ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 196/01 |
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2021/C 196/02 |
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2021/C 196/03 |
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2021/C 196/04 |
Relazione finale del consigliere-auditore — Caso M.9014— PKN Orlen/Grupa Lotos |
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2021/C 196/05 |
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Autorità bancaria europea |
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2021/C 196/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2021/C 196/07 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
25.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 maggio 2021
(2021/C 196/01)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2188 |
JPY |
yen giapponesi |
132,61 |
DKK |
corone danesi |
7,4362 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85870 |
SEK |
corone svedesi |
10,1220 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0951 |
ISK |
corone islandesi |
147,90 |
NOK |
corone norvegesi |
10,1420 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,452 |
HUF |
fiorini ungheresi |
349,11 |
PLN |
zloty polacchi |
4,4892 |
RON |
leu rumeni |
4,9268 |
TRY |
lire turche |
10,2151 |
AUD |
dollari australiani |
1,5698 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4680 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4639 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6914 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6218 |
KRW |
won sudcoreani |
1 373,05 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,9880 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8393 |
HRK |
kuna croata |
7,5102 |
IDR |
rupia indonesiana |
17 495,87 |
MYR |
ringgit malese |
5,0471 |
PHP |
peso filippino |
58,391 |
RUB |
rublo russo |
89,4741 |
THB |
baht thailandese |
38,234 |
BRL |
real brasiliano |
6,4628 |
MXN |
peso messicano |
24,2741 |
INR |
rupia indiana |
88,8020 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
25.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 maggio 2021
(2021/C 196/02)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2212 |
JPY |
yen giapponesi |
132,97 |
DKK |
corone danesi |
7,4364 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86408 |
SEK |
corone svedesi |
10,1670 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0957 |
ISK |
corone islandesi |
150,98 |
NOK |
corone norvegesi |
10,2090 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,424 |
HUF |
fiorini ungheresi |
347,47 |
PLN |
zloty polacchi |
4,4850 |
RON |
leu rumeni |
4,9255 |
TRY |
lire turche |
10,2427 |
AUD |
dollari australiani |
1,5804 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4731 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4833 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6997 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6236 |
KRW |
won sudcoreani |
1 375,43 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,0622 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8487 |
HRK |
kuna croata |
7,5043 |
IDR |
rupia indonesiana |
17 530,33 |
MYR |
ringgit malese |
5,0631 |
PHP |
peso filippino |
58,731 |
RUB |
rublo russo |
90,0519 |
THB |
baht thailandese |
38,297 |
BRL |
real brasiliano |
6,5299 |
MXN |
peso messicano |
24,3683 |
INR |
rupia indiana |
89,0517 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
25.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/3 |
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 2 luglio 2020 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.9014 — PKN Orlen/Grupa Lotos
Relatore: Belgio
(2021/C 196/03)
Operazione
1. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. |
Dimensione UE
2. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione abbia una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. |
Mercati del prodotto
3. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con le definizioni fornite dalla Commissione riguardo ai mercati del prodotto rilevanti, e in particolare sul fatto che:
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Mercati geografici
4. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione relative ai mercati geografici rilevanti per quanto riguarda la fornitura all’ingrosso di diesel, benzina e oli leggeri da riscaldamento, ossia sul fatto che si tratta di mercati di portata nazionale. |
5. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione relative ai mercati geografici rilevanti per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di carburanti da motori, ossia sul fatto che si tratta di mercati nazionali con elementi locali. |
6. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione relative ai mercati geografici rilevanti per quanto riguarda la fornitura franco fabbrica di carburanti avio, ossia sul fatto che si tratta di mercati nazionali per quanto riguarda la fornitura a clienti in Polonia e di mercati nazionali o più ampi (comprendenti la Repubblica ceca, la Polonia, la Slovacchia, l’Ungheria e la Germania orientale) per quanto riguarda la fornitura a clienti nella Repubblica ceca. |
7. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione relative ai mercati geografici rilevanti per quanto riguarda il rifornimento (into-plane) di carburante avio, ossia sul fatto che corrispondono all’aeroporto. |
8. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione relative ai mercati geografici rilevanti per quanto per quanto riguarda la fornitura di bitume standard, di bitume modificato e di bitume industriale, ossia sul fatto che si tratta di mercati di portata nazionale. |
Valutazione sotto il profilo della concorrenza
9. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati e/o di effetti verticali nei seguenti mercati:
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10. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa della relazione tra le attività delle parti nei seguenti mercati:
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Impegni
11. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi affrontino i problemi di concorrenza in relazione ai seguenti mercati:
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12. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, fatto salvo il pieno rispetto degli impegni definitivi, l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. (nove Stati membri hanno votato a favore, due si sono astenuti e nessuno ha votato contro). |
Compatibilità con il mercato interno
13. |
Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. (nove Stati membri hanno votato a favore, due si sono astenuti e nessuno ha votato contro). |
(1) I mercati della fornitura di bitume standard in Austria, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia, i mercati della fornitura di bitume modificato in Lettonia e Lituania e i mercati della fornitura di bitume industriale in Austria e Repubblica ceca.
25.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/6 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso M.9014— PKN Orlen/Grupa Lotos
(2021/C 196/04)
1.
In data 3 luglio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione mediante il quale Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna («Orlen») avrebbe acquisito, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) («il regolamento sulle concentrazioni»), il controllo esclusivo dell’insieme di Grupa Lotos Spółka Akcyjna («Lotos») («operazione proposta»). Ai fini della presente relazione Orlen e Lotos sono congiuntamente denominate «le parti».
2.
Il 7 agosto 2019 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
3.
Il 23 e 30 settembre e il 22 novembre 2019 la Commissione ha adottato quattro decisioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, con cui ha chiesto alle parti di fornire le informazioni sollecitate dalla Commissione in diverse richieste inviate alle parti (3). Tali decisioni hanno sospeso il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (4) («regolamento di esecuzione sulle concentrazioni»). Con lettera del 2 marzo 2020, la Commissione ha informato Orlen del fatto che il 28 febbraio 2020 era scaduta la sospensione del termine a seguito della presentazione, da parte delle parti, delle informazioni richieste in tale data.
4.
Il 7 aprile 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni. L’8 aprile 2020 la comunicazione delle obiezioni (5) è stata formalmente notificata a Orlen, alla quale è stato concesso fino al 24 aprile 2020 per presentare le proprie osservazioni. Il 7 aprile 2020 anche Lotos è stata informata dell’adozione della comunicazione delle obiezioni e della possibilità di presentare osservazioni al riguardo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione sulle concentrazioni.
5.
L’8 aprile 2020 Orlen ha chiesto una proroga di cinque giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni sulla comunicazione delle obiezioni, in quanto prevedeva che la raccolta di dati e di informazioni richiedesse più tempo a causa della crisi del coronavirus. Il 14 aprile 2020 la direzione generale della Concorrenza ha concesso tale proroga fino al 4 maggio 2020.
6.
Il 7 aprile 2020 Orlen ha ottenuto l’accesso ai documenti accessibili contenuti nel fascicolo della Commissione mediante la consegna di un DVD. Un ulteriore accesso al fascicolo è stato concesso periodicamente, per quanto riguarda i documenti che sono stati aggiunti successivamente al fascicolo. Alcuni dati erano accessibili solo ai consulenti economici di Orlen, attraverso una sala dati virtuale, perché potessero verificare le conclusioni che la Commissione ne aveva tratto (6). Il consigliere-auditore non ha ricevuto alcuna denuncia o richiesta dalle parti in merito all’accesso al fascicolo.
7.
Tra il 30 settembre 2019 e il 27 aprile 2020, il consigliere-auditore ha ammesso come terzi interessati sei imprese (concorrenti e/o clienti delle parti). Tali imprese hanno ricevuto una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni e un termine entro il quale presentare osservazioni.
8.
Il 4 maggio 2020 Orlen ha presentato la sua risposta scritta alla comunicazione delle obiezioni.
9.
Lo stesso giorno Orlen ha formalmente assunto impegni nei confronti della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni al fine di rendere l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE. La Commissione ha sottoposto tali impegni a un test di mercato il 6 maggio 2020.
10.
Orlen ha chiesto un’audizione ufficiale, che si è svolta l’11 maggio 2020 (7).
11.
Il 25 maggio 2020 Orlen ha trasmesso alla Commissione gli impegni riveduti, che sono stati anch’essi sottoposti a un test di mercato il 26 maggio 2020.
12.
Il 28 maggio 2020 la Commissione ha rivolto una lettera di esposizione dei fatti a Orlen, informandola di ulteriori elementi fattuali già presenti nel fascicolo al momento della comunicazione delle obiezioni, che non erano stati sollevati nella comunicazione ma che, a seguito di un’ulteriore analisi del fascicolo, la Commissione ha ritenuto rilevanti per sostenere le proprie argomentazioni, nonché di elementi di prova aggiuntivi portati all’attenzione della Commissione dopo l’adozione della comunicazione delle obiezioni. Orlen ha risposta a questa lettera il 3 giugno 2020.
13.
In un primo momento il 22 giugno e poi il 23 giugno 2020, sono stati presentati alla Commissione ulteriori impegni riveduti («impegni definitivi»).
14.
Nel progetto di decisione la Commissione conclude che gli impegni definitivi eliminano gli ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso che l’operazione proposta avrebbe altrimenti generato, facendo decadere le obiezioni espresse riguardo ad alcuni mercati rilevanti inclusi nella comunicazione delle obiezioni. Di conseguenza il progetto di decisione dichiara l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, con riserva del pieno rispetto degli impegni definitivi.
15.
Alla luce di quanto sopra, il consigliere-auditore ritiene che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato nel procedimento in oggetto.
Bruxelles, 2 luglio 2020.
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese «Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(3) La decisione del 23 settembre 2019 era indirizzata a Orlen, la decisione del 30 settembre 2019 era indirizzata sia a Orlen che a Lotos e il 22 novembre 2019 la Commissione ha inviato due decisioni distinte a Orlen e a Lotos.
(4) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1), come modificato.
(5) Il 7 aprile 2020 è stata inviata agli avvocati di Orlen una copia (informale) di informazioni preliminari della comunicazione delle obiezioni e la sua lettera di accompagnamento.
(6) Questa sala dati virtuale è stata organizzata in sostituzione della sala dati fisica consueta poiché, a causa della pandemia di coronavirus in corso, non è stato possibile organizzare una sala dati fisica. I consulenti economici hanno potuto inviare alle parti una relazione non riservata sulle loro conclusioni dopo che la Commissione aveva confermato loro che non conteneva informazioni riservate.
(7) A causa della pandemia di Covid-19, si è tenuta a distanza attraverso un sistema sicuro criptato di videoconferenza.
25.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/8 |
SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2020
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE
(Caso M.9014 — PKN Orlen/Grupa Lotos)
(notificata con il numero C(2020) 4651)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2021/C 196/05)
Il 14 luglio 2020 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito internet della Direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
I. LE PARTI
(1) |
PKN Orlen S.A. (Polonia, di seguito «Orlen» o «la parte notificante») è un’impresa verticalmente integrata che opera principalmente nella raffinazione e nella commercializzazione di combustibili e prodotti correlati in Polonia, oltre che in Austria, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Germania e Slovacchia. Le attività di Orlen riguardano tutti i prodotti combustibili normalmente trasformati presso una raffineria di petrolio, compresi diesel, benzina, oli leggeri da riscaldamento, gas di petrolio liquefatto (GPL), olio combustibile pesante (HFO), carburante avio, carburanti navali, bitume e nafta, così come oli di base e lubrificanti. Orlen opera anche, in Polonia, nella fornitura di servizi di bunkeraggio e di servizi per conto terzi relativi allo stoccaggio obbligatorio di benzina (indicati nella presente decisione come «obblighi di stoccaggio»). L’impresa dispone inoltre di una rete di stazioni di servizio al dettaglio in tutta la Polonia che vendono carburanti per motori. Opera inoltre, in misura limitata, a monte, nella prospezione, nello sviluppo e nella produzione di petrolio greggio e gas naturale. Infine, Orlen opera anche nel mercato petrolchimico, producendo una serie di prodotti petrolchimici nelle sue raffinerie in Polonia e nella Repubblica ceca. |
(2) |
Grupa Lotos S.A. (Polonia, di seguito «Lotos») è un’impresa verticalmente integrata che opera principalmente nella raffinazione e nella commercializzazione (compresa la vendita al dettaglio) di combustibili e prodotti correlati principalmente in Polonia, ma anche in Repubblica ceca ed Estonia. Le attività di Lotos comprendono anche tutti i prodotti combustibili tipicamente trasformati presso una raffineria di petrolio e la gestione di una rete di stazioni di servizio al dettaglio in tutto il paese. Lotos fornisce inoltre servizi di bunkeraggio relativi agli obblighi di stoccaggio e svolge attività a monte, nella prospezione, nello sviluppo e nella produzione di petrolio greggio e gas naturale. Secondo la parte notificante, Lotos opera prevalentemente in Polonia, sebbene effettui anche esportazioni di alcuni dei suoi prodotti. |
II. PROCEDIMENTO
(3) |
Il 3 luglio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica formale di un progetto di concentrazione (la «concentrazione») ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (il «regolamento sulle concentrazioni») mediante il quale Orlen intendeva acquisire il controllo esclusivo di Lotos. Orlen e Lotos sono collettivamente denominate «le parti». |
(4) |
La Commissione ha espresso seri dubbi circa la compatibilità dell’operazione con il mercato interno e, il 7 agosto 2019, ha adottato una decisione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 21 agosto 2019 Orlen ha trasmesso osservazioni scritte sulla decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c). |
(5) |
Il 23 e 30 settembre e il 22 novembre 2019 la Commissione ha adottato quattro decisioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, con cui ha chiesto alle parti di fornire tutte le informazioni sollecitate dalla Commissione in diverse richieste inviate alle parti. |
(6) |
Tali decisioni hanno sospeso il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione a decorrere dal 20 settembre 2019. Con lettera del 2 marzo 2020, la Commissione ha informato Orlen del fatto che il 28 febbraio 2020 era scaduta la sospensione del termine a seguito della presentazione, da parte delle parti, delle informazioni richieste in tale data. |
(7) |
Il 7 aprile 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni, alla quale le parti hanno risposto il 4 maggio 2020. Inoltre, quattro dei terzi interessati hanno presentato osservazioni sulla comunicazione delle obiezioni. |
(8) |
Durante la fase II dell’indagine, Orlen ha presentato informalmente diverse opzioni di misure correttive e, il 4 maggio 2020, ha presentato impegni in via ufficiale. Il 6 maggio la Commissione ha avviato un test di mercato sugli impegni presentati. |
(9) |
L’audizione si è svolta l’11 maggio 2020. A causa della pandemia di Covid-19, si è tenuta a distanza, attraverso un sistema sicuro criptato di videoconferenza. |
(10) |
Il 25 maggio Orlen ha presentato impegni riveduti, che il 26 maggio la Commissione ha sottoposto a un test di mercato. |
(11) |
Il 18 giugno Orlen ha presentato impegni definitivi. |
III. MERCATI RILEVANTI
(12) |
Le attività delle parti si sovrappongono in diversi paesi, ma le sovrapposizioni principali si verificano in Polonia e in Repubblica ceca, dove esistono notevoli sovrapposizioni orizzontali per quanto riguarda alcune delle attività delle parti. |
1. Fornitura all’ingrosso di diesel, benzina, oli leggeri da riscaldamento e olio combustibile pesante in Polonia
(13) |
La Commissione ha già preso in considerazione una possibile segmentazione tra le vendite di carburanti franco raffineria e all’ingrosso, lasciando aperta la questione se tale distinzione rispecchi le condizioni di concorrenza nel mercato polacco. Ai fini della presente decisione, la Commissione ritiene che in Polonia esista un mercato unico all’ingrosso per i combustibili. Come in precedenti decisioni, la Commissione ritiene che i mercati all’ingrosso per la fornitura di combustibili debbano essere segmentati sulla base dei combustibili venduti. |
(14) |
La Commissione ha precedentemente stabilito che i mercati della fornitura franco raffineria di combustibili hanno una portata regionale o più ampia e i mercati della fornitura all’ingrosso di combustibili hanno una portata nazionale. Ai fini della presente decisione, tenuto conto della propria conclusione circa l’esistenza di un unico mercato per la fornitura all’ingrosso di combustibili in Polonia e della propria analisi relativa ai modelli di domanda e offerta in questo paese, la Commissione conclude che la portata geografica di questi mercati è nazionale. |
2. Fornitura al dettaglio di carburanti per motori in Polonia
(15) |
La Commissione ha precedentemente stabilito che il mercato della fornitura al dettaglio di carburanti per motori è costituito dalla vendita di carburanti per motori nelle stazioni di servizio, sia con marchio che non, all’interno e all’esterno di una rete integrata. Il mercato del prodotto rilevante è stato definito come quello comprendente tutti i tipi di carburanti per motori disponibili presso le stazioni di servizio, tra cui benzina, diesel e GPL per auto. Inoltre, in passato la Commissione ha preso in considerazione una serie di possibili segmentazioni per tipologia di stazioni di servizio e, sulla base delle caratteristiche specifiche del mercato in esame, in alcuni casi ha lasciato aperta la questione se tale segmentazione fosse giustificata, mentre in altri ha adottato una decisione in merito. In particolare, la Commissione ha preso in considerazione la possibilità di segmentare il mercato della fornitura al dettaglio di carburanti per motori tra le vendite effettuate nelle stazioni all’interno della rete autostradale e quelle effettuate al suo esterno; tra le vendite effettuate in normali stazioni di servizio e quelle effettuate in apposite aree di sosta per i camion; tra le vendite in stazioni di rifornimento per navi e non; tra le vendite in stazioni di servizio presidiate o in stazioni automatizzate. Infine, la Commissione ha anche preso in considerazione la possibilità di segmentare il mercato della fornitura al dettaglio di carburanti per motori tra le vendite ai clienti aziendali (B2B) (tramite carta carburante) e le vendite ai clienti privati (B2C). |
(16) |
Ai fini della presente decisione, la Commissione ritiene che il mercato del prodotto rilevante sia quello comprendente tutti i tipi di carburanti per motori disponibili presso le stazioni di servizio. La Commissione ritiene inoltre che il mercato della fornitura al dettaglio di carburanti per motori possa essere suddiviso nella fornitura al dettaglio di carburanti per motori ai clienti aziendali (B2B) mediante carte carburante e nella fornitura al dettaglio di carburanti per motori ad altri clienti (B2C). Inoltre, la Commissione ritiene che le stazioni di servizio sulla rete autostradale costituiscano un segmento di mercato distinto. |
(17) |
Ai fini della presente decisione, e in linea con precedenti decisioni, la Commissione ritiene che i mercati della fornitura al dettaglio di carburanti per motori ai clienti aziendali (B2B) mediante carte carburante e il mercato della fornitura al dettaglio di carburanti per motori ai clienti B2C abbiano una portata nazionale con elementi locali. |
3. Fornitura di carburante avio franco raffineria in Polonia e nella Repubblica ceca e servizio di rifornimento (into-plane) di carburante avio in Polonia
(18) |
La Commissione ha già precedentemente stabilito che i combustibili per l’aviazione costituiscono un mercato del prodotto distinto dagli altri combustibili. In casi precedenti, la Commissione ha preso in considerazione mercati del prodotto distinti per ciascuna vendita franco raffineria di carburanti aerei, da un lato, e il servizio di rifornimento (into-plane) di carburante avio, dall’altro. Ai fini della presente decisione, la Commissione ha seguito la stessa impostazione. |
(19) |
In passato la Commissione ha ritenuto che l’ambito geografico del mercato delle vendite di carburante avio franco raffineria potesse comprendere il SEE o l’Europa occidentale e ha anche preso in considerazione mercati più ristretti. Tuttavia, ai fini della presente decisione, la Commissione ritiene che l’ambito geografico rilevante del mercato delle vendite franco raffineria di carburante avio a clienti in Polonia sia nazionale, mentre l’ambito geografico rilevante del mercato delle vendite franco raffineria di carburante avio a clienti nella Repubblica ceca sia o di portata nazionale o copra un’area comprendente al massimo la Repubblica ceca, la Polonia, la Slovacchia, l’Ungheria e la Germania orientale. Per il servizio di rifornimento (into-plane) di carburante avio, la Commissione ritiene che l’ambito geografico del mercato sia limitato a ciascun aeroporto specifico in cui tali servizi sono forniti. |
4. Fornitura dei diversi tipi di bitume in Polonia
(20) |
In decisioni precedenti, la Commissione ha ritenuto che il bitume dovesse essere distinto da altri prodotti petroliferi raffinati in base alle sue caratteristiche e al suo specifico uso finale. La Commissione ha anche esaminato l’opportunità di operare una distinzione tra i diversi tipi di bitume. Ai fini della presente decisione, la Commissione ritiene opportuno distinguere tra i mercati della fornitura di bitume standard, di bitume modificato e di bitume industriale. |
(21) |
Nella sua prassi precedente, la Commissione ha valutato i mercati della fornitura di bitume da una prospettiva nazionale. Ha inoltre esaminato se l’ambito geografico della fornitura di bitume potesse essere più ristretto (e, in due casi, se potesse essere più ampio) di quello nazionale, senza mai trarre conclusioni sulla definizione del mercato. Ai fini della presente decisione, la Commissione ritiene che il mercato geografico rilevante per ciascuno dei tre tipi di bitume sia di portata nazionale. |
5. Altri mercati rilevanti
(22) |
Oltre ai mercati summenzionati, la concentrazione riguarda anche altri mercati rilevanti sui quali le attività delle parti si sovrappongono, tra cui la fornitura di oli di base, lubrificanti industriali, olio combustibile pesante e servizi di bunkeraggio. |
(23) |
La concentrazione riguarda anche mercati in relazione ai quali le attività delle parti si sovrappongono o sono collegate verticalmente. Tra questi figurano, tra l’altro, la fornitura di servizi relativi agli obblighi di stoccaggio, la prestazione di servizi di trasporto ferroviario, le paraffine molli e, tra le altre cose, la prospezione, la produzione e lo sviluppo di petrolio greggio. |
(24) |
La Commissione ha concluso che la concentrazione non rischia di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva su questi altri mercati interessati. |
IV. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA
1. Valutazione
(25) |
La Commissione ha valutato i mercati interessati descritti nella sezione III ed è giunta alla conclusione che la concentrazione ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva nei seguenti mercati. |
(26) |
Nei mercati della fornitura all’ingrosso di diesel, benzina e oli leggeri da riscaldamento in Polonia, la Commissione è giunta a questa conclusione perché le parti detengono elevate quote di mercato, sono in stretta concorrenza tra loro, la minaccia di un trasferimento dei clienti esercita una pressione concorrenziale limitata e esistono elevati ostacoli all’ingresso in tale mercato. |
(27) |
Nei mercati della fornitura al dettaglio di carburanti per motori in Polonia, la Commissione è giunta a questa conclusione perché le parti detengono elevate quote di mercato, sono in stretta concorrenza tra loro e gli altri operatori in questi mercati esercitano una pressione concorrenziale limitata. |
(28) |
Nei mercati della fornitura di carburante avio da raffineria in Polonia e nella Repubblica ceca e del servizio di rifornimento (into-plane) di carburante avio in Polonia, la Commissione è giunta a questa conclusione perché le parti detengono elevate quote di mercato, sono gli unici concorrenti nel mercato della fornitura franco raffineria in Polonia e i più stretti concorrenti nella Repubblica ceca, gli altri operatori esercitano una limitata pressione concorrenziale sul mercato della fornitura into-plane e in questo mercato vi sono ostacoli all’ingresso. |
(29) |
Nei mercati della fornitura dei diversi tipi di bitume in Polonia, la Commissione è giunta a questa conclusione a causa delle elevate quote di mercato delle parti, del fatto che esse sono in stretta concorrenza tra loro e che insieme gestiscono tre quarti dei punti di fornitura dei diversi tipi di bitume e che gli altri operatori su questi mercati esercitano una pressione concorrenziale limitata. |
(30) |
In sintesi, la Commissione è giunta alla conclusione che la concentrazione ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva nei seguenti mercati:
|
2. Impegni presentati dalle parti
(31) |
Nell’ambito degli impegni definitivi, al fine di risolvere i problemi di concorrenza sui mercati di cui sopra, le parti hanno presentato gli elementi di seguito descritti. |
(32) |
Per la fornitura all’ingrosso di diesel, benzina, oli leggeri da riscaldamento in Polonia, le misure correttive consistono nella cessione di una partecipazione del 30 % nella raffineria Lotos che, abbinata a un contratto di impegno di acquisto (off-take), concede al beneficiario della misura correttiva l’accesso a volumi di diesel e benzina equivalenti a circa la metà della produzione della raffineria. Al fine di garantire importazioni equivalenti per circa un’altra metà della produzione della raffineria, le misure correttive prevedono anche la cessione di 5 terminali di proprietà di Lotos e di 4 di proprietà di Orlen a un operatore logistico indipendente, oltre che un impegno da parte dell’entità risultante dalla concentrazione a liberare capacità di stoccaggio del combustibile prenotate presso altri fornitori di stoccaggio in Polonia. |
(33) |
Per la fornitura al dettaglio di carburanti per motori in Polonia, le misure correttive consistono nella cessione di 389 stazioni al dettaglio in risposta alle riserve mosse dalla Commissione a livello nazionale e locale. L’acquirente della rete al dettaglio acquisterà carburante dall’entità risultante dalla concentrazione nel quadro di un accordo di fornitura. |
(34) |
Per la fornitura di carburante avio franco raffineria in Polonia e nella Repubblica ceca e il servizio di rifornimento (into-plane) di carburante avio in Polonia, le misure correttive consistono nella cessione della partecipazione detenuta da Lotos in un’impresa comune con BP, nell’impegno a continuare a rifornire tale impresa comune di carburante avio e nell’impegno a offrire all’impresa comune e ad altri fornitori di carburante avio l’accesso ai servizi di stoccaggio. Orlen si impegna inoltre a costruire un nuovo terminal per consentire l’importazione di carburante avio, che sarebbe trasferito all’operatore logistico indipendente. Anche l’acquirente della quota del 30 % nella raffineria Lotos avrà accesso a una quota della produzione di carburante avio di tale raffineria. Nella Repubblica ceca, Orlen metterà a disposizione mediante gara d’appalto volumi di carburante avio equivalenti alle vendite di Lotos antecedenti all’operazione. |
(35) |
Per la fornitura dei diversi tipi di bitume in Polonia, le misure correttive consistono nella cessione di due impianti di produzione e distribuzione di bitume nella Polonia meridionale, unitamente a un accordo di fornitura. |
(36) |
Secondo la Commissione, gli impegni definitivi sono sufficienti per risolvere i problemi di concorrenza individuati. Nella sua decisione la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, sulla base degli impegni assunti dalle parti, la concentrazione non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. |
V. CONCLUSIONI
(37) |
Per le ragioni sopra esposte, con la presente decisione la Commissione conclude che la concentrazione non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di questo.
La concentrazione dovrebbe pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2 e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |
Autorità bancaria europea
25.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/13 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA
del 23 aprile 2021
che stabilisce norme interne riguardanti le limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dall’Autorità bancaria europea
(2021/C 196/06)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,
visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 1, e l’articolo 71,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Autorità bancaria europea (ABE) svolge le proprie attività conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010 ed eventuale modifica ulteriore, abrogazione o sostituzione. |
(2) |
Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le relative disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi su norme interne adottate dall’ABE, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati. |
(3) |
Laddove l’ABE eserciti le proprie funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, essa valuta se eventuali deroghe stabilite in tale regolamento trovino applicazione. |
(4) |
L’ABE tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati «oggettivi» (quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, informazioni amministrative, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati «soggettivi» (riguardanti il caso, quali motivazione, dati su comportamenti e condotta e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività). |
(5) |
Rappresentata dal suo direttore esecutivo, l’ABE agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno dell’Autorità stessa volte a riflettere le responsabilità operative di specifici trattamenti di dati personali. |
(6) |
I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, di modo che siano impediti l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali sono conservati solo durante il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento e specificato nei registri relativi alla protezione dei dati e nelle informative sulla privacy dell’ABE. |
(7) |
Nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività, l’ABE è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati, in particolare quelli che riguardano la comunicazione di informazioni, l’accesso e la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la comunicazione all’interessato riguardo alla violazione dei dati personali o la riservatezza delle comunicazioni, secondo quanto sancito nel regolamento (UE) 2018/1725. |
(8) |
Tuttavia, l’ABE può essere costretta a limitare le informazioni agli interessati e altri loro diritti per proteggere, in particolare, la riservatezza e l’efficacia delle proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche nonché i diritti di altri soggetti legati alle proprie indagini o ad altre procedure. |
(9) |
Nell’ambito del proprio operato, l’ABE ha la facoltà di svolgere una serie di indagini, come indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari relative a frodi finanziarie, indagini relative a denunce di irregolarità o molestie, audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati (RPD) o sul rispetto delle norme etiche, indagini relative alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, indagini sulla sicurezza delle informazioni e attività svolte nel contesto dei rischi per la sicurezza e della gestione degli incidenti. Inoltre, al fine di esercitare le proprie funzioni, l’ABE può condurre indagini su potenziali violazioni del diritto dell’Unione, intervenire nella risoluzione di controversie tra autorità competenti, svolgere una mediazione fra tali autorità nonché indagini relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, indagini relative alla tutela dei consumatori e ad attività finanziarie al fine di valutare potenziali minacce all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione. |
(10) |
Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dall’ABE nello svolgimento delle indagini di cui sopra e altresì alle operazioni di trattamento dei dati svolte anteriormente all’avvio delle indagini di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del seguito dato al relativo risultato finale. Ciò dovrebbe inoltre includere l’assistenza, il coordinamento e/o la cooperazione richiesti all’ABE dalle autorità nazionali e dalle organizzazioni internazionali nell’ambito delle loro indagini amministrative. |
(11) |
Prima di ricorrere alle limitazioni previste dalle suddette norme interne, l’ABE dovrebbe valutare la possibilità di applicare una delle deroghe stabilite dal regolamento (UE) 2018/1725. Qualora siano d’applicazione limitazioni sulla base di tali norme interne, l’ABE deve giustificarne la stretta necessità e proporzionalità in una società democratica e il rispetto dell’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali. |
(12) |
L’ABE dovrebbe monitorare la validità applicativa delle condizioni giustificanti la limitazione e revocare la limitazione non appena tali condizioni cessino di sussistere. |
(13) |
Il titolare del trattamento dovrebbe informare il RPD quando limita l’applicazione di determinati diritti degli interessati ai sensi della presente decisione, quando estende tale limitazione e quando questa viene revocata, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce norme interne relative alle condizioni alle quali l’ABE, nel quadro delle attività di cui ai paragrafi da 2 a 5, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21 e nell’articolo 35, nonché nell’articolo 4 della presente, sulla base dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725. Dette limitazioni non pregiudicano le deroghe relative ai diritti degli interessati previste dal regolamento (UE) 2018/1725.
2. Nell’ambito dell’operato dell’ABE, le limitazioni previste al paragrafo 1 si applicano al trattamento dei dati personali da parte dell’Autorità per i seguenti scopi:
(a) |
indagini amministrative e procedimenti disciplinari, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1725; |
(b) |
trattamento delle irregolarità in collegamento con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b) o f), del regolamento (UE) 2018/1725; |
(c) |
trattamento delle denunce di irregolarità, molestie (formali e informali) nonché reclami interni ed esterni, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1725; |
(d) |
audit interni, indagini sul rispetto delle norme etiche, accertamenti, procedimenti e indagini a cura del RPD, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere f) o g), o dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725; |
(e) |
indagini relative alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, indagini sulla sicurezza delle informazioni e attività svolte nel contesto della gestione dei rischi e degli incidenti relativi alla sicurezza, gestite internamente o esternalizzate, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725. |
3. Nell’esercizio delle funzioni dell’ABE, le limitazioni previste al paragrafo 1 si applicano al trattamento dei dati personali da parte dell’Autorità per uno dei seguenti scopi:
(a) |
indagini su potenziali violazioni del diritto dell’Unione, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010; |
(b) |
accertamenti e procedimenti relativi alla tutela dei consumatori e ad attività finanziarie, al fine di valutare potenziali minacce all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione, a norma degli articoli 9 e 22 del regolamento (UE) n. 1093/2010; |
(c) |
procedimenti relativi alla risoluzione di controversie tra autorità competenti, a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento; |
(d) |
procedimenti relativi a una mediazione non vincolante svolta dall’ABE, a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento; |
(e) |
indagini relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a norma dell’articolo 9 ter del regolamento (UE) n. 1093/2010 e degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
4. Inoltre, queste limitazioni si applicano all’assistenza, al coordinamento e/o alla cooperazione forniti dall’ABE alle autorità competenti definite all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010, comprese le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel contesto delle indagini condotte per lo svolgimento delle relative funzioni statutarie.
5. Le limitazioni menzionate al paragrafo 1 si applicano anche alle operazioni di trattamento effettuate prima dell’apertura delle indagini o altre indagini amministrative di cui ai paragrafi da 2 a 4, durante tali indagini e durante il monitoraggio del seguito dato al relativo risultato finale.
6. La presente decisione si applica a qualsiasi categoria di dati personali trattati nell’ambito delle attività di cui ai paragrafi da 2 a 5.
7. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente decisione, le limitazioni sono applicabili ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato.
Articolo 2
Titolare del trattamento incaricato degli accertamenti e delle garanzie applicabili
1. Le garanzie predisposte per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti nell’ambito delle indagini di cui all’articolo 1 sono le seguenti:
(a) |
i documenti cartacei sono conservati sotto chiave in armadi accessibili soltanto a membri del personale autorizzati in base al principio della «necessità di sapere». Il sistema di sicurezza dei locali, le politiche interne di gestione dei registri, la formazione del personale e gli audit sono anch’essi in atto per assicurare garanzie adeguate; |
(b) |
i fascicoli elettronici sono gestiti tramite dispositivi, sistemi informatici, applicazioni e risorse di archiviazione approvati dall’ABE. I dati personali sono archiviati in un ambiente elettronico sicuro, concepito e mantenuto in efficienza per impedire la distruzione, la perdita, la modifica e il trasferimento accidentali o illeciti, la divulgazione o l’accesso di partner interni ed esterni non autorizzati. Sono utilizzate le applicazioni del sistema di gestione documentale dell’ABE per organizzare, reperire, condividere, conservare e proteggere i dati elettronici dell’ABE. Al personale autorizzato dell’ABE è concesso l’accesso ai dati elettronici solo in base al principio della necessità di sapere; |
(c) |
le banche dati e i fascicoli elettronici sono protetti da password nel quadro di un sistema di accesso «Single Sign On» e sono collegati automaticamente all’ID dell’utente e alla password. La sostituzione degli utenti è rigorosamente vietata. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti; |
(d) |
tutte le persone aventi accesso ai dati sono soggette all’obbligo di riservatezza e firmano un documento in cui riconoscono tale obbligo e i requisiti indicati nel presente paragrafo. |
2. Il titolare del trattamento è l’ABE, rappresentata dal suo direttore esecutivo. Gli interessati sono informati in merito ai titolari del trattamento delegati mediante i registri relativi alla protezione dei dati pubblicati sul sito internet dell’ABE.
3. Il periodo di conservazione dei dati personali non è superiore a quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. Il periodo di conservazione è specificato nei registri relativi alla protezione dei dati e nelle informative sulla privacy di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
4. Qualora l’ABE consideri di applicare una limitazione, si valuta il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare a fronte del rischio per i diritti e le libertà di altri interessati e del rischio di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell’ABE, ad esempio distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.
Articolo 3
Limitazioni
1. A norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, eventuali limitazioni vengono applicate dall’ABE esclusivamente per salvaguardare:
(a) |
la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la relativa prevenzione, in particolare per quanto concerne i trattamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione; |
(b) |
altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, specialmente gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di salute pubblica e sicurezza sociale, in particolare per quanto concerne i trattamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione; |
(c) |
la sicurezza interna delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, compresa quella delle relative reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto concerne i trattamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della presente decisione; |
(d) |
le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate, in particolare per quanto concerne i trattamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), della presente decisione; |
(e) |
una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere a) e b), in particolare per quanto concerne i trattamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della presente decisione; |
(f) |
la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui. |
2. Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, l’ABE può applicare limitazioni riguardanti i dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, autorità competenti degli Stati membri o paesi terzi o organizzazioni internazionali, qualora si verifichino una o più delle seguenti circostanze:
(a) |
quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione in virtù di altri motivi previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione; |
(b) |
quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base degli atti di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
(c) |
quando l’esercizio di tali diritti e obblighi pregiudicherebbe la cooperazione dell’ABE con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento dei propri compiti o dei compiti di paesi terzi o organizzazioni internazionali. |
Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), l’ABE consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che all’ABE non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno degli atti di cui alle summenzionate lettere.
3. Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.
4. Se è presa in considerazione la possibilità di applicare limitazioni, è effettuata una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti norme. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna ed è effettuata caso per caso.
5. Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere, in particolare laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non annullerebbe più l’effetto della limitazione imposta o lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.
Articolo 4
Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati
1. Ogniqualvolta intenda limitare l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione, il titolare del trattamento ne informa senza indebito ritardo il RPD. Il titolare del trattamento fornisce al RPD l’accesso alla nota interna contenente la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione nonché, ove applicabile, i relativi elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base e documenta la data in cui ha informato il RPD.
2. Il RPD può chiedere per iscritto al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il RPD circa l’esito del riesame richiesto.
3. Il titolare del trattamento informa il RPD quando la limitazione viene revocata.
4. Il titolare del trattamento documenta il coinvolgimento del RPD durante le varie fasi del processo, a partire dalla data in cui ha informato il RPD.
5. La nota interna e, ove applicabile, gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.
Articolo 5
Comunicazione di informazioni agli interessati
1. L’ABE pubblica sul proprio sito web i registri relativi alla protezione dei dati che informano tutti gli interessati delle proprie attività che comportano il trattamento di dati personali, comprese le informazioni relative alla potenziale limitazione dei diritti degli interessati a norma dell’articolo 3 della presente decisione. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere oggetto di limitazioni, i motivi per cui possono essere applicate tali limitazioni e la durata potenziale delle stesse.
2. L’ABE notifica a tutti gli interessati, ovvero le persone che considera interessate dall’indagine o dall’inchiesta, la documentazione relativa alla protezione dei dati personali riguardante i trattamenti specifici in questione, senza indebito ritardo e per iscritto.
3. In casi debitamente giustificati e alle condizioni prescritte dalla presente decisione, l’ABE può limitare, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2. In tal caso, l’Autorità registra in una nota interna i motivi della limitazione e la base giuridica conformemente all’articolo 3 della presente decisione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.
4. La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.
Laddove i motivi della limitazione non siano più d’applicazione, l’ABE notifica all’interessato la pertinente documentazione relativa alla protezione dei dati e le ragioni principali della limitazione. Tale notifica può essere accompagnata da un invito a presentare le conclusioni dell’indagine o dell’inchiesta in corso, nell’ambito dell’esercizio dei diritti di difesa dell’interessato in questione. Nel contempo, l’ABE informa l’interessato in merito al diritto di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in qualsiasi momento o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’ABE riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta o dell’indagine pertinente.
Articolo 6
Diritto di accesso dell’interessato
1. A seguito di una richiesta dell’interessato, l’ABE può limitare, in tutto o in parte, il diritto dell’interessato in questione di ottenere la conferma se i dati personali che lo riguardano vengono o non vengono trattati dall’ABE nell’ambito di un’indagine o di un’inchiesta di cui all’articolo 1 della presente decisione e, in tal caso, il diritto di accesso a tali dati e ad altre informazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Nel caso in cui l’ABE limiti il diritto di accesso, l’Autorità informa l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, nonché alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. La comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 2 può essere rinviata, omessa o negata se annullasse l’effetto della limitazione imposta in conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725. Nel qual caso, l’ABE registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata.
4. L’ABE riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta o dell’indagine pertinente.
Articolo 7
Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento
1. A seguito di una richiesta dell’interessato, l’ABE può, nell’ambito di un’indagine o di un’inchiesta di cui all’articolo 1 della presente decisione, limitare, in tutto o in parte, il diritto di tale interessato a ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano, a cancellare o a limitare il trattamento dei suoi dati personali come previsto dagli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Laddove l’ABE limiti l’applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento di cui sopra, l’Autorità adotta i provvedimenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2 e documenta i motivi della limitazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3.
3. L’ABE riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta o dell’indagine pertinente.
Articolo 8
Comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato
1. L’ABE comunica una violazione dei dati personali all’interessato senza indebito ritardo qualora tale violazione presenti verosimilmente un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, come previsto dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. In casi debitamente giustificati e alle condizioni previste nella presente decisione, l’ABE può limitare, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, l’Autorità registra in una nota interna i motivi della limitazione e la base giuridica conformemente all’articolo 3 della presente decisione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.
3. La limitazione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.
Laddove i motivi della limitazione non siano più d’applicazione, l’ABE comunica la violazione dei dati personali all’interessato in questione informandolo dei motivi principali della limitazione. Nel contempo, l’ABE informa l’interessato in merito al diritto di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in qualsiasi momento o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’ABE riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta o dell’indagine pertinente.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Parigi, il 23 aprile 2021.
Per il consiglio di amministrazione
José Manuel CAMPA
Il presidente
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
25.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/19 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 196/07)
Stato membro |
Spagna |
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Rotta interessata |
Melilla – Almeria/Granada/Sevilla |
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Data di riapertura ai vettori aerei comunitari delle rotte soggette agli oneri di servizio pubblico (OSP) |
1° gennaio 2022 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi altra informazione o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico. |
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Tel. +34 915977837 Fax +34 915978643 Indirizzo email: osp.dgac@mitma.es |
Le rotte soggette agli oneri di servizio pubblico possono essere servite in regime di libera concorrenza a decorrere dal 1° gennaio 2022. Se nessun vettore aereo avrà presentato un programma di servizi conforme agli oneri di servizio pubblico imposti, l’accesso sarà limitato, nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, ad un unico vettore aereo mediante la corrispondente procedura di gara d’appalto, in conformità all’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008 (1).