ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 185

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
12 maggio 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

DICHIARAZIONI COMUNI

 

Parlamento europeo
Consiglio
Commissione europea

2021/C 185/01

Dichiarazione sul regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2021/C 185/02

Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2021, recante nomina di dodici membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

4

2021/C 185/03

Notifica da parte dell'Unione europea ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

6

 

Commissione europea

2021/C 185/04

Decisione della Commissione, del 7 maggio 2021, recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione Piattaforma sul benessere degli animali ( 1 )

7


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

DICHIARAZIONI COMUNI

Parlamento europeo Consiglio Commissione europea

12.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/1


Dichiarazione sul regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (1)

(2021/C 185/01)

Dichiarazione politica comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell’ambito di Orizzonte Europa

Nella dichiarazione comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell’ambito del programma di ricerca (2), il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2021-2027, stanziamenti d’impegno fino a un importo massimo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni risultanti dall’inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti al programma quadro «Orizzonte Europa» o al programma precedente «Orizzonte 2020» (3), come previsto all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Fatti salvi i poteri dell’autorità di bilancio e i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che la ripartizione indicativa di tale importo sarà la seguente:

300 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Digitale, industria e spazio», in particolare per la ricerca quantistica;

100 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Clima, energia e mobilità», e

100 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva».

Dichiarazione della Commissione sul considerando 47

La Commissione intende dare esecuzione al bilancio dell'Acceleratore del CEI in modo da garantire che il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni fornito alle PMI, comprese le start-up, corrisponda a quello previsto nell'ambito del bilancio dello strumento per le PMI del programma Orizzonte 2020, conformemente ai termini stabiliti all'articolo 48, paragrafo 1, e al considerando 47 del regolamento che istituisce Orizzonte Europa.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 6

Su richiesta, la Commissione intende procedere ad uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo su: i) l'elenco dei candidati a potenziali partenariati, sulla base degli articoli 185 e 187 del TFUE, che saranno oggetto di valutazioni d'impatto (iniziali); ii) l'elenco delle possibili missioni individuate dai comitati di missione; iii) i risultati del piano strategico prima della sua adozione formale, e iv) presenterà e condividerà documenti relativi ai programmi di lavoro.

Dichiarazione della Commissione sull'etica/ricerca sulle cellule staminali — Articolo 19

Per il programma quadro Orizzonte Europa, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro di riferimento etico del Settimo programma quadro per decidere in merito al finanziamento della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane.

La Commissione europea propone di mantenere questo quadro etico in quanto, in base all'esperienza maturata, ha consentito di sviluppare un approccio responsabile in un settore scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell'ambito di un programma di ricerca al quale partecipano ricercatori di molti paesi in cui vigono normative alquanto diverse.

1.

La decisione in merito al programma quadro Orizzonte Europa esclude esplicitamente tre ambiti di ricerca dal finanziamento dell'Unione:

le attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;

le attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditarie tali alterazioni;

le attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

2.

Non è fornito alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non è fornito alcun finanziamento in uno Stato membro a un'attività di ricerca che sia ivi proibita.

3.

La decisione concernente Orizzonte Europa e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento dell'Unione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano in nessun modo un giudizio di valore sul quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri.

4.

Negli inviti a presentare proposte, la Commissione europea non richiede esplicitamente l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione degli obiettivi che intendono conseguire. Nella pratica, la parte più cospicua dei fondi dell'Unione per la ricerca sulle cellule staminali è destinata all'utilizzo di cellule staminali adulte e non vi è motivo che la situazione cambi sostanzialmente nell'ambito di Orizzonte Europa.

5.

Ciascun progetto che preveda l'utilizzazione di cellule staminali embrionali umane deve superare una valutazione scientifica nell'ambito della quale esperti scientifici indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule staminali per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti.

6.

Le proposte che superano la valutazione scientifica sono poi sottoposte a un rigoroso esame etico organizzato dalla Commissione europea. In tale esame etico si tiene conto dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle pertinenti convenzioni internazionali come la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall'UNESCO. L'esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino le norme dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione.

7.

In determinati casi l'esame etico può essere effettuato nel corso del progetto.

8.

Tutti i progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l'approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell'avvio dei lavori. Tutte le norme e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso genitoriale, assenza di incentivi finanziari, ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a misure in materia di licenze e controllo che devono essere adottate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca.

9.

Le proposte che superano la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l'esame etico europeo saranno sottoposte, caso per caso, all'approvazione degli Stati membri che si riuniscono sotto forma di comitato operante a norma della procedura d'esame. I progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane e che non ottengono l'approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.

10.

La Commissione europea continuerà a operare per rendere ampiamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca sulle cellule staminali finanziata dall'Unione, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi.

11.

La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiscono al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione continuerà a dare il proprio sostegno a favore di un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l'utilizzo da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo a evitare inutili derivazioni di nuove linee cellulari staminali.

12.

La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato operante a norma della procedura d'esame proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se finalizzata alla produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà all'Unione di finanziare fasi successive che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane.

(1)  GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1.

(2)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

12.5.2021   

IT

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C 185/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2021

recante nomina di dodici membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(2021/C 185/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il Consiglio deve nominare un rappresentante di ciascuno Stato membro quale membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("consiglio di amministrazione").

(2)

I membri del consiglio di amministrazione devono essere nominati in base alla loro esperienza e alla loro competenza nei settori della sicurezza o della regolamentazione delle sostanze chimiche, e in base al fatto che i membri del consiglio di amministrazione dispongano delle opportune competenze generali, finanziarie e giuridiche.

(3)

Il mandato dei membri è di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

(4)

Con decisione del 7 giugno 2007 (2) il Consiglio ha nominato 27 membri del consiglio di amministrazione.

(5)

Gli attuali membri del consiglio di amministrazione designati da Cechia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia sono stati nominati per un periodo che si conclude il 31 maggio 2021.

(6)

Tutti gli Stati membri in questione hanno trasmesso designazioni al Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione per un secondo mandato a decorrere dal 1° giugno 2021 fino al 31 maggio 2025 (nome, cittadinanza, data di nascita):

sig.ra Tatjana KOLESNIKOVA, ceca, 24 novembre 1969;

sig. Óscar Valentín GONZÁLEZ SÁNCHEZ, spagnolo, 8 marzo 1972;

sig. Paul KRAJNIK, austriaco, 20 gennaio 1964;

sig. Alojz GRABNER, sloveno, 23 luglio 1965;

sig.ra Hanna Maria KORHONEN, finlandese, 8 agosto 1964.

Articolo 2

Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione per un primo mandato a decorrere dal 1° giugno 2021 fino al 31 maggio 2025 (nome, cittadinanza, data di nascita):

sig. Stephen Patrick CURRAN, irlandese, 24 luglio 1962;

sig.ra Karine BOQUET, francese, 21 luglio 1973;

dott. Pasqualino ROSSI, italiano, 16 maggio 1962;

sig. Jérôme FAÉ, lussemburghese, 25 novembre 1989;

dott.ssa Szilvia DEIM, ungherese, 21 novembre 1971;

sig. Kees HOPPENER, neerlandese, 15 luglio 1960;

sig. Per ÄNGQUIST, svedese, 21 maggio 1969.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007, recante nomina di 27 membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (GU C 134 del 16.6.2007, pag. 6).


12.5.2021   

IT

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C 185/6


Notifica da parte dell'Unione europea ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

(2021/C 185/03)

L’Unione europea comunica al Regno Unito quanto segue in relazione all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»).

I.   REVISIONE DELL’ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Le informazioni che seguono sostituiscono quelle notificate al Regno Unito il 29 gennaio 2021.

b)   articolo 690, paragrafo 7, lettera b) (1) : Notifica dell’autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a eseguire un mandato d’arresto

Spagna

L’organo giurisdizionale spagnolo competente per il riconoscimento e l’esecuzione dei mandati d’arresto è la Camera penale (Sala de lo Penal) dell’Alta Corte nazionale (Audiencia Nacional), tranne nei casi in cui la persona ricercata non si opponga al mandato d’arresto emesso dalle autorità del Regno Unito, nel qual caso sarebbe competente il tribunale centrale di istruzione (Juzgado Central de Instrucción) corrispondente.

II.   ALTRE NOTIFICHE SUPPLEMENTARI

Le notifiche che seguono sono aggiunte alle notifiche al Regno Unito effettuate il 26 febbraio 2021.

8)   Notifica ai sensi dell’articolo 659, paragrafo 4/dell’articolo 690, paragrafo 2 (2)

L’Unione europea notifica, a nome dei seguenti Stati membri, che l’articolo 659 (3) si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche, nel rispetto del principio di reciprocità:

Cipro.

9)   Notifica ai sensi dell’articolo 660, paragrafo 5/dell’articolo 690, paragrafo 2 (4)

L’Unione europea notifica, a nome dei seguenti Stati membri, che l’articolo 660 (5) si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche, nel rispetto del principio di reciprocità:

Cipro.

11)   Notifica ai sensi dell’articolo 670/dell’articolo 690, paragrafo 2 (6)

L’Unione europea notifica a nome dei seguenti Stati membri che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui all’articolo 670, paragrafo 1, lettera b) (7), non si applicherà purché il reato all’origine della richiesta sia a) uno dei reati elencati all’articolo 599, paragrafo 4 (8), quali definiti dalla legge dello Stato richiedente, e b) punibile dallo Stato richiedente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni:

Paesi Bassi.


(1)  ex articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettera b).

(2)  ex articolo LAW.CONFISC.4, paragrafo 4/articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 2.

(3)  ex articolo LAW.CONFISC.4.

(4)  ex articolo LAW.CONFISC.5, paragrafo 5/articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 2.

(5)  ex LAW.CONFISC.5.

(6)  ex articolo LAW.CONFISC.15, paragrafo 2/articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 2.

(7)  ex articolo LAW.CONFISC.15, paragrafo 1.

(8)  ex articolo LAW.SURR.79, paragrafo 4.


Commissione europea

12.5.2021   

IT

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C 185/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2021

recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 185/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2017/C 31/12 della Commissione (1) ha istituito un gruppo di esperti denominato «Piattaforma sul benessere degli animali» («la piattaforma»). I compiti principali della piattaforma sono assistere la Commissione e contribuire a intrattenere un dialogo regolare sulle questioni d’interesse per l’Unione direttamente attinenti al benessere degli animali come l’attuazione della legislazione e gli scambi di conoscenze scientifiche, di innovazioni e di buone pratiche sul benessere degli animali.

(2)

Il periodo di applicazione della decisione 2017/C 31/12 era stato inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2019 ed è stato prorogato fino al 30 giugno 2021 dalla decisione 2019/C 405/05 della Commissione (2).

(3)

Nei quattro anni del suo funzionamento, la piattaforma è diventata un forum ampiamente riconosciuto che consente di mantenere un dialogo aperto sul benessere degli animali, di condividere buone pratiche e adottare iniziative non legislative con l’impegno degli Stati membri e delle parti interessate in tutta l’Unione al fine di migliorare il benessere degli animali.

(4)

Il 20 maggio 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» (3). La strategia comprende azioni attinenti al benessere degli animali, quali il vaglio di opzioni per un’etichettatura UE relativa al benessere, l’attività su questioni connesse all’applicazione della normativa in materia di benessere degli animali o la raccolta di pareri a sostegno della futura revisione di tale normativa. La piattaforma può svolgere un ruolo significativo nella definizione di tali azioni.

(5)

Inoltre, nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la piattaforma potrebbe anche assistere la Commissione nell’elaborazione di documenti di orientamento o nella preparazione di atti non legislativi volti ad agevolare e armonizzare l’attuazione delle norme sul benessere degli animali, fornendo contributi su questioni tecniche e scientifiche nonché esperienza pratica in questo ambito.

(6)

La piattaforma dovrebbe pertanto proseguire le sue attività, con una nuova composizione, al fine di fornire contributi significativi in relazione alle attuali priorità della Commissione nel campo del benessere degli animali.

(7)

Il periodo di applicazione della decisione 2017/C 31/12 dovrebbe pertanto essere prorogato di quattro anni fino al 30 giugno 2025.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2017/C 31/12,

DECIDE:

Articolo unico

L’articolo 16 della decisione 2017/C 31/12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2025.».

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2017, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 61).

(2)  Decisione della Commissione, del 29 novembre 2019, recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (GU C 405 del 2.12.2019, pag. 5).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» [COM(2020) 381 final].

(4)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).