gli Stati membri e la Commissione nell’effettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’Unione, compreso il distacco dei lavoratori.

(3)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1149, l’Autorità sostiene gli Stati membri e la Commissione nel migliorare l’accesso alle informazioni, sostiene il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati membri nell’applicazione e nell’attuazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione, coordina i sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’Unione, fa opera di mediazione e facilita soluzioni in caso di controversie.

(4)

I compiti dell’Autorità di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1149 comprendono parte dei compiti precedentemente svolti dal comitato, tra cui lo scambio di informazioni sulla cooperazione amministrativa e l’assistenza in materia di applicazione, conformemente all’articolo 2 della decisione 2009/17/CE della Commissione.

(5)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2009/17/CE,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2009/17/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 26 maggio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2021

Per la Commissione

Nicolas SCHMIT

Membro della Commissione


(1)  2009/17/CE: decisione della Commissione, del 19 dicembre 2008, che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 26).

(2)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).


9.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 219/3


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2021

che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2021/C 219 I/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2) (di seguito, l’«atto di Ginevra») è un accordo internazionale in forza del quale le parti contraenti attuano un sistema di protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

(2)

A seguito della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio (3) relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra, l’Unione ha depositato lo strumento di adesione all’atto di Ginevra il 26 novembre 2019. L’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra ha preso effetto il 26 febbraio 2020. Poiché l’Unione era la quinta parte contraente ad aderirvi, l’atto di Ginevra è entrato in vigore in quella stessa data, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del medesimo atto.

(3)

A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che la iscrive nel registro internazionale. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti possono decidere se proteggere tale denominazione di origine o indicazione geografica sul proprio territorio al termine e alla luce di un’apposita procedura di verifica.

(4)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, ai fini di detto regolamento e degli atti adottati a norma del medesimo, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, alla Commissione, quale autorità competente dell’Unione, è conferito il potere di presentare all’Ufficio internazionale domande di registrazione internazionale di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dell’Unione sin dall’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra e, successivamente, a intervalli regolari.

(6)

Tra il settembre e il dicembre 2020, gli Stati membri hanno inviato alla Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, 47 domande di iscrizione, nel registro internazionale, di denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette originarie dei rispettivi territori e protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(7)

I nomi protetti a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 quali denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) dovrebbero essere presentati come domande di iscrizione, rispettivamente quali denominazioni di origine e indicazioni geografiche, nel registro internazionale.

(8)

È pertanto opportuno stabilire un elenco di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP), basandosi sulle richieste degli Stati membri alla Commissione di presentare domande di registrazione internazionale di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che siano protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

DECIDE:

Articolo unico

Un elenco delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 da presentare come domande di registrazione internazionale da parte della Commissione è stabilito nell’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1.

(2)  GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.

(3)  Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Elenco delle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 (denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette) da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753

Bulgaria

Българско розово масло/Bulgarsko rozovo maslo (IGP)

Germania

Allgäuer Emmentaler (DOP)

Bayerisches Bier (IGP)

Münchener Bier (IGP)

Grecia

Φέτα/Feta (DOP)

Καλαμάτα/Kalamata (DOP)

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης/Kolymvari Chanion Kritis (DOP)

Σητεία Λασιθίου Κρήτης/Sitia Lasithiou Kritis (DOP)

Λακωνία/Lakonia (IGP)

Spagna

Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí (DOP)

Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)

Azafrán de La Mancha (DOP)

Baena (DOP)

Cereza del Jerte (DOP)

Dehesa de Extremadura (DOP)

Guijuelo (DOP)

Idiazabal (DOP)

Jabugo (DOP)

Kaki Ribera del Xúquer (DOP)

Les Garrigues (DOP)

Mahón-Menorca (DOP)

Montes de Toledo (DOP)

Oli de l’Empordà/Aceite de L’Empordà (DOP)

Pasas de Málaga (DOP)

Pimentón de Murcia (DOP)

Pimentón de la Vera (DOP)

Priego de Córdoba (DOP)

Queso de Murcia al vino (DOP)

Queso Manchego (DOP)

Sierra de Cazorla (DOP)

Sierra Mágina (DOP)

Siurana (DOP)

Vinagre de Jerez (DOP)

Vinagre de Montilla-Moriles (DOP)

Aceite de Jaén (IGP)

Ajo Morado de Las Pedroñeras (IGP)

Carne de Ávila (IGP)

Chorizo Riojano (IGP)

Jamón de Trevélez (IGP)

Plátano de Canarias (IGP)

Sobrasada de Mallorca (IGP)

Ternera Gallega (IGP)

Turrón de Agramunt/Torró d’Agramunt (IGP)

Italia

Salame Felino (IGP)

Ungheria

Alföldi kamillavirágzat (DOP)

Szentesi paprika (IGP)

Slovacchia

Paprika Žitava/Žitavská paprika (DOP)


9.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 219/7


Membri della rete di operatori principali

(2021/C 219 I/03)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione, del 14 aprile 2021, relativa all’istituzione della rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (1), l’elenco dei membri della rete di operatori principali è pubblicato una volta l’anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

1.

ABN AMRO Bank N.V.

2.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

3.

Banco Santander S.A.

4.

Barclays Bank Ireland Plc

5.

BNP Paribas S.A.

6.

BofA Securities Europe S.A.

7.

Bred Banque Populaire

8.

Citigroup Global Markets Europe AG

9.

Commerzbank AG

10.

Coöperatieve Rabobank U.A.

11.

Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.

12.

Danske Bank A/S

13.

DekaBank Deutsche Girozentrale

14.

Deutsche Bank AG

15.

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

16.

Erste Group Bank AG

17.

Goldman Sachs Bank Europe SE

18.

HSBC Continental Europe S.A.

19.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

20.

Jefferies GmbH

21.

J.P. Morgan AG

22.

KBC Bank N.V.

23.

Landesbank Baden-Württemberg

24.

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale

25.

Morgan Stanley Europe SE

26.

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.

27.

National Bank of Greece S.A.

28.

Natixis S.A.

29.

Natwest Markets N.V.

30.

Nomura Financial Products Europe GmbH

31.

Norddeutsche Landesbank–Girozentrale

32.

Nordea Bank Abp

33.

Piraeus Bank S.A.

34.

Royal Bank of Canada Capital Markets (Europe) GmbH

35.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)

36.

Societe Generale S.A.

37.

Swedbank AB

38.

TD Global Finance Unlimited Company

39.

UniCredit Bank AG


(1)  GU L 131 del 16.4.2021, pag. 170.


9.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 219/9


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 8 giugno 2021

che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2021/C 219 I/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2) (di seguito, l’«atto di Ginevra») è un accordo internazionale in forza del quale le parti contraenti attuano un sistema di protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

(2)

A seguito della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio (3) relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra, l’Unione ha depositato lo strumento di adesione all’atto di Ginevra il 26 novembre 2019. L’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra ha preso effetto il 26 febbraio 2020. Poiché l’Unione era la quinta parte contraente ad aderirvi, l’atto di Ginevra è entrato in vigore in quella stessa data, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del medesimo atto.

(3)

A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che la iscrive nel registro internazionale. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti possono decidere se proteggere tale denominazione di origine o indicazione geografica sul proprio territorio al termine e alla luce di un’apposita procedura di verifica.

(4)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, ai fini di detto regolamento e degli atti adottati a norma del medesimo, il termine «indicazioni geografiche» comprende le indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, alla Commissione, quale autorità competente dell’Unione, è conferito il potere di presentare all’Ufficio internazionale domande di registrazione internazionale di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dell’Unione sin dall’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra e, successivamente, a intervalli regolari.

(6)

Tra il settembre e il dicembre 2020, gli Stati membri hanno inviato alla Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, due domande di iscrizione, nel registro internazionale, di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori e protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.

(7)

I nomi protetti a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 quali indicazioni geografiche dovrebbero essere presentati come domande di iscrizione, quali indicazioni geografiche, nel registro internazionale.

(8)

È pertanto opportuno stabilire un elenco di indicazioni geografiche, basandosi sulle richieste degli Stati membri alla Commissione di presentare domande di registrazione internazionale di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che siano protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati,

DECIDE:

Articolo unico

Un elenco delle indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 da presentare come domande di registrazione internazionale da parte della Commissione è stabilito nell’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 8 giugno 2021.

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1.

(2)  GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.

(3)  Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).


ALLEGATO

Elenco delle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 (indicazioni geografiche) da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753

Spagna

Vino Naranja del Condado de Huelva (IG)

Italia

Vermut di Torino / Vermouth di Torino (IG)