ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 180 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2021/C 180/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2021/C 180/02 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 180/1 |
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(2021/C 180/01)
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 180/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ard-Chúirt — Irlanda) — UH / An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Éire, An tArd-Aighne
(Causa C-64/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 288 TFUE - Direttiva 2001/82/CE - Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari - Articoli 58, 59 e 61 - Informazioni che devono figurare sui confezionamenti esterni, sui confezionamenti primari e sui foglietti illustrativi dei medicinali veterinari - Obbligo di redigere le informazioni in tutte le lingue ufficiali dello Stato membro di immissione in commercio - Normativa nazionale che prevede la redazione delle informazioni soltanto in una delle due lingue ufficiali dello Stato membro - Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto a dichiarare che lo Stato membro non ha recepito correttamente la direttiva 2001/82/CE e che le autorità competenti devono modificare la normativa nazionale)
(2021/C 180/02)
Lingua processuale: l'irlandese
Giudice del rinvio
Ard-Chúirt
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: UH
Convenuti: An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Éire, An tArd-Aighne
Dispositivo
L’articolo 288 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale il quale, nell’ambito di un procedimento previsto a tal fine dal diritto interno, constati che lo Stato membro al quale appartiene non ha adempiuto il proprio obbligo di recepire correttamente la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, come modificata dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, rifiuti di adottare, per il motivo che la normativa nazionale gli sembra conforme al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82 — regolamento che abroga tale direttiva e che sarà applicabile a decorrere dal 28 gennaio 2022 — una dichiarazione giurisdizionale secondo la quale tale Stato membro non ha correttamente recepito detta direttiva ed è tenuto a rimediarvi.