ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 184/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10237 — Bridgepoint/Infinigate) ( 1 ) |
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2021/C 184/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10200 — Blackstone/GIP/Cascade/Signature) ( 1 ) |
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2021/C 184/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10197 — CSS/Visana/Zur Rose/medi24/WELL JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 184/04 |
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2021/C 184/05 |
Parere del Comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti reso nella riunione del 18 marzo 2021 in merito al progetto di decisione sul caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero alla televisione a pagamento — Relatrice: Polonia ( 1 ) |
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2021/C 184/06 |
Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero alla televisione a pagamento – Revoca ( 1 ) |
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2021/C 184/07 |
Sintesi della decisione della Commissione del 31 marzo 2021 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero alla televisione a pagamento) (notificata con il numero C(2021) 2076) ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2021/C 184/08 |
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2021/C 184/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2021/C 184/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10122 — Mayr-Melnhof Karton/Kotkamills) ( 1 ) |
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2021/C 184/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10267 — Hellman & Friedman/Genstar/Enverus) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 184/12 |
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2021/C 184/13 |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10237 — Bridgepoint/Infinigate)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 184/01)
Il 6 maggio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10237. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10200 — Blackstone/GIP/Cascade/Signature)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 184/02)
Il 7 maggio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10200. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10197 — CSS/Visana/Zur Rose/medi24/WELL JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 184/03)
Il 6 maggio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10197. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 maggio 2021
(2021/C 184/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2170 |
JPY |
yen giapponesi |
132,12 |
DKK |
corone danesi |
7,4360 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86013 |
SEK |
corone svedesi |
10,1130 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0976 |
ISK |
corone islandesi |
150,90 |
NOK |
corone norvegesi |
10,0320 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,571 |
HUF |
fiorini ungheresi |
358,34 |
PLN |
zloty polacchi |
4,5522 |
RON |
leu rumeni |
4,9270 |
TRY |
lire turche |
10,0811 |
AUD |
dollari australiani |
1,5509 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4729 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4527 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6718 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6125 |
KRW |
won sudcoreani |
1 361,23 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,9847 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8177 |
HRK |
kuna croata |
7,5387 |
IDR |
rupia indonesiana |
17 254,20 |
MYR |
ringgit malese |
5,0122 |
PHP |
peso filippino |
58,230 |
RUB |
rublo russo |
89,9947 |
THB |
baht thailandese |
37,849 |
BRL |
real brasiliano |
6,3576 |
MXN |
peso messicano |
24,1364 |
INR |
rupia indiana |
89,2890 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/5 |
Parere del Comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti reso nella riunione del 18 marzo 2021 in merito al progetto di decisione sul caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero alla televisione a pagamento
Relatrice: Polonia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 184/05)
1. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sulla revoca della decisione del 7 marzo 2019, notificata con il numero C(2019) 1772 final, adottando il progetto di decisione riguardante tale revoca, comunicato al comitato consultivo, a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
2. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/6 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero alla televisione a pagamento – Revoca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 184/06)
Il progetto di decisione, destinato a The Walt Disney Company, The Walt Disney Company Limited, Comcast Corporation, Universal Studios International B.V., Universal Studios Limited, Sony Group Corporation, CPT Holdings Inc., Colgems Productions Limited, Warner Media LLC, Warner Bros. International Television Distribution Inc., Sky Limited e Sky UK Limited (congiuntamente, «le parti»), riguarda la revoca della decisione del 2019 della Commissione nel caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero alla televisione a pagamento (di seguito, «la decisione del 2019») (2) che ha reso vincolanti determinati impegni per le parti.
Il 21 gennaio 2021 la direzione generale della Concorrenza ha scritto alle parti informandole che stava valutando la possibilità di proporre alla Commissione di revocare la decisione del 2019 e di esonerare i fiduciari incaricati del controllo dall’obbligo di verificare il rispetto degli impegni (di seguito, «lettera del 21 gennaio 2021»), alla luce della sentenza nella causa C-132/19 P (3) che annullava gli impegni contenuti nella decisione della Commissione del 2016 nel caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero a servizi di televisione a pagamento (4), il cui ambito di applicazione era sostanzialmente identico a quello degli impegni contenuti nella decisione del 2019. La lettera del 21 gennaio 2021 invitava le parti a presentare, entro il 5 febbraio 2021, osservazioni in merito all’eventuale revoca della decisione del 2019. Nessuna delle parti ha mosso obiezioni a tale revoca.
Il consigliere-auditore ritiene che tutte le parti del procedimento abbiano avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.
Bruxelles, 18 marzo 2021.
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) Decisione della Commissione, del 7 marzo 2019, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero alla televisione a pagamento), C(2019) 1772 final (GU C 132 del 9.4.2019, pag. 8).
(3) Causa C-132/19 P - Groupe Canal + / Commissione europea, EU:C:2020:1007.
(4) Decisione della Commissione, del 26 luglio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero a servizi di televisione a pagamento), C(2016) 4740 final (GU C 437 del 25.11.2016, pag. 5).
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/7 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 31 marzo 2021
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero alla televisione a pagamento)
(notificata con il numero C(2021) 2076)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 184/07)
Il 31 marzo 2021 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
(1)
Con decisione del 26 luglio 2016, notificata con il numero C(2016) 4740 final (di seguito, «decisione del 2016»), la Commissione ha reso vincolanti determinati impegni per Viacom Inc. e Paramount Pictures International Limited (già Viacom Global (Netherlands) B.V.).
(2)
Con decisione del 7 marzo 2019, notificata con il numero C(2019) 1772 final (di seguito, «decisione del 2019»), la Commissione ha reso vincolanti analoghi impegni per The Walt Disney Company e The Walt Disney Company Limited (collettivamente, «Disney»), Comcast Corporation, Universal Studios International B.V. e Universal Studios Limited (collettivamente, «NBCUniversal»), Sony Corporation (attualmente, Sony Group Corporation), CPT Holdings Inc. e Colgems Productions Limited (collettivamente, «Sony Pictures»), Warner Media LLC e Warner Bros. International Television Distribution Inc. (collettivamente, «Warner Bros.») e Sky UK Limited e Sky Limited (collettivamente, «Sky»).
(3)
Con sentenza del 9 dicembre 2020 nella causa C-132/19 P Groupe Canal + / Commissione europea (2), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha annullato la decisione del 2016.
(4)
Poiché l’ambito di applicazione degli impegni resi vincolanti dalla decisione del 2019 è sostanzialmente identico a quello della decisione del 2016, la Commissione ritiene opportuno revocare la decisione del 2019.
(5)
Il 18 marzo 2021 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.
(6)
Con la presente decisione, di cui sono destinatari Disney, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros. e Sky, la Commissione revoca la decisione C(2019) 1772 final del 7 marzo 2019.
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
(2) EU:C:2020:1007.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/8 |
Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
(2021/C 184/08)
La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione conformemente all'articolo 39 del codice frontiere Schengen.
Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.
ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA
FRANCIA
Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 231 del 14.7.2020, pag. 2.
Frontiere aeree
(1) |
Ajaccio-Napoléon-Bonaparte |
(2) |
Albert-Bray |
(3) |
Angers-Marcé |
(4) |
Angoulême-Brie-Champniers |
(5) |
Annecy-Methet |
(6) |
Auxerre-Branches |
(7) |
Avignon-Caumont |
(8) |
Bâle-Mulhouse |
(9) |
Bastia-Poretta |
(10) |
Beauvais-Tillé |
(11) |
Bergerac-Dordogne-Périgord |
(12) |
Béziers-Vias |
(13) |
Biarritz-Pays Basque |
(14) |
Bordeaux-Mérignac |
(15) |
Brest-Bretagne |
(16) |
Brive-Souillac |
(17) |
Caen-Carpiquet |
(18) |
Calais-Dunkerque |
(19) |
Calvi-Sainte-Catherine |
(20) |
Cannes-Mandelieu |
(21) |
Carcassonne-Salvaza |
(22) |
Châlons-Vatry |
(23) |
Chambéry-Aix-les-Bains |
(24) |
Châteauroux-Déols |
(25) |
Cherbourg-Mauperthus |
(26) |
Clermont-Ferrand-Auvergne |
(27) |
Colmar-Houssen |
(28) |
Deauville-Normandie |
(29) |
Dijon-Longvic |
(30) |
Dinard-Pleurtuit-Saint Malo |
(31) |
Dôle-Tavaux |
(32) |
Epinal-Mirecourt |
(33) |
Figari-Sud Corse |
(34) |
Grenoble-Alpes-Isère |
(35) |
Hyères-le Palivestre |
(36) |
Paris-Issy-les-Moulineaux |
(37) |
La Môle-Saint-Tropez (aperto dal 1 luglio al 15 ottobre) |
(38) |
La Rochelle-Ile de Ré |
(39) |
La Roche-sur-Yon |
(40) |
Laval-Entrammes |
(41) |
Le Havre-Octeville |
(42) |
Le Mans-Arnage |
(43) |
Le Touquet-Côte d'Opale |
(44) |
Lille-Lesquin |
(45) |
Limoges-Bellegarde |
(46) |
Lorient-Lann-Bihoué |
(47) |
Lyon-Bron |
(48) |
Lyon-Saint-Exupéry |
(49) |
Marseille-Provence |
(50) |
Metz-Nancy-Lorraine |
(51) |
Monaco-Héliport |
(52) |
Montpellier-Méditérranée |
(53) |
Nantes-Atlantique |
(54) |
Nice-Côte d'Azur |
(55) |
Nîmes-Garons |
(56) |
Orléans-Bricy |
(57) |
Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel |
(58) |
Paris-Charles de Gaulle |
(59) |
Paris-le Bourget |
(60) |
Paris-Orly |
(61) |
Pau-Pyrénées |
(62) |
Perpignan-Rivesaltes |
(63) |
Poitiers-Biard |
(64) |
Quimper-Pluguffan, aperto da inizio maggio a inizio settembre |
(65) |
Rennes Saint-Jacques |
(66) |
Rodez-Aveyron |
(67) |
Rouen-Vallée de Seine |
(68) |
Saint-Brieuc-Armor |
(69) |
Saint-Etienne Loire |
(70) |
Saint-Nazaire-Montoir |
(71) |
Strasbourg-Entzheim |
(72) |
Tarbes-Lourdes-Pyrénées |
(73) |
Toulouse-Blagnac |
(74) |
Toulouse-Francazal |
(75) |
Tours-Val de Loire |
(76) |
Troyes-Barberey |
Frontiere marittime
(1) |
Ajaccio |
(2) |
Bastia |
(3) |
Bayonne |
(4) |
Bordeaux |
(5) |
Boulogne |
(6) |
Brest |
(7) |
Caen-Ouistreham |
(8) |
Calais |
(9) |
Cannes-Vieux Port |
(10) |
Carteret |
(11) |
Cherbourg |
(12) |
Dieppe |
(13) |
Douvres |
(14) |
Dunkerque |
(15) |
Granville |
(16) |
Honfleur |
(17) |
La Rochelle-La Pallice |
(18) |
Le Havre |
(19) |
Les Sables-d'Olonne-Port |
(20) |
Lorient |
(21) |
Marseille |
(22) |
Monaco-Port de la Condamine |
(23) |
Nantes-Saint-Nazaire |
(24) |
Nice |
(25) |
Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis |
(26) |
Port-la-Nouvelle |
(27) |
Port-Vendres |
(28) |
Roscoff |
(29) |
Rouen |
(30) |
Saint-Brieuc |
(31) |
Saint-Malo |
(32) |
Sète |
(33) |
Toulon |
Frontiere terrestri:
(1) |
Stazione di Bourg Saint Maurice (aperta da inizio dicembre a metà aprile) |
(2) |
Stazione di Moutiers (aperta da inizio dicembre a metà aprile) |
(3) |
Stazione di Ashford International |
(4) |
Cheriton/Coquelles |
(5) |
Stazione di Chessy-Marne-la-Vallée |
(6) |
Stazione di Fréthun |
(7) |
Stazione di Lille-Europe |
(8) |
Stazione di Paris-Nord |
(9) |
Stazione di Saint-Pancras |
(10) |
Stazione di Ebsfleet |
(11) |
Pas de la Case-Porta |
Elenco delle precedenti pubblicazioni
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12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/13 |
Elenco degli uffici doganali abilitati ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali, pubblicato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio (1)
(2021/C 184/09)
Stato membro |
Ufficio doganale |
Regione (se pertinente) |
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BELGIO |
Tutti gli uffici doganali |
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BULGARIA |
Tutti gli uffici doganali |
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REPUBBLICA CECA |
Tutti gli uffici doganali |
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DANIMARCA |
Tutti gli uffici doganali |
|
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GERMANIA |
Tutti gli uffici doganali |
|
||
ESTONIA |
Tutti gli uffici doganali |
|
||
IRLANDA |
Tutti gli uffici doganali |
|
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GRECIA |
12th km of national road Athens-Lamia (A1) 144 10 Metamorphosi |
|
||
Port of Thessaloniki 54110 Thessaloniki |
|
|||
SPAGNA |
Tutti gli uffici doganali |
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FRANCIA |
Tutti gli uffici doganali |
|
||
CROAZIA |
Tutti gli uffici doganali |
|
||
ITALIA |
Tutti gli uffici doganali |
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CIPRO |
District Customs House of Nicosia |
Nicosia |
||
District Customs House of Larnaca |
Larnaca |
|||
District Customs House of Limassol |
Limassol |
|||
LETTONIA |
Tutti gli uffici doganali |
|
||
LITUANIA |
Tutti gli uffici doganali |
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LUSSEMBURGO |
Luxembourg Aéroport (LU715000) |
|
||
Bettembourg (LU701000) |
|
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UNGHERIA |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) adó-és vámigazgatóságai [Tutte le direzioni di contea e direzione di Budapest dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane] |
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság [Direzione dei contribuenti prioritari dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane] |
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóság [Direzione dell’aeroporto di Budapest dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane] |
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MALTA |
Export Supervision Unit Lascaris Wharf, Valletta VLT 1920 |
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PAESI BASSI |
Tutti gli uffici doganali |
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AUSTRIA |
Tutti gli uffici doganali |
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POLONIA |
Tutti gli uffici doganali |
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PORTOGALLO |
Alfândega Marítima de Lisboa |
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Alfândega do Aeroporto de Lisboa |
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Alfândega de Alverca |
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Alfândega de Leixões |
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Alfândega do Aeroporto de Sá Carneiro (Porto) |
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Alfândega do Funchal |
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Alfândega de Ponta Delgada |
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ROMANIA |
Tutti gli uffici doganali |
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SLOVENIA |
Tutti gli uffici doganali |
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REPUBBLICA SLOVACCA |
Tutti gli uffici doganali |
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FINLANDIA |
Tutti gli uffici doganali |
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SVEZIA |
Tutti gli uffici doganali |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10122 — Mayr-Melnhof Karton/Kotkamills)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 184/10)
1.
In data 4 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Mayr-Melnhof Cartonboard International GmbH («Mayr-Melnhof Cartonboard International», Austria), appartenente al gruppo Mayr-Melnhof Karton AG («MM», insieme alle sue controllate denominata «il gruppo MM»), |
— |
Kotkamills Group Oyj (insieme alle sue controllate denominata «Kotkamills», Finlandia). |
MM acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Kotkamills.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
MM: produzione di cartone e prodotti di imballaggio, in particolare cartoni pieghevoli e, in misura limitata, pasta (meccanica), |
— |
Kotkamills: fabbricazione di cartone in fibra vergine, di Saturating Base Kraft («SBK») e di legno dolce segato. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10122 — Mayr-Melnhof Karton/Kotkamills
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10267 — Hellman & Friedman/Genstar/Enverus)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 184/11)
1.
In data 5 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Hellman & Friedman LLC («Hellman & Friedman», Stati Uniti), |
— |
Genstar Capital Partners, LLC («Genstar», Stati Uniti), |
— |
Titan DI Holdings, Inc., holding del gruppo Enverus («Enverus», Stati Uniti) attualmente sotto il controllo esclusivo di Genstar. |
Hellman & Friedman e Genstar acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Enverus.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Hellman & Friedman: impresa di private equity che investe in diversi settori in tutto il mondo, in particolare in imprese leader del mercato con un potenziale di crescita, |
— |
Genstar: impresa di private equity specializzata in investimenti in imprese di medie dimensioni nei settori dei servizi finanziari, della sanità, delle tecnologie industriali e del software, e |
— |
Enverus: fornitore, sotto forma di software come servizio («SaaS»), di conoscenze imprenditoriali essenziali per le industrie dell’energia e dei prodotti di base, le cui soluzioni SaaS si concentrano sui mercati a monte, intermedi e a valle, che permettono alle imprese dei mercati della prospezione, della produzione e dei servizi petroliferi, dei mercati intermedi e dei mercati dei servizi di pubblica utilità, degli scambi, dei rischi e dei capitali di essere più collaborative, efficienti e competitive. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10267 — Hellman & Friedman/Genstar/Enverus
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/19 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (1)
(2021/C 184/12)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA
«NAGYKUNSÁGI BIRSPÁLINKA»
Numero di fascicolo: PGI-HU-02233 – 18 ottobre 2016
1. Indicazione geografica da registrare
«Nagykunsági birspálinka»
2. Categoria della bevanda spiritosa
Acquavite di frutta (categoria 9 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008)
3. Descrizione della bevanda spiritosa
3.1. Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche
La «Nagykunsági birspálinka» ha un titolo alcolometrico minimo di 40,0 % v/v; un tenore massimo di metanolo consentito di 1 100 g/hl di alcole a 100 % vol; un tenore di sostanze volatili non inferiore a 400 g/hl di alcole a 100 % vol; e un tenore massimo di acido cianidrico di 3 g/hl.
Colore: limpido, brillante e incolore.
Odore: limpido, fruttato, integrato principalmente dalle tipiche note vive, fresche e agrumate della cotogna. Percepibili anche note leggermente profumate e floreali.
Sapore: ha sapore secco, corpo medio, carattere spiccatamente alcolico e un gusto intensamente fruttato. I sapori del frutto primario, la cotogna, compaiono accanto a note vive, fresche e agrumate, accompagnate da tannini piacevoli e accenni discreti di frutta cotta o confettura. Le note profumate e fragranti, accompagnate da una moderata speziatura, raggiungono il palato attraverso il naso. Presenta trama morbida e vellutata con finale pronunciato.
«Nagykunsági birspálinka», «érlelt» [invecchiata]:
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato.
Odore: contraddistinto dal carattere fruttato delle cotogne in purezza e da una discreta speziatura dovuta alla botte di legno che non sovrasta le note agrumate e fragranti del frutto.
Sapore: corposo, spiccatamente alcolico e fruttato, con una speziatura dovuta alla botte di legno e ricche sfumature tanniche. Ha una speziatura dolce, di confettura, e un ricco finale.
«Nagykunsági birspálinka», «gyümölcságyon érlelt» o «ágyas» [invecchiata su un letto di cotogne]:
Colore: limpido, da giallo pallido ad ambrato, anche se invecchiata su un letto di cotogne.
Odore: limpido, netto, con sentori setosi di cotogna e un aroma ricco, di confettura, e un sottofondo discretamente agrumato e profumato.
Sapore: secco, maturo, ma con una deliziosa dolcezza dovuta al letto di cotogne, con note che ricordano le cotogne fresche e in confettura, tannini e profumi discreti e una trama morbida, vellutata, di confettura.
3.2. Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria)
L’ingrediente di base, la cotogna, conferisce alla pálinka un sapore e un aroma delicato, cremoso, marcatamente ceroso e speziato. Il sapore acidulo e dolce è accompagnato da note agrumate, speziate e zuccherate di confettura. La «Nagykunsági birspálinka» è costituita almeno per il 50 % da distillati di cotogne di varietà Mezőtúr che conferiscono alla pálinka note profumate e fragranti di rosa.
4. Zona geografica interessata
La «Nagykunsági birspálinka» può essere prodotta utilizzando cotogne provenienti dalla zona situata entro i confini amministrativi dei seguenti comuni del distretto di Jász-Nagykun-Szolnok, a est del fiume Tibisco, nelle distillerie della stessa zona:
Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaigar, Tiszaderzs, Tiszaörs, Abádszalók, Tiszaszentimre, Nagyiván, Tiszabura, Tomajmonostora, Kunmadaras, Tiszaroff, Tiszagyenda, Kunhegyes, Berekfürdő, Tiszabő, Karcag, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás, Tiszapüspöki, Örményes, Szolnok, Szajol, Törökszentmiklós, Túrkeve, Tiszatenyő, Kuncsorba, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Kengyel, Kétpó, Martfű, Mezőhék, Mezőtúr, Cibakháza, Tiszaföldvár, Mesterszállás, Nagyrév, Öcsöd, Tiszainoka, Tiszakürt, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Tiszasas, Csépa, Szelevény.
5. Metodo di produzione della bevanda spiritosa
L’ammostatura, la fermentazione, la distillazione, la messa a riposo, l’invecchiamento e la disposizione su un letto di cotogne della «Nagykunsági birspálinka» possono avvenire solo nelle distillerie situate nella zona geografica delimitata utilizzando i frutti che vi vengono coltivati.
Le fasi principali della produzione della pálinka sono le seguenti:
1. |
selezione e accettazione della frutta, |
2. |
ammostatura e fermentazione, |
3. |
distillazione, |
4. |
messa a riposo, invecchiamento, |
5. |
produzione e trattamento della pálinka. |
5.1. Selezione e accettazione della frutta
La pálinka è prodotta con cotogne adeguatamente mature (mature/stramature, con un tenore in materia secca non inferiore al 12 % rif.), di qualità buona o eccellente. Le principali caratteristiche fisiche del frutto sono le dimensioni medie o grandi, la forma sferica (mela) o allungata (pera), il colore giallo verdolino o giallo, la ricchezza di pectina, la polpa soda e il profumo e l’aroma pronunciati. Il tenore zuccherino medio dei frutti è pari al 7-13 %. L’accettazione quantitativa delle cotogne si basa sul peso. Nella fase di accettazione la qualità dei frutti viene valutata tramite campionatura. La valutazione organolettica (maturazione, pulizia, muffa, marciume, danni o ammaccature, ecc.) e l’esame del tenore di materia secca costituiscono la base del controllo della qualità e dell’accettazione. La frutta dev’essere accompagnata da documenti che ne attestino l’origine. Un requisito fondamentale è che i frutti non presentino difetti di deterioramento e siano privi di materiali estranei.
5.2. Ammostatura e fermentazione
Le cotogne pulite, esenti da infezioni e mature sono ridotte in poltiglia. Il valore ottimale del pH è compreso tra 2,8 e 3,5.
Il titolo alcolometrico e l’aroma ottimali si ottengono monitorando la temperatura e mantenendola a livello costante (18-22 °C). La durata ottimale della fermentazione, che dipende dalle qualità intrinseche delle cotogne utilizzate, è di 10-30 giorni.
Il mosto fermentato deve essere distillato il prima possibile oppure si devono garantire le condizioni di base per uno stoccaggio idoneo fino al momento in cui sarà possibile iniziare la distillazione. Per i processi di fermentazione e stoccaggio devono essere impiegati contenitori il cui utilizzo è consentito nell’industria alimentare.
5.3. Distillazione
La «Nagykunsági birspálinka» può essere prodotta in impianti di distillazione idonei alla doppia distillazione frazionata basata su metodi che utilizzano un alambicco in rame (distillazione, raffinazione) o qualsiasi altra soluzione tecnica in grado di garantire la necessaria qualità organolettica.
5.4. Messa a riposo, invecchiamento
5.4.1.
La «Nagykunsági birspálinka» deve riposare finché raggiunge il giusto equilibrio.
5.4.2.
5.4.2.1. «Nagykunsági birspálinka», «érlelt» [invecchiata]
Se si utilizza il termine «érlelt» [invecchiata], l’invecchiamento deve avvenire in botti di legno accuratamente preparate e pulite al fine di garantire che la pálinka sia armonica nel sapore e nell’odore. Se la temperatura esterna supera i 25 °C l’aria del locale di stoccaggio deve essere umidificata almeno una volta settimana, utilizzando acqua nebulizzata. La «Nagykunsági birspálinka» deve invecchiare per almeno tre mesi in botti di legno di capacità pari o inferiore a 1 000 litri e per almeno un anno in botti di legno di capacità superiore a 1 000 litri.
5.4.2.2. «Nagykunsági birspálinka», «gyümölcságyon érlelt» o «ágyas» [invecchiata su un letto di cotogne]
Nel caso della «Nagykunsági birspálinka» accompagnata dalla menzione «gyümölcságyon érlelt» o «ágyas» [invecchiata su un letto di cotogne], durante l’invecchiamento si aggiungono almeno 10 kg di cotogne mature o almeno 5 kg di cotogne secche provenienti dalla zona geografica delimitata al punto 4, ogni 100 litri di pálinka. (Le cotogne utilizzate per il letto devono essere della stessa varietà di quelle utilizzate per la pálinka). L’invecchiamento su un letto di cotogne dura almeno 3 mesi. Il processo di invecchiamento su un letto di cotogne deve essere documentato in modo verificabile in loco.
5.5. Produzione e trattamento della pálinka
Nel rispetto dei rigorosissimi requisiti vigenti per i prodotti imbottigliati (± 0,3 % v/v o ± 1.5 % v/v per la pálinka invecchiata su un letto di cotogne), il titolo alcolometrico del distillato messo a riposo e invecchiato dev’essere regolato a un livello idoneo al consumo aggiungendo acqua potabile. L’acqua può essere distillata, desalinizzata, demineralizzata o addolcita.
La pálinka invecchiata può essere raffreddata e filtrata. Se necessario può essere eseguito un trattamento con coadiuvanti tecnologici adatti per filtrare il prodotto ed eliminare eventuali metalli pesanti. La pálinka può essere successivamente imbottigliata.
Dopo aver raggiunto il titolo alcolometrico adeguato, la pálinka può essere versata in bottiglie lavate e sigillate con tappi a vite in alluminio o sughero che soddisfino i requisiti previsti per gli imballaggi alimentari. Le bottiglie possono essere di vetro o di ceramica.
L’unità di imballaggio massima autorizzata è pari a 2 litri; qualsiasi volume superiore a questo può essere confezionato solo come campione unico da offrire in dono. Il prodotto sigillato può anche essere collocato in una scatola decorativa.
6. Legame con l’ambiente geografico o con l’origine
6.1. Informazioni sulla zona geografica o sull’origine rilevanti per il legame
Il legame tra la «Nagykunsági birspálinka» e la zona geografica si fonda sulla qualità e la reputazione del prodotto.
Il territorio quasi completamente pianeggiante della regione di Nagykunság è spezzato solo dai tumuli nonché da fiumi e dai loro affluenti. Il terreno loessico, sabbioso ma ricco di humus è vocato alla coltivazione delle cotogne. Il periodo di soleggiamento supera le 2 350 ore all’anno, mentre la temperatura media annuale è di 12 °C. Durante la stagione estiva la temperatura media è più elevata rispetto alla temperatura media nazionale.
La regione vanta una varietà propria di cotogne: le cotogne Mezőtúr. La pianta-madre è stata prelevata da Sándor Brózik a Mezőtúr nel 1955. L’attuale cultivar è stata prodotta mediante selezione del suolo (varietà) ed è inserita nel catalogo nazionale delle varietà dal 1995.
6.2. Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa attribuibili alla zona geografica
Il numero di ore di soleggiamento e la temperatura media estiva della regione di Nagykunság sono superiori alla media nazionale. Il suolo ricco di humus fornisce agli alberi da frutto una grande quantità di nutrienti, per cui le varietà locali di cotogne hanno un odore e un sapore molto più intensi e un tenore di zuccheri più elevato (tenore medio di zuccheri 7-13 %). La pálinka prodotta con questi frutti esprime quindi in modo più marcato le caratteristiche del frutto, come la vivacità, la freschezza, le note agrumate, accompagnate da tannini piacevoli e note discrete di frutta cotta o confettura.
Le cotogne di varietà Mezőtúr costituiscono almeno il 50 % della materia prima della «Nagykunsági birspálinka». Questa varietà determina ampiamente il profilo olfattivo della pálinka con essa prodotta in cui dominano note profumate e fragranti di rosa.
Date le peculiarità della cotogna (che accetta lo stame sia della mela che della pera), la «Nagykunsági birspálinka» può essere prodotta utilizzando non solo le cotogne Mezőtúr, ma anche altre varietà di cotogne provenienti dalla zona. La «Nagykunsági birspálinka» deve tuttavia le sue caratteristiche uniche alla varietà di cotogne Mezőtúr.
La qualità eccezionale della «Nagykunsági birspálinka» è altresì attestata dai numerosi premi che ha conquistato partecipando a numerosi concorsi per pálinka nazionali e internazionali. Organizzato ogni anno dal 2008, il festival della Pálinka di Nagykunság attira un gran numero di visitatori e sta contribuendo ad aumentare la popolarità della «Nagykunsági birspálinka». Il prodotto è noto e riconosciuto anche a livello internazionale ed è esportato in molti paesi, dalla Romania al Canada.
La reputazione e qualità della «Nagykunsági birspálinka» sono altresì attestate dai seguenti premi che ha conquistato partecipando a numerosi concorsi:
— |
medaglia d’argento al concorso nazionale per pálinka e pálinka di vinacce nel 2018; |
— |
medaglia d’argento al concorso nazionale per pálinka e pálinka di vinacce nel 2017; |
— |
medaglia di bronzo al concorso nazionale per pálinka e pálinka di vinacce nel 2016; |
— |
medaglia di bronzo alla prima edizione della coppa del mondo per pálinka, acquaviti di frutta e brandy di vino svoltosi a Gyula nel 2012; |
— |
medaglia d’argento alla prima edizione del concorso della regione di Palóc per pálinka e altre bevande spiritose nel 2012; |
— |
medaglia d’oro alla diciannovesima edizione del festival internazionale per pálinka in piccole partite svoltosi a Gyula nel 2011; |
— |
medaglia d’argento alla diciottesima edizione del festival internazionale per pálinka in piccole partite svoltosi a Gyula nel 2010; |
— |
medaglia d’argento alla diciassettesima edizione del concorso nazionale ungherese per pálinka e concorso internazionale per le acquaviti di frutta nel 2009; |
— |
medaglia di bronzo alla sedicesima edizione del concorso nazionale ungherese per pálinka e concorso internazionale per le acquaviti di frutta svoltosi a Gyula nel 2008; |
— |
medaglia d’argento al concorso HunDeszt Pálinka nel 2008; |
— |
medaglia d’oro al concorso HunDeszt Pálinka nel 2007; |
— |
medaglia d’oro alla quindicesima edizione del concorso nazionale ungherese per pálinka e concorso internazionale per acquaviti di frutta svoltosi a Gyula nel 2007; |
— |
medaglia di bronzo al concorso HunDeszt Pálinka nel 2006; |
— |
medaglia d’argento al concorso HunDeszt Pálinka nel 2005; |
— |
medaglia d’oro alla tredicesima edizione del concorso nazionale ungherese per pálinka nel 2005; |
— |
medaglia d’argento al concorso internazionale per vino e pálinka VinAgora nel 2004. |
L’11 novembre 2016 la «Nagykunsági birspálinka» è stata presentata alle autorità e alla stampa in occasione della terza edizione della Giornata della degustazione della Pálinka organizzata dal ministero dell’Agricoltura (https://2015-2019.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/eredetvedett-lehet-a-nagykunsagi-szilva-es-birspalinka).
Nel 2017 la «Nagykunsági birspálinka» è stata presentata a professionisti del settore, produttori e consumatori in occasione di una conferenza intitolata «15 anni di protezione dell’origine della pálinka», svoltasi nell’ambito della settantottesima mostra nazionale del settore agroalimentare (OMÉK).
Nel 2017 la «Nagykunsági birspálinka» è stata inoltre presentata alle fiere Internationale Grüne Woche di Berlino e Indagra di Bucarest.
7. Disposizioni dell’Unione europea o disposizioni nazionali/regionali
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Legge XI del 1997 sulla protezione dei marchi commerciali e delle indicazioni geografiche |
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Legge LXXIII del 2008 sulla pálinka, sulla pálinka di vinacce e sul consiglio nazionale della pálinka |
— |
Decreto governativo n. 158/2009, del 30 luglio 2009, che fissa norme dettagliate in materia di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e degli alimenti e di verifica dei prodotti |
— |
Decreto governativo n. 22/2012, del 29 febbraio 2012, sull’ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare |
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Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose |
8. Richiedente
8.1. Stato membro, paese terzo o persona fisica/giuridica:
Nome: Szicsek Pálinkafőzde Korlátolt Felelősségű Társaság [Szicsek Pálinka Distillery Ltd]
8.2. Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato):
Indirizzo: Ókincsem III. keresztút 10–14, H-5461 Tiszaföldvár
9. Aggiunte all’indicazione geografica
L’aggiunta deve essere indicata separatamente dal nome.
Aggiunta: «Érlelt» [invecchiata]
La «Nagykunsági birspálinka» può recare l’aggiunta «érlelt» [invecchiata] se l’invecchiamento avviene secondo le modalità indicate al punto 5.4.2.1.
Aggiunta: «Gyümölcságyon érlelt» o «Ágyas»[invecchiata su un letto di cotogne]
La «Nagykunsági birspálinka» può recare l’aggiunta «Gyümölcságyon érlelt» o «Ágyas» [invecchiata su un letto di cotogne] se l’invecchiamento avviene secondo le modalità indicate al punto 5.4.2.2.
10. Norme specifiche in materia di etichettatura
Gli imballaggi devono recare obbligatoriamente le seguenti informazioni:
«földrajzi árujelző» [indicazione geografica] (separata dal nome).
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/25 |
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
Indicazioni geografiche del Cile da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea
(2021/C 184/13)
Nel quadro dei negoziati in corso con il Cile per un accordo di libero scambio aggiornato (in prosieguo, «l’accordo») comprendente un capitolo sulle indicazioni geografiche, le autorità cilene hanno presentato, ai fini della protezione in forza dell’accordo, l’elenco di indicazioni geografiche di cui in allegato. La Commissione europea attualmente sta valutando se tali indicazioni geografiche debbano essere protette a norma dell’accordo futuro.
La Commissione invita gli Stati membri, i paesi terzi e le persone fisiche o giuridiche che abbiano un legittimo interesse, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni a tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A3@ec.europa.eu
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che il nome di cui si propone la protezione:
(a) |
è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; |
(b) |
è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già protetto nell’Unione (a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1)), contenuto nell’elenco disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/# oppure di una delle indicazioni geografiche di paesi terzi protette nell’Unione europea in forza di accordi bilaterali accessibili al pubblico su GIview al seguente indirizzo: https://www.tmdn.org/giview/ o nell’elenco disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/list-gis-non-eu-countries-protected-in-eu_en.pdf; |
(c) |
tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata di utilizzazione di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; |
(d) |
mette a repentaglio l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso; |
(e) |
oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono elementi sulla cui base si posa concludere che il nome di cui si propone la protezione è generico. |
I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale protezione definitiva delle indicazioni geografiche in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.
Elenco delle indicazioni geografiche del Cile da proteggere nell’Unione europea come indicazioni geografiche per prodotti agricoli e alimentari (2)
Nome registrato in Cile |
Descrizione sintetica |
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Sale |
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Prosciutto stagionato |
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Limoni |
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Astici |
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Tonno - Pesce/Filetti di pesce/Pesce vivo |
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Granchi - Vivi/Morti |
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Carne di agnello |
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Prodotti di pasticceria |
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Mais |
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Cocomero |
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Olive fresche/conservate |
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Origano |
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Pomodori |
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Prodotti di pasticceria |
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Olio d’oliva |
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Porri |
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Sidro |
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Bevande fermentate |
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Elenco fornito dalle autorità cilene nell’ambito dei negoziati in corso; indicazioni registrate in Cile.
Rettifiche
12.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/27 |
Rettifica dell’invito a manifestare interesse per la selezione del presidente permanente di alto livello dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e del suo supplente
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 147 A del 26 aprile 2021 )
(2021/C 184/14)
Pagina 4, punto XI. Termine ultimo:
anziché:
«Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»
leggasi:
«Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»