ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
28 maggio 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 201/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8881 — Bergé/GEFCO/JV) ( 1 )

1

2021/C 201/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10245 — TA Associates/Partners Group/Unit4) ( 1 )

2

2021/C 201/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10196 — Magna/LGE/JV) ( 1 )

3

2021/C 201/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10177 — Repsol/Suez/Ecoplanta) ( 1 )

4

2021/C 201/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10219 — Cerberus/Koch Industries/PQ Performance Chemicals) ( 1 )

5


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2021/C 201/06

Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

6

2021/C 201/07

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/855 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

7

 

Commissione europea

2021/C 201/08

Tassi di cambio dell'euro — 27 maggio 2021

9

2021/C 201/09

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 giugno 2021 [Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]

10


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 201/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10281 — Astorg/Cobepa/Corsearch) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2021/C 201/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10256 — I Squared Capital/TDR Capital/Aggreko) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2021/C 201/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10278 – EQT/Cerba) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

2021/C 201/13

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10221 — PLD/NBIM/Target Assets) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8881 — Bergé/GEFCO/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 201/01)

Il 11 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8881. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10245 — TA Associates/Partners Group/Unit4)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 201/02)

Il 21 maggio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10245. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10196 — Magna/LGE/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 201/03)

Il 21 maggio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10196. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10177 — Repsol/Suez/Ecoplanta)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 201/04)

Il 21 maggio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10177. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


28.5.2021   

IT

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C 201/5


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10219 — Cerberus/Koch Industries/PQ Performance Chemicals)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 201/05)

Il 10 maggio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10219. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/6


Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2021/C 201/06)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio (2), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC e al regolamento (UE) n. 36/2012 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio anteriormente al 1o marzo 2022, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 34 della decisione 2013/255/PESC e dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 36/2012, dell’elenco delle persone ed entità designate.


(1)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(2)  GU L 188 del 28.5.2021, pag. 91.

(3)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(4)  GU L 188 del 28.5.2021, pag. 18.


28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/7


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/855 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2021/C 201/07)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/255/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati presso l’SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/855, e del regolamento (UE) n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/848.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2013/255/PESC e nel regolamento (UE) n. 36/2012.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(3)  GU L 188 del 28.5.2021, pag. 91.

(4)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(5)  GU L 188 del 28.5.2021, pag. 18.


Commissione europea

28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 maggio 2021

(2021/C 201/08)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2198

JPY

yen giapponesi

133,42

DKK

corone danesi

7,4363

GBP

sterline inglesi

0,86068

SEK

corone svedesi

10,1298

CHF

franchi svizzeri

1,0967

ISK

corone islandesi

146,70

NOK

corone norvegesi

10,1953

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,439

HUF

fiorini ungheresi

348,54

PLN

zloty polacchi

4,4837

RON

leu rumeni

4,9161

TRY

lire turche

10,2986

AUD

dollari australiani

1,5753

CAD

dollari canadesi

1,4746

HKD

dollari di Hong Kong

9,4680

NZD

dollari neozelandesi

1,6720

SGD

dollari di Singapore

1,6146

KRW

won sudcoreani

1 362,64

ZAR

rand sudafricani

16,7647

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7808

HRK

kuna croata

7,5170

IDR

rupia indonesiana

17 449,52

MYR

ringgit malese

5,0500

PHP

peso filippino

58,575

RUB

rublo russo

89,5360

THB

baht thailandese

38,180

BRL

real brasiliano

6,4683

MXN

peso messicano

24,2556

INR

rupia indiana

88,5630


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/10


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 giugno 2021

[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 (1) della Commissione]

(2021/C 201/09)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 139 del 20.4.2021, pag. 4.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.6.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

0,01

-0,45

-0,45

0,15

1.5.2021

31.5.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

0,01

-0,45

-0,45

0,11

1.4.2021

30.4.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

-0,02

-0,45

-0,45

0,11

1.3.2021

31.3.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

2,07

-0,02

-0,45

-0,45

0,11

1.2.2021

28.2.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,05

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,19

-0,45

2,07

-0,02

-0,45

-0,45

0,12

1.1.2021

31.1.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,06

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,23

-0,45

2,07

0,00

-0,45

-0,45

0,15


(1)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10281 — Astorg/Cobepa/Corsearch)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 201/10)

1.   

In data 17 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Astorg Asset Management S.a.r.l. («Astorg», Lussemburgo)

Cobepa SA («Cobepa», Belgio)

Corsearch US Holdings, Inc. («Corsearch», Stati Uniti).

Astorg e Cobepa acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Corsearch.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Astorg: impresa di private equity che cerca di collaborare con gruppi di gestione imprenditoriale al fine di acquisire imprese globali e creare valore attraverso la prestazione di consulenza strategica, esperienza di governance e capitale adeguato,

Cobepa: società di investimento privata che si occupa principalmente di investimenti in capitale di crescita e acquisizioni buy-out, cercando in particolare opportunità di investimento in Europa e in Nord America,

Corsearch: dati, analisi e servizi che sostengono i marchi nella commercializzazione degli attivi e nella riduzione dei rischi commerciali, offrendo anche sostegno alle autorizzazioni dei marchi e protezione dei marchi.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10281 – Astorg/Cobepa/Corsearch

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


28.5.2021   

IT

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C 201/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10256 — I Squared Capital/TDR Capital/Aggreko)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 201/11)

1.   

In data 19 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

I Squared Capital Advisors LLC («I Squared Capital», Stati Uniti),

TDR Capital LLP («TDR Capital», Regno Unito),

Aggreko plc («Aggreko», Regno Unito).

I Squared Capital e TDR Capital acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Aggreko.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

I Squared Capital: gestore di investimenti infrastrutturali su scala mondiale specializzato in settori quali l’energia, i servizi di pubblica utilità, le telecomunicazioni, l’assistenza sanitaria e i trasporti in America settentrionale, in Europa e in altre economie del mondo intero;

TDR Capital: impresa di private equity che investe in diversi settori quali vendita al dettaglio di carburanti, club sportivi e centri benessere, autolavaggi automatici, servizi per le abitazioni non occupate, costruzioni modulari, bar e ristoranti e servizi di ristrutturazione dell’edilizia sociale in particolare nel Regno Unito;

Aggreko: impresa che opera nel noleggio di generatori e delle relative apparecchiature elettriche e di controllo della temperatura su base temporanea, nonché nella fornitura di servizi associati a clienti di tutto il mondo in una serie di settori, tra cui petrolio e gas, eventi, industria manifatturiera e mineraria, edilizia e servizi connessi.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10256 — I Squared Capital/TDR Capital/Aggreko

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


28.5.2021   

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C 201/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10278 – EQT/Cerba)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 201/12)

1.   

In data 19 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

EQT Fund Management S.à r.l. («EQT», Lussemburgo)

Cerba Group («Cerba», Francia).

EQT acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Cerba.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EQT: gestore di fondi di investimento per il fondo di investimento EQT IX, che cerca di effettuare investimenti principalmente in Europa. Le società del portafoglio dei fondi EQT operano in una serie di settori, tra cui quelli farmaceutico, dell’assistenza agli anziani e dei servizi veterinari,

Cerba: società di servizi di laboratorio di livello mondiale e diversificata che opera nel settore della patologia clinica in Francia e a livello internazionale ed è attualmente attiva in 40 paesi di cinque continenti. Cerba ha tre principali settori di attività: i) test speciali, ii) test di routine e iii) sperimentazione clinica. Essa offre inoltre servizi di biologia veterinaria e benessere.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10278 – EQT/Cerba

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


28.5.2021   

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C 201/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10221 — PLD/NBIM/Target Assets)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 201/13)

1.   

In data 19 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Prologis, L.P. («PLD», Stati Uniti)

Norges Bank Investment Management («NBIM», Norvegia),

10 beni immobili situati in Germania («Target Assets», attività oggetto dell’acquisizione).

PLD e NBIM acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme delle attività oggetto dell’acquisizione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PLD: fondo di investimenti immobiliari che possiede, gestisce e sviluppa beni immobili, principalmente a fini industriali, nelle Americhe, in Europa e in Asia;

NBIM: investimenti istituzionali per il Government Pension Fund Global («GPFG») per conto del ministero norvegese delle Finanze, incentrati su investimenti di livello mondiale, tra cui investimenti immobiliari in America settentrionale, Europa e Giappone,

attività oggetto dell’acquisizione («Target Assets»): 10 beni immobili situati in Germania, utilizzati principalmente come strutture logistiche ma anche per altri scopi commerciali, principalmente nella regione di Berlino, ma anche nella zona di Duisburg e del basso Reno.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10221 — PLD/NBIM/Target Assets

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.