ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 164

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
4 maggio 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 164/01

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: — 0,00 % al 1o maggio 2021 — Tassi di cambio dell'euro

1

 

Corte dei conti

2021/C 164/02

Relazione speciale 7/2021 — Programmi spaziali dell’UE Galileo e Copernicus: I servizi sono operativi, ma occorre promuoverne ulteriormente la diffusione

2

2021/C 164/03

Relazione speciale n. 6/2021 — Strumenti finanziari nella politica di coesione alla chiusura del periodo 2007-2013: il lavoro di verifica ha prodotto buoni risultati nel complesso, ma persistono alcuni errori.

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 164/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M. 10181 — Entega/Viessmann/EMS/EPS) ( 1 )

4

2021/C 164/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10242— Melitta/Hubert Burda Media/Roast Market) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 164/06

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

8


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/1


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,00 % al 1o maggio 2021

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 maggio 2021

(2021/C 164/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2044

JPY

yen giapponesi

131,90

DKK

corone danesi

7,4365

GBP

sterline inglesi

0,86838

SEK

corone svedesi

10,1803

CHF

franchi svizzeri

1,1016

ISK

corone islandesi

151,00

NOK

corone norvegesi

10,0160

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,773

HUF

fiorini ungheresi

359,94

PLN

zloty polacchi

4,5518

RON

leu rumeni

4,9269

TRY

lire turche

10,0087

AUD

dollari australiani

1,5573

CAD

dollari canadesi

1,4807

HKD

dollari di Hong Kong

9,3554

NZD

dollari neozelandesi

1,6786

SGD

dollari di Singapore

1,6044

KRW

won sudcoreani

1 351,95

ZAR

rand sudafricani

17,3953

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7967

HRK

kuna croata

7,5433

IDR

rupia indonesiana

17 374,55

MYR

ringgit malese

4,9432

PHP

peso filippino

58,081

RUB

rublo russo

90,7472

THB

baht thailandese

37,565

BRL

real brasiliano

6,5507

MXN

peso messicano

24,4071

INR

rupia indiana

88,9960


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

4.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/2


Relazione speciale 7/2021

Programmi spaziali dell’UE Galileo e Copernicus: I servizi sono operativi, ma occorre promuoverne ulteriormente la diffusione

(2021/C 164/02)

La Corte dei conti europea informa che è stata appena pubblicata la relazione speciale 7/2021 «Programmi spaziali dell’UE Galileo e Copernicus: i servizi sono operativi, ma occorre promuoverne ulteriormente la diffusione».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu


4.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/3


Relazione speciale n. 6/2021

«Strumenti finanziari nella politica di coesione alla chiusura del periodo 2007-2013: il lavoro di verifica ha prodotto buoni risultati nel complesso, ma persistono alcuni errori».

(2021/C 164/03)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 6/2021: «Strumenti finanziari nella politica di coesione alla chiusura del periodo 2007-2013: il lavoro di verifica ha prodotto buoni risultati nel complesso, ma persistono alcuni errori».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M. 10181 — Entega/Viessmann/EMS/EPS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 164/04)

1.   

In data 26 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Entega AG («Entega», Germania),

Viessmann Werke GmbH & Co. KG («Viessmann», Germania),

Energy Market Solutions GmbH («EMS», Germania) e

Energy Project Solutions GmbH («EPS», Germania), entrambe attualmente interamente di proprietà di Viessmann tramite Digital Energy Solutions GmbH & Co. KGA (Germania).

Entega e Viessmann acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di EMS e Entega acquisisce il controllo esclusivo di EPS ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Entega opera nei settori della produzione, dello scambio e della fornitura di energia, delle reti energetiche, della gestione operativa pubblica e dei servizi condivisi, insieme alle sue controllate;

Viessmann opera nella produzione di sistemi di riscaldamento, industriali e di refrigerazione e della progettazione e realizzazione di sistemi energetici efficienti;

EMS fornisce prodotti elettrici su misura per la casa e le imprese e soluzioni smart service per i nuovi partecipanti al mercato dell’energia,

EPS offre servizi di consulenza, progettazione e gestione dei progetti volti a ottimizzare il potenziale energetico di aziende e imprese.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10181 - Entega/Viessmann/EMS/EPS

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


4.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10242— Melitta/Hubert Burda Media/Roast Market)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 164/05)

1.   

In data 26 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

MWBS Beteiligungs GmbH («MWBS», Germania), controllata da Melitta Unternehmensgruppe Bentz KG («Melitta», Germania),

The Enabling Company GmbH («TEC», Germania), controllata da Burda GmbH («Burda», Germania), appartenente a Hubert Burda Media Holding KG («Hubert Burda Media», Germania),

Roast Market GmbH («Roast Market», Germania).

Melitta e Hubert Burda Media acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Roast Market.

La concentrazione è effettuata mediante un contratto di gestione.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Melitta: produzione e fornitura di caffè, macchine per il caffè e prodotti per uso domestico,

Hubert Burda Media: opera nel settore dei media, del commercio elettronico, della stampa, del marketing, del commercio al dettaglio, delle partecipazioni azionarie e della prestazione di servizi,

Roast Market: rivenditore al dettaglio online di caffè.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10242— Melitta/Hubert Burda Media/Roast Market

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

4.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/8


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(2021/C 164/06)

La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013.

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati e-Ambrosia della Commissione

DOCUMENTO UNICO

«Kalix Löjrom»

N. UE: PDO-SE-0650-AM01 – 13 maggio 2020

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Kalix Löjrom»

2.   Stato membro o paese terzo

Svezia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Le principali caratteristiche del «Kalix Löjrom» sono le seguenti:

l’unico additivo contenuto nel «Kalix Löjrom» è il sale al 4,0 % (NaCl);

durante il periodo di pesca della durata di cinque settimane, la dimensione delle uova passa da circa 0,8 mm nella prima settimana a circa 1,3 mm nella quinta settimana;

il «Kalix Löjrom» possiede un gusto pieno e delicato con una nota di olio di pesce e sale.

il colore delle uova è arancione (tonalità S2070-Y50R sulla scala cromatica nazionale);

la percentuale d’acqua non può arrivare al punto da far cadere il «Kalix Löjrom» da un cucchiaio capovolto. Le uova devono mantenere la loro forma quando sistemate su un piatto di servizio.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il coregone bianco si nutre di crostacei planctonici, di larve di insetti e di minerali trasportati dalla corrente dei fiumi della zona. Tutto il nutrimento assunto dal coregone proviene dalla zona geografica in oggetto.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La preparazione, che comprende il primo risciacquo, la battitura, il filtraggio, l’essiccazione, la salatura e la pulizia accurata del «Kalix Löjrom», deve avvenire nella zona geografica in oggetto, per via delle conoscenze specifiche che si trovano nella zona e perché il «Kalix Löjrom» non resiste al trasporto su lunghe distanze prima di essere sottoposto a preparazione.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica comprende, a terra, i comuni di Piteå, Luleå, Kalix e Haparanda; in mare è delimitata a sud dalla foce del fiume Åby, a nord dalla foce del fiume Torneå e il limite esterno si estende fino a 40 km dalla costa.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Il coregone bianco vive nella zona geografica di cui al punto 4. I coregoni restano nella zona geografica durante il periodo di pesca perché l’arcipelago, che comprende oltre 1500 isole, rappresenta una zona di riproduzione naturale. La parte settentrionale della costa finlandese non ha lo stesso tipo di zone di riproduzione naturale. A sud della foce del fiume Åby il tenore salino è troppo elevato, a causa dell’insufficiente apporto di acqua dolce in quel tratto del Golfo di Botnia. L’estensione dell’area di pesca effettiva varia in funzione dell’apporto di acqua dolce delle piene primaverili. In caso di inverno nevoso, l’acqua dolce delle piene primaverili respinge l’acqua salata del Golfo di Botnia, estendendo in tal modo il limite di pesca del coregone bianco fino a 40 km dalla costa. Quando il coregone bianco può reperire l’alimentazione in un’area più ampia, si accresce anche lo stock ittico. La relazione tra un inverno piovoso e nevoso e uno stock consistente di coregoni bianchi è ben nota. Otto grandi fiumi e un numero importante di corsi d’acqua minori e ruscelli apportano l’acqua dolce fino a questo tratto del Golfo di Botnia. L’area drenata corrisponde a un quarto della superficie della Svezia. Questo bacino comprende anche parte dei corsi d’acqua montani della Norvegia. L’acqua è di qualità potabile.

Il «Kalix Löjrom» è un prodotto fatto a mano, frutto di maestria artigianale e lunga esperienza. In particolare la pressatura delle uova richiede un’esperienza pluriennale e rappresenta un elemento essenziale di qualità. La maestria nella manipolazione delle uova è caratteristica della zona geografica in questione e frutto di un’antica tradizione nella preparazione del «Kalix Löjrom».

5.2.   Specificità del prodotto

La differenza che contraddistingue il coregone bianco di questa zona geografica dalle altre varietà di acqua dolce sta nell’alimentazione: nella zona non vive alcun tipo di insetto di acqua dolce, l’alimentazione è composta da crostacei planctonici e larve di insetti. Il colore delle uova del «Kalix Löjrom» è arancione (tonalità S2070-450R sulla scala cromatica nazionale) mentre le uova dei coregoni d’acqua dolce sono di colore giallo. La causa della differenza cromatica è da reperire nell’alimentazione. Il «Kalix Löjrom» possiede un gusto pieno e delicato con una nota di olio di pesce e sale.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto

Il «Kalix Löjrom» si distingue sul mercato per qualità ed esclusività dovute, tra l’altro, alla purezza e alla bassa temperatura dell’acqua e all’alimentazione particolare. L’acqua è di qualità potabile. Il metodo speciale di produzione usato nella zona geografica contribuisce al carattere distintivo del prodotto. L’alimentazione particolare del coregone bianco che vive nella zona geografica conferisce al «Kalix Löjrom» il gusto particolare e il colore specifico.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/1697-2006-ansokan-om-skyddad-ursprungsbeteckning-for-kalix-lojrom_rev20210204.pdf