ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 205

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
31 maggio 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 205/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10224 — OTPP/Nikky Investments/Logoplaste) ( 1 )

1

2021/C 205/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10147 — Mitsui & Co/Mitsui Chemicals/Honshu Chemical Industry) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 205/03

Tassi di cambio dell'euro — 28 maggio 2021

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2021/C 205/04

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

4

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 205/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10275 — SMFL/Yanmar/Yanmar Credit) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2021/C 205/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10241 — Colony Capital/Liberty Global/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2021/C 205/07

Notifica preventiva di concentrazione (Case M.10202 — EQT/Investindustrial/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2021/C 205/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10294 – MUFG/SMFG/MHFG/RESONA HD/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 205/09

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

13


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10224 — OTPP/Nikky Investments/Logoplaste)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 205/01)

Il 20 maggio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10224. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10147 — Mitsui & Co/Mitsui Chemicals/Honshu Chemical Industry)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 205/02)

Il 5 maggio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10147. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 maggio 2021

(2021/C 205/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2142

JPY

yen giapponesi

133,65

DKK

corone danesi

7,4366

GBP

sterline inglesi

0,85765

SEK

corone svedesi

10,1250

CHF

franchi svizzeri

1,0960

ISK

corone islandesi

146,50

NOK

corone norvegesi

10,1790

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,451

HUF

fiorini ungheresi

347,85

PLN

zloty polacchi

4,4865

RON

leu rumeni

4,9196

TRY

lire turche

10,4398

AUD

dollari australiani

1,5796

CAD

dollari canadesi

1,4711

HKD

dollari di Hong Kong

9,4246

NZD

dollari neozelandesi

1,6811

SGD

dollari di Singapore

1,6102

KRW

won sudcoreani

1 355,86

ZAR

rand sudafricani

16,7945

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7422

HRK

kuna croata

7,5180

IDR

rupia indonesiana

17 404,54

MYR

ringgit malese

5,0189

PHP

peso filippino

58,075

RUB

rublo russo

89,4203

THB

baht thailandese

38,004

BRL

real brasiliano

6,3844

MXN

peso messicano

24,3191

INR

rupia indiana

88,0860


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/4


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2021/C 205/04)

1.   

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   

Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Filati di poliestere ad alta tenacità

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6)

26.2.2022


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La misura scade alla mezzanotte (00:00) del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10275SMFL/Yanmar/Yanmar Credit)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 205/05)

1.   

In data 19 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. («SMFL», Giappone), controllata congiuntamente da Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (Giappone) e Sumitomo Corporation (Giappone);

Yanmar Holdings Co., Ltd. («Yanmar», Giappone);

Yanmar Credit Service Co., Ltd. («Yanmar Credit», Giappone), attualmente controllata da Yanmar.

SMFL e Yanmar acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Yanmar Credit.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SMFL offre alla sua clientela una serie di servizi di finanziamento. La sua attività principale consiste nella prestazione di servizi di leasing (leasing finanziario e operativo), servizi di locazione e servizi di vendita a rate;

Yanmar opera nella vendita di motori utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni, di sistemi di energia, generatori e macchinari agricoli, di macchine da costruzione compatte, di componenti e di imbarcazioni;

Yanmar Credit offre servizi di finanziamento in Giappone.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10275 - SMFL/Yanmar/Yanmar Credit

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


31.5.2021   

IT

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C 205/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10241 — Colony Capital/Liberty Global/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 205/06)

1.   

In data 21 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Colony Capital, Inc. («Colony Capital», Stati Uniti),

Liberty Global PLC («Liberty Global», Regno Unito),

Liberty Property HoldCo II S.à.r.l. («JV», Lussemburgo).

Colony Capital e Liberty Global acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di JV. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Colony Capital: gestione di un portafoglio globale che comprende, tra l’altro, investimenti in infrastrutture digitali quali macro ripetitori, data center, reti di microcelle e reti in fibra;

Liberty Global: gestione di reti via cavo che offrono servizi televisivi, internet a banda larga, servizi di telefonia vocale fissa e di telecomunicazione mobile in diversi Stati membri dell’UE;

JV: acquisizione, sviluppo e commercializzazione di immobili tecnici per la prestazione di servizi di coubicazione nel Regno Unito e nel SEE.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10241 — Colony Capital/Liberty Global/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Case M.10202 — EQT/Investindustrial/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 205/07)

1.   

In data 21 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Igenomix, S.L.U. («Igenomix», Spagna), sotto il controllo esclusivo di EQT AB («EQT», Svezia); e

Universal Clinics, S.L. («Universal Clinics», Spagna), sotto il controllo esclusivo di Investindustrial S.A. («Investindustrial», Lussemburgo).

Il progetto di concentrazione consiste nell’acquisizione del controllo congiunto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, di un’impresa comune di nuova costituzione («JV») da parte di EQT (attraverso Igenomix) e Investindustrial (attraverso Universal Clinics).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EQT: gestione di fondi di investimento. Tra le società di portafoglio controllate da EQT figura in particolare Igenomix, che opera nel settore della diagnosi genetica molecolare e delle analisi cliniche e complementari ed è specializzata nel settore della riproduzione e dei test relativi alla fecondazione in vitro;

Investindustrial: gestione di fondi di investimento. Tra le società di portafoglio controllate da Investindustrial figura in particolare Universal Clinics, che opera nel settore della medicina riproduttiva mediante la proprietà, la gestione e lo sviluppo di cliniche ospedaliere in Spagna, Italia, Repubblica ceca e Svezia;

JV: sviluppo e commercializzazione di un dispositivo medico non invasivo per la coltura embrionale destinato ai laboratori di fecondazione in vitro.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10202 — EQT/Investindustrial/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10294 – MUFG/SMFG/MHFG/RESONA HD/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 205/08)

1.   

In data 20 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. («MUFG», Giappone);

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. («SMFG», Giappone),

Mizuho Financial Group, Inc. («MHFG», Giappone) e

Resona Holdings, Inc. («Resona HD», Giappone).

MUFG, SMFG, MHFG e Resona HD acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Cotra Co., Ltd. (Giappone), una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

MUFG, SMFG, MHFG e Resona HD sono gruppi bancari con sede in Giappone;

JV (l’impresa comune) svilupperà e creerà, esclusivamente in Giappone, una nuova infrastruttura alternativa per i pagamenti elettronici destinata principalmente alle operazioni di importo limitato tra privati.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10294 – MUFG/SMFG/MHFG/RESONA HD/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/13


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

(2021/C 205/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA

«MADARASI BIRSPÁLINKA»

n. UE: PGI-HU-02489 — 6.3.2019

1.   Indicazione geografica da registrare

«Madarasi birspálinka»

2.   Categoria della bevanda spiritosa

9.

Acquavite di frutta

3.   Descrizione della bevanda spiritosa

3.1.   Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche

Caratteristiche chimico-fisiche

Titolo alcolometrico

minimo 43 % V/V

Tenore di metanolo

massimo 1 250  g/hl di alcole al 100 % vol.

Tenore totale di sostanze volatili

minimo 400 g/hl di alcole al 100 % vol.

Tenore di acetato di etile

massimo 300 g/hl di alcole al 100 % vol.

Caratteristiche organolettiche

La «Madarasi birspálinka» presenta un colore limpido ed è caratterizzata da un gusto e un sapore distinti e ricchi che derivano dal suo ingrediente di base.

Nel prodotto convivono armoniosamente le note morbide, agrumate e acidule e quelle dolci e cremose della cotogna. Le note salienti della cotogna sono integrate da note speziate e di composta, seguite da un retrogusto discretamente acidulo e cremoso.

3.2.   Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria)

A differenza di altre pálinka a base di cotogna, la «Madarasi birspálinka» presenta ricche note di composta che accentuano il sapore agrumato della cotogna. Le note di composta sono più dolci che in altre pálinka a base di cotogna e gli conferiscono un carattere più morbido. Il gusto agrumato del distillato accentua ulteriormente queste note di composta.

4.   Zona geografica interessata

La «Madarasi birspálinka» può essere prodotta in distillerie commerciali di pálinka situate nella contea di Bács-Kiskun, dove avviene l’ammostatura, la fermentazione, la distillazione e la messa a riposo. La cotogna utilizzata come ingrediente di base può provenire esclusivamente da questa zona.

5.   Metodo di produzione della bevanda spiritosa

Processo di produzione della pálinka:

a)

Selezione e accettazione della frutta

b)

Ammostatura e fermentazione

c)

Distillazione

d)

Messa a riposo e stoccaggio della pálinka

e)

Trattamento e produzione della pálinka

a)   Selezione e accettazione della frutta

I frutti della cotogna devono essere sani, interi e privi di segni di marciume.

I frutti devono essere misurati al momento dell’accettazione e sottoposti a una valutazione organolettica [degustazione e, se sono disponibili i mezzi, esame del tenore in materia secca (tenore di zucchero e misurazione del pH)] per verificarne la qualità.

Possono essere utilizzate come ingrediente di base solo le cotogne adeguatamente mature e aventi un tenore in materia secca non inferiore al 12 % rif.

b)   Ammostatura e fermentazione

 

Ammostatura

La base dell’ammostatura è rappresentata da frutti adeguatamente maturi e di qualità. Una fase particolare della produzione della "Madarasi birspálinka" è la postmaturazione della cotogna prima della trasformazione, un processo che può richiedere fino a cinque giorni, se necessario. Durante tale periodo, la conservazione dei frutti in un luogo fresco (per impedire che marciscano) garantisce un processo di maturazione privo di difetti e consente di raggiungere un grado di maturazione omogeneo. Le sostanze aromatiche presenti nel concentrato di frutta conferiscono alla pálinka un aroma unico.

La peluria della superficie della cotogna deve essere rimossa perché, se entra nel mosto in grandi quantità, conferisce alla pálinka un sapore sgradevole e acre. Piccole quantità di peluria invece non produrranno cambiamenti sgradevoli nel prodotto finale. La peluria viene rimossa mediante lavaggio, strofinamento e raschiamento.

I frutti mondati sono tritati e macinati e vi si può aggiungere acqua per ottenere la giusta consistenza. La miscela pronta viene pompata in contenitori per la fermentazione (di acciaio o plastica).

 

Fermentazione

Si tratta di una fermentazione controllata. Possono essere utilizzati i seguenti ingredienti ausiliari: acqua potabile; lievito (pressato o essiccato); acidi per la regolazione del valore di pH; enzimi (per il lievito); enzimi pectolitici; agenti antischiuma.

Nella fermentazione controllata è importante fissare con precisione la temperatura del mosto a 16-22 oC. Il tenore di acidità del mosto deve essere portato a un pH di circa 3-3,2, al quale il lievito e gli enzimi continuano a funzionare efficacemente ma i batteri nocivi non possono sopravvivere.

L’uso del lievito garantisce che la fermentazione cominci rapidamente e si svolga senza difficoltà o errori, e che si raggiunga il tenore ottimale di aroma e di alcool.

La fermentazione deve essere monitorata analizzando la temperatura dello spazio di fermentazione, mentre il mosto viene sottoposto a un controllo visivo giornaliero e, se necessario, al controllo del tenore in zucchero.

La fermentazione può essere considerata completa se il tenore in zucchero del mosto scende al di sotto di 5 g per 100 g di mosto. Per evitare danni, il mosto fermentato dovrebbe essere distillato il prima possibile.

c)   Distillazione

La "Madarasi birspálinka" può essere ottenuta mediante un dispositivo di distillazione adatto alla doppia distillazione frazionata, utilizzando alambicco in rame.

L’alambicco è una caldaia che può contenere fino a 1 000 litri. Le caldaie utilizzate per la «Madarasi birspálinka» hanno generalmente una capacità compresa tra 300 e 500 litri. La distillazione avviene in due fasi: nella prima si produce l’alcool a bassa gradazione che già contiene gli aromi del frutto e ha un titolo alcolometrico di 15-28 % V/V; nella seconda, quella della raffinazione, è essenziale separare correttamente il distillato di «testa», di «cuore» e di «coda». Durante la distillazione, il distillato «di testa» può essere determinato solo attraverso controlli organolettici, mentre il distillato "di coda" può essere separato utilizzando i valori empirici delle misurazioni costanti dell’alcool.

d)   Messa a riposo e stoccaggio della pálinka

Dopo la distillazione e prima di essere imbottigliata, la pálinka deve essere messa a riposo al riparo dalla luce in una damigiana o in un contenitore di acciaio inossidabile, allo stato non diluito (generalmente 60-70 % V/V), per far sì che si formino gli eccezionali aromi.

Per il riposo e lo stoccaggio è inoltre importante collocare la pálinka in un locale con un moderato grado di umidità e una temperatura uniforme.

e)   Trattamento e produzione della pálinka

Dopo il riposo, il titolo alcolometrico del distillato deve essere regolato al livello richiesto (± 0,3 % V/V) aggiungendo acqua potabile conforme alle specifiche di legge.

L’acqua può essere distillata, desalinizzata, demineralizzata o addolcita.

La pálinka regolata al titolo alcolometrico richiesto può essere imbottigliata solo in bottiglie di vetro o ceramica pulite.

6.   Legame con l’ambiente geografico o con l’origine

6.1.   Informazioni sulla zona geografica rilevanti per il legame

La contea di Bács-Kiskun si trova in una delle regioni più soleggiate dell’Ungheria. Il terreno sabbioso e morbido si riscalda rapidamente, fornendo un ambiente eccellente per la cotogna.

Questo frutto cresce al meglio in terreni caldi, morbidi o mediamente densi, più umidi e aerati, con buone capacità di gestione dell’umidità, ed è molto diffuso nella contea di Bács-Kiskun, dove esistono condizioni ottimali.

Durante il periodo vegetativo, il sole splende per ben 250-300 ore, la temperatura media annua è di 11,2° C e il livello medio di precipitazioni è di 475 mm.

6.2.   Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa attribuibili alla zona geografica

Il legame tra la «Madarasi birspálinka»e la zona geografica si fonda sulla qualità e sulla reputazione del prodotto.

Le caratteristiche specifiche della cotogna coltivata nella contea di Bács-Kiskun sono il risultato delle particolari caratteristiche ecologiche dell’ambiente fisico. Le condizioni climatiche in questa contea conferiscono alla pálinka prodotta dalla cotogna coltivata nella regione un gusto, un sapore e un aroma eccezionali.

Il terreno sabbioso della contea fornisce alla cotogna un substrato favorevole, arioso e ben formato che conferisce al frutto la sua unicità. Le note agrumate e speziate della cotogna sono il prodotto del terreno morbido e sabbioso.

Il suolo sabbioso è ricco di micronutrienti. I grani di sabbia riflettono la luce solare sui frutti, garantendo un ambiente costantemente caldo durante il periodo di maturazione.

L’elevata temperatura media e il soleggiamento abbondante della contea di Bács-Kiskun conferiscono alla cotogna un tenore di zuccheri superiore a quello del frutto coltivato in altre regioni, in quanto le consentono di maturare bene. Il distillato ottenuto da questa cotogna è quindi più dolce e presenta note di composta, che gli conferiscono un carattere più morbido e vellutato rispetto ad altre pálinka di cotogna.

Queste note di composta sono accentuate dal sapore agrumato del distillato, grazie all’equilibrata acidità della cotogna matura.

Il terreno ricco di micronutrieni conferisce alla cotogna, che viene raccolta a maturazione adeguata (con un tenore in materia secca pari ad almeno il 12 % rif.), il sapore e il gusto ricchi che caratterizzano la "Madarasi birspálinka".

La produzione di queste note aromatiche nel distillato richiede notevoli competenze ed esperienze, tramandate di generazione in generazione. Tali competenze comprendono la postmaturazione della cotogna, l’asportazione della peluria dalla buccia, l’ammostatura e la corretta separazione e raffinazione del distillato.

Premi vinti dalla «Madarasi birspálinka» in occasione di concorsi:

2008: medaglia d’argento al Zsindelyes Festival di degustazione della pálinka

2012: medaglia d’argento al concorso HunDeszt Pálinka

2012: medaglia d’oro al terzo concorso del distretto di Vas per pálinka e altre bevande spiritose;

2013: medaglia d’oro al quarto concorso del distretto di Vas per pálinka e altre bevande spiritose;

2014: medaglia d’argento al terzo concorso della regione di Palóc per pálinka e altre bevande spiritose

2014: medaglia d’argento al quinto concorso del distretto di Vas per pálinka e altre bevande spiritose;

2015: medaglia d’oro al sesto concorso del distretto di Vas per pálinka e altre bevande spiritose;

2016: medaglia di eccellenza al concorso nazionale di degustazione di pálinka

2016: medaglia d’oro al settimo concorso del distretto di Vas per pálinka e altre bevande spiritose;

2017: medaglia d’argento al concorso "Brillante" per distillerie commerciali di pálinka

2017: medaglia di eccellenza al concorso nazionale di degustazione di pálinka

2017: medaglia d’argento al concorso del bacino dei Carpazi per pálinka e altre bevande spiritose;

7.   Disposizioni dell’Unione europea o disposizioni nazionali/regionali

Legge XI del 1997 sulla protezione dei marchi commerciali e delle indicazioni geografiche

Legge LXXIII del 2008 sulla pálinka, sulla pálinka di vinacce e sul consiglio nazionale della pálinka

Decreto governativo n. 158/2009, del 30 luglio 2009, che fissa norme dettagliate per la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei generi alimentari e per la verifica dei prodotti

Decreto governativo n. 22/2012, del 29 febbraio 2012, sull’ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare

Decreto del Ministro dell’Agricoltura n. 28/2017, del 30 maggio 2017, relativo ai requisiti per la gestione del sistema di controllo interno da parte delle imprese alimentari

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

8.   Richiedente

8.1.   Stato membro, paese terzo o persona fisica/giuridica

Márton Lakatos (impresa individuale)

8.2.   Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Szent István utca 105, H-6456 Madaras

9.   Aggiunte all’indicazione geografica

10.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Oltre a quelli specificati nella legislazione, la denominazione contiene i seguenti elementi:

«földrajzi árujelző» [indicazione geografica] (separata dal nome)


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1